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	<title>T.A.R. Campania - Salerno - Sezione III Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Campania - Salerno - Sezione III Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla inesistenza e nullità della notificazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inesistenza-e-nullita-della-notificazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 10:26:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inesistenza-e-nullita-della-notificazione/">Sulla inesistenza e nullità della notificazione.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Notificazione &#8211; Inesistenza &#8211; Nullità &#8211; Tratti distintivi. La notificazione è qualificabile come inesistente allorchè la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l’inserimento nello sviluppo del processo, sicchè, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inesistenza-e-nullita-della-notificazione/">Sulla inesistenza e nullità della notificazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inesistenza-e-nullita-della-notificazione/">Sulla inesistenza e nullità della notificazione.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Notificazione &#8211; Inesistenza &#8211; Nullità &#8211; Tratti distintivi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La notificazione è qualificabile come inesistente allorchè la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l’inserimento nello sviluppo del processo, sicchè, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano – in base ad una valutazione <em>ex ante</em> avente ad oggetto l’astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione – un qualche riferimento con il destinatario.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Russo &#8211; Est. Saracino</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2023, proposto da Antonio Franza, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Annarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Provincia di Salerno, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Mariella Farabella, rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Morena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa adozione di misure cautelari</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del Decreto Dirigenziale n. 66 del 25 luglio 2023, con il quale si comunicava la rettifica della graduatoria per la progressione all’Area Funzionari ed E.Q. (ex categoria D) – profilo contabile e l’aggiudicazione in favore dei candidati, Sigg.ri Antonio Pepe con punteggio di 68,56 e Mariella Farabella con punteggio di 63,58;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto, ancorché non cognito, presupposto, connesso e consequenziale (ivi inclusi i verbali della Commissione).</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata, Mariella Farabella;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza cautelare n. 412/2023 del 26.10.2023;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza collegiale n. 676/2025 del 10.04.2025;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, il Sig. Franza chiede l’annullamento del Decreto Dirigenziale n. 66 del 25 luglio 2023 (prot. n. PSA/202300074451), conosciuto in pari data, con il quale è stata comunicata la rettifica della graduatoria per la progressione all’Area Funzionari ed E.Q. (ex categoria D) – profilo contabile, e l’aggiudicazione in favore dei candidati, sig.ri Antonio Pepe con punteggio di 68,56 e Mariella Farabella con punteggio di 63,58.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Espone in fatto il ricorrente:</p>
<p style="text-align: justify;">– la Provincia di Salerno indiceva una procedura comparativa per la progressione verticale, riservata al personale già assunto a tempo indeterminato e volta alla copertura, tra gli altri, di n. 2 posti nel profilo di Istruttore direttivo contabile;</p>
<p style="text-align: justify;">– la normativa di gara stabiliva che la procedura si sarebbe svolta nel rispetto dei criteri e modalità previsti dall’art. 52 comma 1-bis del D.lgs. 165/2001, così come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, così come disciplinati dal Regolamento sulle Progressioni verticali della Provincia di Salerno, approvato con Decreto n. 84/2022;</p>
<p style="text-align: justify;">– il ricorrente depositava la propria domanda, secondo lo schema di allegato, dichiarando, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, anche la conformità agli originali delle copie di documenti/certificati/attestati/incarichi allegati, e ciò ai fini della loro valutazione secondo quanto previsto dall’art. 6 punto c) e d) dell’Avviso di selezione;</p>
<p style="text-align: justify;">– tra i documenti prodotti allegava il proprio <em>curriculum</em> – presentato in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 – in cui si richiamavano tutti i titoli di formazione e attestati in suo possesso che venivano riprodotti in copia;</p>
<p style="text-align: justify;">– con Decreto Dirigenziale n. 61 del 30 giugno 2023 (prot.n. PSA/202300066524), veniva comunicata la graduatoria (ed i relativi punteggi) per la progressione all’Area Funzionari ed E.Q. (ex categoria D) – profilo contabile – aggiudicando la selezione in favore dei candidati: sig.ri Antonio Pepe con punteggio di 73,96 e Mariella Farabella con punteggio di 63,58;</p>
<p style="text-align: justify;">– il ricorrente, invece, si classificava al nono posto con un punteggio di 51,66.</p>
<p style="text-align: justify;">– con l’impugnato Decreto Dirigenziale n. 66 (prot. n. PSA/202300074451) del 25 luglio 2023, la Provincia, avendo errato nella attribuzione dei punteggi al sig. Pepe, rettificava il punteggio attribuito al sig. Antonio Pepe a 68,56 ed approvava la graduatoria finale;</p>
<p style="text-align: justify;">– in seguito al succitato Decreto Dirigenziale n. 61 del 30 giugno 2023 il sig. Franza formulava nel mese di luglio 2023 una specifica richiesta di accesso agli atti ed in data 9 agosto 2023 riceveva a mezzo email-pec il verbale stralcio relativo alla valutazione della sua domanda da cui si evinceva che la commissione ha ritenuto di non attribuire alcun punteggio ai titoli di formazione presentati (punto C.1 dell’art.6 dell’avviso) “<em>in quanto non sono stati dichiarati in forma di autocertificazione e inoltre non sono attinenti al profilo, pertanto non sono stati valutati</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Assumendo l’illegittimità del suddetto provvedimento, lo impugna articolando un unico motivo di diritto, così rubricato:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>I. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97, co. 2, Cost.; violazione dei punti 4,5, 6, 7 e 8 dell</em><em>’</em><em>Avviso di Selezione. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, del principio di buona amministrazione, carenza di istruttoria, errata valutazione di presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, nonch</em><em>é </em><em>difetto di motivazione.</em></p>
<p style="text-align: justify;">2. La Provincia intimata non si è costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con ordinanza n. 412/2023 è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare per ritenuta insussistenza di <em>periculum in mora</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In data 19.10.2023 si è costituita la controinteressata, Sig.ra Farabella che ha sollevato eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi e, nel merito, contestando la fondatezza delle censure profilate in ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con memoria del 21.02.2025 la controinteressata ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità del gravame per aver il ricorrente notificato il ricorso all’amministrazione provinciale presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non presso la sede dell’Ente.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All’esito dell’udienza del 25.03.2025, questa sezione ha emesso l’ordinanza collegiale n. 676/2025 pubblicata in data 10 aprile 2025 disponendo: “<em>assegna alle parti 10 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla specifica questione della notifica all</em><em>’</em><em>amministrazione intimata;</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il ricorrente, con memoria del 15.04.2025 ha replicato contestando la tardività dell’eccezione, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto sollevarla “<em>al momento della sua costituzione in Giudizio e/o comunque a verbale in sede di udienza cautelare, una volta accertata la contumacia della Amministrazione Provinciale</em>”, e la sua infondatezza trattandosi di mera nullità e non di inesistenza della notifica.</p>
<p style="text-align: justify;">8. All’udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per inesistenza della notifica alla Provincia.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. Siffatta notifica, eseguita via PEC il 25.09.2023 all’indirizzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente (che, nella memoria da ultimo depositata, ha chiesto la concessione di un termine per il suo rinnovo) deve essere ritenuta non già nulla, quanto, piuttosto, inesistente.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. Come noto, in giurisprudenza, sulla differenza fra inesistenza e nullità della notifica, la Corte di Cassazione, sez. III civile, nella sentenza n. 3909/2016 ha affermato che “(…)<em> la notificazione è qualificabile come inesistente </em>(…) <em>allorchè la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l’inserimento nello sviluppo del processo, sicchè, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano – in base ad una valutazione ex ante avente ad oggetto l’astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione – un qualche riferimento con il destinatario (Cass. civ., 30 maggio 2014, n. 12301).</em>”</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 148/2021, inoltre, la Corte Costituzionale ha precisato che è possibile disporre la rinnovazione della notifica qualora essa <em>“</em><em>risulti affetta da vizi che non siano di gravità tale da decretarne l’inesistenza”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, la categoria dell’inesistenza ricorre se la notifica <em>“</em><em>manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa”</em> (Cons. Stato, sez. II, n. 8207/2021; Cons. Stato, sez. IV, n. 3683/2017; sez. III, n. 3586/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">In linea con tali assunti, la giurisprudenza amministrativa più recente ha già avuto modo di evidenziare (v. T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 519/2025, TAR Lazio, sez. III ter, n. 10837/2024) come la notifica sia nulla e, come tale, suscettibile di sanatoria, qualora sia stata effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano – in base ad una valutazione <em>ex ante</em> avente ad oggetto l’astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione – un qualche riferimento con il destinatario (<em>ex multis</em>, TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 6392/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, è stato affermato che l’individuazione, attraverso apposite ricerche, del luogo della notificazione o del corretto indirizzo pec, è un onere posto a carico della parte notificante, trattandosi di un requisito essenziale all’identificazione del destinatario della notifica (in termini, TAR Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 1382/2020).</p>
<p style="text-align: justify;">Venendo al caso in esame, è pacifico che la notificazione del ricorso introduttivo non sia andata a buon fine a causa dell’errata individuazione da parte del notificante del soggetto destinatario della stessa, derivandone che la notifica debba qualificarsi “<em>tamquam non esset”, </em>essendo stata effettuata ad un indirizzo e ad un soggetto che nulla hanno a che vedere con l’amministrazione intimata<em>. </em></p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Nella fattispecie dedotta, invero, non è stato sbagliato soltanto il luogo (virtuale) di notifica, vale a dire l’indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto il ricorso, essendo stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato che, ai sensi dell’art. 1 del R.D. n. 1611/1933, rappresenta e difende <em>ex lege </em>le amministrazioni statali, è stato notificato a difensore privo di alcun legame con la parte.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3.1. Non convince, sotto tale profilo, la ricostruzione offerta dal ricorrente nella memoria di replica del 15.04.2025 secondo cui le Province sarebbero, ferma restando la loro autonomia, “<em>a tutti gli effetti amministrazioni periferiche dello Stato, come tali difese dalla Avvocatura di Stato Distrettuali </em>(<em>rectius </em>dalle Avvocature di Stato Distrettuali)<em>, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 144 c.p.c e 41 CPA</em>” ed aggiungendo che “(…) <em>Pur riconoscendo le peculiari caratteristiche della Provincia (indipendenza funzionale e strutturale, autonomia organizzativa, ecc.), la stessa è, ad avviso di chi scrive, equiparabile ad una Amministrazione Statale con conseguente operatività della regola di cui all</em><em>’</em><em>art. 1 del R.D. n. 1611/1933 (norma applicabile anche al processo amministrativo ai sensi dell</em><em>’</em><em>art. 39, comma 2, c.p.a.).</em>”</p>
<p style="text-align: justify;">9.3.2. La tesi non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">A tacer d’altro, l’art. 3 del Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “<em>Autonomia dei comuni e delle province</em>”, prevede che “<em>1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonch</em><em>é </em><em>autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali</em>.”</p>
<p style="text-align: justify;">9.4. Né vale, ad orientare in senso opposto, il richiamo operato dal ricorrente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta, sentenza del 8 marzo 2022) che, <em>ex adverso</em>, conforta l’opposta soluzione secondo cui “<em>la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato</em>”, non rientrando la Provincia nella congerie delle Amministrazioni dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">10. In conclusione il ricorso è stato notificato ad un difensore che non ha nessun legame con la parte resistente nel giudizio cui si riferisce: il che configura un’ipotesi di inesistenza della notifica.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Si richiama, a conforto della tesi esposta, l’ordinanza n. 5335/2021 della VI Sezione del Consiglio di Stato con cui, in applicazione del richiamato indirizzo giurisprudenziale, è stata ritenuta inesistente (e non nulla) la notificazione eseguita mediante pec inviata all’indirizzo mail del singolo Avvocato dello Stato che aveva patrocinato l’amministrazione nel giudizio di primo grado, invece che all’indirizzo dell’Avvocatura Generale dello Stato: tale approdo, come è evidente, è stato sostenuto in fattispecie in cui, nonostante la notificazione fosse stata eseguita nei confronti di un soggetto diverso rispetto a quello che avrebbe dovuto riceverla, tuttavia – a differenza che nel caso oggetto del presente giudizio – sussisteva comunque un pur labile collegamento fra la parte e il difensore che aveva ricevuto la notificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Ne consegue che, <em>a fortiori</em>, nel caso di specie l’applicazione dei richiamati canoni esegetici importa la qualificazione come inesistente della notifica del ricorso, e la sua insanabilità: con conseguente inammissibilità del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">11. In ragione della peculiarità della fattispecie, le spese del giudizio possono essere compensate.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Pierluigi Russo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Olindo Di Popolo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Simona Saracino, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla giurisdizione del G.O. in caso di controversia inerente alla proclamazione di asta pubblica per l’alienazione di un fondo sul quale esistano diritti di prelazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-o-in-caso-di-controversia-inerente-alla-proclamazione-di-asta-pubblica-per-lalienazione-di-un-fondo-sul-quale-esistano-diritti-di-prelazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:34:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-o-in-caso-di-controversia-inerente-alla-proclamazione-di-asta-pubblica-per-lalienazione-di-un-fondo-sul-quale-esistano-diritti-di-prelazione/">Sulla giurisdizione del G.O. in caso di controversia inerente alla proclamazione di asta pubblica per l’alienazione di un fondo sul quale esistano diritti di prelazione.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Asta pubblica &#8211; Alienazione di un fondo su cui esitono diritti dei prelazione &#8211; Giurisdizione del G.O. La prelazione legale si configura come un diritto soggettivo potestativo, non suscettibile di essere degradato o affievolito da provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che rientra nella giurisdizione del giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-o-in-caso-di-controversia-inerente-alla-proclamazione-di-asta-pubblica-per-lalienazione-di-un-fondo-sul-quale-esistano-diritti-di-prelazione/">Sulla giurisdizione del G.O. in caso di controversia inerente alla proclamazione di asta pubblica per l’alienazione di un fondo sul quale esistano diritti di prelazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-o-in-caso-di-controversia-inerente-alla-proclamazione-di-asta-pubblica-per-lalienazione-di-un-fondo-sul-quale-esistano-diritti-di-prelazione/">Sulla giurisdizione del G.O. in caso di controversia inerente alla proclamazione di asta pubblica per l’alienazione di un fondo sul quale esistano diritti di prelazione.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Asta pubblica &#8211; Alienazione di un fondo su cui esitono diritti dei prelazione &#8211; Giurisdizione del G.O.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La prelazione legale si configura come un diritto soggettivo potestativo, non suscettibile di essere degradato o affievolito da provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla proclamazione da parte della pubblica amministrazione di asta pubblica per l’alienazione di un fondo sul quale esistano diritti di prelazione, promossa dal soggetto destinatario della proposta di aggiudicazione contro l’amministrazione ed i prelazionari.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Russo &#8211; Est. Polimeno</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><em>ex</em> art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2025, proposto da<br />
Associazione Circolo Cacciatori “A. Veneziano”, in persona del Presidente sig. Antonio Accadia, rappresentata e difesa dall’avvocato Aniello Cerrato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Pagani, Commissione Straordinaria di Liquidazione, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’avvocato Virginia Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento, previa sospensione:</em></p>
<p style="text-align: justify;">a) del verbale di aggiudicazione definitiva del 30.1.2025, pubblicato in data 31.1.2025, della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Pagani relativo alla vendita dell’immobile sito in Via Aufiero n. 1 (circolo cacciatori);</p>
<p style="text-align: justify;">b) del verbale di aggiudica provvisoria del 16.1.2025, atto non conosciuto, richiamato <em>per relationem</em>nel provvedimento sub a);</p>
<p style="text-align: justify;">c) ove occorra, per quanto di ragione, del bando di gara per alienazione, a mezzo di pubblico incanto ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera C del R.D. n. 827/19 del R.D. N. 827/1924, di immobili di proprietà comunale;</p>
<p style="text-align: justify;">d) ove occorra, della delibera di consiglio comunale n. 31 del 30.6.2021, atto non conosciuto, richiamato <em>per relationem</em>nel provvedimento sub c);</p>
<p style="text-align: justify;">e) ove occorra, della delibera di consiglio comunale n. 24 del 9.5.2022, atto non conosciuto, richiamato <em>per relationem</em>nel provvedimento sub c);</p>
<p style="text-align: justify;">f) ove occorra, della perizia di stima degli immobili oggetto di vendita, atto non conosciuto, richiamato <em>per relationem</em>nel provvedimento sub c)</p>
<p style="text-align: justify;">g) ove occorra e per quanto di ragione di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali ostativi all’accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pagani e della Commissione Straordinaria di Liquidazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 10.9.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pagani ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000. Con D.P.R. del 13.2.2020 è stato poi nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con delibere di Consiglio Comunale nn. 31/2021 e 24/2022 il Comune ha provveduto ad individuare gli immobili da trasferire all’OSL trasmettendo l’elenco di quelli disponibili e quindi alienabili, al fine di incrementare la massa attiva, liquidare la massa passiva e porre fine al dissesto finanziario del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione n. 111 del 13.7.2023 la Commissione ha approvato lo schema di bando di gara per la vendita degli alloggi comunali.</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione n. 43/2024 la Commissione ha poi approvato un nuovo bando al fine di procedere alla vendita degli immobili non ancora venduti e messi a gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale bando è stato pubblicato in data 7.3.2024 ed ha contemplato l’esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore in caso di parità di offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna offerta è stata presentata dall’associazione ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 16.1.2025 è avvenuta l’aggiudicazione provvisoria per l’immobile sito in via Aufiero snc (quello di interesse ai fini del presente giudizio) alla società De Prisco s.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">Con verbale del 30.1.2025, pubblicato in data 31.1.2025, tale immobile è stato aggiudicato definitivamente alla società De Prisco s.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 3.3.2025 e depositato in data 18.3.2025) la ricorrente ha dedotto che l’immobile sito in Via Aufiero le sarebbe stato concesso in locazione per nove anni dal Comune di Pagani, giusta delibera di Giunta comunale n. 611 del 12.6.1984 e successiva delibera di Giunta municipale n. 313 del 22.7.2005. In seguito a quest’ultima delibera il Comune avrebbe stipulato con la ricorrente contratto di locazione del 29.9.2005 per l’importo di € 157,39 mensili.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza della procedura di vendita dell’immobile in seguito alla pubblicazione del verbale di aggiudicazione definitiva ed ha quindi chiesto l’annullamento di tale verbale e dei pregressi atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">I) “<em>Violazione e falsa applicazione di legge (L. 292/78) Eccesso di potere, travisamento dei fatti. Arbitrarietà</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">gli atti impugnati sarebbero illegittimi prima di tutto in ragione della mancata comunicazione alla società ricorrente, conduttrice dell’immobile, della volontà di cedere l’immobile, non essendo sufficiente la mera pubblicazione all’albo pretorio e dovendosi applicare quanto previsto dall’art. 38 della L. 392/1978 in tema di obbligo di <em>denuntiatio</em>; la mancata <em>denuntiatio </em>avrebbe comportato la violazione del diritto di prelazione della ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">II) “<em>Violazione e falsa applicazione di legge (L. 122/2010). Eccesso di potere, travisamento dei fatti. Arbitrarietà. Nullità</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">ulteriore profilo di illegittimità deriverebbe dal fatto che l’immobile oggetto di causa non sarebbe di proprietà del Comune, risultando nella titolarità di Gestione Ina Casa in base a visura ipotecaria; inoltre, l’immobile non risulterebbe neppure accatastato, con conseguente violazione di quanto previsto dal D.L. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla L. 122/2010); ne conseguirebbe la nullità dell’atto;</p>
<p style="text-align: justify;">III) “<em>Violazione e falsa applicazione di legge (legge 26 aprile 2012, n. 44). Eccesso di potere, travisamento dei fatti. Arbitrarietà</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">infine, sarebbe stato violato il comma 3-bis dell’art. 64 del D. Lgs. 300/1999, in tema di svolgimento delle attività di valutazione immobiliare e tecnico – estimative da parte dell’Agenzia delle Entrate; nel caso di specie la stima dei beni avrebbe dovuto essere operata dal Comune di Pagani per mezzo dell’Agenzia delle Entrate; vale a dire che il valore dei beni non avrebbe potuto essere determinato autonomamente dall’amministrazione intimata.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si sono costituiti il Comune di Pagani e la Commissione Straordinaria di Liquidazione di Pagani con separati atti di costituzione (ma con il medesimo difensore) ed hanno dedotto:</p>
<p style="text-align: justify;">– l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica all’aggiudicataria De Prisco s.r.l., controinteressata in senso formale e sostanziale;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione ad agire della ricorrente per non aver preso parte alla gara suddetta;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione, per non avere la ricorrente impugnato il bando di gara attraverso il quale è stata manifestata la volontà di procedere alla vendita, bando che avrebbe avuto portata immediatamente lesiva;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al motivo legato alla violazione della L. 392/1978, riguardando l’assolvimento dell’obbligo di <em>denuntiatio </em>e l’esercizio del diritto di prelazione questioni di carattere prettamente civilistico;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’infondatezza di tale censura in ragione della mancanza della dimostrazione dell’esistenza del rapporto locatizio per assenza della prova del rinnovo del contratto di locazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Proposta domanda cautelare, nella camera di consiglio del giorno 8.4.2025 sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale ed il Collegio ha dato avviso <em>ex</em>art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Tanto premesso, seguendo il corretto ordine di esame delle questioniper come delineato dalla nota pronuncia n. 5/2015 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, va prima di tutto affrontata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, va ricordato che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il <em>petitum</em> sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della <em>causa petendi</em>, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. civ., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, guardando all’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e fatta valere dall’associazione ricorrente sulla scorta di quanto dedotto dalla stessa in ricorso, la controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario, perché la ricorrente ha proposto la suddetta domanda di annullamento facendo valere la propria posizione di conduttrice dell’immobile oggetto di causa e svolgendo specifiche censure legate alla violazione della normativa in materia di locazioni ad uso non abitativo con riferimento alla perdurante vigenza del rapporto locatizio, all’obbligo di <em>denuntiatio </em>ed alla sussistenza in capo alla ricorrente del diritto di prelazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In effetti, essendo stato sostanzialmente richiesto dalla ricorrente l’accertamento della perdurante efficacia del rapporto locatizio che sarebbe in essere con il Comune e dei diritti dallo stesso discendenti anche ai sensi dell’art. 38 della L. 392/1978 in capo alla ricorrente non può dubitarsi in ordine alla consistenza di diritto soggettivo della posizione azionata ed alla conseguente devoluzione della cognizione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, come anche di recente ricordato da questa Sezione, “<em>la prelazione legale si configura come un diritto soggettivo potestativo, non suscettibile di essere degradato o affievolito da provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che «rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla proclamazione da parte della pubblica amministrazione di asta pubblica per l’alienazione di un fondo … sul quale esistano diritti di prelazione, promossa dal soggetto destinatario della proposta di aggiudicazione contro l’amministrazione ed i prelazionari» (Cass. civ., sez. un., n. 21957/2021)</em>” (v. sentenza n. 11/2025 di questa Sezione).</p>
<p style="text-align: justify;">Va poi sottolineato che in tal modo il privato non rimane privo di tutela avverso gli atti amministrativi impugnati, in quanto gli stessi rimangono disapplicabili, laddove ritenuti illegittimi, da parte del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, alla luce di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che questo giudizio potrà essere riproposto dalle parti dinanzi al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate in ragione della natura in rito della presente decisione.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:</p>
<p style="text-align: justify;">A) Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione;</p>
<p style="text-align: justify;">B) Assegna alle parti i termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione dinanzi al giudice ordinario;</p>
<p style="text-align: justify;">C) Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Pierluigi Russo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Olindo Di Popolo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Marcello Polimeno, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-o-in-caso-di-controversia-inerente-alla-proclamazione-di-asta-pubblica-per-lalienazione-di-un-fondo-sul-quale-esistano-diritti-di-prelazione/">Sulla giurisdizione del G.O. in caso di controversia inerente alla proclamazione di asta pubblica per l’alienazione di un fondo sul quale esistano diritti di prelazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;obbligo per la p.a. di motivare, in vigenza di una graduatoria concorsuale, la scelta di coprire i posti vacanti senza attingere dalla medesima.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-di-motivare-in-igenza-di-una-graduatoria-concorsuale-la-scelta-di-coprire-i-posti-vacanti-senza-attingere-dalla-medesima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 09:04:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-di-motivare-in-igenza-di-una-graduatoria-concorsuale-la-scelta-di-coprire-i-posti-vacanti-senza-attingere-dalla-medesima/">Sull&#8217;obbligo per la p.a. di motivare, in vigenza di una graduatoria concorsuale, la scelta di coprire i posti vacanti senza attingere dalla medesima.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Graduatoria concorsuale &#8211; Vigenza &#8211; Copertura dei posti vacanti mediante nuovo concorso &#8211; Obbligo di motivazione. Riaffermata la natura discrezionale delle scelte organizzative in materia assunzionale, va richiamato il principio, affermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-di-motivare-in-igenza-di-una-graduatoria-concorsuale-la-scelta-di-coprire-i-posti-vacanti-senza-attingere-dalla-medesima/">Sull&#8217;obbligo per la p.a. di motivare, in vigenza di una graduatoria concorsuale, la scelta di coprire i posti vacanti senza attingere dalla medesima.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-di-motivare-in-igenza-di-una-graduatoria-concorsuale-la-scelta-di-coprire-i-posti-vacanti-senza-attingere-dalla-medesima/">Sull&#8217;obbligo per la p.a. di motivare, in vigenza di una graduatoria concorsuale, la scelta di coprire i posti vacanti senza attingere dalla medesima.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Graduatoria concorsuale &#8211; Vigenza &#8211; Copertura dei posti vacanti mediante nuovo concorso &#8211; Obbligo di motivazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Riaffermata la natura discrezionale delle scelte organizzative in materia assunzionale, va richiamato il principio, affermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, deve solo adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Russo &#8211; Est. Russo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2023 proposto da Antonio D’Amico, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da P.E.C. avvscarano@pec.giuffre.it;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da P.E.C. criscuolo.sabato@legalmail.it;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Lanzuise, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>quanto al ricorso introduttivo,</em></p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:</p>
<p style="text-align: justify;">– della delibera n. 173/2023 adottata dalla Giunta municipale del Comune di Nocera Inferiore, avente ad oggetto il “Piano Triennale Assunzioni 2023-2025”;</p>
<p style="text-align: justify;">– della determinazione dirigenziale prot. n. 1790/2023, col relativo avviso pubblico di selezione, adottata dal dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Nocera Inferiore con la quale è stata bandita, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la procedura selettiva per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per la copertura del posto di dirigente tecnico del Settore Territorio e Ambiente;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Nocera Inferiore di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al bando di concorso approvato con determina n. 384 del 19 agosto 2022, per il posto di Dirigente del Settore Territorio e Ambiente;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto ai motivi aggiunti, notificati e depositati il 9.4.2024, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:</p>
<p style="text-align: justify;">– della delibera n. 100 del 5.4.2024 adottata dalla Giunta municipale del Comune di Nocera Inferiore recante l’approvazione del P.I.A.O. 2024/26;</p>
<p style="text-align: justify;">– del P.I.A.O., allegato alla citata delibera di Giunta, e dei relativi Piani che nello stesso confluiscono, nella parte in cui ledono gli interessi del ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">– per quanto di interesse, della delibera di Consiglio comunale n. 2 del 15 marzo 2024, di approvazione del bilancio pluriennale 2024/2026, della delibera di Giunta municipale n. 99 del 5 aprile 2024, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024/2026 nonché di ogni altro atto anteriore, successivo, connesso e conseguenziale, ivi compresa la delibera di Consiglio comunale n. 33 del 28 dicembre 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto monocratico n. 344 dell’11 settembre 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza cautelare n. 382 dell’11 ottobre 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti i motivi aggiunti;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza cautelare n. 154 dell’8 maggio 2024;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti di causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2024 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorrente ha esposto di aver partecipato alla procedura di reclutamento indetta con la determinazione n. 66/2021 del Settore Affari Generali del Comune di Nocera Inferiore, per la copertura a tempo pieno e indeterminato della posizione di dirigente tecnico del Settore Territorio e Ambiente, collocandosi al secondo posto nella graduatoria finale approvata con atto n. 384 del 19 agosto 2022. Ha soggiunto che, dopo alcuni mesi di regolare servizio presso l’Ente comunale, il primo classificato, arch. Giovanni Lanzuise, ha rassegnato le proprie dimissioni, in quanto vincitore di altro concorso bandito dalla Regione Campania.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Successivamente, il Comune, con la determinazione del Settore AA.GG. n. 1790 del 6 settembre 2023, attuativa della delibera di Giunta n. 173/2023, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria vigente e, comunque, senza motivare sulla mancata utilizzazione della stessa, ha avviato una procedura di selezione ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 267/2000 per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per la copertura della stessa figura di Dirigente Tecnico, Settore Territorio e Ambiente, per la durata di anni 3, eventualmente prorogabili (comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Quest’ultima scelta amministrativa è stata censurata dall’instante col ricorso introduttivo, affidato a due motivi di diritto così rubricati:</p>
<p style="text-align: justify;">I – “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 6 E 6-TER d.Lgs. n. 165/2001, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO”;</p>
<p style="text-align: justify;">II) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 110 D.LGS. 267/2000, 6 E 6 TER D.LGS. N. 165/2001, 16 BANDO DI GARA DI CUI ALLA DET. N. 384 DEL 19.8.2022 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO”.</p>
<p style="text-align: justify;">A detta dell’esponente, la delineata scelta della modalità assunzionale non avrebbe in alcun modo preso in considerazione la vigenza della graduatoria ove egli risulta utilmente collocato e avrebbe altresì generato una irragionevole manovra organizzativa a danno dell’interesse pubblico e privato, atteso che, per reperire le risorse necessarie all’esperimento della procedura ex art. 110 T.U.E.L., l’Ente avrebbe sospeso un parallelo iter già fissato per il profilo dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, assegnandovi, nelle more, personale ad interim. Si profilerebbe, pertanto, il vizio di eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche dell’irragionevolezza, del travisamento, della contraddittorietà e dello sviamento nonché il vizio di difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si è costituito in resistenza il Comune di Nocera Inferiore, chiedendo, in primo luogo, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R. a favore del G.O. – discorrendosi nel caso di specie di un preteso diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria concorsuale approvata il 19 agosto 2022 – e per difetto di legittimazione ed interesse ad agire in capo all’odierno ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, il Comune resistente ha difeso la legittimità del proprio operato, afferente a scelte ampiamente discrezionali, concludendo per il rigetto delle domande attoree siccome infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">5. In esito alla camera di consiglio del 10 ottobre 2023, è stata accolta la richiesta incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati col ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Successivamente, con delibera di Giunta n. 100 del 5 aprile 2024, il Comune ha approvato il Piano Integrato delle Attività ed Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.) ove, tra le varie previsioni, ha deciso di riattivare la selezione a tempo determinato per la posizione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e, contestualmente, di procrastinare la copertura del posto di dirigente del Settore Territorio e Ambiente all’anno 2025, per asserite ragioni di contenimento della spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Anche quest’ultima delibera della Giunta comunale, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, è stata gravata con due doglianze contenute nei motivi aggiunti, notificati e depositati il 9 aprile 2024, così formulati in rubrica:</p>
<p style="text-align: justify;">I) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 6 E 6-TER d.Lgs. n. 165/2001, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO”;</p>
<p style="text-align: justify;">II) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 6 E 6-TER d.Lgs. n. 165/2001, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’instante ha lamentato che anche l’ulteriore azione dall’Amministrazione comunale sarebbe affetta dai medesimi vizi già denunciati e, in particolare, dal difetto di motivazione circa il mancato scorrimento della graduatoria approvata nel 2022; inoltre, al di là delle formali dichiarazioni, avrebbe avuto in realtà il fine sviato di impedire l’utilizzo dell’anzidetta graduatoria, così da giungere al termine ultimo di efficacia della stessa (agosto 2024) senza procedere all’assunzione del deducente in qualità di primo idoneo non vincitore.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2024 è stata accolta anche la domanda cautelare proposta coi motivi aggiunti mercé la sospensione dell’efficacia delle nuove determinazioni comunali.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le parti hanno successivamente depositato articolate memorie difensive con le quali hanno insistito nelle rispettive richieste.</p>
<p style="text-align: justify;">10. All’udienza pubblica del 16 luglio 2024, sentite le parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">11. Preliminarmente, si rivela priva di pregio l’eccezione formulata dalla difesa comunale sull’asserito difetto di giurisdizione di questo Tribunale, venendo chiaramente in rilievo la spendita di un potere pubblico discrezionale circa la scelta della modalità assunzionale e non il mero accertamento di un preteso diritto allo scorrimento della graduatoria, approvata con atto n. 384 del 19 agosto 2022, in cui il ricorrente è classificato al secondo posto. Come sostenuto dalla pacifica giurisprudenza, pienamente condivisa dal Collegio, la regola di riparto “rinviene una deroga, allorquando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento con cui l’amministrazione opti per la copertura del posto vacante mediante il ricorso a procedure concorsuali ovvero con modalità diverse dal mero scorrimento, cosicché l’articolata contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo e la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 (Cassazione civile, sez. un., 15/02/2022, n. 4870)” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, 24 maggio 2023, n. 3164).</p>
<p style="text-align: justify;">12. Va agevolmente disattesa anche l’eccezione di carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo all’odierno ricorrente, atteso che questi, primo idoneo non vincitore nella già citata graduatoria, è portatore di una posizione giuridica differenziata e qualificata che indubbiamente lo abilita ad impugnare gli atti lesivi del bene finale della vita cui aspira.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Coerentemente con quanto appena osservato in punto di giurisdizione, non può trovare favorevole ingresso in giudizio la domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di Nocera Inferiore di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al bando di concorso approvato con determina n. 384 del 19 agosto 2022, proposta contestualmente a quella principale di tipo impugnatorio. Invero, in subiecta materia non sussiste l’obbligo per l’Ente locale di utilizzare le graduatorie di cui dispone, ben potendo determinarsi nell’ottica di soddisfare diversamente le esigenze pubblicistiche, contemperandole con l’interesse privato.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Tanto premesso, venendo al merito della domanda impugnatoria, come integrata dai motivi aggiunti, la stessa è fondata, palesandosi la sussistenza del vizio di difetto di motivazione, già censurato dalla Sezione, ad una prima sommaria delibazione, in occasione delle due pronunce cautelari, sopra richiamate, le quali vanno integralmente confermate anche in questa sede.</p>
<p style="text-align: justify;">14.1. Riaffermata la natura discrezionale delle scelte organizzative in materia assunzionale, va richiamato il principio, affermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, “deve solo adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria” (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2024, n. 3870).</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, nitide risultano le lapidarie statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011: “La decisione di “scorrimento”, quindi, poiché rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso. Entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell’articolo 97 della Costituzione e, quindi, devono essere sottoposti alla medesima disciplina, anche in relazione all’ampiezza dell’obbligo di motivazione. In termini generali, poi, l’ampia portata dell’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è ormai saldamente acquisita nel nostro ordinamento, già in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 241/1990. Detto dovere motivazionale è particolarmente rilevante nei casi in cui l’amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall’ordinamento”. Continua l’Adunanza statuendo che: “Non può condividersi l’argomento secondo cui le decisioni organizzative dell’amministrazione, comprese quelle con cui si indice un nuovo concorso, afferendo al “merito”, non richiederebbero alcuna particolare motivazione. Detta tesi, infatti, trascura di considerare non solo il valore di principio dell’articolo 3 della legge n. 241/1990, ma anche la circostanza secondo cui le opzioni compiute dal soggetto pubblico in questo ambito hanno importanti ricadute in termini di efficacia ed efficienza e incidono, comunque, sulle aspettative e sugli interessi dei soggetti idonei (…) Il dovere di motivazione dell’atto di indizione del concorso, pertanto, rileva in una duplice direzione: – evidenzia l’interesse pubblico dell’amministrazione sotteso alla scelta compiuta; – indica l’attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci (…). Ne deriva, quindi, che sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”.</p>
<p style="text-align: justify;">14.2. Ebbene, alla luce delle illustrate direttrici ermeneutiche, nel caso di specie, con l’ordinanza n. 382 dell’11 ottobre 2023, nell’accogliere l’istanza cautelare, questa Sezione ha osservato che “la scelta amministrativa di indire una nuova procedura concorsuale e, dunque, di ricorrere all’istituto di cui all’art. 110, comma 1, TUEL., in luogo dello scorrimento della graduatoria vigente, non si rivela suffragata da idonea motivazione, apparendo evidente che non vi fosse alcuna necessità (né tantomeno è stata compiutamente giustificata) di sostituire la previsione del posto di Dirigente Settore Lavori Pubblici con quella di Dirigente Settore Territorio e Ambiente, da assumere con nuova procedura”; invero “nel provvedimento impugnato, alcun passaggio motivazionale è stato riservato: a) alla indicazione dei presupposti in base ai quali non sarebbe stata applicabile la graduatoria esistente, b) alla preesistenza di una graduatoria concorsuale per il posto di dirigente area Ambiente e Territorio a tempo pieno ed indeterminato, c) all’interesse pubblico prevalente per procedere alla modifica della pianta organica, alla indizione di una nuova procedura concorsuale, all’esborso di altre spese”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza n. 154 dell’8 maggio 2024, la Sezione ha poi reputato che “anche le delibere del Comune di Nocera Inferiore gravate coi motivi aggiunti siano affette da deficit della motivazione, circa la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria nella quale è inserito il ricorrente, vizio già censurato dalla Sezione con l’ordinanza n. 382 dell’11.10.2023”.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, non è stato ragionevolmente spiegato dall’Amministrazione il motivo per il quale, dopo le dimissioni dell’arch. Lanzuise, originario vincitore del concorso, si è proceduto dapprima con l’emissione di un avviso pubblico ex art. 110 T.U.E.L. poi con la riorganizzazione della pianta organica, nonostante la vigenza della graduatoria e la previsione contenuta nell’art. 12 del relativo bando di concorso (adottato con determinazione Affari Generali n. 66/2021) secondo cui “la graduatoria conserva efficacia per il periodo previsto da norme di legge o regolamentari e, nello stesso arco temporale, potrà essere utilizzata sia per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato che per assunzioni a tempo determinato”. Peraltro lo stesso Comune aveva considerato che “per l’indispensabilità rispetto ai programmi dell’Ente l’Amministrazione ritiene necessario ed indifferibile conferire con immediatezza l’incarico di Dirigente Tecnico – Settore Territorio e Ambiente” (cfr. pag. 2 determinazione Affari Generali n. 1790/2023). Invero, la delibera di Giunta n. 173 del 19 luglio 2023 ha collocato le dimissioni dell’arch. Lanzuise nel novero delle “situazioni nuove e non prevedibili” legittimanti la modifica “in corso d’anno” del piano triennale assunzioni 2023/2025 e, conseguentemente, l’indizione della nuova procedura ex art. 110 T.U.E.L., ma ha omesso completamente, nelle dodici pagine in cui si sviluppa, la motivazione sul non utilizzo della graduatoria approvata con la determinazione Affari Generali n. 384/2022.</p>
<p style="text-align: justify;">14.3. Fermo il rilevato difetto di motivazione sotto il profilo appena delineato – che da solo consentirebbe l’annullamento dei provvedimenti in discussione – il Collegio osserva che le ulteriori ragioni prospettate dall’Amministrazione non risultano idonee a giustificare altrimenti la scelta organizzativa operata, la quale si palesa complessivamente illogica, contraddittoria e, persino, sintomatica di sviamento del potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Per assicurare la fattibilità economica della scelta assunzionale, è stato traslato l’impegno finanziario già stanziato nel 2023 per la figura dirigenziale del Settore Lavori Pubblici (108.123,00 €) sulla figura dirigenziale del Settore Territorio e Ambiente da assumere a tempo determinato (cfr. tabelle indicate a pag. 10 della delibera G.M. n. 54/223 e a pag. 11 della delibera G.M. n. 173/2023). In sintesi, invece di garantire in tempi brevi e certi la copertura delle figure apicali de quibus, il Comune ha preferito operare con le evidenziate modalità lasciando medio tempore vacanti entrambe le posizioni e continuando ad usufruire degli incarichi ad interim di altri dirigenti: “con decreto n. 1 del 11.01.2023, nelle more dell’espletamento e della definizione della procedura selettiva per l’assunzione di una figura dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato per il Settore LL.PP. – Patrimonio – Servizi Informativi ed al fine di garantire la continuità del Settore, nonché per evitare il blocco dell’azione amministrativa accordandola al principio di continuità della medesima azione ex art. 97 Cost., è stato conferito incarico dirigenziale ad interim a far data dal 10.01.2023 al Dirigente del Settore AA.GG.II., Dott.ssa…, limitatamente al servizio manutenzioni e cura della città, servizio cimitero, servizio sistemi informativi; ed al Dirigente del Settore EE.FF., Dott.ssa …, limitatamente al servizio patrimonio-gestione immobili – ERP” (pag. 6 delibera G.M. n. 173/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">Dal perimetro dei divisati atti, emerge chiara la contraddittorietà dell’azione pubblicistica, che richiama l’indifferibilità e l’urgenza di ricoprire la figura dirigenziale del Settore Territorio e Ambiente e, contestualmente, attiva ex novo una selezione a tempo determinato, nonostante l’esistenza di un’utile graduatoria immediatamente disponibile, bloccando altresì la similare proceduta incardinata presso il Settore Lavori Pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, con la programmazione contenuta nel P.I.A.O. 2024/2026 (cfr. pagina 179), il Comune ha, da un lato, rivitalizzato la procedura di concorso a tempo determinato per la dirigenza del Settore Lavori Pubblici, ritenuto “strategico all’interno della mission dell’Ente”, e, dall’altro, sospeso l’iter d’assegnazione del dirigente al Settore Territorio e Ambiente, per il solo anno 2024, “in considerazione delle prioritarie esigenze dell’Ente surrichiamate e delle risorse finanziarie disponibili, di programmare per il 2025 la copertura del posto di Dirigente del Settore Territorio e Ambiente (continuando nell’attualità ad avvalersi della copertura del posto con l’incarico ad interim ai Dirigenti dipendenti a tempo indeterminato dell’ente)”. Ciò in elusione della prima pronuncia cautelare di questo T.A.R., non avendo la P.A. ponderato, neppure in tal sede, l’interesse degli idonei collocati nella graduatoria in argomento e stabilendo, paradossalmente, di assegnare la figura dirigenziale al detto Settore nel 2025, allorquando la suindicata graduatoria avrà ormai perso efficacia, scadendo ad agosto 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Né vale richiamare le esigenze del settore PNNR, inerenti la digitalizzazione, che certamente non investe, in via esclusiva, il Settore Lavori Pubblici, ma tutti i settori dell’Ente (insediamenti produttivi, recupero dei tributi, controllo della viabilità, sicurezza del territorio, servizi alla cittadinanza, etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, irragionevolmente, il posto di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio a tempo pieno ed indeterminato è stato cancellato (con la delibera di G.M. n. 173/2023) solo per un anno, fino al termine del 2024, per poi essere nuovamente previsto a partire dal 2025 ossia quando l’interesse del ricorrente a conseguire il bene della vita cui aspira sarebbe irrimediabilmente frustrato.</p>
<p style="text-align: justify;">15. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, i provvedimenti impugnati risultano viziati da difetto di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità e vanno pertanto annullati nei limiti dell’interesse del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede staccata di Salerno – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti gravati.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Nocera Inferiore a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori, come per legge, ed oltre alla refusione del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Pierluigi Russo, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Pierluigi Buonomo, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Di Martino, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-di-motivare-in-igenza-di-una-graduatoria-concorsuale-la-scelta-di-coprire-i-posti-vacanti-senza-attingere-dalla-medesima/">Sull&#8217;obbligo per la p.a. di motivare, in vigenza di una graduatoria concorsuale, la scelta di coprire i posti vacanti senza attingere dalla medesima.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;incompetenza del Dirigente comunale ad adottare ordinanze contingibili e urgenti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullincompetenza-del-dirigente-comunale-ad-adottare-ordinanze-contingibili-e-urgenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 12:09:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullincompetenza-del-dirigente-comunale-ad-adottare-ordinanze-contingibili-e-urgenti/">Sull&#8217;incompetenza del Dirigente comunale ad adottare ordinanze contingibili e urgenti.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; ordinanza contingibile e urgente &#8211; Adozione &#8211; Competenza &#8211; Adozione da parte del Dirigente &#8211; Illegittimità. E&#8217; illegittimo il provvedimento che, costituente un’ordinanza contingibile e urgente, in materia di sicurezza ed incolumità pubblica, come tale attribuita alla competenza sindacale, dagli artt. 50 e 54 d. l.vo 267/2000, sia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullincompetenza-del-dirigente-comunale-ad-adottare-ordinanze-contingibili-e-urgenti/">Sull&#8217;incompetenza del Dirigente comunale ad adottare ordinanze contingibili e urgenti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullincompetenza-del-dirigente-comunale-ad-adottare-ordinanze-contingibili-e-urgenti/">Sull&#8217;incompetenza del Dirigente comunale ad adottare ordinanze contingibili e urgenti.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; ordinanza contingibile e urgente &#8211; Adozione &#8211; Competenza &#8211; Adozione da parte del Dirigente &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; illegittimo il provvedimento che, costituente un’ordinanza contingibile e urgente, in materia di sicurezza ed incolumità pubblica, come tale attribuita alla competenza sindacale, dagli artt. 50 e 54 d. l.vo 267/2000, sia stato adottato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio comunale, giacché il dirigente non dispone del potere di ordinanza a tutela dell’incolumità pubblica ex art. 54 co. 4, d. lg. n. 267 del 2000, spettando al Sindaco, quale Ufficiale del Governo. Invero, l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale è comunque riservata al Sindaco, quale rappresentate della comunità locale, ai sensi dell’art. 50 co. 5, d. lg. n. 267 del 2000.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Russo &#8211; Est. Di Martino</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2022, proposto da Antonio Carrano, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Amalfi, Sindaco del Comune di Amalfi – in proprio e nella qualità di Commissario di Governo, non costituiti in giudizio;<br />
Ministero dell’Interno Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">a – del provvedimento prot. n. 19229 del 25.10.2022, successivamente notificato, con il quale il Comune di Amalfi ha diffidato il ricorrente ad “effettuare con decorrenza immediata…, senza indugio, a proprie cura e spesa, quanto indispensabile per i lavori necessari al fine dell’eliminazione di ogni pericolo per persone o cose onde garantire la sicurezza pubblica” alla Via Papa Leone X;</p>
<p style="text-align: justify;">b – ove e per quanto occorra, del verbale di sopralluogo prot. n. 18145 del 11.10.2022, richiamato nel provvedimento sub a), non conosciuto;</p>
<p style="text-align: justify;">c – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno Roma;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente, premesso di essere proprietario di un’area sita alla frazione Lone del Comune di Amalfi, distinta in catasto al foglio n. 10, p.lle nn. 639 e 641, ha allegato e dedotto che: parte di detta area è rappresentata da un costone roccioso sovrastante Via Papa Leone X (“in prossimità della esistente galleria direzione Pogerola”); in particolare, tale costone: – è il risultato dello scavo effettuato in passato dalla stessa P.A., in assenza tra l’altro del preventivo esproprio, per realizzare il tracciato viario ovvero la galleria ivi esistente; – è totalmente inaccessibile ed intercluso e non è mai stato oggetto di alcuna opera di antropizzazione o costruzione; – conserva, cioè, le caratteristiche originarie presenti al momento dell’ultimazione della galleria; – rappresenta proprio il ciglio superiore della scarpata e rientra, pertanto, nel confine stradale rispetto al quale l’art. 3 – comma 1, n. 10 del Codice della Strada, esclude, pertanto, qualsivoglia obbligo di manutenzione in capo ai proprietari dei fondi finitimi; per l’effetto, rimane in capo all’ente pubblico proprietario della strada l’obbligo di riparazione/manutenzione delle opere di sostegno finalizzate alla stabilità nonché alla conservazione della strada stessa; nell’anno 2017, la predetta area è stata interessata dal distaccamento di alcuni massi dal costone roccioso, riversatisi sulla sottostante strada comunale; tuttavia, la P.A., invece di porre in essere tutte le attività di messa in sicurezza all’uopo necessarie, di sua competenza, con ordinanza P.I. n. 12/2017 – a firma del Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio – lo ha diffidato ad “effettuare i lavori necessari alla eliminazione di ogni pericolo per persone o cose…”; avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso dinanzi a questo T.A.R. (R.G. n. 125/2018) contestando: – innanzitutto, l’incompetenza del responsabile ad adottare provvedimento contingibili; – in ogni caso, l’assenza di qualsivoglia obbligo in capo al ricorrente di effettuare i lavori; con sentenza n. 325 del 26.02.2018, il T.A.R. ha accolto il ricorso “stante la chiara fondatezza della censura d’incompetenza”; detta sentenza è stata anche notificata al Comune di Amalfi il quale, però, non ha più adottato alcun ulteriore provvedimento; anzi, ha autonomamente provveduto alla messa in sicurezza; di recente, vi è stato un nuovo distaccamento dal costone roccioso, del pari riversatosi sulla sottostante strada comunale (“nel tratto immediatamente antistante l’imbocco della galleria (direzione Amalfi)”); tuttavia, la P.A., ancora una volta e del tutto illegittimamente, invece di porre in essere le attività di messa in sicurezza all’uopo necessarie: – in data 11.10.2022 (relazione prot. n. 18145), ha effettuato un nuovo sopralluogo presso il sito interessato dal crollo; – ha, poi, adottato il provvedimento prot. n. 19229 del 25.10.2022, a firma del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile, con il quale gli ha ordinato di “effettuare con decorrenza immediata…, senza indugio, a proprie cura e spesa, quanto indispensabile per i lavori necessari al fine dell’eliminazione di ogni pericolo per persone o cose onde garantire la sicurezza pubblica”, avvertendo che “in caso di inottemperanza… emetterà i consequenziali provvedimenti di competenza previsti per Legge in ambito di sicurezza pubblica” e ciò: a – ignorando del tutto la precedente vicenda, rilevante perché dà conto dell’assenza di qualsivoglia obbligo; b – in contrasto: – con le previsioni di cui al richiamato art. 30 – comma 4 del Codice della Strada; – con il decisum di cui alla sentenza n. 325 del 26.02.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità della gravata ordinanza, sulla scorta delle doglianze in diritto di seguito sintetizzate;</p>
<p style="text-align: justify;">I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 54 DEL D. LGS N. 267/2000; ARTT. 3 – COMMA 1 E 30 – COMMA 4 DEL D. LGS. N. 285/1992) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – ERRONEITÀ) – INCOMPETENZA;</p>
<p style="text-align: justify;">II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 54 DEL D. LGS. N. 267/2000 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 7 DELLA L. N. 241/1990) – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE 7 (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO – ERRONEITÀ – PERPLESSITÀ);</p>
<p style="text-align: justify;">III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 54 DEL D. LGS N. 267/2000; ARTT. 3 – COMMA 1 E 30 – COMMA 4 DEL D. LGS. N. 285/1992) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – ERRONEITÀ) – INCOMPETENZA;</p>
<p style="text-align: justify;">IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 – COMMA 1 E 30 – COMMA 4 DEL D. LGS. N. 285/1992) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – ERRONEITÀ);</p>
<p style="text-align: justify;">V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 50 – 54 E 107 DEL D. LGS. N. 267/2000 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990) – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO – ERRONEITÀ – PERPLESSITÀ).</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla scorta delle descritte causali, il ricorrente ha chiesto l’integrale accoglimento della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Comune di Amalfi per resistere al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 5.03.2024, la causa, previa discussione, è stata assegnata a sentenza.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti atipici volti ad assicurare elasticità di manovra all’amministrazione nel prevenire il perpetrarsi di danni rilevanti all’incolumità pubblica, spesso irreparabili a posteriori (cfr. T.A.R. Milano, sez. IV, 23/08/2023, n.2045 T.A.R. Roma, sez. II bis, 6/12/2022, n. 16291), proprio come quelli che nel caso di specie potrebbero conseguire all’eventuale ulteriore cedimento della parete rocciosa che si staglia sulla proprietà del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dette ordinanze, pertanto, non hanno la finalità di attribuire responsabilità o di sanzionare comportamenti illegittimi, ma piuttosto quella di fronteggiare con immediatezza una situazione di natura eccezionale e imprevedibile oppure una condizione di pericolo concreto di un danno grave e imminente al momento dell’adozione del provvedimento, anche a prescindere dalla circostanza – a torto valorizzata dai ricorrenti quale motivo di illegittimità del provvedimento impugnato – che la situazione emergenziale fosse sorta in epoca antecedente (Cons. St., Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3077; Cons. St., Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; T.A.R. Salerno, sez. I, 17 ottobre 2019, n. 1782).</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è più che l’ordinanza contingibile e urgente richiede che la p.a. debba affrontare, a tutela della pubblica incolumità, o comunque di altri valori dell’ordinamento da presidiare costantemente, situazioni di pericolo non tutelabili mediante l’adozione di strumenti ordinari (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 13.10.2021, n.6875).</p>
<p style="text-align: justify;">La possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 del T.U.E.L. è condizionata dalla sussistenza di un pericolo concreto, che imponga di provvedere in via d’urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1° giugno 2020, n. 2087).</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali testè richiamati, va detto che il ricorso all’esame del Collegio deve essere accolto, stante la chiara fondatezza della censura d’incompetenza del Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio del Comune di Amalfi ad emanare l’ordinanza in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, il provvedimento impugnato, evidentemente, costituisce un’ordinanza contingibile e urgente, in materia di sicurezza ed incolumità pubblica, come tale attribuita alla competenza sindacale, dagli artt. 50 e 54 d. l.vo 267/2000, come interpretati dalla giurisprudenza (“Il dirigente non dispone del potere di ordinanza extra ordinem a tutela dell’incolumità pubblica ex art. 54 comma 4, d. lg. n. 267 del 2000, spettando al Sindaco, quale Ufficiale del Governo; parimenti, l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale è comunque riservata al Sindaco, quale rappresentate della comunità locale, ai sensi dell’art. 50 comma 5, d. lg. n. 267 del 2000” – T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VII, 11/10/2012, n. 4074).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la stessa motivazione dell’ordinanza de qua è sintomatica dell’appartenenza della stessa al genus delle ordinanze extra ordinem, volte a fronteggiare imminenti pericoli per la sicurezza dei cittadini, come pure, d’altronde, si riconosce nel suo testo (“Considerato che al Sindaco compete il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lg.s 267/2000….”).</p>
<p style="text-align: justify;">L’accoglimento del ricorso, per la dirimente ragione sopra evidenziata, rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze, sollevate dalla parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenuto conto della particolarità della vicenda, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, sub A) dell’epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Pierluigi Russo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Pierluigi Buonomo, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Di Martino, Referendario, Estensore</p>
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