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	<title>T.A.R. Campania - Napoli - Sezione III Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Campania - Napoli - Sezione III Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla nozione di decisioni pluristrutturate della pubblica amministrazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-decisioni-pluristrutturate-della-pubblica-amministrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 07:04:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-decisioni-pluristrutturate-della-pubblica-amministrazione/">Sulla nozione di decisioni pluristrutturate della pubblica amministrazione.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Pubblica amministrazione &#8211; Decisioni pluristrutturate &#8211; Nozione &#8211; Caratteri. Nel paradigma delle cc.dd. decisioni pluristrutturate della pubblica amministrazione rientrano quelle che richiedono l’acquisizione di un parere vincolante (seppur variamente denominato) da parte dell’autorità procedente, la quale non potrà discostarsene in sede di adozione dell’atto. Pres. Pappalardo &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-decisioni-pluristrutturate-della-pubblica-amministrazione/">Sulla nozione di decisioni pluristrutturate della pubblica amministrazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-decisioni-pluristrutturate-della-pubblica-amministrazione/">Sulla nozione di decisioni pluristrutturate della pubblica amministrazione.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Pubblica amministrazione &#8211; Decisioni pluristrutturate &#8211; Nozione &#8211; Caratteri.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel paradigma delle cc.dd. decisioni pluristrutturate della pubblica amministrazione rientrano quelle che richiedono l’acquisizione di un parere vincolante (seppur variamente denominato) da parte dell’autorità procedente, la quale non potrà discostarsene in sede di adozione dell’atto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pappalardo &#8211; Est. Pappalardo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3852 del 2024, proposto da<br />
Antonio Napolitano, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrica Troisi, con domicilio digitale come da PEC reg. Giustizia</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Pasquale Ippolito, non costituito in giudizio;<br />
Francesca Agnone, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Castaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Fondazione Festa dei Gigli, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento previa sospensiva: a) del Decreto Sindacale n. 21 del 18.07.2024, con il quale il Sindaco del Comune di Nola assegnava la macchina da festa denominata “Panettiere” per la Festa dei Gigli 2025 al sig. Pasquale Ippolito, in qualità di firmatario e alla sig.ra Francesca Agnone, in qualità di maestro di festa; b) del Decreto Sindacale n. 30 del 30.06.2024, nella parte in cui il Sindaco del Comune di Nola sospendeva l’assegnazione della macchina da festa del “Panettiere” per la Festa dei Gigli 2025, inizialmente assegnata con delibera n. 31 del 29.06.2024, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli, al ricorrente; c) di tutti gli atti e i verbali, ancorché di contenuti non conosciuti, con i quali l’Amministrazione del Comune di Nola ha espletato un’istruttoria per l’assegnazione della macchina da festa del “Panettiere” per la Festa dei Gigli 2025; d) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi.</em></p>
<p style="text-align: center;">NONCHE’</p>
<p style="text-align: justify;">per la declaratoria del diritto del ricorrente all’assegnazione della macchina da festa per la Corporazione denominata “Panettiere” per la Festa dei Gigli 2025</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nola e di Francesca Agnone e di Fondazione Festa dei Gigli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato il 5 agosto 2024 e depositato il giorno successivo, Napolitano Antonio chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, del Decreto Sindacale n. 21 del 18.07.2024, con cui veniva assegnata la macchina da festa “Panettiere” per la Festa dei Gigli 2025 al sig. Pasquale Ippolito, in qualità di firmatario e alla sig.ra Francesca Agnone, in qualità di maestro di festa; b) del Decreto Sindacale n. 30 del 30.06.2024, nella parte in cui sospendeva l’assegnazione della macchina da festa del “Panettiere”, inizialmente assegnata al medesimo ricorrente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli con delibera n. 31 del 29.06.2024; c) di tutti gli atti e i verbali con i quali l’Amministrazione del Comune di Nola ha espletato un’istruttoria per l’assegnazione della macchina da festa del “Panettiere” per la Festa dei Gigli 2025, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi; il ricorrente chiedeva, altresì, la declaratoria del suo diritto all’assegnazione della macchina da festa per la Corporazione denominata “Panettiere” per la Festa dei Gigli 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il ricorrente rappresentava di aver partecipato alla procedura comparativa per l’assegnazione delle macchine da festa dei Gigli 2025, indetta con Bando del 05.06.2024, per la macchina denominata “Panettiere”, in relazione alla quale venivano presentate quattro domande: a) Firmatario Buonaguro Vincenzo, Maestro di Festa Napolitano Antonio; b) Firmatario Meo Felice, Maestro di Festa Castaldo Raffaella; c) Firmatario Fusco Ettore, Maestro di Festa Cutolo Nicola; d) Firmatario Ippolito Pasquale, Maestro di Festa Agnone Francesca.</p>
<p style="text-align: justify;">Con verbale n. 31 del 29.06.2024, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli proponeva di assegnare il Giglio del “Panettiere” al firmatario Buonaguro Vincenzo, Maestro di Festa Napolitano Antonio (odierno ricorrente), nonché l’esclusione dalla procedura della domanda presentata dal Firmatario Ippolito Pasquale, Maestro di Festa Agnone Francesca (potenziali primi assegnatari e odierni controinteressati), così motivando la suddetta esclusione: a) la sottoscrizione della domanda di partecipazione non risultava autenticata (come invece richiesto dall’art. 22, comma 1, del Regolamento della Festa dei Gigli), ma recava una legalizzazione di firma apposta in data 12 giugno 2024 con timbro del Comune di Cimitile; b) nella domanda non veniva indicata la paranza designata per il trasporto della Macchina da festa (come invece richiesto dall’art. 23, comma 2, lettera d) del Regolamento Feste).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il Sindaco del Comune di Nola, con Decreto n. 30.06.2024 disponeva la sospensione dell’assegnazione della macchina “Panettiere”, rilevando come: «le motivazioni della proposta esclusione del potenziale primo assegnatario (assenza di autentica delle firme, assenza di indicazione della paranza designata per il trasporto della macchina) necessitano di un doveroso approfondimento», per poi affermare, con Decreto n. 21 del 18.07.2024, che le dette motivazioni «non sono condivisibili in quanto non supportate da espressa comminatoria di esclusione o inammissibilità della domanda con possibile contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e che inoltre l’errore del pubblico ufficiale che apponeva il timbro con la dicitura “legalizzazione” anziché “autenticazione” di firma ex D.P.R. 445/2000, anche in relazione al generale principio del favor partecipationis nelle procedure comparativo/concorsuali, non può certamente determinare l’esclusione del richiedente incolpevole», sicché, con tale ultimo Decreto, disponeva l’assegnazione della macchina da festa “Panettiere” al Firmatario Ippolito Pasquale, Maestro di Festa Agnone Francesca.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambi i decreti venivano impugnati in questa sede da Napolitano Antonio, il quale ne lamentava l’illegittimità denunciando, in primo luogo, l’incompetenza del Sindaco ad assegnare la macchina da festa “Panettiere” agli odierni controinteressati, in quanto il potere relativo spetterebbe, in base alle norme dello Statuto della Fondazione e del Regolamento della Festa dei Gigli, esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, residuando in capo al Sindaco soltanto un potere di controfirma.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, si doleva della mancata esclusione degli odierni controinteressati, la quale sarebbe stata correttamente disposta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">a) la domanda di assegnazione non era stata autenticata da un Notaio o Pubblico Ufficiale, come prescritto dall’art. 22, comma 1 del Regolamento della Festa dei Gigli, ma era solo munita della dicitura “legalizzazione”, che farebbe riferimento a una procedura diversa e non equipollente;</p>
<p style="text-align: justify;">b) era stata totalmente pretermessa l’indicazione della paranza designata per il trasporto della macchina da festa, che invece rappresenterebbe uno degli elementi costitutivi della domanda di concessione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento della Festa dei Gigli, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a), “le domande di concessione presentate dagli aspiranti maestri di festa saranno dichiarate inammissibili in caso di omessa indicazione e/o omessa allegazione degli elementi identificativi e degli allegati di cui all’art. 23”.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 29 agosto 2024 si costituivano in giudizio il Comune di Nola, la controinteressata Francesca Agnone e la Fondazione Festa dei Gigli.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la propria memoria di costituzione, il Comune di Nola eccepiva, da un lato, la competenza del Sindaco ad emanare il Decreto di assegnazione della macchina da festa “Panettiere”; dall’altro, la legittimità sostanziale del provvedimento impugnato, relativamente alla mancata esclusione per la mera “legalizzazione” della sottoscrizione, sia in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis, sia perché la legalizzazione costituirebbe un quid pluris rispetto alla mera certificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la difesa della controinteressata Francesca Agnone deduceva la assenza dei dedotti vizi evidenziando, quanto alla competenza del Sindaco, come il C.d.A. della Fondazione Festa dei Gigli fosse dotato solo di un potere istruttorio, destinato a culminare in una proposta di assegnazione costituente mero atto endoprocedimentale, in ogni caso quindi soggetta all’approvazione del Sindaco del Comune di Nola.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle censure relative alla mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni della domanda e alla omessa indicazione della designazione della Paranza per il trasporto della Macchina da Festa, la stessa, premesso che in ogni caso non si trattava di cause di esclusione espressamente previste, osservava che: a) le sottoscrizioni, essendo state poste innanzi all’ufficiale di stato civile, erano state sostanzialmente autenticate, e che l’indicazione della “legalizzazione” era stata apposta per errore; b) la mancata indicazione della Paranza fosse dipesa dal nuovo Regolamento per l’assegnazione delle Macchine da Festa, in base al quale la Paranza può essere scelta solo tra quelle regolarmente iscritte all’apposito Albo, che, però, al momento non risulta ancora istituito.</p>
<p style="text-align: justify;">Per altro verso, la Fondazione Festa dei Gigli, nel condividere le ragioni sottese ai motivi di ricorso, affermava l’incompetenza del Sindaco all’adozione dei provvedimenti impugnati, nonché la differenza sostanziale tra l’autenticazione e la legalizzazione della sottoscrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso in ordine alle censure e alle eccezioni sollevate dalle parti costituite, il Collegio osserva come il presente ricorso possa essere deciso immediatamente nel merito, con sentenza ex art. 60 cpa, secondo l’avviso dato a verbale alla odierna camera di consiglio, in quanto lo stesso è manifestamente fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente si osserva che l’impugnativa del Decreto Sindacale n. 30 del 30.06.2024, nella parte in cui il Sindaco del Comune di Nola sospendeva l’assegnazione della macchina da festa del “Panettiere” va dichiarata inammissibile, trattandosi di atto meramente soprasessorio e privo di autonoma efficacia lesiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la domanda va accolta in relazione all’assorbente motivo relativo all’incompetenza del Sindaco di Nola all’adozione del provvedimento di assegnazione della macchina da festa.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, si osserva come, dall’esame congiunto delle disposizioni dello Statuto della Fondazione, e del regolamento emerge il riparto e la tipologia di potere attribuito a ciascun soggetto che partecipa alle fasi procedimentali, ovvero lo stesso Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Sindaco di Nola, quale legale rappresentante del Socio fondatore della Fondazione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’esame delle disposizioni dei suddetti corpi normativi si ricava che in primo luogo, al Consiglio di Amministrazione spetti sia l’espletamento della fase istruttoria, sia , terminata l’istruttoria, la formulazione dell’ assegnazione dei Gigli, in base a quanto previsto dall’art. 21 lettera c) dello Statuto della fondazione, secondo cui il C.d.A., tra i suoi vari compiti, “provvede all’annuale assegnazione dei Gigli”.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso dispone anche l’art. 24 comma 2 del Regolamento, secondo cui “in presenza di più domande di concessione per la assegnazione dello stesso Giglio, previa istruttoria di rito, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festa dei Gigli procederà all’assegnazione della concessione in favore dell’aspirante Maestro di Festa la cui domanda risulterà controfirmata dal Maestro Corporativo che vanta una maggiore anzianità in riferimento all’esercizio o all’avvenuto esercizio dell’attività lavorativa”, ovvero, “in presenza di identico periodo di contribuzione a fini lavorativi, in favore dell’aspirante Maestro di Festa il cui rappresentante di categoria risulterà, anagraficamente, più anziano (art. 24 comma 3).</p>
<p style="text-align: justify;">Le norme designano quindi il potere di adozione del provvedimento (l’art. 21 dello Statuto dispone che il C.d.A. “provvede all’annuale assegnazione”; l’art. 24 del Regolamento che lo stesso “procederà all’assegnazione della concessione”), e successivamente le modalità di esternazione dell’atto stesso, atteso che lo Statuto e il Regolamento prevedono a tal fine l’intervento di altri soggetti, e segnatamente il Presidente della Fondazione e il legale rappresentante del Socio Fondatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed infatti, l’art. 12 dello Statuto dispone che l’assegnazione “avviene con atto concessorio sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal legale rappresentante del Socio Fondatore”.</p>
<p style="text-align: justify;">Di uguale tenore è anche l’art. 21 comma 5 del Regolamento, ai sensi del quale “l’assegnazione è rilasciata a firma congiunta del Presidente della Fondazione Festa dei Gigli e del Sindaco di Nola, quale legale rappresentante del Socio fondatore della Fondazione stessa, in favore del c.d. Maestro di Festa”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’insieme delle norme così esposte sembra dunque delineare un procedimento in cui al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di svolgere l’istruttoria e di deliberare l’assegnazione del Giglio in favore dell’aspirante Maestro di Festa; il presidente del Consiglio di Amministrazione poi esegue le delibere dello stesso ( art. 22 dello Statuto) e manifesta all’esterno il provvedimento di assegnazione sub specie della concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base della suddivisione statutaria dei poteri dell’Ente, l’adozione della delibera di assegnazione del Giglio spetta al Consiglio di Amministrazione, quale organo deliberante della Fondazione, mentre il Sindaco di Nola non ne costituisce organo, ma socio, sebbene rappresenti il socio fondatore della stessa. Ciò si evince anche dalla previsione successiva secondo cui , a norma di Statuto, il Sindaco del Comune di Nola può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ma senza diritto di voto ( cfr. art. 19 dello Statuto).</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe pertanto contraddittorio prevedere un potere di intervento senza diritto di voto e successivamente ( peraltro a mente del regolamento- fonte di rango inferiore rispetto allo Statuto) la possibilità di porre nel nulla la deliberazione stessa del CdA.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro deliberativo è solo integrato dal Regolamento della Festa, che peraltro delinea i requisiti formali dell’atto concessorio, non potendo incidere sulla ripartizione delle competenze dell’Ente Fondazione, come determinate dallo Statuto.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione di ciò, si prevede che :” L’assegnazione è rilasciata a firma congiunta del Presidente della Fondazione Festa dei Gigli e del Sindaco di Nola, quale legale rappresentante del Socio fondatore della Fondazione stessa, in favore del c.d. Maestro di Festa. “(art. 21 comma 5 del Regolamento).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che deve farsi riferimento allo Statuto dell’Ente al fine di individuare gli organi deputati alla adozione del provvedimento di assegnazione ( o concessorio), attributari del relativo potere, e segnatamente la competenza è quella del Consiglio di amministrazione ,manifestata all’esterno in via esecutiva dal Presidente della Fondazione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Sindaco, la cui firma è prevista dal regolamento in via congiunta a quella del Presidente della Fondazione, non appare pertanto titolare di un potere deliberativo co -decisorio, essendo la determinazione già conchiusa nella determina del CdS della Fondazione; la sua partecipazione può ricostruirsi quale esponente del Socio Fondatore della Fondazione,</p>
<p style="text-align: justify;">Invero lo stesso art. 24 del regolamento conferma tale esegesi, atteso che ribadisce come è il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che rilascia la concessione; mentre la partecipazione del Sindaco di Nola, in ogni ipotesi in cui il regolamento la contempla, è sempre giustificata rilevandone la qualità di “ Sindaco di Nola, quale legale rappresentante del Socio fondatore della Fondazione stessa”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all’inquadramento giuridico di un siffatto provvedimento concessorio, il fatto che il Presidente della Fondazione e il Sindaco si limitino a una mera sottoscrizione dell’atto di assegnazione disposto dal Consiglio di Amministrazione sembra allontanare il provvedimento in questione dal paradigma delle cc.dd. decisioni pluristrutturate – che, com’è noto, richiedono invece l’acquisizione di un parere vincolante (seppur variamente denominato) da parte dell’autorità procedente (in questo caso, il C.d.A.) la quale non potrà discostarsene in sede di adozione dell’atto – e ciò perché l’intervento predetto non è configurabile quale vero e proprio parere (obbligatorio e) vincolante, atteso che l’attività del Presidente della Fondazione e del Sindaco si esaurisce nella manifestazione all’esterno dell’atto concessorio .</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il provvedimento di assegnazione dei Gigli non appare inquadrabile nel contesto delle decisioni pluristrutturate, essendo appunto una decisione mono-strutturata, adottata esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione (peraltro nell’esercizio di un potere vincolato, perché ancorato a criteri oggettivi e formali, quali l’anzianità contributiva e anagrafica dei richiedenti),</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso in ordine all’inquadramento del procedimento di assegnazione, proprio dall’esame delle norme innanzi richiamate appare evidente come il Sindaco non sia munito, ex se, del potere di determinare in via unilaterale l’assegnazione delle macchine da festa, così determinando la illegittimità per vizio di incompetenza della impugnata determina sindacale che nell’assegnazione ha assunto un potere non spettante, correggendo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, in base al rilievo di presunti vizi di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di siffatte perplessità, l’autorità sindacale avrebbe potuto esercitare un diverso potere, quale ad es. quello di rinvio al Consiglio di Amministrazione con un motivato invito al riesame delle determinazioni assunte.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, va annullato per vizio di incompetenza il Decreto Sindacale n. 21 del 18.07.2024, con cui è stata assegnata la macchina da festa “Panettiere” per la Festa dei Gigli 2025 al sig. Pasquale Ippolito, in qualità di firmatario e alla sig.ra Francesca Agnone, in qualità di maestro di festa. L’impugnativa del Decreto Sindacale n. 30 del 30.06.2024, nella parte in cui il Sindaco del Comune di Nola sospendeva l’assegnazione della macchina da festa del “Panettiere” va dichiarata per quanto sopra, inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto, invece, alla domanda di declaratoria del diritto del ricorrente all’assegnazione della macchina da festa per la Corporazione denominata “Panettiere” per la Festa dei Gigli 2025, si osserva come in tutte le situazioni di incompetenza si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice, non potendo pronunciare, ex art. 34, comma 2, c.p.a., con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, può solo statuire circa il relativo vizio , assorbite tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 06/06/2023, n.5524; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, atteso la novità della questione giuridica trattata.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara inammissibile l’impugnativa del Decreto Sindacale n. 30 del 30.06.2024, nella parte in cui il Sindaco del Comune di Nola sospendeva l’assegnazione della macchina da festa del “Panettiere</p>
<p style="text-align: justify;">accoglie il ricorso avverso il Decreto Sindacale n. 21 del 18.07.2024, con cui è stata assegnata la macchina da festa “Panettiere” per la Festa dei Gigli 2025 al sig. Pasquale Ippolito, in qualità di firmatario e alla sig.ra Francesca Agnone, in qualità di maestro di festa, e per l’effetto annulla la determina sindacale impugnata, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’organo competente.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Pappalardo, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Carlo Dell’Olio, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Rosalba Giansante, Consigliere</p>
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		<title>Sulla diversa distribuzione della superficie interna dei locali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-diversa-distribuzione-della-superficie-interna-dei-locali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 11:14:59 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86129</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-diversa-distribuzione-della-superficie-interna-dei-locali/">Sulla diversa distribuzione della superficie interna dei locali.</a></p>
<p>&#8211; Edilizia e urbanistica &#8211; Diversa distribuzione della superficie interna dei locali &#8211; Non configura una ristrutturazione edilizia &#8211; Integra un’ipotesi di manutenzione straordinaria &#8211; Interventi subordinati a SCIA &#8211; Concessione edilizia &#8211; Non necessità. &#8211; Edilizia e urbanistica &#8211; Diversa distribuzione della superficie interna dei locali &#8211; Ordinanza di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-diversa-distribuzione-della-superficie-interna-dei-locali/">Sulla diversa distribuzione della superficie interna dei locali.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Edilizia e urbanistica &#8211; Diversa distribuzione della superficie interna dei locali &#8211; Non configura una ristrutturazione edilizia &#8211; Integra un’ipotesi di manutenzione straordinaria &#8211; Interventi subordinati a SCIA &#8211; Concessione edilizia &#8211; Non necessità.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Edilizia e urbanistica &#8211; Diversa distribuzione della superficie interna dei locali &#8211; Ordinanza di demolizione &#8211; Possibilità di adozione &#8211; In caso di configurazione di un organismo nuovo &#8211; Permesso di costruire &#8211; Necessità.</li>
</ol>
<hr />
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Il progetto edilizio con il quale si preveda una diversa distribuzione della superficie interna dei locali, la realizzazione di tramezzi e divisori nuovi nonché di nuovi servizi igienici e ripostigli non configura una vera e propria ristrutturazione edilizia, ma un’ipotesi di manutenzione straordinaria. Infatti, in materia edilizia, la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, è considerata attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori che disciplina gli interventi subordinati a SCIA. Pertanto, le opere interne di manutenzione non abbisognano di concessione edilizia, ma al più di autorizzazione, la cui mancanza è sanzionata pecuniariamente, ex art. 10, l. 28 febbraio 1985 n. 47, e non con l’ordine di demolizione</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; La realizzazione di una diversa distribuzione di spazi interni non impedisce all’Amministrazione l’adozione dell’ordinanza di demolizione, atteso che un abuso edilizio va valutato prendendo in considerazione una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, non potendo scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, atteso che il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio non deriva da ciascun intervento a sé stante, ma dall’insieme dalle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. Ed invero, dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 22, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 si desume che una diversa distribuzione di spazi interni, qualora si inserisca in un più articolato complesso di interventi comportanti la configurazione di un organismo nuovo, con modifiche del volume e delle superfici o mutamenti di destinazione d’uso, è subordinata al preventivo rilascio del permesso di costruire.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pappalardo &#8211; Est. Caprini</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4838 del 2020, proposto da<br />
Carmela Manna, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Anzisi e Andrea Pelella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco, legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">a) dell’ordinanza di demolizione R.O. 240 del 1.10.2020 notificata il successivo 3.10.2020 con la quale il dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Torre del Greco ha ordinato alla ricorrente di “procedere ai sensi del 2° comma dell’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. IMMEDIATAMENTE, dalla data di notifica della presente, alla demolizione delle opere abusive sopra descritte, constatate a seguito di ulteriori accertamenti ed alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi” relativamente alle opere ritenute abusive;</p>
<p style="text-align: justify;">b) nonché di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e, comunque, connessi;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco, legale rappresentante <em>pro tempore</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Parte ricorrente, proprietaria di un appartamento posto al primo piano di un fabbricato realizzato in difformità alla licenza edilizia ma oggetto di condono impugna l’ordinanza di demolizione relativa alle ulteriori opere abusive ivi realizzate, sostenendo che tutte le opere contestate possano ricondursi a manutenzione straordinaria, soggetta al regime di comunicazione di inizio lavori, la cui mancanza non giustificherebbe, quindi, l’irrogazione della sanzione demolitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">2. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, lett. b, 6 bis, 22, 27 e 37 del d.P.R. n. 380/01, degli artt. 32, 38 e 44 L. n. 47/85 e degli artt. 7 e 10 L. 241/1990;</p>
<p style="text-align: justify;">b) eccesso di potere per sviamento della causa tipica, illogicità manifesta, violazione dei principi generali in materia di vincoli ed in particolare dei vincoli paesaggistici ed erronea presupposizione dei fatti.</p>
<p style="text-align: justify;">III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3. All’udienza pubblica del 15.03.2022, la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il ricorso è, in parte, fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Dall’ingiunzione gravata si evince, in particolare, che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l’unità immobiliare in oggetto è posta al primo piano del fabbricato, è stata realizzata in difformità alla Licenza Edilizia n. 91 del 13.06.1967 ed è oggetto di istanza di condono edilizio presentato ai sensi della Legge 47/85 in data 28.03.1986 con protocolli nn. 31673 e 31674 (fascicolo 3027) dal signor Liguoro Domenico ed altri;</p>
<p style="text-align: justify;">b) dal confronto della documentazione tecnica allegata e presente nei fascicoli archivio del Settore Urbanistica nonché dalla planimetria catastale dell’immobile con lo stato dei luoghi si è riscontrato che senza alcuna autorizzazione e/o permesso di costruire sono state realizzate delle opere abusive, e precisamente:</p>
<p style="text-align: justify;">“1. Ordinaria e straordinaria manutenzione con diversa distribuzione degli spazi interni, l’unità si presenta completa in tutte le rifiniture;</p>
<p style="text-align: justify;">6. Nel nuovo w.c. realizzato è stato aperto un vano finestra circolare di diametro di circa m 0,50 completo di infisso, con relativa chiusura del vano finestra del vecchio bagno, ciò si evince dall’interno che è chiuso con muratura, mentre esternamente è rimasta l’impronta del vano priva dell’infisso;</p>
<p style="text-align: justify;">7. Realizzazione di un vano porta nella muratura portante del fabbricato di dimensione circa. m 0,90 x m 2,20 completo di infisso;</p>
<p style="text-align: justify;">8. sul terrazzo posto a sud-est è stata installata una tenda in stoffa avvolgibile fissata con travetti in ferro sia alla muratura che alla ringhiera in ferro”.</p>
<p style="text-align: justify;">VII. Con il primo motivo di ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, lett. b, 6 bis, 22, 27 e 37 del d.P.R. n. 380/01.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.1. Sostiene parte ricorrente che le opere contestate, concretizzandosi, sostanzialmente, in interventi interni e/o di straordinaria manutenzione non sarebbero soggette ad alcun provvedimento autorizzatorio, sia esso Permesso di costruire che SCIA, in quanto non idonee ad innovare le caratteristiche costruttive del manufatto edilizio originario. Peraltro, proprio in quanto opere interne, non produrrebbero alcun aggravio urbanistico, essendo rimasti inalterati i volumi ed i prospetti esterni.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.1.1. Al più, in subordine, sarebbero soggette a comunicazione di inizio dei lavori, per la cui mancanza l’Amministrazione comunale avrebbe potuto infliggere esclusivamente una sanzione pecuniaria ex art. 37.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.1.2. Quanto, poi, alle opere che avrebbero interessato parti strutturali del fabbricato (cfr. n. 3 ordinanza impugnata “realizzazione di un vano porta nella muratura portante…”), la disciplina applicabile sarebbe quella dell’art. 22 comma 1 lettera a) del DPR 380/01, ossia la segnalazione certificata di inizio di attività, la cui mancanza comporterebbe unicamente una sanzione pecuniaria ex art. 37 D.p.r. 380/01.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.1.3. La censura è parzialmente fondata, occorrendo effettuare dei distinguo.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.1.4. Deve ritenersi che abbiano, contrariamente a quanto asserito, incidenza anche dal punto di vista strutturale gli interventi indicati al punto 3 (vano porta) e al numero 2 (vano finestra circolare, con chiusura di quello del vecchio bagno): gli stessi incidono sulla muratura portante del fabbricato, il che determina un’alterazione dell’equilibrio statico e sismico, rendendo necessario il permesso di costruire. Quanto, poi, all’intervento di cui a summenzionato punto 2 (vano finestra circolare, con chiusura di quello del vecchio bagno) lo stesso ha un’incidenza anche dal punto di vista paesaggistico, in quanto determina la chiusura di un vano finestra esistente su una delle facciate dell’edificio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, “l’apertura di porte finestrate e di finestre sul prospetto di un edificio va qualificato – sempre – come intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettato tuttora al regime di permesso di costruire” (cfr. Tar Lazio, Roma, II bis, 29.5.2019, n. 7818).</p>
<p style="text-align: justify;">VII.1.5. Si ravvisano quindi i presupposti per l’applicazione della sanzione demolitoria ripristinatoria, come ingiunta ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, dovendosi disporre, nell’esercizio dell’attività di vigilanza urbanistico- edilizia, la demolizione delle opere realizzate in assenza del permesso di costruire o, comunque, con variazioni essenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.1.6. Diversamente è a dirsi quanto alle opere individuate al punto 1 (Ordinaria e straordinaria manutenzione con diversa distribuzione degli spazi interni) e al punto 4 (tenda fissata con travetti in ferro alla muratura e alla ringhiera in ferro).</p>
<p style="text-align: justify;">VII.1.7. Per quanto attiene, nello specifico, alla diversa distribuzione degli spazi interni, secondo consolidato orientamento, anche di questa sezione, “Il progetto edilizio con il quale si preveda una diversa distribuzione della superficie interna dei locali, la realizzazione di tramezzi e divisori nuovi nonché di nuovi servizi igienici e ripostigli non configura una vera e propria ristrutturazione edilizia, ma un’ipotesi di manutenzione straordinaria. Infatti, in materia edilizia, la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, è considerata attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori che disciplina gli interventi subordinati a SCIA. Pertanto, le opere interne di manutenzione non abbisognano di concessione edilizia, ma al più di autorizzazione, la cui mancanza è sanzionata pecuniariamente, ex art. 10, l. 28 febbraio 1985 n. 47, e non con l’ordine di demolizione” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 03/05/2021, n. 2899).</p>
<p style="text-align: justify;">Vero è che, come osservato da questo stesso tribunale, “La realizzazione di una diversa distribuzione di spazi interni non impedisce all’Amministrazione l’adozione dell’ordinanza di demolizione, atteso che un abuso edilizio va valutato prendendo in considerazione una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, non potendo scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, atteso che il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio non deriva da ciascun intervento a sé stante, ma dall’insieme dalle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI , 07/01/2022, n. 105). Ed invero, “Dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 22, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 si desume che una diversa distribuzione di spazi interni, qualora si inserisca in un più articolato complesso di interventi comportanti la configurazione di un organismo nuovo, con modifiche del volume e delle superfici o mutamenti di destinazione d’uso, è subordinata al preventivo rilascio del permesso di costruire” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 05/09/2017, n. 4249).</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministrazione comunale resistente, a fronte dell’asserzione di parte ricorrente quanto alla minima entità delle difformità sopra riscontrate, non ha tuttavia fornito alcun principio di prova in ordine all’impatto edilizio eventualmente creato nell’assetto del territorio o all’eventuale mutamento della destinazione d’uso del manufatto originario che tale diversa distribuzione degli spazi interni avrebbe comportato.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.1.8. Per quanto riguarda tenda fissata con travetti in ferro alla muratura e alla ringhiera in ferro, vista la produzione fotografica in atti, può pianamente ritenersi che la stessa (c.d. pergotenda) non sia necessitante di titolo abilitativo, in quanto sostanzialmente, “un’opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla mera tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici”, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, “dovendo la struttura qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 25/01/2022, n. 479; T.A.R. Emilia – Romagna, Parma, sez. I , 30/08/2021, n. 221).</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, infatti, “La tenda munita di una struttura di supporto (c.d. “pergotenda”) rientra nell’attività edilizia libera, a condizione che: i) l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; ii) la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa; iii) gli elementi di copertura e di chiusura siano facilmente amovibili e in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione. È infatti in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l’insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie” (T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 23/06/2021, n. 571).</p>
<p style="text-align: justify;">Tali condizioni devono ritenersi realizzate nel caso all’esame, con conseguente illegittimità, <em>in parte qua</em>, dell’ordinanza di demolizione gravata.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.1.9. In definitiva, per le opere di cui ai punti 1 (diversa distribuzione degli spazi interni) e 4 (tenda in stoffa avvolgibile fissata con travetti in ferro alla muratura e alla ringhiera in ferro) il provvedimento gravato risulta privo di un adeguato corredo motivazionale in ordine alla ritenuta corrispondenza della fattispecie concreta a quella astrattamente definita dal legislatore come idonea a pregiudicare l’interesse pubblico sotteso al potere amministrativo di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, e pertanto tale da giustificare l’irrogazione della più grave sanzione demolitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.2. Con il terzo motivo di ricorso, correlato al primo, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 38 e 44 L. n. 47/85 nonché l’eccesso di potere per erronea presupposizione dei fatti.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.2.1. Deduce parte ricorrente che i lavori contestati non avrebbero una propria autonomia funzionale e non sarebbero idonei a modificare l’originaria destinazione d’uso né, tanto meno, la sagoma ed i prospetti, non alterando la preesistente consistenza fisica e funzionale dell’unità immobiliare originaria, di contro, l’immobile sarebbe oggetto di condono non ancora esitato.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.2.2. Ora, vero è, come deduce l’Amministrazione comunale resistente, che la preesistenza di una istanza di condono sull’immobile oggetto di intervento abusivo non può essere utilizzata per legittimare attività edilizia nuova ed ulteriore rispetto a quella oggetto di richiesta di sanatoria. In altri termini, la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 25 gennaio 2013, n. 614). Sui manufatti non condonati non è quindi consentita la realizzazione di interventi ulteriori che, finanche nelle ipotesi in cui siano riconducibili nella loro individuale oggettività a categorie che non richiedono il permesso di costruire, assumono le caratteristiche di illiceità dell’abuso principale. Infatti, l’art. 35, comma 14, della legge 47/1985, regolante le modalità e le condizioni in base alle quali è consentito al presentatore dell’istanza di sanatoria di completare, sotto la propria responsabilità, le opere abusive oggetto della domanda, dimostra semmai che, in linea di principio, è tassativamente impedita la prosecuzione dei lavori e la modificazione dello stato dei luoghi, se non con l’osservanza delle cautele previste dalla legge. Qualora ciò dovesse accadere, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda di condono ma è tenuto a sanzionare le opere con l’ordinanza di demolizione (cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3943). Ed invero, secondo quanto disposto in conformità, nel caso di specie, con la delibera di consiglio comunale n° 170/2004, possono essere oggetto di interventi di manutenzione gli immobili su cui pende istanza di condono soltanto se, i primi, hanno la finalità di conservazione dell’immobile e rivestono il carattere di indifferibilità ed urgenza nonché siano comunque connesse e funzionali al godimento del bene, senza comunque modificarne lo stato dei luoghi.</p>
<p style="text-align: justify;">VII.2.3. Ciò posto, però, nel caso all’esame, l’immobile, pur oggetto di istanza di condono è stato, quanto meno in parte, legittimamente edificato, non desumendosi dalla relazione tecnica in atti se le parti in difformità, oggetto dell’ordinanza quivi gravata, attengano alla parte sin dall’origine legittima ovvero a quella successivamente edificata senza alcun titolo abilitativo. Ne consegue che non se ne può, sotto tale ultimo profilo, ingiungere la demolizione <em>tout court</em> per la sola considerazione che trattasi di opere che solo asseritamente si aggiungono a quelle per le quali pende condono, delle quali, solo in caso di inerenza strutturale, qui indimostrata, ripeterebbero, quanto meno sino alla eventuale sanatoria, le caratteristiche di illegittimità (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 04/07/2018, n. 4415).</p>
<p style="text-align: justify;">VII.2.4. Tanto comporta la fondatezza della censura dedotta.</p>
<p style="text-align: justify;">VIII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, assorbite le ulteriori censure dedotte, il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento, con annullamento <em>in parte qua</em> del provvedimento gravato limitatamente alla parte in cui ingiunge la demolizione per gli interventi di cui ai numeri 1 (diversa distribuzione degli spazi interni) e 4 (tenda in stoffa avvolgibile fissata con travetti in ferro alla muratura e alla ringhiera in ferro).</p>
<p style="text-align: justify;">8. La sola parziale fondatezza del gravame giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione avuto riguardo agli interventi di cui ai numeri 1 (diversa distribuzione degli spazi interni) e 4 (tenda in stoffa avvolgibile fissata con travetti in ferro alla muratura e alla ringhiera in ferro).</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Pappalardo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Barbara Cavallo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.425</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-425/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-425/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-425/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.425</a></p>
<p>Anna Pappalardo, Presidente, Estensore PARTI: Farmacia di Franco dei Drr Edda e Claudio di Franco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Orazio Abbamonte contro Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Mainelli; Regione Campania, in persona del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Estensore PARTI: Farmacia di Franco dei Drr Edda e Claudio di Franco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Orazio Abbamonte contro Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Mainelli; Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina,</span></p>
<hr />
<p>Sul procedimento di autorizzazione al trasferimento dei locali di farmacia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Farmacie &#8211; trasferimento dei locali &#8211; procedimento di autorizzazione &#8211; discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione &#8211;  ridotta &#8211; libera scelta del farmacista per l&#8217; ubicazione &#8211; va affermata &#8211; condizioni previste dalla normativa vigente &#8211; in particolare idoneità  dei locali e al limite delle distanze- vanno rispettate</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em> <br /> Nel procedimento di autorizzazione al trasferimento dei locali di farmacia, la discrezionalità  attribuita all&#8217;amministrazione  estremamente ridotta, essendo l&#8217;esercizio del potere limitato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all&#8217;idoneità  dei locali e al limite delle distanze.<br /> In materia vige in linea tendenziale il principio della libera scelta del farmacista in ordine all&#8217;ubicazione del proprio esercizio, qualificandosi l&#8217;autorizzazione della pubblica autorità  come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all&#8217;esercizio di un diritto, pertanto la discrezionalità  amministrativa non si estende ad alcun apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l&#8217;inesistenza di cause ostative al rilascio dell&#8217;autorizzazione medesima .<br /> L&#8217;art. 13 del D.P.R. n. 1275/1971 (contenente il regolamento di attuazione delle norme concernenti il servizio farmaceutico di cui alla L. n. 475/1968) prevede che il locale indicato per il trasferimento della farmacia, oltre a doversi situare a una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 m., deve essere ubicato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. A tal riguardo l&#8217;autorità  amministrativa, nel concedere l&#8217;autorizzazione, può e deve valutare le esigenze degli abitanti della zona, in rapporto alla finalità  di ottimizzare la funzionalità  del servizio farmaceutico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 19/01/2021<br /> <strong>N. 00425/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00756/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 756 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Farmacia di Franco dei Drr Edda e Claudio di Franco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> a) della deliberazione della giunta comunale della città  di Ercolano n. 430 del 26.11.2019, con la quale si  deciso di esprimere parere contrario sull&#8217;istanza di trasferimento dell&#8217;esercizio farmaceutico della società  Farmacia Di Franco dei drr. Edda e Claudio Di Franco dai locali di via Winkellman 33 ai nuovi locali siti al corso d&#8217;Italia;<br /> b) della proposta del competente ufficio SUAP recepita nella delibera impugnata sub a);<br /> c) dell&#8217;atto di preavviso di rigetto 03.12.2019;<br /> d) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo.<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.03.2020:<br /> e) della determina della Regione Campania, Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale Politica del farmaco e Dispositivi prot. 2020 0136179 del 02.03.2020, con il quale  stata denegata l&#8217;autorizzazione al trasferimento dei locali della ricorrente nell&#8217;ambito della sede farmaceutica n. 9 del comune di Ercolano;<br /> f) della deliberazione n. 27 del 23.01.2020 con la quale la giunta comunale di Ercolano ha respinto le osservazioni avanzate dalla ricorrente in ordine alla delibera di giunta impugnata sub a);<br /> g) della relativa nota di comunicazione prot. 6409 dello 03.02.2020 a firma del responsabile Suap del comune di Ercolano;<br /> h) del parere del competente dirigente del comune di Ercolano, recepito nella delibera impugnata sub f);<br /> di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, comunque lesivo;</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ercolano e di Regione Campania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui all&#8217;art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 31 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell&#8217;art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà  di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2020 la dott.ssa Anna Pappalardo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 co 2 DL n.137/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> La ricorrente espone che con istanza in data 11.7.2019 aveva richiesto alla Regione , in qualità  di titolare di farmacia nell&#8217;ambito del comune di Ercolano , lo spostamento dell&#8217;esercizio dalla via<br /> Winkellman 33 al corso Italia 56-58-60, precisando che il trasferimento si mantiene nell&#8217;ambito della stessa sede farmaceutica urbana di competenza (la n° 09). La Regione Campania ha richiesto al comune di Ercolano con nota 26.07.2019 il proprio parere.<br /> Di seguito, con l&#8217;atto di preavviso 03.12.2019, era preannunciato il rigetto della richiesta, ed in allegato allo stesso, era stata anche trasmessa la deliberazione n. 430 del 26.11.2019 &#8211; con<br /> la quale il comune ha deliberato di «esprimere [&#038;] parere contrario sull&#8217;istanza di trasferimento dell&#8217;esercizio farmaceutico&#038;». Tanto sul presupposto che la nuova collocazione danneggerebbe l&#8217;interesse dell&#8217;utenza, atteso che sul medesimo corso Italia &#8211; della lunghezza di circa 450 ml &#8211; insistono altri due esercizi farmaceutici; e che comunque, in un raggio di circa 250 m sono presenti<br /> quattro farmacie.<br /> Il ricorso  affidato a censure di :<br /> I -Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10 bis l. 07.08.1990 n° 241 &#8211; Eccesso di potere.<br /> Dopo avere rivendicato a sè la competenza in materia, la giunta ha espresso parere contrario all&#8217;istanza di trasferimento, dando poi mandato al competente settore SUAP per l&#8217;adozione dei conseguenziali provvedimenti. In tal modo la ricorrente lamenta che avrebbe impedito l&#8217;adozione delle ineludibili garanzie procedimentali tese a garantire il contraddittorio.<br /> II &#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 L. 2.04.1968 n° 475 e 13 Dpr 21.08.1971 n° 1275 &#8211; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d&#8217;istruttoria e difetto di motivazione sotto il profilo della compiuta comparazione degli interessi in gioco.<br /> L&#8217;amministrazione ha massimizzato l&#8217;interesse pubblico, e non ha tenuto in conto la circostanza che la scelta di spostare la sede  stata determinata dall&#8217;impossibilità  di permanere nel sito ove l&#8217;esercizio attualmente si trova, per l&#8217;assenza di vari requisiti (presenza d&#8217;ineliminabili barriere architettoniche, angustia dei locali). Nella specie, uno spostamento della sede che comporti un percorso pedonale minimo di circa 2 minuti superiore, non potrebbe essere considerato pregiudizievole per le esigenze dell&#8217;utenza.<br /> Si  costituita in giudizio la Regione Campania, sostenendo la infondatezza della domanda e depositando la relazione del servizio del 5.3.2020.<br /> Con motivi aggiunti notificati in data 10.3.2020 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego regionale, adottato in conclusione del procedimento, ed il preordinato deliberato della Giunta comunale n. 27/2020, lamentando motivi di illegittimità  derivata, difetto di autonoma valutazione ed in particolare:<br /> III &#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 l.02.04.1968 n° 475 e 13 Dpr 21.08.1971 n° 1275 &#8211; Eccesso di potere per difetto di motivazione e d&#8217;istruttoria. Il parere comunale  stato erroneamente ritenuto vincolante, e si  erroneamente rappresentato che la ricorrente non avrebbe presentato osservazioni procedimentali.<br /> IV &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10 bis l. 07.08.1990 n° 241 &#8211; Eccesso di potere.<br /> La partecipazione si sarebbe trasformata in un simulacro, essendo state già  espresse definitivamente le valutazioni dalla giunta comunale e non potendo far altro il SUAP che prenderne atto.<br /> V &#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 l.02.04.1968 n° 475 e 13 Dpr 21.08.1971 n° 1275 &#8211; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d&#8217;istruttoria e difetto di motivazione sotto il profilo della compiuta comparazione degli interessi in gioco.<br /> Si  costituito in giudizio il Comune di Ercolano, contestando la fondatezza della domanda, e depositando tra l&#8217;altro relazione SUAP del 19.5.2020.<br /> La domanda cautelare  stata accolta con ordinanza n. 908/2020.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 24.11.2020, tenutasi mediante collegamento da remoto, relatore la dott.ssa Anna Pappalardo, il ricorso  stato trattenuto in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 co 2 DL 137/2020.<br /> DIRITTO<br /> Si verte in particolare sul diniego espresso dalla Regione Campania in merito alla istanza di trasferimento della farmacia ricorrente, pacificamente richiesto per locali siti nell&#8217;ambito della stessa sede farmaceutica, diniego conforme al parere negativo dell&#8217;amministrazione comunale.<br /> Va preliminarmente rilevato come la domanda proposta con il ricorso principale vada dichiarata improcedibile, in quanto rivolta avverso atti endoprocedimentali, non dotati di autonoma efficacia lesiva, e che sono sfociati nella adozione degli atti impugnati con i motivi aggiunti.<br /> In particolare, il ricorso principale riguarda la delibera di giunta comunale n. 430 del 26.11.2019, con la quale si  deciso di esprimere parere contrario sull&#8217;istanza di trasferimento dell&#8217;esercizio farmaceutico della ricorrente; e la proposta del competente ufficio SUAP richiamata e recepita nella delibera impugnata sub a), unitamente all&#8217;atto di preavviso di rigetto 03.12.2019; tutti atti endoprocedimentali, sfociati nelle determinazioni comunali e regionali gravate con i motivi aggiunti ( determina della Regione Campania del 02.03.2020, che ha respinto l&#8217;autorizzazione al trasferimento dei locali della ricorrente e deliberazione n. 27 del 23.01.2020 con la quale la giunta comunale di Ercolano ha respinto le osservazioni avanzate dalla ricorrente in ordine alla delibera di giunta del 2019).<br /> Le determinazioni delle resistenti amministrazioni non reggono ai vizi dedotti da parte ricorrente.<br /> In primo luogo, quanto alla determinazione comunale n. 27/ 2020, va rilevato come le censure a carattere procedimentale non meritano favorevole considerazione, in quanto al stessa risulta preceduta dalla delibera n. 430/2019 che ha indicato i motivi ostativi all&#8217;accoglimento della richiesta ( impugnata con il ricorso principale) ; peraltro, come confermato dalla sopravvenuta impugnazione proposta con i motivi aggiunti , la Delibera di G.M. di Ercolano n. 27 del 23/1/2020 ed il conseguenziale provvedimento del Dirigente SUAP di Ercolano prot n. 6409/ del 3/2/2020, recano il rigetto delle osservazioni inoltrate nell&#8217; interesse della Farmacia istante in data 13/12/2019.<br /> Nel merito, osserva il Collegio quanto segue.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 1 legge 362/1991, chi intende trasferire una farmacia in locali siti all&#8217;interno della stessa sede farmaceutica, deve farne domanda alla autorità  sanitaria competente per territorio. Occorre che siano integrati alcuni requisiti normativamente indicati, di cui uno a carattere vincolato , quello per cui si riscontri la distanza di almeno200 mt dalle altre farmacie più vicine, ed uno a carattere discrezionale, ovvero che il trasferimento soddisfi le esigenze degli abitanti della zona. Ne deriva che la delibera comunale si pone come atto a carattere consultivo, di giudizio, relativo alla ricorrenza dei requisiti di legge ,mentre la competenza alla adozione del provvedimento finale ricade in capo alla autorità  sanitaria, regionale.<br /> Nulla quaestio riguardo la sussistenza del requisito a carattere vincolato, attinente al rispetto delle distanze da altre farmacie ed al trasferimento all&#8217;interno della stessa zona farmaceutica, che  pacifico tra le parti in causa; la questione controversa riguarda l&#8217;apprezzamento discrezionale in ordine alle esigenze degli abitanti della zona, che  stata opposta dall&#8217;amministrazione comunale quale motivo ostativo, recepito poi la dalla Regione in maniera integrale.<br /> Osserva il Collegio che, per condivisibile giurisprudenza, nel procedimento di autorizzazione al trasferimento dei locali di farmacia, la discrezionalità  attribuita all&#8217;amministrazione  estremamente ridotta, essendo l&#8217;esercizio del potere limitato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all&#8217;idoneità  dei locali e al limite delle distanze.<br /> In materia vige in linea tendenziale il principio della libera scelta del farmacista in ordine all&#8217;ubicazione del proprio esercizio, qualificandosi l&#8217;autorizzazione della pubblica autorità  come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all&#8217;esercizio di un diritto, pertanto la discrezionalità  amministrativa non si estende ad alcun apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l&#8217;inesistenza di cause ostative al rilascio dell&#8217;autorizzazione medesima (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenze n. 5993/2011, n. 3210/2012, n. 5480/2014).<br /> Occorre tuttavia considerare che l&#8217;art. 13 del D.P.R. n. 1275/1971 (contenente il regolamento di attuazione delle norme concernenti il servizio farmaceutico di cui alla L. n. 475/1968) prevede che il locale indicato per il trasferimento della farmacia, oltre a doversi situare a una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 m., deve essere ubicato &#8220;in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona&#8221;. ( cfr. Consiglio di Stato sez. III 19 giugno 2018 n. 3744; 10 settembre 2018, n. 5312). A tal riguardo l&#8217;autorità  amministrativa, nel concedere l&#8217;autorizzazione, può e deve valutare le esigenze degli abitanti della zona, in rapporto alla finalità  di ottimizzare la funzionalità  del servizio farmaceutico.<br /> Di conseguenza, spetta al Comune valutare se i nuovi locali della farmacia sono situati in luogo tale da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità , previa adeguata istruttoria , ed in caso negativo deve motivare congruamente le ragioni del diniego dell&#8217;autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica.<br /> In proposito tuttavia nella fattispecie in esame il Comune ha in maniera apodittica indicato l&#8217;interesse pubblico agli utenti della zona, senza calare tali considerazioni nel caso concreto ; invero, preliminarmente dando atto che per l&#8217;elevato tasso di discrezionalità  della decisione, la stessa non può rientrare nelle competenze del dirigente, ha attribuito la competenza alla Giunta, organo politico ex art. 48 TUEL; di seguito ha indicato &#8211; dando atto che tutte le altre condizioni erano integrate- che la circostanza dirimente sarebbe quella della esistenza su Corso Italia e sul prolungamento costituito dalla traversa Marconi 1 , di altre due farmacie, con ciò configurando una zona satura.<br /> Inoltre ha fatto riferimento ad una rilevazione anagrafica degli abitanti, divisi per le varie strade comprese nella nona sede farmaceutica in questione, deducendo come i residenti prossimi alla vecchia sede ammontano a 2053, mentre quelli prossimi alla nuova sede sono 1643, per cui vi sarebbero 410 residenti &#8220;penalizzati&#8221; da tale spostamento.<br /> Vi sarebbe inoltre , per alcuni residenti ( circa 1000) un allungamento di oltre 250 mt di percorso pedonale, peraltro in salita. A ciò ha aggiunto come , per i residenti nel cd. quadrilatero ( via IV Novembre, corso Italia, Via Marconi e corso Resina) , il servizio sarebbe già  assicurato da altre quattro farmacie.<br /> Osserva il Collegio che , pur essendo stati acquisiti ed indicati una serie di parametri numerici , l&#8217;esercizio della discrezionalità   stato legato a parametri puramente astratti relativi alla popolazione residente, sotto un profilo numerico, e non funzionale; oltre che ad astratte distanze tra alcune strade o alcuni tratti delle stesse, e la nuova sede.<br /> Inoltre la circostanza considerata dirimente, attinente alla presenza di altre due farmacie su corso Italia, non appare propriamente riferita alle esigenze della popolazione, quanto piuttosto alla tutela delle preesistenti farmacie, operata già  dalla legge attraverso la previsione del criterio delle distanze.<br /> Va rilevato come nel disporre il trasferimento di sede delle farmacie  necessario valutare comparativamente interessi pubblici e privati, tra cui anche quello di natura imprenditoriale dell&#8217;attività  commerciale svolta, alla stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà  d&#8217;iniziativa economica e di concorrenza, in specie quando in linea (come nel caso di specie) con quello all&#8217;approvvigionamento del servizio farmaceutico anche sub specie della evoluzione del servizio . La delibera comunale ( e quella regionale che per quanto si dià , sulla stessa si  appiattita acriticamente) non hanno valutato l&#8217;interesse della richiedente all&#8217;adeguamento della offerta, alla disponibilità  di locali meno angusti ed adeguati alla realizzazione della cd. Farmacia dei servizi,secondo le direttive del Ministero della Sanità .<br /> Peraltro, anche nella valutazione delle distanze, pur avendo esposto motivi relativi ad un astratto dato della popolazione diviso per strade, in base al quale vi sarebbero alcuni abitanti più distanti di prima rispetto alla nuova sede, la delibera non ha calato tali dati in concreto , con riferimento alla effettiva distanza tra i vecchi ed i nuovi locali, che come dimostrato da parte ricorrente  di appena 140 ml in tragitto pedonale , percorribili a piedi in pochissimi minuti.<br /> Va invero rilevato come gli interessi della popolazione devono essere valutati in concreto e non con riferimento ad astratti dati numerici, dal momento che il servizio alla popolazione non va riferito solo al numero di residenti che quantitativamente rimarrebbe più vicino alla vecchia sede, ma con riferimento al complesso delle circostanze idonee ad assicurare il servizio ( e su ciò incide decisamente la mancata considerazione della minima distanza in concreto tra vecchia a nuova sede, per la quale non si  dimostrato come verrebbe ad incidere in maniera disagevole per alcuni utenti).<br /> Nè tale dimostrazione potrebbe consistere nella acclività  di via Winklemann, trattandosi di uno stato di fatto che , se agevola alcuni residenti, ne penalizza altri, anche con riferimento alla mancata valutazione della dimensione angusta dell&#8217; immobile dove ha luogo attuale l&#8217;esercizio della farmacia &#8211; indicato dalla ricorrente in 25 mq, con barriera architettonica di ostacolo all&#8217;accesso di soggetti trasportati da carrozzella, tutti elementi che non sono stati oggetto di indicazioni contrarie dell&#8217;amministrazione).<br /> Peraltro nulla di significativo  stato rilevato dall&#8217;amministrazione con riferimento alla evoluzione del servizio, prospettata da parte ricorrente, ovvero dall&#8217;acquisire le prestazioni di una moderna farmacia di servizi, quale avanzata articolazione del SSR. In proposito l &#8216;amministrazione, qualificata tale prospettiva come un mero interesse privatistico- imprenditoriale, lo definisce recessivo rispetto all&#8217;interesse ad una corretta distribuzione sul territorio dell&#8217;assistenza farmaceutica, ed aggiunge che la farmacia potà  allargarsi, quando si libereranno locali contigui.<br /> Siffatta argomentazione  frutto di una visione limitata del servizio farmaceutico e dell&#8217;interesse della popolazione, atteso che il miglioramento del servizio non può essere valutato come una mera espansione imprenditoriale di tipo privatistico, partecipando della natura e degli effetti del servizio pubblico, a fronte del quale l&#8217;amministrazione comunale sembra essersi chiusa in una difesa dell&#8217;esistente, considerato ex se ed aprioristicamente come situazione ottimale.<br /> All&#8217;annullamento del deliberato comunale , siccome affetto dai rilevati vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere , consegue anche quello della determinazione regionale, che risulta motivata con esclusivo riferimento al parere comunale, considerato come ostativo di ogni diversa determinazione, attribuendovi una natura vincolante che non trova riscontro nella vigente disciplina, e senza compiere valutazioni autonome ed ulteriori rispetto a quelle già  censurate.<br /> La domanda va conclusivamente accolta, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui connessi motivi aggiunti, così provvede:<br /> dichiara improcedibile il ricorso principale;<br /> accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l&#8217;effetto annulla gli atti ivi impugnati;<br /> condanna il Comune di Ercolano e la Regione Campania in solido e in parti eguali tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi Euro 2000,00 ( duemila/00).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020 e già  disposto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente, Estensore<br /> Vincenzo Cernese, Consigliere<br /> Giuseppe Esposito, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.263</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-263/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-263/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.263</a></p>
<p>Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI: Natale Russo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Arturo Rianna e dall&#8217;avvocato Renato Labriola, contro Comune di Pompei, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emma Galiero, Sull&#8217; autorizzazione all&#8217;esercizio di un&#8217;attività  commerciale 1. Industria e commercio &#8211; autorizzazione all&#8217;esercizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-263/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI: Natale Russo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Arturo Rianna e dall&#8217;avvocato Renato Labriola, contro Comune di Pompei, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emma Galiero,</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217; autorizzazione all&#8217;esercizio di un&#8217;attività  commerciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Industria e commercio &#8211; autorizzazione all&#8217;esercizio di un&#8217;attività  commerciale -attività  commerciali e conformità  edilizia ed urbanistica dei locali  &#8211; necessaria correlazione &#8211; deve sussistere.<br />  <br /> 2. Industria e commercio &#8211; locali commerciali &#8211; abusi edilizi successivi alla conformità  edilizia ed urbanistica dei locali &#8211; attività  commerciale in corso &#8211; ordine di cessazione &#8211; deve essere disposto &#8211; sanzione edilizia &#8211; necessaria applicazione &#8211;  il presupposto.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il principio della necessaria correlazione tra lo svolgimento di attività  commerciali e la perfetta conformità  edilizia-urbanistica dei locali deve sussistere non solo nel momento genetico del rilascio del titolo abilitativo, ma anche successivamente, nel momento funzionale, durante tutto il periodo di utilizzazione dei locali per finalità  commerciale e ciò in quanto, essendo la predetta correlazione un requisito sostanziale non può revocarsi in dubbio che il legittimo esercizio di un&#8217;attività  commerciale sia ancorato, per l&#8217;intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità  giuridica e alla regolarità  urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere.<br />  <br />  <br /> 2. La chiusura di un esercizio in attività  non può essere considerata come una sanzione per la sopravvenuta rilevazione di abusi edilizi, i quali hanno per converso un sistema repressivo specifico che regola, per ciascuna tipologia di illecito, i presupposti, le modalità  applicative, i destinatari, gli effetti ed anche, eventualmente, le possibilità  di sanatoria. Ne deriva che l&#8217;ordine di cessazione di un&#8217;attività  in corso, originariamente intrapresa in base ad un titolo idoneo, presuppone necessariamente l&#8217;applicazione di una sanzione edilizia (quale ad esempio la demolizione), nella misura in cui l&#8217;obbligatoria esecuzione della misura repressiva adottata risulti incompatibile con la continuazione dell&#8217;attività  commerciale ed in generale con l&#8217;utilizzo, abitativo o produttivo, delle opere abusive.<br />  </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00263/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01783/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2017, proposto da<br /> Natale Russo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Arturo Rianna, con domicilio digitale arturo.rianna@pecavvocatinola.it, e dall&#8217;avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo, 6;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Pompei, in persona del Sindaco, legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emma Galiero, con domicilio digitale emmagaliero@avvocatinapoli.legalmail.it e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Antonio Messina in Napoli, viale A. Gramsci, 19;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> 1) dell&#8217;ordinanza n. 57 del 16.3.2017, con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Pompei ha disposto la chiusura immediata dell&#8217;attività  di Parcheggio, di cui alla Licenza n. 17 del 4.11.1993, in Pompei (NA), alla via Plinio, n. 99;<br /> 2) nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;<br /> Vista la dichiarazione del 13.10.2020, resa in sede di udienza, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;<br /> Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> I. Parte ricorrente ha acquistato con atto di cessione di azienda del 31.12.1991, rep. n. 8 del 13.1.1992, dal sig. Ettore Russo l&#8217;autorimessa all&#8217;aperto, autorizzata dal Comune di Pompei con Licenza n. 10 del 4.8.1987, nonchè l&#8217;attività  di rimozione autovetture (anche per conto del Comune di Pompei) e l&#8217;agenzia di vendita auto conto terzi, giusta autorizzazione del 31.10.1990, rilasciata dalla Questura di Napoli. Tali attività  erano congiuntamente esercitate sull&#8217;area sita in Pompei (NA) alla via Plinio &#8211; S.S. 18, avente una superficie di mq. 7.500 circa, identificata al catasto terreni al foglio 12, p.lla 1271-2307-2308-2327, denominata &#8220;PARKING PLINIO&#8221;.<br /> I.1. La medesima parte impugna l&#8217;ordinanza n. 57 del 16.3.2017, con cui si  disposta la chiusura immediata dell&#8217;attività  di Parcheggio, &#8220;DATO ATTO che ricorrono i presupposti per l&#8217;annullamento della licenza di parcheggio n. 17 rilasciata dal Comune di Pompei in data 4/11/1993 al Sig. RUSSO Natale, poichè ritenuti non idonei per l&#8217;attività  commerciale&#8221;.<br /> II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:<br /> a) violazione e falsa applicazione degli artt. 21-octies e 21 nonies della l. n. 241/1990;<br /> b) eccesso di potere per carenza dei presupposti in fatto e in diritto, istruttoria carente, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, sproporzione della sanzione, lesione del legittimo affidamento e violazione del giusto procedimento.<br /> III. Si  costituita l&#8217;Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.<br /> IV. All&#8217;udienza pubblica del 13.10.2020, fissata per la discussione, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito della presente controversia. La causa  stata introitata per la decisione.<br /> V. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.<br /> V.1. Quanto al regime delle spese di lite, ritiene il Collegio, in presenza dell&#8217;opposizione del Comune alla compensazione, che sussistano i presupposti per la dichiarazione della soccombenza virtuale in relazione alla quale si procede all&#8217;esame del gravame.<br /> V.1.1. Con il primo motivo di ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 21 nonies della l. n. 241/1990 per carenza dei presupposti in fatto e in diritto.<br /> Ed invero, quanto all&#8217;annullamento d&#8217;ufficio della licenza:<br /> A) non sussisterebbero le condizioni temporali, atteso che il provvedimento in autotutela impugnato sarebbe stato adottato a distanza di circa venticinque anni dall&#8217;adozione del titolo abilitativo e, comunque, a distanza di oltre 3 anni dalla piena conoscenza degli asseriti abusi edilizi che, seppure esistenti:<br /> 1. non interferirebbero con il regolare svolgimento dell&#8217;attività  di parcheggio di rimessa per autoveicoli, che sostanzialmente verrebbe svolta su una superficie aperta (o scoperta) che non  direttamente interessata dalla presenza delle anzidette opere;<br /> 2. sarebbero parzialmente coperti da istanze di condono presentate ai sensi della L. n. 724/1994 che non risultano ancora esitate dal Comune resistente;<br /> B) sarebbe assente una motivazione sulla attualità  dell&#8217;interesse pubblico alla rimozione, non essendo sufficiente una valutazione che si limiti a invocare la mera esigenza di ripristino della legalità : l&#8217;Amministrazione non avrebbe evidenziato alcuno specifico interesse pubblico all&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di parcheggio ovvero alla rimozione della licenza n. 17/1993, tanto meno il generico, per quanto insufficiente, interesse al ripristino della legalità .<br /> C) l&#8217;Amministrazione resistente avrebbe radicalmente omesso la valutazione delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo al ricorrente, ignorando l&#8217;affidamento ingenerato nel soggetto privato in ragione del notevole lasso di tempo trascorso e della specifica natura dei comportamenti posti in essere nel corso degli anni nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di parcheggio e di rimessa per autoveicoli. La stessa Amministrazione avrebbe dovuto procedere ogni anno in sede di rinnovo della licenza alla verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge preliminarmente alla concessione della Licenza per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di parcheggi.<br /> V.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si duole dell&#8217;eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Il predetto Comune avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri repressivi nei confronti dell&#8217;originaria Licenza n. 10 del 1988, l&#8217;unica ad avere un contenuto sostanziale. Ed infatti, l&#8217;autorizzazione n.17/1993 avrebbe valore di mera voltura. Ed invero, osserva &#8220;La voltura rientra tra i provvedimenti di natura reale, sostanziandosi in un atto di mera novazione soggettiva del rapporto intercorrente tra l&#8217;Amministrazione (parte immutata) ed il privato (parte mutata), che non esplica alcuna incidenza sul contenuto precettivo dell&#8217;autorizzazione che riguarda sempre lo stesso oggetto&#8221; (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, Sentenza n. 3405 del 6.7.2016). Ciò posto la Licenza n.10 del 1988 che non sarebbe neanche menzionata nel provvedimento che ci occupa.<br /> V.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la parte deduce l&#8217;eccesso di potere e la sproporzione della sanzione.<br /> Il provvedimento di revoca o annullamento dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di un&#8217;attività  commerciale, motivato con riferimento alla mancata conformità  urbanistica dei locali dove essa  svolta, (ovvero, come nel caso di specie, alla presenza di opere abusive presso l&#8217;area ove questa  esercitata) costituirebbe una sanzione sproporzionata qualora i locali siano parzialmente conformi o comunque una parte di essi risulti sostenuta da idoneo titolo abilitativo, o anche nell&#8217;ipotesi in cui la presenza di dette opere non interferisca con l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  stessa ben potendo l&#8217;Amministrazione, nell&#8217;esercizio del potere sanzionatorio e tenuto debitamente conto del contemperamento tra l&#8217;interesse pubblico alla repressione degli abusi e l&#8217;interesse privato sotteso all&#8217;esplicazione di un&#8217;attività  imprenditoriale, limitare la sanzione alla sola parte del locale non autorizzata sotto il profilo edilizio (TAR Campania, Napoli, sez. III, 11 dicembre 2012).<br /> Nel caso di specie, sostiene parte ricorrente, l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di parcheggio potrebbe essere svolta limitatamente alle aree &#8220;libere&#8221; che, peraltro, sono la quasi totalità  di quelle che risultano assorbite dalla licenza n. 17/1993, segnalando, altresì, che alcune delle opere ritenute abusive sarebbero comunque sanabili ovvero rimovibili ad iniziativa del ricorrente e comunque non risulterebbero tali da impedire del tutto lo svolgimento dell&#8217;attività  presso quelle aree o quei locali.<br /> L&#8217;attività  di cui si tratta (parcheggio e autorimessa) sarebbe esercitata su aree scoperte, laddove alcuna rilevanza potrebbero assumere i manufatti ivi presenti ai fini della regolare prosecuzione dell&#8217;attività  trovandosi su particelle distinte ed autonome rispetto a quella dove si svolge l&#8217;attività  di parcheggio ed essendo ancora oggetto di istanza di condono non ancora definite con provvedimento espresso.<br /> Ciò posto, l&#8217;area oggetto della licenza revocata sarebbe pari a complessivi mq. 7.093, di cui circa 2.000 mq. risulterebbero effettivamente destinati all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di parcheggio, mentre la residua porzione immobiliare sarebbe attualmente occupata da autoarticolati, veicoli, motorini posti sotto sequestro dall&#8217;autorità  giudiziaria e per i quali  in corso un&#8217;annosa disputa con il comune di Pompei per il loro effettivo ritiro.<br /> Le presunte opere abusive impegnerebbero complessivamente una superficie pari a circa 500 mq, cio vale a dire pari a meno del 6% delle superfici oggetto della predetta licenza.<br /> V.1.4 Orbene, il ricorso non avrebbe comunque presentato profili di meritevolezza.<br /> V.1.5. Ed invero, come osservato dall&#8217;Amministrazione comunale intimata, il ricorso proposto per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza di demolizione n. 49/17, atto presupposto dell&#8217;attuale provvedimento intimante la chiusura immediata dell&#8217;attività  di Parcheggio, di cui alla Licenza n. 17 del 4.11.1993,  stato dichiarato perento con decreto n. 2002/2018 del 27 settembre 2018, pertanto, tale l&#8217;ordinanza ripristinatoria era da ritenersi, al momento dell&#8217;adozione del provvedimento quivi gravato, valida ed efficace.<br /> V.1.6. Tra i presupposti del legittimo svolgimento dell&#8217;attività  commerciale va senz&#8217;altro annoverata la regolarità  edilizia dell&#8217;immobile e/o area in cui l&#8217;attività  viene ad essere svolta. Del resto, risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato uno spazio, con la presenza di utenti pubblici, in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia.<br /> Tanto premesso, il principio della necessaria correlazione tra lo svolgimento di attività  commerciali e la perfetta conformità  edilizia-urbanistica dei locali deve sussistere non solo nel momento genetico del rilascio del titolo abilitativo, ma anche successivamente, nel momento funzionale, durante tutto il periodo di utilizzazione dei locali per finalità  commerciale e ciò in quanto, essendo la predetta correlazione un requisito sostanziale &#8220;&#8230;non può revocarsi in dubbio che il legittimo esercizio di un&#8217;attività  commerciale sia ancorato, per l&#8217;intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità  giuridica e alla regolarità  urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere&#8230;&#8221; (T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sez. III, del 9 dicembre 2015, n. 5700)<br /> V.1.7. Nella fattispecie che ci occupa, l&#8217;ordinanza di chiusura dell&#8217;attività  di parcheggio denominata &#8220;PARKING PLINIO&#8221;  scaturita dalla precedente ordinanza di demolizione, la n. 49/2017, valida ed efficace al momento della sua emissione, con la quale, nella specie, l&#8217;amministrazione comunale aveva ingiunto al ricorrente la demolizione delle molteplici opere abusive rilevate sull&#8217;area in cui si conduceva l&#8217;attività  commerciale.<br /> Orbene, &#8220;la chiusura di un esercizio in attività  non può essere considerata come una sanzione per la sopravvenuta rilevazione di abusi edilizi, i quali hanno per converso un sistema repressivo specifico che regola, per ciascuna tipologia di illecito, i presupposti, le modalità  applicative, i destinatari, gli effetti ed anche, eventualmente, le possibilità  di sanatoria. Ne deriva che l&#8217;ordine di cessazione di un&#8217;attività  in corso, originariamente intrapresa in base ad un titolo idoneo, presuppone necessariamente l&#8217;applicazione di una sanzione edilizia (quale ad esempio la demolizione), nella misura in cui l&#8217;obbligatoria esecuzione della misura repressiva adottata risulti incompatibile con la continuazione dell&#8217;attività  commerciale ed in generale con l&#8217;utilizzo, abitativo o produttivo, delle opere abusive&#8221; (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 15 luglio 2019, n. 3877).<br /> L&#8217;Amministrazione può quindi disporre senza alcun limite temporale la chiusura di un&#8217;attività  commerciale laddove sussista, al momento della disposizione, un&#8217;ordinanza di demolizione valida ed efficace e la relativa esplicazione sia incompatibile con l&#8217;utilizzo delle opere abusive.<br /> V.1.8. Peraltro, la licenza di parcheggio in esame veniva rinnovata alla fine di ogni anno. Per cui il Comune di Pompei ha esercitato il potere in autotutela nel termine di diciotto mesi, previsto dall&#8217;art. 21-nonies della L. n. 241/90, dall&#8217;ultimo rinnovo della licenza di parcheggio in esame.<br /> V.1.9. I provvedimenti fondati sull&#8217;esistenza di abusi edilizi, inoltre, non necessitano di alcuna particolare valutazione delle ragioni di interesse pubblico nè una comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi dei privati coinvolti, non essendo configurabile alcun tipo di affidamento meritevole di tutela alla conservazione di situazioni fondate su illeciti permanenti.<br /> V.1.10. Peraltro, dalla semplice lettura della licenza n. 17/1993 si evince che non si tratta di una semplice voltura della precedente licenza n. 10/88 priva di contenuti. Invero, l&#8217;Amministrazione, effettuati i dovuti accertamenti, ha rilasciato &#8220;ex novo&#8221; al ricorrente la licenza n. 17/1993 stabilendo con precisione le prescrizioni da rispettare. Conseguentemente  corretto il riferimento alla revoca della licenza n. 17/1993 rilasciata espressamente nei confronti dell&#8217;odierno ricorrente.<br /> V.1.11. Il principio di proporzionalità , di derivazione comunitaria positivizzato nel nostro ordinamento con la L. n. 241/90 può, infine, essere invocato solo allorquando l&#8217;attività  della PA presenti margini di discrezionalità  che le consenta di scegliere tra le varie scelte alternative praticabili quella che consente di perseguire l&#8217;interesse pubblico con il minor sacrificio possibile per l&#8217;interesse del privato, ma non anche per precludere il divieto di svolgimento di attività  commerciali in locali abusivi (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5700).<br /> Ciò significa che il rilascio di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica soggettiva del richiedente genera un affidamento legittimo di quest&#8217;ultimo nella validità  del titolo permissivo ove incolpevole: esso non può ritenersi formato qualora il soggetto privato sia stato a conoscenza dell&#8217;esistenza anche di un solo elemento che costituisce valido presupposto invalidante.<br /> V.1.12. Nella fattispecie in esame, il ricorrente, autore di molteplici abusi edilizi in contrasto con la normativa vigente e con la destinazione urbanistica agricola dell&#8217;area <em>de qua</em>, non poteva aver maturato alcun legittimo affidamento nella perdurante validità  della licenza commerciale.<br /> V.2. Tanto presupposto, le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br /> Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell&#8217;Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in ¬ 2.000,00, oltre C.P.A. ed I.V.A..<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Maria Barbara Cavallo, Consigliere<br /> Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-263/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-271/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.271</a></p>
<p>Pres. Pappalardo &#8211; Est. Cernese Paesaggio e ambiente &#8211; Autorizzazione paesaggistica &#8211; Parere di compatibilità  ambientale &#8211; Tardività  &#8211; Natura vincolante &#8211; Esclusione. Paesaggio e ambiente &#8211; Autorizzazione paesaggistica &#8211; Provvedimento di diniego &#8211; Eccesso di potere per disparità  di trattamento &#8211; Non configurabile. 1. Il parere espresso dalla Soprintendenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-271/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-271/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.271</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pappalardo &#8211; Est. Cernese</span></p>
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<li style="text-align: justify;">Paesaggio e ambiente &#8211; Autorizzazione paesaggistica &#8211; Parere di compatibilità  ambientale &#8211; Tardività  &#8211; Natura vincolante &#8211; Esclusione.
<li style="text-align: justify;">Paesaggio e ambiente &#8211; Autorizzazione paesaggistica &#8211; Provvedimento di diniego &#8211; Eccesso di potere per disparità  di trattamento &#8211; Non configurabile. </ol>
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<div style="text-align: justify;">1. Il parere espresso dalla Soprintendenza oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dalla legge perde la propria normale vincolatività  degradando a parere non vincolante, per cui l&#8217;Amministrazione procedente deve, a quel punto, valutarlo criticamente e motivatamente&#8221;. Esso perde, insieme con la propria efficacia vincolante, valenza di arresto procedimentale, assumendo connotazione strumentale rispetto al provvedimento comunale conclusivo del procedimento. Incorre, dunque, nel vizio di legittimità  per difetto di motivazione il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica in cui l&#8217;amministrazione comunale si limiti a recepire apoditticamente il parere tardivamente reso dalla Soprintendenza.</p>
<p> 2. Nella materia paesaggistico-ambientale, non sembra possibile confrontare situazioni similari laddove ogni singola valutazione in tale campo si connota quale un unicum originale e irripetibile, afferente al merito insindacabile della P.A. (tranne ipotesi eccezionali macroscopiche) in relazione alle quali sembra precluso a priori ogni confronto o comparazione. [&#038;] Anche a voler distinguere fra i casi in cui  possibile ravvisare una disparità  trattamento in tema di autorizzazioni paesaggistiche [&#038;]l&#8217;illegittimità  per disparità  di trattamento del diniego della autorizzazione paesaggistica [&#038;] presuppone un&#8217;assoluta identità  delle situazioni di fatto prese in considerazione, tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una successiva valutazione negativa.</p></div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br /> <strong>(Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4691 del 2018, proposto da <br /> CUTOLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Milone con domicilio eletto in Napoli, al Viale Nicola Fornelli e domicilio digitale, come da p.e.c.; andreamilone@avvocatinapoli.legalmail.it;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; COMUNE DI OTTAVIANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Ida D&#8217;Ascoli, con domicilio digitale, come a p.e.c.: avvocatodascoli@pec.giuffre.it;<br /> &#8211; MINITERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI e SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAEAGGIO AREA METROPOLITANA DI NAPOLI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede, alla Via A. Diaz, n. 11 domiciliano ope legis; <br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) del provvedimento definitivo del Comune di Ottaviano prot. n. 21359 del 14.09.2018 con il quale veniva rigettata e archiviata l&#8217;istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un&#8217;autorimessa pertinenziale interrata e trasmesso il parere negativo della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli, prot. n. 4492 del 21.03.2018; b) per quanto di ragione, del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli, prot. n. 4492 del 21.03.2018, trasmesso con la suddetta determinazione comunale; c) per quanto di ragione, del preavviso di diniego della Soprintendenza prot. n. 18243 del 4.12.2017; d) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti del ricorrente.<br /> Visto il ricorso ed i relativi allegati<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli;<br /> Viste le produzioni delle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Uditi &#8211; Relatore alla pubblica udienza del 29 settembre 2020 il dott. Vincenzo Cernese &#8211; i difensori delle parti, come da verbale di udienza; </p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso, notificato il 08.11.2018 e depositato il giorno 24 successivo, Cutolo Giuseppe &#8211; nella dedotta qualità  di proprietario di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Ottaviano, alla via San Michele, catasto terreni foglio 7, part. 429, localizzato all&#8217;interno della zona R.U.A del Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) dei comuni vesuviani, approvato con D. M. del 4.07.2002, che comprende aree urbanizzate da sottoporre a Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale -riferisce, in fatto, che:<br /> &#8211; con istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, il ricorrente chiedeva, in conformità  agli interventi ammissibili ex art. 13 del D.M. 4.07.2002, il permesso per la realizzazione di un&#8217;autorimessa pertinenziale interrata attraverso la riqualificazione di tutta la zona, allegando alla predetta istanza analitica relazione tecnica del 26.06.2017, che descriveva e documentava, anche con numerose fotografie e precisi elaborati di progetto, dettagliatamente l&#8217;opera da realizzare;<br /> &#8211; il progetto proponeva di trasformare un lotto di terreno che versava in completo stato di abbandono in nuovo giardino pensile, con la ripiantumazione delle essenze arboree preesistenti (n. 3 alberi di arance) e l&#8217;aggiunta di ulteriori essenze autoctone. Si proponeva inoltre il recupero della muratura di cinta, attraverso il ripristino dell&#8217;intonaco e l&#8217;apposizione di rivestimento in pietra lavica vesuviana o tufo faccia vista, con copertina in pietra lavica sagomata in sommità ;<br /> &#8211; il Comune di Ottaviano rendeva parere favorevole con verbale della Commissione Locale del Paesaggio del 19.09.2017 sull&#8217;istanza, ex art. 146 D. Lgs n. 42/2004e trasmetteva la documentazione alla Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli che la riceveva in data 30.10.2017, ed emetteva una nota di preavviso di rigetto prot. n. 18243 del 4.12.2017 ;<br /> &#8211; orbene, il ricorrente, con le osservazioni a firma del proprio tecnico del 12.12.2017, acquisite con nota prot. 19258 del 27.12.2017 dalla Soprintendenza, chiariva che gli interventi proposti nel progetto non costituivano alterazione del contesto urbanistico storico, restituendo un disegno del verde tale da conferire al luogo un aspetto più decoroso e consono al contesto.<br /> Date tali premesse e preso atto che la Soprintendenza aveva reso parere negativo, prot. n. 4492 del 21 marzo 2018, oltre i quarantacinque giorni, previsti dalla normativa e, da ultimo, il Comune di Ottaviano con provvedimento definitivo prot. n. 21359 del 14.09.2018 aveva rigettato ed archiviato la richiesta , trasmettendo il parere negativo della Soprintendenza, sulla scorta di una motivazione ed istruttoria asseritamente lacunosa, apodittica, erronea ed infondata, Cutolo Giuseppe, nella spiegata qualità , propone la formale impugnativa in epigrafe.<br /> Il Comune di Ottaviano si  costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda.<br /> Ha resistito in giudizio anche la Soprintendenza , contestando in fatto ed in diritto le argomentazioni di parte ricorrente.<br /> Alla pubblica udienza del 29 settembre 2020 il ricorso  stato ritenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Nel merito il ricorso  fondato nei termini di cui appresso.<br /> Con la prima censura  dedotta la violazione di legge (art. 146 e ss. del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, tardività , inefficacia, carattere non vincolante del parere della Soprintendenza; art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241), oltre all&#8217;eccesso di potere (per difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà , difetto d&#8217;istruttoria), al riguardo rilevandosi che:<br /> &#8211; i provvedimenti impugnati si fondano su presupposti erronei , frutto di una inadeguata istruttoria; <br /> &#8211; in proposito, premesso, in punto di diritto, che l&#8217;art. 146 del D. lgs 22 gennaio 2004, n. 42 fissa al Soprintendente un termine i quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti per la resa del &lt;&lt; parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità  paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità  dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all&#8217;articolo 140, comma 2 &gt;&gt; e rilevato, in punto di fatto, che la Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli era in possesso di tutta la documentazione, come si evince dal testo dello stesso parere negativo, entro la data del 27.12.2017 (data in cui sono pervenute le osservazioni presentate dal ricorrente), alla stregua della giurisprudenza richiamata, il parere della Soprintendenza tardivamente reso, pur avendo acquisito i connotati della tardività , non si sarebbe potuto considerare vincolante e, pertanto, avrebbe in ogni caso onerato il resistente Comune di adeguata motivazione .<br /> Inoltre il provvedimento di diniego del Comune di Ottaviano  in evidente contraddizione con il parere inizialmente favorevole della Commissione Locale del Paesaggio del 19.09.2017 che aveva ritenuto l&#8217;intervento &#8220;non invasivo dal punto di vista paesaggistico&#8221;.<br /> La censura  fondata nei sensi di seguito precisati.<br /> L&#8217;impugnato provvedimento prot. n. 21359 del 14.09.2018 emanato dal Comune di Ottaviano a conclusione del complesso procedimento attivato a richiesta di parte ricorrente intesa a conseguire autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una autorimessa pertinenziale interrata con il quale veniva rigettata e archiviata la predetta richiesta, mutua la sua parte motiva con riferimento al parere negativo espresso dalla Soprintendenza (&#8220;Facendo seguito alla Vs. richiesta (&#038;.) esaminata favorevolmente nella Commissione locale del Paesaggio nella seduta del 19.09.2017, ed inviata per il rilascio del parere da parte della Soprintendenza di Napoli in data 30.10.2017. Si trasmette copia del &quot;parere negativo&quot; della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli, prot. n. 4492 del 21.03.2018, trasmesso con la suddetta determinazione comunale; qui pervenuto a mezzo PEC in data 22.03.2018 ed assunto al protocollo generale di codesto Comune al n° 7502, per la definizione della pratica&#8221;).<br /> La disciplina inerente all&#8217;autorizzazione paesaggistica  contemplata nell&#8217;art. 146, comma 8, del D.L. vo 42/2004, alla stregua e quale: &lt;&lt; 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità  paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità  dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all&#8217; articolo 140 , comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell&#8217;articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l&#8217;amministrazione provvede in conformità  &gt;&gt;-<br /> Orbene,  pacifico che nella fattispecie in esame la Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli era in possesso di tutta la documentazione, come si evince dal testo dello stesso parere negativo, entro la data del 27.12.2017 (data in cui sono pervenute le osservazioni presentate dal ricorrente).<br /> Infatti, nel parere negativo, la stessa Soprintendenza affermava che &#8220;esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di Ottaviano pervenuta in data 30.10.2017 prot. 16547 del 02.11.2017, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso istanza ai sensi dell&#8217;art. 146 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, a firma del Dirigente VIII Settore, riportante parere favorevole con verbale della Commissione Locale del Paesaggio (CLP) in data 19.09.2017&#8230;&#8221;; ed inoltre affermava &#8220;esaminata le motivazioni contenute nelle osservazioni prodotte dall&#8217;istante con nota acquisita al prot. 19258 del 27.12.2017&#8230;&#8221;.<br /> Il parere negativo della Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli doveva esser emanato, quindi, al massimo entro il 10 febbraio 2018, mentre  stato adottato solo il 21 marzo 2018, oltre i quarantacinque giorni previsti dalla normativa.<br /> Dunque la Soprintendenza aveva espresso il proprio parere negativo quando il relativo termine di legge era ampiamente scaduto, per la qual cosa il Comune di Ottaviano, nell&#8217;assumere la decisione finale, avrebbe dovuto considerare quel parere &#8211; invece che vincolante &#8211; alla stregua di mero dato istruttorio e perciò esprimere una propria valutazione, congruamente motivata, in ordine alla compatibilità  paesaggistica dell&#8217;intervento proposto, mentre il Comune si  limitato ,trasmettendo il parere negativo della Soprintendenza, ad affermare che &#8220;la pratica  archiviata&#8221;.<br /> Come da consolidata giurisprudenza amministrativa &#8220;il parere espresso dalla Soprintendenza oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dalla legge perde la propria normale vincolatività  degradando a parere non vincolante, per cui l&#8217;Amministrazione procedente deve, a quel punto, valutarlo criticamente e motivatamente&#8221; (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2136; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 20 gennaio 2016, n. 41; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 3 marzo 2015, 474; T.A.R. Lazio, 29 giugno 2015, n. 501).<br /> Il parere reso tardivamente dalla Soprintendenza non  più vincolante, ma neppure può ritenersi tamquam non esset, in quanto  liberamente valutabile dal Comune e perde, insieme con la propria efficacia vincolante, valenza di arresto procedimentale, assumendo connotazione strumentale rispetto al provvedimento comunale conclusivo del procedimento.<br /> Il parere, quindi, nel caso di specie, aveva perso il proprio valore vincolante e doveva essere autonomamente e motivatamente valutato dall&#8217;amministrazione preposta al rilascio del titolo. Si , pertanto, ritenuto in giurisprudenza che, &lt;&lt; scaduto il termine previsto dalla norma, il parere reso dalla Soprintendenza nell&#8217;ambito della procedura autorizzativa ex art. 146  da considerarsi privo dell&#8217;efficacia attribuitagli dalla legge e cio privo di valenza obbligatoria e vincolante&#8221;, statuendosi, peraltro, che la decorrenza del termine non ne impedisca comunque tout court l&#8217;espressione, affermando che &#8220;un siffatto parere possa comunque essere reso nei confronti dell&#8217;amministrazione procedente la quale dovà  quindi valutarlo in modo adeguato &gt;&gt; (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2016 n. 517; Cons. Stato, VI, n. 3179 del 2016; Cons. Stato, 28 ottobre 2015, n. 4927; Cons. di Stato n. 2136 del 2015).<br /> Con ulteriori sentenze si  rilevato che &lt;&lt; Il decorso del prescritto termine di 45 giorni per la pronuncia del parere della Soprintendenza ai sensi dell&#8217;art. 146, d.lg. n. 42 del 2004, non preclude affatto alla Soprintendenza stessa di provvedere e neppure sottrae al parere tardivo la sua ordinaria attitudine conformativa; non vi , infatti, nell&#8217;invocato art. 146 del Codice dei veni culturali e del paesaggio alcuna espressa comminatoria di decadenza della Soprintendenza dall&#8217;esercizio del relativo potere, una volta decorso il termine ivi previsto &gt;&gt;. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 05/01/2017, n.138), &lt;&lt; E&#8217; illegittimo il diniego di rilascio di un&#8217;autorizzazione paesaggistica, con il quale l&#8217;Amministrazione comunale si uniformi in modo pedissequo al parere negativo dato dalla Soprintendenza oltre il termine di 45 giorni previsto dall&#8217;art. 146, comma 8, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall&#8217;art. 25, comma 3, d.l. 12 settembre 2014 n. 133 (conv. dalla l. 11 novembre 2014 n. 164), siccome erroneamente ritenuto vincolante. Infatti, qualora sia trascorso inutilmente il termine sopra indicato, l&#8217;organo statale non  privato del potere di esprimere comunque un parere, ma il parere in tal modo dato perde il proprio carattere di vincolatività , sicchè lo stesso deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall&#8217;Amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto &gt;&gt; (Consiglio di Stato sez. VI, 09/08/2016, n.3561).<br /> In ordine alle conseguenze del parere tardivamente reso  stato affermato che &lt;&lt; deve considerarsi illegittimo il diniego di rilascio di un&#8217;autorizzazione paesaggistica, con il quale l&#8217;Amministrazione comunale si uniformi in modo pedissequo al parere negativo dato dalla Soprintendenza oltre il termine di 45 giorni previsto dall&#8217;art. 146, comma 8, del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, siccome erroneamente ritenuto vincolante, posto che, qualora sia trascorso inutilmente il termine sopra indicato l&#8217;organo statale non  privato del potere di esprimere comunque un parere, ma il parere in tal modo dato perde il proprio carattere di vincolatività  sicchè lo stesso deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall&#8217;amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto &gt;&gt; (ex mulits, Cons. Stato, Sez. VI, 9 agosto 2016, n. 3561).<br /> Non  pertanto condivisibile la tesi del resistente Comune che ,pur ammettendo la tardività  del parere reso, asserisce che lo stesso non avrebbe perso la sua vincolatività  ,predicando l&#8217; inesistenza di uno specifico obbligo motivazionale, a proprio carico.<br /> Pertanto, fondatamente parte ricorrente deduce che il Comune di Ottaviano si  limitato, nel provvedimento impugnato di archiviazione /diniego, a recepire acriticamente il parere tardivo dell&#8217;Autorità  statale, senza esprimere una propria analitica e precisa valutazione, incorrendo così nel denunciato vizio di difetto assoluto di motivazione.<br /> Invero, mette conto evidenziare come l&#8217;amministrazione solo negli scritti difensivi precisa di avere voluto condividere e fare propria la valutazione della Soprintendenza, pure in contrasto con il pregresso parere favorevole della propria commissione paesaggio, laddove l&#8217;atto di diniego del 14.8.2018 si limita ad una acritica trasmissione al ricorrente del parere negativo ricevuto dalla Soprintendenza, comunicando che per l&#8217;effetto la pratica  archiviata.<br /> Va quindi pienamente condivisa la autorevole affermazione in giurisprudenza secondo cui :&#8221; &#8220;deve considerarsi illegittimo il diniego di rilascio di un&#8217;autorizzazione paesaggistica, con il quale l&#8217;Amministrazione comunale si uniformi in modo pedissequo al parere negativo dato dalla Soprintendenza oltre il termine di 45 giorni previsto dall&#8217;art. 146, comma 8, del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, siccome erroneamente ritenuto vincolante, posto che, qualora sia trascorso inutilmente il termine sopra indicato l&#8217;organo statale non  privato del potere di esprimere comunque un parere, ma il parere in tal modo dato perde il proprio carattere di vincolatività  sicchè lo stesso deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall&#8217;amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto&#8221; (ex mulits, Cons. Stato, Sez. VI, 9 agosto 2016, n. 3561).<br /> Per altro profilo, non può condividersi l&#8217;argomento del ricorrente per il quale il provvedimento di diniego sarebbe in evidente contraddizione con l&#8217;iniziale parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio del 19.09.2017 ove si affermava che &#8220;verificata la documentazione allegata ed in considerazione della tipologia di intervento si rilascia parere favorevole&#8221; ed, inoltre, che l&#8217;intervento &#8220;non ha un impatto paesaggistico negativo (&#038;&#038;) e si può considerare non invasivo da un punto di vista paesaggistico&#8221;.<br /> Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 148 del D.Lgs. 42/2004, tali commissioni hanno funzioni di mero &#8220;supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di paesaggistica, ai sensi dell&#8217;art. 146, comma 6&#8221;. Pertanto, il parere della Commissione Locale del Paesaggio ha funzione meramente endoprocedimentale .<br /> Con la seconda censura  dedotta la violazione di legge (art. 146 e ss. del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42; art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241), oltre all&#8217;eccesso di potere (per difetto di motivazione e d&#8217;istruttoria, erroneità  dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà , violazione del giusto procedimento, illogicità  manifesta), al riguardo rilevandosi che:<br /> &#8211; l&#8217;articolo 13, punto 5, del D. M. del 4.07.2002, con cui  stato approvato il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani prevede per la zona R..U.A. &#8211; ove rientrava l&#8217;immobile -: &#8220;Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale, interventi per la ricostituzione del verde secondo l&#8217;applicazione dei fitosociologici che rispettino i processi dinamico evolutivi e delle potenzialità  della vegetazione delle aree. Interventi per la realizzazione della difesa del suolo. Interventi finalizzati alla riqualificazione dell&#8217;aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali&#8221;;<br /> &#8211; orbene, l&#8217;istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lg 22 gennaio 2004, n. 42, presentata dal ricorrente, era in conformità  agli interventi ammissibili ex art. 13 del D.M. 4.07.2002 ; il parere della Soprintendenza, in quanto non adeguatamente motivato in ordine alle descrizione del contesto e del rapporto tra edificio e contesto, non si presenterebbe adeguatamente motivato.<br /> L&#8217;ordine di idee di parte ricorrente non merita condivisione.<br /> Si premette che il parere della Soprintendenza  stato espresso nei seguenti termini: &#8220;ESAMINATE le motivazioni contenute nelle osservazioni prodotte dall&#8217;istante con nota acquisita al prot. 19258 del 27.12.2017, ritenute non comprovanti l&#8217;assenza di alterazioni al giardino, alle essenze in esso presenti ed al muro di contenimento prospettante sulla via San Michele; CONSIDERATO che, secondo quanto già  evidenziato nella nota di preavviso di diniego emesso in data 18243 del 4.12.2017, le alterazioni conseguenti alla realizzazione dell&#8217;opera pregiudicherebbero la preesistenza del giardino, ritenuto elemento caratterizzante delle tipologie Edilizie del centro storico di Ottaviano, costituendo un&#8217;alterazione incompatibile con il contesto urbanistico storico, caratterizzato da una integrità  morfologica che ne verrebbe compromessa;<br /> RITENUTO, pertanto, che il suddetto intervento, cosi come progettato, può produrre pregiudizio e compromissione degli elementi specifici del paesaggio tutelato così come individuati nel D.M sopramenzionato, alterandone la percezione consolidata e le caratteristiche intrinseche e producendo, di fatto, una diminuzione della qualità  paesaggistica del sito protetto..&#8221;.<br /> Osserva il Collegio che il parere de quo  in grado di esprimere adeguatamente e in concreto la carica di disvalore paesaggistico che l&#8217;intervento comporta, conseguendone l&#8217;impossibilità  di integrarsi con l&#8217;ambiente circostante al punto da potersi considerare quale detrattore ambientale.<br /> In sostanza, nell&#8217;esercizio della sua specifica competenza (&#8220;conformità  alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico&#8221;) la Soprintendenza ha ritenuto che l&#8217;intervento per cui si richiedeva autorizzazione risultava non conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;art. 13 del PTP di cui al DM 4/7/2002.<br /> Appare quindi adeguatamente motivato il parere della Soprintendenza, nell&#8217;esercizio di una discrezionalità  tecnica in cui il Collegio non ravvisa elementi di illogicità , contraddittorietà  o irrazionalità  manifesta.<br /> Con la terza censura  dedotta la violazione di legge (art. 146 e ss. del D. lgs 22 gennaio 2004, n. 42; art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241), oltre all&#8217;eccesso di potere (per difetto di motivazione e di istruttoria, disparità  di trattamento, travisamento dei fatti, contraddittorietà , illogicità  manifesta), per avere l&#8217;amministrazione resistente valutato, invece, favorevolmente, in identiche situazioni, altre istanze di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 ( sempre nel centro storico del Comune di Ottaviano &#8211; zona R.U.A. del P.T.P. dei paesi vesuviani e riguardavano la medesima richiesta, ossia la realizzazione di una autorimessa pertinenziale interrata), per modo che sarebbe evidente e manifesta la disparità  di trattamento .<br /> La censura non coglie nel segno.<br /> In particolare ciò che più suscita perplessità   la premessa di partenza per la quale, nella materia paesaggistico-ambientale, sarebbe possibile confrontare situazioni similari laddove ogni singola valutazione in tale campo si connota quale un unicum originale e irripetibile, afferente al merito insindacabile della P.A. (tranne ipotesi eccezionali macroscopiche) in relazione alle quali sembra precluso a priori ogni confronto o comparazione.<br /> Al riguardo l&#8217;amministrazione comunale ha motivatamente dedotto come gli interventi indicati da parte ricorrente avessero riguardo ad altre zone del territorio comunale.<br /> Anche a voler distinguere fra i casi in cui  possibile ravvisare una disparità  trattamento in tema di autorizzazioni paesaggistiche assecondando una tesi giurisprudenziale meno rigorosa (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 18/05/2020, n.1825; Cons. St., sez. VI, 11 dicembre 2017 n. 5798), l&#8217;illegittimità  per disparità  di trattamento del diniego della autorizzazione paesaggistica sarebbe  configurabile solo in casi macroscopici e presuppone un&#8217;assoluta identità  delle situazioni di fatto prese in considerazione, tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una successiva valutazione negativa, circostanze, queste, non avverata nella fattispecie in esame.<br /> In definitiva il ricorso, nei limiti di quanto si  andato esponendo, si appalesa fondato e va, quindi, accolto nei sensi di cui in motivazione, con il conseguente annullamento del solo provvedimento prot. n. 21359 del 14.09.2018 del Comune di Ottaviano , con salvezza per quelli ulteriori, da rendersi doverosamente nell&#8217;attività  di riesercizio del potere .<br /> In ragione della natura del vizio per il quale si perviene all&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, si ravviano eccezionali motivi per compensare integralmente fra le parti le spese giudiziali, mentre il contributo unificato viene posto definitivamente a carico dell&#8217;amministrazione comunale resistente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento prot. n. 21359 del 14.09.2018 del Comune di Ottaviano con salvezza per gli ulteriori provvedimenti amministrativi.<br /> Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio, come da motivazione.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore<br /> Gabriella Caprini, Consigliere</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Vincenzo Cernese</strong>   <strong>Anna Pappalardo</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-271/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-1-2021-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-1-2021-n-81/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-1-2021-n-81/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.81</a></p>
<p>Gianmario Palliggiano, Presidente FF, Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore L&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all&#8217;ordine di demolizione. Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi edilizi -ordine di demolizione &#8211; mancata ottemperanza &#8211; acquisizione al patrimonio comunale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-1-2021-n-81/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-1-2021-n-81/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.81</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gianmario Palliggiano, Presidente FF, Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore</span></p>
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<p>L&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all&#8217;ordine di demolizione.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi edilizi -ordine di demolizione &#8211; mancata ottemperanza &#8211; acquisizione al patrimonio comunale &#8211; immobili abusivi e area di sedime &#8211; effetto automatico &#8211;  tale.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all&#8217;ordine di demolizione. Una corretta interpretazione dell&#8217;art. 31, comma 3, del d.P.R. 380 del 2001 consente di ritenere che per l&#8217;area di sedime l&#8217;automatismo dell&#8217;effetto acquisitivo si verifica ex lege una volta decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento demolitorio, e rende superflua ogni indicazione al riguardo in quanto l&#8217;individuazione della stessa può evincersi agevolmente dalla descrizione degli interventi sanzionati; per contro per l&#8217;ulteriore superficie occorre che l&#8217;ordinanza di demolizione contenga la specifica determinazione in ordine all&#8217;estensione dell&#8217;acquisizione oltre l&#8217;area di sedime e fino a dieci volte la superficie occupata dalle opere abusive.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 07/01/2021<br /> <strong>N. 00081/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02601/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2601 del 2016, proposto da Consiglia Romano, Aniello Romano, Franco Romano, Vittorio Romano, Giovanni Romano, Alberto Romano, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Stella Carillo, con domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, c.so V. Emanuele n. 670 e domicilio digitale come da pec dei Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio digitale come da pec dei Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br /> del provvedimento n. 33 del 2016 emesso dal responsabile del servizio urbanistica del comune di San Giuseppe Vesuviano con il quale  stata dichiarata l&#8217;acquisizione al patrimonio comunale dell&#8217;immobile abusivo realizzato in territorio comunale.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Con ricorso notificato il 26 maggio 2016 i signori Consiglia Romano, Aniello Romano, Franco Romano, Vittorio Romano, Giovanni Romano e Alberto Romano (in seguito: &#8221; i ricorrenti&#8221;), in qualità  di comproprietari <em>iure hereditatis</em> del fondo sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Trav. Guido Gozzano n. 22 e 39 (identificato in N.C.E.U. alle particelle n. 896, 897, 898, 899, 900, 901 e 902 (ex 733) del Foglio 5 del Comune di San Giuseppe Vesuviano con all&#8217;interno un fabbricato di circa 70 mq), hanno impugnato il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate sul fondo, costituite da un edificio realizzato a piano terra, formato da tompagnature con intonaco, copertura in lamiere coibentate, pavimentazione, tramezzi, infissi ecc., occupante una superficie di mq 190 ed una volumetria di mc 570.<br /> 2. Le parti lamentano plurime violazioni di legge, ritenendo che il manufatto sia stato costruito in epoca anteriore agli anni sessanta per poi successivamente essere sottoposto ad interventi di manutenzione che in nulla hanno alterato morfologia e volumi, facendolo restare conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore ed adottati dal Comune di San Giuseppe Vesuviano. Ove mai l&#8217;abuso fosse accertato, sarebbe stata applicabile esclusivamente una sanzione pecuniaria.<br /> Peraltro, vi sarebbe violazione dell&#8217;art. 31 D.P.R. 380/2001 anche per via della non corretta individuazione ed evidenziazione delle aree oggetto di acquisizione gratuita ed erronea e generica indicazione della particella catastale, senza individuazione del subalterno e mancata individuazione dei confini, elementi questi necessari ai fini della trascrizione.<br /> Il manufatto <em>de quo</em>, infatti, insiste esclusivamente su di una porzione residuale della particella n. 897; inoltre, l&#8217;Amministrazione resistente, nel descrivere l&#8217;immobile interessato dall&#8217;acquisizione, ha indicato una superficie ed una volumetria, rispettivamente di mq 190 mc 570, di gran lunga superiori rispetto a quelle riscontrate nella perizia depositata in atti a firma del Geom Giuseppe Perillo, per il quale la superficie non supera i 70 mq.<br /> Sotto altro profilo, vi sarebbe violazione dell&#8217;art. 7 della L.47/85, in quanto non  stata indicata compiutamente l&#8217;area di sedime e delle pertinenze urbanistiche.<br /> Inoltre, l&#8217;Amministrazione avrebbe accertato l&#8217;inottemperanza a demolire senza concedere congruo termine per ottemperare spontaneamente.<br /> Il provvedimento  stato censurato anche sotto il profilo del difetto di motivazione, sia in quanto la zona interessata sarebbe già  interamente urbanizzata e sarebbe stata necessaria una pertinente istruttoria, del tutto assente nel caso in esame, per chiarire le ragioni che hanno condotto alla decisione di demolire il manufatto, sia in quanto difetta la spiegazione dell&#8217;iter logico giuridico seguito dall&#8217;Amministrazione.<br /> Infine, mancherebbe l&#8217;avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90.<br /> 3. Il Comune di San Giuseppe Vesuviano si  costituito eccependo preliminarmente l&#8217;inammissibilità  del ricorso, non avendo costoro impugnato a suo tempo l&#8217;ordinanza di demolizione n. 10 del 3 gennaio 2014, debitamente notificata.<br /> Nel merito, hanno confutato le varie censure prospettate dai ricorrenti.<br /> 4. All&#8217;udienza pubblica del 13 ottobre 2020 &#8211; calendarizzata in attuazione del Piano di riduzione dell&#8217;arretrato approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in applicazione dell&#8217;art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a. &#8211; la causa  stata trattenuta in decisione.<br /> 5. Il ricorso  in parte inammissibile, in parte infondato.<br /> Infatti, nell&#8217;ordinanza di acquisizione oggetto del presente giudizio si menziona un provvedimento di demolizione risalente al 2014, notificato ma non impugnato.<br /> Ne consegue che i motivi del ricorso riconducibili alla suddetta ordinanza di demolizione non sono ammissibili, così come ribadito dalla costante giurisprudenza per la quale in caso di mancata impugnazione dell&#8217;ordine di demolizione non possono essere denunciati eventuali vizi di tale atto presupposto in sede di gravame avverso l&#8217;atto applicativo che lo richiami, come appunto il provvedimento di accertamento dell&#8217;inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell&#8217;area di sedime, a meno che non si facciano valere vizi propri della misura acquisitiva (<em>ex plurimis</em> T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 maggio 2020, n. 206).<br /> 6. Pertanto,  inammissibile il motivo con cui si lamenta l&#8217;illegittimità  del provvedimento gravato in quanto il manufatto in questione sarebbe stato realizzato da tempo immemorabile e che solo in epoca successiva sarebbe stato oggetto di lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza.<br /> Tale motivo, infatti, avrebbe dovuto essere sollevato in sede di impugnazione dell&#8217;ordinanza di demolizione.<br /> Esso  comunque infondato, in quanto del tutto sprovvisto di prova, laddove, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l&#8217;Ufficio Tecnico comunale congiuntamente alla Polizia Municipale, nell&#8217;anno 2013, riscontravano sull&#8217;immobile di proprietà  dei predetti la presenza di opere edilizie di nuova fattura, tali da rendere plausibile la possibilità  della nuova costruzione e non della ristrutturazione di un immobile esistente.<br /> 7. Anche il motivo relativo alla pretesa applicabilità  della sanzione pecuniaria, in luogo della demolizione,  in questa sede inammissibile.<br /> La sanzione pecuniaria, d&#8217;altra parte, può essere applicata in sostituzione di quella demolitoria solo in caso di assoluta impossibilità  tecnica di quest&#8217;ultima; tuttavia, da un lato,  onere specifico dell&#8217;interessato rilevare questa circostanza, la quale attiene alla fase esecutiva dell&#8217;ingiunzione a demolire, e, dall&#8217;altro, la stessa  autonomamente valutabile dall&#8217;amministrazione, senza che ciò possa costituire vizio dell&#8217;ordinanza a demolire (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1063; Id., 10 novembre 2017, n. 5180; sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4855; questa Sezione, 14 marzo 2018, n. 1613). .<br /> 8. E&#8217; infondato il motivo secondo cui il provvedimento di acquisizione dell&#8217;immobile abusivamente realizzato non sia stato correttamente individuato; infatti, sia i richiami degli atti preordinati alla sanzione sia il provvedimento gravato indicano in modo chiaro la consistenza dell&#8217;abuso, la particella ed il foglio su cui insiste il manufatto, senza possibilità  di errore alcuno.<br /> L&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all&#8217;ordine di demolizione; infatti secondo la costante giurisprudenza amministrativa una corretta interpretazione dell&#8217;art. 31, comma 3, del d.P.R. 380 del 2001 consente di ritenere che per l&#8217;area di sedime l&#8217;automatismo dell&#8217;effetto acquisitivo si verifica <em>ex lege</em> una volta decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento demolitorio, e rende superflua ogni indicazione al riguardo in quanto l&#8217;individuazione della stessa può evincersi agevolmente dalla descrizione degli interventi sanzionati; per contro per l&#8217;ulteriore superficie occorre che l&#8217;ordinanza di demolizione contenga la specifica determinazione in ordine all&#8217;estensione dell&#8217;acquisizione oltre l&#8217;area di sedime e fino a dieci volte la superficie occupata dalle opere abusive (<em>ex plurimis</em>, T.A.R. Reggio Calabria, 23 marzo 2020, n.251).<br /> 9. Il motivo secondo cui l&#8217;Amministrazione avrebbe accertato l&#8217;inottemperanza a demolire senza concedere congruo termine per ottemperare spontaneamente  del tutto sprovvisto di prova e comunque irrilevante, considerando che l&#8217;ordinanza di demolizione  data 2014 ed i 90 giorni, previsti per legge, decorrevano da tale data.<br /> 10. E&#8217; inammissibile il motivo che censura il provvedimento in quanto la zona interessata sarebbe già  interamente urbanizzata e sarebbe stata necessaria una pertinente e motivata istruttoria sul punto, in quanto, per giurisprudenza costante, al fine della sanatoria di costruzioni abusive, non  ravvisabile a carico della p.a. l&#8217;obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l&#8217;intervento compatibile con la bellezza d&#8217;insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta. Pertanto, l&#8217;onere motivazionale ben può essere assolto mediante l&#8217;individuazione, nell&#8217;intervento abusivo, di caratteristiche che oggettivamente ne impediscono il corretto inserimento nella zona che  oggetto di specifica tutela. Del resto, neppure la circostanza che la zona risulti ampiamente urbanizzata può avere rilievo, poichè tale situazione di fatto non  di per sè idonea a legittimare interventi edilizi non rispettosi degli interessi sottesi ai vincoli imposti, ma anzi contribuisce ad aggravare, sotto il profilo quantitativo, il danno arrecato dalle costruzioni non rispettose delle finalità  dei vincoli, rafforzando la conseguente necessità  di provvedere alla loro tutela (così Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6572).<br /> 11. Sono infondati anche i motivi relativi alla carenza di motivazione e alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.<br /> Per giurisprudenza costante il provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive e la relativa acquisizione sono adeguatamente motivate con riferimento all&#8217;oggettivo riscontro dell&#8217;abusività  delle opere, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico (<em>ex plurimis</em> T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 2 luglio 2020, n. 2821).<br /> Inoltre, per l&#8217;adozione delle ordinanze di acquisizione al patrimonio dell&#8217;ente pubblico, non  necessario che venga inviata la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell&#8217;atto, ciò in quanto l&#8217;esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività  amministrativa obbligatoria (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 22 maggio 2020, n. 1927).<br /> 12. In conclusione, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.<br /> Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, in parte infondato, ai sensi di cui in motivazione.<br /> Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, che liquida in euro 2500,00 oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Gianmario Palliggiano, Presidente FF<br /> Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore<br /> Pierangelo Sorrentino, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-1-2021-n-81/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2020 n.4584</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-10-2020-n-4584/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-10-2020-n-4584/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2020 n.4584</a></p>
<p>Gianmario Palliggiano, Presidente FF, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Carbone contro Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Andreoli La natura e le caratteristiche dell&#8217; ordine di sospensione dei lavori Edilizia ed Urbanistica &#8211; abusi edilizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-10-2020-n-4584/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2020 n.4584</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-10-2020-n-4584/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2020 n.4584</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gianmario Palliggiano, Presidente FF, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Carbone contro Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Andreoli</span></p>
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<p>La natura e le caratteristiche dell&#8217; ordine di sospensione dei lavori</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; abusi edilizi &#8211; ordine di sospensione dei lavori &#8211; natura e caratteristiche<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;ordine di sospensione dei lavori non costituisce un necessario presupposto di legittimità  dell&#8217;ingiunzione a demolire, ben potendo quest&#8217;ultima essere emanata immediatamente, all&#8217;esito dell&#8217;accertamento della realizzazione di opere abusive. Il potere di sospensione dei lavori ha natura eminentemente cautelare, essendo finalizzato ad evitare che la prosecuzione degli stessi determini un aggravarsi del danno urbanistico, sicchè &#8211; va ribadito &#8211; non rappresenta un presupposto necessario dell&#8217;ingiunzione a demolire.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/10/2020<br /> <strong>N. 04584/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02566/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2566 del 2016, proposto da:<br /> Giuseppe Ambrosio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Carbone, con domicilio eletto presso lo studio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16 e con recapito digitale come da PEC da Reginde;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Andreoli, con recapito digitale come da PEC da Reginde;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;ordinanza n. 25 del 16 marzo 2016 con la quale il Responsabile del servizio urbanistica del Comune di San Giuseppe Vesuviano ha ingiunto la demolizione della sopraelevazione del piano secondo del fabbricato sito alla via Saviano n. 8.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;<br /> Vista la nota depositata il 2 settembre 2020, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver pìù interesse al ricorso;<br /> Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. Gianmario Palliggiano, presente l&#8217;avv. Andreoli.</p>
<p> 1.- Con l&#8217;odierno ricorso, notificato il 23 maggio 2016 e depositato il successivo 3 giugno, Giuseppe Ambrosio ha impugnato, per l&#8217;annullamento, l&#8217;ordinanza n. 25 del 16 marzo 2016, notificata il successivo 25, con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del comune di San Giuseppe Vesuviano ha intimato la demolizione della sopraelevazione del piano secondo del fabbricato, sito alla via Saviano n. 8, in quanto eseguito in assenza di titolo edilizio.<br /> Ha in sintesi dedotto le seguenti censure:<br /> 1) violazione dell&#8217;art. 36 d.p.r. 380/2001, posto che le opere presunte abusive sarebbero conformi agli strumenti urbanistici comunali, tanto che il ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità  prot. n. 18209 del 17 maggio 2016;<br /> 2) violazione dell&#8217;art. 37 d.p.r. 380/2001: l&#8217;amministrazione non potrebbe procedere alla sanzione demolitoria senza una preventiva valutazione circa la sostanziale conformità  delle opere compiute.<br /> 3) violazione dell&#8217;art. 27 d.p.r. 380/2001: l&#8217;amministrazione non potrebbe irrogare direttamente la sanzione della demolizione se prima non dispone la sospensione dei lavori.<br /> 4) violazione del d. lgs 42/2004, eccesso di potere per carenza dei presupposti e d&#8217;istruttoria: non sarebbero state addotte le ragioni concrete di pubblico interesse ostative alla permanenza delle strutture<br /> 5) violazione dell&#8217;art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di istruttoria e di motivazione: non sono esplicitati gli elementi essenziali quali l&#8217;individuazione della normativa ostativa al rilascio del titolo o quantomeno delle eventuali disposizioni regolamentari che il comune riterrebbe violate.<br /> Si è costituito il comune di San Giuseppe Vesuviano che ha replicato con memoria depositata il 27 giugno 2016 chiedendo il rigetto del ricorso perchè infondato.<br /> La causa è stata inserita nel ruolo dell&#8217;udienza pubblica del 13 ottobre 2020, calendarizzata in attuazione del Piano di riduzione dell&#8217;arretrato approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in applicazione dell&#8217;art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a.<br /> 2.- In vista dell&#8217;udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato in data 2 settembre 2020 nota con la quale ha fatto presente che:<br /> &#8211; con sentenza n. 2441/17 del Tribunale di Nola &#8211; sez. penale, depositata il 27 ottobre 2017, veniva ordinata la demolizione dell&#8217;opera abusiva oggetto del predetto ricorso, nonchè la restituzione delle opere al Comune di San Giuseppe Vesuviano;<br /> &#8211; in data 15 novembre 2017, in ottemperanza alla sentenza di cui sopra, il ricorrente presentava presso lo sportello unico per l&#8217;edilizia del Comune di San Giuseppe Vesuviano apposita SCIA per i lavori di demolizione di cui all&#8217;ordinanza di abbattimento n. 25 del 16 marzo 2016, oggetto dell&#8217;odierno ricorso, e n. 22 di pari data.<br /> &#8211; allo stato l&#8217;amministrazione comunale non ha provveduto sulla richiesta dell&#8217;istante e non ha autorizzato la demolizione delle opere de qua;<br /> &#8211; pertanto, in attesa della definizione del presente giudizio è sopravvenuta la mancanza di interesse alla sua prosecuzione.<br /> 3.- Ciò premesso, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità  dell&#8217;azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse a coltivare il ricorso.<br /> In quest&#8217;ultimo caso il giudice, non avendo nè il potere di procedere d&#8217;ufficio nè quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell&#8217;interesse ad agire, non può che dichiarare l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto d&#8217;interesse.<br /> 4.- Riguardo alle spese del giudizio, per le quali parte ricorrente ha chiesto la compensazione, va tenuto conto dell&#8217;opposizione su questo specifico aspetto espressa dal comune resistente nel corso dell&#8217;udienza pubblica, avuto riguardo ai profili di infondatezza nel merito della pretesa azionata.<br /> Sul punto, il Collegio ritiene che le spese, determinate nella misura indicata in dispositivo, vadano imputate al ricorrente in base al principio della soccombenza virtuale.<br /> Ed invero, a prescindere dal giudizio penale presso il Tribunale di Nola, conclusosi con sentenza di condanna a causa proprio del compimento della costruzione abusiva oggetto dell&#8217;ordinanza impugnata, le censure formulate con l&#8217;odierno ricorso non sono assistite da valido fondamento.<br /> 4.1.- In sintesi, è noto che l&#8217;ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dal bilanciamento discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco del res, dove la repressione dell&#8217;abuso corrisponde, per definizione, all&#8217;interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Pertanto, essa è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, qualora questa consista nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 16 giugno 2020, n. 2448; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18 maggio 2020, n. 5226).<br /> 4.2.- Riguardo all&#8217;accertamento sul carattere abusivo delle opere contestate, come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, in materia di abusi edilizi, l&#8217;autorità  comunale non è tenuta a verificare la legittimità  o la sanabilità  delle opere compiute essendo sufficiente, nella fase immediata di contrasto del fatto illecito, rilevare l&#8217;assenza di titolo edilizio a loro supporto. Ciò si evince in maniera non equivoca dagli artt. 27 e 31 d.p.r. 380/2001, norme che obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l&#8217;abuso, senza alcuna valutazione circa la sanabilità  dello stesso, il quale può rilevare solo nella fase successiva eventuale relativa all&#8217;accertamento di conformità  di cui all&#8217;art. 36 d.p.r. 380/2001, procedimento eventuale e successivo che, non a caso, il legislatore rimette all&#8217;esclusiva iniziativa della parte interessata (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 4 dicembre 2018, n. 6966; sez. II, 12 luglio 2019, n. 3864).<br /> 4.3.- Inoltre, secondo condivisa giurisprudenza, anche di questa Sezione (ex multis, sentenza 5 marzo 2020, n. 1017; anche, Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2020, n. 4320), la presentazione di un&#8217;istanza di accertamento di conformità  non incide sulla legittimità  dei provvedimenti demolitori in precedenza emessi ma si limita solo a sospenderne temporaneamente gli effetti sino alla definizione del relativo procedimento, in ciò distinguendosi dagli speciali procedimenti di condono edilizio; in altri termini, l&#8217;efficacia dell&#8217;ordine sanzionatorio resta soltanto sospesa, ossia posta in uno stato di temporanea quiescenza.<br /> 4.4.- Infine, l&#8217;ordine di sospensione dei lavori non costituisce un necessario presupposto di legittimità  dell&#8217;ingiunzione a demolire, ben potendo quest&#8217;ultima essere emanata immediatamente, all&#8217;esito dell&#8217;accertamento della realizzazione di opere abusive. Il potere di sospensione dei lavori, infatti, ha natura eminentemente cautelare, essendo finalizzato ad evitare che la prosecuzione degli stessi determini un aggravarsi del danno urbanistico, sicchè non rappresenta un presupposto necessario dell&#8217;ingiunzione a demolire, tanto pìù che nel caso di specie &#8211; in base alla relazione tecnica di sopralluogo prot. n. 6469 del 19 febbraio 2016, richiamata dall&#8217;ordinanza impugnata &#8211; i lavori non erano in atto e le opere riscontrate erano giÃ  state realizzate (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 settembre 2019, n. 10766).<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br /> Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, delle spese del giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Gianmario Palliggiano, Presidente FF, Estensore<br /> Maria Barbara Cavallo, Consigliere<br /> Pierangelo Sorrentino, Referendario</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2020 n.4524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-10-2020-n-4524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI: Preziosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Donato Cicenia contro Comune di Sant&#8217;Anastasia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonietta Colantuoni, Gli impianti di distribuzione del carburante sono da ritenere compatibili con</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI:  Preziosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Donato Cicenia contro Comune di Sant&#8217;Anastasia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonietta Colantuoni,</span></p>
<hr />
<p>Gli impianti di distribuzione del carburante sono da ritenere compatibili con qualsiasi destinazione di zona</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizi ed urbanistica &#8211; pianificazione- impianti di distribuzione del carburante &#8211; destinazione di zona &#8211; compatibilità  totale &#8211; va affermata</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Gli impianti di distribuzione del carburante sono da ritenere compatibili con qualsiasi destinazione di zona, stante la loro attitudine a servire a ogni tipo di attività .</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/10/2020<br /> <strong>N. 04524/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00995/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 995 del 2018, proposto da<br /> Preziosa S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale studiolegalecicenia@messaggipec.it;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Sant&#8217;Anastasia, in persona del Sindaco, legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonietta Colantuoni, con domicilio digitale affarilegali@pec.comunesantanastasia.it e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Tribunali n. 181;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) del provvedimento prot. n. 27017 del 25.09.2017 (<em>rectius </em>prot. 35555 del 30.11.2017), notificato il 13.12.2017, con il quale il Responsabile del Settore Assetto del Territorio &#8211; SUAP, del Comune di Sant&#8217;Anastasia ha respinto l&#8217;istanza di rilascio del permesso a costruire prot. n.12354/2015 P.E. 14/2017 del 24.04.2017;<br /> b) della comunicazione di avviso di avvio del procedimento prot. n. 21564 del 19.07.2017;<br /> c) di ogni altro atto, anche di natura istruttoria, preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant&#8217;Anastasia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui all&#8217;art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, come modificate dall&#8217;art. 4 co. 1 del DL n. 28 del 30.4.2020, convertito dalla legge n. 70 del 25.6.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso, con facoltà  per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;<br /> Visti i decreti del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e n. 22 del 3.6.2020;<br /> Relatore per l&#8217;udienza in camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> I. La società  ricorrente, proprietaria di un&#8217;ampia area prospiciente la strada statale SS 162 DIR Paesi Vesuviani, impugna il provvedimento con il quale è stata respinta l&#8217;istanza di rilascio del permesso a costruire un impianto di distribuzione carburanti e lubrificanti.<br /> I.1. L&#8217;Ufficio Suap, evidenziava, in particolare, che, essendo l&#8217;intero territorio di Sant&#8217;Anastasia sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, la localizzazione dell&#8217;impianto, proprio in ragione del detto vincolo, non avrebbe costituito un mero adeguamento dello strumento urbanistico, occorrendo, di contro, avvalersi della pìù complessa procedura di variante al P.R.G..<br /> II. A sostegno del gravame parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:<br /> a) violazione artt.1 e 2 del d.lgs. 11.2.1998 n. 2 e dell&#8217;art.17 l.r. 30.7.2013 n.8;<br /> b) eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, erroneità  di motivazione ed istruttoria, contrasto con i precedenti, contraddittorietà , illogicità , irrazionalità , violazione del giusto procedimento, ingiustizia, travisamento e sviamento.<br /> III. Si è costituita l&#8217;Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.<br /> IV. Con ordinanza n. 508 del 6.04.2018, la sezione respingeva la richiesta di tutela cautelare, con la seguente motivazione: &#8220;Considerato che l&#8217;art. 17 della L.Reg. Campania n. 8 del 2013 stabilisce che la localizzazione degli impianti di distribuzione stradale di carburanti costituisce mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone del PRG non sottoposte a particolari vincoli paesistico &#8211; ambientali o monumentali, laddove l&#8217;intero territorio comunale di S. Anastasia è assoggettato ai vincoli di tutela paesaggistica di cui al d.lgs. n. 42 del 2004; atteso altresì¬ che, analogamente, ai sensi dell&#8217;art.10 del Regolamento regionale n. 1/2012, la localizzazione di detti impianti non integra mero adeguamento dello strumento urbanistico in presenza di siffatti vincoli; ritenuto che, in disparte la diversità  o meno del progetto del 2013 per il quale è stato rilasciato parere favorevole della Soprintendenza, siffatto parere non concreta l&#8217;autorizzazione edilizia, per la quale appare ostativa la delineata sussistenza del vincolo paesaggistico sull&#8217;area <em>de qua</em>&#8220;.<br /> IV.1. Il relativo esito, interinale, veniva confermato in appello, &#8220;Considerato che i rilevi del TAR circa l&#8217;inapplicabilità  della procedura semplificata risultano del tutto condivisibili&#8221; (n. 3060 del 6.07.2018).<br /> V. All&#8217;udienza pubblica del 7.07.2020, tenutasi da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, la causa è stata introitata per la decisione.<br /> V.1. Tanto premesso, il ricorso è infondato.<br /> V.1.1. L&#8217;impugnato provvedimento di diniego risulta, nel dettaglio, motivato nei termini che seguono:<br /> &#8220;Visti gli art. 9 e 10 del Regolamento Regionale n. 1 del 30/01/2012; Vist<em>o</em> l&#8217;art. 17 della Legge Regionale n. 8 del 30/07/2013 a norma dei quali: &quot;La localizzazione degli impianti di carburanti, comprese le attività  previste nell&#8217;art. 12 ottenute in deroga alle norme commerciali di settore, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A&quot;; Considerato che le p.lle 1155 e 1159 del foglio 2 ricadono in zona &quot;E&quot; Agricola e parte in zona &quot;F 4&quot; Verde di rispetto stradale del vigente PRG e che l&#8217;intero territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgvo 42/04;&#8221; e che &#8220;ai sensi dell&#8217;art. 10 del Regolamento Regionale n. 01/2012 e dell&#8217;art. 17 della Legge Regionale n. 08/2013, la localizzazione dell&#8217;impianto in oggetto non costituisce un mero adeguamento dello strumento urbanistico in quanto l&#8217;area è sottoposta a vincolo paesaggistico&#8221;.<br /> V.2. Ciò posto, con il primo motivo di ricorso la parte lamenta la violazione di legge, sostenendo, nella specie, che sia l&#8217;art.2, comma II bis, del D.Lgs.n.32/1998 che l&#8217;art. 17, comma II, L.R. n.8/2013 avrebbero specificato e qualificato la natura del vincolo paesaggistico, ambientale e monumentale con la necessaria conseguenza che tale vincolo, per bloccare l&#8217;adeguamento urbanistico, dovrebbe avere carattere di particolarità  rispetto alla zona dell&#8217;intervento. Le predette disposizioni nazionali e regionali si riferirebbero, infatti, a &lt;&lt;&#8230;tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A&gt;&gt;.<br /> Il Comune avrebbe pertanto errato nell&#8217;aver ritenuto che le aree <em>de quibus</em> non potessero essere utilizzate per la localizzazione dell&#8217;impianto secondo la procedura semplificata, perchè, genericamente, &lt;&gt;.<br /> Tale errore interpretativo si sarebbe riproposto allorquando la medesima Amministrazione comunale avrebbe negato l&#8217;automatico adeguamento del P.R.G. alla proposta di localizzazione &#8220;in quanto l&#8217;area è sottoposta a vincolo paesaggistico&#8221;.<br /> Invero, ciò che rileverebbe sarebbe, invece, che sulle p.lle nn. 1155 e 1159, in questione, non esistano specifici vincoli, nè paesaggistici nè ambientali nè monumentali.<br /> V.2.1. La censura è priva di pregio.<br /> V.2.2. Ricorrono, nella specie, le due condizioni ostative all&#8217;applicabilità  del principio invocato dalla società  ricorrente rappresentate dalla presenza tanto di un vincolo paesistico che di un particolare divieto nella strumentazione urbanistica vigente.<br /> Ed invero, &#8220;Ai sensi dell&#8217;art. 2, d.lg. 11 febbraio 1998 n. 32, il regime liberalizzato degli impianti di distribuzione di carburanti consente un adeguamento semplificato degli strumenti urbanistici, quando le aree non siano comprese nelle zone omogenee A, nè siano soggette a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali, ma ciò non equivale all&#8217;automatico assenso di ogni proposta di modificazione della destinazione urbanistica dell&#8217;area, sol che coincida con l&#8217;apertura dell&#8217;impianto di carburanti&#8221; (T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 28/02/2014, n. 135)<br /> In altri termini, &#8220;gli impianti di distribuzione del carburante sono da ritenere compatibili con qualsiasi destinazione di zona, stante la loro attitudine a servire a ogni tipo di attività ; ne consegue la compatibilità  urbanistica tra la previsione del p.r.g. che classifica un&#8217;area come zona &quot;E &#8211; agricola&quot; non sottoposta a particolari vincoli e la localizzazione dell&#8217;impianto di distribuzione carburante per autotrazione in tale area&#8221; (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 01.02.2013, n. 390).<br /> Con particolare riferimento al Comune di Sant&#8217;Anastasia, tuttavia, visto l&#8217;art. 88, secondo comma, lett. d), c.p.a., il Collegio, attesa la natura vincolata del territorio, intende conformarsi alle precedenti pronunce riferite a provvedimenti dello stesso tenore, riproponendone le statuizioni in funzione motivazionale della presente decisione. Parimenti, nel caso all&#8217;esame, &#8220;Il provvedimento dÃ  opportunamente atto che il territorio del Comune di S. Anastasia è soggetto ai vincoli di tutela ambientale e paesaggistica di cui al d.lgs. n. 42/2004 e tanto <em>sufficit</em> in base all&#8217;art. 17 L. R. cit. esattamente addotto nel provvedimento, a motivo di esclusione della natura di mero adeguamento dello strumento urbanistico che è attribuita all&#8217;intervento per cui è causa. 4.2. Quanto alla pretesa motivazione delle ragioni sottese al vincolo paesaggistico, ne rileva il Collegio l&#8217;inconferenza, poichè il vincolo paesaggistico &#8211; ambientale impresso a una determinata area scaturisce da superiori atti normativi, quali i Decreti ministeriali dichiarativi del vincolo di interesse pubblico ai sensi della abrogata L. n. 1497/1939: è in siffatti decreti che si rinviene la descrizione del contesto del territorio e delle ragioni di tutela mercè la sottoposizione di esso al vincolo paesistico&#8221; (Cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 4770/2017 e n. 3041/2014).<br /> V.2.3. Nè il provvedimento sarebbe viziato, come sostenuto, per il rinvio al Regolamento regionale, n. 1/2012, ritenuto non pìù applicabile.<br /> Orbene, il Regolamento Regionale del 20.1.2012, n. 1 &#8211; emanato ai sensi dell&#8217;abrogata L.R. n. 6/2006 &#8211; ha conservato piena efficacia ai sensi del comma 6 dell&#8217;art. 17, della L. R. 8/2013.<br /> Disponeva, per quanto di interesse, la norma da ultimo richiamata, vigente <em>ratione temporis</em>: &#8220;I Comuni individuano indici di edificabilità , criteri e parametri necessari per la realizzazione di adeguati servizi all&#8217;autoveicolo e all&#8217;automobilista, previsti nell&#8217;articolo 12, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione. In attesa dell&#8217;emanazione del regolamento di attuazione, si applica quanto stabilito dal Reg. reg. 20 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 &quot;Norme per la razionalizzazione e l&#8217;ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti&quot;).<br /> Peraltro, la L.R.C. n. 8/2013, nell&#8217;abrogare la precedente legge regionale in materia, fa salve (si veda il disposto di cui all&#8217;art. 34) le norme regionali non incompatibili.<br /> Tra queste devono annoverarsi &#8211; nelle more che il legislatore regionale provveda appunto ad una nuova normazione di dettaglio &#8211; quelle contenute nel Regolamento di attuazione n. 1/2012, di attuazione dell&#8217;abrogata L.R.C. 6/2006, come sostituita dalla L.R.C. 8/2013 e parimenti abrogata e riprodotta dalla L.R. n. 7/2020.<br /> Peraltro, la giurisprudenza amministrativa &#8211; anche di questo tribunale &#8211; si è giÃ  espressa sull&#8217;applicabilità  del predetto Regolamento nelle more di una nuova disciplina di dettaglio come prevista dal richiamato art. 20 L.R.C. 8/2013, ritenendo: &#8220;l&#8217;art. 5 del Regolamento regionale n. 1 del 2012, di attuazione della legge regionale n. 6 del 2006, applicabile fino alla emanazione del Regolamento previsto dall&#8217;art. 20 della citata legge regionale n. 8/2013&#8221; (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, n. 3119 del 15 luglio 2020).<br /> V.3. Con il secondo motivo di ricorso, la società  ricorrente si duole dell&#8217;eccesso di potere per contrasto con i precedenti atti amministrativi adottati.<br /> Evidenzia, in particolare, che giÃ  nel 2011 e, poi, nel 2013 aveva presentato progetti identici a quello attuale per la realizzazione del distributore di carburanti in questione, per i quali aveva ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza &#8220;considerato che l&#8217;intervento in oggetto è da considerarsi ammissibile perchè compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e che opere non apportano modifiche significative al contesto, si esprime parere favorevole al rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica per le opere in oggetto&#8221; (provvedimento prot. n. 5019 del 3.03.2014).<br /> A tale parere era seguita l&#8217;autorizzazione paesaggistica n.2901 del 18.3.2014, rilasciata dal medesimo Comune di Sant&#8217;Anastasia, nell&#8217;ambito della quale dovrebbe ritenersi accertata anche la regolarità  urbanistica dell&#8217;intervento.<br /> V.3.1. Il motivo è infondato.<br /> V.3.2. Come correttamente controdedotto dall&#8217;Amministrazione comunale, l&#8217;avere acquisito il parere favorevole dal punto di vista ambientale non equivale all&#8217;accertamento della corrispondenza anche alla conformità  urbanistica del progetto presentato, nel caso, dalla Soc. La Preziosa S.r.l., attuale ricorrente.<br /> Secondo principi applicabili anche al caso di specie, infatti, &#8220;il parere favorevole espresso dal Sindaco in relazione alla richiesta di permesso di demolire e ricostruire con ampliamento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, non può qualificarsi come licenza edilizia &#038; perchè il parere di per sè non rappresenta in modo definitivo la volontà  del Comune in punto di assentimento del titolo edilizio&#8221; (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 08/03/2013, n. 396).<br /> Pertanto, &#8220;Sebbene per realizzare un&#8217;opera edilizia nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico occorra sia l&#8217;assenso a fini edilizi sia l&#8217;assenso a fini paesaggistici, con la conseguenza che in tali aree non si può realizzare un&#8217;opera edilizia se non sono presenti entrambi i titoli abilitativi, tuttavia i due atti di assenso operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici che sono solo parzialmente coincidenti. Pertanto, il possibile rilascio di uno dei due atti di assenso non comporta il necessario rilascio anche dell&#8217;altro e la mancanza del necessario titolo edilizio non consente la realizzazione di un&#8217;opera anche se per la stessa è stato rilasciato l&#8217;assenso a fini paesaggistici&#8221; (Consiglio di Stato, sez. VI, 16/06/2016, n. 2658).<br /> Ciò è tanto vero che, di norma, &#8220;E&#8217; inammissibile il ricorso proposto avverso l&#8217;autorizzazione paesaggistica comunale, non costituendo essa un atto conclusivo del procedimento edilizio di autorizzazione alla richiesta trasformazione edilizia, ma &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 146, d.lgs. n. 42/2004 &#8211; atto presupposto del titolo edilizio&#8221; (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 04/07/2018, n. 4422; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12/09/2018, n. 2058).<br /> Non vi è allora alcuna irragionevolezza nel comportamento dell&#8217;Ente che, in presenza di un&#8217;autorizzazione paesaggistica riferita, peraltro, ad altra pratica urbanistica, abbia respinto dal punto di vista urbanistico l&#8217;istanza in esame, in quanto il predetto nulla osta paesaggistico non si estende anche all&#8217;asserito rilascio di un titolo abilitativo edilizio, per il quale valgono, invece, le regole sancite dal D.P.R. n 380 del 2001 e dalla strumentazione urbanistica.<br /> Non sussiste, conseguentemente la contraddittorietà  dedotta, quale indice sintomatico di un presunto eccesso di potere.<br /> VI. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.<br /> VII. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell&#8217;Amministrazione comunale resistente, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000 (duemila/00), oltre C.P.A. ed I.V.A.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e dai decreti del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020 e del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e n. 22 del 3.6.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Giuseppe Esposito, Consigliere<br /> Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.3886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-18-9-2020-n-3886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-18-9-2020-n-3886/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.3886</a></p>
<p>Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore I movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione o di raccolta delle acqua sono attività  di edilizia libera ex. art. 6, lett. d) e lett. e)Â del d.P.R. n. 380/2001 Edilizia ed urbanistica &#8211; attività  agricola &#8211; movimenti di terra, di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>I movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione o di raccolta delle acqua sono attività  di edilizia libera ex. art. 6, lett. d) e lett. e)Â del d.P.R. n. 380/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica &#8211; attività  agricola &#8211; movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione o di raccolta delle acqua &#8211; attività  di edilizia libera ex. art. 6, <em>lett. d)</em> <em>e lett. e)</em> del d.P.R. n. 380/2001 &#8211; sono tali.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In caso di movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione nonchè di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per irrigare, si è in presenza di interventi di carattere strumentale rispetto all&#8217;attività  agricola, che pertanto devono essere fatti rientrare nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  edilizia libera ai sensi dell&#8217;art. 6, lett. d)Â e lett. e)Â del d.P.R. n. 380/2001.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/09/2020<br /> <strong>N. 03886/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05053/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5053 del 2019, proposto da<br /> Ditta Individuale Migliore Rosa, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Acampora e Margherita Acampora, con domicilio digitale luisa.acampora@ordineavvocatita.it e margherita.acampora@pec.it e domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, viale A. Gramsci, 16;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Cioffi, con domicilio digitale michelecioffi@pec.regione.campania.it;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Bianchino Concetta, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) del provvedimento prot. n. 2019 0603709 dell&#8217;8/10/2019 del Responsabile Dirigente Servizio Territoriale Provinciale di Caserta Direzione Generale Politiche Agricole e Forestali della Regione Campania di comunicazione di non accoglimento dell&#8217;istanza di riesame, acquisita con nota prot. PG/2019/547774 del 13/09/2019;<br /> b) del decreto dirigenziale n. 175 dell&#8217;11/10/2019 della Direzione Generale Uff. struttura 7 della Giunta Regionale della Campania, di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva per la tipologia di intervento 4.1.4. &#8220;Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole&#8221; del PSR Campania 2014-2020- Bando approvato con D.D. n. 146 del 4/6/2018 e successiva modifica con D.D. n. 248 del 30/07/2018 per quanto risulta esclusa la ricorrente;<br /> c) del bando approvato con D.D. n. 146 del 4/6/2018 e succ. mod. con D.D. della Regione Campania n. 248 del 30/07/2018, punto n. 12, par. 11, nella parte in cui stabilisce che nel caso di interventi edilizi occorre allegare, tra gli altri, &#8220;copia del titolo abilitativo richiesto (permesso di costruire, SCIA)&#8221; per come interpretato dall&#8217;Amministrazione resistente, nel senso che la <em>lex specialis</em> non consentirebbe distinzioni tra regimi amministrativi differenti, quali attività  di edilizia libera;<br /> d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;<br /> nonchè per l&#8217;accertamento del diritto della ditta ricorrente ad ottenere l&#8217;inserimento nella graduatoria ai fini dell&#8217;erogazione dei benefici di cui al bando;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui all&#8217;art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.03.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.04.2020, come modificate dall&#8217;art. 4 co. 1 del DL n. 28 del 30.04.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà  per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;<br /> Visto il decreto del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e, in particolare, l&#8217;art. 5;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> I. La ditta ricorrente impugna, unitamente al bando presupposto, il provvedimento di non accoglimento dell&#8217;istanza di riesame, in una con il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva per la tipologia di intervento 4.1.4. &#8220;Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole&#8221; del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020, nella parte in cui la esclude dal riconoscimento del finanziamento del progetto.<br /> I.1. Il provvedimento di diniego di riesame risulta motivato, &#8220;viste le controdeduzioni di cui alla richiesta di riesame&#8221;, nei termini che seguono:<br /> 1) &#8220;in merito al primo punto <em>(Manca l&#8217;autorizzazione e/o il permesso per i lavori (SCIA))</em> la Commissione &#038; conferma la inderogabilità  di un provvedimento autorizzativo o, di una semplice comunicazione di inizio lavori al competente Ufficio Tecnico;<br /> 2) in merito al secondo e terzo punto <em>(Manca perizia asseverata del tecnico abilitato che se ne assume la responsabilità  tecnico-professionale; Manca titolo abilitativo e progetto con elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto e di ogni altro elaborato)</em>, la Commissione conferma la mancata allegazione;<br /> 3) in merito al quarto punto <em>(Mancano le firme con l&#8217;apposizione rituale su tutti i documenti)</em> la Commissione conferma la mancanza delle firme;<br /> 4) in merito al settimo punto <em>(Gli elaborati grafici allegati alla domanda di sostegno sono privi di riferimenti catastali)</em> la Commissione conferma la mancanza dei riferimenti catastali&#8221;.<br /> II. A sostegno del gravame parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:<br /> a) violazione e falsa applicazione da parte della Commissione esaminatrice del bando n. 146 del 4/6/2018 e ss.mod. <em>in parte qua</em>, punto n. 12, par. 11, degli artt. 6 co. 1 e 2, lett. b), c), d), ed e) e 6 bis del d.P.R. n. 380/2001 nella parte in cui, per come formulato, ha indotto l&#8217;amministrazione ad esigere, senza distinzione tra le tipologie di lavori, unicamente il permesso di costruire o la scia, dell&#8217;art. 10 bis della l. n. 241/1990, del principio del <em>favor partecipationis </em>e della circolare della Regione Campania n. 257683 del 6.04.2017 in materia di interventi 4.1.1;<br /> b) eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata applicazione della norma ai fatti, travisamento, contraddittorietà  e per mancato bilanciamento di interessi.<br /> III. Si è costituita l&#8217;Amministrazione regionale concludendo per il rigetto del ricorso.<br /> IV. Con ordinanza n. 43 del 2020, questa sezione ha accolto l&#8217;istanza di tutela cautelare nella duplice considerazione che: &#8220;le censure proposte si presentano favorevolmente valutabili, relativamente alla prospettata esigenza di tener conto della specificità  delle opere, in minima parte di carattere edilizio e di natura tale da non richiedere titolo edilizio e, pertanto, ammissibili al finanziamento senza incorrere nella preclusione dettata dal bando al punto n. 12, par. 11 (anch&#8217;esso censurato per l&#8217;applicazione in tali sensi operata dalla Regione)&#8221;; &#8220;l&#8217;amministrazione regionale non risulta aver tenuto conto alcuno della comunicazione inizio lavori comunque effettuata da parte ricorrente al Comune di Mondragone in data 18 gennaio 2019 e che gli altri profili di diniego addotti potevano dar luogo a soccorso istruttorio&#8221;.<br /> V. All&#8217;udienza del 23.06.2020, tenutasi da remoto, la causa è stata introitata per la decisione, sulla base degli atti.<br /> VI. Il ricorso è fondato.<br /> VI.1. Con la prima censura, parte ricorrente si duole della illegittimità  del provvedimento di dell&#8217;esclusione nella parte in cui la stessa risulta motivata sul presupposto dell&#8217;assenza di un titolo edilizio abilitativo, elemento, invero, richiesto dal bando, pur facendosi riferimento, nel caso di specie, a lavori di progetto che, per entità  e natura, non ne abbisognerebbero; a norma degli artt. 6 co.1 e ss. d.P.R. n. 380/01, sarebbe invece sufficiente, per la loro esecuzione, una mera comunicazione.<br /> L&#8217;errata interpretazione sarebbe scaturita dalla formulazione della <em>lex specialis</em> che, al punto 12, par. 11, individuando quali titoli necessari il permesso di costruire e la SCIA, sembrerebbe non dar modo di distinguere tra tipologie di lavori e differenti regimi.<br /> Conseguenza di questa errata qualificazione sarebbe anche la previsione della necessarietà , per il tipo di lavori da eseguirsi, di una perizia asseverata da un tecnico abilitato, della presentazione di un progetto con elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto e di &#8220;ogni altro elaborato&#8221;, profilo che fonda un altro dei motivi posti a base dell&#8217;esclusione operata.<br /> Si tratterebbe, di contro, di opere di modeste dimensioni che non richiederebbero alcuna progettazione esecutiva nè tantomeno una autorizzazione sismica nonchè una relazione asseverata da un tecnico abilitato.<br /> VI.1.1. La censura è fondata.<br /> VI.1.2. L&#8217;intervento di miglioramento aziendale promosso dalla ricorrente ed oggetto della domanda consiste nel rinnovo dell&#8217;impianto di fertirrigazione, da progetto, domotico, ad ali gocciolanti ed aereo sottoterra, collegato all&#8217;impianto antibrina da predisporre nelle serre giÃ  esistenti, che non richiede interventi edilizi se non per opere di copertura e sostegno della centralina elettrica (box in muratura e piattaforma in calcestruzzo con struttura metallica e tettoia con lastre di lamiera, sostanzialmente, vani tecnici), lavori comunque rientranti tra quelli di edilizia libera ed, in particolare, tra le categorie di lavori per i quali è facoltativo presentare una Comunicazione Inizio Lavori in base all&#8217;art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, tanto che non occorrerebbe nemmeno l&#8217;asseverazione di un tecnico abilitato. In particolare, &#8220;E&#8217; intenzione della richiedente, infatti, affrancarsi dalla risorsa idrica di falda e sfruttare quella piovana. Quest&#8217;ultima, cadendo sulla copertura delle serre, viene convogliata nella rete idrica esistente così¬ che tutta l&#8217;acqua piovana venga raccolta. In seguito l&#8217;acqua è immagazzinata in 2 vasche della capienza di 60 m3 ciascuna (oggetto di acquisto) per un totale di accumulo di 120 m3. L&#8217;acqua così¬ raccolta è convogliata a mezzo di pompe all&#8217;impianto di irrigazione a realizzarsi&#8221; (relazioni asseverate del dott. Agronomo Pagliaro del 17 e 19.08.2018).<br /> Tale profilo tecnico è stato chiarito, nel corso del procedimento, in sede di osservazioni presentate ai sensi dell&#8217;art. 10 bis della l. n. 241/1990 a seguito di preavviso di rigetto, tanto nella relazione esplicativa del Dottore Agronomo Pagliaro e che nelle controdeduzioni del progettista, Ing. Lefemine.<br /> Ed invero, &#8220;L&#8217;assenza di scia è imputabile al fatto che l&#8217;intervento proposto a finanziamento consistente in &quot;intervento di realizzazione di impianto di fertirrigazione automatica ed impianto antibrina serre esistenti P.S.R. 2014 2020Misura 4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nell&#8217;azienda agricola &quot;Migliore Rosa&quot; sita in località  &quot;Ponte Reale&quot; Mondragone (CE) foglio n. 51 p.lle 11, 47, 75, 76, 78, 5009, 81 e 83&quot; è un intervento di edilizia libera ed in special modo A.E.L. (attività  di edilizia libera), in base all&#8217;art. 6, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380&#8221;.<br /> Precisandosi altresì¬ che: &#8220;Per tale intervento è stato comunicato l&#8217;inizio lavori allo Sportello Unico per l&#8217;Edilizia del Comune di Mondragone (CE), in data 18/01/2019 e lo stesso Comune nulla ha avuto ad eccepire riguardo all&#8217;A.E.L. presentata e <em>al</em>la realizzazione dell&#8217;intervento&#8221; (relazione dott. ing. L.G. Lefemine del 12.09.2019, richiamata nelle controdeduzioni del dott. Agronomo Pagliaro), con ciò sanandosi ogni asserita irregolarità .<br /> Ed invero, secondo condivisa giurisprudenza, &#8220;In caso di movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione nonchè di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per irrigare, si tratta di interventi di carattere strumentale rispetto all&#8217;attività  agricola, che pertanto devono essere fatti rientrare nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  edilizia libera ai sensi dell&#8217;art. 6, lett. d)Â <em>e lett. e)</em> del d.P.R. n. 380/2001&#8243; (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 29/10/2019, n. 1165).<br /> VI.1.3. Da tanto consegue altresì¬ che, con riferimento, rispettivamente, ai punti &quot;2) Manca perizia asseverata del tecnico abilitato che se ne assume la responsabilità  tecnico-professionale&#8221; e &#8220;3) Manca titolo abilitativo e progetto con elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto e di ogni altro elaborato&#8221;, da un lato, &#8220;L&#8217;asseverazione del tecnico abilitato non occorre se la richiesta per l&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento avviene a mezzo A.E.L. (Attività  di edilizia libera), in base all&#8217;art. 6, comma I del D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380&#8221; e, dall&#8217;altro, la &#8220;A.E.L. (Attività  di edilizia libera) non richiede alcun titolo autorizzativo nè abilitativo. Tutti gli elaborati di progetto risultano correttamente inviati&#8221; (relazione dott. ing. L.G. Lefemine del 12.09.2019).<br /> VI.1.4. Tanto premesso, fondata è allora anche la censura con la quale la medesima parte ricorrente lamenta la falsa applicazione del bando, nella parte in cui individua a pena di esclusione tra la documentazione da allegarsi alla domanda di aiuto il titolo abilitante, laddove, secondo una lettura conforme alla normativa vigente, occorre munirsi di titolo edilizio (permesso di costruire o di SCIA) e della relativa necessaria documentazione, soltanto laddove questo sia effettivamente necessario per il tipo di lavori da realizzarsi.<br /> VI.1.5. La Commissione si è, pertanto, espressa per l&#8217;inderogabilità  del provvedimento abilitativo in violazione dei principi della semplificazione dell&#8217;azione amministrativa estesi di recente anche ai titoli edilizi.<br /> VI.2. Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta l&#8217;eccesso di potere per errata applicazione della norma ai fatti.<br /> VI.2.1. Il provvedimento di rigetto gravato sarebbe, peraltro, palesemente contraddittorio e, come detto, in violazione della normativa in quanto mentre al punto 1) riterrebbe sufficiente anche una &#8220;semplice comunicazione di inizio lavori&#8221; e al punto 4) avrebbe accolto la controdeduzione in merito alla non necessarietà  dell&#8217;autorizzazione sismica, così¬ implicitamente riconoscendo i lavori di che trattasi quali &#8220;lavori minori&#8221;; al contempo avrebbe poi confermato il rigetto della domanda di sostegno proprio in ragione della mancanza di atti e documenti (alcuni peraltro erroneamente ritenuti mancanti, come l&#8217;indicazione dei riferimenti catastali e la stessa C.I.L.A.) che non sarebbero affatto necessari in presenza di attività  di edilizia libera, essendo normalmente richiesti per l&#8217;attività  edilizia &#8220;pesante&#8221; (relazione asseverata, progettazione esecutiva ed elaborati indeterminati).<br /> VI.2.3. Il motivo è fondato.<br /> VI.2.4. Come dedotto l&#8217;Amministrazione regionale ha operato, altresì¬, una commistione tra diversi i regimi amministrativi contemplati dal T.U. sull&#8217;edilizia, e, in particolare, tra quelli individuati dall&#8217;art. 6, rubricato &#8220;attività  di edilizia libera&#8221;, e quelli di cui al successivo art. 6 bis, concernente gli &#8220;interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata&#8221;.<br /> Posto che gli interventi oggetto della domanda di sostegno presentata dalla ditta ricorrente rientrano nella categoria dei lavori di edilizia libera elencati dall&#8217;art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, gli stessi sono eseguibili senza che occorra alcun titolo abilitativo e tanto meno la c.d. C.I.L.A., ovvero la comunicazione necessitante l&#8217;asseverazione di un tecnico abilitato.<br /> Per la realizzazione di tali lavori è allora è sufficiente una mera comunicazione, di carattere informativo, facoltativa, indirizzata al Comune nel cui territorio devono essere eseguiti, non richiedendosi alcun titolo edilizio di natura autorizzatoria, volto a consentire una preventiva verifica da parte dell&#8217;autorità  amministrativa, chiamata a rimuovere un limite all&#8217;esercizio dello <em>jus aedificandi</em>.<br /> In tale contesto, in primo luogo, &#8220;si devono ritenere assoggettate a permesso di costruire tutte &#8211; e soltanto &#8211; le opere che, in generale, trasformano irreversibilmente il suolo e comportano l&#8217;inclusione in esso di elementi che ne stravolgono l&#8217;assetto originario&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 23.11.2017, n. 5471).<br /> In secondo luogo, deve, altresì¬, sottolinearsi che la Scia, benchè rientrante tra gli strumenti di liberalizzazione parziale, è comunque qualificabile quale titolo abilitativo edilizio, essendo applicabile ad interventi edilizi di una certa rilevanza (individuati dagli artt. 22 e 137 del d.P.R. 380/01) e disponendo l&#8217;Amministrazione, a fronte della sua presentazione, di diversi poteri, non solo sanzionatori, ma anche di tipo repressivo, inibitorio e conformativo, nonchè di autotutela, da esercitarsi entro i termini indicati dall&#8217;art. 19, l. 241/90, a decorrere dall&#8217;acquisizione.<br /> Di contro, rispetto agli interventi di c.d. edilizia libera, quali quelli all&#8217;esame, l&#8217;Amministrazione ha soltanto poteri sanzionatori. L&#8217;attività  non è sottoposta ad un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, dovendo la stessa soltanto essere conosciuta dall&#8217;Amministrazione, affinchè questa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.<br /> In definitiva, soltanto per il primo tipo di attività  sussiste un onere di comunicazione al Comune, mentre nel secondo caso la comunicazione resta una semplice facoltà .<br /> Nel caso all&#8217;esame, l&#8217;Amministrazione resistente non avrebbe potuto negare il finanziamento alla ditta ricorrente per l&#8217;assenza di apposita C.I.L.A., avendo essa stessa, contraddittoriamente, riconosciuto l&#8217;appartenenza dei lavori oggetto della domanda di sostegno a quelli minori, riconducibili alla categoria di quelli di edilizia libera.<br /> Ciò posto, se non è necessario un titolo autorizzatorio e nemmeno una CILA (corredata di relazione tecnica asseverata), a nulla rileva l&#8217;avvenuta o meno comunicazione di inizio lavori, nel caso di specie, avvenuta in data 18.01.2019, anteriormente al preavviso di diniego datato 3.09.2019, ovvero la relativa trasmissione, di cui non si ha prova, attesa la relativa facoltatività .<br /> VI.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ditta ricorrente si duole dell&#8217;eccesso di potere nella figura sintomatica del mancato bilanciamento di interessi.<br /> VI.3.1. Contesta, in particolare, la violazione procedimentale operata dall&#8217;Amministrazione nell&#8217;individuare quale ulteriori motivi di rigetto la mancanza di apposizione di firme su tutti i documenti e la mancanza di riferimenti catastali negli elaborati grafici allegati alla domanda di sostegno.<br /> VI.3.2. Il motivo è fondato.<br /> VI.3.3. Come chiarito anche in sede di controdeduzioni, sia le firme su tutti i documenti che i riferimenti catastali erano presenti sin dal momento della presentazione della domanda (vd.doc.1, in cui compaiono gli allegati alla domanda di aiuto con indicazione del <em>pdf.p7m</em>, sigla che contraddistingue i file convalidati e trasmessi con firma digitale). In particolare, &#8220;tutta la documentazione risulta firmata in calce da chi la prodotta e, digitalmente, dalla ditta richiedente&#8221; (controdeduzioni del dott. Agronomo Pagliaro). D&#8217;altronde, non si paventano dubbi sulla paternità  o assunzione di responsabilità  in ordine alle presunte firme mancanti.<br /> VI.3.5. Quanto ai riferimenti catastali, a prescindere dalla circostanza che gli stessi erano giÃ  riportati nella relazione di accompagnamento a firma del dr. Pagliaro (pag. 5 della perizia asseverata del 19.09.2018 e pag. 4 della relazione asseverata del 17.09.2018), i medesimi, quanto alla presunta non leggibilità  negli elaborati grafici &#8211; da imputare verosimilmente &#8220;ad un particolare colore dei <em>layar</em> utilizzati per la loro identificazione, non rilevabile dalla scansione&#8221;, come osservato dalla stessa ricorrente-, sarebbero stati comunque integrabili. Peraltro, il tecnico della ricorrente, nella esplicitazione delle proprie controdeduzioni specifica, inoltre, che &#8220;si provvede al pronto reinvio degli elaborati grafici&#8221;, in modo da sanare l&#8217;irregolarità  contestata.<br /> Secondo le risultanze degli atti, l&#8217;Amministrazione resistente ha, quindi, parzialmente omesso di riesaminare gli atti, non tenendo pienamente conto delle indicazioni fornite in sede di controdeduzioni, e, tanto, in sostanziale violazione del principio di piena partecipazione, essendo, nel caso, peraltro, esigibile il ricorso al soccorso istruttorio.<br /> Ed invero, secondo giurisprudenza condivisa, &#8220;in linea generale, l&#8217;incompletezza della domanda, lungi dal consentire l&#8217;adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l&#8217;esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all&#8217;art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, la quale impone all&#8217;amministrazione di richiedere all&#8217;interessato non solo &quot;la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete&quot; ma eventualmente anche di &quot;ordinare esibizioni documentali&quot; Tale condivisa impostazione &#8220;discende direttamente dalla applicazione di due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità  e quello del dovere dell&#8217;Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni (per i rapporti tra enti pubblici si rammenta che esiste un principio di leale collaborazione) (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, del 6.06.2016, n. 483).<br /> VII. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso è meritevole di accoglimento.<br /> VIII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br /> Condanna l&#8217;Amministrazione regionale resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre C.P.A. ed I.V.A..<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 comma 6 DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.04.2020, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Giuseppe Esposito, Consigliere<br /> Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.3652</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-26-8-2020-n-3652/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Anna Pappalardo, Presidente, Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore Procedimento amministrativo :natura, caratteristiche e finalità  dell&#8217; atto di archiviazione 1.Trasporti &#8211; Autorità  portuali &#8211; fornitura del lavoro portuale temporaneo ex art. 17, della Legge n. 84/94, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 108 della Legge n. 147/2013 &#8211; finalità  2.Procedimento amministrativo &#8211; atto</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Procedimento amministrativo :natura, caratteristiche e finalità  dell&#8217; atto di archiviazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Trasporti &#8211; Autorità  portuali &#8211; fornitura del lavoro portuale temporaneo ex art. 17, della Legge n. 84/94, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 108 della Legge n. 147/2013 &#8211; finalità </p>
<p> 2.Procedimento amministrativo &#8211; atto di archiviazione &#8211; natura, caratteristiche e finalità .</p>
<p> 3.Processo penale &#8211; archiviazione &#8211; strumento definitorio &#8211; è tale.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Le Autorità  Portuali hanno, tra le altre facoltà , anche quella di destinare una quota di risorse proprie per le finalità  di cui al comma 15-bis dell&#8217;art. 17, della Legge n. 84/94, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 108 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità  2014) nel rispetto delle condizioni ivi stabilite sia quanto ai destinatari (un&#8217;impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell&#8217;art. 17, nonchè dell&#8217;articolo 16), che quanto ai presupposti (lo stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale), che quanto alla finalità  dell&#8217;intervento (favorire i processi di riconversione industriale ed evitare grave pregiudizio all&#8217;operatività  e all&#8217;efficienza del porto), alla portata dell&#8217;intervento (una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato), alle concrete modalità  dell&#8217;intervento (iniziative a sostegno dell&#8217;occupazione, nonchè al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell&#8217;impresa o agenzia) ed, infine, ai limiti temporali e alle condizioni a cui tali interventi sono sottoposti (i contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all&#8217;anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all&#8217;aumento di soci lavoratori).</em><br /> <br /> <br /> <br /> <em>2.L&#8217;archiviazione, lungi dal rappresentare un &#8221; non liquet&#8221; o una mancata presa di posizione sull&#8217;istanza del privato, consiste in una formula con la quale le Amministrazioni chiudono in modo definitivo un procedimento iniziato su domanda di parte, senza entrare nel merito, e quindi lasciando aperta la porta all&#8217;eventuale riapertura del procedimento, anche in forma di autotutela d&#8217;ufficio, laddove gli elementi idonei a valutare la richiesta nel merito sopraggiungano in un secondo momento.</em><br /> <em>Ciò è deducibile, a contrario, anche da pronunce del giudice amministrativo, che escludono posizioni di legittimo affidamento in capo al privato che sia stato destinatario di un procedimento di archiviazione.</em><br /> <em>Infatti, l&#8217;atto di archiviazione di un procedimento amministrativo non si risolve in un giudicato procedimentale capace di attribuire all&#8217;interessato una posizione di vantaggio, non rendendo quest&#8217;ultimo immune da un nuovo procedimento di revoca fondato su presupposti diversi da quelli precedentemente presi in considerazione oppure sugli stessi presupposti, ma in concreto diversamente valutati .</em><br /> <br /> <br /> <em>3.L&#8217;istituto dell&#8217;archiviazione come strumento definitorio ma non definitivo, in senso &#8221; tombale&#8221;, di una fase procedimentale non è estraneo all&#8217;ordinamento giuridico considerato nel suo complesso, come ad esempio nel processo penale, laddove l&#8217;art. 414 c.p.p. consente espressamente la riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione, con decreto motivato emesso dal giudice delle indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.</em><br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/08/2020<br /> N. 03652/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 02929/2016 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 2929 del 2016, proposto da CULP &#8211; Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Napoli A r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi De Pascale e Giovanni Verde, con domicilio fisico presso lo studio del primo in Napoli, Centro Direzionale Is.G/1 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <em>contro</em><br /> Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Del Mese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli Uffici dell&#8217;Autorità  in Napoli, P.Le Pisacane;<br /> <em>per l&#8217;annullamento</em><br /> -della nota prot. n. 200 del 04/04/2016 del Commissario straordinario dell&#8217;Autorità  Portuale di Napoli avente ad oggetto: procedura per il riconoscimento dei benefici economici &#8211; incentivo al pensionamento.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  Portuale di Napoli (successivamente: Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale);<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui:<br /> &#8211; all&#8217;art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del d.l. n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, come modificate dall&#8217;art. 4 co. 1 del d.l. n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso, con facoltà  per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;<br /> Visto il decreto del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo, svoltasi da remoto mediante l&#8217;applicativo Microsoft Teams, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Con ricorso notificato il 31 maggio 2016, la Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Napoli-Cooperativa di produzione e lavoro arl (d&#8217;ora in poi CULP) ha impugnato la comunicazione del Commissario straordinario dell&#8217;Autorità  Portuale di Napoli del 4 aprile 2016, con la quale l&#8217;Autorità  ha formalmente archiviato una istanza con la quale CULP domandava di essere ammessa a beneficiare delle misure di sostegno economico previste dall&#8217;art. 17, comma 15-bis, della Legge n. 84/94, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 108 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità  2014).<br /> Illustrava il carteggio intrattenuto con l&#8217;Autorità  portuale dal 2014, nel quale si sottolineava la situazione di crisi del settore e la possibilità  di accedere ai benefici di legge per una parte dei propri dipendenti, benefici posti a carico dei bilanci delle Autorità  marittime locali.<br /> Seguiva la risposta dell&#8217;Autorità  portuale (lettera del 15/4/2015, prot. n. 258) che chiedeva precisazioni, fino a ritenere di poter procedere all&#8217;applicazione del novellato art. 15 bis l. 84/94, rivolgendo all&#8217;INPS richiesta in ordine alla valutazione dell&#8217;esistenza dei requisiti per il prepensionamento previsto dall&#8217;art. 4 della I. n. 92/2012 nei confronti dei quindici dipendenti CULP dichiarati in esubero (lettera dell&#8217;11/8/2015, prot. n. 710).<br /> 2. Il provvedimento impugnato è stato emesso al termine di una situazione di stallo durata oltre un anno, posto che alla nota n. 710/2015, seguita da una successiva del 2 novembre 2015 sempre dell&#8217;Autorità  Portuale, non ha fatto seguito alcun riscontro dell&#8217;INPS.<br /> Pertanto, il Commissario straordinario ha affermato, nel provvedimento impugnato, che non avendo l&#8217;INPS dato riscontro alla richiesta dell&#8217;Autorità  portuale, &quot;l&#8217;atto finale del procedimento è l&#8217;archiviazione dell&#8217;istanza&quot;, aggiungendo che &quot;il termine di conclusione del procedimento è di giorni 90 (novanta)&quot; e che &quot;l&#8217;Ufficio e il responsabile del procedimento in questione sono l&#8217;Ufficio Sicurezza Lavoro Portuale ed il Dirigente dr. Ugo Vestri&quot;.<br /> 3.La CULP ha dichiarato espressamente di impugnare la nota in questione stante la natura non chiara di atto definitivo ovvero endoprocedimentale.<br /> A tale determinazione contesta un vizio di incompetenza relativamente alla persona del Commissario straordinario, la violazione dell&#8217;art. 6 lett. e) l. n.241/1990 (per contrasto con la decisione del responsabile del procedimento), l&#8217;illegittima formula conclusiva (archiviazione), con conseguente violazione dell&#8217;art. 2 della l. 241/90, e, infine, errore di fatto, disparità  di trattamento, difetto di istruttoria, nel ritenere che l&#8217;archiviazione sia conseguenza del comportamento della CULP laddove il Commissario avrebbe dovuto coinvolgere il responsabile del procedimento che, a sua volta, avrebbe dovuto coinvolgere l&#8217;INPS.<br /> 4. Si è costituita l&#8217;Autorità  Portuale di Napoli, successivamente divenuta Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, chiedendo il rigetto del ricorso, depositando altresì¬ apposita memoria per la decisione del merito.<br /> 5. Anche la CULP ha depositato memoria in vista del merito, ribadendo le proprie prospettazioni nonchè l&#8217;interesse legittimo ad ottenere gli interventi di sostegno, a fronte del quale non sarebbe ammissibile un semplice provvedimento di archiviazione delle domande dirette ad ottenere detti interventi senza svolgere l&#8217;opportuna istruttoria procedimentale per accertare la sussistenza o meno dei presupposti di legge per l&#8217;intervento economico rivendicato (sul punto cita a sostegno il provvedimento del Tribunale di Napoli X Sezione civile Giudice monocratico dott. Gargia del 4 marzo 2020).<br /> 6. All&#8217;udienza pubblica del 9 giugno 2020, svoltasi da remoto con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, la causa è passata in decisione.<br /> 7. Si rende necessaria una premessa normativa.<br /> Il comma 15-bis dell&#8217;art. 17, della Legge n. 84/94, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 108 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità  2014) prevede che &#8221; Qualora un&#8217;impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonchè&#8217; dell&#8217;articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l&#8217;occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all&#8217;operatività  e all&#8217;efficienza del porto, l&#8217;ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell&#8217;occupazione, nonchè&#8217; al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell&#8217;impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all&#8217;anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non puo&#8217; procedere ad alcuna assunzione di personale o all&#8217;aumento di soci lavoratori&#8221;.<br /> La CULP è, per l&#8217;appunto, l&#8217;unico soggetto autorizzato alla fornitura di manodopera portuale temporanea nel porto di Napoli ed è sottoposta alla vigilanza dell&#8217;Autorità  Portuale.<br /> Le Autorità  Portuali hanno, tra le altre facoltà , anche quella di destinare una quota di risorse proprie per le finalità  di cui al sopra citato comma 15 bis, nel rispetto delle condizioni <em>ivi</em> stabilite sia quanto ai destinatari (un&#8217;impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell&#8217;art. 17, nonchè dell&#8217;articolo 16), che quanto ai presupposti (lo stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale), che quanto alla finalità  dell&#8217;intervento (favorire i processi di riconversione industriale ed evitare grave pregiudizio all&#8217;operatività  e all&#8217;efficienza del porto), alla portata dell&#8217;intervento (una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato), alle concrete modalità  dell&#8217;intervento (iniziative a sostegno dell&#8217;occupazione, nonchè al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell&#8217;impresa o agenzia) ed, infine, ai limiti temporali e alle condizioni a cui tali interventi sono sottoposti (i contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all&#8217;anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all&#8217;aumento di soci lavoratori).<br /> 8. Orbene, la CULP nella nota del 28 novembre 2014, n. 1102 (doc. 3, allegato al ricorso), indirizzata all&#8217;Autorità  Portuale, ha richiesto alcune tra le misure sopra indicate, dilungandosi sulla situazione critica del personale in servizio, e prospettando una serie di iniziative tra cui, oltre a quella della riqualificazione/mobilità , anche quella dell&#8217;esodo dei dipendenti in esubero, così¬ come aveva fatto un mese prima, con la nota n. 1008 del 28 ottobre 2014 (doc. 2, prod. Autorità ) rappresentando all&#8217;INPS l&#8217;esubero di n. 15 soci/lavoratori e paventandone l&#8217;accesso ai benefici di cui all&#8217;art. 4, comma I, della Legge n. 92/2012 (cd. legge Fornero), a carico dell&#8217;Autorità  Portuale, chiedendo all&#8217;Istituto lo svolgimento degli accertamenti necessari all&#8217;accesso dei dipendenti indicati per la verifica preventiva dell&#8217;esistenza dei requisiti per l&#8217;applicazione dell&#8217;art 4 della L. n. 92/2012, come da circolare INPS n. 119 del 1/8/2013.<br /> Nella citata nota del novembre 2018 il concetto è stato ribadito, affermandosi che &#8221; è indispensabile, sempre come primo intervento, lo sfoltimento del personale in particolare utilizzando lo strumento dell&#8217;incentivo all&#8217;esodo sia attraverso un premio per dimissioni volontarie che attraverso lo strumento dello scivolo pensionistico di cui alla legge n. 92 del 28/06/2012. In merito la scrivente ha giÃ  sondato la fattibilità  tecnica attraverso incontri con il patronato che fisicamente dovrà  gestire la procedura, ma soprattutto attraverso un contatto diretto con la direzione INPS, unico soggetto che dovrà  valutare e calcolare gli importi. In merito la spesa media si aggira intorno ai 130.000 euro per ogni unità  collocata in mobilità , tutto incluso, sia l&#8217;indennità  mensile dovuta al lavoratore che le quote di contribuzione destinate all&#8217;INPS.&#8221;<br /> 8.1. E&#8217; quindi evidente che, sia pure in un contesto normativo che vedeva nell&#8217;Autorità  Portuale l&#8217;ente competente all&#8217;erogazione delle risorse economiche necessarie per l&#8217;attuazione del citato comma 15 bis, previa completa istruttoria tecnica, la CULP era perfettamente consapevole che una procedura di prepensionamento ai sensi della cd. &#8221; legge Fornero&#8221; non avrebbe potuto avere corso senza ilÂ <em>placet</em> dell&#8217;ente preposto alla valutazione dei presupposti per autorizzare il pensionamento stesso, ossia l&#8217;INPS, in quanto, evidentemente, un conto è decidere chi versa i contributi mancanti (in questo caso l&#8217;Autorità  Portuale, per espressa autorizzazione legislativa), un conto è stabilire se ci sono i presupposti affinchè tali contributi possano essere utilmente versati, e in che misura, per le finalità  previste; quest&#8217;ultimo passaggio è riservato all&#8217;ente previdenziale, ai sensi dell&#8217;art. 4 della l. 92/2012.<br /> 9. Quale ulteriore chiarimento, il Collegio conferma la portata sicuramente provvedimentale &#8211; e conclusiva del procedimento in oggetto- della nota oggetto di impugnazione, che di fatto dispone, anche letteralmente, la fine del procedimento avviato dalla CULP con l&#8217;istanza del 28 novembre 2014, sia pure con un dispositivo di &#8221; archiviazione&#8221;, che equivale a un rigetto per ragioni formali e non di merito.<br /> Infatti, contrariamente alla tesi della ricorrente, l&#8217;archiviazione, lungi dal rappresentare un &#8221; non liquet&#8221; o una mancata presa di posizione sull&#8217;istanza del privato, consiste in una formula con la quale le Amministrazioni chiudono in modo definitivo un procedimento iniziato su domanda di parte, senza entrare nel merito, e quindi lasciando aperta la porta all&#8217;eventuale riapertura del procedimento, anche in forma di autotutela d&#8217;ufficio, laddove gli elementi idonei a valutare la richiesta nel merito sopraggiungano in un secondo momento.<br /> Ciò è deducibile, <em>a contrario</em>, anche da pronunce del giudice amministrativo, che escludono posizioni di legittimo affidamento in capo al privato che sia stato destinatario di un procedimento di archiviazione.<br /> Infatti, l&#8217;atto di archiviazione di un procedimento amministrativo non si risolve in un giudicato procedimentale capace di attribuire all&#8217;interessato una posizione di vantaggio, non rendendo quest&#8217;ultimo immune da un nuovo procedimento di revoca fondato su presupposti diversi da quelli precedentemente presi in considerazione oppure sugli stessi presupposti, ma in concreto diversamente valutati (T.A.R. Lazio, sez. II, 28 aprile 2020, n. 4335).<br /> Ciò in quanto l&#8217;amministrazione si limita a verificare che non sussistano le ragioni per procedere all&#8217;adozione del provvedimento finale oppure che tali ragioni pur presenti siano comunque venute meno, lasciando l&#8217;interessato nella posizione in cui si trovava prima dell&#8217;avvio del procedimento. L&#8217;atto di archiviazione quindi non si risolve in un &quot;giudicato procedimentale&quot; idoneo ad attribuire all&#8217;interessato una posizione di vantaggio e quindi non rende quest&#8217;ultimo immune da un nuovo procedimento di revoca fondato su presupposti diversi da quelli precedentemente presi in considerazione oppure sugli stessi presupposti ma in concreto diversamente valutati.<br /> Tuttavia, questo significa comunque che l&#8217;Amministrazione ha assunto una decisione definitiva, in quel momento, dell&#8217;istanza del privato, come tale impugnabile, come è avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio.<br /> Il riferimento al responsabile del procedimento può, peraltro, ascriversi a mero errore materiale, considerando che il provvedimento reca la firma del Commissario straordinario e quindi del soggetto deputato ad impegnare l&#8217;Autorità  verso l&#8217;esterno in via definitiva, cosa che peraltro il Commissario stesso dichiara nel corpo del provvedimento.<br /> 9.1. D&#8217;altra parte, l&#8217;istituto dell&#8217;archiviazione come strumento definitorio ma non definitivo, in senso &#8221; tombale&#8221;, di una fase procedimentale non è estraneo all&#8217;ordinamento giuridico considerato nel suo complesso, come ad esempio nel processo penale, laddove l&#8217;art. 414 c.p.p. consente espressamente la riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione, con decreto motivato emesso dal giudice delle indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.<br /> 10. Fatti gli illustrati chiarimenti, il ricorso non può che essere respinto.<br /> Il primo motivo è infondato alla luce di quanto appena chiarito in ordine alla definitività  del provvedimento, la cui competenza all&#8217;emanazione non può che spettare, anche in ragione del Regolamento interno, al vertice dell&#8217;Autorità  portuale e non certo al responsabile del procedimento.<br /> 11. Per il resto, la documentazione versata in atti dimostra la completezza dell&#8217;istruttoria svolta dall&#8217;Autorità  portuale, ma soprattutto l&#8217;assoluta consapevolezza della CULP del ruolo che l&#8217;INPS avrebbe dovuto avere nel procedimento di prepensionamento dei lavoratori, senza il cui apporto, perlomeno procedimentale e consultivo, non sarebbe stato possibile lo stanziamento di risorse da parte dell&#8217;Autorità  portuale.<br /> Sia la produzione documentale di CULP che quella dell&#8217;Autorità  comprendono note e verbali di riunioni nelle quali si dÃ  atto delle criticità  emerse e dei confronti effettuati, il tutto nella consapevolezza che senza gli elementi richiesti dall&#8217;Autorità , i fondi necessari non sarebbero stati erogabili.<br /> In particolare, con le note del 7 agosto 2015 n. 710 (doc. 7 prod. Autorità ) e 2 novembre 2015 n. 892 (doc. 8 prod. Autorità ), l&#8217;Amministrazione ha ripetutamente dato atto di &#8220;poter procedere all&#8217;applicazione del novellato art. 15 bis L.84/94 nei confronti della CULP s.c.a r.l.&#8221;, previa valutazione dell&#8217;esistenza dei requisiti che consentano l&#8217;intervento per il prepensionamento previsto dall&#8217;art 4 della L. n. 92/2012, in applicazione di quanto previsto dalla circolare INPS n.119 del 1/8/2013, nei confronti dei quindici dipendenti CULP dichiarati in esubero, riportati nell&#8217;elenco trasmesso con la nota CULP.<br /> Tutto questo in ragione del fatto che a fronte dell&#8217;originaria richiesta del 15 aprile 2015 (doc. 5 prod. Autorità ), la CULP aveva risposto con nota del 22 aprile 2015 (doc. 6 prod. Autorità ) ribadendo la competenza dell&#8217;INPS per l&#8217;effettuazione dei conteggi, e che tale Ente necessitava, per poterli sviluppare, di una precisa istanza del soggetto richiedente (ovverosia, la CULP medesima). La citata nota prot. n. 710/2015 si colloca, pertanto, in questo contesto istruttorio nel quale l&#8217;Autorità  ha mostrato piena collaborazione con la CULP, nel sollecitarla ad ottenere dall&#8217;INPS quanto necessario per poter procedere oltre nella definizione positiva dell&#8217;iter procedimentale avviato e arrivare al prepensionamento dei lavoratori indicati.<br /> Va altresì¬ rilevato che la richiesta, rimasta inesitata, veniva ulteriormente reiterata all&#8217;INPS con la giÃ  citata nota n. 892 del 2 novembre 2015 (doc. 8), senza riscontro alcuno.<br /> Infine, non si vede per quale ragione il coinvolgimento dell&#8217;INPS, da parte dell&#8217;Autorità , spettasse al responsabile del procedimento: una volta appurato che l&#8217;Amministrazione ha diligentemente notiziato l&#8217;ente previdenziale della situazione in atto, e una volta dimostrato che i tentativi di ottenere da CULP i chiarimenti richiesti non sono andati a buon fine, nessuna responsabilità  può ascriversi all&#8217;Autorità  Portuale, che pertanto ha correttamente adottato il provvedimento oggetto di gravame.<br /> In conclusione, non si ravvisa alcun difetto di istruttoria nè alcuna violazione di legge nell&#8217;operato di detta Autorità .<br /> 12. Il ricorso, pertanto, va respinto.<br /> Considerata l&#8217;unicità  e peculiarità  del caso trattato, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, con contributo unificato posto definitivamente a carico della ricorrente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate come da motivazione.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 comma 6 d.l. n. 18/2020, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020 e decreto del Presidente del Tar Campania n. 14 del 31.3.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Giuseppe Esposito, Consigliere<br /> Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-26-8-2020-n-3652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.3652</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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