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	<title>T.A.R. Campania - Napoli - Sezione VIII Archivi - Giustamm</title>
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	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 10:24:17 +0000</lastBuildDate>
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	<title>T.A.R. Campania - Napoli - Sezione VIII Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla prevalenza del Capitolato sul Disciplinare e sull&#8217;obbligo per i concorrenti dichiarare ogni evento della loro carriera professionale che potrebbe essere astrattamente rilevante ai fini dell’esclusione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-prevalenza-del-capitolato-sul-disciplinare-e-sullobbligo-per-i-concorrenti-dichiarare-ogni-evento-della-loro-carriera-professionale-che-potrebbe-essere-astrattamente-rilevante-ai-fini-dell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:24:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-prevalenza-del-capitolato-sul-disciplinare-e-sullobbligo-per-i-concorrenti-dichiarare-ogni-evento-della-loro-carriera-professionale-che-potrebbe-essere-astrattamente-rilevante-ai-fini-dell/">Sulla prevalenza del Capitolato sul Disciplinare e sull&#8217;obbligo per i concorrenti dichiarare ogni evento della loro carriera professionale che potrebbe essere astrattamente rilevante ai fini dell’esclusione.</a></p>
<p>&#8211; Contratti della p.a. &#8211; Lex specialis &#8211; Capitolato &#8211; Disciplinare &#8211; Discordanza &#8211; Prevalenza del Capitolato. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Esclusione &#8211; Concorrenti &#8211; Eventi incidenti sulla carriera professionale &#8211; Dichiarazione &#8211; Obbligo. &#8211; In caso di discordanza tra disposizioni capitolari e del disciplinare,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-prevalenza-del-capitolato-sul-disciplinare-e-sullobbligo-per-i-concorrenti-dichiarare-ogni-evento-della-loro-carriera-professionale-che-potrebbe-essere-astrattamente-rilevante-ai-fini-dell/">Sulla prevalenza del Capitolato sul Disciplinare e sull&#8217;obbligo per i concorrenti dichiarare ogni evento della loro carriera professionale che potrebbe essere astrattamente rilevante ai fini dell’esclusione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-prevalenza-del-capitolato-sul-disciplinare-e-sullobbligo-per-i-concorrenti-dichiarare-ogni-evento-della-loro-carriera-professionale-che-potrebbe-essere-astrattamente-rilevante-ai-fini-dell/">Sulla prevalenza del Capitolato sul Disciplinare e sull&#8217;obbligo per i concorrenti dichiarare ogni evento della loro carriera professionale che potrebbe essere astrattamente rilevante ai fini dell’esclusione.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Contratti della p.a. &#8211; Lex specialis &#8211; Capitolato &#8211; Disciplinare &#8211; Discordanza &#8211; Prevalenza del Capitolato.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Esclusione &#8211; Concorrenti &#8211; Eventi incidenti sulla carriera professionale &#8211; Dichiarazione &#8211; Obbligo.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; In caso di discordanza tra disposizioni capitolari e del disciplinare, secondo condivisibile giurisprudenza, è quest’ultimo a prevalere.</li>
<li>&#8211; Nelle gare pubbliche, i concorrenti sono tenuti a dichiarare ogni evento della loro carriera professionale che potrebbe essere astrattamente rilevante ai fini dell’esclusione. In caso contrario, la stazione appaltante non può verificare l’effettivo impatto di tali eventi sull’integrità professionale dell’operatore economico. Di conseguenza, ai concorrenti non è concesso un filtro valutativo, né il diritto di selezionare quali fatti dichiarare, sussistendo l’obbligo di completezza nella dichiarazione, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le valutazioni di sua competenza. Pertanto, non è accettabile che la valutazione venga effettuata autonomamente dalla parte interessata, la quale potrebbe considerare non rilevanti i propri precedenti negativi e ometterli nelle dichiarazioni prescritte. Tale condotta potrebbe comportare un occultamento di situazioni pregiudizievoli alla stazione appaltante, inducendo a fornire dichiarazioni false o incomplete per evitare eventuali esclusioni dalla gara.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corciulo &#8211; Est. Corciulo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Ottava)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6318 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">Wm Magenta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6C9A85F0E, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Casagiove, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Provincia di Caserta – Stazione Unica Appaltante, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rachele Barbarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Isola Verde Ecologia S.r.l., Angel S.r.l., non costituiti in giudizio;<br />
Ecoce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione dell’efficacia,</em></p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: center;">PER L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITA’</p>
<p style="text-align: center;">E/O PER L’ANNULLAMENTO,</p>
<p style="text-align: center;">PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI,</p>
<p style="text-align: justify;">– la Determinazione Dirigenziale RCG n. 768/2025 del 13.11.2025 con cui il Comune di Casagiove ha disposto l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del “per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” in favore della Ecoce S.r.l. (doc. 5);</p>
<p style="text-align: justify;">– della proposta di aggiudicazione provvisoria del 21.10.2025 (doc. 4);</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura aperta “per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” (CIG: B6C9A85F0E), ivi compresi:</p>
<p style="text-align: justify;">a) il Bando/Disciplinare di gara (doc. 1);</p>
<p style="text-align: justify;">b) il Capitolato di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">c) il Piano industriale;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti prodromici alla procedura, ivi compresi:</p>
<p style="text-align: justify;">b) la Determina Dirigenziale n. 300 del 7.5.2025 con cui il Comune di Casagiove si è determinato ad avviare una procedura di gara per l’affidamento del servizio (doc. 1);</p>
<p style="text-align: justify;">c) la Delibera di Giunta comunale n. 34/2024, conosciuta solo quanto ai suoi estremi, con cui è stato designato RUP della procedura</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il dipendente comunale Arch. Renato di Fonzo;</p>
<p style="text-align: justify;">– la Determina n. 556 del 27.8.2025 – conosciuta solo quanto ai suoi estremi – con cui il Comune di Casagiove ha nominato la Commissione di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti connessi e consequenziali, anche non conosciuti.</p>
<p style="text-align: center;">E PER LA CONDANNA</p>
<p style="text-align: justify;">degli Enti intimati a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati</p>
<p style="text-align: center;">CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INEFFICACIA</p>
<p style="text-align: justify;">del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 122 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da WM MAGENTA S.R.L. il 15\12\2025 :</p>
<p style="text-align: center;">ACCERTAMENTO DELLA NULLITA’</p>
<p style="text-align: center;">E/O PER L’ANNULLAMENTO,</p>
<p style="text-align: center;">PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI,</p>
<p style="text-align: justify;">– la Determinazione Dirigenziale RCG n. 768/2025 del 13.11.2025 con cui il Comune di Casagiove ha disposto l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del “per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” in favore della Ecoce S.r.l. (doc. 5);</p>
<p style="text-align: justify;">– della proposta di aggiudicazione provvisoria del 21.10.2025 (doc. 4);</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura aperta “per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. ed assimilati e servizi di spazzamento e igiene urbana per il Comune di Casagiove” (CIG: B6C9A85F0E), ivi compresi:</p>
<p style="text-align: justify;">a) il Bando/Disciplinare di gara (doc. 1);</p>
<p style="text-align: justify;">b) il Capitolato di gara (doc. 7);</p>
<p style="text-align: justify;">c) il Piano industriale;</p>
<p style="text-align: justify;">– tutti i verbali di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">– la Determina n. 556 del 27.8.2025 con cui il Comune di Casagiove ha nominato la Commissione di gara (doc. 8);</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti prodromici alla procedura, ivi compresi:</p>
<p style="text-align: justify;">a) la Determina Dirigenziale n. 300 del 7.5.2025 con cui il Comune di Casagiove si è determinato ad avviare una procedura di gara per l’affidamento del servizio (doc. 1);</p>
<p style="text-align: justify;">b) la Delibera di Giunta Comunale n. 39/2024 con cui il Comune di Casagiove ha approvato il progetto di piano industriale (doc. 9);</p>
<p style="text-align: justify;">c) la Delibera di Giunta comunale n. 34/2024, con cui è stato designato RUP del-la procedura ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il dipendente comunale Arch. Re-nato di Fonzo;</p>
<p style="text-align: justify;">d) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2024 del 16.5.2024 di adesio-ne alla S.U.A. Provincia di Caserta e di approvazione dello schema di Conven-zione (doc. 10);</p>
<p style="text-align: justify;">e) la Convenzione stipulata tra il Comune di Casagiove e la S.U.A. Provincia di Caserta “per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l’acquisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importi pari o superiori al limite di importo per l’affidamento diretto o, per i soli lavori, superiori all’impor-to di cui all’art. art 73 Allegati II.6, II.8 del D.Lgs. 36/2023” (doc. 11);</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti e documenti inerenti alla verifica dei requisiti in capo alla ISVEC e dell’autorizzazione, ove intervenuta, al subentro della Angel S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti connessi e consequenziali, anche non conosciuti.</p>
<p style="text-align: center;">E PER LA CONDANNA</p>
<p style="text-align: justify;">degli Enti intimati a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati</p>
<p style="text-align: center;">CON CONSEGUENTE</p>
<p style="text-align: center;">DECLARATORIA DI INEFFICACIA</p>
<p style="text-align: justify;">del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ecoce S.r.l. e di Comune di Casagiove e di Provincia di Caserta – Stazione Unica Appaltante;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, quanto al primo motivo aggiunto, che in caso di discordanza tra disposizioni capitolari e del disciplinare, secondo condivisibile giurisprudenza, è quest’ultimo a prevalere, con consequenziale applicabilità nel caso di specie alla disposizione di cui al punto A2 del bando/disciplinare che indicava un obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 65% per il primo anno ed al 75% dal terzo anno, così come indicato dalla controinteressata nella sua offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente al secondo motivo aggiunto, la disposizione di cui al punto A2 del disciplinare faceva riferimento a «Incremento dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata (65 % entro il primo anno e 75 % dal terzo anno) previsto all’art. 70 del CSA», prescrivendo che «Il presente sub‐criterio di valutazione riguarda l’eventuale incremento dell’obiettivo minimo di RD che l’offerente si impegna a raggiungere e per il quale saranno applicate le penalità e premialità stabilite dal CASA. Verrà assegnato 1 (uno) punto per ogni unità % di incremento fino alla concorrenza di punti 10 (dieci)»; ne consegue che la disposizione non poteva consentire alla commissione di attribuire punteggi ove non vi fosse stato alcun incremento della forbice relativa alle percentuali minime prescritte (65% e 75%), come si deduce agevolmente dalla “eventualità” di incremento di tali valori; a nulla a tal fine rileva né il criterio di valutazione operato, né l’opposta discrezionalità tecnica della commissione, in presenza di una norma di gara che ne prescriveva chiaramente i limiti di esercizio;</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al terzo motivo aggiunto ed alla posizione di ISVEC la disposizione di cui al punto 5.2. del disciplinare di gara prescriveva due requisiti: A) Ai sensi dell’art. 100, comma 1, lett. b) e comma 11, del Codice, Fatturato globale annuo maturato nel triennio precedente (2021/2023) almeno pari ad € 8.118.179,04 (1,5 volte quello posto a base d’appalto) IVA esclusa; B) ai sensi dell’art. 100, comma 1, lett. b) e comma 11, del Codice, Fatturato specifico minimo annuo conseguito complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, pari o superiore a € 5.412.119,36 IVA esclusa, per l’esecuzione di servizi di raccolta, trasporto trattamento dei rifiuti e spazzamento stradale; nel caso di specie, la chiara formulazione della lex specialis, non derogabile, né diversamente interpretabile dall’amministrazione resistente, imponeva indiscutibilmente il possesso di un fatturato minimo annuo in capo al concorrente, requisito non posseduto da ISVEC, come emerge dalla dichiarazione di tale operatore economico con riferimento al possesso dei requisiti speciali;</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al quarto motivo aggiunto, si rivela corretta l’affermazione della difesa del Comune allorquando asserisce che la perdita del requisito non incide sull’aggiudicazione, ma solo sulla legittimazione a stipulare il contratto, essendo le cessioni di data successiva alla aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Né coglie nel segno il quinto motivo aggiunto, dal momento che il dato percentuale del 65% è quello finale del primo anno di esercizio e non anche quello iniziale del periodo;</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, con riferimento al sesto motivo, ritiene il Collegio di aderire all’orientamento secondo cui «nelle gare pubbliche, i concorrenti sono tenuti a dichiarare ogni evento della loro carriera professionale che potrebbe essere astrattamente rilevante ai fini dell’esclusione. In caso contrario, la stazione appaltante non può verificare l’effettivo impatto di tali eventi sull’integrità professionale dell’operatore economico. Di conseguenza, ai concorrenti non è concesso un filtro valutativo, né il diritto di selezionare quali fatti dichiarare, sussistendo l’obbligo di completezza nella dichiarazione, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le valutazioni di sua competenza. Pertanto, non è accettabile che la valutazione venga effettuata autonomamente dalla parte interessata, la quale potrebbe considerare non rilevanti i propri precedenti negativi e ometterli nelle dichiarazioni prescritte. Tale condotta potrebbe comportare un occultamento di situazioni pregiudizievoli alla stazione appaltante, inducendo a fornire dichiarazioni false o incomplete per evitare eventuali esclusioni dalla gara» (Consiglio di Stato sez. V, 27/06/2025, n. 5589); tuttavia, il motivo difetta di prova documentale, in parte mancando il deposito di alcuni allegati richiamati con i numeri da 20 a 29 della produzione di parte ricorrente, in parte alcuni di essi non riferendosi a presunti illeciti addebitabili ad ISVEC;</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione della solo parziale fondatezza dei motivi di impugnazione sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) accoglie la domanda cautelare con riferimento ai motivi aggiunti primo, secondo e terzo, sospendendo l’efficacia dell’impugnata aggiudicazione e disponendo la parziale rinnovazione della procedura di gara in conformità ai principi contenuti nella presente ordinanza;</p>
<p style="text-align: justify;">Fissa l’udienza di discussione per il 19 marzo 2026.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Corciulo, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Palmarini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico De Falco, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità della mutatio libelli in caso di translatio iudicii.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-mutatio-libelli-in-caso-di-translatio-iudicii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 12:18:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90194</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-mutatio-libelli-in-caso-di-translatio-iudicii/">Sull&#8217;inammissibilità della mutatio libelli in caso di translatio iudicii.</a></p>
<p>&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Translatio iudicii &#8211; Mutatio libelli &#8211; Inammissibilità. &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Mutatio libelli &#8211; Emendatio libelli &#8211; Caratteri distintivi. &#8211; In sede di translatio iudicii non è ammessa la mutatio libelli. Difatti, la norma processale di cui all’art. 11 c.p.a. definisce espressamente la riassunzione</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-mutatio-libelli-in-caso-di-translatio-iudicii/">Sull&#8217;inammissibilità della mutatio libelli in caso di translatio iudicii.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211;<em> Translatio iudicii &#8211; Mutatio libelli</em> &#8211; Inammissibilità.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; <em>Mutatio libelli &#8211; Emendatio libelli</em> &#8211; Caratteri distintivi.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; In sede di <em>translatio iudicii</em> non è ammessa la <em>mutatio libelli</em>. Difatti, la norma processale di cui all’art. 11 c.p.a. definisce espressamente la riassunzione operata innanzi al giudice ritenuto munito di giurisdizione come “prosecuzione” del giudizio, presupponendo, pertanto, l’identità di <em>petitum </em>sostanziale che, del resto, resta presupposto imprescindibile dello spostamento della controversia innanzi ad altro giudice. Con ciò non s’intende affermare che innanzi al giudice ad quem sia esclusa la proponibilità di nuove domande, ma solo che non è consentito modificare quella originaria che radica la giurisdizione se la parte intende giovarsi degli effetti positivi della comunicazione processuale assicurata dalla<em> translatio iudicii.</em></li>
<li>&#8211; Si verifica <em>mutatio libelli </em>quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa di controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; diversamente, si ha semplice<em> emendatio </em>quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corciulo &#8211; Est. Palmarini</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Ottava)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4070 del 2023, proposto da<br />
Enereco Soc. Coop a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Antonio Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Presidenza Consiglio Ministri Unita’ Tecnico Amministrativa ex Art 15 Opcm 3920/2011, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;<br />
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;<br />
Sannio Ambiente e Territorio – Samte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Iannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Sistema Ambiente Provincia di Napoli s.p.a., SAPNA, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giannicola Galotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
FIBE s.p.a., in proprio e quale società incorporante la FIBE Campania s.p.a., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ennio Magrì e Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del primo in Napoli alla via G. Carducci n. 19;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>per quanto riguarda il ricorso principale:</em></p>
<p style="text-align: justify;">per l’accertamento e la declaratoria: a) del diritto della ricorrente società, previa declaratoria espressa in ordine alla sussistenza o meno di un interesse pubblico all’acquisizione del bene occupato di cui si invoca espressa pronuncia da parte di parte resistente, o alla restituzione dell’area sita nel Comune di Casalduni (Bn), con annesso capannone, censita in catasto al Foglio 10 p.lla 213 per un’estensione pari a mq 13606 occupata dal Commissariato di Governo delegato per l’emergenza rifiuti in Campania giusta ordinanza n. 424 del 28.11.2007 per la realizzazione dei lavori di costruzione &lt;&lt;di un sito di stoccaggio di rifiuti secchi imballati derivanti da vagliatura&gt;&gt;, nonché dell’area relitta della cit. p.lla 213 occupata sine titulo per mq. 9066, e così per complessivi mq. 22672, previa riduzione in pristino delle opere realizzate, o all’acquisizione sanante dell’area in parola ed il pagamento- in ogni caso- del risarcimento del danno ex art. 42 bis DPR 327/2001 smi; b) nonché il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima, dalla data di occupazione alla data di effettiva restituzione delle aree, nella misura da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio di cui si avanza espressa richiesta, oltre interessi e rivalutazione; c) la condanna della PA al risarcimento dei danni subiti e subendi per il mancato utilizzo dell’area da determinarsi a mezzo di CTU maggiorata di interessi e rivalutazione</p>
<p style="text-align: justify;">Nonché per l’accertamento e la declaratoria a) della responsabilità da contatto sociale qualificato dell’Amministrazione resistente in relazione al servizio di gestione dei rifiuti secchi derivanti da vagliatura prezzo l’azienda ENERECO, in virtù dell’accordo di cui al verbale sottoscritto inter partes in data 15.9.2006 e conseguente b) condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento in favore dei ENERECO di tutti i danni subiti per danno emergente e lucro cessante ovvero ad ogni altro titolo nella misura del corrispettivo ammontante ad € 120.500.424,00, ovvero nella diversa misura da accertarsi, anche a mezzo di CTU di cui si fa espressa richiesta sin d’ora, con maggiorazione d’interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo</p>
<p style="text-align: justify;">in riassunzione ex art. 11 d.lgs. 104/2010 s.m.i. del giudizio Tribunale civile di Benevento Rg. 622/2021 deciso giusta sentenza n. 2423 del 9.11.2022</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. il 27 settembre 2023:</p>
<p style="text-align: justify;">I- IN VIA PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare la improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dall’attrice ENERECO a R.L., per carenza di legittimazione e/o titolarità attiva determinata dalla nomina del custode giudiziario nella procedura espropriativa immobiliare (RGE. 215/2011 – G.E. Monteleone – Tribunale di Benevento), come evidenziato nel paragrafo 2.1 della presente memoria di costituzione;</p>
<p style="text-align: justify;">NEL MERITO II- IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la improponibilità, improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza della domanda proposta nei confronti della S.A.P.NA S.P.A. per-ché priva di ogni fondamento in punto di fatto e diritto, come evidenziato nei paragrafi 1.5 e 2.2 della presente memoria di costituzione; III- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento dell’azione di risarcimento danni per occupazione illegittima del sito proposta dalla ENERECO, condannare per quanto di ragione a) la S.R.L. SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO (Codice fiscale – P. Iva : 01474940622), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, corrente nel Co-mune di Benevento (82100) alla Via Angelo Mazzoni n. 19, b) la PROVINCIA DI BENEVENTO (C.F. – P. Iva: 92002770623), con sede legale in Benevento alla Piazza Castello, in persona del Presidente p.t. e suo legale rapp.te, a pagare quanto richiesto e/o determinato in corso di causa, tenendo in ogni caso indenne e manlevando la S.A.P.NA S.P.A. da ogni e qualsiasi responsabilità e/o esborso. III- IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE accertare, dichiarare e condannare per quanto di ragione: a) la S.R.L. SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO (Codice fiscale – P. Iva :1401474940622), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, corrente nel Comune di Benevento (82100) alla Via Angelo Mazzoni n. 19, b) la PROVINCIA DI BENEVENTO (C.F. – P. Iva: 92002770623), con sede legale in Benevento alla Piazza Castello, in persona del Presidente p.t. e suo legale rapp.te, alla retrocessione di tutti i costi di messa a norma (edilizia-impiantistica) del sito di Casalduni per l’importo di € 70.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, domanda esplicitata nei paragrafi 1.4 e 2.3 della presente memoria di costituzione;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Fibe S.p.A. il 7/10/2023:</p>
<p style="text-align: justify;">per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la FIBE S.p.A., in via diretta, mediante pagamento diretto in favore della ENERECO e/o di chiunque altro, o, in subordine, indiretta, mediante rimborso in favore di FIBE S.p.A., di ogni esborso a qualunque titolo derivante all’esito del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Benevento, della Presidenza Consiglio Ministri Unita’ Tecnico Amministrativa ex Art 15 Opcm 3920/2011 e della Regione Campania;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Fibe S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Premette la ricorrente Enereco di essere stata proprietaria di un opificio industriale con capannone di circa 2.000 mq adibito ad uffici e serre di coltivazione, nonché locali per la lavorazione, conservazione e confezionamento dei funghi, avente una superficie complessiva di 22.672 mq, siti nella zona industriale del Comune di Casalduni (BN), in area allocata alle spalle del termovalorizzatore di Casalduini, censite in catasto al foglio 10, p.lla 213 e, che:</p>
<p style="text-align: justify;">– a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza dei rifiuti in Campania (ex l. 225/1992), con ordinanza n. 424 del 28 novembre 2007, il Commissario delegato ex OPCM 6 luglio 2007, n. 3601 disponeva l’occupazione d’urgenza di alcune aree del complesso aziendale in proprietà Enereco, per un’estensione complessiva di mq 13.606, per la realizzazione di un sito di stoccaggio di rifiuti secchi imballati derivanti da vagliatura, in conformità al progetto esecutivo delle opere approvate con ordinanza n. 423 del 28 novembre 2007, dichiarativa della pubblica utilità, con termine di 5 anni per la conclusione del procedimento di esproprio;</p>
<p style="text-align: justify;">– la struttura commissariale si immetteva nel possesso delle aree, come da avvio delle operazioni in data 28 novembre 2007 (prot. 29159), con ultimazione dei lavori di realizzazione del sito di stoccaggio in data 5 dicembre 2007 – 31 dicembre 2007 (realizzati dalla soc. Simont spa, affidataria degli stessi, giusta ordinanza 434/2017);</p>
<p style="text-align: justify;">– nella fase di esecuzione dei lavori, in difetto di procedura espropriativa o di autorizzazione, venivano occupate sine titulo anche le aree relitte della cit. p.lla 213 (pari a mq. 9.066), e dunque per la superficie complessiva di mq 22.672;</p>
<p style="text-align: justify;">– dopo il completamento delle opere, il Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti con ordinanza n. 522 del 31 dicembre 2007 autorizzava l’esercizio di stoccaggio rifiuti presso il sito in questione, con affidamento della gestione alla soc. Samte Sannio Ambiente e Territorio Srl, società a totale partecipazione della Provincia di Benevento (d’ora in avanti SAMTE);</p>
<p style="text-align: justify;">– senonché, trascorso il prescritto termine di 5 anni dalla dichiarazione della pubblica utilità (ord. 423/2007), l’Amministrazione non adottava alcun formale provvedimento di esproprio in relazione alle aree occupate giusta ordinanza 424/2007, né acquisiva la proprietà del capannone e delle altre aree occupate di fatto, restando nel possesso sine titulo dell’intero complesso aziendale e ciò anche a seguito e nonostante i plurimi atti di invito-diffida da parte della società, volte alla restituzione delle aree;</p>
<p style="text-align: justify;">– inoltre, con verbale del 15 settembre 2006, il Commissariato di Governo, a seguito dell’iniziale requisizione dell’area e successiva occupazione sine titulo della stessa, come sopra indicato, conveniva l’impiego, tra gli altri, del capannone destinato a fungaia di mq 2.000 per lo stoccaggio della frazione dei rifiuti secchi derivanti dalla vagliatura presso il vicino STIR, per un periodo transitorio di 30 gg., al “ … prezzo convenuto… di euro 22€/t mese”;</p>
<p style="text-align: justify;">– sulla base di tale presupposto di utilizzo dell’area, con ordinanza n. 337 del 16 settembre 2006, il Commissario di Governo disponeva l’autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti per un periodo di trenta giorni sulle aree di proprietà Enereco “fino ad un quantitativo di 8.000 mc ad avvenuto esito favorevole del sopralluogo effettuato dall’ARPAC”;</p>
<p style="text-align: justify;">– da tale momento e per circa 15 anni, dapprima la Gestione Commissariale e, poi, la Provincia di Benevento continuavano, senza soluzione di continuità, in assenza di formalizzazione di alcun contratto e/o adozione dei necessari provvedimenti attuativi dell’accordo assunto con verbale del 15 settembre 2006, l’attività di stoccaggio sul sito di parte ricorrente, omettendo la prevista rendicontazione dei quantitativi di ecoballe gestiti mensilmente sul citato sito, nonché la corresponsione del corrispettivo del servizio nella misura convenuta nel cit. accordo del 15 settembre 2006 (tale attività era nel tempo estesa anche alle superfici esterne al capannone originariamente individuato);</p>
<p style="text-align: justify;">– con plurime istanze e con nota pec da ultimo del 21 gennaio 2020, richiedeva agli organi competenti della Regione Campania e della Provincia di Benevento subentrata ope legis ex DL 195/2009 nella gestione dei rifiuti e nei rapporti attivi e passivi della gestione commissariale, a conformarsi a quanto concordato nel cit. verbale, ma senza alcun riscontro;</p>
<p style="text-align: justify;">– per l’effetto, instaurava un giudizio innanzi al Tribunale civile di Benevento, avanzando domanda giudiziale volta all’accertamento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno da contatto sociale qualificato per l’utilizzo dei cespiti di sua proprietà siti in Casalduni (censiti in Catasto al foglio 10, p.lle 213 sub 7, 571 e 572), costituenti l’azienda agricola denominata “ex fungaia” per lo stoccaggio della frazione dei rifiuti secchi imballati provenienti dalla vagliatura presso gli impianti STIR (cd. ecoballe);</p>
<p style="text-align: justify;">– al riguardo, produceva in giudizio consulenza tecnica a firma dell’ing. Mauro Pinto, dalla quale risultava che sulla p.lla 571 fl. 10, nel periodo dal 2007 al 2020 erano effettuati diversi depositi di ecoballe (di dimensione pari a circa 110x110x170, con un peso specifico di circa 14/17 quintali cadauna), come segnatamente ivi indicati ed individuati del ché, secondo la tariffa convenuta in sede commissariale, l’importo spettante per la gestione delle ecoballe della ex fungaia, era pari a € 120.500.424,00 di cui € 87.889.032,00 per il periodo di gestione dal 2007 al 8.12.2011 ed € 87.889.032,00 per il periodo di gestione dall’8.11.2011 all’1/2020, di cui era avanzata domanda di risarcimento danni di tipo contrattuale da contatto sociale qualificato in relazione al mancato conseguimento del corrispettivo del servizio di gestione delle ecoballe presso gli immobili di sua proprietà, condannando per l’effetto la Provincia di Benevento a corrispondente in favore della stessa l’importo a tale titolo di € 120.500.424,00;</p>
<p style="text-align: justify;">– la Provincia di Benevento, costituitasi in quella sede in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e chiedeva di chiamare in causa la PCM- Dipartimento della Protezione Civile, la FIBE spa, il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, la SAMTE srl in liquidazione, la Regione Campania e il Sistema Ambiente Provincia di Napoli Spa (d’ora in avanti SAPNA), quali unici esclusivi responsabili dei danni di cui alla domanda avanzata in sede giudiziale da Enereco e comunque al fine di tenere indenne la Provincia di Benevento da ogni conseguenza pregiudizievole derivante alla stessa da una eventuale condanna della domanda di parte attrice;</p>
<p style="text-align: justify;">– costituitisi i chiamati in causa il Tribunale di Benevento con la sentenza n. 2923/2022 declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui il presente ricorso (anche) in riassunzione con il quale agisce: “<em>per l’accertamento e la declaratoria: a) del diritto della ricorrente società, previa declaratoria espressa in ordine alla sussistenza o meno di un interesse pubblico all’acquisizione del bene occupato di cui si invoca espressa pronuncia da parte di parte resistente, o alla restituzione dell’area sita nel Comune di Casalduni ( Bn), con annesso capannone, censita in catasto al Foglio 10 p.lla 213 per un’estensione pari a mq 13606 occupata dal Commissariato di Governo delegato per l’emergenza rifiuti in Campania giusta ordinanza n. 424 del 28.11.2007 per la realizzazione dei lavori di costruzione &lt;di un sito di stoccaggio di rifiuti secchi imballati derivanti da vagliatura&gt;, nonché dell’area relitta della cit. p.lla 213 occupata sine titulo per mq. 9066, e così per complessivi mq. 22.672, previa riduzione in pristino delle opere realizzate, o all’acquisizione sanante dell’area in parola ed il pagamento- in ogni caso- del risarcimento del danno ex art. 42 bis DPR 327/2001 smi; b) nonché il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima, dalla data di occupazione alla data di effettiva restituzione delle aree, nella misura da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio di cui si avanza espressa richiesta, oltre interessi e rivalutazione; c) la condanna della PA al risarcimento dei danni subiti e subendi per il mancato utilizzo dell’area da determinarsi a mezzo di CTU maggiorata di interessi e rivalutazione; nonché per l’accertamento e la declaratoria a) della responsabilità da contatto sociale qualificato dell’Amministrazione resistente in relazione al servizio di gestione dei rifiuti secchi derivanti da vagliatura prezzo l’azienda ENERECO, in virtù dell’accordo di cui al verbale sottoscritto inter partes in data 15.9.2006 e conseguente b) condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento in favore dei ENERECO di tutti i danni subiti per danno emergente e lucro cessante ovvero ad ogni altro titolo nella misura del corrispettivo ammontante ad € 120.500.424,00, ovvero nella diversa misura da accertarsi, anche a mezzo di CTU di cui si fa espressa richiesta sin d’ora, con maggiorazione d’interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo In riassunzione ex art. 11 d.lgs. 104/2010 s.m.i. del giudizio Tribunale civile di Benevento Rg. 622/2021 deciso giusta sentenza n. 2423 del 9.11.2022</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti per resistere la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità tecnico amministrativa ex art. 15 OPCM 3920/2011, la Regione Campania, la Provincia di Benevento, la Fibe s.p.a., la SAPNA e la SAMTE formulando numerose eccezioni in rito; non si è costituito il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta.</p>
<p style="text-align: justify;">La SAPNA ha depositato in data 27 settembre 2023 un atto rubricato &lt;&lt;<em>ricorso incidentale con domanda di manleva – riconvenzionale trasversale</em>&gt;&gt;; anche la Fibe ha depositato in 7 ottobre 2023 un ricorso incidentale subordinandolo all’eventuale mancato accoglimento della sua richiesta di essere estromessa dal giudizio e all’eventuale accoglimento delle domande della ricorrente principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso principale è irricevibile, in quanto il giudizio è stato riassunto tardivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Fondata al riguardo l’eccezione formulata dalla difesa della Provincia di Benevento.</p>
<p style="text-align: justify;">A mente dell’art. 11 comma 2 c.p.a. nel caso in cui il giudice adito declini la giurisdizione, il processo deve essere riproposto avanti al giudice dotato di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. n. 5037 del 5 giugno 2024) “<em>nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo all’esito dell’adempimento dell’onere del deposito, non essendo sufficiente a tali fini il completamento della sola procedura di notifica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4002 del 17 luglio 2007 e 2796 del 31 maggio 2007). 7.3.2. Riprova della essenzialità del deposito del ricorso, al fine della corretta instaurazione del rapporto processuale, si trae, del resto, dalla previsione di cui all’art. 45, comma 1,c.p.a., che fissa un termine perentorio per tale adempimento, prevedendo espressamente che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ove sia depositato tardivamente (art. 35, comma 1, lett. a): l’essenzialità del termine fissato per il deposito del ricorso deve essere messa in relazione, da una parte, con la necessità di mettere la parte resistente in condizione di conoscere la documentazione posta a base del ricorso, d’altra parte con il fatto che il giudizio amministrativo impatta sull’azione delle amministrazioni, che necessitano di avere certezza delle situazioni giuridiche: queste, dunque, non possono rimanere sospese a tempo indefinito; da qui la necessità di assicurare un meccanismo che colleghi al mancato deposito del ricorso la consolidazione dell’atto amministrativo. 7.3.3. Ciò premesso, e se, dunque, l’adempimento del deposito del ricorso costituisce elemento essenziale della corretta instaurazione del rapporto processuale, nel processo amministrativo, non si scorge una ragione logica per la quale ai fini della riassunzione di un giudizio, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte di un giudice di diverso plesso, come pure a seguito di ordinanza di un tribunale amministrativo regionale che abbia dichiarato la propria incompetenza territoriale, tale adempimento non debba essere effettuato nel termine perentorio indicato per effettuare la “riassunzione”, o per la “riproposizione” del giudizio, posto che l’esigenza di certezza delle situazioni legali implica che le parti del giudizio, e in particolare l’amministrazione, devono poter conoscere con certezza il momento in cui il giudizio si estingue per mancata tempestiva riproposizione/riassunzione. Tale momento, quindi deve collegarsi ad un unico dies a quo; ma accedendo alla tesi accreditata dal TAR, il dies a quo viene a dipendere sia dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione, o dal termine di comunicazione della ordinanza che declina la competenza, sia dal momento in cui viene effettuata la notifica dell’atto di riassunzione/riproposizione del giudizio, dal quale decorre il termine ordinario per il deposito del ricorso: in tal modo si frustra l’esigenza di agevolare la facile individuazione del momento in cui il giudizio, eventualmente, si estingue, oltre al fatto che si protrae maggiormente la situazione di incertezza. 7.3.4. Per tale ragione il Collegio ritiene che, quando il giudizio amministrativo sia “riproposto” (per usare il lessico dell’art. 11 c.p.a.) avanti al giudice amministrativo a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte di altro giudice, nel termine perentorio da questi fissato per la “riproposizione”, o riassunzione, del giudizio deve essere rispettato sia per la notifica del ricorso che per il successivo deposito</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie, la sentenza del Tribunale di Benevento è passata in giudicato in data 9 maggio 2023 per cui il termine di tre mesi scadeva (considerando la sospensione feriale dei termini) in data 9 settembre 2023, mentre l’atto di riassunzione è stato depositato solo in data 20 settembre 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Va poi considerato un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso proposto &lt;&lt;anche&gt;&gt; in riassunzione (cfr. difesa della SAMTE).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel riassumere il giudizio civile parte ricorrente ha, infatti, introdotte nuove domande riguardanti in particolare il risarcimento dovuto per il periodo di occupazione illegittima e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di restituire il bene o acquisirlo al proprio patrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta ad avviso del Collegio di una <em>mutatio libelli,</em> non consentita in caso di riassunzione del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. n. 5994/2025) ha chiarito che in sede di <em>translatio iudicii</em> non è ammessa la <em>mutatio libelli</em>. “<em>Difatti, la norma processale di cui all’art. 11 c.p.a. definisce espressamente la riassunzione operata innanzi al giudice ritenuto munito di giurisdizione come “prosecuzione” del giudizio, presupponendo, pertanto, l’identità di petitum sostanziale che, del resto, resta presupposto imprescindibile dello spostamento della controversia innanzi ad altro giudice. Con ciò non s’intende affermare che innanzi al giudice ad quem sia esclusa la proponibilità di nuove domande, ma solo che non è consentito modificare quella originaria che radica la giurisdizione se la parte intende giovarsi degli effetti positivi della comunicazione processuale assicurata dalla translatio iudicii (Cons. Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2023, n. 11159; Consiglio di Stato, Sez. V,.31 agosto 2017, n. 4126). 2.2. Tanto premesso, ricorda il Collegio che si verifica mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa di controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; diversamente, si ha semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, come detto, alla originaria domanda di vedere eseguito l’accordo sottoscritto con il verbale del 15 settembre 2006 per tutto il periodo di occupazione (con conseguente richiesta di circa 120 milioni di euro di risarcimento danni da responsabilità da contatto sociale) parte ricorrente ha aggiunto una richiesta (per il pressoché medesimo periodo e per gli stessi beni) di danni da occupazione illegittima.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ben osservato dalla difesa della FIBE, si tratta di una duplicazione di domande tra loro incompatibili, in quanto l’una tendente a ottenere l’adempimento di un accordo, l’altra, al ristoro dei danni subiti per il mancato godimento dei beni (tale contraddittorietà delle pretese azionate configura, peraltro, un ulteriore profilo di inammissibilità delle stesse).</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, ai fini che qui rilevano, la ricorrente ha introdotto in riassunzione nuove domande non ricomprese nel giudizio originario che devono ritenersi inammissibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Per completezza, va osservato che nel perdurare dell’occupazione illegittima dell’amministrazione, la richiesta di vedersi restituito (o acquisito) il bene può sempre essere riproposta (sul punto va anche richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato – n. 1181/2022 ,che ha chiarito che se l’amministrazione dispone del potere di acquisizione del bene attraverso la procedura espropriativa semplificata e in sanatoria, di cui all’art. 42bis del d.P.R. n. 327/2001 “<em>è naturale che, fino alla decisione circa l’esercizio o meno del potere in questione da parte dell’amministrazione, nessuna statuizione giudiziale può essere emanata sui profili risarcitori derivanti dall’asserita occupazione illegittima del fondo. Quello risarcitorio per l’occupazione illegittima del bene, infatti, è un aspetto strettamente connesso all’esercizio del potere di acquisizione ex art. 42 bis T.U., sicché, sino a quando l’amministrazione non si determina ad esercitare o meno questo potere, liquidando, nel primo caso, il risarcimento per l’occupazione illegittima del fondo, nessuna domanda in tal senso può essere proposta dal privato e, conseguentemente, dovendosi considerare anche quest’ultima come relativa ad un potere amministrativo non ancora esercitato, la domanda non potrà che essere rigettata. Infatti, qualora il proprietario del suolo abbia lamentato la sussistenza di una occupazione sine titulo ed abbia chiesto al giudice amministrativo l’emanazione dei rimedi di tutela previsti dall’ordinamento (e, dunque, dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri), la sentenza di accoglimento del ricorso di cognizione si deve limitare a disporre che l’Amministrazione emani il provvedimento di acquisizione o di restituzione del terreno, mentre le pretese di carattere patrimoniale (riguardanti la spettanza di un indennizzo o di un risarcimento) possono essere esaminate (dal giudice avente giurisdizione, a seconda dei casi) solo dopo che si sia chiarito quale sia il regime proprietario del terreno e, di conseguenza, quale sia il titolo in base al quale sono formulate le medesime pretese (Cons. Stato, sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4025) (Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2021, n. 8559)</em>“).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle domande riconvenzionali proposte da FIBE e da SAPNA (rubricate come ricorsi incidentali), va evidenziato quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso di FIBE è chiaramente improcedibile, in quanto lo stesso è stato proposto solo in via subordinata, ossia in caso di accoglimento del ricorso di Enereco.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso incidentale di SAPNA deve invece essere dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale mezzo la SAPNA ha chiesto non solo di essere manlevata da SAMTE e dalla Provincia di Benevento rispetto ai danni paventati dalla ricorrente principale (ciò, evidentemente, in caso di accoglimento del ricorso di Enereco), ma anche di vedersi restituita da SAMTE la spesa (ammontante a 70mila euro) a suo tempo sostenuta per mettere a norma il sito di Casalduni nel periodo di utilizzo dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ultima domanda è inammissibile, in quanto, come osservato dalla difesa di SAMTE, nel processo amministrativo le domande riconvenzionali in materia di diritti soggettivi sono ammesse qualora siano &lt;&lt;dipendenti da titoli già dedotti in giudizio&gt;&gt; (cfr. comma 5, dell’art. 42 c.p.a.).</p>
<p style="text-align: justify;">E’ evidente che i rapporti di dare e avere tra SAPNA e SAMTE nel periodo di utilizzo del sito da parte della prima sono del tutto estranei al <em>thema decidendum</em> che riguarda il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente principale per effetto dell’occupazione illegittima dei beni di sua proprietà per mancata conclusione del procedimento espropriativo.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso in riassunzione va dichiarato irricevibile, il ricorso incidentale della FIBE va dichiarato improcedibile, mentre quello della SAPNA va dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esito in rito della controversia e la complessità della stessa giustificano la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi incidentali, come in epigrafe proposti, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">a) dichiara il ricorso principale in riassunzione irricevibile;</p>
<p style="text-align: justify;">b) dichiara il ricorso incidentale proposto da FIBE improcedibile;</p>
<p style="text-align: justify;">c) dichiara il ricorso incidentale proposta da SAPNA inammissibile;</p>
<p style="text-align: justify;">d) compensa le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Corciulo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Palmarini, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico De Falco, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul significato della &#8220;piena conoscenza&#8221; dell&#8217;atto da impugnare ai fini della tempestività del ricorso.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-significato-della-piena-conoscenza-dellatto-da-impugnare-ai-fini-della-tempestivita-del-ricorso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 07:51:29 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89932</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-significato-della-piena-conoscenza-dellatto-da-impugnare-ai-fini-della-tempestivita-del-ricorso/">Sul significato della &#8220;piena conoscenza&#8221; dell&#8217;atto da impugnare ai fini della tempestività del ricorso.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso &#8211; Proposizione &#8211; Tempestività &#8211; Art. 41, co. 2, c.p.a. &#8211; Piena conoscenza dell&#8217;atto da impugnare &#8211; Significato. Ciò che rileva, ai fini della determinazione della “piena conoscenza”, di cui all’art. 41, co. 2, c.p.a., non è la integrale conoscenza dell’atto che si intende</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso &#8211; Proposizione &#8211; Tempestività &#8211; Art. 41, co. 2, c.p.a. &#8211; Piena conoscenza dell&#8217;atto da impugnare &#8211; Significato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ciò che rileva, ai fini della determinazione della “piena conoscenza”, di cui all’art. 41, co. 2, c.p.a., non è la integrale conoscenza dell’atto che si intende impugnare (ben potendo questa essere conseguita attraverso l’accesso o altra eventuale modalità, con conseguente proposizione di motivi aggiunti), bensì la conoscenza della lesività dell’atto per le posizioni giuridiche per le quali si intende chiedere tutela in sede giurisdizionale. In ordine al concetto stesso di “piena conoscenza” (ed alla sua idoneità a costituire il <em>dies a quo</em> di decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto), infatti, occorre ricordare che essa non deve essere intesa quale conoscenza piena ed integrale del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso. Ed infatti, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella “piena conoscenza” indicata dalla norma), la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla <em>causa petendi</em>.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. D&#8217;Alterio &#8211; Est. Fontana</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Ottava)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2022, proposto da<br />
Luigi Tranfa, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Tangredi, Gianpiero De Lucia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di San Leucio del Sannio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Aceto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">di Domenico Verdino, Giuseppina Ranauro, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvio Bozzi, Giuseppe Vanorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">a) del “Provvedimento di autorizzazione sismica n.06 del 06/12/2021” emesso dal Comune di San Leucio del Sannio (BN) in data 6.12.2021; b) del “Titolo abilitativo edilizio in sanatoria” n.4 del 16.12.2021 prati-ca prot. n.7560, emesso dal Comune di San Leucio del San-nio (BN) in data 16.12.2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Leucio del Sannio, di Domenico Verdino e di Giuseppina Ranauro;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in San Leucio del Sannio (BN), alla via Ariarelle, impugna i provvedimenti, indicati in epigrafe, adottati dal Comune di San Leucio del Sannio a favore dei coniugi Verdino Domenico e Ranauro Giuseppina, proprietari del fondo confinante, odierni controinteressati.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In fatto, rappresenta che, nel 2011 il Comune resistente aveva adottato l’ordinanza di demolizione n. 28/2011 nei confronti dei predetti controinteressati per una serie di opere edilizie realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo, tra cui una scala esterna, balconi, un porticato ed interventi di modifica della sagoma dell’edificio, in violazione della normativa edilizia.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 A seguito di istanza di sanatoria proposta ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380 del 2001, il Comune ha adottato a favore dei controinteressati il permesso di costruire in sanatoria n. 3228/2014 e, con atto separato, ha revocato l’ordinanza di demolizione, provvedimenti successivamente annullati dal TAR Campania – Napoli con sentenza n. 2708/2020, su ricorso dello stesso Sig. Tranfa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Successivamente, il Comune, con provvedimento n. 06 del 06.12.2021, ha rilasciato a favore dei medesimi l’autorizzazione sismica in sanatoria e, in data 16.12.2021, ha concesso un nuovo titolo abilitativo edilizio in sanatoria (n. 4, prot. 7560/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con il ricorso in esame, tali provvedimenti sono impugnati con articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Secondo la prospettiva del ricorrente, gli atti del Comune sarebbero illegittimi per violazione degli artt. 94 e seguenti del D.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 2 e ss. della L.R. Campania n. 9/1983, in quanto l’autorizzazione sismica n. 06/2021 è stata rilasciata dalla Commissione comunale per le autorizzazioni sismiche in luogo del Genio Civile, competente <em>ex lege</em> in caso di opere realizzate in zona sismica 1, come San Leucio del Sannio; inoltre, in mancanza di una specifica previsione normativa analoga all’art. 36 del D.P.R. 380/2001, l’autorizzazione sismica non potrebbe essere rilasciata in sanatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 Con ulteriori censure, il ricorrente deduce che il titolo abilitativo edilizio in sanatoria sarebbe stato rilasciato in pendenza di una controversia, connessa a quella amministrativa, pendente tra le parti e che l’Amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal rilascio del titolo o svolgere approfondita istruttoria in ordine alla sussistenza del titolo di legittimazione del richiedente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3 Il ricorrente deduce, inoltre, che l’istanza di condono edilizio presentata nel 2004 sia stata erroneamente inquadrata nella “tipologia 2” (opere conformi), mentre le opere, non conformi agli strumenti urbanistici, avrebbero dovuto essere classificate nella “tipologia 1”, precludente l’accoglimento della sanatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, molte opere realizzate (scala esterna, balconi, variazioni di sagoma) non rientrerebbero nell’oggetto dell’istanza di condono e risulterebbero, quindi, comunque estranee alla richiesta di regolarizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si sono costituiti il Comune intimato ed i controinteressati eccependo la tardività del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 10 giugno 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L’eccezione di tardività del ricorso è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli atti impugnati sono stati trasmessi a mezzo pec del 23.12.2021 con nota prot. n. 7514 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Leucio del Sannio, Ing. Stanislao Giardiello, sia all’avv. Stefano Tangredi sia al Geom. Antonio Catalano, rispettivamente procuratore domiciliatario del ricorrente ed il secondo consulente in altra controversia connessa a quella oggetto di esame.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1 Parte ricorrente ha sul punto dedotto che in data 23 dicembre 2021 sarebbe stata data la mera comunicazione del rilascio a favore dei controinteressati del titolo edilizio ma che lo stesso sarebbe stato integralmente conosciuto solo nel successivo mese di febbraio 2022, a seguito di accesso agli atti.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Ritiene il Collegio che vadano, nel caso di specie, applicati i principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui ciò che rileva, ai fini della determinazione della “piena conoscenza”, di cui all’art. 41, co. 2, c.p.a., non è la integrale conoscenza dell’atto che si intende impugnare (ben potendo questa essere conseguita attraverso l’accesso o altra eventuale modalità, con conseguente proposizione di motivi aggiunti), bensì la conoscenza della lesività dell’atto per le posizioni giuridiche per le quali si intende chiedere tutela in sede giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1 In ordine al concetto stesso di “piena conoscenza” (ed alla sua idoneità a costituire il <em>dies a quo</em> di decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto), infatti, occorre ricordare che (cfr. <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2015 n. 6242; 28 maggio 2012 n. 3159) essa “<em>non deve essere intesa quale conoscenza piena ed integrale</em>” del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed infatti, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella “piena conoscenza” indicata dalla norma), la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla <em>causa petendi</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2 La previsione dell’istituto dei “motivi aggiunti” – per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta – comprova la fondatezza dell’interpretazione resa in ordine al significato della “piena conoscenza”. Ciò significa che la “piena conoscenza”, nei sensi innanzi esposti, può essere desunta dal grado di sviluppo dei lavori, ma anche da ulteriori elementi presuntivi che evidenzino la potenziale lesione portata all’interesse del ricorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 5 marzo 2024, n. 3147).</p>
<p style="text-align: justify;">6.3 Deve, infine, aggiungersi che nemmeno la richiesta di accesso presentata dal ricorrente nel mese di febbraio 2022, poteva procrastinare i termini di proposizione del ricorso (cfr., al proposito, Cons. Stato, Sez. II, 26 giugno 2019, n. 4390): il terzo ha l’onere di attivare il diritto alla piena conoscenza della documentazione amministrativa non appena abbia contezza dell’esistenza di un titolo edilizio che pregiudichi i suoi diritti o interessi, rilasciato a favore di terzi, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, 21 gennaio 2013, n. 322). Era, quindi, onere del ricorrente attivarsi immediatamente al fine di impugnare tempestivamente il titolo stesso e ciò è tanto più vero, ove si consideri che gli atti impugnati sono stati emanati dal Comune all’esito di una controversia</p>
<p style="text-align: justify;">6.4 Dunque, deve ritenersi che il ricorrente ha avuto piena e totale conoscenza degli atti sin dalla data del 23.12.2021 e, per tale ragione, il termine per la proposizione dell’eventuale ricorso è scaduto il 22.02.2022 ed invece, l’atto introduttivo del presente giudizio risulta essere stato consegnato per la notifica solo in data 23.02.2022 e, quindi, il giorno successivo alla scadenza del termine di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso, dunque, è irricevibile.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Per altri versi, il ricorso presenta profili di inammissibilità per carenza d’interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 22 del 2021, ribadita la distinzione tra legittimazione e interesse al ricorso quali autonome condizioni dell’azione, è giunta alla conclusione che il giudice deve necessariamente accertare la sussistenza di entrambe e che, quindi, il criterio della <em>vicinitas</em>, quale elemento di individuazione della legittimazione, non può valere «<em>da solo ed in automatico</em>» a dimostrare anche la sussistenza dell’interesse al ricorso, «<em>che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto, né nel ricorso né nelle successive difese, alcun pregiudizio ai suoi diritti ed interessi determinato dall’esistenza sul fondo limitrofo di opere realizzate senza titolo e, pertanto, non si ravvede l’esistenza dell’interesse al ricorso, quale condizione dell’azione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. La definizione in rito della controversia consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Grazia D’Alterio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Angela Fontana, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Cristiano De Giovanni, Referendario</p>
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		<item>
		<title>Sulle scelte di pianificazione urbanistica.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-scelte-di-pianificazione-urbanistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 09:47:12 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89532</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-scelte-di-pianificazione-urbanistica/">Sulle scelte di pianificazione urbanistica.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Scelte di pianificazione &#8211; Valutazione discrezionale &#8211; Insindacabilità &#8211; Limiti. In relazione ai limiti della tutela delle aspettative edificatorie dei privati rispetto all’esercizio di poteri pianificatori ambientali e paesaggistici, ha precisato che: i) le scelte di pianificazione sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-scelte-di-pianificazione-urbanistica/">Sulle scelte di pianificazione urbanistica.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Scelte di pianificazione &#8211; Valutazione discrezionale &#8211; Insindacabilità &#8211; Limiti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In relazione ai limiti della tutela delle aspettative edificatorie dei privati rispetto all’esercizio di poteri pianificatori ambientali e paesaggistici, ha precisato che:</p>
<p style="text-align: justify;">i) le scelte di pianificazione sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità;</p>
<p style="text-align: justify;">ii) anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione (c.d. polverizzazione della motivazione), oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione allo strumento urbanistico generale, a meno che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">iii) con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali:</p>
<p style="text-align: justify;">a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona;</p>
<p style="text-align: justify;">b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate;</p>
<p style="text-align: justify;">c) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo;</p>
<p style="text-align: justify;">iv) una posizione di vantaggio (derivante da una convenzione urbanistica o da un giudicato) può essere riconosciuta (e quindi essere oggetto della tutela da parte del giudice amministrativo) soltanto quando abbia ad oggetto interessi oppositivi e non invece quando si tratti di interessi pretensivi, come è nel caso in esame in cui si tratta dell’esercizio dello <em>ius variandi</em>su istanza del privato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corciulo &#8211; Est. De Falco</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Ottava)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2283 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Somma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, Corso Umberto I, n. 365.</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Casapesenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo D’Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Provincia di Caserta e Regione Campania (non costituiti in giudizio).</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via P. Colletta, n. 12;<br />
-OMISSIS- (non costituiti in giudizio).</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2284 del 2020, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Somma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, Corso Umberto I, n. 365.</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Casapesenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo D’Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Provincia di Caserta, Regione Campania (non costituiti in giudizio).</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via P. Colletta, n. 12;<br />
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">quanto ad entrambi i giudizi sub RG nn. 2283 e 2284 del 2020:</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">1) della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Casapesenna n. 2 del 22 febbraio 2020 pubblicata sull’albo pretorio del medesimo Comune in data 13.03.2020, di approvazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.);</p>
<p style="text-align: justify;">2) Insieme agli atti preordinati connessi e consequenziali in essa richiamati e quindi anche: a) alla determinazione n. 07/W/Q del 14/01/2020 r.g. n. 21 del 14.01.2020 del- la Provincia di Caserta concernente la valutazione di coerenza del P.U.C. al P.T.C.P. con osservazioni; b) della Delibera della Giunta Comunale del Comune di Casapesenna n. 96 del 23.12.2019 di integrazione al P.U.C adottato; c) della Delibera n. 21 del 01.03.2019 di esame delle osservazione al P.U.C. adottato; d) della Delibera della Giunta Comunale del Comune di Casapesenna n. 85 del 03.12.2018 di adozione del P.U.C..</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento della nullità del P.U.C. del Comune di Casapesenna e dei relativi atti di adozione e di approvazione e cioè rispettivamente la Delibera di G.C. n. 85/2018 e la Delibera di C.C. n. 2/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">ed altresì per l’accertamento della decadenza del P.U.C. adottato con Delibera di G.C. n. 85/2018 e conseguente decadenza, illegittimità, nullità, di tutti gli atti successivamente intervenuti, quindi anche della Delibera di C.C. n. 2/2020 di approvazione dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 7/12/2020:</p>
<p style="text-align: justify;">a) Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Casapesenna n. 30 del 01.10.2020, pubblicata in pari data sull’albo pretorio del Comune di Casapesenna ed in data 19.10.2020 sul BURC della Regione Campania, avente ad oggetto “Approvazione finale P.U.C. Comune di Casapesenna”; b) Delibera della Giunta Comunale del Comune di Casapesenna n. 62 dell’11.09.2020 avente ad oggetto “P.U.C. adottato dal Comune di Casapesenna. Presa d’atto tavole, esame ed approvazione”; c) Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Casapesenna n. 25 del 28.08.2020 pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Casapesenna in data 01.09.2020, avente ad oggetto “l’annullamento in autotutela della deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 22 febbraio 2020 ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/90”; d) Parere favorevole del Genio Civile di Caserta – Giunta Regionale Campania rilasciato in data 05.08.2020 con Decreto n.° 82 avente ad oggetto la verifica di compatibilità, ex art. 89 DPR 380/2001 e art. 15 comma 2 L.R. 9/83, del P.U.C. di Casapesenna approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 22 febbraio 2020; Nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8/12/2020:</p>
<p style="text-align: justify;">a) delle note prot. nn. 8991 e 8993 del 04.11.2020 di diniego del permesso di costruire sulle istanze prot. nn. 7308 3 7309 del 16.09.2020 a firma del Responsabile p.t. dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casapesenna Ing. Andrea Villano, riferimento raccomandata n. 14192600367-9, una agli atti preordinati, connessi e consequenziali; b) quatenus opus delle note del 21.10.2020 di “preavviso di diniego, articolo 10 bis, legge 241 del 1990” delle richieste di permesso di costruire nn. 7308 e 7309 del 16.09.2020, a firma del Responsabile p.t. dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casapesenna Ing. Andrea Villano; nonché, per quanto occorra, del provvedimento di nomina del responsabile del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8/5/2024:</p>
<p style="text-align: justify;">Integrazione delle censure proposte avverso gli stessi atti già impugnati con il Ricorso introduttivo 2283/2020 e i successivi motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casapesenna e del sig. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato in data 2 luglio 2020 e depositato il successivo 9 luglio (giudizio RG n. 2283/2020), il sig. -OMISSIS- ha premesso di essere proprietario di un suolo nel Comune di Casapesenna (catasto urbano Foglio 2 p.lla n. 1642); il ricorrente soggiunge che nel 2001 in occasione dell’approvazione del vigente PRG del Comune di Casapesenna, l’indicato lotto è stato inserito, insieme a quello adiacente, di proprietà del fratello, nella zona omogenea “B di completamento” che consentiva la edificazione a scopo residenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale destinazione veniva mutata in agricola con il nuovo PUC, in epigrafe dettagliato, che il sig. -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, sulla base delle seguenti censure.</p>
<p style="text-align: justify;">I – Violazione degli artt. 3, 42, 97 e 117 della Costituzione; violazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU. Violazione della l.r. Campania n. 16/2004. Violazione della l.r. Campania n. 1/2011. Violazione del regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 2011; violazione dell’art. 89 del d.P.R. 380/2001. Violazione del P.T.C.P. approvato dalla Provincia di Caserta con delibera del Consiglio Provinciale n. 26/2012. Di difetto assoluto di attribuzione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Difetto di motivazione. Eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Casapesenna rientra in zona a rischio sismico, sicché, ai sensi dell’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001, “prima della delibera di adozione” dello strumento urbanistico generale, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto conseguire il parere dell’ufficio tecnico regionale (U.O.D. Genio Civile di Caserta) competente sulla compatibilità delle previsioni di piano con le condizioni geomorfologiche del territorio. Né un tale vizio sarebbe emendabile attraverso la produzione di un parere postumo.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, la mancanza del parere determinerebbe l’invalidità del PUC, considerata la rilevanza dell’interesse primario all’incolumità che viene in rilievo in tali casi.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa delibera della Giunta Regionale n. 248/2003 precisa che il parere in parola è vincolante e la sua mancanza rende illegittimo lo strumento urbanistico che ne è privo.</p>
<p style="text-align: justify;">Altro profilo di censura riguarda la determinazione della Provincia di Caserta (n. 07/W/Q) del 14/01/2020 sulla coerenza del PUC con il Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) che pur presentandosi sul piano formale come un parere favorevole, si risolverebbe nella sostanza in una bocciatura dell’intero impianto assunto a fondamento della disposta pianificazione urbanistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il parere contiene infatti ben 16 prescrizioni che inciderebbero in radice sulla bozza di PUC la cui rielaborazione avrebbe richiesto una nuova deliberazione della Giunta, laddove esso è stato approvato senza la prescritta rielaborazione della Giunta. Ciò avrebbe determinato ai sensi dell’art. 5, co. 3, del Regolamento per Governo del Territorio n. 5/2011 la decadenza del piano, di cui parte ricorrente chiede la declaratoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, prosegue parte ricorrente, non risulterebbero effettuate le modifiche richieste dalla Provincia, in quanto le tavole allegate al PUC sarebbero le stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">II – Violazione degli artt. 3, 42, 97 e 117 della Costituzione; violazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU. Violazione della l.r. Campania n. 16/2004. Violazione della l.r. Campania n. 1/2011. Violazione del regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 2011; Violazione dell’art. 89 del d.P.R. 380/2001. Violazione del P.T.C.P. approvato dalla Provincia di Caserta con delibera del Consiglio Provinciale n. 26/2012. Difetto assoluto di attribuzione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Difetto di motivazione. Eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta di destinare a suolo agricolo l’area del ricorrente sarebbe illogica, in quanto i terreni si trovano all’interno di un’area interamente edificata; peraltro, si perverrebbe ad una situazione in cui i proprietari che hanno già edificato ricevono un privilegio per la sola ragione di averlo fatto prima.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di tali obiezioni, il Comune si sarebbe limitato a generiche asserzioni ritenendole non accoglibili “<em>…in quanto in contrasto con l’interesse pubblico e con le considerazioni generali poste alla base del piano</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre all’inserimento della nuova zona agricola in un contesto del tutto urbanizzato, le previsioni del contestato PUC si fonderebbero anche su dati errati per quanto attiene alle esigenze abitative della popolazione e alla necessità di nuovi alloggi che non terrebbero conto di quelli abusivi recuperabili.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, conclude parte ricorrente, per un verso, si è incrementato in modo errato il fabbisogno alloggiativo e, per altro verso, si è sacrificata la potenzialità edificatoria di terreni che per la collocazione in un contesto densamente urbanizzato avrebbero dovuto continuare a conservare la medesima destinazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente formulava poi istanza istruttoria per l’ostensione di tutti gli atti impugnati e di tutti gli atti e documenti in base ai quali essi sono stati impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 Si è costituito in giudizio il controinteressato sig. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 Con un primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 dicembre 2020, il sig. -OMISSIS- ha premesso che con la delibera 25 del 28/8//2020 il Comune di Casapesenna ha annullato la precedente delibera di approvazione del PUC impugnata con il ricorso introduttivo, in quanto adottata prima che pervenisse il parere del Genio Civile di Caserta (n. 82 del 5/8/2020), ai fini della verifica di compatibilità ex art. 89 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 15 co. 2 della l.r. n. 9/1983.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto con delibera n. 30/2020 il Consiglio Comunale approvava il nuovo PUC che recepiva anche i pareri della Provincia e della Regione.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale nuova delibera di approvazione del PUC, parte ricorrente ha proposto quindi ricorso per motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti. In proposito ha proposto le seguenti censure.</p>
<p style="text-align: justify;">I – Violazione degli artt. 3, 42, 97 e 117 della Costituzione; violazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU. Violazione della l.r. Campania n. 16/2004.violazione della l.r. Campania n. 1/2011. Violazione del regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 2011; violazione dell’art. 89 del d.p.r. 380/2001. Violazione del p.t.c.p. approvato dalla Provincia di Caserta con delibera del consiglio provinciale n. 26/2012. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Difetto di motivazione. Eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente quando il Consiglio comunale ha disposto l’annullamento della delibera impugnata con il ricorso introduttivo (n. 2/2020) di approvazione del PUC aveva consumato il potere di inviare gli atti alla Giunta per la “rielaborazione” del PUC secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento regionale n. 5/2011, con conseguente decadenza del PUC approvato nuovamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Altro profilo di illegittimità deriverebbe dall’impiego ai fini dell’approvazione del PUC del parere già reso dal Genio Civile regionale (n. 82 del 5 agosto 2020) con riferimento però al PUC annullato in autotutela, laddove il parere in questione dovrebbe essere reso in via preventiva rispetto allo strumento urbanistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la necessità di rinnovare gli atti della procedura si era già prodotta dopo che la Provincia aveva reso l’autorizzazione, formulando ben 16 raccomandazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tavole allegate al PUC sarebbero sempre le medesime approvate con il PUC del 2018 e con quello del 2020 impugnato con i motivi aggiunti che, infatti, non recava alcun allegato.</p>
<p style="text-align: justify;">II – Violazione degli artt. 3, 42, 97 e 117 della Costituzione; violazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU. Violazione della l.r. Campania n. 16/2004. Violazione della l.r. Campania n. 1/2011. Violazione del regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 2011; violazione dell’art. 89 del d.p.r. 380/2001. Violazione del p.t.c.p. approvato dalla Provincia di Caserta con delibera del Consiglio provinciale n. 26/2012. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Difetto di motivazione. Eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza rinunciare al carattere assorbente delle censure proposte con il primo motivo, parte ricorrente lamenta l’irragionevolezza, nel merito, delle scelte approvate con il nuovo PUC che avrebbe ribadito esattamente quelle operate con il PUC annullato in autotutela. Tali scelte dovevano tener conto del parere provinciale che aveva pesantemente inciso sull’impostazione dell’atto di pianificazione, mentre è stato confermato integralmente il precedente strumento.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente ripropone le censure già articolate con il ricorso introduttivo con riferimento all’erroneità della scelta relativa alla destinazione agricola impressa ai propri terreni confermata anche nella nuova versione del PUC.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il sig. -OMISSIS- insiste nell’istanza istruttoria già formulata con il ricorso introduttivo, con particolare riguardo al parere del Genio civile comunale n. 82/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3 Con un secondo atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la nota (n. 8991 del 04.11.2020) con cui l’intimato Comune ha opposto un diniego all’istanza per il rilascio del permesso di costruire sull’istanza (prot. n. 7308 del 16.09.2020) con cui il ricorrente aveva chiesto la realizzazione di un edificio residenziale, in conformità alla strumentazione urbanistica di cui alle NTA del PRG del 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso il predetto atto di reiezione, fondato, sul PUC impugnato con i primi motivi aggiunti, parte ricorrente ha proposto quindi un secondo ricorso per motivi aggiunti, lamentando l’illegittimità derivata del diniego per i vizi già contestati avverso il PUC e fatti valere con i primi motivi aggiunti a cui per brevità si rinvia. Anche con tale ultima impugnazione il sig. -OMISSIS- ha riproposto l’istanza istruttoria, poi autonomamente formulata con atto depositato in data 25/10/2021 integrata dalla richiesta di acquisire anche la “copia integrale dei permessi di costruire rilasciati dal Comune di Casapesenna tra il 2007 ed il 2018, relativi agli avvisi di rilascio prodotti in atti dal ricorrente. Nonché di acquisire gli ulteriori p.d.c. rilasciati dal 2019 ad oggi per la sanatoria degli immobili abusivi esistenti, relativi agli avvisi di rilascio depositati in atti dal ricorrente”.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4 Con ordinanza 10/11/2021 la Sezione accoglieva in parte l’istanza istruttoria del ricorrente, ordinando al Comune di Casapesenna di depositare: “<em>A) – 1) la Delibera di C.C. n. 2 del 22 febbraio 2020 con gli eventuali allegati – 2) il parere del Genio Civile, emesso con Decreto n.° 82 n. del 05.08.2020, insieme con la propedeutica corrispondenza intercorsa con il Comune di Casapesenna, e segnatamente la documentazione trasmessa dall’ente comunale con nota prot. n. 2074 del 17.03.2020, nota prot. n. 5134 del 16.06.2020, nota prot. n. 5970 del 16.07.2020 ed ogni altra comunicazione</em>”. Riteneva invece di non poter accogliere l’istanza di rilascio della “<em>copia integrale dei permessi di costruire rilasciati dal Comune di Casapesenna tra il 2007 ed il 2018, relativi gli avvisi di rilascio prodotti in atti dal ricorrente, nonché gli ulteriori p.d.c. rilasciati dal 2019 ad oggi per la sanatoria degli immobili abusivi esistenti, relativi agli avvisi di rilascio depositati in atti dal ricorrente</em>”, in quanto tale valutazione rientra nell’ambito della discrezionalità rimessa al Collegio ai fini della decisione del merito della causa.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5 Con ordinanza 25 gennaio 2022, n. 495 la Sezione ha disposto una verificazione formulando i seguenti quesiti: &lt;&lt; <em>I) se lo stato di fatto assunto quale base per l’adozione del piano, al fine di quantificare il fabbisogno abitativo e le relative dotazioni di standard, sia conforme all’attuale stato dei luoghi con particolare riferimento agli immobili già edificati, a quelli sanati, a quelli sanabili già oggetto di domanda di sanatoria/condono, alle volumetrie autorizzate nell’ambito del recupero dei sottotetti nonchè a tutti gli altri aspetti evidenziati nel ricorso e nel parere di cui alla citata determinazione della Provincia di Caserta n. 7/W/Q; II) se ed in che modo l’ente locale – tenendo conto dell’attuale stato dei luoghi – abbia effettivamente adeguato il piano urbanistico – approvato con delibera n. 30/2020 – alle prescrizioni e alle osservazioni rese dalla Provincia nel parere di coerenza di cui alla determinazione n. 07/W/Q del 14.01.2020 (r.g. n. 21 del 14.01.2020)</em>&gt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 4/9/2023 il verificatore depositava la propria relazione sui quesiti posti dal Collegio.</p>
<p style="text-align: justify;">A loro volta le parti depositavano le osservazioni alla relazione e in data 1°/10/2023 il verificatore depositava le repliche.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente depositava poi ulteriori memorie e documenti.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6 Con un terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8/5/2024 si ribadiva l’impugnazione degli atti già gravati con il ricorso e i motivi aggiunti, proponendo tuttavia ulteriori le seguenti censure sulla base di “<em>nuove emergenze</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">I – Violazione degli artt. 3, 42, 97 e 117 della Costituzione; violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU. Violazione della l.r. Campania n. 16/2004 ed in particolare dell’art. 43-bis. Violazione della l.r. Campania n. 1/2011 ed in particolare dell’art. 2 comma 2. Violazione del regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 2011 ed in particolare dell’art. 3 commi 6 e 7; violazione del p.t.c.p. approvato dalla Provincia di Caserta con delibera del Consiglio provinciale n. 26/2012. Violazione dell’art. 21 nonies della legge 241/1990; violazione dell’art. 89 del d.P.R. 380/2001. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Difetto di motivazione. Eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente adduce che, da una verifica sul sito internet del Comune nella parte relativa all’approvazione del gravato PUC, emergerebbe che gli elaborati tecnici allegati al piano sarebbero non solo coincidenti con quelli relativi alla delibera del 2018, ma proprio gli stessi, a conferma che il Comune non li avrebbe mai adeguati alle prescrizioni provinciali.</p>
<p style="text-align: justify;">La valutazione del fabbisogno abitativo alla base del PUC sarebbe poi del tutto errata, in quanto non terrebbe conto delle centinaia di titoli edilizi rilasciati tra il 2008 e il 2018 e delle numerose pratiche di condono.</p>
<p style="text-align: justify;">II – Violazione degli artt. 3, 42, 97 e 117 della Costituzione; violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU; violazione della l.r. Campania n. 16/2004 ed in particolare dell’artt. 10. Violazione delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Casapesenna approvato con decreto n. 149 del 27 settembre 2001 del presidente dell’amministrazione provinciale di Caserta, pubblicato sul BURC n. 4 del 21.01.2001. Violazione del Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 2011 ed in particolare dell’art. 3 commi 6 e 7. Difetto assoluto dei presupposti. Violazione della delibera della Giunta comunale del Comune di Casapesenna n. 85 del 2018. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Difetto di motivazione. Eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento al diniego di permesso di costruire impugnato con i secondi motivi aggiunti, le nuove emergenze, prosegue parte ricorrente, avrebbero portato alla luce ulteriori illegittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed infatti il difetto di corrispondenza tra gli allegati al PUC approvati e quelli pubblicati, per un verso, confermerebbe la fondatezza della censura proposta con i secondi motivi aggiunti dell’inapplicabilità delle misure di salvaguardia divenute inefficaci (per decorso del termine di 12 mesi) al momento in cui è stata formulata l’istanza di permesso di costruire; per altro verso, il diniego si fonderebbe su misure di salvaguardia derivanti dal nuovo PUC che non sarebbero divenute efficaci a cagione della mancata corrispondenza tra le tavole approvate e quelle pubblicate.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, parte ricorrente ha chiesto in via istruttoria di ordinarsi al Comune di provvedere al deposito degli elaborati tecnici, conformi agli originali, allegati alla Delibera di C.C. n. 30/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">1.7 Si è costituito in giudizio il Comune di Casapesenna che ha depositato copiosa documentazione e con memoria depositata in data 3 gennaio 2025 ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso introduttivo e la carenza di interesse a sollevare censure relative al procedimento di approvazione dell’atto di pianificazione che non abbiano refluenze dirette sulla propria posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito il Comune ha contestato le censure di parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.8 Con ricorso notificato in data 2 luglio 2020 e depositato il successivo 9 luglio (contrassegnato da RG n. 2384/2020), il sig. -OMISSIS-, fratello del sig. -OMISSIS-, e proprietario di un lotto di terreno confinante, ha proposto un’impugnativa del tutto analoga a quella proposta dal fratello. Le vicende processuali sono state pertanto le stesse e ad esse pertanto si fa rinvio al fine di evitare inutili ripetizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025 le cause sono state trattenute in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi in quanto oggettivamente connessi, avendo ad oggetto gli stessi provvedimenti e contenendo analoghe censure; i ricorsi sono poi anche soggettivamente connessi in parte, in quanto proposti da distinti ricorrenti nei confronti del medesimo Comune di Casapesenna.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Sempre in via preliminare deve dichiararsi, conformemente con quanto eccepito dal resistente Comune e dal controinteressato, l’improcedibilità del ricorso introduttivo, atteso che la delibera di approvazione del PUC (n. 2 del 22 febbraio 2020) è stata annullata in autotutela con la delibera n. 25 del 28 agosto 2020 (anch’essa impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti), facendo così venire meno l’interesse al suo annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 Il Comune resistente eccepisce in limine l’inammissibilità dell’impugnazione del PUC, in quanto difetterebbe un interesse concreto ed attuale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione è priva di pregio, tenuto conto che i ricorrenti hanno espressamente lamentato, senza che le resistenti eccepissero nulla sul punto, che il nuovo PUC imprime la destinazione agricola ai propri terreni, i quali in base alle previsioni del precedente PUC avevano una destinazione residenziale che ne consentiva l’edificazione, in tal modo subendo pregiudizio concreto alle proprie aspirazioni edificatorie.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3 Infine. deve essere respinta l’istanza istruttoria formulata dai ricorrenti, atteso che la documentazione depositata agli atti e i risultati della verificazione consentono di soprassedere sull’acquisizione di ulteriori documenti che non aggiungerebbero nulla di significativo a quanto già esaustivamente prodotto dalle parti e dal verificatore nel corso del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Può dunque passarsi allo scrutinio del merito dei motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1 Con la prima censura del ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente si duole della violazione del termine di 60 giorni per l’approvazione da parte della Giunta del progetto di PUC di cui all’art. 3, co. 5, del Regolamento regionale n. 5/2011.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi della citata disposizione: “<em>Il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere di cui al comma 7 dell’articolo 2, è trasmesso al competente organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell’ amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e degli atti di cui al comma 4, o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del piano adottato</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente ritiene che tale disposizione abbia determinato la decadenza del PUC approvato ad oltre sette mesi dall’acquisizione dei pareri obbligatori.</p>
<p style="text-align: justify;">In contrario, osserva il Collegio che la disposizione di cui all’art. 5 ha lo scopo di scongiurare l’inerzia del Consiglio, ma pur sempre nell’ambito del medesimo procedimento di approvazione del PUC. Nel caso di specie, invece, il precedente PUC è stato oggetto di un annullamento in autotutela con la delibera n. 25/2020 (in quanto adottato prima dell’acquisizione del parere del Genio civile) ed è stato sostituito da un nuovo PUC (approvato con delibera n. 30/2020).</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, rispetto all’adozione di tale nuovo strumento di pianificazione non è ravvisabile alcuna violazione del termine in questione, atteso che, in base all’espresso dettato del citato art 5 del regolamento regionale, tale termine non decorre dall’acquisizione dei pareri obbligatori, come sembra sostenere parte ricorrente, ma dall’adozione del PUC da parte del Consiglio che nel caso di specie è avvenuta in data 22 agosto 2020 e poi trasmesso in pari data alla Giunta.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole. l’annullamento in autotutela del precedente PUC ha determinato il rinnovo del procedimento e il conseguente azzeramento dei termini, sicchè ha iniziato a decorrere un nuovo termine decorrente dall’adozione del nuovo PUC a cui però ha fatto seguito l’immediato adempimento della trasmissione alla Giunta.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2 Neppure è ravvisabile la violazione dell’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001 con riferimento al parere obbligatorio del Genio civile regionale, atteso che tale parere risulta rassegnato in data 5 agosto 2020 mentre il nuovo PUC, come detto, è stato approvato in data 22 agosto, con la conseguenza che il parere in questione è stato reso precedentemente all’approvazione del Piano.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto questo aspetto l’annullamento e la nuova approvazione del PUC hanno consentito al Consiglio di esaminare il parere prima della seduta di approvazione in linea con il fisiologico dispiegarsi della successione degli atti del procedimento, recuperando così la legittimità dell’azione amministrativa che si è svolta alla luce del parere dell’organo tecnico.</p>
<p style="text-align: justify;">Né parte ricorrente segnala specifiche parti del PUC gravato con i motivi aggiunti che non sarebbero in linea con il parere in questione, ovvero che siano state modificate rispetto alla versione sulla quale il Genio civile regionale ha espresso il proprio parere.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3 Con l’ulteriore profilo di censura, parte ricorrente lamenta che le tavole legate all’approvazione del PUC sarebbero le stesse che già corredavano il PUC del 2018 e che quindi sarebbero state del tutto ignorate le prescrizioni contenute nel parere di coerenza della Provincia di cui alla determinazione n. 07/W/Q del 14.01.2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale censura non coglie nel segno.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed infatti, come evidenziato dalla relazione di verificazione in risposta al secondo dei quesiti formulati da questo Tribunale con l’ordinanza n. 495/2020, le prescrizioni della Provincia hanno trovato espressa e puntuale considerazione da parte del resistente Comune, introducendo un ulteriore articolo alle Norme Tecniche di Attuazione definitive (Allegato 9). Tale articolo, il 47.3 – Provincia di Caserta – Settore Pianificazione Territoriale – Governo del Territorio e servizi ai Comuni (che per motivi di brevità non si riporta in questa sede) fornisce riscontro a tutte le osservazioni provinciali a cui pertanto si rinvia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero il verificatore rileva sul punto che: “<em>L’articolato intercetta punto dopo punto le prescrizioni e le precisazioni richieste dalla Provincia di Caserta nel suo Parere di Coerenza. Con l’approvazione definitiva di tale articolato il PUC può considerarsi formalmente adeguato alle prescrizioni e alle osservazioni rese dalla Provincia nel parere di coerenza di cui alla determinazione n. 07/W/Q del 14.01.2020. Anche la proiezione e il relativo calcolo del fabbisogno residenziale al 2028, che i progettisti avevano introdotto in virtù di un piano che, di fatto, avrà una durata almeno decennale, e che aveva fatto lievitare ulteriormente il numero degli alloggi (come anche rilevato dal ricorrente), è stato cassato</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4 Per quanto attiene poi la rimodulazione del fabbisogno abitativo sulla scorta delle prescrizioni provinciali, il verificatore ha avuto modo di evidenziare che: “<em>si potrebbe prospettare una rimodulazione delle Zone C, come pure invocato dal ricorrente. Tuttavia, se si accetta come valida l’ipotesi che alcuni dei 155 alloggi abusivi possano essere sottratti dal conteggio nel momento in cui vengono sanati, non è chiaro in che modo le Zone C e, forse, anche le Zone B, possano essere coerentemente modificate, assieme alle relative aree a standard. Gli elaborati grafici, infatti, dovrebbero essere cambiati costantemente nel tempo (ipotesi non contemplata dalle norme e dalla tecnica urbanistica, se non con continue varianti urbanistiche e relative procedure)</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, si può quindi concludere nel senso che le prescrizioni provinciali sono state oggetto di specifica considerazione da parte del Comune in sede di approvazione del PUC. Del resto, l’art. 3 del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio ai commi 3 e 4 non prevede che le osservazioni provinciali debbano essere tutte necessariamente recepite, ma nell’ottica di garantire la coerenza dei livelli di pianificazione, prevede un confronto tra le Amministrazioni competenti che nella fattispecie è stato concretamente svolto, come testimoniato dall’espressa considerazione delle osservazioni provinciali.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con il secondo motivo parte ricorrente si duole dell’illogicità della scelta adottata dall’Amministrazione comunale di modificare la destinazione residenziale impressa ai propri terreni, sostituendola con quella agricola; parte ricorrente ha evidenziato in proposito che il contesto in cui tali terreni sono situati sarebbe di piena urbanizzazione, sicché non risponderebbe ad alcuna logica trasformarne la destinazione in agricola, con il risultato di pregiudicare l’affidamento maturato dai ricorrenti. Peraltro, prosegue parte ricorrente, a fronte delle specifiche e articolate deduzioni proposte nel corso di approvazione del PUC avverso il cambio di destinazione, l’Amministrazione comunale ha replicato in modo generico, affermando che “<em>Non è accoglibile in quanto in contrasto con l’interesse pubblico e con le considerazioni generali poste alla base del piano</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale censura si rivela infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Va in primo luogo rammentato che, per giurisprudenza costante, le scelte di politica urbanistica, espresse negli strumenti generali di pianificazione, si caratterizzano per la loro ampia discrezionalità in ordine ai tempi e alle modalità di intervento sul territorio e in ordine alla destinazione di singole aree, in funzione delle concrete possibilità operative che solo l’Amministrazione è in grado di accertare e che, pertanto, non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità, se non per manifesta illogicità, contraddittorietà o insussistenza dei presupposti; ciò, al fine di evitare un indebito sconfinamento del G.A. nel c.d. merito amministrativo (ex plurimis, TAR Campania, sez. VI, 28 agosto 2023, n. 4874).</p>
<p style="text-align: justify;">Più nello specifico, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, nn. 21 del 2023; 2460 del 2022; 603 del 2022; 3 luglio 2018, n. 4071; 6 ottobre 2017, n. 4660;18 agosto 2017, n. 4037; Ad. plen. n. 24 del 1999) in relazione ai limiti della tutela delle aspettative edificatorie dei privati rispetto all’esercizio di poteri pianificatori ambientali e paesaggistici, ha precisato che: i) le scelte di pianificazione sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità;</p>
<p style="text-align: justify;">ii) anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione (c.d. polverizzazione della motivazione), oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione allo strumento urbanistico generale, a meno che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">iii) con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali:</p>
<p style="text-align: justify;">a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; c) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo;</p>
<p style="text-align: justify;">iv) una posizione di vantaggio (derivante da una convenzione urbanistica o da un giudicato) può essere riconosciuta (e quindi essere oggetto della tutela da parte del giudice amministrativo) soltanto quando abbia ad oggetto interessi oppositivi e non invece quando si tratti di interessi pretensivi, come è nel caso in esame in cui si tratta dell’esercizio dello <em>ius variandi</em>su istanza del privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, nel caso di specie i ricorrenti non avevano ancora nemmeno proposto istanza per il rilascio del permesso di costruire e non risulta avessero stipulato alcuna convenzione edilizia con il Comune resistente, con la conseguenza che non può ravvisarsi da parte di essi alcuna posizione differenziata del tipo di quelle elaborate dalla giurisprudenza che valga a far sorgere un affidamento qualificato che imponga all’amministrazione un aggravio dell’onere motivazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1 Parte ricorrente lamenta poi che la scelta pianificatoria si fonderebbe su dati errati relativi al fabbisogno abitativo, in quanto il Comune di Casapesenna avrebbe preteso innalzare il numero di alloggi realizzabile secondo le previsioni del P.T.C.P. della Provincia di Caserta, portandolo da 546 a 658 e realizzando, così, una quota aggiuntiva di ben 112 alloggi. Oltre al sovradimensionamento delle esigenze abitative, le previsioni del PUC avrebbero determinato un considerevole, ma illegittimo ampliamento delle aree di nuova espansione edilizia. In particolare, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto, ai fini del calcolo degli alloggi realizzabili in zone di nuova espansione, di quelli nel frattempo assentiti e degli immobili abusivi conformabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche su tale punto è utile rifarsi alle risultanze della relazione di verificazione: “<em>È quindi opinione del verificatore che non ci siano gli elementi né di tecnica urbanistica, né di norme o disposizioni specifiche e chiare che facciano dedurre che è necessario sottrarre dal numero iniziale degli alloggi fornito dalla Provincia gli alloggi connessi con i Condoni relativi alle leggi del 1985, 1994, 2003 e, quindi, tutti realizzati precedentemente al 2003. Al contrario, dal ragionamento tecnico testè fatto, emerge che alloggi sottoposti a Condono erano parte del calcolo del fabbisogno e non possono essere sottratti</em>”. La relazione prosegue sul punto evidenziando che: “<em>Tra l’altro, per paradosso, il fatto che il fabbisogno abitativo sia stato determinato utilizzando uno stock abitativo e demografico comprensivo degli alloggi non assentiti, in uno con gli abitanti che in essi risiedono (tutto su dati 2001, proiettati al 2007), dovrebbe condurre ad aumentare il numero degli alloggi messi a disposizione dalla Provincia nel caso di un diniego di un condono e della relativa demolizione dell’immobile</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di replica alle deduzioni proposte dalle parti il verificatore ha avuto modo di chiarire che la discrasia tra aree edificabili e alloggi programmati ben può costituire il frutto di una scelta volta a privilegiare un maggiore spazio tra i nuovi fabbricati, la realizzazione di aree destinate al servizio dei nuovi edifici, ecc.. In altre parole, la iniziale indicazione nel PUC di 658 alloggi è stata poi corretta allineando il fabbisogno a quello indicato dalla Provincia di 483 nuovi alloggi, senza tuttavia ridurre le zone a destinazione residenziale, ma tale scelta può dipendere da molti fattori difficilmente ponderabili in sede di programmazione generale e comunque non censurabili in assenza di chiari indici di illogicità.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, rileva il Collegio, a definitivo ripudio della tesi attorea, che la censura relativa all’addotto computo in eccesso degli alloggi operato nel PUC, mal si concilia con l’interesse di parte ricorrente che è volto alla conservazione della destinazione residenziale dei propri fondi, sicchè la censura, a rigore, non sarebbe nemmeno assistita da un effettivo interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2 Con il secondo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente contesta la legittimità del diniego di rilascio del permesso di costruire opposto dal Comune di Casapesenna sull’istanza proposta in data 16.9.2020 (prot. nn. 7308 e 7309), riproponendo le censure già articolate con il ricorso per motivi aggiunti avverso il PUC e lamentando quindi la presunta illegittimità derivata del gravato diniego di permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente formula, poi, una censura autonoma fondata sulla decadenza delle misure di salvaguardia applicabili, per cui secondo i ricorrenti, decorsi oltre 12 mesi dall’adozione del piano, senza essere stato completato l’iter di approvazione sussiste la “sospensione” delle norme di salvaguardia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonché, rileva il Collegio, che tale censura si fonda sull’erroneo presupposto che il diniego derivi dall’applicazione delle misure di salvaguardia, laddove il PUC è stato definitivamente approvato con la delibera comunale n. 30/2020 dell’agosto 2020 precedente alla proposizione dell’istanza con cui il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di costruire, con la conseguenza che il diniego si fonda direttamente sulle previsioni del nuovo Piano che assegnano ai terreni del sig. -OMISSIS- una destinazione agricola.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Quanto infine ai motivi aggiunti di tipo non impugnatorio depositati in data 8 maggio 2024, le censure con essi articolate sono evidentemente tardive, in quanto non derivano da atti sopravvenuti, ma da documenti già adottati e risalenti fatti peraltro già oggetto di specifica impugnazione. Quanto alle tavole allegate al PUC, di cui parte ricorrente afferma di avere avuto conoscenza diretta solo al momento in cui ha cliccato sui collegamenti ipertestuali, trattasi di tavole già prodotte in giudizio o comunque di allegati tecnici della delibera n. 30/2020 che potevano essere acquisiti attraverso un’ordinaria istanza di accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva i gravami proposti in entrambi i giudizi riuniti sono infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nondimeno, la complessità delle questioni trattate e le peculiarità del procedimento amministrativo condotto dal Comune convenuto consentono l’integrale compensazione delle spese del giudizio, ad eccezione del compenso per il verificatore, da individuarsi con separato provvedimento, da porre a carico nella misura di due terzi a carico dei ricorrenti, mentre per la restante parte da liquidarsi nel separato giudizio nell’ambito del quale pure è stata utilizzata la relazione di verificazione in questione (sub RG n. 2020/2285).</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">– Riunisce i giudizi contrassegnati dai nn. RG 2283 e 2284 del 2020</p>
<p style="text-align: justify;">– dichiara l’improcedibilità dei ricorsi introduttivi per sopravvenuta carenza di interesse;</p>
<p style="text-align: justify;">– Respinge il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti;</p>
<p style="text-align: justify;">– Dichiara irricevibile per tardività il terzo ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese del giudizio, ad eccezione del compenso per il verificatore da porre a carico dei ricorrenti nella misura di due terzi e per la restante parte da definire in separato giudizio (RG n. 2020/2285).</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Corciulo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Palmarini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico De Falco, Consigliere, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla funzione delle referenze bancarie nelle gare di appalto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-funzione-delle-referenze-bancarie-nelle-gare-di-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 12:02:37 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87047</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-funzione-delle-referenze-bancarie-nelle-gare-di-appalto/">Sulla funzione delle referenze bancarie nelle gare di appalto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto- Referenze bancarie &#8211; Non costituiscono un requisito partecipativo &#8211; Integrano un equisito di capacità economica e finanziaria. Le referenze bancarie non costituiscono un requisito partecipativo, ma un mezzo di comprova di un più complesso requisito di capacità economica e finanziaria; il proprium di tale requisito,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-funzione-delle-referenze-bancarie-nelle-gare-di-appalto/">Sulla funzione delle referenze bancarie nelle gare di appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-funzione-delle-referenze-bancarie-nelle-gare-di-appalto/">Sulla funzione delle referenze bancarie nelle gare di appalto.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto- Referenze bancarie &#8211; Non costituiscono un requisito partecipativo &#8211; Integrano un equisito di capacità economica e finanziaria.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Le referenze bancarie non costituiscono un requisito partecipativo, ma un mezzo di comprova di un più complesso requisito di capacità economica e finanziaria; il <em>proprium</em> di tale requisito, comprovabile mediante le citate referenze, è costituito dalla solidità dell’impresa, dalla stabilità delle sue relazioni commerciali, dal pieno inserimento della stessa nel tessuto economico, dalla capacità di gestire correttamente e regolarmente l’attività, elementi questi che possono essere attestati dagli istituti bancari con cui l’impresa intrattiene rapporti per l’ampio patrimonio di informazioni di cui questi dispongono, ma che ben possono essere desunti anche dalla documentazione relativa all’impresa, adeguatamente valutata.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Tomassetti &#8211; Est. Tomassetti</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Ottava)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 5353 del 2022, proposto da<br />
Coop. Sociale New Food A R.L., in persona del legale rappresentante <em>pro-tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Casapulla, in persona del legale rappresentante <em>pro-tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Martino Gragnaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Coop. Sociale La Mediterranea, non costituito in giudizio;<br />
La Mediterranea Soc Coop, in persona del legale rappresentante <em>pro-tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Pellegrino, Antonella Dell’Aversano Orabona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento, previa sospensione:</em></p>
<p style="text-align: justify;">a – del provvedimento di esclusione, non conosciuto, in uno alla comunicazione di ammissione /esclusione dell’11.10.2022, relativa alla gara per l’affidamento del servizio di “mensa scolastica a favore degli alunni e degli insegnanti in servizio alle Scuole Statali”, dalla quale si evince l’esclusione della ricorrente, a fronte della mancata “dimostrazione delle referenze bancarie”;</p>
<p style="text-align: justify;">b – della determina n. 130 del 17.10.2022 – Reg. Gen. n. 730 del 25.10.2022 – con la quale il Comune di Casapulla ha approvato i verbali di gara e disposto l’aggiudicazione della gara in oggetto in favore della controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">c – ove lesivi, dei verbali di gara nn. 1 del 20.09.2022 (prot. n. 17292 del 13.10.2022, 2 dell’11.10.2022 (prot. n. 17377 del 14.10.2022), 3 dell’11.10.2022 (prot. n. 17378 del 14.10.2022) e 4 del 14.10.2022 (prot. n. 17379 del 14.10.2022);</p>
<p style="text-align: justify;">d – ove e per quanto occorra, della lettera di invito e/o di qualsivoglia ulteriore previsione di gara nella parte in cui non ha consentito la possibilità di dimostrare il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria mediante la documentazione prodotta in sostituzione della referenza bancaria;</p>
<p style="text-align: justify;">e – ove e per quanto occorra, della nota pec del 23.09.2022 di attivazione del soccorso istruttorio;</p>
<p style="text-align: justify;">f – del provvedimento espresso o silente di rigetto della richiesta di riammissione a gara del 12.10.2022, priva di riscontro;</p>
<p style="text-align: justify;">g – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia</p>
<p style="text-align: justify;">– del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante – ai sensi dell’art. 121 c.p.a. – o, in subordine, ai sensi dell’art. 122 c.p.a. nonchè del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel relativo subentro.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casapulla e di La Mediterranea Soc Coop;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, unitamente alla comunicazione di ammissione/esclusione dell’11 ottobre 2022, relativamente alla gara per l’affidamento del servizio di “<em>mensa scolastica a favore degli alunni e degli insegnanti in servizio alle Scuole Statali</em>”, a fronte della mancata “dimostrazione delle referenze bancarie”.</p>
<p style="text-align: justify;">Unitamente a tale atto, la ricorrente impugna anche la determina n. 130 del 17.10.2022 – Reg. Gen. n. 730 del 25.10.2022 – con la quale il Comune di Casapulla ha approvato i verbali di gara e disposto l’aggiudicazione della gara in oggetto in favore della controinteressata, chiedendo, altresì, la dichiarazione di inefficacia del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce la ricorrente i seguenti fatti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Casapulla ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di “<em>refezione scolastica a favore degli alunni e degli insegnanti in servizio alle Scuole Statali dell’Infanzia, ubicate in viale della Rimembranza e in via Puccini ed alle Scuole Primarie T.P., ubicate in viale della Rimembranza ed in via Kennedy per gli AA.SS. 2022/2023 – 2023/2024 e 2024/2025</em>” – CIG: 933231779C.</p>
<p style="text-align: justify;">Il disciplinare di gara, a pagg. 9 e 11, ha previsto la comprova dei requisiti di capacità economico/ finanziaria, mediante il deposito di due referenze bancarie e del fatturato specifico pari a 1,5 volte l’importo presunto dell’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, avendo interesse a conseguire l’aggiudicazione, ha prodotto istanza di partecipazione, in uno alla documentazione di rito.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, poi, con l’istanza di partecipazione, a pag. 14, con riferimento alle referenze bancarie, ha dichiarato che sussistevano fondati motivi, ex art. 86, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, per comprovare il requisito di capacità economica – finanziaria, ovvero che “<em>La scrivente opera, innanzitutto, con una sola banca e non con due. Il blocco delle nostre attività per oltre un anno per la Pandemia (quasi tutto il 2020 e 2021, riattivato solo in minima parte) hanno comportato un blocco anche della movimentazione bancaria, (ripresa solo da pochi mesi), per cui, a tutto voler concedere, non ci sarebbe comunque possibile richiedere le referenze in quanto non saremmo più in possesso di un adeguato storico comparativo</em>. <em>In sostituzione [di dette referenze: ndr] produciamo, in conformità del disposto normativo: b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali [presentazione di bilanci] che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; Bilanci degli ultimi tre esercizi chiusi; c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali: Polizza RCT / RCO per rischi professionali</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciononostante, il Comune di Casapulla, con pec del 23.09.2022, disponendo l’ammissione con riserva della ricorrente, ha attivato il soccorso istruttorio, anche con riferimento alle referenze bancarie.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, riscontrando il soccorso istruttorio, con riferimento alle referenze bancarie, ha trasmesso la “<em>polizza RCT/RCO, sostitutiva delle referenze bancarie, debitamente firmata</em>” ed i bilanci della società.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Casapulla, però, con comunicazione dell’11.10.2022, ha disposto l’esclusione della ricorrente, assumendo “<em>la mancata dimostrazione delle referenze bancarie</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, in data 12.10.2022 – ovvero il giorno successivo – ha trasmesso una motivata istanza di riammissione in sede di autotutela, evidenziando l’equipollenza della documentazione trasmessa e giurisprudenza in merito.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministrazione non riscontrava l’istanza e con determina n. 130 del 17.10.2022 – Reg. Gen. n. 730 del 25.10.2022, approvava i verbali di gara e disponeva l’aggiudicazione della gara in oggetto in favore della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un unico, articolato motivo, la ricorrente deduce la illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge (artt. 83 e 86 – comma 4 d.lgs. n. 50/2016; art. 3, l. n. 241/1990 – art. 97 cost.); eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – erroneità manifesta – illogicità – travisamento – sviamento).</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio sia il Comune resistente che la controinteressata, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 23 novembre 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio, con avviso della possibilità di sentenza in forma semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente il Collegio, anche in relazione alle deduzioni offerte da parte del Comune resistente e della controinteressata, ritiene di dover circoscrivere l’oggetto del presente giudizio alla valutazione di legittimità/illegittimità della causa di esclusione così come cristallizzata nell’impugnato provvedimento di esclusione, nel quale si indica, quale unica ragione del provvedimento, la circostanza che “<em>la Commissione accerta e rileva che non è stata trasmessa alcuna certificazione relativa alla dimostrazione delle referenze bancarie, così come richiesto con l’Istituto del Soccorso Istruttorio</em>”</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio, sotto tale profilo, come le referenze bancarie non costituiscono un requisito partecipativo, ma un mezzo di comprova di un più complesso requisito di capacità economica e finanziaria; il <em>proprium</em> di tale requisito, comprovabile mediante le citate referenze, è costituito dalla solidità dell’impresa, dalla stabilità delle sue relazioni commerciali, dal pieno inserimento della stessa nel tessuto economico, dalla capacità di gestire correttamente e regolarmente l’attività, elementi questi che possono essere attestati dagli istituti bancari con cui l’impresa intrattiene rapporti per l’ampio patrimonio di informazioni di cui questi dispongono, ma che ben possono essere desunti anche dalla documentazione relativa all’impresa, adeguatamente valutata.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, la previsione di cui all’art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 consente all’operatore economico “<em>che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice [di] provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante</em>”. Alla luce di tale previsione, della sostanziale equiparazione tra bilanci e referenze bancarie operata dall’allegato XVII, parte I, al d.lgs. n. 50/2016 ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, delle ragioni rappresentate dal concorrente nonché dell’avvenuta presentazione dei bilanci (dichiaratamente, anche ai fini del possesso del requisito in esame), l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla valutazione della documentazione prodotta al fine di verificare se la stessa fosse idonea ai fini della verifica del possesso del citato requisito e adottare le conseguenti e motivate determinazioni (cfr. anche TAR Lazio – Roma, sez. III, 15 marzo 2021, n. 3103).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della comprova del requisito di cui al disciplinare di gara, avendo la ricorrente presentato idonea documentazione (bilanci degli ultimi tre esercizi chiusi; livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali: Polizza RCT / RCO per rischi professionali), l’Amministrazione avrebbe ben potuto riscontrare tali informazioni e valutarle ai fini della realizzazione o meno del requisito partecipativo; al contrario, l’esclusione è stata dettata, come si legge nel provvedimento impugnato, in considerazione del fatto che “<em>la Commissione accerta e rileva che non è stata trasmessa alcuna certificazione relativa alla dimostrazione delle referenze bancarie, così come richiesto con l’Istituto del Soccorso Istruttorio</em>” e, dunque, senza alcuna valutazione della documentazione depositata dalla ricorrente. Sotto tale profilo, dunque, non appaiono decisive le deduzioni avanzate dal Comune resistente in merito ad una pretesa valutazione della documentazione, non risultando, dal tenore del motivo di esclusione, una tale dedotta ponderazione (si legge nella memoria del Comune che “<em>Nella motivazione stringata concessa alla S.A. dal Sistema telematico traspare, il riferimento letterale alle referenze bancarie ha il valore certo più ampio di “dimostrazione della solidità economico-finanziaria”, anche attraverso gli ulteriori mezzi di prova evidentemente concessi ed evasi da New Food, che comunque non sono risultati sufficienti ad operare un convincimento positivo della Commissione di gara per le motivazione che più dettagliatamente si articoleranno nel prosieguo del giudizio</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">Le ampie possibilità di comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria, offerte dall’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’allegato XVII al medesimo decreto (disposizioni prevalenti rispetto alle previsioni del bando, in quanto espressione del più generale principio di massima partecipazione), escludono la necessità di una immediata impugnazione delle prescrizioni della <em>lex specialis</em> relative alla comprova dei requisiti in questione; tali previsioni, infatti, senza precludere nell’immediato la partecipazione del concorrente, erano destinate a rivelarsi lesive solo in caso di esclusione determinata da valutazioni della documentazione di comprova di segno negativo e in contrasto con le superiori previsioni normative.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, dunque, il ricorso è fondato e, conseguentemente, devono annullarsi gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, poi, alla domanda volta alla dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato, occorre osservare come la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 3 marzo 2021, n. 1803; Cons. Giust. Reg. Siciliana, 8 ottobre 2021, n. 841) ha posto in rilievo che, nella materia dei contratti pubblici, l’illegittimità dell’azione amministrativa, che si sia risolta nell’annullamento dell’aggiudicazione, prospetta, alla stregua dell’art. 124 c.p.a., una articolata struttura rimediale rimessa, in base all’ordinario canone dispositivo, alla domanda di parte (cfr. artt. 30, 40, comma 1 lettere b) ed f), 41 e 64 cod. proc. amm., in relazione all’art. 99 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare – contestualmente alla impugnazione, a mezzo di “azione di annullamento” (art. 29 cod. proc. amm.), ad esito prospetticamente demolitorio, dei “<em>provvedimenti concernenti le procedure di affidamento</em>” (art. 119, comma 1 lettera a) e 120 cod. proc. amm.) – è rimessa all’impresa pregiudicata l’opzione:</p>
<p style="text-align: justify;">a) per una “tutela in forma specifica”, a carattere integralmente satisfattorio, affidata alla domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto (art. 124, comma 1, prima parte), il cui accoglimento: a1) postula, in negativo, la sterilizzazione <em>ope judicis</em>, in termini di “dichiarazione di inefficacia”, del contratto eventualmente già stipulato <em>inter alios</em>; a2) richiede, in positivo, un apprezzamento di spettanza in termini di diritto al contratto, con la certezza che, in assenza del comportamento illegittimo serbato dalla stazione appaltante, il ricorrente si sarebbe senz’altro aggiudicato la commessa;</p>
<p style="text-align: justify;">b) per un “risarcimento del danno per equivalente” (art. 124, comma 1, seconda parte), e ciò: b1) sia nel caso in cui il giudice abbia riscontrato l’assenza dei presupposti per la tutela specifica (e, in particolare, non abbia ravvisato, ai sensi degli artt. 121, comma 1 e 122 cod. proc. amm., i presupposti per dichiarare inefficace il contrato stipulato ovvero, sotto distinto profilo, non abbia elementi sufficienti a formulare un obiettivo giudizio di spettanza); b2) sia nel caso in cui la parte abbia ritenuto di non formalizzare la domanda di aggiudicazione (né si sia resa comunque “disponibile a subentrare nel contratto”, anche in corso di esecuzione), nel qual caso la “condotta processuale” va anche apprezzata in termini concausali (cfr. art. 124, comma 2, in relazione al richiamato art. 1227 cod. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi delle richiamate norme processuali, costituisce, dunque, un preciso onere dell’operatore economico che intende subentrare nella posizione negoziale dell’aggiudicatario, formulare una specifica domanda di subentro nel contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione di inefficacia del contratto, infatti, non costituisce un effetto automatico dell’annullamento dell’aggiudicazione, ma può conseguire ad una specifica valutazione effettuata dal giudice che ha annullato l’aggiudicazione, sulla base degli elementi di valutazione indicati dall’art. 122 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">L’odierna ricorrente ha chiesto, nel ricorso, l’accoglimento del ricorso con l’annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati e la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato, non proponendo alcuna domanda di subentro nel contratto (tutela del bene in forma specifica) ovvero risarcitoria (nel ricorso, peraltro, si legge che “<em>Ed infatti, il danno non è meramente economico ma, altresì, in termini curriculari, di mantenimento dei requisiti, di adempimento alle obbligazioni assunte sia in termini contrattuali che in termini economico – finanziari</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine alla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato, il Collegio, in primo luogo, evidenzia che il vizio di legittimità accertato nel procedimento di affidamento dell’appalto renderebbe applicabile alla fattispecie l’art. 122 c.p.a., secondo cui, fuori dei casi indicati dall’art. 121, comma 1, c.p.a. (fattispecie di gravi violazioni non rinvenibili nell’ipotesi in oggetto anche in considerazione della applicazione degli artt. 32, comma 10, e 36 d.lgs. n. 50 del 2016) e dall’art, 123, comma 3, c.p.a. (applicazione di sanzioni alternative), il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, a differenza dell’art. 121 c.p.a., in cui è presente una violazione definita grave ed in cui il legislatore indica che il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva “dichiara” l’inefficacia del contratto, salvo che sia accertato come il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti, l’art. 122 c.p.a. indica che il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva “stabilisce” se dichiarare inefficace il contratto sulla base dei criteri, involgenti la valutazione degli interessi pubblici e privati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, valutati gli interessi indicati dalla norma, che il contratto stipulato tra la stazione appaltante e La Mediterranea Soc Coop., non debba essere dichiarato inefficace, risultando valorizzabili in tale direzione non solo la assenza della domanda di subentro nel contratto e la non necessità della rinnovazione della intera gara ma, altresì, ulteriori elementi quali l’incertezza in merito alla effettiva aggiudicazione da parte della ricorrente, in capo alla ricorrente, del contratto di appalto in oggetto e l’evidente interesse pubblico sotteso all’esecuzione delle prestazioni contrattuali (mensa scolastica a favore degli alunni e degli insegnanti in servizio alle Scuole Statali).</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati mentre deve essere respinta la domanda volta alla dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato tra il Comune e La Mediterranea Soc Coop.</p>
<p style="text-align: justify;">La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Respinge la domanda di inefficacia del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Cernese, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Cestaro, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-funzione-delle-referenze-bancarie-nelle-gare-di-appalto/">Sulla funzione delle referenze bancarie nelle gare di appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla forma espressa del provvedimento di aggiudicazione e sulla necessità della p.a. di concludere il procedimento con provvedimento espresso anche in caso di manifesta irricevibili, inammissibilità o improcedibilità della domanda.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-forma-espressa-del-provvedimento-di-aggiudicazione-e-sulla-necessita-della-p-a-di-concludere-il-procedimento-con-provvedimento-espresso-anche-in-caso-di-manifesta-irricevibili-inammissibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 09:06:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-forma-espressa-del-provvedimento-di-aggiudicazione-e-sulla-necessita-della-p-a-di-concludere-il-procedimento-con-provvedimento-espresso-anche-in-caso-di-manifesta-irricevibili-inammissibilita/">Sulla forma espressa del provvedimento di aggiudicazione e sulla necessità della p.a. di concludere il procedimento con provvedimento espresso anche in caso di manifesta irricevibili, inammissibilità o improcedibilità della domanda.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Aggiudicazione &#8211; Provvedimento di aggiudicazione &#8211; Forma espressa &#8211; Necessità. Procedimento amministrativo &#8211; Conclusione &#8211; Provvedimento espresso &#8211; Necessità &#8211; Anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità della domanda. &#8211; L’ art. 33, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce solo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-forma-espressa-del-provvedimento-di-aggiudicazione-e-sulla-necessita-della-p-a-di-concludere-il-procedimento-con-provvedimento-espresso-anche-in-caso-di-manifesta-irricevibili-inammissibilita/">Sulla forma espressa del provvedimento di aggiudicazione e sulla necessità della p.a. di concludere il procedimento con provvedimento espresso anche in caso di manifesta irricevibili, inammissibilità o improcedibilità della domanda.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-forma-espressa-del-provvedimento-di-aggiudicazione-e-sulla-necessita-della-p-a-di-concludere-il-procedimento-con-provvedimento-espresso-anche-in-caso-di-manifesta-irricevibili-inammissibilita/">Sulla forma espressa del provvedimento di aggiudicazione e sulla necessità della p.a. di concludere il procedimento con provvedimento espresso anche in caso di manifesta irricevibili, inammissibilità o improcedibilità della domanda.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Aggiudicazione &#8211; Provvedimento di aggiudicazione &#8211; Forma espressa &#8211; Necessità.</li>
<li style="text-align: justify;">Procedimento amministrativo &#8211; Conclusione &#8211; Provvedimento espresso &#8211; Necessità &#8211; Anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità della domanda.</li>
</ol>
<hr />
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; L’ art. 33, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce solo all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e non anche alla formazione (tacita) dell’aggiudicazione definitiva che, invece, trova la sua disciplina nell’art. 32, comma 5; norma che dimostra la necessità che l’aggiudicazione, per i complessi interessi sottesi e le esigenze che intende soddisfare, non può che rivestire le forme del provvedimento espresso; pertanto, in caso di inutile decorso del termine, previsto dall’ art. 33, comma 1, Codice dei contratti pubblici , il silenzio assenso, formatosi sulla proposta di aggiudicazione, non integra il perfezionamento dell’aggiudicazione (definitiva), la quale richiede sempre una manifestazione di volontà espressa della stazione appaltante; il decorso del termine determina solo l’approvazione della proposta di aggiudicazione.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; L’attuale formulazione dell’art. 2, comma 1, L. n. 241 del 1990, pure in caso di “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità … della domanda”, impone l’adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Gaudieri &#8211; Est. Gaudieri</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Ottava)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3747 del 2021, proposto da<br />
Santolo D’Ambra, in proprio e quale legale rapp.te della Impresa Coniugale D’Ambra Santolo, con sede in Sant’Arpino (CE), rappresentato e difeso dall’avvocato Aniello Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Sant’Arpino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del silenzio inadempimento</p>
<p style="text-align: justify;">formatosi sull’atto stragiudiziale inviato il 16.07.2021, mediante p.e.c., con cui si invitava e diffidava il Comune di Sant’Arpino a provvedere alla stipulazione del contratto di concessione, essendo ampiamente decorsi tutti i termini previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia (in particolare D.Lgs. n. 50/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant’Arpino;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con il ricorso in esame, il nominato in epigrafe, in proprio e quale legale rapp.te della Impresa Coniugale D’Ambra Santolo, con sede in Sant’Arpino (CE), alla via Cimarosa n. 23 (P. IVA 04114160619), impugna il silenzio inadempimento formatosi sull’atto stragiudiziale inviato il 16.07.2021, recante invito e diffida al Comune di Sant’Arpino a provvedere alla stipulazione del contratto di concessione, di cui alla procedura di gara relativa alla gestione ed esecuzione di un parco pubblico urbano con annessa area di mercato nel comparto C2 di via della Libertà, aggiudicata con determina n. 81 del 16 aprile 2021, essendo ampiamente decorsi tutti i termini previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia (in particolare D.Lgs. n. 50/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Resiste in giudizio l’intimata amministrazione comunale chiedendo il rigetto della domanda siccome inammissibile atteso che non sussiste alcun provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore di parte ricorrente, così come precisato con la determina n. 81 del 16.4.2021, laddove si puntualizza che la ditta è provvisoriamente aggiudicataria. Illustra le vicende che hanno caratterizzato la successiva attività con la quale l’amministrazione ha interloquito con l’ANAC sulla base di una nota della Infratec srl intesa a stigmatizzare che l’aggiudicatario provvisorio era privo dei requisiti di partecipazione. Rappresenta che con determina n. 188 del 29.11.2021, versata in atti in data 1.12.2021, è stata annullata in autotutela la procedura di gara de qua, per cui il ricorso è divenuto improcedibile.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Con memoria parte ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie difese, precisando che la sopravvenuta improcedibilità del ricorso non elide l’interesse a conseguire una decisione sulla violazione dell’obbligo di provvedere entro i termini di legge anche nella prospettiva della futura proponibilità di una domanda risarcitoria di cui sussistano almeno potenzialmente i presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2022, sentiti gli avvocati presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Il ricorso è improcedibile stante la sopravvenuta adozione del provvedimento di annullamento del procedimento di gara sottostante l’istanza di cui all’atto stragiudiziale inviato il 16.07.2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto non vi è dissenso tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Parte ricorrente, tuttavia, assume di avere interesse a conseguire una decisione sull’autonoma domanda di accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere entro i termini di legge in prospettiva risarcitoria nonché ai fini della condanna dell’amministrazione al rimborso del contributo unificato e di pagamento delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.- La resistente amministrazione comunale si oppone a siffatto accoglimento rimarcando l’inammissibilità del ricorso attesa la posizione di soggetto provvisoriamente aggiudicatario così come provato dalla determina n. 81 del 16.4.2021, di talchè in assenza di qualsivoglia provvedimento di aggiudicazione definitiva parte ricorrente non aveva titolo a sollecitare la stipula del contratto di concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.1.- Le spiegate difese – che la parte radica alla consolidata giurisprudenza intesa a ritenere che “L’ art. 33, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce solo all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e non anche alla formazione (tacita) dell’aggiudicazione definitiva che, invece, trova la sua disciplina nell’art. 32, comma 5; norma che dimostra la necessità che l’aggiudicazione, per i complessi interessi sottesi e le esigenze che intende soddisfare, non può che rivestire le forme del provvedimento espresso; pertanto, in caso di inutile decorso del termine, previsto dall’ art. 33, comma 1, Codice dei contratti pubblici , il silenzio assenso, formatosi sulla proposta di aggiudicazione, non integra il perfezionamento dell’aggiudicazione (definitiva), la quale richiede sempre una manifestazione di volontà espressa della stazione appaltante; il decorso del termine determina solo l’approvazione della proposta di aggiudicazione.” (TAR Campania – Salerno, 1^, 23.4.2021 n. 1037) – omettono, tuttavia, di considerare che l’attuale formulazione dell’art. 2, comma 1, L. n. 241 del 1990, pure in caso di “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità … della domanda”, impone l’adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, eventuali profili di inammissibilità/irricevibilità dell’istanza dovevano essere oggetto di un provvedimento espresso comunicato alla parte nei termini di legge : nella specie, siffatto provvedimento non risulta essere intervenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Soltanto dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio inadempimento, l’amministrazione comunale si è determinata con un provvedimento radicale di annullamento della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò stante, configurandosi, dunque, alla stregua della giurisprudenza della Sezione (n. 7532/2021), l’inadempimento dell’amministrazione, nei sensi suesposti, le spese, parzialmente compensate per la particolarità della fattispecie in esame, devono essere poste a carico del Comune di Sant’Arpino, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, va disposta la comunicazione della presente decisione – una volta passata in giudicato – alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, in parte fondato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Sant’Arpino al pagamento delle spese di lite che, parzialmente compensate, liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge. C.U. refuso nella misura effettivamente versata, con attribuzione al difensore antistatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza e per la trasmissione della stessa – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Cernese, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Viviana Lenzi, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-forma-espressa-del-provvedimento-di-aggiudicazione-e-sulla-necessita-della-p-a-di-concludere-il-procedimento-con-provvedimento-espresso-anche-in-caso-di-manifesta-irricevibili-inammissibilita/">Sulla forma espressa del provvedimento di aggiudicazione e sulla necessità della p.a. di concludere il procedimento con provvedimento espresso anche in caso di manifesta irricevibili, inammissibilità o improcedibilità della domanda.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.6498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-30-12-2020-n-6498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-30-12-2020-n-6498/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.6498</a></p>
<p>Francesco Gaudieri, Presidente, Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore In tema di destinazione a parcheggio pubblico Edilizia e urbanistica &#8211; proprietà  privata &#8211; destinazione a parcheggio pubblico &#8211; vincolo conformativo &#8211; è tale.  La destinazione a parcheggio pubblico impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l&#8217;ablazione dei suoli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-30-12-2020-n-6498/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.6498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-30-12-2020-n-6498/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.6498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Gaudieri, Presidente, Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>In tema di destinazione a parcheggio pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia e urbanistica &#8211; proprietà  privata &#8211; destinazione a parcheggio pubblico &#8211; vincolo conformativo &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La destinazione a parcheggio pubblico impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l&#8217;ablazione dei suoli ed anzi ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all&#8217;uso pubblico, costituisce vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà  privata.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 30/12/2020<br /> <strong>N. 06498/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00195/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <em>ex</em> artt. 31 e 117 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 195 del 2020, proposto da Conim s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Diego Perifano e Mario Perifano, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Vincenzo Prisco in Napoli, via Toledo, n. 156, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Dresda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>avverso</em></strong><br /> &#8220;il silenzio serbato dal Comune di Benevento sull&#8217;istanza formulata dalla sig.ra Maria Cristina Fratto n.q. di cui sopra, in data 21.09.2019, finalizzata alla riqualificazione urbanistica delle aree di proprietà  della Conim srl, distinte in catasto al foglio 63, p.lla n. 417;<br /> nonchè per l&#8217;accertamento<br /> &#8211; dell&#8217;obbligo del Comune di Benevento di pronunciarsi sulla predetta istanza;<br /> &#8211; della fondatezza della medesima;&#8221;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 la dott.ssa Rosalba Giansante e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. n. 137/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con il presente ricorso, ritualmente notificato il 10 gennaio 2020 e depositato il 20 gennaio 2020, la Conim s.r.l. in liquidazione ha chiesto l&#8217;annullamento del silenzio serbato dal Comune di Benevento sull&#8217;istanza formulata da Maria Cristina Fratto, in qualità  di legale rappresentante p.t., in data 21 settembre 2019, finalizzata alla riqualificazione urbanistica delle aree di proprietà  di essa società  ricorrente, distinte in catasto al foglio 63, p.lla n. 417; ha chiesto altresì¬ l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo del suddetto Comune di pronunciarsi anche sulla fondatezza della predetta istanza.<br /> Parte ricorrente, dopo aver rappresentato in fatto che il suddetto suolo è classificato nel vigente PUC del Comune di Benevento, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 54 del 6 dicembre 2012, ed entrato in vigore l&#8217;8 gennaio 2013, in ZTO F3 per mq 2.504,21, e con destinazione a strade per i restanti 2.214,19 mq., a sostegno del gravame, in riferimento all&#8217;obbligo di provvedere, ha dedotto la violazione dell&#8217;art. 2 della legge n. 241/1990 e del comma 4 dell&#8217;art. 38 della L.R. Campania n. 16/2004, in quanto il Comune avrebbe dovuto emanare il provvedimento espresso di riqualificazione urbanistica del suddetto suolo entro l&#8217;8 aprile 2018.<br /> In relazione alla fondatezza dell&#8217;istanza parte ricorrente sostiene che i vincoli imposti dal PUC del Comune di Benevento sulla sua proprietà  avrebbero natura espropriativa, sicchè gli stessi sarebbero decaduti alla scadenza del quinquennio dalla data di entrata in vigore del PUC, con conseguente obbligo per il Comune di Benevento di ottemperare alla riqualificazione urbanistica delle aree in questione. In particolare per quanto riguarda la parte di proprietà  destinata alla viabilità  pubblica, il relativo vincolo, riguardando terreni specificamente determinati e non intere zone del territorio comunale, avrebbe natura espropriativa. Per quanto concerne la parte di proprietà  con destinazione ZTO F3 (aree a parcheggio), il relativo vincolo avrebbe anch&#8217;esso natura espropriativa in quanto la normativa urbanistica del Comune di Benevento &#8211; l&#8217;art. 113 delle NTA del PUC &#8211; subordinerebbe espressamente la possibilità  dell&#8217;intervento privato alla previa pianificazione pubblica. Alla luce di quanto previsto dalla suddetta disposizione urbanistica comunale non si configurerebbe la possibilità  da parte del privato &#8211; che la giurisprudenza amministrativa pone alla base della valutazione del vincolo in questione come conformativo e non espropriativo &#8211; di realizzare, in regime di economia di mercato, l&#8217;infrastruttura pubblica: il vincolo sulla proprietà  di essa società  ricorrente non potrebbe che ritenersi di natura espropriativa, atteso che, in mancanza di uno specifico Atto di Programmazione Interventi (API), la realizzazione del parcheggio resterebbe di esclusiva pertinenza pubblica.<br /> Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Benevento con un mero atto di stile; ha successivamente prodotto una memoria con la quale ha, in via preliminare, evidenziato che in ragione della scadenza intervenuta in data 8 gennaio 2018 dei vincoli espropriativi di durata quinquennale presenti nel PUC approvato l&#8217;8 gennaio 2013, avendo accertato che la reiterazione di detti vincoli non risulta proponibile con le attuali condizioni di bilancio dell&#8217;Ente, a seguito di numerose proposte di riclassificazione urbanistica pervenute al Settore Urbanistica da parte dei proprietari delle relative aree vincolate, con Delibera di Giunta n. 208 del 15 novembre 2019, ha approvato l&#8217;atto di indirizzo per la predisposizione della Variante al PUC; in tale contesto, il Settore Urbanistica avrebbe valutato anche l&#8217;istanza di riclassificazione della ricorrente. Ha, comunque, dedotto l&#8217;infondatezza del ricorso per l&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo provvedere, in quanto il vincolo apposto sulle aree della ricorrente avrebbe natura conformativa e non espropriativa; la condizione della preventiva approvazione degli API costituirebbe solo una condizione procedurale alla edificabilità  dell&#8217;area, che non integrerebbe gli estremi del vincolo espropriativo, ed ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del gravame.<br /> All&#8217;esito della camera di consiglio del24 giugno 2020, con ordinanza n. 2877 del 6 luglio 2020, questa Sezione, &#8220;..<em>CONSIDERATO che l&#8217;art. 2310 c.c. (Rappresentanza della società  in liquidazione) prevede: &#8220;Dall&#8217;iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società , anche in giudizio, spetta ai liquidatori&#8221; e che tale disposizione normativa è applicabile, ai sensi degli artt. 2452 e 2497 c.c. anche alle società  a responsabilità  limitata (Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2008, n. 3201), quale la ricorrente;</em><br /> <em>CONSIDERATO che la Conim s.r.l. ha proposto il presente ricorso quale società  in liquidazione ma il ricorso stesso non risulta proposto dal/dai liquidatore/i ma dal legale rappresentante p.t.;</em>&#8220;,<br /> ha &#8220;<em>RITENUTO necessario, al fine del decidere, che la medesima parte ricorrente produca una memoria, con allegata idonea documentazione, volta a chiarire e a provare la propria legittimazione processuale, alla luce della sopra richiamata disposizione normativa, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla notificazione (ove antecedente), dando avviso, anche ai sensi dell&#8217;art. 73 c.p.a., che la mancata esecuzione alla presente ordinanza nel termine perentorio assegnato può essere valutata ai fini della inammissibilità  del ricorso.</em>&#8220;,<br /> ha ordinato a parte ricorrente di adempiere al suddetto incombente istruttorio ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 2 dicembre 2020.<br /> Parte ricorrente, in esecuzione della suddetta ordinanza, ha prodotto in giudizio la visura ordinaria della Conim s.r.l. in liquidazione, dalla quale risulta che Maria Cristina Fratto è stata nominata liquidatore della società  a tempo indeterminato, con atto del 27 maggio 2019.<br /> Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2020 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.<br /> Il ricorso è ammissibile in quanto la società  ricorrente, Conim s.r.l. in liquidazione, in esecuzione della ordinanza n. 2877 del 6 luglio 2020, ha provato la propria legittimazione processuale attiva, avendo prodotto in giudizio la visura ordinaria dalla quale risulta che Maria Cristina Fratto, che ha proposto il presente ricorso quale legale rappresentante p.t. della suddetta società , è stata nominata liquidatore della società  a tempo indeterminato, con atto del 27 maggio 2019.<br /> Il ricorso è solo in parte fondato e, in quanto tale, deve essere respinto in parte, non sussistendo l&#8217;obbligo per il Comune di Benevento di provvedere ad una nuova classificazione urbanistica dell&#8217;area di proprietà  della società  ricorrente limitatamente alla parte della stessa classificata F3, spazi pubblici riservati al parcheggio, in quanto il vincolo apposto su tale area deve ritenersi di natura conformativa, mentre deve essere accolto in parte, sussistendo l&#8217;obbligo per il Comune di Benevento di provvedere ad una nuova classificazione urbanistica, per la restante parte dell&#8217;area di sua proprietà  destinata a (strade) viabilità , trattandosi di vincolo di natura espropriativa, alla luce di quanto di seguito esposto.<br /> Occorre premettere che nel certificato di destinazione urbanistica del Comune di Benevento del 2 gennaio 2020, prodotto in giudizio dalla stessa ricorrente, il terreno di sua proprietà  distinto in catasto al foglio 63, p.lla n. 417, oggetto dell&#8217;istanza di riclassificazione presentata in data 21 settembre 2019 e finalizzata alla riqualificazione urbanistica della suddetta area, risulta così¬ classificato dal P.R.G. vigente sul territorio comunale, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 54 del 6 dicembre 2012: &#8220;<em>(F3) del tipo F3, spazi pubblici, riservati al parcheggio (art. 3 D.M. 1444/68) (strade) Viabilità , parcheggi e/o spazi aperti pubblici o di uso pubblico</em>&#8220;. Parte ricorrente ha specificato in ricorso che il terreno per mq. 2.504,21 risulta in zona F3 e per i restanti mq. 2.214,19 ha destinazione viaria<br /> Va dunque esaminata la questione della natura del vincolo a suo tempo imposto sull&#8217;area <em>de qua</em>, da valutarsi in relazione alle limitazioni che esso impone al c.d. &#8220;statuto proprietario&#8221;, dovendo distinguere il vincolo destinato a parcheggio da quello destinato alla viabilità .<br /> In riferimento al vincolo destinato a parcheggio il Collegio ritiene di condividere e di fare propria la maggioritaria giurisprudenza amministrativa secondo cui sfuggono allo schema ablatorio, con le connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività  fra indennizzo e durata predefinita, i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento, come ad esempio parcheggi o impianti sportivi.<br /> Tale principio risulta l&#8217;unico in linea con gli orientamenti della Corte Costituzionale (tra le altre, si veda la sent, n. 179/1999) e della giurisprudenza amministrativa (<em>ex aliis</em> Cons. Giust. Amm. Sic., 22 novembre 2012, n. 1035; Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5666).<br /> Pertanto, aderendo a tale filone giurisprudenziale, devono ritenersi conformativi e al di fuori della schema ablatorio-espropriativo (non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e quindi non sussiste un dovere di ritipizzazione) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica, in quanto gli stessi sono attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità  di ablazione del bene (Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2018, n. 6152, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 4 aprile 2018, n. 2170 e Sez. II, 23 giugno 2017, n. 3436).<br /> D&#8217;altra parte, la giurisprudenza, in modo ampiamente prevalente, è dell&#8217;avviso che la destinazione a parcheggio pubblico impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l&#8217;ablazione dei suoli ed anzi ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all&#8217;uso pubblico, costituisce vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà  privata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2018, n. 5994, Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2017, n. 4748; Cons. Stato, IV, 17 marzo 2017, n. 1196, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 19 giugno 2018, n. 1027).<br /> Si è precisato, infatti, a partire da Corte Cost. 179 del 1999 &#8220;<em>&#038;che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l&#8217;alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità  di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l&#8217;iniziativa economica privata &#8211; pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato</em>&#8221; (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 giugno 2019, n. 3896).<br /> Al riguardo la stessa condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che «una previsione dello strumento urbanistico può ad un tempo comportare sia un vincolo preordinato all&#8217;esproprio (che decade col decorso del termine di cinque anni, quando non è dichiarata la pubblica utilità  dell&#8217;opera), sia la conformazione della proprietà  privata» (sentenza Sez. V n. 5074 del 14 ottobre 2014); ciò avviene tipicamente attraverso la destinazione &#8220;a verde pubblico o privato&#8221; di un&#8217;area (sentenza Sez. V, n. 688 del 2015), ovvero attraverso la destinazione a &#8220;giardini pubblici e parchi di quartiere ovvero impianti sportivi anche coperti&#8221;, in quanto tali realizzabili anche da privati (Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2018, n. 6152).<br /> Col decorso del relativo termine quinquennale decade la previsione espropriativa, mentre continua ad avere efficacia la previsione conformativa, l&#8217;unica poi divenuta così¬ giuridicamente rilevante (Cons. Stato, Sez. IV; 29 ottobre 2018, n. 6152; Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 688; Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5074) e, pertanto, continua a rilevare il vincolo conformativo, funzionale (Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 2019, n. 3896, Cons. Stato, sez. IV, n. 5582/15; sez. IV, n. 4976/14; Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 821; sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4022).<br /> Per altro verso, è <em>jus receptum</em> in giurisprudenza il principio per cui il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell&#8217;intero territorio comunale o di parte di esso, sì¬ da incidere su di una generalità  di beni, nei confronti di una pluralità  indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell&#8217;intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo pìù spaziale, con un&#8217;opera pubblica; di contro, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non giÃ  di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un&#8217;opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà  privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 agosto 2016, n. 3684, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2018, n. 5994, T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, Aosta, Sez. I, 17 aprile 2019, n. 20).<br /> In altri termini, i primi sono vincoli che conformano il diritto di proprietà  iscrivendolo in uno statuto speciale e circoscrivendone le facoltà , mentre le previsioni riconducibili al potere ablatorio non incidono sulla configurazione del diritto di proprietà , non riguardano un modo di essere della stessa, ma svuotano il diritto dominicale delle sue facoltà .<br /> Sulla scorta di questi condivisibili principi deve escludersi che la destinazione di piano F3 destinata a parcheggi impressa alla parte dell&#8217;area di proprietà  dell&#8217;odierna società  ricorrente concreti un vincolo espropriativo o sostanzialmente espropriativo, come tale soggetto a decadenza quinquennale, ravvisandosi di contro un vincolo conformativo per la risolutiva circostanza che l&#8217;art. 113 delle NTA del PUC che disciplina anche la zona F3, allegato al suddetto certificato di destinazione urbanistica, prevede che nella zona F3 destinata a parcheggi questi ultimi possano essere realizzati ad &#8220;<em>iniziativa pubblica o privata</em>&#8220;.<br /> Nè può accogliersi la prospettazione di parte ricorrente che fa discendere la natura espropriativa del vincolo dalla previsione del suddetto art. 113 delle N.T.A. del PUC nella parte in cui dopo aver previsto che &#8220;<em>Alle aree, ricadenti nella fascia di protezione del corridoio ecologico si applicano le misure dell&#8217;articolo 41.</em> <em>Per le aree F1z, F2z, F3, fermo restando l&#8217;applicazione o meno delle modalità  previste negli articoli 31, 32, 33, 34 è ammesso la realizzazione dei privati delle funzioni pubbliche previste dal PUC o dagli API, a condizione che le funzioni pubbliche siano incluse negli API.</em> <em>I predetti API stabiliscono per ogni area le specifiche funzioni pubbliche da realizzare nel triennio anche attraverso il ricorso ai privati.</em>&#8220;, dispone: &#8220;<em>In caso di mancata inclusione delle opere pubbliche negli API, le aree rispettive continuano ad essere attuate attraverso iniziativa pubblica e l&#8217;acquisizione anche secondo le modalità  dei predetti articoli 31, 32, 33, 34.</em>&#8220;.<br /> Ed invero gli API &#8211; Atti di programmazione degli interventi &#8211; sono disciplinati dall&#8217;art. 25 della L.R. Campania 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) che al comma 3 espressamente prevede che &#8220;<em>3. Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.</em>&#8220;.<br /> Alla luce della equiparazione degli atti di programmazione degli interventi ai programmi pluriennali di attuazione, anche per gli API può, quindi, farsi riferimento alla giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 2 novembre 2010, n. 4519), secondo la quale il programma pluriennale di attuazione (P:P.A.), di cui all&#8217;art. 13 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, rappresenta lo strumento di mera pianificazione temporale delle prescrizioni risultanti negli strumenti urbanistici generali &#8211; ai quali soltanto compete imprimere destinazioni urbanistiche alle aree specifiche (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 11 dicembre 1987, n. 1930, Cons. St., Sez. IV, 30 settembre 1985 n. 413) &#8211; i quali, pertanto costituiscono il necessario presupposto del P.P.A. (cfr. T.A.R. Marche, 14 giugno 1984 n. 218).<br /> Inoltre lo stesso suddetto art. 25 della L.R. n. 16/2004 al comma 1 prevede espressamente che &#8220;<em>1. Con delibera di Consiglio comunale è adottata, in conformità  alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell&#8217;arco temporale di tre anni.</em>&#8220;.<br /> Peraltro in riferimento ai vincoli di carattere procedimentale o strumentale, questa Sezione ha condivisibilmente chiarito, in riferimento in particolare ad un piano esecutivo, (TAR Napoli, Sez. VIII, 4 luglio 2019, n. 3744) che la previsione di uno strumento urbanistico che subordina l&#8217;attività  edificatoria alla preventiva formazione di un piano attuativo non integra gli estremi del vincolo espropriativo, ma costituisce solo una condizione procedurale alla edificabilità  dell&#8217;area (TAR Napoli, I, 17 dicembre 2004, n. 19385).<br /> Conclusivamente, alla luce dei su esposti motivi, il ricorso deve essere in parte respinto, non sussistendo l&#8217;obbligo per il Comune resistente di provvedere ad una nuova classificazione urbanistica richiesta da parte ricorrente per la parte dell&#8217;area di sua proprietà  classificata F3, spazi pubblici riservati al parcheggio.<br /> Il ricorso deve, di contro, ritenersi in parte fondato sussistendo l&#8217;obbligo per il Comune di Benevento di provvedere ad una nuova classificazione urbanistica per la restante parte dell&#8217;area di proprietà  di parte ricorrente destinata dal vigente PUC a (strade) viabilità , trattandosi di vincolo di natura espropriativa, alla luce di quanto di seguito esposto.<br /> Al riguardo la condivisibile giurisprudenza, fatta propria anche da questa Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ritiene che il vincolo a rete viaria o stradale sia un vincolo espropriativo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 15 febbraio 2019, n. 864, concernente fattispecie relativa ad una strada di PRG, alla cui ampia motivazione e alla giurisprudenza richiamata si rinvia, ai sensi dell&#8217;art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., nonchè Sez. VIII, 4 luglio 2019, n. 3744 e 29 ottobre 2015, n. 5063 e da ultimo T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 5 novembre 2020, n. 2897).<br /> Nè possono ritenersi condivisibili le motivazioni addotte dall&#8217;ente locale resistente a fondamento della sua tesi, secondo la quale il vincolo imposto sul terreno del ricorrente anche per la rete viaria avrebbe natura conformativa, trattandosi di un azzonamento generale.<br /> Al riguardo con la richiamata sentenza n. 864 del 15 febbraio 2019, condivisa dal Collegio, questa Sezione ha rilevato come la previsione di PRG di un tracciato stradale non può che essere ricondotta ad una localizzazione e non ad una zonizzazione (trattandosi di opera pubblica da realizzare in un ambito preciso e predeterminato, e non certo della delimitazione di una zona avente caratteristiche omogenee, così¬ da essere tutto il territorio in questa ricompreso assoggettato ad un medesimo regime giuridico). Quanto, invece, all&#8217;opinione che nel caso di specie si tratterebbe di &#8220;una limitazione di ordine generale ricadente su una pluralità  di beni e per una finalità  di interesse pubblico trascendente i singoli interessi dei proprietari delle aree&#8221;, occorre rilevare come, in realtà  non si rinvenga nell&#8217;ordinamento alcuna norma che riconosca al particolare tipo di opera pubblica in commento (una strada di PRG) una finalità  e una valenza particolari, suscettibili di &#8220;annullare&#8221; o &#8220;paralizzare&#8221; in misura maggiore o con modalità  pìù gravose rispetto a quelle ordinariamente stabilite dalla legge i diritti del proprietario del suolo interessato dalla sua localizzazione: di conseguenza, anche tale argomento non risulta idoneo ad escludere la sussistenza di un vincolo preordinato all&#8217;esproprio, assoggettabile al normale regime stabilito per detto tipo di vincoli.<br /> Si ritiene inoltre di dover precisare che neppure rileva la circostanza che nè parte ricorrente nè parte resistente abbiano precisato in quale tipologia di rete viaria sia ricompresa la parte di particella catastale di proprietà  di parte ricorrente, oggetto dell&#8217;istanza di riclassificazione, essendosi il Comune resistente limitato ad allegare al certificato di destinazione urbanistica gli articoli delle NTA del PUC in vigore, senza chiarirne la tipologia.<br /> Ed invero, anche ove l&#8217;area di interesse sia destinata alla viabilità  minore di interesse locale, con conseguente applicabilità  dell&#8217;art. 69 delle NTA, che nel disciplinare le opere infrastrutturali per la viabilità  minore interesse locale prevede che &#8220;<em>&#038;Nei nuovi interventi, la disciplina delle aree per la viabilità  fa riferimento alla complessiva fascia. I limiti delle fasce, se non riportati in cartografia, vanno dedotti dalla classificazione e dalle norme del TU.</em><br /> <em>Il tracciato rappresentato in cartografia di Piano assume ruolo indicativo. Ruolo prescrittivo assume la disciplina delle zone agricole configuranti la fascia di rispetto stradale.</em><br /> <em>I tracciati con ruolo indicativo possono essere modificati attraverso piani urbanistici attuativi, o attraverso progetti attuativi di opere di pubblica utilità .</em><br /> <em>L&#8217;ubicazione dei percorsi per pedoni e cicli è indicativa, ed è specificabile nell&#8217;ambito di strumenti attuativi, o di progetti unitari. Il piano esecutivo può apportare integrazioni al sistema delle vie di comunicazione di interesse locale&#038;</em>&#8220;, tale previsione non può valere ad escludere la natura di vincolo preordinato all&#8217;esproprio dei tracciati stradali previsti nel PRG.<br /> Al riguardo occorre premettere che l&#8217;art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, attualmente vigente, ha chiarito quand&#8217;è che un bene deve intendersi sottoposto ad un vincolo preordinato all&#8217;esproprio, e cioè &#8220;<em>quando diventa efficace l&#8217;atto di approvazione del Piano Urbanistico Generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità </em>&#8220;; ribadendo, altresì¬, ai successivi commi 2 e 3 che &#8220;<em>Il vincolo preordinato all&#8217;esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità  dell&#8217;opera.</em>&#8220;, e che &#8220;<em>Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità  dell&#8217;opera, il vincolo preordinato all&#8217;esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall&#8217;articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</em>&#8220;.<br /> Pertanto, come evidenziato con la medesima sentenza n. 864/2019, e ribadito dalla successiva citata sentenza n. 3744/2019 di questa Sezione, la citata norma di riferimento (l&#8217;art. 9 del d.P.R. n. 327/2001) riguarda indistintamente le opere pubbliche previste appunto nel PRG, per le quali tutte, senza eccezioni, deve riconoscersi il carattere di essere frutto di scelte programmatorie di massima (per cui non è chiaro perchè solo per i tracciati stradali dovrebbe riconoscersi la natura di previsione con valenza di zonizzazione e non a fini espropriativi).<br /> Di conseguenza, trattandosi di vincolo espropriativo ed essendo nel caso di specie decorso oltre un quinquennio dalla data di apposizione del vincolo stesso, in quanto impresso alla suddetta porzione di terreno dal PUC del Comune di Benevento, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 54 del 6 dicembre 2012, ed entrato in vigore l&#8217;8 gennaio 2013, come peraltro espressamente rappresentato nella Delibera di Giunta n. 208 del 15 novembre 2019 di approvazione dell&#8217;atto di indirizzo per la predisposizione della Variante al PUC, sussiste l&#8217;obbligo del suddetto Comune di provvedere sull&#8217;istanza di ritipizzazione dell&#8217;area, richiesta dalla ricorrente, limitatamente alla parte dell&#8217;area di sua proprietà  destinata a (strade) viabilità .<br /> Ed invero una volta decaduto un vincolo urbanistico per inutile decorso del quinquennio di efficacia previsto dall&#8217;art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001 (come prima dall&#8217;art. 2, comma 1, della L. 19 novembre 1968 n. 1187), nonchè dall&#8217;art. 38 della L. R. Campania n. 16/2004, il Comune è tenuto ad integrare sul punto il piano urbanistico, dato che la disciplina legislativamente prevista circa i limiti di edificabilità  in caso di decadenza siffatta è per sua natura provvisoria, in quanto tende a supplire a un&#8217;inerzia dell&#8217;ente locale in proposito (cfr. TAR Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2016, n. 5124, 4 settembre 2015, n. 4335, 16 luglio 2009, n. 3979).<br /> Si ritiene di dover altresì¬ specificare che condivisibile giurisprudenza ha chiarito che, a seguito della decadenza di un vincolo preordinato all&#8217;esproprio ed all&#8217;inerzia dell&#8217;ente territoriale nell&#8217;attribuire al terreno una nuova destinazione, il proprietario può promuovere gli interventi sostitutivi della Regione oppure per far accertare l&#8217;illegittimità  del silenzio dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 7339, Cassazione Civile SS.UU. 6 maggio 2009, n. 10362, Cassazione Civile, sez. I, 31 marzo 2008, n. 8384).<br /> Deve precisarsi, in ordine al corretto assolvimento dell&#8217;obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un&#8217;area in relazione alla quale sono decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore, che è in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell&#8217;amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la pìù generale disciplina urbanistica del territorio, pìù idonea e pìù adeguata in relazione all&#8217;interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio (potendo perfino ammettersi la reiterazione degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità  della previsione, comparata con gli interessi pubblici &#8211; C.d.S., sez. IV, 25 settembre 2012, n. 5088, 9 agosto 2005, n. 4225; 30 giugno 2005, n. 3535, TAR Napoli, Sez. VIII, 4 luglio 2019, n. 3744 e 4 settembre 2015, n. 4335 cit.).<br /> Nè può assumere rilevanza la circostanza, pure rappresentata dall&#8217;ente locale resistente nella memoria depositata in data 8 giugno 2020, secondo la quale, avendo esso Comune con Delibera di Giunta n. 208 del 15 novembre 2019 approvato l&#8217;atto di indirizzo per la predisposizione della Variante al PUC, in tale contesto il Settore Urbanistica avrebbe valutato anche l&#8217;istanza di riclassificazione della ricorrente.<br /> Al riguardo, secondo quanto statuito dalla costante giurisprudenza amministrativa in materia di PRG, fatta propria dalla Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 21 febbraio 2005, n. 585, TAR Napoli, sez. VIII, 16 luglio 2009, n. 3979), il semplice avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale non costituisce adempimento da parte del Comune dell&#8217;obbligo di attribuire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante; l&#8217;adempimento esatto e non elusivo di tale obbligo può essere dato soltanto dallo specifico ed immediato completamento del Piano regolatore generale per quella zona, senza attendere la conclusione delle ulteriori e dilatorie procedure che comportano la riconsiderazione dell&#8217;intero piano urbanistico (TAR Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4335).<br /> Ininfluente, perciò, per i fini di cui si discute, è il riferimento all&#8217;adozione del mero atto di indirizzo per la predisposizione della Variante al PUC in quanto esso non fa venir meno l&#8217;obbligo in questione.<br /> Ancora deve aggiungersi che l&#8217;obbligo sussistente in capo al Comune, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi per i Piani Regolatori Generali, può essere assolto sia attraverso una variante specifica, sia attraverso una variante generale, unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità  delle destinazioni giÃ  impresse ad aree situate nelle zone pìù diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse (cfr. TAR Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2016, n. 5124 cit.,16 luglio 2009 n. 3979 cit., C.d.S., sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 585, 12 giugno 1995, n. 439).<br /> Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi fondate le censure dedotte con il presente ricorso e, conseguentemente, tenuto conto della circostanza che con Delibera di Giunta n. 208 del 15 novembre 2019, depositata in giudizio, risulta approvato l&#8217; &#8220;<em>Atto di indirizzo per la predisposizione della Variante al PUC</em>&#8220;<em>,</em> nella quale si è tra l&#8217;altro previsto &#8220;<em>In particolare, la &#8220;variante tecnica in diminuzione&#8221; dovrà : &#038;.</em> <em>7) Operare una riduzione nella previsione di nuove strade privilegiando la riqualificazione di quelle esistenti in coordinamento con il settore OO.PP. con l&#8217;aggiornamento delle tavole di Zonizzazione Acustica, delle reti di urbanizzazione, degli Elettrodotti, del gasdotto, del nuovo tracciato NA- BA di RFI, del raddoppio della strada &#8220;telesina&#8221;;</em>&#8220;. va dichiarato l&#8217;obbligo del Comune di Benevento di provvedere sull&#8217;istanza di nuova pianificazione avanzata dall&#8217;odierna ricorrente in data 21 settembre 2019, dettando una nuova disciplina urbanistica del suolo per cui è causa, provvedendo a integrare il PUC attualmente vigente mediante una variante specifica, da adottarsi entro tre mesi dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notifica (ove antecedente), con salvezza delle iniziative giÃ  assunte con il suddetto atto di indirizzo approvato con Delibera di Giunta n. 208 del 15 novembre 2019, laddove concluse entro il predetto termine.<br /> Nomina sin d&#8217;ora quale commissario <em>ad acta</em>, per l&#8217;ipotesi di inadempienza, il Dirigente dell&#8217;Area Tecnica della Provincia di Benevento, o un Funzionario da lui delegato, affinchè, nella ipotesi di ulteriore inerzia del Comune resistente, provveda in via sostitutiva entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui sopra mediante una variante specifica al PUC.<br /> Il Collegio, in considerazione del principio della soccombenza reciproca, ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br /> Si fa riserva sulla determinazione del compenso in favore del commissario <em>ad acta</em>, da porre a carico del Comune di Benevento.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, sostituito dall&#8217;articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, va disposta la comunicazione della presente decisione &#8211; una volta passata in giudicato &#8211; alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie, per quanto di ragione della parte ricorrente, nei limiti precisati in motivazione e, per l&#8217;effetto:<br /> 1) dichiara l&#8217;obbligo del Comune di Benevento di pronunciarsi espressamente in parte sull&#8217;istanza presentata da parte ricorrente in data 21 settembre 2019, finalizzata alla riqualificazione urbanistica dell&#8217;area di sua proprietà , nei sensi e limiti di cui in motivazione, nel termine di tre mesi dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notifica (ove antecedente), secondo le modalità  di cui in motivazione;<br /> 2) nomina commissario <em>ad acta </em>il Dirigente dell&#8217;Area Tecnica della Provincia di Benevento, o un Funzionario da lui delegato, affinchè, nella ipotesi di ulteriore inerzia del Comune resistente, provveda in via sostitutiva entro tre mesi dalla scadenza del temine di cui al punto 1), nei limiti e secondo le modalità  di cui in motivazione;<br /> 3) dispone la compensazione delle spese di lite, ma con la rifusione alla ricorrente del contributo unificato nella misura versata, con onere a carico del Comune di Benevento.<br /> 4) si riserva sulla determinazione del compenso in favore del commissario <em>ad acta</em>, da porre a carico del Comune di Benevento.<br /> Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia &#8211; una volta passata in giudicato &#8211; alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Gaudieri, Presidente<br /> Paola Palmarini, Consigliere<br /> Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p></div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.6498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-30-12-2020-n-6498-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-30-12-2020-n-6498-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.6498</a></p>
<p>Francesco Gaudieri, Presidente, Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore PARTI: Conim s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Diego Perifano e Mario Perifano; contro Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Dresda In tema di destinazione a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-30-12-2020-n-6498-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.6498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Gaudieri, Presidente, Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore PARTI: Conim s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Diego Perifano e Mario Perifano; contro Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Dresda</span></p>
<hr />
<p>In tema di destinazione a parcheggio pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia e urbanistica &#8211; proprietà  privata &#8211; destinazione a parcheggio pubblico &#8211; vincolo conformativo &#8211; è tale.<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La destinazione a parcheggio pubblico impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l&#8217;ablazione dei suoli ed anzi ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all&#8217;uso pubblico, costituisce vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà  privata.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 30/12/2020<br />
<strong>N. 06498/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00195/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
<em>ex</em> artt. 31 e 117 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 195 del 2020, proposto da Conim s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Diego Perifano e Mario Perifano, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Vincenzo Prisco in Napoli, via Toledo, n. 156, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Dresda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>avverso</em></strong><br />
&#8220;il silenzio serbato dal Comune di Benevento sull&#8217;istanza formulata dalla sig.ra Maria Cristina Fratto n.q. di cui sopra, in data 21.09.2019, finalizzata alla riqualificazione urbanistica delle aree di proprietà  della Conim srl, distinte in catasto al foglio 63, p.lla n. 417;<br />
nonchè per l&#8217;accertamento<br />
&#8211; dell&#8217;obbligo del Comune di Benevento di pronunciarsi sulla predetta istanza;<br />
&#8211; della fondatezza della medesima;&#8221;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 la dott.ssa Rosalba Giansante e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. n. 137/2020;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
Con il presente ricorso, ritualmente notificato il 10 gennaio 2020 e depositato il 20 gennaio 2020, la Conim s.r.l. in liquidazione ha chiesto l&#8217;annullamento del silenzio serbato dal Comune di Benevento sull&#8217;istanza formulata da Maria Cristina Fratto, in qualità  di legale rappresentante p.t., in data 21 settembre 2019, finalizzata alla riqualificazione urbanistica delle aree di proprietà  di essa società  ricorrente, distinte in catasto al foglio 63, p.lla n. 417; ha chiesto altresì¬ l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo del suddetto Comune di pronunciarsi anche sulla fondatezza della predetta istanza.<br />
Parte ricorrente, dopo aver rappresentato in fatto che il suddetto suolo è classificato nel vigente PUC del Comune di Benevento, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 54 del 6 dicembre 2012, ed entrato in vigore l&#8217;8 gennaio 2013, in ZTO F3 per mq 2.504,21, e con destinazione a strade per i restanti 2.214,19 mq., a sostegno del gravame, in riferimento all&#8217;obbligo di provvedere, ha dedotto la violazione dell&#8217;art. 2 della legge n. 241/1990 e del comma 4 dell&#8217;art. 38 della L.R. Campania n. 16/2004, in quanto il Comune avrebbe dovuto emanare il provvedimento espresso di riqualificazione urbanistica del suddetto suolo entro l&#8217;8 aprile 2018.<br />
In relazione alla fondatezza dell&#8217;istanza parte ricorrente sostiene che i vincoli imposti dal PUC del Comune di Benevento sulla sua proprietà  avrebbero natura espropriativa, sicchè gli stessi sarebbero decaduti alla scadenza del quinquennio dalla data di entrata in vigore del PUC, con conseguente obbligo per il Comune di Benevento di ottemperare alla riqualificazione urbanistica delle aree in questione. In particolare per quanto riguarda la parte di proprietà  destinata alla viabilità  pubblica, il relativo vincolo, riguardando terreni specificamente determinati e non intere zone del territorio comunale, avrebbe natura espropriativa. Per quanto concerne la parte di proprietà  con destinazione ZTO F3 (aree a parcheggio), il relativo vincolo avrebbe anch&#8217;esso natura espropriativa in quanto la normativa urbanistica del Comune di Benevento &#8211; l&#8217;art. 113 delle NTA del PUC &#8211; subordinerebbe espressamente la possibilità  dell&#8217;intervento privato alla previa pianificazione pubblica. Alla luce di quanto previsto dalla suddetta disposizione urbanistica comunale non si configurerebbe la possibilità  da parte del privato &#8211; che la giurisprudenza amministrativa pone alla base della valutazione del vincolo in questione come conformativo e non espropriativo &#8211; di realizzare, in regime di economia di mercato, l&#8217;infrastruttura pubblica: il vincolo sulla proprietà  di essa società  ricorrente non potrebbe che ritenersi di natura espropriativa, atteso che, in mancanza di uno specifico Atto di Programmazione Interventi (API), la realizzazione del parcheggio resterebbe di esclusiva pertinenza pubblica.<br />
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Benevento con un mero atto di stile; ha successivamente prodotto una memoria con la quale ha, in via preliminare, evidenziato che in ragione della scadenza intervenuta in data 8 gennaio 2018 dei vincoli espropriativi di durata quinquennale presenti nel PUC approvato l&#8217;8 gennaio 2013, avendo accertato che la reiterazione di detti vincoli non risulta proponibile con le attuali condizioni di bilancio dell&#8217;Ente, a seguito di numerose proposte di riclassificazione urbanistica pervenute al Settore Urbanistica da parte dei proprietari delle relative aree vincolate, con Delibera di Giunta n. 208 del 15 novembre 2019, ha approvato l&#8217;atto di indirizzo per la predisposizione della Variante al PUC; in tale contesto, il Settore Urbanistica avrebbe valutato anche l&#8217;istanza di riclassificazione della ricorrente. Ha, comunque, dedotto l&#8217;infondatezza del ricorso per l&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo provvedere, in quanto il vincolo apposto sulle aree della ricorrente avrebbe natura conformativa e non espropriativa; la condizione della preventiva approvazione degli API costituirebbe solo una condizione procedurale alla edificabilità  dell&#8217;area, che non integrerebbe gli estremi del vincolo espropriativo, ed ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del gravame.<br />
All&#8217;esito della camera di consiglio del24 giugno 2020, con ordinanza n. 2877 del 6 luglio 2020, questa Sezione, &#8220;..<em>CONSIDERATO che l&#8217;art. 2310 c.c. (Rappresentanza della società  in liquidazione) prevede: &#8220;Dall&#8217;iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società , anche in giudizio, spetta ai liquidatori&#8221; e che tale disposizione normativa è applicabile, ai sensi degli artt. 2452 e 2497 c.c. anche alle società  a responsabilità  limitata (Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2008, n. 3201), quale la ricorrente;</em><br />
<em>CONSIDERATO che la Conim s.r.l. ha proposto il presente ricorso quale società  in liquidazione ma il ricorso stesso non risulta proposto dal/dai liquidatore/i ma dal legale rappresentante p.t.;</em>&#8220;,<br />
ha &#8220;<em>RITENUTO necessario, al fine del decidere, che la medesima parte ricorrente produca una memoria, con allegata idonea documentazione, volta a chiarire e a provare la propria legittimazione processuale, alla luce della sopra richiamata disposizione normativa, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla notificazione (ove antecedente), dando avviso, anche ai sensi dell&#8217;art. 73 c.p.a., che la mancata esecuzione alla presente ordinanza nel termine perentorio assegnato può essere valutata ai fini della inammissibilità  del ricorso.</em>&#8220;,<br />
ha ordinato a parte ricorrente di adempiere al suddetto incombente istruttorio ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 2 dicembre 2020.<br />
Parte ricorrente, in esecuzione della suddetta ordinanza, ha prodotto in giudizio la visura ordinaria della Conim s.r.l. in liquidazione, dalla quale risulta che Maria Cristina Fratto è stata nominata liquidatore della società  a tempo indeterminato, con atto del 27 maggio 2019.<br />
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2020 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.<br />
Il ricorso è ammissibile in quanto la società  ricorrente, Conim s.r.l. in liquidazione, in esecuzione della ordinanza n. 2877 del 6 luglio 2020, ha provato la propria legittimazione processuale attiva, avendo prodotto in giudizio la visura ordinaria dalla quale risulta che Maria Cristina Fratto, che ha proposto il presente ricorso quale legale rappresentante p.t. della suddetta società , è stata nominata liquidatore della società  a tempo indeterminato, con atto del 27 maggio 2019.<br />
Il ricorso è solo in parte fondato e, in quanto tale, deve essere respinto in parte, non sussistendo l&#8217;obbligo per il Comune di Benevento di provvedere ad una nuova classificazione urbanistica dell&#8217;area di proprietà  della società  ricorrente limitatamente alla parte della stessa classificata F3, spazi pubblici riservati al parcheggio, in quanto il vincolo apposto su tale area deve ritenersi di natura conformativa, mentre deve essere accolto in parte, sussistendo l&#8217;obbligo per il Comune di Benevento di provvedere ad una nuova classificazione urbanistica, per la restante parte dell&#8217;area di sua proprietà  destinata a (strade) viabilità , trattandosi di vincolo di natura espropriativa, alla luce di quanto di seguito esposto.<br />
Occorre premettere che nel certificato di destinazione urbanistica del Comune di Benevento del 2 gennaio 2020, prodotto in giudizio dalla stessa ricorrente, il terreno di sua proprietà  distinto in catasto al foglio 63, p.lla n. 417, oggetto dell&#8217;istanza di riclassificazione presentata in data 21 settembre 2019 e finalizzata alla riqualificazione urbanistica della suddetta area, risulta così¬ classificato dal P.R.G. vigente sul territorio comunale, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 54 del 6 dicembre 2012: &#8220;<em>(F3) del tipo F3, spazi pubblici, riservati al parcheggio (art. 3 D.M. 1444/68) (strade) Viabilità , parcheggi e/o spazi aperti pubblici o di uso pubblico</em>&#8220;. Parte ricorrente ha specificato in ricorso che il terreno per mq. 2.504,21 risulta in zona F3 e per i restanti mq. 2.214,19 ha destinazione viaria<br />
Va dunque esaminata la questione della natura del vincolo a suo tempo imposto sull&#8217;area <em>de qua</em>, da valutarsi in relazione alle limitazioni che esso impone al c.d. &#8220;statuto proprietario&#8221;, dovendo distinguere il vincolo destinato a parcheggio da quello destinato alla viabilità .<br />
In riferimento al vincolo destinato a parcheggio il Collegio ritiene di condividere e di fare propria la maggioritaria giurisprudenza amministrativa secondo cui sfuggono allo schema ablatorio, con le connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività  fra indennizzo e durata predefinita, i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento, come ad esempio parcheggi o impianti sportivi.<br />
Tale principio risulta l&#8217;unico in linea con gli orientamenti della Corte Costituzionale (tra le altre, si veda la sent, n. 179/1999) e della giurisprudenza amministrativa (<em>ex aliis</em> Cons. Giust. Amm. Sic., 22 novembre 2012, n. 1035; Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5666).<br />
Pertanto, aderendo a tale filone giurisprudenziale, devono ritenersi conformativi e al di fuori della schema ablatorio-espropriativo (non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e quindi non sussiste un dovere di ritipizzazione) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica, in quanto gli stessi sono attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità  di ablazione del bene (Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2018, n. 6152, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 4 aprile 2018, n. 2170 e Sez. II, 23 giugno 2017, n. 3436).<br />
D&#8217;altra parte, la giurisprudenza, in modo ampiamente prevalente, è dell&#8217;avviso che la destinazione a parcheggio pubblico impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l&#8217;ablazione dei suoli ed anzi ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all&#8217;uso pubblico, costituisce vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà  privata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2018, n. 5994, Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2017, n. 4748; Cons. Stato, IV, 17 marzo 2017, n. 1196, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 19 giugno 2018, n. 1027).<br />
Si è precisato, infatti, a partire da Corte Cost. 179 del 1999 &#8220;<em>&amp;che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l&#8217;alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità  di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l&#8217;iniziativa economica privata &#8211; pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato</em>&#8221; (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 giugno 2019, n. 3896).<br />
Al riguardo la stessa condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che «una previsione dello strumento urbanistico può ad un tempo comportare sia un vincolo preordinato all&#8217;esproprio (che decade col decorso del termine di cinque anni, quando non è dichiarata la pubblica utilità  dell&#8217;opera), sia la conformazione della proprietà  privata» (sentenza Sez. V n. 5074 del 14 ottobre 2014); ciò avviene tipicamente attraverso la destinazione &#8220;a verde pubblico o privato&#8221; di un&#8217;area (sentenza Sez. V, n. 688 del 2015), ovvero attraverso la destinazione a &#8220;giardini pubblici e parchi di quartiere ovvero impianti sportivi anche coperti&#8221;, in quanto tali realizzabili anche da privati (Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2018, n. 6152).<br />
Col decorso del relativo termine quinquennale decade la previsione espropriativa, mentre continua ad avere efficacia la previsione conformativa, l&#8217;unica poi divenuta così¬ giuridicamente rilevante (Cons. Stato, Sez. IV; 29 ottobre 2018, n. 6152; Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 688; Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5074) e, pertanto, continua a rilevare il vincolo conformativo, funzionale (Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 2019, n. 3896, Cons. Stato, sez. IV, n. 5582/15; sez. IV, n. 4976/14; Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 821; sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4022).<br />
Per altro verso, è <em>jus receptum</em> in giurisprudenza il principio per cui il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell&#8217;intero territorio comunale o di parte di esso, sì¬ da incidere su di una generalità  di beni, nei confronti di una pluralità  indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell&#8217;intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo pìù spaziale, con un&#8217;opera pubblica; di contro, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non giÃ  di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un&#8217;opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà  privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 agosto 2016, n. 3684, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2018, n. 5994, T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, Aosta, Sez. I, 17 aprile 2019, n. 20).<br />
In altri termini, i primi sono vincoli che conformano il diritto di proprietà  iscrivendolo in uno statuto speciale e circoscrivendone le facoltà , mentre le previsioni riconducibili al potere ablatorio non incidono sulla configurazione del diritto di proprietà , non riguardano un modo di essere della stessa, ma svuotano il diritto dominicale delle sue facoltà .<br />
Sulla scorta di questi condivisibili principi deve escludersi che la destinazione di piano F3 destinata a parcheggi impressa alla parte dell&#8217;area di proprietà  dell&#8217;odierna società  ricorrente concreti un vincolo espropriativo o sostanzialmente espropriativo, come tale soggetto a decadenza quinquennale, ravvisandosi di contro un vincolo conformativo per la risolutiva circostanza che l&#8217;art. 113 delle NTA del PUC che disciplina anche la zona F3, allegato al suddetto certificato di destinazione urbanistica, prevede che nella zona F3 destinata a parcheggi questi ultimi possano essere realizzati ad &#8220;<em>iniziativa pubblica o privata</em>&#8220;.<br />
Nè può accogliersi la prospettazione di parte ricorrente che fa discendere la natura espropriativa del vincolo dalla previsione del suddetto art. 113 delle N.T.A. del PUC nella parte in cui dopo aver previsto che &#8220;<em>Alle aree, ricadenti nella fascia di protezione del corridoio ecologico si applicano le misure dell&#8217;articolo 41.</em> <em>Per le aree F1z, F2z, F3, fermo restando l&#8217;applicazione o meno delle modalità  previste negli articoli 31, 32, 33, 34 è ammesso la realizzazione dei privati delle funzioni pubbliche previste dal PUC o dagli API, a condizione che le funzioni pubbliche siano incluse negli API.</em> <em>I predetti API stabiliscono per ogni area le specifiche funzioni pubbliche da realizzare nel triennio anche attraverso il ricorso ai privati.</em>&#8220;, dispone: &#8220;<em>In caso di mancata inclusione delle opere pubbliche negli API, le aree rispettive continuano ad essere attuate attraverso iniziativa pubblica e l&#8217;acquisizione anche secondo le modalità  dei predetti articoli 31, 32, 33, 34.</em>&#8220;.<br />
Ed invero gli API &#8211; Atti di programmazione degli interventi &#8211; sono disciplinati dall&#8217;art. 25 della L.R. Campania 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) che al comma 3 espressamente prevede che &#8220;<em>3. Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.</em>&#8220;.<br />
Alla luce della equiparazione degli atti di programmazione degli interventi ai programmi pluriennali di attuazione, anche per gli API può, quindi, farsi riferimento alla giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 2 novembre 2010, n. 4519), secondo la quale il programma pluriennale di attuazione (P:P.A.), di cui all&#8217;art. 13 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, rappresenta lo strumento di mera pianificazione temporale delle prescrizioni risultanti negli strumenti urbanistici generali &#8211; ai quali soltanto compete imprimere destinazioni urbanistiche alle aree specifiche (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 11 dicembre 1987, n. 1930, Cons. St., Sez. IV, 30 settembre 1985 n. 413) &#8211; i quali, pertanto costituiscono il necessario presupposto del P.P.A. (cfr. T.A.R. Marche, 14 giugno 1984 n. 218).<br />
Inoltre lo stesso suddetto art. 25 della L.R. n. 16/2004 al comma 1 prevede espressamente che &#8220;<em>1. Con delibera di Consiglio comunale è adottata, in conformità  alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell&#8217;arco temporale di tre anni.</em>&#8220;.<br />
Peraltro in riferimento ai vincoli di carattere procedimentale o strumentale, questa Sezione ha condivisibilmente chiarito, in riferimento in particolare ad un piano esecutivo, (TAR Napoli, Sez. VIII, 4 luglio 2019, n. 3744) che la previsione di uno strumento urbanistico che subordina l&#8217;attività  edificatoria alla preventiva formazione di un piano attuativo non integra gli estremi del vincolo espropriativo, ma costituisce solo una condizione procedurale alla edificabilità  dell&#8217;area (TAR Napoli, I, 17 dicembre 2004, n. 19385).<br />
Conclusivamente, alla luce dei su esposti motivi, il ricorso deve essere in parte respinto, non sussistendo l&#8217;obbligo per il Comune resistente di provvedere ad una nuova classificazione urbanistica richiesta da parte ricorrente per la parte dell&#8217;area di sua proprietà  classificata F3, spazi pubblici riservati al parcheggio.<br />
Il ricorso deve, di contro, ritenersi in parte fondato sussistendo l&#8217;obbligo per il Comune di Benevento di provvedere ad una nuova classificazione urbanistica per la restante parte dell&#8217;area di proprietà  di parte ricorrente destinata dal vigente PUC a (strade) viabilità , trattandosi di vincolo di natura espropriativa, alla luce di quanto di seguito esposto.<br />
Al riguardo la condivisibile giurisprudenza, fatta propria anche da questa Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ritiene che il vincolo a rete viaria o stradale sia un vincolo espropriativo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 15 febbraio 2019, n. 864, concernente fattispecie relativa ad una strada di PRG, alla cui ampia motivazione e alla giurisprudenza richiamata si rinvia, ai sensi dell&#8217;art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., nonchè Sez. VIII, 4 luglio 2019, n. 3744 e 29 ottobre 2015, n. 5063 e da ultimo T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 5 novembre 2020, n. 2897).<br />
Nè possono ritenersi condivisibili le motivazioni addotte dall&#8217;ente locale resistente a fondamento della sua tesi, secondo la quale il vincolo imposto sul terreno del ricorrente anche per la rete viaria avrebbe natura conformativa, trattandosi di un azzonamento generale.<br />
Al riguardo con la richiamata sentenza n. 864 del 15 febbraio 2019, condivisa dal Collegio, questa Sezione ha rilevato come la previsione di PRG di un tracciato stradale non può che essere ricondotta ad una localizzazione e non ad una zonizzazione (trattandosi di opera pubblica da realizzare in un ambito preciso e predeterminato, e non certo della delimitazione di una zona avente caratteristiche omogenee, così¬ da essere tutto il territorio in questa ricompreso assoggettato ad un medesimo regime giuridico). Quanto, invece, all&#8217;opinione che nel caso di specie si tratterebbe di &#8220;una limitazione di ordine generale ricadente su una pluralità  di beni e per una finalità  di interesse pubblico trascendente i singoli interessi dei proprietari delle aree&#8221;, occorre rilevare come, in realtà  non si rinvenga nell&#8217;ordinamento alcuna norma che riconosca al particolare tipo di opera pubblica in commento (una strada di PRG) una finalità  e una valenza particolari, suscettibili di &#8220;annullare&#8221; o &#8220;paralizzare&#8221; in misura maggiore o con modalità  pìù gravose rispetto a quelle ordinariamente stabilite dalla legge i diritti del proprietario del suolo interessato dalla sua localizzazione: di conseguenza, anche tale argomento non risulta idoneo ad escludere la sussistenza di un vincolo preordinato all&#8217;esproprio, assoggettabile al normale regime stabilito per detto tipo di vincoli.<br />
Si ritiene inoltre di dover precisare che neppure rileva la circostanza che nè parte ricorrente nè parte resistente abbiano precisato in quale tipologia di rete viaria sia ricompresa la parte di particella catastale di proprietà  di parte ricorrente, oggetto dell&#8217;istanza di riclassificazione, essendosi il Comune resistente limitato ad allegare al certificato di destinazione urbanistica gli articoli delle NTA del PUC in vigore, senza chiarirne la tipologia.<br />
Ed invero, anche ove l&#8217;area di interesse sia destinata alla viabilità  minore di interesse locale, con conseguente applicabilità  dell&#8217;art. 69 delle NTA, che nel disciplinare le opere infrastrutturali per la viabilità  minore interesse locale prevede che &#8220;<em>&amp;Nei nuovi interventi, la disciplina delle aree per la viabilità  fa riferimento alla complessiva fascia. I limiti delle fasce, se non riportati in cartografia, vanno dedotti dalla classificazione e dalle norme del TU.</em><br />
<em>Il tracciato rappresentato in cartografia di Piano assume ruolo indicativo. Ruolo prescrittivo assume la disciplina delle zone agricole configuranti la fascia di rispetto stradale.</em><br />
<em>I tracciati con ruolo indicativo possono essere modificati attraverso piani urbanistici attuativi, o attraverso progetti attuativi di opere di pubblica utilità .</em><br />
<em>L&#8217;ubicazione dei percorsi per pedoni e cicli è indicativa, ed è specificabile nell&#8217;ambito di strumenti attuativi, o di progetti unitari. Il piano esecutivo può apportare integrazioni al sistema delle vie di comunicazione di interesse locale&amp;</em>&#8220;, tale previsione non può valere ad escludere la natura di vincolo preordinato all&#8217;esproprio dei tracciati stradali previsti nel PRG.<br />
Al riguardo occorre premettere che l&#8217;art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, attualmente vigente, ha chiarito quand&#8217;è che un bene deve intendersi sottoposto ad un vincolo preordinato all&#8217;esproprio, e cioè &#8220;<em>quando diventa efficace l&#8217;atto di approvazione del Piano Urbanistico Generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità </em>&#8220;; ribadendo, altresì¬, ai successivi commi 2 e 3 che &#8220;<em>Il vincolo preordinato all&#8217;esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità  dell&#8217;opera.</em>&#8220;, e che &#8220;<em>Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità  dell&#8217;opera, il vincolo preordinato all&#8217;esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall&#8217;articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</em>&#8220;.<br />
Pertanto, come evidenziato con la medesima sentenza n. 864/2019, e ribadito dalla successiva citata sentenza n. 3744/2019 di questa Sezione, la citata norma di riferimento (l&#8217;art. 9 del d.P.R. n. 327/2001) riguarda indistintamente le opere pubbliche previste appunto nel PRG, per le quali tutte, senza eccezioni, deve riconoscersi il carattere di essere frutto di scelte programmatorie di massima (per cui non è chiaro perchè solo per i tracciati stradali dovrebbe riconoscersi la natura di previsione con valenza di zonizzazione e non a fini espropriativi).<br />
Di conseguenza, trattandosi di vincolo espropriativo ed essendo nel caso di specie decorso oltre un quinquennio dalla data di apposizione del vincolo stesso, in quanto impresso alla suddetta porzione di terreno dal PUC del Comune di Benevento, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 54 del 6 dicembre 2012, ed entrato in vigore l&#8217;8 gennaio 2013, come peraltro espressamente rappresentato nella Delibera di Giunta n. 208 del 15 novembre 2019 di approvazione dell&#8217;atto di indirizzo per la predisposizione della Variante al PUC, sussiste l&#8217;obbligo del suddetto Comune di provvedere sull&#8217;istanza di ritipizzazione dell&#8217;area, richiesta dalla ricorrente, limitatamente alla parte dell&#8217;area di sua proprietà  destinata a (strade) viabilità .<br />
Ed invero una volta decaduto un vincolo urbanistico per inutile decorso del quinquennio di efficacia previsto dall&#8217;art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001 (come prima dall&#8217;art. 2, comma 1, della L. 19 novembre 1968 n. 1187), nonchè dall&#8217;art. 38 della L. R. Campania n. 16/2004, il Comune è tenuto ad integrare sul punto il piano urbanistico, dato che la disciplina legislativamente prevista circa i limiti di edificabilità  in caso di decadenza siffatta è per sua natura provvisoria, in quanto tende a supplire a un&#8217;inerzia dell&#8217;ente locale in proposito (cfr. TAR Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2016, n. 5124, 4 settembre 2015, n. 4335, 16 luglio 2009, n. 3979).<br />
Si ritiene di dover altresì¬ specificare che condivisibile giurisprudenza ha chiarito che, a seguito della decadenza di un vincolo preordinato all&#8217;esproprio ed all&#8217;inerzia dell&#8217;ente territoriale nell&#8217;attribuire al terreno una nuova destinazione, il proprietario può promuovere gli interventi sostitutivi della Regione oppure per far accertare l&#8217;illegittimità  del silenzio dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 7339, Cassazione Civile SS.UU. 6 maggio 2009, n. 10362, Cassazione Civile, sez. I, 31 marzo 2008, n. 8384).<br />
Deve precisarsi, in ordine al corretto assolvimento dell&#8217;obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un&#8217;area in relazione alla quale sono decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore, che è in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell&#8217;amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la pìù generale disciplina urbanistica del territorio, pìù idonea e pìù adeguata in relazione all&#8217;interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio (potendo perfino ammettersi la reiterazione degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità  della previsione, comparata con gli interessi pubblici &#8211; C.d.S., sez. IV, 25 settembre 2012, n. 5088, 9 agosto 2005, n. 4225; 30 giugno 2005, n. 3535, TAR Napoli, Sez. VIII, 4 luglio 2019, n. 3744 e 4 settembre 2015, n. 4335 cit.).<br />
Nè può assumere rilevanza la circostanza, pure rappresentata dall&#8217;ente locale resistente nella memoria depositata in data 8 giugno 2020, secondo la quale, avendo esso Comune con Delibera di Giunta n. 208 del 15 novembre 2019 approvato l&#8217;atto di indirizzo per la predisposizione della Variante al PUC, in tale contesto il Settore Urbanistica avrebbe valutato anche l&#8217;istanza di riclassificazione della ricorrente.<br />
Al riguardo, secondo quanto statuito dalla costante giurisprudenza amministrativa in materia di PRG, fatta propria dalla Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 21 febbraio 2005, n. 585, TAR Napoli, sez. VIII, 16 luglio 2009, n. 3979), il semplice avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale non costituisce adempimento da parte del Comune dell&#8217;obbligo di attribuire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante; l&#8217;adempimento esatto e non elusivo di tale obbligo può essere dato soltanto dallo specifico ed immediato completamento del Piano regolatore generale per quella zona, senza attendere la conclusione delle ulteriori e dilatorie procedure che comportano la riconsiderazione dell&#8217;intero piano urbanistico (TAR Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4335).<br />
Ininfluente, perciò, per i fini di cui si discute, è il riferimento all&#8217;adozione del mero atto di indirizzo per la predisposizione della Variante al PUC in quanto esso non fa venir meno l&#8217;obbligo in questione.<br />
Ancora deve aggiungersi che l&#8217;obbligo sussistente in capo al Comune, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi per i Piani Regolatori Generali, può essere assolto sia attraverso una variante specifica, sia attraverso una variante generale, unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità  delle destinazioni giÃ  impresse ad aree situate nelle zone pìù diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse (cfr. TAR Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2016, n. 5124 cit.,16 luglio 2009 n. 3979 cit., C.d.S., sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 585, 12 giugno 1995, n. 439).<br />
Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi fondate le censure dedotte con il presente ricorso e, conseguentemente, tenuto conto della circostanza che con Delibera di Giunta n. 208 del 15 novembre 2019, depositata in giudizio, risulta approvato l&#8217; &#8220;<em>Atto di indirizzo per la predisposizione della Variante al PUC</em>&#8220;<em>,</em> nella quale si è tra l&#8217;altro previsto &#8220;<em>In particolare, la &#8220;variante tecnica in diminuzione&#8221; dovrà : &amp;.</em> <em>7) Operare una riduzione nella previsione di nuove strade privilegiando la riqualificazione di quelle esistenti in coordinamento con il settore OO.PP. con l&#8217;aggiornamento delle tavole di Zonizzazione Acustica, delle reti di urbanizzazione, degli Elettrodotti, del gasdotto, del nuovo tracciato NA- BA di RFI, del raddoppio della strada &#8220;telesina&#8221;;</em>&#8220;. va dichiarato l&#8217;obbligo del Comune di Benevento di provvedere sull&#8217;istanza di nuova pianificazione avanzata dall&#8217;odierna ricorrente in data 21 settembre 2019, dettando una nuova disciplina urbanistica del suolo per cui è causa, provvedendo a integrare il PUC attualmente vigente mediante una variante specifica, da adottarsi entro tre mesi dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notifica (ove antecedente), con salvezza delle iniziative giÃ  assunte con il suddetto atto di indirizzo approvato con Delibera di Giunta n. 208 del 15 novembre 2019, laddove concluse entro il predetto termine.<br />
Nomina sin d&#8217;ora quale commissario <em>ad acta</em>, per l&#8217;ipotesi di inadempienza, il Dirigente dell&#8217;Area Tecnica della Provincia di Benevento, o un Funzionario da lui delegato, affinchè, nella ipotesi di ulteriore inerzia del Comune resistente, provveda in via sostitutiva entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui sopra mediante una variante specifica al PUC.<br />
Il Collegio, in considerazione del principio della soccombenza reciproca, ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
Si fa riserva sulla determinazione del compenso in favore del commissario <em>ad acta</em>, da porre a carico del Comune di Benevento.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, sostituito dall&#8217;articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, va disposta la comunicazione della presente decisione &#8211; una volta passata in giudicato &#8211; alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie, per quanto di ragione della parte ricorrente, nei limiti precisati in motivazione e, per l&#8217;effetto:<br />
1) dichiara l&#8217;obbligo del Comune di Benevento di pronunciarsi espressamente in parte sull&#8217;istanza presentata da parte ricorrente in data 21 settembre 2019, finalizzata alla riqualificazione urbanistica dell&#8217;area di sua proprietà , nei sensi e limiti di cui in motivazione, nel termine di tre mesi dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notifica (ove antecedente), secondo le modalità  di cui in motivazione;<br />
2) nomina commissario <em>ad acta </em>il Dirigente dell&#8217;Area Tecnica della Provincia di Benevento, o un Funzionario da lui delegato, affinchè, nella ipotesi di ulteriore inerzia del Comune resistente, provveda in via sostitutiva entro tre mesi dalla scadenza del temine di cui al punto 1), nei limiti e secondo le modalità  di cui in motivazione;<br />
3) dispone la compensazione delle spese di lite, ma con la rifusione alla ricorrente del contributo unificato nella misura versata, con onere a carico del Comune di Benevento.<br />
4) si riserva sulla determinazione del compenso in favore del commissario <em>ad acta</em>, da porre a carico del Comune di Benevento.<br />
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia &#8211; una volta passata in giudicato &#8211; alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Gaudieri, Presidente<br />
Paola Palmarini, Consigliere<br />
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-30-12-2020-n-6498-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.6498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.5934</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-12-2020-n-5934/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-12-2020-n-5934/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.5934</a></p>
<p>Francesco Gaudieri, Presidente, Paola Palmarini, Consigliere, Estensore PARTI: F. G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Raffaele La Gatta, contro Comune di Casoria, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonietta Rubino, Sulla dichiarazione di dissesto ex art 248 TUEL Enti locali &#8211; dichiarazione di dissesto ex art 248</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-12-2020-n-5934/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.5934</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-12-2020-n-5934/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.5934</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Gaudieri, Presidente, Paola Palmarini, Consigliere, Estensore PARTI: F. G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Raffaele La Gatta,  contro Comune di Casoria, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonietta Rubino,</span></p>
<hr />
<p>Sulla dichiarazione di dissesto ex art 248 TUEL</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Enti locali &#8211; dichiarazione di dissesto ex art 248 TUEL &#8211; ratio della disposizione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>La ratio della disposizione di cui all&#8217;art. 248 TUEL (&quot;Conseguenze della dichiarazione di dissesto&quot;) è quella di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l&#8217;approvazione del rendiconto), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, siano in grado di determinare un&#8217;alterazione della par condicio creditorum.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/12/2020<br /> <strong>N. 05934/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00539/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 539 del 2017, proposto da<br /> Ferdinando Gatto, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Raffaele La Gatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Casoria, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;esecuzione</em></strong><br /> della sentenza n. 1931/2004 emessa dal Giudice di Pace di Marigliano;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Casoria;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con il ricorso in esame, il ricorrente agisce per l&#8217;esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Marigliano indicata in epigrafe recante condanna del Comune di Casoria al pagamento in suo favore della somma di euro 800,00.<br /> In particolare, lamenta che pur avendo ritualmente notificato la sentenza in questione al Comune questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.<br /> Chiede, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento domandando anche la condanna del Comune intimato al pagamento del danno da ritardo.<br /> Si è costituito per resistere il Comune di Casoria facendo presente che con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 5 agosto 2020 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario.<br /> Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Il ricorso va dichiarato improcedibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 248 T.U.E.L. &#8220;dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all&#8217;approvazione del rendiconto di cui all&#8217;articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell&#8217;ente per i debiti che rientrano nella competenza dell&#8217;organo straordinario di liquidazione&#8221;, precisando, altresì¬, che &#8220;le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l&#8217;opposizione giudiziale da parte dell&#8217;ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d&#8217;ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell&#8217;importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese&#8221;; il successivo art. 252 co. 4 chiarisce che &#8220;L&#8217;organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell&#8217;anno precedente a quello dell&#8217;ipotesi di bilancio&#8221;.<br /> La ratio della disposizione di cui all&#8217;art. 248 (&quot;Conseguenze della dichiarazione di dissesto&quot;) è quella di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l&#8217;approvazione del rendiconto), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, sono in grado di determinare un&#8217;alterazione della par condicio creditorum.<br /> Peraltro, il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della p.a. al pagamento di somme di danaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e pertanto rientra nell&#8217;ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa dell&#8217;art. 248 comma 2, D. Lgs. n. 267 del 2000, atteso che la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, in relazione alla molteplicità  dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicchè la tutela della concorsualità  comporta, in linea generale, l&#8217;inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (cfr. Cons. di Stato sez. VI, 26 novembre 2007 n. 6035; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 5 luglio 2018, n. 4458; T.A.R. Sicilia, Catania, 9 luglio 2012, n. 1768)&#8221; &#8211; così¬, questo Tribunale, sez. V, sent. 17/5/19 n. 2618.<br /> In applicazione della normativa sopra richiamata il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile.<br /> L&#8217;esito in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 mediante collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 37/2020 e D.P. n. 31/2020 sede con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Gaudieri, Presidente<br /> Paola Palmarini, Consigliere, Estensore<br /> Rosalba Giansante, Consigliere</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-12-2020-n-5934/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.5934</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.4962</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-11-2020-n-4962/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-11-2020-n-4962/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.4962</a></p>
<p>Francesco Gaudieri, Presidente, Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fabrizio Perla, contro Comune di Lusciano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Somma Caratteristiche e finalità  dell&#8217; istituto del cd. accertamento di conformità  ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-11-2020-n-4962/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.4962</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-2-11-2020-n-4962/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.4962</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Gaudieri, Presidente, Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fabrizio Perla,  contro Comune di Lusciano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Somma</span></p>
<hr />
<p>Caratteristiche e finalità  dell&#8217; istituto del cd. accertamento di conformità  ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; abusi edilizi &#8211; istituto del cd. accertamento di conformità  ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 &#8211; caratteristiche e finalità <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;istituto del cd. accertamento di conformità , o sanatoria ordinaria, nella disciplina dell&#8217;art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 (ma ancor prima in quella dell&#8217;art. 13 della L. n. 47/1985), concerne la legittimazione postuma dei soli abusi formali, cioè di quelle opere che, pur difformi dal titolo (od eseguite senza alcun titolo), risultino rispettose della disciplina sostanziale sull&#8217;utilizzo del territorio, non solo vigente al momento dell&#8217;istanza di sanatoria, ma anche all&#8217;epoca della loro realizzazione. La sanabilità  dell&#8217;intervento, in altri termini, presuppone necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di tipo sostanziale, in presenza della quale, invece, non potrà  non scattare la potestà  sanzionatorio &#8211; repressiva degli abusi edilizi prevista dagli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380 del 2001. Non può ammettersi, infatti, a pena di introdurre una contraddizione all&#8217;interno dello stesso corpus legislativo, che il legislatore da un lato imponga all&#8217;Amministrazione di reprimere e sanzionare gli abusi edilizi, dall&#8217;altro acconsenta a violazioni sostanziali della normativa del settore, quali rimangono &#8211; sul piano urbanistico &#8211; quelle conseguenti ad opere per cui non esista la cd. doppia conformità , dovendosi aver riguardo al momento della realizzazione dell&#8217;opera per valutare la sussistenza dell&#8217;abuso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/11/2020<br /> <strong>N. 04962/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06283/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 6283 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fabrizio Perla, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Brigida, 39;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Lusciano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Somma, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Manuela Lampitella in Napoli, corso Umberto I° n.365;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> con il ricorso introduttivo, della determinazione dirigenziale n.8814 del 31.7.2015 del Comune di Lusciano recante il diniego del permesso a costruire in sanatoria;<br /> con il ricorso per motivi aggiunti, della determinazione dirigenziale n. 7903 del 15.6.2016 di convalida del rigetto dell&#8217;istanza di permesso a costruire in sanatoria.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Lusciano in persona del Sindaco pro tempore;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Fabrizio D&#8217;Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Parte ricorrente ha impugnato la determinazione n. 8814 del 31.7.2015 del Comune di Lusciano recante diniego di un&#8217;istanza di accertamento di conformità  ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, formulando articolate censure.<br /> In particolare, parte ricorrente ha indicato come il Comune aveva giÃ  rilasciato il permesso di costruire in sanatoria con la nota n. 8489 del 24.7.2015, nel quale aveva richiesto il pagamento di quanto dalla stessa Amministrazione calcolato come dovuto in ordine al contributo di costruzione e diritti di segreteria per un totale di Â£ 20.255,36.<br /> La medesima parte ricorrente ha lamentato la violazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 241/90, rispetto al procedimento di autotutela, e dell&#8217;art. 10 bis della legge n. 241/90 e il difetto di motivazione.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune intimato resistendo al ricorso.<br /> Il medesimo Comune, con determinazione dirigenziale n. 7903 del 15.6.2016, ha adottato un atto di convalida del gravato provvedimento di diniego, integrando il contenuto motivazionale del rigetto. Parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso quest&#8217;ultima determinazione, deducendo l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto di convalida per violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione dell&#8217;atto amministrativo e per l&#8217;erroneità  della motivazione riportata nell&#8217;atto di convalida, nonchè per illegittimità  derivata.<br /> DIRITTO<br /> 1) Il ricorso introduttivo si palesa improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti si rivela infondato.<br /> 2) A seguito del provvedimento di convalida il ricorso avverso l&#8217;inziale provvedimento di diniego di permesso di costruire inziale si rivela improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> Il provvedimento di convalida ha, infatti, presto il posto del provvedimento inziale e l&#8217;interesse a ricorrere del ricorrente si è trasferito sull&#8217;atto di convalida, impugnato con motivi aggiunti.<br /> 3) Quanto al ricorso per motivi aggiunti si rivela infondata la censura inerente all&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intervenuta integrazione postuma della motivazione.<br /> Se, infatti, è inammissibile un&#8217;integrazione postuma della motivazione effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi, tale integrazione è invece possibile per l&#8217;Amministrazione mediante l&#8217;emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, ai sensi dell&#8217;art. 21-nonies, comma 2, della L. n. 241 del 1990 (T.A.R. Lazio Roma, sez. I Bis, 6 febbraio 2020 n. 1572).<br /> Ãˆ sempre possibile per l&#8217;Amministrazione assumere in corso di giudizio un provvedimento di convalida, volto ad eliminare i vizi dedotti, tra cui anche il vizio di difetto di motivazione. Il ricorrente, ove ritenga di contestare la legittimità  anche di tale integrazione della motivazione, deve proporre motivi aggiunti, in quanto, una volta così¬ integrata la motivazione dell&#8217;atto impugnato, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di annullare l&#8217;atto per difetto di motivazione, atteso che il provvedimento, per tale mancata impugnativa del nuovo atto, non potrebbe avere un esito diverso, e ciò in relazione a quanto disposto dall&#8217;art. 21-octies, della L. 7 agosto 1990, n. 241 (T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 10 giugno 2011, nn. 348 e 353).<br /> 4) Quanto al merito del diniego, infondate si rivelano le censure di parte ricorrente che affermano la sussistenza delle condizioni previste dall&#8217;art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per il rilascio della sanatoria, rispetto alle quale la medesima ricorrente ha depositato una relazione di parte.<br /> In particolare, il provvedimento di convalida ha giustificato il rigetto per contrasto con il cosiddetto requisito di &#8220;doppia conformità &#8221; delle opere alle prescrizioni vigenti sia al momento della realizzazione dell&#8217;abuso, che a quello della richiesta di sanatoria, previsto dal citato art. 36.<br /> In particolare, il diniego è stato motivato con le due seguenti ragioni:<br /> &#8211; contrariamente a quanto affermato nella relazione tecnica allegata all&#8217;istanza di accertamento di conformità  non si tratta di un &quot;capannone destinato ad uso deposito attrezzi agricoli&quot; bensì¬ di un capannone industriale (&#8220;dal momento che in data 10 marzo 2014 la Polizia Municipale di Lusciano con verbale n. 423 ha accertato l&#8217;esistenza di un capannone industriale e per l&#8217;effetto il Dirigente dell&#8217;UTC del Comune di Lusciano con Ordinanza n. 16 del 11.04.2014 prot. n. 4445 del 15.04.2014 ne ha ingiunto la demolizione&#8221;). La destinazione industriale contrasta con la disciplina prevista dalle NTA del PRG del Comune di Lusciano (art.10) e con la Legge Regionale n. 14/1982, non avendo carattere strumentale alla coltivazione del fondo agricolo;<br /> &#8211; la ricorrente avrebbe assunto la qualità  di imprenditore agricolo solo nel maggio del 2015 e, dunque, dopo l&#8217;adozione dell&#8217;Ordinanza di demolizione n. 16 del 11.04.2014 e il verbale della Polizia Municipale del 12.01.2015 prot. n. 31/15/PM di accertamento della mancata ottemperanza;<br /> In sostanza, quindi, nel primo caso le opere non sarebbero conformi nemmeno alla prescrizioni attualmente vigenti, mentre nel secondo non sarebbero conformi quantomeno alle prescrizioni vigenti al momento della realizzazione dell&#8217;abuso.<br /> In giurisprudenza è comunque pacifica la necessità  del requisito della cosiddetta doppia conformità . In particolare, anche secondo i pìù recenti approdi giurisprudenziali, l&#8217;istituto del cd. accertamento di conformità , o sanatoria ordinaria, nella disciplina dell&#8217;art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 (ma ancor prima in quella dell&#8217;art. 13 della L. n. 47/1985), concerne la legittimazione postuma dei soli abusi formali, cioè di quelle opere che, pur difformi dal titolo (od eseguite senza alcun titolo), risultino rispettose della disciplina sostanziale sull&#8217;utilizzo del territorio, non solo vigente al momento dell&#8217;istanza di sanatoria, ma anche all&#8217;epoca della loro realizzazione. La sanabilità  dell&#8217;intervento, in altri termini, presuppone necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di tipo sostanziale, in presenza della quale, invece, non potrà  non scattare la potestà  sanzionatorio &#8211; repressiva degli abusi edilizi prevista dagli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380 del 2001. Non può ammettersi, infatti, a pena di introdurre una contraddizione all&#8217;interno dello stesso corpus legislativo, che il legislatore da un lato imponga all&#8217;Amministrazione di reprimere e sanzionare gli abusi edilizi, dall&#8217;altro acconsenta a violazioni sostanziali della normativa del settore, quali rimangono &#8211; sul piano urbanistico &#8211; quelle conseguenti ad opere per cui non esista la cd. doppia conformità , dovendosi aver riguardo al momento della realizzazione dell&#8217;opera per valutare la sussistenza dell&#8217;abuso (ex multis Cons. Stato Sez. II, 28/08/2020, n. 5288).<br /> Le censure sollevate nel ricorso per motivi aggiunti si palesano del tutto inidonee a suffragare l&#8217;illegittimità  del provvedimento gravato in relazione alle due indicate motivazioni di rigetto, tra l&#8217;altro entrambe autonomamente sufficienti a motivare il diniego.<br /> Il ricorso, infatti, afferma in modo generico la sussistenza dei requisiti di cui all&#8217;art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, anche riportandosi alla relazione di parte, ma non contesta specificamente la circostanza che trattasi di un capannone a destinazione industriale e, comunque, non allega alcun concreto elemento idoneo a suffragare tale circostanza, in contrasto con il verbale la Polizia Municipale di Lusciano n. 423 del 10 marzo 2014, richiamato nell&#8217;atto gravato.<br /> Quanto al possesso della qualifica di imprenditrice agricola da parte della ricorrente, lo stesso ricorso afferma solamente che la stessa era in possesso di tale qualifica al momento della domanda di sanatoria. Non sussiste perà² alcun elemento, nè nel ricorso per motivi aggiunti, nè nei documenti allegati, che comprovi come tale qualifica fosse in possesso di parte ricorrente anche alla data di realizzazione dell&#8217;abuso e, anzi, ciò appare smentito dalla circostanza, puntualmente evidenziata nel provvedimento in esame, secondo cui la ricorrente ha assunto la qualità  di imprenditore agricolo solo nel maggio del 2015 e, dunque, dopo l&#8217;adozione dell&#8217;Ordinanza di demolizione n. 16 del 11.04.2014, relativa all&#8217;abuso in questione.<br /> 5) In disparte la questione se siano o meno assorbiti dall&#8217;improcedibilità  del ricorso introduttivo, da rigettare sono infine le censure inerenti alla violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/90, riportati quale motivi di illegittimità  derivata formulati nei motivi aggiunti.<br /> In particolare, la nota n. 8489 del 24.7.2015, nel quale il Comune ha indicato i contributi di costruzione e i diritti di segreteria da versare e la necessità  del deposito di ulteriori documenti (alcune dichiarazioni sostitutive), pena l&#8217;archiviazione della richiesta, non è in alcun modo un provvedimento di rilascio della richiesta di sanatoria, bensì¬ un atto endoprocedimentale rispetto al quale il successivo rigetto non si configura quale atto di autotutela, con conseguente inapplicabilità  dell&#8217;art. 7 della legge n. 241/90.<br /> Quanto alla violazione dell&#8217;art. 10 bis della legge n. 241/90 rispetto al provvedimento di diniego, il Collegio ritiene che possa in ogni caso farsi applicazione dell&#8217;art.21 octies, comma 2, della legge n.241/90, trattandosi di ambito provvedimentale a carattere vincolato e risultando che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, considerata l&#8217;applicabilità  di quest&#8217;ultima norma anche alle violazioni dell&#8217;art. dall&#8217;art.10 bis legge n.241/90 (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 23 marzo 2011 , n. 541; Consiglio Stato , sez. VI, 18 marzo 2011 , n. 1673; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 12 settembre 2006 , n. 4412; T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 giugno 2006 , n. 2487; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 06 novembre 2006 , n. 2875).<br /> 6) Per gli indicati motivi il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile e il ricorso per motivi aggiunti va rigettato.<br /> Le spese seguono la soccombenza sul ricorso per motivi aggiunti e vengono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti:<br /> &#8211; dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;<br /> &#8211; rigetta il ricorso per motivi aggiunti.<br /> Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Gaudieri, Presidente<br /> Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere<br /> Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere, Estensore</div>
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