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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione I bis Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Lazio - Roma - Sezione I bis Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sui presupposti di proposizione, nel processo amministrativo, del ricorso collettivo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-di-proposizione-nel-processo-amministrativo-del-ricorso-collettivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 10:28:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-di-proposizione-nel-processo-amministrativo-del-ricorso-collettivo/">Sui presupposti di proposizione, nel processo amministrativo, del ricorso collettivo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso collettivo &#8211; Presupposti di proposizione. Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali (ovvero deve trattarsi di domande giudiziali identiche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-di-proposizione-nel-processo-amministrativo-del-ricorso-collettivo/">Sui presupposti di proposizione, nel processo amministrativo, del ricorso collettivo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-di-proposizione-nel-processo-amministrativo-del-ricorso-collettivo/">Sui presupposti di proposizione, nel processo amministrativo, del ricorso collettivo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso collettivo &#8211; Presupposti di proposizione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali (ovvero deve trattarsi di domande giudiziali identiche nell’oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti; poiché la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione vista la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato. La giurisprudenza ha inoltre affermato che, nel caso in cui il ricorso collettivo nulla alleghi in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, è impedito al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità delle loro posizioni, e la concreta fondatezza della domanda, con derivata inammissibilità del ricorso.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Commandatore &#8211; Est. Di Paolo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12049 del 2021, proposto da Maurizio Bandini, Maria Letizia Carbone, Antonino Caruso, Jacopo Cherni, Girolamo Culmone, Andrea Di Cosimo, Enrico Filippi, Veronica Giallombardo, Jacopo Iacuele Lentisco, Andrea Marionni, Daniele Parrone, Marcello Romano, Maria Rita Sampugnaro, Ines Tescione e Marco Tononi, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Parenti, Niccolò Maria D’Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Commissione Interministeriale per l’Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam), Ministero della Transizione Ecologica – già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituiti in giudizio;<br />
Ministero della Transizione Ecologica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria<em> ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Davide Corneli, Alberto Mazzoldi, Roberto Sofia, Stefano Sterpa, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– dell’avviso pubblicato in data 28 settembre 2021 sul sito ufficiale http://riqualificazione.formez.it/ con il quale vengono comunicati l’esito delle prove scritte e la graduatoria degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui non comprende i ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’esito medesimo della prova scritta, svolta nelle rispettive sedi regionali nei giorni 9, 10, 13 e 14 settembre 2021, con eventuale ricalcolo del punteggio di ciascun ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">– di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, ove lesivi nei confronti del ricorrente: il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 251 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso il Ministero della transizione ecologica (pubblicato nella Gazzetta ufficiale, IV^ serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019); la delibera della Commissione RIPAM pubblicata nella Gazzetta ufficiale, IV^ serie speciale, n. 48 del 18 giugno 2021, con cui è stato modificato il bando, considerata l’esigenza rappresentata dal Ministero della transizione ecologica, con nota prot. 40549 del 19 aprile 2021, di prevedere lo svolgimento della prova scritta presso sedi decentrate, nonché il ricorso alla strumentazione informatica, ai sensi dell’art. 248, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 maggio 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso collettivo notificato il 26 novembre 2021, i ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe, domandandone l’annullamento per asserita illegittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In particolare, i ricorrenti rappresentano:</p>
<p style="text-align: justify;">– di aver partecipato al concorso pubblico bandito il 9 agosto 2019 dalla Commissione RIPAM, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 251 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);</p>
<p style="text-align: justify;">– scaduto il termine per le iscrizioni al concorso MATTM, il 23 settembre 2019, erano state 28.655 le domande presentate, su un totale di 26.811 candidati (ciascuno poteva candidarsi a più profili);</p>
<p style="text-align: justify;">– la prova preselettiva, comune a tutti i profili, consisteva in un test, da risolvere in 60 (sessanta) minuti, composto da n. 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla;</p>
<p style="text-align: justify;">– in data 21 novembre 2019, sul sito riqualificazione.formez.it, veniva pubblicato l’avviso per le prove preselettive, calendario e modalità di svolgimento;</p>
<p style="text-align: justify;">– in data 17 gennaio 2020, sempre sul medesimo sito, veniva pubblicato l’esito della lettura ottica delle prove preselettive, con gli otto elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta;</p>
<p style="text-align: justify;">– in data 23 agosto 2021, sul sito riqualificazione.formez.it, veniva pubblicato il calendario e le istruzioni per la prova scritta che si svolgeva nei giorni 9, 10,13 e 14 settembre 2021, in particolare per il profilo professionale GEO/MATTM il 9 settembre 2021, ore 14.30;</p>
<p style="text-align: justify;">– nella prova scritta il punteggio veniva così assegnato:</p>
<p style="text-align: justify;">+0,5 pt per ogni risposta esatta;</p>
<p style="text-align: justify;">-0,15 pt per ogni risposta sbagliata;</p>
<p style="text-align: justify;">0 pt per ogni risposta non data;</p>
<p style="text-align: justify;">– in data 28 settembre 2021, si pubblicava – sempre sul sito riqualificazione.formez.it – l’elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale, con il relativo punteggio, il quale doveva essere superiore a 21 pt.;</p>
<p style="text-align: justify;">– relativamente al profilo GEO/MATTM, per cui erano messi a disposizione 30 posti per funzionari con competenze nel settore delle scienze geologiche e geofisiche, soltanto in 16 avevano superato la prova scritta, su circa 300 candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Oggetto dell’odierno ricorso è la prova scritta.</p>
<p style="text-align: justify;">4. I ricorrenti hanno censurato ii provvedimenti impugnati lamentando i seguenti vizi di illegittimità:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 E 21 OCTIES, COMMA 1, L. N.241/1990 – VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONEILLEGITTIMO USO DEL POTERE TECNICO-DISCREZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ ED ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA NELLA FORMULAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RISPOSTE RELATIVAMENTE ALLA PROVA SCRITTA – MANIFESTA DIFFORMITÀ TRA L’OGGETTO DELLE DOMANDE E QUANTO STATUITO NEL BANDO DI CONCORSO –RICALCOLO DEL PUNTEGGIO;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>II.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97, CO. 2, COST. E DELL’ART. 1 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.</em></p>
<p style="text-align: justify;">5. In particolare, i ricorrenti lamentano che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l’Amministrazione esaminatrice avrebbe predisposto in maniera errata parte delle domande e delle risposte, compromettendo l’esito dell’intera prova, traducendosi in un risultato che ha visto l’esclusione della quasi totalità dei concorrenti idonei, promuovendo soltanto 16 su 300;</p>
<p style="text-align: justify;">b) sarebbero presenti errori nelle domande n.7 – 24 – 35 -37 – 8 – 45 – 46 – 47 – 48; inoltre il blocco di domande da n. 51 a 57 e n. 60 sarebbe collocato al di fuori dell’ambito di argomenti previsti dal bando per il cod. GEO/MATTM, in quanto riguarderebbe la legislazione ambientale, che non sarebbe stata inserita tra le discipline oggetto della prova scritta;</p>
<p style="text-align: justify;">c) i provvedimenti impugnati in epigrafe sarebbero illegittimi per violazione degli artt. 97, c. 2, Cost. e dell’art. 1 l. n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Transizione Ecologia, depositando documenti e memorie con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per carenza di omogeneità tra le posizioni giuridiche dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2022 questo T.A.R. ha respinto la domanda cautelare “<em>Ritenuto che non sussistano i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta, in quanto: (i) la domanda proposta in via principale, consistente nel ricalcolo del punteggio dei ricorrenti, ai fini dell’ammissione degli stessi alla prova orale, appare inammissibile, in considerazione della disomogeneità delle situazioni dei predetti candidati, i quali risultano aver fornito risposte diverse ai vari quesiti contestati; (ii) la domanda subordinata di annullamento dell’intera prova scritta non appare sorretta da sufficienti profili di possibile fondatezza, poiché i ricorrenti appaiono essersi limitati a contestare la corretta formulazione o la pertinenza di una serie di quesiti, contrapponendo una propria valutazione a quella della Commissione esaminatrice, senza tuttavia fornire convincenti elementi che facciano emergere la manifesta inattendibilità degli esiti dell’attività tecnico-discrezionale del predetto Organo</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In prossimità dell’udienza l’Amministrazione ha depositato ulteriore memoria e note d’udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">9. All’udienza di smaltimento del 9 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo proposto dai ricorrenti sollevata dall’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Ritiene il collegio fondata l’eccezione, che va pertanto accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali (ovvero deve trattarsi di domande giudiziali identiche nell’oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti; poiché la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione vista la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato (Cons. St., sez. V, 1 settembre 2023, n. 8138; Cons. St., sez. VII, 17 giugno 2024, n.5378). La giurisprudenza ha inoltre affermato che, nel caso in cui il ricorso collettivo nulla alleghi in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, è impedito al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità delle loro posizioni, e la concreta fondatezza della domanda, con derivata inammissibilità del ricorso (Cons. St., Sez. IV, 21/02/2023 n. 1775).</p>
<p style="text-align: justify;">10.3. Nella fattispecie, i ricorrenti nulla hanno dedotto e/o allegato in merito alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno di essi alla presentazione del ricorso collettivo in esame; risulta invece dagli atti versati in causa che essi hanno commesso errori differenti nelle risposte multiple e riportato punteggi diversi, sicché la posizione è disomogenea.</p>
<p style="text-align: justify;">10.4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per mancato assolvimento dell’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni dell’azione nonché delle condizioni per la proposizione di un ricorso collettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">10.5. Cionondimeno, tenuto conto della definizione in rito della controversia, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Calogero Commandatore, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Matthias Viggiano, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;obbligo per la p.a., in caso di modifica sostanziale della lex specialis di concorso, di disporre la riapertura anche del termine relativo al possesso dei requisiti di partecipazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-in-caso-di-modifica-sostanziale-della-lex-specialis-di-concorso-di-disporre-la-riapertura-anche-del-termine-relativo-al-possesso-dei-requisiti-di-partecipazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 08:47:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-in-caso-di-modifica-sostanziale-della-lex-specialis-di-concorso-di-disporre-la-riapertura-anche-del-termine-relativo-al-possesso-dei-requisiti-di-partecipazione/">Sull&#8217;obbligo per la p.a., in caso di modifica sostanziale della lex specialis di concorso, di disporre la riapertura anche del termine relativo al possesso dei requisiti di partecipazione.</a></p>
<p>Concorsi &#8211; Modifica sostanziale della lex specialis concorsuale &#8211; Riapertura dei termini di partecipazione &#8211; Obbligo per la p.a. di disporre il corrispondente differimento anche del termine per il possesso dei requisiti di partecipazione &#8211; Sussistenza. Deve ritenersi illegittima la clausola del nuovo bando che, pur avendo riaperto i termini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-in-caso-di-modifica-sostanziale-della-lex-specialis-di-concorso-di-disporre-la-riapertura-anche-del-termine-relativo-al-possesso-dei-requisiti-di-partecipazione/">Sull&#8217;obbligo per la p.a., in caso di modifica sostanziale della lex specialis di concorso, di disporre la riapertura anche del termine relativo al possesso dei requisiti di partecipazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-in-caso-di-modifica-sostanziale-della-lex-specialis-di-concorso-di-disporre-la-riapertura-anche-del-termine-relativo-al-possesso-dei-requisiti-di-partecipazione/">Sull&#8217;obbligo per la p.a., in caso di modifica sostanziale della lex specialis di concorso, di disporre la riapertura anche del termine relativo al possesso dei requisiti di partecipazione.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorsi &#8211; Modifica sostanziale della lex specialis concorsuale &#8211; Riapertura dei termini di partecipazione &#8211; Obbligo per la p.a. di disporre il corrispondente differimento anche del termine per il possesso dei requisiti di partecipazione &#8211; Sussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve ritenersi illegittima la clausola del nuovo bando che, pur avendo riaperto i termini di partecipazione fino a nuova data, in ossequio all’art. 10, co. 3, del D.L. n. 44 del 2021, ha, tuttavia, cristallizzato i termini per il possesso del titolo di laurea alla data inizialmente prevista dal bando originario, precludendo in tal modo al ricorrente, che ha conseguito il titolo di laurea nel lasso temporale intercorso tra scadenza originaria e scadenza rinnovata del termine, di poter presentare la domanda di partecipazione. Infatti, laddove la rettifica disposta dalla P.A. non sia consistita in un mero differimento del termine originariamente stabilito dal bando per la presentazione delle domande ma, ben diversamente, abbia operato una “modifica sostanziale” della <i>“lex specialis”</i> concorsuale (come dimostrato nel caso di specie: a) dalla soppressione della prova preselettiva e della prova orale, con modifica dell’unica prova rimasta, quella scritta, che è stata riformulata con la somministrazione di 40 quesiti, b) dalla modifica dei criteri di attribuzione del punteggio, c) dal cospicuo incremento del numero di posti banditi, il quale è stato elevato dal bando di rettifica, e d) dalla riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande con conseguente incremento della platea dei potenziali interessati), allora l’Amministrazione avrebbe dovuto – per evitare evidenti disparità di trattamento – prevedere che alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, si accompagnasse un corrispondente differimento anche del termine utile ai fini della perimetrazione dei requisiti richiesti in capo agli interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">Pres. Savoia &#8211; Est. Vallorani</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8106 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de&#8217; Cavalieri n. 11;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica &#8211; Commissione Ripam, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale per L&#8217;Amministrazione e Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati Alla Criminalità Organizzata, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale, non costituiti in giudizio;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero dell&#8217;Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell&#8217;Istruzione, Ministero della Cultura, Ministero della Salute, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Agid &#8211; Agenzia per L&#8217;Italia Digitale, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita&#8217; Sostenibili, Ag Naz Amm Ne Beni Confiscati Alla Criminalita&#8217; Organizzata &#8211; Roma, Ispra &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa adozione misure cautelari, anche monocratiche ex art. 56 c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del bando di concorso pubblicato in G.U.R.I. – IV serie speciale n. 60 del 30 luglio 2021, avente a oggetto “RETTIFICA &#8211; Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell&#8217;Area III, posizione retributiva/fascia retributivaF1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni”, in parte qua, nei limiti dell&#8217;interesse del ricorrente, e più precisamente, limitatamente all&#8217;art. 9, co. 2, ove si dispone che “Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall&#8217;art. 4 del bando di cui al comma 1” (ossia, del bando pubblicato sulla G.U.R.I. &#8211; IV serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020 con cui è stato indetto un concorso pubblico “per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatrè posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell&#8217;Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni”, che fissava come data di presentazione delle domande di partecipazione quella del 30 luglio 2020);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra, del modello telematico di domanda di partecipazione al concorso, nella parte in cui non consente di indicare, come data di conseguimento del titolo di studio prescritto, una data successiva al 30 luglio 2020 ma anteriore al 29 agosto 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Ministero dell&#8217;Interno e del Ministero della Difesa e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell&#8217;Istruzione e del Ministero della Cultura e di Ministero della Salute e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e di Agid &#8211; Agenzia per L&#8217;Italia Digitale e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita&#8217; Sostenibili e di Agenzia Nazionale Amminsitrazione Beni Confiscati alla Criminalita&#8217; Organizzata &#8211; Roma e di Ispra &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e di Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato e depositato in data 4 agosto 2021, il dott. -OMISSIS- &#8211; interessato a partecipare al concorso <i>“per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni”,</i> bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato in G.U.R.I. – IV serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020 – impugnava, deducendone l’illegittimità, l’art. 2, comma 9, del bando di rettifica (pubblicato nella GU n.60 del 30.7.2021), il quale aveva riaperto i termini per la presentazione delle domande di partecipazione fino al 29 agosto 2021 (in ossequio all’art. 10, co. 3, del d.l. n. 44 del 2021), stabilendo tuttavia che la partecipazione dei candidati che non avevano presentato domanda entro la scadenza del termine originario, era subordinata all’ aver conseguito i requisiti di partecipazione ivi compreso, dunque, il titolo di laurea (non entro la nuova scadenza ma) entro la scadenza contemplata dal bando originario (30 luglio 2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Precisamente la clausola in contestazione prevedeva che <i>“9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall&#8217;art. 4 del bando di cui al comma 1.”.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trattandosi di procedura svolta mediante piattaforma informatica l’invio della domanda di partecipazione, che pure il ricorrente aveva compilato <i>on line</i>, veniva bloccato e reso impossibile dal sistema.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con il ricorso proposto il ricorrente ha impugnato la suddetta clausola dell’avviso di rettifica e la sua non ammissione, di fatto, alla procedura selettiva in quanto ritenuta del tutto ingiustificata poiché l’art. 10, co. 3, del d.l. n. 44 del 2021, nel disporre la riapertura dei termini dei concorsi per i quali <i>“non sia stata svolta alcuna attività”,</i> non autorizza alcuna limitazione in ordine ai termini entro i quali debbano possedersi i requisiti utili ai fini della partecipazione, né vieta che allo spostamento in avanti dei termini per presentare domanda di partecipazione si accompagni un simmetrico “<i>slittamento”</i> anche di quelli inerenti al possesso dei requisiti per partecipare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il ricorso è stata anche proposta istanza cautelare per la concessione di misure cautelari, anche monocratiche ex art. 56 c.p.a, data l’urgenza della situazione, determinata dall’imminente scadenza del bando in data 29 agosto 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Si costituivano in giudizio, per resistere al ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica e le altre Amministrazioni statali indicate in epigrafe le quali, nella memoria comune dell’Avvocatura Generale (dep. 2.9.2021), hanno eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del gravame per non essere stato notificato all’unica Amministrazione realmente dotata della legittimazione a resistere nella presente causa, Formez PA (viceversa la difesa erariale eccepisce il difetto di legittimazione passiva di tutte le altre Amministrazioni in epigrafe). Per altro verso si eccepisce l’improcedibilità del ricorso in quanto sussisteva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, ad avviso di parte resistente, la mancanza di una espressa previsione nella “lex specialis” di una modifica anche in ordine al momento del possesso dei requisiti di partecipazione, evidenzia la vincolatività e obbligatorietà delle previsioni di gara e, quindi, dell’esercizio del potere discrezionale della PA procedente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Argomentare diversamente sovvertirebbe i principi generali e, inoltre, dare ingresso in materia di concorsi a simili applicazioni di qualifiche retroattive creerebbe un rilevante elemento di incertezza, ed è per questo che il principio generale <i>&#8220;blocca&#8221;</i> alla data di scadenza della presentazione delle domande il momento in cui valutare le conseguenze discendenti dalle domande presentate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La tesi avversa, secondo la difesa erariale, condurrebbe a violazioni del principio del buon andamento dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost, laddove renderebbe difficilmente gestibile la procedura selettiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso l’art. 10, comma 3, D.L. 44/2021, a cui la rettifica ha inteso dare applicazione, nel suo chiaro tenore letterale sembra consentire la modifica delle sole date di presentazione delle domande di partecipazione e non anche delle date relative al possesso dei requisiti di partecipazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con ordinanza n.-OMISSIS-, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, ammettendo “con riserva” il dott.-OMISSIS- al concorso. Il Collegio, infatti, ha favorevolmente delibato il <i>fumus</i> dell’impugnativa proposta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la medesima ordinanza, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Formez PA, quale ente incaricato della gestione della procedura concorsuale, in oggetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’incombente veniva eseguito dal ricorrente entro il termine assegnato (vedi doc. dep. 14 settembre 2021)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In data 4.10.2021 il dott.-OMISSIS-, in forza dell’ammissione “con riserva” disposta dalla ordinanza n. -OMISSIS-, ha sostenuto la prova scritta concorsuale (v. attestato di partecipazione dep. 24.11.2021), superandola con il punteggio di 24 punti (corrispondente a 34 risposte corrette, 6 errate e 0 non date).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente è stato quindi collocato nella posizione n. 15456 della graduatoria, ove non sono stati ancora conteggiati però dall’Amministrazione i punti spettanti per i titoli, stante l’ammissione del ricorrente alla prova “con riserva”, in esecuzione dell’ordinanza cautelare adottata da questa Sezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. In vista della pubblica udienza hanno prodotto memorie illustrative sia il ricorrente che parte resistente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente ha depositato successive note di replica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza del 25 maggio 2022 la causa, dopo la discussione, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Venendo all’esame del ricorso, il Collegio osserva in primo luogo che quello azionato è interesse strumentale e partecipativo in quanto il ricorrente mirava, al momento della proposizione dell’impugnazione avverso la clausola escludente del bando di rettifica, ad ottenere soltanto la propria ammissione al concorso, in una fase anteriore alla scadenza delle domande di partecipazione, il che non consentiva di individuare dei controinteressati né in senso formale, né in senso sostanziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso è dunque procedibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Il Collegio, all’esito dell’istruttoria documentale svolta, ritiene il ricorso fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La clausola di cui all’art. 2, co. 9, dell’avviso di rettifica pubblicato in G.U.R.I. – IV serie speciale n. 60 del 30 luglio 2021, deve ritenersi illegittima in quanto, pur avendo riaperto i termini di partecipazione fino al 29 agosto 2021, in ossequio all’art. 10, co. 3, del D.L. n. 44 del 2021, ha, tuttavia, cristallizzato i termini per il possesso del titolo di laurea alla data inizialmente prevista dal bando originario (30 luglio 2020), precludendo in tal modo al ricorrente, che ha conseguito il titolo di laurea nel lasso temporale intercorso tra scadenza originaria e scadenza rinnovata del termine, di poter presentare la domanda di partecipazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come già rilevato dal Collegio in sede cautelare appare <i>“irragionevolmente penalizzante e contraria al principio della massima partecipazione e concorrenzialità, la preclusione nei confronti di coloro che hanno conseguito il titolo prima della scadenza del termine rinnovato”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene di confermare la suddetta conclusione facendo in particolare riferimento al fatto che, nella specie, la rettifica disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non è consistita in un mero differimento del termine originariamente stabilito dal bando per la presentazione delle domande ma, ben diversamente, ha operato una “modifica sostanziale” della <i>“lex specialis”</i> concorsuale, che ha inciso sui seguenti oggetti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) soppressione della prova preselettiva e della prova orale, con modifica dell’unica prova rimasta, quella scritta, che è stata riformulata con la somministrazione di 40 quesiti (in luogo dei 50 previsti dal bando originario);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) modifica dei criteri di attribuzione del punteggio (+0,75 per ogni risposta esatta, 0 per ogni mancata risposta, -0,25 per ogni risposta errata) (cfr. art. 1, comma 4, lettere m), n.), o), del bando di rettifica).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) cospicuo incremento del numero di posti banditi, il quale è stato elevato dal bando di rettifica da 2.133 a 2.736 (quindi n. 603 posti in più, pari a oltre il 28% dei posti originariamente programmati);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande con conseguente incremento della platea dei potenziali interessati (pur escludendosi tutti quei soggetti che versavano nella medesima condizione del ricorrente), il che implica una scelta diversa dell’Amministrazione rispetto a quella di mantenere cristallizzato l’ambito soggettivo dei partecipanti originari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce di quanto precede è innegabile che vi sia stata modifica sostanziale della procedura concorsuale sotto diversi aspetti rilevanti ed incidenti sulla effettiva portata del concorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene che, in tale mutato contesto, l’Amministrazione avrebbe dovuto – per evitare evidenti disparità di trattamento – prevedere che alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, si accompagnasse un corrispondete differimento anche del termine utile ai fini della perimetrazione dei requisiti richiesti in capo agli interessati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Appare peraltro contrario al principio di matrice europea della proporzionalità avere escluso dalla procedura tutti coloro che, come il ricorrente, avevano maturato il possesso dei requisiti richiesti alla nuova data di scadenza fissata dal bando di rettifica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, come già chiarito dalla giurisprudenza, <i>“costituisce regola generale, derivante dai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, che, alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale, debba far seguito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande. La “modifica sostanziale” della procedura concorsuale, che impone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, corrisponde, in particolare, all’allargamento della potenziale platea di partecipanti; in tal caso, in ragione della nuova modalità di tutela del pubblico interesse volto alla selezione dei candidati “migliori”, la riapertura dei termini costituisce atto logicamente consequenziale per consentire la partecipazione anche a coloro i quali, pur potenzialmente interessati, non avevano potuto presentare una domanda ammissibile in quanto sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando, successivamente ampliati” </i>(cfr. Cons. St., sez. IV, 12 ottobre 2017, n. 4731).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altro canto la regola generale in materia è sancita dall’art. 2, comma 7, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 la quale prevede che i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso. Ove questo termine sia spostato in avanti ed a ciò si accompagnino modifiche sostanziali della disciplina del concorso (nella specie l’Amministrazione è intervenuta, come visto, su due aspetti fondamentali della concorsualità quali l’articolazione delle prove ed il numero dei posti banditi), non appare né giustificato né motivato impedire la partecipazione di coloro che abbiano maturato i requisiti in una data successiva alla scadenza originaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro la partecipazione è stata comunque ampliata dal bando di rettifica, come visto, l’ha estesa a coloro che non avevano presentato alcuna domanda entro la scadenza originaria, pur possedendo i titoli prima di tale scadenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’ampliamento della platea dei concorrenti con riguardo ai nuovi laureati nel tempo intercorso tra i due termini, da un lato corrisponde ad un interesse della P.A. ad una maggiore e più ampia concorrenzialità e, dall’altro, non provoca alcuna lesione della “par condicio” rispetto ai partecipanti iniziali, proprio perché nella specie non si è trattato di una mera modifica procedurale o di un differimento di termini (come accade ad es. quando è spostata nel tempo la data di una o più prove di un concorso in corso di svolgimento), ma di una rinnovazione sostanziale della disciplina del concorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per tutte le ragioni che precedono il ricorso merita di essere accolto e in parte qua, nei limiti dell’interesse del ricorrente, va annullato l’art. 9, co. 2, del bando di rettifica impugnato laddove ha disposto che “<i>Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall&#8217;art. 4 del bando di cui al comma 1”.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’effetto conformativo della presente sentenza comporta la definitiva ammissione del ricorrente al concorso per cui è causa, la valutazione delle prove svolte (e/o da svolgere) e dei titoli non ancora valutati, ai fini dell’inserimento definitivo nella graduatoria finale di merito, secondo il punteggio che risulterà di spettanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La novità e la peculiarità della vicenda giustificano ampiamente la compensazione delle spese processuali <i>“inter partes”.</i><i></i></p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per effetti di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Riccardo Savoia, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosa Perna, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-in-caso-di-modifica-sostanziale-della-lex-specialis-di-concorso-di-disporre-la-riapertura-anche-del-termine-relativo-al-possesso-dei-requisiti-di-partecipazione/">Sull&#8217;obbligo per la p.a., in caso di modifica sostanziale della lex specialis di concorso, di disporre la riapertura anche del termine relativo al possesso dei requisiti di partecipazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla distinzione tra ubappalto in senso proprio e mero subaffidamento.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-ubappalto-in-senso-proprio-e-mero-subaffidamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 13:35:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86205</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-ubappalto-in-senso-proprio-e-mero-subaffidamento/">Sulla distinzione tra ubappalto in senso proprio e mero subaffidamento.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Subappalto in senso proprio &#8211; Subaffidamento &#8211; Linee distintive. Il discrimen tra subappalto in senso proprio e mero subaffidamento va tracciato considerando il carattere accessorio o meno delle prestazioni affidate al sub-contraente, in quanto la disciplina di cui all’art. 105 del Codice dei contratti pubblici non</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-ubappalto-in-senso-proprio-e-mero-subaffidamento/">Sulla distinzione tra ubappalto in senso proprio e mero subaffidamento.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Subappalto in senso proprio &#8211; Subaffidamento &#8211; Linee distintive.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il <em>discrimen</em> tra<i> s</i>ubappalto in senso proprio e mero subaffidamento va tracciato considerando il carattere accessorio o meno delle prestazioni affidate al sub-contraente, in quanto la disciplina di cui all’art. 105 del Codice dei contratti pubblici non si applica unicamente alle prestazioni meramente strumentali e solo funzionalmente collegate con quelle oggetto del contratto (ma ad esso estranee), come tali qualificabili ai sensi del comma 2 del menzionato art. 105. Più in dettaglio, il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, mentre diversi dal subappalto sono i contratti che hanno ad oggetto quei beni e servizi dei quali l’impresa aggiudicataria necessita per poter, essa sola, eseguire la prestazione oggetto del contratto d’appalto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savoia &#8211; Est. Di Mauro</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8566 del 2021, proposto da<br />
Magit s.a.s. di Maurizio Gianfrancesco &amp; C., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Maria Bisceglia e Sara Pedace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Edilsistem Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Salierno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del 14 giugno 2021, con il quale è stata decisa la congruità delle offerte prodotte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del 25 maggio 2021, di aggiudicazione con riserva, dovendo la Stazione appaltante provvedere alla verifica di anomalia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali di gara, nella parte in cui è proposta l’aggiudicazione della gara a Edilsistem Impianti s.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del silenzio serbato all’istanza di accesso agli atti per ottenere l’offerta economica e i giustificativi prodotti dalla Controinteressata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del silenzio serbato all’istanza in via di autotutela di annullamento degli atti impugnati ed aggiudicazione in favore della ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della legge di gara, nella parte in cui non prevede l’obbligatorietà del possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) in capo al concorrente che, già in sede di partecipazione, non dichiara di ricorrere al subappalto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’ignota aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata che, medio tempore, fosse disposta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per la dichiarazione dell’inefficacia del contratto laddove stipulato e con richiesta di subentro, ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm., nell’esecuzione dello stesso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e per la condanna in forma specifica della Stazione appaltante ad aggiudicare l’appalto in favore della ricorrente Magit Impianti s.a.s. di Maurizio Gianfrancesco &amp; C.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e di Edilsistem Impianti s.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La ricorrente Magit s.a.s. di Maurizio Gianfrancesco &amp; C. (di seguito: Magit) ha partecipato alla procedura ristretta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la conclusione di 7 accordi quadro, della durata di 48 mesi, ciascuno con un solo operatore economico, per assicurare il servizio di manutenzione ordinaria e bonifica degli impianti e delle attrezzature interne di 53 poligoni in galleria a cielo chiuso dell’Arma dei carabinieri.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il bando della procedura è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ serie speciale, n. 130 del 6 novembre 2020 e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2020/S 217-531451 in pari data.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente controversia concerne, in particolare, il lotto 5, avente ad oggetto il “<i>Servizio di manutenzione di 11 poligoni a cielo chiuso in galleria ubicati nei Comuni di Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Francavilla Fontana, Matera, Metaponto, Napoli 30 m., Napoli 50 m., Salerno e San Severo – Area geografica Basilicata, Campania, Molise e Puglia – C.I.G. 8462109142</i>”, del valore a base di gara di euro 1.320.000,00 IVA esclusa (v. bando di gara, p. 11).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il predetto lotto sono stati ammessi a presentare offerta, mediante lettera di invito del 21 gennaio 2021, sei operatori economici, quattro dei quali hanno effettivamente inviato una domanda di partecipazione alla gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La graduatoria redatta sulla base dei punteggi riportati dalle offerte dei concorrenti ha visto collocarsi in prima posizione Edilsistem Impianti s.r.l. (di seguito: Edilsistem), seguita da Magit.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con ricorso notificato il 19 luglio 2021 e depositato il successivo 2 settembre, Magit ha impugnato principalmente, in una agli altri atti indicati in epigrafe:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(i) la determinazione del Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) in data 25 maggio 2021, notificata alla ricorrente il successivo 18 giugno, con la quale – per quanto qui rileva – è stata disposta l’aggiudicazione “<i>con riserva</i>” del lotto 5 a favore di Edilsistem, in attesa della verifica di congruità dell’offerta, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(ii) il provvedimento del medesimo R.U.P. del 14 giugno 2021, notificato alla ricorrente il successivo 18 giugno, con il quale, esaminati gli elementi forniti da Edilsistem Impianti, si è ritenuto che l’offerta del predetto operatore potesse reputarsi congrua.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La parte ha, inoltre, agito avverso il silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti per ottenere l’offerta economica e i giustificativi prodotti dalla controinteressata, nonché avverso il silenzio serbato sull’istanza di annullamento in autotutela degli atti impugnati ed aggiudicazione in favore della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Magit ha allegato di essere stata individuata inizialmente dalla Commissione di gara quale prima graduata (secondo quanto risulta dal verbale del 6 maggio 2021) e di essersi poi trovata nella seconda posizione a seguito delle verifiche operate dalla Stazione appaltante a seguito all’istanza di rettifica della modalità di calcolo del punteggio avanzata da Edilsistem Impianti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente ha, inoltre, rappresentato di aver proposto un’istanza di accesso agli atti, volta a ottenere l’esibizione dell’offerta della controinteressata, e di aver ottenuto riscontro con nota del 12 giugno 2021, mediante la quale l’Amministrazione ha consentito l’ostensione della documentazione richiesta, a eccezione dell’offerta economica e dei giustificativi di Edilsistem Impianti, in relazione ai quali l’accesso è stato rinviato all’esito dell’aggiudicazione, a quella data non ancora avvenuta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’operatore ha allegato di aver quindi presentato alla Stazione appaltante il 24 giugno 2021 un’istanza di autotutela, rimasta tuttavia senza seguito, e di essersi pertanto risolto a proporre il ricorso introduttivo del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. L’impugnazione di Magit è affidata ai seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) violazione dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dei principi di buon andamento e imparzialità ed eterointegrazione della <i>lex specialis</i> di gara; ciò in quanto, secondo la ricorrente, l’esecuzione delle attività di ritiro, trasporto e smaltimento del materiale derivante dalla bonifica dei poligoni di tiro richiederebbe l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), e la predetta iscrizione costituirebbe un requisito speciale di idoneità professionale necessario per la partecipazione alla procedura selettiva, come tale destinato a operare anche in via di eterointegrazione della disciplina di gara; ne deriverebbe che Edilsistem Impianti, non essendo in possesso del requisito, avrebbe dovuto fare ricorso necessariamente al subappalto, in conformità a quanto previsto dalla <i>lex specialis</i> della procedura, la quale, al paragrafo 6 del bando, individua come subappaltabili esclusivamente gli interventi riconducibili alle attività di ritiro, trasporto e smaltimento del materiale oggetto di bonifica da parte di società in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non; poiché la controinteressata ha invece dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara di non voler far ricorso al subappalto, emergerebbe la carenza di un requisito necessario per lo svolgimento della gara, con la conseguenza che l’operatore avrebbe dovuto essere escluso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) violazione dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di buon andamento e imparzialità, eccesso di potere per carenza di istruttoria, nonché erroneità, illogicità e irragionevolezza del parere di congruità per carenza di presupposto; in particolare, la verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria sarebbe illegittima, in quanto il R.U.P. ha affermato che tutti gli operatori hanno applicato uno sconto non eccessivamente elevato rispetto alle altre offerte presentate per il medesimo lotto, e tuttavia tale circostanza sarebbe smentita dal fatto che Edilsistem Impianti ha prodotto un’offerta con ribasso del 26,20 per cento, corrispondente a oltre il doppio del ribasso offerto da Magit (12,57 per cento), a circa il triplo del ribasso offerto dal terzo graduato (9 per cento) e a oltre nove volte il ribasso proposto dal quarto concorrente (3 per cento);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III) violazione, sotto altro profilo, delle norme e dei principi invocati nel secondo motivo, in quanto: (i) il prezzo offerto da Edilsistem Impianti è di 974.160,00 euro, mentre la sommatoria dei prezzi delle singole voci è pari a euro 980.152,09, con una differenza di circa 6.000,00 euro; (ii) per l’attività di manutenzione parapalle viene indicato il costo orario per operaio di euro 17,21, riferibile a un operaio con qualifica di pulizie o a un operaio inquadrato nel primo livello, mentre si tratterebbe di attività che richiederebbe l’impiego di personale specializzato con qualifica superiore; (iii) il costo aziendale per la sicurezza dei lavoratori, indicato in 172,72 euro per ciascun poligono, da dividere per quattro anni, e quindi in euro 43,18 per anno per ciascun poligono, sarebbe incongruo, perché, stanti le elevate concentrazioni di piombo, dovrebbero essere utilizzati dispositivi di protezione individuale monouso e con frequente sostituzione, il cui costo sarebbe stimabile in circa 30,00 euro mensili; (iv) sarebbe incongrua la spesa stimata di euro 68,18 per le polizze fideiussorie e per quelle relative alla responsabilità civile verso terzi, essendo invece ipotizzabile una spesa tra i 180,00 e i 280,00 euro per singolo poligono; (v) l’intervento di sostituzione dei teli paraschegge oppure di rabbocco materiale consisterebbe in una lavorazione articolata, secondo quanto indicato al paragrafo 2.8.1. del capitolato tecnico, per la quale sarebbe necessario l’impiego di tre operai per venti ore, con la conseguenza che risulterebbe incongrua la previsione dell’esecuzione dell’operazione in due ore con due operai; (vi) non sarebbe stato specificato il costo del personale alla voce impiegati; (vii) non sarebbe stato menzionato il costo delle “<i>spese relative alla pubblicazione</i>”, di alla p. 27 della lettera d’invito, dell’importo di circa 10.000,00 euro, da suddividere in parti uguali per i sette lotti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa e per il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e ha depositato una dettagliata relazione sui fatti di causa, corredata della pertinente documentazione, redatta a cura del predetto Comando.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, l’Amministrazione ha sostenuto che oggetto dell’appalto sono una serie di attività eterogenee, rispetto alle quali le sole operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti avrebbero un’incidenza trascurabile. L’aggiudicataria avrebbe perciò ritenuto che la prestazione del nolo a caldo (mezzo di trasporto dei materiali di risulta con autista) non superasse il 2 per cento dell’importo del totale dell’appalto e che il costo del personale non superasse il 50 per cento dell’importo del subcontratto per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. Conseguentemente, Edilsistem non sarebbe stata tenuta a presentare in gara una dichiarazione di subappalto, in quanto tali attività avrebbero dato luogo piuttosto a una subfornitura, non rientrante nella fattispecie dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto alle censure concernenti la presunta anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, l’Amministrazione ha ribattuto a tutti i rilievi contenuti nel ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Si è inoltre costituita in giudizio la controinteressata Edilsistem, la quale ha parimenti sottolineato la rilevanza trascurabile, nell’economia dell’appalto, del servizio di trasporto e smaltimento del materiale di risulta, il cui valore non supererebbe il 2 per cento dell’intera commessa e che si caratterizzerebbe per un’incidenza del costo della mano d’opera inferiore al cinquanta per cento del valore del servizio. Tale servizio potrebbe, pertanto, essere affidato a terzi sulla base di un mero contratto di subfornitura, senza necessità di ricorrere al subappalto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il rapporto con l’operatore – debitamente iscritto all’ANGA – incaricato di tale servizio si atteggerebbe, in particolare, come una mera “<i>fornitura e posa in opera</i>”. Nell’attività del fornitore del servizio di trasporto e smaltimento non potrebbe riscontrarsi infatti alcuna autonomia per l’esecuzione del lavoro, la cui organizzazione rimarrebbe sempre nelle mani dell’impresa affidataria dell’appalto. Spetterebbe, in particolare, all’aggiudicataria il compito di raccogliere il materiale da smaltire e di immetterlo nei mezzi del fornitore del servizio di trasporto e smaltimento. Quest’ultimo operatore, abilitato mediante iscrizione all’ANGA, provvederebbe poi a tali attività. Si tratterebbe, in altri termini, di prestazioni meramente strumentali e solo funzionalmente collegate con quelle oggetto del contratto, ma ad esso estranee.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, il bando non potrebbe ritenersi oggetto di eterointegrazione mediante la previsione del possesso necessario del requisito dell’iscrizione all’ANGA, atteso che il meccanismo dell’eterointegrazione, per sua natura di carattere eccezionale, non avrebbe ragion d’essere nel caso in esame, in quanto nessuna normativa di settore prevede l’obbligatorietà di tale iscrizione per il “<i>servizio di manutenzione poligoni di tiro</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sarebbero, infine, destituite di fondamento le doglianze relative alla verifica di congruità dell’offerta di Edilsistem.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La ricorrente ha depositato, in data 8 novembre 2021, una ulteriore memoria, nella quale ha – tra l’altro – contestato che il valore delle attività per le quali sarebbe necessario il ricorso a un operatore terzo in possesso dell’iscrizione all’ANGA rientri nel limite del 2 per cento dell’importo contrattuale da affidare, dovendo tenersi conto, ai fini di tale quantificazione, anche del costo di smaltimento. Conseguentemente, il valore totale di tale attività sarebbe di euro 23.760,00, e quindi superiore rispetto alla soglia di euro 19.883,00 (corrispondente al 2 per cento dell’importo contrattuale).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. In esito alla camera di consiglio del 10 novembre 2021, questa Sezione ha emesso l’ordinanza n. 6318 del 2021, con la quale ha accolto la domanda cautelare, evidenziando che il possesso dell’iscrizione all’ANGA, “<i>ai fini delle attività di ritiro, trasporto e smaltimento del materiale oggetto di bonifica non sembra </i>prima facie<i> qualificabile come mero subcontratto ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016</i>”. Si è ritenuto, al riguardo, che apparisse rilevante “<i>la circostanza che le prestazioni sono espressamente contemplate nell’oggetto dell’appalto e che l’operatore incaricato di tali attività non potrebbe limitarsi a mettere a disposizione il mezzo di lavoro e l’addetto abilitato a utilizzarlo, affinché svolga materialmente l’attività sotto la responsabilità dell’impresa esecutrice (come avviene nel nolo a caldo), ma dovrebbe operare autonomamente, assumendo in proprio la responsabilità dell’attività di ritiro, trasporto e smaltimento, che può eseguire esclusivamente in forza dell’iscrizione all’ANGA</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In prossimità dell’udienza fissata per la decisione di merito della causa, Edilsistem ha depositato documenti e una memoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, la controinteressata ha illustrato la natura e le finalità dell’iscrizione all’ANGA, sottolineando che tale iscrizione è richiesta soltanto per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e non anche di quella di smaltimento, la quale viene svolta dai soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale dato confermerebbe l’incidenza del tutto trascurabile, nell’economia dell’appalto, delle attività per le quali è richiesta l’iscrizione in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La parte ha, inoltre, sottolineato che l’attività di bonifica dei poligoni di tiro avrebbe carattere del tutto diverso rispetto alla bonifica dei siti contaminati, oggetto delle previsioni degli articoli 239 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006. Non sarebbe richiesta, pertanto, l’iscrizione alla categoria 9 dell’ANGA, peraltro non posseduta neppure da Magit.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Edilsistem ha, inoltre, contestato l’adeguatezza della categoria di iscrizione all’ANGA della ricorrente (2bis), evidenziando che l’operatore sarebbe abilitato soltanto alla raccolta e al trasporto dei rifiuti risultanti dalla propria attività, ossia quelli derivanti dalla manutenzione dei poligoni di tiro, ma non anche dei rifiuti prodotti dai predetti poligoni autonomamente e indipendentemente dall’attività di manutenzione. Peraltro, la ricorrente non sarebbe neppure abilitata alla raccolta e al trasporto delle principali tipologie di rifiuti (identificate mediante i codici CER) relative all’esecuzione dell’appalto oggetto di controversia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali abilitazioni (categorie 4 e 5) sarebbero, invece, in possesso dell’impresa che la controinteressata intende incaricare mediante rapporto di subfornitura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, Edilsistem ha ribadito l’infondatezza delle doglianze concernenti la verifica di congruità della propria offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Magit ha anch’essa depositato una memoria e ha, inoltre, replicato alle produzioni avversarie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella replica, la ricorrente ha sottolineato, tra l’altro, che il valore del due per cento dell’appalto sarebbe superato anche considerando le sole attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, senza includere il costo di smaltimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. All’udienza pubblica fissata la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso risulta correttamente rivolto avverso provvedimenti aventi carattere lesivo nei confronti della ricorrente, nonostante la singolarità della sequenza procedimentale che ha caratterizzato la procedura selettiva in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.1. In particolare, secondo quanto risulta agli atti del giudizio, la Commissione di gara aveva inizialmente individuato quale prima graduata del lotto 5 l’odierna ricorrente Magit (verbale del 6 maggio 2021). Successivamente, a seguito della contestazione da parte di Edilsistem della formula matematica applicata per il calcolo del punteggio economico, la Commissione ha rivisto i punteggi dei concorrenti, pervenendo a collocare nella prima posizione la predetta Edilsistem, seguita dal Magit (verbale del 21 maggio 2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È seguito il provvedimento del R.U.P. del 25 maggio 2021, recante l’espressa “<i>determina</i>” di aggiudicazione “<i>con riserva</i>” – tra gli altri – del lotto 5, “<i>poiché devono essere “</i>congruite<i>” le relative offerte ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con provvedimento del 14 giugno 2021, il medesimo R.U.P. ha poi ritenuto “<i>(&#8230;) che le offerte presentate dai seguenti operatori economici: (&#8230;) EDILSISTEM IMPIANTI S.r.l. di Portici (NA), per il lotto 5, possono considerarsi congrue</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.2. Come anticipato, la sequenza procedimentale seguita dall’Amministrazione non appare del tutto in linea con quanto previsto dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le suddette disposizioni individuano, infatti, nell’ambito della procedura di gara, la “<i>proposta di aggiudicazione</i>”, soggetta all’approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante (articolo 33, comma 1), e la successiva “<i>aggiudicazione</i>”, alla quale provvede la stazione appaltante “<i>previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1 (&#8230;)</i>” (articolo 32, comma 5). La disciplina normativa stabilisce, infine, che “<i>L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti</i>” (articolo 32, comma 7).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “<i>l’aggiudicazione costituisce un atto tipizzato dal legislatore nell’ambito della sequenza procedimentale che conduce alla sottoscrizione del contratto, avente una specifica funzione in senso alla procedura di affidamento. Ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 50/16, difatti, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione, la quale non equivale ad accettazione dell’offerta</i>” (Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8081). In questo quadro, “<i>l’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 2016 &#8211; al fine di assicurare con la massima celerità la certezza delle situazioni giuridiche ed imprenditoriali &#8211; ha eliminato la tradizionale categoria della ‘aggiudicazione provvisoria’, ma distingue solo tra: &#8211; la proposta di aggiudicazione, che è quella adottata dal seggio di gara, ai sensi dell’art. 32, comma 5, cit.; &#8211; l’aggiudicazione tout court, che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione (tra gli altri, Consigli di Stato, sez. V, 10 ottobre 2019, n. 6904). Si è, dunque, in presenza di una successione procedimentale tra proposta di aggiudicazione, approvazione della proposta e conseguente aggiudicazione: attraverso la proposta di aggiudicazione viene individuato il candidato migliore alla stregua di quanto risultante dalla valutazione delle offerte in concreto compiuta; all’esito dei prescritti controlli, la stazione appaltante provvede a recepire gli esiti della gara, disponendo l’aggiudicazione in favore del migliore offerente</i>” (così ancora Cons. Stato n. 8081 del 2021, cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3. Nel caso in esame, l’Amministrazione ha ritenuto di disporre l’aggiudicazione prima dell’effettuazione della verifica di congruità dell’offerta, condizionando, tuttavia, tale provvedimento agli esiti della verifica stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non essendo più prevista la tradizionale distinzione tra “<i>aggiudicazione provvisoria</i>” e “<i>aggiudicazione definitiva</i>”, e in assenza di qualsivoglia precisazione da parte dell’Amministrazione circa la portata dei provvedimenti adottati, deve conseguentemente ritenersi che l’aggiudicazione della procedura, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si sia prodotta con l’adozione del provvedimento del 14 giugno 2021, che ha saldato i propri effetti con quello del precedente 25 maggio, facendo venir meno la “<i>riserva</i>” ivi contenuta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.4. Il ricorso è stato quindi correttamente proposto avverso tali provvedimenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Venendo all’esame del primo mezzo di gravame, il Collegio ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano fondate, come rilevato già sulla base del sommario esame compiuto in sede cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Con il motivo in esame, Magit ha allegato che l’aggiudicataria Edilsistem avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, in quanto non è in possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e, inoltre, non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto per lo svolgimento delle attività che richiedono la predetta iscrizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Al fine dello scrutinio della censura, occorre preliminarmente ricostruire le disposizioni rilevanti della <i>lex specialis</i> di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.1. In questa prospettiva, deve rilevarsi anzitutto che l’oggetto dell’appalto comprende le attività di “<i>bonifica</i>”, “<i>manutenzione programmata</i>” e “<i>certificazione periodica</i>” delle strutture e degli impianti dei poligoni di tiro in galleria (cfr. § 1.1 del capitolato tecnico).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le predette attività sono definite nel capitolato tecnico, ove si stabilisce, tra l’altro, che “<i>Per interventi di bonifica si intendono tutte quelle attività tese ad inertizzare, ripulire, lavare e rimuovere in genere le polveri (incombuste e non) generate dall’attività di esercitazione a fuoco (che si depositano su tutte le superfici delle strutture e degli impianti all’interno del poligono di tiro), oltre che alla rimozione, raccolta e smaltimento &#8211; secondo quanto previsto dalle normative vigenti &#8211; dei residui solidi di piombo e metallici in genere (proiettili e bossoli). Le attività di pulizia e bonifica dovranno essere eseguite con l’utilizzo di attrezzature, prodotti e/o detergenti di tipo non aggressivo, non infiammabili e non tossici. Si intendono a totale carico della ditta appaltatrice la messa a disposizione della manodopera qualificata, delle attrezzature e dei materiali di consumo</i>” (v. § 1.7 del capitolato).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alle “<i>attività di bonifica</i>” è poi dedicato il § 2 del capitolato tecnico, ove si riprende la precedente definizione, precisando ulteriormente che “<i>Le attività di bonifica includono altresì il relativo smaltimento, secondo quanto prescritto dalle vigenti normative in materia, dei liquidi di risulta provenienti dalle acquee di lavaggio</i>” e che “<i>Nell’esecuzione degli interventi di pulizia e bonifica dovrà essere impiegato personale altamente specializzato dipendente della ditta appaltatrice. Le attività di pulizia e bonifica dovranno essere svolte con procedure, metodi e protocolli conformi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori, utilizzando i prescritti dispositivi di protezione individuale (DPI &#8211; mascherine filtranti monouso, guanti, calzature e tute protettive)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vengono, poi, dettagliatamente indicate le superfici interne al poligono che dovranno essere oggetto di raccolta e bonifica periodica delle polveri incombuste, con la specificazione della frequenza della relativa pulizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ulteriori disposizioni sulle modalità della bonifica sono dettate ai §§ 2.1-2.8 e relativi sottoparagrafi. In particolare, al § 2.1 si legge che “<i>Resta inteso che è a totale carico della ditta appaltatrice l’acquisizione, da parte di laboratorio autorizzato, dell’analisi preventiva delle acquee di lavaggio e di tutti i materiali speciali (in polvere e/o solidi) da smaltire e bonificare, al fine di individuarne il grado di tossicità prima del conferimento in discarica. Le polveri provenienti dalla raccolta “a secco” all’interno della galleria di tiro, preliminarmente al loro conferimento in discarica, dovranno essere inertizzate deponendole all’interno di contenitori stagni (a perfetta tenuta) in maniera che le stesse risultino costantemente “a bagno d’acqua”. I liquidi di risulta dovranno poi essere smaltiti esclusivamente in discariche autorizzate, secondo quanto prescritto dalle vigenti normative in materia. Di tutte le operazioni di conferimento a discarica dovrà essere fornita all’Amministrazione copia dei verbali rilasciati dalla discarica stessa</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Riferimenti allo smaltimento sono contenuti anche nei paragrafi recanti la descrizione delle singole attività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.2. La <i>lex specialis</i> di gara prevede poi, al § 6 della lettera d’invito, che “<i>Il subappalto è consentito per la sola attività di ritiro, trasporto e smaltimento del materiale oggetto di bonifica da parte di società in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Analoga previsione è contenuta al § 1.6 del capitolato tecnico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.3. Da ultimo, deve rilevarsi che la tabella di attribuzione dei punteggi prevede che, nell’ambito dei 70 punti relativi alla valutazione dell’offerta tecnica, un massimo di 5 punti sia riferito all’attività di “<i>gestione e controllo del ciclo dei rifiuti</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Dall’esame della documentazione di gara si evince che l’attività di bonifica dei poligoni di tiro abbia rilevanza centrale nell’economia dell’appalto e che l’Amministrazione, nella costruzione della disciplina di gara, abbia dedicato particolare attenzione alla necessità che i rifiuti derivanti da tale attività vengano correttamente allontanati e smaltiti, mediante il ricorso a imprese in possesso dei prescritti requisiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.1. Andando ancora più in profondità nell’esame della <i>lex specialis</i> di gara, deve convenirsi con la controinteressata nel rilevare che l’attività di pulizia e bonifica dei poligoni oggetto della commessa, pur dovendo essere svolta mediante l’impiego di personale specializzato, non richiedeva, in base alla <i>lex specialis </i>di gara, l’iscrizione all’ANGA. E ciò sul presupposto implicito che non si tratta di bonifica di siti contaminati, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, bensì di attività diretta piuttosto a impedire la contaminazione del suolo e delle acque per effetto dell’esercizio del poligono di tiro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.2. La <i>lex specialis</i> di gara ha invece richiesto espressamente che l’attività di “<i>ritiro, trasporto e smaltimento del materiale oggetto di bonifica</i>” debba essere svolta da parte di un’impresa “<i>in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non</i>” (v. § 6 della lettera d’invito, nonché § 1.6 del capitolato); previsione, questa, che rinvia implicitamente agli articoli 208 e 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, l’articolo 208 disciplina l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento dei rifiuti, mentre l’articolo 212 ha ad oggetto l’Albo Nazionale Gestori Ambientali e, al riguardo, stabilisce espressamente che “<i>L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti (&#8230;)</i>” (così il comma 5, primo periodo, del predetto articolo 212).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.3. Deve, perciò, concludersi che la <i>lex specialis</i> di gara abbia inteso richiedere il possesso di una speciale abilitazione (l’iscrizione all’ANGA) per l’attività, rientrante nel perimetro della commessa, di raccolta dei rifiuti e di trasporto degli stessi fino all’impianto deputato allo smaltimento, quest’ultimo, a sua volta, debitamente autorizzato ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.4. Consapevole, tuttavia, dell’eventualità che l’aggiudicataria – chiamata a svolgere con proprio personale le attività di bonifica – potesse non essere in possesso dell’iscrizione all’ANGA, necessaria per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, l’Amministrazione, al fine di non restringere indebitamente il perimetro dei concorrenti, ha previsto che questo segmento delle attività oggetto della commessa potesse essere affidato in subappalto a un’impresa abilitata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.5. Come detto, inoltre, l’Amministrazione ha attribuito particolare importanza al controllo e alla gestione del ciclo dei rifiuti, tanto da prevedere l’attribuzione fino a cinque punti per tale segmento di attività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Così ricostruito il quadro della disciplina di gara rilevante nella controversia, occorre stabilire se l’aggiudicataria Edilsistem dovesse essere esclusa dalla procedura, in considerazione della circostanza che l’operatore non è iscritto all’ANGA (dato non controverso) e, d’altro canto, non ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà, contemplata dalla lettera di invito e dal capitolato tecnico, di ricorrere a un subappaltatore, in possesso di tale iscrizione, ai fini dello svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Al riguardo, deve anzitutto rilevarsi che non può trovare accoglimento l’eccezione di Edilsistem, la quale ha allegato – come sopra detto – che la ricorrente Magit sarebbe in possesso a propria volta di un’iscrizione all’ANGA non adeguata (perché concernente soltanto lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell’esercizio della propria attività di manutenzione, e non anche di quelli derivanti direttamente dall’attività del poligono di tiro) e, inoltre, riferita a categorie di rifiuti non corrispondenti a quelle oggetto di trattamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale eccezione avrebbe infatti dovuto essere proposta mediante ricorso incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, Magit ha documentato agli atti del giudizio che, pur essendo in possesso di una iscrizione all’ANGA, ha dichiarato, in occasione della presentazione della propria offerta, a seguito dell’invito dell’Amministrazione, di voler fare ricorso al subappalto proprio per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Ciò posto, deve rilevarsi che, secondo la tesi sostenuta dall’Amministrazione e dalla controinteressata, nei termini sopra illustrati, il ricorso al subappalto non sarebbe stato necessario, in quanto il valore complessivo delle attività in esame sarebbe inferiore al due per cento della commessa e, inoltre, non comporterebbe un’incidenza della manodopera in misura superiore al cinquanta per cento, per cui si rientrerebbe nel perimetro dell’istituto del subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Al riguardo, il Collegio osserva che l’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, stabilisce, nei primi due periodi, che “<i>Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il comma 6 del medesimo articolo 105, nel testo vigente applicabile <i>ratione temporis</i>, stabiliva inoltre che “<i>E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La portata delle suddette previsioni è stata chiarita dalla giurisprudenza, la quale ha avuto modo di affermare che “<i>il </i>discrimen<i> tra subappalto in senso proprio e mero subaffidamento va tracciato considerando il carattere accessorio o meno delle prestazioni affidate al sub-contraente, in quanto la disciplina di cui all’art. 105 del Codice non si applica unicamente alle prestazioni meramente strumentali e solo funzionalmente collegate con quelle oggetto del contratto (ma ad esso estranee), come tali qualificabili ai sensi del comma 2 del menzionato art. 105 (cfr. Tar Pescara, sez. I, nn. 43/2018 e 199/2018)</i>” (Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2020, n. 1603).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più in dettaglio, il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, mentre diversi dal subappalto sono i contratti che hanno ad oggetto quei beni e servizi dei quali l’impresa aggiudicataria necessita per poter, essa sola, eseguire la prestazione oggetto del contratto d’appalto (Cons. Stato, Sez. III, 22 luglio 2021, n. 5516).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. In applicazione del quadro normativo e dei principi sopra richiamati, il Collegio è dell’avviso che le prestazioni aventi ad oggetto la raccolta e il trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica e di manutenzione dei poligoni di tiro non costituiscano attività di carattere meramente accessorio nell’economia dell’appalto oggetto di controversia, in quanto si tratta di attività espressamente contemplate nella disciplina di gara quali prestazioni richieste all’affidatario, secondo quanto sopra illustrato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali attività, quindi, pur potendo essere svolte sulla base di un rapporto contrattuale tra l’affidatario e un operatore terzo, sono tuttavia rivolte direttamente nei confronti dell’Amministrazione, e non invece nei confronti dell’organizzazione dell’aggiudicatario (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 7256).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’importanza di tali prestazioni nell’economia dell’appalto è, inoltre, testimoniata dalla circostanza che le stesse attengono alla gestione del ciclo dei rifiuti, per la quale è stata espressamente prevista l’attribuzione di un punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. A fronte di tali elementi, non risultano persuasive le argomentazioni della controinteressata, la quale sostiene che il carattere puramente accessorio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti discenderebbe dalla loro incidenza sul valore della commessa in misura inferiore al due per cento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.1. Al riguardo – in disparte la circostanza che tale ridotta incidenza è contestata dalla ricorrente, nei termini sopra detti – assume carattere dirimente la circostanza che il secondo periodo dell’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 stabilisce che costituisce “<i>comunque</i>” subappalto qualsiasi contratto che superi le soglie indicate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il legislatore ha infatti voluto stabilire una soglia quantitativa al di sopra della quale il contratto viene qualificato in ogni caso come subappalto, ai fini della disciplina dei contratti pubblici, a prescindere da ogni approfondimento circa la relativa natura; ciò non toglie, tuttavia, che i caratteri propri del subappalto possano emergere anche in relazione a contratti che si pongano al di sotto della suddetta soglia, ove le relative prestazioni non presentino carattere puramente strumentale e accessorio e siano dirette nei confronti dell’Amministrazione, e non della struttura organizzativa dell’affidatario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.2. D’altro canto, anche la soglia del due per cento del valore della commessa, che la controinteressata afferma non essere superata, è riferita dal legislatore ai contratti di “<i>forniture con posa in opera</i>” e di “<i>nolo a caldo</i>”, i quali non sono assimilabili rispetto all’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In entrambe le fattispecie indicate esemplificativamente dal legislatore, infatti, si fa riferimento a prestazioni eseguite bensì da manodopera di un operatore terzo, ma sotto le direttive e la responsabilità dell’aggiudicatario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, nel c.d. nolo a caldo il noleggiatore non è obbligato al raggiungimento di uno scopo specifico, ma si limita esclusivamente a mettere a disposizione dell’affidatario l’attrezzatura di lavoro e il personale addetto al suo utilizzo. L’organizzazione del lavoro è quindi rimessa esclusivamente all’impresa affidataria. Non può, invece, parlarsi di nolo a caldo, ma è riscontrabile un vero e proprio subappalto, nel caso in cui l’operatore dell’attrezzatura non entri a far parte dell’organizzazione dell’impresa esecutrice e non agisca sotto le direttive di quest’ultima, quale semplice conduttore del mezzo di lavoro, ma gli venga affidata una lavorazione prevista dall’appalto, da eseguire direttamente e in piena autonomia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Proprio tale ultima situazione è riscontrabile nel caso oggetto di controversia, atteso che l’operatore incaricato della raccolta e del trasporto dei rifiuti non potrebbe limitarsi a mettere a disposizione il mezzo di lavoro e l’addetto abilitato a utilizzarlo, affinché svolga materialmente l’attività sotto la responsabilità dell’impresa esecutrice (come avviene nel nolo a caldo), ma dovrebbe necessariamente operare autonomamente, assumendo in proprio la responsabilità dell’attività, che è abilitato ad eseguire esclusivamente in forza dell’iscrizione all’ANGA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, se l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti può essere svolta soltanto da un operatore iscritto all’ANGA, allora il personale incaricato deve svolgere tale attività sulla base delle direttive e sotto la responsabilità dell’impresa da cui dipende, e non invece dell’aggiudicataria, non in possesso di tale iscrizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ciò la radicale differenza rispetto al nolo a caldo e, più in generale, alle prestazioni accessorie non qualificabili come subappalto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.3. Deve, infine, rilevarsi che, in base all’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è obbligatoria l’indicazione dei subappaltatori in sede di offerta, “<i>indipendentemente dall’importo a base di gara</i>”, qualora i servizi oggetto di gara “<i>riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190</i>”; disposizione, quest’ultima, che fa riferimento, tra l’altro, ai “<i>servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti</i>” (v. articolo 1, comma 53, lett. <i>i-quater</i>, della legge n. 190 del 2012).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E, con riferimento a tali previsioni, la giurisprudenza, in una fattispecie che presenta tratti di analogia con quella oggetto della presente controversia, ha chiarito che “<i>Non persuade (&#8230;) la tesi per cui, anche in caso di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, in tanto è richiedibile la dichiarazione, in quanto l’attività sia qualificabile in termini di subappalto. Innanzitutto, la tesi finirebbe per svuotare la portata applicativa della norma, consentendo cioè l’”</i>assegnazione<i>” di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, purché non qualificabili come subappalto. In secondo luogo, a scongiurare una simile lettura è l’ampiezza del riferimento testuale agli appalti che “riguardano” attività a maggiore esposizione di infiltrazione mafiosa e, dunque, non che abbiano ad oggetto esclusivo o principale tali attività, ma che le comprendano al loro interno</i>” (Cons. Stato, n. 1603 del 2020, cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla scorta di tali elementi, si è quindi concluso che “<i>Poiché l’attività di trasporto, ai fini del conferimento in discarica, è espressamente prevista e compensata nel capitolato della gara qui controversa (&#8230;) essa costituisce prestazione e oggetto consustanziale del contratto e, come tale, appare infondata la tesi che vorrebbe escludere la natura del conferimento del servizio dall’ambito del subappalto</i>” (così ancora la sentenza da ultimo citata).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale situazione è riscontrabile anche nel caso oggetto del presente giudizio. La necessità del ricorso al subappalto per le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti è, quindi, ulteriormente avvalorata anche dalla disposizione da ultimo richiamata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.4. Si tratta, del resto, di una disciplina indirettamente richiamata anche dalla legge di gara, laddove la stessa ha espressamente previsto che le (sole) attività in questione potessero formare oggetto di subappalto. Con tale previsione è stato infatti riconosciuto il carattere non accessorio di tali prestazioni e, inoltre, si è fatto rinvio implicitamente alla prescrizione normativa che impone l’indicazione in sede di gara dell’operatore cui sono affidate tali attività, in quanto a rischio di infiltrazione mafiosa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. Ritiene, conclusivamente, il Collegio che Edilsistem, non essendo in possesso dell’iscrizione all’ANGA, necessaria per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, dovesse necessariamente fare ricorso al subappalto per l’esecuzione di tali prestazioni, rendendo la relativa dichiarazione al momento della presentazione dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto, in considerazione della fondatezza del primo motivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Stante il carattere assorbente delle doglianze scrutinate, il Collegio ritiene di potersi esimere dall’esame delle rimanenti censure, incluse quelle – aventi carattere accessorio rispetto al secondo e al terzo motivo – concernenti la mancata integrale ostensione della documentazione richiesta dalla parte (profilo rispetto al quale la ricorrente formula, nell’epigrafe del ricorso, una domanda di accesso in corso di causa, e propone invece, nelle conclusioni, una istanza istruttoria).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24. Per l’effetto, deve essere disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, dal quale discende la soddisfazione in forma specifica dell’interesse della ricorrente, fermo restando lo svolgimento delle verifiche dovute da parte della Stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vanno, invece, dichiarate improcedibili, per difetto di interesse, la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, mediante dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro nell’esecuzione, nonché quella subordinata di risarcimento per equivalente. Stante, infatti, l’accoglimento della domanda cautelare, che ha determinato l’impossibilità della stipulazione del contratto, non emerge, allo stato, un interesse risarcitorio della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25. Le spese del giudizio vanno poste a carico del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e sono liquidate nel dispositivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va, invece, disposta la compensazione delle spese nei confronti della controinteressata.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il Comando generale dell’Arma dei carabinieri al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA, oneri per spese generali nella misura del quindici per cento e rimborso del contributo unificato. Compensa le spese nei confronti della controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Riccardo Savoia, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Claudio Vallorani, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla nozione di &#8220;servizi analoghi&#8221;.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-servizi-analoghi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 11:30:48 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-servizi-analoghi/">Sulla nozione di &#8220;servizi analoghi&#8221;.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Svolgimento della gara &#8211; Requisiti di idoneità tecnico-professionale &#8211; Svolgimento di &#8220;servizi analoghi&#8221; &#8211; Ratio della richiesta &#8211; Concetto di &#8220;servizi identici&#8221; &#8211; Differenze. Laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-servizi-analoghi/">Sulla nozione di &#8220;servizi analoghi&#8221;.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-servizi-analoghi/">Sulla nozione di &#8220;servizi analoghi&#8221;.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Svolgimento della gara &#8211; Requisiti di idoneità tecnico-professionale &#8211; Svolgimento di &#8220;servizi analoghi&#8221; &#8211; Ratio della richiesta &#8211; Concetto di &#8220;servizi identici&#8221; &#8211; Differenze.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Laddove la <em>lex specialis</em> chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la <em>ratio</em> sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savoia &#8211; Est. Vallefuoco</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2022, proposto da<br />
Mancarella Pietro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Misserini, Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, Ministero della Difesa – Centro Responsabilita’ Amm Va Marina Militare Mariugcra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Ministero della Difesa – Marina Militare – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra), non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sir Spa, non costituito in giudizio;<br />
Sir S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Annullamento, previa tutela cautelare, dell’atto dispositivo n. 1 del 05.01.2022, pubblicato sul profilo del committente in pari data,con il quale è stato affidato il lotto n. 1 – sede di Taranto – dell’appalto “del servizio di raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento a discarica o ad altro impianto autorizzato per lo smaltimento delle acque di sentina prodotti o detenuti presso Unità Navali e Comandi della Marina Militare nelle sedi di Taranto, Brindisi e La Spezia e assistenza antinquinamento”, alla controinteressata SIR SPA</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Sir S.p.A. e di Ministero della Difesa – Centro Responsabilita’ Amm Va Marina Militare Mariugcra;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso e le doglianze con esso proposte;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto lo stesso infondato alla luce delle considerazioni che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">La tesi ricorsuale è che l’attività richiesta sarebbe da riferire al solo servizio di raccolta e trasporto di acque di sentina prodotti delle unità navali, laddove la norma di gara utilizza l’espressione “Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto”, e che tale requisito atterrebbe alla capacità tecnico professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene l’assunto non è condivisibile, posto che:</p>
<p style="text-align: justify;">-è il codice CPV (il n. 90510000) quello individuato come classificazione di riferimento per tutti i lotti di gara (ivi compreso il n. 1), che identifica il “Trattamento e smaltimento dei rifiuti”, senza alcuna specificazione in ordine alla tipologia di rifiuto da trattare/smaltire.</p>
<p style="text-align: justify;">– con chiarimento fornito al quesito n. 3, la stessa stazione appaltante, interpellata sulla questione qui controversa (“se il fatturato specifico riferito alle attività di trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di rifiuti di natura diversa dalle acque di sentina è ritenuto idoneo ai fini del riconoscimento del requisito di capacità economica e finanziaria”), ha precisato che il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria era richiesto “nel settore di attività oggetto dell’appalto”, con ciò chiarendo che il settore oggetto della gara, proprio ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria, va identificato con riferimento non tanto a un’unica e specifica tipologia di rifiuto, quanto piuttosto a tutti i rifiuti la cui gestione, intesa come raccolta, trasporto e smaltimento, rientra nel medesimo settore imprenditoriale della gestione integrata dei rifiuti;</p>
<p style="text-align: justify;">– si legge espressamente che “Il servizio dovrà comprendere il prelievo, la raccolta, l’eventuale confezionamento, il trasporto, l’eventuale deposito preliminare o messa in riserva, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti”;</p>
<p style="text-align: justify;">– “Le attività che formano l’oggetto dell’appalto possono sintetizzarsi come di seguito, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante o dai Comandi: 1) eventuale campionatura, necessaria alla caratterizzazione del rifiuto, eseguito da personale tecnico specializzato dell’impresa aggiudicataria o da laboratorio avente requisiti previsti dalla legge; 2) campionamento del terreno e dell’area di sedime/specchio acqueo oggetto di eventuale sversamenti o contaminazioni; 3) carico, trasporto e conferimento di tutti i rifiuti in impianti di trattamento/recupero o smaltimento autorizzati; 4) tutte le opere e la gestione documentale necessarie per ottenere un lavoro a regola d’arte; 5) tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manlevazione dell’Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo; 6) opere di bonifica, cioè l’insieme degli interventi atti ad eliminare una contaminazione in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti in aree di pertinenza dei Comandi fruitori del servizio o in mare; 7) intervento su eventuale contaminazione: presenza su un soggetto o in una matrice ambientale di un agente, ossia di una sostanza chimica, biologica o fisica che ha effetti sugli organismi e può avere effetti sulla salute umana”, senza, nuovamente, che si limiti il servizio oggetto di affidamento all’attività di raccolta e trasporto in impianto delle acque di sentina prodotte dalle navi.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo ad abundantiam può essere utile sul punto richiamare la sentenza di questa sezione n. 5111/21, laddove osserva che ”In buona sostanza, sulla base di tali principi ermeneutici, la valutazione che l’Amministrazione procedente è chiamata a fare ai fini dell’ammissione alla gara deve essere ricostruita in termini complessivi, valutando tutte forniture rese dal concorrente, a comprova della propria solidità finanziaria nel settore (inteso in senso globale e non parcellizzato), di tal ché possano considerarsi quale indice della idoneità economica alla corretta esecuzione dell’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti “laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici” (Cons. Stato, Sez. V, n. 5040/2018 e n. 3267/2018).”</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente devono essere respinte tutte le censure che muovono dal predetto, infondato, assunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all’esatta qualificazione della previsione contenuta nella clausola di disciplinare impugnata, va osservato che il disciplinare stesso qualifica formalmente il fatturato specifico come requisito di capacità “economica e finanziaria” del concorrente, laddove dispone che: “La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: – presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico; – una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso va dunque respinto, potendosi compensare le spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Riccardo Savoia, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Rosa Perna, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandra Vallefuoco, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</a></p>
<p>Pres. Anastasi &#8211; Est. Vallorani Sulla riapertura dei termini per la partecipazione a un concorso pubblico. Concorsi pubblici &#8211; Riapertura dei termini per la presentazione della domanda &#8211; Art. 10, co. 3, d-l n. 44/2021 &#8211; Possesso dei requisiti di partecipazione &#8211; Partecipazione del candidato &#8211; Maturazione del requisito di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Anastasi &#8211; Est. Vallorani</span></p>
<hr />
<p>Sulla riapertura dei termini per la partecipazione a un concorso pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Concorsi pubblici &#8211; Riapertura dei termini per la presentazione della domanda &#8211; Art. 10, co. 3, d-l n. 44/2021 &#8211; Possesso dei requisiti di partecipazione &#8211; Partecipazione del candidato &#8211; Maturazione del requisito di partecipazione dopo la scadenza dell&#8217;originario termine di presentazione delle domande, ma prima di quello previsto a seguito della riapertura dei termini &#8211; Modifica sostanziale del bando &#8211; Ammissione &quot;con riserva&quot;.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere accolta la domanda di partecipazione &quot;con riserva&quot; al &quot;<em>concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatrè posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell&#8217;Area III, posizione retributiva/fascia retributivaF1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni</em>&#8221; bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentata dal candidato che, a seguito della riapertura dei termini di partecipazione alla selezione pubblica disposta dalla p.a. in ossequio alla previsione dell&#8217;art. 10, co. 3, del decreto-legge n. 44/2021, abbia maturato il requisito di partecipazione del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza dopo la scadenza dell&#8217;originario termine di presentazione delle domande (30 luglio 2020), ma prima di quello previsto a seguito della riapertura dei termini (29 agosto 2021) (Secondo il TAR, infatti, il ricorso appare, al sommario esame proprio della presente fase, munito del necessario <i>&#8220;fumus boni juris&#8221;</i> in quanto, di fronte alla scelta di ammettere tutti coloro che non avevano presentato domanda entro l&#8217;originaria scadenza fissata, a condizione che fossero in possesso del necessario requisito della laurea, alla scadenza del termine originario, appare irragionevolmente penalizzante e contraria al principio della massima partecipazione e concorrenzialità , la preclusione nei confronti di coloro che hanno conseguito il titolo prima della scadenza del termine rinnovato, atteso che: i. il bando di rettifica emanato dall&#8217;Amministrazione ha operato una <i>&#8220;modifica sostanziale&#8221; </i>della procedura concorsuale, introducendo una diversa tipologia di prove; ii. ha aumentato in modo cospicuo il numero dei posti banditi; iii. ha comunque consento l&#8217;incremento della platea dei potenziali interessati, sebbene escludendo quei soggetti che versano nella medesima condizione del ricorrente, il che implica scelta contraria a quella di mantenere cristallizzato l&#8217;ambito soggettivo dei partecipanti).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8106 del 2021, proposto da: </p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Colonnese, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de&#8217; Cavalieri n. 11; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica &#8211; Commissione Ripam, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità  Sostenibile, Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca, Agenzia Nazionale per L&#8217;Amministrazione e Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati Alla Criminalità  Organizzata, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale non costituiti in giudizio; <br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero dell&#8217;Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell&#8217;Istruzione, Ministero della Cultura, Ministero della Salute, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Agid &#8211; Agenzia per L&#8217;Italia Digitale, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita&#8217; Sostenibili, Ag Naz Amm. Beni Confiscati Alla Criminalita&#8217; Organizzata &#8211; Roma, Ispra &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: center;">anche mediante misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del bando di concorso pubblicato in G.U.R.I. &#8211; IV serie speciale n. 60 del 30 luglio 2021, avente a oggetto &#8220;RETTIFICA &#8211; Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatrè posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell&#8217;Area III, posizione retributiva/fascia retributivaF1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni&#8221;, in parte qua, nei limiti dell&#8217;interesse del ricorrente, e più precisamente, limitatamente all&#8217;art. 9, co. 2, ove si dispone che &#8220;Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei</p>
<p style="text-align: justify;">termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall&#8217;art. 4 del bando di cui al comma 1&#8243; (ossia, del bando pubblicato sulla G.U.R.I. &#8211; IV serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020 con cui  stato indetto un concorso pubblico &#8220;per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatr posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell&#8217;Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni&#8221;, che fissava come data di presentazione delle domande di partecipazione quella del 30 luglio 2020);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra, del modello telematico di domanda di partecipazione al concorso, nella parte in cui non consente di indicare, come data di conseguimento del titolo di studio prescritto, una data successiva al 30 luglio 2020 ma anteriore al 29 agosto 2021; </p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Ministero dell&#8217;Interno e di Ministero della Difesa e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell&#8217;Istruzione e di Ministero della Cultura e di Ministero della Salute e di Ispettorato Nazionale del Lavoro e di Agid &#8211; Agenzia per L&#8217;Italia Digitale e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita&#8217; Sostenibili e di Ag Naz Amm Ne Beni Confiscati Alla Criminalita&#8217; Organizzata &#8211; Roma e di Ispra &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e di Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; </p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Premesso che il dott. Gianluca Colonnese, avendo conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l&#8217;Università  degli studi Roma Tre in data 24 maggio 2021, pur intenzionato a partecipare alla procedura concorsuale di cui al bando in oggetto, non ha potuto presentare la propria domanda di partecipazione per effetto dell&#8217;art. 2, co. 9, del bando di rettifica che, dopo avere rinnovato al 29 agosto 2021 il nuovo termine di partecipazione, ha però stabilito che: <i>&#8220;9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall&#8217;art. 4 del bando di cui al comma 1&#8221;</i>, ove il riferimento  al bando originario pubblicato sulla G.U.R.I. &#8211; IV serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020 (cfr. doc. n. 1), che fissava la scadenza del termine per presentare domanda di partecipazione al 30 luglio 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che il ricorso appare, al sommario esame proprio della presente fase, munito del necessario <i>&#8220;fumus boni juris&#8221;</i> in quanto, di fronte alla scelta di ammettere tutti coloro che non avevano presentato domanda entro l&#8217;originaria scadenza fissata (a condizione che fossero in possesso del necessario requisito della laurea, alla scadenza del termine originario), appare irragionevolmente penalizzante e contraria al principio della massima partecipazione e concorrenzialità , la preclusione nei confronti di coloro che hanno conseguito il titolo prima della scadenza del termine rinnovato, atteso che: i. il bando di rettifica emanato dall&#8217;Amministrazione ha operato una <i>&#8220;modifica sostanziale&#8221; </i>della procedura concorsuale, introducendo una diversa tipologia di prove; ii. ha aumentato in modo cospicuo il numero dei posti banditi; iii. ha comunque consento l&#8217;incremento della platea dei potenziali interessati (sebbene escludendo quei soggetti che versano nella medesima condizione del ricorrente), il che implica scelta contraria a quella di mantenere cristallizzato l&#8217;ambito soggettivo dei partecipanti; </p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto evidente il <i>&#8220;periculum in mora&#8221;,</i> dipendente dall&#8217;imminenza della prova da sostenere dalla quale, in assenza di misura cautelare favorevole, l&#8217;odierno ricorrente sarebbe escluso;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare ai fini dell&#8217;ammissione &#8220;con riserva&#8221; del ricorrente alla procedura concorsuale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, altresì, che, seppur non risultino impugnati atti adottati dal medesimo, sia opportuno integrare il contraddittorio nei confronti del Formez PA, in quanto ente incaricato della gestione della procedura concorsuale; ritenuto, pertanto, di ordinare alla parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso e della presente ordinanza a Formez PA entro gg. 20 (venti) dalla comunicazione di essa da parte della Segreteria di questa Sezione e di provvedere, nei successivi gg. 10 (dieci), al deposito della documentazione comprovante l&#8217;avvenuta esecuzione dell&#8217;incombente; </p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 24 novembre 2021, ore di rito;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis): </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; accoglie la domanda cautelare proposta e dispone l&#8217;ammissione &#8220;con riserva&#8221; del ricorrente alla procedura concorsuale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 24 novembre 2021, ore di rito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ordina alla parte ricorrente di disporre l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti di Formez PA, con onere di provvedere alla relativa notificazione entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero, se anteriore, dalla notificazione della medesima;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; spese di fase compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza saà  eseguita dall&#8217;Amministrazione ed  depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedeà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Concetta Anastasi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-13-9-2021-n-4952/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2021 n.4952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.690</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-18-1-2021-n-690/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-18-1-2021-n-690/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-18-1-2021-n-690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.690</a></p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente , Rosa Perna, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Barbara De Marchis e dall&#8217;avvocato Antonio Zimbardi, contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, Pubblico impiego : la perdita del requisito morale conseguente alla condanna superabile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-18-1-2021-n-690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.690</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-18-1-2021-n-690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.690</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente , Rosa Perna, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Barbara De Marchis e dall&#8217;avvocato Antonio Zimbardi,  contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,</span></p>
<hr />
<p>Pubblico impiego : la perdita del requisito morale conseguente alla condanna  superabile solo all&#8217;esito della misura riabilitativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; vigili del fuoco &#8211; annullamento della nomina per perdita del requisito morale -misura riabilitativa &#8211; riacquistato possesso dei requisiti morali &#8211; finalità .</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;istituto della riabilitazione, estinguendo le pene accessorie e gli effetti penali della condanna,  ispirato al principio di prevenzione generale, stimolando il condannato a tenere una buona condotta anche dopo l&#8217;espiazione della pena, rispondendo quindi alla funzione di agevolare il reinserimento del soggetto nella società . La perdita del requisito morale conseguente alla condanna  superabile solo all&#8217;esito della misura riabilitativa, atteso che la riabilitazione vale ad attestare in modo più sicuro il riacquistato possesso dei requisiti morali da parte del condannato, perchè opera sulla base di una valutazione ex post della sua condotta e postula uno specifica pronuncia costitutiva (e non meramente dichiarativa) fondata sulla verifica di prove effettive e costanti di buona condotta.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 18/01/2021<br /> <strong>N. 00690/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 12617/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 12617 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Barbara De Marchis e dall&#8217;avvocato Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> &#8211; del Decreto n. 20983 del 19/09/2019, con il quale il Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha decretato l&#8217;annullamento della nomina del Vigile del Fuoco -OMISSIS-;<br /> &#8211; di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell&#8217;interesse dell&#8217;odierno ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2020 la dott.ssa Rosa Perna;<br /> L&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art. 25 comma 1 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto dalla circolare n. 22186 del l&#8217;11 novembre 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Considerato che con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento che decretava l&#8217;annullamento della nomina del Vigile del Fuoco dell&#8217;odierno esponente, per mancanza del requisito delle qualità  morali e di condotta di cui all&#8217;art. 5, comma 1, lettera e) del d. lgs. 217/2005, adottato in data 19.9.2019 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4185/2019 del 16.9.2019, il quale, tuttavia, non teneva in alcun conto il provvedimento di riabilitazione, nelle more intervenuto in data 17.4.2019;<br /> &#8211; che con ordinanza collegiale n. 7303/2019 dell&#8217;11.11.2019 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione, demandando all&#8217;Amministrazione il riesame della fattispecie;<br /> &#8211; che dai documenti depositati dall&#8217;odierna intimata, in data 25.11.2020, si evince che l&#8217;Amministrazione ha riesaminato la fattispecie con una puntuale istruttoria, all&#8217;esito della quale, tenuto conto della intervenuta riabilitazione dell&#8217;interessato, con d.m. n. 5152 del 30.12.2019, ha riammesso in servizio il sig.-OMISSIS-, previo riconoscimento dell&#8217;incondizionata idoneità  psico-fìsica e con effetti economici dalla data di effettiva presa in servizio;<br /> &#8211; che in vista della pubblica udienza del 7.12.2020, con note di udienza del 4.12.2020, l&#8217;odierno esponente ha rappresentato che l&#8217;Amministrazione ha ritenuto di eseguire in modo favorevole al ricorrente e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, risultando integralmente soddisfatto l&#8217;interesse azionato nel presente giudizio;<br /> Considerato che l&#8217;istituto della riabilitazione, estinguendo le pene accessorie e gli effetti penali della condanna,  ispirato al principio di prevenzione generale, stimolando il condannato a tenere una buona condotta anche dopo l&#8217;espiazione della pena, rispondendo quindi alla funzione di agevolare il reinserimento del soggetto nella società ; e che a tal fine, al Tribunale di sorveglianza  richiesta una particolare attività  istruttoria finalizzata alla elisione di qualunque rapporto con soggetti ed ambienti legati ad attività  illecite;<br /> &#8211; che, per giurisprudenza consolidata, la perdita del requisito morale conseguente alla condanna  superabile solo all&#8217;esito della misura riabilitativa (Cons. Stato, ord. 28.8.2020, n. 4997), atteso che la riabilitazione vale ad attestare in modo più sicuro il riacquistato possesso dei requisiti morali da parte del condannato, perchè opera sulla base di una valutazione ex post della sua condotta e postula uno specifica pronuncia costitutiva (e non meramente dichiarativa) fondata sulla verifica di prove effettive e costanti di buona condotta (Cons. Stato, 19 giugno 2019, n. 4187);<br /> &#8211; che, pertanto, correttamente l&#8217;Amministrazione intimata, in esecuzione dell&#8217;ordinanza cautelare n. 7303/2019 della Sezione, all&#8217;esito del riesame della fattispecie ha riammesso in servizio il sig.-OMISSIS-, che in tal modo si  visto riconoscere la fondatezza delle doglianze svolte nell&#8217;atto introduttivo del presente giudizio;<br /> Rilevato che, con il successivo verificarsi dei fatti sopra rappresentati, si  realizzata l&#8217;elisione dell&#8217;interesse del ricorrente alla definizione nel merito del presente giudizio; cosicchè al Collegio non resta che darne atto e dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese legali, ricorrendone giusti motivi;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altro soggetto ivi comunque indicato.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2020 &#8211; svoltasi con collegamento &#8220;da remoto&#8221; &#8211; con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Concetta Anastasi, Presidente<br /> Rosa Perna, Consigliere, Estensore<br /> Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-5-1-2021-n-130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-5-1-2021-n-130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.130</a></p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente, Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Strampelli, contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti OMISSIS, OMISSIS non costituiti in giudizio; Sull&#8217; obbligo di astensione in capo al pubblico ufficiale</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente, Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Strampelli,  contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti OMISSIS, OMISSIS non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217; obbligo di astensione in capo al pubblico ufficiale  nell&#8217; esercizio dei poteri di disciplina</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblico ufficiale &#8211; potere disciplinare &#8211; astensione &#8211; inimicizia dovuta a motivi di interesse personale &#8211; obbligatorietà  della astensione &#8211; sussiste.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;esercizio dei poteri di disciplina, l&#8217;obbligo di astensione in capo al pubblico ufficiale sussiste solo quando l&#8217;inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all&#8217;esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio, sicchè non può costituire elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia nei confronti dell&#8217;incolpato la proposizione di denunce da parte del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 05/01/2021<br /> <strong>N. 00130/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02209/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Giulia Jasmine Schiff, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Strampelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Gabriele Onori, Andrea Farulli non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva</em></strong><br /> per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> -del Decreto Ministeriale MDGMIL REG 2018 0661057, emesso dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa &#8211; I^ Reparto- datato 16.11.2018 e notificato al ricorrente in data 22.11.2018 avente ad oggetto &#8220;espulsione dal 124^ Corso AUPC e proscioglimento dalla ferma contratta dal sergente pilota di complemento ricorrente, indetto con decreto dirigenziale n. MDGMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV^ Serie Speciale, n.48 del 27 giugno 2017&#8221;, ivi compreso il parere di concordanza del Comando Scuole del 05.10.2018;<br /> -del Regolamento di Funzionamento dell&#8217;Accademia Aeronautica ed in particolare dell&#8217;art. 48 del medesimo che disciplina contra legem la composizione della Commissione Permanente di Attitudine;<br /> dell&#8217;atto dispositivo di nomina dei membri della Commissione Permanente di Attitudine militare per i frequentatori dell&#8217;Accademia Aeronautica dell&#8217;anno 2017/ 2018 a firma del Comandante della Scuola ai sensi dell&#8217;art. 5 delle &#8221; linee guida per l&#8217;attribuzione del voto di attitudine militare e professionale&#8221; ed .2013;<br /> -dei verbali di valutazione della Commissione permanente di attitudine militare redatti in data 28.06.18, 04.09.2018 e 13.09.2018 e dei giudizi e votazioni ivi contenuti;<br /> &#8211; di tutti gli atti dispositivi n.48/UC del 28.06.2018, n.71/UC del 03.09.2018 e 73 /UC del 13.09.2018 che hanno preceduto l&#8217;insediamento delle relative sedute della CPA in pari data;<br /> &#8211; delle graduatorie intermedie relative alla conclusione della fase militare e tecnico/professionale;<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti:<br /> annullamento,<br /> del Decreto Ministeriale REG 2018 0661057, emesso dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa- I^ Reparto- datato 16.11.2018&#8243;.<br /> Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:<br /> annullamento, previa sospensiva, delle note di prot. nr. 11394 del 10.03.2020 del Comando Scuola A.M. e del giorno 08.04.2020 del Comando Corsi Accademia A.M. di Pozzuoli.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La ricorrente, quale vincitrice di concorso,  stata ammessa al 124° Corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di 12 anni, in qualità  di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento (AUPC) dell&#8217;Aeronautica Militare.<br /> La stessa, in data 9 gennaio 2018,  stata incorporata presso l&#8217;Accademia Aeronautica per il previsto corso di formazione.<br /> A conclusione della prima fase della corso formativo, la Commissione Permanente di Attitudine militare e professionale (di seguito: C.P.A.), riunita il 28 giugno 2018, assegnava alla ricorrente una votazione complessiva insufficiente in &#8220;attitudine militare&#8221;, determinando, tuttavia, la prosecuzione del corso nell&#8217;auspicio di un miglioramento delle qualità  militari nonchè di un rafforzamento dei valori etici e morali.<br /> Successivamente, in data 4 settembre 2018, a conclusione della fase del corso formativo, la ricorrente veniva valutata, dal medesimo Organo collegiale, insufficiente in &#8220;attitudine militare e professionale&#8221;, così da determinare, a mente della normativa interna, il mancato superamento del citato corso.<br /> In data 13 settembre 2018, la C.P.A. formalizzava la proposta di espulsione dall&#8217;Istituto della predetta con contestuale proscioglimento dalla ferma contratta.<br /> In data 11 ottobre 2018, il relativo carteggio  stato trasmesso al Comando Scuole/3° R.A. per il previsto parere.<br /> Contestualmente l&#8217;amministrazione ha preavvisato la ricorrente, per le eventuali repliche difensive, dell&#8217;avvio del procedimento di espulsione dal corso di formazione.<br /> In data 30 ottobre 2018 il legale del militare produceva, in merito al preavvisato provvedimento, una memoria difensiva con la quale sottolineava la illegittimità  delle sanzioni disciplinari inflitte ( 60 giorni di consegna ed un rimprovero), la pretestuosità  delle stesse e la presentazione, il giorno precedente, di una denuncia alla Procura Militare di Roma per le lesioni riportate dal militare ad opera di suoi pari grado, nonchè le plurime violazioni di legge riscontrate nel procedimento espulsivo.<br /> La Direzione Generale del Personale Militare, con provvedimento n. M_DGMIL/0661057 del 16 novembre 2018, dopo aver esaminato la memoria depositata dalla ricorrente, formalizzava l&#8217;espulsione del suddetto militare per la riportata insufficienza in tre delle quattro aree di valutazione in attitudine militare e professionale, mentre, malgrado le sanzioni disciplinari irrogate, la stessa veniva valutata positivamente nel criterio relativo all&#8217;attitudine ad affrontare la vita militare, area valutativa in cui vengono considerate le sanzioni irrogate.<br /> La ricorrente ha impugnato l&#8217;espulsione innanzi al TAR Lazio con contestuale istanza cautelare.<br /> Il ricorso  tempestivo.<br /> Il provvedimento in questa sede censurato  stato adottato dalla p.a. il 16 novembre 2018 e partecipato alla ricorrente in data 22 novembre 2018.<br /> Il ricorso, poi,  stato consegnato per la notifica alla resistente in data 19 gennaio 2019, ed  stato ricevuto dalla p.a. in data 23 gennaio 2019, quindi iscritto a ruolo in data 20 febbraio 2019.<br /> Risulta, poi, che la ricorrente ha partecipato il ricorso principale anche a due controinteressati.<br /> La notifica  stata effettuata a mente dell&#8217;art. 140 cpc perchè il plico non  stato consegnato ai diretti interessati.<br /> In disparte la omessa produzione agli atti di causa della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa, necessaria per il perfezionamento della indicata procedura partecipativa, nel caso, come nella presente vicenda processuale, di mancata costituzione dei controinteressati, a nulla rilevando la dichiarazione del comando militare di aver consegnato l&#8217;atto, invero tale notifica non era necessaria, atteso che la ricorrente era stata già  inserita nella graduatoria finale e nessun controinteressato era ed  ravvisabile nella presente vicenda, nè in senso formale, nè in senso sostanziale, considerato che non sussiste alcun interesse giuridicamente significativo, in capo ai pari corso della ricorrente, alla conservazione del provvedimento impugnato.<br /> Ciò detto, la parte ricorrente ha ritenuto introdurre, nello scrutinio della vicenda amministrativa affidato al giudice adito, anche aspetti di penale rilevanza connessi alle lesioni dalla stessa subite e, successivamente, denunciate all&#8217;Autorità  giudiziaria penale militare.<br /> In buona sostanza, la parte ricorrente ha, in più occasioni, rappresentato e sostenuto la stretta correlazione tra il comportamento vessatorio cui la stessa  stata oggetto durante il corso formativo ed il provvedimento espulsivo, da ricondursi, a dire della ricorrente, ad una mera attività  ritorsiva dei componenti l&#8217;Aeronautica militare perchè la stessa non aveva condiviso le pratiche in uso dopo la prova per il conseguimento del brevetto di pilota e dalla stessa subite in data 4 aprile 2018.<br /> In particolare la ricorrente ha rappresentato di essersi lamentata dell&#8217;episodio in questione con il genitore.<br /> Quest&#8217;ultimo ha, poi, riportato, tramite messaggi WhatsApp, prodotti in copia agli atti di causa, l&#8217;episodio al suo ex collega Generale Nuzzo, Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole dell&#8217;A.M.. La ricorrente ha, inoltre segnato che nessuna azione disciplinare  successivamente intervenuta nei confronti degli autori delle lesioni dalla stessa riportate, mentre, di contro, sono aumentate le sanzioni disciplinari che le sono state irrogate dai superiori.<br /> Da ciò la ricorrente ha dedotto un atteggiamento vessatorio nei suoi confronti da parte dei superiori e la conseguente espulsione dal corso.<br /> Come detto, la predetta ha reagito al provvedimento espulsivo con ricorso giurisdizionale, affidato a quattro motivi di gravame ed a due ricorsi per motivi aggiunti.<br /> L&#8217;amministrazione si  costituita attraverso la produzione di memorie illustrative e documenti con i quali ha contestato la domanda di parte ricorrente.<br /> Anche quest&#8217;ultima ha prodotto diverse memorie e documenti a sostegno del gravame.<br /> Alla camera di consiglio del giorno 25 marzo 2019, il giudice adito, con ordinanza n. 1839/2019, ha respinto la chiesta misura cautelare, rilevando che il :&#8221;&#038; gravame non risulta assistito dal necessario fumus boni iuris, atteso che la vicenda oggetto di scrutinio afferisce unicamente agli aspetti motivazionali evidenziati con il provvedimento di espulsione, le cui ragioni poggiano sulla accertata non attitudine militare della ricorrente espressa dalla preposta commissione nelle tre aree valutative : complesso delle qualità  morali e di carattere; doti intellettuali e culturali; attitudine professionale, rispetto alle quali le censure avanzate non hanno dimostrato i vizi, in sè, della valutazione, rilevando e prospettando situazioni di inimicizia con il corpo docente in relazione ad una denunzia dalla stessa proposta alla competente Autorità  giudiziaria, ma che nella presente vicenda assume una valenza residuale e non dirimente, anche perchè avanzata dopo circa sei mesi dal fatto&#8221;.<br /> La predetta ha, quindi, impugnato l&#8217;indicata determinazione avanti al Consiglio di Stato che, con l&#8217;ordinanza n. 3208/2019, ha statuito che &#8220;l&#8217;articolazione delle censure dedotte, relative ai profili motivazionali e procedimentali, richiede adeguato approfondimento di merito, con conseguente fissazione dell&#8217;udienza pubblica di discussione dinanzi al T.A.R.; Considerato che, medio-tempore, la prosecuzione e il completamento, con riserva, dell&#8217;attività  formativa nel successivo corso 125° risulta idonea a assicurare l&#8217;interesse dell&#8217;allieva a non disperdere la maturazione dell&#8217;esperienza professionale e non determina, comparativamente, profili di effettivo pregiudizio per l&#8217;interesse pubblico&#8221;.<br /> La p.a. dava esecuzione alla riportata misura cautelare in data 11 luglio 2019, ammettendo, con riserva la ricorrente alla frequenza del 125° corso AUPC.<br /> In data 4 settembre 2019 la ricorrente depositava agli atti di causa un ricorso per motivi aggiunti.<br /> Alla udienza pubblica del 23 ottobre 2019, fissata su sollecitazione del Consiglio di Stato, il Collegio ha segnalato la mancanza del rispetto dei termini a difesa relativamente ai motivi aggiunti depositati da parte ricorrente, per cui la causa veniva rinviata alla udienza pubblica del 3 giugno 2020.<br /> Seguivano, in data 11 maggio 2020, un ulteriore ricorso per motivi aggiunti con contestuale istanza cautelare.<br /> In data 1° giugno 2020 la parte ricorrente, preso atto della necessità  di un rinvio d&#8217;ufficio della discussione del ricorso per consentire il rispetto dei termini a difesa in ragione degli ulteriori motivi aggiunti proposti, rinunciava alla discussione orale prevista per l&#8217;udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020 e l&#8217;udienza veniva rinviata al giorno 23 ottobre 2020.<br /> Veniva, comunque, tenuta il giorno 17 giugno 2020, la camera di consiglio conseguente alla richiesta di misura cautelare avanzata dalla ricorrente con l&#8217;ultimo ricorso per motivi aggiunti.<br /> Il Collegio, con ordinanza n.4377/2020, rilevando, tra l&#8217;altro, che :&#8221; &#038; persistendo una situazione di non attitudine militare della ricorrente, i significativi costi economici necessari per l&#8217;addestramento al volo, assumono, nella valutazione discrezionale della p.a. per l&#8217;ammissione della stessa al corso di pilotaggio, una significativa e prioritaria valenza, come peraltro rappresentato nel provvedimento contestato, il quale non si palesa, ad un primo esame, nè illegittimo, nè contraddittorio&#8221;, ha respinto la chiesta misura cautelare.<br /> La decisione non  stata appellata.<br /> In prossimità  dell&#8217;udienza, sia la parte ricorrente che l&#8217;amministrazione resistente hanno depositato ulteriori documenti.<br /> Alla udienza del giorno 23 ottobre 2020 il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti sono stati trattenuto in decisione.<br /> Con riferimento al ricorso principale il Collegio osserva.<br /> Con il primo motivo di ricorso introdotto con il ricorso principale, la parte ha contestato la : &#8220;Illegittimità  delle delibere della Commissione Permanente di Attitudine militare per illegittimità  della composizione del collegio; vizio di violazione di legge e obbligo di astensione di membro del Collegio ai sensi dell&#8217;art. 51 co. 4 c.p.c.; situazione di &#8221; grave inimicizia&#8221; con il valutato&#8221;.<br /> Secondo la ricorrente i verbali nn. 4038, 4042 e 4043, adottati dalla C.P.A., rispettivamente in data 28 giugno 2018, 4 settembre 2018 e13 settembre 2018, sono illegittimi per la illegittima composizione del Collegio.<br /> La parte ricorrente ha, al riguardo sostenuto, che la notorietà  dell&#8217;episodio vessatorio, cui la stessa  stata vittima, conosciuto anche dal Comandante in linea diretta della ricorrente, ha condizionato la composizione ed il giudizio della Commissione.<br /> A conforto della riportata tesi la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che sino al giorno 6 aprile 2018 l&#8217;allieva aveva riportato quattro consegne semplici, mentre, a fine luglio, le sanzioni irrogate erano state pari a sessanta giorni di consegna, assumendo, così, tali rilievi, una sicura connotazione vessatoria.<br /> Ciò troverebbe conforto nel fatto che il Comandante dei Corsi vari ha adottato, nei confronti della ricorrente, tutte le punizioni disciplinari proposte dagli &#8220;scelti&#8221;.<br /> Tale comportamento, a dire della ricorrente, ha assunto i caratteri e le forme di una grave ed inescusabile inimicizia.<br /> Per tali ragioni, il Comandante dei Corsi Vari, essendo negativamente condizionato nei confronti dell&#8217;allieva avrebbe, a mente dell&#8217;art. 51, n. 4 cpc ( rectius 3), dovuto astenersi dal formulare i relativi giudizi nei suoi confronti, atteso il suo diretto coinvolgimento nell&#8217;attività  di vigilanza, controllo e repressione degli abusi perpetrati in danno della ricorrente.<br /> Sul rappresentato motivo il Collegio osserva.<br /> In disparte il fatto che :&#8221; L&#8217;art. 51 non  dunque suscettibile di applicazione analogica (arg. ex Cons. St., VI, 3 marzo 2007, n. 1011; id., 26 gennaio 2009, n. 354; id., 19 marzo 2013, n. 1606; Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577)&#8221;,  insegnamento pacifico del giudice di legittimità , da estendersi anche nei procedimenti valutativi, che la inimicizia in grado di provocare l&#8217;astensione del funzionario  solo quella dettata da motivi personali:&#8221; la Corte di Appello ha ignorato gli approdi della giurisprudenza amministrativa sul punto. lÃ  dove si  chiarito che, nell&#8217;esercizio dei poteri di disciplina, l&#8217;obbligo di astensione in capo al pubblico ufficiale sussiste solo quando l&#8217;inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all&#8217;esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio, sicchè non può costituire elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia nei confronti dell&#8217;incolpato la proposizione (come nel caso in esame) di denunce da parte del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare&#8221; ( Cass. Pen, 14 giugno 2012 n. 34280).<br /> Negli stessi termini si  espressa anche la Cassazione civile :&#8221;&#038; premessa la tassatività  e non estensibilità  in via interpretativa delle ipotesi previste dall&#8217;art. 51, cit., ai fini della possibilità  di astenersi e, correlativamente, dall&#8217;art. 52 relativo alla ricusazione, e che l&#8217;inimicizia prevista dall&#8217;art. 51 n. 3 deve riguardare &quot;rapporti estranei al processo&quot; e non può essere dimostrata sulla base di soli<br /> comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale  tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l&#8217;esistenza di ragioni di rancore o di avversione&#8221; (Cass. sez. un. civ., 26 luglio 2017, n.18395).<br /> Ciò premesso, l&#8217;assunto di parte ricorrente, si basa esclusivamente su presunzioni, supposizioni ed argomentazioni induttive, non avendo la parte prodotto alcuna prova documentale a conforto della rappresentata tesi nei termini di cui agli insegnamenti del giudice di legittimità .<br /> In altre parole, non risulta provato che gli asseriti episodi vessatori, consistenti nelle numerosissime sanzioni disciplinari irrogate alla ricorrente siano il frutto di una personale inimicizia con il superiore e ciò proprio per il fatto che nessun organo terzo ha mai valutato l&#8217;oggettiva illegittimità  delle stesse.<br /> Anzi, proprio la mancata reazione da parte della ricorrente per tutte le sanzioni irrogate, consente di dedurre la sostanziale legittimità  dei rilievi disciplinari.<br /> In buona sostanza, il denunciato fumus persecutionis, asseritamente posto in essere dal Comandante i Corsi vari e collegato dalla ricorrente alle irrogate sanzioni disciplinari, non risulta provato, atteso che la parte non ha dimostrato che le sanzioni fossero il frutto di una personale ritorsione estranea ai motivi d&#8217;ufficio, per cui l&#8217;avanzato sospetto di pretestuosità  e parzialità  delle stesse non risulta affatto provato, costituendo il ragionamento svolto dalla ricorrente una mera rappresentazione soggettiva dei fatti.<br /> Pertanto, l&#8217;asserita inimicizia tra la ricorrente ed il Comandante dei Corsi vari costituisce una mera e singolare opinione, una mera supposizione della ricorrente, non provata, neppure in via sintomatica.<br /> Inoltre, non può essere sottaciuto, proprio ai fini della denunciata inimicizia tra l&#8217;ufficiale e l&#8217;allieva, che i giudizi afferenti allo scrutinio in attitudine militare e professionalità , sono stati espressi, concordemente, da tutta la CPA, composta da tre ufficiali superiori dell&#8217;A.M., in cui il peso del singolo componente nel giudizio si confonde con la decisione dell&#8217;organo collegiale.<br /> Dirimente, al riguardo, , poi, il fatto che tale rappresentata incompatibilità  dell&#8217;ufficiale Comandante i Corsi vari, non  stata avanzata dalla ricorrente prima delle operazioni di valutazione degli scrutini del 28 giugno 2018, 4 settembre 2018 e 13 settembre 2018, sicch il riportato rilievo, solo successivamente espresso, si presta ad interessate contestazioni dello scrutinio sopra riportato:&#8221; La pretesa incompatibilità  di uno dei giudici che hanno composto il collegio può esser fatta valere soltanto con la ricusazione nelle forme e nei termini di cui all&#8217;art. 52 c.p.c. e non dÃ  luogo al vizio di costituzione ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all&#8217;ufficio&#8221; (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21287 del 10 ottobre 2007) .<br /> Con il secondo motivo di ricorso la parte ha contestato il : &#8220;Vizio di violazione di legge per violazione dell&#8217;art. 595 co.4 del d.p.r. 90/2010; illegittimità  della composizione del collegio per illegittimità  derivata dell&#8217;atto dispositivo di nomina dei membri della Commissione permanente di attitudine militare; illegittimità  per vizio di violazione di legge, con efficacia invalidante, della disciplina statuita dall&#8217;art. 48 del Regolamento di Funzionamento dell&#8217;Accademia in ordine alla composizione della CPA&#8221;.<br /> In particolare, recita il comma 4 dell&#8217;art. 595 del d.p.r. 90/2010 : &#8221; che la valutazione in attitudine militare e professionale  effettuata, secondo quanto stabilito dal comma 3, da una commissione composta dal comandante dell&#8217;istituto di formazione o altra autorità  da questa delegata, che la presiede, e da almeno due membri nominati dal comandante stesso tra gli ufficiali di inquadramento o sottoufficiali di inquadramento o insegnanti o istruttori dei valutandi&#8221;.<br /> Sostiene la parte ricorrente che, nè Comandante dei Corsi e nemmeno il Comandante dei Corsi vari possono essere legittimamente qualificati come &#8220;ufficiale di inquadramento&#8221;.<br /> Ne consegue la illegittimità  anche della disposizione contenuta nell&#8217;art. 48 del Regolamento di Funzionamento dell&#8217;Accademia secondo cui :&#8221; i membri della Commissione sono nominati annualmente dal Comandante dell&#8217;accademia Aeronautica&#8221; e di essa fa parte, comunque, quale secondo membro il Comandante del Corso interessato, mentre funge da segretario un ufficiale di inquadramento&#8221;.<br /> Tale asserita indebita composizione ha avuto, secondo la parte ricorrente, influenza determinante nel giudizio di inidoneità  attitudinale espresso dalla CPA, come si evincerebbe dal verbale del 4 settembre 2018 e del 13 settembre 2018 e, segnatamente, dal giudizio negativo espresso dal Comandante dei Corsi Vari nei confronti dell&#8217;allieva.<br /> Ne consegue, secondo la parte ricorrente, che tale illegittima composizione della CPA ha comportato il vizio sintomatico di eccesso di potere per difetto di istruttoria di tutti gli atti propedeutici al provvedimento espulsivo.<br /> L&#8217;interpretazione al riguardo offerta dalla parte ricorrente non può essere condivisa.<br /> Il rilievo espresso dalla ricorrente, invero, si incentra secondo una interpretazione del dettato normativo non coerente con la stessa lettera della norma secondaria e con la precisazione fornita dalla normativa interna.<br /> Infatti, il legislatore non ha espressamente previsto nel DPR citato, obiettive e puntuali incompatibilità  per la composizione della indicata Commissione, nè ha statuito una composizione della CPA secondo rigidi canoni professionali, tanto che ha statuito una ampia gamma di possibili suoi componenti, non limitando la partecipazione ai soli ufficiali istruttori, ma prevedendo che possano far parte dell&#8217;indicato organo anche : i sottufficiali di inquadramento, gli insegnanti e istruttori dei valutandi.<br /> In buona sostanza, la ratio legis espressa nella riportata norma,  quella che la valutazione degli allievi avvenga attraverso il giudizio dei superiori gerarchici che hanno una maggiore frequenza con gli stessi.<br /> Pertanto, il Comandante dei Corsi vari e il Comandante del Corso sono, certamente, ricompresi tra coloro che possono legittimamente far parte della commissione, atteso che, i due ufficiali sopra indicati, si inseriscono nel peculiare contesto organico dell&#8217;Accademia, in cui i predetti assumono una attiva funzione di inquadramento generale degli allievi.<br /> Con il terzo motivo la parte ha censurato il provvedimento per il :&#8221; Vizio di eccesso di potere per &#8220;sviamento di potere&#8221;: violazione di legge e manifesta sproporzione della misura espulsiva in ragione degli addebiti disciplinari; violazione delle garanzie partecipative all&#8217;irrogazione delle sanzioni disciplinari&#8221;.<br /> La ricorrente, già  in sede di controdeduzioni al preannunciato provvedimento di espulsione, ha segnalato lo sviamento di potere in conseguenza delle numerose sanzioni disciplinari irrogate.<br /> Il motivo, così come esternato,  inconferente.<br /> L&#8217;eventuale contestazione dei rilievi disciplinari di corpo  cadenzato secondo puntuali e rigide procedure decadenziali.<br /> La mancata censura dei procedimenti disciplinari nei termini e con le modalità  previste, impedisce di introdurre nel ricorso qualsivoglia contestazione, come quella in esame, basata sui riferiti addebiti.<br /> Con il quarto motivo la parte ha contesto il &#8221; Vizio di eccesso di potere : illogicità  /contraddittorietà  e/o incongruenza delle valutazioni contenute nei verbali delle sedute della CPA con gli esiti delle valutazioni precedenti afferenti la fase del &#8221; tirocinio&#8221;; vizio di eccesso di potere per scadimento di valutazioni afferenti aspetti del comportamento non modificabili nel tempo; illegittimità  derivata del provvedimento di espulsione dalla Forza Armata. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia &#8220;.<br /> La parte, dopo aver riassunto, l&#8217;articolata normativa prevista per la valutazione in attitudine militare degli allievi, ha riportato i negativi giudizi dalla stessa ottenuti nelle varie aree di valutazione.<br /> In particolare la difesa ricorrente ha rilevato la evidente contraddittorietà  tra i riportati giudizi espressi nella valutazione dell&#8217;attitudine militare e professionale con quello espresso in fase di incorporazione che, a detta della parte ricorrente, costituisce un dato insuscettibili di significative modificazione e, quindi, il successivo e negativo giudizio sarebbe illogico e incongruente.<br /> In disparte l&#8217;apoditticità  dell&#8217;assunto, il positivo giudizio espresso, nei confronti della ricorrente nell&#8217;ottobre 2017 riguarda ed afferisce alla fase concorsuale e, in quanto tale, con esclusiva valenza prognostica ed astratta, per cui l&#8217;indicata valutazione non può assumere alcun rilievo, nè costituire un metro di giudizio rispetto a quello espresso dopo una accurata e costante valutazione dell&#8217;allieva durante il corso formativo.<br /> La parte ricorrente ha poi integrato il ricorso principale con due ricorsi per motivi aggiunti ex art. 43, comma 1 cpa.<br /> Con il primo dei ricorsi per motivi aggiunti la parte ha ribadito la censura circa la illegittima composizione della CPA ed ha precisato che, in seguito alla istanza di accesso agli atti, ha acquisito la Direttiva CSAM 341 &#8221; norme e procedure in materia di dimissioni dai corsi e funzionamento dei consigli di istituto&#8221; ed.2015.<br /> La norma interna riportata prevede che l&#8217;attribuzione del voto in attitudine militare e professionale, i due membri della CPA devono essere tratti dal personale Ufficiale e Sottoufficiale di inquadramento o insegnanti e istruttori dei valutandi.<br /> Sul punto ritiene il Collegio di dover confermare la motivazione, al riguardo già  espressa con riferimento al medesimo motivo introdotto nel ricorso principale, avendo la riportata Direttiva riprodotto, in buona sostanza, la normativa secondaria già  esaminata.<br /> Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti la parte ha riportato gli esiti del procedimento penale attivato dalla denunzia della ricorrente all&#8217;autorità  giudiziaria penale militare.<br /> L&#8217;inerzia, tenuta dalla catena gerarchica dell&#8217;A.M., proprio in merito alla lesione subita dalla ricorrente, costituisce, per la stessa, un motivo di singolare responsabilità  del quadro permanente l&#8217;Accademia, confermato dalle conclusioni dell&#8217;inchiesta sommaria avviata in merito all&#8217;episodio di &#8221; nonnismo&#8221; e, pertanto, costituente la causa prima della vicenda espulsiva della ricorrente dalla Forza Armata.<br /> Osserva il Collegio.<br /> Il collegamento tra : le lesioni subite dalla ricorrente, l&#8217;inerzia dei superiori nel sanzionare tale episodio ed il negativo giudizio espresso dalla CPA nei confronti della ricorrente per non attitudine militare e professionale, costituisce, come detto, una mera affermazione apodittica della difesa ricorrente, non supportata da alcun concreto elemento probatorio, ma ricavata in via di supposizione attraverso un ragionamento, certamente suggestivo, ma non sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra gli avvenimenti sopra riportati.<br /> Si tratta, cio, di comportamenti e provvedimenti tutti dotati di autonoma ragione giuridica e scrutinabili dai diversi plessi giudiziari, in cui la reciproca interferenza nell&#8217;ambito del giudizio amministrativo necessita di sicure ed obiettive incidenze causali, debitamente documentate e provate.<br /> Tale collegamento non emerge dagli atti di causa, nè la parte ricorrente ha assolto il necessario onere probatorio a dimostrazione delle affermazioni avanzate nel ricorso giurisdizionale.<br /> Con il terzo motivo la parte insiste nel ritenere che la ragione espulsiva della ricorrente dal corso di formazione deve essere ricondotta proprio alle numerose sanzioni disciplinari alla stessa irrogate.<br /> Sul punto il Collegio non può ribadire che la motivazione del provvedimento espulsivo attiene, non già  agli aspetti disciplinari dell&#8217;allievo, tenuto conto che per tale aspetto la stessa  stata valutata sufficiente, mentre il provvedimento espulsivo si riferisce in modo esclusivo alla non attitudine militare e professionale.<br /> Inconferente  poi l&#8217;arresto riportato dalla difesa di parte ricorrente ( Tar Lazio Sez. I^ B bis n. 468 del 2018 dep. 15.01.2019), atteso che l&#8217;indicata decisione riguardava una vicenda completamente diversa da quella oggetto del presente scrutinio.<br /> Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la parte ha contestato la elusione del giudicato cautelare nella parte in cui la ricorrente non  stata ammessa alle lezioni di volo, in uno con la violazione del dovere di imparzialità  ex art 51 co.4 c.p.c. ( rectius 3) ; illegittimità  del gravato atto anche sotto il profilo del dovere di astensione del Comandante dei Corsi.<br /> In merito il Collegio ha già  scrutinato il motivo con l&#8217;ordinanza n.4377/2020, non impugnata, per cui valgono le considerazioni ivi riportate, così come devono essere ribadite le conclusioni già  rassegnate in merito al dovere di astensione e di imparzialità  da parte del Comandante i corsi vari e sopra riportate.<br /> Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.<br /> Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Concetta Anastasi, Presidente<br /> Antonella Mangia, Consigliere<br /> Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.14189</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-31-12-2020-n-14189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Concetta Anastasi, Presidente . Rosa Perna, Consigliere, Estensore PARTI: Sicor S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Passi e Sabrina Petrino, contro Ministero della Difesa, Agenzia Industria Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-31-12-2020-n-14189/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.14189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-31-12-2020-n-14189/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.14189</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente . Rosa Perna, Consigliere, Estensore  PARTI:  Sicor S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Passi e Sabrina Petrino, contro Ministero della Difesa, Agenzia Industria Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,  nei confronti Protos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Dimito</span></p>
<hr />
<p>Codice dei contratti pubblici:  risulta eliminata la precedente distinzione tra &#8220;aggiudicazione provvisoria&#8221; e &#8220;aggiudicazione definitiva&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della PA &#8211; codice dei contratti pubblici &#8211; aggiudicazione &#8220;provvisoria&#8221; e &#8220;definitiva&#8221; &#8211; distinzione &#8211; non è pìù sussistente.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Nel nuovo codice dei contratti pubblici risulta eliminata la precedente distinzione tra &#8220;aggiudicazione provvisoria&#8221; e &#8220;aggiudicazione definitiva&#8221; e la fase finale della procedura di aggiudicazione si articola nella &#8220;proposta di aggiudicazione&#8221;, che è adottata dal seggio di gara, e nella &#8220;aggiudicazione&#8221; tout court, che è il provvedimento conclusivo della procedura. L&#8217;aggiudicazione costituisce un&#8217;autonoma manifestazione di volontà  della stazione appaltante, resa all&#8217;esito della &#8220;verifica della proposta di aggiudicazione&#8221;, prevista dall&#8217;art. 32, comma 5 codice dei contratti pubblici.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/12/2020<br /> <strong>N. 14189/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06848/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6848 del 2020, proposto da<br /> Sicor S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Passi e Sabrina Petrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, Agenzia Industria Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Protos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Dimito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Barbara Cataldi in Roma, via Antonio Corseto, 29;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> &#8211; dei verbali del 01 luglio 2020 e del 06 luglio 2020 nella parte in cui è stata ammessa alla procedura di gara la società  PROTOS S.R.L.;<br /> &#8211; del verbale n. 2 del 27 luglio 2020 con il quale sono stati attribuiti i punteggi tecnici agli operatori economici partecipanti;<br /> &#8211; del verbale del 30 luglio 2020 con il quale si propone l&#8217;aggiudicazione in favore della società  PROTOS S.r.l.;<br /> &#8211; di ogni altro atto alla stessa annesso, connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compreso il contratto di fornitura, ove nelle more sottoscritto tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Protos S.r.l., del Ministero della Difesa e dell&#8217;Agenzia Industria Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2020 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori ai sensi dell&#8217;art. 25 comma 3 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020;<br /> L&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art. 25 comma 1 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto dalla circolare n. 22186 del l&#8217;11 novembre 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La società  SICOR S.p.a. (di seguito, anche &#8220;SICOR&#8221; o &#8220;società &#8220;), odierna esponente, con il ricorso in epigrafe, notificato al Ministero della Difesa e a Protos S.r.l., odierna controinteressata, il 4.9.2020 e depositato il 7.9.2020, rappresentava quanto segue.<br /> 1.1 Il Ministero della Difesa &#8211; Stato Maggiore Difesa &#8211; indiceva procedura di gara, con bando pubblicato nella G.U.U.E per la fornitura di n. 8400 cachi protettivi per servizi di ordine pubblico, individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa.<br /> 1.2 Presentavano offerta nei termini le società  SICOR S.p.a., Protos s.r.l. e Omnia Plastica S.r.l..<br /> 1.3 A seguito della valutazione delle offerte tecniche, veniva disposta la esclusione dalla procedura di gara di Omnia Plastica S.r.l. per non conformità  del campione ai requisiti minimi di cui alle specifiche tecniche; nello stesso verbale venivano poi assegnati i punteggi tecnici alle due società  rimaste in gara;<br /> 1.4 In data 30 luglio 2020 si procedeva alla apertura delle offerte economiche, alla assegnazione dei relativi punteggi e alla proposta di aggiudicazione in favore della Protos s.r.l.;<br /> 1.5 Il relativo verbale, mai comunicato alla ricorrente, veniva riscontrato tramite accesso al sito istituzionale dell&#8217;Ente della società , che in tal modo veniva a conoscenza della valutazione compiuta, sotto il profilo tecnico, dalla Stazione Appaltante, e presentava istanza di accesso agli atti, autorizzata dal Ministero.<br /> 1.6 Nelle more dell&#8217;accesso, in data 7 agosto 2020, SICOR rinveniva nella Gazzetta Ufficiale la pubblicazione dell&#8217;avviso di aggiudicazione dell&#8217;appalto <em>de quo</em> in favore della odierna controinteressata, aggiudicazione mai comunicata alla ricorrente nè riscontrata durante l&#8217;accesso agli atti.<br /> 1.7 Con il ricorso in epigrafe la società  impugnava, quindi, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, i verbali e gli altri provvedimenti in epigrafe, nella parte in cui ammettono alla procedura di gara la società  controinteressata e chiedeva la declaratoria di annullamento o di nullità  del verbale del 30 luglio 2020 nella parte in cui si dovesse ritenere dispositivo della aggiudicazione definitiva della procedura di gara alla stessa.<br /> 1.8 Questi i motivi dedotti:<br /> 1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 21 OCTIES DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE. PERPLESSItà€. ILLOGICItà€. SVIAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. CARENZA DI ISTRUTTORIA. MOTIVAZIONE INCONGRUA E INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217; ART. 32, COMMA 5, D.LGS 50/2016.<br /> Il provvedimento pubblicato sul sito istituzionale dell&#8217;Ente non potrebbe qualificarsi come provvedimento di aggiudicazione, non essendo all&#8217;uopo sufficiente la mera apposizione di un timbro &#8220;Visto per approvazione&#8221; sulla proposta di aggiudicazione, e considerato altresì¬ che lo stesso timbro risulterebbe apposto su ciascun verbale della Commissione giudicatrice; in esso sarebbe del tutto assente la motivazione, sia pure perÂ <em>relationem</em> come pure il riferimento all&#8217;iter seguito per la verifica della proposta di aggiudicazione e per la valutazione della congruità  delle offerte.<br /> 2) VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 89 DEL D.LGS 50/2016 PER NULLItà€ DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO STIPULATO TRA LA PROTOS S.R.L. E LA LOGICO DESIGN S.R.L. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI ISTRUTTORIA.<br /> La Protos avrebbe presentato la propria offerta avvalendosi dei requisiti di capacità  tecnico-organizzativa e capacità  economico-finanziaria della società  Logico Design S.r.l.; tuttavia, l&#8217;avvalimento sarebbe nullo perchè nel contratto di avvalimento si fa riferimento a un separato accordo sul corrispettivo che l&#8217;odierna controinteressata si impegnerebbe a corrispondere all&#8217;impresa ausiliaria, che tuttavia non risulta agli atti; quindi mancherebbe il requisito della onerosità  del contratto di avvalimento, nè sarebbe ammissibile il soccorso istruttorio integrativo a pena della violazione della par condicio.<br /> 3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 3.1.4 DELLE SPECIFICHE TECNICHE. ERRATA VALUTAZIONE NELLA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI ALL&#8217;ASSORBIMENTO D&#8217;URTO. CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE.<br /> La ricorrente denuncia un errore sui punteggi attributi a PROTOS e a Sicor quanto alla capacità  di &#8220;Assorbimento d&#8217;urto&#8221;, in violazione di quanto disposto al punto 3.1.4 della Specifiche Tecniche. In mancanza di esso, l&#8217;offerta tecnica di Sicor sarebbe risultata pìù vantaggiosa per la Stazione Appaltante.<br /> 2. Nel presente giudizio si costituiva, con atto meramente formale, l&#8217;Amministrazione statale per resistere al ricorso e chiederne il rigetto, affidando le proprie difese a successiva memoria, corredata di documentazione.<br /> 3. Nel presente giudizio si costituiva altresì¬ Protos S.r.l., per resistere al ricorso e chiederne il rigetto, articolando le proprie difese in separata memoria del 6 ottobre 2020, corredata di documentazione.<br /> 4. In vista della camera di consiglio del 9 ottobre 2020 fissata per la trattazione dell&#8217;stanza cautelare incidentalmente proposta, SICOR depositava memoria di replica.<br /> 5. Con ordinanza collegiale n. 6345/2020 del 12 ottobre 2020 la Sezione respingeva la domanda di sospensione degli atti impugnati, ritenendo che le censure svolte dalla parte ricorrente non presentassero, allo stato, profili di <em>fumus boni juris</em> di immediata percezione e che non ricorresse ilÂ <em>periculum in mora</em>. Con ordinanza n. 7072/2020 dell&#8217;11 dicembre 2020 la Sezione V del Consiglio di Stato respingeva l&#8217;interposto appello cautelare.<br /> 6 . In vista della trattazione della causa nel merito la controinteressata Protos depositava memoria, insistendo nelle proprie difese e conclusioni.<br /> 7. Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2020 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Il Collegio, ad una non pìù sommaria delibazione del gravame in epigrafe, confermando l&#8217;orientamento espresso in sede cautelare, ritiene il ricorso infondato, per le ragioni di seguito indicate.<br /> 2. Con il primo motivo si deduce che il provvedimento pubblicato sul sito istituzionale dell&#8217;Ente non potrebbe qualificarsi come provvedimento di aggiudicazione, non essendo all&#8217;uopo sufficiente la mera apposizione di un timbro &#8220;Visto per approvazione&#8221; sulla proposta di aggiudicazione e difettando una motivazione.<br /> 2.1 Le censure non meritano adesione, avuto riguardo alla disciplina della aggiudicazione recata dal nuovo codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), cui la procedura seguita dalla commissione di gara, nel caso all&#8217;esame, risulta conforme.<br /> 2.2 Come affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27 aprile 2020 n. 2655), nel nuovo codice dei contratti pubblici risulta eliminata la precedente distinzione tra &#8220;aggiudicazione provvisoria&#8221; e &#8220;aggiudicazione definitiva&#8221; e la fase finale della procedura di aggiudicazione si articola nella &#8220;proposta di aggiudicazione&#8221;, che è adottata dal seggio di gara, e nell&#8217; &#8220;aggiudicazione&#8221; tout court, che è il provvedimento conclusivo della procedura (cfr. Cons. Stato, V, 10 ottobre 2019, n. 6904; V, 15 marzo 2019, n. 1710).<br /> L&#8217;aggiudicazione costituisce un&#8217;autonoma manifestazione di volontà  della stazione appaltante, resa all&#8217;esito della &#8220;verifica della proposta di aggiudicazione&#8221;, prevista dall&#8217;art. 32, comma 5.<br /> L&#8217;art. 33 regola il rapporto tra l&#8217;attività  della commissione o seggio di gara, che formula la proposta, e l&#8217;amministrazione appaltante, che deve verificare e controllare la regolarità  e la legittimità  del procedimento, formulando eventualmente osservazioni o chiedendo chiarimenti.<br /> 2.3 Nel caso di specie, il provvedimento di aggiudicazione è stato apposto in calce al verbale di gara del 30 luglio 2020, sotto forma di &#8220;Visto si approva&#8221; a firma del Direttore Generale p.t., pubblicato in data 30 luglio 2020 sul sito istituzionale dell&#8217;AID e il successivo 7 agosto sulla GU. Nel verbale la Commissione ha dato atto della regolarità  giuridica delle operazioni di apertura delle buste e provveduto all&#8217;attribuzione e alla sommatoria dei punteggi tecnici con quelli economici, formulando infine la proposta di aggiudicazione alla Protos S.r.l.<br /> Come si legge dallo stesso verbale del 30.7.2020: &#8220;PERTANTO la Commissione propone l&#8217;aggiudicazione alla Società  PROTOS S.r.l. che ha offerto una percentuale di sconto pari allo 15,84% totalizzando il miglior punteggio complessivo di 73,56 punti (48,56 punti offerta tecnica e 25 punti offerta economica) su un massimo di 100 punti. Pertanto il valore di aggiudicazione è pari ad Euro 1.825.329,41 I.V.A. esclusa (<em>euro 217,30 a casco IVA esclusa</em>)&#8221;.<br /> 2.4 Nel ripetuto verbale, dunque, sono riportati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la proposta di aggiudicazione della Commissione in relazione alle risultanze dell&#8217;istruttoria di gara; con il visto apposto in calce al verbale, tali ragioni in fatto e in diritto vengono fatti propri dall&#8217;Amministrazione con una motivazione <em>per relationem</em> del provvedimento di aggiudicazione, pacificamente ammessa nel nostro ordinamento (Cons. Stato, Sez. II, 3 dicembre 2019, n. 8276; id., V, 4 agosto 2017, n. 3907; id., IV, 22 marzo 2103, n. 1632 e 18 febbraio 2010, n. 944.<br /> Il provvedimento di aggiudicazione risulta dunque congruamente motivato sulla base dei presupposti di fatto e dei requisiti giuridici evidenziati nel verbale di gara che lo contiene, e pertanto anche le doglianze relative al difetto di motivazione vanno disattese.<br /> 3. Con il secondo motivo la Società  deduce la nullità  del contratto di avvalimento sottoscritto tra Protos S.r.l. (ausiliata) e Logico Design S.r.l. (ausiliaria) in quanto privo del requisito della onerosità .<br /> 3.1 La censura va disattesa in quanto destituita di fondamento.<br /> 3.2 La deduzione attorea appare, all&#8217;evidenza, contraddetta dal tenore letterale dell&#8217;articolo 4 del contratto, a termini del quale l&#8217;ausiliaria &#8220;si impegna a corrispondere all&#8217;impresa ausiliaria gli importi indicati in separato accordo&#8221;, e che sostanzia l&#8217;espressa pattuizione dell&#8217;onerosità  del contratto di avvalimento quanto all'&#8221;an&#8221; del corrispettivo, rinviando in separata sede la definizione del &#8220;quantum&#8221;.<br /> 3.3 Inoltre, agli atti del presente giudizio è stato prodotto il separato accordo tra le parti che indicava quale fosse il corrispettivo dell&#8217;avvalimento (doc. &#8220;Offerta di fornitura caschi di ordine pubblico del 3.6.2020&#8221;, allegato sub 5 di Protos); con esso è stato determinato il prezzo unitario applicato dalla Logico Design S.r.l. alla odierna controinteressata, in caso di aggiudicazione della gara da parte di quest&#8217;ultima, per la fornitura di alcuni componenti dei caschi protettivi oggetto di gara e per l&#8217;attività  di assemblaggio dei caschi protettivi (€ 97,00 per ciascun casco da assemblare).<br /> A dire della ricorrente, tale accordo non conterrebbe specificatamente il corrispettivo per il contratto di avvalimento bensì¬ il corrispettivo per la fornitura da parte di Logico Design dei caschi di protezione in caso di aggiudicazione.<br /> 3.4 Osserva il Collegio che, ove pure il separato accordo non individuasse il corrispettivo dell&#8217;avvalimento, esso sarebbe comunque espressivo di un interesse patrimoniale dell&#8217;ausiliaria ad assumere gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità , e pertanto non potrebbe parlarsi di invalidità  del contratto di avvalimento.<br /> 3.5 Invero, come la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato, seppure deve ribadirsi il principio per cui il contratto di avvalimento presenta tipicamente un carattere di onerosità , qualora in sede contrattuale non sia stabilito un corrispettivo in favore dell&#8217;ausiliaria, deve comunque emergere dal testo contrattuale un interesse, di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale, che abbia indotto l&#8217;ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità &#8221; (Cons. Stato, 12 febbraio 2020, n. 1074). In ogni caso, non può automaticamente parlarsi di invalidità  del contratto di avvalimento ogni qualvolta in sede contrattuale non sia stato espressamente stabilito un corrispettivo in favore dell&#8217;impresa ausiliaria, atteso che il negozio mantiene la sua efficacia ove dal testo contrattuale sia comunque possibile individuare l&#8217;interesse, di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha indotto l&#8217;ausiliaria medesima ad assumere, senza corrispettivo, gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità  (TAR Lazio, Sez. III-bis, 6 dicembre 2019, n. 14019; id., III, 16 novembre 2016, n. 11382).<br /> Nel caso di specie, il vantaggio economico che riceverà  l&#8217;ausiliaria nel caso di aggiudicazione della gara a Protos, consisterà  nell&#8217;attività  di assemblaggio dei caschi protettivi per l&#8217;odierna controinteressata, verso il corrispettivo come determinato dalle parti. E, pertanto, le doglianze attoree vanno disattese.<br /> 4. Quanto al terzo motivo, con cui la Società  si duole di un&#8217;erronea valutazione delle specifiche tecniche e di un&#8217;errata attribuzione dei punteggi relativi all&#8217;assorbimento d&#8217;urto, il Collegio, come giÃ  in sede cautelare, ne rileva l&#8217;inammissibilità  per mancanza della prova della idoneità  delle censure, ove accolte, ad inficiare gli esiti della gara; e tanto, tenuto anche conto dell&#8217;attestazione del mancato superamento della prova di resistenza contenuta nel provvedimento 8 settembre 2020 (all. sub 2 di Protos) con il quale la SA, nel sospendere la procedura di gara, dÃ  atto che &#8220;seppure fosse confermato l&#8217;errore nella valutazione tecnica&#8230;esso non inficerebbe l&#8217;esito della gara che sarebbe comunque aggiudicata alla ditta PROTOS S.r.l. con un punteggio complessivo di punti 73,76/100 contro i 67,15/100 della società  SICOR S.p.a.&#8221;.<br /> 5. Il ricorso è dunque infondato e va respinto.<br /> 6. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2020 &#8211; svoltasi con collegamento &#8220;da remoto&#8221; &#8211; con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Concetta Anastasi, Presidente<br /> Rosa Perna, Consigliere, Estensore<br /> Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2020 n.13836</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-12-2020-n-13836/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Concetta Anastasi, Presidente, Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, L&#8217;infermità  fisica contratta dai militari e riconosciuta come dipendente dal servizio,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente, Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;infermità  fisica contratta dai militari e riconosciuta come dipendente dal servizio, non può costituire,  un pregiudizio tale da impedire ai militari di poter partecipare ai successivi concorsi indetti dalla p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Militari  &#8211; concorsi pubblici &#8211; infermità  fisica &#8211; dipendente dal servizio &#8211; ostatività  a successivi concorsi &#8211; non è configurabile.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;infermità  fisica contratta dai militari e riconosciuta come dipendente dal servizio, non può costituire, in alcun modo, un pregiudizio tale da impedire ai militari ( o a quelli congedati) di poter partecipare ai successivi concorsi indetti dalla p.a., se non violando i principi essenziali e fondamentali della Carta. La p.a. può discrezionalmente escludere i candidati solo con riferimento a motivate e puntuali esigenze di impiego espresse nel bando, dovendo, di contro, ammettere alla prova concorsuale e se utilmente collocati in graduatoria, utilizzare l&#8217;indicato personale parzialmente infermo per servizio, secondo le rispettive capacità  fisiche.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/12/2020<br /> <strong>N. 13836/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00833/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa adozione delle misure cautelari,</em></strong><br /> per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> del provvedimento datato e notificato il 2.11.17 di esclusione dal concorso per l&#8217;arruolamento in qualità  di VFP4 dell&#8217;E.I., nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresi, ove occorra, il bando di concorso<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti:<br /> Annullamento della graduatoria conclusiva per l&#8217;arruolamento VFP4 E.I. approvata il 18.5.18; della determinazione del 4.7.18 con cui è stata data esecuzione all&#8217;ord.za TAR Lazio n. 2747/2018; di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ivi inclusi il bando di concorso e la graduatoria dei concorrenti ammessi alle selezioni psicoattitudinali approvata il 21.12.2017</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2020 il dott. Roberto Vitanza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Il ricorrente, militare dell&#8217;Esercito italiano in qualità  di VFP1, riportava, durante l&#8217;addestramento, una lesione traumatica che veniva imputata al servizio.<br /> Il D.M.M.L di Padova riconosceva il militare &#8220;non idoneo permanentemente in modo parziale al S.M.I. ai sensi della legge 738/1981&#8221;.<br /> Successivamente il predetto partecipava al concorso per il transito nel ruolo dei VFP4.<br /> Lo stesso, in sede di concorso, veniva escluso perchè non ammesso alla prevista prova fisica.<br /> Avverso tale negativa determinazione il predetto ha reagito con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare.<br /> Con ordinanza cautelare n. 2747 del 9 maggio 2020, il Collegio ha accolto la chiesta misura cautelare ai fini del riesame del provvedimento negativo.<br /> L&#8217;amministrazione ha riesaminato il provvedimento, giÃ  sospeso dal giudice amministrativo, confermando, perà², l&#8217;esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale.<br /> La parte, con motivi aggiunti, ha contestato anche tale ultimo provvedimento.<br /> Con successiva ordinanza collegiale n. 1036/2020 del 27 gennaio 2020 il Collegio ha disposto la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, che la parte ha assolto nel termine assegnato.<br /> Alla successiva udienza del giorno 23 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> Osserva il Collegio.<br /> La questione oggetto del presente scrutinio riguarda la previsione del bando (articolo 10, comma 10), opportunamente impugnata dal ricorrente, con cui sono stati esclusi dal concorso, per non essere ammessi alle previste prove di efficienza fisica, tutti quei militari giudicati, come il ricorrente, non idonei permanentemente in modo parziale al S.M.I. per riconosciuta infermità  dipendente da causa di servizio.<br /> La riportata previsione del bando è, all&#8217;evidenza, illegittima e, pertanto, deve essere cassata.<br /> Infatti, l&#8217;infermità  fisica contratta dai militari e riconosciuta come dipendente dal servizio, non può costituire, in alcun modo, un pregiudizio tale da impedire ai militari ( o a quelli congedati) di poter partecipare ai successivi concorsi indetti dalla p.a., se non violando i principi essenziali e fondamentali della Carta.<br /> Infatti, la p.a. può discrezionalmente escludere i candidati in argomento solo con riferimento a motivate e puntuali esigenze di impiego espresse nel bando, dovendo, di contro, ammettere alla prova concorsuale e se utilmente collocati in graduatoria, utilizzare l&#8217;indicato personale parzialmente infermo per servizio secondo le rispettive capacità  fisiche.<br /> La p.a. ha, poi, recepito l&#8217;indicato principio tanto che nel successivo bando di concorso tale previsione risulta, non solo espunta dall&#8217;articolato della lex specialis, ma ha, addirittura, previsto per tale categoria di militari ( o di congedati) l&#8217;esonero dal sostenere le prove di efficienza fisica.<br /> Conseguentemente il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato.<br /> Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br /> Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n.55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Concetta Anastasi, Presidente<br /> Antonella Mangia, Consigliere<br /> Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.13056</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-12-2020-n-13056/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-12-2020-n-13056/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.13056</a></p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente, Rosa Perna, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Angelo Clarizia e Antonino Galletti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-12-2020-n-13056/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.13056</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente, Rosa Perna, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Angelo Clarizia e Antonino Galletti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</span></p>
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<p>La ratio del diritto al rimborso delle spese legali ex. art. 18 d. l. n. 67/199</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Pubblica amministrazione -dipendente pubblico &#8211; espletamento di compiti istituzionali &#8211; giudizi di responsabilità  civile, amministrativa e penale &#8211;  immedesimazione organica con l&#8217;Amministrazione di appartenenza &#8211; va riconosciuta &#8211; diritto al rimborso delle spese legali ex. art. 18 d. l. n. 67/1997- condizioni.</p>
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<p style="text-align: justify;"><i>La ratio dell&#8217;art. 18 del decreto legge n. 67/1997, convertito con la legge 23/05/1997, n. 135 che individua le circostanze in cui la P.A. deve contribuire alla difesa del dipendente imputato in un processo penale, traduce un principio generale dell&#8217;ordinamento a mente del quale vi è la necessità  di salvaguardare i soggetti-dipendenti che abbiano agito in nome e per conto dell&#8217;Amministrazione, nonchè nel suo interesse, tenendoli indenni dal pagamento delle spese processuali all&#8217;esito dei procedimenti giudiziari strettamente connessi all&#8217;espletamento dei loro compiti istituzionali.<br /> Affinchè tale garanzia di natura pecuniaria possa trovare applicazione sotto forma di diritto al rimborso delle spese legali, è necessario che vi sia un nesso di causalità , quale condicio sine qua non, tra la prestazione di lavoro effettivamente svolta &#8211; che sostanzia la ragione dell&#8217;intervento di rimborso al richiedente &#8211; e l&#8217;evento che determina l&#8217;insorgere della presunta responsabilità .<br /> La ratio di tale rimborso consiste nel sollevare i dipendenti dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse col loro legittimo agire e l&#8217;espletamento dei compiti istituzionali. Ne consegue che il diritto al rimborso delle spese legali può essere affermato solo in quanto vi sia la possibilità  di imputare gli effetti dell&#8217;agire del pubblico dipendente direttamente all&#8217;Amministrazione di appartenenza, in quanto sussista un rapporto di immedesimazione organica con l&#8217;Amministrazione di appartenenza.</i></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/12/2020<br /> <strong>N. 13056/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10441/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 10441 del 2014, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Angelo Clarizia e Antonino Galletti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento del Direttore della 3^ Divisione del Ministero della Difesa, datato 30.05.2014 (doc.1) e comunicato via PEC all&#8217;avv. -OMISSIS- in data 5.06.2014, recante il rigetto dell&#8217;istanza di rimborso delle spese legali;<br /> &#8211; delle note presupposte dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato prot. 5/2/2014 &#8211; 51952 P e dell&#8217;Avvocatura distrettuale di Brescia prot. 3788;<br /> &#8211; di ogni altro atto antecedente, successivo, connesso e consequenziale e, in ogni caso, lesivo degli interessi del ricorrente ad ottenere il pagamento del richiesto rimborso;<br /> per l&#8217;accertamento e la declaratoria<br /> del diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso dovuto ex lege nella misura quantificata dai propri difensori in relazione all&#8217;attività  professionale prestata.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 novembre 2020 la dott.ssa Rosa Perna;<br /> L&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art. 25 comma 5, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto dalla circolare n. 22186 del l&#8217;11 novembre 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. L&#8217;avv. -OMISSIS-, odierno esponente, nella qualità  di procuratore speciale del Dott. -OMISSIS-, con il ricorso in epigrafe, notificato il 21.7.2014 e depositato il 31.7.2014 nel proprio interesse, rappresenta quanto segue.<br /> 1.1 Il Dott. -OMISSIS-, giÃ  in forza presso l&#8217;Arma dei Carabinieri quale Ufficiale in spe, prestava servizio presso la Legione Carabinieri di Brescia nel periodo 1972-1977; successivamente, nel 2002, veniva iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Brescia, in ordine ai reati di cui agli artt. 285, 575, 577 n. 3 c.p. assuntivamente commessi in Piazza della Loggia a Brescia il 28.5.1974. Il procedimento penale successivamente instauratosi si concludeva il 16.11.2010 con sentenza n. 2/2010, depositata il 14.02.2011, di assoluzione del -OMISSIS-per non aver commesso il fatto, confermata dalla Corte di Assise di Appello di Brescia con sentenza n. 4/2012 pronunciata in data 14.04.2012 e depositata l&#8217;11.07.2012, poi passata in giudicato.<br /> 1.2 In data 19.11.2012 il -OMISSIS-presentava istanza al Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri domandando il rimborso delle spese di patrocinio legale in favore dell&#8217;avv. -OMISSIS-, al quale, con successivo contratto del 15.1.2013 cedeva il relativo credito.<br /> 1.3 In seguito, l&#8217;Amministrazione chiedeva all&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia di esprimere il parere circa l&#8217;<em>an</em> e ilÂ <em>quantum debeatur</em> del predetto rimborso; quest&#8217;ultima, sulla scorta del parere espresso dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, all&#8217;uopo interpellata per la peculiarità  del caso, con parere del CT 32098/13 del 5.2.2014 escludeva la rimborsabilità  delle spese di difesa in questione.<br /> Successivamente, l&#8217;Amministrazione, ai sensi dell&#8217;art. 10-bis della l. n. 241/90, rendeva edotto il -OMISSIS-dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza e, a seguito di memoria difensiva del ricorrente datata 7.3.2014, l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia in data 25.4.2014 confermava il precedente parere, cui seguiva il provvedimento di rigetto del 30.5.2014 da parte della resistente Amministrazione.<br /> 1.4 Sulla scorta di ciò, con il ricorso in epigrafe l&#8217;avv. -OMISSIS-, nel proprio interesse ha impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento, il provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza di rimborso delle spese legali, nonchè le note presupposte dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e dell&#8217;Avvocatura Distrettuale di Brescia e atti connessi e ha altresì¬ chiesto la declaratoria del diritto ad ottenere il rimborso delle spese in questione.<br /> 2. Questi gli articolati motivi di censura dedotti con l&#8217;epigrafato gravame:<br /> <em>I.</em> <em>Illegittimità  del diniego espresso col provvedimento impugnato e nel presupposto parere dell&#8217;Avvocatura dello Stato per violazione di legge e falsa applicazione dell&#8217;art. 18 D.L. 25 marzo 1997 n. 67. Eccesso di potere per travisamento del fatto ed erroneità , difetto di istruttoria.</em><br /> Il provvedimento gravato sarebbe stato adottato in aperta violazione dell&#8217;art. 18 D.L. 25 marzo 1997 n. 67, in quanto il parere negativo dell&#8217;Avvocatura Generale risulterebbe viziato da illogicità  e contraddittorietà , avendo il -OMISSIS-conseguito la piena assoluzione &#8220;per non aver commesso il fatto&#8221; e stante l&#8217;omessa successiva impugnativa della sentenza di secondo grado da parte della Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia.<br /> <em>II. Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità  dei presupposti in relazione alla presunta non connessione del capo d&#8217;incolpazione alla qualità  di ufficiale dei cc di -OMISSIS-. Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 40 c.p.</em><br /> Il parere dell&#8217;Avvocatura e il provvedimento di diniego di rimborso delle spese legali sarebbero viziati per erroneità  dei presupposti, in quanto non riconoscerebbero la connessione tra il capo di imputazione del -OMISSIS-e l&#8217;attività  istituzionale svolta dallo stesso; l&#8217;illegittimità  emergerebbe altresì¬ dalla superficiale lettura delle sentenze che hanno riguardato il Delfino, che era imputato in veste di Ufficiale dei Carabinieri.<br /> <em>III. Violazione dell&#8217;art. 3, 10 e 10 bis L. 241/90 ed eccesso di potere per motivazione insufficiente, stereotipata ed apodittica per omesso concreto esame delle censure dedotte nella memoria ex art. 10 bis L. 241/90.</em><br /> Il provvedimento impugnato risulterebbe viziato in quanto carente di specifica motivazione, nonchè privo di una effettiva e concreta analisi delle censure sollevate nella memoria difensiva del 7.3.2014 ex art. 10 bis L. 241/90 del ricorrente, limitandosi a confermare il diniego preannunciato nel preavviso di rigetto.<br /> 2. In data 01.07.2015 il ricorrente ha depositato &#8220;atto di intervento&#8221; nel presente giudizio, a seguito dell&#8217;avvenuto decesso del dott. -OMISSIS- in data 02.09.2014.<br /> 3. Si è costituita l&#8217;Amministrazione della Difesa con atto meramente formale per resistere al ricorso e ne ha chiesto il rigetto.<br /> 4. In data 15.6.2017 il ricorrente ha depositato &#8220;memoria di costituzione&#8221;.<br /> 5. Con memoria di replica del 5.10.2020 l&#8217;Amministrazione ha controdedotto alle censure attoree e insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato e, successivamente, ha depositato documentazione.<br /> 6.In data 19.10.2020, con memoria difensiva il ricorrente ha reiterato le proprie censure e conclusioni.<br /> 7. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2020 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.<br /> 2. Con il ricorso introduttivo, il ricorrente, nel proprio interesse e in qualità  di procuratore speciale dell&#8217;Ufficiale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, dott. -OMISSIS-, impugna il provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza di rimborso delle spese legali, meglio indicato in epigrafe, nonchè le note presupposte dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e dell&#8217;Avvocatura Distrettuale di Brescia.<br /> Con i tre motivi di censura, che possono essere trattati congiuntamente in quanto vertenti su questioni strettamente connesse, il ricorrente lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare, per falsa applicazione dell&#8217;art.18 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, travisamento dei fatti ed erroneità  dei presupposti in relazione alla presunta non connessione del capo d&#8217;incolpazione del -OMISSIS-alla qualità  di ufficiale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, nonchè eccesso di potere per insufficiente motivazione, in ragione del richiamo <em>per relationem</em> effettuato dall&#8217;Amministrazione ai pareri dell&#8217;Avvocatura dello Stato.<br /> 3. Le doglianze non sono meritevoli di positiva considerazione.<br /> 4. Preliminarmente occorre richiamare la vicenda processuale che ha interessato l&#8217;Ufficiale -OMISSIS- e originato la richiesta di rimborso delle spese di patrocinio legale in favore dell&#8217;allora procuratore speciale ed odierno esponente, avv. -OMISSIS-. Invero, come meglio rappresentato in narrativa, l&#8217;Ufficiale -OMISSIS-presentava istanza di rimborso di spese legali al Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri in quanto sottoposto a procedimento penale, in relazione ai fatti occorsi a Brescia il 28.5.1974 per l&#8217;episodio di Piazza della Loggia, conclusosi con sentenza n. 2/2010, depositata il 14.02.2011, di assoluzione &#8220;per non aver commesso il fatto&#8221;, e successivamente confermata dalla Corte di Assise di Appello di Brescia con la sentenza n. 4/2012, pronunciata in data 14.04.2012 e depositata l&#8217;11.07.2012, poi passata in giudicato.<br /> 4.1 L&#8217;art. 18 del decreto legge n. 67/1997, convertito con la legge 23/05/1997, n. 135, testualmente ha previsto che &#8220;<em>Le spese legali relative a giudizi per responsabilità  civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l&#8217;espletamento del servizio o con l&#8217;assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità , sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall&#8217;Avvocatura dello Stato&#8221;.</em><br /> 4.2 La <em>ratio</em> dell&#8217;art. 18, invocato dal ricorrente quale normativa di riferimento che individua le circostanze in cui la P.A. deve contribuire alla difesa del dipendente imputato in un processo penale, traduce un principio generale dell&#8217;ordinamento a mente del quale vi è la necessità  di salvaguardare i soggetti-dipendenti che abbiano agito in nome e per conto dell&#8217;Amministrazione, nonchè nel suo interesse, tenendoli indenni dal pagamento delle spese processuali all&#8217;esito dei procedimenti giudiziari strettamente connessi all&#8217;espletamento dei loro compiti istituzionali.<br /> Affinchè tale garanzia di natura pecuniaria possa trovare applicazione sotto forma di diritto al rimborso delle spese legali, è necessario che vi sia un nesso di causalità , quale <em>condicio sine qua non,</em> tra la prestazione di lavoro effettivamente svolta &#8211; che sostanzia la ragione dell&#8217;intervento di rimborso al richiedente &#8211; e l&#8217;evento che determina l&#8217;insorgere della presunta responsabilità .<br /> 4.3 Si consideri che la <em>ratio</em> di tale rimborso consiste nel sollevare i dipendenti dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse col loro legittimo agire e l&#8217;espletamento dei compiti istituzionali (TAR Lazio Roma, Sez. I, 7 settembre 2010, 32113). Ne consegue che il diritto al rimborso delle spese legali può essere affermato solo in quanto vi sia la possibilità  di imputare gli effetti dell&#8217;agire del pubblico dipendente direttamente all&#8217;Amministrazione di appartenenza, in quanto sussista un rapporto di immedesimazione organica con l&#8217;Amministrazione di appartenenza.<br /> 4.4 Orbene, nel caso di specie tale presupposto è del tutto carente, e dunque non può applicazione la disciplina di cui al citato articolo 18: il -OMISSIS-era stato imputato per la partecipazione all&#8217;attentato, e la &#8220;<em>circostanza oggetto del capo di imputazione, vale a dire, la partecipazione alle riunioni organizzative del delitto, (&#038;) nelle settimane immediatamente precedenti la strage e alle quali il -OMISSIS-avrebbe partecipato quale simpatizzante delle organizzazioni che si prefiggevano un mutamento istituzionale violento anche a costo di sanguinosi delitti</em> (&#038;)&#8221;, come chiarito dal parere dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato CT 32098/13 del 5.2.2014, non solo non può considerarsi attività  istituzionale o prestazione di lavoro svolta in nome e per conto dell&#8217;Amministrazione, o nel suo interesse, ma si pone, al contrario, &#8220;<em>in aperto contrasto con essa</em>&#8220;.<br /> Tale conclusione risulta avvalorata anche dal prosieguo del citato parere, dove si legge: &#8220;<em>Nè a diversa conclusione può giungersi in considerazione della successiva (o pleonastica) precisazione contenuta nello stesso capo di imputazione, secondo cui al -OMISSIS-sarebbe contestato anche di non aver impedito il compimento dell&#8217;attentato, dal momento che risulta evidente come tale presunta omissione debba considerarsi assorbita dalla ben pìù grave responsabilità  connessa alla diretta partecipazione all&#8217;organizzazione dello stesso&#8221;.</em><br /> 4.5 D&#8217;altra parte, ove si prescindesse dalla sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica con l&#8217;Amministrazione di appartenenza e dalla conseguente imputabilità  ad essa degli effetti dell&#8217;agire del pubblico dipendente, si finirebbe per dare rilievo alla mera ricorrenza della qualifica di pubblico ufficiale &#8211; come nel caso del -OMISSIS&#8211; e, per l&#8217;effetto, alla semplice esistenza del rapporto di servizio, finendo per salvaguardare tutti i soggetti-dipendenti che abbiano affrontato spese legali per il solo fatto di essere stati sottoposti a giudizio di responsabilità  (TAR Lazio, Sez. I, 4 luglio 2011, n. 5836), e quindi snaturando quella che è la vera <em>ratio</em> sottesa alla normativa e cioè il necessario rapporto di connessione dell&#8217;attività  svolta con il servizio medesimo.<br /> Pertanto, osta al riconoscimento del diritto al rimborso l&#8217;estraneità  dell&#8217;attività  compiuta dal -OMISSIS-alla sfera istituzionale dell&#8217;Amministrazione, e quindi l&#8217;insussistenza del nesso causale sopra evidenziato.<br /> 5. In via ulteriore, ritiene il Collegio che il provvedimento di rigetto sia stato correttamente adottato da parte dell&#8217;odierna intimata, stante il parere negativo dell&#8217;Avvocatura dello Stato. Invero, quest&#8217;ultima è legittimata ad esprimersi non solo sulÂ <em>quantum</em> ma anche in ordine all&#8217;<em>an</em> del rimborso, dato che, per consolidata giurisprudenza, &#8220;<em>la limitazione della funzione ad aspetti meramente contabilistici vanificherebbe del tutto le ragioni della specifica presenza di un organo come l&#8217;Avvocatura&#8221;</em>, perchè verrebbe meno &#8220;<em>l&#8217;effettivo significato di controllo sostanziale&#8221;</em> svolto dall&#8217;organo stesso.<br /> Inoltre, come il Tribunale ha statuito, &#8220;<em>l&#8217;art. 18 del decreto-legge n. 67/1997 prevede che l&#8217;Avvocatura dello Stato sia interpellata per esprimere il parere circa la congruità  delle somme di cui si chiede il rimborso, ciò non esclude che la medesima Avvocatura, ai sensi della pìù generale norma contenuta nell&#8217;art. 13 del R.D. 30.10.1933, n. 1611, sia comunque organo di consulenza legale dell&#8217;Amministrazione, e sia quindi pienamente legittimata a fornire il proprio parere su fattispecie come quella in esame.&#8221;Â </em>(Tar Lazio, Sez. I, n. 32113 del 2010, cit.).<br /> 5.1 L&#8217;Avvocatura Distrettuale di Brescia, stante la peculiarità  e rilevanza del caso all&#8217;esame, ha ritenuto opportuno acquisire il parere dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, sottoponendo a quest&#8217;ultima un proprio schema di parere inerente la vicenda <em>de quo</em>; l&#8217;Avvocatura Generale ha aderito al citato schema di parere, il quale giÃ  prospettava l&#8217;insussistenza del diritto al rimborso delle spese legali. Prima ancora di valutare la congruità  del <em>quantum</em> richiesto, l&#8217;Avvocatura Generale ha ravvisato l&#8217;insussistenza dei necessari presupposti di legge ossia del nesso causale sopra descritto, prospettandolo all&#8217;Avvocatura Distrettuale con parere del 5.2.2014. Quest&#8217;ultima, con parere del 15.2.2014, allegando il parere dell&#8217;Avvocatura Generale e sentito il Comitato consultivo, ha escluso la rimborsabilità  delle spese di difesa in capo al Delfino.<br /> 5.2 In definitiva, l&#8217;Amministrazione ha correttamente condiviso, facendolo proprio, il parere dell&#8217;organo consultivo, integrando con quel parere la motivazione del provvedimento gravato, il quale, dunque, è esente dai censurati profili di illegittimità  ai sensi dell&#8217;art. 3 L. 241/1990, di cui al terzo ed ultimo motivo di doglianza.<br /> 5.3 Ancora, priva di pregio è la censura relativa alla violazione degli articoli 10 e 10 bis L. 241/1990, per avere l&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, pur in presenza di analitiche controdeduzioni del ricorrente, confermato le determinazioni rese in precedenza; al riguardo, si osserva che il parere dell&#8217;Avvocatura Generale aveva diffusamente illustrato l&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 18 d.l. n. 67/1997 sulla quale si fondava il diniego di rimborso delle spese legali, peraltro aderendo allo schema di parere giÃ  redatto dall&#8217;Avvocatura Distrettuale; ne discende che la conferma di quella puntuale esposizione di considerazioni giuridiche non integra l&#8217;asserita violazione lamentata dal ricorrente.<br /> 6. Conclusivamente, per tutte le suesposte ragioni il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato, con compensazione, tuttavia, delle spese, ricorrendone giusti motivi.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altro soggetto ivi indicato.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2020 &#8211; svoltasi con collegamento &#8220;da remoto&#8221; &#8211; con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Concetta Anastasi, Presidente<br /> Antonella Mangia, Consigliere<br /> Rosa Perna, Consigliere, Estensore</div>
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