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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione III bis Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione III bis Archivi - Giustamm</title>
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		<title>In tema di valutazioni per l&#8217;abilitazione unica nazionale il ricorso al parere pro veritate non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:48:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-valutazioni-per-labilitazione-unica-nazionale-il-ricorso-al-parere-pro-veritate-non-spoglia-i-commissari-del-proprio-potere-valutativo/">In tema di valutazioni per l&#8217;abilitazione unica nazionale il ricorso al parere pro veritate non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo</a></p>
<p>Pres. E. Raganella Est. F. Dello Sbarba Università &#8211; Concorso &#8211; Abilitazione unica nazionale &#8211; Parere pro veritate con riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione &#8211; Natura e limiti In tema di abilitazione unica nazionale ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera i), legge n. 240/2010 “la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-valutazioni-per-labilitazione-unica-nazionale-il-ricorso-al-parere-pro-veritate-non-spoglia-i-commissari-del-proprio-potere-valutativo/">In tema di valutazioni per l&#8217;abilitazione unica nazionale il ricorso al parere pro veritate non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo</a></p>
<p>Pres. E. Raganella Est. F. Dello Sbarba</p>
<hr />
<p>Università &#8211; Concorso &#8211; Abilitazione unica nazionale &#8211; Parere <i>pro veritate </i>con<i> </i>riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione &#8211; Natura e limiti</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tema di abilitazione unica nazionale ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera i), legge n. 240/2010 “<i>la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull&#8217;attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h)”. </i>Il ricorso al parere <i>pro veritate </i>con<i> </i>riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione, tuttavia, non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo relativamente ai settori disciplinari che gli stessi, invece, rappresentano, né, peraltro, li vincola a conformarsi alle valutazioni dell’esperto, non potendo il giudizio complessivo essere rimesso a quest’ultimo soltanto. A fronte di quanto sopra, tuttavia, nel caso di specie il parere dell’esperto risulta essere un giudizio complessivo dal quale non emerge un esame analitico e specifico dei singoli lavori in violazione della normativa citata, inoltre i singoli Commissari risultano essersi meramente richiamati al suo parere,  senza procedere ad un esame specifico delle pubblicazioni che sono state valutate solo nel loro complesso, ne deriva la illegittimità della valutazione</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 18/05/2024</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 09956/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 10074/2020 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10074 del 2020, proposto da<br />
Paolo Dionisi Vici, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Matteo Spatocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale S. Lavagnini n. 41;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, Commissione D&#8217;Esame per L&#8217;Asn Settore Concorsuale 07/B2, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del provvedimento, conosciuto in data 24 settembre 2020, contenente il giudizio di non idoneità e non abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2, “scienze e tecnologie dei sistemi arborei e Forestali”, di cui al Decreto direttoriale n. 1532/2016 del Ministero dell&#8217;Istruzione Università e della Ricerca (doc. 1), del verbale n. 1 del 20 luglio 2020 della riunione della Commissione (doc. 2), del Decreto Direttoriale n. 729 del 27/5/2020 di nomina della Commissione (Doc. 3), delle dichiarazioni dei singoli professori di partecipazione alla seduta in via telematica (doc. 4, 5, 6, 7), il parere dell&#8217;esperto valutatore (doc. 8), nonché tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali o collegati, anteriori e successivi, anche non conosciuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 07/B2 “<i>Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali</i>”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 1532/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1 In esecuzione della sentenza del Tar Lazio Roma, Sez. III bis, n. 14410/2019, la Commissione giudicatrice, in diversa composizione, ha rivalutato l’esponente e ne ha ritenuto la non idoneità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“1) Violazione e/o falsa applicazione art. 16, co. 2 e 3 L. 240/2010, art. 8 co. 6, DPR 95/2016, art.3, co. 1, DM 120/2016. Eccesso di potere per carenza di motivazione: motivazione non analitica, apodittica, irragionevole, contraddittoria e comunque mancante. Violazione del giudicato della sent. TAR Lazio, n. 14410/2019. Violazione e/o falsa applicazione del DM 120/2016 (allegato citato incluso Tab. 1 DM 602/2016), e art. 5 DD 1532/2016. Violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost. Sviamento di potere; Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione specifica, travisamento sulla valutazione delle pubblicazioni, carenza dei presupposti, manifeste contraddittorietà e disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza”;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“2) Violazione e/o falsa applicazione art. 16 L. 240/2010, allegato A co. 1 n. 9 e art. 5 D.M. 120/2016. Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2 In data 2.12.2020 si è costituito il Ministero resistente con atto di stile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3 All’udienza pubblica del 7 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei sensi che seguono.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “<i>nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo</i>” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “<i>Valutazione della qualificazione scientifica per l&#8217;abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia</i>”, che “<i>1. Nelle procedure di abilitazione per l&#8217;accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l&#8217;abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall&#8217;importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “<i>piena maturità scientifica</i>” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “<i>importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca</i>”, e quelli per l’accertamento della “<i>maturità scientifica</i>” (per la seconda fascia), la quale è data dal “<i>riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “<i>la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all&#8217;allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “<i>La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell&#8217;articolo 7, secondo i seguenti criteri:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) l&#8217;apporto individuale nei lavori in collaborazione;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c) la qualità della produzione scientifica, valutata all&#8217;interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell&#8217;originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>f) la rilevanza delle pubblicazioni all&#8217;interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “<i>si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale</i>.”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2 Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto al candidato il possesso di tre titoli ma ha valutato negativamente la sua produzione scientifica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con il primo motivo di diritto, parte ricorrente afferma che l’esperto esterno, nominato dalla Commissione per la valutazione della qualità delle pubblicazioni, non avrebbe correttamente applicato i criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Oltre a ciò, i pareri espressi dagli altri Commissari risulterebbero incoerenti e contraddittori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1 Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso sia fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il parere dell’esperto risulta essere un giudizio complessivo dal quale non emerge un esame analitico e specifico dei singoli lavori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rammenta il Collegio che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera i), legge n. 240/2010 “<i>la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull&#8217;attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h)”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso al parere <i>pro veritate </i>con<i> </i>riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione, tuttavia, non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo relativamente ai settori disciplinari che gli stessi, invece, rappresentano, né, peraltro, li vincola a conformarsi alle valutazioni dell’esperto, non potendo il giudizio complessivo essere rimesso a quest’ultimo soltanto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte di quanto sopra, tuttavia, nel caso di specie i singoli Commissari risultano essersi meramente richiamati al parere, senza procedere ad un esame specifico delle pubblicazioni che sono state valutate solo nel loro complesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Prof. Mezzetti si limita ad asserire che “<i>Nel suo complesso la produzione scientifica di qualità risulta abbastanza limitata e relativa a un ambito molto specifico del settore concorsuale 07/B2</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il Prof. Motta,<i> “nel complesso questi lavori sono sufficientemente originali ma riguardano un campo di interesse specifico e limitato ed a volte rappresentano lavori interdisciplinari nei quali il candidato apporta un contributo settoriale coerente ma di limitata portata per l’obiettivo principale della pubblicazione”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, in alcuni dei giudizi individuali, che pure concludono per la non idoneità del candidato, la valutazione appare sostanzialmente positiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il Prof. Failla “<i>La produzione scientifica è sufficientemente continuativa e con rigore metodologico, seppure limitata agli aspetti della conservazione di opere lignee in ambito museale e sulle strumentazioni per il loro monitoraggio”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il Prof. Sebastiani <i>“Le 12 pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 07/B2, o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione è buono in quanto il candidato risulta primo autore, autore corrispondente o ultimo autore in 8 dei 12 lavori. Il contributo del candidato è significativo tenendo conto delle competenze specifiche derivate dall’analisi del curriculum”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il giudizio collegiale risulta estremamente sintetico e in parte contraddittorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, la limitata originalità di quattro lavori (non testualmente indicati) viene apoditticamente desunta dalla loro pubblicazione “<i>su riviste non indicizzate</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ordine agli altri otto lavori (anch’essi non testualmente indicati) si dà conto della pubblicazione su riviste internazionali indicizzate del primo o del secondo quartile di “<i>subject category</i>”, ma, di nuovo apoditticamente, si afferma che essi sono “<i>non sempre coerenti alle tematiche del settore concorsuale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel prosieguo del giudizio, si afferma che essi “<i>sono sufficientemente originali e complessivamente la loro rilevanza è di scarso rilievo per il settore concorsuale</i>”; in ciò ravvede il Collegio un salto logico che rende di difficile comprensione la motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene il giudizio <i>de quo</i> inficiato dai vizi prospettati dalla parte ricorrente, risultando, in particolare, non adottato in conformità agli artt. 3, 4 e 6 del D.M. n. 120 del 2016 e all’art. 16, legge n. 240/2010, oltre che non congruamente motivato, irragionevole e contraddittorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccessiva sinteticità dei giudizi collegiale e individuale (e del parere) li rende privi di un sufficiente impianto motivazionale che consenta di conoscere il percorso valutativo seguito dalla Commissione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide, la sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell’assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (cfr., <i>ex plurimis</i>, TAR Lazio Roma, Sez. III bis, n. 3339/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con il secondo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta la mancata valutazione di alcuni dei titoli indicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, il secondo motivo può essere assorbito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Lo stesso risulta, comunque, inammissibile per carenza di interesse avendo il candidato ottenuto il riconoscimento un numero di titoli (tre) sufficiente ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione, secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.M. n. 120/2016 (cfr., <i>ex multis</i>, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 7412/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Conclusivamente, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione del candidato, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a., a cura di una Commissione in diversa composizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo mentre il contributo unificato deve essere rimborsato per legge.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; annulla gli atti impugnati,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ordina all’Amministrazione la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00 (duemila/00), oltre spese e accessori di legge se dovuti, in favore di parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Emiliano Raganella, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Caputi, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Francesca Dello Sbarba</td>
<td></td>
<td>Emiliano Raganella</td>
</tr>
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</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulle modalità di esperimento dei giudizi inerenti la valutazione per l&#8217;abilitazione scientifica nazionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-esperimento-dei-giudizi-inerenti-la-valutazione-per-labilitazione-scientifica-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 13:17:21 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89401</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-esperimento-dei-giudizi-inerenti-la-valutazione-per-labilitazione-scientifica-nazionale/">Sulle modalità di esperimento dei giudizi inerenti la valutazione per l&#8217;abilitazione scientifica nazionale</a></p>
<p>1. Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Parere pro veritate &#8211; Non spoglia i Commissari del potere valutativo 2. Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale Giudizio sintetico &#8211; Limiti 1. Il ricorso al parere pro veritate con riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione non spoglia i Commissari del proprio potere</p>
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<p style="text-align: justify;">1. Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Parere pro veritate &#8211; Non spoglia i Commissari del potere valutativo</p>
<p style="text-align: justify;">2. Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale Giudizio sintetico &#8211; Limiti</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso al parere <i>pro veritate </i>con<i> </i>riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo relativamente ai settori disciplinari che gli stessi, invece, rappresentano, né, peraltro, li vincola a conformarsi alle valutazioni dell’esperto, non potendo il giudizio complessivo essere rimesso a quest’ultimo soltanto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell’assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (cfr., <i>ex plurimis</i>, TAR Lazio Roma, Sez. III bis, n. 3339/2024).</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 18/05/2024</p>
<p class="registri">N. 09956/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri">N. 10074/2020 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione">(Sezione Terza Bis)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 10074 del 2020, proposto da<br />
Paolo Dionisi Vici, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Matteo Spatocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale S. Lavagnini n. 41;</p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, Commissione D&#8217;Esame per L&#8217;Asn Settore Concorsuale 07/B2, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo">del provvedimento, conosciuto in data 24 settembre 2020, contenente il giudizio di non idoneità e non abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2, “scienze e tecnologie dei sistemi arborei e Forestali”, di cui al Decreto direttoriale n. 1532/2016 del Ministero dell&#8217;Istruzione Università e della Ricerca (doc. 1), del verbale n. 1 del 20 luglio 2020 della riunione della Commissione (doc. 2), del Decreto Direttoriale n. 729 del 27/5/2020 di nomina della Commissione (Doc. 3), delle dichiarazioni dei singoli professori di partecipazione alla seduta in via telematica (doc. 4, 5, 6, 7), il parere dell&#8217;esperto valutatore (doc. 8), nonché tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali o collegati, anteriori e successivi, anche non conosciuti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="fatto">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. Il ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 07/B2 “<i>Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali</i>”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 1532/2016.</p>
<p class="popolo">1.1 In esecuzione della sentenza del Tar Lazio Roma, Sez. III bis, n. 14410/2019, la Commissione giudicatrice, in diversa composizione, ha rivalutato l’esponente e ne ha ritenuto la non idoneità.</p>
<p class="popolo">Il ricorrente, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi:</p>
<p class="popolo"><i>“1) Violazione e/o falsa applicazione art. 16, co. 2 e 3 L. 240/2010, art. 8 co. 6, DPR 95/2016, art.3, co. 1, DM 120/2016. Eccesso di potere per carenza di motivazione: motivazione non analitica, apodittica, irragionevole, contraddittoria e comunque mancante. Violazione del giudicato della sent. TAR Lazio, n. 14410/2019. Violazione e/o falsa applicazione del DM 120/2016 (allegato citato incluso Tab. 1 DM 602/2016), e art. 5 DD 1532/2016. Violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost. Sviamento di potere; Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione specifica, travisamento sulla valutazione delle pubblicazioni, carenza dei presupposti, manifeste contraddittorietà e disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza”;</i></p>
<p class="popolo"><i>“2) Violazione e/o falsa applicazione art. 16 L. 240/2010, allegato A co. 1 n. 9 e art. 5 D.M. 120/2016. Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria”.</i></p>
<p class="popolo">1.2 In data 2.12.2020 si è costituito il Ministero resistente con atto di stile.</p>
<p class="popolo">1.3 All’udienza pubblica del 7 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.</p>
<p class="popolo">2. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei sensi che seguono.</p>
<p class="popolo">2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “<i>nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo</i>” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).</p>
<p class="popolo">In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “<i>Valutazione della qualificazione scientifica per l&#8217;abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia</i>”, che “<i>1. Nelle procedure di abilitazione per l&#8217;accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l&#8217;abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.</i></p>
<p class="popolo"><i>2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall&#8217;importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca</i>”.</p>
<p class="popolo">Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “<i>piena maturità scientifica</i>” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “<i>importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca</i>”, e quelli per l’accertamento della “<i>maturità scientifica</i>” (per la seconda fascia), la quale è data dal “<i>riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca</i>”.</p>
<p class="popolo">La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.</p>
<p class="popolo">I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).</p>
<p class="popolo">In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:</p>
<p class="popolo">a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;</p>
<p class="popolo">b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “<i>la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all&#8217;allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione</i>”.</p>
<p class="popolo">La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “<i>La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell&#8217;articolo 7, secondo i seguenti criteri:</i></p>
<p class="popolo"><i>a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;</i></p>
<p class="popolo"><i>b) l&#8217;apporto individuale nei lavori in collaborazione;</i></p>
<p class="popolo"><i>c) la qualità della produzione scientifica, valutata all&#8217;interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell&#8217;originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;</i></p>
<p class="popolo"><i>d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;</i></p>
<p class="popolo"><i>e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;</i></p>
<p class="popolo"><i>f) la rilevanza delle pubblicazioni all&#8217;interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi</i>”.</p>
<p class="popolo">L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “<i>si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale</i>.”</p>
<p class="popolo">2.2 Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto al candidato il possesso di tre titoli ma ha valutato negativamente la sua produzione scientifica.</p>
<p class="popolo">3. Con il primo motivo di diritto, parte ricorrente afferma che l’esperto esterno, nominato dalla Commissione per la valutazione della qualità delle pubblicazioni, non avrebbe correttamente applicato i criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016.</p>
<p class="popolo">Oltre a ciò, i pareri espressi dagli altri Commissari risulterebbero incoerenti e contraddittori.</p>
<p class="popolo">3.1 Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso sia fondato.</p>
<p class="popolo">Il parere dell’esperto risulta essere un giudizio complessivo dal quale non emerge un esame analitico e specifico dei singoli lavori.</p>
<p class="popolo">Rammenta il Collegio che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera i), legge n. 240/2010 “<i>la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull&#8217;attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h)”.</i></p>
<p class="popolo">Il ricorso al parere <i>pro veritate </i>con<i> </i>riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione, tuttavia, non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo relativamente ai settori disciplinari che gli stessi, invece, rappresentano, né, peraltro, li vincola a conformarsi alle valutazioni dell’esperto, non potendo il giudizio complessivo essere rimesso a quest’ultimo soltanto.</p>
<p class="popolo">A fronte di quanto sopra, tuttavia, nel caso di specie i singoli Commissari risultano essersi meramente richiamati al parere, senza procedere ad un esame specifico delle pubblicazioni che sono state valutate solo nel loro complesso.</p>
<p class="popolo">Il Prof. Mezzetti si limita ad asserire che “<i>Nel suo complesso la produzione scientifica di qualità risulta abbastanza limitata e relativa a un ambito molto specifico del settore concorsuale 07/B2</i>”.</p>
<p class="popolo">Per il Prof. Motta,<i> “nel complesso questi lavori sono sufficientemente originali ma riguardano un campo di interesse specifico e limitato ed a volte rappresentano lavori interdisciplinari nei quali il candidato apporta un contributo settoriale coerente ma di limitata portata per l’obiettivo principale della pubblicazione”.</i></p>
<p class="popolo">Peraltro, in alcuni dei giudizi individuali, che pure concludono per la non idoneità del candidato, la valutazione appare sostanzialmente positiva.</p>
<p class="popolo">Per il Prof. Failla “<i>La produzione scientifica è sufficientemente continuativa e con rigore metodologico, seppure limitata agli aspetti della conservazione di opere lignee in ambito museale e sulle strumentazioni per il loro monitoraggio”.</i></p>
<p class="popolo">Per il Prof. Sebastiani <i>“Le 12 pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 07/B2, o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione è buono in quanto il candidato risulta primo autore, autore corrispondente o ultimo autore in 8 dei 12 lavori. Il contributo del candidato è significativo tenendo conto delle competenze specifiche derivate dall’analisi del curriculum”.</i></p>
<p class="popolo">Il giudizio collegiale risulta estremamente sintetico e in parte contraddittorio.</p>
<p class="popolo">In particolare, la limitata originalità di quattro lavori (non testualmente indicati) viene apoditticamente desunta dalla loro pubblicazione “<i>su riviste non indicizzate</i>”.</p>
<p class="popolo">In ordine agli altri otto lavori (anch’essi non testualmente indicati) si dà conto della pubblicazione su riviste internazionali indicizzate del primo o del secondo quartile di “<i>subject category</i>”, ma, di nuovo apoditticamente, si afferma che essi sono “<i>non sempre coerenti alle tematiche del settore concorsuale</i>”.</p>
<p class="popolo">Nel prosieguo del giudizio, si afferma che essi “<i>sono sufficientemente originali e complessivamente la loro rilevanza è di scarso rilievo per il settore concorsuale</i>”; in ciò ravvede il Collegio un salto logico che rende di difficile comprensione la motivazione.</p>
<p class="popolo">Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene il giudizio <i>de quo</i> inficiato dai vizi prospettati dalla parte ricorrente, risultando, in particolare, non adottato in conformità agli artt. 3, 4 e 6 del D.M. n. 120 del 2016 e all’art. 16, legge n. 240/2010, oltre che non congruamente motivato, irragionevole e contraddittorio.</p>
<p class="popolo">L’eccessiva sinteticità dei giudizi collegiale e individuale (e del parere) li rende privi di un sufficiente impianto motivazionale che consenta di conoscere il percorso valutativo seguito dalla Commissione.</p>
<p class="popolo">Secondo l&#8217;ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide, la sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell’assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (cfr., <i>ex plurimis</i>, TAR Lazio Roma, Sez. III bis, n. 3339/2024).</p>
<p class="popolo">4. Con il secondo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta la mancata valutazione di alcuni dei titoli indicati.</p>
<p class="popolo">Alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, il secondo motivo può essere assorbito.</p>
<p class="popolo">Lo stesso risulta, comunque, inammissibile per carenza di interesse avendo il candidato ottenuto il riconoscimento un numero di titoli (tre) sufficiente ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione, secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.M. n. 120/2016 (cfr., <i>ex multis</i>, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 7412/2024).</p>
<p class="popolo">5. Conclusivamente, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione del candidato, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a., a cura di una Commissione in diversa composizione.</p>
<p class="popolo">6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo mentre il contributo unificato deve essere rimborsato per legge.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:</p>
<p class="popolo">&#8211; annulla gli atti impugnati,</p>
<p class="popolo">&#8211; ordina all’Amministrazione la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura del ricorrente.</p>
<p class="popolo">Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00 (duemila/00), oltre spese e accessori di legge se dovuti, in favore di parte ricorrente.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Emiliano Raganella, Presidente FF</p>
<p class="tabula">Giovanni Caputi, Referendario</p>
<p class="tabula">Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
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<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Francesca Dello Sbarba</td>
<td></td>
<td>Emiliano Raganella</td>
</tr>
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<td></td>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla convalida dell&#8217;atto amministrativo e sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-convalida-dellatto-amministrativo-e-sullabilitazione-scientifica-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 08:45:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88316</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-convalida-dellatto-amministrativo-e-sullabilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla convalida dell&#8217;atto amministrativo e sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</a></p>
<p>&#8211; Atto amministrativo &#8211; Provvedimento amministrativo &#8211; Convalida &#8211; Caratteri. &#8211; Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Commissione &#8211; Predeterminazione dei criteri &#8211; Contestazione &#8211; Onere della parte. &#8211; Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211;  Commissione &#8211; Contestazione della valutazione &#8211; Pubblicazioni &#8211; Onere di evidenziare i lineamenti di sistematicità,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-convalida-dellatto-amministrativo-e-sullabilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla convalida dell&#8217;atto amministrativo e sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Atto amministrativo &#8211; Provvedimento amministrativo &#8211; Convalida &#8211; Caratteri.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Commissione &#8211; Predeterminazione dei criteri &#8211; Contestazione &#8211; Onere della parte.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211;  Commissione &#8211; Contestazione della valutazione &#8211; Pubblicazioni &#8211; Onere di evidenziare i lineamenti di sistematicità, originalità e innovatività.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;" start="1" type="1">
<li>&#8211; Nell’ambito della autotutela c.d. conservativa possono includersi (tra l’altro) le figure della convalida, della conferma, della rinnovazione e della riforma. In particolare la “convalida” assume una funzione di c.d. conservazione dei valori (atti ed effetti) giuridici, che, sulla scorta dei generali principi del diritto, esprime la preferenza accordata dall&#8217;ordinamento all&#8217;opzione conservativa, rispetto a quella eliminatoria. <u></u><u></u>Tale figura, nello specifico campo del diritto amministrativo, è stata considerata come espressione del <i>favor</i> ordinamentale per il mantenimento in vita degli effetti prodotti da un atto ove essi siano attualmente rispondenti all&#8217;interesse pubblico, sostanziandosi, tra le altre cose, nella reiterazione in varie forme dello stesso per mezzo di un atto valido.  <u></u><u></u>La convalida del provvedimento amministrativo deve ritenersi espressione di un potere di “sanatoria” o di “manutenzione” dell&#8217;atto invalido, dal momento che delinea il consolidamento degli effetti (precari, in quanto in precedenza eliminabili) prodotti dallo stesso, facendo sorgere una nuova fattispecie che risulta produttiva di effetti giuridici non rimuovibili mediante l&#8217;annullamento o l&#8217;auto-annullamento. La convalida tuttavia non costituisce un “nuovo” provvedimento valido sostitutivo del precedente invalidamente adottato bensì un atto che, emendando in varie forme il vizio dell’atto annullabile, ne previene la caducazione.</li>
<li class="m_7363334340469595816MsoListParagraph">&#8211; In assenza di una contestazione puntuale e della dimostrazione di una incidenza specifica, non può ritenersi siano illegittimi i criteri definiti da una Commissione ASN <i>illo tempore</i> illegittimamente composta, se applicati in concreto da una Commissione ASN correttamente formata, anche considerando che si trattava di una scelta tra di parametri già normativamente previsti.<u></u><u></u></li>
<li class="m_7363334340469595816MsoListParagraph">&#8211; Per inficiare un giudizio ASN sulle pubblicazioni di per sé non irrazionale e/o contraddittorio è necessario quantomeno evidenziare i lineamenti di sistematicità, originalità e innovatività delle stesse non colti dalla Commissione. Se non vengono depositati in giudizio almeno l’indice o l’<i>abstract</i> di ciascuna delle pubblicazioni vantate, la doglianza rimane priva di dimostrazione e deve pertanto essere respinta.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Raganella &#8211; Est. Caputi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7977 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Commissione per L&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale per il S.C. 12/D2 – Diritto Tributario C.O. Mur, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del giudizio di non idoneità al conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/D2 – Diritto tributario (bando candidati D.D. n. -OMISSIS- del 9.8.2018), formulato nei confronti del ricorrente dalla Commissione nazionale nominata con D.D. n. -OMISSIS- del 29.10.2018 e D.D. n. -OMISSIS- del 6.11.2020, pubblicato sul sito del Ministero intimato in data 27.5.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché, nei limiti azionati col presente ricorso, del Verbale -OMISSIS- con cui sono stati stabiliti i criteri e parametri per la valutazione dei candidati, di tutti gli ulteriori verbali e atti della procedura, e di ogni ulteriore provvedimento a essi presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il giudizio dell&#8217;ANVUR di accertamento della qualificazione del commissario Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 95 del 4.4.2016;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 29.10.2018, di nomina della Commissione nazionale per l&#8217;Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del settore concorsuale 12/D2 – Diritto tributario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 2.10.2020, di accettazione delle dimissioni del commissario Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, con efficacia pro futuro ex artt. 8, comma 2, del D.D. n. -OMISSIS- del 30.4.2018 (Doc. 3), come pure, ove occorra, dell&#8217;art. 6, comma 12, del d.P.R. n. 95 del 2016;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 6.11.2020 con cui il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- è stato nominato quale componente della Commissione, a seguito delle dimissioni della Prof.ssa -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">PER LA CONSEGUENTE CONDANNA DEL Ministero intimato</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a nominare una nuova Commissione in diversa composizione, con il compito di rivalutare la domanda del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati e si chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, che valutano il ricorrente inidoneo all’abilitazione scientifica nazionale (ASN), seconda fascia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. I motivi di ricorso attengono per l’essenza:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il primo, alla denunzia della illegittimità della nomina della Commissione che ha reso l’impugnato giudizio di non abilitazione del ricorrente, per violazione di legge, <i>i.e.</i> art. 16, della l. n. 240 del 2010, art. 6, comma 2, art. 8, del d.p.r. n. 95 del 2016; falsa applicazione dell’art. 6, comma 12 e dell’art. 7, comma 4, del d.p.r. n. 95 del 2016; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il secondo, alla illegittimità del giudizio di non idoneità per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 8, comma 1 e 6, del d.p.r. n. 95 del 2016, nonché dell’art. 5, comma 2, del d.m. n.120 del 2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità in fatto e in diritto, travisamento, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il terzo, alla erronea valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sotto diversi profili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto per le ragioni di cui appresso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il primo motivo di doglianza riguarda la asserita illegittimità della nomina della Commissione di valutazione del candidato, a causa dell’illegittimità del D.D. n. -OMISSIS- del 2018, con cui era stata nominata la precedente Commissione, nonché del D.D. n. -OMISSIS- del 2020, di accettazione delle dimissioni della Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel predetto mezzo si evidenzia che la Commissione inizialmente nominata per il settore concorsuale di appartenenza del ricorrente comprendeva, tra l’altro, la Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel corso della procedura, tuttavia, è intervenuta la sentenza -OMISSIS- del Consiglio di Stato, con la quale sono stati annullati tutti gli atti della procedura di chiamata con cui era stato conferito alla predetta docente il titolo di Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte del citato annullamento giurisdizionale, e per gli effetti che ad esso sono connaturati, sarebbe venuta meno con efficacia <i>ex tunc</i> la qualifica della Prof.ssa -OMISSIS- e, con essa, la qualificazione a far parte della Commissione di abilitazione scientifica nazionale costituita con D.D. n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ciò conseguirebbe l’illegittimità <i>ab origine</i> del D.D. n. -OMISSIS- del 2018 e dell’intera Commissione con esso nominata, in quanto composta da un docente privo dei requisiti normativamente richiesti per farne parte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parimenti viziato sarebbe il Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 2 ottobre 2020, con il quale sono state accettate le dimissioni della Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- dalle funzioni di commissario, a seguito della richiamata sentenza del Consiglio di Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con tale decreto il D.G. del Ministero intimato ha preso atto delle dimissioni e ne ha disposto l’accettazione “<i>ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 2018</i>” (c.d. Bando commissari), e quindi per “<i>sopravvenuti gravi impedimenti</i>” e con effetto a decorrere soltanto dall’adozione della citata accettazione delle dimissioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le stesse ragioni sarebbe altresì illegittimo il Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 2020 con cui il Ministero resistente, anziché prendere atto dell’illegittimità e della conseguente necessaria decadenza dell’intera Commissione ASN, procedendo al sorteggio di una nuova Commissione in diversa composizione, si è limitato a sostituire la sola Prof.ssa -OMISSIS-, nominando a tal fine il Prof. -OMISSIS- e mantenendo le nomine degli altri quattro commissari già eletti con D.D. n. -OMISSIS- del 2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trattandosi di collegio perfetto, poi, sarebbe evidente, sempre ad avviso del ricorrente, come il vizio descritto si ripercuoterebbe sull’intera Commissione determinandone la decadenza <i>in toto</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non ricorrevano, dunque, i presupposti per far luogo alla sostituzione di un singolo commissario, con conseguente violazione e falsa applicazione delle norme sopra richiamate, come pure degli artt. 6, comma 12 e 7, comma 4 del d.P.R. n. 95 del 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dall’illegittimità degli atti sin qui richiamati discenderebbe l’illegittimità, in via derivata e sotto gli stessi profili, del giudizio di non abilitazione dell’odierno ricorrente, in quanto reso da una Commissione illegittima, che avrebbe dovuto essere caducata e nuovamente sorteggiata nella sua interezza a seguito della più volte richiamata sentenza -OMISSIS- del Consiglio di Stato relativa al commissario Prof.ssa -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo vale notare che con il Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 2020 è stato nominato il Prof. -OMISSIS- in luogo della Prof.ssa -OMISSIS-, ma il Ministero ha anche proceduto a reiterare globalmente la composizione dell’organo giudicante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In effetti, il menzionato Decreto al par. 2 dell’art. 1 specifica che: “<i>Ai fini di cui in premessa, la commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO è costituita dai seguenti professori</i>” segue l’elenco dei docenti confermati nella loro qualità di commissari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale provvedimento è di per sé legittimo, non potendosi ritenere che i precedenti atti, in tesi viziati, spieghino effetti caducanti o invalidanti su di esso, dal momento che i requisiti dei docenti individuati non sono oggetto di censure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Legittimamente, dunque, viste le circostanze del caso di specie, il Ministero ha individuato i quattro commissari in precedenza nominati ed un ulteriore commissario nella persona del Prof. -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le motivazioni del menzionato Decreto, in cui sono ricordate tutte le attività svolte successivamente all’accettazione delle dimissioni della Prof. -OMISSIS- (che è del 2 ottobre 2020), testimoniano la sussistenza della ulteriore istruttoria che ha condotto alla individuazione della Commissione: “<i>VISTA la lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO di cui all’articolo 6, comma 3, del d.d. n. -OMISSIS- del 2018, pubblicata sul sito del Ministero dell’università e della ricerca dedicato alle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>CONSIDERATO che nella predetta lista non vi sono aspiranti commissari sorteggiabili;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>CONSIDERATO che, pur ricorrendo al sorteggio preliminare ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.P.R. 95 del 2016 tra coloro che, appartenendo allo stesso macrosettore concorsuale 12/D DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, hanno manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione per il settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO, al fine di integrare la predetta lista non è possibile raggiungere il numero minimo di dieci unità;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>RITENUTO necessario, al fine di procedere al sorteggio, integrare la suindicata lista ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.P.R. 95 del 2016, fino al raggiungimento di dieci unità, mediante apposito sorteggio preliminare di 4 aspiranti commissari tra i professori ordinari appartenenti al settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO che non si sono candidati;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del giorno 08/10/2020 n. 200, concernente l’accertamento della qualificazione scientifica dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO che non si sono candidati;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>VISTA l’attestazione rilasciata ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della Legge 240/2010 dalle Università di afferenza dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO che non si sono candidati;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>VISTO l’esito dei sorteggi preliminari tenutisi in data 29 ottobre 2020 per l’individuazione di 4 aspiranti commissari tra i professori ordinari appartenenti al settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO che non si sono candidati;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>VISTA la lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO di cui all’articolo 6, comma 3, del d.d. n. -OMISSIS- del 2018, pubblicata sul sito del Ministero dell’università e della ricerca dedicato alle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, così come integrata dal sorteggio preliminare;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>VISTO l’esito dei sorteggi tenutisi in data 29 ottobre 2020 per l’integrazione dei membri della commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO;”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si tratta quindi, nella sostanza, di un’attività di autotutela c.d. conservativa nel cui ambito possono includersi (tra l’altro) le figure della convalida, della conferma, della rinnovazione e della riforma (per l’inquadramento concettuale del tema si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n.3385).<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare la “convalida” assume una funzione di c.d. conservazione dei valori (atti ed effetti) giuridici, che, sulla scorta dei generali principi del diritto, esprime la preferenza accordata dall&#8217;ordinamento all&#8217;opzione conservativa, rispetto a quella eliminatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale figura, nello specifico campo del diritto amministrativo, è stata considerata come espressione del <i>favor</i> ordinamentale per il mantenimento in vita degli effetti prodotti da un atto ove essi siano attualmente rispondenti all&#8217;interesse pubblico, sostanziandosi, tra le altre cose, nella reiterazione in varie forme dello stesso per mezzo di un atto valido.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La convalida del provvedimento amministrativo deve quindi ritenersi espressione di un potere di “sanatoria” o di “manutenzione” dell&#8217;atto invalido, dal momento che delinea il consolidamento degli effetti (precari, in quanto in precedenza eliminabili) prodotti dallo stesso, facendo sorgere una nuova fattispecie che risulta produttiva di effetti giuridici non rimuovibili mediante l&#8217;annullamento o l&#8217;auto-annullamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale fenomeno, viene precisato, “<i>non determina una modificazione strutturale del provvedimento viziato (non configurabile neppure logicamente, essendosi la fattispecie stessa già integralmente conclusa), bensì il sorgere di una fattispecie complessa, derivante dalla «saldatura» con il provvedimento convalidato, fonte di una sintesi effettuale autonoma</i>” (sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne discende che la convalida non costituisce un “nuovo” provvedimento valido sostitutivo del precedente invalidamente adottato bensì un atto che, emendando in varie forme il vizio dell’atto annullabile, ne previene la caducazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie si è pertanto di fronte alla reiterazione delle nomine dei primi quattro componenti della Commissione, che erano singolarmente immuni da vizi, e che sono state convalidate mercé la nomina del quinto componente anch’essa di per sé legittima. Sia la prima che la seconda determinazione giuridica sono valide, in quanto non sono contestati i requisiti dei predetti soggetti, e nel loro insieme esse danno luogo alla composizione di una Commissione che ben poteva legittimamente valutare il ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue il respingimento del motivo in esame, nel quale non si contesta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21 <i>nonies</i>, comma 2, della Legge 241/90, cui deve essere ricondotta la fattispecie in esame, che ad ogni buon conto sussistono, considerando che risponde certamente all’interesse pubblico conservare gli atti giuridici solo parzialmente viziati, consentendo il completamento delle operazioni dell’ASN, ed inoltre che l’intervento è tempestivo con riguardo alla sopravvenienza occorsa, come risulta in sostanza dalla sopra citata motivazione del Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La seconda censura ricorsuale attiene ai criteri e ai parametri di valutazione dei candidati applicati dalla Commissione, che sarebbero illegittimi in quanto fondati su criteri e parametri di valutazione non validi perché stabiliti da una Commissione illegittimamente composta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, la doglianza attiene al fatto che i detti criteri e parametri sono stati stabiliti nel Verbale -OMISSIS- ad opera della Commissione inizialmente nominata, ossia di una Commissione <i>ab origine</i> illegittima per la presenza della Prof.ssa -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente la “nuova” Commissione avrebbe proceduto direttamente alla valutazione dei candidati del VI quadrimestre, in tal modo omettendo di individuare i titoli sulla cui base valutare i candidati, come pure gli eventuali criteri e parametri di valutazione, in violazione di tutte le norme sopra richiamate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. Ritiene il Collegio che il mezzo sia infondato in quanto, come nota lo stesso ricorrente, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento è previsto che “<i>in tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario (…) Sono fatti salvi i criteri per l’espletamento delle procedure di abilitazione adottati dalla commissione ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 1</i>”, e in base all’art. 5, comma 2, del D.M. n. 120 del 2016 “<i>la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli (…) e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Allo scopo di garantire l’oggettività, la trasparenza e l’omogeneità delle procedure e dei metodi di valutazione, la delibera ha validità per l’intera durata dei lavori della Commissione, anche nel caso in cui uno o più commissari siano sostituiti. Tale delibera può essere rivista esclusivamente nel caso in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazioni dei candidati</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E non può dubitarsi della applicabilità almeno in via analogica di detto articolo anche al caso di commissari illegittimamente nominati, considerando tra l’altro che ai sensi dell’art. 12 delle preleggi occorre dare preferenza alla analogia <i>legis </i>piuttosto che alla analogia <i>iuris</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per sostenere l’inapplicabilità delle menzionate disposizioni il ricorrente insiste sul fatto che non era possibile procedere alla semplice “sostituzione” per dimissioni di un singolo commissario ma occorreva rinnovare l’intera Commissione, reiterando tutti i relativi atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, come notato nell’ambito della motivazione relativa al respingimento del primo motivo, tale posizione del ricorrente è infondata, poiché le nomine dei primi quattro componenti della Commissione erano singolarmente considerate immuni da vizi e sono state convalidate mercé la nomina del quinto componente che è di per sé legittima, conseguendone che il combinato disposto delle due determinazioni appena menzionate dà luogo alla composizione di una Commissione pienamente legittimata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, nel motivo in trattazione, il ricorrente nemmeno spiega da quale criterio o parametro sarebbe stato pregiudicato in concreto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto tale aspetto la doglianza è generica e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a., oltre che comunque sfornita di prova quanto all’incidenza, almeno presunta, sul provvedimento finale, del vizio denunziato, dovendosi ritenere che la predetta incidenza, almeno putativa da parte del ricorrente, sia un presupposto indispensabile per coltivare una doglianza del genere di quella in parola, trattandosi di scelta tra parametri già normativamente previsti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, dunque, i criteri in base ai quali è stato valutato il ricorrente non sono, in quanto tali, contestati e la Commissione che ha esaminato il ricorrente è stata nominata conformemente alle norme applicabili, da cui deriva l’irrilevanza della definizione dei criteri ad opera di una Commissione <i>illo tempore</i> illegittimamente composta, anche considerando che si trattava di una scelta tra di parametri già normativamente previsti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto il ricorrente denunzia incidentalmente ma genericamente nel motivo in esame, e più diffusamente nel terzo, che detti criteri non sarebbero nemmeno stati applicati dalla Commissione da cui non può che derivare la contraddittorietà della posizione dello stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’ambito dell’esame del terzo motivo si provvederà a vagliare la denunzia (incidentale e generica e quindi inammissibile nel motivo in esame) della sussistenza di negativi effetti dei criteri individuati sulla valutazione del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Il terzo motivo di ricorso attiene alla presunta illegittimità del giudizio di non idoneità per violazione dell’art. 16, comma 1 e 3, lett. a), della l. n. 240 del 2010, dell’art. 8, comma 1 e 6, del d.p.r. n. 95 del 2016, degli artt. 5 e 6, lett. a), del d.m. n.120 del 2016, nonché eccesso di potere, <i>sub specie</i> di difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità in fatto e in diritto, travisamento, sviamento di potere, arbitrarietà, irrazionalità, illogicità, ingiustizia manifesta. violazione degli artt. 3 e 97 Cost..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.1. In primo luogo viene contestata la valutazione effettuata dalla Commissione dei titoli dichiarati dal ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questo profilo del motivo è però inammissibile, non sussistendo interesse alla coltivazione di tale doglianza, perché la Commissione ha riconosciuto in capo al ricorrente il possesso di titoli in numero pari al minimo richiesto (e, segnatamente, di tre titoli).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente sostiene che la mancata corretta considerazione dei suoi titoli da parte della Commissione avrebbe influenzato anche la valutazione delle sue pubblicazioni, ma questo aspetto della censura va esaminato nella sede sua propria (quella appunto della valutazione delle pubblicazioni).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.2. Per ciò che concerne la contestazione della valutazione di impatto della produzione scientifica del ricorrente, si impongono le medesime considerazioni che precedono: non sussiste interesse del ricorrente alla coltivazione della censura in esame perché lo stesso supera il relativo scrutinio, salvo verificare gli effetti di questa presunta illegittimità sulla valutazione delle pubblicazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.3. Venendo alla valutazione “qualitativa” delle pubblicazioni del ricorrente, nel ricorso se ne sostiene l’erroneità per diversi aspetti di violazione di legge ed eccesso di potere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche tale segmento concettuale del motivo in esame è infondato e pertanto va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla presunta eterointegrazione dei criteri, la censura è infondata in quanto la “mancanza di respiro” si inserisce in una esposizione più vasta complessivamente ragionevole, “la valutazione fondata sulla tematica di parte speciale o generale” è meramente descrittiva di una individuata (a torto o a ragione) settorialità dell’attività accademica del candidato e l’accertamento della non settorialità nonché della “metodologia di esposizione” è certamente richiesta, a tacer d’altro, dal criterio della “<i>qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, quanto alla erroneità del giudizio sulla qualità delle pubblicazioni del candidato, la doglianza è scarsamente documentata e quindi non provata, posto che tali pubblicazioni non sono state depositate negli atti di causa nemmeno in un loro indice o <i>abstract</i> (su cui eventualmente il Collegio avrebbe potuto disporre istruttoria qualora si fosse trattato di questioni che presupponessero competenze specifiche).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.4. Per ciò che concerne la presunta contraddittorietà intrinseca del giudizio di non abilitazione del ricorrente, a fronte del superamento di due dei tre “pilastri” di valutazione, va notato che si tratta di differenti prospettive di valutazione che non possono essere confuse tra di loro, visto che le norme applicabili prevedono che l’ASN debba essere concessa a coloro che superano non solo lo scrutinio sui titoli e quello sull’impatto, ma anche quello su originalità e innovatività delle pubblicazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, non può concordarsi con il ricorrente quanto alla presunta rilevanza, emergente dagli atti impugnati, della provenienza “non universitaria” dello stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti deve notarsi, a valere anche quale pronunzia sui profili dei precedenti motivi che ipotizzano incidenza sulla valutazione del pregio delle pubblicazioni della detta provenienza e dei titoli del ricorrente, che la motivazione espressa dalla Commissione appare sufficiente ai fini della formulazione di un giudizio negativo in merito al criterio in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò in quanto, premesso il margine di apprezzamento tecnico riservato all’Amministrazione che caratterizza le valutazioni di cui si discorre, il giudizio collegiale si esprime in termini coerenti con i parametri applicabili “<i>Le pubblicazioni, pur con alcuni spunti di interesse, restano spesso confinate ad un taglio operativo professionale prive dell’inquadramento dogmatico generale e si limitano al momento ricognitivo dei singoli argomenti affrontati. Neppure risultano colte le interconnessioni e le reciproche influenze con istituti e principi generali che possano dare un quadro coerente di quanto descritto che resta, dunque, spesso fine a sé stesso</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per inficiare un tale giudizio sarebbe stato necessario quantomeno evidenziare i lineamenti di sistematicità, originalità e innovatività non colti dalla Commissione, invece il ricorrente non ha nemmeno depositato in giudizio l’indice o l’<i>abstract</i> di ciascuna delle pubblicazioni vantate, da cui deriva che la doglianza rimane priva di dimostrazione e deve pertanto essere, al pari degli altri motivi di ricorso, respinta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Vista la peculiarità della vicenda le spese di lite possono essere compensate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate nonché la loro identità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Emiliano Raganella, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Caputi, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesca Dello Sbarba, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-convalida-dellatto-amministrativo-e-sullabilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla convalida dell&#8217;atto amministrativo e sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullabilitazione-scientifica-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 11:52:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88314</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullabilitazione-scientifica-nazionale/">Sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</a></p>
<p>&#8211; Università &#8211; Atto amministrativo &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Nomina nelle commissioni di concorso &#8211; Docenti &#8211; Criteri di valutazione. &#8211; Università &#8211; Atto amministrativo &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Nomina nelle commissioni di concorso &#8211; Art. 1 bis del d.l. 76/2020 &#8211; Legittimità. &#8211; Università &#8211; Atto amministrativo</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullabilitazione-scientifica-nazionale/">Sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Università &#8211; Atto amministrativo &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Nomina nelle commissioni di concorso &#8211; Docenti &#8211; Criteri di valutazione.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Università &#8211; Atto amministrativo &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Nomina nelle commissioni di concorso &#8211; Art. 1 bis del d.l. 76/2020 &#8211; Legittimità.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Università &#8211; Atto amministrativo &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Nomina nelle commissioni di concorso &#8211; Docenti &#8211; Incompletezza della domanda &#8211; Soccorso istruttorio.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Università &#8211; Atto amministrativo &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Commissione &#8211; Valutazione &#8211; Criteri.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Università &#8211; Atto amministrativo &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Deposito in giudizio dell&#8217;Elenco titoli e pubblicazioni &#8211; Onere della parte.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;" start="1" type="1">
<li class="m_286635160274889119MsoListParagraph">&#8211; I criteri di valutazione dei docenti aspiranti alla nomina nelle commissioni di concorso ASN hanno valenza puramente oggettiva e non discrezionale, alla luce della norma di interpretazione autentica (art. 1 bis, del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni in l. 120/2020) intervenuta sul disposto dell’art. 16, comma 3, lett. h) della l. 240/2010, alla cui stregua “L&#8217;articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell&#8217;inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7”. <u></u><u></u>Per poter essere legittimamente inclusi nelle liste dei commissari sorteggiabili per l’abilitazione, i docenti ordinari non devono produrre l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai rispettivi atenei sulla scorta di uno specifico regolamento e tenuto conto dell’attività didattica e di servizio agli studenti, ma è sufficiente che producano l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai loro atenei con riferimento ai criteri oggettivi di verifica dei risultati dell&#8217;attività di ricerca definiti dall’ANVUR, che consistono nell’aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su Wos e Scopus negli ultimi 5 anni.</li>
<li class="m_286635160274889119MsoListParagraph">&#8211; La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 bis del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni in l. 120/2020, appare costituzionalmente legittima in quanto non manifestamente irragionevole. Infatti la stessa se, da un lato, dequota le valutazioni degli Atenei in merito all’attività didattica e maieutica svolta dai docenti, dall’altro lato, conferisce al procedimento di nomina dei commissari delle caratteristiche di più accentuata oggettività, automaticità e speditezza, che di per sé non appaiono inapprezzabili, anche considerando il margine di discrezionalità del Legislatore in subiecta materia.</li>
<li class="m_286635160274889119MsoListParagraph"><u></u><u></u>&#8211; L’Amministrazione deve procedere al soccorso istruttorio ex art. 6 della Legge 241/90 e richiedere al docente aspirante alla nomina nelle commissioni di concorso ASN la regolarizzazione della propria domanda, qualora la stessa presenti mancanze, omissioni, inesattezze o irregolarità, in particolare se sussista una base indiziaria iniziale in merito al possesso del requisito. <u></u><u></u>Nel caso in cui non sia stato esperito il soccorso istruttorio in sede procedimentale prima della nomina e delle attività di valutazione, ma nondimeno sussistano i requisiti in capo al commissario, è possibile esperirlo in seguito nell&#8217;ambito delle prerogative dell&#8217;amministrazione di autotutela conservativa, di cui poi è possibile dare riscontro in corso di giudizio.<u></u><u></u></li>
<li class="m_286635160274889119MsoListParagraph">&#8211; In sede di valutazione della ASN il carattere ricognitivo o meno di un’opera va valutato complessivamente rispetto ai “formanti” del diritto, norme, giurisprudenza, dottrina, ma non è necessario un esame specifico e una distinta motivazione di ciascuno di tali profili. <u></u><u></u>Una volta riscontrato dalla Commissione ASN il carattere prevalentemente ricognitivo di un’opera, è implicito che siano stati ritenuti disattesi i criteri del contributo fornito “al progresso della ricerca” e l’impatto “nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”, ossia i criteri all’uopo normativamente previsti per la valutazione positiva delle pubblicazioni.<u></u><u></u></li>
<li class="m_286635160274889119MsoListParagraph">&#8211; Quando sia assente nei motivi di ricorso la prospettazione positiva di un carattere innovativo delle pubblicazioni del ricorrente e non siano depositate in atti le medesime pubblicazioni, il Tribunale non può procedere ad uno scrutinio approfondito del giudizio formulato dalla Commissione negli atti impugnati, dovendosi limitare a valutarne sotto il profilo logico la non macroscopica incoerenza e la non manifesta irragionevolezza rispetto ai parametri normativamente previsti.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Raganella (f.f.) &#8211; Est. Caputi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Damiano Pallottino, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Villata in Roma, via G. Caccini n. 1;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Commissione per L&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale -OMISSIS&#8211; -OMISSIS-, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;<br />
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento &#8211; di cui la Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- è venuta a conoscenza a seguito dell&#8217;e-mail inviata il -OMISSIS- dall&#8217;indirizzo “asn@cineca.it” con allegato l&#8217;avviso di pubblicazione dei “risultati relativi alla domanda n. -OMISSIS-, Settore Concorsuale: -OMISSIS-, Fascia: 1 presentata nel quadrimestre n. 1” &#8211; con cui la Commissione nazionale per l&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia del settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS- non ha attribuito alla ricorrente l&#8217;ASN a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia nel predetto settore nell&#8217;ambito della procedura della tornata abilitativa 2021-2023 indetta dal Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca (“Ministero”) con decreto direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021 rettificato dal decreto direttoriale n. 589 del 5 marzo 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;elenco dei candidati, pubblicato sempre il -OMISSIS- sul sito del Ministero, nella parte in cui ritiene la ricorrente non abilitata alle funzioni di professore di prima fascia nell&#8217;anzidetto settore;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nei limiti d&#8217;interesse della ricorrente, di tutti i verbali, relazioni e giudizi della Commissione, ivi compresi (i) il giudizio collegiale e tutti i giudizi individuali resi dalla Commissione e dai Commissari nei confronti della ricorrente, (ii) il verbale della riunione di insediamento della Commissione -OMISSIS- ove sono state definite “le modalità organizzative dei propri lavori per l&#8217;espletamento delle procedure di Abilitazione alla prima e seconda fascia di professore” e (iii) i verbali delle sedute -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sempre nei limiti d&#8217;interesse della ricorrente, del decreto direttoriale n. 1564 dell&#8217;8 luglio 2021 con cui il Ministero ha nominato la Commissione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; e di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; e per la conseguente condanna del Ministero a procedere a un nuovo esame della ricorrente avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 26/4/2022:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, anche ai sensi dell&#8217;art. 55 co. 10 c.p.a., oltre di quanto impugnato con il ricorso introduttivo, e nei limiti d&#8217;interesse della Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- (d&#8217;ora innanzi solo “ricorrente”), anche:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del decreto direttoriale n. 1564 dell&#8217;8 luglio 2021 del Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, nella parte in cui ha nominato il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- componente della Commissione nazionale (d&#8217;ora innanzi solo “Commissione”) per l&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale (“ASN”) alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia del settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, all&#8217;anzidetta nomina del Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e per la conseguente condanna del Ministero a procedere a un nuovo esame della ricorrente avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 30/11/2022:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">oltre di quanto impugnato con il ricorso introduttivo, e nei limiti d&#8217;interesse della Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, anche:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del decreto direttoriale n. 1564 dell&#8217;8 luglio 2021 del Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca (“Ministero”), nella parte in cui ha nominato il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- componente della Commissione nazionale (d&#8217;ora innanzi solo “Commissione”) per l&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale (“ASN”) alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia del settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, all&#8217;anzidetta nomina del Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, ivi inclusa – per quanto occorrer possa – la Nota del Ministero n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022 – richiamata nell&#8217;attestazione rilasciata dall&#8217;Università degli Studi di -OMISSIS- in data 30 maggio 2022 e prodotta nel presente giudizio dall&#8217;Avvocatura dello Stato in data 22 settembre 2022 – con cui lo stesso Ministero ha richiesto alla predetta Università di attestare, ex art. 6 comma 7 della l. 240/2010, “il possesso da parte del prof. -OMISSIS- dei requisiti utili alla positiva valutazione alla data di marzo 2021”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e per la conseguente condanna del Ministero a procedere a un nuovo esame della Prof.ssa -OMISSIS- avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio ed i successivi motivi aggiunti, si duole dell’esito a lei sfavorevole della procedura di attribuzione della abilitazione scientifica nazionale (“ASN”), prima fascia, nel settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS-, nell’ambito della procedura di cui alla tornata abilitativa 2021 – 2023, indetta dal Ministero con decreto direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021, rettificato dal decreto direttoriale n. 589 del 5 marzo 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Le doglianze, per l’essenza, attengono a violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello specifico: “<i>I. &#8211; PRIMO MOTIVO &#8211; SULL’ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e della Tabella 4 del D.M. 589/2018, dell’art. 8 e dell’Allegato E del D.M. 120/2016, dell’art. 16 co. 3 della l. 240/2010 e degli artt. 4 co. 3 e 6 del decreto direttoriale n. 251 del 19 gennaio 2021</i>.”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>II. &#8211; SECONDO MOTIVO &#8211; SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 co. 3 della l. 240/2010 e degli artt. 3, 6 e 7 e dell’Allegato B del D.M. 120/2016; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990; eccesso di potere per motivazione erronea, contraddittoria e insufficiente, disparità di trattamento, ingiustizia e illogicità manifeste</i>.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Nei primi motivi aggiunti si è poi evidenziato un vizio del decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 di nomina della Commissione per la presenza al suo interno del Commissario Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, al quale l’Università di -OMISSIS- non avrebbe rilasciato l’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della l. 240/2010.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il secondo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha inoltre agito per l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(i) del decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 di nomina della Commissione per aver nominato (anche) il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- componente della Commissione malgrado il mancato rilascio da parte dell’Università di -OMISSIS-, come “definitivamente” confermato a seguito del deposito del Ministero del 22 settembre 2022, dell’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della l. 240/2010, attestazione difatti rilasciata solamente (e tardivamente) in data 30 maggio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(ii) per quanto occorrer possa, dell’anzidetta Nota del Ministero n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022, e per la conseguente condanna del Ministero a procedere ad un nuovo esame della Prof.ssa -OMISSIS- avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le doglianze di cui al primo e al secondo dei motivi aggiunti sono le seguenti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>III. &#8211; TERZO MOTIVO &#8211; ANCORA SULL’ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 co. 7, 8 e 14 della l. 240/2010 e dell’art. 3 co. 2 lett. c del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria</i>.”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>IV. &#8211; QUARTO MOTIVO &#8211; ANCORA SULL’ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 co. 7 e 8 della l. 240/2010 e dell’art. 3 co. 1, 2 lett. c e 3 del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando atti e documenti, impugnando e contestando le censure proposte dalla ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. A seguito della celebrazione dell’udienza di merito del 18 luglio 2023 il Collegio ha ritenuto di esperire istruttoria, nei sensi che di seguito vengono ricordati: “<i>Ritenuto: &#8211; che la causa non sia ancora matura per la decisione, risultando necessario richiedere all’amministrazione, ex art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito in giudizio della Nota del Ministero n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022 impugnata con gli ultimi motivi aggiunti e non presente agli atti;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato, nella sua doverosa attività di individuazione delle norme potenzialmente applicabili alla fattispecie, che sussistono dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla disposizione di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 19, comma 1-bis, la quale prevede che “L&#8217;articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell&#8217;inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7”, qualora interpretata nel senso che la positiva valutazione utile ai fini della partecipazione alle commissioni sia unicamente quella fondata sui criteri di verifica dei risultati dell&#8217;attività di ricerca definiti dall’ANVUR;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; che i predetti dubbi attengono tra l’altro alla possibile violazione dei principi di ragionevolezza ex art. 3 Cost., nonché di autonomia delle Università e di riserva di legge ex art. 33, comma 6, Cost.;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; che sulla questione che precede che viene sollevata dal Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a. sia necessario acquisire specifiche e documentate difese dalle parti, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; di dover proseguire la trattazione della causa all’udienza pubblica del 21 novembre 2023</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale ordinanza la ricorrente ha inteso rispondere parzialmente con memorie depositate il 12 ottobre 2023 ed il 20 ottobre 2023, mentre l’Amministrazione è rimasta silente e non ha depositato l’atto richiesto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Preliminarmente il Collegio rileva che i motivi di ricorso ed i motivi aggiunti vanno esaminati nell’ordine derivante dall’applicazione del criterio della maggiore radicalità del vizio, in ossequio alla tassonomia indicata nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5/2015.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In tale ottica, risultano poziori le censure sollevate nei confronti degli atti di nomina della Commissione esaminatrice, ossia, come sopra accennato, quelle che contestano la nomina dei Professori -OMISSIS- e -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. La nomina del Prof. -OMISSIS- viene avversata dalla ricorrente in quanto allo stesso non sarebbe stata rilasciata l’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della l. 240/2010.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 di nomina della Commissione avrebbe illegittimamente trascurato tale elemento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1. La difesa erariale, al fine di superare detta censura, ha depositato in giudizio:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in data 14 maggio 2022: l’autocertificazione del Commissario ASN Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- del 28 marzo 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in data 22 settembre 2022: l’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 comma 7 della l. 240/2010 datata 30 maggio 2022 ma con effetto retroattivo “<i>alla data di marzo 2021</i>”, rilasciata dall’Università di -OMISSIS- allo stesso Commissario ASN Prof. -OMISSIS- a seguito (come si legge in detta attestazione) della Nota del Ministero n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022 di richiesta alla medesima Università di attestare ex art. 6 comma 7 della l. 240/2010 “<i>il possesso da parte del prof. -OMISSIS- dei requisiti utili alla positiva valutazione alla data di marzo 2021</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella nota del Ministero che accompagna i predetti depositi si afferma che nel caricare la propria domanda di partecipazione alla procedura di formazione delle commissioni ASN, il Prof. -OMISSIS- avrebbe erroneamente allegato ad essa l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dal proprio ateneo a norma dell’art. 6, comma 14, della l. 240/2010, ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, anziché l’attestazione richiesta ai sensi del comma 7 della medesima disposizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ma dalla autocertificazione allegata al documento si comprenderebbe come il docente abbia ritenuto l’attestazione rilasciata dall’Ateneo come valida anche ai fini dell’art. 6, comma 7, della l. 240/2010, perché la positiva valutazione ottenuta dallo stesso per il conseguimento degli scatti stipendiali conterrebbe in sé anche la positiva valutazione utile alla partecipazione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, l’Università degli Studi di -OMISSIS- avrebbe già provveduto a confermare che alla data di invio della domanda il Prof. -OMISSIS- era in possesso dei requisiti didattici e di ricerca richiesti per l’attestazione di positiva valutazione impegnandosi a trasmettere specifica attestazione rettorale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’anzidetta attestazione ex art. 6 comma 7 della l. 240/2010 datata 30 maggio 2022 è poi stata depositata in giudizio in data 22 settembre 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2. A tale riguardo, il Ministero evidenzia altresì che sulla questione è intervenuta una legge di interpretazione autentica (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, art. 19, comma 1-bis), alla cui stregua “<i>L&#8217;articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell&#8217;inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.3. La ricorrente contesta tale ricostruzione del Ministero e l’ammissibilità del procedimento seguito, evidenziando in particolare la tassatività dei termini per produrre la menzionata attestazione e l’irritualità dell’attestazione postuma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.4. Ritiene il Collegio che, in particolare alla luce della menzionata disposizione di interpretazione autentica, il motivo di ricorso in esame non possa essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va rilevato infatti che, come già notato in giurisprudenza (<i>i.a.</i> sentenza di questa Sezione 14 novembre 2023, n. 17050; nello stesso sentenza Consiglio di Stato 22 gennaio 2024, n. 660): “<i>Sul disposto dell’art. 16, comma 3, lett. h) l. 240/2010 è intervenuto, in via di interpretazione autentica, l’art. 1 bis, del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni in l. 120/2020, a norma del quale “L&#8217;articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell&#8217;inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7”. Pertanto “per poter essere legittimamente inclusi nelle liste dei commissari sorteggiabili per l’abilitazione, i docenti ordinari non devono produrre l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai rispettivi atenei sulla scorta di uno specifico regolamento e tenuto conto dell’attività didattica e di servizio agli studenti, ma è sufficiente piuttosto che producano l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai loro atenei con riferimento ai criteri oggettivi di verifica dei risultati dell&#8217;attività di ricerca definiti dall’ANVUR. Tali criteri sono stati definiti da ANVUR con la delibera n. 132/2016 e, per la partecipazione alle commissioni ASN consistono nell’aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su Wos e Scopus negli ultimi 5 anni</i>.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Assodato che, nel contesto in parola, i criteri di valutazione dei commissari delle commissioni di concorso ASN hanno assunto, in base alla norma sopra citata, una valenza puramente oggettiva e non discrezionale, deve ritenersi che gli atti impugnati siano immuni dai vizi contestati e comunque non siano annullabili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.5. Sul punto, occorre notare, in primo luogo, che le attestazioni in parola sono per loro stessa natura “retroattive” o comunque retrospettiche in quanto consistono nell’accertamento dell’aver “<i>pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su Wos e Scopus negli ultimi 5 anni</i>”. Dunque non può rilevarsi un loro vizio per il solo motivo della loro tardiva redazione. Quanto ai contenuti, gli stessi non sono contestati, nel senso che i requisiti del Prof. -OMISSIS- non sono stati oggetto di censure nel ricorso o nei motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che l’attestazione postuma di cui si discorre, di per sé, è legittima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In secondo luogo, nei pertinenti motivi di doglianza si contesta la efficacia di tale attestazione postuma al fine di sorreggere la validità degli atti di nomina della Commissione, in quanto all’epoca della emanazione dei secondi la prima non era ancora esistente nel mondo giuridico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In merito occorre però notare come il Prof. -OMISSIS- aveva fornito un “principio di prova” in ordine al possesso dei requisiti da parte sua, avendo prodotto una autodichiarazione che effettua un (anche se confuso e insufficiente) riferimento all’art. 6, comma 7, della l. 240/2010.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale contesto, dunque, l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno procedere al soccorso istruttorio ex art. 6 della l. 241/90 e richiedere al predetto docente la regolarizzazione della propria posizione, come detto già munita di una base indiziaria iniziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ vero che la procedura per la nomina dei commissari di cui al decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 aveva fissato alle ore 15:00 del 29 marzo 2021 il termine ultimo per l’invio da parte degli aspiranti Commissari, “a pena di esclusione”, della “<i>attestazione della positiva valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge n. 240/2010</i>” ma è altrettanto vero:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(i) che, ai sensi della lett. i) del comma 2 dell’art. 3 del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 il Ministero si riservava “<i>la facoltà di verificare quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con eventuale conseguente esclusione dell&#8217;aspirante commissario in caso di informazioni/dati riportati in domanda non veritieri e rilevanti ai fini della procedura</i>”; pertanto era solo apparente la automaticità dell’esclusione contemplata per la mancata produzione dell’attestazione, in quanto la stessa era contemperata da possibili apprezzamenti dell’Amministrazione con riguardo alla “eventualità”, al “mendacio” ed alla “rilevanza”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(ii) che gli aspiranti commissari dovevano poi, prima del sorteggio, ai sensi dell’art. 6 del decreto in parola, essere scrutinati sotto (maggiormente pregnanti) profili scientifici dall’ANVUR, ed in caso di mancato riscontro dei predetti requisiti i soggetti in discorso dovevano essere oggetto (non di esclusione automatica) ma di procedimento ai sensi dell’articolo 10-bis della l. 241/1990;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(iii) che al comma 4 dell’art. 3 del decreto in parola era presente una non del tutto perspicua previsione secondo cui: “<i>Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte degli aspiranti Commissari sono da ritenersi rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente esclusione dell’aspirante Commissario in caso di dichiarazioni non veritiere</i>”, il che poteva far sorgere il dubbio che anche l’attestazione ex art. 6, comma 7, fosse da rendere con l’autocertificazione, in particolare qualora il candidato fosse stato a conoscenza della novella normativa di interpretazione autentica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(iv) che le formule espulsive da una procedura (meramente) selettiva (non squisitamente concorsuale o concorrenziale) non vanno intese necessariamente in senso assoluto, dovendo effettuarsi un contemperamento con l’interesse dell’Amministrazione ad ottenere il massimo numero di candidature alle funzioni di commissario per l’ASN, e dovendo ritenersi la procedura in esame comunque eterointegrata dalla l. 241/90.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altre parole, il carattere meccanico e automatico dell’esclusione ed anche la forma che doveva assumere l’attestazione in discorso non emergevano in maniera del tutto chiara dalla lettura sistematica di tutte le norme previste dalla procedura di selezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da quanto precede consegue che erano applicabili i principi generali in tema di autotutela, soccorso istruttorio e di “risultato” (nel senso evincibile dall’art. 21 octies, comma 2, l. 241/90).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se l’Amministrazione avesse proceduto al soccorso istruttorio sull’attestazione, come era tenuta a fare alla stregua di quanto sopra visto, il Prof. -OMISSIS- avrebbe tempestivamente dimostrato i suoi requisiti, dal momento che non è contestato sussistessero, ed il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello effettivamente adottato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le ragioni che precedono, l’attestazione ex art. 6, comma 7, l. 240/2010 della sussistenza dei requisiti in capo al Prof. -OMISSIS- (seppure postuma) ed il provvedimento di nomina dello stesso sono legittimi, il primo perché si tratta di per sé di un atto essenzialmente ricognitivo, il secondo, sia perché avrebbe dovuto applicarsi il soccorso istruttorio al fine di emendare tempestivamente le lacune della documentazione presentata dal menzionato docente, sia perché una volta applicato il detto sub procedimento lo stesso sarebbe stato immune da vizi e comunque non annullabile ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della l. 241/90.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nemmeno può dirsi che si sia trattato di un soccorso istruttorio “processuale”, che peraltro in base alla giurisprudenza è ammissibile a determinate condizioni, perché in realtà è l’Amministrazione che ha emendato, seppure in corso di causa, il vizio formale venutosi a creare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.6. Vale chiarire che il Collegio ben conosce la giurisprudenza formatasi negli anni scorsi in ordine alle questioni in trattazione, alla cui stregua, da un lato, “<i>tutti i commissari devono possedere la valutazione positiva degli atenei di appartenenza, formulata in virtù dell’art. 6, comma 7, della L. n. 240/2010”, </i>atteso che il<i>“comma 8 statuisce che in caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori “sono esclusi dalle commissioni di abilitazione,selezione e progressione di carriera del personale accademico</i>”, e “<i>la valutazione per gli scatti stipendiali (art. 6, comma 14) non è in alcun modo connessa all’ammissione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale (art. 6, comma 7), poiché attiene esclusivamente al calcolo della retribuzione e, pertanto, è inconferente nella specie</i>” (<i>i.a.</i> Cons. Stato, Sez. VI, 26 novembre 2018, n. 6675); e, dall’altro lato, le disposizioni contenute nei richiamati commi 7 e 8 dell’art. 6 della l. 240/2010 “<i>non ammettono che si possa, neanche per un periodo limitato, prescindere dal requisito in esame</i>”, ne consegue che non potrebbero essere “sorteggiati” gli aspiranti Commissari “<i>privi di positiva valutazione ai sensi dell’articolo 6, comma 7, L. 240/2010</i>”; e che non sarebbero ammesse “<i>richieste di integrazione rivolte dal Ministero ai singoli Atenei</i>” volte a sopperire “<i>alla suddetta mancanza con la successiva integrazione</i>” (v. Cons. Stato, Sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3435).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia si tratta all’evidenza di giurisprudenza formatasi su atti antecedenti alla menzionata novella normativa di interpretazione autentica (nell’ultima sentenza citata si trattava di “<i>Commissione nominata con D.D. n. -OMISSIS- dell’8 febbraio 2019</i>”) e pertanto non può essere recepita tralatiziamente, risultando invece maggiormente plausibile, nel nuovo quadro normativo derivante dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (come convertito e s.m.i.), la ricostruzione esegetica svolta in precedenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.7. Il Collegio si è altresì posto il problema della legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica su cui si fondano i punti che precedono della presente sentenza, tuttavia, anche considerando l’assenza di deduzioni delle parti in merito, si ritiene che non sussistano i presupposti per un rinvio alla Consulta, in quanto la menzionata interpretazione autentica non appare manifestamente irragionevole.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, la stessa, se da un lato dequota le valutazioni degli Atenei in merito all’attività didattica e maieutica svolta dai docenti, dall’altro lato conferisce al procedimento di nomina dei commissari delle caratteristiche di più accentuata oggettività, automaticità e speditezza, che di per sé non appaiono inapprezzabili. In tale modo non pare generarsi un sistema complessivamente e macroscopicamente illogico, anche considerando il margine di discrezionalità del Legislatore nel bilanciare i valori costituzionali e gli interessi pubblici in <i>subiecta materia</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.8. Il motivo di doglianza in esame deve dunque essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Con riferimento alle censure afferenti alla nomina del Commissario Prof. -OMISSIS-, la ricorrente lamenta l’illegittimità della stessa e, dunque, della costituzione e composizione dell’intera Commissione, per i motivi di seguito esposti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Difetterebbero in capo al Prof. -OMISSIS- i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Commissario risulterebbe non raggiungere le “mediane Commissari” prescritte dal D.M. 589/2018 per il settore -OMISSIS- (Diritto commerciale) ossia: Numero articoli e contributi 10 anni: 19; Numero articoli classe A 15 anni: 7; Numero Libri 15 anni: 2.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, con riferimento agli articoli e contributi, il Prof. -OMISSIS- non supererebbe la mediana (pari come detto a 7) avendo presentato 16 articoli e contributi di cui 9 note a sentenza tra le quali tuttavia &#8211; sostiene la ricorrente &#8211; quelle indicate ai n.ri 12 e 19 sarebbero mere osservazioni a sentenza non assimilabili ad articoli, e quelle indicate ai n.ri 6, 9, 14 e 16 sarebbero brevi scritti meramente ricognitivi della dottrina e della giurisprudenza, non dotati di dignità di lavoro scientifico e quindi privi dei caratteri necessari per l’assimilazione agli articoli idonei a superare la mediana.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, nell’opinione della ricorrente, solo 5 contributi del Prof. -OMISSIS- sarebbero stati rilevanti ai fini del computo della mediana in parola che conseguentemente non sarebbe stata raggiunta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.1. La censura appena ricordata appare anzitutto inammissibile, in quanto generica ex art. 40, comma 2, c.p.a., e sfornita di prova perché non dimostrabile o integrabile con la lettura degli allegati documenti, in quanto vengono depositati in giudizio solo 4 dei lavori del suddetto docente, rispetto ai 6 contestati, sicché non sarebbe comunque possibile superare la prova di resistenza, posto che nel ricorso si assume che (dei 16 suddetti) sarebbero potenzialmente utili “<i>11 contributi indicati dal Commissario -OMISSIS-</i>” (cfr. pag. 10 del ricorso; ed infatti la ricorrente ne contesta 6 ma in realtà utilmente solo i 4 per i quali ha depositato il riscontro).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.2. In ogni caso il mezzo non coglie nel segno e deve essere disatteso per le ragioni di cui appresso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio in via preliminare deve rammentare che la procedura di individuazione dei docenti idonei a divenire commissari nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale è caratterizzata dalla discrezionalità tecnica degli organi competenti ad effettuare le relative valutazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò posto, il giudizio di valore rimesso all’apprezzamento dei predetti organi in ordine alla corrispondenza dei prodotti scientifici esibiti ai parametri di riferimento normativamente previsti è intangibile da parte del giudice amministrativo se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio di non ravvisare i suddetti vizi nella valutazione dei contributi scientifici del Prof. -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, a norma dell’art. 8, comma 1, lettera c), D.M. MIUR n. 120/2016, possono essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari sorteggiabili ai fini della formazione delle commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale i professori ordinari che siano in possesso “<i>di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento attestata dal ANVUR</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’ANVUR ha il compito di procedere all’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti Commissari, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della D.D. MUR n. 251/2021, tenuto conto dei criteri, parametri e indicatori di cui all’Allegato E del D.M. 120/2016 e dei valori-soglia di cui all’articolo 3 del D.M. 589/2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La domanda presentata dal prof. -OMISSIS- risulta essere stata sottoposta a valutazione da parte dell’ANVUR nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6, comma 5, d.P.R. 95/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sede di accertamento, l’ANVUR ha verificato il possesso da parte del docente dei requisiti di qualificazione scientifica richiesti dall’allegato E al DM 120/2016, facendo applicazione delle soglie degli indicatori di attività scientifica definite con DM 589/2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il prof. -OMISSIS- ha superato la soglia di due indicatori su tre così come previsto dall’allegato E al D.M. 120/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’eseguire il computo degli indicatori l’ANVUR ha tenuto conto della tipologia dei prodotti presentati e ha ritenuto gli stessi rientranti nelle categorie fissate dal menzionato decreto ministeriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le note a sentenza sono state considerate, con giudizio che il Collegio non può sindacare nel merito, pienamente assimilabili, per contenuti e apporto critico, agli articoli di carattere scientifico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3. A tale particolare riguardo ritiene il Collegio che, pur volendo supporre che nella definizione delle note a sentenza valutabili ai fini che qui interessano siano da distinguersi due tipologie di scritti, di cui una sola valida nel presente contesto, ipotesi contrastata dall’Amministrazione resistente, le pubblicazioni del Prof. -OMISSIS- relative (quantomeno) all’Ordinanza del Tribunale di Catania, Sez. IV civile, 10 aprile 2013, alla Sentenza del Tribunale di Milano del 25 giugno 2006, ed al “diritto di informazione dei soci”, non appaiono meramente redazionali né si limitano all’indicazione di precedenti, ma presentano una analisi critica e non trascurabili riferimenti dottrinari e bibliografici che le rendono assimilabili agli articoli anche in base alle FAQ ANVUR invocate dalla ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.4. La doglianza deve dunque essere respinta, in quanto oltre alle 5 pubblicazioni non contestate il Prof. -OMISSIS- può vantarne almeno altre tre che rendono la sua posizione non contestabile in base all’assioma della “prova di resistenza”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Viene ora in considerazione il secondo motivo del ricorso originario, alla cui stregua sussisterebbe l’illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione, con particolare riguardo alla motivazione del giudizio negativo in ordine alla concessione dell’ASN, incentrato sulla non innovatività delle pubblicazioni, che sarebbe erroneo, contraddittorio e insufficiente, oltre a presentare tratti di disparità di trattamento, ingiustizia e illogicità manifeste.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche tale mezzo va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.1. In particolare, premesso il limitato ambito dello scrutinio giurisdizionale che non può essere direttamente o indirettamente un giudizio sostitutivo, ritiene il Collegio che dalla motivazione dei provvedimenti impugnati non emergano i vizi denunziati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello specifico la ricorrente, prendendo a riferimento precipuamente il giudizio sulle sue tre monografie, valutate essenzialmente o prevalentemente ricognitive, lamenta anzitutto una supposta carenza di chiarezza in ordine alla motivazione, in quanto non si comprenderebbe se detto giudizio sia espresso con riguardo “<i>al dato normativo, a tesi già espresse in dottrina oppure a soluzioni giurisprudenziali</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La doglianza è però da respingere, in quanto il carattere ricognitivo di un’opera può essere valutato, ed appare essere stato valutato, in maniera globale rispetto ai predetti elementi, che costituiscono, nel loro insieme, i “formanti” del diritto, fermo restando che nel suo giudizio la Commissione appare ovviamente concentrarsi sul profilo dottrinario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale scenario, ed in assenza di un principio di prova positiva, da parte della ricorrente, del carattere innovativo delle opere, di cui non è stato depositato in giudizio nemmeno l’indice, non ricorrono elementi probatori sufficienti a supporto della doglianza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In secondo luogo, una volta riscontato il carattere prevalentemente ricognitivo di un’opera è chiaro che non possono ravvisarsi nella stessa un contributo al “<i>progresso della ricerca</i>” e un impatto “<i>nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale</i>”, per cui, al contrario di quanto denunziato dalla ricorrente, i criteri normativamente previsti sono stati rispettati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In terzo luogo, neppure può dirsi che il giudizio collettivo non rifletta la circostanza che 3 Commissari su 5 avrebbero espresso giudizi positivi su una delle predette monografie, perché invece solo uno dei giudizi (prof. -OMISSIS-) in relazione solo alla prima monografia appare effettivamente benevolo, ma, a parte ciò, complessivamente, tutti i giudizi evidenziano il carattere, in tutto o in parte, ricognitivo delle monografie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto appare non irragionevole che il giudizio collegiale complessivo, di per sé intangibile in sede giurisdizionale, si sia orientato infine in senso negativo all’unanimità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vale aggiungere, infine, che non assume le sembianze di un vizio di legittimità la valutazione negativa di alcune monografie in punto di comparazione giuridica, dal momento che l’art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. 120/2016 chiede di valutare la qualità della produzione scientifica, all’interno del panorama nazionale (ma anche) internazionale della ricerca, e comunque per l’abilitazione di prima fascia si tratta di un criterio orizzontale intrinseco.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.2. Le medesime considerazioni valgono, <i>mutatis mutandis</i>, per le critiche al giudizio sulle opere “minori” della ricorrente, ed alle evidenziate disparità di trattamento, che appaiono non sussistenti in quanto il motivo di ricorso si concentra su profili eccessivamente “selettivi” e “parziali”, rimanendo comunque precluso in sede giurisdizionale un approfondimento “sostitutivo”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.3. Nel quadro che precede di opinabilità delle critiche mosse al giudizio di cui agli atti impugnati, in assenza, nei motivi di ricorso, della prospettazione positiva di un carattere innovativo delle pubblicazioni della ricorrente, e mancando agli atti le dette pubblicazioni, il Collegio non può procedere ad uno scrutinio aggiuntivo per mezzo di istruttoria. Pertanto un giudizio ulteriore sulla motivazione resa dalla Commissione sarebbe o meramente estetico oppure sostitutivo e quindi non coerente con la funzione del ricorso giurisdizionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di conseguenza anche il motivo in esame deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Le spese di lite vanno compensate vista la complessità della vicenda e la sua evoluzione temporale.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità delle persone fisiche menzionate in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 novembre 2023 e 23 gennaio 2024, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Emiliano Raganella, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Caputi, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesca Dello Sbarba, Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;applicazione del ncipio di continuità nel possesso dei requisiti anche ai progetti presentati dagli Enti Locali ai fini dell’ottenimento di finanziamenti o contributi nell’ambito del c.d. PNRR.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicazione-del-ncipio-di-continuita-nel-possesso-dei-requisiti-anche-ai-progetti-presentati-dagli-enti-locali-ai-fini-dellottenimento-di-finanziamenti-o-contributi-nellambito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 12:22:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicazione-del-ncipio-di-continuita-nel-possesso-dei-requisiti-anche-ai-progetti-presentati-dagli-enti-locali-ai-fini-dellottenimento-di-finanziamenti-o-contributi-nellambito/">Sull&#8217;applicazione del ncipio di continuità nel possesso dei requisiti anche ai progetti presentati dagli Enti Locali ai fini dell’ottenimento di finanziamenti o contributi nell’ambito del c.d. PNRR.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Possesso dei requisiti &#8211; Principio di continuità &#8211; Progetti presentati dagli Enti Locali &#8211; Ottenimento dei fondi del PNRR &#8211; Applicabilità. Il principio di continuità nel possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis si applica anche ai progetti presentati dagli Enti Locali ai fini dell’ottenimento di</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Possesso dei requisiti &#8211; Principio di continuità &#8211; Progetti presentati dagli Enti Locali &#8211; Ottenimento dei fondi del PNRR &#8211; Applicabilità.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il principio di continuità nel possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis si applica anche ai progetti presentati dagli Enti Locali ai fini dell’ottenimento di finanziamenti o contributi nell’ambito del c.d. PNRR, salve le condizioni, le deroghe e le eccezioni previste dagli stessi documenti di gara.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tale principio è inerente all’obbligo di parità di trattamento, che a sua volta è canone essenziale anche della programmazione e dei finanziamenti UE, pure con riguardo alle procedure in cui proponenti siano soggetti pubblici; è inoltre espressione dei canoni di cui agli artt. 1, sub specie di imparzialità ed efficienza, e 12 della Legge 241/90, fermi i limiti e le condizioni previsti dalla lex specialis che può modulare discrezionalmente l’applicazione di detto principio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Raganella &#8211; Est. Caputi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12428 del 2022, proposto da Comune di Airola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Ministero dell&#8217;Economia e Finanze, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Nocera Inferiore, Comune di Comiziano, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">PER L&#8217;ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) della nota del Ministero dell&#8217;Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – prot. Registro Ufficiale.U.0064539 del 25.07.2022 avente ad oggetto: comunicazione di esclusione della procedura D.M. 343 del 02 dicembre 2021 – Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare in ambito PNRR, Missione 4: Istruzione e Ricerca &#8211; Componente 2: Potenziamento dell&#8217;offerta dei servizi d&#8217;istruzione dagli asili nido alle università- Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall&#8217;Unione Europea – Next Generatio EU – CUP: F15E22000270006;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) della nota di chiarimento 9597 del 18.02.2022 resa del Ministero dell&#8217;Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella parte in cui ha erroneamente esteso l&#8217;obbligo di “censimento nello SNAES” anche alla palestra nel caso di abbattimento e ricostruzione, mentre invece l&#8217;art.5 c.2 lett b) del bando lo prevede esclusivamente per “l&#8217;edificio ad uso scolastico”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) in via parziale e per quanto di interesse, del decreto direttoriale MIUR n° 45 del 04.08.2022 e mai notificato all&#8217;odierno ricorrente, di ammissione in via definitiva al finanziamento di alcuni Enti locali e del correlato Allegato 1, laddove non viene inserito il Comune di Airola tra i beneficiari in via definitiva del finanziamento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) per quanto occorra, di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, mai notificati né comunicati e di tutti gli atti presupposti e collegati e comunque connessi se lesivi all&#8217;interesse del Comune di Airola</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">NONCHE&#8217; PER LA DECLARATORIA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del diritto del Comune di Airola ad essere ammesso nella graduatoria definitiva degli Enti beneficiari del contributo per D.M. 343 del 02 dicembre 2021 – Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare in ambito PNRR, Missione 4: Istruzione e Ricerca &#8211; Componente 2: Potenziamento dell&#8217;offerta dei servizi d&#8217;istruzione dagli asili nido alle università- Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall&#8217;Unione Europea – Next Generatio EU – CUP: F15E22000270006</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell&#8217;Interno e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe si espone che, in data 02.12.2021, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, veniva emesso il DM 343 del 02.12.2021 recante Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare in ambito PNRR, Missione 4: Istruzione e Ricerca &#8211; Componente 2: Potenziamento dell’offerta dei servizi d’istruzione dagli asili nido alle università- Investimento 1.3: “<i>Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole</i>”, finanziato dall’Unione Europea – <i>Next Generation EU</i> –CUP: F15E22000270006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. In particolare, l’Avviso in parola, ai fini dell’ammissione al finanziamento, prevedeva <i>inter alia</i> i seguenti requisiti minimi dei progetti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A) ai sensi dell’art. 4, comma 1: “<i>Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di palestre o aree sportive all’aperto (cfr. DM 18 dicembre 1975 – punto 3.5.2) con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica al momento della presentazione della candidatura o comunque al momento della scadenza del presente avviso, ad eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe, che prevedano: a) demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche riferite a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione; b) nuova costruzione di edifici da destinare esclusivamente a palestre scolastiche a servizio di edifici scolastici esistenti</i>;”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B) ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b): l’intervento non deve riguardare richieste di contributo relative a edifici adibiti ad uso scolastico non censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES) al momento della presentazione della candidatura e comunque non oltre il termine di scadenza per la stessa previsto dall’Avviso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Successivamente, in data 18.02.2022, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande (28.02.2022), il Ministero emanava la nota di chiarimento n. 9597 del 18.02.2022 con la quale precisava che gli interventi candidati dovevano essere riferiti a edifici pubblici regolarmente censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES), così come previsto dall’articolo 4, comma 1, e dall’art. 8, comma 3, dell’Avviso, e che, al fine di garantire la <i>par condicio</i> tra tutti gli enti locali partecipanti agli avvisi pubblici e nel pieno rispetto delle verifiche e dei controlli necessari, è indispensabile che gli edifici oggetto di candidatura, per gli interventi di cui all’art. 4, comma 1, inclusi quelli di cui alla lettera a) (<i>i.e.</i> demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche riferite a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione), dell’Avviso, abbiano già regolarmente il codice SNAES attivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sempre in base a detto Avviso di Chiarimenti, sarebbe stato sempre possibile, fino alla scadenza del termine del 28 febbraio 2022, candidare edifici di nuova costruzione, compilando la scheda anagrafica direttamente sul sistema informativo di candidatura, senza necessità di previa iscrizione allo SNAES.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, il provvedimento in parola chiarisce che, al fine di rispettare <i>target</i> e obiettivi del PNRR, gli edifici scolastici delle istituzioni scolastiche di riferimento e dei plessi principali, ai quali sono annesse le mense e/o le palestre, devono essere funzionanti e attivi e non essere edifici in costruzione (cfr. Avviso di Chiarimenti 9597 del 18.02.2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il Comune di Airola, entro il termine di scadenza del 28.02.2022, presentava domanda di ammissione al finanziamento. In particolare, l’Ente locale dichiarava nella domanda che la palestra oggetto dell’intervento di cui chiedeva il finanziamento, al momento della presentazione del progetto, era esistente ma totalmente inagibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In data 25.07.2022 il Ministero notificava al Comune di Airola la nota impugnata di cui in epigrafe, con la quale comunicava l’esclusione del menzionato Ente dalla procedura, ritenendo l’intervento proposto inammissibile in quanto non conforme alle previsioni dell’art. 4, comma 1, lett. b) dell’Avviso ed a quelle di cui all’Avviso di Chiarimenti. La motivazione atteneva in particolare al fatto che l’intervento candidato prevedeva la realizzazione di una palestra a servizio di un edificio scolastico, al momento della decisione di esclusione, non esistente e non attivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, nel provvedimento in parola veniva ritenuto che l’intervento violasse l’art. 5, comma 2, lett. b) dell’Avviso, in quanto la palestra non risultava censita nell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica (SNAES) alla data di presentazione della candidatura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Avverso tale provvedimento agisce nel presente giudizio il Comune ricorrente chiedendo l’annullamento dello stesso e degli atti correlati e connessi di cui in epigrafe.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In sede cautelare questa Sezione ha respinto la richiesta domanda di sospensiva ritenendo che le tesi del Comune fossero contrarie al principio di continuità nel possesso dei requisiti previsti nell’ambito di procedure selettive, comparative, competitive o concorsuali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, sempre in sede cautelare, ha invece ritenuto di accogliere la predetta domanda considerando non applicabile al caso di specie il detto principio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. A seguito di fissazione dell’udienza di merito, nonché del deposito di memorie e repliche effettuato dalle parti del giudizio, il ricorso, in data 04.04.2023, è stato trattenuto in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Il ricorso è infondato e va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Va esaminata anzitutto la censura del ricorrente afferente al primo motivo di esclusione, riguardante la contestazione, avanzata dal Ministero, in ordine alla circostanza che “<i>l’intervento candidato prevede la realizzazione di una palestra a servizio di un edificio scolastico attualmente non esistente e non attivo</i>”, contrariamente a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, dell’Avviso e dalle prescrizioni di cui all’Avviso di Chiarimenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. La questione si focalizza sulle caratteristiche dell’edificio scolastico cui deve afferire la palestra da realizzare con l’ausilio dei fondi da assegnare mercé la procedura di cui al presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale riguardo, sostiene il Comune che, sebbene l’Avviso preveda espressamente che la palestra oggetto di intervento debba essere a “servizio di edifici scolastici esistenti”, tuttavia tale requisito dovrebbe sussistere solo al momento della presentazione della domanda e comunque entro il termine di presentazione della stessa (28.02.2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A conferma di tale posizione viene invocato l’art. 4, comma 2 (in realtà comma 1), dell’Avviso, citato in precedenza nella parte in fatto che contiene un riferimento “<i>al momento della presentazione della candidatura o comunque al momento della scadenza del presente avviso</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sempre secondo il Comune, l’edificio scolastico della Scuola Media Vanvitelli di Airola era attivo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle proposte previsto dall’Avviso, e lo stesso era regolarmente censito nell’anagrafe ARES con l’indicazione dell’annessa palestra. La sussistenza di tale requisito sarebbe stata anche dichiarata in atti e l’edificio principale sarebbe stato dismesso solo al termine dell’anno scolastico in data 30.06.2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sarebbe dunque evidente, sempre nella prospettazione ricorsuale, che il Ministero avrebbe completamente travisato i fatti e male applicato la normativa di cui all’Avviso, che prescriveva la presenza dei requisiti di ammissibilità solo e soltanto al momento della scadenza del termine per la presentazione delle proposte ossia al 28.02.2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Il Collegio non condivide tale lettura delle regole disciplinanti l’ammissione al finanziamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. In primo luogo, al riguardo, vale notare che, come più volte sostenuto dalla difesa erariale (cfr. pag. 4 memoria Avvocatura), non è stato dimostrato in giudizio che la scuola fosse iscritta, in un qualunque momento rilevante della procedura, all’anagrafe nazionale (SNAES), risultando agli atti soltanto l’iscrizione all’anagrafe regionale (ARES) (cfr. documenti 11 e 15 del deposito del ricorrente, nel primo manca qualsiasi riferimento a SNAES, nel secondo appare la dicitura SNAES 2.0 validazione completata: NO).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Possibili correlazioni tra le due anagrafi o altre ragioni per ritenere irrilevante questo dato non sono state oggetto dei motivi di ricorso, ed in corso di causa il Comune ha replicato al suddetto rilievo del Ministero semplicemente ribadendo la sussistenza dell’iscrizione in ARES, che tuttavia non è stato dimostrato che rivesta la medesima valenza di quella in SNAES.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. In secondo luogo, ed è rilievo autonomo, a giudizio del Collegio, non può essere messa in dubbio la doverosità del mantenimento dei requisiti inerenti all’edificio scolastico per tutta la durata della procedura selettiva, anche e soprattutto per garantire nell’ambito del procedimento la parità di trattamento (principio inerente all’ordinamento nazionale ed a quello UE e comunque alle regole della materia ex artt. 1, <i>sub specie</i> di imparzialità ed efficienza, e 12 della Legge 241/90).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo sono da interpretare le disposizioni pertinenti dell’Avviso (<i>i.e.</i> art. 4, comma 1) e dell’Avviso di Chiarimenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.1. Le prime indicano anzitutto che gli edifici principali cui afferiscono le palestre (la cui costruzione si intende finanziare mercé l’Avviso) devono essere, come primo requisito, &#8220;<i>adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione</i>” senza specifici limiti o rilevanze temporali, visto che la previsione si conclude con una virgola e dopo di essa inizia un altro periodo della disposizione avente autonomo significato e recante un ulteriore e diverso requisito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue, in ossequio al principio di parità di trattamento, che gli edifici in parola devono essere adibiti ad uso scolastico per tutta la durata della procedura, cosa che nella fattispecie non risulta, in quanto alla fine dell’anno scolastico, prima della conclusione della procedura, l’edificio di cui trattasi è stato dichiaratamente demolito dal Comune.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.2. Il successivo periodo del menzionato art. 4, comma 1, dell’Avviso prescrive, come ulteriore requisito, che i medesimi edifici debbano essere “<i>censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica al momento della presentazione della candidatura o comunque al momento della scadenza del presente avviso</i>&#8220;. Appare intuitivo come gli edifici in questione potrebbero essere adibiti ad uso scolastico ma non censiti nello SNAES e viceversa, per esempio per ragioni emergenziali o contingenti: l’Avviso richiede che sussistano congiuntamente i due (diversi) requisiti. In tale parte della disposizione esiste un riferimento temporale, ma la corretta interpretazione di tale previsione non appare quella propugnata dal ricorrente, risultando molto più plausibile l’interpretazione del Ministero, che risulta peraltro, a giudizio del Collegio, di gran lunga più ragionevole.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.2.1. Vale infatti notare, sotto il profilo letterale, che la previsione in esame nulla dice in ordine al periodo successivo alla “scadenza dell’avviso”, per cui il termine indicato (quello di presentazione della proposta o quello di scadenza della facoltà di presentare proposte) ben può essere un termine <i>a quo</i> e non un termine istantaneo, e ben può trattarsi di un termine di maggior favore per gli enti proponenti rispetto a quelli inerenti agli altri requisiti, dovendosi ovviamente escludere che i due termini ivi contemplati (quello della presentazione e quello della scadenza dell’Avviso) rappresentino uno spazio temporale, visto che è presente nella previsione la disgiunzione “o” ed è assente la preposizione “tra”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.2.2. Ricorrendo alla lettura sistematica occorre altresì considerare che non erano ammesse a finanziamento le proposte di cui all’art. 5, comma 2, dell’Avviso, tra cui le richieste di contributo relative a edifici a uso scolastico non censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES) al momento della presentazione della candidatura e, comunque, “non oltre” il termine di scadenza per la stessa indicato dall’Avviso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale previsione evidenzia che la condizione del non essere gli edifici scolastici regolarmente censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES) non poteva sussistere “oltre”, ossia successivamente, al termine di scadenza previsto dall’Avviso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.3. Come accennato, vengono altresì in rilievo le disposizioni di cui all’Avviso di Chiarimenti, che reca una interpretazione autentica dell’Avviso e che non rappresenta una semplice FAQ, procedendo a precisare, senza specifica contestazione del ricorrente in merito (se non quella generica che la precisazione sarebbe incompatibile con l’Avviso), i requisiti di ammissibilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’atto sopra menzionato evidenzia che “<i>al fine di rispettare target e obiettivi del PNRR, gli edifici scolastici delle istituzioni scolastiche di riferimento e dei plessi principali, ai quali sono annesse le mense e/o le palestre, devono essere funzionanti e attivi e non essere edifici in costruzione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale disposizione (apparentemente) non ha un ambito temporale specifico di applicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tal modo il Ministero, precisando la <i>lex specialis</i>, prescrive che le palestre per cui si chiede il finanziamento non possono afferire ad edifici che siano in fase di costruzione in un qualsiasi momento della procedura. La conclusione appena affacciata è l’unica logica non essendo specificato alcunché in ordine a quale debba essere il momento di possesso di tale requisito definito dall’Avviso di Chiarimenti e non potendo ipotizzarsi che a causa di ciò il requisito venga obliterato o individuato a piacere dai concorrenti, violandosi altrimenti il principio di <i>par condicio</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.4. Appare altresì consistente sotto il profilo teleologico, tanto in relazione alle norme di cui all’Avviso quanto con riguardo alle norme di cui all’Avviso di Chiarimenti, la tesi ministeriale secondo cui, oltre che per il necessario rispetto del principio della parità di trattamento, i requisiti di ammissibilità dovevano persistere per tutta la durata della procedura al fine di evitare che venisse finanziata con risorse PNRR una palestra al servizio di una scuola priva dei requisiti per essere tale o che perdesse tali requisiti in corso di procedura di assegnazione dei fondi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.5. Nel predetto quadro delineato dalla <i>lex specialis</i> (composta da Avviso e Avviso di Chiarimenti) non rilevano, d’altro canto, le circostanze di fatto rappresentate dal Comune secondo cui la scuola è a sua volta oggetto di rifacimento. Ciò in quanto le previsioni di cui alla <i>lex specialis</i> devono essere lette nella loro valenza di regole generali ed astratte, a prescindere dalle specifiche vicende di ogni singola proposta. Ed in astratto è plausibile, confermando la ragionevolezza della interpretazione di cui sopra, il rischio evocato dal Ministero di realizzazione di una palestra per un edificio non più in possesso dei requisiti per essere una scuola, per esempio a causa del mancato completamento della stessa nei termini previsti o di altre criticità che dovessero emergere in corso d’opera (<i>e.g.</i> eventi geologici, criticità incontrate dall’impresa appaltante ect.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.6. Anche sotto il profilo sostanziale della ragionevolezza e del bilanciamento degli interessi appare piuttosto aleatorio seguire la tesi del Comune, in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(i) determinerebbe la strana situazione in cui un requisito di ammissibilità per il conseguimento di un finanziamento (per giunta UE) dovrebbe essere posseduto solo e soltanto nel momento di presentazione della proposta (o di “scadenza dell’avviso”), non prima e non dopo, il che evidentemente dà scarse garanzie di credibilità del progetto del proponente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(ii) non è dimostrato il completamento della scuola almeno prima della emanazione della graduatoria finale della procedura, ma invece si evidenzia come a tale data erano da poco iniziati i lavori di demolizione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(iii) le peculiarità della procedura in questione e le sue specifiche finalità, ossia agevolare e finanziare il recupero di palestre e strutture sportive delle scuole esistenti, non escludono ma anzi accentuano la necessità di rispettare la <i>par condicio</i> tra gli enti proponenti, perché nel procedimento i cui esiti sono qui in contestazione si selezionano (per mezzo delle regole di cui all’Avviso) le proposte più meritevoli, risultando evidentemente i fondi non illimitati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(iv) i requisiti di affidabilità e solidità nel caso di specie riguardano comunque la proposta progettuale che viene presentata dall’ente locale, e quest’ultima, al fine di evitare sprechi di risorse, è meritevole di scrutinio non meno della affidabilità di un operatore economico nelle gare d’appalto (in cui peraltro il principio di continuità si applica non solo per i requisiti soggettivi, <i>e.g.</i> Consiglio di Stato, sez. VI, sent. del 21 ottobre 2021, n. 7064, in cui veniva in rilievo la necessità di disporre di “un’area adibita a depositeria”, e la perdita di tale disponibilità anche “momentanea” è stata considerata causa di esclusione);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(v) nella pronunzia appena menzionata viene altresì “<i>rammentato che costituisce orientamento consolidato quello per cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all&#8217;aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell&#8217;esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità; il principio della continuità del possesso dei requisiti esige dunque che gli stessi siano posseduti ininterrottamente in tutte le fasi della procedura e che la loro perdita, ancorché temporanea, impone l&#8217;esclusione della concorrente dalla gara (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 498; Id., sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6135; Id., sez. V, 31 ottobre 2016, n. 4558; Id., sez. III, 13 gennaio 2016, n. 76; Id., ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8)</i>”; il principio dunque è granitico e, a giudizio del Collegio, non può non applicarsi ad ogni genere di procedura selettiva (salvo le precisazioni e i limiti della materia e della <i>lex specialis</i>) in quanto è inerente all’obbligo di parità di trattamento<i>, </i>che a sua volta è canone essenziale anche della programmazione e delle sovvenzioni UE, pure con riguardo alle procedure in cui proponenti siano soggetti pubblici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(vi) come già il Collegio ha avuto modo di precisare, in ambito PNRR e in generale di finanziamenti UE, il <i>worst case</i> (o lo scenario peggiore se si preferisce) non è tanto la mancata realizzazione di un’opera bensì la sua non finanziabilità con fondi europei per difficoltà di rendicontazione, il che determina ingravescenti effetti perniciosi a cascata sul programma complessivo e sugli impegni internazionali del paese; rileva al riguardo la sentenza della Sezione 6 ottobre 2022, n. 12663, che qui si richiama anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a.: “<i>E’ da evidenziarsi al riguardo che le conseguenze negative in caso di mancato rispetto della tempistica potrebbero attenere non solo (e non tanto) alla revoca ex se del finanziamento – spesso peraltro più dannosa per le finanze degli enti locali della mera iniziale non ammissione a finanziamento di un progetto-, ma soprattutto, potendo incidere sul raggiungimento degli obiettivi, riverberare effetti sui pagamenti in favore dello Stato membro da parte della Commissione europea (in particolare art.24 “Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e i prestiti” in combinato disposto coll’art.20, del richiamato Regolamento (UE) 2021/241</i>)”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. In terzo luogo, per completezza, si nota che è irrilevante, con riguardo al primo motivo di ricorso, la qualificazione dell’intervento quale demolizione e ricostruzione ovvero come nuova costruzione, in quanto il primo paragrafo dell’art. 4, comma 1, come sopra correttamente interpretato, si applica a tutte le ipotesi poi declinate alle lettere a) e ss. dello stesso, e comunque a dette ipotesi si applicano le norme di cui all’Avviso di Chiarimenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. In definitiva, appare al Collegio che il Ministero abbia interpretato in maniera prudente ed assennata le disposizioni di cui alla <i>lex specialis</i>, considerando anche le esigenze di <i>par condicio</i> e l’imperativa necessità di impiegare le risorse PNRR in maniera tale che gli interventi siano di sicura realizzabilità e (profilo altrettanto importante) rendicontabilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, in merito alla causa di esclusione di cui al provvedimento del 25.07.2022, relativa all’accertamento per cui il progetto del Comune avrebbe ad oggetto la realizzazione di una palestra “<i>a servizio di un edificio scolastico attualmente non esistente e non attivo</i>”, deve concludersi che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(i) il Comune non ha dimostrato, come invece era suo onere per contestare il rilievo del Ministero, l’iscrizione allo SNAES della scuola, ex art. 4, comma 1, dell’Avviso, in un qualsiasi momento rilevante della procedura;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(ii) la previsione (art. 4, comma 1) per cui “<i>Sono finanziabili proposte progettuali (…) con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione” </i>non contiene limiti o riferimenti temporali, pertanto deve essere rispettata durante l’intero svolgersi della procedura;<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(iii) la previsione (art. 4, comma 1) secondo la quale gli edifici scolastici cui afferiscono le palestre oggetto del finanziamento devono essere<i> “censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica al momento della presentazione della candidatura o comunque al momento della scadenza del presente avviso</i>”, che comunque non appare essere stata rispettata dal Comune perché edificio e palestra risultano censiti solo in ARES, indica un termine <i>a quo</i>, non un riferimento temporale fisso, unico, esclusivo ed autosufficiente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(iv) la previsione per cui “<i>gli edifici scolastici delle istituzioni scolastiche di riferimento e dei plessi principali, ai quali sono annesse le mense e/o le palestre, devono essere funzionanti e attivi e non essere edifici in costruzione</i>” (cfr. Avviso di Chiarimenti), che ragionevolmente discende dalla corretta interpretazione delle previsioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’Avviso, è rimasta incontestata da parte del Comune e non reca indicazioni temporali, dovendosi conseguentemente ritenere che valga per tutta la durata della procedura;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(v) tale previsione non è illegittima per (l’asserito) contrasto con l’Avviso (profilo che rappresenta l’unico motivo di censura di cui al ricorso) in quanto rappresenta uno dei suoi possibili approdi interpretativi ed anzi il più corretto e ragionevole.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Del resto, a conferma della assennatezza della interpretazione delle regole pertinenti operata dal Ministero, può notarsi che il Comune poteva agevolmente evitare l’esclusione. Per esempio richiedendo al Ministero quali fossero i margini di azione a sua disposizione e le eventuali possibili soluzioni, se esistenti, per demolire e riedificare contestualmente o quasi la scuola e la palestra. Trattavasi di interlocuzioni doverose nel contesto, periglioso per l’interesse pubblico alla corretta rendicontazione dell’intervento, del ricorso a finanziamenti diversi, a regole esecutivo-contabili diverse, ed a contratti di appalto diversi per la realizzazione di edifici differenti nella stessa area con le possibili interferenze e la potenziale emersione di inammissibili duplicità di sovvenzioni che ne può derivare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.1. Inoltre, la questione critica della necessaria funzionalità dell’edificio principale (come minimo) per tutta la durata della procedura appariva chiara almeno al momento dell’emanazione dell’Avviso di Chiarimenti. E risulta altrettanto evidente che era il Comune, in quanto ente richiedente, a doversi conformare agli indirizzi ministeriali e non viceversa, come sembra erroneamente ipotizzare il ricorrente affermando che la sua proposta indicava la demolizione della scuola in pendenza di procedura e di ciò quindi la resistente doveva in qualche modo tenere conto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Alla luce di quanto precede, risultando pacifico in causa che, al momento della emanazione del provvedimento di esclusione (ed anche in precedenza in relazione al requisito dell’iscrizione in SNAES), l’edificio scolastico non aveva i requisiti previsti dall’Avviso (art. 4, comma 1), come anche specificati dall’Avviso di Chiarimenti, quanto al suo <i>status </i>di edificio “non in costruzione”, e precisamente risultando essere “<i>un edificio scolastico attualmente non esistente e non attivo</i>” (<i>i.e.</i>appena demolito), il primo motivo di ricorso risulta infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Avendo il Collegio, nei termini che precedono, considerato immeritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso sarebbe possibile ritenere la piena legittimità del provvedimento gravato, in quanto già sufficientemente sorretto sul piano motivazionale e soprassedere dall’esame del secondo motivo di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. In ogni caso, anche tale secondo motivo di ricorso, relativo come sopra visto al censimento della palestra, è privo di consistenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. Sostiene il Comune che con la nota 7132 del 01.06.2022 avrebbe comunicato che la palestra annessa alla scuola media Vanvitelli è regolarmente censita nel sistema regionale ARES al n° 0620010739 ed inserita nello SNAES sin dal 2014 con procedura di fase 1 di validazione completata (doc.15 del ricorrente schermata sistema ARES).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. In realtà dal documento 15 depositato dal Comune risulta solo l’inserimento nel sistema ARES, ma non si evince il completamento dell’iscrizione nello SNAES, risultando la voce “<i>SNAES 2.0 validazione completa: NO</i>”. L’assenza di tale requisito è contestata dal Ministero sia nel provvedimento (col rinvio alla disposizione di Avviso pertinente) sia nella memoria (pag. 4). Era pertanto onere del Comune, ex art. 64 c.p.a., dimostrare il contrario, ma tale prova non è stata fornita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. Sempre il Comune rileva che l’articolo 5, comma 2, lett. b) del bando prescriveva il requisito della presenza nel sistema SNAES per “l’edificio adibito ad uso scolastico”, non già per la palestra.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23.1. Tuttavia, osserva il Collegio che tale requisito era certamente previsto nell’Avviso di Chiarimenti del 18.02.2022 alla cui stregua “<i>è indispensabile che gli edifici oggetto di candidatura (…) abbiano già regolarmente il codice SNAES attivo</i>”. Ciò in quanto gli “edifici oggetto di candidatura” sono all’evidenza le palestre, perché gli edifici scolastici “principali” sono contemplati dal capoverso precedente del medesimo atto. Inoltre, è dichiarato e perorato espressamente dal Comune che l’intervento di cui alla presente causa rientra tra quelli di cui alla lettera a) dell’art. 4, comma 1, dell’Avviso (nello stesso senso anche la scheda tecnica di progetto del Comune, pag. 11, in cui si fa riferimento alle spese per le demolizioni), per cui sussisteva la necessità della iscrizione in SNAES, al contrario dei casi di “nuova costruzione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il requisito di iscrizione allo SNAES della palestra è stato quindi definito quantomeno con l’Avviso di Chiarimenti (ma già nel primo atto della procedura era sufficientemente chiaro, si veda <i>infra</i>).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24. Il Comune contesta altresì l’atto di chiarimenti sotto il profilo in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia si tratta di impugnazione irricevibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24.1. L’impugnazione dell’Avviso di Chiarimenti è stata infatti proposta in uno con il ricorso avverso l’annullamento dell’esclusione, ma tardivamente perché il primo atto con la relativa clausola escludente è del 18.2.2022 mentre il ricorso è del 19.10.2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24.2. In effetti, sotto il profilo della richiesta di iscrizione allo SNAES, non è stato dimostrato che la palestra ne fosse fornita al momento della emanazione dell’Avviso nonché alla data di scadenza per la presentazione delle proposte, oltre che successivamente ed al momento della emanazione dei provvedimenti di esclusione impugnati, per cui tale elemento si configurava come immediatamente e direttamente escludente e doveva pertanto essere tempestivamente gravato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al contrario, il Comune ha atteso l’emanazione del provvedimento di esclusione, ma tale scelta si rivela erronea, non sussistendo elementi per ritenere che la menzionata previsione escludente non fosse immediatamente lesiva, dal momento che non lasciava alternativa all’amministrazione procedente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25. Ad ogni modo, oltre che irricevibili, le censure avanzate avverso l’Avviso di Chiarimenti sono infondate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25.1. Nel ricorso non è rinvenibile una esplicita censura dell’Avviso di Chiarimenti, sottolineandosi soltanto che l’Avviso originario non contemplava le previsioni recate dall’atto successivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A giudizio del Collegio, anche a voler forzatamente ipotizzare che quella sopra enunciata abbia il rango di una censura, appare chiaro come, da un lato, nulla precludeva all’amministrazione di integrare o precisare i requisiti, dall’altro lato, sussiste una chiara motivazione alla detta operazione, ossia garantire la <i>par condicio</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ovviamente non può vagliare d’ufficio le motivazioni alla base della decisione dell’amministrazione in assenza di specifica censura, può solo registrare che l’unica doglianza avanzata può essere identificata nella tesi per cui l’Avviso non conteneva una previsione del genere di quella di cui al secondo motivo di esclusione e l’amministrazione non avrebbe potuto successivamente definire quella previsione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25.2. Ritiene invece il Collegio che non fosse affatto precluso al Ministero integrare i requisiti con l’Avviso di Chiarimenti e che, in ogni caso, nell’atto del 18.02.2022 è contenuta una mera esegesi delle disposizioni pertinenti riferite alla iscrizione della palestra nello SNAES che è uno dei possibili approdi, e per giunta il più ragionevole e corretto, cui può giungersi a seguito della lettura delle norme dell’Avviso originario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Difatti, la previsione pertinente (art. 4 comma 1 Avviso), come più volte veduto, prevede che debbano essere “<i>censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica” </i>gli “<i>edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le definizioni di cui all’allegato 1 dell’Avviso precisano che per “<i>Edificio pubblico adibito ad uso scolastico” </i>deve intendersi<i> “una qualsiasi costruzione coperta, isolata da strade, da spazi vuoti, o da muri di separazione verso altre costruzioni non scolastiche, e che disponga di uno o più accessi sulla strada</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale ampia definizione appare comprendere anche le palestre, non sembra attenere solo all’edificio principale, e del resto in palestra si svolgono le ore di insegnamento dell’educazione fisica che sono pur sempre attività scolastiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disposizione di cui al ripetuto art. 4, comma 1, dell’Avviso può quindi certamente essere letta nel senso che devono risultare censiti nello SNAES sia l’edificio scolastico “principale” sia la palestra che è pur sempre un edificio scolastico in base alle suvviste definizioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Avviso originario era quindi, oltre che di per sé escludente per il profilo in esame, perfettamente compatibile con quanto poi precisato nell’Avviso di Chiarimenti, e la puntualizzazione fornita dal Ministero in tale secondo atto con riguardo alla palestra risulta ragionevole e inerente allo spettro di significato dell’atto di indizione della procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26. In definitiva, con riguardo alla causa di esclusione di cui al provvedimento impugnato relativa all’assenza di codice SNAES della palestra deve concludersi che: (i) il Comune non ha dimostrato l’iscrizione allo SNAES della palestra in un qualsiasi momento rilevante della procedura; (ii) la previsione in parola è stata contestata tardivamente nonostante fosse cristallina ed immediatamente escludente almeno nell’Avviso di Chiarimenti; (iii) la previsione in parola non è illegittima sotto il profilo della mancata coerenza con l’Avviso (unica doglianza in ricorso) in quanto rappresenta (considerando anche l’allegato 1 dell’atto introduttivo della procedura), quantomeno uno dei suoi possibili approdi interpretativi e per di più quello più corretto e con caratteristiche di maggiore ragionevolezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">27. Le considerazioni che precedono sono determinanti ai fini del respingimento del ricorso, con assorbimento degli altri motivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">28. Spese di lite compensate in ragione della novità e complessità della questione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Emiliano Raganella, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daniele Profili, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Caputi, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicazione-del-ncipio-di-continuita-nel-possesso-dei-requisiti-anche-ai-progetti-presentati-dagli-enti-locali-ai-fini-dellottenimento-di-finanziamenti-o-contributi-nellambito/">Sull&#8217;applicazione del ncipio di continuità nel possesso dei requisiti anche ai progetti presentati dagli Enti Locali ai fini dell’ottenimento di finanziamenti o contributi nell’ambito del c.d. PNRR.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;applicabilità del principio del soccorso istruttorio anche ai progetti presentati inerenti ai finanziamenti o contributi nell’ambito del c.d. PNRR.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-del-principio-del-soccorso-istruttorio-anche-ai-progetti-presentati-inerenti-ai-finanziamenti-o-contributi-nellambito-del-c-d-pnrr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 11:34:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-del-principio-del-soccorso-istruttorio-anche-ai-progetti-presentati-inerenti-ai-finanziamenti-o-contributi-nellambito-del-c-d-pnrr/">Sull&#8217;applicabilità del principio del soccorso istruttorio anche ai progetti presentati inerenti ai finanziamenti o contributi nell’ambito del c.d. PNRR.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Progetti degli Enti Locali per il PNRR &#8211; Applicabilità. Il principio del soccorso istruttorio si applica anche ai progetti presentati dagli Enti Locali ai fini dell’ottenimento di finanziamenti o contributi nell’ambito del c.d. PNRR, in applicazione dell’art. 6 della Legge 241/90 e alle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-del-principio-del-soccorso-istruttorio-anche-ai-progetti-presentati-inerenti-ai-finanziamenti-o-contributi-nellambito-del-c-d-pnrr/">Sull&#8217;applicabilità del principio del soccorso istruttorio anche ai progetti presentati inerenti ai finanziamenti o contributi nell’ambito del c.d. PNRR.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-del-principio-del-soccorso-istruttorio-anche-ai-progetti-presentati-inerenti-ai-finanziamenti-o-contributi-nellambito-del-c-d-pnrr/">Sull&#8217;applicabilità del principio del soccorso istruttorio anche ai progetti presentati inerenti ai finanziamenti o contributi nell’ambito del c.d. PNRR.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Progetti degli Enti Locali per il PNRR &#8211; Applicabilità.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il principio del soccorso istruttorio si applica anche ai progetti presentati dagli Enti Locali ai fini dell’ottenimento di finanziamenti o contributi nell’ambito del c.d. PNRR, in applicazione dell’art. 6 della Legge 241/90 e alle condizioni indicate dalla sentenza di Adunanza Plenaria n. 9 del 25 febbraio 2014, alla cui stregua, in relazione ai procedimenti comparativi, stante l’eadem ratio con le gare propriamente contrattuali, rilevano: (i) gli obblighi di correttezza gravanti sul partecipante alla procedura (essi vengono specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità, rivenienti fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., ed impongono l’assolvimento di oneri minimi di cooperazione come la compilazione di moduli o la produzione di atti e documenti che, di per sé, non sono adempimenti abnormi o eccessivi); (ii) la particolare importanza che assume l’esigenza di speditezza;  (iii) la ragionevolezza e la proporzionalità di eventuali clausole di esclusione dalla procedura.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Pres. (f.f.) Raganella &#8211; Est. Caputi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10477 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di Gragnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Lucia Grivet Fojaja, Alfonso Navarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Ministero dell&#8217;Istruzione &#8211; Unità di Missione Pnrr, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Brusciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ciro Sesto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Comune di Teora, Comune di Foiano di Val Fortore, Comune di Torella dei Lombardi, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa adozione di misure cautelari</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della Graduatoria riguardante la Regione Campania relativa all&#8217;Avviso pubblico prot. 48040 del 02/12/2021 finanziamenti nell&#8217;ambito del PNRR missione 4;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Gragnano il 10/10/2022:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Decreto Direttoriale n. 45 del 4.08.2022 recante l&#8217;approvazione delle graduatorie per l&#8217;attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell&#8217;offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall&#8217;Unione europea – Next Generation EU, in uno ai relativi allegati , conosciuti dal Comune di Gragnano in data 6.10.2022, a seguito della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell&#8217;Istruzione avvenuta agli inizi di ottobre 2022 ;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove, e per quanto occorra, del Decreto per la definizione dei criteri di riparto n. 343 del 2.12.2021, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi, in uno ai relativi allegati, conosciuti dal Comune di Gragnano in data 6.10.2022, a seguito della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell&#8217;Istruzione, avvenuta agli inizi di ottobre 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Gragnano il 22/12/2022:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso e per l&#8217;annullamento -nell&#8217;ambito del ricorso principale n. 10477/2022 proposto sempre avverso le medesime parti e pendente avanti a questo Ill.mo TAR- per illegittimità derivata del</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-Decreto n.85 del 15.11.2022 di scioglimento delle riserve per gli interventi inseriti nelle graduatorie approvate con decreto del Direttore generale e coordinatore dell&#8217;Unità di missione per il PNRR 4 agosto 2022 n. 45 per l&#8217;attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell&#8217;offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall&#8217;Unione europea – in uno ai relativi allegati (recanti le graduatorie definitive) compreso il visto con registrazione prot.01011803 del 29.11.2022- a seguito della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell&#8217;Istruzione avvenuta agli inizi di dicembre 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione e di Comune di Brusciano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe il Comune di Gragnano impugna gli atti sopra enucleati chiedendone l’annullamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il ricorso principale è stato integrato da motivi aggiunti del 10.10.22 e del 22.12.2022, notificati anche per pubblici proclami come disposto da questo Collegio per garantire il massimo contraddittorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il Comune di Gragnano sostiene di essere stato illegittimamente escluso da una posizione utile nella graduatoria impugnata, in quanto si sarebbe visto negare i 10 punti previsti dalla <i>lex specialis</i> per i progetti in cui si dichiara l’assenza di un’area sportiva esterna. Tale circostanza sarebbe dovuta ad un “mero cavillo burocratico” attinente al <i>format</i> di presentazione della domanda di partecipazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Segnatamente, il Ministero nel valutare la candidatura del Comune di Gragnano si sarebbe trovato dinnanzi a due contrastanti dichiarazioni circa l’esistenza dell’area sportiva esterna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella scheda riassuntiva della domanda e negli allegati progettuali il Comune avrebbe dichiarato l’assenza di un’area sportiva esterna, viceversa nell’applicativo di presentazione della domanda, asseritamente a causa delle fuorvianti modalità di presentazione della candidatura, sarebbe stato indotto a dichiarare l’esatto contrario ossia la presenza della suddetta area sportiva esterna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale contesto il Ministero non ha assegnato al Comune di Gragnano i 10 punti attribuibili per l’assenza dell’area sportiva esterna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il Comune ritiene palesemente ingiusta la mancata attribuzione degli ulteriori 10 punti in parola, che deriverebbe da un difetto di istruttoria e da una condotta contraddittoria oltre che dall’errata e fuorviante formulazione dell’applicativo di inoltro della domanda e formula i seguenti motivi di doglianza:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990 &#8211; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRORE SUI PRESUPPOSTI- VIOLAZIONE ARTT 8 e 9 AVVISO PUBBLICO PROT. 48040 del 21.12. 2021</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>VIOLAZIONE DELL’ART 6 LEGGE 241/90 &#8211; DIFETTO DI ISTRUTTORIA ECCESSO DI POTERE TRAVISAMENTO DEI FATTI &#8211; VIOLAZIONE ARTT 8 E 9 AVVISO PUBBLICO PROT. 48040 del 21.12. 2021</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Sostiene invece il Ministero, ritualmente costituitosi, che il Comune non avrebbe tempestivamente censurato l’avviso pubblico, la Guida per la presentazione della candidatura ed il relativo applicativo di cui ha lamentato i difetti giuridici ed applicativi tardivamente. In ogni caso, a parere del Ministero le regole della procedura erano chiare ed inequivoche e la loro corretta applicazione non poteva che condurre alla non attribuzione al Comune del punteggio aggiuntivo di cui si è detto, considerando che l’Ente locale non aveva dichiarato nella sede prevista dalla <i>lex specialis</i> il requisito premiante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Brusciano, collocato in posizione utile nella graduatoria impugnata, che ha sostenuto, in particolare, l’assenza di ambiguità o criticità nelle modalità di presentazione della domanda ed ha concluso per il respingimento del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. A giudizio del Collegio il ricorso è infondato e non può quindi trovare accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Appare invero decisivo, ai fini della reiezione del gravame, il fatto che il ricorrente, in sede di presentazione della propria proposta, non abbia evidenziato nelle modalità previste dalla <i>lex specialis</i> il fattore che ritiene idoneo a conferirgli il punteggio ulteriore cui ambisce.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Al riguardo occorre preliminarmente notare che nella presente fattispecie si è in presenza di una omessa dichiarazione che non ha comportato l’esclusione dalla procedura, ma solo un punteggio deteriore, pertanto non può venire in considerazione il principio del <i>favor partecipationis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, non può sostenersi che le regole di gara fossero oscure, risultando invece le stesse idonee a guidare la corretta formulazione delle proposte (sul punto anche <i>infra</i>).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, non può sostenersi che il Ministero avrebbe dovuto onerarsi di confrontare le dichiarazioni afferenti ai punteggi premianti con il contenuto sostanziale delle proposte, essendo diversamente stabilita nella <i>lex specialis </i>la metodologia di attribuzione del punteggio per gli uni e le altre (sul punto anche <i>infra</i>).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1. Come anticipato, a giudizio del Collegio, non sussistono vizi afferenti alla corretta qualificazione dei fatti da parte del Ministero od oscurità nelle regole attinenti alla presentazione delle proposte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La procedura in questione prevedeva, infatti, a garanzia della piena consapevolezza degli Enti proponenti, la sottoscrizione seppure elettronica del documento in pdf generato dal sistema informatico con tutti i dati dichiarati e l’invio della relativa istanza solo dopo tale sottoscrizione (cfr. art. 8, comma 4, Avviso).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Risultava dunque agevole effettuare (perlomeno) un doppio controllo del complesso di tutte le circostanze dichiarate e dei dati caricati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, il Ministero si era altresì premunito di accompagnare gli Enti nella compilazione dell’istanza telematica attraverso le informazioni fornite con la Guida per la presentazione della candidatura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che tutti gli Enti interessati, al pari del Comune ricorrente, sono stati posti nelle condizioni di avere piena consapevolezza delle modalità di funzionamento del sistema e delle informazioni che era necessario inserire per vedersi attribuito il relativo punteggio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2. Posto che nel caso in esame non vengono in rilievo disfunzioni del sistema, l’eventuale attivazione da parte dell’Amministrazione di una condotta tesa ad integrare o correggere quanto dichiarato dal Comune in sede di presentazione della domanda, oltra a porsi come un onere gravoso che eliderebbe la semplificazione e celerità ricercata attraverso il ricorso alla procedura telematizzata, si porrebbe altresì come lesiva del principio della <i>par condicio</i> tra gli aspiranti al finanziamento, comportando altresì una modifica essenziale della domanda e dei requisiti dichiarati dal Comune al momento della presentazione della proposta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.3. Nella vicenda di specie, in base alla documentazione in atti, il Comune ricorrente nel presentare il progetto candidato attraverso la piattaforma informatica a ciò dedicata ha, in corrispondenza della pertinente domanda, barrato la casella SI e pertanto ne è conseguita automaticamente e legittimamente l’attribuzione di un punteggio pari a 0 per la voce in esame da parte del sistema informatico, come chiaramente indicato nella Guida per la presentazione della candidatura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.4. Il Comune ricorrente sostiene poi che il punteggio attribuito al progetto candidato sarebbe illegittimo poiché il dato rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio ambito era comunque contenuto in altre parti della proposta, per cui l’Amministrazione sarebbe incorsa in un difetto di istruttoria, ovvero di mancata attivazione del soccorso istruttorio, e conseguente errata attribuzione del punteggio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La tesi sostenuta dal Comune ricorrente non può trovare accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza si è largamente espressa nel senso che nel procedimento amministrativo (ivi compresi quelli selettivi) l’istituto del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, non può essere invocato utilmente dal candidato incorso in una, sia pure incolpevole, mancata indicazione di un profilo rilevante della domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla base di tale conclusione milita la necessità di rispettare il principio di autoresponsabilità, correlato al necessario rispetto della <i>par condicio</i> tra i candidati nonché ai principi di efficienza e di efficacia dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si tratta di un principio che trova applicazione soprattutto in presenza di procedimenti selettivi, con stringenti termini decadenziali, relativi a progetti che aspirano alla distribuzione di risorse pubbliche scarse, come accade laddove, come nel caso di specie, la selezione riguardi progetti che debbono essere finanziati nell’ambito di programmi UE (cfr., tra le molte, Cons. St., Sez. III, 18 gennaio 2021 n. 531 e 4 ottobre 2016 n. 4081).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.5. I suddetti principi derivano in buona parte da quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (con sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014) in relazione al soccorso istruttorio nelle procedure di gara non regolamentate dal c.d. Codice dei contratti pubblici. In tali casi l’istituto opera nell’ambito della disciplina generale del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.6. Precisa infatti la menzionata pronunzia che “<i>7.4.1. Un primo elemento di differenza sostanziale rispetto al “potere di soccorso” disciplinato dall’art. 46, co. 1, codice dei contratti pubblici, emerge dal raffronto fra il tenore testuale delle due disposizioni: invero, l’art. 6, l. n. 241 del 1990 cit., si limita a prevedere la mera facoltà a che il responsabile del procedimento eserciti il “potere di soccorso”, mentre l’art. 46 cit. obbliga la stazione appaltante a fare ricorso al “potere di soccorso”, sia pure nei precisi limiti derivanti dalla rigorosa individuazione del suo oggetto e della sua portata applicativa.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Inoltre, poiché il principio della tassatività delle cause di esclusione, giova ribadirlo, vige solo per le procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, al di fuori di tale ambito:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) il “potere di soccorso” nei procedimenti diversi da quelli comparativi, dispiega la sua massima portata espansiva, tendenzialmente senza limiti salvo quelli propri della singola disciplina di settore;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) in relazione ai procedimenti comparativi (ferme le conclusioni cui si è giunti circa la necessità di una interpretazione rigorosa ed in ordine al suo contenuto ed ai suoi effetti stante l’eadem ratio con gare propriamente contrattuali, retro § 7.2.), il “potere di soccorso” è utilmente invocabile anche ai fini del riscontro della validità delle clausole che introducono adempimenti a pena di esclusione; in quest’ottica integra il parametro di giudizio di manifesta sproporzione che il giudice amministrativo è chiamato ad effettuare, ab externo e senza sostituirsi all’Amministrazione, nel caso venga impugnata una clausola di esclusione per l’inadempimento di oneri meramente formali.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>7.4.2. Tali conclusioni non sono però incondizionate dovendo essere temperate dalle ulteriori seguenti considerazioni che contribuiscono a precisare l’ambito del “soccorso istruttorio” al di fuori del codice dei contratti pubblici.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Nell’ambito del procedimento amministrativo e, in particolare, in relazione alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti (ad es. reclutamenti di pubblici dipendenti):</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza &#8211; specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’auto responsabilità &#8211; rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc. (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; successivamente, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3408; Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr. Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291);</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l’esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità), dell’azione amministrativa: in questi casi l’imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell’interesse pubblico primario affidato dall’ordinamento alla cura dell’amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano);</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo), di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi; dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d) la manifesta irragionevolezza e sproporzione si coglie, invece, nella conseguenza dell’inadempimento dell’onere richiesto al privato, ovvero nella esclusione dalla procedura; tali clausole sono pertanto illegittime e, se ritualmente e tempestivamente impugnate, devono essere annullate”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.7. Alla luce di tali coordinate, occorre notare che nel caso di specie l’avviso pubblico disciplinante la procedura testualmente prevedeva, all’art. 9, comma 3, che la mancata indicazione delle dichiarazioni riferite ai criteri per l’assegnazione del punteggio premiale “automatico” di cui al comma 1 della medesima disposizione avrebbe comportato l’impossibilità di assegnazione del relativo punteggio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale clausola peraltro non risulta oggetto di specifica, precisa e rituale impugnazione, seppure incidentale, per cui a rigore il ricorso sarebbe altresì inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ad ogni modo si tratta di una clausola tutt’altro che irragionevole o sproporzionata a fronte di un procedimento amministrativo interamente telematizzato, finalizzato a consentire non soltanto la più ampia e celere partecipazione, ma anche la omogeneizzazione delle domande di candidatura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale modo diviene possibile acquisire e valutare in tempi celeri – elemento indispensabile che assurge nel caso di specie ad interesse pubblico preminente poiché strettamente funzionale al rispetto dei termini per l’attuazione del PNRR – i progetti candidati sulla base di informazioni chiare ed uniformi, atte altresì a costituire la base sulla quale alimentare i dati necessari anche alle fasi successive del monitoraggio e della rendicontazione dei progetti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. In definitiva, ritiene il Collegio, in linea con le coordinate fornite dalla sopra menzionata sentenza di Adunanza Plenaria che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per l’attivazione di una qualche forma di soccorso istruttorio in quanto: (i) il singolo partecipante non ha adempiuto in maniera adeguata ai suoi “obblighi minimi” di cooperazione, tra l’altro non risulta che abbia richiesto chiarimenti all’amministrazione procedente; (ii) il divieto del formalismo, ammesso per mera ipotesi che tale possa ritenersi la cooperazione richiesta dalla <i>lex specialis</i> in esame, incontra nel caso di specie il limite derivante dal preminente interesse pubblico alla speditezza dell’azione amministrativa trattandosi di procedura PNRR; (iii) la compilazione di moduli di per sé non si configura come adempimento abnorme o eccessivo; dunque le clausole della procedura che la prevedono non sono <i>ex se</i> illegittime; (iv) non sussiste manifesta irragionevolezza e sproporzione delle regole di <i>lex specialis</i> applicate nel presente caso, considerando che erano stati predisposti documenti informativi idonei a orientare i candidati e la conseguenza dell’inadempimento dell’onere richiesto era una mera riduzione del punteggio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Le considerazioni che precedono sono determinanti ai fini del respingimento del ricorso, con assorbimento di ogni altro argomento o motivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra tutte le parti del giudizio vista la novità e peculiarità della vicenda.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Emiliano Raganella, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daniele Profili, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Caputi, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla valenza dei titoli di studio ante d.p.r. n. 16/2017 e possibile interpretazione estensiva o applicazione analogica.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valenza-dei-titoli-di-studio-ante-d-p-r-n-16-2017-e-possibile-interpretazione-estensiva-o-applicazione-analogica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 17:51:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valenza-dei-titoli-di-studio-ante-d-p-r-n-16-2017-e-possibile-interpretazione-estensiva-o-applicazione-analogica/">Sulla valenza dei titoli di studio ante d.p.r. n. 16/2017 e possibile interpretazione estensiva o applicazione analogica.</a></p>
<p>Titoli di studio – Concorsi pubblici – Interpretazione estensiva – Analogia legis e iuris  La previsione del d.p.r. DPR n. 16/2017 secondo cui una serie di lauree, tra cui quella in lettere, sono titoli di ammissione alla classe di concorso A011 “purché il piano di studi seguito abbia compreso un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valenza-dei-titoli-di-studio-ante-d-p-r-n-16-2017-e-possibile-interpretazione-estensiva-o-applicazione-analogica/">Sulla valenza dei titoli di studio ante d.p.r. n. 16/2017 e possibile interpretazione estensiva o applicazione analogica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valenza-dei-titoli-di-studio-ante-d-p-r-n-16-2017-e-possibile-interpretazione-estensiva-o-applicazione-analogica/">Sulla valenza dei titoli di studio ante d.p.r. n. 16/2017 e possibile interpretazione estensiva o applicazione analogica.</a></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Titoli di studio – Concorsi pubblici – Interpretazione estensiva – Analogia legis e iuris </strong></p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La previsione del d.p.r. DPR n. 16/2017 secondo cui una serie di lauree, tra cui quella in lettere, sono titoli di ammissione alla classe di concorso A011 “purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia” e purché conseguite nell&#8217;A.A. 2000-2001 ricomprende nella sua sfera applicativa anche i titoli conseguiti antecedentemente all’A.A. 2000-2001 (e a ritroso fino all’a.a. 1993/1994). (1)</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’art. 12 delle preleggi, nel prevedere che nell&#8217;applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, richiede pur sempre che risulti un “senso”, ossia un minimo valore di comprensibilità, dalla connessione delle parole che compongono la disposizione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Qualora non possa essere ricostruito in modo chiaro ed univoco il senso della norma da applicare al caso concreto in base al solo criterio letterale soccorrono l’interpretazione costituzionale, quella sistematica e quella teleologica.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Qualora sussista una lacuna nel quadro normativo è consentita l’applicazione analogica legis o iuris.</p>
<hr />
<p>Pres. Sapone, Est. Caputi</p>
<hr />
<h1><span style="font-size: 12pt;"><a title="Tar Lazio, sez. I-ter, 6 marzo 2023, n. 3693 – Pres. ed Est. Arzillo" href="https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_rm&amp;nrg=202302949&amp;nomeFile=202303693_20.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef%3D%26schema%3Dtar_rm%26nrg%3D202302949%26nomeFile%3D202303693_20.html%26subDir%3DProvvedimenti&amp;source=gmail&amp;ust=1679743766246000&amp;usg=AOvVaw0kZTwUDup3DIBj9P7U_cb1">Tar Lazio, sez. III-bis, 1 marzo 2023, n. 3491 – Pres. Sapone,  Est. Caputi</a></span></h1>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valenza-dei-titoli-di-studio-ante-d-p-r-n-16-2017-e-possibile-interpretazione-estensiva-o-applicazione-analogica/">Sulla valenza dei titoli di studio ante d.p.r. n. 16/2017 e possibile interpretazione estensiva o applicazione analogica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla portata delle FAQ (frequently asked questions) nell&#8217;ambito delle gare di appalto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-portata-delle-faq-frequently-asked-questions-nellambito-delle-gare-di-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 12:21:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-portata-delle-faq-frequently-asked-questions-nellambito-delle-gare-di-appalto/">Sulla portata delle FAQ (frequently asked questions) nell&#8217;ambito delle gare di appalto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Bando di gara &#8211; Regole &#8211; Portata &#8211; Richiesta di chiarimenti &#8211; FAQ (frequently asked questions) &#8211; Efficacia &#8211; Portata innovativa rispetto alle prescrizioni della lex specialis &#8211; Illegittimità. Posto che le regole contenute nel bando di gara vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione procedente, la quale è</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Bando di gara &#8211; Regole &#8211; Portata &#8211; Richiesta di chiarimenti &#8211; FAQ (frequently asked questions) &#8211; Efficacia &#8211; Portata innovativa rispetto alle prescrizioni della <em>lex specialis</em> &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Posto che le regole contenute nel bando di gara vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole a seconda delle varie condizioni dei partecipanti, le risposte fornite in sede di FAQ (frequently asked questions) non possono avere una portata innovativa rispetto a quanto previsto dall’Avviso stesso. Pertanto quel che non prescrive l’avviso, non possono imporre le FAQ (Frequently Asked Questions) ovvero i chiarimenti resi dall’amministrazione procedente su richieste formulate dai soggetti interessati a partecipare alla procedura, poiché esse possono solo precisare e meglio esprimere le previsioni della <em>lex specialis</em>, alla stregua di una sorta di interpretazione autentica, non di certo modificarne il contenuto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Sapone &#8211; Est. Piemonte</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3662 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Comune di Grosotto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Asiago 8;</p>
<p style="text-align: right;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: center;"><em>previa adozione delle misure cautelari più idonee ex art. 55 c.p.a.</em></p>
<p style="text-align: justify;">– delle note Registro ufficiale U. n. 0005535 del 31/01/2022 (acquisita dal Comune prot. arrivo n. 764/2022 del 01/02/2022) e n. 0014294 del 14/3/2022 (acquisita dal Comune prot. arrivo n. 2007/2022 del 14/03/2022), entrambe a firma del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4: istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1.: piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, aventi ad oggetto la prima “comunicazione di non ammissione a finanziamento” e la seconda “Riscontro nota prot. n. 6567 del 4 febbraio 2022”;</p>
<p style="text-align: justify;">-per quanto occorrer possa, del chiarimento n. 8 di cui alle “Risposte alle richieste di chiarimento” Registro Ufficiale U. 0009186 del 15/04/2021, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;</p>
<p style="text-align: center;">nonché</p>
<p style="text-align: justify;">di tutti gli atti presupposti, precedenti, connessi e conseguenti e, ove esistente, ancorché non conosciuta, della graduatoria definitiva di assegnazione dei contributi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Grosotto il 12/4/2022:</p>
<p style="text-align: justify;">del decreto 31 marzo 2022, a firma dei Capi dei Dipartimenti sopra indicati, di “Ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”, di cui al Comunicato 7 aprile 2022 che parimenti si impugna, con il relativo allegato 1.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e di Ministero dell’Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con l’atto introduttivo del giudizio il Comune ricorrente chiedeva l’annullamento della nota del Ministero dell’Istruzione, Unità di Missione per il Piano di Ripresa e Resilienza, con la quale è stata comunicata la non ammissione al finanziamento dell’intervento presentato dal medesimo comune.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 Si costituiva il Ministero resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 Con successivi motivi aggiunti parte ricorrente impugnava altresì la graduatoria definitiva di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Il provvedimento finale di esclusione del progetto presentato dal Comune ricorrente è motivato dalla considerazione che “<em>in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, dell’avviso pubblico sono ammissibili a contributo esclusivamente interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per la famiglia, mentre non sono ammessi interventi su edifici pubblici aventi altra destinazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione oggetto del giudizio è già stata esaminata dalla Sezione con precedenti sentenze (ex multis sentenza 21 ottobre 2022 n. 13510) da cui il Collegio non ritiene di discostarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Anche alla luce dell’art. 12 delle preleggi non si può attribuire ad un testo normativo altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla “intenzione del legislatore” da accertarsi attraverso la verifica sistematica e quella logica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nel caso di specie, non sono plausibili interpretazioni diverse da quella prospettata dal ricorrente, considerando che l’articolo 2 comma 1, dell’Avviso dispone che “Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia”. Mentre, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del medesimo Avviso “1. Sono ammesse candidature per i seguenti interventi: 1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per la famiglia;”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>E’ vero che il predetto art. 2 riguarda, nella sua prima parte, “interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione” ma è altrettanto vero che nella sua seconda parte si riferisce a “costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia” ed il concetto di “costruzione” e la precisazione “da destinare” vale a disgiungere la realizzazione di centri polifunzionali dallo status quo ante dell’immobile, con l’unico vincolo che si tratti di immobili di proprietà pubblica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>In identica direzione orienta il successivo art. 3 dell’Avviso che sancisce chiaramente che sono ammissibili (anche) interventi di “costruzione” di centri polifunzionali per la famiglia, e tale locuzione disegna una fattispecie che prescinde dalle caratteristiche dell’immobile antecedentemente all’intervento.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La giurisprudenza cautelare della Sezione ha già evidenziato quanto segue: “l’avviso pubblico in oggetto, all’articolo 3, comma 1, n. 1, ammetta espressamente al finanziamento, tra gli altri, gli interventi di costruzione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali della famiglia e che l’art. 2, comma 1, del medesimo avviso precisa che possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi, tra l’altro, ad opere pubbliche di costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>ritenuto, pertanto, che nel citato avviso non si richiede espressamente una pregressa destinazione dell’immobile quale centro polifunzionale della famiglia né si escludono espressamente immobili o aeree con diversa destinazione urbanistica;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>ritenuto che analoghe preclusioni – che sarebbero dovute essere puntualmente e analiticamente indicate da parte dell’amministrazione trattandosi nella sostanza di clausole di esclusione degli interventi o di condizioni di ammissibilità degli stessi interventi – non possono ricavarsi né dal DPCM 30 dicembre 2020, né dalla normativa primaria le cui espressioni linguistiche non appaiono univoche nel senso di escludere gli interventi in relazione alla pregressa destinazione urbanistica o al pregresso utilizzo dei centri polifunzionali (Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, ordinanze 8 giugno 2022, nn. 3590, 3591, 3593 nello stesso senso la n. 3615/2022).”</em></p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Non si rinvengono elementi sistematici o teleologici per diversamente argomentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento gravato il Ministero ha difatti negato l’ammissione al finanziamento di cui all’avviso pubblico approvato con D.M. 22 marzo 2022 del progetto presentato dal Comune ricorrente per la costruzione di un nuovo centro polifunzionale per la famiglia in quanto gli edifici da demolire, di proprietà del Comune, non erano urbanisticamente destinati alla finalità prevista per la costruzione di nuovi Centri polifunzionali per la famiglia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia il richiamato avviso all’art. 2 co.1 dispone che “<em>Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia.</em>”</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto che il dato letterale della disposizione da ultimo richiamata sembra distinguere le due tipologie di intervento, asili nidi e scuole dell’infanzia da un lato e centri polifunzionali per la famiglia dall’altro, prevedendo in quest’ultimo caso l’ammissione di interventi su edifici non già solo “destinati”, ma altresì “da destinare” a centri polifunzionali con la conseguenza che non sembrerebbe richiesto, quale requisito per la presentazione della domanda di contributo, anche quello dell’attuale destinazione degli edifici insistenti sull’area di sedime come è nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale conclusione non appare contraddetta con riferimento al caso di specie neppure da una lettura sistematica con la successiva disposizione di cui all’art. 3 del richiamato avviso che, secondo la difesa di parte resistente nel delimitare gli interventi ammissibili, presupporrebbe nelle ipotesi di cui al n.1, tra le quali rientrerebbe l’intervento in questione qualificato in termini di nuova costruzione, anche l’attuale destinazione a centro polifunzionale degli edifici interessati dalla previa demolizione. Tuttavia una siffatta interpretazione non pare supportata dal dato letterale della disposizione richiamata che si limita a recitare: “<em>Sono ammesse candidature per i seguenti interventi: 1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per la famiglia;</em>”, senza alcun specificazione sulla precedente destinazione urbanistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre poiché l’intervento da finanziare non sembra riguardare la previa attività di demolizione degli edifici esistenti, aventi differente destinazione urbanistica, bensì esclusivamente quella successiva di costruzione del centro polifunzionale (l’intervento è infatti classificato nella scheda di presentazione del progetto come “nuova realizzazione” e nella relazione allagata del 23.11.2020 si legge “Entrambi gli edifici saranno demoliti a carico del Comune di Grosotto per la realizzazione del nuovo Centro Servizi alla persona. L’area dunque è da considerarsi sgombera”), non sembrano sussistere paventati profili di inammissibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre sul piano finalistico, l’innovatività dell’offerta di servizi come i centri polifunzionali, scarsamente presenti sul territorio, si sposa con la possibilità di riconvertire urbanisticamente aree o edifici precedentemente aventi altra destinazione, in conformità con gli obiettivi del PNRR e sempre che, come sembrerebbe nel caso di specie, non si ravvisino al riguardo aspetti che ne impediscano la celere attuazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3 Ora posto che “<em>le regole contenute nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l’erogazione di contributi pubblici per l’identica natura giuridica – vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole a seconda delle varie condizioni dei partecipanti</em> (Cons. Stato, n. 4295 del 2021), le risposte fornite in sede di FAQ (frequently asked questions) e che avrebbero, secondo il Ministero resistente, chiarito la necessità del requisito ivi contestato, non possono avere una portata innovativa rispetto a quanto previsto dall’Avviso stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato difatti altresì affermato, secondo un orientamento che il collegio ritiene di condividere, che “<em>il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali</em>” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2021, n. 5203; VI, 23 giugno 2021, n. 4817; IV, 14 giugno 2021, n. 4561; definisce intangibili le prescrizione di un bando Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003)</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto “<em>quel che non prescrive l’avviso, non possono imporre le FAQ (Frequently Asked Questions) ovvero i chiarimenti resi dall’amministrazione procedente su richieste formulate dai soggetti interessati a partecipare alla procedura, poiché esse possono solo precisare e meglio esprimere le previsioni della lex specialis, alla stregua di una sorta di interpretazione autentica, non di certo modificarne il contenuto </em>“(ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2022, n. 1486 e le sentenze ivi richiamate).</p>
<p style="text-align: justify;">2.4 Ne discende l’accoglimento del ricorso introduttivo con l’annullamento degli atti impugnati e del ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui esclude il comune ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In considerazione della novità delle questioni di lite e della sua complessità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Sapone, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia Piemonte, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Caputi, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla necessità della p.a. di prevedere prove suppletive nei concorsi pubblici per i casi di contagio dei candidati da Covid-19.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-necessita-della-p-a-di-prevedere-prove-suppletive-nei-concorsi-pubblici-per-i-casi-di-contagio-dei-candidati-da-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 12:45:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-necessita-della-p-a-di-prevedere-prove-suppletive-nei-concorsi-pubblici-per-i-casi-di-contagio-dei-candidati-da-covid-19/">Sulla necessità della p.a. di prevedere prove suppletive nei concorsi pubblici per i casi di contagio dei candidati da Covid-19.</a></p>
<p>Concorsi &#8211; Igiene e sanità &#8211; Contagio da Covid-19 &#8211; Impedimento a partecipare &#8211; Previsione di prove suppletive &#8211; Omissione &#8211; Illegittimità del bando. La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della “lex specialis” illogica e irragionevole.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-necessita-della-p-a-di-prevedere-prove-suppletive-nei-concorsi-pubblici-per-i-casi-di-contagio-dei-candidati-da-covid-19/">Sulla necessità della p.a. di prevedere prove suppletive nei concorsi pubblici per i casi di contagio dei candidati da Covid-19.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Concorsi &#8211; Igiene e sanità &#8211; Contagio da Covid-19 &#8211; Impedimento a partecipare &#8211; Previsione di prove suppletive &#8211; Omissione &#8211; Illegittimità del bando.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della “lex specialis” illogica e irragionevole. Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali.</p>
<hr />
<p>Pres. Stanizzi &#8211; Est. Caputi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Bis)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 8252 del 2022, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri, Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo">Ministero dell&#8217;Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro">PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE a) Dell&#8217;avviso n. 14767 del 13.04.2022 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell&#8217;Istruzione contenente il diario delle prove scritte del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per le discipline STEM;</p>
<p class="popolo">b) Del Decreto Direttoriale n. 252 del 31.01.2022 di riapertura dei termini per la partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020-Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e Fisica, A028 – Matematica e Scienze, A041- Scienze e Tecnologie informatiche, in attuazione dell&#8217;art. 59, comma 18 del DL 25.05.2021 n. 73, convertito dalla L. 23.07.2021 n. 106 nella parte in cui con riferimento alle prove scritte rimanda al Decreto del Capo di Dipartimento del 5.01.2022 n. 23;</p>
<p class="popolo">c) Del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022, nella parte in cui demanda alle Commissioni di calendarizzare le prove senza prevedere lo svolgimento di prove suppletive nei confronti di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid 19;</p>
<p class="popolo">per quanto occorrer possa</p>
<p class="popolo">c) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura de qua.</p>
<p class="popolo">NONCHÉ PER L&#8217;ACCERTAMENTO, MEDIANTE QUALSIASI PROVVEDIMENTO RITENUTO OPPORTUNO</p>
<p class="popolo">Del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi allo svolgimento delle prove suppletive da calendarizzare</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti lamentano, in sostanza, che i provvedimenti impugnati presentano vizi di illegittimità in quanto, non tenendo conto dell’eccezionalità della situazione epidemiologica del periodo in cui è stato bandito e si è svolto il concorso in epigrafe, hanno decretato la loro esclusione dallo stesso.</p>
<p class="popolo">1.1. In particolare, nel ricorso si espone che, per circostanze indipendenti dalla loro volontà, i ricorrenti, pur avendone i requisiti ed avendo fatto domanda, non hanno potuto partecipare alla fase della prova scritta della procedura e sono stati quindi esclusi dalla stessa, senza la concessione di una prova suppletiva.</p>
<p class="popolo">Il primo motivo è relativo alla violazione della legge 241/90 per non avere l’amministrazione risposto alle sollecitazioni dei ricorrenti tese alla predisposizione di sessione suppletive d’esame, il secondo motivo denunzia invece “<i>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO A TUTELA DEL CITTADINO E DEL DIRITTO AL LAVORO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 32 E 51 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA </i>APPLICAZIONE<i> DELL’ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL’ACCESSO </i>AL<i> PUBBLICO IMPIEGO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA</i>”.</p>
<p class="popolo">1.2. L’amministrazione si è tempestivamente costituita in giudizio contestando quanto dedotto dai ricorrenti e sostenendo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto in forma collettiva, la mancata dimostrazione dei requisiti fattuali della domanda e la sua infondatezza per la prevalenza del principio tradizionale che vuole gli impedimenti personali non idonei a dare luogo ad un rinvio delle prove d’esame o alla indizione di una sessione suppletiva.</p>
<p class="popolo">In particolare si sostiene che l’emergenza epidemiologica da Covid-19, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non sarebbero idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di un esame, onde assicurare l’osservanza delle regole di contemporaneità e contestualità delle relative sessioni, funzionali a garantire il rispetto della <i>par condicio</i> tra i candidati.</p>
<p class="popolo">2. All’udienza cautelare del 2 agosto 2022, sussistendo i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., e avendo le parti ampiamente spiegato il dovuto contraddittorio, il ricorso è stato trattenuto per la decisione nel merito.</p>
<p class="popolo">2.1. Il ricorso, complessivamente considerato, e con particolare riferimento al secondo motivo, è fondato e merita accoglimento nei limiti soggettivi e nei termini di cui <i>infra</i>.</p>
<p class="popolo">3. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato presentato in forma collettiva.</p>
<p class="popolo">A tale riguardo è sufficiente ricordare che, seppure in sede cautelare, in un caso sostanzialmente analogo, il Consiglio di Stato ha evidenziato <i>“- che sono destituiti di fondamento i rilievi circa l’inammissibilità del ricorso collettivo (in ragione dell’eterogeneità delle classi di concorso per le quali ciascun ricorrente ha presentato domanda di partecipazione), in quanto gli atti impugnati sono stati censurati per gli stessi vizi di legittimità e i ricorrenti hanno inteso perseguire una medesima utilità (la chance partecipativa), rispetto alla quale non sono individuabili conflitti di interesse;</i>” (cfr. Ordinanza 2275/2022).</p>
<p class="popolo">Il Collegio, nel caso di specie, non vede motivi per discostarsi da tale orientamento.</p>
<p class="popolo">4. Quanto all’eccezione relativa alla “Mancanza di prova di resistenza” deve notarsi che la stessa impropriamente fa gravare sul Collegio l’accertamento delle singole posizioni giuridiche in relazione alle diverse discipline relative alla quarantena per contato stretto ovvero all’isolamento per contagio.</p>
<p class="popolo">Trattandosi soltanto di una quindicina di ricorrenti non è seriamente predicabile l’idea per cui “<i>La numerosità dei ricorrenti, e la conseguente difficoltà di verificare tutti i certificati prodotti, non consente a questa difesa di verificare l’esattezza delle dichiarazioni e il fatto che, effettivamente, tutti i ricorrenti erano “IMPOSSIBILITATI” a partecipare alle prove scritte</i>” (cfr. pag. 6 memoria Avvocatura del 28 luglio 2022).</p>
<p class="popolo">In ogni caso, considerata la particolarità del caso di specie, a seguito di verifica del Collegio svolta in via eccezionale e ovviamente senza pregiudizio per l’evoluzione della giurisprudenza, deve osservarsi che l’eccezione è fondata quanto ai ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, che non hanno presentato prove sufficienti della loro impossibilità per causa Covid.</p>
<p class="popolo">La prima non ha presentato alcun certificato, mentre il secondo ha presentato un certificato che attesta osservazione per sospetta condizione morbosa infettiva. Entrambi i ricorrenti non soddisfano quindi le condizioni dell’art. 64 c.p.a. al fine di dimostrare il presupposto fattuale della pretesa dedotta in giudizio, ossia l’essere stati impossibilitati a partecipare al concorso.</p>
<p class="popolo">Gli altri ricorrenti hanno dimostrato di avere contratto il Covid in data pari o di pochi giorni antecedenti alla data di svolgimento della prova di loro pertinenza, e dunque non ha rilevanza quanto sostenuto dall’amministrazione in merito ai soggetti in quarantena per “contatto stretto”.</p>
<p class="popolo">E per i soggetti affetti da Covid non vi è una eccezione specifica in merito alla, denunziata in ricorso, loro giuridica impossibilità di partecipare alla prova.</p>
<p class="popolo">L’accertamento della parziale fondatezza della presente eccezione non ha rilievo con riguardo alla questione del ricorso collettivo e cumulativo, in quanto attiene alla dimostrazione in concreto della legittimazione e non alla sussistenza in astratto dei presupposti della legittimazione collettiva.</p>
<p class="popolo">5. Il secondo motivo di ricorso (osservando l’insegnamento della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15/2015) deve essere vagliato in via preliminare rispetto al primo, denunziando un vizio più radicale dei provvedimenti impugnati che atterrebbe alla <i>lex specialis</i> della procedura con riflessi sulla relativa declinazione in concreto, e va accolto.</p>
<p class="popolo">6. Deve premettersi che la Sezione ha avuto modo di pronunziarsi su questioni <i>mutatis mutandis</i> analoghe, tra le ultime, con sentenza n. 696/2022, affermando che: “<i>La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della “lex specialis” illogica e irragionevole. Come già osservato da questo TAR con sentenza della Sez. III-bis del 12.5.2021, n. 5666, il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali.</i></p>
<p class="popolo"><i>Secondo la menzionata pronuncia di questa Sezione [n.d.r. Sez. III-bis del 12.5.2021, n. 5666], “la previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà – comunque esistente – legata alla traccia che sarà estratta. Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L’eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.”.</i></p>
<p class="popolo"><i>Occorre ancora ribadire che, di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all’Amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l’interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall’Amministrazione attraverso l’indizione della procedura di reclutamento. Tuttavia, “tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l’impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati” (TAR Lazio sent. ult. cit.).</i></p>
<p class="popolo"><i>In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che “nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal factum principis; &#8211; è lo stesso principio di proporzionalità ad imporre – in quanto misura idonea, necessaria e bilanciata in relazione alla consistenza della posizione individuale oggetto di protezione – di non precludere agli appellati di partecipare ad un modalità selettiva derogatoria, semplificata e riservata ai docenti precari (e da questi ultimi lungamente attesa), per far valere l’anzianità di servizio maturata” (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2021, n. 1865).</i></p>
<p class="popolo"><i>Neppure pare prospettabile una violazione del principio di par condicio tra i candidati (dovuta al mancato rispetto delle regole della contemporaneità e della contestualità della prova): è dirimente osservare come lo stesso legislatore, nel quadro delle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 1 aprile 2021, n. 44, abbia previsto che: “Le amministrazioni […] possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate […] e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”. In definitiva, lo stesso ordinamento positivo giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate</i>.”.</p>
<p class="popolo">6.1. I principi delineati nella summenzionata pronunzia, ed in quelle ivi citate, sono pienamente applicabili al caso di specie e interamente condivisi da questo Collegio, in particolare quanto a:</p>
<p class="popolo">&#8211; la conferma della radicale e assoluta diversità delle situazioni di mero personale impedimento (singolo o collettivo), che sono e rimangono certamente non tutelabili a fronte dell’interesse alla celere conclusione dei concorsi ed alla <i>par condicio</i> tra i partecipanti, rispetto alle situazioni di impedimento, come nel caso di specie, dovuto a straordinarie ed emergenziali misure di sanità pubblica generali decise primariamente nell’interesse collettivo;</p>
<p class="popolo">&#8211; il carattere sostanzialmente riparatorio e ripristinatorio della <i>par condicio</i> delle sessioni suppletive o supplementari di un concorso per coloro che dimostrino di essere stati impediti a parteciparvi per <i>factum principis</i> connesso a imperiose esigenze <i>extra ordinem</i> di salute collettiva;</p>
<p class="popolo">&#8211; la necessità della tutela delle posizioni giuridiche soggettive che vengono in considerazione, vista la loro particolare consistenza trattandosi anche di diritti costituzionali che vengono incisi da misure di sanità pubblica;</p>
<p class="popolo">&#8211; la insussistenza di una impossibilità tecnica di previsione o di esecuzione di prove suppletive nel caso di specie, di modo da doverosamente rispettare anche gli artt. 2 e 3 Cost. con il contemperamento degli altri interessi pubblici e privati alla luce del principio di proporzionalità.</p>
<p class="popolo">6.2. Con specifico riferimento al caso di specie ed alla tesi dell’amministrazione secondo cui l’emergenza epidemiologica da Covid-19, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non sarebbero idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di esame, deve osservarsi quanto segue in aggiunta alle già sufficienti motivazioni di cui <i>supra</i>.</p>
<p class="popolo">6.2.1. Sulla peculiarità della fattispecie, va notato come l’impossibilità di partecipare ad un concorso per avere contratto il Covid è evenienza che va oltre le cause di forza maggiore, per involgere un preciso obbligo gravante specificamente sul candidato di non partecipare allo stesso.</p>
<p class="popolo">Sotto tale profilo, il <i>factum principis</i> di cui si discorre si differenzia dalla causa di forza maggiore per la natura dell&#8217;evento impeditivo, che è costituito dalla sussistenza di un ordine specifico dell&#8217;autorità che rende impossibile l’esercizio del diritto. La forza maggiore ha invece una diversa natura involgendo una più ampia gamma di cause la cui origine è di regola generica e/o generale e può derivare da un complesso di eventi e circostanze che non si riferiscono in maniera immediata e diretta al singolo ovvero non derivano necessariamente da un ordine della pubblica autorità.</p>
<p class="popolo">Nell’un caso e nell’altro è comunque esclusa l’ipotesi in cui chi invoca l’eccezione abbia tenuto un comportamento meno che diligente, circostanza che nella presente controversia non risulta.</p>
<p class="popolo">Oltre alla detta particolarità se ne deve riscontrare una ulteriore, e cioè che nel caso di specie l’ordine specifico formulato dall’ordinamento al candidato, come in parte già detto, è formulato oltre, ed ancor più, che nell’interesse del candidato stesso nell’interesse della collettività ad evitare ulteriori contagi.</p>
<p class="popolo">Ben si comprende che il complessivo superamento, al momento attuale, della situazione pandemica induce ad un progressivo ritorno alle condizioni di normalità.</p>
<p class="popolo">Tuttavia, non può dimenticarsi l’impatto drammatico della pandemia sulla storia del paese e del mondo, impatto dovuto (anche) al mancato rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza ed all’idea di continuare a gestire normalmente, e con gli stessi paradigmi giuridici tradizionali, una situazione di assoluta novità che, invece, si configurava e in parte si configura ancora come “incommensurabile” rispetto alla precedente.</p>
<p class="popolo">6.2.2. Nel sopra ricostruito scenario generale, deve altresì notarsi sul piano sistematico che:</p>
<p class="popolo">&#8211; l&#8217;accertamento della positività porta con sé l&#8217;obbligo di isolamento, che è incompatibile con la partecipazione al concorso, e tale obbligo è radicalmente diverso da qualsiasi altro finora conosciuto in quanto, lo si ripete, lo stesso è determinato in funzione della protezione della collettività oltre che del singolo infettato;</p>
<p class="popolo">&#8211; qualora si respingesse la possibilità di prove suppletive, verrebbe incitata la dichiarazione mendace al fine di partecipare al concorso, con la conseguente messa a rischio della salute pubblica, il che giustificherebbe anche il rinvio alla Consulta delle norme primarie ove interpretate in senso contrastante a quanto sopra;</p>
<p class="popolo">&#8211; inoltre, l’orientamento che nega le prove suppletive pone un problema di compatibilità con i principi costituzionali di eguaglianza, solidarietà e tutela della salute, nonché con il diritto UE in relazione al divieto di discriminazione ed alla tutela della salute di cui tra l’altro agli artt. 2 TUE, art. 10 e 168 e ss. TFUE, con conseguente obbligo di disapplicazione ovvero di rinvio alla Corte di Giustizia UE, cui non si procede nella presente sede stante la possibilità di interpretazione conforme.</p>
<p class="popolo">6.2.3. Rileva inoltre, come notato nella giurisprudenza cautelare del Consiglio di Stato (cfr. Ordinanza 2275/2022):</p>
<p class="popolo">&#8211; che le limitazioni eccezionali imposte dal Governo alle libertà costituzionali ai fini del contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 sono fedeli allo Stato di diritto se temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale: in questo contesto, l’imposizione al potere pubblico che ha introdotto tali limitazioni, di predisporre una sessione suppletiva di prove, è volta a ripristinare una condizione di uguaglianza e parità di trattamento per i candidati incisi più degli altri dal <i>factum principis</i> e per ragioni meramente casuali;</p>
<p class="popolo">&#8211; che gli oneri organizzativi a carico della P.A. sono, a ben guardare, contenuti, trattandosi di una procedura concorsuale di grandi dimensioni, con possibilità di avvalersi di procedure informatiche e dell’uso di sedi decentrate;</p>
<p class="popolo">&#8211; che non sussiste la lamentata violazione della <i>par condicio</i> tra i candidati a causa dell’inosservanza delle regole sulla contestualità e sulla contemporaneità delle prove, alla luce delle misure disposte dallo stesso Legislatore all’art. 10, comma 2, del d.l. n. 44/2021 (recante misure di contenimento del COVID-19), sicché in definitiva è lo stesso ordinamento che giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, la deroga alla contestualità delle prove, purché siano assicurate trasparenza e omogeneità delle prove somministrate.</p>
<p class="popolo">E’ vero che il menzionato art. 10 comma 2 è stato abrogato dal D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, a far data dall’1 maggio 2022, ma è altrettanto indubbio che lo stesso si applica alla procedura <i>de qua</i> visto il rinvio allo stesso da parte degli atti impugnati ed il generale principio di impermeabilità allo <i>jus superveniens</i> della <i>lex specialis</i>di una procedura concorsuale.</p>
<p class="popolo">Vale aggiungere, con riguardo alle altre deduzioni dell’amministrazione:</p>
<p class="popolo">&#8211; che, nel caso di specie, l’ipotesi di indisponibilità reiterata del candidato è meramente eventuale, oltre che poco probabile, ed ove occorra risolvibile in sede di ottemperanza valutando tutte le circostanze del caso ed in particolar modo la diligenza dimostrata dall’amministrazione;</p>
<p class="popolo">&#8211; che la problematica dell’anonimato è totalmente assente e pretestuosa visto il carattere <i>computer based</i> della prova;</p>
<p class="popolo">&#8211; che, nel solco della menzionata pronunzia cautelare del Consiglio di Stato, occorre considerare che nella fattispecie le date di esame appaiono già parzialmente sfalsate e comunque non contestuali, e la prova ha forma di <i>quiz</i>, visto che l’art. 3 del bando stabilisce: “<i>1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti</i>”;</p>
<p class="popolo">&#8211; che, pur trattandosi di una procedura formalmente ordinaria, la sua disciplina presenta notevoli peculiarità dettate dalle norme speciali per la gestione della pandemia, in quanto per esplicita previsione del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022 si applicano, tra l’altro, il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante «<i>Misure urgenti per il contenimento dell&#8217;epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici</i>», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «<i>misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali</i>», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare l’articolo 59, comma 18; il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “<i>Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l&#8217;esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche</i>”, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e in particolare l’articolo 3, comma 1, lett. I); il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, recante “<i>Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid- 19 per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali</i>”, convertito, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.</p>
<p class="popolo">6.3. Per completezza, il Collegio rileva che diversa può essere l’operazione di contemperamento degli interessi laddove si tratti di concorsi rivolti ad una platea non numerosa e da svolgersi necessariamente con elaborati complessi a stesura libera, come ad esempio temi, che richiedono necessariamente contestualità. Così come diverso potrebbe essere il giudizio qualora si tratti di concorsi il cui svolgimento sia interamente regolato da atti successivi alla cessazione dello stato di emergenza ed all’abrogazione del menzionato art. 10, comma 2, del d.l. n. 44/2021, qualora non richiamino nella loro disciplina le norme di gestione della pandemia.</p>
<p class="popolo">7. Per le superiori ragioni il ricorso deve quindi trovare accoglimento nei limiti soggettivi di cui sopra, da cui deriva l’obbligo della P.A. di disporre le prove “suppletive”, previa comunque ulteriore verifica in ordine all’effettivo possesso da parte dei candidati dei requisiti indicati in motivazione e del loro effettivo stato di impossibilitati causa Covid a presenziare nelle date originariamente indicate.</p>
<p class="popolo">8. In considerazione della novità della questione controversa e della eccezionalità della situazione pandemica devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in relazione ai ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS- mentre lo accoglie in relazione ai restanti ricorrenti nei termini e limiti di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo">Spese compensate.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Elena Stanizzi, Presidente</p>
<p class="tabula">Claudia Lattanzi, Consigliere</p>
<p class="tabula">Giovanni Caputi, Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Su alcune questioni procedurali e sostanziali relative a progetti PNRR.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/su-alcune-questioni-procedurali-e-sostanziali-relative-a-progetti-pnrr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 11:38:48 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86248</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/su-alcune-questioni-procedurali-e-sostanziali-relative-a-progetti-pnrr/">Su alcune questioni procedurali e sostanziali relative a progetti PNRR.</a></p>
<p>&#8211; Piano nazionale di ripresa e resilienza &#8211; PNRR &#8211; Fondi &#8211; Art. 3 del d.l. n. 85/2022 &#8211; Fasi non concluse dei procedimenti in corso &#8211; Applicazione. &#8211; Piano nazionale di ripresa e resilienza &#8211; PNRR &#8211; Processo amministrativo &#8211; Artt. 119, comma 2 e 120, commi 9 e 10, c.p.a.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/su-alcune-questioni-procedurali-e-sostanziali-relative-a-progetti-pnrr/">Su alcune questioni procedurali e sostanziali relative a progetti PNRR.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/su-alcune-questioni-procedurali-e-sostanziali-relative-a-progetti-pnrr/">Su alcune questioni procedurali e sostanziali relative a progetti PNRR.</a></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; Piano nazionale di ripresa e resilienza &#8211; PNRR &#8211; Fondi &#8211; Art. 3 del d.l. n. 85/2022 &#8211; Fasi non concluse dei procedimenti in corso &#8211; Applicazione.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Piano nazionale di ripresa e resilienza &#8211; PNRR &#8211; Processo amministrativo &#8211; Artt. 119, comma 2 e 120, commi 9 e 10, c.p.a. &#8211; Applicabilità.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Piano nazionale di ripresa e resilienza &#8211; PNRR &#8211; Processo amministrativo &#8211; Art. 120, commi e 10, c.p.a. &#8211; Applicabilità.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Piano nazionale di ripresa e resilienza &#8211; PNRR &#8211; Avviso pubblico &#8211; Centri polifunzionali.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Piano nazionale di ripresa e resilienza &#8211; PNRR &#8211; Centri polifunzionali &#8211; Nozione &#8211; Limiti.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Piano nazionale di ripresa e resilienza &#8211; PNRR &#8211; Contratti della p.a. &#8211; FAQ &#8211; valenza.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Piano nazionale di ripresa e resilienza &#8211; PNRR &#8211; Proprietà pubblica sul bene &#8211; Condizione di ammissibilità degli interventi.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; Il d.l. n. 85/2022 si applica alle fasi non concluse dei procedimenti in corso che riguardino “<em>interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR</em>”, trattandosi di novella processuale non attinente a giurisdizione e competenza (cfr. Decreto Presidente Cons. St. 15 luglio 2022, n. 3387; sentenze Cons. St., sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759; Tar Lazio, Roma, sez. III, 16 giugno 2010, n. 18131; Tar Cagliari, sez. I, 13.1.2011, n.16).</li>
<li>&#8211; Ai sensi del d.l. n. 85/2022, comma 5, art. 3, alle controversie PNRR si applicano in ogni caso gli articoli 119, secondo comma, e 120, nono comma, del codice del processo amministrativo, inerenti al dimezzamento di tutti i termini ed al deposito della sentenza entro quindici giorni dall&#8217;udienza di discussione.</li>
<li>&#8211; Deve parimenti ritenersi applicabile il comma 10 dell’art. 120 c.p.a., inerente alla redazione, ordinariamente, della sentenza nelle forme semplificate di cui all’art. 74 c.p.a., trattandosi di norma intimamente intrecciata con il precedente comma 9 e visto che la sentenza cui fa riferimento la disposizione da ultimo indicata, che si applica ai giudizi PNRR, è logicamente quella di cui al successivo comma 10 che quindi deve essere parimenti applicato ai giudizi PNRR, risultando concettualmente impraticabile un’applicazione non convergente delle due norme alla medesima fattispecie, almeno in assenza di specifica disciplina di coordinamento.</li>
<li>&#8211; L’Avviso che regola la procedura PNRR relativa a “<em>progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell&#8217;infanzia e a centri polifunzionale per i servizi alla famiglia</em>” non prevede l’esclusione dal suo raggio applicativo degli interventi aventi ad oggetto scuole primarie o altri edifici o beni immobili di proprietà degli enti locali, almeno qualora si tratti di realizzare centri polifunzionali.</li>
<li>&#8211; Nel concetto di “costruzione” di centri polifunzionali di cui al predetto Avviso rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di una preesistenza laddove: &#8211; l’intervento si realizzi nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico; &#8211; vengano alterati sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e previsti incrementi di volumetria; in coerenza con l’art. 3 del DPR 380/2001 che definisce “nuova costruzione” interventi di questo genere.</li>
<li>&#8211; In aderenza ad un orientamento consolidato della giurisprudenza, deve ritenersi che le FAQ non abbiano alcun valore integrativo del bando, né tantomeno normativo, né può ritenersi che sussista in capo agli aspiranti un onere di consultazione (Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sentenza 22 gennaio 2021, n. 904, nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020 n. 6473). Fermo il loro valore, insieme ad un&#8217;altra molteplicità di fattori, ai fini del consolidamento di un legittimo affidamento del privato le FAQ non possono fondare un’operazione disapplicativa di norme per giunta <em>in malam partem</em>.</li>
<li>&#8211; Correttamente, invece, nel caso di specie, il Ministero fa dipendere l’ammissibilità dell’intervento PNRR di cui al predetto Avviso dalla proprietà pubblica del bene su cui realizzare gli immobili aventi le ripetute finalità sociali, in quanto sussistono riferimenti normativi sufficientemente chiari al riguardo e solo in tale caso si può essere ragionevolmente certi della tempestività dell’esecuzione.</li>
</ol>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Pres. Sapone &#8211; Est. Caputi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3591 del 2022, proposto da Comune di Valdobbiadene, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luca Mazzero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione, Ministero dell&#8217;Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Sant&#8217;Alessio con Vialone, Comune di Valva, Comune di Avigliano, Comune di Atessa, Comune di Castel Campagnano, Comune di Grottotella, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della NOTA 31.1.2022 PROT. 5506 con cui il Ministero dell&#8217;Istruzione (Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -Missione 4 Istruzione e Ricerca) ha escluso la domanda di contributo presentata dal Comune di Valdobbiadene “per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell&#8217;infanzia e a centri polifunzionale per i servizi alla famiglia”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della NOTA 14.3.2022 PROT. 14309 con cui il Ministero dell&#8217;Istruzione (Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -Missione 4 Istruzione e Ricerca) ha confermato la predetta esclusione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del “chiarimento” 15.4.2021 prot. 9182;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; delle “risposte alle richieste di chiarimento” 15.4.2021 prot. 9186;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; delle “risposte alle richieste di chiarimento” 12.5.2021 prot. 10708;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">emanate dal Ministero dell&#8217;Istruzione – dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – direzione generale per i fondi strutturali per l&#8217;istruzione, l&#8217;edilizia scolastica e la scuola digitale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">in via di stretto subordine, per le ragioni meglio esplicitate in ricorso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del DECRETO DEL MINISTERO DELL&#8217;INTERNO – DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 22 marzo 2021, di concerto con il Ministero dell&#8217;istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l&#8217;istruzione, l&#8217;edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021 con il quale, in applicazione dell&#8217;articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, è stato approvato l&#8217;avviso per la presentazione delle richieste di contributo e dell&#8217;AVVISO approvato con il predetto decreto (in parte qua)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per la declaratoria del diritto del Comune di Valdobbiadene di essere ammesso in graduatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione e di Ministero dell&#8217;Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Preliminarmente, occorre dare atto della applicabilità alla presente controversia del decreto legge n. 85/2022 (pubblicato in Guri n. 157 del 7.7.2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La procedura oggetto di ricorso rientra infatti nella materia di cui all’art.3, comma 1, del d.l. in parola, trattandosi di “<i>interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, trattandosi di novella processuale, in assenza di diversa esplicita disposizione e non attenendo a giurisdizione e competenza, essa si applica anche alle fasi non concluse dei procedimenti in corso (cfr. Decreto Presidente Cons. St. 15 luglio 2022, n. 3387; sentenze Cons. St., sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759; Tar Lazio, Roma, sez. III, 16 giugno 2010, n. 18131; Tar Cagliari, sez. I, 13.1.2011, n.16). L’udienza di merito della presente causa si è celebrata il 12 luglio 2022 e quindi la fase squisitamente decisoria della stessa deve osservare le nuove norme.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le norme del d.l. n. 85/2022 applicabili al caso di specie sono quelle di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 3.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La prima disposizione è afferente alle parti necessarie del processo e non pone criticità nel caso di specie essendo stata rispettata già per la naturale dinamica della presente causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La seconda disposizione prescrive invece: “5<i>. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, secondo comma, e 120, nono comma, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104</i>.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio procede quindi a rendere la pronunzia nei ristretti termini previsti, mentre i termini per le parti di deposito delle memorie e delle repliche (ora dimezzati) sono rimasti fermi per quanto sopra detto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio, deve altresì ritenersi applicabile ai casi di cui al d.l. n. 85/2022 la previsione relativa alla redazione, ordinariamente, della sentenza in forma semplificata, di cui al comma 10 del predetto art. 120 c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, la previsione in parola è intimamente intrecciata con il precedente comma 9, e la sentenza cui fa riferimento la disposizione da ultimo indicata, che si applica ai giudizi PNRR, è logicamente quella di cui al successivo comma 10 che quindi deve essere parimenti applicato ai giudizi PNRR, risultando concettualmente impraticabile un’applicazione non convergente delle due norme alla medesima fattispecie, almeno in assenza di specifica disciplina di coordinamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’interpretazione appena accennata è confermata dalla <i>ratio</i> acceleratoria delle norme in discorso e dai “<i>Principi generali</i>” (cfr. artt. 1-3) del c.p.a., in particolare dagli obblighi di sinteticità degli atti e di ragionevole durata del processo. Il Legislatore considera quindi, in linea di principio, nei processi relativi a interventi urgenti, prevalenti le esigenze di celerità rispetto a quelle di piena e diffusa esplicazione dei presupposti di fatto e diritto della decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, trattando una questione avente caratteri di novità, la presente sentenza viene redatta nelle forme ordinarie, avvalendosi il Collegio della facoltà derogatoria di cui allo stesso comma 10 dell’art. 120 c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Nel ricorso in epigrafe si espone che l’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stanziato risorse pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell&#8217;infanzia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le risorse sono destinate a progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell&#8217;infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti e a progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell&#8217;infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all&#8217;attivazione di servizi integrativi che concorrano all&#8217;educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell&#8217;istruzione 30 dicembre 2020, sono state individuate le modalità per la presentazione delle candidature, definite le procedure di trasmissione dei progetti da parte degli enti locali e sono stati disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Con decreto ministeriale 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, il Direttore generale del Ministero dell’interno, di concerto con il Direttore generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione, ha approvato l’avviso pubblico (cfr. “l’Avviso”) per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. Il Comune di Valdobbiadene, in data 20 maggio 2021, ha presentato la candidatura relativa all’intervento CUP H51B21001180005 per la costruzione di un centro polifunzionale per la famiglia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.5. Con decreto interdipartimentale del 2 agosto 2022, n. 94222, è stata approvata la graduatoria provvisoria degli enti ammessi a finanziamento, elaborata sulla base dell’attribuzione automatica dei punteggi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto del 2 agosto 2022, infatti, gli enti locali sono risultati assegnatari in via provvisoria del finanziamento, <i>“[…] salvo il buon esito dei controlli sulle dichiarazioni rese dagli stessi enti e disposti dal Ministero dell’istruzione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al successivo comma 4 dello stesso articolo 1, inoltre, il decreto interdipartimentale demandava ad un successivo decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero dell’istruzione e con il Dipartimento per le Politiche della</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri “<i>l’individuazione degli interventi da ammettere in via definitiva a finanziamento, nonché la definizione dei termini e delle modalità di rendicontazione, a seguito del positivo esito dei controlli disposti</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.6. Il Comune di Valdobbiadene, dunque, è risultato utilmente collocato nella graduatoria provvisoria relativa ai centri polifunzionali per la famiglia, ma l’ammissione al finanziamento era comunque subordinata alla previa verifica dei requisiti e della documentazione caricata dall’ente locale sull’apposito sistema informativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.7. All’esito dell’istruttoria e delle verifiche effettuate sulla documentazione prodotta, sono emersi alcuni aspetti che, secondo l’Amministrazione resistente, avevano l’effetto di determinare l’esclusione della richiesta del Comune ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Segnatamente, con nota del 31 gennaio 2022, prot. n. 5506, il Ministero comunicava al Comune ricorrente la non ammissione al finanziamento per violazione dell’art. 3, comma 1, dell’Avviso pubblico poiché l’intervento candidato proponeva la demolizione e ricostruzione di un edificio destinato ad ospitare una scuola primaria in asserito contrasto con quanto previsto dalla disposizione citata che prevedeva, invece, la possibilità di partecipare alla selezione in parola solo in caso di interventi aventi ad oggetto edifici di proprietà dell’ente locale che, in aggiunta, fossero destinati ad asili nido o scuole dell’infanzia o a centri polifunzionali per la famiglia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, sempre nell’opinione del Ministero, l’avviso pubblico non prevedeva la possibilità di ammettere al finanziamento edifici aventi originariamente altra destinazione (per esempio, scuola primaria).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.8. Tale circostanza, inoltre, era stata precisata anche con l’avviso pubblico di chiarimento del 15 aprile 2021, prot. n. 9186 (quesito n. 8), ove era stato specificato come l’edificio oggetto di intervento dovesse essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.9. A tale comunicazione il Comune di Valdobbiadene dava riscontro con nota del 11 febbraio 2022, prot. n. 5438, con la quale, tra l’altro, rappresentava che “<i>il progetto CUP H51B21001180005 prevede la demolizione di una ex scuola elementare, dismessa da oltre vent’anni, per la nuova costruzione di un Centro polifunzionale per la famiglia su un’area di proprietà comunale</i>”, sottolineando l’incongruenza delle motivazioni di non ammissione al finanziamento addotte dal Ministero e ritenendo che dalla documentazione prodotta emergesse con evidenza che l’esclusione era stata determinata da un errore di valutazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.10. In riscontro alla predetta nota del 11 febbraio 2022, il Ministero, considerando di non poter accogliere le argomentazioni rappresentate dal Comune, con nota del 14 marzo 2022, prot. n. 14309, confermava l’esclusione del progetto CUP H51B21001180005 dal finanziamento, ribadendo quanto previsto dal citato articolo 3, comma 1, dell’Avviso, ossia la possibilità di ammissione solo ed esclusivamente di interventi aventi ad oggetto edifici di proprietà dell’ente locale già destinati ad asili nido o scuole dell’infanzia o a centri polifunzionali per la famiglia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.11. In data 29 marzo 2022, il Comune di Valdobbiadene presentava il presente ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.12. Integrato ritualmente il contraddittorio, mediate notifica per pubblici proclami, così come disposto dal Presidente della Sezione con proprio decreto 11 maggio 2022 n. 3762, e a seguito di ordinanza cautelare 20 aprile 2022 n. 2591, con la quale è stata fissata la celere discussione, la causa passava in decisione all’udienza del 12 luglio 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.13. Sempre in sede preliminare va dato atto che il Collegio ha ritenuto di richiedere in udienza all’Amministrazione lo stato della procedura, al fine di valutare l’impatto di una sua eventuale decisione di accoglimento sui tempi del PNRR. A tale riguardo è stato risposto che le graduatorie definitive sono ancora fase istruttoria, per cui non pare possano nutrirsi dubbi sulla assenza di impatto della presente pronunzia sul rispetto dei termini previsti dal PNRR.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con il primo motivo di gravame, il Comune si duole della violazione dell’art. 1, commi 59, 60 e 61, della legge 27 dicembre 2020 n. 160, oltre che del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, e del decreto del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2021, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, con il quale è stato approvato l’Avviso per la presentazione delle richieste di contributo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Secondo il ricorrente, le disposizioni sopra menzionate, in relazione alla “costruzione” di “centri polifunzionali per la famiglia”, non prevedono affatto che per la loro costruzione sia indispensabile l’esistenza pregressa di un tale genere di <i>facility</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In base a quanto sostenuto nel ricorso “<i>l’avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo emanato a valle del DPCM 30.12.2020 ha a sua volta rafforzato questa piana lettura delle disposizioni presupposte (Finanziaria e DPCM) prevedendo espressamente (art. 2) che (per quanto qui interessa) “Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di (…) costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati (…) o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalle disposizioni degli articoli 2 e 3 dell’avviso pubblico di cui trattasi, il ricorrente desume quindi la facoltà di presentare progetti per la costruzione <i>ex novo</i> di “centri polifunzionali per la famiglia” a prescindere dall’esistenza pregressa di tali opere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto sarebbe illegittimo il provvedimento di esclusione dell’ammissibilità a contributo emanato dal Ministero e qui impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Difatti, in base a quanto rappresentato anche nel ricorso, l’intervento proposto prevede “<i>la demolizione di una vecchia scuola elementare di proprietà del Comune (“ex-Scuole elementari di Bigolino”), non più utilizzata da diversi decenni, strutturalmente precaria e in condizioni di grave degrado e la successiva costruzione ex novo, all’interno del medesimo lotto del nuovo centro polifunzionale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. Nella prospettazione del Ministero, invece, l’intervento proposto non poteva essere ammesso definitivamente al finanziamento in ragione del fatto che è proposta la demolizione e ricostruzione di un edificio che ospita una scuola primaria, seppur dismessa e, pertanto, in asserito contrasto con quanto previsto dall’Avviso secondo il quale gli edifici candidati nell’ambito della procedura <i>de qua</i> dovevano essere (già) destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia o centri polifunzionali per la famiglia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Avviso non avrebbe previsto la possibilità di ammettere al finanziamento edifici con destinazione diversa rispetto alle tipologie previste nel d.P.C.M. 30 dicembre 2020 e tale requisito dovrebbe sussistere al momento della presentazione della candidatura da parte dell’ente locale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In questo senso andrebbe anche la nota di chiarimento del 15 aprile 2021, prot. n. 9186 (quesito n. 8), in cui si precisa che “<i>l’immobile da riqualificare deve essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia, avente le caratteristiche di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel medesimo orizzonte esegetico si porrebbe la risposta data in sede procedimentale al quesito n. 1, in cui si chiedeva: “<i>è possibile riqualificare e ristrutturare una scuola elementare non più in uso? RISPOSTA: non sono ammessi interventi su scuole del primo ciclo, sebbene non utilizzate, in quanto gli interventi sono ammessi solo su asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per la famiglia</i>”, nonché al quesito n. 31: “<i>un progetto, che consiste nella ristrutturazione e messa in sicurezza di un immobile di proprietà comunale attualmente adibito a scuola primaria ai fini di realizzarvi anche un polo dell’infanzia, può rientrare nei parametri previsti dall’Avviso in oggetto, e di conseguenza essere ammesso a contributo? RISPOSTA: non è possibile intervenire su un edificio che abbia una destinazione diversa (scuola primaria) rispetto alle tipologie previste nel d.P.C.M. e nell’avviso pubblico”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Aggiunge il Ministero che, secondo quanto chiarito con parere del Consiglio di Stato del 20 luglio 2021, n. 1275, relativamente al valore giuridico delle cosiddette FAQ (<i>Frequently Asked Questions,</i> ovvero “Domande Frequenti”), anche se le stesse non possono essere contemplate tra le fonti del nostro ordinamento, non devono essere sottovalutati gli effetti che tali interlocuzioni producono sia sulla pubblica amministrazione che le condivide sia sul cittadino che le legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne precipita che “<i>in definitiva, le risposte alle FAQ, pur nella loro atipicità, si pongono a metà strada tra le disposizioni di carattere normativo, per loro natura (almeno di regola) generali e astratte e inidonee quindi a prevedere ogni loro possibile applicazione concreta, e il singolo esercizio della funzione amministrativa da parte di una pubblica amministrazione. Essenziali criteri di affidamento del cittadino nella pubblica amministrazione richiedono tuttavia di tenere conto dell’attività svolta dall’amministrazione stessa con la pubblicazione delle FAQ sul proprio sito istituzionale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sicché, nel momento in cui ha presentato la candidatura per la procedura in oggetto, il ricorrente aveva piena conoscenza dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla selezione in oggetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In base a quanto disposto dall’Avviso e precisato nei chiarimenti del 15 aprile 2021, sarebbe stato evidente che il finanziamento di cui trattasi fosse diretto esclusivamente ed in modo non equivoco ad interventi aventi ad oggetto edifici destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia o centri polifunzionali per la famiglia e non fossero ammissibili progetti relativi ad immobili di proprietà comunale aventi destinazioni d’uso diverse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conclude il Ministero che la proposta progettuale candidata dal Comune ricorrente aveva ad oggetto un edificio con destinazione di scuola primaria che l’ente locale non avrebbe potuto presentare, in ragione della carenza di un requisito necessario di partecipazione espressamente previsto dalla <i>lex specialis</i> (di cui all’Avviso) e ulteriormente chiarito in corso di procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso in esame sia fondato e debba essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. L’Avviso che regola la procedura in parola non prevede l’esclusione dal suo raggio applicativo degli interventi aventi ad oggetto scuole primarie o altri edifici o beni immobili di proprietà degli enti locali, almeno qualora si tratti di realizzare centri polifunzionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche alla luce dell’art. 12 delle preleggi non si può attribuire ad un testo normativo altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla “intenzione del legislatore” da accertarsi attraverso la verifica sistematica e quella logica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, non sono plausibili interpretazioni diverse da quella prospettata dal ricorrente, considerando che l’articolo 2 comma 1, dell’Avviso dispone che “<i>Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell&#8217;infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia</i>”. Mentre, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del medesimo Avviso “<i>1. Sono ammesse candidature per i seguenti interventi: 1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell&#8217;infanzia e centri polifunzionali per la famiglia;</i>&#8220;.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ vero che il predetto art. 2 riguarda, nella sua prima parte, “<i>interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione</i>” ma è altrettanto vero che nella sua seconda parte si riferisce a “<i>costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell&#8217;infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia</i>” ed il concetto di “costruzione” e la precisazione “da destinare” vale a disgiungere la realizzazione di centri polifunzionali dallo <i>status quo ante</i> dell’immobile, con l’unico vincolo che si tratti di immobili di proprietà pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In identica direzione orienta il successivo art. 3 dell’Avviso che sancisce chiaramente che sono ammissibili (anche) interventi di “costruzione” di centri polifunzionali per la famiglia, e tale locuzione disegna una fattispecie che prescinde dalle caratteristiche dell’immobile antecedentemente all’intervento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. La giurisprudenza cautelare della Sezione ha già evidenziato quanto segue: “<i>l’avviso pubblico in oggetto, all’articolo 3, comma 1, n. 1, ammetta espressamente al finanziamento, tra gli altri, gli interventi di costruzione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali della famiglia e che l’art. 2, comma 1, del medesimo avviso precisa che possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi, tra l’altro, ad opere pubbliche di costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ritenuto, pertanto, che nel citato avviso non si richiede espressamente una pregressa destinazione dell’immobile quale centro polifunzionale della famiglia né si escludono espressamente immobili o aeree con diversa destinazione urbanistica;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ritenuto che analoghe preclusioni – che sarebbero dovute essere puntualmente e analiticamente indicate da parte dell’amministrazione trattandosi nella sostanza di clausole di esclusione degli interventi o di condizioni di ammissibilità degli stessi interventi – non possono ricavarsi né dal DPCM 30 dicembre 2020, né dalla normativa primaria le cui espressioni linguistiche non appaiono univoche nel senso di escludere gli interventi in relazione alla pregressa destinazione urbanistica o al pregresso utilizzo dei centri polifunzionali </i>(Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, ordinanze 8 giugno 2022, nn. 3590, 3591, 3593 nello stesso senso la n. 3615/2022).<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. E’ vero che in un’altra fattispecie cautelare (ordinanza n. 02319 del 6 aprile 2022) la Sezione ha ritenuto che “<i>gli interventi finanziabili sono esclusivamente quelli aventi ad oggetto edifici scolastici ospitanti asili nido e/o scuole di infanzia e che eventuali opere strutturali (costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione) relative ad edifici scolastici ospitanti anche altre istituzioni scolastiche (scuola primaria) non sembra potrebbero essere adeguatamente delimitate al fine di garantire il rispetto dell’esclusività del finanziamento</i>”. Tuttavia si trattava di fattispecie in cui non veniva in considerazione un centro polifunzionale; inoltre tale pronunzia è stata riformata dal Consiglio di Stato secondo cui: “<i>a) l’art. 2, comma 1, dell’avviso pubblico – in conformità, del resto, all’art. 1, comma 59 della l. n. 160/2019 – fa riferimento ad “edifici di proprietà dei Comuni”, nozione all’evidenza diversa da quella di “area di proprietà”, né è possibile attribuire ai chiarimenti portata ampliativa delle previsioni del predetto avviso pubblico;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) non emerge, prima facie, dagli atti di causa alcun elemento da cui possa desumersi che l’intervento per cui il Comune di Alanno ha chiesto il finanziamento non riguardi un fabbricato da destinare ad asilo nido comunale, cosicché nel caso di specie non sembrano sufficientemente fondati i dubbi sul rispetto dell’esclusività del finanziamento</i>” (cfr. ordinanza n. 3311/2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4. Non si rinvengono elementi sistematici o teleologici per diversamente argomentare, né il Ministero ha evidenziato nulla in merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al contrario, sul piano finalistico, è corretta l’impostazione del Comune secondo cui tra gli obiettivi del PNRR va a ragione individuato quello di offrire servizi territoriali anche innovativi rivolti alla famiglia, risultando di minor rilievo la situazione immobiliare antecedente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto il profilo sistematico di nuovo colgono nel segno le osservazioni del Comune in merito al fatto che le previsioni dell’Avviso relative all’attribuzione dei punteggi sarebbero incomprensibili laddove non fosse ammessa la costruzione <i>ex novo</i> di un centro polifunzionale in assenza di altre strutture analoghe nel territorio dell’ente locale, sussistendo specifica previsione di punteggio per detta ipotesi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, l’art. 3 del DPR 380/2001 riconduce gli interventi di demolizione e ricostruzione di una preesistenza al concetto di “nuova costruzione” laddove:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’intervento si realizzi nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; vengano alterati sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e previsti incrementi di volumetria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E nel caso oggetto della presente controversia sussiste tale ipotesi, secondo quanto sostenuto senza contestazione dal Comune ex art. 64 c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.5. Quanto alle FAQ su cui il Ministero ha specificamente dedotto, va osservato che “<i>in aderenza ad un orientamento consolidato della Giurisprudenza, deve ritenersi che le FAQ non abbiano alcun valore integrativo del bando, né tantomeno normativo, né può ritenersi che sussistesse in capo agli aspiranti un onere di consultazione</i>” (Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sentenza 22 gennaio 2021, n. 904, nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020 n. 6473).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fermo il loro valore, insieme ad un&#8217;altra molteplicità di fattori, ai fini del consolidamento di un legittimo affidamento del privato, occorre quindi riconoscere che le FAQ non possono fondare una operazione disapplicativa di norme per giunta <i>in malam partem</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.6. Infine, vale notare che l’interpretazione restrittiva offerta dal Ministero non pare coerente con le complessive finalità del PNRR e con le relative esigenze di celerità, laddove imprigiona le proposte nello <i>status quo ante</i> che non è detto sia funzionale alla velocità ed all’efficacia dell’intervento e coerente con le finalità di innovazione recate da detto Piano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.7. Correttamente invece, nel caso di specie, il Ministero fa dipendere l’ammissibilità dell’intervento dalla proprietà pubblica del bene su cui realizzare gli immobili aventi le ripetute finalità sociali, in quanto sussistono riferimenti normativi sufficientemente chiari e solo in tale caso si può essere ragionevolmente certi della tempestività dell’esecuzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.8. Rimane poi fermo che, nel caso di specie, le risorse concesse non possono essere destinate alla demolizione della scuola primaria, che va effettuata quindi con fondi del Comune, come espressamente dichiarato senza contestazione dallo stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, mentre i successivi vanno assorbiti per ragioni logico-giuridiche vista la sufficienza dell’annullamento dell’esclusione per soddisfare il bene giudico cui anela il Comune.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Considerando la novità della questione le spese di lite possono essere compensate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Sapone, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daniele Profili, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Caputi, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/su-alcune-questioni-procedurali-e-sostanziali-relative-a-progetti-pnrr/">Su alcune questioni procedurali e sostanziali relative a progetti PNRR.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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