<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T.A.R. Liguria - Genova - Sezione II Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/g-emettitori/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/g-emettitori/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 11:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>T.A.R. Liguria - Genova - Sezione II Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/g-emettitori/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sugli effetti della pronuncia con cui la Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del G.O. rispetto a una controversia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-della-pronuncia-con-cui-la-corte-di-cassazione-dichiara-la-giurisdizione-del-g-o-rispetto-a-una-controversia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 11:25:48 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88070</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-della-pronuncia-con-cui-la-corte-di-cassazione-dichiara-la-giurisdizione-del-g-o-rispetto-a-una-controversia/">Sugli effetti della pronuncia con cui la Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del G.O. rispetto a una controversia.</a></p>
<p>A seguito del pronunciamento con cui la Corte Suprema di Cassazione, adita dal giudice amministrativo in sede di conflitto negativo di giurisdizione con il giudice ordinario, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo è stato poi effettivamente riassunto, al giudice amministrativo, stante il disposto dell’art. 59</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-della-pronuncia-con-cui-la-corte-di-cassazione-dichiara-la-giurisdizione-del-g-o-rispetto-a-una-controversia/">Sugli effetti della pronuncia con cui la Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del G.O. rispetto a una controversia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-della-pronuncia-con-cui-la-corte-di-cassazione-dichiara-la-giurisdizione-del-g-o-rispetto-a-una-controversia/">Sugli effetti della pronuncia con cui la Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del G.O. rispetto a una controversia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">A seguito del pronunciamento con cui la Corte Suprema di Cassazione, adita dal giudice amministrativo in sede di conflitto negativo di giurisdizione con il giudice ordinario, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo è stato poi effettivamente riassunto, al giudice amministrativo, stante il disposto dell’art. 59 comma 1 secondo periodo della legge 18/6/2009, n. 69 (<i>“La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo”</i>), non resta dunque che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Morbelli &#8211; Est. Vitali</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 779 del 2015, proposto da<br />
Marina Porto Antico s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Macaggi 21/5 &#8211; 8;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Mediterranea delle Acque s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Paolo Traverso e Alessandro Arvigo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via G. D&#8217; Annunzio 2/102;<br />
il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Laura Burlando, con domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’Ente in Genova, via Garibaldi 9;<br />
la Città Metropolitana di Genova, già Provincia di Genova, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Scaglia, Valentina Manzone e Lorenza Olmi, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ente in Genova, piazzale Mazzini n. 2;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di Allianz s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Fontana, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Fieschi 3/17;<br />
di Aig Europe s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Cambieri e Daniela Olcese, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Genova, via Porta D&#8217;Archi 10/21;<br />
di Iren Acqua e Gas s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vittorio Corradi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via G. D&#8217;Annunzio 2/102;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;accertamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">degli illeciti commessi nella gestione dello scarico a mare del rio Carbonara in area Morosini, nonché per la condanna al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno al bene demaniale ed alla concessionaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mediterranea delle Acque s.p.a., del Comune di Genova, della Città Metropolitana di Genova, di Allianz s.p.a., di Aig Europe s.p.a. e di Iren Acqua e Gas s.p.a.;;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso in riassunzione ex artt. 59 L. n. 69/2009 e 11 c.p.a., notificato in data 12-14.8.2015, la società Marina Porto Antico s.p.a., concessionaria di un compendio demaniale ubicato nel Porto Antico di Genova, in ambito Morosini, ha proposto dinanzi a questo Tribunale le domande originariamente avanzate nei confronti della società Mediterranea delle Acque s.p.a., del Comune di Genova e della Provincia di Genova dinanzi al Tribunale civile di Genova, concernenti l’accertamento della illiceità della gestione dello scarico a mare del rio Carbonara e delle relative immissioni, domanda sulla quale il Tribunale di Genova, II sezione, con sentenza 15.6.2015, n. 1911, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 104/2010.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Costituitesi in giudizio le parti resistenti, con ordinanza 21.1.2020, n. 51 la sezione ha sospeso il processo e sollevato dinanzi alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione conflitto negativo di giurisdizione con il giudice ordinario, relativamente alla domanda di accertamento degli illeciti commessi nella gestione dello scarico a mare del rio Carbonara in area Morosini, nonché per la condanna degli enti convenuti al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza 20.10.2020, n. 23908 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo è stato poi effettivamente riassunto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Stante il disposto dell’art. 59 comma 1 secondo periodo della legge 18/6/2009, n. 69 (<i>“La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo”</i>), non resta dunque che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di giudizio, atteso che la società ricorrente aveva fin dall’inizio correttamente incardinato la controversia dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Morbelli, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Vitali, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Richard Goso, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-della-pronuncia-con-cui-la-corte-di-cassazione-dichiara-la-giurisdizione-del-g-o-rispetto-a-una-controversia/">Sugli effetti della pronuncia con cui la Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del G.O. rispetto a una controversia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla nozione di manufatti precari.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-manufatti-precari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 17:51:56 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87001</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-manufatti-precari/">Sulla nozione di manufatti precari.</a></p>
<p>Edilizia e urbanistica &#8211; Manufatti precari &#8211; Art. 6, comma 1, lett. e – bis d.p.r. 380/01 &#8211; Nozione. La natura precaria dei manufatti trova la sua definizione nell’art. 6, comma 1, lett. e – bis d.p.r. 380/01 nei seguenti termini: “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-manufatti-precari/">Sulla nozione di manufatti precari.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-manufatti-precari/">Sulla nozione di manufatti precari.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia e urbanistica &#8211; Manufatti precari &#8211; Art. 6, comma 1, lett. e – bis d.p.r. 380/01 &#8211; Nozione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La natura precaria dei manufatti trova la sua definizione nell’art. 6, comma 1, lett. e – bis d.p.r. 380/01 nei seguenti termini: <em>“le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”. </em>Su questa base, deve considerarsi legittimo provvedimento di diniego opposto dalla p.a. rispetto alla richiesta di titolo abilitativo in sanatoria per il mantenimento di fabbricato prefabbricato, alla luce della natura confessoria della stabilità dell’opera della stessa domanda di sanatoria,  non avendo senso chiedere la sanatoria di un manufatto destinato ad essere rimosso di lì a poco.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Morbelli &#8211; Est. Morbelli</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 421 del 2012, proposto da<br />
Mino Rocca, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Giromini, Federico Pardini, con domicilio eletto presso lo studio Augusto Tortorelli in Genova, via Macaggi 21/5;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Monterosso al Mare, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">provvedimento 18 febbraio 2012 avente ad oggetto richiesta di titolo abilitativo in sanatoria per il mantenimento di fabbricato prefabbricato.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 3 novembre 2022 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe recante diniego di titolo abilitativo in sanatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente sostiene che il manufatto avrebbe natura precaria di talchè la sua irrilevanza edilizia (primo motivo) e ambientale (secondo motivo).</p>
<p style="text-align: justify;">Non si è costituita l’amministrazione intimata.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 3 novembre 2022 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso non è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente sostiene la natura precaria del manufatto. La natura precaria dei manufatti trova la sua definizione nell’art. 6, comma 1, lett. e – bis d.p.r. 380/01 nei seguenti termini: <em>“le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale norma, pur se sopravvenuta alla vicenda per cui è causa, costituisce un utile strumento ermeneutico per la qualificazione del manufatto oggetto di controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare deve escludersi che il manufatto in questione, costituito da un box prefabbricato collocato sul terreno e adibito a deposito di attrezzi agricoli, possa essere considerato alla stregua di un’opera precaria.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ lo stesso ricorrente ad ammettere che il box è in loco da molti anni con ciò contraddicendo la natura precaria dell’opera. Peraltro la stessa domanda di sanatoria appare confessoria della stabilità dell’opera non avendo senso chiedere la sanatoria di un manufatto destinato ad essere rimosso di lì a poco.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si fa luogo a statuizione sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Morbelli, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Vitali, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Richard Goso, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-manufatti-precari/">Sulla nozione di manufatti precari.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulle competenze del Sindaco.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-competenze-del-sindaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 13:31:45 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=84223</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-competenze-del-sindaco/">Sulle competenze del Sindaco.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Ordinanze sindacali &#8211; Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi &#8211; Incompetenza del Sindaco &#8211; Illegittimità. Deve essere annullata, in quanto illegittima, l’ordinanza il Sindaco ha ingiunto ex art. 31 d.P.R. 380/2001 “di provvedere entro il termine di 90 giorni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-competenze-del-sindaco/">Sulle competenze del Sindaco.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-competenze-del-sindaco/">Sulle competenze del Sindaco.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Enti locali &#8211; Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Ordinanze sindacali &#8211; Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi &#8211; Incompetenza del Sindaco &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere annullata, in quanto illegittima, l’ordinanza il Sindaco ha ingiunto <em>ex </em>art. 31 d.P.R. 380/2001 <em>“di provvedere entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza a ripristinare lo stato dei luoghi originario mediante rimozione di tutti i materiali abbancati in assenza di alcun titolo edilizio”,</em> in quanto il decreto con cui il Sindaco si è attribuito il potere di intervenire in materia non è stato preceduto da una apposita deliberazione di Giunta né trova il suo presupposto legittimante in una disposizione regolamentare.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Morbelli &#8211; Est. Morbelli</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 633 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Roberto Aloia, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gerbi, Ilaria Greco, Filippo Polvicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Gerbi in Genova, via Roma 11/1;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Uscio, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianemilio Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Nicolo’ Bacigalupo, 4/21;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’ordinanza sindacale n. 15 del 16.07.2020 avente ad oggetto “accertamento a seguito di attività di vigilanza in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 380/2001, di violazione delle norme urbanistico-edilizie”, nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, e in particolare della comunicazione del 07.08.2020 prot. 3944 di diniego del riesame e del decreto sindacale n. 4 del 21.03.2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Uscio;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il sig. Roberto Aloia ha impugnato gli atti in epigrafe ed in particolare l’ordinanza 16 luglio 2020 n. 15 con cui il Sindaco ha ingiunto <em>ex </em>art. 31 D.P.R. 380/2001 <em>“di provvedere entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza a ripristinare lo stato dei luoghi originario mediante rimozione di tutti i materiali abbancati in assenza di alcun titolo edilizio” perchè “i </em><em>suddetti abbancamenti si configurano come una realizzazione di deposito di materiale e rientrano, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.7) D.P.R. 380/2001 nella definizione di “interventi di nuova costruzione”, che necessitano del preventivo rilascio dell’idoneo titolo edilizio, permesso di </em><em>costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. a) D.P.R. 380/2001″.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha esposto nella narrativa in fatto di essere titolare di una discarica in località Calcinara di Uscio e di avere collocato del materiale inerte nel piazzale della stessa al fine di provvedere alla successiva chiusura della stessa discarica.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione comunale ha, invece, ravvisato nel comportamento del ricorrente una ipotesi di abuso edilizio con conseguente adozione dell’ordinanza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione ha, altresì, respinto l’istanza di autotutela medio tempore presentata dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale ultimo provvedimento è stato impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione dell’art. 27 D.P.R. 380/2001. Violazione degli artt. 48 e 107 D.Lgs. 267/2000. Violazione dell’art. 53, comma 23, L. 388/2000. Violazione dell’art. 42 dello Statuto del Comune di Uscio. Incompetenza;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione degli artt. 3, 6 e 31 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successivo atto il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione dell’art. 27 D.P.R. 380/2001. Violazione degli artt. 48 e 107 D.Lgs. 267/2000. Violazione dell’art. 53, comma 23, L. 388/2000. Violazione dell’art. 42 dello Statuto del Comune di Uscio. Incompetenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione dell’art. 6-<em>bis </em>L. 241/1990. Violazione dell’art. 7 D.P.R. 62/2013. Violazione dell’art. 27 D.P.R. 380/2001. Violazione degli artt. 48 e 107 D.Lgs. 267/2000. Violazione dell’art. 53, comma 23, L. 388/2000. Violazione dell’art. 42 dello Statuto del Comune di Uscio. Incompetenza;</p>
<p style="text-align: justify;">3) Violazione dell’art. 6-bis L. 241/1990. Violazione dell’art. 7 D.P.R. 62/2013. Violazione dell’art. 27 D.P.R. 380/2001. Violazione degli artt. 48 e 107 D.Lgs. 267/2000. Violazione dell’art. 53, comma 23, L. 388/2000. Violazione dell’art. 42 dello Statuto del Comune di Uscio. Incompetenza.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 12 gennaio 2022, celebrata da remoto ai sensi dell’art. 7 – bis d.l. 105/21, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato avuto riguardo al vizio di incompetenza dedotto con il primo motivo è successivamente sviluppato nei motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta, infatti, che il provvedimento impugnato sia stato adottato dal Sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene sono concordi sia l’art. 107, comma 2, D.Lgs. 267/2000 che attribuisce alla competenza dei dirigenti “<em>tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale</em>“, sia l’art. 27 D.P.R. 380/2001 che attribuisce ai dirigenti la vigilanza in materia edilizia e urbanistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Né può soccorrere, per sostenere la competenza sindacale, la previsione di cui all’art. art. 53, comma 23, L. 388/2000 secondo cui “<em>Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo è stato precisato che <em>“Si tratta di una disposizione che fa eccezione ad un principio generale, sicché, in conformità al canone interpretativo restrittivo di cui all’art. 14 disp prel. cod. civ., è necessario che le relative disposizioni organizzative rivestano la prescritta forma “regolamentare”, ovvero siano contenute nello statuto o in un regolamento comunale, cioè in atti di competenza del consiglio comunale (art. 42 T.U.E.L.) o della giunta (articolo 48 comma 3 T.U.E.L., relativamente al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)”</em> (TAR Liguria I 31 marzo 2021 n. 284).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie il decreto con cui il Sindaco si è attribuito il potere non è stato preceduto da una apposita deliberazione di Giunta né trova il suo presupposto legittimante in una disposizione regolamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo non deve trarre in inganno la previsione di cui all’art. 14 del regolamento degli uffici del Comune di Uscio, approvato con deliberazione della Giunta 12 gennaio 2005 n. 1 secondo cui “<em>spetta comunque al sindaco affidare con proprio decreto le funzioni e la responsabilità dei servizi</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale norma, infatti, per il suo stesso tenore e per il contesto in cui è contenuta non regola il potere di cui all’art. 53 l. 388/00, ma riguarda semplicemente il potere di nomina dei responsabili degli Uffici e dei servizi ai sensi dell’art. 50, comma 10, tuel.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, infatti, rilevarsi come, ove la disposizione avesse inteso riferirsi anche alla fattispecie di cui all’art. 53 l. 388/00, tale riferimento avrebbe dovuto essere espresso e inequivoco, operando una deroga al fondamentale principio organizzativo della separazione tra la funzione di indirizzo politico e quella di gestione. Nella specie, invece, tale inequivoco riferimento è del tutto assente.</p>
<p style="text-align: justify;">Consegue a quanto evidenziato l’illegittimità del decreto 21 marzo 2019 n. 4 e della ordinanza impugnata in principalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2000, 00 (duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Genova nella camera di consiglio, celebrata da remoto ai sensi dell’art. 7 – bis d.l. 105/21, del giorno 12 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Morbelli, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Peruggia, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Richard Goso, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-competenze-del-sindaco/">Sulle competenze del Sindaco.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla valutazione di insediabilità di una grande struttura di vendita di generi alimentari</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-di-insediabilita-di-una-grande-struttura-di-vendita-di-generi-alimentari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 17:32:37 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=84000</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-di-insediabilita-di-una-grande-struttura-di-vendita-di-generi-alimentari/">Sulla valutazione di insediabilità di una grande struttura di vendita di generi alimentari</a></p>
<p>1. Il protocollo d’intesa non è un atto regolatorio con efficacia erga omnes quindi è inidoneo a vincolare l’esercizio di una funzione programmatoria divenuta estranea alla sfera di intervento dell’Autorità di Sistema Portuale, dal momento che l’area destinata all’insediamento del nuovo esercizio commerciale è stata da tempo sdemanializzata e ceduta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-di-insediabilita-di-una-grande-struttura-di-vendita-di-generi-alimentari/">Sulla valutazione di insediabilità di una grande struttura di vendita di generi alimentari</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-di-insediabilita-di-una-grande-struttura-di-vendita-di-generi-alimentari/">Sulla valutazione di insediabilità di una grande struttura di vendita di generi alimentari</a></p>
<p style="text-align: justify;">1. Il protocollo d’intesa non è un atto regolatorio con efficacia erga omnes quindi è inidoneo a vincolare l’esercizio di una funzione programmatoria divenuta estranea alla sfera di intervento dell’Autorità di Sistema Portuale, dal momento che l’area destinata all’insediamento del nuovo esercizio commerciale è stata da tempo sdemanializzata e ceduta a terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La valutazione di insediabilità di una grande struttura di vendita di generi alimentari non può essere influenzata da un pregresso vincolo anticoncorrenziale che si basa sulla distinzione tra la funzione non alimentare e quella alimentare, né porsi in contrasto con la normativa eurounitaria, statale e regionale in tema di liberalizzazione, che è fondata sul principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza limiti territoriali o di altra natura, fatta eccezione per i motivi imperativi di interesse generale connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, nella specie insussistenti</p>
<hr />
<p>1. Atto amministrativo – Protocollo d’intesa – Tra Autorità portuale e privato – Natura pattizia – È inidoneo a vincolare o condizionare l’esercizio di una funzione programmatoria del Comune</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Grandi e medie strutture di vendita – Valutazione &#8211; pregresso vincolo anticoncorrenziale – Irrilevanza &#8211; Contrasto con la normativa sulle liberalizzazioni</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. L. Morbelli Est. R. Goso</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/12/2021</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="text-align: right;">01121/2021 REG.PROV.COLL.</li>
<li style="text-align: right;">00274/2021 REG.RIC.</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 274 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da :<br />
Coop Liguria S.c.c., rappresentata e difesa dagli avv. Franco Gaetano Scoca, Alessandro Ghibellini e Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Ghibellini in Genova, via Ceccardi, 1/15;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Genova, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Paola Pessagno e Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso la sede della civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi, 9;<br />
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;<br />
Ministero dell’interno, Ministero della cultura, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Esselunga S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;<br />
E-Distribuzione S.p.a., A.M.T. Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a., R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., A.M.I.U. Genova S.p.a., Ireti S.p.a., Iren Acqua S.p.a., City Green Light S.r.l., non costituite in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della deliberazione del Consiglio comunale 23/2/2021, n. 15, avente ad oggetto “preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare al PUC vigente per il completamento degli interventi previsti dallo schema di assetto urbanistico (SAU) relativo alla zona del promontorio di S. Benigno, ed autorizzazione alla cessione dell’indice edificatorio funzionale al completamento dei relativi interventi”;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la relazione della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova 15/2/2021, “sui contenuti di modifica al PUC e per l’accertamento della procedibilità”;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la proposta di deliberazione della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova n. 2021-DL-53 del 15/2/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la proposta della Giunta comunale 16/2/2021, n. 10;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; i verbali delle sedute della Commissione consiliare III &#8211; Bilancio e della Commissione consiliare V &#8211; Territorio Politiche per lo sviluppo delle vallate in data 22/2/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la nota della Direzione Sviluppo del Commercio &#8211; Settore Servizi per il Commercio del Comune di Genova 26/1/2021, prot. n. 0031611;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l’avviso della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova 2/3/2021, relativo alla pubblicazione della deliberazione C.C. n. 15/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">e, con primo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della determinazione dirigenziale della Direzione Sviluppo del Commercio del Comune di Genova 24/9/2018, n. 2018-150.0.0.-86 avente ad oggetto “annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 118 dell’8 novembre 2017 della direzione sviluppo economico”;</p>
<p style="text-align: justify;">e, con secondo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della deliberazione del Consiglio comunale 13/4/2021, n. 34, avente ad oggetto “controdeduzioni alle osservazioni alla D.C.C. n. 15/2021 preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare al P.U.C. vigente per il completamento degli interventi previsti dallo schema di assetto urbanistico (SAU) relativo alla zona del promontorio di S. Benigno, ed autorizzazione alla cessione dell’indice edificatorio funzionale al completamento dei relativi interventi ed approvazione dell’aggiornamento al P.U.C.”;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la relazione della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova “di controdeduzioni alle osservazioni” alla delibera consiliare n. 15/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la proposta di deliberazione della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova n. 2021-DL-145 del 6/4/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la proposta della Giunta comunale 6/4/2021, n. 26;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la determinazione dirigenziale 7/4/2021, n. 2021-125.0.0-22 (con la quale è stato stabilito di “non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica l’aggiornamento al P.U.C. di cui trattasi”);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la nota della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova 12/3/2021, n. 91762 (con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è stata informata circa l’approvazione della delibera C.C. n. 15/2021);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la nota Regione Liguria &#8211; Dipartimento Sviluppo Economico 22/2/2001, prot. n. 66973, e l’allegato verbale della “Conferenza di Servizi interna ai fini della verifica preventiva di ammissibilità di cui all’articolo 19 bis, Allegato A, della l.r. n. 1/2007” tenutasi in data 19/2/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la nota Regione Liguria, Dipartimento Sviluppo Economico 15/3/2021, prot. n. 93569, e l’allegato verbale della “Conferenza di Servizi interna ai fini della verifica preventiva di ammissibilità di cui all’articolo 19 bis, Allegato A, della l.r. n. 1/2007” tenutasi in data 12/3/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">e, per quanto possa occorrere, anche per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della nota del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 18/3/2021, n. 8513;</p>
<p style="text-align: justify;">della nota del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 1/2/2021, prot. n. 3127/U;</p>
<p style="text-align: justify;">della nota della Direzione Pianificazione e Sviluppo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 26/10/2020, prot. n. 28066/U e dei relativi allegati, ivi comprese le osservazioni tecniche contenute nella nota della Direzione Tecnica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 26/10/2020 e nella nota dell’Ufficio Staff Programma Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 23/10/2020, prot. n. 277782/I;</p>
<p style="text-align: justify;">della nota del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 11/3/2021, prot. n. 7649.U;</p>
<p style="text-align: justify;">della nota della Direzione Pianificazione e Sviluppo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 26/4/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché, ove ritenuto necessario, per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della deliberazione del Consiglio comunale 30/7/2015, n. 42 (approvazione del Piano Urbanistico Comunale), nella parte in cui, in accoglimento delle osservazioni presentate dalla Società “Il Promontorio”, ha modificato la norma speciale del P.U.C. (Punto 27 &#8211; Promontorio) consentendo l’inserimento nel lotto 1.1.1. del S.A.U. del Promontorio di San Benigno “di una grande struttura di vendita di generi non alimentari con una SLA massima di 6.200 mq e superficie netta di vendita massima di 5.000 mq”;</p>
<p style="text-align: justify;">di tutti gli atti presupposti e propedeutici all’adozione della predetta deliberazione n. 42/2015;</p>
<p style="text-align: justify;">della determinazione della Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti 27/11/2015, n.2015-118.0.0.-18, avente ad oggetto “determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria sul piano urbanistico comunale di Genova”, nella parte in cui ha confermato la predetta previsione;</p>
<p style="text-align: justify;">e, con terzo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della deliberazione della Giunta comunale 13/5/2021, n. 126 (pubblicata sull’albo pretorio a partire dal 22/5/2021), avente ad oggetto “approvazione dell’atto di impegno &#8211; schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Genova e la Società Esselunga, per l’assunzione delle obbligazioni correlate agli interventi edilizi da attuarsi sui lotti 1.1.1 e 2.1 dello S.A.U. del Promontorio di San Benigno in Genova, municipio II Centro ovest, a completamento degli interventi previsti”;</p>
<p style="text-align: justify;">del verbale in data 27/4/2021 della conferenza dei servizi decisoria convocata ai sensi dell’art. 10, comma 9, l.r. n. 10/2012 (non ancora conosciuto e citato nella delibera G.C. n. 126/2021);</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la proposta di deliberazione della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova n. 2021-DL-218 del 13/5/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l’atto di impegno/schema di convenzione presentato da Esselunga S.p.a. il 12/5/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">e, con quarto ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della determinazione della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova 7/7/2021, n. 2021-118.0.0.-95, con la quale è stato concluso positivamente il procedimento unico <em>ex</em> artt. 21, l.r. n. 1/2007, e 10, l.r. n. 10/2012, avviato da Esselunga S.p.a. “per l’approvazione degli interventi di completamento dello SAU del Promontorio di San Benigno” e di tutti gli atti del predetto procedimento unico, ivi compresi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota comunale 12/3/2021, prot. n. 91792 (informazione pubblicazione degli atti di aggiornamento al PUC ed ulteriori adempimenti);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Sportello Unico del Comune di Genova 29/3/2021, prot. n. 112107;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; verbale della “riunione” tenutasi il 6/4/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota comunale 13/4/2021, prot. n. 130588 (attivazione conferenza servizi asincrona);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Sportello Unico del Comune di Genova 21/4/2021, prot. n. 144992 (convocazione seduta finale conferenza dei servizi);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota comunale 22/4/2021, prot. n. 146088 (trasmissione nota 130588/2021 a Municipio II Centro Ovest);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale &#8211; Ufficio PRSP e Procedimenti Concertativi 26/4/2021, prot. n. 12726;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale &#8211; Direzione Tecnica ed Ambiente 23/4/2021, n. 12480.I (allegata alla citata nota prot. n. 12726/2021);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale &#8211; Servizio Processi Portuali, Innovazione e Security &#8211; Ufficio Security 26/4/2021, n.12671.I (allegata alla citata nota prot. n. 12726/2021);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale &#8211; Ufficio Staff Programma Straordinario 26/4/2021 (allegata alla citata nota prot. n. 12726/2021);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Ireti trasmessa in data 27/4/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Iren Acqua 27/4/2021, prot. ME000843-2021-P;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota E-Distribuzione 15/4/2021, prot. n. 313721;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota A.M.I.U. 19/4/2021, prot. n. 4288;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota A.M.T. 16/4/2021, prot. n. 2310/21;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Direzione Ambiente &#8211; Settore Politiche Energetiche 26/4/2021, prot. n. 150415 e allegata nota City Green Light S.r.l. in data 26/4/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Direzione Ambiente &#8211; Ufficio Gestione Energetica Territoriale 11/3/2021, prot. n. 90018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Direzione Ambiente &#8211; U.O.C. Acustica 2/3/2021, prot. n. 76856;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Direzione Mobilità 24/2/2021, prot. n. 69131;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Direzione Urbanistica &#8211; Ufficio Geologico 9/2/2021, prot. n. 49277;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Direzione Urbanistica &#8211; Pianificazione Urbanistica Settoriale 26/4/2021, prot. n. 149941;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Direzione Urbanistica &#8211; Ufficio Alta Sorveglianza 22/4/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; note Direzione Facility Management &#8211; Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche 23/3/2021, prot. n. 103806 e 22/4/2021, prot. n. 146144;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; note Direzione Facility Management &#8211; Settore Verde Pubblico e Spazi Urbani 18/2/2021, prot. n. 63264 e 20/4/2021, prot. n. 141224;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Direzione Facility Management &#8211; Settore Gestione Contratto Aster Strade 22/4/2021, prot. n. 145464;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Direzione Infrastrutture e Difesa Suolo &#8211; Settore Pianificazione e Tutela Idrogeologica 26/4/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Direzione Progettazione 26/4/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota/relazione Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata &#8211; Sportello Unico per le Imprese 27/4/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Sportello Unico per le Imprese 10/5/2021, prot. n. 167965, con la quale sono state comunicate ad Esselunga le risultanze della conferenza dei servizi decisoria in data 27/4/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; note Comando provinciale dei vigili del fuoco 16/11/2020, prot. nn. 23209 e 231212;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota R.F.I. in data 13/4/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Direzione Mobilità 10/6/2021, prot. n. 209873;</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento della Direzione Sviluppo del Commercio, Settore Servizi per il Commercio 6/7/2021, prot. n. 242015, con il quale è stata rilasciata ad Esselunga S.p.a. l’autorizzazione commerciale all’esercizio di una grande struttura di vendita in via di Francia 1R (superficie netta di vendita mq 3200 di cui settore alimentare mq 2080 e settore non alimentare mq 1120) e di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa la deliberazione della Giunta regionale 9/4/2021, prot. n. 287, avente ad oggetto: “Posizione univoca e vincolante della Regione in conferenza di servizi &#8211; Grande struttura di vendita nel Comune di Genova, via di Francia, su richiesta di Esselunga S.p.a.”;</p>
<p style="text-align: justify;">dell’autorizzazione paesaggistica a firma del Direttore della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova 27/4/2021, n. 136 e di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; verbale della seduta della Commissione locale del paesaggio in data 16/2/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; parere favorevole U.O.C. Tutela del Paesaggio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; proposta di provvedimento inoltrata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in data 17/02/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia 23/2/2021, prot. n. 2619;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Sportello Unico per le Imprese del Comune di Genova 27/4/2021, prot. n. 151924;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota U.O.C. Tutela del Paesaggio 29/4/2021, prot. n. 154440;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nota Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia assunta al protocollo comunale n. 166178 del 7/5/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">della deliberazione della Giunta comunale 20/5/2021, n. 137, avente ad oggetto “Approvazione della nuova perimetrazione del Civ Fronte del Porto San Teodoro” e di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; note Direzione Sviluppo del Commercio 27/4/2021, n. 152342 e 30/4/2021, n. 0157048 (comunicazione avvio procedimento al Civ Fronte del Porto San Teodoro e fissazione incontro con quest’ultimo);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; verbali riunioni del 3/5 e 12/5/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; relazione della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova avente ad oggetto “approvazione della nuova perimetrazione del Civ Fronte del porto San Teodoro” (allegato n. 2 alla citata delibera G.C. n. 137/2021);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; relazione Direzione Sviluppo del Commercio 20/5/2021 “di controdeduzioni alle osservazioni di cui alla nota del 2/5/2021 del Civ Fronte del porto San Teodoro” (allegato n. 4 alla citata delibera G.C. n. 137/2021);</p>
<p style="text-align: justify;">della determinazione della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Genova 1/6/2021, n. 2021-118.0.0.-75, con la quale è stata valutata favorevolmente l&#8217;istanza presentata da Esselunga per lo svincolo di due posti pertinenziali presenti sul lotto 2.2 dello SAU del Promontorio San Benigno;</p>
<p style="text-align: justify;">della determinazione della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo &#8211; Settore Amministrativo e Demanio Marittimo del Comune di Genova 2/7/2021, n. 2021-187.1.0.-30, con la quale è stato approvato lo schema di contratto concernente la “cessione a Esselunga S.p.a. dei diritti edificatori afferenti ai terreni di civica proprietà censiti al catasto dei terreni di Genova, Sez. I foglio 60 mappali 481-482-765-771”, stabilendo il prezzo di cessione di tali diritti in “€ 295.800,00 oltre ad I.V.A. al 22% pari a € 65.076,00 per complessivi € 360.876,00” e di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché, ove ritenuto necessario, per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell’atto pubblico in data 26/4/2021, rep. n. 49.565, con il quale il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha formalizzato “la costituzione del vincolo di destinazione a servizio pubblico sulle aree costituenti il lotto 1.2 dello SAU del Promontorio” di San Benigno;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Genova e Esselunga S.p.a. il 31/5/2021 (v. atto rep n. 54195) per l’assunzione da parte di quest&#8217;ultima “delle obbligazioni correlate agli interventi edilizi da attuarsi sui lotti 1.1.1 e 2.1 dello SAU del Promontorio di San Benigno in Genova, Municipio II Centro Ovest, a completamento degli interventi previsti”;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell’atto pubblico 1/7/2021, rep. n. 54387, con il quale il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha asservito, “con vincolo di inedificabilità a favore del Comune di Genova”, parte dei terreni costituenti “il sedime dell’Elicoidale”;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell’atto pubblico 2/7/2021, rep. n. 54406, con il quale il Comune di Genova “ha ceduto a Esselunga S.p.a. il diritto di proprietà dei diritti edificatori delle aree comunali incluse nel perimetro di SAU”;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell’atto pubblico 2/7/2021, rep. n. 54407, con il quale Esselunga S.p.a. ha provveduto “ad asservire con vincolo di inedificabilità assoluta a favore del Comune di Genova, al fine del rispetto dell’indice di utilizzazione insediativa consentito dallo SAU, connesso al progetto SU 20/2021, l’area urbana della superficie complessiva di 6.091 mq censita al catasto fabbricati alla Sezione GEA, foglio 17, mappale 684, avente corrispondenza al catasto terreni alla Sezione 1, foglio 60, mappale 684 ed ha provveduto a far constare l’avvenuta usufruizione degli indici di utilizzazione insediativi &#8211; I.U.I. &#8211; previsti dallo SAU”;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione della Direzione Mobilità del Comune di Genova n. 2009/125.0.0./25 nella parte in cui, nel classificare la Sopraelevata Aldo Moro quale “strada urbana di scorrimento”, ha escluso da tale classificazione le corsie di accelerazione e decelerazione;</p>
<p style="text-align: justify;">e per l’accertamento e la declaratoria</p>
<p style="text-align: justify;">della nullità e/o dell&#8217;invalidità e/o dell’inefficacia della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Genova e Esselunga S.p.a. il 31/5/2021 (atto rep n. 54195).</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e di Esselunga S.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Coop Liguria S.c.c. è titolare di una grande struttura di vendita di generi alimentari sita in Genova, nell’ambito denominato “promontorio di San Benigno”.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa riferisce che l’attuale ubicazione del suo supermercato è conseguenza del protocollo d’intesa stipulato il 27 maggio 1999 con l’Autorità Portuale di Genova (ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale), in forza del quale Coop Liguria si era impegnata a trasferire in prossimità del Terminal Traghetti il proprio punto vendita originariamente sito in Via Milano, a condizione che non fossero consentite nella zona nuove attività di distribuzione al dettaglio di generi alimentari e che le fosse riconosciuto un concorso negli oneri di investimento e nelle spese di trasferimento. Ciò al fine di corredare la nuova stazione traghetti di funzioni commerciali destinate ai passeggeri e ai residenti, in una prospettiva di “<em>vitalizzazione</em>” della stazione medesima e per favorirne la “<em>vocazione di cerniera tra porto e città</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 3, primo comma, del protocollo d’intesa (“vincoli funzionali”), conteneva l’impegno dell’Autorità Portuale a “<em>non prevedere, per quanto di sua competenza, l’insediamento, nell’ambito della zona del “Promontorio di San Benigno”, di attività commerciali per la distribuzione al dettaglio di generi alimentari, per superfici superiori, per singolo esercizio, a 250 mq …</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo comma dello stesso art. 3 stabiliva che “<em>tale indirizzo pianificatorio sarà coerentemente attuato dall’Autorità Portuale, inserendo idonee, omogenee previsioni nel Piano Regolatore Portuale e, per quanto di sua competenza, negli strumenti urbanistici e nelle varianti agli strumenti vigenti, che saranno approvati con il suo concorso per ridefinire l’assetto pianificatorio dell&#8217;ambito del Promontorio di San Benigno</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, al terzo comma, era previsto che, nel caso di cessione a terzi delle aree attualmente nella disponibilità dell’Autorità Portuale, i “<em>vincoli funzionali, limitativi delle destinazioni commerciali</em>”, conseguenti all’approvazione degli strumenti urbanistici di cui al secondo comma, avrebbero dovuto essere trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari.</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito, l’Autorità Portuale proponeva uno schema di assetto urbanistico (S.A.U.) <em>ex</em> art. 6, l.r. Liguria 10 settembre 1996, n. 39, volto alla riqualificazione della zona del promontorio di San Benigno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il S.A.U. è stato approvato dal Comune di Genova con la deliberazione consiliare n. 25 del 27 febbraio 2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo schema della convenzione quadro allegato alla deliberazione suddetta indicava le funzioni insediabili nell’area del S.A.U.: per quanto concerne le attività commerciali, era previsto unicamente l’insediamento di un media struttura di vendita di generi non alimentari avente superficie lorda abitabile (S.L.A.) di mq 3.165.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina del S.A.U. è stata recepita dal piano urbanistico comunale (P.U.C.) approvato nel 2015: l’art. 25 delle norme generali del P.U.C. (“ambiti con disciplina urbanistica speciale”), al punto 27 (“promontorio”), prevede che, ferme restando le dimensioni massime complessive già stabilite dal S.A.U. ed espresse con il parametro S.L.A., è consentito, previa modifica alla convenzione quadro <em>medio tempore</em> stipulata con il soggetto attuatore (la Cooperativa “Il Promontorio”), l’insediamento di una grande struttura di vendita di generi non alimentari con una S.L.A. massima di mq 6.200 e una superficie netta di vendita non superiore a mq 5.000.</p>
<p style="text-align: justify;">Intendendo insediare una grande struttura di vendita di generi alimentari in prossimità dell’esistente punto vendita all’insegna Coop, Esselunga S.p.a. chiedeva che fosse indetta una conferenza di servizi preliminare <em>ex</em> art. 14, comma 3, l. n. 241/1990, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni occorrenti al rilascio dei titoli abilitativi per l’edificio destinato alla nuova attività commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">La conferenza di servizi preliminare si è conclusa con la nota comunale del 23 dicembre 2020 che ha trasmesso ad Esselunga le risultanze dell’istruttoria, invitandola a recepirle nel successivo sviluppo della progettazione di livello definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, in data 18 gennaio 2021, Esselunga ha presentato un’istanza per l’aggiornamento del citato punto 27 dell’art. 25 delle norme generali del P.U.C., onde far venire meno la distinzione tra strutture di vendita di generi alimentari e non alimentari ivi prevista, contestualmente instando per il rilascio dei titoli edilizi e annonari occorrenti per la nuova struttura di vendita.</p>
<p style="text-align: justify;">L’aggiornamento del P.U.C. proposto da Esselunga è stato adottato dal Comune di Genova con la deliberazione consiliare n. 15 del 23 febbraio 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Coop Liguria ha impugnato la deliberazione suddetta e gli altri atti del procedimento urbanistico indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame (per evidenti ragioni di brevità, il contenuto dei motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti sarà illustrato in parte motiva):</p>
<ol style="text-align: justify;" start="1990">
<li>I) “Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</li>
<li>II) “Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione artt. 3, 8, 9, 10, 13, l.r. n. 32/2012. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">III) “Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="1990">
<li>IV) “Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</li>
<li>V) “Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</li>
<li>VI) “Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione art. 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il motivo VII) non esiste.</p>
<p style="text-align: justify;">VIII) “Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 12, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 13 Regolamento per l’alienazione e l&#8217;acquisto del patrimonio immobiliare del Comune di Genova. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="1990">
<li>IX) “Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Sviamento di potere”.</li>
<li>X) “Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4 e 6, legge n. 84/1994. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti”.</li>
<li>XI) “Violazione artt. 1, 3, 7, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, 5 e 6, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 18, d.lgs. n. 285/1992. Violazione art. 28, d.P.R. n. 495/1992. Violazione art. 51, d.P.R. n. 753/1980. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova nonché delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione artt. 1 e 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Si costituivano formalmente in giudizio il Comune di Genova, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e la controinteressata Esselunga S.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza n. 441 del 14 maggio 2021, l’istanza cautelare accedente al ricorso introduttivo è stata accolta ai soli fini della fissazione dell’udienza per la trattazione di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 10 maggio 2021 e depositato il 13 maggio successivo, Coop Liguria ha sollevato ulteriori censure nei confronti del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">XII) “Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione artt. 3, 8, 9, 10, 13, l.r. n. 32/2012. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XIII) “Violazione art. 26 e 122, l.r. n. 1/2007. Violazione art. 21 <em>nonies</em>, legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del protocollo d’intesa tra Comune di Genova e organizzazioni di categoria 26/5/2015. Carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 3 giugno 2021 e depositato il 14 giugno successivo, è stata estesa l’impugnazione alla deliberazione consiliare del Comune di Genova n. 34 del 13 aprile 2021 di approvazione dell’aggiornamento del P.U.C., di cui sono denunciati i seguenti profili di illegittimità:</p>
<p style="text-align: justify;">XIV) “Illegittimità in via derivata. Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, 5 e 6, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione artt. 4 e 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 13 Regolamento per l’alienazione e l&#8217;acquisto del patrimonio immobiliare del Comune di Genova. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione artt. 3, 8, 9, 10, 13, l.r. n. 32/2012. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Violazione art. 18, d.lgs. n. 285/1992. Violazione art. 28, d.P.R. n. 495/1992. Violazione art. 51, d.P.R. n. 753/1980. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="1990">
<li>XV) “Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3 e 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">XVI) “Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Violazione del principio di tipicità. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XVII) Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione artt. 3, 8, 9, 10, 13, l.r. n. 32/2012. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XVIII) “Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione artt. 3, 8, 9, 10, 13, l.r. n. 32/2012. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XIX) “Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione art. 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2014">
<li>XX) “Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Comissione Europea 29/4/2000. Violazione art. 175, d.lgs. n. 50/2016. Vio-lazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">XXI) “Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione art. 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXII) “Violazione art. 26 e 122, l.r. n. 1/2007. Violazione art. 21 <em>nonies</em>, legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del protocollo d’intesa tra Comune di Genova e organizzazioni di categoria 26/5/2015. Carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXIII) “Violazione e/o falsa applicazione art. 3, legge n. 241/1990. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 17, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative allAmbito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Violazione art. 28, d.P.R. n. 495/1992. Difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXIII-<em>bis</em>) (Per errore, due motivi di ricorso sono indicati con lo stesso numero XXIII) “Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione artt. 3, 8, 9, 10, 13, l.r. n. 32/2012. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXIV) “Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXV) “Violazione e/o mancata applicazione direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sull&#8217;ambiente. Violazione artt. 4 e ss., d.lgs. n. 152/2006. Violazione artt. 1 e ss., legge regionale n. 32/2012. Violazione del corretto procedimento. Incompetenza. Difetto di istruttoria e di motivazione. Carenza dei presupposti”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXVI) “Violazione art. 19 <em>bis</em> e ss., l.r. n. 1/2007. Violazione allegato A alla l.r. n. 1/2007. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione artt. 1, 3, 17, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Violazione art. 28, d.P.R. n. 495/1992. Difetto di motivazione. Carenza di istruttoria. Difetto dei presupposti. Contraddittorietà”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXVII) “Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione art. 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 38 e ss., l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXVIII) “Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, e 6, legge n. 84/1994. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXIX) “Violazione artt. 1, 3, 7, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, 5 e 6, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 18, d.lgs. n. 285/1992. Violazione art. 28, d.P.R. n. 495/1992. Violazione art. 51, d.P.R. n. 753/1980. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova nonché delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione artt. 1, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un terzo ricorso per motivi aggiunti notificato il 6 luglio 2021 e depositato il giorno successivo, Coop Liguria ha impugnato la deliberazione di Giunta n. 126 del 13 maggio 2021, recante approvazione della convenzione urbanistica da stipularsi tra il Comune di Genova ed Esselunga S.p.a., nonché, “al buio”, il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria per il rilascio dei titoli edilizi e annonari relativi al supermercato della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali atti sarebbero inficiati dai seguenti vizi di legittimità:</p>
<p style="text-align: justify;">XXX) “Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, 21 <em>nonies</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, 5 e 6, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione artt. 4 e 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 13 regolamento per l’alienazione e l&#8217;acquisto del patrimonio immobiliare del Comune di Genova. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione artt. 3, 8, 9, 10, 13, l.r. n. 32/2012. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione artt. 1, 3, 1725 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Violazione art. 18, d.lgs. n. 285/1992. Violazione art. 28, d.P.R. n. 495/1992. Violazione art. 51, d.P.R. n. 753/1980. Violazione art. 19 <em>bis</em> e ss., l.r. n. 1/2007. Violazione e/o falsa applicazione del protocollo d’intesa tra Comune di Genova e Organizzazioni di categoria 26/5/2015. Violazione e/o mancata applicazione direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sull’ambiente. Violazione artt. 4 e ss., d.lgs. n. 152/2006. Violazione artt. 1 e ss., legge regionale n. 32/2012. Violazione allegato A alla l.r. n. 1/2007. Carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXXI) “Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, 21 <em>nonies</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, 5 e 6, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione artt. 4 e 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 13 regolamento per l&#8217;alienazione e l’acquisto del patrimonio immobiliare del Comune di Genova. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione artt. 3, 8, 9, 10 e 13, l.r. n. 32/2012. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 17, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Violazione art. 18, d.lgs. n. 285/1992. Violazione art. 28, d.P.R. n. 495/1992. Violazione art. 51, d.P.R. n. 753/1980. Violazione art. 19 <em>bis</em> e ss., l.r. n. 1/2007. Violazione e/o falsa applicazione del protocollo d’intesa tra Comune di Genova e organizzazioni di categoria 26/5/2015. Violazione e/o mancata applicazione direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sull’ambiente. Violazione artt. 4 e ss., d.lgs. n. 152/2006. Violazione artt. 1 e ss., legge regionale n. 32/2012. Violazione allegato A alla l.r. n. 1/2007. Carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXXII) “Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione art. 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXXIII) “Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione art. 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, con un quarto ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 21 luglio 2021, sono stati impugnati il provvedimento conclusivo e tutti gli atti del procedimento unico relativo all’intervento avviato da Esselunga.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente denuncia i seguenti vizi di legittimità:</p>
<p style="text-align: justify;">(con riferimento alla determinazione dirigenziale conclusiva del procedimento unico):</p>
<p style="text-align: justify;">XXXIV) “Invalidità in via derivata &#8211; Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, 21 <em>nonies</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, 5 e 6, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione artt. 4 e 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 13 regolamento per l’alienazione e l’acquisto del patrimonio immobiliare del Comune di Genova. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione artt. 3, 8, 9, 10, 13, l.r. n. 32/2012. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 17, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Violazione art. 18, d.lgs. n. 285/1992. Violazione art. 28, d.P.R. n. 495/1992. Violazione art. 51, d.P.R. n. 753/1980. Violazione art. 19 <em>bis</em> e ss., l.r. n. 1/2007. Violazione e/o falsa applicazione del protocollo d’intesa tra Comune di Genova e organizzazioni di categoria 26/5/2015. Violazione e/o mancata applicazione direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sull’ambiente. Violazione artt. 4 e ss., d.lgs. n. 152/2006. Violazione artt. 1 e ss., legge regionale n. 32/2012. Violazione allegato A alla l.r. n. 1/2007. Carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXXV) “Violazione art. 21, l.r. n. 1/2007. Violazione art. 10, l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 10, 14 e ss., legge n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Sviamento di potere”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXXVI) “Violazione art. 21, l.r. n. 1/2007. Violazione art. 10, l.r. 10/2012. Violazione del giusto procedimento. Carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXXVII) “Violazione art. 21, l.r. n. 1/2007. Violazione art. 10, l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 14 e ss., l. n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXXVIII) “Violazione artt. 21 e 26, l.r. n. 1/2007. Violazione art. 10, l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 14 e ss., l. n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione”.</p>
<p style="text-align: justify;">XXXIX) “Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, e 6, legge n. 84/1994. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti”.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2007">
<li>XL) “Violazione art. 21, l.r. n. 1/2007. Violazione art. 10, l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 3, 10 e 14 e ss., l. n. 241/1990. Violazione artt. 61 e 68 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale. Violazione del giusto procedimento. Carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione”.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">XLI) “Violazione artt. 1, 3, 7, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, 5 e 6, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 18, d.lgs. n. 285/1992. Violazione art. 28, d.P.R. n. 495/1992. Violazione art. 51, d.P.R. n. 753/1980. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova nonché delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione artt. 1, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Sviamento di potere”.</p>
<p style="text-align: justify;">XLII) “Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 822 e 823 cod. civ. Violazione artt. 4, 5 e 6, legge n. 84/1994. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova nonché delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione artt. 1, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”;</p>
<p style="text-align: justify;">(con riferimento all’autorizzazione commerciale):</p>
<p style="text-align: justify;">XLIII) “Invalidità in via derivata &#8211; Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <em>bis</em>, 21 <em>nonies</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, 5 e 6, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione artt. 4 e 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 13 regolamento per l’alienazione e l’acquisto del patrimonio immobiliare del Comune di Genova. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione artt. 3, 8, 9, 10, 13, l.r. n. 32/2012. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 1725 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Violazione art. 18, d.lgs. n. 285/1992. Violazione art. 28, d.P.R. n. 495/1992. Violazione art. 51, d.P.R. n. 753/1980. Violazione art. 19 <em>bis</em> e ss., l.r. n. 1/2007. Violazione e/o falsa applicazione del protocollo d’intesa tra Comune di Genova e organizzazioni di categoria 26/5/2015. Violazione e/o mancata applicazione direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti dei piani e programmi sullambiente. Violazione artt. 4 e ss., d.lgs. n. 152/2006. Violazione artt. 1 e ss., legge regionale n. 32/2012. Violazione allegato A alla l.r. n. 1/2007. Carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XLIV) “Invalidità derivata &#8211; Violazione art. 19 <em>bis</em> e ss., l.r. n. 1/2007. Violazione allegato A alla l.r. n. 1/2007. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 17, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Violazione art. 28, d.P.R. n. 495/1992. Difetto di motivazione. Carenza di istruttoria. Difetto dei presupposti. Contraddittorietà”.</p>
<p style="text-align: justify;">XLV) “Invalidità derivata &#8211; Violazione art. 21, l.r. n. 1/2007. Violazione art. 10, l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 14 e ss., legge n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”;</p>
<p style="text-align: justify;">(con riferimento all’autorizzazione paesaggistica):</p>
<p style="text-align: justify;">XLVI) “Violazione art. 6, l.r. n. 13/2014. Violazione art. 146, d.lgs. n. 42/2004. Violazione del giusto procedimento. Carenza di istruttoria. Difetto dei presupposti. Incompetenza”.</p>
<p style="text-align: justify;">XLVII) “Violazione artt. 146 e 148, d.lgs. n. 42/204. Violazione art. 3, legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà. Illogicità. Sviamento di potere”;</p>
<p style="text-align: justify;">(con riferimento alla delibera di riperimetrazione del CIV “Fronte del Porto &#8211; San Teodoro”):</p>
<p style="text-align: justify;">XLVIII) “Violazione art. 26 e 122, l.r. n. 1/2007. Violazione art. 21 <em>nonies</em>, legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del protocollo d’intesa tra Comune di Genova e organizzazioni di categoria 26/5/2015. Carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Sviamento di potere”;</p>
<p style="text-align: justify;">(con riferimento all’autorizzazione allo svincolo dal regime di pertinenzialità di due posti auto):</p>
<p style="text-align: justify;">XLIX) “Violazione art. 41 <em>sexies</em>, legge n. 1150/1942. Violazione art. 3, legge n. 241/1990. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">(con riferimento alla determinazione di approvazione dello schema di contratto per la cessione dei diritti edificatori):</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2014">
<li>L) “Invalidità derivata &#8211; Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione art. 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <em>bis</em>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative allAmbito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, parte ricorrente insta anche per la declaratoria di nullità o inefficacia della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Genova ed Esselunga S.p.a. il 31 maggio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza n. 754 del 3 agosto 2021, la trattazione della causa nel merito è stata fissata all’udienza pubblica del 26 gennaio 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">In prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare accedente al quarto ricorso per motivi aggiunti, le parti in causa hanno depositato memorie difensive.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Autorità di Sistema Portuale ed Esselunga S.p.a. chiedono il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti perché infondati. La Società controinteressata eccepisce, inoltre, l’inammissibilità del ricorso volto a salvaguardare la posizione di monopolista di fatto rivestita da Coop Liguria nell’ambito del mercato della grande distribuzione alimentare nel Comune di Genova.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, alla camera di consiglio del 11 agosto 2021, le parti hanno congiuntamente chiesto, previa rinuncia alla domanda cautelare, la trattazione anticipata della causa.</p>
<p style="text-align: justify;">In prossimità dell’udienza di trattazione, si è costituita in giudizio anche la Regione Liguria che prende posizione limitatamente all’infondatezza del motivo XXVI).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel prosieguo del giudizio, le parti in causa hanno depositato memorie ad illustrazione delle proprie tesi e confutazione delle difese avversarie.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza del 10 novembre 2021 e, previa trattazione orale congiunta al ricorso r.g. n. 131 del 2021, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1) Coop Liguria S.c.c., titolare di una grande struttura di vendita di generi alimentari sita in prossimità del Terminal Traghetti del porto di Genova, ha instaurato quattro giudizi (con il presente ricorso e con i ricorsi r.g. nn. 129/2021, 130/2021 e 131/2021, l’ultimo dei quali è passato in decisione all’odierna udienza pubblica) per contrastare l’insediamento di analogo esercizio all’insegna Esselunga nello stesso ambito territoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e quattro ricorsi per motivi aggiunti, essa contesta la legittimità dell’aggiornamento del P.U.C. genovese con cui è stata rimossa la previsione che consentiva di insediare nella zona unicamente una grande struttura di vendita di generi non alimentari nonché dei titoli autorizzativi rilasciati all’esito della conferenza di servizi per l’insediamento della nuova struttura commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">2) In via preliminare, la Società controinteressata eccepisce l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proposti per la tutela di un interesse anticoncorrenziale, identificabile con il mantenimento della posizione dominante che la ricorrente rivestirebbe nel mercato rilevante della grande distribuzione alimentare nel Comune di Genova.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine, l’eccepiente rileva che, sommando le grandi e le medie strutture di vendita, la Coop è titolare di 36 esercizi nel territorio comunale, contro l’unica media struttura di vendita all’insegna Esselunga.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che i dati parziali forniti dalla controinteressata non sono idonei a dimostrare l’assenza di una concorrenza effettiva nello specifico settore e ambito territoriale, l’eccezione non è persuasiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce dell’analogia dell’offerta commerciale, della prossimità delle strutture commerciali e della specificità della zona interessata, risulta evidente, infatti, che i due esercizi saranno destinati a condividere il medesimo bacino di utenza, con conseguente sovrapposizione concreta delle fasce di clientela.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pregiudizio che ne deriva è sufficiente, secondo il criterio della “<em>vicinitas</em> commerciale” costantemente applicato da questo Tribunale (cfr., fra le ultime, la sentenza n. 531 del 10 giugno 2021) a radicare l’interesse all’impugnazione degli atti che legittimano l’insediamento della nuova struttura, non essendo ulteriormente necessaria, stante l’evidenza della fattispecie, l’allegazione di fattori prognostici in ordine al calo di vendite.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Nel merito, le censure di legittimità sollevate dalla parte ricorrente con cinquanta motivi di gravame sono spesso ripetitive e, pertanto, saranno esaminate per gruppi omogenei.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Con un primo ordine di censure, si contesta il mancato coinvolgimento dell’Autorità di Sistema Portuale nel procedimento di aggiornamento del P.U.C. (motivi I, V, XV, XVI, XXXIX).</p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene la ricorrente, cioè, che le pattuizioni di cui all’art. 3 del protocollo d’intesa del 27 maggio 1999 (ampi stralci delle quali sono stati riportati nelle premesse), in forza delle quali l’Autorità si era obbligata a non consentire l’insediamento di attività commerciali per la distribuzione al dettaglio di generi alimentari con superficie superiore a mq 250 nella zona del promontorio di San Benigno, avrebbero impedito al Comune di modificare autonomamente il proprio strumento urbanistico generale con riferimento alla zona predetta, senza acquisire preventivamente l’intesa o l’assenso della stessa Autorità.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto più che l’area in questione risulterebbe tuttora soggetta ai poteri pianificatori dell’Autorità di Sistema Portuale in quanto compresa all’interno della delimitazione dell’ambito portuale.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, quale corollario dei rilievi fin qui svolti, la ricorrente denuncia l’erronea individuazione del tipo di procedimento da porre in essere per la modifica del P.U.C.: alla luce dei principi enunciati dall’art. 2, comma 3, lett. b), della l.r. Liguria n. 36/1997, la procedura di aggiornamento <em>ex</em> art. 43 della stessa legge non sarebbe utilizzabile laddove sia necessaria la concertazione fra gli enti titolari del potere di pianificazione territoriale, dovendosi in tal caso fare ricorso alla più articolata procedura di variante disciplinata dall’art. 44 della stessa legge regionale (motivi II, XVII, XXXVII).</p>
<p style="text-align: justify;">L’utilizzo della procedura di aggiornamento dovrebbe ritenersi altresì precluso in ragione dell’incremento del carico urbanistico complessivo determinato dall’intervento e dei vincoli di interesse pubblico gravanti sull’area destinata ad uso di interesse portuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le prospettazioni di parte ricorrente non possono essere condivise.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, va rilevata la natura pattizia del citato protocollo d’intesa che, non costituendo un atto regolatore efficace <em>erga omnes</em>, è inidoneo a vincolare l’esercizio di una funzione programmatoria divenuta estranea alla sfera di intervento dell’Autorità di Sistema Portuale, dal momento che l’area destinata all’insediamento del nuovo esercizio commerciale è stata da tempo sdemanializzata e ceduta a terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, l’obbligo previsto dall’art. 3 del protocollo d’intesa faceva espresso riferimento al piano regolatore portuale (allora in corso di predisposizione) e, per quanto di competenza dell’Autorità Portuale, agli strumenti urbanistici e alle varianti agli strumenti urbanistici vigenti che saranno approvati con il suo concorso per ridefinire l’assetto dell’ambito del promontorio di San Benigno.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto obbligo è stato integralmente assolto mediante l’inserimento di coerenti previsioni limitative nel piano regolatore portuale approvato nel 2001 e nel S.A.U. successivamente approvato dal Comune di Genova, sulla base del quale è stata introdotta una variante al piano regolatore generale allora vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito, il P.U.C. approvato nel 2015 ha recepito il S.A.U., dedicando alla zona del promontorio di San Benigno una disciplina speciale (l’art. 25.27 delle norme generali).</p>
<p style="text-align: justify;">L’assetto di interessi definito con il protocollo d’intesa del 27 maggio 1999, quindi, ha già trovato compiuta realizzazione e non può esplicare effetti ultrattivi atti a condizionare la funzione pianificatoria di competenza comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, anche qualora si dovesse accedere alla tesi secondo cui l’area in questione sarebbe tuttora soggetta a residuali competenze pianificatorie dell’Autorità, la valutazione di insediabilità di una grande struttura di vendita di generi alimentari non potrebbe in alcun modo essere influenzata da un pregresso vincolo anticoncorrenziale che, fondandosi sulla distinzione tra la funzione non alimentare e quella alimentare, si pone in aperto contrasto con la normativa eurounitaria, statale e regionale in tema di liberalizzazione, fondata sul principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza limiti territoriali o di altra natura, fatta eccezione per i motivi imperativi di interesse generale connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono infondate, altresì, le censure volte a denunciare l’insussistenza dei presupposti per il ricorso al procedimento di aggiornamento del P.U.C. in luogo della procedura di variante, poiché non occorreva nella fattispecie alcuna concertazione fra enti e, comunque il mutamento della categoria merceologica da non alimentare ad alimentare non integra un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, rientrando entrambe le funzioni nella categoria funzionale commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">5) Coop Liguria lamenta la mancata considerazione delle diffide inoltrate dalla stessa ricorrente con le note del 15 gennaio e del 19 febbraio 2021, di cui non è stata fatta neppure menzione nel contesto della deliberazione consiliare, gravata con il ricorso introduttivo, di preventivo assenso alle modifiche da apportare al P.U.C. (motivo III).</p>
<p style="text-align: justify;">La censura è infondata in quanto nessuna disposizione normativa vincolava l’Ente locale, in questa fase del procedimento, a prendere posizione rispetto alle osservazioni del privato, facendo constare le ragioni del proprio dissenso.</p>
<p style="text-align: justify;">6) Ad avviso della ricorrente, la disciplina del procedimento urbanistico-edilizio non avrebbe potuto essere, nel caso di specie, quella del S.U.A.P. di cui all’art. 10 della l.r. Liguria n. 10/2012, bensì quella dettata per gli interventi edilizi dei privati in ambito portuale dall’art. 5, comma 2, della l.r. Liguria n. 9/2003: in concreto, ciò comporta che la conferenza di servizi avrebbe dovuto essere indetta dall’Autorità di Sistema Portuale e non dal Comune di Genova (motivi IV, XXIV).</p>
<p style="text-align: justify;">A confutazione della censura, è sufficiente rilevare che il citato art. 5, comma 2, fa riferimento agli “<em>interventi nei porti</em>”, mentre il procedimento in questione non concerneva infrastrutture portuali, bensì un’area urbana la cui disciplina urbanistica è dettata dal P.U.C. approvato nel 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue la legittimità dell’atto di indizione della conferenza di servizi tramite S.U.A.P.</p>
<p style="text-align: justify;">7) La Società ricorrente sostiene che il soggetto attuatore dell’intervento di completamento del S.A.U. della zona del promontorio di San Benigno avrebbe dovuto essere individuato attraverso una procedura di evidenza pubblica, con conseguente illegittimità dell’aggiornamento del P.U.C. approvato su impulso di Esselunga S.p.a. (motivi VI, XV, XIX, XX, XXXII).</p>
<p style="text-align: justify;">A suffragio della propria tesi, l’esponente richiama, tra l’altro, l’art. 2 della legge 4 marzo 1982, n. 67, secondo cui le opere per la riqualificazione del promontorio di San Benigno potevano essere eseguite direttamente dal Consorzio autonomo del porto di Genova oppure attraverso convenzioni con i proprietari delle aree contenenti il vincolo di destinazione ad uso di interesse portuale delle opere realizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, l’introduzione di una grande struttura di vendita di generi alimentari comporterebbe una modifica sostanziale rispetto alle previsioni della procedura ad evidenza pubblica svolta nel 2002 e al contenuto del rapporto concessorio conseguentemente instaurato con la Cooperativa “Il Promontorio”, individuata come soggetto attuatore del S.A.U. e di fatto sostituita in tale posizione da Esselunga S.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale articolata prospettazione è inficiata da un errore di fondo, ossia quello di ritenere che l’area di intervento sia attualmente destinata a funzioni portuali, trattandosi invece di area da tempo sdemanializzata e ceduta a terzi nonché assoggettata alla disciplina del P.U.C. che prevede destinazioni, anche commerciali, del tutto diverse dall’uso portuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la disciplina speciale di cui alla legge n. 67 del 1982 aveva, giusta l’espressa previsione contenuta nell’art. 1 della stessa legge, un’efficacia temporalmente limitata che è da tempo cessata.</p>
<p style="text-align: justify;">La posizione della Cooperativa “Il Promontorio”, infine, non è in alcun modo equiparabile a quella dell’odierna controinteressata la quale aspira a realizzare un intervento su aree private, secondo un regime urbanistico-edilizio cui sono estranee le regole dell’evidenza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">8) La ricorrente contesta la previsione di cessione ad Esselunga S.p.a., previa convenzione, dei diritti edificatori relativi alle aree comunali comprese nel perimetro del S.A.U.: si tratterebbe, infatti, di un contratto attivo che, secondo i principi enunciati dall’art. 4 del codice dei contratti pubblici, deve essere sottoposto alle regole ordinarie dell’evidenza pubblica (motivi VIII, XXI, XXXIII).</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore conferma di tale assunto sarebbe fornita dal vigente regolamento per l’alienazione e l’acquisto del patrimonio immobiliare del Comune di Genova che, all’art. 13, impone lo svolgimento di una “<em>gara ad evidenza pubblica</em>” per l’alienazione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari appartenenti al Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assegnazione diretta dei diritti edificatori in capo a Esselunga S.p.a., pertanto, sarebbe illegittima e finirebbe per attribuire alla stessa Società un indebito vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori del settore.</p>
<p style="text-align: justify;">La tesi non è persuasiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, infatti, non si configura una cessione di diritti edificatori di proprietà pubblica idonea a generare una concorrenza effettiva sul mercato, poiché solo il proprietario dei lotti ancora edificabili all’interno del S.A.U. versa nelle condizioni necessarie per accedere all’acquisto di tali diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">La circolazione dei diritti edificatori all’interno del S.A.U., in altre parole, presentava esclusivo interesse per i proprietari dei lotti non edificati, ossia il Comune di Genova ed Esselunga S.p.a., sicché la fattispecie non poteva logicamente soggiacere alle regole dell’evidenza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">9) Parte ricorrente denuncia pretese carenze dell’attività istruttoria preordinata alla modifica del P.U.C. in quanto, sulla base della relazione urbanistica posta alla base dell’impugnata deliberazione consiliare n. 15/2021, non sarebbe dato comprendere se il lotto 2.1 sia tuttora destinato a funzioni compatibili con le attività portuali oppure se sia stato trasformato in lotto a funzione urbana (motivo IX).</p>
<p style="text-align: justify;">La censura è palesemente infondata, poiché la disciplina del lotto in questione è contenuta nell’art. 25.27 delle norme generali del P.U.C. che prevede le seguenti “<em>funzioni ammesse: industria, artigianato, attività trasportistiche di carattere paraportuale, parcheggi privati, conformemente alle previsioni dello SAU</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">10) Sostiene l’esponente che, prima di modificare il P.U.C., avrebbero dovuto essere risolte le problematiche generate dalle “<em>pesanti interferenze</em>” del progettato intervento con la viabilità e con i collegamenti ferroviari, tali da mettere a rischio “<em>l’operatività del porto</em>” e la stessa fattibilità dell’operazione (motivi X, XXIII, XXVIII).</p>
<p style="text-align: justify;">La censura è inammissibile per genericità e carenza di legittimazione in quanto, non essendo un operatore portuale, Coop Liguria non ha un interesse qualificato a far valere pretese ricadute negative dell’intervento sull’assetto del porto di Genova.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ parimenti inammissibile il profilo di censura concernente le controdeduzioni comunali alle osservazioni presentate dai privati a seguito della pubblicazione della delibera consiliare di preventivo assenso alle modifiche da apportare al P.U.C., poiché tali osservazioni non erano state presentate dalla ricorrente, ma dal sindacato U.I.L. e da alcuni C.I.V. (Centri Integrati di Via).</p>
<p style="text-align: justify;">11) Coop Liguria solleva minuziosi rilievi di legittimità in ordine a vari aspetti tecnici del progetto (motivi XI, XXIII-<em>bis</em>, XXIX, XLI).</p>
<p style="text-align: justify;">11.1) La Società controinteressata eccepisce preliminarmente che questo tipo di rilievi, definiti di “micro edilizia”, sarebbero inammissibili in quanto irrilevanti ai fini della realizzabilità o meno della grande struttura di vendita.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale impostazione non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legittimo esercizio di un’attività commerciale è subordinato, infatti, alla regolarità urbanistica ed edilizia dei locali ove è insediata, sicché è possibile ammettere che un operatore economico in rapporto di effettiva concorrenza, avendo come esclusiva finalità quella di perseguire un interesse commerciale, faccia valere pretesi vizi del titolo edilizio in tesi idonei ad inficiarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">11.2) In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’intervento, comportando una nuova costruzione di 6.180 mq di superficie lorda agibile (SLA), supererebbe l’indice di utilizzazione insediativa (IUI) di 0,75 mq/mq stabilito dal S.A.U. e dagli strumenti urbanistici sovraordinati che lo hanno recepito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il P.U.C. vigente, infatti, prevede una SLA di 6.200 mq nell’ipotesi di inserimento di una grande struttura di vendita, ma la disponibilità di tale potenzialità edificatoria sarebbe correlata alla demolizione, al termine della realizzazione delle nuove costruzioni, dei volumi attualmente esistenti nell’area, compresi i locali sottostanti il nodo stradale denominato “elicoidale”: non sarebbe stata dimostrata la realizzabilità di tali demolizioni che, anzi, andrebbe esclusa in ragione dell’impossibilità di ricollocare in ambito portuale le aziende attualmente insediate nel lotto occupato dall’elicoidale.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che la ricognizione delle edificabilità residue è puntualmente illustrata nella “Relazione urbanistica sui contenuti di modifica al PUC e per l’accertamento della procedibilità” predisposta dalla Direzione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Genova, allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione consiliare n. 15/2021 di preventivo assenso alle modifiche da apportare al P.U.C.</p>
<p style="text-align: justify;">La relazione predetta dimostra che il S.A.U. conserva una potenzialità edificatoria residua derivante dall’applicazione alle aree ancora disponibili per l’asservimento dell’indice di utilizzazione di 0,75 mq/mq che non risulta superato dall’intervento in progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il S.A.U. aveva tenuto conto del piano di riordino del nodo stradale di San Benigno, allora in fase istruttoria, che prevedeva la demolizione dell’elicoidale ed escludeva la permanenza di volumi residui nell’area non coerenti con la funzione a servizi prevista dal medesimo S.A.U.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto infrastrutturale oggi approvato prevede, invece, di mantenere e riconvertire ad usi di interesse pubblico detti volumi, con conseguente esclusione degli stessi, ai sensi dell’art. 11 delle norme generali del P.U.C., dal computo della superficie agibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue la sopravvenuta irrilevanza della condizione afferente la demolizione dei volumi in parola.</p>
<p style="text-align: justify;">11.3) In secondo luogo, il progetto sarebbe carente degli standard generati dalla funzione commerciale, stante la prevista realizzazione di una parte dei necessari parcheggi pubblici nell’ambito 2.1 che, secondo le previsioni del S.A.U. e del P.R.P., è destinato esclusivamente alle funzioni portuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che il S.A.U. prevedeva già una dotazione di parcheggi pubblici nell’ambito in questione, il rilievo è destituito di fondamento in quanto la disciplina urbanistica della zona (sdemanializzata e ceduta a terzi) non va rinvenuta nel P.R.P., bensì nel vigente P.U.C.</p>
<p style="text-align: justify;">11.4) L’intervento non rispetterebbe le prescritte distanze minime dalla strada sopraelevata “Aldo Moro” e dalla galleria ferroviaria “Molo Nuovo”.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima infrastruttura è classificata come strada urbana di scorrimento di tipo D, con conseguente violazione del limite di distanza di 20 metri previsto dall’art 28 del d.P.R. n. 495/1992.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la nuova costruzione sarà realizzata in adiacenza alla galleria ferroviaria, in violazione dell’art. 51 del d.P.R. n. 753/1980 che vieta di realizzare nuovi edifici ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 6 metri dalla più vicina rotaia.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambi i rilievi sono infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si evince dalla determinazione dirigenziale del Comune di Genova n. 2009/125.0.0./25 del 6 agosto 2009 (doc. 26 Comune), la sopraelevata è classificata strada urbana di scorrimento, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del codice della strada, “<em>per tutta la sua estensione e ad esclusione delle corsie di accelerazione e decelerazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’edificio in progetto non fronteggia la sopraelevata, ma la relativa rampa di raccordo, sicché non sussiste la dedotta violazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla galleria ferroviaria, il divieto di cui al citato art. 51 è chiaramente posto ai fini della tutela della sicurezza dell’esercizio: a prescindere dal fatto che trattasi di infrastruttura attualmente dismessa, la verifica del rispetto della prescritta distanza minima deve essere conseguentemente effettuata con riguardo alla parte interrata della nuova costruzione, ossia all’autorimessa che sarà realizzata ad una distanza di oltre 7 metri dalla più vicina rotaia.</p>
<p style="text-align: justify;">11.5) Il nuovo edificio commerciale non rispetterebbe l’altezza massima di 12 metri prevista dal P.R.P.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale censura non merita di essere favorevolmente valutata in quanto, come si è già avuto modo di precisare più volte, l’area di intervento (sdemanializzata e ceduta a terzi) non è compresa nel P.R.P. e rinviene la sua disciplina urbanistica nel S.A.U. che non contiene specifiche prescrizioni con riguardo all’altezza degli edifici.</p>
<p style="text-align: justify;">11.6) Infine, parte ricorrente lamenta l’inadeguatezza dell’analisi del traffico e dello studio di impatto trasportistico presentati da Esselunga S.p.a., in particolare a causa del sottodimensionamento del parcheggio pertinenziale della grande struttura di vendita.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle puntuali richieste di integrazioni e chiarimenti che hanno caratterizzato l’istruttoria amministrativa (cfr. doc. 14 Comune), va immediatamente esclusa la fondatezza della censura di carenza di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto ai parcheggi pertinenziali, non essendo contestato che la relativa dotazione sia ampiamente superiore al minimo richiesto dallo strumento urbanistico, le doglianze di parte ricorrente risultano inammissibili per genericità.</p>
<p style="text-align: justify;">12) La ricorrente ribadisce, sotto un profilo diverso da quello evidenziato <em>sub</em> 4), che non sarebbero sussistiti nella fattispecie i presupposti per procedere con un aggiornamento del P.U.C. ai sensi dell’art. 43 della l.r. Liguria n. 36/1997, stante l’asserito contrasto con la descrizione fondativa che rende conto di una situazione commerciale caratterizzata da esercizi di piccole e medie dimensioni inseriti all’interno dei quartieri urbani e con il documento degli obiettivi che prevede, tra l’altro, di contenere l’ampliamento della grande distribuzione (motivi XII, XVII, XVIII).</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta di consentire l’insediamento di una grande struttura di vendita di generi non alimentari nella zona del promontorio di San Benigno, tuttavia, risale al P.U.C. approvato nel 2015 e non tempestivamente impugnato da Coop Liguria, mentre il contestato aggiornamento comporta semplicemente l’eliminazione della categoria merceologica non alimentare, ossia una limitazione che, a prescindere dalla modifica del P.U.C., dovrebbe comunque ritenersi venuta meno perché contrastante con i già richiamati principi in materia di liberalizzazione delle attività commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;">13) Coop Liguria denuncia la violazione dell’art. 26, comma 3-<em>quater</em>, della l.r. Liguria n. 1/2007, secondo cui è vietato l’insediamento di grandi strutture di vendita all’interno dell’area perimetrata dei C.I.V.: la nuova struttura all’insegna Esselunga, infatti, sarebbe realizzata all’interno del C.I.V. “Fronte del Porto &#8211; San Teodoro”, come perimetrato con determinazione dirigenziale del Comune di Genova in data 8 novembre 2017 (motivi XIII, XXII, XXXVIII).</p>
<p style="text-align: justify;">La censura non è fondata, poiché la determinazione predetta è stata annullata in autotutela con provvedimento del 24 settembre 2018 e, con la successiva deliberazione di Giunta n. 137 del 20 maggio 2021, il Comune di Genova ha approvato una nuova perimetrazione del C.I.V. che non comprende la zona del promontorio di San Benigno.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, alla data di convocazione della seduta finale della conferenza di servizi decisoria, non era stata ancora pubblicata la sentenza di questo Tribunale n. 384 del 26 aprile 2021 di annullamento del citato provvedimento in autotutela.</p>
<p style="text-align: justify;">14) Parte ricorrente denuncia il mancato espletamento della procedura di V.A.S., asseritamente necessaria in ragione del pesante impatto ambientale provocato dall’intervento sull’area del promontorio di San Benigno (motivo XXV).</p>
<p style="text-align: justify;">Essa contesta, più precisamente, la legittimità della determinazione dirigenziale del Comune di Genova che ha concluso negativamente la verifica di assoggettabilità a V.A.S.: essendo necessario procedere con una variante al P.U.C. e non con un mero aggiornamento, tale verifica sarebbe spettata alla Regione anziché al Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura muove da un presupposto la cui erroneità è già stata evidenziata <em>sub</em> 4) e 12), sicché non si configura il denunciato vizio di incompetenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Né hanno ragione di essere le ulteriori doglianze sollevate nei confronti del provvedimento conclusivo della fase di <em>screening</em>, atteso che il requisito della sufficienza motivazionale deve ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo del contenuto dei pareri acquisiti nel corso del procedimento e gli ulteriori rilievi di merito non sono idonei ad evidenziare ipotesi di macroscopico travisamento dei dati fattuali ovvero di palese illogicità.</p>
<p style="text-align: justify;">15) Gli atti della conferenza di servizi interna convocata dalla Regione ai fini della verifica preventiva di ammissibilità per l’autorizzazione delle nuova grande struttura di vendita, ai sensi dell’art. 19 <em>bis</em> della l.r. Liguria n. 1/2007, sarebbero viziati per difetto di motivazione, non essendo state indicate le ragioni per le quali le parziali integrazioni presentate dalla Società interessata sono state ritenute sufficienti a superare i precedenti rilievi critici, con particolare riguardo alla localizzazione del verde pubblico all’interno dell’insediamento commerciale (motivo XXVI).</p>
<p style="text-align: justify;">La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Le integrazioni chieste dalla Regione Liguria all’esito della seduta della conferenza di servizi del 19 febbraio 2021 (cfr. nota prot. n. PG/2021/66973 del 22 febbraio 2021) sono state puntualmente fornite da Esselunga S.p.a. la quale, con la nota prot. n. T.21.0051 del 4 marzo 2021 a firma del progettista (doc. 9 Regione), ha illustrato nuove soluzioni per le “sistemazioni a verde”.</p>
<p style="text-align: justify;">La conferenza di servizi non era ulteriormente onerata ad illustrare le ragioni per cui le soluzioni proposte dovevano ritenersi idonee a superare i precedenti rilievi.</p>
<p style="text-align: justify;">16) Coop Liguria impugna in via dichiaratamente cautelativa il P.U.C. 2015 nella parte in cui ha previsto l’insediamento di una grande struttura di generi non alimentari, poi non concretizzatasi, nella zona del promontorio di San Benigno (motivo XXVII).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale previsione, che sarebbe divenuta lesiva degli interessi della ricorrente solo dopo il suo aggiornamento comportante l’eliminazione della limitazione merceologica, dovrebbe ritenersi illegittima in quanto contrastante con il protocollo d’intesa del 27 maggio 1999 e con la disciplina del S.A.U.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura è infondata nel merito, per le ragioni già illustrate al punto 4) cui si rimanda, e ancor prima inammissibile in quanto la disciplina del P.U.C. 2015, dapprima non lesiva degli interessi di Coop Liguria, non può aver acquisito <em>ex post</em> attitudine lesiva in conseguenza di una variante in aggiornamento che si pone sullo stesso piano dello strumento urbanistico originario.</p>
<p style="text-align: justify;">17) Parte ricorrente denuncia pretesi <em>errores in procedendo</em> che inficerebbero la determinazione conclusiva del procedimento unico volto al rilascio del titolo abilitavo edilizio e annonario in favore di Esselunga S.p.a. (motivo XXXV).</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso lo “spacchettamento” in due segmenti (uno relativo ai profili più propriamente commerciali e l’altro a quelli edilizi-urbanistici) di quello che doveva essere un procedimento unitario, l’Amministrazione procedente, infatti, avrebbe utilizzato un <em>modus operandi</em> anomalo e atipico che non può ritenersi conforme allo schema procedimentale disegnato dagli artt. 21, l.r. Liguria n. 10/2007 e 10, l.r. Liguria n. 10/2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale prospettazione non può essere condivisa, poiché la conferenza da ultimo indicata non ha prodotto alcuna determinazione conclusiva a rilevanza esterna e le valutazioni ivi formulate sono regolarmente confluite nel procedimento unico.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, nulla vieta che, in relazione alla complessità dell’istruttoria da svolgere, l’amministrazione procedente convochi ulteriori sedute dedicate all’esame di particolari profili dell’intervento proposto.</p>
<p style="text-align: justify;">18) Sostiene la ricorrente che la conferenza di servizi decisoria avrebbe dovuto essere convocata dal responsabile del S.U.A.P., ai sensi dell’art. 21, comma 4, della l.r. Liguria n. 1/2007, e non dal Dirigente della Direzione urbanistica ed edilizia privata (motivo XXXVI).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale doglianza (come molte altre) è frutto di un’impostazione formalistica che non consente di aderire alla prospettazione di parte ricorrente in quanto, anche ammettendo l’incompetenza (relativa) del funzionario che ha convocato la conferenza di servizi, non si vede come tale preteso errore avrebbe potuto inficiare gli atti di un modulo procedimentale sviluppatosi con la partecipazione di tutte le amministrazioni coinvolte.</p>
<p style="text-align: justify;">19) Ritiene l’esponente che il Comune avrebbe dovuto prendere posizione in ordine ai pari negativi formulati dai rappresentanti delle associazioni di categoria nella seduta finale della conferenza di servizi decisoria (motivo XL).</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione ha già avuto modo di chiarire, tuttavia, come l’art. 14 della direttiva n. 2006/123/CE, che vieta espressamente agli Stati membri di subordinare l’esercizio di un’attività di servizi, tra l’altro, al rispetto del “<em>coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell’adozione di altre decisioni delle autorità competenti</em>”, precluda alle associazioni di categoria di interferire con le determinazioni dell’Amministrazione in ordine alle singole domande di autorizzazione (cfr. sentenza n. 991 del 31 dicembre 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto è sufficiente a comportare la dequotazione del preteso errore procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">20) La ricorrente lamenta l’utilizzo “<em>a servizio di beni privati</em>” di alcune aree demaniali marittime (via Albertazzi e via Ballydier) nelle quali sono previsti un attraversamento pedonale sopraelevato e accessi veicolari (motivo XLII).</p>
<p style="text-align: justify;">Non essendo stata allegata la creazione di alcun vincolo di destinazione esclusiva sulle aree predette, la censura non ha giuridica consistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">21) L’autorizzazione paesaggistica n. 136 del 27 aprile 2021 sarebbe illegittima in quanto, concernendo un intervento su aree demaniali marittime o comunque incluse nell’ambito portuale, avrebbe dovuto essere rilasciata dalla Regione (e non dal Comune) ai sensi dell’art. 6 della l.r. Liguria n. 13/2014 (motivo XLVI).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione stabilisce: “<em>La Regione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita agli articoli 146 e 147 del Codice, per la realizzazione degli interventi di seguito individuati:</em> […] <em>interventi urbanistico-edilizi di natura privata all’interno dei porti commerciali di Savona, Genova, La Spezia e Imperia aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, con esclusione degli interventi di esecuzione di volumi tecnici o di impianti tecnologici funzionali all’esercizio di attività già insediate</em>” (comma 1, lett. d).</p>
<p style="text-align: justify;">Il contestato intervento non riguarda aree incluse all’interno del porto commerciale di Genova, sicché non sussiste la ritenuta competenza regionale al rilascio del titolo paesaggistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Né vale richiamare l’ipotesi di cui alla successiva lettera f) (“<em>interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, con esclusione di quelle consistenti in ampliamenti all’esterno della sagoma fino al 20 per cento</em>”) in quanto i motivi impugnatori non hanno denunciato nuove costruzioni su aree demaniali.</p>
<p style="text-align: justify;">22) L’autorizzazione paesaggistica sarebbe altresì illegittima per “<em>l’inusuale rapidità</em>” con cui è stata assentita la realizzazione di un intervento edilizio di notevole impatto ambientale e per violazione delle prescrizioni ambientali contenute nel P.R.P. e nel S.A.U., atteso che la quota degli edifici in progetto non consentirà a chi percorre la strada sopraelevata di continuare a percepire il profilo della collina di San Benigno e perché la progettazione della copertura avrebbe dovuto utilizzare come componente principale il verde (motivo XLVII).</p>
<p style="text-align: justify;">La prima doglianza è evidentemente inammissibile per genericità, non essendo stati allegati elementi atti a dimostrare che la pretesa rapidità dell’istruttoria si sia tradotta a discapito dei necessari accertamenti e approfondimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso dell’istruttoria, peraltro, sono stati vagliati anche gli aspetti sui quali si sofferma parte ricorrente, escludendo la sussistenza delle ritenute criticità con adeguata motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">23) Parte ricorrente si duole anche dell’eccessiva rapidità del procedimento di riperimetrazione del CIV (poco più di 20 giorni), conclusosi con un provvedimento che sarebbe viziato per sviamento in quanto adottato all’unico scopo di consentire la conclusione del procedimento unico per la realizzazione dell’intervento proposto da Esselunga S.p.a. (motivo XLVIII).</p>
<p style="text-align: justify;">A prescindere dall’evidente genericità di tali rilievi, è dirimente rilevare come Coop Liguria, non essendo socia del CIV, risulti priva di legittimazione ad impugnare un provvedimento estraneo alle sequenze procedimentali volte all’aggiornamento del P.U.C. e al rilascio dei titoli abilitativi relativi alla grande struttura di vendita.</p>
<p style="text-align: justify;">24) Coop Liguria contesta, poiché contraddittoria e frutto di carente attività istruttoria, la determinazione con cui il Comune di Genova, al fine di garantire lo spazio di manovra dei mezzi dei vigili del fuoco, ha autorizzato Esselunga S.p.a. a svincolare dal regime di pertinenzialità nei confronti del lotto 2.2 del S.A.U. due posti auto di proprietà di terzi, senza considerare che, per effetto della sottrazione della relativa superficie, la dotazione di parcheggi nello stesso lotto scenderebbe di 2 mq al di sotto del limite previsto dalla normativa vigente (motivo XLIX).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale censura investe un aspetto assolutamente marginale del progetto e, comunque, si fonda su presupposti contraddetti dai dati contenuti nella relazione tecnica prodotta dalla controinteressata, rispetto ai quali la ricorrente non ha ulteriormente preso posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">25) Rimane solo da rendere conto, in conclusione, dell’automatica infondatezza di tutte le censure di illegittimità in via derivata dedotte con i motivi aggiunti successivamente notificati (motivi XIV, XXX, XXXI, XXXIV, XLIII, XLIV, XLV, L).</p>
<p style="text-align: justify;">26) Per le esposte ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">27) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell’importo complessivo di € 3.000,00 (tremila euro), oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna controparte costituita.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Morbelli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gianmario Palliggiano, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Richard Goso, Consigliere, Estensore</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Richard Goso</td>
<td></td>
<td>Luca Morbelli</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-di-insediabilita-di-una-grande-struttura-di-vendita-di-generi-alimentari/">Sulla valutazione di insediabilità di una grande struttura di vendita di generi alimentari</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla natura di un protocollo di intesa e sulla inidoneità a condizionare la funzione programmatoria di un Ente diverso</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-di-un-protocollo-di-intesa-e-sulla-inidoneita-a-condizionare-la-funzione-programmatoria-di-un-ente-diverso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 12:20:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=83898</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-di-un-protocollo-di-intesa-e-sulla-inidoneita-a-condizionare-la-funzione-programmatoria-di-un-ente-diverso/">Sulla natura di un protocollo di intesa e sulla inidoneità a condizionare la funzione programmatoria di un Ente diverso</a></p>
<p>Il protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Autorità di Sistema Portuale ed un privato ha natura pattizia e pertanto non costituendo un atto regolatore efficace erga omnes, è inidoneo a vincolare o condizionare l’esercizio di una funzione programmatoria, per di più estranea alla sfera di intervento dell’Autorità di Sistema Portuale in quanto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-di-un-protocollo-di-intesa-e-sulla-inidoneita-a-condizionare-la-funzione-programmatoria-di-un-ente-diverso/">Sulla natura di un protocollo di intesa e sulla inidoneità a condizionare la funzione programmatoria di un Ente diverso</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-di-un-protocollo-di-intesa-e-sulla-inidoneita-a-condizionare-la-funzione-programmatoria-di-un-ente-diverso/">Sulla natura di un protocollo di intesa e sulla inidoneità a condizionare la funzione programmatoria di un Ente diverso</a></p>
<p style="text-align: justify;">Il protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Autorità di Sistema Portuale ed un privato ha natura pattizia e pertanto non costituendo un atto regolatore efficace erga omnes, è inidoneo a vincolare o condizionare l’esercizio di una funzione programmatoria, per di più estranea alla sfera di intervento dell’Autorità di Sistema Portuale in quanto concernente aree da tempo sdemanializzate e cedute a terzi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Protocollo d’intesa &#8211; Tra Autorità portuale e privato &#8211; Natura pattizia &#8211; È inidoneo a vincolare o condizionare l’esercizio di una funzione programmatoria del Comune</p>
<hr />
<p>Pres.  L. Morbelli Est. R. Goso</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 28/12/2021</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 01120/2021 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00131/2021 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 131 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Coop Liguria S.c.c., rappresentata e difesa dagli avv. Franco Gaetano Scoca, Alessandro Ghibellini, Andrea Mozzati e Ugo Molinari, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Ghibellini in Genova, via Ceccardi, 1/15;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;<br />
Comune di Genova, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esselunga S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 1/2/2021, prot. n. 3127/U;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota della Direzione Pianificazione e Sviluppo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 26/10/2020, prot. n. 28066/U e dei relativi allegati, ivi comprese le osservazioni tecniche contenute nella nota della Direzione Tecnica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 26/10/2020 e nella nota dell’Ufficio Staff Programma Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 23/10/2020, prot. n. 277782/I;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti, presupposti, connessi e/o conseguenziali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">nonché per l’accertamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ai sensi dell’art. 11, legge n. 241/1990 e dell’art. 133, comma 1, lett. a.2) e f), c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’inadempimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (avente causa <i>ex lege</i> dell’Autorità Portuale di Genova) alle obbligazioni scaturenti dall’art. 3 del Protocollo d’Intesa stipulato tra la stessa Autorità e la Società ricorrente in data 27/5/1999, concernenti il vincolo di non destinare le aree oggetto dello Schema di Assetto Urbanistico (S.A.U.), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25/2002, alla funzione di commercio di generi alimentari per una superficie netta di vendita superiore a 250 mq.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in subordine, dell’inadempimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (avente causa <i>ex lege</i> dell’Autorità Portuale di Genova) alle obbligazioni scaturenti dall’art. 3 del Protocollo d’Intesa stipulato tra la stessa Autorità e la Società ricorrente in data 27/5/1999, concernenti il vincolo di non destinare le aree oggetto dello S.A.U., approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25/2002, a funzioni che non siano compatibili con quelle espressamente previste dall’art. 2 della legge n. 67/1982;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in ogni caso, del diritto della Società ricorrente all’adempimento, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (avente causa <i>ex lege</i> dell’Autorità Portuale di Genova), delle pattuizioni di cui all’art. 3 del citato Protocollo d’Intesa 27/5/1999;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento e la declaratoria, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., del diritto della Società ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale di tutti gli atti e documenti in possesso dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, come richiesti con istanza di accesso presentata il 15/1/2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">e per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del silenzio diniego opposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e formatosi sulla menzionata istanza di accesso 15/1/2021, relativa alla documentazione di cui sopra;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti o comunque connessi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e, con primo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 11/3/2021, prot. n. 7649.U;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Protocollo di Intesa sottoscritto il 7/3/2018 tra l’Autorità Portuale di Genova &#8211; a cui poi è subentrata <i>ex lege</i> l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale &#8211; e Commerciale Dora S.r.l. (poi fusasi per incorporazione in Esselunga S.p.a.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e, con secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 18/3/2021, n. 8513;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota della Direzione Pianificazione e Sviluppo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 26/4/2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti o comunque connessi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e, con quarto ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota della Direzione Pianificazione e Sviluppo &#8211; Ufficio PRSP e procedimenti concertativi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 26/4/2021, prot. n. 12726 e dei relativi allegati, ivi comprese le osservazioni tecniche contenute: (i) nella nota della Direzione Tecnica e Ambiente dell’Autorità 23/4/2021, n. 12480.I; (ii) nella nota del Servizio Processi Portuali, Innovazione e Security &#8211; Ufficio Security dell’Autorità 26/4/2021, n.12671.I; (iii) nella nota dell’Ufficio Staff Programma Straordinario dell’Autorità 26/4/2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’atto pubblico in data 26/4/2021, rep. n. 49.565, con il quale il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha formalizzato “la costituzione del vincolo di destinazione a servizio pubblico sulle aree costituenti il lotto 1.2 dello SAU del Promontorio” di San Benigno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’atto pubblico 1/7/2021, rep. n. 54387, con il quale il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha asservito, “con vincolo di inedificabilità a favore del Comune di Genova”, parte dei terreni costituenti “il sedime dell’Elicoidale”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e di Esselunga S.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Coop Liguria S.c.c. è titolare di una grande struttura di vendita di generi alimentari sita in Genova, nell’ambito denominato “promontorio di San Benigno”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Essa riferisce che l’attuale ubicazione del suo supermercato è conseguenza del protocollo d’intesa stipulato il 27 maggio 1999 con l’Autorità Portuale di Genova (ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale), in forza del quale Coop Liguria si era impegnata a trasferire in prossimità del Terminal Traghetti il proprio punto vendita originariamente sito in Via Milano, a condizione che non fossero consentite nella zona nuove attività di distribuzione al dettaglio di generi alimentari e che le fosse riconosciuto un concorso negli oneri di investimento e nelle spese di trasferimento. Ciò al fine di corredare la nuova stazione traghetti di funzioni commerciali destinate ai passeggeri e ai residenti, in una prospettiva di “<i>vitalizzazione</i>” della stazione medesima e per favorirne la “<i>vocazione di cerniera tra porto e città</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 3, primo comma, del protocollo d’intesa (“vincoli funzionali”), conteneva l’impegno dell’Autorità Portuale a “<i>non prevedere, per quanto di sua competenza, l’insediamento, nell’ambito della zona del “Promontorio di San Benigno”, di attività commerciali per la distribuzione al dettaglio di generi alimentari, per superfici superiori, per singolo esercizio, a 250 mq …</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il secondo comma dello stesso art. 3 stabiliva che “<i>tale indirizzo pianificatorio sarà coerentemente attuato dall’Autorità Portuale, inserendo idonee, omogenee previsioni nel Piano Regolatore Portuale e, per quanto di sua competenza, negli strumenti urbanistici e nelle varianti agli strumenti vigenti, che saranno approvati con il suo concorso per ridefinire l’assetto pianificatorio dell’ambito del Promontorio di San Benigno</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, al terzo comma, era previsto che, nel caso di cessione a terzi delle aree attualmente nella disponibilità dell’Autorità Portuale, i “<i>vincoli funzionali, limitativi delle destinazioni commerciali</i>”, conseguenti all’approvazione degli strumenti urbanistici di cui al secondo comma, avrebbero dovuto essere trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In seguito, l’Autorità Portuale proponeva uno schema di assetto urbanistico (S.A.U.) <i>ex</i> art. 6, l.r. Liguria 10 settembre 1996, n. 39, volto alla riqualificazione della zona del promontorio di San Benigno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il S.A.U. è stato approvato dal Comune di Genova con la deliberazione consiliare n. 25 del 27 febbraio 2002.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Lo schema della convenzione quadro allegato alla deliberazione suddetta indicava le funzioni insediabili nell’area del S.A.U.: per quanto concerne le attività commerciali, era previsto unicamente l’insediamento di una media struttura di vendita di generi non alimentari avente superficie lorda abitabile (S.L.A.) di mq 3.165.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disciplina del S.A.U. è stata recepita dal piano urbanistico comunale (P.U.C.) approvato nel 2015: l’art. 25 delle norme generali del P.U.C. (“ambiti con disciplina urbanistica speciale”), al punto 27 (“promontorio”), prevedeva che, ferme restando le dimensioni massime complessive già stabilite dal S.A.U. ed espresse con il parametro S.L.A., era consentito, previa modifica alla convenzione quadro <i>medio tempore</i> stipulata con il soggetto attuatore (la Cooperativa “Il Promontorio”), l’insediamento di una grande struttura di vendita di generi non alimentari con una S.L.A. massima di mq 6.200 e una superficie netta di vendita non superiore a mq 5.000.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò premesso, la ricorrente riferisce di aver appreso che Esselunga S.p.a. è intenzionata ad insediare una grande struttura di vendita di generi alimentari nell’ambito del promontorio di San Benigno, in prossimità dell’esistente punto vendita all’insegna Coop.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal fine, previo conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica, la Società concorrente ha presentato una s.c.i.a. edilizia per la demolizione dei fabbricati siti nell’area destinata al nuovo supermercato, precedentemente sdemanializzata e ceduta ai privati con atto del 6 giugno 2003.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esselunga aveva anche chiesto che fosse indetta una conferenza di servizi preliminare <i>ex</i> art. 14, comma 3, l. n. 241/1990, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni occorrenti al rilascio dei titoli abilitativi necessari per l’approvazione del progetto del nuovo edificio destinato alla grande struttura di vendita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’ambito di tale procedimento, sono state acquisite le valutazioni dell’Autorità di Sistema Portuale che, con nota del 26 ottobre 2020, evidenziava possibili ripercussioni negative sul traffico in entrata e in uscita dal porto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La conferenza di servizi preliminare si è conclusa con la nota comunale del 23 dicembre 2020 che ha trasmesso ad Esselunga le risultanze dell’istruttoria, invitandola a recepirle nel successivo sviluppo della progettazione di livello definitivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quindi, in data 18 gennaio 2021, Esselunga ha presentato un’istanza per l’aggiornamento del citato punto 27 dell’art. 25 delle norme generali del P.U.C., onde far venire meno la distinzione tra strutture di vendita di generi alimentari e non alimentari ivi prevista, e per il rilascio dei titoli edilizi e annonari relativi alla nuova struttura di vendita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel frattempo, con nota del 15 gennaio 2021, Coop Liguria aveva diffidato l’Autorità di Sistema Portuale ad adottare tutte le determinazioni o i pareri di competenza al fine di modificare le risultanze della conferenza di servizi preliminare: a suo avviso, l’Autorità avrebbe dovuto rappresentare che l’insediamento di una grande struttura di vendita di generi alimentari nell’area del promontorio di San Benigno si sarebbe posto in contrasto con il protocollo d’intesa del 27 maggio 1999 nonché con l’art. 2 della legge 4 marzo 1982, n. 67, che destina ad usi di interesse portuale l’area medesima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale ha riscontrato la diffida con nota del 1° febbraio 2021, significando l’insussistenza di un obbligo di provvedere a quanto richiesto e, comunque, l’avvenuto adempimento delle obbligazioni generate dal più volte citato protocollo d’intesa, stante il recepimento da parte del S.A.U. dei vincoli funzionali ivi previsti. Inoltre, il Segretario Generale ha evidenziato come, anche volendo ammettere che permangano competenze pianificatorie dell’Autorità di Sistema Portuale su aree da tempo sdemanializzate e cedute a terzi, non sarebbe comunque ipotizzabile la sopravvivenza di limitazioni anticoncorrenziali e contrarie alla libera circolazione delle merci. Per tali ragioni, in sede di conferenza di servizi preliminare, l’Autorità si era espressa sui soli aspetti che presentavano potenziali interferenze con le attività portuali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Coop Liguria ha impugnato la menzionata nota del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale, deducendo i seguenti motivi di gravame:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) “Violazione artt. 1, 3 e 11, legge n. 241/1990. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4 e 6, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione artt. 8, 11 e 12, d.lgs. n. 59/2010. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Difetto di motivazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le obbligazioni generate a carico dell’Autorità Portuale dal protocollo d’intesa del 27 maggio 1999 non sarebbero venute meno a seguito della sdemanializzazione delle aree interessate, poiché dette aree, ancora destinate ad usi di interesse portuale ai sensi dell’art. 2 della legge n. 67/1982, devono ritenersi tuttora comprese nell’ambito dei beni soggetti all’esercizio delle funzioni amministrative della stessa Autorità; né potrebbe ritenersi che le obbligazioni in parola fossero state adempiute attraverso il S.A.U. approvato dal Comune, poiché l’art. 3 del protocollo d’intesa fa riferimento, non solo alla formazione dei piani urbanistici, ma anche alle varianti degli strumenti urbanistici vigenti. Ne consegue che, in qualsiasi procedimento urbanistico o edilizio, l’Autorità sarebbe stata tenuta a confermare il vincolo che inibisce di insediare nella zona attività commerciali per la distribuzione al dettaglio di generi alimentari con superficie superiore a mq 250.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) “Violazione artt. 3 e 11, legge n. 241/1990. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174 e 1175, cod. civ. Violazione artt. 4, 6, 9 e 10, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Incompetenza. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Difetto di motivazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si contesta la competenza del Segretario Generale che ha sottoscritto la nota impugnata in principalità in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della legge n. 84/1994, egli potrebbe solo curare l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato di Gestione dell’Ente, ma non sostituirsi a tali organi e respingere in totale autonomia istanze coinvolgenti scelte di livello strategico o la destinazione delle aree portuali. La nota impugnata sarebbe anche viziata per difetto di istruttoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III) “Violazione artt. 3 e 11, legge n. 241/1990. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174 e 1175, cod. civ. Violazione artt. 4 e 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Difetto di motivazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I vizi dedotti con il primo e con il secondo motivo di ricorso si riverberano sugli atti della conferenza di servizi preliminare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IV) “Violazione artt. 3 e 11, legge n. 241/1990. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174 e 1175, cod. civ. Violazione art. 4, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Sviamento di potere”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in cui la nota impugnata in principalità esprima un recesso dal protocollo d’intesa, essa sarebbe illegittima perché non sorretta da ragioni di interesse pubblico e in ragione della mancata previsione di un indennizzo, quantificato con perizia di parte in misura non inferiore a 50 milioni di euro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che l’accoglimento della domanda impugnatoria risulterebbe di per sé satisfattivo degli interessi azionati in giudizio, parte ricorrente propone, altresì, una domanda di accertamento dell’inadempimento dell’Autorità di Sistema Portuale alle obbligazioni scaturenti dal più volte citato protocollo d’intesa nonché del proprio diritto all’adempimento, da parte della stessa Autorità, delle pattuizioni di cui all’art. 3 del documento in questione, concernenti il vincolo di non destinare le aree oggetto del S.A.U. alla funzione di commercio di generi alimentari per una superficie netta di vendita superiore a mq 250.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, la ricorrente chiede che sia accertato il proprio diritto all’accesso ai documenti indicati nell’istanza presentata all’Autorità di Sistema Portuale in data 15 gennaio 2021, con la conseguente condanna dell’Autorità al rilascio di copia di tutta la documentazione richiesta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si costituivano in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e la controinteressata Esselunga S.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità della domanda di annullamento avente ad oggetto un atto privo di valenza provvedimentale e dell’istanza di accesso già riscontrata al momento della notifica del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La controinteressata controdeduce alle censure avversarie, concludendo per la reiezione del ricorso e per la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di accesso avente asserita natura esplorativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 17 marzo 2021, l’istanza cautelare accedente al ricorso introduttivo è stata rinviata al merito su richiesta congiunta delle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nelle more, Coop Liguria aveva inviato all’Autorità di Sistema Portuale un’ulteriore lettera con cui contestava la precedente risposta del Segretario Generale (l’atto gravato con il ricorso introduttivo) e rinnovava l’invito ad adottare tutte le determinazioni o i pareri occorrenti per modificare le risultanze della conferenza di servizi preliminare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Segretario Generale dell’Autorità ha riscontrato quest’ultima comunicazione con nota del 11 marzo 2021, sostanzialmente confermando le proprie precedenti valutazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Coop Liguria ha impugnato la nota suddetta con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 9 aprile 2021 e depositato il successivo 16 aprile, deducendo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">V) “Violazione artt. 1, 3 e 11, legge n. 241/1990. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4 e 6, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione artt. 8, 11 e 12, d.lgs. n. 59/2010. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Difetto di motivazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La nota impugnata sarebbe affetta, anche in via derivata, dai medesimi profili di illegittimità che inficiano la nota gravata con il ricorso introduttivo, dedotti con i motivi di ricorso da I) a IV).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">VI) “Violazione artt. 1, 3 e 11, legge n. 241/1990. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4 e 6, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione artt. 8, 11 e 12, d.lgs. n. 59/2010. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Difetto di motivazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La posizione espressa dal Segretario Generale costituirebbe volontaria inosservanza delle obbligazioni discendenti dal più volte citato protocollo d’intesa e delle funzioni spettanti all’Autorità di Sistema Portuale in relazione ad aree soggette ai suoi poteri amministrativi, ferma restando l’irrilevanza dell’intervenuta sdemanializzazione e successiva cessione a terzi delle aree medesime.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">VII) “Violazione artt. 3 e 11, legge n. 241/1990. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174 e 1175, cod. civ. Violazione artt. 4, 6, 9 e 10, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Incompetenza. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Difetto di motivazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente ribadisce le censure di incompetenza e difetto di istruttoria già sollevate con il motivo II).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">VIII) “Violazione artt. 3 e 11, legge n. 241/1990. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174 e 1175, cod. civ. Violazione art. 4, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Sviamento di potere”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente ribadisce le censure già sollevate con il motivo IV) sul presupposto che gli atti impugnati configurino un recesso dal protocollo d’intesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IX) “Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione art. 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <i>bis</i>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione artt. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La posizione espressa dal Segretario Generale comporterebbe una “<i>illegittima variazione sostanziale dell’architettura giuridico-amministrativa configurata ai fini dell’attuazione del piano di recupero di S. Benigno</i>”, caratterizzata dal trasferimento di varie attività di interesse pubblico al soggetto promotore che, pertanto, si sarebbe “<i>impegnato a far rispettare in maniera rigorosa i paletti fissati dal S.A.U.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">X) “Violazione art. 3, legge n. 241/1990. Violazione artt. 823, 840, 952 e 955 cod. civ. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Travisamento dei fatti. Illogicità. Sviamento. Irragionevolezza”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le dedotte censure investono il protocollo d’intesa stipulato il 7 marzo 2018 tra l’Autorità Portuale di Genova e Commerciale Dora S.r.l. (dante causa di Esselunga S.p.a.) che, nella parte in cui sembra avallare la possibilità di insediare una grande struttura di vendita di generi alimentari nell’area del promontorio di San Benigno, sarebbe affetto dagli stessi profili di illegittimità dedotti con i motivi da I) a IX). Inoltre, dalla lettura del medesimo protocollo d’intesa, non sarebbe dato comprendere se tale documento sia stato preceduto da provvedimenti dell’Autorità e da un’adeguata attività istruttoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">XI) “Violazione art. 3, legge n. 241/1990. Violazione artt. 823, 840, 952 e 955 cod. civ. Violazione art. 35, cod. nav. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Travisamento dei fatti. Illogicità. Sviamento. Irragionevolezza”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le pattuizioni del predetto protocollo d’intesa comporterebbero l’illegittima sdemanializzazione della galleria “Molo Nuovo”, con la conseguente costituzione in favore di Commerciale Dora s.r.l. di diritti reali su un bene demaniale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 maggio 2021 e depositato il 26 maggio successivo, Coop Liguria ha impugnato “al buio” la nota del 18 marzo 2021 con cui il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale aveva rappresentato al Comune di Genova la risposta fornita alla stessa Coop con la precedente nota del 1° febbraio 2021 (gravata con il ricorso introduttivo), confermando di aver già ottemperato alle obbligazioni derivanti dal protocollo d’intesa del 27 maggio 1999.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ impugnata, altresì, la nota del 26 aprile 2021 con cui il responsabile della Direzione pianificazione e sviluppo dell’Autorità di Sistema Portuale ha ulteriormente riscontrato l’istanza di accesso documentale proposta dalla ricorrente, trasmettendole documentazione integrativa, ed ha contestualmente precisato che non era stato avviato alcun procedimento inerente alle diffide presentate dalla stessa ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Coop Liguria deduce:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">XII) “Invalidità in via derivata. Violazione artt. 1, 3, 9, 10 e 11, legge n. 241/1990. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, 5, 6, 9 e 10, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione artt. 8, 11 e 12, d.lgs. n. 59/2010. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Difetto di motivazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La prima nota sarebbe illegittima per invalidità derivata e, comunque, affetta dai medesimi vizi denunciati con i motivi da I) a IX).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">XIII) “Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione art. 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 1, 2, 3, 10, 11, 14, 14 <i>bis</i>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174 e 1175 doc. civ. Violazione artt. 4, 5, 6, 9 e 10, legge n. 84/1994. Violazione artt. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione art. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche la seconda nota sarebbe affetta dai vizi denunciati con i motivi da I) a IX) nonché dal vizio di difetto di motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con un terzo ricorso per motivi aggiunti notificato il 23 giugno 2021 e depositato il 28 giugno successivo, Coop Liguria ha denunciato i seguenti profili di illegittimità nei confronti della nota del 18 marzo 2021 già gravata con i secondi motivi aggiunti (di cui nel frattempo aveva acquisito conoscenza diretta):</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">XIV) “Violazione artt. 1, 3, 9, 10, 11, 14, 14 <i>bis</i>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, 5, 6, 9 e 10, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione artt. 8, 11 e 12, d.lgs. n. 59/2010. Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione artt. 4 e 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione artt. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Difetto di motivazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La nota impugnata sarebbe inficiata dai medesimi vizi già denunciati con i motivi da I) a XIII).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">XV) “Violazione artt. 1, 3 e 11, legge n. 241/1990. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4 e 6, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione artt. 8, 11 e 12, d.lgs. n. 59/2010. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Difetto di motivazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sono ribadite le censure sollevate con il motivo I).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">XVI) “Violazione artt. 3 e 11, legge n. 241/1990. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174 e 1175, cod. civ. Violazione artt. 4, 6, 9 e 10, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Incompetenza. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Difetto di motivazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sono ribadite le censure sollevate con i motivi II) e XIII).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">XVII) “Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione art. 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <i>bis</i>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione art. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione artt. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sono ribadite le censure sollevate con il motivo IX).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">XVIII) “Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <i>bis</i>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione art. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione artt. 3, 8, 9, 10, 13, l.r. n. 32/2012. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione artt. 1, 3, 25 delle Norme Generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’avversato intervento edificatorio eccederebbe i limiti della procedura di aggiornamento del P.U.C. ed avrebbe richiesto l’approvazione di una variante <i>ex</i> art. 44, l.r. Liguria n. 36/1997.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">XIX) “Violazione artt. 1, 3, 10, 11, 14, 14 <i>bis</i>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione art. 5, legge n. 84/1994. Violazione art. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione artt. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disciplina del procedimento urbanistico-edilizio non avrebbe potuto essere quella dello S.U.A.P. di cui all’art. 10 della l.r. Liguria n. 10/2012, ma quella disciplinata dall’art. 5, l.r. Liguria n. 9/2003, relativamente agli interventi edilizi di soggetti privati in ambito portuale: in conseguenza, la conferenza di servizi avrebbe dovuto essere indetta dall’Autorità di Sistema Portuale e non dal Comune.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">XX) “Violazione artt. 3 e 11, legge n. 241/1990. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174 e 1175, cod. civ. Violazione artt. 4 e 5, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Difetto di motivazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente contesta l’intendimento dell’Autorità di rappresentare nella conferenza di servizi decisoria solamente le possibili interferenze con le attività portuali, senza evidenziare anche l’esistenza del vincolo discendente dal più volte citato protocollo d’intesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">XXI) “Violazione artt. 3 e 11, legge n. 241/1990. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174 e 1175, cod. civ. Violazione art. 4, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Sviamento di potere”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sono ribadite le censure del motivo IV).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">XXII) “Violazione artt. 1, 3, 9, 10 e 11, legge n. 241/1990. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, 5, 6, 9 e 10, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione artt. 8, 11 e 12, d.lgs. n. 59/2010. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Difetto di motivazione. Sviamento di potere”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La nota impugnata sarebbe perplessa e intrinsecamente contraddittoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, con un quarto ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 21 luglio 2021, Coop Liguria ha impugnato la nota del 26 aprile 2021 con cui l’Autorità di Sistema Portuale, pronunciandosi nell’ambito della conferenza di servizi decisoria indetta dal Comune di Genova, aveva espresso parere favorevole all’intervento proposto da Esselunga, fatto salvo l’approfondimento degli aspetti progettuali inerenti alla viabilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente denuncia i seguenti vizi di legittimità:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">XXIII) “Invalidità in via derivata &#8211; Violazione artt. 1, 3, 9, 10, 11, 14, 14 <i>bis</i>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, 5, 6, 9 e 10, legge n. 84/1994. Violazione artt. 2, 43 e 44, l.r. n. 36/1997. Violazione artt. 8, 11 e 12, d.lgs. n. 59/2010. Violazione direttiva U.E. n. 23/2014. Violazione comunicazione Commissione Europea 29/4/2000. Violazione artt. 4 e 175, d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 10 e ss., l.r. n. 10/2012. Violazione art. 5, l.r. n. 9/2003. Violazione art. 2 delle norme di piano del P.R.P. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito S7. Violazione artt. 1, 3, 25 delle norme generali del P.U.C. di Genova e delle disposizioni relative all’Ambito Speciale n. 27. Violazione S.A.U. approvato con deliberazione C.C. n. 25/2002. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Difetto di motivazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La nota impugnata sarebbe illegittima per invalidità derivata nonché affetta dagli stessi vizi già denunciati con i motivi da I) a XXII).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">XXIV) “Violazione artt. 1, 3, 11, 14, 14 <i>bis</i>, legge n. 241/1990. Violazione art. 1 e ss., r.d.l. n. 321/1927. Violazione art. 2, legge n. 67/1982. Violazione artt. 1173, 1174, 1175, 1256 e 1321 cod. civ. Violazione artt. 4, e 6, legge n. 84/1994. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il contributo fornito dall’Autorità di Sistema Portuale in sede di conferenza di servizi sarebbe stato lacunoso, contraddittorio e non supportato da una idonea istruttoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 753 del 3 agosto 2021, la trattazione della causa nel merito è stata fissata all’udienza pubblica del 26 gennaio 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quindi, alla camera di consiglio del 11 agosto 2021, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare accedente al quarto ricorso per motivi aggiunti, le parti hanno congiuntamente chiesto, previa rinuncia alla domanda cautelare, la trattazione anticipata della causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nelle more, le parti avevano depositato memorie a supporto delle rispettive tesi difensive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ulteriori memorie sono state depositate in prossimità dell’udienza di trattazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le parti resistenti eccepiscono concordemente l’inammissibilità delle azioni impugnatorie dispiegate con il ricorso introduttivo e con i quattro ricorsi per motivi aggiunti, siccome aventi per oggetto note interlocutorie e atti privi carattere provvedimentale. La difesa di Esselunga eccepisce anche l’inammissibilità della domanda di annullamento proposta con il primo ricorso per motivi aggiunti avverso il protocollo d’intesa stipulato tra l’Autorità Portuale di Genova e Commerciale Dora S.r.l., trattandosi di atto negoziale ed in ragione del divieto di cumulo nel processo amministrativo. L’Autorità di Sistema Portuale rileva che le trascritte disposizioni del protocollo d’intesa 27/5/1999, qualora interpretate come proposto dalla ricorrente, sarebbero nulle per violazione di norme imperative, poiché comportano l’abdicazione pattizia alla pienezza della potestà pianificatoria dell’Amministrazione competente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte ricorrente ha controdedotto con una memoria unica per il presente giudizio e per il giudizio introdotto con il ricorso n. 274/2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 10 novembre 2021, previa trattazione orale congiunta al ricorso n. 274/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Coop Liguria S.c.c., titolare di una grande struttura di vendita di generi alimentari sita in prossimità del Terminal Traghetti del porto di Genova, ha instaurato quattro giudizi (con il presente ricorso e con i ricorsi nn. 129/2021, 130/2021 e 274/2021, l’ultimo dei quali è passato in decisione all’odierna udienza pubblica) per contrastare l’insediamento di analogo esercizio all’insegna Esselunga nello stesso ambito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con l’atto introduttivo del presente giudizio e quattro ricorsi per motivi aggiunti, l’esponente propone in via cumulativa una triplice azione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) di annullamento di una serie di note dell’Autorità di Sistema Portuale, il cui contenuto sarà meglio illustrato <i>infra</i>, nonché del protocollo d’intesa stipulato il 7 marzo 2018 tra l’Autorità di Sistema Portuale e Commerciale Dora S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) di accertamento dell’inadempimento dell’Autorità di Sistema Portuale rispetto alle obbligazioni scaturenti dal protocollo d’intesa stipulato il 27 maggio 1999, comportanti il vincolo di non destinare la zona del promontorio di San Benigno alla funzione di commercio di generi alimentari per una superficie netta di vendita superiore a mq 250, e del conseguente diritto della ricorrente all’adempimento, da parte della stessa Autorità, delle obbligazioni predette;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) di accesso agli atti e ai documenti indicati nell’istanza presentata il 15 gennaio 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) Le domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti sono tutte inammissibili in quanto aventi ad oggetto atti interlocutori o endoprocedimentali, comunque privi di natura provvedimentale e di concreta attitudine lesiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1) Con la nota del Segretario Generale in data 1° febbraio 2021, gravata con il ricorso introduttivo, l’Autorità di Sistema Portuale aveva riscontrato negativamente la diffida proposta dall’odierna ricorrente ai fini dell’adozione di tutte le determinazioni o pareri occorrenti per modificare le risultanze della conferenza di servizi preliminare relativa all’insediamento della grande struttura di vendita all’insegna Esselunga.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A prescindere dalla genericità della richiesta a suo tempo formulata da Coop Liguria, è evidente la natura meramente interlocutoria della nota che forma oggetto della contestazione e, in conseguenza, l’inammissibilità dell’impugnativa per carenza originaria di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2) Per le stesse ragioni, è inammissibile l’impugnazione proposta con il primo ricorso per motivi aggiunti avverso la nota del 11 marzo 2021 con cui il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale aveva riscontrato un’ulteriore diffida della Coop, ribadendo le valutazioni formulate in precedenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3) Con i primi motivi aggiunti, Coop Liguria ha impugnato anche il protocollo d’intesa stipulato il 7 marzo 2018 tra l’Autorità di Sistema Portuale e Commerciale Dora S.r.l., fusasi per incorporazione in Esselunga S.p.a., con cui le parti avevano definito transattivamente la controversia inerente alla proprietà della galleria “Molo Nuovo”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente contesta la legittimità dell’atto in questione “<i>nella parte in cui pare avallare la possibilità di realizzare nell’area del Promontorio di San Benigno un edificio commerciale destinato alla realizzazione di una grande struttura di vendita</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche volendo prescindere dalla natura negoziale dell’atto gravato, la sua impugnativa sarebbe comunque inammissibile in ragione della non riconducibilità dello stesso nell’ambito del medesimo rapporto o della sequenza procedimentale originata dalle diffide proposte dalla ricorrente, con conseguente violazione del divieto di cumulo nel processo amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4) Anche le note gravate con il secondo ricorso per motivi aggiunti sono prive di carattere provvedimentale e di attitudine lesiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la prima di esse, datata 18 marzo 2021, il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale, nel prendere atto dell’intervenuta pubblicazione degli atti relativi all’aggiornamento del P.U.C., aveva rappresentato al Comune di Genova di aver ottemperato alle obbligazioni di cui all’art. 3 del protocollo d’intesa del 27 maggio 1999, richiamando all’uopo le precisazioni già fornite a Coop Liguria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trattasi, all’evidenza, di atto endoprocedimentale, inserito nel procedimento di aggiornamento del P.U.C., come tale privo di rilevanza esterna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’impugnativa proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti coinvolge, altresì, la nota del 26 aprile 2021 con cui la Direzione pianificazione e sviluppo dell’Autorità di Sistema Portuale aveva significato all’odierna ricorrente di non aver avviato alcun procedimento inerente alle diffide presentate dalla stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La natura interlocutoria e non provvedimentale di tale atto risulta con assoluta evidenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.5) Dalle considerazioni che precedono discende direttamente la diagnosi di inammissibilità delle domande di annullamento proposte con il terzo ricorso per motivi aggiunti, aventi per oggetto le stesse note impugnate “al buio” con i secondi motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.6) Infine, con il quarto ricorso per motivi aggiunti, Coop Liguria ha impugnato la nota del 26 aprile 2021 con cui la Direzione pianificazione e sviluppo dell’Autorità di Sistema Portuale aveva espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento proposto da Esselunga.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trattasi di valutazione formulata nell’ambito del procedimento unico di competenza del Comune di Genova, come tale chiaramente priva di carattere provvedimentale e di rilevanza esterna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conseguenza, va dichiarata inammissibile anche la domanda di annullamento proposta con i quarti motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) Sono infondate le domande di accertamento dell’inadempimento dell’Autorità di Sistema Portuale rispetto alle obbligazioni derivanti dal protocollo d’intesa stipulato il 27 maggio 1999 e di conseguente condanna ad adempiere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sostanza, parte ricorrente sostiene la tesi secondo cui le pattuizioni di cui all’art. 3 del citato protocollo d’intesa (ampi stralci delle quali sono stati riportati nelle premesse) avrebbero generato un vincolo che, imponendosi sulla programmazione urbanistica comunale, preclude senza limiti temporali la possibilità di realizzare grandi strutture di vendita di generi alimentari nell’area del promontorio di San Benigno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla base delle obbligazioni assunte mediante la stipulazione del protocollo d’intesa, pertanto, l’Autorità di Sistema Portuale avrebbe dovuto opporsi alla modifica del P.U.C. che consente l’insediamento di un’attività concorrente rispetto a quella svolta dalla ricorrente nello specifico ambito territoriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’infondatezza della tesi di parte ricorrente emerge alla luce della natura pattizia del protocollo d’intesa che, non costituendo un atto regolatore efficace <i>erga omnes</i>, è inidoneo a vincolare o condizionare l’esercizio di una funzione programmatoria, per di più estranea alla sfera di intervento dell’Autorità di Sistema Portuale in quanto concernente aree da tempo sdemanializzate e cedute a terzi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eventualità della cessione delle aree medesime, peraltro, era stata espressamente contemplata dal protocollo d’intesa che prevedeva uno specifico strumento di natura privatistica per la salvaguardia degli interessi di Coop Liguria, ossia l’obbligo di trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari del vincolo limitativo delle destinazioni commerciali (cfr. art. 3, ultimo comma).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, anche qualora si dovesse accedere alla tesi secondo cui le aree in questione sarebbero tuttora soggette a residuali competenze pianificatorie dell’Autorità, non si potrebbe ipotizzare l’ultrattività di un vincolo anticoncorrenziale che, fondandosi sulla distinzione tra la funzione non alimentare e quella alimentare, si pone in aperto contrasto con la normativa eurounitaria, statale e regionale in tema di liberalizzazione, fondata sul principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza limiti territoriali o di altra natura, fatta eccezione per i motivi imperativi di interesse generale connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ vero, invece, che l’obbligo previsto dall’art. 3 del protocollo d’intesa faceva espresso riferimento al piano regolatore portuale (allora in corso di predisposizione) e, per quanto di competenza dell’Autorità Portuale, agli strumenti urbanistici e alle varianti agli strumenti urbanistici vigenti che saranno approvati con il suo concorso per ridefinire l’assetto dell’ambito del promontorio di San Benigno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Detto obbligo è stato integralmente assolto mediante l’inserimento di coerenti previsioni limitative nel piano regolatore portuale approvato nel 2001 e nel S.A.U. successivamente approvato dal Comune di Genova, nonché attraverso la richiesta di convocazione di una conferenza di servizi per approvare, sulla base dello stesso S.A.U., una variante al piano regolatore generale allora vigente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) La domanda di accesso, infine, è divenuta improcedibile in quanto tutta la documentazione richiesta è stata consegnata alla ricorrente, al più tardi, nel corso del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5) Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere ripartite in ragione della soccombenza sulle questioni principali e, quindi, vanno poste a carico della parte ricorrente.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dichiara inammissibili le domande di annullamento degli atti indicati in epigrafe;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; respinge le domande volte ad accertare l’inadempimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale alle obbligazioni scaturenti dall’art. 3 del protocollo d’intesa stipulato il 27 maggio 1999;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dichiara improcedibile la domanda di accesso documentale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell’importo complessivo di € 2.000,00 (duemila euro), oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna controparte costituita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Morbelli, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianmario Palliggiano, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Richard Goso, Consigliere, Estensore</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Richard Goso</td>
<td></td>
<td>Luca Morbelli</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-di-un-protocollo-di-intesa-e-sulla-inidoneita-a-condizionare-la-funzione-programmatoria-di-un-ente-diverso/">Sulla natura di un protocollo di intesa e sulla inidoneità a condizionare la funzione programmatoria di un Ente diverso</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-991/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-991/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.991</a></p>
<p>Paolo Peruggia, Presidente FF , Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore Sulla legittimazione all&#8217;impugnazione di provvedimenti inerenti all&#8217;apertura di nuovi esercizi commerciali Edilizia e urbanistica &#8211; esercizi commerciali &#8211; nuova apertura &#8211; impugnazione dei provvedimenti &#8211; legittimazione &#8211; criterio della vicinitas &#8211; deve essere valutato. La legittimazione all&#8217;impugnazione di provvedimenti inerenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-991/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-991/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.991</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Peruggia, Presidente FF , Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimazione all&#8217;impugnazione di provvedimenti inerenti all&#8217;apertura di nuovi esercizi commerciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Edilizia e urbanistica &#8211; esercizi commerciali &#8211; nuova apertura &#8211; impugnazione dei provvedimenti &#8211; legittimazione &#8211; criterio della vicinitas &#8211; deve essere valutato.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La legittimazione all&#8217;impugnazione di provvedimenti inerenti all&#8217;apertura di nuovi esercizi commerciali va apprezzata secondo il criterio della &#8220;vicinitas&#8221;, ossia verificando se vi è uno stabile e significativo collegamento con l&#8217;area in cui si troverà  il negozio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 31/12/2020<br /> <strong>N. 00991/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00370/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 370 del 2020, proposto da<br /> Società  Market Tre C. S.r.l., Società  F.L. Market S.r.l., Società  G.P.V. Group S.r.l., in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Roma, n. 11/1;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno, Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Esselunga S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Andrea Mozzati in Genova, via Corsica, n. 2/11;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em></strong><br /> della determinazione dirigenziale n. 2019-118.0.0-159 del 13.12.2019 di approvazione degli interventi di «<em>rifunzionalizzazione del complesso immobiliare ex FIAT &#8211; Audi &#8211; Porsche in via Piave n. 3-5-7</em>», nonchè degli atti presupposti e connessi, in particolare dell&#8217;autorizzazione commerciale n. 110 del 13.12.2019 per l&#8217;attivazione di una media struttura di vendita di generi alimentari con superficie netta di vendita di 1495 mq. in Genova, via Piave nn. 3, 5 e 7.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e di Esselunga S.p.A.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 novembre 2020 il dott. Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Le società  ricorrenti sono titolari di esercizi commerciali di vendita di generi alimentari a Genova, nel quartiere di Albaro.<br /> 2. Nel presente giudizio, impugnano la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha approvato gli interventi di &#8220;rifunzionalizzazione&#8221; dei locali situati in via Piave, ai nn. 3, 5 e 7, in passato sede di concessionarie automobilistiche, prevedendovi l&#8217;attivazione di una media struttura di vendita di generi alimentari; chiedono inoltre l&#8217;annullamento della connessa autorizzazione commerciale per l&#8217;apertura del negozio.<br /> 3. Il Comune si è costituito in giudizio, resistendo all&#8217;impugnativa.<br /> 4. Si è costituita altresì¬ la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> 5. Alla camera di consiglio del 22.07.2020, fissata per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare presentata dalle ricorrenti, è stata fissata la discussione della causa nel merito per l&#8217;udienza del 25.11.2020, sull&#8217;intesa delle parti.<br /> 6. All&#8217;udienza del 25.11.2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 7. In via pregiudiziale, la controinteressata eccepisce l&#8217;irricevibilità  dell&#8217;impugnativa, la quale è stata notificata il 23.06.2020, mentre le lesioni paventate sarebbero state giÃ  conoscibili all&#8217;avvio dei lavori &#8211; con esposizione dei cartelli indicanti la tipologia d&#8217;intervento e gli estremi dei titoli legittimanti &#8211; il quale risalirebbe al 23.12.2019.<br /> L&#8217;eccezione è infondata.<br /> Come questo TAR ha giÃ  rilevato, «<em>a fronte di contestazioni che investono anche il</em> quomodo <em>dell&#8217;edificazione, la semplice esposizione del cartello di cantiere non è sufficiente a dimostrare la tardività  dell&#8217;impugnazione</em>», a meno che questo contenga «<em>precise indicazioni sulle opere da realizzare»Â </em>oppure queste<em> «fossero pervenute ad uno stato di avanzamento tale da rivelare le loro caratteristiche in modo certo e inequivoco</em>» (sent. n. 590 del 2019; l&#8217;orientamento è seguito anche dal Consiglio di Stato: si v., per esempio, sez. IV, sentt. n. 4274 e n. 3075 del 2018).<br /> Nel caso di specie, le contestazioni sollevate dalle ricorrenti non riguardano l&#8217;<em>an</em> dell&#8217;edificazione, ma investono le concrete caratteristiche dell&#8217;immobile risultante dall&#8217;intervento (eccessiva volumetria, violazione delle norme sulle distanze) oppure sono legate alla sua destinazione d&#8217;uso (qualificazione della struttura di vendita come &#8220;media&#8221; invece che come centro commerciale, errore nella stima dell&#8217;impatto sulla viabilità  e dell&#8217;impatto acustico, mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria del commercio nel procedimento per l&#8217;autorizzazione): si tratta di aspetti che attengono alÂ <em>quomodo</em> dell&#8217;edificazione e che non emergevano dal cartello di cantiere (doc. 5 depositato dalla controinteressata il 16.07.2020), il quale non specificava nè la destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile ristrutturato quale media struttura di vendita, nè le concrete modalità  dell&#8217;intervento di &#8220;rifunzionalizzazione&#8221;, elementi che, sotto altro profilo, non emergevano in modo certo e inequivoco nemmeno dallo stato di avanzamento dei lavori.<br /> Pertanto, è solo a seguito dell&#8217;accesso ai documenti del procedimento &#8211; e in particolare agli elaborati progettuali &#8211; che le ricorrenti hanno avuto piena conoscenza degli atti impugnati e della loro portata lesiva, con la conseguenza che, rispetto a tale data, l&#8217;impugnativa è tempestiva (in particolare, i documenti sono stati messi a disposizione il 25.05.2020, come si evince dal doc. 29 della parte attrice, e il ricorso è stato notificato il 23.06.2020).<br /> 8. Anche il Comune di Genova eccepisce l&#8217;irricevibilità  del ricorso per tardività , sotto un diverso profilo: secondo l&#8217;Ente, il provvedimento censurato rientrerebbe tra quelli soggetti all&#8217;obbligo di pubblicazione sull&#8217;albo pretorio <em>online</em> per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell&#8217;art. 32 della legge n. 69 del 2009 e dell&#8217;art. 5 del regolamento comunale sul procedimento amministrativo, e il termine per proporre ricorso, decorrente dall&#8217;ultimo giorno di pubblicazione, sarebbe spirato ben prima della notificazione dell&#8217;impugnativa.<br /> L&#8217;eccezione è infondata, perchè &#8211; a prescindere dall&#8217;effettiva soggezione del provvedimento impugnato all&#8217;obbligo di pubblicazione all&#8217;albo pretorio &#8211; l&#8217;Ente non ha dato la prova del giorno in cui l&#8217;atto sarebbe stato pubblicato e del periodo in cui sarebbe rimasto visibile <em>online</em>, pertanto non ha dimostrato che il termine di decadenza dall&#8217;impugnazione sia decorso prima della notifica del ricorso, com&#8217;è onere della parte che muove una simile contestazione (in questo senso, tra le tante, si v. Cons. St., sez. IV, sent. n. 4410 del 2018).<br /> 9. In via pregiudiziale, sotto altro profilo, la controinteressata eccepisce l&#8217;inammissibilità  dei motivi di ricorso (tutti, eccetto il terzo) con i quali vengono denunciate violazioni alla disciplina urbanistica ed edilizia, stante l&#8217;interesse meramente commerciale che muove le ricorrenti.<br /> L&#8217;eccezione è infondata.<br /> Questo Tribunale ha affermato, anche di recente, che «<em>l&#8217;imprenditore che svolge un&#8217;attività  commerciale è legittimato a dedurre le eventuali illegittimità  dei titoli ottenuti dai futuri concorrenti che intendono installarsi a breve distanza dall&#8217;azienda preesistente</em>» (sentt. n. 846 del 2020 e n. 556 del 2017).<br /> Tale orientamento appare in armonia con la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la legittimazione all&#8217;impugnazione di provvedimenti inerenti all&#8217;apertura di nuovi esercizi commerciali va apprezzata secondo il criterio della &#8220;<em>vicinitas</em>&#8220;, ossia verificando se la parte attrice abbia uno stabile e significativo collegamento con l&#8217;area in cui si troverà  il negozio: a tal fine, occorre che il ricorrente «<em>eserciti nelle immediate adiacenze, che l&#8217;attività  commerciale esercitata sia dello stesso tipo in tutto o in parte di quella relativa ai provvedimenti in contestazione, e che le due attività  vengano a servire uno stesso bacino di clientela oggettivamente circoscritto o comunque circoscrivibile con sufficiente certezza</em>» (Cons. St., sez. IV, sent. n. 2585 del 2020).<br /> D&#8217;altro canto, la distinzione, teorizzata dalla difesa della controinteressata, tra l&#8217;interesse a denunciare la violazione della normativa sul commercio e quello a dedurre vizi di natura edilizia o urbanistica, non può attagliarsi a una situazione nella quale il titolo edilizio viene chiesto e rilasciato al fine specifico di aprire una struttura commerciale e nell&#8217;ambito di un procedimento, qual è quello disciplinato dall&#8217;art. 10 della l.r. n. 10 del 2012, in cui i due profili sono strettamente connessi e vengono contestualmente esaminati.<br /> Nel caso di specie, quindi, le ricorrenti vantano una posizione qualificata e differenziata, rispetto alla generalità  dei consociati o anche solo degli esercenti, in ragione della distanza relativamente breve tra le strutture esistenti e quella di nuova apertura (che non è contestato essere pari a 300 mt. per l&#8217;esercizio con insegna &#8220;Carrefour Express&#8221;, di cui è titolare G.P.V. Group, e a 1,3 km per quello con insegna &#8220;Ekom&#8221;, di cui è titolare F.L. Market e che è attivo nei locali di proprietà  della Market Tre C), nonchè della sovrapponibilità  delle rispettive clientele, dato che tutte operano nel settore alimentare e che la diversa dimensione dei vari esercizi appare indifferente rispetto all&#8217;utilità  che essi si propongono di offrire ai consumatori e che questi ultimi possono ricercare dall&#8217;uno o dall&#8217;altro.<br /> 10. Sempre in via pregiudiziale, la controinteressata contesta l&#8217;ammissibilità  del ricorso per carenza di legittimazione e interesse, non sussistendo il requisito della &#8220;<em>vicinitas</em>&#8221; commerciale, dato che le ricorrenti gestiscono esercizi di vicinato, con superficie inferiore a 250 mq.<br /> L&#8217;eccezione è infondata.<br /> Come questo TAR ha ritenuto in casi analoghi, anche di recente, laddove l&#8217;esercizio di vicinato della parte ricorrente si trovi a breve distanza da quello di nuova attivazione e l&#8217;offerta riguardi analoghi prodotti, «<em>è certa l&#8217;interferenza dei bacini di utenza delle rispettive attività  commerciali e, pertanto, la sussistenza di un rapporto di effettiva concorrenzialità  che si tradurrà  nell&#8217;inevitabile calo del volume d&#8217;affari della ricorrente (ovviamente insuscettibile di quantificazione a priori), determinando in capo alla stessa un interesse differenziato e qualificato all&#8217;impugnazione degli atti che hanno consentito l&#8217;insediamento della nuova attività  economica</em>» (sent. n. 5 del 2020).<br /> 11. Ancora in via pregiudiziale, la controinteressata eccepisce l&#8217;inammissibilità  del ricorso proposto da Market Tre C, la quale sarebbe un semplice &#8220;aspirante&#8221; esercente, portatore di un interesse di mero fatto, non avendo ancora aperto un proprio punto vendita.<br /> L&#8217;eccezione è infondata.<br /> Come allegato nel ricorso e non contestato, Market Tre C è socia di F.L. Market e proprietaria del locale dove questa ha aperto il proprio negozio, che si trova a 1,3 km dalla nuova struttura, circostanza che la pone in una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità  dei consociati e che consente di affermare che possa trarre un&#8217;utilità  apprezzabile dall&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, sia sotto il profilo commerciale, sia sotto quello urbanistico-edilizio, alla luce dei pregiudizi, in termini di potenziale riduzione della clientela, da un lato, e d&#8217;impatto acustico e sulla viabilità  nel quartiere, dall&#8217;altro, che l&#8217;impugnativa mira a scongiurare.<br /> 12. Non vi sono quindi ragioni ostative all&#8217;esame del ricorso nel merito.<br /> 13. Con il primo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10, co. 2, della l.r. n. 10 del 2012, in relazione alla violazione dell&#8217;art. AC-IU delle norme di conformità  e dell&#8217;art. 8 delle norme generali del PUC di Genova, nonchè dell&#8217;art. 3 del DPR n. 380 del 2001; difetto d&#8217;istruttoria e travisamento dei fatti.<br /> Secondo la ricorrente, l&#8217;intervento non avrebbe potuto essere approvato ai sensi dell&#8217;art. 10, co. 2, della l.r. n. 10 del 2012, in quanto tale norma esige che il progetto sia conforme alla disciplina urbanistica dell&#8217;ambito di riferimento e quest&#8217;ultima consente unicamente interventi «<em>fino alla ristrutturazione edilizia</em>», con esclusione delle &#8220;nuove costruzioni&#8221;; il progetto della controinteressata rientrerebbe proprio in quest&#8217;ultima fattispecie, in quanto comporta un aumento di volumetria sul retro dell&#8217;immobile, pertanto un incremento del carico urbanistico.<br /> Il motivo è infondato, perchè gli spazi in questione sono &#8220;volumi tecnici&#8221;, come emerge dalla relazione tecnico-descrittiva allegata alla richiesta di permesso di costruire (doc. 2 del Comune, pag. 24) e dagli elaborati progettuali (tavola n. 9, doc. 16 del Comune).<br /> La prevalente giurisprudenza amministrativa ha precisato che si definisce &#8220;volume tecnico&#8221; lo spazio «<em>non impiegabile nè adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perchè strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all&#8217;interno dell&#8217;edificio</em>»; in presenza di questi presupposti, tali volumi «<em>non vanno computati nel calcolo della volumetria massima consentita, in quanto per definizione essi non generano autonomo carico urbanistico</em>» (tra le tante, si v. Cons. St., sez. IV, sent. n. 4358 del 2020 e sez. II, sent. n. 7289 del 2019).<br /> Nel caso di specie, gli spazi previsti sul retro dell&#8217;edificio presentano tutte le caratteristiche proprie dei &#8220;locali tecnici&#8221;, perchè sono destinati a contenere e a consentire l&#8217;accesso alle apparecchiature degli impianti al servizio dell&#8217;edificio, risultano strumentali, non abitabili nè collocabili altrove e, date le dimensioni della struttura nel suo complesso, proporzionati.<br /> Pertanto, del tutto correttamente il Comune non ne ha tenuto conto nel calcolo della volumetria complessiva dell&#8217;intervento, rilevante ai fini urbanistici, e ha ritenuto che l&#8217;opera rientri tra quelle consentite dal PUC che, per l&#8217;AC-IU, ammette tutte le opere di conservazione del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia.<br /> Sul punto, occorre anche porre in luce come, da un lato, contrariamente a quanto sostiene la parte attrice, la ristrutturazione edilizia &#8220;conservativa&#8221; &#8211; a differenza di quella effettuata mediante demolizione e ricostruzione &#8211; può comportare anche l&#8217;inserimento di nuovi volumi o modifica della sagoma (sul punto si v., tra le tante, Cons. St., sez. II, sent. n. 7289 del 2019; non è invece pertinente il richiamo alla sent. n. 354 del 2020 di questo TAR in quanto, in quell&#8217;occasione, non venivano in rilievo &#8220;volumi tecnici&#8221; e si contestava la violazione delle NTA del PUC di un Comune diverso da quello di Genova); dall&#8217;altro, che lo stesso PUC, per l&#8217;AC-IU, consente l&#8217;ampliamento volumetrico degli edifici esistenti «<em>entro il 20% del volume geometrico esistente</em>», limite, questo, che nel caso di specie non è stato comunque superato (circostanza pacifica anche per le ricorrenti: si v. la memoria depositata per l&#8217;udienza pubblica, pag. 7).<br /> 14. Con il secondo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10, co. 2, della l.r. n. 10 del 2012 e dell&#8217;art. AC-IU.3 delle norme di conformità  del PUC di Genova; difetto del presupposto; violazione delle distanze legali.<br /> Secondo le ricorrenti, il nuovo volume progettato sul retro dell&#8217;immobile non rispetterebbe la distanza di 1,50 mt dai confini di proprietà , mentre la copertura del nuovo volume destinato a pubblico esercizio-bar non rispetterebbe la distanza di 5 mt dalle strade, come invece richiesto per le nuove costruzioni.<br /> Il motivo è infondato, perchè, come si è detto, l&#8217;intervento in esame non rappresenta una nuova costruzione, pertanto non è soggetto al rispetto della normativa sulle distanze invocata dalle ricorrenti.<br /> 15. Con il terzo motivo, si deduce: violazione degli artt. 15, 17, 19-bis, 20 e 22 della l.r. n. 1 del 2007, nonchè del par. 12, pt. 3, dei criteri regionali di urbanistica commerciale approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 31 del 17.12.2012; difetto del presupposto e difetto d&#8217;istruttoria.<br /> Secondo le ricorrenti, l&#8217;autorizzazione commerciale sarebbe stata rilasciata illegittimamente, in mancanza della presupposta autorizzazione di &#8220;centro commerciale&#8221;, la quale sarebbe necessaria in quanto la media struttura di vendita sarà  inserita in una pìù ampia struttura commerciale, con la quale condividerà  infrastrutture comuni, come l&#8217;ingresso, i parcheggi e la viabilità ; inoltre, alla luce della superficie complessiva della struttura di vendita di generi alimentari e del pubblico esercizio, il centro commerciale avrebbe dovuto essere considerato una &#8220;grande struttura di vendita&#8221;, non ammessa dalla disciplina urbanistica e da sottoporre a verifica di assoggettabilità  a VIA, nè approvabile in variante al PUC senza previa verifica di assoggettabilità  a VAS.<br /> Il motivo è infondato.<br /> Secondo la sezione I del capo III della l.r. n. 1 del 2007, che detta le definizioni e le classificazioni ai fini dell&#8217;applicazione delle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, devono essere qualificate come &#8220;centri commerciali&#8221; le «<em>Medie Strutture di Vendita o Grandi Strutture di Vendita nelle quali pìù esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono in comune di infrastrutture, accessi, servizi, viabilità , parcheggi</em>» (art. 17, co. 1, lett. d, il quale aggiunge che «<em>per superficie di vendita di un Centro Commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essa presenti</em>»); mentre per &#8220;commercio al dettaglio&#8221; s&#8217;intende «<em>l&#8217;attività  svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale</em>» (art. 14, co. 1, lett. a).<br /> Ãˆ dunque condivisibile la tesi della resistente e della controinteressata, secondo cui, ai fini della qualificazione di una struttura come &#8220;centro commerciale&#8221;, è necessario che questa ricomprenda pìù negozi di vendita al dettaglio &#8211; com&#8217;è confermato dal fatto che la somma delle superfici di vendita di questi costituisce la superfice di vendita del centro &#8211; mentre non vengono invece in rilievo i pubblici esercizi, i quali sono disciplinati in altre parti della medesima legge regionale (nel caso di quelli che svolgono attività  di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel capo VI).<br /> A supporto di questa conclusione, si può richiamare anche l&#8217;art. 12 delle Norme generali del PUC di Genova (doc. 7 del Comune), il quale distingue anch&#8217;esso tra le attività  di distribuzione al dettaglio &#8211; che possono essere svolte da esercizi singoli (classificati, a seconda delle dimensioni, in esercizi di vicinato e strutture di vendita &#8220;medie&#8221; o &#8220;grandi&#8221;) oppure in forma aggregata (tra cui quella dei centri commerciali) &#8211; e i pubblici esercizi (tra cui quelli che svolgono attività  di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande), che rientrano piuttosto nel &#8220;connettivo urbano&#8221;.<br /> Ragioni analoghe inducono anche a respingere la censura nella parte in cui si sostiene che la struttura in via di apertura dovrebbe essere considerata &#8220;grande&#8221;: l&#8217;art. 15 della l.r. n. 1 del 2007 definisce di &#8220;medie&#8221; dimensioni gli esercizi aventi superficie netta di vendita fino a 1.500 mq, limite oltre il quale il negozio viene considerato una &#8220;grande&#8221; struttura; anche in questo caso, la disposizione va letta in combinato disposto con l&#8217;art. 14, che fa riferimento unicamente agli esercizi di commercio al dettaglio, con la conseguenza che non vengono in rilievo, nemmeno a tal fine, i pubblici esercizi.<br /> Nella specie, quindi, considerato che la superficie commerciale autorizzata è inferiore a 1.500 mq (in particolare, si tratta di 1.326 mq per vendita di generi alimentari e 169 mq per generi non alimentari, come si evince dal titolo abilitativo, doc. 2 depositato dalla controinteressata il 16.07.2020), la struttura è stata correttamente considerata di medie dimensioni.<br /> 16. Con il quarto motivo, si deduce: violazione del par. 15 (pt. &#8220;impatto sulla viabilità &#8220;) dei criteri regionali di urbanistica commerciale approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 31 del 17.12.2012, dell&#8217;art. 17, pt. 2.3, delle norme generali del PUC e delle linee guida per la redazione delle verifiche di impatto trasportistico approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 2015; difetto d&#8217;istruttoria e travisamento di fatto.<br /> Le ricorrenti contestano la valutazione dell&#8217;impatto sulla viabilità  che deriverebbe dell&#8217;attivazione della nuova struttura di vendita, sostenendo che esso sia stato sottostimato.<br /> La controinteressata ha eccepito l&#8217;inammissibilità  del motivo per carenza d&#8217;interesse, dato che le ricorrenti hanno omesso d&#8217;impugnare il &#8220;nulla osta&#8221; con prescrizioni del settore Sviluppo, viabilità , infrastrutture e pareri del Comune di Genova.<br /> L&#8217;eccezione è fondata.<br /> Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, gli atti presupposti devono, a pena d&#8217;inammissibilità , formare oggetto di autonoma e distinta impugnativa, sia pure in occasione dell&#8217;impugnativa degli atti successivi che su di essi si fondano, e, a tutela del diritto di difesa delle controparti, devono essere puntualmente indicati nel <em>petitum</em> dell&#8217;azione di annullamento e oggetto di specifiche censure (tra le tante, si v. Cons. St., sez. III, sent. n. 2843 del 2019 e sez. IV, sent. n. 4095 del 2016).<br /> Nel caso di specie, non è stato impugnato &#8211; nè viene specificamente contestato nel ricorso &#8211; il &#8220;nulla osta&#8221; di cui alla nota prot. 401475 del 20.11.2019, che costituisce l&#8217;atto endoprocedimentale con il quale il Dirigente della competente Unità  ha prestato il proprio assenso al progetto, sotto il profilo dell&#8217;impatto sulla viabilità , nell&#8217;ambito della conferenza dei servizi.<br /> Le censure delle ricorrenti si appuntano piuttosto sullo studio presentato dalla controinteressata, trascurando la circostanza che quel documento era stato analizzato dall&#8217;Amministrazione, che aveva ritenuto di subordinare il rilascio dell&#8217;autorizzazione commerciale a determinate indicazioni e prescrizioni; ne consegue che la parte attrice avrebbe dovuto impugnare specificamente anche il &#8220;nulla osta&#8221;, esponendo le ragioni per cui si dovrebbe ritenere che le prescrizioni imposte dal Comune siano insufficienti a scongiurare i pregiudizi lamentati.<br /> L&#8217;omessa impugnazione della presupposta valutazione dell&#8217;impatto viabilistico priva le ricorrenti dell&#8217;interesse a contestare, sotto questo profilo, il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi.<br /> 17. Con il quinto motivo, si deduce: violazione dell&#8217;art. 8, co. 4, della l. n. 447 del 1995; dei DPCM del 01.03.1991 e del 14.11.1997, della deliberazione della Giunta regionale n. 524 del 28.05.1999; difetto di istruttoria e contraddittorietà .<br /> Secondo le ricorrenti, anche la valutazione previsionale d&#8217;impatto acustico posta alla base degli atti impugnati sarebbe inattendibile.<br /> Questa censura, come la precedente, è inammissibile per difetto d&#8217;interesse, dato che l&#8217;atto endoprocedimentale con il quale la competente Direzione comunale ha analizzato l&#8217;impatto acustico del progetto, esprimendo il proprio assenso con prescrizioni nella conferenza dei servizi (ossia il parere prot. 401849 del 20.11.2019), non è stato impugnato dalla parte attrice.<br /> 18. Con il sesto motivo, si deduce: violazione dell&#8217;art. 116 del regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20.07.2010; difetto d&#8217;istruttoria.<br /> Secondo le ricorrenti, l&#8217;autorizzazione commerciale sarebbe illegittima perchè non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento alle associazioni di categoria del commercio.<br /> Il motivo è infondato.<br /> La parte attrice invoca l&#8217;art. 116 del regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria, il quale effettivamente prevede che venga data comunicazione alle associazioni di categoria del commercio dell&#8217;avvio del procedimento per l&#8217;apertura di una media struttura di vendita.<br /> Di tale norma, tuttavia, il giudice non può fare applicazione, poichè essa contrasta con il diritto dell&#8217;Unione europea e, in particolare, con l&#8217;art. 14 della direttiva n. 2006/123/CE, che vieta espressamente agli Stati membri di subordinare l&#8217;esercizio di un&#8217;attività  di servizi, tra l&#8217;altro, al rispetto del «<em>coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell&#8217;adozione di altre decisioni delle autorità  competenti</em>» (sul potere-dovere di disapplicazione della norma interna contrastante con l&#8217;ordinamento eurounitario si v., tra le tante, Cons. St., sez. VI, sent. n. 7874 del 2019).<br /> Come ha affermato la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39 del 2016, opportunamente citata dalla controinteressata, la norma eurounitaria preclude dunque alle associazioni di categoria d&#8217;interferire con le determinazioni dell&#8217;Amministrazione «<em>in ordine alle singole domande di autorizzazione</em>».<br /> Nel caso di specie, il regolamento comunale prevede proprio il «<em>coinvolgimento</em>» delle associazioni dei commercianti nel procedimento volto al rilascio dei singoli titoli annonari per l&#8217;apertura di una media struttura di vendita e, dovendo essere disapplicato, non può assurgere a parametro di legittimità  del provvedimento impugnato in questo giudizio.<br /> 19. In conclusione, il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo di ricorso sono infondati; il quarto e il quinto sono inammissibili.<br /> 20. La novità  delle questioni, come dedotte nel ricorso e negli altri atti difensivi, e la loro particolare complessità  giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così¬ provvede:<br /> &#8211; respinge il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo di ricorso;<br /> &#8211; dichiara inammissibili il quarto e il quinto motivo di ricorso;<br /> &#8211; compensa tra tutte le parti le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Peruggia, Presidente FF<br /> Angelo Vitali, Consigliere<br /> Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-31-12-2020-n-991/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2020 n.694</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-14-10-2020-n-694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-14-10-2020-n-694/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-14-10-2020-n-694/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2020 n.694</a></p>
<p>Paolo Peruggia, Presidente FF Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore Sull&#8217;istituto della proroga &#8220;tecnica&#8221; Contratti della PA &#8211; proroga &#8220;tecnica&#8221; ex art. 106, co. 11 codice dei contratti pubblici  &#8211; carattere eccezionale &#8211; è tale.  L&#8217;istituto della proroga &#8220;tecnica&#8221;, oggi disciplinato dall&#8217;art. 106, co. 11, del codice dei contratti pubblici, è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-14-10-2020-n-694/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2020 n.694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-14-10-2020-n-694/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2020 n.694</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Peruggia, Presidente FF Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;istituto della proroga &#8220;tecnica&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; proroga &#8220;tecnica&#8221; ex art. 106, co. 11 codice dei contratti pubblici  &#8211; carattere eccezionale &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;istituto della proroga &#8220;tecnica&#8221;, oggi disciplinato dall&#8217;art. 106, co. 11, del codice dei contratti pubblici, è volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l&#8217;erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità : si tratta di un istituto di carattere eccezionale, a cui l&#8217;Amministrazione può ricorrere prima che il contratto venga a scadenza e limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l&#8217;individuazione del nuovo contraente .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/10/2020<br /> <strong>N. 00694/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00866/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 866 del 2019, proposto da<br /> Antas S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell&#8217;ATI S.G.N. S. Gabriele Nuovaenergia S.r.l.., L&#8217;Operosa Scarl, M.S.T. S.r.l., Techne S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi e Sarah Garabello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 19/10;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta, rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Domenico Masuelli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;<br /> Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Aurelio Saffi, 7/2;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4, Asl 5, I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino, E.O. Ospedali Galliera, Ospedale Evangelico Internazionale, Azienda Sanitaria Ligure della Regione Liguria (Alisa), Siram S.p.A., Gesta S.p.A., Cpl &#8211; Concordia Soc. Cooperativa, Consip S.p.A., I.R.C.C.S. Istituto G. Gaslini, Ire S.p.A., Ire S.p.A. Divisione Energia, Carbotermo S.p.A., Olicar Gestione S.r.l. non costituiti in giudizio;<br /> Micenes S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Battistella e Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Roma, 4/3;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 14.10.2019, avente ad oggetto: «gara per l&#8217;affidamento della nuova gestione del sistema energetico delle strutture sanitarie liguri: stato di attuazione della procedura ed ulteriore proroga tecnica del contratto in corso con Micenes S.c. a r.l.» e del relativo allegato «atto aggiuntivo al contratto di gestione del sistema energetico delle strutture sanitarie liguri»;<br /> nonchè per l&#8217;annullamento di ogni atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, cognito e non, nessun escluso, nonchè citati nella delibera di Giunta n. 808/2019, ivi compresi e, in particolare, la nota-relazione di analisi della convezione MIES II di Consip da parte di IRE Divisione Energia del 05.09.2019, prot. n. 5234, le note del 12.08.2019, prot. n. 235580, dell&#8217;11.09.2019, prot. n. 259277, del 19.09.2019, prot. n. 266440, del 24.09.2019, prot. n. 271310 del Direttore Generale del dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria, la nota della Centrale Regionale di Acquisto del 19.09.2019, prot. n. 20372, le note di IRE del 25.09.2019, prot. n. 5780, del 17.01.2017 n. 155, le deliberazioni della Giunta regionale ligure n. 464 del 16.06.2017, n. 809 del 06.10.2017, n. 1135 del 21.12.2017, n. 677 del 03.08.2018 e 861 del 24.10.2018, tutte con i relativi allegati, nonchè in ogni caso per il risarcimento del danno.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, di Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A. e di Micenes S.C.A.R.L.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il dott. Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il presente ricorso riguarda l&#8217;appalto del servizio di gestione del sistema energetico delle strutture sanitarie liguri, attualmente svolto da Micenes scarl, risultata affidataria nel 2008 a seguito di procedura competitiva.<br /> 2. In vista della scadenza del contratto, prevista per il 31.10.2018, con delibera di Giunta n. 809 del 06.10.2017 la Regione ha approvato le linee guida per il nuovo modello gestionale, optando per una «procedura di affidamento unitaria basata su criteri omogenei».<br /> 3. Su queste basi, il 24.07.2018 l&#8217;Azienda sanitaria ligure-ALISA ha avviato una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell&#8217;art. 66 del d.lgs. n. 50 del 2016.<br /> 4. Nelle more, con delibera n. 677 del 03.08.2018, la Giunta regionale, sulla base delle previsioni di ALISA sui tempi per la conclusione della gara, ha prorogato il contratto in essere con Micenes scarl sino al 31.10.2019.<br /> 5. In seguito, con delibera di Giunta n. 861 del 24.10.2018, la Regione ha approvato i documenti di gara.<br /> 6. Nel frattempo, Consip spa ha bandito la convenzione MIES II-Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per edifici in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni sanitarie, articolata in 16 lotti.<br /> 7. Con nota del 17.01.2017, la società  Infrastrutture recupero energia agenzia regionale ligure-IRE spa &#8211; società <em>in house</em> della Regione Liguria &#8211; ha trasmesso all&#8217;Amministrazione regionale una relazione contenente gli esiti di una verifica preliminare della possibilità  di aderire alla convenzione Consip MIES II (all&#8217;epoca comunque non ancora attiva), invece di bandire una gara regionale, e ha concluso evidenziandone l&#8217;incompatibilità  con le esigenze e la strategia definita dalla Regione.<br /> 8. La società  ANTAS srl, odierna ricorrente, il 30.09.2016 ha ottenuto l&#8217;aggiudicazione, in RTI, del lotto n. 7 del bando pubblicato da Consip spa, riguardante le Regioni Liguria e Toscana.<br /> 9. Con determinazione n. 14. del 14.01.2019, ALISA ha bandito la gara per l&#8217;affidamento del servizio di gestione, manutenzione e ammodernamento degli impianti delle strutture sanitarie liguri, comprensivo della fornitura di vettori energetici e di altre prestazioni accessorie per un periodo di 120 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.<br /> Il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato per il 15.04.2019, è stato rinviato al 30.05.2019 dopo che la stessa ALISA, con determinazione n. 145 dell&#8217;08.04.2019, ha rettificato parzialmente i documenti di gara, a seguito delle richieste di chiarimenti degli operatori interessati.<br /> Pare opportuno porre in luce come <em>lex specialis </em>divida l&#8217;appalto in lotti e preveda che l&#8217;affidatario di ciascuno di essi stipuli tanti distinti contratti quanti sono i soggetti pubblici committenti (ASL ovvero ospedali) in esso contemplati, ciascuno per le strutture di propria competenza; i singoli accordi comprendono tutti i servizi qualificati come obbligatori nel capitolato, oltre ai servizi opzionali in esso contemplati, se e in quanto richiesti dalla singola struttura sanitaria contraente (si v. il capitolato, doc. 8 della ricorrente).<br /> 10. Il 22.07.2019, Consip spa ha attivato la convenzione MIES II al RTI di ANTAS srl.<br /> 11. Il 30.07.2019, la ricorrente ha inviato una nota alle ASL liguri e alla Regione, con lo scopo d&#8217;illustrare le condizioni della convenzione MIES II e dimostrare come fossero pìù convenienti rispetto a quelle che l&#8217;Amministrazione avrebbe ottenuto all&#8217;esito della gara in corso.<br /> 12. Con nota del 12.08.2019, la Regione ha chiesto a IRE spa di svolgere un&#8217;analisi dei parametri di prezzo e di qualità  della convenzione Consip.<br /> 13. Con nota del 05.09.2019, IRE spa ha comunicato gli esiti dell&#8217;analisi, concludendo che:<br />«a. Il completo accesso alla convenzione MIES2 per la Regione Liguria non è garantito;<br /> b. MIES2 e GMS-SSL non sono completamente sovrapponibili e l&#8217;adesione alla convenzione CONSIP comporterebbe da una parte esigenze da soddisfare con procedure ulteriori, dall&#8217;altra diseconomie per lo sfruttamento di quanto giÃ  ottenuto con il contratto Micenes;<br /> c. Sotto il profilo economico la confrontabilità  è parziale e non dirimente, sia per le diverse scelte contrattuali (misto a forfait/a consumo per MIES2 &#8211; a consumo controllato per GMA-SSL), sia per la mancanza delle quotazioni economiche definitive;<br /> d. Sotto il profilo tecnico i due contratti, pur con rilevanti affinità , perseguono scopi diversi e solo parzialmente paragonabili. Nel caso di GMA-SSL, l&#8217;obiettivo è di costituire un servizio organico e completo progettato da subito per soddisfare le esigenze definite dalle SSL con forte controllo in fase di esecuzione. Diversamente MIES2 ha la finalità  di fornire un servizio medio convenzionale applicabile a qualsiasi realtà  nazionale a prescindere dalle condizioni all&#8217;avvio, la cui controllabilità  è affidata ad un sistema tradizionale di penalità  collegate soprattutto a ritardi esecutivi; esse solo parzialmente si conciliano con l&#8217;ottenimento delle prestazioni di cui le SSL necessitano».<br /> 14. Su queste basi, la Regione, con delibera di Giunta n. 808 del 14.10.2019, ha ritenuto &#8220;impraticabile&#8221; l&#8217;adesione alla convenzione Consip MIES2, dando indirizzo di proseguire con la gara e disponendo un&#8217;ulteriore proroga tecnica del contratto con Micenes scarl, in scadenza il 31.10.2019, fino al 31.10.2020.<br /> 15. ANTAS srl ha impugnato la deliberazione, oltre agli atti presupposti, chiedendone l&#8217;annullamento, con risarcimento del danno.<br /> 16. Si è costituita in giudizio la Regione, domandando il rigetto del ricorso.<br /> 17. Si è costituita altresì¬ la controinteressata Micenes scarl, anch&#8217;essa resistendo all&#8217;impugnativa.<br /> 18. Anche IRE spa si è costituita domandando il rigetto del ricorso.<br /> 19. Le parti hanno depositato documenti e scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.<br /> 20. All&#8217;udienza del 23.09.2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 21. Con il primo motivo, si deduce: eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria e di motivazione, insufficiente ed erronea motivazione, travisamento dei fatti; violazione di principi di &#8220;par condicio&#8221; e di trasparenza.<br /> In particolare, la ricorrente, contestando le osservazioni di IRE spa, sostiene che la Regione abbia errato nel ritenere &#8220;impraticabile&#8221; l&#8217;adesione alla convenzione Consip e omesso di considerarne i vantaggi; inoltre, denuncia che IRE si sarebbe trovata in conflitto d&#8217;interessi.<br /> 22. In via pregiudiziale, la Regione &#8211; così¬ come IRE spa &#8211; eccepisce l&#8217;inammissibilità  del motivo per tardività  rispetto agli atti presupposti alla DGR n. 808 del 2019, tra cui la nota del 17.01.2017, con cui IRE spa aveva giÃ  ritenuto incompatibile la convenzione MIES II con le esigenze dell&#8217;Amministrazione, gli atti di indizione della gara e la prima proroga del contratto con Micenes srl.<br /> L&#8217;eccezione è infondata.<br /> Occorre rammentare che questi atti sono stati censurati in quanto presupposti rispetto al provvedimento impugnato in via principale, ossia la delibera di Giunta n. 808 del 14.10.2019, con la quale la Regione, a seguito di un nuovo esame della convenzione Consip-MIES II, ha sostanzialmente respinto l&#8217;istanza della ricorrente di aderire alla convenzione e ha ritenuto di «proseguire con le attività  prevista dalla gara regionale centralizzata attualmente in corso».<br /> Tale deliberazione deve essere considerata un atto di conferma in senso proprio, perchè emesso all&#8217;esito di un nuovo procedimento, di una nuova istruttoria e di una nuova valutazione dei presupposti &#8211; nella specie, l&#8217;opportunità  di aderire alla convenzione nazionale oppure portare a termine la procedura regionale (sulla distinzione tra atto meramente confermativo &#8211; che la parte non ha interesse a impugnare &#8211; e atto di conferma in senso proprio &#8211; la cui impugnazione è invece ammissibile &#8211; si v., tra le pìù recenti, Cons. St., sez. II, sent. n. 3746 del 2020).<br /> Considerato che un eventuale accoglimento dell&#8217;istanza avanzata dalla ricorrente avrebbe invece comportato la revoca degli atti di gara, ne deriva che l&#8217;interesse a censurarli è sorto solo dopo l&#8217;atto di conferma adottato dalla Regione.<br /> Sotto altro profilo, nel momento in cui IRE spa ha reso il primo parere (il 17.01.2017) e in quello in cui la procedura regionale è stata bandita (il 14.01.2019), la convenzione Consip-MIES II non era stata ancora attivata (circostanza verificatasi solo il 22.07.2019), con la conseguenza che la ricorrente non avrebbe comunque potuto fornire, in forza della stessa, il servizio alle strutture sanitarie liguri e non avrebbe quindi tratto alcun vantaggio attuale e concreto da un eventuale annullamento degli atti di gara.<br /> 23. IRE spa eccepisce poi l&#8217;inammissibilità  del motivo perchè rivolto solo contro gli atti della Regione che hanno deciso l&#8217;avvio della gara, invece dell&#8217;adesione alla convenzione Consip, e non anche contro gli atti di ALISA con cui la procedura è stata effettivamente indetta e portata avanti.<br /> L&#8217;eccezione è infondata, perchè l&#8217;eventuale annullamento della deliberazione della Giunta, comportando l&#8217;obbligo per l&#8217;Amministrazione quantomeno di rivalutare l&#8217;opportunità  di aderire alla convenzione Consip invece di proseguire con la gara, avrebbe un effetto caducante &#8211; non giÃ  meramente viziante &#8211; sugli atti a essa consequenziali, i quali s&#8217;inseriscono nella medesima sequenza procedimentale e non comportano, con riferimento ai profili giÃ  affrontati dalla prima, nuove e ulteriori valutazioni, risultando una inevitabile e ineluttabile conseguenza di quest&#8217;ultima (sulle differenze tra illegittimità  derivata a effetto caducante e a effetto meramente viziante, si v., tra le pìù recenti, Cons. St., sez. III, sent. n. 112 del 2020).<br /> 24. Sempre in via pregiudiziale, l&#8217;Amministrazione eccepisce anche l&#8217;assenza d&#8217;interesse a una decisione sul merito, derivante dal fatto che la ricorrente ha comunque preso parte alla gara regionale.<br /> L&#8217;eccezione è infondata, perchè l&#8217;annullamento del rifiuto di aderire alla convenzione Consip, con conseguente obbligo per la PA di rivalutarla, attribuirebbe comunque un&#8217;utilità  alla ricorrente, consistente in una maggiore <em>chance</em> di ottenere l&#8217;affidamento del servizio.<br /> 25. Infine, si sostiene che il motivo di ricorso sia inammissibile perchè attiene al merito amministrativo.<br /> L&#8217;eccezione è infondata.<br /> Se è vero che l&#8217;opzione tra aderire alla convenzione Consip oppure portare a termine la procedura di gara regionale comporta delle valutazioni sulla convenienza delle condizioni dei due capitolati e, pìù in generale, di opportunità , le quali rientrano nell&#8217;ambito della discrezionalità , in parte amministrativa e in parte tecnica, dell&#8217;Amministrazione, è altresì¬ vero che una simile scelta è comunque sindacabile per eccesso di potere, dunque nei limiti dell&#8217;evidente illogicità , della contraddittorietà , dell&#8217;ingiustizia manifesta, dell&#8217;arbitrarietà  o dell&#8217;irragionevolezza.<br /> Il motivo articolato dalla ricorrente censura proprio il mancato rispetto dei principi che circoscrivono e governano l&#8217;esercizio della discrezionalità  da parte dell&#8217;Amministrazione ed è quindi, entro questi limiti, astrattamente ammissibile.<br /> 26. Nel merito, tuttavia, la censura è infondata.<br /> Come anticipato, la scelta della Regione costituisce esercizio di discrezionalità , in parte tecnica (laddove vengono raffrontate le condizioni economiche dei due capitolati), in parte amministrativa (laddove si prendono in considerazione il modello di gestione del servizio e l&#8217;opportunità  di revocare una gara giÃ  bandita), la quale è sindacabile soltanto in quanto irragionevole.<br /> Occorre altresì¬ premettere che, ai sensi dell&#8217;art. 1, co. 3, del dl. n. 95 del 2012 (conv. in l. n. 135 del 2012), le Amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate da Consip spa (ovvero, secondo l&#8217;art. 1, co. 512, della legge di stabilità  2016, l. n. 208 del 2015, tutte le Amministrazioni individuate dall&#8217;ISTAT ai fini dell&#8217;applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, tra cui rientrano anche le Regioni) possono procedere allo svolgimento di autonome procedure «qualora la convenzione non sia ancora disponibile».<br /> Peraltro, anche nel caso in cui sia possibile ricorrere a una convenzione Consip, «permane la facoltà  per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche pìù favorevoli rispetto a quelle fissate all&#8217;esito delle convenzioni-quadro» (in questi termini, si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 1937 del 2018).<br /> Nella specie, è pacifico che, al momento in cui ALISA ha bandito la gara (il 14.01.2019), la convenzione Consip-MIES II non era stata ancora attivata (evento verificatasi il 22.07.2019), e non era quindi precluso l&#8217;avvio di una procedura autonoma &#8211; la stessa ricorrente non censura il provvedimento impugnato per violazione delle norme che impongono il ricorso alle convenzioni Consip.<br /> Quando poi la ricorrente ha invitato ad aderire alla convenzione nazionale, la scelta che la Regione è stata chiamata a effettuare presupponeva una valutazione, da un lato, della convenienza dei due capitolati e, dall&#8217;altro, dell&#8217;opportunità  di revocare una procedura giÃ  bandita e in corso di svolgimento.<br /> La decisione dell&#8217;Amministrazione di proseguire con la gara di fonda su un&#8217;analisi esauriente dei due capitolati, è congruamente motivata e, anche sul piano sostanziale, non pare irragionevole.<br /> Sul punto appare dirimente il fatto che il valore della convenzione sia insufficiente a soddisfare le esigenze delle strutture regionali.<br /> Il bando pubblicato da ALISA ha una base d&#8217;asta di 56,67 milioni di euro l&#8217;anno (doc. 11 prodotto da IRE spa), mentre il lotto n. 7 della convenzione MIES II consente approvvigionamenti, alternativamente, fino a 33,36 milioni di euro l&#8217;anno (nel caso di contratti con durata quinquennale), o fino a 23,83 milioni di euro l&#8217;anno (nel caso di contratti che durino sette anni) &#8211; questi valori sono pacifici tra le parti, essendo richiamati sia dalla relazione di IRE spa, sia dall&#8217;analisi svolta dalla ricorrente (rispettivamente, doc. 3 e doc. 5 di ANTAS srl).<br /> Per raggiungere l&#8217;importo posto a base della gara regionale, l&#8217;Amministrazione dovrebbe quindi far ricorso anche al lotto n. 13 della convenzione MIES II, il quale consente approvvigionamenti, alternativamente, fino a 34,80 milioni di euro l&#8217;anno (nel caso di contratti con durata quinquennale), o fino a 24,86 milioni di euro l&#8217;anno (nel caso di contratti che durino sette anni): tuttavia, da un lato a tale lotto possono ricorrere anche altre Regioni e non è quindi illogico presumere che esso si riveli in concreto insufficiente a soddisfare tutte le strutture liguri, frustrando l&#8217;obiettivo regionale di ottenere prestazioni omogenee, sotto il profilo qualitativo, per tutto il territorio; dall&#8217;altro, per raggiungere il medesimo valore posto a base di gara potrebbero essere stipulati unicamente contratti con termine di efficacia quinquennale, una durata che IRE spa ha ritenuto, con valutazione non irragionevole, «inadeguata stante la necessità  di investimenti sul patrimonio» (doc. 3 della ricorrente; la stessa ANTAS srl, nell&#8217;atto introduttivo, p. 14, osserva che «per tutti gli interventi di efficientamento energetico il tempo di rientro è solitamente inferiore a 7 anni», dunque comunque superiore a cinque anni).<br /> Inoltre, la diversità  tra il valore massimo assunto come base d&#8217;asta dalla gara regionale e quello previsto dalla convenzione Consip non dipende da una diversa valutazione delle medesime prestazioni, bensì¬ dal fatto che la prima contempli servizi aggiuntivi rispetto alla seconda (tra cui, per esempio, quelli di manutenzione dei citofoni, squadra antincendio, primo intervento per gli impianti elevatori, ammodernamento ed efficientamento degli impianti, manutenzione straordinaria e adeguamento impianti).<br /> La stessa ricorrente, per argomentare la maggior convenienza della convenzione Consip rispetto al capitolato della gara regionale, svolge un confronto «a parità  di servizi» dei relativi prezzi, ovvero «mantenendo i soli servizi indicati all&#8217;interno del capitolato della convenzione MIES Ii» (doc. 5; inoltre, si v. anche la memoria di replica, depositata l&#8217;11.09.2020, in cui la parte ricorrente attesta che «svariati servizi [della gara regionale] non sono presenti nel MIES Ii»).<br /> Tuttavia, se considerazioni simili possono rivelarsi dirimenti prima che venga bandita la gara in sede locale (nel senso d&#8217;imporre all&#8217;Amministrazione di approvvigionarsi attraverso la convenzione Consip per i servizi che ne sono oggetto, indicendo una procedura autonoma solo per quelli ulteriori di cui ha necessità ), essi assumono un peso differente laddove questa sia giÃ  in corso.<br /> In quest&#8217;ultima ipotesi, infatti, l&#8217;adesione alla convenzione comporterebbe la revoca della gara giÃ  avviata &#8211; con conseguente dispendio delle risorse in essa impiegate fino a quel momento &#8211; e l&#8217;indizione di nuove procedure per i servizi ulteriori, dunque con un aggravio dell&#8217;attività  procedurale che deve essere anch&#8217;esso considerato in una complessiva valutazione di economicità  ed efficienza dell&#8217;azione amministrativa.<br /> Nella specie, non pare dunque irragionevole la scelta della Regione di proseguire con la gara europea in corso, considerato che la convenzione Consip &#8211; non attiva al momento del bando e divenuta disponibile successivamente &#8211; soddisferebbe solo in parte le esigenze delle strutture sanitarie territoriali.<br /> 27. Sempre con il primo motivo, la ricorrente denuncia che IRE spa, che ha predisposto la relazione tecnica su cui la Regione ha fondato il provvedimento impugnato, si trovi in una situazione di conflitto d&#8217;interessi potenziale, per tre ragioni: è stata incaricata di supportare ALISA nella redazione degli atti della gara regionale; sarebbe stata incaricata di valutare le offerte; sarebbe fornitrice di una società  consortile i cui soci hanno partecipato alla gara.<br /> La censura è infondata.<br /> Quanto al primo profilo, appare persuasiva la replica di IRE spa, secondo cui, essendo il servizio di predisposizione dei documenti di gara terminato prima della valutazione della convenzione Consip (in quanto i documenti sono stati approvati dalla Giunta il 24.10.2018 e la procedura è stata bandita il 14.01.2019) ed essendo stato giÃ  remunerato, questa non avrebbe tratto alcun vantaggio, nemmeno potenziale, dalla prosecuzione della gara piuttosto che dall&#8217;adesione alla convenzione MIES II.<br /> Quanto alla seconda e alla terza contestazione, esse sono formulate in maniera generica, sono state specificamente contestate da IRE spa (p. 13 della memoria depositata il 07.09.2020) e risultano sfornite di prova o anche solo di un principio di prova.<br /> 28. Con il secondo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 106, co. 11, del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria e di motivazione, illogicità  manifesta, contraddittorietà , travisamento dei fatti; violazione dei principi di parità  di trattamento e di trasparenza.<br /> In particolare, la ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per la proroga &#8220;tecnica&#8221; disposta dall&#8217;Amministrazione a favore di Micenes scarl, in quanto disposta dopo la scadenza del precedente contratto di servizio.<br /> 29. In via pregiudiziale, la Regione &#8211; così¬ come IRE spa &#8211; eccepisce l&#8217;inammissibilità  della censura, quale discenderebbe da un rigetto del primo motivo, perchè, in quel caso, ANTAS srl non potrebbe comunque ottenere l&#8217;adesione alla convenzione Consip.<br /> L&#8217;eccezione non merita accoglimento, in quanto la ricorrente opera nel mercato al quale &#8211; in tesi &#8211; con una proroga illegittima sarebbe stato sottratto un servizio, e tale qualità  costituisce una posizione qualifica e differenziata che legittima all&#8217;impugnativa (sulla legittimazione dell&#8217;operatore economico &#8220;di settore&#8221; che intende contestare un affidamento diretto, cui la proroga è assimilabile, si v. Cons. St., Ad. Plen., sentt. n. 4 del 2011 e n. 4 del 2018).<br /> Nel merito, il motivo è infondato.<br /> L&#8217;istituto della proroga &#8220;tecnica&#8221;, oggi disciplinato dall&#8217;art. 106, co. 11, del codice dei contratti pubblici, è volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l&#8217;erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità ; si tratta di un istituto di carattere eccezionale, a cui l&#8217;Amministrazione può ricorrere prima che il contratto venga a scadenza e limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l&#8217;individuazione del nuovo contraente (sul punto, tra le tante, si v.: Cons. St., sez. V, sentt. n. 3588 e n. 6326 del 2019; TAR Campania, Napoli, sent. n. 1392 del 2020; TAR Toscana, sent. n. 158 del 2020).<br /> Nel caso di specie, sussistono le condizioni per ritenere legittima la proroga disposta dalla Regione, in quanto essa è stata decisa il 14.10.2019, prima della scadenza del contratto (prevista per il 31.10.2019, in forza di una prima proroga, a sua volta deliberata il 03.08.2018, prima del termine originario di efficacia dell&#8217;accordo, che cadeva il 31.10.2019), e limitata al periodo che l&#8217;Amministrazione ha ritenuto necessario per la conclusione di una gara giÃ  indetta e in corso di svolgimento, secondo una stima non irragionevole (e comunque, in sè, non specificamente contestata) di ALISA e di IRE spa, fondata sul numero delle offerte pervenute e sulla complessità  tecnica e procedurale della selezione (doc. 12 e doc. 14 della difesa regionale).<br /> 30. L&#8217;infondatezza dei motivi di ricorso comporta il rigetto anche della domanda risarcitoria.<br /> 31. La particolare novità  e complessità  delle questioni, così¬ come sollevate dalle parti, giustifica la compensazione delle spese.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa tra le parti le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Peruggia, Presidente FF<br /> Angelo Vitali, Consigliere<br /> Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-14-10-2020-n-694/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2020 n.694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2020 n.482</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-11-7-2020-n-482/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-11-7-2020-n-482/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-11-7-2020-n-482/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2020 n.482</a></p>
<p>Paolo Peruggia, Presidente FF, Alessandro Enrico Basilico, Referendario PARTI: -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Taddei, contro Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, l&#8217;art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 richiede la dimostrazione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-11-7-2020-n-482/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2020 n.482</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-11-7-2020-n-482/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2020 n.482</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Peruggia, Presidente FF, Alessandro Enrico Basilico, Referendario PARTI: -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Taddei, contro Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova,</span></p>
<hr />
<p>Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, l&#8217;art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 richiede la dimostrazione della disponibilità  di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Persona umana &#8211; permesso di soggiorno ex. art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998  &#8211; rinnovo &#8211; reddito annuo &#8211; deve essere dimostrato &#8211; dichiarazioni dei redditi &#8211; non ha natura di atto pubblico.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, l&#8217;art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 richiede la dimostrazione della disponibilità  di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l&#8217;esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Nel rinnovo del permesso di soggiorno, le dichiarazioni dei redditi, da sole, non possono provare la disponibilità  economica, ancor meno se non avvalorate da versamenti contributivi, dichiarazioni pregresse ed altri elementi utili a suffragarle; esse, infatti, non hanno natura di atto pubblico e di pubblica fede, con efficacia probatoria privilegiata, bensì¬ consistono in una mera dichiarazione di parte adottata dal contribuente sul principio della cd. &quot;autoliquidazione&quot; dell&#8217;imposta e, dunque, di per se stessa, inidonea a certificare, con efficacia fidefacente, i dati in essa indicati, di talchè la sua presentazione non vale ad invertire l&#8217;onere della prova e ad elidere, con pretesa automaticità , il potere/dovere dell&#8217;Autorità  procedente di svolgere gli opportuni approfondimenti onde verificare, senza preclusioni di sorta, l&#8217;effettiva esistenza del requisito richiesto, e cioè l&#8217;effettiva disponibilità  del reddito dichiarato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/07/2020<br /> <strong>N. 00482/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00307/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 307 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Taddei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> per l&#8217;annullamento<br /> del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;</p>
<p> Accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;<br /> Visto l&#8217;art. 84 comma 5 del D.L. 17.3.2020, n. 18, a mente del quale <em>&#8220;successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso&#8221;</em>;<br /> Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, cittadino turco, ha impugnato il decreto 26.5.2020, con cui il questore di Imperia gli ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, a motivo del fatto che lo straniero, titolare di un&#8217;impresa individuale di lavori edili, pur avendo negli ultimi anni dichiarato redditi al fisco, non ha mai provveduto ad effettuare alcun versamento contributivo, previdenziale ed assistenziale, accumulando ingenti debiti con l&#8217;erario, e che non avrebbe dimostrato la disponibilità  di una stabile sistemazione alloggiativa, non essendo stato reperito presso l&#8217;indirizzo dichiarato;<br /> Considerato che, tra i requisiti richiesti per l&#8217;ingresso in Italia, è inclusa, ai sensi dell&#8217;art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998, la disponibilità  da parte dello straniero di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno;<br /> Considerato che, per quanto riguarda il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, l&#8217;art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 richiede la dimostrazione della disponibilità  di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l&#8217;esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;<br /> Considerato che la disposizione, nell&#8217;indicare il reddito minimo previsto dalla legge per l&#8217;esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, rinvia all&#8217;art. 8 comma 16 della legge 24.12.1993, n. 537, ai sensi del quale <em>&#8220;a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età  inferiore a sei anni e di età  superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all&#8217;anno precedente non superiore a lire 70 milioni </em>(€ 36.151,98, n.d.r.)<em>. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì¬ esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonchè i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonchè i titolari di pensioni al minimo di età  superiore a 60 anni ed i loro familiari a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all&#8217;anno precedente, inferiore a L. 16 milioni </em>(€ 8.263,31, n.d.r.)<em>, incrementato fino a L. 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico&#8221;</em>.<br /> Considerato come, secondo la costante giurisprudenza della Sezione (cfr. le sentenze T.A.R. Liguria, II, 10.6.2019, n. 519; id., 1.4.2019, n. 292; id., 11.2.2019, n. 104), la disposizione di cui all&#8217;art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998, facendo riferimento al &#8220;lavoratore&#8221; autonomo ed al relativo reddito, imponga di considerare il limite di reddito di € 36.151,98, non giÃ  &#8211; incongruamente &#8211; quello per i &#8220;disoccupati&#8221; (€ 8.263,31);<br /> Considerato altresì¬ che, in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, le dichiarazioni dei redditi, da sole, non possono provare la disponibilità  economica, ancor meno se non avvalorate da versamenti contributivi, dichiarazioni pregresse ed altri elementi utili a suffragarle; esse, infatti, non hanno natura di atto pubblico e di pubblica fede, con efficacia probatoria privilegiata, bensì¬ consistono in una mera dichiarazione di parte adottata dal contribuente sul principio della cd. &quot;autoliquidazione&quot; dell&#8217;imposta e, dunque, di per se stessa, inidonea a certificare, con efficacia fidefacente, i dati in essa indicati, di talchè la sua presentazione non vale ad invertire l&#8217;onere della prova e ad elidere, con pretesa automaticità , il potere/dovere dell&#8217;Autorità  procedente di svolgere gli opportuni approfondimenti onde verificare, senza preclusioni di sorta, l&#8217;effettiva esistenza del requisito richiesto, e cioè l&#8217;effettiva disponibilità  del reddito dichiarato (T.A.R. Campania, VI, 24.7.2019, n. 4048; T.A.R. veneto, III, 27.2.2019, n. 245; T.A.R. Campania, VI, 4.1.2018, n. 81);<br /> Considerato come, nel caso di specie, le dichiarazioni dei redditi prodotte appaiano per un verso incapienti rispetto al limite di reddito come sopra specificato, per altro verso, non essendo accompagnate dai relativi versamenti (le richieste di rateizzazione all&#8217;Agenzia delle Entrate Riscossione ed all&#8217;INPS sono state presentate soltanto successivamente all&#8217;inoltro della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno) e/o da altri elementi utili a suffragarle (p.e., fatture emesse), non appaiono idonee a comprovare la effettiva disponibilità  di un reddito sufficiente;<br /> Ritenuto che le spese di giudizio &#8211; che sono liquidate in dispositivo &#8211; debbano seguire come di regola la soccombenza;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br /> Lo rigetta.<br /> Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, mediante collegamento da remoto, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Peruggia, Presidente FF<br /> Angelo Vitali, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Enrico Basilico, Referendario</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-11-7-2020-n-482/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2020 n.482</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2020 n.168</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-14-3-2020-n-168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-14-3-2020-n-168/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-14-3-2020-n-168/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2020 n.168</a></p>
<p>Roberto Pupilella, Presidente, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Taddei, contro Questura di Imperia, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato E&#8217; illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno non preceduto dal &#8220;preavviso di rigetto&#8221;. Procedimento amministrativo &#8211; motivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-14-3-2020-n-168/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2020 n.168</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-14-3-2020-n-168/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2020 n.168</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Pupilella, Presidente, Estensore PARTI:  OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Taddei,  contro Questura di Imperia, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno non preceduto dal &#8220;preavviso di rigetto&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Procedimento amministrativo &#8211; motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza -Comunicazioneex.art. 10-bis della legge n. 241 del 1990- procedimenti a iniziativa di parte- si applica- contraddittorio tra privato e amministrazione prima dell&#8217;adozione di un provvedimento negativo &#8211; necessità  &#8211; va affermata.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217; art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 si applica a tutti i procedimenti a iniziativa di parte, salve esclusioni espresse, al fine di consentire l&#8217;instaurazione di un contraddittorio tra privato e Amministrazione prima dell&#8217;adozione di un provvedimento negativo, con la conseguenza che è illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno non preceduto dal &#8220;preavviso di rigetto&#8221;.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00168/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00099/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 99 del 2020, proposto da <br /> Fode Mballo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Taddei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Questura di Imperia, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento del provvedimento del Questore di Imperia Cat. A.12/19/Imm./II^Sez./Cont./nr. 21 di reg. del 30 settembre 2019 notificato il 19/11/2019 di archiviazione/improcedibilità  della istanza volta a ottenere la conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro subordinato.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Imperia e di Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">In data 27.06.2016, il ricorrente ha ottenuto dalla Questura di Taranto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, venuto a scadere il 26.09.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo straniero ha chiesto il rinnovo di tale permesso alla medesima Questura il 02.11.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito, il 09.08.2019, ha presentato istanza di rinnovo/conversione del titolo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato alla Questura di Imperia.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 11.09.2019, il difensore del ricorrente ha inviato una PEC alle Questure di Taranto e di Imperia, oltre che al Commissariato di P.S. di Ventimiglia, chiedendo di riunire le due pratiche, di prendere atto del sopravvenuto rapporto di lavoro e reiterando la richiesta di conversione del titolo rilasciato in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Stando a quanto riferito dall&#8217;Avvocatura dello Stato, in data 17.12.2019 la Questura di Taranto ha respinto la prima istanza, acquisito il parere negativo della Commissione territoriale di Lecce dell&#8217;08.04.2019 (prodotto dalla difesa erariale quale doc. 2 il 28.02.2020).</p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento impugnato, emesso il 30.09.2019 e notificato all&#8217;interessato il 19.11.2019, la Questura di Imperia ha dichiarato irricevibile la richiesta, «<i>atteso che fino alla definizione del procedimento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno pendente presso la Questura di Taranto, non è possibile procedere ad alcun rinnovo/conversione del permesso di soggiorno</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">Contro tale diniego ha proposto ricorso lo straniero, lamentando l&#8217;omesso invio del c.d. &#8220;<i>preavviso di rigetto</i>&#8221; di cui all&#8217;art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, nonchè eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e falsa applicazione di legge: secondo la parte ricorrente, sarebbe stato onere dell&#8217;Amministrazione riunire le due pratiche &#8211; come da questi richiesto &#8211; e valutare la situazione economica, la residenza, l&#8217;integrazione sociale e culturale del richiedente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Avvocatura si è costituita osservando che, al momento della richiesta di conversione, il permesso di soggiorno era giÃ  scaduto e questo avrebbe comunque comportato, sul piano della sostanza, il rigetto dell&#8217;istanza, con la conseguenza, sul piano procedurale, che anche l&#8217;omesso invio del &#8220;<i>preavviso di rigetto</i>&#8221; non risulterebbe invalidante.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di ricorso è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha chiarito come l&#8217;art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 si applica a tutti i procedimenti a iniziativa di parte, salve esclusioni espresse, al fine di consentire l&#8217;instaurazione di un contraddittorio tra privato e Amministrazione prima dell&#8217;adozione di un provvedimento negativo, con la conseguenza che è illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno non preceduto dal &#8220;<i>preavviso di rigetto</i>&#8221; (tra le tante si v. Cons. St., sez. III, sentt. n. 4853 del 2018 e n. 2175 del 2017; l&#8217;orientamento è applicabile anche ai provvedimenti di archiviazione che, come sottolineato anche da Cons. St., sez. III, sent. n. 603 del 2013, rappresentano un sostanziale rigetto dell&#8217;istanza avanzata dal privato).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il momento di confronto procedimentale previsto dalla norma citata avrebbe consentito allo straniero di chiarire la propria posizione in ordine alla presentazione delle due istanze e alla loro eventuale riunione, anche considerato che l&#8217;art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede l&#8217;accoglimento della domanda di permesso di soggiorno anche in presenza di «<i>irregolarità  amministrative</i>», purchè siano «<i>sanabili</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">Meritevole di accoglimento è altresì¬ il secondo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giÃ  citato art. 5, co. 5, impone infatti all&#8217;Amministrazione di valutare i «<i>nuovi elementi</i>» eventualmente «<i>sopraggiunti</i>» che consentano il rilascio del titolo richiesto, nonchè di verificare se vi sono le condizioni «<i>per altro tipo di permesso da rilasciare</i>»: tale norma avrebbe quindi dovuto condurre la Questura a valutare in concreto l&#8217;effettiva sussistenza (o la carenza) dei presupposti sostanziali per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Al delineato sviluppo procedimentale non osta la circostanza che la richiesta di rinnovo sia stata avanzata dopo la scadenza del titolo, in quanto il termine previsto per la presentazione di tale istanza è ritenuto di natura ordinatoria dalla giurisprudenza prevalente, la quale richiede comunque all&#8217;Amministrazione di verificare in concreto l&#8217;interesse dello straniero a integrarsi nel tessuto sociale sulla base di indici quali l&#8217;esistenza di legami familiari solidi, di un lavoro stabile, di un conseguente adeguato reddito, di una dimora fissa, e di tutte le numerose situazioni che comprovino un effettivo e pacifico radicamento sul territorio italiano in conformità  alle regole fondamentali dell&#8217;ordinamento italiano (tra le tante, si v. Cons. St., sez. III, sentt. n. 5001 del 2018 e n. 2382 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accoglimento del ricorso comporta, secondo la regola generale della soccombenza, la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali, che pare equo liquidare in 1.500 euro, oltre oneri e accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre oneri e accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Pupilella, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Peruggia, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Vitali, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-14-3-2020-n-168/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2020 n.168</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.583</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-583/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-583/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-583/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.583</a></p>
<p>Roberto Pupilella, Presidente, Luca Morbelli, Consigliere, Estensore; (F. D. P. P., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Bilanci c. Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera &#8211; Genova, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Autostrade</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-583/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-583/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.583</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Pupilella, Presidente, Luca Morbelli, Consigliere, Estensore;  (F. D. P. P., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Bilanci c. Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera &#8211; Genova, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Autostrade per L&#8217;Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Torchia, Marco Annoni)</span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;intenzione del legislatore, le tre indennità  di cui all&#8217;art. 1-bis comma 2 del D.L. n. 109/2018 non rivestono  una finalità  genericamente indennitaria della proprietà  , ma di speciale tutela sociale .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Processo amministrativo &#8211; riparto della giurisdizione &#8211; art. 10 D.L. n. 109/2018 &#8211; giurisdizione esclusiva del G. A. &#8211; sussiste.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Provvidenze pubbliche &#8211; Ponte Morandi &#8211; art. 1-bis del D.L. n. 109/2018 &#8211; destinatari esclusivi &#8211; soggetti residenti e dimoranti, alla data del crollo del ponte Morandi.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1.  <i style="">L&#8217;art. 10 comma 1 del D.L. n. 109/2018 (convertito in L. n. 130/2018) sancisce che tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all&#8217;articolo 1, nonchè ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria.</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>2. Nel testo dell&#8217;art. 1-bis del D.L. n. 109/2018 molteplici sono gli indici che depongono nel senso che il Legislatore abbia avuto esclusivo riguardo ai soggetti che fossero residenti e dimoranti, alla data del crollo del ponte Morandi, nell&#8217;immobile di proprietà , e che &#8211; proprio per questo &#8211; fossero stati costretti a sgomberarlo ed a collocare altrove la propria residenza o dimora abituale.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Innanzitutto, il fatto che l&#8217;indennità  di esproprio, che ordinariamente corrisponde al solo valore venale del bene (art. 38 comma 1 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327), sia stata in questo caso quantificata in una somma ben superiore, che espressamente tiene conto, oltre che del valore venale, anche delle spese per l&#8217;acquisto degli arredi e &#8211; soprattutto &#8211; di ogni altra spesa accessoria per la &#8220;ricollocazione abitativa&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Secondariamente, la circostanza che l&#8217;indennità  aggiuntiva di cui all&#8217;art. 6 della L.R. Liguria 3.12.2007, n. 39 (rubricato &#8220;Garanzie di tutela sociale&#8221;) &#8211; cui è fatto rinvio &#8211; volta espressamente a tutelare &#8220;lo status dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all&#8217;articolo 1, comma 2&#8221; (id est, delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Infine, la circostanza che l&#8217;ulteriore indennità  aggiuntiva di € 36.000,00 vada a ristorare &#8220;l&#8217;improvviso sgombero&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Nell&#8217;intenzione del legislatore, le tre indennità  di cui all&#8217;art. 1-bis comma 2 del D.L. n. 109/2018 non rivestono dunque una finalità  genericamente indennitaria della proprietà  (finalità  cui provvedono ordinariamente le disposizioni del D.P.R. n. 327/2001), ma di speciale tutela sociale &#8211; così come fatto palese dalla rubrica della norma (&#8220;Misure per la tutela del diritto all&#8217;abitazione&#8221;) e dalla rubrica dell&#8217;art. 6 L.R. Liguria n. 39/2007 (&#8220;Garanzie di tutela sociale&#8221;), cui rinvia la norma statale &#8211; della proprietà  &#8220;dell&#8217;abitazione&#8221; (art. 47 comma 2 Cost.), cioè dell&#8217;immobile in cui il proprietario abbia anche stabilito la propria residenza o dimora abituale.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/07/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00583/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00218/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 218 del 2019, proposto da F. D. P. P., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Bilanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera &#8211; Genova, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2 Autostrade per L&#8217;Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Torchia, Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Roppo in Genova, via Peschiera n 33/A;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Alfonsa Dati non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;accertamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del diritto a percepire tutti i corrispettivi indicati nell&#8217;art. 1-bis, comma 2, D.L. 109/2018, come convertito in L. 130/2018 e per la conseguente condanna al relativo pagamento e, per quanto necessario, per la disapplicazione e/o l&#8217;annullamento di tutti gli eventuali atti che avessero escluso il diritto dei proprietari di percepire i corrispettivi aggiuntivi all&#8217;indennità  di esproprio, indicati nell&#8217;art. 1-bis, comma 2, D.L. 109/2018, come convertito in L. 130/2018 e così del decreto commissariale 5 dicembre 2018 n. 14.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per L&#8217;Italia S.p.A. e di Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera &#8211; Genova e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 26 marzo 2019 e depositato il successivo primo aprile 2019 la signora F. D. P. P. ha esposto: &#8211; di essere piena proprietaria di un&#8217;unità  immobiliare residenziale, sita in Genova, alla via Porro 9/15; &#8211; che tale unità  immobiliare, ricompresa nella zona interessata dal crollo del ponte Morandi, è stata oggetto dei provvedimenti di ordinanza di sgombero del Sindaco della Città  di Genova; &#8211; che è stata invitata a procedere a sensi dell&#8217;art. 1-bis, comma 1, del D.L. 109/2018 alla cessione della unità  immobiliare ai fini della successiva demolizione; &#8211; che, in sede di cessione, non le sono state riconosciute le indennità  aggiuntive rispetto al prezzo indicato dalla norma [€ 2.025,50 per metro quadrato, n.d.r.], sul presupposto che, con decreto commissariale n. 14 del 5.12.2018, il Commissario nominato ha disposto che non vengano riconosciute le indennità  aggiuntive previste dal PRIS approvato sulla base della L.R. n. 39/2007 ai pieni proprietari che, alla data del 14 agosto 2018, non erano residenti negli immobili oggetto dei provvedimenti di sgombero; &#8211; che nelle more hanno comunque proceduto all&#8217;atto di cessione della unità  immobiliare, sotto riserva.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente lamenta che tale interpretazione sia fondata su di una lettura interpolativa, restrittiva ed illegittima delle norme che vengono in rilievo, e agisce per l&#8217;accertamento del diritto a percepire i corrispettivi aggiuntivi indicati nell&#8217;art. 1-bis, comma 2 del D.L. 109/2018, come convertito in L. 130/2018 previa eventuale disapplicazione o annullamento in parte qua (punto n. 2 del dispositivo) del decreto commissariale n. 14 del 5.12.2018 avente ad oggetto &#8220;Modalità  di applicazione degli artt. 1-bis e 4-bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante &#8220;Disposizioni urgenti per la città  di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del gravame deduce un unico motivo di ricorso, rubricato come segue: violazione dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, D.L. 109/2018, come convertito in L. 130/2018, in relazione all&#8217;art. 6 L.R. 39/2017 ed al PRIS di Genova. Eccesso di potere per falsità  dei presupposti, travisamento, manifesta illogicità  e/o contraddittorietà , sviamento di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione commissariale colliderebbe con il tenore letterale della disposizione applicabile, che, diversamente ed espressamente, prevede la corresponsione per ciascuna unità  immobiliare dell&#8217;indennità  di cui alla L.R. 39/2007 che disciplina i PRIS [programmi regionali di intervento strategico, n.d.r.] pari a 45.000,00 €, nonchè dell&#8217;indennità  per immediato sgombero, pari a € 36.000,00, peraltro precisando espressamente che tutte dette provvidenze (ed anche quelle aggiuntive) sono riconosciute &#8220;in favore dei pieni proprietari&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio il Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell&#8217;autostrada A10 e il Ministero delle finanze, preliminarmente eccependo l&#8217;inammissibilità  del ricorso sotto molteplici profili, attinenti: &#8211; al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (dovendosi qualificare la domanda come richiesta della rideterminazione dell&#8217;indennità  di esproprio, ricadente nella giurisdizione dell&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria); &#8211; al difetto di interesse ex art. 35 comma 1 lett. b) c.p.a., avendo parte ricorrente diretto le proprie censure all&#8217;indirizzo di un atto endoprocedimentale, di per sì© non immediatamente lesivo; &#8211; all&#8217;intervenuta acquiescenza all&#8217;esecuzione del contratto di compravendita, che ha previsto il pagamento del solo valore dell&#8217;immobile come determinato dalla legge (euro 2.025,50 per metro quadrato), senza apposizione di riserve.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, sostengono la legittimità  dell&#8217;interpretazione commissariale, posto che le indennità  aggiuntive sono volte a compensare il danno conseguente alla obbligata e repentina ricollocazione del nucleo familiare in un nuovo e diverso contesto abitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio la società  Autostrade per l&#8217;Italia s.p.a. eccependo, in primo luogo, la irricevibilità  del ricorso e l&#8217;inammissibilità  per acquiescenza, rilevandone inoltre l&#8217;infondatezza anche alla luce della incostituzionalità  della norma (art. 1 &#8211; bis d.l. 109/18) per contrasto con gli artt. 3 e 42 Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 12 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione è infondata, stante l&#8217;art. 10 comma 1 del D.L. n. 109/2018, a mente del quale &#8220;Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all&#8217;articolo 1, nonchè ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Può invece prescindersi dall&#8217;esame delle ulteriori eccezioni di inammissibilità  del ricorso, in quanto lo stesso è palesemente infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova riportare la disposizione di cui all&#8217;art. 1-bis del D.L. n. 109/2018, a mente del quale &#8220;Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l&#8217;indennità  quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell&#8217;immobile, delle spese per l&#8217;acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonchè, per ciascuna unità  immobiliare, l&#8217;indennità  di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l&#8217;indennità  per l&#8217;improvviso sgombero, pari a euro 36.000&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente occorre rilevare come le provvidenze previste dall&#8217;art. 1-bis si collochino nel quadro di una procedura di espropriazione, di talchè, ove non trovi applicazione la speciale disciplina ivi contemplata, trova applicazione la disciplina ordinaria di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità , contenuta nel D.P.R. 8.6.2001, n. 327.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove invece ricorrano i presupposti per l&#8217;applicazione della normativa speciale, quest&#8217;ultima assorbe e sostituisce la procedura di esproprio, garantendo al contempo non solo la tutela della proprietà  (art. 42 comma 3 Cost.), ma anche la tutela del diritto all&#8217;abitazione (art. 47 comma 2 Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale conclusione è fatta palese dall&#8217;esame del testo del comma due dell&#8217;art. 1-bis del D.L. n. 109/2018, che include nell&#8217;indennità  di € 2.025,00 anche il &#8220;valore venale dell&#8217;immobile&#8221;, che costituisce per l&#8217;appunto la misura dell&#8217;indennizzo previsto ai sensi dell&#8217;art. 38 del D.P.R. n. 327/01.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² posto, l&#8217;interpretazione letterale sostenuta dalla ricorrente, sebbene apparentemente aderente al mero dato testuale, confligge apertamente con i criteri di interpretazione teleologico e sistematico, ovvero con &#8220;l&#8217;intenzione del legislatore&#8221; (art. 12 comma 1 disp. prel. cod. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">Molteplici sono infatti, nella disposizione citata, gli indici che depongono nel senso che il legislatore avesse esclusivo riguardo ai soggetti che fossero residenti e dimoranti, alla data del crollo del ponte Morandi, nell&#8217;immobile di proprietà , e che &#8211; proprio per questo &#8211; fossero stati costretti a sgomberarlo ed a collocare altrove la propria residenza o dimora abituale.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, il fatto che l&#8217;indennità  di esproprio, che ordinariamente corrisponde al solo valore venale del bene (art. 38 comma 1 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327), sia stata in questo caso quantificata in una somma ben superiore, che espressamente tiene conto, oltre che del valore venale, anche delle spese per l&#8217;acquisto degli arredi e &#8211; soprattutto &#8211; di ogni altra spesa accessoria per la &#8220;ricollocazione abitativa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondariamente, la circostanza che l&#8217;indennità  aggiuntiva di cui all&#8217;art. 6 della L.R. Liguria 3.12.2007, n. 39 (rubricato &#8220;Garanzie di tutela sociale&#8221;) &#8211; cui è fatto rinvio &#8211; volta espressamente a tutelare &#8220;lo status dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all&#8217;articolo 1, comma 2&#8221; (id est, delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, n.d.r.).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la circostanza che l&#8217;ulteriore indennità  aggiuntiva di € 36.000,00 vada a ristorare &#8220;l&#8217;improvviso sgombero&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;intenzione del legislatore, le tre indennità  di cui all&#8217;art. 1-bis comma 2 del D.L. n. 109/2018 non rivestono dunque una finalità  genericamente indennitaria della proprietà  (finalità  cui provvedono ordinariamente le disposizioni del D.P.R. n. 327/2001), ma di speciale tutela sociale &#8211; così come fatto palese dalla rubrica della norma (&#8220;Misure per la tutela del diritto all&#8217;abitazione&#8221;) e dalla rubrica dell&#8217;art. 6 L.R. Liguria n. 39/2007 (&#8220;Garanzie di tutela sociale&#8221;), cui rinvia la norma statale &#8211; della proprietà  &#8220;dell&#8217;abitazione&#8221; (art. 47 comma 2 Cost.), cioè dell&#8217;immobile in cui il proprietario abbia anche stabilito la propria residenza o dimora abituale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè un ostacolo all&#8217;interpretazione accolta in questa sede può essere rinvenuto nella disposizione del terzo comma dell&#8217;art. 1-bis del D.L. 109/18, che, contemplando la posizione dell&#8217;usufruttuario, sembrerebbe legittimare la ripartizione delle indennità  di cui al secondo comma tra quest&#8217;ultimo e il nudo proprietario, con ciù² attribuendo comunque al nudo proprietario, necessariamente non residente, una quota delle indennità  di cui al comma due.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà  la norma introduce, per il caso di usufruttuario residente (potendo ipotizzarsi anche il caso dell&#8217;usufruttario non residente che abbia locato l&#8217;immobile, figura questa che, al pari del proprietario non residente, rimane estranea all&#8217;ambito di applicazione della norma), un criterio certo di ripartizione delle indennità  da corrispondersi in ragione del coesistente diritto del nudo proprietario, con ciù² introducendo un parametro, per l&#8217;innanzi non contemplato dall&#8217;art. 26 del D.P.R. n. 327/01, per la soluzione delle possibili dispute tra i titolari dei concorrenti diritti reali sull&#8217;immobile espropriato.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, la previsione della riduzione della quota da corrispondersi al nudo proprietario deve riferirsi, in assenza di apposito e specifico richiamo alle indennità  di cui al comma 2 (essendo il richiamo contenuto dalla prima parte della norma limitato alla posizione dell&#8217;usufruttuario), alla sola indennità  di esproprio ordinariamente prevista dal testo unico di cui al D.P.R. n. 327/01.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, nel caso di presenza di usufrutto, al nudo proprietario dovrà  essere liquidata un&#8217;indennità  corrispondente al valore venale del bene (corrispondente all&#8217;indennizzo per la perdita della proprietà , e non dell&#8217;abitazione), ulteriormente ridotta per effetto dell&#8217;applicazione dei coefficienti di cui al decreto del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze 20 dicembre 2017, richiamato dall&#8217;art. 1-bis, comma 3, del D.L. n. 109/18.</p>
<p style="text-align: justify;">Così ricostruito il quadro normativo, si osserva come, nel caso di specie, la ricorrente &#8211; il punto è pacifico, e non contestato &#8211; non fosse residente e dimorante nell&#8217;immobile espropriato, sicchè gli stessi, nella notte del 14.8.2018, ha dormito nel proprio letto, e non ha dovuto affrontare le spese e i disagi connessi ad una dolorosa ricollocazione abitativa, che le indennità  aggiuntive hanno inteso per l&#8217;appunto ristorare.</p>
<p style="text-align: justify;">Donde l&#8217;infondatezza della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell&#8217;autostrada A10 e del Ministero delle finanze, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4000, 00 (quattromila/00).</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento in favore della società  Autostrade per l&#8217;Italia s.p.a. delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4000, 00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2019-n-583/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2019 n.583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
