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	<title>T.A.R. Lazio - Latina - Sezione II Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Lazio - Latina - Sezione II Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla possibilità di compensazione delle spese legate all&#8217;espletamento di una consulenza tecnica anche in caso di parte totalmente vittoriosa.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 07:43:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-compensazione-delle-spese-legate-allespletamento-di-una-consulenza-tecnica-anche-in-caso-di-parte-totalmente-vittoriosa/">Sulla possibilità di compensazione delle spese legate all&#8217;espletamento di una consulenza tecnica anche in caso di parte totalmente vittoriosa.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Consulenza Tecnica &#8211;  Spese &#8211; Compensabilità. La consulenza tecnica è un atto compiuto nell&#8217;interesse generale di giustizia e, dunque, nell&#8217;interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio. Le spese</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-compensazione-delle-spese-legate-allespletamento-di-una-consulenza-tecnica-anche-in-caso-di-parte-totalmente-vittoriosa/">Sulla possibilità di compensazione delle spese legate all&#8217;espletamento di una consulenza tecnica anche in caso di parte totalmente vittoriosa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-compensazione-delle-spese-legate-allespletamento-di-una-consulenza-tecnica-anche-in-caso-di-parte-totalmente-vittoriosa/">Sulla possibilità di compensazione delle spese legate all&#8217;espletamento di una consulenza tecnica anche in caso di parte totalmente vittoriosa.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Consulenza Tecnica &#8211;  Spese &#8211; Compensabilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La consulenza tecnica è un atto compiuto nell&#8217;interesse generale di giustizia e, dunque, nell&#8217;interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio. Le spese della consulenza tecnica d&#8217;ufficio rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell&#8217;intero.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pisano &#8211; Est. Scalise</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 79 del 2024, proposto dai sigg.ri Domenico Guidi, Piero Avvisati, Costantino Cacciotti, Vincenzo Avvisati, Giovanni Di Capua, Massimo Guidi, Anna Morelli, Antonio Sabato, Dino Palombo, Antonio Paolangeli, Jessica Cacciotti, Giacomo Maggiaro e Mario Retrosi, rappresentati e difesi dall’avv. Federico Pernazza, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Bassiano, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv.ssa Rosella Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione n. 31 del 21 novembre 2023, con cui il Consiglio Comunale di Bassiano ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Bassiano, ai sensi dell’art. 246 del d. lgs n. 267/2000;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti presupposti e, in particolare, della deliberazione n. 149 del 2 novembre 2023, con cui la Giunta Comunale ha disposto la revisione straordinaria dei residui ai sensi e per gli effetti di cui all’art.243-<i>bis</i>, comma 8, lett. e) del d. lgs n. 267/2000, approvando i risultati di cui alla determinazione n. 103 del 30 ottobre 2023 del Responsabile del Servizio Tecnico ed alla determinazione n. 89 del Responsabile del Servizio Finanziario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione n. 150 del 6 novembre 2023, con cui la Giunta Comunale di Bassiano ha formulato al Consiglio Comunale la proposta per la dichiarazione di dissesto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie del Comune di Bassiano nonché i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le ordinanze di questa Sezione nn. 730 e 782/2024 nonché n. 632/2025, con cui è stata disposta la consulenza tecnica d’ufficio (di seguito “CTU”), è stato nominato il Consulente nonché sono stati formulati e integrati i quesiti a quest’ultimo sottoposti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti la relazione depositata in giudizio dal CTU l’8 maggio 2025 e la relazione integrativa depositata in giudizio il 27 dicembre 2025, nonché i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti &#8211; cittadini, consiglieri comunali o ex consiglieri comunali di Bassiano – hanno impugnato la deliberazione consiliare n. 31 del 21 novembre 2023, recante la dichiarazione del dissesto finanziario dell’ente locale ai sensi dell’art. 246 del d. lgs n. 267/2000 (di seguito anche “TUEL”), unitamente agli atti presupposti, primi fra tutti quelli con la Giunta Comunale ha disposto e approvato la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2 – In particolare, nel gravame i ricorrenti hanno esposto, fra l’altro:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che nel corso dell’anno 2022 il Comune di Bassiano è stato interessato dall’attività ispettiva e di verifica della Corte dei Conti con riferimento all’equilibrio economico-finanziario dell’ente locale, che ha condotto all’adozione della deliberazione n. 41/2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che con detta deliberazione, da un lato, sono state riscontrate una serie di irregolarità contabili, così compendiate: i) omesso riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015; ii) errata contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità; iii) errata contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria; iv) la cancellazione di residui passivi di parte capitale in misura superiore ai correlati residui attivi e conseguenti vincoli; v) inefficienza del contrasto all’evasione tributaria; vi) mancata nomina del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 139 del d.lgs. n. 174/2016; d’altro lato, la Corte dei Conti ha chiesto al Comune di “<i>adottare le misure idonee a rimuovere le irregolarità e all’organo di revisione di verificare il corretto adempimento delle stesse, inviando le risultanze del 2021 entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto</i> […]”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il revisore unico dell’epoca ha redatto la relazione al rendiconto 2021, in cui: i) ha escluso la presenza di gravi irregolarità contabili o di gravi anomalie gestionali; ii) non ha suggerito misure correttive; iii) ha rilevato che, stando ai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, l’ente locale non era da considerarsi strutturalmente deficitario o in una situazione di dissesto, pur evidenziando che non si era provveduto al recupero delle quote di disavanzo e non era stato attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale; iv) aveva sottolineato che l’eccessività del disavanzo è derivata dalla iscrizione nel fondo anticipazioni di liquidità delle poste non iscritte in passato, oltre che dal riaccertamento ordinario dei residui nonché da una limitata azione di riscossione delle entrate; v) ha rilasciato parere favorevole all’approvazione del rendiconto, dando così atto che l’ente aveva attuato le prescrizioni di cui alla deliberazione n. 41/2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il medesimo revisore ha poi espresso il parere sul bilancio di previsione 2023-2025, nel quale ha, fra l’altro, affermato che il disavanzo d’amministrazione 2021 sarebbe stato ripianato con le modalità di cui all’art. 188 del d. lgs n. 267/2000;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che dello stesso tenore risultava il parere espresso dal revisore unico sulla deliberazione del Commissario Prefettizio (subentrato nel frattempo nel governo dell’amministrazione civica) approvativa dello schema di rendiconto per l’esercizio 2022, pur risultando che: i) nella tabella dei parametri di deficitarietà di cui al d. m. 20 dicembre 2018 quattro parametri sui complessivi otto erano fuori dai limiti prescritti; ii) si è registrato un disavanzo di amministrazione di euro 999.516,89, che il Consiglio Comunale, con delibera n. 21/2023 ha deciso di non applicare immediatamente, non adottando i provvedimenti e le misure di cui all’art. 188 del TUEL;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che con deliberazione n. 22/2023, il Consiglio Comunale di Bassiano ha disposto il ripiano di quota del disavanzo risultante dal rendiconto 2022, senza dar corso alla immediata applicazione del disavanzo dell’importo di euro 999.516,89;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, con la deliberazione n. 23/2022, lo stesso organo consiliare ha avviato la procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell’art. 243-<i>bis</i> del TUEL;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che alcuni di essi (i sigg.ri Domenico Guidi, Piero Avvisati e Costantino Cacciotti) sono insorti avverso le delibere consiliari nn. 21, 22 e 23/2023 con ricorso straordinario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che le operazioni di revisione straordinaria dei residui, conseguenti all’avvio della procedura di riequilibrio e formalizzate nelle deliberazioni del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario hanno portato a far emergere un ulteriore disavanzo per l’importo di euro 2.829.584,32, dato dal saldo tra i residui attivi e quelli passivi da cancellare, disavanzo recepito nella deliberazione della Giunta Comunale di Bassiano n. 149/2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, alla luce di ciò, il responsabile del Servizio Finanziario, con relazione del 6 novembre 2023 sullo stato economico-finanziario dell’ente locale, ha sottolineato l’insussistenza dei presupposti per l’adozione di un piano di riequilibrio e l’aggravamento della condizione di squilibrio strutturale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, conseguentemente, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 150/2023 ha preso atto delle risultanze della predetta relazione e ha deciso di proporre al Consiglio Comunale la dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale ai sensi dell’art 246 del TUEL, dichiarazione adottata con delibera consiliare adottata, vista la relazione dell’organo di revisione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di essere insorti avverso tale determinazione e gli atti presupposti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) illegittimità degli atti impugnati, conseguente all’illegittimità della delibera consiliare di approvazione del consuntivo 2022 e della deliberazione della procedura di riequilibrio, atti questi gravati con ricorso straordinario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) eccesso di potere per contraddittorietà grave e perplessità dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria ed errore nei fatti presupposti: in tesi l’azione dei servizi tecnici dell’ente locale e del revisore, in relazione all’accertamento dell’insussistenza dei residui attivi appostati in bilancio, sarebbe stata contraddittoria in relazione alla diversa entità accertata rispettivamente in precedenza e in occasione dell’adozione degli atti che hanno condotto alla delibera impugnata (in tale sede l’entità del disavanzo è vistosamente cresciuta rispetto agli accertamenti compiuti pochi mesi prima); le operazioni di accertamento delle criticità sulla gestione dei residui attivi e passivi (costituenti la maggior parte delle somme componenti il deficit accertato) sono state oggetto di rilievi in relazione all’esattezza, con una perizia di parte in atti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) omessa ponderazione degli interessi: l’Amministrazione non avrebbe considerato la non eccessiva gravità della situazione del Comune e la sua reversibilità con azioni avvedute e prudenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4 &#8211; Il Comune si è costituito in resistenza al ricorso e, con memoria, ha illustrato l’<i>iter</i> seguito per la dichiarazione del dissesto finanziario, senza però prendere puntuale posizione sui profili tecnici della seconda e la terza censura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5 &#8211; In vista dell’udienza, i ricorrenti hanno ribadito le loro tesi e hanno informato di aver rinunciato al ricorso straordinario, dando atto di voler abbandonare il primo motivo di censura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6 &#8211; All’udienza del 5 novembre 2024, il Collegio, con ordinanza n. 730/2025, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio (di seguito “CTU”) per accertare la correttezza, sotto il profilo tecnico, dell’operato del Comune che, in sede di riaccertamento dei residui attivi, ha eliminato partite per circa euro 2.348.000 nonché per quantificare “<i>i singoli residui attivi indebitamente elisi dal bilancio comunale </i>e “<i>distintamente il totale delle elisioni impropriamente effettuate nonché il totale delle elisioni coerenti…” </i>con la normativa nonché con i criteri e le metodologie da essa richiamati. E’ stata poi richiesta al Comune una documentata relazione sulla questione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7 – Sono seguite corpose memorie in cui il Comune ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8 – E’ seguito il deposito in giudizio, l’8 maggio 2025, della relazione peritale, da cui è, fra l’altro, emerso che, a fronte di uno sbilancio da cancellazione di partite attive di euro 2.829.584,32, le elisioni illegittimamente compiute dal Comune, sulla base della normativa in materia, ammontavano a circa euro 2.300.000 (cfr. pagg. 40 e 41 della relazione), incidenti per circa l’83% dell’intero sbilancio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9 &#8211; Successivamente al deposito di tale relazione, il Comune con memoria ha: i) reiterato le conclusioni già rassegnate; ii) dedotto la nullità della relazione, in quanto il CTU avrebbe decampato dall’incarico conferito (in tesi, sarebbero state sottoposte a verifica peritale tutte le elisioni e non soltanto quelle concernenti le partite di credito fra il Comune e la Regione Lazio) e avrebbe violato il contraddittorio (in tesi, la bozza di CTU <i>post</i> osservazioni delle parti non sarebbe stata nuovamente sottoposta a queste ultime); iii) contestato la correttezza delle conclusioni della CTU in relazione a partite per oltre un milione di euro: in tesi, le stesse sono state correttamente elise, perché duplicate rispetto agli importi relativi ad altri anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10 &#8211; Con memoria i ricorrenti hanno controdedotto ai rilievi dedotti dal Comune e hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11 – All’udienza pubblica del 15 luglio 2025, la Sezione, con ordinanza n. 632/2025, ha ritenuto essenziale, ai fini del decidere, che il CTU prendesse puntuale e argomentata posizione sui rilievi formulati dal Comune sulla correttezza delle conclusioni della relazione peritale depositata, eventualmente rivedendole e aggiornandole di conseguenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11 – Con relazione integrativa depositata in giudizio il 27 dicembre 2025, il CTU, alla luce dell’esame ragionato delle deduzioni e degli elementi forniti dal Comune nonché delle controdeduzioni dei ricorrenti, ha riquantificato le elisioni improprie di partite attive dagli originari euro 2.300.000 circa ad euro 1.043.000 circa (cfr. pagg. 48 e 49 della CTU integrata). Contestualmente, il CTU ha anche dimesso in atti anche la richiesta di compenso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12 – E’ seguita memoria con cui il Comune ha riproposto l’eccezione di nullità della perizia perché il CTU sarebbe andato al di là del mandato conferitogli e ha insistito per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13 &#8211; I ricorrenti, per parte loro, oltre a contestare metodo e conclusioni della relazione integrata (è stato anche richiesto il deferimento della questione oggetto della perizia ad un collegio tecnico), hanno: i) evidenziato che comunque da essa emerge che il 18% delle elisioni dei residui attivi è stata erronea e che il 40% dello sbilancio deriverebbe da partite erroneamente eliminate; ii) preso posizione sulle eccezioni formulate dalla difesa comunale; iii) insistito per l’accoglimento del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14 – All’udienza pubblica del 26 marzo 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15 – In via preliminare, va disattesa la richiesta della difesa comunale di interruzione del processo in conseguenza del decesso di uno dei ricorrenti (il sig. Dino Palombo).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto è dirimente osservare che l’evento interruttivo non è stato fatto constare né tanto meno dichiarato dal difensore dei ricorrenti, cioè dal difensore della persona colpita dall’evento interruttivo, bensì dal difensore della controparte processuale, ossia dal difensore del Comune di Bassiano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale stregua, il Collegio non può che riportarsi al condivisibile orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui, in aderenza alla disciplina dettata dall’art. 300 del cod.proc.civ., richiamata dall’art. 79, comma 2 del cod.proc.amm.,<i> </i>la morte di una parte non determina l’interruzione del giudizio ove l’evento non sia stato dichiarato in udienza dal suo difensore, oppure notificato alle altre parti in causa.<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, si è ritenuto che<i> “mentre l’art. 79, comma 2, C.P.A. stabilisce che “L’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile”, l’art. 300 c.p.c.. così richiamato, dal canto suo, recita: “Se alcuno degli eventi previsti nell&#8217;articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto …”. Della riassunzione del processo interrotto si occupa invece specificamente l’art. 80 C.P.A., che, nel suo ultimo comma, dispone che il processo debba essere riassunto “…a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giornidalla conoscenza legale dell’evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione….Dal quadro esposto si desume, quindi, che nell&#8217;attuale sistema del processo civile ed amministrativo l’interruzione del processo per morte o perdita di capacità processuale della parte costituita non è frutto di un automatismo, ma consegue esclusivamente ad un’apposita dichiarazione fatta dal procuratore della parte stessa (cfr. Corte Cost., 10 aprile 2002, n. 102). Un eventuale evento interruttivo, cioè, per poter assurgere a rilevanza nel processo deve necessariamente essere rilevato nei modi di cui agli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui disciplina è richiamata dall&#8217;art. 79, comma 2, C.P.A., ossia mediante dichiarazione o notificazione  dell&#8217;evento ad opera del procuratore costituito per la parte colpita dall&#8217;evento interruttivo (v. C.d.S., VI, 27 ottobre 2011, n. 5788), forme di comunicazione dell’evento che non ammettono equipollenti: laddove in mancanza di tale dichiarazione o notificazione da parte del difensore della parte colpita il processo prosegue (C.d.S., V, 12 luglio 1996, n. 857; 29 maggio 2000, n. 3090; VI, 10 aprile 2003, n. 1906). Più ampiamente, la dinamica del meccanismo interruttivo è stata nitidamente illustrata dalla giurisprudenza civile nei seguenti termini. “ … l&#8217;incidenza dell&#8217;evento morte di una parte costituita con procuratore, verificatosi durante il giudizio di primo grado o d&#8217;impugnazione è regolata dall&#8217;art. 300 cod. proc. civ. e, pertanto, essendo indispensabile e insostituibile ai fini di tale incidenza la comunicazione formale dell&#8217;evento da eseguirsi dal procuratore della parte deceduta e non avendo rilevanza la conoscenza che dell&#8217;evento stesso le altre parti abbiano avuto eventualmente &#8220;aliunde&#8221;, l&#8217;effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa, costituita dal verificarsi dell&#8217;evento o dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fatta dal procuratore alle altre parti. Dichiarazione o notificazione che soltanto il procuratore della parte defunta può discrezionalmente non fare o fare nel momento da lui giudicato più opportuno per provocare l&#8217;interruzione del processo, la quale non si verifica in modo automatico come conseguenza diretta ed esclusiva della morte della parte a cui, quindi, deve essere notificato l&#8217;atto d&#8217;impugnazione, perché considerata ancora in vita nel caso in cui della propria morte il suo procuratore abbia omesso la dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti” (Cass.civ., II, 5 giugno 1990, n. 5391)” </i>(cfr. Cons. St., V, n. 1954/2014 e precedenti ivi citati).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello stesso senso si è condivisibilmente osservato che la <i>ratio</i> sottesa alle disposizioni processuali, nella parte in cui subordinano l’interruzione del processo <i>ex</i> art. 300 del cod.proc.civ. ad apposita dichiarazione del difensore della parte costituita, risponde all’esigenza di tutelare l’effettività del diritto di difesa della parte colpita dall’evento interruttivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In siffatte ipotesi, l’ordinamento processuale assicura al difensore costituito, professionista qualificato in grado di meglio apprezzare le iniziative processuali da svolgere a tutela del proprio assistito, il potere di scelta tra la prosecuzione del processo e la sua interruzione, dipendendo l’effetto interruttivo da una sua dichiarazione espressa da rendere in giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale iniziativa, riservata al difensore costituito, peraltro, è regolata dall’ordinamento processuale civile (art. 300 c.p.c.), cui rinvia l’art. 79, comma 2, c.p.a., anche nelle forme di comunicazione all’uopo da osservare, potendo il difensore rendere la dichiarazione verbalmente in udienza ovvero per iscritto con atto da notificarsi alle altre parti processuali (cfr. in tal senso Cons. St., VI, ord. n. 704/2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale stregua, atteso che nel caso di decesso di uno dei ricorrenti in presenza del difensore costituito, costituisce prerogativa esclusiva di quest’ultimo procedere con la dichiarazione di morte ovvero proseguire nella difesa, in assenza della dichiarazione del difensore stesso, l’istanza di interruzione formulata dalla controparte processuale non può trovare accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16 – Sempre in via preliminare, il Collegio deve disattendere l’eccezione formulata dalla difesa comunale, volta a sollevare il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sul presupposto che nel presente giudizio si farebbe questione esclusivamente della corretta osservanza, da parte del Comune, della normativa contabile, con conseguente configurabilità della giurisdizione del Giudice contabile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In proposito, il Collegio osserva subito che l’oggetto del gravame è costituito dalla delibera con cui il Comune di Bassiano ha dichiarato il dissesto finanziario dell’ente, delibera adottata in via spontanea e al di fuori dell’<i>iter</i> procedimentale proprio del potere di controllo demandato alla Corte dei Conti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale stregua, il Collegio stesso non può che richiamarsi al condivisibile orientamento giurisprudenziale &#8211; da ultimo ribadito in una vicenda analoga a quella di cui è causa dal T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, n. 325/2022 &#8211; secondo cui resta devoluta alla giurisdizione contabile soltanto la cognizione delle delibere in materia di dissesto e di riequilibrio che sono assunte nell’ambito procedimentale di competenza della Corte dei Conti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E ciò sulla base dell’interpretazione logico letterale dell’art. 11 comma 6 lett. e) del d.lgs 174/2016, a mente del quale, la cognizione dei ricorsi avverso le pronunce delle Sezioni regionali di controllo in esito alle verifiche sulla gestione finanziaria dell’ente, come anche contro i piani di riequilibrio finanziario pluriennale, è devoluta alla giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica <i>ex</i> artt. 100 e 103 Cost. delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sennonché, nella fattispecie all’esame è dirimente osservare che la delibera dichiarativa del dissesto del Comune di Bassiano, oggetto dello scrutinio di legittimità in sede giurisdizionale, si pone al di fuori dell’<i>iter</i> procedimentale di competenza della Corte dei Conti, poiché costituisce l’esito provvedimentale di poteri amministrativi propri dell’ente locale, e discende dall’autonoma valutazione &#8211; pur vincolata nei requisiti materiali &#8211; da questo espressa, e dalla conseguente determinazione assunta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale circostanza pone la relativa impugnazione al di fuori del perimetro di cui alla lett. e) relativa alle impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo, nonché delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) che riguardano i giudizi in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e di ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, nonché quelli aventi a oggetto i rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali (lett. d).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, preme sottolineare che il Collegio non ignora il differente avviso espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella pronuncia n. 32/2020 che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i) in ordine al rapporto tra giurisdizione contabile e amministrativa, ha affermato che la Corte dei Conti è in senso più ampio il giudice naturale delle controversie nelle “materie” di contabilità pubblica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ii) in base al combinato disposto degli artt. 100 comma 2 e 103 comma 2 Cost., nonché ai sensi dell’art. 11 comma 6 del codice di giustizia contabile, tale giurisdizione è piena ed esclusiva in ragione del ruolo della Corte dei Conti prefigurato dall’ordinamento, anche a seguito delle leggi costituzionali n.n. 3/2001 e 1/2012, quale giudice naturale precostituito per legge nella “materia della contabilità pubblica”, come riconosciuto dalla Corte Cost. sin dalle pronunce n. n. 29/1995 e 60/2013.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La riserva di cognizione alla Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, secondo le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, vale sia nei confronti della pubblica amministrazione sia rispetto alle altre giurisdizioni, che non possono alterare il riparto previsto dalla Costituzione, anche al fine di dare piena attuazione al diritto comunitario, che assegna alla Corte dei Conti il compito di verificare la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni (cfr art. 30 legge n. 161/2014; direttiva 2011/85/UE sui quadri di bilancio; regolamento UE del 21 maggio 2013).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò posto, il Collegio non può concordare con tale argomentata ricostruzione, in quanto in senso contrario rispetto alla devoluzione alla giurisdizione contabile della contabilità pubblica per blocco di materie depone un’espressa <i>voluntas legis</i> di segno negativo ben evidenziata dal Consiglio di Stato, secondo cui lo stesso Codice della giustizia contabile nell’individuare i singoli atti e provvedimenti oggetto di devoluzione al giudice contabile non vi ha ricompreso il provvedimento dichiarativo del dissesto adottato autonomamente dall’ente locale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il Giudice d’Appello, “<i>Di ciò offre del resto (ulteriore) conferma lo stesso art. 11, comma 6, Cod. giust. cont., il quale prevede alla lett. f) che le Sezioni Riunite, al di fuori delle ipotesi espressamente indicate dalle lett. a)-e), si pronunciano “nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica” nelle “materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge”: se e nella misura in cui vi sia una specifica attribuzione dalla legge una siffatta giurisdizione può essere dunque ravvisata</i>” (cfr. Cons. St., V, 8108/2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione maturata prima dell’entrata in vigore del Codice della giustizia contabile ha chiaramente affermato che la giurisdizione esclusiva delle Sezioni Riunite della Corte dei conti sulle deliberazioni con cui la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia accertato che ricorrono le condizioni previste per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario si ricollega al manifesto intento del Legislatore di collegare strettamente, in questa materia, la funzione di controllo della Corte dei conti a quella giurisdizionale ad essa attribuita dal citato art. 103 Cost.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha quindi affermato giurisdizione contabile pur sempre nel quadro dello stretto collegamento fra le funzioni di controllo e quelle giurisdizionali della Corte dei conti, e dunque in relazione all’impugnazione delle delibere adottate dalle Sezioni regionali di controllo nei diversi ambiti di loro competenza, ivi inclusa la parificazione dei rendiconti regionali (cfr. Cass., SS.UU., nn. 22645/2016, 16631/2014, che ha valorizzato la non riconducibilità della fattispecie concreta esaminata alla specifica “<i>previsione di giurisdizione esclusiva</i>” presa a riferimento, 12496/2017, in cui è stata affermata sì la giurisdizione “<i>piena ed esclusiva</i>” della Corte dei conti riconoscendole un sindacato “<i>esteso a tutti i vizi dell’atto</i>”, ma nel quadro pur sempre d’una espressa attribuzione di legge, in specie <i>ex</i> art. 1, comma 169, l. n. 228/2012).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stessa giurisprudenza ha riconosciuto peraltro la giurisdizione del Giudice amministrativo quanto all’impugnazione del successivo provvedimento prefettizio di cui all’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 149/2011, proprio in quanto esso sotto nessun profilo potrebbe essere fatto rientrare nella sfera giurisdizionale della Corte dei conti (Cass., SS.UU., nn. 5805/2014, 16631/2014 citata, CGARS, S.G., n. 702/2015).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale contesto, la radice della giurisdizione contabile è chiaramente ricondotta alla rilevata osmosi in tale ambito fra la funzione di controllo e quella giurisdizionale della Corte dei conti, così da giustificare &#8211; nell’alveo dell’art. 103, comma 2, Cost. &#8211; una giurisdizione esclusiva delle Sezioni Riunite “<i>riferita ad oggetti ben definiti</i>” (cfr. ancora Cass., SS.UU., n. 16631/2014) e non in blocco alla materia della contabilità pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nessuna pertinenza rispetto non solo alle previsioni testuali di cui all’art. 11, comma 6, Cod. giust. cont., ma anche alle ragioni che giustificano tale criterio di devoluzione delle controversie si rinviene in relazione alla dichiarazione di dissesto autonomamente pronunciata dall’ente locale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il fenomeno di “<i>stretto collegamento</i>” con la funzione di controllo della Corte dei conti non trova infatti qui emersione, poiché viene in rilievo un mero provvedimento amministrativo spontaneamente adottato dall’ente, all’esito d’un procedimento suo proprio, caratterizzato per il fondarsi su presupposti di legge vincolati e produrre effetti diretti sulla stessa condizione e situazione gestoria dell’ente, nella prospettiva dell’autotutela rispetto alla precedente gestione amministrativo-contabile (Cons. Stato, V, n. 143/2012).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né va trascurato, infine, che la corretta osservanza della disciplina contabile assume nel giudizio amministrativo rilievo non già <i>ex se</i> in via immediata e diretta bensì in modo indiretto, quale strumento per saggiare la legittimità della deliberazione in relazione ai suoi presupposti di legittimità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezione di difetto di giurisdizione va quindi disattesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17 – Ancora in via preliminare, il Collegio, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa comunale, deve rilevare la tardività della produzione documentale versata in atti dai ricorrenti solo il 23 marzo 2026, appena tre giorni prima dell’odierna udienza, e quindi oltre il termine previsto dall’art. 73, comma 1 del cod. proc. amm., senza comprovare adeguatamente nella specie la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 54 comma 1 dello stesso codice per l’autorizzazione del deposito tardivo (cfr. in tal senso <i>ex multis</i>, Cons. St., VII, n. 3236/2024; id., II, n. 7665/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto i documenti tardivamente prodotti non possono essere presi in considerazione dal Tribunale, con conseguente impossibilità di esaminarne il contenuto e di annettervi rilevanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18 &#8211; Venendo all’esame del ricorso, il Collegio deve subito rilevare che i ricorrenti, nella memoria depositata in giudizio il 4 ottobre 2024 e non notificata, hanno affermato che il primo motivo di ricorso, teso a far valere l’illegittimità derivata degli atti impugnati in conseguenza dell’illegittimità delle delibere nn. 21, 22 e 23/2023 già censurate con ricorso straordinario, deve intendersi abbandonato in conseguenza della pregressa rinuncia a quest’ultimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio, rilevato che la dichiarazione di rinuncia dei ricorrenti appare irrituale, in quanto priva dei requisiti di cui all’art. 84 del cod.proc.amm., ritiene comunque di inferirne il loro sopravvenuto difetto di interesse all’esame del primo motivo <i>ex</i> art. 84 comma 4 del cod.proc.amm..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19 – Venendo al merito, il ricorso va respinto, in quanto è infondato nei due mezzi. E tanto vale ad esimere il Collegio dall’esame delle questioni di inammissibilità e di irricevibilità sia del ricorso che dei motivi secondo e terzo sollevate da parte resistente, pur non prive di elementi di serietà e plausibilità, in osservanza del criterio della “<i>ragione più liquida</i>”, corollario del principio di economia processuale che governa il processo amministrativo e che a sua volta è espressione del canone costituzionale del giusto processo (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. St. sent. Ad. Plen., n. 5/2015; id., VI, n. 2085/2025; id. V, n. 1513/2025; id., III, n. 1291/2025; id., VII, n. 848/2025, nonché da ultimo Cass. Civ. SS. UU. ord. n. 24172/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass. Civ., VI, n. 5724/2015 e Cons St., V, n. 1513/2025 cit.), infatti, la ragione più liquida “<i>non segue l’ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire “economico” del risparmio di energie processuali, cioè dell’uso della </i>ratio decidendi <i>già pronta e di per sé sufficiente</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20 – Introduttivamente mette conto chiarire che è ben vero che il Comune non ha depositato la relazione sui motivi secondo e terzo richiesta con l’ordinanza di questa Sezione n. 730/2024. E’ tuttavia altrettanto innegabile che il Comune: i) ha scelto di difendersi in giudizio sulle predette censure articolando deduzioni e producendo documentazione volta a confutarle; ii) ha interloquito negli stessi modi con il CTU.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, nessun argomento di prova può trarsi ai sensi dell’art. 64, comma 4 dal mancato deposito della predetta relazione, in quanto, da un lato, i contenuti e i ragguagli richiesti sono stati in altro modo forniti nel corso del presente giudizio e, dall’altro, l’atteggiamento tenuto dell’ente in tale sede non può assumere alcuna valenza confessoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21 – Ciò posto, privi di pregio risultano i motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente vista la comunanza del filo logico che li lega.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; col secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto, quale profilo di eccesso di potere, difetto di istruttoria ed errore nei fatti presupposti, alcune criticità e contraddittorietà nelle operazioni di revisione dei residui attivi compiute dal competente Servizio del Comune e poste a base della deliberazione avversata; in particolare, i ricorrenti hanno lamentato, col conforto di un’articolata perizia di parte depositata in giudizio, l’erroneità nello stralcio di una cospicua quantità di residui attivi che, in tesi, avrebbero dovuto essere mantenuti in quanto dotati di idoneo e legittimo titolo, a differenza di quanto ritenuto dal Servizio Finanziario comunale; ne sarebbe derivato uno sbilancio eccessivo ed esagerato di euro 2.829.584,32;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; col terzo motivo i ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione non avrebbe considerato la non eccessiva gravità della situazione del Comune e la sua reversibilità con azioni avvedute e prudenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22 – Decisive a tal fine risultano le risultanze della relazione integrativa del CTU, disposta proprio per vagliare sotto l’aspetto della normativa tecnico-contabile la correttezza e l’attendibilità delle attività di revisione dei residui attivi e passivi posta a base della deliberazione dello stato di dissesto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.1 &#8211; Sul punto, vanno innanzitutto disattesi i rilievi dedotti da entrambe le parti, secondo cui il CTU avrebbe travalicato i limiti del mandato conferito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò è a dirsi per il profilo addotto dalla difesa comunale, secondo cui, in pretesa coerenza sia con il ricorso proposto sia con l’ordinanza di questa Sezione n. 730/2024, la consulenza tecnica avrebbe dovuto attenersi alla verifica dei soli residui attivi elisi relativi ai rapporti fra l’ente locale e la Regione Lazio, e non anche la verifica di tutte le altre tipologie di residui attivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dirimente, al fine di perimetrare con esattezza l’ambito del mandato deferito al consulente, risulta la lettura congiunta delle premesse (cfr. terzo “Considerato” e quarto “Ritenuto”) e dei quesiti formulati (cfr. in particolare parte finale del quesito 4) dell’ordinanza di questo Tribunale n. 730/2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale lettura induce a ritenere che l’oggetto della CTU ha investito la verifica dell’attendibilità dell’eliminazione di tutti i residui attivi dal bilancio comunale (e non solo quelli relativi ai rapporti fra l’ente locale e la Regione), essendo state le operazioni di riaccertamento dei residui attivi nella loro integralità oggetto delle censure condensate nel secondo mezzo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le stesse conclusioni di infondatezza valgono per il profilo dedotto dai ricorrenti, secondo cui, nel corso delle operazioni che hanno condotto alla redazione della relazione peritale integrativa, il CTU avrebbe indebitamente consentito al Comune di produrre nuova documentazione e di formulare nuove contestazioni, arrivando a stravolgere l’impianto della prima relazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale lettura risulta smentita dalla lettura complessiva dell’ordinanza di questa Sezione n. 782/2024, in cui le contestazioni svolte in sede giurisdizionale dal Comune su alcune parti della perizia è stata l’occasione per impartire al CTU l’indicazione di vagliarle, rivedendo e aggiornando di conseguenza le conclusioni già rassegnate; e ciò con l’obiettivo di garantire la massima accuratezza del vaglio di attendibilità delle operazioni di eliminazione dei residui attivi svolta dall’ente locale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tal ottica, è evidente che il perseguimento ottimale ed efficace di tale scopo non poteva che implicare il potere del CTU di acquisire d’ufficio (senza bisogno di alcun provvedimento autorizzatorio da parte del Tribunale) dal Comune (e la correlativa possibilità per quest’ultimo di produrre) tutta la documentazione (anche in precedenza non prodotta), volta a comprovare la correttezza dell’<i>iter</i> logico compiuto per l’eliminazione dei residui attivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.2 – Inoltre, mette conto osservare, sempre in via introduttiva, che l’esame della copiosa documentazione in atti relativa all’attività peritale espletata mette in luce il rispetto, da parte del CTU, del principio del contraddittorio, secondo i meccanismi e le tempistiche scanditi dal Tribunale: egli, infatti, dopo aver puntualizzato i criteri e le regole informatrici della sua azione di riscontro, ha proceduto all’accertamento della correttezza dell’eliminazione di tutti i residui attivi contestati in modo analitico, esaminando nel contraddittorio fra le parti, partita contabile per partita contabile e pervenendo alle relative conclusioni corredate da congrue motivazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, a fronte di tale <i>modus procedendi</i>, capillare ma allo stesso tempo trasparente e logico, non colgono nel segno i rilievi di violazione del contraddittorio dedotti dai ricorrenti, siccome fondati: i) ora, sulla riproposizione di elementi e argomenti che il CTU aveva già ritenuto irrilevanti, motivando la determinazione di volta adottata in merito alla valutazione dell’eliminazione del singolo residuo attivo con un <i>iter</i> logico incompatibile con gli stessi (né può predicarsi un obbligo per il CTU di diffondersi nell’espressa confutazione di ogni singolo rilievo sollevato dalle parti); ii) ora sull’articolazione di nuove deduzioni, a suo tempo non introdotte nel contradditorio col CTU né spese a fondamento delle proprie doglianze in sede ricorsuale ma utilizzate tardivamente al solo fine per sindacare l’attività del Consulente, e comunque inidonee &#8211; siccome basate su petizioni di principio, su premesse opinabili o su elementi puramente nominalistici – a scalfire l’attendibilità delle conclusioni raggiunte nella relazione integrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce di ciò, stante la non conducenza di tali deduzioni, la richiesta, da parte dei ricorrenti, di nomina di un Collegio tecnico non può essere accolta, siccome ultronea e irrilevante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.3 – Inoltre, va evidenziato che, in coerenza con l’ambito del mandato conferito dal Collegio al CTU, l’oggetto dell’accertamento ha coinciso con la verifica dell’attendibilità delle valutazioni tecnico-contabili compiute dal Comune in sede di stralcio dei residui attivi, al fine di apprezzare la corretta enucleazione, da parte del medesimo ente locale, di uno dei presupposti della deliberazione di dissesto impugnata, ossia lo sbilancio che è derivato dalla predetta operazione in relazione alle censure condensate nel secondo motivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se così è, se cioè l’attività del CTU ha avuto ad oggetto la ricostruzione dell’operato del Comune in sede di riaccertamento dei residui attivi al tempo della deliberazione, non possono avere rilievo alcuno documenti ed eventi involgenti le poste in discorso successivi a tale data, al fine della valutazione della legittimità dell’atto impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale scrutinio, infatti, deve essere condotto, in base al principio <i>tempus regit actum</i>, in base alla situazione di fatto e di diritto vigente al momento della adozione dell’atto medesimo e dallo stesso non possono che esulare i surrichiamati elementi sopravvenuti, non suscettibili di riverberarsi su uno dei presupposti di legittimità della delibera avversata. (cfr. <i>ex multis</i>, Cons. St., VI, n. 7363/2020, id., IV, n. 3013/2016 e in senso analogo T.A.R. Sicilia, Catania, III, n.3155/2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali considerazioni giustificano la valutazione di irrilevanza, ai fini di causa, dei surrichiamati elementi allegati e prodotti in giudizio dai ricorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.4 &#8211; Ciò premesso sulla ritualità e sull’ambito della CTU espletata nella specie, il Collegio ritiene di soffermarsi sui seguenti profili emersi dalla relazione integrativa, che ha sostituito <i>in toto</i> quella già depositata in giudizio l’8 maggio 2025:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a fronte di circa 5 milioni di euro di residui attivi stralciati dal Comune di Bassiano, gli stralci ritenuti dal CTU, con motivazioni immuni da censure (salvo quanto di seguito precisato), illegittimi ammontano a poco più di 1 milione di euro: questi ultimi ammontano cioè a meno di 1/5 dei residui attivi eliminati; tale incidenza è destinata a ridimensionarsi ulteriormente (circa 400.000 euro di stralci illegittimi, con un incidenza inferiore al 10% sugli stralci effettuati), tenuto conto che – in accoglimento del puntuale rilievo della difesa comunale &#8211; al novero delle partite illegittimamente stralciate va sottratta quella di euro 648.000,00 (cfr. pag. 33 e 48 della relazione integrativa); ciò in quanto: i) è incontestato che detta partita non concerne un residuo attivo <i>ab origine</i> riportato nel bilancio comunale e successivamente stralciato ma una somma indicata <i>ex novo</i> dai ricorrenti e non contenuta nel bilancio comunale; ii) a termini del quesito 4) articolato nell’ordinanza di questo Tribunale n. 730/2024, l’ambito dell’accertamento peritale si estendeva – come già anticipato – ai soli residui riportati nel bilancio comunale ed elisi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le partite erroneamente stralciate, secondo la relazione integrativa peritale (poco più di 1 milione di euro) ammontano a meno della metà dello sbilancio indicato negli atti impugnati (in misura pari a euro 2.829.584,32) nonché a meno del 15%, sottraendo da esse quella di euro 648.000 (cfr. pag. 33 e 48 della relazione integrativa), come il Collegio ritiene doveroso: ne deriva che, nonostante la cancellazione dei residui attivi erroneamente stralciati, il disavanzo comunale sussistente al momento dell’adozione dell’atto impugnato, pur non ammontando a euro 2.829.584,32, era ugualmente di importo assai rilevante per un Comune delle dimensioni di Bassiano, risultando di circa euro 1.800.000 nel primo caso (cioè seguendo l’impostazione della relazione integrativa) e addirittura circa euro 2.400.000 nel secondo caso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.5 – Le risultanze oggettive testé illustrate mettono in luce che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’attività comunale di riaccertamento dei residui attivi – contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti e malgrado le circostanze dedotte nel secondo motivo – si è complessivamente svolta in modo attendibile e conforme alle regole e alle metodologie vigenti in materia, come puntualmente individuate nella prima parte della relazione integrativa, essendo risultato un margine di errore trascurabile, che ha coinvolto un numero limitato di partite creditorie; tale conclusione non è scalfita dal rilievo, dedotto dai ricorrenti, per cui molta documentazione comprovante la legittimità degli stralci è stata fornita dal Comune soltanto in sede di operazione peritale e ha richiesto una complessa attività di reperimento, in quanto: i) tale profilo attiene semmai all’organizzazione interna dell’ente locale ma non vale anche ad inficiare la regolarità dell’attività di riaccertamento a suo tempo compiuta, di cui la CTU ha confermato, nella grande maggioranza dei casi, la correttezza; ii) il Comune non era tenuto a motivare diffusamente sui risultati dell’attività di riaccertamento compiuta, in quanto in relazione a tale attività, secondo il Giudice Contabile, è necessario motivare non tanto la cancellazione di un residuo attivo, bensì il suo mantenimento a bilancio (cfr. <i>ex multis</i>, C. Conti, S.R. Veneto, del. n. 20/2025/PRSE; id., S. R. Piemonte, del n. 80/2021/PRSP; id., S. R. Lazio, del. n. 28/2022/PRSP);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la pregnanza delle risultanze della CTU sunteggiate al paragrafo precedente va considerata non già in un’ottica particolaristica e formalistica, tutta tesa a fossilizzarsi sulle singole fattispecie di partite erroneamente stralciate, bensì in un’ottica complessiva, sostanziale e funzionale, coerente: i) con il senso degli accertamenti deferiti al CTU, a cui – come già anticipato &#8211; è stato chiesto di valutare l’attendibilità delle valutazioni tecnico-contabili compiute dal Comune in sede di stralcio dei residui attivi, al solo fine di apprezzare la corretta enucleazione, da parte del medesimo ente locale, di uno dei presupposti della deliberazione di dissesto impugnata; ii) con il senso del secondo motivo di ricorso, volto a dedurre profili di incongruità e anomalia dei Servizi comunali nella predetta fase, allo scopo di dimostrare l’insussistenza di gran parte dello sbilancio risultato all’esito del riaccertamento e posto a base della delibera impugnata; a tale stregua, le operazioni peritali già dimostrano che, pur a seguito dell’eliminazione dei residui attivi irregolarmente stralciati, è risultato persistere, come già anticipato, uno sbilancio di entità comunque ampiamente superiore al milione di euro, di entità e portata tali, tenuto conto delle dimensioni di Bassiano, da comportare un rilevante peggioramento delle condizioni del bilancio comunale (già tutt’altro che floride) e da corroborare la legittimità della deliberazione di dissesto: la situazione contabile del Comune, all’epoca dell’adozione di quest’ultima, risultava infatti tutt’altro che reversibile con azioni avvedute e prudenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.6 &#8211; Sotto tale ultimo profilo, il Collegio non può che soffermarsi sul quadro, risultante dalle relazioni tecniche poste a base degli atti impugnati, di rilevante gravità della situazione economica del Comune, in larga parte ammessa anche dai ricorrenti (cfr. pagg. 9 e 10 del gravame) e caratterizzata:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dalle pregresse rilevanti criticità finanziarie e irregolarità contabili concernenti gli equilibri di bilancio, gli accantonamenti e i vincoli nel risultato di amministrazione, il disavanzo di amministrazione, la gestione dei residui nonché della cassa e della anticipazione di tesoreria accertate dalla delibera della Corte dei Conti n. 41/2022/PRSE, che: i) avevano già aggravato il quadro economico-finanziario dell’ente locale; ii) non sono mai state efficacemente risolte dall’ente locale e definitivamente eliminate in tutti i loro effetti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dalle risultanze del rendiconto 2022, da cui è emerso che l’ente locale non è riuscito a centrare gli obiettivi che si era preposto per il recupero del disavanzo del 2021, avendolo peggiorato di euro 250.711,07 (cfr. pag. 6 della relazione del responsabile del Servizio Finanziario del 6 novembre 2023);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dalle risultanze della tabella dei parametri di deficitarietà di cui al d. m. MEF del 28 dicembre 2018, allegata al rendiconto, che ha presentato ben quattro parametri degli otto ivi indicati, non in linea con i limiti indicati dal Ministero; ciò significa che per l’anno 2022 il Comune era da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 242 del TUEL e soggetto ai controlli di cui all’art. 243 dello stesso testo unico (cfr. relazione dell’organo contabile del 13 novembre 2023 e pagg. 6 e 7 della relazione del responsabile del Servizio Finanziario del 6 novembre 2023);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; da un disavanzo di amministrazione da ripianare pari a euro 999.516,89;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-della conferma dello stato del contenzioso che per intervenuta soccombenza ha portato esposizioni a carico dell’Ente a euro 345.141,10 (cfr. sempre relazione dell’organo contabile del 13 novembre 2023);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dalla scarsa capacità di riscossione, dal costante ricorso all&#8217;anticipazione di tesoreria, indice questo sintomatico dell’incapacità dell’ente locale di far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie, nonché dall&#8217;utilizzo della cassa vincolata: il concomitante manifestarsi di tali fenomeni è stato tale da far emergere squilibri nella gestione di competenza, tra le risorse in entrata, che l&#8217;ente può effettivamente realizzare, e le spese che si è impegnato a sostenere (cfr. pagg. 4, 5 e 9 della relazione del responsabile del Servizio Finanziario del 6 novembre 2023); in giurisprudenza, si è condivisibilmente ritenuto che “<i>il ricorso costante all&#8217;anticipazione di tesoreria può sconfinare in una forma (anomala) d&#8217;indebitamento, trasformando l&#8217;anticipazione in una forma di debito a medio termine in difformità dall&#8217;art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all&#8217;utilizzo dell&#8217;indebitamento, con ogni conseguenza di legge. La Corte Costituzionale con sentenza n.188/2014 ha chiarito che detto istituto non può che essere utilizzato in via eccezionale per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee, non potendo al contrario diventare mezzo ordinario di gestione per il pagamento delle spese, per fronteggiare una cronica sofferenza di liquidità</i>” (cfr. in tal senso T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, n. n. 325/2022 già citato);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dal correlativo esiguo ammontare dell&#8217;anticipazione di tesoreria utilizzabile (pari a circa 130 mila euro) del tutto insufficiente per la copertura delle spese per i servizi indispensabili e il pagamento delle fatture di acquisto insolute e delle soccombenze (cfr. pag. 14 della relazione del responsabile del Servizio Finanziario del 6 novembre 2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.7 &#8211; In tale quadro composto da tasselli di univocità e concordanza tale da delineare un quadro economico-finanziario già critico e allarmante, si è innestato l’ulteriore sbilancio derivante dal riaccertamento dei residui attivi che ha aggravato il quadro, connotandolo nel senso della non redimibilità con strumenti diversi dalla dichiarazione di dissesto (cfr. motivazione e pagg. 13 e 14 della relazione del responsabile del Servizio Finanziario del 6 novembre 2023 nonché motivazione della delibera impugnata e della proposta di delibera).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, su tale aspetto, l’attività istruttoria disposta dal Collegio ha evidenziato che, anche al netto dei residui attivi irregolarmente stralciati, quelli correttamente eliminati hanno consentito di confermare uno sbilancio di entità tale da indurre a ritenere che la valutazione, connotata da lata discrezionalità tecnica, del presupposto del notevole aggravamento della situazione economico-contabile (e quindi della sua irreversibilità), posta a base della determinazione avversata, sia stata compiuta in modo immune da palesi profili erroneità o illogicità; e ciò tenuto conto: i) dell’entità dello sbilancio, di gran lunga superiore al disavanzo già accumulato e non recuperato negli anni; ii) delle dimensioni del Comune e dei profili disfunzionali nella gestione delle entrate di competenza e delle spese, ben lumeggiate dal responsabile del Servizio Finanziario; iii) delle dimensioni del Comune e del suo bilancio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, gli elementi tecnico-contabili posti a base della delibera di dissesto comprovanti l’effettivo e notevole peggioramento dello sbilancio del Comune, già assai critica e strutturalmente deficitaria, rappresentano ad avviso del Collegio una congrua giustificazione della impercorribilità della procedura di riequilibrio <i>ex</i> art. 243-<i>quater</i> del TUEL già deliberata e l’impossibilità per l’ente locale di far fronte alla situazione con altre azioni correttive a breve-medio termine.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si consideri, in questo senso, che – come attestato dal responsabile del Servizio Finanziario &#8211; a fronte della imponente situazione di sbilancio si era registrata in via contemporanea l’assoluta inidoneità dell’anticipazione di cassa, cui il Comune aveva fatto ampio utilizzo fino a quel momento per finanziare i servizi indispensabili e onorare le proprie pendenze.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale stregua, le censure dedotte dai ricorrenti risultano basate su una ricostruzione parziale e soggettiva dei fatti nonché su presupposti opinabili e sono state tutte preordinate a suscitare un sindacato giurisdizionale sostitutivo delle prerogative tecnico-discrezionali del Comune, il quale ha agito in presenza dei presupposti di legge con valutazioni che risultano immuni da censure, in quanto assunte in modo non inattendibile né palesemente incongruo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, il Collegio non può che riportarsi al costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui “<i>la verifica della correttezza dell’operato della pubblica amministrazione, sotto il profilo tecnico, non può sfociare nella sostituzione dell&#8217;opinione del giudice a quella espressa dall&#8217;organo amministrativo ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione di scienze non esatte, non venga considerata erronea sul piano della tecnica. Il giudizio dell’amministrazione pertanto sfugge, quindi, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura. Nel controllo sul giudizio tecnico dell&#8217;organo amministrativo il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione, o a quella dell’organo di revisione contabile deputato ad operare il controllo</i>. (cfr. <i>ex multis</i>, in una controversia analoga a quella oggi all’esame, T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, n. n. 325/2022 già citato).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di qui anche il rigetto del terzo mezzo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23 &#8211; Conclusivamente, il ricorso va ritenuto in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto va respinto, in quanto risulta infondato alla luce di quanto in precedenza illustrato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le tematiche vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al T.A.R., essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 del cod.proc.civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: <i>ex plurimis</i>, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, n. 3260/1995; per quelle più recenti, Cass. Civ., V, n. 7663/2012; Cons. St., VI, n. 3176/2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti inammissibili, siccome inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24 – Nondimeno, sussistono i presupposti, in considerazione della notevole peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le medesime ragioni nonché in considerazione del fatto che è stato il comportamento del Comune (anche in giudizio) a giustificare la disposizione del mezzo istruttorio e, in generale, in virtù della funzione chiarificatrice dell’accertamento svolto dal CTU, le spese della disposta consulenza tecnica d’ufficio vanno poste per il 50% a carico dei ricorrenti in solido e per il 50% a carico del Comune di Bassiano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal riguardo, la giurisprudenza ritiene che la consulenza tecnica sia “<i>un atto compiuto nell&#8217;interesse generale di giustizia e, dunque, nell&#8217;interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le spese della consulenza tecnica d&#8217;ufficio rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell&#8217;intero (Cass. 17/01/2013 n.1023; Cass. 07/09/2016 n. 17739)</i>” (Cass. Civ., I, n. 11068/2020; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 1621/2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto alle spese della CTU, il Collegio, ha esaminato la richiesta di compenso depositata in giudizio il 27 dicembre 2025, alla luce di quanto previsto dagli artt. 67, comma 5 e 66, comma 4 del cod. proc. amm. e tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 2 del d. m. 30 maggio 2002, nonché del valore della causa, della complessità e della modalità degli accertamenti, della complessità del lavoro svolto che ha richiesto la stesura di due relazioni, della mole della documentazione esaminata nonché dalle interlocuzioni avute con le parti e delle trasferte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale stregua, assumendo a riferimento i parametri medi di cui all’art. 2 del d. m. citato, relativi allo scaglione riferito al valore dei residui attivi esaminati (euro 5.883.569,09) e la maggiorazione prevista per la complessità dell’incarico (<i>ex</i> art. 52 del d.P.R. n. 115/2002), il compenso del CTU deve essere liquidato in complessivi euro 15.372,70. Da tale compenso deve essere detratto l’acconto già corrisposto dal Comune di Bassiano al CTU.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per il resto lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese del giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Liquida al CTU nominato, dott. prof. Antonio Veronese, la somma complessiva di euro complessivi euro 15.372,70 (da cui deve essere dedotto l’acconto già corrispostogli dal Comune), che pone a carico, in parti uguali, dei ricorrenti (in solido) e del Comune di Bassiano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Massimiliano Scalise, Primo Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulle concessioni dei porti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-concessioni-dei-porti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 08:47:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89610</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-concessioni-dei-porti/">Sulle concessioni dei porti.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Concessioni dei porti &#8211; Disciplina &#8211; Principio di concorrenzialità &#8211; Obbligo di osservanza. La circostanza che le concessioni dei porti non godano della stessa disciplina di quelle per uso turistico-ricreativo non significa che ad esse sia riservata una disciplina più favorevole, rendendo possibile disattendere il principio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-concessioni-dei-porti/">Sulle concessioni dei porti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-concessioni-dei-porti/">Sulle concessioni dei porti.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Concessioni dei porti &#8211; Disciplina &#8211; Principio di concorrenzialità &#8211; Obbligo di osservanza.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La circostanza che le concessioni dei porti non godano della stessa disciplina di quelle per uso turistico-ricreativo non significa che ad esse sia riservata una disciplina più favorevole, rendendo possibile disattendere il principio di concorrenzialità: anzi, al contrario, per tale tipologia di concessioni demaniali il principio di concorrenzialità non è stato mai posto in dubbio, tanto che la possibilità di introdurre una proroga ope legis &#8211; introdotta solo nella formulazione originaria della richiamata legge n.118/2022- è stata repentinamente abbandonata nella normativa successiva. L’argomentazione secondo cui poiché tali concessioni non rientrano nell’ambito delle concessioni di servizi e, trattandosi di attività produttive, sarebbero escluse dall’ambito di applicazione della Direttiva 2014/23/UE (cfr. considerando 47 della sentenza CGUE 14 luglio 2016, c.d. “Promoimpresa”), non esclude infatti la doverosità dell’applicazione di una procedura di evidenza pubblica rispettosa dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, anzi prevista specificatamente dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (artt. 3 e 4), Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell&#8217;articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pisano &#8211; Est. Pisano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 596 del 2024, proposto da:<br />
Soc. Starmarin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a. della determina N. 2722 del 30/12/2023 con cui il Comune di Terracina ha preso atto dei contenuti espressi dalla Giunta Comunale nell’atto deliberativo n. 104 del 29/12/2023, e ha disposto la “proroga tecnica” della scadenza di tutte le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo in essere sino al 31/12/2024 (allegato n. 1).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b. della deliberazione di Giunta Municipale del Comune Di Terracina n. 104 del 29/12/2023 avente ad oggetto: “Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demani marittime e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive del Comune di Terracina. Adempimenti degli obblighi posti in capo alle autorità concedenti. Atto di indirizzo (allegato n. 2)”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c. per quanto occorre possa della deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17/02/2022 (allegato n. 3) del Comune di Terracina e dell’eventuale e non conosciuta determina con cui si è preso atto di tale delibera (n. 15 del 2022) e si è fatta eventuale applicazione concreta di essa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Terracina;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente decisione può essere assunta con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli artt.3, 74 e 88, comma 2 lett. d) del cod.proc.amm., essendo il ricorso manifestamente inammissibile e comunque infondato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">parte ricorrente argomenta infatti che la concessione TE-197 di cui trattasi &#8211; originariamente rilasciata in data 8.11.2007 dalla Capitaneria di Porto e dallo stesso Comune già ritenuta prorogata ex lege, in quanto avente “finalità turistico ricreativa” ai sensi dell’art.1 comma 18 del D.L. 194/2009, conv.in L.25/10, come modificato dall’art.34 duodecies della legge 221/12 di conversione del DL 179/2012 e dell’art.1 comma 547 della legge 228/2012 (e dunque avente scadenza in data 31.12.2020)- riguarda l’occupazione di una zona demaniale marittima, ubicata in località Canale Portatore di Badino &#8211; sponda destra, allo scopo di t e n e r e u n o specchio acqueo di mq. 2.700,00 (ml. 101,50 x ml. 20,45) + (ml. 30,50 x OGGETTO: ml. 20,45) per l&#8217;ormeggio di imbarcazioni da diporto con pontili galleggianti (ml. 101,50 x ml. 2,00 in adiacenza dell&#8217;argine) + (ml. 30,50 x 2,00 a ml. 4,00 dall&#8217;argine), passerella (ml. 4,00 x 2,00), n. 20 pennelli per l&#8217;ormeggio di punta delle imbarcazioni (finghers), di dimensione ml. 10,15 x ml. 0,85 cadauno e palizzata in legno di castagno a protezione dell&#8217;argine;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">avendo parte ricorrente partecipato alla procedura volta alla ricognizione dei presupposti per godere della estensione ex lege al 2033, ai sensi della L. 30/12/2018 n. 145 art. 1 commi 682 -683 – 684, presentando apposita istanza in data 7.12.2020 – e quindi dichiarando la sussistenza dei relativi requisiti &#8211; con il ricorso in epigrafe parte ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti con cui il Comune di Terracina, ha rilevato la necessità di riportare la vigenza dell’efficacia di tali concessioni al 31.12.2023, successivamente esteso con una “proroga tecnica” al 31.12.2024, contestando che la “revoca” non potrebbe essere legittimamente disposta nel caso di specie, trattandosi di concessione da diporto finalizzata all’ormeggio e non di concessione a scopo turistico-ricreativo di cui alla Direttiva 2006/123/CE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne deriverebbe, a suo avviso, che l’efficacia della concessione TE-197 dovrebbe intendersi legittimamente estesa, nel caso di specie, sino al 31 dicembre 2033.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le argomentazioni di parte ricorrente non colgono nel segno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pur essendo incontestata tra le parti la finalità di ormeggio della concessione in argomento, parte ricorrente ha infatti dapprima invocato a proprio favore la proroga ex lege disposta ai sensi della L. 30/12/2018 n. 145 art. 1 commi 682 -683 – 684, presentando istanza di partecipazione alla procedura dichiaratamente indetta dal Comune di Terracina per adeguare l’efficacia delle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative alle decisioni giurisprudenziali assunte in materia, e quindi ritiene di essere leso dalla procedura di “revoca” (rectius adeguamento) disposta successivamente dal Comune.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella memoria in atti lo stesso Comune di Terracina ammette di avere erroneamente riconosciuto, per effetto del timbro apposto, la proroga ex lege fino al 2033 dell’efficacia anche di tale concessione &#8211; successivamente “revocata” per effetto dei provvedimenti in epigrafe impugnati- sul presupposto che si trattasse di concessione uso turistico ricreativo), trattandosi in realtà di concessione rilasciata “ad altri usi”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si legge, infatti, testualmente nella impugnata deliberazione di Giunta n.128 del 18.12.2023, intitolata “Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demani marittime e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive del Comune di Terracina. Adempimenti degli obblighi posti in capo alle autorità concedenti. Atto di indirizzo”, che “ <i>con le Sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021, l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha sancito in estrema sintesi, la disapplicazione della normativa interna inerente le proroghe automatiche delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, perché ritenuta in contrasto con la Direttiva Bolkestein 2006/123/CE art. 12 e con il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea), art. 49, trattandosi di norme aventi c.d. effetto diretto, posticipandone gli effetti al 31.12.2023, al fine di permettere ai Comuni di indire le procedure evidenziali per l&#8217;assegnazione delle concessioni e al Legislatore di redigere la riforma di settore da tempo auspicata, precisando che “le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31.12.2023 (&#8230;)” e ciò “(&#8230;) senza che rilevi o meno la presenza o meno di un atto dichiarativo dell&#8217;effetto legale di proroga adottato dalla P.A.”;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">che, “<i>pertanto, con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 17/02/2022 l’amministrazione comunale ha provveduto a revocare la deliberazione di Giunta comunale n. 62/2020, prendendo atto dei contenuti delle c.d. “Sentenze gemelle” e per l’effetto posticipando la durata delle concessioni al 31.12.2023”;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, come già anticipato, la procedura indetta dal Comune di Terracina nel 2020 era specificatamente rivolta alla ricognizione dei titoli che, previa istanza, avrebbero potuto beneficiare della proroga ex lege ai sensi della L. 30/12/2018 n. 145 art. 1 commi 682 -683 – 684, alla quale in realtà la ricorrente, in possesso di concessione per finalità di ormeggio, non avrebbe neppure potuto partecipare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue l’assoluta carenza di interesse all’annullamento degli atti impugnati, dal quale il ricorrente non potrebbe conseguire effetti utili, non potendo conseguire il bene della vita (proroga al 2033) che la legge n.145/2018 riservava esclusivamente alle concessioni a scopo turistico-ricreativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 1, comma 1, L. 30/12/2018, n. 145 infatti, quanto all’ambito applicativo della proroga ex lege, è formulato richiamando a sua volta il d.l. n. 400 del 1993 che, come correttamente ricordato dallo stesso ricorrente, sia nella sua originaria formulazione che in quella attuale, non comprendeva né comprende i punti di ormeggio tra le concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La tesi di parte ricorrente è del resto confortata dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “<i>La nozione di &#8220;concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative&#8221; è stata oggetto di una specifica definizione legislativa, che non consente di estendere il suo significato ad altre tipologie di concessioni di beni demaniali. Detta nozione si rinviene nell&#8217;art. 1 del D.L. n. 400 del 1993 &#8211; richiamato appunto dall&#8217;art. 1, comma 682, della L. n. 145 del 2018 cit. &#8211; e nella norma di interpretazione autentica di cui all&#8217;art. 13 della L. n. 172 del 2003 (C.d.S., sez. VII, n. 5103 del 2022). In dettaglio, dall&#8217;art. 1, comma 1, L. n. 145 del 2018 cit. (in combinato disposto con l&#8217;art. 13 della L. n. 172 del 2003) si evince che hanno natura di concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative quelle rilasciate per l&#8217;esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>A tale elencazione la giurisprudenza riconosce carattere tassativo (cfr. C.d.S., Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1658), nel senso che solo le fattispecie di cui alle lettere da a) ad f) dell&#8217;art. 01, comma 1, del D.L. n. 400 del 1993 sono riconducibili alla nozione di &#8220;concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative&#8221;: ad es., non vi rientrano le concessioni riguardanti i punti di ormeggio (C.d.S., Sez. VI, n. 1658/2017, cit.), né le concessioni di cantieri navali e scali d&#8217;alaggio (Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2006, n. 34101) e neppure le concessioni dei servizi di biglietteria per trasporto pubblico marittimo (</i>Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 11/01/2023, n. 350).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Solo con la successiva legge 5 agosto 2022, n.118, infatti, il legislatore &#8211; con l’art.3, comma 1 (Disposizioni sull&#8217;efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)- aveva espressamente introdotto la possibilità di proroga, fino al 2023, anche per le concessioni destinate ad ormeggio, possibilità tuttavia immediatamente esclusa dal successivo d.l. 16 settembre 2024, n.131 conv.in l. 14 novembre 2024, n.166 (c.d. Decreto Infrazioni) che prevede la proroga, non più sino al 2023 ma fino al 2027, al comma 1 lett.a) esclusivamente “<i>le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l&#8217;esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all&#8217;articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A bene vedere, peraltro, il Comune di Terracina nell’atto di indirizzo n.128/2023 &#8211; non impugnato, in parte qua, da parte ricorrente &#8211; mostra di conoscere l’intervenuta (temporanea) proroga ex lege anche delle concessioni di ormeggio, tanto da motivare che “i <i>principi enucleati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sono stati recepiti anche dal Legislatore, il quale ha dedicato alla materia apposite disposizioni nella “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, Legge 05/08/2022, n. 118, ed in particolare nella originaria formulazione dell’art. 3, comma 1, confermando l’efficacia fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l&#8217;esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, del DL. 05/10/1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/12/1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, …. e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d&#8217;ormeggio, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disposizione normativa in questione, sopravvenuta a quella invocata da parte ricorrente, limitava comunque la possibilità di una breve proroga tecnica ex lege – esclusivamente fino al 2023, termine poi prorogato al 2024 &#8211; anche alla gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d&#8217;ormeggio, soltanto “se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge”, come si vedrà, è stata poi espunta dal c.d. Decreto Infrazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Solo per completezza giova quindi osservare che il ricorso è comunque infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al primo motivo, che insiste sulla natura di concessione della ricorrente e sulla sua esclusione dal novero delle concessioni balneari marittime soggette all’applicazione della direttiva 2006/123/CE, con conseguente vigenza del termine di scadenza previsto dal titolo concessorio (31 dicembre 2023), diversamente da quando ritenuto da parte ricorrente, la circostanza che le concessioni dei porti non godano della stessa disciplina di quelle per uso turistico-ricreativo non significa che ad esse sia riservata una disciplina più favorevole, rendendo possibile disattendere il principio di concorrenzialità: anzi, al contrario, per tale tipologia di concessioni demaniali il principio di concorrenzialità non è stato mai posto in dubbio (v. Consiglio di Stato sez. VI, 04/01/2019, n.89), tanto che la possibilità di introdurre una proroga ope legis &#8211; introdotta solo nella formulazione originaria della richiamata legge n.118/2022- è stata repentinamente abbandonata nella normativa successiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’argomentazione secondo cui poiché tali concessioni non rientrano nell’ambito delle concessioni di servizi e, trattandosi di attività produttive, sarebbero escluse dall’ambito di applicazione della Direttiva 2014/23/UE (cfr. considerando 47 della sentenza CGUE 14 luglio 2016, c.d. “Promoimpresa”), non esclude infatti la doverosità dell’applicazione di una procedura di evidenza pubblica rispettosa dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, anzi prevista specificatamente dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (artt. 3 e 4), Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell&#8217;articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L. 15/03/1997, n. 59.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, non appare superfluo rammentare che &#8211; come di recente ricordato anche dal T.A.R. Lazio Roma, Sent., 07/04/2025, n. 6854 &#8211; la proroga delle concessioni di beni demaniali attribuite ad uso esclusivo di privati senza previo esperimento di procedure di gara si pone in contrasto con i principi generali di concorrenzialità e di naturale destinazione dei beni pubblici ambientali alla pubblica fruizione ed è quindi ammessa per periodi temporalmente limitati (cfr. Tar Lazio II quater 1426/2021), posto che solo l&#8217;esigenza di soddisfare esigenze di carattere non meramente privato ma formalmente &#8220;collettivo&#8221; può essere ritenuta idonea a giustificare una sottrazione potenzialmente prolungata all&#8217;utilizzazione pubblica di un&#8217;area demaniale (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 874 del 2010; TAR Lazio, n. 9873 del 2008 e Tar Lazio II bis 9194/2015), tanto è vero che già prima della Direttiva Bolkestein (che non si occupa delle concessioni ad uso diverso da quelle aventi finalità turistico ricreative, ma solo perché riguarda altro argomento e non certo per “escludere” tali tipologie di concessioni dal rispetto dei principi di concorrenzialità) le concessioni rilasciate “per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive&#8221; o quelle “per realizzare e gestire strutture dedicate alla nautica da diporto&#8221; erano pacificamente escluse, dalla giurisprudenza, dalla possibilità di proroga prevista dal comma 2 dell&#8217;art. 01 D.L. n. 400 del 1993, come modificato dalla L. n. 88 del 2001 L. 16/03/2001, n. 88, limitata &#8220;alle sole concessioni aventi finalità turistico-ricreativa&#8221; prima ancora della interpretazione autentica mediante l&#8217;art. 13 della L. n. 172 del 2003 secondo cui &#8220;Le parole: &#8220;Le concessioni di cui al comma 1&#8243; di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 01 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494 L. 04/12/1993, n. 494, come modificato dall&#8217;articolo 10 della L. 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01&#8221;.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come è noto, tale norma è stata poi abrogata dalla L. 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2012) &#8220;al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 nonché al fine di rispondere all&#8217;esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l&#8217;innovazione dell&#8217;impresa turistico-balneare-ricreativa&#8221;.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quella indetta, indistintamente per tutte le concessioni, dal Comune di Terracina nel 2020, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, non è invece una reale procedura selettiva trasparente e imparziale, con conseguente infondatezza anche della seconda censura con cui si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 49 TFUE e dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (detta anche Direttiva Bolkestein), eccesso di potere per sviamento della funzione e travisamento dei fatti e palese contraddittorietà.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte ricorrente è ben consapevole che la procedura in questione non può ritenersi una “reale” procedura competitiva, perché espressamente finalizzata alla proroga generalizzata ed automatica sino al 2033 disposta dall’articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145, e che l’avviso dell’istanza a tal fine presentata, effettuato ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione (e quindi pubblicato sull’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Terracina per 20 giorni) era unicamente finalizzato a permettere, entro i termini di pubblicazione, la presentazione di osservazioni, opposizione o reclami, specificando che “in assenza di osservazioni/ opposizioni/reclami si procederà ad estendere il termine delle attuali concessioni demaniali alla data del 31 dicembre 2033”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né rileva l’argomentazione – peraltro inserita solo nella memoria difensiva- secondo cui la delibera impugnata revoca in maniera del tutto illegittima solo la precedente delibera del 2020 n. 105 (contenente il solo atto di indirizzo), senza mai revocare gli atti successivi e tantomeno i provvedimenti estensivi della concessione sino al 31 dicembre del 2033, in quanto &#8211; specie con riferimento al caso particolare delle concessioni destinate ad ormeggio- la legge non ha mai previsto, tranne per un limitato lasso di tempo temporale, alcuna possibilità di proroga, e in alcun caso non lo ha previsto la normativa invocata da parte ricorrente, sicché a maggior ragione non è possibile invocare alcuna lesione dell’affidamento del privato su una pretesa nel caso di specie addirittura priva ( a differenza delle concessioni a scopo turistico-ricreativo) di fondamento normativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Risulta così inammissibile la seconda censura: non trattandosi, nel caso in esame di “procedura selettiva” vera e propria, parte ricorrente non ha interesse a lamentare la violazione dell’art. 3, comma 2 del d. l. n. 198/2022, conv. in l. n. n. 14/2023, nonché l’eccesso di potere per sviamento, la falsa rappresentazione dei fatti e il palese difetto di motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art.3 citato, infatti, differenzia la posizione del concessionario destinatario di proroga generalizzata ed automatica (commi 1, 3, 4), dal concessionario destinatario del provvedimento di proroga o rinnovi mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell&#8217;avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, stabilendo che in questo secondo caso le concessioni continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo; e tuttavia, come già argomentato, detta norma non è applicabile al caso in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">analogamente, non essendosi svolta nel caso di specie una procedura selettiva vera e propria, è inammissibile anche la terza censura, nella parte in cui si lamenta la mancata applicazione dell’articolo 3, comma 2 del d. l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale norma infatti, a prescindere da qualsiasi determinazione contraria assunta, dispone per legge la permanenza di efficacia del titolo nel termine di durata nello stesso indicato. Ciò vale, tuttavia, solo nei casi in cui il concessionario abbia ottenuto il rinnovo mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza, mentre come già evidenziato nel caso di specie il Comune di Terracina ha apposto il timbro di estensione fino al 2033 al termine di una procedura ricognitiva della sussistenza dei presupposti per la proroga automatica. La medesima censura è, poi, infondata, laddove parte ricorrente lamenta l’eccesso di potere e la violazione dell’articolo 21-quinques della l. n. 241/1990, in relazione alla “revoca” contenuta nella delibera di Giunta Municipale n. 11/2022 nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata motivazione dell’interesse pubblico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come infatti chiarito anche da Consiglio di Sato, Sez. VII, 16/12/2024 nn. 10132 e 10131), con argomentazioni condivise dal Collegio, nel caso in esame “non si verte di una revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241 del 1990, essendosi il Comune limitato, in doverosa applicazione del diritto europeo e della normativa nazionale sopravvenuta, a ricondurre l’efficacia temporale degli atti concessori in origine assentiti ad una durata che sia conforme al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza; ……….gli atti impugnati, a valenza generale, non costituiscono esercizio del potere di autotutela…..ma doverosa applicazione del diritto nazionale in conformità al diritto dell’Unione, dovendo qui solo ricordarsi che, come ha chiarito la Corte di Giustizia UE…… sono le autorità comunali le prime a dover applicare compiutamente la Dir. n. 123/2006/CE e a disapplicare, se del caso, le disposizioni nazionali con esso contrastanti, anche limitandone gli illegittimi effetti nel tempo, sul piano dell’efficacia, e riconducendoli ad una efficacia compatibile con le disposizioni unionali interne…”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inammissibile è anche la quarta censura, con cui parte ricorrente lamenta eccesso di potere e violazione dell’articolo 21 quinques della legge 241 del 1990, in relazione alla “revoca” ai sensi dell’articolo 21 quinques della legge 241 del 1990, non avendo i requisiti per poter beneficiare della proroga ai sensi della legge del 2018. Per le stesse ragioni, del tutto inammissibile è la pretesa di un indennizzo ai sensi di tale norma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del pari, inammissibile per carenza di interesse e, in ogni caso, infondata è anche la quinta censura con cui parte ricorrente invoca l’applicazione del d.l. 198/2022, conv. In l. 14/2023, nella parte in cui – all’art.10 quater comma 3, n.d.r.- ha esteso il termine previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2022 n. 198, fino al 31 dicembre 2025, ai fini dell&#8217;espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 1, ai commi 3 e 4 dell&#8217;articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è già detto, infatti, che parte ricorrente non ha beneficiato dell’estensione ex lege del termine ai sensi della originaria formulazione dell’art.3 della legge n.118/2022 &#8211; che, aveva esteso la proroga ex lege anche alle concessioni destinate ad ormeggio- ma ha partecipato alla procedura (non assimilabile ad una procedura selettiva di gara con adeguate garanzie di imparzialita&#8217; e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicita&#8217; dell&#8217;avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento) di ricognizione dell’estensione ex lege indetta ai sensi della precedente normativa n.145/2018; né, comunque, alla data di entrata in vigore della legge n.118/2022 avrebbe potuto usufruire della proroga ex lege disposta da tale normativa, in quanto la propria concessione, erroneamente prorogata ex lege come concessione a scopo turistico- ricreativo, era in realtà scaduta quantomeno (prescindendo dalla precedente proroga, anch’essa ex lege), nel mese di dicembre 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, tutte le proroghe ex lege delle concessioni demaniali marittime (e non solo quelle per finalità turistico-ricreative) sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l&#8217;indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che è imposto al giudice nazionale e alle amministrazioni di disapplicare le disposizioni in materia nella loro interezza, costituita da tutte le modifiche apportate alla L. n. 118 del 2022 dalla L. n. 14 del 2023, comprese quelle di cui all&#8217;art. 10-quater, comma 3, e all&#8217;art. 12, comma 6-sexies, del D.L. n. 198 del 2022, che hanno spostato in avanti i termini previsti dalla originaria versione dell&#8217;art. 3 della L. n. 118 del 2022 (Cons. Stato, Sez. VII, 20/05/2024, n. 4480).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per completezza, rileva il Collegio che, per gli stessi motivi già evidenziati, parte ricorrente non avrebbe potuto giovarsi neppure della successiva proroga ex lege, sia perché la sua concessione era già scaduta, sia perché espressamente riservata alle sole concessioni a scopo turistico ricreativo, di cui all&#8217;art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del D.L. n. 131 del 2024, conv. in L. n. 166 del 2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (sul punto v. T.A.R. Liguria, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869). (…);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">al riguardo, deve rilevarsi anche che, malgrado l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d. l. n. 131/2024 faccia salve le gare disposte prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto, avvenuta il 17 settembre 2024, prevedendo che &#8220;Gli effetti della disposizione di cui al presente numero (N.d.R.: della proroga al 30 settembre 2027) non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell&#8217;articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, (v., per una recente applicazione del principio, T.A.R. Toscana, Sez. IV, 19/02/2025, n. 431), tale disposizione non è applicabile al caso di specie in cui &#8211; contrariamente a quanto argomentato da parte ricorrente – il Collegio ritiene che la procedura di rinnovo automatico indetta nel 2020 dal Comune di Terracina non possa ritenersi una procedura selettiva imparziale e trasparente, non ravvisandosi quindi i presupposti individuati dalla norma per legittimare la validità dei rapporti concessori deliberati antecedentemente all’entrata in vigore del d. l. n. 131/2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">che infatti, “per escludere la scadenza e il correlato obbligo di procedere con gara si doveva trattare di concessioni affidate con una procedura selettiva che prevedeva la durata della concessione stessa, non rientrando in tale ipotesi il caso delle concessioni…..prorogate in modo automatico o comunque &#8211; proprio come nella fattispecie all’esame n.d.r. &#8211; senza adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, senza adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 20/05/2024, n. 4479; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. II, 28/11/2024, n. 768 cit.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">peraltro, anche con riferimento alla procedura selettiva di cui all’art.37 del Cod.Nav., il Consiglio di Stato (Sez. IV, 16/12/2024 nn.10132 e 10131), alla luce di quanto statuito dall’Adunanza plenaria con le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 e dalla successiva giurisprudenza conforme, in coerenza con l’orientamento seguito dalla Corte di Giustizia UE (da ultimo, nella sentenza del 20 aprile 2023, in C-348/2022) ha argomentato, sebbene con riferimento alle concessioni turistico-ricettive ma con argomentazioni che secondo il Collegio sono applicabili a tutte le concessioni demaniali &#8211; che “l’art. 37 cod. nav. non è più in grado di garantire quella procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della procedura stessa, del suo svolgimento e del suo completamento, la quale, secondo l’attuale formulazione dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 118 del 2022 (conv. in l. n. 14 del 2023 e recentemente riformato dal d.l. n. 131 del 2024, conv. con mod. in l. n. 166 del 2024), consentirebbe al concessionario di proseguire nel rapporto ben oltre il termine massimo fissato dal legislatore nazionale per l’indizione delle gare finalizzate all’affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali riguardanti l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive”, sicché “alla luce del diritto nazionale, ma anche di quello europeo, che l’applicazione di una procedura di selezione imparziale e trasparente, ora prevista dall’art. 4 del d.l. n. 118 del 2022 (come da ultimo novellato dalla l. n. 166 del 2024), si impone in maniera sufficientemente condizionata e precisa a tutte le autorità nazionali, a cominciare da quelle comunali, tenute a dare applicazione al diritto europeo e alla (conforme) legislazione nazionale”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso è inammissibile e comunque infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In considerazione della complessità della questione, le spese sono integralmente compensate tra le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Massimiliano Scalise, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Viola Montanari, Referendario</p>
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		<title>Sui casi in cui, rispetto alla richiesta di costruzione di una tettoia, è necessaria la preventiva acquisizione del permesso di costruire.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 11:20:49 +0000</pubDate>
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<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Tettoria &#8211; Permesso di costruire &#8211; Necessità &#8211; Individuazione dei casi. Una tettoia di rilevanti dimensioni che modifica l’assetto del territorio e occupa aree e volumi diversi rispetto alla “res principalis”, cindipendentemente dall’eventuale vincolo di servizio o di ornamento nei riguardi di essa, non può considerarsi,</p>
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<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Tettoria &#8211; Permesso di costruire &#8211; Necessità &#8211; Individuazione dei casi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Una tettoia di rilevanti dimensioni che modifica l’assetto del territorio e occupa aree e volumi diversi rispetto alla “res principalis”, cindipendentemente dall’eventuale vincolo di servizio o di ornamento nei riguardi di essa, non può considerarsi, dal punto di vista urbanistico, sua pertinenza e richiede il permesso di costruire. Estranee a detto regime sono da considerarsi unicamente le cc.dd. tettoie leggere non tamponate lateralmente su almeno tre lati, prive di autonomia e realizzate per valorizzare la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità al fine di rendere più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Soricelli &#8211; Est. Bucchi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 727 del 2018, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D’Aulisio e Jessica Quatrale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Gaeta, Salita Casa Tosti, n. 2;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Pontinia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Torregrossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’ordinanza n. -OMISSIS- datata -OMISSIS- del Comune di Pontinia, Settore Urbanistica, con la quale è stata disposta la demolizione di opere abusive in relazione all’immobile di proprietà del ricorrente sito in Pontinia, -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresi, ove occorrer possa: il rapporto edilizio datato -OMISSIS- degli Agenti del Comando Municipale del Comune di Pontinia; l’ordinanza di sospensione lavori n. -OMISSIS- datata -OMISSIS- del Comune di Pontinia.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontinia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 5 dicembre 2018 e depositato il successivo giorno 21 il sig. -OMISSIS-, premesso di essere proprietario del terreno con sovrastante fabbricato principale e due fabbricati annessi sito in Pontinia, alla -OMISSIS-, risalenti ai primi anni 40 e mantenuti nella originaria consistenza, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Capo Settore Urbanistica del Comune di Pontinia ha ordinato la demolizione delle opere ivi meglio descritte, consistenti, sinteticamente, in un fabbricato destinato ad abitazione composto da n. 2 piani fuori terra e sottotetto delle misure esterne di mt. 17,40 x mt. 9,30, oltre una parte in aderenza di mt. 6,70 x mt. 4,40, e in n. 3 tettoie di varie misure e composizione, staccate tra loro e dal fabbricato principale, adibite a rimessa auto/magazzino.</p>
<p style="text-align: justify;">2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:</p>
<p style="text-align: justify;">I) L’unità immobiliare composta dal fabbricato principale e dai due fabbricati annessi è risalente ai primi anni “40, come si può evincere dalla mappa catastale d’impianto del 1940, e non ha mai mutato l’originaria consistenza, come si vede dall’aerofotogrammetria Sara Nistri del 1970 e dalla documentazione fotografica allegata all’atto pubblico di vendita del -OMISSIS-. del 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">II) Negli anni, detti fabbricati sono stati oggetto di meri interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento della volumetria preesistente, inquadrabili nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il fabbricato principale è stato fatto oggetto di interventi edili di ristrutturazione legittimati/assentiti con la dichiarazione inizio lavori datata -OMISSIS-; mentre i due corpi di fabbrica annessi al manufatto principale, sono stati fatto oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione senza aumento della volumetria preesistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che giammai poteva essere ordinata la demolizione in luogo di una mera sanzione pecuniaria ex art. 37, comma 1 D.P.R. n. 380/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">III) Con l’impugnata ordinanza il Comune di Pontinia ha, altresì, ordinato la demolizione di n. 3 tettoie amovibili in legno, aperte su quattro lati, affermando che per il posizionamento di dette tettoie sarebbe stato necessario il rilascio di un permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche detta affermazione non è condivisibile dal momento che il posizionamento di mere tettoie rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d) DPR n. 380/2001, realizzabili mediante Scia ex art. 22, comma 1 lett. c) D.P.R. n. 380/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">IV) Considerato che il D.P.R. n. 380/2001 ha introdotto in materia edilizia una graduazione delle sanzioni, riservando quella pecuniaria (in luogo della demolizione) per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di Scia, nella specie non è stato fatto buon governo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Con atto depositato l’1 settembre 2020, si è costituito in giudizio il Comune di Pontinia deducendo l’infondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Alla pubblica udienza del 24 settembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5) Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">6) E’ sufficiente il confronto visivo tra le fotografie del manufatto “originario” prodotte da parte ricorrente (e allegate alle dia successivamente presentate) e le fotografie allegate al verbale di accertamento dell’-OMISSIS-, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Pontinia su delega dell’Autorità Giudiziaria, per constatare che il ricorrente ha completamente trasformato l’immobile ampliandone considerevolmente volume e superfici.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, nelle foto del verbale in argomento sono indicate con le lettere A, B e C le porzioni di fabbricato in ampliamento e con i numeri 1, 2 e 3 le tettoie, tutte realizzate abusivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, ponendo a confronto dette foto con quelle dell’allegato n. 4 (relative alla DIA del -OMISSIS- presentata dal sig. -OMISSIS-), emerge chiaramente come nel -OMISSIS- le porzioni A), B) e C) descritte nell’accertamento e le relative tettoie contraddistinte ai nn. 2, 3 e 4 non esistessero affatto.</p>
<p style="text-align: justify;">7) Con riguardo alle tettoie, va detto che una tettoia di rilevanti dimensioni che modifica l’assetto del territorio e occupa aree e volumi diversi rispetto alla “res principalis”, come quelle realizzate dal ricorrente, indipendentemente dall’eventuale vincolo di servizio o di ornamento nei riguardi di essa, non può considerarsi, dal punto di vista urbanistico, sua pertinenza e richiede il permesso di costruire. Estranee a detto regime sono da considerarsi unicamente le cc.dd. tettoie leggere non tamponate lateralmente su almeno tre lati, prive di autonomia e realizzate per valorizzare la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità al fine di rendere più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno (cfr. sul punto Consiglio di Stato sez. VII, 25/06/2024, n.5605).</p>
<p style="text-align: justify;">8) Risulta evidente, quindi, che contrariamente a quanto teorizzato dal ricorrente, l’attività edilizia realizzata non è qualificabile come ristrutturazione ma come nuova edificazione, richiedente ai fini della sua legittimazione il previo rilascio del permesso di costruire, nella specie mancante.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ quindi legittima e doverosa l’adozione dell’impugnata ordinanza di demolizione, costituente attività vincolata ai sensi degli articoli 27 e 31 del DPR 380/01.</p>
<p style="text-align: justify;">9) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 727/2018, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Davide Soricelli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Benedetta Bazuro, Referendario</p>
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