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	<title>T.A.R. Campania - Salerno - Sezione II Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Campania - Salerno - Sezione II Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulle condizioni per la configurabilità dell&#8217;abuso edilizio in caso di costruzione di un volume minore rispetto a quello assentito con titolo edilizio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-condizioni-per-la-configurabilita-dellabuso-edilizio-in-caso-di-costruzione-di-un-volume-minore-rispetto-a-quello-assentito-con-titolo-edilizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:22:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-condizioni-per-la-configurabilita-dellabuso-edilizio-in-caso-di-costruzione-di-un-volume-minore-rispetto-a-quello-assentito-con-titolo-edilizio/">Sulle condizioni per la configurabilità dell&#8217;abuso edilizio in caso di costruzione di un volume minore rispetto a quello assentito con titolo edilizio.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Titolo edilizio &#8211; Realizzazione di un volume minore &#8211; Abuso edilizio &#8211; Configurabilità &#8211; Condizioni. Il privato che, avendo ottenuto un titolo edilizio per la realizzazione di un determinato volume, costruisca un volume minore non commette un abuso edilizio, a condizione che la parte di edificio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-condizioni-per-la-configurabilita-dellabuso-edilizio-in-caso-di-costruzione-di-un-volume-minore-rispetto-a-quello-assentito-con-titolo-edilizio/">Sulle condizioni per la configurabilità dell&#8217;abuso edilizio in caso di costruzione di un volume minore rispetto a quello assentito con titolo edilizio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-condizioni-per-la-configurabilita-dellabuso-edilizio-in-caso-di-costruzione-di-un-volume-minore-rispetto-a-quello-assentito-con-titolo-edilizio/">Sulle condizioni per la configurabilità dell&#8217;abuso edilizio in caso di costruzione di un volume minore rispetto a quello assentito con titolo edilizio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Titolo edilizio &#8211; Realizzazione di un volume minore &#8211; Abuso edilizio &#8211; Configurabilità &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il privato che, avendo ottenuto un titolo edilizio per la realizzazione di un determinato volume, costruisca un volume minore non commette un abuso edilizio, a condizione che la parte di edificio realizzata sia conforme al progetto approvato e sia funzionalmente autonoma.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Durante &#8211; Est. Di Martino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Moccia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, alla via Ss. Martiri Salernitani, 31;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Bracigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe D&#8217;Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Umberto Petacca, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a &#8211; del Permesso di Costruire n. 5 del 21.01.2025, successivamente conosciuto, rilasciato dal Comune di Bracigliano al Sig. Umberto Petacca, per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione fabbricato per civile abitazione&#8221; sito alla Via Capitano Cecconi n. 18;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b &#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi collegati e consequenziali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MOCCIA S.P.A. il 20\2\2026:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a – del provvedimento prot. n. 460 del 15.12.2025, con il quale il Comune di Bracigliano ha “determina(to) la sanzione pecuniaria dell’importo … di € 1.000,00” ai fini della sanatoria delle opere di cui alla s.c.i.a. in sanatoria, ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, depositata in data 25.07.2022 dal dante causa del Sig. Umberto Petacca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b – del verbale di istruttoria prot. n. 13529 del 15.12.2025, richiamato nel provvedimento sub a), non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c &#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi collegati e consequenziali</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MOCCIA S.P.A. il 2\3\2026:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a – del provvedimento prot. n. 1080 del 30.01.2026, con il quale il Comune di Bracigliano ha confermato il p.d.c. n. 5/2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b – della nota prot. n. 2010 del 18.02.2026, con il quale è stato trasmesso il provvedimento sub a);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c – del verbale di istruttoria prot. n. 13529 del 15.12.2025, trasmesso in uno al provvedimento sub a);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d – ove e per quanto occorra, del verbale di istruttoria prot. n. 885 del 21.01.2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e – di tutti gli atti presupposti, connessi collegati e consequenziali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bracigliano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con il ricorso principale, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, premesso di essere proprietaria di un immobile sito alla Via Capitano Cecconi n. 20 del Comune di Bracigliano, confinante con quello di proprietà del Sig. Umberto Petacca, ha impugnato il permesso di costruire n. 5 del 21.01.2025, rilasciato dal Comune di Bracigliano al predetto Sig. Umberto Petacca, per la realizzazione di un intervento di “ristrutturazione fabbricato per civile abitazione” sito alla Via Capitano Cecconi n. 18.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con primo ricorso per motivi aggiunti del 20.02.2026, ha poi impugnato il provvedimento prot. n. 460 del 15.12.2025, con il quale il Comune di Bracigliano ha determinato la sanzione pecuniaria dell’importo di euro 1.000,00 ai fini della sanatoria delle opere di cui alla s.c.i.a. in sanatoria, ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, depositata in data 25.07.2022 dal dante causa del Sig. Umberto Petacca nonché il verbale di istruttoria prot. n. 13529 del 15.12.2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Infine, con secondo ricorso per motivi aggiunti del 2.03.2026, ha impugnato il provvedimento prot. n. 1080 del 30.01.2026, con il quale il Comune di Bracigliano ha confermato il p.d.c. n. 5/2025 nonché gli atti presupposti e successivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Si è costituito il Comune di Bracigliano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. All’udienza camerale dell’8 aprile 2026, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di improcedibilità con riferimento al ricorso introduttivo; all’esito, la causa è stata assegnata a sentenza, previo avviso di possibile definizione della controversia con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come rilevato dal Collegio al verbale dell’udienza camerale dell’8 aprile 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, come sopra esposto, con atto notificato in data 30.10.2025, la società Moccia S.p.A. ha introdotto il presente giudizio, impugnando il suddetto P.d.C. n. 5/2025 e chiedendone l’annullamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, nelle more, l&#8217;Amministrazione comunale ha avviato un procedimento di riesame in autotutela del titolo edilizio e, al contempo, ha definito un precedente procedimento di sanatoria relativo al medesimo immobile, avviato con S.C.I.A. del 25.07.2022, irrogando la relativa sanzione pecuniaria con provvedimento del 15.12.2025 (impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, deve ritenersi che l’efficacia del provvedimento impugnato sia venuta meno in seguito al riesame eseguito dall’Amministrazione resistente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avendo questo nuovo provvedimento negativo sostituito completamente il precedente provvedimento di diniego, impugnato con il ricorso principale, parte ricorrente non ha più interesse a chiedere l’annullamento del primo provvedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Tanto premesso, il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati nel merito e tanto consente di assorbire ogni altra eccezione preliminare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Invero, la tesi secondo cui il Permesso di Costruire n. 5 del 21.01.2025 sarebbe stato rilasciato su un immobile abusivo, a causa della pendenza di un procedimento di sanatoria, risulta smentita dalla documentazione in atti e da una corretta interpretazione della normativa e dei principi di riferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo l’argomentazione di parte ricorrente, a seguito della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 (prot. n. 8101 del 25.07.2022), la P.A. non avrebbe adottato alcun provvedimento abilitativo, lasciando il procedimento pendente e l&#8217;immobile in stato di abusività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In realtà, ex actis, è emerso che l&#8217;Amministrazione Comunale di Bracigliano ha definito il predetto procedimento di sanatoria con un provvedimento formale ed espresso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Nello specifico, con il Provvedimento Conclusivo &#8211; Irrogazione Sanzione Pecuniaria Accertamento di Conformità ex Art. 37 del DPR n. 380/01 prot. n. 460 del 15.12.2025, il Comune ha attestato il proprio parere favorevole all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di accertamento di conformità urbanistica e ha determinato la relativa sanzione pecuniaria, peraltro già corrisposta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, il procedimento di sanatoria non era pendente, ma era stato formalmente concluso, regolarizzando lo stato dell&#8217;immobile e rendendolo pienamente legittimo ai sensi dell&#8217;art. 9-bis del D.P.R. n. 380/2001.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Va pure detto che la sanzione pecuniaria è stata adottata all’esito di accurata istruttoria, come documentato dal verbale prot. n. 13529 del 15.12.2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Peraltro, il Comune di Bracigliano, sulla base della relazione tecnica asseverata dal professionista incaricato e della propria istruttoria, ha correttamente qualificato l’intervento come rientrante nell’ambito della manutenzione straordinaria “pesante” o del restauro e risanamento conservativo “pesante”, soggetto a SCIA in sanatoria ex art. 37 D.P.R. 380/2001.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale valutazione, di natura tecnico discrezionale, è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento, vizi che nel caso di specie non sussistono.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Ancora, va detto che, dalla documentazione agli atti, emerge che le opere oggetto della SCIA in sanatoria prot. n. 8101 del 25.07.2022 consistono in: &#8211; diversa distribuzione degli spazi interni, &#8211; modifiche prospettiche, &#8211; minore volumetria realizzata rispetto alla concessione edilizia originaria, &#8211; omessa realizzazione di un piano previsto in progetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, non risulta alcun incremento di volumetria, alterazione della sagoma, aumento delle unità immobiliari o mutamento di destinazione d’uso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Anche la censura della ricorrente, relativa alla presunta illegittimità della sanzione pecuniaria di € 1.000,00 irrogata dal Comune di Bracigliano, deve essere disattesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, la versione del comma 4 dell&#8217;art. 37, vigente al momento della presentazione della SCIA in sanatoria (25.07.2022) e fino alla sua abrogazione con il D.L. n. 69/2024, stabiliva: “Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell&#8217;intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell&#8217;abuso o il proprietario dell&#8217;immobile possono ottenere la sanatoria dell&#8217;intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Appare evidente, pertanto, che la norma applicabile al procedimento di sanatoria non era il comma 1, bensì il comma 4, che prevedeva una forbice edittale compresa tra € 516 e € 5.164.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sicchè, l&#8217;importo di € 1.000,00 irrogato dal Comune rientra pienamente in tale forbice.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Né colgono nel segno le doglianze con cui la parte ricorrente ha lamentato che il lotto su cui insiste l&#8217;intervento in contestazione sarebbe volumetricamente saturo e privo di qualsiasi capacità edificatoria residua, perché detta censura risulta essere smentita dall’analisi della storia urbanistica dell&#8217;immobile e dei titoli abilitativi che lo hanno interessato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, come condivisibilmente rimarcato dal Comune resistente, la Licenza Edilizia n. 34 del 1973 autorizzava la costruzione di un fabbricato su tre livelli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, come pacificamente riconosciuto e documentato, furono realizzati solo due dei tre piani previsti, con una volumetria edificata di 1.115,20 mc a fronte di una capacità edificatoria del lotto originario (particella 947) pari a 1.795,64 mc.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la volumetria non realizzata non è decaduta né si è estinta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come correttamente evidenziato dal Comune nel provvedimento di conferma del titolo, il privato che, avendo ottenuto un titolo edilizio per la realizzazione di un determinato volume, costruisca un volume minore non commette un abuso edilizio, a condizione che la parte di edificio realizzata sia conforme al progetto approvato e sia funzionalmente autonoma (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 18 giugno 2020, n. 678).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In base all’art. 32, T.U. edilizia, costituisce variazione essenziale ogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore dell’originario progetto edificatorio, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto l’aspetto quantitativo; nel dettaglio, qualora risulti il mutamento della destinazione d’uso implicante variazione degli <i>standards</i>, ovvero aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, ovvero modifiche sostanziali di parametri urbanistico – edilizi del progetto approvato o della localizzazione dell&#8217;edificio, ovvero un mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito, ovvero una violazione non procedurale delle norme in materia di edilizia ( <i>ex multis</i>, T. A. R. Campania –Napoli, Sez. III, 13/01/2016, n. 138).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne deriva, <i>a contrario</i>, che, ogni qual volta ci si trovi di fronte ad una variazione volumetrica in termini di riduzione, come nel caso in esame, non sussiste difformità essenziale, tale da giustificare scelte provvedimentali rigorose</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Infine, neanche le doglianze ad oggetto la pretesa violazione delle distanze legali può rivelarsi meritevole di positivo apprezzamento da parte del Collegio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, il progetto assentito con il PdC n. 5/2025 prevede la realizzazione del porticato e del sottotetto in aderenza a una parete a confine con altra proprietà, costituente corpo di fabbrica in virtù dell’art. 877 c.c., come confermato sia dagli elaborati progettuali che dal provvedimento di conferma del titolo edilizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 16 delle N.T.A. del PRG di Bracigliano, applicabile alla zona omogenea “B”, consente esplicitamente l’edificazione in aderenza a confine.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Peraltro, all’esito del sopralluogo tecnico effettuato in data 30.09.2025, è emerso che le nuove opere realizzate sul lato ovest (porticato a piano terra e primo piano) non sono in aderenza al fabbricato di altrui proprietà posto sul confine, così come riportato sugli elaborati progettuali, ma ricadono sulla linea di confine libero tra il concessionario ed il fondo del vicino che risulta inedificato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. L&#8217;intervento autorizzato, infine, risulta pienamente conforme al Piano Regolatore Generale del Comune di Bracigliano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L&#8217;immobile oggetto di intervento ricade in Zona Omogenea &#8216;B&#8217; di completamento residenziale, come attestato dal Certificato di Destinazione Urbanistica e ribadito in tutti gli atti del procedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Alla stregua delle superiori considerazioni, i ricorsi per motivi aggiunti devono essere respinti, siccome infondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Le spese di lite possono essere compensate, alla luce della peculiarità delle questioni trattate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dichiara il ricorso principale improcedibile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">rigetta i ricorsi per motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola Durante, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gaetana Marena, Primo Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Di Martino, Primo Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;ostensibilità dei pareri legali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullostensibilita-dei-pareri-legali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 07:45:59 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89805</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullostensibilita-dei-pareri-legali/">Sull&#8217;ostensibilità dei pareri legali.</a></p>
<p>Accesso &#8211; Parere legale &#8211; Ostensione &#8211; Condizioni. Allorquando il parere legale è utilizzato dall’Amministrazione per giustificare l’adozione di un proprio provvedimento, deve affermarsi che la stessa abbia inteso esternarne il contenuto e non può, dunque, sottrarsi all’obbligo di rilasciarne copia all’interessato che ne richieda l’accesso documentale ex Legge n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullostensibilita-dei-pareri-legali/">Sull&#8217;ostensibilità dei pareri legali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullostensibilita-dei-pareri-legali/">Sull&#8217;ostensibilità dei pareri legali.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Accesso &#8211; Parere legale &#8211; Ostensione &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Allorquando il parere legale è utilizzato dall’Amministrazione per giustificare l’adozione di un proprio provvedimento, deve affermarsi che la stessa abbia inteso esternarne il contenuto e non può, dunque, sottrarsi all’obbligo di rilasciarne copia all’interessato che ne richieda l’accesso documentale ex Legge n. 241/1990, essendo tenuta, rispettivamente, a esplicitarne la motivazione e a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa. La giurisprudenza sul punto è concorde nell’affermare che il parere legale è ostensibile quando esso abbia una specifica funzione endoprocedimentale, risultando correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso. All’opposto, va negato l’accesso quando il parere venga espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Durante &#8211; Est. Di Martino</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 771 del 2025, proposto da Trans Isole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, alla via Ss. Martiri Salernitani, 31;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">U.T.G. – Prefettura di Salerno, non costituito in giudizio;<br />
Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero Dell’Interno, Avvocatura Generale dello Stato, Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">con decisione da rendere ex artt. 31 e 116 c.p.a.,</p>
<p style="text-align: justify;">a – del provvedimento di cui alla nota pec prot. n. 57074 dell’11.04.2025, con il quale la Prefettura di Salerno ha comunicato il diniego dell’istanza di accesso agli atti depositata dalla società ricorrente in data 10.04.2025, con la quale ha chiesto “di accedere agli atti ed estrarre copie di tutta la documentazione relativa alla procedura “F.E.C. – SAN MANGO – Spighetto”, a seguito della richiesta prot. 0153531 della Prefettura di Salerno, ivi compreso eventuale riscontro dell’Avvocatura Distrettuale di Salerno”;</p>
<p style="text-align: justify;">b – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi quelli richiamati nell’ambito del provvedimento sub a) nonché l’eventuale riscontro alla richiesta di riesame del 23.04.2025, non conosciuti;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per la declaratoria</p>
<p style="text-align: justify;">del diritto della società ricorrente a conseguire tutti gli atti di cui alla predetta istanza;</p>
<p style="text-align: justify;">e la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">della P.A. all’esibizione integrale della documentazione richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Salerno e del Ministero dell’Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso ex artt. 31 e 116 c.p.a., la Società ricorrente ha agito “avverso e per l’annullamento – con decisione da rendere ex artt. 31 e 116 c.p.a.: a – del provvedimento di cui alla nota pec prot. n. 57074 dell’11.04.2025, con il quale la Prefettura di Salerno ha comunicato il diniego dell’istanza di accesso agli atti depositata in data 10.04.2025, con la quale ha chiesto “di accedere agli atti ed estrarre copie di tutta la documentazione relativa alla procedura “F.E.C. – SAN MANGO – Spighetto”, a seguito della richiesta prot. 0153531 della Prefettura di Salerno, ivi compreso eventuale riscontro dell’Avvocatura Distrettuale di Salerno”; b – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi quelli richiamati nell’ambito del provvedimento sub a) nonché l’eventuale riscontro alla richiesta di riesame del 23.04.2025, non conosciuti”.</p>
<p style="text-align: justify;">A fondamento del ricorso, la parte ricorrente, premettendo la propria legittimazione all’accesso e il proprio interesse al ricorso, ha lamentato l’illegittimità dell’opposto diniego e ha rappresentato come, nel caso di specie, sia indubitabile sia la presenza di un interesse diretto, concreto e attuale nonché il collegamento con una situazione giuridica rilevante.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio la Prefettura di Salerno, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto, pur non avendo la Prefettura provveduto a trasmettere il parere reso dall’Avvocatura di Stato, si sarebbe mostrata disponibile all’ostensione di parte degli atti richiesti. Ha, inoltre, insistito per il rigetto del ricorso, in quanto, l’ostensione del parere dell’Avvocatura dello Stato sarebbe stata correttamente negata ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 26.01.1996, in virtù del quale lo stesso integrerebbe un atto difensivo riferibile a lite in potenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 15 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene di dover richiamare, in via preliminare, i principi elaborati in via interpretativa dalla giurisprudenza amministrativa relativamente ai presupposti di ammissibilità dell’accesso documentale a norma degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">In base alla disciplina normativa prevista per tale forma di accesso, la pretesa ostensiva risulta circoscritta sul piano soggettivo, richiedendo ai fini del relativo riconoscimento la sussistenza di un interesse conoscitivo finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990, infatti, vengono definiti “interessati” all’accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse “diretto”, “concreto” e “attuale”, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. 11 gennaio 2019, n. 249 e sez. V, sent. 21 agosto 2017, n. 4043).</p>
<p style="text-align: justify;">In base al consolidato orientamento giurisprudenziale maturato sul tema, la richiesta legittimazione attiva è configurata in relazione al requisito della “strumentalità” dell’accesso, declinato dal citato art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990, come finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale – e non meramente emulativo o potenziale – connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto è stato evidenziato, in sede giurisprudenziale, che la nozione di “strumentalità” – relativamente alla figura dell’accesso c.d. “ordinario” di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 – va intesa in senso ampio, in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. 15 maggio 2017 n. 2269, sez. III, sent. 16 maggio 2016 n. 1978 e sez. IV, sent. 6 agosto 2014 n. 4209).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale prospettiva, la valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto – quale presupposto di ammissibilità della pretesa ostensiva – va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (in termini, cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, sent. 13 gennaio 2012, n. 116).</p>
<p style="text-align: justify;">L’assetto delineato corrisponde, in particolare, alla definizione in via legislativa – operata nel contesto dell’istituto dell’accesso documentale – “di un delicato equilibrio tra due esigenze contrapposte, l’una alla più ampia trasparenza dell’amministrazione, l’altra ad escludere tutela a quelle istanze meramente pretestuose o comunque ingiustificate” (in tal senso, cfr. Cons. St., sent. n. 249/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale prospettiva, è stato evidenziato che “il diritto all’accesso documentale – pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale – non si configura come un’azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione giuridicamente differenziata; ne consegue che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove essi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 14 settembre 2017, n. 4346).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ottica delineata, è richiesta – alla luce del disposto contenuto nell’articolo 25, comma 2, L. n. 241/1990 ai sensi del quale «la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata» – una puntuale e specifica deduzione delle finalità dell’accesso nell’ambito dell’istanza di ostensione, in modo da consentire la valutazione in ordine alla ricorrenza del nesso di strumentalità previsto dall’art. 22 L. n. 241/1990, come altresì ribadito nella recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 18 marzo 2021, n. 4.</p>
<p style="text-align: justify;">Il prescritto nesso di strumentalità, dunque, se pure declinato in un’accezione ampia, non può in ogni caso prescindere dall’allegazione di elementi sufficienti ad estrinsecare il collegamento tra interesse dedotto, situazione giuridica azionata e documentazione richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, in base al tenore delle deduzioni articolate in ricorso, al contenuto dell’istanza di accesso avanzata e alla documentazione versata in atti, sussista l’interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente alla ostensione dei richiesti documenti (e non dunque un interesse meramente emulativo o potenziale), avendo la domanda di accesso ad oggetto documenti relativi all’inoltrata istanza di affrancazione, il cui procedimento non risulta ancora definito.</p>
<p style="text-align: justify;">È, dunque, accertato il collegamento tra l’interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull’utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull’esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili è del tutto ultronea (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 09/03/2020, n. 1664; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 19/03/2020, n. 3454).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, nell’accertare l’interesse all’accesso in capo al richiedente rispetto a determinati documenti, il Giudice deve verificarne la concretezza, l’attualità e il collegamento con una situazione giuridica meritevole di tutela (nella specie, come detto, sussistente), senza spingersi sino a sindacare l’utilità concreta che la conoscenza dei documenti amministrativi possa poi effettivamente determinare per il medesimo soggetto, ben potendo la documentazione richiesta costituire soltanto, genericamente, mezzo utile per la difesa (cfr. in questi termini, Consiglio di Stato sent. n. 282/2020; fra le molteplici altre, Tar Lazio, sent. n. 8753/2020, n. 10620/2019; Tar Lombardia, Brescia, n. 32/2020; Consiglio di Stato, nel tempo, sentenze n. 5781/2019; n. 3017/2019; n. 3953/2018; n. 4372/2016; n. 511/2013; nonché le sentenze ivi richiamate).</p>
<p style="text-align: justify;">In applicazione delle richiamate coordinate interpretative elaborate in sede giurisprudenziale, per le ragioni illustrate può concludersi che, nella fattispecie in esame, alla luce di quanto emerge dagli atti di causa e dalla documentazione depositata nei termini sopra riportati, il dedotto interesse conoscitivo – in rapporto alla documentazione oggetto dell’istanza di accesso e alla situazione giuridica azionata, alla luce della motivazione addotta a fondamento della pretesa ostensiva – sufficientemente definito, per cui si ravvisano – sul piano dell’interesse richiesto e in rapporto al necessario nesso di strumentalità – i presupposti individuati dagli articoli 22 e ss. L. n. 241/1990 ai fini dell’accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Né vale in contrario sostenere, come dedotto dalla P.A. resistente, che il parere in questione sarebbe sottratto dal diritto di accesso e, pertanto, non può essere osteso.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisiste agli atti di causa, hanno consentito di rilevare che la società ricorrente ha attivato apposito procedimento ai fini dell’affrancazione dell’area di cui dispone e che, con nota del 14.03.2025, la Prefettura ha comunicato l’importo a tal fine necessario, “tenuto conto del parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello stato di Salerno”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, detto parere si inserisce nell’ambito della ordinaria istruttoria dell’U.T.G..</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, come rilevato dalla giurisprudenza, allorquando, come nella specie, il parere legale è utilizzato dall’Amministrazione per giustificare l’adozione di un proprio provvedimento, deve affermarsi che la stessa abbia inteso esternarne il contenuto e non può, dunque, sottrarsi all’obbligo di rilasciarne copia all’interessato che ne richieda l’accesso documentale ex Legge n. 241/1990, essendo tenuta, rispettivamente, a esplicitarne la motivazione e a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa: è quanto affermato dal TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, nella sent. 23 marzo 2023, n. 149.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza sul punto è concorde nell’affermare che “Il parere legale è ostensibile quando esso abbia una specifica funzione endoprocedimentale, risultando correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso.</p>
<p style="text-align: justify;">All’opposto, va negato l’accesso quando il parere venga espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15 novembre 2018, n. 6444).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, per quanto esposto, il ricorso deve essere integralmente accolto, con conseguente ordine alla Prefettura resistente di esibizione dei documenti richiesti entro un termine non superiore a 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara che la ricorrente ha diritto di accedere agli atti richiesti; condanna la Prefettura di Salerno a consentire l’accesso agli atti oggetto della predetta istanza, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la Prefettura di Salerno al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che liquida in Euro 500,00, oltre oneri fiscali e previdenziali, se dovuti, nella misura di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Durante, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Di Martino, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Ferrari, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullostensibilita-dei-pareri-legali/">Sull&#8217;ostensibilità dei pareri legali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla possibilità di modificare le giustificazioni nell&#8217;ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-modificare-le-giustificazioni-nellambito-del-sub-procedimento-di-verifica-dellanomalia-dellofferta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 09:54:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-modificare-le-giustificazioni-nellambito-del-sub-procedimento-di-verifica-dellanomalia-dellofferta/">Sulla possibilità di modificare le giustificazioni nell&#8217;ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Anomalia dell&#8217;offerta &#8211; Sub-procedimento &#8211; Giustificazioni &#8211; Modificabilità &#8211; Ammissibilità. Nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, solo quest’ultima è immodificabile, laddove le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili: ciò del resto coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-modificare-le-giustificazioni-nellambito-del-sub-procedimento-di-verifica-dellanomalia-dellofferta/">Sulla possibilità di modificare le giustificazioni nell&#8217;ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Anomalia dell&#8217;offerta &#8211; Sub-procedimento &#8211; Giustificazioni &#8211; Modificabilità &#8211; Ammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, solo quest’ultima è immodificabile, laddove le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili: ciò del resto coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed apprezzare l’idoneità, l’adeguatezza e la congruità dell’offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto), finalità che giustifica pertanto del tutto ragionevolmente la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti. Inoltre, in sede di verifica di anomalia, risultano parimente ammesse – ferma restando la non modificabilità dell’offerta – le giustificazioni che si fondano su errori di calcolo, ovvero su fatti sopravvenuti o su sopravvenienze normative, alla cui stregua risulti chiara la congruità ed adeguatezza dell’offerta così come originariamente formulata.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Durante &#8211; Est. Ferrari</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. Proc. Amm.;<br />
Sul ricorso numero di registro generale 781 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Samoa Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B318E3C4AA, B318C34AA, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Lenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Università e della Ricerca, nonchè Università degli Studi di Salerno Fisciano – in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele, 58;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">ATI Iennaco &amp; C. S.r.l., Elettro Pinto S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>Per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">quanto sia al ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">A. Della DDG rep. 1168 del 20.03.2025 – pubblicata soltanto in data 18 aprile 2025 – con la quale l’Università degli Studi di Salerno ha disposto l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 17 comma 5 d.lgs. 36/2023 della procedura aperta per l’affidamento lavori per la realizzazione delle Residenze universitarie II lotto IV stralcio nel campus universitario di Fisciano (SA) – Codice gara: 2024-IX1.11 – CIG: B318E3C4AA in favore dell’ATI controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">B. Ove occorra, delle comunicazioni prot. PG/1921 del 24 aprile 2025 e PG/1906 del 18 aprile 2025; PG/1906 del giorno 11 aprile 2025 con le quali la Stazione appaltante ha perfezionato, soltanto in data 24 aprile 2025, il procedimento di pubblicazione degli atti di gara ai sensi degli artt. 36 e 90 del D.lgs. 36/2023 afferenti la procedura al centro del presente gravame;</p>
<p style="text-align: justify;">C. Del verbale della commissione di gara n. 10 del 19 febbraio 2025 nella parte in cui ha proposto l’aggiudicazione della procedura in favore dell’ATI controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">D. Della “relazione conclusiva” del RUP prot. UNISA 55585 del 13.02.2025, allegato al predetto verbale, nella parte in cui l’offerta dell’ ATI controinteressata è stata giudicata non anomala;</p>
<p style="text-align: justify;">E. Dell’intero procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata dall’Ati Iennaco presupposto all’adozione della “relazione conclusiva” e, in particolare, della nota avente ad oggetto “<em>verifica art. 110 co. 2 d. Lgs. 36/2023 … richieste ulteriori chiarimenti</em>” del 30 gennaio 2025 e la nota di avvio del procedimento di verifica del 08 gennaio 2025;</p>
<p style="text-align: justify;">F. Ove occorra, di tutti i verbali dell’organo di valutazione della fase evidenziale (n. 1 del 05.11.2024; n. 2 del 06.11.2024; n. 3 del 07.11.2024; N. 4 del 12.11.2024; n. 5 del 06.12.2024; n. 6 del 16.12.2024) nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’ ATI Iennaco dalla procedura;</p>
<p style="text-align: justify;">G. Ove occorra, di tutti gli altri verbali della commissione di gara (n. 7 del 19.12.2024; n. 8 del 30.12.2024 e sottostanti sedute riservate del23.12.2024, 27.12.2024, 28.12.2024, 29.12.2024, 30.12.2024; n. 9 del07.01.2025; nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’ ATI Iennaco dalla procedura;</p>
<p style="text-align: justify;">H. Ove per quanto ulteriormente occorrer possa, dell’art. 16 del disciplinare di gara (rubricato “criterio di aggiudicazione”) e del paragrafo 5 <em>“Pianificazione analitica dell’appalto tesa a garantire le prestazioni di progetto con la riduzione dei tempi di esecuzione” del documento concorsuale denominato “allegato per Gara d’Appalto</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">I. Ove intervenuto, dell’atto e/provvedimento di consegna dei lavori in via di urgenza espressamente disposto contestualmente all’aggiudicazione della procedura;</p>
<p style="text-align: justify;">L. Di ogni ulteriore atto presupposto connesso e consequenziale nonché per l’accertamento e la declaratoria ai sensi dell’art. 30 c.p.a. dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante – ai sensi dell’art. 121 c.p.a. – o, in subordine, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., del proprio diritto a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la propria disponibilità nel relativo subentro.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti di causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. Proc. Amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.La SAMOA Restauri srl ha partecipato alla gara d’appalto indetta dalla Università di Salerno, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione di “<em>Residenze universitarie II lotto IV stralcio nel campus universitario di Fisciano (SA)”</em>. L’intervento è stato approvato nell’ambito dei progetti PNRR e segnatamente è ammesso al cofinanziamento del Ministero dell’università e della Ricerca (MUR) con D.M. 12 dicembre 2018 n. 853 recante il <em>“Secondo Piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di tipologia A1, B e C ex art. 3, comma 1 lett. A1, B e C del IV bando L. N. 338/2000”</em> (CUP D45E23000050001).</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 L’importo posto a base di gara è stato determinato in € 15.486.127,06, di cui € 15.059.671,67 per lavori, € 332.258,00 per arredi e attrezzature ed € 94.197,39 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.</p>
<p style="text-align: justify;">2. All’esito della fase di valutazione tecnica la commissione ha stilato la graduatoria provvisoria nella quale è risultata collocata al primo posto l’ati Iennaco/ Elettro Pinto e al secondo posto, invece, la SAMOA Restauri s.r.l. Per entrambe le offerte sono stati ravvisati i presupposti per la sottoposizione a verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 D.lgs. N. 36/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Segnatamente, con nota prot. N. 4941 del 9.1.2025, è stato avviato il procedimento di verifica della congruità dell’offerta dell’ati Iennaco/ Elettro Pinto, la quale ha presentato dapprima una relazione giustificativa dell’offerta con nota assunta al protocollo di Ateneo al n.19084 del 18.01.2025. In seguito, poiché il RUP, nella nota prot. N. 34707 del 30.1.2025 aveva richiesto ulteriori giustificativi all’offerta, gli stessi sono stati forniti il successivo 06.2.2025.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 All’esito il RUP ha ritenuto adeguatamente giustificata l’offerta dell’ATI sottoposta a verifica, concludendo che <em>“in esito alla valutazione degli ulteriori elementi integrativi ed esaminati complessivamente i giustificativi prodotti dal concorrente, dell’attendibilità dei documenti giustificativi delle analisi esibite dall’ Impresa ATI Iennaco – Elettro Pinto, e dei riscontri richiesti e pervenuti via-mail sulla veridicità dei preventivi dei maggiori fornitori allegati ai giustificativi, si ritiene che le prove fornite giustifichino sufficientemente l’offerta nella sua globalità per il procedimento di gara in oggetto. L’offerta pertanto, in base alle norme vigenti è da ritenersi congrua</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Cosicché con verbale redatto nella seduta del 19 febbraio 2025, preso atto delle valutazioni del RUP, la commissione di gara ha concluso i lavori proponendo l’aggiudicazione in favore della costituenda ATI Iennaco/ Elettro Pinto, odierna controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La proposta è rifluita nella nota prot. N. 68939 del 20.02.2025 nella quale è stata effettuata la comunicazione ex art. 90 D.lgs. 36/2023 dell’esito della procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine il DDG rep. N. 1168 del 20.03.2025, all’esito delle positive verifiche comprovanti i requisiti di ordine generale ed i requisiti di qualificazione dell’operatore economico aggiudicatario, ha approvato gli atti di gara disponendo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’ati Iennaco/Elettro Pinto, la quale ha conseguito il punteggio complessivo di 87,81. Al secondo posto della graduatoria definitiva si è classificata la ricorrente ottenendo il punteggio di 87,15 e quindi con una differenza totale di punteggio di 0,66.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Quest’ultima ha chiesto l’ostensione degli atti di gara e ritenendo di non essere stata soddisfatta nelle proprie pretese di accesso agli atti ha adito questo Tribunale con il ricorso r.g.n. 615/2025 chiamato alla camera di consiglio dello scorso 15 maggio 2025. Prima dell’udienza, tuttavia, la stessa ricorrente ha dato atto di aver ottenuto gli atti richiesti manifestando la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. Di tanto è stato dato atto nel decreto decisorio n. 76/2025 che ha corrispondentemente dichiarato l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Gli esiti dell’accesso agli atti hanno comunque indotto la SAMOA Restauri a gravare l’aggiudicazione, perché convinta dell’illegittimità delle operazioni di gara e, in particolare, dell’aggiudicazione in favore dell’ati oggi controinteressata. Il ricorso è stato affidato a quattro articolati motivi così rubricati e muniti di istanza istruttoria oltre che di istanza di misure cautelari sia collegiali che monocratiche: “<em>1. Violazione di legge (art. 101 del d.lgs. 36/2023 in relazione agli artt. 12 e 15 del disciplinare di gara e al paragrafo del documento denominato “allegato per gara d’appalto” rubricato “offerta economica”) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – Sviamento); 2. Violazione di legge (art. 108 del d.lgs. 36/2023 in relazione all’art. 16 del disciplinare di gara e al paragrafo del documento denominato “allegato per gara d’appalto” rubricato “par. 5 – pianificazione analitica dell’appalto …”) – Eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione – illogicità manifesta – erroneità dei presupposti di fatto – incoerenza del della procedura valutativa); iii. Violazione di legge (art. 11, 41, 101, 110 e 119 del d.lgs. 36/2023 in relazione agli artt. 3, 15, 16 e 21 del disciplinare di gara) – (violazione della disciplina sull’equo compenso – art. 8 d.lgs. 36/2023 e 2 della l. N. 49/2023) – eccesso di potere (violazione del giusto procedimento – disparità di trattamento – difetto assoluto di istruttoria – di motivazione – illogicità manifesta – erroneità); IV. Violazione di legge (art. 17, 36, 90 e 94 del 36/2023) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – di motivazione – Illogicità manifesta – erroneità).</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nei molteplici motivi di ricorso parte ricorrente, vista la risicata distanza tra i due punteggi ha mirato ad affermare che l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa e quantomeno che alla stessa la SA avrebbe dovuto attribuire punteggi minori di quelli conseguiti effettivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1 L’Amministrazione e la controinteressata si sono costituite in giudizio in resistenza difendendo la legittimità del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2 Con successivo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente, ribadendo quanto già precedentemente dedotto con il terzo e quarto motivo di ricorso introduttivo, ha avversato la relazione generale presentata dall’ATI Iennaco/ Elettro Pinto a sostegno delle giustificazioni del 18 gennaio 2025, la relazione sulle migliorie, le spese generali e lo staff tecnico del 7 febbraio 2025, nonché i documenti attestanti l’intervenuto espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dalla controinteressata in sede di gara, tutti asseritamente conosciuti solo a seguito del relativo deposito in giudizio da parte dell’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con i decreti cautelari nn.197/2025 e 200/2025 il Tribunale ha respinto le istanze di concessione di misure cautelari monocratiche ritenendo che non sussistesse un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della udienza cautelare già fissata al 28.5.2025.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Nel corso dell’anzidetta camera di consiglio, su istanza congiunta delle parti, il Collegio ha rinviato la discussione della domanda cautelare alla odierna camera di consiglio dell’11.06.2025. Nell’occasione, sentite le parti come da verbale in atti alle quali è stato dato avviso della possibile definizione della sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. Proc. Amm., è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il ricorso è manifestamente infondato e ciò consente al Collegio di decidere la causa con la preannunciata sentenza in forma semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 Il Collegio osserva in primo luogo come le doglianze della ricorrente si siano limitate a criticare e riprodurre una propria e autonoma valutazione dei punteggi attribuiti dalla commissione di gara e dal RUP. Per questa via il Collegio è stato però sollecitato ad esprimere un inammissibile sindacato di merito su valutazioni ampiamente discrezionali, in gran parte connotate da discrezionalità tecnica e dunque non censurabili dal Giudice amministrativo se non in presenza di marcati vizi logici e di ragionevolezza che, tuttavia, nella disamina odierna non si rinvengono.</p>
<p style="text-align: justify;">Sull’argomento il Collegio condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, sia l’ammissibilità di quest’ultima, anche sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa rispetto al progetto a base di gara, sia il punteggio da attribuirle; sicché è escluso che il Giudice amministrativo possa sindacare, in via sostitutiva, l’attività valutativa propria della commissione giudicatrice di gara (ex multis T.A.R. Napoli, sez. V, n. 1737/2024). Del resto <em>“La valutazione delle offerte tecniche, come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica (Cons. Stato, 282/2021; Cons. Stato, n. 2853/2018) con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta”</em> (T.A.R. Salerno, sez. II, n.1721/2024 , Cons. Stato, n. 1072/2014; Cons. Stato, n. 269/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">8. Venendo al dettaglio delle doglianze, seguendone l’ordine logico-espositivo viene in rilievo il primo argomento di ricorso, compendiato ai capi da I.1 a I.3, con il quale la ricorrente ha contestato l’attribuzione del punteggio assegnato (8,25) all’aggiudicataria quanto alla voce “<em>E</em>” del computo metrico estimativo. Detta voce, nello specifico, aveva riguardo alla <em>“pianificazione analitica dell’appalto tesa a garantire le prestazioni di progetto con la riduzione dei tempi di esecuzione”.</em>Ebbene, ad avviso della ricorrente nella corrispondente voce del CME presentato in gara dall’ATI aggiudicataria, sarebbe mancato un sottostante riferimento di prezzo (economico). Il che, nell’ottica degli argomenti attorei avrebbe dovuto determinarne o l’esclusione ovvero l’attribuzione di un punteggio ridotto a quello (8,25) effettivamente assegnatole.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1 Il motivo non può essere accolto, non rivelandosi decisivo il richiamo alla presunta violazione dell’art. 110 del codice dei contratti vigente (D.lgs. N. 36/2023), avente ad oggetto “<em>la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta</em>”. Difatti, come efficacemente rilevato dalle difese resistenti con argomenti che il Collegio condivide, l’elemento in parola “E” non conteneva un “sottostante” economico, poiché non riguardava le migliorie dell’offerta, bensì misurava l’organizzazione del cantiere e come tale rientrava nelle spese generali. In sostanza, mentre le migliorie attengono a proposte correlate all’opera o al servizio da offrire e la cui utilità permane nel corso del contratto (T.A.R. Salerno, sez. II, n.1721/2024; T.A.R. Bolzano, 2021/98; Cons. Stato, n. 282/2021, n. 6793/2019, n. 2969/2020), la voce “<em>E</em>” aveva riguardo ad un aspetto estraneo alla proposta contrattuale, ma legata esclusivamente alla modalità di gestione del cantiere. Di conseguenza non avrebbe dovuto essere indicato nel CME ma nelle spese generali e nei costi aziendali: non risulta contestato che ivi sia stato poi effettivamente allocato nell’offerta dell’aggiudicataria. Nelle proprie difese in giudizio la controinteressata ha precisato che il dettaglio di tali spese fosse contenuto nella “<em>Relazione giustificativa dell’offerta</em>” e nella “<em>Relazione giustificativa – Ulteriori chiarimenti</em>”. Anche la difesa erariale, condividendo gli argomenti della controinteressata, ha escluso la natura quantitativa del parametro in questione, connotato, invece, da una matrice qualitativa. Di qui la mancata previsione e il mancato inserimento di un correlato riferimento economico e dunque del prezzo. L’Avvocatura ha in particolare insistito nell’osservare che la migliore organizzazione del cantiere non avrebbe determinato migliorie dell’offerta economico qualitativa, bensì rilevava sotto il profilo della mera gestione dell’appalto. Di conseguenza i relativi oneri costituivano “<em>quota parte degli oneri aziendali per la sicurezza e quota parte delle spese generali, voci di costo rientranti nella complessiva offerta economica e idoneamente giustificate nel corso del procedimento di verifica di congruità. </em>Dunque, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso non si trattava affatto, in tal caso, di attribuire un punteggio, come invece vorrebbe la ricorrente “<em>a lavorazioni e attività additive, non previste dal progetto posto a base di gara e il cui maggior valore andava necessariamente evidenziato in sede di offerta economica per espressa previsione della lex specialis”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2 l’infondatezza del motivo appena scrutinato attrae anche i motivi contenuti ai punti II.6 e III.7 del ricorso principale e nel motivo sub II.4 del ricorso per motivi aggiunti, nel quale sostanzialmente la società ricorrente è tornata sulla medesima contestazione circa il punto “<em>E</em>” e, nello specifico, per affermare che la mancata indicazione del cd. “<em>sottostante economico</em>” avrebbe reso anomala l’offerta perché recante “costi occulti”.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Al punto 1.4 del ricorso introduttivo la Società ha invece censurato l’inattendibilità dell’offerta quanto gli altri punti del CME “B”,”C”, “D” e “F” riguardanti rispettivamente “<em>aspetti qualitativi, ambientali o sociali”, “organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto”, “possesso di un marchio di qualità ecologica dell’unione Europea dei prodotti utilizzati” </em>e<em>“qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali) e certificazioni possedute”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la ricorrente l’offerta vincitrice sarebbe stata inattendibile per una discrepanza tra i sottostanti economici indicati nel CME e quelli scaturenti dall’offerta. In tal modo la proposta contrattuale della Iennaco sarebbe stata perplessa e comunque tale da determinare, contrariamente a quanto accaduto in gara, una cospicua riduzione del punteggio. Difatti, in sede di giustificativi, la controinteressata avrebbe fornito elementi di prezzo diversi. A base di questo argomento parte ricorrente ha prodotto due tabelle (punti 1.4.2 e 1.4.3) affermando che le voci di prezzo contenute nel CME sarebbero state divergenti rispetto a quelle contenute, invece, nei giustificativi.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1 Dal canto loro le difese dell’Amministrazione e della controinteressata hanno per converso rilevato come le somme indicate nel CME non fossero comparabili con quelle, invece, presenti nei giustificativi: l’Avvocatura, in particolare, ha precisato che il computo metrico estimativo delle migliorie offerte gratuitamente dal concorrente “<em>non costituisce elemento essenziale dell’offerta la cui mancanza o incompletezza comporti l’esclusione dalla procedura, in assenza di un’espressa previsione in tal senso nella lex specialis”.</em> Dalle difese e soprattutto dalla relazione giustificativa (all.to 3 del deposito della società Iennaco del 26.5.2024) si comprende il ragionamento delle difese resistenti e che il Collegio ritiene condivisibile. In sostanza nelle migliorie era stato indicato il lordo, vale a dire i prezzi senza le riduzioni. Poi nell’offerta economica erano sono state operate le riduzioni (quindi al netto), oggetto, peraltro della verifica di anomalia.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui, come argomentato dalla difesa erariale, le grandezze poste a confronto dalla ricorrente non risultavano comparabili. Di conseguenza le tabelle depositate nel ricorso a dimostrazione dell’incongruenza dell’offerta dell’aggiudicataria sarebbero risultate inconferenti e comunque non decisive per affermare la presunta incongruità della valutazione del punteggio attribuito all’aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1.1 Il Collegio condivide questa impostazione. Va premesso che l’appalto all’odierno scrutinio era strutturato a corpo. Ebbene, come più volte affermato dalla costante giurisprudenza “<em>Negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica” </em>(tra le altre Consiglio di Stato sez. V, n. 682/2024; T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 6527/2022; T.A.R. Salerno, Sez. I, n. 376/2020)<em>. </em>All’odierna fattispecie, <em>ceteris paribus</em>, in assenza di modifiche sostanziali intervenute sul punto si possono applicare i principi già espressi nel vigore del precedente codice degli appalti in ragione dei quali : “<em>In siffatta tipologia di appalti il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale. Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti” (cfr., in relazione all’analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15). In definitiva, pertanto, come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5161; Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963)” </em>(Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6119).</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò discende che, come ordinariamente accade negli appalti “<em>a corpo</em>” la valutazione dell’offerta è stata effettuata con riferimento a quanto indicato nell’offerta economica. E del resto “<em>In una gara pubblica d’appalto con offerte a corpo, nel caso di discordanza tra l’importo dell’offerta economica e quello risultante dal computo metrico estimativo pure prodotto dal concorrente, il primo comunque prevale in quanto non può riconoscersi un valore negoziale al secondo tale da incidere nell’ammontare dell’offerta, che resta fissata dal ribasso esplicitamente indicato come tale nell’apposito documento</em>” (tra le tante TAR Abruzzo, Pescara, n. 388/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo pertanto, in ragione di tutte le considerazioni fin qui esposte, è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Allo stesso modo non è accoglibile il motivo II nel quale la SAMOA srl è tornata sul criterio “<em>E</em>” per criticare, questa volta, la congruenza delle valutazioni espresse in ragione di quanto previsto dai criteri indicati nella <em>lex specialis</em>. In tal caso rileva che, come risulta dalla piana lettura della voce, il punteggio veniva attribuito in ragione di una “<em>dettagliata pianificazione dei lavori che tenga conto delle condizioni di utilizzo delle aree d’intervento ed arrechi il minor disagio possibile all’utenza. E’ possibile prevedere anche una riduzione dei tempi di esecuzione dell’opera </em>[…]”. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente stante il fatto che la <em>lex specialis</em>, a suo dire, avrebbe premiato la riduzione dei tempi e dato che la stessa ricorrente aveva previsto un periodo più ridotto, non si sarebbe giustificato un punteggio maggiore attribuito alla controinteressata. In particolare la ricorrente ha sostenuto l’irragionevolezza del punteggio attribuito alla concorrente aggiudicataria (8,25 punti) rispetto a quello conseguito della ricorrente (6,25).</p>
<p style="text-align: justify;">10.1 Le difese resistenti hanno invece sottolineato che rispetto alla voce “E” l’elemento temporale non era previsto come qualificante ai fini dell’attribuzione del punteggio.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1.2 Ad avviso del Collegio il motivo si presenta, in primo luogo, contraddittorio rispetto a quanto affermato nel I motivo, dove la ricorrente aveva lamentato che il criterio E) avrebbe previsto un elemento quantitativo il quale, invece, non sarebbe stato valutato dalla commissione. La verità è che – come prima già osservato – il criterio “<em>E</em>” era di natura qualitativa (come, peraltro, risulta <em>per tabulas</em> dalla lettura dell’ “<em>Allegato per gara d’Appalto</em>” che, a pag. 3, con precipuo riferimento all’elemento temporale in commento, ne specifica testualmente l’essenza “qualitativa”). E’ vero, come sostiene la ricorrente che nella determinazione del punteggio si sarebbe dato rilievo anche alla riduzione in termini di tempo. Tuttavia il punteggio non era costruito in modo tale da dare preferenza al dato temporale in sè, bensì era previsto che “<em>saranno preferite le offerte di Imprese che intendono lavorare su più turni di lavoro in orario non notturno (orario massimo 7-22) e che esplicitino le modalità e gli accorgimenti tecnici che intendono offrire per svolgere in sicurezza tali lavori in orari diversi da quelli ordinari”. </em>La stessa ricorrente ha valorizzato il fatto che la controinteressata sarebbe stata particolarmente attenta a indicare gli elementi<em> </em>dell’offerta sotto questo profilo, offrendo percorsi alternativi ed altre specifiche peculiarità. Ma ciò non fa altro che corroborare l’apprezzamento manifestato dalla commissione assegnando un voto alto a questa voce. Di conseguenza, stante l’assenza di elementi di manifesta illogicità nel riconoscimento del punteggio contestato il Collegio non ritiene sindacabile la valutazione svolta dalla commissione. Del resto come sottolineato anche dal Tribunale in precedenti vicende, in applicazione di consolidati principi invalsi nella giurisprudenza amministrativa : <em>“La valutazione della portata migliorativa o innovativa (e, dunque, della ammissibilità o meno) delle soluzioni presentate nell’offerta tecnica e il punteggio da attribuirle rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica della commissione di gara, insindacabile nel merito se non in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta” </em>(T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n.1721/2024). E del resto “<em>il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo</em>” (T.A.R. Napoli, sez. V, n. 1737/2024).</p>
<p style="text-align: justify;">10.1.2 l’ultima osservazione consente di vagliare e respingere anche la censura subordinata contenuta nel capo II.6, nella quale parte ricorrente ha poi contestato la <em>lex specialis</em> ove intesa nel senso di consentire l’attribuzione di un punteggio più alto a una concorrente che, come l’aggiudicataria, avesse proposto di concludere le attività da eseguire in un tempo maggiore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene non s’intravedono elementi d’irragionevolezza nella scelta della SA di premiare, in disparte il tempo impiegato, proposte che <em>in itinere</em> impattassero il meno possibile sull’attività universitaria. E detta impostazione, come evidente, sfugge alla sindacabilità del Tribunale stante l’ampia discrezionalità tecnica e comunque, la non manifesta illogicità del prefato criterio.</p>
<p style="text-align: justify;">11.Proseguendo nella disamina viene in rilievo il terzo motivo di ricorso, distinto in ulteriori sottoparagrafi, nei quali parte ricorrente ha sostenuto che l’offerta dell’aggiudicataria, una volta sottoposta alla verifica di anomalia e anche a seguito delle giustificazioni (a suo dire nemmeno intervenute), non avrebbe dato conto e giustificato : “<em>a. Le spese generali; b. Gli oneri della manodopera; c.il valore delle migliorie; d.il valore della porzione di offerta relativo all’elemento “E”; e. Gli oneri connessi allo staff tecnico (nei confronti della quale sono stati previsti compensi sostanzialmente nulli con conseguente grave violazione delle disposizioni sull’equo compenso); f. L’incidenza dei subappalti, addirittura incidenti sul 50% dei lavori a farsi; l’utile di impresa”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1 Più distintamente nei capi III.1 e III.2 dell’atto introduttivo la ricorrente ha sostenuto che la controinteressata non avrebbe fornito le giustificazioni sugli elementi della propria offerta. Nello stesso motivo afferma che dette giustificazioni risultavano depositate soltanto dopo le sollecitazioni del RUP e che ciò avrebbe dovuto condurre all’esclusione del Raggruppamento poi aggiudicatario, stante la reticenza del suo comportamento, ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare di Gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’atto di motivi aggiunti la ricorrente ha inoltre contestato (segnatamente al capo II) l’attendibilità delle spese di organizzazione e di gestione tecnico-amministrativa dell’azienda e del cantiere indicate dalla controinteressata alla pag. 2, paragrafi “C” e “D” della relazione del 7 febbraio 2025, concludendo per l’illegittimità, <em>sub specie </em>di irragionevolezza manifesta, della determinazione del RUP nella parte in cui non ha escluso l’offerta del RTI aggiudicatario e comunque non le ha attribuito un punteggio meno elevato di quello conseguito.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche dette censure, nella loro generale articolazione, patiscono la mancata dimostrazione di elementi d’irragionevolezza così come, rispetto alla subordinata censura sul punteggio, della cd. prova di resistenza. Il che, già di per sé, inficerebbe la stessa ammissibilità della domanda. Tuttavia, volendo comunque incedere nella valutazione delle doglianze, il Collegio può innanzitutto rilevare come, in ragione dei principi espressi costantemente in giurisprudenza, anche “<em>La valutazione positiva di congruità di un’offerta concorrente ad una pubblica gara può essere effettuata per relationem alle giustificazioni prodotte in sede procedimentale dal concorrente, la cui offerta sia sospettata di anomalia, non richiedendosi al riguardo l’esternazione di ulteriore valutazione; deve altresì opinarsi che la valutazione che sul punto compete (ma non in via esclusiva) al RUP, possa essere analogamente condotta anche con rinvio per relationem alle valutazioni operate dalla Commissione di gara</em>” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, n.4948/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">La controinteressata e l’Amministrazione hanno depositato i verbali e gli atti correlati alle giustificazioni, dai quali emerge l’effettiva presenza delle giustificazioni richieste dal RUP. In particolare la controinteressata ha depositato (all.ti 3,4,5) i giustificativi forniti in sede di verifica dell’anomalia. E la difesa erariale ha sottolineato come la disamina sia stata doviziosa, tanto che, addirittura, il RUP avrebbe chiesto e ottenuto la presentazione di tutti i giustificativi dei prezzi delle forniture. In proposito, stanti le evidenze documentali agli atti di causa, una volta dimostrato che le considerazioni della ricorrente dovessero ritenersi già fattualmente errate, le difese hanno richiamato la giurisprudenza formatasi costantemente circa la insindacabilità delle valutazioni del RUP e già in precedenza riferita.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1.1 Il Collegio in primo luogo ritiene infondato l’assunto di partenza della ricorrente in ragione del quale, una volta depositate le prime giustificazioni in data 18.1.2025, le stesse non sarebbero state integrabili. L’affermazione si scontra con la <em>ratio</em> delle giustificazioni e con le corrispondenti conclusioni alle quali è più volte pervenuta la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, in base alle quali : “<em>Nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, solo quest’ultima è immodificabile, laddove le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili: ciò del resto coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed apprezzare l’idoneità, l’adeguatezza e la congruità dell’offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto), finalità che giustifica pertanto del tutto ragionevolmente la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti. Inoltre, in sede di verifica di anomalia, risultano parimente ammesse – ferma restando la non modificabilità dell’offerta – le giustificazioni che si fondano su errori di calcolo, ovvero su fatti sopravvenuti o su sopravvenienze normative, alla cui stregua risulti chiara la congruità ed adeguatezza dell’offerta così come originariamente formulata” </em>(T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, n.1278/2021). Nel contempo è stato altresì precisato con considerazioni che il Collegio condivide che “<em>nelle gare pubbliche, nella procedura di verifica di anomalia è ammissibile la modifica delle giustificazioni relative alle varie componenti del prezzo dell’offerta, ferma restando la immodificabilità dell’offerta stessa nel suo complessivo importo economico”</em> (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 29 gennaio 2021, n. 146). D’altro canto va rammentato che “<em>la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile</em>” (in tal senso Cons. Di Stato, sez. V, n. 3480 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel contempo il formante giurisprudenziale ha chiarito che nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, solo quest’ultima è immodificabile, mentre le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili: ciò del resto coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed apprezzare l’idoneità, l’adeguatezza e la congruità dell’offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto): finalità che giustifica pertanto del tutto ragionevolmente la integrabilità e perfino la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti. Addirittura, in sede di verifica di anomalia, risultano parimenti ammesse – ferma restando la non modificabilità dell’offerta – le giustificazioni che si fondano su errori di calcolo, ovvero su fatti sopravvenuti o su sopravvenienze normative, alla cui stregua risulti chiara la congruità ed adeguatezza dell’offerta così come originariamente formulata (da ultimo T.A.R. Salerno, sez. II, n. 1011/2025; T.A.R. Napoli, sez. I, n.1838/2024). Difatti “<em>nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, solo quest’ultima è immodificabile, laddove le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili: ciò del resto coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed apprezzare l’idoneità, l’adeguatezza e la congruità dell’offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto), finalità che giustifica pertanto del tutto ragionevolmente la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti. Inoltre, in sede di verifica di anomalia, risultano parimente ammesse – ferma restando la non modificabilità dell’offerta – le giustificazioni che si fondano su errori di calcolo, ovvero su fatti sopravvenuti o su sopravvenienze normative, alla cui stregua risulti chiara la congruità ed adeguatezza dell’offerta così come originariamente formulata”</em> (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 ottobre 2018, n. 1837; Consiglio di Stato sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5102).</p>
<p style="text-align: justify;">11.1.2 Nella vicenda all’esame del Collegio, tenuto conto delle censure mosse dalla ricorrente, non risulta che la controinteressata abbia in qualche modo modificato la propria offerta, mentre piuttosto il RUP ha legittimamente chiesto un’integrazione di giustificazioni ritenendosi, infine, sulla base della cospicua documentazione presentata e depositata agli atti di causa, soddisfatto delle giustificazioni complessivamente rese e della documentazione di supporto fornita. I motivi in esame sono dunque infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">11.2 Allo stesso modo, poi, non sono suscettibili di favorevole apprezzamento le censure articolate ai punti III.4 e III.5 del ricorso introduttivo, integrate dalle ulteriori deduzioni sub II.1.3 dell’atto di motivi aggiunti, nei quali la ricorrente ha sostenuto che, in ogni caso, il margine di utile d’impresa dell’ati aggiudicataria sarebbe stato troppo “<em>risicato</em>” sia in generale che tenuto conto della natura plurisoggettiva del RTI aggiudicatario.</p>
<p style="text-align: justify;">L’argomento è innanzitutto inammissibile, in quanto la ricorrente, oltre al richiamo alla esiguità relativa del margine di utile, non fornisce alcun elemento di critica apprezzabile e valutabile nell’ambito dello scrutinio del Giudice amministrativo. D’altro canto, di per sé, è ininfluente, se non accompagnato da considerazioni più specifiche in tal caso non introdotte, il richiamo alla natura plurisoggettiva del RTI aggiudicatario, tenuto conto che le offerte vengono parametrate in assoluto, né vi sono valutazioni diverse per le compagini plurisoggettive in qualsiasi forma le stesse si presentino. E non guasta altresì aggiungere che, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta debba essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, che per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, sez. V, n. 4559/2023). In ogni caso, nelle relazioni giustificative (cfr. Doc. N. 1 (relazione) e doc. N. 3) vengono richiamate le giustificazioni offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, risulta agli atti che a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dal RUP con riguardo alle Spese Generali, di fornire “<em>la scomposizione analitica delle voci che concorrono alla determinazione delle spese generali” </em>l’A.T.I. aggiudicataria abbia fornito la documentazione richiesta, ritenuta congrua dal RUP in relazione alla giustificazione complessiva della offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto appena osservato consente inoltre, in assenza di specifiche e più analitiche doglianze e di evidenti aporie nelle considerazioni a base della positiva valutazione del RUP, di richiamare il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in forza del quale l’attività analitica di valutazione delle giustificazioni “<em>costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta”</em> (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018 n. 2953; 24 agosto 2018 n. 5047; sez. III, 18 settembre 2018 n. 5444; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 230). Talchè la stessa attività può risultare inficiata soltanto allorquando “<em>il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell’interesse pubblico</em>” (Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2024 n. 1776).</p>
<p style="text-align: justify;">Pari considerazioni si possono svolgere <em>mutatis mutandis</em> con riguardo alla contestazione sollevata sia nel ricorso che nei motivi aggiunti, riguardante l’asserita incongruità della determinazione dei costi della manodopera. Anche in tal caso, difatti, il RUP, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnico-valutativa, ha verbalizzato di aver esaminato i giustificativi corredati da idonea documentazione a comprova <em>(ad. Esempio i contratti aziendali di lavoro applicati ai lavoratori, CCNL di riferimento, Contratto integrativo territoriale, eventuale Contratto integrativo aziendale, livello di inquadramento, profilo professionale; etc). </em>In particolare nelle proprie giustificazioni (cfr. All.to n. 27 dep. Unitamente allo stesso ricorso) l’A.T.I. aveva precisato come segue l’importo della manodopera : “<em>l’importo della manodopera ammonta a complessivo € 2’907’640,73. Questo fa riferimento alla componente “lavori” e non comprende la manodopera per gli “oneri specifici per la sicurezza” che assommano a € 20’984,33. Ne deriva che l’importo complessivo della manodopera è di € 2’928’625,06”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">All’esito il RUP ha stimato che i costi fossero pienamente congrui. Tanto, peraltro, tenuto conto che, come rilevato anche dalla ricorrente, il costo della manodopera computato dall’ATI si era rivelato leggermente superiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante. Ma neppure in quest’occasione la ricorrente ha fornito elementi decisivi per affermare l’inadeguatezza del costo e rendere quindi implausibile il favorevole giudizio specificamente formulato dal RUP in sede di verifica dell’anomalia. Giova in proposito, stante l’ultima considerazione circa l’indicazione di costi superiori a quelli calcolati dalla stessa SA richiamare l’avviso più volte espresso in giurisprudenza nel vigore del precedente codice (ma invero ampiamente applicabile anche alla disciplina di quello attualmente vigente) in base al quale: “<em>La valutazione del costo della manodopera, attribuita alla stazione appaltante in base agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. D), d.lg. N. 50/2016, riguarda il rispetto dei minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali previste dall’art. 23, comma 16, del medesimo decreto. Tale valutazione non costituisce un sub-procedimento per verificare anomalie nell’offerta, poiché il rinvio dell’art. 95, comma 10, al controllo previsto dal comma 5, lett. D) dell’art. 97 esclude che la valutazione possa coinvolgere complessivamente i fattori che influenzano il costo della manodopera” </em>(T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 05/04/2024, n.421).</p>
<p style="text-align: justify;">11.3 Avendo già esaminato le censure sub. III.6 e III.7 (cfr. Par. Da 9 a 10.1.2) viene ora in rilievo l’ulteriore doglianza contenuta al capo III.8 del ricorso introduttivo e al capo II.3.4 del ricorso per motivi aggiunti, nella quale la Società ha contestato che il costo del gruppo di lavoro e segnatamente del gruppo BIM proposto dal RTI aggiudicatario sarebbe stato incongruo tenuto conto della quantità e qualità del personale anche specializzato impiegato, oltre che del costo reale della prestazione offerta desunto dalle giustificazioni rese nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">11.3.1 La censura è infondata. La controinteressata, in particolare, nei propri scritti difensivi ha richiamato <em>(doc. 4, pag. 3 della relazione giustificativa</em>) e precisato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, soltanto 3 dei professionisti indicati erano liberi professionisti e che rispetto ad essi erano stati forniti gli adeguati giustificativi di costo. Per il resto le professionalità impiagate risultano interne al personale dipendente delle imprese componenti l’ati, con la conseguenza che il costo del loro impiego non andava valutato a parte delle spese di gestione del contratto. Né si appalesano condivisibili i rilievi attorei sulla relazione giustificativa prodotta, sul punto, dalla controinteressata, non venendo nella specie in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti; sicché, per tutte le motivazioni già esposte in ordine alla limitata sindacabilità delle valutazioni tecnico discrezionali svolte dalla commissione di gara e segnatamente dal RUP, anche detta censura va disattesa.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa tabella prodotta dalla ricorrente per dimostrare una sottostima di circa € 280.483,27 tra il costo (€ 282.318,93) indicato dal Raggruppamento aggiudicatario e quello, invece, stimato dalla ricorrente, pari invece ad € 562.802,20 non può essere positivamente valorizzata. Il criterio C) del Disciplinare di valutazione dell’offerta tecnica (all.to 3 della produzione depositata dalla ricorrente il 14.5.2025) prevedeva difatti una valutazione concepita su un impegno lavorativo espresso in “uomini/settimana”. La tabella prodotta nel ricorso (pag. 27) e richiamata nell’atto di motivi aggiunti (pag. 8) si basa, invece, su un calcolo diverso e non corrispondente a quello richiesto in sede di gara, che ha considerato, invece, le ore lavorative complessive nelle settimane previste di lavoro. Del resto, in sede di giustificazioni, le tabelle presentate dall’odierna controinteressata erano state ampiamente chiarite.</p>
<p style="text-align: justify;">Per converso la ricorrente non ha fornito elementi decisivi per criticare a monte il criterio valutativo scelto dalla SA (uomini/settimana) per valutare l’impegno lavorativo e rifluito negli atti di gara. Allo stesso modo la ricorrente non ha svolto doglianze che coinvolgessero la discrepanza tra tabella elaborata dalla concorrente aggiudicataria e le stesse indicazioni contenute nel criterio “c” e che, come appena osservato, richiedevano di esplicitare l’impegno delle singole unità lavorative espresso in termini di uomini/settimana.</p>
<p style="text-align: justify;">11.4 Parimenti non è accoglibile l’ulteriore censura riguardante l’asserita esiguità del costo dei professionisti esterni e la correlata violazione della L. 49/2023 sull’equo compenso. Norma, ad avviso della ricorrente, applicabile <em>tout court</em> alla disciplina dei contratti pubblici e segnatamente alle procedure di gara per la loro assegnazione. In primo luogo le doglianze sono state espresse in maniera generica, poiché la ricorrente, già nel capo III.8 del ricorso introduttivo, si è limitata ad affermare che per i professionisti esterni sarebbe stata stabilita una retribuzione inferiore all’equo compenso.</p>
<p style="text-align: justify;">11.4.1 Ebbene la questione dell’applicazione dell’equo compenso alla materia dei contratti pubblici è stata variamente dibattuta già nel vigore del precedente codice. Per quanto occorre per la disamina della censura posta nel ricorso, basti qui ricordare le più recenti conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato e che, in sostanza, escludono la diretta applicabilità della disciplina dell’equo compenso, sistematizzata col la L. 49/2023, alla materia dei contratti pubblici. In assenza di disposizioni specifiche contenute nella <em>lex specialis</em> e che non si rinvengono nel caso in esame valgano, a confutare le censure poste in argomento dalla ricorrente, valgano le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato. Il Consesso, nel lumeggiare gli specifici rapporti tra le due differenti legislazioni ha difatti osservato: “<em>che il “valore” sotteso alla legge sull’equo compenso è recepito dall’autonoma normativa sui contratti pubblici attraverso un apparato regolatorio autonomo, non necessitante di eterointegrazione, funzionale all’equo contemperamento tra istanze competitive, logiche di efficienza, ed esigenze equitative. Di qui le conclusioni da trarre in ordine al rapporto fra i due regimi normativi: il sistema degli affidamenti dei contratti pubblici soggiace a regole sue proprie in ordine ai corrispettivi e loro ribassabilità; il relativo controllo è rimesso peraltro alla (distinta) disciplina sull’anomalia delle offerte (art. 110 d.lgs. N. 36 del 2023; già art. 97 d.lgs. N. 50 del 2016), soggetta alle diverse logiche della sostenibilità economica della complessiva proposta contrattuale; quello dell&#8217;”equo compenso” costituisce un principio generale da tener presente nelle “prestazioni d’opera intellettuale” (del quale i nuovi commi 15-bis e quater dell’art. 41 rappresentano regola applicativa di dettaglio, in tali sensi richiamati dalla disposizione che pone il principio); la legge n. 49 del 2023 non trova dunque diretta e generale applicazione al settore degli appalti pubblici; le sue previsioni inerenti al rapporto con la pubblica amministrazione (cfr., in particolare, l’art. 2, comma 3: “Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ma v. Anche l’art. 3, comma 5, che sancisce l’impugnabilità, fra l’altro, dell&#8217;”esito della gara”) vanno lette – in termini fedeli peraltro al dato testuale – quali specificamente concernenti le fattispecie dei “rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile” (art. 2, comma 1), e cioè i contratti d’opera professionale ex art. 2230 Cod. Civ.” </em>(Consiglio di Stato sez. V, n.844/2025).</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, la dedotta specialità del sistema dei contratti pubblici, rispondente ad una sua immanente logica pro-concorrenziale, per alcuni versi antagonistica rispetto all’irrigidimento tabellare di singole voci di offerta, impedisce di cristallizzare i compensi professionali tramite la eterointegrazione automatica delle disposizioni della l. n.. 49/2023, le quali ultime assurgono a meri principi direttivi per la stazione appaltante chiamata a valutare discrezionalmente la congruità dell’offerta aggiudicataria (<em>ex plurimis</em> T.A.R. Salerno, sez. II, n.1494/2024).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, il mezzo di gravame va respinto in considerazione di un’espressa statuizione restrittiva della lex specialis e prima ancora della sostanziale inconsistenza della doglianza che non si è basata su specifici e concreti elementi, limitandosi a lamentare la violazione dei principi in materia di equo compenso.</p>
<p style="text-align: justify;">11.5 Le censure di cui ai punti III.9 e III.10, univocamente scrutinabili sono inammissibili. Con la prima parte ricorrente si è limitata ad affermare che l’ati non avrebbe giustificato i costi in relazione al subappalto e che, in ragione delle incongruità già rilevate ai precedenti capi, l’offerta non sarebbe stata giustificabile. A ciò non ha aggiunto alcuna specifica censura. Nella situazione data, tuttavia, la censura risulta generica e destituita dei presupposti del ragionamento che avrebbero invece dovuto fondarla. In ogni caso, il Collegio condivide sul punto le difese delle resistenti, le quali hanno osservato che nell’offerta del Raggruppamento aggiudicatario risultava effettivamente indicato il subappalto e ne erano stati quantificati i relativi costi. Peraltro, con riguardo alla pur contestata omessa verifica da parte del RUP della sostenibilità economica e organizzativa del sub-affidamento in commento, basti richiamare il principio affermato a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui la stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, potendo limitarsi a chiedere le giustificazioni con riferimento alle sole di voci di costo che ritiene più rilevanti, le quali – da sole – potrebbero incidere in modo determinante sull’attendibilità dell’offerta complessiva (Consiglio di Stato, sez. III, n. 3430/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">11.5.1 Circa la dimostrazione dell’utile d’impresa la ricorrente non ha spiegato in quali punti l’offerta sarebbe stata deficitaria e così non può essere accolta. In realtà questa censura è assorbita dalla infondatezza delle precedenti, perché si basa, per l’appunto, sull’affermazione delle censure istruttorie già valutate e respinte.</p>
<p style="text-align: justify;">11.5.2 Ugualmente non si presentano fondate e anzi vengono assorbite dal rigetto delle precedenti censure, anche le doglianze contenute al capo III.11 circa la presunta anomalia dell’offerta. Ebbene, anche in tal caso, la ricorrente non ha integrato la sua affermazione con riferimenti specifici alle ragioni per cui l’offerta sarebbe anomala. Peraltro, costituisce <em>ius receptum</em> nella giurisprudenza amministrativa il principio per cui l’obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo della verifica di anomalia dell’offerta, non richiedendosi motivazione analitica in caso di giudizio positivo; in tale eventualità, quando cioè la stazione appaltante abbia concluso favorevolmente il sub-procedimento di anomalia dell’offerta della controinteressata, spetta al concorrente che contesta l’aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell’insostenibilità ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, dai quali il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico discrezionale dell’amministrazione sia stata manifestamente irragionevole o travisata (Cons. Stato, sez. V, n. 7629/2024). Valgono, allora, sul punto, le già svolte considerazioni circa l’ampia discrezionalità che caratterizza le valutazioni della commissione di gara in ordine alla verifica dell’anomalia. Alle stesse considerazioni il Collegio non può che richiamarsi, anche al fine di evitare superflue duplicazioni della motivazione della sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Quanto appena osservato vale anche per lo scrutinio del IV motivo di ricorso. Difatti parte ricorrente si è limitata a ribadire il difetto di motivazione e d’istruttoria rispetto alla mancata esclusione, alle motivazioni alla base del punteggio attribuito all’ati controinteressata e all’esito positivo del procedimento di verifica sui requisiti generali e speciali dichiarati dalla controinteressata in sede di partecipazione alla gara. Premesso che già la natura tecnico discrezionale ampiamente affermata, così come la carenza di adeguati elementi di critica forniti, è di per sé idonea a condurre il Collegio a respingere anche quest’ultima censura, va rilevato che l’Avvocatura ha debitamente versato in atti la documentazione comprovante l’avvenuto esperimento del sub-procedimento di verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicataria in sede di gara, di cui si è dato anche formalmente atto nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione. Quanto all’asserito deficit motivazionale della determinazione in contestazione, basti rilevare che la <em>littera legis</em>non richiede di esplicitare l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione, potendo quest’ultima, secondo un orientamento giurisprudenziale a più riprese avallato da questo Tribunale, addirittura dare atto dell’esito positivo del sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti condotto anche in via implicita attraverso l’adozione del successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva (sul punto cfr. T.A.R. Salerno, sez. II, n. 2226/2024).</p>
<p style="text-align: justify;">13. Le ragioni d’infondatezza dei motivi di ricorso rendono infine del tutto superfluo l’esperimento dell’istruttoria richiesta dalla ricorrente. Del resto, come noto, nel processo amministrativo la CTU o la verificazione non possono supplire alle carenze delle argomentazioni ricorsuali. In ogni caso, stante la più volte richiamata caratura tecnico discrezionale e la ristretta sindacabilità delle stesse valutazioni, l’espletamento dell’istruttoria non potrebbe fornire elementi di sostituzione di una valutazione che, all’esame fin qui svolto, non ha presentato specifici elementi di critica e di implausibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1 E consegue allo stesso rigetto dei gravami l’inammissibilità per carenza d’interesse della domanda risarcitoria con la quale parte ricorrente ha anche chiesto il subentro nel contratto di appalto ove <em>medio tempore</em> stipulato.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Conclusivamente il ricorso va respinto. La complessità e la parziale caratura tecnica delle vicende di causa, unitamente al complessivo comportamento processuale delle parti in causa, conduce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio a eccezione del contributo unificato che resta a carico della ricorrente seguendo la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa a eccezione del contributo unificato versato che resta a carico della ricorrente seguendo la soccombenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Durante, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Laura Zoppo, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Ferrari, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-modificare-le-giustificazioni-nellambito-del-sub-procedimento-di-verifica-dellanomalia-dellofferta/">Sulla possibilità di modificare le giustificazioni nell&#8217;ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sull&#8217;illegittimità della clausola che limita il ricorso all&#8217;avvalimento e sulla validità del relativo contratto in caso di determinabilità dell&#8217;oggetto per relationem.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-della-clausola-che-limita-il-ricorso-allavvalimento-e-sulla-validita-del-relativo-contratto-in-caso-di-determinabilita-delloggetto-per-relationem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 10:50:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-della-clausola-che-limita-il-ricorso-allavvalimento-e-sulla-validita-del-relativo-contratto-in-caso-di-determinabilita-delloggetto-per-relationem/">Sull&#8217;illegittimità della clausola che limita il ricorso all&#8217;avvalimento e sulla validità del relativo contratto in caso di determinabilità dell&#8217;oggetto per relationem.</a></p>
<p>&#8211; Contratti della p.a. &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso principale &#8211; Ricorso incidentale &#8211; Priorità di trattazione. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Bando di gara &#8211; Limitazioni all&#8217;utilizzo dell&#8217;avvalimento &#8211; Illegittimità &#8211; Avvalimento &#8211; Natura &#8211; Istituto di carattere generale. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Bando di gara &#8211; Limitazioni</p>
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<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Contratti della p.a. &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso principale &#8211; Ricorso incidentale &#8211; Priorità di trattazione.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Contratti della p.a. &#8211; Bando di gara &#8211; Limitazioni all&#8217;utilizzo dell&#8217;avvalimento &#8211; Illegittimità &#8211; Avvalimento &#8211; Natura &#8211; Istituto di carattere generale.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Contratti della p.a. &#8211; Bando di gara &#8211; Limitazioni all&#8217;utilizzo dell&#8217;avvalimento &#8211; Art. 104, co. 11, d.lgs. n. 36/2023 &#8211; Norma eccezionale &#8211; Interpretazione comunitariamente orientata.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Contratto &#8211; Oggetto &#8211; Determinabilità per relationem &#8211; Validità.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; L&#8217;“<i>ordo questionum</i>” impone di dare priorità al gravame principale, atteso che, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità di quello principale per i motivi anzidetti, la potenziale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità di quello incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. E ciò in quanto, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla non illegittimità dell’aggiudicazione controversa, sulla base dei motivi dedotti, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale.</li>
<li>&#8211; E&#8217; illegittima la clausola del bando che limita l’utilizzo dell’avvalimento per le operazioni di posa in opera nel quadro del più ampio appalto di fornitura. Infatti, l’avvalimento assurge a istituto di soccorso che – a differenza del subappalto – opera nella fase pubblicistica della gara e consente, in ossequio al principio di libera concorrenza, la partecipazione alla gara anche al soggetto sprovvisto dei requisiti tecnici, economici e finanziari attraverso il “prestito” degli stessi da parte del soggetto avvalso che li possiede. Trattasi, dunque, di un istituto di carattere generale, espressione di un principio di fonte comunitaria, applicabile a prescindere da espresse previsioni della <i>lex specialis</i> e che, in quanto tale, non può trovare limitazioni se non nei casi specificamente previsti dalla legge.</li>
<li>&#8211; Ai sensi dell&#8217;art. 104, co. 11, d.lgs. n. 36/2023, l’amministrazione è legittimata ad introdurre nella <i>lex specialis</i> della gara d’appalto che intende indire, autolimitando il proprio potere discrezionale di apprezzamento, disposizioni atte a delimitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara di soggetti particolarmente qualificati, in possesso di precipui requisiti di capacità tecnica e finanziaria, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Trattandosi, tuttavia, di una norma eccezionale, volta a limitare l’utilizzo di un istituto ispirato al cd. <i>favor partecipationis</i>, essa va spiegata in un’ottica comunitariamente orientata; così, al fine di evitare artificiose e arbitrarie limitazioni alla concorrenza, la generica espressione “<i>taluni compiti essenziali</i>” in essa riprodotta, viene condivisibilmente interpretata dalla giurisprudenza in modo tale da favorire la massima partecipazione alla gara, e cioè nel senso di imporre alla Stazione Appaltante un onere di indicazione, anche sommaria, nella <i>lex specialis</i> di gara, di quelle specifiche e limitate attività riservate all’aggiudicatario in via esclusiva, poiché caratterizzate da un elevato grado di specialità.</li>
<li>&#8211; L&#8217;oggetto del contratto di avvalimento può validamente risultare determinabile “<i>per relationem</i>” sulla base del complesso delle risorse aziendali che valsero all’ausiliaria l’ottenimento del requisito prestato.  Come, invero, chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 4 novembre 2016, n. 23, tenuto conto della <i>ratio</i> sottesa all’introduzione dell’istituto dell’avvalimento, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici vanno interpretate nel senso di non configurare la nullità del relativo contratto nell’ipotesi in cui una parte del suo oggetto, pur non essendo puntualmente determinata, sia tuttavia agevolmente determinabile. E tanto, alla luce della novella normativa di settore, è vieppiù coerente con il principio del risultato sancito dall’art. 1 del Codice dei Contratti Pubblici che, rappresentando l’attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nel settore delle commesse pubbliche, impone una più ampia interpretazione del contratto di avvalimento che non soggiace a rigidi formalismi, <i>rectius</i> ad aprioristici schematismi concettuali volti ad irrigidire la disciplina sostanziale della gara.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Durante &#8211; Est. Zoppo</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 341 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e nella sua qualità di mandataria del costituendo RTI con mandanti -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati professore Claudio Guccione, Adriano Cavina e Maria Sara Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS- in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove e Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Salerno, alla Via Abella Salernitana, n. 3;<br />
Comune di Salerno, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Attanasio e Roberto Malzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il Palazzo di Città sito in Salerno, alla Via Roma;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e in qualità di mandatario del costituendo RTI con le mandanti-OMISSIS&#8211;OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati professore Angelo Clarizia, Francesco Zaccone, Antonio Melucci e Antonio Bifolco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
-OMISSIS-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, C.S.E.-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti e il ricorso incidentale, integrato dai motivi aggiunti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) della determina n. -OMISSIS-del Direttore Generale dell’-OMISSIS-(di seguito anche solo “-OMISSIS-) e del relativo avviso esito di gara prot. -OMISSIS-, pubblicato il -OMISSIS- con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore del costituendo RTI con mandatario -OMISSIS- dell’accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 2 di 31 59 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento di un “Appalto misto di lavori, servizi di ingegneria e architettura e forniture per il programma di riqualificazione degli impianti sportivi -OMISSIS-” (-OMISSIS-);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli resi in seduta riservata, nelle parti in cui la stazione appaltante ha omesso di disporre l’esclusione dell’offerta del costituendo RTI con mandatario -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) del verbale del RUP del -OMISSIS-recante “verifica di anomalia delle offerte” e della Relazione di Congruità dei Giustificativi redatta dal RUP in pari data che hanno concluso per la congruità dell’offerta del costituendo RTI con mandatario -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) per quanto occorrer possa, dei chiarimenti n-OMISSIS- resi dalla stazione appaltante, del disciplinare di gara, con particolare ma non esclusivo riguardo agli artt. -OMISSIS-e del capitolato, nella misura in cui dovessero essere interpretati nel senso di ritenere che i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal par. -OMISSIS- del disciplinare per le forniture possano costituire oggetto di avvalimento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) per quanto occorrer possa, del verbale di verifica amministrativa e delle comprove del RUP prot. -OMISSIS- corredato da documentazione allegata con prot. n. -OMISSIS-, relativo alla verifica dei requisiti ex artt. 94-98 d.lgs. 36/2023 in capo al costituendo RTI con mandatario -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) per quanto possa occorrere, della nota dell’-OMISSIS-del -OMISSIS-prot. -OMISSIS-con cui è stata riscontrata negativamente la diffida presentata dall’odierno ricorrente con nota del -OMISSIS- e reiterata con successiva nota del -OMISSIS-</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">g) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti:<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>per la declaratoria di inefficacia </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell’Accordo Quadro e degli eventuali Appalti Specifici che, <i>medio tempore</i>, dovessero essere sottoscritti tra la resistente e il costituendo RTI con mandatario -OMISSIS-, con richiesta sin da ora di subentrare, in tutto o in parte, nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici e con espressa riserva di eventuale domanda risarcitoria per equivalente in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, della Regione Campania, del Comune di Salerno e dell’-OMISSIS-</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto il ricorso incidentale proposto dal -OMISSIS- e i relativi motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente domanda l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina n. -OMISSIS-del Direttore Generale dell’-OMISSIS-e del relativo avviso esito di gara prot. -OMISSIS-, pubblicato il -OMISSIS- con cui è stata disposta l’aggiudicazione, in favore del costituendo RTI con mandatario -OMISSIS-, dell’Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’affidamento di un “<i>Appalto misto di lavori, servizi di ingegneria e architettura e forniture per il programma di riqualificazione degli impianti sportivi -OMISSIS-</i>”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, oltre la declaratoria di inefficacia dell’Accordo Quadro e degli eventuali Appalti Specifici eventualmente stipulati tra l’-OMISSIS-e il costituendo RTI aggiudicatario, con richiesta di subentro, <i>in toto</i> o in parte, nella relativa esecuzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rappresenta in fatto la ricorrente che, con determina del Direttore Generale n.-OMISSIS- l’-OMISSIS-(di seguito “-OMISSIS-) ha indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento a un unico operatore economico “<i>di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. 36/2023, […], per appalto misto di lavori, servizi di ingegneria e architettura e forniture per il programma di riqualificazione degli impianti sportivi -OMISSIS-” </i>(-OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La durata dell’accordo oggetto di affidamento è stata fissata in quattro anni dalla sottoscrizione del contratto e in tale arco temporale sono stati stabiliti i seguenti termini: trenta giorni naturali per la progettazione esecutiva, cinquecentoquaranta giorni naturali e consecutivi per i lavori relativi allo -OMISSIS-, centottanta giorni naturali e consecutivi per i lavori relativi allo -OMISSIS-</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il criterio di aggiudicazione è stato indicato in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con massimo venti punti attribuibili all’offerta economica e ottanta a quella tecnica; l’importo posto a base di gara è stato determinato in € -OMISSIS-, oltre IVA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deduce la ricorrente che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ne sono pervenute quattro, tra cui quella del costituendo RTI tra -OMISSIS-. (mandataria) e le mandanti -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-(di seguito “-OMISSIS-”), e quella del costituendo RTI tra -OMISSIS- (mandatario) e le mandanti-OMISSIS&#8211;OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS&#8211;OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dunque, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l’appalto è stato aggiudicato al -OMISSIS- sicché il -OMISSIS-, secondo classificato, con diffida del -OMISSIS-, ha segnalato all’-OMISSIS-la carenza in capo al primo classificato del requisito di qualificazione richiesto dal par. -OMISSIS-, lett. a), del disciplinare di gara, avendo quest’ultimo dichiarato in sede di partecipazione che la fornitura sarebbe stata eseguita dalla mandante -OMISSIS-. tramite l’avvalimento del predetto requisito da parte di un soggetto terzo (la società -OMISSIS-), in spregio alla previsione di cui al par. 7 della <i>lex specialis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deduce la ricorrente che l’-OMISSIS-ha negativamente riscontrato la richiesta <i>de qua</i> in data -OMISSIS-confermando le valutazioni precedentemente svolte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Frattanto, essendo l’offerta del-OMISSIS-risultata sospetta di anomalia, la Stazione Appaltante ha sottoposto la stessa al subprocedimento di verifica, nel corso del quale l’operatore economico è stato invitato a presentare spiegazioni sul prezzo offerto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il predetto RTI ha, a questo punto, trasmesso due relazioni alla Stazione Appaltante ma, al fine di giustificare la sostenibilità della propria offerta, ha indicato un costo complessivo della manodopera diverso e superiore rispetto a quello precedentemente manifestato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciononostante, con la determina n. -OMISSIS- l’-OMISSIS-ha disposto l’aggiudicazione della gara in suo favore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Censurando, dunque, il provvedimento <i>de quo</i>, unitamente a tutti gli atti di gara ad esso presupposti, la ricorrente rileva l’illegittimità dell’operato della Stazione Appaltante nella parte in cui non ha disposto l’esclusione dalla gara del-OMISSIS-per carenza del requisito della capacità tecnica e professionale richiesto dal par. -OMISSIS-, lett. a) del disciplinare di gara, non potendo questo avvalersi della società ausiliaria -OMISSIS- per soddisfare lo stesso, stante il divieto posto dalla disposizione di cui al par. 7 della medesima <i>lex specialis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo l’assunto attoreo, l’interpretazione delle previsioni del disciplinare di gara fatta propria dalla Stazione Appaltante (secondo cui, in mancanza di qualsivoglia espresso divieto, l’offerente può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale) risulta palesemente errata, in quanto confliggente sia con il contenuto testuale delle disposizioni della <i>lex specialis</i> di gara, sia con l’art. 104, comma 11 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ivi richiamato, per come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più di precipuo, assume la ricorrente che tale ultima disposizione legislativa, riproduttiva del previgente art. 89, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, e, dunque, dell’art. 63, par. 2 della Direttiva n. 2014/24/UE, è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, dall’ANAC e, da ultimo, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale previsione di un limite consentito all’avvalimento in ragione delle peculiari caratteristiche dell’opera richiesta, implicante l’obbligo dell’offerente di possedere in proprio la qualificazione relativa allo svolgimento di determinati compiti, non essendo di contro ammessa la possibilità che per l’esecuzione degli stessi l’operatore economico si avvalga del prestito dei requisiti da parte di un’impresa ausiliaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Aggiunge, peraltro, che la stessa Stazione Appaltante nel corso della gara, in risposta ai quesiti formulati dai partecipanti con riferimento alle previsioni di cui ai par. -OMISSIS- e 7 del disciplinare di gara, ha chiarito che il possesso del requisito delle forniture dovesse essere posseduto dalla compagine nel suo complesso, nei limiti indicati dalla <i>lex specialis</i>, e dunque dall’art. 104, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici da esso richiamato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tutto voler concedere, la ricorrente eccepisce comunque la nullità del prodotto contratto di avvalimento in quanto generico, ossia carente della specifica indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, così come prescritto a pena di nullità insanabile dall’art. 104, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, oltre che mancante della obbligatoria clausola di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della L. n. 136/2010.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Soggiunge parte ricorrente che il costituendo RTI aggiudicatario avrebbe meritato l’esclusione dalla gara anche per mancanza dell’ulteriore requisito di qualificazione relativo alla composizione e ai requisiti minimi del gruppo di lavoro previsto dal par. 6.5 del disciplinare di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sostiene, in particolare, che dalla documentazione in atti emerge senza dubbio che, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, due dei professionisti indicati dall’aggiudicatario quali appartenenti al gruppo di lavoro non erano in possesso del requisito dell’iscrizione all’albo del relativo Ordine Professionale con un’anzianità di almeno dieci anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né, assume la ricorrente, si potrebbe ragionevolmente sostenere che a tale carenza escludente l’aggiudicatario possa sopperire mediante la sostituzione dei componenti già indicati, dal momento che la composizione del gruppo di lavoro ha costituito oggetto dell’offerta tecnica presentata in gara dal-OMISSIS-ed è stata specificamente valutata in sede di attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio 2.1 di cui al par. -OMISSIS- del disciplinare di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo l’assunto attoreo i provvedimenti impugnati sarebbero irrimediabilmente viziati anche perché, nei chiarimenti resi nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, il-OMISSIS-ha operato una inammissibile e capziosa modifica del costo della manodopera previamente indicato, contravvenendo al divieto di immodificabilità dell’offerta economica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto altro ma connesso profilo, sostiene la parte ricorrente che il controinteressato avrebbe meritato l’esclusione in quanto l’omessa indicazione nell’offerta di tutti i costi della manodopera sostenuti per una parte delle prestazioni della commessa (e il suo postumo e artificioso inserimento fra le spese generali che non attengono allo svolgimento delle prestazioni strettamente dedotte in contratto) comporta l’inaffidabilità della proposta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conclude, dunque, per la declaratoria di illegittimità dell’operato della Stazione Appaltante e della valutazione di congruità effettuata dal RUP, con annullamento dell’aggiudicazione e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenziali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio per resistere il -OMISSIS- che ha proposto ricorso incidentale escludente con il quale ha impugnato tutti gli atti di gara, inclusi i provvedimenti di ammissione del -OMISSIS- alla procedura di affidamento e il disciplinare di gara, limitatamente al par. 7.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più di precipuo, il ricorrente in via incidentale ha anzitutto rilevato la nullità della previsione da ultimo indicata, per come interpretata dalla controparte, poiché posta in violazione del principio generale del <i>favor partecipationis</i> sotteso all’istituto dell’avvalimento, nonché del principio di neutralità delle forme di cui all’art. 68, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo l’assunto consortile, l’art. 104, co. 11 del D.lgs. n. 36/2023 non ha introdotto un’ipotesi di divieto di avvalimento ma ha unicamente attribuito alla Stazione Appaltante la facoltà, nelle ipotesi ivi individuate, di disporre nel bando di gara che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall’appaltatore e non, invece, dall’ausiliario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche a voler diversamente interpretare tale norma, deduce il Consorzio che una limitazione della possibilità di ricorrere all’avvalimento, per essere legittima, dovrebbe essere circoscritta solo a taluni compiti essenziali specificamente e preventivamente individuati dall’Amministrazione. Sicché, a fronte del difetto di specificità della clausola di gara, la disposizione di cui al par. 7 del disciplinare deve essere considerata <i>tamquam non esset</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha poi rilevato che il -OMISSIS-, essendo incorso in un’omissione dichiarativa in ordine ai gravi illeciti professionali ascrivibili alla -OMISSIS- avrebbe meritato l’esclusione ai sensi dell’art. 98 del Codice dei Contratti Pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né, a detta del ricorrente incidentale, potrebbe legittimamente trovare applicazione l’art. 97, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, richiedendo la disposizione <i>de qua</i>, quali presupposti concorrenti e necessari, la previa comunicazione delle circostanze idonee ad incidere sull’ammissione del concorrente e l’indicazione delle misure di <i>self cleaning </i>adottate al fine di sterilizzare gli effetti di tali circostanze.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, anche a volerla ammettere, l’estromissione della sola mandante -OMISSIS- sarebbe tale da incidere sui contenuti dell’offerta tecnica presentata dal -OMISSIS-, in violazione del noto divieto di immodificabilità della stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente incidentale ha, inoltre, dedotto la mancanza del requisito di capacità tecnica e professionale previsto per la fornitura in capo alla mandante -OMISSIS-</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via subordinata ha, poi, domandato la rivalutazione da parte della Stazione Appaltante dell’offerta economica presentata dal -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con successiva memoria, il -OMISSIS-, si è altresì difeso in ordine alle censure avanzate dalla-OMISSIS-., eccependo anzitutto l’inammissibilità del ricorso principale sul presupposto che il preliminare accoglimento dei profili di doglianza dedotti in via incidentale, importando l’esclusione della controparte alla procedura, farebbe venir meno in capo alla stessa i presupposti processuali per proporre il ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, ha contestato <i>in toto</i> la tesi avversaria, rilevando che la legge di gara non ha posto alcuna espressa e generale preclusione al ricorso all’avvalimento per colmare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal par. -OMISSIS-, lett. a).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più precisamente, secondo l’assunto consortile, il disciplinare al par. 7, così come l’art. 104, comma 11, Codice dei Contratti Pubblici da questo specificamente richiamato, non dispongono alcun generale divieto di avvalimento del requisito in parola, prevedendo la norma primaria unicamente la facoltà per la Stazione Appaltante, nelle ipotesi considerate, di disporre che taluni individuati compiti essenziali siano svolti direttamente dall’appaltatore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha poi dedotto che l’asserita limitazione dell’avvalimento potrebbe al massimo riferirsi alla sola attività di posa in opera, nel quadro della fornitura, e non invece alla fornitura in generale. E ciò in quanto la facoltà di prevedere una siffatta limitazione per taluni compiti essenziali, si giustificherebbe solo laddove vengano in rilievo lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Del resto una clausola limitativa dell’impiego dell’istituto dell’avvalimento ai fini della dimostrazione del possesso di un requisito di capacità tecnico-professionale, occorrente per la fornitura in sé, imponendo la presenza del fornitore all’interno del RTI ma autorizzando al contrario il subappalto della fornitura stessa, non sarebbe conforme alla disciplina di <i>favor </i>sottesa all’istituto in parola.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha poi soggiunto che, anche a voler diversamente interpretare la norma di cui all’art. 104, comma 11, ossia a volerla ritenere norma attributiva della facoltà per la stazione appaltante di introdurre restrizioni all’uso dell’avvalimento, tale limitazione potrebbe semmai essere circoscritta a taluni compiti essenziali specificamente individuati e non all’intera prestazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Altrimenti opinando, si finirebbe per violare, a suo dire, anche la disposizione di cui all’art. 68, comma 3 del Codice dei Contratti pubblici che vieta alla stazione appaltante di imporre ai concorrenti una forma specifica di partecipazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ordine al secondo motivo di ricorso, ha sostenuto parte controinteressata che, riguardando l’avvalimento la capacità tecnico-professionale a fornire le tribune e i moduli prefabbricati accessori, nonché i mezzi e il personale specializzato per la costruzione delle stesse, il contratto di avvalimento altro non avrebbe dovuto specificare se non, appunto, l’oggetto della fornitura stessa. In ogni caso, l’art. 104, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici commina la nullità del contratto solo allorquando questo non venga concluso in forma scritta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha aggiunto che l’art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010, nella parte in cui prevede l’obbligo di inserire la cd. clausola di flessibilità dei flussi finanziari, si riferisce ai contratti conclusi per l’esecuzione dell’appalto, e non invece a quelli inerenti la fase di partecipazione alla pubblica gara. Talché, anche sotto tale profilo, il contratto di avvalimento risulterebbe immune da censure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto all’asserita mancanza del requisito di qualificazione di cui al par. 6.5 del disciplinare di gara, relativo alla composizione e ai requisiti minimi del gruppo di lavoro, sarebbe stata comprovata, a detta del Consorzio, la continuità nell’iscrizione al relativo Ordine professionale del soggetto nominato quale “responsabile del coordinamento ed integrazione delle varie prestazioni specialistiche”. Avuto poi riguardo al responsabile geologo indicato, non essendo questo un offerente ma un mero collaboratore del concorrente, potrebbe comunque legittimamente ricorrersi alla sua estromissione e/o eventuale sostituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, assume il controinteressato, le criticità sopra evidenziate, che non costituiscono da sole delle valide ragioni per comminare una sanzione espulsiva in danno del RTI concorrente, qualora ritenute fondate, neppure sarebbero idonee a determinare l’assegnazione di un punteggio diverso da quello assegnato al -OMISSIS-</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ultimo, in merito all’illegittima modifica del costo della manodopera in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, ha dedotto il Consorzio che, trattandosi di accordo quadro, è ben possibile che il concorrente si limiti ad indicare nell’offerta la sola prognostica quantificazione delle singole voci di costo, per poi procedere alla loro effettiva definizione nei progetti a base dei futuri contratti attuativi. Ha aggiunto, peraltro, che nella specie non vi è stata una variazione dei costi della manodopera, avendo il-OMISSIS-unicamente allocato, per talune voci, le relative spese di manodopera nei costi generali, circostanza pacificamente ammessa ed evidentemente legittima allorquando non sia idonea a determinare una modificazione dell’offerta economica, la quale risulti nel suo complesso sufficiente a ricoprirli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è poi costituita in giudizio per resistere l-OMISSIS- la quale si è anzitutto difesa sul ricorso principale proposto da -OMISSIS- rilevando, in estrema sintesi, che: la normativa di gara, in assoluta aderenza con quanto previsto dall’art. 104, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici, non contiene alcuna prescrizione impeditiva per le imprese candidate all’esecuzione della fornitura di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. -OMISSIS-, lett. a) del disciplinare di gara, ovvero di avvalersi delle dotazioni tecniche dell’ausiliaria a condizione che la prestazione venga svolta direttamente dalla concorrente; ad ogni buon conto, quand’anche si volesse ritenere che l’articolo menzionato debba essere letto come divieto di avvalimento, una corretta interpretazione della clausola alla stregua del principio di <i>favor partecipationis</i> non determinerebbe l’esclusione del -OMISSIS-essendo il divieto applicabile unicamente con riguardo all’esecuzione delle operazioni di posa in opera oggetto della commessa pubblica e non anche per la fornitura; ai sensi dell’art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici è comunque possibile la sostituzione del soggetto partecipante al RTI non in possesso dei requisiti di cui all’art. 100; premesso che il contratto di avvalimento indica le risorse messe a disposizione dall’ausiliario, la carenza <i>de qua</i> non è causa di nullità; l’ausiliaria non era tenuta al rispetto della prescrizione di cui all’art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010, non assurgendo il contratto di avvalimento né a contratto d’appalto né a subcontratto da questo derivato; il “responsabile del coordinamento ed integrazione tra le varie prestazioni specialistiche” indicato dal-OMISSIS-è in possesso del requisito di iscrizione al relativo Ordine Professionale da più di 10 anni prescritto dal bando, mentre con riferimento al “responsabile geologo” ogni presunta criticità sarebbe superabile mediante la sua sostituzione, essendo tale circostanza del tutto ininfluente ai fini del punteggio attribuito; l’inclusione del costo per le squadre di supporto nella voce “costo della manodopera” piuttosto che in quella relativa alle “spese generali” non ha costituito modifica del costo della manodopera offerto né reso l’offerta presentata inaffidabile; in ogni caso, la verifica dell’anomalia è finalizzata a valutare la congruità globale dell’offerta economica senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, potendo essere in tal sede apportate modifiche alle giustificazioni ad essa relative inclusi aggiustamenti e compensazioni tra voci purché l’offerta rimanga affidabile per l’aggiudicazione ed esecuzione del contratto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al ricorso incidentale proposto dal -OMISSIS-la Stazione Appaltante ha confermato anzitutto di aver attivato la procedura interna diretta a verificare la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la richiesta esclusione nei confronti del -OMISSIS-, assumendo le determinazioni alla stessa rimesse; ha poi dedotto che i contratti prodotti dalla società Henoto fossero idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale delle forniture, potendo, peraltro, la società, se del caso, essere sostituita <i>ex</i> art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio per resistere la Regione Campania rilevando, in estrema sintesi, con riferimento al ricorso principale, che: dal chiaro e inequivocabile tenore letterale delle disposizioni del disciplinare emergerebbe che il requisito di cui al par. -OMISSIS- della <i>lex specialis</i> non è sottoposto ad alcun divieto di avvalimento, non assurgendo a requisito di ordine generale e di idoneità professionale; il contratto di avvalimento è tutt’altro che nullo per genericità, essendo l’oggetto negoziale puntualmente determinato sia attraverso il richiamo al paragrafo di interesse del disciplinare di gara sia attraverso la declinazione espressa del suo tenore letterale, dovendosi peraltro privilegiare l’interpretazione che consente al contratto di produrre i suoi effetti; l’art. 3 della L. n. 136/2010 espressamente discorre di subappaltatori e subcontraenti, sicché non è applicabile al contratto di avvalimento; il disciplinare non preclude che le società costituenti il gruppo di lavoro possano sostituire uno o entrambi i professionisti che non si trovano nel possesso di iscrizione decennale ai relativi Ordini di appartenenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dell’offerta tecnica e della relativa valutazione; è del tutto ammissibile una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In merito al ricorso incidentale, l’ente regionale ha: eccepito l’inammissibilità della censura relativa alla mancata esclusione del RTI ricorrente principale per gravi illeciti professionali, avendo la Stazione Appaltante principiato la procedura di verifica afferente alla persistenza o meno del requisito fiduciario, rientrante nella propria sfera di discrezionalità amministrativa; rilevato l’infondatezza del secondo motivo, tenuto conto che, sulla scorta della documentazione agli atti, la Commissione di gara ha correttamente ritenuto integrato il requisito di cui al par. -OMISSIS-. del disciplinare di gara da parte della -OMISSIS-</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A questo punto la parte ricorrente in via principale ha prodotto memoria difensiva avverso le censure di cui al ricorso incidentale, rilevando anzitutto la palese infondatezza dell’avversa eccezione di presunta inammissibilità/improcedibilità del ricorso a seguito del preteso accoglimento di quello incidentale, poiché contrastante con l’insegnamento granitico della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sempre in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale per violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., perché finalizzato a sollecitare un inammissibile vaglio giurisdizionale in relazione ad attività amministrativa non ancora esercitata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto alla contestata invalidità della disposizione di cui al par. 7 della <i>lex specialis</i>, limitativa dell’istituto dell’avvalimento, il -OMISSIS- ha dedotto che essa ripropone pedissequamente l’art. 104, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici, il quale, richiedendo la necessaria esecuzione diretta da parte dell’offerente di determinati compiti essenziali o di opere superspecialistiche, impone a quest’ultimo di possedere i requisiti per eseguirlo, non potendosi in tal caso ricorrere all’avvalimento. Secondo l’assunto della ricorrente principale, peraltro, la disposizione <i>de qua</i> non attiene alla forma giuridica del raggruppamento, che resta libera, ma solo ed esclusivamente alla necessità che l’offerente possieda in proprio i requisiti necessari ad eseguire una specifica prestazione in ragione della specialità della stessa. Né, infine, sarebbe nulla per mancata individuazione specifica dei compiti essenziali, essendo agevole riscontrare dalla semplice lettura della <i>lex specialis</i> di gara che oggetto della limitazione all’avvalimento sono solo le opere di cui alla categoria scorporabile-OMISSIS-“Opere in fornitura e/o noleggi”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ordine all’erronea omessa esclusione del -OMISSIS- dalla procedura di gara per asserita violazione degli artt. 95 e 98 del Codice dei Contratti Pubblici, il ricorrente principale ha innanzitutto eccepito l’inammissibilità del motivo per violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. anche per la sua evidente genericità, rilevando come le contestazioni contenute nella censura riguardino un’ipotesi di esclusione non automatica, con la conseguenza che non potrebbero mai determinare <i>ex se</i>l’esclusione dell’esponente RTI dalla procedura senza il previo vaglio discrezionale della Stazione Appaltante. Insistendo per l’infondatezza nel merito del motivo di gravame <i>de quo</i>, ha poi rappresentato che la mera pendenza di un procedimento penale per reati urbanistici non assurge ad adeguato mezzo di prova ai fini della valutazione della sussistenza dell’ipotesi di grave illecito professionale. Peraltro, in relazione ai procedimenti indicati dal ricorrente in via incidentale, uno è esitato con un’assoluzione, un altro è anteriore di più di tre anni rispetto alla data di scadenza della presentazione delle offerte nella gara, gli altri sono del tutto irrilevanti al fine della valutazione del grave illecito professionale; di talché non sussisteva alcun correlato obbligo dichiarativo ai sensi dell’art. 98, non risultando tali circostanze neppure potenzialmente suscettibili di integrare l’ipotizzata causa di esclusione non automatica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del tutto inconferente sarebbe pure il diffuso richiamo alla motivazione della sentenza n. -OMISSIS-di questo Tribunale, avendo la statuizione <i>de qua</i> riscontrato la sussistenza di un’omissione dichiarativa rilevante da parte della -OMISSIS- a fronte di circostanze fattuali del tutto diverse da quelle sussistenti nel caso di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tutto voler concedere, l’art. 97, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici amplia la possibilità di modifica della compagine soggettiva di un operatore economico plurisoggettivo anche in caso di carenza <i>ab origine</i> dei requisiti in capo ad un partecipante al RTI, con l’unico limite rappresentato dall’immodificabilità sostanziale dell’offerta, il che vale<i> a fortiori </i>se si consideri che nel caso di specie a dover essere eventualmente sostituito sarebbe non un componente del raggruppamento ma una consorziata esecutrice indicata da uno dei componenti che già possiede in proprio tutte le certificazioni che hanno costituito oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha assunto il -OMISSIS- che, comunque, in applicazione al meccanismo della cd. inversione procedimentale, l’Amministrazione non ha mai valutato la sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo al secondo classificato, sicché del tutto inammissibile sarebbe la richiesta rivalutazione dell’offerta da parte della Stazione Appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ultimo, in merito alla generica censura relativa alla carenza da parte della mandante -OMISSIS- del requisito di capacità tecnica e professionale prescritto per le forniture dall’art. -OMISSIS-, lett. a) del disciplinare di gara, ha dedotto il -OMISSIS- che i contratti prodotti sono tutti idonei, al contrario, a comprovarne il possesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con successiva memoria di replica, il -OMISSIS- ha anzitutto rilevato l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità paventata dalla controparte, atteso che le Stazioni Appaltanti possono verificare in qualsiasi momento della procedura il possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di partecipazione richiesti dalla legge di gara, tenuto conto delle dichiarazioni da questi rese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha inoltre dedotto come la sola pendenza di un procedimento penale, <i>rectius</i> l’emissione di un decreto di citazione diretta a giudizio, basti a soddisfare lo standard probatorio imposto dalla legge in ordine alla valutazione del grave illecito professionale, rendendo indubbiamente rilevante la relativa omissione dichiarativa ai fini dell’esclusione dell’operatore <i>ex</i> art. 98 del Codice dei Contratti Pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha poi ribadito quando già previamente esposto con il ricorso incidentale e con le plurime memorie difensive versate in atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con memoria di replica, a valere anche quale ricorso per motivi aggiunti, il -OMISSIS- ha riproposto le medesime censure contenute nel ricorso principale, contestando <i>in toto</i> le avverse deduzioni e stigmatizzando il contegno assunto dalla Stazione Appaltante in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per la richiesta esclusione della partecipante per grave illecito professionale, poiché contrastante con l’impegno espressamente assunto a verbale in occasione dell’udienza camerale del 12 marzo 2025 a non procedere ad ulteriori determinazioni sull’appalto nelle more della decisione di merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con successivi motivi aggiunti al ricorso incidentale, il -OMISSIS- ha rilevato l’inadeguatezza tecnica e il contrasto con la normativa di riferimento dell’offerta del ricorrente con riguardo al sub-criterio di valutazione 7 “Miglioramento delle soluzioni previste nei PFTE”. In particolare, rappresentando che le migliorie offerte fossero tutte già presenti nel PFTE posto a base di gara, il Consorzio ha evidenziato che la proposta tecnica avanzata dalla concorrente in materia di distribuzione elettrica, pur contemplando un gruppo elettrogeno apparentemente più potente, risulterebbe non conforme né alle necessità tecniche impiantistiche né ai requisiti normativi in materia di sicurezza e continuità dell’alimentazione, con conseguente inammissibilità/irrealizzabilità dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora, ha soggiunto che l’offerta del -OMISSIS- non sarebbe neppure conforme alla normativa antincendio vigente; il che, comportando gravi rischi operativi e potenziali pericoli per gli utenti finali, determinerebbe la necessaria esclusione dell’offerta dalla gara, o quantomeno la riduzione del punteggio attribuito alla stessa da parte della Stazione Appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente incidentale ha poi impugnato il giudizio di congruità del costo della manodopera della sua offerta economica, limitatamente ai dati ivi riportati dal RUP. Più di precipuo, il -OMISSIS- ha assunto che, nonostante fosse stato chiarito alla Stazione Appaltante, nella debita sede, come parte dei costi della manodopera fossero già ricompresi nei costi relativi ai noli a caldo, il RUP avrebbe erroneamente sommato il relativo costo indicato dalla concorrente a mero titolo esemplificativo a quello offerto in sede di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo l’assunto del Consorzio, l’offerta del -OMISSIS- andrebbe pure esclusa perché carente del requisito prescritto dal disciplinare di gara relativo alla cifra d’affari (che va ad integrare la qualificazione SOA), avendo questo dichiarato un valore del fatturato nel quinquennio-OMISSIS-che non troverebbe alcun riscontro nella precipua analisi dei bilanci.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con successiva memoria di replica, la-OMISSIS-. ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per consumazione del potere di impugnazione, involgendo le nuove censure gli stessi atti già nella disponibilità del-OMISSIS-al momento della proposizione del ricorso incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha poi rilevato l’inammissibilità dei primi tre motivi di gravame per insindacabilità delle valutazioni discrezionali della Commissione giudicatrice. Il -OMISSIS- ha assunto, in particolare, che nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell’ambito delle varianti o delle semplici migliorie, vi è un ampio margine di discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attributi ove non infirmate da macroscopici errori, travisamenti di fatto, illogicità di inquadramento o di qualificazione o da irragionevolezza manifesta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha aggiunto, che, comunque, dalla riduzione del punteggio il ricorrente in via incidentale non potrebbe ritrarre alcuna concreta utilità, atteso che il -OMISSIS- rimarrebbe comunque secondo graduato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, ha rilevato come controparte abbia omesso completamente di spiegare le ragioni per le quali, in relazione alla distribuzione elettrica, un presunto incremento di potenza avrebbe configurato una variante, non essendo invece annoverabile nell’alveo delle modifiche tipologiche, strutturali e funzionali al progetto posto a base di gara. Non corrisponderebbe al vero quanto poi riferito rispetto ad un eventuale spostamento in rete privilegiata dei carichi alimentati dalla rete di distribuzione sotto continuità assoluta e dei carichi alimentati dai circuiti di sicurezza, avendo offerto -OMISSIS- solamente una seconda fonte di alimentazione in affiancamento alla singola sorgente prevista dal PFTE, onde garantire maggiore sicurezza e maggiore protezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora, infondato sarebbe, a detta del ricorrente principale, l’assunto avversario per cui il -OMISSIS- avrebbe proposto un Gruppo Elettrogeno sottodimensionato rispetto all’incremento del carico previsto sotto rete privilegiata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il -OMISSIS- ha poi dedotto l’inconferenza dell’assunto di controparte relativo al secondo motivo aggiunto al ricorso incidentale, atteso che la soluzione migliorativa proposta nell’offerta tecnica risulterebbe pienamente conforme alla normativa antincendio offrendo sezionamenti azionabili tanto manualmente che da remoto. Ha aggiunto che l’opposta doglianza sarebbe comunque inammissibile per insindacabilità delle valutazioni della commissione nell’attribuzione dei punteggi tecnici e per difetto di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul terzo motivo aggiunto, fermi gli ulteriori rilievi di inammissibilità, il -OMISSIS- ha rilevato la genericità della censura, ponendosi la stessa in contrasto col principio di specificità dei motivi di ricorso <i>ex</i> art. 40 c.p.a. Ha, in particolare, dedotto che il-OMISSIS-avrebbe completamente omesso di indicare i documenti del PFTE dai quali si ricaverebbe che le migliorie proposte dal -OMISSIS- sarebbero già tutte presenti nel PFTE posto a base di gara. In ogni caso, ha rilevato la totale infondatezza nel merito della doglianza avversaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora, inammissibile, oltre che contraddittoria e infondata, sarebbe pure l’impugnazione da parte del ricorrente in via incidentale della valutazione finale di congruità resa dal RUP all’esito del sub-procedimento di verifica della anomalia della sua stessa offerta. Da essa discenderebbe pure, a detta del -OMISSIS-, il riconoscimento da parte del-OMISSIS-della fondatezza della censura proposta con il quinto motivo del ricorso principale in merito all’asserita modifica dei costi della manodopera posta in essere dal raggruppamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente in via principale ha poi rilevato l’inammissibilità del quinto motivo aggiunto per violazione dell’art. 34, comma 2 c.p.a., poiché finalizzato a sollecitare un vaglio giurisdizionale in relazione ad attività amministrativa non ancora esercitata, oltre che la sua infondatezza nel merito, essendo il Consorzio ITM in possesso della qualificazione per la categoria prevalente per soddisfare il requisito di qualificazione relativo ai lavori per la categoria OS13 richiesto dal par. 6.2 del disciplinare, avendo unicamente manifestato l’intenzione di ricorrere al subappalto necessario, espressamente ammesso per le forniture con posa in opera dalla Stazione Appaltante, per la parte eccedente la classifica in tale categoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ultimo, secondo l’assunto attoreo, palesemente inammissibile per mancata impugnazione dell’atto presupposto, oltre che infondata in punto di fatto, sarebbe pure, la censura relativa alla contestata carenza da parte della-OMISSIS-. del requisito della capacità economica prescritto per i lavori dall’art. 6.2, lett. b) del disciplinare di gara, avendo la controparte volutamente omesso di considerare per gli anni -OMISSIS- l’importo totale del valore della produzione di cui al Conto Economico delle società di capitali, unico valore rappresentativo dell’efficienza societaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con memoria tempestivamente versata in atti, l-OMISSIS- rinunciando ai termini a difesa sui motivi aggiunti al ricorso incidentale, ha dichiarato di avere interesse alla rapida definizione del giudizio nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Analogamente, con precipue dichiarazioni prodotte agli atti di causa, la Regione Campania e la-OMISSIS- hanno rinunciato ai termini a difesa, domandando la decisione del giudizio nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il -OMISSIS- ha, con successiva memoria, ribadito quanto già previamente esposto, e ha domandato il rinvio dell’udienza pubblica di discussione fissata per potersi difendere sui motivi aggiunti al ricorso principale proposti dalla controparte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, il Collegio ha rinviato per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 28 maggio 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con successive memorie ritualmente depositate, le parti hanno ribadito quanto già previamente esposto nelle precedenti memorie, contestando le avverse censure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La causa è stata, dunque, chiamata all’udienza pubblica del 28 maggio 2025 e all’esito di ampia discussione è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>In limine</i>, appare opportuno affrontare la questione relativa all’ordine di trattazione del ricorso principale e del gravame incidentale, così come integrati dai rispettivi motivi aggiunti, anche al fine di respingere l’eccezione, specificamente avanzata dal -OMISSIS-, di inammissibilità del primo fra essi, stante il preliminare accoglimento dei profili di doglianza dedotti in via incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va al riguardo rammentato che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 5 settembre 2019, pronunciata nella causa -OMISSIS-, pur non risolvendo la precipua problematica in esame, ha statuito che, a prescindere dal numero dei concorrenti e dall’ordine di esame dei “gravami incrociati escludenti”, il ricorso principale deve essere sempre e comunque esaminato nel merito, in quanto &#8211; anche se l’offerta del ricorrente principale sia giudicata irregolare &#8211; l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe constatare l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare e procedere di conseguenza all’indizione di una nuova procedura di gara, vale a dire che, qualora il ricorso dell’offerente non prescelto fosse giudicato fondato, l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti della procedura e di avviare una nuova procedura di affidamento, in considerazione del fatto che le restanti offerte regolari non corrispondono sufficientemente alle attese dell’amministrazione stessa (cfr. paragrafi 27 e 28 della citata sentenza della Corte di giustizia della Unione Europea).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In applicazione del <i>dictum </i>della Corte, secondo cui è dunque meritevole di tutela sia l’interesse legittimo “finale” ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, sia l’interesse legittimo “strumentale” alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato, si è validamente sostenuto che <i>“non potendo l’accoglimento del gravame incidentale determinare l’improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale, in caso di fondatezza dell’incidentale, la titolarità dell’interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto nel senso che il ricorso principale va in ogni caso esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale”</i> (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altre parole, l’“<i>ordo questionum</i>” impone di dare priorità al gravame principale, atteso che, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità di quello principale per i motivi anzidetti, la potenziale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità di quello incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. E ciò in quanto, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla non illegittimità dell’aggiudicazione controversa, sulla base dei motivi dedotti, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale (<i>ex multis </i>T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 4 aprile 2023, n. 5663).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Procedendo, dunque, alla prioritaria disamina del ricorso principale, in ossequio ai principi giurisprudenziali pocanzi richiamati, ne va dichiarata l’integrale infondatezza nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Privo di pregio si appalesa, anzitutto, il primo motivo di gravame con il quale il ricorrente principale ha dedotto l’illegittimità dell’avversata aggiudicazione in favore del-OMISSIS-per carenza del requisito della capacità tecnica e professionale richiesto dal par. -OMISSIS-, lett. a), del disciplinare di gara, non potendo quest’ultimo ricorrere all’istituto dell’avvalimento, stante il divieto posto dalla disposizione di cui al par. 7 del disciplinare medesimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, è d’uopo rilevare, <i>incidenter tantum</i>, l’illegittimità, <i>in parte qua</i>, della clausola del bando da ultimo indicata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al fine di meglio comprendere le ragioni sottese a siffatta conclusione, appare doveroso ricostruire brevemente l’istituto dell’avvalimento, anche alla luce della novella normativa di cui al D.lgs. n. 36/2023, applicabile <i>ratione temporis</i> al caso di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Com’è noto, l’avvalimento assurge a istituto di soccorso che – a differenza del subappalto – opera nella fase pubblicistica della gara e consente, in ossequio al principio di libera concorrenza, la partecipazione alla gara anche al soggetto sprovvisto dei requisiti tecnici, economici e finanziari attraverso il “prestito” degli stessi da parte del soggetto avvalso che li possiede.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trattasi, dunque, di un istituto di carattere generale, espressione di un principio di fonte comunitaria, applicabile a prescindere da espresse previsioni della <i>lex specialis</i> e che, in quanto tale, non può trovare limitazioni se non nei casi specificamente previsti dalla legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale ultimo riguardo, non va sottaciuto, per quanto qui di interesse, che l’art. 89, comma 4 del previgente Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016), riproduttivo dell’art. 63, par. 2 della direttiva 2014/24/UE, già prevedeva che, nell’ipotesi di appalti di lavori, servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le Stazioni Appaltanti potessero prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali fossero svolti direttamente dall’offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante ad esso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Detta disposizione, pur riferendosi testualmente alla sola fase esecutiva dell’appalto (“<i>compiti essenziali direttamente svolti</i>”), tenuto conto della sua collocazione sistematica, è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che essa assurge ad un limite legalmente consentito all’utilizzo dell’istituto di <i>favor</i> in commento, volto a legittimare la Stazione Appaltante a prevedere nella documentazione di gara che talune attività, per le loro precipue caratteristiche, debbano essere necessariamente svolte dall’offerente o da un partecipante al raggruppamento, il quale deve così possedere in proprio i presupposti requisiti, non essendo ammesso il relativo prestito da parte di un operatore terzo rispetto alla procedura di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La norma in commento è stata riproposta nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023), il quale, all’art. 104, comma 11, prevede specificamente che “<i>Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche alla luce della nuova normativa di settore, dunque, l’amministrazione è legittimata ad introdurre nella <i>lex specialis</i> della gara d’appalto che intende indire, autolimitando il proprio potere discrezionale di apprezzamento, disposizioni atte a delimitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara di soggetti particolarmente qualificati, in possesso di precipui requisiti di capacità tecnica e finanziaria, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trattandosi, tuttavia, di una norma eccezionale, volta a limitare l’utilizzo di un istituto ispirato al cd. <i>favor partecipationis</i>, essa va spiegata in un’ottica comunitariamente orientata; così, al fine di evitare artificiose e arbitrarie limitazioni alla concorrenza, la generica espressione “<i>taluni compiti essenziali</i>” in essa riprodotta, viene condivisibilmente interpretata dalla giurisprudenza in modo tale da favorire la massima partecipazione alla gara, e cioè nel senso di imporre alla Stazione Appaltante un onere di indicazione, anche sommaria, nella <i>lex specialis</i> di gara, di quelle specifiche e limitate attività riservate all’aggiudicatario in via esclusiva, poiché caratterizzate da un elevato grado di specialità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altre parole, la facoltà riconosciuta alle Stazioni Appaltanti può essere esercitata previa idonea motivazione da cui emerga il carattere di essenzialità degli specifici compiti riservati, che deve derivare dalla particolare rilevanza qualitativa o quantitativa di alcune prestazioni (precipuamente indicate nel bando) rispetto all’oggetto complessivo dell’appalto (cfr. Parere ANAC in sede consultiva, n. 32/2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Senza considerare che una tale lettura ermeneutica si appalesa preferibile, <i>a fortiori</i>, anche alla luce di quanto previsto dalla lettera del “Bando tipo n. 1/2023” predisposto dall’ANAC, il quale, legittimando l’inserimento di una clausola limitativa dell’istituto dell’avvalimento, richiede la specifica descrizione dei compiti essenziali da svolgersi, ai sensi dell’art. 104, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023, a cura dell’offerente, ovvero di un partecipante al raggruppamento nel caso di offerta da questo presentata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, la clausola riprodotta al par. 7 del disciplinare di gara, nella parte in cui limita l’utilizzo dell’avvalimento per le operazioni di posa in opera nel quadro del più ampio appalto di fornitura, appare a questo Collegio illegittimamente apposta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed invero, pur volendo ammettere che uno dei partecipanti al-OMISSIS-avrebbe dovuto possedere in proprio i requisiti tecnici ed economici presupposti allo svolgimento delle lavorazioni <i>de quibus</i>, la clausola <i>de qua</i>, limitandosi ad operare un mero rinvio esterno al menzionato art. 104, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici, e omettendo di descrivere, finanche sommariamente, i “<i>compiti essenziali</i>” che non possono formare oggetto di contratto di avvalimento e le ragioni di una tale previsione, non può che essere considerata, ai limitati fini del giudizio di cui è causa, <i>tamquam non esset</i>, determinando così la conseguenziale infondatezza della censura di cui al primo motivo del ricorso principale, stante la naturale possibilità per l’aggiudicatario di ricorrere all’utilizzo dell’istituto in parola per dimostrare il possesso del requisito richiesto dal par. 6.3, lett. a) della <i>lex specialis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A questo punto, è d’uopo procedere all’indagine circa la validità del contratto di avvalimento in concreto stipulato dal-OMISSIS-con la -OMISSIS-</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se è pur vero che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, disciplinando l’avvalimento, pone l’attenzione sul contratto avente ad oggetto il prestito dei requisiti, è altresì vero che l’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, a differenza del previgente art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, non richiede più, a pena di nullità del contratto di avvalimento, la necessaria specificazione delle risorse e delle dotazioni tecniche messe a disposizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ma, a tutto voler concedere, la più grave delle sanzioni non può certamente reputarsi legittima allorquando l’oggetto del contratto di avvalimento tecnico-operativo, seppur manchevole della specificazione dei mezzi prestati, risulti comunque in astratto determinabile, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 1346 c.c., che l’impegno dell’ausiliario sia munito dei necessari requisiti della determinatezza, o quanto meno della determinabilità; e ciò al precipuo fine di prevenire eventuali contestazioni nella fase di esecuzione tra l’appaltatore e l’ausiliario che possono frustrarne il buon esito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, la giurisprudenza, già nella vigenza del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016, ha avuto modo di precisare che validamente l’oggetto del contratto di avvalimento può risultare determinabile “<i>per relationem</i>” sulla base del complesso delle risorse aziendali che valsero all’ausiliaria l’ottenimento del requisito prestato (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 26 ottobre 2023, n. 782; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 4 marzo 2022, n. 1458).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come, invero, chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 4 novembre 2016, n. 23, tenuto conto della <i>ratio</i> sottesa all’introduzione dell’istituto dell’avvalimento, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici vanno interpretate nel senso di non configurare la nullità del relativo contratto nell’ipotesi in cui una parte del suo oggetto, pur non essendo puntualmente determinata, sia tuttavia agevolmente determinabile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E tanto, alla luce della novella normativa di settore, è vieppiù coerente con il principio del risultato sancito dall’art. 1 del Codice dei Contratti Pubblici che, rappresentando l’attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nel settore delle commesse pubbliche, impone una più ampia interpretazione del contratto di avvalimento che non soggiace a rigidi formalismi, <i>rectius</i> ad aprioristici schematismi concettuali volti ad irrigidire la disciplina sostanziale della gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 marzo 2023, n. 3300; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4860).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, la verifica di idoneità del contratto allegato ad attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi va svolta in concreto, avuto riguardo al tenore testuale dell’atto e alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione assegnata all’istituto (Consiglio di Stato, 3 maggio 2017, n. 2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ora, nel caso di specie, l’oggetto del contratto di avvalimento risulta certamente determinabile “<i>per relationem</i>” sulla base del complesso delle risorse aziendali che valsero alla -OMISSIS- per ottenere l’attestazione di qualificazione integrante il requisito di cui al punto -OMISSIS-, lett. a), della <i>lex specialis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel contratto <i>de quo</i>, invero, l’impresa ausiliaria, fornendo all’ausiliata tutte le risorse materiali o tecniche per eseguire l’appalto, si è impegnata a consentire l’utilizzo delle dotazioni tecniche e delle risorse (quali strutture per la costruzione di tribune prefabbricate, mezzi e personale specializzato), e cioè l’azienda &#8211; intesa come complesso produttivo unitariamente considerato e già “testato” per eseguire le precedenti commesse &#8211; che le ha permesso di conseguire il richiesto requisito di qualificazione esperienziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altre parole, dalla lettura dell’accordo in commento, risulta, a ben vedere, dimostrato che la messa a disposizione del requisito mancante non si risolve nel prestito di un valore puramente cartolare, <i>recte</i> astratto, ma nel totalizzante impegno dell’ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo all’ausiliata partecipante alla gara, al fine di permettere a quest’ultima di ottenere in via diretta l’attribuzione del requisito tecnico-esperienziale richiesto dal disciplinare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tanto si aggiunga che neppure la contestata mancanza della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari si appalesa di per sé idonea ad inficiare la validità del contratto di avvalimento in questione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto basti richiamare l’orientamento giurisprudenziale, da cui questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui il contratto di avvalimento, non essendo né un contratto di appalto né un subcontratto da questo derivato, non è riconducibile al disposto di cui all’art. 3, comma 1 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E ciò in quanto, a norma dell’invocata disciplina, volta ad introdurre disposizioni per la tracciabilità dei flussi finanziari con l’obiettivo di contrastare le infiltrazioni criminali nelle pubbliche commesse, sono da considerarsi assoggettati agli obblighi di tracciabilità unicamente il contratto di appalto, i contratti di subappalto e i subcontratti da questo derivati, stipulati dall’appaltatore con subappaltatori e fornitori e da questi ultimi con le imprese della cosiddetta filiera, che “s<i>i intende riferita ai subappalti come definiti dall’art. 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto</i>” (art. 6, comma 2, d.l. 12 novembre 2010, n. 187).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sicché il contratto di avvalimento, non rientrando in alcuna delle indicate tipologie contrattuali, intervenendo, peraltro, in una fase procedimentale nella quale non esistono ancora né appalto né appaltatore ma solo procedura di gara e concorrente, non è soggetto all’obbligo di inserimento della clausola di tracciabilità in questione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, nel medesimo senso si è espressa anche l’<i>ex</i> AVCP con il parere di precontenzioso n. -OMISSIS- con il quale ha inteso precisare che il contratto di avvalimento non deve “<i>contenere l’indicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto gli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136/2010, volti a prevenire infiltrazioni criminali, concernono una fase successiva a quella dell’ammissione alla gara e non riguardano i concorrenti non ancora appaltatori”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che, per i motivi suesposti, il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, congiuntamente scrutinati, si appalesano privi di qualsivoglia fondamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Analogamente, il quarto motivo di gravame, afferente l’asserita carenza, in capo ai progettisti indicati in sede di offerta dall’aggiudicataria, della qualificazione richiesta dal par. 6.5 del disciplinare di gara per gli appartenenti al cd. gruppo di lavoro, non è, ad avviso di questo Collegio, meritevole di un favorevole apprezzamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con specifico riferimento al “<i>Responsabile del coordinamento ed integrazione tra le varie prestazioni specialistiche</i>”, indicato dal RTI aggiudicatario nella persona dell’ing. -OMISSIS- è appena il caso di rilevare che questo, risultando regolarmente iscritto a far data dall’-OMISSIS-nell’albo degli Ingegneri della Provincia di Caserta, possiede il requisito esperienziale richiesto dalla <i>lex specialis</i> (“<i>iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni”</i>).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ma, a tutto voler concedere, pur avallando le considerazioni ermeneutiche svolte dalla ricorrente principale in merito alla necessaria iscrizione da più di dieci anni nell’albo dei laureati quinquennali o specialistici, ovverosia nella sezione A del relativo albo professionale, occorre constatare la pretestuosità dell’eccezione esaminanda, atteso che, all’evidenza, il progettista indicato risulta iscritto alla suddetta sezione a far data dal-OMISSIS- sicché l’eventuale differenza con il termine decennale richiesto dal bando si appalesa, in ogni caso, minima e, dunque, irrilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica presentata dal raggruppamento aggiudicatario, non assurgendo tale dato neppure a requisito essenziale e determinante per ottenere l’aggiudicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto, invece al dott.-OMISSIS-indicato quale “<i>Responsabile Geologo</i>”, chiaramente sprovvisto del richiesto requisito professionale di iscrizione decennale all’albo della categoria di appartenenza, rispetto alla proposta esclusione <i>tout court</i> del raggruppamento dalla gara, è da preferirsi una soluzione maggiormente aderente ai principi del risultato e di proporzionalità, cui si ispira il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, volta cioè a consentire l’eventuale estromissione e/o sostituzione del progettista indicato privo dei necessari requisiti partecipativi (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 28 febbraio 2024, n. 541).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, anche a voler avallare l’orientamento giurisprudenziale più rigoroso, secondo cui è ammessa la sostituzione del progettista “non concorrente” nelle sole ipotesi in cui non si verifichi una modifica sostanziale dell’offerta (Consiglio di Stato, sez. V, 9 settembre 2024, n. 7496), non può non rilevarsi come tale circostanza non possa essere ritenuta sussistente in concreto, atteso che la <i>lex specialis</i> non prevede alcunché in ordine alla valutazione dei <i>curricula</i> dei progettisti indicati da parte della commissione giudicatrice e neppure attribuisce punteggi aggiuntivi all’offerente partecipante alla gara sulla scorta delle loro competenze o esperienze specificamente dimostrate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altre parole, nella descrizione degli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio, non risulta determinante l’indicazione della specifica persona fisica (cioè la specifica risorsa umana) che svolgerà, almeno in parte, le prestazioni contrattuali, quanto, piuttosto, l’esperienza e la competenza che, in termini generali, le risorse che saranno impiegate potranno garantire e che le qualificano ad eseguire i lavori; sicché la modificazione soggettiva di uno dei progettisti indicati, avvenuta entro il termine della stipula del contratto di appalto aggiudicato (sempre che ciò non comporti uno slittamento nell’esecuzione della pubblica commessa alla luce del principio del risultato) e volta a salvaguardare la partecipazione dell’operatore concorrente alla gara, non è di per sé idonea ad incidere, in senso modificativo, sull’entità dell’offerta previamente presentata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Senza considerare che, in ogni caso, anche a voler ritenere che le dedotte irregolarità siano tali da comportare l’assegnazione di un punteggio diverso, <i>rectius</i>inferiore, rispetto a quello attribuito al raggruppamento aggiudicatario, non verrebbe comunque superata in senso favorevole per la ricorrente la cd. “prova di resistenza”, giacché: lo scarto tra il punteggio ottenuto dall’offerta tecnica di-OMISSIS-(92,24) ed il punteggio complessivo attribuito al -OMISSIS- (-OMISSIS- la <i>lex specialis</i> di gara al par. -OMISSIS- prevede un punteggio pari ad un massimo di 3 punti per il gruppo di lavoro; decurtando, dunque, la totalità dei punti attribuibili con riferimento al sub-criterio 2.1, il secondo classificato rimarrebbe tale, stante la permanenza di uno scarto di punteggio attribuito alla sua offerta e a quella del primo classificato pari a 3,57 punti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per i motivi suesposti, anche detta censura non merita, dunque, accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con l’ultimo motivo di ricorso principale, la-OMISSIS-., censurando la valutazione di congruità effettuata dal RUP, ha dedotto l’asserita violazione, da parte del -OMISSIS-del principio di immodificabilità dell’offerta, rilevando che quest’ultimo, nel corso del sub-procedimento di verifica di anomalia, avrebbe illegittimamente e capziosamente fatto lievitare il “costo della manodopera” indicato in seno all’offerta economica. Nello specifico, secondo l’assunto attoreo, il raggruppamento aggiudicatario avrebbe inizialmente allocato tra le “spese generali” parte del costo del lavoro, mutando solo successivamente la sua destinazione, operando un’inammissibile modifica dei “costi della manodopera” previamente indicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche tale censura non coglie, tuttavia, nel segno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anzitutto occorre precisare che la procedura di gara esitata con il provvedimento di aggiudicazione gravato ha ad oggetto l’affidamento di un Accordo Quadro per appalto misto di lavori, servizi di ingegneria, architettura e forniture.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Com’è noto, per Accordo Quadro si intende quell’accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici al fine di definire le condizioni generali per l’affidamento di successivi appalti per un determinato periodo di tempo (in particolare con riferimento ai prezzi e, se del caso, le quantità previste), cui seguono necessariamente i cd. “contratti attuativi”, ovverosia i singoli contratti di appalto affidati in esecuzione dell’Accordo medesimo, nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Data la natura meramente programmatoria dell’Accordo in questione, condivisibile giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, essendo impossibile prevedere <i>ex ante</i> l’esatta quantificazione delle singole voci di costo che si riveleranno necessarie per l’esecuzione dei contratti di volta in volta conclusi, è sufficiente l’indicazione di un costo approssimativo della manodopera, da specificarsi successivamente nei cd. “contratti attuativi” a valle (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato, Sez. V, 26 gennaio 2023, n. 909).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che, in applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche, laddove l’aggiudicataria avesse specificato, <i>rectius </i>rettificato, solo nel corso del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, gli effettivi costi della manodopera da sostenere per eseguire il contratto affidato, non sarebbe certamente incorsa in una violazione tale da comportare l’immediata esclusione dalla gara della sua offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ma, a tutto voler concedere, pur aderendo all’orientamento più restrittivo secondo cui nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia non può, in nessun caso, modificarsi l’entità dell’offerta economica presentata, e dunque i costi della manodopera ivi indicati, occorre precisare che il-OMISSIS-non ha, come <i>ex adverso</i> sostenuto, modificato in aumento i costi <i>de quibus</i>, avendo unicamente proceduto ad una diversa allocazione di talune voci di costo, da scomputarsi dalla voce “spese generali” e da aggiungersi ai costi della manodopera correttamente indicati nell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ora, premesso che, secondo un recente arresto giurisprudenziale, l’allocazione dei costi della manodopera nella voce “spese generali” è da reputarsi ragionevole laddove la verifica in concreto della capienza di tale ultima voce di costo conduca ad un esito positivo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 15 gennaio 2025, n. 666), va rilevato che un’operazione meramente “compensativa”, ovvero “sostitutiva”, non può di certo ritenersi, in assoluto, inammissibile nell’ambito di un procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, basti richiamare la giurisprudenza granitica secondo cui in sede di verifica dell’anomalia, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo per sopravvenienze di fatto o normative, ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica in ossequio alla regola della immodificabilità dell’offerta stessa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 21 marzo 2024, n. 1838).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E ciò in quanto il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo. L’esito della gara può, infatti, essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell’interesse pubblico (Consiglio di Stato sez. V, 26 giugno 2024, n. 5626).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, premettendo che il giudizio del RUP sfugge al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità, laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere (sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti), questo Collegio, non potendo procedere a una riconsiderazione atomistica di ogni singola voce contestata dal ricorrente in via principale, sostituendo, di fatto, la propria valutazione a quella della commissione all’uopo nominata (trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione), ritiene nel complesso ragionevole e attendibile l’<i>iter logico </i>seguito dall’organo amministrativo, al quale solo la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E ciò tenuto altresì conto del fatto che il provvedimento del RUP non è neppure censurabile sotto il pur dedotto profilo del <i>deficit</i> motivazionale, atteso che l’obbligo di specifica motivazione da parte della Stazione Appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo e non nell’eventualità, come nel caso di specie, di esito favorevole (Consiglio di Stato, sez. V, 18 settembre 2024, n. 7629).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, le giustificazioni prodotte dal -OMISSIS-che recano l’analitica indicazione delle voci di costo, si appalesano sufficientemente idonee a legittimare il giudizio positivo del RUP, oltre che a dimostrare l’infondatezza delle prospettazioni della ricorrente-OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Stante il rigetto del ricorso principale, siccome integrato dai motivi aggiunti, per quanto già esposto in premessa, il ricorso incidentale escludente proposto dal -OMISSIS-, integrato dai relativi motivi aggiunti, non può che dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1 e 35, comma 1, lett. c) c.p.a., essendo evidente che l’interesse dell’aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, è venuto radicalmente meno avendo la stessa conservato il bene della vita già ottenuto, consistente nell’aggiudicazione della gara (<i>ex multis</i>T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 18 marzo 2025, n. 2263; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3094).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, è respinto; il ricorso incidentale, integrato dai motivi aggiunti, è dichiarato improcedibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel rapporto processuale tra la ricorrente principale da un lato, e la controinteressata ricorrente incidentale, l’-OMISSIS&#8211; -OMISSIS-e la Regione Campania dall’altro, le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Diversamente, nel rapporto processuale tra la ricorrente principale da un lato, e il Comune di Salerno dall’altro, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale in epigrafe proposto, come integrato dal ricorso incidentale proposto dal -OMISSIS-, così dispone:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; rigetta il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale, integrato dai motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del -OMISSIS-, dell’-OMISSIS&#8211; -OMISSIS-e della Regione Campania nella misura di euro 2.000 ciascuno, oltre accessori di legge, unitamente alla refusione del contributo unificato nella misura di quanto versato per la proposizione del ricorso incidentale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; compensa le spese di lite tra la ricorrente e il Comune di Salerno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare enti o persone.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola Durante, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Laura Zoppo, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Ferrari, Referendario</p>
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		<title>Sull&#8217;estromissione nel processo amministrativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullestromissione-nel-processo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 10:35:48 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89617</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullestromissione-nel-processo-amministrativo/">Sull&#8217;estromissione nel processo amministrativo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Estromissione dal giudizio &#8211; Natura &#8211; Istuto processuale specifico &#8211; Applicazione &#8211; Ipotesi tassative &#8211; Artt. 108,109 e 111 c.p.c. Nel processo amministrativo, l’estromissione, lungi dal potersi considerare istituto processuale di carattere generale, trova applicazione nelle sole tre ipotesi tassativamente previste dalla legge e, segnatamente,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullestromissione-nel-processo-amministrativo/">Sull&#8217;estromissione nel processo amministrativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullestromissione-nel-processo-amministrativo/">Sull&#8217;estromissione nel processo amministrativo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Estromissione dal giudizio &#8211; Natura &#8211; Istuto processuale specifico &#8211; Applicazione &#8211; Ipotesi tassative &#8211; Artt. 108,109 e 111 c.p.c.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo, l’estromissione, lungi dal potersi considerare istituto processuale di carattere generale, trova applicazione nelle sole tre ipotesi tassativamente previste dalla legge e, segnatamente, nei casi di cui agli artt. 108,109 e 111 c.p.c. Sicché, laddove non si verta in alcuna delle tre ipotesi legalmente contemplate, la richiesta estromissione è evidentemente inammissibile.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Durante &#8211; Est. Zoppo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1894 del 2024, proposto da<br />
Gerardo Alfano, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Fortunato e Matilde Saja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Eboli, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Casa Comunale, sita in Eboli, alla Via M. Ripa, n. 49;</p>
<p style="text-align: center;"><em>e con l’intervento di</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>ad adiuvandum</em></p>
<p style="text-align: justify;">A&amp;G Engeenering s.r.l.s., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em> Ing. Giuseppe Ardia, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmine Natella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Salerno, alla Via Renato De Martino, n. 10;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la declaratoria, ex art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;">del diritto del ricorrente a conseguire il risarcimento dei danni ingiustamente patiti per effetto dei provvedimenti, successivamente annullati dal G.A., con i quali il Comune di Eboli ha interdetto la variante in corso d’opera al Permesso di costruire n. 106/2022 conseguito dal ricorrente e disposto l’annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 106/2022;</p>
<p style="text-align: center;">nonché per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">del Comune di Eboli al pagamento nei confronti del ricorrente di tutte le somme derivanti dalle causali di cui sopra.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di intervento <em>ad adiuvandum</em> di A&amp;G Engeenering s.r.l.s.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe, si domanda la condanna del Comune di Eboli al pagamento di tutte le somme spettanti al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni ingiustamente patiti per effetto dei provvedimenti, successivamente annullati dal G.A., con i quali l’ente ha dapprima illegittimamente interdetto la variante in corso d’opera al rilasciato Permesso di Costruire n. 106/2022 e poi disposto l’annullamento in autotutela del titolo edilizio medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Più di precipuo, parte ricorrente rappresenta in fatto di essere proprietaria di un vecchio podere, costituito da n. 2 abitazioni e pertinenze, sito nel Comune di Eboli in loc. Corinto, distinti in catasto al foglio 60, p.lle nn. 57, 591, 631 e 681.</p>
<p style="text-align: justify;">Assume che, a fronte di una precipua istanza edilizia rivolta all’amministrazione comunale per la riqualificazione degli esistenti immobili, il Comune di Eboli, ricorrendone i presupposti, ha rilasciato in data 8 novembre 2022 il Permesso di Costruire n. 106.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce il ricorrente che, muovendo da detto titolo, ha sottoscritto con la società A&amp;G Engeenering s.r.l.s. un contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico, convenendo un importo pari ad € 1.933.452,38 e istando al contempo per ottenere il beneficio fiscale di cui al D.L. n. 34/2020 (cd. superbonus 110%).</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva che, dopo aver dato inizio ai lavori, con nota prot. n. 9171 del 28 febbraio 2023, ha provveduto a depositare presso il Comune di Eboli una s.c.i.a. in variante, con la quale ha previsto un diverso posizionamento dei 4 corpi di fabbrica già assentiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Senonché, con provvedimento prot. n. 11617 del 14 marzo 2023, il Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia del Comune di Eboli ha inibito l’esecuzione dell’intervento di cui alla predetta s.c.i.a., in quanto asseritamente contrastante con l’art. 6-<em>bis</em>, comma 1, della Legge Regionale della Campania n. 19/2009 e non assentibile mediante s.c.i.a. <em>ex</em> art. 22, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, ordinando altresì la sospensione dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successivo provvedimento prot. n. 23895 del 30 maggio 2023, l’ente comunale ha poi annullato il Permesso di Costruire n. 106/2022 previamente rilasciato, sul presupposto che il ricorrente fosse unicamente enfiteuta dei beni e non possedesse dunque alcun titolo per eseguire i lavori richiesti.</p>
<p style="text-align: justify;">I provvedimenti <em>de quibus</em>, tempestivamente gravati in sede giudiziale, sono stati entrambi annullati: in particolare, con sentenza 1693 del 13 luglio 2023, questo Tribunale ha annullato la determina n. 1167 del 14 marzo 2023, mentre, con sentenza n. 3634 del 22 aprile 2024, il Consiglio di Stato ha annullato il successivo provvedimento n. 23895 del 30 maggio 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, facendo valere l’illegittimità della complessiva attività provvedimentale posta in essere dall’amministrazione comunale, per come definitivamente accertata dal G.A., il ricorrente domanda in questa sede la condanna del Comune di Eboli al risarcimento di tutti i danni ingiusti patiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente deduce, in particolare, che, per effetto del non corretto operato amministrativo, gravemente colposo e neppure giustificato da un qualsivoglia errore scusabile, ha non solo dovuto sostenere in proprio ingenti costi per l’esecuzione delle opere di miglioramento sismico ed efficientamento energetico, ma ha anche definitivamente perso i benefici del cd. superbonus 110%, per ottenere i quali sarebbe stato necessario rispettare taluni termini <em>ex lege</em> previsti e concludere i lavori entro il 31 dicembre 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Più di precipuo, rappresenta di aver perso il valore degli immobili demoliti e non ricostruiti (pari ad € 260.000,00), di aver dovuto sostenere ingenti spese per far fronte al contratto di appalto sottoscritto con la società A&amp;G Engeenering s.r.l.s. e alle spese tecniche (pari ad € 391.844,31), di aver dovuto caricarsi degli importanti costi per il ripristino dello stato dei luoghi e per riportare le aree allo stato <em>ante operam</em> (pari ad € 147.134,69) e di aver definitivamente perso qualsivoglia possibilità di realizzare nuovi immobili utilizzando i benefici del superbonus 110% (per un lucro cessante pari ad € 1.934.797,62).</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché, secondo l’assunto attoreo, l’illegittima condotta comunale, si configurerebbe come causativa di ingiusti danni patrimoniali, come tali risarcibili ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 30 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto ritualmente depositato, la società A&amp;G Engeenering s.r.l.s. è intervenuta in giudizio a supporto della domanda attorea, rilevando di aver sostenuto e anticipato tutte le spese necessarie per le lavorazioni volte alla realizzazione dell’assentito progetto edilizio, e domandando dunque la condanna del Comune di Eboli al pagamento, direttamente in suo favore, della somma pari ad € 447.187,74.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio per resistere il Comune di Eboli che ha dedotto l’infondatezza nel merito delle avverse censure per mancanza dei presupposti necessari all’accertamento della responsabilità della Pubblica Amministrazione <em>ex</em> art. 2043 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, l’ente comunale ha rilevato: l’insussistenza del requisito del danno ingiusto, non essendo l’intervento urbanistico-edilizio finale comunque realizzabile per violazione dell’art. 6-<em>bis</em> della Legge Regionale della Campania n. 19/2009, degli artt. 15,16 e 18 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Eboli, dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001; l’assenza della colpa grave in capo alla P.A., atteso che le norme applicate nella fattispecie erano suscettibili di essere variamente interpretate dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere tecnico-discrezionale, risultando altresì da atto pubblico che il ricorrente non era proprietario dei beni ma semplice livellario; la mancanza del nesso causale tra l’illecito e l’asserito danno da lucro cessante, giacché il ricorrente non avrebbe comunque potuto accedere al cd. superbonus 110% per mancanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune resistente ha poi domandato l’estromissione dal giudizio della società A&amp;G Engeenering s.r.l.s. per carenza di legittimazione attiva ad ottenere il risarcimento dei danni, non essendo titolare di alcun interesse legittimo pretensivo inciso dai provvedimenti annullati dall’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successiva memoria difensiva, parte ricorrente ha ribadito quanto previamente esposto in ordine alla sussistenza dell’ingiusta lesione e dell’elemento psicologico in capo alla P.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha dedotto, in particolare, come la validità dei rilasciati titoli edilizi e la conseguente realizzabilità dell’intervento siano già state oggetto di precipuo accertamento, passato in giudicato, da parte del G.A.; sicché l’ente comunale, a fronte di un intervento edilizio correttamente assentito, ha illegittimamente inibito l’esecuzione dei lavori nei termini, comportando l’impossibilità per il ricorrente di percepire gli spettanti benefici economici del superbonus 110%.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha poi eccepito l’inammissibilità della domanda diretta di risarcimento del danno proposta dall’interveniente <em>ad adiuvandum</em>, anche per difetto di giurisdizione, mancando un rapporto diretto tra la società A&amp;G Engeenering s.r.l.s e il Comune di Eboli.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, ha censurato la relazione tecnica depositata dall’amministrazione comunale, in quanto errata nei contenuti e comunque relativa alla presunta invalidità dei titoli edilizi già oggetto di accertamento da parte del G.A. che ne ha definitivamente accertato la legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Eboli ha successivamente prodotto memoria di replica con la quale, dopo aver contestato le censure svolte da controparte con riguardo alla relazione tecnica, ha dedotto la carenza di legittimazione attiva del ricorrente alla domanda di risarcimento di “danni certi”, non avendo questo personalmente presentato alcuna istanza di ammissione al superbonus 110% e non possedendo neppure i presupposti per poterne eventualmente beneficiare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successiva memoria di replica, il ricorrente ha riproposto le iniziali censure, rilevando che: come chiarito con circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate, sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile individuati ai sensi dell’art. 5, comma 4 del T.U.I.R. a condizione che siano conviventi con il possessore o detentori dell’immobile oggetto di intervento; l’immobile, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, era dotato di impianto di riscaldamento per il quale, coerentemente con la finalità normativa, era stata prevista la sostituzione con il ricorso a tecniche più moderne.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha concluso, quindi, per la fondatezza della domanda proposta, essendo stata debitamente dimostrata, a suo dire, la responsabilità della P.A. <em>ex </em>art. 2043 c.c., oltre che il diritto al risarcimento dei danni da lui subiti come conseguenza dell’illecito operato amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 23 aprile 2025 ed è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di cui appresso.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>In limine</em>, inammissibile si appalesa la domanda di estromissione del terzo interventore avanzata dal Comune resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, l’estromissione, lungi dal potersi considerare istituto processuale di carattere generale, trova applicazione nelle sole tre ipotesi tassativamente previste dalla legge e, segnatamente, nei casi di cui agli artt. 108,109 e 111 c.p.c. (da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3 marzo 2025, n. 4522).</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché nel giudizio in esame, non vertendosi in alcuna delle tre ipotesi legalmente contemplate, la richiesta estromissione è evidentemente inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò non esclude, tuttavia, che l’atto di intervento <em>ad adiuvandum</em>, per come proposto dalla A&amp;G Engeenering s.r.l.s., vada a sua volta dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Basti al riguardo precisare che, secondo orientamento consolidato, nel giudizio amministrativo non è previsto il c.d. intervento autonomo (invece contemplato dall’art. 105, comma 1, c.p.c.), ma solo interventi <em>ex</em> artt. 28 e 50 c.p.a., riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente <em>ad adiuvandum vel opponendum</em> e, prevedendosi, altresì, il ricorso incidentale per proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale (art. 142, comma 1, c.p.a.), ovvero, per i casi di giurisdizione esclusiva, la possibilità di proporre le sole domande riconvenzionali nei termini e con le modalità del ricorso incidentale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16 novembre 2023, n. 6295).</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, il terzo può intervenire unicamente a sostegno della parte adiuvata senza possibilità di spiegare nel medesimo giudizio un’autonoma domanda; sicché, allorquando questo non si limiti a meglio illustrare le ragioni fatte valere dal ricorrente ma ampli il <em>thema decidendum</em> da quest’ultimo fissato con l’atto introduttivo del giudizio, proponendo a sua volta un’autonoma domanda e introducendo così contenuti che avrebbero potuto essere inseriti in un autonomo ricorso, il suo formale atto di intervento adesivo si rileva del tutto inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">A tutto voler concedere, nel caso di specie, pur volendo spingersi a riqualificare l’atto <em>de quo</em> quale autonomo ricorso, non può non rilevarsi il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in ordine alla domanda di condanna con esso proposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre premettere che la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, non rilevando la prospettazione compiuta dalla parte ma il cd. <em>petitum sostanziale</em>, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della <em>causa petendi</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, nella vicenda in giudizio, all’esito dell’indagine in ordine al <em>petitum sostanziale, </em>appare evidente come la società appaltatrice abbia in realtà proposto una domanda di condanna della P.A. al pagamento di talune somme a lei dovute <em>ex contractu</em> da parte del committente, odierno ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le somme <em>de quibus, </em>diversamente da quanto si vuole far credere, non assurgono a danni ingiusti patiti dalla società appaltatrice a seguito dei comportamenti gravemente colposi posti in essere dall’amministrazione, trattandosi invece di importi anticipati per i lavori realizzati e le spese tecniche “<em>in dipendenza del contratto di appalto del 23.11.2022</em>”, mai rimborsate dalla parte direttamente obbligata (così come peraltro ammesso dalla stessa società nelle conclusioni spiegate nell’atto di intervento).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, la domanda proposta dal terzo, disvelandosi quale azione di adempimento delle prestazioni contrattualmente assunte dal ricorrente, esula dalla cognizione dell’adito giudice degli interessi legittimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Venendo ora allo scrutinio del ricorso nel merito, appare opportuno circoscrivere in via preliminare il <em>thema decidendum</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, nel giudizio di cui è causa non si discorre dell’assentibilità degli interventi edilizi oggetto del permesso di costruire e della successiva s.c.i.a. in variante.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto non può, invero, sottacersi come questo Tribunale prima, e il Consiglio di Stato poi, si siano già ampiamente pronunciati, con efficacia di giudicato, sulla legittimità dei titoli edilizi rilasciati dall’ente comunale in favore dell’odierno ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il presente ricorso, parte ricorrente, invece, si duole dei danni ingiustamente patiti per effetto dell’attività provvedimentale inibitoria e annullatoria posta in essere dall’amministrazione comunale, la cui illegittimità è stata definitivamente accertata dal G.A.</p>
<p style="text-align: justify;">Di talché, questo giudicante, ai fini dell’accertamento della fondatezza della domanda risarcitoria proposta, lungi dal vagliare la sussistenza dei presupposti normativi per lo svolgimento dell’attività urbanistico-edilizia a monte, è chiamato unicamente a verificare l’esistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa comunale per gli asseriti danni patrimoniali.</p>
<p style="text-align: justify;">In generale, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per attività provvedimentale (sia essa esercitata o meno) va ricondotta al modello prevalente della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c., clausola generale mediante la quale si sanziona con un obbligo risarcitorio la violazione del cd. principio del <em>neminem laedere</em> (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 aprile 2021, n. 7).</p>
<p style="text-align: justify;">Logico precipitato della conclusione <em>de qua</em> è il principio per cui la risarcibilità del danno conseguente all’illegittimo esercizio dell’attività provvedimentale della P.A. dipende dall’esistenza di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano (segnatamente la sussistenza di una condotta illecita posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, di un evento dannoso idoneo ad incidere su un interesse rilevante per l’ordinamento e del danno patrimoniale conseguente, del nesso di causalità tra condotta illecita della P.A. e evento dannoso ingiusto, dell’imputazione di detto evento all’Amministrazione a titolo di dolo o quantomeno di colpa), che è onere del privato che propone la domanda risarcitoria dimostrare.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, allorquando la P.A. abbia illegittimamente esercitato l’attività autoritativa ad essa attribuita dalla legge, il risarcimento del danno non deriva automaticamente dall’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo emesso al suo esito. Il danno conseguente all’annullamento dell’atto amministrativo non è, infatti, <em>in re ipsa</em>, ma deve formare oggetto di un puntuale onere probatorio in capo al danneggiato, unitamente al nesso causale tra il provvedimento illegittimo e il danno sofferto e all’elemento soggettivo in capo all’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine alla prova del nesso causale tra la condotta dell’Amministrazione e l’evento dannoso, la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che deve muoversi dall’applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della <em>conditio sine qua non</em>). Il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall’art. 41, comma 2, c.p., in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2023, n. 674).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, invece, all’elemento soggettivo, costituisce <em>ius receptum</em> il principio per cui l’accertamento della responsabilità della P.A. non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa, dovendo essere fornita la dimostrazione che l’apparato amministrativo abbia agito quantomeno con colpa, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, la responsabilità della Pubblica Amministrazione può ritenersi accertata quando, tenuto conto del comportamento degli organi intervenuti nel procedimento, la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tale da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato.</p>
<p style="text-align: justify;">Perché si configuri la colpa dell’amministrazione, occorre, dunque, avere riguardo al carattere e al contenuto della regola violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, in caso di sua violazione, si dovrà riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico; viceversa, se il canone della condotta amministrativa è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all’autorità pubblica un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà sussistere solo nelle ipotesi in cui il potere sia stato esercitato in palese spregio delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, con la conseguenza che ogni altra violazione del diritto oggettivo resta assorbita nel perimetro dell’errore scusabile, ai sensi dell’articolo 5 c.p.</p>
<p style="text-align: justify;">Da questo inquadramento della fattispecie risarcitoria discende che, a differenza che nel giudizio di legittimità, in cui l’oggetto del sindacato è il provvedimento amministrativo e la sua coerenza col quadro fattuale e giuridico esistente al momento della sua adozione, correttamente ricostruito il primo, ed esattamente interpretato il secondo, nel giudizio risarcitorio oggetto di valutazione è la complessiva condotta dell’Amministrazione, di cui il provvedimento costituisce solo un elemento, dovendo verificarsi se, nell’esercizio del suo compito di perseguimento primario dell’interesse pubblico, essa non abbia travalicato i limiti basilari entro i quali l’azione autoritativa deve essere contenuta e che fungono da cornice esterna della discrezionalità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La diversa natura del giudizio risarcitorio rispetto a quello di legittimità comporta che le qualificazioni del provvedimento impugnato sancite dalla sentenza conclusiva del secondo non condizionano in modo automatico l’accertamento della fattispecie risarcitoria, diversi essendo sia l’oggetto dei due giudizi che i parametri cui deve ispirarsi il loro svolgimento: proprio perché l’elemento soggettivo costituisce uno dei tasselli della fattispecie risarcitoria, il giudice, ai fini della sua ricostruzione, è chiamato a prendere in considerazione tutte le circostanze, di fatto e di diritto, caratterizzanti la concreta situazione devoluta alla sua cognizione, come emergenti dal materiale processuale e anche laddove non abbiano costituito oggetto di rituale eccezione di parte interessata (Consiglio di Stato sez. III, 7 febbraio 2025, n. 1003).</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso in punto di diritto, in applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche, va subito rilevato come parte ricorrente non abbia assolto all’<em>onus probandi </em>su di lei incombente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al danno emergente (perdita del valore degli immobili demoliti e non ricostruiti, spese sostenute per far fronte al contratto di appalto sottoscritto con la società A&amp;G Engeenering s.r.l.s. e spese tecniche, costi sopportati per il ripristino dello stato dei luoghi), pur volendo attribuire una qualsivoglia efficacia probatoria alla relazione tecnica di parte e alla fattura n. 14 del 19 novembre 2024 in ordine all’<em>an</em> e al <em>quantum</em> del pregiudizio patrimoniale sofferto, indimostrati risultano l’ingiustizia di tale danno, <em>rectius</em> la circostanza per cui la perdita economica si è verificata con modalità contrarie al diritto, il nesso di derivazione causale materiale tra la condotta del Comune e il danno-evento, nonché il rapporto di causalità giuridica tra l’evento lesivo determinato dall’attività illegittimamente posta in essere dall’amministrazione comunale e il cd. danno-conseguenza.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte onerata non ha, in altri termini, fornito la prova rigorosa del nesso di collegamento immediato e diretto tra la perdita patrimoniale subita, pari ad € 798.979,00, e i provvedimenti di illegittima sospensione dei lavori previamente assentiti e di annullamento del permesso di costruire già concesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Basti rilevare che, stante l’avvenuta conferma in sede giudiziale dei titoli edilizi rilasciati dall’ente comunale, il ricorrente ha definitivamente ottenuto il bene della vita agognato, sicché la scelta di non effettuare gli interventi di ricostruzione assentiti, pur avendo già sostenuto gli ingenti costi per le programmate opere di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, perdendo dunque il valore degli immobili demoliti e non ricostruiti, oltre a tutte le somme a tal uopo versate, è a lei unicamente ascrivibile, non potendo oggi più dolersene addebitando le conseguenze patrimoniali negative all’ente comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine, poi, al lamentato danno da lucro cessante, consistente nella <em>chance</em> perduta di conseguire la realizzazione <em>ex novo</em> di n. 4 immobili utilizzando i benefici del superbonus 110%, si osservi quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la <em>chance</em> è “<em>considerata una posizione giuridica autonomamente tutelabile – morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole (e in ciò distinta dall’elemento causale dell’illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa) – purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata</em>” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 aprile 2021, n. 7).</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, la tecnica risarcitoria della perdita di <em>chance</em> garantisce l’accesso al risarcimento per equivalente solo se questa abbia effettivamente raggiunto un’apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, è appena il caso di rilevare come l’odierno ricorrente non abbia in realtà personalmente presentato alcuna c.i.l.a. superbonus 110%, potendo dunque eventualmente lamentare l’asserita perdita della<em> chance</em> di conseguire il beneficio fiscale <em>de quo</em> solamente i di lui figli comodatari che tale istanza hanno debitamente avanzato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si aggiunga che, al di là dell’evidente carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente in ordine alla presentazione dell’esaminanda domanda, pur volendo presuntivamente ritenere che, in mancanza dell’illegittimo intervento comunale, si sarebbero rispettate le tempistiche di lavorazione previste dal D.L. n. 34/2024, non è comunque stata fornita la prova a monte circa la seria e concreta possibilità di conseguire il bene della vita anelato (benefici fiscali del superbonus 110%).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, così come rilevato dal Comune resistente, la particella di atterraggio delle nuove edificazioni non è menzionata nei contratti di comodato d’uso gratuito stipulati con i due figli che hanno richiesto di fruire delle detrazioni del cd. superbonus 110%, e neppure negli Attestati di Prestazione Energetica (APE) a necessario corredo della domanda. Né è stato dimostrato, mediante precipue attestazioni o dichiarazioni sostitutive, la convivenza di fatto di tali soggetti con il proprietario della particella in questione, oltre che l’impegno da essi assunto al sostentamento delle spese per la realizzazione delle lavorazioni previste.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, a tutto voler concedere, neppure è emersa la prova dell’elemento soggettivo della colpa grave in capo all’amministrazione comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel complesso, all’esito della valutazione di tutte le circostanze, di fatto e di diritto, come emergenti dal materiale processuale, non può concludersi nel senso che l’Amministrazione, nell’esercizio della sua attività inibitoria e annullatoria dei titoli edilizi, abbia gravemente violato i canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero sia incorsa in negligenza e imperizia, <em>rectius</em> disattenzione e incapacità, nell’assunzione dei provvedimenti poi rivelatisi viziati.</p>
<p style="text-align: justify;">E ciò in quanto: le norme edilizie oggetto di applicazione da parte dell’ente comunale non assurgono a regole chiare, univoche e cogenti, essendo suscettibili di diversa interpretazione; al momento dell’annullamento del permesso di costruire, non vi era alcuna certezza documentale in ordine alla titolarità dominicale dell’area di sedime in capo all’odierno ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, per tutte le suesposte ragioni, dichiarata l’inammissibilità dell’intervento <em>ad adiuvandum </em>proposto, il ricorso è respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">– dichiara inammissibile l’intervento <em>ad adiuvandum</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">– respinge il ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">– condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune di Eboli nella misura di euro 1.500, oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Durante, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Laura Zoppo, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Ferrari, Referendario</p>
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		<title>Sull&#8217;ordine di demolizione di un manufatto abusivo sottoposto a sequestro penale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullordine-di-demolizione-di-un-manufatto-abusivo-sottoposto-a-sequestro-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:25:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullordine-di-demolizione-di-un-manufatto-abusivo-sottoposto-a-sequestro-penale/">Sull&#8217;ordine di demolizione di un manufatto abusivo sottoposto a sequestro penale.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Manufatto abusibo &#8211; Sequestro penale &#8211; Ordine di demolizione &#8211; Legittimità. La sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullordine-di-demolizione-di-un-manufatto-abusivo-sottoposto-a-sequestro-penale/">Sull&#8217;ordine di demolizione di un manufatto abusivo sottoposto a sequestro penale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullordine-di-demolizione-di-un-manufatto-abusivo-sottoposto-a-sequestro-penale/">Sull&#8217;ordine di demolizione di un manufatto abusivo sottoposto a sequestro penale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Manufatto abusibo &#8211; Sequestro penale &#8211; Ordine di demolizione &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro dell’immobile al fine di ottemperare all’ingiunzione di demolizione. Il contemperamento con le esigenze della difesa si realizza ritenendo che il termine assegnato dall’ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorre sin quando l’immobile rimane sotto sequestro, restando all’autonoma iniziativa della difesa ovvero della magistratura inquirente attivare gli strumenti che al dissequestro possono condurre.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Durante &#8211; Est. Marena</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 986 del 2023, proposto da:<br />
Pasquale Sicignano, rappresentato e difeso dall’avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’ordinanza n°2348 del 24.03.2023, notificata in data 29/03/2023, per la demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente è proprietario di un immobile adibito ad opificio industriale sito in Scafati, catastalmente identificato al foglio 12, particella 454.</p>
<p style="text-align: justify;">La consistenza immobiliare era concessa in comodato, con contratto ritualmente registrato all’Agenzia delle Entrate il 21.11.2013 a favore della ditta Officine Sicignano srl, che esercita un’attività industriale nell’opificio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza, n. 2348 del 24.03.2023, l’Ente ordina la demolizione delle seguenti opere abusive così descritte:</p>
<p style="text-align: justify;">A) versante ovest ampliamento dell’opificio industriale, generato dalla trasformazione di una tettoia in volumetria di circa mc. 2450,00 utilizzata nell’attività produttiva; B) ulteriore ampliamento in prosieguo al predetto ampliamento utilizzato come ufficio di circa mc. 232,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso l’atto de quo insorge il ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:</p>
<p style="text-align: justify;">1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL T.U. EDILIZIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente rimarca che, ancorchè sia proprietario della consistenza immobiliare, non esercita su di essa alcun tipo di gestione e/o di possesso, stante il contratto di comodato registrato all’Agenzia delle Entrate tra l’usufruttuaria e la comodataria sin dal 2013. A seguito della notifica del presente provvedimento ingiuntivo, parte ricorrente provvedeva a diffidare a mezzo dello scrivente difensore sia la società comodataria sia l’usufruttuaria circa il ripristino dello stato dei luoghi con pec del 17.05.2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, il ricorrente si duole dell’impossibilità di dare esecuzione all’ordine demolitorio in ragione del sequestro penale.</p>
<p style="text-align: justify;">2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 241/90</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 L. 241/1990, atteso che l’omessa comunicazione avrebbe comportato la violazione della ratio stessa della normativa in questione, mirante alla finalità di partecipazione del cittadino ai procedimenti avviati d’ufficio dalla pubblica amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’udienza pubblica del 24 settembre 2024, la causa è introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gravame è rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si controverte della legittimità o meno dell’ordine demolitorio, oggetto della presente impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, la gravata ordinanza si appalesa al Collegio legittima, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono prive di pregio, in quanto infondate, le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto, va disattesa la censura di illegittimità, circa la omessa comunicazione di avvio procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza è chiara.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli atti vincolati, come l’ordinanza di demolizione, non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento in quanto non prevedono valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene. L’ordine di demolizione, come gli altri provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto si tratta di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche, regolamentata rigidamente dalla legge (Consiglio di Stato sez. VI, 02/01/2024, n.22).</p>
<p style="text-align: justify;">I provvedimenti non sarebbero annullabili ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, atteso che – trattandosi di atti dovuti – risulta palese che il contenuto dispositivo dell’impugnata ordinanza di demolizione non avrebbe potuto essere diverso se fosse stata data ai ricorrenti comunicazione dell’avvio del procedimento (T.A.R. Napoli, sez. III, 05/12/2023, n.6707).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche le doglianze di illegittimità espresse nel primo motivo di ricorso sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Com’è noto, le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale, ossia attengono alla cosa e non hanno carattere personale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ordinanza di demolizione è, infatti, rivolta a sanzionare una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell’immobile al momento dell’emanazione del provvedimento, pur se estraneo all’illecito, per cui, pur restando ferma la possibilità di dimostrare l’estraneità rispetto all’abuso e di rivalersi nei riguardi del dante causa, le misure repressive per l’attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate nei confronti degli attuali proprietari degli immobili diversi dal soggetto che ha realizzato l’abuso stesso, salva la loro facoltà di agire nei confronti dei danti causa (T.A.R. Ancona, sez. I, 04/11/2020, n.637).</p>
<p style="text-align: justify;">L’individuazione del suo destinatario comporta l’accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">Diverso discorso vale per l’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva (così come la correlata sanzione pecuniaria).</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa giurisprudenza è chiara sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve ritenersi destinatario della sanzione pecuniaria il solo responsabile dell’abuso e non anche il proprietario che non risulti responsabile dell’abuso, né sia nella disponibilità e nel possesso del bene; e che, quindi, la responsabilità di quest’ultimo può sorgere solo nel caso in cui egli sia responsabile dell’abuso ovvero quando, avendo la disponibilità ed il possesso del bene o avendoli successivamente acquisiti, non abbia provveduto alla demolizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 3391/2017; TAR Campania, Napoli, sez. II; n. 5014/2022).</p>
<p style="text-align: justify;">L’estraneità all’illecito edilizio accertato, di per sé sola, non sottrae il proprietario alla misura sanzionatoria pecuniaria susseguente all’inottemperanza a quella ripristinatoria: incombe, infatti, su tale soggetto, siccome interessato ad evitare la perdita del diritto dominicale, anche il dovere di attivarsi tempestivamente al fine di adottare i comportamenti necessari ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi antecedente l’abuso. Conseguentemente, al fine di riparare il proprietario incolpevole dall’altrui illecito edilizio da conseguenze eccessivamente penalizzanti, ossia dagli effetti sanzionatori ex art. 31, commi 3, 4 e 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001, occorre che egli dimostri, da un lato, la sua estraneità all’abuso e, dall’altro, l’assunzione di iniziative consentite dall’ordinamento, che siano idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen., 11.10.2023, n. 16; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 1835/2009; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 3103/2012; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3480/2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò consegue la legittimità dell’ordinanza demolitoria, indirizzata anche al proprietario incolpevole.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale, altresì, soggiungere che la sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro dell’immobile al fine di ottemperare all’ingiunzione di demolizione. Il contemperamento con le esigenze della difesa si realizza ritenendo che il termine assegnato dall’ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorre sin quando l’immobile rimane sotto sequestro, restando all’autonoma iniziativa della difesa ovvero della magistratura inquirente attivare gli strumenti che al dissequestro possono condurre (Consiglio di Stato sez. VII, 19/06/2024, n.5467).</p>
<p style="text-align: justify;">Stanti queste premesse, il gravame è rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Durante, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Olindo Di Popolo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gaetana Marena, Referendario, Estensore</p>
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		<title>Sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10-bis l. n. 241/1990 al procedimento per il rilascio di SCIA in sanatoria.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-dellart-10-bis-l-n-241-1990-al-procedimento-per-il-rilascio-di-scia-in-sanatoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 07:22:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-dellart-10-bis-l-n-241-1990-al-procedimento-per-il-rilascio-di-scia-in-sanatoria/">Sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10-bis l. n. 241/1990 al procedimento per il rilascio di SCIA in sanatoria.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; SCIA in sanatoria &#8211; Art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 &#8211; Provvedimento espresso &#8211; Obbligo &#8211; Art. 10-bis della l. n. 241/1990 &#8211; Preavviso di rigetto &#8211; Obbligo. Considerato che la p.a. deve pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla SCIA in sanatoria, previa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-dellart-10-bis-l-n-241-1990-al-procedimento-per-il-rilascio-di-scia-in-sanatoria/">Sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10-bis l. n. 241/1990 al procedimento per il rilascio di SCIA in sanatoria.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; SCIA in sanatoria &#8211; Art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 &#8211; Provvedimento espresso &#8211; Obbligo &#8211; Art. 10-bis della l. n. 241/1990 &#8211; Preavviso di rigetto &#8211; Obbligo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Considerato che la p.a. deve pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla SCIA in sanatoria, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, e che, quindi, in caso di SCIA in sanatoria l&#8217;amministrazione è tenuta a pronunciarsi, con un provvedimento espresso, è ovvio che l’adozione di tale provvedimento necessita della previa attivazione del contraddittorio con la parte, in applicazione dei principi generali sul procedimento amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Durante &#8211; Est. Zoppo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><em>ex</em> art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2024, proposto da<br />
Vincenzo Strianese, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Napoliello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Alfonso Iannone, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del Comune di Pontecagnano Faiano, prot. n. 25223/2024, notificato in data 28/05/2024, recante irricevibilità della SCIA <em>ex</em> art. 37 D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 21064 del 03/05/2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il presente ricorso si impugna il provvedimento del Comune di Pontecagnano Faiano, prot. n. 25223/2024, notificato in data 28 maggio 2024, recante irricevibilità della SCIA <em>ex</em> art. 37 D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 21064 del 3 maggio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce il ricorrente di aver svolto il ruolo di tecnico progettista e direttore dei lavori in relazione al progetto di costruzione di un edificio in Pontecagnano Faiano, alla Via Diaz, F.lo 2, p.lla 943, nell’interesse della Società Immogest s.r.l. committente (attualmente l’immobile è di proprietà del sig. Iannone Alfonso).</p>
<p style="text-align: justify;">Rappresenta che il progetto veniva approvato con Concessione edilizia n. 2 del 2003 e, di conseguenza, si procedeva all’edificazione, nel corso della quale veniva presentata una DIA in variante prot. n. 20573 del 22 luglio 2004, attesa la sopravvenuta volontà di realizzare le autorimesse nel sottosuolo del lotto, DIA che si perfezionava e veniva regolarmente eseguita.</p>
<p style="text-align: justify;">Espone che, nel dicembre 2004, il Comune di Pontecagnano Faiano svolgeva un sopralluogo finalizzato a verificare la conformità dei lavori in corso rispetto alla DIA in questione, redigendo il verbale di verifica prot. n. 243/L del 15 dicembre 2004 e in tale occasione i tecnici accertatori non rilevavano alcuna irregolarità rispetto alla concessione edilizia e alla DIA in variante.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiunge che per l’immobile sono inoltre stati rilasciati e depositati presso il Genio Civile:</p>
<p style="text-align: justify;">– Autorizzazione Sismica su deposito del progetto esecutivo in data 22 aprile 2004 prot. 334458 (reg. n. 77305 Genio Civile);</p>
<p style="text-align: justify;">– Autorizzazione Sismica su nuovo progetto esecutivo in data 14 ottobre 2004 prot. 800530 (reg. n. 77305 Genio Civile);</p>
<p style="text-align: justify;">– Relazione Strutture Ultimate del 27 marzo 2006 depositata al Genio Civile il 5 aprile 2006 Prot. n. 313875;</p>
<p style="text-align: justify;">– Certificato di Collaudo del 21 aprile 2006 depositato al Genio Civile in data 8 maggio 2006 prot. 0401462 a firma dell’ing. Alfonso Vergato.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva che nell’ottobre 2006 venivano terminate le tompagnature, ma i lavori non proseguivano e il ricorrente, dopo aver atteso per alcuni anni il superamento delle asserite difficoltà economiche del committente/proprietario, non ricevendo alcun riscontro dallo stesso e non potendo accollarsi ulteriormente le responsabilità del cantiere allestito, in data 1° giugno 2011 comunicava formalmente le dimissioni da Direttore dei Lavori al committente e al Responsabile del settore Urbanistica comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenzia che tutto quanto realizzato sino a quel momento era conforme al complesso dei titoli edilizi, ad eccezione unicamente della realizzazione di 2,00 mq di superficie completamente interrata destinata a deposito nel piano interrato (in corrispondenza dello spigolo a nord-est del lotto).</p>
<p style="text-align: justify;">Afferma che successivamente il Comune di Pontecagnano emetteva l’ordinanza di demolizione n. 35/2015 dell’11 agosto 2015, ingiungendo in particolare, il ripristino delle seguenti presunte difformità:</p>
<p style="text-align: justify;">– sarebbe stata realizzata una parete interna non prevista dai grafici (difformità del tutto irrilevante perché avente carattere non strutturale e perché interna, quindi non soggetta ad alcun titolo);</p>
<p style="text-align: justify;">– il calpestio del piano rialzato sarebbe stato realizzato parzialmente fuori terra lungo il confine con la ex particella 942 (lato mare), per un’altezza di 1.20 m, e ciò avrebbe comportato un aumento di volume non computabile con precisione con gli strumenti a disposizione (a ben vedere, per mero errore si parla di piano rialzato, trattandosi invece della porzione del piano interrato da destinare ad autorimessa);</p>
<p style="text-align: justify;">– vi sarebbe stato un aumento di superficie tutta interrata del piano seminterrato, di circa 2,00 mq, in difformità alla DIA in variante.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce di aver presentato (in qualità di direttore dei lavori all’epoca della realizzazione dell’immobile e, quindi, di responsabile dell’abuso) la SCIA <em>ex</em> art. 37 D.P.R. n. 380/2001 chiedendo di sanare esclusivamente la difformità di cui all’ultimo dei punti sopra elencati, atteso che gli altri due punti erano assistiti dallo stato legittimo, ma il Comune ha emesso il provvedimento qui impugnato, con il quale ha dichiarato la SCIA in sanatoria irricevibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Eccepisce innanzitutto che la “irricevibilità” non esiste come categoria giuridica rispetto al provvedimento amministrativo e lamenta la contraddittorietà intrinseca ed estrinseca del provvedimento impugnato, nel quale, se da un lato si esterna la irricevibilità, dall’altro il Comune rileva presunte o asserite violazioni “di merito”, consistenti nel rilevato eccesso di cubatura, nonché nella violazione della normativa urbanistico-edilizia sui parcheggi interrati, con la conseguenza che si sarebbe in presenza di un diniego mascherato da provvedimento formale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, eccepisce il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la mancanza della preventiva comunicazione dei motivi-ostativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Invoca, poi, l’art. 36 bis, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 380/2001, come introdotto dal D.L. n. 69/2024, sostenendo che, ove l’Amministrazione avesse ritenuto ostativo il presunto volume fuori terra, avrebbe avuto il dovere di applicare la norma vigente, secondo il principio <em>tempus regit actum</em>, e quindi avrebbe dovuto indicare le opere necessarie per riportare a conformità l’intero immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata, contesta il provvedimento anche nel merito ribadendo che l’oggetto della SCIA in sanatoria consisteva esclusivamente nella porzione di superficie interrata destinata a deposito di 2,00 mq (senza alcun incremento del carico urbanistico né modifica del volume, della sagoma assentita, delle superfici utili o del prospetto, quindi realizzabile con SCIA e sanabile ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 380/2001, rispetto a cui non si vede quale sia la ragione del diniego opposto), mentre tutte le restanti opere e lavori sono assistite dallo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9 bis, comma 1 bis, D.P.R. n. 380/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiunge che l’asserito e non dimostrato volume abusivo è pienamente rientrante nella DIA in variante del 2004, valida, efficace, verificata dal Comune in corso d’opera, mai annullata dal Comune ex post e regolarmente collaudata sotto il profilo strutturale da tecnico professionista nominato dal committente; il presunto abuso corrisponde alla copertura del box auto (o area parcheggio) sito al piano interrato, posta a quota 0,00, la quale costituisce il piano di imposta del fabbricato previsto nella C.E. n. 2/2003, non modificata né planimetricamente né altimetricamente dalla DIA in variante del 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto altrimenti, secondo parte ricorrente, dai grafici sia della concessione edilizia che della DIA in variante si evince inequivocabilmente che il parcheggio <em>de quo</em> era stato già assentito in relazione alla quota di imposta 0,00, ed era stato realizzato nel rispetto della concessione stessa e nel rispetto del preesistente piano di campagna, con la precisazione che il piano di imposta del lotto fondiario, per poter costruire, deve essere orizzontale, per cui una minima parte (decisamente trascurabile anche in percentuale) necessariamente emerge dal piano di campagna, il quale è caratterizzato da una forte pendenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Contesta, inoltre, l’applicazione dell’art. 6, comma 2, della Legge Regionale Campania n. 19/2001, che si riferisce ai parcheggi realizzati in aree libere anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, mentre nel caso di specie il parcheggio è pertinenziale all’edificio, è ubicato nel medesimo lotto ed è stato realizzato mediante DIA in variante alla concessione edilizia del 2003, sicché deve trovare applicazione il comma 1 del richiamato articolo 6, L.R. Campania n. 19/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Contesta infine l’affermazione secondo cui sarebbe stata necessaria una deroga allo strumento urbanistico e rileva che la DIA di completamento del 2004 accedeva alla concessione edilizia n. 2/2003, per cui l’opera in questione deve intendersi realizzata in forza della concessione stessa, e non di DIA o SCIA.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in resistenza il Comune di Pontecagnano Faiano contestando l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 37 D.P.R. n. 380/2001 stante la sussistenza di un aumento di volume e rilevando come i soli parcheggi pertinenziali obbligatori possono derogare agli strumenti urbanistici, mentre la realizzazione di parcheggi o autorimesse (se non effettuata in locali preesistenti o totalmente al di sotto del piano di campagna naturale) è soggetta alla disciplina urbanistica che regola le nuove costruzioni fuori terra.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha affermato infine che alla SCIA è inapplicabile l’art. 10 bis della Legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 3 settembre 2024 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è manifestamente fondato sotto il profilo assorbente della violazione dell’art. 10-bis Legge n. 241/1990 e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, l’art. 37, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 disciplina la SCIA in sanatoria a intervento concluso prevedendo che il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possano ottenere la sanatoria dell’intervento ove sussista la doppia conformità (l’intervento realizzato deve risultare conforme tanto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento, quanto a quella vigente alla presentazione della domanda), versando una somma il cui valore è stabilito dal responsabile del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">A differenza di quanto previsto per l’accertamento di conformità di cui all’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 (per il quale, in caso di inerzia a seguito della presentazione della domanda, è la stessa norma che qualifica espressamente l’eventuale silenzio dell’amministrazione come diniego), il successivo art. 37 nulla dispone sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">In assenza di un chiaro dettato normativo, la giurisprudenza ha adottato orientamenti non univoci;</p>
<p style="text-align: justify;">– alla stregua di un primo indirizzo, il silenzio sull’istanza di sanatoria <em>ex</em> art. 37, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 si qualifica come silenzio diniego, al pari di quello previsto in via espressa dal precedente art. 36, comma 3 (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 642/2006; sez. I, n. 676/2017; TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 3146/2019);</p>
<p style="text-align: justify;">– alla stregua di un secondo indirizzo, l’art. 37, comma 4, a differenza del precedente art. 36, comma 3, non prevede esplicitamente un’ipotesi di silenzio significativo, ma, al contrario, stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento; dal tenore letterale della norma emerge, cioè, che la definizione della procedura di sanatoria non può prescindere dall’intervento del responsabile del procedimento competente a determinare, in caso di esito favorevole, il <em>quantum</em> della somma dovuta sulla base della valutazione dell’aumento di valore dell’immobile compiuta dall’Agenzia del Territorio (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 2673/2022); nel contempo, si afferma che “<em>la soluzione appare più conforme alla ratio della sanatoria di opere abusive già realizzate, che necessita di una valutazione espressa dell’amministrazione sulla sussistenza della doppia conformità, rispetto al regime di opere ancora da realizzare alle quali si attaglia la disciplina ordinaria della SCIA, come metodo di semplificazione del regime abilitativo edilizio</em>” (Cons. Stato, sez. II, n. 1708/2023); ne consegue che il Comune debba pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla SCIA in sanatoria, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui all’art. 37 cit. (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2794/2016; sez. III, n. 2755/2019);</p>
<p style="text-align: justify;">– alla stregua di un terzo indirizzo, “<em>in ragione della disamina complessiva della disciplina di cui del d.p.r. n. 380 del 2001, la SCIA in sanatoria presentata ex art. 37 del medesimo d.p.r. si presta, ben vero, a rendere operanti le correlate prescrizioni di cui agli artt. 19 e ss. della legge n. 241 del 1990 in materia di “silenzio assenso”, dovendo essere ragionevolmente riconosciuto a tale segnalazione “carattere e natura confessoria, diretta a provare la verità dei fatti attestati e a produrre, con l’inutile decorso del tempo per l’emanazione di provvedimenti inibitori, effetti direttamente stabiliti dalla legge, indipendentemente da una diversa volontà delle parti”, ossia l’”avvenuta formazione del titolo abilitativo in sanatoria”</em>” (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 809/2022; cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. V, n. 134/2014; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 156/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, tenuto conto che il terzo indirizzo, in precedenza accreditato da questa Sezione (peraltro, in un contesto motivazionale elettivamente preordinato non tanto a declinare il modulo perfezionativo della SCIA <em>ex</em> art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, quanto, piuttosto, ad escluderne l’attitudine sanante rispetto alle opere riconducibili all’orbita applicativa dell’istanza di accertamento di conformità di cui al precedente art. 36), risulta, più di recente, superato, in base alle argomentazioni dianzi enunciate, sia da questo stesso TAR Campania, Salerno (cfr. sent. n. 2673/2022) sia dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 1708/2023) in favore del secondo indirizzo, il Collegio ha già riconsiderato la posizione pregressa e aderito a quest’ultimo (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 663/2024).</p>
<p style="text-align: justify;">A tale ultimo indirizzo si ritiene quindi di dare continuità anche nella presente fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">Posto, quindi, che in caso di SCIA in sanatoria il Comune è tenuto a pronunciarsi, con un provvedimento espresso, è ovvio che l’adozione di tale provvedimento necessita della previa attivazione del contraddittorio con la parte, in applicazione dei principi generali sul procedimento amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Pontecagnano Faiano, prot. n. 25223/2024, notificato in data 28 maggio 2024, recante irricevibilità della SCIA <em>ex</em> art. 37 D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 21064 del 3 maggio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Durante, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gaetana Marena, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Laura Zoppo, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-dellart-10-bis-l-n-241-1990-al-procedimento-per-il-rilascio-di-scia-in-sanatoria/">Sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10-bis l. n. 241/1990 al procedimento per il rilascio di SCIA in sanatoria.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla necessità del rilascio del permesso di costruire in caso di trasformazione di un balcone o di una loggia in veranda chiusa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-necessita-del-rilascio-del-permesso-di-costruire-in-caso-di-trasformazione-di-un-balcone-o-di-una-loggia-in-veranda-chiusa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 09:41:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-necessita-del-rilascio-del-permesso-di-costruire-in-caso-di-trasformazione-di-un-balcone-o-di-una-loggia-in-veranda-chiusa/">Sulla necessità del rilascio del permesso di costruire in caso di trasformazione di un balcone o di una loggia in veranda chiusa.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Balcone &#8211; Loggia &#8211;  Trasformazione &#8211; Veranda chiusa &#8211; Permesso di costruire &#8211; Obbligo di rilascio. La trasformazione di un balcone o di una loggia in veranda chiusa (mediante infissi e tamponature) non costituisce realizzazione di una pertinenza, ma è opera non precaria, perché stabilmente infissa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-necessita-del-rilascio-del-permesso-di-costruire-in-caso-di-trasformazione-di-un-balcone-o-di-una-loggia-in-veranda-chiusa/">Sulla necessità del rilascio del permesso di costruire in caso di trasformazione di un balcone o di una loggia in veranda chiusa.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Balcone &#8211; Loggia &#8211;  Trasformazione &#8211; Veranda chiusa &#8211; Permesso di costruire &#8211; Obbligo di rilascio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La trasformazione di un balcone o di una loggia in veranda chiusa (mediante infissi e tamponature) non costituisce realizzazione di una pertinenza, ma è opera non precaria, perché stabilmente infissa al suolo, assoggettata a permesso di costruire, la quale comporta, tramite la perimetrazione dello spazio interno abitabile, oltre ad una modifica prospettica, un ampliamento plano-volumetrico urbanisticamente rilevante, siccome arrecante un impatto significativo sull’assetto del territorio. Si tratta, cioè, della trasformazione di una superficie accessoria in superficie residenziale, che determina la creazione di un nuovo ambiente nell’originario organismo edilizio e che, in quanto tale, non può non tradursi in termini di aggravio del carico urbanistico.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Durante &#8211; Est. Di Popolo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 957 del 2022, proposto da<br />
Emilio Anania, rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Barone, Aniello Di Mauro, Nicola Comunale, Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
ACER Campania, rappresentata e difesa dagli avvocati Cinzia Coppa, Viviana Cornacchia, Roberto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Alfredo Ciccullo, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del 16 febbraio 2022, prot. n. 39334: diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia n. 7/2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salerno e dell’ACER Campania;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Col ricorso in epigrafe, Anania Emilio (in appresso, A. E.) impugnava, chiedendone l’annullamento: – il provvedimento del 16 febbraio 2022, prot. n. 39334, (diniego n. 7/2022), col quale il Direttore del Settore Trasformazioni Edilizie – Ufficio Permessi di Costruire del Comune di Salerno, sulla scorta della proposta del Responsabile del procedimento prot. n. 4492 dell’11 gennaio 2022, e previo avviso ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 20 gennaio 2022, prot. n. 12083 (parere n. 7 del 17 gennaio 2022), aveva rigettato l’istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia prot. n. 85515 del 6 maggio 2021; – ove occorrente, il Regolamento urbanistico-edilizio comunale di Salerno, approvato con delibera del Consiglio comunale (DCC) n. 4 del 22 gennaio 2007 e, in ultimo, modificato con DCC n. 23 del 29 maggio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L’abuso rimasto insanato a seguito dell’adozione del gravato provvedimento declinatorio, era consistito nella chiusura di una veranda e nell’annessione del relativo spazio coperto agli attigui locali cucina e bagno, in corrispondenza dell’unità immobiliare (sub 10) in proprietà dell’A., al terzo piano del fabbricato di edilizia residenziale pubblica (ERP) ubicato in Salerno, via G. B. Vitagliano, n. 1, censito in catasto al foglio 26, particella 490, nonché ricadente in zona classificata B dalla Tavola P 2.4 del Piano urbanistico comunale (PUC) di Salerno, e assoggettata a vincolo giusta d.m. 15 settembre 1971 (Masso della Signora).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il diniego di legittimazione edilizia postuma del suindicato intervento era motivato in base al triplice rilievo che: a) le caratteristiche dimensionali e morfologiche sia dell’intero edificio ubicato in Salerno, via G. B. Vitagliano, n. 1, e censito in catasto al foglio 26, particella 490, sia dell’unità immobiliare identificata come subalterno 10 si presentavano marcatamente diverse rispetto al progetto assentito con l’autorizzazione edilizia n. 161 del 27 febbraio 1952; b) la chiusura della preesistente loggia pertinenziale non aveva comportato la mera trasformazione in veranda né, siccome implicante l’incremento del carico urbanistico, risultava integrare gli estremi della mera ristrutturazione edilizia (ammessa in zona B dalla Tavola P3.4 del PUC), ai sensi degli artt. 47.8 e 192 del RUEC; c) l’istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia prot. n. 85515 del 6 maggio 2021 non era stata accompagnata dalla necessaria istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Nell’avversare siffatta determinazione, il ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) l’amministrazione comunale intimata, in violazione delle garanzie di contraddittorio procedimentale, non gli avrebbe concesso la sospensione del termine per la presentazione delle controdeduzioni al preavviso di diniego prot. n. 12083 del 20 gennaio 2022, onde poter reperire presso l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (ACER) la documentazione relativa al progetto di ERP assentito con l’autorizzazione edilizia n. 161 del 27 febbraio 1952; b) alla stregua delle risultanze catastali, nessuna difformità abusiva avrebbe potuto configurarsi tra quest’ultimo e l’edificio realizzato, tenuto conto che, all’epoca della costruzione (antecedente al 1° settembre 1968), l’obbligo di licenza edilizia non era stato ancora esteso dall’art. 10 della l. n. 765/1967 (modificativo dell’art. 31, comma 1, della l. n. 1150/1942) al di fuori dei centri abitati (come, appunto, il Rione Calcedonia, ove era localizzato l’edificio anzidetto), e senza che rilevasse il rilascio della menzionata autorizzazione edilizia n. 161 del 27 febbraio 1952, in quanto supportata da elaborati progettuali generici ed ellittici; c) a dispetto di quanto ritenuto dall’ente locale intimato, l’intervento sottoposto a sanatoria sarebbe consistito nel mero cambio di destinazione d’uso di una volumetria preesistente, insuscettibile di incrementare il carico urbanistico e di incidere, quindi, sul fabbisogno di standard, nonché riconducibile, come tale, all’orbita della ristrutturazione edilizia, ammessa in zona B dalla Tavola P3.4 del PUC ed ammessa anche dalle disposizioni urbanistiche vigenti all’epoca della realizzazione dell’opera; d) rispetto al richiesto accertamento di conformità urbanistico-edilizia non avrebbe potuto legittimamente considerarsi pregiudiziale l’accertamento di compatibilità paesaggistica, che, comunque, avrebbe dovuto avviarsi su impulso dell’amministrazione comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Salerno eccepiva l’infondatezza dei gravami esperiti ex adverso.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva, altresì, in giudizio l’ACER, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All’udienza pubblica del 29 febbraio 2024, la causa era trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Innanzitutto, non è accreditabile la censura di violazione delle garanzie di contraddittorio procedimentale (cfr. retro, in narrativa, sub n, 4.a).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, in primis, perché, come eccepito dal resistente Comune di Salerno, quest’ultimo si trovava già in possesso della documentazione relativa al progetto di ERP assentito con l’autorizzazione edilizia n. 161 del 27 febbraio 1952 e custodita dall’ACER. Cosicché, in esito al reperimento di tale documentazione, l’A. non avrebbe potuto fornire all’ente locale alcun ulteriore apporto collaborativo utile, mentre avrebbe finito soltanto per aggravare e ritardare ingiustificatamente l’instaurato procedimento ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Poi, perché, all’indomani della consentita ostensione documentale (giusta nota del 27 settembre 2022, prot. n. 145381) da parte dell’interpellata ACER (cfr. sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 2583 del 6 ottobre 2022), il ricorrente non ha dimostrato in giudizio – come meglio emergerà in appresso – che, sulla base di essa, avrebbe potuto rassegnare controdeduzioni idonee a superare i preannunciati motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità prot. n. 85515 del 6 maggio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, perché l’impegno collaborativo rafforzato richiestogli nel procedimento ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 avrebbe dovuto imporgli, fin dall’avvio, su proprio impulso, di quest’ultimo, l’elargizione di tutta la documentazione necessaria all’esitazione della pratica di sanatoria (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4411/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Infondato è, altresì, l’ordine di doglianze rubricato retro, in narrativa, sub n. 4.c, incentrato sull’assunto di conformità urbanistico-edilizia del manufatto abusivo rispetto alla normativa vigente sia all’epoca della sua realizzazione sia all’epoca della presentazione dell’istanza del 6 maggio 2021, prot. n. 85515.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, giova previamente rimarcare che: – come illustrato nella relazione tecnica a corredo della menzionata istanza del 6 maggio 2021, prot. n. 85515, l’intervento sottoposto a sanatoria è consistito «nella chiusura del balcone mediante veranda lato cucina e nella modifica sia del bagno dia della cucina che sono stati ampliati mediante acquisizione degli spazi del balcone»; – a tenore della proposta del Responsabile del procedimento prot. n. 4492 dell’11 gennaio 2022 (“relazione istruttoria e valutazione di conformità del progetto”), si è trattato non già della mera chiusura di una loggia mediante vetrate (secondo la definizione di veranda codificata dall’art. 47.08 del TUEC di Salerno), bensì, piuttosto, dell’«ampliamento dei locali bagno e cucina grazie all’annessione della superficie della loggia attigua e chiusura di quest’ultima mediante infissi vetrati e tamponamento».</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, è evidente che, tramite tale intervento, si è determinata l’annessione della superficie (mq 5,40) corrispondente alla preesistente loggia verandata gli attigui locali cucina e bagno, e cioè la trasformazione di uno spazio accessorio in spazio abitativo. Ed è altrettanto evidente che una simile trasformazione non avrebbe potuto integrare gli estremi della ristrutturazione edilizia senza aggravio del carico urbanistico, così come configurata, in materia di verande, dall’art. 192 del RUEC di Salerno («192.01. Sono comprese nella categoria della ristrutturazione edilizia le opere rivolte al ridisegno, anche innovativo, delle facciate dei fabbricati realizzati antecedentemente al 24 gennaio 2007. Tali interventi, possono contemplare anche la realizzazione di verande limitatamente alla protezione di balconi o logge esistenti e se accessibili dagli ambienti interni dell’unità immobiliare di cui sono pertinenza, esclusivamente nei seguenti casi, la cui ricorrenza può essere sia congiunta che disgiunta l’una dall’altra: – se interessino fronti prospettanti su cortili o spazi secondari; – se tanto sia utile a conferire uniformità al prospetto, eventualmente già interessato da analoghi interventi; – in tutti i casi in cui l’intervento si configuri quale protezione da condizioni ambientali moleste, da documentare adeguatamente. (…). 192.04. Le verande eventualmente da realizzare ai sensi delle presenti norme, pur configurandosi quali parti accessorie dell’unità immobiliare di riferimento, non determinano un incremento del CU [carico urbanistico]»).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, per consolidata giurisprudenza, la trasformazione di un balcone o di una loggia in veranda chiusa (mediante infissi e tamponature) non costituisce realizzazione di una pertinenza, ma è opera non precaria, perché stabilmente infissa al suolo, assoggettata a permesso di costruire, la quale comporta, tramite la perimetrazione dello spazio interno abitabile, oltre ad una modifica prospettica, un ampliamento plano-volumetrico urbanisticamente rilevante, siccome arrecante un impatto significativo sull’assetto del territorio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 306/2017; n. 1893/2018; n. 5801/2018; n. 469/2022; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1181/2012; TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 2079/2012; sez. VII, n. 3069/2014; sez. IV, n. 3245/2024; sez. VIII, n. 243/2016; Salerno, sez. II, n. 771/2018; TAR Toscana, Firenze, sez. III, n. 165/2021). Si tratta, cioè, della trasformazione di una superficie accessoria in superficie residenziale, che determina la creazione di un nuovo ambiente nell’originario organismo edilizio e che, in quanto tale, non può non tradursi in termini di aggravio del carico urbanistico: come enunciato da TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 742/2018, «nell’ambito di una unità immobiliare ad uso residenziale, devono distinguersi i locali abitabili in senso stretto dagli spazi ‘accessori’ che, secondo lo strumento urbanistico vigente, non hanno valore di superficie edificabile e non sono presi in considerazione come superficie residenziale all’atto del rilascio del permesso di costruire … perciò non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura, infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire … quindi, deve ritenersi che il cambio di destinazione d’uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere».</p>
<p style="text-align: justify;">E’, pertanto, innegabile che l’intervento controverso avesse implicato un incremento sia della volumetria (mediante chiusura dell’apertura della loggia) sia del carico urbanistico (mediante annessione dello spazio verandato agli attigui locali cucina e bagno) – così come definito al punto 5 Quadro delle definizioni uniformi di cui al Regolamento edilizio tipo, approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 287 del 23 maggio 2017 – e non fosse, quindi, riconducibile all’orbita della mera ristrutturazione edilizia, ammessa in zona B dal combinato disposto dell’art. 192.04 del RUEC e della Tavola P3.4 del PUC di Salerno.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui, allora, la non conformità dell’opera sottoposta a sanatoria rispetto a queste ultime previsioni.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Stante la natura plurimotivata del provvedimento del 16 febbraio 2022, prot. n. 39334, l’acclarata legittimità del rilievo di non conformità urbanistico-edilizia dell’intervento di chiusura della loggia verandata sottoposto a sanatoria induce a predicare l’inammissibilità dei profili di censura rivolti agli ulteriori rilievi reiettivi formulati dal Comune di Salerno. Ciò, in quanto, in presenza di un atto sorretto da autonome ragioni giuridico-fattuali, è bastevole l’intangibilità anche di una sola delle argomentazioni poste a suo fondamento, perché l’atto medesimo possa resistere al richiesto sindacato giurisdizionale su di esso, con conseguente assorbimento – per carenza di interesse e per finalità di economia processuale – delle censure dirette a contestare ogni ulteriore nucleo motivazionale del provvedimento gravato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso in epigrafe va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Durante, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Gaetana Marena, Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla possibilità di demolire un manufatto abusivo a sequestro penale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-demolire-un-manufatto-abusivo-a-sequestro-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 10:54:14 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88484</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-demolire-un-manufatto-abusivo-a-sequestro-penale/">Sulla possibilità di demolire un manufatto abusivo a sequestro penale.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Manufatto abusivo &#8211; Sequestro penale &#8211; Demolizione &#8211; Ordine &#8211; Legittimità. La sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto ad ottemperare all’ordine di demolizione, dal momento che l’interessato, che intenda ottemperare all’ingiunzione amministrativa, ha la facoltà di attivarsi, nei tempi strettamente</p>
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<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Manufatto abusivo &#8211; Sequestro penale &#8211; Demolizione &#8211; Ordine &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto ad ottemperare all’ordine di demolizione, dal momento che l’interessato, che intenda ottemperare all’ingiunzione amministrativa, ha la facoltà di attivarsi, nei tempi strettamente necessari, per ottenere il dissequestro.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Durante &#8211; Est. Durante</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2024, proposto da<br />
Marianna -OMISSIS-, Sandro -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione:</em></p>
<p style="text-align: justify;">1) del provvedimento prot. 494/2024 dell’11.1.2024 -successivamente notificato- con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di -OMISSIS-, presupposta una asserita riapertura dei termini per “effettuare la spontanea demolizione” (nota prot. 9306 del 29.07.2020) ha accertato la inottemperanza alla ingiunzione alla demolizione n.16 dell’11.05.2017 prot. 5519 nei termini previsti dal DPR 380/2001 così come concessi con la nota sopra richiamata e, conseguentemente, ha irrogato ad entrambi i ricorrenti in solido, la sanzione di €. 20.000,00 euro;</p>
<p style="text-align: justify;">2) di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione, la nota prot. 9306/2020 e la delibera di G.M. di -OMISSIS- n.17/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti impugnano il provvedimento n. 494 dell’11.01.2024, con cui il Comune di -OMISSIS- ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione n. 16 dell’11.05.2017, prot. 551, irrogando la sanzione solidale di €. 20.000,00 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sostiene l’illegittimità dell’atto, essendo il bene sottoposto a sequestro penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre premettere che la sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto ad ottemperare all’ordine di demolizione, dal momento che l’interessato, che intenda ottemperare all’ingiunzione amministrativa, ha la facoltà di attivarsi, nei tempi strettamente necessari, per ottenere il dissequestro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 335; Cass. pen., Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 42637; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 27 aprile 2023, n. 4456).</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo, i ricorrenti lamentano che “le opere oggetto dell’ordinanza n. 16/2017 erano all’epoca e sono a tutt’oggi sottoposte a sequestro penale”, avendo il Tribunale di Salerno, con decreto in data 02.09.2020, respinto l’istanza del dante causa dei medesimi, volta al dissequestro delle opere abusive per la demolizione ed il ripristino dei luoghi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, è risolutivo rilevare come il diniego di dissequestro sia motivato sul fatto che l’istanza “non contiene un cronoprogramma dei lavori da eseguire, né le modalità di smaltimento dei materiali di risulta”, di modo che sarebbe stato onere di diligenza dell’interessato e, deceduto questi, dei suoi eredi, produrre la documentazione richiesta in sede penale.</p>
<p style="text-align: justify;">In assenza di controparti costituite, nulla è dovuto per spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Durante, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Olindo Di Popolo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gaetana Marena, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla natura endoprocedimentale del verbale di constatazione dell’inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-endoprocedimentale-del-verbale-di-constatazione-dellinottemperanza-allordine-di-demolizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 11:46:45 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88433</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-endoprocedimentale-del-verbale-di-constatazione-dellinottemperanza-allordine-di-demolizione/">Sulla natura endoprocedimentale del verbale di constatazione dell’inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione &#8211; Verbale di constatazione &#8211; Natura giuridica &#8211; Atto endoprocedimentale &#8211; Inoppugnabilità &#8211; Ricorso &#8211; Inammissibilità. Il verbale di constatazione dell’inottemperanza alla misura demolitoria,  stante la natura endoprocedimentale, non è impugnabile, per cui è inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto per il relativo annullamento. Pres. Durante</p>
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<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione &#8211; Verbale di constatazione &#8211; Natura giuridica &#8211; Atto endoprocedimentale &#8211; Inoppugnabilità &#8211; Ricorso &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il verbale di constatazione dell’inottemperanza alla misura demolitoria,  stante la natura endoprocedimentale, non è impugnabile, per cui è inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto per il relativo annullamento.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Durante &#8211; Est. Durante</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2024, proposto da<br />
Lina Sanzio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Perillo, Paolo La Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Perito, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del verbale di accertamento dell”inottemperanza (prot. n. 5061 del 30.10.2023, notificato il 30.11.2023) con il quale il Responsabile del locale Servizio tecnico– Urbanistica accertava l’inadempienza rispetto all”ordinanza di demolizione prot n. 2919 del 24.07.2008 avente ad oggetto: “Ordinanza di demolizione per opere eseguite in parziale difformità per opere eseguite in parziale difformità dal Permesso di costruire”, a carico della sig.ra Sanzio Lina in relazione ad immobile sito in Perito (Sa), alla località Fontane, riportato al Catasto al Foglio 20, mappale 49-50; in forza del richiamato verbale di accertamento dell’inottemperanza (prot. n. 5061 del 30.10.2023 veniva comminata a carico della sig.ra Sanzio Lina anche la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di euro 20.000,00 per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione prot. n. 2919 del 24.07.2008 nel termine di 90 gg. dalla data dell’asserita notificazione (25.07.2008).</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente impugna il verbale di accertamento d’inottemperanza n. 5061 del 30.10.2023, relativo alle opere di cui all’ordinanza di demolizione n. 2919 del 24.07.2008, realizzate su un immobile sito in località Fontane del Comune Perito, riportato al Catasto al fl. 20, mappale 49-50.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce l’omessa notificazione della presupposta ordinanza di demolizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere deciso in forma semplificata, stante la natura endoprocedimentale del verbale di constatazione dell’inottemperanza alla misura demolitoria che, come tale, non è impugnabile (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 370).</p>
<p style="text-align: justify;">Né l’atto impugnato reca anche l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, diversamente all’assunto di parte attorea, sicché l’eventuale atto sanzionatorio potrà essere oggetto di separato ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla è dovuto per spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Durante, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Olindo Di Popolo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gaetana Marena, Referendario</p>
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