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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione V bis Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione V bis Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla concessione della cittadinanza italiana.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-concessione-della-cittadinanza-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:05:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-concessione-della-cittadinanza-italiana/">Sulla concessione della cittadinanza italiana.</a></p>
<p>&#8211; Stranieri &#8211; Cittadinanza &#8211; Concessione &#8211; Inserimento duraturo nella comunità nazionale &#8211; Elementi &#8211; Valutazione discrezionale. &#8211; Stranieri &#8211; Cittadinanza &#8211; Concessione &#8211; Inserimento duraturo nella comunità nazionale &#8211; Valutazione discrezionale &#8211; Sindacabilità del G.A. &#8211; Limiti. &#8211; La concessione della cittadinanza rappresenta il suggello, sul piano giuridico, di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-concessione-della-cittadinanza-italiana/">Sulla concessione della cittadinanza italiana.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-concessione-della-cittadinanza-italiana/">Sulla concessione della cittadinanza italiana.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Stranieri &#8211; Cittadinanza &#8211; Concessione &#8211; Inserimento duraturo nella comunità nazionale &#8211; Elementi &#8211; Valutazione discrezionale.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Stranieri &#8211; Cittadinanza &#8211; Concessione &#8211; Inserimento duraturo nella comunità nazionale &#8211; Valutazione discrezionale &#8211; Sindacabilità del G.A. &#8211; Limiti.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li class="popolo">&#8211; La concessione della cittadinanza rappresenta il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico. In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest&#8217;ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità e di osservare l’ordine e la sicurezza nazionale, con valutazione di tipo discrezionale.</li>
<li class="popolo">&#8211; Considerata la natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell&#8217;esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. Ciò in quanto la giurisprudenza ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Ciliberti &#8211; Est. Arata</p>
<hr />
<p class="repubblica">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione">(Sezione Quinta Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 385 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Wally Salvagnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Amalia Capalbo in Roma, viale Eritrea n. 20;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ufficio Territoriale -OMISSIS-, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del provvedimento del Presidente della Repubblica, sottoscritto per il Ministro dal Sottosegretario di Stato, -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, notificato all&#8217;interessata in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta presentata da -OMISSIS- volta alla concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Ufficio Territoriale -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all&#8217;udienza straordinaria di smaltimento dell&#8217;arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con provvedimento notificato il -OMISSIS-, il Ministero dell’Interno ha respinto la richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, avanzata dall’odierna ricorrente, in ragione dei seguenti pregiudizi penali: in data -OMISSIS- sentenza emessa dal Tribunale -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 624 c.p.; il -OMISSIS- notizia di reato per violazione dell’art. 341 c.p.; il -OMISSIS- notizia di reato per violazione dell’art. 624 c.p..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso depositato il -OMISSIS- per il seguente motivo “<i>Violazione di legge e/o eccesso di potere e/o ingiustizia manifesta per manifesta irragionevolezza e/o palese illogicità della motivazione dell’atto di diniego</i>” considerato che <i>“quanto alla sentenza riportata e relativa ai fatti del -OMISSIS- la signora -OMISSIS- è stata assolta, così come da sentenza che si produce in copia (doc. 7), quanto, invece, alla sentenza risalente al -OMISSIS- è stata avanzata istanza di riabilitazione (doc. 8)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio l’Amministrazione con memoria di stile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato e deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell&#8217;istante all’interno della comunità nazionale, in quanto il conferimento dello status civitatis comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/-OMISSIS-; 4199/-OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve, quindi, necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest&#8217;ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità e di osservare l’ordine e la sicurezza nazionale (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/-OMISSIS-; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell&#8217;esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso in esame, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione della ricorrente, giusti i pregiudizi penali indicati, non rilevando la presentazione dell’istanza di riabilitazione invocata dalla ricorrente, considerato che è nel potere discrezionale dell’Amministrazione la valutazione del semplice fatto storico di rilevanza penale, a prescindere dalla successiva eventuale (e nella specie non ancora intervenuta) riabilitazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tutti tali elementi, come compiutamente motivato nel corpo del provvedimento impugnato, rappresentano chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. L’Amministrazione ha, pertanto, adeguatamente motivato in ordine al bilanciamento di interessi ed ha, altresì, ritenuto non compiutamente provato il corretto e stabile inserimento della richiedente nel tessuto sociale a fronte della esplicita non condivisione dei valori di solidarietà e sicurezza, violati dalla condotta delittuosa posta in essere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo adeguatamente all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Orazio Ciliberti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia Piemonte, Primo Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Virginia Arata, Primo Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul rilascio della cittadinanza italiana.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rilascio-della-cittadinanza-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 08:19:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rilascio-della-cittadinanza-italiana/">Sul rilascio della cittadinanza italiana.</a></p>
<p>Stranieri &#8211; Cittadinanza italiana &#8211; Concessione &#8211; Requisiti &#8211; Precedenti penali &#8211; A carico di familiari del richiedente &#8211; Indice di inaffidabilità &#8211; Condizioni. In tema di concessione della cittadinanza italiana, i precedenti penali a carico dei familiari del richiedente non possono far presumere un concorso o una condivisione di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rilascio-della-cittadinanza-italiana/">Sul rilascio della cittadinanza italiana.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Stranieri &#8211; Cittadinanza italiana &#8211; Concessione &#8211; Requisiti &#8211; Precedenti penali &#8211; A carico di familiari del richiedente &#8211; Indice di inaffidabilità &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In tema di concessione della cittadinanza italiana, i precedenti penali a carico dei familiari del richiedente non possono far presumere un concorso o una condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione tale da comportare il rigetto della richiesta di domanda, poiché ciò sarebbe contrario al principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari.  Per desumere un indice di inaffidabilità del ricorrente e del nucleo familiare con riferimento a reati commessi da un familiare deve obbligatoriamente trattarsi di reati che abbiano una regia familiare ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Tricarico &#8211; Est. Caputi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quinta Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 13802 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Angelicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del decreto emesso dal Ministero dell’Interno in data 23/06/2021, denominato K10/-OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la richiesta di riconoscimento dello <em>status </em>di cittadina italiana presentata dalla stessa il 18/07/2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della L. n. 91/1992.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne domanda l’annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In particolare, la questione verte sulla legittimità o meno di un rigetto di istanza di concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’Amministrazione si è prima costituita con atto di mero stile e, il giorno stesso dell’udienza ma successivamente alla sua chiusura, ha depositato memoria e documenti, che evidentemente possono sin d’ora essere dichiarati tardivi e stralciati.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto, nei limiti e termini di cui appresso.</p>
<p style="text-align: justify;">6. I motivi di ricorso, che pur se formulati in forma discorsiva appaiono sufficientemente specifici e comprensibili, attengono essenzialmente alla carenza di istruttoria e di motivazione in relazione alla pericolosità sociale della ricorrente ed alla sua integrazione nella comunità nazionale, nonché alla contrarietà del provvedimento rispetto alla giurisprudenza di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Ritiene il Collegio che il ricorso sia da accogliere, poiché risulta dimostrato un difetto di istruttoria e di motivazione che ha inficiato il provvedimento di diniego ora impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fatto proprio da questo Tribunale, nell’esitare le richieste di cittadinanza, l’Amministrazione è tenuta a porre in essere un’attenta valutazione del possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine ed alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (<em>cfr. ex multis</em>, Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, è necessario evidenziare che i fatti ritenuti dall’Amministrazione ostativi alla concessione della cittadinanza sono attribuibili al marito della ricorrente, e non risulta che quest’ultima abbia avuto alcun coinvolgimento nelle circostanze che li hanno originati.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale profilo attenua sensibilmente la rilevanza di essi ai fini della valutazione complessiva della idoneità al riconoscimento della cittadinanza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli elementi addotti dall’Amministrazione nella motivazione del provvedimento di rigetto appaiono quindi non sufficientemente attuali né personali.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto giurisprudenza costante afferma che in tema di concessione della cittadinanza italiana, i precedenti penali a carico dei familiari del richiedente non possono far presumere un concorso o una condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione tale da comportare il rigetto della richiesta di domanda, poiché ciò sarebbe contrario al principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari.</p>
<p style="text-align: justify;">Per desumere un indice di inaffidabilità del ricorrente e del nucleo familiare con riferimento a reati commessi da un familiare deve obbligatoriamente trattarsi di reati che abbiano una regia familiare ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia (T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, n. 17570/2024).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, tali indici sintomatici non risultano sussistere.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i fatti contestati al marito della ricorrente si situano oltre l’orizzonte di osservazione decennale che, salvo il caso di sussistenza di elementi ostativi di particolare pregnanza, delimita normalmente i confini retrospettivi della rilevanza delle contestazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, ai tempi delle condotte ritenute dall’Amministrazione controindicative la ricorrente non era ancora nemmeno in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In conclusione, il provvedimento appare non adeguatamente istruito e motivato, pertanto il ricorso proposto deve essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione che ben può riferirsi alla situazione familiare per trarre elementi di valutazione, da inquadrare però in uno scrutinio complessivo ed equilibrato che consideri anche il profilo temporale.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le spese vanno compensate in ragione della gravità comunque ravvisabile nelle condotte del marito.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Rita Tricarico, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Caputi, Referendario, Estensore</p>
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		<title>Sul giudice competente a conoscere della controversia avente a oggetto la concessione della cittadinanza per matrimonio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-conoscere-della-controversia-avente-a-oggetto-la-concessione-della-cittadinanza-per-matrimonio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 11:50:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-conoscere-della-controversia-avente-a-oggetto-la-concessione-della-cittadinanza-per-matrimonio/">Sul giudice competente a conoscere della controversia avente a oggetto la concessione della cittadinanza per matrimonio.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Concessione della cittadinanza per matrimonio &#8211; Diritto soggettivo &#8211; Giudice competente &#8211; Giudice ordinario &#8211; Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di</p>
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<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Concessione della cittadinanza per matrimonio &#8211; Diritto soggettivo &#8211; Giudice competente &#8211; Giudice ordinario &#8211; Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario, e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Rizzetto &#8211; Est. Rizzetto</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quinta Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 31 e 117 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 12870 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Emanuel Napoleone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento</em></p>
<p style="text-align: justify;">sulla domanda di cittadinanza per matrimonio -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna della PA</p>
<p style="text-align: justify;">a pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla sua richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">con il ricorso il esame la parte ricorrente agisce in giudizio avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;">l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di richiesta della cittadinanza per matrimonio;</p>
<p style="text-align: justify;">con memoria del 25.10.2023 la ricorrente ha replicato all’eccezione;</p>
<p style="text-align: justify;">alla camera di consiglio del 28.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che:</p>
<p style="text-align: justify;">la concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, ormai consolidatosi nel senso che “rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per matrimonio, il coniuge del cittadino italiano sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto; dunque, relativamente all’acquisto della cittadinanza italiana, l’unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Soltanto in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. In tutti gli altri casi, la vertenza va riassunta dinanzi al giudice civile” (Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2020 n. 4677; Cons. Stato, sez. III, n. 2768 del 29 aprile 2019; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 123/2019; n. 1994/2019; n. 8153/2019; n. 10986/2021”)</p>
<p style="text-align: justify;">È infatti stato superato quell’orientamento che riteneva rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo anche la cognizione delle controversie relative al diniego della cittadinanza per precedenti penali, che risulta, ormai minoritario (vedi, di recente, Cons. Stato, sez, I, 8.7.2020 parere su affare 696/2020). La Corte di Cassazione ha altresì di recente precisato che nessun dubbio, al riguardo, è prospettabile con riferimento del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, co 2, conv. In L. 13 aprile 2017, n. 46, chiarendo che tale disposizione, nell’attribuire alle sezioni specializzate in materia di immigrazione la competenza in ordine alle controversie sull’accertamento dello stato di cittadinanza italiana, si limita a fissare regole relative alla “competenza per materia”, quindi concerne unicamente il riparto delle competenze all’interno della giurisdizione ordinaria, e non può essere considerata una norma sulla giurisdizione (Cass. civile sez. un., 21/10/2021, n.29297)»; in termini TAR Lazio, sez. V bis, nn. 1105/2023; 13426/2022; 13676/2022);</p>
<p style="text-align: justify;">secondo l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, il ricorso avverso il silenzio rifiuto è esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l’inerzia è serbata a fronte di un’istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l’interessato ha titolo a chiedere l’accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva;</p>
<p style="text-align: justify;">in applicazione di tale criterio i ricorsi avverso il silenzio serbato sulle richieste di cittadinanza per matrimonio sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione (vedi, tra tante, TAR Lazio, sez. II quater, n. 1419/2011, T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 123/2019; 1994/2019; 8153/2019; 11750/2020, 10986/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 7515/2022, n. 13426/2022, 13676/2022, 14123/2022) con condanna alle spese della parte soccombente (vedi, in tal senso, tra tante, da ultimo, TAR Lazio, sez. v bis, n. 17305/2023; 16789/2023; 17385/2022; 1997/2023 1095/2023; 1105/2023; 4256/2023; 4790/2023; 5547/2023; 8542/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia rientrante tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. Amm.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di giudizio liquidate nella misura di €. 1000,00 oltre agli accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Enrico Mattei, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonietta Giudice, Referendario</p>
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