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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione I quater Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione I quater Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla natura dell&#8217;incarico di patrocinio legale conferito da un ente pubblico.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-dellincarico-di-patrocinio-legale-conferito-da-un-ente-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 08:46:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-dellincarico-di-patrocinio-legale-conferito-da-un-ente-pubblico/">Sulla natura dell&#8217;incarico di patrocinio legale conferito da un ente pubblico.</a></p>
<p>Professioni e mestieri &#8211; Patrocinio legale &#8211; Ente pubblico &#8211; Conferimento &#8211; Natura giuridica &#8211; Contratto d&#8217;opera intellettuale &#8211; Prestazione di lavoro autonomo &#8211; Servizio più ampio &#8211; Appalto di servizi. Il singolo incarico di patrocinio, conferito a un legale, nel momento stesso in cui sorge il bisogno di difesa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-dellincarico-di-patrocinio-legale-conferito-da-un-ente-pubblico/">Sulla natura dell&#8217;incarico di patrocinio legale conferito da un ente pubblico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-dellincarico-di-patrocinio-legale-conferito-da-un-ente-pubblico/">Sulla natura dell&#8217;incarico di patrocinio legale conferito da un ente pubblico.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Professioni e mestieri &#8211; Patrocinio legale &#8211; Ente pubblico &#8211; Conferimento &#8211; Natura giuridica &#8211; Contratto d&#8217;opera intellettuale &#8211; Prestazione di lavoro autonomo &#8211; Servizio più ampio &#8211; Appalto di servizi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il singolo incarico di patrocinio, conferito a un legale, nel momento stesso in cui sorge il bisogno di difesa giudiziale dell’Ente pubblico, è riconducibile al contratto d’opera intellettuale; il suo inquadramento sistematico lo colloca nell’ambito delle prestazioni di lavoro autonomo ma resta escluso dall’ambito delle collaborazioni autonome, pur essendo queste prestazioni d’opera intellettuale. Nell’ipotesi in cui, invece, l’incarico non si esaurisse nel patrocinio legale, ma avesse a oggetto un servizio più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale, sarebbe senz’altro configurabile l’appalto di servizi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Ciliberti &#8211; Est. Lanzafame</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Quater)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2024, proposto da Unione nazionale avvocati amministrativisti (U.n.a.a.), in persona del legale rappresentante p. t., e Orazio Abbamonte, rappresentati e difesi dagli avvocati Orazio Abbamonte, Fiorenzo Bertuzzi, Stefano Bigolaro e Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Autorità nazionale anticorruzione – A.n.a.c., in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliata;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>in parte qua,</em> della delibera n. 584 del 19.12.2023 del Consiglio A.n.a.c., depositata presso la Segreteria del Consiglio il 28.12.2023, avente ad oggetto “<em>Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici</em>”; degli atti ad essa collegati per presupposizione o consequenzialità, ivi compresa – per quanto occorrer possa – la delibera A.n.a.c. n. 585/2023;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.n.a.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti alcuni difensori, come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">I – L’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti, a suo tempo, impugnava innanzi a questo T.a.r. le Linee-guida n. 12/2018 di A.n.a.c., aventi a oggetto “<em>Affidamento dei servizi legali</em>”, e con successivi motivi aggiunti impugnava, altresì, il comunicato presidenziale A.n.a.c. del 2019 su CIG e obblighi contributivi (ricorso n.r.g. 14919/2018), asserendo la non riconducibilità degli incarichi legali alla normativa dei contratti pubblici. Detto ricorso è stato qui definito, con sentenza di improcedibilità (n. 11794 dell’11.06.2024), a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 31.03.2023).</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonché, con la delibera n. 584/2023, A.n.a.c. ritorna sul tema, con l’intento di esercitare, avuto riguardo ai contratti c.d. “esclusi”, le funzioni di vigilanza di cui all’art. 222 d.lgs. n. 36/2023, nonché di disporre, a tale titolo, l’assoggettamento agli obblighi di contribuzione e acquisizione del CIG, anche per i “<em>servizi legali esclusi dall’applicazione del Codice</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente Unione insorge, con il ricorso notificato il 29.01.2024 e depositato il 01.02.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 222 del decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005; eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità nei presupposti di fatto e di diritto, incongruità manifesta, sviamento; 2) violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 56 del decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023; violazione della Direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014; eccesso di potere per incongruità manifesta; 3) violazione di legge; violazione e falsa applicazione della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; violazione degli artt. 24, 113, 97 e 98 della Costituzione; ulteriori indici di sviamento e illogicità manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituisce l’Autorità intimata, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’infondatezza del gravame. Ne chiede la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 20 maggio 2025, la causa è introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">II – Il ricorso è ammissibile ma infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">III – La ricorrente Unione nazionale degli avvocati amministrativisti è espressione associativa, a livello nazionale, degli avvocati che esercitano attività professionale, nel settore del diritto amministrativo. Essa è associazione specialistica maggiormente rappresentativa del settore, riconosciuta come tale dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue la legittimazione attiva della ricorrente Unione, quale entità esponenziale di tutela di interessi collettivi di categoria, sussistendo i tre presupposti richiesti all’uopo dalla giurisprudenza: 1) la questione dibattuta attiene in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6050); 2) la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolve in una lesione diretta degli interessi generali attinenti allo scopo istituzionale dell’associazione, non degli interessi particolari dei singoli associati; 3) l’interesse tutelato è comune a tutti gli associati (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2015 e n. 6/2020).</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui l’ammissibilità del gravame, sotto il profilo della legittimazione attiva.</p>
<p style="text-align: justify;">IV – La posizione dell’Unione e del suo Presidente, quale ricorrente anche in proprio, è nel senso di affermare che il conferimento da parte della pubblica Amministrazione di un incarico professionale a un avvocato, per i suoi caratteri intrinseci, non rientri nel campo degli appalti pubblici, in conformità a una posizione giurisprudenziale espressa, sin dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 2730 del 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche se gli obblighi imposti con il provvedimento impugnato in questa sede paiono, a tutta prima, non destinati a gravare direttamente sugli avvocati, bensì sulle Amministrazioni pubbliche, ritengono i ricorrenti che l’imposizione degli stessi renda la procedura di affidamento degli incarichi legali molto più onerosa e complessa; soprattutto, ritengono che tale aggravamento procedurale ingeneri nelle Amministrazioni pubbliche, negli operatori e in tutti i soggetti chiamati a dare attuazione alla disciplina, l’assimilazione e, comunque, il convincimento dell’assoggettamento degli incarichi legali alla normativa appaltistica, producendo intralci e impedimenti all’esercizio della funzione dell’avvocatura del libero foro, nonché pregiudizio alla tutela dei connessi valori costituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, si può ritenere – condividendo le argomentazioni dei ricorrenti – che sussista un interesse diretto, attuale e concreto all’annullamento degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il ricorso è ammissibile anche sotto il profilo dell’interesse a ricorrere.</p>
<p style="text-align: justify;">V – Nondimeno, i motivi del ricorso sono da ritenersi infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">VI – Il tema della riconducibilità degli incarichi legali alla normativa dei contratti pubblici ha generato e genera incertezze in capo alle Amministrazioni pubbliche, quando devono acquisire quelle prestazioni professionali; è un tema già affrontato, in giurisprudenza, alla stregua dei previgenti Codici dei contratti pubblici del 2006 e del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impostazione a suo tempo accolta (cfr.: Cons. Stato n. 2730/2012) imporrebbe di distinguere fra l’attribuzione di singoli incarichi legali – che costituiscono prestazioni d’opera intellettuale, caratterizzate dalla natura fiduciaria del rapporto – e l’attribuzione di incarichi più strutturati e di natura continuativa nel tempo, riconducibili al novero dei contratti pubblici di servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Vero è che l’incarico professionale a un avvocato del libero foro rientra tra i contratti d’opera intellettuale, disciplinati dall’art. 2222 codice civile, contratti – a dire dei ricorrenti – del tutto estranei al Codice dei contratti pubblici, quindi sottratti al potere di vigilanza dell’Autorità.</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonché, il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede in materia di servizi legali una disciplina i cui contenuti non risultano del tutto coincidenti con quelli previsti dal d.lgs. n. 50/2016, cioè dal previgente Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">Di recente, il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 2776 del 02.04.2025, ha fornito un’ampia e articolata ricostruzione del nuovo quadro normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora una pubblica Amministrazione necessiti di consulenza, servizio o patrocinio legale, può valersi alternativamente di tre possibili soluzioni a seconda della natura delle prestazioni richieste: a) può ricorrere all’assunzione di un lavoratore subordinato tramite un concorso pubblico; b) può affidare un incarico esterno tramite contratto d’opera intellettuale, che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 ss. codice civile); c) può procedere all’aggiudicazione di un appalto di servizi che presuppone che l’appaltatore, invece, esegua la prestazione servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari, con gestione a proprio rischio (art. 1655 codice civile), il che avviene tramite una procedura di gara e scelta del contraente, mediante le regole del Codice dei contratti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Le forme di conferimento previste vedono, da sempre, contrapposte due esigenze: da una parte, la necessità di privilegiare il risparmio di spesa in osservanza dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, dall’altra, l’esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario, tenendo conto della complessità della causa e della dovuta esperienza richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il singolo incarico di patrocinio, conferito a un legale, nel momento stesso in cui sorge il bisogno di difesa giudiziale dell’Ente pubblico, è riconducibile al contratto d’opera intellettuale; il suo inquadramento sistematico lo colloca nell’ambito delle prestazioni di lavoro autonomo ma resta escluso dall’ambito delle collaborazioni autonome, pur essendo queste prestazioni d’opera intellettuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ipotesi in cui, invece, l’incarico non si esaurisse nel patrocinio legale, ma avesse a oggetto un servizio più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale, sarebbe senz’altro configurabile l’appalto di servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa – previa distinzione, in sede qualificatoria, tra incarico professionale di consulenza, studio e ricerca legale e incarico di patrocinio legale – esclude la necessità di ricorrere a una specifica procedura di gara per il conferimento di un singolo incarico di patrocinio legale, in relazione a uno specifico procedimento giudiziario.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, le norme in tema di appalti di servizi vengono in rilievo quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti atteggiantesi a mera prestazione di lavoro autonomo in un servizio (nella fattispecie, legale), da adeguare alle utilità indicate dall’Ente pubblico, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il confine fra contratto d’opera intellettuale e contratto d’appalto è individuabile, sul duplice piano civilistico e pubblicistico, in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d’opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell’autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest’ultimo in ordine al profilo organizzatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) prevedeva per i servizi legali regimi differenziati, assoggettando solo una parte di essi alla generale applicazione delle disposizioni codicistiche, benché in forma semplificata in relazione alle soglie e alla pubblicità delle procedure selettive.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’art. 17 (recante “<em>Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi</em>”), nell’unificare sotto la nozione di appalti gli affidamenti dei servizi legali, indicava come esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva delle disposizioni codicistiche, i servizi legali concernenti la “<em>rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato</em>” (comma 1, lett. d, n. 1) in un procedimento giudiziario, nonché la “<em>consulenza legale fornita in preparazione</em>” del medesimo procedimento oppure in ragione dell’esistenza di “<em>un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento</em>” (comma 1, lett. d, n. 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Gli “<em>altri servizi legali</em>” riferibili alle prestazioni di un avvocato e non connessi al contenzioso sono oggi inclusi nell’allegato IX del nuovo Codice che prevede l’affidamento con l’applicazione integrale delle norme pubblicistiche, eccezion fatta per una semplificazione relativa alla fase di pubblicità preventiva.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 56 del d.lgs. n. 36/2023 annovera i servizi legali tra i “<em>contratti esclusi</em>”, ovvero sottratti agli obblighi di evidenza pubblica (cioè all’affidamento mediante gara).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 2776/2025, l’esclusione riguarda l’applicazione degli obblighi di evidenza pubblica (ossia la gara per l’individuazione del soggetto che deve contrarre con la P.A.), ma non elide la natura pubblica del contratto che deve essere concluso con un dato professionista.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esclusione riguarda, dunque, la “<em>procedura di evidenza pubblica</em>” ma non la “<em>natura pubblica</em>” del contratto stipulato. Ciò in quanto non si deve confondere la tipologia e la natura dei contratti con la procedura di scelta del contraente. In altre parole, quale che sia la procedura adottata per l’individuazione del contraente (evidenza pubblica o affidamento diretto), il contratto successivamente stipulato va, comunque, considerato alla stregua di un appalto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Più precisamente il servizio legale è un appalto pubblico di servizi, che sia considerato alla stregua di prestazione d’opera professionale in quanto meramente occasionale (<em>locatio operis</em>), o che lo si qualifichi come appalto di servizi, in quanto diretto a disciplinare una serie continuativa di incarichi di patrocinio legale, in forma complessa e organizzata (<em>locatio operarum</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l’affidamento di tali servizi legali comporta, dunque, la stipula di un contratto di appalto pubblico sia che si tratti di prestazione d’opera professionale per incarichi periodici e saltuari, sia che si tratti di appalto di servizi in senso stretto, per incarichi continuativi e organizzati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel primo caso (<em>incarico saltuario ed occasionale</em>) per la scelta del relativo contraente privato la P.A. non è tenuta, sul piano procedimentale, al rispetto delle regole di evidenza pubblica ma soltanto a osservare alcuni principi in tema di accesso al mercato (art. 3 Codice d.lgs. n. 36/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel secondo caso (<em>servizi legali continuativi svolti in forma organizzata</em>), occorre seguire le procedure competitive a carattere semplificato o alleggerito, di cui all’art. 127 del Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che i contratti esclusi, qualora garantiscano un ritorno economico, siano affidati, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 3 citato contempla il principio dell’accesso al mercato secondo cui: “<em>Le stazioni appaltanti… favoriscono… l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tale inquadramento normativo, il Consiglio di Stato ritiene che per i servizi legali (quelli non forniti in forma organizzata, per i quali si applicano le procedure semplificate o alleggerite di cui all’art. 127), l’Amministrazione appaltante non è tenuta allo svolgimento di alcuna gara in senso stretto, ai sensi del Codice, ma risulta, comunque, chiamata a osservare procedure che, in qualche misura, consentano all’Amministrazione di scegliere il relativo contraente (ossia il professionista), nel rispetto di taluni specifici principi, tra cui quelli di imparzialità, pubblicità e concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui discendono talune regole quali, a titolo esemplificativo, l’obbligo: a) di adottare interpelli affinché i singoli interessati possano manifestare la propria disponibilità; b) di istituire elenchi da cui attingere i professionisti più idonei; c) di effettuare – ove possibile – una certa rotazione degli incarichi.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche per l’affidamento di detti servizi legali sussiste, dunque, l’esigenza che, nel rispetto di taluni principi fondamentali (art. 3 d.lgs. n. 36/2023, richiamato sul punto dall’art. 13, comma 5, e indirettamente dall’art. 56), debba vigilare l’Autorità indipendente di settore (cioè l’A.n.a.c.) che dovrà verificare, caso per caso, che non vi siano abusi o eccessi nel meccanismo procedimentale dell’affidamento diretto.</p>
<p style="text-align: justify;">Una simile impostazione è stata integralmente sposata dall’art. 222, comma 3, stesso Codice, a norma del quale “<em>l’ANAC… vigila sui contratti pubblici… nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della sottoposizione alla vigilanza A.n.a.c. – precisa sempre la sentenza del Consiglio di Stato n. 2776/2025 – non rileva il fatto che tali servizi legali possano formare oggetto di affidamento diretto sulla base della fiduciarietà dell’incarico, risultando dirimente, in proposito, la circostanza che i relativi contratti siano, comunque, qualificati alla stregua di appalti pubblici, benché esclusi da procedure di evidenza pubblica, quanto alla scelta del contraente.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, anche se annoverato tra i “contratti esclusi”, l’affidamento dei servizi legali è sottoposto alla vigilanza A.n.a.c. e, come tale, è soggetto al versamento del contributo A.n.a.c., alla comunicazione del CIG, ed alle altre comunicazioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.</p>
<p style="text-align: justify;">VII – I motivi di ricorso, pertanto, non sono suscettibili di favorevole scrutinio.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.1 – Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che il nuovo quadro normativo relativo agli affidamenti di servizi legali non consentirebbe gli aggravi procedimentali imposti dall’A.n.a.c. alle Amministrazioni che conferiscono incarichi legali.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura non merita accoglimento. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, come ben evidenziato nella gravata delibera A.n.a.c. n. 585/2023, la disciplina degli affidamenti di servizi legali nei settori ordinari delineata nel nuovo Codice è sostanzialmente riproduttiva della disciplina previgente, con qualche variante.</p>
<p style="text-align: justify;">A conferma di ciò, si rappresenta che l’art. 56 d.lgs. 36/2023 disciplina i “contratti esclusi” dall‘applicazione delle regole di evidenza pubblica del Codice, a cui (per espressa previsione dell‘art. 13, comma 5, del medesimo Codice) si applicano tuttavia i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, sostanzialmente coincidenti con quelli riportati all’articolo 4 del vecchio Codice (d.lgs. n. 50/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’art. 127 d.lgs. n. 36/2023 sono, invece, disciplinati gli affidamenti di cui all’allegato XIV della Direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014, a cui si applicano le disposizioni del Codice e le previsioni particolari ivi individuate, coincidenti con le previsioni dell’articolo 140 del previgente Codice dei contratti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, appare erronea l’argomentazione che tenta di interpretare il comma 5 dell’art. 13 come riferito ai soli contratti esclusi, a titolo gratuito, che offrano opportunità di guadagno economico. La ricostruzione proposta si rivela incongrua, perché comporterebbe l’applicazione di un regime più stringente per i contratti esclusi a titolo gratuito (assoggettati ai principi generali del Codice) rispetto a quelli a titolo oneroso, ai quali detti principi non si applicherebbero. È evidente che le esigenze che quei principi sono volti a tutelare rivestono una maggiore rilevanza nei contratti a titolo oneroso, piuttosto che in quelli a titolo gratuito.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la previsione in esame è volta a chiarire che i contratti a titolo gratuito che attribuiscono un vantaggio economico sono assimilati ai contratti a titolo oneroso, quanto all’esigenza di assicurare il libero accesso al mercato e, quindi, l’applicazione delle disposizioni volte a garantire la libera concorrenza, la non discriminazione e la trasparenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, i “servizi esclusi” sono comunque assoggettati alle disposizioni in materia di tracciabilità, come ben chiarito nella determina A.n.a.c. n. 4/2011, aggiornata con la citata delibera n. 585/2023. Ciò in quanto l’art. 3 della legge n. 136/2010 assoggetta alla relativa disciplina “<em>tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici</em>” e, pertanto, quel che rileva, ai fini della tracciabilità, è l’utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, indipendentemente dalla natura dell’affidamento e dalla disciplina ad esso applicabile.</p>
<p style="text-align: justify;">L’adempimento delle disposizioni in materia di tracciabilità è effettuato, per espressa previsione della citata legge n. 136/2010, mediante acquisizione del CIG, da indicare negli strumenti di pagamento. Detta acquisizione, con l’evoluzione dei sistemi informativi dell’Autorità conseguente all’avvio della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, può avvenire esclusivamente con le nuove modalità indicate dalla stessa A.n.a.c. nei propri atti di regolazione. Quindi, anche nell’ipotesi in cui si ritenessero inapplicabili a detti contratti i principi generali del Codice, gli stessi sarebbero tenuti ad acquisire il CIG, per assolvere agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con le modalità stabilite dall’Autorità.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, l’art. 23 d.lgs. n. 36/2023 ha rimesso all’Autorità la gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), attraverso cui è garantito l’assolvimento, da parte delle Stazioni appaltanti e degli Enti concedenti, degli obblighi in materia di pubblicità e di trasparenza. L’art. 28, comma 3, del Codice prevede, infatti, che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale (BDNCP), la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale, ciò senza distinguere tra contratti assoggettati al Codice e contratti esclusi.</p>
<p style="text-align: justify;">Va evidenziato, ulteriormente, che il principio di trasparenza è espressamente menzionato nell’art. 3 d.lgs. n. 36/2023 tra i principi applicabili ai contratti esclusi dall’applicazione del Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, risulta di tutta evidenza che gli obblighi di comunicazione imposti in relazione all’affidamento dei contratti esclusi si rivelano imprescindibili, in quanto finalizzati all’attuazione di disposizioni di legge inderogabili.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione degli obblighi di comunicazione si rende necessaria, al fine di consentire all’Autorità l’esercizio dell’attività di vigilanza che si esplica, appunto, anche con riferimento alle fattispecie escluse dall’applicazione del Codice, per espressa previsione dell’art. 222, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 36/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assolvimento, da parte dell’Autorità, delle numerose funzioni ad essa attribuite con riferimento ai contratti esclusi dall’applicazione del Codice (tracciabilità, trasparenza, vigilanza) giustifica poi l’assoggettamento all’obbligo contributivo che non è un obbligo fiscale, bensì il corrispettivo della prestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, l’art. 1, comma 67, legge n. 266/2005 prevede espressamente che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (AVCP, oggi A.n.a.c.), a cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 222, comma 12, d.lgs. n. 36/2023 conferma espressamente la vigenza del richiamato art. 1, comma 67, legge n. 266/2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Inconferenti sono, quindi, le argomentazioni dei ricorrenti, fondate sull’esclusione di tali affidamenti dall’ambito di applicazione del nuovo Codice. La circostanza, infatti, non può essere invocata per eludere l’applicazione delle indicazioni adottate dall’A.n.a.c., al fine di consentire l’acquisizione di dati e informazioni relative agli affidamenti per l’adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza e tracciabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.2 – Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’asserita violazione da parte dell’Autorità della normativa nazionale e sovranazionale (oltre che del divieto di <em>gold plating</em>), normativa che va intesa nel senso di escludere l’applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, con riferimento agli incarichi legali.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale censura è priva di fondatezza. Posto quanto già argomentato con riguardo al primo motivo di gravame, nella premessa dell’impugnata delibera n. 584/2023, l’A.n.a.c. ha richiamato tutte le disposizioni normative che giustificano l’adozione dell’atto, attribuendo aa essa il potere di intervenire in materia. Si tratta, in particolare, delle disposizioni sulla digitalizzazione contenute nella parte II del nuovo Codice dei contratti pubblici, nonchè delle previsioni che individuano la disciplina dei c.d. “contratti esclusi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, poi, all’asserita violazione del divieto di <em>gold plating</em>, si evidenzia che, proprio al fine di agevolare gli adempimenti riferiti ai “contratti esclusi”, l’Autorità ha previsto modalità semplificate di acquisizione del CIG e di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, nella delibera n. 582/2023, con cui A.n.a.c. ha fornito indicazioni operative per il passaggio dai vecchi ai nuovi sistemi informativi, è previsto che, per le fattispecie di cui alla delibera n. 214/2023 (ora disciplinate dalla delibera n. 584/2023, oggetto di gravame), ivi compresi i servizi legali “esclusi”, l’acquisizione del CIG avviene mediante utilizzo dell’interfaccia <em>web</em> messa a disposizione dalla <em>Piattaforma contratti pubblici</em> (PCP) gestita dall’Autorità.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali tipologie contrattuali, è stata prevista una modalità semplificata di acquisizione del CIG, che non comporta maggiori appesantimenti burocratici rispetto al passato. Anzi, detta modalità rappresenta il livello minimo di accesso all’ecosistema digitale dei contratti pubblici, utilizzato anche per i contratti estranei all’applicazione del Codice (come le convenzioni con organizzazioni di volontariato) e per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Le modalità adottate appaiono, quindi, pienamente rispettose della specialità degli affidamenti e proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.3 – Infine, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano che l’A.n.a.c. non avrebbe considerato, in alcun modo, la specialità dell’ordinamento forense, ritenendo che il provvedimento impugnato incida sull’esercizio dell’attività amministrativa e sui presidi di imparzialità e buon andamento, laddove introduce aggravi burocratici.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, va osservato che la specialità dell’ordinamento forense non giustifica la sottrazione dello stesso ai principi generali di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa, né alle esigenze di monitoraggio e tracciabilità della spesa pubblica, finalizzate a scongiurare i rischi di corruzione e d’infiltrazione criminale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si rileva, altresì, che i principi che si pretendono violati dall’impugnato provvedimento A.n.a.c. sono proprio quelli che lo stesso si prefigge di tutelare, assicurando, in relazione ad affidamenti realizzati con spendita di denaro pubblico, l’imparzialità e il buon andamento dell‘Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve inoltre rilevarsi che il nuovo Codice dei contratti pubblici, assoggettando i “contratti esclusi” ai principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, ha operato, a monte, un equo contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, ritenendo giustificato il sacrificio imposto, in considerazione della natura pubblica dell’interesse perseguito.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto è considerata fondamentale e rilevante l’acquisizione di informazioni per finalità di trasparenza, vigilanza e monitoraggio della spesa pubblica che il Codice attribuisce all’A.n.a.c. uno specifico potere sanzionatorio da esercitare nei confronti di chi ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero fornisca informazioni non veritiere (art. 222, comma 9, d.lgs. n. 36/2023). Inoltre, specifiche sanzioni sono previste nella parte II del Codice per l’inadempimento degli obblighi di digitalizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazioni ai presunti appesantimenti burocratici introdotti dal provvedimento impugnato, va dunque evidenziata l’opportuna semplificazione prevista dall’Autorità, dal che consegue l’infondatezza della terza censura.</p>
<p style="text-align: justify;">VIII – A ulteriore conferma della correttezza dell’operato dell’Autorità e delle argomentazioni di cui sopra, si osserva che il Consiglio di Stato, con la citata recentissima sentenza n. 2776 del 02.04.2025 (di conferma della sentenza di questo T.a.r. Lazio Roma n. 9492/2024), ha rigettato il ricorso intentato dal Consiglio nazionale forense, proprio avverso la delibera A.n.a.c. n. 584/2023 – ossia, la stessa delibera impugnata in questa sede – ricorso con cui si deducevano censure analoghe a quelle degli odierni ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">IX – In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Stante la parziale novità delle questioni esaminate, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Dario Aragno, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-dellincarico-di-patrocinio-legale-conferito-da-un-ente-pubblico/">Sulla natura dell&#8217;incarico di patrocinio legale conferito da un ente pubblico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul termine per la contestazione in giudizio delle omissioni della stazione appaltante nell’attività di verifica della documentazione prodotta dagli offerenti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-per-la-contestazione-in-giudizio-delle-omissioni-della-stazione-appaltante-nellattivita-di-verifica-della-documentazione-prodotta-dagli-offerenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 08:50:10 +0000</pubDate>
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<p>Contratti della p.a. &#8211; Impugnazione &#8211; Omissioni della stazione appaltante &#8211; Attività di verifica dei documenti &#8211; Notifica &#8211; Termine. Nel caso in cui le censure siano volte a intercettare proprio presunte omissioni della stazione appaltante nell’attività di verifica della documentazione prodotta dagli offerenti, di cui l’operatore economico si sia</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Impugnazione &#8211; Omissioni della stazione appaltante &#8211; Attività di verifica dei documenti &#8211; Notifica &#8211; Termine.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui le censure siano volte a intercettare proprio presunte omissioni della stazione appaltante nell’attività di verifica della documentazione prodotta dagli offerenti, di cui l’operatore economico si sia convinto sulla base dell’incompletezza di quella ricevuta in occasione della comunicazione di cui all’art. 90 del d.lgs. 36/2023, non può, ad avviso di questo Collegio, operare alcuna dilazione del termine di impugnazione, vertendo l’impugnazione non su vizi emersi a seguito della conoscenza di atti avvenuta successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, bensì su profili di illegittimità del procedimento ad evidenza pubblica assunti, secondo la stessa prospettazione della parte ricorrente, come immediatamente esistenti perché ascritti all’inerzia dell’amministrazione nell’acquisizione di quella documentazione che avrebbe dovuto far parte, fin da subito, del corredo documentale dell’aggiudicazione. Laddove, cioè, il concorrente non aggiudicatario intenda coltivare un giudizio avverso l’aggiudicazione per difetto di istruttoria, denunciando non già l’errata valutazione bensì la carenza di un atto presupposto (non rilevato al momento della comunicazione ex art. 90 del d.lgs. 36/2023), il ricorso deve essere proposto nell’ordinario termine di decadenza di 30 giorni ex art. 120, co. 2, c.p.a., decorrente dalla notifica del provvedimento.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Ciliberti &#8211; Est. Aragno</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Quater)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3553 del 2025, proposto da<br />
Consorzio Stabile Impero, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, in relazione alla procedura CIG A033EA4832, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara La Bella, con domicilio eletto presso il suo studio in Civita Castellana, viale della Repubblica 24;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ladisa S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento:</em></p>
<p style="text-align: justify;">di tutti gli atti di gara e di indizione della stessa da parte del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza per la partecipazione all’appalto specifico, in relazione alla procedura CIG A033EA4832, per l’affidamento di un servizio di ristorazione collettiva presso le articolazioni della Polizia di Stato dislocate sul territorio nazionale, suddiviso in n. 3 lotti geografici (regioni del nord ovest – regioni del centro – regioni del sud e isole) di durata biennale, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per alimenti e ristorazione, precisamente Lotto 1: Regioni del nord-ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta) CIG A033E5897A; Lotto 2: Regioni del centro (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria) CIG A033E7A58A e Lotto 3: Regioni del sud e isole (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) CIG A033EA4832 con specifico riferimento al Lotto 3 e della conseguente aggiudicazione in favore della Ladisa S.r.l., salvo altri;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Ladisa S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Consorzio Stabile Impero ha impugnato, con il ricorso in questa sede in esame, notificato all’amministrazione resistente e alla Ladisa S.r.l. in data 17 marzo 2025, l’aggiudicazione a favore di quest’ultima del servizio di ristorazione collettiva, di durata biennale, presso le articolazioni della Polizia di Stato dislocate sul territorio nazionale nelle Regioni del Sud e Isole (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia), CIG A033EA4832, disposta con determina n. 13029 del 12 febbraio 2025, notificata in pari data tramite p.e.c. a tutte le imprese concorrenti, unitamente ai documenti indicati dall’art. 36, co. 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impugnazione è stata affidata a 3 motivi di ricorso, con i quali il Consorzio, posizionatosi al secondo posto in graduatoria, contesta, in sintesi, che:</p>
<p style="text-align: justify;">– la Ladisa S.r.l. avrebbe presentato una certificazione UNI EN ISO 22005, richiesta dal par. 7.1.2 del capitolato d’oneri, scaduta al momento dell’apertura delle buste amministrative;</p>
<p style="text-align: justify;">– la commissione giudicatrice avrebbe attribuito alla controinteressata i punteggi previsti dai sub-criteri P2.1, P2.2 e P2.3 nonostante l’impresa non avesse fornito alcuna evidenza del possesso delle certificazioni a tal fine richieste;</p>
<p style="text-align: justify;">– le mancate verifiche denunciate ridonderebbero in un difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento di aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito del medesimo ricorso, il Consorzio ha formulato istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a. per ottenere l’ostensione della documentazione – comprovante il possesso delle richiamate certificazioni – non trasmessa dalla stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, eccependo, con memoria depositata in data 28 marzo 2025, preliminarmente, l’irricevibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione previsto dall’art. 120 c.p.a., e l’inammissibilità dell’istanza di accesso, perché esplorativa; nel merito, l’infondatezza delle censure ivi contenute, essendo stato accertato il possesso continuativo da parte della Ladisa S.r.l. di tutte le certificazioni contestate, seppure, quanto a quelle a corredo dell’offerta tecnica, non allegate alla comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 90 del d.lgs. 36/2023 a causa di un errore nella trasmissione della corposa documentazione di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si è costituita anche la Ladisa S.r.l., opponendosi, con le memorie depositate in data 18 e 28 marzo 2025, all’accoglimento del ricorso sulla base di argomentazioni sovrapponibili a quelle sviluppate dalla difesa erariale, alle quali aggiunge l’eccezione di irricevibilità dell’istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., <em>«in quanto proposta oltre il termine di 10 giorni previsto dal comma 4 dell’art. 36 del Codice»</em>, e, in subordine, la sua improcedibilità, per effetto dell’avvenuto deposito in giudizio della documentazione ricercata.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Alla camera di consiglio del 1 aprile 2025, previo avviso alle parti della possibilità di una sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il ricorso e la connessa domanda ex art. 116, co. 2, c.p.a. sono irricevibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 120, co. 2, c.p.a., <em>«</em>[p]<em>er l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice».</em></p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 36, co. 9, del d.lgs. 36/2023 precisa, poi, che <em>«</em>[i]<em>l termine di impugnazione dell’aggiudicazione e dell’ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all’articolo 90»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, la giurisprudenza ha più volte affermato che il termine in questione subisce una dilazione per il tempo occorrente alla stazione appaltante per evadere un’istanza di accesso tempestivamente proposta (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, V, 18 ottobre 2024, n. 8352).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, nel caso di specie, l’istanza di accesso è stata presentata dal Consorzio ricorrente in data 10 febbraio 2025, dopo aver preso visione della proposta di aggiudicazione e prima che la stazione appaltante inviasse, in data 12 febbraio 2025, a tutti i concorrenti via p.e.c. la comunicazione di aggiudicazione e la documentazione di cui all’art. 36, co. 1 e 2, del d.lgs. 36/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’assenza nella documentazione ricevuta di alcune certificazioni che erano valse alla Ladisa S.r.l. sia l’ammissione alla procedura che l’attribuzione di una parte dei punteggi, il Consorzio ricorrente ha arguito che tali certificazioni mancassero e, piuttosto che chiedere chiarimenti al committente, ha ritenuto di proporre ricorso a questo Tribunale, contestando specificamente alla stazione appaltante di non aver acquisito, tramite soccorso istruttorio, le evidenze documentali e probatorie che giustificavano i giudizi positivi sull’ammissione (prima) e sull’aggiudicazione (poi) a favore della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui le censure siano volte a intercettare proprio presunte omissioni della stazione appaltante nell’attività di verifica della documentazione prodotta dagli offerenti, di cui l’operatore economico si sia convinto sulla base dell’incompletezza di quella ricevuta in occasione della comunicazione di cui all’art. 90 del d.lgs. 36/2023, non può, ad avviso di questo Collegio, operare alcuna dilazione del termine di impugnazione, vertendo l’impugnazione non su vizi emersi a seguito della conoscenza di atti avvenuta successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, bensì su profili di illegittimità del procedimento ad evidenza pubblica assunti, secondo la stessa prospettazione della parte ricorrente, come immediatamente esistenti perché ascritti all’inerzia dell’amministrazione nell’acquisizione di quella documentazione che avrebbe dovuto far parte, fin da subito, del corredo documentale dell’aggiudicazione. Laddove, cioè, il concorrente non aggiudicatario intenda coltivare un giudizio avverso l’aggiudicazione per difetto di istruttoria, denunciando non già l’errata valutazione bensì la carenza di un atto presupposto (non rilevato al momento della comunicazione ex art. 90 del d.lgs. 36/2023), il ricorso deve essere proposto nell’ordinario termine di decadenza di 30 giorni ex art. 120, co. 2, c.p.a., decorrente dalla notifica del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché, nella vicenda in esame, l’aggiudicazione è stata notificata il 12 febbraio 2025, il termine entro il quale sarebbe dovuta avvenire la notifica di un ricorso così motivato era il 14 marzo 2025, per cui la notifica effettuata il 17 marzo 2025 è tardiva.</p>
<p style="text-align: justify;">L’irricevibilità del ricorso principale avverso l’aggiudicazione travolge anche la domanda ex art. 116, co. 2, c.p.a. in quanto al primo strettamente connessa.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Data la pronuncia in rito, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Orazio Ciliberti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Dario Aragno, Referendario, Estensore</p>
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		<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente avverso il parere di precontenzioso dell’Anac.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-proposto-esclusivamente-avverso-il-parere-di-precontenzioso-dellanac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 13:47:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-proposto-esclusivamente-avverso-il-parere-di-precontenzioso-dellanac/">Sull&#8217;inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente avverso il parere di precontenzioso dell’Anac.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Pareri di precontenzioso dell’Anac &#8211; Impugnabilità in via esclusiva &#8211; Ricorso &#8211; Inammissibilità. In merito al nuovo art. 220, co. 1, d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti restano legittimate a non conformarsi al parere di precontenzioso dell’Anac, con la conseguenza che</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Pareri di precontenzioso dell’Anac &#8211; Impugnabilità in via esclusiva &#8211; Ricorso &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In merito al nuovo art. 220, co. 1, d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti restano legittimate a non conformarsi al parere di precontenzioso dell’Anac, con la conseguenza che quest’ultimo, data la sua natura non vincolante, non è di per sé idoneo ad arrecare alcun pregiudizio agli operatori economici coinvolti nella vicenda in relazione alla quale tale parere viene reso. È quindi inammissibile per carenza dell’interesse ad agire il ricorso proposto esclusivamente avverso il parere di precontenzioso dell’Anac, a prescindere dall’impugnativa degli atti adottati dalla stazione appaltante dopo la ricezione del parere, non potendo la parte ricorrente comunque trarre alcun beneficio concreto e immediato dall’annullamento del parere impugnato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Anastasi &#8211; Est. Lauro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Quater)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5265 del 2024, proposto da<br />
Eurosistemi S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Walter De Trizio, Vito Aurelio Pappalepore, Francesco Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Valerio Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Co.Ge.Im. S.r.l., General Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’avvocato Salvatore Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’ottemperanza</em></p>
<p style="text-align: justify;">del parere di precontenzioso reso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera del 21 novembre 2023 n. 537</p>
<p style="text-align: center;"><em>nonché, in subordine, previa conversione del rito, per la condanna ex art. 30 c.p.a.</em></p>
<p style="text-align: justify;">della Regione Basilicata a risarcire Eurosistemi s.r.l., in forma specifica ovvero per equivalente monetario, del danno ingiusto da essa patito in conseguenza della mancata aggiudicazione a suo favore dell’appalto dei lavori “per la realizzazione degli impianti elettrici e tecnologici del Data Center Unico della Regione Basilicata – Sito secondario di Matera”, CUP G33D18000370009, CIG 988126777B, RdO n. 3514240 su MePA.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, di Co.Ge.Im. S.r.l. e di General Impianti S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ricorrente – Eurosistemi s.r.l. – ha partecipato alla procedura negoziata indetta dalla Regione Basilicata mediante RdO sul MePA, volta all’affidamento dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici e tecnologici del Data Center Unico della Regione Basilicata – Sito secondario di Matera, aggiudicata al RTI CO.GE.IM con determina dirigenziale 16BJ.2023/D.00919 del 19 settembre 2023, trasmessale il 26 settembre 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Acquisita la documentazione di gara tramite accesso, il 19 ottobre 2023 ha presentato istanza di parere precontenzioso all’Anac; l’Autorità, all’esito, ha emesso il parere n. 537 del 21 novembre 2023 in cui ha ritenuto che “<em>che l’operato della stazione appaltante non sia conforme alla normativa di settore non avendo correttamente valutato la omessa indicazione dei c.d. costi della sicurezza</em>”. Pertanto, il 28 novembre 2023, ha invitato la stazione appaltante a conformarsi al suddetto parere, domandando l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione a favore del RTI CO.GE.IM; tuttavia, la Regione non ha ottemperato alla richiesta, non riscontrando neppure l’istanza né fornendo le motivazioni di tale decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. La ricorrente, pertanto, ha proposto ricorso innanzi al Tar Basilicata che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, avendo rilevato che il ricorso riguardava “<em>l’attuazione di una deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (sostenendosi che tale atto fosse sussumibile nel novero degli altri provvedimenti equiparati alle sentenze per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione, cui all’art. 112, comma 2, lett. d, cod. proc. amm.). Dunque, l’Autorità che ha emesso il provvedimento di cui è questione ha sede a Roma, nella Regione Lazio, e quindi al di fuori della circoscrizione di questo Tribunale</em>.” (cfr. Tar Basilizata, sent. 20 marzo 2024 n. 245).</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Il giudizio è stato quindi riassunto dinanzi al Tar Lazio, ritenuto territorialmente competente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Nel ricorso, la ricorrente ha sostenuto preliminarmente la natura decisoria dei pareri di precontenzioso emessi dall’Anac che, ai sensi della disciplina contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 220, co. 1, d.lgs. 36/2023), assumerebbe carattere vincolante, rientrando nell’ambito applicativo dell’art. art. 112 co. 2 lett. d) c.p.a. tra le “<em>sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione</em>”, chiedendo “<em>ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114 c.p.a., di ordinare alla Stazione appaltante l’ottemperanza e la conformazione al contenuto del parere ANAC n. 537/2023, ove occorra nominando un commissario ad acta e fissando una congrua penalità di mora per ogni giorno di ulteriore inosservanza</em>”, rappresentando che, nelle more, non era ancora stato stipulato il contratto di appalto con l’aggiudicataria. In subordine, ha chiesto la liquidazione a suo favore del risarcimento del danno in forma specifica, mediante conseguimento dell’appalto (alla luce della mancata stipula contrattuale), ovvero mediante risarcimento per equivalente monetario, quantificato mediante una forfettizzazione percentuale del 10%, applicata sull’utile di impresa stimato (€ 224.935,04), per un importo di € 22.493,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. La Regione Basilicata si è genericamente costituita il 13 maggio 2024, depositando memoria il 23 maggio 2024, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso, in quanto il parere, chiesto ai sensi dell’art. 211 d.lgs. n. 50/2016 unilateralmente da Eurosistemi, non avendo aderito, non era per lei vincolante, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui alla delibera del Consiglio n. 10” del 9 gennaio 2019, come modificato dalla delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, concludendo che tale atto non è (né è equiparabile) ad un provvedimento giudiziale suscettibile esecuzione ex art. 114 c.p.a. Ha aggiunto che, analogamente, anche qualora si ritenesse applicabile il nuovo Codice dei contratti pubblici, non si giungerebbe a diversa conclusione, non essendo previsto dall’art. 220, co. 1 e co. 3, d.lgs. n. 36/23 la vincolatività dei suddetti pareri resi dall’Anac, ma solo il suo potere di impugnare la decisione della stazione appaltante di non conformarvisi (circostanza non avvenuta nella specie) e ha ulteriormente eccepito la tardività del ricorso, proposto oltre il termine stabilito dall’art. 120 c.p.a. dall’aggiudicazione, non potendosi ricorrere al parere di precontenzioso per ottenere una remissione in termini per la sua impugnazione. Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato le memorie ex art. 73 c.p.a. e all’udienza del 17 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Sostiene parte ricorrente che il parere reso dall’Anac nell’ambito della vicenda in questione sia stato emesso ai sensi dell’art. 220, co. 1 e co. 3, d.lgs. n. 36/23 e che, per tale ragione, rientri nel novero dei provvedimenti la cui mancata esecuzione può giustificare l’accesso al procedimento previsto dall’art. 112 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L’assunto è erroneo per una molteplicità di ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Innanzitutto è erroneo ritenere che alla procedura in esame siano state applicate le disposizioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici contenuto nel d.lgs. n. 36/23, per il solo fatto che il parere risulta emesso in data successiva al 1° luglio 2023, data della sua entrata in vigore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 226, d.lgs. n. 36/23, recante la sua disciplina transitoria, infatti, stabilisce chiaramente che “<em>A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; (…)</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, avuto riguardo al caso di specie, la procedura negoziata è stata indetta con Determinazione dirigenziale n. 00469 del 14 giugno 2023 e, quindi, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/23. Del resto, la stessa ricorrente nella sua istanza di parere precontenzioso all’Anac non ha inserito alcun riferimento al d.lgs. n. 36/23, mentre l’Anac ha espressamente indicato che la delibera n. 537 del 21 novembre 2023 è stata adottata ai sensi dell’art. 211, co. 1, d.lgs. n. 50/16 e che si trattava di “istanza singola” proposta da Eurosistemi.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Deriva, quale ulteriore conseguenza, che si debba dare applicazione all’art. 4, del “Regolamento in materia di pareri di precontenzioso” di cui alla delibera del Consiglio n. 10 del 9 gennaio 2019, come modificato dalla delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, rubricato, “Modalità di presentazione dell’istanza singola” che dispone espressamente che “<em>Quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. In tale contesto ritiene il Collegio di dare continuità all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, secondo cui “<em>Non è vincolante e non deve essere impugnato il parere di precontenzioso reso dall’ANAC ex art. 211, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dell’impresa che non ha mai consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito, ai sensi della disposizione da ultimo richiamata. Nell’ambito della peculiare disciplina di cui all’art. 211, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 deve quindi ritenersi che l’onere di immediata impugnazione previsto dalla disposizione in esame vada circoscritto alla sola ipotesi in cui tutte le parti interessate abbiano preventivamente prestato il consenso ad attenersi al parere dell’ANAC</em>.” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 29 marzo 2021, n. 2586).</p>
<p style="text-align: justify;">La non vincolatività del parere, oltre che il dato letterale dell’art. 112 c.p.a., impediscono quindi di ritenere che si tratti di un atto la cui esecuzione può essere ottenuta mediante il ricorso per ottemperanza, con la conseguente inammissibilità della relativa domanda proposta da parte ricorrente nell’ambito del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Si è già detto che, nel caso di specie, non trova applicazione l’art. 220, co. 1, d.lgs. n. 36/23.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare appena il caso di precisare che, in ogni caso, nel caso in cui tale disposizione avesse trovato applicazione, il ricorso sarebbe stato del pari inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa sezione, in merito al nuovo art. 220, co. 1, d.lgs. n. 36/2023, ha già avuto modo di affermare espressamente che le stazioni appaltanti restano legittimate a non conformarsi al parere di precontenzioso dell’Anac, con la conseguenza che quest’ultimo, data la sua natura non vincolante, non è di per sé idoneo ad arrecare alcun pregiudizio agli operatori economici coinvolti nella vicenda in relazione alla quale tale parere viene reso. È stato quindi ritenuto inammissibile per carenza dell’interesse ad agire il ricorso proposto esclusivamente avverso il parere di precontenzioso dell’Anac, a prescindere dall’impugnativa degli atti adottati dalla stazione appaltante dopo la ricezione del parere, non potendo la parte ricorrente comunque trarre alcun beneficio concreto e immediato dall’annullamento del parere impugnato (cfr. T.a.r Lazio, , sezione I-quater, sentenza 26 marzo 2024, n. 5973 e 19 luglio 2024 n. 14802 in cui si chiarisce “<em>Se, infatti, la novella legislativa ha espressamente affermato il potere delle stazioni appaltanti di non conformarsi al parere dell’Autorità – nell’ottica di valorizzare e promuovere l’autonomia decisionale e la responsabilità delle s.a. (su cui grava il solo obbligo di non ignorare il parere, dovendo motivare le ragioni per cui scelgono di seguirlo o meno) – è chiaro che il parere di precontenzioso non è di per sé idoneo ad arrecare alcun pregiudizio agli operatori economici coinvolti nella vicenda in relazione alla quale detto parere viene reso.</em>”)</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’assenza di vincolatività del parere viene, quindi, meno il presupposto logico cui la ricorrente ancóra il suo ragionamento (volto a sostenere la coercibilità della stazione appaltante, mediante il ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a.), facendo così cadere il fondamento della sua tesi di ritenere il procedimento dinanzi all’Anac para-giurisdizionale, quasi alla stregua di un arbitrato.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Dall’inammissibilità della domanda proposta in via principale, consegue anche l’inammissibilità della domanda risarcitoria, articolata in subordine e fondata sui medesimi presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">7. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in euro 3.000 a favore di ciascuna delle parti costituite, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Concetta Anastasi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Caterina Lauro, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Dario Aragno, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla legittimità del sorteggio nei concorsi pubblici.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-del-sorteggio-nei-concorsi-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 12:11:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-del-sorteggio-nei-concorsi-pubblici/">Sulla legittimità del sorteggio nei concorsi pubblici.</a></p>
<p>Concorsi pubblici &#8211; Correzione elaborati &#8211; Imparzialità &#8211; Operazioni condotte individualmente &#8211; Pubblicità &#8211; Violazione &#8211; Illegittimità Lo svolgimento delle operazioni di “sorteggio” degli elaborati da parte di un solo soggetto in un contesto di assoluta assenza di pubblicità vanifica del tutto la funzione di tutela dell’imparzialità insita nella procedura</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-del-sorteggio-nei-concorsi-pubblici/">Sulla legittimità del sorteggio nei concorsi pubblici.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorsi pubblici &#8211; Correzione elaborati &#8211; Imparzialità &#8211; Operazioni condotte individualmente &#8211; Pubblicità &#8211; Violazione &#8211; Illegittimità</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Lo svolgimento delle operazioni di “sorteggio” degli elaborati da parte di un solo soggetto in un contesto di assoluta assenza di pubblicità vanifica del tutto la funzione di tutela dell’imparzialità insita nella procedura di sorteggio prescritta dalla sentenza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1747/2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, poiché è evidente che una procedura di sorteggio prevista a tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa non può che svolgersi in seduta pubblica (cfr. in materia concorsuale Tar Lazio, II, 15 ottobre 2009, n. 9961 e, nella contigua materia dei contratti pubblici, Tar Basilicata, I, 22 marzo 2017, n. 252), l’attività di scelta casuale dei temi da correggere insieme a quello del ricorrente posta in essere dall’amministrazione in maniera non pubblica ha sostanzialmente violato la regola del sorteggio (come si è detto: necessariamente pubblico) degli altri temi da correggere fissata nella sentenza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1747/2021. E tanto è già di per sé sufficiente a viziare la procedura di ricorrezione e a giustificare l’annullamento del giudizio di inidoneità gravato.</p>
<hr />
<p>Pres. C. Anastasi, Est. G. A. Lanzafame</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: justify;">(Sezione Prima Quater)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9369 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Enzo Meringolo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nicola Ferrari, Franco Zucchelli e Fabio Giuseppe Di Fede, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. del voto e giudizio di non idoneità alla prova scritta al concorso interno per titoli ed esame per 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013, reso dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto del Capo della Polizia del 19 novembre 2021 in esecuzione della sentenza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1747/2021, pronunciata nel giudizio r.g. n. 2812/2016, comunicato al ricorrente a mezzo pec in data 17 maggio 2022 mediante invio del verbale della Commissione esaminatrice n. 13 del 11 maggio 2022 e del relativo allegato n. 11 contenente voto “20” e giudizio: “<i>Trattazione confusa e non sufficiente degli argomenti richiesti. Linguaggio non corretto e esposizione poco fluida e contorta</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. del verbale della Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo della Polizia del 19 novembre 2021, di cui non si conoscono gli estremi, mai notificato e mai comunicato, di correzione dell’elaborato del ricorrente che ha dato luogo al voto e giudizio innanzi riportato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. del verbale 13 del 11 maggio 2022 ivi compreso l’allegato n. 11, della Commissione esaminatrice nominata con decreto del Capo della Polizia del 19 novembre 2021, comunicato a mezzo pec in data 17 maggio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. della nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, Servizio Concorsi, del 17 maggio 2022 prot. 16092, comunicata a mezzo pec in pari data, recante la comunicazione di ottemperanza alla sentenza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1747/2021 ed accompagnatoria degli allegati: decreto di nomina della Commissione esaminatrice e del verbale della Commissione esaminatrice n. 13 del 11 maggio 2022 con l’allegato n. 11;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. delle attività, degli atti, dei verbali con i relativi allegati e delle valutazioni operate dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto del Capo della Polizia del 19 novembre 2021, afferenti alla esecuzione della sentenza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1747/2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. della esclusione dal concorso del ricorrente determinata dal mancato superamento della prova scritta di cui ai numeri 1, 2 e 3 che precedono;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. degli atti e verbali, di estremi ignoti, mai comunicati né notificati, del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, afferenti alla esecuzione della sentenza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1747/2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. della nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, Servizio Concorsi, del 10 giugno 2022 prot. 19366, con la quale è stata respinta l’istanza di accesso agli atti del ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. per quanto occorrente e d’interesse, del Decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 333 &#8211; B/12P.1.13 dell’8 giugno 2017 di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l&#8217;accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice &#8211; ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24 settembre 2013 e del decreto del capo della Polizia del 13 giugno 2017 con cui tutti i candidati idonei non vincitori sono stati ammessi alla frequenza del corso di formazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del presente ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="fatto" style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con ricorso iscritto innanzi a questo Tar al r.g. n. 2812/2016, il sig. Enzo Meringolo ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione resistente lo aveva escluso dal Concorso interno a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Ministero dell&#8217;Interno del 24 settembre 2013, a causa del giudizio insufficiente (23/50) espresso dalla Commissione concorsuale sul suo elaborato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con sentenza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, 12 febbraio 2021, n. 1747, questo Tribunale ha evidenziato che la stessa amministrazione (all’esito di un riesame interno degli atti della procedura svolto da una Commissione costituita <i>ad hoc</i>, la cd. “Commissione Piantedosi”) aveva rilevato che «<i>la commissione esaminatrice ha violato tutti i criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione medesima, ritenendo complessivamente inattendibile la valutazione dell’elaborato del ricorrente</i>» e ha quindi annullato il provvedimento di esclusione ordinando «<i>una nuova correzione dell’elaborato medesimo da parte di una diversa Commissione, composta secondo la normativa di riferimento (art. 9 del D.P.R. 487/1994 e art. 16 del D.M. 129/2005) che, al fine di assicurare il rispetto dell’anonimato, procederà alla stessa unitamente a quella di altri 10 compiti anonimi di candidati estratti a sorte tra coloro che hanno superato la prova scritta e coloro che non risultano averla superata</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con nota del 17 maggio 2022, l’amministrazione ha comunicato al difensore del sig. Meringolo «<i>che in ottemperanza alla suindicata sentenza del Tar per il Lazio, con decreto del Capo della Polizia, data 19 novembre 2021</i> [era] <i>stata nominata, in diversa composizione, la Commissione esaminatrice</i> [e che] <i>a seguito di una nuova correzione, il</i> [sig. Meringolo era] <i>risultato non idoneo, avendo riportato una votazione inferiore a 35/50, come previsto dall’art. 6, comma 2, del bando di concorso</i>» e gli ha contestualmente trasmesso il decreto di nomina della Commissione del 19 novembre 2021 e il verbale di correzione dell’11 maggio 2022, n. 13 (dal quale emergeva che al sig. Campagna era stata attribuita la votazione di 20, con il seguente giudizio «<i>trattazione confusa e non sufficiente degli argomenti richiesti; linguaggio non corretto e esposizione poco fluida e contorta</i>»).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con istanza del 18 maggio 2022, il sig. Meringolo ha quindi formulato istanza di accesso agli atti al fine di ottenere gli atti della procedura di ricorrezione (ivi compresi i verbali attestanti<i> </i>«<i>le modalità con cui venivano estratti a sorte gli elaborati … ed assicurato il relativo anonimato</i>»).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Con nota 10 giugno 2022 prot. 19366, l’amministrazione ha temporaneamente negato l’accesso agli atti, differendo la trasmissione di quanto richiesto «<i>al termine dei lavori della Commissione esaminatrice</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. Meringolo ha impugnato il nuovo giudizio di inidoneità espresso nei suoi confronti – in uno con tutti gli atti indicati in epigrafe, ivi compreso il differimento dell’accesso agli atti – articolando tre motivi in diritto e chiedendo l’adozione di opportune misure cautelari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Con il primo motivo ha contestato nuovo giudizio di inidoneità espresso dalla p.a. per «<i>violazione dei criteri di valutazione; eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà e irrazionalità del giudizio valutativo; violazione del principio della par condicio nelle selezioni concorsuali; violazione del principio dell’affidamento dei candidati ai concorsi</i> [e] <i>violazione delle regole della correttezza e del buon andamento dell’amministrazione</i>», sostenendo – in sintesi – che il giudizio espresso in sede di ricorrezione era «<i>chiaramente incompatibile con quello dato dalla … Commissione Piantedosi</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. Con il secondo motivo ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per «<i>eccesso di potere; violazione del principio e del dovere di anonimato; violazione del principio di imparzialità; violazione degli articoli 1 e 14 del 16 d.p.r. n. 487/1994; violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; inattendibilità della valutazione; violazione del giusto procedimento; elusione del giudicato </i>[ed] <i>erroneità</i>», evidenziando – in sostanza – che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’amministrazione resistente aveva negato all’odierno difensore del sig. Meringolo di assistere alle attività propedeutiche alla ricorrezione (ovvero al sorteggio e anonimizzazione dei compiti da ricorreggere in uno con quello del ricorrente medesimo);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dalla poca documentazione a disposizione del ricorrente emergevano una serie di circostanze indicative di una tendenziale violazione del principio dell’anonimato da parte della Commissione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. Con il terzo motivo ha contestato la «<i>mancata ostensione degli atti</i> [richiesti con istanza del 27 maggio 2022 per] <i>violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990</i>» e ha evidenziato che in ogni caso «<i>l’amministrazione ha il dovere di esibire gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato e quelli in esso citati ai sensi dell’art. 46 comma 2 c.p.a.</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Con memoria del 23 settembre 2022, l’amministrazione si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Con ordinanza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, 28 settembre 2022, n. 12344 questo Tribunale ha ordinato alla p.a. resistente di depositare in atti «<i>i documenti indicati dal ricorrente nell’istanza istruttoria (sub 1-7) contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, ovvero:: 1) copia dell’elaborato di ricorrente, all’esito della nuova correzione; 2) copia dei 10 elaborati “anonimi dei candidati estratti a sorte tra coloro che hanno superato la prova scritta e coloro che non risultano averla superata”, così come disposto dalla sentenza in oggetto; 3) verbale/i attestanti le modalità con cui sono stati estratti a sorte gli elaborati di cui al punto 2 ed assicurato il relativo anonimato; 4) copia delle schede anagrafiche contenute nelle buste per l’abbinamento successivo alla correzione, di tutti gli elaborati corretti (punti 1 e 2), ossia quello del sottoscritto e quelli anonimi; 5) verbale/i (integrale/i) riportante/i i punteggi assegnati agli elaborati di cui ai punti 1 e 2 al termine della ricorrezione e di quelli eventualmente corretti nella stessa giornata; 6) scheda con le valutazioni espresse da ciascun membro della commissione esaminatrice ed il giudizio complessivo conseguentemente collegialmente deliberato sul proprio elaborato e su quelli estratti a sorte (punti 1 e 2); 7) tutti gli allegati al verbale n. 13 del 11 maggio 2022 della Commissione esaminatrice nominata con Decreto del Capo della Polizia del 19 novembre 2021</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Il 26 ottobre 2022, l’amministrazione resistente ha depositato documentazione in esecuzione della predetta ordinanza istruttoria Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 12344/2022, producendo altresì una relazione datata 13 ottobre 2022 (e quindi redatta dopo la proposizione del ricorso) con cui il Commissario Capo Rita Guglielmo ha illustrato di aver «<i>a suo tempo provveduto</i> [nell’ambito dell’ottemperanza a 18 sentenze relative alla procedura concorsuale di cui al presente giudizio, ivi compresa quella relativa al ricorrente] <i>alla scelta casuale di 180 elaborati, di cui metà scelti tra gli idonei e metà tra i non idonei</i>»; ha riferito di aver rimosso, al fine di mantenere l’anonimato, i numeri identificativi da tali elaborati e da quelli dei ricorrenti; ha ricordato di «<i>aver inserito nelle buste dei 18 candidati ricorrenti la fotocopia del cartoncino contenente le loro generalità </i>[e] <i>nelle altre 180, un foglio in bianco, in modo da garantirne l’anonimato</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Con memoria del 15 dicembre 2022, il ricorrente ha evidenziato l’incompletezza della documentazione depositata dalla p.a., rimarcando – in particolare – che «<i>non risultano depositati tutti gli allegati al verbale n. 13 del 11 maggio 2022 della Commissione Esaminatrice (punto 7 dell’elenco degli atti da esibire contenuto nell’Ordinanza), ma soltanto l’allegato 16</i>» e che «<i>mancano i verbali attestanti le modalità con cui venivano estratti a sorte gli elaborati di cui al punto 2 dell’elenco contenuto nell’Ordinanza Collegiale n. 12347/2022 ed assicurato il relativo anonimato</i> [ancorché] <i>dalla relazione di servizio datata 13 ottobre 2022 depositata dall’Amministrazione, parrebbe che questi verbali non esistano in quanto mai predisposti</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Con ordinanza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, 21 dicembre 2022, n. 17237, questo Tribunale ha osservato che «<i>le richieste istruttorie impartite con l’ordinanza collegiale Tar Lazio, I-quater, n. 12344/2022 sono state adempiute solo parzialmente</i>» e ha pertanto ordinato alla p.a. di depositare «<i>a) tutti gli allegati al verbale n. 13 del 11 maggio 2022 della Commissione Esaminatrice, essendo stato esibito soltanto l’allegato 16</i>; [nonché] <i>il verbale/i attestanti le modalità con cui sono stati estratti a sorte gli elaborati di cui al punto 2 dell’elenco contenuto nell’ordinanza collegiale Tar Lazio, I-quater, n. 12344/2022</i>», avvertendo la stessa p.a. che il mancato deposito sarebbe stato valutato ex art. 64, comma 4, c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Con atto di<i> motivi aggiunti </i>notificato il 23 dicembre 2022 e depositato il 17 gennaio 2023, il ricorrente – alla luce della documentazione versata in atti il 26 ottobre 2022 – ha articolato ulteriori e più specifiche doglianze avverso gli atti gravati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.1. In primo luogo, ha evidenziato illegittimità degli atti gravati per «<i>violazione di legge; violazione/elusione dell’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994; violazione/elusione degli artt. 56 e 59 del d.m. n. 129/2005; violazione della regola dell’anonimato; violazione delle regole della trasparenza e della correttezza </i>[ed]<i> eccesso di potere</i>», evidenziando che dalla relazione del 13 ottobre 2022, emergeva:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che le operazioni propedeutiche alla ricorrezione (e in particolar modo la selezione dei temi da correggere insieme a quello del ricorrente e l’anonimizzazione degli stessi) erano state svolte da una sola persona, non facente parte della Commissione esaminatrice;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che in ogni caso l’amministrazione non aveva avuto cura di predefinire le regole operative che avrebbero dovuto essere seguite per tali operazioni (di cui non era stato redatto verbale).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.2. In secondo luogo, ha contestato i provvedimenti impugnati per «<i>eccesso di potere; incompetenza;</i> [e] <i>violazione del decreto del Capo della polizia del 19 novembre 2021 di nomina della nuova commissione esaminatrice</i>», osservando che «<i>era preciso compito della commissione nominata, una volta che si fosse insediata, stabilire con quali modalità e criteri, atti a garantire l’anonimato, dovessero essere individuati i 10 elaborati da ri-sottoporre a correzione unitamente a quello del ricorrente</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. In data 17 gennaio 2023, la p.a. resistente ha depositato tutti gli allegati al verbale n. 13/2022 e ha riferito che «<i>circa le modalità con cui sono stati estratti a sorte gli elaborati ed assicurato il relativo anonimato, la selezione degli stessi è stata operata da questo Servizio come meglio specificato nella relazione di servizio datata 13 ottobre 2022, </i>[sottolineando che]<i> la Commissione ha condiviso e fatto proprio l’operato meramente preparatorio ed esecutivo</i> [del servizio concorsi] <i>poiché ha attestato nel verbale n. 11 senza alcuna riserva o eccezione, sia l’integrità delle undici buste ricevute</i>, … <i>sia l’osservanza dell’anonimato</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Con ordinanza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, 23 febbraio 2023, n. 1143, questo Tribunale ha ritenuto che apparissero «<i>fornite di sufficiente fumus boni iuris le doglianze con cui parte ricorrente ha lamentato che tutte le operazioni propedeutiche alla ricorrezione del proprio elaborato (anonimizzazione del tema, selezione e anonimizzazione degli elaborati da ricorreggere in uno con quello del ricorrente, etc.) non si siano svolte con adeguata trasparenza e in maniera da garantire (e consentire ex post di verificare) il sicuro rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nella sentenza Tar Lazio, I-quater, n. 1747/2021 a garanzia dell’anonimato del ricorrente e dell’imparzialità della procedura di ricorrezione</i>» – osservando che «<i>a tal proposito</i> <i>appa</i>[rivano] <i>particolarmente significativ</i>[i]<i>: a) lo svolgimento delle predette operazioni da parte di un unico soggetto in assenza di terzi (come emerge dalla relazione postuma redatta dal commissario capo Guglielmo in data 13 ottobre 2022, allegata in atti); b) il diniego espresso dall’amministrazione alla richiesta di assistere alle operazioni propedeutiche alla ricorrezione formulata dai candidati interessati (come da nota dell&#8217;11 gennaio 2022, allegata in atti) </i>[e] <i>c) la mancata redazione di un verbale delle predette operazioni (mai prodotto dalla p.a. nonostante i reiterati ordini istruttori di questo Tribunale)</i>»<i> </i>– e ha conseguentemente accolto la domanda cautelare, ordinando alla p.a. resistente di provvedere alla ricorrezione dell’elaborato del sig. Meringolo con modalità tale da garantire l’anonimato dello stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. In data 9 gennaio 2024 ha depositato gli atti adottati in esecuzione dell’ordinanza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1143/2023 e ha riferito:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che a seguito della nuova ricorrezione il ricorrente aveva ottenuto una valutazione relativa alla prova scritta pari a 44/50;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che lo stesso era stato conseguentemente ammesso alla successiva prova orale, che aveva superato con voto finale di 45/50;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che la Commissione aveva altresì proceduto a valutare i suoi titoli, attribuendogli il punteggio totale di 26,667;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Con ordinanza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, 15 gennaio 2024, n. 737, questo Tribunale ha ordinato al ricorrente di provvedere a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale della procedura concorsuale oggetto del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. In data 6 marzo 2024, parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l’avvenuta integrazione del contraddittorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Con memoria del 15 maggio 2024, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. All’udienza pubblica del 18 giugno 2024 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. In via preliminare, il Collegio evidenzia la permanenza dell’interesse di parte ricorrente alla definizione del presente giudizio, atteso che – da quanto risulta in atti – il sig. Meringolo, pur avendo ricevuto una valutazione positiva a seguito della nuova ricorrezione disposta in via cautelare con ordinanza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1143/2023 e pur avendo superato le prove successive, pare non essere stato inserito nella graduatoria finale della procedura nella posizione allo stesso spettante, in attesa della pronuncia di questo Tribunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. Ciò premesso, il Collegio ritiene che, in applicazione del principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. della “ragione più liquida”, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale, e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare (cfr. <i>ex multis</i> Consiglio di Stato, V, 9 febbraio 2024, n. 1332).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. In applicazione del principio sopra enucleato, vanno prioritariamente esaminate le censure – spiegate nel secondo motivo del ricorso introduttivo e nel primo motivo dell’atto di<i> motivi aggiunti</i> – con cui il ricorrente ha lamentato che l’originaria ricorrezione svolta dalla p.a. in esecuzione della sentenza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1747/2021 si è svolta in maniera difforme da quanto prescritto nella predetta pronuncia e comunque in modo tale da non risultare adeguatamente garantito il rispetto dei principi di anonimato e imparzialità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. Le censure sono fondate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23.1. Si è già notato che la sentenza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1747/2021 ha ordinato alla p.a. di procedere a «<i>una nuova correzione dell’elaborato medesimo da parte di una diversa Commissione … che, al fine di assicurare il rispetto dell’anonimato, procederà alla stessa unitamente a quella di altri 10 compiti anonimi di candidati estratti a sorte tra coloro che hanno superato la prova scritta e coloro che non risultano averla superata</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale specifica prescrizione è stata posta da questo Tribunale sia al fine di garantire in maniera adeguata il rispetto del criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso (che – com’è noto – «<i>costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell&#8217;imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni</i>», cfr. <i>ex multis</i> Consiglio di Stato, VII, 17 ottobre 2022, n. 8803), sia per garantire che (nel rispetto del principio di imparzialità) la seconda correzione non fosse orientata volontariamente da una scelta <i>ad hoc</i> degli altri temi da sottoporre alla ricorrezione che potesse influire (in un senso o nell’altro) sulla percezione dei Commissari in ordine alla qualità del singolo elaborato rispetto agli altri (atteso che la correzione successiva di una serie di elaborati è sempre esposta all’influenza di dinamiche comparative).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23.2. Ora, nel caso di specie, il Collegio rileva che quanto prodotto in atti dalla p.a. resistente non sia sufficiente a dimostrare che l’attività propedeutica alla ricorrezione disposta con sentenza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1747/2021 si sia svolta nel rispetto delle prescrizioni contenute in detta pronuncia, con adeguata trasparenza e in maniera tale da garantire effettivamente l’anonimato del ricorrente e l’effettiva selezione casuale degli altri elaborati sottoposti contestualmente alla ricorrezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23.3. A tal riguardo – come già sottolineato in sede cautelare – il Collegio ritiene particolarmente significativo che le operazioni di sorteggio degli elaborati da correggere, di anonimizzazione degli stessi e di preparazione delle buste si siano svolte ad opera di un unico soggetto in assenza di terzi; che sia stato espressamente negato al difensore dell’odierno ricorrente di assistere al sorteggio degli elaborati da ricorreggere insieme a quelli degli interessati; che non sia stato redatto alcun verbale delle predette operazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23.3.1. Sotto un primo profilo, infatti, non può non evidenziarsi che lo svolgimento delle prescritte operazioni di “sorteggio” degli elaborati da parte di un solo soggetto in un contesto di assoluta assenza di pubblicità vanifica del tutto la funzione di tutela dell’imparzialità insita nella procedura di sorteggio prescritta dalla sentenza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1747/2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, poiché è evidente che una procedura di sorteggio prevista a tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa non può che svolgersi in seduta pubblica (cfr. in materia concorsuale Tar Lazio, II, 15 ottobre 2009, n. 9961 e, nella contigua materia dei contratti pubblici, Tar Basilicata, I, 22 marzo 2017, n. 252), l’attività di scelta casuale dei temi da correggere insieme a quello del ricorrente posta in essere dall’amministrazione in maniera non pubblica ha sostanzialmente violato la regola del sorteggio (come si è detto: necessariamente pubblico) degli altri temi da correggere fissata nella sentenza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1747/2021. E tanto è già di per sé sufficiente a viziare la procedura di ricorrezione e a giustificare l’annullamento del giudizio di inidoneità gravato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23.3.2. Sotto altro e diverso profilo, poi, va notato che le concrete modalità di svolgimento delle operazioni di preparazione delle buste da parte di un solo soggetto e l’assenza di verbalizzazione delle stesse non consentono di affermare che la contestata ricorrezione si sia svolta nel rispetto del principio dell’anonimato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal proposito è noto al Collegio che la giurisprudenza è costante nell’affermare che la violazione del principio di anonimato nell’ambito di una procedura concorsuale comporta un’illegittimità da pericolo astratto (Consiglio di Stato, IV, 28 settembre 2018, n. 5571) e che tuttavia è necessario che gli interessati offrano almeno un principio di prova sulla possibilità che tale violazione abbia potuto tradurre in concreto quel pericolo astratto (v. ancora Consiglio di Stato, VII, n. 8803/2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, premessa la criticità connessa alla non pubblicità della procedura di imbustamento e chiusura dei plichi eseguita dalla sola Commissario Capo Rita Guglielmo, il Collegio osserva, per un verso, che quanto dedotto dall’odierno ricorrente in ordine al fatto che dei 18 elaborati oggetto di ricorrezione, ben 9 (tra cui il suo) fossero collocati alla posizione n. 1 nella rispettiva busta (su 11 elaborati presenti nella stessa) costituisca un elemento idoneo a rendere sufficientemente concreto il pericolo che a un’attività propedeutica alla ricorrezione svolta in maniera tale da non garantire il rispetto del principio dell’anonimato possa essere seguita una identificazione del ricorrente. Per altro verso, come ulteriore elemento a sostegno della non linearità della contestata ricorrezione, deve notarsi che il giudizio espresso dalla Commissione in sede di prima ricorrezione nei confronti del sig. Meringolo («<i>trattazione confusa e non sufficiente degli argomenti richiesti</i>» e «<i>linguaggio non corretto e esposizione poco fluida e contorta</i>»), da un lato, appare quasi sovrapponibile al giudizio già annullato da Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1747/2021, dall’altro, appare radicalmente in contrasto sia con il giudizio espresso sul medesimo elaborato dalla Commissione Piantedosi (che aveva rilevato una «<i>trattazione completa </i>[ancorché] <i>sbilanciata</i>, [con] <i>presenza di riferimenti normativi dottrinali e giurisprudenziali</i>» e una «<i>correttezza diffusa e chiarezza presente</i>»), sia soprattutto con il successivo giudizio espresso a seguito della ricorrezione effettuata – secondo modalità certamente idonee a garantire l’anonimato (cfr. verbale del 12 giugno 2023, doc. 1, deposito della p.a. del 9 gennaio 2024) – in ottemperanza all’ordinanza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1143/2023 (nella quale è stato evidenziato che l’elaborato del ricorrente era «<i>ottimo, completo e strutturalmente armonico</i>» e con «<i>forma sufficientemente chiara</i>»).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche per tali ragioni, allora, le censure del ricorrente appaiono fondate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24. Per tutte le assorbenti ragioni sopra spiegate, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; annullamento del giudizio di inidoneità espresso nel verbale di correzione dell’11 maggio 2022, n. 13 e comunicato con nota 17 maggio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; stabilizzazione degli esiti della ricorrezione eseguita dall’amministrazione resistente in esecuzione dell’ordinanza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1143/2023 e degli esiti delle successive prove e valutazioni cui lo stesso ricorrente è stato sottoposto a seguito della decisione assunta in sede cautelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ordine all’amministrazione resistente di provvedere alla modifica della graduatoria gravata, provvedendo all’inserimento del sig. Meringolo e all’attribuzione allo stesso del corretto punteggio spettantegli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; annulla il giudizio di inidoneità impugnato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ordina all’amministrazione resistente di provvedere alla modifica della graduatoria gravata, provvedendo all’inserimento del ricorrente e all’attribuzione allo stesso del corretto punteggio spettantegli sulla base degli esiti delle prove e delle valutazioni cui il sig. Meringolo è stato sottoposto a seguito dell’ordinanza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. 1143/2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura di € 1.000,00 oltre spese generali e altri oneri di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Concetta Anastasi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Dario Aragno, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla natura del termine stabilito dai regolamenti ANAC per l’invio delle segnalazioni da parte delle stazioni appaltanti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-del-termine-stabilito-dai-regolamenti-anac-per-linvio-delle-segnalazioni-da-parte-delle-stazioni-appaltanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 11:22:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-del-termine-stabilito-dai-regolamenti-anac-per-linvio-delle-segnalazioni-da-parte-delle-stazioni-appaltanti/">Sulla natura del termine stabilito dai regolamenti ANAC per l’invio delle segnalazioni da parte delle stazioni appaltanti.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; ANAC &#8211; Casellario informatico &#8211; Annotazioni &#8211; Invio delle segnalazioni da parte delle stazioni appaltanti ai fini dell&#8217;annotazione &#8211; Termine previsto dall’art. 11 del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico &#8211; Non ha natura perentoria &#8211; Natura acceleratoria. Il termine previsto dall’art. 11 del</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; ANAC &#8211; Casellario informatico &#8211; Annotazioni &#8211; Invio delle segnalazioni da parte delle stazioni appaltanti ai fini dell&#8217;annotazione &#8211; Termine previsto dall’art. 11 del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico &#8211; Non ha natura perentoria &#8211; Natura acceleratoria.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il termine previsto dall’art. 11 del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico ai fini dell&#8217;invio delle segnalazioni da parte delle stazioni appaltanti non ha carattere perentorio con riferimento all’avvio del procedimento di annotazione (che, peraltro, potrebbe essere avviato da ANAC anche d’ufficio, ove acquisisse aliunde l’informazione da annotare, colpevolmente taciuta dalla stazione appaltante), assumendo rilievo al solo fine dell’irrogazione di sanzioni nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo. A sostegno della natura non perentoria del termine, peraltro, depone la circostanza per cui il termine stabilito dai regolamenti ANAC per l’invio delle segnalazioni da parte delle stazioni appaltanti presenta natura acceleratoria, non essendone espressamente prevista la perentorietà, cosicché il suo superamento non può comportare la decadenza dal potere sanzionatorio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Anastasi &#8211; Est. Lanzafame</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima Quater)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 13750 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante<i> pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Sanchini e Francesco Sanchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Viti in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anac &#8211; Autorità Nazionale Anticorruzione e Ufficio Territoriale del Governo Crotone, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del provvedimento dell&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici, prot. USAN/NU.26514.21.ads/Fasc. 2046/2021, avente a oggetto “<i>Procedimento per l&#8217;inserimento dell&#8217;annotazione nel Casellario informatico, ai sensi dell&#8217;art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016</i>”, notificato al -OMISSIS- in data 17 novembre 2021 con il quale è stata disposta in danno del ricorrente l&#8217;annotazione nell&#8217;“Area B” del Casellario informatico degli Operatori economici, esecutori dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nonché della relativa pubblicazione nel Casellario medesimo intervenuta in data successiva), oltre a tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anac &#8211; Autorità Nazionale Anticorruzione e di Ufficio Territoriale del Governo Crotone e di Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 giugno 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con provvedimento 5 agosto 2020, prot. n. 19911, la Prefettura di Crotone ha disposto «<i>la risoluzione della convenzione sottoscritta in data 28 febbraio 2019 con il -OMISSIS- relativa all’affidamento dei servizi di fornitura di beni vari (effetti letterecci, vestiario, prodotti per l’igiene personale, materiale scolastico, didattico e ludico, altri beni) in favore degli ospiti del -OMISSIS- – -OMISSIS- di -OMISSIS-</i> <i>della durata triennale</i>» per «<i>grave inadempimento degli obblighi contrattuali ai sensi dell&#8217;art. 108, comma 3 del Codice degli Appalti tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni e violazione della disposizione di cui all&#8217;art. 23 della convenzione stessa in base alla quale l’ente gestore s&#8217;impegna a trasmettere, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, l&#8217;elenco dei propri fornitori</i> (&#8230;),<i> essendo consapevole che tali soggetti potranno essere sottoposti a specifica attività informativa da parte della stazione appaltante, nonché a trasmettere con la massima celerità le medesime informazioni per ogni eventuale nuovo fornitore</i>», nonché «<i>per violazione del patto di integrità, parte integrante della suddetta convenzione, nella parte in cui (art. 2) vincola l&#8217;impresa a conformare il proprio operato ai principi di lealtà, trasparenza e collaborazione</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A sostegno della propria decisione l’amministrazione – nel preavviso di risoluzione, prima, e nel provvedimento del 5 agosto 2020, poi – ha evidenziato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il servizio oggetto della convenzione prevedeva tra l’altro la consegna agli ospiti del centro del c.d. <i>pocket money</i> (buono giornaliero del valore economico di € 2,50 sotto forma di vari generi di conforto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il Consorzio, secondo una soluzione già sperimentata in passato e accettata dalla Prefettura, ha erogato tale prestazione mediante l’assegnazione di una chiavetta elettronica agli ospiti del Centro d’accoglienza ricaricabile con un credito spendibile presso distributori ubicati in loco;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per l’esperimento di tale servizio la consorziata esecutrice -OMISSIS- (come si dirà ancora <i>infra</i>, già sottoposta ad amministrazione giudiziaria al tempo dei fatti di cui alla presente controversia) si avvaleva come fornitore di -OMISSIS- con cui aveva stipulato un contratto (noto alla p.a. e stipulato previa autorizzazione del GIP del Tribunale di Catanzaro) che prevedeva che l’attività di assistenza tecnica dei distributori sarebbe stata svolta da personale dipendente di quest’ultima società;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che a seguito di controlli amministrativi era emerso che il personale indicato da -OMISSIS- per il servizio di assistenza tecnica dei distributori automatici non era dipendente di tale società ma di -OMISSIS- con cui -OMISSIS- aveva stipulato un ulteriore contratto mai comunicato alla Prefettura, in violazione sia dei generali obblighi di correttezza e buona fede, sia dell’art. 23 della Convezione (che prevedeva l’obbligo di comunicare ogni nuovo fornitore al fine di consentire alla Prefettura di svolgere la necessaria attività informativa sui soggetti operanti presso il -OMISSIS-);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che la circostanza che tanto il Consorzio quanto la Consorziata -OMISSIS- non fossero a conoscenza di tale contratto non era idonea ad escludere la responsabilità del Consorzio contraente che – unico responsabile dell’appalto – aveva il dovere vigilare sulle modalità di esecuzione contrattuale e sul rispetto delle norme della convezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con nota acquisita al protocollo dell&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione in data 30 marzo 2021 al n. 26514, la Prefettura di Crotone ha comunicato all’ANAC la risoluzione della convenzione con il -OMISSIS- (d’ora in poi anche “il Consorzio”) ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con nota 13 maggio 2021, prot. n. 3889, l’Autorità ha conseguentemente avviato nei confronti del Consorzio il procedimento per l’inserimento dell&#8217;annotazione nel Casellario Informatico dell&#8217;Autorità di cui all&#8217;art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016, invitandolo a presentare memorie difensive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il Consorzio ha partecipato al procedimento, presentando memorie e richiedendo di essere convocato in audizione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Durante l’audizione – svoltasi in data 20 settembre 2021 – l’operatore economico ha sostenuto la propria estraneità ai fatti che avevano dato luogo alla risoluzione, evidenziando che gli stessi erano riferibili esclusivamente alla consorziata esecutrice -OMISSIS- che, peraltro, all’epoca dei fatti su cui era fondato il provvedimento di risoluzione, era posta in amministrazione giudiziaria dal Tribunale di Catanzaro e sulla quale, quindi, il Consorzio riteneva di non potere né dovere esercitare alcun controllo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Con provvedimento USAN/NU.26514.21.ads/Fasc.2046/2021, notificato il 17 novembre 2021, l’Autorità ha disposto l’annotazione della segnalazione nell’Area B del Casellario nei confronti del -OMISSIS-, sottolineando che «<i>la notizia segnalata dalla stazione appaltante, alla luce della valutazione delle contestazioni formulate al Consorzio e valutate le controdeduzioni del Consorzio è stata ritenuta utile e non inconferente con le finalità di tenuta del Casellario economico</i>»; evidenziando che in sede di istruttoria era stata «<i>accertata la non manifesta infondatezza della notizia</i>»; e rilevando che l’annotazione di una risoluzione contrattuale segnalata da una stazione appaltante doveva essere considerata «<i>un atto sostanzialmente vincolato</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Con ricorso notificato il 15 dicembre 2021 e iscritto innanzi a questo Tribunale il 27 dicembre 2021 al r.g. n. -OMISSIS-, il -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità ha disposto l’annotazione nei suoi confronti e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di tre motivi in diritto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Con il primo motivo, ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per violazione dell’art. 213, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11 del Regolamento ANAC per la Gestione del Casellario nonché per «<i>eccesso di potere, difetto e/o carenza di istruttoria, difetto e/o carenza di motivazione</i> [ed] <i>erroneità nei presupposti</i>», notando che l’annotazione è stata disposta sulla base di una segnalazione inoltrata dalla Prefettura di Crotone «<i>ben oltre i 30 giorni previsti dalla normativa</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 213, d.lgs. n. 50/2016 e degli art. 17, 18 e 19 del Regolamento ANAC per la Gestione del Casellario e per «<i>eccesso di potere, mancata osservanza di autolimiti, manifesta ingiustizia ed illogicità, contraddittorietà, carenza e/o difetto di motivazione, carenza e/o difetto di istruttoria, perplessità</i>», lamentando – in sintesi – che l’ANAC non ha sufficientemente motivato la propria decisione con riferimento all’utilità dell’annotazione e – in particolare – non ha considerato che il -OMISSIS- «<i>non poteva effettuare alcun controllo sull’operato della -OMISSIS-, atteso che tale società è sotto amministrazione giudiziaria e pertanto tutti gli atti da questa adottati sono sotto approvazione e sorveglianza dell’Autorità giudiziaria competente</i>». Circostanza, quest’ultima, in ragione della quale «<i>l’attività di controllo del Consorzio non poteva “spingersi” in un riscontro così incidente e prevaricante a fronte delle scelte dei soggetti dipendenti dall’Amministrazione della Giustizia che li ha autorizzati a seguito di nomina del Tribunale di Catanzaro</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. Con l’ultimo motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità dell’annotazione per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e per «<i>violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere, carenza e/o difetto di motivazione, irragionevolezza, sviamento, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, illogicità, perplessità</i>», insistendo su profili di carenza di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato e sostenendo – in sintesi – che l’Autorità si è limitata «<i>a convalidare pedissequamente</i> <i>la</i> <i>segnalazione</i> <i>provenient</i>e <i>dalla stazion</i>e<i> appaltante</i>» senza valutare autonomamente i fatti e le circostanze.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Con successiva memoria del 12 febbraio 2022, l’ANAC ha spiegato le proprie difese e ha insistito per il rigetto del gravame contestando quanto dedotto da parte ricorrente nei tre motivi di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. In particolare, con riferimento al primo motivo, l’Autorità ha evidenziato che «<i>è incontestabile che il termine apposto nel citato Regolamento abbia una mera valenza acceleratoria e che dal suo superamento non possa conseguire un&#8217;archiviazione per improcedibilità (salvo che la risalenza nel tempo non renda del tutto inconferente la notizia segnalata)</i>», ricordando che in «<i>una vicenda analoga (relativa ad un procedimento sanzionatorio di ANAC, quindi maggiormente afflittiva)</i> … <i>con la decisione n. 9807/2021</i> [questo Tar] ha [affermato che] «<i>il termine di 30 giorni per la segnalazione di cui all&#8217;art. 10, co. 2 del Regolamento sull&#8217;esercizio della potestà sanzionatoria di ANAC presenta natura acceleratoria, non essendone espressamente prevista la perentorietà, cosicché il suo superamento non può comportare la decadenza dal potere sanzionatorio</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. In relazione alle censure spiegate negli ulteriori due motivi di gravame l’ANAC ha invece evidenziato che la risoluzione per grave inadempimento «<i>rientra nel novero delle ipotesi predeterminate ex lege che consentono all’Autorità, su segnalazione della stazione appaltante, di procedere all&#8217;iscrizione nel casellario informatico</i>» e che proprio per tale ragione la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia «<i>può ritenersi “alleggerito” quando vengano in considerazione fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione» (cfr. Tar Lazio, I, sentenza n. 7199 del 25 giugno 2020</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Con ordinanza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, 17 gennaio 2022, n. -OMISSIS- questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento gravato – rilevando che il ricorso «<i>non appare prima facie infondato</i>» e che «<i>sussistono sufficienti ragioni di periculum in mora per l’adozione delle richieste misure cautelari</i>» – e ha disposto «<i>l’acquisizione da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Crotone di una dettagliata e documentata relazione in ordine alle vicende che hanno portato alla risoluzione della convenzione del 28 febbraio 2019 … nei confronti del Consorzio ricorrente</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In data 28 aprile 2022, l’amministrazione ha depositato in giudizio la relazione della Prefettura di Crotone in ordine ai fatti che hanno condotto alla risoluzione della convenzione tra la stessa e il Consorzio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In detta relazione, in particolare, la Prefettura ha confermato che la risoluzione è stata determinata da condotte ascrivibili alla consorziata -OMISSIS- che «<i>ha omesso, in difformità rispetto alla convenzione in essere, di comunicare uno dei principali fornitori impegnati nell’erogazione del servizio in quanto schermato dall’interposizione della Essenza bar srl, precludendo alla Prefettura di Crotone di seguire, a ritroso, la filiera di produzione del servizio e, dunque, il reale esecutore della prestazione</i>», sottolineando tra l’altro che «<i>le caratteristiche e l’ubicazione dell’appalto, ben note all’amministrazione giudiziaria che ha preso in gestione la -OMISSIS- all’indomani dell’operazione di polizia giudiziaria denominata -OMISSIS-, avrebbero dovuto consigliare all’Amministrazione stessa una maggiore prudenza ed attenzione nell’individuazione delle imprese sub-fornitrici, nonché un’informazione corretta e tempestiva a questa Prefettura</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Prefettura di Crotone ha poi sottolineato la responsabilità del Consorzio per gli inadempimenti e gli errori della consorziata «<i>in base alla normativa di settore, nonché ai precisi richiami nella documentazione contrattuale (vedasi art. 2 della Convenzione)</i>», notando che in capo allo stesso sussistono «<i>precisi obblighi di vigilanza</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Con memoria del 27 maggio 2022, il Consorzio ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, eccependo in primo luogo l’inammissibilità, per tardività, della relazione depositata dall’amministrazione in adempimento di quanto disposto con ordinanza Tar Lazio, I-<i>quater</i>, n. -OMISSIS-/2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente ha poi ribadito le argomentazioni svolte nei tre motivi di gravame, evidenziando in particolar modo che «<i>né la Prefettura di Crotone né l’ANAC hanno tenuto nella debita considerazione il fatto che il Consorzio si trovava in una particolare circostanza rappresentata dal fatto che la -OMISSIS- era ed è sotto amministrazione giudiziaria e pertanto tutti gli atti da questa adottati lo sono sotto approvazione e sorveglianza dell’Autorità giudiziaria competente (ossia, in specie, il Tribunale di Catanzaro)</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Con repliche del 3 giugno 2022, l’ANAC ha insistito per il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, l’amministrazione ha ribadito che la tesi della perentorietà del termine entro cui la stazione appaltante è tenuta alla segnalazione all’ANAC delle vicende che possono condurre all’annotazione nel Casellario non ha fondamento e che il superamento di detto termine può condurre a un’archiviazione per improcedibilità solo nell’ipotesi in cui la risalenza nel tempo del fatto «<i>renda del tutto inconferente la notizia segnalata</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’amministrazione ha poi sottolineato l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, rilevando che, così come notato dalla Prefettura di Crotone nella propria relazione, «<i>è pacifico che il contraente è da ritenersi responsabile unico in ordine all’esecuzione contrattuale, con precisi obblighi di vigilanza su eventuali consorziate esecutrici e fornitori impiegati nell’appalto</i>» ed evidenziando che «<i>la circostanza per cui una delle consorziate esecutrici fosse affidata ad amministratori giudiziari non può costituire per il titolare della convenzione, causa di esonero da qualsivoglia dovere di gestione, coordinamento e vigilanza dell’esecuzione contrattuale</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riferimento al terzo motivo di ricorso, l’amministrazione ha infine rilevato che «<i>la relazione della Prefettura di Crotone chiarisce le valutazioni compiute da ANAC circa la gravità dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali in un contesto, quale quello dei centri di accoglienza, particolarmente delicato in relazione sia alla delicatezza delle situazioni personali dei soggetti ivi ospitati sia in relazione al contesto ambientale in cui la struttura si trova ad operare</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. All’udienza del 14 giugno 2022 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorso deve essere accolto nei termini e per le ragioni di seguito illustrate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. In primo luogo, deve respingersi l’eccezione di inammissibilità della relazione della Prefettura di Crotone formulata dal ricorrente con memoria del 27 maggio 2022: la giurisprudenza amministrativa è infatti costante nell’affermare che il termine per il deposito di documenti assegnato con ordinanza istruttoria è meramente ordinatorio, non essendo la sua inosservanza sanzionata da decadenze o preclusioni dalle norme del codice regolatrici del potere istruttorio (artt. 65 e 68 c.p.a.), sicché la relazione richiesta alla p.a., anche se depositata oltre il termine assegnato dall&#8217;ordinanza per gli incombenti istruttori, è del tutto ammissibile ed utilizzabile ai fini processuali (cfr. <i>ex multis</i> Tar Catania, IV, 4 agosto 2021, n. 2639).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Ciò premesso, va poi evidenziata l’infondatezza del primo motivo di gravame con cui il ricorrente, in sostanza, ha lamentato che il provvedimento gravato sarebbe stato adottato sulla base di una segnalazione tardiva della stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal proposito, è noto che l’art. 11 del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico prevede che «<i>le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse</i>» e specifica che «<i>decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo, ai sensi dell’art. 213, co. 13, del codice e del regolamento sanzionatori</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il tenore letterale della disposizione appena richiamata consente di affermare che il termine previsto dalla stessa non ha carattere perentorio con riferimento all’avvio del procedimento di annotazione (che, peraltro, potrebbe essere avviato da ANAC anche d’ufficio, ove acquisisse <i>aliunde</i> l’informazione da annotare, colpevolmente taciuta dalla stazione appaltante), assumendo rilievo al solo fine dell’irrogazione di sanzioni nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A sostegno della natura non perentoria del termine, peraltro, depone la circostanza – correttamente rilevata dall’Autorità nelle proprie difese – che in una vicenda sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (relativa all’irrogazione di una sanzione da parte di ANAC, e quindi ad un provvedimento maggiormente afflittivo), la sentenza Tar Lazio, I, 16 settembre 2021, n. 9807 ha evidenziato che il termine stabilito dai regolamenti ANAC per l’invio delle segnalazioni da parte delle stazioni appaltanti «<i>presenta natura acceleratoria, non essendone espressamente prevista la perentorietà, cosicché il suo superamento non può comportare la decadenza dal potere sanzionatorio</i>» (nel caso di specie il giudizio era relativo al termine di cui all’art. 10 del “<i>Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50</i>”, ma il principio non può che valere – maggior ragione – anche per il termine di cui all’art. 11 del Regolamento per la Gestione del Casellario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Sono invece fondate le doglianze svolte dal Consorzio ricorrente nel secondo e nel terzo motivo di ricorso in ordine agli evidenti vizi di istruttoria e di motivazione che interessano l’atto impugnato, con cui l’Autorità ha disposto l’annotazione nei confronti del Consorzio ricorrente senza valutare (e motivare) adeguatamente in ordine all’utilità della notizia per le finalità proprie del Casellario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. A tal proposito, deve infatti ricordarsi che, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’ANAC «<i>gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l&#8217;Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall&#8217;articolo 80</i>» e stabilisce «<i>le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all&#8217;articolo 80, comma 5, lettera c), dell&#8217;attribuzione del rating di impresa di cui all&#8217;articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell&#8217;attestazione di qualificazione di cui all&#8217;articolo 84</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’art. 8, c. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità è stato poi specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l’altro, a) «<i>le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico</i>», nonché b) «<i>le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. In ordine al corretto esercizio del potere di annotazione, la giurisprudenza ha poi specificato che l’ANAC ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario informatico, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell&#8217;operatore economico attinto dalla annotazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, è stato precisato che «<i>in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)</i>» e che «<i>la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l&#8217;Autorità da una valutazione in ordine all&#8217;interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia</i> <i>(Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595)</i>» (Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107)<i>.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Analogamente, il giudice d’appello ha evidenziato che  l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, è tenuta «<i>a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti</i> … <i>sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione</i>» (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora è stato evidenziato che l’astratta valutazione dell’utilità dell’informazione non è sufficiente a giustificare l’annotazione nel casellario, dovendo – al contrario – l’Autorità <i>«procedere ad un’attenta valutazione dell’utilità in concreto dell’annotazione ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara»</i> (cfr. Consiglio di Stato V, 21 febbraio 2020, n. 1318).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stessa giurisprudenza – così come ricordato dall’amministrazione – ha affermato che l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione «<i>fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione</i>» (cfr. ancora Tar Lazio, I, n. 4107/2021 e più di recente Tar Lazio, I-<i>quater</i>, 13 maggio 2022, n. 6032 e 11 luglio 2022, n. 9451).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non può non notarsi che, nel caso di specie, l’Autorità ha ritenuto di dover senz’altro procedere all’annotazione (senza motivare puntualmente sulla sua utilità) in ragione del fatto che la stessa riguarda un provvedimento di risoluzione contrattuale, sicché – così come indicato dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale – si verserebbe in una fattispecie in cui l’annotazione costituisce un «<i>atto sostanzialmente vincolato</i>» (cfr. ord. Tar Lazio, I, 8 settembre 2021, n. 4731).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.4. L’assunto – tenuto conto della specificità del caso oggetto nel presente giudizio – non può essere condiviso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se è vero, infatti, che la risoluzione del contratto disposta da una stazione appaltante costituisce un’ipotesi tipica di annotazione rispetto alla quale può riconoscersi ad ANAC un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, è altrettanto vero che – in presenza di fattispecie connotate da evidenti elementi di “straordinarietà” (come è, a tutta evidenza, quella di cui al presente giudizio) – il giudizio sull’effettiva rilevanza del fatto, ovvero “sull’utilità in concreto” della notizia, per la valutazione delle s.a. in ordine all’affidabilità dell’operatore economico (che deve sempre essere svolto dall’Autorità), non può prescindere da un’attenta considerazione delle circostanze concrete in cui è stato adottato il provvedimento di risoluzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ora, nel caso di specie, va innanzitutto evidenziato che la Prefettura di Crotone ha disposto la risoluzione della convenzione con il -OMISSIS- lamentando, in sintesi, che quest’ultimo, in qualità di unico responsabile del contratto, aveva il dovere di controllare che la propria consorziata -OMISSIS- controllasse a sua volta in maniera adeguata che i propri fornitori non violassero il contratto di fornitura, ovvero non stipulassero a loro volta un contratto con altra società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte di tale risoluzione, il Consorzio ha posto all’attenzione dell’Autorità una peculiare (e, invero, straordinaria) circostanza di fatto che appare idonea a incidere, quantomeno in potenza, sui rapporti tra Consorzio e consorziata (e sull’esercizio in concreto del potere/dovere di vigilanza del primo sulla seconda), ovvero il fatto che la società -OMISSIS- – all’epoca dei fatti – era già sottoposta ad amministrazione giudiziaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale circostanza avrebbe dovuto essere adeguatamente considerata dall’Autorità ai fini di una più attenta valutazione in ordine all’utilità della notizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E, infatti, se è vero che «<i>gli amministratori giudiziari, per quanto di nomina del Tribunale cui devono rispondere in merito alle funzioni gestorie espletate, non sono al di sopra delle regole pattizie, aventi natura legislativa o regolamentare</i>» (sicché le eventuali azioni e omissioni commesse dagli stessi possono certamente dar luogo a una legittima risoluzione del contratto ove costituiscano grave inadempimento), non può non evidenziarsi che, in punto di fatto, la sottoposizione di una consorziata ad amministrazione giudiziaria non solo può influire sulla fisiologia dei rapporti tra il Consorzio e la stessa ma soprattutto può determinare, in concreto, la formazione di un affidamento in capo al Consorzio in ordine al fatto che l’attività degli amministratori nominati dall’autorità giudiziaria (e, come ricordato dalla Prefettura, sottoposti al controllo di quest’ultima) sia svolta con la massima diligenza e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Un siffatto affidamento, peraltro, è tanto più legittimo con riferimento all’attività di controllo, ovvero proprio a quell’attività che – secondo la Prefettura di Crotone – gli amministratori giudiziari di -OMISSIS- non avrebbero esercitato con adeguata diligenza su un proprio fornitore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se, infatti, può risultare condivisibile quanto affermato dalla Prefettura in ordine al fatto che le vicende di cui all’inchiesta “-OMISSIS-”, in conseguenza della quale gli amministratori giudiziari sono stati nominati, avrebbero dovuto consigliare agli stessi «<i>una maggiore prudenza ed attenzione nell’individuazione delle imprese sub-fornitrici, nonché un’informazione corretta e tempestiva a questa Prefettura</i>» (cfr. relazione, pag. 5) è ragionevole che, proprio in ragione dei fatti che avevano condotto alla nomina degli amministratori giudiziari, il Consorzio avesse maturato un ragionevole affidamento in ordine ad un diligente svolgimento dell’attività di controllo degli stessi sui fornitori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò non significa – è bene chiarirlo – che nella vicenda che viene in rilievo nel caso di specie, il Consorzio fosse esonerato dallo svolgimento della propria attività di controllo nei confronti della propria consorziata in amministrazione giudiziaria, ma importa tuttavia che la risoluzione del contratto disposta nei suoi confronti (sulla cui legittimità questo giudice non può pronunciarsi, essendo riservata tale valutazione al Tribunale competente) non può essere considerata <i>ex se</i> una notizia utile e rilevante per la valutazione da parte delle s.a. in ordine all’affidabilità del Consorzio ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò in quanto proprio l’evidente elemento di “straordinarietà” che connota la fattispecie concreta non consente di trarre dalla condotta tenuta dal Consorzio nella vicenda di cui è causa utili indicazioni sulla diligenza con cui lo stesso operatore economico svolge ordinariamente la propria attività di controllo sull’esecuzione dei contratti da parte delle proprie consorziate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.5. Né tantomeno può ritenersi che una così puntuale valutazione della rilevanza del fatto annotato per il giudizio di affidabilità dell’operatore (ovvero dell’utilità “in concreto” della notizia oggetto di annotazione) sia del tutto estranea al perimetro dei poteri dell’ANAC e sia riservata esclusivamente alle stazioni appaltanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal proposito, se è vero che la giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato che l’Autorità non deve sostituirsi alle valutazioni proprie della stazione appaltante e che, quindi, «<i>l’iscrizione non deve essere preceduta dall’accertamento della concreta rilevanza del fatto ai fini della sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c)</i>» (cfr. Consiglio di Stato, V, 7 giugno 2021, n. 4299), è altrettanto vero che la stessa giurisprudenza ha sempre evidenziato «<i>l’esigenza di verificare, da parte dell’ANAC, l’utilità (concreta) della notizia in relazione alla sua possibile rilevanza nell’accertamento della causa di esclusione dell’inaffidabilità professionale dell’operatore economico</i>» (cfr. ancora Consiglio di Stato, V, n. 4299/2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, l’Autorità non deve certo valutare se la notizia annotata costituisce di per sé motivo di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016, ma non può esimersi dal considerare se la stessa è idonea o meno a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico di cui alla citata disposizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conseguentemente, l’Autorità ha quindi il dovere di non procedere all’annotazione di fatti che, per gli elementi che li caratterizzano in concreto, non risultano a tutt’evidenza utili e rilevanti per un giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altronde, è evidente che l’inserimento di annotazioni di dubbia utilità all’interno del Casellario non avrebbe altra conseguenza che quella di aggravare sensibilmente – e per ciò stesso rendere maggiormente esposta a errori – l’attività di verifica delle stazioni appaltanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non può non notarsi, peraltro, l’opportunità che il controllo dell’utilità in concreto della notizia annotata sia svolto in maniera tanto più rigorosa con riferimento alle iscrizioni disposte contro operatori economici che rivestono forma consortile: e ciò non solo in ragione del fatto che il flusso di notizie potenzialmente annotabili nei confronti di tali operatori può essere considerevolmente elevato in ragione del fatto che gli stessi sono spesso inevitabilmente coinvolti nei procedimenti di risoluzione per vicende che riguardano inadempimenti delle singole consorziate, ma anche in considerazione del fatto che tutte le annotazioni nei confronti degli stessi possono (<i>rectius</i>: devono) essere valutate  delle stazioni appaltanti anche in procedure di gara in cui la consorziata esecutrice designata nella nuova procedura sia diversa da quella coinvolta nelle precedenti risoluzioni (Consiglio di Stato, V, 3 maggio 2022, n. 3453).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Per tutte le superiori ragioni, l’atto impugnato è illegittimo e va annullato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Le spese – vista la peculiarità della fattispecie – possono essere compensate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Concetta Anastasi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Mariangela Caminiti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla possibilità per la stazione appaltante di non aggiudicare la gara</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-per-la-stazione-appaltante-di-non-aggiudicare-la-gara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 11:19:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=82103</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-per-la-stazione-appaltante-di-non-aggiudicare-la-gara/">Sulla possibilità per la stazione appaltante di non aggiudicare la gara</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Stazione appaltante &#8211; Art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 &#8211; Scelta di non procedere all&#8217;aggiudicazione della gara &#8211; Carenza nel prodotto offerto dall&#8217;unico concorrente di una specifica tecnica &#8211; Legittimità. E&#8217; legittima la scelta della stazione appaltante di non aggiudicare la gara di appalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-per-la-stazione-appaltante-di-non-aggiudicare-la-gara/">Sulla possibilità per la stazione appaltante di non aggiudicare la gara</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-per-la-stazione-appaltante-di-non-aggiudicare-la-gara/">Sulla possibilità per la stazione appaltante di non aggiudicare la gara</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Stazione appaltante &#8211; Art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 &#8211; Scelta di non procedere all&#8217;aggiudicazione della gara &#8211; Carenza nel prodotto offerto dall&#8217;unico concorrente di una specifica tecnica &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; legittima la scelta della stazione appaltante di non aggiudicare la gara di appalto in favore dell&#8217;unico operatore economico partecipante, nel caso in cui il prodotto da esso offerto sia carente di una delle specifiche tecniche richieste dalla <i>lex </i>di gara. Infatti, l’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 consente alla stazione appaltante “di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto” e la valutazione di non convenienza o non idoneità della offerta ha natura latamente discrezionale e non implica la carenza assoluta dei requisiti richiesti, potendo a tal fine essere sufficiente anche una valutazione puntuale e motivata di manifesta inadeguatezza o insufficienza delle caratteristiche tecniche dell’offerta presentata; tali valutazioni sono ascrivibili all’ambito della discrezionalità tecnica, sindacabile, per giurisprudenza costante, solo in casi di manifesta illogicità e irragionevolezza.</p>
<hr />
<p>Pres. Mezzacapo &#8211; Est. Andolfi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Quater)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 9193 del 2021, proposto da<br />
Ovs S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Guarino, Cecilia Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">C.B.F. Balducci S.p.A., St Protect S.p.A., Fraizzoli 1923 S.r.l. non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa adozione di misure cautelari,</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del Direttore Generale n. 0018027.ID del 16.7.2021 con il quale è stata disposta la non aggiudicazione del lotto 1 della gara per la fornitura di camicie destinate al personale della Polizia Penitenziaria (CIG 8585808E7) nonché di ogni altro atto e provvedimento al predetto connesso, presupposto o consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di fornitura di camicie per il personale della polizia penitenziaria;</p>
<p style="text-align: justify;">Che alla gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, per il lotto numero 1, è stata ammessa una sola concorrente, l’impresa attualmente ricorrente, a favore della quale, trattandosi dell’unica offerente, la commissione aggiudicatrice aveva proposto l’aggiudicazione della fornitura;</p>
<p style="text-align: justify;">Che la stazione appaltante, con il provvedimento impugnato del 16 luglio 2021, discostandosi dalla proposta della commissione di gara, ha deciso di non procedere all’aggiudicazione del lotto, in quanto nessuna offerta sarebbe risultata idonea;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che l’impresa ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato dalla violazione dell’articolo 95, comma 12, del codice dei contratti pubblici che consentirebbe di non procedere all’aggiudicazione soltanto qualora risultasse carente un requisito oggettivamente essenziale; nel caso di specie l’offerta è stata ritenuta inidonea per mancanza di adeguata permeabilità all’aria delle camicie offerte; tuttavia il requisito della permeabilità all’aria, costituente uno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, ai sensi del disciplinare di gara, avrebbe dovuto essere valutato mediante l’attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 8 punti, alla pari di altri criteri di valutazione per i quali l’offerta tecnica della ricorrente ha conseguito punteggi estremamente elevati; quindi la permeabilità all’aria non avrebbe dovuto essere considerata un requisito decisivo per la valutazione della idoneità dell’offerta; d’altra parte il valore di riferimento della permeabilità all’aria fissato dal disciplinare di gara risulterebbe incompatibile con gli altri criteri di valutazione dell’offerta tecnica, riferiti alla resistenza dei tessuti, per cui sarebbe stato impossibile offrire un prodotto soddisfacente tutti i criteri di valutazione contemporaneamente; infine, qualora la gara dovesse essere ripetuta, la ricorrente si troverebbe ad essere ingiustamente penalizzata rispetto alle altre concorrenti perché la sua offerta tecnica non sarebbe più segreta, a differenza delle offerte presentate dagli altri operatori economici che sono stati esclusi dalla gara per irregolarità amministrative e che quindi potrebbero rimodulare a loro vantaggio le future offerte tecniche;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto infondato il ricorso, per le seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;">l’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 consente alla stazione appaltante “di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto” e la valutazione di non convenienza o non idoneità della offerta ha natura latamente discrezionale e non implica la carenza assoluta dei requisiti richiesti, potendo a tal fine essere sufficiente anche una valutazione puntuale e motivata di manifesta inadeguatezza o insufficienza delle caratteristiche tecniche dell’offerta presentata; tali valutazioni sono ascrivibili all’ambito della discrezionalità tecnica, sindacabile, per giurisprudenza costante, solo in casi di manifesta illogicità e irragionevolezza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 14/10/2019, n. 11806);</p>
<p style="text-align: justify;">nella fattispecie, la discrezionalità tecnica risulta essere stata legittimamente esercitata, essendo stata valutata inadeguata l’offerta tecnica delle camicie che presentavano un valore di permeabilità all’aria pari a 3,31 litri al minuto, a fronte di un valore di riferimento, fissato dal capitolato tecnico, in misura non inferiore a 98 litri al minuto;</p>
<p style="text-align: justify;">un valore talmente basso da rendere irrilevante il punteggio teoricamente attribuibile in base al suddetto criterio di valutazione, compreso tra 0 e 8 punti;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto alla asserita incompatibilità intrinseca tra i valori di riferimento dei requisiti oggetto di valutazione, sarà cura della stazione appaltante, in sede di ripetizione della gara, valutare la impossibilità concreta di offrire un prodotto al contempo estremamente resistente alle trazioni e altamente permeabile all’aria, riesaminando i parametri di valutazione delle offerte tecniche e così non compromettendo neppure la esigenza di segretezza delle offerte che dovranno essere valutate in base a diversi e nuovi parametri di merito;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, respingendo il ricorso per manifesta infondatezza e compensando le spese processuali tra le parti costituite;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Salvatore Mezzacapo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Mariangela Caminiti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-per-la-stazione-appaltante-di-non-aggiudicare-la-gara/">Sulla possibilità per la stazione appaltante di non aggiudicare la gara</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2021 n.7300</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-6-2021-n-7300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-6-2021-n-7300/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2021 n.7300</a></p>
<p>Pres. Mezzacapo &#8211; Est. Andolfi Sui gravi illeciti professionali e sulla risoluzione contrattuale per inadempimento contrattuale imputabile a una delle imprese appartenenti a un Consorzio. 1. Contratti della p.a. &#8211; Grave illecito professionale &#8211; Fatti verificatisi nel periodo antecedente l&#8217;ultimo triennio &#8211; Irrilevanza a fini escludenti. 2.Contratti della p.a. &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-6-2021-n-7300/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2021 n.7300</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mezzacapo &#8211; Est. Andolfi</span></p>
<hr />
<p>Sui gravi illeciti professionali e sulla risoluzione contrattuale per inadempimento contrattuale imputabile a una delle imprese appartenenti a un Consorzio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti della p.a. &#8211; Grave illecito professionale &#8211; Fatti verificatisi nel periodo antecedente l&#8217;ultimo triennio &#8211; Irrilevanza a fini escludenti.</p>
<p> 2.Contratti della p.a. &#8211; Risoluzione contrattuale per inadempimento &#8211; Imputabilità  a una delle imprese appartenenti a un Consorzio &#8211; Impresa diversa da quella designata per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto &#8211; Irrilevanza a fini escludenti.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. -Per giurisprudenza consolidata e condivisibile, sia ai sensi della normativa comunitaria direttamente applicabile (art. 57, comma 7, Direttiva n. 2014/24/UE), che ai sensi della normativa introdotta a livello nazionale (l&#8217;art. 80, comma 10 bis, D.lgs. n. 50/2016 come novellato ad opera della L. n. 55/2019), la Stazione Appaltante non può escludere dalla gara un concorrente laddove le circostanze che potrebbero costituire un grave illecito professionale si siano verificate nel periodo antecedente l&#8217;ultimo triennio; il limite temporale del triennio, quale limite massimo temporale di rilevanza dei fatti, ai fini dell&#8217;esclusione, non può che trovare applicazione anche all&#8217;ipotesi dei gravi illeciti professionali, non potendosi logicamente consentire un trattamento giuridico più favorevole alle situazioni nelle quali intervengano condanne ostative (per le quali  pacifica la limitazione del periodo di inibizione e dunque la rilevanza temporale della condanna, ex art. 80, c. 10 e 10-bis, primo periodo, del Codice) rispetto a situazioni diverse, assoggettabili ad una valutazione discrezionale della stazione appaltante, in tesi ostative all&#8217;infinito, conclusione incompatibile sia con la lettera che con la ratio della richiamata disciplina comunitaria.</p>
<p> 2. &#8211; A fini dichiarativi ed escludenti, deve essere ritenuta irrilevante e, quindi, non necessariamente oggetto di obbligo dichiarativo, la risoluzione contrattuale disposta da una stazione appaltante per un inadempimento contrattuale imputabile ad una delle imprese appartenenti al Consorzio aggiudicatario, trattandosi di una impresa diversa da quella designata dal Consorzio per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto controverso; infatti i presunti illeciti professionali che riguardano consorziate differenti da quelle designate in gara dal consorzio stabile non assumono rilievo ai fini dell&#8217;illecito professionale, nè devono essere dichiarati in gara; in caso contrario il consorzio, anzichè svolgere una funzione mutualistica tra le imprese consorziate, al fine di facilitarne la partecipazione alle gare d&#8217;appalto, si tradurrebbe in uno strumento penalizzante nei confronti di imprese incolpevoli, sul piano della affidabilità  professionale, che si vedrebbero escluse dalle gare d&#8217;appalto a causa delle mancanze commesse da altre imprese appartenenti allo stesso consorzio.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Quater)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3576 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Edil. M.A.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Astral s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefania Simonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Consorzio Stabile Build S.C. a R.L. e 2p Asfalti S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Mollica, Francesco Vagnucci, Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Mario Cipriani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Consorzio Stabile Research, in proprio e quale mandataria del RTI con Co.Bi.Sa. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Piselli, Daniele Bracci, Gianluca Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Conart Società  Consortile r.l., in proprio e quale mandataria del RTI con Cimino Giuseppe s.r.l. e Costruzioni Mastruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Borioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensiva</em></p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso principale:</p>
<p style="text-align: justify;">della determinazione dell&#8217;amministratore unico di ASTRAL &#8211; Azienda Strade Lazio s.p.a. n. 73 del 25 febbraio 2021, comunicata via p.e.c. in data 1 marzo 2021, avente ad oggetto l&#8217;aggiudicazione definitiva della &#8220;procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l&#8217;affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio del Comune di Roma Capitale. Lotto 1 &#8211; OG3. Importo a base di gara euro 123.550.052,05 di cui 3.598.545,21 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso CIG:83749657BF CUP:C87H20000890002&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;aggiudicazione definitiva della detta gara e del relativo provvedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">della nota ASTRAL &#8211; Azienda Strade Lazio S.p.A. di comunicazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva ai sensi dell&#8217;art. 76, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016 del 26 febbraio 2021 prot. n. 0004820 del 1 marzo 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">della graduatoria di gara; di tutti i verbali di gara, ivi compresi i verbali REG. n. 69/bis/20/GC/Int. del 17 settembre 2020, REG. n. 69 ter/20/GC/Int. del 18 settembre 2020, REG. n. 69/quater/20/GC/Int. del 21 settembre 2020, REG. n. 69 quinquies/20GC/Int. del 22 settembre 2020, REG. n. 69 sexties/20/GC/Int. del 23 settembre 2020, REG n. 72/20/GC/Int. del 14 ottobre 2020, REG. n. 73/20/GC/Int. del 20 ottobre 2020 e REG. n. 78/20/GC/int. del 3 novembre 2020, prot. n. 4729/20/LAV del 19 novembre 2020/30 novembre 2020, della seduta riservata del 30 novembre 2020, prot. n. 4872/20/LAV del 27 novembre 2020/11 dicembre 2020, della seconda seduta riservata del 4 dicembre 2020, della terza seduta pubblica del 18 dicembre 2020 e del relativo allegato; del provvedimento di cui alla seduta del seggio di gara del 3 novembre 2020 in ordine alla conformità  della documentazione prodotta dai concorrenti alle prescrizioni della lex specialis e alla lista degli esclusi e ammessi; di tutti gli atti della Commissione concernenti l&#8217;attribuzione dei punteggi tecnici ed economici; del verbale della Commissione del 18 dicembre 2020, prot. n. 4956/20/LAV; del verbale di valutazione della congruità  del 8 febbraio 2021, prot. n. 0282/21/LAV/INT; del giudizio di congruità  e di tutti gli atti della relativa sequela procedimentale, ivi compreso il verbale di valutazione della congruità  del 8 febbraio 2021, prot. n. 0282/21/LAV/INT in relazione l&#8217;offerta dell&#8217;ati Conart s.c. a r.l./Cimino Giuseppe s.r.l. e Costruzioni Mastruzzo; del giudizio di congruità  dell&#8217;offerta e di tutti gli atti della relativa sequela procedimentale, ivi compreso il verbale di valutazione della congruità  del 8 febbraio 2021, prot. n. 0282/21/LAV/INT in relazione all&#8217;offerta dell&#8217;ati Research Consorzio Stabile/Co.Bi.Sa; della proposta di aggiudicazione n. 3/2021 dell&#8217;Ufficio Gare, sottoscritta dalla Direttrice dell&#8217;Area Affari Legali nonchè dal RUP e del relativo visto; se del caso, della determinazione dell&#8217;amministrazione unico di Astral n. 213 del 17 luglio 2020 di indizione della gara e della nota ASTRAL &#8211; Azienda Strade Lazio s.p.a. del 28 dicembre 2020 prot. n. 0027455; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonchè per il risarcimento del danno in forma specifica, con domanda di subentro nell&#8217;accordo quadro e nei singoli contratti applicativi stipulati;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti al ricorso principale:</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della determinazione dell&#8217;amministratore unico di ASTRAL &#8211; Azienda Strade Lazio s.p.a. n. 117 del 26 marzo 2021 &#8220;procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l&#8217;affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio del Comune di Roma Capitale. Lotto 1 &#8211; OG3. Importo a base di gara euro 123.550.052,05 di cui 3.598.545,21 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CIG:83749657BF. CUP:C87H20000890002. Attribuzione efficacia all&#8217;aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione n. 73 del 25.02.2021&#8221; pubblicata il 14 aprile 2021; del verbale dell&#8217;Ufficio Contratti del 4 marzo 2021; della proposta n. 13/2021 dell&#8217;Ufficio Contratti e di tutti gli atti dell&#8217;attività  di verifica che hanno attestato il possesso dei requisiti di legge da parte degli aggiudicatari; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti della stazione appaltante in ordine alla verifica del possesso dei requisiti in capo alle aggiudicatarie;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso incidentale proposto dal Consorzio Stabile Research:</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della ammissione del RTI ricorrente principale alla procedura controversa, disposta nonostante la asserita carenza dei requisiti di partecipazione derivanti dalla dedotta nullità  dei contratti di avvalimento stipulati rispettivamente con Gamma S.r.l. e Conclovit S.r.l. &#8211; Conglomerati Viterbo, necessari per consentire la partecipazione di Edilmas alla gara in qualità  di mandataria;</p>
<p style="text-align: justify;">di tutti gli atti, le operazioni e i verbali di gara, con particolare riferimento ai verbali delle sedute pubbliche n. 1 del 17.9.2020; n. 5 del 23.9.2020; n. 6 del 14.10.2020; n. 7 del 20.10.2020; n. 8 del 3.11.2020, nelle parti in cui il Seggio di gara, esaminata la documentazione amministrativa presentata dal RTI EDILMAS, non ha escluso quest&#8217;ultimo, nonostante il difetto dei requisiti speciali di qualificazione derivante dalla nullità  dei contratti di avvalimento stipulati dalla mandataria Edilmas con le imprese ausiliarie Gamma S.r.l. e Conclovit S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, della legge di gara e in particolare del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, del provvedimento di aggiudicazione e della relativa graduatoria definitiva, nella parte in cui in tali atti non risulta disposta l&#8217;esclusione del RTI EDILMAS;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto o provvedimento, anche ove sconosciuto e/o non comunicato, comunque afferente alle valutazioni effettuate dalla stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione in gara del RTI EDILMAS e che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dal ricorrente incidentale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Stabile Build S.C. A R.L. e di Astral e di Mario Cipriani S.r.l. e di Consorzio Stabile Research e di 2p Asfalti S.r.l. e di Conart Società  Consortile a R.L.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza del giorno 8 giugno 2021 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che la ricorrente principale, che agisce in proprio e quale mandataria del costituendo r.t.i. con AS Appalti Stradali s.r.l. e Italpro s.r.l., impugna la determinazione dell&#8217;amministratore unico dell&#8217;Azienda Strade Lazio numero 73 del 25 febbraio 2021, comunicata il 1 marzo 2021, di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l&#8217;affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel territorio del Comune di Roma Capitale; Lotto 1 &#8211; OG3; Importo a base di gara euro 123.550.052,05 di cui 3.598.545,21 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;</p>
<p style="text-align: justify;">Chiede, oltre l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, il risarcimento del danno in forma specifica, con domanda di subentro nell&#8217;accordo quadro e nei singoli contratti applicativi stipulati, trattandosi di un accordo quadro che stabilisce la ripartizione quantitativa dei lavori in funzione del posizionamento di ciascun concorrente in graduatoria, fino al 10º posto; la ricorrente, classificata all&#8217;11º posto nella graduatoria definitiva, risulta non aggiudicataria di alcuna quota di lavori, mentre diverrebbe aggiudicataria di una parte dei lavori anche nel caso di esclusione di una sola delle imprese utilmente classificate nella graduatoria stessa;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, con il 1° motivo, la ricorrente principale deduce la illegittima ammissione alla gara dell&#8217;aggiudicatario primo in graduatoria, Build Consorzio Stabile, già  denominato Consorzio Stabile Alveare Nework; esso infatti, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto essere escluso già  per effetto delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, avendo dichiarato che nell&#8217;anno 2015 un&#8217;impresa appartenente al Consorzio sarebbe stata destinataria del provvedimento di revoca di una aggiudicazione provvisoria; inoltre il Consorzio avrebbe subito l&#8217;iscrizione nel casellario ANAC in data 11 dicembre 2015 per effetto della decadenza dalla attestazione di qualificazione precedentemente rilasciata al Consorzio, decadenza dichiarata per carenza di un requisito; inoltre il Consorzio avrebbe omesso di dichiarare la causa di esclusione derivante dalla risoluzione contrattuale da parte del Comune di Alghero intervenuta in data 5 agosto 2020, data precedente la presentazione dell&#8217;offerta, pervenuta il 14 settembre 2020; la risoluzione del contratto sarebbe stata disposta per gravi inadempimenti contrattuali e violazione di legge riferiti ad un appalto per l&#8217;ampliamento di un impianto comunale di nuoto e la realizzazione di una piscina coperta; la falsità  nella dichiarazione dovrebbe determinare l&#8217;esclusione dalla graduatoria, per inaffidabilità  professionale e per violazione degli obblighi di integrità  e tempestiva informazione di ogni fatto incidente sulla affidabilità  professionale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto infondato il primo motivo:</p>
<p style="text-align: justify;">Per giurisprudenza consolidata e condivisibile, sia ai sensi della normativa comunitaria direttamente applicabile (art. 57, comma 7, Direttiva n. 2014/24/UE), che ai sensi della normativa introdotta a livello nazionale (l&#8217;art. 80, comma 10 bis, D.lgs. n. 50/2016 come novellato ad opera della L. n. 55/2019), la Stazione Appaltante non può escludere dalla gara un concorrente laddove le circostanze che potrebbero costituire un grave illecito professionale si siano verificate nel periodo antecedente l&#8217;ultimo triennio; il limite temporale del triennio, quale limite massimo temporale di rilevanza dei fatti, ai fini dell&#8217;esclusione, non può che trovare applicazione anche all&#8217;ipotesi dei gravi illeciti professionali, non potendosi logicamente consentire un trattamento giuridico più favorevole alle situazioni nelle quali intervengano condanne ostative (per le quali  pacifica la limitazione del periodo di inibizione e dunque la rilevanza temporale della condanna, ex art. 80, c. 10 e 10-bis, primo periodo, del Codice) rispetto a situazioni diverse, assoggettabili ad una valutazione discrezionale della stazione appaltante, in tesi ostative all&#8217;infinito, conclusione incompatibile sia con la lettera che con la ratio della richiamata disciplina comunitaria. (Cons. giust. amm. Sicilia, 19/04/2021, n. 326);</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza non possono essere rilevanti, al fine dell&#8217;eventuale esclusione, i fatti dichiarati dalla aggiudicataria e risalenti al 2015, epoca antecedente il triennio di valutazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Altrettanto irrilevante e, quindi, non necessariamente oggetto di obbligo dichiarativo, deve essere ritenuta la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Alghero per un inadempimento contrattuale imputabile ad una delle imprese appartenenti al Consorzio aggiudicatario, trattandosi di una impresa diversa da quella designata dal Consorzio per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto controverso; infatti i presunti illeciti professionali che riguardano consorziate differenti da quelle designate in gara dal consorzio stabile non assumono rilievo ai fini dell&#8217;illecito professionale, nè devono essere dichiarati in gara (Cons. St., Sez. V, sentenza n. 2387 del 14.4.2020; TAR Campania, Napoli, n. 3231 del 13.6.2020); in caso contrario il consorzio, anzichè svolgere una funzione mutualistica tra le imprese consorziate, al fine di facilitarne la partecipazione alle gare d&#8217;appalto, si tradurrebbe in uno strumento penalizzante nei confronti di imprese incolpevoli, sul piano della affidabilità  professionale, che si vedrebbero escluse dalle gare d&#8217;appalto a causa delle mancanze commesse da altre imprese appartenenti allo stesso consorzio;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, con il 2º motivo di impugnazione, la ricorrente principale ripropone le presunte case di esclusione addebitate all&#8217;aggiudicatario Build Consorzio Stabile, questa volta sotto il diverso profilo della inaffidabilità  professionale, anzichè sotto quello della falsità  e della incompletezza delle dichiarazioni, trattandosi, ad avviso della ricorrente principale, di episodio grave, con specifico riferimento alla risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Alghero, che denoterebbe la inaffidabilità  professionale del Consorzio;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto infondato il 2º motivo, per le ragioni precedentemente esposte, atteso che la risoluzione contrattuale decisa nei confronti di una impresa appartenente al consorzio ma non interessata all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto controverso, oltre a non dover essere oggetto di dichiarazione da parte del concorrente, a maggior ragione non può configurare una possibile causa di esclusione dell&#8217;impresa incolpevole;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, con il 3º motivo, la ricorrente principale ritorna sui fatti allegati ai primi 2 motivi di ricorso, censurando la mancanza di alcuna valutazione al riguardo da parte della stazione appaltante;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto infondato anche il 3º motivo, per ragioni che discendono da quelle appena chiarite, non essendo tenuta la stazione appaltante ad esprimere alcuna valutazione su fatti irrilevanti al fine della ammissione alla gara;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, con il 4º motivo, la ricorrente principale deduce la illegittima ammissione alla gara della aggiudicataria 5ª classificata, la ditta Mario Cipriani s.r.l., che avrebbe omesso di dichiarare una vicenda rilevante ai sensi del comma 3 e della lettera c), comma 5, dell&#8217;art. 80 del codice appalti; infatti, nel 2017, quindi nel triennio antecedente alla gara, un geometra della ditta sarebbe stato destinatario della misura cautelare della detenzione in carcere per ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata a corruzione, peculato e falso nell&#8217;ambito dei pubblici appalti; la ditta non avrebbe neppure dichiarato le eventuali misure di &#8220;self cleaning&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto infondato anche il 4º motivo, per le seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici prevede le tassative cause di esclusione di un&#8217;impresa in forma societaria per vicende penali a carico di soggetti determinati che rivestono cariche amministrative, di rappresentanza, di direzione tecnica o che dispongono di poteri di controllo;</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso concreto, il dipendente destinatario della misura cautelare non risulta, pacificamente, titolare di alcuna delle predette cariche, per cui le vicende penali che lo hanno interessato non possono essere rilevanti nei confronti della società ;</p>
<p style="text-align: justify;">Nello stesso senso, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 80, le vicende penali di un mero dipendente della ditta non sono significative al fine della valutazione dell&#8217;affidabilità  dell&#8217;impresa e non devono essere oggetto di dichiarazione all&#8217;atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, per cui non sussiste la omessa dichiarazione censurata dalla ricorrente principale;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, con il 5º motivo, la ricorrente principale ripropone la suddetta causa di esclusione, più specificamente sotto il profilo della violazione del comma 5 dell&#8217;articolo 80, lettere c), c) bis, c) ter, sostenendo che la gravità  dei fatti addebitati al dipendente sarebbe indicativa di gravi illeciti professionali nonchè di tentativi di influenzare le decisioni delle stazioni appaltanti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto infondato anche il 5º motivo, per le stesse ragioni già  esposte, trattandosi di fatti addebitati ad un dipendente non rientrante tra quelli presi in considerazione dalla legge al fine di valutare l&#8217;integrità  ed affidabilità  dell&#8217;impresa;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, con il 6º motivo, la ricorrente principale insiste sulla stessa causa di esclusione appena confutata, lamentando la mancata valutazione di essa da parte della stazione appaltante;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto infondato anche il 6º motivo, non essendo tenuta la stazione appaltante ad esprimere alcuna valutazione al riguardo, per le ragioni in precedenza chiarite;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, con il 7º motivo, la ricorrente principale deduce l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta presentata dalla aggiudicataria Conart; al riguardo la stazione appaltante, pur avendo chiesto il dettaglio di determinate voci di prezzo, non avrebbe considerato che l&#8217;impresa avrebbe mancato di giustificare tali incongruità  che implicherebbero una maggiore incidenza sull&#8217;offerta pari all&#8217;8,53%, superiore all&#8217;utile preventivato pari al 6,33%, per cui l&#8217;offerta sarebbe insostenibile; al fine di dimostrare la carenza di istruttoria, la ricorrente principale elenca una serie di elementi, riferiti, tra l&#8217;altro, ai costi di manutenzione dei mezzi d&#8217;opera, ai costi dei materiali, ai prezzi unitari relativi ad alcune tra le più importanti lavorazioni, tra le quali i lavori di scavo (per cui non sarebbe prevista la presenza di un autocarro idoneo, con relativo conducente); i lavori di fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso (per cui non sarebbe previsto l&#8217;utilizzo della spazzatrice e non sarebbe previsto il carico, il trasporto e lo scarico); anche per il carico e trasporto a discariche il costo unitario dell&#8217;autocarro sarebbe incomprensibile e inadeguato, non essendo stato previsto il conducente dell&#8217;autocarro e non essendo stato calcolato il ciclo di trasporto; per la lavorazione del conglomerato bituminoso non sarebbe stato inserito il costo del rullo compressore e del conducente, il costo dell&#8217;autocarro sarebbe sottostimato e non sarebbe stato previsto il costo dell&#8217;autista dell&#8217;autocarro; per la lavorazione del conglomerato bituminoso di collegamento non sarebbe stato inserito il costo del rullo compressore e del relativo conducente e il costo dell&#8217;autocarro sarebbe sottostimato, così come il personale necessario; per la lavorazione del conglomerato bituminoso per strato di usura non sarebbe stato inserito il costo del rullo compressore, del conducente, il costo dell&#8217;autocarro sarebbe sottostimato, non sarebbe stato previsto il costo dell&#8217;autista dell&#8217;autocarro; nello stesso senso sarebbero carenti altre valutazioni specifiche;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto infondato anche il 7º motivo per le seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;">Le specifiche, eventuali, imprecisioni ravvisate dalla ricorrente principale nella descrizione delle analisi dei prezzi non sono indicative della inadeguatezza della istruttoria condotta al riguardo dal responsabile unico del procedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">Com&#8217; noto, la valutazione di anomalia dell&#8217;offerta ha carattere complessivo, dovendo essere valutata la sostenibilità  economica dell&#8217;offerta nel suo insieme, indipendentemente dalle voci di dettaglio delle singole analisi dei prezzi;</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che la descrizione generica, non estremamente dettagliata, di alcune voci di costo non dimostra la scorrettezza dell&#8217;istruttoria condotta al riguardo dal responsabile del procedimento e tantomeno dimostra la insostenibilità  sul piano economico dell&#8217;offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora, come nella fattispecie, i prezzi offerti siano stati ritenuti in linea con quelli proposti dagli altri concorrenti, sulla base di una analisi completa, la valutazione tecnico-discrezionale sulla congruità  dell&#8217;offerta risulta immune dal vizio di istruttoria dedotto; in effetti risulta che la stazione appaltante abbia specificato, nel procedimento di valutazione dell&#8217;eventuale anomalia, la tecnica di analisi dei prezzi dei mezzi d&#8217;opera, degli impianti e delle lavorazioni, chiarendo che in tali analisi dovevano essere compresi tutti i costi di manutenzione, dei ricambi, dei carburanti e di tutte le altre componenti, senza richiedere una esplicita indicazione analitica delle singole sotto-voci di costo, da ritenersi non necessaria;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, con l&#8217;8º motivo, la ricorrente deduce la invalidità  dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicatario 3º in graduatoria, il Consorzio Stabile Research; nell&#8217;offerta tecnica il controinteressato avrebbe previsto l&#8217;utilizzo di un parco macchine tipico di uno specialista in lavori stradali di una certa importanza, ma in sede di verifica di anomalia avrebbe giustificato l&#8217;utilizzo di macchinari piccoli, adatti a piccole manutenzioni; quindi l&#8217;offerta sarebbe stata modificata e già  questo dovrebbe determinarne l&#8217;esclusione; inoltre la divergenza tra i mezzi offerti e quelli giustificati avrebbe conseguenze sull&#8217;esito della verifica di anomalia dell&#8217;offerta economica, essendo stati giustificati costi inferiori a quelli che avrebbero dovuto essere sostenuti in base all&#8217;offerta tecnica;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto infondato l&#8217;8º motivo le seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto si deve escludere che l&#8217;offerta tecnica sia stata modificata nel corso del procedimento di valutazione dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta economica; il fatto che siano stati giustificati i costi di mezzi parzialmente diversi da quelli offerti non può costituire in alcun modo una inammissibile modificazione dell&#8217;offerta tecnica, alla quale l&#8217;impresa risulta vincolata;</p>
<p style="text-align: justify;">Indubbiamente la mancata giustificazione di alcuni costi può essere significativa nella valutazione di anomalia, soprattutto se risultano giustificati mezzi meno costosi di quelli destinati ad essere impiegati nell&#8217;esecuzione dei lavori;</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, tuttavia, il responsabile del procedimento non risulta essere stato influenzato dalla incompletezza delle giustificazioni, avendo preso in considerazione il costo di tutti i mezzi, quelli di proprietà  della mandataria del raggruppamento di imprese, completamente giustificati e quelli di proprietà  di una mandante, indicati nell&#8217;offerta ma non espressamente giustificati nel procedimento di anomalia; il responsabile del procedimento, infatti, ha tenuto conto sia dei 18 mezzi di proprietà  della mandante, identificati con numero di telaio e targa, sia degli ulteriori 22 mezzi e della relativa attrezzatura tecnica di proprietà  della mandataria; ciò risulta dal verbale di congruità  in cui il responsabile del procedimento ha attestato il possesso, da parte del raggruppamento, di un ingente parco macchine con relativa manodopera; di conseguenza si deve ritenere che sia stata espressa, al riguardo, una valutazione tecnico-discrezionale sorretta da una adeguata istruttoria, insindacabile nel giudizio di legittimità  in quanto non viziata da manifesta irragionevolezza;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, infine, che con il 9º motivo, la ricorrente principale deduce la incongruità  dell&#8217;offerta del medesimo aggiudicatario Research anche perchè il concorrente non avrebbe, in sede di giustifiche, allegato il dettaglio richiesto; inoltre sarebbero stati sottostimati alcuni costi, come dimostrerebbe una perizia allegata; se i prezzi fossero stati correttamente stimati la ditta avrebbe dovuto sostenere una maggiore spesa del 13% per cui il ribasso sarebbe stato inferiore rispetto a quello offerto e il punteggio dell&#8217;offerta economica sarebbe risultato più basso; oltre tutto le spese generali indicate da Research, pari al 7% ,sarebbero sotto il parametro legale di cui all&#8217;art. 32, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 207/10;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto infondato anche il 9º motivo, per le seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;">La verifica di anomalia, come già  esposto, si configura come valutazione complessiva, indipendente dalle specifiche analisi dei prezzi; nel caso di specie, le presunte sottostime di alcuni costi non sono state ritenute significative dal responsabile del procedimento, considerato che, complessivamente, il Consorzio Research ha offerto un ribasso pari al 33,85%, inferiore, tra l&#8217;altro, a quello offerto dal raggruppamento ricorrente principale, pari al 37,983%; non rilevano, dunque, le analisi eseguite dalla ricorrente principale, non potendosi sostituire una perizia tecnica di parte alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante, soprattutto qualora, come nella fattispecie, la valutazione complessiva non risulta manifestamente inattendibile; per completezza di trattazione si deve, comunque, ricordare che gli scostamenti dei costi della manodopera rispetto a quelli indicati nelle tabelle ministeriali non sono decisivi al fine della valutazione della eventuale incongruità  dell&#8217;offerta, perchè le tabelle costituiscono un mero parametro di valutazione dal quale  possibile, motivatamente, discostarsi; nello stesso senso la previsione di cui all&#8217;art. 32, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 207/10, che stima l&#8217;importo delle spese generali in una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori,  una norma derogabile;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, in conclusione, di dover respingere il ricorso principale, per la infondatezza di tutti i motivi di impugnazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, inoltre, di dover respingere il ricorso per motivi aggiunti, con cui la ricorrente principale ha impugnato, per illegittimità  derivata, il provvedimento del 26 marzo 2021 che ha attribuito efficacia all&#8217;aggiudicazione definitiva, essendo stata accertata l&#8217;infondatezza delle censure mosse al provvedimento di aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, di conseguenza, di dover respingere anche la connessa domanda di risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto, non sussistendo il presupposto della illegittimità  del provvedimento lesivo;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, quindi, di dover dichiarare inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso incidentale proposto dal Consorzio Stabile Research, 3º aggiudicatario nella graduatoria definitiva, avverso l&#8217;ammissione alla gara della ricorrente principale, trattandosi di ricorso presentato in funzione esclusivamente difensiva della propria posizione in graduatoria, rimasta intatta in seguito all&#8217;accertamento della infondatezza del ricorso principale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, infine, di dover porre a carico della ricorrente principale le spese processuali sostenute dalle controparti, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</p>
<p style="text-align: justify;">Rigetta il ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Rigetta i motivi aggiunti al ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali a favore delle controparti, liquidate in euro 2000,00 (duemila) oltre accessori dovuti per legge, da corrispondere a ciascuna controparte costituita.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Salvatore Mezzacapo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandro Tomassetti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-6-2021-n-7300/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2021 n.7300</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2021 n.2257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-24-2-2021-n-2257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-24-2-2021-n-2257/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2021 n.2257</a></p>
<p>Pres. Andolfi &#8211; Est. Tomassetti Sul riparto di giurisdizione in una controversia avente a oggetto la risoluzione da parte della p.a. di un contratto di appalto, in applicazione della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Contratti della p.a. &#8211; Riparto di giurisdizione &#8211; Risoluzione contratto di appalto da parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-24-2-2021-n-2257/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2021 n.2257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-24-2-2021-n-2257/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2021 n.2257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Andolfi &#8211; Est. Tomassetti</span></p>
<hr />
<p>Sul riparto di giurisdizione in una controversia avente a oggetto la risoluzione da parte della p.a. di un contratto di appalto, in applicazione della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Riparto di giurisdizione &#8211; Risoluzione contratto di appalto da parte della p.a. &#8211; Clausola risolutiva espressa <em>ex</em> art. 1456 c.c. &#8211; Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; In favore del giudice ordinario civile.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Per costante e condivisibile giurisprudenza (Cass. civ. Sez. Unite, 10 gennaio 2019, n. 489), qualora la pubblica amministrazione disponga la risoluzione di un contratto invocando la clausola risolutiva espressa, <em>ex</em> art. 1456 cod. civ., la controversia tra le parti contraenti  devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, atteso che l&#8217;atto risolutivo  esercizio di un diritto potestativo governato dal diritto comune e non di poteri autoritativi di matrice pubblicistica dell&#8217;Amministrazione nei confronti del privato. Nel caso descritto, dunque, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto a venire in evidenza  una controversia avente a oggetto un atto di natura negoziale, la cui cognizione  devoluta al giudice ordinario civile.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Quater)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: center;">ex art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2021, proposto da <br /> Orlandi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini, Luca Spaziani, Danilo Martucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Alberto Fantini in Roma, via Principessa Clotilde n. 7; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario straordinario per l&#8217;attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della crisi epidemiologica da COVID-19 e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br /> Ministero dell&#8217;Istruzione, in persona del legale rappresentate p.t., Istituto Magistrale Statale &#8220;Don Giuseppe Fogazzaro&#8221;, Istituto Comprensivo Statale &#8220;Gaetano Guarino&#8221;, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Invitalia &#8211; Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Sergio Cardaropoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> Ministero della Salute, in persona del l.r.p.t. non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile e Commissario Straordinario per l&#8217;attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell&#8217;emergenza epidemiologica COVID-19, prot. n. 2116 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto &#8220;Emergenza Epidemiologica COVID-19 &#8211; Lettera di Commessa Prot. n. 1272 del 21 agosto 2020. Comunicazione di risoluzione della predetta Lettera di Commessa&#8221;, dell&#8217;allegato Rapporto di Prova e del relativo Certificato di Analisi ASI N. 815894 del Laboratorio dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prot. Lab. N. 3755/2020 nonchè di eventuali ulteriori allegati, ancorchè non conosciuti, ed ove ritenuti lesivi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrere possa e in parte qua, della Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile e Commissario Straordinario per l&#8217;attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell&#8217;emergenza epidemiologica COVID-19, prot. n. 1272 del 21 agosto 2020 avente ad oggetto &#8220;Emergenza Epidemiologica COVID-19. Lettera di Commessa per la fornitura di gel igienizzante per le scuole della Regione Siciliana&#8221; e relativi allegati, nella parte in cui prevede per l&#8217;Amministrazione la facoltà  di risolvere la Lettera di Commessa con semplice comunicazione scritta e con effetto immediato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, della Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile e Commissario Straordinario per l&#8217;attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell&#8217;emergenza epidemiologica COVID-19, prot. rup. n. 152 del 30 ottobre 2020 a firma del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Antonio Fabbrocini, con la quale  stata comunicata la sospensione del servizio di fornitura di gel igienizzante per le Scuole della Regione Siciliana;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, e in parte qua, della Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile e Commissario Straordinario per l&#8217;attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell&#8217;emergenza epidemiologica COVID-19, prot. n. 1742 del 9 novembre 2020, nella parte in cui prevede che &#8220;in caso di esito di non conformità , rispetto ai parametri della normativa di riferimento per il gel igienizzante (&#038;) la commessa si intendeà  automaticamente risolta&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorre possa, e in parte qua, di qualsivoglia atto e / o documento, comunque denominato, costituente lex specialis di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, e in parte qua, della Circolare Ministeriale prot. n. 0005443 &#8211; 22/02/2020 &#8211; DGPRE &#8211; DGPRE &#8211; P nella parte in cui raccomanda che i prodotti igienizzanti per le mani abbiamo una concentrazione di alcol al 60 &#8211; 85%;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di eventuali atti attuativi e/o di recepimento a livello nazionale delle Guide to Local Production: WHO-recommended Handrub Formulations &#8211; 2010, non noti e dagli estremi non conosciuti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso e/o successivo a quelli nella presente sede gravati, ove lesivi e ancorchè non conosciuti dalla ricorrente e con richiesta di CTU/Verificazione ai sensi degli articoli 66 e 67 del codice del processo amministrativo;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario straordinario per l&#8217;attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della crisi epidemiologica da COVID-19 e della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Regione Siciliana e di Invitalia &#8211; Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa S.p.A;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Premesso che, con ricorso notificato al Commissario Straordinario per l&#8217;attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell&#8217;emergenza epidemiologica COVID-19 e alle altre pubbliche amministrazioni indicate in epigrafe il 27 gennaio 2021, la società  ricorrente impugna la Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile e Commissario Straordinario per l&#8217;attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell&#8217;emergenza epidemiologica COVID-19, prot. n. 2116 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto &#8220;Emergenza Epidemiologica COVID-19 &#8211; Lettera di Commessa Prot. n. 1272 del 21 agosto 2020 e gli atti presupposti e connessi;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuti sussistenti i presupposti fissati dall&#8217;art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare, essendone stato dato atto al verbale d&#8217;udienza;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato, infatti, che il contenzioso verte sull&#8217;illegittimità  del contegno del Commissario straordinario per l&#8217;attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID 19 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell&#8217;ambito di un acquisto di ingente quantitativo di gel igienizzante per le scuole della Regione Siciliana, culminato, da ultimo, nella comunicazione di risoluzione prot. n. 2116 del 28 dicembre 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Che, con tale comunicazione, l&#8217;Amministrazione ha proceduto unilateralmente a risolvere la lettera di commessa, di cui alla comunicazione prot. 1272 del 21 agosto 2020, per la fornitura di gel igienizzante per le scuole della Regione Siciliana, sulla scorta dell&#8217;asserita inefficacia del prodotto igienizzante fornito dalla Orlandi S.p.A. per la prevenzione e il contenimento del contagio;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che nella lettera di commessa, sottoscritta per accettazione dalla Orlandi S.p.a., si pattuiva la facoltà , per l&#8217;Amministrazione, di risolvere il rapporto contrattuale con semplice comunicazione scritta e con effetto immediato, nell&#8217;ipotesi di violazione, da parte della società  affidataria, delle condizioni pattuite, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già  eseguite;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che, per costante e condivisibile giurisprudenza (Cass. civ. Sez. Unite, 10 gennaio 2019, n. 489) qualora la pubblica amministrazione disponga la risoluzione di un contratto invocando la clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 cod. civ., la controversia tra le parti contraenti  devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, atteso che l&#8217;atto risolutivo  esercizio di un diritto potestativo governato dal diritto comune e non di poteri autoritativi di matrice pubblicistica dell&#8217;Amministrazione nei confronti del privato;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenute infondate, al riguardo, le deduzioni della ricorrente secondo cui la giurisdizione amministrativa sussisterebbe in ragione dei poteri autoritativi attribuiti al Commissario straordinario per il contrasto e il contenimento della crisi epidemiologica da COVID-19 che escluderebbero qualsiasi tipo di rapporto di parità  civilistica con il privato fornitore;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, infatti, che tali poteri non siano stati esercitati nella impugnata risoluzione del contratto di fornitura, disposta in applicazione di una clausola risolutiva espressa, convenuta dalle parti, in quanto contenuta nella lettera di commessa, per cui la dichiarazione unilaterale di voler risolvere il contratto risulta espressione di un diritto potestativo di natura civilistica, senza l&#8217;esercizio di alcun potere di diritto pubblico (in questo senso si  già  pronunciata questa Sezione, in precedente analogo, con sentenza n. 9012 del 6 agosto 2020);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, trattandosi di controversia avente ad oggetto un atto di natura negoziale, la cui cognizione  devoluta al Giudice ordinario civile, innanzi al quale il giudizio potà  essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell&#8217;art. 11, c. 2, c. p. a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, infine, che la natura rituale della pronuncia giustifichi la compensazione delle spese processuali;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore dell&#8217;Autorità  Giudiziaria Ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandro Tomassetti, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-24-2-2021-n-2257/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2021 n.2257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2021 n.1633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-10-2-2021-n-1633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-10-2-2021-n-1633/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-10-2-2021-n-1633/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2021 n.1633</a></p>
<p>Pres. Mezzacapo &#8211; Est. Andolfi Sulle finalità  dell&#8217;istituto del c.d. soccorso istruttorio e sulla possibilità  o meno di accordarlo nel caso di omessa presentazione della documentazione relativa alla esperienza pregressa. Contratti della p.a. &#8211; Finalità  soccorso istruttorio &#8211; Non attivabile &#8211; Per omessa dichiarazione relativa alla esperienza pregressa. La finalità </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-10-2-2021-n-1633/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2021 n.1633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-10-2-2021-n-1633/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2021 n.1633</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mezzacapo &#8211; Est. Andolfi</span></p>
<hr />
<p>Sulle finalità  dell&#8217;istituto del c.d. soccorso istruttorio e sulla possibilità  o meno di accordarlo nel caso di omessa presentazione della documentazione relativa alla esperienza pregressa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Finalità  soccorso istruttorio &#8211; Non attivabile &#8211; Per omessa dichiarazione relativa alla esperienza pregressa.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La finalità  del soccorso istruttorio  quella di consentire l&#8217;integrazione della documentazione amministrativa già  prodotta al fine della partecipazione alla gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale e non anche di consentire all&#8217;offerente di completare l&#8217;offerta in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione dei principi di immodificabilità  e segretezza delle offerte, di imparzialità  e di <em>par condicio</em>delle imprese concorrenti, potendosi, dunque, ritenere astrattamente ammissibili solo quelle integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali dell&#8217;offerta, ivi compresi quelli essenziali ai fini della valutazione tecnica.<br /> In quest&#8217;ottica,  legittima la scelta della stazione appaltante di non ammettere a soccorso istruttorio il concorrente che nell&#8217;ambito dell&#8217;offerta tecnica presentata non abbia dichiarato, nè documentato, la pregressa esperienza tecnica richiesta dalla <em>lex specialis</em>.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Quater)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: center;">ex art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 659 del 2021, proposto da <br /> HD Solution S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonella Lo Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Arpa Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">BV Tech S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Sbrana, Fabio Baglivo e Antonio CatricalÃ ,, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale CatricalÃ  in Roma, via Vittoria Colonna n. 40; <br /> Lutech S.p.A. in persona del l.r.p.t. non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p style="text-align: justify;">degli atti e dei provvedimenti della procedura aperta per l&#8217;affidamento del Servizio di gestione delle infrastrutture informatiche di ARPA Lazio pubblicati in data 21.12.2020 sulla piattaforma telematica STELLA, ivi inclusi: a) deliberazione n. 161 del 21.12.2020 (provvedimento di aggiudicazione); b) verbale di gara 09.12.2020; c) verbale di gara del 07.12.2020; d) verbale di gara del 03.12.2020; e) verbali di gara del 24.11.2020; f) verbale di gara del 05.11.2020 nonchè di tutti gli atti presupposti e successivi;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arpa Lazio e di BV Tech S.P.A;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Premesso che, con ricorso notificato ad ARPA Lazio, a LUTECH S.P.A. ed a BV TECH S.P.A. il 19 gennaio 2021, depositato il 20 gennaio 2021, l&#8217;impresa ricorrente impugna gli atti e i provvedimenti della procedura aperta telematica sopra la soglia di rilevanza comunitaria per l&#8217;affidamento del Servizio di gestione delle infrastrutture informatiche dell&#8217;ARPA Lazio (CIG 8444514965), pubblicati in data 21.12.2020 sulla piattaforma telematica di negoziazione STELLA (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio) ivi inclusi: a) il provvedimento di aggiudicazione (deliberazione n. 161 del 21.12.2020) all&#8217;operatore economico RTI BV TECH S.p.A. &#8211; PROGESI S.p.A. &#8211; HORTUS S.r.l., in pari data comunicato attraverso la piattaforma telematica ai sensi dell&#8217;art. 76, comma 5, lett. a) del d. lgs. 50/2016 unitamente ai verbali di gara; b) il verbale di gara del 09.12.2020 c) il verbale di gara del 07.12.2020; d) il verbale di gara del 03.12.2020; e) i verbali di gara del 24.11.2020; f) il verbale di gara del 05.11.2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuti sussistenti i presupposti fissati dall&#8217;art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, infatti, che la ricorrente, classificata al 3° posto nella graduatoria definitiva, con il secondo motivo di impugnazione deduce violazione del disciplinare di gara per erronea valutazione dell&#8217;offerta tecnica ed erronea attribuzione del punteggio all&#8217;offerta della ricorrente, in asserita violazione della clausola indicata al numero 17 e al numero 17. 1 del disciplinare di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, per la valutazione dell&#8217;offerta tecnica, il disciplinare di gara, alla clausola 17.1, prevedeva la possibilità  di attribuire fino a 70 punti, così suddivisi:</p>
<p style="text-align: justify;">20 punti per il punteggio discrezionale;</p>
<p style="text-align: justify;">15 punti per il punteggio quantitativo;</p>
<p style="text-align: justify;">35 punti per il punteggio tabellare, intendendosi per punteggio tabellare il punteggio fisso predefinito da attribuire in ragione dell&#8217;offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto;</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, nell&#8217;ambito dei 35 punti da attribuire mediante il criterio tabellare, erano previsti 5 punti in relazione al sotto-criterio di valutazione 1.B;</p>
<p style="text-align: justify;">Il sotto-criterio 1.B consisteva nell&#8217;esperienza pregressa documentata di almeno 5 anni su rete di sensori ambientali; la ricorrente contesta l&#8217;attribuzione di punti zero per il suddetto sotto-criterio nonostante essa possedesse, a suo avviso, l&#8217;esperienza quinquennale per la gestione di una rete di sensori ambientali, in quanto affidataria del servizio presso la medesima stazione appaltante in forza del contratto efficace dal mese di gennaio 2015 e tuttora in corso di svolgimento;</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva la ricorrente che, attribuendo i 5 punti ad essa spettanti, il punteggio da essa conseguito salirebbe da 55 punti a 60 punti per l&#8217;offerta tecnica, per cui, complessivamente il punteggio finale risulterebbe 89,35 punti, con la collocazione al 2º posto nella graduatoria;</p>
<p style="text-align: justify;">Nella prospettazione della ricorrente, qualora l&#8217;omessa attribuzione del punteggio dovesse dipendere dalla mancata allegazione della documentazione comprovante l&#8217;esperienza, la commissione aggiudicatrice avrebbe dovuto esercitare il soccorso istruttorio, essendo già  indicata nella busta A la documentazione amministrativa comprovante l&#8217;esperienza tecnica, coincidente con il requisito soggettivo della qualificazione, in ogni caso perfettamente a conoscenza della stazione appaltante, in quanto parte contraente del precedente contratto;</p>
<p style="text-align: justify;">A giudizio del Collegio, si deve considerare che il disciplinare di gara prevedeva che l&#8217;offerta tecnica dovesse contenere una relazione tecnica con la espressa indicazione di quanto offerto, con riferimento esplicito alla lettera identificativa del criterio di valutazione per l&#8217;attribuzione del punteggio tecnico, corrispondente, nel caso di specie, al sotto-criterio 1.B; in mancanza di riferimenti puntuali ai suddetti criteri, tali da consentire la valutazione dell&#8217;offerta, la valutazione sarebbe stata espressa con la dicitura &#8220;non valutabile&#8221; e non sarebbe stato attribuito alcun punteggio;</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento al sotto-criterio 1.B il modello di offerta tecnica prevedeva che dovesse essere dichiarata l&#8217;eventuale esperienza pregressa di almeno 5 anni su rete di sensori ambientali, allegando adeguata documentazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;offerta tecnica presentata dalla ricorrente non risulta dichiarata, nè documentata, la pregressa esperienza tecnica nella gestione delle reti di sensori ambientali, per cui legittimamente la commissione aggiudicatrice ha ritenuto non valutabile tale esperienza e non ha attribuito il punteggio tabellare previsto dalle regole di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure si può ritenere che la commissione aggiudicatrice avesse potuto desumere l&#8217;esperienza tecnica dell&#8217;offerente dalla documentazione amministrativa contenuta nella busta A e presentata per la partecipazione alla gara, esercitando il soccorso istruttorio al fine di consentire la valutazione di un elemento dell&#8217;offerta tecnica non contenuto in essa;</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti la finalità  del soccorso istruttorio  quella di consentire l&#8217;integrazione della documentazione amministrativa già  prodotta al fine della partecipazione alla gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale e non anche di consentire all&#8217;offerente di completare l&#8217;offerta in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione dei principi di immodificabilità  e segretezza delle offerte, di imparzialità  e di par condicio delle imprese concorrenti; per l&#8217;effetto, vanno ritenute astrattamente ammissibili solo quelle integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali dell&#8217;offerta, ivi compresi quelli essenziali ai fini della valutazione tecnica; tale principio  rimasto immutato dopo l&#8217;entrata in vigore del D.lgs. n. 50 del 2016, atteso che l&#8217;art. 83, comma 9, del vigente Codice dei contratti pubblici esclude in radice che le carenze essenziali dell&#8217;offerta economica e dell&#8217;offerta tecnica possano beneficiare del soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26/03/2020, n. 2130);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenute, pertanto, infondate le censure dedotte con il secondo motivo di ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, di conseguenza, inammissibile il primo motivo di ricorso, per difetto di interesse; se pure il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario avesse dovuto essere escluso per mancanza dei requisiti di capacità  tecnica e professionale richiesti per l&#8217;ammissione alla gara, la ricorrente, in virtà¹ del punteggio legittimamente attribuito, risulterebbe classificata al 2º posto nella graduatoria e non potrebbe, pertanto, conseguire l&#8217;affidamento del servizio;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, infine, infondato il terzo motivo di impugnazione proposto in via subordinata per l&#8217;annullamento della procedura di gara; ad avviso della ricorrente il bando di gara dovrebbe essere annullato qualora i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nella fase precedente la presentazione delle offerte possano aver determinato confusione e incertezza sui requisiti di partecipazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo  infondato perchè nessuna incertezza può essere stata determinata dai cosiddetti chiarimenti nella interpretazione del disciplinare di gara, non solo perchè i chiarimenti non possono modificare le regole di partecipazione alla selezione, ma soprattutto perchè, nel caso specifico, il disciplinare di gara al punto numero 7.3 prevedeva con la massima chiarezza che i requisiti di cui al precedente punto dovessero essere posseduti da ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, in conclusione che il ricorso deve essere parzialmente respinto, per infondatezza e, per il resto, dichiarato inammissibile, per difetto di interesse;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, infine, che le spese processuali debbano essere interamente compensate tra le parti costituite, per la complessità  delle questioni giuridiche dibattute;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, in parte e, per il resto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Salvatore Mezzacapo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Mariangela Caminiti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-10-2-2021-n-1633/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2021 n.1633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</a></p>
<p>Salvatore Mezzacapo, Presidente, Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli, contro Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai, nei confronti -OMISSIS-, Commissione Regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo, Presidente, Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli,  contro Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai,  nei confronti -OMISSIS-, Commissione Regionale di Disciplina Lazio &#8211; Co.Re.Di. non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La giurisdizione in materia disciplinare notarile appartiene in toto all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Professioni e mestieri &#8211; notaio &#8211; responsabilità  disciplinare &#8211; atti di promozione del procedimento e atti prodromici &#8211;  comprensiva -procedimento disciplinare &#8211;  giurisdizione del GO &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>L&#8217;iniziativa disciplinare a carico di un notaio non  momento esterno al procedimento disciplinare, nel quale i relativi atti si inseriscono, e, pertanto, la cognizione in ordine ai loro eventuali vizi spetta al giudice ordinario, vertendosi, come sempre nel campo disciplinare, in tema di diritti soggettivi. La giurisdizione del giudice ordinario nella materia della responsabilità  disciplinare dei notai, infatti, si estende alla valutazione degli atti di promozione del procedimento e di quelli ad essi prodromici. Non  consentita l&#8217;impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, nè degli atti dei Consigli notarili funzionali all&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare, nè dello stesso atto d&#8217;inizio del procedimento disciplinare. La giurisdizione in materia disciplinare notarile appartiene in toto all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> <br />   </p>
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00498/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10896/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 10896 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Jacopo Vavalli in Roma, viale delle Milizie n. 22;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Patrizio Leozappa in Roma, via Giovanni Antonelli 15;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-, Commissione Regionale di Disciplina Lazio &#8211; Co.Re.Di. non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari:</em></strong><br /> &#8211; della convocazione in via straordinaria in data 13 ottobre 2020 dell&#8217;adunanza del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia disposta mediante PEC del Presidente, notaio -OMISSIS-, per l&#8217;apertura di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente per la violazione dell&#8217;art. 147, comma 1, lettera a), della legge Notarile;<br /> &#8211; del verbale dell&#8217;adunanza straordinaria n. 2690 e della delibera in esso contenuta avente ad oggetto la decisione di aprire il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente;<br /> &#8211; del conseguente atto con cui  stato richiesto alla Co.Re.Di. Lazio l&#8217;avvio del procedimento disciplinare;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o comunque collegato, ancorchè non conosciuto alla parte ricorrente, ove ritenuto lesivo delle prerogative della parte ricorrente medesima.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> Ritenuto che:<br /> con ricorso ritualmente notificato,-OMISSIS- impugnava, deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione dell&#8217;art. 51, comma 1, n. 3 c.p.a. e dell&#8217;art. 97 Cost., la convocazione in via straordinaria in data 13 ottobre 2020 dell&#8217;adunanza del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia disposta mediante PEC del Presidente, notaio -OMISSIS-, per l&#8217;apertura di un procedimento disciplinare a suo carico per la violazione dell&#8217;art. 147, comma 1, lettera a), della legge Notarile; il verbale dell&#8217;adunanza straordinaria n. 2690 e la delibera in esso contenuta avente ad oggetto la decisione di aprire il procedimento disciplinare nei suoi confronti; il conseguente atto con cui  stato richiesto alla Co.Re.Di. Lazio l&#8217;avvio del procedimento disciplinare;<br /> si costituiva in giudizio il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito;<br /> alla camera di consiglio del 12.1.2021, previo avvertimento, la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> Considerato che:<br /> il ricorso  inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice adito;<br /> secondo la costante giurisprudenza di legittimità , l&#8217;iniziativa disciplinare a carico di un notaio non  momento esterno al procedimento disciplinare, nel quale i relativi atti si inseriscono, e, pertanto, la cognizione in ordine ai loro eventuali vizi spetta al giudice ordinario, vertendosi, come sempre nel campo disciplinare, in tema di diritti soggettivi (Cass., Sez. Un., n. 13617 del 2012);<br /> la giurisdizione del giudice ordinario nella materia della responsabilità  disciplinare dei notai, infatti, si estende alla valutazione degli atti di promozione del procedimento e di quelli ad essi prodromici (Cass., Sez. Un., n. 12732 del 2015);<br /> peraltro, la giurisprudenza di legittimità  ha ribadito che non  consentita l&#8217;impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, nè degli atti dei Consigli notarili funzionali all&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare, nè dello stesso atto d&#8217;inizio del procedimento disciplinare (Cass., sez. III, n. 20054 del 2013);<br /> il Collegio condivide tale indirizzo, secondo cui la giurisdizione in materia disciplinare notarile appartiene in toto all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria;<br /> va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativa, in favore di quello ordinario dinnanzi al quale la causa può essere riassunta;<br /> le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice ordinario.<br /> Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi 1000,00 euro, oltre iva e cpa come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  di parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 12 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Mezzacapo, Presidente<br /> Alessandro Tomassetti, Consigliere<br /> Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore</div>
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