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	<title>T.A.R. Campania - Napoli - Sezione VII Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Campania - Napoli - Sezione VII Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullintegrazione-in-sede-giudiziale-della-motivazione-dellatto-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 10:42:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullintegrazione-in-sede-giudiziale-della-motivazione-dellatto-amministrativo/">Sull&#8217;integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Atto amministrativo &#8211; Motivazione &#8211; Integrazione in sede giudiziale &#8211; Condizioni. Nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullintegrazione-in-sede-giudiziale-della-motivazione-dellatto-amministrativo/">Sull&#8217;integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullintegrazione-in-sede-giudiziale-della-motivazione-dellatto-amministrativo/">Sull&#8217;integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Atto amministrativo &#8211; Motivazione &#8211; Integrazione in sede giudiziale &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida. È invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi, com’è nel caso di specie.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Passarelli Di Napoli &#8211; Est. Palliggiano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Settima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2691 del 2021, proposto da:<br />
Teresa Della Corte, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale Elia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Sessa Aurunca, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento (di seguito: anche Soprintendenza), in persona di rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento:</em></p>
<p style="text-align: justify;">1) del provvedimento di cui alla nota prot. MIC / MIC_SABAP-Ce 12/04/2021/0005857-P del 12 aprile 2021, comunicata in pari data a mezzo pec, del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento;</p>
<p style="text-align: justify;">2) di ogni altro atto di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e/o consequenziale e comunque lesivo degli interessi del ricorrente tra cui gli accertamenti e/o l’istruttoria posta a fondamento del provvedimento sub 1).</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 novembre 2024 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con l’odierno ricorso, notificato l’8 giugno 2021 e depositato il successivo il 22, Teresa Della Corte ha impugnato, per l’annullamento, la nota prot. MIC / MIC_SABAP-Ce 12/04/2021/0005857-P del 12 aprile 2021, comunicata in pari data.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la menzionata nota, il Ministero per i Beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento – ha reso il parere negativo alla richiesta di “svincolo archeologico” dalla stessa ricorrente presentata riguardo all’immobile realizzato nel Comune di Sessa Aurunca (CE) – Frazione Piedimonte Località Perticale n. 1, oggetto della domanda di sanatoria edilizia, ai sensi della legge 47 del 1985, presentata al Comune di Sessa Aurunca in data 8 Marzo 1986 prot. 7031.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha dedotto le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Travisamento dei fatti, violazione degli artt. 31 e 33 della legge 47/1985; violazione dell’art. 3 le. n. 241/1990; motivazione carente ed errata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fabbricato realizzato dalla ricorrente all’inizio degli anni 80 e per il quale è stata presentata domanda di condono edilizio ricade in un’area dichiarata di interesse archeologico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel provvedimento impugnato, tuttavia, la Sovrintendenza sembra intendere che è l’immobile e non l’area ad essere sottoposta a vincolo archeologico, circostanza questa che non risponde al vero.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, poiché sull’area in cui è stato realizzato l’immobile non vi è un vincolo di inedificabilità assoluto, era onere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo esporre le ragioni di non compatibilità dell’intervento “con la normativa di tutela”.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo perché, per altri immobili realizzati nella medesima area sottoposta a vincolo archeologico, la Sovrintendenza ha rilasciato il richiesto nulla osta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero si è costituito in giudizio. Con memoria depositata l’11 novembre 2024, ha argomentato per la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza del 13 novembre 2024, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Svoltasi l’udienza, la causa è stata trattenuta per essere decisa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Le due censure, in considerazione dei profili di connessione, possono ricevere trattazione congiunta.</p>
<p style="text-align: justify;">L’immobile in questione, costruito abusivamente, insiste in area sottoposta a vincolo archeologico. Per l’abuso commesso è stata presentata domanda di sanatoria edilizia ai sensi della legge 47/1985.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha prodotto il parere del Consiglio di Stato prot. n. 26684 del 20 settembre 1999, reso su ricorso straordinario proprio su questione analoga, relativa al rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, per un immobile nella predetta località Perticale.</p>
<p style="text-align: justify;">In quell’occasione, il Consiglio di Stato ha valutato fondata la censura di contraddittorietà per carenza di uniformità dell’azione amministrativa, considerata la presenza di situazioni di grave disparità di trattamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nell’attuale vicenda contenziosa, il provvedimento impugnato appare del tutto deficitario per il profilo della motivazione, tanto più che, a sostegno delle ragioni di parte ricorrente, depone il richiamato parere del Consiglio di Stato su questione del tutto analoga alla presente.</p>
<p style="text-align: justify;">Né a rimediare al difetto di motivazione soccorre la memoria difensiva depositata dall’amministrazione atteso che la stessa, in disparte la considerazione della tardività del deposito, si pone quale inammissibile integrazione postuma, lesiva del diritto di difesa di parte ricorrente, senza per giunta fornire alcun chiarimento in ordine ai denunciati profili trattamenti difformi.</p>
<p style="text-align: justify;">Come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza amministrativa, nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida. È invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi, com’è nel caso di specie (Cfr. ex multis TAR Molise, sez. I, 29 giugno 2024, n. 214; Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448; id., sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2001; id., sez. IV, 19 luglio 2021, n. 5401; id., sez. 10 maggio 2021, n. 3666).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è pertanto fondato, con conseguente annullamento della nota impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione intimata.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Ministero e la Soprintendenza intimati al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio, svoltasi in collegamento da remoto – ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. – del giorno 13 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;onere della prova nel giudizio amministrativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-della-prova-nel-giudizio-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 09:07:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-della-prova-nel-giudizio-amministrativo/">Sull&#8217;onere della prova nel giudizio amministrativo.</a></p>
<p>&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Potere acquisitivo &#8211; Principio di prova &#8211; Onere probatorio &#8211; Motivo di ricorso &#8211; Specificità. &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Art. 40 c.p.a. &#8211; Principio dispositivo &#8211; Metodo acquisitivo &#8211; Inversione dell&#8217;onere della prova &#8211; Inammissibilità. &#8211; Nel giudizio amministrativo il potere acquisitivo</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-della-prova-nel-giudizio-amministrativo/">Sull&#8217;onere della prova nel giudizio amministrativo.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Potere acquisitivo &#8211; Principio di prova &#8211; Onere probatorio &#8211; Motivo di ricorso &#8211; Specificità.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Art. 40 c.p.a. &#8211; Principio dispositivo &#8211; Metodo acquisitivo &#8211; Inversione dell&#8217;onere della prova &#8211; Inammissibilità.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; Nel giudizio amministrativo il potere acquisitivo viene esercitato dal giudice quando il vizio lamentato dalla parte sia stato specificamente delineato nel ricorso, e siano stati anche forniti dei seri indizi di prova in relazione alla sua effettiva sussistenza. Mentre in caso di motivi generici e non delineati il ricorso risulta inammissibile. I motivi di ricorso devono essere esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale.</li>
<li>&#8211; Nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 40 del c.p.a. il principio dispositivo con metodo acquisitivo non può mai ridursi ad un’assoluta e generale inversione dell’onere della prova e comunque non consente al Giudice Amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando la ricorrente non si trovi nell’ impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione. Di talché, ai fini della pretesa azionata, si rende necessario che il ricorrente alleghi un adeguato principio di prova circa i presupposti condizionanti la stessa</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Luce &#8211; Est. Giardino</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Settima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2021, proposto da<br />
Rosa Scotto, rappresentata e difesa dall’avvocato Ciro Buononato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Santa Maria La Carità, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del silenzio rigetto serbato dall’Amministrazione comunale sulla istanza di accertamento di conformità assunta al prot. in data 29 ottobre 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 ottobre 2024 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso introduttivo, notificato in data 26.02.2021 e depositato il 26.03.2021, SCOTTO Rosa, premesso di essere proprietaria dell’immobile ubicato in Santa Maria La Carità (NA), alla via Bardascini n. 267, riconosciuto al catasto al foglio 6, particella n. 1022, ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sulla propria istanza di accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. 380/2001 in data 29 ottobre 2020 volta a sanare le opere indicate nel verbale n. 1043/PM del 14/04/2020 redatto dalla polizia municipale del Comune di Santa Maria La Carità.</p>
<p style="text-align: justify;">2. A sostegno del gravame parte ricorrente ha dedotto i seguenti vizi di illegittimità:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 6, D.P.R. 380/2001.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 23, 23 BIS SS. REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7, 10 BIS E SS L. 241/1990 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA. IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO DI POTERE.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLI 24 E 27 DELLA COSTITUZIONE.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5. VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 81 TFUE. ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">6. Il Comune di Santa Maria La Carità, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All’udienza straordinaria in data 16.10.2024, dedicata allo smaltimento dell’arretrato, il Collegio ha formulato avviso, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., circa un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per genericità in violazione dell’art 40 c.p.a., come da dichiarazione riportata a verbale.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Constatata la mancata presenza delle parti, la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Come fatto presente alle parti ex art. 73 c.p.a., il ricorso è inammissibile per genericità in violazione dell’art 40 c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale nel giudizio amministrativo il potere acquisitivo viene esercitato dal giudice quando il vizio lamentato dalla parte sia stato specificamente delineato nel ricorso, e siano stati anche forniti dei seri indizi di prova in relazione alla sua effettiva sussistenza. Mentre in caso di motivi generici e non delineati il ricorso risulta inammissibile. I motivi di ricorso devono essere esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale.</p>
<p style="text-align: justify;">In buona sostanza, nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 40 del c.p.a. il principio dispositivo con metodo acquisitivo non può mai ridursi ad un’assoluta e generale inversione dell’onere della prova e comunque non consente al Giudice Amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando la ricorrente non si trovi nell’ impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione. Di talché, ai fini della pretesa azionata, si rende necessario che il ricorrente alleghi un adeguato principio di prova circa i presupposti condizionanti la stessa (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sentenza, 24/06/2015, n. 8639).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcun principio di prova sulla propria legittimazione e sui presupposti per l’eventuale accoglimento della istanza di accertamento di conformità, peraltro non prodotta agli atti di causa, ovvero sulla c.d. doppia conformità urbanistica, sia al momento della realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione dell’istanza per la sua sanatoria, che costituisce onere a carico della parte ricorrente (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 08/06/2023, n. 546).</p>
<p style="text-align: justify;">10. In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra svolte il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità in quanto sprovvisto di qualsivoglia principio di prova.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Nulla spese stante la mancata costituzione dell’ente civico intimato.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Rita Luce, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Giardino, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Fabio Belfiori, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-della-prova-nel-giudizio-amministrativo/">Sull&#8217;onere della prova nel giudizio amministrativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2021 n.4302</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-6-2021-n-4302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-6-2021-n-4302/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-6-2021-n-4302/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2021 n.4302</a></p>
<p>Pres. Liguori &#8211; Est. Casalanguida Sugli appalti di servizi ad alta intensità  di manodopera. Contratti della p.a. &#8211; Appalti di servizi ad alta intensità  di manodopera &#8211; Art.95, co. 2 e 3, del d. lgs. n. 50/2016 &#8211; Scelta del criterio del minor prezzo &#8211; Illegittimità  &#8211; Adozione del criterio dell&#8217;offerta</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Liguori &#8211; Est. Casalanguida</span></p>
<hr />
<p>Sugli appalti di servizi ad alta intensità  di manodopera.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Appalti di servizi ad alta intensità  di manodopera &#8211; Art.95, co. 2 e 3, del d. lgs. n. 50/2016 &#8211; Scelta del criterio del minor prezzo &#8211; Illegittimità  &#8211; Adozione del criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Obbligo &#8211; Anche in caso di servizi con caratteristiche standardizzate.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indizione di una procedura per l&#8217;affidamento di un servizio ad alta intensità  di manodopera con il criterio del minor prezzo anzichè con quello dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa determina la violazione dell&#8217;art. 95, co. 2 e 3, del d. lgs. n. 50/2016.Sull&#8217;argomento si , infatti, di recente pronunciato il massimo organo della giustizia amministrativa (cfr. Cons. St., ad. plen., 21/5/2019, n. 8),  all&#8217;uopo chiarendo che il comma 2 citato enuncia la regola secondo cui l&#8217;aggiudicazione  disposta con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo ovvero sulla base dell&#8217;elemento prezzo o del costo, il comma 3 stabilisce l&#8217;obbligo tassativo, in determinati casi tra i quali l&#8217;affidamento dei servizi &#8220;<em>ad alta intensità  di manodopera</em>&#8220;, di utilizzare il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, e i comma 4 e 5 contemplano la possibilità , con &#8220;<em>adeguata motivazione</em>&#8220;, di avvalersi del criterio del minor prezzo in determinati casi, tra cui &#8220;<em>i </em><em>servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato</em>&#8220;, di modo che, nell&#8217;ipotesi in cui un servizio ad alta intensità  di manodopera abbia contemporaneamente caratteristiche standardizzate emerge un conflitto tra disposizioni tra loro contrastanti, che richiede di essere risolto con l&#8217;individuazione della norma prevalente. Sennonchè la regola posta dal comma 3, e cio l&#8217;obbligo di ricorrere al criterio del miglior rapporto qualità /prezzo, ha un carattere preminente rispetto alla facoltà  discrezionale prevista dal comma 4 di avvalersi del criterio del prezzo più basso, che ha valore subvalente, per cui sulla base di tali premesse si  stabilito che gli appalti di servizi ad alta intensità  di manodopera ai sensi degli artt. 50, co. 1, e 95, co. 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità /prezzo, quand&#8217;anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Settima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2021, proposto da<br /> Di Riso Gerardo, in qualità  di legale rappresentante <i>pro tempore</i> dell&#8217;omonima ditta, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Vitolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Ezio Maria Zuppardi in Napoli, viale Gramsci, n. 16;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Casola di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante <i>pro tempore,</i>rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Gruppo i Cipressi S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione del responsabile dell&#8217;area tecnica del Comune di Casola di Napoli, n. 69 del 24.03.2021, recante l&#8217;aggiudicazione definitiva alla ditta &#8220;Gruppo I Cipressi s.r.l.&#8221; della gara finalizzata all&#8217;affidamento dei servizi cimiteriali (&#8220;<i>Esecuzione delle operazioni di servizi cimiteriali presso il cimitero di Casola di Napoli compreso smaltimento rifiuti speciali per anni 5</i>&#8220;), per la durata di anni cinque e per il prezzo a base d&#8217;asta di euro 131.236,19, oltre IVA e oneri della sicurezza;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Capitolato speciale d&#8217;appalto e del bando di gara (ove esistente), approvati con la determinazione dirigenziale n.175 del 28.09.2020, parimenti impugnata, con cui il Comune di Casola di Napoli ha indetto la procedura aperta de qua, ex art. 60 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., avviata mediante procedura MEPA RdO n.27442020 in data 10.02.2021;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per quanto di ragione, della deliberazione di G.M. n.63 del 07.09.2020, con cui veniva determinato il periodo di affidamento dei servizi di cui trattasi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti i verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice con riferimento alla gara de qua;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto, non conosciuto, adottato dall&#8217;Amministrazione appaltante e/o dalla Commissione giudicatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Casola di Napoli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021 la dott.ssa Cesira Casalanguida,</p>
<p style="text-align: justify;">in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui all&#8217;art. 6 comma 1 del d.l. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Il ricorrente, in qualità  di partecipante alla procedura, ha impugnato la determinazione n. 69 del 24 marzo 2021 del responsabile dell&#8217;area tecnica del Comune di Casola di Napoli, avente ad oggetto l&#8217;affidamento in via definitiva dei servizi cimiteriali, fatte salve le verifiche previste da legge, alla ditta &#8220;Gruppo I Cipressi s.r.l.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. &#8211; Ai fini di una più compiuta comprensione della vicenda oggetto di contenzioso, giova ripercorrere l&#8217;<i>iter</i> seguito dall&#8217;amministrazione, desumibile dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con determina a contrarre n. 175 del 28.09.2020, il responsabile dell&#8217;area tecnica del Comune di Casola di Napoli ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, finalizzata all&#8217;affidamento dei servizi cimiteriali (i.e.<i> &#8220;Esecuzione delle operazioni di servizi cimiteriali presso il Cimitero di Casola di Napoli compreso smaltimento rifiuti speciali per anni 5</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella determina si specificava che l&#8217;affidamento, ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, sarebbe avvenuto previa indagine di mercato finalizzata all&#8217;acquisizione di manifestazione di interesse, mediante esperimento di procedura di comparazione tra due o più operatori economici, in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ovvero di comparazione di offerte, determinato mediante ribasso percentuale unico rispetto al servizio predisposto; il costo del servizio programmato per il periodo 2020-2025 ammontava ad ¬ 162.807,05.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel capitolato speciale di gara l&#8217;importo posto a base d&#8217;asta era pari ad euro 131.236,19, oltre IVA, di cui Euro 3.200,88 (euro tremiladuecento/88) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto prot. 7175 del 7.10.2020, avente ad oggetto &#8220;<i>Avviso Manifestazione di interesse</i>&#8221; si specificava che &#8220;<i>la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità  ad essere invitati a presentare offerta; con il presente avviso, pertanto, non  indetta alcuna procedura di gara</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella Determinazione dirigenziale n. 69 del 24.03.2021 si rilevava che</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in data 10 febbraio 2021 veniva indetta procedura MEPA RdO n. 2744202, con invito aperto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;esito della procedura, ai sensi dell&#8217;art. 97, comma 2 <i>bis,</i> D. Lgs 50/2016, modificato al fino al 31.12.2021 dalla L. n. 120/2020, la soglia di anomalia risultava pari al 23,65%;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per effetto di tale calcolo la prima offerta ritenuta utile, tra quelle pervenute, era quella della ditta &#8220;Gruppo Cipressi s.r.l.&#8221;, con un ribasso del 21,70% minore della soglia di anomalia pari a 23,65%;</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; In ragione di quanto premesso, con la suddetta determinazione il servizio oggetto di procedura veniva affidato alla ditta &#8220;Gruppo I Cipressi&#8221; s.r.l., fatte salve le verifiche previste dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale determinazione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. la violazione dell&#8217;art. 95 comma 2 del d. Lgs. 50/2016, per avere l&#8217;amministrazione scelto ed utilizzato, quale criterio di aggiudicazione, quello del &#8220;minor prezzo&#8221; in luogo dell'&#8221;<i>offerta economicamente più vantaggiosa</i>&#8220;, richiesta per i contratti relativi ai c.d. servizi ad alta intensità  di manodopera, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 95.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene, in proposito, il ricorrente che l&#8217;oggetto della gara in questione  riferito ad un servizio ad alta intensità  di manodopera per essere il relativo costo superiore alla soglia del 50% dell&#8217;importo totale dell&#8217;appalto. Esclude che si possa parlare di servizio standard, essendo compresi la pulizia e il trattamento dei rifiuti che richiederebbero la soluzione di problematiche non preventivamente individuabili, analogamente a tutte le altre operazioni prettamente cimiteriali, quali quelle di esumazione, estumulazione, inumazione, tumulazione, tratta-mento dei resti mortali, differenziazione dei rifiuti;</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. la violazione dell&#8217;art. all&#8217;art.1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e dell&#8217;art. 97 del D. Lgs, 56/2016 e ss.mm.ii., oltre all&#8217;eccesso di potere sotto plurimi profili.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene di essersi collocata al primo posto in graduatoria all&#8217;esito del procedimento di calcolo della soglia di anomalia e del successivo &#8220;taglio delle ali&#8221;, con un&#8217;offerta riportante un ribasso (anomalo) del 30,76%.</p>
<p style="text-align: justify;">Contesta alla stazione appaltante di non aver attivato il sub procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, ai sensi dell&#8217;art. 97 del D. Lgs. n.50/2016, e di averla estromessa dalla procedura senza esternare alcuna motivazione e in assenza di qualsiasi doveroso richiamo normativo, aggiudicando il servizio alla seconda classificata. Lamenta la carenza di motivazione del provvedimento di aggiudicazione in ragione della mancanza di richiami normativi, non rinvenibili nella legge di gara. Nè soccorrerebbe, nel senso di rendere legittima la determinazione di aggiudicazione impugnata, la previsione di cui all&#8217;art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n.120/2020 (&#8220;<i>Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all&#8217;esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell&#8217;articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del D. lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque</i>&#8220;), in quanto ritenuta applicabile unicamente alle procedure di gara che nel bando abbiano espressamente recepito la norma. Contesta, pertanto, l&#8217;assenza nella normativa di gara della previsione relativa all&#8217;automatismo espulsivo ex art.1, comma 3, D.L. n.76/2020</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Il Comune di Casola di Napoli si  costituito in giudizio e con memoria depositata in data 28 aprile 2021 ha argomentato sulla infondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. &#8211; Quanto al primo motivo di censura, a sostegno della legittimità  del criterio di aggiudicazione prescelto dall&#8217;ente locale (quello del minor prezzo) richiama la previsione di cui all&#8217;art. 95, comma 4, lett. b), d.lgs. 50/2016 che facoltizza le SS.AA. all&#8217;utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, attesa l&#8217;impossibilità  di una reale comparazione tra la qualità  delle offerte. Nega che il servizio oggetto di gara possa considerarsi &#8220;<i>ad alta intensità  di manodopera</i>&#8220;, con la conseguente inapplicabilità  dell&#8217;art. 95, comma 3, lett. a), d.lgs. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. &#8211; Con riferimento alla censura di cui al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la contestazione relativa alla mancata attivazione del subporocedimento di verifica dell&#8217;anomalia &#8220;<i>in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nella legge di gara</i>&#8220;, ha opposto di aver effettuato l&#8217;affidamento in ottemperanza al d.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, il cui art. 97 comma 2 <i>bis</i> prevede l&#8217;esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia quando vi siano almeno 5 offerte. Esclude che l&#8217;applicazione della legge sia subordinata alla specifica previsione o richiamo nella <i>lex specialis</i>. Ritiene legittima l&#8217;esclusione delle offerte superiori alla soglia di anomalia e il conseguente affidamento del servizio alla prima ditta con offerta inferiore a quella anomala, cio il Gruppo Cipressi s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;asserito <i>deficit</i> di motivazione, ha evidenziato di aver indicato le percentuali di ribasso calcolate, e in relazione, da un lato, alla soglia di anomalia delle offerte, ex art. 97 d.lgs. 50/2016, e, dall&#8217;altro, in riferimento al ribasso offerto (del 30,76%) dalla ditta ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Con ordinanza n. 866 del 6 maggio 2021  stata accolta l&#8217;istanza cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessun atto veniva successivamente depositato.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; Alla pubblica udienza del 16 giugno 2021, svoltasi da remoto mediante collegamento in videoconferenza, la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Il ricorso  fondato nei limiti di quanto di seguito argomentato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. . Meritevole di favorevole apprezzamento si rivela il primo motivo di ricorso in ordine alla violazione dell&#8217;art. 95, co. 2 e 3, del d. lgs. n. 50/2016, con riferimento all&#8217;indizione di una procedura per l&#8217;affidamento di un servizio ad alta intensità  di manodopera con il criterio del minor prezzo anzichè con quello dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sull&#8217;argomento si  di recente pronunciato il massimo organo della giustizia amministrativa (cfr. Cons. St., ad. plen., 21/5/2019, n. 8), a cui si  conformato anche questo Tribunale. (T.A.R. Napoli, sez. III, sent. 3823 del 10.7.2019) proprio con riferimento ad una procedura avente ad oggetto i servizi cimiteriali, all&#8217;uopo chiarendo che:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>99- il comma 2 enuncia la regola secondo cui l&#8217;aggiudicazione  disposta con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo ovvero sulla base dell&#8217;elemento prezzo o del costo;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; il comma 3 stabilisce l&#8217;obbligo tassativo, in determinati casi tra i quali l&#8217;affidamento dei servizi &#8220;ad alta intensità  di manodopera&#8221;, di utilizzare il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; i comma 4 e 5 contemplano la possibilità , con &#8220;adeguata motivazione&#8221;, di avvalersi del criterio del minor prezzo in determinati casi, tra cui &#8220;i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato&#8221;;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; nell&#8217;ipotesi in cui un servizio ad alta intensità  di manodopera abbia contemporaneamente caratteristiche standardizzate emerge un conflitto tra disposizioni tra loro contrastanti, che richiede di essere risolto con l&#8217;individuazione della norma prevalente;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; sennonchè la regola posta dal comma 3, e cio l&#8217;obbligo di ricorrere al criterio del miglior rapporto qualità /prezzo, ha un carattere preminente rispetto alla facoltà  discrezionale prevista dal comma 4 di avvalersi del criterio del prezzo più basso, che ha valore subvalente.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Sulla base di tali premesse si  stabilito che &#8220;gli appalti di servizi ad alta intensità  di manodopera ai sensi degli artt. 50, co. 1, e 95, co. 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità /prezzo, quand&#8217;anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo codice&#8221;::.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo il Collegio non ha invero ragione di discostarsi dalle suddette conclusioni, per cui l&#8217;indizione con il criterio del prezzo più basso della procedura in questione, relativa all&#8217;affidamento dei servizi cimiteriali,  illegittima e va conseguentemente annullata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè alcun dubbio circa l&#8217;alta intensità  di manodopera residua dalla <i>lex specialis</i> di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Dirimente risulta anzi il capitolato speciale di appalto, che specifica agli artt. 1 e 2, rispettivamente l&#8217;oggetto e le operazioni cimiteriali comprese.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto  relativo all&#8217;esecuzione <i>&#8220;di tutti i lavori e le forniture necessarie per l&#8217;esecuzione di operazioni cimiteriali e precisamente:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>1) Apertura e chiusura dei cancelli di ingresso del cimitero comunale e pulizia giornaliera dei viali, secondo quanto stabilito all&#8217;art. 8;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2) Servizi su prenotazione quali: ricevimento salme, tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, ricognizioni, estumulazioni, condizionamenti, traslazioni, secondo i dettami e le procedure stabilite dalla normativa vigente in materia;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3) Pulizia cimitero e cura del verde;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>4) Manutenzione ordinaria dell&#8217;impianto idrico di scarico e di carico;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>5) Raccolta rifiuti;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>6) Analisi, trasporto e smaltimento dei rifiuti misti di attività  di costruzione e demolizione e dei rifiuti non biodegradabili (residui esumazioni);</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>7) Forniture di cassettine ossario ivi compreso la saldatura, ai sensi di legge.&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore conferma all&#8217;evidente prevalenza della manodopera si desume dal successivo art. 2 che specifica ulteriormente le attività  da svolgere.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di ricorso, in conclusione,  fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. &#8211; Il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la scelta della stazione appaltante di fare applicazione dell&#8217;esclusione automatica come prevista dal d.l. n. 76/2020 art. 1 comma 3, risulta, invece, infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova rilevare a riguardo che l&#8217;art. 1 del d.l. n. 76/2020 intitolato &#8220;<i>procedure per l&#8217;incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all&#8217;aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia&#8221;</i>, oltre ad aver previsto, al comma 2 lett. b), l&#8217;applicazione della procedura negoziata senza bando, e previa consultazione di almeno cinque operatori, per i servizi e forniture sino alla soglia comunitaria, al co. 3 ha precisato che, in tali ipotesi: &#8220;<i>le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità  di trattamento, procedono, a loro scelta, all&#8217;aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa ovvero al prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all&#8217;esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell&#8217;articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;">Sulla valenza delle richiamate previsioni si  già  pronunciata la giurisprudenza da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, chiarendo che (T.A.R. Torino, sez. I, sent. 736 del 17.11.2020) &#8220;<i>Il legislatore, assumendo che l&#8217;efficacia della spesa pubblica &#8211; declinata in questo caso in termini di maggiore rapidità  della sua erogazione &#8211; possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica, una forma di volano dell&#8217;economia, ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice dei contratti, con scadenza al 31.12.2021, la quale privilegia forme di gara più snelle e modalità  di gestione &#8220;meccanica&#8221; di alcuni passaggi (quali, nel caso che interessa, il giudizio di anomalia condotto con esclusione automatica delle offerte anomale)&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, ancora  stato prospettato da parte ricorrente che l&#8217;esclusione automatica, non essendo esplicitamente richiamata, non potesse essere nell&#8217;occasione applicabile, poichè comunque le ragioni della stessa avrebbero dovuto essere enunciate e motivate negli atti di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, anche nella suindicata sentenza, un analogo assunto  stato superato affermandosi che la &#8220;<i>soluzione, oltre a non trovare riscontro nel dato letterale di legge, che pare piuttosto idoneo, ove necessario, ad eterointegrare la disciplina di gara, non risulterebbe nuovamente funzionale all&#8217;obiettivo di celerità  delle procedure poichè inserirebbe una, ennesima, previsione di carattere facoltativo con onere di motivazione circa la scelta effettuata (esclusione automatica o meno) in un contesto di atti generali quali le leggi di gara, che fisiologicamente si presterebbe poi a contestazioni circa l&#8217;opportunità  e/o la sufficiente giustificazione della scelta, con effetti nuovamente potenzialmente opposti al dichiarato fine di rendere celere ed automatico l&#8217;esito della procedura</i>&#8221; ( T.A.R. Torino, sent. 736/2020, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. &#8211; Nè risulta condivisibile l&#8217;ulteriore prospettazione di parte ricorrente secondo cui, se la disciplina derogatoria ha disegnato una procedura negoziata di affidamento sottosoglia, con esclusione automatica delle offerte risultate anomale quando siano pervenute almeno cinque offerte, la normativa si porrebbe in contrasto con la disciplina eurounitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto va chiarito che &#8220;<i>la disciplina in questione opera sottosoglia, cio in un contesto in cui, al più, sono applicabili i principi di derivazione eurounitaria; la giurisprudenza eurounitaria predica siffatta applicabilità  sull&#8217;assunto che sia individuabile un interesse transfrontaliero della gara</i>&#8221; nel caso in esame non ravvisabile (in senso conforme T.A.R. Torino, sent. 736/2020, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">6.4. &#8211; Va, pertanto, ribadita l&#8217;infondatezza del secondo motivo.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; La fondatezza del primo motivo determina, comunque, in definitiva, l&#8217;accoglimento del ricorso nei limiti di cui in motivazione, e, per l&#8217;effetto, l&#8217;annullamento degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Casola al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore del legale antistatario, liquidate in ¬ 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui all&#8217;art. 6 comma 1 del d.l. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-6-2021-n-4302/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2021 n.4302</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.204</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-1-2021-n-204/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-1-2021-n-204/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.204</a></p>
<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Michele Buonauro, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Scafetta contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Militari : il contenuto e le finalità  del provvedimento di trasferimento Forze Armate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-1-2021-n-204/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.204</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-1-2021-n-204/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.204</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Michele Buonauro, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Scafetta contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli</span></p>
<hr />
<p>Militari : il contenuto e le finalità  del provvedimento di trasferimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Forze Armate &#8211; Militari &#8211; provvedimento di trasferimento &#8211; contenuto e finalità </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>I provvedimenti di trasferimento d&#8217;autorità  di militari:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>a) sono qualificabili come &quot;ordini&quot;, rispetto ai quali l&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>b) sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>c) sono sottratti all&#8217;applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità  di quanto ora testualmente dispone l&#8217;art. 1349, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>d) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l&#8217;interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio  prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 12/01/2021<br /> <strong>N. 00204/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02521/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2521 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico legale in Napoli, via Diaz n. 11;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento dello Stato Maggiore Esercito prot. n. -OMISSIS-del 15 aprile 2019, notificato al ricorrente in pari data, recante ad oggetto &#8220;<em>-OMISSIS&#8211; CONFORDOT. C.LE Maggi. Ca -OMISSIS-</em>&#8220;;<br /> &#8211; nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi dei diritti del ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2021 il dott. Michele Buonauro, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 176/2020, e uditi gli avvocati intervenuti parimenti da remoto, come da verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il ricorrente, in servizio presso la Caserma di Maddaloni, ha contestato il provvedimento prot. n. M_DE24094REG2019 0007904 del 28.01.2019, recante &#8220;<em>-OMISSIS&#8211; CONFORDOT)</em>&#8220;, con cui lo Stato Maggiore dell&#8217;Esercito ha disposto il suo trasferimento di autorità  presso il Reggimento Logistico &#8220;Taurinense&#8221;, dislocato in Rivoli, provincia di Torino.<br /> 1.1. Avverso tale determinazione, il ricorrente muove le seguenti censure: difetto d&#8217;istruttoria e di motivazione, con particolare riferimento alla situazione personale e familiare rappresentata da esso interessato (separato, con affidamento condiviso dei due figli minori e obbligo di visita agli stessi due volte a settimana, nonchè obbligo di tenere entrambi per un fine settimana ogni 15 giorni presso la propria abitazione; padre di un bimbo di sette mesi con molteplici problemi di salute, nato da una successiva convivenza) che investe interessi e valori costituzionalmente tutelati; violazione del principio di proporzionalità  e ragionevolezza, nella parte in cui la motivazione non tiene conto che si debba agevolare il ricongiungimento familiare, sia pure contemperato con le esigenze di organico e di servizio; violazione delle garanzie partecipative dell&#8217;interessato e, in particolare, omessa ponderazione delle circostanze ostative al trasferimento, rappresentate con memoria endoprocedimentale.<br /> 1.2. Si  costituita l&#8217;amministrazione della difesa, e ha concluso per il rigetto dell&#8217;impugnazione.<br /> 1.3. All&#8217;udienza dell&#8217;8 gennaio 2021 il ricorso  stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2. Il ricorso  meritevole di accoglimento.<br /> 2.1. Giova, in primo luogo, richiamare l&#8217;articolo 1349 (Ordini militari) del codice dell&#8217;ordinamento militare, il quale dispone che:<br /> &#8220;<em>1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità  di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto &#8230;</em><br /> <em>3. Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 </em>[Principi, Partecipazione al procedimento amministrativo, Semplificazione dell&#8217;azione amministrativa]&#8221;.<br /> 2.1.1. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, nella fattispecie in esame i provvedimenti di trasferimento d&#8217;autorità  di militari:<br /> &#8220;<em>a) sono qualificabili come &quot;ordini&quot;, rispetto ai quali l&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto;</em><br /> <em>b) sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale;</em><br /> <em>c) sono sottratti all&#8217;applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità  di quanto ora testualmente dispone l&#8217;art. 1349, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;</em><br /> <em>d) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l&#8217;interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio  prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato</em>&#8221; (Cons. Stato, sez. IV, n. 2267/2019).<br /> 2.2. Con specifico riferimento all&#8217;obbligo motivazionale, sebbene l&#8217;orientamento giurisprudenziale sottragga i trasferimenti del personale militare all&#8217;onere della motivazione, in quanto da classificarsi nella categoria degli ordini, tale tesi deve, in alcuni casi certamente particolari, essere contemperata con il principio generale dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990, considerando anche l&#8217;evoluzione registrata dalla giurisprudenza costituzionale in materia (Corte costituzionale, sentt. nn. 113/1997, 197/1994, 17/1991); con la conseguenza che l&#8217;ordinamento militare, seppur peculiare, non  &quot;<em>impermeabile al sindacato del Giudice</em>&quot;.<br /> D&#8217;altro canto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale (v. sul punto Cons. Stato IV, n. 4577/2011 e, meno recentemente, V, 27 aprile 1994 n. 378; VI Sez., 27 maggio 1989 n. 704; IV Sez., 3 luglio 1985 n. 268; V Sez., 18 giugno 1984 n. 469), &#8220;<em>le esigenze di servizio della pubblica amministrazione richiamate dal provvedimento di trasferimento non sono ritenute sindacabili da parte del giudice amministrativo, rientrando nell&#8217;ampia potestà  discrezionale autoorganizzativa dell&#8217;amministrazione. Al contempo, un sindacato più approfondito su una motivazione formale genericamente riferita alle esigenze del servizio  esercitabile soltanto se il militare deduca precisi elementi che smentiscano &quot;in toto&quot; le esigenze affermate dall&#8217;amministrazione (facendo emergere un&#8217;assoluta arbitrarietà  e quindi abnormità  dell&#8217;atto di trasferimento) (Cons. Stato, n. 2187/2011)</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 3261 del 2018).<br /> 3. Ne deriva che, pur non potendo, in questa sede, essere formulate valutazioni di merito da contrapporre utilmente a quelle effettuate dall&#8217;Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 4023 del 2016), le richiamate coordinate giurisprudenziali in ordine all&#8217;insindacabilità  delle scelte dell&#8217;Amministrazione e alla sufficienza della motivazione purchè riferita, ancorchè genericamente, alle esigenze di servizio, trovano un limite intrinseco nel caso in cui &#8211; come nella specie &#8211; i presupposti del disposto trasferimento risultino in concreto palesemente insufficienti ed il trasferimento stesso irragionevole.<br /> In particolare, il Collegio ravvisa, nel caso in esame, profili di incompletezza nella valutazione delle ragioni del trasferimento, alla luce della notevole distanza fra la sede di attuale servizio e la sede designata, unitamente alla peculiare situazione familiare del ricorrente.<br /> Ed invero, ancorchè il trasferimento sia motivato mediante il richiamo alla necessità  di dare attuazione alla &#8220;Pianificazione di impiego decentrata&#8221;, non emerge dagli atti depositati in giudizio una adeguata ricongnizione in ordine alla inesistenza di vacanze nella sua stessa qualifica (anche) in sedi più vicine, nè sono stati sufficientemente chiariti i motivi per i quali l&#8217;amministrazione ha ritenuto la maggiore utilità  della copertura dei posti, pure vacanti, nella diversa sede di Torino, soprattutto alla luce delle rilevantissime problematiche familiari del ricorrente, riconosciute, sia pure solo ai fini del differimento della presa di servizio, dalla stessa amministrazione resistente.<br /> 4. Pertanto, proprio in ragione della mancata adeguata ponderazione della pluralità  di interessi emersi (riconosciuti e fatti propri dall&#8217;amministrazione nell&#8217;ambito del medesimo procedimento di trasferimento), il provvedimento non risulta munito di un appagante corredo motivazionale sotto il profilo della proporzionalità  della misura adottata, con conseguente fondatezza dell&#8217;impugnazione ed annullamento dello stesso, fatti salvi gli ulteriori atti di riesercizio del potere.<br /> 5. La peculiarità  della fattispecie e l&#8217;esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi supporta la decisione di compensare integralmente le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 176/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michelangelo Maria Liguori, Presidente<br /> Michele Buonauro, Consigliere, Estensore<br /> Valeria Ianniello, Primo Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-1-2021-n-204/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.204</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.5904</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-12-2020-n-5904/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-12-2020-n-5904/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.5904</a></p>
<p>Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore PARTI: Marina I., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Soprano, contro Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici per Napoli e Provincia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-12-2020-n-5904/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.5904</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-12-2020-n-5904/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2020 n.5904</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore PARTI: Marina I., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Soprano,  contro Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici per Napoli e Provincia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli</span></p>
<hr />
<p>Decreto di dichiarazione di interesse culturale : la notifica ai privati proprietari, possessori o detentori ha natura meramente informativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Beni culturali &#8211; decreto di dichiarazione di interesse culturale &#8211; carattere recettizio &#8211; non sussiste &#8211; notifica ai privati proprietari, possessori o detentori-  natura meramente informativa &#8211; è tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Il decreto che reca la dichiarazione d&#8217;interesse culturale, pur a fronte di una notifica mancante o erronea, non risulta inefficace, non avendo esso carattere recettizio posto che la notifica ai privati proprietari, possessori o detentori, ha natura meramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo stesso.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 07/12/2020<br /> <strong>N. 05904/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02753/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 2753 del 2014, proposto da<br /> Marina I., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo, 4 e domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici per Napoli e Provincia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11 e domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> 1) del provvedimento prot. n. 1962 del 19/02/2014 trasmesso alla ricorrente in data 11/03/2014, con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania estendeva la notifica dell&#8217;interesse particolarmente importante dell&#8217;immobile sito al civico 138 della via Cristoforo Colombo in Meta di Sorrento, individuato in catasto al foglio 5, particella 340, alle sigg.rre Iaccarino Rosa, Iaccarino Roberta e Iaccarino Marina;<br /> 2) della nota prot. n. 4987 del 28/2/2014 trasmessa alla ricorrente in data 11/03/2014 del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo &#8211; Dipartimento per i Beni per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia con la quale è stato notificato il provvedimento prot. n. 1962/2014;<br /> 3) del D. M. 14.10.1985 con il quale l&#8217;immobile, sito nel Comune di Meta, via Cristoforo Colombo<br /> n.122 (oggi 138), individuato in catasto al foglio 5p.lla 340, è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della L. 1089 del 1939;<br /> 4) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi&#8221;.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici per Napoli e Provincia e di Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Relatore nell&#8217;udienza di smaltimento del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Luca De Gennaro;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> Nell&#8217;anno 2010 la ricorrente ereditava dalÂ <em>de cuius</em> Giuseppe Iaccarino, insieme alle germane sigg.re. Rosa e Roberta Iaccarino, un fabbricato ubicato al civico 138 della via Cristoforo Colombo in Meta di Sorrento, individuato in catasto al foglio 5, particella 340.<br /> Nell&#8217;anno 1985, la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, con D.M. 14.10.1985, aveva dichiarato ex L. n. 1089/1939 il suddetto immobile di &#8220;particolare importanza&#8221;, sottoponendolo, pertanto, ai vincoli previsti; tale provvedimento, per mero errore dell&#8217;Amministrazione, veniva, in data 23.12.1985, notificato a tal Sig. Pane Valerio, estraneo alla vicenda.<br /> A seguito della morte del sig. Iaccarino Giuseppe, la ricorrente con nota del 3.3.2011 comunicava alla Soprintendenza, oltre alla dichiarazione di successione, che il D.M. 14.10.1985 doveva ritenersi inefficace in quanto mai notificato agli effettivi proprietari.<br /> Con nota n. 6091, in data 10.03.2011, la Soprintendenza dava atto che il D.M. 14.10.1985 non era stato notificato alÂ <em>de cuius</em> Sig. Iaccarino Giuseppe nè, tantomeno, trascritto nei registri della Conservatoria dei RR.II di Napoli, e comunicava alle eredi Iaccarino che sarebbero state attivate le procedure finalizzate alla regolarizzazione del provvedimento di tutela di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n.42, Parte Seconda.<br /> Con decreto n.1962 del 19.02.2014, il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania disponeva l&#8217;estensione della notifica vincolo di interesse storico-archittetonico dell&#8217;immobile sito al civico 138 della via Cristoforo Colombo in Meta di Sorrento (dichiarato con il DM 14.02.1985), individuato in catasto al foglio 5, particella 340, alle sigg.rre Iaccarino Rosa, Iaccarino Roberta e Iaccarino Marina; in data 20.04.2014, tramite nota prot. n. 4987 del 28/2/2012, veniva notificato il provvedimento 1962/2014.<br /> Avverso i provvedimenti suindicati viene proposto il ricorso in epigrafe deducendo:<br /> &#8211; violazione di legge, violazione L. n. 1089/39 e art. 128 D.lgs. 42/1994, falsità  dei presupposti ed erroneità  manifesta;<br /> &#8211; violazione di legge, violazione art. 10, 13, 14 ,15 D.lgs. 42/2004, violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, falsità  dei presupposti ed erroneità  manifesta, difetto di motivazione;<br /> &#8211; violazione di legge, violazione L. n. 1089/39 e art. 128 D.lgs. 42/1994, eccesso di potere per falsità  dei presupposti e difetto di istruttoria e motivazione.<br /> Si è costituito il Ministero intimato, attraverso l&#8217;Avvocatura dello Stato, per resistere all&#8217;accoglimento del ricorso.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 1 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br /> Il ricorso è infondato.<br /> Con il primo e secondo motivo di impugnativa viene contestata l&#8217;estensione della notifica di un vincolo apposto 29 anni prima con D.M. 14.10.1985, ai sensi della L. n. 1089/39, sull&#8217;immobile di proprietà  Iaccarino, deducendo che la &#8220;dichiarazione di particolare interesse&#8221; di cui agli artt. 2 e 3 della L. 1089/39 acquisterebbe efficacia solo a seguito della notifica del decreto di vincolo ai soggetti destinatari; di conseguenza, dato il lasso di tempo trascorso, il procedimento di apposizione del vincolo di cui al D.M. del 14/10/1985 non avrebbe potuto considerarsi ancora valido; la notifica del vincolo avrebbe quindi richiesto all&#8217;amministrazione un supplemento di istruttoria.<br /> Il motivo è infondato.<br /> In disparte della circostanza che, come risulta in atti, l&#8217;esistenza del vincolo era giÃ  nota alla ricorrente prima della sua notifica (v. nota della sig.ra Marina Iaccarino del 3.3.2011 sopra richiamata), occorre evidenziare che, secondo l&#8217;orientamento consolidato, il decreto che reca la dichiarazione d&#8217;interesse culturale, pur a fronte di una notifica mancante o erronea, non risulta inefficace, non avendo esso carattere recettizio posto che la notifica ai privati proprietari, possessori o detentori, ha natura meramente informativa e non svolge una funzione costitutiva del vincolo stesso (cfr. ex multis questa Sezione n. 5213/2018; T.A.R. Lazio Roma, II-quater, sent. n. 7019/2018, Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2017, n. 5953; Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2013, n. 1490).<br /> Il provvedimento di imposizione del vincolo doveva dunque ritenersi perfezionato giÃ  all&#8217;epoca della sua adozione con la conseguenza che il tempo trascorso fino alla notifica non ne ha provocato la caducazione, nè obbligava l&#8217;Amministrazione ad un riesame, con un supplemento di istruttoria, essendo la notifica finalizzata solo a rendere pienamente opponibile ai successori l&#8217;efficacia di un vincolo giÃ  costituito a suo tempo sulla base delle valutazioni giÃ  effettuate.<br /> Con il terzo motivo si impugna il D.M. del 14.10.1985, poichè carente di un&#8217;adeguata motivazione sottesa alla decisione di apposizione del vincolo.<br /> Il motivo non ha pregio.<br /> Il potere valutativo riconosciuto all&#8217;Amministrazione in ordine all&#8217;apposizione di un vincolo di tutela è notoriamente espressione di ampia discrezionalità  tecnico &#8211; specialistica ed è pertanto sindacabile nel giudizio di legittimità  solo <em>ab extrinseco</em>, sotto il profilo della congruità  e logicità  della motivazione, restando precluso al giudice amministrativo un nuovo e diverso apprezzamento nel merito.<br /> Nel caso odierno la motivazione del DM appare esente da vizi logici posto che viene dato conto correttamente della rilevanza storica dell&#8217;immobile (&#8220;edificio avente la tipologia caratteristica delle case di metà  del sec. XVIII&#8221;) e della caratteristiche architettoniche dell&#8217;edificio appartenente ad una &#8220;cortina edilizia&#8221; nel centro storico di Meta di Sorrento con determinate specificità  edilizie, che appaiono idonee a giustificare l&#8217;imposizione del vincolo.<br /> In conclusione, considerata l&#8217;infondatezza delle doglianze avanzate, il ricorso deve essere respinto.<br /> Data la particolarità  della questione, sussistono i motivi per compensare le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF<br /> Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore<br /> Silvio Giancaspro, Referendario</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.4266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-10-2020-n-4266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Michele Buonauro, Consigliere, Estensore PARTI: Società  Lido del Pino s.a.s. di Scotto Gennaro e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi, contro Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Casalino In</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Michele Buonauro, Consigliere, Estensore PARTI:  Società  Lido del Pino s.a.s. di Scotto Gennaro e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi,  contro Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Casalino</span></p>
<hr />
<p>In tema di abusi edilizi su beni demaniali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Edilizia ed Urbanistica &#8211; beni demaniali &#8211; abusi edilizi &#8211; Â abusi edilizi su beni demaniali ex art. 35 del DPR n. 380/01 &#8211; ordine di demolizione &#8211; carattere vincolato &#8211; è tale<br /> <br /> 2.Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi edilizi &#8211; rimedi &#8211; disciplina ordinaria ex art 31 TU e disciplina speciale ex 35 D.P.R. 380/201 &#8211; natura e differenze</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.L&#8217;abuso realizzato su suolo di proprietà  dello Stato determina l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 35 del DPR n. 380/01. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l&#8217;indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione &#8220;contra legem&#8221;, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà  pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall&#8217;abusività  dell&#8217;opera scaturisce con carattere vincolato l&#8217;ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, nè deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso .</em><br /> <br /> <br /> <em>2. La disciplina di cui all&#8217;art. 35 D.P.R. 380/201, differente rispetto a quella ordinaria dettata dall&#8217;art. 31 T.U. dell&#8217;edilizia e che non prevede l&#8217;irrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la propria giustificazione nella peculiare gravità  della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. La norma non lascia all&#8217;ente locale alcun spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità  del permesso di costruire su suoli demaniali, che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell&#8217;abuso .</em><br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/10/2020<br /> <strong>N. 04266/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03363/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3363 del 2017, proposto da<br /> Società  Lido del Pino s.a.s. di Scotto Gennaro e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Napoli, via Toledo 323;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Casalino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> &#8211; del provvedimento del Comune di Pozzuoli prot. n. 63049 del 3.8.2017, notificato in data 7.8.2017, con il quale il Comune ha disposto &#8220;<em>la rimozione di tutte le opere abusive descritte in premessa realizzate su area demaniale marittima, tale da ricondurre il tutto allo stato preesistente</em>&#8220;;<br /> &#8211; ove e in quanto lesiva, della nota prot. n. 2017/60229 del 25.07.2017, nonchè della denuncia del Comando dei Vigili Urbani di Pozzuoli II Settore prot. n. 59107 del 20.7.2017;<br /> &#8211; di ogni altro atto connesso.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il ricorrente, in qualità  di amministratore unico della Lido del Pino s.a.s., ha censurato il provvedimento prot. n. 63049 del 3.8.2017, con il quale l&#8217;amministrazione del Comune di Pozzuoli ha disposto la rimozione di tutte le opere abusive, consistenti nell&#8217;istallazione di una pedana in legno di 120 mq posta a ridosso dell&#8217;arenile e della scogliera, realizzata su area demaniale marittima della superficie di mq 1.368,00 sita nel Comune di Pozzuoli in via Napoli n. 16 alla località  La Pietra, presso cui esercita attività  di stabilimento balneare e di ristorazione (con fitto di azienda del &#8220;Salotto La Veronica&#8221;), in virtà¹ di concessione rilasciata nel 1999 (n. 289/1999) dalla Giunta Regionale della Campania.<br /> 1.1. In relazione a tale opera era stata concessa un&#8217;autorizzazione di costruzione stagionale (n. 15 del 27 maggio 2009), con scadenza al 30 ottobre del 2009; tale titolo, una volta decaduto, non era stato mai rinnovato, e il progetto di riqualificazione preordinato al rinnovo della concessione demaniale marittima, redatto ai sensi dell&#8217;art. 19 del Piano di utilizzazione delle spiagge, era stato annullato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ai sensi dell&#8217;art. 159 del D. Lgs. 42/2004.<br /> L&#8217;amministrazione comunale, previa verifica e sopralluogo della polizia municipale, la quale denunziava l&#8217;abuso anche alla Procura della Repubblica, ha emesso l&#8217;atto in questa sede gravato; nel corso del procedimento la società  ricorrente ha dapprima depositato una comunicazione di inizio dei lavori di installazione della pedana, con nota prot. 60228 del 25 luglio 2017, e poi una scia, rettificata qualche giorno dopo.<br /> 1.2. Avverso l&#8217;ordine di rimozione articola censure di violazione di legge (art. 6, lett. e-bis ed e-ter del d.P.R. n. 380 del 2001; art. 17 l.r. Campania n. 16 del 2016), difetto di istruttoria e di motivazione, nonchè di omissione delle garanzie partecipative.<br /> 1.3. L&#8217;amministrazione comunale si è costituita in giudizio, concludendo per la legittimità  dei provvedimenti gravati.<br /> 1.4. A seguito di rinunzia all&#8217;istanza cautelare, all&#8217;udienza pubblica del 21 aprile 2020 è stato disposto il rinvio su richiesta delle parti ai sensi dell&#8217;art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e all&#8217;udienza pubblica del 16 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2. Il ricorso non è fondato.<br /> 2.1. Mette conto evidenziare, in punto di fatto, che l&#8217;amministrazione comunale, dopo aver di fatto esitato negativamente il procedimento amministrativo attivato con la comunicazione dell&#8217;inizio dei lavori di installazione di due pedane in legno di 120 mq. (con nota prot. n. 60229 del 25.7.2017), ha diffidato la società  ricorrente alla rimozione delle opere abusive con ripristino dello stato dei luoghi, in quanto le stesse si sono rivelate prive del necessario titolo edilizio.<br /> 2.1.1. Occorre in primo luogo stabilire la legittimità  del provvedimento di rimozione delle opere abusive realizzate sul demanio marittimo. In relazione a tale aspetto viene in rilievo in primo luogo il regime edilizio dell&#8217;opera in questione (in termini o meno di sufficienza della CILA per legittimare le opere); e, in proposito, va sottolineato come la notevole estensione in termini di superficie dell&#8217;opera faccia sì¬ che la stessa importi modificazione dell&#8217;assetto edilizio dei luoghi, con aumento del carico urbanistico (così¬ da richiedere, per la loro esecuzione, un PdC.). Dunque, ai fini che qui interessano, va posto in luce come, al momento della emanazione del provvedimento, le opere considerate abusive non fossero munite di adeguato titolo edilizio.<br /> Vale rammentare, in punto di fatto, che, a seguito del sopralluogo del 20 luglio 2017, è iniziato il procedimento sfociato nella diffida alla rimozione della pedana in legno, formalizzato il 3 agosto 2017 e notificato il successivo 8 agosto.<br /> Nelle more del procedimento la società  ricorrente ha protocollato prima una comunicazione edilizia di inizio dei lavori avente ad oggetto l&#8217;installazione di due pedane (in data 21 luglio 2017); poi una Scia per somministrazioni &#8211; corner bar da posizionare sulle citate pedane (in data 24 luglio 2017), e quindi, in data 26 luglio 2017, una istanza per il posizionamento delle medesime pedane sull&#8217;area demaniale concessa (istanza, questa, ai soli fini demaniali).<br /> Dalla scansione diacronica degli atti susseguitisi intorno al procedimento in esame emerge in maniera evidente che al momento del sopralluogo (ed anche al momento del provvedimento finale) la società  ricorrente non vantava alcun tiolo edilizio legittimante l&#8217;opera in esame. In questa prospettiva, la comunicazione di inizio dei lavori non poteva dispiegare alcun effetto (posto che, ancorchè l&#8217;opera fosse giÃ  stata installata al momento del sopralluogo dei vigili urbani, vi è stato il blocco dei lavori, operato con la ricordata nota prot. n. 60229 del 25.7.2017); la scia (come integrata) non poteva consolidarsi, in quanto, essendo riferita all&#8217;attività  commerciale di somministrazione, presupponeva la pre-esistenza di un valido titolo edilizio; pertanto, stante la mancanza del parere dell&#8217;autorità  paesaggistica, il mancato perfezionamento del titolo edilizio necessario ad assentire le pedane sulle quali il corner per somministrazioni avrebbe dovuto essere posizionato, rende la scia del tutto inefficace; l&#8217;istanza (ai fini demaniali) per il posizionamento delle pedane sull&#8217;area in concessione risultava in pieno contrasto con il giÃ  intervenuto &#8220;blocco&#8221; della CILA edilizia per l&#8217;installazione delle stesse.<br /> 2.1.2. Ne consegue che, ferma la riconducibilità  di una pedana di significative dimensioni (al pari delle altre strutture funzionali all&#8217;esercizio degli stabilimenti balneari) nel novero delle &#8220;nuove costruzioni&#8221; (necessitanti dunque di permesso di costruire), con esclusione dell&#8217;applicabilità  della semplificazione prevista dall&#8217;art. 17, comma 7, della legge reg. Campania n. 6 del 2016, nessun valido titolo edilizio è stato conseguito dalla società  ricorrente. Pertanto, non possono ritenersi pertinenti le censure con le quali si contesta la mancata considerazione della scia da parte dell&#8217;amministrazione prima di emanare la misura sanzionatoria della rimozione delle opere abusive. Peraltro queste doglianze sono sostanzialmente rivolte nei confronti della nota soprassessoria n. 2017/60229 del 25 luglio 2017, la quale è stata impugnata solo in via eventuale (&#8220;<em>ove e in quanto lesiva</em>&#8220;), essendo chiaramente il ricorso incentrato sulla contestazione dell&#8217;ordine di rimozione, con la conseguenza che risulta estranea alÂ <em>thema decidendum</em> la legittimità  dello sviluppo del procedimento amministrativo attivato con la scia. Ed invero la società  avrebbe dovuto intanto rimuovere l&#8217;istallazione abusiva, contestando in separata sede la mancata conclusione del procedimento teso al conseguimento del titolo edilizio legittimante questa la costruzione, e, solo in caso di esito favorevole, avrebbe potuto provvedere a re-installarla.<br /> 2.2. Ciò posto, le ulteriori censure non possono trovare accoglimento.<br /> 2.2.1. Ed invero l&#8217;abuso realizzato su suolo di proprietà  dello Stato determina l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 35 del DPR n. 380/01 (richiamato nell&#8217;ordinanza), che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l&#8217;indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione &#8220;<em>contra legem</em>&#8220;, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà  pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall&#8217;abusività  dell&#8217;opera scaturisce con carattere vincolato l&#8217;ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, nè deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2014 n. 2196).<br /> La disciplina di cui all&#8217;art. 35 D.P.R. 380/201, differente rispetto a quella ordinaria dettata dall&#8217;art. 31 T.U. dell&#8217;edilizia e che non prevede l&#8217;irrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la propria giustificazione nella peculiare gravità  della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. A ciò consegue, fra l&#8217;altro, che la norma non lascia all&#8217;ente locale alcun spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità  del permesso di costruire su suoli demaniali, che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell&#8217;abuso (T.A.R, Liguria, sez. I, 5.6.2014, n. 873).<br /> In altri termini, una volta accertato il carattere abusivo dell&#8217;opera ai sensi degli artt. 31 e 35 T.U. edilizia, il provvedimento di ingiunzione alla rimozione del manufatto si configura per l&#8217;amministrazione come atto dovuto e vincolato, come previsto dal comma 2 dell&#8217;art. 31 T.U. Edilizia, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l&#8217;ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dell&#8217;avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell&#8217;atto.<br /> 2.2.2. Sotto altro profilo la comprovata insistenza delle opere ritenute abusive su area demaniale esclude a priori ogni possibilità  di valutazione di una loro compatibilità  con la strumentazione urbanistica locale e, pìù in generale, con la normativa urbanistica edilizia e paesaggistica del suddetto P.T.P. ed, in tal guisa, perdono ogni rilievo anche le questioni relativamente al titolo edilizio in forza del quale le predette opere potrebbero essere realizzate e della correlata sanzione urbanistica da irrogare atteso che &#8211; come sopra rilevato &#8211; il citato art. 35, in presenza di interventi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, prevede quale unica sanzione per l&#8217;abuso commesso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.<br /> 2.2.3. Nè, infine, alcuna rilevanza ha la non rituale individuazione del destinatario dell&#8217;ordine di rimozione e rispristino (ammesso, anche a voler seguire la tesi del ricorrente, che fosse stato collegato all&#8217;attività  di ristorazione &#8220;Salotto La Veronica&#8221; &#8211; gestito da un affittuario del ramo di azienda), poichè è pacifico ed incontestato che l&#8217;ordine è stato notificato al rappresentante legale della società  Lido del Pino s.a.s., la quale è la titolare dell&#8217;area demaniale su cui è stato riscontrato l&#8217;abuso in contestazione.<br /> 3. In virtà¹ delle considerazioni esposte il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio, in considerazione della complessità  della vicenda, possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) definitivamente pronunciandosi sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese, mentre il contributo unificato resta a carico della parte che lo ha anticipato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michelangelo Maria Liguori, Presidente<br /> Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere<br /> Michele Buonauro, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-10-2020-n-4266/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.4266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2020 n.3040</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-7-2020-n-3040/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Luca Cestaro, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Leopoldo Villani, contro Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Antonella Verde Nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità  di opere deve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-7-2020-n-3040/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2020 n.3040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-7-2020-n-3040/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2020 n.3040</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Luca Cestaro, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Leopoldo Villani,  contro Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Antonella Verde</span></p>
<hr />
<p>Nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità  di opere deve operarsi una valutazione globale delle stesse</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; intervento edilizio &#8211; pluralità  di opere- valutazione globale &#8211; è necessaria.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>Nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità  di opere deve operarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l&#8217;effettiva portata dell&#8217;operazione .</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/07/2020<br /> <strong>N. 03040/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02781/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2781 del 2014, proposto da<br /> Catello Cuomo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Leopoldo Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Messina in Napoli, viale Gramsci,16;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Antonella Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento prot.n.8461 del 6.3.14 notificato il 31..3.14 recante diniego del permesso a costruire in sanatoria da parte del comune di Castellammare di Stabia;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 16 giugno 2020 il dott. Luca Cestaro e celebrata l&#8217;udienza da remoto secondo le disposizioni dell&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020 (conv. con L. n. 27/2020), dell&#8217;art. 4 D.L. 28/2020 e recate nei decreti del Presidente del T.A.R. Campania nn.14 e 22 del 2020;</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; La parte ricorrente, CUOMO Catello, impugna il provvedimento n. 8461 del 6.3.2014 con cui il Comune di Castellammare di Stabia ha rigettato la propria istanza di condono presentata il 26.3.1986 ai sensi della L. 47/1985 in relazione a un manufatto posto sul lastrico solare di 24 mq.<br /> Il Comune respinge l&#8217;istanza in quanto il fabbricato è stato oggetto di ulteriori lavori tali da alterare la consistenza dell&#8217;immobile testimoniata, altresì¬, dall&#8217;ordine di demolizione n. 36927 del 25.11.1998 avente a oggetto, appunto, l&#8217;ampiamento del manufatto in questione.<br /> Il ricorrente censura, in particolare:<br /> I) l&#8217;illegittimità  delle pregresse ordinanze di demolizione adottate nelle more della definizione del condono;<br /> II) il difetto di istruttoria per non essersi considerato che l&#8217;opera è compatibile con ciò che è consentito dalle NTA del PRG ossia l&#8217;adeguamento funzionale degli alloggi e, comunque, per la consistenza minima e trascurabile del manufatto.<br /> Il Comune di Castellammare di Stabia ha prodotto documentazione da cui si evince che l&#8217;immobile è stato oggetto di plurimi interventi che hanno alterato la situazione oggetto dell&#8217;istanza di condono tanto da rendere l&#8217;istanza non utilmente esaminabile.<br /> All&#8217;udienza di smaltimento del 16.06.2020, tenutasi da remoto, come previsto dai commi 5 e 6 dell&#8217;art. 84 D.L. 18/2020, nonchè dall&#8217;art. 4 del d.l. n. 28/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.<br /> 2 a &#8211; Il ricorso è manifestamente infondato.<br /> La relazione tecnica prodotta dalla parte ricorrente a firma del geom. Langellotti conferma, invero, quanto asserito dal Comune di Castellammare di Stabia nel provvedimento ossia che il fabbricato di 24 metri quadri di cui al condono è stato oggetto di lavori di ampliamento e di completamento. Il perito di parte, in sostanza, non nega le circostanze di fatto alla base del provvedimento impugnato &#8211; che possono, quindi, essere date per pacifiche -, ma si limita a proporre delle valutazioni in merito alla scarsa rilevanza delle opere stesse ritenute non tali da alterare radicalmente quanto oggetto di domanda di condono.<br /> La tesi di parte non merita accoglimento.<br /> 2 b &#8211; In punto di fatto, va osservato che l&#8217;immobile oggetto del condono era di 24 mq e che gli ampliamenti ne hanno pìù che raddoppiato la superficie (un ampliamento è di 4,80 x 4 e l&#8217;altro di 2,60x 2,70); non si tratta, quindi, di opere costituenti mera manutenzione, ma di una nuova costruzione ex art. 3 lett. e.1 del D.P.R. 380/2001 in quanto è una nuova volumetria che modifica la sagoma del fabbricato.<br /> Tanto è ben sufficiente a respingere la domanda di condono.<br /> 2 c &#8211; In proposito, va ribadito quanto a pìù riprese affermato da questo Tribunale con consolidato orientamento, dal quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità  di opere, come qui accaduto, deve comunque operarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che «<em>la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l&#8217;effettiva portata dell&#8217;operazione</em>» (cfr. in tali sensi, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 dicembre 2010 , n. 26787; Tar Campania, Napoli, sezione sesta, 16 aprile 2010, n. 1993; 25 febbraio 2010, n. 1155; 9 novembre 2009, n. 7053; Tar Lombardia, Milano, sezione seconda, 11 marzo 2010, n. 584).<br /> Ebbene, alla luce di una valutazione complessiva dell&#8217;opera, non può non rilevarsi che l&#8217;opera esistente è senz&#8217;altro diversa da quella rappresentata nell&#8217;istanza di condono.<br /> Giova rammentare che anche la mera prosecuzione dei lavori rispetto a un immobile oggetto di istanza di condono è costantemente ritenuta illegittima dalla giurisprudenza amministrativa in quanto a tal fine occorre seguire la speciale procedura di cui all&#8217;art. 35 co. 13 L. 47/1985 secondo cui «<em>decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell&#8217;oblazione, il presentatore dell&#8217;istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità  le opere di cui all&#8217;articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall&#8217;articolo 33. A tal fine l&#8217;interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L&#8217;avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all&#8217;articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni (&#038;)</em>».<br /> In mancanza dell&#8217;attivazione della procedura appena descritta non è possibile alcuna prosecuzione dei lavori (tra le tante, v. T.A.R. Campania, sesta sezione, n. 5836/2013 e n. 4874/2014) e tanto vale a maggior ragione in rapporto a interventi che comportano la &#8216;creazione&#8217; di strutture sostanzialmente diverse, con significativa modificazione della morfologia degli ambienti rispetto al manufatto descritto nell&#8217;istanza (v. anche T.A.R. Campania, IV sezione, n. 3608/2016 e n. 7393/2018).<br /> Merita condivisione, quindi, l&#8217;argomento della difesa comunale secondo cui un&#8217;istanza obiettivamente difforme dallo stato dei luoghi attuale non sia accoglibile: non è possibile sanare le opere raffigurate nella documentazione allegata all&#8217;istanza allorchè esse non corrispondano pìù allo stato di fatto.<br /> In sostanza, si tratterebbe di un accoglimento della domanda di sanatoria &#8220;virtuale&#8221; poichè riferibile a opere risultanti dai grafici allegati alla domanda ma non pìù esistenti.<br /> La motivazione del provvedimento qui impugnato è, quindi, pienamente adeguata a sostenere il rigetto della domanda essendosi evidenziata la difformità  tra lo stato dei luoghi e quello raffigurato nella domanda. Si tratta di una causa ostativa all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di tipo oggettivo che è idonea a impedire la sanatoria a prescindere da qualsivoglia intento fraudolento.<br /> 3 a &#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, le censure sollevate sono manifestamente infondate.<br /> 3 b &#8211; Del tutto irrilevante è, infatti, la circostanza che le pregresse ordinanze di demolizione fossero illegittime poichè adottate in pendenza di una domanda di sanatoria; al fine della valutazione della domanda medesima, infatti, rileva l&#8217;effettiva consistenza dello stato dei luoghi pur se, eventualmente, rappresentata in provvedimenti annullati per altre ragioni. Come si è detto, non vi è una sostanziale contestazione in merito alla descrizione dello stato dei luoghi operata nel provvedimento impugnato.<br /> 3 c &#8211; Nessun difetto di istruttoria o di motivazione, poi, è ravvisabile nel provvedimento in esame che, alla luce della descritta alterazione dello stato dei luoghi, è pienamente legittimo e, anzi, vincolato. Non è possibile, infatti, considerare, come pretenderebbe il ricorrente, la sanabilità  &#8220;astratta&#8221; del manufatto finale che, tuttavia, sia diverso da quello rappresentato nell&#8217;istanza.<br /> 4 &#8211; Conclusivamente, il ricorso va respinto poichè manifestamente infondato; le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila) oltre agli accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè dall&#8217;art. 4 del d.l. n. 28/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF<br /> Luca Cestaro, Consigliere, Estensore<br /> Pierangelo Sorrentino, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-7-2020-n-3040/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2020 n.3040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.2517</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-22-6-2020-n-2517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-22-6-2020-n-2517/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.2517</a></p>
<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore PARTI: Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con contro Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-22-6-2020-n-2517/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.2517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-22-6-2020-n-2517/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2020 n.2517</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore PARTI: Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con  contro Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parisi, Antonella Di Bitonto e Agnese Grassia,  nei confronti Arpac, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Il piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione è uno strumento ritenuto legittimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; impianti di telecomunicazione &#8211; piano di localizzazione -legittimo strumento &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione è uno strumento ritenuto legittimo, perchè risponde all&#8217;esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione del territorio al fine di orientare l&#8217;attività  amministrativa di controllo preventivo &#8211; urbanistico-edilizio ed ambientale &#8211; della assentibilità  degli interventi di installazione degli impianti .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/06/2020<br /> <strong>N. 02517/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00099/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 99 del 2019, proposto da<br /> Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con domicilio pec come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Diego Manzo in Napoli, Piazzetta Ascensione, 10;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parisi, Antonella Di Bitonto e Agnese Grassia, domicilio pec come da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Arpac, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; a) del provvedimento prot. n. 22878 del 17 ottobre 2018, con cui il Comune di Frattamaggiore (NA) ha annullato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (&#8220;SCIA&#8221;) presentata da Iliad Italia spa per la modifica della Stazione Radio Base (&#8220;SRB&#8221;) esistente sul lastrico solare dell&#8217;edificio sito in vico IV Corso Durante &#8211; foglio 4, mapp. 264;<br /> &#8211; b) ove applicabili, degli artt. 6 e 7 del &#8220;Regolamento comunale per l&#8217;insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile&#8221; approvato con delibera del Consiglio n. 47 del 31 luglio 2006;<br /> &#8211; di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali anche non noti e in particolare della nota comunale prot. n. 24735 del 7 novembre 2018 che ribadisce il diniego impugnato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella udienza del giorno 6 maggio 2020 il dott. Guglielmo Passarelli di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, senza discussione orale e sulla base degli atti, come previsto dal comma 5 della citata norma;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso iscritto al n. 99 dell&#8217;anno 2019, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br /> &#8211; che, con il provvedimento impugnato, il Comune di Frattamaggiore vietava a essa Iliad Italia spa di modificare una SRB esistente in Frattamaggiore per la trasmissione di segnali telefonici, sia perchè posta &#8220;<em>a distanza di 40 metri circa dal perimetro dell&#8217;edificio di culto Santuario dell&#8217;Immacolata</em>&#8221; e quindi a distanza inferiore al limite di 100 metri rispetto ai &#8220;<em>ricettori sensibili</em>&#8220;, stabilito dall&#8217;art. 6 del regolamento comunale, sia perchè non preceduta dal programma di localizzazione degli impianti che l&#8217;operatore deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell&#8217;art. 7 del citato regolamento comunale;<br /> &#8211; che l&#8217;art. 6 del regolamento comunale, allegato a motivazione del provvedimento impugnato, riguarda l&#8217;installazione dei nuovi impianti e, se riguardasse la modifica degli impianti esistenti, sarebbe irragionevole ed illegittimo nella parte in cui impone il divieto di realizzare impianti di telefonia mobile all&#8217;interno di un raggio di 100 metri dal perimetro esterno del Santuario;<br /> &#8211; che l&#8217;art. 7 è inapplicabile a Iliad Italia spa, in quanto la stessa ha avviato solo pochi mesi fa la propria attività , e comunque in quanto, se pure fosse applicabile, sarebbe irragionevole ed illegittimo;<br /> &#8211; di aver presentato, in data 6 luglio 2018, al Comune di Frattamaggiore, la SCIA ex art. 87 bis D.Lgs. n. 259/2003, relativa alla modifica della Stazione Radio Base in oggetto;<br /> &#8211; che, con nota prot. n. 18511 del 3 agosto 2018, il Comune di Frattamaggiore, III Settore Assetto e Gestione del territorio &#8211; Urbanistica, aveva comunicato &#8220;<em>l&#8217;avvio del procedimento per l&#8217;annullamento</em>&#8221; della predetta SCIA, sulla scorta di una asserita violazione degli artt. 6 e 7 del regolamento comunale;<br /> &#8211; di aver replicato che non avrebbe installato alcun nuovo impianto, ma solo modificato quello cedutole da Wind Tre Spa;<br /> &#8211; che, tuttavia, l&#8217;Amministrazione adottava il provvedimento impugnato.<br /> Instava quindi per l&#8217;annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br /> Si costituiva l&#8217;Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà  pìù specificamente indicato oltre.<br /> All&#8217;udienza camerale del 30.01.2019, con ordinanza cautelare n. 163/2019, l&#8217;istanza cautelare è stata respinta.<br /> All&#8217;udienza del 06.05.2020, tenutasi da remoto e senza discussione orale, come previsto dai commi 5 e 6 dell&#8217;art. 84 D.L. 18/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe indicati, per i seguenti motivi:<br /> 1) l&#8217;art. 6 del regolamento non può applicarsi agli impianti giÃ  realizzati; anche l&#8217;art. 7 del regolamento comunale, per il quale la segnalazione deve essere preceduta da un &#8220;<em>programma di localizzazione degli impianti</em>&#8221; che l&#8217;operatore deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno, può applicarsi solo agli impianti di nuova costruzione;<br /> 2) ove si ritenesse che gli artt. 6 e 7 del regolamento fossero applicabili anche agli impianti giÃ  realizzati, tali norme sarebbero illegittime, perchè il criterio della distanza minima da rispettarsi da siti determinati in modo generico, e non specifico, è, per giurisprudenza costante, un limite non consentito;<br /> 3) è illegittimo l&#8217;art. 7 del regolamento comunale nella parte in cui ha stabilito che la domanda di realizzazione di nuovi impianti non possa essere accolta se, entro il 30 settembre dell&#8217;anno precedente, l&#8217;operatore non abbia presentato il &#8220;<em>programma delle localizzazioni</em>&#8220;, e questo non sia stato approvato, perchè è lo Stato che deve fissare gli adempimenti procedimentali necessari;<br /> 4) non può essere impedito l&#8217;aggiornamento tecnologico dell&#8217;impianto.<br /> L&#8217;Amministrazione eccepisce l&#8217;infondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, come la norma regolamentare ben possa applicarsi anche al caso della riconfigurazione di un impianto preesistente, e, soprattutto, come il regolamento faccia salva la possibilità  che il gestore provi l&#8217;impossibilità  di una localizzazione alternativa: e, in tal caso, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il criterio della distanza.<br /> In memoria depositata in data 30.04.2020 la parte ricorrente ribadisce la fondatezza del ricorso.<br /> Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.<br /> Ãˆ fondata la prima censura. Ãˆ vero, infatti, che questa Sezione ha pìù volte ritenuto legittime le disposizioni regolamentari contestate (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2167/2012; n. 3653/2018); ma, nel caso di specie, occorre verificare se le disposizioni in parola possano applicarsi anche al caso della riconfigurazione di un impianto preesistente (oltre che al caso dell&#8217;impianto di nuova installazione).<br /> In sede cautelare, si è ritenuto che la norma regolamentare possa applicarsi anche al caso della riconfigurazione di un impianto preesistente. Ãˆ stata condivisa, in tale fase, la tesi del Comune, secondo cui l&#8217;autorizzazione per implementare un impianto con nuova tecnologia è necessaria perchè prevista espressamente anche per la modifica delle caratteristiche di emissione, e l&#8217;intervento, per le sue connotazioni innovative concrete, non può considerarsi di mera manutenzione dell&#8217;esistente ma (essendo assimilato a incremento di urbanizzazione primaria) non può ritenersi sottratto ad una doverosa valutazione pure sotto il profilo urbanistico.<br /> Il Collegio, <em>melius re perpensa</em>, ritiene di dover riconsiderare tale assunto, quanto meno ove non ricorrano determinate condizioni. Infatti, è lo stesso legislatore a prevedere che, per determinate tipologie di impianti (ovvero &#8220;<em>Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all&#8217;articolo 87 nonchè di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo</em>&#8220;, e dunque anche quando &#8211; come nel caso di specie &#8211; si tratti di apportare innovazioni tecnologiche ad una SRB preesistente), si possa attivare una procedura semplificata (la s.c.i.a. di cui all&#8217;art. 87 bis d.lgs. 259/2003). Per l&#8217;appunto, questa è la procedura seguita, nel caso di specie, dalla società  ricorrente; nè il Comune ha contestato l&#8217;insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la presentazione della s.c.i.a. di cui all&#8217;art. 87 bis anzichè dell&#8217;istanza di cui all&#8217;art. 87 d.lgs. 259/2003.<br /> Pertanto, quanto meno quando sussistono i presupposti di cui all&#8217;art. 87 bis, appare irragionevole applicare gli artt. 6 e 7 del Regolamento, trattandosi di mera riconfigurazione di un impianto preesistente (vista con chiaro favore dal legislatore, non giustificandosi, altrimenti, la possibilità  di utilizzare la descritta procedura semplificata, e rispetto alla quale ratio risulterebbe antitetico l&#8217;obbligo valutare ex novo il rispetto di tutte le disposizioni localizzative).<br /> Anche il secondo motivo addotto dal Comune non è idoneo a giustificare il diniego. Ãˆ vero, infatti, che il piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione è uno strumento ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di questa Sezione, perchè risponde all&#8217;esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione del territorio al fine di orientare l&#8217;attività  amministrativa di controllo preventivo &#8211; urbanistico-edilizio ed ambientale &#8211; della assentibilità  degli interventi di installazione degli impianti (tra le tante, T.A.R. Campania Napoli Sez. VII Sent., 10/06/2011, n. 3106). Tuttavia, deve ritenersi fondata la censura, nella parte in cui si sostiene che anche l&#8217;art. 7 del regolamento comunale, per il quale la segnalazione deve essere preceduta da un &#8220;programma di localizzazione degli impianti&#8221; che l&#8217;operatore deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno, possa applicarsi solo agli impianti di nuova costruzione. Considerata la ratio del piano &#8211; sopra evidenziata &#8211; appare ragionevole non estendere tale onere anche al caso della riconfigurazione di un impianto giÃ  istallato, soprattutto qualora sussistano i presupposti previsti dalla legge per l&#8217;attivazione della procedura semplificata di cui all&#8217;art. 87 bis d.lgs. 259/2003.<br /> Le altre censure possono essere assorbite.<br /> Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità  e l&#8217;incertezza della questione, nonchè la soccombenza parziale e reciproca ed il diverso esito tra fase cautelare e fase di merito, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così¬ provvede:<br /> 1. Accoglie il ricorso n. 99 dell&#8217;anno 2019 nei limiti di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato sub a);<br /> 2. Rigetta il ricorso, limitatamente all&#8217;impugnativa dell&#8217;atto sub b) in epigrafe;<br /> 3. Compensa integralmente le spese tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michelangelo Maria Liguori, Presidente<br /> Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore<br /> Valeria Ianniello, Primo Referendario</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1755</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-5-2020-n-1755/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-5-2020-n-1755/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1755</a></p>
<p>Davide Soricelli, Presidente FF, Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sabrina Apollinaro, contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica; il Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri di Roma, in persona del Comandante Generale, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Forze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-5-2020-n-1755/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1755</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-5-2020-n-1755/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1755</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Davide Soricelli, Presidente FF, Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sabrina Apollinaro,  contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica; il Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri di Roma, in persona del Comandante Generale, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Forze armate: valutazione del personale militare i giudizi dei superiori gerarchici sono analitici e complessi .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Forze Armate &#8211; Militari- valutazione del personale militare- giudizi dei superiori gerarchici- analitici e complessi- sono tali &#8211; valutazione precedente &#8211; non rileva.<br /> </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>I giudizi formulati dai superiori gerarchici nell&#8217;ambito del sistema di valutazione del personale militare, per loro stessa natura, sono analitici e complessi, cosicchè non possono essere influenzati da quelli resi nei confronti del medesimo militare per periodi precedenti, nè l&#8217;eventuale contrasto tra giudizi può essere considerato indicativo del vizio di eccesso di potere . Ne discende che l&#8217;eventuale abbassamento del giudizio ottenuto dal militare rispetto a precedenti valutazioni riferite a diversi periodi, in assenza di ulteriori elementi ed indici, non assume alcuna rilevanza nella ricerca di profili di illegittimità  della valutazione, giacchè è preciso compito del superiore gerarchico verificare l&#8217;operato del militare con specifico riferimento ad un determinato periodo di servizio, all&#8217;incarico ricoperto ed al rendimento conseguito. Ciascuna valutazione è difatti autonoma ed indipendente dalle altre, pertanto non può escludersi che anche valutazioni riferite a periodi in tutto o in parte coincidenti, ma aventi oggetto diverso (es. diversi incarichi ricoperti dal militare nel medesimo periodo) risultino disallineate, in quanto obiettivamente rispondenti al rendimento fatto registrare dal militare in relazione ad una specifica attività  svolta .</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01755/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 02953/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2953 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sabrina Apollinaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica; il Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri di Roma, in persona del Comandante Generale, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, e per l&#8217;effetto domiciliati in Napoli, alla via Diaz,11;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della scheda valutativa in rinnovazione numero d&#8217;ordine -OMISSIS- afferente al periodo 19.2.13 &#8211; 16.3.13</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Angela Fontana;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorrente impugna la scheda di valutazione n. -OMISSIS-, relativa al periodo dal 19 febbraio 2013 al 30 giugno 2013 nella quale è stato espresso nei suoi confronti un giudizio di &#8220;rendimento generale soddisfacente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la prospettiva del ricorrente, tale giudizio sintetico è la risultante di una valutazione erronea delle sue capacità  ed attitudini che sarebbe stata espressa attraverso giudizi non obiettivi e contraddittori.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con tre ordini di censure, il ricorrente deduce la illegittimità  del provvedimento impugnato per contrasto con i criteri espressi nel Regolamento per la redazione delle caratteristiche dei militare nonchè, per eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità  ed ingiustizia manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la prospettiva del ricorrente, infatti, sarebbe rinvenibile nella scheda una palese contradditorietà  tra i giudizi espressi in alcune specifiche voci.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, mentre da un parte il sottufficiale è descritto come &#8220;accurato e coscienzioso nella gestione del personale&#8221;, &#8220;deciso e responsabile e normalmente intraprendente&#8221; (giudizi riferiti alla gestione del personale, alla decisionalità  ed al potere di iniziativa), poi, con riguardo alla predisposizione al comando, viene valutato come &#8220;militare che non sempre ottiene il coinvolgimento del personale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Altra incoerenza nel giudizio sarebbe rinvenibile nel fatto che la &#8220;capacità  espositiva&#8221; che nella forma scritta risulta essere &#8220;talvolta poco comprensibile&#8221;, nella forma orale risulterebbe &#8220;sufficientemente adeguata&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo a tali aspetti, rileva il ricorrente che i giudizi resi dai tre autori della scheda sarebbero anche immotivati.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ulteriori censure, il ricorrente deduce profili di contraddittorietà  ed incoerenza tra il giudizio del secondo revisore e quello del compilatore laddove esso attribuisce al militare valutato una preparazione quasi sufficiente ed una incapacità  di coinvolgere personale dipendente: nelle singole corrispondenti voci, invece, era stato valutato che il militare possedeva capacità  di lavorare in gruppo con atteggiamento costruttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio finale espresso, inoltre, non sarebbe corrispondente, inoltre, alle positive valutazioni riportate dal militare in ordine a profili rilevanti di valutazione: in particolare, egli era stato giudicato, alla voce &#8220;iniziativa&#8221;, &#8220;normalmente intraprendente&#8221;, alla voce &#8220;decisionalità &#8221; come &#8220;deciso e responsabile&#8221;, alla voce &#8220;senso di disciplina&#8221; come &#8220;rispettoso delle regole&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, i giudizi espressi non sarebbero adeguatamente motivati in violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto diverso profilo, il ricorrente deduce la illegittimità  del provvedimento impugnato per essere stato adottato in violazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento dall&#8217;art. 5 del d.P.R.213 del 2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il ricorrente ha formulato una richiesta di condanna dell&#8217;amministrazione intimata al risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Così¬ sintetizzate le censure prospettate, ritiene il Collegio che esse siano infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Giova richiamare i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza in materia, condivisa dalla Sezione, secondo la quale i giudizi formulati dai superiori gerarchici nell&#8217;ambito del sistema di valutazione del personale militare sono considerati espressione di ampia discrezionalità  tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità  e attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto e sono, pertanto, soggetti al sindacato di legittimità  entro i ristretti limiti della manifesta abnormità , discriminatorietà  e travisamento dei presupposti di fatto (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2015, n. 366; Id., sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4763).</p>
<p style="text-align: justify;">Tali giudizi, per loro stessa natura, sono analitici e complessi, cosicchè non possono essere influenzati da quelli resi nei confronti del medesimo militare per periodi precedenti, nè l&#8217;eventuale contrasto tra giudizi può essere considerato indicativo del vizio di eccesso di potere (Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 389).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che l&#8217;eventuale abbassamento del giudizio ottenuto dal militare rispetto a precedenti valutazioni riferite a diversi periodi, in assenza di ulteriori elementi ed indici, non assume alcuna rilevanza nella ricerca di profili di illegittimità  della valutazione, giacchè è preciso compito del superiore gerarchico verificare l&#8217;operato del militare con specifico riferimento ad un determinato periodo di servizio, all&#8217;incarico ricoperto ed al rendimento conseguito. Ciascuna valutazione è difatti autonoma ed indipendente dalle altre, pertanto non può escludersi che anche valutazioni riferite a periodi in tutto o in parte coincidenti, ma aventi oggetto diverso (es. diversi incarichi ricoperti dal militare nel medesimo periodo) risultino disallineate, in quanto obiettivamente rispondenti al rendimento fatto registrare dal militare in relazione ad una specifica attività  svolta (cfr., in questi termini, Cons. Stato, sez. I, n. 00155/2020 del 20 gennaio 2020 e n. 027151/2019 del 4 novembre 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, peraltro, non può ravvisarsi alcun effettivo abbassamento di valutazione dal momento che, da quanto risulta in atti, il militare anche nella precedente valutazione aveva riportato un giudizio non superiore alla sufficienza.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 Con riguardo alle prospettate censure di difetto di motivazione, va rilevato come il giudizio, per la peculiare caratteristica della scheda di valutazione deve necessariamente esprimersi con motivazione sintetica.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, le valutazioni e i giudizi contenuti nel documento gravato, necessariamente sintetico, non presentano elementi di contraddittorietà  e illogicità  e trovano corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti del documento afferenti alle varie qualità  del militare, come si preciserà  di seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3 Nessun profilo di illogicità  ed irragionevolezza sussiste nel caso in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Va rilevato come i giudizi espressi nelle singole voci e quelli conclusivi del compilatore e del secondo revisore siano del tutto compatibili tra loro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fatto che il sottufficiale si sia mostrato come soggetto integrato nel gruppo e diligente (in tal senso si possono sintetizzare i giudizi relativi relativi alla decisionalità  ed alla disciplina) non vuol dire, di per sè, che egli sia anche adatto al comando in quanto le attitudini al comando si manifestano in altri aspetti quali, ad esempio quello di rendersi capace di motivare i dispendenti e di coinvolgerli in un obiettivo condiviso. E&#8217; ben possibile, dunque, che un militare rispettoso e diligente non abbia attitudine al comando.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale giudizio, come ribadito dalla costante giurisprudenza, è del tutto autonomo rispetto a precedenti valutazioni che hanno interessato il medesimo militare in quanto ai fini della sua formulazione, deve essere considerato il rendimento e le caratteristiche del militare nello specifico periodo oggetto di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Analogamente, per le ulteriori valutazioni, va precisato che i positivi giudizi riportati nelle corrispondenti voci della scheda valutativa possono determinare un giudizio non superiore alla sufficienza in quanto il rendimento di un militare è espressione di una valutazione complessiva del rendimento dello stesso e non corrisponde ad una valutazione &#8220;aritmetica&#8221; della prevalenza dei giudizi positivi su quelli negativi.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4 Neppure è fondata la censura di illegittimità  per violazione del termine di conclusione del procedimento secondo quanto previsto dall&#8217;art. 5 del d.P.R.213 del 2002.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha da tempo chiarito che tali termini non possono considerarsi perentori (T.A.R. Trieste Friuli Venezia Giulia sez. I 16 novembre 2012 n. 423; T.A.R. Firenze Toscana sez. I 17 giugno 2002 n. 1246; T.A.R. Napoli Campania sez. VII 13 maggio 2013 n. 2469): la previsione di un termine di conclusione del procedimento risponde alla necessità  di evitare che, ai fini del giudizio, si considerino circostanze accadute successivamente al decorso del periodo di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, il mancato rispetto dei termini indicati negli atti di regolamentazione interna potrebbe essere sintomo di eccesso di potere nella misura in cui, in ragione del tempo trascorso, si siano valutate circostanze accadute successivamente al periodo di valutazione; in mancanza della prospettazione e dell&#8217;allegazione di altri elementi di sorta che inducano a ritenere la sussistenza di un simile travisamento, peraltro, esso non può ritenersi dimostrato. (<i>ex multis</i>, Tar Campania Napoli, sentenza 23 ottobre 2013, n. 4697).</p>
<p style="text-align: justify;">4. La infondatezza del ricorso determina anche il rigetto della proposta domanda risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2953 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 svoltasi in modalità  da remoto con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Davide Soricelli, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Carlo Buonauro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-5-2020-n-1755/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2020 n.1755</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.1583</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-4-2020-n-1583/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-4-2020-n-1583/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.1583</a></p>
<p>Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Diego Di Grazia contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli Procedimento disciplinare: apprezzamento dei fatti, valutazione delle prove e punibilità  del comportamento rientra nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-4-2020-n-1583/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.1583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-4-2020-n-1583/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.1583</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Diego Di Grazia contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli</span></p>
<hr />
<p>Procedimento disciplinare: apprezzamento dei fatti, valutazione delle prove e punibilità  del comportamento  rientra nella sfera discrezionale dell&#8217;amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Pubblico impiego- procedimento disciplinare- apprezzamento dei fatti, valutazione delle prove e punibilità  del comportamento &#8211; sfera discrezionale dell&#8217;amministrazione- vi rientra.</p>
<p> </p>
<p>2. Pubblico impiego- procedimento disciplinare- valutazione della gravità  di un comportamento- proporzione tra sanzione disciplinare e gravità  dei fatti- discrezionalità  dell&#8217; amministrazione- deve sussistere.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Nel procedimento disciplinare l&#8217;apprezzamento dei fatti, la valutazione delle prove e della punibilità  del comportamento rientrano nella sfera discrezionale dell&#8217;Amministrazione, sindacabile in sede di legittimità  soltanto nel caso di manifesta irragionevolezza o di travisamento manifesto dei fatti.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Rientra nell&#8217;ambito della discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione, che svolge il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente, anche la valutazione della gravità  di un comportamento ai fini disciplinari e la proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità  dei fatti contestati .</em></p>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01583/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00901/2014 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>   </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 901 del 2014, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Diego Di Grazia, domicilio pec come da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domicilio pec come da Registri di Giustizia; domicilio fisico ex lege in Napoli alla via A. Diaz n. 11 presso l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a) del decreto nr. 275165-2013/24787/ds6 del 26.11.2013 e notificato al ricorrente il 28.11.2013 con cui il Ministero della Giustizia Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria, su deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria, irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dal 02.022010 (data dell&#8217;avvenuto arresto); </p>
<p style="text-align: justify;">b) del verbale del procedimento del 06.11.2013 21.11.2013 con cui il Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria deliberava di proporre al Capo del Dipartimento di irrogare la sanzione della destituzione ai sensi dell&#8217;art. 6 del D.Lgs. 449; nonchè di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 20 aprile 2020 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, senza discussione orale e sulla base degli atti, come previsto dal comma 5 della citata norma;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso iscritto al n. 901 dell&#8217;anno 2014, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:</p>
<p style="text-align: justify;">di essere in servizio come &quot;Assistente&quot; del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano;</p>
<p style="text-align: justify;">di essere stato destituito a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 02.07.2013;</p>
<p style="text-align: justify;">di essere infatti stato condannato alla pena della reclusione per anni uno e mesi quattro, che conferma la sentenza di condanna di primo grado per tentata corruzione di cui ai sensi degli artt. 56 (delitto tentato) e 319 (corruzione) del cod. pen.;</p>
<p style="text-align: justify;">che tale sanzione è tuttavia illegittima e sproporzionata.</p>
<p style="text-align: justify;">Instava quindi per l&#8217;annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva l&#8217;Amministrazione per resistere al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza camerale del 6.03.2014, con ordinanza cautelare n. 382/2014, l&#8217;istanza cautelare è stata respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica di smaltimento del 20.04.2020, il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: </p>
<p style="text-align: justify;">1) sproporzione tra la sanzione disciplinare applicata ed i fatti contestati, con conseguente carenza di motivazione; non si è considerato che il ricorrente è stato condannato per un delitto tentato e non consumato; il ricorrente, comunque, è innocente; non vi è alcuna prova che il ricorrente sia colpevole dei fatti addebitatigli; </p>
<p style="text-align: justify;">2) la destituzione non poteva essere disposta per un delitto semplicemente tentato; </p>
<p style="text-align: justify;">3) le difese del ricorrente non sono state prese in considerazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.</p>
<p style="text-align: justify;">Come giÃ  osservato in sede cautelare, le condotte contestate al ricorrente sono state accertate con sentenza penale passata in giudicato, sicchè non si può, in questa sede, contestare la colpevolezza del ricorrente stesso. </p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i fatti addebitati costituiscono atti che rivelano mancanza del senso morale e in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento, fattispecie riconducibili al comma 2 dell&#8217;art.6 D.lgs. 449/1992, che disciplina i presupposti del potere di destituzione. </p>
<p style="text-align: justify;">Per giurisprudenza costante, nel procedimento disciplinare l&#8217;apprezzamento dei fatti, la valutazione delle prove e della punibilità  del comportamento rientrano nella sfera discrezionale dell&#8217;Amministrazione, sindacabile in sede di legittimità  soltanto nel caso di manifesta irragionevolezza o di travisamento dei fatti manifesto (C.d.S., Sez. VI, n. 2843/2009; C.d.S., Sez. IV, n. 4392/2007; C.d.S., Ad. plen., n. 15/2000); </p>
<p style="text-align: justify;">Rientra inoltre nell&#8217;ambito della discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione che svolge il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente anche la valutazione della gravità  di un comportamento ai fini disciplinari e la proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità  dei fatti contestati (C.d.S., Sez. VI, n. 5016/2008); in quest&#8217;ottica, la condotta del ricorrente, come sopra descritta, è stata correttamente ritenuta incompatibile con i doveri gravanti su quanti appartengono ad un Corpo di Polizia (nella specie penitenziaria).</p>
<p style="text-align: justify;">Si può osservare che è stata ritenuta legittima la sanzione della destituzione nel caso di un appartenente alla Polizia penitenziaria che si era reso responsabile di un&#8217;ingiustificata assenza dal servizio (Tar Lombardia, Milano, Sez. III, Sent. 18-09-2018, n. 2086); nonchè nel caso di un appartenente alla Polizia penitenziaria che si era reso responsabile di peculato, anche laddove l&#8217;agente abbia restituito la somma sottratta, in quanto il pregiudizio di cui alla detta norma non può essere configurato solo in termini prettamente economico-patrimoniali (Tar Piemonte, Sez. I Sent., 08/01/2014, n. 28). Tali condotte non appaiono certo pìù gravi di quella addebitata al ricorrente (tentata corruzione); nè è preclusa dall&#8217;ordinamento l&#8217;adozione della sanzione della destituzione in caso di delitto soltanto tentato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità  della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. </p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così¬ provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Respinge il ricorso n. 901 dell&#8217;anno 2014;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Compensa integralmente le spese tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Valeria Ianniello, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico De Falco, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-29-4-2020-n-1583/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.1583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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