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	<title>T.A.R. Marche - Ancona Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Marche - Ancona Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;istanza di condono come “dolosamente infedele”.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-condono-come-dolosamente-infedele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 09:14:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-condono-come-dolosamente-infedele/">Sull&#8217;istanza di condono come “dolosamente infedele”.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Condono &#8211; Istanza di condono “dolosamente infedele” &#8211; Nozione &#8211; Caratteri &#8211; Inviduazione. Per qualificare un’istanza di condono come “dolosamente infedele” occorre che si sia in presenza di una domanda che presenti inesattezze ed omissioni tali da configurare un’opera completamente diversa per dimensione, natura e modalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-condono-come-dolosamente-infedele/">Sull&#8217;istanza di condono come “dolosamente infedele”.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-condono-come-dolosamente-infedele/">Sull&#8217;istanza di condono come “dolosamente infedele”.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Condono &#8211; Istanza di condono “dolosamente infedele” &#8211; Nozione &#8211; Caratteri &#8211; Inviduazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Per qualificare un’istanza di condono come “dolosamente infedele” occorre che si sia in presenza di una domanda che presenti inesattezze ed omissioni tali da configurare un’opera completamente diversa per dimensione, natura e modalità dell’abuso dall’esistente, e che detta difformità possa ritenersi preordinata a trarre in errore il Comune su elementi essenziali dell’abuso quali la data della sua commissione e la qualificazione giuridica dell’illecito. In altri termini l’inesatta volontaria rappresentazione della realtà contenuta nell’istanza di condono presuppone che siano state riscontrate omissioni ed inesattezze preordinate a trarre in inganno il Comune su elementi essenziali dell’abuso quali appunto la consistenza dell’abuso, la qualificazione giuridica dell’illecito, la data della sua commissione, l’entità dell’oblazione, e che esse siano rilevanti ai fini dell’accoglimento dell’istanza. L’espressione letterale “rilevanza delle omissioni”, recata dal primo periodo del primo comma citato, coniuga invero inscindibilmente il dato d’ordine quantitativo all&#8217;”infedeltà” ed al “dolo”, che connotano la domanda per il fatto stesso dell’esistenza del primo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Ianiro &#8211; Est. Ianiro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 36 del 2014, proposto da:<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Orlandi, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso il suo studio in Ancona, via Villa Franca, 4;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Ancona, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso l’Ufficio Legale del Comune in Ancona, piazza XXIV Maggio, 1;<br />
Comune di Ancona – Dirigente Settore Edilizia e Condono, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento:</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento emesso in data 14.10.2013 dal Comune di Ancona – Servizio Gestione Edilizia e Condono, notificato al ricorrente in data 23.10.2013, avente ad oggetto il diniego di sanatoria n. 416/2013 in relazione alla domanda presentata dal ricorrente in data 30.4.1986 con la quale si chiedeva il condono ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 e 35 della L. 47/1985 e succ. modificazioni, per le opere abusive consistenti anche in una realizzazione di un manufatto ad uso garage sulla corte ed ubicati ad Ancona in Via del -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ancona;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.Con ricorso notificato il 23.12.2013, depositato il 17.01.2014, e iscritto a r.g. n. 36/2014, -OMISSIS- impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso in data 14.10.2013 dal Comune di Ancona e notificatogli il 23.10.2013, con cui veniva respinta, dopo due richieste istruttorie del 14.06.2004 e del 28.09.2011 regolarmente riscontrate, la domanda di condono presentata ai sensi degli artt. 31 e 35 della legge n. 47/1985, per l’intervento abusivo consistente nella realizzazione di un accessorio costituito da un manufatto ad uso garage in via -OMISSIS-ad Ancona.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che il manufatto oggetto di condono è stato realizzato negli anni’70, che viene utilizzato da oltre 40 anni, che è stato oggetto di periodici interventi di manutenzione ordinaria tra cui la sostituzione dei pannelli in lamiera di tamponatura usurati nel tempo, che è sempre stato composto da una struttura metallica, e che il sedime attuale è inferiore rispetto a quello dichiarato nella planimetria allegata alla domanda di condono essendone stata asportata una parte per motivi strutturali, deduceva l’illegittimità del diniego oppostogli dal Comune motivato in ragione della dolosa infedeltà della domanda derivata dalla non coincidenza tra la perizia giurata del 12.07.2012 ing. -OMISSIS- e l’elaborato grafico allegato alla domanda di condono del 14.07.1986.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione dell’art. 40 comma 1 della legge n.47/1985;</p>
<p style="text-align: justify;">La planimetria presentata in allegato alla domanda di condono risalente a 30 anni fa riproduceva fedelmente lo stato dei luoghi all’epoca riscontrabile, tuttavia, dopo la presentazione dell’istanza, si è reso necessario rimuovere una porzione del manufatto che presentava pericolo per l’incolumità delle persone, con conseguente riduzione e non aumento di cubatura e superficie. Entrambi gli elaborati del 1986 e del 2012 rappresentano correttamente lo stato dei luoghi.</p>
<p style="text-align: justify;">2)Eccesso di potere per carenza di motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Non corrisponde al vero che il vecchio manufatto sia stato demolito e ne sia stato costruito uno nuovo in lamiera, dato che quello del 1986 era in lamiera, e comunque è dolosamente infedele la domanda che sia idonea ad indurre in errore la pubblica amministrazione onde ottenere una sanatoria non dovuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria del 12.05.2014 il Comune si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di avviso di perenzione del 29.01.2019 veniva depositata in data 20.06.2019 istanza di fissazione di udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">In riscontro all’ordinanza presidenziale interlocutoria n. 219 del 13.03.2024 parte ricorrente con atto del 9.04.2024 dichiarava la persistenza dell’interesse alla decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza di discussione del 27.06.2024 il ricorso, previo scambio di memorie e repliche per le conclusioni, veniva introitato per la decisione come da verbale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.Nel giudizio è controversa la legittimità del provvedimento prot. n.8077 del 14.10.2013 con cui il Comune di Ancona respingeva la domanda di condono presentata il 30.04.1986 dal ricorrente per la realizzazione di un manufatto ad uso garage sulla corte in via -OMISSIS-, sul rilievo della insanabilità dell’abuso ex art. 40 comma 1 della legge n. 47/985 per domanda dolosamente infedele, in quanto, dal confronto fra l’elaborato grafico allegato alla domanda di condono e la variazione catastale del 14.07.1986, veniva rilevata una non coincidenza per dimensioni, volume e struttura portante con lo stato di fatto risultante dalla perizia giurata del 12.07.2012 a firma del tecnico ing. -OMISSIS-, desumendosi che il vecchio manufatto era stato demolito e ne era stato costruito uno nuovo in lamiera di diverse dimensioni.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Il ricorso è fondato e merita accoglimento poiché né dalla motivazione del provvedimento né dalla istruttoria è possibile riscontrare che l’istanza sia stata dolosamente infedele come contestato con il diniego gravato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per giurisprudenza pacifica, in subiecta materia, per qualificare un’istanza di condono come “dolosamente infedele” occorre che si sia in presenza di una domanda che presenti inesattezze ed omissioni tali da configurare un’opera completamente diversa per dimensione, natura e modalità dell’abuso dall’esistente, e che detta difformità possa ritenersi preordinata a trarre in errore il Comune su elementi essenziali dell’abuso quali la data della sua commissione e la qualificazione giuridica dell’illecito. In altri termini l’inesatta volontaria rappresentazione della realtà contenuta nell’istanza di condono presuppone che siano state riscontrate omissioni ed inesattezze preordinate a trarre in inganno il Comune su elementi essenziali dell’abuso quali appunto la consistenza dell’abuso, la qualificazione giuridica dell’illecito, la data della sua commissione, l’entità dell’oblazione, e che esse siano rilevanti ai fini dell’accoglimento dell’istanza. L’espressione letterale “rilevanza delle omissioni”, recata dal primo periodo del primo comma citato, coniuga invero inscindibilmente il dato d’ordine quantitativo all&#8217;”infedeltà” ed al “dolo”, che connotano la domanda per il fatto stesso dell’esistenza del primo (Cons. St., V, n. 2086/2008; Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2009 n. 7491; Cons. Stato sez. IV, gennaio 2013, n. 39; Cons. St. sez. VI, 18 agosto 2021 n.5927).</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Nel caso in esame non è in contestazione l’esistenza di una difformità tra il manufatto ad uso garage rappresentato nella planimetria allegata all’istanza di condono e nel grafico catastale e quello diverso per dimensioni riportato nella perizia giurata del 12.07.2012 a cura del tecnico di parte ing. -OMISSIS- in riscontro all’interlocutoria del 23.09.2011 del Comune di Ancona.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente deduce piuttosto che non corrisponde al vero la circostanza che, successivamente alla presentazione della domanda di condono, il manufatto sarebbe stato demolito ed interamente ricostruito con dimensioni e materiali diversi affermando di aver assoggettato l’immobile ad opere di mera sostituzione dei pannelli perimetrali da cui per motivi struttura era derivata una riduzione della superficie e della cubatura dichiarate in sede di condono.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, dalla planimetria allegata alla domanda di condono il garage viene descritto in pianta come una superficie accessoria alta 2,30 metri, larga 5 metri, e di lunghezza rispettivamente di metri 9,20 e 8,30 per una superficie non residenziale di 44 m.q…</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, dalla perizia ing. -OMISSIS- sulle dimensioni e lo stato delle opere, relativa anche ad altre due procedure di condono pendenti per lo stesso fabbricato, si ricava che il nuovo garage oggetto di condono situato all’interno della corte del fabbricato, risulta composto da pannelli in lamiera metallica e pavimento in gres,d occupa una superficie di 40 m.q. ed è di altezza pari a 240 mq..</p>
<p style="text-align: justify;">2.3 Ciò premesso in fatto, da quanto sopra esposto, si ricava innanzitutto che la domanda di condono in argomento non è stata assistita da una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, dal momento che lo stato di fatto è stato fedelmente rappresentato sia all’epoca della presentazione della domanda sia successivamente in sede di integrazione istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere le discrasie rilevate dal Comune non sono emerse all’esito di un accertamento eseguito nell’interesse della stessa amministrazione, bensì sulla base del mero raffronto fra i documenti di provenienza della medesima parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò induce ad escludere innanzitutto la configurabilità di comportamento doloso da parte dell’istante in quanto volto a rappresentare all’amministrazione una situazione di fatto differente dal reale al fine di indurla nel falso convincimento della sanabilità di un intervento che altrimenti resterebbe escluso dal beneficio richiesto. Manca quindi il presupposto per ritenere che la rappresentazione dei luoghi fornita con la presentazione della domanda di condono fosse stata alterata rispetto al reale al solo fine di indurre l’amministrazione a riconoscere il beneficio richiesto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, come si è innanzi chiarito, l’amministrazione ha dedotto la presunta falsa rappresentazione dello stato dei luoghi dai documenti di parte acquisiti nel corso dell’istruttoria da cui era emersa una modificazione dello stato dei luoghi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, nel provvedimento impugnato, l’amministrazione non ha esplicitato quale sarebbe stata la diversa rappresentazione dei luoghi rispetto al reale, e comunque sotto quale profilo la modifica dello stato dei luoghi sia stata posta in essere dal ricorrente al precipuo scopo di indurre artificiosamente l’amministrazione a riconoscere un condono che sulla base dello stato dei luoghi realmente esistente non poteva essere concesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo, non potrebbe comunque inferirsi dalla motivazione del provvedimento impugnato nemmeno una connotazione latamente confessoria della perizia di parte, non risultando che il garage sarebbe stato meritevole di sanatoria solo nella sua configurazione originaria e non anche in quella successivamente modificata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale ragione il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione della natura risalente del giudizio ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Ruiu, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Simona De Mattia, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sui lavori della Commissione giudicatrice.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-lavori-della-commissione-giudicatrice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 11:49:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86552</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-lavori-della-commissione-giudicatrice/">Sui lavori della Commissione giudicatrice.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Svolgimento della gara &#8211; Commissione giudicatrice &#8211; Esame delle offerte in sede collegiale &#8211; Lavori della Commissione. Non esiste nell’ordinamento alcun divieto di ordine generale per i commissari di gara di esaminare le offerte in sede collegiale, il che, del resto, è il precipitato del consolidato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-lavori-della-commissione-giudicatrice/">Sui lavori della Commissione giudicatrice.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-lavori-della-commissione-giudicatrice/">Sui lavori della Commissione giudicatrice.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Svolgimento della gara &#8211; Commissione giudicatrice &#8211; Esame delle offerte in sede collegiale &#8211; Lavori della Commissione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Non esiste nell’ordinamento alcun divieto di ordine generale per i commissari di gara di esaminare le offerte in sede collegiale, il che, del resto, è il precipitato del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la competenza tecnica della commissione va valutata nel suo complesso tenendo conto dell’apporto specialistico che ciascun membro è in grado di far valere. E in questo senso va rimarcato che il presupposto essenziale affinché il singolo commissario possa esprimere il proprio giudizio in modo “informato” è che tutti i commissari abbiano “letto” in modo corretto l’offerta tecnica, per il che si può rivelare utile, se non a volte indispensabile, che ciascun membro della commissione contribuisca, in un momento logicamente antecedente a quello di espressione dei giudizi, a ricostruire insieme agli altri il contenuto di ciascuna offerta.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres (f.f.) Morri &#8211; Est. Capitanio</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 118 del 2022, proposto da<br />
Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Carassai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Regione Marche, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi e Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Ancona, piazza Cavour, 23;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Linea Sterile S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea, Martina Alò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Pianesi, in Ancona, via Marsala, 12;<br />
Servizi Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Enza Maria Accarino e Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Di Giacomo, in Salerno, piazza Flavio Gioia, 3;<br />
So.Ge.Si. S.p.A., Adapta S.p.A., Servizi Italia S.p.A., Europa Multiservice S.r.l., Gruppo Industriale di Giacomo, Pacifico S.r.l., Servizi Sanitari Integrati, Soc. Coop. Lav. I.T., non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione</em></p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso principale:</p>
<p style="text-align: justify;">della determina del Direttore Generale ASUR n. 79 del 3.2.2022, con cui i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, relativi alla “Procedura aperta per l’affidamento in lotti distinti del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, sterilizzazione, stireria, gestione del guardaroba, distribuzione della biancheria e degli indumenti da lavoro, degli enti del servizio sanitario regionale delle Marche da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, sono stati aggiudicati agli operatori economici Linea Sterile S.p.A. (Lotti 1, 2, 4 e 7), Servizi Ospedalieri S.p.A. (Lotti 3, 5, 6 e 10) e So.Ge.Si. S.p.A. (Lotto 8), nonché degli ulteriori atti e provvedimenti indicati nel ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Servizi Ospedalieri S.p.A. il 1° aprile 2022:</p>
<p style="text-align: justify;">a valere solo ove possa occorrere per finalità cautelativa e difensiva, in via subordinata e condizionata, in relazione ai Lotti indicati dal ricorrente principale, per l’annullamento a. in parte qua, per quanto di ragione e ove lesiva della determina del Direttore Generale n.79 del 3 febbraio 2022 di aggiudicazione dei lotti 1,2,3,4,5,6,7,8 e 10, nella parte in cui ASUR Marche ha approvato gli atti di gara e disposto l’aggiudicazione della convenzione per i lotti 1,2,3,4,5,6,7,8 e 10; b. in parte qua, per quanto di ragione ed ove lesiva, della lex di gara e quindi della determina ASUR di indizione gara n.524 del 28.09.2020 di approvazione degli atti di gara e di fissazione delle caratteristiche della procedura (cfr. allegati da All. A ad All. G) in uno alle determine n.720 del 4.12.2020 n.59 del 29.1.2021 di modificazione ed integrazione degli atti di gara; c. in parte qua, per quanto di ragione e ove lesivo del bando di gara; d. per quanto di ragione e ove lesivo del disciplinare nella parte in cui (art. 18 Criterio di aggiudicazione e sotto punti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4) ha previsto, peraltro, che “Il punteggio dell’offerta tecnica, pari a complessivi 70 punti su 100, è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione predeterminati nella relazione tecnico illustrativa e dei relativi allegati. In tale ambito si precisa che la tabella “Criteri di Valutazione” (allegata alla relazione tecnico illustrativa) riporta una colonna identificata dalla dizione “Tipologia di Criterio” che identifica i criteri/sub-criteri di natura:- “Discrezionale”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità di ciascun commissario della Commissione Giudicatrice che esprimerà un giudizio a cui corrisponderà un coefficiente compreso fra zero(0) e uno (1);…”etc. ; e. in parte qua, per quanto di ragione e ove lesivo del CSA, della Relazione Tecnica Illustrativa e degli afferenti Allegati denominati rispettivamente Allegato D sub B e C Criteri e sub criteri di valutazione ed elementi motivazionali – Relazione tecnica illustrativa e All. D allegato sub B e C tabella criteri e sub criteri – relazione tecnica illustrativa, nella parte in cui hanno fissato le regole e le modalità di valutazione della offerta tecnica ove interpretabili nel senso difforme da quello qui fatto valere; f. per quanto di ragione e ove lesivi e in parte qua delle operazioni di gara e degli afferenti verbali del seggio di gara (allegati alla determina di aggiudicazione) ove interpretabili nel senso difforme da quello qui fatto valere; g. per quanto di ragione e ove occorrente di tutte le comunicazioni pubblicate a sistema inerenti la procedura che ci occupa in uno ai chiarimenti siccome pubblicati in relazione alla gara; h. per quanto di ragione e ove occorrente di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale anche interno non conosciuto in uno alla graduatoria provvisoria e finale; tutti nella parte in cui hanno fissato le regole e le modalità di valutazione delle offerte tecniche per la commissione di gara ove interpretabili in senso difforme da quello qui fatto valere.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, della Regione Marche, di Linea Sterile S.p.A. e di Servizi Ospedalieri S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso incidentale</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il dispositivo di sentenza 25 luglio 2022, n. 447;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2022 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il presente giudizio attiene agli esiti della procedura ad evidenza pubblica indetta dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (A.S.U.R.) per l’affidamento, in favore degli enti del Servizio Sanitario Regionale, del servizio c.d. lavanolo (ossia noleggio, lavaggio, disinfezione, sterilizzazione, stireria, gestione del guardaroba, distribuzione della biancheria e degli indumenti da lavoro).</p>
<p style="text-align: justify;">La gara era suddivisa in dieci lotti, corrispondenti alle cinque Aree Vaste in cui è articolata l’A.S.U.R., alle due aziende ospedaliere marchigiane (A.O. “Ospedali Riuniti” di Ancona e A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro) e alle tre sedi dell’Istituto Nazionale di Ricerca e Cura a carattere scientifico (I.N.R.C.A.), di cui due ubicate fuori del territorio regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Va premesso che la <em>lex specialis</em> (art. 3, paragrafo “PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI”, del disciplinare) prevedeva il seguente doppio limite di aggiudicazione:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>un massimo di n. 5 lotti, che saranno individuati sulla base del criterio “dell’importanza economica dei lotti” (a base di gara) in forza del quale si aggiudicano al “migliore concorrente”(operatore che ha presentato la migliore offerta intesa come 1° classificata) i lotti in ragione del loro valore più elevato (a base di gara) e si aggiudicano i lotti residuati ai “migliori concorrenti non aggiudicatari” (operatori che hanno presentato l’offerta che si è classificata successivamente alla 1° migliore offerta).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>i. i lotti aggiudicabili ad un medesimo operatore economico non potranno, comunque, superare il 50% dell’importo pari alla somma degli importi quinquennali a base di gara di tutti i lotti oggetto della procedura</em>” (per inciso, con sentenza n. 104/2021 questo Tribunale ha ritenuto legittime le suddette clausole del disciplinare).</p>
<p style="text-align: justify;">ii. All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, i lotti sono stati aggiudicati come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">– lotto n. 1 (importo a base d’asta € 7.253.100,00) in favore di Linea Sterile S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">– lotto n. 2 (importo a base d’asta € 14.939.905,00) in favore di Linea Sterile S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">– lotto n. 3 (importo a base d’asta € 15.954.920,00) in favore di Servizi Ospedalieri S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">– lotto n. 4 (importo a base d’asta € 8.784.425,00) in favore di Linea Sterile S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">– lotto n. 5 (importo a base d’asta € 9.286.595,00) in favore di Servizi Ospedalieri S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">– lotto n. 6 (importo a base d’asta € 19.688.795,00) in favore di Servizi Ospedalieri S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">– lotto n. 7 (importo a base d’asta € 10.505.351,00) in favore di Linea Sterile S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">– lotto n. 8 (importo a base d’asta € 3.820.960,00) in favore di SO.GE.SI. S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">– lotto n. 9 (importo a base d’asta € 156.715,00) in favore di SO.GE.SI. S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">– lotto n. 10 (importo a base d’asta € 664.470,00) in favore di Servizi Ospedalieri S.p.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Va precisato che la suddetta ripartizione è il risultato dell’applicazione della richiamata clausola del disciplinare, visto che Servizi Ospedalieri aveva formulato la migliore offerta in ben sette lotti su dieci, ma, proprio in ragione del “doppio limite”, ha potuto aggiudicarsi solo quattro lotti. Dello “scorrimento” hanno beneficiato Linea Sterile nei lotti n. 4 e n. 7, e SO.GE.SI. S.p.A. nel lotto n. 8.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Hospital Service S.r.l., con il presente ricorso introduttivo, censura l’operato della commissione di gara e quindi della stazione appaltante per il fatto che i commissari hanno attribuito a ciascun concorrente, per ogni singolo criterio di valutazione previsto dalla <em>lex specialis</em>, il medesimo punteggio, il che violerebbe il disciplinare di gara e l’allegato al capitolato tecnico (docc. allegati nn. 3 e 4 al ricorso), nella parte in cui:</p>
<p style="text-align: justify;">– l’art. 18.1. del disciplinare stabiliva che “<em>In tale ambito si precisa che la tabella “Criteri di Valutazione” (allegata alla relazione tecnico illustrativa) riporta una colonna identificata dalla dizione “Tipologia di Criterio” che identifica i criteri/sub-criteri di natura:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Discrezionale”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità di ciascun commissario della Commissione Giudicatrice che esprimerà un giudizio a cui corrisponderà un coefficiente compreso fra zero (0) e uno (1);…</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’allegato al capitolato tecnico, recante la descrizione dei criteri e sub-criteri di valutazione e i relativi elementi motivazionali, prevedeva che (pag. 6) “<em>Per tutti i criteri di natura discrezionale, ciascun commissario della Commissione Giudicatrice esprimerà un giudizio a cui corrisponderà un coefficiente compreso fra 0 e 1 come da tabella seguente […] Si procederà quindi a definire, per ciascun criterio, la media dei coefficienti attribuiti dai commissari…</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente evidenzia che, avendo i commissari attribuito per ciascun concorrente e in relazione ad ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione l’identico punteggio, la predetta disciplina di gara è stata palesemente violata, visto che:</p>
<p style="text-align: justify;">– l’assoluta identità di tutte le valutazioni implica il necessario previo confronto fra i commissari, i quali hanno evidentemente concordato i punteggi da assegnare ad ogni concorrente in relazione a ciascun singolo criterio (essendo ovviamente impossibile che l’assoluta identità dei punteggi sia il frutto del caso);</p>
<p style="text-align: justify;">– ma se così è, ne consegue la violazione della <em>lex specialis</em>, la quale ha previsto due fasi procedurali nettamente distinte, la prima delle quali presupponeva una valutazione autonoma da parte del singolo commissario, mentre la seconda era finalizzata a determinare la media aritmetica dei punteggi;</p>
<p style="text-align: justify;">– tale violazione dell’ordinata sequenza procedurale voluta dalla stazione appaltante non ha rilievo meramente formale, perché il previo accordo fra tutti i commissari ha leso l’autonomia di giudizio che era attribuita al singolo componente, il quale può essere stato in qualche modo influenzato dagli altri membri dell’organismo valutatore. In questo senso la ricorrente richiama i principi di diritto affermati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8608/2021, ossia che: i) il fatto che, in una gara suddivisa in lotti, i commissari di gara abbiano espresso per ciascun sub-criterio di valutazione e per ciascuna offerta i medesimi giudizi costituisce “<em>…evento statisticamente del tutto improbabile … essendo non plausibile che su un numero talmente elevato di giudizi non vi sia stato neppure un caso in cui uno dei … componenti abbia ritenuto di discostarsi dagli altri esprimendo una diversa preferenza individuale sulla base delle proprie specifiche conoscenze e competenze e del proprio personale convincimento…</em>” e che ii) tale anomalo <em>modus operandi</em> dei commissari “<em>…rileva, quindi, non ex se, ma quale idoneo principio di prova circa l’avvenuta violazione di una espressa previsione procedurale della lex specialis di gara, da ritenersi essenziale in quanto non illegittimamente volta, nell’ambito del riconosciuto ambito di discrezionalità, a sancire la responsabilità individuale dei commissari per le singole valutazioni tecniche discrezionali rese e, quindi, a garantire l’imparzialità e il buon andamento delle operazioni di gara…</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio la Regione Marche, l’A.S.U.R. Marche, Linea Sterile S.p.A. e Servizi Ospedalieri S.p.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultima, oltre a controdedurre alle censure di Hospital Service, ha notificato un ricorso incidentale con cui impugna, sia pure in via tuzioristica e subordinata, le medesime clausole della <em>lex specialis</em> di cui la ricorrente principale lamenta la violazione, laddove queste dovessero interpretarsi nel senso patrocinato da Hospital Service.</p>
<p style="text-align: justify;">Servizi Ospedalieri, al riguardo, deduce:</p>
<p style="text-align: justify;">– violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici e della Direttiva 24/2014/UE. Violazione e/o falsa applicazione delle Linee Guida ANAC n. 2/2018. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di conservazione e concentrazione degli atti e delle procedure. Violazione del principio di necessità del plenum della Commissione nell’esercizio dei poteri discrezionali di valutazione delle offerte. Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità anche in combinazione con i principi del diritto U.E. di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, di affidamento e di libera concorrenza. Eccesso di potere per sviamento,</p>
<p style="text-align: justify;">evidenziando, in sintesi, che:</p>
<p style="text-align: justify;">– l’espressione di punteggi identici da parte dei commissari, lungi dall’implicare la violazione del <em>modus procedendi</em> delineato dalla <em>lex specialis</em>, ha costituito invece una sua pedissequa attuazione, atteso che la previsione di contestualità e collegialità della valutazione, anche nell’attribuzione dei punteggi (per cui i punteggi relativi a ciascun parametro avrebbero dovuto essere espressione di giudizi individuali trasfusi in una valutazione collegiale), è stata nel caso in esame osservata;</p>
<p style="text-align: justify;">– infatti, e premesso che dal tenore testuale delle clausole <em>de quibus</em> non si evince alcuna rigida e netta separazione tra una prima fase individuale ed una seconda fase collegiale, se la <em>lex specialis</em> fosse da interpretare nel senso patrocinato dalla ricorrente principale essa sarebbe nulla o illegittima per violazione delle norme e dei principi richiamati nella rubrica dell’unico motivo di ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: justify;">– in particolare, rilevano al riguardo anzitutto i principi di conservazione degli atti di gara, di proporzionalità, di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, in uno con il principio di concentrazione delle operazioni di competenza della commissione e con il principio per cui vi è la necessità che la commissione sia chiamata ad operare nel <em>plenum</em> laddove debba operare scelte discrezionali (così come per l’esame delle offerte tecniche), in ordine alle quali vi è l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale (restando la deroga al principio della collegialità confinata ai soli casi in cui non sia indispensabile la contestuale presenza di tutti i componenti, ossia, ad esempio, per il compimento di attività preparatorie, istruttorie o strumentali, destinate, come tali, a refluire nella successiva e definitiva valutazione dell’intero consesso);</p>
<p style="text-align: justify;">– nella presente gara il confronto collegiale tra i singoli commissari ha consentito loro di attuare il principio di efficienza dell’azione amministrativa. I commissari hanno espresso un voto anche coerente con la composizione (non perfettamente uniforme, quanto a competenze e conoscenze dei commissari) dell’organo collegiale ed hanno motivato i singoli punteggi. In tale ottica, l’eventuale anticipazione della sintesi collegiale tra le opinioni dei singoli commissari alla fase precedente l’attribuzione del coefficiente da parte di ciascuno di essi e la osmosi dialettica tra valutazioni individuali e la conversione collegiale dei giudizi individuali sulla scorta di un criterio di carattere meramente matematico sono di certo più coerenti con la natura, la funzione e, non da ultimo, con la stessa composizione della commissione, tenuto conto che la essa deve poter operare nel <em>plenum</em>, affinché tutti i componenti offrano il loro contributo, per la formazione della volontà (e dunque, del giudizio) collegiale (si tratta di principi affermati da univoca giurisprudenza – per tutte, Cons. Stato, n. 4332/2011);</p>
<p style="text-align: justify;">– pertanto, aver potuto dibattere in un confronto di idee prima dell’assegnazione del punteggio ha di certo consentito ai singoli commissari di raggiungere una maggior competenza su tutti i criteri di valutazione previsti dal disciplinare. Inoltre, e contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente principale, tale <em>modus operandi</em> non impediva di certo al commissario che di volta in volta fosse in disaccordo con gli altri di esprimere un giudizio diverso;</p>
<p style="text-align: justify;">– in generale, poi, il fisiologico dibattito in seno all’organo collegiale non è precluso se la <em>lex</em> di gara non lo vieta espressamente prevedendo un obbligo di segretezza del giudizio dei singoli commissari. Nel caso in esame il modello di griglia di valutazione allegato alla legge di gara dimostra che il voto dei singoli commissari era palese, per cui è perfettamente lecito che un commissario possa essere stato positivamente influenzato e possa avere quindi condiviso il ragionamento di un altro commissario conoscendone le argomentazioni e, eventualmente, possa anche aver smussato le proprie convinzioni iniziali alla luce di valutazioni che in precedenza non aveva avuto modo di compiere;</p>
<p style="text-align: justify;">– questa lettura della <em>lex specialis</em> è perfettamente coerente anche con il principio generale per cui nelle commissioni di gara debbono essere presenti più professionalità distinte, di modo che la competenza tecnica dell’organo discenda dalla reciproca osmosi di tali competenze (Cons. Stato, n. 4458/2019 e n. 2638/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">5. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 21 luglio 2022, dopo che alla camera di consiglio del 6 aprile 2022 – fissata per la trattazione della domanda cautelare – la ricorrente principale ha chiesto l’abbinamento al merito della fase cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 25 luglio 2022 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 447/2022.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il ricorso principale va respinto, dal che discende l’improcedibilità del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò esonera il Collegio dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso principale – siccome proposto in forma cumulativa – formulata dalle parti resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Passando quindi a trattare il merito delle censure formulate nel ricorso introduttivo, il Collegio, pur prendendo atto delle considerazioni esposte dal Consiglio di Stato nel precedente richiamato da Hospital Service, non ritiene di condividerle, considerando invece persuasive le argomentazioni che Servizi Ospedalieri ha svolto nella memoria difensiva contenente anche il ricorso incidentale (nonché quelle espresse da Linea Sterile nei propri scritti difensivi).</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Al riguardo va osservato quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, non esiste nell’ordinamento alcun divieto di ordine generale per i commissari di gara di esaminare le offerte in sede collegiale, il che, del resto, è il precipitato del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la competenza tecnica della commissione va valutata nel suo complesso tenendo conto dell’apporto specialistico che ciascun membro è in grado di far valere.</p>
<p style="text-align: justify;">E in questo senso va rimarcato che il presupposto essenziale affinché il singolo commissario possa esprimere il proprio giudizio in modo “informato” è che tutti i commissari abbiano “letto” in modo corretto l’offerta tecnica, per il che si può rivelare utile, se non a volte indispensabile, che ciascun membro della commissione contribuisca, in un momento logicamente antecedente a quello di espressione dei giudizi, a ricostruire insieme agli altri il contenuto di ciascuna offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi sono certamente dei casi in cui un divieto di tal genere può essere previsto dal singolo bando e/o discendere <em>ex se</em> dal sistema di valutazione prescelto dalla stazione appaltante: è il caso, ad esempio, del confronto a coppie, in cui ciascun commissario è chiamato ad esprimere il grado di preferenza di ciascuna offerta in rapporto alle altre, di modo che il punteggio finale sia dato dalla media di tali valutazioni parziali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma anche in questo caso, in realtà, non vi è un divieto di esaminare le offerte in sede collegiale, magari al solo fine di chiarire preventivamente perplessità che i singoli commissari possono nutrire circa la “lettura” di una o più offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">È altrettanto vero che nell’esperienza pratica del Tribunale si registra di solito un <em>modus procedendi</em> differente, ossia che ciascun commissario esamina individualmente le offerte ed esprime i propri giudizi (e tale pratica ha subito di certo un’impennata nelle fasi più acute della nota emergenza sanitaria, durante le quali molte commissioni di gara si sono riunite “da remoto”, oppure nelle gare svolte in forma telematica), ma questa è una libera scelta dei commissari.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, comunque, e ad onta di quanto affermato dalla ricorrente principale, il disciplinare di gara e l’allegato al capitolato tecnico, letti contestualmente, non prevedevano affatto una rigida separazione fra la fase di espressione dei giudizi individuali e quella collegiale di calcolo della media aritmetica del punteggio da assegnare ai concorrenti per i vari sub-criteri di valutazione, essendo unicamente previsto che i singoli commissari assegnassero un punteggio individuale e che tali punteggi fossero poi mediati fra loro (cosa che è indubbiamente avvenuta, come emerge dai verbali di gara).</p>
<p style="text-align: justify;">Va poi aggiunto che nella specie i commissari hanno accompagnato i punteggi numerici da una sintetica motivazione, il che costituisce un ulteriore elemento che milita a sfavore di Hospital Service, come si dirà subito di seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Infatti, un altro profilo che non va trascurato e che nella specie assume notevole rilevanza è quello relativo alla tipologia di punteggio a disposizione dei commissari.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scenario, anche con riguardo alla questione qui controversa, è infatti ben diverso a seconda che il punteggio da assegnare per ciascun sub-criterio sia un punteggio “secco” o, al contrario, un punteggio che è compreso fra due estremi.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo secondo caso, infatti, vi potrebbe essere una teorica (ed interessata) interferenza di uno o più commissari – quelli più “influenti” – sugli altri, mentre lo stesso non avviene nel primo caso, che è quello che ricorre nella specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Va infatti evidenziato che <em>in parte qua</em> l’allegato al disciplinare di gara prevedeva, relativamente ai punteggi discrezionali, un <em>range </em>valutativo composto da una scala di giudizi (da “OTTIMO” a “NON ADEGUATO”), a ciascuno dei quali corrispondeva un punteggio “secco” (1 – 0,8 – 0,6 – 0,3 – 0).</p>
<p style="text-align: justify;">Ma se così è, ne consegue che, una volta che i commissari avevano valutato collegialmente e concordemente il livello dell’offerta rispetto al singolo sub-criterio, il relativo punteggio non poteva che essere identico, pena la violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione, oltre che della <em>lex specialis</em>. E infatti, come detto, nella specie i commissari hanno anche motivato i punteggi assegnati, per cui la ricorrente avrebbe dovuto anzitutto contestare la fondatezza e/o logicità di tali motivazioni, senza di che la decisione di assegnare il medesimo punteggio a fronte di una condivisa motivazione circa il livello dell’offerta rispetto al singolo sub-criterio risulta perfino scontata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è proprio questo il <em>modus operandi</em> che i commissari hanno verosimilmente adottato, ossia hanno proceduto ad esaminare congiuntamente le offerte tecniche, raggiungendo un giudizio concorde rispetto a ciascun singolo sub-criterio, procedendo poi all’attribuzione dei punteggi individuali e, successivamente, al calcolo della media aritmetica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma nulla impediva che il singolo commissario, al momento di attribuire il proprio punteggio, potesse avere un ripensamento e modificare il giudizio e il relativo punteggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ciò non è accaduto la causa dell’uniformità dei punteggi, in assenza di qualsivoglia indizio che possa far emergere intenti poco commendevoli, va ricercata semmai nella volontà dei commissari di evitare errori e contestazioni che ben sarebbero potuto aversi alla luce del rilevante numero di giudizi da esprimere (si trattava di circa 11.000 valutazioni).</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Non va poi dimenticato che l’eccessivo divario fra i punteggi assegnati dai singoli commissari può essere a sua volta oggetto di censura da parte dei concorrenti risultati non aggiudicatari, come è accaduto nella vicenda decisa dal T.A.R. con la sentenza n. 386/2021 (confermata dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 2320/2022).</p>
<p style="text-align: justify;">7.4. Per questo il Tribunale ritiene di dover condividere le argomentazioni delle parti resistenti, le quali si fondano peraltro su un orientamento prevalente del Consiglio di Stato, espresso, fra le altre, nelle sentenze nn. 4847/2021, 5130/2020, 5717/2015, alle cui motivazioni si rimanda per ragioni di sintesi.</p>
<p style="text-align: justify;">7.5. Da ultimo, il Collegio non ritiene rilevante il fatto che con la recente ordinanza n. 5407/2022 della Sez. III la questione qui controversa sia stata rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e ciò in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">– per un verso, l’ordinanza <em>de qua</em> riguarda una vicenda in cui le offerte dovevano essere valutate con il metodo del confronto a coppie, per cui l’Adunanza Plenaria non potrebbe affermare, se non a titolo di mero <em>obiter dictum</em>, principi validi per gli altri sistemi di valutazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– per altro verso, e da un punto di vista processuale, le decisioni dell’Adunanza Plenaria non vincolano il giudice di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, il Collegio ritiene che censure del tipo di quelle svolte dalla ricorrente principale possono essere accolte solo se, nella singola vicenda giudiziaria, vengono allegati indizi ulteriori che possano far presumere uno sviamento di potere (se non addirittura l’esistenza di condotte di rilievo penale) da parte dei commissari di gara. Si tratta, dunque, di questioni che ben difficilmente si attagliano all’opera nomofilattica dell’Adunanza Plenaria.</p>
<p style="text-align: justify;">E nemmeno, come sembra ipotizzare l’ordinanza di rimessione, si potrebbe <em>ex post</em> ritenere illegittimo l’operato della commissione per non avere adeguatamente verbalizzato le modalità con cui si è svolto il confronto di opinioni fra i commissari. Infatti, e salvo che non si tratti di omissioni che contrastano con principi generali dell’ordinamento di settore (si pensi al caso della violazione del principio di segretezza delle offerte), non si può ritenere illegittima <em>ex se</em> l’omessa dettagliata verbalizzazione delle operazioni di gara laddove la legge e/o la legge di gara non impongano tale onere. E in questo caso non si è in presenza della violazione di una norma di legge o di un principio generale dell’ordinamento di settore.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso principale va respinto, il che rende improcedibile il ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza nei riguardi della ricorrente principale e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:</p>
<p style="text-align: justify;">– respinge il ricorso principale;</p>
<p style="text-align: justify;">– dichiara improcedibile il ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: justify;">– condanna la ricorrente principale al pagamento in favore di ciascuna delle controparti costituite delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna di esse. Nel caso di Servizi Ospedalieri S.p.A. il pagamento dovrà essere effettuato in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Morri, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Ruiu, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-lavori-della-commissione-giudicatrice/">Sui lavori della Commissione giudicatrice.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.810</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-31-12-2020-n-810/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-31-12-2020-n-810/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.810</a></p>
<p>Pres. Conti, Est. Ruiu Sulla tempestività  del ricorso per motivi aggiunti nel giudizio in materia di accesso agli atti 1. Processo &#8211; Accesso agli atti &#8211; Silenzio diniego &#8211; Ricorso introduttivo &#8211; Rigetto parziale &#8211; Ricorso per motivi aggiunti &#8211; Tempestività . 2. Appalti &#8211; Art. 53 Cod. contr. pubbl. &#8211; Accesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-31-12-2020-n-810/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-31-12-2020-n-810/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.810</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti, Est. Ruiu</span></p>
<hr />
<p>Sulla tempestività  del ricorso per motivi aggiunti nel giudizio in materia di accesso agli atti</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p><span style="color: #ff0000;">1. Processo &#8211; Accesso agli atti &#8211; Silenzio diniego &#8211; Ricorso introduttivo &#8211; Rigetto parziale &#8211; Ricorso per motivi aggiunti &#8211; Tempestività .</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. Appalti &#8211; Art. 53 Cod. contr. pubbl. &#8211; Accesso ai giustificativi resi dall&#8217;aggiudicataria Istanza della seconda classificata &#8211; Per finalità  di tutela in giudizio &#8211; Va accolta.</span></p>
</div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">3. Appalti &#8211; Processo &#8211; Diniego illegittimo di accesso agli atti di gara &#8211; Termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione &#8211; Non decorre.</span></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p>1. Ãˆ tempestivo il ricorso per motivi aggiunti pur proposto decorsi i trenta giorni ex art. 116 c.p.a. avverso il diniego parziale di accesso agli atti della procedura di gara opposto dall&#8217;Amministrazione dopo un precedente silenzio diniego (impugnato con ricorso introduttivo), trattandosi di una specificazione dell&#8217;iniziale richiesta di accesso che si limita ai documenti medio tempore non forniti dall&#8217;Amministrazione, per i quali pemane l&#8217;interesse dell&#8217;istante. Ed infatti, poichè il giudizio in materia di accesso ha per oggetto l&#8217;accertamento della spettanza o meno del diritto medesimo, il fatto che l&#8217;amministrazione adotti un&#8217;esplicita determinazione di segno negativo non ha alcun effetto sulla procedibilità  dell&#8217;azione, in quanto rivolta all&#8217;accertamento di un diritto.</p>
<p>2. Deve essere accolta l&#8217;istanza di accesso agli atti (nella specie, ai giustificativi resi dell&#8217;aggiudicataria nell&#8217;ambito del procedimento di anomalia dell&#8217;offerta) presentata, per finalità  di tutela in giudizio, dalla seconda classificata, dovendo, da un lato, valutarsi in via prospettica la rilevanza dell&#8217;accesso ai fini di tutela e, dall&#8217;altro, non essendo opponibile la dichiarazione della controinteressata circa la sussistenza di segreti tecnici e commerciali, potenzialmente utilizzabile per qualsiasi impresa e qualsiasi gara.</p>
<p>3. Qualora l&#8217;istanza di accesso alla documentazione di gara sia tempestiva, ai fini dell&#8217;individuazione del dies a quo per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione si applica il noto principio secondo cui qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente l&#8217;accesso, o tenga comportamenti dilatori che non consentono l&#8217;immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l&#8217;impugnazione non inizia a decorrere e il potere di impugnare dall&#8217;interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa non si &#8220;consuma&#8221;.</p>
</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Cns &#8211; Consorzio Nazionale Servizi Cooperativa, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Nicodemo, Donatella Viscogliosi, Nicoletta Di Pucchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi, Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Costanzi in Ancona, piazza Cavour, 23;<br />
Stazione Unica Appaltante Marche non costituito in giudizio;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Gsa &#8211; Gruppo Servizi Associati SpA, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8221; del provvedimento tacito di diniego dell&#8217;accesso agli atti la cui istanza è stata avanzata dalla ricorrente in data 12 agosto2020;<br />
&#8221; di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi, e successivi;<br />
nonchè<br />
&#8221; per l&#8217;accertamento e la declaratoria del diritto all&#8217;ostensione e all&#8217;estrazione dei documenti richiesti e non esibiti<br />
Con motivi aggiunti in data 24 novembre 2020;<br />
&#8221; dell&#8217;ulteriore provvedimento tacito di diniego dell&#8217;accesso agli atti la cui istanza è stata avanzata dalla ricorrente in data 1 novembre 2020;&#8221; di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi, e successivi;<br />
nonchè<br />
&#8221; per l&#8217;accertamento e la declaratoria del diritto all&#8217;ostensione e all&#8217;estrazione dei documenti richiesti e non esibitiVisti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e della Gsa &#8211; Gruppo Servizi Associati S.p.A.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Giovanni Ruiu;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
La società  ricorrente ha partecipato alla gara aggiudicata con decreto del dirigente della SUAM della Regione Marche n. 172 del 6 agosto 2020 per l&#8217;affidamento del servizio di guardiania (portierato/reception) e servizi correlati per le amministrazioni del territorio della Regione Marche, aggiudicata alla società  Gruppo Servizi Associati SpA con socio unico per entrambi i lotti di gara.<br />
La ricorrente, classificatasi seconda per entrambi i lotti, ha proposto in data 12 agosto 2020 istanza di accesso agli atti di gara, A riscontro dell&#8217;istanza, la Stazione Appaltante comunicava che gli atti richiesti, compatibilmente con quanto previsto dall&#8217;art. 53 del D.Lgs 50 del 2016, sarebbero stati pubblicati sul profilo del committente al momento dell&#8217;efficacia dell&#8217;aggiudicazione. A detta della ricorrente, la documentazione poi pubblicata sul sito all&#8217;indomani dell&#8217;intervenuta efficacia dell&#8217;aggiudicazione (1 settembre 2020) non avrebbe soddisfatto le richieste formulate nell&#8217;istanza di accesso con riguardo a gran parte della documentazione.<br />
La ricorrente contesta quindi, nel ricorso introduttivo, il parziale diniego tacito dell&#8217;Amministrazione relativo alla propria istanza.<br />
Con successivi motivi aggiunti, parte ricorrente impugna il diniego alla propria istanza del 10 novembre 2020 con la quale, prendendo atto della trasmissione in data 1 ottobre 2020 di parte dei documenti richiesti con l&#8217;istanza del 12 agosto, richiedeva le giustificazioni della controinteressata nel corso della verifica di anomalia e la relazione di supporto al RUP svolta dal consulente nominato chiedendone l&#8217;esibizione.<br />
La Regione rispondeva con nota dell&#8217;11 novembre 2020, trasmettendo la richiesta Relazione del Consulente del Lavoro di supporto al RUP. La nota viene impugnata con i motivi aggiunti nella parte in cui, a detta della ricorrente, negherebbe l&#8217;accesso ai giustificativi presentati dalla controinteresssata.<br />
Parte ricorrente richiede quindi l&#8217;accesso ai documenti mancanti deducendo l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ulteriore diniego parziale tacito alla propria istanza di accesso, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, e dell&#8217;art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, nonchè per vari profili di eccesso di potere.<br />
Si sono costituiti al Regione Marche e la controinteressata. In particolare, la Regione Marche deduce l&#8217;inammissibilità  del ricorso per motivi aggiunti, per avere la Stazione Appaltante risposto alla richiesta delle giustificazioni della controinteressata in data 1 ottobre 2020, negando l&#8217;accesso.<br />
Alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
1 Ãˆ necessaria una preliminare cronologia dei fatti di causa.<br />
1.1 La ricorrente ha impugnato con il ricorso introduttivo il parziale silenzio diniego relativo alla propria istanza del 12 agosto 2020, cui l&#8217;Amministrazione aveva risposto differendo la pubblicazione degli atti a dopo la definitività  dell&#8217;aggiudicazione. A seguito della successiva pubblicazione degli atti sul sito della Stazione Appaltante di parte degli atti di gara richiesti con istanza del 12 agosto 2020, parte ricorrente ha ritenuto la formazione del silenzio rigetto sulla parte non sodisfatta della sua istanza, notificando il ricorso introduttivo per l&#8217;accesso alla documentazione mancante.<br />
1.2 Poco dopo la notifica del ricorso introduttivo, in data 1 ottobre 2020, la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente un esplicito parziale diniego di accesso relativo alla sua istanza del 12 agosto, trasmettendo nel contempo gli altri atti richiesti nell&#8217;istanza. In particolare è stato concesso un accesso solo parziale all&#8217;offerta tecnica, e, per quanto qui interessa, è stato negato l&#8217;accesso ai giustificativi in quanto la ditta GSA avrebbe rappresentato una motivata e comprovata dichiarazione di sottrazione all&#8217;accesso, mediante la quale è stata dimostrata l&#8217;effettiva ed evidente sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia.<br />
1.3 Con nuova istanza di accesso del 10 novembre, 2020 è stata sollecitata dalla ricorrente la trasmissione dei suddetti giustificativi e di una relazione di consulenza utilizzata dal libro RUP.<br />
1.4 La ricorrente ha poi impugnato, con motivi aggiunti, la nota dell&#8217;11 novembre 2020 della Stazione Appaltante che si è limitata a permettere l&#8217;accesso alla suddetta relazione, lamentando il parziale e ulteriore diniego tacito relativo ai giustificativi dell&#8217;offerta<br />
1.5 L&#8217;Amministrazione, a verbale della Camera di Consiglio del 2 dicembre 2020, ha eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso per motivi aggiunti depositato dal ricorrente in quanto avente ad oggetto il provvedimento di diniego relativo alla richiesta di accesso presentata dalla ricorrente in data 10 novembre 2020, trattandosi di reiterazione della richiesta giÃ  effettuata con l&#8217;istanza del 12 agosto 2020, per la quale Stazione Appaltante non ha modificato le proprie determinazioni in ordine alla non ostensibilità  dell&#8217;atto richiesto espresse nella nota del 1 ottobre 2020.<br />
2 Il Collegio ritiene che il ricorso per motivi aggiunti sia tempestivo.<br />
2.1 Come affermato da condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio &#8211; rigetto formatosi sulla relativa istanza, ha per oggetto l&#8217;accertamento della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza di vizi di legittimità  dell&#8217;eventuale diniego opposto dall&#8217;amministrazione (Cons. Stato, III, 5 marzo 2018, n. 1396) Ne deriva che, se il giudizio ex art. art. 116 c.p.a. è stato giÃ  incardinato sul presupposto dell&#8217;avvenuta formazione del silenzio &#8211; rigetto, il fatto che l&#8217;amministrazione adotti un&#8217;esplicita determinazione di segno negativo non ha alcun effetto sulla procedibilità  dell&#8217;azione, in quanto rivolta all&#8217;accertamento di un diritto (Cons. Stato IV, 6 febbraio 2019 n.906)<br />
2.2 Nel caso di specie, il ricorso per l&#8217;accesso è stato notificato prendendo quindi come punto di riferimento la formazione del silenzio sull&#8217;istanza del 12 agosto 2020 e quindi il giudizio contro il parziale diniego di accesso è stato legittimamente instaurato. Di conseguenza, il successivo ricorso per motivi aggiunti prende la forma di una specificazione dell&#8217;iniziale richiesta di accesso che si limita ai documenti medio tempore non forniti dall&#8217;Amministrazione e, comunque, per i quali permane l&#8217;interesse della ricorrente. In considerazione della tempestività  dei motivi aggiunti va respinta, per quanto riguarda i documenti ancora di interesse della ricorrente, l&#8217;eccezione di improcedibilità  del ricorso introduttivo dedotta dalla Regione Marche prima della notifica dei suddetti motivi aggiunti.<br />
3 Nel merito, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono fondati nei limiti che seguono.<br />
3.1 In base all&#8217;art. 53, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 50, &#8220;Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 [&#8230;]&#8221;.<br />
3.2 Nel caso in esame la società  ricorrente ha formulato istanza di accesso in relazione allo svolgimento della procedura di gara alla quale ha partecipato (classificandosi seconda in graduatoria) ed espressamente evidenziando la finalità  di tutela in giudizio dei propri interessi cui l&#8217;istanza stessa risultava preordinata.<br />
3.3 Inoltre, in considerazione della collocazione in graduatoria della società  ricorrente, la stessa riveste una posizione particolarmente qualificata nell&#8217;ambito della procedura di gara, con riguardo al bilanciamento degli interessi relativo alla propria richiesta di accesso.<br />
3.4 Il Collegio, in conclusione, ritiene che non possa escludersi l&#8217;effettiva utilità  dell&#8217;oggetto della richiesta di accesso ai fini della difesa in giudizio (Cons. Stato V, 30 dicembre 2011, n. 6996), dovendosi, peraltro, valutare la rilevanza dell&#8217;accesso ai fini della tutela del diritto di difesa &#8220;in via prospettica&#8221;, in relazione alla conoscenza dell&#8217;oggetto della richiesta di accesso e al conseguenziale esercizio delle facoltà  difensive da parte della richiedente (Tar Veneto 4 maggio 2019 n. 803).<br />
3.5 Va in conclusione ritenuto che, a differenza che nei casi oggetto dei condivisibili precedenti giurisprudenziali menzionati dalle difese della ricorrente e della controinteressata, nel caso in esame la posizione di seconda classificata della ricorrente e la possibilità  di contestare l&#8217;esito della verifica di anomalia risolva a suo favore il complesso bilanciamento di interessi di cui all&#8217;art.53 citato. Va altresì¬ considerato come, con riguardo alle giustificazioni, la dichiarazione di segreti tecnici e commerciali della controinteressata condivisa dall&#8217;Amministrazione sia, per quanto argomentata, potenzialmente utilizzabile per qualsiasi impresa e qualsiasi gara, affermando che &#8220;La documentazione citata infatti è frutto del know how aziendale, della nostra struttura organizzativa, della nostra progettazione del servizio, del nostro sistema organizzativo di fornitura del servizio, delle nostre metodologie tecnico-operative, insomma delle nostre esperienze acquisite nel settore&amp;&#8221; Peraltro, parte ricorrente non contesta ulteriormente il diniego di accesso alla parte dell&#8217;offerta tecnica contenente &#8220;segreti tecnici e/o commerciali di particolare rilevanza&#8221; limitandosi a chiedere l&#8217;accesso ai giustificativi relativi alla verifica di anomalia, con preciso riferimento al verbale nel quale detta verifica è stata condotta.<br />
3.5 La necessità  dei documenti richiesti per la difesa in giudizio non può altresì¬ essere esclusa perchè sono scaduti termini per impugnare l&#8217;aggiudicazione. Ciò in considerazione della tempestiva richiesta di accesso alla documentazione di gara presentata da parte ricorrente, nonchè del noto principio per cui qualora la Stazione Appaltante rifiuti illegittimamente l&#8217;accesso, o tenga comportamenti dilatori che non consentano l&#8217;immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l&#8217;impugnazione non inizia a decorrere e il potere di impugnare dall&#8217;interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa non si &#8220;consuma&#8221; (Cons. Stato, III 6 marzo 2019, n. 1540).<br />
3.6 Per quanto sopra, la richiesta della ricorrente ad ottenere l&#8217;ostensione dei documenti richiesti trova fondamento nei principi desumibili dall&#8217;art. 53, commi 5 e 6, del d.lgs., n. 50 del 2016, essendosi fatto valere un interesse strumentale all&#8217;eventuale contestazione dell&#8217;aggiudicazione della gara di cui trattasi e alla tutela giudiziale degli interessi della ricorrente (Tar Veneto 31 dicembre 2019 n. 1417).<br />
4 Di conseguenza in accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e in annullamento del parziale diniego tacito prestato sull&#8217;istanza della ricorrente del 10 novembre 2020, il Collegio accoglie l&#8217;istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. e, per l&#8217;effetto, dispone che l&#8217;Amministrazione consenta l&#8217;accesso ai documenti specificati dalla ricorrente nella suddetta istanza e non esibiti dall&#8217;Amministrazione medesima. L&#8217;accesso andrà  consentito entro il termine di venti (20) giorni, decorrente dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente decisione.<br />
4.1 Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della complessità  delle questioni trattate e della particolarità  dello svolgimento della presente controversia.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti li accoglie secondo quanto precisato in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla il parziale diniego tacito prestato sull&#8217;istanza della ricorrente del 10 novembre 2020 e ordina alla parte resistente di consentire alla parte ricorrente l&#8217;accesso, mediante esibizione, la presa visione e l&#8217;estrazione di copia, alla documentazione richiesta da parte ricorrente nella suddetta istanza e non ancora esibita, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione ovvero, se antecedente, dalla notificazione della presente decisione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 con l&#8217;intervento da remoto dei magistrati:<br />
Sergio Conti, Presidente<br />
Tommaso Capitanio, Consigliere<br />
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-31-12-2020-n-810/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.780</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-12-2020-n-780/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-12-2020-n-780/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.780</a></p>
<p>Sergio Conti, Presidente, Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Romolo Freddi, contro Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli Non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-12-2020-n-780/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.780</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-12-2020-n-780/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.780</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Conti, Presidente, Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS,  rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Romolo Freddi,  contro Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli</span></p>
<hr />
<p>Non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Ordinanze contingibili e urgenti &#8211; presupposti: emergenza e imprevedibilità &#8211; devono sussistere &#8211; &#8220;festa di capodanno&#8221; &#8211; fatto notorio- non imprevedibile &#8211; è tale &#8211; mezzi ordinari &#8211; vanno adottati.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, invece, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari. La particolare situazione che si viene a creare durante la c.d. festa di Capodanno, che costituisce evento effettivamente eccezionale ed obiettivamente pericoloso per la concentrazione dell&#8217;uso degli artifici pirotecnici in un arco temporale ristretto, può ritenersi fatto notorio e perciò non può ritenersi imprevedibile.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 19/12/2020<br /> <strong>N. 00780/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00029/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 29 del 2017, proposto da<br /> Silvia Paolini, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Romolo Freddi, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Romolo Freddi in Ancona, c.so Garibaldi, 124;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Sgrignuoli in Ancona, largo XXIV Maggio 1;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;ordinanza n. 182 del Comune di Ancona &#8211; Corpo Polizia Municipale &#8211; del 21 dicembre 2016 con cui è stato disposto il &#8221; Divieto di accensione petardi botti ed artifici pirotecnici di vario genere nei giorni 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017&#8243; , nonchè di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del DL n. 137 del 2020<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La ricorrente, che espone di essere da anni titolari di attività  di vendita al dettaglio di prodotti pirotecnici nel Comune di Ancona, in virtà¹ di regolari autorizzazioni prefettizie e comunali, impugna l&#8217;ordinanza in epigrafe con la quale è stato vietato l&#8217;utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici di qualsiasi genere nelle strade, piazze e qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico nelle giornate del 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017.<br /> L&#8217;ordinanza, seguirebbe altre tre ordinanze di identico tenore del 2013, 2014 e 2015 (quest&#8217;ultima ordinanza è stata impugnata dalla medesima ricorrente con ricorso n. 158 del 2016, in decisione in questa stessa udienza).<br /> L&#8217;ordinanza adottata visti, tra gli altri gli artt. 50 e 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, è così¬ motivata:<br /> &#8221; &#8230;che è consuetudine festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività  con il lancio di petardi , botti ed artifici pirotecnici di vario genere ; che ogni anno a livello nazionale , si verificano infortuni anche di grave entità  alle persone a causa dell&#8217;utilizzo di simili prodotti ; che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita , trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che , in quanto tali , sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità  , sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito ; che sia pure in misura minore , il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dar luogo a detonazione , quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o in presenza di bambini ; dato atto che l&#8217;accensione ed il lancio di fuochi d&#8217;artificio , lo sparo di petardi , lo scoppio di bombolette , e mortaretti nonchè il lancio di razzi sono sempre stati causa di disagio per le persone , per gli animali domestici ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini , soprattutto per l&#8217;uso incontrollato e per il mancato rispetto delle precauzioni minime di utilizzo&#8230;.&#8221;.<br /> L&#8217;ordinanza in epigrafe è contestata un unico e articolato motivo di ricorso.<br /> 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. nn. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, 3, 5 e 6 del d.lgs n. 58 del 2010, 6, 7, 8, 10,13 e 21 della legge n. 241 del 1990 3 e 41 Cost., 3 del d.lgs n. 138 del 2011, eccesso di potere sotto vari profili.<br /> Il potere esercitato in base all&#8217;art. 54 del d.lgs n. 267 del 2000, presuppone una situazione di pericolo effettivo che non può essere affrontato con nessun altro tipo di provvedimento. Lo stesso, previsto per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità  dei cittadini, non può essere utilizzato ai fini della cura di esigenze prevedibili e ordinarie e va giustificato dalla sussistenza di situazioni eccezionali e impreviste, del tutto inconfigurabili nel caso in esame, in relazione ad un evento del tutto prevedibile che occorre annualmente. Non sarebbe stato accertato, attraverso un&#8217;adeguata istruttoria, alcun pericolo serio, concreto ed imminente e ciò in quanto i prodotti pirotecnici &#8220;legali&#8221; garantirebbero di per sè adeguati standard di sicurezza, appunto legalmente autorizzati<br /> Inoltre il provvedimento impugnato sarebbe stato unilateralmente predisposto dal sindaco senza consultare le categorie e le professionalità  incise dal divieto, cui viene vietala la vendita dei propri prodotto nei giorni in cui avviene vi è pìù richiesta. Il Comune di Ancona ha chiesto il rigetto del ricorso<br /> Si è costituito il Comune di Ancona, resistendo al ricorso.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 7 ottobre 2020, il ricorso è stata trattenuto indecisione.<br /> 1 Persiste l&#8217;interesse al ricorso. Come giÃ  affermato in giurisprudenza in un caso analogo, nel giudizio amministrativo la valutazione di sopravvenuta carenza di interesse deve essere accertata dal Collegio giudicante obiettivamente e con il dovuto rigore, al fine di evitare che la conseguente dichiarazione di improcedibilità  si risolva in una elusione dell&#8217;obbligo di pronunciare sulla fondatezza della domanda proposta (Tar Lazio Roma 9 maggio 2017 n. 5572Cons. Stato, V, 19 giugno 2013, n. 3343).<br /> 1.1 L&#8217;interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare alla parte ricorrente dall&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnativa.<br /> 1.2 Nella fattispecie in esame, al di lÃ  dell&#8217;eventuale annullamento dell&#8217;atto impugnato, l&#8217;interesse sostanziale dedotto in giudizio può ritenersi costituito, trattandosi di provvedimenti il cui contenuto precettivo è reiterabile, anche dall&#8217;esigenza di evitare che atti di analogo contenuto siano posti in essere in futuro e tale specifico interesse è connesso alla c.d. efficacia conformativa della sentenza, efficacia che, in caso di declaratoria di inammissibilità  o improcedibilità  del ricorso e, quindi, di sentenza in rito, non potrebbe mai venire in essere (Tar Lazio n. 5572/2017 cit.), Ciò vale, a maggior ragione, per il caso in esame dove analoghe ordinanze sono state ripetute per diversi anni consecutivi.<br /> 2 Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di quanto di seguito evidenziato.<br /> 2.1 I presupposti essenziali per la legittima adozione di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente sono individuabili nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità , non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall&#8217;ordinamento, nella provvisorietà  e temporaneità  degli effetti e nella proporzionalità  del provvedimento (Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3369; Tar Lombardia Brescia 11 maggio 2018, Tar Lazio 5572/2017 cit.).<br /> 2.2 Ne consegue che non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, invece, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari.<br /> 2.3 La particolare situazione che si viene a creare durante la c.d. festa di Capodanno, che costituisce evento effettivamente eccezionale ed obiettivamente pericoloso per la concentrazione dell&#8217;uso degli artifici pirotecnici in un arco temporale ristretto, può ritenersi fatto notorio, tanto da essere definita come &#8220;consuetudine&#8221; nella stessa ordinanza impugnata, e perciò non può ritenersi imprevedibile, per cui ben avrebbe potuto e potrebbe essere disciplinata con gli ordinari strumenti previsti dall&#8217;ordinamento (Tar Lazio 5572/2017, cit.). La mancanza di imprevedibilità  è confermata dal fatto, documentato dalla ricorrente, che ordinanze praticamente identiche sono state adottare nei tre anni precedenti.<br /> 3 L&#8217;assenza di imprevedibilità  della situazione disciplinata con l&#8217;ordinanza contingibile e urgente rende quindi fondata la relativa censura, di carattere assorbente.<br /> 3.1-L&#8217;illegittimità  determina l&#8217;accoglimento del ricorso e l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata ordinanza, salve le ulteriori determinazioni che, nell&#8217;esercizio della propria potestà  discrezionale, l&#8217;amministrazione comunale vorrà  eventualmente adottare in futuro riguardo la medesima problematica oggetto dell&#8217;impugnata ordinanza, avvalendosi dei mezzi ordinari messi a disposizione dall&#8217;ordinamento, le situazioni di criticità  riscontrate, a tutela dei delicati interessi pubblici che vengono in rilievo.<br /> 3.2 Sussistono giuste ragioni per compensare le spese, in considerazione della delicatezza degli interessi coinvolti<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;impugnata ordinanza sindacale n. 182 del 21 dicembre 2016.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Conti, Presidente<br /> Tommaso Capitanio, Consigliere<br /> Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore</p>
<p> <br /> <br /> </p>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.710</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-11-2020-n-710/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giacinta Serlenga, Presidente, Estensore PARTI: Glauco G. e Gabriele G., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Domenico D&#8217;Alessio in Ancona, alla via Giannelli, n. 36; contro Comune di Fano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Romoli, con domicilio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-11-2020-n-710/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.710</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-11-2020-n-710/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.710</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giacinta Serlenga, Presidente, Estensore  PARTI:  Glauco G. e Gabriele G., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Domenico D&#8217;Alessio in Ancona, alla via Giannelli, n. 36; contro Comune di Fano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Romoli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Salvatore Menditto in Ancona, al corso Stamira, n.10; Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Fano, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Il deposito di una roulotte all&#8217;interno di un suolo privato deve essere qualificato quale costruzione urbanisticamente rilevante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica &#8211; suolo privato  &#8211; deposito di una roulotte &#8211; costruzione urbanisticamente rilevante &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il deposito di una roulotte all&#8217;interno di un suolo privato deve essere qualificato quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione.</em><br /> <em>Si ritiene invero che perÂ effetto di quanto disposto dall&#8217;art. 3 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) l&#8217;installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e case mobili, può ritenersi consentita&#038;se sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee </em> <em>laddove</em> <em>l&#8217;installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire</em> Â e <em>se l&#8217;area interessata è poi in zona vincolata, per tali manufatti occorre anche il nulla osta dell&#8217;amministrazione preposta alla tutela del vincolo. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/11/2020<br /> <strong>N. 00710/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00790/2001 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 790 del 2001, proposto da<br /> Glauco G. e Gabriele G., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Domenico D&#8217;Alessio in Ancona, alla via Giannelli, n. 36;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Fano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Romoli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Salvatore Menditto in Ancona, al corso Stamira, n.10;<br /> Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Fano, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,</em></strong><br /> A) con il RICORSO INTRODUTTIVO:<br /> -dell&#8217;ordinanza dirigenziale 18.7.2001, n. 225, recante ingiunzione di demolizione;<br /> -di ogni atto comunque collegato, presupposto o connesso tra cui i verbali della Polizia municipale n. 2963/01 del 15.6.2001 e del Corpo forestale dello stato n. 1008 dell&#8217;11.7.2001;<br /> B) con i MOTIVI AGGIUNTI depositati il 30.3.2002:<br /> -dell&#8217;ordinanza dirigenziale n. 4137/02 del 21.1.2002 con cui è stata respinta la domanda di autorizzazione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/85, presentata in relazione agli interventi oggetto dell&#8217;ordinanza di demolizione suddetta;<br /> &#8211; di ogni atto comunque collegato, presupposto o connesso, ivi compreso il verbale della C.E.C. 17.1.2002 e il cd. piano particolareggiato Spiaggia, approvato con deliberazioni di C.C. n. 20 del 24.1.2001, n. 21 del 25.1.2001 e n. 51 del 26.2.2001 ex art. 16, l. 17.8.1942 n. 1150 nonchè l&#8217;avviso del 15.2.2002 ex art. 7, comma 4, l. n 47/85;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Fano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2020 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO</p>
<p> 1.- Con il gravame in epigrafe, i signori Glauco e Gabriele G. impugnavano l&#8217;ordine di demolizione emesso dal Comune di Fano rispetto ad alcune opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo su area di loro proprietà , in territorio comunale, località  Fosso Seyore, riportato in catasto al foglio 1, mapp. 536; opere così¬ descritte nel verbale elevato dal Corpo forestale dello Stato in data 11.7.2001: &#8220;<em>struttura in ferro, muro di recinzione e installazione poli di illuminazione con casottino Enel, sistemazione con riporto materiale di inerti edili frantumati, posizionamento roulotte con targa a rimorchio PS 4746&#8243;</em>.<br /> Con successivi motivi aggiunti, notificati in data 21 marzo 2002, i ricorrenti stessi impugnavano il sopravvenuto diniego di sanatoria degli interventi in questione ex art. 13 della legge n. 47/85 (ordinanza dirigenziale 21.1.2002 n. 4137), unitamente ad una serie di atti presupposti tra i quali il parere C.E.C. del 17 gennaio 2002 che ne costituisce unica base motivazionale. Veniva ivi evidenziato il contrasto degli interventi stessi con il P.R.G. che qualifica l&#8217;area in parola come zona F4 e consente interventi privati solo previa convenzione; nonchè con il Piano Particolareggiato di utilizzazione delle spiagge, che non avrebbe previsto per il tratto di costa <em>de quo</em> strutture di sorta, in considerazione dei vincoli imposti alla zona: area floristica e vincolo paesaggistico <em>ex lege</em> 1497/1939.<br /> Con ordinanza n. 518/2001, il Tribunale respingeva l&#8217;istanza cautelare.<br /> Soltanto il sig. Glauco G.confermava l&#8217;interesse al gravame.<br /> All&#8217;udienza di smaltimento del 14 ottobre 2020, la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> 2.- In via preliminare, il gravame va dichiarato perento rispetto alla sig. Gabriele Geminiani non avendo la stessa confermato, nei termini di legge, l&#8217;interesse al gravame.<br /> 3.- Venendo al merito della questione, si rende opportuno partire dall&#8217;esame dei motivi aggiunti proposti avverso il diniego di sanatoria giacchè solo all&#8217;esito dello scrutinio delle relative censure potrà  essere verificata la persistenza dell&#8217;interesse al ricorso introduttivo proposto -si ribadisce- per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordine di demolizione. Ed invero, per ormai costante giurisprudenza, l&#8217;ordinanza di demolizione resta sospesa nella sua efficacia in ipotesi di richiesta di sanatoria, riprendendo a produrre effetti all&#8217;esito del procedimento ove negativo.<br /> In tal senso, da ultimo, la sesta Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza del 6 luglio 2020, n. 4320, ha ribadito quanto segue: &#8220;<em>In materia edilizia solo a seguito della definizione della procedura di sanatoria di un immobile abusivo il Comune ha l&#8217;obbligo di concludere il procedimento sanzionatorio, portando ad esecuzione l&#8217;ordinanza di demolizione che, in ipotesi, ha ripreso a produrre effetti con la conseguenza che, definita nel senso del rigetto la domanda di accertamento di conformità , riacquista efficacia l&#8217;ordine di demolizione</em>&#8220;.<br /> 3.1.- Il diniego di sanatoria, come anticipato in fatto, riproduce i rilievi sollevati dalla Commissione edilizia nel parere negativo, configurandosi quale atto plurimotivato.<br /> Con l&#8217;atto di motivi aggiunti, sono stati articolati quattro motivi di gravame avverso ciascuna delle ragioni che lo sorreggono.<br /> Pìù precisamente, con i primi due motivi, deducendo la violazione del quadro normativo statale e regionale inÂ <em>subiecta materia</em> nonchè degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90, parte ricorrente contesta l&#8217;assoggettabilità  degli interventi di cui si tratta a concessione ovvero autorizzazione edilizie, assumendo in ogni caso l&#8217;inconfigurabilità  del rilevato contrasto con il P.R.G.; nonchè l&#8217;applicabilità  delle previsioni del Piano particolareggiato delle spiagge, diretto a disciplinare -nella prospettazione di parte ricorrente stessa- soltanto le aree demaniali e non anche quelle di proprietà  privata, quale quella che viene in considerazione nella fattispecie.<br /> Con il terzo motivo lamenta, invece, l&#8217;irrilevanza dei vincoli floristico e paesaggistico in considerazione della modesta entità  degli interventi di cui si tratta; e, per la stessa ragione, l&#8217;inapplicabilità  del regime del preventivo convenzionamento previsto dal P.R.G. per le zone F4, facendo rilevare che peraltro, in concreto, nessuna convenzione è stata proposta al ricorrente.<br /> Con il quarto e ultimo motivo lamenta, infine, l&#8217;illegittimità  della paventata acquisizione gratuita dell&#8217;area al patrimonio comunale stante l&#8217;asserita impossibilità  di eseguire la demolizione per intervenuto sequestro penale dell&#8217;area stessa.<br /> 3.1.1.- Orbene, i primi tre motivi devono essere respinti per le ragioni di seguito riportate.<br /> Stando ai principi generali di elaborazione giurisprudenziale, il deposito di una roulotte all&#8217;interno di un suolo privato deve essere qualificato quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione (cfr., <em>ex plurimis</em>, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 27/06/2013, n. 793).<br /> Si ritiene invero che &#8220;<em>per</em> <em>effetto di quanto disposto dall&#8217;art. 3 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) l&#8217;installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e case mobili, può ritenersi consentita&#038;se sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee&#8221;</em>; liddove &#8220;<em>l&#8217;installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire</em>&#8220;; e &#8220;<em>Se l&#8217;area interessata è poi in zona vincolata, per tali manufatti occorre anche il nulla osta dell&#8217;amministrazione preposta alla tutela del vincolo&#8221;</em> (cfr. C.d.S., Sez. VI, 01/04/2016, n. 1291 che conferma T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I quater, 24 novembre 2014, n. 11725).<br /> L&#8217;orientamento ha ricevuto l&#8217;autorevole avvallo della Consulta che, nella sentenza n. 246 del 29.11.2017, ha dichiarato l&#8217;incostituzionalità  dell&#8217;art. 1, comma 129, l. reg. Campania 15 marzo 2011 n. 4 &#8220;<em>nella parte in cui, sostituendo l&#8217;art. 2, 1°Â comma, l. reg. Campania 26 marzo 1993 n. 13, prevede che non costituiscono attività  rilevanti ai fini paesaggistici le installazioni quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, come roulotte, maxi caravan e case mobili, anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate</em>&#8220;.<br /> Orbene, nel caso di specie la modesta entità  delle opere, singolarmente considerate, non è idonea ad escludere la rilevanza urbanistica delle opere stesse complessivamente considerate, evidentemente preordinate alla stabile fruizione dell&#8217;area fronte mare, adiacente al demanio pubblico, in contrasto con la normativa edilizia, oltre che con le previsioni di P.R.G. e con i plurimi vincoli ricadenti sulla zona <em>de qua</em>.<br /> Gli interventi rilevati consistono -come detto- nel posizionamento sull&#8217;area di proprietà  del ricorrente di una roulotte nonchè nella realizzazione di una struttura in ferro per sostenere una tenda ombreggiante, di un muro di recinzione, nell&#8217;installazione di poli di illuminazione con casottino Enel e sistemazione con riporto di materiale di inerti edili frantumati; ciò che evidenzia oltremodo l&#8217;intento di destinare stabilmente l&#8217;unità  astrattamente mobile ad abitazione, sia pure stagionale e, dunque, di determinare una trasformazione permanente del territorio, non riconducibile all&#8217;attività  sottratta al regime autorizzatorio di cui all&#8217;art. 3, punto e.5), del richiamato D.P.R. n. 380/01.<br /> Inoltre, non è contestato che l&#8217;area ricada in zona &quot;<em>F/4 verde attrezzato di servizio alla balneazione</em>&quot; dello strumento urbanistico generale e che sia assoggettata ai vincoli floristico ex D.P.G.R. n. 73 del 24/03/97 (cfr. doc. 8) e paesaggistico ex D.M. 25.8.1965; non è pertanto revocabile in dubbio che sia soggetta alla relativa disciplina, non potendo -per quanto detto- accedersi alla tesi che si tratti di interventi di modesta entità , in quanto tali sottratti al regime autorizzatorio.<br /> Il rilascio del titolo in sanatoria avrebbe richiesto la conformità  al P.R.G. e agli strumenti di tutela vigenti alla luce delle norme. Ed invero, l&#8217;art. 13 della legge n. 47/85 -applicabile alla fattispecie <em>ratione temporis</em> &#8211; prevede la possibilità  di ottenere un&#8217;autorizzazione o una concessione in sanatoria &quot;<em>quando l&#8217;opera eseguita in assenza delle stesse sia conforme agli strumenti urbanistici generali</em> <em>e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell&#8217;opera, sia al momento della presentazione della domanda&#8221;.</em><br /> Orbene, in zona F4 qualsiasi intervento avrebbe dovuto essere preceduto da una convenzione con l&#8217;Amministrazione comunale che ne garantisse l&#8217;uso pubblico; il vincolo paesaggistico comporta il divieto per i proprietari di tali beni di introdurvi modificazioni che pregiudichino il loro aspetto esteriore oggetto di tutela e, in ogni caso, l&#8217;obbligo di chiedere il parere all&#8217;Autorità  preposta; in zona floristica, infine, ai sensi dell&#8217;art. 7 della L.R. 52/74 &#8220;<em>è proibito la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente</em>&#8221; (cfr. comma 3).<br /> Ne discende l&#8217;evidente incompatibilità  dell&#8217;intervento di trasformazione dell&#8217;area in parola con i vincoli e le destinazioni descritte; ciò anche a prescindere dal vincolo ulteriore discendente dal Piano particolareggiato delle spiagge, nella cui area di riferimento il suolo <em>de quo</em> sembrerebbe compreso stando agli atti di causa ma della cui applicabilità  alla fattispecie parte ricorrente dubita.<br /> 3.1.2.- Quanto precede dimostra che il provvedimento di diniego di sanatoria è legittimamente supportato dal contrasto degli interventi con lo strumento urbanistico generale e con i vincoli incidenti sull&#8217;area; ciò che esclude ogni interesse all&#8217;esame delle censure ulteriori, ben potendo l&#8217;atto gravato poggiare su di un solo ordine di ragioni e non apportando -per ciò stesso- l&#8217;eventuale accoglimento delle censure stesse alcuna utilità  al ricorrente.<br /> La legittimità  del diniego di sanatoria comporta altresì¬ -per quanto anticipato sub 3- l&#8217;improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, giacchè -si ribadisce- l&#8217;ordine di demolizione è atto dovuto a fronte di interventi realizzati in assenza di titolo autorizzativo e, rimasto sospeso nel periodo necessario alla definizione dell&#8217;istanza di sanatoria, riacquista efficacia all&#8217;esito negativo del procedimento.<br /> Nè sono stati articolati motivi diretti a far valere eventuali profili di illegittimità  propria dell&#8217;ordine di demolizione stesso, che giustificherebbero la sopravvivenza dell&#8217;azione in via autonoma.<br /> 3.- In sintesi, i motivi aggiunti vanno respinti e il ricorso introduttivo dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Considerata tuttavia il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione degli interventi per cui è causa, il Collegio ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile. Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giacinta Serlenga, Presidente, Estensore<br /> Benedetto Nappi, Primo Referendario<br /> Giovanni Giardino, Referendario</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-28-11-2020-n-710/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.710</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.452</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-16-7-2020-n-452/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-16-7-2020-n-452/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.452</a></p>
<p>Sergio Conti, Presidente ,Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore PARTI: Ditta Consulenergy Srl rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Galileo Omero Manzi, contro Anas SpA, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, Anas SpA, &#8211; Area Compartimentale Marche Ancona non costituito in giudizio; Il vincolo di inedificabilità  della &#8220;fascia di rispetto stradale&#8221; non ha</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-16-7-2020-n-452/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.452</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Conti, Presidente ,Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore PARTI:  Ditta Consulenergy Srl rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Galileo Omero Manzi, contro Anas SpA, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, Anas SpA, &#8211; Area Compartimentale Marche Ancona non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Il vincolo di inedificabilità  della &#8220;fascia di rispetto stradale&#8221; non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Edilizia ed Urbanistica &#8211; &#8220;fascia di rispetto stradale&#8221; &#8211; disciplina ex articoli 16, 17 e 18, del D.lgs. n. 285 del 1992 e regolamento di attuazione ex articoli 26, 27 e 28, del DPR n. 495 del 1992.<br /> <br /> 2. Edilizia ed Urbanistica &#8211; &#8220;fascia di rispetto stradale&#8221; &#8211; vincolo di inedificabilità  -natura conformativa &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <em>1.L&#8217;ampiezza delle fasce di rispetto stradali, intese come le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, trova disciplina nel codice della strada (articoli 16, 17 e 18, del D.lgs. n. 285 del 1992) e nel Regolamento di attuazione (articoli 26, 27 e 28, del DPR n. 495 del 1992).</em><br /> <br /> <br /> <em>2. Il vincolo di inedificabilità  della &#8220;fascia di rispetto stradale&#8221; &#8211; che è una tipica espressione dell&#8217;attività  pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità  di beni e di soggetti &#8211; non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perchè ha il solo effetto di imporre alla proprietà  l&#8217;obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall&#8217;eventuale instaurazione di procedure espropriative.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/07/2020<br /> <strong>N. 00452/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00261/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 261 del 2019, proposto da<br /> Ditta Consulenergy Srl rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Galileo Omero Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Anas SpA, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;<br /> Anas SpA, &#8211; Area Compartimentale Marche Ancona non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento n. 027810 del 16 maggio 2019 a forma del Dirigente dell&#8217;Area Compartimentale Marche con cui è stata negata l&#8217;autorizzazione richiesta dalla ditta ricorrente per la realizzazione di una centralina idroelettrica localizzata nella vicinanze della Superstrada Val Di Chienti e la S.S. n.. 77;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Anas S.p.A.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con il presente ricorso è impugnata la nota ANAS prot. n. 027810 del 16 maggio 2019 con cui è stata rigettata la domanda presentata in data 6 agosto 2018 dalla società  ricorrente Consulenergy srl finalizzata ad ottenere il rilascio della licenza &#8211; autorizzazione per l&#8217;esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un canale preesistente di adduzione di acqua del fiume Chienti, situato sulla sinistra idrografica del corso d&#8217;acqua nelle vicinanze della superstrada Val di Chienti -Foligno-Civitanova Marche e della preesistente SS 77 ora di proprietà  regionale ma gestita in convenzione dall&#8217;ANAS, all&#8217;interno del quale la società  Consulenergy si proponeva di realizzare un centralina idroelettrica.<br /> Il diniego è basato sulla contestata violazione delle fasce di rispetto stradale di cui all&#8217;art 26 del DPR n.495 del 1992, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada.<br /> Con un unico e articolato motivo di ricorso si deduce la violazione dell&#8217;art 26 del DPR n.495 del 1992, dall&#8217;art 12, comma 1 del D,lgs. n. 387 del 2003 ed eccesso di potere sotto vari profili.<br /> Il provvedimento sarebbe basato sull&#8217;erroneo presupposto che l&#8217;intervento darebbe luogo alla realizzazione di una costruzione, di un manufatto o comunque ad un volume fuori terra soggetto al rispetto delle distanze stabilite dall&#8217;art 26 del Regolamento di attuazione del Codice della strada di cui al DPR n. 495 del 1992. Al contrario si tratterebbe del ripristino di un tratto di un preesistente canale di derivazione di acqua per ml. 75,00, per la cui realizzazione, in quanto opera preesistente all&#8217;entrata in vigore del citato DPR n. 495 del 1992 ed anche rispetto alla data di avvenuta realizzazione della superstrada (anno 2005) non trovano applicazione le prescrizioni in materia di fasce di rispetto stradale, stante quanto previsto dal comma 9 dell&#8217;art 26 di tale decreto che espressamente esclude l&#8217;applicazione delle nuove fasce di rispetto introdotte con il decreto &#8221; alle opere ed alle colture preesistenti&#8221;. Non vi sarebbero manufatti o di volumi fuori terra e le opere strumentali ed accessorie necessarie per il funzionamento della centralina consisterebbero per buona parte nel ripristino del precedente preesistente canale. Trattandosi dell&#8217;escavazione di un canale si imporrebbe solo il rispetto della distanza di m. 3,00 dal ciglio stradale fissata dall&#8217;art 26 comma 1 del citato D.P.R. n. 495/1992 e non le maggiori distanze previste a tutela delle fasce di rispetto, dato che le dimensioni del canale verrebbero ridotte. Inoltre, non andrebbe trascurato il carattere di pubblica utilità  dell&#8217;opera, in quanto destinata a produrre energia elettrica mediante l&#8217;utilizzo di fonti naturali, stante quanto previsto dall&#8217;art 12, comma 1del D.lgs. n. 387 del 2003 per le quali si prevede anche la realizzazione in deroga alle distanze di rispetto dei corsi d&#8217;acqua stabilite dall&#8217;art 29 del PPAR della Regione Marche.<br /> Si è costituita l&#8217;ANAS SpA, resistendo al ricorso.<br /> Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> 1 Il ricorso è infondato.<br /> 1 Come è noto, l&#8217;ampiezza delle fasce di rispetto stradali, intese come le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, trova disciplina in quanto stabilito dal codice della strada (articoli 16, 17 e 18, del D.lgs. n. 285 del 1992) e dal Regolamento di attuazione (articoli 26, 27 e 28, del DPR n. 495 del 1992).<br /> 1.2 Il vincolo di inedificabilità  della &#8220;fascia di rispetto stradale&#8221; &#8211; che è una tipica espressione dell&#8217;attività  pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità  di beni e di soggetti &#8211; non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perchè ha il solo effetto di imporre alla proprietà  l&#8217;obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall&#8217;eventuale instaurazione di procedure espropriative (Cons. Stato IV 10 gennaio 2018 n. 90).<br /> 1.3 A parere del Collegio, nel caso in esame è dirimente la circostanza che il divieto in oggetto risulta finalizzato a mantenere una fascia di rispetto, utilizzabile per l&#8217;esecuzione di lavori, l&#8217;impianto di cantieri, l&#8217;eventuale allargamento della sede stradale, nonchè per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità  della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (Cons. Stato 90/2018 cit.). Restano escluse solo opere funzionalmente e oggettivamente preordinate alla sola gestione della rete stradale.<br /> 1.4 Il Collegio non condivide, sul punto, le articolate osservazioni di parte ricorrente riguardo la natura dell&#8217;opera. Nel caso in esame non si è di fronte alla semplice escavazione di un fosso o un canale o comunque di un&#8217;opera che si limita a intervenire su un canale preesistente. Difatti l&#8217;opera prevede il recupero di parte di un canale preesistente in disuso con la realizzazione di un prolungamento trasversale che prevede una turbina a coclea idraulica per la produzione di energia elettrica. Si tratta indubbiamente di un manufatto differente da quello preesistente, come realizzazione e destinazione.<br /> 1.5 Per quanto sopra non è applicabile nè il nono comma dell&#8217;art. 26 del Regolamento (nella parte in cui esonera le opere preesistenti) in quanto l&#8217;opera prevede il recupero parziale e la modificazione di un canale, con destinazione alla produzione di produzione di energia elettrica e la realizzazione di volumi (sia pure interrati) nè l&#8217;articolo 1 del medesimo, in quanto l&#8217;opera non può essere assimilata alla mera escavazione di un canale.<br /> 1.6 Come giÃ  detto, per il Collegio è dirimente la <em>ratio</em> della previsione dei vincoli di rispetto stradali, che permettono eccezioni solo per le opere a rispetto della strada. Il fatto che il vincolo sia previsto anche a tutela dell&#8217;esecuzione di lavori, dell&#8217;impianto di cantieri, e dell&#8217;eventuale allargamento della sede stradale, nonchè per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità  della via di comunicazione, e che si applichi anche ai volumi che non superano il livello della strada, implica che, al di lÃ  del suo effettivo impatto dal punto di vista edilizio, non può essere indifferente, dal punto di vista dell&#8217;autorità  preposta alla tutela del vincolo, la presenza di un canale che ospita un impianto per la produzione di energia elettrica rispetto a un semplice canale in disuso. Allo stesso modo non possono essere considerati indifferenti le opere in muratura previste (fondo e pareti canale), nonchè i 142 mq ricoperti dall&#8217;impianto idroelettrico per un volume di 473 mc, sia pure (asseritamente) interrato. Ne consegue che non è rilevante, a parere del Collegio, la presenza o meno di volumetria fuori terra (piano di appoggio del motore e della coclea), dato che quello interrato o a livello del terreno è sufficiente a integrare la realizzazione di un manufatto tale da richiedere il rispetto delle distanza previste dal vincolo.<br /> 1.7 Di conseguenza l&#8217;opera è sottoposta alle distanze previste dal comma 2 dell&#8217;art. 26 del DPR n. 495 del 1992 per le strade di grande scorrimento, distanze pacificamente non presenti nel caso in esame.<br /> 1.8 Non è altresì¬ condivisibile la pur suggestiva argomentazione che metter in rilievo la pubblica utilità  dell&#8217;opera ai sensi del D.lgs n. 387 del 2003. Infatti il suo carattere di pubblica utilità , indubbiamente rilevante sul piano generale, non lo è nel caso in esame dove, all&#8217;interno del vincolo di rispetto, la pubblica utilità  (e, quindi, la stessa possibilità  di realizzare le opere) si declina esclusivamente con riguardo al possibile utilizzo al servizio della strada. Nel caso in esame, la realizzazione di una piccola centrale idroelettrica non ha attinenza con l&#8217;utilizzo della strada, per cui il suo carattere di pubblica utilità  non rileva (così¬ come la possibilità  di deroga al vincolo di rispetto fluviale, diverso per funzione di tutela).<br /> 2 Per quanto sopra, il ricorso è infondate e deve essere respinto.<br /> 2.1 In considerazione della particolarità  del caso in esame e della natura degli interventi coinvolti le spese possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Conti, Presidente<br /> Tommaso Capitanio, Consigliere<br /> Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore</div>
<p> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-16-7-2020-n-452/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.452</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.349</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-29-5-2020-n-349/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-29-5-2020-n-349/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-29-5-2020-n-349/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.349</a></p>
<p>Sergio Conti, Presidente, Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabiola Cesanelli e Stefano Massimiliano Ghio; contro Ministero dell&#8217;Interno, Questura -OMISSIS-, Legione dei Carabinieri &#8220;Marche&#8221; &#8211; Compagnia -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, nei confronti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-29-5-2020-n-349/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.349</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-29-5-2020-n-349/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.349</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Conti, Presidente, Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabiola Cesanelli e Stefano Massimiliano Ghio; contro Ministero dell&#8217;Interno, Questura -OMISSIS-, Legione dei Carabinieri &#8220;Marche&#8221; &#8211; Compagnia -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato,  nei confronti -OMISSIS-, non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;ammonimento ex art. 8 della L. n. 38/2009:  ha una finalità  ad un tempo preventiva e dissuasiva.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Persona Umana- reato di stalking &#8211; ammonimento <em>ex</em> art. 8 della L. n. 38/2009 &#8211; Provvedimento amministrativo-  è tale- finalità  preventiva e dissuasiva- sussiste. </p>
<p> 2. Persona umana- ammonimento <em>ex</em> art. 8 della L. n. 38/2009 &#8211; reato di stalking- natura e differenze.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;ammonimento ex art. 8 della L. n. 38/2009, al pari dell&#8217;omologo provvedimento di cui all&#8217;art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011, ha una finalità  ad un tempo preventiva e dissuasiva, nel senso che tali atti hanno l&#8217;obiettivo di far sapere al destinatario che la sua condotta, seppure non avente ancora rilievo penale, è all&#8217;attenzione dell&#8217;autorità  di P.S., per cui, onde evitare l&#8217;apertura di indagini penali, l&#8217;interessato è invitato ad adottare uno stile di vita rispettoso della legge. Nel caso dell&#8217;ammonimento ex art. 8 della L. n. 38/2009, in particolare, il destinatario dell&#8217;atto è invitato ad astenersi dal porre in essere comportamenti riconducibili alla nozione di stalking;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2. Ammonimento ex L. n. 38/2009 : l&#8217;interessato non è condizione di sapere quali comportamenti leciti può tenere senza rischiare la denuncia penale. Infatti, tenuto conto che nella maggior parte dei casi lo stalkingÂ nasce all&#8217;interno di rapporti sentimentali, non è raro che i soggetti coinvolti &#8211; i quali sono coniugi, anche divorziati o separati, ex fidanzati, etc. &#8211; continuino ad avere fra loro rapporti legati alla presenza di figli, o a motivi di lavoro e/o di affari e/o di debito/credito, o, ancora, al fatto che uno dei due soggetti occupi la casa di abitazione in cui l&#8217;altro soggetto ha lasciato propri effetti personali. In questi casi, il soggetto ammonito, seppure voglia in perfetta buona fede attenersi all&#8217;ordine del Questore, si può trovare nell&#8217;oggettiva difficoltà  di far valere i propri diritti nei riguardi dell&#8217;altro soggetto, non potendo sapere se, ad esempio, una telefonata con cui sollecita il pagamento di un credito oppure si lamenta circa la gestione del mènage familiare possa esporlo alla denuncia penale per inosservanza del provvedimento del Questore.<br /> </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00349/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00539/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 539 del 2019, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabiola Cesanelli e Stefano Massimiliano Ghio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Questura -OMISSIS-, Legione dei Carabinieri &#8220;Marche&#8221; &#8211; Compagnia -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi<i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento di ammonimento ex L. n. 38/2009 CAT -OMISSIS-, emesso dal Questore -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">del verbale di ritiro cautelativo armi e munizioni del -OMISSIS- della Legione Carabinieri &#8220;Marche&#8221; &#8211; Compagnia -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, della Questura -OMISSIS- e della Legione Carabinieri &#8220;Marche&#8221; Compagnia -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 maggio 2020 il dott. Tommaso Capitanio e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del D.l. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorrente, di professione guardia giurata e dipendente dell&#8217;istituto di vigilanza &#8220;-OMISSIS-&#8220;, impugna il provvedimento con il quale il Questore -OMISSIS-, in accoglimento dell&#8217;istanza della controinteressata, lo ha ammonito ai sensi dell&#8217;art. 8 della L. n. 38/2009, nonchè il conseguente verbale di ritiro cautelativo delle armi regolarmente detenute dal sig. -OMISSIS-, redatto dalla Compagnia Carabinieri -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">A fondamento del provvedimento il Questore ha posto i fatti segnalati dalla sig.ra -OMISSIS- (con la quale il ricorrente ha intessuto una relazione sentimentale durata circa -OMISSIS-), ossia:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; i numerosissimi messaggi telefonici che il sig. -OMISSIS- le ha inviato, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per circa un mese;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alcuni appostamenti con atteggiamento indagatorio del sig. -OMISSIS- sotto la casa della sig.ra -OMISSIS- e alcuni pedinamenti,</p>
<p style="text-align: justify;">concludendo nel senso che tali condotte hanno ingenerato nella vittima &#8220;<i>&#038;un perdurante e grave stato di ansia tale da farle vivere una condizione di rilevante preoccupazione per la propria incolumità  con conseguente modificazione delle abitudini e delle modalità  della vita di relazione&#038;</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il provvedimento è impugnato per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; difetto di istruttoria e di motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; erronea rappresentazione dei fatti posti a base del provvedimento, scaturita anche dall&#8217;omessa istruttoria e dalla violazione delle garanzie partecipative nei riguardi dell&#8217;interessato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione del dovere di audizione delle persone informate sui fatti di cui all&#8217;art. 8 del D.L. n. 11/2009 (ed in particolare dell&#8217;ammonendo), che ha condotto alla erronea rappresentazione dei fatti di cui al precedente motivo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; difetto dei presupposti per l&#8217;ammonimento data la carenza dei requisiti di cui all&#8217;art. 612-<i>bis</i> c.p., espressamente richiamato dall&#8217;art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, il ricorrente evidenzia che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la violazione delle garanzie partecipative non è giustificata dall&#8217;urgenza di provvedere, in quanto l&#8217;ultimo messaggio è stato inviato alla sig.ra -OMISSIS- il -OMISSIS- 2019 e comunque tutta la vicenda si è svolta nell&#8217;arco di un mese, al termine di una relazione sentimentale durata -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dal tenore dei messaggi allegati al ricorso non si evince alcun intento persecutorio nei riguardi della <i>ex</i> compagna, bensì¬ il semplice, anche se insistito, tentativo di salvare la relazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; gli appostamenti di cui si parla nel provvedimento del Questore sono stati solo due, ma di ognuno di essi la sig.ra -OMISSIS- era stata avvisata dallo stesso sig. -OMISSIS- mediante messaggio telefonico. Un altro incontro non si è svolto, perchè la sig.ra -OMISSIS- non era in casa. In tutti e tre i casi, inoltre, la presenza del ricorrente in loco era giustificata, in un caso dalla necessità  di riconsegnare alla controinteressata alcuni effetti personali, nel secondo caso dal fatto che il ricorrente aveva intenzione di consegnare alla sig.ra -OMISSIS- un mazzo di rose e nel terzo caso dal fatto che il sig. -OMISSIS- aveva comperato delle brioches per la sig.ra -OMISSIS- e per i suoi due figli;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonostante la relazione fosse agli sgoccioli, la sig.ra -OMISSIS-, da ultimo in data -OMISSIS-, ha accettato di andare a cena con il ricorrente, il che vuol dire che ella non si sentiva affatto in pericolo. </p>
<p style="text-align: justify;">3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell&#8217;Interno, la Questura -OMISSIS- e la Legione &#8220;Marche&#8221; dell&#8217;Arma dei Carabinieri &#8211; Compagnia -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso. </p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. -OMISSIS-il Tribunale così¬ si è pronunciato sulla domanda cautelare:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>&#038;- ai sensi dell&#8217;art. 263 del vigente c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese e degli istituti di vigilanza privata, &#8220;Trascorso un periodo di almeno 90 (novanta) giorni di calendario senza che il lavoratore sia ritornato in possesso dei documenti di cui sopra [ossia del porto d&#8217;arma], il datore di lavoro potrà  risolvere il rapporto di lavoro per impossibilità  sopravvenuta, senza necessità  di preavviso o indennità  sostitutiva&#8221;. Considerato che il provvedimento impugnato è stato adottato in data -OMISSIS-, il suddetto termine di 90 giorni si avvia a scadenza, per cui sussiste il periculum in mora, anche alla luce del fatto che il ricorrente è stato giÃ  sospeso dal lavoro (doc. allegato n. 8 al ricorso);</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; l&#8217;ammonimento ex L. n. 38/2009 è finalizzato a fare in modo che l&#8217;ammonito tenga una condotta conforme alla legge e si astenga dal commettere ulteriori atti di stalking. Affinchè l&#8217;istituto de quo non si traduca in una sottoposizione dell&#8217;interessato ad una situazione di indefinita incertezza circa il possibile deferimento all&#8217;A.G. penale (il che porrebbe seri dubbi di costituzionalità  della norma applicata dalla Questura), deve essere quindi possibile per lo stesso dimostrare per facta concludentia l&#8217;avvenuta definitiva cessazione delle condotte qualificabili come stalking;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; la domanda cautelare, anche in ragione della violazione dei diritti partecipativi del ricorrente, va dunque accolta, ai fini del riesame circa l&#8217;avvenuta ottemperanza all&#8217;ammonimento da parte del sig. -OMISSIS- e l&#8217;adozione delle conseguenti determinazioni. Poichè la L. n. 38/2009 non prevede al riguardo alcun termine e in ragione di quanto dispone il citato art. 263 del c.c.n.l., il procedimento dovrà  concludersi entro il 9 febbraio 2020&#038;</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna delle parti costituite ha depositato ulteriori atti relativi al procedimento di riesame disposto dal T.A.R., mentre il ricorrente, in data 18 maggio 2020, ha depositato una breve nota di udienza nella quale, oltre a ribadire le argomentazioni esposte in ricorso, rende noto al Collegio di aver intrapreso giÃ  da alcuni mesi una nuova relazione sentimentale, il che dimostrerebbe vieppìù l&#8217;inutilità  del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, è stata trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il ricorso va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene di dover trattare due distinti profili, il primo inerente la specifica vicenda del sig. -OMISSIS-, il secondo riguardante la <i>ratio</i>dell&#8217;art. 8 della L. n. 38/2009.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Iniziando da questo secondo profilo, esso è stato giÃ  tratteggiato nella citata ordinanza cautelare n. 12/2020, e in questa sede vanno aggiunte le seguenti ulteriori considerazioni:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;ammonimento <i>ex</i> art. 8 della L. n. 38/2009, al pari dell&#8217;omologo provvedimento di cui all&#8217;art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011, ha una finalità  ad un tempo preventiva e dissuasiva, nel senso che tali atti hanno l&#8217;obiettivo di far sapere al destinatario che la sua condotta, seppure non avente ancora rilievo penale, è all&#8217;attenzione dell&#8217;autorità  di P.S., per cui, onde evitare l&#8217;apertura di indagini penali, l&#8217;interessato è invitato ad adottare uno stile di vita rispettoso della legge. Nel caso dell&#8217;ammonimento <i>ex</i> art. 8 della L. n. 38/2009, in particolare, il destinatario dell&#8217;atto è invitato ad astenersi dal porre in essere comportamenti riconducibili alla nozione di<i>stalking</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le pertinenti norme della L. n. 38/2009 e del D.Lgs. n. 159/2011 non stabiliscono perà² alcun termine di efficacia dei provvedimenti in parola, il che pone un serio problema. In effetti, seppure è vero (ma l&#8217;affermazione è molto spesso contenuta solo nelle ordinanze cautelari) che l&#8217;ammonimento non dovrebbe preoccupare il soggetto che è in buona fede convinto di tenere una condotta di vita rispettosa delle legge e che l&#8217;esecuzione del provvedimento non implica per l&#8217;appunto alcuna specifica attività  (se non quella di astenersi da comportamenti che possono far ipotizzare la commissione di reati, quali ad esempio la frequentazione di persone pregiudicate e/o di locali in cui tali persone sono solite riunirsi), non si può negare che la vigenza di un ammonimento di polizia costituisce una &#8220;spada di Damocle&#8221; che pende a tempo indeterminato sulla testa dell&#8217;interessato e che può esporlo in ogni tempo a provvedimenti ancora pìù pregiudizievoli;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel caso dell&#8217;ammonimento <i>ex</i> L. n. 38/2009 questo rischio è ancora pìù evidente, perchè l&#8217;interessato non è condizione di sapere quali comportamenti leciti può tenere senza rischiare la denuncia penale. Infatti, tenuto conto che nella maggior parte dei casi (e anche la vicenda del sig. -OMISSIS- rientra in questa casistica) lo <i>stalking</i> nasce all&#8217;interno di rapporti sentimentali, non è raro che i soggetti coinvolti &#8211; i quali sono coniugi, anche divorziati o separati, <i>ex</i> fidanzati, etc. &#8211; continuino ad avere fra loro rapporti legati alla presenza di figli, o a motivi di lavoro e/o di affari e/o di debito/credito, o, ancora, al fatto che uno dei due soggetti occupi la casa di abitazione in cui l&#8217;altro soggetto ha lasciato propri effetti personali. In questi casi, il soggetto ammonito, seppure voglia in perfetta buona fede attenersi all&#8217;ordine del Questore, si può trovare nell&#8217;oggettiva difficoltà  di far valere i propri diritti nei riguardi dell&#8217;altro soggetto, non potendo sapere se, ad esempio, una telefonata con cui sollecita il pagamento di un credito oppure si lamenta circa la gestione del<i>mènage</i> familiare possa esporlo alla denuncia penale per inosservanza del provvedimento del Questore.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi esempi, come conferma ad esempio la vicenda decisa dal Tribunale con la sentenza n. 544/2012, non costituiscono eventi rari, tenuto anche conto della diffusione di moderni mezzi di comunicazione che in qualche modo incentivano l&#8217;invio di messaggi, e-mail, etc. Nè si può pensare che, in casi del genere, laddove l&#8217;ammonito voglia contattare la persona che ha effettuato la segnalazione, per non incorrere in ulteriori sanzioni deve sempre e comunque utilizzare mezzi tradizionali e pìù formali (lettere, telegrammi, etc.) oppure affidarsi ad intermediari (ad esempio avvocati), perchè non sempre ciò è possibile;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ed è questa la ragione per la quale in sede cautelare il Tribunale aveva disposto il riesame, evidenziando che l&#8217;art. 8 va interpretato nel senso che il destinatario dell&#8217;ammonimento deve essere ammesso a dimostrare di essersi attenuto all&#8217;ordine del Questore e che, laddove tale prova sia fornita, l&#8217;ammonimento deve essere revocato (in modo da eliminare quella strisciante minaccia di cui si diceva in precedenza). Naturalmente, e per converso, la legge consente all&#8217;autorità  di P.S. di riadottare un nuovo ammonimento laddove le condotte persecutorie riprendano;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; particolare attenzione, inoltre, l&#8217;autorità  di P.S. deve porre nel caso in cui il soggetto segnalato ai fini dell&#8217;adozione dell&#8217;ammonimento svolga una professione per la quale sia richiesta o addirittura imposta la detenzione di armi, perchè, se è vero che il possesso di armi costituisce nell&#8217;ottica della disciplina sullo <i>stalking</i> una circostanza &#8220;aggravante&#8221; (come purtroppo dimostrano numerosi episodi di cronaca nera), è altrettanto vero che, a seguito dell&#8217;adozione del provvedimento <i>ex</i> art. 8, l&#8217;ammonito viene automaticamente privato della possibilità  di svolgere la propria attività  professionale, in quanto all&#8217;ammonimento si accompagnano la revoca del titolo di polizia e il divieto di detenzione di armi, adottati dal Prefetto e dal Questore ai sensi del T.U.L.P.S. </p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, perà², non risulta che la Questura abbia ottemperato all&#8217;ordine di riesame impartito dal Tribunale, il che costituisce giÃ  un primo elemento che depone per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Vi sono perà² due ulteriori profili specifici della vicenda che coinvolge il ricorrente che il Collegio ritiene dirimente e che discendono dalle considerazioni svolte nel precedente paragrafo 4.1.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.1. In effetti, l&#8217;ammonimento <i>ex</i> art. 8 presuppone di necessità  che la condotta persecutoria sia in essere anche nel momento in cui viene adottato il provvedimento o, quantomeno, nel momento in cui la presunta vittima dello <i>stalking</i> effettua la segnalazione al Questore.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa conclusione discende sia dalla ratio della norma (dovendo sussistere quel &#8220;<i>&#038;perdurante e grave stato di ansia o di paura&#038;</i>&#8221; ovvero quel &#8220;<i>&#038;fondato timore per l&#8217;incolumità  propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita&#038;</i>&#8221; di cui parla l&#8217;art. 612-<i>bis</i> c.p.), sia dalla necessità  che anche <i>in subiecta materia</i> l&#8217;autorità  di P.S. rispetti il principio di proporzionalità . Laddove la condotta sia giÃ  cessata al momento della segnalazione l&#8217;ammonimento non può essere adottato, perchè si tratterebbe di un provvedimento privo di scopo, visto che si invita un soggetto a tenere una condotta che l&#8217;interessato, avendo cessato le condotte persecutorie, giÃ  sta tenendo. Fra l&#8217;altro, poichè in casi del genere &#8211; e la vicenda per cui è causa non sfugge a tale casistica &#8211; viene di solito omesso l&#8217;avvio del procedimento, l&#8217;interessato non è nemmeno posto in condizione di far sapere alla Questura che la condotta persecutoria è giÃ  cessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Dagli atti di causa risulta che l&#8217;ultima comunicazione alla sig.ra -OMISSIS- è stata inviata dal ricorrente il giorno -OMISSIS-, mentre l&#8217;istanza <i>ex</i>art. 8 è stata presentata dalla controinteressata il giorno -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso, è indimostrata l&#8217;affermazione contenuta nella relazione della Compagnia Carabinieri -OMISSIS- secondo cui il ricorrente avrebbe continuato ad inviare messaggi alla sig.ra -OMISSIS- anche successivamente al -OMISSIS-, visto che da nessuno dei documenti depositati dall&#8217;amministrazione emerge tale circostanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo, non si comprende come le Forze di Polizia coinvolte nel presente giudizio abbiano accertato gli appostamenti e i pedinamenti di cui si parla nel provvedimento del Questore e nella relazione della Compagnia Carabinieri. Infatti, poichè non risulta che la sig.ra -OMISSIS- avesse denunciato tali fatti prima del -OMISSIS-, ne consegue che <i>in parte qua</i> la Questura si è basata unicamente sulla segnalazione della controinteressata, il che non appare sufficiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;elenco dei messaggi allegati al ricorso emerge che gli unici &#8220;appostamenti&#8221; sotto l&#8217;abitazione della sig.ra -OMISSIS- si sono avuti nei giorni-OMISSIS-mentre l&#8217;incontro che il ricorrente aveva programmato il -OMISSIS-per consegnare un mazzo di rose alla controinteressata non è avvenuto, perchè la sig.ra -OMISSIS- non era in casa. Quanto ai due incontri, è certamente vero che il sig. -OMISSIS- si è in qualche modo procurato l&#8217;occasione di incontrare la <i>ex</i> compagna (nel primo caso, per riconsegnarle degli effetti personali che ella aveva lasciato sulla barca del ricorrente, nel secondo caso per consegnare delle paste che aveva comperato per la donna e i suoi due figli), ma questo comportamento va inquadrato nel pìù generale tentativo di salvare la relazione e non eccede dal punto di vista quantitativo rispetto alla finalità  perseguita. </p>
<p style="text-align: justify;">4.2.2. Da ultimo va considerato il seguente elemento, anch&#8217;esso emergente dagli atti di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; indubbio che la vicenda per cui è causa nasce dalla fine di una relazione sentimentale durata circa -OMISSIS-e intrecciata da due persone mature, entrambe in possesso di regolare occupazione e a carico delle quali non esistono precedenti e/o pregiudizi di nessun tipo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, pur non potendosi negare che il ricorrente abbia tenuto un contegno che in alcuni momenti è apparso eccessivamente morboso ed invadente, appare del tutto comprensibile e giustificato il tentativo del sig. -OMISSIS- di recuperare la relazione affettiva, e ciò anche considerando che il massimo sforzo in tal senso si è concentrato in un ristretto arco temporale (i messaggi incriminati, come detto, sono stati inviati alla sig.ra -OMISSIS- dal -OMISSIS-al -OMISSIS- 2019). Peraltro, in tale periodo si sono avute da parte della controinteressata alcune piccole &#8220;aperture&#8221; che possono anche aver ingenerato nel ricorrente la sensazione che lo sforzo comunicativo potesse essere coronato da successo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dai messaggi, poi, non traspare alcun intento minaccioso, nè esplicito nè velato, nei riguardi della <i>ex</i> compagna, il che pure andava adeguatamente considerato dalla Questura.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Per le suesposte ragioni, in accoglimento del ricorso i provvedimenti impugnati vanno annullati.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del giudizio si possono perà² compensare, tenuto anche conto degli interessi che le amministrazioni resistenti hanno inteso tutelare mediante l&#8217;adozione degli atti indicati in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e compensa le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza e negli atti del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei sottoindicati magistrati (collegati da remoto):</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Conti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Simona De Mattia, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-29-5-2020-n-349/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2020 n.349</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2020 n.233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-21-4-2020-n-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-21-4-2020-n-233/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2020 n.233</a></p>
<p>Sergio Conti, Presidente, Simona De Mattia, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucia Paolinelli, contro Ministero dell&#8217;Interno e Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-21-4-2020-n-233/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2020 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Conti, Presidente, Simona De Mattia, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucia Paolinelli, contro Ministero dell&#8217;Interno e Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 : sussiste la giurisdizione ordinaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Persona umana- Straniero- permesso di soggiorno- provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 &#8211; impugnazione &#8211; situazione giuridica soggettiva dello straniero &#8211; diritto soggettivo &#8211; è tale- giurisdizione ordinaria &#8211; sussiste.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull&#8217;impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, all&#8217;esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello <em>status</em> di rifugiato, in quanto, nel quadro delineato dall&#8217;art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all&#8217;art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, mentre al questore non è pìù attribuita alcuna discrezionalità  valutativa in ordine all&#8217;adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari; ciò in coerenza con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l&#8217;accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell&#8217;esercizio di una mera discrezionalità  tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore.</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00233/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00476/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 476 del 2019, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucia Paolinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno e Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi<i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, piazza Cavour, 29; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del decreto del Questore della Provincia -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che l&#8217;udienza si è svolta ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 84, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020 stabilisce che, &#8220;<i>successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; questo Tribunale, quanto alla possibilità  di adottare sentenza in forma semplificata che decida il merito della controversia nell&#8217;ambito della disciplina processuale cosiddetta &#8220;emergenziale&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a. e dell&#8217;art. 84, comma 5, sopra citato, si è espresso nel senso che, sebbene tale ultima disposizione preveda che &#8220;<i>nel periodo 15 aprile-30 giugno 2020 le cause fissate in camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare possano essere decise con sentenza c.d. breve &#8220;&#038;omesso ogni avviso&#038;&#8221;, la norma, per quanto possibile, va applicata evitando un&#8217;ulteriore compromissione del diritto di difesa delle parti (che si aggiungerebbe alle altre introdotte dalla disciplina emergenziale)</i>&#038;<i>ciò implica che l&#8217;avviso di cui all&#8217;art. 60 c.p.a. può essere dato con un&#8217;ordinanza riconducibile al genus di quella dell&#8217;art. 73, comma 3, c.p.a</i>&#8221; (cfr., ordinanza n. 136 del 16 aprile 2020);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; facendo applicazione del medesimo principio alla presente controversia, il diritto di difesa delle parti è salvaguardato anche a prescindere dalla previa adozione di un&#8217;ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., atteso che l&#8217;avviso in merito alla possibile definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a. è stato dato sia nel corso dell&#8217;udienza camerale del 22 gennaio 2020, sia con il decreto cautelare -OMISSIS- &#8211; reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 56 c.p.a. e 84, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 &#8211; senza che le parti manifestassero, al riguardo, opposizioni di sorta;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., anche tenuto conto dei profili di inammissibilità  del gravame per difetto di giurisdizione dell&#8217;adito giudice, come, peraltro, giÃ  eccepito d&#8217;ufficio nel corso delle udienze camerali del 20 novembre 2019 e del 22 gennaio 2020, oltre che nell&#8217;anzidetto decreto cautelare -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del premesso di soggiorno per motivi umanitari opposto dalla Questura -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria disposta dal TAR con le ordinanze -OMISSIS-, volte a verificare l&#8217;oggetto dell&#8217;istanza dell&#8217;interessato, è emerso che la stessa contiene unicamente la domanda di rinnovo e non anche quella di conversione del titolo di soggiorno (domanda, quest&#8217;ultima, che il ricorrente potrà  eventualmente inoltrare, con l&#8217;inizio di un separato e autonomo procedimento; in proposito si osserva che, sempre dagli esiti dell&#8217;istruttoria, è emerso che la Questura abbia invitato l&#8217;interessato a presentare la documentazione necessaria ai fini della conversione, invito rimasto senza riscontro);</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che, per principio giurisprudenziale pacifico, da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull&#8217;impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, all&#8217;esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello <i>status</i> di rifugiato, in quanto, nel quadro delineato dall&#8217;art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all&#8217;art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, mentre al questore non è pìù attribuita alcuna discrezionalità  valutativa in ordine all&#8217;adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari; ciò in coerenza con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l&#8217;accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell&#8217;esercizio di una mera discrezionalità  tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore (<i>ex multis</i>, Cassazione civile, SS.UU., 19 dicembre 2018, n. 32774; Consiglio di Stato, sez. III, 23 maggio 2017, n. 2412 e giurisprudenza in essa richiamata, tra cui, in particolare, Cass. Civ., SS.UU. n. 5059 del 2017; Cons. Stato, III, n. 3825 del 2015 e n. 4413 del 2014);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, anche tenuto conto del fatto che l&#8217;atto impugnato reca l&#8217;indicazione del TAR quale giudice competente;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 con l&#8217;intervento da remoto dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Conti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Tommaso Capitanio, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Simona De Mattia, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-3-2020-n-187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-3-2020-n-187/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.187</a></p>
<p>Sergio Conti, Presidente, Simona De Mattia, Consigliere, Estensore PARTI: Hendal-Security Management s.r.l., anche in qualità  di cessionaria in affitto di Fifa Security s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Sergio De Santis contro Comune di Ascoli Piceno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-3-2020-n-187/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-3-2020-n-187/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.187</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Conti, Presidente, Simona De Mattia, Consigliere, Estensore PARTI: Hendal-Security Management s.r.l., anche in qualità  di cessionaria in affitto di Fifa Security s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Sergio De Santis contro Comune di Ascoli Piceno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni e Sabrina Tosti,</span></p>
<hr />
<p>Negli appalti sotto soglia da affidare mediante procedura non aperta, bensì¬ negoziata, opera la regola secondo cui va riconosciuta l&#8217;obbligatorietà  del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Contratti della PA- appalti pubblici &#8211; appalti sotto soglia- procedura negoziala- principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture- applicazione &#8211; è obbligatoria.</p>
<p> 2.Contratti della PA- principio di rotazione- giÃ  nella fase dell&#8217;invito degli operatori alla procedura di gara- concorrenza- va garantita.</p>
<p> 3.Contratti della PA- procedure di tipo ristretto o negoziato- invito all&#8217;affidatario uscente &#8211; carattere eccezionale- è tale- affidatario uscente- poi aggiudicatario- motivazione puntuale &#8211; è necessaria.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Negli appalti sotto soglia da affidare mediante procedura non aperta, bensì¬ negoziata, opera la regola secondo cui va riconosciuta l&#8217;obbligatorietà  del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture .</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Trattasi di un principio che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte; è finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece dalle modalità  di affidamento, di tipo &quot;aperto&quot;, &quot;ristretto&quot; o &quot;negoziato&quot;), soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Pertanto, anche al fine di scoraggiare pratiche di affidamenti senza gara &#8211; tanto pìù ove ripetuti nel tempo &#8211; che ostacolino l&#8217;ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità  di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o &quot;chiuso&quot; (recte, negoziato), l&#8217;invito all&#8217;affidatario uscente riveste carattere eccezionale.</p>
<p> 2. Il principio di rotazione funge da contrappeso alla notevole discrezionalità  riconosciuta all&#8217;Amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata. Esso ha l&#8217;obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l&#8217;effettiva concorrenza, poichè consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all&#8217;Amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio. In questa ottica non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione giÃ  nella fase dell&#8217;invito degli operatori alla procedura di gara.</p>
<p> 3.Nelle procedure di tipo ristretto o negoziato, l&#8217;invito all&#8217;affidatario uscente riveste carattere eccezionale e, conseguentemente, ove la stazione appaltante intenda procedere all&#8217;invito del precedente affidatario e ove questi poi risulti aggiudicatario, la stessa dovrà  puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00187/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00074/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 74 del 2020, proposto da <br /> Hendal-Security Management s.r.l., anche in qualità  di cessionaria in affitto di Fifa Security s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Sergio De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Ascoli Piceno, in persona del sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni e Sabrina Tosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Sabrina Tosti in Ascoli Piceno, piazza Arringo, 7; </p>
<p style="text-align: justify;">per la dichiarazione di nullità  e/o illegittimità , e quindi per l&#8217;annullamento </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;Avviso pubblico finalizzato all&#8217;acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla procedura telematica negoziata da realizzarsi tramite RDO su MEPA, cig 814720349A, avente ad oggetto: &#8220;<i>Affidamento del servizio di vigilanza armata degli edifici comunali ai sensi dell&#8217;art. 36 d.lgs. n. 50/2016</i>&#8220;, nella parte in cui ha previsto che, in applicazione del principio di rotazione, le ricorrenti non sarebbero state invitate alla procedura negoziata di cui trattasi, pubblicata sull&#8217;albo pretorio <i>on line</i> di detto Ente sino al 7 gennaio 2020, il tutto nei limiti in cui detta previsione sia ritenuta immediatamente escludente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, comunque presupposto, connesso e/o collegato;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Piceno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti ex art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, anche avuto riguardo alla infondatezza del ricorso, apprezzabile giÃ  in sede cautelare, e non essendo state manifestate opposizioni il riguardo;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la ricorrente, che attualmente gestisce il servizio di vigilanza armata degli edifici comunali del Comune di Ascoli Piceno a seguito di subentro all&#8217;operatore economico Fi.Fa. Security (giusta cessione del ramo di azienda relativo ai servizi di vigilanza privata con decorrenza dal 1° giugno 2019 e durata fino al 31 dicembre 2022), ha inoltrato la propria manifestazione di interesse rispetto all&#8217;Avviso pubblico per l&#8217;individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l&#8217;affidamento del medesimo servizio ex art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonostante l&#8217;espressa previsione, in esso contenuta, che, in applicazione del principio di rotazione, non sarebbero stati invitati alla gara gli operatori economici Hendal Security Management e Fi.Fa. Security;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la stessa ha poi provveduto ad impugnare, con il presente ricorso, l&#8217;anzidetto Avviso pubblico <i>in parte qua</i>, lamentandone l&#8217;illegittimità  sotto distinti profili;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in particolare, parte ricorrente assume che la rigida applicazione, da parte dell&#8217;Amministrazione, del principio di rotazione, interpretato alla stregua di un requisito di partecipazione, contrasterebbe con la previsione di una procedura aperta, che, per sua definizione, è rivolta a qualsiasi operatore economico che intenda manifestare il proprio interesse;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la stessa sostiene, ancora, che l&#8217;Amministrazione avrebbe applicato il principio di rotazione in maniera acritica e sproporzionata, sostanzialmente individuando una causa di esclusione automatica in capo alle società  Hendal Security Management e Fi.Fa. Security e in spregio al principio di libera concorrenza con cui il principio di rotazione avrebbe dovuto, invece, essere coordinato. Ciò sia per il richiamo, contenuto nell&#8217;art. 36 del Codice appalti, all&#8217;art. 30, comma 1, del medesimo Codice, nonchè in virtà¹ di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, sia perchè, nell&#8217;ambito delle procedure negoziate, il principio di rotazione può trovare la sua giustificazione quando partecipino pìù operatori economici e non anche quando prendano parte, ad esempio, due soli concorrenti; una eccessiva riduzione della platea dei potenziali<i>competitors</i>, infatti,<i> </i>finirebbe con il diminuire o annullare ogni forma di confronto concorrenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Ascoli Piceno intimato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla camera di consiglio del 19 febbraio 2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare contenuta in ricorso, previo avviso alle parti sulla possibilità  di definire il giudizio ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che il ricorso non sia fondato per quanto si va ad esporre:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede, al comma 1, che &#8220;<i>l&#8217;affidamento e l&#8217;esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all&#8217;articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonchè del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l&#8217;effettiva possibilità  di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; come precisato al paragrafo n. 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4, &#8220;<i>il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all&#8217;assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell&#8217;operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtà¹ di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la giurisprudenza ha giÃ  avuto modo di chiarire la portata applicativa delle anzidette previsioni. In particolare, si è sostenuto che negli appalti sotto soglia da affidare mediante procedura non aperta, bensì¬ negoziata (qual è quello di cui si controverte, per il quale il Comune ha acquisito le manifestazioni di interesse), opera la regola secondo cui va riconosciuta l&#8217;obbligatorietà  del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943, che ha confermato TAR Marche, 3 dicembre 2018, n. 753 e che richiama Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524; sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854 e sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125). Trattasi di un principio &#8220;<i>che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte &#8211; è finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece dalle modalità  di affidamento, di tipo &quot;aperto&quot;, &quot;ristretto&quot; o &quot;negoziato&quot;), soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato &#038; Pertanto, anche al fine di scoraggiare pratiche di affidamenti senza gara &#8211; tanto pìù ove ripetuti nel tempo &#8211; che ostacolino l&#8217;ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità  di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o &quot;chiuso&quot; (recte, negoziato), l&#8217;invito all&#8217;affidatario uscente riveste carattere eccezionale</i>&#8221; (cfr., Cons. Stato n. 3943 del 2019, citata);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in altri termini, il principio di rotazione funge da contrappeso alla notevole discrezionalità  riconosciuta all&#8217;Amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata. Esso ha l&#8217;obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l&#8217;effettiva concorrenza, poichè consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all&#8217;Amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio. In questa ottica non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione giÃ  nella fase dell&#8217;invito degli operatori alla procedura di gara (cfr. <i>ex multis</i>, Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539, che richiama Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3755);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sempre in tale ottica, non può dubitarsi del fatto che la prescrizione contenuta al paragrafo 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4 innanzi richiamata vada intesa &#8220;<i>nel senso dell&#8217;inapplicabilità  del principio di rotazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l&#8217;operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti. Diversamente opinando, stridente ed inconciliabile sarebbe il contrasto contenuto nel medesimo paragrafo delle citate Linee Guida laddove è precisato che &#8220;Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all&#8217;assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell&#8217;operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento&#8221;</i>&#8221; (cfr., Cons. Stato, n. 7539 del 2019, citata);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; applicando i suesposti principi al caso in esame si osserva che, poichè è indubbio che l&#8217;Avviso pubblico in questione è volto ad acquisire manifestazioni di interesse &#8220;<i>per l&#8217;individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata</i>&#8221; finalizzata all&#8217;affidamento di un appalto &#8220;sotto soglia&#8221;, rispetto alla quale la stazione appaltante ha operato una preventiva limitazione del numero degli operatori da selezionare (cfr., determinazione dirigenziale n. 4128 del 18 dicembre 2019), il fatto che parte ricorrente abbia beneficiato di precedenti affidamenti legittima la scelta della stazione appaltante di non invitare il gestore uscente alla selezione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ciò in quanto, nelle procedure di tipo ristretto o negoziato, l&#8217;invito all&#8217;affidatario uscente riveste carattere eccezionale e, conseguentemente, ove la stazione appaltante intenda procedere all&#8217;invito del precedente affidatario e ove questi poi risulti aggiudicatario, la stessa dovrà  puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, TAR Lazio Roma, sez. II, 3 giugno 2019, n. 7062, che richiama Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524); </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; pertanto, corollario di quanto appena enunciato è che non occorre invece motivare la scelta di non invitare alla procedura il gestore uscente, stante l&#8217;obbligo <i>ex lege</i> di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia; nè il precedente gestore può vantare alcuna legittima pretesa ad essere invitato alla nuova gara;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, per tutto quanto esposto, che il ricorso sia infondato e che vada respinto;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, anche avuto riguardo al fatto che si registra, in giurisprudenza, qualche posizione sotto alcuni profili diversa in merito alla questione affrontata;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Conti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Morri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Simona De Mattia, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-3-2020-n-187/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Decreto &#8211; 27/2/2020 n.56</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-decreto-27-2-2020-n-56/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-decreto-27-2-2020-n-56/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Decreto &#8211; 27/2/2020 n.56</a></p>
<p>Sergio Conti Presidente; Contrasto alla diffusione del coronavirus: è prevista la tassatività  dei presupposti per l&#8217; assunzione di misure pesantemente incidenti su diversi diritti e libertà  costituzionali . Â  1.- Processo amministrativo &#8211; provvedimenti cautelari &#8211; cautela Presidenziale &#8211; finalità .  2.- Sanità  &#8211; epidemie &#8211; D.L. 23.2.2020 n. 6 &#8211; contrasto alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-decreto-27-2-2020-n-56/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Decreto &#8211; 27/2/2020 n.56</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-decreto-27-2-2020-n-56/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Decreto &#8211; 27/2/2020 n.56</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Conti Presidente;</span></p>
<hr />
<p>Contrasto alla diffusione del coronavirus: è prevista la tassatività  dei presupposti per l&#8217; assunzione di misure pesantemente incidenti su diversi diritti e libertà  costituzionali .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Processo amministrativo &#8211; provvedimenti cautelari &#8211; cautela Presidenziale &#8211; finalità .<br /> <br /> 2.- Sanità  &#8211; epidemie &#8211; D.L. 23.2.2020 n. 6 &#8211; contrasto alla diffusione del <em>coronavirus</em>-assunzione di misure pesantemente incidenti su diversi diritti e libertà  costituzionali -tassatività  dei presupposti &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata.</em><br /> <br /> <em>2. Il D.L. 23.2.2020 n. 6 &#8211; al fine di contrastare la diffusione del coronavirus- prevede, al ricorrere di tassativi presupposti, l&#8217;assunzione di misure pesantemente incidenti su diversi diritti e libertà  costituzionali; in particolare, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 1, del D.L.n. 6 del 2020 le predette restrizioni si rendono operative solo allorchè nella zona di competenza risulti &#8220;positiva almeno una persona&#8221;.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/02/2020<br /> <strong>N. 00056/2020 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 00118/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>DECRETO</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 118 del 2020, proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria presso l&#8217;Avvocatura Distrettuale di Ancona in Ancona, piazza Cavour, 29;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Marche, Presidente della Giunta Regionale non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> dell&#8217;ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2020, recante «misure in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19» con la quale è stata disposto che a partire dalle ore 00.00 di mercoledÃ¬ 26 febbraio 2020 fino alle ore 24,00 del 4 marzo 2020, sul territorio della Regione Marche è disposta:<br /> a) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura;<br /> b) la sospensione dei servizi educativi dell&#8217;infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività  scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di lauree) e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività  formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;<br /> c) la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero;<br /> d) la sospensione dell&#8217;apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;<br /> e) la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le opportune misure igieniche.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;<br /> Lette le deduzioni difensive informalmente acquisite dalla Regione Marche;<br /> Premesso che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, <em>«in caso di estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio»</em>, il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;<br /> Considerato che il D.L. 23.2.2020 n. 6 &#8211; al fine di contrastare la diffusione del <em>coronavirus</em> &#8211; prevede, al ricorrere di tassativi presupposti, l&#8217;assunzione di misure pesantemente incidenti su diversi diritti e libertà  costituzionali;<br /> Rilevato che la ricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri lamenta che la Regione Marche avrebbe emesso l&#8217;impugnata ordinanza in assenza del presupposto (individuato dall&#8217;art. 1, comma 1, del D.L.n. 6 del 2020) che nella zona risulti <em>&#8220;positiva almeno una persona&#8221;;</em><br /> Considerato che la legittimità  del provvedimento amministrativo deve essere valutata, in sede giurisdizionale, alla stregua della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della emissione, risultando irrilevanti le sopravvenienze, secondo il principio <em>&#8220;tempus regit actum&#8221;</em> (cfr. <em>ex multis</em>: Cons. St. Sez. IV, 30.7.2019, n.5395);<br /> Rilevato che dall&#8217;ordinanza si rileva che non sussistevano, a quel momento, casi accertati di contagio nelle Marche, evidenziando quale presupposto <em>&#8220;la prossimità  del territorio marchigiano con la regione Emilia Romagna in cui sono stati rilevati casi confermati di contagio da COVID- 19&#8221;</em>;<br /> Considerato che &#8211; in questa fase di sommaria delibazione in via d&#8217;urgenza &#8211; la suddetta doglianza risulta fondata;<br /> Ritenuto che anche l&#8217;ulteriore censura svolta dalla ricorrente, con la quale si prospetta che la Regione avrebbe erroneamente indicato, a sostegno del potere di ordinanza, la disposizione di cui all&#8217;art. 2 del D.L. n. 6 del 2020 &#8211; che prevede la possibilità  per le autorità  competenti di disporre misure &#8220;<em>ulteriori</em>&#8220;, al di fuori dei casi di cui all&#8217;art. 1 comma 1 (ossia anche in assenza del riscontro di almeno una persona positiva) &#8211; pare assistita dalÂ <em>fumus boni iuris</em>, atteso che tali misure non possono essere altrettanto invasive, sia per intensità  sia per latitudine, rispetto a quelle giustificate dalla presenza di un focolaio di infezione; in altri termini, la possibilità  di adottare misure &#8220;<em>ulteriori</em>&#8221; va, in via sistematica, riferita ad interventi che comportino un sacrificio minore delle libertà  individuali, rispetto a quelli previsti dall&#8217;art. 1 del cit. D.L. n. 6;<br /> Ritenuto che sussista altresì¬ il presupposto dell&#8217;estrema gravità  ed urgenza richiesto dall&#8217;art. 56 c.p.a, per concedere la tutela monocratica urgente, considerato che il provvedimento impugnato esaurisce i suoi irreversibili effetti il 4 marzo; fermo restando che, al mutare della situazione di fatto, consegue la possibilità , per il Governo e per la Regione, di emettere i provvedimenti consentiti dal cit. D.L. n. 6 del 2020;<br /> Considerato che l&#8217;eventuale differente trattamento riservato dal Governo &#8211; in condizioni asseritamente eguali a quelle della Regione Marche &#8211; alla Regione Liguria, sul quale si sofferma lo scritto difensivo regionale (senza che tale circostanza risulti perà² evocata dal provvedimento impugnato) ha valenza politica ma non giuridica e non può comunque <em>ex se</em> giustificare l&#8217;esercizio del potere;<br /> Attesa l&#8217;urgenza connessa alle situazioni oggetto del provvedimento impugnato, alla rilevanza degli interessi in competizione e considerato che appare possibile una permanenza della situazione di criticità  sanitaria anche oltre la data di scadenza dell&#8217;ordinanza qui impugnata, si reputa opportuno fissare per la trattazione collegiale &#8211; in deroga ai termini di cui all&#8217;art. 55 c.p.a. &#8211; la camera di consiglio del 4 marzo 2020, avendo acquisito informalmente il consenso al riguardo delle parti;<br /> <br /> P.Q.M.<br /> Accoglie l&#8217;istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento impugnato.<br /> Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4.3.2020.<br /> Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Così¬ deciso in Ancona il giorno 27 febbraio 2020.<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-decreto-27-2-2020-n-56/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Decreto &#8211; 27/2/2020 n.56</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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