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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione IV bis Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione IV bis Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;esito negativo dell&#8217;esame di maturità.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 07:52:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesito-negativo-dellesame-di-maturita/">Sull&#8217;esito negativo dell&#8217;esame di maturità.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Scuola &#8211; Esame di maturità &#8211; Esito negativo &#8211; Violazione del P.D.P. Può essere accolta la domanda cautelare proposta avverso gli esiti finali negativi degli Esami di Maturità, laddove il ricorso risulti assistito dal fumus boni iuris quanto meno con riferimento alla dedotta violazione del P.D.P., in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesito-negativo-dellesame-di-maturita/">Sull&#8217;esito negativo dell&#8217;esame di maturità.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesito-negativo-dellesame-di-maturita/">Sull&#8217;esito negativo dell&#8217;esame di maturità.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Scuola &#8211; Esame di maturità &#8211; Esito negativo &#8211; Violazione del P.D.P.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Può essere accolta la domanda cautelare proposta avverso gli esiti finali negativi degli Esami di Maturità, laddove il ricorso risulti assistito dal <i>fumus boni iuris </i>quanto meno con riferimento alla dedotta violazione del P.D.P., in quanto non risulta chiaro se la Commissione esaminatrice abbia effettivamente (e in che modo) dato esecuzione alle prescrizioni ivi contenute, ciò non evincendosi inequivocabilmente dai verbali di correzione delle prove scritte e degli orali, nonché dalle griglie di valutazione adottate, nulla avendo dedotto l’Amministrazione Scolastica a riguardo, e dal <i>periculum in mora</i>, in considerazione del mancato conseguimento del diploma di scuola superiore e dell’inevitabile ripetizione dell’anno scolastico, conseguentemente disponendo &#8211; in via cautelare ed urgente &#8211; una nuova valutazione dell’alunno da parte della Commissione d’esame, sulla base delle prove già espletate, previa redazione di griglie di valutazione personalizzate in conformità con il P.D.P.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Tricarico &#8211; Est. Martone</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8652 del 2026, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Landi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Collegio San Giuseppe &#8211; Istituto De Merode, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Dario Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D&#8217;Angelo Alessandro, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli esiti finali degli Esami di Maturità, svolti presso il Liceo S. Giuseppe &#8211; Istituto De Merode, Commissione RMLI02150 (“Commissione d’Esame”), Classe &#8211; Sede: -OMISSIS-, di cui al “Verbale n. 16 della Riunione della Commissione d’Esame relativa all’attribuzione del voto finale”, del 6 luglio 2026, relativamente alla parte in cui la Commissione d’Esame ha assegnato alla parte ricorrente un punteggio finale pari a 55/60 e, di conseguenza ha dichiarato che il medesimo “non [ha] superato l’esame di maturità, avendo riportato un voto complessivo inferiore a sessanta centesimi”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Verbale n. 8 di “Inizio delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte” del 20 giugno 2026, relativo alle operazioni di correzione e di valutazione delle Prove Scritte, mediante il quale la predetta Commissione ha assegnato alla parte ricorrente un punteggio pari a 8/20;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Verbale n. 8bis di “Inizio delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte” del 20 giugno 2026, relativo alle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, mediante il quale la predetta Commissione ha assegnato alla parte ricorrente un punteggio pari a 8/20;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Verbale n. 11 “relativo allo svolgimento dei colloqui e all’attribuzione dei punteggi”, del 1° luglio 2026, mediante il quale la predetta Commissione ha assegnato alla parte ricorrente un punteggio pari a 12/20;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>nonché </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del “Riscontro all’istanza di accesso del 20/07/2026 relativa alla posizione dell’alunno ricorrente” fornita dal Collegio S. Giuseppe &#8211; Istituto De Merode, in data 4 agosto 2026, con la quale quest’ultimo ha ritenuto di non “consentire l’accesso agli ulteriori documenti qui di seguito indicati: &#8211; copia degli elaborati di tutti gli altri candidati della classe dell’interessato; &#8211; copia dei verbali della Commissione d’Esame relativi alle prove orali di tutti gli altri candidati della classe dell’interessato, con l’assegnazione dei relativi punteggi”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e del Collegio San Giuseppe &#8211; Istituto De Merode;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 2026 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che il ricorso, alla stregua di una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare del giudizio, risulta assistito dal <i>fumus boni iuris </i>quanto meno con riferimento alla dedotta violazione del P.D.P., in quanto non risulta chiaro se la Commissione esaminatrice abbia effettivamente (e in che modo) dato esecuzione alle prescrizioni ivi contenute, ciò non evincendosi inequivocabilmente dai verbali di correzione delle prove scritte e degli orali, nonché dalle griglie di valutazione adottate, nulla avendo dedotto l’Amministrazione Scolastica a riguardo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, altresì, sussistente il lamentato <i>periculum in mora</i>, in considerazione del mancato conseguimento del diploma di scuola superiore e dell’inevitabile ripetizione dell’anno scolastico;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, conseguentemente, di dover accogliere l’istanza cautelare incidentalmente proposta e di disporre &#8211; in via cautelare ed urgente &#8211; una nuova valutazione dell’alunno da parte della Commissione d’esame, sulla base delle prove già espletate, previa redazione di griglie di valutazione personalizzate in conformità con il P.D.P.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto di assegnare per tale incombente termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla notifica ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta <i>Bis</i>) accoglie l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, previa sospensione nei limiti dell’interesse dei provvedimenti impugnati, dispone il riesame del giudizio della parte ricorrente nei sensi e nei termini indicati in motivazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Manda al Presidente della Sezione V quater per la fissazione dell’udienza pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese della fase cautelare del giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rita Tricarico, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca De Gennaro, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Martone, Referendario, Estensore</p>
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