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	<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Sezione I Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Sezione I Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;inammissibilità della memoria di replica che tende a surrogare la comparsa conclusionale non depositata nei termini.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-memoria-di-replica-che-tende-a-surrogare-la-comparsa-conclusionale-non-depositata-nei-termini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 17:43:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-memoria-di-replica-che-tende-a-surrogare-la-comparsa-conclusionale-non-depositata-nei-termini/">Sull&#8217;inammissibilità della memoria di replica che tende a surrogare la comparsa conclusionale non depositata nei termini.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Memoria di replica &#8211; Funzione &#8211; Stralcio &#8211; Se non destinata a replicare &#8211; Funzione surrogatoria della comparsa conclusionale &#8211; Inammissibilità. Quando la memoria di replica non è destinata a replicare alle difese svolte dalla controparte, ma tende a surrogare la comparsa conclusionale non depositata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-memoria-di-replica-che-tende-a-surrogare-la-comparsa-conclusionale-non-depositata-nei-termini/">Sull&#8217;inammissibilità della memoria di replica che tende a surrogare la comparsa conclusionale non depositata nei termini.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-memoria-di-replica-che-tende-a-surrogare-la-comparsa-conclusionale-non-depositata-nei-termini/">Sull&#8217;inammissibilità della memoria di replica che tende a surrogare la comparsa conclusionale non depositata nei termini.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Memoria di replica &#8211; Funzione &#8211; Stralcio &#8211; Se non destinata a replicare &#8211; Funzione surrogatoria della comparsa conclusionale &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Quando la memoria di replica non è destinata a replicare alle difese svolte dalla controparte, ma tende a surrogare la comparsa conclusionale non depositata nei termini, essa finisce, invero, per violare le garanzie di difesa e contraddittorio, impedendo alla controparte il proprio diritto di difesa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Settesoldi &#8211; Est. Sinigoi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 470 del 2022, proposto da<br />
Giovanni Leonardo De Pra, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Del Mei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Lignano Sabbiadoro, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Trieste, via di Donota n. 3;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Atto di costituzione in giudizio ex artt. 48 c.p.a. e 11 d.P.R. n. 1191/1971 per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– dell’ordinanza n. 17 del 19.4.2022 nella parte in cui dispone la “messa in pristino della morfologia naturale del terreno con contestuale demolizione del muro in pietrame”;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusa, ove occorra, la nota prot. 411397 del 9.12.2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lignano Sabbiadoro;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto di costituzione ex artt. 10 d.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e 48 c.p.a., il signor Giovanni Leonardo De Pra, proprietario dell’immobile sito in via dei Pini n. 25, in Lignano (UD) (contraddistinto catastalmente al F. 56 Mapp. 398 e 955), costituito da un fabbricato ad uso residenziale e dal terreno di pertinenza, ricadente in zona attualmente classificata come B0/a <em>“città consolidata con prevalenza di elementi ordinatori (Pineta) e città a media densità con prevalenza di morfologie complesse (Riviera)”,</em> ambito caratterizzato dalla presenza di alberi ad alto fusto e dune, ha riassunto innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il ricorso originariamente proposto innanzi al Presidente della Repubblica volto all’annullamento del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia privata del Comune di Lignano Sabbiadoro gli ha ordinato <em>“la messa in pristino della morfologia naturale del terreno, con contestuale demolizione del muro in pietrame e la ripiantumazione di n. 10 alberi, entro il termine perentorio di 90 (novanta giorni) dalla notificazione”</em> del provvedimento stesso e ciò per avere rilevato la realizzazione di opere abusive e, segnatamente, di “<em>manufatti e lavori che hanno comportato la modifica dell’andamento del terreno esistente”</em> ovvero:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“1. A confine con il map. 953 è visibile lo scavo di terreno in quanto si notano le radici affioranti del pino che insiste nel mappale confinante. Nella porzione di terreno spianato sono visibili tubi dell’impianto idrico e radici tranciate;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Presenza di un &lt;muro in pietrame&gt;, presumibilmente di recente realizzazione, parzialmente addossato al prospetto sud-est del fabbricato, che delimita la differenza di livello tra il terreno sbancato e la restante duna che fiancheggia l’immobile nel lato sud-ovest. Tale &lt;muro&gt; è realizzato con elementi modulari composti ciascuno da una gabbia metallica contenente ciottoli di pietra spaccata di varie dimensioni: sei di questi moduli hanno dimensioni 150 x 100 x 100 cm (larghezza x altezza x profondità), e sono disposti sulle prime due file dal terreno, mentre la terza ed ultima fila è composta da tre moduli aventi dimensioni 150 x 50 x 100 cm (larghezza x altezza x profondità). Le dimensioni totali del &lt;muro&gt; sono lunghezza di circa 452 cm, altezza di 250 cm e profondità di 100 cm. Tra il manufatto e la porzione restante dell’originaria duna si rileva un vuoto parzialmente riempito da pezzi di plotte in cemento e detriti vari e un tubo corrugato innestato nel pluviale. Lateralmente al sopra descritto &lt;muro in pietrame&gt; vi è il preesistente muro di contenimento della duna, che delimitava l’area di ingresso al garage dell’abitazione, realizzato in blocchi di cemento intonacato e calcestruzzo (foto 4). Tale muro presenta lateralmente il segno dell’andamento della duna prima dell’intervento di sbancamento;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Nella parte di duna a ridosso della servitù di passaggio si riscontra l’aggiunta del terreno di risulta della duna sbancata del lato sud-ovest. Oltre al terreno sono presenti detriti di varia natura e radici tranciate; Nella servitù di passaggio, posta frontalmente al prospetto sud-est del fabbricato, sono accatastate delle plotte e dei pali in cemento;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Da via Dei Pini si rileva che l’ingresso pedonale è posizionato centralmente rispetto alla recinzione, diversamente da quanto autorizzato. Detta modifica ha comportato la variazione dell’andamento naturale del terreno”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, gli alberi abbattuti (Nulla Osta rilasciati in data 16-10-2017 prot. 38125, per l’abbattimento di n. 6 alberi, e in data 24-11-2020 prot. 34090 per l’abbattimento di n. 4 alberi) <em>“non sono stati sostituiti come previsto dall’ordinanza del Dirigente dell’Area Tecnica n. 4 del 25-03-2016 e dall’art. 64 comma 6 del R.E.C.”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente – che espone che nell’anno 2021 decideva di rimuovere un volume di materiale terroso del rilievo pari a circa mc. 3 distribuendolo sul resto della pertinenza, in modo da rendere piano uno spazio da destinare a parcheggio per auto, e che, a protezione di un lato della casa, collocava una massicciata chiusa in reticolo di ferro, meramente appoggiata al terreno, senza uso di cemento o altro materiale compattante rispetto al fabbricato o al terreno, il tutto senza chiedere il rilascio di alcun titolo edilizio da parte del comune, assumendo la riconducibilità degli interventi realizzati nell’ambito di quelli di cd. <em>“attività edilizia libera”</em> ai sensi dell’art. 16 l.r. 19/2009 – ha affidato la domanda azionata ai seguenti motivi di diritto:</p>
<p style="text-align: justify;">1) <em>“Violazione di legge (art. 27 NTA)”,</em> con cui deduce, in estrema sintesi, che la norma di cui il Comune assume la violazione, ovvero l’art. 27 NTA, non sarebbe applicabile all’ambito in questione e agli interventi realizzati, in quanto si riferisce esclusivamente alle zone non edificate o edificabili.</p>
<p style="text-align: justify;">2) <em>“Violazione di legge (art. 27 NTA sotto altro profilo)”,</em> con cui deduce che la norma impone il mantenimento della morfologia naturale esistente e non, come ritenuto dal Comune intimato, la morfologia esistente puramente e semplicemente.</p>
<p style="text-align: justify;">3) <em>“Violazione di legge (art. 51 l.r 19/09)”,</em> con cui deduce che l’ordine di rimessione in pristino messa in atto nella fattispecie è utilizzabile esclusivamente in caso di lavori non completati laddove il provvedimento impugnato è intervenuto a distanza di circa un anno dalla fine degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">4) <em>“Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”,</em> con cui – con specifico riferimento a quello che il Comune definisce <em>“muro in pietrame</em>” – deduce che trattasi di opera, che, per come realizzata <em>(“gabbioni in acciaio che imbrigliano, con forma regolare a parallelepipedo, grossi sassi, meramente appoggiati a terra, senza coesione cementante e senza nessuna funzione di tenuta di terrapieno e tantomeno di muri portanti o meno dell’edificio”),</em> non presenta alcuna rilevanza edilizia e meno ancora sismica.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria ex art. 73 c.p.a., dimessa in vista dell’udienza pubblica del 14 giugno 2023, fissata per la trattazione del ricorso, ha, in parte, ribadito gli assunti già svolti e, in parte, introdotto nuovi profili di censura.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Lignano Sabbiadoro, costituito con memoria di stile, ha, poi, con successiva replica, svolto più compiute difese, anche con riguardo alle deduzioni affidate dal ricorrente all’ultimo atto difensivo dimesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha, quindi, concluso per la reiezione del gravame <em>ex adverso</em> proposto.</p>
<p style="text-align: justify;">L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso, come da sintesi a verbale, all’udienza pubblica del 14 giugno 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il ricorrente ha chiesto, preliminarmente, l’espunzione dagli atti di giudizio della memoria di replica del Comune del 23 maggio 2023, in quanto dimessa in assenza e, anzi, in luogo della memoria conclusionale, sì da alterare, compromettendola, la parità processuale tra le parti, essendogli stata preclusa la possibilità di controdedurre per iscritto alle difese dell’ente civico.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha, poi, comunque sinteticamente ribadito le argomentazioni già sviluppate e invocato l’accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune, dopo avere insistito sull’ammissibilità della memoria dimessa, ha, comunque, svolto diffuse controdeduzioni orali e concluso per la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">L’affare è stato, poi, introitato per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene, in primo luogo, di espungere dagli atti di causa la memoria del Comune, in quanto, in effetti, tale da compromettere la parità processuale delle parti, fatta eccezione per quella parte della stessa dedicata ai <em>“motivi introdotti per la prima volta nella memoria d.d. 12.5.2023 e non contenuti nel ricorso trasposto”</em> (pt. 5 – pagg. 9 e 10).</p>
<p style="text-align: justify;">Quando la memoria di replica non è destinata a replicare alle difese svolte dalla controparte, ma tende a surrogare la comparsa conclusionale non depositata nei termini, essa finisce, invero, per violare le garanzie di difesa e contraddittorio, impedendo alla controparte il proprio diritto di difesa, come chiarito dal Consiglio di Stato, che ha, per l’appunto, osservato che <em>“la giurisprudenza del giudice amministrativo ha chiarito che ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 (c.d. primo correttivo al Codice), le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la ratio legis si individua nell’impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la par condicio delle parti, nell’evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie e, soprattutto, nel contrastare l’espediente processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di replica con la conseguente impossibilità per l’avversario di controdedurre per iscritto (Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5676). Né la memoria di replica può essere considerata prima memoria se depositata, come nel caso all’esame del Collegio, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 73 c.p.a. (Cons. St., sez. III, 28 gennaio 2015, n. 390; 4 giugno 2014, n. 2861)”</em> (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 maggio 2019, n. 2855; in termini TAR Lombardia, Milano, sez. II, 19 novembre 2021, n. 2569).</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre, in via preliminare, va precisato che questo giudice si limiterà a scrutinare e decidere le sole questioni prospettate dal ricorrente col ricorso introduttivo, dovendosi convenire con la difesa del Comune che il medesimo ha irritualmente e inammissibilmente introdotto con la memoria ex art. 73 c.p.a. nuovi motivi di impugnazione, non già tempestivamente proposti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, il ricorso non è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene, invero, che la lettura ed applicazione data dal Comune alla disposizione di cui all’art. 27, comma 2, lett. a), delle NTA <em>[“In area avente dune e/o una pluralità di alberi di alto fusto non costituenti coltura agraria sistematica sono rispettati i criteri seguenti: a) mantenimento della morfologia naturale esistente del terreno non occupato o occupabile da edifici, se non per opere di preminente interesse pubblico”],</em> che qui assume dirimente rilievo, sia esente da censure.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, avuto riguardo alla precisazione contenuta alla voce <em>“Riferimenti”</em> delle NTA stesse, non pare potersi dubitare che per <em>“mantenimento della morfologia naturale esistente” </em>la norma intenda propriamente fare riferimento alle caratteristiche che hanno da sempre connotato lo stato dei luoghi (n.d.r. <em>“area avente dune e/o una pluralità di alberi di alto fusto…”</em>) e che ne costituiscono, per l’appunto, carattere distintivo, ritenuto meritevole di particolare tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Morfologia naturale esistente che, nel caso specifico, risulta, invece, essere stata pacificamente alterata, come, peraltro, evincibile dalla stessa documentazione fotografica dimessa dal ricorrente ove le radici degli alberi a confine recise e il dislivello con il fondo attiguo provocati dallo sbancamento di terreno effettuato ne offrono evidente prova.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, la norma non si riferisce esclusivamente alle zone non edificate o edificabili, ma è volta ad assicurare particolare tutela alle aree verdi e/o morfologicamente connotate che si trovano in ogni zona del territorio ricompreso nel piano urbanistico comunale, indifferentemente dal fatto che abbia o meno una potenzialità edificatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza contare che l’interpretazione della norma in questione proposta dal ricorrente finirebbe col vanificare anche la specifica tutela che le NTA hanno inteso assicurare all’ambito in cui è ubicato l’immobile di proprietà del <em>ricorrente [“zona BO di Pineta e Riviera – ZTO B0/a città consolidata con prevalenza di elementi ordinatori (Pineta) e città a media densità con prevalenza di morfologie complesse (Riviera)”],</em> caratterizzato proprio dagli elementi distintivi su indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può trascurarsi, infatti, di considerare che, per espresso disposto dell’art. 6-bis delle NTA, trattasi di ambito di tessuto urbano, caratterizzato <em>“da un elevato valore urbanistico, ecologico e paesaggistico, da salvaguardare e riqualificare”</em> e che la Variante n. 48 al PRGC si è prefissa, tra l’altro, di riclassificare gli ambiti di Pineta e Riviera come ZTO B0 di valore paesaggistico e urbano in ragione della loro caratterizzazione di particolare valore storico, paesaggistico-ambientale ed urbanistico.</p>
<p style="text-align: justify;">I primi due motivi di ricorso vanno, pertanto, disattesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Privo di pregio è, conseguentemente, anche il terzo motivo di ricorso, atteso che l’art. 51 della l.r. 19/2009 non opera assolutamente il distinguo su cui ha qui insistito il ricorrente (ovvero tra lavori non completati e lavori completati), ma sanziona la radicale violazione alla previsione dello strumento urbanistico comunale, legittimando il Comune ad ingiungere “<em>la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi”</em> (comma 1).</p>
<p style="text-align: justify;">Infondato è, infine, anche il quarto e ultimo motivo di ricorso non potendosi in alcun modo dubitare della doverosità – derivante dalla nota prot. 33287 del 07-10-2021 , del Servizio Lavori pubblici ed edilizia tecnica della Direzione centrale infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non impugnata, nemmeno tuzioristicamente, dal ricorrente – della dimostrazione di antisismicità del <em>“muro in pietrame”</em> realizzato, viepiù necessaria in ragione delle dimensioni degli elementi modulari che lo compongono (e del loro intuibile consistente peso) e del fatto che, come ribadito dal ricorrente, sono meramente <em>“appoggiati a terra, senza coesione cementante e senza nessuna funzione di tenuta di terrapieno e tantomeno di muri portanti o meno dell’edificio”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sicché, in definitiva, gli interventi realizzati dal ricorrente si pongono in violazione di leggi e regolamenti e un tanto anche senza considerare che, a mente dell’art. 16, comma 1, della l.r. 19/2009 non necessitano, tra le altre, di preventivo controllo tecnico-amministrativo unicamente le <em>“opere di scavo e reinterro dirette all’esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro”</em> (lett. i), la <em>“pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio,(…)”</em> (lett. o) e le <em>“recinzioni, muri di cinta o cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadano in zona (…) B0 (…)”</em> (lett. v), ipotesi che, con tutta evidenza, non ricorrono nel caso di specie, e che il comma 3 facoltizza addirittura, per la zona BO, una più stringente disciplina da parte degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali per la realizzazione degli interventi contemplati dalla norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso va, pertanto, respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Oria Settesoldi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Emanuele Ricci, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;individuazione del giudice competente in caso di sospensione dall’albo professionale per inadempimento dell’obbligo vaccinale da COVID-19.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-del-giudice-competente-in-caso-di-sospensione-dallalbo-professionale-per-inadempimento-dellobbligo-vaccinale-da-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 12:37:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-del-giudice-competente-in-caso-di-sospensione-dallalbo-professionale-per-inadempimento-dellobbligo-vaccinale-da-covid-19/">Sull&#8217;individuazione del giudice competente in caso di sospensione dall’albo professionale per inadempimento dell’obbligo vaccinale da COVID-19.</a></p>
<p>Igiene e sanità &#8211; Covid-19 &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Inottemperanza all&#8217;obbligo vaccinale &#8211; Provvedimento di sospensione dall’albo professionale &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario &#8211; Sussistenza. Rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia instaurata da un dipendente pubblico per l’annullamento del provvedimento di sospensione dall’albo professionale (in quel caso, dell’Ordine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-del-giudice-competente-in-caso-di-sospensione-dallalbo-professionale-per-inadempimento-dellobbligo-vaccinale-da-covid-19/">Sull&#8217;individuazione del giudice competente in caso di sospensione dall’albo professionale per inadempimento dell’obbligo vaccinale da COVID-19.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-del-giudice-competente-in-caso-di-sospensione-dallalbo-professionale-per-inadempimento-dellobbligo-vaccinale-da-covid-19/">Sull&#8217;individuazione del giudice competente in caso di sospensione dall’albo professionale per inadempimento dell’obbligo vaccinale da COVID-19.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Igiene e sanità &#8211; Covid-19 &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Inottemperanza all&#8217;obbligo vaccinale &#8211; Provvedimento di sospensione dall’albo professionale &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario &#8211; Sussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia instaurata da un dipendente pubblico per l’annullamento del provvedimento di sospensione dall’albo professionale (in quel caso, dell’Ordine dei Chimici e Fisici), per inadempimento dell’obbligo vaccinale da COVID-19 <em>ex</em> art. 4 del d.l. 44 del 2021.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2022, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella De Nardo, Federica Stradella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia, A.S.U.G.I. – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">1) della nota PEC dd. 15.07.2022 prot. 109/2022, priva di firma (doc. 1) con cui la Segreteria regionale dell’Ordine dei Chimici e Fisici del Friuli Venezia Giulia comunicava alla ricorrente che dal 14/7/2022 ella era stata sospesa dall’Ordine medesimo e che di un tanto era stata data comunicazione al suo datore di lavoro;</p>
<p style="text-align: justify;">2) della delibera dd. 14.07.2022 n. 22/FVG dell’Ordine dei Chimici e Fisici del Friuli Venezia Giulia, trasmessa a mezzo PEC dd. 09.08.2022 (doc. 2), a seguito di espressa richiesta di accesso dell’odierna ricorrente con cui si disponeva la sospensione dall’iscrizione;</p>
<p style="text-align: justify;">3) della nota PEC di ASUGI dd. 11.07.2022 diretta all’Ordine dei Chimici e Fisici del FVG (doc. 3);</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 9 e 11 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che la ricorrente, dipendente dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina, domanda l’annullamento del provvedimento di sospensione dall’albo dell’Ordine dei Chimici e Fisici del Friuli-Venezia Giulia, per inadempimento dell’obbligo vaccinale (art. 4 del d.l. 44 del 2021), con i relativi atti presupposti;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che – come rappresentato dal Collegio nel corso dell’udienza in camera di consiglio – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel risolvere il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, hanno individuato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario (<em>Cass. civ., sez. un., ord. 29 settembre 2022, n. 28429</em>);</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato, infatti, che secondo le Sezioni Unite tali controversie involgono direttamente una posizione di diritto soggettivo (il “<em>diritto all’esercizio di una attività professionale regolamentata</em>”), non intermediata dal potere amministrativo, ma soggetta a limiti e condizioni previsti esaustivamente dalla legge (<em>“È la legge che, nella specie, ha risolto, di per sé, il conflitto tra gli interessi in gioco, di eminente rilievo costituzionale, dando prevalenza al diritto alla salute (individuale e – soprattutto – collettiva) rispetto a quello al lavoro e, al tempo stesso, dettato termini, modalità ed effetti dell’azione amministrativa, la quale deve esercitarsi, quindi, su un binario che non consente scelte discrezionali espressione del potere pubblico”)</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che si debba dare seguito al menzionato orientamento, abbandonando quello espresso in precedenza da questo Tribunale (<em>Tar Friuli-Venezia Giulia, 10 settembre 2021, n. 261</em>) e dal Consiglio di Stato (<em>Cons. St., sez. III, 20 giugno 2022, n. 5014</em>; <em>Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2022, n. 8434)</em>, in forza del ruolo di giudice regolatore della giurisdizione spettante alla Corte di Cassazione (art. 65, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e art. 111, u.c. Cost.);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, quindi, che la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice ordinario territorialmente competente, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, di definire il giudizio anche nel merito ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese attesa la mancata costituzione dell’amministrazione intimata;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla sulle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Oria Settesoldi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Manuela Sinigoi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul principio di esclusività in materia di pubblico impiego.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-esclusivita-in-materia-di-pubblico-impiego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 12:40:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-esclusivita-in-materia-di-pubblico-impiego/">Sul principio di esclusività in materia di pubblico impiego.</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; Principio di esclusività &#8211; Art. 98 Cost. &#8211; Incarichi extraistituzionali &#8211; Natura eccezionale &#8211; Autorizzazione &#8211; Ipotesi. Il principio di esclusività, che caratterizza la condizione del dipendente pubblico, si sostanzia, ai sensi dell’art. 98 Cost., nel dovere di dedicare interamente all&#8217;ufficio la prestazione lavorativa senza disperdere le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-esclusivita-in-materia-di-pubblico-impiego/">Sul principio di esclusività in materia di pubblico impiego.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-esclusivita-in-materia-di-pubblico-impiego/">Sul principio di esclusività in materia di pubblico impiego.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Pubblico impiego &#8211; Principio di esclusività &#8211; Art. 98 Cost. &#8211; Incarichi extraistituzionali &#8211; Natura eccezionale &#8211; Autorizzazione &#8211; Ipotesi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il principio di esclusività, che caratterizza la condizione del dipendente pubblico, si sostanzia, ai sensi dell’art. 98 Cost., nel dovere di dedicare interamente all&#8217;ufficio la prestazione lavorativa senza disperdere le proprie energie in attività esterne ed ulteriori rispetto al rapporto di impiego; di conseguenza, ogni incarico extraistituzionale deve essere considerato eccezionale rispetto allo status di pubblico impiegato e, come tale, suscettibile di autorizzazione solo quando ricorrano limitate ipotesi tipiche, rispetto alle quali sia stata espressamente ammessa la deroga all’ordinario regime di esclusività, sulla base &#8211; per quanto attiene ai militari &#8211; di “<em>disposizioni interne</em> [che] <em>indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell&#8217;interesse del buon andamento della pubblica amministrazione</em>” (art. 896, comma 3, d. lgs. n. 66 del 2010).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Filippi &#8211; Est. Bardino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 313 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Maria Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Difesa &#8211; -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria <i>ex lege</i> in Venezia, San Marco 63;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del silenzio-rifiuto serbato dalla -OMISSIS-di autorizzazione a svolgere un’attività extraprofessionale ai sensi dell&#8217;art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell&#8217;art. 896 del Codice dell&#8217;ordinamento militare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorrente, in -OMISSIS-inoltrava all’Amministrazione la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico – non compreso tra i compiti e i doveri d’ufficio &#8211; di “<i>-OMISSIS-</i>”, da prestare, al di fuori dell’orario di servizio, a favore di un’impresa operante nel settore della -OMISSIS-– come può desumersi dalla <i>brochure</i> allegata alla domanda – secondo uno schema piramidale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Su tale istanza esprimeva parere favorevole il Comandate di corpo; erano invece di segno negativi i pareri rispettivamente dell’autorità gerarchica intermedia (in quanto l’incarico attiene ad un’attività che “<i>non accresce o valorizza il prestigio della Forza Armata, né rappresenta un hobby se non sotto il profilo del mercimonio</i>”) e del -OMISSIS-(“<i>in quanto la durata dell’attività in questione non è determinata nel numero delle giornate settimanali e nelle ore giornaliere che il -OMISSIS-intende dedicare allo svolgimento dell’attività extra-professionale</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nessuna ulteriore determinazione espressa veniva in seguito adottata dall’Amministrazione nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con la presente impugnazione, il ricorrente censura il silenzio serbato sulla propria istanza, rilevando che l’attività extraprofessionale per la quale ha richiesto l’autorizzazione, di incaricato occasionale alle vendite, sarebbe stata pienamente compatibile con i requisiti all’uopo previsti dagli artt. 894 e ss. del d. lgs. n. 66 del 2010, come sostituiti dall&#8217;art. 4, comma 1, lett. <i>b),</i> del d. lgs. n. 248 del 2012.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Costituitosi in giudizio, il Ministero della Difesa ha prodotto documenti oltre ad una breve relazione, successivamente integrati, in adempimento -OMISSIS-, da ulteriori documenti e da una più ampia relazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Chiamata alla pubblica udienza del 6 ottobre 2021, la causa veniva infine trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il ricorso è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve essere premesso che l’art. 896 del d. lgs. n. 66 del 2010, prevede, nel comma 1, che “<i>i militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall&#8217;amministrazione di appartenenza</i>”. Il successivo comma 4, stabilisce che, in materia di autorizzazione di attività extraprofessionali dei militari, trova applicazione, in quanto compatibile, l&#8217;“<i>articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A sua volta, l’art. 53, comma 10, secondo periodo, del d. lgs. n. 165 del 2001, applicabile in virtù del richiamo ad esso rivolto dal citato art. 896 del d. lgs. n. 66 del 2010, prevede che “<i>l&#8217;amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa</i>”; lo stesso comma 10, nell’ultimo periodo, prescrive che “<i>decorso il termine per provvedere, l&#8217;autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vertendosi nella fattispecie di un incarico retribuito conferito da un’impresa privata (soggetto quindi estraneo alla pubblica amministrazione) e risultando ampiamente decorso (già al momento della notificazione dell’atto introduttivo) il termine di trenta giorni entro il quale il Ministero avrebbe dovuto pronunciarsi, il silenzio, sin qui serbato, va qualificato come rigetto e non come mera inerzia, sicché la richiesta di autorizzazione si deve intendere respinta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Nel merito, le ragioni declinate dal ricorrente, al fine di contestare il diniego così oppostogli, non sono meritevoli di favorevole apprezzamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va ricordato, in merito, come il principio di esclusività, che caratterizza la condizione del dipendente pubblico, si sostanzi, ai sensi dell’art. 98 Cost., nel dovere di dedicare interamente all&#8217;ufficio la prestazione lavorativa senza disperdere le proprie energie in attività esterne ed ulteriori rispetto al rapporto di impiego; di conseguenza, ogni incarico extraistituzionale deve essere considerato eccezionale rispetto allo <i>status</i> di pubblico impiegato e, come tale, suscettibile di autorizzazione solo quando ricorrano limitate ipotesi tipiche (in senso analogo, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 187 del 2017), rispetto alle quali sia stata espressamente ammessa la deroga all’ordinario regime di esclusività, sulla base &#8211; per quanto attiene ai militari &#8211; di “<i>disposizioni interne</i> [che] <i>indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell&#8217;interesse del buon andamento della pubblica amministrazione</i>” (art. 896, comma 3, d. lgs. n. 66 del 2010).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dette disposizioni, adottate per il personale militare con circolare del Ministero della Difesa del -OMISSIS-, ammettono l’esercizio di attività extraprofessionali retribuite a condizione che le stesse siano compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio; siano svolte al di fuori dell’orario di servizio; siano effettuate senza carattere di continuità ed assiduità nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il rendimento in servizio del militare; siano meramente isolate e saltuarie ovvero consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo (p. 4).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali condizioni non risultano soddisfatte nel caso esaminato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come posto in evidenza nella relazione prodotta in esito alle disposizioni istruttorie formulate dal Collegio nella citata -OMISSIS-, l’istanza del ricorrente non consente in effetti di determinare l’entità (in termini di durata e di orario) dell’attività di vendita che il militare intende esercitare, così da precludere ogni doverosa valutazione in merito ai prescritti requisiti di saltuarietà e occasionalità dell’impegno extraprofessionale nonché al possibile pregiudizio a carico del rendimento in servizio. Altrettanto indeterminato è il compenso presunto, ciò che non consente di verificarne l’incidenza rispetto alla retribuzione in godimento, così da accertare l’effettiva consistenza economica ed organizzativa dell’attività e verificarne l’eventuale prevalenza (in sé vietata) rispetto al servizio. L’esercizio dell’attività di vendita richiederebbe, infatti, l’apertura della partita IVA e la conseguente istituzione di una posizione fiscale non marginale, cosa che appare incompatibile con il suo esercizio saltuario e puramente occasionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A ciò aggiungasi come la stessa forma di partecipazione alla rete di vendita, prospettata dal ricorrente, possa essere fondatamente ricondotta ad un meccanismo di tipo piramidale, il quale tuttavia andrebbe ritenuto vietato, per contrasto con le norme imperative introdotte al riguardo dalla legge n. 173 del 2005 (“<i>Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le considerazioni che precedono, il ricorso, proposto avverso il diniego tacito opposto alla richiesta del militare, deve essere respinto, non ravvisandosi le condizioni che, sulla base della citata circolare del -OMISSIS-oggetto della domanda del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Le spese possono essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda scrutinata.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maddalena Filippi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola Bardino, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Filippo Dallari, Referendario</p>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2021 n.276</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-9-2021-n-276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-9-2021-n-276/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-9-2021-n-276/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2021 n.276</a></p>
<p>Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci Sulla natura giuridica degli atti degli Ordini professionali che sospendono dal servizio gli iscritti inadempienti all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale contro il Covid-19. Igiene e sanità  &#8211; Covid-19 &#8211; Obbligo vaccinale &#8211; Inadempimento &#8211; Ordine professionale &#8211; Atto che dispone la sospensione dal servizio &#8211; Natura non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-9-2021-n-276/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2021 n.276</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-9-2021-n-276/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2021 n.276</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura giuridica degli atti degli Ordini professionali che sospendono dal servizio gli iscritti inadempienti all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale contro il Covid-19.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Igiene e sanità  &#8211; Covid-19 &#8211; Obbligo vaccinale &#8211; Inadempimento &#8211; Ordine professionale &#8211; Atto che dispone la sospensione dal servizio &#8211; Natura non provvedimentale &#8211; Ricorso &#8211; Inammissibilità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto da un infermiera contro l&#8217;atto adottato dall&#8217;ordine professionale di appartenenza (Ordine delle professioni infermieristiche), ai sensi del comma 7 dell&#8217;articolo 4 del d.l. 44 del 2021, conv. in l. 76 del 2021, che ne dichiara la sospensione dall&#8217;esercizio della professione <i>&#8220;fino alla data del 31 dicembre 2021 &#038; oppure fino all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale&#8221;</i>, attesa la natura non provvedimentale dell&#8217;atto impugnato.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 254 del 2021, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Campanotto, Gianluca Teat, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ordine delle Professioni Infermieristiche di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aldo Sam, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione cautelare dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: justify;">della deliberazione del Consiglio dell&#8217;Ordine resistente OPI -OMISSIS- di sospensione temporanea della ricorrente dall&#8217;Albo dd. 19.07.2021 n. -OMISSIS-comunicata via PEC in pari data (doc. 19-20);</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto amministrativo, presupposto o successivo, comunque connesso, anche non conosciuto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ordine delle Professioni Infermieristiche di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. La ricorrente  un&#8217;infermiera già  destinataria di un provvedimento di accertamento dell&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo vaccinale, adottato dall&#8217;Azienda sanitaria -OMISSIS- ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 6 del d.l. 44 del 2021, conv. in l. 76 del 2021 (e impugnato con separato ricorso iscritto al n. di R.G. -OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. In data 20.07.2021 alla stessa  stato comunicato l&#8217;atto adottato dall&#8217;ordine professionale di appartenenza (Ordine delle professioni infermieristiche di -OMISSIS-), ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 4, che ne dichiara la sospensione dall&#8217;esercizio della professione <i>&#8220;fino alla data del 31 dicembre 2021 &#038; oppure fino all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il presente ricorso  domandato l&#8217;annullamento dell&#8217;atto dell&#8217;ordine professionale, da ultimo menzionato. Se ne rileva, in primo luogo, l&#8217;illegittimità  derivata da quella dell&#8217;atto di accertamento adottato dall&#8217;Azienda sanitaria. Sono poi autonomamente riproposti tutti i motivi di ricorso già  formulati contro quel provvedimento, alcuni &#8211; i primi quattro &#8211; rivolti contro l&#8217;atto solo in via mediata, perchè finalizzati in realtà  a contestare la legittimità  della disposizione di legge che prevede e disciplina l&#8217;obbligo vaccinale (e il correlato potere accertativo), altri diretti a valorizzare profili di illegittimità  propri dello specifico esercizio del potere. Sono, in particolare, dedotti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;<i>Violazione dell&#8217;art. 4 del d.l. 4 del 2021 conv. in l. 76/21 &#8211; insussistenza dell&#8217;asserita violazione dell&#8217;obbligo vaccinale &#8211; grave infondatezza in fatto della misura di sospensione per interpretazione adeguatrice&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i> &#8220;Violazione dell&#8217;art. 32 co. 2 ultima parte della Costituzione: l&#8217;imposizione OBBLIGATORIA di vaccino sperimentale autorizzato in deroga viola la dignità  della persona umana ridotta a cavia&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i> &#8220;Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 della Costituzione: la previsione del TOTALE sacrificio della RETRIBUZIONE, tutelata al massimo grado,  indice di irragionevolezza della misura legislativa e amministrativa adottata: si intende evidenziare una violazione particolarmente grave dell&#8217;art. 3 Cost. (nella sua duplice accezione di principio di uguaglianza e ragionevolezza) e dell&#8217;art. 36 Cost., con particolare riferimento all&#8217;aspetto lavoristico costituito dai compensi da lavoro&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i> &#8220;Violazione degli art. 1, 2, 3, 4, 32, 36 Costituzione, in quanto si  in presenza di trattamenti sanitari sperimentali surrettiziamente imposti per legge, attraverso la minaccia di ricatto sostanzialmente occupazionale (integrale sacrificio della retribuzione o comunque di ogni compenso lavorativo), senza nessuna reale conoscenza degli effetti avversi anche gravi soprattutto di medio-lungo termine sulle persone vaccinate e senza nessuna certezza scientifica con riferimento al fatto che vaccinati non contagino altre persone&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>&#8220;Violazione dell&#8217;art. 3 L. 241/90 per carenza, genericità , insufficienza, apoditticità , palese contraddittorietà , evidente inattendibilità  della motivazione tecnica medico-legale anche in quanto non supportata da adeguati elementi medici per imposizione di obbligo vaccinale pur in presenza di farmaci sperimentali autorizzati solo in deroga&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>&#8220;Violazione dell&#8217;art. 3 L. 241/90 per carenza di motivazione sulla impossibilità  di cambio mansioni e/o demansionamento quale legale presupposto emergenziale la cui previa integrazione risulta necessaria e ineludibile ai fini della più grave sospensione lavorativa disposta. Infatti, l&#8217;Amministrazione nulla statuisce con riferimento all&#8217;impossibilità  di adibire la lavoratrice a mansioni, anche inferiori, con trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implichino rischi di diffusione del contagio, come espressamente previsto dall&#8217;art. 4, comma 8, del D.L. n. 44/2021 come convertito dalla Legge n. 76/2021&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211;</i> <i>&#8220;Grave erroneità  interpretativa, travisamento della concreta situazione di fatto e degli effettivi presupposti relativi all&#8217;accertamento adottato, anche per omessa valutazione su rilevanti circostanze di fatto in grado di influire sulla valutazione medica in considerazione del quadro sanitario individuale specifico e complessivo particolarmente problematico medicalmente accertato in capo alla ricorrente. Ingiustizia manifesta&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>&#8220;Incompetenza relativa&#8221;</i> in quanto <i>&#8220;non risulta predeterminata la competenza del singolo firmatario monocratico degli atti impugnati e pertanto risulta violato non solamente un principio di predeterminazione anteriore ed espressa sull&#8217;attribuzione dei poteri esercitati ma anche un principio generale di collegialità  degli accertamenti medici a maggior ragione in relazione ai massimi diritti fondamentali&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">3. L&#8217;Ordine degli infermieri si  costituito con memoria del 03.09.2021, rappresentando che il ricorso costituisce mera riproposizione di quello presentato contro l&#8217;atto dell&#8217;Azienda sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Nel merito, rileva &#8211; menzionando il parere espresso dal Ministero della Salute &#8211; che la sospensione prevista dal d.l. 44 del 2021  automatica, conseguente a valutazioni predeterminate dal legislatore, e che l&#8217;attività  posta in capo all&#8217;Ordine dal comma 7 consiste in un mero onere informativo, con valore di presa d&#8217;atto di effetti determinatisi <i>ex lege</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All&#8217;udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare, il Tribunale ha dato avviso alle parti dell&#8217;intenzione di trattenere il giudizio per la decisione nel merito, ricorrendone i presupposti. Ha inoltre indicato alle parti una possibile ragione di inammissibilità  del ricorso, consistente nella natura non provvedimentale dell&#8217;atto. Le parti hanno discusso oralmente come da verbale.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il giudizio viene dunque deciso nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il ricorso  inammissibile per carenza di interesse, attesa la natura non provvedimentale dell&#8217;atto adottato dall&#8217;Ordine delle professioni infermieristiche.</p>
<p style="text-align: justify;">9. E&#8217; opportuno premettere alcuni rilievi circa il sistema delineato dall&#8217;art. 4 del d.l. 44 del 2021 nel suo applicarsi ai professionisti sanitari dipendenti, qual  la ricorrente. La disposizione prevede un <i>iter</i> bifasico:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; un primo segmento (propriamente amministrativo e pubblicistico), disciplinato dai commi 3-7 e 9 dell&#8217;art. 4 e attribuito alla competenza dell&#8217;Azienda sanitaria di residenza dell&#8217;interessato,  volto ad accertare se il sanitario abbia ricevuto la somministrazione del vaccino contro il SARS-CoV-2, in conformità  all&#8217;obbligo sancito dal comma 1. Qualora l&#8217;Azienda sanitaria riscontri l&#8217;ingiustificato inadempimento, adotta un atto di accertamento cui consegue, quale effetto automatico <i>ex lege </i>a carico del sanitario, <i>&#8220;la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2&#8221;; </i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; una secondo segmento, disciplinato dai commi 8 e 10 dell&#8217;art. 4, prendendo le mosse dall&#8217;accertamento di cui sopra e dal suo effetto legalmente impeditivo rispetto allo svolgimento di un&#8217;ampia categoria di mansioni, chiama invece in causa i poteri organizzativi del datore di lavoro (e ha quindi, generalmente, natura privatistica, anche laddove si tratti di rapporti di pubblico impiego, cfr. art. 5, comma 2 e 63 del d.lgs. 165 del 2001). Il datore deve infatti valutare la possibilità  di assegnare il sanitario <i>&#8220;a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio&#8221;</i>. Al riscontro dell&#8217;impossibilità  di un reimpiego, e quindi dell&#8217;impossibilità  di utilizzare la prestazione lavorativa, consegue la sospensione dalla retribuzione, salvi i casi in cui l&#8217;omissione o il differimento della vaccinazione sono giustificati.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. L&#8217;atto di cui al presente giudizio si colloca nell&#8217;ambito della prima fase ed  adottato in conformità  all&#8217;art. 7, comma 4 del d.lgs. 44 del 2021, secondo il quale: <i>&#8220;La sospensione di cui al comma 6  comunicata immediatamente all&#8217;interessato dall&#8217;Ordine professionale di appartenenza&#8221;.</i>La legge impone all&#8217;ordine professionale cui l&#8217;interessato eventualmente appartenga un mero onere comunicativo, avente ad oggetto un atto adottato da altra amministrazione e, peraltro, già  comunicato dalla stessa all&#8217;interessato (cfr. comma 6: <i>&#8220;l&#8217;azienda sanitaria locale competente accerta l&#8217;inosservanza</i> <i>dell&#8217;obbligo vaccinale e &#038; ne dÃ  immediata comunicazione scritta all&#8217;interessato&#8221;</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. L&#8217;ulteriore comunicazione da parte dell&#8217;Ordine professionale, se può rispondere ad esigenze di certezza, ulteriormente garantendo l&#8217;effettiva conoscenza della sospensione in capo al destinatario, non incide sulla produzione dell&#8217;effetto giuridico predeterminato <i>ex lege,</i> che consegue, solo ed esclusivamente, all&#8217;adozione dell&#8217;atto di accertamento (cfr. comma 6: <i>&#8220;L&#8217;adozione dell&#8217;atto di accertamento da parte dell&#8217;azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2&#8221;)</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Si tratta, del resto, di un&#8217;ipotesi &#8220;atipica&#8221; di sospensione, quanto a presupposti ed effetti ed estranea alle competenze dell&#8217;Ordine professionale in senso proprio. Essa, infatti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non ha finalità  sanzionatoria ma precauzionale, quale misura di tutela della salute collettiva;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non riguarda, proprio per questo, l&#8217;esercizio della professione <i>in toto</i>, ma solo <i>&#8220;il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2&#8221; </i>(così, ad esempio, un medico, pur inibito a svolgere attività  cliniche o chirurgiche, ben potrebbe essere impiegato in attività  di laboratorio);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non consegue, pertanto, all&#8217;esercizio di un potere disciplinare e quindi di un procedimento di valutazione in concreto della gravità  di una condotta, ma  l&#8217;effetto rigidamente predeterminato ed automatico<i> </i>di un presupposto di fatto (l&#8217;inadempimento all&#8217;obbligo vaccinale, accertato dall&#8217;azienda sanitaria).</p>
<p style="text-align: justify;">9.4. Proprio l&#8217;automatico prodursi dell&#8217;effetto sospensivo, del resto, spiega la natura altrettanto automatica del suo venir meno, che non richiede l&#8217;adozione di alcun atto (nemmeno con funzione accertativa), ma solo <i>&#8220;l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021&#8221;</i> (art. 4, comma 9).</p>
<p style="text-align: justify;">9.5. Il riconoscimento in capo agli ordini professionali di autonome competenze deliberative in materia, oltre a non essere previsto dall&#8217;art. 4 del d.l. 44 del 2021, appare contrario alla <i>ratio </i>normativa, finendo per aggravare e irrigidire un <i>iter</i> improntato (tanto nella fase di sospensione che in quella di &#8220;riammissione&#8221; del sanitario alle proprie mansioni tipiche) a celerità  ed immediatezza, oltre a connotarlo di una valenza <i>lato sensu </i>sanzionatoria, ad esso del tutto estranea. Ancora, tale interpretazione determinerebbe un&#8217;ingiustificata e irragionevole diversità  di disciplina all&#8217;interno di una fattispecie unitaria: tra le professioni contemplate dall&#8217;art. 4 non tutte (si considerino, ad esempio gli operatori sociosanitari) sono infatti dotate di un proprio ordine professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">9.6. I rilievi di cui sopra trovano conferma nella Relazione illustrativa all&#8217;intervento legislativo, ove si riconosce la centralità  dell&#8217;accertamento operato dalle Aziende sanitarie e il ruolo meramente comunicativo proprio degli Ordini professionali: <i>&#8220;Il comma 6 disciplina le modalità  con cui l&#8217;azienda sanitaria accerta la mancata osservanza dell&#8217;obbligo vaccinale dalla quale discende ex lege la sospensione dall&#8217;esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell&#8217;attività  lavorativa da parte degli operatori obbligati che svolgono mansioni che implicano necessariamente un contatto interpersonale con il paziente (&#038;) Il comma 7 pone a carico degli Ordini professionali l&#8217;obbligo di dare a propria volta comunicazione dell&#8217;accertamento dell&#8217;inosservanza all&#8217;obbligo vaccinale ai propri iscritti, per renderli edotti degli effetti che da tale atto discendono, come disciplinati dal comma 6</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">9.7. In senso del tutto analogo, il parere espresso in data 17.06.2021 dal Ministero della Salute (allegato dall&#8217;amministrazione) sulla corretta interpretazione del comma 7 dell&#8217;art. 4 e sugli <i>&#8220;adempimenti previsti in capo agli Ordini professionali&#8221;</i>. Il Ministero afferma chiaramente che <i>&#8220;la previsione della summenzionata sospensione derivante dalla legge  un&#8217;ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità  dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore; analogamente,  lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell&#8217;obbligo vaccinale. Pertanto, l&#8217;attività  posta in capo all&#8217;Ordine dal citato comma 7 consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all&#8217;interessato, previa presa d&#8217;atto da parte dell&#8217;Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall&#8217;atto di accertamento dell&#8217;ASL&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Per quanto sopra esposto, alla delibera dell&#8217;Ordine delle professioni infermieristiche non può riconoscersi altro effetto che quello legislativamente previsto (art. 4, comma 7 del d.l. 44 del 2021), cio quello di mera comunicazione dell&#8217;intervenuto accertamento dell&#8217;inadempimento all&#8217;obbligo vaccinale, compiuto dall&#8217;Azienda sanitaria, e delle relative conseguenze giuridiche. Ne consegue che, proprio in quanto comunicazione, esso non produce effetti giuridici ulteriori e diversi rispetto all&#8217;atto comunicato, l&#8217;unico suscettibile di valida impugnazione in sede giurisdizionale (effettivamente proposta dalla ricorrente con altro separato ricorso). Il presente ricorso , dunque, carente di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Deve essere però rilevata, nel caso specifico, l&#8217;irritualità  del <i>modus procedendi </i>seguito dall&#8217;Ordine delle professioni infermieristiche, che ha ritenuto di adottare una propria delibera collegiale di presa d&#8217;atto dell&#8217;accertamento operato dall&#8217;Azienda sanitaria, con rinnovata dichiarazione degli effetti sospensivi già  integralmente determinatisi <i>ex lege</i>,<i> </i>ai sensi del comma 6. La scelta di una forma sovrabbondante, pur non incidendo sulla validità  e sugli effetti dell&#8217;atto (che sono e rimangono quelli di cui all&#8217;art. 4, comma 7), nè quindi sulla necessità  e possibilità  di impugnarlo, deve senz&#8217;altro essere stigmatizzata. Infatti, oltre a non rispondere a criteri di economicità  dell&#8217;azione, può effettivamente ingenerare nel destinatario l&#8217;erronea convinzione che si tratti di un provvedimento in senso proprio, avente effetti ulteriori e distinti rispetto a quelli derivanti <i>ex lege </i>dall&#8217;accertamento, così onerandolo ingiustamente della proposizione di un separato ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Le spese sono compensate, in ragione di quanto espresso al precedente par. 11.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Oria Settesoldi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Manuela Sinigoi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-13-9-2021-n-276/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2021 n.276</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2021 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-26-6-2021-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-26-6-2021-n-198/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2021 n.198</a></p>
<p>Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci Sulla autorizzazione ex art. 134 TULPS nell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi. Contratti della p.a. -Appalto di servizi &#8211; Servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi &#8211; Autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. &#8211; Deve essere riferita alla Provincia nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-26-6-2021-n-198/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2021 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-26-6-2021-n-198/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2021 n.198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci</span></p>
<hr />
<p>Sulla autorizzazione ex art. 134 TULPS nell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. -Appalto di servizi &#8211; Servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi &#8211; Autorizzazione <em>ex</em> art. 134 T.U.L.P.S. &#8211; Deve essere riferita alla Provincia nella quale si svolge l&#8217;appalto.</p>
<ul> </ul>
<p></span></p>
<hr />
<p>In materia di appalto per l&#8217;affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi, l&#8217;operatore economico deve possedere l&#8217;autorizzazione riferita alla Provincia nella quale si svolge l&#8217;appalto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 177 del 2021, proposto da <br /> Consorzio Leonardo Servizi e Lavori &#8220;Società  Cooperativa Consortile Stabile&#8221;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Croppo, Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., Sorveglianza Diurna e Notturna Scarl, Gruppo Servizi Associati, Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura, Corpo Vigili Notturni non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: center;">previa adozione di idonee misure cautelari </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del decreto prot. n. 1413/PADES del 10.5.2021 a mezzo del quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale e Patrimonio, Demanio, Servizi Generali e Sistemi informativi ha escluso il ricorrente dalla &#8220;gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l&#8217;affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi a favore di Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia&#8221; (doc. 1 &#8211; decreto di esclusione), comunicato in data 10.5.2021 con nota prot. n. 12087/P (doc. 2 &#8211; comunicazione esclusione);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 13900/P del 28.5.2021, con cui la Stazione Appaltante ha comunicato il rigetto dell&#8217;istanza in autotutela proposta dal ricorrente per l&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione (doc. 3 &#8211; riscontro all&#8217;istanza di autotutela);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 10377 del 21.4.2021, con cui la Regione resistente ha richiesto chiarimenti al Consorzio Leonardo per la verifica della correttezza e della conformità  della documentazione amministrativa prodotta in gara (doc. 4 &#8211; richiesta chiarimenti);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale di seduta pubblica n. 5 del 5.5.2021 (doc. 5 &#8211; verbale n. 5);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, del bando (doc. 6 &#8211; bando), del disciplinare (doc. 7 &#8211; disciplinare), capitolato tecnico (doc. 8 &#8211; capitolato), della progettazione (doc. 9 &#8211; progettazione), e di tutti gli atti di gara, nella parte in cui, pur prevedendo la deroga al limite del subappalto indicata nel comma 2 dell&#8217;art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, siano applicati nel senso di limitare il subappalto ad una specifica quota; nonch nella parte in cui individuano come necessaria la notifica della richiesta di estensione provinciale, presentata alla competente Prefettura entro la data di scadenza dell&#8217;offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorchè non noto.</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè</p>
<p style="text-align: justify;">per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti l&#8217;art. 6, comma 1, del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (convertito con l. 28 maggio 2021, n. 76), l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con l. legge 18 dicembre 2020, n. 176) e l&#8217;art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma <i>Microsoft Teams,</i> il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori &#8211; Società  Cooperativa Consortile Stabile domanda l&#8217;annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta dalla Regione <i>&#8220;per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l&#8217;affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi a favore di Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia&#8221; </i>e dei relativi atti presupposti, nonchè, nel caso di intervenuta stipula del contratto, la sua declaratoria di inefficacia o il risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Il Consorzio rappresenta di aver preso parte alla procedura e di essersi classificato primo in graduatoria con riferimento al Lotto 3 (<i>&#8220;Servizio di vigilanza armata, portierato e altri servizi da eseguirsi a favore delle seguenti Amministrazioni: INSIEL, ERSA, ERPAC, nonchè altre Amministrazioni che insistono sul territorio delle soppresse Province di Trieste e di Gorizia&#8221;)</i>. In fase di controllo dei requisiti, la Regione ha constatato però in capo al Consorzio la carenza del requisito di idoneità  professionale di cui al paragrafo 7.1, lettera b) del Disciplinare di gara, cio il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per le classi funzionali A (<i>attività  di vigilanza</i>) e B (<i>gestione allarmi</i>) di cui all&#8217;art. 2 del D.M. n. 269 del 2010, valida per l&#8217;intero territorio interessato dalle prestazioni del Lotto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Il Consorzio, infatti, ha dichiarato di avvalersi dell&#8217;impresa consorziata esecutrice Securitas Metronotte Toscana S.r.l., titolare di licenza prefettizia valida per le province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Bologna. Di tale licenza, l&#8217;impresa ha richiesto in tempo utile l&#8217;estensione (ai sensi dell&#8217;art. 257-<i>ter</i>, comma 5 del Regolamento per l&#8217;esecuzione del TULPS) alle province di Trieste e Gorizia, ma non anche alle province di Udine e Pordenone, in cui si collocano altri immobili interessati dalle prestazioni del Lotto 3.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Conseguentemente, ne  stata disposta l&#8217;esclusione <i>&#8220;ai sensi dell&#8217;articolo 59, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016, come richiamato dal Paragrafo 7, punto 2 del Disciplinare di gara, per non essere in possesso della qualificazione richiesta, risultando privo del requisito di idoneità  di cui al paragrafo 7.1, lettera b) del Disciplinare di gara&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso il provvedimento, il Consorzio propone i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. &#8220;<i>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 71 della direttiva 2014/24/UE; Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 105 d.lgs. n. 50/2016. Difetto e carenza di istruttoria e motivazione. Illogicità  ed irragionevolezza. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Contraddittorietà &#8220;.</i>Il ricorrente evidenzia:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la mancata estensione della licenza anche alle province di Udine e Pordenone da parte della Consorziata esecutrice non può costituire valido motivo di esclusione, avendo questa espressamente dichiarato nel DURC di voler ricorrere al subappalto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che l&#8217;istituto può essere utilizzato, come noto, anche per supplire al possesso del requisito contestato (in forma di subappalto c.d. necessario o qualificante) e senza necessità  di indicare, già  in sede di offerta, il nominativo del subappaltatore;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la previsione di un limite alla quota di servizi da affidarsi in subappalto, anche se determinatasi <i>ex post</i> per effetto di una richiesta di chiarimenti, contrasta con l&#8217;art. 9 del Disciplinare di gara, oltre che con il diritto europeo e la giurisprudenza della CGUE, che escludono l&#8217;applicabilità  di limiti quantitativi al subappalto; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, in ogni caso, la quota subappaltabile deve calcolarsi sul valore complessivo della convenzione alla cui stipula  finalizzata la procedura di gara e non invece, come sostenuto dalla stazione appaltante, con riferimento all&#8217;importo del singolo ordinativo di fornitura;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, procedendo in tal senso, risulta che le prestazioni da svolgere presso le sedi degli Enti di cui al Lotto 3 site in Udine e Pordenone non sono tali da portare al superamento della quota di subappalto dichiarata (pari al 40%), considerato che non tutte le prestazioni da eseguire presso tali immobili richiedono il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1. In subordine, il ricorrente domanda la rimessione alla CGUE della questione relativa alla compatibilità  con il diritto europeo dell&#8217;art. 105 d.lgs. n. 50 del 2016, nel caso in cui si ritenga che a tale disposizione consegua la sua esclusione dalla procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.<i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 (ex art. 43 del TCE) e 56 (ex art. 49 del TCE) del Trattamento sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 134 TULPS e dell&#8217;art. 257-ter, comma 5, del regolamento di esecuzione del TULPS. Difetto e carenza di istruttoria e motivazione. Contraddittorietà . Illogicità  ed irragionevolezza. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta.</i>Il ricorrente afferma:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la Corte di Giustizia UE (<i>Sez. II, 13 dicembre 2007 &#8211; Causa C-465/05</i>) ha sancito la contrarietà  con il diritto europeo delle norme italiane che riconoscono all&#8217;autorizzazione ad esercitare il servizio di vigilanza privata una validità  territoriale limitata e tale orientamento  stato di recente ribadito anche da <i>Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2021, n. 2087</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la richiesta di estensione della licenza al Prefetto costituisce un adempimento di natura meramente formale e non comporta alcun controllo effettivo dei requisiti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che quindi la stazione appaltante non avrebbe potuto legittimamente prevedere nel par. 7 del Disciplinare la necessità  di estendere la licenza, nè, conseguentemente, escludere il Consorzio.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.1. Anche in questo caso, il ricorrente domanda in subordine che sia rimessa alla CGUE la questione relativa alla compatibilità  con il diritto UE dell&#8217;obbligo di presentazione dell&#8217;istanza di estensione della licenza prefettizia, ove lo stesso fosse desunto dagli artt. 134 TULPS e 257-<i>ter</i>, comma 5, del relativo regolamento di esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.<i>In subordine: Violazione e falsa applicazione dei paragrafi 7 e 9 del Disciplinare. Violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione. Disparità  di trattamento. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta.</i> In subordine rispetto ai motivi sopra esposti, il ricorrente domanda l&#8217;annullamento dell&#8217;intera procedura, rilevando:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, ove si ritenesse corretto l&#8217;operato della stazione appaltante nel corso della procedura, dovrebbe necessariamente constatarsi l&#8217;oscurità  della documentazione di gara, tale da produrre un effetto distorsivo sui principi di concorrenza<i> </i>e di massima partecipazione che governano il settore dei contratti pubblici;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, infatti, la <i>lex specialis</i> non reca alcuna precisa indicazione degli immobili cui destinare i servizi oggetto dell&#8217;appalto, nè una specifica quantificazione economica degli stessi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, conseguentemente, non  stato possibile per il ricorrente calcolare esattamente la quota da subappaltare, anche ai fini dell&#8217;integrazione del requisito di idoneità  professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La Regione si  costituita con memoria del 21.06.2021, replicando a ciascuno dei motivi formulati.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Con riferimento al primo motivo, evidenzia:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il paragrafo 7, lett. b) del Disciplinare di gara richiede ai partecipanti il possesso di una licenza prefettizia, con validità  estesa a tutto il territorio interessato dalle prestazioni (in via diretta o per effetto di notifica della richiesta di estensione al Prefetto);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che paragrafo 9, commi 1 e 2 dello stesso Disciplinare impone ai partecipanti la precisa indicazione dell&#8217;eventuale quota delle prestazioni che si intendano subappaltare, prescrivendo che, in mancanza, il ricorso al subappalto sarebbe stato vietato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il Consorzio ricorrente ha dichiarato che il requisito di partecipazione di cui al par. 7, lett. b) era direttamente in capo all&#8217;Impresa Socia Consorziata indicata come affidataria, Securitas Metronotte Toscana S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, con riferimento al subappalto, il Consorzio si  limitato ad una dichiarazione generica, senza fare alcun riferimento alla necessità  di un subappalto &#8220;qualificante&#8221; rispetto ai servizi di vigilanza armata da svolgersi nelle province di Udine e Pordenone;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che anche nel corso dell&#8217;interlocuzione procedimentale con la Stazione appaltante (in sede di chiarimenti, seduta pubblica, istanza di autotutela), il Consorzio Leonardo non ha mai dichiarato l&#8217;intenzione di fare ricorso ad un subappalto &#8220;qualificante&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che pertanto l&#8217;offerta del Consorzio  illegittima perchè mancante dell&#8217;indicazione specifica in sede di gara dei servizi che si intendevano subappaltare;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la quota di subappalto del 40%  stata dichiarata dallo stesso concorrente e non imposta dalla Stazione appaltante;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che valore di tale quota percentuale, nell&#8217;ambito di una procedura finalizzata alla stipulazione di un contratto quadro (Convenzione ex art. 26, comma 1 della L. n. 488/1999), non può calcolarsi sull&#8217;importo massimo spendibile della Convenzione, ma deve prendere a riferimento l&#8217;importo di ciascun ordinativo di fornitura, ovvero l&#8217;importo dei contratti d&#8217;appalto derivati stipulati dalle singole amministrazioni contraenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che guardando ai dati storici di spesa degli Enti interessati dalle prestazioni del Lotto 3, per i relativi servizi, risulta che l&#8217;ERPAC ha sostenuto spese maggiori per gli immobili siti in Provincia di Udine rispetto a quella per gli immobili siti a Gorizia, mentre per l&#8217;ERSA la spesa per l&#8217;immobile sito a Gorizia  di poco superiore a quella per l&#8217;immobile sito a Pozzuolo del Friuli (Udine). La quota di subappalto dichiarata non potrebbe, quindi, essere in concreto rispettata.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Con riferimento al secondo motivo, rileva:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il comma 5 dell&#8217;art. 257-<i>ter </i>del Regolamento di esecuzione del TULPS non contrasta con la pronuncia della Corte di Giustizia, laddove interpretato nel senso di richiedere, ai fini dell&#8217;estensione della licenza valida presso altre Province, una semplice comunicazione al Prefetto competente, la cui presentazione legittima immediatamente l&#8217;interessato allo svolgimento dell&#8217;attività , salvo controlli successivi. In tal senso anche la sentenza del Consiglio di Stato citata dallo stesso ricorrente (<i>Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2087)</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la Stazione appaltante ha declinato il requisito di idoneità  professionale di cui al paragrafo 7.1, lettera b) del Disciplinare di gara proprio in conformità  a quanto sopra esposto, richiedendo agli operatori già  in possesso di una licenza <i>ex </i>art. 134 TULPS per una determinata provincia solo l&#8217;intervenuta notifica dell&#8217;istanza di estensione per gli ambiti territoriali di ciascun Lotto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che l&#8217;operato della stazione appaltante risulta conforme alle Linee guida ANAC n. 10 recanti &#8220;<i>Affidamento del servizio di vigilanza privata</i>&#8221; approvate con delibera del Consiglio dell&#8217;Autorità  n. 462 del 23 maggio 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la pretesa di ricorrere al subappalto &#8220;necessario&#8221; su base territoriale si scontra con le espresse previsioni del Disciplinare, nel senso di dividere le prestazioni in lotti funzionali. Appartiene alla discrezionalità  tecnica dell&#8217;amministrazione la scelta di consentire a ciascuna amministrazione di interfacciarsi con un solo fornitore complessivo, e non un fornitore per ogni sede territoriale, a garanzia dell&#8217;omogeneità  tecnico-operativa delle prestazioni in tutte le proprie sedi.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, rileva:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che l&#8217;affermata oscurità  del bando non trova riscontro nel concreto andamento della procedura, avendo tutti gli altri concorrenti dichiarato il possesso di licenze prefettizie valide sull&#8217;intero territorio regionale (o ritualmente estese);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che lo stesso ricorrente ha dimostrato di aver inteso le prescrizioni del Disciplinare, provvedendo a notificare alla Prefettura l&#8217;istanza di ampliamento dell&#8217;efficacia della licenza alle ex province di Trieste e Gorizia e dichiarando di voler ricorrere al subappalto &#8220;qualificante&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Nella camera di consiglio del 23.06.2021 le parti hanno discusso come da verbale. Il collegio ha dichiarato l&#8217;intenzione di definire il giudizio con sentenza breve, in conformità  all&#8217;attuale art. 120 comma 6 c.p.a. (come modificato dal d.lgs. 76 del 2020, convertito con l. 120 del 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il giudizio viene definito nel merito all&#8217;esito della trattazione dell&#8217;istanza cautelare ai sensi degli artt. 60 e 112, comma 6 c.p.a., come espressamente consentito dalla legge (art. 25, comma 2, d.l. 137 del 2020) anche nel contesto del processo c.d. da remoto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Per ragioni logico-giuridiche appare opportuno invertire l&#8217;ordine di esame dei primi due motivi di ricorso che, diversamente dal terzo motivo, non sono oggetto di espressa gradazione da parte del ricorrente. Infatti, qualora si affermasse (in accoglimento del secondo motivo) la contrarietà  alla normativa europea della <i>lex specialis </i>(par. 7.1. del Disciplinare), nella parte in cui impone di estendere la validità  della licenza <i>ex </i>art. 134 TULPS a tutti i territori del Lotto, sarebbe privata di rilievo ogni questione relativa al subappalto &#8220;qualificante&#8221;, giacchè non vi sarebbe necessità  di supplire in tal modo alla riscontrata carenza del requisito di idoneità  professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Partendo, dunque, dall&#8217;esame del secondo motivo, si rileva che il paragrafo 7.1. del Disciplinare di gara, per quanto di interesse nel presente giudizio, richiede agli operatori che eseguiranno i servizi di vigilanza armata il <i>&#8220;Possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali A (attività  di vigilanza) e B (gestione allarmi) di cui all&#8217;art. 2 del D.M. 269/2010, che includa tutti i servizi previsti per il lotto/i a cui si intende partecipare&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la <i>lex specialis </i>precisa che, qualora la licenza posseduta dall&#8217;operatore non sia già  valida nell&#8217;intero territorio del Lotto (<i>&#8220;da intendersi quale l&#8217;insieme dei comuni nei quali sono presenti gli edifici / apprestamenti oggetto dei servizi&#8221;</i>) cui intende partecipare, questi deve averne domandato l&#8217;estensione, notificando <i>&#8220;entro la data di scadenza dell&#8217;offerta&#8221;</i> la relativa comunicazione alle competenti Prefetture.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. La prescrizione da ultimo menzionata  applicativa dell&#8217;art. 257-<i>ter </i>del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), secondo cui <i>&#8220;Ai fini dell&#8217;estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonchè&#8217; la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all&#8217;articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell&#8217;attività  qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all&#8217;articolo 257-quater&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Il ricorrente sostiene che tale previsione contrasterebbe con il diritto europeo. Infatti, secondo <i>Corte di Giustizia UE, Sez. II, 13 dicembre 2007 &#8211; Causa C-465/05</i> la norma nazionale che riconosca al provvedimento autorizzatorio <i>ex </i>art. 134 TULPS una validità  territoriale limitata, così obbligando il prestatore a richiedere analoghe autorizzazioni per ognuna delle province ove intende esercitare la propria attività , si pone in contrasto con gli artt. 43 e 49 CE (oggi artt. 49 e 56 TFUE) cio con i principi di libertà  di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema attualmente vigente continuerebbe però a sottoporre la licenza Prefettizia ad un&#8217;illegittima limitazione territoriale, attraverso la diversa &#8211; ma analoga, quanto ad effetti &#8211; prescrizione della necessaria richiesta di estensione della sua validità  ad altre Province.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. In proposito, il Tribunale rileva che l&#8217;art. 257-<i>ter</i> del Regolamento  stato introdotto dal D.P.R. 4 Agosto 2008, n. 153 (pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) proprio al fine di adattare la normativa interna alla citata pronuncia della CGUE. Nella loro precedente formulazione, infatti, gli artt. 252 e 257 del Regolamento di esecuzione del TULPS imponevano ai soggetti o alle imprese, che intendessero svolgere il servizio di vigilanza nel territorio di più Province, di ottenere distinti provvedimenti autorizzatori da parte di ciascun Prefetto competente per territorio (oltre che di avere una distinta sede operativa per ogni Provincia). L&#8217;attuale regime normativo prevede, invece, un meccanismo di <i>&#8220;estensione della licenza&#8221; </i>(art. 257-<i>ter</i>) mediante notifica di apposita comunicazione al Prefetto che ha rilasciato l&#8217;originaria licenza, con possibilità  di intraprendere l&#8217;attività  <i>&#8220;trascorsi novanta giorni dalla notifica&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4. Il permanere di un meccanismo di &#8220;controllo&#8221; su ogni forma di estensione della portata autorizzativa della licenza prefettizia (l&#8217;art. 257-<i>ter, </i>comma 5 si riferisce, infatti, anche all&#8217;estensione <i>&#8220;ad altri servizi&#8221;</i>) può giustificarsi in ragione della particolare natura dell&#8217;attività , connessa alla sicurezza e all&#8217;ordine pubblico, che impone di valutare costantemente l&#8217;idoneità  tecnico-organizzativa dell&#8217;operatore a svolgerla. Come evidenziato dal parere del Consiglio di Stato sullo schema del D.P.R. (<i>Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 21 aprile 2008, n. 1247)</i> trattasi, infatti, di servizi <i>&#8220;che per l&#8217;incidenza e la qualità  delle prestazioni nonchè per l&#8217;alto grado di pericolo e di specializzazione operativa erano originariamente riservate alle forza pubblica&#8221;.</i>Per questo, tanto in sede di rilascio della licenza che nel corso della sua intera durata, la normativa di settore <i>&#8220;assegna un ruolo centrale al progetto organizzativo e tecnico-operativo, che correda la domanda diretta ad ottenere la licenza prescritta dall&#8217;articolo 134 T.U.L.P.S., giusta il disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;articolo 257&#8221;</i>, in quanto <i>&#8220;attribuisce all&#8217;Autorità  di pubblica sicurezza un penetrante sindacato sulla effettiva idoneità  tecnica del soggetto richiedente&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">7.5. Sotto questo profilo, dunque,  evidente la <i>ratio</i> della comunicazione di cui all&#8217;art. 257-<i>ter</i>, tramite la quale il Prefetto viene portato a conoscenza della volontà  dell&#8217;operatore di svolgere il servizio in un più ampio ambito territoriale. Egli può così valutare l&#8217;idoneità  operativa dell&#8217;impresa, richiedendo se necessario <i>&#8220;chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell&#8217;attività  qualora la stessa non possa essere assentita&#8221;</i>. Non appare quindi condivisibile l&#8217;affermazione del ricorrente, che individua nella notifica un mero adempimento formale, inidoneo a costituire uno strumento di controllo efficace dell&#8217;attività  di vigilanza.</p>
<p style="text-align: justify;">7.6. In ogni caso, <i>Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2087</i> ha ritenuto opportuno operare un ulteriore correttivo al descritto regime, considerato comunque confliggente con i principi del TFUE nella parte in cui configura l&#8217;estensione in termini di ulteriore provvedimento autorizzativo (pur sottoposto a silenzio assenso): <i>&#8220;Si impone, pertanto, la correzione in sede interpretativa (o, meglio, la parziale disapplicazione per il contrasto con il diritto unionale) dell&#8217;art. 257- ter , comma 5, cit., eliminando la necessità  di ottenere (anche se con il meccanismo del silenzio-assenso) l&#8217;autorizzazione prefettizia per estendere l&#8217;attività  in altre province; e intendendo la «notifica al prefetto» come una comunicazione di inizio attività , non subordinata al decorso dell&#8217;ulteriore termine di novanta giorni, salvo il potere del prefetto di inibire l&#8217;attività  entro il predetto termine di novanta giorni dalla notifica «qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all&#8217;articolo 257-quater» (art. 257-ter, comma 5, ultimo periodo, del regolamento di esecuzione del TULPS)&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Così ricostruito, il meccanismo estensivo deve dirsi senz&#8217;altro conforme al diritto europeo, che non esclude in assoluto l&#8217;ammissibilità  di una limitazione ad una libertà  garantita dai Trattati, quando <i>&#8220;giustificata da motivi imperativi d&#8217;interesse generale e a condizione, peraltro, di essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito&#8221; </i>(par. 60 della sentenza della CGUE già  citata). Si rivengono, nel caso di specie, sia i motivi di interesse generale (il controllo sull&#8217;idoneità  tecnico-operativa dell&#8217;operatore economico) sia il rispetto del criterio di proporzionalità , risultando l&#8217;adempimento richiesto &#8211; una mera comunicazione &#8211; di minimo impatto sull&#8217;attività .</p>
<p style="text-align: justify;">7.7. Proprio in termini di mera comunicazione, con immediato effetto autorizzativo, era configurato dal bando il requisito di idoneità  di cui al par. 7.1. per le ipotesi di <i>estensione</i> di una preesistente licenza, richiedendosi solo, come già  visto, che fosse effettuata in tempo utile la notifica della richiesta, senza necessità  di attendere il termine di 90 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">7.8. La prescrizione della <i>lex specialis</i> appare dunque pienamente conforme al diritto europeo, con conseguente infondatezza del secondo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Può esaminarsi a questo punto il primo motivo. Secondo il Consorzio, anche a ritenere legittima la prescrizione del Disciplinare che imponeva una previa istanza di estensione della licenza prefettizia all&#8217;intero ambito territoriale, la Stazione appaltante non avrebbe potuto disporre la sua esclusione dalla gara. Infatti, alla parziale carenza del requisito di idoneità  professionale (con riguardo alle prestazioni di vigilanza nei territori di Udine e Pordenone) il ricorrente avrebbe potuto porre rimedio attraverso un subappalto di tipo necessario o qualificante, pacificamente ammesso dalla giurisprudenza. La volontà  di ricorrere al subappalto, del resto, era stata espressamente dichiarata nel DGUE: &#8220;<i>Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società  Cooperativa Consortile Stabile si riserva la facoltà  di subappaltare tutte le attività  oggetto di gara, nei limiti di legge consentiti (DLGS 50/2016 e successive modifiche)&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Quanto alla successiva dichiarazione in punto di quantificazione della quota di prestazioni da subappaltare (pari al 40%), il Consorzio evidenzia che l&#8217;eventuale superamento della percentuale dichiarata &#8211; ove si renda necessario per effettuare le prestazioni nei territori di Udine e Pordenone da parte di un operatore munito di licenza &#8211; non potrebbe comunque portare alla sua esclusione. L&#8217;ordinamento europeo (e in particolare le pronunce <i>Corte di Giustizia UE, sez. V, 26 settembre 2019 &#8211; Causa C-63/18 e 27 novembre 2019, Causa C-402/18, </i>peraltro espressamente richiamate dal Disciplinare), impediscono infatti l&#8217;imposizione di qualsivoglia limitazione alla quota delle prestazioni subappaltabili. In ogni caso, la quota del 40% dichiarata sarebbe sufficiente a coprire le prestazioni per cui  carente il requisito di qualificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Il motivo  infondato. Le argomentazioni del Consorzio prendono, infatti, le mosse da assunzioni in punto di diritto che appaiono erronee, sia singolarmente che nella loro consequenzialità , e viziano la tenuta del ragionamento complessivo. Il ricorrente sostiene, in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">a) che il subappalto necessario  istituto suscettibile di applicazione generalizzata nell&#8217;ambito dei contratti pubblici (si legge a pag. 9 del ricorso: <i>&#8220;il subappalto necessario  certamente ammesso nell&#8217;ordinamento nazionale&#8221;)</i> ed  quindi ammissibile anche nell&#8217;appalto di servizi oggetto del presente giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">b) che al subappalto necessario il Consorzio poteva, nello specifico, servirsi per supplire all&#8217;inidoneità  allo svolgimento delle prestazioni di vigilanza nei territori di Udine e Pordenone, affidandole ad altro soggetto munito della necessaria licenza;</p>
<p style="text-align: justify;">c) che la riserva ad avvalersi del subappalto espressa dal Consorzio nel DGUE era sufficiente a legittimare il ricorso al subappalto necessario.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Quanto all&#8217;affermazione di cui al punto a), si rileva che il subappalto necessario o qualificante  istituto concepito con riguardo agli appalti di lavori, cui fanno univocamente riferimento le disposizioni normative che lo prevedono (art. 109 del D.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, commi 1 e 2, del d.l. 47 del 2014, come convertito dalla l. 80 del 2014). Esso consente all&#8217;affidatario, che sia in possesso della qualificazione necessaria per eseguire i lavori di categoria prevalente e al contempo sprovvisto della qualificazione obbligatoria in una o più categorie scorporabili, di integrare il requisito mancante facendo ricorso ad un&#8217;impresa subappaltatrice, munita della specifica attestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. L&#8217;istituto presuppone, quindi, i concetti di <i>&#8220;categoria prevalente&#8221; </i>e <i>&#8220;categoria scorporabile&#8221;</i>, che sono delineati dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50 del 2016) con esclusivo riferimento agli appalti di lavori (art. 3, comma 1, lett. oo-<i>bis </i>e oo-<i>ter</i>) e non appaiono di immediata e lineare trasposizione all&#8217;appalto di servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. Sul punto, si richiama l&#8217;esplicativo passaggio della delibera l&#8217;ANAC <i>n. 462 del 27 maggio 2020.</i>Secondo l&#8217;Autorità  <i>&#8220;a differenza degli appalti di lavori, ove il ricorso al subappalto qualificante  consentito a prescindere da un&#8217;espressa previsione negli atti di gara, negli affidamenti di servizi e forniture  facoltà  delle singole Stazioni appaltanti inserire nella lex specialis clausole che ne consentano l&#8217;utilizzo agli operatori economici. Tuttavia, vi  da notare come proprio in relazione agli appalti di servizi e forniture, l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto incontri degli evidenti limiti riconducibili alla difficoltà  di stabilire la quota parte di requisiti afferenti alla singola tipologia di prestazioni e quella relativa all&#8217;appalto nel suo complesso. La regola generale del ricorso al subappalto necessario  di consentirlo quando il bando di gara individui la prestazione principale e quella/e secondaria/e, ammetta in relazione alle seconde la possibilità  di ricorrere al subappalto qualificante, e l&#8217;impresa dimostri di soddisfare la specifica disciplina di cui all&#8217;art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014, ovvero possieda, con riferimento alla prestazione principale, requisiti di qualificazione relativi al complessivo importo contrattuale&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso al subappalto necessario nell&#8217;ambito di un appalto di servizi  subordinato, dunque, ad un duplice requisito: l&#8217;individuazione di diverse categorie di prestazioni da parte della <i>lex specialis</i> (potendosi acquisire mediante subappalto solo la qualifica necessaria per lo svolgimento delle prestazioni <i>&#8220;secondarie&#8221;</i>) e l&#8217;esistenza di un&#8217;espressa previsione nel bando volta ad ammetterlo.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Nello stesso senso si pone la recente giurisprudenza amministrativa (vedi, in particolare, <i>Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3504)</i>, che sembra talora declinare il secondo dei descritti requisiti in termini, piuttosto, di mancato espresso divieto di avvalersi del subappalto necessario da parte della legge di gara (si vedano <i>Tar Piemonte, sez. I, 5 gennaio 2021, n. 9 e Tar Lombardia &#8211; Milano, sez. IV, 14 gennaio 2021, n. 114</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">9.4. Nel Disciplinare della procedura <i>de qua</i> non si riscontrano disposizioni espressamente dedicate al subappalto necessario, in termini di ammissione o di divieto. Anche aderendo all&#8217;orientamento più permissivo, tuttavia, non poteva consentirsi il ricorso all&#8217;istituto per l&#8217;assorbente ragione che, nella suddivisione delle prestazioni operata dalla Stazione appaltante per ciascun Lotto (si veda par. 3 del Disciplinare, pagg. 10-11), l&#8217;unica per cui si rendeva necessario uno specifico requisito di idoneità  professionale (la licenza <i>ex</i> art. 134 TULPS)  quella qualificata come <i>&#8220;principale&#8221; </i>e di maggior valore economico (<i>&#8220;Servizio di vigilanza armata fissa diurna e notturna, vigilanza ispettiva, telesorveglianza, televigilanza, pronto intervento, Servizio ausiliario di vigilanza a presidio del territorio a sostegno della polizia locale&#8221;)</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">9.5. Pertanto, potendo il subappalto necessario o qualificante, conformemente alla sua <i>ratio </i>e alla sua disciplina positiva, sopperire unicamente alla carenza di requisiti attinenti alle prestazioni &#8220;<i>secondarie</i>&#8221; (quelle corrispondenti ai <i>&#8220;lavori scorporabili&#8221; </i>negli appalti di opere pubbliche), la Disciplina dettata dalla <i>lex specialis</i> ne inibiva in radice l&#8217;applicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Fermo l&#8217;assorbente valore delle considerazioni che precedono, ulteriormente infondata in punto di diritto  l&#8217;affermazione di cui al punto b). Il ricorrente pretenderebbe, infatti, di ricorrere al subappalto necessario solo di alcune prestazioni, individuate su base territoriale (cio quelle relative alla vigilanza degli immobili ubicati nelle province di Udine o Pordenone).</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Tale suddivisione, strumentale alle esigenze del Consorzio di recuperare il requisito qualificatorio mancante, non  però in alcun modo prevista dalla <i>lex specialis, </i>che ripartisce invece le prestazioni di tutti i Lotti in tre diverse categorie, in ragione delle loro caratteristiche oggettive e funzionali: <i>&#8220;servizio di vigilanza&#8221;</i>(prestazione principale), <i>&#8220;servizio di portierato&#8221; </i>e <i>&#8220;altri servizi&#8221; </i>(prestazioni secondarie).</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Come già  ampiamente argomentato, il subappalto necessario negli appalti di servizi, ove manca una definizione legislativa di prestazioni <i>&#8220;principali&#8221; </i>e <i>&#8220;scorporabili&#8221;,</i> deve necessariamente fondarsi sulla suddivisione delle prestazioni &#8211; e relativa qualificazione in termini di <i>&#8220;principale&#8221; </i>e <i>&#8220;secondaria&#8221;</i> &#8211; operata dalla stazione appaltante. In nessun caso l&#8217;istituto può consentire al concorrente di scorporare a proprio piacimento le prestazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">10.3. Devono, infine, valorizzarsi le argomentazioni spese dalla Regione, che evidenzia come la soluzione proposta dal ricorrente porterebbe le amministrazioni interessate (i cui immobili sono variamente dislocati nel territorio regionale) a doversi interfacciare con diversi fornitori a seconda della sede territoriale, venendo pregiudicata l&#8217;omogeneità  tecnico-operativa del servizio in tutte le proprie sedi.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Infine,  privo di pregio anche l&#8217;assunto di cui al punto c). Ai fini del subappalto necessario &#8211; ferma la sua inapplicabilità  alla gara e, comunque, nelle modalità  pretese dal ricorrente &#8211;  necessaria, infatti, una dichiarazione in sede di procedura che, pur non dovendo investire anche il nome del subappaltatore, deve quantomeno individuare dal punto di vista oggettivo le prestazioni che si intendono subappaltare (<i>Cons. Stato, A.P., 2 novembre 2015, n. 9)</i>. La dichiarazione di cui al DGUE appare, per la sua estrema genericità , del tutto inidonea a tale scopo.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Può giungersi, infine, all&#8217;esame del terzo motivo di ricorso, rivolto avverso gli atti di gara e strumentale alla caducazione dell&#8217;intera procedura. Esso  parimenti infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Anche la censura di oscurità  della <i>lex specialis</i> appare infatti correlata all&#8217;istituto del subappalto necessario, giacchè ne presuppone l&#8217;applicabilità  nella gara <i>de qua</i>. Il ricorrente, infatti, rappresenta di essersi &#8220;<i>ragionevolmente determinato nel senso di poter subappaltare tutti i servizi da destinare agli immobili siti nelle province di Udine e Pordenone</i>&#8221; ma di non aver potuto, a causa dell&#8217;oscurità  della <i>lex specialis</i>, individuare &#8220;<i>già  all&#8217;atto dell&#8217;offerta la quota precisa dei servizi da svolgersi nelle province di Udine e Pordenone e ciò evidentemente in violazione dei principi di certezza del diritto e di parità  di trattamento tra i concorrenti</i>&#8220;. Pertanto, &#8220;<i>laddove si dovesse intendere che invece il limite del 40% era applicabile alla procedura in parola, va rilevato che il ricorrente non avrebbe potuto calcolare in maniera precisa il rispetto della suddetta quota, a causa dell&#8217;indeterminatezza della lex specialis; con la conseguenza che il provvedimento di esclusione impugnato  il frutto della contraddittorietà  e dell&#8217;oscurità  degli atti di gara</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. Risulta evidente dalle argomentazioni sopra esposte che, nella prospettiva del Consorzio, il <i>thema decidendum </i>del giudizio<i> </i>sia quello relativo alla congruità  della quota di subappalto dichiarata (pari al 40%) rispetto ai servizi di vigilanza da svolgersi a Udine e Pordenone (o, al più, quello della vincolatività  di tale dichiarazione), ferma la possibilità  di recuperare il relativo requisito di qualificazione, affidando le prestazioni ad un operatore munito di valida licenza.</p>
<p style="text-align: justify;">12.3. Una volta chiarito, tuttavia, che al subappalto necessario non poteva in alcun modo farsi ricorso (tantomeno scomponendo le prestazioni su base territoriale), perdono consistenza anche le sopra esposte censure, dovendosi conseguentemente ritenere che la mancanza di una precisa elencazione degli immobili posseduti da ciascuno degli Enti, con relativa ubicazione territoriale, sia stata del tutto ininfluente ai fini della massima partecipazione degli operatori alla gara. Del resto, che gli Enti interessati dal Lotto 3 avessero sedi dislocate su tutto il territorio regionale e non solo nelle Province di Trieste e Gorizia (con conseguente necessità  di estendere la licenza a tutte le Province della Regione, in conformità  al par. 7.1. del Disciplinare) era informazione immediatamente reperibile dall&#8217;operatore interessato con uno sforzo minimo di diligenza, ad esempio attraverso la semplice consultazione dei siti internet istituzionali delle amministrazioni</p>
<p style="text-align: justify;">13. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente a rifondere all&#8217;amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma di ¬ 4.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma <i>Microsoft Teams</i> con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Oria Settesoldi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Manuela Sinigoi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2021 n.155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-18-5-2021-n-155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-18-5-2021-n-155/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2021 n.155</a></p>
<p>Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci Sull&#8217;inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella spettante secondo il C.C.N.L. Lavoro &#8211; Inquadramento lavoratori &#8211; Categoria diversa da quella spettante secondo il C.C.N.L. &#8211; Non rientra tra le irregolarità  in materia di lavoro e legislazione sociale contestabili dall&#8217;Ispettorato &#8211; Speciale meccanismo di tutela.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-18-5-2021-n-155/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2021 n.155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella spettante secondo il C.C.N.L.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Lavoro &#8211; Inquadramento lavoratori &#8211; Categoria diversa da quella spettante secondo il C.C.N.L. &#8211; Non rientra tra le irregolarità  in materia di lavoro e legislazione sociale contestabili dall&#8217;Ispettorato &#8211; Speciale meccanismo di tutela.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L&#8217;inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante, in forza delle mansioni esercitate, secondo il C.C.N.L. applicabile non rientra tra le irregolarità  in materia di lavoro e legislazione sociale che possono essere contestate dall&#8217;Ispettorato nell&#8217;esercizio del potere di disposizione ma corrisponde a una condotta di inadempimento di un obbligo di fonte legale sancito dall&#8217;art. 2103 c.c. e presidiato da uno speciale meccanismo di tutela.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 115 del 2021, proposto da <br /> -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Maria Mastinu, Franco Pilia, Sarah Schiaparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Pilia in Roma, via G. Avezzana n. 6; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ispettorato Territoriale del Lavoro -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;<br /> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione,</p>
<p style="text-align: justify;">del Verbale di Disposizione -OMISSIS-del 24.02.2021 dell&#8217;Ispettorato Territoriale del Lavoro -OMISSIS- comunicato a mezzo raccomandata il 02.03.2021, con cui  stato disposto, ai sensi dell&#8217;art. 14 del D.Lgs. 124/2004, che il Presidente e legale rappresentante del-OMISSIS-provveda &#8220;Ai sensi dell&#8217;art. 62 del CCNL -OMISSIS-relativo alla declaratoria delle mansioni e inquadramento dei lavoratori&#8221;, nel termine di 60 giorni, a inquadrare i lavoratori dipendenti:-OMISSIS-al 3° livello almeno dal 01.01.2020; -OMISSIS-dal 01.02.2020 e -OMISSIS-dal 11.05.2020 al 3° livello (con rettifica della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, del contratto individuale, del libro unico del lavoro, delle denunce contributive e pagamento delle differenze retributive) e con nomina di-OMISSIS-a Responsabile zonale dell&#8217;Ufficio -OMISSIS-; -OMISSIS-al 4° livello almeno dal 01.09.2020 (con rettifica della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, del contratto individuale, del libro unico del lavoro, delle denunce contributive e pagamento delle differenze retributive);</p>
<p style="text-align: justify;">dei verbali di primo accesso ispettivo dell&#8217;Ispettorato Territoriale del Lavoro-OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati, ivi compresi, per quanto occorre, i verbali conclusivi di accertamento:-OMISSIS-1 sede -OMISSIS-; -OMISSIS-sede di-OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">del silenzio rigetto dell&#8217;Ispettorato Territoriale del Lavoro -OMISSIS- in persona del Direttore p.t., perfezionatosi in data 01.04.2021, sul ricorso gerarchico del 17.03.2021 presentato dal -OMISSIS-, ai sensi dell&#8217;art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004, avverso il Verbale di Disposizione -OMISSIS-del 24.02.2021 dell&#8217;Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-e comunicato a mezzo raccomandata ricevuta il 02.03.2021.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-e di Ispettorato Nazionale del Lavoro e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l&#8217;art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma <i>Microsoft Teams</i>, il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. -OMISSIS-ricorre contro il Verbale di Disposizione -OMISSIS-del 24.02.2021 dell&#8217;Ispettorato Territoriale del Lavoro -OMISSIS- con cui  stato disposto l&#8217;inquadramento di alcuni dipendenti ad altro livello rispetto a quello disposto dal datore di lavoro, nonchè degli atti connessi, tra cui il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico. Sono proposti i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>1.1. Violazione &#8211; erronea applicazione di legge (art. 2 l. 241/90; art. 14 l. 689/81; art. 24 cost.) E del principio di ragionevolezza dei tempi di durata dell&#8217;accertamento ispettivo, ribadito anche dall&#8217;art. 9 del codice di comportamento degli ispettori del lavoro, dalla circolare n. 6/2014 del ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal §-13 della risoluzione del parlamento europeo del 14.01.2014 e dalla giurisprudenza, </i>per avere gli ispettori del lavoro dato avvio all&#8217;attività  di accertamento nel mese di luglio 2020 e averla conclusa solo con il verbale di disposizione n. -OMISSIS-, ricevuto in data 02.03.2021, ben oltre il termine massimo di durata del procedimento amministrativo e di ragionevole durata dell&#8217;accertamento ispettivo, con nocumento del diritto di difesa del -OMISSIS-ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.<i>Violazione &#8211; erronea applicazione di legge (art. 3 l. 241/90; artt. 97 e 24 cost.; art. 41 carta di nizza; art. 13, comma 4, lett. a), l. 124/04), violazione dell&#8217;art. 15 del codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, violazione della circolare n. 6/2014 del ministero del lavoro e delle politiche sociali e della circolare inps n. 76/2016, </i>nella pretesa di disposizione di un diverso inquadramento professionale di operatori del -OMISSIS-in assenza di adeguata motivazione e di indicazione puntuale delle fonti di prova e, comunque, sulla base di una motivazione meramente apparente che non consente l&#8217;individuazione dell&#8217;iter logico giuridico seguito nel procedimento ispettivo, con nocumento del diritto costituzionale di difesa del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>1.3. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità  e ingiustizia manifesta, </i>nella disposizione di un diverso e indebito inquadramento professionale di operatori del -OMISSIS-sulla base di un&#8217;erronea e arbitraria applicazione degli artt. 62, 63 e 64 del CCNL -OMISSIS-del 16 giugno 2017 e dell&#8217;asserito principio di &#8220;parità  di trattamento&#8221; tra lavoratori subordinati, la cui sussistenza risulta pacificamente esclusa dalla giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, per essere stata attribuita l&#8217;integralità  delle competenze in materia di attività  ispettiva ad un&#8217;Agenzia unica, denominata &#8220;Ispettorato Nazionale del Lavoro&#8221;, istituita per effetto dell&#8217;art. 1 del d.lgs. 149 del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Anche l&#8217;Ispettorato Nazionale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda finalizzata alla corretta qualificazione del contratto stipulato tra le parti, che vede come legittimi contraddittori i soli lavoratori. Nel merito, ha evidenziato la completezza dell&#8217;istruttoria compiuta, anche attraverso l&#8217;assunzione di dichiarazioni dai diretti interessati. Quanto al tipo di violazioni accertabili in forza del potere di disposizione, l&#8217;Ispettorato considera ricomprese le violazioni del CCNL, nella parte in cui si prevede che a certe mansioni corrisponda un determinato livello di inquadramento contrattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All&#8217;udienza del 12.05.2021 le parti hanno discusso come da verbali in atti, soffermandosi in particolare sulla questione relativa all&#8217;ampiezza del potere di disposizione e sull&#8217;interpretazione della disposizione di riferimento (l&#8217;art. 14 del d.lgs. 142 del 2004), recentemente riformata.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il giudizio viene definito nel merito all&#8217;esito della trattazione dell&#8217;istanza cautelare ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., come espressamente consentito dalla legge (art. 25, comma 2, d.l. 137 del 2020) anche nel contesto del processo c.d.<i>da remoto.</i></p>
<p style="text-align: justify;">6. E&#8217; fondata l&#8217;eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero del Lavoro. Il provvedimento  stato infatti emesso dall&#8217;articolazione territorialmente competente dell&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro, soggetto pubblico creato con d.lgs. 149 del 2015 e avente personalità  giuridica di diritto pubblico, oltre che piena autonomia organizzativa e contabile (art. 1, comma 3 del citato d.lgs.). Rispetto a tale ente, il Ministero esercita unicamente funzioni di vigilanza sull&#8217;attività  complessiva (<i>&#8220;ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie&#8221;</i>) e non può considerarsi legittimo contraddittore nel presente giudizio, avente ad oggetto uno specifico atto.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Anche l&#8217;Ispettorato ha sollevato analoga eccezione. In particolare, rilevando che il provvedimento di disposizione <i>&#8220;non deriva da una potestà  esercitata dall&#8217;Amministrazione, bensì trova la propria fonte originaria nei contratti individuali e collettivi di lavoro</i>&#8221; ma  piuttosto espressione di un&#8217;azione <i>&#8220;finalizzata a garantire il soddisfacimento di un interesse, proprio del lavoratore&#8221;</i>, ha individuato quali legittimi contraddittori della presente azione solo ed esclusivamente i lavoratori stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Le argomentazioni non considerano che oggetto del presente giudizio  pur sempre un provvedimento amministrativo a contenuto ordinatorio (con previsione di una sanzione pecuniaria), espressione di un potere pubblicistico che, a prescindere dai soggetti nel cui interesse  esercitato, fa capo all&#8217;Ispettorato del Lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Diversamente dalla diffida accertativa (art. 12 del d.lgs. 124 del 2004), suscettibile di acquisire essa stessa efficacia di titolo esecutivo a favore del privato, il provvedimento di cui all&#8217;art. 14 del medesimo d.lgs. non  idoneo a riconoscere al lavoratore un&#8217;utilità  diretta e immediata. L&#8217;atto di disposizione  definito dalla norma <i>&#8220;immediatamente esecutivo&#8221;</i>, quindi fin da subito efficace e vincolante per il destinatario, ma il dovere giuridico di conformarsi alle sue statuizioni  presidiato solo dal meccanismo di coazione indiretta costituito dalla sanzione pecuniaria per il caso di eventuale inottemperanza. Ogni beneficio a carico del lavoratore dipendeà  quindi solo dall&#8217;adeguamento del datore alle disposizioni impartite, non essendo consentito all&#8217;amministrazione un intervento diretto sul rapporto giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Il ragionamento dell&#8217;Ispettorato, del resto, prova troppo. Portato alle sue logiche conseguenze, esso porterebbe a configurare un anomalo giudizio di impugnazione di un provvedimento amministrativo interamente svolto tra contraddittori privati (il datore di lavoro e i lavoratori), senza il coinvolgimento dell&#8217;autorità  emanante.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4. Nè può essere accolta, la ricostruzione (pag. 9 della memoria dell&#8217;I.T.L.) secondo cui le parti si troverebbero nell&#8217;alternativa secca tra &#8220;<i>definire il proprio rapporto alla luce delle risultanze tecniche &#038; del provvedimento di disposizione</i>&#8220;, oppure &#8220;<i>in caso di contrasto, possono adire l&#8217;autorità  giudiziaria</i>&#8221; (ordinaria), sul presupposto &#8211; non esplicitato ma desumibile dalla giurisprudenza citata, intervenuta in materia di diffida accertativa &#8211; che quella sia la sede naturale (e unica) di accertamento del rapporto di lavoro. In primo luogo, tale conclusione non  coerente con le premesse di un ragionamento con cui l&#8217;I.T.L. ha inteso espressamente contestare solo la carenza di legittimazione passiva in capo a sè, non invece la natura provvedimentale dell&#8217;atto o la giurisdizione dell&#8217;adito Tar.</p>
<p style="text-align: justify;">7.5. Ancora, detta soluzione, spostando ogni contestazione sul provvedimento al giudizio sul rapporto di lavoro, sottrarrebbe di fatto a qualsiasi controllo il potere di diffida, il cui esercizio non  privo di conseguenze pregiudizievoli (cfr. art. 14, comma 3) per il datore che, ritenendolo illegittimamente esercitato, non vi si voglia adeguare. E&#8217; evidente quindi l&#8217;inaccettabilità  di una simile ricostruzione, apertamente in contrasto con l&#8217;art. 113 della Costituzione (&#8220;<i>contro gli atti della pubblica amministrazione  sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">7.6. Deve quindi essere respinta l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall&#8217;I.T.L., che costituisce il legittimo contradditore nella posizione di amministrazione resistente. Quanto ai privati lavoratori, indiretti beneficiari delle disposizioni impartite, appare corretta la loro qualificazione alla stregua di controinteressati.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Venendo al merito del ricorso, il Tribunale ritiene di partire dall&#8217;esame del terzo motivo dedotto, che riveste carattere preliminare nella parte in cui deduce che il potere di disposizione sia stato esercitato dall&#8217;I.T.L. esorbitando dai limiti fissati dall&#8217;art. 14 del d.lgs. 124 del 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Il motivo appare fondato, non ritenendosi che il tipo di violazione contestata &#8211; l&#8217;inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante, in forza delle mansioni esercitate, secondo il C.C.N.L. applicabile &#8211; rientri tra le <i>&#8220;irregolarità  (&#038;) in materia di lavoro e legislazione sociale</i>&#8221; che possono essere contestate dall&#8217;Ispettorato nell&#8217;esercizio del potere di disposizione<i>.</i> Nella consapevolezza di porsi in contrasto con la diversa lettura della disposizione fatta propria dall&#8217;I.N.L. &#8211; ed espressa dalla circolare n. 5 del 30 settembre 2020 &#8211; il Tribunale rileva che contro tale interpretazione militano una pluralità  di argomenti.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Dal punto di vista letterale, la norma parla di <i>&#8220;irregolarità &#8220;</i>, termine con il quale si  soliti definire una difformità  rispetto alla fattispecie legale, priva di espressa sanzione giuridica (come del resto specificato dalla stessa norma, che esclude i casi in cui le irregolarità  <i>&#8220;siano già  soggette a sanzioni penali o amministrative&#8221;</i>). Deve trattarsi, quindi, della violazione di norme c.d. &#8220;imperfette&#8221;, che al comando giuridico non accompagnino alcuna sanzione. L&#8217;adibizione del lavoratore a mansioni non corrispondenti alla categoria di inquadramento di cui al C.C.N.L. corrisponde, invece, ad una condotta di <i>inadempimento</i> di un obbligo di fonte legale &#8211; sancito dall&#8217;art. 2103 c.c., secondo cui <i>&#8220;il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali  stato assunto &#038;&#8221; </i>(comma 1) &#8211; e presidiato da uno speciale meccanismo di tutela, in forza del quale <i>&#8220;nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all&#8217;attività  svolta e l&#8217;assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà  del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi&#8221; </i>(comma 7).</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. Sotto altro profilo, sempre nel contesto di una interpretazione letterale della disposizione, la limitazione del potere in esame ai casi di mancata previsione di <i>&#8220;sanzioni penali o amministrative&#8221;</i>, dovrebbe guidare anche l&#8217;interpretazione del concetto di <i>&#8220;irregolarità  &#038; in materia di lavoro e legislazione sociale&#8221;</i>, portando quindi a concludere che anche le <i>irregolarità  </i>debbano rivestire analoga natura penale o amministrativa. Si riscontrerebbe, altrimenti, un difetto di coordinamento interno alla proposizione normativa, tale da ridondare in vero e proprio vizio di logicità  della disposizione, ove si consideri che, proprio con riguardo alla categoria più controversa e difficilmente accertabile in sede amministrativa, cio quella delle difformità  rispetto alla fonte negoziale (individuale o collettiva), mancherebbe qualsiasi parametro delimitativo del potere.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. A tutto concedere, quindi, anche un&#8217;eventuale estensione ad <i>&#8220;irregolarità &#8221; </i>civilistiche/contrattuali, dovrebbe comunque essere interpretata in conformità  all&#8217;espresso principio di &#8220;residualità &#8221; del potere di disposizione, per cui esso  attivabile solo in mancanza di rimedi tipici. Non quindi nel caso di adibizione di fatto a mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento, ipotesi per la quale, come visto al precedente par. 9, l&#8217;art. 2103 c.c. prevede un particolare meccanismo di tutela davanti all&#8217;a.g.o., fondato sul riconoscimento del diritto alla stabilizzazione della categoria contrattuale corrispondente alle superiori mansioni esercitate.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Ancora, la possibilità  di riferire l&#8217;art. 14 del d.lgs. 124 del 2004 alle <i>irregolarità  </i>derivanti da violazioni dei contratti collettivi, in assenza di espressa specificazione, non si concilia con il tenore testuale dell&#8217;art. 13 dello stesso d.lgs., ove la volontà  di estendere il campo applicativo del diverso strumento della diffida alla &#8220;<i>constatata inosservanza delle norme &#038; del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale</i>&#8221;  espressamente sancita. La particolare natura dei contratti collettivi, atti di natura negoziale aventi però efficacia <i>ultra partes </i>e para-normativa, avrebbe richiesto da parte del legislatore un&#8217;esplicita considerazione anche nel contesto dell&#8217;art. 14 che, nel parlare di <i>&#8220;lavoro e legislazione sociale&#8221; </i>e correlate <i>&#8220;sanzioni penali o amministrative&#8221;</i>, sembra naturalmente riferirsi alle sole fonti di diritto oggettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Sotto un profilo sistematico, sono evidenti le problematicità  che derivano dal riconoscere cittadinanza ad un atto di disposizione siffatto. Attraverso tale provvedimento, l&#8217;Ispettorato ha sindacato l&#8217;esercizio del potere direttivo del datore, imponendogli, sotto la minaccia della sanzione pecuniaria, di dare al rapporto, in via permanente, una determinata conformazione. Ciò che la misura ha realizzato , di fatto, l&#8217;accertamento di un rapporto giuridico tra privati in via amministrativa, per effetto di un potere unilaterale, senza le garanzie proprie della giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. L&#8217;evidente difficoltà  concettuale ad ammettere tale possibilità  emerge dalle contraddittorie difese dell&#8217;Ispettorato che, pur avendo emanato il provvedimento, se ne ritiene al contempo estraneo e domanda la propria estromissione dal giudizio. A parere del Tribunale, il &#8220;disagio&#8221; dell&#8217;amministrazione nel trovarsi coinvolta in questioni interamente interprivatistiche non nasce &#8211; come l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva vorrebbe implicare &#8211; dall&#8217;erronea individuazione della controparte ad opera del ricorrente, quanto dall&#8217;abnormità  di un provvedimento emanato per intervenire in via autoritativa su un rapporto contrattuale, in supplenza della parte direttamente titolare dell&#8217;interesse (il lavoratore), pur non avendo tale interesse una diretta rilevanza pubblicistica.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Sul piano pratico, infine, l&#8217;estensione del potere di disposizione ad ipotesi come quella in esame sarebbe fonte di non poche criticità  e diseconomie. Il datore di lavoro destinatario di un ordine <i>ex </i>art. 14 del d.lgs. 124 del 2004, per evitarne il consolidamento e l&#8217;irrogazione della sanzione per inottemperanza, non può che contestarlo innanzi al Tar. Il giudice amministrativo si troverebbe quindi a dover pronunciare nel merito del rapporto di lavoro, senza efficacia di giudicato (e nel contesto di un rito interamente documentale, non concepito per questa tipologia di controversie), trattandosi di &#8220;<i>questione incidentale relativa a diritti &#038; la cui risoluzione  necessaria per pronunciale sulla questione principale</i>&#8221; (art. 8, comma 1 c.p.a.), cio sulla legittimità  del provvedimento di diffida.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. Al contempo il lavoratore, anche a fronte di un esito &#8220;favorevole&#8221; (in via riflessa) del giudizio amministrativo, non troverebbe adeguata tutela qualora il datore persista nell&#8217;inottemperanza e decida di assoggettarsi alla sanzione, senza modificare l&#8217;inquadramento contrattuale in conformità  all&#8217;ordine di disposizione. Egli dovrebbe infatti necessariamente agire di fronte al giudice naturale (il Tribunale in funzione di giudice del lavoro), l&#8217;unico in grado di intervenire in via diretta sul rapporto giuridico, chiedendo il riconoscimento della diversa qualifica spettante secondo il C.C.N.L. e il pagamento delle conseguenti differenze retributive.</p>
<p style="text-align: justify;">11.2. Il provvedimento di disposizione, applicato per contestare la categoria di inquadramento, si rileva quindi, strumento del tutto ineffettivo sul piano della tutela dell&#8217;interesse del lavoratore e al contempo inefficiente dal punto di vista dell&#8217;uso delle risorse amministrative e giurisdizionali, in palese contrasto con la propria <i>ratio</i>. Lo strumento rischierebbe inoltre di provocare la frequente sovrapposizione di attività  processuale sul medesimo oggetto, da parte di giudici appartenenti a diverse giurisdizioni, con un evidente spreco di risorse e con il rischio di pronunce tra loro contrastanti.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Per le ragioni esposte, si ritiene che il provvedimento sia viziato da eccesso di potere, per avere l&#8217;amministrazione agito oltre i limiti del potere di disposizione di cui all&#8217;art. 14 del d.lgs. 124 del 2004, con conseguente annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Rimangono assorbiti gli altri motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. La novità  della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara la carenza di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">Accoglie il ricorso e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa integralmente le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma <i>Microsoft Teams</i>, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Oria Settesoldi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Manuela Sinigoi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore</p>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2021 n.43</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-3-2-2021-n-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-3-2-2021-n-43/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2021 n.43</a></p>
<p>Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci Rifiuti &#8211; Bonifica &#8211; Sito di interesse nazionale &#8211; Articolo 252 d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Individuazione soggetto responsabile &#8211; Articolo 244 d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Competenza &#8211; Permane a livello provinciale &#8211; Ratio In tema di bonifica, anche con riguardo alla procedura relativa ai Sin</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-3-2-2021-n-43/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2021 n.43</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Rifiuti &#8211; Bonifica &#8211; Sito di interesse nazionale &#8211; Articolo 252 d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Individuazione soggetto responsabile &#8211; Articolo 244 d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Competenza &#8211; Permane a livello provinciale &#8211; <em>Ratio</em></div>
<p></span></p>
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<div style="text-align: justify;">In tema di bonifica, anche con riguardo alla procedura relativa ai Sin (Siti di interesse nazionale) di cui all&#8217;articolo 252 del Codice dell&#8217;Ambiente, il quale attribuisce alla competenza esclusiva del Ministero dell&#8217;Ambiente, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, &#8220;<em>le procedure di bonifica di cui all&#8217;articolo 242 dei siti di interesse nazionale</em>&#8220;, ordinariamente di spettanza regionale, permane la competenza provinciale <em>ex</em> articolo 244, comma 2, del Codice sulla fase ontologicamente e giuridicamente preliminare alla bonifica, afferente alla pregiudiziale individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento. La <em>ratio </em>sottesa all&#8217;articolo 252  dunque finalizzata esclusivamente alla centralizzazione della competenza in ordine allo svolgimento del complesso delle operazioni di bonifica (ossia, in termini più tecnico-giuridici, al procedimento di bonifica), altrimenti ripartita su scala regionale. Il mantenimento della competenza provinciale in proposito risponde, del resto, a concrete ragioni, posto che l&#8217;Ente di prossimità  territoriale, proprio per tale sua natura, risulta strutturalmente meglio in grado, rispetto al Ministero, di individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 256 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Capria, Teodora Marocco, Rosario Zacca&#8217;, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria <em>ex lege</em> in Trieste, piazza Dalmazia, 3;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS- in Amministrazione Straordinaria, Comune di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> &#8211; della nota del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 giugno 2020, prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto: &#8220;Sito di interesse nazionale &#8220;-OMISSIS- di -OMISSIS-&#8221; &#8211; Accordi di programma per la bonifica, messa in sicurezza e risanamento ambientale &#8211; Azione di risarcimento del danno ambientale c/ -OMISSIS&#8211; Corte di appello di Milano, sentenza n. -OMISSIS&#8211; avvio degli interventi d&#8217;ufficio ex art. 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006&#8243;;<br /> &#8211; di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br /> Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;<br /> Visti l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l&#8217;art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma <em>Microsoft Teams</em>, il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. -OMISSIS-domanda l&#8217;annullamento della nota del Ministero dell&#8217;Ambiente datata 09.06.2020, con cui le viene richiesto di comunicare, nel termine di 20 giorni, se intenda provvedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sito denominato &#8220;-OMISSIS- di -OMISSIS-&#8221; in località  Grado.<br /> 1.1 La richiesta  stata formulata dall&#8217;amministrazione in forza dell&#8217;accertamento di cui alla sentenza parziale n. -OMISSIS- della Corte d&#8217;Appello di Milano, che ha accertato una <em>&#8220;corresponsabilità &#8220;</em> di -OMISSIS- per l&#8217;inquinamento del sito e i relativi danni, da quantificarsi con CTU attualmente in svolgimento.<br /> 1.2. L&#8217;impugnante -OMISSIS-, società  costituita nel 2004 mediante scissione della <em>holding </em>-OMISSIS-, rappresenta di non aver mai direttamento operato nel sito di -OMISSIS-, che era invece gestito da-OMISSIS- s.r.l. (società  controllata dalla -OMISSIS-). La corresponsabilità  accertata, lungi dall&#8217;essere espressione di un&#8217;effettiva partecipazione all&#8217;inquinamento sotto il profilo materiale &#8211; causalistico, discenderebbe dall&#8217;applicazione delle disposizioni societarie che disciplinano le operazioni straordinarie e le relative responsabilità  per debiti pregressi.<br /> 2. L&#8217;atto  impugnato valorizzando i seguenti motivi:<br /> <em>&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. Della parte quarta e degli artt. 300 e ss. E della parte sesta del d. Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della l. 241/1990. Violazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e motivazione. Travisamento dei fatti, </em>per impossibilità  di qualificare -OMISSIS- come &#8220;<em>operatore&#8221;</em> (ai sensi dell&#8217;art. 302, comma 4, d.lgs. 152/2006) obbligato ad effettuare gli interventi di bonifica, non potendo ciò discendere dalle vicende societarie che hanno interessato il presunto responsabile della contaminazione (-OMISSIS-) e la società  controllante (-OMISSIS-). La corresponsabilità  di cui alla sentenza della Corte d&#8217;Appello di Milano si fonda unicamente sulle norme codicistiche in materia di scissioni societarie, ma non dimostra alcun effettivo apporto causale di -OMISSIS- ai fatti di inquinamento.<br /> <em>&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. Della parte quarta, dell&#8217;art. 252 e degli artt. 300 e ss. E della parte sesta 15 del d. Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della l. 241/1990. Violazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti per l&#8217;esercizio del potere. Carenza assoluta di istruttoria, </em>per insussistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 252, comma 5 del d.lgs. 152/2006, citato dal Ministero a fondamento della propria pretesa.<br /> <em>&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. Della parte quarta del d. Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della l. 241/1990. Violazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità  di trattamento. Sviamento, </em>perchè -OMISSIS- potrebbe al più rispondere quale &#8220;corresponsabile&#8221; di -OMISSIS-, nei limiti della sua responsabilità  e mai per l&#8217;intero.<br /> <em>&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244 e 245 del d. Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e ss. Del d. Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e ingiustizia manifesta, </em>per non essere stato compiuto il dovuto procedimento per l&#8217;individuazione del responsabile.<br /> <em>&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. Della parte quarta del d. Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della l. 241/1990. Violazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. Eccesso di potere per perplessità . Assoluta carenza dei presupposti, </em>per impossibilità , in ogni caso, di procedere con gli interventi a causa dell&#8217;indisponibilità  delle aree.<br /> 3. Il Ministero ha eccepito l&#8217;inammissibilità  del presente ricorso per carenza di interesse, in ragione del carattere non provvedimentale dell&#8217;atto. Ha altresì argomentato per l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso.<br /> 4. All&#8217;udienza del 27.01.2021 la ricorrente, replicando alla preliminare eccezione di inammissibilità , ha preso atto di quanto affermato dal Ministero e rappresentato che il contenuto della nota ben poteva legittimare una diversa interpretazione del destinatario (come vero e proprio ordine di bonifica).<br /> 5. L&#8217;eccezione del Ministero resistente appare fondata.<br /> 5.1. Nella nota impugnata in questa sede, il Ministero rappresenta la necessità  di procedere al ripristino del sito di interesse nazionale &#8220;-OMISSIS- di -OMISSIS-&#8220;, ai sensi dell&#8217;art. 252 del d.lgs. 152 del 2006 (Codice Ambiente). A tale proposito, visto il contenuto della sentenza parziale della Corte d&#8217;Appello di Milano e l&#8217;ivi affermata <em>&#8220;corresponsabilità &#8221; </em>della ricorrente -OMISSIS- (nella precedente denominazione di -OMISSIS-) per le vicende di inquinamento, ha domandato a quest&#8217;ultima <em>&#8220;se intenda provvedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino nel sito di interesse nazionale &#8220;-OMISSIS- di -OMISSIS-&#8221; con l&#8217;avvertimento che, in difetto, si procedeà  d&#8217;ufficio alla realizzazione dei detti interventi ed al conseguente recupero delle somme ai sensi della normativa vigente&#8221;</em>.<br /> 5.2. Per l&#8217;amministrazione tale atto avrebbe valenza meramente interlocutoria: a fronte di una sentenza non passata in giudicato, che accerta la corresponsabilità  della ricorrente,  stata sollecitata una sua presa di posizione sulla questione, quale normale passaggio dell&#8217;<em>iter </em>procedimentale che precede l&#8217;effettuazione in via diretta degli interventi.<br /> 5.4. Il Tribunale ritiene che all&#8217;interpretazione dell&#8217;atto fornita dallo stesso soggetto emanante, per il tramite della difesa erariale, debba riconoscersi, se non valore giuridicamente vincolante di interpretazione autentica, quantomeno un rilievo privilegiato, idoneo a precludere una futura azione contraddittoria rispetto alle stesse esplicite argomentazioni difensive.<br /> 5.5. In particolare l&#8217;amministrazione, nell&#8217;affermare il carattere <em>&#8220;interlocutorio&#8221; </em>della propria nota, dimostra di non riconoscere alla stessa un valore di definitiva individuazione del responsabile dell&#8217;inquinamento, per ciò solo tenuto ad effettuare gli interventi di bonifica, ma una mera funzione conoscitiva delle intenzioni della ricorrente, a fronte dell&#8217;intervenuto pronunciamento della Corte d&#8217;Appello.<br /> 6. La suddetta ricostruzione appare peraltro, ad avviso del Tribunale, quella naturalmente ricavabile dall&#8217;interpretazione dell&#8217;atto e dalla normativa del Titolo V del T.U. ambiente (d.lgs. 152/2006).<br /> 6.1. Dal primo si evince, infatti, che il carattere <em>urgente</em> e <em>indifferibile</em> degli interventi non  ritenuto compatibile con i tempi di definizione del complesso contenzioso civile pendente, sorgendo quindi la necessità  di procedere in via diretta alla bonifica, salvo il futuro recupero delle somme dai soggetti individuati come <em>&#8220;responsabili&#8221;</em> ai sensi delle disposizioni in materia ambientale. In questo contesto  ragionevole che il Ministero abbia voluto preliminarmente verificare l&#8217;esistenza di un&#8217;eventuale volontà  del ricorrente tesa alla spontanea assunzione degli oneri di bonifica, pur nella consapevolezza di non poterli, allo stato, giuridicamente imporre. La prospettazione di un futuro recupero delle somme (da intendersi pur sempre condizionata all&#8217;accertamento definitivo della responsabilità ) può conferire alla nota una funzione &#8220;propulsiva&#8221; dell&#8217;azione del destinatario, ma non muta il carattere non provvedimentale dell&#8217;atto, di per sè inidoneo ad incidere autoritativamente sulla sua sfera giuridica.<br /> 6.2. In ogni caso, a far propendere per l&#8217;esclusione del valore provvedimentale dell&#8217;atto  altresì il rilievo per cui l&#8217;individuazione definitiva del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento, tenuto alla bonifica, sarebbe stata di competenza di altro diverso soggetto pubblico. A tale proposito, infatti, l&#8217;art. 244 T.U. Ambiente fa testuale riferimento alla <em>&#8220;provincia&#8221;, </em>ma nel territorio del Friuli-Venezia Giulia il soggetto competente deve essere identificato nella Regione, a seguito della soppressione delle Province disposta con legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 e dei trasferimenti di attribuzioni conseguentemente disposti (si veda in particolare l&#8217;art. 3, comma 1, lett. b).<br /> L&#8217;art. 244 risulta applicabile anche nel contesto dello speciale procedimento relativo ai &#8220;siti di interesse nazionale&#8221; disciplinato dall&#8217;art. 252 del medesimo T.U., come afferma la recente <em>Cons. St., sez. IV, 1° aprile 2020, n. 2195</em>, &#8220;<em>l&#8217;articolo 252, comma 4, del codice dell&#8217;ambiente attribuisce alla competenza esclusiva del Ministero dell&#8217;Ambiente, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, &#8220;le procedure di bonifica di cui all&#8217;articolo 242 dei siti di interesse nazionale&#8221;, ordinariamente di spettanza regionale. Non , dunque, operato alcuno specifico riferimento alle distinte competenze enucleate dall&#8217;art. 244 del codice, che dunque, nel silenzio della disciplina derogatoria, devono ritenersi implicitamente confermate in capo all&#8217;Ente provinciale, cui, appunto, spettano in via ordinaria (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011, n. 2249; Sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 7121) &#038; La ratio sottesa all&#8217;art. 252 , dunque, finalizzata esclusivamente alla centralizzazione della competenza in ordine allo svolgimento del complesso delle operazioni di bonifica (ossia, in termini più tecnico-giuridici, al procedimento di bonifica), altrimenti ripartita su scala regionale. E&#8217;, quindi, estranea alla ratio di tale disposizione la fase ontologicamente e giuridicamente preliminare alla bonifica (disciplinata, appunto, dall&#8217;articolo 244, comma 2, del codice), afferente alla pregiudiziale individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento ed alla conseguente diffida &#8220;a provvedere ai sensi del presente Titolo&#8221;. Il mantenimento della competenza provinciale in proposito risponde, del resto, a concrete ragioni, posto che l&#8217;Ente di prossimità  territoriale, proprio per tale sua natura, risulta strutturalmente meglio in grado, rispetto al Ministero, di individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento&#8221;.</em><br /> 7. Per le ragioni esposte, il Tribunale riconosce il carattere non provvedimentale della nota gravata, come eccepito dal Ministero resistente, con conseguente inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse.<br /> 8. La particolarità  della vicenda, l&#8217;effettiva idoneità  dell&#8217;atto ad essere diversamente interpretato dal destinatario in chiave provvedimentale, la conseguente non rimproverabilità  di un&#8217;impugnazione ispirata ad un principio di precauzione, considerati anche gli importanti valori economici in gioco, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br /> Compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Oria Settesoldi, Presidente<br /> Lorenzo Stevanato, Consigliere<br /> Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Luca Emanuele Ricci</strong>   <strong>Oria Settesoldi</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2020 n.333</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-7-2020-n-333/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-7-2020-n-333/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-7-2020-n-333/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2020 n.333</a></p>
<p>Presidente Settesoldi, Estensore Stevanato 1. Libertà  di impresa e funzionamento del mercato interno dell&#8217;Unione europea &#8211; Principio di precauzione in materia ambientale &#8211; eventuale contrasto &#8211; prevalenza del principio di precauzione &#8211; nozione.    1. Gli aspetti relativi alla libertà  di impresa exartt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-7-2020-n-333/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2020 n.333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-29-7-2020-n-333/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2020 n.333</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Settesoldi, Estensore Stevanato</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Libertà  di impresa e funzionamento del mercato interno dell&#8217;Unione europea &#8211; Principio di precauzione in materia ambientale &#8211; eventuale contrasto &#8211; prevalenza del principio di precauzione &#8211; nozione. <br /> <br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Gli aspetti relativi alla libertà  di impresa exartt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea ed al funzionamento del mercato interno dell&#8217;Unione europea exartt. 26 e 114 TFUE e art. 3, par. 3 TUE si presentano come cedevoli al principio di precauzione in materia ambientale exart. 191 TFUE. Quest&#8217;ultimo presuppone l&#8217;esistenza di un rischio potenziale che non richiede l&#8217;esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre, comportando che l&#8217;azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata. </em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/07/2019<br /> <strong>N. 00333/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00298/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 298 del 2018, proposto da<br /> Azienda Agricola &#8220;In Trois&#8221; di Fidenato Dott. Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Marconato Jessica Annalisa non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento adottato dal Direttore generale della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore &#8211; Dipartimento dell&#8217;Ispettorato centrale della tutela della qualità  e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari &#8211; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del 3 luglio 2018, recante l&#8217;ordine &#8220;&#038;di procedere, mediante trinciatura ed interramento, alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate sui terreni siti, rispettivamente, in località  Colloredo di Monte Albano (UD) al Foglio 6, mappali nn. 196, 295, 84 e 163 ed in Località  Vivaro (PN) al Foglio 14, mappali nn. 264 e 501, nonchè al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.&#8221;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> L&#8217;impugnata ordinanza si basa sull&#8217;accertamento, svolto in data 28 giugno 2018 presso i terreni coltivati a mais dall&#8217;azienda agricola del ricorrente, siti in località  Colloredo di Monte Albano (UD) e Vivaro (PN), dal Dipartimento dell&#8217;Ispettorato centrale della tutela della Qualità  e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari &#8211; Ufficio ICQRF Nord Est, unitamente a funzionari del Corpo Regionale Forestale della Direzione centrale risorse agricole forestali ed ittiche &#8211; area foreste e territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.<br /> L&#8217;ordinanza si sorregge sulla direttiva UE n. 2015/412 dell&#8217;11 marzo 2015 che ha introdotto la possibilità , per uno Stato membro (di cui si è avvalsa l&#8217;Italia), di vietare in tutto o parte del territorio la coltivazione di mais OGM, nonchè sulla conseguenziale decisione di esecuzione n. 2016/321 della Commissione europea del 3 marzo 2016, che ha stabilito che la coltivazione del granturco geneticamente modificato &#8220;MON 810&#8221; sia vietata nel territorio dello Stato italiano.<br /> Perciò, sulla base di quanto stabilito dall&#8217;art. 35bis del d. lgs. n. 224/2003, come modificato dal d. lgs. n. 227/2016, è stato ordinato al ricorrente, titolare dell&#8217;azienda agricola interessata, di procedere alla distruzione delle coltivazioni di mais OGM illecitamente impiantate ed al ripristino dello stato dei luoghi.<br /> A sostegno del ricorso si deduce:<br /> 1) violazione dell&#8217;art. 26-quater nel D.Lvo 224/2003, il quale prevede l&#8217;assunzione da parte del Ministero delle Politiche Agricole di specifiche misure inibitorie, con decreto preso di concerto con il Ministero della Salute e dell&#8217;ambiente, ovvero, con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, o anche dell&#8217;Interno, in relazione alla peculiare ragione del divieto. Tale specifico procedimento non sarebbe stato seguito nel caso di specie;<br /> 2) violazione dell&#8217;art. 7 della L. n. 241/1990. Mancata comunicazione di avvio del procedimento. Violazione del diritto del privato di partecipare all&#8217;azione amministrativa, in quanto lo stadio di prefioritura del mais OGM non potrebbe integrare una motivazione d&#8217;urgenza;<br /> 3) violazione dell&#8217;art. 26-bis, comma 3, nonchè del Titolo II (artt. 7-14) del D.Lvo 224/2003 in quanto la coltivazione delle particelle nn. 84 e 163 relative al terreno di Colloredo di Monte Albano, come emerge dalla dichiarazione resa dal ricorrente durante il sopralluogo del ICQRF del 28 giugno 2018, aveva finalità  sperimentale e di ricerca;<br /> 4) violazione dell&#8217;art. 3, comma 3, del TUE, e degli artt. 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE, essendo state alterate le condizioni di pari concorrenza fra operatori economici a seconda del Paese in cui viene svolta la medesima attività  di coltivazione. Il divieto di coltivazione nel proprio ambito territoriale di OGM si traduce in una limitazione alla libera circolazione, ovvero, in una &#8220;misura ad effetto equivalente&#8221;;<br /> 5) violazione degli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione europea come interposto dall&#8217;art. 6 del TUE. Violazione dei principi di proporzionalità , non discriminazione e legalità . Violazione dell&#8217;art. 3, comma 3, del TUE, e degli artt. 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE (sotto altro profilo) essendo stata pregiudicata la libertà  di impresa;<br /> 6) violazione della lett. b) del comma 1 dell&#8217;art. 3 del TFUE in combinato disposto con il comma 1, dell&#8217;art. 2, del TFUE, e in combinato disposto con l&#8217;art. 22 della direttiva 2001/18/CE, essendo stato concesso agli Stati membri di assumere decisioni su un aspetto (definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno) che i Trattati attribuiscono, in via esclusiva, all&#8217;Unione europea.<br /> Conclusivamente, si chiede che venga sospeso il giudizio e rimessa alla CGUE, ai sensi del comma 2, dell&#8217;art. 267 del TFUE, la questione interpretativa sulla conformità  o meno della Direttiva (UE) 2015/412, nonchè del D.Lvo 224/2003 come modificato dal D.Lvo 227/2016, e della Decisione di esecuzione della Commissione n. 321 del 3 marzo 2016, agli articoli 3, comma 3, del TUE, nonchè agli artt. 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE, nonchè agli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione europea, come interposta dall&#8217;art. 6 del TUE, nonchè all&#8217;art. 3, comma 1, lett. b), del TFUE in combinato disposto con il comma 1, dell&#8217;art. 2 del TFUE e con l&#8217;art. 22 della Direttiva 2001/18/CE.<br /> Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo il quale ha puntualmente controdedotto alle tesi avversarie concludendo per la reiezione del ricorso.<br /> Passando alle valutazioni del Collegio, la questione giuridica che va risolta è duplice:<br /> a) per un verso, va deciso se l&#8217;ordinanza impugnata sia conforme alla disciplina legislativa interna (primi tre motivi di ricorso);<br /> b) per altro verso, va indagato se possa esservi contrasto della direttiva comunitaria (nonchè del d. lgs. 227/2016 di attuazione) e della decisione della Commissione europea che hanno consentito agli Stati membri di vietare nel loro territorio la coltivazione di mais geneticamente modificato &#8220;Mon 810&#8221;, con i principi fondanti del Trattato sull&#8217;Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (TFUE) (quarto, quinto e sesto motivo di ricorso), nel qual caso dovrà  sollevarsi questione davanti alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea ex art. 267 (ex art. 234) del TFUE.<br /> Ciò premesso, va anzitutto precisato che l&#8217;impugnata ordinanza sanzionatoria è stata adottata in applicazione dell&#8217;35-bis del d. lgs. 224/2003, come modificato dal d. lgs. 227/2016, recante &#8220;Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità  per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio&#8221;.<br /> Detto art. 35bis prevede che &#8220;<em>Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 75.000 chiunque viola:</em><br /> <em>a) i divieti di coltivazione introdotti con l&#8217;adeguamento dell&#8217;ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei seguenti provvedimenti:</em><br /> <em>1) l&#8217;autorizzazione concessa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;</em><br /> <em>2) l&#8217;autorizzazione emessa dall&#8217;autorità  nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE;</em><br /> <em>3) l&#8217;autorizzazione rilasciata dall&#8217;autorità  nazionale competente di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità , ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 3;</em><br /> <em>b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell&#8217;articolo 26-quater, comma 6;</em><br /> <em>c) i divieti temporanei di impianto dell&#8217;OGM o degli OGM interessati previsti dall&#8217;articolo 26-quater, comma 5, lettera b), e dall&#8217;articolo 26-sexies, comma 3 [&#8230;]</em><br /> <em>Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo [&#038;]&#8221;</em><br /> Si tratta, quindi, di un provvedimento di natura strettamente vincolata all&#8217;accertamento che è stato violato il divieto di coltivazione di OGM nel territorio nazionale, senza alcuno spazio per valutazioni discrezionali.<br /> Conseguentemente (e preliminarmente) circa la dedotta (col secondo motivo) censura di violazione dell&#8217;art. 7 L. 241/1990, è sufficiente ad escludere la fondatezza il rilievo che il provvedimento impugnato non sarebbe comunque annullabile ai sensi dell&#8217;art. 21 octies l. 241/90, in quanto il contenuto non sarebbe potuto essere diverso dall&#8217;attuale, stante tale natura vincolata.<br /> Ma anche a prescindere da tale assorbente rilievo, l&#8217;urgenza di provvedere era in re ipsa, una volta constatato che le piantagioni erano giÃ  in fase di avanzata prefioritura ed era, quindi, necessario evitare la contaminazione dei terreni confinanti.<br /> Nell&#8217;ordine logico, va poi esaminata la censura (svolta col primo motivo di ricorso) di violazione dell&#8217;art. 26-quater del D.Lvo 224/2003, perchè non sarebbe stata seguita dal Ministero la relativa procedura di introduzione del divieto di coltivazione di OGM, ragion per cui nessun divieto sarebbe legittimamente vigente ed operante.<br /> Tal censura muove da un equivoco di fondo circa l&#8217;interpretazione della complessa normativa, parte comunitaria, parte nazionale, che disciplina la materia.<br /> L&#8217;art. 26-quater, in rubrica &#8220;<em>Misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale</em>&#8221; prevede, al primo comma, che &#8220;<em>Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla coltura o al tratto, autorizzati all&#8217;immissione in commercio, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta a norma dell&#8217;articolo 26-ter, ovvero il notificante o il richiedente abbia confermato l&#8217;ambito geografico della notifica o della domanda iniziale. Tali misure sono conformi al diritto dell&#8217;Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalità  e di non discriminazione, e motivate in base a:</em><br /> <em>a) obiettivi di politica ambientale;</em><br /> <em>b) pianificazione urbana e territoriale;</em><br /> <em>c) uso del suolo;</em><br /> <em>d) impatti socio-economici;</em><br /> <em>e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo quanto disposto dall&#8217;articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE;</em><br /> <em>f) obiettivi di politica agricola;</em><br /> <em>g) ordine pubblico&#8221;.</em><br /> Si tratta, perà², di una, ma non della sola, modalità  normativamente prevista per limitare o impedire la coltivazione di OGM.<br /> Nella specie, il divieto di coltivazione del mais &#8220;Mon 810&#8221; deriva, invece, dall&#8217;adeguamento dell&#8217;ambito geografico dell&#8217;autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato, introdotto dalla Commissione europea, in sede di rinnovo dell&#8217;autorizzazione alla coltivazione di granturco &#8220;Mon 810&#8221;, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003, con la decisione di esecuzione n. 2016/321 del 3 marzo 2016, e non da misure prese dal Ministero ex art. 26-quater del d.lgs. 224/2003.<br /> Del resto, lo stesso art. 35bis del d.lgs. 224/2003 esattamente contempla, distintamente, &#8220;<em>divieti di coltivazione introdotti con l&#8217;adeguamento dell&#8217;ambito geografico&#8221;Â </em>e &#8220;<em>divieti di coltivazione adottati ai sensi dell&#8217;articolo 26-quater, comma 6&#8243;Â </em>che sono, appunto, fattispecie diverse.<br /> La censura di violazione del citato art. 26-quater è dunque infondata: il divieto di coltivazione di &#8220;Mon 810&#8221; deriva, nella fattispecie, dalla Decisione della Commissione europea 3 marzo 2016, direttamente applicabile nell&#8217;ordinamento nazionale in base al citato regolamento (UE) n. 1829/2003.<br /> Per le stesse ragioni che precedono, è infondata pure la censura dedotta col terzo motivo di ricorso.<br /> Si sostiene che sarebbe stato violato l&#8217;art. 26-bis, comma 3, nonchè il Titolo II (artt. 7-14) del D.Lvo 224/2003, in quanto la coltivazione delle particelle nn. 84 e 163 relative al terreno di Colloredo di Monte Albano, come emerge dalla dichiarazione resa dal titolare dott. Fidenato durante il sopralluogo del ICQRF del 28 giugno 2018, aveva finalità  sperimentale e di ricerca.<br /> E&#8217; vero che il citato comma 3 stabilisce che &#8220;<em>Le misure adottate ai sensi del presente titolo</em> (cioè, il titolo III bis)Â <em>non riguardano la coltivazione a fini sperimentali così¬ come disciplinata dal titolo II del presente decreto</em>&#8220;.<br /> Sennonchè, il divieto di coltivazione di &#8220;Mon 810&#8221; non deriva da misure adottate ai sensi del titolo III bis del d.lgs. 224/2003, ma direttamente dalla citata decisione della Commissione europea 3 marzo 2016.<br /> Se ne ha conferma, tra l&#8217;altro, dal fatto che, tra i 19 Stati membri che hanno chiesto, a norma dell&#8217;articolo 26 quater della direttiva 2001/18/CE, il divieto della coltivazione di granturco &#8220;Mon 810&#8221; in tutto il loro territorio o parte di esso, la Germania ha espressamente chiesto deroga al divieto ai fini di ricerca, ma non l&#8217;Italia.<br /> Esaurito l&#8217;esame delle censure con cui viene dedotta l&#8217;illegittimità  del provvedimento sanzionatorio impugnato per contrasto con la normativa nazionale, il Collegio deve quindi valutare le restanti censure con cui si deduce un preteso contrasto della direttiva del Parlamento europeo e della decisione di esecuzione della Commissione europea, con i principi dei Trattati (TUE e TFUE).<br /> Il ricorrente, trattandosi di atti non adottati nei suoi confronti o che lo riguardino direttamente ed individualmente, non è legittimato a proporre ricorso diretto alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea contro tali atti comunitari ex art. 263 del TFUE.<br /> Sul punto, vale la pena citare il fatto che la società  Monsanto, essa sì¬ destinataria della citata decisione della Commissione europea 3 marzo 2016, alla quale erano state comunicate le domande degli Stati membri richiedenti (vd. il &#8220;considerando&#8221; n. 7 della citata decisione) non ha sollevato obiezioni a nessuna delle domande entro il periodo di 30 giorni di cui all&#8217;articolo 26 quater, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE e pertanto non ha confermato l&#8217;ambito geografico dell&#8217;autorizzazione alla coltivazione del granturco &#8220;MON 810&#8221;.<br /> Il ricorrente chiede perciò che sia sollevata davanti alla Corte di giustizia ex art. 267 (ex art. 234) del TFUE la questione della validità  di tali atti comunitari, in particolare se essi siano o meno conformi a principi fondanti dei Trattati.<br /> Il Collegio, tuttavia, non ritiene che ai fini del decidere occorra sollevare tale questione incidentale, non essendo ravvisabile il preteso contrasto dei controversi atti comunitari con i principi informatori dei Trattati. L&#8217;obbligo del giudice nazionale di rimettere una questione all&#8217;interpretazione della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea non sussiste se la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 4732), ed è appunto questo il caso.<br /> Invero, i profili di contrasto sarebbero quelli afferenti al funzionamento del mercato interno ed alla libera circolazione di un bene (art 26 e 114 TFUE nonchè art. 3, co. 3, TUE), al divieto di restrizioni quantitative a importazioni ed esportazioni (artt. 34 e 35 TFUE); alla libertà  di impresa (artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea); alla competenza esclusiva dell&#8217;Unione sulle regole di concorrenza per il funzionamento del mercato interno (art. 3 TFUE).<br /> Ma nessuno di tali profili di criticità  degli atti comunitari recanti il divieto di coltivazione di &#8220;Mon 810&#8221; è ravvisabile.<br /> Anzitutto, in materia di agricoltura l&#8217;Unione europea ha competenza concorrente, e non esclusiva, ex art. 4, comma 2, del TFUE.<br /> In considerazione di ciò, è stato correttamente applicato alla fattispecie il principio di sussidiarietà  ex art. 5, par. 3, del TUE.<br /> Invero, la controversa direttiva è basata sui pregnanti &#8220;considerando&#8221; n. 6, n. 7 e n. 8 del seguente testuale tenore:<br /> <em>(6) &#8220;L&#8217;esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione affrontata in modo pìù approfondito a livello di Stati membri. Le questioni relative all&#8217;immissione in commercio e all&#8217;importazione degli OGM dovrebbero continuare ad essere disciplinate a livello di Unione al fine di salvaguardare il mercato interno. Tuttavia la coltivazione può richiedere maggiore flessibilità  in certi casi, essendo una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l&#8217;uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi. In conformità  dell&#8217;articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (TFUE), gli Stati membri hanno diritto di adottare atti giuridicamente vincolanti che limitano o vietano la coltivazione degli OGM sul loro territorio, dopo che per tali OGM è stata rilasciata l&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio dell&#8217;Unione. Tale flessibilità  non dovrebbe tuttavia incidere negativamente sulla procedura di autorizzazione comune, in particolare sul processo di valutazione condotto principalmente dall&#8217;Autorità  europea per la sicurezza alimentare («Autorità»)&#8221;.</em><br /> <em>(7) Per limitare o proibire la coltivazione di OGM, alcuni Stati membri hanno fatto ricorso in passato alle clausole di salvaguardia e alle misure di emergenza ai sensi dell&#8217;articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e dell&#8217;articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 sulla base, a seconda dei casi, di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell&#8217;autorizzazione e che riguardano la valutazione di rischi ambientali o di una nuova valutazione delle informazioni esistenti. Altri Stati membri hanno fatto ricorso alla procedura di notifica di cui all&#8217;articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE, che richiede la presentazione di nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell&#8217;ambiente o dell&#8217;ambiente di lavoro. Inoltre il processo decisionale è risultato particolarmente difficoltoso per quanto riguarda la coltivazione di OGM, in quanto sono state espresse preoccupazioni nazionali non dettate unicamente da questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute e per l&#8217;ambiente.</em><br /> <em>8) In questo contesto, è opportuno garantire agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà , maggiore flessibilità  nel decidere se desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territorio, senza conseguenze per la valutazione del rischio prevista dal sistema dell&#8217;Unione di autorizzazione degli OGM, nel corso della procedura di autorizzazione o successivamente, e indipendentemente dalle misure che gli Stati membri che coltivano OGM sono autorizzati o tenuti a prendere a norma della direttiva 2001/18/CE per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. Dare questa possibilità  agli Stati membri può migliorare il processo di autorizzazione degli OGM e, al tempo stesso, può garantire la libertà  di scelta dei consumatori, degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la coltivazione di OGM nell&#8217;Unione. La presente direttiva dovrebbe pertanto favorire il corretto funzionamento del mercato interno.&#8221;</em><br /> L&#8217;applicazione del principio di sussidiarietà  assorbe, dunque, ogni dedotto profilo di criticità  degli atti comunitari in controversia, essendo stato ritenuto dal Parlamento europeo, con la controversa direttiva, che gli obiettivi dell&#8217;azione prevista possono essere adeguatamente conseguiti dagli Stati membri, senza l&#8217;intervento dell&#8217;Unione. Ciò in quanto &#8220;<em>la coltivazione può richiedere maggiore flessibilità  in certi casi, essendo una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l&#8217;uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi&#8221;</em> (così¬ un essenziale rilievo del sesto &#8220;considerando&#8221; della direttiva).<br /> In ogni caso, gli aspetti sollevati dal ricorrente circa libertà  di impresa e funzionamento del mercato interno all&#8217;Unione si configurano come cedevoli, non solo al principio di sussidiarietà , ma anche a quello di precauzione in materia di ambiente (ex art. 191 TFUE).<br /> Esso presuppone l&#8217;esistenza di un rischio potenziale, ma non richiede l&#8217;esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre ma comporta che l&#8217;azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata.<br /> Invero, è noto che l&#8217;ambito della valutazione degli OGM destinati alla coltivazione non è in grado di escludere a priori, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, rischi ambientali e ricadute sulla sicurezza alimentare. Nell&#8217;ambito di tale valutazione rientra, ad esempio, l&#8217;invasività  o la persistenza di un OGM, la possibilità  di incrocio con piante domestiche coltivate o selvatiche, la minaccia alla conservazione della biodiversità .<br /> Non vi è dunque luogo ad assecondare la richiesta questione incidentale ex art. 267 TFUE.<br /> In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso è infondato e va respinto.<br /> Tuttavia, la complessità  delle questioni giuridiche sollevate giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese del giudizio compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.103</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Oria Settesoldi, Presidente, Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore &#34;La discrezionalità  delle Università  nella programmazione del fabbisogno di personale&#34; postilla a cura dell&#8217;avv. Roberto Fusco La preliminare rilevazione delle priorità  assunzionali di competenza dipartimentale riveste mera valenza di &#8220;contributo&#8221; istruttorio nell&#8217;ambito della decisione programmatoria del fabbisogno del personale di Ateneo, non avendo alcuna</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-3-2020-n-103/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Oria Settesoldi, Presidente, Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore</span></p>
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<p>&quot;La discrezionalità  delle Università  nella programmazione del fabbisogno di personale&quot; postilla a cura dell&#8217;avv. Roberto Fusco</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La preliminare rilevazione delle priorità  assunzionali di competenza dipartimentale riveste mera valenza di &#8220;contributo&#8221; istruttorio nell&#8217;ambito della decisione programmatoria del fabbisogno del personale di Ateneo, non avendo alcuna efficacia esterna e non essendo in grado di vincolare nè il parere del Senato accademico, nè tanto meno la decisione finale del Consiglio di amministrazione.</em></p>
<p> <strong>Postilla:La discrezionalità  delle Università  nella programmazione del fabbisogno di personale a cura dell&#8217;avv. Roberto Fusco</strong><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/03/2020<br /> N. 00103/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00203/2019 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 203 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Fabio Spitaleri, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> contro<br /> Università  degli Studi Trieste, in persona Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3; <br /> nei confronti<br /> Jose Francisco Medina Montero, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Sbisa&#8217;, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Donota n. 3; <br /> Roberta Nunin, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Pizzonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> per l&#8217;annullamento<br /> <em>Quanto al ricorso introduttivo depositato in data 28 giugno 2019:</em><br /> &#8211; della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste dd. 10.5.2019 n. 176/2019, Odg 6 &#8211; PERSONALE, Ufficio/i istruzione: Rettorato e Direzione Generale, Ufficio/i esecuzione: Rettorato e Direzione Generale, avente ad oggetto: 06/01 &#8211; Programmazione del fabbisogno del personale: triennio 2019-2021 e anno 2019 (p.o. 2018 e ante) e Piano straordinario &#8220;rtd b&#8221;;<br /> &#8211; della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste dd. 3.5.2019 n. 149/2019, Odg 6 &#8211; PERSONALE, Ufficio/i istruzione: Rettorato e Direzione Generale, Ufficio/i esecuzione: Rettorato e Direzione Generale, avente ad oggetto: 06/01 &#8211; Programmazione del fabbisogno del personale: triennio 2019-2021 e anno 2019 (p.o. 2018 e ante) &#8211; Piano straordinario &#8220;rtd b&#8221;;<br /> &#8211; del parere assunto con deliberazione del Senato Accademico dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste dd. 17.4.2019, Odg 5. &#8211; PERSONALE, Ufficio/i istruzione Settore Servizi al personale, Ufficio/i esecuzione Settore Servizi al personale, avente ad oggetto: 05/03 &#8211; Programmazione del fabbisogno del personale: triennio 2019-2021 e anno 2019 (p. o. 2018 e ante) &#8211; Piano straordinario &#8220;rtd b&#8221;;<br /> &#8211; del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell&#8217;Interpretazione e della Traduzione n. 08 del 28.5.2019, limitatamente al punto n. 2.3 &#8211; Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell&#8217;Interpretazione e della Traduzione per il settore concorsuale12/B2, in relazione al settore scientifico disciplinare IUS/07 &#8211; DIRITTO DEL LAVORO, ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al punto 2.4 &#8211; Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell&#8217;Interpretazione e della Traduzione per il settore concorsuale 10/I1, in relazione al settore scientifico disciplinare L-LIN/07 &#8211; LINGUA E TRADUZIONE: LINGUA SPAGNOLA, ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorchè non conosciuto; <br /> <em>Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 agosto 2019: </em><br /> &#8211; della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste dd. 5.6.2019 n. 209/2019, Odg 6 &#8211; PERSONALE, Ufficio/i istruzione: Ufficio Gestione del Personale docente, Ufficio/i esecuzione: Ufficio Gestione del Personale docente, avente ad oggetto: 06/01 &#8211; Programmazione del fabbisogno di personale per il biennio 2019-21. Richieste di copertura dei posti formulate dai Dipartimenti. Parere ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 2, lett. d) dello Statuto, limitatamente alla approvazione della richiesta di copertura di posti di professore di prima fascia ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 6, l. n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/B2 &#8211; Diritto del Lavoro IUS/07 &#8211; Diritto del Lavoro e 10/I1 &#8211; Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispano-Americane L-LIN/07 &#8211; Lingua e Traduzione &#8211; Lingua Spagnola; <br /> <em>&#8211; d</em>ella deliberazione del Senato Accademico dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste dd. 5.6.2019 n. 111/2019, Odg 5 &#8211; PERSONALE, Ufficio/i istruzione: Ufficio Gestione del Personale docente, Ufficio/i esecuzione: Ufficio Gestione del Personale docente, avente ad oggetto: 05/01 &#8211; Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-21: richieste di copertura dei posti formulate dai Dipartimenti (art. 28, comma 7, lett. w), Statuto), limitatamente al parere positivo alla richiesta di copertura di posti di professore di prima fascia ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 6, l. n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/B2 &#8211; Diritto del Lavoro IUS/07 &#8211; Diritto del Lavoro e 10/I1 &#8211; Lingue, Letterature e Culture Spagnola e Ispano-Americane &#8211; L-LIN/07 &#8211; Lingua e Traduzione &#8211; Lingua Spagnola; <br /> <em>&#8211; d</em>i ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorchè non conosciuto; <br /> <br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Università  degli Studi Trieste e dei professori Roberta Nunin e Jose Francisco Medina Montero;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1) Con ricorso introduttivo depositato in data 28 giugno 2019 e successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 agosto 2019, il ricorrente, ricercatore a tempo indeterminato in seno al Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell&#8217;Interpretazione e della Traduzione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste (Dipartimento IUSLIT) in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di II fascia (professore associato) per il settore concorsuale 12/E4 diritto dell&#8217;Unione europea, che gli consente di accedere a concorsi sia interni che esterni per la progressione in carriera, è insorto innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso gli atti posti in essere dall&#8217;Università  degli Studi di Trieste ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 e avverso alcuni atti attuativi del piano definitivamente deliberato, tutti in epigrafe compiutamente indicati, assumendone la diretta lesività  della sua posizione giuridica soggettiva.<br /> 1.1) Nello specifico, il medesimo contesta la mancata previsione nella programmazione di che trattasi dell&#8217;assunzione di un professore associato per il settore scientifico disciplinare IUS/14, da reclutarsi mediante concorso interno ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 6, l. n. 240/2010, riservato ai soli ricercatori in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale per il ruolo e il settore oggetto di selezione (ovvero passaggio da ricercatore universitario a professore associato), posto che egli ambisce a ricoprire.<br /> 1.2) Assumendo, inoltre, la sussistenza di una diretta correlazione tra la mancata previsione del posto di suo interesse (contenuto nella proposta del Consiglio del Dipartimento cui egli afferisce, ma <em>&#8220;stralciato&#8221;</em>poi, nel corso del procedimento, dal Senato Accademico e non previsto &#8211; come detto &#8211; nel piano occupazionale definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste) e quella dei posti di professore ordinario per i settori scientifico disciplinari IUS/07 <em>&#8220;diritto del lavoro&#8221;</em>e LIN/07 <em>&#8220;lingua spagnola&#8221;</em>previsti, per converso, nel piano a copertura nell&#8217;anno 2019 (posizioni che la proposta del Dipartimento prevedeva, invece, a copertura nell&#8217;anno 2020), da reclutarsi sempre mediante concorso interno (ovvero mediante passaggio da professore associato a professore ordinario), ha denunciato, inoltre, anche l&#8217;illegittimità , in via derivata degli atti con cui si è dato seguito alle relative procedure di reclutamento. <br /> 1.3) Ha, poi, lamentato l&#8217;illegittimità  in via diretta di tutti i provvedimenti impugnati anche alla luce degli ulteriori elementi di valutazione acquisiti e specificamente: a) della deliberazione n. 93/2019 in data 22/5/2019, con cui il Senato accademico, nell&#8217;approvare il verbale n. 4 della seduta del 17/4/2019, lo integrava, dando compiuta contezza dell&#8217;intervento del Direttore del Dipartimento IUSLIT, prof.ssa Rega, che aveva stigmatizzato come non opportuna la <em>&#8220;cancellazione&#8221;</em>dalla proposta di programmazione del posto ambito dal ricorrente; b) della deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 12/6/2019 (verbale n. 9), ove si affermava che i senatori avrebbero avuto conoscenza della proposta di programmazione nel corso della stessa seduta del 17/4/2019 e non avrebbero avuto modo di intervenire in merito.<br /> 2) Questi i motivi di ricorso svolti in via diretta e/o derivata con l&#8217;atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti successivamente proposti: <br /> 2.1)Â <em>In relazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 176/2019 di approvazione del fabbisogno del personale ed il presupposto parere del Senato Accademico n. 78/2019:</em><br /> 1. &#8220;<em>Violazione di legge: decreto legislativo 29.3.2012 n. 49 art. 4. Eccesso di potere per manifesta carenza di presupposti, istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà  e violazione dei criteri auto-vincolanti&#8221;</em><br /> Il ricorrente deduce l&#8217;illegittimità  del parere del Senato Accademico sotto il profilo della carenza assoluta dei presupposti, contraddittorietà  manifesta tra atti e per carenza dell&#8217;istruttoria e della motivazione, laddove ha completamente pretermesso ed eliminato dalla chiamata per l&#8217;anno 2019 la posizione di suo interesse, ignorando la priorità  stabilita dal Consiglio di Dipartimento e così¬ disattendendo i criteri autoimposti dall&#8217;Ente universitario. Anzi, assume che vi sarebbe manifesta contraddittorietà  con la proposta dipartimentale, laddove si afferma che la proposta del Senato <em>&#8220;rispetta l&#8217;ordine di priorità  attribuito da ciascun Dipartimento&#8221;</em>(art. 2), atteso che la proposta del Dipartimento IUSLIT è stata, in realtà , modificata.<br /> Ritiene, invero, che il Senato, nel formare la propria proposta, non avrebbe potuto disattendere l&#8217;applicazione dei criteri preventivamente stabiliti dal CdA e motivatamente utilizzati dal Dipartimento nel formare la proposta di programmazione, atteso che tali criteri hanno vincolato la discrezionalità  degli Organi di Ateneo che partecipano alla procedura volta alla finale assunzione del provvedimento generale programmatorio, anche in relazione alla cd. <em>&#8220;motivazione rafforzata&#8221;</em>richiesta a supporto della scelta dipartimentale di proporre avanzamenti di carriera per concorso interno.<br /> Analogamente affetta da insanabile illegittimità  &#8211; anche in via derivata &#8211; sarebbe la deliberazione finale del CdA di approvazione del Piano del Fabbisogno, che, nell&#8217;emendare la proposta del Senato, che giÃ  escludeva la copertura con PA del posto oggi occupato da RU nel settore IUS/14, non ha introdotto alcuna previsione con riguardo a tale settore disciplinare, confermando sic et simpliciter l&#8217;esclusione di tale progressione. Ha quindi, del pari, disatteso l&#8217;applicazione dei criteri che aveva preventivamente posto al fine di determinare la programmazione del fabbisogno personale.<br /> Neppure nella fase approvativa finale emergerebbe, invero, una motivazione che consenta di comprendere la scelta discrezionale effettuata dagli Organi Accademici che, per quanto ampia, non può travalicare le previsioni normative e gli interessi pubblici ivi indicati, come pure non può travalicare i limiti di autoregolazione della discrezionalità  amministrativa che sono stati posti con i criteri volti ad individuare il fabbisogno del personale.<br /> L&#8217;inversione dell&#8217;ordine delle priorità  proposto dal Dipartimento è illegittimo anche laddove si consideri che il CdA, nel fissare i criteri per la formazione del Piano del Fabbisogno (delibera n. 432/2018 art. 7), aveva espressamente richiesto l&#8217;elaborazione di un documento che muovesse <em>&#8220;dalle richieste giÃ  presentate al CdA nel marzo 2017 e che non hanno ancora trovato soddisfazione in sede di programmazione o di effettivo reclutamento&#8221;,</em>richiedendo la conferma di tali richieste o motivando eventuali modifiche nel senso di cambiamento delle priorità  o del superamento delle singole richieste.<br /> Vieppìù, la violazione dei criteri si appalesa anche con riguardo alla circostanza per la quale il passaggio da PA a PO, rispetto a quello da RU a PA, non comporta alcun vantaggio alla copertura didattica, laddove non vengono aumentate le ore di insegnamento e quindi ignorato il miglioramento della <em>&#8220;sofferenza didattica&#8221;</em>(criterio indicato dal CdA, ma poi pretermesso)<br /> Ed ancora, il costo della programmazione approvata, in termini di punti organico, è pìù alto di quello proposto dal Dipartimento IUSLIT in quanto ammontante a 3,4 p.o., mentre la proposta originaria era contenuta a 3,2 punti in linea con i punti disponibili pari a 3,15 (cfr. tabella allegato 4 alla delibera CdA n. 176/2019), risultando così¬ chiaro che la scelta programmatoria del CdA non assicura la sostenibilità  della spesa di personale (ex art. 4 d.lgs n. 49/2012) in quanto utilizzati pìù p.o. di quanto a disposizione e di quanti individuati nella proposta del dipartimento assunta in applicazione dei criteri preventivi.<br /> Del resto, a tale ultimo proposito, giova anche sottolineare e denunziare la manifesta illogicità  complessiva delle scelte programmatorie, laddove il CdA (art. 6 delibera del 10.5.2019) ha altresì¬ stabilito che i punti che eventualmente dovessero avanzare dalla programmazione del 2019 debbano essere assegnati non ai concorsi proposti dal Dipartimento IUSLIT (e illegittimamente esclusi), ma al concorso per RTDB IUS/02 (Diritto privato comparato) che detto Dipartimento aveva posposto (sulla base di criteri oggettivi) al 2020, ma che, per ragioni ignote, è stato anticipato nei termini anzidetti.<br /> <br /> <em>2.2) In relazione alla determinazione del Dipartimento IUSLIT n. 8 del 28.5.2019:</em><br /> <em>2. &#8220;Violazione di legge: decreto legislativo 29.3.2012 n. 49 art. 4. Eccesso di potere per manifesta carenza di presupposti, istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà  e violazione dei criteri auto-vincolanti&#8221;.</em><br /> Ad avviso del ricorrente deve essere parimenti annullata la determinazione indicata limitatamente all&#8217;indizione del concorso interno per il settore IUS/07 &#8211; Diritto del Lavoro e L-LIN/07 Lingua e Traduzione Spagnola, in quanto viziata, in via derivata, dalla illegittimità  della presupposta deliberazione del CdA n. 176/2019 di cui è provvedimento esecutivo, nonchè &#8211; gradatamente &#8211; in via autonoma sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere per manifesta contraddittorietà  ed illogicità , atteso che il Dipartimento, nel dare atto delle ragioni per l&#8217;avvio delle procedure valutative, ha omesso di considerare che quei presupposti (elevata valutazione della ricerca ed assenza di professori ordinari) non erano stati in passato ritenuti sufficienti per assegnare a tali chiamate una priorità  superiore a quella relativa al settore IUS/14.<br /> Nè, al pari delle presupposte deliberazioni di Senato e CdA, è stata riformulata dal Dipartimento una motivazione rafforzata capace di superare quella in precedenza resa nella proposta di programmazione, e così¬ idonea a consentire l&#8217;indizione del concorso.<br /> <em>2.3) In relazione a tutti i provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo e col ricorso per motivi aggiunti:</em><br /> <em>3. &#8220;Eccesso di potere per carenza di istruttoria e dei presupposti, illogicità  manifesta&#8221;</em><br /> Alla luce degli atti sopravvenuti ritiene che s&#8217;appalesi ancor pìù evidente l&#8217;omissione da parte del Senato Accademico di una qualsivoglia attività  istruttoria relativamente alla conformità  delle proprie scelte nella formulazione delle proposte di reclutamento per il Dipartimento IUSLIT rispetto ai principi e ai vincoli posti dalla legislazione nazionale, ai criteri guida indicati dal Consiglio di Amministrazione nonchè alle indicazioni dipartimentali in ordine alle esigenze dei singoli settori scientifico-disciplinari.<br /> 3) L&#8217;Università  degli Studi di Trieste, costituita con il patrocinio dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, premessa una breve ricostruzione normativa per agevolare l&#8217;inquadramento giuridico delle questioni sottoposte al vaglio del Tribunale, oltre ad avere rilevato il mancato rispetto dei limiti dimensionali del ricorso previsti dall&#8217;art. 13 ter dell&#8217;allegato II al d.lgs. 104/2010, così¬ come esplicitato dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016, ne ha eccepito, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  per: a) insussistenza in capo al ricorrente di una posizione giuridica soggettiva qualificata alla progressione interna, atteso che si controverte di atti programmatori, come tali di portata generale e non suscettibili di ledere in via concreta ed attuale la sua posizione; b) carenza d&#8217;interesse, in quanto rivolto all&#8217;annullamento dell&#8217;intera programmazione dell&#8217;Ateneo; c) carenza d&#8217;interesse anche nella misura in cui collega situazioni non correlate, ossia: la mancata previsione del settore scientifico disciplinare di IUS/14, di afferenza del ricorrente, e l&#8217;inserimento nella censurata programmazione delle posizioni di IUS/07 e L-LIN/07.<br /> 3.1) Ha eccepito, inoltre, l&#8217;inammissibilità /improcedibilità  con riferimento alla tardività  dell&#8217;impugnazione della deliberazione del Senato accademico dd. 17/04/2019, a fronte di notifica perfezionatasi per l&#8217;Università  in data 24 giugno 2019, nonchè la tardività  del ricorso per motivi aggiunti rispetto ad atti che ritiene fossero pacificamente giÃ  da tempo a conoscenza del ricorrente. <br /> 3.2) Ha, quindi, svolto diffuse e argomentate controdeduzioni a sostegno della legittimità  del proprio operato, sottolineando, in primo luogo, che <em>&#8220;in caso di atti di programmazione delle assunzioni, ricompresi nel pìù ampio genus degli atti di determinazione delle linee fondamentali relative all&#8217;organizzazione dei pubblici uffici (atti di cd. macro-organizzazione ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001), ciascuna Amministrazione procede</em><em>nel rispetto dei principi di cui all&#8217;art. 97 Cost. mediante atti organizzativi che non incidono, se non in via mediata, sulle posizioni giuridiche soggettive e, pertanto, l&#8217;onere motivazionale risulta attenuato e il sindacato giurisdizionale limitato al travisamento di fatto o al manifesto eccesso di potere (C.S., V, 5143/2018), la cui sussistenza deve essere provata da chi propone l&#8217;impugnazione nel rispetto dell&#8217;art. 40 c.p.a. Detto onere probatorio non è stato assolto dal ricorrente&#8221;.</em><br /> 3.3) Ha richiamato, poi, l&#8217;attenzione sul fatto che la programmazione del personale involge l&#8217;intero Ateneo ed è fondata su equilibri di parametri normativi e di bilancio di portata generale.<br /> 3.3.1) Nello specifico &#8211; soffermandosi su alcuni passaggi motivazionali della delibera del Senato accademico gravata col ricorso introduttivo, idonei, a suo avviso, ad offrire intellegibile contezza delle scelte operate, poi tradottesi nella proposta del piano del fabbisogno triennale del personale formulata &#8211; ha sottolineato l&#8217;esigenza di rispettare il valore atteso degli indicatori di cui alla l. 240/2010 e al d.lgs.49/2012 e sull&#8217;avvenuta emanazione del Decreto Ministeriale n. 364/2019 dd. 11/04/2019, che ha dato attuazione alla previsione di cui all&#8217;art. 1, comma 401, lett. b), legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), cosiddetto piano straordinario associati, che consente di provvedere a passaggi da ricercatore universitario (RU) a professore associato (PA) nel biennio 2020/2021, ragione per cui il Senato Accademico ha ritenuto di dare la precedenza, in questa fase, alle progressioni da professore associato ad ordinario che, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 24, comma 6, L. Gelmini possono essere espletate solo fino al 31/12/2019, reputando di poter recuperare le progressioni da RU a PA, di cui non si era potuto tenere conto nell&#8217;attuale programmazione, nell&#8217;ambito del citato piano straordinario associati.<br /> 3.4) Ha sottolineato, in ogni caso, che le scelte di carattere meritale poi definitivamente declinate dal Consiglio di Amministrazione sono di stretta competenza di tale organo, quale organo d&#8217;indirizzo politico dell&#8217;Ateneo, e resesi, tra l&#8217;altro, necessarie dalla riduzione delle risorse complessivamente disponibili in termini di punti organico, dovuta alla necessità  di dare copertura a tutte le procedure valutative dei ricercatori a tempo determinato con contratto in scadenza nell&#8217;anno 2019.<br /> 3.4.1) Un tanto ha rimarcato anche con riferimento ai criteri dettati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 432/2018. L&#8217;Università  ha, infatti, precisato che trattasi di <em>&#8220;criteri guida&#8221;</em>diretti ai Dipartimenti al fine di dare omogeneità  alle richieste avanzate dai medesimi e consentire, dapprima, un&#8217;analisi delle stesse da parte del Senato accademico e, poi, una decisione strategica da parte del Consiglio di Amministrazione. Sono, dunque, criteri che in nessun modo possono limitare la discrezionalità  delle scelte programmatorie di competenza del CdA, pacificamente finalizzate, anche per quanto concerne l&#8217;individuazione delle posizioni da coprire e la tempistica dei reclutamenti, alla soddisfazione dell&#8217;interesse generale perseguito dall&#8217;Università  e non a quella delle aspettative di carriera dei singoli.<br /> 3.5) Ha, infine, precisato che le risorse assunzionali vanno valutate a livello di Ateneo e non di singolo Dipartimento e che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la scelta programmatoria effettuata assicura sia la sostenibilità  della spesa di personale che il rispetto dei punti organico disponibili, nonchè ribadito la totale assenza di connessione tra le posizioni di cui ha chiesto copertura il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell&#8217;Interpretazione e della Traduzione con deliberazione n. 8 del 28.5.2019 in attuazione della deliberazione del CdA di programmazione del fabbisogno di personale (n. 1 posto di professore di I fascia SSD IUS/07 &#8211; Diritto del Lavoro e n. 1 posto di professore di I fascia SSD L-LIN/07 &#8211; Lingua e traduzione: lingua spagnola) e la posizione del ricorrente.<br /> 3.6) Ha escluso anche qualsivoglia contraddittorietà  tra gli atti adottati dal Dipartimento, essendo palese le diverse finalità  perseguite nei due distinti <em>&#8220;momenti&#8221;</em>procedimentali: il primo è, infatti, proposta in materia di programmazione triennale e fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori. Il secondo si sostanzia, invece, in una motivata richiesta di copertura di posti, <em>&#8220;in coerenza con la programmazione di Ateneo&#8221;.</em><br /> 4) I docenti interessati alla copertura dei posti di professore di I fascia rispettivamente per il SSD IUS/07 &#8211; Diritto del Lavoro e per il SSD L-LIN/07 &#8211; Lingua e traduzione: lingua spagnola) si sono costituiti in giudizio con separati atti per resistere al gravame e contestarne la fondatezza.<br /> 4.1) Entrambi, oltre a rilevare il supero dei limiti dimensionali del ricorso, ne hanno eccepito, in via preliminare, anche l&#8217;inammissibilità  per: a) essere stata chiesta la totale caducazione della programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2019-2021 in assenza di un motivo di doglianza in grado di sostenerla astrattamente nei sensi in cui la stessa è stata invocata, atteso che il ricorrente si duole unicamente della pretermissione della progressione di carriera da RU a PA di suo interesse; b) per carenza di interesse laddove il ricorrente chiede l&#8217;annullamento della deliberazione del Dipartimento in data 28/5/2019, n. 8, attesa l&#8217;insussistenza di diretta correlazione tra la detta progressione di carriera e le procedure per la copertura dei posti per cui il Dipartimento ha chiesto l&#8217;avvio.<br /> 4.2) Hanno controdedotto, in ogni caso, alle avverse censure e invocato la loro reiezione sulla scorta di considerazioni e argomentazioni analoghe a quelle svolte dall&#8217;Università  intimata. <br /> 5) In vista dell&#8217;udienza camerale dell&#8217;11 settembre 2019, fissata per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare (istanza alla quale il ricorrente ha, peraltro, poi rinunciato &#8211; vedi ord. caut. n. 71 in data 12/9/2019), il ricorrente ha dimesso una breve memoria per contestare il rilevato supero dei limiti dimensionali del ricorso introduttivo e controdedurre alle eccezioni preliminari di rito sollevate dalle parti.<br /> Oltre a ribadire assunti giÃ  svolti, ha contestato la motivazione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, laddove fa riferimento al cd. piano di reclutamento straordinario degli associati.<br /> Per il resto ha svolto argomentazioni in replica alle controdeduzioni avversarie.<br /> 6) E&#8217; stata, quindi, fissata per la trattazione del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6 novembre 2019, in vista della quale tutte le parti hanno dimesso memorie ex art. 73 c.p.a. a migliore illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br /> 6.1) L&#8217;Università  degli Studi ha, tra l&#8217;altro, eccepito anche l&#8217;inammissibilità  delle censure irritualmente e tardivamente introdotte dal ricorrente con la memoria dimessa in vista dell&#8217;udienza camerale (ovvero quelle con cui il ricorrente, lungi dal limitarsi a ribadire deduzioni giÃ  svolte ovvero a contestare la mancanza di motivazione denunciata col ricorso introduttivo e col ricorso per motivi aggiunti, contesta proprio la motivazione posta a sostegno degli atti impugnati e sulla quale hanno diffusamente richiamato l&#8217;attenzione l&#8217;Amministrazione intimata e i controinteressati nei rispettivi scritti difensivi).<br /> Al pari dei controinteressati ha, poi, anche eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso per carenza d&#8217;interesse laddove e nella misura in cui collega situazioni tra loro non correlate.<br /> 6.2) Il ricorrente ha riproposto argomentazioni giÃ  svolte, ribadendo di agire a tutela della propria posizione soggettiva, lesa dalla programmazione del fabbisogno del personale laddove è stato immotivatamente e illogicamente eliminato il suo avanzamento di carriera.<br /> 6.3) I controinteressati, analogamente all&#8217;Università , hanno eccepito l&#8217;inammissibilità  delle censure tardivamente introdotte dal ricorrente.<br /> 7) Ha fatto seguito la replica del ricorrente.<br /> 8) Celebrata l&#8217;udienza su indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 9) Le domande avanzate dal ricorrente non hanno pregio, motivo per cui si ritiene di prescindere dall&#8217;analitico e previo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità  e dei rilievi preliminari formulati dall&#8217;Università  degli Studi di Trieste e dai controinteressati (incluse quelle riguardanti l&#8217;introduzione tardiva e irrituale di nuove censure), riservandosi, in ogni caso, la facoltà  di affrontarli, laddove eventualmente opportuno, nell&#8217;ambito della complessiva trattazione delle questioni poste dal medesimo.<br /> 10) Ad avviso del Collegio, sfugge, innanzitutto, al ricorrente che la proposta del fabbisogno di personale formulata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell&#8217;Interpretazione e della Traduzione (d&#8217;ora in poi anche semplicemente IUSLIT) è atto inidoneo ad attribuire alla sua aspettativa di progressione di carriera la valenza di interesse e/o aspettativa qualificati e ciò per una pluralità  di ragioni che si vanno qui di seguito ad esporre.<br /> 10.1) In primo luogo, non può trascurarsi, infatti, di rilevare che la proposta in questione, che parrebbe, peraltro, nemmeno costituire atto proprio della fattispecie procedimentale esitata nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste di definitiva approvazione della programmazione triennale di fabbisogno del personale dell&#8217;Ateneo, può avere al massimo valenza di atto endo-procedimentale, di per sè privo di efficacia esterna e, come tale, inidoneo a costituire posizioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela e/o ad attribuire a chicchessia posizioni di vantaggio.<br /> 10.1.1) Nel senso della totale estraneità  dell&#8217;atto in questione a quelli propri della specifica fattispecie procedimentale depongono, invero, non solo le disposizioni di legge (e, in particolare, l&#8217;art. 4, comma 4, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, che demanda al solo Consiglio di Amministrazione la competenza ad adottare annualmente il piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, etc.), ma anche e soprattutto le norme dello Statuto dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste che qui vengono in rilievo, che &#8211; oltre a non annoverare assolutamente il Consiglio di Dipartimento nè tra i gli <em>&#8220;organi di governo&#8221;,</em>nè tra gli <em>&#8220;altri organi&#8221;</em>dell&#8217;Università  (vedi Titolo II, artt. 8-14, e Titolo III, artt. 15-23), ma solo tra le <em>&#8220;Strutture di ricerca e didattiche&#8221;</em>(Titolo IV, art. 24 e ss.), le cui proposte, lungi dal vincolare in qualche modo gli organi di governo (<em>in primis</em>Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione), sono unicamente oggetto di <em>&#8220;valutazione preventiva&#038; sotto il profilo della sostenibilità &#038;&#8221;</em>quanto agli effetti organizzativi e finanziari che potrebbero produrre (art. 4, comma 2, lett. e, Statuto) &#8211; attribuiscono, inequivocabilmente, al solo Senato accademico (e non ai vari Consigli di Dipartimento) la funzione di formulare proposte ed esprimere pareri obbligatori, tra cui, ai fini che qui specificamente rilevano, <em>&#8220;sul documento di programmazione strategica triennale di Ateneo proposto dal Rettore e sulla programmazione triennale in materia di dotazione organica di professori e ricercatori&#8221;</em>(art. 10, comma 2, lett. a) (n.d.r. si rileva, peraltro, che la programmazione in materia di <em>&#8220;dotazione organica&#8221;</em>è qualcosa di diverso dalla programmazione del <em>&#8220;fabbisogno di personale&#8221;</em>, ancorchè vi siano degli indubbi legami e correlazioni tra i due tipi di atti programmatori) e, aspetto ancora pìù rilevante, al solo Consiglio di Amministrazione le <em>&#8220;funzioni d&#8217;indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e del personale, nonchè di vigilanza sulla sostenibilità  finanziaria delle attività &#8220;</em>(art. 12, comma 1) e, in particolare, la funzione di approvare <em>&#8220;il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo proposto dal Rettore e il documento di programmazione triennale in materia di dotazione organica di professori e ricercatori e di personale, acquisito il parere del Senato Accademico&#8221;Â </em>(art. 12, comma 2).<br /> 10.1.2) Altrettanto inequivoco e pacifico è, inoltre, che il Consiglio di Dipartimento ha potere deliberante in merito alle (sole) attività  del Dipartimento stesso (art. 28, comma 1) e annovera tra le proprie funzioni unicamente quella di formulare <em>&#8220;proposte&#8221;</em>(si badi bene <em>&#8220;proposte&#8221;</em>e non la <em>&#8220;proposta&#8221;</em>)<em>&#8220;in materia di programmazione triennale e fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori&#8221;</em>(art. 28, comma 7, lett. v).<br /> 10.1.3) GiÃ  dalla mera lettura delle norme dianzi riportate è, dunque, agevole rilevare che l&#8217;atto adottato dal Dipartimento ai sensi della norma da ultimo indicata (e dal quale il ricorrente pretenderebbe di far derivare il proprio interesse legittimo a dolersi di quello che definisce <em>&#8220;stralcio&#8221;</em>della progressione di carriera di suo interesse dagli atti adottati dal Senato accademico e dal CdA) ha mera valenza di <em>&#8220;contributo&#8221;</em>istruttorio, che in nessun modo può vincolare o condizionare nè il parere del Senato accademico, nè, tanto meno, la definitiva decisione di spettanza del Consiglio di Amministrazione, non essendo incluso, come detto, tra gli atti propri della sequenza procedimentale volta all&#8217;approvazione del provvedimento programmatorio che qui rileva.<br /> 10.2) In ogni caso, anche laddove si volesse attribuire alla proposta del Dipartimento una valenza diversa (e pìù pregnante) nell&#8217;ambito dello specifico procedimento, è pacifico che la sua natura di atto endo-procedimentale, peraltro in nessun modo in grado di imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva (e ciò anche per l&#8217;elementare considerazione che gli organi di governo sono deputati a fare necessaria sintesi delle proposte che provengono dai vari Dipartimenti), la rende di per sè inidonea ad attribuire al ricorrente, quale potenziale candidato interessato alla progressione di carriera da RU a PA per il SSD IUS/14, da reclutarsi mediante concorso interno ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 6, l. n. 240/2010, riservato ai soli ricercatori in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale, una posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela nei sensi da lui prospettati e reiteratamente ribaditi.<br /> 10.3) Ne deriva che, anche a voler prescindere dal trarre estreme conseguenze in termini di ammissibilità  stessa del ricorso proposto, non può, pur tuttavia, omettersi di rilevare che l&#8217;interesse e la legittimazione a ricorrere del ricorrente possono ravvisarsi sussistenti solo nel ristretto perimetro in cui il medesimo mette in discussione la ragionevolezza della scelta programmatoria operata dagli organi di governo di Ateneo e non, invece, per la mera frustrazione del suo interesse personale alla progressione di carriera, che, come si è avuto modo di evidenziare, assurge, allo stato, a interesse di mero fatto, non meritevole di tutela.<br /> 11) Erra, inoltre, il ricorrente nel ritenere che il Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste avrebbe inteso autolimitare la propria discrezionalità , laddove, con deliberazione n. 432 del 30 novembre 2018, nell&#8217;autorizzare l&#8217;avvio della programmazione triennale in materia di fabbisogno del personale, ha fornito ai Dipartimenti dei criteri guida ai fini dell&#8217;individuazione delle posizioni per le quali proporre motivata richiesta di inserimento nel piano occupazionale. <br /> 11.1) I criteri dettati con la detta deliberazione hanno avuto, infatti, unicamente la funzione di vincolare, al fine di renderla omogenea (e, in quanto tale, comparabile), la preliminare rilevazione del fabbisogno demandata ai Dipartimenti, organi che non hanno, nè possono in alcun modo avere una visione d&#8217;insieme, nè, tantomeno, competenze o funzioni di programmazione strategica per il perseguimento dei fini perseguiti dall&#8217;Università , come, del resto, giÃ  dianzi evidenziato,<br /> In alcun modo i criteri questione possono, pertanto, assurgere a limite dell&#8217;ampia discrezionalità  che connota scelte programmatorie di (esclusiva) competenza dell&#8217;organo consiliare dell&#8217;Università .<br /> 11.2) Sicchè, contrariamente a quanto ritenuto (e plurime volte ribadito) dal ricorrente, la deliberazione in questione non poteva in alcun modo nè vincolare <em>&#8220;&#038; i successivi passaggi del procedimento programmatorio&#8221;</em>, nel senso di precludere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione rispettivamente di proporre o deliberare in via definitiva il fabbisogno del personale in maniera diversa dai <em>&#8220;desiderata&#8221;</em>dei vari Dipartimenti (in termini Tar Lombardia, Milano, sez. III, 5 luglio 2019, n. 1546), nè, tanto meno, far sorgere, per effetto, delle sole previsioni delle <em>&#8220;richieste programmatorie&#8221;</em>contenute nelle proposte di questi ultimi delle posizioni giuridicamente qualificate in capo ai soggetti che, come il ricorrente, reputavano di esserne i potenziali (o addirittura) esclusivi destinatari, essendo pacifico che i bisogni assunzionali vanno determinati in ragione delle esigenze di carattere organizzativo generale e non in funzione delle aspettative di carriera del personale interno.<br /> 12) Deve, anzi, ritenersi rientrare tra le prerogative di spettanza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e costituire l&#8217;essenza stessa della funzione attribuita a tali organi proprio il potere di operare la necessaria sintesi tra le varie proposte pervenute dai Dipartimenti, apportando tutte le modifiche richieste dalle esigenze di prioritaria soddisfazione del superiore interesse perseguito, che non può essere riduttivamente identificato con quelli, gioco forza, settoriali e, come tali, di per sè limitati, avuti di mira dai singoli Dipartimenti al momento della formulazione delle rispettive richieste (in termini Tar Lombardia, Milano, sez. III, 5 luglio 2019, n. 1546).<br /> 12.1) In tal senso confortano, infatti, le norme di legge di riferimento, laddove stabiliscono, per l&#8217;appunto, che <em>&#8220;&#038; le università , anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità  dei servizi offerti, &#038;, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università  italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì¬ conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università  individuano in particolare: (&#038;) e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità &#8220;</em>(art.1-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni dall&#8217;art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43), che <em>&#8220;allo scopo di ottimizzare l&#8217;impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità  e qualità  dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività  e della performance, nonchè con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell&#8217;articolo 6-ter&#8221;</em>(art. 6, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e che <em>&#8220;1. Le università , nell&#8217;ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell&#8217;effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività  e dei servizi e compatibilmente con l&#8217;esigenza di assicurare la sostenibilità  della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato. 2. La programmazione di ateneo di cui al comma 1 è realizzata assicurando la piena sostenibilità  delle spese di personale nell&#8217;ambito di quanto previsto all&#8217;articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 7. (&#038;)&#8221;</em>(Art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49). <br /> 12.2) Nè può trascurarsi, inoltre, di considerare che, come affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia opportunamente invocata dalla difesa erariale a supporto delle argomentazioni difensive spiegate, <em>&#8220;&#038; la determinazione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici pubblici (con l&#8217;individuazione di quelli di maggiore rilevanza, dei modi di conferimento della relativa titolarità  e di determinazione delle dotazioni organiche complessive) è rimessa &#8211; sulla base di fissati dalla legge &#8211; a ciascuna amministrazione pubblica, che vi provvedere mediante (cfr. artt. 2 e 5 d. lgs. n. 165/2001), complessivamente ispirati a criteri di funzionalità , flessibilità , trasparenza ed imparzialità , idonei a tradurre e compendiare, in prospettiva programmatica, i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità  (art. 97 Cost.) e a perseguire la complessiva efficacia ed efficienza dell&#8217;azione amministrativa (art. 1 l. n. 241/1990).</em><br /> <em>Sebbene non sia revocabile in dubbio che siffatti rientrino pienamente nel novero del provvedimenti amministrativi e siano, in quanto tali, soggetti al relativo statuto (che ne impone la complessiva verifica di legittimità , la soggezione alle norme sulla competenza, il rispetto dei canoni di ragionevolezza, la garanzia di imparzialità  e ne legittima il corrispondente sindacato giurisdizionale da parte del giudice amministrativo, anche in punto di adeguatezza delle premesse istruttorie e di idoneità  giustificativa sul piano motivazionale: cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3728), è vero, tuttavia, che gli ampi margini della scolpita logica di auto organizzazione postulano ed impongono, per tradizionale e consolidato intendimento, il riconoscimento di una lata discrezionalità  programmatica.</em><br /> <em>La conclusione discende, del resto, dal rilievo che &#8211; pur essendo anche l&#8217;attività  amministrativa organizzativa assoggettata al principio di legalità  (art. 97 Cost., nella parte in cui postula una base legale ad ogni attribuzione competenziale) &#8211; i relativi procedimenti (di matrice caratteristicamente infrastrutturale o interna o programmatoria) non sono destinati ad incidere, se non in via mediata, sulle posizioni soggettive dei consociati, in quanto destinatari dell&#8217;azione amministrativa: a livello macro-organizzativo, l&#8217;amministrazione non entra in relazione diretta con i titolari di situazioni giuridiche soggettive, ma crea soltanto presupposti alla instaurazione di rapporti giuridicamente rilevanti con tali soggetti. Ne risulta corrispondentemente attutito (se pur non eliso, non trattandosi propriamente di autonomia) il profilo garantistico del momento giustificativo, che legittima &#8211; come tale &#8211; un sindacato limitato al travisamento del fatto o al manifesto eccesso di potere. </em><br /> <em>Si dovrà  cioè osservare che sussiste, nella adozione dei provvedimenti in questione, una discrezionalità  che, per un verso &#8211; non strutturandosi in termini di confronto comparativo di posizioni e di interessi pubblici e privati, nella logica della determinazione conclusiva dei procedimenti ad efficacia esterna &#8211; ridimensiona, pur senza elidere, l&#8217;intensità  dell&#8217;onere motivazionale e, per altro e consequenziale verso, limita il sindacato giudiziale alle ipotesi di conclamata ed evidente abnormità &#8220;Â </em>(C.d.S., sez. V, 3 settembre 2018, n. 5143; in termini Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 3 gennaio 2019, n. 32).<br /> 13) Da quanto sin qui esposto deriva, quindi, quale logica conseguenza, anche l&#8217;insussistenza di qualsivoglia obbligo in capo al Senato Accademico e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione di motivare gli eventuali <em>&#8220;scostamenti&#8221;</em>dalle richieste dei singoli Dipartimenti, ma unicamente quello di dare intellegibile contezza della ragionevolezza complessiva delle scelte programmatorie effettuate in vista della soddisfazione del pubblico interesse, essendo indubitabile che l&#8217;impianto globale del piano deve rispondere a criteri di coerenza e logicità . <br /> <br /> 13.1) Non va, pertanto, <em>&#8220;giustificato&#8221;</em>il mero inserimento e/o stralcio e/o la diversa scansione temporale della previsione di singole posizioni, vieppìù se, in particolare nell&#8217;ultimo caso, tutte comunque contemplate nelle proposte dei Dipartimenti, come, del resto, precisato dal Rettore anche nella seduta del 3 maggio 2019 del Consiglio di Amministrazione <em>(&#8220;la tempistica dei reclutamenti è correlata al valore degli indicatori, che varia in base alle assunzioni reali e non programmate&#8221;).</em><br /> 14) Sotto lo specifico profilo della motivazione e in disparte ogni ulteriore considerazione circa la sussistenza del relativo obbligo nel caso specifico (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, 28 maggio 2009, n. 1750) e/o l&#8217;intensità  e ampiezza dell&#8217;esplicitazione delle ragioni che stanno alla base del fabbisogno approvato (C.d.S., sez. V, n. 5143/2018), consta, in ogni caso, che sia il Senato Accademico che, poi, il Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  abbiano offerto sufficiente evidenza delle ragioni, per nulla illogiche, poste a sostegno rispettivamente del parere espresso e della programmazione del fabbisogno definitivamente deliberata ai fini di quanto precisati sub precedente pt. 13. <br /> 14.1) Il Senato, nella deliberazione in data 17/04/2019 n 78, ha, infatti, non solo preso atto di quanto rappresentato dal Presidente del consesso stesso ovvero che <em>&#8220;la proposta rappresenta un punto di mediazione tra le attese del personale docente e ricercatore che ha conseguito l&#8217;ASN e le esigenze dell&#8217;Ateneo sia in termini di sofferenza didattica che di equilibri complessivi rispetto agli indicatori previsti dal d.lgs. 49/2012 e dalla legge 240/2010 relativamente alla composizione dell&#8217;organico&#8221;,</em>ma soprattutto corroborato la motivazione della decisione assunta in forza e per l&#8217;effetto di quanto emerso nel corso della discussione.<br /> 14.1.1) Non si può, infatti, trascurare di rilevare che, a seguito dell&#8217;intervento della prof.ssa Rega, Direttore del Dipartimento direttamente interessato, che aveva manifestato il proprio rammarico <em>&#8220;per il sacrificio del passaggio da RU PA chiesto nel settore IUS14 (Diritto internazionale)&#8221;</em>e dichiarato, pur tuttavia, di confidare <em>&#8220;nel piano straordinario&#8221;,</em>il Rettore (quale Presidente dell&#8217;Organo) aveva espressamente confermato che <em>&#8220;tale piano straordinario dedicato ai passaggi RU PA è giÃ  stato firmato dal Ministro&#8221;</em>(n.d.r. il riferimento è al d.m. n. 364/2019, della cui firma da parte del Ministro era stata data notizia ufficiale con la pubblicazione in data 12/4/2019 di un comunicato sul sito internet del MIUR ovvero successivamente alla deliberazione del Dipartimento IUSLIT &#8211; vedi all. 1 fascicolo doc. Medina Montero).<br /> 14.1.2) Nè può omettersi di considerare quanto precisato dal Senato Accademico, a chiare lettere, all&#8217;art. 2 del dispositivo della propria deliberazione ovvero che la proposta di Programmazione del fabbisogno di personale relativamente al comparto docenti e ricercatori formulata <em>&#8220;&#038; rispetta l&#8217;ordine di priorità  attribuito da ciascun Dipartimento e viene accolta laddove consente all&#8217;Ateneo di rispettare il valore atteso degli indicatori relativi alla programmazione del fabbisogno previsti dalla legge 240/2010 e dal d.lgs. 49/2012&#8221;,</em>a dimostrazione, dunque, che ogni decisione è stata assunta motivatamente e in piena consapevolezza da parte di tutti i componenti dell&#8217;organo deliberante, tra cui, ai fini che qui assumono rilievo in relazione alle questioni poste dal ricorrente col ricorso per motivi aggiunti, anche dallo stesso Direttore del Dipartimento IUSLIT, che, al di lÃ  di quanto giÃ  dianzi riportato e dell&#8217;integrazione al verbale della seduta successivamente richiesta dal medesimo (n.d.r. il Senato accademico nella seduta del 22 maggio 2019 dÃ  atto, nella delibera n. 93/2019, che la prof.ssa Rega ha inviato un&#8217;integrazione al verbale della precedente seduta oggetto di approvazione nei sensi che seguono: <em>&lt;&gt;</em>) nulla ha obiettato (limitandosi, per l&#8217;appunto, anche nell&#8217;integrazione formulata a ritenere meramente <em>&#8220;inopportuna&#8221;</em>la mancata previsione del posto in questione), nè chiesto che venisse posto in votazione alcun emendamento alla proposta su cui il Senato era stato chiamato a esprimersi, cosa che hanno fatto, invece, altri componenti dell&#8217;organo.<br /> 14.1.3) A tale specifico riguardo, giova, peraltro, anche sottolineare che il parere in questione è stato espresso <em>&#8220;con voti unanimi&#8221;</em>(vedi all. 7 &#8211; fascicolo doc. Università ), a comprova, dunque, che la proposta programmatoria su cui il Senato è stato chiamato ad esprimersi è stata condivisa da tutti i senatori, nessuno escluso, e ciò a prescindere dalle eventuali opinioni personali sulla opportunità  o meno del sacrificio imposto da superiori esigenze a talune delle richieste provenienti dai singoli Dipartimenti. <br /> 14.2) Analoghe chiare esplicitazioni delle ragioni sottese alla decisione definitivamente assunta dal Consiglio di Amministrazione e compiutamente declinata nella deliberazione n. 176/2019 di approvazione del fabbisogno del personale, adottata &#8211; si rammenta &#8211; sempre con voti unanimi e <em>&#8220;tenuto conto dei pareri e delle proposte formulati dal Senato Accademico, nell&#8217;adunanza del 17 aprile 2019, che sono stati illustrati dal Magnifico Rettore al Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 3 maggio u.s.&#8221;</em>(all. 11, pag. 66 &#8211; fascicolo doc. Università ), emergono, poi, dalle risultanze a verbale della discussione svoltasi nel corso delle sedute del del 3 maggio 2019 e del 10 maggio 2019, ove si legge, tra l&#8217;altro, che: <br /> &#8211; <em>&#8220;quanto ai reclutamenti finanziati con punti organico di ateneo, i reclutamenti mediante progressioni devono essere opportunamente bilanciati dai reclutamenti esterni&#8221;</em>(vedi delibera n. 149/2019, pag. 67 &#8211; all. 10 fascicolo doc. Università ); <br /> &#8211; <em>&#8220;Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito allo stato di avanzamento del Decreto MIUR di approvazione piano straordinario associati destinato a finanziare promozioni RU PA: informalmente risulta che il Ministro abbia firmato il decreto, ma ancora non vi è contezza delle risorse destinate. E&#8217; comunque uno dei motivi per cui alcuni passaggi RU PA sono stati tolti dalla presente programmazione in vista del loro inserimento nel piano straordinario associati di cui siamo in attesa&#8221;</em>(all. cit. pag. 69); <br /> &#8211; <em>&#8220;&#038; E&#8217; certo importante rispondere alla richiesta della comunità  universitaria, ma occorre anche tener presente che il Consiglio di Amministrazione non può abdicare al suo ruolo di coordinamento delle strutture dipartimentali che, inevitabilmente, hanno un punto di vista pìù circoscritto e parziale rispetto alle problematiche dell&#8217;Ateneo&#8221;</em>(all. cit. pag. 69). <br /> <br /> 14.2.1) Nè può sottacersi che, ancorchè con specifico riguardo alla proposta del Magnifico Rettore (Tab. 4 &#8211; all. 11, pag. 5, fascicolo doc. Università ), poi non approvata, è stato ulteriormente ribadito che <em>&#8220;&#038; i passaggi RU PA potranno essere gestiti con il piano straordinario associati: alle posizioni eliminate potrebbe essere riconosciuta la priorità  nella copertura in sede di prossima programmazione del fabbisogno del personale&#8221;,</em>a comprova che le ragioni dell&#8217;eventuale non previsione di detti passaggi &#8211; peraltro nè irragionevoli, nè illogiche, nè, tanto meno, fondate su presupposti fattuali macroscopicamente errati, in quanto, come condivisibilmente evidenziato anche dalla difesa di uno dei due controinteressati, fondate sull&#8217;esigenza di non sprecare risorse finanziarie che comunque il piano straordinario aveva messo a disposizione dall&#8217;anno 2020 per le progressioni a professore associato dei ricercatori universitari giÃ  in possesso, come il ricorrente, dell&#8217;ASN &#8211; erano state ampiamente e ripetutamente rappresentate. <br /> 15) Si può, in definitiva, affermare che il Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Trieste si è limitato unicamente ad esercitare l&#8217;ampia discrezionalità  che gli compete, non eccedendo dai poteri attribuiti, ma, anzi, avendone fatto ragionevole (e motivato) governo, nel rispetto dei dettami di buona ed efficiente amministrazione.<br /> 15.1) La programmazione approvata può ritenersi, infatti, frutto di scelte di carattere strategico, sorrette da un&#8217;adeguata ed equilibrata ponderazione delle diverse esigenze rappresentate dai Dipartimenti, che, per le ragioni giÃ  dianzi evidenziate, erano, in ogni caso, inidonee a costituire interessi o aspettative qualificate in capo agli <em>&#8220;interni&#8221;</em>aspiranti ad una progressione di carriera.<br /> 15.2) Come documentato anche nella presente sede dall&#8217;Università  intimata, il piano approvato assicura, inoltre, la sostenibilità  della spesa del personale di cui all&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 49/2012 e non comporta l&#8217;utilizzo di punti organico maggiori rispetto a quelli disponibili.<br /> 15.3) Al riguardo, è, peraltro, indubbio che le risorse assunzionali vanno considerate a livello di Ateneo e non di singolo Dipartimento, il che vale di per sè anche ad escludere qualsivoglia diretta correlazione tra la progressione RU PA per il settore scientifico disciplinare IUS/14 e quelle da professore associato a professore ordinario (PAÃ PO) per i settori scientifico disciplinari IUS/07 <em>&#8220;diritto del lavoro&#8221;</em>e LIN/07 <em>&#8220;lingua spagnola&#8221;.</em><br /> In nessuna parte dei provvedimenti impugnati si rinviene, invero, traccia del fatto che la prima sarebbe stata sacrificata per dare ingresso alle seconde.<br /> Vero è, piuttosto, che, in una logica di sistema, è ragionevole privilegiare procedure, come quelle da PA a PO dianzi indicate, che altrimenti sono deputate a non trovare pìù possibilità  di soddisfazione rispetto ad altre, oggetto di un piano straordinario di finanziamento, che subiscono solo un differimento temporale rispetto ai desiderata (non vincolanti e privi di effetti esterni) dei Dipartimenti e all&#8217;indicazione delle priorità  dai medesimi formulata.<br /> Tra la mancata inclusione nel piano occupazionale della progressione per il posto e nel SSD cui ambisce il ricorrente e quelle dal PA a PO per i SSD IUS/07<em>&#8220;diritto del lavoro&#8221;</em>e LIN/07 <em>&#8220;lingua spagnola&#8221;</em>vi è, in sostanza, una correlazione meramente occasionale e l&#8217;unico <em>&#8220;legame&#8221;</em>ravvisabile è di carattere eminentemente temporale, nel senso che, nel medesimo<em>&#8220;momento procedimentale&#8221;</em>, l&#8217;una è stata ritenuta non prioritaria da parte degli organi competenti rispettivamente ad esprimersi sulla proposta di fabbisogno occupazionale e ad approvarlo in via definitiva e le altre ritenute di interesse prioritario.<br /> 16) Le ragioni sin qui esposte e le considerazioni svolte appalesano, dunque, l&#8217;infondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo.<br /> 17) Il secondo motivo d&#8217;impugnazione è, invece, inammissibile per carenza d&#8217;interesse, laddove denuncia l&#8217;illegittimità , in via derivata, della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell&#8217;Interpretazione e della Traduzione n. 08 del 28.5.2019, attesa la giÃ  evidenziata insussistenza di diretta correlazione tra la mancata previsione nel piano del fabbisogno triennale del personale della progressione da RU a PA per il SSD IUS/14 e la previsione, invece, di quelle da PA a PO per i settori scientifico disciplinari IUS/07 <em>&#8220;diritto del lavoro&#8221;</em>e LIN/07 <em>&#8220;lingua spagnola&#8221;.</em><br /> 17.1) E&#8217;, poi, infondato, laddove il ricorrente lamenta che il Dipartimento, all&#8217;atto della motivata richiesta di copertura dei posti ex art. 28, comma 7, lett. w), avrebbe omesso di considerare che i presupposti posti a fondamento (elevata valutazione della ricerca ed assenza professori ordinari) non erano stati in passato ritenuti sufficienti per assegnare a tali chiamate una priorità  superiore a quella relativa al settore IUS/14, nonchè di addurre una motivazione rafforzata, capace di superare quella in precedenza resa nella proposta di programmazione, e così¬ idonea a consentire l&#8217;indizione del concorso.<br /> 17.2) Al riguardo, devesi, invero convenire con la difesa erariale sul fatto che le deliberazioni adottate del Consiglio di Dipartimento rispettivamente ai sensi delle lett. v) e w) dell&#8217;art. 28, comma 7, dello Statuto operano su piani e in momenti procedimentali diversi.<br /> La prima ha, infatti, ad oggetto la (mera) formulazione di <em>&#8220;proposte&#8221;</em>in materia di programmazione triennale e fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori, la seconda si pone, invece, a valle dell&#8217;atto programmatorio e costituisce uno dei suoi <em>&#8220;passaggi&#8221;</em>procedimentali attuativi, in quanto ha, per l&#8217;appunto, ad oggetto la formulazione, <em>&#8220;in coerenza con la programmazione di Ateneo&#8221;</em>, di <em>&#8220;motivate richieste di copertura di posti di professore di prima e seconda fascia (&#038;)&#8221;.</em><br /> Sicchè, una volta previsti i posti nella programmazione di Ateneo, va da sè che la richiesta di copertura deve avere riguardo unicamente a tale atto, con la conseguenza che la motivazione non può regredire al livello delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Dipartimento in un momento antecedente, non sfociate in previsioni di piano.<br /> La motivazione non può che afferire alle ragioni che rendono necessaria la richiesta di copertura di quello specifico posto giÃ  contemplato nella programmazione del fabbisogno.<br /> E in tal senso entrambe le richieste risultano adeguatamente motivate.<br /> 18) Il ricorso introduttivo va, quindi, in definitiva dichiarato inammissibile e/o rigettato nei sensi e per le ragioni dianzi evidenziate.<br /> 19) Stessa sorte spetta al ricorso per motivi aggiunti, laddove il ricorrente denuncia l&#8217;illegittimità , in via derivata, dei provvedimenti impugnati. <br /> 20) Tale ricorso è, in ogni caso, manifestamente infondato, laddove il ricorrente pretenderebbe di trarre la sussistenza di nuovi profili di illegittimità  dall&#8217;integrazione apportata su richiesta della prof.ssa Rega al verbale della seduta del Senato accademico del 17 aprile 2019 e dalle risultanze del verbale n. 9 della seduta del Dipartimento IUSLIT in data 12 giugno 2019, ove, in particolare, viene riportato che <em>&#8220;i Senatori hanno avuto conoscenza della proposta di programmazione nel corso della stessa seduta del Senato &#8211; e non prima &#8211; senza poter intervenire in alcun modo sulla medesima&#8221;.</em><br /> 20.1) Con riguardo al primo aspetto si è giÃ  detto nel corso della trattazione delle questioni poste col primo motivo del ricorso introduttivo, alle quali può farsi pacificamente rinvio.<br /> 20.2) Quanto al secondo, basta, invece, ad avviso del Collegio rammentare che la deliberazione con cui il Senato accademico ha espresso il parere di competenza sulla proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata adottata con voti unanimi, presenti e votanti anche i professori Rega e Ferretti.<br /> 20.2.1) Fermo restando quanto giÃ  ribadito con riguardo alle perplessità  manifestate dalla prof.ssa Rega circa l&#8217;opportunità  di non includere nel piano programmatico la progressione da RU a PA alla quale ambisce il ricorrente, s&#8217;appalesano, quindi, del tutto condivisibili le considerazioni svolte dal controinteressato Medina Montero, laddove, con specifico riguardo a quanto dichiarato dal prof. Ferretti nel corso della seduta del Consiglio del Dipartimento IUSLIT da ultimo indicata, evidenziano: <br /> <em>&#8220;1) che la proposta di programmazione è stata illustrata dal Magnifico Rettore in apertura della seduta del 17.4.2019; </em><br /> <em>2) che nessuno dei presenti, ivi incluso il prof. Ferretti, si sono doluti di alcunchè, risultando anzi a verbale che «Tutti i componenti del Senato Accademico ringraziano il Rettore per il complesso lavoro di sintesi svolto»; </em><br /> <em>3) che tutti i Senatori interessati che hanno ritenuto di farlo, tra i quali non figura il sempre silente prof. Ferretti, hanno partecipato in modo propositivo o critico al dibattito come era in loro facoltà ; </em><br /> <em>4) che in occasione della successiva seduta del 22.5.2019 in cui il verbale dd. 17.4.2019 è stato approvato con richiesta di integrazioni nessuno dei Senatori, neanche il prof. Ferretti, ha pensato di dolersi del «fatto che i Senatori hanno avuto conoscenza della proposta di programmazione nel corso della stessa seduta del Senato &#8211; e non prima &#8211; senza poter intervenire in alcun modo sulla medesima» come invece il predetto ha ritenuto di esternare appena dopo circa 2 mesi non al Senato accademico bensì¬ alla fine della seduta del Consiglio di Dipartimento del 12.6.2019 &#038;&#8221;. </em><br /> 20.3) Anche in tale parte il ricorso per motivi aggiunti non ha, dunque, miglior sorte e non può che essere rigettato.<br /> In definitiva, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno rigettati e/o dichiarati inammissibili nei sensi e per le ragioni dianzi evidenziate.<br /> La particolarità  delle questioni al vaglio del Tribunale, vale, in ogni caso, a giustificare la compensazione per intero delle spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta e/o dichiara inammissibili nei sensi e per le ragioni evidenziate nella parte motiva.<br /> Spese compensate<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p> </p></div>
<div style="text-align: center;"><strong>Postilla:La discrezionalità  delle Università  nella programmazione del fabbisogno di personale a cura dell&#8217;avv. Roberto Fusco</strong><br /> </div>
<div style="text-align: justify;"><em>Il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia offre un&#8217;interessante ricostruzione delle competenze e delle modalità  di svolgimento del procedimento programmatorio del fabbisogno di personale nelle Università . La sentenza si sofferma sul rapporto tra il preventivo atto dipartimentale con cui vengono proposte le priorità  assunzionali di propria competenza e la successiva fase programmatoria che viene definita discrezionalmente dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico. Gli organi di governo di Ateneo, nell&#8217;ambito di tale procedimento programmatorio, hanno solamente l&#8217;onere di dare intellegibile contezza della ragionevolezza complessiva delle scelte effettuate in vista della soddisfazione del pubblico interesse, non dovendo giustificare la difformità  delle loro decisioni rispetto alle preferenze (non vincolanti) espresse dai Consigli di Dipartimento, che hanno al massimo la mera valenza di &#8220;contributi&#8221; istruttori. La decisione del Senato e del Consiglio d&#8217;amministrazione di discostarsi dalla proposta delle priorità  indicate dal Dipartimento, infatti, non è idonea di per sè a legittimare un&#8217;impugnazione giurisdizionale da parte di un soggetto che si ritenga leso dalla scelta programmatoria finale adottata. A ciò deve aggiungersi che, nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  programmatoria volta al reperimento del personale, è riconosciuta all&#8217;Ateneo un&#8217;ampia discrezionalità  (connaturata al potere di auto organizzazione delle Università ) che ridimensiona notevolmente l&#8217;intensità  dell&#8217;onere motivazionale (senza eliderlo) gravante in capo all&#8217;amministrazione, limitando consequenzialmente il sindacato giurisdizionale alle ipotesi di conclamata ed evidente abnormità .</em><em>Tale onere motivazionale è attenuato anche in ragione del fatto che i procedimenti programmatori relativi all&#8217;organizzazione non sono destinati ad incidere, se non in via mediata, sulle posizioni soggettive dei singoli, i quali non possono vantare una situazione giuridicamente tutelabile in giudizio. Infatti, l&#8217;interesse personale alla progressione di carriera nell&#8217;ambito delle scelte programmatorie del fabbisogno assume la qualificazione di interesse di mero fatto che, in quanto tale, non può costituire una situazione giuridica soggettiva azionabile davanti al giudice amministrativo.</em></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-17-3-2020-n-103/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-30-10-2019-n-451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-30-10-2019-n-451/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.451</a></p>
<p>Presidente Settesoldi/Estensore Stevanato 1. Ordinanza contingibile ed urgente exart. 9 legge n. 447/1995 &#8211; inquinamento acustico &#8211; competenza propria del Sindaco &#8211; ordinanza contigibile ed urgente in materia di sanità  ed igiene pubblica &#8211; differenze &#8211; competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo.Â  1. L&#8217;articolo 9 della legge 26 ottobre 1995,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-30-10-2019-n-451/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-30-10-2019-n-451/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Settesoldi/Estensore Stevanato</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Ordinanza contingibile ed urgente <em>ex</em>art. 9 legge n. 447/1995 &#8211; inquinamento acustico &#8211; competenza propria del Sindaco &#8211; ordinanza contigibile ed urgente in materia di sanità  ed igiene pubblica &#8211; differenze &#8211; competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo.Â </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 non può essere riduttivamente inteso come una mera riproduzione, nell&#8217;ambito della normativa a tutela dell&#8217;inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in materia di sanità  ed igiene pubblica. Pertanto, l&#8217;utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di inquinamento acustico appartiene alla competenza propria del Sindaco, per fronteggiare situazioni di carattere esclusivamente locale, all&#8217;esito degli accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie regionali.Â </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 30/10/2019<br /> <strong>N. 00451/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00273/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 273 del 2018, proposto da<br /> R. Casini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Tavagnacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ino Pupulin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;<br /> <strong><em>per il risarcimento del danno ingiusto</em></strong><br /> subito dalla ricorrente in conseguenza dell&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 73/2017, annullata da questo Tribunale amministrativo con sentenza n. 26/2018, pubblicata l&#8217;1 febbraio 2018.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tavagnacco e del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La società  ricorrente, che svolge attività  di rottamazione di metalli, premette di essere stata destinataria dell&#8217;ordinanza contingibile e urgente, n. 73/2017 dell&#8217;8 agosto 2017, emanata ex art. 9 L. 447/1995, con cui il Sindaco del Comune di Tavagnacco, sulla scorta degli esiti delle rilevazioni effettuate dall&#8217;ARPA FVG, ha ordinato l&#8217;immediata adozione di &#8220;tutti gli accorgimenti tecnici necessari a limitare le emissioni sonore inquinanti, riportandole entro i limiti di legge&#8221;, nonchè la predisposizione di un &#8220;piano di bonifica, redatto da tecnico competente in acustica, che indichi interventi/modalità  e accorgimenti tecnico-operativi finalizzati al contenimento e abbattimento delle emissioni sonore inquinanti collegate precipuamente allo scarico dei materiali e alla movimentazione degli stessi sullo spazio esterno posto sul retro della proprietà , su via Cadore, oltre che al transito di autocarri e camion, entro e non oltre 20 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento&#8221;.<br /> Detto provvedimento è stato impugnato davanti a questo Tribunale dalla ricorrente, che ha ottenuto, prima, la sospensione cautelare dei relativi effetti (con ordinanza di questo Tar n. 118 del 27.9.2018), quindi, l&#8217;accoglimento del ricorso, con sentenza 1.2.2018, n. 26.<br /> Tuttavia, la ricorrente espone di aver dovuto subire gli effetti, vincolanti, prodotti dalla citata ordinanza sindacale nel periodo dal 9 agosto 2017, giorno della notifica, sino al 27 settembre 2017, data della pubblicazione dell&#8217;ordinanza di questo Tar recante la misura cautelare sospensiva richiesta.<br /> In questo lasso temporale, la ricorrente sostiene di essere stata costretta a ridurre sensibilmente la propria attività  nella zona nord dello stabilimento &#8211; specificatamente deputata allo stoccaggio del materiale ferroso ivi consegnato dagli autocarri, nonchè sede delle attrezzature necessarie alla conseguente riduzione volumetrica, operazione essenziale per la commercializzazione &#8211; trasferendo, per quanto possibile, l&#8217;attività  nella zona sud, la più¹ lontana dalle abitazioni presso le quali erano state effettuate le misurazioni dell&#8217;ARPA FVG.<br /> Il danno derivante da tali operazioni è quantificato dall&#8217;interessata in euro 26251,35, somma da maggiorarsi a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.<br /> Da ciù² la presente azione di responsabilità  civile dell&#8217;amministrazione, per ottenere il risarcimento del danno (come sopra stimato) cagionato alla ricorrente dall&#8217;anzidetto illegittimo svolgimento dell&#8217;attività  amministrativa, mediante l&#8217;ordinanza sindacale poi annullata dal g.a.<br /> L&#8217;interessata sostiene che, nella vicenda in esame, vi sarebbero tutti gli elementi della responsabilità  aquiliana: il danno ingiusto, l&#8217;elemento oggettivo, l&#8217;elemento soggettivo, il nesso di causalità .<br /> L&#8217;Amministrazione comunale, costituita in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione in quanto sarebbe lo Stato, e non il Comune, l&#8217;unico soggetto legittimato passivo dell&#8217;azione risarcitoria proposta per il ristoro del pregiudizio derivante dall&#8217;esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo attribuite al Sindaco. Nel merito, ha controdedotto negando che la domanda risarcitoria possa essere accolta, non sussistendo gli elementi dell&#8217;illecito aquiliano in capo all&#8217;Amministrazione.<br /> Si è costituita anche l&#8217;Amministrazione statale dell&#8217;Interno eccependo il difetto di legittimazione passiva dello Stato, in quanto l&#8217;ordinanza emessa dal Sindaco di Tavagnacco ex art. 9 Legge n. 447/1995 (che non risulterebbe essere stata trasmessa alla Prefettura) rientra in una competenza propria del Sindaco per fronteggiare situazioni di carattere esclusivamente locale.<br /> Passando al giudizio del Collegio, l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva, opposta dal Ministero dell&#8217;Interno, va accolta.<br /> Si tratta nella specie, infatti, di un atto emanato dal Sindaco, non nella veste di Ufficiale del Governo.<br /> La norma applicata (art. 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447) recita: &#8220;Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità  di tutela della salute pubblica o dell&#8217;ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell&#8217;ambiente, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59 , e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l&#8217;inibitoria parziale o totale di determinate attività . Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà  è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri&#8221;.<br /> Dunque, la norma non è una pleonastica riproduzione, nell&#8217;ambito della normativa a tutela dall&#8217;inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in materia di sanità  ed igiene pubblica. Ne deriva che l&#8217;utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di inquinamento acustico, così delineato in una gradazione di livelli da locale a &#8211; via via &#8211; provinciale, regionale e nazionale, appartiene alla competenza propria del Sindaco, per fronteggiare situazioni di carattere esclusivamente locale, all&#8217;esito degli accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie regionali.<br /> Il Ministero dell&#8217;Interno va perciù² estromesso dal giudizio.<br /> Passando al merito del ricorso, ritiene il Collegio che non sussistano tutti gli elementi necessari affinchè possa riconoscersi il diritto della ricorrente al risarcimento del danno.<br /> In particolare, seppure sussiste l&#8217;antigiuridicità  e la colpa dell&#8217;Amministrazione comunale, in quanto dalla sentenza di questo Tar è risultato che non vi erano, nella fattispecie, i presupposti per l&#8217;emanazione di un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, manca tuttavia, a giudizio del Collegio, il nesso causale.<br /> Infatti, come ha esattamente obiettato il difensore del Comune, l&#8217;ordine del Sindaco non imponeva specificamente di dislocare i materiali trattati in altra zona dello stabilimento, azione che, del resto, il Comune nega sia stata utile al fine di ridurre le immissioni di rumore.<br /> L&#8217;ordine era genericamente rivolto ad &#8220;adottare con effetto immediato tutti gli accorgimenti tecnici necessari a limitare le emissioni sonore inquinanti, riportandole entro i limiti di legge&#8221; ma soprattutto e specificamente a predisporre e trasmettere, entro 20 giorni, al Comune ed all&#8217;ARPA un &#8220;piano di bonifica redatto da tecnico competente in acustica&#8221;, adempimento, questo, non eseguito.<br /> L&#8217;asserito adempimento, adottato mediante lo spostamento di parte delle lavorazioni in altra zona dello stabilimento, non è stato quindi nè funzionale nè utile nè realmente consentaneo all&#8217;ordinanza sindacale.<br /> Oltre a ciù², il Collegio rileva che, in base al principio di carattere generale, desumibile dall&#8217;art. 1227, comma 2, cod. civ., il danneggiato è tenuto ad attivarsi diligentemente per rimuovere le conseguenze patrimoniali negative dell&#8217;illecito, sempre che ciù² non comporti attività  gravose e straordinarie tali da generare notevoli rischi e sacrifici (cfr. Cass. Sezione I Civ., 20 novembre 1991, n. 12439; in termini, Cass. 27 giugno 1990, n. 6547).<br /> Il dovere di evitare il danno investe, dunque, l&#8217;illecito aquiliano, per cui se il danneggiato ha il dovere, secondo correttezza, di evitare il danno, la violazione di tale impegno è anch&#8217;essa causa del danno.<br /> Ora, la ricorrente ha bensì chiesto ed ottenuto la sospensione cautelare del provvedimento, ottenuta dopo circa un mese e mezzo dalla ricezione dell&#8217;ordinanza sindacale, ma avrebbe potuto, con maggiore diligenza, chiedere immediatamente una misura cautelare monocratica.<br /> In conclusione, per le ragioni che precedono, la pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente è infondata.<br /> Il ricorso va perciù² respinto.<br /> Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità  della questione.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), estromette dal giudizio il Ministero dell&#8217;Interno e, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese del giudizio compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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