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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione I Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione I Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul grave illecito professionale e sull&#8217;irrilevanza della sentenza di patteggiamento come relativo mezzo di prova.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-grave-illecito-professionale-e-sullirrilevanza-della-sentenza-di-patteggiamento-come-relativo-mezzo-di-prova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:52:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-grave-illecito-professionale-e-sullirrilevanza-della-sentenza-di-patteggiamento-come-relativo-mezzo-di-prova/">Sul grave illecito professionale e sull&#8217;irrilevanza della sentenza di patteggiamento come relativo mezzo di prova.</a></p>
<p>&#8211; Contratti della p.a. &#8211; Aggiudicazione dell&#8217;appalto &#8211; Revoca &#8211; Grave illecito professionale &#8211; Sentenza di patteggiamento &#8211; Irrilevanza. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Grave illecito professionale &#8211; Disciplina del d.lgs. n. 36/2023 &#8211; Fattispecie &#8220;tipica&#8221;. &#8211; E&#8217; illegittimo il provvedimento di revoca dell&#8217;aggiudicazione disposto per violazione dell’art. 98 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-grave-illecito-professionale-e-sullirrilevanza-della-sentenza-di-patteggiamento-come-relativo-mezzo-di-prova/">Sul grave illecito professionale e sull&#8217;irrilevanza della sentenza di patteggiamento come relativo mezzo di prova.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-grave-illecito-professionale-e-sullirrilevanza-della-sentenza-di-patteggiamento-come-relativo-mezzo-di-prova/">Sul grave illecito professionale e sull&#8217;irrilevanza della sentenza di patteggiamento come relativo mezzo di prova.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Contratti della p.a. &#8211; Aggiudicazione dell&#8217;appalto &#8211; Revoca &#8211; Grave illecito professionale &#8211; Sentenza di patteggiamento &#8211; Irrilevanza.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Contratti della p.a. &#8211; Grave illecito professionale &#8211; Disciplina del d.lgs. n. 36/2023 &#8211; Fattispecie &#8220;tipica&#8221;.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li class="popolo">&#8211; E&#8217; illegittimo il provvedimento di revoca dell&#8217;aggiudicazione disposto per violazione dell’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, se la sussistenza dell’illecito professionale è stata desunta da un elemento (la sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta) che non è espressamente contemplato quale mezzo di prova adeguato dalla previsione normativa citata. La lett. h) del comma 6 dell’art. 98, infatti, contempla quali mezzi di prova idonei a dimostrare un illecito professionale grave connesso alla condotta illecita di bancarotta fraudolenta unicamente: <i>(i)</i> la sentenza di condanna definitiva,<i> (ii) </i>il decreto penale di condanna irrevocabile<i>, (iii) </i>la sentenza di condanna non definitiva e<i> (iv) </i>i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale. Non, invece, la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Conseguentemente, quest’ultima non può essere utilizzata dalla stazione appaltante quale mezzo di prova per dimostrare la sussistenza di un illecito professionale grave connesso alla commissione di un fatto di bancarotta fraudolenta.  A ciò appunto osta il carattere tassativo, e dunque “chiuso”, dell’elenco dei mezzi di prova individuati dal comma 3 dell’art. 98. Tale carattere si evince dal disposto dell’art. 95, comma 1, lett. e), il quale afferma che è causa di esclusione un “<i>illecito professionale grave</i> […] <i>dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati</i>”, precisando al contempo che “<i>all’art. 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi</i>”. La locuzione “<i>in modo tassativo</i>”, presente in quest’ultimo periodo, è evidentemente riferita sia alle ipotesi di illecito, sia ai mezzi di prova. L’art. 98, comma 2, specifica poi le condizioni indispensabili perché possa essere disposta l’esclusione di un operatore economico al verificarsi di un evento tra quelli descritti nei successivi commi, chiarendo la necessità della compresenza di tutte e tre le condizioni medesime, tra le quali figurano gli “<i>adeguati mezzi di prova di cui al comma 6</i>”. Tale ultima locuzione non menziona genericamente qualsiasi mezzo di prova “adeguato”, bensì richiama esplicitamente i mezzi “<i>di cui al comma 6</i>”, chiarendo, così, che debbano essere considerati adeguati unicamente i mezzi ivi elencati.</li>
<li class="popolo">&#8211; Il d.lgs. n. 36 del 2023 ha introdotto significative novità in punto di requisiti di partecipazione alle gare pubbliche e di cause di esclusione, al fine di rendere la relativa disciplina più chiara e certa, in attuazione di un preciso criterio della legge delega n. 78 del 2022 (art. 1, comma 2, lett. n.) e s). Le cause di esclusione sono state distinte in automatiche (art. 94) e non automatiche (art. 95). Tra queste seconde è compresa l’ipotesi in cui l’operatore economico abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 95, comma 1, lett. e). La fattispecie dell’illecito professionale grave è stata oggetto di profonda modifica in senso tassativizzante da parte del d.lgs. n. 36 del 2023, al fine di eliminare gli elementi di incertezza che avevano generato un considerevole contenzioso nella vigenza della precedente normativa (<i>cfr</i>. Relazione del Consiglio di Stato sullo schema definitivo del nuovo codice dei contratti pubblici). L’illecito professionale è stato, così, trasformato da fattispecie “aperta” (che attribuiva rilievo ad ogni possibile circostanza idonea a incidere sull’affidabilità del concorrente, purché attinente alla vita professionale dell’impresa), come precedentemente disciplinata dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, in una fattispecie “tipica”, puntualmente circoscritta nei suoi elementi costitutivi dall’art. 98 <i>cit</i>. L’art. 98 reca, infatti, una disciplina puntuale dell’illecito professionale che individua, al comma 1, l’ambito soggettivo di applicazione, specificando che esso rileva solo ove compiuto direttamente dall’operatore economico partecipante alla gara, salve le ipotesi eccezionali desumibili dalla commissione di reati <i>ex </i>art. 98, comma 3, lett. g) e h), per le quali opera il c.d. “contagio”. Sotto il profilo oggettivo, l’art. 98 indica, in modo tassativo, gli elementi da cui le stazioni appaltanti possono desumere l’esistenza del grave illecito professionale (comma 3), i mezzi di prova adeguati a dimostrare i medesimi (comma 6) e l’onere motivazionale da rispettare nel disporre l’esclusione dell’operatore (commi 4, 5, 7 e 8). L’art. 98 chiarisce, inoltre, al comma 2, che l’esclusione dell’offerente possa essere disposta solamente allorché ricorrano cumulativamente tutte e tre le condizioni sopra menzionate. Diversamente dal passato dunque, la stazione appaltante non può più decidere cosa sia grave illecito professionale e cosa no, dato che lo stabilisce l’art. 98, comma 3; non può più decidere quali siano le prove idonee a dimostrare l’illecito, posto che lo stabilisce specificatamente l’art. 98, comma 6; né può muoversi liberamente nel motivare l’esclusione per grave illecito professionale atteso che, anche qui, essa deve attenersi al perimetro delineato dal legislatore.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Politi &#8211; Est. Ugo</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 797 del 2026, proposto da<br />
-OMISSIS- in liquidazione, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessio Cicchinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi D&#8217;Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Attuazione Urbanistica &#8211; Direzione Edilizia Pubblica rep. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- del 10 dicembre 2025, notificata in data 11 dicembre 2025, avente ad oggetto &#8220;<i>Revoca di aggiudicazione […] &#8211; Rif. Accordo Quadro di cui all&#8217;art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, con più operatori economici, per l&#8217;affidamento di appalti integrati aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a completamento del Piani Attuativi di Roma Capitale suddiviso in n. 3 lotti della durata di 48 mesi</i>&#8220;;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della comunicazione ricevuta in data 11 dicembre 2025 da parte di Roma capitale Dipartimento Attuazione Urbanistica &#8211; Direzione Edilizia, con la quale si notiziava la ricorrente dell&#8217;intervenuta revoca dell&#8217;aggiudicazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell&#8217;aggiudicazione prot. -OMISSIS- del 12 novembre 2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, della determina dirigenziale rep. n. -OMISSIS- del giorno 1 agosto 2025 prot. n. -OMISSIS- di multi-aggiudicazione dell&#8217;accordo quadro;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, della determinazione dirigenziale rep. -OMISSIS- del 13 agosto 2025 numero protocollo -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra, della Determinazione Dirigenziale rep. -OMISSIS- del 18 settembre 2025, numero protocollo -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, della lex specialis di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, di tutti i verbali di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, di ogni parere o nota comunque denominata acquisita dalla Stazione appaltante ai fini del procedimento di revoca dell&#8217;aggiudicazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati e che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">nonché per la dichiarazione</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di accordo quadro e dei conseguenti ordinativi eventualmente stipulati con altri operatori economici (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità della ricorrente a subentrare nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art. 122, c.p.a.),</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">per la condanna</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 maggio 2026 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. – La società odierna ricorrente ha partecipato alla procedura aperta, indetta da Roma Capitale con determinazione dirigenziale del 19 settembre 2024, finalizzata all’aggiudicazione di un accordo quadro, di cui all’art. 59 del d.lgs. n. 36 del 2023, in favore di più operatori economici, suddiviso per lotti, per l’affidamento di appalti integrati aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a completamento dei piani attuativi di Roma Capitale della durata di 48 mesi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. – La ricorrente è risultata aggiudicataria dell’accordo quadro con riferimento al lotto n. 3, unitamente ad altri quattro operatori economici, in forza del provvedimento di aggiudicazione del 1° agosto 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. – Con successiva determinazione del 10 dicembre 2025, la stazione appaltante ha disposto la revoca dell’aggiudicazione in favore della società ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. – Nella motivazione del provvedimento di revoca, la stazione appaltante ha premesso, in punto di fatto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, nel momento in cui è intervenuta l’aggiudicazione dell’accordo quadro in data 1° agosto 2025, la società ricorrente era stata già messa in liquidazione volontaria ed era già stato nominato l’attuale rappresentante e liquidatore;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, solamente con comunicazione in data 19 settembre 2025 la società ricorrente ha notiziato la stazione appaltante in merito all’intervenuto stato di scioglimento e messa in liquidazione volontaria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, a seguito di ulteriori verifiche effettuate dalla stazione appaltante, è emerso, attraverso estrazione tramite FVOE del certificato del casellario giudiziale, “<i>l’esistenza di una sentenza penale di condanna definitiva (ovvero: sentenza ex art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile il 29/02/2024) per il reato di concorso bancarotta fraudolenta</i>” nei confronti del liquidatore e attuale legale rappresentante della società aggiudicataria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, di conseguenza, la stazione appaltante ha avviato il procedimento di revoca dell’aggiudicazione nei confronti della ricorrente, “<i>in quanto la stessa non ha provveduto a comunicare tempestivamente, nei tempi e nelle modalità richieste dal codice degli appalti la messa in liquidazione volontaria, la nomina dell’attuale rappresentante dell’impresa e liquidatore […], nonché l’esistenza di reati e di una sentenza penale di condanna definitiva a suo carico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce di tali circostanze, la stazione appaltante ha dedotto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che la società ricorrente non ha comunicato alla stazione appaltante “<i>né la variazione intervenuta nella propria organizzazione, né l’esistenza della sentenza di condanna nei confronti dell’attuale rappresentante dell’impresa e liquidatore</i>”, omettendo, così, “<i>un obbligo informativo essenziale per la corretta valutazione della propria posizione ai sensi dell’art. 98, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, benché il reato di bancarotta fraudolenta non costituisca una causa di esclusione automatica prevista dall’art. 94 del d.lgs. n. 36 del 2023, comunque la “<i>predetta condanna è divenuta definitiva e concerne un reato doloso connesso all’esercizio dell’attività d’impresa, incidente sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che le giustificazioni offerte dalla ricorrente non siano idonee a rimuovere i motivi che hanno dato avvio alla procedura di revoca dell’aggiudicazione, “<i>atteso che l’art. 98, comma 3, lett. h) dispone che costituisce illecito professionale la contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che “<i>l’amministrazione ha, pertanto, condotto una complessa analisi, valutando che il comportamento passato dell’attuale rappresentante legale della società in indirizzo compromette la sua affidabilità e integrità nei rapporti con l’Amministrazione, verificando altresì come tale giudizio sfavorevole rileva significativamente anche in relazione alla procedura di gara in questione</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che “<i>la valutazione di inaffidabilità contestata dall’amministrazione tiene conto che il reato di bancarotta fraudolenta impropria è stato accertato con Sentenza penale di condanna definitiva, pertanto, allo stato attuale l’amministrazione risulta impossibilitata a stipulare il contratto con un operatore economico sulla cui professionalità, integrità e affidabilità si dubita, valutando proprio quei comportamenti che incidono sul rapporto fiduciario con la pubblica amministrazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per l’effetto, la stazione appaltante ha disposto la revoca dell’aggiudicazione per il lotto n. 3 dell’accordo quadro in favore della ricorrente, “<i>in quanto l’amministrazione per i motivi sopra indicati, valutando i comportamenti che incidono sul rapporto fiduciario con la pubblica amministrazione, dubita delle condizioni di integrità e affidabilità dell’operatore economico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. – La società ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, articolando quattro motivi di impugnazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. – A mezzo del primo (“<i>violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 10, 24, 96, 99, d.lgs. n. 36/23; dell’art. 3, l. n. 241/90; del principio del c.d. once only; del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione. Sviamento di potere</i>”), la ricorrente ha affermato che non potesse esserle contestata alcuna omissione informativa, in quanto tutte le informazioni in questione erano direttamente consultabili attraverso l’accesso alle banche dati ed al FVOE dell’operatore economico. In ogni caso, la ricorrente avrebbe comunicato le intervenute modifiche societarie alla stazione appaltante con nota in data 19 settembre 2025, dunque prima della stipula dell’accordo quadro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. – Con il secondo motivo di impugnazione (“<i>violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 98, comma 3, lett. i) d.lgs. n. 36/23; degli artt. 444 e 445 c.p.p. Eccesso di potere per ingiustizia e irragionevolezza manifeste, nonché per travisamento dei fatti</i>”), la ricorrente ha sottolineato il travisamento in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante nel ritenere che a carico del liquidatore fosse stata emessa una sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta, quando invece la sentenza annotata sul casellario giudiziario era una sentenza di patteggiamento senza applicazione di misure accessorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conseguentemente, la ricorrente ha affermato l’illegittimità del provvedimento di revoca, perché inferisce la sussistenza di un grave illecito professionale dalla “<i>contestata o accertata commissione, da parte dell’operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: (…) 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta</i>” (art. 98, comma 3, lett. h), sulla scorta di una sentenza di patteggiamento a carico del legale rappresentante della società, quando invece gli unici mezzi di prova ammessi dall’art. 98, comma 6, lett. h), per dimostrare l’esistenza di tale illecito, sono “<i>la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tenuto conto del principio di tassatività delle cause di esclusione e dei gravi illeciti professionali, quindi, la stazione appaltante non avrebbe potuto prendere in considerazione la citata sentenza di patteggiamento, in quanto elemento la cui rilevanza è stata espressamente esclusa dal Legislatore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. – A mezzo del terzo motivo di ricorso (“<i>violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 95 e 98, comma 3, d.lgs. n. 36/23; dell’art. 57, parr. 4 e 7, DIR. 2014/24/UE. Eccesso di potere per ingiustizia e irragionevolezza manifeste. Carenza di motivazione nonché per travisamento dei fatti</i>”), la ricorrente ha lamentato che la fattispecie di grave illecito professionale, connessa alla vicenda penale di cui alla sentenza di patteggiamento, non avrebbe potuto essere valutata dalla stazione appaltante, per decorrenza del c.d. triennio di rilevanza della causa di esclusione non automatica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.4. – Il quarto motivo di ricorso (“<i>violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 98, comma 3, lett. h), d.lgs. n. 36/23. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione per travisamento dei fatti</i>”) è incentrato sul vizio di motivazione di cui sarebbe affetto il provvedimento di revoca, perché non avrebbe argomentato in punto di gravità dell’illecito professionale, né sull’incisione sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, la stazione appaltante non avrebbe tenuto conto: <i>(i)</i> che non si è trattato di una sentenza di condanna, bensì di una sentenza di patteggiamento, senza applicazione di misure accessorie, con pena inferiore al minimo edittale per il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; <i>(ii)</i> che le condotte contestate al liquidatore erano state da costui compiute nella veste di sindaco di una società diversa dall’odierna ricorrente negli anni 2018-2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. – Si è costituita in giudizio Roma capitale per resistere al ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. – All’udienza pubblica del 13 maggio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. – Preliminarmente, il Collegio dichiara fondata l’eccezione, formulata in udienza dal legale della parte ricorrente, di tardività della produzione documentale effettuata da Roma Capitale in data 30 aprile 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Risulta, al contrario, tempestivo il deposito delle memorie <i>ex</i> art. 73 c.p.a. da parte di Roma Capitale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. – Venendo al merito del giudizio, è necessario, anzitutto, precisare che il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di cui è causa è stato motivato dalla stazione appaltante sulla scorta:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a)</i> della ritenuta sussistenza, in capo alla società aggiudicataria, di una causa di esclusione non automatica, consistente in un illecito professionale grave di cui all’art. 98, comma 3, lett. h), del d.lgs. n. 36 del 2023, desunto dall’esistenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta <i>ex </i>art. 444 c.p.p. per bancarotta fraudolenta a carico del legale rappresentante della società medesima;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b)</i> della contestata violazione degli obblighi informativi, da parte della società aggiudicataria, circa la messa in liquidazione volontaria e la sussistenza della predetta sentenza a carico del legale rappresentante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con l’ulteriore precisazione che l’omissione informativa è stata ritenuta rilevante dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 98, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 (ossia quale elemento a supporto della valutazione di gravità dell’illecito professionale connesso alla condotta di bancarotta), e non quale autonoma fattispecie di illecito professionale (quale ad esempio quella di cui all’art. 98, comma 3, lett. b).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò si evince <i>(i)</i> dall’avvenuto richiamo, nel testo del provvedimento, solo del comma 5, dell’art. 98, nonché <i>(ii)</i> dal fatto che la compromissione dell’affidabilità e integrità dell’operatore economico sia stata argomentata specificatamente sulla scorta della condotta di bancarotta tenuta dal legale rappresentante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. – Sempre con riferimento al contenuto del provvedimento impugnato, deve evidenziarsi come in esso si rinvenga, in più passaggi, un’erronea assimilazione tra “<i>sentenza penale di condanna definitiva</i>” e “<i>sentenza ex art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile</i>” a carico del legale rappresentante della società aggiudicataria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene, alla luce degli elementi allegati e non contestati dalle parti nel presente giudizio, risulta che a carico del legale rappresentante della società odierna ricorrente sia stata emessa non una sentenza penale di condanna definitiva, bensì una sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta <i>ex </i>art. 444 c.p.p., senza l’applicazione di misure accessorie, per il reato di bancarotta fraudolenta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. – Ciò precisato in merito al contenuto del provvedimento di revoca, il Collegio ritiene che lo stesso sia illegittimo per violazione dell’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, in quanto la sussistenza dell’illecito professionale è stata desunta da un elemento (la sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta) che non è espressamente contemplato quale mezzo di prova adeguato dalla previsione normativa citata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1 – Giova riepilogare sinteticamente il quadro normativo rilevante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il d.lgs. n. 36 del 2023 ha introdotto significative novità in punto di requisiti di partecipazione alle gare pubbliche e di cause di esclusione, al fine di rendere la relativa disciplina più chiara e certa, in attuazione di un preciso criterio della legge delega n. 78 del 2022 (art. 1, comma 2, lett. n.) e s).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le cause di esclusione sono state distinte in automatiche (art. 94) e non automatiche (art. 95).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tra queste seconde è compresa l’ipotesi in cui l’operatore economico abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 95, comma 1, lett. e).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La fattispecie dell’illecito professionale grave è stata oggetto di profonda modifica in senso tassativizzante da parte del d.lgs. n. 36 del 2023, al fine di eliminare gli elementi di incertezza che avevano generato un considerevole contenzioso nella vigenza della precedente normativa (<i>cfr</i>. Relazione del Consiglio di Stato sullo schema definitivo del nuovo codice dei contratti pubblici).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’illecito professionale è stato, così, trasformato da fattispecie “aperta” (che attribuiva rilievo ad ogni possibile circostanza idonea a incidere sull’affidabilità del concorrente, purché attinente alla vita professionale dell’impresa), come precedentemente disciplinata dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, in una fattispecie “tipica”, puntualmente circoscritta nei suoi elementi costitutivi dall’art. 98 <i>cit</i>. (<i>cfr</i>. Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2025, n. 4635).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 98 reca, infatti, una disciplina puntuale dell’illecito professionale che individua, al comma 1, l’ambito soggettivo di applicazione, specificando che esso rileva solo ove compiuto direttamente dall’operatore economico partecipante alla gara, salve le ipotesi eccezionali desumibili dalla commissione di reati <i>ex </i>art. 98, comma 3, lett. g) e h), per le quali opera il c.d. “contagio”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto il profilo oggettivo, l’art. 98 indica, in modo tassativo, gli elementi da cui le stazioni appaltanti possono desumere l’esistenza del grave illecito professionale (comma 3), i mezzi di prova adeguati a dimostrare i medesimi (comma 6) e l’onere motivazionale da rispettare nel disporre l’esclusione dell’operatore (commi 4, 5, 7 e 8).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 98 chiarisce, inoltre, al comma 2, che l’esclusione dell’offerente possa essere disposta solamente allorché ricorrano cumulativamente tutte e tre le condizioni sopra menzionate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Diversamente dal passato dunque, la stazione appaltante non può più decidere cosa sia grave illecito professionale e cosa no, dato che lo stabilisce l’art. 98, comma 3; non può più decidere quali siano le prove idonee a dimostrare l’illecito, posto che lo stabilisce specificatamente l’art. 98, comma 6; né può muoversi liberamente nel motivare l’esclusione per grave illecito professionale atteso che, anche qui, essa deve attenersi al perimetro delineato dal legislatore (così, testualmente, Cons. Stato, Sez. V, 4 giugno 2025, n. 4863).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2. – Tra i vari elementi dai quali si può desumere il grave illecito professionale, l’art. 98, comma 3, menziona, alla lett. h), talune specifiche condotte penalmente rilevanti, tra le quali figura anche il reato di bancarotta fraudolenta, che viene in rilievo nel presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il comma 6 dell’art. 98 elenca, poi, alla lettera h), i mezzi di prova che la stazione appaltante è tenuta a valutare ai fini della sussistenza del grave illecito professionale collegato all’ipotesi di cui alla lett. h) del comma 3: tali prove sono “<i>la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per inciso, si evidenzia che i mezzi di prova indicati come idonei a dimostrare le ipotesi di illecito di cui alla lett. h) sono differenti da quelli indicati per le ipotesi di cui alla precedente lett. g) del medesimo comma 3, art. 98: per i primi, infatti, non sono menzionati né gli atti di cui all’art. 407 bis, comma 1, c.p.p., né il decreto che dispone il giudizio, né, soprattutto, per quanto qui rileva, la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. – La controversia di cui è causa, analizzata alla luce del descritto quadro normativo, pone dunque il problema di valutare se l’esistenza di una sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta, senza applicazione di misure accessorie, a carico del legale rappresentante della società offerente, possa essere presa in esame dalla stazione appaltante per dimostrare la sussistenza del grave illecito professionale di cui alla lett. h) del comma 3, dell’art. 98.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.1. – Ad avviso del Collegio, la risposta deve essere negativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.2. – La lett. h) del comma 6 dell’art. 98, come <i>supra</i> visto, contempla quali mezzi di prova idonei a dimostrare un illecito professionale grave connesso alla condotta illecita di bancarotta fraudolenta unicamente: <i>(i)</i> la sentenza di condanna definitiva,<i> (ii) </i>il decreto penale di condanna irrevocabile<i>, (iii) </i>la sentenza di condanna non definitiva e<i> (iv) </i>i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non, invece, la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conseguentemente, quest’ultima non può essere utilizzata dalla stazione appaltante quale mezzo di prova per dimostrare la sussistenza di un illecito professionale grave connesso alla commissione di un fatto di bancarotta fraudolenta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3. – A ciò appunto osta, come sopra anticipato, il carattere tassativo, e dunque “chiuso”, dell’elenco dei mezzi di prova individuati dal comma 3 dell’art. 98.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale carattere si evince dal disposto dell’art. 95, comma 1, lett. e), il quale afferma che è causa di esclusione un “<i>illecito professionale grave</i> […] <i>dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati</i>”, precisando al contempo che “<i>all’art. 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La locuzione “<i>in modo tassativo</i>”, presente in quest’ultimo periodo, è evidentemente riferita sia alle ipotesi di illecito, sia ai mezzi di prova.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 98, comma 2, specifica poi le condizioni indispensabili perché possa essere disposta l’esclusione di un operatore economico al verificarsi di un evento tra quelli descritti nei successivi commi, chiarendo la necessità della compresenza di tutte e tre le condizioni medesime, tra le quali figurano gli “<i>adeguati mezzi di prova di cui al comma 6</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale ultima locuzione non menziona genericamente qualsiasi mezzo di prova “adeguato”, bensì richiama esplicitamente i mezzi “<i>di cui al comma 6</i>”, chiarendo, così, che debbano essere considerati adeguati unicamente i mezzi ivi elencati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.4. – Il riconoscimento del carattere tassativo dell’elenco dei mezzi di prova appare, inoltre, coerente con le linee programmatiche della riforma della fattispecie dell’illecito professionale grave, che ha inteso superare la previgente impostazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016 che consentiva di valutare ogni condotta la cui gravità era idonea ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa concorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.5. – Nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza amministrativa che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina degli appalti, ha chiarito che la stazione appaltante “<i>non può decidere quali prove siano idonee dato che lo stabilisce l’art. 98, comma 6</i>” (Cons. Stato, 4863/2025 <i>cit</i>.) e ha, per l’effetto, ritenuto che non potesse più essere attribuita rilevanza, a fini potenzialmente escludenti, ad elementi probatori non previsti dall’art. 98, quali ad esempio notizie di cronaca su illeciti penali commessi dall’operatore economico, ovvero la mera pendenza di indagini penali (<i>cfr</i>. Tar per la Lombardia – Milano, Sez. I, 31 ottobre 2025, n. 3507; Tar per la Campania – Napoli, Sez. V, 23 novembre 2023, n. 6475; Tar per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 11 novembre 2023, n. 351).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.6. – Il carattere tassativo dell’elenco dei mezzi di prova preclude, inoltre, di rinvenire nell’art. 98, comma 6, lett. h) una lacuna in senso tecnico-giuridico, da poter integrare in via analogica, per la mancata menzione della sentenza di patteggiamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentenza, questa, che viene invece menzionata quale mezzo di prova adeguato per le ipotesi di reato di cui alla lett. g) del comma 3, art. 98.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo deve evidenziarsi che le due fattispecie descritte alle lett. g) e h) sono tra loro differenti, non solo per la diversità dei reati ivi contemplati, ma anche perché l’una li considera rilevanti anche se tentati, l’altra solo se consumati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di conseguenza, anche la diversità di mezzi di prova previsti per le due fattispecie appare espressione di una precisa volontà in tal senso del legislatore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La mancata menzione della sentenza di patteggiamento nell’elenco della lett. h) non può, infine, essere tacciata di manifesta irragionevolezza, in quanto può essere inquadrata quale conseguenza della più ampia riforma del codice di procedura penale di cui al d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), con la quale, al fine di incentivare l’utilizzo del rito del patteggiamento, in un’ottica deflattiva del contenzioso, è stata limitata l’efficacia extrapenale della sentenza <i>ex</i> art. 444, comma 2, c.p.p. laddove non siano comminate pene accessorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.7. – Le osservazioni che precedono non sono, infine, contraddette dalle pronunce giurisprudenziali citate da Roma Capitale nella propria memoria e nel corso dell’udienza di discussione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sentenza del Tar per il Lazio &#8211; Roma, Sez. II, Sent., 31 marzo 2026, n. 6031, infatti, attiene al settore dei concorsi pubblici, il quale è improntato a principi diversi da quelli delle gare pubbliche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sentenza del Tar per la Lombardia – Brescia, Sez. I, 3 marzo 2025, n. 166, invece, affronta – con motivazioni articolate e ampiamente condivisibili – il problema della rilevanza di una sentenza di patteggiamento irrevocabile, ma con esplicito riferimento alla fattispecie di cui alla lett. g) del comma 6 dell’art. 98, la quale contempla espressamente il mezzo di prova di una sentenza di patteggiamento (seppur solo non irrevocabile), a differenza della fattispecie di cui alla lett. h) che viene in rilievo nel presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.8. – In conclusione, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la sentenza di patteggiamento senza misure accessorie, a carico del legale rappresentante della società ricorrente, in quanto non espressamente citata alla lett. h) del comma 6 dell’art. 98 tra i mezzi adeguati di prova, non potesse formare oggetto di valutazione ai fini della sussistenza di un illecito professionale grave concernente un’ipotesi di cui all’art. 98, comma 3, lett. h).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento di revoca di cui è causa, dunque, in quanto fondato unicamente sull’esistenza di tale sentenza di patteggiamento, viola le previsioni normative citate, così come dedotto nel secondo motivo di impugnazione articolato dalla società ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.9. – Resta evidentemente possibile per la stazione appaltante, in sede di riesecizio del potere, verificare se, antecedentemente alla predetta sentenza di patteggiamento, fossero stati emessi provvedimenti cautelari reali o personali a carico del predetto soggetto, i quali costituiscono – in linea astratta – mezzi di prova adeguati ai sensi della predetta lett. h) del comma 6, art. 98.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. – Alla luce della fondatezza del secondo motivo di ricorso devono ritenersi assorbite le censure articolate nel primo, nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, in quanto le stesse deducono tutte, seppur sotto diversi profili, un asserito difetto di motivazione del provvedimento di esclusione, il quale tuttavia, come detto, è già di per sé illegittimo per essere stato esclusivamente incentrato su un elemento probatorio che non poteva essere valutato dalla stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, si evidenzia che la violazione degli obblighi informativi, contestata alla società ricorrente, è stata espressamente ricondotta dalla stazione appaltante solamente alla fattispecie di cui all’art. 98, comma 5, ossia ad un elemento a supporto della valutazione di gravità dell’illecito professionale connesso alla condotta di bancarotta, e non, invece, ad una ipotesi autonoma di illecito professionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La valutazione in questa sede, quindi, circa l’idoneità, o meno, della contestata omissione informativa ad incidere sulla gravità dell’illecito connesso alla condotta di bancarotta è resa superflua dal fatto che l’illecito è stato, comunque, dimostrato sulla scorta di un mezzo di prova non adeguato secondo la disciplina normativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. – In conclusione, il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione risulta illegittimo per le ragioni illustrate e per l’effetto deve essere annullato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al Collegio non è dato pronunciarsi sulle ulteriori domande, svolte dalla ricorrente, di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall’ente appaltante con altro operatore economico e di subentro nel medesimo, in quanto Roma Capitale già nel provvedimento di revoca ha deliberato “di non procedere allo scorrimento della graduatoria relativa al Lotto 3” e ha poi confermato, in sede di udienza, tramite il proprio legale, che non sono stati compiuti ulteriori atti a valle del predetto provvedimento di revoca.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. – La peculiarità della vicenda sostanziale sottesa al giudizio e la parziale novità della questione giuridica trattata costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, nei termini di cui in motivazione, il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione num. rep. -OMISSIS- del 10 dicembre 2025 di Roma Capitale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nella sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Politi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Filippo Maria Tropiano, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alberto Ugo, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-grave-illecito-professionale-e-sullirrilevanza-della-sentenza-di-patteggiamento-come-relativo-mezzo-di-prova/">Sul grave illecito professionale e sull&#8217;irrilevanza della sentenza di patteggiamento come relativo mezzo di prova.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul risarcimento del danno per ritardata assunzione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-risarcimento-del-danno-per-ritardata-assunzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:40:36 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90558</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-risarcimento-del-danno-per-ritardata-assunzione/">Sul risarcimento del danno per ritardata assunzione.</a></p>
<p>Responsabilità e risarcimento &#8211; Ritardata assunzione &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Nesso di causalità &#8211; Art. 30, co. 3, c.p.a. &#8211; Applicazione. La domanda di risarcimento del danno per ritardata assunzione non può essere accolta se il dedotto pregiudizio deriva causalmente dal provvedimento che non è stato contestato tempestivamente  ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-risarcimento-del-danno-per-ritardata-assunzione/">Sul risarcimento del danno per ritardata assunzione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-risarcimento-del-danno-per-ritardata-assunzione/">Sul risarcimento del danno per ritardata assunzione.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Responsabilità e risarcimento &#8211; Ritardata assunzione &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Nesso di causalità &#8211; Art. 30, co. 3, c.p.a. &#8211; Applicazione.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La domanda di risarcimento del danno per ritardata assunzione non può essere accolta se il dedotto pregiudizio deriva causalmente dal provvedimento che non è stato contestato tempestivamente  ed è divenuto inoppugnabile, tal che si rende applicabile il principio posto dall’articolo 30, comma, secondo periodo, del codice di rito, laddove è previsto che “<i>Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza, anche attraverso l&#8217;esperimento degli strumenti di tutela previsti”.</i> Sarebbe stato necessario impugnare il provvedimento dell’Amministrazione e agire anche in via cautelare contro un atto che evidentemente riteneva foriero di pregiudizio. Nella condotta positiva richiesta al danneggiato, per ordinaria diligenza (“<em>Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza</em>”) rientra anche e soprattutto l’onere di attivare un’azione giudiziale di annullamento avverso l’atto amministrativo dal quale discendono gli effetti lesivi di cui ci si duole, con la conseguenza che si deve escludere la responsabilità dell’Amministrazione se emerge che il danno avrebbe potuto essere evitato mediante la possibile e agevole iniziativa giudiziaria.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Politi &#8211; Est. Tropiano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5911 del 2025, proposto da Favorita Barra, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Granata, Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia e Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’accertamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale da ritardata assunzione, con riferimento al concorso pubblicato sul Portale InPA in data 5 aprile 202, per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.Con bando pubblicato sul Portale InPA in data 5 aprile 2024, è stato indetto il concorso de quo, per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 1 del bando di concorso ha specificato i posti banditi per ciascun distretto di Corte di appello; in particolare gli stessi sono stati ripartiti per uffici e zone territoriali coma da codici e coefficienti dettagliatamente riportati in atti e segnatamente negli scritti difensivi delle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo la disciplina prevista dall’art. 3 del medesimo bando, il concorso organizzato su base distrettuale è stato espletato in base ad una procedura articolata attraverso una fase di valutazione dei titoli (secondo la disciplina dell’articolo 6), una prova scritta da svolgersi con le modalità e punteggi indicati in atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto concerne la fase di valutazione dei titoli, essendo pervenute un numero di candidature inferiori a sessanta volte il numero dei relativi posti messi a concorso, tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione al concorso de quo sono stati ammessi a sostenere la prova scritta. La prova scritta della procedura in oggetto si è svolta presso sedi decentrate nelle giornate del 5 e 6 giugno 2024 come da Avviso di convocazione e calendario pubblicati sul Portale Inpa e sul sito del Ministero della giustizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura in esame per il codice di concorso relativo al distretto della Corte di Appello di Ancona e ha sostenuto la relativa prova scritta conseguendo un punteggio pari a 21,375 punti, come tale superiore alla soglia minima di 21/30 prevista dal bando di concorso; detto punteggio, unitamente ai punti riconosciutole in sede di valutazione dei titoli, ha consentito all’istante di collocarsi in qualità di idonea nella graduatoria di interesse, pubblicata in data 14 giugno 2024 sul Portale Inpa e sul sito del Ministero della Giustizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con l’odierno ricorso, la ricorrente ha agito al fine di far accertare il proprio diritto al risarcimento dei danni per ritardata assunzione ai sensi dell’art. 2043 c.c., con condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di euro 8.054,12 oltre interessi, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c. (altra somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha dedotto l’inammissibilità della domanda e comunque la sua infondatezza nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La causa è stata chiamata all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 e quivi trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Tanto premesso, confermata la competenza territoriale dell’adìto TAR in ragione della centralizzazione della procedura, deve chiarirsi la reale successione dei fatti di causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’esponente ha partecipato al citato concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A seguito della prova scritta, alla ricorrente veniva assegnato un punteggio di 21,375; quale idonea non vincitrice, risultava essere collocata alla posizione n. 56 della graduatoria di merito, con un punteggio complessivo pari a 29,975 dato da punteggio titoli pari a punti 8,6 e da un punteggio prova pari a 21,375.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A mezzo istanza, la candidata comunicava alla Commissione di aver erroneamente dichiarato il possesso del diploma conseguito presso la scuola di specializzazione per le professioni legali, inserendolo nella sezione dedicata ai master e, pertanto, conseguendo un punteggio inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto inserendolo nella sezione corretta. Per questo motivo, la ricorrente aveva conseguito il punteggio di 0.75 in luogo del punteggio di 1,5.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La commissione, a seguito di verifiche (v. verbale n. 23 in atti) deliberava di assegnare alla ricorrente punti 1,5 per il diploma conseguito presso la S.S.P.L., rideterminando il punteggio per i titoli in punti 9,35 che, sommati ai punti conseguiti per la prova, determinavano un punteggio complessivo pari a 30,725, in base al quale la deducente veniva ricollocata in graduatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò posto, in considerazione del fatto che, al netto dei riservisti, l’ultimo punteggio utile per essere dichiarato vincitore nella graduatoria del Distretto di Corte di Appello di Ancona era di 31,125 punti, la ricorrente si confermava idonea non vincitrice e ricollocata alla posizione n. 49 bis della graduatoria di merito. In data 11 dicembre 2024, l’amministrazione giudiziaria comunicava all’istante che, in seguito al ricalcolo del punteggio in autotutela della Commissione esaminatrice, veniva disposta l’assunzione con decorrenza di tutti gli effetti giuridici ed economici dal 28.6.2024, convocando la ricorrente per la sottoscrizione del contratto presso il Tribunale di Fermo per la presa di possesso in data 17.12.2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ultimo, in data 5 febbraio 2025, l’Amministrazione giudiziaria, trasmetteva il provvedimento del 21.01.2025 (in atti), con cui rettificava e modificava i provvedimenti assunzionali (e dunque il relativo contratto individuale di lavoro), non riconoscendo più gli effetti economici del contratto dal 28 giugno 2024. L’amministrazione correttamente opinava che “ <i>[&#8230;] RILEVATO che detti provvedimenti e di conseguenza i contratti, ripristinando le circostanze in cui i candidati riposizionati si sarebbero trovati, ab origine, con il punteggio ricalcolato, riconoscevano loro gli effetti contrattuali sia giuridici che economici; RITENUTO, tuttavia, che il pagamento della retribuzione stipendiale e, in generale, il riconoscimento degli effetti economici non può essere riconosciuto, fatta salva una espressa disposizione giurisdizionale e in assenza del sinallagma contrattuale, per il periodo in cui, concretamente, non è stata resa la prestazione lavorativa; RITENUTO opportuno, pertanto, con riferimento al riconoscimento degli effetti economici, operare una rettifica dei provvedimenti assunzionali in autotutela.”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. </i>Tanto precisato, la domanda di risarcimento non può essere accolta. Si premette che, in realtà, come correttamente dedotto dalla difesa erariale, il dedotto pregiudizio (ritardata assunzione solo con decorrenza degli effetti economici dal mese di giugno 2024) deriva causalmente dal provvedimento adottato con Nota prot. n. 774 del 21 gennaio 2025, con il quale l’Amministrazione ha deciso <i>“di modificare i provvedimenti di assunzione recanti protocollo nn. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID; m_dg.DOG.13/08/2024.0014714.ID e prot. n. m_dg.DOG.05/12/2024.0020323.ID e i relativi contratti di lavoro, limitatamente alla parte in cui sono stati riconosciuti gli effetti economici con decorrenza diversa dalla data dell’immissione in servizio, revocando suddetto riconoscimento e mantenendo ferma, invece, la decorrenza degli effetti giuridici così come previsto, per ciascuno, nei richiamati provvedimenti. Dispone, pertanto, che per gli Addetti U.P.P. di cui all’elenco sopra riportato [tra cui rientra l’odierna ricorrente: NdA] gli effetti economici contrattuali decorrano dalla data di effettiva immissione in possesso, con conseguente recupero delle somme eventualmente liquidate per gli arretrati in forza dei provvedimenti e contratti qui rettificati” . </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il suddetto provvedimento non è stato contestato tempestivamente dalla ricorrente ed è divenuto inoppugnabile, tal che si rende applicabile il principio posto dall’articolo 30, comma, secondo periodo, del codice di rito, laddove è previsto che “<i>Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza, anche attraverso l&#8217;esperimento degli strumenti di tutela previsti”.</i> L’odierna ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento dell’Amministrazione e agire anche in via cautelare contro un atto che evidentemente riteneva foriero di pregiudizio. Nella condotta positiva richiesta al danneggiato, per ordinaria diligenza (“Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza”) rientra anche e soprattutto l’onere di attivare un’azione giudiziale di annullamento avverso l’atto amministrativo dal quale discendono gli effetti lesivi di cui ci si duole, con la conseguenza che si deve escludere la responsabilità dell’Amministrazione se emerge che il danno avrebbe potuto essere evitato mediante la possibile e agevole iniziativa giudiziaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ferma tale assorbente ragione, si osserva, in ogni caso e nel merito della condotta tenuta dagli uffici, che l’asserito ritardo nell’assunzione della dipendente non è in alcun modo imputabile all’amministrazione giudiziaria, la quale ha operato con tempestività e nel rispetto delle procedure previste. L’allungamento dei temi del concorso è stato infatti determinato esclusivamente da esigenze tecniche connesse alla trasmissione del verbale della commissione e alla successiva approvazione da parte della commissione RIPAM, quali passaggi necessari e obbligatori per poter procedere formalmente all’assunzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si aggiunga che il verbale con cui la posizione della ricorrente è stata rivista è datato 20 novembre 2024 e che tale ricalcolo è dovuto ad un errore dall’istante stessa. Solo successivamente a tale data, il verbale è stato trasmesso da Formez PA alla commissione Ripam per la validazione. E solo a conclusione di tali adempimenti è stato possibile completare l’iter amministrativo e convocare la ricorrente per la presa di servizio e la sottoscrizione del contratto (per altro in tempi assolutamente ragionevoli, posto che la ricorrente ha potuto prendere servizio già in data 17 dicembre 2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riguardo alle doglianze attinenti al Provvedimento del Direttore Generale m_dg.DOG.21/01/2025.0000774.ID, con il quale si è provveduto a rettificare, tra gli altri, il terzo provvedimento di assunzione, si osserva che la decorrenza giuridica dell’immissione in servizio dei candidati fin dal mese di giugno, è stata per l’Amministrazione una priorità, al fine di non pregiudicare gli stessi e garantire loro di conseguire il possesso del requisito, previsto per legge, per poter partecipare alla futura stabilizzazione, secondo quanto prescritto dal decreto-legge n. 19/2024. Tuttavia, in tali provvedimenti, l’amministrazione, errando, aveva riconosciuto anche (retroattivamente) gli effetti economici del contratto, determinazione non giuridicamente corretta, posto che non è possibile il riconoscimento di effetti economici in assenza del sinallagma contrattuale e della effettiva resa della prestazione lavorativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disposta rettifica dei provvedimenti assunzionali, con preciso riferimento al riconoscimento degli effetti giuridici del contratto, è stata del tutto giustificata e oggetto di legittimo intervento in autotutela da parte dell’amministrazione (anche nel rispetto di un termine ragionevole per l’adozione del provvedimento di secondo grado).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda risarcitoria proposta deve essere respinta, perché infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Politi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Matthias Viggiano, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-risarcimento-del-danno-per-ritardata-assunzione/">Sul risarcimento del danno per ritardata assunzione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul concorso per posti di notaio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-concorso-per-posti-di-notaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:10:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90477</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-concorso-per-posti-di-notaio/">Sul concorso per posti di notaio.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Concorso per posti di notaio &#8211; Criteri di correzione &#8211; Commissione &#8211; Determinazione &#8211; Artt. 10, comma 2, e 11, comma 7 del d. lgs. 166/2026 &#8211; Legittimità. In relazione al concorso per posti di notaio, deve essere respinta la doglianza, di ordine procedimentale, riguardante una dedotta mancata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-concorso-per-posti-di-notaio/">Sul concorso per posti di notaio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-concorso-per-posti-di-notaio/">Sul concorso per posti di notaio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Concorso per posti di notaio &#8211; Criteri di correzione &#8211; Commissione &#8211; Determinazione &#8211; Artt. 10, comma 2, e 11, comma 7 del d. lgs. 166/2026 &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione al concorso per posti di notaio, deve essere respinta la doglianza, di ordine procedimentale, riguardante una dedotta mancata specificazione dei criteri di correzione di valutazione delle prove, laddove la commissione, ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 11, comma 7 del d. lgs. 166/2026, ha provveduto in detta sede all’individuazione dei criteri generali di valutazione degli elaborati, stabilendo che il candidato sarà dichiarato inidoneo: <i>“Nei casi di nullità dell’atto predisposto; Nei casi in cui l’elaborato sia gravemente insufficiente per travisamento della traccia, per incompletezza dell’atto, per incongruità delle soluzioni adottate, per contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate rispetto alle motivazioni esposte, per omessa trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia, per la sussistenza di errori di diritto nell’atto, per la sussistenza di errori di diritto nella parte teorica.”. </i>Invero, l’organo, sulla base di una prassi concorsuale assolutamente approvata dalla giurisprudenza amministrativa, ha elaborato in un prospetto uniforme le categorie di errori da utilizzare come formulazione “standard” della motivazione sintetica di &#8220;non idoneità&#8221;, a norma dell&#8217;art. 11, comma 5, d.lgs. 166/2006.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Politi &#8211; Est. Tropiano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10542 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall&#8217;elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall&#8217;elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice;- delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami;- del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-);- dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte;- degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo; nonché per l’accertamento e per la declaratoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento e per la declaratoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto ai motivi aggiunti presentati l’8 luglio 2025:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall&#8217;elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall&#8217;elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice;- delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte;- degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti; &#8211; di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo; nonché per l’accertamento e per la declaratoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento e per la declaratoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.La ricorrente ha preso parte al concorso per 400 posti di notaio, indetto con D.M. del 13 dicembre 2022 e pubblicato il 16 dicembre successivo, ed è risultata non idonea alla prima prova scritta (atto inter vivos di diritto civile).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’esponente ha contestato il giudizio di inidoneità, gravando i pertinenti atti amministrativi specificati in epigrafe ed integrando poi il ricorso introduttivo con motivi aggiunti, per mezzo dei quali ha impugnato la graduatoria finale con nomina dei vincitori e assegnazione delle sedi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’istante ha lamentato l’illegittimità dei citati provvedimenti deducendo i seguenti motivi di diritto: “I<i>&#8211; Erronea e contraddittoria attribuzione della valutazione di cui all’elaborato di parte ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 d.lgs. n. 166/06; 1 e 3 l. n. 241/90 -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 8 del D.D. 13.12.2022 con cui è stato indetto il concorso. Violazione e/o falsa applicazione del principio della valutazione dell’idoneità del candidato, dei principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità, ragionevolezza dell’azione amministrativa. Carenza di motivazione, difetto di adeguata istruttoria, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e dei presupposti in diritto, ingiustizia manifesta, contraddittorietà con precedenti determinazioni, violazione dei criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione nella busta n. -OMISSIS- del verbale n. -OMISSIS- del 26.3.2024. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II<i>&#8211; Illegittimità della selezione (prove scritte) in relazione alle operazioni di correzione ed ai criteri e modalità all’uopo utilizzati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 166/2006 &#8211; Violazione e falsa applicazione del D.D, 13 dicembre 2022 – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio – Contraddittorietà – Illogicità.”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero della Giustizia, ampiamente argomentando nel senso dell’infondatezza della domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Integrato il contraddittorio nei riguardi dei controinteressati, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il ricorso non può essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve in primis respingersi il motivo, di ordine procedimentale, riguardante una dedotta mancata specificazione dei criteri di correzione di valutazione delle prove.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si osserva che il verbale n. 15 del 26 giugno 2023 riporta i criteri che dovevano regolare la valutazione degli elaborati, anche mediante affatto ammissibili formulazioni standard.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, la commissione, ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 11, comma 7 del d. lgs. 166/2026, ha provveduto in detta sede all’individuazione dei criteri generali di valutazione degli elaborati, stabilendo che il candidato sarà dichiarato inidoneo: <i>“Nei casi di nullità dell’atto predisposto; Nei casi in cui l’elaborato sia gravemente insufficiente per travisamento della traccia, per incompletezza dell’atto, per incongruità delle soluzioni adottate, per contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate rispetto alle motivazioni esposte, per omessa trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia, per la sussistenza di errori di diritto nell’atto, per la sussistenza di errori di diritto nella parte teorica.”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dunque, l’organo, sulla base di una prassi concorsuale assolutamente approvata dalla giurisprudenza amministrativa, ha elaborato in un prospetto uniforme le categorie di errori da utilizzare come formulazione “standard” della motivazione sintetica di &#8220;non idoneità&#8221;, a norma dell&#8217;art. 11, comma 5, d.lgs. 166/2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è vero che tale indicazione sarebbe generica e non consentirebbe di valutare adeguatamente gli elaborati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La commissione ha operato in maniera omogenea, avuto riguardo all’insieme delle soluzioni prefigurate dai candidati e tenuto conto della chiarezza e capacità espositiva di ciascuno di essi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, quanto alle singole coincidenze analiticamente evidenziate in ricorso, si rammenta che nel concorso per il conferimento di posti di notaio, il giudizio reso dalla commissione esaminatrice costituisce una valutazione sintetica, unitaria, condizionata in modo determinante dalla completezza, dalla profondità e dalla logica interna dei singoli elaborati, rispetto ai quali occorre considerare l&#8217;intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la conseguenza che la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati del concorso notarile può ipotizzarsi in ipotesi invero eccezionali, perché l’organo tecnico non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per altro, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non serve a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Ciò posto, passando alle censure più propriamente rivolte al merito della valutazione, il Collegio osserva la non illogicità del giudizio negativo formulato sull’elaborato della ricorrente nella parte relativa alla chiesta prestazione della garanzia fideiussoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La traccia prevedeva che in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a Secondo e a carico del bene assegnato a Primo, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di Secondo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La traccia precisava altresì che Sempronio intendeva essere garantito sulla servitù mediante una idonea e specifica garanzia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Detto altrimenti, in modo chiaro la traccia richiedeva che il compratore del fondo dominante fosse garantito dalla specifica garanzia verso tale imposizione, al di là dei diritti già a lui riconosciuti legalmente dalla legge (diritto all’eventuale residuo sulla vendita forzata e garanzia per evizione per la parte non coperta dal residuo).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con valutazione non irragionevole, l’organo tecnico ha ritenuto carente la soluzione proposta dalla ricorrente, che avrebbe dovuto prevedere l’assunzione, nell’atto da rogare, da parte dell’alienante, dell’obbligo di procurare la liberazione dell’immobile dalla formalità pregiudizievole entro un certo termine o comunque si sarebbe dovuto prevedere un qualsiasi ampliamento dei diritti che già spettavano al compratore Sempronio in base alla disciplina legale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, l’istante ha offerto una soluzione ritenuta non adeguata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né può ravvisarsi la dedotta disparità di trattamento rispetto agli elaborati di altri candidati, perché la commissione, in relazione a tale punto, ha scelto di censurare ai sensi del comma 7 dell’articolo 11 del d.lgs.166/2006 solo i casi più gravi, quali quello di cui è causa (nell’elaborato era infatti ravvisabile una mancanza totale immotivata di ogni considerazione della specifica richiesta di garanzia del compratore).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Altrettanto deve dirsi sulla plausibilità del secondo rilievo fatto dalla commissione (n.4 scheda di correzione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Data per premessa l’articolata descrizione della traccia, quest’ultima forniva la chiara indicazione di favorire, mediante apposite soluzioni contenute nell’atto, nell’interesse del compratore, la circolazione del bene oggetto di vendita. Tale indicazione, riferita a Terzo, coincideva con l’istanza di tutela manifestata da Sempronio, che si riferiva non ai legittimari del donante, ma specificamente alle azioni proponibili dal solo Terzo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così decifrata la volontà dichiarata nella traccia, l’opzione per la rinuncia generica, riferita all’intera donazione, come proposta dalla ricorrente, è stata ritenuta soluzione incongrua, che imponeva al legittimario un sacrificio che l’acquirente non aveva richiesto e che neppure era funzionale a favorire la circolazione del bene oggetto della vendita che si chiedeva al notaio di ricevere e che il legittimario non aveva dichiarato di voler fare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si aggiunga che l’intendimento di Terzo non incorreva in alcun divieto di legge e nulla autorizzava il notaio a disattenderlo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche sotto tale profilo, la ricorrente deduce una disparità di trattamento con altri concorrenti, ma la censura pecca di analisi atomistica degli elaborati e non tiene conto della più generale valutazione dell’intero compito, su cui si incentra il giudizio dell’organo tecnico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Anche il terzo rilievo critico della commissione, oggetto di censura da parte della ricorrente, circa l’incongrua prestazione di una polizza assicurativa, appare esito di una valutazione immune da illogicità che resiste al sindacato estrinseco di legittimità del TAR.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La commissione ha ritenuto infatti inidonea la prestazione della polizza assicurativa inerente alla provenienza donativa del bene compravenduto e ha opinato che il candidato ha identificato <i>“…il pregiudizio cui la garanzia dovrebbe ovviare nella provenienza donativa dei beni senza identificare il pregiudizio che potrebbe derivare a Sempronio.”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’organo pretendeva che le ragioni della garanzia richiesta, per la quale il donatario alienante sopporta dei costi, fosse adeguatamente illustrata, mentre la ricorrente si è limitata ad una indicazione generica, non calibrata sulle esigenze concreta della vicenda oggetto della traccia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Ferme le assorbenti mancanze sopra rilevate e osservato che quanto alla problematica della servitù di passaggio (pure stigmatizzata nel giudizio negativo di inidoneità) non vi sono contestazioni specifiche da parte dell’istante, il Collegio rileva pure l’infondatezza delle censure mosse sulle ulteriori ipotesi rilevate dalla commissione ai sensi del comma 6 dell’articolo 11 d.lgs 166/2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali errori sono censurati nella scheda di correzione al n. 13 e riguardano la carente predisposizione della condizione risolutiva sia per la mancanza di chiarezza nell’indicazione dei riferimenti temporali sia per la mancata previsione di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell’evento dedotto in condizione, necessario per dare certezza anche ai fini pubblicitari della fattispecie acquisiva. Si tratta di quella parte della traccia in cui si precisava che Sempronio voleva <i>«che il prezzo pagato venga consegnato a Secondo solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di formalità preesistenti pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita. Al riguardo, Secondo e Sempronio sono d’accordo che, se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite dal notaio a Sempronio e, dall’altro, la proprietà ritornerà alla parte venditrice</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La traccia presentava il “ritorno” della proprietà al venditore e restituzione del prezzo quali effetti inscindibilmente connessi, seppure realizzabili attraverso meccanismi giuridici diversi: il ritorno della proprietà al venditore supponeva la predisposizione di uno strumento idoneo a produrre ex se la caducazione degli effetti del contratto, mentre la restituzione del prezzo richiamava l’uso dell’istituto del deposito prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 63, della Legge 147 del 2013.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Verificata, da parte del notaio, l’esistenza di formalità pregiudizievoli sopravvenute, il notaio avrebbe restituito il prezzo al compratore perché, in conseguenza del riscontro della formalità, il contratto aveva perso efficacia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La realizzazione di tale concorde volontà delle parti suggeriva il ricorso all’istituto della condizione risolutiva e la predisposizione di una clausola avrebbe dovuto avere il seguente contenuto: a) indicazione dell’evento condizionante, costituito dalla esistenza di formalità pregiudizievoli intervenute nel periodo compreso fra le ispezioni già effettuate in vista della stipula e la trascrizione della vendita ricevuta dal notaio; b) la descrizione in termini giuridicamente corretti dell’avveramento o del non avveramento della condizione; c) la previsione di un atto notarile ricognitivo dell’avveramento o del mancato avveramento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, la clausola congegnata dalla candidata pecca di chiarezza, come rilevato nella scheda di correzione: invece di fare emergere, nell’apposita previsione, l’interesse del compratore a che il contratto si risolvesse di diritto al sopraggiungere di formalità pregiudizievoli, si affida la realizzazione di tale interesse a una diversa e insufficiente previsione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto alla mancata previsione di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell’evento dedotto in condizione, assume la ricorrente che l’atto ricognitivo sarebbe necessario solo se il rilascio della somma depositata si faccia dipendere, per espressa richiesta delle parti, da una condizione avente contenuto diverso dall’assenza di formalità pregiudizievoli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Diversamente, il rilascio del prezzo al venditore si farebbe dipendere dalla volontà dell’acquirente, con evidente pregiudizio al venditore medesimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura non coglie però che la previsione dell’atto ricognitivo non riguardava il meccanismo del deposito prezzo. Sulla base delle indicazioni della traccia, sopra riportate, si imponeva il ricorso a un istituto idoneo a comportare ex se il ritorno della proprietà al venditore: preferibilmente la condizione risolutiva. Ma le parti volevano pure che il prezzo fosse restituito al compratore, il che naturalmente non poteva avvenire automaticamente, ma solo grazie a un’attività del notaio, presso il quale il prezzo era stato depositato ai sensi dell’art. 1, comma 63, della Legge 147 del 2013.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La traccia presentava i due fatti come collegati, seppure realizzabili attraverso meccanismi giuridici diversi: alla caducazione degli effetti del contratto e al conseguente “ritorno” della proprietà al venditore doveva seguire, in forza dell’incarico conferito dalle parti in sede di stipula, la restituzione del prezzo da parte del notaio all’acquirente. L’esistenza delle formalità pregiudizievoli comportava di diritto la risoluzione del contratto, senza richiedere alcuna attività del notaio o la stipula di negozi ulteriori, quale l’atto ricognitivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella fattispecie delineata dalla traccia, l’atto ricognitivo avrebbe dovuto assolvere alla funzione “di dare certezza anche ai fini pubblicitari alla fattispecie acquisitiva”, come è scritto nella scheda di correzione. Tale atto, infatti, è necessario ai fini pubblicitari, per dare stabilità all’acquisto stante il disposto dell’art. 2655 c.c. “Qualora un atto trascritto o iscritto […] sia soggetto a condizione risolutiva […] l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione […].”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche sotto tale aspetto, il giudizio dell’amministrazione va esente da vizi di irragionevolezza e non può essere sostituito da un diverso opinamento del giudice amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato. Sussistono tuttavia presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Politi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alberto Ugo, Primo Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;accesso e finalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-e-finalita-di-riutilizzo-dei-documenti-contenenti-dati-pubblici-nella-disponibilita-delle-pubbliche-amministrazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:47:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-e-finalita-di-riutilizzo-dei-documenti-contenenti-dati-pubblici-nella-disponibilita-delle-pubbliche-amministrazioni/">Sull&#8217;accesso e finalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni.</a></p>
<p>Accesso &#8211; Documenti della p.a. &#8211; Finalità di trasparenza &#8211; Finalità di riutilizzo &#8211; Insussistenza. La trasparenza dei dati declinata dal legislatore all’art. 1 del d.lgs. 33/2013 “come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-e-finalita-di-riutilizzo-dei-documenti-contenenti-dati-pubblici-nella-disponibilita-delle-pubbliche-amministrazioni/">Sull&#8217;accesso e finalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Accesso &#8211; Documenti della p.a. &#8211; Finalità di trasparenza &#8211; Finalità di riutilizzo &#8211; Insussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La trasparenza dei dati declinata dal legislatore all’art. 1 del d.lgs. 33/2013 “come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all&#8217;attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche” non prevede alcuna attività di elaborazione, modificazione, combinazione o trasformazione dei dati raccolti dalla pubblica amministrazione: sostrato che invece è proprio del riutilizzo, vale a dire di un’attività che è soggetta allo sfruttamento del valore del patrimonio informativo pubblico, anche a scopo commerciale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Politi &#8211; Est. Fanizza</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 14138 del 2024, proposto da<br />
Explurimis s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del provvedimento del 21.11.2024 con cui il Direttore Generale del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia – Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati; della nota della DGSIA, prot. M_dg.DOG07.23/08/2022.0024734.U, con cui sono stati negati l’accesso a fini di riutilizzo dei dati delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione disponibili sul sito Italjure; del DPR 21 maggio 1982, n. 322, “<i>Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione</i>”, e ciò relativamente all’art. 9, commi 1 e 2.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società Explurimis s.r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento del 21.11.2024 con cui il Direttore Generale del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia – Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati ha disposto, in accoglimento dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 24.6.2024 (con cui è stato chiesto “<i>ex art. 5 D.LGs. n. 36/2006 di poter procedere al “riutilizzo” per finalità commerciali per lo svolgimento di attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (come meglio descritti sopra al punto 1), previo rilascio, ove necessario, di “licenza di riutilizzo” aperta nelle forme fissate dalla disciplina primaria e regolamentare di riferimento, preferibilmente in forma di licenza di sola attribuzione nel formato CC-BY-4.0, per lo sfruttamento commerciale senza altre limitazioni e obblighi d&#8217;uso, salva l&#8217;attribuzione dell&#8217;origine al licenziante, dei seguenti dati prodotti e detenuti per i propri fini istituzionali dall’Amministrazione della Giustizia, da acquisire in formato aperto e con modalità dinamica: 1- Tutte le Sentenze, Ordinanze e Pareri della Giurisprudenza di Merito • disponibili nei formati digitali: &#8220;txt&#8221;, e, se presente, “pdf&#8221; • in forma non anonimizzata, e, se presente, in forma anonimizzata o pseudo-anonimizzata • ogni file deve essere corredato dal maggior numero di &#8220;metadati&#8221; possibili, tra cui: • ufficio giudiziario e sezione che ha emesso l’atto • numero e data di deposito dell’atto • numero/anno ruolo generale • giudice • parti e controparti (se possibile) • grado di giudizio; 2- Tutte le Sentenze, Ordinanze, Decreti della Corte di cassazione • disponibili nei formati digitali: &#8220;txt&#8221;, e, se presente, “pdf&#8221; • in forma non anonimizzata, e, se presente, in forma anonimizzata o pseudo-anonimizzata • ogni file deve essere corredato dal maggior numero di &#8220;metadati&#8221; possibili, tra cui: • sezione • numero e data di deposito dell’atto • numero/anno ruolo generale • giudice • parti e controparti (se possibile)</i>”), ed in ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 18307 del 22 ottobre 2024, che “<i>il richiesto riutilizzo documentale è concedibile limitatamente alla giurisprudenza degli Uffici di merito ed è consentito nei limiti, alle condizioni e con l’assunzione degli impegni previsti dall’allegata Convenzione tra il Ministero della Giustizia e l’Associazione Italiana Editori (AIE), previa adesione alla medesima Convenzione, mediante sottoscrizione del modulo di richiesta, che pure si allega, da parte del legale rappresentante della Società. Una volta sottoscritto, il modulo di richiesta di adesione dovrà essere trasmesso all’Ufficio IV di questa Direzione Generale (…) per le conseguenti valutazioni e determinazioni</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente ha, inoltre, impugnato la nota della DGSIA, prot. M_dg.DOG07.23/08/2022.0024734.U, con cui sono stati negati l’accesso a fini di riutilizzo dei dati delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione disponibili sul sito Italgiure; ed il DPR 21 maggio 1982, n. 322, “<i>Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione</i>” nella parte in cui, all’art. 9, comma 1 dispone che “<i>È consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio</i>” e al comma 2 che “<i>È vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare è fatto divieto di riprodurre i documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all&#8217;elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati dal centro</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sintesi è accaduto: che la società ricorrente, svolgente attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ha chiesto al Ministero della Giustizia “<i>la disponibilità, in formato aperto e con modalità dinamica, dei documenti mediante A.P.I. – acronimo di &#8220;Application Programming Interface&#8221;, ovvero “interfaccia per programmi applicativi” (come definite dall’art. 2, 1° co., lett. f-bis D.Lgs. n. 36/2006) &#8211; servite a mezzo di http/https, secondo protocolli e formati standard (p.e. GraphQL), continuativamente a mezzo delle suddette API e in modo “dinamico”, cosicché ogni nuova sentenza pubblicata dovrebbe essere disponibile insieme con quelle già presenti nel sistema docu-mentale, mediante accesso cosiddetto &#8220;massivo&#8221;, con l’indicazione delle restrizioni di accesso implementate nel caso in cui l&#8217;end point dovesse essere protetto da un sistema di &#8220;bot mitigation&#8221;, o comunque altro sistema volto ad accordare il volume degli accessi alle capacità del sistema</i>” (cfr. pagg. 4 – 5); che con la sentenza n. 18307/2024 (peraltro confermata dal Consiglio di Stato con sentenza, sez. III, 2 aprile 2025, n. 2818, di rigetto dell’appello proposto dalla medesima società) si è ordinato al predetto Ministero di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata in data 24.6.2024; che nella motivazione dell’impugnato provvedimento si è, in particolare, rilevato che “<i>in data 4 luglio 2024, il Ministero della Giustizia e l’Associazione Italiana Editori (AIE) stipulavano l’allegata Convenzione che disciplina, in modo paritario per tutti gli editori di contenuti giuridici, anche non associati all’AIE, le modalità amministrative e tecniche idonee a garantire la continuità dei servizi di diffusione della conoscenza della giurisprudenza, fornendo loro, con le cautele richieste dal GDPR e attraverso canali telematici sicuri, l&#8217;accesso ad un servizio di download massivo dei dati dei provvedimenti giurisdizionali degli Uffici di merito, in modo che essi possano utilizzarne i contenuti nella piena interezza, ovverosia non anonimizzati, salvo che nelle materie elencate nell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196”; che ogni editore, anche non associato all’AIE, può usufruire dei servizi previsti dalla Convenzione, nei limiti e alle condizioni ivi previste, aderendo ad essa; che, invece, non è consentito il “riutilizzo” della giurisprudenza della Corte di cassazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1°) “<i>SULLA MANCATA CONCESSIONE DEI DATI INERENTI ALLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, IN RELAZIONE ALL’ART. 12, DELLA DI-RETTIVA COMUNITARIA N. 2019/1024 E DELL’ART. 5, IN RELAZIONE ALL’ART. 3, 1° CO., LETT. D) E ALL’ART. 11, DEL D.LGS. N. 36/2006 – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI FATTI PRESUPPOSTI E PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente, dopo un’articolata esposizione della disciplina di cui alla Direttiva n. 2019/1024, ha contestato che “<i>dall’esame dell’atto così citato a soccorso motivazionale, le ragioni del diniego si incentrano sul fatto che i dati del sistema Italjure, a cui in quel caso era stato richiesto l’accesso, costituiscono un “archivio” gestito da un ente culturale, quale sarebbe il Centro Elaborazione Dati della Corte di Cassazione, e pertanto, contenendo dati sensibili, non sarebbero ostensibili</i>” (cfr. pag. 13); e che “<i>l’istanza formulata dalla Explurimis è rivolta al Ministero della Giustizia e non al CED della Corte di Cassazione ed è espressamente finalizzata a ottenere (oltre alla giurisprudenza di merito) “Tutte le Sentenze, Ordinanze, Decreti della Corte di Cassazione”, nel loro testo storico, senza alcuna elaborazione, astrazione o commento potenzialmente frutto del lavoro di enti culturali e ipoteticamente coperto da diritto di autore. La motivazione così indicata è del tutto priva di pertinenza al caso di specie e configura l’evidente sussistenza dell’eccesso di potere per errore nei fatti presupposti. Né può ragionevolmente sostenersi che il CED, inquanto ente culturale, abbia l’esclusività nel trattamento delle sentenze della Corte di Cassazione</i>” (cfr. pag. 14).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2°) “<i>SULLA MANCATA CONCESSIONE DEI DATI INERENTI ALLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE: VIOLAZIONE DELLE MEDESIME DISPOSIZIONI DI CUI AL MOTIVO CHE PRECEDE SOTTO DIVERSO PROFILO – VIOLAZIONE DELL’ART. 4 D.P.R. N. 322/1981</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con tale motivo la ricorrente ha dedotto che “<i>anche l’eventuale attribuzione in via esclusiva dei dati al CED della Corte di Cassazione non consentirebbe di sostenere la legittimità del diniego qui impugnato. Inoltre, laddove si volesse ritenere, come fa l’allegato citato per relationem che l’art. 9 del D.P.R. n. 322/1981 inibirebbe l’uso di tali dati per fini commerciali, tale norma, ove anche non risultasse automaticamente abrogata, si porrebbe in contrasto con la sopravvenuta disciplina comunitaria di principio e sarebbe quindi, oltre che viziata da incostituzionalità sopravvenuta, direttamente disapplicabile da parte del Giudice Amministrativo</i>” (cfr. pag. 15).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3°) “<i>SULLE PRESCRIZIONI DATE CON IL PROVVEDIMENTO NELLA PARTE IN CUI AMMETTE L’APERTURA ALLE SENTENZE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO: VIOLAZIONE DE-GLI ARTT. 2, 1° CO. N. 7, 5, 6 E 7 DELLA DIRETTIVA, E DEGLI ARTT. 2, 1° CO., LETT. C-QUINQUIES, 6, 7 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER SVIAMENTO</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ultimo, la ricorrente ha censurato la legittimità della Convenzione tra Ministero e Associazione italiana editori nella parte in cui “<i>all’art. 7 della bozza di convenzione allegata, limita l’uso dell’intelligenza artificiale in merito ai dati della giurisprudenza di merito alla sola ricerca del precedente così inibendo l’enucleazione dei principi di diritto che costituiscono la ragione primaria dell’istanza della Explurimis; nonché nelle parti in cui, sempre secondo quanto previsto dalla convenzione, attribuisce alla richiedente l’onere della anonimizzazione dei dati, per di più a fronte del fatto che il rilascio della concessione prevede (art. 4) il versamento di un contributo pari a € 10.000,00 non correlato ai costi marginali di fornitura e che l’amministrazione potrà riassegnare “ad uno o più capitoli del DIT, per il finanziamento delle spese di investimento e sviluppo dell&#8217;informatica giuridica”</i>” (cfr. pag. 17); in particolare, ha stigmatizzato che “<i>non solo la misura del corrispettivo è stata determinata forfetariamente, ma si prevede addirittura che il gettito confluisca in altri capitoli al fine di utilizzo per progetti di informatizzazione del sistema giudiziario che dovrebbero, invece, gravare sulla fiscalità generale</i>” (cfr. pagg. 17 – 18).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (26.2.2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 19 dicembre 2025:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nella memoria conclusiva del 13.11.2025 l’Amministrazione resistente ha opposto che “<i>in considerazione della mancanza di chiarezza nell’istanza presentata dalla ricorrente, il ministero ha ritenuto di rispondere alla predetta richiesta facendo riferimento a precedenti provvedimenti del Ministero con i quali era stata respinta la richiesta, presentata da altri operatori, di accesso di utilizzo di dati disponibili sul sito Italgiure della Corte di cassazione. Ciò spiega in riferimento, contenuto nella nota del Ministero 24734 del 22 agosto del 2018 ai pareri formulati dalla Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione del 16 agosto 2022 e alla nota 24537 del 17 agosto 2022 del Dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale per gli affari giuridici legali</i>” (cfr. pag. 4); che, in riferimento al carattere dinamico dei dati di cui ha chiesto il riutilizzo la ricorrente, “<i>è, pertanto, da escludere che le decisioni della Corte di cassazione che decidono una controversia pendente tra due o più parti possono essere definite come “dati dinamici” perché soggetta ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale: una volta depositata, infatti, la decisione della Corte di cassazione è, di regola e salvo particolari mezzi di impugnazione di carattere straordinario, una decisione definitiva, non è soggetta ad aggiornamenti frequenti e tantomeno ad aggiornamenti “in tempo reale”</i>” (cfr. pag. 6); che “<i>è la stessa società ricorrente a riconoscere di non aver chiesto il riutilizzo dei dati detenuti dal Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione; ma, come si è visto, è la stessa direttiva 1024 del 2019 che prevede (all’articolo 12) la possibilità di accordi di esclusiva e fa salvi quelli esistenti alla data del 17 luglio 2013 conclusi da enti pubblici entro il limite della data della loro scadenza e comunque non oltre il 18 luglio 2043</i>” (cfr. pag. 7);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nella memoria di replica del 28.11.2025 la ricorrente ha sottolineato che “<i>non è un utente della Giustizia che richiede accesso ai dati in relazione a proprie specifiche esigenze occasionate da singoli casi concreti: essa è, invece, un operatore commerciale che intende fare un uso generale e massivo dei dati al fine di mettere a sua volta a disposizione dell’utenza il frutto di tale elaborazione, cosicché il portale di accesso richiamato dalla controparte configura uno strumento del tutto inidoneo a tali fini, dovendosi considerare che tale strumento è predisposto proprio in modo da evitare un uso massivo dei dati ivi contenuti</i>” (cfr. pagg. 3 – 4).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno alcuni dei motivi proposti dalla ricorrente, che per affinità tematica possono essere esaminati in modo congiunto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è contestato tra le parti, ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a., che l’istanza della ricorrente è stata finalizzata al “<i>riutilizzo per finalità commerciali per lo svolgimento di attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico</i>”: in altri termini, si è prefissa di ottenere “<i>la licenza aperta per il riutilizzo commerciale, preferibilmente in forma di licenza di sola attribuzione nel formato CC-BY-4.0, dei dati inerenti al contenzioso giurisdizionale al fine di assicurare, mediante la creazione di apposito data base, un uso dei principi di diritto e dell’intelligenza artificiale sempre precisi, affidabili e contestualizzati</i>” (cfr. pag. 4 del ricorso).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 2, punto 11 della Direttiva 2019/1024 per “<i>riutilizzo</i>” è inteso “<i>l&#8217;uso, da parte di persone fisiche o giuridiche, di documenti in possesso di: a) enti pubblici a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell&#8217;ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico; b) imprese pubbliche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale di fornire i servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche ed enti pubblici esclusivamente in adempimento dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel nostro ordinamento positivo, la disposizione che costituisce il nucleo del riutilizzo dei dati è l’art. 7 bis del d.lgs. 33/2013, in cui, al comma 1, si prevede che “<i>gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell&#8217;articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali</i>”: una disposizione, rubricata “<i>riutilizzo dei dati pubblicati</i>”, da applicare in stretta correlazione con il precedente art. 7, a sua volta rubricato “<i>dati aperti e riutilizzo</i>”, in cui è stabilito che “<i>i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell&#8217;accesso civico di cui all&#8217;articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell&#8217;articolo 68 del Codice dell&#8217;amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall&#8217;obbligo di citare la fonte e di rispettarne l&#8217;integrità</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il filo rosso della tesi della società ricorrente è che la disciplina legislativa avrebbe definito un regime di trasparenza informativa che avrebbe dovuto conformare, in modo simmetrico, la concedibilità – senza particolari restrizioni – della licenza posta a base del proprio progetto commerciale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In effetti, soltanto nel ricorso è stata operata una correzione dichiarativa circa tale progetto commerciale, nel senso che la ricorrente ha chiarito di aver interesse all’utilizzo di “<i>tutte le sentenze ordinanze decreti della Corte di cassazione nel loro testo storico senza alcuna elaborazione, astrazione o commento potenzialmente frutto del lavoro di enti culturali e ipoteticamente coperto da diritto d’autore</i>” (cfr. pag. 14).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella memoria di replica, la stessa ricorrente ha ribadito che “<i>l’istanza originaria è stata rivolta direttamente e unicamente al Ministero e non anche alla Corte di Cassazione né il centro elaborazione dati della Corte di Cassazione che costituisce autonomo ente culturale, cosicché non poteva sorgere alcun dubbio circa il destinatario della richiesta che era rivolta appunto al Ministero competente che della giustizia assicura l’amministrazione. Inoltre, l’istanza aveva ad oggetto, in modo del tutto univoco, i provvedimenti in quanto tali e non l’elaborazione fattane dal centro di documentazione della Corte di Cassazione. Deriva da quanto sopra che l’equivoco in cui è incorso il Ministero non trova alcun ancoraggio plausibile nel testo dell’istanza respinta come sopra</i>” (cfr. pag. 2).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio, nondimeno, alcuna rilevanza possono avere le precisazioni postume operate dalla ricorrente nel corso del giudizio, piuttosto dovendosi avere riguardo al contenuto oggettivo della domanda presentata al Ministero, quest’ultima afflitta da una opacità esplicativa che non può essere affatto imputata all’Amministrazione, la quale, alla luce di quanto richiestole, non ha potuto che eccepire che “<i>all’indirizzo internet https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/ è consentito l’accesso e il riutilizzo dei provvedimenti della Corte di cassazione in formato elettronico</i>” (cfr. pag. 4 della memoria conclusiva).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Cosicché, sulla scorta di quanto – effettivamente – è evincibile dall’istruttoria procedimentale (ed escludendosi che possano rilevare le postume precisazioni svolte in sede processuale dalla ricorrente, inammissibili in guisa identica al divieto di integrazione postuma della motivazione da parte della pubblica Amministrazione), il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, non essendo – realmente – prospettabile una limitazione all’uso dei dati in formato aperto da parte della ricorrente; né, soprattutto, è stata comprovata la lesione che deriverebbe dall’impugnato provvedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, la ricorrente ha lamentato – per questo insistendo nella domanda giudiziaria – che il richiesto utilizzo sarebbe da ricondurre alla modalità “dinamica” di messa a disposizione dei documenti mediante A.P.I. (<i>application programming interface</i>), e che, dunque, il parziale diniego opposto dal Ministero sarebbe, comunque, illegittimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale assunto, ad avviso del Collegio, non può essere condiviso, con conseguente infondatezza nel merito del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’ordinamento di settore ha, infatti, distinto, in modo chiaro e soprattutto pregiudiziale, la finalità del riutilizzo, basato sullo sfruttamento a fini economici e commerciali, dalla finalità di trasparenza, che allude al controllo democratico: profili non coincidenti nè, tantomeno, sovrapponibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La trasparenza dei dati è, infatti, declinata dal legislatore all’art. 1 del d.lgs. 33/2013, definita “<i>come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all&#8217;attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è, di contro, prevista alcuna attività di elaborazione, modificazione, combinazione o trasformazione dei dati raccolti dalla pubblica Amministrazione: sostrato, le cennate attività, proprio del riutilizzo, vale a dire di un’attività che è soggetta allo sfruttamento del valore del patrimonio informativo pubblico, anche a scopo commerciale; attività che, nel caso della ricorrente, è stata esplicitata nel preannuncio dell’uso di un’A.P.I. tramite la quale utilizzare i dati in modo “dinamico”: aggettivazione che va ricondotta alla definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c-sexies del d.lgs. 36/2006 (“<i>dati dinamici: documenti informatici, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza</i>”), esemplificata, nelle linee guida AGID recanti “<i>regole tecniche per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico</i>” (adottate con determinazione n. 183 del 3.8.2023), in applicazioni relative ai “<i>dati ambientali, relativi al traffico, satellitari o meteorologici</i>”, cui la ricorrente intenderebbe estendere, sulla scorta di una soggettiva interpretazione, anche i dati afferenti alla Giustizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ma la pregiudizialità della distinzione sopra richiamata è ben strutturata nel DPR 322/1981, “<i>regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione</i>”, pure impugnato dalla ricorrente, in cui si è previsto, all’art. 9, pienamente vigente, che “<i>è consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio. È vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare è fatto divieto di riprodurre i documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all&#8217;elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati dal centro. La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l&#8217;indicazione della provenienza dal centro della Corte di cassazione. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il predetto art. 9 è espressione di discrezionalità legislativa, cioè dell’esercizio di una potestà che – come ha teorizzato la dottrina pubblicistica – è da considerare libera e incondizionata, cosicché quando un atto legislativo risulti costituzionalmente vincolato al perseguimento di determinati finalità pubbliche, la discrezionalità legislativa esprimerà un limite funzionale di natura prevalentemente interna alla produzione normativa. Quanto ora osservato può essere utilmente sintetizzato dalla legge 87/1953 (“<i>Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale</i>”), la quale prevede, all’art. 28, che (perfino) “<i>il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso tale disposizione la ricorrente ha formulato un mero rilievo di incondivisione, neppure sollevando dubbi di legittimità costituzionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non può essere, quindi, reputato illegittimo un sistema di controllo sui presupposti e sull’ampiezza dell’uso concedibile, perché innervato nella disciplina positiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò è tanto più vero alla luce della circostanza che, dopo la presentazione della domanda del 24.6.2024, ma prima della pubblicazione della sentenza della Sezione n. 18307 del 22 ottobre 2024 (che ha statuito l’obbligo di provvedere), il Ministero resistente ha stipulato in data 4.7.2024 una convenzione con l’Associazione italiana editori nel cui preambolo si è preso atto che “<i>nelle more della realizzazione di una specifica piattaforma informatica che consenta agli Editori, di accedere al servizio di interoperabilità applicativa per poter effettuare il download massivo dalla Banca dati Pubblica (di seguito BDP) dei provvedimenti giudiziari ivi archiviati, è necessario introdurre un regime sperimentale per l’anno 2024, che consenta la fruizione dei provvedimenti giudiziari di merito depositati a decorrere dal 1° gennaio 2024</i>”; e ciò, tenendo a monte presente la “<i>necessità di garantire la continuità dei servizi degli editori, anche non associati ad AIE (di seguito gli “editori”), in questo ambito finalizzato a diffondere la conoscenza della giurisprudenza e, per questi specifici fini, appare utile fornire agli editori l&#8217;accesso ad un servizio di download massivo dei dati delle sentenze in modo che essi possano utilizzare i contenuti dei provvedimenti giudiziari di merito nella loro interezza, ovverosia non anonimizzati, salvo che nelle materie elencate nell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è, quindi, definito un obbligo di adesione in esito al quale il “<i>servizio verrà reso mediante procedura di trasmissione dei dati, concordata tra il Ministero della Giustizia e l’AIE, attraverso il rilascio di uno specifico identificativo univoco per ogni editore finalizzato alla fruizione del servizio, a seguito di approvazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero</i>”: un’adesione, certo onerosa, comportante il pagamento di un corrispettivo in misura forfettaria di euro 10.000,00, però “<i>imputato al capo XI – Ministero della Giustizia – capitolo 2413/28 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, ai fini della successiva IT, per il finanziamento delle spese di investimento e sviluppo dell&#8217;informatica giuridica</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Una finalizzazione che non può essere reputata irragionevole alla luce dell’obiettivo di pubblico interesse sotteso alla realizzazione – dopo la fase sperimentale, in corso – di uno spazio unico di dati, vale a dire di un ecosistema composto da società, privati e pubbliche amministrazioni volto a creare nuovi prodotti e servizi innovativi basati su dati accessibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è, quindi, fondatamente configurabile una lesione derivante dall’applicazione del regime amministrativo prescritto dal Ministero con il provvedimento impugnato, né è stata allegata una lesione concreta del diritto di iniziativa economica della ricorrente, per la sopra ricordata disponibilità (accesso e riutilizzo) delle pronunce della Corte di Cassazione oggetto di un servizio di pubblica utilità e di libera ricerca (Italgiure).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi espressi in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Politi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Matthias Viggiano, Primo Referendario</p>
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		<title>Sulla valutazione dei titoli di preferenza in un concorso pubblico.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 15:56:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-dei-titoli-di-preferenza-in-un-concorso-pubblico/">Sulla valutazione dei titoli di preferenza in un concorso pubblico.</a></p>
<p>Concorso pubblico &#8211; Discrezionalità dell&#8217;Amministrazione &#8211; Commissione valutatrice &#8211; Titolo di preferenza &#8211; Formazione dopo la scadenza del bando &#8211; Non valutabilità &#8211; Legittimità La decisione dell’Amministrazione di non prendere in considerazione il titolo di lodevole servizio non appare censurabile, perché è conforme alle prescrizioni del bando: la documentazione relativa al titolo medesimo risulta, infatti, essere stata</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-dei-titoli-di-preferenza-in-un-concorso-pubblico/">Sulla valutazione dei titoli di preferenza in un concorso pubblico.</a></p>
<p><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Concorso pubblico &#8211; Discrezionalità dell&#8217;Amministrazione &#8211; Commissione valutatrice &#8211; Titolo di preferenza &#8211; Formazione dopo la scadenza del bando &#8211; Non valutabilità &#8211; Legittimità</span></p>
<hr />
<p class="popolo" style="margin: 0cm; text-align: justify; line-height: 26.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, palatino, serif; color: black;">La decisione dell’Amministrazione di non prendere in considerazione il titolo di lodevole servizio non appare censurabile, perché è conforme alle prescrizioni del bando: la documentazione relativa al titolo medesimo risulta, infatti, essere stata formata in una data successiva al termine ultimo di presentazione delle domande per il concorso.</span></p>
<p class="popolo" style="margin: 0cm; text-align: justify; line-height: 26.0pt; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, palatino, serif; color: black;">Non può, inoltre, sostenersi che il titolo in questione si sia perfezionato prima della suddetta scadenza, in quanto l’esistenza di un determinato fatto (qual è il “lodevole servizio”) va dimostrata nei procedimenti concorsuali esclusivamente in via documentale, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (<i>cfr</i>., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 9105).</span></p>
<p class="popolo" style="margin: 0cm; text-align: justify; line-height: 26.0pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, palatino, serif; color: black;">Non può sostenersi che tutta l’attività lavorativa, a cui si riferisce l’attestato di “lodevole servizio”, sia stata svolta dalla ricorrente prima della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.</span></p>
<p class="popolo" style="margin: 0cm; text-align: justify; line-height: 26.0pt; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, palatino, serif; color: black;">Ciò conferma come la mancata valutazione del relativo titolo da parte dell’Amministrazione non sia affatto il frutto di una “visione meramente formalistica” ma sia piuttosto giustificata, anche sotto il profilo sostanziale in forza del principio di <i>par condicio</i> tra i candidati, non potendo essere presi in esame attestati rilasciati dopo un significativo intervallo temporale dalla data fissata dal bando.</span></p>
<hr />
<p><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Pres. Petrucciani, Est. A. Ugo</span></p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">REPUBBLICA ITALIANA</span></p>
<p class="innome" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</span></p>
<p class="sezione" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</span></p>
<p class="sezione" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">(Sezione Prima)</span></p>
<p class="tabula" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">ha pronunciato la presente</span></p>
<p class="sezione" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">SENTENZA</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">sul ricorso numero di registro generale 879 del 2023, proposto da</span><br />
<span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Gilda Losito, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristina Latini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</span></p>
<p class="contro" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">contro</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell&#8217;Interno, non costituito in giudizio;</span></p>
<p class="contro" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">nei confronti</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Lorenzo Cattelan e Margherita Cisani, non costituiti in giudizio;</span></p>
<p class="contro" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">per l&#8217;annullamento</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">&#8211; della graduatoria del Concorso Pubblico per esami per l&#8217;accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi nr. 5 posti, a tempo indeterminato, di Dirigente di Istituto Penale per i Minorenni di Livello Dirigenziale Non generale, indetto con PDG del 28 agosto 2020 e pubblicato nella gazzetta ufficiale nr. 78 del 6 ottobre 2020, pubblicata sul sito www.giustizia.it nell&#8217;apposita scheda di sintesi del concorso pubblico, previo formale avviso pubblicato in data 11/11/2022 sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n.89.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Visti tutti gli atti della causa;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</span></p>
<p class="fatto" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">FATTO</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">1. – Con decreto del 28 agosto 2020, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 78 del 6 ottobre 2020, il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, per n. 5 posti, a tempo indeterminato, di Dirigente di Istituto Penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">2. – Il bando di concorso prevedeva – per quanto rileva ai fini del presente giudizio – che i candidati dovessero dichiarare, già nella domanda di partecipazione, l’eventuale possesso di titoli di riserva, precedenza e preferenza, e che, una volta superate le prove scritte e orali, dovessero inviare all’Amministrazione i documenti attestanti il possesso dei predetti titoli (art. 4, comma 2, e art. 11, comma 2, del bando).</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">La <i>lex specialis</i> precisava, inoltre, che i titoli di riserva, precedenza e preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, dovessero essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione (art. 2, comma 2, del bando).</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">3. – La dott.ssa Gilda Rosito ha presentato domanda di partecipazione al concorso, nella quale ha dichiarato espressamente “<i>di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, di cui all’art. 2 del bando: Attestati di Lodevole Servizio nella Pubblica Amministrazione</i>”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">4. – Dopo aver sostenuto e superato le prove scritte e la prova orale, essa ha inviato all’Amministrazione la documentazione attestante due titoli di preferenza, segnatamente:</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><i>a)</i> un attestato di lodevole servizio svolto presso l’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, rilasciato dal direttore del medesimo ufficio in data 4 febbraio 2022;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;"><i>b)</i> una dichiarazione sostitutiva di certificazione, contenente <i>(i)</i> la dichiarazione di “<i>aver prestato lodevole servizio in Amministrazioni pubbliche diverse dall’Amministrazione Penitenziaria dal 1995 al 1997, anno di assunzione presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria</i>”, nonché <i>(ii)</i> la precisazione che “<i>i sopracitati attestati di lodevole servizio sono già in possesso dell’Amministrazione penitenziaria come si evince dalla posizione n. 169 assegnata alla sottoscritta nella graduatoria pubblicata sul bollettino ufficiale n. 12 del 30/06/1997 del Ministero di Grazia e Giustizia e della quale per comodità si allega copia</i>”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">5. – Nella graduatoria finale del concorso, la dott.ssa Losito si è collocata in 22esima posizione, a pari punti (n. 48) con i dott.ri Lorenzo Cattellan e Margherita Cisani, collocatisi rispettivamente alla 20esima e 21esima posizione.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">6. – La dott.ssa Losito ha inviato all’Amministrazione una richiesta di accesso agli atti del concorso, per conoscere le ragioni del mancato riconoscimento dei titoli di preferenza, che le avrebbe consentito di sopravanzare i dott.ri Cattelan e Cisani, che avevano conseguito il suo stesso punteggio finale.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">L’Amministrazione ha riscontrato tale richiesta, evidenziando quanto segue:</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">&#8211; riguardo al titolo <i>sub a)</i> sopracitato, “<i>si rappresenta che questa Amministrazione li ha ritenuti non valutabili in quanto la data dell’attestato prodotto è quella del 4 febbraio 2022, successiva a quella della domanda di partecipazione al concorso. […]</i>”;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">&#8211; riguardo al titolo <i>sub b)</i> sopracitato: “<i>Con riguardo a quanto dichiarato dalla d.ssa Gilda Losito in data 10 febbraio 2022 in merito al riconoscimento del lodevole servizio quale titolo di preferenza e di precedenza per graduatoria di altro concorso (cfr. Bollettino Ufficiale n. 12/1997 del Ministero di Grazia e Giustizia) si rappresenta che non può essere dichiarato valido un titolo desumibile da altra graduatoria di concorso pubblico in quanto la medesima avrebbe dovuto presentare a questo Dipartimento esclusivamente copia dell’attestato in questione rilasciato dall’Amministrazione interessata</i>”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">7. – La dott.ssa Losito ha, così, impugnato gli atti del concorso in esame e, in particolare, la graduatoria finale, nella parte in cui non le sono stati riconosciuti i due titoli di lodevole servizio che le avrebbero consentito di sopravanzare i due concorrenti che hanno conseguito il suo stesso punteggio.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">7.1. – Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 2, del bando di concorso e dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, con specifico riguardo alla mancata valutazione del primo attestato di lodevole servizio, rilasciato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">La ricorrente ha affermato, in sintesi, che tale attestato, pur essendo stato rilasciato in data successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, si riferisce comunque ad uno <i>status</i> preesistente e, dunque, avrebbe dovuto essere valutato dall’Amministrazione.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">7.2. – Con il secondo motivo di ricorso, invece, è stata censurata la mancata valutazione del secondo titolo di preferenza, costituito dall’autocertificazione del lodevole servizio, sotto il profilo della violazione dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 16 del DPR n. 487 del 1994.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">La ricorrente afferma che l’Amministrazione era già in possesso del relativo attestato e, dunque, non avrebbe potuto onerare la ricorrente di una nuova produzione dello stesso.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">8. – Si è costituita in causa l’Amministrazione resistente, eccependo, <i>in primis</i>, l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, in quanto, anche laddove venisse riconosciuto alla ricorrente il titolo preferenziale del lodevole servizio (non valutato), la stessa si collocherebbe al massimo al 20esimo posto in graduatoria, atteso che l’invocato riconoscimento del lodevole servizio, che non dà diritto ad alcun punteggio aggiuntivo ma solo ad essere preferito nell’ambito dei candidati collocati nella medesima fascia di punteggio, non le consentirebbe di superare la quinta classificata (che ha riportato il punteggio di 51,70, dalla quale resterebbe distanziata quindi di 15 posti, avendo la dott.ssa Losito riportato il punteggio di 48).</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Nel merito, l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">9. – La ricorrente ha rinunciato alla domanda di tutela cautelare e, successivamente, ha depositato un’istanza di prelievo, nella quale ha rappresentato che, in forza del DPCM dell’11 maggio 2023, sarebbe stato disposto uno scorrimento della graduatoria per ulteriori 21 unità, che avrebbe potuto ricomprenderla.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">La ricorrente ha, così, precisato di avere pieno interesse alla definizione del ricorso, posto che qualora “<i>dovesse essere nominata perché inclusa nella eventuale quota di graduatoria ceduta, gli altri due candidati in graduatoria, controinteressati, che la precedono, continuerebbero ad avere la possibilità di preferenza nella scelta della sede di servizio</i>”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">10. – Con ordinanza collegiale n. 16967/2023, resa a valle dell’udienza pubblica dell’8 novembre 2023, il Collegio ha ordinato alla ricorrente di depositare la prova del buon esito della notifica del ricorso al controinteressato dott. Lorenzo Cattelan, nonché di integrare il contraddittorio nei confronti della dott.ssa Margherita Cisani, che riveste anch’essa qualità di controinteressata, avendo conseguito il medesimo punteggio della ricorrente nelle prove concorsuali, ma collocatasi in posizione precedente nella graduatoria finale.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Entrambi gli adempimenti sono stati eseguiti dalla ricorrente.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">11. – I due controinteressati, pur ritualmente intimati, non si sono costituti in giudizio.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">12. – In vista della successiva udienza pubblica, la ricorrente ha depositato una memoria, nella quale ha rappresentato che, per effetto dei citati scorrimenti della graduatoria del concorso di cui è causa, essa è stata effettivamente assunta dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Alla luce di ciò, essa ha dichiarato di avere interesse a vedersi riconosciuti i titoli di preferenza, in vista della scelta dell’assegnazione della sede di lavoro con preferenza rispetto agli altri vincitori.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">13. – All’udienza pubblica del 29 maggio 2024, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</span></p>
<p class="fatto" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">DIRITTO</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">14. – Oggetto del contendere è il mancato riconoscimento in favore della ricorrente di due titoli di preferenza che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 487 del 1994, le attribuirebbero precedenza in graduatoria rispetto ai due candidati che hanno conseguito il suo analogo punteggio al termine delle prove scritte e orali del concorso in esame.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">15. – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, per non aver la ricorrente dimostrato la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento delle censure formulate.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Al riguardo deve osservarsi che, per quanto la ricorrente si fosse inizialmente posizionata alla 22esima posizione della graduatoria del concorso che contemplava solo 5 posti per i vincitori, la stessa è stata poi effettivamente assunta per effetto di ulteriori scorrimenti della graduatoria.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">La ricorrente ha, dunque, pieno interesse alla decisione del ricorso, in quanto, in caso di esito positivo dello stesso, sopravanzerebbe i due controinteressati nella graduatoria e potrebbe scegliere la sede di servizio con precedenza rispetto ad essi.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Il ricorso introduttivo del presente giudizio non può, pertanto, essere ritenuto inammissibile per carenza di interesse.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16. – Nel merito, ritiene il Collegio che siano fondate solamente le censure riguardanti il secondo titolo di preferenza, non invece quelle inerenti al primo.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">17. – Il primo titolo di preferenza è costituito da un attestato di lodevole servizio, svolto dalla ricorrente a decorrere dal 20 ottobre 2016 presso l’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Tale attestato è stato rilasciato in data 4 febbraio 2022.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16.1. – L’Amministrazione ha ritenuto non valutabile questo titolo, in quanto il relativo attestato è stato rilasciato in data successiva alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Ciò in forza dell’art. 2, comma 2, del bando, che prevede che “<i>eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa”</i></span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16.2. – La ricorrente ritiene che la mancata valutazione di tale titolo di preferenza sia illegittima, per violazione dell’art. 5, comma 5, del DPR n. 487 del 1994, che dispone che:</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">“<i>A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall&#8217;aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore età”.</i></span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Ad avviso della ricorrente, l’ipotesi contemplata dalla lett. b) dell’articolo citato farebbe riferimento al “possesso di una qualità” e non, invece, al “possesso di una attestazione materiale”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">L’attestato del lodevole servizio ai sensi della citata lett. b), dunque, costituirebbe una mera dichiarazione formale ricognitiva di una situazione – il lodevole servizio, appunto – pregressa che, nel caso della ricorrente, risale al 20 ottobre 2016, quando è iniziata la sua attività lavorativa presso l’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Di conseguenza, avendo la ricorrente svolto un lodevole servizio perlomeno dal 20 ottobre 2016 sino al 1 febbraio 2022 (asserita data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso), essa sarebbe in possesso del relativo titolo, anche se la dichiarazione formale del medesimo è intervenuta tre giorni dopo, in data 4 febbraio 2022.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16.3. – La censura non è condivisibile.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16.4. – La decisione dell’Amministrazione di non prendere in considerazione il titolo di lodevole servizio non appare censurabile, perché è conforme alle prescrizioni del bando: la documentazione relativa al titolo medesimo risulta, infatti, essere stata formata in una data successiva al termine ultimo di presentazione delle domande per il concorso.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16.5. – Non può, inoltre, sostenersi che il titolo in questione si sia perfezionato prima della suddetta scadenza, in quanto l’esistenza di un determinato fatto (qual è il “lodevole servizio”) va dimostrata nei procedimenti concorsuali esclusivamente in via documentale, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (<i>cfr</i>., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 9105).</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16.6. – A nulla rileva, pertanto, la circostanza che, nel caso di specie, l’attestato di lodevole servizio possa essere stato, in ipotesi, rilasciato solamente tre giorni dopo la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte della ricorrente.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">La relativa documentazione è, in ogni caso, avvenuta in data successiva al termine prescritto dal bando.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">16.7. – Ad ogni modo, per completezza di analisi, appare doveroso precisare come non sia affatto credibile che la data di presentazione della domanda di concorso sia realmente avvenuta in data 1° febbraio 2022 e che, di conseguenza, l’attestato in analisi, datato 4 febbraio 2022, sia stato rilasciato solamente tre giorni dopo.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Si consideri, infatti, che:</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">&#8211; il bando di concorso è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale in data 6 ottobre 2020, e in esso è previsto un termine di 30 giorni per la presentazione della domanda;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">&#8211; la stessa ricorrente, inoltre, in un passaggio dell’atto introduttivo, afferma di aver “<i>sostenut</i>[o]<i> le prove scritte del concorso in data 01/02/2021</i>”, ossia un anno prima della data nella quale essa asserisce di aver presentato la domanda di partecipazione al concorso (1 febbraio 2022);</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">&#8211; infine, la ricorrente ha inviato all’Amministrazione l’attestato in esame con una PEC in data 10 febbraio 2022, nella quale dichiara di aver già superato le prove scritte e la prova orale del concorso: non è, quindi, ragionevolmente credibile che negli otto giorni intercorrenti tra il 1° e il 10 febbraio 2022 (di cui un sabato e una domenica) siano state svolte le tre prove scritte del concorso, siano stati corretti tutti i relativi elaborati, si siano tenute le prove orali e, infine, ne sia stato comunicato l’esito ai candidati.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Alla luce di ciò, deve ragionevolmente ritenersi che tra <i>(i)</i> la data di presentazione della domanda di concorso e <i>(ii)</i> la data di rilascio dell’attestato di lodevole servizio (4 febbraio 2022), non siano trascorsi solo tre giorni, bensì un più considerevole lasso di tempo.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Non può, conseguentemente, sostenersi che tutta l’attività lavorativa, a cui si riferisce l’attestato di “lodevole servizio”, sia stata svolta dalla ricorrente prima della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Ciò conferma come la mancata valutazione del relativo titolo da parte dell’Amministrazione non sia affatto il frutto di una “visione meramente formalistica”, come afferma in atti la ricorrente, ma sia piuttosto giustificata, anche sotto il profilo sostanziale in forza del principio di <i>par condicio</i> tra i candidati, non potendo essere presi in esame attestati rilasciati dopo un significativo intervallo temporale dalla data fissata dal bando.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">17. – Questo Collegio ritiene, al contrario, illegittima la mancata valutazione del secondo titolo di preferenza (costituito dal lodevole servizio prestato presso amministrazioni pubbliche diverse dall’Amministrazione penitenziaria, dal 1995 al 1997), che è stata motivata dall’Amministrazione sul semplice presupposto che non possa essere dichiarato valido un titolo desumibile da un’altra graduatoria di concorso pubblico, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto consegnare al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia la copia dell’attestato in questione rilasciato dall’Amministrazione interessata.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">17.1. – Osserva il Collegio che il possesso di questo titolo è stato <i>(i)</i> indicato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso e poi <i>(ii)</i> autodichiarato dalla medesima ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con dichiarazione resa in data 10 febbraio 2022.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Nella suddetta autodichiarazione, la ricorrente ha anche precisato che il relativo attestato era già in possesso del Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in quanto le era stato riconosciuto in un precedente concorso, bandito dalla medesima amministrazione, nell’anno 1997.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">La ricorrente ha anche inviato all’Amministrazione la copia del bollettino ufficiale del Ministero di Grazie e Giustizia contenente la graduatoria finale del predetto concorso, dalla quale si evincono i precisi riferimenti del concorso del 1997 e l’avvenuta attribuzione, a favore della ricorrente, del predetto titolo di lodevole servizio.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">17.2. – La mancata valutazione del suddetto titolo risulta, pertanto, in contrasto con il disposto dell’art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 16, co. 1, del d.P.R. n. 487 del 1994.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">L’art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990, infatti, stabilisce che “<i>I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti</i>”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">L’art 16, co. 1, del d.P.R. n. 487 del 1994, inoltre, prevede che nei pubblici concorsi la documentazione relativa ai titoli preferenziali e di riserva nella nomina nei pubblici concorsi “<i>non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni</i>”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Alla luce di queste disposizioni, appare evidente l’illegittimità della pretesa, da parte dell’Amministrazione, della consegna, a cura del candidato, di un documento che, oltre che essere stato da questo autodichiarato, era già in possesso della stessa Amministrazione che ha bandito il concorso.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Ne consegue che l’Amministrazione ben avrebbe potuto accertare l’esistenza di tale documento semplicemente attingendo ai propri archivi, senza onerare il candidato di produrre nuovamente l’attestazione a suo tempo già consegnata (<i>cfr</i>. TAR Lazio – Roma, Sez. II ter, 3 febbraio 2023, n. 1983).</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">17.3. – Appare, di conseguenza, illegittima e va annullata l’impugnata graduatoria, nella parte in cui non ha valutato, in favore della ricorrente, il possesso del titolo di preferenza a parità di punteggio costituito dal “lodevole servizio”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">18. – Considerata la peculiarità delle questioni affrontate, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite.</span></p>
<p class="fatto" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">P.Q.M.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, in parte qua, la graduatoria del concorso di cui è causa nei sensi e limiti di cui in motivazione.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Spese compensate.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</span></p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Francesca Petrucciani, Presidente FF</span></p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Filippo Maria Tropiano, Consigliere</span></p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 12pt;">Alberto Ugo, Referendario, Estensore</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-dei-titoli-di-preferenza-in-un-concorso-pubblico/">Sulla valutazione dei titoli di preferenza in un concorso pubblico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla esclusione da un concorso pubblico del concorrente che, in sede di prova orale, abbia sostenuto la prova di lingua straniera in idioma differente da quello indicato nella domanda di partecipazione. </title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-da-un-concorso-pubblico-del-concorrente-che-in-sede-di-prova-orale-abbia-sostenuto-la-prova-di-lingua-straniera-in-idioma-differente-da-quello-indicato-nella-domanda-di-partecipazio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 10:17:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-da-un-concorso-pubblico-del-concorrente-che-in-sede-di-prova-orale-abbia-sostenuto-la-prova-di-lingua-straniera-in-idioma-differente-da-quello-indicato-nella-domanda-di-partecipazio/">Sulla esclusione da un concorso pubblico del concorrente che, in sede di prova orale, abbia sostenuto la prova di lingua straniera in idioma differente da quello indicato nella domanda di partecipazione. </a></p>
<p>Concorso &#8211; Prova orale &#8211; Lingua straniera &#8211; Prova in lingua diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione &#8211; Esclusione. E&#8217; illegittima la decisione dell&#8217;amministrazione di non escludere da un concorso pubblico un candidato che, in sede di prova orale, abbia sostenuto la prova di lingua straniera in idioma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-da-un-concorso-pubblico-del-concorrente-che-in-sede-di-prova-orale-abbia-sostenuto-la-prova-di-lingua-straniera-in-idioma-differente-da-quello-indicato-nella-domanda-di-partecipazio/">Sulla esclusione da un concorso pubblico del concorrente che, in sede di prova orale, abbia sostenuto la prova di lingua straniera in idioma differente da quello indicato nella domanda di partecipazione. </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-da-un-concorso-pubblico-del-concorrente-che-in-sede-di-prova-orale-abbia-sostenuto-la-prova-di-lingua-straniera-in-idioma-differente-da-quello-indicato-nella-domanda-di-partecipazio/">Sulla esclusione da un concorso pubblico del concorrente che, in sede di prova orale, abbia sostenuto la prova di lingua straniera in idioma differente da quello indicato nella domanda di partecipazione. </a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Prova orale &#8211; Lingua straniera &#8211; Prova in lingua diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione &#8211; Esclusione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; illegittima la decisione dell&#8217;amministrazione di non escludere da un concorso pubblico un candidato che, in sede di prova orale, abbia sostenuto la prova di lingua straniera in idioma differente da quello indicato nella domanda di partecipazione. L’amministrazione, infatti, nel proprio operare, ha determinato una manifesta alterazione della procedura concorsuale, atteso che ha acconsentito ad una sostanziale modifica della domanda di partecipazione. In tal guisa, il controinteressato ha potuto sostenere la prova in una lingua straniera non indicata nella candidatura, in evidente violazione della <i>lex specialis</i> che impone all’aspirante autista di manifestare in quale lingua straniera espletare la prova orale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savo Amodio &#8211; Est. Viggiano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ex</i> art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 5875 del 2024, proposto da<br />
Lorenzo Gissi, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Palatucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, largo Amilcare Ponchielli, n. 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Consiglio superiore della magistratura, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Angelo Venuto, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento, previa sospensiva</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della graduatoria definitiva del concorso, profilo “B”, di cui al bando pubblicato in G.U. 9 giugno 2023, IV s.s., n. 43, con cui il Consiglio superiore della magistratura ha indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di addetto ai servizi generali, area I, del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura e relativa delibera di approvazione del comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura del 26 marzo 2024, nella parte in cui include, in posizione superiore a quella del ricorrente, il controinteressato, in luogo dell’esclusione di quest’ultimo dal concorso pubblico;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tutti gli atti amministrativi, antecedenti o susseguenti, connessi a quelli di cui sopra, impugnati anch’essi con il presente ricorso nella parte in cui riammettono o non escludono dalla procedura concorsuale e dalla graduatoria del concorso il controinteressato, a partire dalla delibera 14 marzo 2024 del comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura, trasmessa con prot. «964/PE/2022 – OMISSIS» e dal verbale della commissione esaminatrice del concorso del 20 marzo 2024 nonché, per tuziorismo, ove occorrendo in quanto lesivi per i motivi illustrati, i verbali della commissione di valutazione del 15 gennaio 2024, del 22 febbraio 2024, ore 10,00, del 22 febbraio 2024, ore 12,45 e dell’11 marzo 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio superiore della magistratura, nonché di Angelo Venuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorrente impugnava gli atti del concorso in epigrafe, indetto dal Consiglio superiore della magistratura (Csm), per mezzo dei quali Angelo Venuto veniva dichiarato vincitore del concorso per autista dell’organo di autogoverno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. In particolare, durante la prova orale del 15 gennaio 2024, l’odierno controinteressato rifiutava di sottoporsi alle domande in lingua inglese, affermando di voler sostenere la prova in lingua francese: la commissione giudicatrice, pertanto, procedeva al colloquio in francese e poi, reputando l’esaminato idoneo, ammetteva con riserva il Venuto, sospendendo il giudizio sino alla verifica di ammissibilità della richiesta del candidato di modifica della lingua straniera nella quale effettuare la prova.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. In seguito, il 22 febbraio 2024, all’esito della valutazione dei titoli, la commissione dichiarava non idoneo il Venuto, in quanto non aveva sostenuto l’obbligatoria prova in lingua inglese, non potendo la commissione modificare la domanda originariamente presentata dal candidato (che appunto indicava di volersi sottoporre alla prova in inglese e non in francese). Conseguentemente, l’11 marzo 2024, veniva formata la graduatoria del concorso che non annoverava il controinteressato tra gli idonei.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Tuttavia, il 14 marzo 2024, il comitato di presidenza del Csm, investito dalla commissione del compito di approvare la graduatoria, deliberava di «<i>restituire gli atti alla commissione esaminatrice perché proceda alla definitiva valutazione dei titoli e dei punteggi riconoscibili al candidato Angelo Venuto in esito alle prove sostenute e lo reinserisca, nella posizione conseguente al punteggio ottenuto, nella graduatoria finale del concorso</i>», ritenendo «<i>di non condividere la esclusione stabilita dalla commissione esaminatrice nel verbale n. 11 del 22 febbraio 2024</i>». Pertanto, il 20 marzo 2024, la commissione si riuniva nuovamente, al fine di completare la valutazione titoli del controinteressato e di aggiornare la graduatoria, inserendo il Venuto al quinto posto: cosí il ricorrente passava dalla posizione nove alla decima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Si costituiva in resistenza il Csm.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Al contempo, si costituiva in giudizio anche il controinteressato, Angelo Venuto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare degli atti gravati, per il cui esame veniva fissata la camera di consiglio del 26 giugno 2024, all’esito della quale, previo avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il Collegio tratteneva la causa per la decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, può passarsi all’illustrazione delle doglianze spiegate nel ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Con un primo motivo viene rappresentata la violazione del bando di concorso nella parte in cui prevede l’espletamento della prova orale nella lingua straniera «<i>indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso</i>»: viceversa, nel caso all’odierno esame, la prova orale sarebbe stata condotta su una lingua non prescelta dal controinteressato nella domanda, determinandosi cosí una violazione della <i>par condicio</i> tra gli aspiranti al posto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. Tramite la seconda censura si deduce l’erroneità dei presupposti fattuali della delibera del comitato di presidenza del Csm, atteso che il verbale della commissione esaminatrice del 15 gennaio 2024 non evidenzierebbe alcuna dichiarazione del controinteressato circa l’asserita erroneità materiale della domanda di partecipazione ovvero della volontà di sottoporsi alla prova in francese. Pertanto, illegittimo sarebbe l’operato del comitato di presidenza (e, <i>a fortiori</i>, della commissione) anche in considerazione del fatto che non può derubricarsi a <i>mero</i> <i>errore materiale</i> la non corretta compilazione della domanda di partecipazione al concorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. A mezzo della terza doglianza si evidenzia la manifesta disparità di trattamento riservata al controinteressato che ha potuto emendare la propria domanda di partecipazione, anche dopo la scadenza dei termini di invio della candidatura, in spregio al principio di eguaglianza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.4. Con un quarto motivo viene lamentato l’inserimento in graduatoria del controinteressato nonostante non si sia appurata la sua idoneità nella lingua straniera.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.5. Infine, con l’ultima censura si rappresenta l’incompetenza del comitato di presidenza del Csm che avrebbe il potere di formare (ma solo di approvare) la graduatoria del concorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Cosí esposte le ragioni di gravame, è necessario preliminarmente scrutinare la sollevata (sia dalla parte resistente, sia dal controinteressato) eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Essa è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Invero, se è pacifico che il ricorrente non può, per mezzo dell’azione giurisdizionale spiegata in questa sede, ottenere l’inserimento tra i primi cinque posti della graduatoria di merito (e quindi risultare vincitore del concorso ed essere immediatamente assunto), va comunque osservato come l’eventuale accoglimento della domanda determinerebbe un indubbio vantaggio giuridicamente apprezzabile. Difatti, la posizione giuridica azionata è di interesse legittimo, ossia una situazione di vantaggio a realizzazione eventuale: orbene, la differente collocazione all’esito del concorso (nono, piuttosto che decimo) consente di avere una maggiore probabilità di conseguire, nell’arco temporale di validità della graduatoria, il bene della vita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. Di conseguenza, per soddisfare la condizione dell’azione rappresentata dall’interesse a ricorrere è sufficiente allegare un incremento delle possibilità di conseguire l’utilità sostanziale sottesa alla posizione giuridica soggettiva attivata con la domanda giurisdizionale. Orbene, è evidente che, nel caso all’odierno esame, l’annullamento degli atti gravati determinerebbe un immediato vantaggio per il ricorrente, sebbene circoscritto ad un livello intermedio, prodromico al conseguimento dell’eventuale bene della vita finale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4. In tal senso, va osservato come pienamente calzanti siano proprio i precedenti giurisprudenziali citati da parte controinteressata, atteso che ribadiscono il ben noto principio secondo cui «<i>nelle controversie aventi ad oggetto le selezioni pubbliche, non può prescindersi dalla c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime</i>» (Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 5837 e Cga, 4 marzo 2019, n. 201): difatti, come ampiamente esposto, l’eventuale accoglimento del ricorso proposto determinerebbe una positiva incidenza nella <i>posizione</i> del ricorrente che scalerebbe la graduatoria passando dal decimo al nono posto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Rigettata l’eccezione preliminare, è possibile affrontare il merito del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Esso è complessivamente fondato nei limiti appresso indicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. A ben vedere, l’amministrazione, nel proprio operare, ha determinato una manifesta alterazione della procedura concorsuale, atteso che ha acconsentito ad una sostanziale modifica della domanda di partecipazione. In tal guisa, il controinteressato ha potuto sostenere la prova in una lingua straniera non indicata nella candidatura, in evidente violazione della <i>lex specialis</i> che impone all’aspirante autista di manifestare in quale lingua straniera espletare la prova orale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. Orbene, l’asserito errore nella compilazione della domanda non può essere qualificato come <i>mera svista</i>, atteso che per un elementare principio di autoresponsabilità, è onere del candidato verificare di aver correttamente compilato la domanda inserendo tutte le informazioni e i dati richiesti secondo quanto previsto dal bando di concorso (cfr. Tar Lazio, sez. I, 5 febbraio 2024, n. 2149). In tal senso, va dato seguito alle pronunce che precisano come il <i>mero errore materiale</i> consista in un autentico <i>lapsus calami</i>, ossia un’erronea trascrizione immediatamente percepibile dal contesto complessivo dell’atto (v. Tar Lazio, sez. I, 5 maggio 2023, n. 7626).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3. Tuttavia, nel caso in esame, dal tenore della domanda non emerge nulla di tutto ciò: la commissione esaminatrice, infatti, ha inizialmente reputato di dover procedere al colloquio in lingua inglese e solo il rifiuto del candidato ha reso palese l’errore. Conseguentemente, l’ipotesi in esame non può essere derubricata a <i>mero errore materiale</i> (in termini, v. Cons. Stato, sez. I, par., 4 marzo 2019, n. 654).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.4. Similmente, non possono invocarsi i principî dettati in tema di soccorso istruttorio. Difatti, nella vicenda all’odierno esame, l’intervento dell’amministrazione non ha semplicemente corretto un’imperfezione formale, bensí ha sanato un vizio invalidante della procedura: all’uopo, va rammentato come sia consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui nelle procedure concorsuali l’attivazione del soccorso istruttorio sia ammissibile solamente qualora la domanda presenti «<i>margini di incertezza facilmente superabili</i>» (cosí Cga, 23 gennaio 2023, n. 95).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.5. Pertanto, considerato come la domanda del controinteressato sia stata totalmente stravolta, risultando sostanzialmente diversa rispetto a quella presentata dal candidato, appare illegittimo l’operato dell’amministrazione. Invero, va osservato come, a rigore, il Venuto <i>non </i>ha sostenuto la prova orale secondo quanto indicato in domanda, bensí con modalità alternative che, sebbene in astratto legittime, hanno inciso sull’effettivo <i>iter</i> procedimentale, cosí alterando la <i>par condicio</i> tra gli aspiranti ed inficiando gli esiti del concorso (v. Tar Lazio, sez. IV, 19 marzo 2024, n. 5489).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. La descritta illegittimità dell’operato dell’amministrazione determina l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento degli atti gravati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Filippo Maria Tropiano, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Matthias Viggiano, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-esclusione-da-un-concorso-pubblico-del-concorrente-che-in-sede-di-prova-orale-abbia-sostenuto-la-prova-di-lingua-straniera-in-idioma-differente-da-quello-indicato-nella-domanda-di-partecipazio/">Sulla esclusione da un concorso pubblico del concorrente che, in sede di prova orale, abbia sostenuto la prova di lingua straniera in idioma differente da quello indicato nella domanda di partecipazione. </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità nel giudizio amministrativo dell’intervento del c.d. cointeressato.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-nel-giudizio-amministrativo-dellintervento-del-c-d-cointeressato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 11:07:42 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88535</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-nel-giudizio-amministrativo-dellintervento-del-c-d-cointeressato/">Sull&#8217;inammissibilità nel giudizio amministrativo dell’intervento del c.d. cointeressato.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Intervento &#8211; Cointeressato &#8211; Inammissibilità. E&#8217; precluso intervenire nel giudizio amministrativo introdotto da altri per far valere un proprio interesse direttamente leso dall’atto dall’atto impugnato: difatti, ammettere l’intervento del c.d. cointeressato consentirebbe a tale soggetto l’elusione del termine decadenziale per agire (cfr. art. 28, comma 2, c.p.a.). Invero,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-nel-giudizio-amministrativo-dellintervento-del-c-d-cointeressato/">Sull&#8217;inammissibilità nel giudizio amministrativo dell’intervento del c.d. cointeressato.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-nel-giudizio-amministrativo-dellintervento-del-c-d-cointeressato/">Sull&#8217;inammissibilità nel giudizio amministrativo dell’intervento del c.d. cointeressato.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Intervento &#8211; Cointeressato &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; precluso intervenire nel giudizio amministrativo introdotto da altri per far valere un proprio interesse direttamente leso dall’atto dall’atto impugnato: difatti, ammettere l’intervento del c.d. <em>cointeressato</em> consentirebbe a tale soggetto l’elusione del termine decadenziale per agire (cfr. art. 28, comma 2, c.p.a.). Invero, è saldo l’indirizzo pretorio che ammette unicamente l’intervento da parte di un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale : con maggiore sintesi verbale, può quindi affermarsi che nel processo amministrativo è, di regola, possibile solamente l’intervento c.d. <em>adesivo dipendente. </em>Risulta necessario precisare che chi interviene nel processo altrui deve dimostrare di essere titolare di un interesse giuridicamente apprezzabile collegato alla pretesa fatta valere dal ricorrente: in altre parole, non è sufficiente un mero interesse di fatto dell’interveniente, bensí la titolarità di una posizione giuridica soggettiva che, sebbene non lesa direttamente dal provvedimento gravato, abbia un qualche nesso sostanziale con l’interesse legittimo (o col diritto soggettivo) del ricorrente principale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savo Amodio &#8211; Est. Viggiano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA NON DEFINITIVA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 16403 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentate <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>e con l’intervento di</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>ad adiuvandum</em>:<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Roberta Amendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>per quanto riguarda il ricorso introduttivo</em>:</p>
<p style="text-align: justify;">– del decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 178 del 1° agosto 2023 ai sensi dell’art. 143 Tuel;</p>
<p style="text-align: justify;">– della relazione del Ministro dell’interno;</p>
<p style="text-align: justify;">– della relazione omissata della Prefettura di Cosenza del 26 aprile 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">– della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 giugno 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">– della non conosciuta relazione della Commissione di accesso;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>per quanto riguarda i motivi aggiunti</em>:</p>
<p style="text-align: justify;">del silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso presentata il 1 ° dicembre 2023, a mezzo pec, alla Prefettura di Catanzaro e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l’istanza di cui sopra, nonché per la condanna all’esibizione, <em>ex</em> art. 116 c.p.a., di tutta la documentazione oggetto della menzionata istanza formulata in data 1° dicembre 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’interno, nonché del Comune di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di intervento dell’a.s.d. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. A seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’odierno ricorrente ha proposto dinanzi a questo Tribunale le proprie doglianze avverso il provvedimento di scioglimento – ai sensi dell’art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) – del Comune di -OMISSIS-, ente di cui risultava sindaco sino all’intervento statale risolutorio.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Si sono costituite in resistenza le amministrazioni intimate.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Del pari si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, cui l’atto di trasposizione era stato notificato dall’esponente.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha spiegato ulteriori censure contro il provvedimento di scioglimento (<em>rectius</em>, avverso la relazione istruttoria della commissione d’accesso), nonché impugnato il silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso agli atti della Prefettura in forza dei quali veniva emanato il decreto di commissariamento.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In vista della trattazione in pubblica udienza, è intervenuta <em>ad adiuvandum </em>l’associazione sportiva dilettantistica (a.s.d.) -OMISSIS-, che si è unita alle conclusioni della parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Tutte le parti hanno depositato documenti e memorie, nonché illustrato le rispettive posizioni durante la discussione all’udienza pubblica del 10 aprile 2024, all’esito della quale il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il fascicolo non è compiutamente istruito, sicché appare necessario adottare gli opportuni provvedimenti sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Preliminarmente, però, risulta necessario definire le questioni inerenti all’intervento nel presente giudizio, essendo stata eccepita da parte ricorrente l’inammissibilità della costituzione del Comune di -OMISSIS-; specularmente, le amministrazioni statali hanno eccepito l’inammissibilità dell’intervento dell’a.s.d. -OMISSIS-. Per tali questioni la causa è già matura per la decisione, non risultando necessarî ulteriori approfondimenti istruttorî.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. L’eccezione del ricorrente è infondata; viceversa, va accolta quella sollevata dall’Avvocatura dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. In particolare, quanto alla posizione del Comune di -OMISSIS-, va osservato come esso non sia direttamente inciso dal provvedimento di scioglimento degli organi locali: ed infatti, legittimati a ricorrere sono le persone fisiche già titolari o componenti degli organi disciolti. Inoltre, considerato che l’atto gravato non è emanato dall’ente locale, appare chiaro come nelle controversie avverso i provvedimenti di cui all’art. 143 Tuel il Comune non rappresenti una parte necessaria.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Nondimeno, risulta sussistente un interesse qualificato alla conservazione degli atti impugnati e, quindi, alla partecipazione al presente giudizio (pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, v. recentemente, Tar Lazio, sez. I, 5 marzo 2024, n. 4419): difatti l’eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe l’annullamento degli atti di scioglimento dell’amministrazione comunale con conseguente decadenza della commissione straordinaria – cui è, allo stato, affidata la gestione dell’ente locale – e la cui posizione è perciò collegata e, insieme, subalterna rispetto a quella dell’amministrazione centrale resistente. Quanto esposto è sufficiente per legittimare la partecipazione del Comune nel presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4. Passando alla posizione dell’interveniente <em>ad adiuvandum</em>, va rilevato come tale soggetto debba essere estromesso dal giudizio: tuttavia, le ragioni poste a fondamento di tale decisione non coincidono con quelle dedotte dalla difesa erariale.</p>
<p style="text-align: justify;">7.5. In primo luogo, va ribadito, secondo ormai consolidati insegnamenti giurisprudenziali, come sia precluso intervenire nel giudizio amministrativo introdotto da altri per far valere un proprio interesse direttamente leso dall’atto impugnato: difatti, ammettere l’intervento del c.d. <em>cointeressato</em> consentirebbe a tale soggetto l’elusione del termine decadenziale per agire (cfr. art. 28, comma 2, c.p.a.). Invero, è saldo l’indirizzo pretorio che ammette unicamente l’intervento da parte di «<em>un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale</em>» (sul punto v. Cons. Stato, ad. plen., 9 novembre 2021, n. 17): con maggiore sintesi verbale, può quindi affermarsi che nel processo amministrativo è, di regola, possibile solamente l’intervento c.d. <em>adesivo dipendente</em> (in termini, Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2023, n. 7280, che dichiarava inammissibile l’intervento di un cointeressato).</p>
<p style="text-align: justify;">7.6. Risulta necessario precisare che chi interviene nel processo altrui deve dimostrare di essere titolare di un interesse giuridicamente apprezzabile collegato alla pretesa fatta valere dal ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2024, n. 2791): in altre parole, non è sufficiente un mero interesse di fatto dell’interveniente, bensí la titolarità di una posizione giuridica soggettiva che, sebbene non lesa direttamente dal provvedimento gravato, abbia un qualche nesso sostanziale con l’interesse legittimo (o col diritto soggettivo) del ricorrente principale (v. Cons. Stato, ad. plen., 3 luglio 2017, n. 3).</p>
<p style="text-align: justify;">7.7. Ciò premesso, appare evidente, nel caso in esame, che la domanda formulata dall’interveniente sia in realtà fondata su posizione giuridica autonoma (rispetto a quella del ricorrente) che la legittimerebbe alla proposizione dell’azione giurisdizionale: a tal proposito, appare opportuno precisare come, specie durante la discussione orale, il procuratore della parte intervenuta ha rappresentato l’erroneità (nonché la lesività nei proprî confronti) della relazione prefettizia e della proposta ministeriale di scioglimento, deducendone anche il contrasto con le evidenze emergenti dai documenti prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">7.8. Orbene, va rammentato come, secondo una passata giurisprudenza di questo Tribunale (v. Tar Lazio, sez. I, 29 marzo 2018, n. 3542), era esclusa la possibilità di intervento nel giudizio avverso gli atti di scioglimento degli organi comunali da parte di coloro che lamentavano la lesione di interessi <em>morali</em>, ad esempio perché menzionati dalla relazione prefettizia (nel caso appena citato, veniva dichiarato inammissibile l’intervento di un ufficiale della polizia municipale che «<em>intendeva “smentire, in parte qua, quanto viene riportato nella relazione ministeriale pubblicata ai fini dello scioglimento della mentovata amministrazione comunale” e per “scalfire la parte del decreto impugnato ovvero della relazione ministeriale in parola nella parte in cui essa fa riferimento al</em> […]<em>”, chiedendo a questo Tribunale di “accogliere il ricorso principale proposto dai ricorrenti con specifico riferimento all’assoluta estraneità del</em>» menzionato ufficiale).</p>
<p style="text-align: justify;">7.9. Nondimeno, l’emersione di una piú attenta sensibilità alle ragioni di qualsiasi soggetto inciso dall’esercizio del potere pubblico ha suggerito un <em>revirement</em> giurisprudenziale (v. Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2023, n. 3896) cui questo Collegio intende dare continuità. Appare opportuno, al fine della massima comprensione, ripercorrere la vicenda processuale che si concludeva con la pronuncia appena menzionata: in particolare, la controversia era introdotta dalla concessionaria di un bene pubblico (piú precisamente, di un impianto sportivo di proprietà di un ente comunale sciolto ai sensi dell’art. 143 Tuel) che impugnava il decreto presidenziale chiedendone «<em>l’annullamento</em> […] <em>in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere, con accertamento del diritto al risarcimento del danno</em>». Nel dettaglio, in quel processo la ricorrente lamentava l’erroneità della proposta ministeriale nella parte in cui sosteneva che i beni di cui era concessionaria fossero in realtà gestiti da un diverso soggetto pregiudicato: orbene, a fronte di una tale prospettazione della vicenda controversa, questo Tribunale declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario (Tar Lazio, sez. I, 1° luglio 2022, n. 8986), evidenziando «<em>che l’istante, in sostanza, lamenta la lesività, con riferimento al proprio diritto all’immagine ed alla propria libertà negoziale, delle affermazioni e delle motivazioni contenute nella relazione conclusiva redatta dalla commissione incaricata di eseguire l’accesso nei confronti del comune</em>» e «<em>che difetta in capo all’istante una posizione di interesse legittimo rispetto al potere esercitato dall’amministrazione, tale da legittimarla a reagire avverso gli atti impugnati</em> [poiché] <em>la dedotta lesività deriverebbe non dal provvedimento autoritativo, bensí dai meri fatti enunciati nel corpo degli atti gravati, venendo dunque in questione, semmai, un ipotetico pregiudizio recato ad una posizione vantata che ha la consistenza del diritto soggettivo</em>». Tuttavia, come già anticipato, il giudice d’appello, riesaminando la domanda, evidenziava come parte ricorrente non puntasse «<em>alla rimozione del vizio (istruttorio e motivazionale) dedotto avendo di mira la caducazione dell’assetto di interessi posto dall’effetto tipico del provvedimento di scioglimento</em>», bensí ad «<em>accertare l’illegittimo esercizio del potere esercitato nella fattispecie: il dedotto vizio istruttorio e motivazionale lede l’interesse della ricorrente, ed ella intende rimuoverne le conseguenze pregiudizievoli, indipendentemente dal non contestato scioglimento del Consiglio comunale. Si tratta, pertanto, di una domanda di accertamento, funzionale alla caducazione in parte qua del provvedimento lesivo: si versa, dunque, nella prima delle ipotesi che</em> <em>la dottrina piú autorevole ha enucleato, distinguendo fra “accertamento come momento cognitivo che attiene ai presupposti per l’adozione di una sentenza costitutiva o di condanna, dall’azione di mero accertamento, volta ad eliminare una situazione di incertezza”. In ogni caso, alla luce del riferito inquadramento della fattispecie (e prescindendo, allo stato, dal rilievo della funzionalizzazione dell’azione di accertamento anche alla domanda risarcitoria pure proposta, di cui si dirà a breve), la situazione giuridica soggettiva della ricorrente, lesa dal potere autoritativo dell’amministrazione (che si assume essere stato illegittimamente esercitato), va inequivocamente qualificata come di interesse legittimo: non già in ragione della prospettazione, ma piuttosto quale conseguenza dell’applicazione al caso di specie delle categorie enucleate dalla plurisecolare giurisprudenza del giudice regolatore della giurisdizione in punto di causa petendi</em>». Conseguentemente, anche la circostanza che la ricorrente non facesse parte della compagine sciolta non determinerebbe l’assenza di una posizione giuridica soggettiva legittimante la reazione avverso gli atti di scioglimento. Invero, argomentando in tal guisa, si opererebbe «<em>una ricognizione solo parziale ed eccessivamente formale dei destinatari (degli effetti) del provvedimento: tanto piú non condivisibile perché posta a presupposto della successiva negazione dell’accesso alla tutela giurisdizionale avverso gli atti di esercizio del potere (questione che peraltro, a ben vedere, essendo argomentata mediante il riferimento a requisiti soggettivi, attiene piú allo scrutinio della sussistenza, in concreto, dell’interesse a ricorrere – operazione logica che, quale condizione dell’azione, si pone a valle dell’individuazione della regola di riparto – che alla astratta qualificazione della situazione giuridica soggettiva azionata, propedeutica all’individuazione della giurisdizione). Ove si accedesse ad una simile opzione ermeneutica, peraltro, si avrebbe che il terzo che – a torto o a ragione – si dica leso dagli effetti di un provvedimento amministrativo direttamente destinato ad altri, non potrebbe mai impugnarlo, e addirittura rispetto alla lamentata lesione, provocata dalla vicenda del potere, non sarebbe titolare di un interesse legittimo</em>» (cosí Cons. Stato 3896/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">7.10. Pertanto, seguendo le predette coordinate ermeneutiche, e calandole nell’odierno giudizio, appare evidente che la posizione fatta valere dall’associazione intervenuta sia di <em>interesse legittimo</em>, quale «<em>conseguenza del cattivo esercizio del potere</em>»: difatti, anche nell’odierna vicenda viene lamentato proprio il cattivo esercizio del potere pubblico manifestatosi platealmente nel dedotto errore della proposta ministeriale. Tale illegittima esternazione della potestà pubblica avrebbe determinato, a sua volta, conseguenze negative <em>immediate</em> e <em>dirette</em> sul soggetto interveniente: nondimeno, la pacifica spettanza della tutela giurisdizionale non può essere esercitata nelle forme dell’intervento nel giudizio proposto da altri, bensí va azionata con un ricorso autonomo, essendo palese come la situazione giuridica soggettiva asseritamente lesa sia di <em>interesse legittimo</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">7.11. Viepiú, essendo anche spirati i termini decadenziali di cui all’art. 29 c.p.a. (ovvero art. 30, comma 3, c.p.a. se fosse stato domandato unicamente il risarcimento del danno), appare evidente l’inammissibilità dell’intervento nell’odierno giudizio: difatti, l’atto di intervento è stato notificato l’11 marzo 2024, mentre il decreto <em>ex</em> art. 143 Tuel è stato pubblicato il 1° agosto 2023, con la conseguenza che neppure sarebbe invocabile quella giurisprudenza che ammette l’intervento tempestivo del <em>cointeressato</em> (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2023, n. 1580).</p>
<p style="text-align: justify;">7.12. Alla luce di quanto sinora esposto, quindi, va dichiarato inammissibile l’intervento dell’associazione sportiva dilettantistica, in quanto proposto da soggetto <em>cointeressato</em>, disponendone l’estromissione dal presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Passando all’esame dell’istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., formulata col ricorso per motivi aggiunti, va osservato come tale domanda non possa essere accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Invero, come già rilevato, gli atti della procedura di scioglimento sono classificati come <em>riservati</em> e quindi radicalmente esclusi dall’accesso: infatti, l’unica modalità per prendere conoscenza degli stessi è prevista, con le relative cautele, dall’art. 42, comma 8, l. 3 agosto 2007, n. 124 (v. Tar Lazio, sez. I, 13 novembre 2023, n. 16876).</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Irrilevante, all’uopo, è la dichiarazione del Procuratore della Repubblica di Cosenza, atteso che proviene da soggetto sfornito in maniera assoluta della competenza a pronunciarsi sulle classifiche di riservatezza dei documenti amministrativi. Per altro, si rileva come la normativa sul segreto prevede che la <em>declassificazione</em> avvenga per legge decorsi cinque anni (v. art. 42, comma 5, l. 124/2007), salvo proroga da parte dell’autorità che ha proceduto alla classifica.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Infine, come già anticipato, deve disporsi l’acquisizione di una serie di atti necessarî per decidere la controversia. In particolare, va ordinata all’amministrazione resistente la produzione:</p>
<p style="text-align: justify;">– della relazione del Prefetto di Cosenza;</p>
<p style="text-align: justify;">– degli atti di nomina della commissione di accesso;</p>
<p style="text-align: justify;">– degli atti relativi all’attività compiuta dalla predetta commissione e, segnatamente, della relazione conclusiva.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. Si precisa che i documenti indicati al paragrafo precedente devono essere prodotti in versione integrale e senza <em>omissis</em>, corredati di tutti gli eventuali atti allegati e richiamati. A tal fine, si assegnano 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per il deposito in Segreteria di quanto richiesto in formato digitale (ossia su supporto Usb) e con un’allegata copia cartacea.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. Si rammenta che la conoscenza degli atti in parola, ai sensi dell’art. 262 c.p., è circoscritta allo stretto àmbito processuale.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Si fissa, per la discussione, l’udienza pubblica del 18 dicembre 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Le spese, relative unicamente alla posizione dell’interveniente a.s.d. -OMISSIS- possono essere compensate, rinviando la liquidazione della restante parte all’esito della controversia.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosí provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">– rigetta l’eccezione di inammissibilità della costituzione del Comune di -OMISSIS- sollevata dalla parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">– dichiara l’inammissibilità dell’intervento dell’a.s.d. -OMISSIS-, disponendone l’estromissione dal giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">– rigetta la domanda di accesso <em>ex</em> art. 116, comma 2, c.p.a. formulata dal ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti;</p>
<p style="text-align: justify;">– dispone gli incombenti istruttorî nei sensi e nei termini di cui ai §§ 9. ss. della motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– fissa per la discussione l’udienza pubblica del 18 dicembre 2024;</p>
<p style="text-align: justify;">– compensa le spese nei confronti dell’a.s.d. -OMISSIS-, rinviando per il resto la liquidazione delle spese al definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le altre parti private citate.</p>
<p style="text-align: justify;">Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Filippo Maria Tropiano, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Matthias Viggiano, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-dies-a-quo-di-decorrenza-del-termine-di-prescrizione-decennale-dellactio-iudicati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 14:04:28 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87945</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-dies-a-quo-di-decorrenza-del-termine-di-prescrizione-decennale-dellactio-iudicati/">Sul dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Actio iudicati &#8211; Art. 2953 c.c. &#8211; Termine decennale di prescrizione &#8211; Decorrenza &#8211; Dies a quo &#8211; Individuazione &#8211; Passaggio in giudicato della sentenza. Il termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati, previsto dall’art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-dies-a-quo-di-decorrenza-del-termine-di-prescrizione-decennale-dellactio-iudicati/">Sul dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Actio iudicati &#8211; Art. 2953 c.c. &#8211; Termine decennale di prescrizione &#8211; Decorrenza &#8211; Dies a quo &#8211; Individuazione &#8211; Passaggio in giudicato della sentenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati, previsto dall’art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l’esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato; per quanto riguarda le sentenze del giudice amministrativo, il carattere prescrizionale del termine decennale per la proposizione del giudizio di ottemperanza rinviene una conferma testuale nell’ambito dello stesso comma 1 dell’art. 114, Cod. proc. amm. (secondo cui “l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza”).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savo Amodio &#8211; Est. Petrucciani</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7646 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’esecuzione</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tar Lazio, sezione I, n. 4072 del 10.5.2004, depositata in segreteria il 10.4.2004, con la quale, in accoglimento del ricorso n.r.g. 1792/1995, è stato annullato il provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e Affari Generali con il quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla nomina ad operatore Unep;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 4072 del 10.5.2004, passata in giudicato, con la quale, in accoglimento del ricorso n.r.g. 1792/1995, è stato annullato il provvedimento con cui il Ministero di Grazia e Giustizia aveva dichiarato il ricorrente decaduto dalla nomina ad operatore Unep.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha esposto che, a seguito della sentenza che aveva annullato il provvedimento di decadenza dalla nomina, in data 27.12.2004 era stato immesso nelle funzioni di operatore giudiziario UNEP- posizione economica B2- presso il Tribunale di Vallo della Lucania, con il riconoscimento dell’anzianità di servizio con decorrenza da tale data; successivamente, con la nota del 14 febbraio 2007, la Direzione generale del personale e della formazione del Ministero della Giustizia aveva confermato la decorrenza dell’anzianità di servizio dal 27 dicembre 2004, in violazione di quanto statuito dalla sentenza citata, che avrebbe imposto la retrodatazione dell’anzianità di servizio dal 1994 al 2004, con il conseguente inquadramento giuridico quale operatore giudiziario UNEP- posizione economica B2 dal mese di giugno 1994.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione di tale inadempienza, il ricorrente non aveva beneficiato degli effetti economici -retribuzione e compensi accessori- connessi all’inquadramento nella posizione di operatore giudiziario UNEP- posizione B2- dal mese di giugno 1994, ma solo dal dicembre 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Con le note del 2.5.2014 e del 9.4.2019 il ricorrente aveva chiesto all’Amministrazione di dare immediata ed integrale esecuzione alla sentenza n. 4072/2004, nonché di riconoscergli il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal colpevole ritardo dell’amministrazione nel dare attuazione alla predetta sentenza, senza riscontro.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero della Giustizia resistendo al ricorso ed eccependo la prescrizione dell’azione.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 19 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, infatti, il termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati, previsto dall’art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l’esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (Cassazione civile, sez. III, 10 luglio 2014, n.15765); per quanto riguarda le sentenze del giudice amministrativo, “il carattere prescrizionale del termine decennale per la proposizione del giudizio di ottemperanza rinviene una conferma testuale nell’ambito dello stesso comma 1 dell’art. 114, Cod. proc. amm. (secondo cui “l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza”)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6432).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie, la sentenza della quale viene chiesta l’esecuzione è stata depositata in data 10 maggio 2004, con la conseguenza che gli atti interruttivi inviati dal ricorrente in data 2.5.2014 e 9.4.2019 hanno efficacemente interrotto il decorso del termine prescrizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 4071/2004, questo Tribunale ha annullato il provvedimento del 5.10.1994 con cui il Ministero della Giustizia aveva dichiarato il ricorrente decaduto dalla nomina ad operatore UNEP.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di tale pronuncia la Direzione Generale del personale e della formazione del Ministero della Giustizia, con provvedimento del 5.10.2004, ha disposto l’assunzione del ricorrente nella posizione economica B2 della figura professionale dell’operatore giudiziario, assegnandolo al Tribunale di Vallo della Lucania, con decorrenza del rapporto “ad ogni effetto dal giorno di presentazione in servizio”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS- ha lamentato che l’Amministrazione non avrebbe correttamente eseguito la sentenza del Tar, rivendicando l’inquadramento giuridico ed economico a decorrere dal 5.10.1994, data del provvedimento con cui era stato dichiarato decaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, con la sentenza citata il Tar ha censurato l’operato del Ministero della Giustizia per non aver compiuto un approfondito esame della fattispecie che aveva dato adito alla decadenza, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto, senza però emettere alcuna statuizione in ordine al diritto alla nomina e alla decorrenza giuridica della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente è stato quindi immesso in servizio solo il 5 ottobre 2004, con decorrenza giuridica ed economica della nomina da tale data: nella fattispecie si è quindi in presenza di una ritardata assunzione, non avendo il ricorrente mai preso servizio in quanto inizialmente dichiarato decaduto dalla nomina.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo la giurisprudenza in materia è consolidata nel senso che, ove il giudice amministrativo si sia pronunciato sulla illegittima mancata costituzione del rapporto di pubblico impiego in capo ad un determinato soggetto, l’Amministrazione, in presenza dei relativi presupposti, è tenuta ad emanare un provvedimento costitutivo del rapporto con efficacia retroattiva per gli effetti giuridici, ma non anche per quelli economici, dato che la retribuzione presuppone un rapporto sinallagmatico realmente iniziato con l’assunzione del servizio (la retroattività degli effetti economici può apparire giustificata soltanto nel caso di arbitraria interruzione di un rapporto di impiego legittimamente sorto e già in atto, in cui la qualità e la quantità delle prestazioni impiegatizie sono positivamente note – cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, sentenza n. 1029/2015; IV, n. 134/2015; V, n. 1867/2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne, invece, la decorrenza economica, secondo la costante giurisprudenza (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2009, n. 1752), ai fini del diritto alla retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego occorre distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto e illegittima mancata costituzione <em>ex novo</em> del rapporto stesso, riconoscendo solo nella prima ipotesi una piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente (pur se con alcuni temperamenti).</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, versandosi in un’ipotesi di costituzione ex novo del rapporto e non di interruzione di un rapporto in atto, al ricorrente spetta, per la corretta esecuzione del giudicato citato, la retrodatazione della nomina ai soli effetti giuridici e non anche economici, al momento dell’immissione in servizio dei colleghi di concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto, nei termini indicati in motivazione, con ordine all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla eventuale nomina di un commissario ad acta si provvederà con separato provvedimento per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, con spese a carico della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Va anche accolta la richiesta, formulata dal ricorrente, di applicazione nei confronti dell’amministrazione intimata della disposizione di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma citata ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l’istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall’art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in particolare il giudice, con la sentenza di ottemperanza, può fissare, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con una statuizione costituisce titolo esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, inquadrabile nell’ambito delle pene private o delle sanzioni civili indirette, che intende vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all’obbligazione sancita a suo carico dall’ordine del giudice; assolve, quindi, a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria perché non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza ma vuole “punire” la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento (da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5345).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame risultano sussistenti i tre presupposti stabiliti dall’art. 114 cit. per l’applicazione della penalità: quello positivo della richiesta di parte, formulata con il ricorso, e quelli negativi dell’insussistenza di profili di manifesta iniquità e della non ricorrenza di altre ragioni ostative.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti la protrazione dell’inadempimento dell’amministrazione, a fronte del passaggio in giudicato della decisione del giudice amministrativo, unitamente alla non particolare complessità degli obblighi comportamentali imposti dalla sentenza da eseguire, consentono di escludere profili di manifesta iniquità nell’applicazione della norma in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo non risultano dedotte, da parte dell’amministrazione, altre ragioni ostative all’applicazione della sanzione pecuniaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Venendo al quantum, facendo riferimento, in difetto di disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, ai parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile si deve invece reputare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di 20 euro al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza rispetto al termine prima assegnato di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione di questa decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">La sanzione pecuniaria sarà dovuta, quindi, a decorrere dal sessantunesimo giorno e fino all’effettivo adempimento ad opera dell’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, possono essere compensate nella misura della metà, mentre per la restante metà vanno poste a carico dell’Amministrazione e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 4072/2004 entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna altresì l’Amministrazione intimata, in caso di ulteriore inottemperanza, al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme in motivazione specificate e nei relativi termini, a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione in favore del ricorrente della residua metà, che si liquida in complessivi euro 800,00 oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Matthias Viggiano, Referendario</p>
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		<item>
		<title>Il TAR Lazio rimette alla C.G. il termine decadenziale entro cui AGCM deve concludere l&#8217;istruttoria di un abuso di posizione dominante ancora in corso</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-tar-lazio-rimette-alla-c-g-il-termine-decadenziale-entro-cui-agcm-deve-concludere-listruttoria-di-un-abuso-di-posizione-dominante-ancora-in-corso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 13:38:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-tar-lazio-rimette-alla-c-g-il-termine-decadenziale-entro-cui-agcm-deve-concludere-listruttoria-di-un-abuso-di-posizione-dominante-ancora-in-corso/">Il TAR Lazio rimette alla C.G. il termine decadenziale entro cui AGCM deve concludere l&#8217;istruttoria di un abuso di posizione dominante ancora in corso</a></p>
<p>Pres.  F. Petrucciani Est. M. Viggiano Autorità amministrative indipendenti &#8211; AGCM &#8211; termine decadenziale entro cui AGCM deve concludere l&#8217;istruttoria di un abuso di posizione dominante ancora in corso &#8211;  Rimessione C.G. U.E. Il TAR Lazio ha ritenuto di rimettere la seguente questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-tar-lazio-rimette-alla-c-g-il-termine-decadenziale-entro-cui-agcm-deve-concludere-listruttoria-di-un-abuso-di-posizione-dominante-ancora-in-corso/">Il TAR Lazio rimette alla C.G. il termine decadenziale entro cui AGCM deve concludere l&#8217;istruttoria di un abuso di posizione dominante ancora in corso</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-tar-lazio-rimette-alla-c-g-il-termine-decadenziale-entro-cui-agcm-deve-concludere-listruttoria-di-un-abuso-di-posizione-dominante-ancora-in-corso/">Il TAR Lazio rimette alla C.G. il termine decadenziale entro cui AGCM deve concludere l&#8217;istruttoria di un abuso di posizione dominante ancora in corso</a></p>
<p>Pres.  F. Petrucciani Est. M. Viggiano</p>
<hr />
<p>Autorità amministrative indipendenti &#8211; AGCM &#8211; termine decadenziale entro cui AGCM deve concludere l&#8217;istruttoria di un abuso di posizione dominante ancora in corso &#8211;  Rimessione C.G. U.E.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il TAR Lazio ha ritenuto di rimettere la seguente questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 Tfue «<em>Se l’art. 102 Tfue, letto alla luce dei principi di tutela della concorrenza ed effettività dell’azione amministrativa, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale, quale quella discendente dall’applicazione dell’art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689 – come interpretata nel diritto vivente – che impone all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di avviare il procedimento istruttorio per l’accertamento di un abuso di posizione dominante entro il termine decadenziale di novanta giorni, decorrente dal momento in cui l’Autorità ha la conoscenza degli elementi essenziali della violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito</em>».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>*Per il testo integrale della ordinanza si prega di prendere visione dell&#8217;allegato pdf cliccando sul collegamento sottostante</strong></p>
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            <h3>Allegati</h3>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul conseguimento del titolo di avvocato specialista.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-conseguimento-del-titolo-di-avvocato-specialista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 09:03:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86396</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-conseguimento-del-titolo-di-avvocato-specialista/">Sul conseguimento del titolo di avvocato specialista.</a></p>
<p>Atti e provvedimenti amministrativi &#8211; Titolo di Avvocato specialista &#8211; Conseguimento &#8211; Requisiti &#8211; Art. 2, comma 3 del d.m. 1° ottobre 2020, n. 163 &#8211; Illegittimità &#8211; Nella parte in cui nega la possibilità di acquisizione automatica del titolo ai Professori ordinari di Università. Deve essere annullato l’art. 2, comma</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-conseguimento-del-titolo-di-avvocato-specialista/">Sul conseguimento del titolo di avvocato specialista.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atti e provvedimenti amministrativi &#8211; Titolo di Avvocato specialista &#8211; Conseguimento &#8211; Requisiti &#8211; Art. 2, comma 3 del d.m. 1° ottobre 2020, n. 163 &#8211; Illegittimità &#8211; Nella parte in cui nega la possibilità di acquisizione automatica del titolo ai Professori ordinari di Università.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere annullato l’art. 2, comma 3 del d.m. 1° ottobre 2020, n. 163, (recante disposizioni in materia di conferimento del titolo di avvocato specialista), risultando esso illegittimo nella parte in cui non prevede che il titolo di avvocato specialista possa esser conferito dal Cnf anche ai professori ordinari nei relativi settori di specializzazione. Infatti, è evidente che una simile disposizione è illogica nella misura in cui consentendo il conseguimento del titolo di avvocato specialista al dottore di ricerca (ossia colui che è dotato delle «<i>competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione</i>», cosí art. 4 d.m. 30 aprile 1999, n. 224) nega la medesima possibilità al professore ordinario, che ha raggiunto la «<i>piena maturità scientifica</i>» (v. art. 3, comma 2, lett. a) d.m. 7 giugno 2016, n. 120) e che quindi dimostra una maggiore competenza scientifica nel settore.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savo Amodio &#8211; Est. Viggiano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2325 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Salvatore Raimondi, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
Consiglio nazionale forense, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>per quanto riguarda il ricorso introduttivo</i>:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) dell’art. 2, comma 3, del decreto del Ministero della Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, pubblicato sulla G.U. 12 dicembre 2020, n. 308, recante modifiche al d.m. 12 agosto 2015, n. 144 di approvazione del regolamento per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, nella parte in cui, mentre prevede che il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal Consiglio nazionale forense anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione di cui all’art. 3 del d.m. 12 agosto 2015, n. 144, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b, dello stesso d.m. 1° ottobre 2020, n. 163, non prevede al contempo che il titolo di avvocato specialista può essere conferito a domanda anche a coloro i quali sono o sono stati professori universitari ordinari in uno dei settori di specializzazione di cui al citato art. 3;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) dell’art. 6, comma 4 d.m. 12 agosto 2015, n. 144 come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2) d.m. 1° ottobre 2020, n. 163, e dell’art. 8, nella parte in cui prevedono, anche per gli avvocati professori ordinari nei settori di cui all’art. 3, che possono conseguire il titolo di avvocato specialista in relazione alla “comprovata esperienza” sulla base dei titoli presentati e di un colloquio con una apposita com-missione, oneri invece non previsti per gli avvocati dottori di ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>per quanto riguarda i motivi aggiunti</i>:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della delibera del Consiglio nazionale forense n. 496 adottata nella seduta amministrativa del 19 novembre 2021, comunicata al ricorrente con pec del 31 gennaio 2022, con la quale si rigetta l’istanza del ricorrente di inserimento nell’elenco degli avvocati specialisti di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1 d.m. 1° ottobre 2020, n. 163.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Parte ricorrente, già professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Palermo sino al 1° novembre 2011 (data di collocamento a riposo), impugnava il d.m. 1° ottobre 2020, n. 163, (recante disposizioni in materia di conferimento del titolo di avvocato specialista) ed in particolare l’art. 2, comma 3.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione intimata, mentre non si costituiva il Consiglio nazionale forense (Cnf).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con successivi motivi aggiunti il ricorrente chiedeva l’annullamento della delibera Cnf con cui si rigettava l’istanza vòlta all’inserimento del nominativo dell’interessato nell’elenco degli avvocati specialisti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. A quest’ultimo ricorso era unita istanza di sospensione interinale degli atti gravati: essa veniva chiamata dalla camera di consiglio del 23 marzo 2022, durante la quale il procuratore della parte rinunciava alla tutela cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. All’udienza pubblica del 20 luglio 2022 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Con un unico motivo di ricorso si lamenta l’incoerenza e l’illogicità del decreto gravato, nella parte in cui prevede (art. 2, comma 3 d.m. 163 cit.) che il titolo di avvocato specialista possa essere conferito anche ai titolari di dottorato di ricerca, senza prevedere per costoro ulteriori verifiche, mentre onera i professori ordinarî di dimostrare la propria comprovata esperienza sottoponendoli ad una procedura di valutazione, ovvero a seguire con profitto percorsi formativi almeno biennali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Con il ricorso per motivi aggiunti, invece, si denuncia l’illegittimità derivata del provvedimento del Cnf con cui veniva negato il conferimento del titolo di avvocato specialista.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Il ricorso è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. Invero, il titolo di avvocato specialista, previsto dall’art. 9 l. 31 dicembre 2012, n. 247 si «<i>può conseguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione</i>» secondo le modalità fissate con disciplina regolamentare dal Ministero della giustizia: quest’ultima veniva inizialmente dettata con d.m. 12 agosto 2015, n. 144, successivamente modificato per mezzo del d.m. 163 cit. in questa sede impugnato.<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. In particolare, tra le modifiche in questa sede rilevanti, va osservato che l’art. 2, comma 3 d.m. 163 cit. ha ampliato la possibilità di ottenere il titolo di avvocato specialista potendo «<i>essere conferito dal Consiglio nazionale forense anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione</i>».<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3. Orbene, senza approfondire il tema circa la riconducibilità della menzionata ipotesi ai casi di positivo superamento di percorsi formativi ovvero di comprovata esperienza nel settore, è evidente che una simile disposizione è illogica nella misura in cui consentendo il conseguimento del titolo di avvocato specialista al dottore di ricerca (ossia colui che è dotato delle «<i>competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione</i>», cosí art. 4 d.m. 30 aprile 1999, n. 224) nega la medesima possibilità al professore ordinario, che ha raggiunto la «<i>piena maturità scientifica</i>» (v. art. 3, comma 2, lett. a) d.m. 7 giugno 2016, n. 120) e che quindi dimostra una maggiore competenza scientifica nel settore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.4. Conseguentemente, il ricorso deve accogliersi con annullamento dell’art. 2, comma 3 d.m. 163 cit., risultando esso illegittimo nella parte in cui non prevede che il titolo di avvocato specialista possa esser conferito dal Cnf anche ai professori ordinarî nei relativi settori di specializzazione. Ciò anche alla luce del disposto dell’art. 9, comma 8 l. 247 cit. che espressamente prevede che «g<i>li avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni</i>».<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.5. L’accoglimento – nei limiti indicati – del ricorso avverso il decreto ministeriale travolge anche il provvedimento del Cnf impugnato con motivi aggiunti, attesa l’illegittimità derivata dello stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 1.500,00 oltre accessorî di legge. Compensa le spese relative alle altre parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Filippo Maria Tropiano, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Matthias Viggiano, Referendario, Estensore</p>
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