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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione I ter Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione I ter Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla natura dell&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-dellinformativa-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:52:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-dellinformativa-antimafia/">Sulla natura dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Natura &#8211; Presupposti. L&#8217;informazione antimafia, come ormai ritenuto anche dalla giurisprudenza prevalente, è un provvedimento che ha natura “cautelare e preventiva” (non intendendo punire comportamenti illeciti dell’impresa bensì evitare il rischio di infiltrazione mafiosa e prevenire, quindi, la probabilità che tale infiltrazione si verifichi,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-dellinformativa-antimafia/">Sulla natura dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Natura &#8211; Presupposti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;informazione antimafia, come ormai ritenuto anche dalla giurisprudenza prevalente, è un provvedimento che ha natura “cautelare e preventiva” (non intendendo punire comportamenti illeciti dell’impresa bensì evitare il rischio di infiltrazione mafiosa e prevenire, quindi, la probabilità che tale infiltrazione si verifichi, con la conseguenza che è estranea all’istituto qualsiasi funzione sanzionatoria o repressiva; dunque si tratta di una misura che, come sottolineato anche dalla Consulta, non è soggetta ai vincoli che la CEDU detta in relazione alla materia penale, e rappresenta, come notato da molti, sicuramente la “frontiera più avanzata della prevenzione da contaminazioni mafiose nell’economia legale”. Proprio in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, la stessa è fondata su elementi fattuali “più sfumati” di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché soltanto sintomatici e indiziari. Elementi, si evidenzi, in alcuni casi “tipizzati dal legislatore” (cfr. art. 84 co. 4 lett. a, b, c ed f D. Lgs. 159/11) e in altre ipotesi più “elastici” (cfr. art. 84 co. 4 lett. d ed e D. Lgs. 159/11, che si riferiscono alla c.d. interdittiva “generica”, poiché il tentativo di infiltrazione non è desunto da elementi tipizzati ma dagli accertamenti disposti dal Prefetto), come naturale che fosse data anche la mutevolezza del fenomeno mafioso. Detto altrimenti, “l’elasticità della copertura legislativa”, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (ad esempio nella sentenza n. 24/2019), deriva dal fatto che nella prevenzione antimafia lo Stato deve assumere almeno la stessa flessibilità nelle azioni e la stessa rapida adattabilità dei metodi che le mafie dimostrano ormai avere nel contesto economico attuale. Questo non significa assolutamente che la valutazione rimessa all’amministrazione si connoti di arbitrio, poiché, per un verso, vi deve pur sempre essere un “pericolo di infiltrazione mafiosa” (pericolo che, quindi, funge non soltanto da fondamento ma anche da “limite” del potere prefettizio) e, per altro verso, questo deve essere desunto da elementi  &#8220;concreti” ed “attuali”, molti dei quali, laddove non individuati dal legislatore, comunque tipizzati dalla giurisprudenza secondo un sistema di “tassatività sostanziale” (ad esempio i legami familiari). Tale quadro deve poi emergere da una motivazione accurata che offra un quadro “chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa per la ditta attenzionata”, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo anzidetto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Dongiovanni &#8211; Est. Percome</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-dellinformativa-antimafia/?download=90438">202604094_01</a> <small>(152 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-dellinformativa-antimafia/">Sulla natura dell&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Sulle OSP di cui alla normativa emergenziale Covid-19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-osp-di-cui-alla-normativa-emergenziale-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:41:45 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90407</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-osp-di-cui-alla-normativa-emergenziale-covid-19/">Sulle OSP di cui alla normativa emergenziale Covid-19</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Occupazione suolo pubblico &#8211; Normativa emergenziale Covid-19 &#8211; Concessione &#8211; In zone di parcheggio &#8211; Viabilità principale &#8211; Istanza &#8211; Inammissibilità. È inammissibile l&#8217;istanza di concessione OSP COVID19 in zone di parcheggio, comunque codificate, insistenti sulla viabilità principale. Sulla viabilità principale non è, infatti, permesso posizionare le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-osp-di-cui-alla-normativa-emergenziale-covid-19/">Sulle OSP di cui alla normativa emergenziale Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-osp-di-cui-alla-normativa-emergenziale-covid-19/">Sulle OSP di cui alla normativa emergenziale Covid-19</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Occupazione suolo pubblico &#8211; Normativa emergenziale Covid-19 &#8211; Concessione &#8211; In zone di parcheggio &#8211; Viabilità principale &#8211; Istanza &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">È inammissibile l&#8217;istanza di concessione OSP COVID19 in zone di parcheggio, comunque codificate, insistenti sulla viabilità principale. Sulla viabilità principale non è, infatti, permesso posizionare le OSP in zone parcheggio, comunque codificate, o al di fuori dei marciapiedi, in quanto l&#8217; articolo 20 del Codice della Strada , non derogabile neppure dalla normativa emergenziale statale, non prevede nei centri abitati occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l&#8217;incolumità delle persone che usufruiscono delle OSP a servizio delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bignami &#8211; Est. Ferrazzoli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda Ter)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9796 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Dea Partenope S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Di Stasio, Fabio Arigoni, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Di Stasio in Roma, via Dardanelli n. 46;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CA/2091/2014, Numero Protocollo CA/160996/2024 del 19.09.2024, adottata dal Municipio Roma I Centro – U.O. Amministrativa E.Q. SUAP Ambito Prati, notificata il 19.09.2024, con la quale veniva comunicato il rigetto parziale dell’istanza di rilascio nuova concessione occupazione di suolo pubblico &#8211; emergenza Covid 19 Prot. CA/26919/2021 e della comunicazione di mantenimento Prot. CA/153019/2022 relativamente all’occupazione di suolo pubblico posta in essere sulla carreggiata in Viale Giulio Cesare n.89/91, per l’attività ivi svolta, e la rimozione, entro 7 giorni dalla sua notifica, dei manufatti installati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DEA PARTENOPE S.R.L. il 8\1\2026:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell’atto di rimozione della pedana e dei relativi arredi per l’occupazione di suolo pubblico Covid – 19 a suo tempo installati sotto al marciapiede in Viale Giulio Cesare n. 89/91 – Roma (RM) a servizio dell’esercizio commerciale ivi situato e gestito dalla ricorrente, posto in essere dalla Polizia Locale di ROMA Capitale – U.O. I Gruppo Prati in data 29.10.2025, sulla base della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CA/2091/2024, Numero Protocollo CA/160996/2024 del 19.09.2024, adottata dal Municipio Roma I Centro – U.O. Amministrativa E.Q. SUAP Ambito Prati, già impugnata con il medesimo ricorso principale, con la quale veniva comunicato il rigetto parziale dell’istanza osp-Covid-19 Prot. CA/26919 del 18.02.2021 e della comunicazione di mantenimento Prot. CA/153019/2022, e dei provvedimenti ad esso connessi, presupposti e conseguenziali, e con richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Questi i fatti per cui è causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Dea Partenope S.r.l. è autorizzata, giusta SCIA prot. CR/2007/62357, all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso il locale sito in Roma, viale Giulio Cesare n. 89/91, strada ascritta alla viabilità principale dal vigente P.G.T.U. (D.A.C 21/2015).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con istanza di rilascio nuova concessione occupazione di suolo pubblico &#8211; emergenza covid-19 prot. CA/26919/2021 e successiva comunicazione di mantenimento prot. CA/153019/2022, Dea Partenope ha chiesto il rilascio della concessione di suolo pubblico Covid-19 per un totale di mq. 36,27, nella zona antistante il locale ove esercita la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande, al di sotto del marciapiede, con pedana, in un’unica area ricadente nell’ambito della proiezione del locale in cui viene esercitata la suddetta attività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con provvedimento n. CA/160996/2024 del 19 settembre 2024, Roma capitale ha rigettato detta istanza limitatamente “<i>all’occupazione di suolo pubblico posta in essere con pedana sulla carreggiata in Viale Giulio Cesare n. 89/91</i>”, ordinando la rimozione dei manufatti installati entro 7 giorni, significando che l’eventuale occupazione di suolo pubblico ivi posta sarebbe stata considerata abusiva, valendo, lo stesso provvedimento, quale formale comunicazione di avvio del procedimento di rimozione in danno della medesima occupazione, e con avviso del ripristino forzoso a cura della Polizia Locale in caso di mancata rimozione nei termini suddetti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 27 settembre 2024, Dea Partenope ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della predetta determina.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>Eccesso di potere, illogicità, eccessiva genericità e carenza di motivazione, difetto di istruttoria, violazione di legge e delle norme regolamentari, con particolare riferimento agli artt. 1, 3, 7, 8, 10 e 10 bis della L. 241/90, all’art. 9 del Regolamento OSP così come modificato dalla D.A.C. n. 21/2021, alle finalità esplicitate nella D.A.C. n. 87/2020, nonché dei principi di buon andamento, correttezza, celerità e trasparenza dell’azione amministrativa e del principio del legittimo affidamento del privato nella corretta azione della pubblica amministrazione</i>”: il Municipio non avrebbe mai comunicato l’avvio del procedimento di rigetto (parziale) dell’istanza OSP né i motivi ostativi al suo accoglimento. L’istanza è stata presentata il 18 febbraio 2021 e il diniego parziale in esame solamente il 19 settembre 2024 con lesione del principio del legittimo affidamento. La motivazione sarebbe generica, vi sarebbe carenza di istruttoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>Eccesso di potere, manifesta irragionevolezza, sviamento, erroneità e difetto di istruttoria, carenza ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà con altra condotta tenuta dalla medesima amministrazione, illogicità e violazione di legge e delle norme regolamentari, con particolare riferimento all’art. 2 del C.d.S., agli artt. 12 e 14 dell’attuale Regolamento OSP COSAP</i>”: l’osp emergenziale in esame sarebbe stata richiesta su un tratto stradale che, per le sue caratteristiche intrinseche, dovrebbe essere definito come “<i>strada di servizio</i>” e non potrebbe rientrare nella categoria delle strade c.d. “<i>a viabilità principale</i>”. A tutto concedere, il tratto stradale in esame costituirebbe comunque una “…<i>corsia di manovra, esterna alla carreggiata</i>”, con area attrezzata prevista “…<i>per la sosta</i>”, di cui sono dotate le strade di tipo E, ovvero le strade urbane di quartiere, che si sottraggono, come le strade di tipo F, al divieto generalizzato di posizionamento delle osp sulla carreggiata, nelle quali rientrerebbe, secondo il PGTU &#8211; Regolamento Viario, Viale Giulio Cesare. Inoltre la eventuale sussistenza della morosità dei canoni COSAP per gli anni dal 2022 al 2024, non poteva costituire in alcun modo un motivo ostativo al rilascio della concessione OSP emergenziale richiesta, in quanto l’art. 14, co. 3°, della DAC n.21/2021 prevedeva (e prevede) la sanatoria della morosità, e quindi l’estinzione dei medesimi debiti, anche attraverso un piano di rateazione. Inoltre in data 24.09.2024 la ricorrente aveva provveduto a pagare i canoni richiesti per l’anno 2022, e in data 14.10.2024 ha provveduto al pagamento del canone per il 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con decreto n. 4410 del 27 settembre 2024 è stata accolta l’istanza cautelare inaudita altera parte “<i>Ritenuto che in questo peculiare caso di specie ricorrono i presupposti di estrema gravità ed urgenza riferiti al delimitato periodo temporale intercorrente fino alla prima camera di consiglio utile per accordare la chiesta misura cautelare monocratica, riservato, peraltro, alla più consona sede collegiale, l’esame delle questioni dedotte</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituita Roma Capitale contestando tutto quanto <i>ex adverso</i> dedotto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sintesi, ha sostenuto che le occupazioni di suolo pubblico di natura commerciale, richieste sulla sede stradale di strade classificate dalla D.A.C. n. 21/2015 (Regolamento Viario di Roma Capitale) come rientranti nella “<i>viabilità principale</i>” di cui all’annesso D, non potrebbero essere in alcun modo oggetto di concessione da parte dell’Ente Proprietario della strada.<i> </i>L’art. 7 della DAC 81/2020 prevede che “<i>il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale</i>”. Viale Giulio Cesare sarebbe espressamente qualificata come di viabilità principale in quanto contenuta nell’annesso D alla D.A.C. n. 21/2015, e per le quali l’art. 12 co. 2 D.A.C. n. 21/2021, al netto della possibile occupazione del marciapiede, non ammette la possibilità di concedere occupazioni di suolo pubblico di natura commerciale sulla sede stradale, né sulla parte di carreggiata destinata a stalli di sosta (cit. Consiglio di Stato n. 8120/2023, 262/2024 e 2728/2024), ma esclusivamente all’interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti, non presenti sulla strada di cui trattasi. In particolare, nella via di interesse non sarebbero presenti dette ultime aree di sosta, le quali sarebbero unicamente riferibili ad apposite aree di parcheggio e non a meri stalli di sosta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione alla dedotta violazione degli articoli 7 e ss. della legge 241/1990, ha affermato che troverebbe applicazione l’art. 21 octies della medesima legge atteso che il provvedimento adottato non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione alla censura della ricorrente che sostiene che sarebbe applicabile alla fattispecie in esame concreto l’art. 12 co. 3 D.A.C. n. 21/2021 riferibile alla viabilità locale, ha dedotto che avrebbe dovuto essere impugnato il Regolamento Viario di Roma Capitale, ossia la D.A.C. n. 21/2015. Ad ogni modo, il termine “<i>viabilità o rete principale</i>”, per come riportato da detto Regolamento, dovrebbe essere inteso come l’insieme di tutte le strade non a carattere locale e, di conseguenza, l’asserzione secondo cui viale Giulio Cesare non sarebbe classificabile come strada di viabilità principale non terrebbe conto del contenuto dell’art. 36 del Codice della Strada e della classificazione funzionale del PGTU di Roma Capitale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, con riferimento al pagamento del canone osp, Roma Capitale ha evidenziato che la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della totalità delle OSP concesse – notificata lo stesso giorno del provvedimento impugnato &#8211; è del tutto autonoma e precedente come numero di protocollo rispetto al provvedimento di rigetto parziale. Peraltro detta comunicazione non sarebbe stata impugnata in questa sede.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 4734 del 22 ottobre 2024 &#8211; confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4541 del 29 novembre 2024 &#8211; è stata respinta l’istanza cautelare, con la seguente motivazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Considerato che la Sezione, con ordinanza n. 7773/2020, aveva già respinto l’istanza cautelare proposta dalla odierna ricorrente relativa a precedente provvedimento inibitorio di Roma Capitale, inerente una occupazione di ubicazione (sede stradale) e occupazione identiche a quella inibita con il provvedimento oggetto del ricorso per cui è stata presentata l’istanza cautelare oggi in trattazione;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; che non paiono mutate –allo stato degli atti- e condizioni di fatto e diritto che condussero la Sezione a quel rigetto, maturato nell’ambito di ricorso poi dichiarato improcedibile per difetto sopravvenuto di interesse alla sua decisione nel merito (come da espressa dichiarazione di parte ricorrente) con decreto presidenziale n. 3779 del 2024;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; Rilevato, peraltro, quanto al periculum in mora, che il rigetto impugnato nel presente giudizio ha carattere solo parziale, sussistendo in aggiunta un’area occupata sul marciapiede adiacente l’esercizio commerciale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nelle more del presente giudizio, in data 29 ottobre 2025, la Polizia Locale di Roma Capitale ha eseguito la rimozione della pedana a suo tempo installata dalla ricorrente, e dei relativi arredi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La deducente ha quindi presentato istanza di accesso al verbale di rimozione prima alla Polizia Locale (in data 5.11.2025) poi al Municipio Roma I (in data 14.11.2025), senza tuttavia ottenere quanto richiesto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quindi, con ricorso per motivi aggiunti, ha chiesto l’annullamento dell’atto di rimozione della pedana e dei relativi arredi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A sostegno della propria domanda ha dedotto innanzitutto la violazione degli articoli 1 e 2 della L. n.241/90, e dell’art.19 della D.A.C. n.118/2025. In particolare, l’Amministrazione avrebbe dovuto prima procedere alla redazione di un processo verbale di constatazione, poi avrebbe dovuto notificare alla ricorrente l’ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, concedendo un termine non superiore a sette giorni, decorso inutilmente il quale il ripristino dell’area sarebbe avvenuto d’ufficio. La determina dirigenziale impugnata con il ricorso introduttivo prevedeva espressamente: “<i>Il presente provvedimento vale quale formale comunicazione di avvio del procedimento di rimozione in danno dell’occupazione di suolo pubblico effettuata in Viale Giulio Cesare n.89/91</i>”. Pertanto avrebbe dovuto seguire l’ordine di ripristino e solamente dopo l’esecuzione della demolizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre il provvedimento gravato sarebbe viziato per “<i>manifesta irragionevolezza ed eccesso di potere, nonché illogicità, stante la violazione del principio di proporzionalità, oltre che dell’art.9 della DAC n.118/2025</i>”. Eseguire direttamente la rimozione impugnata sulla base della citata determinazione dirigenziale, peraltro espressamente qualificata come “<i>&#8230;comunicazione di avvio del procedimento di rimozione &#8230;</i>”, a danno di un osp Covid-19 solo parzialmente abusiva, costituirebbe un atto del tutto sproporzionato rispetto al fine che il Municipio intendeva perseguire. Considerato, poi, che Viale Giulio Cesare rientra nella strada di tipo E), ovvero strada “<i>di minor livello di servizio</i>”, ai sensi dell’art. 20 C.d.S., e che essa si trova in zona di rilevanza storico-ambientale, non potrebbe essere precluso, a priori, il rilascio della concessione osp su tale tratto stradale, come richiesto dalla ricorrente, proprio per effetto dello stesso art. 20 C.d.S., che prevarrebbe sul PGTU.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il fatto che Viale Giulio Cesare sia stata ricompresa nell’Annesso D del PGTU – Regolamento Viario di ROMA Capitale, tra le strade a viabilità principale, contrasterebbe con le caratteristiche della “<i>rete principale urbana</i>”, che ricomprenderebbe anche le strade di tipo E), la cui “<i>preminente funzione</i>” sarebbe quella di “<i>soddisfare le esigenze della mobilità della popolazione (movimenti autorizzati), attraverso – in particolare l’esclusione della sosta veicolare…</i>”. Infatti viale Giulio Cesare sarebbe dotata di parcheggi per la sosta veicolare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora, l’atto impugnato sarebbe in contrasto anche con l’attuale disciplina delle osp commerciali, intervenuta nelle more del giudizio e introdotta con l’art. 9 della Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 118/2025 che prevede una deroga al divieto dell’occupazione stradale delle strade a viabilità principale, in linea con quanto stabilito dallo stesso art. 20 co. 1 C.d.S., stabilendo che “<i>Sulle strade urbane classificate E) dall’articolo 2 del Codice della Strada, definite dalla lettera c) del punto 4.1, dalla lettera g) del punto 4.2 dalla lettera h) del punto 4.3 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario, le occupazioni di cui all’articolo 1, comma 1 ì, possono essere concesse solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale (def. Art.3 comma 1, definizione 23 CDS) nei limiti e prescrizioni di cui all’art.20 del Codice della Strada</i>”. Pertanto, sia che si ritenesse di ricondurre viale Giulio Cesare fra le strade di quartiere, sia che si ritenesse di ricondurla tra le strade di servizio, l’istanza di OSP in esame avrebbe dovuto essere accolta perché riferita alla porzione di superficie posizionata sulla fascia (o corsia) di sosta laterale e ricompresa dal Regolamento Viario nell’elenco delle strade a viabilità principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) sarebbe illegittimo perché includerebbe nelle strade “<i>a viabilità principale</i>” anche strade che hanno livelli di servizi molto diversi (come ad esempio autostrade e strade di quartiere).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La deducente poi chiede il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell’illegittima rimozione e segnatamente: il danno emergente sarebbe determinato principalmente dall’ammontare delle spese sostenute per gli arredi ed in quelle già versate e che attualmente starebbe versando per il deposito degli arredi rimasti; il lucro cessante consisterebbe nel mancato incasso rispetto allo stesso periodo del 2024, che la ricorrente ha dovuto sopportare e che continuerà a patire, dalla data all’avvenuta rimozione della porzione osp in questione (29.10.2025), e sino al suo eventuale riposizionamento; il danno all’immagine sarebbe determinato dall’avvenuta rimozione nonché dall’ingiusta esposizione mediatica effettuata principalmente sui canali social ad opera degli amministratori locali presenti alle medesime operazioni di rimozione, e viene quantificato in € 20.000,00.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con memoria ex art. 73 c.p.a., Roma Capitale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ribadendo l’inammissibilità delle OSP Covid in zone parcheggio o al di fuori dei marciapiedi laddove le stesse siano situate in aree qualificate dal vigente P.G.T.U. come viabilità principale, stante l’inderogabilità dei criteri previsti dal Codice della Strada, ed in particolare dell’art. 20, rubricato “Occupazione della sede stradale”; norma quest’ultima sicuramente riconducibile alla sicurezza stradale e, come tale, ricompresa nel novero di quelle espressamente fatte salve dal punto 7 D.A.C. n. 81/2020 poiché volta a garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e l’incolumità delle persone che usufruiscono delle OSP a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione alla nuova DAC 118/2025 &#8211; che all’art. 9 comma 3 prevede che sulle strade urbane classificate E) possono essere concesse osp solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale – ha sostenuto Roma Capitale che: “<i>sul tratto interessato di viale Giulio Cesare è presente un mero stallo di sosta, ma non anche una ben diversa “fascia di sosta laterale” data l’assenza della corsia di manovra e della separazione con la carreggiata mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra”. Appare, però, evidente che sul tratto interessato di viale Giulio Cesare è presente un mero stallo di sosta, ma non anche una ben diversa “fascia di sosta laterale” data l’assenza della corsia di manovra e della separazione con la carreggiata mediante striscia di margine discontinua (per una rappresentazione esplicativa si veda il doc. 15, in combinato con il doc. 12), pertanto l’istanza non è assentibile neanche in base alla più recente regolamentazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla violazione degli articoli 7 e ss. L. 241/1990, sulla lesione dell’affidamento e sul mancato pagamento del canone, ha ribadito quanto già dedotto sul punto in relazione al provvedimento gravato con l’atto introduttivo del giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, in relazione alla rimozione d’ufficio della osp, ha affermato che l’obbligo di rimuovere la pedana entro 7 giorni era contenuto nel provvedimento impugnato e la resistente non vi ha provveduto per circa un anno. La tutela cautelare era stata respinta, pertanto il provvedimento era efficace a tutti gli effetti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati per le ragioni che si vengono ad illustrare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Queste in sintesi le norme che regolano il caso all’esame del Collegio:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 20 del codice della strada &#8211; rubricato <i>“Occupazione della sede stradale</i>” &#8211; dispone che: “<i>1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l&#8217;occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sulle modalità di redazione del P.G.T.U., l’art. 36 co. 6 del codice della strada dispone che: “<i>La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti </i>”,<i> </i>e la direttiva LL.PP. 12.04.1995 prevede, al punto 3.1.2, che: “<i>L&#8217;insieme di tutti i tipi di strade dianzi esposte (Autostrade, strade di scorrimento, strade di quartiere e strade locali), escluse le strade locali, assume la denominazione di rete principale urbana, caratterizzata dalla preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione (movimenti motorizzati), attraverso &#8211; in particolare &#8211; l&#8217;esclusione della sosta veicolare dalle relative carreggiate stradali. L&#8217;insieme delle rimanenti strade (strade locali) assume la denominazione di rete locale urbana, con funzione preminente di soddisfare le esigenze dei pedoni e della sosta veicolare</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in base al PGTU viale Giulio Cesare, ove ha sede il locale della Dea Partenope, rientra tra le strade “<i>di quartiere</i>”, le quali sono sussunte nelle strade di tipo E) dell’art. 2 co. 2 del Codice della Strada e che, pertanto, devono essere qualificate come di viabilità principale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sia la delibera n. 81/2020 che la delibera n. 87/2020 stabiliscono che “<i>il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale,</i> <i>salvo deroghe introdotte dal D.L. 34/2020</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il d.l. n.34 del 2020 non ha introdotto alcuna deroga alle prescrizioni del Codice della Strada: all’art. 181, riferito alle o.s.p. commerciali, in alcun modo autorizza ex se il rilascio della concessione sulle strade della viabilità principale al di fuori dei marciapiedi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; La circolare del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. QG10630/2021 ha chiarito che: “<i>Con riferimento alla disciplina transitoria ed emergenziale in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP) formulata con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 81 del 06.07.2020 e da ultimo con l’art. 25 ‘Normativa Transitoria COVID-19’ della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 4 del 22.01.2021… qualora siano richieste OSP COVID-19 in zone con parcheggio, comunque codificate, sulla viabilità principale, i Municipi dovranno considerare tali richieste inammissibili. In particolare, il citato art. 25 della D.A.C. n. 4/2021 all’art. 1 lett. c) stabilisce che: ‘come previsto dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 81/2020 per i pareri di cui all’art. 4-bis gli uffici si attengono nella definizione dei criteri al rispetto del Codice della Strada ed alla distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti. Sono inoltre derogati gli ulteriori criteri previsti nei regolamenti comunali: art. 4-bis, art. 4-quater e art. 4-quinquies del Regolamento OSP e COSAP (Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39/2014 e ss.mm.ii.), PGTU &#8211; Regolamento Viario Parte IX al Paragrafo 20 (Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015, relativi allegati e ss.mm.ii.) … Al riguardo, si rappresenta che in viabilità principale, anche alla luce di tali deroghe non è consentito posizionare le OSP in zone di parcheggio, comunque codificate, o al di fuori dei marciapiedi, in quanto i criteri previsti dai sopra richiamati regolamenti comunali sono stati mutuati direttamente dal Codice della Strada, ed in particolare, dall’art. 20 ‘Occupazione della sede stradale’ che non è derogabile anche con la vigente normativa emergenziale statale e, che non prevede nei centri abitati, occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone che usufruiscono delle OSP a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale norma è sicuramente riconducibile alla sicurezza stradale e, come tale, ricompresa nel novero di quelle espressamente fatte salve dall’art. 7 della D.A.C. n. 81/2020</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 12 commi 1 e 2 della D.A.C. n. 21/2021, secondo cui “<i>Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinato al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.). Sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico salvo i seguenti casi e previo parere del Dipartimento: a) su marciapiedi a condizione che non ricadano nella fattispecie di cui ai punti d), e), f), g) e h) di cui al successivo comma 3; b) all’interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti a condizione che non riducano il numero di stalli di sosta tariffata eventualmente presenti</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 4 quater comma 2 del regolamento Cosap, dispone che “<i>sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 9 della DAC n. 118/2025 prevede che: “<i>Sulle strade urbane classificate E) dall’articolo 2 del Codice della Strada, definite dalla lettera c) del punto 4.1, dalla lettera g) del punto 4.2 dalla lettera h) del punto 4.3 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario, le occupazioni di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere concesse solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Applicando la normativa in esame al caso concreto si osserva quanto segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; viale Giulio Cesare, ove ha sede il locale della Dea Partenope, è situata in area espressamente qualificata dal vigente P.G.T.U. come viabilità principale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la ricorrente non ha tempestivamente impugnato il predetto P.G.T.U., pertanto detta qualificazione non è più contestabile. Tale conclusione è stata confermata in un caso analogo da questo TAR che, con sent. n. 1206 del 21.01.2026, ha affermato che: “<i>il Collegio ritiene di dovere ribadire quanto affermato in altra fattispecie (quella di cui alla sentenza n. 14983/2025), nella quale &#8211; come nella presente &#8211; la parte ricorrente, pur contestando l’ascrizione della strada sulla cui carreggiata Roma Capitale aveva negato la concessione a servizio di attività di somministrazione ai sensi della normativa emergenziale, non aveva impugnato la relativa classificazione nel PGTU […] Il Collegio ritiene tuttavia dirimente, nel rivalutare la questione, la circostanza (su cui si veda Cons. Stato n. 5014/2025) della qualificazione impressa alla strada interessata dall’intervento privato dal PGTU di Roma Capitale</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per le strade di viabilità principale, l’art. 12 co. 2 D.A.C. n. 21/2021, al netto della possibile occupazione del marciapiede, non ammette la possibilità di concedere occupazioni di suolo pubblico di natura commerciale sulla sede stradale, né sulla parte di carreggiata destinata a stalli di sosta (in tal senso, Consiglio di Stato n. 8120/2023, 262/2024 e 2728/2024), ma esclusivamente all’interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti, non presenti sulla strada di cui trattasi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in relazione alla predetta previsione dell’art. 12 della DAC 21/2021, è stato precisato che “<i>Il dato testuale della previsione eccezionale, invero, ha riguardo, non già agli stalli di sosta delineati dalle strisce bianche o blu posti a lato della carreggiata, come da prospettazione della società ricorrente, bensì chiaramente ed univocamente a quelle aree di sosta laterali, talvolta presenti sulla viabilità principale, appositamente delimitate da marciapiedi o colonnine o da altro elemento fisso atto a creare un’area protetta, carrabile nei soli limiti delle esigenze degli spazi di manovra e di sosta</i>” (TAR Roma n. 9379/2024 confermata da C. di St. n. 83/2025);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su fattispecie analoghe, condivisa dalla sezione, ha avuto modo di affermare altresì che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>è stato pertanto chiarito che l’osservanza alle prescrizioni cogenti sulla sicurezza stradale integrasse limite estrinseco e non derogabile della regolamentazione transitoria (in tal senso, cfr. Cons. Stato, n. 8120 del 2023, cit.)</i>” … “<i>Tale normativa</i> &#8211; all’art. 12, comma 1 e 2, della citata D.A.C. n. 21/2021 n.d.r. &#8211; <i>non è derogabile dalla normativa emergenziale (ancora Cons. Stato, n. 8120 del 2023, cit.; n. 262 del 2024, cit.), in quanto relativa a profili attinenti alla sicurezza stradale, e in ogni caso non risulta derogata dal successivo art. 38 recante la “Normativa transitoria Covid-19”, che si limita a prevedere, al riguardo, una deroga agli “ulteriori criteri” previsti dall’art. 12, in linea con la precedente parte del comma 1, lett. c), riferita ai pareri preventivi obbligatori, ma non vale perciò a derogare il generale divieto di o.s.p. su strade a viabilità principale, correlato appunto a profili di sicurezza stradale, in combinazione col PGTU</i>” … “<i>Si evidenzia, al riguardo, che dei centri abitati si occupa il PUT (PGTU nel territorio comunale), ai sensi della cogente prescrizione di cui all’art. 36 Codice della strada, che obbliga i comuni a dotarsene per disciplinare la sicurezza urbana e della circolazione nei centri abitati. Per quanto qui di rilievo, via Calabria ricade nel centro abitato ai sensi del PGTU, adottato con D.A.C. n. 21/2015, e da questo è classificata “viabilità principale” (cfr. allegato D) al PGTU, in atti, recante proprio l’“elenco strade della viabilità principale”; per la definizione di tali strade, cfr. la stessa D.A.C. n. 21/2015)</i>” &#8230; “<i>Né, come già posto in risalto, assume opposto rilievo il fatto che l’occupazione insista su stalli di sosta, stante l’assorbente applicabilità, nella specie, del regime di cui 12, comma 2, del Regolamento (e, anzi, in termini non incoerenti con l’art. 20, comma 1, Cod. strada, che si occupa della diversa ipotesi di occupazione della carreggiata, e per occupazioni precarie), nei termini suindicati, considerato del resto che la “sede stradale” cui lo stesso art. 12, comma 2, D.A.C. n. 21/2021 fa riferimento consiste appunto in tutta la «superficie compresa entro i confini stradali», e dunque comprensiva della «carreggiata», da un lato, e delle «fasce di pertinenza», dall’altro (art. 3, comma 1, n. 46, Cod. strada), ivi inclusi gli stalli di sosta, ricompresi nella «Fascia di sosta laterale», cioè la «parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra» (art. 3, comma 1, n. 23, Cod. strada)</i>”<i>. </i>(cfr. Consiglio di Stato n. 2728/2024. Nello stesso senso: n. 262/2024; n. 8120/2023; TAR Roma n. 21809/2024);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per quanto qui di interesse, è stato ulteriormente precisato che: “<i>È inammissibile l&#8217;istanza di concessione OSP COVID19 in zone di parcheggio, comunque codificate, insistenti sulla viabilità principale. Sulla viabilità principale non è, infatti, permesso posizionare le OSP in zone parcheggio, comunque codificate, o al di fuori dei marciapiedi, in quanto l&#8217; articolo 20 del Codice della Strada , non derogabile neppure dalla normativa emergenziale statale, non prevede nei centri abitati occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l&#8217;incolumità delle persone che usufruiscono delle OSP a servizio delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ancora, il Consiglio di Stato ha affermato che: “<i>In viabilità principale a Roma Capitale non è permesso posizionare le OSP in zone parcheggio, comunque codificate, o al di fuori dei marciapiedi, in quanto l&#8217; articolo 20 del Codice della strada , non derogabile neppure dalla normativa emergenziale statale, non prevede nei centri abitati occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l&#8217;incolumità delle persone che usufruiscono delle OSP a servizio delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande</i>” (cfr. Consiglio di Stato n. 6684/2024)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; non può essere condivisa l’argomentazione che sostiene che l’occupazione di sede stradale sarebbe esclusa solamente per le strade di tipo A, B, C e D, e non anche su quelle di tipo E come viale Giulio Cesare. Sul punto questo Tar ha avuto modo di precisare che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Il Codice della Strada, invero, all’art. 20, primo comma, esclude l’occupazione della sede stradale soltanto per le strade di tipo A, B, C e D, mentre, per le strade di minor livello di servizio (E ed F), prevede la possibilità di occupare, temporaneamente (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 8120/2023), persino la carreggiata (id est la parte di sede stradale destinata alla circolazione dei veicoli) di tali strade, al ricorrere di determinate condizioni (sulle differenze nell’ambito del primo comma, cfr. anche Tar Lazio, sentenze nn. 8374/2023, 6334/2023); al terzo comma, poi, la stessa disposizione si limita, invece, a disciplinare le occupazioni ricadenti su marciapiede nei centri abitati (Consiglio di Stato, sentenza n. 262/2024, punto 1.1.3.), dove è necessario lasciare 2 metri per il transito pedonale, senza prescrivere alcun ulteriore divieto.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>In questo quadro, nella giurisprudenza citata il Consiglio di Stato ha però rilevato che nel P.G.T.U. di Roma Capitale anche le strade di tipo E) (cioè le strade interzonali o di quartiere, come è la Via Val Maira) rientrano nella “viabilità principale” e ha quindi affermato, in sostanza, che nel rinviare al P.G.T.U., è proprio la norma capitolina di cui all’art. 12 citato a risultare totalmente preclusiva di occupazioni di suolo pubblico sulla sede stradale della “viabilità principale”, senza per ciò essere incoerente o in contrasto con il Codice della Strada (come era stato denunciato in quelle fattispecie, analoghe alla presente, perché si trattava di occupazioni su strade interzonali o di quartiere, dunque di minor servizio e assimilabili al tipo E).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>In altre parole, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il divieto di occupazioni sulle sedi stradali della “viabilità principale” posto dall’art. 12 della D.A.C. 21/2021 – con richiamo al concetto omnicomprensivo di “viabilità principale” adottato nel P.G.T.U. da Roma Capitale (da cui, quindi, deriva un’equiparazione, anche ai diversi fini delle occupazioni commerciali, tra le Autostrade, il Grande Raccordo Anulare e le strade interzonali o di quartiere) sia legittimo, in quanto comunque “non incoerente” con le previsioni dell’art. 20, comma 1 e 3, del Codice della Strada, che riguardano, come sopra spiegato, le diverse specifiche ipotesi dell’occupazione dei marciapiedi e di quelle temporanee della carreggiata.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Per il Giudice di secondo grado “è infatti dirimente l’elezione a viabilità principale operata dal PGTU, volta ad assicurare la sicurezza urbana nei centri abitati, perché operi il divieto alla o.s.p. commerciale a norma dell’art. 12, comma 2, D.A.C. n. 21/2021”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Sul punto il Consiglio di Stato ha altresì richiamato la Direttiva del Ministero LL.PP. 12 aprile 1995 (pubblicata in G.U. 24-6-1995, n.146), evidenziando che essa espressamente prevede “al punto 3.1.2 che: “L’insieme di tutti i tipi di strade dianzi esposte [i.e., “autostrade”, “strade di scorrimento”, “strade di quartiere” e “strade locali”], escluse le strade locali, assume la denominazione di rete principale urbana, caratterizzata dalla preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione (movimenti motorizzati), attraverso &#8211; in particolare l’esclusione della sosta veicolare dalle relative carreggiate stradali. L’insieme delle rimanenti strade (strade locali) assume la denominazione di rete locale urbana, con funzione preminente di soddisfare le esigenze dei pedoni e della sosta veicolare”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Di conseguenza, sempre secondo il Giudice di secondo grado, la qualificazione di una strada come “interzonale” o “di quartiere”, quindi anche riconducibile all’art. 2, comma 2, lett. E) Codice della strada “è perfettamente coerente con la sua ulteriore qualificazione come strada appartenente alla viabilità principale, a norma del PGTU [dunque, “è perfettamente coerente” anche ai fini delle occupazioni di suolo pubblico e a prescindere dal fatto che per la tipologia di strada “interzonale” non si rinvengano le caratteristiche della “preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità” e della “esclusione della sosta veicolare”, indicate dalla Direttiva citata per individuare la “viabilità principale”]; ciò in un contesto in cui le circolari e le richiamate norme regolamentari di Roma Capitale, nonché la stessa Direttiva del Ministero LL.PP. 12 aprile 1995, non possono considerarsi (…) come contrastanti con le previsioni del Codice della strada sopra richiamate” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 262/2024, parte finale capo 1.1.4, poi ripetuto nella più recente sentenza n. 2728/2024).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Pertanto, in vista di quanto come sopra affermato dal Consiglio di Stato, la scelta dell’Assemblea Capitolina di operare, nell’attuale Regolamento OSP, un rinvio al generale concetto di “viabilità principale” di cui al P.G.T.U. (che dovrebbe riguardare la sicurezza della circolazione stradale), senza ulteriori specificazioni, anche per fissare il divieto di occupazioni commerciali, pur in assenza di un analogo divieto nel Codice della Strada, deve ritenersi legittima e preclusiva, tout court, di occupazione della sede stradale (ivi compresi gli stalli di sosta o, comunque, gli spazi di sosta) su tutta la viabilità principale; vale a dire, anche sulle strade di minor servizio, come le strade di quartiere</i>” (cfr. TAR Roma n. 14952/2024);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; neppure secondo la più recente regolamentazione (DAC 118/2025), peraltro sopravvenuta rispetto al provvedimento di diniego impugnato, è possibile occupare la parte della carreggiata desiderata, in quanto non rientrante nell’unica deroga ivi prevista (“<i>fascia di sosta laterale (def. Art. 3, comma 1, definizione 23 del CDS)</i>”, poiché essa è la “<i>parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra</i>”. Nel tratto interessato di viale Giulio Cesare, di converso è presente un mero stallo di sosta, ma non anche una ben diversa “<i>fascia di sosta laterale</i>” data l’assenza della corsia di manovra e della separazione con la carreggiata mediante striscia di margine discontinua, come si evince chiaramente dalle fotografie versate in atti da entrambe le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto devono essere respinti il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio nonché le censure del ricorso per motivi aggiunti relative alla “<i>violazione di quanto previsto dall’art.9 della DAC n.118/2025 e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Del pari infondate si palesano le censure mosse tanto nel ricorso introduttivo quanto nei motivi aggiunti relativi alla violazione delle norme procedimentali di cui alla legge 241/1990.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Osserva innanzitutto il Collegio che i provvedimenti gravati, alla luce di quanto appena esposto, hanno chiaramente natura vincolata, stante la richiesta d’occupazione di suolo pubblico in area di sosta insistente su strada a viabilità principale, come tale preclusa dalla normativa sopra citata (in tal senso, <i>ex multis</i>: C. di St. n. 2728/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di qui l’irrilevanza dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, a norma dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241 del 1990, venendo in rilievo una violazione procedurale non significativa a fronte della natura vincolata del provvedimento da adottare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, l&#8217;apporto collaborativo della Società ricorrente non sarebbe stato comunque in grado di influire nel processo di formazione del provvedimento finale, non potendo il contenuto dell&#8217;atto essere diverso da quello in concreto adottato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Neppure può essere invocata la tutela del legittimo affidamento, che, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbe stata lesa in quanto il provvedimento di rigetto sarebbe stato adottato ben oltre i 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.Sul punto, questo TAR ha già avuto modo di affermare che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Le occupazioni Osp &#8211; Covid costituiscono provvedimenti a rilascio semplificato, ma pur sempre di carattere concessorio, che &#8211; salvi i profili semplificati e la previsione di un&#8217;occupazione immediata &#8211; non deviano, nella loro natura, dal modello generale previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l&#8217;occupazione di suolo pubblico (di cui alla D.A.C. n. 21/2021), a tenore del quale &#8220;E&#8221; vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un&#8217;apposita concessione preventiva del Municipio territorialmente competente o della Struttura centrale competente per materia&#8217; (articolo 5) e comunque non sono riconducibili alla diversa fattispecie tipizzata dalla SCIA. Dette occupazioni, quindi, non possono essere equiparate a provvedimenti concessori taciti, che non avrebbero potuto essere ritirati in difetto di adeguata motivazione di secondo grado, o comunque che denunciano la lesione del legittimo affidamento; in realtà, è proprio lo stesso atteggiarsi del sistema semplificato emergenziale (che, per agevolare gli operatori commerciali, consente l&#8217;allestimento delle occupazioni prima della verifica dei requisiti) a condurre ad escludere che &#8211; in difetto di tale verifica (sempre necessaria) &#8211; possa maturare un affidamento meritevole di tutela nel senso auspicato dal ricorrente (tantomeno l&#8217;affidamento può derivare dalla richiesta di pagamento del canone, che è atto dovuto per l&#8217;occupazione concretamente posta in essere in virtù, appunto, del regime semplificato, per quanto normativamente precaria)</i>” (cfr. T.A.R. Roma n. 4889/2025. Nello stesso senso, C. di St. n. 2728/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, nella fattispecie in esame, non può non essere rilevato che la società ricorrente con l’istanza prot. CA/26919/2021 del 18.02.2021 ha chiesto una OSP sovrapponibile &#8211; sia per metratura complessiva che per disposizione ed ubicazione della stessa &#8211; a quella contenuta nella precedente istanza prot. CA/2020/156941 del 24.09.2020, che era stata ritenuta inammissibile da Roma Capitale con determinazione prot. CA/2020/186514 e per la quale questo TAR aveva negato la tutela cautelare richiesta per assenza di <i>fumus</i> di fondatezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Con specifico riferimento alle censure mosse avverso l’ordine di rimozione, osserva il Collegio che l’art. 19 della DAC 118/2025 prevede che: “<i>1. È considerata abusiva: a. l’occupazione realizzata senza il rilascio dell’atto di concessione; b. l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall’atto di concessione; c. l’occupazione non rimossa alla scadenza oppure che permanga dopo decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca, disdetta o annullamento dell’atto di concessione. 2. L’Ufficio competente procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità della stessa o per la quale non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l’occupazione abusiva. 3. Ai fini della rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all’Autorità amministrativa dall’articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l’ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell’area occupata sarà effettuato d’ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l’occupazione abusiva</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, nel caso in esame, l’ordine di rimozione era contenuto nel provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, che intimava l’adempimento entro 7 giorni trascorsi i quali Roma Capitale avrebbe provveduto alla rimozione d’ufficio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero nello stesso si legge: “<i>Il presente provvedimento vale quale formale comunicazione di avvio del procedimento di rimozione in danno dell’occupazione suolo pubblico effettuata in viale Giulio Cesare n. 89/91. Il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale U.O. I Gruppo Centro Prati, incaricato della verifica della spontanea esecuzione di quanto impartito, in caso di mancata rimozione degli arredi nei termini indicati, unitamente alla Direzione Tecnica di questo Municipio, procederà al ripristino d’ufficio dello stato dei luoghi, anche mediante la rimozione forzosa, con conseguente recupero delle spese a carico del trasgressore</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Amministrazione ha dato esecuzione all’ordine di rimozione a distanza di oltre un anno dall’adozione della determinazione n. CA/160996/2024 del 19 settembre 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, la tutela cautelare era stata respinta ed il provvedimento era efficace a tutti gli effetti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto anche le censure mosse avverso l’ordine di rimozione devono ritenersi infondate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Infondata si palesa, infine, anche la richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi, stante l’assenza dei presupposti di legge, attesa la legittimità degli atti gravati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Per completezza, evidenzia il Collegio che, essendo oggetto di gravame atti plurimotivati, accertata la legittimità degli stessi sotto i profili appena esaminati, può ritenersi assorbita la censura relativa alla sussistenza della morosità per i canoni relativi agli anni dal 2022 al 2024 il cui eventuale accoglimento non porterebbe alcun beneficio alla ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In conclusione il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna Dea Partenope s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, che si quantificano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori come per legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Bignami, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Achille Sinatra, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-osp-di-cui-alla-normativa-emergenziale-covid-19/">Sulle OSP di cui alla normativa emergenziale Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul porto d&#8217;armi.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-porto-darmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 06:54:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89626</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-porto-darmi/">Sul porto d&#8217;armi.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Natura giuridica &#8211; Non è un diritto assoluto &#8211; Divieto di portare le armi &#8211; Eccezione. Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un’eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-porto-darmi/">Sul porto d&#8217;armi.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-porto-darmi/">Sul porto d&#8217;armi.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Natura giuridica &#8211; Non è un diritto assoluto &#8211; Divieto di portare le armi &#8211; Eccezione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un’eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse. Costituisce dunque principio pacifico in giurisprudenza che il possesso da parte di un cittadino di un’arma o l’utilizzo della medesima, non rientra nello statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo, ma costituisce un <em>quid pluris</em>, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nucedel possesso e dell’utilizzo dell’arma l’amministrazione si cauteli attraverso un giudizio prognostico che <em>ex ante</em> sia in grado di escludere la possibilità di abuso. Consegue, logicamente, che le autorizzazioni di polizia possono essere denegate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta (artt. 11 e 43 Tulps) e che può esser ricusato alle persone ritenute capaci di abusarne (art. 39 Tulps). Difatti, la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente <em>affidabili.</em></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Stanizzi &#8211; Est. Viggiano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Ter)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6464 del 2018, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pasqualini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento della Questura di Roma recante il diniego di rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale, datato 26 giugno 2017 e notificato in data 12 marzo 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-<em>bis</em>, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Roma gli ha negato il rilascio del porto d’armi per difesa personale.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Si è costituita in resistenza l’amministrazione intimata.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Dopo l’adempimento dell’ordine istruttorio da parte dell’amministrazione e il deposito di una memoria conclusionale da parte del ricorrente, il Collegio ha trattenuto il ricorso per la decisione all’esito dell’udienza dell’11 aprile 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile elencare le censure formulate con l’atto di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con il primo motivo viene lamentata l’erroneità dell’istruttoria, non avendo il ricorrente alcun carico pendente presso la Procura della Repubblica di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Tramite la seconda doglianza, invece, si denuncia la violazione degli artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps) atteso che gli illeciti penali iscritti in casellario non sarebbero gravi né ostativi al rilascio del porto d’armi e in ogni caso assai risalenti nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">7. I due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati unitariamente: essi sono entrambi infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In generale occorre ribadire che «<em>il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un’eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse</em>» (cosí Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 440). Costituisce dunque principio pacifico in giurisprudenza che il possesso da parte di un cittadino di un’arma o l’utilizzo della medesima, non rientra nello <em>statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo</em>, ma costituisce un <em>quid pluris</em>, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo <em>in nuce</em>del possesso e dell’utilizzo dell’arma l’amministrazione si cauteli attraverso un giudizio prognostico che <em>ex ante </em>sia in grado di escludere la possibilità di abuso (cosí, Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2025, n. 175).</p>
<p style="text-align: justify;">9. Consegue, logicamente, che le autorizzazioni di polizia possono essere denegate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta (artt. 11 e 43 Tulps) e che può esser ricusato alle persone ritenute capaci di abusarne (art. 39 Tulps). Difatti, la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente <em>affidabili</em>(sul punto v. Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2013, n. 4666).</p>
<p style="text-align: justify;">10. Ciò chiarito, nel caso in esame, va rilevato come la richiesta di porto d’armi sia stata avanzata in ragione della necessità di garantire la persona dell’interessato, soggetto che maneggerebbe ingenti somme di denaro: nondimeno, come l’amministrazione ha logicamente esposto nel provvedimento, tale gestione di rilevanti somme di contanti non è stata provata. Difatti, gran parte dei commerci curati dall’esponente (ossia l’incasso dei corrispettivi per la compravendita di autovetture di lusso) risulta venir saldato tramite operazioni di banca, come desumibile dagli estratti conto prodotti in istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Neppure rileva l’avvenuto incasso della somma di € 100.000,00 in contanti per una compravendita curata con un soggetto russo: difatti, a parte l’episodicità della vendita, va rilevato come nel caso in esame la transazione sia avvenuta fuori dal territorio nazionale, ove comunque l’eventuale provvedimento autorizzatorio non avrebbe efficacia.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Risulta quindi chiaro come non sussistono i presupposti per il rilascio del porto d’armi.</p>
<p style="text-align: justify;">13. A fronte del diniego motivato per queste ragioni, parte ricorrente non formula alcuna specifica doglianza.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Fermo restando che quanto sopra esposto è già sufficiente per il rigetto dell’impugnazione, va rilevato come i motivi censurano unicamente l’ulteriore (distinto ed autonomo) percorso argomentativo incentrato sulla valutazione della precedente condotta dell’interessato: invero, il provvedimento elenca altresí una serie di elementi circa la persona del ricorrente che appaiono altresí consentire di inferire un giudizio di non affidabilità dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Difatti, oltre ad esser stato condannato in via definitiva per reati edilizi e getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), l’esponente è stato tratto a giudizio anche per i delitti di violazione dei sigilli (art. 349 c.p.), falsità ideologica (art. 479 c.p.), furto aggravato (art. 625 c.p.): orbene, nessuno degli ultimi fatti menzionati è sfociato in una condanna definitiva, essendosi i processi arenati per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Nondimeno, come è noto, è pacificamene ammessa anche la valorizzazione nella loro oggettività sia di fatti di reato anche non concernenti l’uso di armi <em>stricto sensu</em>, sia di vicende e situazioni personali irrilevanti dal punto di vista penale, purché indicativi della non completa affidabilità all’uso delle armi (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121).</p>
<p style="text-align: justify;">16. Conseguentemente, date le suddette premesse interpretative, va rilevato come la valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza appare coerente con l’accertamento fattuale compiuto: invero, va precisato come le condanne e le reiterate segnalazioni all’autorità giudiziaria penale dimostrano in maniera palese la tendenza dell’odierno ricorrente a tenere condotte al di là della legalità, sia offendendo gli interessi generali garantiti dalla pianificazione urbanistica, sia minacciando l’incolumità altrui.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Sul punto non può condividersi quanto esposto nelle difese del ricorrente atteso che anche la violazione delle leggi penali edilizie è indicativa di una scarsa affidabilità dell’interessato (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11440). Si aggiunga che, per giurisprudenza consolidata, non risulta dirimente l’asserita non attinenza tra i reati commessi e la detenzione di armi: peraltro, la notevole quantità di segnalazioni e la gravità delle stesse (tenuto conto della cornice edittale delle varie contestazioni), denotano un chiaro grado di pericolosità del soggetto, tale da determinare un giudizio di non sussistenza del requisito soggettivo di meritevolezza della detenzione dell’arma. D’altronde, è sufficiente anche un’erosione minima del requisito della totale affidabilità del soggetto per giustificare il diniego dell’autorizzazione, a nulla rilevando il mancato impiego delle armi nel delitto precedentemente commesso (v. Tar Lazio, sez. I, 24 novembre 2023, n. 17512).</p>
<p style="text-align: justify;">18. Irrilevante è anche il pronunciamento favorevole di questo Tribunale che annullava il precedente provvedimento di revoca del porto di fucile per uso sportivo (Tar Lazio, sez. I-<em>ter</em>, 6 giugno 2015, n. 7785): difatti, l’accoglimento del ricorso era dovuto, in quella vicenda, ad una carenza istruttoria, atteso che la revoca era stata disposta in forza di un mero automatismo (nel caso in esame invece non sussistente) tra pregiudizio penale e diniego, nonché per travisamento di fatto, atteso che vi era stato un <em>qui pro quo</em>nella comunicazione circa l’espletamento delle visite mediche. Peraltro, il pronunciamento del Tribunale non ripristinava la situazione <em>ante </em>revoca, ma rimetteva l’affare all’amministrazione per le sue ulteriori determinazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">19. Pertanto, considerato che la vicenda all’odierno scrutinio non è affetta dai medesimi vizî di cui al precedente ricorso, e considerato che la decisione del Questore resiste ampiamente a tutte le doglianze formulate, il ricorso è respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che liquida in complessivi € 3.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente</p>
<p style="text-align: justify;">Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Elena Stanizzi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Nino Dello Preite, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Matthias Viggiano, Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla insufficienza del mero rapporto di parentela rispetto all&#8217;emissione di interdittive antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-del-mero-rapporto-di-parentela-rispetto-allemissione-di-interdittive-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 10:16:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89465</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-del-mero-rapporto-di-parentela-rispetto-allemissione-di-interdittive-antimafia/">Sulla insufficienza del mero rapporto di parentela rispetto all&#8217;emissione di interdittive antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Rapporto di parentela &#8211; Non sufficienza. In materia di interdittive antimafia il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non basta, di per sé, a dare conto del tentativo di infiltrazione &#8211; non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-del-mero-rapporto-di-parentela-rispetto-allemissione-di-interdittive-antimafia/">Sulla insufficienza del mero rapporto di parentela rispetto all&#8217;emissione di interdittive antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-del-mero-rapporto-di-parentela-rispetto-allemissione-di-interdittive-antimafia/">Sulla insufficienza del mero rapporto di parentela rispetto all&#8217;emissione di interdittive antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Rapporto di parentela &#8211; Non sufficienza.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In materia di interdittive antimafia il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non basta, di per sé, a dare conto del tentativo di infiltrazione &#8211; non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell&#8217;impresa &#8211; ma occorre che l’informativa indichi, oltre al rapporto di parentela, anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Francavilla &#8211; Est. Vergine</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">(Sezione Prima Ter)</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9250 del 2024, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno e Prefettura di Viterbo, in persona dei rispettivi rappresentati legali <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della nota della Prefettura di Viterbo prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “<em>Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli articoli 84, comma 4, 89 bis e 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti della -OMISSIS-”</em>;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. -OMISSIS- del 1° ottobre 2019 della Legione Carabinieri Calabria – Gruppo di Gioia Tauro;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2024 della Questura di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. n. -OMISSIS-dell’8 marzo 2024 della Questura di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. n. -OMISSIS- – 1 “p” del 25 marzo 2022 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. n.-OMISSIS- &#8211; 4 del 27 aprile 2022 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta informativa n. -OMISSIS- del 6 marzo 2024 della Questura di Viterbo e del Centro Operativo di Reggio Calabria della DIA;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta informativa n. -OMISSIS-del 17 maggio 2024 della Questura di Viterbo e del Centro Operativo di Reggio Calabria della DIA;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; dei non conosciuti verbali relativi alle sedute del Gruppo Interforze Antimafia, ivi inclusi quelli del 6 febbraio 2024, del 6 marzo 2024 e dell’11 aprile 2024;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta Relazione della Direzione Investigativa Antimafia;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti istruttori non richiamati dal provvedimento interdittivo e dunque di estremi non conosciuti presenti nel fascicolo istruttorio.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Prefettura di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;">Con ricorso notificato il 10 settembre 2024 e depositato in pari data la società-OMISSIS- (di seguito anche “-OMISSIS-” o “società” o “ricorrente”) – attiva nel settore della produzione di parti meccaniche per navi e dei servizi relativi ad imbarchi, sbarchi e movimentazioni in ambito portuale &#8211; ha impugnato, previa sospensione in via cautelare, la nota prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Viterbo, con la quale la società è stata attinta da “<em>Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli articoli 84, comma 4, 89 bis e 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”,</em>unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti, in epigrafi meglio emarginati.</li>
<li style="font-weight: 400;">Avverso il suddetto provvedimento prefettizio la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:</li>
<li style="font-weight: 400;"><em> Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).-OMISSIS-zione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159. Inesistenza, travisamento, erroneità ed incompletezza dei fatti allegati. Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, insufficienza e difetto di istruttoria e di motivazione. Motivazione incompleta, lacunosa, illogica, irrazionale, arbitraria e disorganica.</em></li>
<li style="font-weight: 400;"><em> Violazione dei principi generali di imparzialità e buona andamento (art. 97 Cost.).-OMISSIS-zione e/o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 6.9.2011, n. 159.-OMISSIS-zione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra la comunicazione ex art. 92, comma 2 bis del d.lgs. n. 159/2011 e il provvedimento conclusivo. eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità. ingiustizia grave e manifesta.</em></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>III. Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).-OMISSIS-zione e/o falsa applicazione dell’art. 94, bis, del d.lgs. 6.9.2011, n. 159. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità. Ingiustizia grave e manifesta.</em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li style="font-weight: 400;">Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, depositando una memoria difensiva e documentazione relativa al procedimento <em>de quo</em>.</li>
<li style="font-weight: 400;">Nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 il difensore della società ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all’istanza cautelare proposta. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, assunta nella medesima udienza e pubblicata il 17 ottobre 2024, questo Tar ha onerato il Ministero resistente del deposito delle note del Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA).</li>
<li style="font-weight: 400;">Con deposito del 21 novembre 2024 l’Amministrazione ha dato esecuzione al citato incombente istruttorio.</li>
<li style="font-weight: 400;">In vista dell’udienza di merito le parti si sono scambiate ulteriori memorie e repliche.</li>
<li style="font-weight: 400;">All’udienza pubblica del 25 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</li>
<li style="font-weight: 400;">Va premesso che l’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi nella materia in questione ha già più volte chiarito come l&#8217;interdittiva antimafia costituisca una misura preventiva che prescinde dall&#8217;accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che ne sono colpiti, che si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia, valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente e che è volta a colpire l&#8217;azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione.</li>
<li style="font-weight: 400;">Per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.</li>
<li style="font-weight: 400;">Da ciò ne consegue che il pericolo di infiltrazione mafiosa debba essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell&#8217;accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale e, quindi, fondato su prove, ma che, al tempo stesso, implichi una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere &#8220;più probabile che non&#8221; il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 6105/2019; sez. III, n. 758/2019 e n. 1746/2016; in termini, anche T.A.R. Catania, sez. I, n. 57/2025 e n. 1886/2024). Nondimeno lo stesso legislatore riconosce quale elemento fondante l&#8217;informazione antimafia la sussistenza di &#8220;eventuali tentativi&#8221; di infiltrazione mafiosa “<em>tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate</em>” (art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011).</li>
<li style="font-weight: 400;">Se per un verso, quindi, il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l&#8217;infiltrazione mafiosa nell&#8217;attività imprenditoriale e la probabilità (non anche la mera possibilità) che siffatto “evento” si realizzi, per altro verso, tale pericolo di infiltrazione non può sostanziarsi in un mero sospetto della pubblica amministrazione, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali. Tra questi elementi, alcuni sono tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011; si pensi ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell&#8217;autorità amministrativa, che “può” desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all&#8217;attività delle organizzazioni criminali, “<em>unitamente a concreti elementi da cui risulti che l&#8217;attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”</em>.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il d.lgs. n. 159 del 2011 prevede inoltre, nell&#8217;art. 84, comma 4, lett. d), che gli elementi sintomatici dell&#8217;infiltrazione mafiosa, anche al di là di quelli previsti dall&#8217;art. 91, comma 6, possano essere desunti “<em>dagli accertamenti disposti dal prefetto</em>”.</li>
<li style="font-weight: 400;">Come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (ad esempio nella sentenza n. 24/2019), “<em>l’elasticità della copertura legislativa</em>” deriva dal fatto che nella prevenzione antimafia lo Stato deve assumere almeno la stessa flessibilità nelle azioni e la stessa rapida adattabilità dei metodi che le mafie dimostrano ormai avere nel contesto economico attuale.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il giudice amministrativo è, dunque, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia, e il suo sindacato, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi che l&#8217;autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva -e non già sanzionatoria- della misura in esame, evitando però il rischio che la valutazione del Prefetto divenga una &#8220;pena del sospetto&#8221;.</li>
<li style="font-weight: 400;">La giurisprudenza ha enucleato un &#8220;catalogo aperto&#8221;, sia pure con uno sforzo &#8220;tassativizzante&#8221;, di situazioni indiziarie che possono costituire &#8220;indici&#8221; o &#8220;spie&#8221; dell&#8217;infiltrazione mafiosa, tra cui, tra le altre, figurano: a) i provvedimenti &#8220;sfavorevoli&#8221; del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, siano però sintomatici della contaminazione mafiosa, nelle multiformi espressioni con le quali la continua evoluzione dei metodi mafiosi si manifesta; c) i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una &#8220;regia collettiva&#8221; dell&#8217;impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia &#8220;clanica&#8221;, in cui il ricambio generazionale mai sfugge al &#8220;controllo immanente&#8221; della figura del patriarca, capofamiglia, ecc., a seconda dei casi; d) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia.</li>
<li style="font-weight: 400;">Per quanto riguarda poi la considerazione dell&#8217;attualità degli elementi posti a base dell&#8217;interdittiva, la giurisprudenza non ha escluso, in linea di principio, che quest&#8217;ultima possa legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall&#8217;analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell&#8217;attività di impresa (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5784/2018; n. 2327/2017; n. 2085/2017); la situazione di rischio di infiltrazioni non si può considerare automaticamente fugata per il mero trascorrere del tempo ma in via esclusiva dalla sopravvenienza e dall&#8217;accertamento di nuovi fatti, idonei a dimostrare il reale superamento della situazione precedentemente emersa (cfr., Tar Catania, sez. I, n. 1758/2024 e giurisprudenza ivi richiamata).</li>
<li style="font-weight: 400;">Inoltre, quanto ai rapporti di parentela e/o affinità tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, la giurisprudenza ha chiarito che l&#8217;Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del &#8220;più probabile che non&#8221;, che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti), ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto.</li>
<li style="font-weight: 400;">Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia si può verificare una &#8220;influenza reciproca&#8221; di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8220;famiglia&#8221;, sicché in una &#8220;famiglia&#8221; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8220;capofamiglia&#8221; e dell&#8217;associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l&#8217;Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza &#8211; su un&#8217;area più o meno estesa &#8211; del controllo di una &#8220;famiglia&#8221; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 8395/2023; n. 5227/2023; n. 820/2018).</li>
<li style="font-weight: 400;">E tuttavia, “<em>il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non basta, di per sé, a dare conto del tentativo di infiltrazione &#8211; non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell&#8217;impresa &#8211; ma occorre che l’informativa antimafia indichi, oltre al rapporto di parentela, anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti</em>” (<em>ex plurimis</em>, Consiglio di Stato, sez. III, n. 7080/2023).</li>
<li style="font-weight: 400;">Tracciate in maniera sintetica le coordinate ermeneutiche della materia e venendo al caso che ci occupa, rileva il Collegio che l’interdittiva oggetto del presente gravame si fonda su plurime circostanze, e più nello specifico: 1) sul precedente penale per incendio e sulla condanna per la violazione dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 riportata da -OMISSIS-, socio al 50% e amministratore e legale rappresentante della -OMISSIS-; 2) sui rapporti di parentela di -OMISSIS-, altra socia al 50% della società, moglie di -OMISSIS- e sorella di -OMISSIS- (per il quale nell’atto si segnalano frequentazioni con noti pregiudicati ed esponenti del clan -OMISSIS-) e -OMISSIS- (direttore tecnico della società fino al 3 dicembre 2018 che, oltre ad essere stato segnalato in più occasioni con esponenti del clan -OMISSIS-, è coniugato con-OMISSIS-, che, a sua volta, oltre ad essere una dipendente della -OMISSIS-, risulta essere nipote di -OMISSIS-, soggetti questi ultimi detenuti e molto vicini alla cosca -OMISSIS-, nonché cugina di-OMISSIS-, quest’ultima sposata con il pluripregiudicato -OMISSIS-); 3) sui precedenti penali del commercialista della società, -OMISSIS-, arrestato per associazione di stampo mafioso; 4) sulla presenza tra i dipendenti della -OMISSIS- di -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS- (detenuto al 41 bis e merito di -OMISSIS- -OMISSIS-, figlia del capo dell’omonima consorteria mafiosa) e -OMISSIS- (pure legato al clan -OMISSIS-), oltre che lui stesso partecipe quale organizzatore del clan -OMISSIS- (cfr. p. 7 dell’informativa); 5) infine, sulla presenza di una sede legale della -OMISSIS- soltanto “fittizia” in -OMISSIS-, dove, secondo quanto riportato nel provvedimento gravato, è stata rinvenuta esclusivamente un’unità immobiliare disabitata e in corso di ristrutturazione.</li>
<li style="font-weight: 400;">I motivi di censura dedotti dalla -OMISSIS- avverso l’interdittiva si appuntano, in sostanza, sul fatto che il provvedimento poggerebbe su un’istruttoria carente e su prospettazioni di fatto del tutto errate e indimostrate, alcune delle quali non sarebbero state oggetto di contraddittorio in sede procedimentale (non vi sarebbe corrispondenza tra le contestazioni di cui alla comunicazione ex art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. 159/11 e il provvedimento conclusivo) e che in larga parte risulterebbero escluse in radice dalle pronunce giurisdizionali intervenute in data antecedente all’adozione dell’interdittiva e versate in atti, di cui il provvedimento prefettizio non avrebbe fatto neppure menzione.</li>
<li style="font-weight: 400;">Deduce, in particolare, -OMISSIS- che, quanto alla contestata esistenza a carico dell’-OMISSIS-, socio della predetta al 50% (l’altro 50% è intestato alla moglie -OMISSIS-), di precedenti per incendio aggravato in concorso e di una condanna per violazione dell’art. 76 DPR n. 445/2000 per aver falsamente attestato la sede legale della società in -OMISSIS-”, l’interdittiva non terrebbe conto del fatto che lo stesso è stato assolto “perché il fatto non sussiste” con sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, depositata in data 20 gennaio 2023, divenuta irrevocabile in data 11 marzo 2023; in detta pronuncia il Tribunale avrebbe tra l’altro accertato che l’indicazione della sede legale “corrispondeva a quella reale” e che non si trattava quindi di una sede di comodo, istituita per eludere i controlli, come invece affermato la Prefettura. Pure i “precedenti per incendio aggravato” a carico di -OMISSIS- richiamati nel provvedimento consisterebbero, in realtà, in un unico episodio risalente all’anno 2006, rispetto al quale mancherebbe qualunque accertamento, essendo stato il relativo procedimento dichiarato estinto per prescrizione nel 2014, con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. -OMISSIS-.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il provvedimento gravato – prosegue la ricorrente – farebbe poi riferimento a presunte frequentazioni tra i fratelli di -OMISSIS- – ossia -OMISSIS- e -OMISSIS- – ed esponenti di organizzazioni malavitose (e/o soggetti terzi); oltre che generico e non contestualizzato, il riferimento di dette frequentazioni ometterebbe di chiarire in che maniera i fratelli della-OMISSIS- sarebbero in grado di interferire e di “determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell&#8217;impresa”, come invece richiede la legge.</li>
<li style="font-weight: 400;">Nel provvedimento si assumerebbe, inoltre, l’esistenza di “documentati rapporti di affiliazione” con la cosca -OMISSIS-, in quanto due zii (ossia -OMISSIS-) della moglie (-OMISSIS-) di un fratello (-OMISSIS-) della-OMISSIS- sarebbero legati a tale cosca. In tal caso, l’affiliazione verrebbe quindi desunta da un mero rapporto di parentela, peraltro indiretto, tra due malavitosi e un fratello della-OMISSIS-, peraltro entrambi detenuti. Non sarebbero neppure in alcun modo documentati i rapporti della società e/o dei relativi soci e di-OMISSIS- (peraltro licenziata in data 2024) con -OMISSIS- e/o con la predetta cosca, né l’affiliazione di quest’ultima con la citata organizzazione malavitosa.</li>
<li style="font-weight: 400;">Sarebbero smentiti dalle evidenze in atti anche i presunti “precedenti penali” che secondo la Prefettura avrebbero interessato il commercialista della società, -OMISSIS-: oltre che incensurato, il-OMISSIS- è infatti stato assolto – con sentenza passata in giudicato &#8211; “per non aver commesso il fatto” dalla accusa di aver partecipato ad una associazione di stampo mafioso.</li>
<li style="font-weight: 400;">Sul presunto rischio di infiltrazione da parte della cosca “-OMISSIS-” derivante dalla presenza di -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, tra i dipendenti della società, la Prefettura – evidenzia ancora la ricorrente &#8211; avrebbe poi omesso di considerare che la contestazione di organizzazione del suddetto clan formulata in sede penale nei confronti di -OMISSIS- è venuta meno a seguito della sentenza n. -OMISSIS-, depositata in data 1° aprile 2019, con cui il Tribunale di Palmi ha assolto il predetto “per non aver commesso il fatto”.</li>
<li style="font-weight: 400;">Tanto considerato, ritiene il Collegio che, per quanto versato in atti, il ricorso sia fondato, risultando il provvedimento prefettizio inficiato dai dedotti difetti di istruttoria e di motivazione.</li>
<li style="font-weight: 400;">Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che diversi degli elementi indiziari centrali su cui si fonda il provvedimento gravato risultano contraddetti e smentiti da pronunce giurisdizionali intervenute ben prima dell’adozione dell’interdittiva di causa da parte della Prefettura di Viterbo, e di cui nel provvedimento non si fa alcuna menzione.</li>
<li style="font-weight: 400;">In proposito, rileva infatti il Collegio che, quanto all’-OMISSIS-, il precedente menzionato per incendio risale al 2006 (e per lo stesso vi è agli atti una sentenza che l’ha dichiarato estinto per prescrizione) e che non ha subito alcuna condanna per il reato di cui all’art. 76 D.P.R. 445/1990, essendo stato assolto dal Tribunale di Palmi con sentenza n. -OMISSIS-; dunque, sotto questo aspetto nell’atto impugnato è riportata una circostanza errata.</li>
<li style="font-weight: 400;">Anche il commercialista della società è stato assolto per non aver commesso il fatto nel 2021, questo con riferimento al proc. n. -OMISSIS- RGNR DDA di Reggio Calabria, circostanza pure non considerata dal Prefetto.</li>
<li style="font-weight: 400;">Pure per quanto riguarda la sede legale della -OMISSIS-, che l’interditttiva qualifica come “mera sede di comodo”, non solo è stata prodotta la già menzionata sentenza del Tribunale di Palmi n. -OMISSIS- (in quella sede era contestato all’-OMISSIS- proprio di aver dichiarato il falso sulla sede legale di -OMISSIS-), ma anche una perizia corredata di foto, dalla quale risulta che l’immobile è attualmente abitato dal nucleo familiare di -OMISSIS-; peraltro, trattasi della sede legale e non della sede operativa della società sita in -OMISSIS-, ciò con riferimento alla circostanza evidenziata dall’amministrazione nella memoria dell’8 ottobre 2024, nella quale si sottolinea il fatto che si tratterebbe di un immobile ad uso abitativo.</li>
<li style="font-weight: 400;">Anche a carico di -OMISSIS- nulla emerge, poiché è stata prodotta una sentenza del Tribunale di Palmi del 2018 (la n. -OMISSIS-), da cui risulta un’assoluzione per non aver commesso il fatto con riferimento al reato di cui all’art. 416 bis c.p.; dunque, per lo stesso residua soltanto il rapporto di parentela con -OMISSIS- e -OMISSIS-, soggetti che dagli atti risultano far parte della cosca -OMISSIS&#8212;OMISSIS-, di cui l’interdittiva non fornisce alcun elemento che attesti il rischio di un condizionamento sulla gestione della -OMISSIS-.</li>
<li style="font-weight: 400;">Quanto alle frequentazioni, dal provvedimento gravato non risulta che -OMISSIS- abbia frequentazioni anomale, ma ci si appunta sui due fratelli, per i quali, però, solo genericamente si riporta nel provvedimento che avrebbero frequentazioni con esponenti del clan -OMISSIS-; o meglio per -OMISSIS-, dalla nota n. -OMISSIS-/2024 della Questura di Viterbo emerge che questi frequenti -OMISSIS- -OMISSIS-, ma non è specificato quando ciò sarebbe accaduto (cioè se negli ultimi tempi) e, soprattutto, con che frequenza; lo stesso dicasi anche con riferimento a -OMISSIS-, per il quale nell’interdittiva si riporta, in modo solo generico, di frequentazioni con esponenti del clan -OMISSIS-, per poi soffermarsi sui rapporti di parentela della moglie.</li>
<li style="font-weight: 400;">Rispetto a-OMISSIS- (figura molto rilevante nell’economia del provvedimento, come sottolineato dall’amministrazione nella memoria dell’8 ottobre 2024) non risulta, tranne il rapporto di parentela, alcun contatto o altro che possa far ritenere che, tramite la stessa, -OMISSIS- o, comunque, soggetti a loro vicini (dato che oggi sono entrambi detenuti), possano avere una qualche influenza sulla società ricorrente; cioè, non emerge nulla dagli atti, anche precedentemente alla detenzione dell’-OMISSIS- che faccia ritenere che-OMISSIS- sia potenzialmente influenzabile o un eventuale prestanome degli stessi; lo stesso dicasi anche con riferimento alla citata -OMISSIS-, cugina di-OMISSIS-.</li>
<li style="font-weight: 400;">Tanto considerato, in disparte gli elementi indiziari radicalmente contraddetti dalle sentenze depositate in atti, va pure rilevato che, con riguardo ai su richiamati rapporti parentali e alle frequentazioni coi citati malavitosi, il provvedimento gravato non fornisce sul piano istruttorio e motivazionale una ricostruzione idonea a suffragare l’esistenza di uno stato di soggezione o di permeabilità della società ricorrente a forme di ingerenza o di condizionamento da parte delle organizzazioni criminali nella gestione dell&#8217;impresa.</li>
<li style="font-weight: 400;">Pertanto, gli elementi posti a supporto dell&#8217;avversata informativa interdittiva risultano inidonei, sia in una prospettiva atomistica sia in un&#8217;ottica complessiva ed inferenziale, a costituire circostanze da cui dedurre il tentativo di condizionamento mafioso.</li>
<li style="font-weight: 400;">Alla luce di tali assorbenti considerazioni l&#8217;informativa interdittiva impugnata si appalesa illegittima, sotto i dedotti profili di eccesso di potere per difetto di motivazione e di difetto di istruttoria.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato, facendo salve eventuali ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione resistente, che tengano conto della documentazione in atti.</li>
<li style="font-weight: 400;">Sussistono giustificati motivi, alla luce delle peculiarità della vicenda trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Spese di lite compensate.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente, nonché le persone fisiche e i riferimenti di luogo indicati.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Michelangelo Francavilla, Presidente</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Silvia Simone, Referendario, Estensore</p>
<table style="font-weight: 400;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Francesco Vergine, Referendario</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-del-mero-rapporto-di-parentela-rispetto-allemissione-di-interdittive-antimafia/">Sulla insufficienza del mero rapporto di parentela rispetto all&#8217;emissione di interdittive antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul c.d. preavviso di rigetto</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-preavviso-di-rigetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 10:28:27 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89454</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-preavviso-di-rigetto/">Sul c.d. preavviso di rigetto</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; Preavviso di rigetto &#8211; Art. 10-bis l. n. 241/1990 &#8211; Mancata notifica &#8211; Conseguenze &#8211; Illegittimità del provvedimento. La mancata notifica del preavviso di rigetto, determinando l’impossibilità di integrare le carenze di documentazione essenziale ai fini di una completa istruttoria, comporta l’illegittimità del provvedimento reiettivo. Pres.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-preavviso-di-rigetto/">Sul c.d. preavviso di rigetto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-preavviso-di-rigetto/">Sul c.d. preavviso di rigetto</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; Preavviso di rigetto &#8211; Art. 10-bis l. n. 241/1990 &#8211; Mancata notifica &#8211; Conseguenze &#8211; Illegittimità del provvedimento.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La mancata notifica del preavviso di rigetto, determinando l’impossibilità di integrare le carenze di documentazione essenziale ai fini di una completa istruttoria, comporta l’illegittimità del provvedimento reiettivo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Tomassetti &#8211; Est. Bucca</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Ter)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7236 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno e Questura di Roma, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del decreto del -OMISSIS-, con cui la Questura di Roma ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 febbraio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">In data -OMISSIS-, la cittadina-OMISSIS-, sig.ra -OMISSIS-, presentava istanza per la conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro autonomo.</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché dalla documentazione allegata non emergeva il numero di partita iva dell’attività esercitata dall’istante, la Questura di Roma eseguiva degli accertamenti presso la Camera di Commercio di Roma, la quale, con nota del -OMISSIS-, dichiarava che non risultavano iscrizioni presso il registro delle imprese a nome dell’interessata e che la stessa non risultava essere titolare di partita iva.</p>
<p style="text-align: justify;">Deferita la sig.ra -OMISSIS- all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di cui agli artt. 483 e 489 c.p. e 5, comma 8 <em>bis</em>, del d. lgs. n. 286/1998, con decreto del -OMISSIS-, la Questura di Roma, omettendo la comunicazione di cui all’art. 10-<em>bis</em> della l. 7 agosto 1990, n. 241, rigettava l’istanza di conversione del permesso di soggiorno in quanto “<em>la condotta fraudolenta posta in essere dalla richiedente rientra in quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 286/98 e ss. ii. e mm., secondo cui la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno dell’istanza comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>I. Violazione di legge con riferimento all’articolo 10-bis L. 240/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative, non avendo l’Amministrazione comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>II. Inosservanza dell’onere di motivazione, apparenza ed illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento all’art. 3 L. 240/1990.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>III. Eccesso di potere per carenza, insufficienza istruttoria, travisamento dei fatti ed errore manifesto di fatto; violazione del principio della buona azione amministrativa ex art. 97 Cost.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Col secondo e col terzo motivo, la ricorrente si duole della lacunosità dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione e del difetto di motivazione del decreto di rigetto, essendo documentalmente dimostrata la titolarità di partita iva a far data dal-OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza straordinaria del 21 febbraio 2025, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 <em>bis</em> c.p.a., la causa è stata posta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, è fondato il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la mancata notifica del preavviso di diniego.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’Amministrazione, anteriormente all’adozione del gravato provvedimento, non ha – in violazione dell’art. 10-<em>bis</em> della l. n. 241/1990 – comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno, precludendo alla ricorrente la possibilità di dimostrare il possesso di partita iva come da documentazione in atti.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, “<em>la mancata notifica del preavviso di rigetto, determinando l’impossibilità di integrare le carenze di documentazione essenziale ai fini di una completa istruttoria, comporta l’illegittimità del provvedimento reiettivo</em>” (Consiglio di Stato sez. III, 22 luglio 2024, n. 6575).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, è evidente che laddove la ricorrente fosse stata a conoscenza del motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, avrebbe potuto produrre documenti idonei a dimostrare il possesso di partita iva attiva (tra cui, la certificazione dell’Agenzia delle entrate del-OMISSIS- e la dichiarazione di inizio attività dell’-OMISSIS- in doc. nn. -OMISSIS- del fascicolo di parte ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale ragione, il ricorso deve essere accolto, ferme le valutazioni discrezionali dell’Amministrazione in merito all’accoglimento dell’istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandro Tomassetti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanna Vigliotti, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Manuela Bucca, Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla compatibilità con il diritto dell&#8217;Unione europea della normativa nazionale in materia di sanzione disciplinare sportiva.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-dellunione-europea-della-normativa-nazionale-in-materia-di-sanzione-disciplinare-sportiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 08:05:31 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88690</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-dellunione-europea-della-normativa-nazionale-in-materia-di-sanzione-disciplinare-sportiva/">Sulla compatibilità con il diritto dell&#8217;Unione europea della normativa nazionale in materia di sanzione disciplinare sportiva.</a></p>
<p>Sport &#8211; Sanzione disciplinare sportiva &#8211; Disciplina nazionale &#8211; Compatibilità con il diritto dell&#8217;Unione europea &#8211; Corte di Giustizia &#8211; Questione pregiudiziale &#8211; Rimessione. Devono essere rimessi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea i tre seguenti quesiti pregiudiziali: se il diritto dell’Unione ed in particolare gli artt. 6 e 19</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-dellunione-europea-della-normativa-nazionale-in-materia-di-sanzione-disciplinare-sportiva/">Sulla compatibilità con il diritto dell&#8217;Unione europea della normativa nazionale in materia di sanzione disciplinare sportiva.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-dellunione-europea-della-normativa-nazionale-in-materia-di-sanzione-disciplinare-sportiva/">Sulla compatibilità con il diritto dell&#8217;Unione europea della normativa nazionale in materia di sanzione disciplinare sportiva.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Sport &#8211; Sanzione disciplinare sportiva &#8211; Disciplina nazionale &#8211; Compatibilità con il diritto dell&#8217;Unione europea &#8211; Corte di Giustizia &#8211; Questione pregiudiziale &#8211; Rimessione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Devono essere rimessi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea i tre seguenti quesiti pregiudiziali:<br />
se il diritto dell’Unione ed in particolare gli artt. 6 e 19 TUE, alla luce dell’art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’unione (CDFUE) e 6 della CEDU, in relazione al principio della tutela giurisdizionale effettiva, vanno interpretati nel senso che ostano a che:<br />
-il diritto interno di uno stato membro, quale quello di cui all’art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 convertito in l. n. 280 del 2003, come interpretato nel diritto vivente italiano, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale, escluda il ricorso a una tutela giurisdizionale che preveda il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il giudice amministrativo) di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, nonché di sospendere in via cautelare l’efficacia delle sanzioni medesime, così limitando il potere del giudice nazionale alla sola tutela risarcitoria per equivalente, laddove risulti che l’esercizio del potere disciplinare è stato in concreto illegittimo;<br />
se il diritto dell’Unione ed in particolare gli artt. 6 e 19 del TFUE, interpretati alla luce degli art. 47, 48 e 49 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 6 e 7 della CEDU, devono essere interpretati nel senso che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente determinatezza delle fattispecie incriminatrici, nonché del giusto processo, ostano a che:<br />
&#8211; una normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, convertito dalla l. n. 280 del 2003 – come interpretata nel diritto vivente italiano – che, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo come sancito dalla legge nazionale ed interpretato nel diritto vivente italiano, consenta agli organi dell’ordinamento sportivo di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio dell’attività professionale in conseguenza della violazione di una disposizione dell’ordinamento federale (art. 4, comma 1, del codice di giustizia sportiva FGCI), la quale stabilisce, con una clausola generale a carattere indeterminato, che tutti i tesserati e dirigenti sono tenuti ad osservare, oltre che lo statuto e le altre norme federali, i principi di lealtà, correttezza e probità;<br />
se il diritto dell’Unione ed in particolare gli artt., 45, 49 e 56, 101 e 102 del TFUE e 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vanno interpretati nel senso che ostano a che:<br />
&#8211; la normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, convertito dalla l. n. 280 del 2003, consente l’irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare interdittiva, per effetto della quale è inibito ad un dirigente apicale di società sportiva di livello internazionale lo svolgimento dell’attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Arzillo &#8211; Est. Vergine</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima Ter)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9032 del 2023, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Angiolini, Giulio Gomitoni, Stefano Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Angiolini in Milano, via Chiossetto n. 14;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17;<br />
C.O.N.I., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.Pisanelli n. 40;<br />
Procura Federale Presso La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), Collegio di Garanzia dello Sport Presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), Corte Federale D&#8217;Appello Presso La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la dichiarazione di nullità o in subordine l&#8217;annullamento, previa idonea cautela</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della decisione n. 40 del 2023 (prot. n. 411/2023) del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il cui dispositivo è stato depositato il 20 aprile 2023 e le cui motivazioni sono state depositate l&#8217;8 maggio 2023 (doc. 1); nonché, per quanto occorrer possa, della successiva decisione n. 110 del 30 maggio 2023 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, conseguente al rinvio operato nella suddetta decisione del Collegio di Garanzia dello Sport (doc. 7);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della decisione n. 0063/CFA-2022-2023 emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023 dalla Corte Federale di Appello presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, Sezioni Unite, nell&#8217;ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del -OMISSIS-e altri, all&#8217;esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC (doc. 2);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; e di ogni atto antecedente e/o connesso e/o conseguente e/o presupposto, con riserva di motivi aggiunti,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per la condanna al risarcimento e/o all&#8217;indennizzo del danno</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio e di C.O.N.I.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 marzo 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la presente ordinanza questo Tribunale solleva questioni pregiudiziali di interpretazione ai sensi dell’art. 267 del Trattato U.E., in relazione alla compatibilità della disciplina nazionale di cui al decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, recante “<i>Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva</i>”, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, con il diritto eurounitario, per i profili che saranno di seguito esposti.<i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">PROCEDIMENTO PRINCIPALE &#8211; OGGETTO DELLA CONTROVERSIA–</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1.- Esposizione sintetica del procedimento.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Col ricorso introduttivo del giudizio il sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, impugna le decisioni giustiziali sportive, in epigrafe descritte, nelle parti in cui gli irrogano la sanzione della «<i>inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA». </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’impugnazione ha ad oggetto la domanda di annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della decisione della giustizia sportiva n. 40 del 2023 (prot. n. 411/2023) del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-per quanto occorrer possa, della successiva decisione n. 110 del 30 maggio 2023 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, conseguente al rinvio operato nella suddetta decisione del Collegio di Garanzia dello Sport;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-della decisione n. 0063/CFA-2022-2023 del 20 gennaio 2023, in data 30 gennaio 2023 della Corte Federale di Appello presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, FIGC, Sezioni Unite, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del -OMISSIS-e altri, all’esito del procedimento di revocazione ai sensi art. 63 Codice della giustizia sportiva – CGS- della FIGC;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-di ogni atto antecedente e/o connesso e/o conseguente e/o presupposto, nonché la condanna al risarcimento e/o all’indennizzo del danno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituite le Amministrazioni intimate, Federazione Italiana Gioco Calcio –FIGC- e Comitato Olimpico Nazionale Italiano-CONI- svolgendo ampie difese con memorie e chiedendo il rigetto del ricorso. CONI e FIGC, soggetti giuridici cui fanno capo gli organi della giustizia sportiva italiana del calcio in ambito nazionale, resistono con le motivazioni esposte in prosieguo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente ha depositato documenti, tra cui anche l’archiviazione disposta in data 25 maggio 2023, su richiesta della Procura della Repubblica, dal Giudice delle indagini preliminari di Torino in relazione alle imputazioni elevate in sede penale conseguenti ai fatti in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 2 agosto 2023 la difesa del ricorrente ha depositato atto, segnalando che l’istanza cautelare allegata al ricorso è stata vanificata dal sopraggiungere di ulteriore decisione del Giudice sportivo, essa stessa peraltro impugnata alla Corte Federale di Appello, riguardante ulteriore inibitoria di sedici mesi in relazione a fatti diversi da quelli di cui qui si discute.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente ha quindi rinunciato alla domanda cautelare. L’ulteriore inibitoria per sedici mesi, ridotta a dieci mesi in appello, afferma la difesa, aggrava l’urgenza per il ricorrente di vedere chiarita la sua posizione di dirigente, sia in riferimento al proprio passato, sia in riferimento al proprio ruolo futuro all’interno della società F.C. Juventus S.p.A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il sig. -OMISSIS-, a -OMISSIS- della società FC Juventus spa, società di capitali quotata in borsa, come espressione degli azionisti di maggioranza ed azionista egli stesso, ha inoltre comunicato di essersi dimesso dalla carica societaria per escludere in radice qualsiasi dubbio di condizionamento nella gestione da parte della società dei procedimenti contenziosi in essere legati al ruolo da lui ricoperto nella Società e che vedevano coinvolto anche il club.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Egli lamenta, a causa di tali vicende, di essere esposto <i>“….ad un danno enorme tanto economico e professionale quanto di immagine e reputazione”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo ampia discussione, all’esito dell’udienza pubblica del 12 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. – Illustrazione dei fatti di causa.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>I fatti contestati al dott. -OMISSIS- &#8211; ricorrente &#8211; dalla Procura federale della Federazione italiana gioco calcio &#8211; FIGC- organo inquirente della giustizia sportiva per il calcio.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La vicenda, che ha coinvolto la società di calcio Juventus F.C. S.p.A. e i suoi vertici, origina dal deferimento del ricorrente -OMISSIS- ed altri al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, da parte della Procura Federale della Federazione italiana gioco calcio &#8211; FIGC- del 1° aprile 2022. La Procura Federale, organo inquirente dell’ordinamento sportivo italiano, ha contestato alla Juventus F.C. S.p.A. &#8211; insieme ad altri club- ed ai relativi esponenti e amministratori -tra i quali l’odierno ricorrente-, rispettivamente, la violazione degli artt. 6 e 31, comma 1, Codice di giustizia sportiva -CGS &#8211; e degli artt. 4 e 31, comma 1, CGS, per aver indicato in 15 (delle 17 complessivamente contestate) operazioni c.d. “<i>a specchio</i>” un valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori sovrastimato intenzionalmente <i>(“indicando un corrispettivo superiore al reale”)</i> e, quindi, fraudolentemente alterato al solo fine di determinare “<i>maggiori plusvalenze fittizie”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, al signor -OMISSIS-, -OMISSIS- Consiglio di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, ricorrente, è stata contestata:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">la <i>«violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all&#8217;art. 19 dello statuto federale per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la decisione n. 0128/TFNSD-2021-2022 del 22 aprile 2022, il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto tutti i deferiti osservando, tra l’altro, che non esisterebbe o sarebbe concretamente irrealizzabile «“<i>il metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato</i>», sicché «<i>una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare». </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.- La Procura Federale della Federazione italiana del calcio &#8211; FIGC &#8211; ha presentato reclamo alle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello avverso il proscioglimento. Il giudice di appello ha respinto il reclamo con la decisione n. 0089/CFA-2021- 2022 del 27 maggio 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo la Corte Federale d’Appello sarebbe «<i>erronea la statuizione del Tribunale federale secondo cui l’inesistenza de “il” metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore possa legittimare l’iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti all’utilità futura del diritto nonché elementi di coerenza della transazione. [&#8230;] Tuttavia ritiene che le considerazioni del Tribunale federale, secondo cui non esisterebbe “un criterio valutativo, hanno un fondamento di verità allorché, con tale affermazione, si intenda prendere atto dell’inesistenza, a livello di ordinamento federale, di criteri normativamente sanciti. […] proprio l’assenza di parametri normativamente sanciti – come sopra detto – ha reso particolarmente complessa e delicata l’operazione del Collegio di sceverare, all’interno dell’ampia platea di operazioni, quelle che, con ragionevole certezza giudiziale, potessero essere considerate rilevanti sotto il profilo disciplinare. Con il conseguente inevitabile rigetto del reclamo della Procura federale»</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.- Avverso la citata decisione la Procura Federale della FIGC ha proposto, in data 22.12.2022, ricorso per revocazione parziale, ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) allegando:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">«(<i>i) di avere ricevuto, in data 24 novembre 2022, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, copia degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento penale n. -OMISSIS-.»,</i> contenente elementi istruttori che avrebbero confermato l’esistenza di un intero sistema, messo in piedi dalla FC Juventus S.p.A., di scambi incrociati di calciatori con altre società sportive, finalizzati alla realizzazione di plusvalenze fittizie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3.- In merito alla rilevanza penale dei fatti contestati anche in sede sportiva, il ricorrente ha successivamente depositato il decreto di archiviazione adottato in data 25 maggio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari di Torino, in relazione alle imputazioni elevate dalla Procura della Repubblica e conseguenti ai fatti in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente è stato pertanto prosciolto dai reati contestati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I MOTIVI DI RICORSO NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. – Motivi.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il dott. -OMISSIS-propone i seguenti tre motivi di ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia sportiva che gli hanno irrogato l’inibizione per 24 mesi dall’ambito FIGC :</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-a- violazione e falsa applicazione del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito in legge 280/2003, con particolare riferimento all&#8217;art. 2, co. 1, lett. b), nonché dell&#8217;art. 133 c.p.a.(codice del processo amministrativo) con particolare riferimento alla lett. z). Eccesso di potere e straripamento di potere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; b &#8211; violazione e falsa applicazione di legge e di principi e regole costituzionali e convenzionali con riferimento, sotto un primo profilo di censura, agli artt. 25 e 117 Costituzione in relazione agli artt. 6 e 7 C.E.D.U., all’art. 1 legge 689/1981, all’art. 1 legge 241/1990 e, sotto un secondo profilo di censura, agli artt. 3, 24, 111, 117 Costituzione in relazione all’art. 6 C.E.D.U., all’art. 1 legge 241/1990, agli artt. 44 e 50 codice giustizia sportiva -CGS- FIGC e all’art. 2 CGS CONI. Eccesso di potere e straripamento di potere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; c &#8211; difetto di istruttoria ed eccesso di potere per sviamento. Difetto di motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">LE PRONUNCE DEL GIUDICE SPORTIVO OGGETTO DI IMPUGNAZIONE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.- <i>La sanzione interdittiva irrogata al ricorrente -OMISSIS-.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la decisione &#8211; qui impugnata -, 0063/CFA2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, la Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite – giudice sportivo del calcio &#8211; ha così deciso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">«<i>Dichiara ammissibile il ricorso per revocazione e pertanto revoca la pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27.05.2022 di questa Corte federale d&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, dispone quanto segue: 1 &#8211; Respinge i reclami incidentali. 2 &#8211; Accoglie in parte il reclamo della Procura federale avverso la decisione n. 0128/TFN/2021- 2022 &#8211; sezione disciplinare del 22.04.2022</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, a carico dell’odierno ricorrente -OMISSIS- la Corte ha irrogato «<i>l’inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA»</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La decisione in esame ha ritenuto accertata la responsabilità dei deferiti e della Società in ordine alla «<i>violazione quanto meno dell’art. 4, comma 1, CGS» per «essersi volutamente sottratti alla potenziale applicazione dello IAS 38 (paragrafo 45), quale che ne fosse l’esito» </i>mediante una<i> «preordinata strutturazione e trattamento delle operazioni come apparentemente indipendenti e in modo tale da impedire in partenza la relativa qualificazione come permute». </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo la Corte Federale d’Appello i deferiti hanno posto in essere <i>operazioni c.d. incrociate</i> come apparentemente indipendenti, così da sfuggire ad una qualificazione in termini di permuta, da cui sarebbe discesa l’applicazione, in relazione a dette operazioni, della regola contabile dello IAS 38 §45, preclusiva dell’iscrizione della plusvalenza derivante da una operazione di permuta di attività immateriali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La condotta, secondo la Corte Federale d’Appello, integra una violazione del principio di lealtà sportiva di cui all’art. 4, comma 1, Codice della giustizia sportiva &#8211; CGS FIGC (la Corte ha disposto inoltre, a carico della F.C. Juventus S.p.A., «<i>la penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva» ). </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1.- A seguito di impugnazione, il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, supremo giudice dell’ordinamento sportivo, con successiva pronuncia &#8211; anch’essa qui impugnata ( n. 40 del 2023,prot. n. 411/2023) &#8211; così ha deciso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I &#8211; ha rigettato il ricorso presentato dal signor -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II &#8211; ha confermato a suo carico <i>«l’inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">LA PARALLELA VICENDA DELLA SOCIETA’ SPORTIVA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.- <i>La sanzione irrogata per la medesima vicenda alla F.C. JUVENTUS S.P.A.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si riepiloga la connessa vicenda della Juventus spa solo per completezza della ricostruzione in fatto; attiene alla società di cui -OMISSIS- -OMISSIS-, fino alle sue dimissioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Col ricorso n. 14/2023, presentato in data 28 febbraio 2023, -OMISSIS-, ha impugnato dinanzi al Collegio di garanzia dello sport la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022- 2023, del 20 gennaio 2023 nei confronti -OMISSIS- e altri, che ha irrogato, in parte qua, nei confronti della F.C. Juventus S.p.A. la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1.- Il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, con la citata decisione – qui impugnata – n. 40 del 2023 (prot. n. 411/2023), così ha deciso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha rigettato il ricorso presentato dal-OMISSIS- confermando quindi «<i>l’inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA»;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha disposto l’annullamento della decisione impugnata con riferimento alla posizione dei consiglieri privi di delega, rinviando alla Corte Federale di Appello, in diversa composizione, affinché rinnovasse la valutazione anche della posizione della società Juventus F.C. S.p.A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>5.2.- La sanzione finale –Penalizzazione di 10 punti a carico della F.C. JUVENTUS S.P.A..</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la decisione n. 110 del 30 maggio 2023 la Corte Federale d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite, decidendo nel conseguente giudizio di rinvio, ha così giudicato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">«<i>a) proscioglie dalle incolpazioni ascritte -OMISSIS-; </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) irroga alla società F.C. Juventus spa la sanzione della penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva».</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ARGOMENTI ESSENZIALI DELLE PARTI –</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">LA POSIZIONE DEL RICORRENTE &#8211;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>6.- Le disposizioni eurounitarie a sostegno del ricorso.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente rileva con ampia motivazione il contrasto della legge nazionale e delle citate deliberazioni del giudice sportivo con i principi e le disposizioni unionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ARTT. 19 TUE – 47 CDFUE – 6 CEDU &#8211; Egli afferma che la legge nazionale n. 280/2003, in materia di ordinamento sportivo, poiché esclude il potere caducatorio del giudice amministrativo in ordine alle sanzioni disciplinari sportive, come meglio illustrato oltre, si pone in contrasto anzitutto col principio europeo di effettività della tutela giurisdizionale e con il diritto a un ricorso effettivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">« <i>Per quanto riguarda il principio di effettività, occorre ricordare che il diritto dell’Unione non produce l’effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, a meno che, tuttavia, dalla struttura dell’ordinamento giuridico nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione</i> » (Randstad, C-497/20, 21 dicembre 2021, §62).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di sanzioni amministrative interdittive quali quella del presente procedimento, il cui effetto consiste nell’impedire lo svolgimento di specifiche condotte per un periodo significativo, il mero rimedio risarcitorio pecuniario non può essere considerato equivalente all’annullamento &#8211; rimozione della sanzione, in forma di tutela reale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ART. 6 TUE –- ART. 49 CDFUE &#8211; ART. 7 CEDU – Il ricorrente rammenta che la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dalla nota sentenza <i>Engel and others v. the Netherlands </i>del 1976, ha stabilito il principio per il quale le sanzioni che presentano carattere afflittivo-deterrente, pur se non qualificate formalmente come penali negli ordinamenti degli Stati Parte della CEDU, devono ricadere nell’ambito delle garanzie convenzionali previsto per le sanzioni penali. Tale principio, poi consolidato nella giurisprudenza sovranazionale con successive sentenze quali Öztürk v. Germany del 1984, Grande Stevens v. Italy del 2014 e A. and B. v. Norway del 2016, permette di definire il concetto di “<i>accusa penale</i>” di cui all’art. 6 CEDU in senso sostanziale, avendo quindi riguardo alla natura dell’illecito ovvero alla severità della sanzione connessa alla sua violazione, piuttosto che al solo dato della qualificazione formale del fatto come reato da parte del diritto nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio affermato nella sentenza “Engel” fa parte del diritto UE come principio generale e comporta che, affermata la natura sostanzialmente penale di una sanzione amministrativa avente carattere punitivo, le garanzie proprie del diritto penale dovranno essere estese a tale specie di illecito formalmente non penale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente in proposito richiama la sentenza n. 63 del 2019 della Corte costituzionale italiana, in cui si afferma: «<i>rispetto a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità punitiva, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della materia penale […] non potrà che estendersi anche a tali sanzioni». Alla luce di quanto precede, è indubbio che anche alle sanzioni amministrative afflittive siano applicabili i principi di tassatività e determinatezza. </i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Art. 102 TFUE – Il ricorrente sostiene che il conferimento di poteri sul mercato a un’impresa deve essere soggetto a limiti, obblighi e revisione in modo da eliminare il rischio di abuso di posizione dominante; il potere conferito deve essere collocato in un quadro di criteri sostanziali che sia trasparente, determinato e preciso, in modo che non possa essere esercitato in maniera arbitraria. Tali criteri devono essere organizzati per far sì che il potere in discorso sia utilizzato in maniera non discriminatoria e con la possibilità di un’effettiva revisione e verifica circa il suo utilizzo (cfr. CGUE, 21.12.23, C-333/21, “<i>European Superleague Company SL</i>”, par. 134-5; C-124/21, <i>“International Skating Union</i>”, par. 131).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La situazione configurata dalla legge italiana n. 280 del 2003 &#8211; di seguito illustrata – secondo -OMISSIS-è in contrasto con l’art. 102 TFUE in quanto il potere disciplinare conferito alla FIGC non è «<i>collocato in un quadro di criteri sostanziali che sia trasparente, determinato e preciso».</i> Il dirigente sportivo ricorrente afferma che manca nella legge 280/2003, di conversione del decreto-legge n. 220 del 2003, qualsiasi riferimento ai criteri sostanziali sulla base dei quali la giustizia sportiva sia ammessa all’esercizio del potere disciplinare, laddove esso abbia l’effetto di limitare la concorrenza ai sensi dell’art. 102 TFUE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente afferma che il potere di cui si trova investita la giustizia sportiva, e quindi anche la FIGC, è un potere di fatto privo di alcuna limitazione quanto al suo oggetto e ai suoi criteri di applicazione. L’art. 2 della legge 280/2003 si è limitato a stabilire che «<i>è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto…. i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive</i>», senza stabilire alcun limite alla discrezionalità della giustizia sportiva, quindi nel nostro caso della FIGC, riguardo alle condotte rilevanti, ai criteri di giudizio e alle sanzioni da applicare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Aggiunge il ricorrente: “ <i>la Corte di Giustizia ha evidenziato che «il fatto che un soggetto possa chiedere il risarcimento per il danno cagionato da una condotta che è responsabile di aver prevenuto, limitato o distorto la concorrenza non può compensare la mancanza di un rimedio che permetta al medesimo soggetto di promuovere un’azione avanti alla corte nazionale competente chiedendo, se appropriato dopo la concessione di una misura interinale, che quella condotta sia interrotta, oppure, ove la condotta consista in un provvedimento, la revisione e l’annullamento di quel provvedimento», precisando altresì che tale principio si applica anche nell’ambito sportivo, ove ad esempio le carriere degli atleti possono essere particolarmente brevi, in particolare se praticano lo sport a un alto livello (C-124/21, “International Skating Union”, par. 201). Pertanto, le condizioni previste sulla base dell’art. 102 TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza dell’Unione, affinché uno Stato Membro possa conferire poteri quali quelli conferiti alla FIGC dal decreto-legge n. 220 del 2003, non sono state rispettate…”</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ART. 101 TFUE &#8211; Con riguardo al divieto di intese anticoncorrenziali, il ricorrente sostiene che secondo la Corte di Giustizia le decisioni assunte dalle associazioni di diritto privato organizzatrici delle competizioni calcistiche, quali la FIGC, possono essere qualificate quali “decisioni di associazioni di imprese” ai sensi dell’art. 101 TFUE e quindi sono soggette alle previsioni di tale disposizione (cfr. CGUE, 21.12.23, C-333/21, “European Superleague Company SL”, par. 87).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Egli afferma che la legge italiana 280/2003 non è conforme all’art. 101 TFUE, in quanto non vi sono criteri e regole procedimentali dettagliate, adeguate ad assicurare che le decisioni in materia disciplinare della giustizia sportiva siano trasparenti, oggettive, determinate, non discriminatorie e proporzionate (cfr. CGUE, 21.12.23, C-333/21, “European Superleague Company SL”, par. 178).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>7.- Le conclusioni del ricorrente.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conclusione -OMISSIS- afferma che gli sono state contestate condotte poste in essere in asserita violazione di regole puramente contabili e di bilancio, senza che venga in rilievo alcuna inerenza con l’attività sportiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le decisioni dei giudici sportivi sono secondo il dirigente sostanzialmente illegittime. La decisione di irrogare la sanzione disciplinare, in relazione a pretese violazioni di natura puramente contabile o di bilancio &#8211; assunta dalla Corte d’Appello FIGC e confermata dal Collegio di Garanzia del CONI, con le decisioni qui impugnate &#8211; è secondo il ricorrente una decisione estranea all’attività sportiva, che il giudice sportivo non aveva il potere di assumere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto va affermato il potere del giudice amministrativo di annullamento della sanzione disciplinare irrogata in quanto illegittima: “<i>Tale annullamento andrà pronunciato sulla base dei medesimi presupposti che fondano la giurisdizione del giudice amministrativo, ossia appunto per il fatto che la sanzione impugnata è stata applicata per fatti estranei all’attività sportiva e quindi in violazione della regola posta dall’art. 2, co. 1°, lett. b), d.l. 220/2003, la quale …. esclude che sussista una potestà dell’ordinamento sportivo a stabilire la «disciplina» con riferimento a situazioni diverse e ulteriori, ossia che, come nel caso nostro, non sono «rilevanti sul piano disciplinare»</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“ <i>I limiti alla giurisdizione statale nei confronti dei provvedimenti della giustizia sportiva operano solo finché tali provvedimenti hanno ad oggetto l’attività sportiva medesima, mentre al di fuori di tale perimetro gli atti del CONI e delle Federazioni sportive sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo che ha pienezza di poteri e quindi, ricorrendone i presupposti, può anche disporne l’annullamento e/o la sospensione. Nel caso in esame manca proprio la connessione con l’ordinamento sportivo dei presunti illeciti contestati, in quanto manca il presupposto dell’inerenza degli stessi con l’attività sportiva. …..</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.- <i>Le domande rivolte al giudice amministrativo.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto premesso e per tali essenziali ragioni -OMISSIS- chiede al giudice amministrativo italiano (Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma) quanto segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“… <i>di accogliere il ricorso e, per l&#8217;effetto, previa idonea cautela e previa ove occorra la proposizione di questione di legittimità alla Corte costituzionale e/o quesito interpretativo alla Corte di Giustizia UE, …di dichiarare nulli ovvero annullare gli atti impugnati e condannare la FIGC e il CONI al risarcimento e/o all&#8217;indennizzo del danno subito e subendo dal ricorrente”. </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>9.- La posizione del ricorrente in ordine al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente -OMISSIS-, per le motivazioni illustrate, chiede di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la sanzione irrogatagli dal giudice sportivo italiano &#8211; inibizione per 24 mesi da attività in ambito Federazione italiana gioco calcio &#8211; FIGC &#8211; è estranea all’ordinamento sportivo ed ai poteri che la legge riconosce agli organi della giustizia sportiva italiana;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le violazioni contestate, come assunte dalla decisione della Corte FIGC e confermate dalla decisione del Collegio di garanzia del CONI, hanno natura puramente contabile o di bilancio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la sanzione inibitoria si pone in contrasto con le libertà fondate sui Trattati, con la libera concorrenza, con le libertà di circolazione e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la sanzione è estranea totalmente all’ordinamento sportivo ed alle regole cui può essere assoggettato un <i>manager </i>dirigente apicale di una società sportiva di livello internazionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la sanzione si fonda sulla presunta violazione di clausole generali dell’ordinamento sportivo, “<i>il cui contenuto è suscettibile di essere stabilito caso per caso tramite le regole morali e di costume generalmente accettate</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il rimedio del giudice amministrativo italiano non può essere limitato alla tutela risarcitoria per equivalente, pena la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; pertanto il giudice amministrativo italiano deve avere il potere di annullare e sospendere la sanzione disciplinare irrogata dal giudice sportivo che si riveli illegittima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">GLI ARGOMENTI DIFENSIVI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.- La difesa della FIGC deposita memorie e replica, dopo avere riepilogato la vicenda, rilevando che il ricorso è inammissibile e comunque infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La FIGC sostiene l’inammissibilità del ricorso in virtù del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella materia <i>de qua</i>, atteso il chiaro disposto di legge (legge 280/2003; art. 133 comma 1, lett. z), codice del processo amministrativo &#8211; cpa).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Afferma che è impugnato un provvedimento disciplinare adottato da organi di giustizia sportiva, a fronte del quale è ammessa solo la tutela risarcitoria per equivalente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rigetta la tesi attorea della mancanza di connessione tra i fatti contestati e l’ordinamento sportivo, secondo cui la sanzione irrogata non è attinente all’attività sportiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rammenta che l’art. 133 d. lgs. 104/2010 &#8211; codice del processo amministrativo &#8211; riserva le controversie relative agli atti di CONI e Federazioni sportive al giudice amministrativo, una volta che siano esauriti i gradi del giudizio sportivo (cd “<i>pregiudiziale sportiva”).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ribadisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e riepiloga i contenuti salienti della sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011, che delinea un triplice ordine di tutela giustiziale nella materia sportiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1.- La difesa della Federazione italiana gioco calcio FIGC afferma, da un lato, l’inammissibilità del ricorso sulla base della disciplina dell’autonomia dell’ordinamento sportivo recata dalla legge 280/2003 e, dall’altro lato, richiama, quale elemento di «connessione con l’ordinamento sportivo dei presunti illeciti contestati», le disposizioni di cui all’art. 12, l. 23.3.81, n. 91 e all’art. 36, d.l. n. 75 del 22.6.2023, le quali riguardano le verifiche che la FIGC conduce circa il rispetto dell’«equilibrio finanziario» delle società sportive (cfr. memoria FIGC 7.7.23, p. 17-19).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente obietta che le sanzioni contestate non sono state irrogate in relazione alla violazione di tali successive norme e che il decreto-legge 75/2023 è di emanazione successiva alle condotte oggetto di sanzione ed alla stessa notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La FIGC, in memoria di replica, contesta le questioni pregiudiziali richieste dal ricorrente, affermandone la parziale tardività, nonché l’infondatezza nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ordine al contrasto con gli artt. 45,49, 56 TFUE deduce che dalla semplice lettura delle decisioni emerge evidente come la sanzione adottata dalla Corte Federale abbia valore “in ambito FIGC”. Tale inibizione rimane circoscritta alla sola attività svolta in ambito federale e al contesto nazionale italiano, non limitando in alcun modo la “libera circolazione” dell’odierno ricorrente in ambito sportivo. Circa la “estensione in ambito UEFA e FIFA” formulata dalla Corte Federale nella decisione qui impugnata, essa è un provvedimento di competenza UEFA e FIFA ed, in ogni caso, tale provvedimento &#8211; si afferma &#8211; non è oggetto del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riguardo alla violazione di norme e principi in materia di libera concorrenza, la Federazione esclude che la FIGC eserciti una posizione dominante sul mercato delle prestazioni dei dirigenti di società sportive in quanto unica organizzatrice di competizioni tra società sportive di rilievo internazionale in Italia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul piano probatorio la FIGC rammenta infine che il Collegio di Garanzia, con la decisione n.40/2023 impugnata, ha affermato che “<i>gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino e acquisiti dalla Procura Federale hanno solo consentito di dare piena contezza del sistema che era stato posto in essere dai deferiti per alterare le operazioni di trasferimento dei calciatori con plusvalenze sostanzialmente sganciate dai valori di mercato e con alterazione delle evidenze contabili</i>”.”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">GLI ARGOMENTI DIFENSIVI DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – CONI.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.- La difesa del CONI ha in primo luogo sostenuto che le violazioni contestate sono relative all’attività sportiva in quanto «<i>l’attività contabile posta in essere nell’amministrare una società di calcio rileva proprio in quanto indissolubilmente connessa alla partecipazione del sodalizio all’attività sportiva, tanto più se gli aspetti contabili attengano ad operazioni di vendita, acquisto e scambio dei diritti di prestazione dei calciatori perché in tal caso l’attinenza all’attività sportiva emerge in tutta la sua evidenza»</i> (cfr. memoria CONI 6.7.23, p. 12).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il CONI afferma che le condotte oggetto della sanzione rilevano sportivamente «<i>sia ai fini dell’ammissione alle relative competizioni (che presuppone il possesso di rigidi requisiti economico- finanziari), sia per quanto riguarda il rispetto delle regole del cd. fair play finanziario e, di conseguenza, la possibilità o meno di operare sul mercato acquisendo i diritti delle prestazioni dei calciatori (noti sono, infatti, i rigidi meccanismi adottati dall’UEFA ai fini della possibilità di acquisire i diritti di prestazione dei calciatori in ragione del rispetto dei criteri finanziari e contabili imposti a livello internazionale)</i>» (cfr. memoria CONI 6.7.23, p. 12).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il CONI afferma inoltre:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-le questioni proposte dal ricorrente sottopongono al Giudicante censure nuove mai prima proposte, né in ambito domestico dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva, né con il ricorso all’esame del TAR Lazio e che, per tali ragioni sono inammissibili anche per quanto concerne il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il sistema processuale nazionale che stabilisce, per le parti e per il giudice, preclusioni tali da rendere non pertinente la questione pregiudiziale delineata dalle parti, non è affatto incompatibile con l’art. 267 TFUE, purché siano superati i test di equivalenza e di effettività della tutela giurisdizionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in ordine alla violazione del diritto dell’Unione Europea concernente la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, non vi è alcuna limitazione della sua libertà di circolazione e di prestazione della sua attività lavorativa e dei suoi servizi in quanto la sanzione di cui si tratta consiste “nell’inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC”: dunque, un ambito circoscritto alla sola attività federale, e quindi, di natura squisitamente sportiva, ma inerente esclusivamente l’ambito nazionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il ricorrente ben può svolgere la propria attività in qualsiasi altro ambito, sportivo o non, diverso da quello disciplinato in Italia dalla FIGC;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la richiesta di estensione della sanzione in ambito UEFA e FIFA è di competenza dell’UEFA e della FIFA, che la dispongono con apposito provvedimento impugnabile dal ricorrente dinanzi alle competenti autorità internazionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.- Deduce ancora la difesa del CONI che nessun rapporto sussiste tra l’irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva e l’ambito della libertà di concorrenza. Il potere disciplinare della FIGC non è affatto privo di regole e di criteri e tanto meno svincolato da limiti e controlli, operando, al contrario, gli organi federali nell’ambito di specifiche norme di legge e regolamentari. Richiama il D. Lgs. n. 242/1999, che nel dettare le norme di riordino del CONI, ha delineato il preciso ambito delle competenze dell’Ente pubblico, individuando i poteri attribuiti ai relativi organi e ha stabilito i principi di riferimento per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, l’art. 5 attribuisce al Consiglio Nazionale del CONI tra l’altro i seguenti poteri e compiti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; al comma 1 di coordinare l&#8217;attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l&#8217;azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; al comma 2, lett. b) di stabilire i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; al comma 2, lett. c), di deliberare in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; al comma 2, lett. e), di stabilire i criteri e le modalità per l&#8217;esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali e sulle società sportive di cui all’art. 12 legge n. 91/81.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">LE RAGIONI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE –LA RILEVANZA DELLE QUESTIONI NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>13. &#8211; Premessa. Il diritto vivente nazionale.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Lo scrutinio dei motivi di ricorso richiede di verificare la compatibilità o meno con il diritto unionale dell’ipotesi interpretativa sottesa agli stessi, in quanto si sostiene che esista un aperto conflitto delle norme nazionali, come interpretate dalla giurisprudenza, con il diritto unionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non vi sono peraltro ragioni per investire di nuovo la Corte Costituzionale, che ha definito le questioni in esame compiutamente (cfr. Corte Cost. 49/2011 e 160/2019, infra).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto il Collegio ritiene necessario attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE, per le ragioni che seguono.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.<i>&#8211; La rilevanza delle questioni pregiudiziali.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le questioni poste dal ricorrente assumono rilevanza nel procedimento principale in quanto il diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia, ha ingresso nell’ordinamento nazionale degli Stati Membri, come noto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul piano legislativo il bilanciamento operato dalla legge italiana tra autonomia dell’ordinamento sportivo e tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi operato dalla legge italiana, intesa secondo le coordinate poste dalla Corte Costituzionale, sembra entrare in conflitto coi principi dell’Unione europea.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 117 Costituzione comma 1 infatti stabilisce: ”<i>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione , nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I principi unionali che il ricorrente ritiene violati (effettività della tutela giurisdizionale, legalità e tassatività in materia di sanzioni amministrative, libera circolazione delle persone e dei servizi, libertà di concorrenza) sono applicabili nella fattispecie in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul piano del procedimento amministrativo italiano i i principi del diritto unionale sono richiamati dall’art. 1 legge 7 agosto 1990 n. 241: “<i>art. 1 (Principi generali dell&#8217;attività amministrativa)</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1. L&#8217;attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti , nonché dai principi dell&#8217;ordinamento comunitario”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul piano della tutela giurisdizionale il diritto vivente italiano impedisce di dare ingresso nel processo amministrativo alla domanda del ricorrente di annullare o sospendere la sanzione inibitoria irrogata dal giudice sportivo nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritiene pertanto il Collegio che le questioni pregiudiziali che seguono sono rilevanti nel presente procedimento principale in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la Corte Costituzionale ha limitato la tutela giurisdizionale nella materia afferente l’ordinamento sportivo al solo risarcimento del danno per equivalente, ammettendo a tal fine la sola cognizione in via incidentale della legittimità della misura interdittiva impugnata (Corte Cost. n. 49/2011 e n. 160/2019);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-il diritto vivente nazionale non consente quindi al giudice amministrativo di annullare la sanzione disciplinare sportiva, mediante la tutela reale, come richiesto dal ricorrente ovvero di sospenderla in sede cautelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; esso consente solo al giudice sportivo e quindi all’amministrazione dello sport nazionale di annullare la sanzione irrogata in primo grado;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-il sistema nazionale di tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive degli operatori economici dello sport, rilevanti nell’ordinamento dello Stato, sembra porsi in contrasto con il diritto dell’Unione, come interpretato ed applicato dalla Corte di Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nella misura in cui costituisce un&#8217;attività economica, la Corte di Giustizia afferma che la pratica dello sport è pienamente soggetta alle disposizioni del diritto dell&#8217;Unione europea applicabili a tale attività, quali quelle in materia di tutela della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch, 36/74, UE:C:1974:140, punto 4, e del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais, C325/08, EU:C:2010:143, punto 27).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la sanzione disciplinare irrogata incide negativamente sulle libertà fondamentali del dirigente sportivo garantite dai Trattati ai cittadini, preclude l’esercizio della professione, produce effetti nell’ordinamento giuridico statale e sembra porsi in contrasto con i principi unionali e convenzionali in materia di sanzioni amministrative.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>15.- Considerazioni generali.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Giova illustrare a questo punto alcune considerazioni in ordine al fenomeno sportivo nella sua evoluzione nell’ordinamento unionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le Istituzioni comunitarie, oggi europee, hanno affrontato i rilevanti profili di interesse dello sport fin dalla Dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam e dalla Dichiarazione di Nizza del 2000. Nel 1998, nella seduta tenutasi a Vienna,10-11 dicembre, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una relazione in ordine anche al ruolo sociale dello sport nell’ambito del diritto comunitario, atto che prese forma nella <i>cd. Relazione di Helsinki</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Commissione analizzò il fenomeno sportivo, evidenziando tra altro la funzione sociale d’interesse generale dello sport ed il profilo economico che poteva porsi in apparente o reale conflitto con i profili etici. La Relazione della Commissione pose l’attenzione sul rischio concreto che gli aspetti economici dello sport- business potessero prevalere sui valori, sulla funzione sociale e culturale, sulla forza aggregante delle realtà associative operanti nel settore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio, nella successiva riunione di Nizza, rispose alla relazione della Commissione con una importante Dichiarazione che ha evidenziato il cd<i>.” Principio di specificità dello sport</i>” a fronte delle sue plurime funzioni sociali ed educative ed ha individuato lo sport come diritto di cittadinanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si arriva così al tema centrale: la cd. eccezione sportiva ( <i>“sporting exception</i>”), intesa quale esonero dall’obbligo di rispettare i principi europei in ordine alle regole tecniche poste alla base dell’attività sportiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezione sportiva è nata nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha affermato che l’attività sportiva possa rientrare nel campo di applicazione del diritto comunitario solo in quanto costituisca attività suscettibile di valutazione economica. Pertanto le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei lavoratori, ad esempio, venivano applicate alle sole regole dello sport aventi consistenza economica diretta o indiretta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La “<i>sporting exception</i>“ opera quindi quale esonero dall’obbligo di rispettare il diritto europeo nell’area delle regole tecniche poste a base dell’attività sportiva, in cui non vi sia obbligo di rispettare disposizioni europee in quanto regole puramente sportive, giustificate da motivi non economici e connesse all’agonismo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La dottrina ha affermato d’altro canto che il diritto eurounitario si applica allo sport nella sua interezza nell’area non tecnica ed in particolare, secondo tale tesi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; esso prevale sul diritto pubblico degli Stati e sulle norme privatistiche delle federazioni sportive;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-si applica alle persone fisiche che svolgono attività sportiva avente rilevanza economica ed alle società che tale attività organizzano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.1.- Si confrontano allora due principi: la primazia <i>(primautè</i>) del diritto dell’Unione Europea e il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, posto a salvaguardia della “<i>cd specificità</i>” dello sport.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La primazia del diritto unionale imporrebbe la piena applicazione del diritto dei Trattati e del diritto derivato, mentre il principio di autonomia e la connessa specificità del fenomeno sportivo determinano una riserva all’ordinamento sportivo nazionale, inteso come ordinamento originario riconosciuto dalla legge nazionale (Costituzione italiana, artt. 2 e 18).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio di autonomia, inteso quale corollario del principio dottrinale della pluralità degli ordinamenti giuridici, è espresso in Italia dalla citata legge 280/2003, art. 1. Esso costituisce la trasposizione istituzionale della <i>cd. eccezione sportiva</i>, che consente alle organizzazioni sportive di difendere le proprie prerogative.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.2. In definitiva:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sul piano del diritto sostanziale il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo deve essere confrontato con i principi costituzionali ed europei richiamati sopra, in particolare con le libertà unionali ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sul piano economico la transizione nel tempo dello sport, da fenomeno associativo e ricreativo a fenomeno di rilevanza imprenditoriale internazionale, esige allo stesso modo il rispetto dei principi sovranazionali a tutela delle posizioni giuridiche delle società ed in particolare dei <i>managers</i> di livello apicale delle società che rappresentano i <i>club</i> che organizzano e gestiscono il calcio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sul piano processuale la descritta evoluzione dello sport non può esimere gli Stati Membri dall’apprestare una tutela piena in sede giurisdizionale dell’operatore economico, secondo il principio altrimenti noto della cd “<i>full jurisdiction”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il giudice amministrativo italiano deve pertanto avere il potere di esercitare un sindacato di piena giurisdizione sulla sanzione amministrativa irrogata al dirigente sportivo italiano, senza che alcun profilo della vicenda possa essere riservata all’amministrazione (giudice sportivo italiano) che irroga le sanzioni disciplinari sportive (art. 6 Cedu).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rileva in proposito la recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia nel caso <i>International Skating Union</i> (sentenza della Grande Sezione del 21 dicembre 2023, C-124/21 P), dalla quale si traggono i seguenti principi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i &#8211; le peculiarità che caratterizzano lo sport non consentirebbero alcun arretramento della disciplina statale rispetto alla tutela delle situazioni soggettive coinvolte, quando – come nella specie – l’applicazione delle norme sportive incide su diritti di natura economica riconosciuti dal TFUE (diritti di libertà di circolazione dei lavoratori, di stabilimento e di prestazione di servizi);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ii &#8211; la tutela giurisdizionale innanzi ai giudici di uno Stato membro non può escludere la previsione di misure che consentano di paralizzare in via cautelare e, all’esito, di annullare gli effetti di atti lesivi di diritti ed interessi di coloro, ivi inclusi i dirigenti sportivi, che siano colpiti da sanzioni inibitorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ciò conseguirebbe l’illegittimità, per contrasto con il diritto unionale (in particolare, dell’art. 47 CDFUE, in combinato disposto con gli artt. 45, 49 e 56, oltre che 101 e 102, TFUE), dell’art. 2 del d.l. 220/2003 convertito in legge 280/2003 nella misura in cui, secondo la lettura offertane dalla Corte costituzionale e dai giudici statali di legittimità e di merito, il giudice amministrativo non dispone del potere di sospendere in via cautelare e di annullare le sanzioni disciplinari adottate dagli organi sportivi federali, potendo viceversa decidere solo sulla domanda di risarcimento del danno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I QUESITI PREGIUDIZIALI –</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ricostruiti i tratti principali del giudizio all’esame di questo Collegio e le argomentazioni delle parti, con la presente ordinanza questo Tribunale, pur non essendo giudice di ultima istanza, rimette a codesta Corte di Giustizia plurimi quesiti relativi all’interpretazione della normativa e dei principi euro-unitari. In ragione della pluralità dei quesiti, l’esposizione delle disposizioni unionali ed interne verrà effettuata in corrispondenza di ciascun quesito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>16.- Le ragioni del primo quesito &#8211;</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I –Col primo quesito pregiudiziale si intende chiedere alla luce degli articoli 6 e 19 par. 1 TUE e art.47 Carta dei diritti fondamentali UE se il diritto interno e l’ordinamento sportivo italiano siano compatibili col principio di effettività della tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche soggettive ricadenti nel diritto unionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel ricorso introduttivo del presente giudizio viene chiesto al Tribunale di assumere una pronuncia caducatoria dei provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione al primo motivo di ricorso la ricostruzione del quadro giuridico e fattuale consentirebbe una decisione caducatoria di annullamento della sanzione interdittiva irrogata dal giudice sportivo italiano, a prescindere dai limiti attualmente imposti al riguardo dall’ordinamento, mentre sulla base del diritto vivente i descritti limiti lo impediscono.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il decreto-legge n. 220/ 2003, convertito nella legge 280/2003, come interpretato nel diritto vivente nazionale, l’autorità giudiziaria nazionale (T.A.R. e Consiglio di Stato) non può annullare o sospendere i provvedimenti sanzionatori amministrativi emanati dalla giustizia sportiva. Il quadro normativo e giurisprudenziale attualmente in vigore nell’ordinamento italiano sembra in contrasto con il diritto del ricorrente a un ricorso e ad un processo effettivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IL DIRITTO NAZIONALE RILEVANTE –</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; Il diritto a un ricorso effettivo</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 24, comma 1, della Costituzione della Repubblica italiana prevede: <i>“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 103, comma 1, della Costituzione della Repubblica italiana prevede: “<i>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 113 della Costituzione della Repubblica italiana prevede: “<i>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa</i>”.<i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Il codice del processo amministrativo &#8211; Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 1 <i>“Effettività</i>”: “1. <i>La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 29 : “<i>L&#8217;azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 30 : “1. <i>L&#8217;azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma. 2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall&#8217;articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.….omissis…. 6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo</i>.”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 133 comma 1: “ <i>Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:…..omissis….</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; L’ordinamento sportivo </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le censure prospettate nel ricorso hanno ad oggetto anzitutto alcune disposizioni della legge 280/2003 (come interpretate dalla Corte Costituzionale), che di seguito si richiamano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; Legge 17 ottobre 2003 n.280 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva»-</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Art. 1 -Principi generali .</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1 La Repubblica riconosce e favorisce l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell&#8217;ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. 2. I rapporti  ((tra l&#8217;ordinamento sportivo e l&#8217;ordinamento della Repubblica)) sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di (( . . . ))  rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Art. 2 &#8211; Autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1. In applicazione dei principi di cui all&#8217;articolo 1, è riservata all&#8217;ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) l&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l&#8217;onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2-bis…..omissis</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Art. 3 -Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ai sensi dell&#8217;articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all&#8217;articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i>&#8211; Il codice della giustizia sportiva della FIGC. Le norme che si assumono violate dal ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Art. 4 Obbligatorietà delle disposizioni generali </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1. I soggetti di cui all&#8217;art. 2 sono tenuti all&#8217;osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all&#8217;attività sportiva. </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all&#8217;art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all&#8217;art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. L&#8217;ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Art. 31 Violazioni in materia gestionale ed economica </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE &#8211;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>17. &#8211; La posizione della Corte Costituzionale in sede di interpretazione della legge nazionale N.280/2003 </i>(<i>sentenza n. 49 del 7 febbraio 2011, in G. U. 16/02/2011 n. 8; sentenza n.160 del 17 aprile 2019, in G. U. 03/07/2019 n. 27). </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2011, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione alla riserva agli organi di giustizia sportiva della competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari, con sottrazione delle stesse al sindacato del giudice amministrativo. Ha affermato che laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell&#8217;atto, ma il conseguente risarcimento del danno, possa e debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quindi chiarisce che al giudice amministrativo italiano spetta:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, solo in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) secondo la legge 280 /2003, art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2, conoscere della domanda di tutela risarcitoria per equivalente in favore del soggetto danneggiato dalla sanzione disciplinare sportiva che si riveli illegittima, mentre resta esclusa la tutela di annullamento delle sanzioni irrogate dalla giustizia sportiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n.160/2019: <i>“ la previsione di una «diversificata modalità di tutela giurisdizionale» dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi limitata al risarcimento del danno per equivalente – secondo l’interpretazione offerta dal diritto vivente – è idonea a scongiurare l’illegittimità della norma censurata. Tale conclusione – raggiunta sul rilievo che il legislatore ha realizzato in questo modo un non irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco – implica un giudizio di compatibilità costituzionale della «esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono [&#8230;] irrogate le sanzioni disciplinari» (punto 4.5. del Considerato in diritto), esclusione che comprende la tutela reale degli interessi legittimi sui quali le sanzioni eventualmente incidano. ……A ciò si può aggiungere che non apporta nuovi profili di illegittimità, diversi da quelli già esaminati, nemmeno la prospettata qualificazione delle decisioni degli organi della giustizia sportiva come provvedimenti amministrativi, dal momento che la stessa sentenza n. 49 del 2011 non esclude che le sanzioni sportive possano ledere anche situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo e ne colloca di conseguenza la tutela risarcitoria per equivalente nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lettera z), dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ……” .</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>”….. la normativa contestata, nell’interpretazione offerta dal diritto vivente e fatta propria da questa Corte, tiene ferma la possibilità, per chi ritenga di essere stato leso nei suoi diritti o interessi legittimi da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno……….. La scelta legislativa che la esprime è frutto infatti del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. – «bilanciamento che lo ha indotto [&#8230;] ad escludere la possibilità dell’intervento giurisdizionale maggiormente incidente» su tale autonomia, mantenendo invece ferma la tutela per equivalente”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>18. &#8211; La posizione della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n.33536/2018.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che spetta al giudice amministrativo pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno per equivalente e, nell&#8217;ambito della propria giurisdizione esclusiva, sulla doglianza di ineffettività della tutela conformata dal sistema nazionale della giustizia sportiva, in comparazione con il diritto eurounitario, anche utilizzando se del caso lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tali fattispecie, l&#8217;esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari, a tutela dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, consente di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante ( cfr. Corte Suprema di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n.33536/2018 ).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>19. &#8211; La giurisprudenza amministrativa.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la recente sentenza n. 17711 del 27 novembre 2023 il TAR del Lazio –Roma ha evidenziato:<i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“Deve innanzitutto essere richiamato e ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, in tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l&#8217;onere di adire ai sensi del D.L. n. 220 del 2003, convertito in L. n. 280 del 2003, anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non operando in tal caso alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento statale (cfr., tra molte, Cassazione civile sez. un., 28/12/2020, n. 29654).</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Al riguardo, non può che richiamarsi anche quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 160/2019……., legittimando la limitazione della tutela giurisdizionale ai soli aspetti risarcitori conseguenti all’irrogazione di sanzioni disciplinari sportive …..( ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 22/08/2018, n.5019) “( </i>TAR Lazio, Roma n.17711/2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E ancora :<i>“Le decisioni degli organi di giustizia federale, dunque, devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, lett. a, d.l. n. 220 cit., all&#8217;ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale, pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall&#8217;art. 24 Cost. (TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, sent. nr. 1163/2017). Pertanto, allorquando la decisione in materia disciplinare giunga a ledere posizioni giuridicamente rilevanti per l&#8217;ordinamento statale, torna ad espandersi la giurisdizione residuale del giudice amministrativo in materia, innanzi al quale può essere fatta valere, appunto, la pretesa risarcitoria secondo i dettami delle sentenze della Corte Costituzionale n. 49/2011 e n. 160/2019</i>” (TAR Lazio, sez. I-ter, sent. n. 9850/2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>20. &#8211; Le tre forme di tutela giustiziale secondo la legge italiana sull’ordinamento sportivo.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La legge nazionale n. 280/2003 individua, in sostanza, secondo la Corte Costituzionale, una triplice forma di tutela giustiziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), è demandata alla cognizione del giudice ordinario. Una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 2, nella quale, in linea di principio, la tutela, stante la irrilevanza per l’ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all’ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste (e nel cui solo ambito esse, infatti, godono di pacifica rilevanza), secondo uno schema proprio della cosiddetta “giustizia associativa”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“L’ulteriore forma di tutela giustiziale ha il carattere della tendenziale residualità, in quanto è relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra società, associazioni sportive, atleti (e tesserati) – demandati, come si è detto, al giudice ordinario – e, per altro verso, pur scaturendo da atti del CONI e delle Federazioni sportive, non rientra fra le materie che, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, sono riservate – in quanto, come detto, non idonee a far sorgere posizioni soggettive rilevanti per l’ordinamento generale, ma solo per quello settoriale – all’esclusivo interesse degli organi della giustizia sportiva.</i> » ( Corte Cost. n.49/2011).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>21. &#8211; La tutela limitata dinanzi al giudice amministrativo.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riferimento all’art. 1 del d.l. n. 220 del 2003 convertito nella legge 280/2003 ritiene la Corte Costituzionale: «<i>tali norme debbano essere interpretate, in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere». «Il Giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione».</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“Quindi, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto “diritto vivente” del giudice che, secondo la suddetta legge, ha la giurisdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale ha quindi escluso che “ ….<i>la mancanza di un giudizio di annullamento ….. …venga a violare quanto previsto dall’art. 24 Cost..</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritiene la Corte che secondo il “diritto vivente” il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento che lo ha indotto, per i motivi già evidenziati, ad escludere la possibilità dell’intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull’autonomia dell’ordinamento sportivo” (Corte Cost. sentenza n. 49/2011).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.1.- In alcune fattispecie peraltro l’ordinamento italiano conosce in effetti alcune speciali limitazioni della tutela giurisdizionale. Si tratta di ipotesi in cui la legge, a fronte di un atto illegittimo o di un fatto illecito, consente al giudice solo il risarcimento del danno per equivalente e non la tutela in forma specifica:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-art. 2058 codice civile italiano: “<i>Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; art. 1, comma 1037, legge n. 205/2017: “<i>I giudizi riguardanti l&#8217;assegnazione di diritti d&#8217;uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a 1036, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l&#8217;annullamento di atti e provvedimenti adottati nell&#8217;ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l&#8217;eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare e&#8217; limitata al pagamento di una provvisionale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i>IL DIRITTO UNIONALE &#8211;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>22. &#8211; Il principio di effettività della tutela giurisdizionale.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; T.U.E ART. 19 &#8211; comma 1.”Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea </i>– <i>articolo 47 – “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell&#8217;Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La legge nazionale 280/2003 in materia di ordinamento e giustizia sportiva è contestata perché impedisce al giudice statale di annullare o sospendere le sanzioni disciplinari irrogate dai giudici sportivi, in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale, inverato dall’art. 24 Costituzione italiana, dall’art. 47 Carta di Nizza del 2000, CDFUE, dall’art. 19 TUE in ordine alle situazioni giuridiche attribuite ai singoli da norme europee.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>23. &#8211; La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte di Giustizia UE ha affermato: « <i>Per quanto riguarda il principio di effettività, occorre ricordare che il diritto dell’Unione non produce l’effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, a meno che, tuttavia, dalla struttura dell’ordinamento giuridico nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione </i>» (CGUE, sentenza Randstad, C-497/20, 21 dicembre 2021, §62).”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si tratta di un principio fondamentale che assicura la necessaria corrispondenza tra la tutela delle situazioni giuridiche sostanziali, attribuite ai singoli da norme promananti dall’ordinamento dell’Unione, e la tutela di situazioni giuridiche processuali, funzionali al soddisfacimento degli interessi sottesi alle prime.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte di Giustizia ha ribadito il principio di effettività del ricorso giurisdizionale, strumento imprescindibile per la tutela della <i>rule of law</i> in ambito comunitario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio, espresso dall’art. 19 par. 1 TUE <i>(«Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell&#8217;Unione»),</i> trova affermazione anche nell’art. 47 CDFUE, il quale assurge a sua volta a norma di diritto primario (la Carta di Nizza ha «<i>lo stesso valore giuridico dei Trattati</i>» ai sensi dell’art. 6 par. 1 TUE).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esso si radica anche nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati Membri (Unibet, C-432/05, 13 marzo 2007, §37). Inoltre, l’art. 19, par. 1, seconda parte, del T.U.E. obbliga gli Stati membri a stabilire i rimedi giurisdizionali necessari ad assicurare ai singoli, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (cfr.: C.G.U.E, IX Sezione, sentenza del 7 luglio 2022, in C-261/21, punto 43; C.G.U.E. sentenza del 26 marzo 2020, in C558/18 e C563/18, EU:C:2020:234, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per altro verso, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo si può ritrovare nel sistema sovranazionale nell’art. 6 CEDU: «<i>Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti[&#8230;]».</i>Il diritto a un ricorso effettivo postula che l’organo giurisdizionale rispetti le caratteristiche fondamentali di terzietà, imparzialità e indipendenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>«Questo requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto» (Commissione c. Polonia, C-791/19, 15 luglio 2021, §58).</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di sanzioni interdittive, il cui effetto afflittivo grave consiste nell’impedire lo svolgimento di specifiche condotte, per un periodo di tempo di durata significativa, ad un manager di livello apicale di società quotata in borsa operante nel settore produttivo dello sport, il mero rimedio risarcitorio per equivalente pecuniario, in forma di tutela obbligatoria, non può essere considerato equivalente alla rimozione della sanzione, quale tutela risarcitoria in forma specifica e reale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le modalità processuali di tali rimedi giurisdizionali, a condizione, tuttavia, che tali modalità, nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’Unione (principio di effettività) (C.G.U.E., sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C497/20, EU:C:2021:1037, punto 58; C.G.U.E., sentenza del 10 marzo 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N., C-949/19, EU:C:2021:186, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il diritto unionale e la giurisprudenza sembrano quindi ostare al quadro normativo nazionale in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a- società, associazioni, affiliati, tesserati sportivi in Italia hanno l’onere di adire anzitutto gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, in quanto a detto ordinamento è riservata la disciplina dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni disciplinari;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b- una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva, se l’atto si rivela illegittimo ed illecito il giudice amministrativo potrà se del caso riconoscere solo la tutela risarcitoria per equivalente pecuniario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c- egli non potrà a fronte di provvedimenti amministrativi del giudice sportivo, di cui sia accertata l’illegittimità, annullare o sospendere la sanzione disciplinare irrogata, ripristinando la legalità violata, secondo i parametri normativi di riferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto questo Tribunale dubita che il diritto interno sia conforme alla normativa unionale ed al principio di effettività della tutela giurisdizionale in relazione a situazioni soggettive conferite e comunque regolate dal diritto dell’Unione europea.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>24. – Le ragioni del secondo quesito &#8211; </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II – Col secondo quesito si chiede se la normativa nazionale in materia di sanzioni disciplinari sportive sia compatibile con il principio di legalità della sanzione alla luce del diritto unionale e della giurisprudenza della Corte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ART. 6 TUE – ART. 7 CEDU &#8211; ART. 49 CDFUE</i> &#8211; Principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>-Trattato di Lisbona – Art. 6 &#8211; 1. L&#8217;Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell&#8217;Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizion</i>i.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; CEDU</i> a<i>rt. 7 c. 1 “Nulla poena sine lege 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.”</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea &#8211; Art. 49 c.1 ” Nessuno può essere condannato per un&#8217;azione o un&#8217;omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l&#8217;applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest&#8217;ultima”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dalla nota sentenza Engel and others v. the Netherlands del 1976, ha stabilito il principio per il quale le sanzioni che presentano carattere afflittivo, pur se non qualificate formalmente come penali negli ordinamenti degli Stati Parte della CEDU, devono ricadere nell’ambito delle garanzie convenzionali previste per le sanzioni penali. Il principio, poi consolidato nella giurisprudenza sovranazionale con successive sentenze quali Öztürk v. Germany del 1984, Grande Stevens v. Italy del 2014 e A. and B. v. Norway del 2016, definisce il concetto di “accusa penale” di cui all’art. 6 CEDU in senso sostanziale, avendo riguardo alla natura dell’illecito ovvero alla severità della sanzione connessa alla sua violazione, piuttosto che al solo dato della classificazione dello stesso come reato da parte del diritto nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio della sentenza “Engel” fa parte del diritto UE come principio generale e comporta che venga affermata la natura sostanzialmente penale di una sanzione amministrativa avente carattere gravemente afflittivo, con l’effetto che le garanzie proprie del diritto penale dovranno essere estese all’illecito formalmente non penale che preveda una sanzione amministrativa afflittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio di legalità in materia di reati ha tra i propri corollari il principio di tassatività e sufficiente determinatezza del precetto e della sanzione penale, onde assicurare ai consociati la prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle proprie condotte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale nella sentenza n. 63 del 2019 afferma:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">«<i>rispetto a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità punitiva, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della materia penale […] non potrà che estendersi anche a tali sanzioni». Alla luce di quanto precede, è indubbio che anche alle sanzioni amministrative afflittive siano applicabili i principi di tassatività e determinatezza. </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>25. – Le ragioni del terzo quesito &#8211;</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III – Col terzo quesito infine si chiede se sia compatibile il diritto interno in materia sportiva con le libertà fondamentali dell’individuo di circolazione e di concorrenza riconosciute dai Trattati. <i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il quesito pregiudiziale riguarda la coerenza dell’ordinamento sportivo italiano e della legge italiana con le libertà fondamentali dell’individuo garantite dai Trattati nel mercato interno, a fronte delle sanzioni irrogate dai giudici sportivi italiani quali soggetti dello sport nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre allora stabilire in via di interpretazione del diritto europeo se:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-le libertà unionali siano oggetto nella materia di una legittima restrizione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sussista un motivo imperativo di interesse generale che fondi detta restrizione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; detto motivo qualora sussistente consenta una normativa nazionale derogatoria rispetto ai principi e rispetto alle libertà unionali garantite all’individuo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA &#8212;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; <i>L’art. 6 TFUE prevede le cd competenze complementari dell’Unione europea, annoverando tra le materie lo sport.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; Trattato TFUE &#8211; Articolo 6 –“ L&#8217;Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l&#8217;azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: a) tutela e miglioramento della salute umana; b) industria; c) cultura; d) turismo; e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; f) protezione civile; g) cooperazione amministrativa.”</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; TFUE ARTT. 45-49-56– </i>Il Trattato assicura le libertà fondamentali delle persone nell’Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, di stabilimento dei cittadini , di prestazione dei servizi<i>.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; TFUE ART. 102 –</i> E’ vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una impresa di una posizione dominante sul mercato interno o una parte sostanziale di esso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; TFUE ART. 101 </i>– La diposizione vieta le decisioni di associazioni di imprese che possano pregiudicare la libera concorrenza nel mercato interno avendo per oggetto o per effetto di impedire, restringere, falsare la concorrenza stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo la Corte di Giustizia le decisioni assunte dalle associazioni di diritto privato organizzatrici delle competizioni calcistiche quali la FIGC possono essere qualificate quali “decisioni di associazioni di imprese” ai sensi dell’art. 101 TFUE e quindi sono soggette alle previsioni di tale disposizione (cfr. CGUE, 21.12.23, C-333/21, “European Superleague Company SL”, par. 87).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, il potere disciplinare conferito alla FIGC non sembra essere “collocato in un quadro di criteri sostanziali che sia trasparente, determinato e preciso”. Manca infatti nella legge 280 del 2003 qualsiasi riferimento ai criteri sostanziali sulla base dei quali la giustizia sportiva sia ammessa all’esercizio del potere disciplinare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IL RINVIO PREGIUDIZIALE &#8211; I QUESITI &#8211;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26.- Sulla scorta della ricostruzione sin qui svolta, con la presente ordinanza il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma &#8211; rimette alla Corte di Giustizia i seguenti tre quesiti pregiudiziali relativi all’interpretazione delle norme e dei principi unionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1 &#8211; quesito pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato TFUE:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">se il diritto dell’Unione ed in particolare gli artt. 6 e 19 TUE, alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (CDFUE) e 6 della CEDU, in relazione al principio della tutela giurisdizionale effettiva, vadano interpretati nel senso che ostano a che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-il diritto interno di uno Stato Membro, quale quello di cui all’art. 2 del d.l. 220/2003 convertito in legge 280/2003, come interpretato nel diritto vivente italiano, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale, escluda il ricorso a una tutela giurisdizionale che preveda il potere del giudice nazionale ( nel caso di specie il giudice amministrativo ) di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, nonché di sospendere in via cautelare l’efficacia delle sanzioni medesime, così limitando il potere del giudice nazionale alla sola tutela risarcitoria per equivalente, laddove risulti che l’esercizio del potere disciplinare è stato in concreto illegittimo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2- quesito pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato TFUE:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">se il diritto dell’Unione ed in particolare gli artt. 6 e 19 del TUE, interpretati alla luce degli art. 47, 48 e 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea e 6 e 7 della CEDU devono essere interpretati nel senso che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente determinatezza delle fattispecie incriminatrici, nonché del giusto processo, ostano a che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; una normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 2 del d.l. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003 – come interpretata nel diritto vivente italiano – che, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo come sancito dalla legge nazionale ed interpretato nel diritto vivente italiano, consenta agli organi dell’ordinamento sportivo di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio dell’attività professionale in conseguenza della violazione di una disposizione dell’ordinamento federale (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FGCI), la quale stabilisce, con una clausola generale a carattere indeterminato, che tutti i tesserati e dirigenti sono tenuti ad osservare, oltre che lo Statuto e le altre norme federali, i principi di lealtà, correttezza e probità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3 &#8211; quesito pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato TFUE:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">se il diritto dell’Unione ed in particolare gli artt., 45, 49 e 56, 101 e 102 del TFUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vadano interpretati nel senso che ostano a che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 2 del d.l. n. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003, consenta l’irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare interdittiva, per effetto della quale è inibito ad un dirigente apicale di società sportiva di livello internazionale lo svolgimento dell’attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">CONCLUSIONI &#8211;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">27.- Ai sensi delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale”, pubblicate in GUUE del 8 novembre 2019, vanno trasmessi in copia alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione europea:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la presente ordinanza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la copia degli atti del fascicolo di causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La trasmissione potrà essere effettuata per via telematica all’indirizzo DDP GreffeCour@curia.europa.eu, oppure mediante plico raccomandato indirizzato alla cancelleria della Corte di giustizia (rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">28.- In applicazione dell’art. 79 d.lgs.104/2010 cod. proc. amm. il presente giudizio rimane sospeso nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">29.Ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, è riservata alla pronuncia definitiva.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe descritto, così decide:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali d’interpretazione indicate in motivazione al paragrafo 26, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dispone che la copia integrale della presente ordinanza, unitamente alla copia integrale del fascicolo di causa, siano trasmesse, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sospende il presente giudizio nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; riserva alla sentenza definitiva ogni ulteriore pronuncia, in rito ed in merito e in ordine alle spese di lite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche menzionate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Arzillo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia Simone, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Vergine, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
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		<title>Sulla applicabilità della disciplina in materia di accesso ai  documenti alla Co.Vi.So.C..</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 12:18:22 +0000</pubDate>
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<p>&#8211; Accesso agli atti &#8211; Co.Vi.So.C. &#8211; Disciplina in materia di accesso agli atti di cui alla l. n. 241/1990 &#8211; Applicabilità &#8211; Esercizio di finalità di natura pubblicistica. &#8211; Accesso agli atti &#8211; Processo amministrativo &#8211; Pregiudiziale sportiva &#8211; Art. 3, comma 1, l. n. 280/2003 &#8211; Inesistenza in</p>
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<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Accesso agli atti &#8211; Co.Vi.So.C. &#8211; Disciplina in materia di accesso agli atti di cui alla l. n. 241/1990 &#8211; Applicabilità &#8211; Esercizio di finalità di natura pubblicistica.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Accesso agli atti &#8211; Processo amministrativo &#8211; Pregiudiziale sportiva &#8211; Art. 3, comma 1, l. n. 280/2003 &#8211; Inesistenza in materia di accesso &#8211; Per mancanza di una puntuale disciplina dell’accesso difensivo in materia di ordinamento sportivo.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; Alla Co.Vi.So.C. è attribuita, tra le altre, la funzione di controllo in relazione alla regolarità dei bilanci delle società calcistiche. Trattandosi, tra l’altro, di controlli strumentali al rispetto del regolare svolgimento dei campionati, è evidente che in tal caso entrino in gioco finalità di natura pubblica, con conseguente applicabilità a essa della disciplina in materia di accesso ai  documenti, disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.</li>
<li>&#8211; In assenza di una puntuale disciplina dell’accesso difensivo in materia di ordinamento sportivo, il ricorso proposto contro il diniego di accesso ad atti della Co.Vi.So.C. è ammissibile anche sotto il profilo dell’assenza di pregiudizialità sportiva (per tale intendendosi la condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo sancita dall’art. 3, comma 1, della legge n. 280/2003, secondo cui solo dopo aver “esaurito i gradi della giustizia sportiva” è possibile adire il giudice amministrativo).</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Arzillo &#8211; Est. Arzillo</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<!-- WP Attachments -->
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            <h3>Allegati</h3>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2021 n.4529</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-19-4-2021-n-4529/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-19-4-2021-n-4529/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2021 n.4529</a></p>
<p>Pres. Arzillo &#8211; Est. Scarpato Sulla legittimità  dell&#8217;esclusione del concorrente che non abbia indicato nella propria offerta i costi per la gestione dell&#8217;emergenza da Covid-19. Contratti della p.a. &#8211; Procedura di gara &#8211; Incompletezza dell&#8217;offerta economica &#8211; Per mancata indicazione dei costi per la gestione dell&#8217;emergenza da Covid-19 &#8211; Sanabilità </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-19-4-2021-n-4529/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2021 n.4529</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-19-4-2021-n-4529/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2021 n.4529</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Arzillo &#8211; Est. Scarpato</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità  dell&#8217;esclusione del concorrente che non abbia indicato nella propria offerta i costi per la gestione dell&#8217;emergenza da Covid-19.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Procedura di gara &#8211; Incompletezza dell&#8217;offerta economica &#8211; Per mancata indicazione dei costi per la gestione dell&#8217;emergenza da Covid-19 &#8211; Sanabilità  mediante soccorso istruttorio &#8211; Inammissibile &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nel caso di incompleta indicazione di tutte le voci di costo che compongono l&#8217;offerta e, in particolare, nella mancata indicazione dei costi per la gestione dell&#8217;emergenza da Covid-19, espressamente richiesti dal Disciplinare di gara,  corretto l&#8217;operato della stazione appaltante che, a fronte di un&#8217;offerta economica non completa ha disposto l&#8217;esclusione del concorrente, ritenendo tale incompletezza non sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto l&#8217;attivazione di tale presidio avrebbe portato a un&#8217;inammissibile alterazione del principio della par condicio degli operatori in gara, finendo con consentire all&#8217;operatore in questione di indicare l&#8217;elemento mancante in corso di gara, integrando così un&#8217;offerta che si presentava, all&#8217;evidenza, incompleta.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Ter)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 2919 del 2021, proposto da <br /> -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br /> Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Brancadoro, Carlo Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto prot. n. -OMISSIS-, comunicato in pari data con nota -OMISSIS-, con cui il Ministero dell&#8217;Interno ha provveduto ad escludere dalla procedura -OMISSIS-, che aveva offerto il prezzo più basso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto prot. n. -OMISSIS-, con cui il Ministero dell&#8217;Interno ha provveduto ad aggiudicare la procedura a -OMISSIS- (arrivata seconda in graduatoria);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del parere rilasciato dall&#8217;UTAM il -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della relazione tecnica dell&#8217;UTAM del -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della graduatoria finale, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva della medesima procedura, in parte qua, ossia nella parte in cui l&#8217;Amministrazione non ha escluso dalla procedura -OMISSIS- anche (e non solo) ai sensi dell&#8217;art. 80, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per quanto qui di interesse, dell&#8217;avviso pubblico per la consultazione preliminare del mercato ex art. 66 del D. Lgs. 50/2016 dell&#8217;8 gennaio 2021, della De-termina a contrarre del 5 febbraio 2021, della Richiesta di offerta e delle Specifiche Tecniche, qualora ostative all&#8217;aggiudicazione in favore della ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per quanto occorrer possa, della nota prot. -OMISSIS-del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per quanto qui di interesse, della Determinazione Dirigenziale numero reperto-rio -OMISSIS- con cui Roma Capitale ha rilasciato l&#8217;agibilità  a -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso in parte qua, ossia nella parte in cui l&#8217;Amministrazione non ha escluso dalla procedura -OMISSIS- anche (e non solo) ai sensi dell&#8217;art. 80, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè incognito, che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridico/patrimoniale della ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la declaratoria di inefficacia</p>
<p style="text-align: justify;">del contratto d&#8217;appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con la controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la conseguente condanna dell&#8217;Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell&#8217;appalto alla ricorrente e subentro nel contratto d&#8217;appalto stipulato e/o stipulando ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell&#8217;esecuzione dei provvedi-menti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, di Roma Capitale e di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 il dott. Raffaello Scarpato;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha esposto di aver partecipato alla procedura per la locazione temporanea ed i relativi servizi di una sede concorsuale per l&#8217;espletamento del Concorso pubblico per 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto dal Ministero dell&#8217;Interno, da aggiudicarsi tramite il criterio del prezzo più basso, con importo a base d&#8217;asta di euro -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla suddetta procedura hanno presentato offerta la ricorrente, che ha offerto il prezzo più basso, pari ad ¬ -OMISSIS-, e -OMISSIS-, che ha offerto il prezzo di ¬ -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, la stazione appaltante, con la nota datata -OMISSIS-, in questa sede impugnata unitamente agli altri atti presupposti e consequenziali, ha ritenuto che l&#8217;offerta presentata dalla ricorrente non potesse essere oggetto di valutazione di congruità  e l&#8217;ha esclusa, aggiudicando la gara alla -OMISSIS- s.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">1) violazione di legge e, in particolare, degli artt. 30, 80, 83, 95 e 97 del D. Lgs. n. 50/2016, degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della lex specialis (para-grafo &#8220;Modalità  di presentazione dell&#8217;offerta&#8221; della Richiesta di offerta e Capo I, II e III delle Specifiche tecniche); violazione e falsa applicazione del principio di concorrenza e di massima partecipazione; eccesso di potere per illogicità , contraddittorietà  e difetto di proporzionalità , irragionevolezza, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento di atti e fatti, sviamento e manifesta ingiustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">2) violazione di legge e, in particolare, dell&#8217;art. 80, D. Lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione della Lex specialis e in parti-colare del paragrafo 4 della Lettera di Invito; violazione e falsa applicazione dei principi di piena concorrenza, par condicio, imparzialità  e buon andamento; eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria e di motivazione, per travisamento di atti e di fatti, per sviamento, carenza di presupposti, contraddittorietà , disparità  di trattamento, manifesta ingiustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">3) violazione di legge e, in particolare, degli artt. 30, 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, degli artt. 24 e 25, comma 4 del DPR 380/2001; violazione e falsa applicazione del principio di libera concorrenza e di massima partecipazione, di trasparenza, proporzionalità , par condicio e non discriminazione; eccesso di potere per illogicità , contraddittorietà  e difetto di proporzionalità , irragionevolezza, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento di atti e fatti, sviamento e manifesta ingiustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo ordine di censure la ricorrente ha dedotto l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione automatica dalla gara, disposta in assenza del necessario contraddittorio procedimentale con l&#8217;operatore economico, espressamente previsto dall&#8217;art. 97 del D.Lgs. nr. 50/2016 in tema di anomalia dell&#8217;offerta; in subordine la ricorrente ha dedotto che l&#8217;esclusione  avvenuta al di fuori delle ipotesi tassative consentite dalla legge e senza l&#8217;attivazione del soccorso istruttorio. Ancora, la ricorrente ha censurato la motivazione del provvedimento di esclusione, precisando di aver correttamente indicato, nella propria offerta, tutte le voci di costo, fatta eccezione per l&#8217;utile di impresa che, in quanto tale, non rappresenta un costo; inoltre, -OMISSIS- s.p.a. ha precisato di aver espressamente indicato in offerta i costi derivanti dagli oneri per la gestione dell&#8217;emergenza sanitaria da COVID-19.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta, la ricorrente ha impugnato il parere dell&#8217;U.T.A.M. (organo tecnico dell&#8217;amministrazione appaltante) del -OMISSIS-, nella parte in cui lo stesso ha ritenuto le dimensioni dei tavoli ed il loro posizionamento non conformi a quanto richiesto in sede di specifiche tecniche, precisando che tale difformità , laddove sussistente, non avrebbe comunque potuto dare luogo ad esclusioni, tantomeno automatiche. A comprova del possesso del requisito tecnico, -OMISSIS- s.p.a. ha allegato una perizia giurata tesa a dimostrare la capacità  di soddisfare i requisiti imposti dalle specifiche tecniche.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo ordine di motivi la ricorrente ha impugnato l&#8217;aggiudicazione pronunciata in favore della -OMISSIS-, lamentando che quest&#8217;ultima società  aveva sottaciuto la commissione di &#8220;-OMISSIS-, come accertato e documentato da Roma Capitale; pertanto, ai sensi dei commi c) e c-bis) dell&#8217;art. 80 del Codice dei contratti pubblici, l&#8217;amministrazione avrebbe dovuto escludere l&#8217;operatore per assenza del requisito economico e tecnico.</p>
<p style="text-align: justify;">Le medesime doglianze, relative alla mancanza del certificato di agibilità , sono state poste a fondamento del terzo ordine di censure, con il quale la ricorrente ha impugnato l&#8217;offerta della controinteressata (e la conseguente aggiudicazione in suo favore) eccependo che la -OMISSIS- aveva falsamente dichiarato che tutti i locali erano conformi rispetto alla normativa richiamata della Specifiche tecniche poste a base di gara, con la conseguenza che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all&#8217;esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, coma 5, lett. f-bis) del Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, secondo le deduzioni della ricorrente, Roma Capitale aveva rilasciato il certificato di agibilità  solo per -OMISSIS- di proprietà  della controinteressata, che non aveva comunicato questa circostanza alla stazione appaltante; inoltre lo stesso certificato di agibilità  rilasciato dal Comune di Roma doveva ritenersi illegittimo, in quanto la -OMISSIS- aveva ottenuto la necessaria certificazione di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco unicamente -OMISSIS-ed inoltre il rilascio della certificazione non era stato preceduto dalla necessaria istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Si  costituito il Ministero dell&#8217;Interno, deducendo la legittimità  dell&#8217;esclusione della ricorrente, derivante dall&#8217;impossibilità  di effettuare una valutazione in termini di congruità  dell&#8217;offerta, con conseguente irrilevanza delle deduzioni avversarie relative alla mancata applicazione della procedura di anomalia.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il Ministero resistente ha evidenziato che l&#8217;offerta di -OMISSIS- s.p.a. era risultata difforme dal disciplinare di gara, dalla lettera di invito e dalle specifiche tecniche, come era emerso dalla relazione tecnica, redatta dall&#8217;Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato (U.T.A.M.) della Stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">Dagli accertamenti effettuati da tale organo, infatti, era emerso che i banchi necessari per le prove concorsuali avevano dimensioni pari a 35&#215;50 cm, anzichè 50&#215;70 cm, come richiesto dalle specifiche tecniche poste alla base della procedura e risultavano collocati ad una distanza tra loro pari a 85cm fronte/retro e 50 cm laterali, sviluppando quindi un&#8217; area complessiva per ogni posto/candidato pari a 2,5 mq anzichè mq 4,50 , come richiesto dalle specifiche tecniche poste alla base della procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene alla lettera di invito/disciplinare, nell&#8217;offerta economica della ricorrente non erano state indicate le singole voci di costo che la compongono e, in particolare, i costi di gestione emergenza COVID-19, espressamente previsti dal Paragrafo &#8220;Modalità  di presentazione dell&#8217;offerta &#8211; Plico C&#8221;, del disciplinare di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, dall&#8217;esame dell&#8217;offerta economica era emerso che la somma dei singoli costi elementari non era pari all&#8217;importo complessivo offerto, non risultando inoltre esplicitati i costi derivanti dagli oneri per la gestione dell&#8217;emergenza sanitaria da COVID-19 e relativi ad attività  inderogabili prescritte dal decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, del 6 luglio 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell&#8217;Interno ha preso posizione anche in relazione al secondo ad al terzo ordine di censure, deducendo che l&#8217;istruttoria amministrativa si era conclusa con una valutazione favorevole dell&#8217;offerta presentata dalla società  -OMISSIS-, in quanto conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara, mentre l&#8217;effettivo possesso dei requisiti certificati dall&#8217;aggiudicataria in sede di partecipazione sarebbe stato oggetto di verifiche da parte dell&#8217;amministrazione in sede esecutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Si  costituita la -OMISSIS-, opponendosi al ricorso con deduzioni assimilabili, nei contenuti, a quelle effettuate dall&#8217;amministrazione resistente in relazione al primo ordine di censure contenuto in ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto ai motivi sub. 2) e 3), la controinteressata ha dedotto ed allegato che i locali fieristici da adibire a sede di svolgimento delle prove concorsuali sono sempre stati dotati di agibilità , in conformità  alla vigente normativa edilizia e urbanistica, dall&#8217;anno 2007 a tutt&#8217;oggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, -OMISSIS- s.r.l. ha precisato di gestire solo -OMISSIS-(9 dei quali adibiti allo svolgimento delle prove concorsuali), oggetto dell&#8217;offerta e tutti dotati di certificazione antincendio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si  costituita Roma Capitale, opponendosi al ricorso e chiedendone la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza camerale del 07.04.2020 il Collegio, riscontrata la ricorrenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 60 ed all&#8217;art. 120 comma 6 del c.p.a., ha introitato il ricorso per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso  infondato e va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al primo ordine di censure, giova premettere che la presente controversia concerne l&#8217;esclusione della ricorrente dalla procedura indetta con avviso &#8220;Manifestazione di interesse per consultazione preliminare di mercato&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 66 d.lgs. n. 50/2016 con allegata Scheda Tecnica, pubblicato in data dell&#8217;8.1.2021 e successiva determina a contrarre datata 5 febbraio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali atti  stata rappresentata la necessità  di individuare un&#8217;unica sede concorsuale idonea ad accogliere simultaneamente, nel pieno rispetto delle attuali misure precauzionali relative alla pandemia di Covid 19, circa 3000 candidati al giorno, in linea con le disposizioni del Decreto del Ministro della Salute del 6.7.2020, relativo alle prescrizioni tecniche per la prevenzione del rischio biologico da Covid-19 in ambito concorsuale, nel rispetto degli obblighi comportamentali di distanziamento sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">La Scheda Tecnica &#8220;Specifiche tecniche per la locazione temporanea di locali e servizi per lo svolgimento della prova scritta del concorso pubblico per 1650 allievi agenti della Polizia di Stato&#8221;, versata in atti, specifica le caratteristiche tecniche degli spazi da locare quali sedi di svolgimento delle prove concorsuali, con precipui riferimenti e richiami al rispetto delle misure precauzionali di distanziamento sociale relative alla pandemia da Covid-19.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nella lettera di invito del 05.02.2021 la stazione appaltante ha previsto specifiche verifiche tecniche di conformità  attraverso sopralluogo, al fine di comprovare l&#8217;effettiva rispondenza dei locali, dei siti, degli spazi e delle soluzioni di allestimento proposte, rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta da parte degli operatori economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel medesimo atto l&#8217;amministrazione ha richiesto che nell&#8217;offerta economica fossero indicate, a pena di esclusione, oltre al prezzo complessivo in ribasso offerto, anche le singole voci di costo che compongono l&#8217;offerta, tra le quali sono sicuramente da includere i costi relativi alla gestione dell&#8217;emergenza da Covid-19.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il provvedimento del Direttore Centrale del Dipartimento pubblica Sicurezza del Ministero dell&#8217;Interno datato 01.03.2021, emanato a seguito di valutazione tecnica dell&#8217;organo tecnico dell&#8217;amministrazione (U.T.A.M), l&#8217;offerta di -OMISSIS- s.p.a.  stata esclusa per incompletezza, risultando non specificate le voci di costo relative alla gestione dell&#8217;emergenza da Covid-19, espressamente richieste dal disciplinare di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare l&#8217;amministrazione ha rappresentato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;<i>la somma dei singoli costi elementari non determina l&#8217;importo complessivo offerto</i>&#8220;, così come risulta &#8220;<i>dall&#8217;analisi delle voci di costo presenti sul prospetto facente parte integrante dell&#8217;offerta</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>economica</i>&#8221; presentata dallo stesso operatore economico; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;<i>non risultano esplicitati i costi derivanti dagli oneri per la gestione dell&#8217;emergenza sanitaria da COVID-19 e relativi ad attività  inderogabili prescritte dal decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione del 6 luglio 2020</i>&#8221; ed, in particolare, &#8220;<i>tutti gli apprestamenti, quali sanifica-zione dei locali e dei servizi, presidi per l&#8217;igienizzazione, rilevamenti con termoscanner, ecc. richiesti dalle Specifiche tecniche</i>&#8220;; </p>
<p style="text-align: justify;">-&#8220;<i>la mancata, completa declinazione delle singole voci di costo che compongono l&#8217;offerta, come richiesto dal Paragrafo: Modalità  di presentazione dell&#8217;offerta &#8211; Plico C- del Disciplinare di gara</i>&#8220;, con conseguente non corrispondenza tra i singoli elementi di costo indicati ed il totale complessivo offerto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, emerge dagli atti che la motivazione dell&#8217;esclusione consiste nell&#8217; incompleta indicazione di tutte le voci di costo che compongono l&#8217;offerta e, in particolare, nella mancata indicazione dei costi per la gestione dell&#8217;emergenza da Covid-19, espressamente richiesti dal Disciplinare di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si tratta, all&#8217;evidenza, di un&#8217;esclusione determinata dall&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, ma dall&#8217;incompletezza dell&#8217;offerta economica, tale da determinare l&#8217;impossibilità  di formulare un giudizio in termini di congruità  di quest&#8217;ultima.</p>
<p style="text-align: justify;">La valutazione dell&#8217;amministrazione e la relativa scelta, pertanto, si pongono a monte del sub-procedimento di verifica sull&#8217;anomalia, che concerne le spiegazioni fornite dall&#8217;operatore economico sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, quando queste appaiono anormalmente basse.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, invece, l&#8217;offerta non  stata qualificata come anormalmente bassa in quanto, sulla base dei costi indicati, la stazione appaltante ha ritenuto di non poter svolgere alcun giudizio in termini di congruità  dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale ragione, non sono fondate le censure relative alla violazione dell&#8217;art. 97 del D.Lgs. 50/2016, che concerne il sub-procedimento di anomalia dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò chiarito, deve ora valutarsi se l&#8217;esclusione della ricorrente abbia violato la disposizione di cui all&#8217;art. 83 del D.Lgs. nr. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma, al comma 9, dispone che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, che in particolare può concernere le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità  essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all&#8217;articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all&#8217;offerta economica e all&#8217;offerta tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, la norma non risulta violata, dovendosi ritenere, sulla base della documentazione versata in atti, che effettivamente l&#8217;offerta economica della ricorrente non era completa nella indicazione dei costi relativi alla gestione dell&#8217;emergenza sanitaria da COVID-19, espressamente richiesti dall&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Correttamente tale incompletezza non  stata giudicata sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto l&#8217;attivazione di tale presidio avrebbe portato ad un&#8217;inammissibile alterazione del principio della par condicio degli operatori in gara, finendo con consentire alla -OMISSIS- s.p.a. di indicare l&#8217;elemento mancante in corso di gara, integrando un&#8217;offerta che si presenta, all&#8217;evidenza, incompleta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed infatti, se si analizza l&#8217;offerta economica predisposta dalla ricorrente, appare evidente la mancata declinazione dei costi relativi alla gestione dell&#8217;emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare, la ricorrente ha indicato, nella &#8220;scheda voci di costo&#8221;, un totale complessivo di ¬ -OMISSIS-, e, solo con il ricorso oggetto della presente decisione, ha precisato che, in tale importo complessivo, la quota degli oneri relativi alla gestione ed al contenimento dell&#8217;emergenza sanitaria doveva ritenersi pari ad ¬ -OMISSIS-, così ripartiti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ¬-OMISSIS- per materiali e dispositivi vari (mascherine, dispenser, termometri, transenne etc etc), che non sono stati indicati in offerta, nella quale la ricorrente si  limitata a qualificare tale costo come &#8220;attrezzature&#8221;, senza offrire alcun ulteriore elemento idoneo a consentirne la riferibilità  alla gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ¬ -OMISSIS- per il costo dei dipendenti addestrati e impegnati nella sanificazione degli ambienti e controllo dei dispositivi primo soccorso e degli accodi per 13 gg., effettivamente indicati in offerta come &#8220;addetti SPP manutenzione e controllo anticontagio covid-19&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ¬ -OMISSIS- per manodopera pulizia e sanificazione con comuni detergenti o igienizzanti a base alcolica: costo non espressamente indicato in offerta, che solo in sede di ricorso  stato ascritto all&#8221;importo di ¬ -OMISSIS-, rubricato nell&#8217;offerta come &#8220;Manodopera di concetto e per pulizia e allestimento come da elenco personale impiegato&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ¬ -OMISSIS- per costo per previsione 2% dell&#8217;importo totale della commessa di ricambi, sostituzioni ed integrazioni prodotti igienici e attrezzature anti-contagio covid-19: costo che in offerta viene indicato come &#8220;ricambi e sostituzioni&#8221;, senza alcuna ulteriore specificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve pertanto ritenersi che la formulazione della proposta negoziale non abbia sostanzialmente tenuto conto dei costi legati alla gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica, in quanto solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio tali costi sono stati specificati, riferendoli peraltro a voci di costo quali le &#8220;attrezzature&#8221;, ovvero la &#8220;Manodopera di concetto e per pulizia e allestimento come da elenco personale impiegato&#8221; ed i &#8220;ricambi e sostituzioni&#8221;, solo genericamente indicati nell&#8217;offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Che i costi per il contenimento dell&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19 dovessero essere analiticamente indicati nell&#8217;offerta economica emerge chiaramente dai documenti di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva innanzitutto l&#8217;avviso pubblico/manifestazione di interesse per consultazione preliminare di mercato, nella parte in cui dispone che oggetto della procedura  il reperimento di una sede concorsuale idonea ad accogliere i candidati nel pieno rispetto delle attuali misure precauzionali relative alla pandemia da Covid-19.</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevano, inoltre, le Specifiche tecniche, che hanno lo scopo precipuo di individuare la soluzione più idonea, in linea con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione del 6 luglio 2020, a svolgere il concorso prevenendo possibili fenomeni di diffusione del Covid-19.</p>
<p style="text-align: justify;">Le medesime Specifiche tecniche inoltre prevedono che la ditta aggiudicataria dovà  presentare in sede di offerta uno o più layout che descrivano la predisposizione e l&#8217;allestimento delle aree impiegate per le attività  concorsuali, con particolare attenzione alle aule per lo svolgimento delle prove concorsuali ed alla definizione della gestione dei flussi in ingresso e in uscita, oltre alle altre misure adottate per il corretto svolgimento delle procedure concorsuali ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2020, concernente le prescrizioni tecniche per la prevenzione del rischio biologico da COvid-19 in ambito concorsuale, nel rispetto degli obblighi comportamentali di distanziamento sociale, al fine di pervenire, di concerto con l&#8217;Amministrazione, alla definizione della soluzione più idonea e funzionale del servizio, nonchè dell&#8217;effettivo fabbisogno di materiali e reti.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva, infine, la chiara indicazione contenuta nella richiesta di offerta del 05.02.2021, nella parte in cui viene previsto espressamente che l&#8217;offerta economica doveva essere compilata indicando, oltre al prezzo complessivo in ribasso offerto, anche &#8220;le singole voci di costo che la compongono&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto  lo stesso articolo 95 comma 10 del Codice dei contratti pubblici a prescrivere un&#8217;indicazione analitica e puntuale dei costi, che determina l&#8217;esclusione degli operatori economici in caso di omessa indicazione dei costi, ovvero di insufficiente indicazione separata degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Com&#8217; stato efficacemente osservato, infatti, gli obblighi dichiarativi previsti dall&#8217;art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici sono, oltre che separati, anche specifici, dato che la norma stabilisce che &#8220;Nell&#8217;offerta economica l&#8217;operatore deve indicare i propri costi della manodopera&#8221; (cfr. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 22/10/2020, n.1981).</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni, l&#8217;inosservanza della prescrizione relativa alla esatta indicazione e quantificazione preventiva dei costi relativi al contrasto dell&#8217;epidemia da Civid-19 &#8211; espressamente richiesti dalla stazione appaltante ed indispensabili per valutare la congruità  dell&#8217;offerta in un periodo di emergenza epidemiologica durante il quale, tuttavia, l&#8217;amministrazione si  determinata a consentire lo svolgimento del concorso, a patto che fossero rispettate le indicazioni fornite dal Ministero della Salute &#8211; implica la sanzione dell&#8217;esclusione del concorrente che non li abbia indicati, poichè rende l&#8217;offerta incompleta in ordine ad un elemento essenziale e sotto un profilo di speciale importanza, anche alla luce della natura costituzionalmente rilevante della materia della tutela della salute. L&#8217;omessa indicazione di citati costi, infatti, impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sulla affidabilità  dell&#8217;offerta stessa, nonchè ogni valutazione sulla congruità  degli importi destinati a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali in sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può ritenersi sussistente, nel caso di specie, un profilo di potenziale dubbio sulla necessità  o meno di indicare i predetti costi di prevenzione del Covid-19, in quanto tale necessità  emerge chiaramente da tutti i documenti di gara esaminati, oltre ad essere insita nelle peculiari modalità  di tempo e di luogo in cui devono svolgersi le operazioni concorsuali, di talch qualsiasi operatore economico ragionevolmente informato e normalmente diligente doveva presumersi a conoscenza dell&#8217;obbligo in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Venendo al secondo ed al terzo ordine di censure, gli stessi sono infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto  sufficiente rilevare che le deduzioni della ricorrente risultano puntualmente contestate dalla controinteressata e non appaiono pertinenti rispetto alla fattispecie oggetto di giudizio. Ed infatti, l&#8217;asserita ed indimostrata assenza del certificato di agibilità  dedotta dalla ricorrente concerne, in ogni caso, un periodo di tempo precedente rispetto a quello relativo allo svolgimento della procedura concorsuale oggetto del presente giudizio; nè potrebbe tale circostanza, in assenza dei doverosi e definitivi accertamenti, determinare l&#8217;invalidazione, a posteriori, tutti i contratti di appalto che la -OMISSIS- ha svolto dal -OMISSIS-, azzerando il requisito esperienziale della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, com&#8217; stato osservato anche dal Ministero resistente, l&#8217;aggiudicataria ha dichiarato formalmente e sotto la propria responsabilità  &#8211; depositando altresì Dichiarazione di Asseverazione rilasciata dal Comune di Roma &#8211; di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità  tecnica e professionale necessari per l&#8217;affidamento della locazione, con conseguente onere della stazione appaltante, procedere, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa, alla verifica e comprova in ordine all&#8217;effettivo possesso dei requisiti e delle qualificazioni dichiarate in sede di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo nella fase esecutiva, infatti, superati anche i controlli successivi all&#8217;aggiudicazione, la sussistenza in concreto della capacità  tecnica dell&#8217;aggiudicataria potà  essere verificata dall&#8217;amministrazione, che avà  a disposizione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata o inesatta esecuzione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Va infine rilevato che l&#8217;impugnazione nel presente giudizio della Determinazione Dirigenziale del -OMISSIS-, con cui Roma Capitale ha rilasciato l&#8217;agibilità  a -OMISSIS- s.r.l., oltre ad apparire tardiva, non potrebbe in alcun caso comportare, anche se accolta, alcun effetto caducante automatico sull&#8217;aggiudicazione, ovvero determinare, ipso iure, la perdita del requisito tecnico in capo alla controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, sulla base di tutte le considerazioni in fatto ed in diritto che precedono, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, nel rispetto delle disposizioni sulla sinteticità  degli atti processuali (artt. 3, comma 2 e 120, comma 10, c.p.a.) e dei principi della domanda (art. 39 e art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 34, comma 1, c.p.a. e art. 112 c.p.c.), ha esaminato le questioni e le censure evocate nel gravame ritenendo che eventuali profili non scrutinati in modo espresso non siano rilevanti per la soluzione della causa (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la società  ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella misura di ¬ 1.500,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle altre parti in causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti indicati nel presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Arzillo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Maria Verlengia, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.505</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-1-2021-n-505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-1-2021-n-505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.505</a></p>
<p>Francesco Arzillo, Presidente, Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Antonio Angelelli, Marina Grasso, contro Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato In tema di concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 Persona umana &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-1-2021-n-505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-1-2021-n-505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.505</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Arzillo, Presidente, Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Antonio Angelelli, Marina Grasso,  contro Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>In tema di concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Persona umana &#8211; stranieri &#8211; concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 &#8211; Amministrazione &#8211; ampio potere discrezionale &#8211; sussiste &#8211; tutela dell&#8217;interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero &#8211; deve essere realizzato.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 sussiste un ampio potere discrezionale di cui gode l&#8217;amministrazione nell&#8217;attribuzione dello status civitatis: discrezionalità  che non può tuttavia trasmodare in arbitrio e che  pertanto soggetta al controllo giudiziario.<br /> La delicatezza del vaglio cui  chiamata l&#8217;amministrazione in tema di concessione della cittadinanza italiana deriva dalla pienezza dei diritti civili e politici che l&#8217;attribuzione di tale status comporta, quale coacervo di situazioni giuridiche attive e passive intimamente connesse con l&#8217;appartenenza alla comunità  nazionale ed il conseguente rispetto dei suoi valori e delle sue regole.<br /> L&#8217;amministrazione  tenuta all&#8217;esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell&#8217;interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell&#8217;interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, affinch non arrechi danno allo stesso. Pertanto, l&#8217;Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l&#8217;area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità  sociale.</em></div>
<p>  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00505/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06848/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6848 del 2015, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Antonio Angelelli, Marina Grasso, con domicilio eletto presso lo studio Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso,23;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del decreto di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana</p>
<p> Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2020 il dott. Raffaello Scarpato;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Il ricorrente, cittadino di nazionalità  marocchina regolarmente residente in Italia, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il Ministero dell&#8217;Interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell&#8217;art. 9 comma 1 lettera &#8220;f&#8221; della Legge nr. 91/1992, avendo riscontrato a suo carico due condanne per il reato di guida sotto l&#8217;influenza di sostanze alcoliche, oggetto di due distinti decreti penali del GIP presso il Tribunale di Firenze, datati 28.12.2006 e 14.02.2008.<br /> Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha formulato censure di violazione di legge e di eccesso di potere, deducendo in particolare:<br /> 1) la violazione dell&#8217;art. 10 bis. L. 241/1990, in quanto all&#8217;atto della notifica del preavviso di rigetto il ricorrente si trovava all&#8217;estero, ovvero ricoverato in ospedale, ovvero ancora in stato di malattia e pertanto non aveva potuto produrre tutta la documentazione, allegata agli atti del giudizio, dalla quale sarebbe stato possibile evincere la sua integrazione nel tessuto sociale nazionale;<br /> 2) la violazione dell&#8217;art. 2 L. 241/1990, dell&#8217;art. 3 del D.P.R. 362/94 e del D.M. 24.3.1995, in quanto il provvedimento di diniego era stato emanato oltre il termine massimo di conclusione del procedimento (pari a settecentotrenta giorni dalla presentazione dell&#8217;istanza);<br /> 3) il vizio di eccesso di potere per insufficienza e/o carenza di istruttoria e per manifesta illogicità  ed irragionevolezza, in quanto il provvedimento impugnato era motivato unicamente sulla base di due modesti· precedenti penali di natura contravvenzionale (successivamente estinti), risalenti nel tempo e che non avevano provocato alcun allarme sociale, senza alcuna considerazione della condotta tenuta dal ricorrente prima e dopo la commissione dei fatti e senza considerare tutti gli altri indici di integrazione (lavoro regolare, redditi sufficienti, presenza della famiglia in Italia), non risultando peraltro nota al ricorrente la natura penale delle condanne al momento della presentazione dell&#8217;istanza;<br /> 4) la violazione dell&#8217;art. 2 comma 2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362 &quot;Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana&quot; e l&#8217;eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto il Prefetto di Firenze non aveva invitato il ricorrente ad integrare la documentazione allegata all&#8217;istanza al fine di provare la propria affidabilità  ed integrazione sociale;<br /> 5) la violazione dell&#8217;art. 3 della L. nr. 241/1990 e dell&#8217;art. 5 del D.P.R. n. 572/93, per insufficiente e/o erronea motivazione, risultando il provvedimento solo laconicamente e, comunque, insufficientemente motivato.<br /> Con successiva memoria depositata in data 15.03.2016 il ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni e richieste, allegando l&#8217;ordinanza di riabilitazione nr. -OMISSIS-del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, datata 08.09.2015 e relativa ad entrambi i reati posti a fondamento del diniego.<br /> Si  costituito il Ministero dell&#8217;Interno, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> Il ricorso  infondato e va respinto.<br /> Va premesso che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91, il Collegio aderisce alle considerazioni svolte dalla giurisprudenza consolidata circa l&#8217;ampio potere discrezionale di cui gode l&#8217;amministrazione nell&#8217;attribuzione dello status civitatis (ex plurimis Consiglio di Stato sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019), discrezionalità  che non può tuttavia trasmodare in arbitrio e che  pertanto soggetta al controllo giudiziario. Quest&#8217;ultimo, avendo ad oggetto un potere discrezionale, non si estende al merito della valutazione compiuta dall&#8217;Amministrazione, ma alla logicità  e proporzionalità  della stessa, alla sufficienza dell&#8217;istruttoria svolta, al non travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; 25 agosto 2016, n. 3696; 11 marzo 2016, n. 1874).<br /> La delicatezza del vaglio cui  chiamata l&#8217;amministrazione in tema di concessione della cittadinanza italiana deriva dalla pienezza dei diritti civili e politici che l&#8217;attribuzione di tale status comporta, quale coacervo di situazioni giuridiche attive e passive intimamente connesse con l&#8217;appartenenza alla comunità  nazionale ed il conseguente rispetto dei suoi valori e delle sue regole.<br /> Sulla base di tali premesse la giurisprudenza consolidata suole ripetere che l&#8217;amministrazione  tenuta all&#8217;esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell&#8217;interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell&#8217;interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso. Pertanto, l&#8217;Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l&#8217;area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità  sociale (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019).<br /> Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie l&#8217;amministrazione abbia fatto buon uso del potere discrezionale fornitole dal legislatore in tema di concessione della cittadinanza, dovendosi rilevare che il provvedimento  adeguatamente motivato e che la scelta appare ragionevole e proporzionata.<br /> A fondamento del diniego l&#8217;amministrazione ha infatti posto la commissione, da parte del ricorrente, di due episodi di guida in stato di ebbrezza, commessi in data 01.08.2004 e 24.03.2005, oggetto dei decreti penali di condanna citati in premessa, ritenendo le relative condotte espressive di una mancata integrazione del ricorrente nel contesto sociale nazionale e di inaffidabilità .<br /> Tale giudizio appare al Collegio esente dalle censure mosse dal ricorrente, in quanto i reati oggetto di condanna definitiva sono oggettivamente incompatibili con la volontà  di aderire alle regole dell&#8217;ordinamento e della civile convivenza, come dimostra la reiterazione del medesimo reato a distanza di pochi mesi dal primo episodio, il che denota un atteggiamento decisamente poco incline al rispetto delle norme penali.<br /> Quanto alla valenza dell&#8217;ordinanza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze in relazione ai sopra citati reati in data 08.09.2015, va rilevato che la stessa rappresenta una sopravvenienza rispetto al provvedimento impugnato, che risulta emanato in data antecedente (4 febbraio 2015).<br /> Sul punto, deve rilevarsi che l&#8217;amministrazione  tenuta a prendere in considerazione gli elementi sopravvenuti esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti al momento dell&#8217;adozione del provvedimento, anche se successivamente alla presentazione della domanda, mentre nessuna rilevanza, se non quella di giustificare l&#8217;avvio di un eventuale riesame da parte dell&#8217;Amministrazione, può essere attribuita ai fatti sopravvenuti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2706; id. 6 febbraio 2018, n. 764).<br /> Tanto chiarito, va ulteriormente rilevato che, in ogni caso, la sola sussistenza del provvedimento di riabilitazione non avrebbe potuto condurre alla concessione della cittadinanza in favore del ricorrente, anche laddove la riabilitazione fosse intervenuta prima dell&#8217;emanazione del provvedimento impugnato. Ed infatti  bene richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di effetti della riabilitazione sulla concessione della cittadinanza.<br /> In particolare, il giudice d&#8217;appello ha avuto modo di precisare che &#8220;al di fuori dell&#8217;ipotesi considerata dall&#8217;art. 6 citato in relazione all&#8217;art. 5, la riabilitazione da parte del giudice penale non comporta però alcun automatismo circa l&#8217;ottenimento della cittadinanza, poichè lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza: &quot;ciò in quanto, come più volte pure sottolineato da questa stessa Sezione nella sua costante giurisprudenza, il mutamento dello <em>status civitatis</em>  un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all&#8217;art. 9 della l. n. 91 del 1992, da leggere in combinato con gli elementi ostativi dell&#8217;art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sufficienti. Detti requisiti infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità  al conseguimento dell&#8217;invocato <em>status</em> (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 20/03/2019, n. 1837; 13/11/2018, n. 6374). In altri termini, mentre gli effetti della riabilitazione sono chiaramente diretti ad agevolare il reinserimento nella società  del reo, in quanto, eliminano le conseguenze penali residue e fanno riacquistare all&#8217;interessato la capacità  giuridica persa in seguito alla condanna; viceversa, la valutazione che l&#8217;Amministrazione  chiamata a compiere per concedere lo <em>status</em> di cittadino ha riguardo principalmente all&#8217;interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordinamento. Nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell&#8217;art. 9 della l. n. 91 del 1992, pur se intervenuta la riabilitazione, l&#8217;Amministrazione  chiamata, comunque, ad effettuare la delicata valutazione discrezionale in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società  e l&#8217;interesse del richiedente deve essere comparato con l&#8217;interesse della collettività  sotto il profilo più generale della tutela dell&#8217;ordinamento, ovvero con lo scopo di &quot;proteggere il particolare rapporto di solidarietà  e di lealtà  tra esso e i propri cittadini nonchè la reciprocità  di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza&quot; (Corte di giustizia UE, causa Rotmann, punto 51).&#8221; (Consiglio di Stato, sez. III, 21/10/2019 n.7122).<br /> Alla luce di tali premesse, emerge che l&#8217;amministrazione ha nel caso di specie correttamente esercitato il potere discrezionale conferitole dalla legge, dando adeguatamente conto di aver comparato tutti gli elementi emersi nel corso dell&#8217;istruttoria fino all&#8217;emanazione del provvedimento finale e di aver ritenuto l&#8217;interesse dell&#8217;istante recessivo rispetto a quello pubblico, fondando tale valutazione sui riscontrati pregiudizi penali, che non hanno consentito di escludere che l&#8217;inserimento stabile del richiedente nella comunità  nazionale potesse arrecare danno alla stessa.<br /> La motivazione del provvedimento, pertanto, sebbene sintetica, dÃ  conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la scelta dell&#8217;amministrazione in relazione alle risultanze dell&#8217;istruttoria, come prescritto dall&#8217;art. 3 della Legge generale sul procedimento amministrativo.<br /> Per tali motivi deve ritenersi ininfluente l&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 10 bis della Legge nr. 241/1990. Sul punto &#8211; pur a voler recepire la tesi del ricorrente in merito all&#8217;impossibilità  di rispondere prontamente al preavviso di rigetto comunicato dall&#8217;amministrazione &#8211; deve rilevarsi come le osservazioni che questi avrebbe voluto rappresentare (allegate al ricorso introduttivo) non avrebbero potuto smentire la commissione dei reati ascritti, che rappresenta la motivazione sostanziale del provvedimento di diniego.<br /> Per gli stessi motivi  infondata la censura relativa alla violazione dell&#8217;art. 2 comma 2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362 &quot;Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana&quot; ed al vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, in relazione al quarto motivo di ricorso.<br /> Peraltro, il richiamo all&#8217;art. 2 comma 2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362  errato, rivolgendosi chiaramente la norma alla &#8220;incompletezza o irregolarità  della domanda o della relativa documentazione&#8221; e non all&#8217;introduzione di documentazione ulteriore rispetto a quella prevista a corredo della richiesta.<br /> E&#8217; infine infondata anche la censura relativa alla violazione dell&#8217;art. 2 L. 241/1990, dell&#8217;art. 3 del D.P.R. 362/94 e del D.M. 24.3.1995, per violazione del termine massimo di conclusione del procedimento.<br /> Tale termine, infatti,  ordinatorio ed il suo decorso non priva l&#8217;amministrazione del potere di provvedere.<br /> In definitiva il ricorso va respinto.<br /> Sussistono, in ragione della peculiarità  della fattispecie oggetto di giudizio, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Arzillo, Presidente<br /> Daniele Dongiovanni, Consigliere<br /> Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-1-2021-n-505/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.9627</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-9-2020-n-9627/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-9-2020-n-9627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.9627</a></p>
<p>Francesco Arzillo, Presidente, Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Carlucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Ceramiche, 9; contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-9-2020-n-9627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.9627</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-9-2020-n-9627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.9627</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Arzillo, Presidente, Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Carlucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Ceramiche, 9; contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</span></p>
<hr />
<p>I presupposti della concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Persona umana &#8211; stranieri &#8211; concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 &#8211; presupposti.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>In tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 è riconosciuto ampio potere discrezionale all&#8217;Amministrazione nell&#8217;attribuzione dello status civitatis, discrezionalità  che non può tuttavia trasmodare in arbitrio e che è pertanto soggetta al controllo giudiziario. Quest&#8217;ultimo, avendo ad oggetto un potere discrezionale, non si estende al merito della valutazione compiuta dall&#8217;Amministrazione, ma alla logicità  e proporzionalità  della stessa, alla sufficienza dell&#8217;istruttoria svolta, al non travisamento dei fatti.<br /> La delicatezza del vaglio cui è chiamata l&#8217;Amministrazione in tema di concessione della cittadinanza italiana deriva dalla pienezza dei diritti civili e politici che l&#8217;attribuzione di tale status comporta, quale coacervo di situazioni giuridiche attive e passive intimamente connesse con l&#8217;appartenenza alla comunità  nazionale ed il conseguente rispetto dei suoi valori e delle sue regole.<br /> L&#8217;Amministrazione è tenuta all&#8217;esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell&#8217;interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell&#8217;interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso. </i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/09/2020<br /> <strong>N. 09627/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03323/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3323 del 2014, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Carlucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Ceramiche, 9;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana</p>
<p> Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il dott. Raffaello Scarpato;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il Ministero dell&#8217;Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana formulata ai sensi dell&#8217;art. 9 della Legge nr. 91/1992.<br /> A fondamento del provvedimento il Ministero ha posto l&#8217;emersione, a carico del ricorrente, di una sentenza penale di condanna emessa in data -OMISSIS-, ritenuta espressiva di una non compiuta integrazione nella comunità  nazionale.<br /> A seguito della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990, il ricorrente ha rappresentato la pendenza di un procedimento per ottenere la riabilitazione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Brescia, chiedendo la sospensione del procedimento di concessione della cittadinanza.<br /> In data 1 ottobre 2013 l&#8217;amministrazione ha emanato il provvedimento in questa sede gravato, rappresentando l&#8217;impossibilità  di sospendere il relativo procedimento in attesa del provvedimento di riabilitazione, i cui tempi ed esiti non risultavano prevedibili.<br /> Infine, in data 23 ottobre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha emesso il provvedimento di riabilitazione del ricorrente in relazione ai reati indicati in premessa, che è stato notificato all&#8217;amministrazione resistente in data 4 novembre 2013 e, dunque, dopo la data di emanazione del provvedimento, ma prima della notifica dello stesso (avvenuta in data 17 dicembre 2013).<br /> Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:<br /> violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 L. 241/1990 e dell&#8217;art. 9 della L. nr. 91/1992; eccesso di potere per carenza, erroneità  ed illogicità  della motivazione; errore nei presupposti e travisamento dei fatti; eccesso di potere nello svolgimento della procedura e violazione del principio della buona azione amministrativa ex art. 97 Cost..<br /> In sostanza, il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando che, in relazione ai reati commessi, era successivamente intervenuto un provvedimento di riabilitazione, con l&#8217;effetto di estinguere le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna. Peraltro, secondo le prospettazioni del ricorrente, il provvedimento di riabilitazione era stato comunicato alla p.a. prima della notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il Ministero avrebbe dovuto revocare il provvedimento di diniego e pronunciarsi tenendo conto dell&#8217;intervenuta riabilitazione. Ancora, il Ministero avrebbe dovuto sospendere il procedimento, in attesa della definizione del procedimento di riabilitazione, la cui pendenza era stata segnalata dal ricorrente in sede di osservazioni avverso il provvedimento ex art. 10 bis L. 241/1990.<br /> Infine, il ricorrente ha dedotto che l&#8217;amministrazione aveva adottato il provvedimento di rigetto senza tener conto del quadro complessivo degli elementi a sua disposizione e, in particolare, di quelli concernenti la personalità  dell&#8217;istante e del suo comportamento complessivo durante l&#8217;intero periodo del soggiorno in Italia (svolgimento di una regolare attività  lavorativa, titolarità  di un&#8217;attività  commerciale, possesso di redditi sufficienti, assenza di pregiudizi penali ulteriori rispetto a quelli oggetto della condanna).<br /> Si è costituito il Ministero dell&#8217;Interno, resistendo al ricorso e depositando la pertinente documentazione amministrativa.<br /> Con ordinanza pubblicata in data 11 aprile 2014 è stata respinta l&#8217;istanza di misure cautelari formulata dal ricorrente.<br /> Infine, all&#8217;udienza del 14 luglio 2020 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br /> Il ricorso è infondato e va respinto.<br /> Va premesso che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91, il Collegio aderisce alle considerazioni svolte dalla giurisprudenza consolidata circa l&#8217;ampio potere discrezionale di cui gode l&#8217;amministrazione nell&#8217;attribuzione dello <em>status civitatis</em> (ex plurimis Consiglio di Stato sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019), discrezionalità  che non può tuttavia trasmodare in arbitrio e che è pertanto soggetta al controllo giudiziario. Quest&#8217;ultimo, avendo ad oggetto un potere discrezionale, non si estende al merito della valutazione compiuta dall&#8217;Amministrazione, ma alla logicità  e proporzionalità  della stessa, alla sufficienza dell&#8217;istruttoria svolta, al non travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; 25 agosto 2016, n. 3696; 11 marzo 2016, n. 1874).<br /> La delicatezza del vaglio cui è chiamata l&#8217;amministrazione in tema di concessione della cittadinanza italiana deriva dalla pienezza dei diritti civili e politici che l&#8217;attribuzione di tale status comporta, quale coacervo di situazioni giuridiche attive e passive intimamente connesse con l&#8217;appartenenza alla comunità  nazionale ed il conseguente rispetto dei suoi valori e delle sue regole.<br /> Sulla base di tali premesse la giurisprudenza consolidata suole ripetere che l&#8217;amministrazione è tenuta all&#8217;esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell&#8217;interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell&#8217;interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso. Pertanto, l&#8217;Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l&#8217;area della loro prevenzione e, pìù in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità  sociale (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019).<br /> Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie l&#8217;amministrazione abbia fatto buon uso del potere discrezionale fornitole dal legislatore in tema di concessione della cittadinanza, dovendosi rilevare che il provvedimento è adeguatamente motivato e che la scelta appare ragionevole e proporzionata.<br /> A fondamento del diniego l&#8217;amministrazione ha infatti posto la commissione, da parte del ricorrente, dei -OMISSIS-, tentato ed in concorso, oggetto di sentenza penale irrevocabile ed ha ritento le relative condotte espressive di una mancata integrazione nel contesto sociale nazionale e potenzialmente dannose per la comunità .<br /> Tale giudizio appare al Collegio esente dalle censure mosse dal ricorrente, in quanto i reati oggetto di condanna definitiva appaiono oggettivamente incompatibili con la volontà  di aderire alle regole dell&#8217;ordinamento e della civile convivenza.<br /> Quanto alla valenza dell&#8217;ordinanza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia in data 22 ottobre 2013 in relazione ai sopra citati reati, va premesso che la stessa rappresenta una sopravvenienza rispetto al provvedimento impugnato, che risulta emanato in data antecedente (01 ottobre 2013), a nulla rilevando che la notifica del diniego sia intervenuta dopo l&#8217;emissione dell&#8217;ordinanza di riabilitazione.<br /> Il provvedimento di diniego della cittadinanza è infatti valido ed efficace sin dal momento della sua emanazione, mentre l&#8217;ordinanza di riabilitazione risulta emanata a procedimento amministrativo concluso, durante la fase di notifica del provvedimento finale, che esula dalla sfera di controllo del Ministero.<br /> Sul punto deve rilevarsi che l&#8217;amministrazione è tenuta a prendere in considerazione gli elementi sopravvenuti esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti al momento dell&#8217;adozione del provvedimento, anche se successivamente alla presentazione della domanda, mentre nessuna rilevanza, se non quella di giustificare l&#8217;avvio di un eventuale riesame da parte dell&#8217;Amministrazione, può essere attribuita ai fatti sopravvenuti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2706; id. 6 febbraio 2018, n. 764).<br /> Per gli stessi motivi non sussisteva l&#8217;obbligo per la p.a. di sospendere il procedimento amministrativo in attesa della definizione di quello di riabilitazione, avendo l&#8217;amministrazione l&#8217;obbligo di considerare tutti i documenti depositati con l&#8217;istanza di concessione e quelli sopravvenuti e depositati fino all&#8217;emanazione del provvedimento finale, ma non quelli non ancora esistenti e non predeterminabili quanto al contenuto, come appunto il provvedimento di riabilitazione.<br /> Tanto chiarito, va ulteriormente rilevato che, in ogni caso, la sola sussistenza del provvedimento di riabilitazione non avrebbe potuto condurre alla concessione della cittadinanza in favore del ricorrente, anche laddove la riabilitazione fosse intervenuta prima dell&#8217;emanazione del provvedimento impugnato. Ed infatti è bene richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di effetti della riabilitazione sulla concessione della cittadinanza.<br /> In particolare, il giudice d&#8217;appello ha avuto modo di precisare che &#8220;<em>al di fuori dell&#8217;ipotesi considerata dall&#8217;art. 6 citato in relazione all&#8217;art. 5, la riabilitazione da parte del giudice penale non comporta perà² alcun automatismo circa l&#8217;ottenimento della cittadinanza, poichè lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza: &quot;ciò in quanto, come pìù volte pure sottolineato da questa stessa Sezione nella sua costante giurisprudenza, il mutamento dello status civitatis è un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all&#8217;art. 9 della l. n. 91 del 1992, da leggere in combinato con gli elementi ostativi dell&#8217;art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sufficienti. Detti requisiti infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità  al conseguimento dell&#8217;invocato status (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 20/03/2019, n. 1837; 13/11/2018, n. 6374). In altri termini, mentre gli effetti della riabilitazione sono chiaramente diretti ad agevolare il reinserimento nella società  del reo, in quanto, eliminano le conseguenze penali residue e fanno riacquistare all&#8217;interessato la capacità  giuridica persa in seguito alla condanna; viceversa, la valutazione che l&#8217;Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all&#8217;interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordinamento. Nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell&#8217;art. 9 della l. n. 91 del 1992, pur se intervenuta la riabilitazione, l&#8217;Amministrazione è chiamata, comunque, ad effettuare la delicata valutazione discrezionale in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società  e l&#8217;interesse del richiedente deve essere comparato con l&#8217;interesse della collettività  sotto il profilo pìù generale della tutela dell&#8217;ordinamento, ovvero con lo scopo di &quot;proteggere il particolare rapporto di solidarietà  e di lealtà  tra esso e i propri cittadini nonchè la reciprocità  di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza&quot; (Corte di giustizia UE, causa Rotmann, punto 51)</em>.&#8221; (Consiglio di Stato, sez. III, 21/10/2019 n.7122).<br /> Va infine rilevato che nel caso di specie l&#8217;amministrazione risulta aver comunicato all&#8217;istante le corrette modalità  necessarie a far valere l&#8217;intervenuta ordinanza di riabilitazione in altro e distinto procedimento amministrativo. In particolare, in risposta alla richiesta di riesame formulata dal ricorrente, il Ministero ha comunicato che questi avrebbe potuto riproporre l&#8217;istanza, facendo valere l&#8217;intervenuta ordinanza di riabilitazione, decorso un anno dall&#8217;emanazione del provvedimento, ai sensi dell&#8217;art. 5 comma 2 del D.P.R. NR. 572/1993.<br /> Alla luce di tali premesse, emerge che l&#8217;amministrazione ha nel caso di specie correttamente esercitato il potere discrezionale conferitole dalla legge, dando adeguatamente conto di aver comparato tutti gli elementi emersi nel corso dell&#8217;istruttoria fino all&#8217;emanazione del provvedimento finale e di aver ritenuto l&#8217;interesse dell&#8217;istante recessivo rispetto a quello pubblico, fondando tale valutazione sui riscontrati pregiudizi penali, che non hanno consentito di escludere che l&#8217;inserimento stabile del richiedente nella comunità  nazionale potesse arrecare danno alla stessa.<br /> La motivazione del provvedimento, pertanto, sebbene sintetica, dÃ  conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la scelta dell&#8217;amministrazione in relazione alle risultanze dell&#8217;istruttoria, come prescritto dall&#8217;art. 3 della Legge generale sul procedimento amministrativo.<br /> Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità  delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14.07.2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm. con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Arzillo, Presidente<br /> Vincenzo Blanda, Consigliere<br /> Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore</div>
<p> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-21-9-2020-n-9627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.9627</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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