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	<title>T.A.R. Campania - Napoli - Sezione VII Archivi - Giustamm</title>
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	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 08:14:00 +0000</lastBuildDate>
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	<title>T.A.R. Campania - Napoli - Sezione VII Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla competenza all&#8217;adozione dei provvedimenti in materia di deroga ai limiti acustici.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-alladozione-dei-provvedimenti-in-materia-di-deroga-ai-limiti-acustici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:14:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-alladozione-dei-provvedimenti-in-materia-di-deroga-ai-limiti-acustici/">Sulla competenza all&#8217;adozione dei provvedimenti in materia di deroga ai limiti acustici.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Provvedimento amministrativo &#8211; Limiti acustici &#8211; Deroga &#8211; Competenza &#8211; Dirigente. In materia di autorizzazione in deroga ai limiti acustici la competenza appartiene ai dirigenti e non al sindaco, non trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente ma di normale esercizio di poteri amministrativi, sia pure in deroga,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-alladozione-dei-provvedimenti-in-materia-di-deroga-ai-limiti-acustici/">Sulla competenza all&#8217;adozione dei provvedimenti in materia di deroga ai limiti acustici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-alladozione-dei-provvedimenti-in-materia-di-deroga-ai-limiti-acustici/">Sulla competenza all&#8217;adozione dei provvedimenti in materia di deroga ai limiti acustici.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Provvedimento amministrativo &#8211; Limiti acustici &#8211; Deroga &#8211; Competenza &#8211; Dirigente.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In materia di autorizzazione in deroga ai limiti acustici la competenza appartiene ai dirigenti e non al sindaco, non trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente ma di normale esercizio di poteri amministrativi, sia pure in deroga, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), della l. n. 447/1995. Infatti, l’autorizzazione all’effettuazione di uno spettacolo rientra, infatti, tra gli atti di ordinaria competenza dirigenziale, secondo quanto espressamente prevede l’art. 107, c. 5 D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) che, viceversa, mantiene la competenza del Sindaco esclusivamente riguardo alle ordinanze contingibili e urgenti di cui agli artt. 50, c. 3 e 54 dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000, vale a dire riguardo a provvedimenti del tutto estranei a quelli applicabili nel caso di specie.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Maddalena &#8211; Est. Maddalena</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3845 del 2026, proposto da<br />
Aldo Starace, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Starace, Umberto Morelli, Antonio Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Aequa Eventi S.r.l., non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">delle autorizzazioni in deroga acustica, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 447/1995, e dell’art. 20 del Regolamento acustico comunale, rilasciate dal Comune di Vico Equense per i giorni 25 e 27 giugno 2026 in favore della Aequa Eventi s.r.l., di cui si è avuto conoscenza con PEC del 16 giugno 2026 del Responsabile della SUAP del Comune di Vico Equense;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi conseguenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Vico Equense;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che parte ricorrente agisce nel presente giudizio per l’annullamento delle autorizzazioni in deroga acustica, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 447/1995, e dell’art. 20 del Regolamento acustico comunale, rilasciate dal Comune di Vico Equense per i giorni 25 e 27 giugno 2026 in favore della Aequa Eventi s.r.l., deducendo i seguenti motivi di impugnazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Incompetenza. Violazione del D.lgs. 267/2000, in quanto i provvedimenti impugnati, pur essendo di competenza dirigenziale, sono stati adottati dal sindaco;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) Violazione e falsa applicazione della L. 26 ottobre 1995 n. 447, e, in particolare, dell’art. 6, comma 1, lett. h). Eccesso di potere per difetto dei presupposti ed istruttoria. Difetto di motivazione. Omessa comparazione dei contrapposti interessi, in quanto “<i>l&#8217;autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico</i>” non avrebbe potuto essere rilasciata nel caso di specie, in quanto il luogo ove si svolge l’evento (cerimonia nuziale con musica dal vivo) non è un luogo aperto al pubblico, in quanto il Castello Giusso, sito in Vico Equense alla via XI Febbraio, è un condominio privato in cui l’accesso è consentito solo ai condomini, agli inquilini ed ai loro ospiti, ovvero ai terzi che abbiano ottenuto in locazione dal Condominio alcuni spazi condominiali per lo svolgimento di eventi privati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con decreto cautelare n. 1629/2026, è stato così statuito: “Rilevato che parte ricorrente chiede la sospensione delle autorizzazioni in deroga concesse a AEQUA Eventi s.r.l. per gli eventi privati che si svolgeranno nei giorni 25 e 27 giugno 2026 precisando che “<i>l’accoglimento della richiesta misura cautelare non impedirà lo svolgimento dell’evento, né il trattenimento musicale, ma unicamente il contenimento del volume dei dB, in fascia notturna, nei limiti ordinari di zona pari a 45 dB e non 70</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussiste il paventato danno in quanto gli eventi in questione si saranno già verificati al momento della celebrazione della prossima udienza camerale utile e considerato inoltre che analoghe autorizzazioni in deroga sono già state rilasciate nel mese di giugno nonostante le diffide e le proteste degli abitanti del circondario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che, nel contemperamento degli opposti interessi, appare opportuno disporre la sospensione delle impugnate autorizzazioni in deroga e ordinare al Comune di riprovvedere celermente, tenendo conto dei contrapposti interessi della controinteressata e del ricorrente, prevedendo il rispetto di limiti acustici inferiori a quello assentito in deroga (70 db), idonei a preservare le esigenze degli abitanti della zona e nello stesso tempo a garantire che gli eventi previsti nei giorni 25 e 27 giugno 2026 possano comunque svolgersi, prevedendo anche adeguati controlli fonometrici da parte del personale del Comune o dell’ARPAC, in modo da verificare il rispetto dei più rigorosi limiti acustici che devono essere prescritti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la necessità di acquisire le ordinanze impugnate e di ordinare pertanto al Comune di provvedere al deposito delle stesse entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto;”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune si è successivamente costituito e ha depositato le ordinanze impugnate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con memoria del 3 luglio 2026, parte ricorrente ha riferito che per effetto del decreto cautelare, gli eventi del 25 e 27 giugno sono stati celebrati senza beneficiare della consueta deroga ai limiti di emissioni sonore. Ciò nonostante, il ricorrente ha insistito per una pronuncia di merito, sostenendo che a fronte del frazionamento in separate istanze e del rilascio di distinte autorizzazioni in deroga per la stagione 2026, permane un interesse all’annullamento per gli effetti conformativi sul futuro imminente esercizio dell’azione amministrativa. Si è pertanto opposto ad una pronuncia di cui all’art 34, c.3. In ogni caso, il ricorrente ha rilevato che sussiste l’interesse alla declaratoria di illegittimità a fini risarcitori, avendo dedotto e documentato il pregiudizio scaturente dall’esposizione ad emissioni sonore oltre i limiti in ragione dell’effetto cumulo, tenuto conto del numero di eventi in deroga e della sistematicità delle autorizzazioni rilasciate e a rilasciarsi dal Comune. Infine, il ricorrente ha rilevato che l’illegittimità dell’operato della P.A. andrà comunque scrutinato ai fini della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese, sulla cui vittoria espressamente si insiste (ex multis, Tar Napoli, Sez. VII, 3.4.2024 n. 2175</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune ha depositato una memoria, nella quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto per effetto del Decreto Presidenziale monocratico, gli eventi programmati dalla controinteressata per le date del 25 e 27 giugno 2026 si sono svolti senza fruire della deroga originariamente assentita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è inoltre opposto a una pronuncia ai fini risarcitori, in quanto l’art. 34, comma 3, non consente al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati né può giustificare una statuizione conformativa rivolta a disciplinare eventi futuri e solo ipotetici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il Comune, la richiesta di parte ricorrente tenderebbe a convertire un giudizio ormai privo di concreta utilità cautelare in una pronuncia generale sull’esercizio futuro del potere autorizzatorio, sollecitando effetti conformativi rispetto a provvedimenti eventuali, non ancora adottati, non conosciuti nel loro contenuto, non preceduti da alcuna istruttoria concreta e non sottoposti ad alcun contraddittorio processuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, il Comune si è opposto anche all’accertamento dell’illegittimità degli atti gravati anche ai fini della soccombenza virtuale alla luce della sopravvenuta carenza di interesse e dall’inammissibile tentativo del ricorrente di ottenere una pronunzia conformativa sul futuro esercizio dell’azione amministrativa, rappresentando che è infondata la tesi secondo cui una cerimonia nuziale svolta in un complesso di proprietà privata sarebbe, per ciò solo, estranea all’ambito applicativo dell’art. 6, comma 1, lett. h), della l. n. 447/1995.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso, all’odierna udienza, è stato trattenuto in decisione, con l’avviso di una possibile decisione con sentenza in forma semplificata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, come concordemente ammesso da entrambe le parti, a seguito del Decreto Presidenziale monocratico, pur essendo stato autorizzato a modulare la deroga ai limiti acustici in modo da contemperare i contrapposti interessi, il Comune non ha esercitato tale facoltà, cosicché gli eventi programmati dalla controinteressata per le date del 25 e 27 giugno 2026 si sono svolti senza fruire della deroga originariamente assentita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Essendo il ricorso rivolto allo specifico annullamento di detti provvedimenti, non è possibile ravvisare un residuo interesse ai fini conformativi, trattandosi di poteri non ancora esercitati, peraltro soggetti ad eventuali istanze di parte che non risultano ancor proposte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è inoltre possibile procedere, come richiesto da parte ricorrente, all’accertamento della illegittimità dei provvedimenti impugnati a fini risarcitori, in quanto essi non sono stati eseguiti, cosicché essi non possono aver prodotto alcun danno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invece, va verificata la soccombenza virtuale, ai fini della declaratoria sulle spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal fine, il Collegio rileva che il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo di ricorso, in quanto in materia di autorizzazione in deroga ai limiti acustici la competenza appartiene ai dirigenti e non al sindaco, non trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente ma di normale esercizio di poteri amministrativi, sia pure in deroga, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), della l. n. 447/1995.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come correttamente affermato, “L’autorizzazione all’effettuazione di uno spettacolo rientra, infatti, tra gli atti di ordinaria competenza dirigenziale, secondo quanto espressamente prevede l’art. 107, c. 5 D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) che, viceversa, mantiene la competenza del Sindaco esclusivamente riguardo alle ordinanze contingibili e urgenti di cui agli artt. 50, c. 3 e 54 dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000, vale a dire riguardo a provvedimenti del tutto estranei a quelli applicabili nel caso di specie” (TAR Emilia-Romagna, Sez. II, 15 settembre 2023, n. 517).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conclusione, va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse e il Comune deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, come in dispositivo, in ragione del principio della soccombenza virtuale.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Laura Maddalena, Presidente, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gabriella Caprini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Grazia D&#8217;Alterio, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sugli oneri di legge cui è sottoposto il titolare di contrassegno invalidi.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-oneri-di-legge-cui-e-sottoposto-il-titolare-di-contrassegno-invalidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:10:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90690</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-oneri-di-legge-cui-e-sottoposto-il-titolare-di-contrassegno-invalidi/">Sugli oneri di legge cui è sottoposto il titolare di contrassegno invalidi.</a></p>
<p>Circolazione stradale &#8211; Contrassegno invalidi &#8211; Titolarità &#8211; Oneri di legge &#8211; Esigibilità. E&#8217; infondato il ricorso proposto dal titolare di contrassegno invalidi rilasciato ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada contro il provvedimento comunale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-oneri-di-legge-cui-e-sottoposto-il-titolare-di-contrassegno-invalidi/">Sugli oneri di legge cui è sottoposto il titolare di contrassegno invalidi.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-oneri-di-legge-cui-e-sottoposto-il-titolare-di-contrassegno-invalidi/">Sugli oneri di legge cui è sottoposto il titolare di contrassegno invalidi.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Circolazione stradale &#8211; Contrassegno invalidi &#8211; Titolarità &#8211; Oneri di legge &#8211; Esigibilità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E&#8217; infondato il ricorso proposto dal titolare di contrassegno invalidi rilasciato ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada contro il provvedimento comunale con cui, sostanzialmente disattendendo l&#8217; istanza proposta, si è subordinato il suo inserimento nella Banca Dati per l’accesso nelle ZTL e nelle Corsie Preferenziali comunali alla previa indicazione di due veicoli da utilizzare per potervi transitare, giacché gli incombenti richiesti al titolare del contrassegno garantiscono il dominio di questi circa l’utilizzo del medesimo, in un’ottica di prevenzione degli abusi, e si sostanziano in adempimenti riconducibili ai doveri di solidarietà sociale senz’altro esigibili onde assicurare la stessa effettività delle prerogative riconosciute dalla legge al titolare stesso e ai terzi che vantano pari diritti. Non è dato, dunque, ravvisare, in concreto e nelle modalità operative adottate, alcuna inammissibile e ingiustificata compressione e limitazione di un diritto umano fondamentale del disabile alla mobilità personale né alcun ribaltamento del criterio voluto dal legislatore a fondamento dell’autorizzazione in deroga contemplata dall’art. 381, co. 2, del D.P.R. n. 495/1992 (a mente del quale, il contrassegno disabili non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Maddalena &#8211; Est. Caprini</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Riccardo Satta Flores, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Generale Orsini, 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Carla D&#8217;Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) del provvedimento di cui alla nota pec del Comune di Napoli &#8211; Ufficio Z.T.L. diversamente abili, con il relativo modello allegato, trasmessa al ricorrente in data 28 gennaio 2025, con cui è stata di fatto disattesa la sua istanza d’inserimento in Banca Dati per l’accesso nelle ZTL e nelle Corsie Preferenziali comunali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione giuridica soggettiva di esso ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1/08/2025:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) del provvedimento o dei provvedimenti di estremi e data sconosciuti di cui al comunicato pubblicato in data 2 giugno 2025 sul sito istituzionale <i>on line</i> del Comune di Napoli, con il quale si annuncia che dal successivo giorno 3 giugno è disponibile la nuova piattaforma informatica dedicata per il Rilascio contrassegno per persone con disabilità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) di ogni altro atto allo stesso o agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione giuridica soggettiva di esso ricorrente, ivi compresi, se e per quanto occorra, la detta piattaforma e i modelli riprodotti in calce a tale comunicato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">PREMESSO che parte ricorrente, residente nel Comune di Napoli e titolare di contrassegno invalidi &#8211; cd. contrassegno H &#8211; rilasciato ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, impugna:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) con il ricorso introduttivo, notificato in data 4 marzo 2025, la nota pec del Comune di Napoli -Ufficio Z.T.L. diversamente abili con l’allegato modello, trasmessagli in data 28 gennaio 2025, con cui, sostanzialmente disattendendo la propria istanza, si è subordinato il suo inserimento nella Banca Dati per l’accesso nelle ZTL e nelle Corsie Preferenziali comunali alla previa indicazione di due veicoli da utilizzare per potervi transitare, in asserita violazione della normativa in materia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) con atto di motivi aggiunti all’originario ricorso, notificati in data 30 luglio 2025, il comunicato, pubblicato sul sito istituzionale <i>on line</i> del Comune di Napoli, con il quale si annuncia che, a far tempo dal giorno 3 giugno 2025, è disponibile la nuova piattaforma informatica dedicata per il Rilascio contrassegno per persone con disabilità. In calce, sono riprodotti vari modelli, tra cui quello da utilizzare per la Richiesta d’inserimento nell’elenco dei veicoli autorizzati al transito nelle ZTL e AP controllate dai varchi elettronici. Le disposizioni così introdotte, a parere di parte ricorrente, formalizzano, illegittimamente, l’obbligo a carico del cittadino disabile di indicare i dati identificativi di non più di due veicoli per poter avere accesso, con questi, alle ZTL ed alle Corsie Preferenziali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ESAMINATI i motivi di diritto dedotti da parte ricorrente, come di seguito indicati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 16 DELLA COSTITUZIONE E DELL’ART. 26 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE: DEGLI ARTT. 7, 47, 188, 225 E 226 DEL D.LGS. 30.4.1992 N. 285; DELL’ART. 381 DEL D.P.R. 16.12.1992 N. 495; DEGLI ARTT. 11 E 12 DEL D.P.R. 24.7.1996 N. 503; DEGLI ARTT. 9 E 20 DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE, CON PROTOCOLLO, SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ FATTA A NEW YORK IL 13.12.2006 E RATIFICATA CON LA L. 3.3.2009 N. 18 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ED ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO D’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, VIZIO DELLA MOTIVAZIONE, MANIFESTA INGIUSTIZIA, STRARIPAMENTO.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">SPECIFICATO che parte ricorrente lamenta, in via assorbente, la violazione dell’art. 188 del D.Lgs. n. 285/1992 recante il “Nuovo Codice della Strada” finalizzato a garantire, per quanto d’interesse, che venga agevolata la mobilità delle persone disabili che utilizzano veicoli al proprio servizio e, nella specie, dell’art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato col D.P.R. 16.12.1992 n. 495;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">PRECISATO, da parte ricorrente, che tale ultima norma, dopo avere premesso che: “1. Ai fini di cui all&#8217;art. 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide”, statuisce espressamente che: “2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L&#8217;autorizzazione è resa nota mediante l&#8217;apposito contrassegno invalidi denominato: &#8220;contrassegno di parcheggio per disabili&#8221; … Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO dalla medesima parte, nello specifico, che, per quanto illustrato, l’art. 381, co. 2, del D.P.R. n. 495/1992, non vincola il contrassegno rilasciato alla persona con disabilità ad uno specifico veicolo, consentendo viceversa a questa la libera circolazione con qualsiasi veicolo posto, anche occasionalmente, al suo servizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">DEDOTTO conseguentemente che con i provvedimenti qui impugnati, in violazione della disposizione legale e del criterio ivi individuato ai fini dell’autorizzazione in deroga, l’Amministrazione comunale ha inteso subordinare la possibilità per la persona disabile di circolare liberamente nelle zone riservate (ZTL e Area pedonale) alla previa indicazione del numero di targa dei veicoli che verranno utilizzati a tal fine, da associare al contrassegno cui quella persona sia titolare, illegittimamente limitandoli peraltro ad un massimo di due;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO dalla medesima parte che tale condizione, non prevista dalla legge, si risolve in un’inammissibile e ingiustificata compressione e limitazione di un diritto umano fondamentale del disabile &#8211; e cioè quello alla mobilità personale – volto fra l’altro a garantirgli l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità; valori, questi, imprescindibili e ritenuti meritevoli di tutela anche dalla Carta Costituzionale, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 2, 3 e 16;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">OSSERVATO, nella specie, dalla stessa ricorrente, che nell’ipotesi in cui entrambe le autovetture associate al contrassegno non siano disponibili – perché abbisognevoli di interventi di riparazione, o perché ne abbia necessità il proprietario (nel caso in cui non sia questi la persona disabile), ecc. – il titolare del contrassegno sarebbe costretto a rinunciare ad un suo diritto pur espressamente garantito dalla Costituzione e previsto dalla normativa in materia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RICHIAMATA, altresì, dalla medesima parte ricorrente e a supporto della propria pretesa, la normativa sovranazionale, e, nella specie, l’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che riconosce “il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”; la Convenzione delle Nazioni Unite fatta a New York il 13 dicembre 2006 (ratificata con la L. 3.3.2009 N. 18) laddove, riaffermati, nel Preambolo, “l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni ”, si chiarisce, all’art. 1 co. 2, che: “Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, … che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri ” e, sulla scorta di tali premesse, si impegna gli Stati Parti ad adottare “misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili ” (art. 20);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">PUNTUALIZZATO dalla parte che “non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, così pervertendo lo scopo della legge; semmai, si tratterebbe di adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie, sperimentando, ad es., meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza” (Cass. Civ., II, 14.3.2022 n. 8226); “la Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, con l&#8217;ordinanza del 27/09/2022 n. 28144 ha affermato il principio secondo cui il diritto dell&#8217;invalido ad accedere nelle zone a traffico limitato si pone quale diritto incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone” (Tribunale di Napoli, sentenza n. 3099 del 23.03.2023) proprio per essere il “carattere essenzialmente personale del beneficio <i>de quo</i> … inequivocamente attestato dall&#8217;art. 381, secondo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 … il quale dispone che il &lt;&lt;contrassegno invalidi&gt;&gt; da rilasciare alle persone handicappate con capacità di deambulazione ridotta &lt;&lt;è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale&gt;” (Corte Costituzionale, ordinanza n. 328 del 21.07.2000)”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">TUTTO CIO’ PREMESSO;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">VALUTATO il Collegio di potere prescindere dall’esame delle eccezioni in rito, attesa l’infondatezza del presente gravame, pur non ritenendo ultroneo osservare, quanto alla natura degli atti gravati, che l’impugnabilità degli atti amministrativi va riconosciuta ogni qual volta gli stessi risultino asseritamente lesivi (cfr. Cons. Stato, sez. II, 25/02/2025, n. 1651; Cons. Stato, Sez. VII, 27/02/2025, n. 1710), essendo irrilevante, a tali fini, individuarne il <i>nomen iuris</i> oppure stabilire entro quale categoria giuridica essi rientrino (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 02/11/2022, n. 14283);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">PRESO ATTO in via dirimente che, sebbene l’Amministrazione abbia chiesto di fornire i dati identificativi di sole due auto con cui accedere alla ZTL, il soggetto disabile o suo delegato possa sempre, con la nuova piattaforma ed in autonomia, modificare ed adeguare tutte le volte che vuole le targhe delle auto con cui vorrà accedere alla ZTL;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">STIMATO, pertanto, che l’onere chiesto, non particolarmente gravoso, realizza un idoneo contemperamento del diritto alla mobilità delle persone disabili con le esigenze connesse all’effettività dei controlli funzionali a garantire la generale fruibilità di tale diritto, essendo imposto al solo scopo di consentire all’ente comunale il controllo delle auto che accederanno alla zona a traffico limitato anche al fine di non vanificare lo stesso sistema di creazione di aree il cui accesso è permesso ai soli soggetti autorizzati, non potendosi, allo stato, ulteriormente verificare con l’adeguatezza necessaria il rispetto del divieto di accesso nella ZTL all’utenza generalizzata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">CONSIDERATO, che, condivisibilemente, come già statuito:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“18. Va in primo luogo rilevato che, come si ricava dalla piana lettura della norma primaria, è lo stesso art. 1, co. 489, della legge n. 145/2018 ad aver previsto l’associazione dei contrassegni alle targhe dei veicoli utilizzati dai relativi titolari. Nel demandare al decreto ministeriale la definizione delle procedure per l’istituzione della piattaforma, la legge istitutiva non potrebbe che interpretarsi riconducendo all’ambito di attribuzioni così conferito all’Amministrazione anche la definizione delle modalità attraverso le quali realizzare detta associazione, in mancanza delle quali la Piattaforma rimarrebbe priva di qualsivoglia contenuto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Il decreto impugnato ha, peraltro, declinato la prevista associazione opportunamente coordinando la previsione di legge con il disposto dell’art. 381, co. 2, del Regolamento di attuazione del codice della strada, secondo cui il contrassegno “non è vincolato a uno specifico veicolo”, prevedendo che al contrassegno possano essere associati fino a un massimo di due veicoli, con la possibilità, tuttavia, di sostituire successivamente le targhe così indicate senza limitazioni. L’associazione, pertanto, non costituisce un vincolo, bensì un’indicazione richiesta a fini di controllo e che può essere modificata in qualsiasi momento in assoluta autonomia dal titolare del contrassegno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Il ricorrente contesta l’esigenza di provvedere a tali adempimenti sostenendo che il proprio diritto alla circolazione non potrebbe essere sottoposto a siffatti oneri e richiamando a supporto giurisprudenza di legittimità. Il Collegio non condivide, tuttavia, tale impostazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. Anche a prescindere da ogni notazione circa la non obbligatorietà del sistema, va osservato che nelle zone a traffico limitato l’accesso è consentito esclusivamente a particolari categorie di veicoli. Il relativo controllo viene effettuato tipicamente tramite strumenti elettronici che consentono il controllo incrociato della targa del veicolo con le autorizzazioni rilasciate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. Ritenere che tale sistema di sorveglianza sia illegittimo in quanto conculcherebbe il diritto alla circolazione della persona disabile, secondo quanto affermato nel ricorso, significherebbe, di fatto, precludere l’utilizzabilità di tali sistemi in assoluto. L’Amministrazione, infatti, non potrebbe mai sapere se una determinata vettura stia trasportando o meno una persona titolare di contrassegno e, pertanto, il senso stesso delle autorizzazioni in deroga al divieto di accesso non avrebbe più alcun significato, in quanto nei grandi centri abitati, in cui tipicamente insistono le ZTL, il controllo su strada non può che essere circoscritto a casi limitati e sporadici, laddove l’inutilizzabilità dei varchi elettronici si tradurrebbe nella pressoché totale abdicazione a un controllo effettivo del divieto di accesso, con ogni conseguenza sull’eguale diritto di ciascun soggetto autorizzato a circolare e sostare all’interno delle medesime, che ne verrebbe inevitabilmente pregiudicato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. Sennonché, come ha, a più riprese, ribadito la giurisprudenza costituzionale, “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona” (Corte Cost., sentenza 9.5.2013, n. 85).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24. La prospettiva del diritto tiranno è, tuttavia, proprio quella assunta dal ricorrente, in quanto non si comprende in che modo sarebbe possibile verificare altrimenti, efficacemente, il rispetto del divieto di accesso. Il richiamo a strumenti più avanzati di controllo elettronico direttamente conseguenti alle specifiche tecniche del contrassegno (come i microchip installati su di esso), certamente auspicabili, non possono valere a decretare l’illegittimità di ogni altra forma di verifica nel frattempo implementabile e che non si risolva nella rinuncia a un controllo efficace.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25. D’altra parte, gli incombenti richiesti al titolare del contrassegno garantiscono il dominio di questi circa l’utilizzo del medesimo, in un’ottica di prevenzione degli abusi, e si sostanziano in adempimenti riconducibili ai doveri di solidarietà sociale senz’altro esigibili onde assicurare la stessa effettività delle prerogative riconosciute dalla legge al titolare stesso e ai terzi che vantano pari diritti. E’, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente nell’ambito del secondo motivo, posto che la disciplina della Piattaforma unica, peraltro non cogente, in quanto non ne viene imposto l’utilizzo, realizza un idoneo contemperamento del diritto alla mobilità delle persone disabili con le esigenze connesse all’effettività dei controlli funzionali a garantire la generale fruibilità di tale diritto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 5.12.2025, n. 22066, cui si rinvia anche a fini motivazionali);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">VALUTATO che pertanto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, non appare meritevole di accoglimento non ravvisandosi, in concreto e nelle modalità operative adottate, alcuna inammissibile e ingiustificata compressione e limitazione di un diritto umano fondamentale del disabile alla mobilità personale né alcun ribaltamento del criterio voluto dal legislatore a fondamento dell’autorizzazione in deroga contemplata dall’art. 381, co. 2, del D.P.R. n. 495/1992 (a mente del quale, il contrassegno disabili non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">STIMATO tuttavia equo, in ragione della peculiarità della questione dedotta, compensare tra le parti le spese di lite;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria per procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Laura Maddalena, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Grazia D&#8217;Alterio, Consigliere</p>
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			</item>
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		<title>Sull&#8217;integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullintegrazione-in-sede-giudiziale-della-motivazione-dellatto-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 10:42:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullintegrazione-in-sede-giudiziale-della-motivazione-dellatto-amministrativo/">Sull&#8217;integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Atto amministrativo &#8211; Motivazione &#8211; Integrazione in sede giudiziale &#8211; Condizioni. Nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullintegrazione-in-sede-giudiziale-della-motivazione-dellatto-amministrativo/">Sull&#8217;integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Atto amministrativo &#8211; Motivazione &#8211; Integrazione in sede giudiziale &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida. È invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi, com’è nel caso di specie.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Passarelli Di Napoli &#8211; Est. Palliggiano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Settima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2691 del 2021, proposto da:<br />
Teresa Della Corte, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale Elia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Sessa Aurunca, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento (di seguito: anche Soprintendenza), in persona di rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento:</em></p>
<p style="text-align: justify;">1) del provvedimento di cui alla nota prot. MIC / MIC_SABAP-Ce 12/04/2021/0005857-P del 12 aprile 2021, comunicata in pari data a mezzo pec, del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento;</p>
<p style="text-align: justify;">2) di ogni altro atto di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e/o consequenziale e comunque lesivo degli interessi del ricorrente tra cui gli accertamenti e/o l’istruttoria posta a fondamento del provvedimento sub 1).</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 novembre 2024 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con l’odierno ricorso, notificato l’8 giugno 2021 e depositato il successivo il 22, Teresa Della Corte ha impugnato, per l’annullamento, la nota prot. MIC / MIC_SABAP-Ce 12/04/2021/0005857-P del 12 aprile 2021, comunicata in pari data.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la menzionata nota, il Ministero per i Beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento – ha reso il parere negativo alla richiesta di “svincolo archeologico” dalla stessa ricorrente presentata riguardo all’immobile realizzato nel Comune di Sessa Aurunca (CE) – Frazione Piedimonte Località Perticale n. 1, oggetto della domanda di sanatoria edilizia, ai sensi della legge 47 del 1985, presentata al Comune di Sessa Aurunca in data 8 Marzo 1986 prot. 7031.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha dedotto le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Travisamento dei fatti, violazione degli artt. 31 e 33 della legge 47/1985; violazione dell’art. 3 le. n. 241/1990; motivazione carente ed errata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fabbricato realizzato dalla ricorrente all’inizio degli anni 80 e per il quale è stata presentata domanda di condono edilizio ricade in un’area dichiarata di interesse archeologico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel provvedimento impugnato, tuttavia, la Sovrintendenza sembra intendere che è l’immobile e non l’area ad essere sottoposta a vincolo archeologico, circostanza questa che non risponde al vero.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, poiché sull’area in cui è stato realizzato l’immobile non vi è un vincolo di inedificabilità assoluto, era onere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo esporre le ragioni di non compatibilità dell’intervento “con la normativa di tutela”.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo perché, per altri immobili realizzati nella medesima area sottoposta a vincolo archeologico, la Sovrintendenza ha rilasciato il richiesto nulla osta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero si è costituito in giudizio. Con memoria depositata l’11 novembre 2024, ha argomentato per la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza del 13 novembre 2024, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Svoltasi l’udienza, la causa è stata trattenuta per essere decisa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Le due censure, in considerazione dei profili di connessione, possono ricevere trattazione congiunta.</p>
<p style="text-align: justify;">L’immobile in questione, costruito abusivamente, insiste in area sottoposta a vincolo archeologico. Per l’abuso commesso è stata presentata domanda di sanatoria edilizia ai sensi della legge 47/1985.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha prodotto il parere del Consiglio di Stato prot. n. 26684 del 20 settembre 1999, reso su ricorso straordinario proprio su questione analoga, relativa al rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, per un immobile nella predetta località Perticale.</p>
<p style="text-align: justify;">In quell’occasione, il Consiglio di Stato ha valutato fondata la censura di contraddittorietà per carenza di uniformità dell’azione amministrativa, considerata la presenza di situazioni di grave disparità di trattamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nell’attuale vicenda contenziosa, il provvedimento impugnato appare del tutto deficitario per il profilo della motivazione, tanto più che, a sostegno delle ragioni di parte ricorrente, depone il richiamato parere del Consiglio di Stato su questione del tutto analoga alla presente.</p>
<p style="text-align: justify;">Né a rimediare al difetto di motivazione soccorre la memoria difensiva depositata dall’amministrazione atteso che la stessa, in disparte la considerazione della tardività del deposito, si pone quale inammissibile integrazione postuma, lesiva del diritto di difesa di parte ricorrente, senza per giunta fornire alcun chiarimento in ordine ai denunciati profili trattamenti difformi.</p>
<p style="text-align: justify;">Come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza amministrativa, nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida. È invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi, com’è nel caso di specie (Cfr. ex multis TAR Molise, sez. I, 29 giugno 2024, n. 214; Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448; id., sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2001; id., sez. IV, 19 luglio 2021, n. 5401; id., sez. 10 maggio 2021, n. 3666).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è pertanto fondato, con conseguente annullamento della nota impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione intimata.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Ministero e la Soprintendenza intimati al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio, svoltasi in collegamento da remoto – ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. – del giorno 13 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario</p>
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		<item>
		<title>Sull&#8217;onere della prova nel giudizio amministrativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-della-prova-nel-giudizio-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 09:07:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-della-prova-nel-giudizio-amministrativo/">Sull&#8217;onere della prova nel giudizio amministrativo.</a></p>
<p>&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Potere acquisitivo &#8211; Principio di prova &#8211; Onere probatorio &#8211; Motivo di ricorso &#8211; Specificità. &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Art. 40 c.p.a. &#8211; Principio dispositivo &#8211; Metodo acquisitivo &#8211; Inversione dell&#8217;onere della prova &#8211; Inammissibilità. &#8211; Nel giudizio amministrativo il potere acquisitivo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-della-prova-nel-giudizio-amministrativo/">Sull&#8217;onere della prova nel giudizio amministrativo.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Potere acquisitivo &#8211; Principio di prova &#8211; Onere probatorio &#8211; Motivo di ricorso &#8211; Specificità.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Art. 40 c.p.a. &#8211; Principio dispositivo &#8211; Metodo acquisitivo &#8211; Inversione dell&#8217;onere della prova &#8211; Inammissibilità.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; Nel giudizio amministrativo il potere acquisitivo viene esercitato dal giudice quando il vizio lamentato dalla parte sia stato specificamente delineato nel ricorso, e siano stati anche forniti dei seri indizi di prova in relazione alla sua effettiva sussistenza. Mentre in caso di motivi generici e non delineati il ricorso risulta inammissibile. I motivi di ricorso devono essere esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale.</li>
<li>&#8211; Nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 40 del c.p.a. il principio dispositivo con metodo acquisitivo non può mai ridursi ad un’assoluta e generale inversione dell’onere della prova e comunque non consente al Giudice Amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando la ricorrente non si trovi nell’ impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione. Di talché, ai fini della pretesa azionata, si rende necessario che il ricorrente alleghi un adeguato principio di prova circa i presupposti condizionanti la stessa</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Luce &#8211; Est. Giardino</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Settima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2021, proposto da<br />
Rosa Scotto, rappresentata e difesa dall’avvocato Ciro Buononato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Santa Maria La Carità, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del silenzio rigetto serbato dall’Amministrazione comunale sulla istanza di accertamento di conformità assunta al prot. in data 29 ottobre 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 ottobre 2024 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso introduttivo, notificato in data 26.02.2021 e depositato il 26.03.2021, SCOTTO Rosa, premesso di essere proprietaria dell’immobile ubicato in Santa Maria La Carità (NA), alla via Bardascini n. 267, riconosciuto al catasto al foglio 6, particella n. 1022, ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sulla propria istanza di accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. 380/2001 in data 29 ottobre 2020 volta a sanare le opere indicate nel verbale n. 1043/PM del 14/04/2020 redatto dalla polizia municipale del Comune di Santa Maria La Carità.</p>
<p style="text-align: justify;">2. A sostegno del gravame parte ricorrente ha dedotto i seguenti vizi di illegittimità:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 6, D.P.R. 380/2001.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 23, 23 BIS SS. REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7, 10 BIS E SS L. 241/1990 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA. IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO DI POTERE.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLI 24 E 27 DELLA COSTITUZIONE.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5. VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 81 TFUE. ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">6. Il Comune di Santa Maria La Carità, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All’udienza straordinaria in data 16.10.2024, dedicata allo smaltimento dell’arretrato, il Collegio ha formulato avviso, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., circa un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per genericità in violazione dell’art 40 c.p.a., come da dichiarazione riportata a verbale.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Constatata la mancata presenza delle parti, la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Come fatto presente alle parti ex art. 73 c.p.a., il ricorso è inammissibile per genericità in violazione dell’art 40 c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale nel giudizio amministrativo il potere acquisitivo viene esercitato dal giudice quando il vizio lamentato dalla parte sia stato specificamente delineato nel ricorso, e siano stati anche forniti dei seri indizi di prova in relazione alla sua effettiva sussistenza. Mentre in caso di motivi generici e non delineati il ricorso risulta inammissibile. I motivi di ricorso devono essere esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale.</p>
<p style="text-align: justify;">In buona sostanza, nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 40 del c.p.a. il principio dispositivo con metodo acquisitivo non può mai ridursi ad un’assoluta e generale inversione dell’onere della prova e comunque non consente al Giudice Amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando la ricorrente non si trovi nell’ impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione. Di talché, ai fini della pretesa azionata, si rende necessario che il ricorrente alleghi un adeguato principio di prova circa i presupposti condizionanti la stessa (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sentenza, 24/06/2015, n. 8639).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcun principio di prova sulla propria legittimazione e sui presupposti per l’eventuale accoglimento della istanza di accertamento di conformità, peraltro non prodotta agli atti di causa, ovvero sulla c.d. doppia conformità urbanistica, sia al momento della realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione dell’istanza per la sua sanatoria, che costituisce onere a carico della parte ricorrente (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 08/06/2023, n. 546).</p>
<p style="text-align: justify;">10. In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra svolte il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità in quanto sprovvisto di qualsivoglia principio di prova.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Nulla spese stante la mancata costituzione dell’ente civico intimato.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Rita Luce, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Giardino, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Fabio Belfiori, Referendario</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2021 n.4302</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-6-2021-n-4302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-6-2021-n-4302/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-6-2021-n-4302/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2021 n.4302</a></p>
<p>Pres. Liguori &#8211; Est. Casalanguida Sugli appalti di servizi ad alta intensità  di manodopera. Contratti della p.a. &#8211; Appalti di servizi ad alta intensità  di manodopera &#8211; Art.95, co. 2 e 3, del d. lgs. n. 50/2016 &#8211; Scelta del criterio del minor prezzo &#8211; Illegittimità  &#8211; Adozione del criterio dell&#8217;offerta</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-6-2021-n-4302/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2021 n.4302</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Liguori &#8211; Est. Casalanguida</span></p>
<hr />
<p>Sugli appalti di servizi ad alta intensità  di manodopera.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Appalti di servizi ad alta intensità  di manodopera &#8211; Art.95, co. 2 e 3, del d. lgs. n. 50/2016 &#8211; Scelta del criterio del minor prezzo &#8211; Illegittimità  &#8211; Adozione del criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Obbligo &#8211; Anche in caso di servizi con caratteristiche standardizzate.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indizione di una procedura per l&#8217;affidamento di un servizio ad alta intensità  di manodopera con il criterio del minor prezzo anzichè con quello dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa determina la violazione dell&#8217;art. 95, co. 2 e 3, del d. lgs. n. 50/2016.Sull&#8217;argomento si , infatti, di recente pronunciato il massimo organo della giustizia amministrativa (cfr. Cons. St., ad. plen., 21/5/2019, n. 8),  all&#8217;uopo chiarendo che il comma 2 citato enuncia la regola secondo cui l&#8217;aggiudicazione  disposta con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo ovvero sulla base dell&#8217;elemento prezzo o del costo, il comma 3 stabilisce l&#8217;obbligo tassativo, in determinati casi tra i quali l&#8217;affidamento dei servizi &#8220;<em>ad alta intensità  di manodopera</em>&#8220;, di utilizzare il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, e i comma 4 e 5 contemplano la possibilità , con &#8220;<em>adeguata motivazione</em>&#8220;, di avvalersi del criterio del minor prezzo in determinati casi, tra cui &#8220;<em>i </em><em>servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato</em>&#8220;, di modo che, nell&#8217;ipotesi in cui un servizio ad alta intensità  di manodopera abbia contemporaneamente caratteristiche standardizzate emerge un conflitto tra disposizioni tra loro contrastanti, che richiede di essere risolto con l&#8217;individuazione della norma prevalente. Sennonchè la regola posta dal comma 3, e cio l&#8217;obbligo di ricorrere al criterio del miglior rapporto qualità /prezzo, ha un carattere preminente rispetto alla facoltà  discrezionale prevista dal comma 4 di avvalersi del criterio del prezzo più basso, che ha valore subvalente, per cui sulla base di tali premesse si  stabilito che gli appalti di servizi ad alta intensità  di manodopera ai sensi degli artt. 50, co. 1, e 95, co. 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità /prezzo, quand&#8217;anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Settima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2021, proposto da<br /> Di Riso Gerardo, in qualità  di legale rappresentante <i>pro tempore</i> dell&#8217;omonima ditta, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Vitolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Ezio Maria Zuppardi in Napoli, viale Gramsci, n. 16;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Casola di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante <i>pro tempore,</i>rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Gruppo i Cipressi S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione del responsabile dell&#8217;area tecnica del Comune di Casola di Napoli, n. 69 del 24.03.2021, recante l&#8217;aggiudicazione definitiva alla ditta &#8220;Gruppo I Cipressi s.r.l.&#8221; della gara finalizzata all&#8217;affidamento dei servizi cimiteriali (&#8220;<i>Esecuzione delle operazioni di servizi cimiteriali presso il cimitero di Casola di Napoli compreso smaltimento rifiuti speciali per anni 5</i>&#8220;), per la durata di anni cinque e per il prezzo a base d&#8217;asta di euro 131.236,19, oltre IVA e oneri della sicurezza;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Capitolato speciale d&#8217;appalto e del bando di gara (ove esistente), approvati con la determinazione dirigenziale n.175 del 28.09.2020, parimenti impugnata, con cui il Comune di Casola di Napoli ha indetto la procedura aperta de qua, ex art. 60 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., avviata mediante procedura MEPA RdO n.27442020 in data 10.02.2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per quanto di ragione, della deliberazione di G.M. n.63 del 07.09.2020, con cui veniva determinato il periodo di affidamento dei servizi di cui trattasi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti i verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice con riferimento alla gara de qua;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto, non conosciuto, adottato dall&#8217;Amministrazione appaltante e/o dalla Commissione giudicatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Casola di Napoli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021 la dott.ssa Cesira Casalanguida,</p>
<p style="text-align: justify;">in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui all&#8217;art. 6 comma 1 del d.l. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Il ricorrente, in qualità  di partecipante alla procedura, ha impugnato la determinazione n. 69 del 24 marzo 2021 del responsabile dell&#8217;area tecnica del Comune di Casola di Napoli, avente ad oggetto l&#8217;affidamento in via definitiva dei servizi cimiteriali, fatte salve le verifiche previste da legge, alla ditta &#8220;Gruppo I Cipressi s.r.l.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. &#8211; Ai fini di una più compiuta comprensione della vicenda oggetto di contenzioso, giova ripercorrere l&#8217;<i>iter</i> seguito dall&#8217;amministrazione, desumibile dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con determina a contrarre n. 175 del 28.09.2020, il responsabile dell&#8217;area tecnica del Comune di Casola di Napoli ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, finalizzata all&#8217;affidamento dei servizi cimiteriali (i.e.<i> &#8220;Esecuzione delle operazioni di servizi cimiteriali presso il Cimitero di Casola di Napoli compreso smaltimento rifiuti speciali per anni 5</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella determina si specificava che l&#8217;affidamento, ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, sarebbe avvenuto previa indagine di mercato finalizzata all&#8217;acquisizione di manifestazione di interesse, mediante esperimento di procedura di comparazione tra due o più operatori economici, in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ovvero di comparazione di offerte, determinato mediante ribasso percentuale unico rispetto al servizio predisposto; il costo del servizio programmato per il periodo 2020-2025 ammontava ad ¬ 162.807,05.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel capitolato speciale di gara l&#8217;importo posto a base d&#8217;asta era pari ad euro 131.236,19, oltre IVA, di cui Euro 3.200,88 (euro tremiladuecento/88) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto prot. 7175 del 7.10.2020, avente ad oggetto &#8220;<i>Avviso Manifestazione di interesse</i>&#8221; si specificava che &#8220;<i>la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità  ad essere invitati a presentare offerta; con il presente avviso, pertanto, non  indetta alcuna procedura di gara</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella Determinazione dirigenziale n. 69 del 24.03.2021 si rilevava che</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in data 10 febbraio 2021 veniva indetta procedura MEPA RdO n. 2744202, con invito aperto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;esito della procedura, ai sensi dell&#8217;art. 97, comma 2 <i>bis,</i> D. Lgs 50/2016, modificato al fino al 31.12.2021 dalla L. n. 120/2020, la soglia di anomalia risultava pari al 23,65%;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per effetto di tale calcolo la prima offerta ritenuta utile, tra quelle pervenute, era quella della ditta &#8220;Gruppo Cipressi s.r.l.&#8221;, con un ribasso del 21,70% minore della soglia di anomalia pari a 23,65%;</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; In ragione di quanto premesso, con la suddetta determinazione il servizio oggetto di procedura veniva affidato alla ditta &#8220;Gruppo I Cipressi&#8221; s.r.l., fatte salve le verifiche previste dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale determinazione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. la violazione dell&#8217;art. 95 comma 2 del d. Lgs. 50/2016, per avere l&#8217;amministrazione scelto ed utilizzato, quale criterio di aggiudicazione, quello del &#8220;minor prezzo&#8221; in luogo dell'&#8221;<i>offerta economicamente più vantaggiosa</i>&#8220;, richiesta per i contratti relativi ai c.d. servizi ad alta intensità  di manodopera, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 95.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene, in proposito, il ricorrente che l&#8217;oggetto della gara in questione  riferito ad un servizio ad alta intensità  di manodopera per essere il relativo costo superiore alla soglia del 50% dell&#8217;importo totale dell&#8217;appalto. Esclude che si possa parlare di servizio standard, essendo compresi la pulizia e il trattamento dei rifiuti che richiederebbero la soluzione di problematiche non preventivamente individuabili, analogamente a tutte le altre operazioni prettamente cimiteriali, quali quelle di esumazione, estumulazione, inumazione, tumulazione, tratta-mento dei resti mortali, differenziazione dei rifiuti;</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. la violazione dell&#8217;art. all&#8217;art.1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e dell&#8217;art. 97 del D. Lgs, 56/2016 e ss.mm.ii., oltre all&#8217;eccesso di potere sotto plurimi profili.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene di essersi collocata al primo posto in graduatoria all&#8217;esito del procedimento di calcolo della soglia di anomalia e del successivo &#8220;taglio delle ali&#8221;, con un&#8217;offerta riportante un ribasso (anomalo) del 30,76%.</p>
<p style="text-align: justify;">Contesta alla stazione appaltante di non aver attivato il sub procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, ai sensi dell&#8217;art. 97 del D. Lgs. n.50/2016, e di averla estromessa dalla procedura senza esternare alcuna motivazione e in assenza di qualsiasi doveroso richiamo normativo, aggiudicando il servizio alla seconda classificata. Lamenta la carenza di motivazione del provvedimento di aggiudicazione in ragione della mancanza di richiami normativi, non rinvenibili nella legge di gara. Nè soccorrerebbe, nel senso di rendere legittima la determinazione di aggiudicazione impugnata, la previsione di cui all&#8217;art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n.120/2020 (&#8220;<i>Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all&#8217;esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell&#8217;articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del D. lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque</i>&#8220;), in quanto ritenuta applicabile unicamente alle procedure di gara che nel bando abbiano espressamente recepito la norma. Contesta, pertanto, l&#8217;assenza nella normativa di gara della previsione relativa all&#8217;automatismo espulsivo ex art.1, comma 3, D.L. n.76/2020</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Il Comune di Casola di Napoli si  costituito in giudizio e con memoria depositata in data 28 aprile 2021 ha argomentato sulla infondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. &#8211; Quanto al primo motivo di censura, a sostegno della legittimità  del criterio di aggiudicazione prescelto dall&#8217;ente locale (quello del minor prezzo) richiama la previsione di cui all&#8217;art. 95, comma 4, lett. b), d.lgs. 50/2016 che facoltizza le SS.AA. all&#8217;utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, attesa l&#8217;impossibilità  di una reale comparazione tra la qualità  delle offerte. Nega che il servizio oggetto di gara possa considerarsi &#8220;<i>ad alta intensità  di manodopera</i>&#8220;, con la conseguente inapplicabilità  dell&#8217;art. 95, comma 3, lett. a), d.lgs. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. &#8211; Con riferimento alla censura di cui al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la contestazione relativa alla mancata attivazione del subporocedimento di verifica dell&#8217;anomalia &#8220;<i>in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nella legge di gara</i>&#8220;, ha opposto di aver effettuato l&#8217;affidamento in ottemperanza al d.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, il cui art. 97 comma 2 <i>bis</i> prevede l&#8217;esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia quando vi siano almeno 5 offerte. Esclude che l&#8217;applicazione della legge sia subordinata alla specifica previsione o richiamo nella <i>lex specialis</i>. Ritiene legittima l&#8217;esclusione delle offerte superiori alla soglia di anomalia e il conseguente affidamento del servizio alla prima ditta con offerta inferiore a quella anomala, cio il Gruppo Cipressi s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;asserito <i>deficit</i> di motivazione, ha evidenziato di aver indicato le percentuali di ribasso calcolate, e in relazione, da un lato, alla soglia di anomalia delle offerte, ex art. 97 d.lgs. 50/2016, e, dall&#8217;altro, in riferimento al ribasso offerto (del 30,76%) dalla ditta ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Con ordinanza n. 866 del 6 maggio 2021  stata accolta l&#8217;istanza cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessun atto veniva successivamente depositato.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; Alla pubblica udienza del 16 giugno 2021, svoltasi da remoto mediante collegamento in videoconferenza, la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Il ricorso  fondato nei limiti di quanto di seguito argomentato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. . Meritevole di favorevole apprezzamento si rivela il primo motivo di ricorso in ordine alla violazione dell&#8217;art. 95, co. 2 e 3, del d. lgs. n. 50/2016, con riferimento all&#8217;indizione di una procedura per l&#8217;affidamento di un servizio ad alta intensità  di manodopera con il criterio del minor prezzo anzichè con quello dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sull&#8217;argomento si  di recente pronunciato il massimo organo della giustizia amministrativa (cfr. Cons. St., ad. plen., 21/5/2019, n. 8), a cui si  conformato anche questo Tribunale. (T.A.R. Napoli, sez. III, sent. 3823 del 10.7.2019) proprio con riferimento ad una procedura avente ad oggetto i servizi cimiteriali, all&#8217;uopo chiarendo che:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>99- il comma 2 enuncia la regola secondo cui l&#8217;aggiudicazione  disposta con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo ovvero sulla base dell&#8217;elemento prezzo o del costo;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; il comma 3 stabilisce l&#8217;obbligo tassativo, in determinati casi tra i quali l&#8217;affidamento dei servizi &#8220;ad alta intensità  di manodopera&#8221;, di utilizzare il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; i comma 4 e 5 contemplano la possibilità , con &#8220;adeguata motivazione&#8221;, di avvalersi del criterio del minor prezzo in determinati casi, tra cui &#8220;i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato&#8221;;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; nell&#8217;ipotesi in cui un servizio ad alta intensità  di manodopera abbia contemporaneamente caratteristiche standardizzate emerge un conflitto tra disposizioni tra loro contrastanti, che richiede di essere risolto con l&#8217;individuazione della norma prevalente;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; sennonchè la regola posta dal comma 3, e cio l&#8217;obbligo di ricorrere al criterio del miglior rapporto qualità /prezzo, ha un carattere preminente rispetto alla facoltà  discrezionale prevista dal comma 4 di avvalersi del criterio del prezzo più basso, che ha valore subvalente.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Sulla base di tali premesse si  stabilito che &#8220;gli appalti di servizi ad alta intensità  di manodopera ai sensi degli artt. 50, co. 1, e 95, co. 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità /prezzo, quand&#8217;anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice&#8221;::.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo il Collegio non ha invero ragione di discostarsi dalle suddette conclusioni, per cui l&#8217;indizione con il criterio del prezzo più basso della procedura in questione, relativa all&#8217;affidamento dei servizi cimiteriali,  illegittima e va conseguentemente annullata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè alcun dubbio circa l&#8217;alta intensità  di manodopera residua dalla <i>lex specialis</i> di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Dirimente risulta anzi il capitolato speciale di appalto, che specifica agli artt. 1 e 2, rispettivamente l&#8217;oggetto e le operazioni cimiteriali comprese.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto  relativo all&#8217;esecuzione <i>&#8220;di tutti i lavori e le forniture necessarie per l&#8217;esecuzione di operazioni cimiteriali e precisamente:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>1) Apertura e chiusura dei cancelli di ingresso del cimitero comunale e pulizia giornaliera dei viali, secondo quanto stabilito all&#8217;art. 8;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2) Servizi su prenotazione quali: ricevimento salme, tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, ricognizioni, estumulazioni, condizionamenti, traslazioni, secondo i dettami e le procedure stabilite dalla normativa vigente in materia;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3) Pulizia cimitero e cura del verde;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>4) Manutenzione ordinaria dell&#8217;impianto idrico di scarico e di carico;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>5) Raccolta rifiuti;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>6) Analisi, trasporto e smaltimento dei rifiuti misti di attività  di costruzione e demolizione e dei rifiuti non biodegradabili (residui esumazioni);</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>7) Forniture di cassettine ossario ivi compreso la saldatura, ai sensi di legge.&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore conferma all&#8217;evidente prevalenza della manodopera si desume dal successivo art. 2 che specifica ulteriormente le attività  da svolgere.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di ricorso, in conclusione,  fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. &#8211; Il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la scelta della stazione appaltante di fare applicazione dell&#8217;esclusione automatica come prevista dal d.l. n. 76/2020 art. 1 comma 3, risulta, invece, infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova rilevare a riguardo che l&#8217;art. 1 del d.l. n. 76/2020 intitolato &#8220;<i>procedure per l&#8217;incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all&#8217;aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia&#8221;</i>, oltre ad aver previsto, al comma 2 lett. b), l&#8217;applicazione della procedura negoziata senza bando, e previa consultazione di almeno cinque operatori, per i servizi e forniture sino alla soglia comunitaria, al co. 3 ha precisato che, in tali ipotesi: &#8220;<i>le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità  di trattamento, procedono, a loro scelta, all&#8217;aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa ovvero al prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all&#8217;esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell&#8217;articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;">Sulla valenza delle richiamate previsioni si  già  pronunciata la giurisprudenza da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, chiarendo che (T.A.R. Torino, sez. I, sent. 736 del 17.11.2020) &#8220;<i>Il legislatore, assumendo che l&#8217;efficacia della spesa pubblica &#8211; declinata in questo caso in termini di maggiore rapidità  della sua erogazione &#8211; possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica, una forma di volano dell&#8217;economia, ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice dei contratti, con scadenza al 31.12.2021, la quale privilegia forme di gara più snelle e modalità  di gestione &#8220;meccanica&#8221; di alcuni passaggi (quali, nel caso che interessa, il giudizio di anomalia condotto con esclusione automatica delle offerte anomale)&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, ancora  stato prospettato da parte ricorrente che l&#8217;esclusione automatica, non essendo esplicitamente richiamata, non potesse essere nell&#8217;occasione applicabile, poichè comunque le ragioni della stessa avrebbero dovuto essere enunciate e motivate negli atti di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, anche nella suindicata sentenza, un analogo assunto  stato superato affermandosi che la &#8220;<i>soluzione, oltre a non trovare riscontro nel dato letterale di legge, che pare piuttosto idoneo, ove necessario, ad eterointegrare la disciplina di gara, non risulterebbe nuovamente funzionale all&#8217;obiettivo di celerità  delle procedure poichè inserirebbe una, ennesima, previsione di carattere facoltativo con onere di motivazione circa la scelta effettuata (esclusione automatica o meno) in un contesto di atti generali quali le leggi di gara, che fisiologicamente si presterebbe poi a contestazioni circa l&#8217;opportunità  e/o la sufficiente giustificazione della scelta, con effetti nuovamente potenzialmente opposti al dichiarato fine di rendere celere ed automatico l&#8217;esito della procedura</i>&#8221; ( T.A.R. Torino, sent. 736/2020, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. &#8211; Nè risulta condivisibile l&#8217;ulteriore prospettazione di parte ricorrente secondo cui, se la disciplina derogatoria ha disegnato una procedura negoziata di affidamento sottosoglia, con esclusione automatica delle offerte risultate anomale quando siano pervenute almeno cinque offerte, la normativa si porrebbe in contrasto con la disciplina eurounitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto va chiarito che &#8220;<i>la disciplina in questione opera sottosoglia, cio in un contesto in cui, al più, sono applicabili i principi di derivazione eurounitaria; la giurisprudenza eurounitaria predica siffatta applicabilità  sull&#8217;assunto che sia individuabile un interesse transfrontaliero della gara</i>&#8221; nel caso in esame non ravvisabile (in senso conforme T.A.R. Torino, sent. 736/2020, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">6.4. &#8211; Va, pertanto, ribadita l&#8217;infondatezza del secondo motivo.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; La fondatezza del primo motivo determina, comunque, in definitiva, l&#8217;accoglimento del ricorso nei limiti di cui in motivazione, e, per l&#8217;effetto, l&#8217;annullamento degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Casola al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore del legale antistatario, liquidate in ¬ 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui all&#8217;art. 6 comma 1 del d.l. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.204</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-1-2021-n-204/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-1-2021-n-204/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.204</a></p>
<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Michele Buonauro, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Scafetta contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Militari : il contenuto e le finalità  del provvedimento di trasferimento Forze Armate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-1-2021-n-204/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.204</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-1-2021-n-204/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.204</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Michele Buonauro, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Scafetta contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli</span></p>
<hr />
<p>Militari : il contenuto e le finalità  del provvedimento di trasferimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Forze Armate &#8211; Militari &#8211; provvedimento di trasferimento &#8211; contenuto e finalità </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>I provvedimenti di trasferimento d&#8217;autorità  di militari:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>a) sono qualificabili come &quot;ordini&quot;, rispetto ai quali l&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>b) sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>c) sono sottratti all&#8217;applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità  di quanto ora testualmente dispone l&#8217;art. 1349, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>d) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l&#8217;interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio  prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 12/01/2021<br /> <strong>N. 00204/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02521/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2521 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico legale in Napoli, via Diaz n. 11;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento dello Stato Maggiore Esercito prot. n. -OMISSIS-del 15 aprile 2019, notificato al ricorrente in pari data, recante ad oggetto &#8220;<em>-OMISSIS&#8211; CONFORDOT. C.LE Maggi. Ca -OMISSIS-</em>&#8220;;<br /> &#8211; nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi dei diritti del ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2021 il dott. Michele Buonauro, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 176/2020, e uditi gli avvocati intervenuti parimenti da remoto, come da verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il ricorrente, in servizio presso la Caserma di Maddaloni, ha contestato il provvedimento prot. n. M_DE24094REG2019 0007904 del 28.01.2019, recante &#8220;<em>-OMISSIS&#8211; CONFORDOT)</em>&#8220;, con cui lo Stato Maggiore dell&#8217;Esercito ha disposto il suo trasferimento di autorità  presso il Reggimento Logistico &#8220;Taurinense&#8221;, dislocato in Rivoli, provincia di Torino.<br /> 1.1. Avverso tale determinazione, il ricorrente muove le seguenti censure: difetto d&#8217;istruttoria e di motivazione, con particolare riferimento alla situazione personale e familiare rappresentata da esso interessato (separato, con affidamento condiviso dei due figli minori e obbligo di visita agli stessi due volte a settimana, nonchè obbligo di tenere entrambi per un fine settimana ogni 15 giorni presso la propria abitazione; padre di un bimbo di sette mesi con molteplici problemi di salute, nato da una successiva convivenza) che investe interessi e valori costituzionalmente tutelati; violazione del principio di proporzionalità  e ragionevolezza, nella parte in cui la motivazione non tiene conto che si debba agevolare il ricongiungimento familiare, sia pure contemperato con le esigenze di organico e di servizio; violazione delle garanzie partecipative dell&#8217;interessato e, in particolare, omessa ponderazione delle circostanze ostative al trasferimento, rappresentate con memoria endoprocedimentale.<br /> 1.2. Si  costituita l&#8217;amministrazione della difesa, e ha concluso per il rigetto dell&#8217;impugnazione.<br /> 1.3. All&#8217;udienza dell&#8217;8 gennaio 2021 il ricorso  stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2. Il ricorso  meritevole di accoglimento.<br /> 2.1. Giova, in primo luogo, richiamare l&#8217;articolo 1349 (Ordini militari) del codice dell&#8217;ordinamento militare, il quale dispone che:<br /> &#8220;<em>1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità  di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto &#8230;</em><br /> <em>3. Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 </em>[Principi, Partecipazione al procedimento amministrativo, Semplificazione dell&#8217;azione amministrativa]&#8221;.<br /> 2.1.1. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, nella fattispecie in esame i provvedimenti di trasferimento d&#8217;autorità  di militari:<br /> &#8220;<em>a) sono qualificabili come &quot;ordini&quot;, rispetto ai quali l&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto;</em><br /> <em>b) sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale;</em><br /> <em>c) sono sottratti all&#8217;applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità  di quanto ora testualmente dispone l&#8217;art. 1349, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;</em><br /> <em>d) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l&#8217;interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio  prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato</em>&#8221; (Cons. Stato, sez. IV, n. 2267/2019).<br /> 2.2. Con specifico riferimento all&#8217;obbligo motivazionale, sebbene l&#8217;orientamento giurisprudenziale sottragga i trasferimenti del personale militare all&#8217;onere della motivazione, in quanto da classificarsi nella categoria degli ordini, tale tesi deve, in alcuni casi certamente particolari, essere contemperata con il principio generale dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990, considerando anche l&#8217;evoluzione registrata dalla giurisprudenza costituzionale in materia (Corte costituzionale, sentt. nn. 113/1997, 197/1994, 17/1991); con la conseguenza che l&#8217;ordinamento militare, seppur peculiare, non  &quot;<em>impermeabile al sindacato del Giudice</em>&quot;.<br /> D&#8217;altro canto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale (v. sul punto Cons. Stato IV, n. 4577/2011 e, meno recentemente, V, 27 aprile 1994 n. 378; VI Sez., 27 maggio 1989 n. 704; IV Sez., 3 luglio 1985 n. 268; V Sez., 18 giugno 1984 n. 469), &#8220;<em>le esigenze di servizio della pubblica amministrazione richiamate dal provvedimento di trasferimento non sono ritenute sindacabili da parte del giudice amministrativo, rientrando nell&#8217;ampia potestà  discrezionale autoorganizzativa dell&#8217;amministrazione. Al contempo, un sindacato più approfondito su una motivazione formale genericamente riferita alle esigenze del servizio  esercitabile soltanto se il militare deduca precisi elementi che smentiscano &quot;in toto&quot; le esigenze affermate dall&#8217;amministrazione (facendo emergere un&#8217;assoluta arbitrarietà  e quindi abnormità  dell&#8217;atto di trasferimento) (Cons. Stato, n. 2187/2011)</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 3261 del 2018).<br /> 3. Ne deriva che, pur non potendo, in questa sede, essere formulate valutazioni di merito da contrapporre utilmente a quelle effettuate dall&#8217;Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 4023 del 2016), le richiamate coordinate giurisprudenziali in ordine all&#8217;insindacabilità  delle scelte dell&#8217;Amministrazione e alla sufficienza della motivazione purchè riferita, ancorchè genericamente, alle esigenze di servizio, trovano un limite intrinseco nel caso in cui &#8211; come nella specie &#8211; i presupposti del disposto trasferimento risultino in concreto palesemente insufficienti ed il trasferimento stesso irragionevole.<br /> In particolare, il Collegio ravvisa, nel caso in esame, profili di incompletezza nella valutazione delle ragioni del trasferimento, alla luce della notevole distanza fra la sede di attuale servizio e la sede designata, unitamente alla peculiare situazione familiare del ricorrente.<br /> Ed invero, ancorchè il trasferimento sia motivato mediante il richiamo alla necessità  di dare attuazione alla &#8220;Pianificazione di impiego decentrata&#8221;, non emerge dagli atti depositati in giudizio una adeguata ricongnizione in ordine alla inesistenza di vacanze nella sua stessa qualifica (anche) in sedi più vicine, nè sono stati sufficientemente chiariti i motivi per i quali l&#8217;amministrazione ha ritenuto la maggiore utilità  della copertura dei posti, pure vacanti, nella diversa sede di Torino, soprattutto alla luce delle rilevantissime problematiche familiari del ricorrente, riconosciute, sia pure solo ai fini del differimento della presa di servizio, dalla stessa amministrazione resistente.<br /> 4. Pertanto, proprio in ragione della mancata adeguata ponderazione della pluralità  di interessi emersi (riconosciuti e fatti propri dall&#8217;amministrazione nell&#8217;ambito del medesimo procedimento di trasferimento), il provvedimento non risulta munito di un appagante corredo motivazionale sotto il profilo della proporzionalità  della misura adottata, con conseguente fondatezza dell&#8217;impugnazione ed annullamento dello stesso, fatti salvi gli ulteriori atti di riesercizio del potere.<br /> 5. La peculiarità  della fattispecie e l&#8217;esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi supporta la decisione di compensare integralmente le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 176/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michelangelo Maria Liguori, Presidente<br /> Michele Buonauro, Consigliere, Estensore<br /> Valeria Ianniello, Primo Referendario</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.5904</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-12-2020-n-5904/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore PARTI: Marina I., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Soprano, contro Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici per Napoli e Provincia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore PARTI: Marina I., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Soprano,  contro Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici per Napoli e Provincia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli</span></p>
<hr />
<p>Decreto di dichiarazione di interesse culturale : la notifica ai privati proprietari, possessori o detentori ha natura meramente informativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Beni culturali &#8211; decreto di dichiarazione di interesse culturale &#8211; carattere recettizio &#8211; non sussiste &#8211; notifica ai privati proprietari, possessori o detentori-  natura meramente informativa &#8211; è tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Il decreto che reca la dichiarazione d&#8217;interesse culturale, pur a fronte di una notifica mancante o erronea, non risulta inefficace, non avendo esso carattere recettizio posto che la notifica ai privati proprietari, possessori o detentori, ha natura meramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo stesso.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 07/12/2020<br /> <strong>N. 05904/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02753/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 2753 del 2014, proposto da<br /> Marina I., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo, 4 e domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici per Napoli e Provincia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11 e domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> 1) del provvedimento prot. n. 1962 del 19/02/2014 trasmesso alla ricorrente in data 11/03/2014, con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania estendeva la notifica dell&#8217;interesse particolarmente importante dell&#8217;immobile sito al civico 138 della via Cristoforo Colombo in Meta di Sorrento, individuato in catasto al foglio 5, particella 340, alle sigg.rre Iaccarino Rosa, Iaccarino Roberta e Iaccarino Marina;<br /> 2) della nota prot. n. 4987 del 28/2/2014 trasmessa alla ricorrente in data 11/03/2014 del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo &#8211; Dipartimento per i Beni per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia con la quale è stato notificato il provvedimento prot. n. 1962/2014;<br /> 3) del D. M. 14.10.1985 con il quale l&#8217;immobile, sito nel Comune di Meta, via Cristoforo Colombo<br /> n.122 (oggi 138), individuato in catasto al foglio 5p.lla 340, è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della L. 1089 del 1939;<br /> 4) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi&#8221;.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici per Napoli e Provincia e di Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Relatore nell&#8217;udienza di smaltimento del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Luca De Gennaro;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> Nell&#8217;anno 2010 la ricorrente ereditava dalÂ <em>de cuius</em> Giuseppe Iaccarino, insieme alle germane sigg.re. Rosa e Roberta Iaccarino, un fabbricato ubicato al civico 138 della via Cristoforo Colombo in Meta di Sorrento, individuato in catasto al foglio 5, particella 340.<br /> Nell&#8217;anno 1985, la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, con D.M. 14.10.1985, aveva dichiarato ex L. n. 1089/1939 il suddetto immobile di &#8220;particolare importanza&#8221;, sottoponendolo, pertanto, ai vincoli previsti; tale provvedimento, per mero errore dell&#8217;Amministrazione, veniva, in data 23.12.1985, notificato a tal Sig. Pane Valerio, estraneo alla vicenda.<br /> A seguito della morte del sig. Iaccarino Giuseppe, la ricorrente con nota del 3.3.2011 comunicava alla Soprintendenza, oltre alla dichiarazione di successione, che il D.M. 14.10.1985 doveva ritenersi inefficace in quanto mai notificato agli effettivi proprietari.<br /> Con nota n. 6091, in data 10.03.2011, la Soprintendenza dava atto che il D.M. 14.10.1985 non era stato notificato alÂ <em>de cuius</em> Sig. Iaccarino Giuseppe nè, tantomeno, trascritto nei registri della Conservatoria dei RR.II di Napoli, e comunicava alle eredi Iaccarino che sarebbero state attivate le procedure finalizzate alla regolarizzazione del provvedimento di tutela di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n.42, Parte Seconda.<br /> Con decreto n.1962 del 19.02.2014, il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania disponeva l&#8217;estensione della notifica vincolo di interesse storico-archittetonico dell&#8217;immobile sito al civico 138 della via Cristoforo Colombo in Meta di Sorrento (dichiarato con il DM 14.02.1985), individuato in catasto al foglio 5, particella 340, alle sigg.rre Iaccarino Rosa, Iaccarino Roberta e Iaccarino Marina; in data 20.04.2014, tramite nota prot. n. 4987 del 28/2/2012, veniva notificato il provvedimento 1962/2014.<br /> Avverso i provvedimenti suindicati viene proposto il ricorso in epigrafe deducendo:<br /> &#8211; violazione di legge, violazione L. n. 1089/39 e art. 128 D.lgs. 42/1994, falsità  dei presupposti ed erroneità  manifesta;<br /> &#8211; violazione di legge, violazione art. 10, 13, 14 ,15 D.lgs. 42/2004, violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, falsità  dei presupposti ed erroneità  manifesta, difetto di motivazione;<br /> &#8211; violazione di legge, violazione L. n. 1089/39 e art. 128 D.lgs. 42/1994, eccesso di potere per falsità  dei presupposti e difetto di istruttoria e motivazione.<br /> Si è costituito il Ministero intimato, attraverso l&#8217;Avvocatura dello Stato, per resistere all&#8217;accoglimento del ricorso.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 1 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br /> Il ricorso è infondato.<br /> Con il primo e secondo motivo di impugnativa viene contestata l&#8217;estensione della notifica di un vincolo apposto 29 anni prima con D.M. 14.10.1985, ai sensi della L. n. 1089/39, sull&#8217;immobile di proprietà  Iaccarino, deducendo che la &#8220;dichiarazione di particolare interesse&#8221; di cui agli artt. 2 e 3 della L. 1089/39 acquisterebbe efficacia solo a seguito della notifica del decreto di vincolo ai soggetti destinatari; di conseguenza, dato il lasso di tempo trascorso, il procedimento di apposizione del vincolo di cui al D.M. del 14/10/1985 non avrebbe potuto considerarsi ancora valido; la notifica del vincolo avrebbe quindi richiesto all&#8217;amministrazione un supplemento di istruttoria.<br /> Il motivo è infondato.<br /> In disparte della circostanza che, come risulta in atti, l&#8217;esistenza del vincolo era giÃ  nota alla ricorrente prima della sua notifica (v. nota della sig.ra Marina Iaccarino del 3.3.2011 sopra richiamata), occorre evidenziare che, secondo l&#8217;orientamento consolidato, il decreto che reca la dichiarazione d&#8217;interesse culturale, pur a fronte di una notifica mancante o erronea, non risulta inefficace, non avendo esso carattere recettizio posto che la notifica ai privati proprietari, possessori o detentori, ha natura meramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo stesso (cfr. ex multis questa Sezione n. 5213/2018; T.A.R. Lazio Roma, II-quater, sent. n. 7019/2018, Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2017, n. 5953; Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2013, n. 1490).<br /> Il provvedimento di imposizione del vincolo doveva dunque ritenersi perfezionato giÃ  all&#8217;epoca della sua adozione con la conseguenza che il tempo trascorso fino alla notifica non ne ha provocato la caducazione, nè obbligava l&#8217;Amministrazione ad un riesame, con un supplemento di istruttoria, essendo la notifica finalizzata solo a rendere pienamente opponibile ai successori l&#8217;efficacia di un vincolo giÃ  costituito a suo tempo sulla base delle valutazioni giÃ  effettuate.<br /> Con il terzo motivo si impugna il D.M. del 14.10.1985, poichè carente di un&#8217;adeguata motivazione sottesa alla decisione di apposizione del vincolo.<br /> Il motivo non ha pregio.<br /> Il potere valutativo riconosciuto all&#8217;Amministrazione in ordine all&#8217;apposizione di un vincolo di tutela è notoriamente espressione di ampia discrezionalità  tecnico &#8211; specialistica ed è pertanto sindacabile nel giudizio di legittimità  solo <em>ab extrinseco</em>, sotto il profilo della congruità  e logicità  della motivazione, restando precluso al giudice amministrativo un nuovo e diverso apprezzamento nel merito.<br /> Nel caso odierno la motivazione del DM appare esente da vizi logici posto che viene dato conto correttamente della rilevanza storica dell&#8217;immobile (&#8220;edificio avente la tipologia caratteristica delle case di metà  del sec. XVIII&#8221;) e della caratteristiche architettoniche dell&#8217;edificio appartenente ad una &#8220;cortina edilizia&#8221; nel centro storico di Meta di Sorrento con determinate specificità  edilizie, che appaiono idonee a giustificare l&#8217;imposizione del vincolo.<br /> In conclusione, considerata l&#8217;infondatezza delle doglianze avanzate, il ricorso deve essere respinto.<br /> Data la particolarità  della questione, sussistono i motivi per compensare le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF<br /> Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore<br /> Silvio Giancaspro, Referendario</p>
<p> <br /> </div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.4266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-10-2020-n-4266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-10-2020-n-4266/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.4266</a></p>
<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Michele Buonauro, Consigliere, Estensore PARTI: Società  Lido del Pino s.a.s. di Scotto Gennaro e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi, contro Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Casalino In</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-10-2020-n-4266/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.4266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Michele Buonauro, Consigliere, Estensore PARTI:  Società  Lido del Pino s.a.s. di Scotto Gennaro e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi,  contro Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Casalino</span></p>
<hr />
<p>In tema di abusi edilizi su beni demaniali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Edilizia ed Urbanistica &#8211; beni demaniali &#8211; abusi edilizi &#8211; Â abusi edilizi su beni demaniali ex art. 35 del DPR n. 380/01 &#8211; ordine di demolizione &#8211; carattere vincolato &#8211; è tale<br /> <br /> 2.Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi edilizi &#8211; rimedi &#8211; disciplina ordinaria ex art 31 TU e disciplina speciale ex 35 D.P.R. 380/201 &#8211; natura e differenze</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.L&#8217;abuso realizzato su suolo di proprietà  dello Stato determina l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 35 del DPR n. 380/01. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l&#8217;indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione &#8220;contra legem&#8221;, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà  pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall&#8217;abusività  dell&#8217;opera scaturisce con carattere vincolato l&#8217;ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, nè deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso .</em><br /> <br /> <br /> <em>2. La disciplina di cui all&#8217;art. 35 D.P.R. 380/201, differente rispetto a quella ordinaria dettata dall&#8217;art. 31 T.U. dell&#8217;edilizia e che non prevede l&#8217;irrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la propria giustificazione nella peculiare gravità  della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. La norma non lascia all&#8217;ente locale alcun spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità  del permesso di costruire su suoli demaniali, che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell&#8217;abuso .</em><br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/10/2020<br /> <strong>N. 04266/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03363/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3363 del 2017, proposto da<br /> Società  Lido del Pino s.a.s. di Scotto Gennaro e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Napoli, via Toledo 323;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Casalino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> &#8211; del provvedimento del Comune di Pozzuoli prot. n. 63049 del 3.8.2017, notificato in data 7.8.2017, con il quale il Comune ha disposto &#8220;<em>la rimozione di tutte le opere abusive descritte in premessa realizzate su area demaniale marittima, tale da ricondurre il tutto allo stato preesistente</em>&#8220;;<br /> &#8211; ove e in quanto lesiva, della nota prot. n. 2017/60229 del 25.07.2017, nonchè della denuncia del Comando dei Vigili Urbani di Pozzuoli II Settore prot. n. 59107 del 20.7.2017;<br /> &#8211; di ogni altro atto connesso.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il ricorrente, in qualità  di amministratore unico della Lido del Pino s.a.s., ha censurato il provvedimento prot. n. 63049 del 3.8.2017, con il quale l&#8217;amministrazione del Comune di Pozzuoli ha disposto la rimozione di tutte le opere abusive, consistenti nell&#8217;istallazione di una pedana in legno di 120 mq posta a ridosso dell&#8217;arenile e della scogliera, realizzata su area demaniale marittima della superficie di mq 1.368,00 sita nel Comune di Pozzuoli in via Napoli n. 16 alla località  La Pietra, presso cui esercita attività  di stabilimento balneare e di ristorazione (con fitto di azienda del &#8220;Salotto La Veronica&#8221;), in virtà¹ di concessione rilasciata nel 1999 (n. 289/1999) dalla Giunta Regionale della Campania.<br /> 1.1. In relazione a tale opera era stata concessa un&#8217;autorizzazione di costruzione stagionale (n. 15 del 27 maggio 2009), con scadenza al 30 ottobre del 2009; tale titolo, una volta decaduto, non era stato mai rinnovato, e il progetto di riqualificazione preordinato al rinnovo della concessione demaniale marittima, redatto ai sensi dell&#8217;art. 19 del Piano di utilizzazione delle spiagge, era stato annullato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ai sensi dell&#8217;art. 159 del D. Lgs. 42/2004.<br /> L&#8217;amministrazione comunale, previa verifica e sopralluogo della polizia municipale, la quale denunziava l&#8217;abuso anche alla Procura della Repubblica, ha emesso l&#8217;atto in questa sede gravato; nel corso del procedimento la società  ricorrente ha dapprima depositato una comunicazione di inizio dei lavori di installazione della pedana, con nota prot. 60228 del 25 luglio 2017, e poi una scia, rettificata qualche giorno dopo.<br /> 1.2. Avverso l&#8217;ordine di rimozione articola censure di violazione di legge (art. 6, lett. e-bis ed e-ter del d.P.R. n. 380 del 2001; art. 17 l.r. Campania n. 16 del 2016), difetto di istruttoria e di motivazione, nonchè di omissione delle garanzie partecipative.<br /> 1.3. L&#8217;amministrazione comunale si è costituita in giudizio, concludendo per la legittimità  dei provvedimenti gravati.<br /> 1.4. A seguito di rinunzia all&#8217;istanza cautelare, all&#8217;udienza pubblica del 21 aprile 2020 è stato disposto il rinvio su richiesta delle parti ai sensi dell&#8217;art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e all&#8217;udienza pubblica del 16 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2. Il ricorso non è fondato.<br /> 2.1. Mette conto evidenziare, in punto di fatto, che l&#8217;amministrazione comunale, dopo aver di fatto esitato negativamente il procedimento amministrativo attivato con la comunicazione dell&#8217;inizio dei lavori di installazione di due pedane in legno di 120 mq. (con nota prot. n. 60229 del 25.7.2017), ha diffidato la società  ricorrente alla rimozione delle opere abusive con ripristino dello stato dei luoghi, in quanto le stesse si sono rivelate prive del necessario titolo edilizio.<br /> 2.1.1. Occorre in primo luogo stabilire la legittimità  del provvedimento di rimozione delle opere abusive realizzate sul demanio marittimo. In relazione a tale aspetto viene in rilievo in primo luogo il regime edilizio dell&#8217;opera in questione (in termini o meno di sufficienza della CILA per legittimare le opere); e, in proposito, va sottolineato come la notevole estensione in termini di superficie dell&#8217;opera faccia sì¬ che la stessa importi modificazione dell&#8217;assetto edilizio dei luoghi, con aumento del carico urbanistico (così¬ da richiedere, per la loro esecuzione, un PdC.). Dunque, ai fini che qui interessano, va posto in luce come, al momento della emanazione del provvedimento, le opere considerate abusive non fossero munite di adeguato titolo edilizio.<br /> Vale rammentare, in punto di fatto, che, a seguito del sopralluogo del 20 luglio 2017, è iniziato il procedimento sfociato nella diffida alla rimozione della pedana in legno, formalizzato il 3 agosto 2017 e notificato il successivo 8 agosto.<br /> Nelle more del procedimento la società  ricorrente ha protocollato prima una comunicazione edilizia di inizio dei lavori avente ad oggetto l&#8217;installazione di due pedane (in data 21 luglio 2017); poi una Scia per somministrazioni &#8211; corner bar da posizionare sulle citate pedane (in data 24 luglio 2017), e quindi, in data 26 luglio 2017, una istanza per il posizionamento delle medesime pedane sull&#8217;area demaniale concessa (istanza, questa, ai soli fini demaniali).<br /> Dalla scansione diacronica degli atti susseguitisi intorno al procedimento in esame emerge in maniera evidente che al momento del sopralluogo (ed anche al momento del provvedimento finale) la società  ricorrente non vantava alcun tiolo edilizio legittimante l&#8217;opera in esame. In questa prospettiva, la comunicazione di inizio dei lavori non poteva dispiegare alcun effetto (posto che, ancorchè l&#8217;opera fosse giÃ  stata installata al momento del sopralluogo dei vigili urbani, vi è stato il blocco dei lavori, operato con la ricordata nota prot. n. 60229 del 25.7.2017); la scia (come integrata) non poteva consolidarsi, in quanto, essendo riferita all&#8217;attività  commerciale di somministrazione, presupponeva la pre-esistenza di un valido titolo edilizio; pertanto, stante la mancanza del parere dell&#8217;autorità  paesaggistica, il mancato perfezionamento del titolo edilizio necessario ad assentire le pedane sulle quali il corner per somministrazioni avrebbe dovuto essere posizionato, rende la scia del tutto inefficace; l&#8217;istanza (ai fini demaniali) per il posizionamento delle pedane sull&#8217;area in concessione risultava in pieno contrasto con il giÃ  intervenuto &#8220;blocco&#8221; della CILA edilizia per l&#8217;installazione delle stesse.<br /> 2.1.2. Ne consegue che, ferma la riconducibilità  di una pedana di significative dimensioni (al pari delle altre strutture funzionali all&#8217;esercizio degli stabilimenti balneari) nel novero delle &#8220;nuove costruzioni&#8221; (necessitanti dunque di permesso di costruire), con esclusione dell&#8217;applicabilità  della semplificazione prevista dall&#8217;art. 17, comma 7, della legge reg. Campania n. 6 del 2016, nessun valido titolo edilizio è stato conseguito dalla società  ricorrente. Pertanto, non possono ritenersi pertinenti le censure con le quali si contesta la mancata considerazione della scia da parte dell&#8217;amministrazione prima di emanare la misura sanzionatoria della rimozione delle opere abusive. Peraltro queste doglianze sono sostanzialmente rivolte nei confronti della nota soprassessoria n. 2017/60229 del 25 luglio 2017, la quale è stata impugnata solo in via eventuale (&#8220;<em>ove e in quanto lesiva</em>&#8220;), essendo chiaramente il ricorso incentrato sulla contestazione dell&#8217;ordine di rimozione, con la conseguenza che risulta estranea alÂ <em>thema decidendum</em> la legittimità  dello sviluppo del procedimento amministrativo attivato con la scia. Ed invero la società  avrebbe dovuto intanto rimuovere l&#8217;istallazione abusiva, contestando in separata sede la mancata conclusione del procedimento teso al conseguimento del titolo edilizio legittimante questa la costruzione, e, solo in caso di esito favorevole, avrebbe potuto provvedere a re-installarla.<br /> 2.2. Ciò posto, le ulteriori censure non possono trovare accoglimento.<br /> 2.2.1. Ed invero l&#8217;abuso realizzato su suolo di proprietà  dello Stato determina l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 35 del DPR n. 380/01 (richiamato nell&#8217;ordinanza), che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l&#8217;indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione &#8220;<em>contra legem</em>&#8220;, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà  pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall&#8217;abusività  dell&#8217;opera scaturisce con carattere vincolato l&#8217;ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, nè deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2014 n. 2196).<br /> La disciplina di cui all&#8217;art. 35 D.P.R. 380/201, differente rispetto a quella ordinaria dettata dall&#8217;art. 31 T.U. dell&#8217;edilizia e che non prevede l&#8217;irrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la propria giustificazione nella peculiare gravità  della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. A ciò consegue, fra l&#8217;altro, che la norma non lascia all&#8217;ente locale alcun spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità  del permesso di costruire su suoli demaniali, che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell&#8217;abuso (T.A.R, Liguria, sez. I, 5.6.2014, n. 873).<br /> In altri termini, una volta accertato il carattere abusivo dell&#8217;opera ai sensi degli artt. 31 e 35 T.U. edilizia, il provvedimento di ingiunzione alla rimozione del manufatto si configura per l&#8217;amministrazione come atto dovuto e vincolato, come previsto dal comma 2 dell&#8217;art. 31 T.U. Edilizia, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l&#8217;ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dell&#8217;avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell&#8217;atto.<br /> 2.2.2. Sotto altro profilo la comprovata insistenza delle opere ritenute abusive su area demaniale esclude a priori ogni possibilità  di valutazione di una loro compatibilità  con la strumentazione urbanistica locale e, pìù in generale, con la normativa urbanistica edilizia e paesaggistica del suddetto P.T.P. ed, in tal guisa, perdono ogni rilievo anche le questioni relativamente al titolo edilizio in forza del quale le predette opere potrebbero essere realizzate e della correlata sanzione urbanistica da irrogare atteso che &#8211; come sopra rilevato &#8211; il citato art. 35, in presenza di interventi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, prevede quale unica sanzione per l&#8217;abuso commesso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.<br /> 2.2.3. Nè, infine, alcuna rilevanza ha la non rituale individuazione del destinatario dell&#8217;ordine di rimozione e rispristino (ammesso, anche a voler seguire la tesi del ricorrente, che fosse stato collegato all&#8217;attività  di ristorazione &#8220;Salotto La Veronica&#8221; &#8211; gestito da un affittuario del ramo di azienda), poichè è pacifico ed incontestato che l&#8217;ordine è stato notificato al rappresentante legale della società  Lido del Pino s.a.s., la quale è la titolare dell&#8217;area demaniale su cui è stato riscontrato l&#8217;abuso in contestazione.<br /> 3. In virtà¹ delle considerazioni esposte il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio, in considerazione della complessità  della vicenda, possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) definitivamente pronunciandosi sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese, mentre il contributo unificato resta a carico della parte che lo ha anticipato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michelangelo Maria Liguori, Presidente<br /> Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere<br /> Michele Buonauro, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2020 n.3040</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-7-2020-n-3040/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Luca Cestaro, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Leopoldo Villani, contro Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Antonella Verde Nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità  di opere deve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-7-2020-n-3040/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2020 n.3040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-7-2020-n-3040/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2020 n.3040</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Luca Cestaro, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Leopoldo Villani,  contro Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Antonella Verde</span></p>
<hr />
<p>Nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità  di opere deve operarsi una valutazione globale delle stesse</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; intervento edilizio &#8211; pluralità  di opere- valutazione globale &#8211; è necessaria.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>Nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità  di opere deve operarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l&#8217;effettiva portata dell&#8217;operazione .</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/07/2020<br /> <strong>N. 03040/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02781/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2781 del 2014, proposto da<br /> Catello Cuomo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Leopoldo Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Messina in Napoli, viale Gramsci,16;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Antonella Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento prot.n.8461 del 6.3.14 notificato il 31..3.14 recante diniego del permesso a costruire in sanatoria da parte del comune di Castellammare di Stabia;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 16 giugno 2020 il dott. Luca Cestaro e celebrata l&#8217;udienza da remoto secondo le disposizioni dell&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020 (conv. con L. n. 27/2020), dell&#8217;art. 4 D.L. 28/2020 e recate nei decreti del Presidente del T.A.R. Campania nn.14 e 22 del 2020;</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; La parte ricorrente, CUOMO Catello, impugna il provvedimento n. 8461 del 6.3.2014 con cui il Comune di Castellammare di Stabia ha rigettato la propria istanza di condono presentata il 26.3.1986 ai sensi della L. 47/1985 in relazione a un manufatto posto sul lastrico solare di 24 mq.<br /> Il Comune respinge l&#8217;istanza in quanto il fabbricato è stato oggetto di ulteriori lavori tali da alterare la consistenza dell&#8217;immobile testimoniata, altresì¬, dall&#8217;ordine di demolizione n. 36927 del 25.11.1998 avente a oggetto, appunto, l&#8217;ampiamento del manufatto in questione.<br /> Il ricorrente censura, in particolare:<br /> I) l&#8217;illegittimità  delle pregresse ordinanze di demolizione adottate nelle more della definizione del condono;<br /> II) il difetto di istruttoria per non essersi considerato che l&#8217;opera è compatibile con ciò che è consentito dalle NTA del PRG ossia l&#8217;adeguamento funzionale degli alloggi e, comunque, per la consistenza minima e trascurabile del manufatto.<br /> Il Comune di Castellammare di Stabia ha prodotto documentazione da cui si evince che l&#8217;immobile è stato oggetto di plurimi interventi che hanno alterato la situazione oggetto dell&#8217;istanza di condono tanto da rendere l&#8217;istanza non utilmente esaminabile.<br /> All&#8217;udienza di smaltimento del 16.06.2020, tenutasi da remoto, come previsto dai commi 5 e 6 dell&#8217;art. 84 D.L. 18/2020, nonchè dall&#8217;art. 4 del d.l. n. 28/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.<br /> 2 a &#8211; Il ricorso è manifestamente infondato.<br /> La relazione tecnica prodotta dalla parte ricorrente a firma del geom. Langellotti conferma, invero, quanto asserito dal Comune di Castellammare di Stabia nel provvedimento ossia che il fabbricato di 24 metri quadri di cui al condono è stato oggetto di lavori di ampliamento e di completamento. Il perito di parte, in sostanza, non nega le circostanze di fatto alla base del provvedimento impugnato &#8211; che possono, quindi, essere date per pacifiche -, ma si limita a proporre delle valutazioni in merito alla scarsa rilevanza delle opere stesse ritenute non tali da alterare radicalmente quanto oggetto di domanda di condono.<br /> La tesi di parte non merita accoglimento.<br /> 2 b &#8211; In punto di fatto, va osservato che l&#8217;immobile oggetto del condono era di 24 mq e che gli ampliamenti ne hanno pìù che raddoppiato la superficie (un ampliamento è di 4,80 x 4 e l&#8217;altro di 2,60x 2,70); non si tratta, quindi, di opere costituenti mera manutenzione, ma di una nuova costruzione ex art. 3 lett. e.1 del D.P.R. 380/2001 in quanto è una nuova volumetria che modifica la sagoma del fabbricato.<br /> Tanto è ben sufficiente a respingere la domanda di condono.<br /> 2 c &#8211; In proposito, va ribadito quanto a pìù riprese affermato da questo Tribunale con consolidato orientamento, dal quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità  di opere, come qui accaduto, deve comunque operarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che «<em>la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l&#8217;effettiva portata dell&#8217;operazione</em>» (cfr. in tali sensi, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 dicembre 2010 , n. 26787; Tar Campania, Napoli, sezione sesta, 16 aprile 2010, n. 1993; 25 febbraio 2010, n. 1155; 9 novembre 2009, n. 7053; Tar Lombardia, Milano, sezione seconda, 11 marzo 2010, n. 584).<br /> Ebbene, alla luce di una valutazione complessiva dell&#8217;opera, non può non rilevarsi che l&#8217;opera esistente è senz&#8217;altro diversa da quella rappresentata nell&#8217;istanza di condono.<br /> Giova rammentare che anche la mera prosecuzione dei lavori rispetto a un immobile oggetto di istanza di condono è costantemente ritenuta illegittima dalla giurisprudenza amministrativa in quanto a tal fine occorre seguire la speciale procedura di cui all&#8217;art. 35 co. 13 L. 47/1985 secondo cui «<em>decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell&#8217;oblazione, il presentatore dell&#8217;istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità  le opere di cui all&#8217;articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall&#8217;articolo 33. A tal fine l&#8217;interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L&#8217;avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all&#8217;articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni (&#038;)</em>».<br /> In mancanza dell&#8217;attivazione della procedura appena descritta non è possibile alcuna prosecuzione dei lavori (tra le tante, v. T.A.R. Campania, sesta sezione, n. 5836/2013 e n. 4874/2014) e tanto vale a maggior ragione in rapporto a interventi che comportano la &#8216;creazione&#8217; di strutture sostanzialmente diverse, con significativa modificazione della morfologia degli ambienti rispetto al manufatto descritto nell&#8217;istanza (v. anche T.A.R. Campania, IV sezione, n. 3608/2016 e n. 7393/2018).<br /> Merita condivisione, quindi, l&#8217;argomento della difesa comunale secondo cui un&#8217;istanza obiettivamente difforme dallo stato dei luoghi attuale non sia accoglibile: non è possibile sanare le opere raffigurate nella documentazione allegata all&#8217;istanza allorchè esse non corrispondano pìù allo stato di fatto.<br /> In sostanza, si tratterebbe di un accoglimento della domanda di sanatoria &#8220;virtuale&#8221; poichè riferibile a opere risultanti dai grafici allegati alla domanda ma non pìù esistenti.<br /> La motivazione del provvedimento qui impugnato è, quindi, pienamente adeguata a sostenere il rigetto della domanda essendosi evidenziata la difformità  tra lo stato dei luoghi e quello raffigurato nella domanda. Si tratta di una causa ostativa all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di tipo oggettivo che è idonea a impedire la sanatoria a prescindere da qualsivoglia intento fraudolento.<br /> 3 a &#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, le censure sollevate sono manifestamente infondate.<br /> 3 b &#8211; Del tutto irrilevante è, infatti, la circostanza che le pregresse ordinanze di demolizione fossero illegittime poichè adottate in pendenza di una domanda di sanatoria; al fine della valutazione della domanda medesima, infatti, rileva l&#8217;effettiva consistenza dello stato dei luoghi pur se, eventualmente, rappresentata in provvedimenti annullati per altre ragioni. Come si è detto, non vi è una sostanziale contestazione in merito alla descrizione dello stato dei luoghi operata nel provvedimento impugnato.<br /> 3 c &#8211; Nessun difetto di istruttoria o di motivazione, poi, è ravvisabile nel provvedimento in esame che, alla luce della descritta alterazione dello stato dei luoghi, è pienamente legittimo e, anzi, vincolato. Non è possibile, infatti, considerare, come pretenderebbe il ricorrente, la sanabilità  &#8220;astratta&#8221; del manufatto finale che, tuttavia, sia diverso da quello rappresentato nell&#8217;istanza.<br /> 4 &#8211; Conclusivamente, il ricorso va respinto poichè manifestamente infondato; le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila) oltre agli accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè dall&#8217;art. 4 del d.l. n. 28/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF<br /> Luca Cestaro, Consigliere, Estensore<br /> Pierangelo Sorrentino, Referendario</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.2517</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-22-6-2020-n-2517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore PARTI: Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con contro Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore PARTI: Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con  contro Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parisi, Antonella Di Bitonto e Agnese Grassia,  nei confronti Arpac, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Il piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione è uno strumento ritenuto legittimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; impianti di telecomunicazione &#8211; piano di localizzazione -legittimo strumento &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione è uno strumento ritenuto legittimo, perchè risponde all&#8217;esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione del territorio al fine di orientare l&#8217;attività  amministrativa di controllo preventivo &#8211; urbanistico-edilizio ed ambientale &#8211; della assentibilità  degli interventi di installazione degli impianti .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/06/2020<br /> <strong>N. 02517/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00099/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 99 del 2019, proposto da<br /> Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con domicilio pec come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Diego Manzo in Napoli, Piazzetta Ascensione, 10;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parisi, Antonella Di Bitonto e Agnese Grassia, domicilio pec come da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Arpac, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; a) del provvedimento prot. n. 22878 del 17 ottobre 2018, con cui il Comune di Frattamaggiore (NA) ha annullato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (&#8220;SCIA&#8221;) presentata da Iliad Italia spa per la modifica della Stazione Radio Base (&#8220;SRB&#8221;) esistente sul lastrico solare dell&#8217;edificio sito in vico IV Corso Durante &#8211; foglio 4, mapp. 264;<br /> &#8211; b) ove applicabili, degli artt. 6 e 7 del &#8220;Regolamento comunale per l&#8217;insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile&#8221; approvato con delibera del Consiglio n. 47 del 31 luglio 2006;<br /> &#8211; di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali anche non noti e in particolare della nota comunale prot. n. 24735 del 7 novembre 2018 che ribadisce il diniego impugnato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella udienza del giorno 6 maggio 2020 il dott. Guglielmo Passarelli di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, senza discussione orale e sulla base degli atti, come previsto dal comma 5 della citata norma;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso iscritto al n. 99 dell&#8217;anno 2019, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br /> &#8211; che, con il provvedimento impugnato, il Comune di Frattamaggiore vietava a essa Iliad Italia spa di modificare una SRB esistente in Frattamaggiore per la trasmissione di segnali telefonici, sia perchè posta &#8220;<em>a distanza di 40 metri circa dal perimetro dell&#8217;edificio di culto Santuario dell&#8217;Immacolata</em>&#8221; e quindi a distanza inferiore al limite di 100 metri rispetto ai &#8220;<em>ricettori sensibili</em>&#8220;, stabilito dall&#8217;art. 6 del regolamento comunale, sia perchè non preceduta dal programma di localizzazione degli impianti che l&#8217;operatore deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell&#8217;art. 7 del citato regolamento comunale;<br /> &#8211; che l&#8217;art. 6 del regolamento comunale, allegato a motivazione del provvedimento impugnato, riguarda l&#8217;installazione dei nuovi impianti e, se riguardasse la modifica degli impianti esistenti, sarebbe irragionevole ed illegittimo nella parte in cui impone il divieto di realizzare impianti di telefonia mobile all&#8217;interno di un raggio di 100 metri dal perimetro esterno del Santuario;<br /> &#8211; che l&#8217;art. 7 è inapplicabile a Iliad Italia spa, in quanto la stessa ha avviato solo pochi mesi fa la propria attività , e comunque in quanto, se pure fosse applicabile, sarebbe irragionevole ed illegittimo;<br /> &#8211; di aver presentato, in data 6 luglio 2018, al Comune di Frattamaggiore, la SCIA ex art. 87 bis D.Lgs. n. 259/2003, relativa alla modifica della Stazione Radio Base in oggetto;<br /> &#8211; che, con nota prot. n. 18511 del 3 agosto 2018, il Comune di Frattamaggiore, III Settore Assetto e Gestione del territorio &#8211; Urbanistica, aveva comunicato &#8220;<em>l&#8217;avvio del procedimento per l&#8217;annullamento</em>&#8221; della predetta SCIA, sulla scorta di una asserita violazione degli artt. 6 e 7 del regolamento comunale;<br /> &#8211; di aver replicato che non avrebbe installato alcun nuovo impianto, ma solo modificato quello cedutole da Wind Tre Spa;<br /> &#8211; che, tuttavia, l&#8217;Amministrazione adottava il provvedimento impugnato.<br /> Instava quindi per l&#8217;annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br /> Si costituiva l&#8217;Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà  pìù specificamente indicato oltre.<br /> All&#8217;udienza camerale del 30.01.2019, con ordinanza cautelare n. 163/2019, l&#8217;istanza cautelare è stata respinta.<br /> All&#8217;udienza del 06.05.2020, tenutasi da remoto e senza discussione orale, come previsto dai commi 5 e 6 dell&#8217;art. 84 D.L. 18/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe indicati, per i seguenti motivi:<br /> 1) l&#8217;art. 6 del regolamento non può applicarsi agli impianti giÃ  realizzati; anche l&#8217;art. 7 del regolamento comunale, per il quale la segnalazione deve essere preceduta da un &#8220;<em>programma di localizzazione degli impianti</em>&#8221; che l&#8217;operatore deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno, può applicarsi solo agli impianti di nuova costruzione;<br /> 2) ove si ritenesse che gli artt. 6 e 7 del regolamento fossero applicabili anche agli impianti giÃ  realizzati, tali norme sarebbero illegittime, perchè il criterio della distanza minima da rispettarsi da siti determinati in modo generico, e non specifico, è, per giurisprudenza costante, un limite non consentito;<br /> 3) è illegittimo l&#8217;art. 7 del regolamento comunale nella parte in cui ha stabilito che la domanda di realizzazione di nuovi impianti non possa essere accolta se, entro il 30 settembre dell&#8217;anno precedente, l&#8217;operatore non abbia presentato il &#8220;<em>programma delle localizzazioni</em>&#8220;, e questo non sia stato approvato, perchè è lo Stato che deve fissare gli adempimenti procedimentali necessari;<br /> 4) non può essere impedito l&#8217;aggiornamento tecnologico dell&#8217;impianto.<br /> L&#8217;Amministrazione eccepisce l&#8217;infondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, come la norma regolamentare ben possa applicarsi anche al caso della riconfigurazione di un impianto preesistente, e, soprattutto, come il regolamento faccia salva la possibilità  che il gestore provi l&#8217;impossibilità  di una localizzazione alternativa: e, in tal caso, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il criterio della distanza.<br /> In memoria depositata in data 30.04.2020 la parte ricorrente ribadisce la fondatezza del ricorso.<br /> Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.<br /> Ãˆ fondata la prima censura. Ãˆ vero, infatti, che questa Sezione ha pìù volte ritenuto legittime le disposizioni regolamentari contestate (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2167/2012; n. 3653/2018); ma, nel caso di specie, occorre verificare se le disposizioni in parola possano applicarsi anche al caso della riconfigurazione di un impianto preesistente (oltre che al caso dell&#8217;impianto di nuova installazione).<br /> In sede cautelare, si è ritenuto che la norma regolamentare possa applicarsi anche al caso della riconfigurazione di un impianto preesistente. Ãˆ stata condivisa, in tale fase, la tesi del Comune, secondo cui l&#8217;autorizzazione per implementare un impianto con nuova tecnologia è necessaria perchè prevista espressamente anche per la modifica delle caratteristiche di emissione, e l&#8217;intervento, per le sue connotazioni innovative concrete, non può considerarsi di mera manutenzione dell&#8217;esistente ma (essendo assimilato a incremento di urbanizzazione primaria) non può ritenersi sottratto ad una doverosa valutazione pure sotto il profilo urbanistico.<br /> Il Collegio, <em>melius re perpensa</em>, ritiene di dover riconsiderare tale assunto, quanto meno ove non ricorrano determinate condizioni. Infatti, è lo stesso legislatore a prevedere che, per determinate tipologie di impianti (ovvero &#8220;<em>Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all&#8217;articolo 87 nonchè di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo</em>&#8220;, e dunque anche quando &#8211; come nel caso di specie &#8211; si tratti di apportare innovazioni tecnologiche ad una SRB preesistente), si possa attivare una procedura semplificata (la s.c.i.a. di cui all&#8217;art. 87 bis d.lgs. 259/2003). Per l&#8217;appunto, questa è la procedura seguita, nel caso di specie, dalla società  ricorrente; nè il Comune ha contestato l&#8217;insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la presentazione della s.c.i.a. di cui all&#8217;art. 87 bis anzichè dell&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 87 d.lgs. 259/2003.<br /> Pertanto, quanto meno quando sussistono i presupposti di cui all&#8217;art. 87 bis, appare irragionevole applicare gli artt. 6 e 7 del Regolamento, trattandosi di mera riconfigurazione di un impianto preesistente (vista con chiaro favore dal legislatore, non giustificandosi, altrimenti, la possibilità  di utilizzare la descritta procedura semplificata, e rispetto alla quale ratio risulterebbe antitetico l&#8217;obbligo valutare ex novo il rispetto di tutte le disposizioni localizzative).<br /> Anche il secondo motivo addotto dal Comune non è idoneo a giustificare il diniego. Ãˆ vero, infatti, che il piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione è uno strumento ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di questa Sezione, perchè risponde all&#8217;esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione del territorio al fine di orientare l&#8217;attività  amministrativa di controllo preventivo &#8211; urbanistico-edilizio ed ambientale &#8211; della assentibilità  degli interventi di installazione degli impianti (tra le tante, T.A.R. Campania Napoli Sez. VII Sent., 10/06/2011, n. 3106). Tuttavia, deve ritenersi fondata la censura, nella parte in cui si sostiene che anche l&#8217;art. 7 del regolamento comunale, per il quale la segnalazione deve essere preceduta da un &#8220;programma di localizzazione degli impianti&#8221; che l&#8217;operatore deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno, possa applicarsi solo agli impianti di nuova costruzione. Considerata la ratio del piano &#8211; sopra evidenziata &#8211; appare ragionevole non estendere tale onere anche al caso della riconfigurazione di un impianto giÃ  istallato, soprattutto qualora sussistano i presupposti previsti dalla legge per l&#8217;attivazione della procedura semplificata di cui all&#8217;art. 87 bis d.lgs. 259/2003.<br /> Le altre censure possono essere assorbite.<br /> Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità  e l&#8217;incertezza della questione, nonchè la soccombenza parziale e reciproca ed il diverso esito tra fase cautelare e fase di merito, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così¬ provvede:<br /> 1. Accoglie il ricorso n. 99 dell&#8217;anno 2019 nei limiti di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato sub a);<br /> 2. Rigetta il ricorso, limitatamente all&#8217;impugnativa dell&#8217;atto sub b) in epigrafe;<br /> 3. Compensa integralmente le spese tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michelangelo Maria Liguori, Presidente<br /> Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore<br /> Valeria Ianniello, Primo Referendario</div>
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