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	<title>T.A.R. Campania - Napoli - Sezione I Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Campania - Napoli - Sezione I Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla nozione di &#8220;documentazione amministrativa&#8221;.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-documentazione-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:18:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-documentazione-amministrativa/">Sulla nozione di &#8220;documentazione amministrativa&#8221;.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Documentazione antimafia &#8211; Nozione. Il sistema della “documentazione antimafia” deve essere ricostruito nei termini che si procede a esporre. La documentazione antimafia è costituita dalla “comunicazione antimafia” e dalla “informazione antimafia”. La prima consiste nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-documentazione-amministrativa/">Sulla nozione di &#8220;documentazione amministrativa&#8221;.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-documentazione-amministrativa/">Sulla nozione di &#8220;documentazione amministrativa&#8221;.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Documentazione antimafia &#8211; Nozione.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il sistema della “documentazione antimafia” deve essere ricostruito nei termini che si procede a esporre. La documentazione antimafia è costituita dalla “comunicazione antimafia” e dalla “informazione antimafia”. La prima consiste nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all&#8217;art. 67 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011; la seconda, oltre a queste circostanze, può rappresentare anche la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa soggetta ai controlli in materia.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Severini &#8211; Est. Valletta</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresenta e difesa dall&#8217;avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Prefettura di Caserta, Ministero Interno, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Albo Gestori Ambientali di Napoli, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A) del provvedimento del 9.1.23 adottato a carico della -OMISSIS- con sede a -OMISSIS-(CE) indirizzo -OMISSIS- C. F. -OMISSIS- e recante la cancellazione dall&#8217;Albo nazionale Gestori Ambientali relativamente all&#8217;iscrizione in categoria 4 classe C a decorrere dalla data del 9.1.2 per sopravvenuta carenza del requisito di cui all&#8217;art. 10, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 03/06/2014 n.120;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B) dell&#8217;art. 10, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 03/06/2014 n.120;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C) e, per quanto occorra, della comunicazione antimafia interdittiva adottata sulla scorta della Informativa Interdittiva Antimafia del Prefetto di Caserta, Cat.12b.16/ANT/AREA 1^prot. n.-OMISSIS-emessa nei confronti della “-OMISSIS-” e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Caserta e del Ministero dell’Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all&#8217;udienza straordinaria di smaltimento dell&#8217;arretrato del giorno 9 giugno 2026, celebratasi da remoto, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 9.01.23 recante la cancellazione della deducente dall&#8217;Albo nazionale Gestori Ambientali relativamente all&#8217;iscrizione in categoria 4, classe C, per sopravvenuta carenza del requisito di cui all&#8217;art. 10, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 03/06/2014 n.120; ha, inoltre, impugnato la disposizione da ultimo citata, nonché la comunicazione interdittiva adottata sulla scorta dell’Informativa Interdittiva Antimafia del Prefetto di Caserta, Cat.12b.16/ANT/AREA 1^prot. n.-OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di seguito i motivi di censura:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) si osserva che il presupposto per la cancellazione delle imprese dall’Albo Gestori Ambientali è esclusivamente l’emissione di una comunicazione antimafia interdittiva, mentre l’informativa antimafia interdittiva avrebbe solo effetti inibitori rispetto ad appalti pubblici di valore sopra le soglie comunitarie, così come disciplinato dall’art.91 del Codice antimafia: di conseguenza, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per la cancellazione della ricorrente dall’Albo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) si aggiunge che, ove l’art.89 bis del Codice Antimafia andasse interpretato nel senso di equiparare <i>quoad effectum</i>, l’informativa e la comunicazione antimafia interdittiva, la norma sarebbe incostituzionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) con il terzo mezzo di censura si ribadiscono e approfondiscono i motivi di contrasto della disposizione con il dettato costituzionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) si aggiunge, infine, che la disposta cancellazione non sarebbe neppure imposta dalla normativa speciale in materia di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero resistente, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la reiezione del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza straordinaria del 8 giugno 2026, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il presente giudizio verte intorno alla legittimità del provvedimento, in data 9.01.23, con il quale è stata disposta la cancellazione della deducente dall&#8217;Albo nazionale dei Gestori Ambientali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le censure svolte dalla ricorrente si appuntano, in sostanza, sulla carenza dei presupposti normativi necessari per procedere a tale cancellazione: si aggiunge che le norme di riferimento (e, segnatamente l’art. 89 bis del Codice Antimafia), ove interpretate diversamente dalla lettura che la ricorrente propone, sarebbero in contrasto con il dettato costituzionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre, rilevare che, nel corso del giudizio, il Collegio ha disposto un’attività istruttoria a carico delle Amministrazioni resistenti, al fine di chiarire e aggiornare gli elementi posti alla base delle decisioni assunte, che in questa sede si contestano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ottemperanza all’ordine collegiale è stata depositata la nota prot. n. -OMISSIS- dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, con la quale è stata comunicata la perdurante efficacia (alla data della nota in commento) della misura interdittiva prefettizia del 29.09.2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente al deposito di tale nota non vi è stata alcuna attività difensiva da parte della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Ciò posto, il gravame è da respingere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La cancellazione della società ricorrente dall’Albo dei Gestori ambientali è conseguita, legittimamente, all’adozione nei relativi riguardi dell’informativa antimafia prefettizia (peraltro confermata anche all’esito del procedimento di riesame avviato dall’interessata: cfr. documentazione depositata dall’U.T.G. di Caserta in data 23.09.2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che la sola informativa non giustificherebbe il provvedimento assunto: tale assunto non è condivisibile, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza che si è espressa sul punto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In proposito, è possibile richiamare la recente pronuncia di questo Tar, con la quale si è, su punto, osservato: “<i>Dopo l&#8217;introduzione dell&#8217; articolo 89-bis del d.lgs. 159/2011 l&#8217;interdittiva antimafia può essere adottata anche nei confronti di imprese che operano nel settore privato: secondo la giurisprudenza, l&#8217;articolo 89-bis, d.lgs. n. 159/2011, si interpreta nel senso che l&#8217;informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni anche se abilitanti l&#8217;esercizio dell&#8217;attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all&#8217; articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011, dall&#8217;adozione dell&#8217;informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest&#8217;ultima”</i> (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. I, 1/10/2025, n. 6520).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò vale a destituire di fondamento tanto il primo quanto il quarto mezzo di censura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Neppure è condivisibile quanto si deduce in relazione all’incostituzionalità della norma citata, ove interpretata nei sensi che precedono.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente afferma, infatti, che l’art. 89 bis del codice antimafia, così letto, si porrebbe in contrasto con il dettato degli artt. 1, 3, 21, 25, 27, 41 e 42 della Costituzione, in quanto le libertà costituzionalmente garantite di cui alle norme citate verrebbero represse a fronte di una misura amministrativa emessa al di fuori dei controlli e delle garanzie giurisdizionali, e sulla base di una disposizione avente come <i>ratio</i> quella di evitare che il soggetto che ne sia attinto abbia contatti con la Pubblica Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio osserva sul punto che il sistema della “documentazione antimafia” deve essere ricostruito nei termini che si procede a esporre.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La documentazione antimafia è costituita dalla “comunicazione antimafia” e dalla “informazione antimafia”. La prima consiste nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all&#8217;art. 67 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011; la seconda, oltre a queste circostanze, può rappresentare anche la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa soggetta ai controlli in materia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il sistema rappresenta una forma di tutela avanzata avverso il fenomeno della penetrazione della mafia nell’economia legale. L’emissione dei provvedimenti comporta, tra l’altro, l’esclusione di un imprenditore dalla titolarità di rapporti contrattuali con le Pubbliche amministrazioni determinando a suo carico una particolare forma di incapacità giuridica (Cons. St., A.P., 6 aprile 2018, n. 3). L’interdittiva antimafia costituisce una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione e si pone a tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’informazione, a differenza della comunicazione, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall’analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali i quali rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni criminali. L’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che tali elementi vengano desunti dal contenuto di atti giudiziari; da accertamenti di polizia o da vicende imprenditoriali particolarmente sintomatiche di un intento elusivo; l’art. 91, comma 6, del medesimo decreto prevede poi che il Prefetto possa desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all&#8217;attività delle organizzazioni criminali, unitamente ad altri elementi dai quali emerga che l&#8217;attività d&#8217;impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò premesso, da quanto precede si desume che, diversamente da quanto opina la ricorrente, la <i>ratio</i> a fondamento della disposizione in commento si coglie non solo nella tutela del buon andamento della P.A., ma anche sul piano della garanzia del libero esplicarsi della concorrenza tra imprese operanti sul mercato, sicché la cancellazione dall’albo si giustifica anche allorquando non vi siano rapporti contrattuali con la P.A., operando l’impresa colpita nel solo settore privato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al regolamento delle spese di lite, in considerazione della complessiva vicenda in commento, se ne giustifica la compensazione tra le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026, celebratasi da remoto, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paolo Severini, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angela Fontana, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>Views: 1</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-documentazione-amministrativa/">Sulla nozione di &#8220;documentazione amministrativa&#8221;.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul livello &#8220;cruciale&#8221; di probabilità della prognosi infiltrativa in materia di informativa antimafia interdittiva.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-livello-cruciale-di-probabilita-della-prognosi-infiltrativa-in-materia-di-informativa-antimafia-interdittiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:36:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90595</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-livello-cruciale-di-probabilita-della-prognosi-infiltrativa-in-materia-di-informativa-antimafia-interdittiva/">Sul livello &#8220;cruciale&#8221; di probabilità della prognosi infiltrativa in materia di informativa antimafia interdittiva.</a></p>
<p>Informativa antimafia &#8211; Prova &#8211; Prognosi infiltrativa &#8211; Livello di probabilità &#8220;cruciale&#8221; &#8211; Sufficienza. La giurisprudenza di settore afferma che l&#8217;informativa antimafia interdittiva, proprio per la natura preventiva e anticipatoria di tale misura, non necessita di una prova equivalente a quella della responsabilità, bastando la sufficienza di un livello di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-livello-cruciale-di-probabilita-della-prognosi-infiltrativa-in-materia-di-informativa-antimafia-interdittiva/">Sul livello &#8220;cruciale&#8221; di probabilità della prognosi infiltrativa in materia di informativa antimafia interdittiva.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-livello-cruciale-di-probabilita-della-prognosi-infiltrativa-in-materia-di-informativa-antimafia-interdittiva/">Sul livello &#8220;cruciale&#8221; di probabilità della prognosi infiltrativa in materia di informativa antimafia interdittiva.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informativa antimafia &#8211; Prova &#8211; Prognosi infiltrativa &#8211; Livello di probabilità &#8220;cruciale&#8221; &#8211; Sufficienza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza di settore afferma che l&#8217;informativa antimafia interdittiva, proprio per la natura preventiva e anticipatoria di tale misura, non necessita di una prova equivalente a quella della responsabilità, bastando la sufficienza di un livello di probabilità c.d. “<i>cruciale</i>” della prognosi infiltrativa. È stata inoltre più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva, e non inquisitoria, propria del secondo. In particolare, le condotte illecite poste a base dell’adozione di un’interdittiva possono essere anche non penalmente rilevanti, e non essere state quindi oggetto di procedimenti o di processi penali, o perfino essere già state oggetto di giudizio penale con esito, tuttavia, di proscioglimento o di assoluzione, ovvero di indagini preliminari concluse con decreto di archiviazione, atteso che l’impossibilità di provare la responsabilità in sede penale non preclude affatto all’autorità preposta all’ordine pubblico la valutazione dei medesimi fatti sul differente piano della prevenzione e della difesa sociale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Gaviano &#8211; Est. Sorrentino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3261 del 2023, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <i>ex lege</i> in Napoli, via Diaz 11;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Della informativa antimafia da parte della Prefettura di Caserta del -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di riesame e la conseguente trasmissione provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell&#8217;art 92, comma 2 bis del D.Lgs. n. 159/2011.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Della nota Prefettizia cat. -OMISSIS- della Questura di Caserta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta; Della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta; Della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Della relazione dai rappresentanti delle forze dell&#8221;ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della ditta di -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Della informativa della Prefettura di Caserta nei confronti della ditta -OMISSIS- recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.LGS. 6/9/2011 n. 159, e dei motivi che la sottendono;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Di ogni altro provvedimento connesso, propedeutico a quelli impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.- La società ricorrente, esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non, ha impugnato l’interdittiva antimafia emessa a suo carico dalla Prefettura di Caserta (n. -OMISSIS-), la quale ha ritenuto sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.- Il quadro indiziario e gli elementi di controindicazione valorizzati dalla Prefettura di Caserta investono direttamente l’amministratore della società ricorrente, -OMISSIS-, socio con il 51% delle quote, e il socio -OMISSIS- (titolare del restante 49% delle quote), fratello dell’amministratore, nei confronti dei quali il Tribunale di Napoli ha emesso decreto che disponeva il giudizio per il delitto p. e p. dagli artt. 416<i> bis</i> I, II, III, VI, VII e VIII comma c.p., per avere questi partecipato, unitamente ad altri, e nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, ad una associazione di tipo mafioso denominata “<i>-OMISSIS-</i>”, che, operando in via prioritaria sull&#8217;intera area della provincia di Caserta, e via via in diversi altri territori nazionali ed europei, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione di un controllo generalizzato delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.- Le motivazioni del suddetto decreto di rinvio a giudizio, si legge nel corpo del provvedimento interdittivo prefettizio, “<i>palesano l&#8217;inserimento della condotta dei sopra menzionati -OMISSIS- in un più ampio contesto familiare, atteso l&#8217;asservimento acclarato agli interessi del clan non solo della società in esame, ma anche di altra società, quale la -OMISSIS-, riconducibile alla famiglia -OMISSIS- e pure oggetto di accertamenti rilevanti sotto il profilo della prevenzione antimafia da parte di questo Ufficio</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.- In piena conformità a tali risultanze giudiziarie, osserva ancora la Prefettura, anche gli esiti dell’attività istruttoria sottesa all’interdittiva “<i>pongono in evidenza come la condotta contestata ai componenti della società in esame, si sia tradotta in una stabile compenetrazione nel sodalizio criminoso ovvero in un contributo concreto, specifico e volontario alla realizzazione e/o rafforzamento dell&#8217;interesse del clan ad influire su settori economici strategici attraverso un complesso sistema di affidamenti di lavori e servizi, al fine di riciclare il provento di tradizionali traffici illeciti e soprattutto di costituire autonomi centri imprenditoriali tali da sottrarsi all&#8217;ordinaria attività di repressione</i>” (interdittiva, p. 2 e s.); da qui la considerazione prefettizia che le “<i>risultanze istruttorie e processuali denotano tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a condotte e cointeressenze continuative, stabili, non episodiche</i>”, con conseguente concretezza e attualità del rischio di permeabilità della società qui ricorrente a consorterie criminali e a logiche di tipo ‘mafioso’ (interdittiva, p. 3).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.- Di siffatto compendio indiziario la società ricorrente contesta, con la propria impugnativa, principalmente il difetto di attualità – osservando che “<i>il sig. -OMISSIS- è stato coinvolto nel procedimento penale c.d. “-OMISSIS-” per fatti accaduti nel -OMISSIS-</i>” –, censurando, inoltre, l’assenza di un’autonoma valutazione prefettizia delle risultanze penali, solo richiamate nella motivazione del provvedimento in epigrafe, con la conseguenza che il giudizio prognostico risulterebbe fondato in via esclusiva su “<i>una mera ipotesi investigativa che vedrebbe -OMISSIS-, a disposizione di un esponente del clan -OMISSIS-</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1.- Quest’ultimo, con il quale non sussisterebbero rapporti da diversi anni, a detta della ricorrente non potrebbe peraltro nemmeno “<i>più considerarsi pericoloso o mafioso</i>”, essendo “<i>attualmente e per quanto è dato sapere </i>[è] <i>in misura cautelare e ha anche avviato un percorso di collaborazione con gli organi investigativi</i>”. Inoltre, la menzionata “<i>ipotesi investigativa</i>” – secondo cui il socio -OMISSIS- avrebbe “pagato” una ingente somma di denaro al clan -OMISSIS- per ottenere una aggiudicazione nel comune -OMISSIS- – sarebbe “<i>francamente </i>[…] <i>poco credibile, logica, razionale e riscontrata e come vista anche demolita dal Tribunale del Riesame</i>”: e ciò anche in considerazione dell’applicazione, anche alla gara <i>de qua</i>, del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che, si assume, renderebbe “<i>impossibile per i ‘concorrenti’ /clan -OMISSIS- favorire uno specifico operatore economico</i>” (ricorso, p. 7 e 11).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2.- La valutazione prognostica prefettizia viene censurata, infine, perché “<i>ha direttamente denegato la iscrizione alla White List e ha direttamente adottato le misure di rigore senza neanche aver dato la possibilità di avviare un procedimento ex art. 94 bis, cosa che, invece, era doverosa</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.- La Prefettura di Caserta, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame siccome infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.- All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la controversia è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.- Il ricorso è immeritevole di accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.- Il quadro indiziario posto dalla Prefettura di Caserta a fondamento del provvedimento interdittivo, nel quale assume rilievo centrale il decreto che dispone il giudizio per entrambi i soci per il reato c.d. “spia” per eccellenza (quello di cui all&#8217;art. 416 bis c.p.), risulta grave e circostanziato; lo stesso costituisce, pertanto, presupposto sufficiente a fondare la prognosi di permeabilità criminale dell’impresa. Le censure di parte ricorrente, d’altro canto, non si appalesano idonee a incrinare la tenuta logica e confutare la veridicità degli elementi fattuali che compongono l’impianto motivazionale sul quale poggia la misura interdittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1.- Dalle motivazioni del decreto che ha disposto il giudizio penale emerge il consapevole coinvolgimento dei soci della -OMISSIS- e -OMISSIS- nelle attività illecite del clan -OMISSIS-, atteso che costoro, come si legge testualmente nella richiesta di rinvio a giudizio, “<i>svolgevano stabili funzioni operative all&#8217;interno del sodalizio, divenendo referenti e punto di riferimento per la conduzione dell&#8217;attività imprenditoriale nell&#8217;interesse del clan, sotto la direzione di -OMISSIS-, del quale sono stati costanti e vicini collaboratori; curavano gli interessi economici ed imprenditoriali del clan, aggiudicandosi appalti pubblici, dapprima con una impresa individuale intestata a -OMISSIS- e, successivamente, mediante le aziende di famiglia (-OMISSIS- rappresentante -OMISSIS-) e (-OMISSIS- rappresentante -OMISSIS-, soci -OMISSIS- e -OMISSIS-), con particolare riferimento agli appalti aggiudicati dal comune -OMISSIS-, tra i quali i cd &#8220;contratti di quartiere&#8221;, aggiudicati ai -OMISSIS- a seguito di decisione presa da -OMISSIS- e da -OMISSIS-, con i quali mantenevano un accordo economico-criminale finalizzato ad ottenere lavori in appalto pubblico con successiva spartizione degli utili attraverso il trasferimento degli stessi ad altre aziende &#8211; di fatto gestite da -OMISSIS- &#8211; mediante fittizie operazioni bancarie o di fatturazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.- A tal riguardo deve rilevarsi, inoltre, richiamando gli ormai consolidati indirizzi interpretativi della III Sezione del Consiglio di Stato (si v., tra le tante, 13 gennaio 2026, n. 301; 4 marzo 2025, n. 1800; 16 giugno 2023, n. 5964; 22 maggio 2023, n. 5024; 27 dicembre 2019, n. 8882; 5 settembre 2019, n. 6105; 20 febbraio 2019, n. 1182), che l&#8217;informativa antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell&#8217;autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, quale fattore capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell&#8217;impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede, pertanto, di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell&#8217;accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi semplicemente assistita da un attendibile grado di verosimiglianza sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.1.- Lo stesso legislatore – con l’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l&#8217;informazione antimafia la sussistenza di “<i>eventuali tentativi</i>” di infiltrazione mafiosa “<i>tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate</i>”. Ora, la verifica circa la configurabilità in concreto di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, come pure sull’attitudine di questi ad influenzare la gestione dell&#8217;impresa, richiama l’impiego di nozioni che delineano una fattispecie di pericolo propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma può essere anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.2.- La giurisprudenza di settore afferma, per conseguenza, che l&#8217;informativa antimafia interdittiva, proprio per la natura preventiva e anticipatoria di tale misura, non necessita di una prova equivalente a quella della responsabilità, bastando la sufficienza di un livello di probabilità c.d. “<i>cruciale</i>” della prognosi infiltrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.- È stata inoltre più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva, e non inquisitoria, propria del secondo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.1.- In particolare, le condotte illecite poste a base dell’adozione di un’interdittiva possono essere anche non penalmente rilevanti, e non essere state quindi oggetto di procedimenti o di processi penali, o perfino essere già state oggetto di giudizio penale con esito, tuttavia, di proscioglimento o di assoluzione, ovvero di indagini preliminari concluse con decreto di archiviazione, atteso che l’impossibilità di provare la responsabilità in sede penale non preclude affatto all’autorità preposta all’ordine pubblico la valutazione dei medesimi fatti sul differente piano della prevenzione e della difesa sociale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2024, n. 1517; id., 31 gennaio 2024, n. 952; id., 7 agosto 2023, n. 7625; id., 21 luglio 2023, n. 7156; id., 18 luglio 2023, n. 7045; id., 16 maggio 2023, n. 4856; id., 4 aprile 2022, n. 2465).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.2.- Per l’adozione dell’interdittiva antimafia non è necessario, dunque, un grado di evidenza probatoria analogo a quello richiesto in ambito penale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.3.- Da qui l’inconsistenza del richiamo, da parte ricorrente, a una non meglio specificata (né allegata) ordinanza del Tribunale del riesame la quale, si asserisce, avrebbe “<i>demolito l’impianto accusatorio</i>” e “<i>annullato la OCC</i>” (ricorso, p. 4), atteso che, sulla scorta di quanto appena osservato in ordine alla piena autonomia tra il procedimento prefettizio preordinato all&#8217;emissione di un’informazione antimafia, da un lato, e le valutazioni compiute in sede penale, dall’altro, l&#8217;intervento di un provvedimento favorevole in sede di indagini penali sul privato non è di per sé ostativo ad una valutazione della contiguità dello stesso soggetto ad ambienti malavitosi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.- Nel descritto scenario proprio del caso concreto, inoltre, diversamente da quanto obiettato dalla ricorrente, la risalenza dei fatti controindicanti non può valere ad eliderne la valenza sintomatica ai fini del giudizio prognostico, nell’assenza di chiari elementi di discontinuità: e tanto in conformità con la pressoché costante giurisprudenza amministrativa, che afferma in questa materia la sostanziale neutralità del decorso del tempo, “<i>che non smentisce la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l&#8217;interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari</i>” (da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2024, n. 4301).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella fattispecie, in altri termini, non si apprezza il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti cui veniva ricollegato il pericolo, che possa persuasivamente giustificare lo scostamento dalla situazione rilevata in precedenza (<i>cfr</i>. <i>ex plurimis</i> T.A.R. Campania, n. 4933/2018).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche tale doglianza di parte ricorrente, dunque, va disattesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.- Quanto al contestato diniego da parte dell’Amministrazione dell’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’articolo 94-<i>bis </i>del d.lgs. n. 159/2011, diniego basato sulla carenza del presupposto della mera “occasionalità” dell’agevolazione mafiosa, la motivazione nella specie impiegata dall’Amministrazione per escludere la suddetta occasionalità del pericolo infiltrativo deve ritenersi, tenuto conto della gravità del quadro indiziario, adeguata e sufficiente alla stregua della consolidata giurisprudenza, la quale, pur esigendo che il Prefetto motivi specificamente in ordine alle ragioni che inducono a escludere la praticabilità delle misure collaborative, non esclude affatto che tale motivazione possa evincersi già dalla stessa intensità del rischio infiltrativo, al punto di essere quasi <i>in re ipsa</i> e potersi esaurire in un sintetico richiamo allo stesso quadro indiziario posto a base della misura (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2025, n. 7560; id., 31 marzo 2025, n. 2654).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Neppure questa censura, pertanto, coglie nel segno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.- Cadono, dunque, tutti gli argomenti di critica spesi dalla società ricorrente a sostegno della dedotta inadeguatezza dell’impianto motivazionale del provvedimento impugnato, che si manifesta viceversa fondato su un complesso di evidenze istruttorie e di risultanze giudiziarie – segnatamente, il rinvio a giudizio dei due soci per reati di stampo mafioso, con le ragioni esplicitate a sostegno del relativo decreto – che compongono un quadro di elementi informativi nel loro insieme senz’altro sintomatici della sussistenza di concreti rischi di infiltrazione mafiosa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.- Ne deriva l’infondatezza complessiva del ricorso, che va dunque respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.- Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del Ministero dell’Interno, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, come per legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti citati nella presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola Gaviano, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul sindacato giurisdizionale in materia di informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-sindacato-giurisdizionale-in-materia-di-informativa-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:43:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-sindacato-giurisdizionale-in-materia-di-informativa-antimafia/">Sul sindacato giurisdizionale in materia di informativa antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Sindacato giurisdizionale &#8211; Limiti. Il sindacato giurisdizionale sulla ampia discrezionalità del Prefetto nella adozione della interdittiva antimafia non può sostituirsi alle valutazioni dell&#8217;autorità amministrativa; il giudice deve valutare l&#8217;ampiezza e la rilevanza del quadro indiziario e la prognosi inferenziale dell’autorità amministrativa, senza sostituirsi al</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-sindacato-giurisdizionale-in-materia-di-informativa-antimafia/">Sul sindacato giurisdizionale in materia di informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Sindacato giurisdizionale &#8211; Limiti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il sindacato giurisdizionale sulla ampia discrezionalità del Prefetto nella adozione della interdittiva antimafia non può sostituirsi alle valutazioni dell&#8217;autorità amministrativa; il giudice deve valutare l&#8217;ampiezza e la rilevanza del quadro indiziario e la prognosi inferenziale dell’autorità amministrativa, senza sostituirsi al giudizio discrezionale sulla sussistenza dei presupposti per l&#8217;adozione dell&#8217;informativa sfavorevole in presenza di un pericolo di infiltrazione criminale. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell&#8217;accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “<i>più probabile che non</i>” il pericolo di infiltrazione mafiosa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Sorrentino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 991 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rete Ferroviaria Italiana, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A) dell’informativa antimafia interdittiva del Prefetto di Caserta Prefettura Caserta &#8211; Antimafia &#8211; Prot. Uscita n. -OMISSIS-, in danno della impresa -OMISSIS- recante la sussistenza del pericolo del condizionamento mafioso da parte della criminalità organizzata e tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi aziendali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B) Del provvedimento emesso dalla Prefettura di Caserta e recante l’avviso di avvio del procedimento propedeutico al rilascio della Interdittiva Antimafia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C) Di tutti gli atti presupposti e tra questi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della Nota della Questura di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della Nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della Nota del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della Relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell’ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della società -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della Nota della Direzione Investigativa Antimafia di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della segnalazione del CED del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della relazione del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) di cui si ignorano estremi e contenuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; delle risultanze e verbale ispettivo effettuato dal GIA presso la sede legale della ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-il d.lg.vo n°159/2011 e la circolare del Ministero dell’interno n.-OMISSIS- Uff.-OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">G) di ogni altro atto propedeutico, successivo o connesso ai detti provvedimenti nonché del provvedimento mancato</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Caserta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. – Si controverte nel presente giudizio della legittimità dell’informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Caserta, che ha attinto la società ricorrente, già colpita, -OMISSIS-, da analogo provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Napoli (n. -OMISSIS-), all’epoca – prima del trasferimento della sede sociale della ricorrente – territorialmente competente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’esposizione della società ricorrente, a ‘conduzione familiare’, come emerge dalla composizione della compagine sociale, al rischio di condizionamento da parte di consorterie criminali è motivato, nel provvedimento -OMISSIS-, in considerazione dei gravi elementi di controindicazione emersi sul conto di -OMISSIS-, che ha rivestito la carica di amministratore unico della società sino -OMISSIS-, indagato nel p.p. n. -OMISSIS- della Procura della Repubblica di Napoli O.C.C. -OMISSIS-(‘<i>-OMISSIS-’</i>) per concorso in riciclaggio e auto-riciclaggio, con l’aggravante di cui all&#8217;art. 416 bis c. 1, nella declinazione teleologica in favore del ‘-OMISSIS-’ (in relazione ai lavori di realizzazione di opere/infrastrutture dell&#8217;Alta Velocità ed al sistema occulto utilizzato per aggiudicare gli appalti -OMISSIS-: reati di cui ai capi 46, 48, 50 e 51; artt. 81 cpv., 110, 648 ter e 648 ter i c.p., 416 bis i c.1 c.p. riguardanti ingerenza del &#8211;OMISSIS-) e sottoposto alla misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa e di tutte le attività inerenti (12 mesi).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Subito dopo l’interdittiva, in -OMISSIS-, il rappresentante legale della società, -OMISSIS-, già amministratore giudiziario nel periodo in cui la medesima è stata sottoposta a sequestro preventivo, inoltrava alla Prefettura di Napoli istanza di aggiornamento<i> ex</i> art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, rappresentando, tra l’altro, che a seguito delle dimissioni di -OMISSIS- era stato nominato amministratore unico. La Prefettura di Napoli rigettava l’istanza con provvedimento interdittivo prot. -OMISSIS-</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto quest’ultimo provvedimento quanto la precedente interdittiva -OMISSIS- hanno formato oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente, la quale ne ha contestato la legittimità innanzi a questo Tribunale con ricorso e successivo atto per motivi aggiunti, entrambi respinti con sentenza della Sezione n. 503 del 20/1/2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. – Ciò posto, la società deduce ora, con il ricorso all’esame, l’illegittimità dell’interdittiva da ultimo emessa, a distanza di un anno, dalla Prefettura di Caserta (n. -OMISSIS-), in tal senso rimarcando, principalmente, la sopravvenienza di consistenti elementi di discontinuità rispetto allo scenario -OMISSIS-, avendo intrapreso, “<i>ad oltre due anni dalla prima informativa </i>[…]<i> un percorso di profondo rinnovamento e di autoregolamentazione, adottando misure di selfcleaning volte a eliminare qualsiasi legame con il passato e a garantire la piena trasparenza e legalità nella gestione</i>” (memoria dep. il 3/11/2025, p. 1).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. – Lamenta, in relazione a tanto, che l’informativa emessa dalla Prefettura di Caserta costituisce una conferma acritica e inattuale di quelle emesse dalla Prefettura di Napoli allorché la società aveva sede nella relativa provincia; eccepisce, dunque, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato che non avrebbe preso in considerazione il notevole cambiamento dell’assetto societario, effetto delle intraprese misure di <i>self-cleaning</i>, che avrebbero determinato il superamento di un generale contesto di controindicazione sul quale poggiavano le informative precedenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. – Gli elementi riportati nel provvedimento prefettizio, sostiene la società ricorrente, sarebbero del tutto irrilevanti ai fini antimafia e, soprattutto, non darebbero contezza effettiva di quali potrebbero essere – attualmente, nel nuovo scenario connotato dal radicale intervento di self-cleaning frettolosamente derubricato a misura ‘<i>elusiva</i>’ dalla Prefettura – le supposte “<i>interferenze</i>” esterne da parte degli esponenti del -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3. – Il rischio di permeabilità criminale della società ipotizzato dalla Prefettura sarebbe oggi del tutto neutralizzato, insiste la società ricorrente, in particolare, dalle imponenti e risolutive misure di riassetto aziendale frattanto adottate allo scopo di scongiurare ogni possibile contaminazione, segnatamente quelle rappresentate e poste alla base delle comunicazioni inviate alla Prefettura e acquisite al prot. int. -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4. – Già all’indomani dell’interdittiva -OMISSIS-, argomenta in tal senso la società ricorrente, -OMISSIS- era stato estromesso dalla società (<i>recte</i>: aveva donato le sue quote al figlio -OMISSIS-) e la carica di amministratore unico era stata affidata ad un professionista al di sopra di ogni sospetto (il dott. -OMISSIS-, amministratore giudiziario nominato dalla D.D.A. durante il periodo del sequestro preventivo della società).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre – e ciò che più conta –, successivamente, come emerge dalle <i>citt</i>. comunicazioni -OMISSIS-:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la società si è trasformata in S.p.a. e ha trasferito la sede in Provincia di Caserta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; si è proceduto a un “<i>riassetto</i>” delle quote societarie e alla nomina di un nuovo ODV con la interruzione delle collaborazioni con tutti precedenti consulenti che potevano considerarsi di fiducia della “<i>vecchia</i>” gestione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con atto per Notaio -OMISSIS-, registrato a Napoli -OMISSIS-, i soci -OMISSIS- hanno trasferito integralmente le loro quote di partecipazione al capitale sociale al sig. -OMISSIS-</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Commissario Prefettizio, -OMISSIS- aveva co-gestito la società e gli appalti con il -OMISSIS- senza mai aver subito ingerenze dall’assemblea dei soci o dal sig. -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; era passato anche un considerevole lasso di tempo tra la originaria interdittiva, e la gestione dell’amministratore giudiziario e del commissario prefettizio aveva fatto emergere una sostanziale “purezza” della gestione societaria che doveva, almeno guardando al futuro, al sicuro rispetto a possibili ingerenze;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il -OMISSIS- aveva anche deciso di dimettersi e l’assemblea dei soci aveva nominato un altro professionista, al di sopra di ogni sospetto ed in nessun modo legato alla ricorrente, alla vecchia gestione od alla famiglia -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il licenziamento -OMISSIS- di -OMISSIS- dalla Soc. -OMISSIS-, nella quale una quota di partecipazione complessiva del 50% è detenuta da suoi familiari (-OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.5. – Anziché vagliare criticamente la portata di tali misure, la Prefettura di Napoli, assume la ricorrente, nel provvedimento impugnato, da un lato “<i>si trincera esclusivamente dietro il rapporto parentale”</i> – che però non potrebbe costituire “<i>tra la vecchia e la nuova gestione un elemento di continuità serio, credibile e razionale</i>” – omettendo la disamina della posizione dei <i>“soci e</i> [del]<i>l’amministratore che erano gli unici da scrutinare seriamente</i>”, dall’altro lato, contraddittoriamente, estende indebitamente i controlli e le investigazioni anche al sig. -OMISSIS-, viceversa (ormai) del tutto estraneo alla compagine della società ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.6. – Di qui il denunciato difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento prefettizio, viziato, ad avviso della ricorrente, pure nella parte in cui è richiamata, a presunto sostegno della prognosi infiltrativa, la “<i>sentenza del TAR</i> [n. 503/2025]”, la quale risulterebbe inconferente siccome riferita a una “<i>istantanea</i> <i>non più attuale, a fronte di un assetto societario diverso, in quanto a ricoprire la carica di amministratore era ancora il figlio -OMISSIS-</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.7. – In ogni caso – conclude la ricorrente ulteriormente censurando il provvedimento – sussisterebbero i presupposti per disporre l’applicazione, in luogo dell’interdittiva, delle misure di prevenzione collaborativa <i>ex</i> art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, venendo in rilievo, nella specie, “<i>un unico appalto, ultimato -OMISSIS-, a fronte di una vita imprenditoriale di circa 40 anni</i>”, con conseguente occasionalità del rapporto agevolativo, particolarmente ove si consideri l’intervenuta estromissione del soggetto controindicato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. – La Prefettura di Caserta, costituitasi in giudizio, ha svolto ampie controdeduzioni a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato, concludendo per l’infondatezza del ricorso, del quale ha conseguentemente chiesto la reiezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. – Respinta l’istanza di tutela cautelare (ord. della Sezione n. 862/2025), in appello il Consiglio di Stato (Sez. III, ord. n. 1894/2025) ha sospeso gli atti impugnati “[…] <i>limitatamente agli effetti sui contratti già in essere</i>”; all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, in vista della quale la società ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame, la controversia è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. – Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. – Come da consolidata giurisprudenza di legittimità – in ordine alle valutazioni rimesse alla Prefettura in sede di decisione sull&#8217;istanza di aggiornamento dell&#8217;interdittiva – l&#8217;attenzione del Prefetto deve concentrarsi solo sui fatti nuovi e ulteriori, onde verificarne l&#8217;idoneità a far venire meno il pericolo di infiltrazione. Dall&#8217;accoglimento di quest&#8217;ultimo indirizzo interpretativo consegue che, a carico dell&#8217;impresa che chieda l’aggiornamento di un&#8217;informativa interdittiva da cui è stata colpita, sussiste un onere di allegare (e documentare) i fatti nuovi e sopravvenuti a suo dire idonei a determinare il superamento dell&#8217;originaria prognosi di rischio infiltrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. – Malgrado lo sforzo defensionale profuso, l’avviso del Collegio – in conformità con quanto già ritenuto nella sentenza della Sezione n. 305/2025 resa sulle precedenti informative -OMISSIS- e -OMISSIS- – è, sul punto, che tale onere dimostrativo, nel caso di specie non possa dirsi assolto; le circostanze e i fatti da ultimo esposti dalla società in sede di osservazioni (e di audizione in -OMISSIS-, <i>ex</i> art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011), sopra richiamati, non elidono né incrinano la complessiva tenuta del compendio indiziario e, ad ogni modo, non introducono indici che consentano di inferire una decisiva recisione dei legami della società con ambienti della criminalità organizzata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. – Nonostante l’obiettiva modifica dell’assetto gestionale, riveste tuttora rilevanza centrale, ad avviso del Collegio, il dato costituito dalla persistenza e dalla sostanziale continuità della ‘<i>composizione familiare’</i> della compagine sociale dell’ente – non incisa, se non in misura marginale, dagli interventi di <i>self cleaning</i> – e, per tale via, la non implausibile esposizione al rischio di condizionamento da parte della consorteria criminale alla quale è collegato il precedente amministratore e socio dell’ente ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3.1. – Alla data -OMISSIS- l’assetto della proprietà sociale, infatti, è ancora concentrato nelle mani di familiari del precedente amministratore controindicato (-OMISSIS-) e, tra essi, in particolare, il -OMISSIS- è socio di maggioranza e detiene una cospicua parte delle azioni ordinarie (è proprietario, infatti, -OMISSIS- azioni ordinarie, mentre -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3.2. – La sostanziale invarianza della titolarità del capitale sociale a ristretta compagine familiare vale a giustificare, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il richiamo alla <i>cit.</i> sentenza n. 503/2025 valorizzato nel provvedimento impugnato, venendo in evidenza una pronuncia che, lungi dal risultare inconferente, focalizza l’attenzione su uno scenario indiziario, sul punto, complessivamente sovrapponibile, per valenza segnaletica a fini antimafia, anche in ragione del breve lasso di tempo decorso rispetto all&#8217;ultima interdittiva (-OMISSIS-), a quello ora vagliato dalla Prefettura di Caserta, scenario non ‘<i>superato</i>’ nella sua portata sintomatico-indiziaria, in altri termini, dalla sopravvenienza di indicatori di discontinuità ‘<i>sostanziale</i>’ e ‘<i>reale</i>’, idonei, cioè, a dimostrare una rottura netta e irreversibile della società con il (recente) passato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. – Né può dirsi, sussistendo cointeressenze economiche (in particolare tra -OMISSIS- e il -OMISSIS-), che vi sia un integrale, illegittimo ‘<i>appiattimento</i>’ sul dato parentale della valutazione prognostica esternata dalla Prefettura nel provvedimento. -OMISSIS-, infatti, è altresì socio al 50% di un’altra società denominata <i>-OMISSIS- </i>con sede legale -OMISSIS- ed avente unità locale in -OMISSIS-: di essa è amministratore il -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. – Da detta società -OMISSIS-, dal -OMISSIS-, ha percepito reddito come lavoratore dipendente per un importo complessivo di € -OMISSIS- (allo stato non è più dipendente della società) e nella citata società sono presenti altresì con una quota di partecipazione complessiva del 50% i sopracitati familiari -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. – Non sussiste, dunque, il lamentato <i>deficit</i> motivazionale e istruttorio, avendo la Prefettura, da un lato, partitamente e criticamente vagliato le sopravvenienze e gli elementi informativi sottoposti alla sua attenzione dalla ricorrente e, dall’altro, adeguatamente argomentato la ritenuta persistenza di specifici e significativi elementi di fatto, sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose che, all’attualità, integrano i presupposti per ravvisare il pericolo di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. – Il provvedimento impugnato è congruamente motivato, ancora, sul presupposto della ritenuta insussistenza di elementi di novità decisivi in grado di superare il solido quadro indiziario sul quale poggia la prognosi di permeabilità criminale della società ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. – Sul punto va richiamato il consolidato indirizzo secondo cui il sindacato giurisdizionale sulla ampia discrezionalità del Prefetto nella adozione della interdittiva antimafia non può sostituirsi alle valutazioni dell&#8217;autorità amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, 27/06/2024, n. 5687); il giudice deve valutare l&#8217;ampiezza e la rilevanza del quadro indiziario e la prognosi inferenziale dell’autorità amministrativa, senza sostituirsi al giudizio discrezionale sulla sussistenza dei presupposti per l&#8217;adozione dell&#8217;informativa sfavorevole in presenza di un pericolo di infiltrazione criminale. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell&#8217;accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “<i>più probabile che non</i>” il pericolo di infiltrazione mafiosa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. – Alla luce di ciò, il coacervo di indizi valorizzati dalla Prefettura, che resistono agli argomenti di censura, si rivela sufficiente a supportare l’interdittiva impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.1. – Il giudizio prefettizio qui censurato, in conclusione, si innesta, secondo l’avviso del Collegio, su un’adeguata e aggiornata cornice istruttoria e la valutazione svolta sulla permanenza del compendio indiziario è criticamente argomentata e supportata sul piano motivazionale, rivelandosi idonea a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la ravvisata persistenza della concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e, per l’effetto, la conseguente necessità di proseguire nell’azione di interdizione giuridica già posta in essere dall’Autorità prefettizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. – Quanto sopra osservato in ordine alla non decisività delle sopravvenienze vale a dare contezza, altresì, delle ragioni di infondatezza della doglianza con cui è lamentata la violazione dell’art. 94-bis, d.lgs. n. 159/2011 e a giustificare, sul punto, il richiamo alle condivise considerazioni spese in motivazione nella <i>cit.</i> sentenza della Sezione n. 503/2025, nella quale si afferma che “<i>del tutto legittimamente, in relazione al carattere continuativo del legame tra la società ricorrente e le consorterie criminali, la Prefettura ha valutato non percorribili le suddette misure di prevenzione collaborativa, non ravvisandosi il presupposto dell&#8217;agevolazione occasionale” </i>non essendo censurabile, in particolare, “<i>la motivazione del provvedimento interdittivo e di quello di conferma dell&#8217;interdittiva, nel punto in cui escludono il requisito dell&#8217;agevolazione occasionale, rappresentando che gli elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa rilevati in istruttoria attengono a elementi di criticità direttamente in capo alla struttura familiare dell&#8217;impresa, che si presta alla persistente influenza del -OMISSIS- attraverso i soggetti usciti formalmente dalla compagine societaria ma legati da stretti vincoli familiari a chi nella compagine societaria è rimasto, persistendo anche plurimi rapporti di consolidata contiguità personale, oltre che affaristica, tra l&#8217;operatore economico e soggetti controindicati ai fini antimafia. In altri termini, la stabilità dei contatti appare evidente nella permanenza nell&#8217;assetto societario di soggetti legati da vincoli di parentela a -OMISSIS-, i cui legami con la criminalità organizzata sono duraturi nel tempo in quanto le contestazioni dei fatti reato a carico del medesimo coprono un arco temporale che va dal -OMISSIS-, e che, dunque, attraverso i figli ed il nipote, possono verosimilmente continuare a condizionare le scelte dell&#8217;impresa</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura, alla luce di quanto sopra, va dunque disattesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. – Ne deriva l’infondatezza del ricorso, che va pertanto respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. – Le spese possono essere compensate attesa la delicatezza della materia e la specificità della controversia all’esame.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-sindacato-giurisdizionale-in-materia-di-informativa-antimafia/">Sul sindacato giurisdizionale in materia di informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;applicabilità delle misure di cui all’articolo 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-delle-misure-di-cui-allarticolo-94-bis-del-d-lgs-n-159-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 06:37:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-delle-misure-di-cui-allarticolo-94-bis-del-d-lgs-n-159-2011/">Sull&#8217;applicabilità delle misure di cui all’articolo 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.</a></p>
<p>Informativa antimafia &#8211; Aggiornamento &#8211;   Art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 &#8211; Misure meno afflittive &#8211; Onere motivazionale. Nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi di applicabilità delle meno afflittive misure di cui all’articolo 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, deve predicarsi la sussistenza in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-delle-misure-di-cui-allarticolo-94-bis-del-d-lgs-n-159-2011/">Sull&#8217;applicabilità delle misure di cui all’articolo 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informativa antimafia &#8211; Aggiornamento &#8211;   Art. 94-<em>bis</em> del d.lgs. n. 159/2011 &#8211; Misure meno afflittive &#8211; Onere motivazionale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi di applicabilità delle meno afflittive misure di cui all’articolo 94-<em>bis</em> del d.lgs. n. 159/2011, deve predicarsi la sussistenza in questi casi di un maggior onere motivazionale, non essendo sufficiente ridurre l’assolvimento di tale onere al solo rinvio alla persistenza degli elementi indiziari posti a base dell’originaria informativa. In questi termini, è illegittimo che abbia ritenuto non plausibile e ragionevole l’ipotesi di una gestione aziendale pronta ad intraprendere un fruttuoso percorso di riallineamento con un contesto economico sano di una società, né di ricondurre i riscontrati tentativi di inquinamento mafioso ad uno stato di agevolazione occasionale, perché, al di là dell&#8217;impiego di una formula stereotipata e meramente assertiva, fa difetto l&#8217;indicazione di ragioni concrete e specifiche sulla cui base è stata ritenuta sussistente una situazione di cointeressenza e di contiguità della società medesima con ambienti camorristici avente natura continuativa e stabile, non episodica e di carattere strutturale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Esposito</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3902 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via P. Colletta n. 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <i>ex lege</i> in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>(quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti depositati il 25/9/2024)</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A) dell’informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, prot. n.-OMISSIS-</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B) di tutti gli atti presupposti e tra questi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota della Legione Carabinieri Campania &#8211; Comando Provinciale Caserta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota della Questura di Caserta CAT.-OMISSIS-A/IV Sez./2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C) di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi comprese le circolari del Ministero dell’Interno n.-OMISSIS-20(6) Uff.II-Ord.Sic.Pub.dell’8.2.2013 e n. -OMISSIS-20(9).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. Giuseppe Esposito e udita l&#8217;Avvocato dello Stato Maria Cira Sannino, dando atto che il difensore della ricorrente ha chiesto con memoria depositata l&#8217;1/10/2025 il passaggio in decisione della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Società ricorrente, esercente attività di fabbricazione di porte e finestre in legno, ha impugnato con il ricorso introduttivo, così come integrato dai successivi motivi aggiunti, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, l’informativa antimafia della Prefettura di Caserta prot. n.-OMISSIS-</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I principali elementi di controindicazione individuati nel provvedimento interdittivo riposano sulla valorizzazione dell’intensità del legame parentale del socio unico e amministratore-OMISSIS&#8211;OMISSIS-con la figlia convivente-OMISSIS- coniuge di-OMISSIS- tratto in arresto dai Carabinieri di Casal di Principe in data 7/7/2020 e condannato in primo grado nel 2021 a quattordici anni di reclusione per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/90), aggravati dal metodo mafioso ex art. 416-<i>bis</i>.1 c.p.; vi si aggiunge che il predetto sta scontando gli arresti domiciliari presso l’abitazione del suocero.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ulteriore elemento di controindicazione è rinvenuto nella circostanza della frequentazione dell’amministratore della Società con il cognato-OMISSIS- sottoposto a fermo di polizia in data 28/3/2013 nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS- della D.D.A. di Napoli, in quanto responsabile di rapina ed estorsione in concorso con l’aggravante del metodo mafioso, nonché accomandatario di Società di cui lo stesso-OMISSIS-era accomandante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla scorta di ciò, come da avviso del Gruppo Interforze Antimafia del 15/1/2024, viene ritenuto “<i>che le argomentazioni espresse nelle memorie difensive non dequotino, anzi confermino gli elementi sottesa quadro indiziario, quali il rapporto di parentela corroborato dalla convivenza, le segregazioni nonché la cointeressenza societaria (ancorché pregressa) con soggetti controindicati</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò posto, con l’odierno gravame la Società ricorrente lamenta, in estrema sintesi, l’insufficienza della relazione sentimentale della figlia dell’amministratore a fondare il rischio di contaminazione criminale della Società e, inoltre, la lontananza nel tempo degli altri fattori di controindicazione, risalenti a cessati rapporti del 2008.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sostiene quindi che manchino elementi tali da configurare la sussistenza di indizi oggettivamente sintomatici del pericolo di infiltrazione criminosa, deducendo l’assenza di connotati stabili che valgano a individuare un quadro di pericolo di contaminazione e, correlativamente, l’omessa valutazione della possibilità di applicare alcuna delle misure di prevenzione collaborativa, ai sensi dell’art. 94-<i>bis</i> del d.lgs. n. 159/2011, per la Società che ha adottato e intende promuovere una <i>policy</i> aziendale per la prevenzione di ogni rischio di commissione di reati, soprattutto di interesse antimafia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, adempiendo alla richiesta istruttoria formulata con ordinanza presidenziale del 13/9/2024 n 447 e depositando memoria difensiva di confutazione delle censure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con motivi aggiunti la ricorrente ha ulteriormente esposto e dettagliato le censure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha quindi formulato istanza di prelievo e, fissata l’udienza pubblica, l’Amministrazione ha depositato documentazione e la ricorrente ha prodotto memoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 la causa è stata assegnata in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso introduttivo, così come integrato dai motivi aggiunti, merita accoglimento, rivelandosi fondato il lamentato difetto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza, da parte della Prefettura, dei presupposti applicativi del regime preventivo meno afflittivo di cui all’art. 94-<i>bis</i> del d.lgs. n. 159/2011.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Autorità prefettizia non ha fatto buon governo dei propri poteri, laddove ha disposto <i>tout court</i> l’emanazione del provvedimento interdittivo senza fornire, tuttavia, una specifica e valida motivazione a fondamento della ipotizzata attualità e del carattere continuativo e strutturale del pericolo di condizionamento al quale risulterebbe esposta la Società ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è di recente precisato, in tema di aggiornamento dell’interdittiva, con statuizione che assume carattere generale, che “<i>nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi di applicabilità delle meno afflittive misure di cui all’articolo 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, debba predicarsi la sussistenza in questi casi di un maggior onere motivazionale, non essendo sufficiente ridurre l’assolvimento di tale onere al solo rinvio alla persistenza degli elementi indiziari posti a base dell’originaria informativa</i>” (Cons. Stato, Sez. III, n. 5956/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Date le superiori premesse, ritiene il Collegio che nella fattispecie dedotta il provvedimento impugnato non risulti conforme all’indicato parametro normativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La motivazione resa sul punto si basa sulla considerazione secondo cui “<i>il quadro dei compromettenti rapporti familiari e relazionali su descritto, palesando la contiguità dell’impresa a logiche ed interessi malavitosi, non consente di ritenere plausibile e ragionevole l’ipotesi di una gestione aziendale pronta ad intraprendere un fruttuoso percorso di riallineamento con un contesto economico sano, né di ricondurre i riscontrati tentativi di inquinamento mafioso ad uno stato di agevolazione occasionale, richiesto dall’art. 94-bis del D.Lgs. n. 159/2011, ai fini dell’adozione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sennonché, detta motivazione risulta carente rispetto allo standard sopra delineato, risultando fondata su un’enunciazione di principio, che non dà conto di alcuna effettiva attualizzazione della valutazione di permeabilità criminale della Società e, inoltre, configura come certe e assodate forme di contaminazione che derivino dal contesto familiare e cointeressenze economiche stabili (nonostante ne sia riconosciuto il carattere pregresso) le quali, di contro, necessiterebbero di essere adeguatamente supportate con elementi indiziari di riscontro, non menzionati, ulteriori rispetto al mero dato parentale e di frequentazioni e rapporti economici risalenti nel tempo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fa difetto, ad avviso del Collegio, l’esplicitazione, nel provvedimento impugnato – al di là, come detto, della formula stereotipata e meramente assertiva ivi contenuta – di ragioni concrete e specifiche sulla cui base è stata ritenuta sussistente una situazione di cointeressenza e di contiguità della Società ricorrente con ambienti camorristici avente natura continuativa e stabile, non episodica e di carattere strutturale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’esclusione, nella specie, da parte della Prefettura, della configurabilità a carico della Società ricorrente di un contributo agevolativo solamente episodico e occasionale non appare idoneamente supportata, dunque, sul piano motivazionale e prima ancora istruttorio, assumendo rilevanza, in senso contrario, elementi trascurati o indebitamente svalutati nell’analisi prefettizia e rappresentati dalla Società ricorrente, quali in particolare la risalenza degli elementi contaminanti e l’ospitalità prestata al coniuge della figlia, per scontare gli arresti domiciliari in Nord Italia, così allontanandolo da contesti delinquenziali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non risulta assolto, in definitiva, l’onere di compiuta indicazione dei fattori ritenuti ostativi all&#8217;attuabilità del percorso di bonifica che costituisce l’essenza dell&#8217;istituto della prevenzione collaborativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Risulta dunque fondato, nei termini sopra precisati, assorbito quant’altro, il motivo di gravame che deduce l’insufficienza, sul punto, del vaglio compiuto dall’Autorità prefettizia, con conseguente vizio istruttorio e motivazionale dell’interdittiva, e, per l’effetto, l’annullamento per tale ragione del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della specificità e della delicatezza della materia che forma oggetto di controversia, ponendo a carico dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta il rimborso del contributo unificato, per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti, previo assolvimento e/o comprova dell’onere di assolvimento del versamento dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS-</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa per intero le spese di giudizio, ponendo a carico dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Caserta il rimborso del contributo unificato, per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti, previo assolvimento e/o comprova dell&#8217;onere di assolvimento del versamento dovuto, con attribuzione all&#8217;avvocato Mario Caliendo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario</p>
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		<title>Sull&#8217;autotutela della pubblica amministrazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullautotutela-della-pubblica-amministrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 09:58:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullautotutela-della-pubblica-amministrazione/">Sull&#8217;autotutela della pubblica amministrazione.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Autotutela &#8211; Revoca &#8211; Annullamento d&#8217;ufficio &#8211; Ulteriori ipotesi &#8211; Individuazione. Ribadito che il nomen iuris del provvedimento non condiziona il giudizio sulla natura dell’atto (che va desunta dal suo contenuto), va ricordato come, a fianco alle ipotesi di revoca e di annullamento di ufficio (oggi normativamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullautotutela-della-pubblica-amministrazione/">Sull&#8217;autotutela della pubblica amministrazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullautotutela-della-pubblica-amministrazione/">Sull&#8217;autotutela della pubblica amministrazione.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Autotutela &#8211; Revoca &#8211; Annullamento d&#8217;ufficio &#8211; Ulteriori ipotesi &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ribadito che il <em>nomen iuris</em> del provvedimento non condiziona il giudizio sulla natura dell’atto (che va desunta dal suo contenuto), va ricordato come, a fianco alle ipotesi di revoca e di annullamento di ufficio (oggi normativamente previste dagli artt. 21-<em>quinquies</em> e 21-<em>nonies</em> l. n. 241/1990), la giurisprudenza abbia tradizionalmente individuato ulteriori ipotesi nelle quali si estrinseca il potere di autotutela. Queste ipotesi – dove il provvedimento in autotutela agisce con efficacia <em>ex nunc</em> (e, dunque, non riconducibili all’annullamento di ufficio in senso proprio, la cui efficacia è ex tunc, riscontrandosi in tal caso una illegittimità originaria dell’atto) – sono, in particolare (e per quel che interessa nella presente sede), rappresentate dai casi in cui venga meno, successivamente all’adozione dell’atto, un presupposto o requisito indispensabile alla sua adozione (ovviamente presente in tale momento). In questo caso, l’atto emanato è originariamente legittimo (e, dunque, non si giustificherebbe l’annullamento di cui all’art. 21-<em>nonies</em> l. n. 241/1990), ma tuttavia non può “sopravvivere” nel mondo giuridico, perché è venuto a mancare, successivamente, un elemento “condizionante” la sua validità. Ovviamente, in questo caso, l’esercizio del potere di autotutela presuppone che sussista un interesse pubblico al suo esercizio e che, dunque, la sopravvenuta invalidità dell’atto (ed eventualmente la sua efficacia) siano tali da non essere ragionevolmente “sopportate”.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Esposito</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 821 del 2025, proposto da:<br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alida Di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) del provvedimento di annullamento in autotutela, prot. -OMISSIS-, a firma congiunta del Responsabile del Procedimento e del Dirigente VII Settore &#8211; Pianificazione e Controllo del Territorio, recante l&#8217;annullamento in autotutela del Permesso di Costruire Convenzionato-OMISSIS-, ai sensi dell&#8217;art. 21-nonies della L. 241/1990, sul presupposto della comunicazione dei provvedimenti interdittivi del -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) di ogni altro provvedimento – di contenuto ignoto – comunque lesivo degli interessi della Società ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Società ricorrente, operante nel settore dell’edilizia privata nonché delle commesse pubbliche (già iscritta nella c.d. <i>white list</i>), otteneva dal Comune di Casoria il rilascio del permesso di costruire convenzionato -OMISSIS-, per la realizzazione di un fabbricato -OMISSIS-, mediante demolizione e ricostruzione di due corpi di fabbrica, l’uno con incremento volumetrico fino al 30% ai sensi dell’art. 5, co. 1, della L.R. n. 19/2009 &#8211; “Piano casa”, l’altro con cambio di destinazione d’uso da direzionale a residenziale, con previsione ad edilizia convenzionata non inferiore al 30% (art. 7, co. 5, L.R. cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con l’impugnato provvedimento ne è stato disposto l’annullamento, sulla base della comunicazione dei provvedimenti interdittivi -OMISSIS- della Prefettura di Napoli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente ne contesta la legittimità, deducendo con quattro motivi di ricorso la violazione di più disposizioni di legge e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune si è costituito in giudizio per resistere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 13/3/2025 n. 524, riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. IV del 16/4/2025 n. 1475.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le parti hanno prodotto memoria e, all’udienza pubblica del 9 luglio 2025, il ricorso è stato assegnato in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premette la Società ricorrente di aver comunicato-OMISSIS- l’inizio dei lavori, attualmente quasi ultimati, stipulando -OMISSIS- cinque atti di compravendita per le unità immobiliari, da cui risulta che sono “<i>non ancora ultimate nelle finiture, ma con tompagnatura completamente realizzata, con massetto ed impianti di scarico idrico ed elettrico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con le censure articolate nel primo motivo di ricorso si sostiene che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Comune avrebbe dovuto attivare il contraddittorio procedimentale ex art. 7 della legge n. 241/90, anche in ragione del tempo trascorso, non sussistendo ragioni di urgenza e non potendo addurre la natura vincolata del provvedimento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nei confronti della stessa ricorrente, aggiudicataria -OMISSIS-, il medesimo Comune solertemente aveva adottato il provvedimento di sospensione dopo tre giorni dalla comunicazione antimafia, avviando il procedimento di risoluzione contrattuale e -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di contro, ha atteso quasi un anno dall’informativa prefettizia per disporre l’annullamento del titolo, rilasciato 3 anni prima (pur avendo l’ufficio comunale svincolato -OMISSIS- la garanzia definitiva prestata);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; qualora la ricorrente fosse stata messa in condizione di parteciparvi, avrebbe potuto far valere circostanze decisive a suo favore, quali l’esistenza di ben 5 atti di compravendita e di destinatari gravemente pregiudicati, l’avanzato stato dei lavori, la contraddittorietà con il comportamento tenuto per la risoluzione dell’appalto pubblico, la pendenza di un procedimento volto a ottenere il controllo giudiziario ex art. 34-<i>bis</i> del d.lgs. n. 159/2011 (che avrebbe potuto determinare un effetto sospensivo dell’interdittiva) e infine, la temporaneità della misura prefettizia, ex art. 86, co. 2, d.lgs. cit.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con le ulteriori censure è dedotto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con il secondo motivo, che difettano i presupposti di fatto e diritto, non ricadendo l’ipotesi di realizzazione di un manufatto edilizio in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 (che impongono il ritiro delle licenze e autorizzazioni di polizia e di commercio, le concessioni variamente denominate, le attestazioni di qualificazione per i lavori pubblici, le altre iscrizioni o provvedimenti a carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo per svolgere attività imprenditoriali, i contributi, finanziamenti e altre forme di agevolazione, le licenze per la detenzione e il porto d’armi, la fabbricazione, il deposito, la vendita e il trasporto di materie esplodenti);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; al terzo motivo, che occorreva comparare i contrapposti interessi e motivare sull’interesse pubblico sotteso all’adozione del provvedimento, considerando il lungo lasso di tempo dal rilascio del titolo, l’avvenuta compravendita degli immobili e il ritardo dalla conoscenza dell’informativa antimafia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nel quarto motivo, che il Comune è decaduto dal potere di annullare il titolo, decorsi 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire in -OMISSIS-, non applicandosi il comma 2-<i>bis</i> dell’art. 21-<i>nonies</i> della legge n. 241/90 (non essendovi state alcuna falsa rappresentazione o condotte costituenti reato).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso è ad avviso del Collegio meritevole di accoglimento, occorrendo svolgere le seguenti considerazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non si trascura che in giurisprudenza è affermato che all’emissione di un’interdittiva antimafia consegue la privazione di effetti del permesso di costruire rilasciato alla Società che ne è colpita, in applicazione dell’art. 92, co. 3, del codice antimafia, “<i>che impone il ritiro delle autorizzazioni, delle concessioni e dei contratti di cui all&#8217;art. 67, tra cui qui rilevano le «altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati</i>” (sentenza del Consiglio di Stato &#8211; sez. III, 15/4/2022 n. 2751, citata nella pronuncia della sez. II di questo TAR del 18/9/2024 n. 5036, entrambe richiamate nel provvedimento impugnato).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sennonché, reputa il Collegio che vadano valorizzate le circostanze del caso concreto sottoposto al suo esame, le quali non possono essere obliterate ai fini di una compiuta valutazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre premettere che il potere esercitato, pur denominato annullamento d’ufficio, si discosta dal paradigma astratto delineato dall’art. 21-<i>nonies</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto non è rinvenibile un vizio genetico del provvedimento che ne determina la rimozione, ma piuttosto l’esigenza di rimuoverne gli effetti per un fattore sopravvenuto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale differenza è stata posta in luce dalla giurisprudenza, la quale ha statuito che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&lt;&lt;<i>Ribadito che il nomen iuris del provvedimento non condiziona il giudizio sulla natura dell’atto (che va desunta dal suo contenuto), va ricordato come, a fianco alle ipotesi di revoca e di annullamento di ufficio (oggi normativamente previste dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990), la giurisprudenza abbia tradizionalmente individuato ulteriori ipotesi nelle quali si estrinseca il potere di autotutela.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Queste ipotesi – dove il provvedimento in autotutela agisce con efficacia ex nunc (e, dunque, non riconducibili all’annullamento di ufficio in senso proprio, la cui efficacia è ex tunc, riscontrandosi in tal caso una illegittimità originaria dell’atto) – sono, in particolare (e per quel che interessa nella presente sede), rappresentate dai casi in cui venga meno, successivamente all’adozione dell’atto, un presupposto o requisito indispensabile alla sua adozione (ovviamente presente in tale momento).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>In questo caso, l’atto emanato è originariamente legittimo (e, dunque, non si giustificherebbe l’annullamento di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990), ma tuttavia non può “sopravvivere” nel mondo giuridico, perché è venuto a mancare, successivamente, un elemento “condizionante” la sua validità.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ovviamente, in questo caso, l’esercizio del potere di autotutela presuppone che sussista un interesse pubblico al suo esercizio e che, dunque, la sopravvenuta invalidità dell’atto (ed eventualmente la sua efficacia) siano tali da non essere ragionevolmente “sopportate”</i>&gt;&gt; (Cons. Stato &#8211; sez. IV, 6/12/2018 n. 6916).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso in esame, va posto in luce che la rimozione del permesso di costruire convenzionato è priva di motivazione sull’interesse pubblico perseguito, neppure tenendo conto del “<i>termine ragionevole</i>”, ex art. 21-<i>nonie</i>s cit., entro il quale il potere deve essere esercitato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto questo aspetto, va rimarcato che il provvedimento è intervenuto a distanza di quasi un anno dalla conoscenza dell’interdittiva da parte del Comune, il quale si era dimostrato ben più solerte nel risolvere il contratto d’appalto di cui si è detto sopra, in data -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale notazione evidenzia che, qualora il Comune si fosse comportato allo stesso modo, la ricorrente avrebbe evitato di compravendere gli immobili -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quest’evidenza dei fatti mostra la necessità di valorizzare l’affidamento ingenerato nei terzi incolpevoli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In termini generali, la giurisprudenza ha enucleato il carattere del regime dell’annullamento in autotutela, ponendo in rilievo che: “<i>Perché l&#8217;autotutela possa considerarsi legittima è necessario che esista un interesse pubblico all&#8217;esercizio del potere di autotutela, che pacificamente non si riduce al mero interesse a ristabilire la legalità, e una comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell&#8217;efficacia dell&#8217;atto, che deve risultare, all&#8217;esito, meritevole di minor tutela. Nell&#8217;atto impugnato non è dato rinvenire alcuna enunciazione relativa all&#8217;esistenza di un interesse pubblico all&#8217;annullamento né tanto meno esso contiene la comparazione tra l&#8217;interesse pubblico e l&#8217;affidamento ingeneratosi nel privato</i>” (Cons. Stato &#8211; sez. VI, 26/2/2025 n. 1684).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Giova evidenziare che, se tale rilievo occorre per l’ipotesi di annullamento d’ufficio di un atto <i>ab origine</i> illegittimo, <i>a fortiori</i> l’interesse pubblico deve essere valutato allorquando nel privato (e, tanto più, in terzi incolpevoli) si sia consolidato l’affidamento nella produzione di effetti dell’atto da rimuovere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalle considerazioni che precedono discende l’illegittimità del provvedimento impugnato, in accoglimento delle censure sollevate sul punto, poiché carente di motivazione sull’interesse pubblico perseguito e adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, con valore di principio generale (cfr. C.G.A.R.S. 5/6/2023 n. 403: “<i>Nel nostro ordinamento i principi normati con la legge generale sul procedimento amministrativo hanno una valenza generale e permeano l&#8217;insieme dell&#8217;agere amministrativo e deve escludersi l&#8217;esistenza di segmenti cognitori che possano considerarsi esenti dagli stessi. Tra i principi generali un rilievo determinante riveste il postulato che il provvedimento finale deve essere frutto di un effettivo contraddittorio procedimentale che consenta al destinatario di fare valer le proprie ragioni (in chiave difensiva) ed offrire all&#8217;Amministrazione (in chiave collaborativa) ogni elemento utile per addivenire ad un provvedimento che sia il più efficace per la tutela del bene la cui tutela è affidata alla p.a. ed il meno gravoso per la sfera giuridica del destinatario. Ciò in obbligatoria adesione alle previsioni dell&#8217;art. 7 della L. n. 241 del 1990</i>”; conf., da ultimo, C.G.A.R.S. 30/7/2025 n. 616).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto e deve essere conseguentemente annullato l’impugnato provvedimento di annullamento in autotutela -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio, avuto riguardo alla fonte del potere che il Comune ha inteso esercitare e alla novità della questione esaminata.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulle conseguenze discendenti dall&#8217;errata o incompleta indicazione dell’area di sedime nell&#8217;ordinanza di demolizione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-conseguenze-discendenti-dallerrata-o-incompleta-indicazione-dellarea-di-sedime-nellordinanza-di-demolizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 10:22:38 +0000</pubDate>
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<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Ordinanza di demoluzione &#8211; Errata o incompleta indicazione dell’area di sedime &#8211; Conseguenze. L’errata o incompleta indicazione dell’area di sedime non influisce sulla legittimità dell’ordinanza; l’individuazione dell’area di pertinenza della “res abusiva” non deve, infatti, necessariamente compiersi al momento dell’emanazione dell’ingiunzione di demolizione, bensì nel provvedimento</p>
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<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Ordinanza di demoluzione &#8211; Errata o incompleta indicazione dell’area di sedime &#8211; Conseguenze.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’errata o incompleta indicazione dell’area di sedime non influisce sulla legittimità dell’ordinanza; l’individuazione dell’area di pertinenza della “<em>res abusiva</em>” non deve, infatti, necessariamente compiersi al momento dell’emanazione dell’ingiunzione di demolizione, bensì nel provvedimento successivo con il quale viene accertata l’inottemperanza e si procede all’acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Passarelli di Napoli &#8211; Est. Ciconte</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3086 del 2022, proposto da<br />
Luigi Giardino, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Bonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– dell’ingiunzione a demolire del Comune di Napoli, Area Urbanistica – Servizio Antiabusivismo e condono edilizio – Settore antiabusivismo edilizio – Disposizione dirigenziale n. 20/A del 24 febbraio 2022 – Contenzioso Amministrativo 519/2021, notificata al ricorrente in data 4 aprile 2022</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso, per quanto occorra, i verbali di sopralluogo n. PG/2021/613269 del 12.8.21 (sopralluogo dell’11.8.21) e n. PG/2022/22926 del 18.1.22 (sopralluogo del 17.1.22);</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4<em>-bis</em>, c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 luglio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Comune di Napoli, ai sensi dell’art.31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (testo unico edilizia), ha ordinato al ricorrente la demolizione delle opere abusivamente eseguite su un immobile di sua proprietà ed il ripristino dello stato dei luoghi, in relazione alle seguenti costruzioni: “<em>1. Struttura di circa 700 mc con travi e pilastri in acciaio posta sul lato interno del cortile. 2. Manufatto su due livelli di mt. 2 per mt. 10 di circa 120 mc realizzato all</em><em>’</em><em>interno del vano garage. 3. Tettoia a forma di L di circa 15 mq.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso tale atto, il ricorrente ha proposto il ricorso oggi in esame, affidato ai seguenti motivi in diritto:</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. “<em>Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione degli artt.6, 6bis, 10, 22, in relazione agli artt. 31 e 33 D.P.R. n.380/01 – Eccesso di potere per carenza e/o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – manifesta illogicità – perplessità in ordine al potere effettivamente esercitato – carenza di motivazione ed istruttoria – manifesta illogicità e contraddittorietà – altri profili – sviamento di potere</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. “<em>Violazione e falsa applicazione dell</em><em>’</em><em>art.3, comma 1 e dell</em><em>’</em><em>art.6 D.P.R. n.380/01 – Violazione e falsa applicazione degli artt.10, 22 e 31 D.P.R. 380/01 in relazione agli artt. 31, 33 e 37 D.P.R. cit. – Violazione art.2, comma 1, l.r. Campania 28.11.2001, n.19 – Violazione delle norme di attuazione del P.R.G. vigente nel Comune di Napoli dettate per la zona agricola B – Sottozona Bb – Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di motivazione e d</em><em>’</em><em>istruttoria – manifesta illogicità – carenza di pubblico interesse – altri profili</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. “<em>Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell</em><em>’</em><em>art.21 septies della l.241/90 nel testo mod. dall</em><em>’</em><em>art.14 L. 11.2.2005 n.15 e violazione dell</em><em>’</em><em>art.31 del D.P.R. 6.6.01 n.380 sotto altro profilo – violazione degli artt.24 e 113 Cost. – Carenza di motivazione e di istruttoria – Genericità – ancora più subordinatamente: illegittimità costituzionale dell</em><em>’</em><em>art.31 D.P.R. cit.</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. “<em>Violazione degli artt. 7-13 l. 07.08.90, n.241 come mod. dalla l.n. 15/05 – Violazione dl giusto procedimento – Eccesso di potere per perplessità – Carente istruttoria – Difetto assoluto di motivazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Comune, ritualmente intimato, si è costituito, resistendo al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All’udienza di merito straordinaria del 16 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Ciò premesso, il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">6. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, data la loro stretta connessione logico-giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente sostiene che le opere oggetto dell’ordine di demolizione non siano sanzionabili ai sensi dell’art.31 del testo unico edilizia, in quanto eseguite sul patrimonio edilizio preesistente, per le quali non è richiesto il permesso di costruire, costituendo intervento “<em>che comporta l</em><em>’</em><em>applicazione della sanzione prevista dall</em><em>’</em><em>art.37, ovvero, in subordine, dall</em><em>’</em><em>art.33 D.P.R. cit., ma giammai può comportare l</em><em>’</em><em>applicazione di quella di cui all</em><em>’</em><em>art.31</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, in relazione alle opere contestate, assume che, rispetto alla primo, si tratti di “<em>un manufatto realizzato all</em><em>’</em><em>interno di un cortile preesistente, con struttura costituita da </em><em>“</em>travi e pilastri in acciaio<em>”, per una cubatura di circa 700 mc, che corrisponde a quella preesistente dello stesso cortile chiuso</em>”; rispetto alla seconda, di “<em>un manufatto che, ancorch</em><em>é </em><em>realizzato su due livelli, sfrutta, per tutta la sua altezza, la cubatura del preesistente immobile, essendo </em><em>“</em>realizzato all’interno del vano garage”; quanto, infine, alla terza, di “<em>una tettoia a forma di </em><em>“</em>L<em>” di circa 15 mq., che non aggiunge alcun volume o superficie a quelli preesistenti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, pertanto, le riferite opere rientrano nell’attività edilizia libera o, al più, nel regime della CILA o della SCIA., non richiedendo, pertanto, il preventivo rilascio del permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò discende la illegittimità della ingiunzione gravata.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Le censure sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato si fonda sui verbali di sopralluogo effettuati dagli Agenti della Polizia locale.</p>
<p style="text-align: justify;">In occasione del primo, risalente all’11 agosto 2021, gli Agenti della Polizia locale avevano constatato la realizzazione di “<em>-Una struttura di circa 700 mc con travi e pilastri in acciaio posta sul lato interno del cortile. I sopralluoghi hanno dettagliato che tale struttura, realizzata senza titolo autorizzativo, ha creato un solaio intermedio in lamellare portante con getto cementizio, coprendo un’area di circa 100 mq, con una seconda copertura a falda unica in lamiera ondulata e una struttura in legno lamellare di circa 200 mq. Una successiva verifica ha riscontrato l’ampliamento del volume e l’installazione di montacarichi. – Un manufatto su due livelli di mt. 2 per mt. 10 di circa 120 mc realizzato all</em><em>’</em><em>interno del vano garage. Anche per questo manufatto, i sopralluoghi hanno accertato la realizzazione in assenza di titolo, con una struttura a due livelli di 2m x 10m che sfrutta la cubatura preesistente, con lavori che includono muri in termoblocchi e l’espansione di una parete preesistente</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In occasione del sopralluogo effettuato l’11 novembre 2021, gli Agenti, dato atto che le riferite opere erano state “<em>poste in sequestro in data 11 agosto 2021 e che per le stesse opere risulta essere stata emessa Ordinanza di convalida di sequestro datata 16 agosto 2021</em>”, hanno riscontrato “<em>un avanzamento dei lavori ponendo lo stesso in sequestro successivamente convalidato in data 11 novembre 2021</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, con sopralluogo del 17 gennaio 2022, i predetti hanno riscontrato “<em>in violazione dei sigilli, un ulteriore avanzamento dei lavori</em>” e la realizzazione di una ulteriore nuova opera consistente in “<em>una tettoria in materiale ligneo a forma di </em><em>“</em><em>L” di lunghezza pari a m 15 x m 3 di altezza a falda unica spiovente</em>”, provvedendo così ad un nuovo sequestro.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali opere non possono qualificarsi come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, né come opere soggette a CILA o SCIA, sicché appare corretta la inclusione delle stesse fra gli interventi subordinati a permesso di costruire, ai sensi dell’art.10 testo unico edilizia e, quindi, alla sanzione di cui al successivo art.31, disposta con il provvedimento gravato, ove si riscontri l’assenza del titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla prima delle tre opere oggetto di ingiunzione, si tratta, infatti, della realizzazione di una struttura in acciaio di circa 700 mc all’interno di un cortile, con creazione di solai intermedi e aumento di volume che, come condivisibilmente rilevato dal Comune resistente, costituisce chiaramente una nuova costruzione o una ristrutturazione edilizia pesante che comporta un aumento di volumetria e di superficie utile, con significativa alterazione della sagoma dell’edificio preesistente e del carico urbanistico che necessita di permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso è a dirsi per la seconda delle opere suddette, che ha visto la trasformazione del vano garage con la realizzazione di un manufatto su due livelli di circa 120 mc con l’utilizzo di termoblocchi e l’ampliamento di pareti, con conseguente modifica di sagoma e volume.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, quanto alla tettoia a forma di “<em>L</em>” di mq 15 – che, per estensione e destinazione, non rientra fra nell’attività edilizia libera – deve evidenziarsi che le opere abusive non possono considerarsi atomisticamente, in modo separato e distinto, dovendosi, di contro, considerare unitariamente la natura abusive di esse.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli interventi contestati, nella loro considerazione necessariamente unitaria, creano, indubbiamente, nuovi volumi, incidendo in modo stabile sul territorio, in tal modo, necessitando del permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">Né possono ricondursi nell’ambito della manutenzione straordinaria, che presuppone la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie, non certo la creazione di nuova volumetria (Cons. Stato, VI, 9 giugno 2023, n.5659).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il tentativo di ricondurre gli interventi in questione nell’ambito della ristrutturazione edilizia non risulta condivisibile, dal momento che quest’ultimo intervento, laddove in ipotesi preveda anche un incremento di volume, necessita, in ogni caso, del permesso di costruire (Cons. Stato, VI, 9 giugno 2023, n.5659).</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento, laddove omette di “<em>indicare l</em><em>’</em><em>esatta entità dei beni soggetti ad acquisizione, con la necessaria analitica indicazione dei dati catastali e della quantità (mq., mc., ecc.) delle opere da acquisire e dell</em><em>’</em><em>area pertinenziale assoggettata ad acquisizione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, ha, infatti, precisato che l’errata o incompleta indicazione dell’area di sedime non influisce sulla legittimità dell’ordinanza; l’individuazione dell’area di pertinenza della “<em>res abusiva</em>” non deve, infatti, necessariamente compiersi al momento dell’emanazione dell’ingiunzione di demolizione, bensì nel provvedimento successivo con il quale viene accertata l’inottemperanza e si procede all’acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune (<em>ex plurimis</em>, TAR Campania, VIII, 18 novembre 2024, n. 6313).</p>
<p style="text-align: justify;">8. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt.7-13 della legge 7 agosto 1990, n.241, lamentando la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Il motivo è infondato, dovendosi fare applicazione della norma dettata dall’art.21-octies, comma 2, della legge n.241 del 1990, laddove prevede che “<em>Il provvedimento amministrativo non è </em><em>[</em><em>…] annullabile per mancata comunicazione dell</em><em>’</em><em>avvio del procedimento qualora l</em><em>’</em><em>amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto già dedotto nel corso dell’esame dei precedenti motivi di ricorso dimostra, infatti, che il contenuto del provvedimento gravato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sicché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non può comportare l’annullamento dell’atto gravato.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione che non può essere accolta la richiesta di refusione dei c.d. “<em>oneri riflessi</em>”, trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, il cui pagamento non può essere posto a carico della parte soccombente (Cass. civ., sez. II, 15 marzo 2023, n. 7399, richiamata da Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 2025, n.4955, e sez. V, 4 giugno 2024, n. 5002).</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del Comune resistente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Grazia D’Alterio, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Ciconte, Referendario, Estensore</p>
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		<title>Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamneto-dellinformativa-interdittiva-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 07:58:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamneto-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Aggiornamento &#8211; Prefetto &#8211; Istruttoria &#8211; Motivazione. In materia di ambito dell’istruttoria cui è chiamato il Prefetto in sede di aggiornamento di una precedente informativa interdittiva, va ribadito che nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi di applicabilità delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamneto-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Aggiornamento &#8211; Prefetto &#8211; Istruttoria &#8211; Motivazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In materia di ambito dell’istruttoria cui è chiamato il Prefetto in sede di aggiornamento di una precedente informativa interdittiva, va ribadito che nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi di applicabilità delle meno afflittive misure di cui all’articolo 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, debba predicarsi la sussistenza in questi casi di un maggior onere motivazionale, non essendo sufficiente ridurre l’assolvimento di tale onere al solo rinvio alla persistenza degli elementi indiziari posti a base dell’originaria informativa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Sorrentino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2089 -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria La Mantia, Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lipani in Napoli, piazza Carità, 32;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;<br />
Comune di Ottaviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Raffaele De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) del provvedimento del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. -OMISSIS-, trasmesso con l&#8221;atto sub b), contenente la comunicazione che nei confronti della ricorrente “allo stato, sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) della nota dell&#8221;U.T.G. di Napoli prot. n. -OMISSIS-, con cui è stato trasmesso il provvedimento sub a);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia n. -OMISSIS-, non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) se e per quanto occorra, della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri n. -OMISSIS- e della nota del Gruppo CC di Torre Annunziata n. -OMISSIS-, e della nota prot. -OMISSIS-, richiamate nell&#8221;atto sub a) e non conosciute; nonché</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) del provvedimento del Responsabile del VII settore del Comune di Ottaviano – S.U.A.P., prot. -OMISSIS- con cui, sul presupposto dell&#8217;avvenuta adozione dell&#8221;atto impugnato in epigrafe sub a) è stata disposta la cessazione degli effetti della S.C.I.A., protocollo REP PROV -OMISSIS-, e conseguentemente la sospensione <i>ad horas </i>dell’attività e la contestuale chiusura dell&#8217;attività stessa e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 1/5/2024: </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per l&#8217;annullamento anche del verbale della Polizia Municipale di Ottaviano -OMISSIS-, mediante il quale è stata accertata la mancata ottemperanza al predetto provvedimento, diffidando la ricorrente alla non prosecuzione dell&#8217;attività ed avvertendo che “<i>in caso di prosecuzione dell&#8221;attività entro 3 giorni dalla notifica/contestazione del presente atto si procederà alla chiusura coattiva mediante apposizione di sigilli</i>”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente nel ricorso n. RG 2089/2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Prefettura di Napoli e di Comune di Ottaviano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. – È controversa, nel presente giudizio, la legittimità del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS-emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli, avente quale destinataria la società ricorrente, nonché del conseguente provvedimento n. -OMISSIS- del Comune di Ottaviano, che ha disposto la cessazione degli effetti della S.C.I.A., la sospensione <i>ad horas</i> e la contestuale chiusura dell’attività della società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. – L’impugnato provvedimento prefettizio fa seguito all’istanza di aggiornamento presentata -OMISSIS- dalla società ricorrente, attinta, -OMISSIS-, da interdittiva antimafia della medesima Prefettura sul presupposto della frequentazione, attestata da numerosi controlli, dei soci -OMISSIS- con soggetti gravati da diversi precedenti penali e collegati a clan camorristici che operano nel mercato ortofrutticolo di Marano (mercato che, in seguito a complesse attività di indagine, è risultato sotto l’egemonia del clan -OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. – La qui impugnata interdittiva -OMISSIS- sarebbe viziata, ad avviso della società ricorrente:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, avendo il Prefetto illegittimamente omesso di fare applicazione delle garanzie partecipative (motivo <i>sub</i> I);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per la ritenuta inconsistenza del quadro indiziario, rimasto “<i>cristallizzato</i>” all’interdittiva -OMISSIS-, avendo il Prefetto – argomenta la ricorrente – omesso ogni dovuta rivalutazione e ignorato decisive circostanze sopravvenute, obliterando le rilevanti iniziative poste in essere nell’ambito dell’organizzazione e della <i>governance</i> societaria, volte a garantirne una amministrazione del tutto slegata dalla proprietà (motivo <i>sub</i> II);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; infine, per avere il Prefetto di Napoli immotivatamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 94 <i>bis </i>d.lgs. 159/2011 (motivo <i>sub</i> III).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza; si è costituito anche il Comune di Ottaviano, che ha rivendicato la natura meramente conseguenziale, rispetto alla presupposta interdittiva prefettizia, della disposta cessazione dell’attività della società ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. – L’udienza di discussione è stata rinviata in attesa della definizione dei procedimenti, relativi alle informative “<i>a cascata</i>” derivanti dal provvedimento impugnato, aventi ad oggetto istanza ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011 dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, procedimenti definiti in primo grado con i decreti n. -OMISSIS-con i quali è stata respinta la domanda di commissariamento, avendo ritenuto il Tribunale – come già avvenuto in passato per la ricorrente – il “<i>difetto dell’evidenziato significativo presupposto concernente il concreto pericolo di inquinamento mafioso e stante la conseguente impossibilità di ravvisare, comunque, profili di occasionalità di un’agevolazione mafiosa che nella specie non si ritiene possa essere in concreto comunque ritenuta sussistente</i>” (in data 5 maggio 2025 la ricorrente ha depositato i decreti -OMISSIS- della Corte d’appello di Napoli, che ha confermato i decreti impugnati).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. – Accolta l’istanza di tutela cautelare limitatamente all’impugnato provvedimento del comune di Ottaviano (ordinanza n. 1027/2024), all’udienza pubblica del 7 maggio 2025, in vista della quale la società ricorrente e il comune di Ottaviano hanno depositato memorie e documenti, la controversia è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. – Il motivo <i>sub</i> I è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. – L’omissione del contraddittorio procedimentale è inidonea, ad avviso del Collegio, a viziare l’interdittiva, che nel caso in esame segue di appena due mesi l’istanza di aggiornamento, nella quale ultima la società odierna ricorrente aveva già diffusamente rappresentato alla Prefettura i valorizzati “<i>fatti sopravvenuti</i>” posti a sostegno del chiesto riesame – la misura di <i>self cleaning</i> costituita dalla nomina -OMISSIS- quale amministratore non socio, l’adozione di un puntuale Modello Organizzativo e di Gestione <i>ex</i> d.lgs. n. 231/01 e, soprattutto, il Decreto n. -OMISSIS- del Tribunale della Prevenzione di Napoli, che aveva ritenuto non sussistente uno stato di pericolo di infiltrazione mafiosa né alcuna agevolazione mafiosa, ancorché occasionale, a carico della ricorrente, per l’effetto respingendo l’istanza di ammissione al controllo giudiziario – sopravvenienze che, come si ricava dalla lettura dell’interdittiva impugnata, la Prefettura ha tenuto presenti e, seppure parzialmente, ha criticamente vagliato (si v. in particolare il verbale G.I.A. n. -OMISSIS- quanto al nuovo assetto gestionale della società).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. – <i>Ex post</i>, del resto, va stigmatizzato che parte ricorrente non è stata in grado di addurre, in giudizio, alcun elemento informativo ulteriore rispetto a quelli che supportano l’istanza di aggiornamento, già conosciuti dall’Autorità prefettizia, sicché il paventato <i>vulnus</i> delle garanzie partecipative e defensionali assume, negli effetti, una consistenza meramente formalistica al punto che si ricade, ad avviso del Collegio, in uno di quei casi in cui è ammessa la deroga all’obbligo di comunicazione <i>ex</i> art. 92 d.lgs. n. 159/2011 in applicazione, in particolare, del principio della dequotazione dei vizi formali di cui all’articolo 21-<i>octies </i>L. n. 241/90, che opera anche con riferimento ai procedimenti di che trattasi (si v. Cons. Stato, Sez. III, n. 3082/2025) e che consente di legittimamente omettere il contraddittorio laddove siffatta interlocuzione con la parte destinataria della misura di rigore risulti ininfluente sulla decisione finale se non propriamente ridondante e idonea a rallentare l’adozione della misura di prevenzione (si v. Cons. Stato, Sez. III, n. 2762/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. – È dunque scevra da profili di irragionevolezza (o pretestuosità), contrariamente a quanto affermato in ricorso, la motivazione, analitica e specifica, con cui l’autorità Prefettizia (e prima ancora il G.I.A.) ha giustificato, dandone conto nel corpo del provvedimento, la scelta di pretermettere l’adozione di misure partecipative all’iter procedimentale, scelta fondata sul condivisibile presupposto, in buona sostanza, della esaustività e attualità del quadro istruttorio disponibile (“aggiornato”, come detto, dalla stessa ricorrente appena due mesi prima, nell’istanza di riesame), sulla cui base sviluppare il ragionamento inferenziale sulla sussistenza (o meglio sulla persistenza) del rischio di infiltrazioni camorristiche idonee a condizionare la società ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. – Coglie nel segno, invece, il motivo <i>sub</i> III.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. – Si è di recente precisato, in materia di ambito dell’istruttoria cui è chiamato il Prefetto in sede di aggiornamento di una precedente informativa interdittiva, che “<i>nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi di applicabilità delle meno afflittive misure di cui all’articolo 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, debba predicarsi la sussistenza in questi casi di un maggior onere motivazionale, non essendo sufficiente ridurre l’assolvimento di tale onere al solo rinvio alla persistenza degli elementi indiziari posti a base dell’originaria informativa</i>” (Cons. Stato, Sez. III, n. 5956/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. – Date le superiori premesse, ritiene il Collegio che nella fattispecie dedotta il provvedimento impugnato non risulti conforme all’indicato parametro normativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2.1. – Il provvedimento prefettizio contiene, sul punto, una motivazione <i>per relationem</i>, essendosi limitato ad affermare di condividere “<i>le considerazioni espresse con lo stesso verbale</i> [G.I.A. n.-OMISSIS-, cit.] <i>circa l’assenza dei presupposti richiesti per l’attivazione delle procedure di cui agli artt. 92, comma 2 bis e 94 bis del codice antimafia</i>”; il verbale G.I.A., dal canto suo, esclude l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis <i>cit</i>. con formula stereotipata e del tutto astratta (“<i>in quanto gli elementi di fatto sopra riportati non appaiono suscettibili di esaurirsi nel tempo e depongono per la attualità e la continuità della sussistenza di un concreto pericolo di agevolazione non occasionale della criminalità organizzata nonché di collegamenti continuativi nel tempo con i gruppi camorristici di riferimento da parte della società in esame, in quanto la proprietà è rimasta in capo ai -OMISSIS- con la conseguente ragionevole esclusione di una reale possibilità di stabile riduzione in bonis della impresa stessa</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2.2. – Tale motivazione – nella quale alcuna considerazione è riservata alle risultanze del procedimento per l’applicazione del controllo giudiziario <i>ex</i> art. 34 <i>bis</i>compendiate nel <i>cit</i>. decreto reiettivo -OMISSIS- del Tribunale penale di Napoli – risulta carente rispetto allo <i>standard</i> sopra delineato, in quanto si limita ad una affermazione sostanzialmente di principio, che non dà conto di una effettiva attualizzazione della valutazione restando ancorato, il giudizio dell’Autorità, all’elemento della “<i>permanenza nell&#8217;assetto societario dei fratelli -OMISSIS-, per cui la società continua ad avere anche attualmente una conduzione a carattere familiare</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3. – Risulta dunque fondato, nei termini sopra precisati, assorbito quant’altro, il motivo di gravame che deduce l’insufficienza, sul punto, del vaglio compiuto dall’Autorità prefettizia, con conseguente vizio istruttorio e motivazionale dell’interdittiva, e, per l’effetto, annullamento per tale ragione del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. – Da tanto deriva, altresì, l’illegittimità, in via derivata, del provvedimento del comune di Ottaviano, che logicamente presuppone l’impugnata interdittiva, sulla quale interamente si fonda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. – Le spese, attesa la delicatezza e la complessità della materia, possono essere compensate tra le parti costituite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti depositati in data 1 maggio 2024, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento interdittivo della Prefettura di Napoli n. -OMISSIS- e il provvedimento del Comune di Ottaviano n. -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamneto-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 17:24:10 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89844</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Accertamento del Tribunale di sorveglianza &#8211; Rilevanza. Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, possibile in quanto rientrante nello spazio esegetico dell’art. 34 bis del TUA, imporrebbe, invece, di adottare una soluzione coerente con il principio di ragionevolezza, che non potrebbe ammettere che un’impresa, per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Accertamento del Tribunale di sorveglianza &#8211; Rilevanza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, possibile in quanto rientrante nello spazio esegetico dell’art. 34 bis del TUA, imporrebbe, invece, di adottare una soluzione coerente con il principio di ragionevolezza, che non potrebbe ammettere che un’impresa, per la quale il Tribunale della prevenzione non ravvisi nemmeno la soglia dell’occasionalità del pericolo di condizionamento mafioso, finisca per essere assoggettata ad un regime inibitorio più pregiudizievole di altre imprese per le quali una tale condizionamento, quanto meno nella forma dell’occasionalità, venga invece ravvisato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Esposito</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Esposito</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: justify;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3194 del 2025, proposto da:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <i>ex lege</i> in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, pronunciandosi sull’istanza di aggiornamento avanzata il -OMISSIS-, ha ritenuto sussistenti a carico della Società ricorrente i tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del C.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) dei verbali del GIA del-OMISSIS- (non conosciuto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) per quanto occorrer possa, delle note prefettizie n. -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che, con sentenza di questa Sezione del 15/10/2024 n. 5409, venivano accolti i motivi aggiunti avverso il diniego prot. -OMISSIS- dell’istanza di aggiornamento dell’interdittiva del -OMISSIS-, stante la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, di cui all’art. 92, comma 2-<i>bis</i>, del d.lgs. n. 159/2011;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenziato che l’impugnato provvedimento -OMISSIS-, che vi fa seguito, reitera i fattori di controindicazione già posti a fondamento dell’originaria interdittiva e del diniego dell’istanza di aggiornamento, valutando che la menzionata sentenza n. 5409/2024 ha avvalorato il quadro indiziario riscontrato dalla Prefettura (accogliendo &#8211; come detto &#8211; i motivi aggiunti, esclusivamente per l’aspetto dell’omissione del contraddittorio procedimentale), così motivando:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&lt;&lt;<i>ad esito della ricognizione istruttoria, le Forze dell’Ordine hanno confermato i medesimi elementi che hanno determinato l’adozione della interdittiva -OMISSIS-, non essendo intervenuti &#8211; né peraltro evidenziati dalla società &#8211; elementi di novità rispetto all’impianto di quel provvedimento. Infatti, le valutazioni già effettuate dal GIA sulla società non possono ritenersi disattese o superate da elementi di novità sostanziale, in quanto la parte nell’istanza di aggiornamento ha richiamato soltanto l’intervenuta sentenza del Tribunale di Prevenzione. Va considerata altresì la completa autonomia tra le due procedure &#8211; quella amministrativa che ha condotto all’adozione dell’interdittiva -OMISSIS- confermata dal Tar e quella del Tribunale di Prevenzione, procedure che, come &#8211; ex multis &#8211; da sentenza Cassazione 23330 del 13/05/2021, non sono reciprocamente dipendenti, dispiegando ciascuna i propri effetti indipendenti (vedi da ultimo da ultimo Cassazione V n. 7090 del 20/02/2025 che ribadisce il principio del doppio binario tra cognizione del giudice della prevenzione e determinazione amministrativa antimafia)</i>&gt;&gt;;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Posto in rilievo che, con decreto n. -OMISSIS-, il Tribunale di Napoli &#8211; Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione rigettava l’istanza della Società ricorrente di ammissione al controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-<i>bis</i> del d.lgs. n. 159/2011, mancandovi il presupposto, per “<i>l’assenza della relazione (anche pregressa) tra azienda ed organizzazione criminale esterna</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che, indiscussa l’autonomia dell’accertamento del Prefetto, a fronte di elementi del tutto contrastanti l’Autorità amministrativa che si sia arrestata al dato della figura di -OMISSIS-, genitore dell’amministratore unico e ritenuto contiguo alla criminalità organizzata (in cui si sostanzia l’interdittiva) non può esimersi dal condurre la propria indagine sugli altri elementi che possono trarsi dalla valutazione del Tribunale della Prevenzione, approfondendo l’istruttoria attraverso le forze dell’ordine, per valutare i fattori di permeabilità mafiosa che possono desumersi (esemplificativamente) dal contesto di riferimento, dallo svolgimento e cointeressenze dell’attività di impresa, dai contatti e frequentazioni dei suoi esponenti, ecc.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, invero, che la connotazione della vicenda in esame pone in luce l’esigenza appena rappresentata, secondo un orientamento già valorizzato nella giurisprudenza di questa Sezione, ritenendo che: “<i>Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, possibile in quanto rientrante nello spazio esegetico dell’art. 34 bis del TUA, imporrebbe, invece, di adottare una soluzione coerente con il principio di ragionevolezza, che non potrebbe ammettere che un’impresa, per la quale il Tribunale della prevenzione non ravvisi nemmeno la soglia dell’occasionalità del pericolo di condizionamento mafioso, finisca per essere assoggettata ad un regime inibitorio più pregiudizievole di altre imprese per le quali una tale condizionamento, quanto meno nella forma dell’occasionalità, venga invece ravvisato</i>” (sentenza del 29/4/2020 n. 1588);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto che sono ravvisabili profili di probabile fondatezza del ricorso, per la censura sollevata sul punto, ed è altresì sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla cessazione dell’attività, per tali ragioni disponendo la sospensione dell’efficacia del impugnato provvedimento, ai fini dell’ulteriore riesame da parte della Prefettura, sulla base di quanto illustrato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che, avuto riguardo all’interesse pubblico esercitato, vanno compensate le spese di giudizio, fissando per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e sospende l&#8217;efficacia del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, nei termini illustrati in motivazione e agli effetti che ne conseguono sulla successiva attività demandata alla Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa per la trattazione del ricorso nel merito l&#8217;udienza pubblica del 28 gennaio 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente ordinanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario</p>
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		<item>
		<title>Sulla validità del contratto di avvalimento.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-validita-del-contratto-di-avvalimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 10:41:12 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89647</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-validita-del-contratto-di-avvalimento/">Sulla validità del contratto di avvalimento.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Art. 104, commi 1 e 3, d.lgs. n. 36/202 &#8211; Validità &#8211; Valutazione. Dal disposto dell’art. 104, commi 1 e 3, d.lgs. n. 36/2023,  si ricava agevolmente che la validità del contratto di avvalimento deve essere valutata ex se ed a prescindere dal legame</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-validita-del-contratto-di-avvalimento/">Sulla validità del contratto di avvalimento.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Art. 104, commi 1 e 3, d.lgs. n. 36/202 &#8211; Validità &#8211; Valutazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Dal disposto dell’art. 104, commi 1 e 3, d.lgs. n. 36/2023,  si ricava agevolmente che la validità del contratto di avvalimento deve essere valutata <em>ex se</em> ed a prescindere dal legame eventualmente in essere tra le parti (comma 1) e, ancora, che in taluni casi, ivi stabiliti, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria, in possesso di requisiti non trasferibili (comma 3). Da un lato il legame (o la sostanziale “<em>immedesimazione</em>”) tra l’ausiliario e la società aggiudicataria non refluisce in alcun modo sulla validità e sull’efficacia del contratto di avvalimento, potendo quest’ultimo “<em>essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti</em>” (comma 1 <em>cit</em>.); dall’altro, la messa a disposizione della società avvalente, effettiva e sostanziale, da parte dell’ausiliario, delle risorse indispensabili per l’esecuzione dell’appalto consegue, <em>naturaliter</em>, alla connotazione in senso “<em>operativo</em>” dell’avvalimento in questione (comma 3 <em>cit</em>.), nel quale l’ausiliario, come nella specie, si impegna a eseguire direttamente i servizi oggetto di avvalimento.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Sorrentino</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5802 del 2024, proposto da<br />
Bimdis S.r.l. Società di Ingegneria, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2CD319E79, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Maria Petrone, Francesca Cernuto, con domicilio eletto presso lo studio Luca Maria Petrone in Roma, piazza Paganica 13;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Santa Croce del Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ingcon S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marianna Cocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. e Patrimonio Reg. Gen. N. 295 – Reg. Sett. n. 81 del 18.10.2024 (doc. n. 2) con cui è stata disposta l’aggiudicazione della procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 per l’affidamento della “Progettazione e studi connessi dei lavori di mitigazione del dissesto e messa in sicurezza del territorio e contrade Colli Augusti e Coste Martinelli” CUP G68H200007500001 CIG B2CD319E79 al concorrente INGCON S.r.l. con un punteggio pari a 91,034 per un’offerta economica, al netto del ribasso del 4,50% di € 202.709,80, dei presupposti verbali nn. 1, 2, 3 e 4 nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione per nullità del contratto di avvalimento tra la INGCON e l’Ing. Narciso nonché, ove occorrer possa, per la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o invalidità del contratto di avvalimento stipulato tra la INGCON s.r.l. e l’Ing. Narciso e di tutti gli altri atti presupposti e consequenziali ancorché non conosciuti alla data del presente ricorso con contestuale domanda di risarcimento in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato ovvero di risarcimento per equivalente dei danni consequenziali all’annullamento degli atti sopra impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ingcon S.r.l. e di Comune di Santa Croce del Sannio;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – La Bimdis s.r.l., Società di ingegneria, seconda classificata, ha impugnato gli esiti della procedura di gara aperta <em>ex</em>art. 71 d.lgs. 36/2023 indetta dal Comune di Santa Croce del Sannio per l’affidamento della “<em>Progettazione e studi connessi dei lavori di mitigazione del dissesto e messa in sicurezza del territorio e contrade Colli Augusti e Coste Martinelli</em>”, aggiudicata alla Ingcon s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – Ne ha dedotto l’illegittimità articolando i due motivi di censura che seguono:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 d.lgs. 36/2023 nella parte in cui l’avvalimento è volto nel contempo a colmare la carenza del requisito tecnico professionale e di capacità economica nonché al miglioramento dell’offerta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 119 d.lgs. 36/2023, nonché dell’art. 8 d.lgs. 36/2023 e della normativa in tema di equo compenso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità del presupposto, illogicità, abnormità e travisamento del fatto.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente evoca – in sintesi – tre profili di criticità che minerebbero in radice la liceità e la validità del contratto di avvalimento sottoscritto, <em>ex </em>art. 104 d.lgs. 36/2023, tra la controinteressata Ingcon s.r.l. e l’Ing. Narciso, già amministratore unico e direttore tecnico della stessa società; sarebbe in tal senso “<em>censurabile la scelta dell’aggiudicataria di aver stipulato un unico contratto che ha natura di avvalimento operativo, finanziario e premiale</em>”,<em> </em>la circostanza<em> “che l’ausiliario si impegna ad eseguire tutte le relative prestazioni, senza che lo stesso sia stato indicato come subappaltatore e perciò ingenerando l’assoluta incertezza sull’effettiva identità dell’aggiudicatario</em>” e, da ultimo, la previsione contrattuale sul corrispettivo, “<em>talmente irrisorio da non poter qualificare il contratto come oneroso, non rinvenendosi nel contempo alcun interesse giuridicamente tutelabile in capo all’ausiliaria</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 104, 99 e 100 d.lgs. 36/2023 e dell’art. 6.2. del disciplinare. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione di cui all’art. 18.1 del disciplinare. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità del presupposto, illogicità, abnormità e travisamento del fatto</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente si sofferma sui requisiti di capacità tecnico professionale messi a disposizione dall’ausiliario e sulla verifica condotta, sul punto, dalla stazione appaltante, deducendo, in buona sostanza, che i progetti presentati sarebbero inidonei ai fini dell’avvalimento in quanto “<em>non verificati e validati</em>” e, comunque, del tutto insufficienti a giustificare, come invece verificatosi, l’assegnazione alla controinteressata del punteggio massimo pari a 30,00 punti (dovendo la stessa, in tesi, conseguire un punteggio pari a 0).</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Si sono costituiti in giudizio il comune di Santa Croce del Sannio e la società controinteressata, entrambe concludendo per l’infondatezza del ricorso, del quale hanno conseguentemente chiesto la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – Con ordinanza n. 2527/2024 la Sezione ha respinto l’istanza di tutela cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza del Cons. Stato, Sez. III, n. 30/2025, è stato respinto l’appello cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate.</p>
<p style="text-align: justify;">6. – All’udienza pubblica del 12 marzo 2025 la controversia è stata introitata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. – Il ricorso è insuscettibile di accoglimento per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso.</p>
<p style="text-align: justify;">8. – I profili di criticità evocati dalla ricorrente con il motivo <em>sub</em>I inficianti, a suo avviso, la validità del contratto di avvalimento sottoscritto dall’aggiudicataria, per un verso non trovano alcun riscontro nella relativa disciplina, meno restrittiva, ora contenuta nell’art. 104 del codice dei contratti pubblici, per altro verso si rivelano insussistenti alla luce degli orientamenti interpretativi maturati nella giurisprudenza amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. – Non merita condivisione, <em>in primis</em>, la tesi di parte ricorrente che enfatizza la “<em>assoluta incertezza sull’identità dell’esecutore reale dell’appalto</em>” per inferirne l’esclusione dell’aggiudicataria sul rilievo che l’avvalimento, a ben vedere, sarebbe “<em>teso ad una sostituzione tra l’aggiudicatario formale, individuato nella INGCON s.r.l., e l’esecutore effettivo, nella persona dell’ing. Narciso che assomma su di sé il ruolo di ausiliario nonché di amministratore unico e direttore tecnico dello stesso operatore economico concorrente</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. – Nemmeno, d’altro canto, vale a inficiare la legittimità del contratto di avvalimento – avente a oggetto i requisiti di capacità professionale riguardanti l’espletamento di precedenti servizi di ingegneria e architettura per un importo pari all’importo complessivo del valore stimato dei lavori e l’espletamento di due servizi di punta – la dedotta irrisorietà del corrispettivo in esso pattuito (“<em>il contratto di avvalimento reca l’impegno alla messa a disposizione dei requisiti e delle relative attrezzature, oltre all’effettuazione delle prestazioni direttamente da parte dell’Ing. Narciso, a fronte di un corrispettivo del tutto irrisorio pari ad € 1.000,00</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">9. – In senso contrario a siffatti rilievi – che censurano l’incertezza soggettiva sull’esecuzione dei lavori e la surrettizia sostituzione dell’aggiudicatario “<em>formale</em>” (per effetto dell’avvalimento) – va richiamato il disposto dell’art. 104, commi 1 e 3, d.lgs. n. 36/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. – Dalle norme si ricava agevolmente, infatti, che la validità del contratto di avvalimento deve essere valutata <em>ex se</em> ed a prescindere dal legame eventualmente in essere tra le parti (comma 1) e, ancora, che in taluni casi, ivi stabiliti, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria, in possesso di requisiti non trasferibili (comma 3).</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. – Da un lato il legame (o la sostanziale “<em>immedesimazione</em>”, come sostiene la ricorrente) tra l’ausiliario e la società aggiudicataria, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non refluisce in alcun modo sulla validità e sull’efficacia del contratto di avvalimento, potendo quest’ultimo “<em>essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti</em>” (comma 1 <em>cit</em>.); dall’altro, la messa a disposizione della società avvalente, effettiva e sostanziale, da parte dell’ausiliario, delle risorse indispensabili per l’esecuzione dell’appalto consegue, <em>naturaliter</em>, alla connotazione in senso “<em>operativo</em>” dell’avvalimento in questione (comma 3 <em>cit</em>.), nel quale l’ausiliario, come nella specie, si impegna a eseguire direttamente i servizi oggetto di avvalimento.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. – In conformità alle norme suindicate, pertanto, del tutto legittimamente con il contratto in esame la Ingcon s.r.l. si è avvalsa dei requisiti posseduti, <em>uti singulus</em>, dall’ing. Narciso (servizi eseguiti, fatturato, attrezzature), il quale, trattandosi di avvalimento esperienziale, si è anche impegnato nei confronti dell’offerente e della stazione appaltante ad eseguire direttamente i servizi che ne formano oggetto, e tanto in coerenza con l’esplicita previsione secondo cui ove l’avvalimento sia stipulato (<em>inter alia</em>) “<em>con un soggetto in possesso di titoli</em> […] <em>professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto</em>” allora “<em>i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria</em>” (art. 104, comma 3, <em>cit</em>.).</p>
<p style="text-align: justify;">10. – Diversamente da quanto prospettato dalla Bimdis s.r.l., poi, nessuna (ulteriore) incertezza sull’effettiva identità dell’aggiudicatario (o dell’esecutore) può derivare dalla mancata indicazione della persona dell’ausiliario nella dichiarazione di subappalto presentata dalla Ingcon s.r.l., nella quale – stigmatizza la ricorrente – le uniche due prestazioni per cui è fatta riserva di subappalto sono quella di geologo e quella di archeologo, senza alcun riferimento all’esecuzione di prestazioni da parte dell’ausiliario ing. Narciso.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. – La censura è priva di fondamento ove si consideri che l’ausiliario esegue le prestazioni in forza del contratto di avvalimento, con conseguente irrilevanza della dichiarazione di subappalto, contratto rispetto al quale è terzo estraneo, in disparte l’ulteriore rilievo che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza (cfr., <em>ex multis</em>: Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2020, n. 4252; Sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471; sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4299; sez. V, 30 giugno 2014 , n. 3288; Sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1224), la eventuale violazione delle norme in materia di subappalto incide soltanto sul divieto di ricorrere al subappalto stesso in fase di esecuzione della commessa, ove il concorrente, come nella specie, sia comunque in possesso dei requisiti di qualificazione onde poter eseguire i lavori oggetto di appalto (Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 2025 n. 1959).</p>
<p style="text-align: justify;">11. – Prive di pregio, altresì, le doglianze incentrate sull’irrisorietà del corrispettivo dell’ausiliario e, anche per tale via, sull’assenza di causa in concreto del contratto di avvalimento.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. – È vero, di contro, che la fattispecie contrattuale concreta è sussumibile, <em>de plano</em>, proprio nell’ipotesi tipizzata dal Legislatore nel nuovo Codice dei contratti (“[I]<em>l contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria</em>”), a mente della quale la normale onerosità dell’avvalimento deve essere valutata tenendo conto della “<em>reale</em>” controprestazione di cui in ultima analisi beneficia l’ausiliaria, in ipotesi non corrispondente (se non in misura minimale o addirittura simbolica) al compenso formalizzato nell’accordo, bensì consistente in utilità patrimoniali ricavabili <em>aliunde</em> e, pur sempre, collegate e discendenti dalla “<em>operazione economica</em>” complessivamente congegnata dalle parti, come accade nella specie, in cui vi è una sostanziale “<em>compenetrazione</em>” (legittima, come visto, <em>ex</em> art. 104, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. 36/2023; <em>cfr</em>. pure comma 12) tra ausiliario e impresa ausiliata, posto che l’ing. Pasquale Narciso, come emerge dalla lettura del contratto di avvalimento, è amministratore e direttore tecnico e, inoltre, socio (e come tale percettore dei relativi “<em>utili</em>”) con il 90% del capitale sociale della Ingcon s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">11.2. – È, dunque, chiaramente individuabile nel contratto di avvalimento un interesse patrimoniale dell’ausiliaria, interesse che può avere carattere diretto (cioè consistere in un’utilità immediata) o anche solo indiretto, purché effettivo (<em>ex multis</em> Cons. Stato, Sez. V, 24/10/2023, n. 9180), con conseguente infondatezza della complessiva censura qui scrutinata.</p>
<p style="text-align: justify;">12. – Va disattesa, da ultimo, anche l’argomentazione della ricorrente secondo cui non potrebbe “<em>darsi l’ipotesi in cui un unico contratto sia volto allo stesso tempo alla messa a disposizione dei requisiti e a migliorare l’offerta, e questo sarebbe stato di per sé sufficiente a rendere il contratto in contrasto con le previsioni recato dall’art. 104, comma 4, d.lgs. 36/2023 ovvero comunque nullo per assoluta incertezza dell’oggetto</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. – Sul punto, a escludere ogni paventata violazione dell’art. 104, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, soccorre, ad avviso del Collegio, il richiamo a quanto assai di recente ribadito in giurisprudenza a proposito dell’avvalimento cd. misto, essendosi osservato che “<em>l’articolo 104 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, abbia inteso ampliare e generalizzare, e non certo a restringere, gli spazi di ammissibilità del cosiddetto avvalimento premiale rispetto a quelli che, nel silenzio del Codice previgente, erano stati riconosciuti dalla giurisprudenza</em>” e che, come emerge “<em>dalle prime pronunce emesse nel vigore della nuova disciplina (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 28 maggio 2024, n. 4732)</em>, <em>mentre sotto il vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la giurisprudenza ammetteva la possibilità di avvalimento premiale (ossia finalizzato a migliorare l’offerta tecnica) solo qualora l’avvalimento al tempo stesso servisse anche a colmare una lacuna nei requisiti di partecipazione del concorrente, e non anche l’avvalimento premiale “puro”, ora anche quest’ultimo è ammesso: ne consegue che sarebbe logicamente fuori sistema e contrario alla ratio legis ritenere, contrariamente al passato, che oggi l’avvalimento premiale debba essere sempre e solo “puro” e debba invece escludersi l’avvalimento “misto”, già in precedenza pacificamente ammesso</em>” (si v. Cons. Stato, Sez. III, 11.4.2025, n. 3154).</p>
<p style="text-align: justify;">13. – Il motivo <em>sub </em>I, in conclusione, è complessivamente infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">14. – Analogamente è a dirsi quanto al motivo <em>sub </em>II.</p>
<p style="text-align: justify;">14.1. – L’assunto di parte ricorrente – che richiamandosi all’art. 42 del d.lgs. n. 36/2023 pretende, ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnico professionale, che essi si fondino su “<em>progetti verificati e validati</em>” – è smentito dal tenore letterale della legge di gara, che espressamente prescrive (§ 6.2.) che “[L]<em>a comprova del requisito è fornita mediante l’acquisizione dei certificati di corretta esecuzione del servizio</em>” (nella specie riguardante “<em>Progettazione e studi connessi dei lavori di mitigazione del dissesto e messa in sicurezza del territorio</em>”: § 2).</p>
<p style="text-align: justify;">14.2. – Nemmeno sussistono, ancora, le criticità dedotte dalla ricorrente a proposito delle certificazioni prodotte dalla Ingcon s.r.l. e rilasciate dalla Barone Costruzioni s.r.l., dalla Accornero s.r.l. e dal comune di Vitulano, risultando non concludenti ai fini della dimostrazione della pretesa inidoneità dei titoli spesi a integrazione del requisito, a fronte della allegazione di certificati concernenti l’avvenuta presentazione di progetti definitivi, i rilievi della ricorrente che rimarcano la mancata aggiudicazione della commessa nella quale il progetto è stato presentato (nel caso del certificato rilasciato dalla Barone s.r.l.), ovvero valorizzano la circostanza che la prestazione cui la progettazione era preordinata non “<em>sia stata regolarmente svolta</em>” (nel caso del certificato rilasciato dalla Accornero s.r.l.).</p>
<p style="text-align: justify;">14.2.1. – Analogamente, nemmeno può concordarsi con la tesi dell’inidoneità del certificato rilasciato dal comune di Vitulano siccome riferito alla presentazione di un progetto al quale risulta associata la dicitura “<em>istruttoria acquisizione pareri – progettazione esecutiva in corso</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve ribadirsi, infatti, come ben possa ritenersi utile a integrare il requisito la presentazione, come avvenuto anche nel caso del certificato rilasciato dal comune di Vitulano, di un progetto definitivo, e ciò tenuto conto dell’oggetto dell’appalto, cha attiene a “<em>Servizi Tecnici di Ingegneria e Architettura</em>” tra i quali, si ritiene, sono ricompresi finanche “<em>gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti dei committenti pubblici e privati, traendo conferma al riguardo dalla previsione di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, a mente del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori dei suddetti servizi</em> &lt;<em>che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico – amministrative e studi di fattibilità economico – finanziaria ad esse connesse</em>&gt;” (Cons. Stato, n. 8622 del 2022) (Cons. Stato, Sez. V, 18.7.2024, 6445).</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è dunque infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">15. – Per quanto osservato il ricorso va respinto, anche per ciò che riguarda le pretese risarcitorie azionate dalla ricorrente, la cui fondatezza è esclusa <em>in radice </em>dalla ravvisata insussistenza dei profili di illegittimità prospettati in ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">16. – Le spese seguono, come per legge, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del comune di Santa Croce del Sannio e della controinteressata Ingcon s.r.l., che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), da corrispondersi nella misura di un mezzo ciascuno, oltre accessori, come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-validita-del-contratto-di-avvalimento/">Sulla validità del contratto di avvalimento.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sui presupposti della dichiarazione di dissesto finanziario dei Comuni.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-della-dichiarazione-di-dissesto-finanziario-dei-comuni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:04:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-della-dichiarazione-di-dissesto-finanziario-dei-comuni/">Sui presupposti della dichiarazione di dissesto finanziario dei Comuni.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Comuni &#8211; Dissesto finanziario &#8211; Dichiarazione &#8211; Presupposti. La dichiarazione di dissesto finanziario non presuppone necessariamente una condizione di deficit strutturale ex art. 242 T.U.E.L. ma, piuttosto, una situazione di crisi finanziaria che non consente lo svolgimento dei servizi e delle funzioni essenziali; a fronte di tali presupposti nessun rilievo presenta</p>
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<p style="text-align: justify;">Enti locali &#8211; Comuni &#8211; Dissesto finanziario &#8211; Dichiarazione &#8211; Presupposti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione di dissesto finanziario non presuppone necessariamente una condizione di <em>deficit</em> strutturale <em>ex</em> art. 242 T.U.E.L. ma, piuttosto, una situazione di crisi finanziaria che non consente lo svolgimento dei servizi e delle funzioni essenziali; a fronte di tali presupposti nessun rilievo presenta l’accertamento della situazione di deficit strutturale dell’ente <em>ex</em> art. 242 d.lgs. n. 267 del 2000, la quale si basa su altri indici.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Palliggiano &#8211; Est. Sorrentino</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3458 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Marco Valentino, Nicola Esposito, Benito Mottola, Raffaele Esposito, Domenica Inviti, Renato Mottola, Stefania Giglio, Cristina Grimaldi, Luciano Palmiero, Luciano Sagliocco, Luciano Assunto, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Lusciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;<br />
Commissione Straordinaria di Liquidazione, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Mariniello, Augusto Abategiovanni, Filippo Ciocio, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</em></p>
<p style="text-align: justify;">a) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 5.5.2024, immediatamente esecutiva e pubblicata sull’Albo Pretorio il 12.5.2024, recante l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario dell’anno 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">b) della conseguente deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 5.5.2024, immediatamente esecutiva e pubblicata sull’Albo Pretorio il 7.5.2024, mercé la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Lusciano ai sensi dell’art. 246 del d.lgs. n. 267/2000;</p>
<p style="text-align: justify;">c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi, se e per quanto occorra, la deliberazione di G.C. n. 37 del 29.3.2024, l’avviso di convocazione prot. n. 8652/2024 e la nota prot. n. 9738/2024 (presupposti all’atto impugnato sub a), nonché la relazione prot. n. 8498 del 17.4.2024 del responsabile del settore finanziario e la relazione prot. n. 8510 del 17.4.2024 (verbale n. 3/2024) dell’organo di revisione sulle cause che hanno indotto al dissesto (presupposte all’atto impugnato sub b).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in data 11/9/2024:</em></p>
<p style="text-align: justify;">Avverso e per l’annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;">a) del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2024, adottato su proposta del Ministero dell’Interno, con cui, ai sensi dell’art. 252 del D.lgs. n. 267/2000, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del Comune di Lusciano, con i poteri di cui all’art. 253 del T.U.E.L.;</p>
<p style="text-align: justify;">b) della conseguente deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione, n. 1 del 5 agosto 2024, finalizzata all’insediamento della medesima, alla nomina del presidente e alla definizione del piano di lavoro;</p>
<p style="text-align: justify;">c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, benché non conosciuto dai ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lusciano e di Ministero dell’Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – Gli odierni ricorrenti hanno impugnato, con l’atto introduttivo del presente giudizio, la deliberazione n. 22 del 5/5/2024, con la quale il Consiglio Comunale di Lusciano ha approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario dell’anno 2023, e la deliberazione n. 23 del 5/5/2024, dichiarativa dello stato di dissesto <em>ex</em>art. 246 T.U.E.L.</p>
<p style="text-align: justify;">Con motivi aggiunti depositati in data 11/9/2024 hanno impugnato, per illegittimità derivata, il decreto del Presidente della Repubblica del 22/7/2024, con cui è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – L’approvazione del rendiconto per il 2023 (deliberazione n. 22) sarebbe illegittima, a dire dei ricorrenti, siccome avvenuta in violazione del termine dilatorio di 20 giorni cui al combinato disposto dagli artt. 227, c.2 T.U.E.L. e 127 del regolamento di contabilità: emergerebbe <em>per tabulas</em>, infatti, che la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, opportunamente integrata, sono state messe a disposizione dei consiglieri comunali “<em>non prima del 17.4.2024, a mezzo delle pec specificamente inviate</em>[…] <em>ovvero meno di venti giorni prima di entrambe le date indicate nell’avviso di convocazione (3-5 maggio) della delibera impugnata</em>” (motivo <em>sub</em>I).</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. – Quanto alla dichiarazione di dissesto finanziario (deliberazione n. 23), non ne sussisterebbero i presupposti, non versando l’ente comunale – eccepiscono i ricorrenti – “<em>in condizioni strutturalmente deficitarie</em>” a norma dell’art. 242 T.U.E.L. (motivo <em>sub</em> II); siffatta decisione del Consiglio comunale, anzi, si rivelerebbe “<em>frutto di una scelta politica sviata ed avulsa da circostanziati elementi di natura contabile e giuridica siccome ispirata da finalità strumentale</em>”, mal supportata dalla presupposta relazione dell’Organo di revisione e, in ogni caso, deficitaria sul piano istruttorio e motivazionale (motivo <em>sub</em> III).</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Si è costituito in giudizio il Comune di Lusciano, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per illegittimo cumulo di domande e difetto di legittimazione in capo ai ricorrenti e chiedendo, nel merito, comunque, la reiezione del complessivo gravame per infondatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – All’udienza del 6 novembre 2024, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate, la controversia è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso, con la conseguenza che è possibile prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune resistente in ossequio al principio della cd. ragione più liquida (si v., ad es., ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 25/08/2023, n.7962).</p>
<p style="text-align: justify;">6. – Non può essere accolta la tesi sulla quale poggia il motivo di ricorso <em>sub</em>I, cioè che i 20 giorni (almeno) che (<em>ex </em>artt. 227, c.2 T.U.E.L. e 127 reg. contab. com.le) devono precedere la seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto (tenutasi il 5 maggio 2024) decorrerebbero, nella specie, dalla notifica della nota di rettifica prot. 8495 del 17 aprile 2024 e non, invece, della precedente nota prot. n. 8124 del 12 aprile 2024, con la quale era stata (tempestivamente) trasmessa la relazione sul rendiconto dell’Organo di revisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. – L’assunto che l’integrazione del 17 aprile possa rivestire carattere “<em>novativo</em>” ovvero assumere rilevanza “<em>sostanziale</em>” ai fini della decorrenza del suddetto termine di 20 giorni, come preteso dai ricorrenti, è smentito <em>per tabulas</em> dalla lettura del contenuto della rettifica, concernente un profilo del tutto marginale nell’economia complessiva del parere reso dall’Organo di revisione, rimasto invariato nelle conclusioni, vale a dire la tabella – poi sostituita con le tabelle nn. 15 e 15 bis – contenuta a pag. 15 del parere, nella quale per errore materiale sono stati riportati degli importi non corrispondenti a quelli contenuti nel rendiconto a proposito dei residui attivi, sia con riguardo alle varie percentuali di riscossione indicate che rispetto agli importi riscossi, in relazione alle varie annualità indicate (<em>cfr</em>. all.ti nn. 3 e 4, dep. dal Comune il 24/9/2024).</p>
<p style="text-align: justify;">La censura <em>sub</em> I va pertanto disattesa.</p>
<p style="text-align: justify;">7. – Parimenti infondate si rivelano le censure mosse alla dichiarazione di dissesto finanziario (<em>sub</em>II e III e motivi aggiunti).</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. – Contrariamente a quanto argomentato <em>sub</em> II, la dichiarazione di dissesto finanziario non presuppone necessariamente una condizione di <em>deficit</em> strutturale <em>ex</em> art. 242 T.U.E.L. ma, piuttosto, una situazione di crisi finanziaria che non consente lo svolgimento dei servizi e delle funzioni essenziali; a fronte di tali presupposti nessun rilievo presenta l’accertamento della situazione di deficit strutturale dell’ente <em>ex</em> art. 242 d.lgs. n. 267 del 2000, la quale si basa su altri indici (si v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 17/12/2020, n. 8108).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. – Va rimarcata, sul punto, l’autonomia della valutazione sottesa alla dichiarazione di dissesto, che “<em>costituisce atto vincolato di adozione necessaria al ricorrere dei relativi presupposti, stabiliti dall’art. 244 d.lgs. n. 267 del 2000 e correlati a elementi d’incapacità funzionale dell’ente – il quale </em>«<em>non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili</em>»<em> – o di sua insolvenza finanziaria, «</em>esist[endo] nei confronti dell’ente <em>locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste»</em>”<em> </em>(Cons. Stato, V, 16 gennaio 2012, n. 143).</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. – Stante la ravvisata autonomia si palesa erroneo l’invocato “<em>principio logico di continenza</em>” e, dunque, non concludente il rilievo che il Comune non versi, secondo quanto asserito in ricorso, “<em>in condizioni strutturalmente deficitarie</em>” a norma dell’art. 242 T.U.E.L., con conseguente infondatezza del motivo <em>sub</em> II.</p>
<p style="text-align: justify;">8. – Quanto ai presupposti di legge del dissesto, ritenuti insussistenti (<em>sub</em>III), l’impugnata delibera (spontaneamente) adottata dall’organo deliberativo comunale resiste ai rilievi critici articolati da parte ricorrente, i quali non valgono a inficiarne la complessiva tenuta dell’impianto motivazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Non colgono nel segno la generica contestazione riferita all’ammontare del <em>deficit</em> di cassa – posto che i ricorrenti non offrono una diversa quantificazione – e la prospettata erroneità del calcolo della durata del possibile Piano di riequilibrio.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. – La durata di un eventuale Piano di riequilibrio è stata correttamente calcolata (in 15 anni e non in 20, secondo quanto ipotizzato dai ricorrenti), come affermato dalla difesa del Comune senza smentita sul punto, in relazione al piano di spesa per il 2022, cioè a dire – in conformità a quanto stabilito dall’art. 243<em>bis</em>. c. 5 bis, T.U.E.L. – con riferimento all’ultimo rendiconto approvato, ossia quello del 2022, non essendo disponibile quello relativo al 2023 (non ancora approvato).</p>
<p style="text-align: justify;">8.1.1. – Gli insistiti rilievi in ordine alla preferibilità e praticabilità del ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all’art. 243 bis TUEL – che sarebbe stata “<em>inopinatamente esclusa e ritenuto inadeguata tanto dal Responsabile dei Servizi finanziari quanto, in maniera acritica e superficiale, dal Collegio dei Revisore dei Conti</em>” – sono dunque inficiati da siffatta erronea impostazione di fondo.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1.2. – Senza considerare che, vincolata nella verifica dei requisiti materiali, la dichiarazione di dissesto è pur sempre frutto d’una scelta in parte discrezionale nell’alternativa rispetto alla procedura di riequilibrio pluriennale, stante la comunanza del presupposto finanziario con questa (<em>i.e.</em>, la situazione finanziaria dissestata quale “<em>causa</em>” di entrambe le procedure), salva la diversa prospettiva dei due rimedi, su cui perciò l’ente può operare una scelta, anche alla luce della situazione concreta in cui venga a trovarsi (cfr., al riguardo, la stessa Corte conti, SS.RR., 12 novembre 2020, n. 32/2020/EL).</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. – Quanto al profilo riguardante le carenze di cassa, poi, è irricevibile la doglianza che ne contesta la quantificazione facendo leva, tra l’altro, ai sensi di quanto è previsto dall’art. 195 T.U.E.L., sull’astratta utilizzabilità “<em>in termini di cassa delle entrate a destinazione vincolata, salvo l’obbligo di ripristinare i vincoli non appena vi sarà disponibilità di somme libere</em>”, impingendo l’attivazione della relativa facoltà in prerogative decisionali della P.A. ed essendo precluso, al giudice amministrativo, effettuare una valutazione delle scelte, anche omissive, come nella specie, operate dalla P.A. per eliminare o ridurre i servizi non essenziali ovvero per evitare o limitare lo stato di <em>deficit</em> finanziario (di recente si v. T.A.R. Napoli, sez. VIII, 7/1/2025, n. 111).</p>
<p style="text-align: justify;">9. – Quanto, da ultimo, al debito di euro 1.850.060,15 in favore della Regione Campania per omesso versamento dei canoni di depurazione, diversamente da quanto dedotto, per un verso appare irrilevante la circostanza che non si tratti di debito fuori bilancio ex art. 194, lett. e), posto che “<em>il </em>[…]<em>riconoscimento formale ex art. 194 d.lgs. n. 267 del 2000 non costituisce un presupposto della dichiarazione di dissesto, che esige esclusivamente, sul piano finanziario, l’incapacità di far fronte alla soddisfazione di crediti certi, liquidi ed esigibili</em>” rilevando, infatti, solo “<em>la situazione sostanziale di dissesto finanziario in cui il Comune si trovi, a prescindere dal formale riconoscimento delle passività (comunque) esistenti</em>” (Cons. Stato, Sez. V, 17/12/2020, n. 8108); per altro verso non può certamente assurgere a ragione di illegittimità della delibera, come invece sembra paventare parte ricorrente valorizzando il disposto dell’art. 30, comma 3, della L.r. n. 1/2012, la mancata negoziazione di siffatto debito residuo con la Regione, trattandosi di valutazioni e scelte che pertengono alla complessiva azione amministrativo-finanziaria dell’Ente e, quindi, alla sfera decisionale riservata della P.A., secondo quanto già in precedenza osservato.</p>
<p style="text-align: justify;">10. – Ne deriva, in conclusione, l’infondatezza del ricorso e, di riflesso, dei motivi aggiunti, incentrati sulla sola illegittimità derivata discendente dalle censure dedotte con il ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">11. – Le spese, regolate in dispositivo, come per legge, seguono la soccombenza slavo che nei rapporti con il Ministero dell’Interno, disponendosene in tal caso la compensazione.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">– rigetta il ricorso introduttivo;</p>
<p style="text-align: justify;">– rigetta i motivi aggiunti depositati in data 11/9/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del resistente comune di Lusciano, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge, mentre le compensa nei confronti del Ministero dell’Interno.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gianmario Palliggiano, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore</p>
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