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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione III ter Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione III ter Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;accesso agli atti in base al d.lgs. n. 36/2023.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-agli-atti-in-base-al-d-lgs-n-36-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 11:01:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-agli-atti-in-base-al-d-lgs-n-36-2023/">Sull&#8217;accesso agli atti in base al d.lgs. n. 36/2023.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Accesso agli atti &#8211; Art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 &#8211; Novità &#8211; Disciplina procedimentale &#8211; Disciplina processuale. L’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 detta la disciplina procedimentale e processuale concernente l’accesso agli atti di gara applicabile alla fattispecie, introducendo elementi innovativi rispetto alla disciplina dell’art. 53</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-agli-atti-in-base-al-d-lgs-n-36-2023/">Sull&#8217;accesso agli atti in base al d.lgs. n. 36/2023.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-agli-atti-in-base-al-d-lgs-n-36-2023/">Sull&#8217;accesso agli atti in base al d.lgs. n. 36/2023.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Accesso agli atti &#8211; Art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 &#8211; Novità &#8211; Disciplina procedimentale &#8211; Disciplina processuale.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 detta la disciplina procedimentale e processuale concernente l’accesso agli atti di gara applicabile alla fattispecie, introducendo elementi innovativi rispetto alla disciplina dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 in termini di semplificazione, economicità e celerità dell’azione amministrativa. Quanto al procedimento, la conoscenza dei dati e delle informazioni avviene sotto forma di disponibilità degli stessi all’interno della <i>piattaforma digitale di approvvigionamento</i> utilizzata per lo svolgimento della procedura, consentendo un accesso diretto da parte degli operatori legittimati. Con riguardo al profilo processuale, la previsione di un rito speciale super accelerato è finalizzata ad evitare la presentazione di ricorsi c.d. “al buio”, consentendo in tal modo all’operatore economico di esercitare il diritto di azione a seguito della conoscenza delle informazioni necessarie alla tutela giurisdizionale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Tuccillo &#8211; Est. Gallucci</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Ter)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 11009 del 2024, proposto da Poste Air Cargo S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Banca D&#8217;Italia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Baldassarre, Michelino Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Italia Trasporto Aereo S.p.a., non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa adozione di misure cautelari:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della decisione, non nota e/o implicita, assunta da Banca d’Italia sulla richiesta di oscuramento di parti dell’offerta di Italia Trasporto Aereo S.p.a., nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto aereo e aeroportuali per la movimentazione internazionale di valori (CIG B139652457);</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>e/o per l’accertamento:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione allegata alla Comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del Dlgs 36/2024, del 16.10.2024, n. prot. 20216476/24 (doc. n. 1), nella versione integrale, senza alcun oscuramento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>e per la conseguente condanna:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di Banca d’Italia all’esibizione della documentazione allegata alla Comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del Dlgs 36/2024, del 16.10.2024, n. prot. 20216476/24 (doc. n. 1), nella versione integrale, senza alcun oscuramento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Banca D&#8217;Italia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con l’odierno ricorso la Società seconda graduata impugna la comunicazione di aggiudicazione a favore di Italia Trasporto Aereo S.p.a., inviatale dalla Banca d’Italia ad esito della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto aereo e aeroportuali per la movimentazione internazionale di valori, al fine di contestare l’assenza di motivazione dell’oscuramento dei dati all’interno della documentazione ad essa acclusa e di ottenerne l’ostensione integrale. L’impugnativa si conclude con la richiesta di tutela cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La Banca d’Italia si è costituita per resistere al ricorso, sostenendo l’inammissibilità dello stesso e chiedendo il rigetto della domanda cautelare, e ha depositato documenti. L’eccezione di inammissibilità è argomentata sulla base della necessità per l’operatore economico interessato di presentare un’istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990 al fine di specificare le esigenze difensive di cui all’art. 35, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Alla camera di consiglio del 13 novembre 2024 la causa veniva introitata per la decisione, previo avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il ricorso è fondato nei termini appresso descritti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Oggetto formale del presente ricorso è la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, non motivata con riguardo all’oscuramento del contenuto degli allegati ad essa acclusi. L’oggetto sostanziale del giudizio è il rapporto instaurato tra l’operatore economico e l’Amministrazione in ordine alla spettanza del diritto di accesso. Secondo la giurisprudenza, “<i>il giudizio in materia di accesso, quale modellato dall&#8217;art. 116 del D.Lgs. n. 104/2010, pur seguendo lo schema impugnatorio, è rivolto all&#8217;accertamento della sussistenza o meno del diritto dell&#8217;istante all&#8217;accesso medesimo e, in tal senso, è dunque un cd. giudizio sul rapporto, come evincibile dal comma 4 del citato art. 116 del D.Lgs. n. 104/2010 secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti, &#8220;ordina l&#8217;esibizione dei documenti richiesti&#8221; (Cons. Stato Sez. VI, 30/10/2020, n. 6657), sicché il giudice amministrativo è chiamato a svolgere un giudizio di accertamento e non di impugnazione: ne consegue che anche argomenti non espressi nel provvedimento impugnato possono trovare ingresso all’interno del processo</i>.” (Cons. Stato, Ad. Plen. 10/2020; sez. III, n. 1717/2021; TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 7198/2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. L’art. 36 del D.Lgs. 36/2023 detta la disciplina procedimentale e processuale concernente l’accesso agli atti di gara applicabile alla fattispecie, introducendo elementi innovativi rispetto alla disciplina dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 in termini di semplificazione, economicità e celerità dell’azione amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al procedimento, la conoscenza dei dati e delle informazioni avviene sotto forma di disponibilità degli stessi all’interno della <i>piattaforma digitale di approvvigionamento</i> utilizzata per lo svolgimento della procedura, consentendo un accesso diretto da parte degli operatori legittimati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riguardo al profilo processuale, la previsione di un rito speciale super accelerato è finalizzata ad evitare la presentazione di ricorsi c.d. “al buio”, consentendo in tal modo all’operatore economico di esercitare il diritto di azione a seguito della conoscenza delle informazioni necessarie alla tutela giurisdizionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Amministrazione deve rendere disponibile tramite la piattaforma l’<i>offerta dell&#8217;operatore economico risultato aggiudicatario</i>, dei <i>verbali di gara</i> e degli <i>atti</i>, dei <i>dati</i> e delle <i>informazioni presupposti all&#8217;aggiudicazione </i>“<i>a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell&#8217;aggiudicazione ai sensi dell&#8217;articolo 90</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viene poi stabilita una disciplina differenziata con riferimento agli operatori economici <i>collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria</i>, ai quali sono resi <i>reciprocamente</i> disponibili gli atti di cui al comma 1 e <i>le offerte dagli stessi presentate</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli operatori economici hanno l’onere di formulare all’Amministrazione <i>richieste di oscuramento di parti delle offerte</i> contenenti “<i>secondo motivata e comprovata dichiarazione dell&#8217;offerente, segreti tecnici o commerciali</i>”, intendendo per <i>parti delle offerte</i> di cui all’art. 36, comma 3, le “<i>informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima</i>” di cui all’art. 35, comma 4, lettera a).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale onere si ricava dal tenore letterale del citato comma 3 dell’art. 36, ove le richieste di oscuramento di parti delle offerte sono “<i>indicate dagli operatori ai sensi dell&#8217;articolo 35, comma 4, lettera a)</i>”. Delle decisioni assunte su di esse deve dare atto l’Amministrazione nella comunicazione dell’aggiudicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La previsione dell’onere in argomento rimette all’iniziativa del controinteressato la manifestazione di esigenze di riservatezza che “<i>possono</i>” condurre all’esclusione del “<i>diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione</i>”, collocando l’interlocuzione con il controinteressato nel segmento procedimentale che precede la comunicazione di aggiudicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La struttura del procedimento &#8211; <i>rectius</i> del subprocedimento interno alla procedura di affidamento &#8211; si discosta quindi da quella dell’accesso semplice e dell’accesso civico generalizzato, ove all’istanza dell’interessato fa seguito la comunicazione officiosa al controinteressato stabilita, rispettivamente, dall’art. 3 del D.P.R. 184/2006 e dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 33/2013.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La decisione dell’Amministrazione sul contenuto ostensibile dei documenti può essere impugnata con ricorso ai sensi dell’art. 116 del c.p.a., sottoposto al termine di notifica e di costituzione di dieci giorni nonché a termini dimezzati per la fissazione della camera di consiglio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Qualora la decisione dell’Amministrazione, rigettando le richieste di oscuramento, stabilisca un’ostensione completa, il predetto termine di dieci giorni svolge una funzione dilatoria che segue una logica analoga a quella già prevista dall’art. 5, comma 6, terzo periodo, del D.Lgs. 33/2013, in quanto non è possibile rendere disponibili i documenti prima che sia interamente decorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella diversa ipotesi in cui le richieste di oscuramento siano state accolte, anche implicitamente, sorge allora l’interesse di altro operatore economico all’impugnazione, la quale non deve essere preceduta da alcuna istanza, diventando il ricorso la sede naturale per manifestare le esigenze di carattere difensivo correlate alla completa ostensione dei documenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. L’art. 35 del D.Lgs. 36/2023, dedicato al rapporto tra accesso e riservatezza, riprende la struttura dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e, alla lettera a) del comma 4, afferma la possibilità di escludere dall’accesso le informazioni delle offerte che, secondo una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, costituiscono segreti tecnici o commerciali; al comma 5, stabilisce il principio secondo cui l’accesso “<i>è consentito l’accesso al concorrente se indispensabile alla difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara</i>”, sancendo in tal modo la prevalenza del diritto di accesso ai fini difensivi rispetto alla tutela dei segreti tecnici e commerciali. Tale principio è coerente con la disciplina generale in materia di accesso (art. 24, comma 7, L. 241/1990) e con la rilevanza costituzionale del bene protetto (art. 24 della Costituzione); inoltre, esso risulta affermato con maggior forza nella formulazione dell’art. 35, ove non si prevede più, come nella disciplina previgente, che il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione “<i>sono esclusi</i>” ma che “<i>possono essere esclusi</i>” nel caso in cui il controinteressato abbia opposto segreti tecnici o commerciali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il predetto bilanciamento è confermato dall’art. 90, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, ove si stabilisce che “<i>Fermo quanto disposto dall&#8217;articolo 35</i>”, le stazioni appaltanti non divulgano le informazioni relative all&#8217;aggiudicazione degli appalti se la loro diffusione<i> </i>“<i>pregiudica i legittimi interessi commerciali dell&#8217;operatore economico selezionato</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Sulle motivazioni generiche poste dall’offerente a sostegno delle indicazioni di oscuramento prevalgono le esigenze difensive dell’operatore economico interessato ad ottenere l’esibizione della documentazione in chiaro. In tale evenienza parte ricorrente è esentata dall’onere di dimostrare l’indispensabilità dell’accesso quale snodo strumentale indefettibile per la difesa in giudizio poiché, nel difetto di concreti elementi di prova sulla sussistenza di reali esigenze di riservatezza, riprendono vigore i generali principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 8332/2023; TAR Toscana, sez. IV, n. 1035/2024; TAR Piemonte, sez. II, n. 726/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Dalla documentazione depositata dalla Banca d’Italia si evince che la richiesta di oscuramento contenuta nei secondi giustificativi presentati in sede di esame dell’anomalia dell’offerta fosse generica e, pertanto, l’Amministrazione ha richiesto alla prima graduata di produrre entro un breve termine una nota motivata su eventuali richieste di oscuramento. Ricevuta tale nota, la Banca d’Italia ha proceduto all’oscuramento di dati che, tuttavia, sono essenziali per comprendere il contenuto dell’offerta e per i quali non è stato prospettato alcun segreto tecnico ovvero commerciale in senso proprio, che deve comunque ritenersi insussistente in considerazione della natura standardizzata del servizio oggetto di affidamento. Si osserva che “<i>la tutela del segreto commerciale non concerne il frutto dell’applicazione del proprio know how allo specifico contesto operativo dall’appalto, in modo da accrescere il grado di satisfattività dell’offerta per i bisogni della stazione appaltante, ma gli strumenti necessari ad elaborare le relative soluzioni organizzative e operative e quindi a replicarle, con i necessari adattamenti, a diversi contesti concorrenziali</i>” (Cons. Stato, sez. III, ord. n. 4740/2024), fatto che necessita di essere provato (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 12334/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non viene tuttavia data dimostrazione di come sarebbe possibile desumere dalla strutturazione dell’offerta dello specifico appalto le conoscenze e le strategie aziendali interne.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. La comunicazione dell’aggiudicazione non reca alcuna motivazione in ordine agli oscuramenti operati e tale carenza non può essere colmata con un riferimento <i>per relationem</i> alle richieste del privato &#8211; peraltro neppure richiamate nelle premesse dell’atto &#8211; poiché è necessario che l’Amministrazione adotti una determinazione espressa sul punto e indichi quali tipologie di dati è necessario oscurare e per quali ragioni, procedendo ad accludere alla comunicazione ex art. 90 la documentazione predisposta in conformità alle valutazioni effettuate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Conclusivamente, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. All’accoglimento del ricorso consegue l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato e del diritto della parte ricorrente ad accedere integralmente alla documentazione elencata nella comunicazione del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 2016476/24 in data 16 ottobre 2024, con conseguente condanna della Banca d’Italia ad esibire la medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se antecedente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Le spese devono essere compensate in ragione della novità delle questioni trattate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna la Banca d’Italia a consentire alla parte ricorrente l’accesso integrale alla documentazione elencata nella comunicazione del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 2016476/24 in data 16 ottobre 2024 entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaele Tuccillo, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Mario Gallucci, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Rossi, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 15 del T.U. espropri.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-15-del-t-u-espropri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 07:27:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88523</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-15-del-t-u-espropri/">Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 15 del T.U. espropri.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Art. 15 T.U. Espropri &#8211; Interpretazione. L&#8217;art. 15 del T.U. espropri, al primo comma, prevede che “Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l’attuazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-15-del-t-u-espropri/">Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 15 del T.U. espropri.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-15-del-t-u-espropri/">Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 15 del T.U. espropri.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Art. 15 T.U. Espropri &#8211; Interpretazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 15 del T.U. espropri, al primo comma, prevede che “<em>Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell’area interessata</em>”. In forza di tale norma è consentito l’accesso nell’area interessata per eseguire rilievi e operazioni propedeutiche anche alla progettazione di opere pubbliche e all’attuazione di piani urbanistici. Quindi, l’ambito applicativo dell’art. 15 del T.U. espropri non è esclusivamente limitato alle aree destinate ad essere direttamente incise dal futuro esercizio del potere ablatorio, ossia quelle da espropriare e/o da occupare.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione normativa di cui all’art. 15 del T.U. espropri trova il suo antecedente nell’art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che ammetteva la possibilità di introdursi nelle proprietà private per la redazione del progetto di massima, ma con minori garanzie rispetto a quelle previste dalla normativa attualmente in vigore. Peraltro, atteso che l’accesso ad aree private ai sensi dell’art. 15 del T.U. espropri risulta meramente preordinato allo svolgimento di operazioni di carattere preparatorio – come occorso nel caso di specie, in cui vengono in rilievo operazioni di indagine funzionali alla progettazione e, dunque, preliminari e strumentalmente ancillari rispetto alla realizzazione vera e propria dell’opera pubblica – lo stesso determina una limitatissima compressione dei diritti dominicali dei proprietari delle aree interessate, in quanto con il gravato provvedimento non viene disposta alcuna occupazione, né vengono apposti vincoli preordinati all’esproprio. Ciò, nel ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi in giuoco effettuato a monte dal legislatore, risulta pienamente compatibile con il minimo sacrificio imposto ai proprietari delle aree interessate dall’accesso, ai quali è richiesto solamente di tollerare lo svolgimento delle operazioni di misurazione per il tempo necessario alla loro ultimazione, operazioni che, nel caso di specie, risultano funzionali al soddisfacimento di precipue esigenze di carattere pubblicistico.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Sapone &#8211; Est. Biffaro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6551 del 2023, proposto da Tim S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Italferr S.p.A. e Ambiente S.p.A., non costituite in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento RFI di autorizzazione n. 76 del 16.12.2022 pervenuto in data 28.2.2023 nella parte in cui si autorizza l’accesso al fondo in proprietà di TIM per eseguire analisi sulla presenza di contaminanti con decorrenza 6 marzo 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società ricorrente impugnava l’autorizzazione n. 76 del 16 dicembre 2022 di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“<em>RFI</em>”), con la quale, ai sensi dell’art. 15 del T.U. espropriazioni, si autorizzava il personale tecnico di Ambiente S.p.A., APPA – Trento, Italferr S.p.A. e Tecnoverifiche S.r.l. ad accedere a un fondo del quale è comproprietaria la società ricorrente, per eseguire le indagini volte alla caratterizzazione per mezzo di soil gas e/o camere di flusso mediante campionamento e successive analisi di laboratorio, propedeutiche allo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (“<em>PFTE</em>”) denominato “<em>Circonvallazione di Trento</em>”, costituente il Lotto 3A della linea ferroviaria “Verona–Brennero”.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Per comprendere l’ambito nel quale si colloca il provvedimento impugnato nel presente giudizio occorre evidenziare che la “<em>Circonvallazione di Trento</em>” è parte di un’opera ferroviaria più ampia, identificata come «<em>Direttrice Brennero-Verona-Bologna/Tratta di valico e tratta di adduzione – Valico e accesso al Brennero/Accesso al Brennero – Potenziamento linea Fortezza-Verona</em>», che ricade nel Corridoio europeo TEN-T “<em>Scandinavia-Mediterraneo</em>”, di collegamento tra Helsinki e La Valletta, passando per il centro Europa, la dorsale tirrenica e le principali città siciliane, con una lunghezza di 9.400 km.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.1. Si tratta di un progetto di interesse nazionale, inserito fin dal 2001 nel primo programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione n. 121/2001 e confermato dalla successiva deliberazione n. 130/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">L’opera è stata quindi inserita nell’allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, <em>sub</em> 2) «<em>Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione)</em>» ed è finanziata nell’ambito della Missione 3, Componente 1, come risulta dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 24 settembre 2021, serie generale n. 229.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.2. L’approvazione di tale progetto ha seguito il procedimento previsto dalla normativa relazionata con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“<em>PNRR</em>”), ossia dagli artt. 44 e ss. del decreto-legge n. 77/2021 (applicabile agli interventi inseriti nell’allegato IV del medesimo testo normativo, fra i quali appunto compare il progetto in questione), con la finalità di assicurare la realizzazione delle infrastrutture pubbliche fondamentali con procedure amministrative accelerate e per quanto possibile semplificate.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine è prevista l’approvazione dell’opera, nel livello di progettazione definito come PFTE, mediante procedimenti simultanei, ma autonomi, con cadenze temporali definite, i cui esiti trovano infine componimento nella determinazione motivata del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, prevista dal sesto comma del suddetto art. 44, e nel successivo completamento della progettazione in base alle prescrizioni impartite nel procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.3. Il PFTE iniziale dell’opera della quale si discute è stato sottoposto alla valutazione del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, istituito ai sensi dell’art. 44 del citato d.l. n. 77/2021, che si è espresso con il parere n. 1/2021, reso nella seduta del 17 dicembre 2021, ritenendo che il progetto potesse proseguire il suo <em>iter</em> con alcune prescrizioni da attuare secondo il programma indicato nell’anzidetto parere.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.4. In seguito al dibattito pubblico, il progetto è stato sottoposto alle competenti Direzioni generali del Ministero della transizione ecologica (“<em>Mite</em>”) e del Ministero della cultura (“<em>Mic</em>”), ai fini della valutazione di impatto ambientale (“<em>VIA</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto del Mite, di concerto con il Mic, n. 83 del 31 maggio 2022, è stato espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’opera, sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 1 del 29 aprile 2022, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali indicate negli artt. 2 e 3 del medesimo decreto. Il decreto è stato poi pubblicato in data 31 maggio 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.5. RFI in data 18 luglio 2022, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 44, comma 4, del decreto legge 77/2021 e dell’art. 14-<em>bis</em>, comma 5, della legge 241/1990, ha adottato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi con la quale è stato approvato il PFTE del “<em>Lotto 3A: Circonvallazione di Trento</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La determinazione è stata pubblicata e poi trasmessa al Comitato Speciale ai fini dell’adozione della determinazione motivata prevista dall’art. 44, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comitato Speciale, nella sua adunanza del 5 agosto 2022, ha poi adottato la determinazione motivata n. 2/2022.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.6. La Commissaria straordinaria per l’opera in questione, con ordinanza n. 3 dell’8 settembre 2022, ha quindi preso atto dell’intervenuta adozione della sopra citata determinazione del Comitato Speciale, nonché delle prescrizioni alla cui ottemperanza è stata subordinata l’approvazione del progetto delle opere, riportate nell’Allegato 1 “<em>Prescrizioni e raccomandazioni</em>” che forma parte integrante dell’ordinanza stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto è stato adeguato ed è stata verificata l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi, di VIA e tramite la determinazione motivata del Comitato Speciale, ai sensi dell’art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 77/2021, ed è quindi stata bandita la gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dell’opera, poi regolarmente aggiudicata e consegnata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Come chiarito da RFI in corso di causa, il progetto ha dovuto tener conto, in generale, degli aspetti ambientali e in particolare dell’interessamento di alcune aree di speciale rilevanza sotto il profilo ambientale, fra le quali alcuni siti di risalente contaminazione nei pressi della citta di Trento, individuati come siti di interesse nazionale (“<em>SIN</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">Più in dettaglio, nell’ambito della progettazione dell’opera, anche a seguito di affinamenti progettuali e di prescrizioni imposte nelle varie fasi di approvazione, sono state ritenute necessarie indagini sulle condizioni ambientali di alcuni siti contaminati – fra i quali quello nel quale ricade la proprietà della parte ricorrente, interessati dall’opera o comunque prossimi alle aree di cantierizzazione o di esecuzione – al fine di evitare che l’opera interferisse con le bonifiche in corso, nonché di assicurare condizioni di sicurezza sia per i lavoratori impiegati, sia per la popolazione insediata nella zona.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Il gravato provvedimento è stato funzionalmente adottato per ottemperare alle prescrizioni imposte in sede di approvazione dell’opera, come risulta dalle premesse dello stesso e tenuto conto che:</p>
<p style="text-align: justify;">– il Comune di Trento, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23 febbraio 2022, ha rilevato che i dati utilizzati negli elaborati progettuali e nello Studio di Impatto Ambientale relativamente all’analisi del rischio per i lavoratori relativi al soil gas (vapori provenienti dai terreni inquinati) erano datati. Tale ente locale ha, dunque, ritenuto necessaria una nuova campagna preventiva – mediante l’utilizzo di sonde o soluzioni alternative da concordare con gli enti competenti per effettuare le misurazioni – al fine di attualizzare detti dati (cfr. doc. 12, pagg. 6-13 della produzione di RFI);</p>
<p style="text-align: justify;">– la Provincia Autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta provinciale n. 274 del 25 febbraio 2022, ha espresso parere positivo nella procedura di VIA-PNRR, richiamando l’esigenza di una serie di indagini sui siti indicati, illustrando le cautele e le peculiarità delle diverse tecniche di analisi, ossia con la misurazione soil gas e l’uso delle cosiddette camere di flusso (cfr. doc. 13, pagg. 29 e 31, della produzione di RFI);</p>
<p style="text-align: justify;">– la Commissione tecnica PNRR-PNIEC presso il Mite, con nota, prot. n. 1157 del 1° marzo 2022 (cfr. doc. 14 della produzione di RFI), ha chiesto integrazioni al progetto presentato. In particolare, con riferimento agli interventi previsti nel perimetro del SIN “Trento Nord”, dopo che al punto 12 della richiesta della Commissione tecnica PNRR-PNIEC è stato segnalato che “<em>il progetto proposto presenta diverse interazioni con il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di ‘Trento Nord’ sia in riferimento allo sviluppo lineare della ferrovia e all’ingombro delle opere accessorie (quali sottopassaggi ferroviari e pedonali) sia in relazione alla previsione di utilizzare parte delle aree del SIN con funzioni di aree di stoccaggio</em>”, si è pure rappresentato quanto segue “<em>come già ipotizzato dal Proponente nella documentazione trasmessa, di integrare il progetto con gli esiti di una futura campagna di monitoraggio del soil gas (i dati utilizzati dal Proponente si riferiscono al 2015) stante la necessità di verificare l’esposizione dei lavoratori in corrispondenza dei siti ex SLOI ed ex Carbochimica</em>” (punto 12.3.b);</p>
<p style="text-align: justify;">– la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con il parere n. 1 del 29 aprile 2020 (doc. 15 produzione RFI), adottato nella procedura VIA, con la condizione n. 7 (pag. 72), dopo aver richiamato l’art. 242-<em>ter</em> del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione ai SIN, ha raccomandato che prima della cantierizzazione venisse realizzata una caratterizzazione dei fondi in vista della gestione dei terreni movimentati, sotto la vigilanza del Ministero e con il coinvolgimento della Provincia e dell’APPA. Tale prescrizione è stata poi ripresa nell’ordinanza n. 3 dell’8 settembre 2022 del Commissario straordinario – <em>sub</em> condizione A36 – (cfr. doc. 10, pag. 31, della produzione di RFI).</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. RFI, inoltre, ha evidenziato come nell’affinamento del progetto, funzionale al suo adeguamento alle richieste emerse nel corso del dibattito pubblico, nonché a quelle formulate dagli enti territoriali che si sono espressi in sede di conferenza di servizi, siano state rimosse le aree di stoccaggio che insistevano sul SIN “Trento Nord”, pur rimanendo un’area di stoccaggio (individuata come AS.01) in prossimità dello stesso SIN che, pertanto, risulta in parte ancora interessato dalle lavorazioni e occupazioni previste nel progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. RFI, in conformità al PFTE e alle prescrizioni ad esso apposte, ha dunque organizzato un piano di indagini ambientali, affidandone l’esecuzione a Italferr – società di presidio ingegneristico del gruppo Ferrovie dello Stato, che si occupa del complesso di servizi ed adempimenti tecnico-ingegneristici, amministrativi, procedurali e gestionali occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e/o tecnologici della rete ferroviaria – che, a sua volta, si avvale della Società Ambiente S.p.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il fine di illustrare il piano di indagine era stata programmata una conferenza presso il Comune di Trento in data 16 marzo 2022, della quale era stata informata anche la società ricorrente (che vi ha poi preso parte da remoto).</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. In seguito alla suddetta conferenza di presentazione del programma di indagini, sono occorsi i seguenti accadimenti:</p>
<p style="text-align: justify;">– la società ricorrente, in data 18 marzo 2022, ha chiesto un confronto di natura tecnica e Italferr, in data 25 marzo 2022, ha fornito i riferimenti tecnici (cfr. docc. 18 e 19 della produzione di RFI);</p>
<p style="text-align: justify;">– la società ricorrente, con nota prot. 224624 del 12 aprile 2022, ha autorizzato la campagna di indagine chiedendo che alle attività partecipassero anche i suoi consulenti tecnici (cfr. doc. 20 della produzione di RFI);</p>
<p style="text-align: justify;">– Italferr, con nota prot. ACGN.PMBRVT.0047578.22.U del 26 aprile 2022, ha comunicato alla società ricorrente di prendere atto della disponibilità manifestata, avvisandola che erano in corso le attività di coordinamento fra i laboratori coinvolti e che al termine delle attività di “intercalibrazione” sarebbe stato comunicato l’avvio delle attività di campo (cfr. doc. 21 della produzione di RFI);</p>
<p style="text-align: justify;">– Italferr, con nota prot. ACGN.PMBRVT.0055275.22.U del 10 maggio 2022, ha trasmesso alle amministrazioni coinvolte l’aggiornamento del Piano di indagine in base alle richieste della società ricorrente (cfr. doc. 22 della produzione di RFI);</p>
<p style="text-align: justify;">– Italferr, con nota prot. ACGN.PMBRVT.0083099.22.U. del 5 luglio 2022, ha comunicato al MiTE il Piano di monitoraggio soil gas/camere di flusso/cantiere pilota, in ottemperanza alla condizione n. 7 del parere n. 1 del 29 aprile 2022 e all’art. 2 della VIA ministeriale (cfr. doc. 23 della produzione di RFI);</p>
<p style="text-align: justify;">– Italferr, con nota prot. DGPI.AGPN.PMBRVT.0098433.22.U del 4 agosto 2022, ha comunicato ai privati le date di avvio della campagna di indagine, condividendo il protocollo analitico di analisi già concordato con APPA e chiedendo la disponibilità relativamente alle date indicate e a quelle concordate (cfr. doc. 24 della produzione di RFI). Italferr, con nota prot. DGPI.AGPN.PMBRVT.0098535.22.U, ha comunicato al Mite e alle altre amministrazioni le date di esecuzione dei campionamenti (cfr. doc. 25 della produzione di RFI).</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. La società ricorrente, con nota prot. n. 227478 del 5 agosto 2022, si è opposta all’accesso alle aree di cui risulta comproprietaria, mentre gli altri comproprietari hanno manifestato il proprio consenso (cfr. doc. 26 della produzione di RFI).</p>
<p style="text-align: justify;">1.7. Ambiente S.p.A., in data 6 ottobre 2022, ha comunicato l’avvio del procedimento di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 327/2001 (cfr. doc. 27 della produzione di RFI).</p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente, in data 12 ottobre 2022, ha confermato il diniego di accesso (cfr. doc. 28 della produzione di RFI).</p>
<p style="text-align: justify;">1.8. RFI, in data 16 dicembre 2022, ha adottato la gravata autorizzazione all’accesso, notificata in data 28 febbraio 2023 da Ambiente S.p.A. e destinata ad essere eseguita in data 6 marzo 2023. Tuttavia, stante l’opposizione della società ricorrente, l’accesso non è stato eseguito in tale data.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La società ricorrente insorgeva avverso tale autorizzazione con la proposizione di un ricorso incardinato dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 49 del 14 aprile 2023 il T.R.G.A. ha accolto l’eccezione di RFI e ha dichiarato la sua incompetenza territoriale indicando questo Tribunale quale giudice competente, dinanzi al quale la società ricorrente ha poi riassunto il giudizio con ricorso notificato in data 25 aprile 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. La società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, contestava la legittimità del gravato provvedimento per “<em>Violazione di legge: violazione dell’art, 15 TU espropriazioni e violazione dell’art. 242 ter Codice Ambiente.</em> <em>Eccesso di potere per contraddittorietà: Violazione dell’ordinanza n. 3 dell’8.9.2022 e della VIA 29.12.2022 &lt;&gt; nella parte in cui si prevede che il progetto di passante non interferisca (non riguardi) con siti contaminati</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1. La società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, contestava la legittimità del gravato provvedimento per “<em>Violazione dell’art. 11 legge 241 del 1990. L’accesso al sito per ragioni non espropriative ma ambientali da accordo di programma è riservato ai proprietari</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.2. La società ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, contestava la legittimità del gravato provvedimento per “<em>Violazione dell’art. 15 Testo unico espropriazione. I tempi non sono legittimi</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.3. La società ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, contestava la legittimità del gravato provvedimento per “<em>Eccesso di potere per sproporzione e difetto di motivazione, rispetto ai dati ambientali che attestano un netto miglioramento attestati da Appa. Non vi è alcuna urgenza in tale contesto o necessità di svolgere analisi</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. RFI, in data 4 maggio 2023, si costituiva in giudizio e con successiva memoria del 5 maggio 2023 eccepiva l’infondatezza del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. La società ricorrente, con memoria depositata in data 5 maggio 2023, insisteva per l’accoglimento della domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. La Sezione, con ordinanza n. 2427 dell’11 maggio 2023, rigettava la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione Quarta del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2469 del 16 giugno 2023, rigettava l’appello cautelare proposto dalla società ricorrente avverso la predetta ordinanza n. 2427/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">2.5. La società ricorrente, con memoria depositata in data 21 febbraio 2024, riepilogava i motivi di doglianza, replicava alle difese di RFI e insisteva per la fondatezza del gravame, stante la prospettata illegittima compressione del proprio diritto di proprietà sull’area interessata dalle indagini.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la società ricorrente evidenziava che: <em>i)</em> le indagini erano ancora in corso, essendosi protratte per un periodo eccessivamente lungo; <em>ii)</em> le analisi si sarebbero svolte anche con l’uso di provette contaminate, in violazione delle relative linee guida, al fine di dimostrare che anche il fondo di sua proprietà risulta contaminato; <em>iii)</em> RFI avrebbe rifiutato il contraddittorio.</p>
<p style="text-align: justify;">2.6. RFI, con memoria depositata in data 18 marzo 2024, controdeduceva alle difese spiegate dalla società ricorrente con la memoria del 21 febbraio 2024, eccependo l’inammissibilità dei nuovi profili di doglianza non ritualmente introdotti con ricorso o memoria notificata.</p>
<p style="text-align: justify;">RFI eccepiva anche l’infondatezza di tali ulteriori profili di censura, atteso che gli stessi riguardavano la fase esecutiva delle indagini e, quindi, esulavano dalla questione della legittimità del gravato provvedimento, instando per la reiezione dell’intero gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">2.7. Tanto la società ricorrente, quanto RFI, con successive memorie di replica insistevano, rispettivamente, per l’accoglimento e la reiezione del ricorso in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">2.8. All’udienza pubblica del 3 aprile 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Collegio, in via preliminare, ritiene meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità sollevata da RFI con riferimento agli ulteriori profili di doglianza articolati dalla società ricorrente con la memoria non notificata del 21 febbraio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Per costante giurisprudenza, infatti, “<em>nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame senza possibilità di ampliare il “thema decidendum” (da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 17 maggio 2012 n. 2878)</em>” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1715 del 26 marzo 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Collegio, per quel che concerne il merito della controversia, ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. La società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha contestato la legittimità del gravato provvedimento sia per violazione dell’art. 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (“<em>T.U. espropri</em>”) e dell’art. 242-<em>ter</em> del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia per eccesso di potere per contraddittorietà con l’ordinanza n. 3 dell’8 settembre 2022 e con la VIA del 29 dicembre 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Ad avviso del Collegio – a prescindere dai possibili profili di inammissibilità del gravame per carenza di interesse, stante il carattere non immediatamente lesivo dell’autorizzazione impugnata come a più riprese affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 1986, n. 458; Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 1979, n. 558; tale orientamento è stato seguito a più riprese anche dal giudice amministrativo di prime cure, cfr. T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, 27 marzo 1990, n. 353; T.A.R. Basilicata, sez. I, 19 gennaio 2010, n. 16; T.A.R. Calabria, sezione staccata Reggio Calabria, 10 aprile 2017, n. 332) – risultano innanzitutto infondati i profili di censura relativi alla prospettata violazione dell’art. 15 del T.U. espropri.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.1. Tale disposizione normativa, al primo comma, prevede che “<em>Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell’area interessata</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In forza di tale norma è consentito l’accesso nell’area interessata per eseguire rilievi e operazioni propedeutiche anche alla progettazione di opere pubbliche e all’attuazione di piani urbanistici.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, quindi, l’ambito applicativo dell’art. 15 del T.U. espropri non è esclusivamente limitato alle aree destinate ad essere direttamente incise dal futuro esercizio del potere ablatorio, ossia quelle da espropriare e/o da occupare.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.2. La previsione normativa di cui all’art. 15 del T.U. espropri trova il suo antecedente nell’art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che ammetteva la possibilità di introdursi nelle proprietà private per la redazione del progetto di massima, ma con minori garanzie rispetto a quelle previste dalla normativa attualmente in vigore.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, atteso che l’accesso ad aree private ai sensi dell’art. 15 del T.U. espropri risulta meramente preordinato allo svolgimento di operazioni di carattere preparatorio – come occorso nel caso di specie, in cui vengono in rilievo operazioni di indagine funzionali alla progettazione e, dunque, preliminari e strumentalmente ancillari rispetto alla realizzazione vera e propria dell’opera pubblica – lo stesso determina una limitatissima compressione dei diritti dominicali dei proprietari delle aree interessate, in quanto con il gravato provvedimento non viene disposta alcuna occupazione, né vengono apposti vincoli preordinati all’esproprio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, nel ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi in giuoco effettuato a monte dal legislatore, risulta pienamente compatibile con il minimo sacrificio imposto ai proprietari delle aree interessate dall’accesso, ai quali è richiesto solamente di tollerare lo svolgimento delle operazioni di misurazione per il tempo necessario alla loro ultimazione, operazioni che, nel caso di specie, risultano funzionali al soddisfacimento di precipue esigenze di carattere pubblicistico.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.3. Come già anticipato, le indagini per la caratterizzazione dei soil gas/camere di flusso mediante campionamenti e successive analisi di laboratorio che RFI ha programmato di realizzare anche sulle aree di cui la società ricorrente è comproprietaria ai fini dello sviluppo del PFTE “Circonvallazione di Trento”, mirano a verificare il grado di diffusione di gas inalabili provenienti dai suoli inquinati con lo scopo di assicurare ai lavoratori e alla cittadinanza residente nelle zone limitrofe all’opera ferroviaria, le condizioni di salute e sicurezza nel rispetto della normativa vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, invero, è espressamente indicato nel gravato provvedimento di autorizzazione, atteso che nelle premesse viene enunciato che le attività di caratterizzazione sono “<em>finalizzate a determinare lo stato qualitativo dei materiali che verranno movimentati in fase di esecuzione lavori ed identificare i corretti impianti di smaltimento finale nonché ad ottemperare alle prescrizioni ambientali degli enti ed a verificare lo stato di salute e sicurezza di lavoratori e cittadini</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, inoltre, vale evidenziare che già con la prima richiesta di integrazione dell’anzidetto progetto, formulata dalla Commissione tecnica presso il Mite, era stato rappresentato che lo stesso “<em>presenta diverse interazioni con il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di ‘Trento Nord’ sia in riferimento allo sviluppo lineare della ferrovia e all’ingombro delle opere accessorie (quali sottopassaggi ferroviari e pedonali) sia in relazione alla previsione di utilizzare parte delle aree del SIN con funzioni di aree di stoccaggio</em>” (doc 14, punto 12, della produzione di RFI).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò corrobora la legittimità dell’operato di RFI, in quanto il progetto dell’opera pubblica in questione interessa anche il SIN, con la conseguenza che il programma di indagine si appalesa coerente con le esigenze di salvaguardia degli anzidetti interessi di rilievo pubblicistico che potrebbero essere incisi negativamente durante la fase di esecuzione dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.4. Peraltro, al netto del fatto che alcune porzioni della proprietà della società ricorrente risultano sottoposte ad espropriazione per la realizzazione della sede stabile della ferrovia e per la deviazione di corsi d’acqua, ovvero ad occupazione in vista delle cantierizzazioni previste per l’esecuzione dei lavori (cfr. doc. 6 della produzione della parte ricorrente e docc. 30 e 31 della produzione di RFI), giova rimarcare che l’opera in questione costeggia il sito di interesse nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, in vista della collocazione delle aree di cantiere e in considerazione della futura presenza <em>in loco</em> dei lavoratori incaricati di eseguire l’opera, tanto sull’area di proprietà della società ricorrente, quanto sulle aree prossime a quella del SIN, le esigenze di carattere pubblicistico rappresentate nella gravata autorizzazione e poste a fondamento del piano di indagine di cui si tratta, risultano tali da giustificare il ricorso, da parte di RFI, allo strumento previsto dall’art. 15 del T.U. espropri per accedere ai terreni di cui la società ricorrente è comproprietaria, tenuto conto che la stessa si è formalmente opposta all’accesso e a prescindere dal fatto che detti terreni non siano direttamente destinati ad essere incisi da futuri provvedimenti ablativi.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.5. Infatti il legislatore, in ragione del carattere servente dello strumento di cui all’art. 15, comma 1, del T.U. espropri rispetto a una pluralità di interessi pubblici non predeterminabili <em>ex ante</em>, così come non ha tipizzato le operazioni che possono compiersi una volta effettuato l’accesso sul fondo altrui (emblematico, a riguardo, è l’impiego della locuzione “<em>altre operazioni preparatorie</em>”), del pari non ha limitato l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto alle sole aree direttamente interessate dall’esercizio dei poteri ablativi dell’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Una eventuale limitazione dello strumento in parola ai soli terreni incisi dalla procedura espropriativa, così come sostenuto dalla ricorrente nelle sue prospettazioni ricorsuali, si porrebbe in antitesi con le polivalenti finalità alle quali l’accesso <em>ex</em> art. 15 del T.U. espropri risulta finalizzato, finalità correlate con l’esigenza di salvaguardare interessi di matrice pubblicistica, direttamente o correlativamente relazionati con la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, tra i quali anche quelli che rilevano nella fattispecie in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Propende in tal senso, peraltro, anche il fatto che l’ultimo comma dell’art. 15 del T.U. espropri espressamente stabilisce che tale autorizzazione si estende anche, <em>inter alia</em>, alla bonifica dei siti inquinati.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Neppure sussiste la violazione dell’art. 242-<em>ter</em> del d.lgs. n. 152/2006 in ragione del fatto che, diversamente da quanto prospettato dalla società ricorrente, detta norma consente (e non vieta in termini assoluti) che anche nei SIN possano essere realizzati i progetti ricadenti nell’ambito di applicazione del PNRR, con l’unica condizione che “<em>detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.1. In particolare, con tale previsione normativa del codice dell’ambiente, di cui la società ricorrente lamenta la violazione, il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi, prevedendo che la realizzazione di progetti in aree contaminate oggetto di bonifica è sì possibile ma a condizione che avvenga senza rischi per la salute dei lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale previsione, pertanto, legittima essa stessa il ricorso da parte di RFI allo strumento di cui all’art. 15 del T.U. espropri, in quanto utilizzato con il precipuo fine di caratterizzare le aree interessate dalla futura esecuzione dell’opera – e quelle ad esse limitrofe – per tutelare la salute dei lavoratori che opereranno nel cantiere, nel quale vanno comprese anche le aree di stoccaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.2. Risulta, quindi, che l’invocato pregiudizio ai diritti dominicali della società ricorrente – che il Collegio ha già evidenziato non sussistere e che comunque risulta limitato a una mera, transeunte, compressione, non incidente sulle facoltà insite nel diritto reale di proprietà, né sulla integrità stessa del diritto dominicale in questione – sia <em>ex lege</em> recessivo rispetto alla tutela dell’interesse alla sicurezza e salute dei lavoratori e dei cittadini, risultando per converso illegittima una eventuale realizzazione dell’opera in aree contaminate o prossime ad aree contaminate senza una loro preventiva caratterizzazione mediante la realizzazione di approfondite e aggiornate indagini, come quelle previste dal programma stilato da RFI.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.3. Pertanto, sia alla luce del contenuto normativo degli artt. 15 T.U. espropri e 242-<em>ter</em> del d.lgs. n. 152/2006, sia sulla scorta dello stato progettuale dell’opera, la legittimità del provvedimento impugnato non risulta inficiata dai contestati profili di violazione di legge, che nella fattispecie in esame il Collegio non reputa sussistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Il Collegio ritiene che il motivo di ricorso in esame risulta infondato anche con riferimento ai profili di censura inerenti al contestato eccesso di potere per contraddittorietà con l’ordinanza n. 3 dell’8 settembre 2022 e con la VIA del 29 dicembre 2022, nella parte in cui prevedono che le aree oggetto di bonifica non possano subire interferenze inerenti alla bonifica.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4.1. Sul punto, oltre a richiamare tutto quanto innanzi esposto e, in particolare, le considerazioni relative all’art. 242-<em>ter</em> del d.lgs. n. 152/2006, risulta sufficiente osservare come l’ordinanza commissariale dell’8 settembre 2022 richiami la prescrizione A-36 apposta alla VIA, secondo la quale “<em>il Proponente dovrà effettuare la caratterizzazione e la gestione dei terreni movimentati, nel rispetto di quanto indicato dal comma 4 dell’art. 242-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dandone preventiva comunicazione secondo le procedure vigenti alla competente Direzione del MiTE</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4.2. Il Collegio non ravvisa, dunque, alcuna contraddittorietà dell’operato di RFI rispetto ai provvedimenti invocati dalla società ricorrente a sostegno delle proprie censure, atteso che l’attività di indagine per la quale è stata richiesta l’autorizzazione impugnata, lo si ribadisce, risulta funzionale ad assicurare la salvaguardia di esigenze di rilievo pubblicistico connesse allo sviluppo progettuale dell’opera e alla sua futura realizzazione esecutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, come già più volte evidenziato, la realizzazione dell’opera in questione non potrebbe legittimamente essere compiuta senza assicurare la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno impegnati nelle aree interessate – così come quella dei cittadini residenti nelle aree limitrofe – il che rende le indagini da svolgere con l’accesso anche al fondo della società ricorrente effettivamente indispensabili per lo sviluppo progettuale dell’opera.</p>
<p style="text-align: justify;">4.5. Risulta, inoltre, infondata la prospettazione della società ricorrente in ordine al fatto che il gravato provvedimento darebbe luogo a un’occupazione del proprio fondo, nonché alla asserita circostanza per cui con detto provvedimento RFI avrebbe indebitamente esercitato un potere di carattere espropriativo su un’area non interessata dalla procedura di esproprio.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’autorizzazione <em>ex</em> art. 15 del T.U. espropri non dà luogo ad una occupazione dell’area di accesso, ma si limita ad abilitare il personale tecnico ad accedere su fondi di proprietà altrui solo ed esclusivamente per svolgere le operazioni autorizzate, il che comporta una limitazione del diritto di proprietà estremamente meno intensa e completamente differente da quella susseguente a un provvedimento di occupazione temporanea.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al secondo profilo, vale richiamare integralmente le considerazioni già svolte in precedenza circa il fatto che l’autorizzazione all’accesso di cui si tratta è funzionale allo svolgimento di operazioni di carattere preparatorio e preliminare rispetto alla realizzazione di un’opera pubblica; di conseguenza, l’esercizio di tale potere non può essere assimilato, neppure <em>quoad effectum</em>, ad un potere di natura ablativa.</p>
<p style="text-align: justify;">4.6. Risulta, infine, priva di fondamento la contestazione mossa dalla società ricorrente in ordine al fatto che RFI avrebbe autorizzato “<em>l’accesso su un’area di cui non ha bisogno per l’opera ma per le finalità del Comune</em>” (cfr. pag. 25 del ricorso introduttivo).</p>
<p style="text-align: justify;">4.6.1. In primo luogo, tale profilo di doglianza risulta inammissibile, così come eccepito da RFI nella memoria depositata in data 5 maggio 2023 (pag. 11), in ragione della sua generica formulazione, atteso che la censura si fonda sulla mera e indimostrata ipotesi che il Comune di Trento voglia svolgere analisi sul terreno della società ricorrente e abbia all’uopo strumentalizzato il ruolo svolto da RFI nella realizzazione dell’opera ferroviaria in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.6.2. In secondo luogo, tale profilo di censura risulta anche infondato per quel che concerne la asserita inutilità delle attività di indagine da svolgere sul fondo della società ricorrente, come risulta dalle informazioni contenute nel “<em>Report osservazioni e controdeduzioni</em>” allegato al gravato provvedimento (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, consta che alla osservazione della parte ricorrente relativa al fatto che la campagna soil gas non aggiungerebbe alcuna informazione rispetto a quella eseguita a cura del Consorzio di bonifica e sviluppo Trento Nord S.c.a.r.l. del 2015, RFI ha puntualmente controdedotto nei seguenti termini “<em>Le campagne di soil gas eseguite dalla Proprietà non sono validate dagli enti e non sono state ritenute esaustive ai fini progettuali dagli Enti nella CdS del progetto e nella VIA. Inoltre, non sono aggiornate rispetto allo stato dei luoghi attuale (analisi del 2013- 15). Si rammenta inoltre che le Analisi di Rischio presentate dalle Proprietà nel 2017 al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ex MATTM non sono state approvate e sono state richieste indagini integrative che le stesse non hanno ad oggi eseguito</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono, dunque, valide ragioni a fondamento dell’adozione del gravato provvedimento, in quanto la necessità di realizzare la campagna di indagine programmata da RFI si rinviene anche nella carenza di dati completi e aggiornati, nella mancata approvazione da parte dell’autorità ministeriale delle analisi di rischio presentate nel 2017 dai proprietari dei fondi, nonché nella mancata realizzazione delle indagini integrative richieste dal Mite ai proprietari interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha contestato la legittimità del gravato provvedimento per violazione dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostenendo che “<em>l’accesso al sito per ragioni non espropriative ma ambientali da accordo di programma è riservato ai proprietari</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con tale mezzo di gravame la società ricorrente ha prospettato che l’autorizzazione all’accesso rilasciata da RFI si porrebbe in contrasto con un accordo di programma di cui sono parti anche la stessa società ricorrente, il Comune di Trento e la Provincia Autonoma di Trento e nel quale si riservano le attività di bonifica ai proprietari dei terreni.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la tesi della società ricorrente, detto accordo non potrebbe essere pretermesso dalle altre autorità pubbliche – compresa RFI per il ruolo che svolge rispetto alla realizzazione dell’opera ferroviaria – e siccome l’autorizzazione inciderebbe sulle attività di bonifica, la stessa non potrebbe essere legittimamente svolta, sul terreno di cui la stessa società ricorrente risulta comproprietaria, da soggetti terzi, quali i tecnici incaricati da RFI ai sensi dell’art. 15 del T.U. espropri.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Il Collegio ritiene che anche tale motivo di ricorso non sia meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. In proposito, giova osservare che le operazioni che i tecnici incaricati da RFI sono autorizzati a svolgere sul terreno di proprietà della società ricorrente sulla scorta del gravato provvedimento sono tese a verificare le condizioni ambientali necessarie per garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, nonché a caratterizzare i materiali che verranno movimentati.</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono, dunque, in rilievo attività che esulano dall’ambito oggettivo dell’accordo di programma invocato dalla società ricorrente, in quanto non inerenti ad interventi di bonifica del sito o a caratterizzazioni legate alla bonifica, che continuano ad essere di esclusiva pertinenza e responsabilità dei proprietari dei fondi, ivi inclusa la società ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, non sussistendo la lamentata violazione dell’accordo di programma, anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. La società ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, ha contestato la legittimità del gravato provvedimento per violazione dell’art. 15 del T.U. espropri sotto un distinto profilo, inerente alla violazione del termine di sette giorni che tale norma prevede che debba intercorrere tra la notifica del provvedimento di autorizzazione e l’accesso al fondo.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, nella fattispecie in questione, tale termine risulterebbe violato in quanto la notifica via pec del provvedimento è stata effettuata in data 28 febbraio 2023, mentre l’accesso è stato previsto per il 6 marzo 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Il Collegio ritiene che anche il terzo motivo di ricorso non sia meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. L’impugnato provvedimento di autorizzazione ad accedere al fondo di cui la società ricorrente è comproprietaria, infatti, è stato adottato per lo svolgimento di indagini e attività di caratterizzazione necessarie per lo sviluppo progettuale di un’opera ammessa al PNRR.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale ragione, dunque, trova applicazione il disposto di cui all’art. 14, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “<em>Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Detta previsione normativa, in particolare, stabilisce che “<em>Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all’esproprio, di cui all’articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall’articolo 11, comma 2, dall’articolo 13, comma 5, dall’articolo 14, comma 3, lettera a), dall’articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall’articolo 22, commi 3 e 5, dall’articolo 22-bis, comma 4, dall’articolo 23, comma 5, dall’articolo 24, dall’articolo 25, comma 4, dall’articolo 26, comma 10, dall’articolo 27, comma 2, dall’articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall’articolo 46 e dall’articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, in considerazione del fatto che l’art. 14, comma 6, del d.l. n. 13/2023 prevede, per le opere ammesse al PNRR, la dimidiazione dei termini previsti dal T.U. espropri e che l’art. 15 di detto corpo normativo non rientra nei casi per i quali il citato decreto-legge espressamente esclude la dimidiazione, nel caso di specie risulta pienamente rispettato da RFI il termine previsto dall’art. 15 del T.U. espropri.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche sotto tale contestato profilo, dunque, l’operato di RFI si appalesa conforme ai parametri di legittimità applicabili <em>ratione materiae</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La società ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato per “<em>Eccesso di potere per sproporzione e difetto di motivazione, rispetto ai dati ambientali che attestano un netto miglioramento attestati da APPA</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, secondo la prospettazione della società ricorrente la legittimità del gravato provvedimento sarebbe inficiata dal vizio di eccesso di potere, non essendovi alcuna urgenza, né necessità, di svolgere le programmate indagini sul fondo di sua proprietà, atteso il miglioramento di tutti i dati ambientali sul sito “Trento Nord”, come da relazione dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente – APPA (cfr. doc. 20 della produzione di parte ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Il Collegio ritiene che anche tale motivo di ricorso non sia meritevole di pregio e meriti di essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. In proposito, vale innanzitutto segnalare che i dati ambientali richiamati dalla società ricorrente e sui quali si fonda la censura in esame, oltre a risalire all’anno 2019 – il che li rende non aggiornati e, del pari, insuscettibili di fornire quel quadro attualizzato della situazione ambientale delle aree di interesse per lo sviluppo progettuale dell’opera ferroviaria richiesto anche dal Mite – riguardano un’area esterna al SIN di proprietà della società Sequenza S.p.A.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Stante il carattere tecnico-discrezionale delle indagini da compiere, l’assenza di attualità del dato e la non perfetta sovrapponibilità dei risultati del monitoraggio effettuato dall’APPA nel 2019 con la situazione ambientale del sito di proprietà della società ricorrente, non può predicarsi, come prospettato con il motivo di ricorso in esame, che la legittimità del gravato provvedimento sia inficiata da eccesso di potere per sproporzione e difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4. Innanzitutto, non sussiste il lamentato difetto di motivazione in quanto, RFI ha espressamente dato conto delle ragioni poste a fondamento dell’autorizzazione all’accesso rilasciata ai sensi dell’art. 15 del T.U. espropri.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltretutto, come già esposto in precedenza, nel “<em>Report osservazioni e controdeduzioni</em>” allegato al gravato provvedimento è stato dato espressamente conto del fatto che il programma di indagini, da realizzare anche sul fondo di cui la parte ricorrente è comproprietaria, si è reso necessario a causa del mancato aggiornamento dei dati relativi alle campagne di soil gas eseguite dai proprietari dei fondi e non validate dagli enti competenti.</p>
<p style="text-align: justify;">7.5. Il provvedimento impugnato, inoltre, neppure risulta sproporzionato in quanto la campagna di indagini programmata da RFI – e rispetto alla quale l’accesso al fondo di parte ricorrente risulta strumentale – presenta una portata più ampia delle risultanze del monitoraggio eseguito dall’APPA nel 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, mentre tale ultimo monitoraggio ha riguardato i contaminanti del piombo tetraetile, del piombo trietile e del piombo dietile, le indagini disposte da RFI risultano suscettibili di verificare la presenza di un numero più elevato di agenti contaminanti.</p>
<p style="text-align: justify;">7.5.1. A tal proposito giova evidenziare che nel piano di indagini allegato alla gravata autorizzazione viene affermato che, per il campionamento e le analisi soil gas, i campioni prelevati saranno sottoposti alle seguenti analisi: <em>i)</em> mercurio; <em>ii)</em> idrocarburi leggeri; <em>iii)</em> idrocarburi aromatici (BTEXS); <em>iv)</em> piombo tetraetile; <em>v)</em> alifatici clorurati; <em>vi)</em> idrocarburi policiclici aromatici (IPA); <em>vii)</em> fenoli non clorurati; per un totale di 36 parametri di ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto siccome infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Nulla viene disposto in ordine alle spese nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasposti, costituitosi in giudizio solo formalmente.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Sapone, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Chiara Cavallari, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Biffaro, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-15-del-t-u-espropri/">Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 15 del T.U. espropri.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sulla nuova valutazione dell&#8217;interesse procedimentale a cura del GSE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 12:37:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nuova-valutazione-dellinteresse-procedimentale-a-cura-del-gse/">Sulla nuova valutazione dell&#8217;interesse procedimentale a cura del GSE</a></p>
<p>Ambiente ed energia &#8211; Energia &#8211; GSE &#8211; Istanza ex art. 56 comma 8 D.L 76/2020 &#8211; Nuova valutazione dell’esito procedimentale &#8211; Rigetto per generico riferimento alla prevalenza dell’interesse pubblico alla legittima allocazione degli incentivi &#8211; Illegittimità &#8211; Valutazione che tenga conto della fattispecie concreta &#8211; Necessità. Nel caso di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nuova-valutazione-dellinteresse-procedimentale-a-cura-del-gse/">Sulla nuova valutazione dell&#8217;interesse procedimentale a cura del GSE</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nuova-valutazione-dellinteresse-procedimentale-a-cura-del-gse/">Sulla nuova valutazione dell&#8217;interesse procedimentale a cura del GSE</a></p>
<p>Ambiente ed energia &#8211; Energia &#8211; GSE &#8211; Istanza ex art. 56 comma 8 D.L 76/2020 &#8211; Nuova valutazione dell’esito procedimentale &#8211; Rigetto per generico riferimento alla prevalenza dell’interesse pubblico alla legittima allocazione degli incentivi &#8211; Illegittimità &#8211; Valutazione che tenga conto della fattispecie concreta &#8211; Necessità.</p>
<hr />
<p>Nel caso di presentazione dell’istanza ex art. 56 comma 8 D.L 76/2020, a fronte della quale il GSE è tenuto a provvedere a una nuova valutazione dell’esito procedimentale, da condursi alla stregua dei principi di cui all’art. 21 <em>nonies</em> L. 241/1990, in relazione al necessario bilanciamento tra gli opposti interessi, pure richiesto dall’art. 21 <em>nonies</em> cit., deve ritenersi che il relativo onere motivazionale non possa essere assolto dal GSE attraverso un generico e assiomatico riferimento alla prevalenza dell’interesse pubblico alla legittima allocazione degli incentivi, ma che il Gestore debba ponderare gli opposti interessi, tenendo conto, tra l’altro: delle peculiarità della fattispecie concreta, della tipologia della violazione contestata, delle condizioni che possano avere ingenerato un legittimo affidamento nel privato, nonché delle conseguenze economiche sull’impresa.</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza Ter)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 14515 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p>Ifp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Guido Alberto Inzaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, 11;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Freni, Antonio Pugliese, Gianluca Favaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em></p>
<p>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p>del provvedimento di decadenza dagli incentivi per violazione artato frazionamento impianti fotovoltaici Prot. GSE/20190060687 emesso e notificato in data 20 settembre 2019,;</p>
<p>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 30 gennaio 2020:</p>
<p>del provvedimento prot. GSE/P20200002853 del 17 gennaio 2020;</p>
<p>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ifp S.r.l. il 30/8/2021, per l’annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, ex art. 55 c.p.a.:</p>
<p>&#8211; della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., prot. GSE/P20210015959 dell&#8217;8 giugno 2021 avente ad oggetto “Istanza di applicazione dell&#8217;art. 42, comma 3, D.lgs. 28/2011, come modificato dall&#8217;art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120 dell&#8217;11 settembre 2020. Impianto fotovoltaico n. 710734, di potenza pari a 792,48 kW, sito in via Dogana Po, snc, nel Comune di Castel San Giovanni (PC). Soggetto Responsabile: IFP S.r.l. – Comunicazione di esito”;</p>
<p>&#8211; della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., prot. GSE/P20210020861 del 2 agosto 2021 avente ad oggetto “ID Verifica 2016-15484 – Procedimento di verifica, ai sensi dell&#8217;art. 42 del D.Lgs 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all&#8217;impianto fotovoltaico n. 710734, sito nel Comune di Castel San Giovanni (PC) – Sollecito restituzione incentivi”;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 la cons. Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato che il provvedimento &#8211; impugnato con i motivi aggiunti depositati il 30.8.2021 &#8211; ha respinto l’istanza di riesame sul rilievo della prevalenza, nella ponderazione degli opposti interessi, di quello pubblico alla legittima erogazione degli incentivi, non potendosi attribuire alla novella di cui all’art. 56 comma 8 D.L 76/2020, l’effetto di un “irrazionale ed anarchico sistema di meccanicistico rispristino di incentivi pubblici non spettanti”, e della insussistenza di un legittimo affidamento della ricorrente alla conservazione del beneficio;</p>
<p>Ritenuto che, in caso di presentazione dell’istanza ex art. 56 comma 8 D.L 76/2020, il GSE è tenuto a provvedere ad una nuova valutazione dell’esito procedimentale, da condursi alla stregua dei principi di cui all’art. 21 <em>nonies</em> L. 241/1990, qualora lo stesso – come nel caso di specie – sia oggetto di un giudizio non definito con il giudicato;</p>
<p>Considerato, quanto alla pretesa applicazione del termine di diciotto mesi da quest’ultimo previsto, che lo stesso inizia a decorrere solo dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020 (17 luglio 2020), non potendo applicarsi retroattivamente “nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della legge (…), atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l’esercizio del potere di autotutela amministrativa. Si arriverebbe infatti all’irragionevole conseguenza per cui, con riguardo ai provvedimenti adottati diciotto mesi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, l’annullamento d’ufficio sarebbe, per ciò solo, precluso” (così, Tar Lazio, III ter, ord. n. 623/2021 che richiama: Cons. St., VI, 13 luglio 2017, n. 3462; in termini, tra le altre, Cons. St., V, 19 gennaio 2017, n. 250);</p>
<p>Ritenuto invece, quanto al necessario bilanciamento tra gli opposti interessi, pure richiesto dall’art. 21 <em>nonies</em> cit., che il relativo onere motivazionale non possa essere assolto dal GSE attraverso un generico ed assiomatico riferimento alla prevalenza dell’interesse pubblico alla legittima allocazione degli incentivi (cfr. ordinanza di questa sezione 14 luglio 2021, n.3880);</p>
<p>ritenuto che il GSE debba ponderare gli opposti interessi, tenendo conto, tra l’altro: delle peculiarità della fattispecie concreta, della tipologia della violazione contestata, delle condizioni che possano avere ingenerato un legittimo affidamento nel privato, nonché delle conseguenze economiche sull’impresa;</p>
<p>ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare sia sotto il profilo del “fumus” di fondatezza sia sotto il profilo del “periculum in mora”, tenuto conto che la somma richiesta non è di modesta entità (circa 1,3 milioni di Euro circa);</p>
<p>Considerato, infine, che le spese di fase debbano essere compensate in ragione della novità della questione.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), accoglie la domanda cautelare proposta in via incidentale al secondo atto di motivi aggiunti e, per l&#8217;effetto:</p>
<ol>
<li>a) sospende l’efficacia del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame dell’8 giugno 2021 e dell’atto del 2 agosto 2021 recante il “sollecito restituzione incentivi”;</li>
<li>b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza del 30 marzo 2022.</li>
</ol>
<p>Spese di fase compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Luca De Gennaro, Presidente FF</p>
<p>Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore</p>
<p>Emanuela Traina, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nuova-valutazione-dellinteresse-procedimentale-a-cura-del-gse/">Sulla nuova valutazione dell&#8217;interesse procedimentale a cura del GSE</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 42 , comma 8, del d.lgs. 28/2011</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullambito-di-applicazione-dellart-42-comma-8-del-d-lgs-28-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 12:23:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullambito-di-applicazione-dellart-42-comma-8-del-d-lgs-28-2011/">Sull&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 42 , comma 8, del d.lgs. 28/2011</a></p>
<p>Energia &#8211; Art. 42 , comma 8, del d.lgs. 28/2011 &#8211; Presupposti per l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dei provvedimenti &#8211; Disposizione transitoria &#8211; Ambito di applicazione &#8211; Anche ai provvedimenti emanati prima della entrata in vigore. Il comma 8 dell&#8217;art. 42 del d.lgs. 28/2011 ha previsto che le disposizioni del comma 7</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullambito-di-applicazione-dellart-42-comma-8-del-d-lgs-28-2011/">Sull&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 42 , comma 8, del d.lgs. 28/2011</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Energia &#8211; Art. 42 , comma 8, del d.lgs. 28/2011 &#8211; Presupposti per l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dei provvedimenti &#8211; Disposizione transitoria &#8211; Ambito di applicazione &#8211; Anche ai provvedimenti emanati prima della entrata in vigore.</p>
<hr />
<p>Il comma 8 dell&#8217;art. 42 del d.lgs. 28/2011 ha previsto che le disposizioni del comma 7 (dunque la modificazione dell’art. 42 comma 3 e 3 bis del d.lgs. 28/2011 con la previsione dei presupposti previsti per l’annullamento d’ufficio) trovino applicazione anche ai “progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimento del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto legge (….)”.</p>
<p>Dunque, mentre le disposizioni del comma 7 della norma all’esame introducono nuove modalità per l’esercizio dei poteri di controllo e verifica del GSE, il comma 8 reca una disposizione transitoria destinata a consentire l’applicazione delle stesse sia ai procedimenti in corso, sia, a domanda di parte, ai provvedimenti emanati prima della loro entrata in vigore.</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza Ter)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10112 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Sevel s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Emilia Pulcini, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Dora, 1;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>G.S.E. &#8211; Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, 1/A;<br />
Enea &#8211; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie l&#8217;Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
G.M.E. s.p.a. &#8211; Gestore dei Mercati Energetici, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione dell’efficacia</em></p>
<p>per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p>&#8211; del provvedimento GSE del 6 giugno 2016, comunicato alla società Sevel il 13 giugno 2016, con il quale è stato disposto l&#8217;annullamento della “PPPM” n. 0029722069113T005, della prima “RVC” n. 0029722069114R006 e il rigetto della seconda “RVC” n. 0029722069114R006-1*1;</p>
<p>e di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compreso il provvedimento GSE del 29 marzo 2016, GSE/P20160034216, con il quale è stato comunicato a Sevel l&#8217;avvio del procedimento di annullamento della PPPM e della prima RVC e il preavviso di rigetto della seconda RVC, e la nota GSE GSE/P20160073350 in data 5 settembre 2016;</p>
<p>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 21 ottobre 2020:</p>
<p>&#8211; del provvedimento GSE del 6 giugno 2016, comunicato alla società Sevel il 13 giugno 2016, con il quale è stato disposto l&#8217;annullamento della PPPM n. 0029722069113T005, della prima RVC n. 0029722069114R006 ed il rigetto della seconda RVC n. 0029722069114R006 – 1*1;</p>
<p>e di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compreso il provvedimento GSE del 29 marzo 2016, GSE/P20160034216, con il quale è stato comunicato a Sevel l&#8217;avvio del procedimento di annullamento della PPPM e della prima RVC e il preavviso di rigetto della seconda RVC, e la nota GSE GSE/P20160073350 in data 5 settembre 2016.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del GSE &#8211; Gestore dei Servizi Energetici e di Enea &#8211; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l&#8217;Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2021, tenutasi in modalità da remoto, la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<ol>
<li>Con ricorso notificato il 12 settembre 2016 e depositato il successivo 21 settembre, la società Sevel ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del GSE del 6 giugno 2016, comunicato il 13 giugno 2016, con il quale è stato disposto l’annullamento della PPPM volta all’ottenimento di certificati bianchi derivanti dall’efficientamento energetico del reparto verniciatura.</li>
<li>La società SEVEL s.p.a., espone in fatto che in data 23 dicembre 2013 la società Avvenia ha presentato per suo conto una Proposta di Progetto e Programma di Misura (PPPM) n. 0029722069113T005, intesa all&#8217;ottenimento di certificati bianchi derivanti dall&#8217;efficientamento energetico del reparto di verniciatura della Sevel. Nel modulo della Proposta e nella relativa documentazione tecnica allegata è stato individuato compiutamente l&#8217;intervento di efficientamento &#8211; realizzato nel settembre 2013 &#8211; inteso alla riduzione dei consumi di gas ed elettrici attraverso l&#8217;installazione di una nuova tecnologia volta ad aumentare il rendimento di uno speciale macchinario, il post combustore, utilizzato dalla società nel reparto verniciatura, per abbattere il carbonio organico totale presente nei fumi dei forni del reparto, trasformando le sostanze nocive che si producono in detti forni in sostanze innocue per la salute (principalmente anidride carbonica e vapore acqueo).</li>
</ol>
<p>In particolare, l&#8217;intervento di efficientamento è consistito nella installazione di materiale ceramico a nido d&#8217;ape (cd. pacco ceramico) all&#8217;interno delle torri dei forni del reparto verniciatura. Tecnicamente la particolare struttura geometrica del materiale ceramico a nido d&#8217;ape ha il compito di favorire il passaggio ascensionale dei fumi dei solventi e quello discensionale del fumo ossidato, comportando una serie di benefici: una maggiore accelerazione del riscaldamento della ceramica stessa; il mantenimento della temperatura della stessa, con conseguente risparmio di gas metano; il minor utilizzo di potenza elettrica da parte dei ventilatori di estrazione che devono convogliare i fumi stessi, con conseguente risparmio di energia elettrica.</p>
<p>Nella PPPM, sono stati evidenziati i consumi complessivi del processo produttivo di gas ed elettrici, gli algoritmi di valutazione per il calcolo dei risparmi, nonché i risparmi energetici derivanti dal programma di efficientamento definiti sulla base di specifici coefficienti di addizionalità tecnica dell&#8217;intervento (pari a 1) e di coefficienti di durabilità (pari a 3,36). Quest&#8217;ultimo coefficiente è stato calcolato in base alla vita tecnica dell&#8217;intervento, prevista per 20 anni, nonché il numero dei certificati bianchi previsti su base annua.</p>
<p>La suddetta PPPM è stata approvata con esito positivo, con provvedimento GSE del 27 gennaio 2014, essendo risultata conforme a quanto previsto dal d.m. 28 dicembre 2012 e dalle Linee Guida di cui alla delibera dell’AEEG EEN 9/11.</p>
<p>Definitivamente approvata la Proposta, la SEVEL, in data 29 settembre 2014, ha sottoposto al GSE, la Richiesta di Verifica e Certificazione dei risparmi energetici (prima RVC) relativa al primo anno di rendicontazione 2013 —2014, con la quale si richiedevano complessivamente 4.101 certificati bianchi (TEE), di cui n. 832 TEE di tipo I (energia elettrica) e n. 3.269 TEE di tipo II (gas naturale).</p>
<p>La suddetta RVC è stata accolta e approvata con provvedimento del GSE, in data 28.11.2014.</p>
<p>Pertanto, il GSE ha autorizzato il GME ad emettere in favore della SEVEL certificati bianchi pari a quanto richiesto, in particolare, 832 titoli di Tipo I e 3269 Titoli di tipo II, per un valore di circa € 400.000,00</p>
<p>Successivamente, in data 11.11.2015, la società ha sottoposto al GSE la Seconda RVC, relativa al secondo anno di rendicontazione 2014 — 2015, richiedendo complessivamente n. 5.887, di cui n. 865 TEE di tipo I (energia elettrica) e n. 5.023 TEE di tipo II (gas naturale).</p>
<p>In detta RVC, la società ha evidenziato che la sensibile riduzione del gas consumato e quindi la maggiore richiesta di certificati bianchi sul gas, è derivata dal miglioramento delle prestazioni energetiche dei bruciatori per effetto di operazioni di manutenzione ordinaria compiute dalla società nei primi mesi del 2015 (miglioramento dei condotti di bruciatori, sostituzione dell&#8217;ugello del gas, adeguamento uscita parafiamma, pulizia e revisione interna dei bruciatori, e sostituzione del &#8220;PLC di gestione Siemens S5 con Siemens S7&#8221;).</p>
<p>Su tale RVC, il GSE ha richiesto chiarimenti alla società in ordine agli interventi manutentivi, ai costi di fornitura dell&#8217;energia elettrica e del gas e alla vita tecnica dei letti ceramici istallati.</p>
<p>In riscontro a detta richiesta di chiarimenti, la società ha inviato al GSE la RVC revisionata nella quale ha chiarito le caratteristiche del suddetto intervento di manutenzione, specificando il conseguente risparmio di gas consumato.</p>
<p>In tale occasione, la società ha evidenziato che la &#8220;vita tecnica dei letti ceramici, da approfondimenti fatti con il fornitore&#8221; è risultata essere pari a 12 anni (e non a 20 anni, come indicato nella PPPM); circostanza questa che ha determinato la necessità di rivedere al ribasso il coefficiente di durabilità dell&#8217;impianto, indicato nella PPPM approvata pari a 3,36 e da considerare invece ridotto a 2,19.</p>
<p>Attesa l&#8217;impossibilità tecnica per la società di modificare in fase di RVC il suddetto coefficiente, la società ha richiesto al GSE di &#8220;rivedere tale valore e riconoscere la corretta quantità di titoli&#8221;, sottolineando che &#8220;andranno decurtati in tale RVC anche parte dei titoli già rendicontati con la prima RVC&#8221;.</p>
<p>Sicché, con provvedimento GSE del 29 marzo 2016 è stato comunicato a Sevel, l&#8217;avvio del procedimento di annullamento, ai sensi dell&#8217;art. 21 nonies, l. n. 241/1990, della PPPM e della prima RVC e il preavviso di rigetto della seconda RVC.</p>
<p>In sede di osservazioni Sevel ha ribadito la validità della PPPM, la validità dei risparmi conseguiti relativi alla prima RVC, ancorché decurtati a seguito della modifica del coefficiente di durabilità, in n. di 2.675 certificati bianchi.</p>
<p>In relazione alla seconda RVC, la società ha richiesto il rilascio di n. 564 certificati bianchi per risparmi elettrici, non intaccati dalla attività di manutenzione, e per i risparmi termici ha proposto il rilascio di 2.232 certificati (pari a quelli della prima RVC), al netto dunque dei risparmi derivanti dalla attività di manutenzione dell&#8217;impianto.</p>
<p>Ciò nonostante, con provvedimento del 6 giugno 2016 il GSE ha comunicato alla società l&#8217;annullamento della PPPM, della prima RVC ed il rigetto della seconda RVC.</p>
<p>A motivazione di detto provvedimento il GSE ha sostenuto che la PPPM e le relative RVC non risultano conformi alle previsioni normative di cui al d.m. 28 dicembre 2012 in quanto:</p>
<ol>
<li>a) i risparmi derivanti dall&#8217;intervento di efficientamento non sono addizionali, poiché si sarebbero comunque verificati per effetto dell&#8217;evoluzione tecnologica, normativa e del mercato. In particolare, “<em>il solo risparmio di gas naturale ed energia elettrica (rispettivamente 973 tep/anno e 248 tep/anno, riferiti al primo anno di rendicontazione) consente un risparmio economico significativamente superiore al costo dell&#8217;intervento dichiarato</em>”;</li>
<li>b) il programma proposto “<em>non consente di determinare correttamente i risparmi di energia primaria conseguiti</em>” e ciò in quanto “<em>le modifiche apportate di manutenzione ordinaria dei bruciatori e di sostituzione del PLC di gestione dell&#8217;impianto si configurano come modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato. Infatti, i risparmi rendicontati nel periodo 01/09/2014 – 31/08/2015 sono sensibilmente variati sia rispetto a quelli stimati in sede di PPPM, sia rispetto a quelli rendicontati nel periodo 01/09 2013 — 31/08/2014</em>”. Inoltre, secondo il GSE, la modifica del programma di misura originario “non prevede un calcolo dei risparmi di energia primaria mediante misurazioni dirette dei consumi di metano; tali risparmi, infatti, sono valutati in modo indiretto considerando, dal secondo anno di rendicontazione in poi (periodo influenzato dai risparmi derivanti dalle modifiche sostanziali intervenute), l&#8217;indice prestazionale termico riferito al primo anno di rendicontazione”;</li>
<li>c) inoltre, la documentazione presentata non permetterebbe di verificare la presenza di eventuali sovrapposizioni con altra PPPM presentata dalla società.</li>
</ol>
<p>Sulla base di tali argomentazioni, annullata la PPPM, la Prima RVC e rigettata la Seconda RVC, il GSE ha invitato la società a restituire al GSE i titoli indebitamente percepiti.</p>
<p>Con nota indirizzata al GSE del 3 agosto 2016, la società Sevel ha dunque proposto:</p>
<ol>
<li>a) in ordine alla prima RVC, che venisse riconosciuto il suo diritto a mantenere i certificati bianchi pari a n. 2675, il luogo dei n. 4101 riconosciuti, con contestuale diritto a trattenere le somme corrispondenti, con l&#8217;impegno della società a restituire n. 1.426 certificati bianchi;</li>
<li>b) in ordine alla seconda RVC, che venissero riconosciuti i risparmi elettrici corrispondenti a n. 564 TEE, con corresponsione del relativo importo, ovvero con compensazione su quanto da restituire ai sensi della lett. a), in quanto non inficiati dagli interventi di manutenzione ordinaria sull&#8217;impianto, con contestuale rinuncia ai risparmi termici di detta RVC e con l’impegno a non presentare le ulteriori RVC spettanti.</li>
</ol>
<p>Il GSE con nota del 5 settembre 2016 ha, infine, confermato il precedente provvedimento di annullamento del 6 giugno 2016.</p>
<ol start="3">
<li>Avverso i suddetti provvedimenti, la società ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:</li>
<li>Violazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241/90, nella parte in cui prevede il termine perentorio di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela. Difetto dei presupposti eccesso di potere;</li>
<li>Violazione dell’art. 3, l. n. 241/90. Motivazione apparente e generica. Eccesso di potere per contraddittorietà infra procedimentale;</li>
</ol>
<p>III. Violazione del d.m. 28 dicembre 2012: mancata corretta valutazione della conformità del progetto.</p>
<ol start="2012">
<li>Violazione dell’art. 14, d.m. 28 dicembre 2012. Carenza dei presupposti.</li>
<li>Carenza di istruttoria. Irragionevolezza. Eccesso di potere. Mancata corretta valutazione dell’addizionalità dell’intervento. Sviamento.</li>
<li>Carenza di istruttoria. Irragionevolezza. Eccesso di potere. Mancata corretta valutazione circa la portata delle operazioni di manutenzione ordinaria compiute sull’impianto nei primi mesi del 2015. Travisamento dei fatti. Sviamento.</li>
</ol>
<p>VII. Violazione Linee Guida di cui alla Delibera dell’AEEG EEN 9/11. Violazione del principio di proporzionalità.</p>
<p>VIII. Violazione del principio di correttezza, buona fede e leale collaborazione. Eccesso di potere.</p>
<ol>
<li>Violazione dei principi dell’azione amministrativa: partecipazione al procedimento e completezza dell’istruttoria, giusto procedimento, buon andamento.</li>
<li>Violazione del principio del legittimo affidamento.</li>
<li>In via subordinata. Obbligo di indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies, l. n. 241/90.</li>
<li>Si è costituita in giudizio l’Enea chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.</li>
<li>Si è costituito in giudizio il GSE contestando nel merito la fondatezza del gravame.</li>
<li>All’esito della camera di consiglio dell’11 ottobre 2016 è stata respinta la domanda cautelare per assenza di <em>fumus boni juris</em>.</li>
<li>Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 ottobre 2020 la società ricorrente ha poi rappresentato che:</li>
</ol>
<p>&#8211; con ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 20 dicembre 2019 è stato chiesto l’annullamento provvedimento consequenziale del 2 agosto 2019 con cui il GSE ha chiesto la restituzione degli incentivi;</p>
<p>&#8211; con atto di opposizione il GSE ha quindi chiesto la trasposizione innanzi al competente giudice amministrativo del suddetto ricorso straordinario. Conseguentemente la società si è costituita in data 2 marzo 2020 innanzi a questa stessa Sezione del Tar Lazio (r.g.1902/2020) che, alla camera di consiglio del 21 aprile 2020 ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare (ord. n. 3107/2020).</p>
<p>&#8211; con i motivi aggiunti, la società ricorrente deduce, più in particolare, la violazione dell’art. 42, d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall’art. 56, comma 7, d.l. 76/2020, convertito con legge 120/2020, dedotta ai sensi e per gli effetti dell’art. 56, comma 8, del medesimo d.l. 76/2020; la violazione dell’art. 21 nonies, della l. 241/1990 nonché la violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto.</p>
<ol start="8">
<li>Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2021 la causa è passata infine in decisione.</li>
</ol>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<ol>
<li>In via preliminare deve essere accolta l’eccezione sollevata dall’Enea e, conseguentemente, deve essere disposta la sua estromissione dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva, in quanto alcun provvedimento, tra quelli oggetto dell’impugnativa, è stato emesso dalla medesima Agenzia.</li>
<li>Nel merito, il ricorso è infondato.</li>
</ol>
<p>2.1. Con il primo, il decimo e l’undicesimo motivo di gravame la ricorrente contesta la violazione dell’art. 21 nonies o, in subordine dell’art. 21 quinquies, l. n. 241/90, nonché la lesione del principio del legittimo affidamento, sulla base dell’assunto che il potere esercitato dal Gestore sia un potere di annullamento d’ufficio o, in subordine, di revoca, comunque esercitato in assenza dei presupposti normativamente richiesti.</p>
<p>Le censure sono prive di fondamento.</p>
<p>Quanto alla natura giuridica del potere esercitato dal GSE e alla violazione dei principi che regolano l’autotutela amministrativa, non può che ribadirsi l’orientamento consolidato della Sezione, formatosi con specifico riguardo al ritiro dei titoli incentivanti, con il quale si è escluso che, in base alla disciplina vigente <em>ratione temporis</em>, tale potere sia di regola manifestazione di potere di autotutela, in quanto riconducibile al potere di verifica, accertamento e controllo volto ad accertare la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall’interessato (<em>ex multis</em> questa Sezione sent. 1372/2020).</p>
<p>Siffatto potere è, dunque, privo di spazi di discrezionalità ed ha, al contrario, natura doverosa e vincolata; esso è infatti volto non al riesame della legittimità di una precedente decisione amministrativa di natura provvedimentale, bensì al controllo circa l’attendibilità delle dichiarazioni formulate da un privato nell’ambito di una procedura volta ad attribuire benefici pubblici: esulano quindi, in radice, le caratteristiche proprie degli atti di secondo grado e, conseguentemente, non è conferente il richiamo all’art. 21 nonies, né tantomeno all’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990.</p>
<p>Il GSE è, infatti, titolare di un potere immanente di verifica della spettanza di tali benefici, potere la cui sussistenza è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e che può essere esercitato per tutta la durata dello stesso (tra le tante, cfr.: T.A.R., Roma sez. III, n. 1289/2019; v. anche da ultimo Adunanza Plenaria 18/2020 ove si distingue dal più ampio <em>genus </em>dell’autotutela la decadenza ex art. 42 d.lgs. 28/2011, nella formula vigente <em>ratione temporis</em>, quale vicenda pubblicistica estintiva <em>ex tunc</em> di una posizione giuridica di vantaggio).</p>
<p>2.2. È, conseguentemente, del tutto privo di fondamento anche il nono motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente contesta l’esercizio del potere di verifica e controllo del GSE, in assenza della preventiva consultazione dell’Enea, trattandosi di potere che la norma di cui all’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 espressamente conferisce al Gestore, senza alcun necessario coinvolgimento, ai fini del suo esercizio, degli enti che abbiano eventualmente preso parte all’attività istruttoria.</p>
<p>2.3. I restanti motivi di ricorso (terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo) possono essere congiuntamente trattati in quanto attinenti alle motivazioni che hanno portato alla pronuncia di decadenza dai benefici già concessi.</p>
<p>Il progetto della società ricorrente è risultato non conforme al d.m. 28 dicembre 2012 e alle Linee Guida AEEG n. EEN 9/11 sotto tre diversi profili:</p>
<p>1)<em> </em>per carenza del requisito di addizionalità economica, quale requisito fondamentale del sistema incentivante dei c.d. certificati bianchi;</p>
<p>2) per incapacità del programma di misura proposto di quantificare correttamente i risparmi di energia conseguiti;</p>
<p>3) per l’impossibilità di escludere, alla luce della documentazione trasmessa, probabili interferenze con altre PPPM presentate per il medesimo stabilimento.</p>
<p>Con riguardo al primo ordine di motivazioni, la ricorrente sostiene l’addizionalità dell’intervento dal punto di vista tecnologico, affermando essere il frutto di una soluzione tecnica innovativa, omettendo invece del tutto di confutare quanto rilevato nel gravato provvedimento dal Gestore, ovvero che l’intervento sia privo del diverso e altrettanto necessario requisito dell’addizionalità economica.</p>
<p>Va in proposito richiamato l’orientamento della Sezione, secondo cui l’assenza di “addizionalità dell’intervento” giustifica la non ammissione al regime di sostegno (per tutte, Tar Lazio, III ter, 20 marzo 2018, n. 3097; 24 marzo 2020, n. 3618).</p>
<p>Ciò in quanto:</p>
<p>&#8211; nell’ambito del metodo di valutazione a consuntivo dei progetti di risparmio energetico assumono rilievo centrale le nozioni di risparmio energetico “lordo” e “netto”, di cui all’art. 1 Linee guida EEN 9/11 (applicabili ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.m. 28.12.2012): mentre il primo (lordo) consiste nella “differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un progetto, determinata con riferimento ad un certo orizzonte temporale mediante una misurazione o una stima”, l’altro è “il risparmio lordo, depurato dei risparmi energetici non addizionali, cioè di quei risparmi energetici che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato”;</p>
<p>&#8211; il risparmio netto, sulla base del quale vengono calcolati e riconosciuti i tee, “si basa quindi sull’individuazione e sottrazione dal risparmio lordo – ossia dal risparmio che discende dalla differenza tra i consumi registrati prima e dopo la realizzazione dell’intervento – di quei risparmi energetici che anche senza la realizzazione dell’intervento si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e di mercato”, dovendo intendersi con l’espressione “effetto dell’evoluzione tecnologica” quelli “conseguiti da apparecchiature o dispositivi o soluzioni con più alte <em>performances</em> energetiche rispetto a prodotti base a catalogo forniti dal mercato”;</p>
<p>&#8211; la <em>ratio</em> sottesa al rilascio dei tee “è, del resto, quella di premiare solo – e strettamente – quegli interventi che, in assenza degli incentivi, non avrebbero potuto essere realizzati: ciò, conformemente al c.d. effetto di incentivazione il quale […] è uno dei principali pilastri della disciplina degli aiuti di Stato, avendo di mira l’obiettivo di stimolare i potenziali beneficiari ad intraprendere attività economiche che altrimenti non avrebbero intrapreso in assenza della concessione dell’aiuto”; l’“effetto di incentivazione si ricollega, pertanto, al concetto di ‘necessità dell’aiuto’, risulta imposto in gran parte delle fonti comunitarie (regolamenti, discipline, orientamenti, ecc.) in materia di aiuti di Stato ed implica, talvolta […], un’analisi controfattuale per comparare la situazione che si avrebbe in assenza di aiuto con quella in presenza di aiuto”;</p>
<p>&#8211; “il concetto di ‘addizionalità’, rilevante ai fini della valutazione dei progetti di risparmio energetico, deve quindi essere precisato nel senso che strettamente discende dalla <em>ratio</em> appena illustrata e, pertanto, non può essere inteso in termini meramente legati all’evoluzione tecnologica ma (come anche consegue dalla lettera della definizione normativa, di cui al richiamato art. 1 delle Linee Guida AEEG) deve anche essere allargato ai profili economici (o di ‘mercato’) che sono sottesi alla messa in atto dell’intervento. Nelle ipotesi in cui quest’ultimo consenta il riassorbimento dei costi di investimento sostenuti solo per effetto del risparmio che ne deriva, la complessiva operazione non potrà considerarsi ‘addizionale’ proprio perché essa, nel sostenersi da sola, non soddisfa il requisito della ‘necessità dell’aiuto’ nei sensi anzidetti”; con la conseguenza che la rilevanza dei “costi di investimento necessari per la realizzazione del progetto […], in uno con la stima dei risparmi economici che essi potranno determinare, è insita nella definizione normativa che espressamente si riferisce […] anche all’evoluzione del mercato di riferimento”;</p>
<p>&#8211; “trattandosi, quindi, di un requisito fondamentale del sistema incentivante dei c.d. certificati bianchi, il requisito dell’addizionalità deve formare oggetto di rigorosa dimostrazione da parte dell’impresa che propone un progetto di risparmio energetico […]. Si configura pienamente la figura giuridica dell’onere, quale peso imposto dal normatore a colui che desidera accedere ad un determinato beneficio”.</p>
<p>Ebbene, nel caso in esame, risulta, incontestato che, come riscontrato dal Gestore, la società, a fronte di un investimento pari a € 910.000,00 (dichiarato in fase di presentazione della PPPM), ha risparmiato, soltanto nel primo anno di rendicontazione, 973 tep di gas metano (corrispondenti a circa € 390.000,00) e 248 tep di energia elettrica (corrispondenti a circa € 109.000,00), per un totale di 1.221 tep risparmiati (corrispondenti a circa € 499.000,00).</p>
<p>Nel secondo anno di rendicontazione, i risparmi sono poi ulteriormente aumentati, essendo stati risparmiati 1.495 tep di gas metano (corrispondenti a circa € 600.000,00) e 257 tep di energia elettrica (corrispondenti a circa € 113.000,00), per un totale di 1.752 tep risparmiati (corrispondenti a circa € 713.000,00).</p>
<p>Pertanto, secondo la prospettazione della resistente amministrazione, l’intervento, considerando il solo risparmio economico derivante dal <em>saving </em>di gas metano e di energia elettrica, ha un tempo di ritorno dell’investimento pari a circa 1,8 anni, se riferito ai risparmi generati nel primo anno, e a 1,3 anni, se riferito invece ai risparmi generati nel secondo anno, ben inferiore al termine di durata dell’incentivo che è invece di 5 anni.</p>
<p>Poiché tali dati sono sostanzialmente incontestati da parte della ricorrente, l’intervento <em>de quo</em> deve ritenersi privo del requisito dell’addizionalità economica e per ciò solo illegittimo.</p>
<p>Giova al riguardo rammentare, come, secondo il consolidato orientamento della Sezione, “<em>in caso di provvedimento plurimotivato il rigetto della doglianza diretta a contestare una delle ragioni giustificatrici dell’atto lesivo comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle censure ulteriori volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dell’atto medesimo, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente a ottenere l’annullamento del provvedimento lesivo, che resterebbe supportato dall’autonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimo</em>” (Tar Lazio, III ter, 21 giugno 2018, n. 6935, che richiama la sent. 20 marzo 2018, n. 3136).</p>
<p>Il che esime il collegio dal valutare le censure volte a contestare le ulteriori motivazioni a fondamento del gravato provvedimento.</p>
<p>2.4. Infine, deve essere dichiarata l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti con il quale è contestata, da ultimo, l’illegittimità sopravvenuta del provvedimento di annullamento per violazione dell’art. 56, d.l. n. 76/2020.</p>
<p>L’art. 56, comma 7, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 – convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 – ha modificato l’art. 42 del d.lgs. 28/2011 (“controlli e sanzioni in materia di incentivi”) sia introducendo, al comma 3, la generale previsione secondo la quale i poteri di cui ai commi 1 e 2 della norma sono esercitati “in presenza dei presupposti di cui all’art. 21 – nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241”, sia prevedendo, al comma 3 bis, che, con riferimento all’ambito dell’efficienza energetica, il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli può essere disposto alle stesse condizioni.</p>
<p>Il comma 8 della norma in commento ha, poi, previsto che le disposizioni del comma 7 (dunque la modificazione dell’art. 42 comma 3 e 3 bis del d.lgs. 28/2011 con la previsione dei presupposti previsti per l’annullamento d’ufficio) trovino applicazione anche ai “progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimento del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto legge (….)”.</p>
<p>Dunque, mentre le disposizioni del comma 7 della norma all’esame introducono nuove modalità per l’esercizio dei poteri di controllo e verifica del GSE, il comma 8 reca una disposizione transitoria destinata a consentire l’applicazione delle stesse sia ai procedimenti in corso, sia, a domanda di parte, ai provvedimenti emanati prima della loro entrata in vigore.</p>
<p>Per quanto riguarda quindi la pretesa illegittimità sopravvenuta, il Collegio osserva che la disposizione invocata non ha incidenza sul regime che disciplina(va) i provvedimenti impugnati, i quali restano assoggettati alla normativa vigente <em>ratione temporis</em> al momento della loro adozione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del Gestore; né, ad avviso del Collegio, la novella legislativa può ritenersi interpretativa del precedente disposto normativo in materia di poteri di verifica e controllo del GSE, essendosi formata in merito a questi ultimi un consolidato orientamento, sopra richiamato, secondo cui gli stessi non rientrano nel genus dell’autotutela bensì costituiscono espressione di un potere di accertamento e controllo volto ad accertare la corrispondenza dell’impianto a quanto dichiarato dall’interessato (in termini cfr. quali precedenti in argomento questa Sezione n. 1808/2021, 3147/2021).</p>
<p>Fatte quindi salve le ulteriori determinazioni del GSE &#8211; da assumere a fronte dell’istanza di riesame presentata in data 25 gennaio 2021, solo successivamente alla proposizione dei motivi aggiunti &#8211; la disposizione invocata del comma 8 non può esplicare <em>ex se</em> alcun effetto retroattivo.</p>
<ol start="3">
<li>In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso principale come integrato da motivi aggiunti deve essere respinto.</li>
<li>Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</li>
</ol>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</p>
<p>&#8211; estromette dal giudizio l’Enea per difetto di legittimazione passiva;</p>
<p>&#8211; respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti.</p>
<p>Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del GSE, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 3.500 (euro tremilacinquecento/00), oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.</p>
<p>Spese compensate nei confronti dell’Enea.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Luca De Gennaro, Presidente FF</p>
<p>Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere</p>
<p>Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullambito-di-applicazione-dellart-42-comma-8-del-d-lgs-28-2011/">Sull&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 42 , comma 8, del d.lgs. 28/2011</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2021 n.4266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-4-2021-n-4266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-4-2021-n-4266/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2021 n.4266</a></p>
<p>Pres. Lo Presti &#8211; Est. De Gennaro Sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia avente a oggetto la dimissione della partecipazione azionaria pubblica di Invitalia S.p.A. in altre società . Processo amministrativo &#8211; Giurisdizione &#8211; Invitalia S.p.A. &#8211; Cessione della partecipazione societaria pubblica &#8211; Giurisdizione del giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-4-2021-n-4266/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2021 n.4266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-4-2021-n-4266/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2021 n.4266</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lo Presti &#8211; Est. De Gennaro</span></p>
<hr />
<p>Sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia avente a oggetto la dimissione della partecipazione azionaria pubblica di Invitalia S.p.A. in altre società .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; Giurisdizione &#8211; Invitalia S.p.A. &#8211; Cessione della partecipazione societaria pubblica &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Insussistenza &#8211; Devoluzione della controversia al Giudice ordinario.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inammissibile per difetto di giurisdizione la controversia avente a oggetto l&#8217;impugnazione del provvedimento finale della gara indetta da Invitalia S.p.A. per la cessione della partecipazione societaria pari al 100% del capitale sociale di altra società  interamente partecipata dalla stessa Invitalia S.p.A. La dimissione della partecipazione azionaria pubblica, infatti, costituisce vicenda che viene posta in essere &#8220;iure privatorum&#8221; e con il rispetto dei soli principi di non discriminazione e trasparenza e senza l&#8217;obbligo normativo di ricorrere alla procedura di evidenza pubblica che, come tale, possa radicare, in capo agli aspiranti acquirenti del pacchetto azionario, un interesse legittimo e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Pertanto, considerata la natura della posizione giuridica soggettiva azionata dalla ricorrente, non riconducibile all&#8217;interesse legittimo, ne consegue che, secondo il criterio del &#8220;petitum sostanziale&#8221;, la giurisdizione a conoscere della controversia  devoluta al giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza Ter)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 345 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Marinedì S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Zurlo, Giovanni Pignataro, con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, via Condotti, 91; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Agenzia Nazionale per L&#8217;Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D&#8217;Impresa Spa &#8211; Invitalia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giorgio Vercillo in Roma, via Giovanni Nicotera, 31; </p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;annullamento, previa sospensione</p>
<p style="text-align: justify;">A. quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">i) della nota prot. 18781 del 27.10.15, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con la quale l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa S.p.A. (di seguito, anche &#8220;Agenzia Nazionale&#8221;) ha comunicato che, relativamente alla cessione del 100% della partecipazione societaria della Marina di Portisco S.p.A., il Consiglio di Amministrazione di Invitalia ha ritenuto che le offerte presentate dai concorrenti &#8211; tra cui la Marinedì S.r.l. &#8211; &#8220;non fossero idonee ed accettabili in relazione all&#8217;oggetto della gara e, in virtà¹ di quanto disposto dall&#8217;art. 81, co. 3 del D.lgs. 163/2006, ha deliberato di non procedere all&#8217;aggiudicazione del lotto 1&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">ii) della deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione di Invitalia ha ritenuto di non procedere all&#8217;aggiudicazione del lotto 1 avente ad oggetto la cessione del 100% della partecipazione societaria della Marina di Portisco S.p.A. e dei verbali di gara e delle determinazioni assunte dalla commissione in sede di esame delle offerte;</p>
<p style="text-align: justify;">iii) delle perizie di stima, sulla cui base  stata effettuata la valutazione economica da parte dell&#8217;Ente cedente;</p>
<p style="text-align: justify;">iv) di ogni altro provvedimento antecedente, successivo e/o comunque connesso ai precedenti.</p>
<p style="text-align: justify;">B. quanto al ricorso per motivi aggiunti, dei seguenti atti già  impugnati con il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">i) della nota prot. 18781 del 27.10.15, trasmessa a mezzo PEC in pari data, già  impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, con la quale l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa S.p.A. (di seguito, anche &#8220;Agenzia Nazionale&#8221;) ha comunicato che, relativamente alla cessione del 100% della partecipazione societaria della Marina di Portisco S.p.A., il Consiglio di Amministrazione di Invitalia ha ritenuto che le offerte presentate dai concorrenti &#8211; tra cui la Marinedi S.r.l. &#8211; &#8220;non fossero idonee ed accettabili in relazione all&#8217;oggetto della gara e, in virtà¹ di quanto disposto dall&#8217;art. 81, co. 3 del D.lgs. 163/2006, ha deliberato di non procedere all&#8217;aggiudicazione del lotto 1&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">ii) della deliberazione contenuta nel verbale del Cda di Invitalia del 19 ottobre 2015, già  impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio e conosciuta in data 12 febbraio 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione di Invitalia ha ritenuto di non procedere all&#8217;aggiudicazione del lotto 1 avente ad oggetto la cessione del 100% della partecipazione societaria della Marina di Portisco S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">iii) della perizia giurata di stima della partecipazione in Marina di Portisco s.p.a. detenuta da Invitalia, a firma dei sig.ri Lancia e Esposito, già  impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio e conosciuta in data 12 febbraio 2015; </p>
<p style="text-align: justify;">iv) di ogni altro provvedimento antecedente, successivo e/o comunque connesso ai precedenti.</p>
<p style="text-align: justify;">con motivi aggiunti depositati il 20.1.2021: </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del bando di gara per la cessione della partecipazione societaria pari al 100% della società  Marina di Portisco S.p.a., comprensivo degli allegati A, B e C, del 16 novembre 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia Nazionale per l&#8217;attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D&#8217;Impresa Spa e del Ministero dello Sviluppo Economico;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021, tramite collegamento da remoto, il dott. Luca De Gennaro;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti depositati in data 15.04.2016, la Marinedì ha impugnato il provvedimento con il quale Invitalia ha ritenuto che le offerte presentate dai concorrenti &#8211; tra cui la stessa ricorrente &#8211; per l&#8217;acquisto del 100% della partecipazione societaria della Marina di Portisco S.p.A. &#8220;non fossero idonee ed accettabili in relazione all&#8217;oggetto della gara e, in virtà¹ di quanto disposto dall&#8217;art. 81, co. 3 del D.lgs. 163/2006, ha deliberato di non procedere all&#8217;aggiudicazione del lotto 1&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In pendenza del giudizio, Invitalia, con bando di gara del 16 novembre 2020, ha indetto una nuova procedura selettiva pubblica, per la cessione della medesima partecipazione societaria pari al 100% del capitale sociale della Marina di Portisco; il nuovo bando  stato oggetto di impugnazione per motivi aggiunti depositati in data 20.1.2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Si  costituita Invitalia deducendo l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza delle domande impugnatorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 28 aprile 2016, a seguito di rinuncia alla domanda cautelare,  stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 7 aprile 2021 la causa  stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso  inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio non ritiene di discostarsi dall&#8217;orientamento su questione analoga -concernente l&#8217;acquisto di partecipazioni societarie di Invitalia &#8211; espresso dalla Sezione e confermato in appello (TAR Lazio n. 8946/2017, confermato da Cons. Stato n. 6088/2018 a cui si rinvia quali precedenti conformi, per maggiori riferimenti).</p>
<p style="text-align: justify;">Si osserva dunque quanto segue in punto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">La procedura oggetto di causa  disciplinata dall&#8217;art. 1 commi 460 e 461 L. n. 296/2006 secondo cui:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;la Società  Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di ed  società  a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità  e gli obiettivi della Società  e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d&#8217;intesa con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società  e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità , necessitano della preventiva approvazione ministeriale&#8221; (comma 460);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società  di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività . Il predetto piano di riordino e di dismissione dovà  prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle società  controllate sia ridotto a non più di tre, nonchè entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società  veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società  regionali si procedeà  d&#8217;intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonchè quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse&#8221; (comma 461).</p>
<p style="text-align: justify;">La fattispecie in esame concerne la cessione della partecipazione azionaria nella società  della Marina di Portisco S.p.A. detenuta da Invitalia s.p.a. e partecipata al 100%.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso odierno, pertanto, non viene in rilievo la costituzione <i>ex novo</i> di una società  mista con l&#8217;esigenza di individuare, per l&#8217;affidamento di un servizio, un socio privato, qualificabile come socio &#8220;operativo&#8221;, a cui specificamente si riferisce l&#8217;art. 1 comma 2 d. lgs. n. 163/2006 secondo cui, &#8220;nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società  miste per la realizzazione e/o gestione di un&#8217;opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica&#8221;; va quindi nel caso di specie escluso, per tale ragione, l&#8217;obbligo di ricorrere al modulo procedimentale dell&#8217;evidenza pubblica, il solo in grado di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;inesistenza di un obbligo generale di ricorso all&#8217;evidenza pubblica , poi, desumibile dalla richiamata disciplina di rango primario (art. 1 comma 461 l. n. 296/2006 e art. 28 d.l. n. 248/2007), applicabile alla fattispecie, la quale non solo non prevede l&#8217;evidenza pubblica come modalità  necessaria di dimissione delle partecipazioni azionarie ma, al contrario, indica specifiche tipologie di dismissione non compatibili con l&#8217;evidenza pubblica e finalizzate, piuttosto, a garantire l&#8217;attuazione delle finalità  istituzionali perseguite da Invitalia s.p.a.;  il caso, ad esempio, del ricorso all&#8217;intesa con la Regione, per la dismissione delle partecipazioni nelle società  regionali, e della possibilità  di cedere gratuitamente tali partecipazioni alle Regioni stesse o ad altre amministrazioni pubbliche (art. 1 comma 461 l. n. 296/06).</p>
<p style="text-align: justify;">Come chiarito poi dal Cons. Stato, Ad. Plenaria, con la sentenza n. 16/2011, la sottoposizione o meno della gara al regime pubblicistico fissato dal codice dei contratti pubblici, e la sua consequenziale sottoposizione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, &#8220;discende dalle caratteristiche oggettive dell&#8217;appalto e soggettive della stazione appaltante, e dunque dall&#8217;esistenza di un vincolo &#8220;eteronomo&#8221; e non dalla dichiarazione della stazione appaltante (c.d. autovincolo)&#8221;, attesa l&#8217;inderogabilità  dalle parti delle regole sulla giurisdizione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2639/2015; id., n. 2008/2015; id., n. 497/2015; Cass., Sez. Un., n. 8511/2012); in questa prospettiva &#8220;la dismissione di quote azionarie pubbliche non  soggetta alle norme sull&#8217;evidenza pubblica, e nemmeno a quelle sulla contabilità  generale dello Stato, risolvendosi in un&#8217;operazione che l&#8217;ente pubblico pone in essere con modalità  privatistiche, dovendosi soltanto attenere ai generali principi di trasparenza e non discriminazione&#8221; (Cons. Stato, n. 1894/2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Non rileva infine, ai fini del radicamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che la società  gestisca un pubblico servizio, dovendo ritenere a ciò necessario, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale (in primis, sentenza n. 204/2004), che si tratti di una amministrazione che eserciti in concreto il proprio potere autoritativo ovvero di un soggetto privato, cui una disposizione di legge consenta l&#8217;esercizio di un potere della medesima natura (in termini Cons. Stato n. 6088/2018 cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto fin qui evidenziato emerge che la dimissione della partecipazione azionaria pubblica costituisce vicenda che viene posta in essere &#8220;iure privatorum&#8221; e con il rispetto dei soli principi di non discriminazione e trasparenza e senza l&#8217;obbligo normativo di ricorrere alla procedura di evidenza pubblica che, come tale, possa radicare, in capo agli aspiranti acquirenti del pacchetto azionario, un interesse legittimo e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la natura della posizione giuridica soggettiva azionata dalla ricorrente, non riconducibile all&#8217;interesse legittimo, induce il Tribunale ad affermare, confermando l&#8217;indirizzo giurisprudenziale già  richiamato, che, secondo il criterio del &#8220;petitum sostanziale&#8221;, la giurisdizione a conoscere del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti  devoluta al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi, come eccepito dalle parti resistenti, sia il ricorso principale che quelli per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 11 c.p.a., il Tribunale dichiara dunque che la giurisdizione in ordine al presente giudizio spetta al giudice ordinario davanti al quale le parti potranno riproporre la causa nel rispetto delle prescrizioni della disposizione in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">La particolarità  della questione giuridica giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giampiero Lo Presti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Romano, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-12-4-2021-n-4266/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2021 n.4266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2021 n.448</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-13-1-2021-n-448/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Luca De Gennaro, Presidente FF, Paola Patatini, Primo Referendario, Estensore PARTI: Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Filippo Lattanzi; contro Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato In tema di riparto</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luca De Gennaro, Presidente FF, Paola Patatini, Primo Referendario, Estensore PARTI: Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Filippo Lattanzi; contro Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>In tema di riparto di competenze tra AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette e Autorità  indipendente di settore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Autorità  amministrative indipendenti &#8211; pratiche commerciali scorrette- riparto di competenze &#8211; AGCM e Autorità  indipendente di settore &#8211; criterio autonomo di incompatibilità  &#8211; deve essere applicato.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il riparto di competenze tra AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette e Autorità  indipendente di settore non deve essere definito sulla base dei criteri di matrice penalistica, di specialità  o assorbimento, bensì sulla base del criterio autonomo di incompatibilità , con la conseguenza che la regola generale  rappresentata dalla competenza esclusiva dell&#8217;Autorità  antitrust, salvo il caso in cui le norme di regolazione contengano profili di disciplina incompatibili con quelli previsti dalle norme generali in materia di pratiche commerciali scorrette &#8211; attribuirebbe la competenza esclusiva all&#8217;Antitrust.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 13/01/2021<br /> <strong>N. 00448/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01386/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2020, proposto da<br /> Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante<em> pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. P. da Palestrina, 47;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della delibera n. 498/19/CONS recante diffida nei confronti di TIM, in relazione all&#8217;offerta denominata &#8220;Ricarica+&#8221;, al rispetto del combinato disposto dell&#8217;art. 1, comma 1, decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge n. 40 del 2007, e dell&#8217;art. 2, comma 12, lettera <em>c</em>), legge n. 481 del 1995.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto, la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Nel mese di agosto 2019, l&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) formulava, nei confronti dell&#8217;operatore mobile TIM, una richiesta di informazioni e documenti in merito alle modalità  di ricarica del credito residuo per le utenze di tipo prepagato, avendo rilevato alcune criticità  in termini di poca trasparenza delle informazioni rese all&#8217;utenza finale rispetto all&#8217;acquisto dell&#8217;offerta &#8220;Ricarica+&#8221;.<br /> Tim riscontrava la richiesta con nota del 6 settembre 2019, evidenziando in premessa che l&#8217;offerta &#8220;Ricarica+&#8221; non rappresenta una nuova modalità  di ricarica delle utenze prepagate, bensì un&#8217;offerta commerciale, composta da un credito telefonico e un <em>bundle</em> di servizi aggiuntivi, di tal che l&#8217;importo contenuto nella denominazione commerciale (Ricarica 5+, 10+, 20+, 30+) non  rappresentativo dell&#8217;esatta entità  economica del credito acquisito, bensì di un valore inferiore in quanto la rimanente quota di prezzo costituisce il corrispettivo per l&#8217;acquisto dei servizi aggiuntivi.<br /> Parimenti, nello stesso mese di settembre, l&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) notificava a TIM l&#8217;apertura di un procedimento volto ad accertare il carattere asseritamente scorretto delle condotte commerciali connesse all&#8217;offerta &#8220;Ricarica+&#8221;, contestando in particolare la scarsa chiarezza per il consumatore sulla circostanza che l&#8217;adesione all&#8217;offerta comportasse l&#8217;acquisto non solo del credito telefonico, ma anche di servizi a pagamento che l&#8217;utente non aveva scelto espressamente e consapevolmente. Tale comportamento integrava, ad avviso dell&#8217;AGCM, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 26, lettera <em>f</em>) del Codice del Consumo.<br /> L&#8217;Autorità  invitava quindi l&#8217;operatore a rimuovere i profili di possibile scorrettezza adottando misure idonee a modificare il sistema.<br /> TIM riscontrava l&#8217;invito con nota del 30 settembre 2019, in cui, dopo aver descritto i primi interventi di miglioramento intrapresi già  nel mese di luglio (<em>renaming</em> dell&#8217;offerta, predisposizione di nuovo materiale informativo, sensibilizzazione dei partner commerciali sulla necessità  di fornire alla clientela una corretta informativa circa la differenza tra ricarica standard e offerta commerciale &#8220;Ricarica+&#8221;), illustrava le ulteriori azioni correttive poste in essere per eliminare i profili di criticità  evidenziati, sottolineando in particolare quella dell&#8217;adozione di due nuovi tagli di ricarica standard da 4 e 6 euro, in grado di soddisfare ulteriormente le esigenze della clientela con scarsa propensione a spendere.<br /> Tali misure venivano valutate da AGCM che, con nota del 6 dicembre 2019, riteneva rimossi, alla luce delle azioni intraprese dall&#8217;operatore, i profili di possibile scorrettezza della pratica commerciale oggetto di indagine e, per l&#8217;effetto, archiviava il procedimento istruttorio.<br /> Nel frattempo, con ulteriore nota del 30 ottobre 2019, TIM forniva anche ad AGCom informazioni aggiuntive circa le iniziative adottate, sottoponendo all&#8217;Autorità  tutta la documentazione inerente al procedimento di <em>moral suasion</em> avviato da AGCM.<br /> Sennonchè, con la delibera 498/19 del 16 dicembre 2019, AGCom, ritenendo l&#8217;iniziativa economica denominata &#8220;Ricarica+&#8221; in contrasto con gli obblighi vigenti in materia di concorrenza, trasparenza e confrontabilità  delle offerte, parità  di trattamento degli utenti, nonchè col divieto di addebito alla clientela di costi fissi e contributi di ricarica aggiuntivi rispetto al traffico telefonico acquistato, ha diffidato TIM al rispetto, nel termine di 30 giorni, del combinato disposto dell&#8217;art. 1, comma 1, decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge n. 40 del 2007, e dell&#8217;art. 2, comma 12, lettera <em>c</em>), legge n. 481 del 1995, mediante «l&#8217;adozione di modalità  di ricarica che non comportino necessariamente, per determinati tagli, la contestuale attivazione di pacchetti o opzioni tariffarie, così da rendere evitabile, per quegli stessi tagli, tale attivazione e superare al contempo la possibile confusione tra le operazioni di ricarica e l&#8217;acquisto di pacchetti o offerte commerciali».<br /> Avverso la predetta delibera, la società  TIM ha quindi proposto il presente ricorso per ottenerne l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, per:<br /> &#8211; «<em>Nullità  per carenza assoluta di attribuzioni. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 19, comma 3 nonchè dell&#8217;art. 27 comma 1bis Codice Consumo. Violazione dell&#8217;art. 4 Protocollo n. 7 CEDU e dell&#8217;art. 50 della Carta di Nizza. Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione</em>», in quanto, alla luce del riparto di competenze tra AGCM e AGCom come definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7296/2019, l&#8217;AGCom non avrebbe un autonomo potere di intervento in ragione dell&#8217;avvenuto esercizio delle proprie prerogative da parte dell&#8217;AGCM che, sulla medesima condotta, ha avviato e archiviato il procedimento di <em>moral suasion,</em> con la conseguente violazione, nella specie, del principio penalistico del <em>ne bis in idem;</em><br /> &#8211; «<em>Violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 71 CCE, nonchè dell&#8217;art. 1 comma 1 DL n. 7/2007 convertito in legge n. 40/2007; eccesso di potere per sviamento</em>», in quanto la componente aggiuntiva del prezzo dell&#8217;offerta &#8220;Ricarica+&#8221; non costituirebbe una forma surrettizia di reintroduzione di costi fissi, vietati dal Decreto Bersani, bensì il corrispettivo per la fruizione di servizi aggiuntivi, e quindi il presupposto fattuale e giuridico da cui muove AGCom sarebbe errato;<br /> &#8211; «<em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1 comma 1 DL n. 7/2007 convertito in legge n. 40/2007; difetto di motivazione ed eccesso di potere</em>», in quanto la diffida sarebbe poco chiara e contraddittoria circa l&#8217;ordine di reintroduzione di tagli di ricarica da 5 e 10 euro e condizionerebbe ingiustificatamente la libertà  di impresa nell&#8217;articolazione della offerta commerciale e nella scelta dei canali da utilizzare.<br /> Per resistere al gravame, si  costituita in giudizio l&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni che con memoria ha contestato le argomentazioni di parte, insistendo inoltre per il rigetto dell&#8217;istanza cautelare.<br /> Alla camera di consiglio del 4 marzo 2020, la causa  stata cancellata dal ruolo delle cautelari, su rinuncia di parte ricorrente.<br /> Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2020, per la quale entrambe le parti hanno depositato scritti, sentiti i difensori collegati da remoto in modalità  telematica, la causa  passata in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Il ricorso non  fondato.<br /> Con riguardo al primo motivo di doglianza, relativo all&#8217;asserita carenza di attribuzioni in capo all&#8217;AGCom in ragione dell&#8217;avvenuto intervento da parte dell&#8217;AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, il Collegio ritiene, in via preliminare, di ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento, ai fini della delimitazione dei poteri di intervento delle due Autorità  nonchè della condotta rilevante oggetto dei due procedimenti da queste avviati.<br /> La legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «[n]orme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità . Istituzione delle Autorità  di regolazione dei servizi di pubblica utilità », dispone, tra l&#8217;altro, che l&#8217;Autorità  di regolazione (quale AGCom) &#8220;controlla che le condizioni e le modalità  di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l&#8217;obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili [&#038;]» (art. 2, comma 12, lettera <em>c</em>).<br /> Il cd. Decreto Bersani (decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività  economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell&#8217;istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», convertito in legge n. 40 del 2007) ha disposto, « [a]l fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonchè di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato,  vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l&#8217;applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto [&#038;]» (art. 1, comma 1), attribuendo all&#8217;Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sul rispetto della disposizione (art. 1, comma 4).<br /> Il Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), nell&#8217;ottica di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti (art. 1), stabilisce che «[u]na pratica commerciale  scorretta se  contraria alla diligenza professionale, ed  falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale  diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori» (art. 20, comma 2);  in particolare scorretta la pratica commerciale aggressiva che esiga «il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto» (artt. 20, comma 4, e 26, lettera <em>f</em>).<br /> Nel caso in esame, l&#8217;AGCom ha ritenuto che l&#8217;eliminazione dei tagli di ricarica da 5 e 10 euro dai canali commerciali costituiti da tabaccherie/bar/edicole determinasse la violazione sia dell&#8217;art. 2, comma 12, l. n. 481 del 1995, sia dell&#8217;art. 1, comma 1, Decreto Bersani, mentre, ad avviso iniziale di AGCM, l&#8217;acquisto dell&#8217;offerta &#8220;Ricarica+&#8221; avrebbe integrato una pratica commerciale aggressiva nei termini sopra visti, comportando l&#8217;addebito all&#8217;utente di un costo per la fornitura di un servizio da questi non richiesto, nè consapevolmente ed espressamente scelto.<br /> Secondo la ricorrente, la condotta indagata da AGCM e quella oggetto di diffida da parte di AGCom risulterebbero perfettamente sovrapponibili con la conseguenza che, alla luce delle coordinate sistematiche dettate dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 7296 del 25 ottobre 2019 in merito al riparto di competenze tra le due Autorithies, non residuerebbe alcun margine di intervento di AGCom perchè tra le due discipline normative sopra riportate sussisterebbe una relazione di continenza.<br /> Tale assunto, osserva il Collegio, non può condividersi in ragione dell&#8217;erroneità  del presupposto da cui lo stesso muove.<br /> Secondo la ricorrente, gli indici rivelatori della sovrapponibilità  delle condotte sarebbero rappresentati dalla perfetta specularità  delle norme settoriali, dalla circostanza che entrambe le contestazioni si fonderebbero sulla ritenuta insufficiente trasparenza della proposta commerciale nonchè dall&#8217;avere entrambe le Autorità  valutato &#8211; seppur con esiti differenti &#8211; le medesime misure correttive approntate da TIM.<br /> A ben vedere, però, i due plessi normativi indicati non perseguono «la medesima finalità  di imporre agli operatori trasparenza informativa allo scopo di preservare gli utenti dal rischio di acquistare servizi non richiesti» (p.11 del ricorso).<br /> Tale finalità  risponde chiaramente al divieto di realizzazione di pratiche commerciali scorrette, al precipuo fine di non alterare sensibilmente la capacità  del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. E&#8217; dunque in quest&#8217;ottica che AGCM aveva originariamente contestato a TIM, quale condotta, la scarsa informazione sulle modalità  di funzionamento dell&#8217;offerta &#8220;Ricarica+&#8221;, non avendo l&#8217;operatore fornito sufficienti informazioni al consumatore sulla circostanza che il servizio offerto implicasse anche servizi a pagamento, diversi e ulteriori rispetto al credito telefonico acquistato.<br /> Diversamente, AGCom  intervenuta in ottemperanza al dovere di vigilanza sul divieto di introduzione di costi fissi di ricarica, fissato dal Decreto Bersani &#8211; perchè al costo di ricarica effettiva (di 4 e 9 euro)  stato aggiunto il costo fisso di 1 euro, seppur quale corrispettivo di un servizio aggiuntivo abbinato alla ricarica &#8211; nonchè in ottemperanza al più generale compito di garantire che l&#8217;accesso ai servizi avvenga «nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l&#8217;obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili».<br /> Come emerge dalla delibera impugnata, l&#8217;azione intrapresa da AGCom, nell&#8217;imporre il rispetto di una specifica prescrizione tariffaria prevista <em>ex lege</em>,  finalizzata ad assicurare un equo accesso ai servizi di telefonia, proprio a tutela dei segmenti più deboli di clientela &#8211; quali giovani, studenti, inoccupati e anziani &#8211; gli stessi che, verosimilmente a causa una disponibilità  economica limitata, si avvalgono di regola dei tagli di ricarica più bassi, con la conseguenza che la mancanza dei più comuni tagli da 5 e 10 euro nei canali commerciali più diffusi (tabaccherie/bar/edicole) li costringe ad orientarsi verso l&#8217;offerta Ricarca 5+ o 10+ o tagli di ricarica diversi, frustando le loro ragionevoli aspettative e introducendo un elemento di discriminazione all&#8217;interno della clientela.<br /> Essendo dunque diversa la finalità  delle due discipline, come pure la condotta contestata, va esclusa nella specie la sussistenza di un rapporto di sovrapponibilità , continenza o complementarietà , rapporto che, alla luce delle coordinate ermeneutiche elaborate dal Consiglio di Stato &#8211; per cui, come noto, il riparto di competenze tra AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette e Autorità  indipendente di settore non deve essere definito sulla base dei criteri di matrice penalistica, di specialità  o assorbimento, bensì sulla base del criterio autonomo di incompatibilità , con la conseguenza che la regola generale  rappresentata dalla competenza esclusiva dell&#8217;Autorità  antitrust, salvo il caso in cui le norme di regolazione contengano profili di disciplina incompatibili con quelli previsti dalle norme generali in materia di pratiche commerciali scorrette &#8211; attribuirebbe la competenza esclusiva all&#8217;Antitrust.<br /> Nel caso in esame va invece ravvisata la competenza dell&#8217;AGCom nell&#8217;adozione della delibera impugnata, atteso che le norme di regolazione disciplinano l&#8217;aspetto specifico e diverso di garantire l&#8217;accesso ai servizi di comunicazione a chiunque, anche, e in particolare, alle categorie più svantaggiate, in condizioni di trasparenza e uguaglianza, profilo che esula dalla fattispecie della pratica commerciale scorretta.<br /> Venendo quindi in rilievo condotte giuridicamente distinte, come sopra visto, perde di consistenza anche l&#8217;asserita violazione del principio del <em>ne bis in idem</em>, non ravvisabile nel caso in esame.<br /> Il primo dei motivi va dunque respinto.<br /> Sono da disattendere anche il secondo e terzo motivo, con cui la ricorrente contesta, in sintesi, l&#8217;assunto dell&#8217;Autorità  secondo cui l&#8217;offerta in questione costituirebbe una forma non ammessa di reintroduzione di costi fissi &#8211; atteso che a fronte del versamento dell&#8217;importo riportato nel <em>claim</em> dell&#8217;offerta (5+, 10+&#038;), l&#8217;utente acquisisce non solo credito telefonico, ma anche il diritto di usufruire di servizi aggiuntivi &#8211; lamentando inoltre l&#8217;eccesso di potere e la scarsa chiarezza in cui sarebbe incorsa l&#8217;Amministrazione nell&#8217;imporre il ripristino delle ricariche da 5 e 10 euro, ponendo vincoli alla libera iniziativa economica dell&#8217;operatore.<br /> Sul punto si osserva che  incontestata la circostanza che a fronte di un acquisto di 5 o 10 euro della corrispondente offerta &#8220;Ricarica+&#8221;, l&#8217;utente si veda accreditato un importo di ricarica inferiore di un 1 euro, il quale rappresenta indubbiamente un costo fisso incidente sulla reale portata del credito telefonico acquistato. La circostanza che a detto costo corrisponda poi un servizio aggiuntivo, quale minuti e giga illimitati per 24h o <em>voucher</em> per cinema o partecipazione a concorsi a premi, non scalfisce il dato per cui all&#8217;acquisto della ricarica  inscindibilmente connesso un costo aggiuntivo rispetto a quello del traffico acquistato.<br /> Pertanto, l&#8217;Autorità  ha attenzionato tale condotta ritenendo che la stessa potesse eludere il divieto di introduzione di costi fissi e contributi per la ricarica, atteso che, alla luce della normativa vigente, l&#8217;utente deve poter acquistare traffico telefonico senza dover contemporaneamente acquistare, pagando un costo fisso, servizi di diversa natura.<br /> Contestualmente, l&#8217;attenzione di AGCom si  incentrata sulle specifiche ricariche da 5 e 10 euro, non disponibili presso i canali di vendita più diffusi, andando così ad incidere sull&#8217;accesso al mercato da parte della clientela con un potere di acquisto più limitato, che ha ripiegato, nella maggior parte dei casi inconsapevolmente, sulla diversa offerta commerciale &#8220;Ricarica 5+ o 10+&#8221;, col sacrificio delle proprie ragionevoli esigenze, per le considerazioni più volte fatte.<br /> La diffida dell&#8217;Autorità  era quindi legittimamente orientata al rispetto non solo delle disposizioni di legge relative al divieto di costi fissi di ricarica, ma anche di quelle a tutela della trasparenza e dell&#8217;uguaglianza di accesso al mercato delle comunicazioni.<br /> Il secondo &#8220;Ritenuto&#8221; della diffida intima quindi a TIM, al fine di adeguarsi alla normativa sopra detta, di adottare &#8220;per determinati tagli&#8221;, ossia quelli di piccola entità , modalità  di ricarica che non comportino necessariamente la contestuale attivazione di pacchetti o opzioni tariffarie, lasciando libero l&#8217;operatore di scegliere la propria strategia commerciale, quindi lungi dall&#8217;obbligarlo alla reintroduzione degli importi in esame presso i comuni canali di vendita.<br /> Vale al riguardo osservare che, come evidenziato con l&#8217;ultima memoria, la ricorrente ha, successivamente alla diffida, implementato i tagli e le modalità  di ricarica standard, introducendo tagli da 5 e 10 euro con PIN, commercializzati presso tabaccherie, bar ed edicole, nonchè con la ricarica presso gli stessi negozi TIM, misure queste che nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità  staà  poi all&#8217;Autorità  valutare.<br /> Alla luce delle considerazioni sopra fatte, l&#8217;operato di AGCom risulta essere esente dai vizi denunciati, con la conseguenza che il presente ricorso deve essere respinto.<br /> Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna la società  ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di AGCom, che liquida in euro 3500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori e oneri di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luca De Gennaro, Presidente FF<br /> Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere<br /> Paola Patatini, Primo Referendario, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2020 n.12884</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-12-2020-n-12884/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Mediacom S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Italo Sciscione, elettivamente domiciliata in Roma al Largo Ponchielli n. 6 presso l&#8217;Avv. Domenico Reccia (Studio Pandiscia); contro Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni &#8211; AGCom, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-12-2020-n-12884/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2020 n.12884</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mediacom S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Italo Sciscione, elettivamente domiciliata in Roma al Largo Ponchielli n. 6 presso l&#8217;Avv. Domenico Reccia (Studio Pandiscia); contro Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni &#8211; AGCom, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata; nei confronti Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliato; e con l&#8217;intervento di ad adiuvandum: Adriano Panzironi, Wte Edizioni S.r.l., Welcome Time Elevetor S.r.l., Life 120 Italia S.r.l., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianmaria Covino, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7;</span></p>
<hr />
<p>I poteri di controllo dell&#8217; AGCOM in materia di programmazione, pubblicità  e contenuti radiotelevisivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Autorità  amministrative indipendenti &#8211; Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) &#8211; emergenza sanitaria Covid- 19 &#8211; tutela della salute pubblica &#8211; va garantita -settore dei media televisivi &#8211; deve essere regolata &#8211; sistema di controlli e sanzioni &#8211; missione istituzionale dell&#8217;AGCOM &#8211; è tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La diffusione, in un momento storico caratterizzato da una grave emergenza sanitaria, di un peculiare format, costituente una vera e propria trasmissione televisiva con ambizioni divulgative e informative, ambizioni che possono prescindere dalla validità  scientifica di quanto affermato appare potenzialmente pregiudizievole per la salute in ragion delle scelte comunicative e dei messaggi informativi complessivamente veicolati, tali da indurre negli ascoltatori convincimenti erronei e contrastanti con i dati scientifici nonchè il rischio di opzioni comportamentali incompatibili con le esigenze di contenimento del fenomeno epidemico.</em><br /> <em>Si tratta, pertanto, di un ambito diverso e pìù ampio rispetto a quello della repressione delle pratiche commerciali scorrette previsto nel Codice del Consumo, sebbene queste possano costituire oggetto di intervento sanzionatorio anche quando si risolvano in lesioni di beni fondamentali del cittadino consumatore, come il diritto alla salute e all&#8217;integrità  fisica.</em><br /> <em>Ciò in quanto il fatto generatore del periculum per la salute pubblica non è rintracciato tanto, o soltanto, nella promozione commerciale di determinati prodotti, quanto nel messaggio informativo veicolato attraverso un prodotto televisivo complesso, le cui diverse articolazioni comunicative concorrono tutte a un risultato mediatico ritenuto pericoloso in relazione ad interessi pubblici primari. </em><br /> <em>La fattispecie, dunque, rimanda proprio alla missione istituzionale dell&#8217;AGCom, il cui intervento repressivo non si risolve certo nella mera tutela dei diritti del consumatore, sebbene in senso ampio intesi, mirando piuttosto alla regolazione del settore dei media televisivi anche attraverso un sistema di controlli e sanzioni su scelte di programmazione contrastanti con gli obblighi vigenti in materia di programmazione, pubblicità  e contenuti radiotelevisivi.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/12/2020<br /> <strong>N. 12884/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02791/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2791 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Mediacom S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Italo Sciscione, elettivamente domiciliata in Roma al Largo Ponchielli n. 6 presso l&#8217;Avv. Domenico Reccia (Studio Pandiscia);<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni &#8211; AGCom, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliato;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> <em>ad adiuvandum</em>:<br /> Adriano Panzironi, Wte Edizioni S.r.l., Welcome Time Elevetor S.r.l., Life 120 Italia S.r.l., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianmaria Covino, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo</em><br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza ingiunzione emessa dall&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 153/2020/CONS, riportante la data del 7 aprile 2020 ma sottoscritta digitalmente il 10 aprile 2020, notificata via PEC il 10 aprile 2020 alle ore 16.31, a conclusione del procedimento n. 2757/MRM &#8211; contestazione n. 11/2020/DCA;<br /> &#8211; di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, nonchè del parere del Consiglio Superiore di Sanità  del 9 ottobre 2018, di cui non è nota l&#8217;acquisizione;<br /> <em>Nonchè per il risarcimento</em><br /> &#8211; di tutti i danni patiti e patendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, derivanti dall&#8217;esecuzione dell&#8217;impugnata delibera n. 153/2020/CONS emessa e notificata da parte dell&#8217;AGCom il 10 aprile 2020;<br /> <em>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MEDIACOM S.r.l. il 9 giugno 2020, per l&#8217;annullamento</em><br /> &#8211; degli stessi provvedimenti, sotto diversi ed ulteriori profili.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni &#8211; Roma AGCom e del Ministero della Salute;<br /> Visti gli atti di intervento <em>ad adiuvandum</em> di Adriano Panzironi, Life 120 Italia S.r.l., Wte Edizioni S.r.l., Welcome Time Elevetor S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 9 novembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La società  ricorrente esercita il servizio di media audiovisivo sul canale 61 del digitale terrestre, sul quale viene trasmesso &#8220;<em>Il Cerca Salute</em>&#8220;, <em>format</em> televisivo del quale è ospite fisso Adriano Panzironi, giornalista ed autore di pubblicazioni inerenti la correlazione tra regime alimentare ed aspettative di vita.<br /> 1.1. Il citato programma è stato oggetto, nel 2019, di un procedimento sanzionatorio avviato dall&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni (d&#8217;ora innanzi, per brevità , &#8220;Autorità &#8221; o &#8220;AGCom&#8221;), nei confronti di altra emittente televisiva esercente il servizio di media audiovisivo in ambito nazionale.<br /> 2. Con deliberazione 129/20/CONS del 18 marzo 2020 l&#8217;Autorità  &#8211; visto il DPCM 31 gennaio 2020, con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all&#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonchè il DL 17 marzo 2020, n. 18, recante &#8220;<em>Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19</em>&#8220;, avendo altresì¬ rilevato un significativo aumento degli ascolti televisivi in coincidenza con l&#8217;emanazione di tali provvedimenti &#8211; ha rivolto a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici un richiamo affinchè, in ossequio ai principi sanciti dall&#8217;ordinamento a tutela di una informazione corretta ed obiettiva, fosse garantita una &#8220;<em>adeguata copertura informativa sul tema del &#8220;Coronavirus Covid-19&#8221;, assicurando la testimonianza di autorevoli esperti del mondo della scienza e della medicina allo scopo di fornire ai cittadini utenti informazioni verificate e fondate</em>&#8220;.<br /> 2.1. In pari data la ricorrente è venuta a conoscenza a mezzo stampa (tramite pubblicazione sul quotidiano &#8220;<em>La Repubblica</em>&#8220;) dell&#8217;avvio di un procedimento sanzionatorio nei propri confronti, da parte della stessa AGCom, in relazione alla diffusione dello &#8220;<em>Speciale Covid-19. Quello che non ti hanno detto sul Coronavirus</em>&#8220;, edizione speciale della suindicata trasmissione televisiva.<br /> 2.2. Con nota PEC trasmessa il 19 marzo 2020 alle ore 13.20 la ricorrente ha comunicato all&#8217;Autorità  di avere &#8211; indipendentemente dal merito delle contestazioni, considerato il particolare e delicatissimo momento storico, non intendendo neppure potenzialmente fornire informazioni che potessero essere male interpretate e fraintese &#8211; completamente eliminato dal proprio palinsesto televisivo detta trasmissione.<br /> 3. Sempre il 19 marzo 2020, alle ore 20.30, l&#8217;AGCom ha notificato alla ricorrente l&#8217;atto di contestazione n. 11/20/DCA N. Proc. 2757/MRM con il quale, avendo la Direzione Contenuti Audiovisivi, nell&#8217;ambito della propria attività  di vigilanza preso visione, nell&#8217;intera giornata del 17 marzo e in parte del 18 marzo 2020, della citata trasmissione dello &#8220;<em>Speciale Covid-19</em>&#8220;, della durata di circa 30 minuti, riproposta ogni ora nel corso della programmazione &#8220;h24&#8221;, caratterizzata dalla sovraimpressione fissa sul lato superiore dello schermo del <em>claim</em> &#8220;<em>Quello che non ti hanno detto del coronavirus</em>&#8220;, e avendo riscontrato nella stessa la divulgazione di affermazioni ritenute pregiudizievoli per la salute del telespettatore, ha avviato nei confronti della stessa società  il procedimento finalizzato all&#8217;accertamento della violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 36 <em>bis</em>, comma 1, lett. c), n. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai fini dell&#8217;irrogazione della sanzione prevista dall&#8217;articolo 51, comma 9, del medesimo decreto (consistente nella sospensione dell&#8217;attività  per un periodo non superiore a sei mesi).<br /> 3.1. Ãˆ stato, in particolare, contestato che nell&#8217;ambito della trasmissione citata:<br /> &#8211; sono state rese affermazioni quali: &#8220;<em>lo stile di vita Life 120&#038; alimentazione low carb&#038; attività  fisica adeguata&#038; un&#8217;integrazione certamente consapevole&#038; può fare molto contro questo virus</em>&#8220;;<br /> &#8211; le indicazioni standard per la prevenzione diffuse dalle autorità  sanitarie (lavaggio frequente delle mani, distanza di sicurezza da altri soggetti, lontananza da luoghi affollati) sono state presentate come misure connotate da arretratezza, tramite l&#8217;affermazione che le quarantene erano impiegate nel Medioevo;<br /> &#8211; è stato ipotizzato &#8211; basando tale affermazione su statistiche e su ricostruzioni asseritamente scientifiche &#8211; che gli effetti negativi del virus Covid-19 siano legati a carenze del sistema immunitario riconducibili a interventi chirurgici superflui (asportazione di tonsille e adenoidi praticate massivamente per protocollo) ovvero a errata alimentazione, sostenendosi che &#8220;<em>un maggior consumo di carboidrati incentivi la diffusione del virus</em>&#8220;;<br /> &#8211; è stata rappresentata una supposta correlazione fra diabete e iperglicemia e ridotta efficienza del sistema immunitario, da cui si fa discendere una maggiore diffusione del virus;<br /> &#8211; sono state fatte affermazioni, basate su argomentazioni prive di chiara ed evidente attendibilità  scientifica, intese ad accreditare una predisposizione agli effetti negativi del coronavirus Covid-19 legata allo stile alimentare e al consumo di carboidrati;<br /> &#8211; l&#8217;atteggiamento di critica nei confronti della medicina &#8220;dogmatica&#8221;, come viene definita, si è spinta fino a sostenere che &#8220;<em>l&#8217;alimentazione somministrata ai ricoverati in terapia intensiva è criminale, poichè contenente glucosio</em>&#8221; e che &#8220;<em>non si giungerà  mai alla scoperta di un vaccino</em>&#8220;, con la conseguenza che &#8220;<em>l&#8217;unico rimedio per affrontare il virus è il rafforzamento del sistema immunitario attraverso l&#8217;integrazione e la somministrazione di vitamine</em>&#8220;;<br /> &#8211; è stata suggerita come terapia atta a rinforzare il sistema immunitario, oltre all&#8217;integrazione &#8220;mirata&#8221;, anche la somministrazione massiccia di vitamina C e D, che non sarebbe consigliata dalla medicina ufficiale;<br /> &#8211; nel corso dello speciale ed al termine dello stesso sono state, poi, trasmesse comunicazioni commerciali dei medesimi integratori, con specifico riguardo alle vitamine C e D della linea Life 120; inoltre, durante la trasmissione compare un banner contenente, tra l&#8217;altro, la seguente frase: &#8220;<em>L&#8217;integrazione può essere una grande opportunità . Gli attacchi che il Signor Panzironi sta ricevendo da parte del Ministero della Salute e da parte di molti giornalisti sono del tutto strumentali ed hanno l&#8217;obiettivo di fermare una grande rivoluzione che sta riportando in salute milioni di persone</em>&#8220;;<br /> &#8211; è stata infine trasmessa la rubrica &#8220;<em>Storie di guarigione</em>&#8220;, dedicata al diabete, in cui diversi &#8220;testimoni&#8221; asseriscono di essere guariti dopo aver abbracciato lo stile di vita &#8220;LIFE 120&#8221; e di aver abbandonato, di conseguenza, le cure &#8220;tradizionali&#8221; che prevedono la somministrazione di insulina; peraltro alle ore 19,45 della programmazione del 17 marzo 2020 è andata in onda la rubrica &#8220;<em>A cena con Panzironi-Milano</em>&#8220;, con la diffusione di immagini di numerosi &#8220;seguaci&#8221; del metodo Life 120, ripresi convivialmente a cena, in assenza di qualsivoglia opportuna e doverosa precisazione a schermo circa la riconducibilità  della registrazione del programma in epoca precedente alla entrata in vigore dei divieti connessi all&#8217;emergenza sanitaria.<br /> 3.2. In data 21 marzo 2020 Mediacom ha trasmesso all&#8217;Autorità  delle memorie difensive con le quali, oltre a contestare il merito dell&#8217;accertamento, ha fatto di nuovo presente l&#8217;avvenuta spontanea interruzione delle trasmissioni in questione precisando altresì¬ che tutta la programmazione che vedeva la partecipazione del sig. Adriano Panzironi era stata sostituita integralmente dal proprio palinsesto, era stato anche modificato il nome del canale da &#8220;<em>Life 120 Channel</em>&#8221; a &#8220;<em>Canale 61</em>&#8221; ed addirittura era stato risolto il contratto in essere con la società  produttrice dei programmi in questione.<br /> 3.3. In data 30 marzo 2020 l&#8217;AGCom ha poi proceduto ad effettuare l&#8217;audizione della ricorrente, tenutasi in via telematica.<br /> 4. Acquisite le citate controdeduzioni, e ritenute le stesse non positivamente apprezzabili, l&#8217;AGCom ha concluso il procedimento con l&#8217;adozione della Delibera n. 153/20/CONS del 7 -10 aprile 2020 con la quale, ravvisati nelle condotte contestate gli estremi di una violazione, di particolare gravità , dei principi generali delle comunicazioni televisive e delle comunicazioni commerciali ivi diffuse, ha applicato alla ricorrente, ai sensi delle norme indicate, la sanzione della sospensione per un periodo di sei mesi dell&#8217;attività  di diffusione dei contenuti da parte del servizio di media audiovisivo operante sul canale 61 DTT, ingiungendo l&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine entro il giorno successivo alla data di notificazione del relativo provvedimento, pena le sanzioni di cui all&#8217;art. 1 comma 31 della Legge n. 249/1997.<br /> 5. La ricorrente ha provveduto all&#8217;esecuzione del provvedimento, comunicando in data 11 aprile 2020 l&#8217;adempimento a quanto ivi disposto, e nel contempo ha proposto il presente mezzo di tutela, con il quale ha invocato l&#8217;annullamento dello stesso per i seguenti motivi:<br /> 1)Â <em>Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 bis comma 1 lett. c) n. 3, 51 comma 9 del d.lgs. n. 177/2005, 7 l. n. 175/1992, 27 comma 1 bis, 21 comma 3 e 23 comma 1 lett. s) d.lgs. n. 206/2005. Incompetenza dell&#8217;AGCom ad irrogare la sanzione impugnata</em>.<br /> La competenza a sanzionare la condotta contestata con l&#8217;impugnato provvedimento, stante il rilievo dato dall&#8217;Autorità  alle modalità  di attuazione della pubblicità  nell&#8217;ambito del programma televisivo in questione che, consisterebbe, in sostanza, in una forma di &#8220;pubblicità  ingannevole&#8221; o &#8220;scorretta&#8221;, spetterebbe all&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale avrebbe infatti avviato analogo procedimento in relazione alla medesima trasmissione televisiva. L&#8217;AGCom si sarebbe, inoltre, sostituita anche al Ministero della Salute, al quale competeva la richiesta di rettifica dei contenuti ai sensi dell&#8217;art. 7 Legge n. 175/1992.<br /> 2<em>) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 comma 3 e 43 comma 6 d.lgs. n. 177/2005, 1 comma 2 d.lgs. 33/2013, 15 DPR 3/1957 e 2 comma 10 L. n. 481/1995. Violazione delle disposizioni a tutela della riservatezza degli interessati, del segreto d&#8217;ufficio e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento e manifesta ingiustizia</em>.<br /> L&#8217;avvio del procedimento sarebbe stato pubblicizzato a mezzo stampa ancora prima della sottoscrizione del relativo atto di contestazione e della notifica dello stesso alla ricorrente, in violazione del complesso di norme che impongono la riservatezza di tali informazioni.<br /> 3)Â <em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9 comma 1 e 2 dell&#8217;allegato a) delibera AGCom n. 581/2015/CONS, della delibera AGCom n. 383/2017/CONS, e degli artt. 24 e 111 Cost. Violazione del diritto di difesa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, manifesta ingiustizia ed illogicità , contraddittorietà </em>.<br /> La partecipazione procedimentale sarebbe gravemente viziata sia dalla esiguità  del termine concesso per la presentazione di memorie e documenti difensivi, sia per il sostanziale impedimento all&#8217;accesso agli atti, per il quale l&#8217;Autorità  avrebbe preteso la presenza fisica presso la propria sede nonostante la situazione emergenziale in atto; ciò avrebbe peraltro impedito alla ricorrente di acquisire conoscenza di taluni documenti posti a fondamento del provvedimento gravato, tra cui il parere del Consiglio Superiore di Sanità  del 9 ottobre 2018.<br /> 4)Â <em>Violazione e falsa applicazione della delibera AGCom n. 129/2020/CONS. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà , manifesta ingiustizia ed illogicità .</em><br /> L&#8217;Autorità  avrebbe valutato la condotta della ricorrente anche alla luce della deliberazione n. 129/2020/CONS, la quale sarebbe stata tuttavia emanata in data (20 marzo 2020) successiva alla rimozione dei contenuti da parte della società , avvenuta il precedente 19 marzo.<br /> 5<em>) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36 bis comma 1 lett. c) n. 3 e 51 comma 9 del d.lgs. n. 177/2005. Eccesso di potere per erroneità  dei presupposti e travisamento dei fatti, illogicità  ed ingiustizia manifesta, difetto ed erroneità  della motivazione, difetto di istruttoria e palese contraddittorietà </em>.<br /> L&#8217;art. 3 del TUSMAR non sarebbe richiamato dall&#8217;art. 51 comma 9 mentre l&#8217;art. 36 <em>bis</em> comma l, lett. c), n. 3 si riferirebbe alle &#8220;<em>comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana</em>&#8220;, che &#8220;<em>non devono incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza</em>&quot; quando i contenuti sanzionati consisterebbero non giÃ  in una televendita, bensì¬ in una trasmissione a carattere divulgativo della durata di 30 minuti, di cui solo 3 minuti dedicati alla pubblicità .<br /> Le dichiarazioni contestate, peraltro non rese nel corso della televendita, non avrebbero comunque oggettivamente in nessun modo incoraggiato comportamenti pregiudizievoli per la salute.<br /> <em>6) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 51 comma 9 del d.lgs. n. 177/2005 e dell&#8217;art. 7 comma 2 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, illogicità  ed ingiustizia manifesta, difetto ed erroneità  della motivazione, difetto di proporzionalità  ed irragionevolezza</em>.<br /> L&#8217;AGCom, nell&#8217;irrogare la sanzione della sospensione dell&#8217;attività  per il periodo massimo previsto dalla legge, avrebbe sia confuso il piano sanzionatorio con quello cautelare, sia omesso di motivare la ragione per la quale il programma televisivo in esame, trasmesso in un giorno e mezzo, sarebbe caratterizzato da una &#8220;particolare gravità &#8221; tanto da meritare non solo la sanzione pìù grave prevista dal predetto art. 51 quanto il massimo edittale stabilito da detta norma, peraltro essendo stata la diffusione della trasmissione immediatamente interrotta.<br /> <em>7) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 51 comma 9 del d.lgs. n. 177/2005, dell&#8217;art. 11 l. n. 689/1981 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità  (art. 5, paragrafo n. 4 del T.U.E.) e di ragionevolezza. Eccesso di potere per sviamento, illogicità  ed ingiustizia manifesta, difetto ed erroneità  della motivazione</em>.<br /> Sarebbe manifestamente sproporzionata, eccessiva ed abnorme l&#8217;applicazione della pìù grave sanzione stabilita dall&#8217;ordinamento applicata addirittura nel suo massimo edittale, non esistendo tra l&#8217;altro alcuna previsione scientifica sull&#8217;andamento della malattia (circostanza alla quale l&#8217;Autorità  ha collegato la gravità  della condotta).<br /> 5.1. La ricorrente ha, infine, invocato la condanna dell&#8217;autorità  al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, di immagine, alla reputazione commerciale e da mancato guadagno subiti in conseguenza del provvedimento impugnato.<br /> 5.2. Ha, dunque, concluso come in epigrafe riportato invocando, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione.<br /> 6. La domanda cautelare spiegata unitamente al ricorso è stata accolta dapprima con decreto presidenziale n. 2916 del 20 aprile 2020 e, successivamente, con ordinanza n. 3678 dell&#8217;8 maggio 2020.<br /> 7. Si sono costituiti in giudizio l&#8217;AGCom ed il Ministero della Salute che, illustrando diffusamente la sussistenza dei presupposti dell&#8217;irrogata sanzione, si sono opposti all&#8217;accoglimento del ricorso, eccependone l&#8217;infondatezza.<br /> 8. Con motivi aggiunti notificati il 9 giugno 2020 e depositati in pari data, parte ricorrente ha dedotto i seguenti ulteriori motivi di impugnazione:<br /> 1<em>) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 111 della costituzione, dell&#8217;art. 51 comma 9 del d.lgs. n. 177/2005 nonchè delle linee guida e di indirizzo contenute nel verbale AGCom-Corecom del 21 aprile 2020. Eccesso di potere per sviamento, illogicità  ed ingiustizia manifesta, difetto ed erroneità  della motivazione, difetto di proporzionalità  ed irragionevolezza</em>.<br /> Nell&#8217;ambito di un differente procedimento sanzionatorio riguardante ilÂ <em>format</em> &#8220;<em>Il Cerca Salute</em>&#8221; trasmesso da una emittente della Lombardia sarebbero state emanate, all&#8217;esito di una riunione tra l&#8217;Autorità  e i Corecom, delle Linee d&#8217;Azione inerenti la verifica della diffusione dello <em>&#8220;Speciale Covid 19</em>&#8220;, le quali prevedrebbero che solo la effettiva trasmissione di quest&#8217;ultimo potrebbe dare luogo alla sanzione della sospensione dell&#8217;attività  per sei mesi, da applicarsi con procedimento d&#8217;urgenza, mentre qualora lo speciale Covid non sia stato trasmesso o ne sia cessata la diffusione, non ricorrendo motivi d&#8217;urgenza tali da giustificare una deroga ai termini fissati dalla legge 689/81, ove ne ricorrano i presupposti il procedimento sanzionatorio dovrebbe essere avviato secondo le ordinarie tempistiche.<br /> Tale documento evidenzierebbe l&#8217;illegittimità  del provvedimento gravato che ha applicato il procedimento derogatorio della legge 689/1981 pur in assenza della diffusione dello speciale Covid, in quanto giÃ  spontaneamente interrotto dalla ricorrente.<br /> <em>2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 103 DL n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020, degli art. 36 e 37 DL n. 23/2020, degli artt. 24 e 111 Cost. nonchè delle linee guida e di indirizzo contenute nel verbale AGCom &#8211; Corecom del 21 aprile 2020. Violazione del diritto di difesa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, manifesta ingiustizia ed illogicità , contraddittorietà </em>.<br /> Nonostante tutti i termini, sia processuali che quelli afferenti il procedimento amministrativo, fossero stati sospesi dagli artt. 84 e 103 DL n. 18/2020 e dagli artt. 36 e 37 del DL n. 23/2020, a far data dall&#8217;8 marzo 2020 sino al 15 marzo 2020, l&#8217;AGCom ha comunque proceduto alla contestazione n. 11/2020/DCA in data 19 marzo 2020, facendo da tale data decorrere il termine di 7 giorni per l&#8217;accesso agli atti, la produzione di memorie e scritti difensivi e la formulazione dell&#8217;istanza di audizione, del tutto insufficiente per l&#8217;esercizio del diritto di difesa.<br /> <em>3) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 51 comma 9 del d.lgs. n. 177/2005. Violazione del principio di proporzionalità  (art. 5, paragrafo n. 4 del t.u.e.) e di ragionevolezza. Eccesso di potere per sviamento, illogicità  ed ingiustizia manifesta, difetto ed erroneità  della motivazione.</em><br /> Nessuna reiterazione della condotta sarebbe nella specie ravvisabile, nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;Autorità  avesse inteso contestarla, essendo la Mediacom S.r.l. soggetto del tutto distinto da GM Comunicazione S.r.l., destinataria del precedente provvedimento sanzionatorio inerente la trasmissione del programma &#8220;Il Cerca Salute&#8221;.<br /> 8.1. La ricorrente ha, inoltre, in tale sede illustrato gli elementi posti a supporto della giÃ  spiegata domanda risarcitoria, producendo documentazione in merito alla risoluzione di contratti pubblicitari ed alle conseguenti perdite subite a seguito dell&#8217;impugnato provvedimento sanzionatorio.<br /> 9. Con atti ritualmente notificati alle altre parti e depositati in data 11 settembre 2020 sono, inoltre, intervenuti in giudizio, <em>ad adiuvandum</em>, il Sig. Adriano Panzironi nonchè le società  Wte Edizioni S.r.l., Welcome Time Elevetor S.r.l. e Life 120 Italia S.r.l., che hanno a loro volta invocato l&#8217;accoglimento del ricorso.<br /> 10. In vista della discussione del merito le parti hanno depositato ulteriori memorie, con le quali hanno approfondito le proprie difese; l&#8217;Avvocatura dello Stato ha, inoltre, in tal sede eccepito l&#8217;inammissibilità  degli interventi per difetto di legittimazione.<br /> 11. All&#8217;udienza del 9 novembre 2020, tenutasi con le modalità  indicate in epigrafe, il ricorso è stato infine trattenuto in decisione.<br /> 12. Deve essere preliminarmente essere scrutinata l&#8217;eccezione di inammissibilità  degli interventi ad <em>adiuvandum.</em><br /> 12.1. Gli intervenienti hanno così¬ qualificato la propria legittimazione a prendere parte al giudizio:<br /> &#8211; WTE Edizioni S.r.l. è la casa editrice dei libri che pubblica i libri scritti da Adriano Panzironi; la stessa ha inoltre acquistato il ramo d&#8217;azienda editoriale della Welcome Time Elevator avente ad oggetto l&#8217;attività  di sala proiezioni e lo svolgimento delle attività  connesse ed accessorie;<br /> -Welcome Time Elevetor S.r.l. ha realizzato un canale nazionale denominato &#8220;<em>LIFE TV channel</em>&#8221; sul canale 61 del digitale terrestre, il quale viene messo a disposizione della Life 120 Italia s.r.l. in virtà¹ di separati accordi contrattuali intercorsi con la ricorrente Mediacom S.r.l.;<br /> &#8211; Life 120 Italia S.r.l. effettua attività  di commercializzazione, all&#8217;ingrosso e al dettaglio, di prodotti di integrazione alimentari, fitoterapici, alimenti dietetici e alimentari in genere ed è proprietaria del <em>format</em> &#8220;<em>Il Cerca Salute</em>&#8220;, composto di 80 puntate riferibili allo stile di vita &#8220;Life 120&#8221;; la stessa ha, inoltre, stipulato una scrittura privata con la società  ricorrente per la vendita di spazi pubblicitari in virtà¹ del <em>presupposto</em> che quest&#8217;ultima avrebbe realizzato un canale interconnesso denominato &#8220;<em>LIFE TV NETWORK</em>&#8221; che trasmettesse su 35 emittenti regionali del digitale terrestre nel <em>bouquetà </em>della fascia 11-19 del telecomando, ed ha inoltre affittato il canale televisivo Sky al numero 880, dal quale le emittenti regionali convenzionate avrebbero preso il segnale in diretta e lo avrebbero messo in onda nel proprio canale;<br /> &#8211; Adriano Panzironi, protagonista delle interviste oggetto di contestazione, ha ideato il progetto &#8220;Life 120&#8221; e scritto diversi libri sull&#8217;argomento;<br /> &#8211; gli atti e i provvedimenti dell&#8217;AGCom impugnati nel presente giudizio, avendo intimato l&#8217;interruzione e poi disposto la sospensione delle trasmissioni del canale 61, avrebbero pertanto impedito agli intervenienti di promuovere i prodotti della citata linea &#8220;Life 120&#8221;, ostacolando lo svolgimento della propria attività  d&#8217;impresa, con conseguenti perdite economiche e d&#8217;immagine, che essi intenderebbero far valere in distinti giudizi.<br /> 12.2. L&#8217;Avvocatura erariale ha eccepito che il carattere derivato delle conseguenze dannose che gli intervenienti assumono di aver subito a causa degli atti impugnati, fatte valere in separati giudizi, non sarebbe sufficiente a consentire l&#8217;intervento, dovendosi anzi escludere, secondo la pìù autorevole interpretazione giurisprudenziale, che l&#8217;essere parte di un giudizio in cui venga in rilievo una <em>quaestio iuris</em> analoga a quella oggetto del giudizio nel quale si intende intervenire possa di per sè supportare l&#8217;intervento in giudizio.<br /> 12.3. Rileva sul punto il Collegio che, secondo consolidata affermazione della giurisprudenza, ai fini dell&#8217;ammissibilità  dell&#8217;intervento adesivo dipendente <em>ad adiuvandum</em> nel giudizio amministrativo l&#8217;iniziativa processuale debba essere espressione di un interesse &#8211; a seconda delle formulazioni &#8211; connesso, derivato, dipendente o almeno accessorio o riflesso rispetto a quello proprio della parte principale (tra le tante, da ultimo, Cons. di Stato sez. III, 2 marzo 2020, n. 1484, che sul punto richiama sez. V, 26 luglio 2016, n. 3378; 28 settembre 2015, n. 4509; 31 marzo 2015, n. 1687 e 2 agosto 2011, n. 4557; VI, 18 febbraio 2015, n. 832; IV, 8 giugno 2010, n. 3589).<br /> 12.4. Nel caso all&#8217;esame gli interessi fatti valere dagli interventori, come sopra riassunti, sono differenti ma al contempo collegati a quello della ricorrente principale; sebbene solo l&#8217;emittente televisiva sia, infatti, direttamente incisa dai provvedimenti impugnati, questi ultimi spiegano tuttavia una evidente efficacia riflessa e mediata nella sfera giuridica sia delle società  interessate alla promozione commerciale dei propri prodotti nell&#8217;ambito delle trasmissioni sospese, sia dell&#8217;autore delle pubblicazioni e delle stesse interviste ritenute causa del pericolo per la salute pubblica dall&#8217;AGCom.<br /> 12.5. Si deve, pertanto, concludere che tali soggetti, oltre a essere parti di un diverso giudizio, vantino un interesse mediato ed indiretto alla caducazione dei provvedimenti gravati e, in quanto tali, siano legittimati all&#8217;odierno intervento.<br /> 13. Deve, a questo punto, procedersi allo scrutinio del ricorso introduttivo, principiando dal motivo inerente l&#8217;affermata incompetenza dell&#8217;AGCom all&#8217;irrogazione della sanzione oggetto di giudizio, stante la portata potenzialmente radicale ed assorbente di tale vizio (Cons. di Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015 n. 5).<br /> 13.1. In proposito è necessario premettere un breve cenno alla normativa sottesa all&#8217;emanazione dei provvedimenti impugnati.<br /> Il d.lgs. 177/2005 (Testo Unico della radiotelevisione, c.d. &#8220;TUSMAR&#8221;) reca i principi generali e le disposizioni per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici.<br /> L&#8217;art. 3 del TU dispone che:<br /> &#8220;<em>Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà  e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà  di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà  di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l&#8217;obiettività , la completezza, la lealtà  e l&#8217;imparzialità  dell&#8217;informazione, la tutela dei diritti d&#8217;autore e di proprietà  intellettuale, l&#8217;apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità  etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà  e dei diritti, in particolare della dignità  della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell&#8217;armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell&#8217;Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell&#8217;ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali</em>.&#8221;<br /> L&#8217;art. 36 <em>bis</em> &#8211; (&#8220;Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche&#8221;) del TUSMAR, al comma 1 lett c) dispone che &#8220;<em>le comunicazioni commerciali audiovisive</em>&#8221; (&#038;.) &#8220;3)Â <em>non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza&#8221;.</em><br /> L&#8217;art. 10 attribuisce all&#8217;Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni la funzione di assicurare<em> &#8220;il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni</em>&#8221; (comma 1) prevedendo, altresì¬, che la stessa &#8220;<em>esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico, nonchè quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249</em>&#8221; (comma 2).<br /> Con riferimento all&#8217;apparato sanzionatorio posto a garanzia del complessivo sistema delineato dal testo Unico, l&#8217;art. 51, &#8220;<em>Sanzioni di competenza dell&#8217;Autorità </em>&#8220;, dispone che:<br /> &#8220;<em>1. L&#8217;Autorità  applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità  e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: (&#038;..) c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità  televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti dell&#8217;Autorità </em>.&#8221;;<br /> &#8220;2. <em>L&#8217;Autorità , applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l&#8217;irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma</em>: (&#038;.)&#8221;.<br /> &#8220;9. <em>Se la violazione è di particolare gravità  o reiterata, l&#8217;Autorità  può disporre nei confronti dell&#8217;emittente o del fornitore di contenuti, anche analogica, o dell&#8217;emittente radiofonica la sospensione dell&#8217;attività  per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi pìù gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità , la revoca della concessione o dell&#8217;autorizzazione</em>&#8220;.<br /> 13.2. Nel caso di specie l&#8217;AGCom, ritenendo violate le disposizioni di cui agli art. 3 e 36 <em>bis</em> comma 1 lett c) del TUSMAR e ravvisando nei fatti accertati, per quanto sopra esposto, una violazione di particolare gravità , ha applicato nei confronti della ricorrente la sanzione di cui alla norma appena citata, nella misura massima (sei mesi).<br /> Il provvedimento impugnato, sulla base delle premesse riassunte al punto 3.1. che precede, ha ritenuto la diffusione del <em>format</em> esaminato, considerato nel suo complesso, potenzialmente suscettibile di porre in pericolo la salute degli utenti, considerando i contenuti ivi presenti &#8220;<em>induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi al virus Covid-19 e dell&#8217;erroneo convincimento che lo stesso virus possa essere trattato o prevenuto con misure non terapeutiche, ma alimentari o di mera integrazione</em>&#8220;, nonchè &#8220;<em>idonei a indurre nei destinatari una riduzione della consapevolezza, e dei conseguenti comportamenti di vigilanza e responsabilità , rispetto ai rischi sanitari e quindi tali da risultare pregiudizievoli per la salute dei consumatori/utenti</em>&#8220;.<br /> 13.3. Parte ricorrente sostiene che le condotte ritenute rilevanti ai fini della disposta sanzione integrerebbero, tuttavia, delle pratiche commerciali scorrette e/o ingannevoli, sulle quali è esclusivamente competente l&#8217;AGCM; al fine di supportare ulteriormente la doglianza all&#8217;esame evidenzia, peraltro, che quest&#8217;ultima sarebbe effettivamente intervenuta, avviando un procedimento in relazione alla stessa trasmissione, così¬ come in altri casi inerenti comunicazioni commerciali diretta a promuovere farmaci di asserita, ma indimostrata, efficacia contro il Coronavirus Covid-19.<br /> 13.4. La censura non può essere condivisa.<br /> 13.5. Il riparto di competenze tra AGCom e AGCM in materia, che ha costituito oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali succedutesi nel tempo, deve essere determinato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, sez. II, 13 settembre 2018, nelle cause riunite C-54/17 e C-55/17, nonchè della decisione della sez. VI del Consiglio di Stato n. 7699 dell&#8217;11 novembre 2019 che, benchè riferite allo specifico ambito delle comunicazioni elettroniche, hanno espresso principi generali idonei a risolvere ogni conflitto tra gli ambiti di azione delle due Autorità , qualora vengano in esame condotte disciplinate dal Codice del Consumo.<br /> Tali principi sono così¬ sintetizzabili:<br /> &#8211; la norma fondamentale di riferimento è l&#8217;art. 19, comma 3, del Codice del Consumo, secondo cui: «<em>in caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo </em>(rubricato &#8220;pratiche commerciali, pubblicità  e altre comunicazioni commerciali&#8221;)Â <em>e si applicano a tali aspetti specific</em>i»;<br /> &#8211; l&#8217;art. 27 comma 1 <em>bis</em> dello stesso Codice, introdotto dal dall&#8217;articolo 1, comma 6, lettera a), del d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 per porre rimedio alla procedura di infrazione n. 2013-2169, ha disposto che: &#8220;<em>Anche nei settori regolati, ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all&#8217;Autorità  garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell&#8217;Autorità  di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità  di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta (&#038;..)</em>&#8220;;<br /> &#8211; abbandonati i criteri risolutori del conflitto precedentemente adottati (quello di specialità , in una prima fase, e quello di consunzione/assorbimento, successivamente), &#8220;<em>la regola generale è che, in presenza di una pratica commerciale scorretta, la competenza è dell&#8217;Autorità  garante della concorrenza e del mercato. La competenza delle altre Autorità  di settore è residuale e ricorre soltanto quando la disciplina di settore regoli «aspetti specifici» delle pratiche che rendono le due discipline incompatibili</em>&#8221; (cfr. sentenza del Cons. di Stato citata, par. 11, ultimo periodo);<br /> &#8211; tale criterio consente anche di superare le problematiche poste dal divieto di applicare una doppia sanzione alla stessa condotta, posto che &#8220;<em>Se sussiste incompatibilità  significa, per definizione, che non possa venire in rilievo il «medesimo fatto» e, quindi, si è fuori dal perimetro delle questioni problematiche poste dal concorso di norme e conseguentemente anche dal ne bis in idem</em>&#8221; (id. par. 13)&#8221;.<br /> 13.6. Ciò premesso in linea di principio, reputa il Collegio che, nel caso di specie, per quanto emerge dal complessivo tenore del provvedimento, ciò che l&#8217;AGCom ha inteso sanzionare non è la promozione commerciale svolta tramite la diffusione del <em>formatà </em>bensì¬ la trasmissione del programma televisivo citato, in quanto costituente un mezzo di comunicazione particolarmente diffuso e a contenuto complesso, e, dunque, anche un rilevante veicolo di messaggi potenzialmente pregiudizievoli per la salute, tanto da divenire oggetto di una rafforzata attività  di monitoraggio in considerazione dell&#8217;emergenza sanitaria in atto, nei termini disposti dalla citata delibera 129/20/CONS del 19 marzo 2020.<br /> 13.7. In altre parole, la condotta contestata e sanzionata, in quanto ritenuta contrastante con i principi generali delle comunicazioni audiovisive (art. 3 TUSMAR) e con quelli delle comunicazioni commerciali nell&#8217;ambito delle trasmissioni televisive (36 <em>bis</em> comma 1 lett. c) dello stesso testo unico), ancorchè comprensiva di attività  di promozione commerciale che, singolarmente considerate, potrebbero astrattamente costituire oggetto di valutazione da parte dell&#8217;AGCM ai sensi del d.lgs. 206/2005, consiste nella diffusione, in un momento storico caratterizzato da una grave emergenza sanitaria, di un peculiare <em>format</em>, costituente dunque una vera e propria trasmissione televisiva con ambizioni divulgative e informative, ambizioni che possono prescindere dalla validità  scientifica di quanto affermato; tale programmazione, che risulta distinguibile dalla seppur connessa attività  promozionale di prodotti Life 120, secondo le valutazioni svolte dall&#8217;Autorità  nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità  tecnica, appare potenzialmente pregiudizievole per la salute in ragion delle scelte comunicative e dei messaggi informativi complessivamente veicolati, tali da indurre negli ascoltatori convincimenti erronei e contrastanti con i dati scientifici nonchè il rischio di opzioni comportamentali incompatibili con le esigenze di contenimento del fenomeno epidemico.<br /> 13.8. Si tratta, pertanto, di un ambito diverso e pìù ampio rispetto a quello della repressione delle pratiche commerciali scorrette previsto nel Codice del Consumo, sebbene queste possano costituire oggetto di intervento sanzionatorio anche quando si risolvano in lesioni di beni fondamentali del cittadino consumatore, come il diritto alla salute e all&#8217;integrità  fisica.<br /> Ciò in quanto il fatto generatore del <em>periculum</em> per la salute pubblica non è rintracciato tanto, o soltanto, nella promozione commerciale di determinati prodotti, quanto nel messaggio informativo veicolato attraverso un prodotto televisivo complesso, le cui diverse articolazioni comunicative concorrono tutte a un risultato mediatico ritenuto pericoloso in relazione ad interessi pubblici primari. La fattispecie, dunque, rimanda proprio alla missione istituzionale dell&#8217;AGCom, il cui intervento repressivo non si risolve certo nella mera tutela dei diritti del consumatore, sebbene in senso ampio intesi, mirando piuttosto alla regolazione del settore dei media televisivi anche attraverso un sistema di controlli e sanzioni su scelte di programmazione contrastanti con gli obblighi vigenti in materia di programmazione, pubblicità  e contenuti radiotelevisivi.<br /> 13.9. Ed infatti il caso, citato da parte ricorrente, in relazione al quale l&#8217;Antitrust ha avviato un procedimento sanzionatorio, come emerge dal doc. 13 dalla stessa depositato, risulta riferito ad una condotta esclusivamente finalizzata alla vendita (tra l&#8217;altro tramite un sito web) di prodotti con asserite, quanto indimostrate, proprietà  terapeutiche, e si manifesta, pertanto, del tutto diverso dalla peculiare fattispecie all&#8217;esame in quanto l&#8217;intervento dell&#8217;autorità  indipendente si è orientato esclusivamente alla tutela del cittadino consumatore rispetto alla pratica commerciale ritenuta scorretta, in quanto potenzialmente lesiva anche del bene salute.<br /> Con riferimento, poi, alla trasmissione televisiva oggetto del presente giudizio, l&#8217;AGCM risulta avere esclusivamente richiesto informazioni, ma non anche avere avviato alcun procedimento finalizzato alla irrogazione di sanzioni (cfr. doc. 12 di parte ricorrente).<br /> 13.10. La censura non è meritevole di accoglimento neppure con riferimento alla dedotta violazione dell&#8217;art. 7 Legge n. 175/1992; la facoltà  del Ministero della Salute di disporre la <em>&#8220;rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi&#8221;Â </em>ivi prevista non è, infatti, in alcun modo sovrapponibile alle descritte competenze che il TUSMAR attribuisce all&#8217;Autorità  nella materia all&#8217;esame.<br /> 14. Nemmeno il secondo motivo di ricorso è suscettibile di condivisione, dovendosi ritenere l&#8217;affermata violazione del segreto d&#8217;ufficio da parte dell&#8217;Autorità  non rilevante ai fini della valutazione della legittimità  del provvedimento sanzionatorio impugnato.<br /> 15. Il terzo motivo è parimenti infondato; la lamentata lesione del diritto di difesa derivante dalla concessione di termini abbreviati per prendere parte all&#8217;istruttoria non solo è solo genericamente dedotta, ma si pone altresì¬ in contrasto con l&#8217;ampio apporto partecipativo, corredato da copiose produzioni documentali, che la stessa risulta avere effettuato nel corso del procedimento, così¬ da risultare di fatto smentita; peraltro la riduzione dei termini procedimentali risulta adeguatamente motivata con riferimento all&#8217;urgenza derivante dalla emergenza sanitaria in atto, così¬ da non essere validamente sindacabile.<br /> Analoghe considerazioni valgono a proposito della lamentata frapposizione di ostacoli all&#8217;esercizio del diritto di accesso; rileva peraltro in proposito il Collegio che la parte rilevante del parere dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità  del 9 ottobre 2018 &#8211; che la ricorrente lamenta di non conoscere -risulta testualmente riportata nel provvedimento impugnato; la stessa, tuttavia, non è stata fatta oggetto di specifiche censure, così¬ che la doglianza non si manifesta meritevole di apprezzamento.<br /> 16. Neppure il quarto motivo può essere condiviso posto che, la deliberazione 129/2020/CONS, sebbene risulti pubblicata successivamente alla contestazione, è stata adottata, il 18 marzo 2020, in data precedente. Rileva in ogni caso il Collegio che la stessa costituisce un semplice richiamo all&#8217;osservanza dei principi generali cui deve ispirarsi l&#8217;informazione veicolata con il mezzo televisivo, così¬ che il riferimento ad essa fatto dal provvedimento impugnato non può costituire indice di illegittimità  dello stesso.<br /> 17. Nell&#8217;ambito del quinto motivo la ricorrente lamenta, come sopra riportato, da un lato che la condotta contestata non integri la violazione delle norme descritte, in quanto le dichiarazioni rese dal Sig. Adriano Panzironi in merito agli effetti dell&#8217;adozione del metodo &#8220;Life 120&#8221; sul sistema immunitario e, dunque, sulla prevenzione del rischio di contrarre il Covid-19, non si porrebbero in alcun contrasto con la dottrina medica ed anzi, soprattutto nella parte inerente la raccomandata assunzione di vitamina C e D, sarebbero del tutto in linea con quanto dalla stessa sostenuto, dall&#8217;altro che l&#8217;art. 51 comma 9 del TUSMAR non sanzionerebbe la violazione dell&#8217;art. 3 dello stesso, in quanto costituente norma di principio, e che sarebbe infine del tutto errato il riferimento all&#8217;art. 36 <em>bis</em> comma 1 lett. c) in quanto lo stesso riguarderebbe le comunicazioni commerciali, mentre ilÂ <em>format</em> sanzionato avrebbe carattere scientifico divulgativo.<br /> 17.2. L&#8217;art. 51 del TUSMAR, come sopra illustrato, prevede che l&#8217;AGCom applichi, per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità  e contenuti radiotelevisivi, in linea generale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, diversamente stabilita in relazione alle diverse disposizioni violate, e, qualora la violazione sia di particolare gravità  o reiterata, possa disporre la sospensione dell&#8217;attività  per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi pìù gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità , la revoca della concessione o dell&#8217;autorizzazione.<br /> 17.2.1. L&#8217;attività  che il delineato sistema normativo demanda all&#8217;AGCom nell&#8217;applicazione della sanzione in oggetto consta, dunque, dei seguenti passaggi:<br /> &#8211; accertamento dei fatti rilevanti e contestualizzazione delle norme di cui viene ipotizzata la violazione, in termini tali da ritenere integrata la fattispecie astratta prevista alla norma sanzionatoria;<br /> &#8211; valutazione della condotta in termini di &#8220;gravità &#8221; (ovvero di &#8220;reiterazione&#8221;), potendosi solo in tal caso dare luogo all&#8217;irrogazione della sanzione sospensiva, dovendosi diversamente, se mai, procedere all&#8217;applicazione della sanzione pecuniaria (nella misura di cui al comma 2 lett. a) del citato art. 51 TUSMAR);<br /> &#8211; infine, valutazione dell&#8217;entità  della sanzione da irrogare tra il minimo ed il massimo edittale, in relazione alle caratteristiche del caso concreto.<br /> 17.2.2. Ciò premesso, rileva il Collegio che l&#8217;attività  appena descritta costituisce esercizio di discrezionalità , in quanto l&#8217;Autorità , nell&#8217;ambito delle valutazioni di propria competenza, è tenuta a fare applicazione sia di nozioni tecniche che giuridiche, quali il contrasto del fatto rilevato con i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi, la relativa qualificabilità  in termini di &#8220;comunicazione commerciale audiovisiva&#8221; e se la stessa incoraggi o meno &#8220;comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza&#8221; nonchè, infine, la rilevanza della violazione in termini di gravità  e la successiva graduazione della sanzione.<br /> 17.2.3. Ne consegue l&#8217;applicazione dei principi costantemente espressi dalla giurisprudenza in merito al controllo giurisdizionale che di tali valutazioni può essere svolto, che, per quanto non meramente estrinseco, vertendo anche sulla attendibilità , coerenza e correttezza degli esiti, in specie rispetto ai fatti accertati ed alle norme di riferimento attributive del potere, non può tuttavia spingersi fino alla sostituzione al potere giÃ  esercitato, dovendosi in tale sede piuttosto &#8220;<em>stabilire se la valutazione complessa operata nell&#8217;esercizio del potere debba essere ritenuta corretta, sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della concorrenza che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato; anche l&#8217;apporto conoscitivo tecnico, conseguito tramite apporti scientifici, non è ex se dirimente allorchè soccorrono dati ulteriori, di natura pìù strettamente giuridica, che limitano il sindacato in sede di legittimità  ai soli casi di risultati abnormi, ovvero manifestamente illogici. Sul versante tecnico, in relazione alle modalità  del sindacato giurisdizionale, quest&#8217;ultimo è volto a verificare se l&#8217;Autorità  abbia violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire le valutazioni, anche opinabili, dell&#8217;amministrazione con quelle giudiziali</em>&#8221; (Cons. di Stato, sez. VI. 26 ottobre 2020 n. 6488, che richiama la propria precedente 5 agosto 2019, n. 5559).<br /> 17.2.4. In altre parole, il controllo giudiziale sulle valutazioni di competenza dell&#8217;autorità  deve limitarsi a verificare se <em>&#8220;la risposta fornita dall&#8217;Autorità  nella &#8220;contestualizzazione&#8221; dei parametri giuridici indeterminati e nel loro raffronto con i fatti accertati rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate, che possono essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto</em>&#8221; (Cons. di Stato, sez. VI, 19 marzo 2020, n. 1943), senza tuttavia spingersi fino a sindacare l&#8217;opinabilità , e pertanto il merito, delle stesse.<br /> 17.2.5. Rapportando tali consolidati principi al caso in esame, reputa la Sezione che le valutazioni svolte dall&#8217;Autorità  non possano ritenersi affette dai vizi lamentati.<br /> 17.2.6. Il provvedimento impugnato, infatti, dopo avere analiticamente ricostruito il fatto (che non è contestato nella sua dimensione storica, ma solo nella valutazione che di esso l&#8217;Autorità  ha effettuato), nonchè riportato le controdeduzioni svolte dalla società , fornisce una ampia e coerente motivazione in merito alla ritenuta integrazione delle violazioni alle citate disposizioni del TUSMAR nonchè alla gravità  della condotta posta in essere, ravvisata nella diffusione, nel descritto particolare &#8211; ed, anzi, straordinario &#8211; contesto caratterizzato dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale, tramite il mezzo televisivo, oggetto come detto di uno speciale e rafforzato monitoraggio, di una comunicazione audiovisiva avente ad oggetto le possibili proprietà  terapeutiche di uno stile di vita &#8220;<em>low carb</em>&#8220;, accompagnato dall&#8217;assunzione di integratori e vitamine, con conseguente potenziale pericolo di &#8220;allentamento&#8221; delle cautele raccomandate dalle autorità  sanitarie per la prevenzione dell&#8217;epidemia e, dunque, rischio per la salute pubblica.<br /> Pìù in dettaglio, l&#8217;Autorità :<br /> &#8211; considerata la &#8220;<em>modalità  comunicativa adottata</em>&#8221; (consistente in una programmazione integralmente finalizzata alla promozione di uno stile di vita in cui l&#8217;integrazione svolge un ruolo fondamentale, accompagnata dalla reclamizzazione di appositi integratori, caratterizzata dalla enfatizzazione delle proprietà  terapeutiche di tale metodo e dalla critica agli insegnamenti della medicina ufficiale);<br /> &#8211; rilevata la &#8220;<em>funzionalizzazione esclusivamente commerciale del format</em>&#8220;, cui consegue non solo l&#8217;invito all&#8217;acquisto dei prodotti (in particolare degli integratori di affermata efficacia terapeutica contro il Covid-19) ma anche e soprattutto l'&#8221;<em>inevitabile aumento della eventualità  che lo spettatore medio possa sottovalutare o non prendere in seria considerazione le indicazioni della medicina ufficiale, mettendo quindi a rischio la propria salute, senza la necessaria percezione della natura promozionale del messaggio, confezionato sulla base di una asserita scientificità  delle proposte commerciali</em>&#8220;;<br /> &#8211; ha ritenuto la fattispecie all&#8217;esame &#8220;<em>peculiare e particolarmente subdola con riguardo alla influenza esercitata sul comportamento &#8211; non meramente economico &#8211; dei telespettatori (e, quindi, degli stessi quali potenziali consumatori). Infatti, a differenza dell&#8217;ipotesi ricorrente dei messaggi promozionali fuorvianti o ingannevoli, in questo caso l&#8217;intera programmazione risulta confezionata in modo da fungere da contenitore per la promozione di prodotti commerciali (id est: gli integratori)</em>&#8220;, in relazione al &#8220;<em>momento di forte emergenza sociale, quale quello derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19: infatti, gli autori e il protagonista dei programmi in questione hanno utilizzato lo stesso modulo comunicativo basato, come sopra dettagliato, sulla suggestionabilità  dello spettatore medio per proporre, associandola alle tematiche relative alla epidemia da Covid-19, la promozione dello stile di vita Life 120, prospettando lo stesso, se non come alternativa, quantomeno come imprescindibile complemento alle indicazioni terapeutiche provenienti dalle autorità  sanitarie</em>&#8220;, con l&#8217;ulteriore conseguenza per cui &#8220;<em>il convincimento dell&#8217;efficacia dell&#8217;integrazione e il conseguente, possibile allentamento delle precauzioni raccomandate dalle autorità  sanitarie rischia di compromettere le stesse finalità  delle misure di distanziamento sociale, con possibile propagazione del contagio in maniera indiscriminata. Da qui la particolare gravità  dei programmi in esame</em>.&#8221;<br /> 17.2.7. La descritta articolata valutazione dell&#8217;Autorità , in quanto motivata in maniera esaustiva nonchè esente da evidenti profili di illogicità , irrazionalità  o errore di fatto, va ritenuta, ad avviso del Collegio, immune dalle censure mosse dalla ricorrente posto che il contenuto del programma &#8211; alludendo al grave contesto epidemico e, al contempo, alternando in maniera suggestiva tesi mediche, metodi terapeutici e vendite promozionali, appare pregiudizievole per la corretta informazione medico-scientifica e dunque per il bene della salute pubblica; nè in questa sede può rilevare la effettiva fondatezza delle teorie medico-scientifiche discusse nell&#8217;ambito della trasmissione sia perchè un eventuale giudizio sulla stessa è destinato a sfociare in un inammissibile sindacato sul merito dell&#8217;attività  amministrativa all&#8217;esame sia perchè lo stesso contenuto e il particolare metodo comunicativo ivi applicato appaiono di per sì¨, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria, lesivi dei principi di obiettività , completezza, lealtà  e imparzialità  dell&#8217;informazione.<br /> 17.2.8. Reputa peraltro il Collegio che l&#8217;AGCom abbia fornito esaustiva e logica motivazione anche in merito alla ravvisata violazione dell&#8217;art. 36 <em>bis</em>, comma 1, lett. c), n. 3 del TUSMAR (il quale, per quanto sopra evidenziato, ha ad oggetto i principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive) avendo ritenuto l&#8217;intero <em>format</em> esclusivamente finalizzato alla promozione commerciale degli integratori, così¬ che la valutazione circa la ricorrenza di una &#8220;<em>comunicazione commerciale audiovisiva</em>&#8221; non risulta inficiata dal rilievo di parte ricorrente, laddove l&#8217;art. 3 del Testo Unico risulta richiamato solo in quanto norma generale e di principio alla quale l&#8217;attività  televisiva deve comunque conformarsi.<br /> 17.3. La censura all&#8217;esame deve, pertanto, essere complessivamente rigettata.<br /> 18. Vanno, poi, congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi, i motivi 6 e 7, con i quali parte ricorrente censura l&#8217;entità  del trattamento sanzionatorio irrogato lamentando, in particolare, che l&#8217;AGCom, avendo affermato di &#8220;<em>provvedere a fini cautelari</em>&#8221; al fine di evitare la presumibile costante ripetizione dei contenuti contestati, avrebbe in primo luogo confuso la sanzione sospensiva irrogata con il provvedimento cautelare di sospensione e che, in ogni caso, l&#8217;entità  della sanzione concretamente irrogata sarebbe manifestamente sproporzionata rispetto al fatto contestato, non potendosi peraltro considerare coerente la motivazione in proposito adottata dall&#8217;Autorità  posto che, a fronte di uno stato di emergenza sanitaria in tale momento deliberato fino al 31 luglio 2020, la sanzione sospensiva sarebbe stata prevista con una durata addirittura maggiore e ciò fino ad ottobre dello stesso anno.<br /> 18.1. Rileva il Collegio che la decisione dell&#8217;Autorità , con riferimento a tale specifico aspetto, è così¬ motivata:<br /> &#8211; la misura massima della sanzione sarebbe idonea ad &#8220;<em>evitare la persistenza e il consolidamento dei risultati della condotta dannosa, tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria determinato dalla epidemia di Covid-19</em>&#8220;;<br /> &#8211; la stessa dovrebbe inoltre ritenersi necessaria &#8220;<em>al fine di evitare che la presumibile costante ripetizione della diffusione dei contenuti contestati &#8211; giÃ  oggetto di altro procedimento sanzionatorio &#8211; possa produrre un effetto moltiplicatore del pregiudizio alla salute e al comportamento economico dei destinatari, e alla sua adeguatezza per un periodo congruo in correlazione con le previsioni scientifiche elaborate con riguardo all&#8217;andamento dell&#8217;epidemia e alla persistenza delle misure sociali e sanitarie da adottarsi per la limitazione degli effetti del virus</em>&#8220;.<br /> L&#8217;Autorità  ha poi considerato &#8220;<em>le straordinarie necessità  e urgenza di provvedere a fini cautelari onde ottemperare alla ratio di tutela della salute pubblica</em>&#8220;.<br /> 18.2. Sul punto va premesso che non risulta, nell&#8217;ambito del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative adottato dall&#8217;AGCom con delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 (prodotto in giudizio da parte ricorrente sub 6), una specifica disposizione recante la disciplina della graduazione della sanzione all&#8217;esame; tuttavia va altresì¬ rilevato che il citato Regolamento, che trova applicazione all&#8217;irrogazione di tutte le sanzioni amministrative di competenza dell&#8217;Autorità  (art. 2 comma 1), all&#8217;art. 2 comma 2 contiene un rinvio esterno alle norme della legge 24 novembre 1981 n. 689, ove applicabili, per tutto quanto dallo stesso non previsto, ivi compreso pertanto il principio di graduazione &#8211; che reca con sè quello di proporzionalità  &#8211; previsto dall&#8217;art. 11 della stessa.<br /> In ogni caso, il principio di proporzionalità  deve ritenersi immanente all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  amministrativa, in particolare di quella sanzionatoria, a maggior ragione ove non siano stabiliti precisi parametri per la definizione della concreta misura da applicare tra il minimo ed il massimo e nel caso in cui la sanzione impatti su un&#8217;attività , quella di esercizio dei servizi di media audio-visivi, costituente non solo espressione di valori costituzionalmente tutelati ma anche oggetto di un precedente provvedimento autorizzatorio, così¬ che in tale ambito l&#8217;Amministrazione è tenuta ad effettuare un attento bilanciamento degli interessi in gioco, dandone adeguata motivazione.<br /> Ed infatti la manifesta mancanza di proporzionalità  nell&#8217;irrogazione della sanzione, tale da comportare violazione dell&#8217;art. 11 della L. 689/1981, costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza in materia di sanzioni irrogate dalle Autorità  Indipendenti, specifico vizio di legittimità  del provvedimento (<em>ex multis</em>, TAR Lazio, Sez. I, 24 settembre 2020 n. 9764; 21 gennaio 2019 n. 781).<br /> 18.3. Ciò premesso, va in primo luogo respinta la doglianza inerente l&#8217;eccepita &#8220;confusione&#8221; tra sanzione e misura cautelare in cui sarebbe incorsa l&#8217;Autorità , posto che l&#8217;utilizzata espressione &#8220;<em>a fini cautelari</em>&#8221; non appare riferita al potere concretamente esercitato, che dal complesso del provvedimento risulta essere con chiarezza quello sanzionatorio, bensì¬ al solo rilievo della necessità  di provvedere con urgenza, considerata la pìù volte citata emergenza sanitaria in atto ed il pregiudizio derivante dalla diffusione di contenuti televisivi ritenuti pregiudizievoli per la salute pubblica.<br /> 18.4. I motivi all&#8217;esame sono invece fondati, e meritevoli di accoglimento, nell&#8217;articolazione inerente l&#8217;applicazione della sanzione nella misura massima; reputa, infatti, la Sezione che l&#8217;onere motivazionale sopra descritto non risulti essere stato, nel caso di specie, sufficientemente assolto dall&#8217;AGCom, posto che nel provvedimento non è presente una esaustiva e coerente illustrazione delle ragioni dell&#8217;applicazione della sanzione nel massimo edittale, non essendo a tal fine idonei nè i richiami ad un periodo genericamente individuato come &#8220;congruo&#8221; in relazione a (parimenti non indicate) &#8220;<em>previsioni scientifiche circa l&#8217;andamento dell&#8217;epidemia</em>&#8220;, nè il presupposto della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria di cui al DPCM del 31 gennaio 2020, considerato che la sanzione concretamente irrogata risulta avere una durata notevolmente maggiore (di oltre due mesi) rispetto a quest&#8217;ultimo.<br /> 18.5. Rileva, inoltre e per altro verso, il Collegio, convenendo sul punto con la prospettazione della parte ricorrente, che pur non potendosi &#8211; per quanto sopra esposto &#8211; mettere in discussione la ritenuta &#8220;gravità &#8221; della condotta, costituente come detto presupposto per l&#8217;irrogazione della sanzione sospensiva, l&#8217;applicazione della stessa nella misura massima di sei mesi, con totale inibizione dell&#8217;attività  di diffusione di contenuti televisivi, in relazione al fatto contestato, consistente nella trasmissione del <em>formatà </em>televisivo ritenuto pregiudizievole per la salute, per due soli giorni di programmazione, integri la sopra richiamata manifesta mancanza di proporzione, e ciò anche in ragione della avvenuta interruzione delle trasmissioni ancora prima della notificazione dell&#8217;atto di contestazione.<br /> 18.6. L&#8217;impugnata ordinanza ingiunzione è pertanto, sotto tale profilo, meritevole di annullamento, non potendosi peraltro procedere alla rideterminazione giudiziale della sanzione, pure invocata da parte ricorrente, in quanto l&#8217;ipotesi di giurisdizione di merito di cui all&#8217;art. 134 comma 1 lett. c) c.p.a deve ritenersi riservata alle controversie aventi ad oggetto le &#8220;<em>sanzioni pecuniarie</em>&#8220;.<br /> 19. La rilevata fondatezza del motivo all&#8217;esame, nei termini indicati, determina l&#8217;accoglimento del ricorso introduttivo <em>in parte qua</em> e l&#8217;assorbimento di tutte le ulteriori censure, ivi comprese quelle svolte con i motivi aggiunti depositati in data 4 settembre 2020, conseguendone la riapertura del procedimento dalla fase in cui si è verificata la rilevata illegittimità . Fatti salvi dunque gli ulteriori atti dell&#8217;amministrazione.<br /> 20. Va, invece, respinta la domanda risarcitoria, non essendo allo stato configurabili i presupposti per il relativo accoglimento sia in quanto la natura del vizio rilevato comporta l&#8217;anzidetta regressione del procedimento ed una nuova valutazione da parte dell&#8217;Autorità , sia perchè non risultano compiutamente dimostrati i danni che la ricorrente assume avere subito in ragione del provvedimento illegittimo, nonostante gliene incombesse l&#8217;onere, trovando, come noto, applicazione alla fattispecie il principio di cui all&#8217;art. 2697 cod. civ.<br /> 21. La complessità  e novità  delle questioni trattate e l&#8217;andamento complessivo della controversia configurano la ricorrenza di eccezionali motivi in presenza dei quali può essere disposta l&#8217;integrale compensazione delle spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie in parte il ricorso introduttivo, nei termini di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto annulla la Delibera n. 153/20/CONS, adottata dall&#8217;AGCom il 7 &#8211; 10 aprile 2020.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luca De Gennaro, Presidente FF<br /> Paola Patatini, Primo Referendario<br /> Emanuela Traina, Referendario, Estensore</p>
<p> <br /> </div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2020 n.11621</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-11-2020-n-11621/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Vincenzo Blanda, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore PARTI: Soc Senico di Mura Denise &#38; C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Scifo contro Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo D&#8217;Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-11-2020-n-11621/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2020 n.11621</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Blanda, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore PARTI: Soc Senico di Mura Denise &amp; C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Scifo contro Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo D&#8217;Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Manuela Teoli; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Cipe &#8211; Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La ratio degli incentivi all&#8217;autoimprenditorialita&#8217; e all&#8217;autoimpiego ex dlgs 185/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Agevolazioni e finanziamenti &#8211; incentivi all&#8217;autoimprenditorialita&#8217; e all&#8217;autoimpiego ex dlgs 185/2000 &#8211; ratio &#8211; profili tecnici ed economici e della credibilità  del progetto &#8211; valutazioni discrezionali &#8211; sindacabilità  &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La ratio delle agevolazioni ex d.lgs. 185/2000 è quella di premiare iniziative imprenditoriali nuove e credibili che dimostrino la presenza di una accertata potenzialità  e capacità , non essendo sufficiente la mera corrispondenza del progetto presentato ai limiti massimi di valore previsti dalla normativa. Proprio in ragione di ciò, l&#8217;esame delle domande di agevolazioni economiche, rimesso agli organi di Invitalia, afferisce non solo a profili tecnici ed economici, ma anche alla valutazione della credibilità  sostanziale del progetto presentato, richiedendo valutazioni di tipo discrezionale non sindacabili in sede di legittimità  se non per vizi di macroscopica illogicità , che nella specie non è dato ravvisare.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/11/2020<br /> <strong>N. 11621/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06636/2012 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 6636 del 2012, proposto da<br /> Soc Senico di Mura Denise &amp; C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Scifo, con domicilio eletto presso lo studio Mario Gerundo in Roma, via della Luce, 46;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo D&#8217;Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Manuela Teoli, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;<br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Cipe &#8211; Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della delibera datata 20/04/2012 di non ammissibilità  della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al D.Lgs 21 aprile 200 n. 185 presentata, dalla ricorrente il 07.06.2011, comunicata con nota datata 20.04.2012, ricevuta il 10 maggio 2012;<br /> &#8211; della Delibera CIPE 14/02/2002 n. 5, ove occorra e in parte qua, di ogni altro atto presupposto, consequenziale, anteriore o successivo.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo D&#8217;Impresa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO</p>
<p> La società  ricorrente ha presentato una domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al d.lgs. 185/2000, per l&#8217;apertura di un pub birreria, in affiliazione con il franchisor Jamaica Happy Pub, sito nel Comune di Carbonia.<br /> Invitalia ha comunicato, con nota del 20 aprile 2012, la non ammissione al finanziamento in quanto &lt;&lt;<em>con riferimento al profilo di criticità  progettuale &#8220;Carenza di validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;iniziativa&#8221; il dimensionamento degli investimenti non è coerente con la quantificazione dei prodotti/servizi che si intende produrre e commercializzare e pertanto non è dimostrata la fattibilità  dell&#8217;iniziativa. Infine, l&#8217;importo complessivo degli investimenti previsti determina un&#8217;elevata esposizione finanziaria iniziale, a fronte della quale non sono state indicate adeguate fonti di copertura e pertanto non è dimostrata la sostenibilità  finanziaria dell&#8217;iniziativa. Con riferimento al profilo di criticità  progettuale &#8220;Mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l&#8217;iniziativa proposta e carenza di validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;attività  proposta&#8221; non è emersa una adeguata consapevolezza da parte del soggetto proponente su aspetti fondamentali dell&#8217;attività  proposta. In particolare, non sono state fornite informazioni chiare, coerenti ed esaustive in relazione ai seguenti aspetti: le previsioni di costo e ricavo</em>&gt;&gt;.<br /> Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione d.lgs. 21 Aprile 2000 n. 185; Violazione della Del. CIPE 14 febbraio 2002 n. 5; Violazione D.M.295/2001, violazione dell&#8217;art. 10 bis legge 241/1990, violazione dell&#8217;art. 5 d.lgs. 31.03.1998 n.123 e dell&#8217;art. 3 d.m. n.295/2001; Eccesso di potere. 2. Violazione delle disposizioni indicate. Violazione dell&#8217;art. 3 legge 241/1990. Eccesso di potere.<br /> Sostiene la ricorrente: che il piano di investimenti è adeguato e che non sussistono le criticità  indicate da Invitalia nel provvedimento impugnato; che l&#8217;art. 1 della delibera CIPE n. 5/2002, nella parte in cui prevede i criteri di valutazione delle domande, è illegittimo perchè inserendo la voce &#8220;validità  tecnica, economica e finanziaria&#8221; ha conferito ad Invitalia un eccessivo potere discrezionale di valutare nel merito i progetti sottoposti al suo esame; che la motivazione è insufficiente e che non tiene conto delle osservazioni presentate ex art. 10 bis l. 241/1990.<br /> Invitali ha eccepito il difetto di competenza di questo Tribunale e ha controdedotto nel merito.<br /> All&#8217;udienza del 30 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> Ãˆ infondata l&#8217;eccezione di incompetenza di questo Tribunale posto che la ricorrente impugna espressamente la delibera CIPE la cui valenza attiene all&#8217;intero territorio nazionale.<br /> Nel merito il ricorso è infondato.<br /> Per l&#8217;art. 15 del d.lgs. 185/2000 &#8220;<em>Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall&#8217;Unione europea; b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall&#8217;Unione europea; c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative</em>&#8220;.<br /> Il d.m. 295/2001, recante &#8220;criteri e modalità  di concessione degli incentivi a favore dell&#8217;autoimpiego&#8221;, all&#8217;art. 4, sotto la rubrica &#8220;Procedimento di valutazione delle domande&#8221;, dispone che &#8220;<em>1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono protocollate secondo l&#8217;ordine cronologico di ricevimento da parte di Sviluppo Italia e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in due fasi: a) una fase preliminare, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l&#8217;esame della domanda e della documentazione di cui all&#8217;articolo 3; b) una fase successiva, durante la quale le domande esaminate con esito positivo sono sottoposte ad un processo selettivo di orientamento/valutazione, inteso a verificare, in primo luogo, l&#8217;attendibilità  professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità  dell&#8217;idea stessa e ad individuare la misura incentivante applicabile e, successivamente, la validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;iniziativa</em>&#8220;, specificando al comma 2 che &#8220;<em>nella valutazione delle domande di ammissione Sviluppo Italia si attiene ai criteri e agli indirizzi stabiliti dal CIPE</em>&#8220;.<br /> Il CIPE ha fissato tali criteri ed indirizzi con delibera n. 5 del 14 febbraio 2002, nella quale viene richiesta, in particolare, la coerenza fra le caratteristiche professionali del proponente e l&#8217;iniziativa proposta nonchè l&#8217;esistenza delle condizioni formali e sostanziali per avviare l&#8217;iniziativa a partire dal momento della concessione dell&#8217;agevolazione e della validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;iniziativa.<br /> Dal quadro normativo-regolamentare così¬ ricostruito emerge che la ratio di tali agevolazioni è quella di premiare iniziative imprenditoriali nuove e credibili che dimostrino la presenza di una accertata potenzialità  e capacità , non essendo sufficiente la mera corrispondenza del progetto presentato ai limiti massimi di valore previsti dalla normativa. Proprio in ragione di ciò, l&#8217;esame delle domande di agevolazioni economiche, rimesso agli organi di Invitalia, afferisce non solo a profili tecnici ed economici, ma anche alla valutazione della credibilità  sostanziale del progetto presentato, richiedendo valutazioni di tipo discrezionale non sindacabili in sede di legittimità  se non per vizi di macroscopica illogicità , che nella specie non è dato ravvisare.<br /> La giurisprudenza ha rilevato che &lt;&lt;<em>Giova premettere come la necessità  di apprezzare in modo particolarmente rigoroso gli elementi che fondano la previsione favorevole di finanziamento di iniziative imprenditoriali a carico dell&#8217;erario costituisca principio unanimemente affermato dalla giurisprudenza, anche comunitaria. In particolare, l&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha affermato la necessità  di far emergere valori pubblicistici nel settore imprenditoriale interessato dall&#8217;erogazione di misure finanziarie, in quanto ogniqualvolta &quot; l&#8217;Autorità  nazionale, ovvero quella Comunitaria, si risolve ad erogare una provvidenza economica in favore degli imprenditori operanti in un settore, a tale determinazione -unitamente a considerazioni relative alla opportunità  o necessità  di favorire od incentivare lo sviluppo o la crescita del settore via via prescelto &#8211; si accompagna la considerazione che le condizioni del libero mercato non garantirebbero adeguatamente il perseguimento delle dette esigenze se con incentivate attraverso la erogazione di misure lato sensu &quot;compensative&quot; dello stato di difficoltà  in cui vengono a trovarsi gli imprenditori del settore&quot; (cfr. Cons. Stato, A.P. 7 giugno 2012, n. 20). Esse sono dunque preordinate al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, pur implicandolo, quello dei destinatari, il che &quot;vale a dire che in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario, ma anche quello dell&#8217;organismo che lo elargisce il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale; logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamento devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto pìù conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore, anche allo scopo di evitare che si configurino aiuti di stato illegittimi&quot; (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2012, n. 3778; sui principi generali in materia di contributi pubblici, Ad. plen. n. 20 del 2012, cit. supra; Corte giust. UE, sez. VIII, 26 maggio 2016, C-273/15). La valutazione di tali elementi comporta l&#8217;espletamento, ad opera del soggetto erogatore, di un&#8217;attività  istruttoria che, attraverso l&#8217;analisi del progetto imprenditoriale nel contesto socio-economico nel quale si colloca, consente di esprimere una ragionevole prognosi sull&#8217;attendibilità  del risultato imprenditoriale che ci si prefigge, in una logica che trascende dunque le soggettive esigenze del richiedente, per quanto umanamente e professionalmente apprezzabili.</em><br /> <em>La particolare natura di tale giudizio si riflette sulla latitudine del sindacato del giudice amministrativo in guisa da escludere che questi possa sostituirsi all&#8217;organo valutatore, esorbitando dai confini di un sindacato estrinseco, secondo cui &quot;il giudice amministrativo non può mai sostituirsi all&#8217;amministrazione nell&#8217;esercizio di valutazioni discrezionali, al di fuori dei tassativi casi di giurisdizione di merito stabiliti dalla legge&quot; (cfr. Cons. Stato, A.P., 9 giugno 2016, n. 11).</em><br /> <em>In tale logica, il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, in sede di legittimità , è limitato ai profili di incompetenza e di violazione di legge e, quanto al vizio di eccesso di potere, lo stesso può essere vagliato solo per profili di irragionevolezza e contraddittorietà  della motivazione (cfr. ex multisCons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1508, riferita a fattispecie analoga). La finalità  delle agevolazioni, dunque, desumibile dalla relativa disciplina, è quella di garantire che, attraverso la loro erogazione vengano stimolati sia la qualificazione della professionalità  di soggetti privi di occupazione, sia la promozione della cultura di impresa (v. ancora Cons. Stato, n. 1508/2018, cit. supra)&gt;&gt; </em>(Cons. St., sez. II, 18 settembre 2020, n.5470).<br /> Posti questi principi, è da rilevare che il provvedimento impugnato, ritenendo la non ammissione per &#8220;mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l&#8217;iniziativa proposta&#8221; e per &#8220;carenza di validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;iniziativa&#8221;, non denota profili di macroscopica illogicità , rilevando in particolare, giÃ  con la comunicazione ex art. 10 bis, che &#8220;<em>l&#8217;importo complessivo degli investimenti previsti determina un&#8217;elevata esposizione finanziaria iniziale, a fronte della quale non sono state indicate adeguate fonti di copertura e pertanto non è dimostrata la sostenibilità  finanziaria dell&#8217;iniziativa</em>&#8221; e che &#8220;<em>le previsioni di costo e ricavo; infatti, le previsioni economico finanziarie formulate in sede di colloquio sono in contrasto con quanto indicato in domanda</em>&#8220;.<br /> Non è chi non veda come la complessità  dell&#8217;articolazione del giudizio ne implichi la pìù che sufficiente ampiezza motivazionale, esente da censure posto che il sindacato del giudice amministrativo in un caso come questo, ove l&#8217;amministrazione ha un&#8217;ampia discrezionalità  tecnica, deve ritenersi circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità , irragionevolezza o arbitrarietà , nella presente fattispecie non riscontrabili, posto anche che, con la proposizione del gravame, il ricorrente finirebbe per sostituire le proprie previsioni &#8211; incidenti inevitabilmente su aspetti di merito amministrativo &#8211; con quelle dell&#8217;amministrazione.<br /> Infine, è da rilevare che Invitalia ha tempestivamente comunicato i motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda ex art. 10 bis, l. 241/1990, con nota del 15 febbraio 2012 inviata il 5 marzo 2012 all&#8217;indirizzo indicato dal ricorrente nella domanda di agevolazioni.<br /> In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br /> Stante la particolarità  della questione le spese possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Vincenzo Blanda, Presidente<br /> Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore<br /> Raffaele Tuccillo, Primo Referendario</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2020 n.11408</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-4-11-2020-n-11408/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giampiero Lo Presti, Presidente Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore PARTI: Mallero Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Berardino Iacobucci, Valeria Lanna, contro Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-4-11-2020-n-11408/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2020 n.11408</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giampiero Lo Presti, Presidente Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore PARTI:  Mallero Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Berardino Iacobucci, Valeria Lanna,  contro Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Giorgio Vercillo; Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nei confronti Associazione italiana dei produttori idroelettrici- Assoidroelettrica, Centrale Elettrica Dun società  consortile arl, non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo : le differenze tra rinuncia all&#8217; azione e rinuncia agli atti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo &#8211; estinzione del processo &#8211; riproposizione dell&#8217;azione &#8211; non è pregiudicata.</p>
<p> 2. Processo amministrativo &#8211; rinuncia all&#8217;azione e rinuncia agli atti &#8211; differenze.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 310 c.p.c. &#8220;l&#8217;estinzione del processo non estingue l&#8217;azione&#8221;, il che comporta che la pretesa sostanziale che costituiva l&#8217;oggetto del processo estinto rimane integra ossia non pregiudicata dall&#8217;estinzione. Ciò significa che, se non è intervenuta una decadenza, l&#8217;azione per far valere quella pretesa può essere riproposta con l&#8217;introduzione di un altro processo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Mentre la rinuncia all&#8217;azione incide sul diritto e quindi preclude ogni ulteriore tutela giurisdizionale, la rinuncia agli atti, agisce solo sul processo, la cui estinzione lascia salvo l&#8217;esercizio dell&#8217;azione in un nuovo processo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/11/2020<br /> <strong>N. 11408/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00870/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 870 del 2017, proposto da<br /> Mallero Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Berardino Iacobucci, Valeria Lanna, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Battista Conte in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, n. 15;<br /> Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Associazione italiana dei produttori idroelettrici- Assoidroelettrica, Centrale Elettrica Dun società  consortile arl, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia:</em></strong><br /> &#8211; della graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell&#8217;art. 9 del D.M. 23 giugno 2016, collocati in posizione idonea a rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016, pubblicata in data 25 novembre 2016 dal GSE;<br /> &#8211; del provvedimento GSE/P20160101519 del 23 dicembre 2016 con il quale il GSE, comunicandone le motivazioni, ha confermato l&#8217;esclusione della Mallero Energia S.r.l. dalla graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell&#8217;art. 9 del D.M. 23 giugno 2016;<br /> &#8211; nonchè di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2020 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.- La Mallero Energia s.r.l. con ricorso notificato in data 18 gennaio 2017 e depositato in data 24 febbraio 2017, premette in punto di fatto quanto segue: in data 27 ottobre 2016 chiedeva l&#8217;iscrizione al registro ai sensi del D.M. 23 giugno 2016 (codice FER 101584) per l&#8217;intervento di nuova costruzione dell&#8217;impianto di generazione di energia elettrica da fonte idraulica ad acqua fluente sito nel Comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio); nella domanda era indicata una potenza dell&#8217;impianto pari a 5,000 kw, ma contestualmente era precisato che era stata indicata la cifra di 5,000 Kw al posto di quella di 8865,88 kw, posto che il programma non accettava cifre di potenza superiore; con pec del 21 e del 22 novembre 2016 la Mallero Energia confermava al GSE che la potenza nominale media annua dell&#8217;impianto, autorizzata con la concessione di derivazione a scopo idroelettrico relativa all&#8217;impianto in questione, fosse pari a 8865,88 kw, rendendosi disponibile a ricevere la tariffa incentivante anche per la minore potenza sino a 5 MW; tuttavia, in data 25 novembre 2016 il GSE pubblicava la graduatoria degli impianti iscritti al registro in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici, dalla quale la Mallero Energia s.r.l. era esclusa ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, lett. a) del DM 23 giugno 2016, ai sensi del quale accedono ai registri gli impianti nuovi con una potenza non superiore al valore soglia (indicato dall&#8217;art. 5, comma 1) di 5 MW, per tutte le tipologie di impianto; il medesimo art. 4, comma 2, prevedeva invece che gli impianti superiori a tale valore soglia accedono invece alle aste; tuttavia il successivo art. 12, comma 3, non stabiliva alcun contingente di potenza da mettere all&#8217;asta per gli impianti idroelettrici, con la conseguenza che tali impianti al di sopra di 5 MW erano direttamente esclusi dagli incentivi; la Mallero Energia presentava atto di intervento <em>ad adiuvandum</em> nel giudizio iscritto al TAR r.g. 9444/2016 promosso dall&#8217;Associazione italiana produttori idroelettrici Assoidroelettrica per l&#8217;annullamento del DM 23 giugno 2016; nel frattempo con provvedimento 23 dicembre 2016, prot. P20160101519, il GSE comunicava che, in applicazione del DM 23 giugno 2016, l&#8217;impianto della ricorrente era escluso dalla graduatoria.<br /> Tanto premesso in punto di fatto la Mallero Energia con il ricorso in epigrafe &#8220;<em>da valere anche con motivi aggiunti all&#8217;atto notificato il 14.9.2016</em>&#8221; chiede &#8220;<em>l&#8217;annullamento della graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell&#8217;art. 9 del D.M. 23 giugno 2016, in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016, pubblicata in data 25 novembre 2016 dal GSE e del provvedimento GSE/P20160101519 del 23 dicembre 2016, con il quale il GSE ha confermato l&#8217;esclusione della società  ricorrente dalla graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell&#8217;art. 9 del D.M. 23 giugno 2016; nonchè di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorchè non conosciuti&#8221;Â </em>(pag. 14 del ricorso introduttivo).<br /> 1.1.- Con un unico motivo di ricorso la società  deduce la violazione degli articoli 2 e 24 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, nonchè eccesso di potere sotto vari profili.<br /> Sostiene la ricorrente che gli atti impugnati trovano il proprio fondamento nel DM 23 giugno 2016, il quale sarebbe illegittimo per violazione dell&#8217;art. 24 e dell&#8217;art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 28 del 2011, atteso che la fonte primaria garantisce espressamente il diritto all&#8217;incentivazione anche agli impianti con potenza superiore a 5 MW. Sostiene la ricorrente che non spetta nè al Gse nè alla fonte regolamentare stabilire gli impianti da incentivare, posto che dai sopra citati articoli 2 e 24 del d.lgs. 28/2011 emergerebbe che &lt;&lt;<em>il Ministero ha sì¬ il potere di determinare la soglia che suddivide l&#8217;incentivazione a &#8220;registro&#8221; da quella ad &#8220;aste</em>&#8220;&gt;&gt;, ma non avrebbe &lt;&lt;<em>il potere di escludere del tutto l&#8217;incentivo al di sopra di una determinata soglia per una specifica fonte rinnovabile&gt;&gt;</em> (pag. 10 ricorso)<em>. </em>Ne discenderebbe il vizio della graduatoria, nonchè del provvedimento di esclusione della ricorrente dal registro assunto dal Gestore, i quali, applicando una norma illegittima, rinnegano illegittimamente il diritto dell&#8217;impianto in questione ad accedere alla graduatoria per fruire degli incentivi.<br /> Sotto altro profilo la ricorrente deduce la violazione del principio dell&#8217;affidamento, il quale si è ingenerato in quegli operatori, i quali, come la ricorrente, fino alla data di proposizione del ricorso, si sono sempre iscritti al Registro con impianti grandi (ma al di sotto dei 10 MW che costituivano, in base al D.M. 6 luglio 2012, la soglia fra registri ed aste) non risultando mai vincitori, benchè considerati idonei (la Mallero Energia aveva debitamente provveduto ad iscrivere per ben tre volte il proprio impianto ai Registri 2012, 2013 e 2014, risultando fra gli idonei non finanziati, poichè titolare di un impianto troppo grande, al quale erano preferiti quelli pìù piccoli. E anche ora si vede nuovamente esclusa &#8220;<em>perchè titolare di un impianto per il quale paradossalmente la nuova disciplina ministeriale non prevede pìù i relativi incentivi&#8221;</em> (pag. 11 ricorso).<br /> Sarebbe peraltro contrario al principio di ragionevolezza il rifiuto del GSE di incentivare almeno i primi 5 MW dell&#8217;impianto, così¬ come richiesto dalla ricorrente nella propria domanda, considerato che tale modalità  era giÃ  stata utilizzata dal GSE per gli impianti collocati agli ultimi posti della graduatoria di diverse tipologie di fonte e di natura progettuale.<br /> Conclude la ricorrente affermando che i dedotti &#8220;<em>vizi del D.M. si riverberano inevitabilmente sui provvedimenti in contestazione, i quali devono essere annullati posto che violano apertamente le disposizioni nazionali in materia di incentivazione di energia da fonte rinnovabile&#8221; (</em>pag. 12 del ricorso).<br /> 2.- Per resistere al ricorso si è costituito il GSE, il quale chiede il rigetto del ricorso, in quanto infondato nel merito. Afferma che la disciplina del D.M. 2016, avversata dalla ricorrente, sarebbe conforme all&#8217;art. 24 del d.lgs. 28/2011, che, a differenza di quanto sostenuto nel gravame, non garantirebbe un diritto all&#8217;incentivazione di tutti gli impianti con potenza superiore alla soglia di 5 MW. Aggiunge il GSE che l&#8217;opzione prescelta dal Ministero sarebbe proporzionata e ragionevole, considerando che, nel periodo in cui ha trovato applicazione il D.M. 2012, solo un impianto idroelettrico di potenza superiore a 5 MW (proprio quello progettato dalla società  Mallero Energia) sarebbe stato iscritto nelle graduatorie in posizione non utile, mentre ben 460 impianti, di potenza inferiore a 5 MW, sarebbero stati collocati in posizione utile.<br /> 3.- In prossimità  della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie difensive e repliche ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 1, c.p.a.<br /> In particolare, il Gse con memoria depositata in data 11 marzo 2020 eccepisce l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, sotto i seguenti due profili: a) per avere la ricorrente rinunciato, in fase di giudizio d&#8217;appello, all&#8217;atto di intervento <em>ad adiuvandum</em> (da valere anche con ricorso autonomo) nel giudizio di primo grado r.g. 9444/2016 promosso dall&#8217;Associazione italiana produttori idroelettrici Assoidroelettrica; b) per non aver presentato alcuna richiesta di incentivazione ai sensi del nuovo decreto ministeriale 4 luglio 2019.<br /> 4.- Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2020 la causa è stata riservata per la decisione.<br /> 5.- In via preliminare, va respinta l&#8217;eccezione di improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.<br /> 5.1.- Sotto il primo profilo di improcedibilità  osserva il Collegio quanto segue.<br /> Con riferimento al giudizio iscritto al TAR al n. r.g. 9444/2016, il Consiglio di Stato con sentenza n. 4307/2018 accerta che &#8220;<em>l&#8217;appellata Mallero Energia s.r.l. ha dichiarato di rinunciare- anch&#8217;esso -all&#8217;atto di intervento ad adiuvandum della società  nel primo grado, a valere come ricorso autonomo, nonchè ai successivi atti depositati in giudizio di primo grado&#8221;.</em><br /> Conseguentemente il giudice d&#8217;appello dichiara l&#8217;improcedibilità  del ricorso di primo grado n. di r.g.9444/2016, nel quale la Mallero Energia: spiegava atto di intervento <em>ad adiuvandum</em> nel ricorso proposto dall&#8217;Associazione italiana dei produttori di energia elettrica per l&#8217;annullamento del DM 23 giugno 2016; proponeva motivi aggiunti, depositati in data 9 febbraio 2017, aventi ad oggetto la domanda di annullamento della graduatoria degli impianti iscritti al registro ai sensi del DM 23 giugno 2016 e del provvedimento 23 dicembre 2016 con il quale il GSE confermava l&#8217;esclusione del GSE dalla graduatoria degli impianti iscritti al registro.<br /> Risulta pacifico che con il ricorso in esame la Mallero Energia s.r.l. aziona la medesima pretesa fatta valere con l&#8217;atto di intervento nel giudizio r.g.9444/2016, deciso in primo grado dal TAR con sentenza favorevole n.8997/2017 e poi definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4307/2018, con la quale il giudice d&#8217;appello ha preso atto dell&#8217;intervenuta rinuncia agli atti da parte dell&#8217;interveniente Mallero Energia s.r.l., dichiarando l&#8217;improcedibilità  del ricorso di primo grado.<br /> Occorre allora verificare l&#8217;effetto di tale rinuncia- che ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 3, c.p.a., determina l&#8217;estinzione del processo- sul presente gravame.<br /> Soccorre in proposito l&#8217;art. 310 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio esterno di cui all&#8217;art. 39 c.p.a., laddove prevede che &#8220;<em>per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali&#8221;.</em><br /> Ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 310 c.p.c. &#8220;<em>l&#8217;estinzione del processo non estingue l&#8217;azione&#8221;, </em>il che comporta che la pretesa sostanziale che costituiva l&#8217;oggetto del processo estinto rimane integra ossia non pregiudicata dall&#8217;estinzione. Ciò significa che, se non è intervenuta una decadenza, l&#8217;azione per far valere quella pretesa può essere riproposta con l&#8217;introduzione di un altro processo.<br /> Al riguardo, la costante e risalente giurisprudenza ha sempre chiarito che, mentre la rinuncia all&#8217;azione incide sul diritto e quindi preclude ogni ulteriore tutela giurisdizionale, la rinuncia agli atti, agisce solo sul processo, la cui estinzione lascia salvo l&#8217;esercizio dell&#8217;azione in un nuovo processo (Cass. 13 marzo 1999, n.2268).<br /> Anche il Consiglio di Stato ha chiarito che, nel processo amministrativo, la rinuncia alla domanda non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio atteso che, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale. Viceversa, la rinuncia all&#8217;azione comporta una pronuncia con cui si prende atto di una volontà  del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità  di una riproposizione della domanda; in quest&#8217;ultimo caso non vi può essere estinzione del processo, in quanto la decisione implica una pronuncia di merito, cui consegue l&#8217;estinzione del diritto di azione, atteso che il giudice prende atto della volontà  del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta nel processo (Consiglio di Stato sez. III, 21/06/2017, n.3058).<br /> Ne consegue l&#8217;assoluta inidoneità  della pronuncia di estinzione per rinuncia agli atti ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell&#8217;interesse alla prosecuzione di quel determinato processo (Cass. civ., sez. I, 23-11-2015, n. 23867) .<br /> Ciò in quanto, l&#8217;efficacia abdicativa in ordine all&#8217;effetto sostanziale della decisione di merito, preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza giÃ  emessa ed alle sue conseguenze (Cassazione civile sez. II, 16/03/2017, n.6845).<br /> Orbene, nella specie, la Mallero Energia non risulta aver rinunciato alla pretesa sostanziale (ovvero al &#8220;<em>bene della vita</em>&#8221; al quale aspira), ma solo agli atti del giudizio r.g.9444/2016.<br /> Alla luce dei sopraindicati principi, tale rinuncia non risulta ostativa alla possibilità  per questo Collegio di decidere la controversia nel merito, non essendo intervenuta alcuna decadenza nella proposizione dell&#8217;azione impugnatoria ed avendo parte ricorrente espressamente ribadito (sia con le memorie ex art. 73 c.p.a. sia nella discussione orale) l&#8217;interesse alla decisione nel merito.<br /> 5.2.- Anche il secondo profilo di improcedibilità  è privo di fondamento.<br /> La ricorrente ha infatti chiarito che, anche alla luce del successivo DM 4 luglio 2019, non ha ricevuto alcun finanziamento per l&#8217;impianto. Pertanto, persiste la condizione dell&#8217;azione dell&#8217;interesse ad agire.<br /> 6.- Nel merito, la ricorrente assume l&#8217;illegittimità  del provvedimento di esclusione dal registro e della graduatoria dei soggetti ammessi al registro in virtà¹ dell&#8217;illegittimità  del regolamento ministeriale, laddove non consente l&#8217;incentivazione per impianti, come quello in questione, di potenza superiore a 5 MW.<br /> Il ricorso è fondato.<br /> L&#8217;art. 24 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, fissa i criteri generali in forza dei quali è incentivata la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 e demanda ad un regolamento ministeriale la definizione delle modalità  per l&#8217;attuazione dei sistemi di incentivazione, &#8220;<em>nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4&#8243;Â </em>(comma 5, lett. g).<br /> In particolare, il decreto legislativo delega al decreto ministeriale la fissazione dei valori degli incentivi per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e degli incentivi a base d&#8217;asta; le modalità  con cui il GSE seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d&#8217;asta; &#8220;<em>il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare l&#8217;efficienza complessiva del sistema di incentivazione</em> (art. 24, comma 5, lett. g).<br /> Sull&#8217;interpretazione della norma sopra citata il Collegio non ha ragione per disattendere l&#8217;orientamento giÃ  espresso dalla sezione con la sentenza 27 luglio 2017, n. 8997, annullata dal Consiglio di Stato solo con riferimento alla rinuncia e quindi in assenza di un pronuncia di merito, che abbia sconfessato l&#8217;inquadramento ermeneutico svolto in tale pronuncia.<br /> Ed invero, il Ministero con regolamento avrebbe potuto individuare, a seconda delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, &#8220;<em>il valore minimo di potenza&#8221;,</em> ossia una determinata soglia differenziatrice atta a tracciare il confine tra incentivazione &#8220;a registro&#8221; (per gli impianti con potenza al di sotto della soglia) ed incentivazione &#8220;<em>ad aste</em>&#8221; (per gli impianti con potenza al di sopra di detta soglia).<br /> Il Ministero non avrebbe potuto altresì¬, come invece è stato fatto con il DM 2016, individuare una soglia oltre la quale l&#8217;incentivo risulta essere del tutto escluso per una determinata fonte di energia rinnovabile.<br /> In base all&#8217;art. 4, comma 2, del regolamento, infatti, impianti di potenza superiore a 5 MW (potenza soglia fissata dall&#8217;art. 5, comma 1) &#8220;per tutte le tipologie di fonte rinnovabile&#8221;) potrebbero teoricamente accedere alle sole procedure d&#8217;asta. Tuttavia, l&#8217;art. 12, comma 3, del DM 2016, nell&#8217;indicare i contingenti di potenza disponibili per le procedure d&#8217;asta, quanto al settore idroelettrico non prevede la disponibilità  di alcun contingente di potenza (ciò, pur se la fonte idraulica è indiscutibilmente inclusa tra le fonti di energia rinnovabile che può accedere ai meccanismi incentivanti: cfr. artt. 2, comma 1, lett. a, e 24 del d.lgs. n. 28 del 2011).<br /> Peraltro, nessuna rilevanza può avere la circostanza, dedotta dal GSE, che la scelta del Ministero sarebbe ragionevole e troverebbe fondamento nel fatto che, nel periodo in cui ha trovato applicazione il d.m. 6 luglio 2012, un solo impianto idroelettrico di potenza superiore ai 5 MW avesse partecipato alle procedure di iscrizione al Registro, risultando non assegnatario degli incentivi. Si tratta, infatti, di valutazioni, che non spettava al Ministero compiere e che non legittimavano l&#8217;esercizio del potere regolamentare in modo difforme da quanto stabilito dalla fonte di rango superiore, che non prevede soglie di potenza oltre le quali è possibile escludere gli incentivi per una specifica fonte rinnovabile e che, invece (come detto), abilita unicamente a stabilire una soglia che diversifichi i due diversi regimi di incentivazione (a registro, ovvero ad aste).<br /> Alla luce di tutte le considerazioni svolte, emerge che le disposizioni del DM 23 giugno 2016 (combinato disposto fra gli artt. 4, commi 1 e 2, dell&#8217;art. 5 e 12, comma 3, del d.m. 23 giugno 2016) nella parte in cui escludono qualsiasi incentivazione per gli impianti idroelettrici di potenza nominale superiore ai 5 MW sono illegittime per contrasto con la fonte normativa gerarchicamente superiore (violazione dell&#8217;art. 4 delle pre-leggi) e vanno pertanto disapplicate (Ad. plenaria n. 3 del 2004 e Cons. Stato, V, 26 settembre 2013, n. 4778).<br /> La disapplicazione delle disposizioni regolamentari illegittime- che è disposta in via incidentale, nei limiti della domanda proposta e ai meri fini dell&#8217;annullamento degli atti impugnati- comporta l&#8217;accoglimento (assorbita ogni ulteriore doglianza) della domanda di annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dal registro di cui al D.M. 23 giugno 2016 e della graduatoria degli impianti ammessi al registro, nella parte in cui quest&#8217;ultimo non include anche la Mallero Energia s.r.l.. Detti provvedimenti sono, infatti, illegittimi per contrasto con la fonte primaria di rango legislativo.<br /> 7.- Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale, non potendosi ammettere un sindacato del GSE e un potere dello stesso di disapplicare il regolamento ministeriale, senza una inammissibile ingerenza nelle competenze (di autocontrollo della propria attività ) dell&#8217;autorità  titolare del potere normativo.<br /> Le spese del contributo unificato, a norma dell&#8217;art. 13, comma 6-bis.1, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, vanno, invece, poste a carico del GSE e dei Ministeri resistenti, che, in solido tra loro, dovranno rifonderle alla parte ricorrente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto annulla gli atti impugnati.<br /> Compensa le spese di lite, eccetto le spese per il contributo unificato poste a carico del GSE e dei Ministeri resistenti, che, in solido tra loro, dovranno rifonderle alla parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giampiero Lo Presti, Presidente<br /> Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore<br /> Francesca Romano, Primo Referendario</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.8309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-20-7-2020-n-8309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-20-7-2020-n-8309/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2020 n.8309</a></p>
<p>Giampiero Lo Presti, Presidente Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore Edifici : i requisiti per la certificabilità  energetica Edilizia ed urbanistica &#8211; edifici &#8211; certificabilità  energetica &#8211; requisiti. a) Gli edifici certificabili energeticamente sono quelli destinati al soggiorno stabile e continuativo dell&#8217;uomo (quelli indicati quali abitazione, ufficio, scuola, ospedale,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giampiero Lo Presti, Presidente Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Edifici : i requisiti per la certificabilità  energetica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; edifici &#8211; certificabilità  energetica &#8211; requisiti.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">a) Gli edifici certificabili energeticamente sono quelli destinati al soggiorno stabile e continuativo dell&#8217;uomo (quelli indicati quali abitazione, ufficio, scuola, ospedale, ecc. ), al quale solo può essere riferito il requisito del comfort abitativo, tant&#8217;è che sono espressamente esclusi da tale alveo i rustici o gli scheletri di fabbricato;<br /> b) sono esclusi dalla certificabilità  energetica gli edifici non inclusi nella classificazione delle destinazioni d&#8217;uso dettate dall&#8217;art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;<br /> c) il certificato di prestazione energetica dell&#8217;edificio attesta la quantità  annua di energia primaria effettivamente consumata o prevista per soddisfare, con un uso standard dell&#8217;immobile, i vari bisogni energetici dell&#8217;edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell&#8217;acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l&#8217;illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/07/2020<br /> <strong>N. 08309/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04362/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4362 del 2014, proposto da<br /> Erica Geuna, rappresentata e difesa dagli avvocati Addolorata Detta Doris Mansueto, Giannalberto Mazzei, Emilio Sani, Arcangelo Pecchia, con domicilio eletto presso lo studio Giannalberto Mazzei in Roma, via Giuseppe Cuboni n.12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Gse S.p.A. &#8211; Gestore dei Servizi Energetici, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Maria Antonietta Fadel, Marco Orlando, con domicilio eletto presso lo studio Marco Orlando in Roma, via Sistina, 48;<br /> Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento adottato da GSE SpA prot. n. GSE/P20140007844 del 21/01/2014 recante &quot;Comunicazione dell&#8217;esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del DM 5 luglio 2012, per l&#8217;impianto Fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative denominato GEUNA ERICA di potenza pari a 90,4050 kW ubicato in Via Termine, 4 12032 Comune di BARGE (CN) località  BARGE, identificato con il numero 1109303, con il quale è stato comunicato alla ricorrente il diniego della richiesta tariffa incentivante;<br /> &#8211; della nota del GSE SpA prot. n. GSE/P20130216891 del 14/11/2013 recante &quot;Comunicazione dell&#8217;esito della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del DM 5 luglio 2012, per l&#8217;impianto Fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative denominato GEUNA ERICA, di potenza pari a 90,4050Kw, ubicato in VIA TERMINE, 4 12032 Comune di BARGE (CN), identificato con il numero 1109303, Soggetto Responsabile GEUNA ERICA con il quale è stato comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990;<br /> &#8211; della richiesta di integrazione della documentazione inoltrata dal GSE con nota del 21/08/2013 prot. GSE/P20130171504;<br /> &#8211; del D.M. 5 luglio 2012 (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) di &quot;Attuazione dell&#8217;art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)&quot;, nella parte in cui, all&#8217;Allegato 4, stabilisce che &quot;i moduli e i componenti speciali dovranno avere tutte le seguenti caratteristiche: 1. Moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici energeticamente certificabili&quot; senza determinare quando un edificio sia ritenuto energeticamente certificabile ai fini dell&#8217;accesso alla tariffa incentivante di cui all&#8217;articolo 8 del D.M., nonchè nella parte in cui esclude per gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovativenon soggetti all&#8217;iscrizione al Registro ai sensi dell&#8217;articolo 3, 1^ co., lett. d) la possibilità  di chiedere la tariffa incentivante ordinaria di cui all&#8217;Allegato 5 qualora il provvedimento di diniego della richiesta tariffa incentivante di cui all&#8217;Allegato 6 per impianti con caratteristiche innovative sia stato adottato quando i Registri erano giÃ  chiusi e il Quinto Conto Energia aveva giÃ  cessato di applicarsi;<br /> &#8211; delle &quot;Regole applicative per l&#8217;iscrizione ai registri e per l&#8217;accesso alle tariffe incentivanti DM5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia)&quot; ove, al paragrafo 4.2 stabiliscono che hanno diritto a specificare tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali sviluppati specificamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici &quot;energeticamente certificabili secondo la normativa nazionale&quot;, senza specificare quando gli edifici siano ritenuti energeticamente certificabili, e ove al paragrafo 4.2 non prevedono per gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative non soggetti all&#8217;iscrizione al Registro ai sensi dell&#8217;articolo 3, 1^ co., lett. d) la possibilità  di chiedere la tariffa incentivante ordinaria di cui all&#8217;Allegato 5 qualora il provvedimento di diniego della richiesta tariffa incentivante di cui all&#8217;Allegato 6 per impianti con caratteristiche innovative sia stato adottato quando i Registri erano giÃ  chiusi e il Quinto Conto Energia aveva giÃ  cessato di applicarsi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gse S.p.A. &#8211; Gestore dei Servizi Energetici e di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero dello Sviluppo Economico;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27;<br /> Visto l&#8217;art. 4 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28;<br /> Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 giugno 2020 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> In data 5 luglio 2013 Erica Geuna, quale soggetto responsabile dell&#8217;impianto, ai sensi del Quinto Conto Energia, presentava al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante per l&#8217;impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative di potenza pari a 90, 4050 kw realizzato sull&#8217;edificio del Comune di Barge con moduli installati in sostituzione di coperture su cui era operata la completa rimozione dell&#8217;eternit.<br /> Con nota 21 agosto 2013 il GSE inoltrava richiesta di integrazione documentale volta ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per accedere alle tariffe incentivanti previste per gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative energeticamente certificabili.<br /> La ricorrente provvedeva a depositare documentazione integrativa al fine di dimostrare l&#8217;esistenza di un comfort termico da soddisfare all&#8217;interno dell&#8217;edificio.<br /> Con nota 14 novembre 2013 il GSE comunicava al ricorrente i motivi ostativi all&#8217;accoglimento della richiesta di incentivazione, con invito a formulare osservazioni.<br /> Il Gestore osservava che i suddetti impianti risultavano sprovvisti dei requisiti per beneficiare delle tariffe previste per gli impianti integrati con caratteristiche innovative. In particolare, precisava che, al fine di poter beneficiare della tariffa prevista dal d.m. 5 luglio 2012 per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, l&#8217;impianto fotovoltaico avrebbe dovuto essere installato su un &#8220;edificio energeticamente certificabile&#8221;. Definizione, quest&#8217;ultima, che presuppone un volume chiuso e un fabbisogno energetico calcolabile tramite parametri definiti in funzione dell&#8217;occupazione dell&#8217;edificio, come previsti dalla normativa tecnica UNI/TS 11300, secondo la quale i parametri determinanti per lo scambio termico risultano essere in funzione delle persone e, pertanto, il fabbisogno energetico e il comfort termico di un edificio devono essere riferiti ad una permanenza di persone. Tali specifiche tecniche, ad avviso del Gestore, non risultavano rispettate nell&#8217;edificio in questione, che risultava adibito a stalla per ricovero e allevamento di animali.<br /> A seguito del preavviso di rigetto, con nota 28 novembre 2013 il Soggetto Responsabile presentava al GSE le proprie osservazioni ai sensi dell&#8217;art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, precisando che: il Gse nella Guida aveva espressamente incluso i fabbricati rurali tra i manufatti per cui è possibile accedere alle tariffe per impianti fotovoltaici integrati; il requisito del comfort termico da soddisfare è sussistente, posto che all&#8217;interno dell&#8217;edificio lavorano gli addetti dell&#8217;azienda agricola; è erronea l&#8217;assimilazione delle stalle alle ipotesi di esclusione della certificabilità  energetica.<br /> Con provvedimento 21 gennaio 2014 il GSE respingeva la domanda di incentivazione, fondando il diniego sulla non qualificabilità  dell&#8217;impianto come energeticamente certificabile ai sensi di quanto previsto dall&#8217;allegato 4 al DM 5 luglio 2012.<br /> Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna il diniego, deducendone l&#8217;illegittimità  per:<br /> I) violazione e falsa applicazione dell&#8217;allegato 4 al DM 5 luglio 2012, dell&#8217;allegato A, punto 2 del DM 26 giugno 2009, dell&#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs 192/2005; violazione della norma UNI EN ISO 13790:2008, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 5 della D.G.R. Piemonte n. 43-11965 del 4 agosto 2009; violazione degli articoli 3 e 10 bis della legge 241/1990; eccesso di potere sotto vari profili;<br /> II) violazione e falsa applicazione del DM 26 giugno 2009, allegato A ed eccesso di potere sotto ulteriori profili;<br /> III) violazione dei principi di legittimo affidamento e correttezza dell&#8217;azione amministrativa, violazione degli articoli 1 e 12 della legge 241/1990;<br /> IV) violazione dei principi di parità  di trattamento, non discriminazione, violazione degli articoli 3 e 41 Cost., violazione dei principi di promozione di energia da fonti rinnovabili di cui al d.lgs. 387/2003, al d.lgs. 28/2011 e al D.M. 5 luglio 2012;<br /> V) in subordine, illegittimità  del DM 5 luglio 2012 e delle regole applicative nella parte in cui non specificano i requisiti degli edifici energeticamente certificabili per violazione dell&#8217;art. 12 della legge 241/1990 e dei principi di tutela dell&#8217;affidamento e di certezza del di diritto, correttezza, pubblicità  e trasparenza;<br /> VI) ulteriore illegittimità , in via subordinata, del DM 5 luglio 2012 per violazione del d.lgs. 28/2011 per non aver previsto, anche dopo la data indicata all&#8217;art. 1, comma 5 del decreto, la possibilità  di chiedere e ottenere l&#8217;iscrizione nel registro degli impianti.<br /> Si è costituito in giudizio il Gestore dei servizi energetici, deducendo l&#8217;infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> Con ordinanza 1956/2014 la domanda cautelare è stata respinta &#8220;<em>considerato che il ricorso oltrechè prima facie infondato, appare evidentemente sfornito del prescritto periculum in mora, data l&#8217; esiguità  dell&#8217;impianto e del connesso investimento che rende sempre ristorabile il sacrificio patrimoniale eventualmente subito&#8221;.</em><br /> All&#8217;udienza telematica del 3 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.- Il giudizio ha ad oggetto il diniego di riconoscimento dell&#8217;incentivazione energetica per un impianto fotovoltaico con moduli innovativi collocato su un fabbricato adibito a stalla, con una zona adibita a stoccaggio di alimenti.<br /> 1.1.- Con una prima censura l&#8217;odierna ricorrente, quale soggetto responsabile dell&#8217;impianto, lamenta l&#8217;erronea valutazione effettuata dal GSE in merito alla assenza dei requisiti utili a considerare l&#8217;edificio in oggetto quale energeticamente certificabile. Il GSE non avrebbe tenuto conto delle osservazioni svolte nel procedimento, con le quali la responsabile dell&#8217;impianto precisava che all&#8217;interno del fabbricato è svolta attività  lavorativa da parte degli addetti agricoli e dunque, per tale ragione, sussisterebbe un comfort termico da soddisfare. Inoltre, la parte del fabbricato adibita a stoccaggio, considerato l&#8217;accatastamento nella categoria D/10 dei fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività  agricole, non avrebbe potuto essere equiparata ad un magazzino, che reca un diversa categoria catastale (C/2). Peraltro, il GSE avrebbe omesso di valutare l&#8217;attestato di certificazione energetica, ove dai tecnici specializzati era attestato che l&#8217;edificio aveva una destinazione d&#8217;uso E/8 per la quale sussistevano i requisiti di certificazione energetica.<br /> 1.1.1.- La censura è infondata.<br /> Per una compiuta ed esaustiva esposizione della questione sottoposta a questo Giudicante e delle ragioni del deciso, gioverà  svolgere preliminarmente una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.<br /> Il Dm 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) all&#8217;art. 8 disciplina gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzano moduli non convenzionali e, in relazione alle caratteristiche che devono possedere i moduli, ai fini dell&#8217;ammissione alla relativa tariffa incentivante, rinvia all&#8217;allegato 4 dello stesso decreto.<br /> L&#8217;allegato 4 del D.M. 5 luglio 2012 per l&#8217;ammissione alle speciale tariffe incentivanti, prevede che i moduli dovranno avere tutte le seguenti caratteristiche: &#8220;1. <em>moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, energeticamente certificabili, quali: a) coperture degli edifici [&#038;]; 3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali: a. protezione o regolazione termica dell&#8217;edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell&#8217;edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito&#8221;.</em><br /> Emerge, dunque, l&#8217;essenzialità &#8211; ai fini dell&#8217;accesso agli incentivi in questione- della &#8220;<em>certificabilità  energetica</em>&#8221; dell&#8217;edificio.<br /> I criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, al fine di contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, sono stabiliti dal d.lgs. n. 192/2005, che, all&#8217;art. 2, definisce:<br /> -l&#8217; &lt;&lt;<em>attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell&#8217;edificio»</em> come il &#8220;<em>documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell&#8217;edificio</em>&#8220;;<br /> -la &lt;&lt;<em>prestazione energetica di un edificio</em>», la &#8220;<em>quantità  annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell&#8217;immobile, i vari bisogni energetici dell&#8217;edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell&#8217;acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l&#8217;illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili&#8221;.</em><br /> In attuazione del predetto d.lgs 192/2005, il d.P.R. n. 59/2009, all&#8217;art. 3, comma 1, dispone che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici devono essere adottate le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.<br /> Inoltre, come riportato dal successivo comma 2 dell&#8217;art. 3, ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica sono delineate dalle Linee Guida Nazionali di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico.<br /> Il decreto 26 giugno 2009, recante le &#8220;<em>Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</em>&#8220;, delinea un sistema di certificazione energetica degli edifici, attraverso la definizione di una procedura nazionale, che contribuisca ad un&#8217;applicazione omogenea della direttiva 2002/91/CE.<br /> Orbene è proprio il citato decreto 26 giugno 2009, che, all&#8217;art. 2 dell&#8217;allegato A, come modificato dall&#8217;art. 2 del DM 22 novembre 2012, definisce l&#8217;ambito oggettivo di applicazione della certificazione energetica, prevedendo che &#8220;<em>la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d&#8217;uso dall&#8217;art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni</em>&#8220;;<br /> L&#8217;art. 3 D.P.R. 26/08/1993, n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l&#8217;installazione, l&#8217;esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia) disciplina la classificazione degli edifici in base alla loro definizione d&#8217;uso. In detta classificazione sono individuati gli edifici adibiti a residenza, ad uffici, ad ospedali, ad attività  sportive, ricreative, scolastiche ed assimilabili. E sono esclusi dall&#8217;obbligo di certificazione energetica i box, la cantine, le autorimesse, i depositi, i ruderi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo, così¬ come le stalle.<br /> Illustrato il quadro normativo di riferimento, la giurisprudenza della sezione, con precipuo riferimento alla certificabilità  di un edificio agricolo ad uso stalla, in relazioni a casi analoghi (cfr. TAR Lazio nn. 9282/2019, 6555/2019 e, di recente n.3036/2020) ha avuto modo di chiarire che, alla luce delle specifiche tecniche nazionali di settore &#8220;<em>la condizione che consente ad un edificio di definirsi energeticamente certificabile</em>&#8221; presuppone l&#8217;esistenza delle due condizioni seguenti:<br /> &#8211; l&#8217;identificazione di un volume chiuso (al fine di poter calcolare uno scambio termico tra interno ed esterno);<br /> &#8211; un fabbisogno energetico per l&#8217;uomo calcolabile tramite parametri definiti in funzione dell&#8217;occupazione dell&#8217;edificio.<br /> La sezione ha altresì¬ chiarito che a seguito dell&#8217;entrata in vigore del Quinto Conto Energia, il GSE ha pubblicato in data 24 settembre 2012 sul proprio portale una nota informativa precisando che &#8220;<em>un edificio risulta energeticamente certificabile, anche in assenza di un impianto termico, purchè esista un fabbisogno energetico da soddisfare, al fine di garantire un adeguato comfort termico</em>&#8220;. &#8220;Tale fabbisogno energetico risulta essere riferito, nella normativa tecnica (UNI EN ISO 13790, UNI/TS 11300), ad una permanenza di persone, in quanto i parametri determinanti per il necessario scambio termico tra interno ed esterno risultano essere in funzione della densità  di occupazione (m2/persona)&#8221; (sentenza cit. n.3036/2020).<br /> In sintesi, alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata, è possibile enucleare i seguenti punti cardine:<br /> a) gli edifici certificabili energeticamente sono quelli destinati al soggiorno stabile e continuativo dell&#8217;uomo (quelli indicati abitazione, ufficio, scuola, ospedale, ecc. ), al quale solo può essere riferito il requisito del comfort abitativo, tant&#8217;è che sono espressamente esclusi da tale alveo i rustici o gli scheletri di fabbricato;<br /> b) sono esclusi dalla certificabilità  energetica gli edifici non inclusi nella classificazione delle destinazioni d&#8217;uso dettate dall&#8217; art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;<br /> c) il certificato di prestazione energetica dell&#8217;edificio attesta la quantità  annua di energia primaria effettivamente consumata o prevista per soddisfare, con un uso standard dell&#8217;immobile, i vari bisogni energetici dell&#8217;edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell&#8217;acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l&#8217;illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili&#8221;.<br /> Applicando le sopra indicate coordinate al caso in esame, si evince che l&#8217;edificio come quello in esame, adibito a stalle ed, in parte, a deposito, non soddisfa i requisiti sopra indicati.<br /> Rileva, infatti, il Collegio che:<br /> a) l&#8217;edificio non è destinato al soggiorno dell&#8217;uomo, ma al ricovero del bestiame o degli alimenti, a nulla rilevando la necessità  dell&#8217;ausilio e dell&#8217;ingresso dell&#8217;uomo per l&#8217;attività  di allevamento, trattandosi di accessi che non comportano la sosta continuativa;<br /> b) la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che il fabbricato in questione non sarebbe equiparabile ad un magazzino (per il quale la norma esclude la certificabilità  energetica) non è dirimente, posto che, nella specie non ha rilevanza la classificazione catastale dell&#8217;immobile (rilevante ai fini fiscali), in quanto trova applicazione la norma speciale di cui all&#8217;art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, che disciplina, proprio ai fini delle incentivazioni energetiche, la classificazione degli edifici in relazione alle diverse destinazioni d&#8217;uso;<br /> c) peraltro, il fabbricato destinato a stalla e deposito, in quanto non destinato al soggiorno dell&#8217;uomo, non necessita di climatizzazione invernale e estiva nè di acqua calda per usi igienici sanitari; nè può sostenersi, come affermato dalla ricorrente, che l&#8217;allevamento del bestiame e l&#8217;attività  di produzione agricola rientrino nel &#8220;settore terziario&#8221;, trattandosi di attività  che la scienza economica riconduce al settore primario.<br /> Per le considerazioni svolte, in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa per la certificabilità  energetica, risulta del tutto irrilevante la circostanza che i tecnici specializzati avessero attestato il contrario.<br /> 2.-Con il secondo motivo la ricorrente deduce l&#8217;illegittimità  del provvedimento, laddove il GSE fonderebbe il diniego sulla mancanza, nel fabbricato, del generatore di calore. Ciò in quanto il GSE, con i chiarimenti pubblicati in data 24 settembre 2012 avrebbe evidenziato che un edificio fosse energeticamente certificabile &#8220;<em>anche in mancanza di impianto termico</em>&#8220;.<br /> 2.1.- Il motivo non ha pregio.<br /> Nella fattispecie in esame, invero, il GSE non fonda il mancato riconoscimento del requisito della certificabilità  energetica sulla mancanza del generatore di calore, ma sul fatto che l&#8217;edificio è adibito al ricovero degli animali e quindi sulla mancanza di un fabbisogno energetico definito dalle specifiche tecniche (UNI/TS 11300-1), che si riferiscono ad una permanenza di persone. In relazione alla zona adibita a stoccaggio di alimenti, il GSE precisa che neanche tale porzione risulta energeticamente certificabile ai sensi di quanto previsto dal DM all&#8217;allegato 4 e dalle linee guida.<br /> 3.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che il GSE, in violazione del principio di affidamento e di necessaria predeterminazione dei criteri per l&#8217;attribuzione dei benefici, avrebbe stabilito <em>ex post</em> i criteri di interpretazione dell&#8217;edificio energeticamente certificabile.<br /> 3.1.- La censura non ha pregio.<br /> La domanda incentivante risulta presentata dalla ricorrente in data 5 luglio 2013 e quindi dopo la pubblicazione del quinto conto energia (5 luglio 2012), delle regole applicative (7 agosto 2012) e dei chiarimenti (6 settembre 2012).<br /> 4.- Con il quarto mezzo di gravame la ricorrente lamenta il travisamento, da parte del GSE, dei requisiti legali predeterminati dalla legge per l&#8217;accesso alle tariffe incentivanti, discriminando, in particolar modo, coloro che richiedono, come nella specie, l&#8217;applicazione delle tariffe di cui all&#8217;art. 8 del D.M.. Con riferimento a tali specifiche tariffe destinate ad impianti innovativi, il GSE ne subordinerebbe l&#8217;ammissione, oltre ai requisiti legali, ad ulteriori e restrittivi requisiti introdotti dal gestore stesso, tradendo lo spirito sotteso all&#8217;incentivazione del solare fotovoltaico con applicazioni, che, come nell&#8217;impianto in questione, riducono il consumo di suolo, trattandosi di impianto integrato su tetto, per la cui installazione è stata rimossa la copertura in eternit.<br /> 4.1.- Il motivo è destituito di fondamento.<br /> Il GSE non ha innovato la disciplina normativa esistente, ma si è limitato ad interpretarla, con percorso logico argomentativo che, come giÃ  chiarito, è immune alle censure dedotte.<br /> 5.- Con il quinto e sesto motivo di ricorso, proposti in via subordinata, la ricorrente deduce l&#8217;illegittimità  del DM 5 luglio 2012.<br /> 5.1.- Nel dettaglio, con il quinto motivo si lamenta che il D.M. si affida a concetti vaghi e non chiarisce il concetto di edificio energeticamente certificabile.<br /> 5.1.1.- La doglianza non merita condivisione.<br /> L&#8217;allegato 4 del D.M. 5 luglio 2012 definisce in modo chiaro ed inequivoco che i moduli e i componenti speciali che possono essere ammessi alle speciali tariffe ivi previste dovranno &#8220;&#038;sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, energeticamente certificabili&#8221;.<br /> Quanto alla nozione di edifici, energeticamente certificabili questa era desumibile in via interpretativa dalle norme vigenti sopra richiamate.<br /> 6.- Con il sesto motivo la ricorrente denuncia che, in violazione degli articoli 23, 24 e 25 del d.lgs 28/2011, il DM non avrebbe previsto, anche dopo la cessazione di efficacia del decreto stesso, la facoltà  di richiedere l&#8217;iscrizione nel registro degli impianti nell&#8217;ipotesi di rigetto della domanda di accesso diretto agli incentivi.<br /> 6.1.- In disparte l&#8217;inammissibilità  della censura per difetto di interesse, posto che l&#8217;impianto in questione è entrato in esercizio dopo la data di chiusura del registro (in data 19 maggio 2013), la censura non ha fondamento.<br /> Non vi è infatti alcuna norma del Decreto ministeriale che preclude la presentazione, da parte del soggetto responsabile dell&#8217;impianto, di due domande differenti: l&#8217;una di ammissione diretta agli incentivi e l&#8217;altra di iscrizione al Registro.<br /> Nè la ricorrente è in grado di indicare la norma che osterebbe all&#8217;avvio di due procedimenti distinti.<br /> 7.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br /> 8.- Le spese di lite, sono regolate secondo l&#8217;ordinario criterio della soccombenza tra la ricorrente e il GSE, mentre sono integralmente compensate tra la ricorrente e le Amministrazioni statali resistenti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del GSE, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di Euro 3.500, 00, oltre oneri e accessori di legge.<br /> Compensa le spese di lite tra la ricorrente e le Amministrazioni resistenti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giampiero Lo Presti, Presidente<br /> Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore<br /> Francesca Romano, Primo Referendario</div>
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