<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T.A.R. Piemonte - Torino - Sezione II Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/g-emettitori/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/g-emettitori/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2023 12:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>T.A.R. Piemonte - Torino - Sezione II Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/g-emettitori/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità della produzione documentale effettuata solo a mezzo di inserimento di immagine nelle memorie ex art. 73 c.p.a.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-produzione-documentale-effettuata-solo-a-mezzo-di-inserimento-di-immagine-nelle-memorie-ex-art-73-c-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 12:28:31 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87943</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-produzione-documentale-effettuata-solo-a-mezzo-di-inserimento-di-immagine-nelle-memorie-ex-art-73-c-p-a/">Sull&#8217;inammissibilità della produzione documentale effettuata solo a mezzo di inserimento di immagine nelle memorie ex art. 73 c.p.a.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Art. 73 c.p.a. &#8211; Immagine di un documento &#8211; Inserimento nella memoria di replica &#8211; Inammissibilità &#8211; Valore probatorio &#8211; Esclusione. Non è ammissibile, trattandosi di documento prodotto dopo la scadenza del termine perentorio stabilito dall’art. 73 d.lgs. n. 104/2010, l&#8217;immagine che sia stata inclusa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-produzione-documentale-effettuata-solo-a-mezzo-di-inserimento-di-immagine-nelle-memorie-ex-art-73-c-p-a/">Sull&#8217;inammissibilità della produzione documentale effettuata solo a mezzo di inserimento di immagine nelle memorie ex art. 73 c.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-produzione-documentale-effettuata-solo-a-mezzo-di-inserimento-di-immagine-nelle-memorie-ex-art-73-c-p-a/">Sull&#8217;inammissibilità della produzione documentale effettuata solo a mezzo di inserimento di immagine nelle memorie ex art. 73 c.p.a.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Art. 73 c.p.a. &#8211; Immagine di un documento &#8211; Inserimento nella memoria di replica &#8211; Inammissibilità &#8211; Valore probatorio &#8211; Esclusione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Non è ammissibile, trattandosi di documento prodotto dopo la scadenza del termine perentorio stabilito dall’art. 73 d.lgs. n. 104/2010, l&#8217;immagine che sia stata inclusa nel corpo della memoria di replica <em>ex</em> art. 73 d.lgs. n. 104/2010. In tal caso, nonostante la memoria di replica sia ammissibile perché tempestivamente depositata, deve escludersi che l’immagine ivi riprodotta abbia valore probatorio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bellucci &#8211; Est. Caporali</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso iscritto al n. di registro generale 1212 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Seriana 2000 Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 929317174F, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Casale Monferrato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisa Imarisio, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Or.S.A Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia,</em></p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">– della determinazione della Centrale Unica di Committenza di Casale Monferrato – Città di Casale Monferrato, n. 1504 del 27 ottobre 2022, di aggiudicazione alla OR.S.A. Società Cooperativa Sociale dei “servizi ausiliari, di pulizia ed educativi presso i nidi d’infanzia comunali per la durata di tre anni educativi (dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2025) con possibilità di rinnovo fino al 31 luglio 2028”, comunicata il 28 ottobre 2022;</p>
<p style="text-align: justify;">– dei verbali di valutazione delle offerte tecniche nn. 1, 2, 3 e 4 e del verbale di valutazione delle offerte economiche n. 5;</p>
<p style="text-align: justify;">– dei verbali relativi al subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta nn. 1 e 2;</p>
<p style="text-align: justify;">– dei provvedimenti con cui la stazione appaltante ha negato l’accesso alla documentazione di gara, all’offerta tecnica integrale (consegnata oscurata) e alle giustificazioni, legittimamente richiesto da Seriana;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli oggetto di impugnazione; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, ai predetti atti e documenti.</p>
<p style="text-align: justify;">– nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d’inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto o, in via subordinata, per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">– nonché per l’esibizione della documentazione non rilasciata dal Comune ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Seriana 2000 Soc. Coop. Sociale il 17/2/2023:</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">– della determinazione della Centrale Unica di Committenza di Casale Monferrato – Città di Casale Monferrato, n. 1504 del 27 ottobre 2022, di aggiudicazione alla OR.S.A. Società Cooperativa Sociale dei “servizi ausiliari, di pulizia ed educativi presso i nidi d’infanzia comunali per la durata di tre anni educativi (dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2025) con possibilità di rinnovo fino al 31 luglio 2028” (aggiudicazione gara – doc.1), comunicata il 28 ottobre 2022 (comunicazione aggiudicazione);</p>
<p style="text-align: justify;">– dei verbali di valutazione delle offerte tecniche nn. 1, 2, 3 e 4 (verbale n. 1 del 15/9/22 doc. 3; verbale n. 2 del 23/9/22, doc. 4; verbale n. 3 del 28/9/22, doc. 5; verbale n. 4 del 30/9/22 – doc. 6) e del verbale di valutazione delle offerte economiche n. 5 (verbale n. 5 del 4/10/2022);</p>
<p style="text-align: justify;">– dei verbali relativi al subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta nn. 1 e 2 (verbale verifica congruità n. 1 del 25/10/22 – doc. 8; verbale verifica congruità n. 2 del 27/10/22 – doc. 9);</p>
<p style="text-align: justify;">– dei provvedimenti con cui la stazione appaltante ha negato l’accesso alla documentazione di gara, all’offerta tecnica integrale (consegnata oscurata) e alle giustificazioni, legittimamente richiesto da Seriana (diniego accesso del 9/11/22 – doc. 10; diniego accesso del 22/11/22);</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli oggetto di impugnazione;</p>
<p style="text-align: justify;">ed ora anche</p>
<p style="text-align: justify;">– per quanto occorrer possa, dei verbali del seggio di gara n. 1 del 26 luglio 2022 (doc. 24 – verbale seggio di gara n. 1) e n. 2 del 7 settembre 2022 (doc. 25 – verbale seggio di gara n. 2)</p>
<p style="text-align: justify;">nonché</p>
<p style="text-align: justify;">per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d’inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto o, in via subordinata, per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casale Monferrato e di Or.S.A Società Cooperativa Sociale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 la dott.ssa Stefania Caporali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con bando ritualmente pubblicato il Comune di Casale Monferrato ha indetto una procedura di appalto per l’aggiudicazione dei servizi ausiliari, di pulizia ed educativi presso i nidi d’infanzia comunali per la durata tre anni educativi (dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2025) con possibilità di rinnovo fino al 31 luglio 2028. Alla gara hanno partecipato sette operatori economici e, all’esito della stessa – esperita la verifica di anomalia dell’offerta del primo classificato – il servizio è stato aggiudicato alla società cooperativa sociale OR.S.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Seriana 2000, classificatasi seconda, ha impugnato gli atti relativi alla procedura <em>de qua</em> chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, nonché proponendo istanza di accesso ai sensi dell’art. 116 d.lgs. n. 104/2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso si incentra su varie doglianze, che saranno in seguito meglio specificate.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio il Comune di Casale Monferrato e la società controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza camerale del 10 gennaio 2023 i difensori delle parti si sono impegnati a ostendere reciprocamente i documenti rilevanti ai fini del ricorso e hanno rinunciato all’istanza <em>ex</em> art. 116 d.lgs. n. 104/2010. Il difensore della ricorrente ha altresì rinunciato all’istanza cautelare, chiedendo la fissazione di un merito a breve.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad esito della sopravvenuta conoscenza di ulteriori documenti, in data 17.2.2023, la ricorrente ha depositato in giudizio motivi aggiunti di gravame, deducendo ulteriori censure.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ha fissato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 21 giugno 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente la trattazione della causa è stata differita d’ufficio e, all’udienza del 19 settembre 2023 – dopo la discussione delle parti -, la causa è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di ricorso la società Seriana 2000 ha eccepito la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta previsto dall’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, nonché la violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità <em>ex</em> art. 97 Cost., il difetto di motivazione e di istruttoria, unitamente al vizio di eccesso di potere per sviamento, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, travisamento, disparità di trattamento e illogicità. A sostegno della propria censura, la società ricorrente ha evidenziato che – nel rendere i chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante in sede di subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta – la società OR.S.A. ha illegittimamente modificato la propria offerta. In particolare, l’aggiudicataria – in tale sede – ha precisato che l’importo di € 34.958,60 (indicato come valore economico delle attrezzature e dei beni offerti) corrisponde alla sommatoria dei valori di listino di tali beni, ossia il prezzo al quale gli stessi sono posti in vendita dai fornitori, ma che tale valore non tiene conto della particolare scontistica di cui gode la società aggiudicataria e che le consente di sostenere un costo effettivo pari a € 20.417,00. In questo modo, OR.S.A. ha ottenuto dall’amministrazione il massimo punteggio (quattro punti) previsto dal bando per il <em>sub</em> criterio c6 relativamente all’offerta tecnica (come indicato nella tabella riportata all’art. 17.1 del disciplinare di gara, relativo ai “<em>criteri di valutazione dell’offerta tecnica</em>”, doc. 13 depositato da parte ricorrente) e ha conseguentemente influenzato al ribasso il punteggio attribuito agli altri concorrenti, in virtù del meccanismo previsto dalla formula di cui all’art. 17.2 del disciplinare di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale censura hanno resistito sia la società OR.S.A., sia il Comune di Casale Monferrato, precisando che la suddetta differenza di importo è dovuta al “particolare trattamento” di cui beneficia l’aggiudicataria, trattamento documentato a mezzo di un elenco dei beni offerti, con l’indicazione – per ciascuno di essi – del prezzo di listino e del prezzo scontato, nonché a mezzo dei preventivi dei fornitori (cfr. 1^ e 2^ verbale di verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. n. 50/2016, doc. 12 depositato dal Comune).</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che la censura non sia meritevole di pregio, atteso che le giustificazioni addotte dalla società aggiudicataria si sono limitate a precisare l’offerta tecnica già presentata, senza costituire un’inammissibile modifica dell’offerta stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella tabella riportata all’art. 17.1 del disciplinare di gara, tra gli elementi di qualificazione aggiuntivi dell’offerta tecnica, è infatti indicato il sub criterio c 6) “Proposte di beni strumentali e/o attrezzature: importo economico dei beni offerti”, tanto che la società aggiudicataria ha indicato il valore economico dei beni offerti, costituito dal loro prezzo di vendita, precisando tuttavia – in sede di verifica della congruità dell’offerta – che tale prezzo non rappresenta il costo effettivo che la stessa dovrà sostenere, potendo beneficiare di una particolare scontistica. Tale circostanza è stata poi documentata con la produzione dei preventivi dei fornitori, che hanno dimostrato un costo effettivo di € 20.417,00, come risulta dalle giustificazioni rese da OR.S.A. il 27 ottobre 2022 (doc. 29 prodotto da OR.S.A.), nonché dalla valutazione delle stesse da parte della commissione giudicatrice (doc. 6 di parte ricorrente, in cui l’amministrazione dà atto che “<em>per i beni materiali offerti, il concorrente presenta i preventivi e i listini prezzi, da cui risulta comprovato sia il valore dei beni che verranno forniti sia il costo per la Cooperativa</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, al prezzo di listino dei beni offerti ben può corrispondere un costo a carico dell’offerente inferiore, o per la possibilità di usufruire di sconti, o per la possibilità di acquistare all’ingrosso i beni in questione. Non si è dunque in presenza di una modifica dell’offerta, atteso che le giustificazioni e i preventivi addotti dall’aggiudicataria con la nota del 27 ottobre 2022 hanno avuto l’unica funzione di chiarire il dato riportato nell’offerta tecnica, senza alcuna alterazione della <em>par condicio</em> tra i partecipanti.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, il primo motivo di censura deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo motivo di ricorso deve essere esaminato unitamente al secondo motivo aggiunto (ricorso per motivi aggiunti depositato il 17.02.2023) per connessione oggettiva, atteso che in entrambe le censure la società ricorrente sostiene l’inattendibilità della verifica di congruità condotta dall’amministrazione sull’offerta di OR.S.A., offerta che risulterebbe, secondo la ricorrente, addirittura in perdita.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con il secondo motivo di ricorso, la società Seriana 2000 ha censurato gli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 10 e dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché per carenza di istruttoria e per travisamento dei presupposti. A supporto della propria censura, la ricorrente evidenzia, innanzitutto, che l’aggiudicataria ha indicato un costo della manodopera non conforme all’importo indicato nelle tabelle ministeriali, senza addurre alcuna valida giustificazione di tale scostamento: infatti, il costo indicato da OR.S.A. è pari a € 1.742.336,08, comprensivo delle prestazioni aggiuntive offerte, mentre il costo di progetto è stato quantificato dalla stazione appaltante in € 1.850.318,10. Inoltre, secondo la ricorrente, l’offerta di OR.S.A. è in perdita essendo di importo inferiore (€ 1.913.747,70) rispetto alla somma tra il costo tabellare del personale (€ 1.902.074,51) e il costo dei beni strumentali offerti alla stazione appaltante, anche considerando la particolare scontistica di cui beneficia l’aggiudicataria (€ 20.147,00).</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo aggiunto, la ricorrente censura gli atti impugnati anche per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, per mancata prova della sostenibilità dell’offerta, per carenza di istruttoria, per incongruità della motivazione, per mancata esclusione di offerta incapiente, per violazione dell’art. 97 della Costituzione, per violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, nonché per difetto di motivazione e ingiustizia manifesta. L’offerta di OR.S.A., infatti, risulterebbe in perdita, da un lato, perché i benefici (relativi alle voci “INAIL”, “Rivalutazione TFR”, “Irap/Ires” e “previdenza complementare”) addotti dall’aggiudicataria a dimostrazione della riduzione del costo del personale sono meramente enunciati e non provati e, dall’altro lato, perché OR.S.A. ha calcolato il costo orario del lavoro dividendo il costo annuale per 1631 ore (effettivamente lavorate, a fronte delle 1976 ore, che rappresentano il massimo delle ore teoricamente lavorabili), anziché per 1548 ore previste dalle tabelle ministeriali come valore medio, senza fornire la prova del minor assenteismo del proprio personale. Nel complesso, l’offerta dell’aggiudicataria risulterebbe quindi inattendibile perché in perdita e, di conseguenza, risulterebbe errata anche la verifica di congruità condotta dall’amministrazione, o quantomeno viziata da carenza di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambi i motivi di ricorso devono essere accolti per le seguenti ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che costituisce principio giurisprudenziale consolidato in materia di gare pubbliche che la procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertarne l’attendibilità e la serietà sulla base di una valutazione avente natura globale e sintetica, senza che si debba concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato su singole voci di prezzo (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2021, n. 5483; sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283), su tale valutazione il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di “<em>manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’amministrazione, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta</em>” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19/10/2021, n. 7036; Cons. Stato, sez. V, 5.05.2023, n. 4559). Vero è, infatti, che il giudizio di anomalia può essere fondato anche sull’inattendibilità di singole voci di costo dell’offerta, ma occorre – in tal caso – che siano voci di importanza e di incidenza tale da rendere l’intera operazione economica non plausibile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 03705/2021, n. 3473).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, si tratta dunque di verificare se gli elementi segnalati dalla ricorrente a supporto della tesi della insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria siano stati adeguatamente giustificati dall’offerente, atteso che su quest’ultima grava il relativo onere probatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto è infatti noto l’orientamento pretorio – cui questo Collegio ritiene di aderire – secondo cui: “<em>quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa, potendosi dubitare della congruità dell’offerta, anche sotto lo specifico profilo ora in considerazione relativo al costo della manodopera, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica che è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta</em>” (<em>ex multis</em> Consiglio di Stato, sez. V, 4 novembre 2022, n. 9691).</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha innanzitutto contestato che il costo della manodopera indicato dall’aggiudicataria sia notevolmente inferiore rispetto a quello riportato nelle tabelle ministeriali: nell’offerta tecnica presentata da OR.S.A. l’importo per tale voce di costo è indicato in euro 1.742.336,08 per il triennio, preventivato considerando i costi derivanti dall’applicazione del CCNL Cooperative Sociali, LIV D1 per il personale educativo, LIV B1 per il personale ausiliario e LIV E1 per il personale di coordinamento (come risulta dalle giustificazioni del 19 ottobre 2022 rese alla stazione appaltante, doc. 28 depositato dalla ricorrente), mentre l’importo a base di gara, soggetto a ribasso, è di euro 1.996.398,60, che comprende il costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, come espressamente richiamato nel disciplinare di gara: “<em>ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice il costo della manodopera è quantificato in complessivi € 1.850.318,10 IVA esclusa, di cui € 1.150.669,50 per manodopera impiegata in servizi educativi e € 699.648,60 per manodopera impiegata in servizi ausiliari</em>” (cfr. p. 3 del disciplinare di gara, doc. 13 depositato da parte ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è dunque una differenza considerevole, pari a euro 107.982,02 euro tra il costo della manodopera dichiarato dall’offerente e il valore di riferimento indicato dalle tabelle ministeriali previste ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, richiamato dall’art. 3 del disciplinare di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, vero è che i valori delle tabelle ministeriali costituiscono “<em>un mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta</em>”, tuttavia, per potersene discostare gli operatori economici devono rendere una giustificazione puntuale, concernente l’organizzazione della propria azienda o fornire altri elementi di prova a supporto della serietà e della congruità dell’offerta. Infatti, “<em>l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte…non legittima in sé un giudizio di anomalia e occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica</em>” (<em>ex multis</em>, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 marzo 2023, n. 509; Cons. Stato,Sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501;<em> </em>Tar Lazio, Roma,<em> </em>sez. III<em>, </em>4 agosto 2016, n.9058<em>; </em>Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1706).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Ciò nonostante, se è vero che le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono dati non inderogabili, si deve altresì convenire che le medesime assolvono ad una funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di verifica, solo sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento (</em>cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I <em>bis</em>, 28.11.2019, n. 13665; Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2018, n. 2540; id., 30 marzo 2017, n. 1465)<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie la società controinteressata non ha fornito la prova delle ragioni dello scostamento dal valore medio indicato nelle tabelle ministeriali, essendosi limitata sia ad invocare l’applicazione di “<em>agevolazioni derivanti da sgravi fiscali o contributivi, le possibili detrazioni, l’effettivo espletamento del servizio da erogare e il reale impiego dei dipendenti oltre che delle economie da quest’ultima previste – e a questa vengono sommate le attività migliorative previste in offerta tecnica” </em>(cfr. p. 13 della memoria OR.S.A. depositata per la camera di consiglio del 10 gennaio 2023) sia a precisare che comunque “<em>la fruizione di sgravi contributivi e fiscali e di una inferiore incidenza previdenziale non andava ad intaccare il minimo salariale stabilito dal CCNL di riferimento” </em>(cfr. p. 15 memoria depositata da OR.S.A. per l’udienza camerale del 10 gennaio 2023). Argomentazioni analoghe sono state addotte anche dal comune di Casale Monferrato, che ha ribadito la congruità dell’offerta e, dunque, dell’attività di verifica espletata dall’amministrazione in quanto erano stati rispettati i valori minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali, mentre le differenze rispetto a tali parametri “<em>sono legittimamente influenzabili da variabili sui costi aziendali derivanti ad es. da scatti di anzianità (frutto di proiezioni temporali che ciascuna azienda opera al suo interno), incidenza previdenza complementare, INAIL, indennità di turno (nel caso non prevista), natura del servizio (nel caso di specie, spalmato su 42/45 settimane anziché su 52, per la peculiarità del servizio richiesto presso i nidi)” </em>(cfr. pag. 6 delle note depositate per la camera di consiglio del 10.01.2023).</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, il rispetto dei minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali è condizione necessaria, ma di per sé non sufficiente per supportare la valutazione di congruità dell’offerta, essendo necessario che l’amministrazione proceda comunque a una verifica globale delle varie voci indicate dall’operatore economico, all’esito della quale l’offerta sia remunerativa o, comunque, sostenibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le voci di costo oggetto di contestazione, risulta che OR.S.A. non abbia dato prova della dichiarazione, meramente affermata, di poter beneficiare, per l’INAIL, di un’aliquota specifica aziendale del 1,10%, né è stata documentata la diversa imposta calcolata in ragione delle agevolazioni Irap ed Ires previste per le cooperative sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la nota giustificativa del 27 ottobre 2022 l’impresa ha poi fornito chiarimenti in ordine alla voce relativa alla previdenza complementare – indicata nell’offerta con un’incidenza pari a 1/3 dei lavoratori totali (quindi, un’incidenza stimata del 33,3%) – a fronte dell’incidenza prevista dalle tabelle ministeriali per tale voce per l’importo di 1,5%. Tale indicazione è stata qualificata dalla controinteressata come misura cautelativa posta in essere dall’azienda, tenuto conto che – fino al settembre 2022 – il numero dei lavoratori che effettivamente hanno optato per l’uso di fondi privati è del 4,44% (meno di un ventesimo dei lavoratori totali), ma non è stata addotto alcun documento o altro supporto probatorio a comprova di tale affermazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene pertanto il Collegio che né la controinteressata né il comune abbiano adeguatamente fornito la prova dei benefici che dovevano giustificare il diverso importo della manodopera indicato nell’offerta presentata da OR.S.A. rispetto ai valori medi previsti dalle tabelle ministeriali, con conseguente difetto dell’istruttoria condotta dall’amministrazione nel corso della procedura di verifica <em>ex </em>art. 97 D. Lgs. n. 56/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, dalla documentazione in atti, non risulta adeguatamente verificata la sostenibilità dell’offerta presentata dall’aggiudicataria con riferimento all’affermazione, non dimostrata, della controinteressata di poter beneficiare di un tasso di assenteismo dei propri dipendenti inferiore rispetto a quello riportato nei valori medi delle tabelle ministeriali.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte della indicazione di 1548 ore medie di lavoro risultanti dalla tabella di riferimento, OR.S.A. ha indicato 1631 ore, adducendo solamente che – trattandosi di un servizio che non è svolto per tutto l’anno (poiché prestato presso un asilo) – le ore di assenza da calcolare sono inferiori “<em>in proporzione alla realtà del servizio” </em>(cfr. p. 9 della memoria depositata per l’udienza pubblica del 21 giugno 2023).</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che la motivazione non sia probante, dal momento che le tabelle ministeriali del settore di riferimento includono – tra le ore non lavorate (428) – anche le ore relative alle festività, alle ferie, alle assenze per malattia e, pertanto, non risulta dimostrato che il servizio in questione, che si svolgerebbe per un periodo all’anno inferiore rispetto a 365 giorni, abbia effettivamente un numero di assenze inferiore, posto che il calcolo delle ore lavorate è considerato, nelle tabelle, su base annua (cfr. doc. 22 depositato da parte ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">La società controinteressata ha chiarito che il risparmio di costi in questione non è dovuto al mancato pagamento dei lavoratori durante il periodo di chiusura estiva, ma al “<em>fatto che non deve sostenere costi per la sostituzione del personale in ferie</em>” (cfr. p. 5 della memoria di replica OR.S.A.). Tuttavia, la tabella ministeriale di riferimento si riferisce, tra l’altro, alle ore di ferie che indica in 165 ore annue e alle ore di festività e festività soppresse che indica in 108 ore annue e tali costi dovranno essere sostenuti anche dalla controinteressata, che sarà tenuta al pagamento dei propri lavoratori durante le ferie e le festività, nè risulta l’impiego di lavoratori stagionali con orario tale da giustificare il mancato pagamento delle retribuzioni durante il periodo di chiusura degli asili.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi è dunque prova in atti che l’aggiudicatario vanti un tasso di assenteismo inferiore rispetto alla media tabellare per ragioni concernenti la propria organizzazione e, pertanto, risulta carente l’istruttoria condotta dall’amministrazione in sede di verifica della capienza dell’offerta, perché non sono stati adeguatamente considerati i costi della manodopera relativamente alle differenza di ore lavorate indicato nelle tabelle ministeriali rispetto al valore indicato nell’offerta di OR.S.A.; in particolare, non è stata dato conto della possibilità che tali costi aggiuntivi siano coperti dall’utile di impresa, indicato da OR.S.A. in euro 14.550,00 (cfr. doc. 28 depositato dalla ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, “<em>se è vero che sono consentiti motivati scostamenti dai valori indicati dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro (che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza, non possono costituire parametri inderogabili dal cui mancato rispetto possa essere automaticamente desunta l’inattendibilità dell’offerta economica, non potendo essi, nella loro formulazione statistica, considerare l’effetto di tutti i fattori di incidenza sul costo medio del lavoro, valore quest’ultimo per la cui determinazione tabellare si considerano le ore mediamente lavorate, che scaturiscono detraendo dalle ore contrattuali le ore annue non lavorate, in parte predeterminabili in misura fissa, in altra parte suscettibili di variazione caso per caso: cfr. in termini Cons. Stato, sez. V, 28.1.2019, n. 690; Consiglio di Stato, VI, 20 ottobre 2020, n. 6336: id. 4 dicembre 2019, 8303), è però anche vero che le offerte che si discostino dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle ministeriali possono considerarsi anormalmente basse qualora la discordanza sia considerevole ed ingiustificata</em>” (Cons. Stato, V, 22.11.2022, n. 10272), spettando all’operatore economico comprovare in concreto le particolarità dell’organizzazione aziendale e/o le dinamiche del personale e/o le peculiari, programmate modalità di esecuzione dell’appalto comportanti lo scostamento da dette tabelle ovvero un minor costo complessivo della manodopera.</p>
<p style="text-align: justify;">Vanno quindi accolti il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo aggiunto, stante la carenza di istruttoria della verifica condotta dall’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo motivo di ricorso la società Seriana 2000 ha eccepito la violazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e la violazione del diritto di difesa, del principio di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché dei principi di collaborazione e di buona fede, per non aver potuto accedere alla documentazione amministrativa relativa all’offerta tecnica di OR.S.A., nonché a quella relativa al sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta, cioè alle cd. “giustificazioni”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto il Collegio rileva che all’udienza camerale del 10 gennaio 2023 la ricorrente ha rinunciato al ricorso <em>ex</em> art. 116 d.lgs. n. 104/2010 e che in data 13 gennaio 2023 – come dichiarato dalla stessa ricorrente a pag. 3 del ricorso per motivi aggiunti – Seriana 2000 “<em>ha avuto accesso alla documentazione amministrativa, all’offerta tecnica, all’offerta economica ed ai giustificativi di congruità dell’offerta della controinteressata</em>” (cfr. doc. 26 depositato dalla ricorrente contenente la comunicazione ostensione documenti).</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 17.02.2023, la società ricorrente ha altresì chiesto l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e, in particolare, dei verbali del seggio di gara n. 1 del 26 luglio 2022 e n. 2 del 7 settembre 2022, nonché ha chiesto il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d’inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto o, in via subordinata, per equivalente. La ricorrente ha eccepito, in particolare, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 93 d.lgs. n. 50/2016, la violazione dell’art. 9 del disciplinare di gara, nonché la carenza di istruttoria condotta dall’amministrazione per mancata esclusione di offerta incapiente, per violazione dell’art. 97 della Costituzione, per violazione dei principi di trasparenza e di buon andamento, per incongruità della motivazione, per violazione dei principi di trasparenza, di buon andamento e per ingiustizia manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente evidenzia, infatti, che OR.S.A., a titolo di garanzia provvisoria, ha caricato sulla piattaforma predisposta dall’amministrazione l’originale informatico della polizza fideiussoria n. 2022/13/6628944 della compagnia assicuratrice “Italiana Assicurazioni” non sottoscritta con firma digitale da un soggetto legittimato a impegnare la compagnia assicuratrice, ma riportante soltanto la firma digitale del signor Eros Giampiero Ferri, in qualità di legale rappresentante della contraente OR.S.A. (doc. 27 contenente la cauzione provvisoria fornita da OR.S.A.), in violazione dell’art. 9 del disciplinare di gara, che sanziona tale ipotesi con l’esclusione dell’operatore economico dalla gara. Si contesta dunque che l’amministrazione non abbia rilevato tale invalidità, ammettendo illegittimamente OR.S.A. alla gara in questione, così come risulta dai verbali del seggio di gara n. 1 del 26 luglio 2022 e n. 2 del 7 settembre 2022 (p. 3 del ricorso per motivi aggiunti). Tale eccezione è poi stata ribadita dalla società ricorrente anche all’udienza di discussione del 19/09/2023, unitamente alla richiesta di stralcio della memoria di replica depositata nell’interesse di OR.S.A., in quanto non costituente una vera e propria replica alla memoria della ricorrente e, comunque, all’eccezione di inammissibilità del documento riportato per estratto alla pag. 4 della suddetta memoria di replica, in quanto attinente a un documento mai prodotto prima e comunque tardivo, essendo già scaduti i termini previsti dall’art. 73 d.lgs. n. 104/2010 per la produzione documentale.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale censura ha resistito il comune evidenziando di aver già prodotto il documento attestante il report di verifica di entrambe le firme della polizza assicurativa in data 25.05.2023 (doc. 22 prodotto dal comune), ossia, per la cooperativa sociale OR.S.A., la firma in formato p7m del legale rappresentante Eros Giampiero Ferri e, per l’agenzia assicurativa, la firma in formato p7m del sig. Mauro Semenza. Tale deduzione è stata confermata anche dalla controinteressata, che ha insistito per l’ammissibilità della propria memoria di replica e per la utilizzabilità, a fini probatori, del report di verifica delle firme della polizza in essa inclusa.</p>
<p style="text-align: justify;">La società controinteressata ha in particolare spiegato che la doglianza della ricorrente si basa sulla copia della polizza, ottenuta con l’accesso ai documenti amministrativi, che – essendo in formato pdf – riporta, in modo visibile, la sola firma del sig. Ferri. “<em>Ciò in quanto, per procedura, il broker dell’esponente, allorquando deve essere firmata la polizza, invia la versione .pdf da sottoscrivere in formato PAdES visibile per suo archivio; poi restituisce a OR:S.A. la stessa copia firmata digitalmente in .p7m che da ultimo è sottoscritta nuovamente con firma p7m del Sig. Ferri” </em>(cfr. p. 4 della memoria di replica depositata da OR.S.A. per l’udienza del 19.09.2023).</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo di gravame è fondato, attesa la carenza – in atti – della polizza fideiussoria riportante entrambe le firme dei sottoscrittori e, in special modo, la firma del sig. Mauro Semenza, in qualità di soggetto delegato a impegnare la compagnia assicuratrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio rileva infatti che la ricorrente ha depositato in giudizio il file pdf contenente la polizza n. 2022/13/6628944 e riportante la sola firma stampigliata del sig. Eros Giampiero Ferri, firma emessa in Milano il 12.07.2022 (doc. 27 di parte ricorrente). La ricorrente ha poi depositato il report di verifica della firma eseguito in data 30/05/2023 che illustra l’elenco delle firme apposte dal sig. Ferri in formato PAdES-Basic il giorno 12.07.2022, alle ore 14:27:31 (doc. 33 di parte ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di tale produzione documentale, la controinteressata non ha prodotto in giudizio la polizza caricata sul sistema, né ulteriore documentazione a comprova della propria tesi difensiva, ma si è limitata a includere nella memoria di replica <em>ex</em> art. 73 d.lgs. n. 104/2010 un’immagine relativa alla verifica delle firme apposte sulla polizza n. 2022136628944, che indica la firma del sig. Mauro Semenza, apposta in data 13.07.2022 e quella del sig. Eros Giampiero Ferri, apposta in data 21.07.2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Reputa il Collegio che la memoria di replica sia ammissibile perché tempestivamente depositata in data 7.09.2023, ma che l’immagine ivi riprodotta non abbia valore probatorio, trattandosi di documento prodotto dopo la scadenza del termine perentorio stabilito dall’art. 73 d.lgs. n. 104/2010. Né tale indicazione può validamente comprovare o chiarire la produzione documentale dell’amministrazione comunale effettuata precedentemente, in data 25.05.2023, atteso che il doc. 22 (identificante tale produzione) riporta il report di verifica delle firme di una differente polizza, contrassegnata dal n. 2022136636834, che non collima con la polizza n. 2022136628944, costituente la polizza pacificamente prodotta dalla società OR.S.A. in sede di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">La mera circostanza che alla polizza prodotta dalla ricorrente (doc. 27) sia allegato un documento di conferimento dei poteri di firma al sig. Mauro Semenza da parte del legale rappresentante della compagnia assicuratrice unitamente al documento d’identità del sig. Mauro Semenza, non è idoneo di per sé a surrogare la carenza di firma della garanzia provvisoria. La produzione di una cauzione non firmata dall’assicuratore non risulta infatti conforme a quanto espressamente prescritto dall’art. 9 del disciplinare di gara, traducendosi in un’omissione, non sanabile nemmeno con il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 13 del disciplinare di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">La cauzione provvisoria costituisce, infatti, parte integrante dell’offerta, essendo finalizzata a coprire la stazione appaltante dal rischio dell’omessa sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione e, pertanto, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, l’errore in cui è incorsa la ricorrente non origina una mera irregolarità o incompletezza della polizza, sanabile col soccorso istruttorio (così T.A.R. Piemonte, sez. II, 13/01/2023, n.41; nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, 28/06/2022, n. 5347).</p>
<p style="text-align: justify;">Deve dunque concludersi per l’accoglimento del motivo in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo motivo aggiunto Seriana 2000 eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, carenza di istruttoria, incongruità della motivazione, violazione dell’art. 97 della Costituzione, dei principi di trasparenza e di buon andamento, nonché il difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente evidenzia l’incongruità dell’offerta presentata da OR.S.A anche perché quest’ultima, nei costi del personale, ha considerato soltanto il costo per le ore di servizio effettivo (come risulta dai giustificativi OR.S.A. del 19 ottobre 2022, doc. 28, p. 2), senza considerare il costo per la retribuzione del personale durante le ore annue di formazione offerte da OR.S.A..</p>
<p style="text-align: justify;">Alla censura ha resistito OR.S.A. che ha specificato che “<em>nella sua organizzazione la formazione obbligatoria nei nidi d’infanzia viene effettuata in orario lavorativo dal ché non costituisce un onere aggiuntivo oltre a quello derivante dalle ore stimate per la gestione complessiva del servizio</em>” e che le ore di formazione, programmazione e incontri per il personale di coordinamento sono comprese nel normale orario contrattuale. Inoltre, le ore di formazione obbligatoria per il personale educativo sono venti, mentre le ulteriori dieci ore di formazione sono ad accesso libero e, dunque, vengono svolte fuori dall’orario di lavoro e non prevedono oneri per il gestore. La controinteressata precisa infine che gli eventuali oneri derivanti dalla formazione del personale educativo o ausiliario in orario aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente previsto vengono comunque già considerati nelle voci “migliorativi e spese generali”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha replicato anche il comune di Casale Monferrato, che, oltre a ribadire che le ore ad accesso libero non costituiscono un onere aggiuntivo per la ditta, ha ulteriormente precisato che, per quanto specificamente riguarda le ore di formazione del coordinatore, le stesse si sovrappongono e in parte assorbono quelle del personale educativo (pag. 17 dell’offerta OR.S.A. ove si specifica che: “<em>è previsto che il coordinatore partecipi alla formazione del gruppo educativo, che è quindi progettata per entrambe le figure professionali</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">Reputa il collegio che anche il motivo in questione sia fondato, attesa la carenza di istruttoria condotta dall’amministrazione nel calcolo dei costi relativi alle ore di formazione del personale, non essendo fornita la prova del numero dei lavoratori e delle ore, nonché dei progetti di formazione che non si svolgono durante le ore di lavoro. Inoltre, l’aggiudicataria ha ricondotto tale costo tra gli altri costi migliorativi dell’appalto, che sono indicati in euro 11.217,91 nelle giustificazioni prodotte in data 19 ottobre 2022, senza fornire la prova della capienza di tale voce e, dunque, senza dimostrare se l’eventuale eccedenza sia comunque inidonea a rendere l’offerta in perdita.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla domanda di risarcimento del danno per equivalente, formulata sia con il ricorso introduttivo sia con il ricorso per motivi aggiunti, la stessa non può trovare accoglimento stante l’accoglimento della domanda caducatoria e il conseguente effetto conformativo della sentenza. Per quanto riguarda l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio (dichiarata sia dalla società controinteressata ai punti 14 e 15 della memoria difensiva depositata in giudizio in data 5.01.2023, alla p. 6, sia dall’amministrazione resistente al punto 5 della memoria difensiva depositata in giudizio in data 3.01.2023, alla pagina 11), in relazione alla cui durata non sarebbe possibile il risarcimento in forma specifica mediante subentro, la ricorrente non ha supportato la domanda risarcitoria per equivalente con alcun principio di prova dell’an e del quantum del danno, né ha circostanziato l’avvenuto avvio del servizio de quo, talché comunque non sussistono le condizioni per la trattazione nel merito di detta domanda, proposta genericamente e in via subordinata.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, alla luce di quanto esposto, il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti sono fondati e devono quindi essere accolti nei sensi sopra specificati, con conseguente annullamento degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’amministrazione resistente e la controinteressata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che quantifica in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, per ciascuna, nonché al rimborso del contributo unificato per metà ciascuna.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Bellucci, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Andrea Maisano, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Caporali, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-produzione-documentale-effettuata-solo-a-mezzo-di-inserimento-di-immagine-nelle-memorie-ex-art-73-c-p-a/">Sull&#8217;inammissibilità della produzione documentale effettuata solo a mezzo di inserimento di immagine nelle memorie ex art. 73 c.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;inapplicabilità del soccorso istruttorio in caso di mancata produzione della domanda di partecipazione a una gara di appalto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinapplicabilita-del-soccorso-istruttorio-in-caso-di-mancata-produzione-della-domanda-di-partecipazione-a-una-gara-di-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 16:26:31 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87647</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinapplicabilita-del-soccorso-istruttorio-in-caso-di-mancata-produzione-della-domanda-di-partecipazione-a-una-gara-di-appalto/">Sull&#8217;inapplicabilità del soccorso istruttorio in caso di mancata produzione della domanda di partecipazione a una gara di appalto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Domanda di partecipazione &#8211; Mancata produzione agli atti di gara &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Inapplicabilità. Il soccorso istruttorio ex art. 83 co. 9 D.Lgs. 50/2016 non appare applicabile al caso di mancata presentazione, da parte del ricorrente della domanda di partecipazione alla gara di appalto, dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinapplicabilita-del-soccorso-istruttorio-in-caso-di-mancata-produzione-della-domanda-di-partecipazione-a-una-gara-di-appalto/">Sull&#8217;inapplicabilità del soccorso istruttorio in caso di mancata produzione della domanda di partecipazione a una gara di appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinapplicabilita-del-soccorso-istruttorio-in-caso-di-mancata-produzione-della-domanda-di-partecipazione-a-una-gara-di-appalto/">Sull&#8217;inapplicabilità del soccorso istruttorio in caso di mancata produzione della domanda di partecipazione a una gara di appalto.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Domanda di partecipazione &#8211; Mancata produzione agli atti di gara &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Inapplicabilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il soccorso istruttorio ex art. 83 co. 9 D.Lgs. 50/2016 non appare applicabile al caso di mancata presentazione, da parte del ricorrente della domanda di partecipazione alla gara di appalto, dal momento che, in tal caso, si è di fronte non già a mera integrazione di documentazione mancante ma al difetto dell’intera domanda di partecipazione alla gara, non surrogabile con il DGUE e le offerte tecnica ed economica, che non sono in grado di sopperire alla carenza assoluta dell’atto propedeutico alla ammissione alla procedura ad evidenza pubblica.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bellucci &#8211; Est. Maisano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 462 del 2023, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Cooperativa Sociale P.G. Frassati Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Chiara Forneris e Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale &#8220;Città di Torino&#8221;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Eugenio Comba, Matteo Chiosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Rondine Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Della Rocca, Riccardo Viriglio, Jacopo Ferracuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Cooperativa Sociale Mirafiori Società Cooperativa Sociale, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del provvedimento dell&#8217;ASL Città di Torino prot. n. 2023/0071484 del 16/05/2023, notificato in pari data, con cui è stata comunicata l&#8217;esclusione del R.T.I. composto dalla Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI S.C.S. e dalla Cooperativa Sociale PROGETTO MURET S.C.S. dal Lotto di gara n. 4 della procedura per l&#8217;affidamento di servizi di prestazioni psicoriabilitative e psicopedagogiche, di accoglienza, domiciliari e di supporto alle fragilità per il dipartimento di salute mentale dell&#8217;ASL Città di Torino &#8211; ID gara:165771128 &#8211; CIG Lotto 4: 9665283BD7; del verbale della seduta del Seggio di gara in data 10/05/2023 richiamato nel provvedimento di esclusione del 16/05/2023; del verbale della seduta del Seggio di gara in data 19/04/2023 di apertura delle buste amministrative, nella parte in cui non riconosce la presentazione di un&#8217;offerta per il Lotto di gara n. 4 da parte del R.T.I. composto dalla Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI S.C.S. e dalla Cooperativa Sociale PROGETTO MURET S.C.S.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ove occorrer possa, del provvedimento dell&#8217;ASL Città di Torino prot. n. 2023/0059215 del 21/04/2023, di richiesta di chiarimenti, nella parte in cui contesta al R.T.I. composto dalla Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI S.C.S. e dalla Cooperativa Sociale PROGETTO MURET S.C.S. la duplice presentazione di documentazione per il Lotto n. 5, non riconoscendo la presentazione di un&#8217;offerta per il Lotto di gara n. 4;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, ove si ponga in contrasto con quanto in questa sede argomentato e censurato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e per la conseguente condanna dell&#8217;Amministrazione resistente ad ammettere il R.T.I. composto dalla Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI S.C.S. e dalla Cooperativa Sociale PROGETTO MURET S.C.S. all&#8217;esame della documentazione amministrativa per il Lotto n. 4 o, in alternativa, attivando il soccorso istruttorio e, conseguentemente, ammettere il R.T.I. alla fase di apertura delle offerte tecniche; con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale &#8220;Città di Torino&#8221; e di La Rondine Società Cooperativa Sociale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che parte ricorrente impugna l’esclusione dal lotto di gara n. 4 della procedura per l’affidamento di servizi di prestazioni psicoriabilitative e psicopedagogiche, di accoglienza, domiciliari e di supporto alle fragilità per il dipartimento di salute mentale dell’ASL Città di Torino &#8211; ID gara:165771128 &#8211; CIG Lotto 4: 9665283BD7;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, preliminarmente, che non sussistono i presupposti stabiliti dall’art. 120 co. 6 cpa per una decisione immediata ai sensi dell’art. 60 cpa, in ragione della preannunciata intenzione di parte ricorrente di formulare motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, che non sembra sussistere il fumus boni iuris in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quella bandita dall’ASL Città di Torino è una procedura suddivisa in più lotti; onde essa non costituisce un’unica procedura, ma si segmenta in tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dalla documentazione versata in atti (doc. 2 Coop. Frassati e doc. 3 Rondine Società Cooperativa Sociale) emerge che la <i>lex specialis </i>pur consentendo di compilare e trasmettere una sola volta la documentazione amministrazione a livello multilotto, al contempo, però, esigeva che la “<i>dichiarazione a corredo della partecipazione alla gara</i>”, comprendente anche la domanda di partecipazione, fosse formulata in modo distinto per ciascun lotto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; è pacifico che parte ricorrente abbia presentato due buste amministrative afferenti al lotto n. 5 e nessuna pertinente domanda di partecipazione per il lotto n. 4; e tale circostanza non è addebitabile a malfunzionamento del sistema, ma, per sua ammissione, a errore della concorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dalla cronologia degli eventi scandita nel ricorso, risulta altresì che tra il momento di erronea trasmissione dei documenti (ore 13:15 del 17/04/2023) e la scadenza fissata nel disciplinare (ore 17:00 dello stesso giorno) residuava tempo sufficiente per sostituire e ricaricare la busta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dal codice identificativo non sembrano desumibili elementi sulla trasmissione della domanda di partecipazione; inoltre la registrazione e autenticazione al sistema telematico di gara e il suo “<i>registro delle attività</i>” non appaiono sufficienti a sopperire all’omissione giacché essi individuano l’operatore economico che si è autenticato e registrato, ma non recano informazioni su chi abbia effettivamente inviato la documentazione di gara e assunto i correlati impegni, ove non emergenti dalla documentazione medesima (T.A.R. Veneto sez. III &#8211; Venezia, 21/10/2022, n. 1605);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la necessità, al fine di disvelare l’errore, di richiamare tali elementi estrinseci e condurre un’indagine ricostruttiva sul complessivo iter della domanda -avuto riguardo pure a un pregresso, difettoso, caricamento della busta e alla sua successiva sostituzione nonché alla parallela domanda per il lotto n. 5- sembra porre la fattispecie fuori dal perimetro dell’errore emendabile, che si configura solo quando l’effettiva volontà del concorrente sia desumibile in via immediata e diretta dal documento, senza attingere a fonti esterne (cfr. da ultimo Cons. Stato sez. V 30/01/2023, n. 1034 con ulteriori riferimenti giurisprudenziali) e senza l’intermediazione di atti chiarificatori o integrativi (cfr. Cons. Stato, V, 26/10/2020, n. 6462; id., III, 24/02/2020, n. 1347);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’invocato soccorso istruttorio ex art. 83 co. 9 D.Lgs. 50/2016 non appare applicabile al caso di specie nel quale si è di fronte non già a mera integrazione di documentazione mancante ma al difetto dell’intera domanda di partecipazione alla gara, non surrogabile con il DGUE e le offerte tecnica ed economica, che non sono in grado di sopperire alla carenza assoluta dell’atto propedeutico alla ammissione alla procedura ad evidenza pubblica (Cons. Stato, sez. III, 31/05/2023 n. 5406);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per prescrizione del disciplinare (doc. 2 Coop. Frassati) “<i>l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta</i>”; donde l’inibizione per l’ASL Città di Torino di accedere al contenuto delle buste tecniche ed economiche prima del superamento positivo dei controlli relativi alla documentazione amministrativa: in ossequio, peraltro, al principio di segretezza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la motivazione del provvedimento espulsivo -laddove riferisce dell’impossibilità di “<i>rinvenire nella busta amministrativa depositata dalla mandataria Soc. Coop. Frassati, alcun riferimento alla partecipazione per il Lotto 4</i>” e censura la non emendabilità dell’errore- appare coerente con la citata prescrizione della <i>lex specialis</i>sulla necessaria propedeuticità del corretto invio della documentazione amministrativa; né questa sembra violare l’art. 80 D.Lgs. 50/2016, conformandosi, piuttosto agli indicati canoni di segretezza e <i>par condicio</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le lamentate violazioni alle garanzie partecipative appaiono prive di fondamento sia perché l’esclusione dalla gara non richiede né comunicazione di avvio -integrando un segmento della più ampia procedura di affidamento- né preavviso di diniego -trattandosi di “<i>procedura concorsuale</i>” ai sensi del penultimo periodo dell’art. 10 bis L. 241/1990- sia perché, alla luce di quanto narrato dalla stessa ricorrente, l’Amministrazione, prima di assumere il provvedimento oggi contestato, risulta aver avviato tempestivo contraddittorio, nell’ambito del quale la Coop. Frassati con due pec del 24/04/2023 ha trasmesso la documentazione per il lotto n. 4 e spiegato l’accaduto al seggio di gara, instando per il soccorso istruttorio e l’ammissione al lotto controverso; onde essa appare aver esercitato una compiuta partecipazione procedimentale, in funzione tanto collaborativa quanto difensiva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, dunque, che l’istanza cautelare debba essere rigettata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che, per le medesime ragioni non sussistono i presupposti per la richiesta esibizione documentale; peraltro, afferente a fatti incontestati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura complessiva di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, come in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare e l’istanza istruttoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 10 gennaio 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti costituite, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1000 (Euro mille/00), oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianluca Bellucci, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Andrea Maisano, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefania Caporali, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinapplicabilita-del-soccorso-istruttorio-in-caso-di-mancata-produzione-della-domanda-di-partecipazione-a-una-gara-di-appalto/">Sull&#8217;inapplicabilità del soccorso istruttorio in caso di mancata produzione della domanda di partecipazione a una gara di appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla rinegoziazione dei termini del contratto di appalto prima della stipula.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rinegoziazione-dei-termini-del-contratto-di-appalto-prima-della-stipula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 13:09:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87363</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rinegoziazione-dei-termini-del-contratto-di-appalto-prima-della-stipula/">Sulla rinegoziazione dei termini del contratto di appalto prima della stipula.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Contratto di appalto &#8211; Stipula &#8211; Rinegoziazione anteriore alla stipula &#8211; Ammissibilità. L’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica. Infatti, sussiste un legittimo margine di valutazione in capo all’amministrazione tra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rinegoziazione-dei-termini-del-contratto-di-appalto-prima-della-stipula/">Sulla rinegoziazione dei termini del contratto di appalto prima della stipula.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rinegoziazione-dei-termini-del-contratto-di-appalto-prima-della-stipula/">Sulla rinegoziazione dei termini del contratto di appalto prima della stipula.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Contratto di appalto &#8211; Stipula &#8211; Rinegoziazione anteriore alla stipula &#8211; Ammissibilità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica. Infatti, sussiste un legittimo margine di valutazione in capo all’amministrazione tra l’alternativa di rifare appello al mercato ovvero tentare (nei limiti consentiti dall’art. 106 d.lgs. n. 50/2016) di ricondurre il contratto ad utilità. La scelta dell’amministrazione di individuare i termini della necessaria rinegoziazione ancor prima di procedere alla stipulazione del contratto si configura in fondo come prudente, poiché, posto che la rinegoziazione implica ovviamente l’accordo della controparte, ove tale accordo non fosse stato raggiunto, si sarebbe rafforzata in capo all’amministrazione una possibilità di revoca fondata sulle sopravvenienze organizzative e su un ragionevole rispetto delle aspettative dell’aggiudicatario.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bellucci &#8211; Est. Faviere</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 842 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Ritonnaro Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Dario Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">SMAT Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Toti S. Musumeci e Alberto Marengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Mati Group S.p.A., non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 40986 del 17 giugno 2022, recante la decadenza ai sensi dell&#8217;art. 103, co. 3, d.lgs. 50/2016 del R.T.I. Ritonnaro Costruzioni s.r.l. (mandataria) RDR s.p.a. (mandante) dall&#8217;aggiudicazione della gara per l&#8217;affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere elettromeccaniche degli impianti – Polo Depurativo Castiglione Torinese, Chieri e Pecetto Torinese (rif. APP 44-4/2021 – CIG 89226378FA) e contestuale escussione della cauzione provvisoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 48627 del 15 luglio 2022 di diniego di annullamento in autotutela;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 48141 del 14 luglio 2022 di riscontro all&#8217;istanza di accesso agli atti, nella parte in cui ha significato che la stazione appaltante non ha dato corso ad altri provvedimenti della procedura di gara ai sensi dell&#8217;art. 103, co. 3, d.lgs. 50/2016;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra, della nota prot. n. 34265 del 20 maggio 2022 di richiesta della cauzione definitiva, con riserva di ulteriori e successive determinazioni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 33669 del 18 maggio 2022 di richiesta di proroga della validità dell&#8217;offerta e della polizza provvisoria per ulteriori 180 giorni e dunque fino al 23 novembre 2022, a pena di esclusione dalla gara ed escussione della polizza provvisoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 31586 dell&#8217;11 maggio 2022, di richiesta di proroga della validità dell&#8217;offerta e della polizza provvisoria per ulteriori 180 giorni e dunque fino al 23 novembre 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra della nota prot. n. 26291 del 19 aprile 2022 di comunicazione dell&#8217;aggiudica e richiesta documentale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data il 26 agosto 2022:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della segnalazione del provvedimento di decadenza ad ANAC, ai sensi dell&#8217;articolo 213, co. 10, d.lgs. 50/2016, di cui al &#8220;Modello C&#8221; allegato alla pec di trasmissione del 20 luglio 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della SMAT s.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La SMAT S.p.A. ha bandito una gara per manutenzione ordinaria e straordinaria del Polo Depurativo “Castiglione Torinese, Chieri e Pecetto Torinese”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di euro 2.500.000,00, di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con termine di presentazione delle offerte al 24.11.2021 (CIG 89226378FA).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con provvedimento n. 63 dell’8.04.2022 (comunicato il 19.04.2022) la gara è stata aggiudicata al R.T.I. Ritonnaro Costruzioni (mandataria) &#8211; RDR S.p.a. (mandante), che ha presentato un ribasso pari al 22% (conseguendo un punteggio complessivo di 78,327) mentre seconda classificata risulta la MATI Group SpA (con un ribasso del 30,235% ed un punteggio complessivo di 77,635).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A seguito di una istanza di proroga dei termini per gli adempimenti post aggiudicazione /in particolare per il deposito della garanzia definitiva) da parte dell’aggiudicataria, la stazione appaltante, con nota del 11.05.2022, ha chiesto conferma di validità dell’offerta presentata di 180 giorni e l’estensione temporale della polizza relativa alla cauzione provvisoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’aggiudicataria, con nota del 18.05.2022, ha manifestato l’esigenza di rinegoziare l’offerta presentata in gara e di non voler confermare la stessa, a seguito dell’intervenuto aumento dei costi dei materiali per le lavorazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La vicenda si è poi sviluppata in uno scambio epistolare che si è concluso con la nota del 17.06.2022 (prot. n. 40986) con cui la stazione appaltante nega il ricorso ad una generica rinegoziazione dell’offerta, pur aprendo alla possibilità, laddove dovuta per legge, della applicazione delle disposizioni speciali previste nel cd. decreto “aiuti” (con particolare riferimento all’art. 26 del DL n. 50/2022) e, contestualmente, dichiara la decadenza dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Tale decisione è stata poi confermata, a seguito di istanza di autotutela da parte del RTI aggiudicatario, con nota del 15.07.2022 (prot. n. 48627), con cui si denega il ritiro della precedente nota e si conferma la decadenza disposta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Avverso tali provvedimenti è insorta la Ritonnaro costruzioni SpA con ricorso, notificato in data 18.07.2022 e ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui si lamentano, in tre motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili e si formula altresì istanza cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stazione appaltante ha provveduto a segnalare, in data 20.07.2022, all’ANAC l’avvenuta decadenza ai fini delle rituali annotazioni sul casellario informatico della Banca Dati dei Contratti Pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso tale atto è insorta il ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 25.08.2022, in cui lamenta in cinque motivi violazione di legge ed eccesso di potere ed insta per il rilascio di misure cautelari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per resistere al gravame si è costituita la SMAT SpA (il 28.07.2022) depositando memoria (il 5.09.2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare con ordinanza n. 828/2022, riformata da Consiglio di Stato (con ordinanza n. 5044/2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha fatto seguito il deposito di memoria del ricorrente (il 21.01.2023) e della resistente (il 23.01.2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla udienza pubblica del 8.02.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il ricorso è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il Collegio ritiene di partire, per ragioni di priorità logica, con lo scrutinio del terzo motivo del ricorso originario e del quinto del ricorso per motivi aggiunti, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, con cui si lamenta violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, degli artt. 30 e 32 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 97 Cost; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, travisamento, sviamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buon andamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il RTI ricorrente deduce il difetto istruttorio e motivazionale sostenendo che, a fronte della istanza di rinegoziazione delle condizioni contrattuali avanzata in data 18.05.2022, la stazione appaltante avrebbe dovuto interrompere il procedimento e condurre una istruttoria sulla persistenza della congruità dell’offerta e conseguentemente sulla sostenibilità dell’appalto. Ciò, peraltro, avrebbe impedito il decorso del termine per gli adempimenti post-aggiudicazione, rendendo oltremodo illegittimo il provvedimento di decadenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella motivazione del provvedimento non sarebbe comprensibile se e in che modo il citato art. 26 del DL n. 50/2022 (nella versione vigente all’epoca dei fatti, ancora non convertito in legge) avrebbe potuto portare ad un effettivo riequilibrio, visto che l’appalto riguarda i cd. settori speciali (non disciplinati dalla novella normativa). La ricorrente contesta altresì la fondatezza del provvedimento nella parte in cui sostiene l’inalterabilità dell’importo della polizza fideiussoria relativa alla garanzia definitiva. La ricorrente sostiene che l’istruttoria sulla rinegoziazione richiesta avrebbe dovuto assumere carattere pregiudiziale sia per la stipula del contratto che per il rilascio definitivo della polizza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I motivi sono fondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella istanza del RTI aggiudicatario veniva richiesto il riequilibrio delle condizioni contrattuali <i>“entro i limiti dell’alea normale ai sensi dell’art. 1467 c.c. e secondo il principio di buona fede ex art. 1375 cc. attraverso: l’adeguamento compensativo del corrispettivo d’appalto che tenga conto, tra l’altro, dell’incremento del costo dei materiali e, a titolo esemplificativo, delle seguenti voci: acciaio, conglomerati bituminosi e cementizi apparecchiature e materiali di finitura; la rimodulazione dei tempi e cronoprogramma delle prestazioni contrattuali”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’amministrazione in una prima comunicazione (del 18.05.2022, cfr. doc. n. 11 di parte resistente) non ha negato di poter procedere a tale valutazione ma, come già sopra riportato, ha richiesto la conferma della validità dell’offerta di gara per ulteriori 180 giorni e l’adeguamento della cauzione provvisoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’aggiudicataria, con nota del 19.05.2022 (doc. n. 7 allegato al ricorso), evidenzia la priorità logica della valutazione della rinegoziazione rispetto alla conferma dell’offerta originaria e diffida l’amministrazione dall’assumere iniziative espulsive. Stesse argomentazioni sono utilizzate in una successiva nota per giustificare il mancato invio dell’originale della polizza fideiussoria definitiva che, allo stesso modo, risentirebbe degli esiti della rinegoziazione (cfr. nota del 23.05.2022 doc. n. 14 di parte resistente).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella impugnata nota del 17.06.2022 la stazione appaltante conferma l’impegno ad allinearsi alla normativa in materia di compensazione prezzi (riportando l’allora vigente art. 26, comma 3, del DL n. 50/2022), esclude la possibilità della “generica” rinegoziazione dei termini contrattuali, evidenzia che nel caso concreto l’adeguamento dei prezzi non altererebbe l’importo complessivo del contratto e di conseguenza dell’importo della cauzione definitiva, prende atto del mancato invio della documentazione e comunica la decadenza dell’affidamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’aggiudicataria con istanza del 6.07.2022 – dopo aver evidenziato che la vincolatività dell’offerta era spirata al 24.05.2022, che il provvedimento di decadenza interveniva tardivamente quando l’impresa non era più tenuta ad alcun adempimento verso la stazione appaltante e che sussistevano i citati obblighi di istruttoria sulla rinegoziazione proposta – chiedeva l’annullamento del provvedimento di decadenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’amministrazione con nota del 15.07.2022 confermava il contenuto della precedente decisione e non dava seguito alla istanza di autotutela.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel corso del giudizio l’amministrazione ha evidenziato che, prima di giungere alla adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ha svolto, di propria iniziativa, la valutazione di congruità chiedendo (con nota del 3.02.2022) le giustificazioni relative alle principali voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dell’appalto indicati nell’offerta presentata entro la scadenza del termine del 24.11.2021. Tali giustificativi sono stati resi in data 23.02.2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il RUP, prendendo atto della correttezza e della completezza dei giustificativi, ne ha attestato la congruità (cfr. nota del 8.03.2022, doc. n. 4 di parte resistente) e, con verbale del 16.03.2022, si è verificata la disponibilità dei mezzi d’opera (cfr. doc. n. 5).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’aggiudicazione definitiva è intervenuta in data 19.04.2022 e la prima richiesta di rinegoziazione è stata presentata il 18.05.2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’amministrazione nelle proprie difese sostiene che la richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, oltre a non essere corredata da alcun supporto documentale o principio di prova, non poteva essere considerata credibile in considerazione della verifica di congruità svolta a fine marzo 2022 (circa quattro mesi dopo la presentazione dell’offerta). Sostiene inoltre che la mera richiesta di revisione delle condizioni contrattuali presentata il 18 maggio 2022 poteva apparire pretestuosa, anche alla luce della sopravvenienza della normativa di cui al D.L. n. 50/2022 (entrato in vigore il 17 maggio2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le argomentazioni della stazione appaltante non sono condivisibili nel particolare caso concreto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da un lato l&#8217;esigenza congiunturale dell&#8217;aggiornamento dei prezzi nell’ambito dei lavori pubblici, esplicitata a livello normativo dall’art. 26 del DL n. 50/2022, è successiva alla valutazione di congruità condotta dalla stazione appaltante; dall&#8217;altro non vi è prova che tale verifica abbia preso in considerazione i costi aggiornati dei prezzi dei materiali. Al contrario nella relazione del RUP si parla di giustificazione dei prezzi offerti “relativi alle principali voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dei lavori”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò significa che la valutazione di sostenibilità e remuneratività condotta dall’amministrazione in sede di verifica di congruità è riferibile ad un contesto non più attuale riferito ai prezziari utilizzati per la progettazione della gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale valutazione risulta inadeguata a sostenere la non credibilità o la pretestuosità di una richiesta di rinegoziazione, a fronte di una sopravvenienza normativa che palesa proprio l’evoluzione dei prezzi e la necessità diffusa di un loro incremento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La normativa citata, infatti, partendo dal presupposto della presenza di aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, stabilisce l’obbligo di aggiornamento dei prezzi da applicare ai SAL contabilizzati nel 2022 (poi esteso anche al 2023 dalla L. n. 197/2022) sulla base dell’aggiornamento (analitico o forfettario) dei prezziari regionali e, nella versione modificata dalla legge di conversione, di quelli utilizzati dalle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali per l’anno 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale incremento dei prezzi deve essere applicato ai valori indicati nelle offerte relative ad appalti con termine di presentazione finale al 31.12.2021 (come avvenuto nel caso di specie).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il legislatore, pertanto, prende in espressa considerazione l’ipotesi che, a far data dal 1.1.2022 e sino al 31.12.2022, i valori delle offerte presentate al 31.12.2021 non possano più risultare congrui. Detto in altri termini la singolarità della congiuntura in cui versa il paese (prima a seguito della crisi pandemica e poi a fronte dei noti eventi bellici internazionali) rende la realtà economico sociale molto più instabile. Di conseguenza è ragionevole presumere che i prezzi delle offerte presentate alla scadenza fissata dalla legge possano aver subito incrementi importanti e non essere più affidabili anche a distanza di pochi mesi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La non pretestuosità della richiesta di aggiornamento dei prezzi, peraltro, è rinvenibile anche dal raffronto, documentato dal ricorrente, tra i prezziari 2021 e 2022 della SMAT (cfr. doc. n. 1 depositato il 18.01.2023). In tale analisi emerge che dal 2021 al 2022 la stessa SMAT ha registrato un incremento medio dei prezzi relativi alle proprie lavorazioni del 47% (dato non confutato dalla resistente).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò significa che la stazione appaltante avrebbe dovuto prima istruire la richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, di conseguenza, assumere le decisioni del caso accettando o meno le condizioni proposte dalla aggiudicataria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale esigenza, peraltro, si manifestava ancora più impellente in ragione della natura dell’appalto che contempla lavorazioni a misura e non a corpo (come emerge dal disciplinare di gara, cfr. doc. n. 2 di parte resistente).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eventuale carenza documentale della richiesta non poteva portare <i>ex se </i>ad un diniego, ma avrebbe postulato quantomeno l’esigenza di un supplemento istruttorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La credibilità della richiesta di rinegoziazione genera altresì un effetto sospensivo del termine assegnato per gli adempimenti post aggiudicazione, anche quando questo assume valore perentorio (nel caso di specie l’interlocuzione tra le parti e la richiesta di adempimenti nei confronti dell’aggiudicataria è proseguita ben oltre l’originario termine perentorio di 15 giorni assegnato in prima battuta dall’amministrazione per gli adempimenti post aggiudicazione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò è ancora più vero alla luce del fatto che le disposizioni di cui all’art. 26 citato non prevedevano inizialmente l’applicazione obbligatoria dei meccanismi di revisione ai settori speciali. Solo con la legge di conversione, entrata in vigore il 16.07.2022, e l’introduzione del comma 6-bis, ne è stata estesa l’applicazione anche a tali settori ed alle stazioni appaltanti che non utilizzano i prezziari regionali. La necessità di valutare la reale portata della sopravvenienza normativa e l’originaria incertezza sulla applicabilità ai settori speciali non previsti nei prezziari regionali avrebbe dovuto condurre la stazione appaltante ad un approfondimento istruttorio sulla tenuta dell’equilibrio delle condizioni contrattuali, fermi i ribassi presentati in gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò risponde alla generale necessità di affidare un contrato in condizioni di equilibrio e costituisce principio generale dell’ordinamento dei contratti pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio è cosciente che sul punto non vi sia unità di vedute, anche in giurisprudenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo un primo e più tradizionale orientamento, infatti, non può trovare accoglimento la domanda di modifica delle pattuizioni prima di procedere alla stipulazione del contratto. Secondo tale indirizzo il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario apportino alle disposizioni dell’appalto modifiche che lo rendano sostanzialmente diverso rispetto alla sua configurazione iniziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 31/10/2022, n 9426 che richiama la sentenza della CGCE del 19 giugno 2008, <i>pressetext Nachrichtenagentur</i>, C-454/06, EU:C:2008:351, punti da 34 a 37).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È pur vero che a tale orientamento se ne affianca un altro, che il Collegio ritiene di condividere, che parte dalla constatazione per cui la legislazione in materia di appalti pubblici è sì ispirata al rispetto del principio di tutela della concorrenza e parità di trattamento, ma è anche informata ai criteri di efficacia ed economicità che, in presenza di particolari circostanze, possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d’esecuzione che prima della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. V, 11.04.2022, sent. n. 2709).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Costituisce oramai consolidato principio quello secondo il quale l’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questo Tribunale ha già avuto modo di statuire che sussiste “<i>un legittimo margine di valutazione (il cui ambito, come infra chiarito, per le rinegoziazioni risulta obiettivamente circoscritto dalla normativa) in capo all’amministrazione tra l’alternativa di rifare appello al mercato (con le diseconomie e i rischi già evidenziati) ovvero tentare (nei limiti consentiti dall’art. 106) di ricondurre il contratto ad utilità […] la scelta dell’amministrazione di individuare i termini della necessaria rinegoziazione ancor prima di procedere alla stipulazione del contratto si configura in fondo come prudente, poiché, posto che la rinegoziazione implica ovviamente l’accordo della controparte, ove tale accordo non fosse stato raggiunto, si sarebbe rafforzata in capo all’amministrazione una possibilità di revoca fondata sulle sopravvenienze organizzative e su un ragionevole rispetto delle aspettative dell’aggiudicatario</i>&#8221; (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 28/06/2021, n. 667).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più di recente è stata affermata la legittimità della rinegoziazione delle offerte nella fase precedente la stipula del contratto. “<i>Il Collegio condivide altresì gli assunti dottrinali favorevoli a questa seconda impostazione ermeneutica, che richiamano, da un lato, la correttezza del ricorso all&#8217;analogia essendovene tutti presupposti, di cui all&#8217;art. 12 disp. prel. c.c., quali la lacuna dell&#8217;ordinamento, in quanto non vi è una disciplina specifica delle sopravvenienze applicabile alla fase tra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto e l'&#8221;eadem ratio&#8221;; dall&#8217;altro, la corretta applicazione del principio di economicità, dunque di buon andamento, dell’amministrazione (richiamato dall’art. 30, comma 1, del codice dei contratti pubblici), perché scongiura una riedizione della procedura, che diversamente s’imporrebbe in tutti i casi di modifica, ancorché non “essenziale”, delle condizioni</i>” (T.A.R. Sardegna, 16.11.2022, sent. n. 770).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò conduce a sostenere altresì che una richiesta di rinegoziazione deve essere presa in considerazione, al ricorrere di particolari circostanze di fatto che ne evidenzino la ragionevolezza e la plausibilità, risultando irragionevole accettare l’azzeramento degli esiti di una procedura di affidamento in assenza di specifiche e sostanziali illegittimità che la affliggano, come nel caso di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stessa stazione appaltante, del resto, ha preso in considerazione e si è resa disponibile ad aggiornare i prezzi del successivo contratto in corso di esecuzione, accettando il rischio di avviare prestazioni contrattuali in condizioni di disequilibrio economico che ragionevolmente sono foriere di contestazioni in corso d’opera e generano ostacoli al raggiungimento del risultato atteso, vale a dire il buon funzionamento dell’infrastruttura in manutenzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale opzione oltre a non tutelare maggiormente l’interesse alla parità di trattamento degli altri operatori e, in generale, il regolare svolgersi del gioco concorrenziale, non garantisce neanche l’efficacia dell’azione amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le considerazioni cui giunge la giurisprudenza citata, pertanto, si attagliano al caso di specie, in cui risulta apprezzabile il tempo intercorso tra la formulazione/presentazione dell’offerta e l’avvio delle prestazioni contrattuali. È chiaro che la considerazione e le valutazioni in ordine alla incidenza del tempo trascorso debbano essere considerate caso per caso, in relazione al contesto economico in cui gli operatori si trovano ad operare e possono variare anche sensibilmente da un momento storico all’altro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Costituisce pertanto onere dell’amministrazione assicurarsi di giungere alla stipula di un contratto in condizioni di equilibrio, valutando ogni sopravvenienza segnalata dagli operatori economici partecipanti alla gara che, alla luce del quadro normativo vigente e del contesto socio economico, appaia in grado di alterare tali condizioni, adottando le misure necessarie a ristabilire l’originario equilibrio contrattuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Resta fermo che debba trattarsi di sopravvenienze imprevedibili, estranee anche al normale ciclo economico, in grado di generare condizioni di <i>shock</i> eccezionale, come avvenuto nel caso di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ invece preclusa la negoziazione di modifiche che non mirino al recupero dell’equilibrio iniziale del contratto cha la gara stessa perseguiva ma che si presentino in grado di estendere in modo considerevole l’oggetto dell’appalto ad elementi non previsti, alterare l’equilibrio economico contrattuale originario in favore dell’aggiudicatario, rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto (nel senso che, se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, avrebbe potuto verosimilmente risultare aggiudicatario un altro offerente oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi).<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da quanto precede, quindi, si può concludere che le censure di difetto di istruttoria e di motivazione sollevate dalla ricorrente siano fondate giacché l’amministrazione ha omesso di avviare i necessari approfondimenti per verificare le sopravvenienze evidenziate dall’aggiudicataria nella istanza del 18.05.2022, senza considerare l’effetto che le stesse hanno avuto sui termini assegnati all’operatore, seppure in via perentoria, per gli adempimenti post aggiudicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In punto di tutela ed ai fini dell’effetto conformativo, l’annullamento dei provvedimenti impugnati implica che la stazione appaltate riediti il proprio potere, istruendo e valutando la proposta di negoziazione allo scopo di ristabilire l’originario equilibrio contrattuale, salva ogni ulteriore decisione nel merito che la stessa assumerà.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Le considerazioni che precedono consentono di assorbire il primo ed il secondo motivo del ricorso originario ed i primi quattro motivi del ricorso per motivi aggiunti, per la cui trattazione non residua interesse concreto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Conclusivamente il ricorso originario e quello per motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti. Per l’effetto i provvedimenti impugnati con i due ricorsi sono annullati ai fini del riavvio dell’istruttoria e delle valutazioni di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In considerazione della novità delle questioni sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati agli effetti di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianluca Bellucci, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marcello Faviere, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valentina Caccamo, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rinegoziazione-dei-termini-del-contratto-di-appalto-prima-della-stipula/">Sulla rinegoziazione dei termini del contratto di appalto prima della stipula.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla possibilità di ricorrere all&#8217;avvalimento per il requisito inerente alla certificazione di qualità.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-ricorrere-allavvalimento-per-il-requisito-inerente-alla-certificazione-di-qualita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 07:57:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=85883</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-ricorrere-allavvalimento-per-il-requisito-inerente-alla-certificazione-di-qualita/">Sulla possibilità di ricorrere all&#8217;avvalimento per il requisito inerente alla certificazione di qualità.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Certificazione di qualità &#8211; Integra un requisito di capacità tecnica e professionale &#8211; Ammissibilità &#8211; Possibilità di ricorso al soccorso istruttorio. E&#8217; condivisibile la scelta dell’amministrazione di consentire l’avvalimento per il requisito inerente la certificazione di qualità e, di conseguenza, il ricorso al soccorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-ricorrere-allavvalimento-per-il-requisito-inerente-alla-certificazione-di-qualita/">Sulla possibilità di ricorrere all&#8217;avvalimento per il requisito inerente alla certificazione di qualità.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-ricorrere-allavvalimento-per-il-requisito-inerente-alla-certificazione-di-qualita/">Sulla possibilità di ricorrere all&#8217;avvalimento per il requisito inerente alla certificazione di qualità.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Certificazione di qualità &#8211; Integra un requisito di capacità tecnica e professionale &#8211; Ammissibilità &#8211; Possibilità di ricorso al soccorso istruttorio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; condivisibile la scelta dell’amministrazione di consentire l’avvalimento per il requisito inerente la certificazione di qualità e, di conseguenza, il ricorso al soccorso istruttorio per la sanatoria delle mancanze formali della relativa documentazione. Nelle gare pubbliche, infatti, la certificazione di qualità non coincide con un requisito di idoneità professionale ex art. 83, comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, attenendo piuttosto alla capacità tecnica e professionale dell’impresa (lett. c) del medesimo comma). Pur mantenendo carattere soggettivo (nel senso che connota l’identità organizzativa stessa dell’impresa) essa consegue alla valutazione dell’organismo certificatore su determinati livelli qualitativi dell’organizzazione imprenditoriale e dell’attività. Di conseguenza è suscettibile di avvalimento.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bellucci &#8211; Est. Faviere</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 289 del 2022, proposto dalla Virtual Coop Cooperativa Sociale Onlus e Cooperativa Sociale Arcobaleno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Adelaide Pitera’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Nichelino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Michieletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Centrale Unica di Committenza (Cuc) Comune Nichelino, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Euroged S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Bruno Sarzotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">– della determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Nichelino n. 2811 in data 21-12-2021, pubblicata unitamente all’avviso di aggiudicazione il 27-1-2022, comunicata in pari data alla ricorrente con nota ex art. 76, 5° comma, D.Lgs. n. 50/2016, con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi all’affidamento dell’accordo quadro per servizi di archiviazione ottica, digitalizzazione ed indicizzazione delle pratiche edilizie/urbanistiche del Comune di Nichelino ed è stata aggiudicata in via definitiva la gara in favore della Euroged s.r.l. per un totale complessivo presunto dell’accordo quadro di €. 474.105,42 oltre Iva;</p>
<p style="text-align: justify;">– dei verbali del Seggio di gara in data 13-12-2021 e 20-12-2021 e dei verbali della Commissione di gara in data 15-12-2021, 16-12-2021 e 20-12-2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– della nota prot. n. 3836 in data 2-2-2022, con la quale il Responsabile del Procedimento ha respinto la richiesta di annullamento in via di autotutela della proposta di aggiudicazione formulata dalla Virtual Coop con istanza in data 24-1-2022;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi della procedura di gara anche allo stato non noti,</p>
<p style="text-align: justify;">nonché, occorrendo, previa declaratoria di inefficacia</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’accordo quadro e del contratto di servizio, se ed in quanto eventualmente stipulati nel frattempo, con conseguente riconoscimento del diritto al subentro nel rapporto contrattuale delle ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni tutti subiti dalle ricorrenti in conseguenza della illegittima esclusione dalla gara e per la conseguente illegittima mancata aggiudicazione del servizio, da risarcire in forma specifica o, in subordine, per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Euroged S.r.l. in data 17 marzo 2022:</p>
<p style="text-align: justify;">esaminato, in via preliminare, il ricorso incidentale ed accertatane la fondatezza,</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione del RTI ricorrente, e, per l’effetto, dichiarare inammissibile e respingere il ricorso principale per radicale difetto di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nichelino e della Euroged S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Comune di Nichelino ha bandito, per il tramite di una centrale di committenza, una gara avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro per il servizio di archiviazione ottica, digitalizzazione ed indicizzazione delle pratiche edilizie/urbanistiche del comune, per un importo a base d’asta di 509.500,00 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità prezzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune, con determina n. 2811 del 21.12.2021, comunicata il 27.01.2021, ha aggiudicato il servizio alla Euroged s.r.l., aggiudicataria che ha totalizzato 92,80/100 punti (80 per l’offerta tecnica e 12,95 per quella economica), seguita in graduatoria dal costituendo RTI composto dalla Virtual Coop. Cooperativa Sociale Onlus e dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno, secondo classificato con 72,889/100 punti (52.889 per l’offerta tecnica e 20 per quella economica).</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo richieste di accesso agli atti e di riesame in autotutela dell’aggiudicazione, le imprese componenti il RTI secondo classificato hanno impugnato il provvedimento e i presupposti atti di gara con ricorso notificato il 25.02.2022, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamentano in tre distinti motivi violazione di legge ed eccesso di potere ed instano per la condanna dell’amministrazione all’aggiudicazione in loro favore nonché per il rilascio di misure cautelari.</p>
<p style="text-align: justify;">Per resistere al gravame si è costituita la Euroged s.r.l. (il 8.03.2022) ed il Comune di Nichelino (il 17.03.2022).</p>
<p style="text-align: justify;">La controinteressata, in data 17.03.2022, ha notificato e depositato ricorso incidentale con cui lamenta, in due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili chiedendo l’esclusione della ricorrente dalla procedura di cui si controverte.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 506/2022, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Hanno fatto seguito il deposito di memoria della Euroged s.r.l. (il 19.03.2022), del Comune di Nichelino (il 01.04.2022), delle ricorrenti principali (il 04.04.2022), nonché di memorie di tutte le parti (il 9.05.2022) e memorie di replica della ricorrente (il 13.05.20229 e della controinteressata (il 14.05.2022).</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 25.05.2022, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso incidentale è fondato, quello principale è improcedibile.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Il Collegio, premesso che il ricorso principale in epigrafe, a differenza del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, non ha natura escludente, ritiene di trattare in via prioritaria quest’ultimo; infatti, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente principale, è compatibile con il principio di diritto europeo dell’effettività della tutela in materia di pubbliche gare la regola nazionale, anche di prassi, alla cui stregua non sia dovuto l’esame del ricorso principale non escludente a fronte di accoglimento dell’impugnativa incidentale escludente, trattandosi di caso in cui il ricorrente principale non ricaverebbe alcuna utilità, nemmeno in via mediata e strumentale, dall’accoglimento della propria impugnativa (cfr. TAR Campania, 1/07/ 2020, n. 2795; id. 15 gennaio 2019, n. 213; Consiglio di Stato, sez. III, 26 agosto 2016, n. 3708).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che va esaminato in via preliminare il ricorso incidentale escludente e solo se quest’ultimo verrà ritenuto infondato, si potrà scrutinare il ricorso principale non escludente (cfr. TAR Campania, 21/07/2020, n. 3217).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie il ricorso principale non ha carattere escludente in quanto si incentra sulla contestazione delle operazioni valutative della Commissione, incluso il fatto che la stessa abbia valutato gli allegati all’offerta tecnica e non solo la relazione per la quale era stato imposto (non a pena di esclusione ma, appunto, di non valutazione) un limite massimo di pagine.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva il Collegio che nella giurisprudenza nazionale e comunitaria (in particolare la pronuncia della CCUE 5/04/2016, n. C-689/13 – Puligienica c/Airgest S.p.A., ribadita poi con la sentenza 5/09/2019, n. C-333/18 -Lombardi), peraltro richiamata anche dalla ricorrente principale, l’obbligatorietà della trattazione sia del ricorso principale che di quello incidentale viene predicata in tutti quei casi in cui entrambi i gravami contestano l’ammissione dell’altro concorrente parte del giudizio e hanno quindi entrambi carattere escludente.</p>
<p style="text-align: justify;">È rispetto a tale tipologia di gravame che la giurisprudenza europea ha ritenuto che l’esito della controversia non può dipendere dalla differente posizione delle imprese parti del giudizio nella graduatoria della procedura selettiva, per cui entrambi i gravami devono essere scrutinati, valorizzando l’interesse strumentale anche solo potenziale alla riedizione della gara quale conseguenza dell’accoglimento di entrambi i ricorsi (quello principale e quello incidentale).</p>
<p style="text-align: justify;">Diverso appare al Collegio il caso, come quello di specie, in cui il ricorso introduttivo non censura la valida ammissione degli altri operatori economici alla selezione ma la valutazione dell’offerta (quindi le modalità di applicazione del vincolo di aggiudicazione). L’accoglimento contemporaneo del gravame incidentale escludente e di quello introduttivo non consentirebbe comunque alla ricorrente principale di conseguire la rivalutazione della propria offerta, venendo meno, per l’appunto, la condizione per la quale essa possa essere valutata, ovvero l’ammissione in gara, dichiarata illegittima in ragione dell’accoglimento del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Né ad una diversa soluzione potrebbe pervenirsi valorizzando l’aspetto dell’interesse strumentale, atteso che non si vede quale influenza, anche potenziale, possa avere sui poteri di autotutela dell’Amministrazione riferiti all’intera gara l’applicazione in un senso o nell’altro del vincolo di aggiudicazione, contestato con il ricorso introduttivo (cfr. TAR Campania, 21/07/2020, n. 3217; TAR Campania, 01/07/2020, n.2795).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ciò premesso, con il primo motivo del ricorso incidentale la controinteressata lamenta la violazione dei disposti di cui al par. “9.2.” del bando di gara e dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei principi in tema di avvalimento e soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza viene censurata l’ammissione della ricorrente principale alla gara avvenuta a seguito di richiesta di integrazione documentale, mediante soccorso istruttorio, del contratto di avvalimento (non prodotto in gara) e, successivamente, dell’accettazione di un contratto firmato in data posteriore alla scadenza del termine per la produzione della documentazione integrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La doglianza è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il paragrafo 3.4. del bando di gara (cfr. doc. 1 allegato alla memoria don parte resistente), recante i “Requisiti di capacità tecnica” al punto “3<em>.4.2. – Possesso della certificazione del sistema di qualità</em>”, ha richiesto ai concorrenti di “<em>disporre della certificazione del sistema di qualità. Tali certificazioni dovranno essere conformi alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000 e 27001, rilasciata da organismi accreditati</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il paragrafo 9.2. del bando ha inoltre disciplinato la “Procedura di soccorso istruttorio”, prevedendo che “<em>la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano comunque indicati in sede di partecipazione alla gara, preesistenti e comunque comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel DGUE presentato in gara, la Cooperativa Arcobaleno dichiara di avvalersi, con riferimento alla certificazione UNI CEI ISO 27001, dei requisiti posseduti dalla Virtual Coop (cr. Doc. n. 6 allegato al ricorso incidentale).</p>
<p style="text-align: justify;">E’ altrettanto pacifico che il RTI non abbia prodotto in gara né il contratto di avvalimento né la prescritta dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria.</p>
<p style="text-align: justify;">È comprovato agli atti che la stazione appaltante, con nota del 13.12.2021 (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso), ha espressamente richiesto al RTI aggiudicatario, a titolo di soccorso istruttorio, integrazione documentale mediante la produzione del contratto di avvalimento e dichiarazione dell’ausiliaria di cui all’art. 89 del codice dei contratti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla data di scadenza fissata per tale incombenza (17.12.2021) il RTI aggiudicatario produceva un contratto di avvalimento redatto tra mandataria e mandante, graficamente datato 10.12.2021 e non firmato, ma sottoscritto digitalmente in data 17.12.2021 (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso incidentale).</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione e le ricorrenti principali non negano tale circostanza ma argomentano la loro scelta sostenendo: l’affidabilità e la surrogabilità della documentazione contrattuale con le dichiarazioni di impegno sottoscritte dalla mandataria (Virtual Coop. Srl) all’interno del DGUE; la non necessarietà dell’avvalimento in parola essendo lo stesso intervenuto all’interno di un RTI che, nel suo complesso, possiede il requisito previsto dal bando (cumulativamente UNI CEI ISO 9000 e 27001).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ricostruzione non può essere accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene condivisibile la scelta dell’amministrazione di consentire l’avvalimento per il requisito inerente la certificazione di qualità e, di conseguenza, il ricorso al soccorso istruttorio per la sanatoria delle mancanze formali della relativa documentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle gare pubbliche, infatti, la certificazione di qualità non coincide con un requisito di idoneità professionale ex art. 83, comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, attenendo piuttosto alla capacità tecnica e professionale dell’impresa (lett. c) del medesimo comma). Pur mantenendo carattere soggettivo (nel senso che connota l’identità organizzativa stessa dell’impresa) essa consegue alla valutazione dell’organismo certificatore su determinati livelli qualitativi dell’organizzazione imprenditoriale e dell’attività. Di conseguenza è suscettibile di avvalimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso il Collegio ritiene che il RTI non abbia fornito valida prova dell’esistenza, in capo alla mandante Coop. Soc. arcobaleno, del requisito richiesto dalla <em>lex specialis </em>e posto in avvalimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Risultano infatti violati:</p>
<p style="text-align: justify;">– la lex specialis di gara sopra citata che, in caso di soccorso istruttorio, richiedeva esplicitamente che il contratto di avvalimento prodotto dovesse possedere il requisito dell’anteriorità mediante documenti “<em>preesistenti e comunque comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta”; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– </em>l’art. 89 del Codice dei contratti che, in tema di avvalimento, prevede che “<em>il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">È palese che la legge richiede la garanzia di un contratto sottoscritto tra le parti e la sua allegazione in originale o copia autentica, anche in considerazione del fatto che tale documento, specificando nel dettaglio prestazioni esigibili, costituisce la prova della disponibilità del requisito in parola alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in diretta applicazione del principio di parità di trattamento e quindi di tutela della concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni la giurisprudenza giunge a sostenere che “<em>nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica la normativa di cui all’art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 non prevede che il contratto di avvalimento venga depositato in una forma tale da garantire l’avvenuta stipulazione in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, essendo tale requisito implicito nella lettera della legge, che si riferisce alla produzione del contratto unitamente alla domanda di partecipazione</em>” (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 25/01/2021, n. 42).</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di soccorso istruttorio occorre certamente distinguere tra sanabilità della formale allegazione dei documenti afferenti l’avvalimento e dimostrazione dei requisiti posseduti (di cui il contratto risulta essere strumento di prova principale). La giurisprudenza infatti ammette che “<em>anche la produzione di copia del contratto di avvalimento (laddove è richiesto dalla legge l’originale o copia autentica) costituisce una “irregolarità” (relativa alla forma) dei documenti cui è possibile rimediare mediante attivazione del soccorso istruttorio</em>” (Cons. Stato Sez. V, 21/05/2020, n. 3209). Tale facoltà però è ammessa a patto che si tratti di sanare una irregolarità formale e che si dia prova dell’esistenza del contratto al momento di scadenza del termine di presentazione delle domande di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la <em>lex specialis</em> di gara, pur non richiedendo forme particolari in sede di produzione ordinaria del contratto di avvalimento, nell’ipotesi di soccorso istruttorio evidenzia la necessità che la preesistenza della sottoscrizione del contratto di avvalimento sia comprovabile “con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire che “<em>in tema di partecipazione alle gare pubbliche, solo nel caso del soccorso istruttorio, sorge la necessità di dimostrare “a posteriori” che il contratto di avvalimento sia stato stipulato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, prova che può essere fornita solamente tramite la stipulazione nelle forme dell’atto pubblico ovvero, sia pure in via indiretta, alla luce della data di registrazione dello stesso o di autentica delle sottoscrizioni</em>” (Cons. Stato Sez. V, 20/08/2019, n. 5747).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie tale prova non risulta fornita.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini la garanzia di affidabilità sulla presenza dei requisiti in argomento, pretesa dalla legge ed offerta dal contratto di avvalimento prodotto nelle forme di cui all’art. 89 del Codice, non è surrogabile mediante gli impegni assunti in sede di gara con le dichiarazioni inserite nel DGUE della mandataria (come sostenuto dall’amministrazione comunale e dalla difesa delle controinteressate incidentali).</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo le esigenze di garanzia rinforzata sulla anteriorità della sottoscrizione del contratto non possono ritenersi soddisfatte mediante la produzione di un file che, graficamente, riporta una data anteriore alla scadenza della gara ma che risulta firmato, digitalmente, solo dopo la richiesta di soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne risultano infatti pregiudicati sia i principi di parità di trattamento che di tutela della concorrenza, oltre alla affidabilità delle operazioni di ammissione dei concorrenti e, pertanto, dell’offerta nel suo complesso.</p>
<p style="text-align: justify;">L’avvalimento infatti è uno degli strumenti attraverso i quali i concorrenti si qualificano nelle procedure di gara per gli appalti di servizi e forniture. Il contratto di avvalimento costituisce strumento per la acquisizione dei requisiti di natura tecnico-economica da parte di chi ne risulta privo. Attraverso il soccorso istruttorio possono essere sanate tutte le irregolarità formali, anche di natura essenziale, ma non si può giungere sino ad ammettere la postergazione della produzione dei requisiti di partecipazione che devono comunque sussistere prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (che nel caso di specie scadeva il 13.12.2021).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto non incide neanche la circostanza, pur eccepita dalle controinteressate incidentali, che l’avvalimento avvenga all’interno di una associazione temporanea di imprese (peraltro costituenda).</p>
<p style="text-align: justify;">Invero la certificazione di cui si controverte (UNI ISO 27001), investendo i processi operativi interni all’azienda e riguardando in particolare il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, attiene al modo di operare complessivo e trasversalmente inteso dell’azienda (in sostanza alla sua organizzazione complessiva) e non a specifiche linee o modalità di produzione di beni e servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale ragione vale con particolare cogenza, nel caso di specie, quanto stabilito da un costante orientamento giurisprudenziale volto ad escludere la cumulabilità del requisito in parola, secondo il quale “<em>nel caso di raggruppamenti di imprese, i requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra i quali deve essere compresa la certificazione di qualità, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano indiscutibilmente riferiti solo ad una delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate</em>” (T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 15/02/2022, n. 467). “<em>La certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, costituisce un requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili”</em> (Cons. Stato Sez. III, 26/06/2020, n. 4103, conforme Cons. Stato Sez. III, 19.11.2014, n. 5695, nonché ANAC, parere precontenzioso n. 206 del 19.12.2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella gara di cui si discute, peraltro, la fungibilità delle prestazioni rese dalle componenti il raggruppamento temporaneo è pacifica, giacché lo stesso si presenta come raggruppamento di tipo orizzontale (ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti e come pacificamente ammesso nelle memorie prodotte), non essendo rinvenibili nella <em>lex specialis</em> indicazioni sulle prestazioni principali o accessorie.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale situazione il requisito previsto dal disciplinare e oggetto di avvalimento non risulta posseduto ab origine dai membri del RTI.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale ragione il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione dell’art. all’art. 89 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, nonché ai principi sanciti dalla giurisprudenza in tema di avvalimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare i ricorrenti sostengono che il contratto di avvalimento sia nullo in quanto privo di specificazioni inerenti le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La doglianza merita condivisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel contratto di avvalimento (cfr. doc. n. 2 allegato alla memoria dell’amministrazione resistente) si legge, dopo alcune premesse sulla descrizione delle richieste della <em>lex specialis</em> in punto di condizioni di partecipazione che: “<em>In relazione alla gara di cui alle premesse, l’Ausiliaria, nella sua qualità di Impresa Ausiliaria, si impegna a mettere a disposizione del Operatore Economico Ausiliato, i mezzi e le risorse di cui quest’ultimo è carente, indicati al precedente punto F: CERTIFICAZIONE ISO/IEC 27001:2013 – N. CERTIFICATO 0522.2018 RILASCIATO DA IMQ SPA CON SCADENZA 24/05/2024</em>”</p>
<p style="text-align: justify;">Tale definizione dell’oggetto contrattuale confligge con quanto previsto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui “<em>il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, l’esigenza che il contratto non si limiti a sancire l’impegno di messa a disposizione delle risorse ma che contenga la relativa specificazione è chiarita dalla legge e risponde a plurime esigenze che fanno capo sia alla correttezza della qualificazione dei contraenti che alla serietà ed affidabilità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti il contratto di avvalimento, oltre a costituire comprova del rispetto dei principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento, costituisce strumento di controllo, al pari dell’offerta tecnica ed economica, di cui si avvale la stazione appaltante ed in particolare il RUP nelle fasi di verifica della regolarità e della qualità delle prestazioni contrattuali (l’art. 89, comma 9, così recita: “<em>il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’articolo 52 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità</em>”). Tali regole vengono ulteriormente riprese all’art. 20 dell’art. 20 del DM n. 49/2018 (<em>Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»</em>) che così recita: “<em>in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore, il direttore dell’esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell’articolo 89, comma 9, del codice</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le controinteressate incidentali obiettano che trattandosi dell’avvalimento di una certificazione di processo sia estremamente difficile se non impossibile specificare le risorse da mettere a disposizione, trattandosi di <em>know how</em> e risorse immateriali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale assunto non è condivisibile.</p>
<p style="text-align: justify;">È palese agli atti che l’obiettivo della certificazione ISO 27001 sia quello di assicurare standard di livello per la protezione dei dati e delle informazioni da minacce di ogni tipo, al fine di assicurarne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità e definire i requisiti per adottare un adeguato Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili dell’azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, è nei fatti, come emerge anche dalle memorie delle controinteressate, che le certificazioni di processo, in particolare quelle per la gestione dei rischi, implicano la disponibilità di procedure aziendali, manuali operativi, supporti informatici e risorse umane qualificate e formate che nel caso di specie, seppure non individuate in modo determinato, avrebbero potuto essere indicate all’interno del contratto come componente dell’assetto aziendale messo a disposizione dell’ausiliata.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto appare logico che, per ottenere la certificazione in argomento, l’autorità certificatrice abbia esaminato i processi aziendali e li abbia validati. Ebbene i processi aziendali, per loro definizione, si identificano come un complesso di attività, collegate fra di loro, che vengono eseguite all’interno di un’azienda per creare o trasformare una serie di risorse in un prodotto o servizio; per la loro identificazione è inevitabile che vengano individuate le risorse che alimentano tale concatenazione di attività, sia in termini di <em>input</em> che di <em>output</em>. La conoscenza, la rappresentazione e la certificabilità di tali processi implica la determinazione delle risorse (umane, strumentali, finanziarie) necessarie per attivarli e gestirli.</p>
<p style="text-align: justify;">Un contratto di avvalimento avente ad oggetto la certificazione di qualità è riconducibile alle ipotesi di cd. “avvalimento operativo” e deve fornire una espressa elencazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dell’ausiliaria, per consentire alla stazione appaltante una previa verifica sulla specificità e determinatezza del contratto stesso e quindi sulla completa ed effettiva soddisfazione del requisito mancante al concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni la giurisprudenza più consolidata sul punto evidenzia come in tema di avvalimento delle certificazioni di qualità vi sia necessità, se non di identificare puntualmente le risorse che l’ausiliario mette a disposizione, quantomeno che le stesse siano determinabili. “<em>Ai fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di avvalimento nelle gare di appalto, si è stabilita una distinzione tra requisiti generali (requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità) e risorse: per queste ultime è necessaria una messa a disposizione in modo specifico, in quanto solo le risorse possono rientrare nella nozione di beni in senso tecnico-giuridico, cioè di “cose che possono formare oggetto di diritti” ex art. 821 c.c; con il corollario che in questa ipotesi l’oggetto del contratto di avvalimento deve essere determinato, in tutti gli altri casi essendo sufficiente la sua semplice determinabilità. Da altro canto, si distingue nettamente il contratto di avvalimento dalla dichiarazione che l’ausiliaria deve fare nei confronti della stazione appaltante, indicando come i due atti, per quanto entrambi necessari, debbano restare distinti e assolvano a funzioni differenti, in modo che non può ritenersi che uno possa integrare l’altro</em>” (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 26/10/2020, n. 10912).</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in tema di identificazione dell’oggetto contrattuale la giurisprudenza, proprio nel caso della certificazione UNI ISO 27001, ha evidenziato che “<em>si tratta piuttosto della peculiarità dell’avvalimento della certificazione di qualità, consistente nell’indispensabilità che l’impresa ausiliaria metta a disposizione dell’impresa ausiliata concorrente la propria organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che complessivamente considerate le hanno consentito di acquisire la certificazione stessa (Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710; 18 marzo 2019, n. 1730)</em>” (Cons. Stato, sez. V, 04.11.2021, sent. 7370).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò non si è verificato nel caso di specie, nel quale le risorse (intese sia come insieme delle prestazioni che come il loro oggetto materiale) non sono state neanche indicate nel contratto di avvalimento e, pertanto, le stesse non solo non risultano determinate ma neanche determinabili sulla scorta della ordinaria ermeneutica contrattuale (sul punto cfr. Cons. Stato, Ad. Plen . 04/11/2016, sent. n. 23).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto è pacifica la giurisprudenza secondo la quale “<em>la questione della determinabilità dell’oggetto del contratto – oggi ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e succ. mod. – va risolta evitando di incorrere in aprioristici schematismi concettuali e considerando che la messa a disposizione della capacità tecnica richiesta, in caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo, avviene attraverso lo strumento contrattuale di diritto civile, la cui determinatezza o determinabilità, ai sensi dell’art. 1346 cod. civ., va valutata tenendo conto che per oggetto del contratto deve intendersi l’insieme delle prestazioni dedotte in contratto, non (solo) l’oggetto (materiale) di queste prestazioni. Insomma, la messa a disposizione delle risorse deve essere effettiva e sostanziale, nel senso che deve permettere concretamente all’impresa avvalente di utilizzare le risorse dell’ausiliaria, preventivamente indicate nel contratto di avvalimento</em>” (Cons. Stato Sez. V, 21/02/2020, n. 1330, conforme Cons. Stato Sez. V, 20/07/2021, n. 5464).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto precede anche il secondo motivo di doglianza del ricorso incidentale risulta fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Conclusivamente il ricorso incidentale è fondato e pertanto deve essere accolto. Il ricorso principale, di conseguenza, deve essere dichiarato improcedibile.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dispone quanto appresso:</p>
<p style="text-align: justify;">-accoglie il ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: justify;">-dichiara improcedibile il ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la Virtual Coop. Cooperativa Sociale Onlus e la Cooperativa Sociale Arcobaleno, in solido, alle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori, in favore della Euroged srl ed in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori, in favore del Comune di Nichelino.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Bellucci, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Marcello Faviere, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Valentina Caccamo, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-ricorrere-allavvalimento-per-il-requisito-inerente-alla-certificazione-di-qualita/">Sulla possibilità di ricorrere all&#8217;avvalimento per il requisito inerente alla certificazione di qualità.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.537</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-9-2020-n-537/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-9-2020-n-537/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-9-2020-n-537/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.537</a></p>
<p>Carlo Testori, Presidente, Valentina Caccamo, Referendario, Estensore PARTI: Farmacia Fedele S.n.c. di Occhetta Silvia &#38; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Noviello, Serena Patrisso e Rosalba Tubere contro Comune di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-9-2020-n-537/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-9-2020-n-537/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.537</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Testori, Presidente, Valentina Caccamo, Referendario, Estensore PARTI: Farmacia Fedele S.n.c. di Occhetta Silvia &amp; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Noviello, Serena Patrisso e Rosalba Tubere contro Comune di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Perone e Lorena Rovetta; ASL di Novara e Regione Piemonte, non costituiti in giudizio; nei confronti Ordine Farmacisti delle Province di Novara e Verbano Cusio Ossola, Farmacia Bicocca S.n.c. di Carrera G. e C., non costituiti in giudizio; Cristina Pesenti, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Duchi, Enrico Faragona e Maria Teresa Fanzini,</span></p>
<hr />
<p>In tema di decentramento delle farmacie  ex. art. 5, comma 2  Legge n. 362/1991</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Farmacie &#8211; decentramento ex art. 5, comma 2 L. n. 362/1991- trasferimento di sede all&#8217;interno dello stesso Comune- assistenza farmaceutica sul territorio &#8211; è garantita.<br /> <br /> 2.Farmacie &#8211; decentramento ex art. 5, comma 2 L. n. 362/1991 &#8211; atto di revisione della pianta organica -natura e caratteristiche.<br /> <br /> 3.Farmacie &#8211; servizio farmaceutico &#8212; enti locali &#8211; pianificazione del territorio &#8211; ampia discrezionalità  &#8211; va riconosciuta.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Il decentramento delle farmacie regolato dall&#8217;art. 5, comma 2 della Legge n. 362/1991 è un istituto funzionale a soddisfare esigenze puntuali di uno specifico esercizio farmaceutico, che consente, senza modifica del numero delle farmacie, il trasferimento di sede all&#8217;interno dello stesso comune in zone interessate da nuovi insediamenti abitativi e, dunque, dal conseguente sviluppo demografico, nell&#8217;ottica di garantire adeguata assistenza farmaceutica sul territorio. La pianta organica costituisce, invece, lo strumento generale di programmazione con il quale il Comune disciplina la dislocazione delle sedi farmaceutiche al fine di garantire la loro corretta localizzazione, in relazione al dichiarato fine della nuova disciplina di legge di massimizzare ed ottimizzare l&#8217;offerta farmaceutica sul territorio comunale a tutela del diritto alla salute sancito dall&#8217;art. 32 della Costituzione .</em><br /> <br /> <br /> <em>2. L&#8217;atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessiti in via generale di una analitica motivazione, essendo sufficiente l&#8217;esternazione dei criteri ispiratori adottati dall&#8217;autorità  emanante nell&#8217;ambito delle scelte effettuate e di cui può essere apprezzata, anche sotto il profilo del perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, la congruità , legittimità  e ragionevolezza .</em><br /> <br /> <br /> <em>3. L&#8217;ordinamento riconosce all&#8217;ente locale un&#8217;ampia discrezionalità  nella pianificazione volta a rendere maggiormente accessibile a tutti i cittadini il servizio farmaceutico sul proprio territorio, il cui esercizio può essere sindacato soltanto in modo estrinseco in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell&#8217;illogicità  manifesta e della contraddittorietà  .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/09/2020<br /> <strong>N. 00537/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00250/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 250 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Farmacia Fedele S.n.c. di Occhetta Silvia &amp; C., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Noviello, Serena Patrisso e Rosalba Tubere, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo difensore in Torino, c.so Sommeiller, n. 31;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Novara, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Perone e Lorena Rovetta, domiciliato presso la T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, via Confienza, n. 10;<br /> ASL di Novara e Regione Piemonte, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Ordine Farmacisti delle Province di Novara e Verbano Cusio Ossola, Farmacia Bicocca S.n.c. di Carrera G. e C., non costituiti in giudizio;<br /> Cristina Pesenti, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Duchi, Enrico Faragona e Maria Teresa Fanzini, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo difensore in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 71;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della deliberazione di Giunta del Comune di Novara n. 360 del 2014 (recante oggetto &quot;Revisione della zonizzazione delle sedi farmaceutiche individuate sul territorio comunale &#8211; art. 2 della l. 02.04.1968, n. 475 e ss.mm.ii.&quot;), della quale è stata disposta la pubblicazione nell&#8217;Albo Pretorio del Comune di Novara dal 31 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015, insieme con gli allegati A e B, e della relativa comunicazione, nota prot. n. 1145 in data 9 gennaio 2015 a firma del Dirigente del Servizio Governo del Territorio Commercio del Comune di Novara, pervenuta alla ricorrente in data 15 gennaio 2015;<br /> &#8211; ove occorra, dei preordinati e/o presupposti pareri e provvedimenti dell&#8217;Ordine dei Farmacisti delle Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola e dell&#8217;ASL di Novara;<br /> &#8211; del provvedimento, di estremi e contenuto non noti, dell&#8217;ASL di Novara che autorizzi la dott.ssa Cristina Pesenti al trasferimento della Farmacia del Rosario della quale la stessa è titolare (sede n. 3) nell&#8217;ambito della sede così¬ come ridelimitata dalla deliberazione di Giunta del Comune di Novara n. 360 del 2014;<br /> &#8211; di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;<br /> nonchè, con motivi aggiunti depositati in data 10 novembre 2015, per l&#8217;annullamento<br /> &#8211; della determinazione del Direttore Responsabile della S.C. Farmacia territoriale dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale &quot;NO&quot; &#8211; Novara r.g. numero 457/DS.DT in data 28 luglio 2015 recante oggetto &quot;Farmacia del Rosario &#8211; Novara &#8211; Autorizzazione al trasferimento dei locali&quot;, conosciuta solo a seguito di deposito avvenuto in data 4 settembre 2015 da parte della dott.ssa Pesenti nel giudizio avanti il Consiglio di Stato n. r.g. 7472/2015;<br /> &#8211; di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Novara e di Cristina Pesenti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 la dott.ssa Valentina Caccamo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La Farmacia Fedele s.n.c. di Occhetta dr.sa Silvia &amp; C. (di seguito &#8220;Farmacia Fedele&#8221;) è titolare della sede di farmacia n. 12 in Novara, con esercizio sito all&#8217;interno di detta sede in Corso XXIII Marzo n. 20.<br /> 2. Con deliberazione di G.C. del Comune di Novara n. 36/2013, in accoglimento dell&#8217;istanza presentata dalla dott.ssa Pesenti quale titolare della Farmacia del Rosario per la modifica della circoscrizione territoriale della sede Farmaceutica alla stessa attribuita (sede 3) &#8211; che adduceva la scadenza dell&#8217;affitto dei locali occupati e l&#8217;impossibilità  di trovarne di nuovi nell&#8217;area di competenza &#8211; veniva disposto il decentramento del predetto esercizio ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2 della legge n. 362/1991. Tale provvedimento stabiliva, pertanto, l&#8217;ampliamento della sede n. 3 di competenza della Farmacia del Rosario con estensione nell&#8217;area nord del quartiere di Porta Mortara e contestuale riduzione dell&#8217;ambito territoriale della sede n. 12 di pertinenza della ricorrente.<br /> 3. La deliberazione n. 36/2013 veniva impugnata dalla Farmacia Fedele dinanzi a questo Tribunale che con sentenza n. 461/2014 rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l&#8217;operato del Comune di Novara. Detto provvedimento veniva appellato dinanzi al Consiglio di Stato che, prima, ne disponeva la sospensione cautelare con ordinanza n. 4881/2014, ritenendo dubbia la &#8220;<em>sussistenza dei presupposti per il decentramento della sede farmaceutica n. 3, in applicazione dell&#8217;art. 5, comma 2, legge 362/1991</em>&#8221; e, quindi, si pronunciava nel merito con sentenza n. 2700/2015, dichiarando improcedibile il gravame stante l&#8217;approvazione del provvedimento oggi <em>sub iudice</em>.<br /> 4. Nelle more della pronuncia di merito in appello, il Comune di Novara, in data 23/12/2014, approvava la deliberazione n. 360 avente ad oggetto &#8220;<em>Revisione della zonizzazione delle sedi farmaceutiche individuate sul territorio comunale &#8211; art. 2 della L. 02/04/1968, n. 475 s.m.i.</em>&#8220;, con la quale, nell&#8217;ambito del procedimento generale di revisione della pianta organica, la Farmacia del Rosario veniva collocata interamente al di fuori del centro storico nella parte della zona n. 12 sottratta alla Farmacia Fedele, perdendo a sua volta la propria parte di zona ricadente nel centro storico, che veniva ridistribuita tra le Farmacie 1 e 2.<br /> 5. In data 27.01.2015, la ricorrente ricorreva al Consiglio di Stato per chiedere la declaratoria di nullità /inefficacia della deliberazione di G.C. del Comune di Novara n. 360/2014, ai sensi dell&#8217;art. 112, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 104/2010, in ottemperanza all&#8217;ordinanza cautelare n. 4881/2014 del medesimo giudice, con la quale era stata sospesa l&#8217;efficacia della sentenza n. 461/2014 di questo Tribunale avente ad oggetto la deliberazione di G.C. del Comune di Novara n. 36/2013 e che, attraverso il nuovo atto deliberativo, si assumeva elusa.<br /> 6. Successivamente, in pendenza di tale azione, sempre avverso la deliberazione di G.C. del Comune di Novara n. 360/2014, la Farmacia Fedele promuoveva il presente ricorso, articolando plurime censure che possono sintetizzarsi come segue:<br /> a) &#8220;<em>Violazione dell&#8217;art. 21 legge 2 aprile 1968 n. 475 e dell&#8217;art. 5 della l. 362/1991. Carenza di potere del Comune in ordine all&#8217;adozione di provvedimento di revisione della pianta organica. In subordine, incompetenza della giunta comunale, violazione dell&#8217;art. 42 d.lgs. n. 267/2000</em>&#8220;, in quanto titolare del potere di revisione della pianta organica delle farmacie non sarebbe l&#8217;amministrazione comunale, ma la Regione; in ogni caso, anche ammettendo che l&#8217;ente locale possa disporre di tale potere, la competenza a provvedere non apparterrebbe alla Giunta, ma al Consiglio Comunale;<br /> b) &#8220;<em>Violazione dell&#8217;art. 21 legge 2 aprile 1968 n. 475 e dell&#8217;art. 5 della l. 362/1991. Insussistenza dell&#8217;interesse pubblico ad una migliore copertura della sede della ricorrente da parte del servizio farmaceutico. Difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà  intrinseca. Violazione dei principi di imparzialità , buona amministrazione e ragionevolezza</em>&#8220;, in quanto non sussisterebbe l&#8217;interesse pubblico ad una migliore copertura del territorio da parte delle farmacie, essendo la zona territoriale giÃ  servita da altre due farmacie, come rilevato anche nei pareri espressi dalla ASL e dall&#8217;Ordine dei Farmacisti, nè sarebbero intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune tali da giustificare l&#8217;adozione del provvedimento impugnato; inoltre, la concentrazione di farmacie nel centro della città  non sarebbe eccessiva, in considerazione dell&#8217;afflusso di persone che ivi si recano quotidianamente, a prescindere dai residenti, nè vi sarebbe necessità  di un&#8217;ulteriore farmacia nella zona 12, che, seppur densamente abitata, è giÃ  servita da due esercizi; lo spostamento della farmacia del Rosario nell&#8217;attuale sede di corso XXIII Marzo n. 25 risulterebbe del tutto irragionevole, posto che si creerebbe una situazione di concentrazione di esercizi farmaceutici, a brevissima distanza l&#8217;uno dall&#8217;altro e per di pìù sulla stessa traiettoria di accesso al centro città , nè la dott.ssa Pesenti avrebbe dimostrato l&#8217;insussistenza di locali idonei all&#8217;interno della propria sede di competenza negli originari confini ove poter trasferire la propria sede; non sarebbero stati realizzati e neppure progettati gli insediamenti di natura residenziale, terziaria e commerciale indicati dalla deliberazione impugnata come forieri di ulteriore sviluppo e crescita della zona;<br /> c) &#8220;<em>Difetto di istruttoria della deliberazione n. 360/2014 e del relativo allegato A in relazione alle modifiche delle sedi nn. 12 (Fedele) e 19 (Bicocca)</em>&#8220;, poichè i confini della sede n. 12 non corrisponderebbero all&#8217;accordo fra i titolari delle sedi n. 12 (Farmacia Fedele) e n. 19 (Farmacia Bicocca) intervenuto nel 1989, cui si riferisce la deliberazione n. 360/2014 a pag. 13, punto 2.a.;<br /> d) &#8220;<em>Eccesso di potere per illogicità , contraddittorietà  con adozione di una delibera ad personam per la dott.ssa Pesenti con riferimento alla previsione di cui al punto 3 della deliberazione n. 360/2014. Difetto di motivazione</em>&#8220;, in quanto conterrebbe una inedita, inusuale ed illegittima duplice regolamentazione per la sede n. 3 attribuita alla dott.ssa Pesenti, avendo previsto una nuova sede con confini diversi prima e dopo l&#8217;effettivo trasferimento da quella originaria.<br /> 6. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Novara e la titolare della Farmacia del Rosario dott.ssa Pesenti per resistere al ricorso, eccependo quest&#8217;ultima, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnativa stante la ritenuta illegittima duplicazione delle iniziative giudiziarie intraprese dalla Farmacia Fedele, essendo il presente giudizio di fatto sovrapponibile a quello giÃ  pendente dinanzi al Consiglio di Stato per l&#8217;ottemperanza della sentenza n. 461/2014. Nel merito, sia la controinteressata che l&#8217;amministrazione resistente ribadiscono la competenza della Giunta Comunale all&#8217;emanazione della delibera impugnata e, in sintesi, sottolineano le differenze di <em>ratio </em>e presupposti che segnano l&#8217;istituto del decentramento farmaceutico ex art. 5, comma 2 della Legge n. 362/1991 (oggetto della D.G.C. n. 36/2013) rispetto alla revisione della pianta organica di cui all&#8217;art. 2 della Legge n. 475/1968, nell&#8217;ambito della quale andrebbe ora legittimamente a collocarsi la nuova delimitazione della sede n. 3 di competenza della dott.ssa Pesenti.<br /> 7. Con ordinanza cautelare n. 187 del 25.06.2015, questo Tribunale, rilevato che la sentenza n. 2700/2015 del Consiglio di Stato, intervenuta nelle more con riferimento al giudizio di ottemperanza promosso dalla ricorrente, ha escluso profili di interferenza tra la delibera oggetto della presente impugnativa e l&#8217;ordinanza n. 4881 del 23.10.2014, ha rigettato la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato ritenendo carente, sotto plurimi profili, ilÂ <em>fumus boni iuris</em> del ricorso. L&#8217;ordinanza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato (ord. n. 4602/2015).<br /> 8. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11.11.2015, la ricorrente impugna la determinazione del Direttore Responsabile della S.C. Farmacia Territoriale dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale &#8220;NO&#8221; &#8211; Novara, prot. 457/DS.DT del 28.07.2015, con la quale è stato autorizzato il trasferimento della Farmacia del Rosario della dott.ssa Pesenti presso la nuova sede individuata in Corso XXIII Marzo, n. 25/A, deducendo, per un verso, la contraddittorietà  del provvedimento gravato rispetto al parere della ASL di Novara ex art. 2 della Legge n. 475/1968 contrario al succitato trasferimento e, per altro verso, l&#8217;illegittimità  derivata dai vizi giÃ  censurati in relazione al provvedimento impugnato in via principale, di cui ripropone i contenuti.<br /> 9. In vista dell&#8217;udienza fissata per la trattazione del merito della causa, sono stati prodotti documenti e scambiati ulteriori scritti difensivi.<br /> 10. All&#8217;udienza del 4 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Si può prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione preliminare di inammissibilità  del gravame, formulata dalla resistente Farmacia del Rosario, perchè l&#8217;impugnativa è infondata nel merito.<br /> Con il primo ordine di censure sviluppate nel ricorso principale, la ricorrente deduce che il Comune di Novara, in quanto giÃ  deputato all&#8217;identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie, non potrebbe essere altresì¬ titolare del potere di procedere alla revisione della pianta organica, che, a norma dell&#8217;art. 5 della Legge n. 362/1991, spetterebbe invece alla Regione; in subordine, considerato che il servizio farmaceutico ha natura di servizio pubblico, la sua organizzazione ricadrebbe nella previsione di cui all&#8217; art. 42, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 267/2000, così¬ radicandosi ogni competenza &#8211; anche quella in merito alla revisione della pianta organica &#8211; in capo al Consiglio Comunale e non alla Giunta, come invece verificatosi nella fattispecie.<br /> Il motivo non ha pregio.<br /> L&#8217;art. 2 della Legge n. 475/1968, come modificata dal D.L. n. 1/2012, stabilisce che &#8220;<em>al fine di assicurare una maggiore accessibilità  al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l&#8217;azienda sanitaria e l&#8217;Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie (&#038;)</em>&#8220;. Il dettato della norma, quindi, si esprime chiaramente nel senso di attribuire l&#8217;individuazione e la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche all&#8217;ente locale, trattandosi di attività  volta a garantire un ordinato assetto del territorio alla luce degli effettivi bisogni della collettività  e, dunque, connessa ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo pìù vicino ai cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 2.04.2020, n. 2240). Nè giova al ricorrente evocare anche l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 5 della Legge n. 362/1991, trattandosi di disposizione specificamente relativa all&#8217;istituto del decentramento delle farmacie, che non viene in considerazione nel caso di specie in cui si discute della differente attività  di revisione della pianta organica.<br /> Sul piano giurisprudenziale, poi, l&#8217;orientamento è ormai assolutamente consolidato nel senso di riconoscere la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie al Comune, in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione (cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. III, 28.11.2018, n. 6757; id, 14.2.2017 n. 652; id, 15.01.2016, n.110). Difatti, gli atti amministrativi di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche appartengono al novero dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa rientranti nella residuale sfera di competenze della Giunta Comunale, laddove il Consiglio Comunale è l&#8217;organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità  locale (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 2.04.2020, n. 2240).<br /> Il motivo è quindi complessivamente infondato, sia nella sua prospettazione principale che in quella subordinata, e deve essere conseguentemente respinto.<br /> 2. Con il secondo motivo del ricorso principale, vengono sviluppate plurime censure relative all&#8217;assenza dei presupposti per l&#8217;insediamento della Farmacia del Rosario nella nuova sede individuata all&#8217;esito della revisione della pianta organica operata dall&#8217;amministrazione comunale, che verranno esaminate partitamente in relazione al singolo profilo considerato.<br /> 2.1 La ricorrente lamenta, innanzitutto, che a fondamento del provvedimento difetterebbe il necessario interesse pubblico ad una migliore copertura del territorio da parte delle farmacie, sotteso alle previsioni di cui all&#8217;art. 2 della Legge n. 475/1968 e all&#8217;art. 5 della Legge n. 362/1991, nonchè, in termini generali, alla disciplina degli esercizi farmaceutici. In particolare, la deliberazione impugnata non sarebbe volta ad assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio delle farmacie, poichè consentirebbe l&#8217;insediamento dell&#8217;attività  della dottoressa Pesenti non solo in una zona giÃ  ampiamente servita da altre due farmacie, ma proprio a ridosso della farmacia dell&#8217;odierna ricorrente (ubicata in Corso XXIII Marzo, n. 20). Del resto, tale zona comprenderebbe un&#8217;area densamente popolata giÃ  coperta dalla Farmacia Fedele e una zona priva di insediamenti residenziali/lavorativi che non avrebbe formato oggetto di alcun intervento di recupero, per cui l&#8217;accessibilità  al servizio farmaceutico sarebbe stata comunque giÃ  garantita. Inoltre, secondo la ricorrente, la sussistenza di alcun interesse pubblico con riferimento alla modifica dei confini della sede della dott.ssa Pesenti &#8211; così¬ come delineati dalla D.G.C. n. 36/2013 e poi confermati in termini identici dalla D.G.C. n. 360/2014 impugnata con il presente ricorso &#8211; sarebbe stata esclusa dal Consiglio di Stato con le due ordinanze cautelari n. 4881/2014 e n. 3594/2013.<br /> Le doglianze non colgono nel segno.<br /> Preliminarmente, va dato atto che nelle more del presente giudizio è stata pubblicata la sentenza n. 2700/2015 del Consiglio di Stato, che, nel dichiarare improcedibile l&#8217;appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 1461/2014 e nel rigettare l&#8217;istanza di esecuzione dell&#8217;ordinanza n. 4881/2014 &#8211; relative entrambe alla delibera di G.C. n. 36/2013 &#8211; ha escluso qualsiasi profilo di interferenza o sovrapposizione tra quest&#8217;ultima e la delibera di G.C. n. 360/2014 oggi impugnata, evidenziando come le stesse avessero ad oggetto due fattispecie, quali il decentramento e la revisione della pianta organica delle farmacie, differenti nei presupposti, finalità  e disciplina.<br /> Il decentramento delle farmacie, oggetto della delibera di G.C. n. 36/2013, è infatti regolato dall&#8217;art. 5, comma 2 della Legge n. 362/1991 che prevede la possibilità  di autorizzare &#8220;<em>su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell&#8217;ambito del comune o dell&#8217;area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell&#8217;assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall&#8217;articolo 1 della presente legge</em>&#8220;.<br /> Si tratta di un istituto funzionale a soddisfare esigenze puntuali di uno specifico esercizio farmaceutico, che consente, senza modifica del numero delle farmacie, il trasferimento di sede all&#8217;interno dello stesso comune in zone interessate da nuovi insediamenti abitativi e, dunque, dal conseguente sviluppo demografico, nell&#8217;ottica di garantire adeguata assistenza farmaceutica sul territorio. La pianta organica costituisce, invece, lo strumento generale di programmazione con il quale il Comune disciplina la dislocazione delle sedi farmaceutiche al fine di garantire la loro corretta localizzazione, in relazione al dichiarato fine della nuova disciplina di legge di massimizzare ed ottimizzare l&#8217;offerta farmaceutica sul territorio comunale a tutela del diritto alla salute sancito dall&#8217;art. 32 della Costituzione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19.03.2020, n. 1976).<br /> Alla luce della diversità  di <em>ratio</em> e disciplina delle fattispecie considerate, il Consiglio di Stato ha espressamente riconosciuto nella citata sentenza n. 2700/2015 che &#8220;<em>la d.G.C. n. 360/2014 costituisce esercizio di un potere pìù ampio, basato su presupposti pìù articolati e scaturente da un procedimento partecipato pìù complesso, rispetto a quello di mero &#8220;decentramento&#8221; sotteso alla d.G.C. n. 36/2013</em>&#8220;. Pertanto, le conclusioni che sono state raggiunte in sede giudiziaria con riferimento all&#8217;insussistenza dei presupposti per il decentramento della Farmacia del Rosario ex art. 5, comma 2, della legge 362/1991, stante la mancata previsione nella zona sottratta alla Farmacia Fedele di nuovi insediamenti abitativi di prossima realizzazione, non possono essere automaticamente riferite anche alla vicenda oggi <em>sub iudice</em>, in cui viene all&#8217;attenzione del Collegio il provvedimento comunale di revisione della pianta organica.<br /> Nè si può ritenere che la sussistenza di un interesse pubblico sotteso alla D.G.C. n. 360/2014 sia stata di fatto esclusa dal Consiglio di Stato con riferimento ai confini della sede della dott.ssa Pesenti delineati nella D.G.C. n. 36/2013, stante la ritenuta identità  delle due deliberazioni. Le osservazioni che precedono e il contenuto della sentenza n. 2700/2015 valgono infatti a smentire in radice tale assunto.<br /> Sostiene poi parte ricorrente che, nella fattispecie, non sussisterebbero le &#8220;<em>finalità  cui l&#8217;art. 2 l. 475/1968, invocato dall&#8217;Amministrazione comunale, subordina ogni intervento di modifica delle sedi delle farmacie</em>&#8220;, vale a dire assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico e garantirne l&#8217;accessibilità  anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate.<br /> L&#8217;assunto non convince sia per ragioni di metodo che di merito.<br /> Occorre innanzitutto sottolineare come le suddette finalità  &#8211; che vanno a delineare la<em> ratio</em> dell&#8217;istituto disciplinato dall&#8217;art. 2 della Legge n. 475/1968 &#8211; devono essere riferite non alla sola determinazione assunta nei confronti della Farmacia Fedele considerata singolarmente, ma rispetto all&#8217;attività  di revisione della pianta organica delle farmacie nel suo complesso di cui alla D.G.C. n. 360/2014, in cui la posizione della ricorrente viene in considerazione nel quadro di un programma generale di riorganizzazione delle sedi farmaceutiche. E difatti, dall&#8217;esame del provvedimento impugnato risulta che:<br /> &#8211; alla sede 7 e alla sede 8 è stata attribuita parte della zona in precedenza rientrante nell&#8217;attribuzione della sede 9;<br /> &#8211; alla sede 4 è stata attribuita parte della zona in precedenza rientrante nell&#8217;attribuzione della sede 3;<br /> &#8211; alla sede 23 è stata attribuita parte della zona in precedenza rientrante nell&#8217;attribuzione della sede 31;<br /> &#8211; alla sede 3 è stata attribuita parte della zona in precedenza rientrante nell&#8217;attribuzione della sede 12;<br /> &#8211; i confini delle suddette sedi sono stati riparametrati in conseguenza delle modifiche apportate.<br /> Non si tratta, dunque, di un provvedimento finalizzato alla regolamentazione di una specifica situazione individuale, ma di un atto di pìù ampia portata che interessa pìù d&#8217;una farmacia nell&#8217;ottica della razionalizzazione della dislocazione di detti servizi sul territorio comunale.<br /> Quanto ai contenuti, non è dato al giudice amministrativo sindacare la tutela dell&#8217;interesse pubblico perseguito nella fattispecie dall&#8217;amministrazione se non alla luce delle seguenti precisazioni.<br /> Va preliminarmente rammentato come l&#8217;atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessiti in via generale di una analitica motivazione, essendo sufficiente l&#8217;esternazione dei criteri ispiratori adottati dall&#8217;autorità  emanante nell&#8217;ambito delle scelte effettuate e di cui può essere apprezzata, anche sotto il profilo del perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, la congruità , legittimità  e ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9.10.2018, n. 5795). Inoltre, l&#8217;ordinamento riconosce all&#8217;ente locale un&#8217;ampia discrezionalità  nella pianificazione volta a rendere maggiormente accessibile a tutti i cittadini il servizio farmaceutico sul proprio territorio, il cui esercizio può essere sindacato soltanto in modo estrinseco in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell&#8217;illogicità  manifesta e della contraddittorietà  (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1.06.2020, n. 3436).<br /> Ebbene, dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che:<br /> &#8211; la revisione ordinaria della pianta organica si è resa necessaria per razionalizzare la distribuzione delle farmacie giÃ  esistenti, considerata la vetustà  della precedente perimetrazione (risalente al 1989), così¬ da garantire la pìù ampia copertura possibile del territorio comunale nell&#8217;ottica di favorire un miglior accesso al servizio in parola;<br /> &#8211; nel centro storico, comprendente una popolazione di 6.661 residenti (zona n. 3) erano presenti 8 farmacie, mentre nella zona 12 (precedentemente di spettanza della ricorrente) risultava presente un&#8217;unica farmacia pur a fronte di una popolazione di circa 13.000 residenti;<br /> &#8211; la nuova delimitazione della sede 3 consente di ubicare la Farmacia del Rosario interamente al di fuori del centro storico, nell&#8217;ottica dello sfoltimento dell&#8217;eccessivo numero di esercizi presenti in tale ristretta area cittadina; a fronte di tale collocazione, la sede 3 cede l&#8217;area ricadente nel centro storico precedentemente attribuitale, che viene divisa tra la sede 1 e la sede 2;<br /> &#8211; la suddescritta modifica consentirebbe di migliorare l&#8217;offerta del servizio farmaceutico nella zona 12 che, pur essendo giÃ  servita, potrebbe beneficiare della presenza di un ulteriore esercizio a fronte dell&#8217;alta densità  demografica (circa 13.652 abitanti, in base ai dati forniti dal Servizio Statistica);<br /> &#8211; la nuova localizzazione della Farmacia del Rosario, oltre a garantire il rispetto del limite di 200 metri di distanza rispetto all&#8217;esercizio farmaceutico pìù vicino, soddisfa le esigenze legate all&#8217;importante flusso di traffico e di passaggio lungo l&#8217;asse viario chiamato a fare da confine tra le zone attribuite alle due sedi interessate dalla revisione, rappresentato proprio da via XXIII Marzo, che costituisce la principale arteria di accesso alla Città  per chi proviene da sud-est;<br /> &#8211; sebbene il centro storico cittadino presenti un afflusso elevato di popolazione fluttuante in ragione delle attività  e dei servizi ivi presenti, giustificando sicuramente un numero di farmacie maggiore rispetto a quello determinato sulla base del mero parametro numerico dei residenti, è evidente la sproporzione nell&#8217;offerta del servizio farmaceutico reso in tale zona rispetto alle effettive esigenze della stessa, a discapito di altre aree del territorio comunale tra le quali è da ricomprendere quella del quartiere di Porta Mortara.<br /> Ritiene il Collegio che, nei limiti in cui è ammessa la cognizione giudiziale su atti discrezionali della pubblica amministrazione, le scelte e le valutazioni compiute dal Comune di Novara si collochino in modo non manifestamente irragionevole, nè contraddittorio, nell&#8217;ambito di una pìù complessiva politica di potenziamento e razionalizzazione del servizio farmaceutico offerto ai cittadini mediante il riequilibrio dei bacini di utenza delle farmacie esistenti. La riparametrazione della sede di competenza della Farmacia del Rosario rappresenta, quindi, una soluzione rispondente all&#8217;interesse pubblico dell'&#8221;<em>equa distribuzione</em>&#8221; sul territorio comunale cui fa riferimento l&#8217;art. 2, comma 1 della Legge n. 475/1968, che deve apprezzarsi, a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 1/2012, &#8220;<em>con riferimento non al bacino di utenza, ma alla pìù ampia copertura possibile del territorio comunale</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 06.02.2015, n. 603).<br /> In sostanza, come pìù volte sottolineato dalla giurisprudenza, la circostanza che la localizzazione della nuova sede possa incidere sul bacino di utenza di una sede preesistente non costituisce di per sè un motivo d&#8217;illegittimità  della scelta, in quanto &#8220;<em>la finalità  di garantire l&#8217;accessibilità  degli utenti al servizio distributivo dei farmaci non può significare che occorra procedere all&#8217;allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), nè può significare</em> <em>che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie giÃ  esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma (D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, art. 11) l&#8217;eventualità  che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d&#8217;utenza di una o pìù sedi preesistenti</em>&#8221; (Cons. Stato, Sez. III, 03.11.2016, n. 4614; id., 27.04.2018, n. 2562).<br /> 2.2. Sempre nell&#8217;ambito del primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l&#8217;assenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 5, comma 1, della Legge n. 362/1991, non essendo intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione comunale richiesti dalla citata disposizione.<br /> La censura è infondata.<br /> Come giÃ  evidenziato al punto che precede, la norma invocata disciplina specificamente l&#8217;istituto del decentramento delle farmacie, di cui non si fa questione nel caso <em>sub iudice</em>. Ora, l&#8217;intervento di mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune è un elemento che caratterizza esclusivamente la fattispecie del decentramento, ma non è richiesto tra i presupposti per procedere alla revisione della pianta organica, ai sensi dell&#8217;art. 2 della Legge n. 475/1968, tenuto conto delle differenti finalità  cui quest&#8217;ultima risponde.<br /> 2.3. Parte ricorrente lamenta poi che il provvedimento impugnato contrasterebbe con i pareri espressi dalla ASL di Novara (prot. 32.188/FT del 15.12.2014) e dall&#8217;Ordine dei Farmacisti delle province di Novara e del Verbano &#8211; Cusio &#8211; Ossola (prot. n. 2014.00.544 del 17.12.2014), secondo cui la modifica apportata all&#8217;estensione della zona 3 non garantirebbe la copertura di un&#8217;area effettivamente scoperta dal servizio e, dunque, non otterrebbe una migliore distribuzione di farmacie sul territorio.<br /> L&#8217;argomento è infondato.<br /> La norma recata dall&#8217;art. 1 della L. n. 475/1968, come modificata dal D.L. n. 1/2012, prevede l&#8217;acquisizione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell&#8217;Ordine dei Farmacisti e della ASL di zona, limitandosi invero a richiedere che tali soggetti siano soltanto &#8220;sentiti&#8221; nell&#8217;ambito del procedimento decisionale dell&#8217;ente locale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19.09.2019, n. 6237). Pertanto, tale obbligo <em>&#8220;non fa di questi ultimi i titolari di un potere di concertazione o co-decisione, ma semplicemente attribuisce loro la facoltà  di rappresentare esigenze e formulare proposte</em>&#8221; (Cons. Stato, Sez. III, 07.01.2016, n. 22).<br /> Premesso, dunque, che i succitati pareri non rivestono carattere vincolante per l&#8217;amministrazione, nel caso di specie sia l&#8217;ASL di Novara che il locale Ordine dei Farmacisti si sono apoditticamente limitati ad affermare l&#8217;inidoneità  della modifica dell&#8217;estensione delle zone 3 e 12 a garantire una migliore distribuzione del servizio sul territorio &#8211; valutazione, questa, di esclusiva competenza del Comune &#8211; pur riconoscendola ammissibile in senso tecnico (così¬ parere della ASL) in considerazione della notevole densità  abitativa della zona 12 oggetto di ridimensionamento territoriale. Nè gli stessi organi hanno rappresentato, attraverso il loro contributo, esigenze specifiche tali da indurre l&#8217;ente comunale ad una rivalutazione delle preliminari soluzioni indicate, come pure non hanno formulato alcuna proposta alternativa che fosse idonea ad assicurare un servizio farmaceutico pìù equo e capillare nell&#8217;ambito di tale porzione del territorio ad alta concentrazione demografica.<br /> 2.4. Con riferimento alla lamentata illegittimità  e contraddittorietà  delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, di cui parte ricorrente si duole sempre nell&#8217;ambito del primo ordine di censure, si osserva quanto segue:<br /> 2.4.1 In merito all&#8217;eccessiva concentrazione di esercizi farmaceutici nel centro della città , la ricorrente sostiene la legittimità  del precedente assetto delle zone territoriali n. 3 e n. 12 che terrebbe giustamente conto della fluttuazione giornaliera di una consistente porzione degli abitanti delle periferie verso il centro, aumentando il bacino di utenza delle farmacie ivi ubicate. L&#8217;argomento è in primo luogo inammissibile, poichè entra nel merito delle scelte operate in sede di pianificazione dall&#8217;amministrazione comunale, che, come giÃ  evidenziato ai paragrafi che precedono, in quanto espressione di ampia discrezionalità  risultano sindacabili solo in caso di manifesta irragionevolezza e contraddittorietà , che nel caso di specie non è dato ravvisare. Ad ogni modo, si tratta di affermazioni anche prive di fondamento in quanto, pur considerando l&#8217;incidenza della popolazione fluttuante dalla periferia verso il centro, risulta oggettiva la sproporzione tra il numero di esercizi ivi collocati e il numero di cittadini serviti, ben al di sotto del rapporto numerico di 1 farmacia ogni 3.300 abitanti e a distanza inferiore al limite di 200 metri tra gli esercizi farmaceutici, oggi imposti dall&#8217;art. 1 della Legge n. 475/1968;<br /> 2.4.2 Quanto alla rilevante densità  abitativa della zona 12, la ricorrente evidenzia che in Corso XXIII Marzo esisterebbe giÃ , oltre alla propria, anche l&#8217;ulteriore Farmacia Bicocca, e che il resto della sede attribuita alla Farmacia del Rosario sarebbe scarsamente abitato. Anche in questo caso la censura non merita positivo apprezzamento, poichè la zona 12 di competenza della Farmacia Fedele comprende una popolazione di oltre 13.652 residenti (circa il 13% della popolazione cittadina stimata in 104.736 residenti &#8211; dati del 2013), secondo dati puntualmente rappresentati nel provvedimento impugnato e non contestati da parte ricorrente. A seguito della riparametrazione operata con la revisione della pianta organica, nella nuova zona 3, di spettanza della Farmacia del Rosario, si registra la presenza di 4.500 residenti in coerenza con il parametro normativo che prevede 1 farmacia ogni 3.300 abitanti, mentre alla zona 12 rimane attribuita l&#8217;area a pìù alta densità  demografica con una popolazione di circa 9.000 abitanti. Rispettati i parametri di legge e soddisfatto l&#8217;interesse pubblico ad una pìù capillare ed equa diffusione sul territorio degli esercizi farmaceutici, nei termini delineati al punto 2.1), la presenza di 2 ulteriori farmacie su un&#8217;area che ne supporta la presenza diventa elemento non ostativo alla nuova perimetrazione.<br /> 2.4.3 La ricorrente lamenta che la presunta necessità  della dott.ssa Pesenti di trasferirsi al di fuori della sua sede originaria sarebbe stata assolutamente indimostrata, mentre vi sarebbe stata prova della disponibilità  da parte della proprietà  dell&#8217;esercizio commerciale in questione al rinnovo della locazione; in ogni caso, la Farmacia del Rosario sarebbe stata titolare di diritto di prelazione, quale conduttore, in forza degli artt. 38 e 40 legge 27 luglio 1978, n. 392 sia in caso di locazione sia in caso di vendita del medesimo immobile a terzi e, inoltre, anche in caso di sfratto, non ci sarebbero stati i presupposti per una modifica dei confini della sede n. 3, posto che la Farmacia del Rosario avrebbe avuto a disposizione un rilevante lasso di tempo per il reperimento di un altro immobile all&#8217;interno della propria sede originaria di competenza.<br /> Le doglianze della ricorrente risultano prive di pregio. Come giÃ  ampiamente illustrato, il provvedimento impugnato non è finalizzato a regolare il decentramento di un solo esercizio farmaceutico, in ragione di esigenze specifiche legate alla singola farmacia; trattandosi, nella specie, di atto di pianificazione a contenuto generale sono irrilevanti le ragioni per cui la Farmacia del Rosario aveva in passato giÃ  chiesto il decentramento della sede, e i correlati accertamenti, una volta che la riparametrazione della zona di pertinenza della stessa risponda all&#8217;interesse pubblico di una pìù equa distribuzione del servizio sul territorio e agli specifici requisiti previsti dalla legge. Assegnata la nuova area di competenza, quindi, l&#8217;amministrazione non può imporre autoritativamente la puntuale localizzazione dell&#8217;esercizio, poichè rientra nell&#8217;autonomia imprenditoriale di ciascun esercente individuare al suo interno i locali idonei all&#8217;insediamento commerciale, cui non possono essere imposti limiti diversi da quelli previsti dalla legge. Tra questi ultimi si annovera, come giÃ  detto, l&#8217;obbligo di ubicare gli esercizi farmaceutici ad una distanza legale minima di 200 metri l&#8217;uno dall&#8217;altro, che oggi, a seguito del provvedimento impugnato, viene ripristinata. La questione, seppur non determinante, non può essere obliterata adducendo che la distanza fra la precedente farmacia della dott.ssa Pesenti (sita in corso Mazzini 7) e le altre farmacie confinanti fosse giÃ  inferiore a 200 metri, in virtà¹ del consolidarsi della situazione in epoca anteriore all&#8217;introduzione di una distanza minima da parte della legge n. 475/1968. All&#8217;atto della pianificazione operata con la D.G.C. n. 360/2014, infatti, il potere esercitato dall&#8217;amministrazione soggiace al rispetto della normativa all&#8217;attualità  vigente e non può valorizzare situazioni che si pongono <em>contra legem</em> a seguito della sopravvenienza di nuove regolamentazioni, per cui correttamente l&#8217;amministrazione ha applicato i parametri di distanza previsti dalla legge oggi vigente.<br /> 2.4.4 Quanto alla circostanza che nell&#8217;area attribuita alla Farmacia del Rosario non sarebbero in programma insediamenti di natura residenziale, terziaria e commerciale tali da rendere necessario un nuovo presidio delle esigenze farmaceutiche dell&#8217;area, la stessa non risulta determinante nell&#8217;economia complessiva del provvedimento impugnato. L&#8217;indicazione di futuri progetti per la valorizzazione residenziale ed economico-produttiva del territorio vale soltanto a rappresentare una possibilità  futura di crescita demografica all&#8217;interno di un&#8217;area che giÃ <em>ex se</em>, al momento in cui la D.C.G. n. 360/2014 è stata assunta, risultava così¬ densamente popolata da rendere opportuno l&#8217;insediamento di un ulteriore esercizio farmaceutico.<br /> Nè la ricorrente può pretendere che le scelte dell&#8217;amministrazione siano modulate al fine di non compromettere le proprie aspettative di mercato. Difatti, anche laddove questo fosse (e non è scontato) un interesse individuale validamente tutelato, non appare comunque prevalente rispetto a quello della titolare della Farmacia del Rosario allo spostamento in un&#8217;area pìù adeguata alla conduzione dell&#8217;esercizio in parola, nè rispetto all&#8217;interesse pubblico a favorire lo sviluppo della concorrenza anche tra gli operatori che erogano servizi farmaceutici.<br /> Anche la giurisprudenza ha pìù volte sottolineato che &#8220;<em>alle farmacie giÃ  insediate non possono essere garantite misure protezionistiche, in quanto anche questa categoria di operatori economici deve in primo luogo difendersi attraverso strumenti di mercato&#8221;: la nuova disciplina di settore è stata dettata, infatti, dalla finalità  di estendere il numero degli esercenti il servizio farmaceutico a dimostrazione che le &#8220;rendite di posizione&#8221; non possono assumere rilievo se confrontate con l&#8217;interesse della collettività  alla capillarità  del servizio farmaceutico</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27.04.2018, n. 2562).<br /> 2.4.5 La ricorrente lamenta, infine, la contraddittorietà  del provvedimento impugnato, di cui mette a confronto alcuni passi, con riferimento alla mancata previsione di futuri insediamenti residenziali e industriali all&#8217;interno della sede n. 12 e all&#8217;eccessiva concentrazione di esercizi farmaceutici in detta zona, che non lascerebbe alla ricorrente medesima l&#8217;area della circoscrizione pìù densamente abitata. Le questioni sono infondate per le motivazioni giÃ  ampiamente illustrate ai paragrafi precedenti, cui può dunque rinviarsi.<br /> 3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto i confini della sede n. 12 non corrispondono all&#8217;accordo fra i titolari delle sedi n. 12 (Farmacia Fedele) e n. 19 (Farmacia Bicocca) intervenuto nel 1989.<br /> Il motivo è inammissibile. Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto la modifica della zona 3 di competenza della Farmacia del Rosario operata, in sede di revisione della pianta organica, con la sottrazione di una parte della zona 12 assegnata alla Farmacia Fedele. Non è dato comprendere, dalla lettura degli atti di causa, in che termini l&#8217;accordo del 1989 intervenuto con il titolare della Farmacia Bicocca (zona 19) possa interferire con la questione sottoposta alla cognizione del Collegio, nè quale sia il danno che la ricorrente potrebbe ricevere, in relazione alla contestata modifica della zona 3, dalla lamentata violazione dei confini della diversa zona 19, ubicata ad una distanza di circa 1,2 km dalla ricorrente.<br /> 4. Con il quarto motivo di ricorso, viene dedotta l&#8217;illogicità  e contraddittorietà  del provvedimento impugnato per aver assegnato alla sede n. 3 confini diversi prima e dopo la avvenuta effettività  e definitività  del trasferimento, prevedendo così¬ una sorta di &#8220;paracadute&#8221; per l&#8217;ipotesi in cui la delibera, a seguito di impugnazione, fosse annullata, in detti termini attribuendo due sedi, fra loro diverse per ampiezza, ad un solo farmacista.<br /> Le censure sono infondate.<br /> Non appare illogico o contraddittorio che l&#8217;amministrazione abbia voluto subordinare l&#8217;efficacia delle proprie scelte agli esiti definitivi delle impugnative avverso la delibera in questione, nè risulta illegittima la previsione di una perimetrazione parzialmente diversa per l&#8217;ipotesi in cui il provvedimento fosse confermato in giudizio con efficacia di <em>res iudicata</em>, soprattutto considerando che all&#8217;assetto della nuova sede 3 sono collegate le ulteriori modifiche indicate al punto 3, lett. a) e b) della delibera gravata, che comportano &#8220;<em>l&#8217;attribuzione alla sede n. 1 di parte dell&#8217;area del centro storico attualmente attribuita alla sede 3</em>&#8221; e &#8220;<em>alla sede 2 della restante parte dell&#8217;area del centro storico attribuita alla sede 3</em>&#8220;.<br /> 5. Il ricorso principale, dunque, è complessivamente infondato e merita di essere respinto.<br /> 6. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, con il primo ordine di censure viene contestata la determinazione n. 457/2015 di autorizzazione al trasferimento della farmacia della dott.ssa Pesenti in quanto contrastante con il parere espresso dalla ASL di Novara nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria relativa alla D.G.C. n. 360/2014, contrario al trasferimento del predetto esercizio. Con il secondo ordine di censure, si lamenta l&#8217;illegittimità  derivata del provvedimento gravato dall&#8217;illegittimità  della D.G.C. n. 360/2014, impugnata con il ricorso principale.<br /> Dall&#8217;infondatezza del ricorso principale deriva, stante la natura delle censure sopra sintetizzate, anche la conseguente infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, che, dunque, deve essere parimenti respinto.<br /> Data la particolarità  della fattispecie, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carlo Testori, Presidente<br /> Marcello Faviere, Referendario<br /> Valentina Caccamo, Referendario, Estensore</p>
<p> </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-9-2020-n-537/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2020 n.537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.278</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-278/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-278/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-278/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.278</a></p>
<p>Carlo Testori, Presidente, Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore PARTI: Arfea Aziende Riunite Filovie e Autolinee s.r.l. (giÃ  Arfea s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Angiolini, Luca Formilan, Alessandro Basilico ed Elena Poli contro Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-278/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.278</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-278/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.278</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Testori, Presidente, Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore PARTI:  Arfea Aziende Riunite Filovie e Autolinee s.r.l. (giÃ  Arfea s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Angiolini, Luca Formilan, Alessandro Basilico ed Elena Poli contro Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Piovano; Provincia di Asti, non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Le controversie in materia di compensazione di oneri di servizio pubblico di trasporto attengono alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione e competenza- servizio pubblico di trasposto- compensazione degli oneri- controversie-  giurisdizione ordinaria- sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le controversie in materia di compensazione di oneri di servizio pubblico di trasporto attengono a diritti soggettivi e non a interessi legittimi, non implicando in alcun modo l&#8217;esercizio del potere autoritativo discrezionale della p.a. o la valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, quanto, piuttosto, la diretta applicazione della normativa comunitaria per la determinazione di un credito dell&#8217;impresa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00278/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00664/2014 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 664 del 2014, proposto da <br /> Arfea Aziende Riunite Filovie e Autolinee s.r.l. (giÃ  Arfea s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Angiolini, Luca Formilan, Alessandro Basilico ed Elena Poli, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultima, in Torino, via Michele Schina, 15; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Piovano, con domicilio eletto presso gli uffici dell&#8217;avvocatura regionale, in Torino, corso Regina Margherita, 174; <br /> Provincia di Asti, non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per il risarcimento</p>
<p style="text-align: justify;">del danno subito a causa del ritardo dell&#8217;amministrazione nella corresponsione della compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;anno 1997, il cui diritto è stato riconosciuto con sentenza del TAR Piemonte n. 976/2010, nella misura successivamente liquidata con sentenza del TAR Piemonte n. 1071/2013; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;anno 1998, il cui diritto è stato riconosciuto con sentenza del TAR Piemonte n. 977/2010, nella misura successivamente liquidata con sentenza del TAR Piemonte n. 1070/2013.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 maggio 2020 la dott.ssa Silvia Cattaneo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La Arfea s.r.l. &#8211; società  che ha esercitato negli anni 1997 e 1998 servizi di trasporto pubblico locale nelle provincie di Alessandria e Asti &#8211; ha domandato la condanna della Regione Piemonte al risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a causa del ritardo nella corresponsione della compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi all&#8217;anno 1997, diritto riconosciuto con sentenza del Tar Piemonte, n. 976/2010, nella misura liquidata con sentenza dello stesso Tar, n. 1071/2013;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a causa del ritardo nella corresponsione della compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi all&#8217;anno 1998, diritto riconosciuto con sentenza del Tar Piemonte, n. 977/2010, nella misura liquidata con sentenza dello stesso Tar, n. 1070/2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, deducendo, oltre all&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, la sua inammissibilità  per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 6 maggio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Come affermato in numerose occasioni dalla giurisprudenza, le controversie in materia di compensazione di oneri di servizio pubblico di trasporto attengono a diritti soggettivi e non a interessi legittimi, non implicando in alcun modo l&#8217;esercizio del potere autoritativo discrezionale della p.a. o la valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, quanto, piuttosto, la diretta applicazione della normativa comunitaria per la determinazione di un credito dell&#8217;impresa (Cfr, fra le tante Cass, S.U., ordinanza n. 392 dell&#8217;11/01/2011; Cons. Stato., sez. sent. n. 872/2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rileva che si versi in materia di pubblici servizi, occorrendo pur sempre, per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, che l&#8217;amministrazione agisca esercitando il suo potere autoritativo (C. Cost. sent. n. 204/2004) e che non si tratti di corrispettivi, tra i quali vanno inclusi anche i contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione (Cassazione Civile Sez. un. n. 12372 del 2008).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la presente controversia, instaurata per ottenere il ristoro di danni che sarebbero legati al ritardo con cui sono state corrisposte alla ricorrente le somme riconosciute dal Tar a titolo di compensazione degli oneri di servizio pubblico, relativamente agli anni 1997 e 1998, attiene a un diritto soggettivo e rientra dunque nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Va conseguentemente dichiarato il difetto di giurisdizione di questo TAR sul ricorso in epigrafe, con rinvio della causa al giudice ordinario, ai sensi dell&#8217;art. 11 del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le ragioni esposte il ricorso è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione delle originarie incertezze della giurisprudenza in tema di riparto di giurisdizione, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe, con rinvio della causa al giudice ordinario, ai sensi dell&#8217;art. 11 del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Carlo Testori, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Marcello Faviere, Referendario</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-13-5-2020-n-278/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.278</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.1188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-11-2019-n-1188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-11-2019-n-1188/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-11-2019-n-1188/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.1188</a></p>
<p>Carlo Testori, Presidente, Estensore PARTI: Alfra Vetri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Emanuele D&#8217;Alterio, contro Comune di Borgomanero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi, nei confronti Gabriele S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-11-2019-n-1188/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.1188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-11-2019-n-1188/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.1188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Testori, Presidente, Estensore PARTI: Alfra Vetri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Emanuele D&#8217;Alterio,  contro Comune di Borgomanero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi, nei confronti Gabriele S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Emilio Amoroso.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217; avvalimento c.d. &#8220;tecnico od operativo&#8221; :  i contraenti sono tenuti ad indicare con precisione i mezzi aziendali e il personale che l&#8217;ausiliaria fornisce all&#8217;ausiliata per eseguire l&#8217;appalto .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Contratti della Pa- Avvalimento di garanzia &#8211; avvalimento tecnico od operativo- requisiti e differenze.</p>
<p> 2.Contratti della p.A.- avvalimento tecnico-operativo &#8211; prestazione effettiva di attività  e di mezzi da una impresa all&#8217;altra- sussistenza &#8211; necessaria.Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Â 1. Nel caso di avvalimento c.d. &#8220;tecnico od operativo&#8221;, sussiste sempre l&#8217;esigenza di definire in modo specifico le risorse messe a disposizioni dall&#8217;ausiliaria, per cui i contraenti sono tenuti ad indicare con precisione i mezzi aziendali e il personale che l&#8217;ausiliaria fornisce all&#8217;ausiliata per eseguire l&#8217;appalto; tanto a differenza dell&#8217;avvalimento c.d. &#8220;di garanzia&#8221;, nel quale l&#8217;impresa ausiliaria si limita a mettere a disposizione il suo valore aggiunto in termini di solidità  finanziaria, e nel quale non è conseguentemente necessario, in linea di massima, che la dichiarazione negoziale costitutiva dell&#8217;impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o a indici materiali atti a esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l&#8217;impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell&#8217;ausiliata la complessiva solidità  finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità  e un concreto supplemento di responsabilità .</em></p>
<p> </p></div>
<div style="text-align: justify;"><em>2.L&#8217;avvalimento &#8220;tecnico-operativo&#8221; è caratterizzato dalla messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate, attraverso l&#8217;indicazione con precisione dei mezzi aziendali che l&#8217;ausiliaria (offre) per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, affinchè l&#8217;impegno dell&#8217;ausiliario possa dirsi effettivo ed evitare, così, che l&#8217;avvalimento si trasformi in una sorta di &#8220;scatola vuota&#8221;; ciù² che si verifica in ogni caso in cui nel contratto di avvalimento si sia fatto ricorso a formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della lex specialis descrittiva del requisito oggetto dell&#8217;avvalimento stesso. Occorre dunque interpretare il contratto secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e buona fede delle clausole contrattuali, poichè il risultato ultimo dell&#8217;indagine è verificare se la specificazione delle risorse prestate in contratto soddisfi l&#8217;obbligo imposto dal codice dei contratti pubblici di porre la stazione appaltante in condizione di comprendere quali siano gli impegni concretamente assunti dall&#8217;ausiliaria nei confronti della concorrente e di verificare che la messa a disposizione in sede di gara non sia meramente cartolare corrispondendo, invece, ad una prestazione effettiva di attività  e di mezzi da una impresa all&#8217;altra.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 28/11/2019 </p>
<p>N. 01188/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00689/2019 REG.RIC.</p>
</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 689 del 2019, proposto da Alfra Vetri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Emanuele D&#8217;Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>contro</p>
<p>Comune di Borgomanero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via A. Diaz, 13/C;  Provincia di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Edoardo Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>nei confronti</p>
<p>Gabriele S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Emilio Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>a) della Determina Dirigenziale n. 210/SU del 12.6.19, recante aggiudicazione alla GABRIELE srls dei lavori di &#8220;<i>Manutenzione straordinaria e sostituzione dei serramenti della scuola dell&#8217;infanzia Pascoli e primaria Alfieri</i>&#8221; CIG 7849684428;</p>
<p>b) dei verbali di gara, nella parte in cui ammettono la GABRIELE srls e la dichiarano aggiudicataria provvisoria;</p>
<p>d) della nota prot. 24865 del 17.6.19, recante comunicazione alla ricorrente della Determina n. 210/SU del 12.6.19;</p>
<p>e) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente;</p>
<p>e per la condanna</p>
<p>dell&#8217;Amministrazione intimata al ristoro dei danni subiti patiti e patendi conseguenti alla illegittimità  dei provvedimenti impugnati:</p>
<p>&#8211; in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l&#8217;aggiudicazione della procedura di gara in favore della ricorrente, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria di inefficacia dell&#8217;eventuale contratto stipulato, per il quale quest&#8217;ultima sin d&#8217;ora manifesta l&#8217;interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.;</p>
<p>&#8211; e, in subordine, per equivalente economico, a titolo di danno emergente e lucro cessante, quest&#8217;ultimo nella misura del 10% dell&#8217;importo a base d&#8217;asta, ovvero minore o maggiore importo a determinarsi in sede giudiziaria, nonchè il danno da perdita di chances da terminarsi in via equitativa, oltre spese per la partecipazione alla gara, interessi ed accessori di legge.</p>
</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Borgomanero, della Provincia di Novara e di Gabriele S.r.l.s.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO</p>
<p>1) Con bando datato 1/4/2019 la Provincia di Novara &#8211; Stazione unica appaltante per il Comune di Borgomanero ha indetto una &#8220;<i>gara a procedura aperta per l&#8217;affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione dei serramenti della scuola dell&#8217;infanzia Pascoli e primaria Alfieri</i>&#8221; da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo per un importo complessivo a base di gara di euro 428.389,52 (oltre IVA e oneri per la sicurezza).</p>
<p>Con verbale del 29/4/2019 la gara è stata provvisoriamente aggiudicata all&#8217;impresa Gabriele s.r.l.s. (che ha offerto un ribasso del 26,99500%), mentre l&#8217;impresa Alfra Vetri s.r.l. è risultata seconda classificata (con un ribasso del 26,99000%).</p>
<p>L&#8217;aggiudicazione definitiva è intervenuta con determina dirigenziale n. 210/SU del 17/6/2019.</p>
<p>2) Contro tale esito l&#8217;impresa Alfra Vetri s.r.l. ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.</p>
<p>Per resistere all&#8217;impugnazione si sono costituiti in giudizio il Comune di Borgomanero, la Provincia di Novara e l&#8217;impresa aggiudicataria, controinteressata.</p>
<p>3) Nella camera di consiglio dell&#8217;11 settembre 2019 la società  ricorrente ha rinunciato all&#8217;istanza cautelare nell&#8217;intesa (riportata a verbale) che l&#8217;Amministrazione non avrebbe dato ulteriore corso alla procedura fino alla pronuncia di merito.</p>
<p>4) Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell&#8217;udienza del 19 novembre 2019, in cui la causa è passata in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1) Con tre motivi di ricorso Alfra Vetri s.r.l. ha formulato le censure di seguito sintetizzate.</p>
<p>1.1) <i>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 89 CO. 1 D.LGS. 50/16 &#8211; ECCESSO DI POTERE &#8211; ERRONEITA&#8217; DELL&#8217;ISTRUTTORIA &#8211; VIOLAZIONE ART. 8 DEL DISCIPLINARE DI GARA</i> (l&#8217;impresa aggiudicataria è priva del requisito della qualificazione in categoria OS6 classifica II richiesta dall&#8217;art. 7.1 del disciplinare di gara; ha perciù² fatto ricorso a un contratto di avvalimento con l&#8217;impresa ICEV s.r.l.; si tratta perà² di un contratto del tutto generico, in contrasto con l&#8217;obbligo di specificazione sancito dall&#8217;art. 89 comma 1 del Codice dei contratti pubblici: obbligo ancora più¹ stringente nel caso di specie, essendo riferito a una categoria specialistica).</p>
<p>1.2) <i>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 83 CO. 9 D.LGS. 50/16 &#8211; ECCESSO DI POTERE &#8211; ERRONEITA&#8217; DELL&#8217;ISTRUTTORIA &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DPR 445/00</i> (alcune dichiarazioni sostitutive prodotte in gara dall&#8217;aggiudicataria e dall&#8217;ausiliaria sono prive di firma autografa e ciù² impedisce di attribuire la paternità  delle stesse; ne doveva conseguire l&#8217;esclusione della controinteressata dalla procedura concorsuale).</p>
<p>1.3) <i>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 15.3.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA</i> (l&#8217;aggiudicataria andava esclusa anche per l&#8217;irregolarità  del PassOE).</p>
<p>2.1) L&#8217;art. 89 del Codice dei contratti pubblici disciplina l&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento nelle procedure di gara, mediante il quale l&#8217;operatore economico privo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all&#8217;articolo 83, comma 1, lettere b) e c), può utilizzare le capacità  di altri soggetti al fine di partecipare alle procedure in questione. Il comma 1 dell&#8217;art. 89 dispone in proposito:</p>
<p>&#8220;<i>L&#8217;operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà  dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall&#8217;impresa ausiliaria con cui quest&#8217;ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell&#8217;appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. &#038;&#038; Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtà¹ del quale l&#8217;impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell&#8217;appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità , la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall&#8217;impresa ausiliaria</i>&#8220;.</p>
<p>2.2) Con riferimento all&#8217;obbligo di specificazione enunciato nell&#8217;ultima parte della disposizione citata, la giurisprudenza, nel distinguere tra avvalimento &#8220;di garanzia&#8221; e avvalimento &#8220;tecnico od operativo&#8221; ha precisato: &#8220;<i>nel caso di avvalimento c.d. &#8220;tecnico od operativo&#8221;, sussiste sempre l&#8217;esigenza di definire in modo specifico le risorse messe a disposizioni dall&#8217;ausiliaria, per cui i contraenti sono tenuti ad indicare con precisione i mezzi aziendali e il personale che l&#8217;ausiliaria fornisce all&#8217;ausiliata per eseguire l&#8217;appalto; tanto a differenza dell&#8217;avvalimento c.d. &#8220;di garanzia&#8221;, nel quale l&#8217;impresa ausiliaria si limita a mettere a disposizione il suo valore aggiunto in termini di solidità  finanziaria, e nel quale non è conseguentemente necessario, in linea di massima, che la dichiarazione negoziale costitutiva dell&#8217;impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o a indici materiali atti a esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l&#8217;impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell&#8217;ausiliata la complessiva solidità  finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità  e un concreto supplemento di responsabilità </i>&#8221; (così si legge in Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2019 n. 6066, con ampi richiami a precedenti conformi).</p>
<p>2.3) E&#8217; pacifico che nel caso in esame l&#8217;avvalimento di cui si discute è del tipo &#8220;tecnico od operativo&#8221;, essendo riferito al (mancato) possesso del requisito della qualificazione in categoria OS6 (classifica II), così definita:</p>
<p>&#8220;<i>FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI</i></p>
<p><i>Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili</i>&#8220;.</p>
<p>2.4) Nel contratto di avvalimento di cui si discute nel presente giudizio, stipulato tra le imprese Gabriele s.r.l.s. e ICEV s.r.l., si legge, tra l&#8217;altro:</p>
<p>a) che &#8220;<i>l&#8217;impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell&#8217;impresa avvalente il requisito costituito &#8220;dall&#8217;attestazione di qualificazione SOA categoria OG1 IV BIS &#8211; OG3 II &#8211; OG11 II &#8211; OS6 II &#8211; OS28 II OS3 I&#8221;; ISO 9001 con tutte le sottostanti dotazioni, quali formazione, personale, garanzie finanziarie, direttore tecnico/responsabile tecnico, mezzi ed attrezzature come segue&#038;</i>&#8221; (segue elenco dettagliato);</p>
<p>b) che &#8220;<i>l&#8217;impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell&#8217;impresa avvalente a fornire ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell&#8217;appalto e del valore economico attribuito a ciascuna di esse</i>&#8220;;</p>
<p>c) che &#8220;<i>l&#8217;impresa ausiliaria&#038; metterà  a disposizione dell&#8217;impresa avvalente, nel caso in cui si rendesse necessario, tutti gli operatori che si rendessero indispensabili per l&#8217;espletamento, a regola d&#8217;arte, dei lavori in appalto e giù  fin d&#8217;ora il proprio organico tecnico e di segreteria</i>&#8220;;</p>
<p>d) che &#8220;<i>l&#8217;impresa ausiliaria assume&#038; la responsabilità  solidale con l&#8217;impresa avvalente nei confronti della Stazione Appaltante, relativamente alle prestazioni oggetto del contratto&#038;</i>&#8220;.</p>
<p>In sostanza, dunque, l&#8217;impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti dell&#8217;odierna controinteressata (e della stessa stazione appaltante) a fornire risorse tecniche puntualmente specificate per quanto riguarda mezzi ed attrezzature (autocarri, escavatore, compressore, ponteggi e attrezzature varie di cantiere); mentre, per quanto riguarda le risorse umane, ha fatto riferimento, in particolare, al &#8220;<i>proprio organico tecnico e di segreteria</i>&#8221; e, comunque, a &#8220;<i>tutti gli operatori che si rendessero indispensabili per l&#8217;espletamento, a regola d&#8217;arte, dei lavori in appalto</i>&#8220;; più¹ in generale, si è impegnata a mettere interamente a disposizione l&#8217;attestazione di qualificazione SOA riferita sia alla categoria OS6 classifica II, sia a diverse altre categorie &#8220;<i>con tutte le sottostanti dotazioni</i>&#8220;.</p>
<p>2.5) La giurisprudenza ha chiarito che l&#8217;avvalimento &#8220;tecnico-operativo&#8221; è caratterizzato dalla &#8220;<i>messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate, attraverso l&#8217;indicazione con precisione dei mezzi aziendali che l&#8217;ausiliaria (offre) per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, affinchè l&#8217;impegno dell&#8217;ausiliario possa dirsi effettivo ed evitare, così, che l&#8217;avvalimento si trasformi in una sorta di &#8220;scatola vuota&#8221;; ciù² che si verifica in ogni caso in cui nel contratto di avvalimento si sia fatto ricorso a formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della lex specialis descrittiva del requisito oggetto dell&#8217;avvalimento stesso</i>&#8220;. Occorre dunque interpretare il contratto &#8220;<i>secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e buona fede delle clausole contrattuali (così Adunanza plenaria 4 novembre 2016 n. 23), poichè il risultato ultimo dell&#8217;indagine è verificare se la specificazione delle risorse prestate in contratto soddisfi l&#8217;obbligo imposto dal codice dei contratti pubblici di porre la stazione appaltante in condizione di comprendere quali siano gli impegni concretamente assunti dall&#8217;ausiliaria nei confronti della concorrente e di verificare che la messa a disposizione in sede di gara non sia meramente cartolare corrispondendo, invece, ad una prestazione effettiva di attività  e di mezzi da una impresa all&#8217;altra</i>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. V, n. 6066/2019 cit.).</p>
<p>Non va, d&#8217;altra parte, trascurato l&#8217;orientamento (formatosi sotto la previgente disciplina del D.Lgs. n. 163/2006, ma meritevole di considerazione anche in vigenza del D.Lgs. n. 50/2016) secondo cui le regole dettate in materia di avvalimento, &#8220;<i>pur finalizzate a garantire la serietà , la concretezza e la determinatezza di questo, non devono comunque essere interpretate meccanicamente nè secondo aprioristici schematismi concettuali che non tengano conto del singolo appalto&#038; : sicchè lo scrutinio di validità  di un contratto d&#8217;avvalimento non può prescindere dalla considerazione dello specifico appalto intorno al quale si controverta</i>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. V, 17 febbraio 2016 n. 639).</p>
<p>2.6) Nel caso in esame si controverte di un appalto che, come risulta dal computo metrico depositato in giudizio dall&#8217;aggiudicataria, prevede su un valore totale di euro 428.389,52 un importo di euro 408.900,00 per la voce relativa a &#8220;<i>Infissi in alluminio&#038;</i>&#8220;. In sostanza, oltre il 90% del valore complessivo è riferito alla voce in questione, mentre solo voci residuali riguardano specifiche lavorazioni. Risulta dunque confermato quanto sostenuto dalla controinteressata secondo cui non siamo in presenza di un appalto di particolare complessità  tecnica, come peraltro si ricava dalla stessa definizione della categoria OS6 (riportata sub 2.3).</p>
<p>A ciù² si deve aggiungere che secondo un orientamento giurisprudenziale della Quinta Sezione del Consiglio di Stato (cfr. sentenza 12 maggio 2017 n. 2226, che cita la precedente 23 febbraio 2017 n. 852) &#8220;<i>quando &#038; oggetto dell&#8217;avvalimento è un&#8217;attestazione SOA di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell&#8217;idoneità  del contratto, che l&#8217;ausiliaria metta a disposizione dell&#8217;ausiliata l&#8217;intera organizzazione aziendale &#8211; comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse &#8211; che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire l&#8217;attestazione da mettere a disposizione&#038;</i>&#8220;.</p>
<p>E questa è proprio la situazione che si verifica nel caso in esame, in cui l&#8217;impresa ausiliaria ha messo a disposizione dell&#8217;odierna controinteressata la sua attestazione SOA complessivamente considerata (cioè comprensiva di tutte le qualificazioni di cui l&#8217;ausiliaria è in possesso) e, insieme ad essa, &#8220;<i>tutte le sottostanti dotazioni, quali formazione, personale, garanzie finanziarie, direttore tecnico/responsabile tecnico, mezzi ed attrezzature&#038;</i>&#8220;, cioè tutta la propria organizzazione aziendale. Tanto appare sufficiente a integrare il requisito di specificità  e determinatezza (o determinabilità ) dell&#8217;oggetto del contratto di avvalimento richiesto dall&#8217;art. 89 del Codice dei contratti pubblici.</p>
<p>2.7) Dalle precedenti considerazioni consegue l&#8217;infondatezza del primo (e principale) motivo di ricorso.</p>
<p>3) Sono infondati anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, sui quali peraltro la società  ricorrente non ha più¹ insistito dopo averli proposti nell&#8217;atto introduttivo del giudizio. In particolare:</p>
<p>&#8211; quanto al secondo motivo, è stato chiarito e documentato in giudizio che le dichiarazioni di cui si lamenta la mancata sottoscrizione sono state invece correttamente prodotte in gara con modalità  telematiche e firma digitale e che comunque si rinvengono anche nei DGUE presentati e debitamente sottoscritti dall&#8217;aggiudicataria e dalla sua ausiliaria; tenuto peraltro conto che parte della documentazione è stata acquisita direttamente dalla stazione appaltante;</p>
<p>&#8211; quanto al terzo motivo, sono esaurienti i chiarimenti forniti in giudizio dalla Provincia di Novara circa le difficoltà  tecniche riguardanti la generazione del PassOE specificamente riferito all&#8217;impresa ausiliaria, che giustificava il soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante e la regolarizzazione della documentazione da parte dell&#8217;impresa aggiudicataria.</p>
<p>4) In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.</p>
<p>Posto che il giudizio si incentra su questioni che riguardano la controversa materia dell&#8217;avvalimento, si ritiene giustificata l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
</p>
<p>Carlo Testori, Presidente, Estensore</p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-28-11-2019-n-1188/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.1188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.1172</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-11-2019-n-1172/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-11-2019-n-1172/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-11-2019-n-1172/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.1172</a></p>
<p>Pres. C. Testori; Est. A.S. Limongelli. 1. Ludopatie &#8211; Distanze minime &#8211; Normativa regionale &#8211; Luoghi sensibili &#8211; Nozione &#8211; Estensione &#8211; Ambulatori privati &#8211; Esclusione &#8211; Ragione &#8211; Stretta interpretazione.Â 2. Ludopatie &#8211; Distanze minime &#8211; Normativa regionale &#8211; Luoghi sensibili &#8211; Individuazione &#8211; Competenza &#8211; Del comune &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-11-2019-n-1172/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.1172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-11-2019-n-1172/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.1172</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Testori; Est. A.S. Limongelli.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Ludopatie &#8211; Distanze minime &#8211; Normativa regionale &#8211; Luoghi sensibili &#8211; Nozione &#8211; Estensione &#8211; Ambulatori privati &#8211; Esclusione &#8211; Ragione &#8211; Stretta interpretazione.Â 2. Ludopatie &#8211; Distanze minime &#8211; Normativa regionale &#8211; Luoghi sensibili &#8211; Individuazione &#8211; Competenza &#8211; Del comune &#8211; Esclusione &#8211; Ragioni &#8211; Potestà  legislativa delle regioni.Â </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In tema di distanze minime degli apparecchi per il gioco lecito d&#8217;azzardo da luoghi sensibili, le disposizioni che recano l&#8217;individuazione dei luoghi sensibili in quanto frequentati da persone particolarmente vulnerabili sono di stretta interpretazione.Â 2. In tema di distanze minime degli apparecchi per il gioco lecito d&#8217;azzardo da luoghi sensibili spetta alla potestà  legislativa regionale individuare i luoghi sensibili, potendo intervenire i comuni unicamente in funzione della tutela del territorio, della viabilità , della quiete pubblica.Â </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/11/2019<br /> <strong>N. 01172/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00497/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 497 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Bar Terranova di Dainese Antonio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Rozio e Giulia Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giulia Negri in Mondovi, piazza Santa Maria Maggiore n. 8;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Villanova Mondovi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Golinelli, Pier Paolo Golinelli e Pierluigi Monetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giovanni Martino in Torino, via Giuseppe Giusti n. 3;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>a) con il ricorso introduttivo:</em><br /> &#8211; del provvedimento prot. n. 4878 del 14 maggio 2019, notificato il 15 maggio 2019, adottato dal responsabile del SUAP del Comune di Villanova di Mondovi;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi espressamente compresa, laddove occorra: la nota protocollare n. 9726 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto «contrasto al gioco d&#8217;azzardo patologico: adeguamento ai limiti di distanza entro il 20.11.2017. Comunicazione e chiarimenti»;<br /> <em>b) con i motivi aggiunti depositati in data 29.5.2019:</em><br /> &#8211; della deliberazione di Giunta Comunale, n. 43, del Comune di Villanova Mondovi, del 14 marzo 2019, pubblicata all&#8217;albo pretorio on line del Comune di Villanova Mondovi, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 21 marzo 2019, avente ad oggetto «L.R. 9/2016. Individuazione Luoghi Sensibili».</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Villanova Mondovi;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il sig. Antonio Dainese gestisce il pubblico esercizio di somministrazione denominato <em>&#8220;Bar Terranova&#8221;</em>, sito nel Comune di Villanova di Mondovi alla via Mondovi n. 72, in forza di autorizzazioni rilasciate in capo ai precedenti gestori in data 22 settembre 2000, nelle quali il ricorrente è subentrato a far data dal 12 luglio 2008, a seguito di cessione di ramo d&#8217;azienda.<br /> 2. All&#8217;interno dell&#8217;esercizio sono presenti 8 apparecchi per il gioco lecito d&#8217;azzardo, debitamente autorizzati.<br /> 3. ConÂ <em>&#8220;comunicazione&#8221;</em>Â prot. 10806 del 24 novembre 2017 notificata al Bar Terranova il 28 novembre 2017, il Comune di Villanova di Mondovi segnalava che, alla luce di quanto previsto dall&#8217;art. 5 della L.R. n. 9 del 2016, entro il 30 novembre 2017 tutti gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati, i locali pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione delle sale giochi e delle sale scommesse, avrebbero dovuto procedere a disattivare definitivamente e rimuovere gli apparecchi per il gioco lecito (SLOT e VLT) situati ad una distanza inferiore a 500 mt dai <em>&#8220;luoghi sensibili&#8221;</em>Â indicati dal citato art. 5, tra cui anche <em>&#8220;gli ospedali e strutture sanitarie&#8221;</em>, evidenziando che l&#8217;eventuale inottemperanza sarebbe stata sanzionata con l&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative da € 2.000,00 a € 6.000,00 per ogni apparecchio e con la chiusura del medesimo con sigilli.<br /> 4. Con successiva nota di <em>&#8220;comunicazione e chiarimenti&#8221;</em>Â prot. 9726 del 2 ottobre 2018, notificata al Bar Terranova in data non leggibile dagli atti di causa, l&#8217;amministrazione, nel ribadire quanto sopra, precisava che, alla luce di un chiarimento reso dalla Regione Piemonte, tra i luoghi sensibili di cui all&#8217;art. 5 della L.R. n.9/2016 dovevano ritenersi inclusi anche i <em>&#8220;poliambulatori&#8221;</em>Â in quanto <em>&#8220;strutture sanitarie&#8221;</em>; di modo che, trovandosi il Bar Terranova <em>&#8220;ad una distanza inferiore</em>Â <em>ai 500 mt come indicato dall&#8217;art. 5 della L.R. n. 9/2016&#8243;</em>, quest&#8217;ultimo avrebbe dovuto <em>&#8220;provvedere a disattivare e rimuovere definitivamente gli apparecchi per il gioco lecito (SLOT e VLT)&#8221;</em>, pena l&#8217;applicazione delle citate sanzioni.<br /> 5. Successivamente, con nota di <em>&#8220;comunicazione per rimozione VLT/AWP&#8221;</em>Â prot. 4878 del 14 maggio 2019 notificata il 15 maggio 2019, l&#8217;amministrazione comunale, dopo aver rilevato che le precedenti comunicazioni non avevano trovato riscontro, intimava ai titolari del Bar Terranova di provvedere alla disattivazione e alla rimozione degli apparecchi in questione entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nell&#8217;articolata motivazione di tale intimazione, l&#8217;amministrazione:<br /> &#8211; richiamava la delibera della giunta comunale n. 43 del 14 marzo 2019, pubblicata all&#8217;Albo Pretorio a far data dal 21 marzo 2019, con la quale si era stabilito di individuare quali <em>&#8220;luoghi sensibili&#8221;</em>: 1) l&#8217;edificio di via Forzani n. 2 sede del poliambulatorio privato gestito dalla Cooperativa Sociale <em>&#8220;il Cortile&#8221;</em>Â e dell&#8217;associazione pubblica <em>&#8220;Assistenza Volontari Valli Monregalesi&#8221;</em>; 2) l&#8217;asse viario denominato Via Mondovi nonchè S.P. n. 5, nel tratto intercorrente tra il confine tra il Comune di Villanova di Mondovi e il Comune di Mondovi e le rotonde in Località  Annunziata;<br /> &#8211; evidenziava come il Bar Terranova fosse collocato a meno di 500 mt dal predetto poliambulatorio e sull&#8217;asse viario individuato quale luogo sensibile dalla giunta comunale.<br /> 6. Con ricorso notificato e depositato il 22 maggio 2019, il Bar Terranova di Antonio Dainese impugnava la nota prot. 4878 del 14 maggio 2019 e ne chiedeva l&#8217;annullamento sulla scorta di quattro motivi, con i quali deduceva vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.<br /> Queste, in sintesi, le cesure proposte:<br /> 1) <em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 5 della L.R. n. 9 del 2016 e dell&#8217;art. 190 del D. lgs. n. 285/1992; eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria</em>: la distanza tra il bar e il poliambulatorio, calcolata secondo il percorso pedonale più¹ breve, sarebbe superiore, sia pure di poco, a 500 mt; l&#8217;amministrazione non avrebbe compiuto alcuna effettiva istruttoria al riguardo, nè il provvedimento impugnato fa menzione di quale sarebbe la distanza effettiva e come l&#8217;amministrazione sia pervenuta a determinarla; si chiede verificazione o consulenza tecnica d&#8217;ufficio;<br /> 2<em>) Violazione dell&#8217;art. 13 comma 2 ter della L.R. n. 9 del 2016; eccesso di potere per difetto dei presupposti:</em>Â il Comune avrebbe applicato erroneamente, alla fattispecie in esame, il termine di 18 mesi di cui all&#8217;art. 13 comma 1 della L.R. n. 9 del 2016, mentre avrebbe dovuto applicare il termine di 4 anni di cui al comma 2-ter dello stesso articolo, tenuto conto che il pubblico esercizio, attivo dal 2000, preesiste al poliambulatorio, inaugurato nel 2004;<br /> 3) <em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 5 comma 1 della L.R. n. 9/2016; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria; violazione dell&#8217;art. 3 della L. n. 241/90 per difetto di motivazione</em>: i poliambulatori non rientrerebbero nella classificazione tassativa dei luoghi sensibili di cui all&#8217;art. 5 della L.R. 9/2016, non potendo essere incluso in via di interpretazione estensiva tra gli <em>&#8220;ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario&#8221;</em>; la stessa circolare regionale del 18 gennaio 2018 non fa menzione dei poliambulatori; a nulla giova quanto affermato dalla regione nelle F.A.Q., che non hanno alcuna valenza legislativa; altre normative regionali (Lombardia e Emilia-Romagna) escludono espressamente i poliambulatori dai luoghi sensibili ai fini della prevenzione del gioco d&#8217;azzardo;<br /> 4) <em>Violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione; violazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 241/90; violazione dei diritti in materia di partecipazione procedimentale; violazione del contraddittorio</em>: l&#8217;amministrazione non ha comunicato alla parte ricorrente l&#8217;avvio del procedimento, necessario anche in presenza di atti a contenuto vincolato.<br /> 7. Con decreto n. 202 del 23 maggio 2019 il Presidente della Sezione accoglieva l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche fino alla camera di consiglio collegiale del 12 giugno 2019.<br /> 8. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 29 maggio 2019, il ricorrente impugnava la deliberazione della giunta comunale di Villanova di Mondovi n. 43 del 14 marzo 2019 e ne chiedeva l&#8217;annullamento sulla base delle seguenti censure:<br /> 5) <em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 5 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2016; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento e sviamento; violazione del principio di proporzionalità </em>: la giunta ha incluso illegittimamente il poliambulatorio tra i luoghi sensibili, dal momento che i poliambulatori non rientrano nella classificazione tassativa contenuta nell&#8217;art. 5 della L.R. n. 9/2016; l&#8217;individuazione quale luogo sensibile dell&#8217;asse viario denominato Via Mondovi nonchè S.P. n. 5, nel tratto intercorrente tra il confine tra il Comune di Villanova di Mondovi e il Comune di Mondovi e le rotonde in Località  Annunziata è stata affidata ad una motivazione del tutto generica e priva di riscontri, applicabile tal quale a molte altre strade del Comune di Villanova di Mondovi; sotto questo profilo, la delibera è affetta da sviamento di potere, perchè attraverso una previsione di carattere apparentemente generale, l&#8217;amministrazione ha inteso in realtà  inibire una specifica attività  imprenditoriale;<br /> 6) <em>Violazione dell&#8217;art. 18 dello Statuto Comunale di Villanova di Mondovi; eccesso di potere per difetto dei presupposti;</em>Â illegittimità  della composizione della giunta per mancato raggiungimento del numero minimo di assessori; la delibera impugnata è stata approvata dal sindaco e da 4 assessori, laddove lo Statuto comunale prevede che la giunta è composta da 6 assessori,<br /> 7) <em>Violazione degli artt. 42, comma 2, lett. a) e 48 del D. Lgs. n. 267/2000; violazione degli artt. 12 e 18 dello Statuto Comunale; incompetenza della giunta</em>: l&#8217;individuazione dei luoghi sensibili, in quanto atto di natura regolamentare, è di competenza del consiglio comunale, e non della giunta;<br /> 8) <em>Violazione degli artt. 2, 5, 6 e 7 del Codice della Strada; violazione dell&#8217;art. 19 del D. lgs. n. 267/2000 e dell&#8217;art. 1 della L. n. 56/2014; incompetenza dell&#8217;ente; eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria</em>: il Comune ha adottato una deliberazione che incide sul regime di una strada pubblica senza coinvolgere la Provincia, ente proprietario della strada, in violazione delle norme richiamate in rubrica.<br /> 9. Il Comune di Villanova di Mondovi si costituiva in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, eccependo preliminarmente: a) l&#8217;irricevibilità  del ricorso introduttivo per tardività , attesa la mancata impugnazione della precedente comunicazione del 2 ottobre 2018, giù  immediatamente lesiva; b) l&#8217;inammissibilità  dei motivi aggiunti per acquiescenza, perchè diretti contro un atto che il ricorrente giù  conosceva (o avrebbe dovuto conoscere, in quanto soggetto a pubblicazione) prima della proposizione del ricorso introduttivo, e che in quanto tale avrebbe dovuto essere impugnato con l&#8217;atto introduttivo; c) l&#8217;inammissibilità  del ricorso e dei motivi aggiunti per la mancata indicazione degli <em>&#8220;elementi identificativi del ricorrente&#8221;</em>Â imposta dall&#8217;art. 40 comma 1 lett. a) c.p.a., non risultando dal registro delle Imprese una <em>&#8220;Società  Bar Terranova&#8221;</em>Â con sede in Villanova di Mondovi, ma una impresa individuale con sede legale a Padova; d) l&#8217;inammissibilità  del gravame per mancata notifica alla Regione Piemonte quale soggetto controinteressato, tenuto conto che i provvedimenti impugnati si fonderebbero sull&#8217;interpretazione regionale contenuta nelle F.A.Q. pubblicate sul sito istituzionale della Regione. In subordine, nel merito, l&#8217;amministrazione comunale contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.<br /> 10. Alla camera di consiglio del 26 giugno 2019, la difesa di parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare, a fronte della disponibilità  del collegio a trattare la causa nel merito all&#8217;udienza pubblica del 5 novembre 2019 e dell&#8217;impegno dell&#8217;amministrazione a non dare esecuzione agli atti impugnati fino alla decisione del merito.<br /> 11. All&#8217;udienza pubblica del 5 novembre 2019, in prossimità  della quale entrambe le parti depositavano memorie conclusive e di replica, la causa era trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1<em>. Sulle eccezioni preliminari formulate dalla difesa del Comune.</em><br /> 1.1. E&#8217; infondata, in primo luogo, l&#8217;eccezione di irricevibilità  del ricorso introduttivo per tardività , dedotta dalla difesa del Comune in ragione della mancata impugnazione della precedente comunicazione del 2 ottobre 2018, asseritamente giù  lesiva.<br /> La nota comunale del 2 ottobre 2018, benchè più¹ specifica di quella, generalissima, del 24 novembre 2017, era tuttavia anch&#8217;essa generica, limitandosi a rilevare come i poliambulatori rientrassero tra i luoghi sensibili, ma non indicando quale specifico poliambulatorio fosse concretamente ostativo al mantenimento degli apparecchi in questione all&#8217;interno del bar ricorrente.<br /> Tale individuazione è avvenuta soltanto con la successiva delibera di giunta n. 43 del 14 marzo 2019 (pubblicata per 15 giorni a far data dal 21 marzo 2019), a cui ha fatto seguito la comunicazione di rimozione del 14 maggio 2019 notificata il 15 maggio 2019, entrambe impugnate tempestivamente dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti notificati il 29 maggio 2019; l&#8217;impugnazione è tempestiva anche rispetto alla delibera di giunta tenuto conto che in relazione ad essa il termine decadenziale di 60 giorni per l&#8217;impugnazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione, cadente il 5 aprile 2019, laddove i motivi aggiunti sono stati notificati il 29 maggio 2019.<br /> 1.2. E&#8217; infondata anche l&#8217;eccezione di inammissibilità  dei motivi aggiunti per acquiescenza, dedotta dalla difesa del Comune sul rilievo che il gravame riguarderebbe un atto (la delibera di giunta comunale n. 43 del 14 marzo 2019) che il ricorrente giù  conosceva o avrebbe dovuto conoscere, in quanto soggetto a pubblicazione, prima della proposizione del ricorso introduttivo, e che in quanto tale avrebbe dovuto essere impugnato con l&#8217;atto introduttivo.<br /> Il collegio osserva che la delibera di giunta è stata impugnata nel termine di legge, e ciù² è sufficiente a sancire la tempestività  del gravame. La circostanza che il provvedimento fosse giù  noto al ricorrente alla data di introduzione del presente giudizio non vale a consumare il potere di impugnazione, che è esercitabile liberamente entro il termine decadenziale previsto dalla legge, e il cui mancato esercizio non è univocamente ricollegabile alla volontà  dell&#8217;interessato di accettarne gli effetti, e non piuttosto ad una scelta defensionale che può essere oggetto di ripensamento nel tempo, anche soltanto sulla base di valutazioni prudenziali e tuzioristiche, purchè esercitate entro il termine di impugnazione previsto dalla legge: com&#8217;è appunto avvenuto nel caso di specie.<br /> 1.3. E&#8217; parimenti infondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso e dei motivi aggiunti per la mancata indicazione degli <em>&#8220;elementi identificativi del ricorrente&#8221;</em>Â imposta dall&#8217;art. 40, comma 1 lett. a) c.p.a., non risultando dal Registro delle imprese una &#8220;Società  Bar Terranova &#8220;con sede in Villanova Mondovi, ma una impresa individuale con sede legale a Padova.<br /> Osserva il collegio che l&#8217;impresa ricorrente è stata sufficientemente individuata con l&#8217;indicazione della sua denominazione, della Partita IVA e del Codice Fiscale.<br /> 1.4. Infine, è infondata anche l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per mancata notifica alla Regione Piemonte, dedotta dalla difesa del Comune in ragione del fatto che i provvedimenti impugnati si fonderebbero sull&#8217;interpretazione regionale contenuta nelle F.A.Q. pubblicate sul sito istituzionale della Regione.<br /> Osserva il collegio che le F.A.Q. regionali non hanno natura normativa nè provvedimentale, e come tali non costituiscono atti giuridicamente presupposti rispetto a quelli comunali impugnati.<br /> Ne consegue che il ricorrente non aveva l&#8217;onere di impugnarli, e correttamente non l&#8217;ha fatto; nè aveva l&#8217;onere di notificare il gravame alla Regione, non trattandosi, alla luce di quanto detto, di soggetto controinteressato nel presente giudizio.</p>
<p> 2.<em>Â Nel merito.</em><br /> 2.1. Passando all&#8217;esame del merito, per ragioni di antecedenza logica è necessario esaminare in via prioritaria il terzo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo aggiunto (quinto motivo complessivo) concernenti l&#8217;individuazione delÂ <em>&#8220;poliambulatorio privato&#8221;</em>Â quale luogo sensibile ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 5 della L. R. 9/2016.<br /> L&#8217;accoglimento di tali motivi, infatti, determinerebbe di per sì© l&#8217;annullamento degli atti impugnati, assorbendo e rendendo superfluo l&#8217;esame tutte le censure residue.<br /> Soltanto in caso di rigetto di tali censure, si renderebbe necessario stabilire, in ordine logico: 1) se l&#8217;individuazione del poliambulatorio e dell&#8217;asse viario quali luoghi sensibili sia stata effettuata dall&#8217;organo comunale competente (settimo motivo) e nel rispetto delle forme di legge (quarto, sesto e ottavo motivo); 2) in subordine, se il poliambulatorio si trovi effettivamente a distanza inferiore a 500 mt dal bar ricorrente (primo motivo); 3) infine, se il ricorrente sia tenuto ad adeguarsi alla normativa regionale entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore ovvero entro 4 anni (secondo motivo).<br /> 2.2. Dunque, con il terzo e con il quinto motivo di ricorso (primo motivo aggiunto) la parte ricorrente ha contestato la legittimità  dell&#8217;inclusione tra i luoghi sensibili del poliambulatorio privato ubicato nell&#8217;edificio di via Forzani n. 2 e dell&#8217;asse viario denominato Via Mondovi nonchè S.P. n. 5, nel tratto intercorrente tra il confine tra il Comune di Villanova di Mondovi e il Comune di Mondovi e le rotonde in Località  Annunziata.<br /> La censura, osserva il collegio, è fondata e assorbente.<br /> 2.2.1. Giova premettere che l&#8217;art. 5, comma 1 della L.R. 02/05/2016, n. 9 prevede che <em>&#8220;Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all&#8217;articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più¹ breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:</em><br /> <em>a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;</em><br /> <em>b) centri di formazione per giovani e adulti;</em><br /> <em>c) luoghi di culto;</em><br /> <em>d) impianti sportivi;</em><br /> <em>e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;</em><br /> <em>f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;</em><br /> <em>g) istituti di credito e sportelli bancomat;</em><br /> <em>h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;</em><br /> <em>i) movicentro e stazioni ferroviarie&#8221;.</em><br /> Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge che <em>&#8220;I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell&#8217;impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonchè dei problemi connessi con la viabilità , l&#8217;inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica&#8221;</em>.<br /> 2.2.2. La previsione di cui al primo comma dell&#8217;art. 5 è dichiaratamente diretta a <em>&#8220;tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco&#8221;</em>, e costituisce tipica espressione del potere legislativo concorrente attribuito alle Regioni dall&#8217;art. 117 comma 3 della Costituzione in materia di <em>&#8220;tutela della salute&#8221;</em>. In tale prospettiva la norma individua una misura di prevenzione logistica della dipendenza da gioco d&#8217;azzardo che, dopo essere stata sperimentata a livello locale tramite regolamenti e ordinanze di autorità  comunali, è stata adottata negli ultimi anni a livello legislativo da larga parte delle Regioni; si tratta della previsione di distanze minime delle sale da gioco rispetto a luoghi cosiddetti <em>&#8220;sensibili&#8221;</em>: frequentati, cioè, da categorie di soggetti che si presumono particolarmente vulnerabili di fronte alla tentazione del gioco d&#8217;azzardo.<br /> 2.2.3. Come giù  affermato dalla Sezione nella sentenza 11 luglio 2017 n. 837, l&#8217;elencazione di luoghi sensibili contenuta nel primo comma della norma regionale in esame ha carattere tassativo, non essendo stata prevista la facoltà  degli enti locali di individuare ulteriori luoghi sensibili per la specifica finalità  espressamente individuata dalla stessa norma <em>(&#8220;tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco&#8221;</em>).<br /> Ai Comuni, in forza di quanto previsto dal citato comma 2 dell&#8217;art. 5, è stato sì attribuito il potere di individuare <em>&#8220;altri luoghi sensibili&#8221;</em>Â rispetto ai quali imporre il rispetto delle distanze di cui al comma primo, ma soltanto per esigenze connesse all&#8217;<em>&#8220;impatto degli insediamenti </em>[sale giochi]<em>Â sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonchè dei problemi connessi con la viabilità , l&#8217;inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica&#8221;</em>.<br /> In altre parole, la tutela della salute è di competenza esclusiva della Regione, che può perseguirla con l&#8217;individuazione tassativa dei luoghi sensibili rispetto ai quali imporre il rispetto di distanze minime nella collocazione di apparecchi automatici da gioco di cui all&#8217;art. 110 comma 6 TULPS.<br /> L&#8217;elencazione è tassativa, e non suscettibile di estensioni estemporanee da parte delle amministrazioni locali, anche perchè rappresenta il punto di contemperamento individuato dal legislatore regionale tra due valori costituzionalmente rilevanti: la tutela della salute pubblica da un lato, e la libertà  di iniziativa economica degli operatori del settore dall&#8217;altro. Ai Comuni compete, invece, la tutela del territorio comunale, della sicurezza urbana, della viabilità  locale, dell&#8217;inquinamento acustico e della quiete pubblica, e in relazione a tali profili &#8211; e solo a questi &#8211; gli enti locali hanno la facoltà  di individuare <em>&#8220;altri luoghi sensibili&#8221;Â </em>ai quali estendere l&#8217;osservanza delÂ <em>&#8220;distanziometro&#8221;</em>Â previsto dal primo comma dell&#8217;art. 5.<br /> 2.2.4. Nel caso di specie la giunta comunale di Villanova di Mondovi, nell&#8217;esercizio dei poteri di cui al comma 2 del citato articolo 5, ha adottato la deliberazione n. 43 del 14 marzo 2019 con cui ha individuato come <em>&#8220;luoghi sensibili&#8221;</em>Â ai fini dell&#8217;applicazione del distanziometro regionale (che nello specifico è di 500 mt, trattandosi di Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti) il poliambulatorio privato ubicato nell&#8217;edificio di via Forzani n. 2 nonchè un tratto specificamente individuato dell&#8217;asse viario denominato via Mondovi o S.P. n. 5; e dal momento che, secondo l&#8217;amministrazione, il Bar Terranova sarebbe ubicato a distanza inferiore a 500 mt rispetto al predetto poliambulatorio e insisterebbe sul predetto asse viario, esso dovrebbe provvedere a disattivare e rimuovere tutti gli apparecchi automatici per il gioco d&#8217;azzardo in esso attualmente installati.<br /> Il collegio ritiene che la delibera di giunta sia illegittima e per l&#8217;effetto sia illegittima anche l&#8217;intimazione del 14 maggio 2019, alla luce delle considerazioni che seguono.<br /> 2.2.5. Il poliambulatorio privato non può farsi rientrare tra i luoghi sensibili di cui all&#8217;art. 5, e specificamente all&#8217;interno della categoria di cui alla lettera e) <em>&#8220;ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario&#8221;</em>; il Comune propone, al riguardo, una interpretazione estensiva della norma regionale sul presupposto che essa farebbe riferimento a tutte le <em>&#8220;strutture sanitarie&#8221;</em>, e quindi sia a quelle pubbliche che a quelle private; va tuttavia osservato che la legge regionale non parla di <em>&#8220;strutture sanitarie&#8221;</em>; se l&#8217;avesse fatto, non sorgerebbe alcuna perplessità  nell&#8217;includere anche i poliambulatori privati, in quanto <em>&#8220;strutture sanitarie&#8221;</em>, tra i luoghi sensibili tutelati dalla norma; la norma regionale parla invece, specificamente, di <em>&#8220;ospedali&#8221;</em>Â e di <em>&#8220;strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario&#8221;</em>, e i poliambulatori privati non rientrano in nessuna delle due categorie.<br /> 2.2.6. Va ribadito che l&#8217;elencazione dei luoghi sensibili contenuta nell&#8217;art. 5 comma 1 della L.R. n. 9/2016 ha carattere tassativo, perchè rappresenta un punto di compromesso tra due interessi confliggenti di rango costituzionale, il diritto alla salute da un lato e la libertà  di iniziativa economica dall&#8217;altro, di modo che non sono ammissibili interpretazioni estensive o analogiche; se il legislatore regionale avesse voluto includere tra i luoghi sensibili tutte le <em>&#8220;strutture sanitarie&#8221;</em>, pubbliche e private, avrebbe dovuto prevederlo, e invece non l&#8217;ha fatto; la stessa circolare esplicativa della Regione del 18 gennaio 2018 (doc. 5 ricorrente) nulla dice al riguardo.<br /> 2.2.7. Le F.A.Q. regionali &#8211; acronimo che com&#8217;è noto designa le <em>&#8220;Frequently asked questions&#8221;</em>Â (domande poste frequentemente) &#8211; a cui il Comune ha inteso uniformarsi, non hanno alcun valore normativo nè provvedimentale, ma finalità  meramente informativa, e come tali non hanno la capacità  di integrare l&#8217;elencazione tassativa formulata dal legislatore regionale, insuscettibile di estensioni interpretative a casi non espressamente contemplati.<br /> 2.2.8. L&#8217;amministrazione comunale, del resto, sembra in qualche modo confermare la debolezza della propria tesi laddove, nelle difese conclusive, rimarca il concetto secondo cui, nel caso specifico, il poliambulatorio sarebbe luogo sensibile ai fini dell&#8217;applicazione del distanziometro regionale dal momento che in esso si praticano, fra le altre, attività  socio-sanitarie di natura psicologica e psicoterapica, evidentemente in favore di fasce di popolazione <em>&#8220;sensibili&#8221;</em>Â ai fini della prevenzione del gioco d&#8217;azzardo; argomento che, tuttavia, si presta agevolmente al suo contrario, di modo che, seguendo la stessa logica, il poliambulatorio non sarebbe più¹ luogo sensibile se in esso, per una mera contingenza, non si svolgessero attività  riconducibili a queste specifiche tipologie; e d&#8217;altra parte, sembra oggettivamente difficile, secondo regole di comune esperienza, immaginare che possa costituire luogo sensibile ai fini del contrasto alla ludopatia un poliambulatorio privato nel quale, ad esempio, si svolgano esclusivamente prestazioni odontoiatriche o ortopediche o radiologiche, come appare difficile individuare i relativi pazienti come fasce sensibili di popolazione di fini della lotta alla ludopatia.<br /> 2.2.9. Nè convince la tesi della difesa comunale (cfr. memoria conclusiva, pagg. 6 e ss.) secondo cui la normativa regionale, nel prevedere quali luoghi sensibili <em>&#8220;gli ospedali&#8221;</em>, sarebbe diretta a tutelare non tanto i pazienti ricoverati &#8211; che trovandosi all&#8217;interno delle strutture sanitare sarebbero i meno esposti al rischio di entrare in contatto con gli apparecchi da gioco &#8211; quanto piuttosto i parenti, i visitatori e il personale delle strutture medesime; tesi indubbiamente suggestiva, ma che finisce perÂ <em>&#8220;provare troppo&#8221;</em>Â nella misura in cui rende inspiegabile la ragione per cui, seguendo la stessa logica, non siano stati inclusi tra i luoghi sensibili anche, per fare solo due esempi, i centri commerciali e le sale cinematografiche, pur trattandosi di luoghi di aggregazione sociale caratterizzati da notevole afflusso di popolazione.<br /> 2.2.10. In definitiva, cercare di individuare <em>la ratio</em>Â della elencazione regionale dei luoghi sensibili al fine di estenderne l&#8217;applicazione anche a casi non espressamente contemplati è operazione, non solo giuridicamente inammissibile, ma anche discutibile nella sostanza, dal momento che la elencazione regionale rappresenta il frutto di un compromesso tra valori costituzionalmente tutelati; e tale compromesso ha comportato l&#8217;esclusione dal novero dei luoghi sensibili di spazi di aggregazione sociale che in astratto potrebbero presentare caratteristiche analoghe a quelli inclusi nell&#8217;elenco, ma che per il solo fatto di non essere stati contemplati dal legislatore regionale non possono essere assoggettati al rispetto di una normativa che introduce limitazioni a diritti costituzionali, e che in quanto tale ha carattere rigorosamente tassativo.<br /> 2.2.11. La delibera della giunta comunale di Mondovi n. 43 del 14 marzo 2019 è poi palesemente illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, anche nella parte in cui ha incluso tra i luoghi sensibili di cui al comma 2 dell&#8217;art. 5 L.R. n. 9/2016, l&#8217;asse viario denominato Via Mondovi nonchè S.P. n. 5, nel tratto intercorrente tra il confine tra il Comune di Villanova di Mondovi e il Comune di Mondovi e le rotonde in Località  Annunziata.<br /> Come giustamente eccepito dalla parte ricorrente, in questa sua parte il provvedimento impugnato è affidato ad una motivazione del tutto generica, disancorata da qualsivoglia riscontro istruttorio, inducendo la chiara sensazione di un mero riempitivo motivazionale con cui l&#8217;amministrazione comunale, nell&#8217;esercizio dei poteri di cui al comma 2 dell&#8217;art. 5, abbia voluto semplicemente rafforzare la decisione (giù  presa) di inibire l&#8217;attività  di gioco lecito del Bar ricorrente, con profili anche di sviamento di potere, avendo elevato a previsione di carattere generale una valutazione preordinata unicamente ad inibire, sia pure per finalità  di contrasto del gioco d&#8217;azzardo, una specifica attività  imprenditoriale.<br /> 3. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, vanno accolti il terzo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo aggiunto (quinto motivo complessivo), con il conseguente annullamento degli atti impugnati e l&#8217;assorbimento delle censure residue.<br /> 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.<br /> Condanna il Comune di Villanova di Mondovi a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carlo Testori, Presidente<br /> Silvia Cattaneo, Consigliere<br /> Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-11-2019-n-1172/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2019 n.1172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2019 n.1098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-1098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-1098/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-1098/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2019 n.1098</a></p>
<p>Pres. Testori/Est. Malanetto 1. Approvazione del PRML &#8211; Aggiornamento del PRML &#8211; Variante al progetto &#8211; Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale &#8211; Valutazione Ambientale Strategica &#8211; Qualificazione. 2. Approvazione del PUD &#8211; Approvazione del PRML &#8211; Aggiornamento del PRML &#8211; Variante &#8211; Modifica del PUD &#8211; Legittimità .  1. Il PRML, in quanto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-1098/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2019 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-1098/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2019 n.1098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Testori/Est. Malanetto</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Approvazione del PRML &#8211; Aggiornamento del PRML &#8211; Variante al progetto &#8211; Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale &#8211; Valutazione Ambientale Strategica &#8211; Qualificazione.<br /> 2. Approvazione del PUD &#8211; Approvazione del PRML &#8211; Aggiornamento del PRML &#8211; Variante &#8211; Modifica del PUD &#8211; Legittimità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il PRML, in quanto atto di pianificazione che concerne la progettazione esecutiva dell&#8217;opera nel suo complesso, è fisiologicamente interessato, in corso d&#8217;opera, da adeguamenti che, se previsti nel rispetto della normativa vigente, non costituiscono variante significativa al progetto e, pertanto, non necessitano di previe ed autonome valutazioni ambientali all&#8217;interno dei procedimenti di VIA e VAS.<br /> 2. L&#8217;aggiornamento del PRML è legittimo e non dà  luogo ad inversione logica tra le modifiche dei piani in quanto, anche laddove non vi fosse preventiva modifica del PUD, il coordinamento tra i due piani può avvenire anche progressivamente e parallelamente</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/11/2019<br /> <strong>N. 01098/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01054/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Comune di Pozzolo Formigaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Crucioli, Adelaide Pitera&#8217;, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Adelaide Pitera&#8217; in Torino, via Assarotti, 11;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, c.so Regina Margherita, 174;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> C.I.P.E. &#8211; Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario per il Terzo Valico dei Giovi &#8211; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, Provincia di Alessandria, Provincia di Novara, Arpa Piemonte, Asl di Alessandria, Soprintendenza Beni Architettonici e Culturali del Piemonte per le provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Soprintendenza Archeologica per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo, R.F.I. S.p.A., comune di Alessandria, comune di Tortona, comune di Novi Ligure, comune di Serravalle Scrivia, comune di Arquata Scrivia, comune di Sezzadio, comune di Bosco Marengo, comune di Carrosio, comune di Castelnuovo Scrivia, comune di Pontecurone, comune di Castelnuovo Bormida, comune di Cerano, comune di Castellazzo Bormida, comune di Romentino, comune di Frugarolo, comune di Casal Cermelli, comune di Fraconalto, comune di Voltaggio, non costituiti in giudizio;<br /> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;<br /> Consorzio Cociv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Barosio, Giuseppe Giuffre&#8217;, Enrico Inserviente, Enrico Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Vittorio Barosio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della Deliberazione della Giunta regionale 18/7/2017 n. 1-5386, pubblicata in data 3/08/2017 sul BURP n. 31/2017, recante &#8220;LL.RR. 30/1999 e 23/2016. Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano Genova &#8220;Terzo Valico dei Giovi&#8221;. Approvazione dell&#8217;Aggiornamento 2017&#8243;, nonchè di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, ivi compresi &#8211; per quanto occorrer possa &#8211; i verbali delle Conferenze dei Servizi propedeutici all&#8217;adozione della citata D.G.R.;<br /> nonchè con i motivi aggiunti depositati in data 21.09.2018, per l&#8217;annullamento<br /> della Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2018, n. 25-7082 recante &#8220;Giudizio di compatibilità  ambientale, ai sensi dell&#8217;art. 12 della l.r. 40/98 in combinato disposto con l&#8217;art. 27-bis del d.lgs. 152/06, comprensivo del rilascio dell&#8217;autorizzazione al sub-ingresso l.r. 23/16, per il progetto: &#8216;Tratta AV/AC &#8211; Terzo Valico dei Giovi. Variante ed ampliamento del progetto di recupero ambientale del sito di cava di C.na Guendalina, in Comune di Pozzolo F.ro proponente COCIV&#8221;;<br /> nonchè di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, ivi compresi &#8211; per quanto occorrer possa &#8211; i verbali delle Conferenze dei Servizi propedeutici all&#8217;adozione della citata D.G.R. e la DVA 309.31-10-2017 del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in parte qua.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Il comune di Pozzolo Formigaro ha impugnato gli atti in epigrafe, ed in particolare la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-5386 del 18.7.2017, con la quale è stato approvato il Piano di reperimento dei materiali litoidi (PRML) finalizzato alla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova Terzo Valico dei Giovi. La delibera in contestazione individua dei siti di deposito e reperimento dei materiali necessari alla realizzazione della linea ferroviaria, sette dei quali nel territorio del comune di Pozzolo Formigaro.<br /> Il progetto preliminare della linea AV/AC Milano-Genova risale al 2003; il progetto definitivo veniva approvato con delibera CIPE n. 80 del 29/03/2006; l&#8217;opera procedeva per lotti.<br /> Nel corso dei lavori il PRML veniva progressivamente aggiornato, in particolare, per quanto riguarda i lotti 1 e 2, con DGR 1-6863 dell&#8217;11.12.2013; parallelamente al piano regionale di reperimento del materiale litoide veniva altresì approvato il PUD (piano di utilizzo, di competenza ministeriale) per i lotti 1 e 2.<br /> Con D.G.R. 9-1531 del 2015 la Regione approvava un ulteriore aggiornamento al PRML, sempre limitatamente ai lotti 1 e 2; stante la riscontrata indisponibilità  del sito di Castello Armellino, originariamente proposto, il COCIV, soggetto attuatore, proponeva quali siti di destinazione del materiale località  Bettole nel Comune di Pozzolo e Cascina Clara e Buona nel Comune di Alessandria; a fronte dell&#8217;opposizione del Comune di Pozzolo, il COCIV proponeva poi, in sostituzione di Bettole, località  La Bolla nel Comune di Alessandria.<br /> Parallelamente, con determina direttoriale n. 325 del 16.9.2015, veniva aggiornato anche il PUD; in tale determina il Ministero prescriveva di stralciare i siti di Guendalina, Opera Pia e Cascinone.<br /> In data 23.8.2016 il COCIV presentava un nuovo aggiornamento del PRML, corredato anche di aggiornamento del piano del traffico. In relazione a tale proposta di aggiornamento veniva convocata la prima conferenza di servizi, nel cui contesto il Comune ricorrente manifestava il proprio dissenso per la ritenuta eccessiva pressione ambientale indotta sul proprio territorio.<br /> Nel corso della conferenza di servizi venivano richiesti al COCIV alcuni supplementi istruttori. Nel maggio 2017 il COCIV presentava degli aggiornamenti, individuando anche dei siti di deposito, tra i quali venivano inseriti i siti di C.na Ponzana e Pelosi.<br /> La conferenza di servizi veniva quindi nuovamente convocata e talune amministrazioni presenti (ARPA, Provincia, Regione, Comune di Pozzolo Formigaro) rappresentavano delle criticità .<br /> Lamenta parte ricorrente:<br /> 1) la violazione degli artt. 161, 182, 183, 184 e 185 del d.lgs. n. 163/2006 oltre che dell&#8217;art. 216 del d.lgs. n. 50/2016; violazione della l.r. Piemonte n. 40/1998 e nullità  ex art. 21 l.r. Piemonte n. 40/1998; violazione dell&#8217;art. 3 ter del d.lgs. n. 152/2006 e dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/90 in relazione all&#8217;art. 97 Cost ed all&#8217;art. 191 TFUE; violazione del principio di precauzione, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del principio di buon andamento ed imparzialità . In sintesi parte ricorrente sostiene che la variazione al PRML in questa sede contestata avrebbe richiesto una autonoma e specifica valutazione di impatto ambientale; infatti cascina Pelosi è all&#8217;interno del SIC-ZPS IT 118004 e nelle vicinanze di un canale irriguo; inoltre, secondo l&#8217;autorizzazione, il materiale di riempimento deve avere caratteristiche analoghe a quello estratto, circostanza che non si verificherebbe per il materiale prodotto dalle opere del Terzo Valico. La delibera non avrebbe quindi preso in considerazione l&#8217;effetto ambientale complessivo sul territorio; in ogni caso la variante avrebbe dovuto essere assoggettata all&#8217;approvazione del CIPE oltre che a valutazione ambientale in quanto &#8220;variante significativa del progetto originario&#8221;. Ancora, ai sensi della l.r. Piemonte n. 40/1998, il PRML avrebbe dovuto essere assoggettato a VIA, atto che non può essere acquisito in via postuma ma deve necessariamente precedere il progetto afferente cave e torbiere di determinate dimensioni.<br /> Ancora, nel corso dell&#8217;istruttoria, non sarebbe stata acquisita una valutazione dei rischi per la salute e gli impatti ambientali in relazione alle emissioni ed ai superamenti di valori di PM10, in violazione del principio di precauzione;<br /> 2) violazione degli artt. 2, 3bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 10 del d.lgs. n. 152/2006; violazione dell&#8217;art. 20 della l.r. Piemonte n. 40/1998; violazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/90 in relazione all&#8217;art. 97 Cost. ed all&#8217;art. 191 TFUE; violazione del principio di precauzione; difetto di istruttoria e motivazione. Anche a voler considerare il PRML separatamente rispetto al &#8220;vasto progetto cui accede&#8221;, non di meno avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS o a verifica di assoggettabilità  a VAS ai sensi della l.r. Piemonte n. 40/1998;<br /> 3) violazione degli artt. 8 e 43 l.r. Piemonte n. 19/2009 e 5 d.p.r. 357/97; violazione degli artt. 4 e 6 della Direttiva 92/43 CEE; violazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/90 in relazione all&#8217;art. 97 Cost. ed all&#8217;art. 191 TFUE; violazione del principio di precauzione; difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti. Il progetto prevede l&#8217;abbancamento di materiali in zone umide ricadenti all&#8217;interno del SIC e ZPS IT greto dello Scrivia per quanto concerne i siti di C.na Cascinone e C.na Pelosi, in quanto ricadenti all&#8217;interno di aree protette. La mera segnalazione del fatto che il sito di cava si trovasse all&#8217;interno di aree protette non sarebbe di per sì© stata sufficiente per ottenere l&#8217;approvazione delle variante;<br /> 4) violazione degli artt. 2, 4 del d.m. n. 161/2012; violazione della determina del direttore generale della DG per valutazioni ambientali del 24/10/2013, delle determine del Ministero della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni n. 325 del 16/9/2015 e n. 287 del 6/10/2016, oltre che dell&#8217;art. 1 della l.r. Piemonte n. 30/1999; contraddittorietà , difetto di istruttoria e motivazione; la disciplina di approvazione del PUD demanda a tale atto di chiarire quali caratteristiche deve presentare il materiale di scavo perchè possa considerarsi sottoprodotto e non rifiuto; la stessa normativa prevede poi che costituisca modifica sostanziale del PUD, da approvare con le medesime procedure dell&#8217;approvazione originaria, la destinazione del materiale ad un sito di utilizzo diverso da quello originariamente indicato; l&#8217;individuazione di nuovi siti in assenza di preventiva coerente modifica del PUD integrerebbe, dunque, una illegittimità ;<br /> 5) violazione dell&#8217;art. 1 co. 2 della l.r. Piemonte n. 30/1999; violazione degli artt. 3, 14 e 14 ter co. 3 bis, 14 quater l. n. 241/90 e dell&#8217;art. 191 del TFUE, del principio di precauzione, del principio di collegialità  della conferenza di servizi, contraddittorietà  intrinseca. Dalla documentazione della conferenza di servizi emergerebbero delle richieste di approfondimenti (relativi al sito cascina Bolla 1 &#8211; dove è presente una porzione di acqua pubblica &#8211; , alla riserva Montemerla &#8211; che ugualmente presenterebbe problemi idraulici &#8211; , al sito Val Lemme &#8211; ove vi sarebbero problemi di stabilità ); quanto ai siti cascina Cascinone e Pelosi, le valutazioni sarebbero state ingiustificatamente rinviate; ancora sarebbe stato posposto il progetto di trasporto dello smerino in modalità  combinata ferro gomma; la mancanza dei citati approfondimenti avrebbe comportato la violazione del principio di necessaria collegialità  della conferenza di servizi;<br /> 6) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1 della l. n. 241/90 e 97 Cost; difetto di istruttoria e motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere; la serie di prescrizioni contenute nella delibera di approvazione del progetto renderebbe <em>ex se</em>Â palese la natura contraddittoria dell&#8217;atto.<br /> Con atto di ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21.9.2018 parte ricorrente ha impugnato la deliberazione di Giunta regionale 22 giugno 2018 n. 25-7082 recante giudizio di compatibilità  ambientale ai sensi della l.r. Piemonte n. 40/98 in relazione al sito Cascina Guendalina. Con specifico riferimento alla cava sita in Cascina Guendalina, autorizzata dal comune con determinazione 2/10/2015 n. 113, parte ricorrente contesta la delibera che ha valutato la compatibilità  ambientale del subingresso del COCIV nel progetto di recupero ambientale del sito; in sintesi il COCIV ha chiesto di essere autorizzato a subentrare nel progetto di riempimento giù  approvato con parziale ampliamento dello stesso; a tal fine è stata indetta conferenza di servizi, nel cui contesto il Comune ricorrente ha evidenziato che la cava è sita in area di rilevanza archeologica, rispetto alla quale avrebbe dovuto essere acquisito il parere della pertinente soprintendenza; ancora il Comune di Pozzolo Formigaro evidenziava possibili difficoltà  viabilistiche.<br /> In tale contesto alcune amministrazioni (ARPA) riservavano l&#8217;espressione del proprio parere ad un momento successivo, altre (direzione opere pubbliche infrastrutture strategiche) sostanzialmente omettevano di pronunciarsi, invocando l&#8217;incertezza giuridica dovuta alla pendenza di un contenzioso mentre il comune di Pozzolo Formigaro esprimeva dissenso.<br /> Lamenta parte ricorrente:<br /> 7) l&#8217;illegittimità  derivata della deliberazione per i medesimi vizi giù  dedotti con il ricorso principale;<br /> 8) la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004 e dell&#8217;art. 40 bis delle NTA del PRG del Comune di Pozzolo Formigaro; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90 e dell&#8217;art. 97 Cost., il difetto di istruttoria e motivazione, illogicità  e contraddittorietà  estrinseca; violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere; le NTA del PRGC per l&#8217;area ove è collocata la cava, essendo area di interesse archeologico, non consentirebbero, ai fini del riempimento, il conferimento di materiale diverso da quello giù  proveniente dall&#8217;area; in ogni caso l&#8217;autorizzazione sarebbe stata concessa senza la necessaria partecipazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;<br /> 9) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, 13 l.r. Piemonte 40/1998 e 10 l.r. 23/2016; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004 e dell&#8217;art. 40 bis delle NTA del PRG del Comune di Pozzolo Formigaro; violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 14ter e 14 quater della l. n. 241/90; violazione del principio di collegialità  della conferenza di servizi; nella conferenza si servizi non sarebbero stati acquisiti i pareri della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, della direzione opere pubbliche settore infrastrutture strategiche, che avrebbe omesso di esprimersi per la pendenza di un contenzioso, e dell&#8217;ARPA che non avrebbe fatto pervenire il proprio parere;<br /> 10) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90 e 97 Cost.; difetto di istruttoria e motivazione; illogicità  e contraddittorietà ; violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere; violazione degli artt. 2 co.2, 4 co 1,2,5,8 del d.m. n. 161/2012; incompetenza; le incertezze manifestate dalla direzione opere pubbliche settore infrastrutture strategiche avrebbero dovuto imporre l&#8217;arresto della conferenza di servizi; parte ricorrente ribadisce poi la necessità  che il PRML fosse coerente al PUD e la circostanza che non fosse stata valorizzata la prescrizione circa il favore per il trasporto ferro gomma.<br /> Si sono costituiti il COCIV e la Regione Piemonte, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo. Il COCIV ha preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso.<br /> Si sono costituiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, con memoria di mero stile.<br /> Con ordinanza n. 604/2019 di questo TAR è stato ordinato alla Regione Piemonte di integrare la documentazione depositata in giudizio e fornire una dettagliata relazione del procedimento oggetto di giudizio.<br /> All&#8217;udienza del 2.10.2019 la causa è stata discussa e decisa nel merito.<br /> DIRITTO<br /> Deve premettersi che l&#8217;odierno contenzioso attiene a specifici aspetti esecutivi del più¹ vasto progetto della linea AV/AC Milano-Genova, cosiddetto Terzo valico dei Giovi, rispetto al quale, giusta convenzione del 16.3.1992, il COCIV è contraente generale con affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione della linea ferroviaria; il progetto è stato inserito tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale sin dalla deliberazione del CIPE n. 121 del 21.12.2001. Il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE, seguendo le procedure previste per le infrastrutture strategiche dal d.lgs. n. 190/2012, con deliberazione n. 78 del 29 settembre 2003; l&#8217;approvazione del progetto preliminare ha comportato l&#8217;accertamento di compatibilità  ambientale dell&#8217;opera nel suo complesso e le necessarie automatiche varianti urbanistiche.<br /> Il progetto definitivo è stato approvato dal CIPE con deliberazione n. 80 del 29 marzo 2006.<br /> La Regione Piemonte si è espressa favorevolmente all&#8217;opera con deliberazioni n. 56-9903 dell&#8217;8.7.2003 e n. 22-1811 del 19.12.2005. Tra i documenti della progettazione definitiva si rinviene anche il primo piano di reperimento dei materiali litoidi necessari per l&#8217;esecuzione delle opere (d&#8217;ora innanzi PRML) approvato dalla Regione dapprima con deliberazione 11 dicembre 2013, n. 1-6863 e quindi aggiornato con deliberazione 8 giugno 2015 n. 9-1531.<br /> Nel corso dell&#8217;esecuzione delle opere e di avanzamento dei vari lotti il PRML subiva svariati aggiornamenti, l&#8217;ultimo dei quali, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2017, n. 1-5386, è oggetto di impugnazione con il ricorso principale.<br /> Con il primo motivo di ricorso il comune ricorrente si duole, in sintesi, del fatto che la specifica deliberazione qui impugnata non sia stata oggetto di autonoma valutazione di impatto ambientale, sostenendo alternativamente o che la stessa avrebbe integrato una &#8220;variante sostanziale al progetto generale&#8221; dell&#8217;opera ovvero che, in ogni caso, vi sarebbe stata assoggettata in virtà¹ della legge regionale piemontese n. 40/98.<br /> Quanto alla prima tesi, essa risulta palesemente infondata; premesso che se gli atti censurati attenessero alla approvazione/variante di una infrastruttura strategica di interesse nazionale che attraversa il territorio di più¹ regioni la loro cognizione sfuggirebbe a questo TAR (ed in effetti un contenzioso si è giù  dipanato innanzi al Tar Lazio con riferimento alla complessiva progettazione dell&#8217;opera, cfr. TAR Lazio n. 12656/2015), appare al collegio del tutto evidente che la concreta individuazione del numero finale di cave e la quantità  di materiali estratti nel corso delle opere che vi sarà  in definitiva depositata, ferma la prima redazione del PRML nel contesto della progettazione esecutiva, non potranno che fisiologicamente subire evoluzioni ed adeguamenti in corso d&#8217;opera i quali, fermo il rispetto della normativa inerente le specifiche cave individuate, non implicano certo una &#8220;variante significativa al progetto&#8221; (che richiederebbe addirittura una nuova deliberazione del CIPE).<br /> E&#8217; quindi certamente infondato l&#8217;assunto secondo il quale l&#8217;aggiornamento del PRML avrebbe dovuto essere assoggettato ad autonoma VIA assumendo sempre la natura di &#8220;variante&#8221; al progetto complessivo.<br /> In subordine parte ricorrente sostiene che la delibera impugnata avrebbe dovuto essere assoggettata ad autonoma VIA in forza della l.r. Piemonte 40/1998. La parte menziona nella rubrica una presunta &#8220;nullità &#8221; per violazione dell&#8217;art. 21; l&#8217;art. 21 della l.r. Piemonte 40/1998 commina l&#8217;annullabilità  per violazione di legge (non la nullità ) per gli interventi adottati in violazione dell&#8217;art. 4 della legge stessa; a sua volta l&#8217;art. 4, per quanto qui di verosimile interesse, individua tra i progetti e gli interventi assoggettati a VIA quelli di cui agli allegati A1, A2, B1, B2, B3. Di quelli elencati in tali allegati gli unici progetti che possono avere attinenza con la presente vertenza sono quelli relativi alle cave e alle torbiere che presentano specifiche caratteristiche di dimensioni ed impatto e i loro possibili ampliamenti.<br /> Nel contesto della legge regionale la valutazione di carattere ambientale è focalizzata sui singoli impianti.<br /> Il Comune ricorrente procede innanzitutto ad una generalizzata elencazione della presenza di sette cave interessate delle opere del terzo valico nel proprio territorio; il Comune omette tuttavia di chiarire esattamente quali di queste e per quali ragioni rientrerebbero nella specifica elencazione di cui all&#8217;allegato A della l. n. 40/98 e soprattutto omette di evidenziare (senza sul punto neppure replicare alla pertinente eccezione proposta da COCIV) che le cave menzionate dalla impugnata deliberazione sono siti giù  attivi ed autorizzati proprio dal Comune ed in parte erano giù  anche interessati dal pregresso PRML. Ne consegue che l&#8217;effetto di complessiva presenza di numerose cave sul territorio è stato indotto non certo dalla deliberazione qui impugnata ma dalle autorizzazioni rilasciate nel tempo dal Comune ricorrente e che, per almeno una parte dei siti interessati, la deliberazione qui impugnata non costituisce elemento di sostanziale novità .<br /> In definitiva la deliberazione impugnata non ha comportato la creazione di alcun nuovo sito di cava ma semplicemente l&#8217;impiego, nei limiti dell&#8217;autorizzato e previo subentro da parte di COCIV nella specifica autorizzazione, di siti di cava che giù  esistevano ed erano operativi nel Comune di Pozzolo Formigaro. Nè la parte ricorrente, salvo apoditticamente sostenere che la delibera impugnata richiederebbe ex se una procedura di VIA, si spinge a sostenere che taluna delle cave individuate e poi concretamente utilizzate sarebbe priva di autorizzazione.<br /> La censura si appunta poi in specifico sul sito cascina Pelosi che beneficia, come documentato da COCIV (cfr. doc. 16 COCIV), di autorizzazione rilasciata dal Comune di Pozzolo Formigaro in data 25.5.2016 alla SCAI s.r.l.; l&#8217;autorizzazione consente il riempimento con terre e rocce provenienti da scavi e materiali inerti, di provenienza esterna, esclusi i rifiuti. E&#8217; quindi documentalmente sconfessato l&#8217;assunto di parte ricorrente secondo cui non sarebbe ammesso il riempimento con materiali esterni.<br /> Nella delibera impugnata, peraltro, il sito di cascina Pelosi è individuato quale sito di reperimento e, ai fini del deposito, quale sito di riserva (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).<br /> In tale contesto, e come correttamente osservato dalla difesa COCIV, il sito è stato in sì© autorizzato dallo stesso Comune (fatto che presuppone giù , ove necessaria ai sensi della legge regionale, una intervenuta valutazione ambientale); la concreta utilizzazione comporterà  il subentro di COCIV all&#8217;attuale gestore, procedura che richiede a sua volta una autorizzazione e che, in linea di massima, avviene nei limiti di quanto giù  previsto nell&#8217;originaria autorizzazione. D&#8217;altra parte non si spiegherebbe come il Comune di Pozzolo Formigaro avrebbe esso stesso potuto autorizzare il sito Cascina Pelosi sin dal 2015 in assenza della valutazione ambientale ove questa fosse stata mancante, ancorchè prescritta in ragione delle modalità  di esercizio; il solo COCIV chiarisce (senza alcuna replica sul punto della controparte) che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la valutazione di incidenza relativa alla inclusione della Cascina Pelosi nel SIC è stata espletata dalla Provincia di Alessandria con determinazione DDAF1-251-2015 del 13.11.2015.<br /> Certamente non condivisibile è poi l&#8217;assunto, esposto dal Comune nelle proprie ultime difese, secondo cui vi sarebbe comunque sostanziale differenza tra una autorizzazione di cava rilasciata a &#8220;imprese locali&#8221; e il subentro nella medesima di COCIV; le differenze rilevanti in materia non saranno giammai legate alla soggettività  di chi utilizza la cava ma, al più¹, alle modalità  oggettive di impiego delle stessa (volumi estraibili e materiale di riempimento depositabile); sono infatti le modalità  oggettive di esercizio della cava che possono e devono determinare le autorizzazioni e le valutazioni ambientali e non certo il fatto che, ad esserne titolare, sia un soggetto locale o altri che le gestiscono pur sempre nel rispetto delle autorizzazioni.<br /> In definitiva il sito Cascina Pelosi è un sito regolarmente autorizzato in capo a terzi, rispetto al quale è giù  stata svolta valutazione di incidenza rispetto all&#8217;area SIC e che nella delibera impugnata è individuato quale sito di riserva; se e quando il COCIV avrà  esigenza di avvalersene seguirà  la prescritta procedura di subentro.<br /> Da ultimo genericamente parte ricorrente sostiene che la DGR impugnata avrebbe dovuto essere accompagnata da valutazioni di rischio per la salute e impatto ambientale; il ricorrente pare ignorare che la delibera impugnata si inserisce in un complessissimo progetto la cui esecuzione fisiologicamente comporta un Piano di Monitoraggio ambientale e la tracciabilità  e caratterizzazione dei materiali di scavo conferiti. Ancora, e come documentato da COCIV (cfr. doc. 10), quest&#8217;ultimo ha trasmesso alla regione Piemonte un apposito &#8220;studio sulle emissioni in atmosfera&#8221; proprio in ottemperanza alle prescrizioni impartite in materia. Ha replicato il ricorrente che detto piano non è stato ritenuto esaustivo menzionando una valutazione dell&#8217;ARPA (cfr. p. 4 della memoria del comune del 30.7.2019) che evidenziava possibili criticità  &#8220;ove si raggiungano flussi di 750 veicoli/giorno o superiori&#8221;; senonchè la stessa parte non chiarisce da dove si evincerebbe in atti che siano stati raggiunti i flussi di traffico ritenuti potenzialmente critici dall&#8217;ARPA.<br /> Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.<br /> Il secondo motivo di ricorso è una riproposizione del tutto generica degli assunti secondo i quali la deliberazione impugnata integrerebbe variante progettuale e/o sarebbe comunque soggetta a valutazioni ambientali autonome in forza della l.r. Piemonte n. 40/1998, tesi la cui infondatezza è giù  stata chiarita con riferimento al primo motivo di ricorso.<br /> Con il terzo motivo di ricorso il Comune censura l&#8217;utilizzo della cave Bettole, Cascina Cascinone e Cascina Pelosi. Di Cascina Pelosi si è giù  ampiamente detto. Anche per i siti di Bettole e Cascina Cascinone si può sviluppare identico ragionamento, essendo entrambi stati autorizzati dal Comune di Pozzolo Formigaro sin dal 2010 ed avendo il COCIV presentato regolare istanza di autorizzazione al subingresso, scrutinata favorevolmente con determinazione dirigenziale regionale n. 538 del 30 ottobre 2017 per quanto concerne Cascina Cascinone (cfr. doc. 4 della Regione) e n. 98 del 7.3.2017 per quanto concerne Bettole (cfr. doc. 5 della Regione). Anche in tal caso, pertanto, si tratta di siti tutti giù  in precedenza regolarmente autorizzati nei quali il controinteressato è semplicemente subentrato ad identiche condizioni. Nelle censure di fatto riaffiora l&#8217;infondato assunto che il mero subentro in siti di cava giù  autorizzati integri variante di progetto, giù  ampiamente smentito. Anche il terzo motivo di ricorso risulta quindi infondato.<br /> Con il quarto motivo di ricorso il Comune pone in dubbio i tempi e modi di coordinamento del PUD (piano di pertinenza ministeriale che attiene alla qualificazione dei materiali estratti come rifiuti o meno) e del PRML. Lo stesso ricorrente non nega che i due piani siano di competenza di soggetti diversi (ministeriale il primo e regionale il secondo) e che abbiano oggetti diversi in quanto il PUD, come detto, si focalizza in sì© sul materiale estratto in corso d&#8217;opera e le sue caratteristiche, mentre il PRML individua i luoghi di destinazione dei materiali. E&#8217; indubbio che i due piani debbano essere coordinati; è tuttavia frutto di apodittica tesi di parte ricorrente &#8211; che sul punto neppure indica quale sarebbe la pertinente disposizione &#8211; l&#8217;assunto secondo cui le modifiche del PUD debbano necessariamente precedere quelle del PRML.<br /> Innanzitutto in ricorso genericamente si afferma che la DGR impugnata avrebbe previsto l&#8217;utilizzo come sottoprodotto di materiali che invece devono essere trattati come rifiuti (la parte non chiarisce nè di quali materiali si tratti, nè perchè dovrebbero essere trattati come rifiuti, nè tantomeno da dove si evincerebbe che gli stessi hanno caratteristiche di rifiuto, nè come potrebbe un atto quale il PRML &#8211; che di per sì© si occupa della destinazione dei materiali &#8211; incidere invece sulla loro qualificazione, che appunto appartiene al PUD).<br /> La tesi di parte ricorrente sembra fondarsi unicamente sull&#8217;art. 8 del D.M. 161/2012 (oggi abrogato ma vigente all&#8217;epoca di approvazione della D.G.R. impugnata) secondo cui la destinazione del materiale escavato ad un sito diverso da quello indicato nel piano di utilizzo comporta ex se modifica sostanziale del piano e richiede, quindi, una nuova procedura di approvazione di quest&#8217;ultimo, in assenza della quale i materiali destinati aliunde si qualificano ex se rifiuti. La parte non riporta tuttavia per intero la disposizione, dalla quale non è affatto evincibile quanto sostanzialmente sottinteso dalla censura, ossia che la riapprovazione del PUD debba necessariamente precedere l&#8217;aggiornamento del PRML.<br /> Recitava infatti l&#8217;art. 8 del D.M. n .161/2012, nella parte pertinente e nella sua integralità : &#8220;In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente o l&#8217;esecutore aggiornano il Piano di Utilizzo secondo la procedura prevista all&#8217;articolo 5.<br /> 2. Costituisce modifica sostanziale:<br /> a) l&#8217;aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%;<br /> b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;<br /> c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;<br /> d) la modifica delle tecnologie di scavo.<br /> 3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a), il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro quindici giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.<br /> 4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale escavato non può essere destinato ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo.<br /> 5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d), in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale non potrà  essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste dal Piano di Utilizzo.&#8221;<br /> Da una lettura complessiva della norma si evince dunque che il coordinamento tra PUD e PRML può avvenire progressivamente con modifiche del PUD anche successive alla individuazione di nuovi siti di destinazione del materiale; inoltre la fattispecie di cui al ricorso rientrerebbe, al più¹, nella lett. b) rispetto alla quale, a differenza dell&#8217;ipotesi della lett. a), non vi è neppure una previsione temporale massima per la modifica del PUD ma solo l&#8217;esigenza che il PUD sia coerentemente aggiornato prima dell&#8217;effettivo utilizzo delle nuove destinazioni individuate. Ancora, e a rigore, il comma 4 menziona la sola ipotesi di diverso utilizzo e non quella di mero diverso sito di destinazione a parità  di utilizzo.<br /> In definitiva nessuna astratta ed aprioristica illegittimità  delle modifiche al PRML è predicabile solo perchè il PUD non è stato preventivamente modificato. Tanto è vero che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la Regione Piemonte, nel proprio contributo alla conferenza di servizi che ha portato all&#8217;approvazione dell&#8217;atto impugnato, ha effettivamente e correttamente chiarito che &#8220;per i siti di cava non inseriti nel Piano di Utilizzo, eventualmente approvati con questo piano cave viene dichiarato che i proponenti procederanno a dare corso alla variante dello stesso ai sensi del DM. n. 161/2012&#8221;.<br /> Contrariamente a quanto assunto in ricorso non si è dunque verificata nessuna inversione logica tra le modifiche dei vari pertinenti piani il cui coordinamento può essere progressivo e procedere in parallelo.<br /> Il Comune menziona poi una frase della determina direttoriale n. 325 del 16.9.2015, del tutto avulsa dal contesto, e che, a suo dire, avrebbe sin da allora imposto lo stralcio dei siti Guendalina, Opera Pia e Cascinone da quelli di destinazione dei materiali del terzo valico, stralcio non rispettato dalla D.G.R. impugnata.<br /> La lettura che parte ricorrente offre dell&#8217;affermazione è tuttavia parziale e fuorviante; la proposta di stralcio è infatti, in detto atto, esplicitamente motivata in quanto i siti considerati &#8220;sono stati a suo tempo eliminati dagli elenchi delle autorizzazioni regionali&#8221;, con l&#8217;ulteriore precisazione della possibilità  di &#8220;instaurare opportune azioni di concertazione con la Regione Piemonte al fine di eventuali modifiche al vigente piano&#8221; (cfr. doc. 9 di parte ricorrente, p.4); in sostanza la problematica evidenziata non era in sì© l&#8217;esigenza di escludere i siti da quelli di destinazione del materiale bensì la mancanza di autorizzazione regionale delle cave; rimossa la problematica di mancanza di autorizzazione cadrebbe anche l&#8217;unico motivo posto nella menzionata determina direttoriale a fondamento dell&#8217;indicazione di &#8220;stralcio&#8221;. Il procedimento, nel suo complesso, si è poi evoluto proprio nel senso di ottenere le necessarie autorizzazioni regionali, tant&#8217;è che, con i motivi aggiunti del presente giudizio, è stata appunto impugnata la deliberazione di Giunta Regionale 22 giugno 2018 n. 25-7082 relativa al giudizio di compatibilità  ambientale per il rilascio dell&#8217;autorizzazione al subingresso con ampliamento nel progetto di recupero ambientale del sito di cava Cascina Guendalina.<br /> Anche la determinazione del Ministero dell&#8217;ambiente n. 287 del l6/10/2016 (cfr. doc. 16 di parte ricorrente) prescriveva lo stralcio dal piano dei siti Guendalina, Opera Pia e Cascinone &#8220;così come giù  espresso nella determina DVADEC-2015-0000325 del 16/5/2015&#8221;; posto che non vi è in atti nessuna determina n. 325 del &#8220;16/5/2015&#8221; ma unicamente la determina n. 325 del &#8220;16/9/2015&#8221; deve ritenersi che, per un refuso, il rinvio sia a tale ultimo atto il quale, come giù  detto, non imponeva ex se l&#8217;esclusione dei siti ma ne subordinava l&#8217;impiego ad apposite autorizzazioni regionali; ove per contro esistesse una determina del 16.9.2015 non depositata in giudizio si tratterebbe di una carenza istruttoria i cui effetti sfavorevoli non possono che gravare su parte ricorrete, posto che la parte avrebbe articolato una contestazione senza mettere il collegio in grado di ricostruire la sequenza procedimentale e il ragionamento esposto.<br /> In definitiva parte ricorrente tenta di prospettare come vizi aprioristici del provvedimento impugnato lo sviluppo di procedimenti complessi che fisiologicamente accompagnano le varianti e che devono necessariamente sussistere solo prima dell&#8217;effettivo impiego del sito.<br /> Anche il quarto motivo di ricorso deve quindi essere respinto.<br /> Con il quinto motivo di ricorso il Comune contesta innanzitutto l&#8217;inserimento dei siti di Cascina Bolla 1 e riserva Montemerla tra quelli di destinazione del materiale. Trattasi di siti che si trovano rispettivamente nel territorio dei diversi comuni di Alessandria e Tortona, rispetto ai quali, come eccepito dalle controparti, il Comune ricorrente, che dichiara di agire a tutela del proprio territorio, manca financo di legittimazione e/o interesse; peraltro, come osservato dal COCIV, gli aspetti di possibile interferenza con sistemi di acque pubbliche e riserve idriche oggetto della censura, sono stati oggetto di analisi nel contesto dell&#8217;apposita conferenza di servizi, la cui istruttoria ha quindi considerato la problematica semplicemente in questa sede riproposta. I pertinenti atti risultano dettagliatamente elencati dalla difesa COCIV nella memoria del 5.10.2018, senza alcuna specifica replica di parte ricorrente.<br /> Quanto al sito Vallemme (nel comune di Voltaggio) si tratta di sito giù  autorizzato sin dalla delibera CIPE 80/2006, il cui inserimento tra i siti di destinazione del terzo valico non è riconducibile alla D.G.R. qui impugnata e non può, per tali ragioni, essere in questa sede censurato.<br /> Da ultimo la parte ripropone contestazioni in relazione a Cascina Pelosi e Cascina Cascinone, giù  in precedenza valutate e respinte.<br /> Infine, nel corpo della censura, salvo generici e dunque inammissibili richiami a presunte carenze istruttorie, si afferma che la prescrizione relativa alla previsione di un sistema di trasporto ferro-gomma avrebbe dovuto essere necessariamente attuata preliminarmente all&#8217;adozione della D.G.R. impugnata. Anche rispetto a tale presunta necessaria precedenza della valutazione di un piano di trasporto ferro-gomma non è dato comprendere da dove la parte ricorrente la evinca. E&#8217; invece documentale che, con nota prot. 1612/2017, il COCIV abbia dato corso alla valutazione del progetto di trasporto ferro gomma, cui hanno fatto seguito ulteriori prescrizioni regionali.<br /> Resta il fatto che la censura si appunta sulla presunta necessaria anteriorità  del piano rispetto alla D.G.R. qui contestata, anteriorità  non prescritta da alcuna disposizione di legge o prescrizione emersa in sede di conferenza di servizi. In fatto, peraltro, COCIV ha dedotto (circostanza che deve ritenersi ammessa per mancata esplicita contestazione di controparte) a p. 16 della memoria del 5.10.2018, che il Comune ha anche scarso interesse alla contestazione posto che, per quanto riguarda l&#8217;abitato del Comune stesso, il Comune di Pozzolo ha emesso l&#8217;ordinanza n. 25 del 7.12.2015, che ha interdetto ai mezzi di trasporto del terzo valico la propria viabilità ; in prima battuta il sito di Cascina Romanellotta è stato raggiunto con una pista di cantiere che bypassa l&#8217;abitato di Pozzolo Formigaro e, come dedotto in replica dal Comune, intercetta sì la viabilità  pubblica ma nella sola strada Fossato; tuttavia, come precisato da COCIV (p. 7 della memoria depositata in data 11.9.2019), il tratto di strada interessato è giù  interrotto e occupato dal cantiere, dunque inaccessibile alla viabilità  pubblica. La contestazione, alla luce della concreta descrizione dei luoghi offerta dal solo COCIV, risulta quindi infondata.<br /> Ancora parte ricorrente lamenta (genericamente e con esposizione teorica) nel corpo del quinto motivo di ricorso la violazione del &#8220;principio di collegialità &#8221; della conferenza di servizi istruttoria; la questione viene riproposta nei motivi aggiunti in cui verrà  meglio analizzata, posto che l&#8217;esposizione del quinto motivo del ricorso introduttivo neppure consente di comprendere in cosa concretamente tale violazione sarebbe consistita, fatta salva la riproposizione, in altra forma, della infondata tesi per cui il piano del traffico ferro-gomma avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione preventiva rispetto alla D.G.R. impugnata.<br /> Il quinto motivo di ricorso deve quindi essere respinto.<br /> Con l&#8217;ultimo motivo di ricorso principale si lamenta che, posto che la DGR impugnata conterrebbe una lunga serie di prescrizioni, per ciù² solo sarebbe vanificato il senso dell&#8217;approvazione del PRML.<br /> Parte ricorrente invoca, nelle successive memorie, l&#8217;applicazione di una serie di precedenti giurisprudenziali riferiti a procedimenti di VIA/VAS e non certo all&#8217;approvazione di un PRML; in ogni caso la parte prospetta la sua censura in termini &#8220;quantitativi,&#8221; limitandosi a contestare il numero di pagine contenenti prescrizioni (peraltro poste, in linea teorica, a maggior tutela dei territori interessati), senza neppure offrire una ricostruzione di merito del contenuto dell&#8217;autorizzazione e delle prescrizioni stesse, ricostruzione che, sola, potrebbe consentire di arrivare ad affermare l&#8217;ipotesi estrema, ancorchè teoricamente possibile, che il numero di prescrizioni è tale per incidenza sostanziale da sconfessare il contenuto dell&#8217;autorizzazione.<br /> L&#8217;intero ricorso introduttivo risulta in definitiva infondato nel merito, aspetto che assorbe l&#8217;eccezione di inammissibilità  prospettata da COCIV.<br /> Con il ricorso per motivi aggiunti il Comune ha impugnato la deliberazione di Giunta regionale del 22.6.2018 n. 25-7082 recante il giudizio di compatibilità  ambientale e rilascio dell&#8217;autorizzazione al subingresso di COCIV nel progetto di variante con ampliamento del recupero ambientale del sito di cava di C.na Guendalina, deducendo innanzitutto in via derivata le censure giù  proposte con il ricorso principale. La loro giù  ritenuta infondatezza porta alla reiezione della censura anche in via derivata.<br /> Con l&#8217;ottavo motivo esposto nei motivi aggiunti si contesta che l&#8217;originaria autorizzazione relativa al sito Cascina Guendalina non prevedeva la possibilità  di riempimento con materiali scavati in cantieri esterni; inoltre non sarebbe stato considerato che il sito si trova in area di interesse archeologico per la quale le NTA, art. 40 bis, del PRG consentirebbero, dopo la coltivazione, solo la messa a dimora della coltre di terreno vegetale precedentemente recuperata.<br /> L&#8217;invocato art. 40 bis delle NTA per le aree di interesse archeologico, nella parte qui rilevante e nella sua versione integrale, prevede: &#8220;&#038;.la coltivazioni di nuove cave di estrazione di materiale naturale sono ammesse alle seguenti condizioni:<br /> a &#8211; il progetto di coltivazione di cava preveda il recupero morfologico delle aree escavate da attuarsi mediante il completo riempimento dell&#8217;area coltivata esclusivamente con materiali naturali al fine di ripristinare l&#8217;altimetria e le quote originarie dell&#8217;area di intervento;<br /> b- le operazioni di recupero prevedano il ripristino di tutti gli elementi caratterizzanti della centuriazione eventualmente interrotti o interessati dai lavori di escavazione e qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico si garantiscano, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa ed un adeguato livello di manutenzione nel caso che gli stessi assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità  del complessivo itinerario storico;<br /> c &#8211; le operazioni di recupero ambientale prevedano la piantumazione di filari di gelsi lungo i confini dell&#8217;area di intervento con le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione&#8221;.<br /> Innanzitutto, e come osservato da COCIV, dal disposto della NTA appena riportato non si evince affatto l&#8217;asserito divieto di riempimento della cava con materiali provenienti dall&#8217;esterno ma solo la prescrizione che si tratti di materiale naturale. Arbitraria è pure la tesi secondo cui, all&#8217;esito della coltivazione della cava (giù  in precedenza avvenuta ed autorizzata dal Comune e sulla quale l&#8217;attività  di COCIV interverrebbe quindi per la fase di riempimento e non per la fase di scavo), sarebbe consentita la sola rimessa di dimora dello strato di circa 40 cm di terreno vegetale precedentemente recuperato. Invero, come osservato da COCIV, la disposizione prescrive, per contro, l&#8217;obbligo di completo riempimento con ripristino di altimetria e quote originarie, con materiali naturali (cfr. doc. 42 di parte ricorrente).<br /> Ancora il Comune contesta che non sarebbe stata debitamente coinvolta nel procedimento la soprintendenza archeologica la quale invece, come risulta dai docc. 25, 26 e 27 depositati da COCIV, risulta essere stata costantemente destinataria dell&#8217;attività  istruttoria volta al rilascio della contestata autorizzazione; ne consegue che non è neppure corretto che la Soprintendenza archeologica sia stata pretermessa mentre, più¹ ragionevolmente, può opinarsi che la stessa, debitamente coinvolta, non abbia mosso obiezioni in quanto l&#8217;intervento che si andava a proporre non comportava lo scavo (giù  avvenuto) ma piuttosto il ripristino secondo le prescrizioni delle NTA.<br /> Anche l&#8217;ottavo motivo di ricorso è quindi infondato.<br /> Con il nono motivo di ricorso si torna a sostenere che la Soprintendenza non sarebbe stata coinvolta, circostanza smentita dalla documentazione in atti. Si afferma poi che l&#8217;esito della conferenza di servizi sarebbe viziato in quanto la Direzione opere pubbliche &#8211; Settore infrastrutture strategiche, pacificamente debitamente coinvolta, avrebbe omesso di esprimere una posizione adducendo a giustificazione la pendenza del presente contenzioso mentre l&#8217;ARPA, riservatasi di esprimere successivamente un parere, non lo avrebbe fatto pervenire. Come evidenziato da COCIV (senza contestazione sullo specifico punto di parte ricorrente), innanzitutto, l&#8217;ARPA avrebbe giù  espresso le necessarie prescrizioni inerenti il sito cascina Guendalina in fase di approvazione del PUD di cui al provvedimento del Ministero dell&#8217;Ambiente prot. DVA n. 309/2017; è quindi del tutto ragionevole che l&#8217;ARPA abbia ritenuto superfluo reiterare prescrizioni giù  dettate per il parallelo PUD.<br /> Per altro, al di là  della discutibile posizione assunta dalla Direzione opere pubbliche (la pendenza di un contenzioso, senza peraltro alcun provvedimento sospensivo adottato, non giustifica certo una amministrazione a tenere condotte inerti), la censura travisa il senso stesso della conferenza di servizi; quest&#8217;ultima è un modulo semplificatorio che impone a tutte le amministrazioni interessate da interventi particolarmente complessi di esprimersi in un unico contesto e in determinati tempi, affinchè l&#8217;istante riceva una risposta unitaria (se necessario anche adottata a maggioranza) e tempestiva. Il senso della censura proposta parrebbe invece interpretare l&#8217;istituto nel senso esattamente opposto al suo effettivo scopo, e tale per cui la mera (oltre che ingiustificata) inerzia di una sola amministrazione interessata paralizzerebbe l&#8217;intero procedimento; per quanto concerne l&#8217;ARPA, considerati i pareri giù  espressi, verrebbe attribuito alla conferenza di servizi un ulteriore effetto contrario al senso stesso dell&#8217;istituto, ossia un effetto aggravatore (anzicchè semplificatorio), con obbligo di reiterazione di prescrizioni giù  dettate.<br /> La censura è dunque palesemente infondata.<br /> Con il decimo motivo di ricorso si ribadisce l&#8217;assunto, giù  ritenuto infondato, secondo cui la mancata pronuncia espressa della Direzione opere pubbliche avrebbe dovuto comportare una conclusione negativa ovvero una sospensione (non è dato sapere se <em>sine die</em>) del procedimento, nonchè la tesi per la quale la modifica del PUD avrebbe necessariamente dovuto avvenire prima di quella del PRML e l&#8217;assunto per il quale il piano trasporto ferro-gomma dovrebbe essere ostativo, in questo caso, all&#8217;autorizzazione all&#8217;utilizzo di un singolo sito di cava.<br /> Le tesi sono giù  state confutate in sede di analisi del ricorso principale e per le stesse ragioni devono essere respinte.<br /> Tra l&#8217;altro parte ricorrente omette di riferire di avere, nelle more del giudizio, anche interdetto la circolazione dei mezzi pesanti sulla strada Fossato (ordinanza n. 3 del 29/01/2018) con provvedimento che, pur allo stato contestato da COCIV in giudizio, risulta superato in quanto l&#8217;accesso a Cascina Guendalina avviene tramite piste di cantiere e senza alcun utilizzo di viabilità  pubblica. La circostanza, omessa nella descrizione di parte ricorrente, non ha visto alcuna puntuale replica da parte del Comune.<br /> Infine è pacifico che l&#8217;aggiornamento del PUD con l&#8217;inserimento di Cascina Guendalina tra i siti di riserva è avvenuto con il provvedimento direttoriale del Ministero dell&#8217;ambiente DVA n. 309/2017 (cfr. doc. 9 della Regione Piemonte), dunque prima della DGR impugnata con i motivi aggiunti; inoltre, e come giù  rilevato in sede di analisi del ricorso principale, le criticità  inerenti Cascina Guendalina in precedenza rilevate dal Ministero riguardavano unicamente la mancanza di autorizzazione regionale, intervenuta appunto con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.<br /> Anche il ricorso per motivi aggiunti deve quindi essere respinto.<br /> Le spese seguono la soccombenza, salvo che nei confronti dei Ministeri resistenti, che hanno svolto difese di mero stile.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br /> respinge il ricorso principale e per motivi aggiunti;<br /> condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente COCIV e Regione Piemonte le spese di lite, liquidate in favore di ciascuna in € 4000,00 oltre IVA e CPA; restano compensate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell&#8217;Ambiente e della tutela del territorio e del mare.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-1098/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2019 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.1091</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-10-2019-n-1091/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-10-2019-n-1091/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-10-2019-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.1091</a></p>
<p>Roberta Ravasio, Presidente, Estensore Le convenzioni urbanistiche, ancorchè le si voglia qualificare come contratti pubblici, sono riconducibili ad accordi sostitutivi di atti amministrativi, soggetti, ai sensi dell&#8217;art. 11 della L. 241/90, alle norme di diritto privato. 1. Â Pagamento oneri di urbanizzazione &#8211; ha natura convenzionale &#8211; convenzione di lottizzazione -debenza parametrata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-10-2019-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.1091</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-10-2019-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.1091</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberta Ravasio, Presidente, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Le convenzioni urbanistiche, ancorchè le si voglia qualificare come contratti pubblici, sono riconducibili ad accordi sostitutivi di atti amministrativi, soggetti, ai sensi dell&#8217;art. 11 della L. 241/90, alle norme di diritto privato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Â Pagamento oneri di urbanizzazione &#8211; ha natura convenzionale &#8211; convenzione di lottizzazione -debenza parametrata all&#8217; operazione.</p>
<p> 2.  Convenzioni urbanistiche- accordi sostitutivi &#8211; ex art. 11 L.241/90</p>
<p> 3. Â Convenzioni urbanistiche- strumenti contrattuali di natura negoziale- limite della meritevolezza ex 1322 c.c.</p></div>
<p> </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del costo di costruzione assume natura convenzionale e trova causa nella convenzione di lottizzazione laddove sia fatto oggetto di una convenzione urbanistica, e la relativa debenza deve essere valutata e rapportata alla intera operazione, la cui complessiva remuneratività  &#8220;costituisce il reale parametro per valutare l&#8217;equilibrio del sinallagma a base dell&#8217;accordo e, quindi, la sostanziale liceità  degli impegni assunti.</em></p>
</p>
<p><em>2. Le convenzioni urbanistiche, ancorchè le si voglia qualificare come contratti pubblici, sono riconducibili ad accordi sostitutivi di atti amministrativi, soggetti, ai sensi dell&#8217;art. 11 della L. 241/90, alle norme di diritto privato.</em></p>
</p>
<p><em>3. Le convenzioni urbanistiche vanno Â considerate, a tutti gli effetti ed al di là  della rilevanza pubblicistica dell&#8217;oggetto del contratto, strumenti contrattuali di natura negoziale, mediante i quali le parti possono legittimamente assumersi obblighi che vanno al di là  di quelli previsti dal legislatore, con l&#8217;unico limite della meritevolezza, richiesta dall&#8217;art. 1322 c.c.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 30/10/2019</p>
<p><b>N. 01091/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p><b>N. 01147/2014 REG.RIC.</b></p>
</p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2014, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Cercenasco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Giuseppe Giusti, 3;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>contro</i></p>
<p style="text-align: justify;">Castagneri Elvira, Castagneri Michele, Forestiero Marilena, Forestiero Mario, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Sogno, Marco Laratore, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Alessandra Di Guglielmo in Torino, via della Misericordia, 3;</p>
<p style="text-align: justify;">Castagneri Elvira &#8211; quale Liquidatore della Immobiliare Daval S.r.l., non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>per</i></p>
<p style="text-align: justify;">la condanna dei resistenti, previo accertamento del relativo obbligo, al versamento di Euro 20.358,38, a titolo di oneri di urbanizzazione, monetizzazione e costo di costruzione relativi alla Convenzione Edilizia stipulata in data 30.3.2000, rogito notaio Rebuffo, rep. 47345.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 18 settembre 2019 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con rogito notarile del 30 marzo 2000 il Comune di Cercenasco ha stipulato la Convenzione Edilizia attuativa della delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 1997, di approvazione di un Piano Esecutivo Convenzionato: al rogito notarile partecipavano i signori Castagneri Elvira, Castagneri Michele, Forestiero Marilena, Forestiero Mario, odierni resistenti, in qualità  di proprietari proponenti il PEC.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La Convenzione Edilizia prevedeva specificamente, a carico dei proponenti &#8220;<i>per sì© e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo</i>&#8220;:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;obbligo di cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per realizzare le opere di urbanizzazione primaria, indicate in apposito allegato (art. 4);</p>
<p style="text-align: justify;">b) l&#8217;obbligo di corrispondere al Comune, in luogo delle aree per opere di urbanizzazione secondaria, il relativo controvalore, nella misura indicata di Â£.9.620.000, da versare contestualmente agli oneri di urbanizzazione ed al contributo sul costo di costruzione (art. 5);</p>
<p style="text-align: justify;">c) l&#8217;obbligo di pagare il contributo negli oneri di urbanizzazione primaria indicati all&#8217;art. 7 della Convenzione, valorizzati provvisoriamente, nella Convenzione, in Â£. 32.626.291,88, con possibilità  di realizzare direttamente, a scomputo, le opere di urbanizzazione primaria indicate nella Tavola 2 allegata alla Convenzione, con obbligo di trasferimento della proprietà  di queste ultime a favore del Comune, con la precisazione che &#8220;<i>l&#8217;ammontare del costo delle opere realizzate direttamente e scomputate dagli oneri relativi, se inferiore a quest&#8217;ultimo, creerà  una somma residua da versare al Comune per il ritiro della Concessione edilizia. Nulla è dovuto da parte del Comune se le opere realizzate avranno un costo maggiore della quota degli oneri da versare</i>&#8221; (art. 7);</p>
<p style="text-align: justify;">d) l&#8217;obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione secondaria, quantificati provvisoriamente in Â£. 28.570,614,80.</p>
<p style="text-align: justify;">3. I proponenti la lottizzazione successivamente cedevano i fondi alla società  Daval s.r.l. &#8211; costituita tra gli stessi proponenti -, che chiedeva ed otteneva due concessioni edilizie, n. 21/2000 e n. 1/2001, nelle quali si provvedeva a quantificare il costo di costruzione, rispettivamente, in Â£. 19.041.444 ed in Â£. 18.312.140; nella relazione tecnica allegata alle richieste delle concessioni edilizie, inoltre, la Daval s.r.l. dava atto che le spese per opere di urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo erano state quantificate, in sede di approvazione del PEC, in Â£. 11.000.000, tant&#8217;è che all&#8217;atto della stipula della Convenzione i proponenti avevano dovuto produrre una fideiussione per tale importo.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L&#8217;importo da versarsi per l&#8217;attuazione della lottizzazione ammontava, pertanto, a complessive Â£. 108.170.490,68, di cui: Â£. 9.620.000,00 in luogo della cessione delle aree destinate ad urbanizzazione secondaria, Â£. 28.570.614,80 per oneri di urbanizzazione secondaria, Â£. 32.626.291,88 per oneri di urbanizzazione primaria e Â£. 37.353.584 per costo di costruzione</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con il ricorso introduttivo del giudizio il Comune di Cercenasco ha dedotto che la Daval s.r.l., oltre ad aver realizzato le opere a scomputo previste nella Convenzione, ha versato in due <i>tranches</i> complessive Â£. 57.751.146: dall&#8217;importo complessivamente dovuto, dedotto il costo delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo, quantificate in Â£. 11.000.000, residuava una differenza di Â£. 39.419.344,68, pari ad Euro 20.358,38, che la Daval s.r.l., nè i proponenti, hanno mai versato.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il Comune di Cercenasco, pertanto, ritenuta la giurisdizione del Giudice Amministrativo, venendo in considerazione l&#8217;applicazione di un accordo in materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a., e premettendo di aver vanamente sollecitato il pagamento sia alla Daval s.r.l. che ai singoli proponenti e firmatari la Convenzione di lottizzazione, con il ricorso introduttivo del giudizio ha la condanna di costoro a pagare al Comune la somma di E. 20.358,38 a titolo di saldo di quanto dovuto per oneri di urbanizzazione, in relazione alla attuazione della Convenzione Edilizia stipulata <i>inter partes</i> il 30 marzo 2000, attuativa della delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 1999.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Si sono costituiti in giudizio i signori Castagneri Michele, Castagneri Elvira, Forestiero Marilena e Forestiero Mario, in qualità  di firmatari della Convenzione 30 marzo 2000, i quali hanno resistito al ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva nonchè la prescrizione del credito del Comune, essendo decorsi più¹ di dieci anni tra il rilascio delle concessioni edilizie e la prima richiesta di pagamento del Comune, avvenuta con raccomandata del 28 febbraio 2012. I ricorrenti hanno poi rilevato, nel merito, di aver realizzato opere di urbanizzazione primaria del valore di complessive E. 25.836,57, che sommate alle somme giù  corrisposte dimostrano che l&#8217;importo complessivamente dovuto per oneri di urbanizzazione è giù  stato estinto.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il ricorso è stato chiamato alle udienze pubbliche del 12 giugno e 18 settembre 2019, in occasione della quale è stato introitato a decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il ricorso è meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">10. E&#8217; infondata, anzitutto, l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai resistenti, i quali assumono che in qualità  di semplici firmatari della Convenzione Edilizia, e non giù  anche di richiedenti e di titolari delle concessioni edilizie rilasciate in attuazione della medesima, non sarebbero gravati dall&#8217;obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione: il Comune avrebbe piuttosto dovuto rivolgersi alla Daval s.r.l., peraltro ormai non più¹ esistente, a seguito del deposito di bilancio di liquidazione e di cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta i 16 gennaio 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">11. L&#8217;eccezione è infondata in considerazione del fatto, correttamente evidenziato dal Comune, che i resistenti, sottoscrivendo la Convenzione del 30 marzo 2000, si sono assunti personalmente l&#8217;obbligo incondizionato di corrispondere gli oneri di urbanizzazione. In particolare, proprio il fatto che nella Convenzione i resistenti si sono assunti l&#8217;obbligo in questione anche per i propri aventi causa, senza specificare che tale obbligo sarebbe venuto a cessare con la cessione della proprietà  dei fondi e/o con il subentro di altro soggetto negli obblighi previsti dalla Convenzione, evidenzia che la volontà  delle parti era, precisamente, quella di individuare in modo certo il soggetto debitore degli oneri di urbanizzazione, a prescindere da quelle che sarebbero state le vicende relative alla proprietà  dei fondi compresi nel Piano Esecutivo Convenzionato, ed in tal senso gli odierni resistenti si sono assunti spontaneamente l&#8217;obbligo, evidentemente a fronte di una ritenuta complessiva remuneratività  della operazione.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. Giova ricordare, a questo punto, che secondo la giurisprudenza, l&#8217;obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del costo di costruzione assume natura convenzionale e trova causa nella convenzione di lottizzazione laddove sia fatto oggetto di una convenzione urbanistica, e la relativa debenza deve essere valutata e rapportata alla intera operazione, la cui complessiva remuneratività  &#8220;<i>costituisce il reale parametro per valutare l&#8217;equilibrio del sinallagma a base dell&#8217;accordo e, quindi, la sostanziale liceità  degli impegni assunti (cfr-Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2019, n. 1069).</i>&#8221; (C.d.S., Sez. IV, 4 ottobre 2019, n. 6668). E stato anche puntualizzato che &#8220;<i>La causa della convenzione urbanistica, e cioè l&#8217;interesse che l&#8217;operazione contrattuale è diretta a soddisfare, in particolare, va valutata non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione economico-sociale della convenzione, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato sia quelli della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 26 novembre 2013, n. 5603)</i>&#8221; e che , inoltre, &#8220;<i>non è affatto escluso dal sistema che un operatore, nella convenzione urbanistica, possa assumere oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, trattandosi di una libera scelta imprenditoriale (o, anche, di una libera scelta volta al benessere della collettività  locale), rientrante nella ordinaria autonomia privata, non contrastante di per sì© con norme imperative.</i>&#8221; (C.d.S., Sez. IV, 4 ottobre 2019, n. 6668).</p>
<p style="text-align: justify;">11.2. Il Collegio non ritiene di doversi discostarsi da tale orientamento, anche per la ragione che le convenzioni urbanistiche, ancorchè le si voglia qualificare come contratti pubblici, sono riconducibili ad accordi sostitutivi di atti amministrativi, soggetti, ai sensi dell&#8217;art. 11 della L. 241/90, alle norme di diritto privato (tra le più¹ recenti : C.d.S., Sez. II, 29/07/2019 n.5304; Consiglio di Stato sez. IV, 07/05/2015, n.2313; Consiglio di Stato sez. IV, 26/09/2013, n.4810 ); esse vanno pertanto considerate, a tutti gli effetti ed al di là  della rilevanza pubblicistica dell&#8217;oggetto del contratto, strumenti contrattuali di natura negoziale, mediante i quali le parti possono legittimamente assumersi obblighi che vanno al di là  di quelli previsti dal legislatore, con l&#8217;unico limite della meritevolezza, richiesta dall&#8217;art. 1322 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">11.3. Il fatto che nel caso di specie vengano in considerazione obblighi che, in mancanza di una convenzione edilizia, spetterebbero ordinariamente, in base alla legge, solo al titolare della concessione edilizia, non toglie dunque legittimità  nè efficacia alla previsione contenuta nella Convenzione stipulata tra il Comune di Cercenasco e gli odierni resistenti, in base alla quale questi ultimi si sono assunti l&#8217;obbligo incondizionato di provvedere al pagamento degli oneri di urbanizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">11.4. Va dunque respinta l&#8217;eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, sollevata dai resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Va parimenti respinta anche l&#8217;eccezione di prescrizione, pure sollevata dai resistenti per paralizzare la domanda del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Sostengono i signori Castagneri e Forastiero che la prescrizione dell&#8217;obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione decorrerebbe dalle date di rilascio delle singole concessioni edilizie, cioè il 7 luglio 2000 e l&#8217;11 gennaio 2001: poichè la prima richiesta avente efficacia interruttiva della prescrizione risale al 19 aprile 2012, sarebbe palese la prescrizione del credito vantato dal Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. L&#8217;eccezione è tuttavia infondata: la Sezione, infatti, si è giù  pronunciata nel senso che gli obblighi rinvenienti da una convenzione urbanistica cominciano a decorrere dal momento in cui essa ha perso efficacia, ancorchè si tratti degli obblighi afferenti gli oneri di urbanizzazione (tra le più¹ recenti si veda la sentenza di questo Tribunale, Sez. II, n. 221/2019; nel caso di specie l&#8217;obbligo di cui si discute rinviene direttamente dalla Convenzione del 30 marzo 2000, e quindi la relativa prescrizione ha cominciato a decorrere dal momento in cui essa ha perso efficacia, ovvero dal 30 marzo 2010. Il credito azionato dal Comune, pertanto, non era affatto prescritto all&#8217;epoca del primo atto interruttivo della prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Infondata è anche la pretesa dei ricorrenti a vedersi accreditare la somma di E. 25.836,27 da essi asseritamente sostenuta per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1.L&#8217;art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce, infatti, che il privato può assolvere all&#8217;obbligo di concorrere nelle spese di urbanizzazione realizzando direttamente, a scomputo, opere di urbanizzazione &#8220;<i>con le modalità  e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune</i>&#8220;: è dunque evidente che, affinchè il costo delle opere di urbanizzazione sia portato a scomputo degli oneri di urbanizzazione, è necessario che il Comune esprima una preventiva approvazione sul progetto delle opere e sul relativo computo metrico, all&#8217;evidente scopo di garantire che le opere portate a scomputo siano realizzate in maniera adeguata, e che il costo sia correttamente valorizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">13.2. Nella specie i resistenti nulla hanno prodotto per dimostrare che lo scomputo del costo delle opere di urbanizzazione da essi realizzate era stato approvato preventivamente dal Comune, di guisa che, in teoria, nulla a detto titolo dovrebbe loro essere riconosciuto. Il Comune, tuttavia, con il ricorso introduttivo del giudizio ha portato in deduzione del dovuto l&#8217;importo di Â£. 11.000.000, che in effetti rappresenta la valorizzazione delle opere di urbanizzazione primaria oggetto di scomputo, quantificate in sede di approvazione del PEC.</p>
<p style="text-align: justify;">13.3. La pretesa dei resistenti di vedersi interamente accreditare, a scomputo e/o in compensazione di quanto dovuto, l&#8217;intero costo delle opere di urbanizzazione realizzate dalla Daval s.r.l., è pertanto infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Il ricorso va conclusivamente accolto, essendo pacifico che gli oneri di urbanizzazione di cui il Comune chiede il pagamento non sono stati pagati e possono essere compensati solo sino a concorrenza di Â£. 11.000.000: la domanda del Comune, tuttavia, va accolta limitatamente alla domanda proposta nei confronti dei signori i signori Castagneri Michele, Castagneri Elvira, Forestiero Marilena e Forestiero Mario, risultando la Daval s.r.l. ormai estinta all&#8217;epoca di introduzione del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">15.Per l&#8217;effetto i resistenti vanno condannati al pagamento, in favore del Comune ricorrente, di E. 20.358,38, a titolo di saldo degli oneri di urbanizzazione dovuti per l&#8217;attuazione del PEC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 1997 e disciplinato con Convenzione Edilizia del 30 marzo 2000, di cui al rogito notaio Rebuffo di Pinerolo nn. 47345/13169, oltre agli interessi legali dal 19 aprile 2012, data della missiva con cui il Comune ha richiesto formalmente il pagamento prospettando, in difetto, di procedere alla riscossione coattiva, così ponendo in essere un atto di costituzione in mora.</p>
<p style="text-align: justify;">16.Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione del fatto che all&#8217;epoca di proposizione del ricorso gli orientamenti di giurisprudenza, di cui s&#8217;è fatta applicazione con la presente decisione, non erano ancora consolidati.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accerta e dichiara che i signori Castagneri Michele, Castagneri Elvira, Forestiero Marilena e Forestiero Mario sono tenuti a corrispondere al Comune di Cercenasco, per le causali di cui in motivazione, la somma di E. 20.358,38 (euro ventimilatrecentocinquantotto//38), oltre interessi legali sulla predetta somma dal 19 aprile 2012 al saldo effettivo; per l&#8217;effetto condanna i signori Castagneri Michele, Castagneri Elvira, Forestiero Marilena e Forestiero Mario al pagamento, in favore del Comune di Cercenasco, di Euro 20.358,38, oltre ad interessi legali dal 19 aprile 2012 al saldo effettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-30-10-2019-n-1091/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.1091</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
