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	<title>T.A.R. Calabria - Catanzaro - Sezione I Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Calabria - Catanzaro - Sezione I Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulle garanzie partecipative in materia di DASPO.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-garanzie-partecipative-in-materia-di-daspo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:08:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-garanzie-partecipative-in-materia-di-daspo/">Sulle garanzie partecipative in materia di DASPO.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; DASPO &#8211; Garanzie partecipative &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Omissione. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che in materia di DASPO, l&#8217;omissione della comunicazione di avvio del procedimento è legittima in ragione delle esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura, volta a scongiurare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-garanzie-partecipative-in-materia-di-daspo/">Sulle garanzie partecipative in materia di DASPO.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-garanzie-partecipative-in-materia-di-daspo/">Sulle garanzie partecipative in materia di DASPO.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; DASPO &#8211; Garanzie partecipative &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Omissione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza maggioritaria ritiene che in materia di DASPO, l&#8217;omissione della comunicazione di avvio del procedimento è legittima in ragione delle esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura, volta a scongiurare turbative dell&#8217;ordine pubblico.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Luce &#8211; Est. Di Martino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1921 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Salvatore Cerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">DEL PROVVEDIMENTO DASPO DEL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO (-OMISSIS- DEL 22.09.2021) NOTIFICATO IN DATA 23.09.2021-</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno-Questura di Catanzaro;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all&#8217;udienza straordinaria di smaltimento dell&#8217;arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Nell’ambito del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato – chiedendone l’annullamento – il provvedimento del 22.09.2021, con il quale la Questura di Catanzaro, a seguito dell’episodio verificatosi in data 04.09.2021, in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, presso il -OMISSIS-, ove veniva coinvolto il Presidente della -OMISSIS- -OMISSIS-, Dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, gli ha vietato “ di accedere agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio di campionato di serie A, B.C, lega pro e serie D, incluse tutte le categorie giovanili, eccellenza, promozione, 1°,2°,3° categoria e giovani dilettanti, coppe Nazionali ed Internazionali o partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette, ovvero tutti gli incontri di calcio, organizzati dalla F.I.G.C. …per la durata di anni 3 dalla notifica del provvedimento”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. A fondamento del ricorso, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità del gravato provvedimento per mancata comunicazione di avvio del procedimento, eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei fatti, violazione del principio di gradualità della misura e manifesta indeterminatezza in ordine all’esatta indicazione dei luoghi a cui viene inibito l’accesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Giusta ordinanza cautelare del 19/01/2022, n. -OMISSIS-, è stata respinta l’istanza di sospensione preliminarmente formulata perché carente del requisito del fumus boni iuris.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. All’udienza straordinaria di smaltimento tenuta da remoto in data 20 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Il ricorso è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Come noto, il DASPO costituisce una misura di prevenzione atipica applicabile ai soggetti ritenuti pericolosi per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, che può essere imposto non solo in caso di accertata lesione ma anche in caso di semplice pericolo per l&#8217;ordine pubblico, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2020, n. 2313).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento de quo ha, dunque, una «<i>funzione preventiva la cui applicazione prescinde dalla responsabilità penale dell&#8217;interessato, e consegue a fatti specifici indicati dalla legge. Funzione del provvedimento non è infatti sanzionare una condotta ma prevenire la commissione di futuri fatti illeciti. Essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l&#8217;ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità</i>» (<i>ex multis</i> T.A.R. Toscana, sez. II, 19 febbraio 2021, n. 264).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le valutazioni dell’amministrazione procedente, ivi compreso il giudizio di pericolosità sociale, si caratterizzano, quindi, per un’ampia «<i>discrezionalità, spettando all&#8217;Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell&#8217;inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza dei cittadini e l&#8217;interesse privato ad accedere liberamente negli stadi</i>» (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 19 gennaio 2023, n.157). Ne consegue che il provvedimento è legittimo qualora «<i>nella motivazione si dia atto di un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente</i>» (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 5 agosto 2020, n. 149).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che tale provvedimento «<i>non può essere sindacato in sede giurisdizionale nella misura in cui è motivato con riferimento alle specifiche circostanze che ne costituiscono il presupposto, peraltro, previste astrattamente dalla norma, giacché il potere esercitato dal Questore in tale materia si connota per una elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto e di salvaguardia delle esigenze di ordine pubblico, le quali rilevano non soltanto in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva ed in caso di pericolo anche soltanto potenziale di lesione. Alla natura cautelare e preventiva della misura consegue, invero, un&#8217;anticipazione della tutela alla soglia del pericolo, la quale comporta: a) che il DASPO può essere adottato anche a fronte di condotte meramente agevolatrici di situazioni di allarme o di pericolo; b) l&#8217;irrilevanza, ai fini dell&#8217;adozione del DASPO, delle vicende penali delle fattispecie di incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, in considerazione dell&#8217;autonomia dell&#8217;accertamento dei presupposti per la formulazione del giudizio prognostico di pericolosità. La natura preventiva della misura implica che anche comportamenti neutri, non univocamente connotati da violenza o da un esplicito incitamento alla violenza, possono essere posti alla base del giudizio prognostico di pericolosità, nei limiti della ragionevolezza, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e determinano il pericolo anche solo potenziale di lesione</i>» (<i>ex multis</i> T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 maggio 2024, n. 1053).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In <i>subiecta materia</i> l’Amministrazione di pubblica sicurezza valuta quindi autonomamente i fatti rispetto all&#8217;accertamento in sede penale, nel quale operano diversi criteri di giudizio, alla luce del principio dell&#8217;accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, sicché non può incidere sulla validità del DASPO l’avvenuta archiviazione del procedimento penale, anche se antecedente all’emanazione del provvedimento in quanto «<i>il parametro valutativo affidato alla p.a. non è condizionato al positivo vaglio penalistico sulle condotte, potendo una condotta non integrante una fattispecie di reato essere idonea a creare pericoli per l&#8217;ordine pubblico negli impianti sportivi, ovvero innescare condotte violente</i>» (<i>ex multis,</i> T.A.R. Veneto, sez. I, 22 febbraio 2018, n. 217).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento sia priva di pregio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.1. In primo luogo, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che «<i>in materia di DASPO, l&#8217;omissione della comunicazione di avvio del procedimento è legittima in ragione delle esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura, volta a scongiurare turbative dell&#8217;ordine pubblico</i>» (<i>ex multis</i> T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, 10 marzo 2025, n. 182).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.2. Senza contare che, nel caso di specie, l’amministrazione ha dato compiutamente atto della necessità di un celere intervento, posto che era necessario intervenire tempestivamente per impedire che il ricorrente potesse reiterare comportamenti analoghi a quello sopra descritto, in occasione o a causa delle successive manifestazioni sportive calcistiche, calendarizzate in campionato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Peraltro, l’istruttoria posta a base del provvedimento questorile risulta adeguata, coerente e immune da vizi logici, avendo l’Amministrazione proceduto ad un’articolata ricostruzione dei fatti sulla base di una pluralità di elementi convergenti – informative di polizia, rilievi fotografici, dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti – dai quali emerge la partecipazione attiva del ricorrente all’episodio di aggressione verificatosi in data 04.09.2021, in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, presso il -OMISSIS-, ai danni del vicepresidente e del presidente della -OMISSIS- -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Segnatamente, dalle immagini fotografiche sembra ragionevolmente evincersi, anche alla luce del principio del <i>“più probabile che non”, </i>che l’odierno ricorrente facesse pienamente parte del gruppo di n. 5 persone che si è introdotto nella terrazza del locale teatro dell’aggressione per dirigersi, insieme agli altri componenti del gruppo, al tavolo dei dirigenti della società -OMISSIS- -OMISSIS-, e rimanere colà durante per allontanarsi insieme agli stessi componenti solo dopo l’avvenuto episodio a danno dei due dirigenti dell’associazione calcistica e la conseguente reazione degli astanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale conclusione viene ad essere corroborata dalle dichiarazioni degli informatori – in particolare del Presidente della -OMISSIS- -OMISSIS- vittima dell’aggressione, che ha riferito di “<i>un gruppo di persone, circa sei o sette, giovani e adulti” che “si dirigeva con fare minaccioso verso il tavolo dove ero seduto</i>”, nonché di altri informatori, evidenziati negli atti processuali, che hanno dichiarato che “<i>I giovani che erano con (…) hanno spinto (…) sulla sedia, come se volessero farlo sedere e bloccarlo lì mentre (…) ha tirato un pugno a (…)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.1. Dunque, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il provvedimento impugnato non riporta solo comportamenti attribuiti al -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Infine, deve dichiararsi l’infondatezza anche dell’ultimo motivo, nella parte in cui il ricorrente si duole della violazione del principio di proporzionalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.1. Nel caso di specie, l’imposizione di una durata di tre anni, seppur non precipuamente motivata, si rivela proporzionata, ove si consideri la natura della condotta complessiva ascrivibile all’interessato, il quale, come si è visto, ha partecipato ad un’azione dai connotati violenti ai danni del vicepresidente e del presidente della -OMISSIS- -OMISSIS-, nel contesto di un episodio oggettivamente pregiudizievole per l’interesse pubblico e dal chiaro connotato di pericolosità sociale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.2. Prive di pregio si rivelano anche le deduzioni del ricorrente in ordine all’assenza di recidiva, considerato che, in tale caso, sarebbe stato irrogabile il DASPO per non meno di 5 anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.3. Né il provvedimento impugnato appare affetto da genericità, considerata la piena conformità dei provvedimenti impugnati alle disposizioni di cui al citato art. 6 della Legge n. 401/1989.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, dalla piana lettura dell’atto gravato, emerge che l’Amministrazione procedente ha indicato puntualmente le manifestazioni sportive a cui si applica il divieto in oggetto e ha specificato i luoghi interdetti all’accesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non può che condurre al rigetto del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rita Luce, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pierangelo Sorrentino, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Di Martino, Primo Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla differenza tra integrazione postuma della motivazione e meri chiarimenti difensivi.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-differenza-tra-integrazione-postuma-della-motivazione-e-meri-chiarimenti-difensivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:01:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90213</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-differenza-tra-integrazione-postuma-della-motivazione-e-meri-chiarimenti-difensivi/">Sulla differenza tra integrazione postuma della motivazione e meri chiarimenti difensivi.</a></p>
<p>&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Integrazione postuma della motivazione &#8211; Inammissibilità &#8211; Meri chiarimenti difensivi &#8211; Differenze. &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Integrazione postuma della motivazione &#8211;  Relazione integrativa &#8211; Inammissibilità. &#8211; Occorre distinguere tra l’integrazione della motivazione in corso di causa, quale prosecuzione non consentita del procedimento,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-differenza-tra-integrazione-postuma-della-motivazione-e-meri-chiarimenti-difensivi/">Sulla differenza tra integrazione postuma della motivazione e meri chiarimenti difensivi.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-differenza-tra-integrazione-postuma-della-motivazione-e-meri-chiarimenti-difensivi/">Sulla differenza tra integrazione postuma della motivazione e meri chiarimenti difensivi.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Integrazione postuma della motivazione &#8211; Inammissibilità &#8211; Meri chiarimenti difensivi &#8211; Differenze.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Integrazione postuma della motivazione &#8211;  Relazione integrativa &#8211; Inammissibilità.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; Occorre distinguere tra l’integrazione della motivazione in corso di causa, quale prosecuzione non consentita del procedimento, e i meri chiarimenti forniti tramite l’attività difensiva dei legali della parte pubblica, ritenuti sempre legittimi/ammissibili se diretti a meglio esplicitare le circostanze di fatto o le ragioni di diritto già espresse nella motivazione del provvedimento. In questo caso, infatti, non v’è attività procedimentale espletata oltre il tempo massimo consentito (e quindi integrazione postuma della motivazione), ma una attività difensiva diretta a incidere sul convincimento del giudice per indurlo a ritenere legittima la decisione assunta dall’amministrazione.</li>
<li>&#8211; Integra una fattispecie di integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo il deposito in giudizio di relazione che, lungi dal chiarire, in ordine a uno specifico aspetto, un aspetto deducibile dal provvedimento, ha inteso integrarlo inammissibilmente.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Mastrandrea &#8211; Est. Palmisano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2024, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria <em>ex lege</em> in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, della L.104/92 e succ. modif. e integrazioni, giusto Decreto n.-OMISSIS- del 03.10.2024, del Ministero dell’Interno, notificato il 7 ottobre 2024; nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente – premesso di essere -OMISSIS- dei Vigili del Fuoco, in servizio presso la Direzione Regionale VV.FF. Calabria di -OMISSIS- – ha riferito di aver presentato, in data 25.10.2023, istanza di assegnazione temporanea presso il Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. art.33, comma 5, della L.104/92, al fine di assistere con continuità, assiduità ed esclusività il proprio figlio, -OMISSIS-, soggetto percettore di assegno di accompagnamento, per il quale usufruisce dei permessi retributivi, ai sensi dell’art.3, comma 3. Ha inoltre riferito che il proprio nucleo familiare è composto da sè e dal figlio minore succitato mentre l’altro genitore, non convivente, è nell’impossibilità di assistere il figlio anche in ragione della sua attività di lavoratore autonomo. A fronte di ciò, l’amministrazione, previa comunicazione del preavviso di rigetto, ha respinto l’istanza “<em>in quanto il Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- non presenta tuttora disponibilità di un posto vacante in organico rispetto alla dotazione organica del ruolo degli -OMISSIS-</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha peraltro riferito di aver richiesto all’amministrazione di conoscere la pianta organica del comando e il numero di -OMISSIS- previsti, rispetto a quelli effettivamente presenti, senza aver avuto riscontro. Ha inoltre precisato di essere assente dal servizio dalla sede di appartenenza di -OMISSIS- sin dall’8 gennaio 2008, in quanto dislocata inizialmente presso la sede di -OMISSIS- fino al 31 dicembre 2013 e, successivamente, di aver goduto del periodo di astensione per maternità a rischio e, durante il quale è stata collocata (dall’8 gennaio 2015 fino al 9 gennaio 2022) presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-. A decorrere dal 24 gennaio 2022 è stata poi trasferita temporaneamente presso quest’ultima sede per gravi motivi personali fino al 15 settembre 2023 e, successivamente, fino a luglio 2024 ha goduto di vari periodi di malattia, permessi di congedo parentale e ferie. Dal 19 agosto 2024 fino al 30.01.2025 ha poi usufruito dei permessi di cui all’art. 42, comma 5 del D.Lgs n.151/2001 e succ. modif. e integrazioni, permessi ex L.104/92, alternati con ferie e malattia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha quindi impugnato il provvedimento di diniego al trasferimento temporaneo presso il Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Travisamento – Erronea interpretazione e Violazione dell’art.33, comma 5, della L.104/92 – Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e 37 Cost. – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, </em>essendosi l’amministrazione limitata a riferire l’assenza di posti vacanti, senza individuare soluzioni alternative.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione datrice di lavoro si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto della domanda, richiamando la normativa di riferimento e, in particolare, la legge 5 febbraio 1992, n. 104 laddove, all’art. 33, comma 5, stabilisce che il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo “<em>ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede</em>”. Ha inoltre richiamato l’art. 4 del D.M. 6 giugno 2024 relativo alla dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e l’allegato 8, dal quale si evince la dotazione organica in merito al ruolo degli -OMISSIS- delle Direzioni Regionali, laddove è individuato un numero di unità maggiore rispetto alle dotazioni organiche dei comandi Provinciali, nonché l’insussistenza dei presupposti sottesi al reclamato trasferimento, atteso che l’altro genitore, seppur non convivente risulta pur sempre residente in -OMISSIS- e l’insufficienza della qualità di lavoratore autonomo ai fini della prova dell’impossibilità di occuparsi del minore per il tempo in cui la madre è impegnata nell’attività lavorativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza dell’8.1.2025 l’intestato Tribunale ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del requisito del <em>periculum in mora</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza del 5 novembre 2025, quindi, il collegio ha introitato la causa per la decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento di diniego in epigrafe indicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Va premesso che l’amministrazione “<em>resta l’unica depositaria del potere di valutare le proprie esigenze e, conseguentemente, di ripartire le proprie risorse nel modo che ritiene migliore</em>” (Cons. Stato, Sez. III, 30 ottobre 2019, n. 7443).</p>
<p style="text-align: justify;">Il sindacato del giudice amministrativo può, dunque, svolgersi con riferimento al rispetto dei limiti esterni che sempre s’impongono alle scelte, anche le più libere, dell’amministrazione, e tanto al fine di garantire che la discrezionalità non trasmodi in arbitrio ai danni dei cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">Al Tribunale spetta quindi di valutare la razionalità e la ragionevolezza delle dell’amministrazione, ricordando che le scoperture di organico costituiscono un mero presupposto, necessario ma non anche sufficiente a garantire la fruizione del beneficio del trasferimento di cui all’art. 33, comma 5 l. n. 104 del 1992, il quale va invero accordato “<em>ove possibile</em>“, con ciò dovendosi ragionevolmente intendere, secondo l’avviso che più persuade che l’amministrazione esercita un margine di discrezionalità rispetto alle proprie esigenze organizzative (Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2019, n. 877) e che l’aspirazione del dipendente al trasferimento presso una sede di lavoro più confacente alla propria situazione familiare è recessiva dinanzi a preminenti esigenze operative rappresentate dall’amministrazione, la cui valutazione afferisce innegabilmente alla sfera del merito dell’azione amministrativa, come tale sottratta alla cognizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 30 ottobre 2019, n. 7443).</p>
<p style="text-align: justify;">È infatti pacifica in giurisprudenza la natura di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo, nonostante la terminologia adoperata dal legislatore) della fattispecie tratteggiata dall’articolo in questione (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2017, n. 4671).</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso il provvedimento impugnato riposa su un unico perno motivazionale consistente nell’assenza di disponibilità di posti vacanti in organico rispetto alla dotazione organica degli -OMISSIS-, senza nulla ulteriormente dedurre.</p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza della sussistenza di altro parente, in specie l’altro genitore, non è stata oggetto di vaglio da parte dell’amministrazione, essendo stata dedotta solamente in corso di giudizio con una motivazione postuma fornita dall’amministrazione in corso di causa. Sul punto i giudici di appello (Cons. St., Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5155) hanno chiarito che occorre distinguere tra l’integrazione della motivazione in corso di causa, quale prosecuzione non consentita del procedimento, e i meri chiarimenti forniti tramite l’attività difensiva dei legali della parte pubblica, ritenuti sempre legittimi/ammissibili se diretti a meglio esplicitare le circostanze di fatto o le ragioni di diritto già espresse nella motivazione del provvedimento. In questo caso, infatti, non v’è attività procedimentale espletata oltre il tempo massimo consentito (e quindi integrazione postuma della motivazione), ma una attività difensiva diretta a incidere sul convincimento del giudice per indurlo a ritenere legittima la decisione assunta dall’amministrazione. Nel caso di specie, la relazione depositata, lungi dal chiarire, in ordine alla presenza dell’altro genitore, un aspetto deducibile dal provvedimento, ha inteso integrarlo inammissibilmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così ristretto il campo di valutazione da parte di questo Tribunale, quindi, il vizio motivazionale denunciato – consistente nella mancata esplicazione delle concrete ragioni sottese al diniego dell’assegnazione richiesta, per carenza di posti in organico – risulta effettivamente sussistente avendo omesso in concreto l’amministrazione di indicare l’effettiva pianta organica prevista per il comando richiesto e la dotazione organica.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Tanto determina l’accoglimento del ricorso, salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, tenuta quindi a fornire adeguata motivazione nel rispetto dei principi di diritto enunciati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è quindi fondato limitatamente alla richiesta di annullamento mentre non può essere accolto in ordine alla condanna all’attribuzione del bene della vita, essendo salvo il riesercizio del potere.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Le spese di lite in ragione dell’accoglimento solo parziale vanno compensate.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere;</p>
<p style="text-align: justify;">compensa le spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’istante.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gerardo Mastrandrea, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Arturo Levato, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Valeria Palmisano, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-differenza-tra-integrazione-postuma-della-motivazione-e-meri-chiarimenti-difensivi/">Sulla differenza tra integrazione postuma della motivazione e meri chiarimenti difensivi.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla procura alle liti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-procura-alle-liti-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 09:26:13 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90172</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-procura-alle-liti-2/">Sulla procura alle liti.</a></p>
<p>&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Procura alle liti &#8211; Procura generale &#8211; Procura speciale &#8211; Differenze. &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Procura alle liti &#8211; Procura speciale &#8211; Nullità. &#8211; Ai sensi dell’art.40, co.1, lett. g), c.p.a., per la proposizione di ricorso dinanzi al giudice amministrativo è necessario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-procura-alle-liti-2/">Sulla procura alle liti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-procura-alle-liti-2/">Sulla procura alle liti.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Procura alle liti &#8211; Procura generale &#8211; Procura speciale &#8211; Differenze.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Procura alle liti &#8211; Procura speciale &#8211; Nullità.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; Ai sensi dell’art.40, co.1, lett. g), c.p.a., per la proposizione di ricorso dinanzi al giudice amministrativo è necessario il conferimento al difensore di una procura speciale. In base al successivo art. 44, comma 1, lett. a), dello stesso Codice, l’assenza di procura speciale, nei casi in cui è richiesta (ricorso sottoscritto dal difensore) rende l’impugnazione inammissibile. La procura speciale si caratterizza per conferire al difensore il potere rappresentativo della parte per una singola lite (per questo è anche detta procura “<em>alla lite</em>”), mentre la procura generale (che, per questo, è chiamata anche procura “<em>alle liti</em>”) per una serie indefinita di liti. La qualificazione di una procura come generale o speciale è dunque una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura che la giurisprudenza civile e amministrativa risolve alla luce del suo contenuto: vi è procura speciale qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ed il provvedimento da impugnare, ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l’autorità giudiziaria da adire, e, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso.</li>
<li>&#8211; Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto in base a una procura avente il seguente contenuto: “<em>Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l’avv. […]. Il presente mandato è espressamente conferito anche per il grado di appello e di cassazione del presente giudizio, nonché al suo procedimento di esecuzione, ed altresì, a quelli cautelari e incidentali</em>”. La procura in esame manca all’evidenza degli indispensabili, specifici elementi identificativi della controversia, quali l’indicazione delle parti, dell’oggetto del giudizio, del giudice adito, sicché risulta l’assenza dei requisiti che, per giurisprudenza condivisa, sono indispensabili ai fini della sua qualificazione quale procura speciale.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Mastandrea &#8211; Est. Ciconte</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 916 del 2025, proposto da<br />
Italy Appalti s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, in relazione alla procedura CIG B63E2DBE6E, rappresentata e difesa dall’avvocata Elisabetta De Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della cultura, non costituito in giudizio;<br />
Arcidiocesi metropolitana di Cosenza – Bisignano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alfano e Giuseppe De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Cuc Agorà, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano D’Ippolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Consorzio Appalti Lavori s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Notti e Ivan Carino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della determina n. 37 del 17 giugno 25 avente ad oggetto l’aggiudicazione della gara d’appalto dei lavori di interventi di sicurezza sismica della chiesa di S. Maria delle Grazie, Domanico (CS) – CUP F46J22000060006, pubblicata in data 19.07.2025 e non comunicata, disposta in favore della ditta Consorzio Appalti Lavori s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">– dei verbali di gara nella parte in cui ammettono il Consorzio Appalti Lavori s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti costituenti la <em>lex specialis</em> di gara (bando, disciplinare e capitolato speciale), ove interpretati in senso sfavorevole alla posizione della società ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">per la condanna della p.a. ad annullare il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore del Consorzio Appalti Lavori s.r.l. e disporre l’aggiudicazione in favore dell’impresa ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato;</p>
<p style="text-align: justify;">in via subordinata, per la condanna al ristoro del danno subito dalla ricorrente per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza – Bisignano, Cuc Agorà e Consorzio Appalti Lavori s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ricorrente è insorta avverso gli atti della gara d’appalto dei lavori di interventi di sicurezza sismica della chiesa di S. Maria delle Grazie, Domanico (CS) e, in particolare, dell’aggiudicazione alla Consorzio Appalti Lavori s.r.l., controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">2. A sostegno del ricorso ha dedotto i motivi così rubricati:</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. “<em>Violazione e falsa applicazione dell’art.100 comma 4 e allegato II.12. d.lgs. 36/2023 e s.m.i.</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. “<em>Violazione e falsa applicazione degli artt.67 e 94 del d.lgs. 36/2023</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. “<em>Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illegittimità manifesta</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. “<em>Violazione dei principi di par conditio e buon andamento ex art.97 Cost.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si sono costituiti in giudizio l’Arcidiocesi metropolitana di Cosenza – Bisignano, la CUC Agorà nonché la società controinteressata, resistendo al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la Centrale unica di committenza ha, preliminarmente, eccepito la nullità della procura speciale rilasciata dalla ricorrente per la promozione del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con ordinanza cautelare n.397 del 24 luglio 2025, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 23 luglio 2025, è stata respinta l’istanza cautelare formulata con il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Tutto quanto sin qui premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Come già riferito, la CUC Agorà ha sollevato eccezione di nullità della procura formulata dalla resistente centrale di committenza, rilevando che essa:</p>
<p style="text-align: justify;">a) è priva di data e non è firmata in modo autografo dal legale, il quale si è limitato ad appore firma digitale;</p>
<p style="text-align: justify;">b) non può ritenersi procura speciale alle liti, essendo priva dei requisiti essenziali perché possa qualificarsi tale;</p>
<p style="text-align: justify;">c) non contiene il riferimento al nominativo del legale rappresentate della società ricorrente e risulta sottoscritta in modo illeggibile.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. A fronte di tale eccezione, la ricorrente, in data 22 luglio 2025, ha prodotto nuova procura speciale, ai fini della sanatoria del vizio ai sensi dell’art.182 c.p.c., e, in ogni caso, con memoria del 16 ottobre 2025, ha dedotto, a monte, la infondatezza della eccezione.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. Ciò detto, deve, in primo luogo, ritenersi fondata l’eccezione formulata dalla resistente, nella parte in cui, in particolare, rileva che quella depositata non possa qualificarsi procura speciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, ai sensi dell’art.40, co.1, lett. g), c.p.a., per la proposizione di ricorso dinanzi al giudice amministrativo è necessario il conferimento al difensore di una procura speciale.</p>
<p style="text-align: justify;">In base al successivo art. 44, comma 1, lett. a), dello stesso Codice, l’assenza di procura speciale, nei casi in cui è richiesta (ricorso sottoscritto dal difensore) rende l’impugnazione inammissibile (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 4 ottobre 2021, n.6606).</p>
<p style="text-align: justify;">La procura speciale si caratterizza per conferire al difensore il potere rappresentativo della parte per una singola lite (per questo è anche detta procura “<em>alla lite</em>”), mentre la procura generale (che, per questo, è chiamata anche procura “<em>alle liti</em>”) per una serie indefinita di liti (Cons. Stato, VI, 5 aprile 2018, n. 2121; V, 15 luglio 2013, n. 3809).</p>
<p style="text-align: justify;">La qualificazione di una procura come generale o speciale è dunque una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura che la giurisprudenza civile e amministrativa risolve alla luce del suo contenuto: vi è procura speciale qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ed il provvedimento da impugnare, ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l’autorità giudiziaria da adire (Cass. civ., VI L., 9 febbraio 2015, n. 2460; III, 9 aprile 2009, n. 8708; Cons. Stato, VI, 5 ottobre 2018, n. 5723), e, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2385).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la procura rilasciata al difensore da parte della ricorrente ha il seguente contenuto: “<em>Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l’avv. […]. Il presente mandato è espressamente conferito anche per il grado di appello e di cassazione del presente giudizio, nonché al suo procedimento di esecuzione, ed altresì, a quelli cautelari e incidentali</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La procura in esame manca all’evidenza degli indispensabili, specifici elementi identificativi della controversia, quali l’indicazione delle parti, dell’oggetto del giudizio, del giudice adito, sicché risulta l’assenza dei requisiti che, per giurisprudenza condivisa, sono indispensabili ai fini della sua qualificazione quale procura speciale.</p>
<p style="text-align: justify;">6.4. Riconosciuta la fondatezza dell’eccezione, occorre verificare se il vizio possa sanarsi per mezzo dell’applicazione, al processo amministrativo, dell’art.182 c.p.c., per il tramite del rinvio operato dall’art.39 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione è stata recentemente e definitivamente affrontata dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n.11 del 2 ottobre 2025, la quale ha espresso i seguenti principi: “<em>i) la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene alcuna lacuna da colmare mediante l’applicazione del codice di procedura civile”; ii) la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">6.5. Applicati gli anzidetti principi, che il Collegio condivide, deve quindi escludersi che il deposito in corso di giudizio di una nuova procura speciale, effettuato da parte ricorrente il 22 luglio 2025, sia idoneo a sanare il rilevato vizio originario della sottoscrizione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Per le esposte ragioni, deve dichiararsi la nullità della procura e, conseguentemente, la inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Le spese possono compensarsi, in ragione della esistenza, sul punto, di un contrasto giurisprudenziale solo recentemente risolto dall’intervento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gerardo Mastrandrea, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Ciconte, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Cristiano De Giovanni, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 16:50:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89842</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-2/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Motivazione &#8211; Misura della prevenzione collaborativa &#8211; Sovrapponibilità degli elementi &#8211; Domanda cautelare &#8211; Accoglimento. Va accolta la domanda cautelare proposta nel caso in cui il sostrato di elementi posto a base dell’avversata informativa antimafia paia nella sostanza sovrapponibile a quello indicato nella precedente</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-2/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Motivazione &#8211; Misura della prevenzione collaborativa &#8211; Sovrapponibilità degli elementi &#8211; Domanda cautelare &#8211; Accoglimento.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Va accolta la domanda cautelare proposta nel caso in cui il sostrato di elementi posto a base dell’avversata informativa antimafia paia nella sostanza sovrapponibile a quello indicato nella precedente e meno afflittiva misura della prevenzione collaborativa <i>ex</i> art. 94-<i>bis</i> D. Lgs n.159/2011, posto, in particolare, che la sopravvenuta misura degli arresti domiciliari è stata revocata mentre per altro verso è stata esclusa l’aggravante ex art. 416-<i>bis</i>, 1 c.p.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Correale &#8211; Est. Levato</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 825 del 2025, proposto da:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in proprio e in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Spataro e Giuseppe Rombolà, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell’informativa interdittiva antimafia del Prefetto di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del 29.05.2025 e degli esiti informativi degli organi di polizia, interessati in sede di Gruppo Interforze Antimafia, riunitisi in data 11.10.2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Prefettura di Vibo Valentia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in via preliminare va disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale, poiché per un verso la Direttiva del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- non risulta formalmente impugnata e, per altro verso, l’esponente non ne denuncia l’illegittimità ma ne lamenta la violazione ad opera dell’avversato provvedimento antimafia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quanto alla richiesta tutela interinale, sul piano del <i>fumus boni iuris</i> appaiono <i>prima facie</i> sussistere i denunciati profili di vizio di eccesso di potere, poiché il sostrato di elementi posto a base dell’avversata informativa pare nella sostanza sovrapponibile a quello indicato nella precedente e meno afflittiva misura della prevenzione collaborativa <i>ex</i> art. 94-<i>bis</i> D. Lgs n.159/2011, posto, in particolare, che la sopravvenuta misura degli arresti domiciliari è stata revocata mentre per altro verso è stata esclusa l’aggravante ex art. 416-<i>bis</i>, 1 c.p.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; è altresì sussistente il requisito del <i>periculum in mora</i>, correlato all’interruzione dell’attività d’impresa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la richiesta di tutela interinale è pertanto accolta, con conseguente sospensione del provvedimento impugnato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le spese della presente fase processuale seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e sospende gli effetti dell’impugnata informativa interdittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 17 dicembre 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ivo Correale, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Federico Baffa, Referendario</p>
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		<title>Sul c.d. avvalimento operativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-avvalimento-operativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 08:48:07 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89766</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-avvalimento-operativo/">Sul c.d. avvalimento operativo.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Avvalimento &#8211; Contratto di avvalimento &#8211; Art. 104 d.lgs. n. 36/2023 &#8211; Avvalimento operativo &#8211; Concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche &#8211; Indicazione &#8211; Necessità. L&#8217;art. 104, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 prevede in modo espresso che il</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Avvalimento &#8211; Contratto di avvalimento &#8211; Art. 104 d.lgs. n. 36/2023 &#8211; Avvalimento operativo &#8211; Concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche &#8211; Indicazione &#8211; Necessità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 104, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 prevede in modo espresso che il contratto di avvalimento contenga a pena di nullità “<em>… indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico</em>”. Il riferimento è al c.d. avvalimento operativo, distinto dall’avvalimento c.d. di garanzia, che impone la concreta messa a disposizione da parte dell’ausiliaria di mezzi e risorse specifiche, puntualmente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto. In forza di tale norma, è legittima l&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico dalla gara motivata anche in ragione del fatto che le ditte ausiliarie, nel contratto di avvalimento, si sono impegnate genericamente “<em>a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente</em>”, senza quindi una specifica individuazione delle medesime risorse.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Mastrandrea &#8211; Est. Levato</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1793 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
A.s.d. Aek Crotone, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, in relazione alla procedura C.I.G. B42DF26CB2, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Talerico, Giuseppina Frangipane, Jole Le Pera, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Crotone, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Di Francesco, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">A.s.d. Scuola Atletica Krotoniate, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento,</em></p>
<p style="text-align: justify;">riguardo al ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">– della determinazione dirigenziale n. 3034 del 28.10.2024, con cui è stato disposto “<em>di approvare i verbali n.1 del 29/08/2024 e n. 2 del 10/09/2024 e 24/10/2024 della Commissione di Valutazione relativi alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dai due operatori ammessi a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo Campo Sportivo di Tufolo…</em>”, nonché “<em>di ammettere alla procedura di gara il seguente operatore economico: – ASD Scuola Atletica Krotoniate</em>” e “<em>di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, l’esclusione del concorrente: – Associazione AEK Crotone</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– della nota del 25.10.2024, con cui veniva anticipato alla ricorrente l’esclusione dalla procedura, del verbale n.1 della commissione giudicatrice relativo alle sedute del 10.09.2024 e del 24.10.2024, del verbale del 29.08.2024 con cui si prendeva atto della partecipazione dei due operatori economici alla procedura di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">– della determina dirigenziale n. 2417 del 28.08.2024, nella parte in cui si dava atto della presentazione di due adesioni alla manifestazione di interesse;</p>
<p style="text-align: justify;">– della lettera di invito;</p>
<p style="text-align: justify;">riguardo al primo atto di motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale del 28.06.2024, trasmesso in riscontro all’accesso agli atti;</p>
<p style="text-align: justify;">– della determina dirigenziale n. 3367 del 25.11.2024, con la quale si è proceduto all’affidamento in concessione del servizio di gestione, conduzione ed uso dell’impianto sportivo comunale Campo Sportivo Tufolo in favore della controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">riguardo al secondo e terzo atto di motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale di consegna del servizio di gestione prot. 109001 del 27.11.2024, dei verbali di gara in seduta riservata ed in seduta pubblica del 31.10.2024;</p>
<p style="text-align: justify;">riguardo al quarto atto di motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">– della determina dirigenziale n. 3367/2024 per come confermata ed integrata dalla determina dirigenziale n. 484 del 28.02.2025, per illegittimità dell’attestazione rilasciata dall’ufficio tributi con la nota prot. n. 5405 del 18.11.2024, per come risultante dalla ostensione dell’atto ad essa presupposto prot. n.99406 del 29.10.2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Crotone;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso principale A.s.d. Aek agisce per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 3034 del 28.10.2024, con cui il Comune di Crotone ha disposto l’ammissione del raggruppamento con a capo A.s.d. Scuola Atletica Krotoniate alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione per cinque anni dell’impianto “Campo Sportivo di Tufolo”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disponendo al contempo l’esclusione dalla stessa procedura della medesima A.s.d. Aek, la quale chiede anche la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto medio tempore stipulato.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente espone che con determinazione dirigenziale n. 1686 del 18.06.2024 il Comune ha indetto l’indicata selezione pubblica, nonché approvato il capitolato speciale d’appalto e lo schema di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, cui hanno aderito la deducente e la controinteressata. Nella seduta del 29.08.2024 la commissione giudicatrice ha ritenuto regolare la documentazione amministrativa presentata dal raggruppamento A.s.d. Scuola Atletica Krotoniate, con le mandanti Agorà Kroton, S.s.d. Zeus, A.s.d. Achei Crotone e A.s.d. Crescendo, ammettendolo alla fase della valutazione tecnica, mentre ha ravvisato alcune irregolarità nella posizione di A.s.d. Aek, attivando pertanto il soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">La commissione, dopo l’esame dell’integrazione documentale trasmessa da A.s.d. Aek, ha rilevato la non conformità della stessa agli artt. 104 D. Lgs n. 36/2023, 13 della lettera-invito e ha pertanto adottato la determinazione dirigenziale n. 3034/2024 di esclusione della deducente dalla selezione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esponente denuncia quindi l’illegittimità del provvedimento avversato per violazione dell’art. 104 D. Lgs. n. 36/2023 e per vizio di eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con un primo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato il provvedimento n. 3367 del 25.11.2024, con il quale la stazione appaltante ha proceduto all’affidamento in concessione del servizio di gestione, conduzione ed uso del “Campo Sportivo di Tufolo” in favore del raggruppamento controinteressato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Si è costituito il Comune di Crotone, che ha confutato le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con un secondo atto di motivi aggiunti l’esponente ha poi impugnato il verbale di consegna del servizio di gestione del 27.11.2024, rilevando al contempo come, nonostante la presentazione in pari data di un’istanza di accesso agli atti, la stazione appaltante non avesse disposto l’ostensione dei documenti allegati all’offerta tecnica e a quella economica dell’aggiudicataria, né dell’ulteriore documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale, per come previsto dagli artt. 35 e 36 D. Lgs. n. 36/2023 e dalla L. n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con un terzo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto ulteriori censure avverso i medesimi atti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Per mezzo di un quarto atto di motivi aggiunti, A.s.d. Aek ha quindi impugnato la determina di aggiudicazione n. 3367/2024 per come confermata ed integrata dal provvedimento n. 484 del 28.02.2025, per mezzo del quale sono stati sanati alcuni vizi dell’indicata determina di aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il Comune di Crotone ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale avverso il provvedimento di aggiudicazione e dei successivi motivi aggiunti, in conseguenza della carenza di legittimazione dell’esponente derivante dalla legittima esclusione dalla procedura selettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All’udienza pubblica del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Si impone in prima battuta il vaglio della domanda di annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva, contenuta nel ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’estromissione, disposta con provvedimento plurimotivato, è basata sulla mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento con data certa, sull’assenza della dichiarazione di impegno delle ausiliarie, nonché sulla violazione delle disposizioni dell’avvalimento di cui all’art. 104 D. Lgs. n. 36/2023, per omessa “<em>specifica delle risorse da mettere a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria nei confronti del partecipante alla gara</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare quanto al primo profilo, la ricorrente, pur producendo dopo il soccorso istruttorio un contratto di avvalimento firmato digitalmente dalla stessa unitamente alle già presenti sottoscrizioni delle ausiliarie A.s.d. Pallavolo Crotone e S.s.d. Accademia Frosinone, non avrebbe fornito alcuna garanzia di attendibilità sulla data di tale sottoscrizione, poiché la firma digitale del documento informatico in mancanza di marcatura temporale non è per legge assistita da valenza probante in ordine al tempo della relativa formazione, garantendone soltanto la riconducibilità al suo autore.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene quindi la ricorrente, con riguardo alla certezza della data di sottoscrizione del contratto di avvalimento, che troverebbe applicazione, ai fini dell’opponibilità ai terzi dell’atto negoziale, l’art. 2704 c.c., cosicché, in assenza di una specifica previsione nel disciplinare di gara sulle modalità di sottoscrizione con marcatura temporale del contratto di avvalimento, la certezza della stipulazione in data anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte coinciderebbe con l’allegazione del medesimo contratto di avvalimento alla documentazione della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, il contratto era comunque contenuto in un file denominato “altra documentazione.zip”, a sua volta regolarmente sottoscritto digitalmente dalla ausiliata.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto, poi, alla contestata mancanza delle dichiarazioni di impegno delle imprese ausiliarie, la ricorrente rileva che tale dichiarazione fosse rinvenibile nei contratti di avvalimento, non essendo necessaria a tal fine una distinta dichiarazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto diverso profilo, ancora, l’omessa specificazione delle risorse da mettere a disposizione in favore dell’ausiliata non risulterebbe più rilevante alla luce della formulazione dell’art. 104 D. Lgs. n. 36/2023, il quale prescrive la forma scritta <em>ad substantiam</em> del contratto di avvalimento ma non anche il relativo contenuto, fermo restando che il complesso delle risorse a disposizione della ricorrente sarebbe comunque rinvenibile dall’esame dei contratti di avvalimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti, da ultimo, non assumerebbe rilievo la mancata indicazione delle ragioni della gratuità del contratto di avvalimento in luogo dell’onerosità, poiché la relativa formulazione lessicale “<em>normalmente oneroso</em>” impiegata dal legislatore implica che il corrispettivo non costituirebbe un elemento essenziale di tale contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. La domanda è infondata, secondo quanto di seguito chiarito.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre premettere che ai sensi dell’art. 104, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 “<em>L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento al soccorso istruttorio, a mente dell’art. 101, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 36/2023 “<em>la mancata presentazione …, del contratto di avvalimento … è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte</em>”, previsione presente altresì nell’art. 13 della lettera di invito, secondo cui “<em>è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza, con riguardo alla certezza della sottoscrizione del contratto di avvalimento, ha chiarito che laddove, come nel caso di specie, ad essere carente sia la firma della concorrente, alla produzione del contratto in sede di gara sottoscritto solo dall’ausiliaria può essere attribuito valore di sottoscrizione da parte dell’ausiliata, per cui si data la firma da parte del secondo contraente al momento del deposito del contratto unitamente all’offerta. Laddove invece l’accordo risulti firmato dalla sola concorrente, diviene centrale la data della sottoscrizione del contratto da parte dell’ausiliaria, in quanto la produzione agli atti della procedura di gara deve avvenire in modalità tale da garantire la certezza della anteriorità della sottoscrizione da parte dell’ausiliaria rispetto alla data ultima di scadenza del termine per la presentazione delle domande.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue quindi, in riferimento alla prima delle due evenienze sopra indicate, che la produzione “<em>del contratto di avvalimento da parte dell’offerente -soggetto ausiliato, che non ha sottoscritto- in allegato all’offerta vale a farne proprio il contenuto con decorrenza dalla presentazione dell’offerta cui è allegato</em>” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3209; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 16 dicembre 2024, n. 7139).</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, la <em>ratio</em> del requisito formale del contratto di avvalimento è funzionale alla cristallizzazione della data certa di stipula laddove lo stesso sia stato depositato in allegato alla domanda di partecipazione con la firma del solo concorrente e non anche dell’impresa ausiliaria, mentre nella vicenda in esame il contratto -depositato dalla ricorrente in uno alla domanda di partecipazione- risultava sottoscritto dalle imprese ausiliarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo risulta pertanto fondata la deduzione difensiva della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Risulta parimenti fondato l’assunto difensivo teso a censurare l’illegittimità del contratto di avvalimento per l’asserita carenza del requisito di onerosità, in quanto condivisibile giurisprudenza ha statuito come l’indicazione del preciso ammontare del corrispettivo esuli dalle prescrizioni imposte ai fini della validità di tale operazione economica (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 luglio 2023, n. 6826).</p>
<p style="text-align: justify;">8.3. Vanno di contro disattese le ulteriori doglianze.</p>
<p style="text-align: justify;">Per come sopra precisato, il richiamato art. 104, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 prevede in modo espresso che il contratto di avvalimento contenga a pena di nullità “<em>… indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento è al c.d. avvalimento operativo, distinto dall’avvalimento c.d. di garanzia, che impone la concreta messa a disposizione da parte dell’ausiliaria di mezzi e risorse specifiche, puntualmente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto (<em>ex plurimis</em>, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 8 maggio 2024, n. 3016).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie, tuttavia, le ausiliarie A.s.d. Pallavolo Crotone e S.s.d. Accademia Frosinone, per un verso, hanno omesso di allegare le dichiarazioni unilaterali di impegno prescritte dall’art. 13 della lettera di invito, sul punto inoppugnata, e, per altro verso, le medesime ausiliarie nel contratto di avvalimento si sono impegnate genericamente “<em>a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente</em>”, senza quindi una specifica individuazione delle medesime risorse, inverando ciò una causa di esclusione dalla procedura selettiva in base allo stesso art. 13 della lettera di invito, secondo cui “<em>non è sanabile, ed è quindi causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Va pertanto respinto il ricorso principale inerente alla domanda di annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">10. L’accertata legittimità della statuizione espulsiva dell’esponente dalla procedura selettiva incide sulla relativa legittimazione processuale, e non da ultimo sull’interesse a ricorrere, in riferimento all’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione e della successiva conferma della stessa, risultando quindi fondato sul punto il rilievo processuale della difesa comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, secondo un condivisibile principio interpretativo “<em>…anche se nelle gare pubbliche di appalto è di regola sufficiente l’interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara stessa, un tale interesse non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell’esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali; di conseguenza il consolidamento della esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile per difetto di legittimazione l’impugnativa dell’aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura</em>” (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2022, n. 11443; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 31 gennaio 2025, n. 856).</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, “nel <em>caso in cui il ricorso avverso l’aggiudicazione sia stato formulato in pendenza del giudizio avverso l’atto di esclusione, la reiezione di quest’ultimo determina la perdita ex tunc, in capo al ricorrente, della posizione legittimante il successivo ricorso avverso l’aggiudicazione, quale riflesso necessario ed ineludibile della carenza sostanziale di un interesse legittimo al regolare svolgimento della gara, strutturalmente insuscettibile di cristallizzarsi in capo ad un soggetto che non vi abbia preso parte o ne sia stato escluso con provvedimento legittimo</em>” (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2022, n. 11443).</p>
<p style="text-align: justify;">L’interesse dell’operatore economico legittimamente estromesso da una procedura selettiva è pertanto qualificabile come interesse di mero fatto, poiché, diversamente opinando, anche un <em>quisque de populo</em> sarebbe legittimato ad impugnare fasi di gara in relazione alle quali sia rimasto estraneo, dovendosi quindi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 18 gennaio 2022, n. 535).</p>
<p style="text-align: justify;">11. In applicazione del richiamato orientamento, va pertanto pronunciata la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a. dei quattro atti di motivi aggiunti per carenza di legittimazione dell’associazione ricorrente, e conseguente difetto di interesse a ricorrere in capo alla medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">12. La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato:</p>
<p style="text-align: justify;">– rigetta il ricorso principale;</p>
<p style="text-align: justify;">– dichiara inammissibili i quattro atti di motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gerardo Mastrandrea, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Cristiano De Giovanni, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-avvalimento-operativo/">Sul c.d. avvalimento operativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla notifica a mezzo pec nel processo amministrativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-notifica-a-mezzo-pec-nel-processo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 14:16:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88062</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-notifica-a-mezzo-pec-nel-processo-amministrativo/">Sulla notifica a mezzo pec nel processo amministrativo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Notifica a mezzo pec &#8211; Momento di perfezionamento &#8211; Individuazione. Ai sensi dell’art. 147, commi 2, 3, c.p.c., per come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022 e applicabile ratione temporis al processo amministrativo in forza del c.d. rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., “Le notificazioni a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-notifica-a-mezzo-pec-nel-processo-amministrativo/">Sulla notifica a mezzo pec nel processo amministrativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-notifica-a-mezzo-pec-nel-processo-amministrativo/">Sulla notifica a mezzo pec nel processo amministrativo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Notifica a mezzo pec &#8211; Momento di perfezionamento &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 147, commi 2, 3, c.p.c., per come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022 e applicabile <em>ratione temporis </em>al processo amministrativo in forza del c.d. rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., “<em>Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7</em>”.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pennetti &#8211; Est. Levato</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2023, proposto da:<br />
Teknoservice s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Corigliano-Rossano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Miryam Macella, con domicilio digitale come da p.e.c. C da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">di Ecoross s.r.l., non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento prot. 77520 del 30.06.2023, di parziale diniego della richiesta ostensiva formulata dalla Teknoservice;</p>
<p style="text-align: justify;">del silenzio rifiuto parzialmente formatosi sulla richiesta ostensiva presentata da Teknoservice in data 31.05.2023;</p>
<p style="text-align: justify;">della nota prot. 66217 del 6.06.2023;</p>
<p style="text-align: justify;">e per l’accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">del diritto della Teknoservice di accedere agli atti e documenti richiesti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano-Rossano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Teknoservice agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. 77520 del 30.06.2023, di parziale diniego della richiesta ostensiva presentata dalla stessa nonché del silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di accesso del 31.05.2023, chiedendo la condanna del Comune di Corigliano – Rossano all’ostensione degli atti richiesti.</p>
<p style="text-align: justify;">Espone di avere partecipato alla gara bandita dall’amministrazione intimata per la gestione del servizio di appalto di igiene urbana, classificandosi in seconda posizione. Il 26.05.2023 il Comune ha comunicato alla deducente di avere aggiudicato l’appalto a Ecoross e con istanza del 31.05.2023 l’esponente ha chiesto di accedere agli atti di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota del 6.06.2023 l’Ente ha sollecitato l’impresa a riformulare la richiesta sulla base di un modello fornito dalla stazione appaltante, cosicché la deducente ha reinviato l’istanza l’8.06.2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 30.06.2023 il Comune ha quindi trasmesso alla ricorrente i giustificativi presentati in sede di verifica della congruità della offerta di Ecoross, il piano di assorbimento e parte del progetto tecnico presentato dall’aggiudicataria, omettendo tuttavia di trasmettere la documentazione amministrativa della prima graduata e i verbali di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente lamenta pertanto l’illegittimità del diniego avversato per violazione dell’art. 53, commi 1 e 6 D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Si è costituito il Comune di Corigliano – Rossano, il quale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso e concluso il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Alla camera di consiglio del 22 novembre 2023 la causa, previo deposito di memorie di replica, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si impone in via preliminare il vaglio dell’eccezione di tardività sollevata dalla difesa comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce la resistente amministrazione che il provvedimento prot. n. 77520 è stato inoltrato all’indirizzo p.e.c. dell’esponente il 30.06.2023 alle ore 12.55, mentre il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. il 31.07.2023 alle ore 21:40, risultando quindi tardivo, poiché ai sensi dell’art. 147 c.p.c. le notificazioni tramite posta elettronica certificata si intendono perfezionate per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna e se quest’ultima è generata tra le ore 21.00 e le ore 7.00, come nella fattispecie, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.00 del giorno successivo, pertanto nel caso in esame l’1.08.2023 e quindi oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 116 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rilievo processuale va disatteso.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, ai sensi dell’art. 147, commi 2, 3, c.p.c., per come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022 e applicabile <em>ratione temporis </em>al processo amministrativo in forza del c.d. rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., “<em>Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che la notificazione, per il notificante, si deve considerare perfezionata nel momento stesso di generazione della ricevuta di accettazione, nel caso di specie coincidente con le ore 21:40 del 31.07.2023, mentre per il destinatario si perfeziona invece nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna, nel rispetto del principio della scissione soggettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso pertanto è tempestivo.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Può quindi essere vagliato il merito dell’<em>actio ad exhibendum</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Giova premettere che in corso di causa il Comune ha indicato il link per mezzo del quale la ricorrente ha potuto accedere ai verbali di gara, cosicché in riferimento a tali atti è statuita la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. L’interesse della ricorrente permane, pertanto, con riguardo alla documentazione amministrativa depositata in gara dalla Ecoross e la relativa domanda è fondata, poiché l’istanza di accesso è motivata da esigenze difensive, risultando la deducente seconda classificata nella procedura selettiva per l’aggiudicazione dell’appalto (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 maggio 2020, n. 796).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento del diniego di accesso impugnato e condanna della resistente amministrazione a consentire l’ostensione della documentazione richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 77520 del 30.06.2023 e ordina al Comune di Corigliano – Rossano di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione a cura del ricorrente della presente pronuncia, l’accesso alla restante documentazione richiesta con l’istanza dell’8.06.2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dell’esponente, nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giancarlo Pennetti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Simona Saracino, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione da una gara di appalto disposta dal RUP.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-dellesclusione-da-una-gara-di-appalto-disposta-dal-rup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 10:55:12 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88022</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-dellesclusione-da-una-gara-di-appalto-disposta-dal-rup/">Sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione da una gara di appalto disposta dal RUP.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Esclusione &#8211; Provvedimento adottato dal RUP &#8211; Illegittimità. E&#8217; illegittima l&#8217;esclusione da una gara di appalto comminata dal r.u.p., che, al fine di pervenirvi, ha dovuto procedere alla rivalutazione dell’offerta tecnica dell’operatore economico ricorrente, concludendo che essa conteneva delle varianti non ammissibili,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-dellesclusione-da-una-gara-di-appalto-disposta-dal-rup/">Sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione da una gara di appalto disposta dal RUP.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Esclusione &#8211; Provvedimento adottato dal RUP &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; illegittima l&#8217;esclusione da una gara di appalto comminata dal r.u.p., che, al fine di pervenirvi, ha dovuto procedere alla rivalutazione dell’offerta tecnica dell’operatore economico ricorrente, concludendo che essa conteneva delle varianti non ammissibili, in quanto secondo condivisibile giurisprudenza l’attività di valutazione dell’offerta tecnica rientra nelle dirette prerogative della commissione di gara e non del r.u.p., in linea con quanto disposto dall’ art. 77, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e in uno all’art. 33 del medesimo testo normativo, che assegna alla stazione appaltante il potere di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione, potendo richiedere a questa chiarimenti e documenti, senza tuttavia sostituirsi all’attività specialistica rimessa ai commissari.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pennetti &#8211; Est. Levato</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><em>ex</em> art. 60 c.p.a.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2023, proposto da:<br />
Impresa Silvestri Gaetano Pio, Impresa Edil Service di Terranova Annunziato, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, in relazione alla procedura C.I.G. 9555806492, rappresentati e difesi dagli avvocati Achille Morcavallo, Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Bisignano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Fiorellino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;<br />
C.U.C. Comuni Associati di Acri e Bisignano, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">di Isimpresa a r.l.s., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;<br />
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in persona del Ministro, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia, in persona del Presidente, non costituiti in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento prot. n. 11653/2023 di esclusione dell’a.t.i. ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori consistenti in “<em>Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio destinato ad edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’aggiudicazione n. 480/2023 disposta in favore di Isimpresa s.r.l.s.;</p>
<p style="text-align: justify;">– in subordine ed ove occorrer possa, della clausola della legge di gara che prevede che “<em>le migliorie offerte dovranno essere, a pena di esclusione, compatibili con i pareri e/o autorizzazioni già acquisiti, in fase progettuale, vale a dire che queste non comportino la redazione di una variante che possa implicare l’acquisizione di nuovi pareri e/o autorizzazioni</em>”;</p>
<p style="text-align: center;">nonché</p>
<p style="text-align: center;">per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">dell”amministrazione appaltante, previa declaratoria di nullità o inefficacia del contratto nelle more eventualmente perfezionato, ad aggiudicare in via definitiva la gara all’a.t.i. ricorrente o, in via subordinata, al ristoro per equivalente del danno subito.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisignano e di Isimpresa a r.l.s.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p style="text-align: justify;">– Silvestri Gaetano Pio, titolare dell’omonima impresa individuale, con ricorso in riassunzione agisce, in proprio e quale legale rappresentante dell’a.t.i. Silvestri Gaetano Pio, capogruppo, Edil Service di Annunziato Terranova, mandante, per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara, indetta dal Comune di Bisignano, per l’affidamento dei lavori consistenti in “<em>Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio destinato ad edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza</em>”, nonché per la caducazione della determina di aggiudicazione disposta in favore di Isimpresa s.r.l.s.;</p>
<p style="text-align: justify;">– la gravata determinazione di esclusione si fonda sulla constatazione che l’offerta presentata dall’a.t.i. esponente non sarebbe conforme alle specifiche tecniche previste dall’amministrazione, contemplando, in difformità da quanto statuito nella <em>lex specialis</em>, una variante, installazione di sei ascensori interni, che necessita dell’acquisizione di nuove autorizzazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">– la deducente, la cui offerta era stata giudicata dalla commissione valutatrice come la migliore, ha dedotto l’illegittimità della determinazione, in quanto il responsabile del procedimento non era competente a rivalutare l’offerta tecnica del concorrente, non considerata difforme dalla commissione dalle specifiche tecniche richieste; sul piano sostanziale, la variante presentata non richiederebbe alcuna autorizzazione; l’eventuale difformità delle varianti proposte rispetto alle specifiche avrebbe potuto comportare la mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo e non anche l’espulsione dell’operatore dalla gara; l’esclusione sarebbe stata adottata in una fase procedimentale, quella di verifica delle eventuali anomalie dell’offerta, impropria; in via subordinata, sarebbe illegittima la clausola espulsiva prevista della legge di gara, in violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione;</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso altresì che:</p>
<p style="text-align: justify;">– si è costituito in giudizio il resistente Comune, il quale escluso l’ingerenza del responsabile del provvedimento in valutazioni tecniche sulla qualità dell’offerta e ha ribadito che l’installazione di ascensori comporta l’acquisizione di ulteriori autorizzazioni, deducendo altresì che il ricorso non conterrebbe la contestazione di tutte le ragioni dell’esclusione e che la variante non avrebbe potuto essere valorizzata in sede di valutazione del progetto, cosicché l’a.t.i. ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio notevolmente inferiore, che priverebbe d’utilità l’accoglimento del ricorso, all’esito del quale l’opera non potrebbe esserle assegnata;</p>
<p style="text-align: justify;">– analoghe argomentazioni ha speso Isimpresa s.r.l.s., controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in rito che:</p>
<p style="text-align: justify;">– la riproposizione del ricorso è stata effettuata regolarmente dall’esponente a seguito dell’annullamento con rinvio, con decisione n. 9005/2023 del Consiglio di Stato, della sentenza del T.a.r. n. 1157/2023;</p>
<p style="text-align: justify;">– in particolare, ai sensi dell’art. 12-bis D.L. n. 68/2022, convertito in L. n. 108/2022, “<em>Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– ad avviso del Collegio la qualificazione come <em>“parti necessarie</em>” delle “<em>amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR</em>” impone l’intimazione in giudizio delle stesse a prescindere dalla possibilità, prevista dal comma 2 dell’art. 49, che l’organo giudicante possa determinarsi a non disporre l’integrazione del contraddittorio;</p>
<p style="text-align: justify;">– infatti, il richiamo all’art. 49 operato dall’art. 12-bis D.L. n. 68/2022 è da intendersi funzionale solo a prescrivere l’intimazione in giudizio delle p.a. titolari degli interventi p.n.r.r., la cui necessità è fissata a monte e in via assorbente dal legislatore, non residuando di conseguenza in capo al giudice, per come osservato, alcun potere valutativo;</p>
<p style="text-align: justify;">– in ragione di ciò, la notifica del gravame effettuata dalla deducente alle amministrazioni centrali è idonea, diversamente dalle deduzioni della controinteressata, ad ottemperare alla prescrizione contenuta dell’art. 12-bis D.L. n. 68/2022, palesandosi quindi superflua un’ulteriore intimazione delle stesse disposta <em>iussu iudicis</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato nel merito che:</p>
<p style="text-align: justify;">– secondo condivisibile giurisprudenza l’attività di valutazione dell’offerta tecnica rientra nelle dirette prerogative della commissione di gara e non del r.u.p., in linea con quanto disposto dall’ art. 77, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e in uno all’art. 33 del medesimo testo normativo, che assegna alla stazione appaltante il potere di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione, potendo richiedere a questa chiarimenti e documenti, senza tuttavia sostituirsi all’attività specialistica rimessa ai commissari (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 3 gennaio 2022, n. 42; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 23 settembre 2022, n. 431);</p>
<p style="text-align: justify;">– in tal senso, anche la previsione di specifici requisiti di professionalità dei membri delle commissioni di gara contenuta nell’ art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 dimostra come la valutazione delle offerte sia rimessa in via esclusiva alla commissione e non possa essere surrogata dalla stazione appaltante che, al più, potrebbe formulare rilievi e stimolare un riesame della valutazione condotta, ma giammai provvedere in sostituzione di essa, ponendosi altrimenti nel nulla le stesse garanzie di professionalità prescritte dal codice;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che:</p>
<p style="text-align: justify;">– per come lamentato in ricorso, nel caso di specie il responsabile del procedimento, al fine di pervenire all’esclusione, ha dovuto procedere alla rivalutazione dell’offerta tecnica dell’operatore economico ricorrente, concludendo che essa conteneva delle varianti non ammissibili;</p>
<p style="text-align: justify;">– è pertanto fondato il primo e assorbente motivo di ricorso, incentrato sulla incompetenza dell’organo che ha assunto la determinazione contestata, il quale comunque non avrebbe potuto determinarsi sull’esclusione, anche in riferimento ad altre eventuali ragioni;</p>
<p style="text-align: justify;">– sussistendone i presupposti di una pronuncia in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e previo avviso alle parti, il ricorso è pertanto accolto, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione, salvo il riesercizio del potere amministrativo;</p>
<p style="text-align: justify;">– le spese del giudizio debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza per la stazione appaltante, potendosi compensare con la controinteressata.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, annulla:</p>
<p style="text-align: justify;">– il provvedimento di esclusione dell’a.t.i. ricorrente prot. n. 11653/2023;</p>
<p style="text-align: justify;">– la determinazione del Comune di Bisignano di aggiudicazione della gara n. 480/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Bisignano alla rifusione, in favore di Gaetano Pio Silvestri, nella qualità, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di euro 4.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, compensandole per il resto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giancarlo Pennetti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Simona Saracino, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-dellesclusione-da-una-gara-di-appalto-disposta-dal-rup/">Sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione da una gara di appalto disposta dal RUP.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla possibilità per il r.u.p. di far parte della Commissione di valutazione nelle gare di appalto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-per-il-r-u-p-di-far-parte-della-commissione-di-valutazione-nelle-gare-di-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 14:38:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-per-il-r-u-p-di-far-parte-della-commissione-di-valutazione-nelle-gare-di-appalto/">Sulla possibilità per il r.u.p. di far parte della Commissione di valutazione nelle gare di appalto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Commissione di gara &#8211; Composizione &#8211; Art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 &#8211; RUP &#8211; Possibilità di nomina &#8211; Ammissibilità &#8211; Condizioni. L’art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 dispone che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-per-il-r-u-p-di-far-parte-della-commissione-di-valutazione-nelle-gare-di-appalto/">Sulla possibilità per il r.u.p. di far parte della Commissione di valutazione nelle gare di appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-per-il-r-u-p-di-far-parte-della-commissione-di-valutazione-nelle-gare-di-appalto/">Sulla possibilità per il r.u.p. di far parte della Commissione di valutazione nelle gare di appalto.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Commissione di gara &#8211; Composizione &#8211; Art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 &#8211; RUP &#8211; Possibilità di nomina &#8211; Ammissibilità &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 dispone che “<em>I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta</em>”. Il precetto è stato poi integrato in sede di correttivo dall’art. 46, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 56/2017, secondo cui la “<em>la nomina del rup a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura</em>”. In argomento, condivisibile giurisprudenza sostiene -in contrapposizione all’orientamento teso a configurare una secca inconciliabilità tra le funzioni del r.u.p. e l’incarico di componente o di presidente della commissione &#8211; che l’incompatibilità prevista dall’art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata ad evitare commistioni tra la fase di predisposizione degli atti di gara e la fase di valutazione delle offerte, debba sussistere in concreto, mediante la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente e delle attività di valutazione delle offerte. Non è, dunque, illegittima la nomina a membro della Commissione di gara del r.u.p. che non abbia partecipato alla predisposizione degli atti della gara in esame, attività riconducibile invece al precedente r.u.p.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pennetti &#8211; Est. Levato</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2022, proposto da:<br />
Athena s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, in relazione alla procedura C.I.G. 9081315A34, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Carlo Licci Marini, Silvia Vitale, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Montegiordano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Peppino Mariano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">di Labconsulenze s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Walter Perrotta, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della determina del Comune di Montegiordano n. 533 del 16.11.2022 di aggiudicazione definitiva, in favore della LaBconsulenze s.r.l., della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto “<em>servizio di gestione del ciclo delle sanzioni del codice della strada, del relativo software di gestione, del servizio di gestione delle riscossioni coattive, del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle postazioni fisse approvate per il controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni…</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– degli allegati alla determina di aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– della comunicazione del Comune prot. 4114 del 16.11.2022 di avvenuta aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– della mancata esclusione della Labconsulenze s.r.l. dalla gara;</p>
<p style="text-align: justify;">– della graduatoria definitiva e degli esiti finali della procedura e degli atti, comunque denominati, di approvazione della graduatoria;</p>
<p style="text-align: justify;">– della nota del r.u.p., prot. n. 4067 del 14.11.2022, di trasmissione degli atti al responsabile dell’area vigilanza del Comune;</p>
<p style="text-align: justify;">– della proposta di aggiudicazione del Comune in favore della controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale 7.06.2022 di rimessione della documentazione di gara da parte del Presidente della Commissione giudicatrice al r.u.p.;</p>
<p style="text-align: justify;">– della nota del r.u.p. 30.06.2022, n. 73/295, di presa d’atto dei verbali di gara e di attivazione della verifica d’anomalia dell’offerta di Labconsulenze;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti, relazioni e relativi allegati del procedimento di verifica d’anomalia dell’offerta della Labconsulenze;</p>
<p style="text-align: justify;">– degli atti di valutazione della relazione di giustificazioni prodotta dalla Labconsulenze, compiuti dalla Commissione ad hoc nominata per lo svolgimento del sub-procedimento di verifica dell’anomalia e dell’eventuale relazione adottata dal r.u.p.;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale delle sedute riservate dell’anzidetta Commissione del 19.09.2022 e del 23.09.2022;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti atti e verbali della medesima Commissione, trasmessi dal relativo Presidente con p.e.c. 27.09.2022 e della nota di trasmissione acquisiti al prot. n. 3627 del Comune il 29.09.2022;</p>
<p style="text-align: justify;">– degli atti di verifica dei requisiti ex art. 80, D. Lgs. 50/2016 dell’aggiudicataria;</p>
<p style="text-align: justify;">– del report, comunque denominato, della procedura in oggetto;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice n. 2 del 23.05.2022, nelle parti di interesse;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, inclusi il verbale n. 1 del 16.05.2022 e il verbale n. 3 del 27.05.2022, nelle parti di interesse, e degli eventuali ulteriori verbali delle sedute di gara, riservate e pubbliche, delle determine, o atti comunque denominati, di approvazione dei verbali di gara, nei limiti dell’interesse;</p>
<p style="text-align: justify;">– della determinazione n. 52RS-220RG del 12.05.2022 del Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune, di nomina della Commissione giudicatrice;</p>
<p style="text-align: justify;">– della deliberazione della Giunta Comunale di Montegiordano n. 109 del 26.07.2022 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica come nuovo r.u.p.;</p>
<p style="text-align: justify;">– delle determinazioni del Responsabile dell’Area Tecnica n. 200RS/395RG del 7.09.2022 e n. 208RS/406RG del 9.09.2022, di nomina della Commissione, composta di una terna di liberi professionisti, per lo svolgimento delle attività di verifica dell’anomalia dell’offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale del 31.08.2022 di sorteggio della terna dei professionisti componenti della predetta Commissione, del precedente avviso esplorativo e dell’avviso della seduta pubblica di sorteggio, adottati dal Comune;</p>
<p style="text-align: justify;">– del bando, del disciplinare, del capitolato speciale e relativi allegati, ove interpretati in senso difforme da quanto in questa sede argomentato e censurato;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito, inclusa, per quanto occorrer possa, la nota n. 4197 del 23.11.2022 dell’Area Vigilanza del Comune, nei limiti dell’interesse di parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per l’annullamento ex art. 116, c.p.a.,</p>
<p style="text-align: justify;">– della nota del Comune di Montegiordano 7.12.2022 di diniego dell’istanza della ricorrente del 29 novembre 2022 di accesso integrale agli atti;</p>
<p style="text-align: justify;">– della comunicazione del Comune 22.11.2022, di parziale evasione dell’istanza di accesso della ricorrente del 19 novembre 2022;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito,</p>
<p style="text-align: justify;">e per l’accertamento, in accoglimento del ricorso/istanza ex art. 116 c.p.a., del diritto di accesso della ricorrente ai richiesti atti e documenti di gara di cui in narrativa, in primis, offerta tecnica della controinteressata, con consequenziale adozione dell’ordine all’amministrazione intimata di esibire e/o di consentire l’accesso integrale agli stessi;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore di Athena s.r.l. e, in subordine, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni dalla ricorrente a causa della mancata aggiudicazione, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa</p>
<p style="text-align: justify;">e per la dichiarazione</p>
<p style="text-align: justify;">dell’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato medio tempore dal Comune di Montegiordano con la LaBconsulenze s.r.l., per il quale la ricorrente formula espressamente domanda di subentro, e per la condanna, anche in detta eventualità, della stazione appaltante alla tutela in forma specifica, mediante l’adozione del provvedimento d’aggiudicazione e dei consequenziali atti, incluso il subentro nel contratto, in favore di Athena s.r.l., nonché, in subordine, per la condanna del Comune di Montegiordano al risarcimento per equivalente dei danni, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montegiordano e di Labconsulenze s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Athena s.r.l. agisce per l’annullamento della determina n. 533 del 16.11.2022, con cui il Comune di Montegiordano ha disposto l’aggiudicazione definitiva, in favore di LaBconsulenze s.r.l., dell’appalto per il “<em>servizio di gestione del ciclo delle sanzioni del codice della strada, del relativo software di gestione, del servizio di gestione delle riscossioni coattive, del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle postazioni fisse approvate per il controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni …</em>”, nonché per la caducazione degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati, instando altresì per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione in proprio favore e per il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Espone la ricorrente che l’importo complessivo dell’appalto è stato fissato in euro 1.114.909,73, il criterio di aggiudicazione è stato individuato nell’offerta economicamente più vantaggiosa e alla selezione ha partecipato anche Labconsulenze s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Con determinazione n. 52RS/220RG del 12.05.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice, presieduta dal responsabile dell’area tecnica comunale, ing. Giuseppe Vitale.</p>
<p style="text-align: justify;">All’esito delle operazioni è stata redatta la graduatoria provvisoria, risultando prima Labconsulenze, con un punteggio complessivo di 99,259 -79,259 punti per l’offerta tecnica e 20,000 punti per l’offerta economica- e seconda Athena, con 93,160 punti, 80,000 per l’offerta tecnica e 13,160 per quella economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Con verbale n. 3 del 27.05.2022 la commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore di Labconsulenze e con determina n. 73 del 30.06.2022 è stata disposta la verifica d’anomalia dell’offerta prima graduata.</p>
<p style="text-align: justify;">Con comunicazione del 7.07.2022 il r.u.p., d.ssa Marilena Donadio, ha rassegnato le dimissioni.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione, con delibera di Giunta n. 109 del 26.07.2022, ha quindi individuato quale nuovo r.u.p. l’ing. Giuseppe Vitale, che con determine n. 200RS/395RG del 7.09.2022 e n. 208RS/406RG del 9.09.2022 ha nominato un’apposita commissione, composta da una terna di liberi professionisti, per lo svolgimento delle attività di verifica dell’anomalia dell’offerta economica di LaBconsulenze. Tale commissione nella seduta il 23.09.2022 ha esaminato, in un’ora e mezza, le giustificazioni della prima classificata e concluso per la congruità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">È seguita l’emanazione dell’avversata determina di aggiudicazione n. 533/2022 in favore di Labconsulenze per l’importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 28,00%, di euro 803.668,72, di cui euro 800.334,00 per servizi ed euro 3.334,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di ciò, con istanze de1 9.11.2022 e del 29.11.2022 Athena ha richiesto l’accesso alla documentazione di gara, consentito solo parzialmente dalla stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente denuncia pertanto l’illegittimità delle determinazioni avversate, per violazione del D. Lgs. n. 50/2016, della L. n. 241/1990, nonché vizio incompetenza e di eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Si è costituita Labconsulenze, che ha confutato le avverse censure, concludendo per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Resiste inoltre il Comune di Montegiordano.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con decisione n. 23/2023 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di <em>periculum in mora</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con ordinanze n. 85/2023 e n. 826/2023 sono state accolte, rispettivamente, le domande di accesso endoprocessuale avanzate dalla ricorrente e dalla controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">3. All’udienza pubblica del 18 ottobre 2023, in vista della quale sono state depositate memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Occorre premettere che nelle more della trattazione del merito della controversia è stato sottoscritto il contratto tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria, ed il servizio è stato avviato.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Ciò chiarito, con il primo motivo di gravame Athena denuncia la violazione dell’art. 77, comma 4, D. Lgs. 50/2016, integratasi dopo la sopravvenuta nomina a r.u.p., a seguito delle dimissioni del precedente r.u.p. d.ssa Donadio, del presidente della commissione giudicatrice ing. Giuseppe Vitale, stante l’incompatibilità tra i due ruoli e il potenziale conflitto derivante dal vaglio eseguito dal nuovo r.u.p., ex art. 97 D. Lgs. n. 50/2016, sulla congruità dell’offerta economica della prima graduata, già esaminata positivamente dallo stesso ing. Vitale in qualità di presidente dell’organo tecnico.</p>
<p style="text-align: justify;">Con motivo suscettibile di trattazione congiunta, la deducente lamenta inoltre che il r.u.p., in contrasto con le relative competenze, avrebbe omesso di fare proprie le conclusioni di congruità dell’offerta cui è pervenuta l’apposita commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">I rilievi vanno disattesi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 dispone che “<em>I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta</em>”. Il precetto è stato poi integrato in sede di correttivo dall’art. 46, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 56/2017, secondo cui la “<em>la nomina del rup a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In argomento, condivisibile giurisprudenza sostiene -in contrapposizione all’orientamento teso a configurare una secca inconciliabilità tra le funzioni del r.u.p. e l’incarico di componente o di presidente della commissione (T.A.R Roma, Latina, Sez. I, 23 maggio 2017, n. 325)- che l’incompatibilità prevista dall’art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata ad evitare commistioni tra la fase di predisposizione degli atti di gara e la fase di valutazione delle offerte, debba sussistere in concreto, mediante la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente e delle attività di valutazione delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7419).</p>
<p style="text-align: justify;">Trasponendo le richiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie, dalle emergenze documentali, per un verso, non risulta che l’ing. Vitale abbia partecipato alla predisposizione degli atti della gara in esame, attività riconducibile invece al precedente r.u.p. d.ssa Donadio. Sotto concorrente profilo inoltre, in disparte il rilievo di inammissibilità eccepito della controinteressata, la verifica di anomalia dell’offerta eseguita dal r.u.p., con l’ausilio di un distinto organo collegiale nominato <em>ad hoc</em>, postula un apprezzamento di diverso contenuto rispetto alla valutazione delle offerte, cosicché in concreto non è ravvisabile il prospettato conflitto di interessi (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2022, n. 167).</p>
<p style="text-align: justify;">In linea con il richiamato orientamento, l’art. 51 D. Lgs. n. 36/2023, contenente il nuovo codice degli appalti, prevede -per l’ipotesi di aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per contratti sottosoglia- che alla commissione giudicatrice possa partecipare il r.u.p., anche in qualità di presidente.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento, poi, alla deduzione difensiva secondo cui il r.u.p. non avrebbe avallato le conclusioni di congruità dell’offerta alle quali è pervenuta la commissione in sede di verifica dell’anomalia, essa risulta superabile, poiché l’ing. Vitale, in qualità di r.u.p., in esito allo svolgimento delle attività di propria competenza, tra cui appunto quelle inerenti all’anomalia dell’offerta, con nota protocollo n. 4067 del 14.11.2022 ha operato, per come evincibile dal provvedimento di aggiudicazione, una ratifica dell’intera attività al medesimo ascrivibile.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Con la seconda censura l’esponente si duole dell’illegittimità della nomina della commissione incaricata per la verifica dell’anomalia dell’offerta, poiché i professionisti componenti della stessa sarebbero risultati sprovvisti di un’esperienza specifica sui profili oggetto della gara, in quanto individuati tramite sorteggio tra gli ingegneri dell’ordine di Cosenza in assenza di adeguata motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assunto è infondato, potendosi prescindere dal vaglio di inammissibilità della censura.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, ha precisato la giurisprudenza che l’art. 77, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, inerente alla commissione giudicatrice, “<em>non richiede una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto; ciò anche sul presupposto che all’esperienza nel settore primario, cui si riferisce l’oggetto del contratto, si accompagna una analoga esperienza nei settori secondari, che con quell’oggetto interferiscono o si intersecano</em>” (<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7832).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie la scelta dei componenti della commissione di verifica di anomalia dell’offerta è ricaduta su professionisti iscritti nell’ordine degli ingegneri di Cosenza, muniti pertanto di adeguata competenza tecnica, posto che lo “<em>specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto</em>” -richiamato dal comma 1 dell’art. 77 in riferimento alla competenza dei commissari- dev’essere riferito ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603). In particolare, dall’esame dei curricula dei componenti la commissione risulta infatti che l’ing. Antonio Gatto è stato “<em>consulente per servizi di supporto ed assistenza ad enti pubblici relativamente a bandi di gara, supporto tecnico amministrativo RUP, commissione gara, perizie tecniche…</em>”, mentre l’ing. Raffaele Russo Raffaele è stato componente in precedenti di appalti pubblici e ciò al pari dell’ing. Salvatore Risoli.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Con la terza, la quarta e la quinta censura, suscettibili di trattazione congiunta poiché connesse, la deducente lamenta che l’attività della commissione per la verifica d’anomalia dell’offerta economica della prima classificata risulterebbe, in base al contenuto del verbale del 19.09.2022, lacunosa, illogica ed erronea, essendo stati accolti in modo acritico gli assunti, anche privi di idoneo supporto probatorio, espressi da Labconsulenze nelle giustificazioni, avuto riguardo al costo e alla qualificazione della manodopera, alla disponibilità dei macchinari, alla impropria sovrapposizione operata dall’organo collegiale tra costi di manodopera e costi di sicurezza aziendali, alle spese generali quantificate dalla controinteressata nella misura del 6% e, da ultimo, all’omessa indicazione della controinteressata di ricorrere al subappalto.</p>
<p style="text-align: justify;">L’erroneità della valutazione della commissione risulterebbe inoltre evincibile dall’esiguo tempo di esame -pari ad appena un’ora e trenta minuti- dell’offerta anomala.</p>
<p style="text-align: justify;">Le deduzioni difensive vanno respinte.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova premettere che secondo costante giurisprudenza “<em>il giudizio di anomalia dell’offerta è connotato da ampi margini di discrezionalità e costituisce espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, di esclusiva pertinenza dell’amministrazione, esulando dalla competenza del giudice amministrativo, il cui sindacato è limitato solo al caso in cui le valutazioni della pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione</em>” (<em>ex plurimis</em>, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5777).</p>
<p style="text-align: justify;">Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie -in assenza di palese inattendibilità delle valutazioni della competente commissione- vanno disattese, poiché inammissibili:</p>
<p style="text-align: justify;">– le censure inerenti agli apprezzamenti dell’organo collegiale riguardanti la manodopera della prima graduata in riferimento all’inidoneità e mancata formazione del personale a svolgere tali prestazioni e a rispettare le relative norme di sicurezza, al sottostimato costo e numero di ore ipotizzato dall’aggiudicataria per il compimento di tali attività, nonché all’omessa indicazione dei costi relativi alle attività di manutenzione e di ripristino da remoto;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’insieme di rilievi, contenuto nel quinto motivo di gravame, teso a confutare con unilaterali stime economiche le singole voci dei costi indicati da Labconsulenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali censure, invero, impingono nel merito delle scelte operate dall’organo di valutazione, risolvendosi, in sostanza, in una sovrapposizione del giudizio tecnico dell’esponente rispetto a quello eseguito dal collegio di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, il primo dei due gruppi di censure appena descritti e le ulteriori deduzioni difensive sono infondati poiché:</p>
<p style="text-align: justify;">– la controinteressata ha dato conto in sede di offerta della comprovata esperienza del proprio personale; gli oneri per le opere civili e impiantistiche sono stati quantificati nelle giustificazioni sotto la voce “<em>Costi di installazione</em>”; la proposta migliorativa di adeguare il monte orario del personale distaccato integra un costo solo eventuale;</p>
<p style="text-align: justify;">– il costo della manodopera è stato calcolato in conformità alle tabelle ministeriali di determinazione del costo medio orario del lavoro per il contratto di categoria di riferimento -c.c.n.l. dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi- attualizzato ai valori della retribuzione corrente per livello di inquadramento;</p>
<p style="text-align: justify;">– la congruità dei costi di sicurezza aziendale, indicati in euro 3.335,00 e rimessi all’esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 aprile 2022, n. 3169), non si palesa irragionevole, avuto riguardo alla giustificazione, ritenuta coerente dalla commissione, della natura prettamente intellettuale dei servizi prestati ed al rilievo secondario dell’attività di installazione su strada delle apparecchiature di rilevazione della velocità, poiché strumentale allo svolgimento del servizio primario e prevalente di gestione del ciclo sanzionatorio;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’asserita carenza di supporto documentale delle giustificazioni dell’anomalia dell’offerta fornite da LaBconsulenze è smentita dalla circostanza che la prima graduata ha prodotto a sostegno dei propri chiarimenti una relazione dettagliata, per come richiesto dal r.u.p. con p.e.c. del 30.06.2023, non prescrivendo sul punto né la <em>lex specialis</em> né l’art. 97, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, in tema di anomalia dell’offerta, la necessità di specifici documenti, ferma comunque la produzione in giudizio di pertinente documentazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– la ritenuta esiguità del tempo impiegato dalla commissione in sede vaglio dell’anomalia dell’offerta, pari ad un’ora e mezza, non è di per sé sola indicativa dell’erroneità della valutazione operata dall’organo collegiale (<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n.1323);</p>
<p style="text-align: justify;">– il mancato ricorso al subappalto, in ragione dell’asserita impossibilità di LaBconsulenze di eseguire in proprio la “<em>componente dei lavori</em>” e le “<em>attività relative al contenzioso</em>”, non assume rilievo, avendo dedotto la controinteressata, per un verso, di possedere i requisiti richiesti dal bando e le attrezzature necessarie per eseguire in proprio i lavori per l’installazione dei dispositivi offerti, per come evincibile dai costi di installazione dei dispositivi di rilevazione specificati in sede di giustificativi e, sotto il distinto e concorrente profilo, di avere affidato a terzi le attività relative al contenzioso in base ad un precedente contratto continuativo di cooperazione <em>ex </em>art. 105, comma 3, lett. c-bis), del D.lgs. 50/2016;</p>
<p style="text-align: justify;">– la licenza ai sensi del R.D. n. 773/1931 per lo svolgimento delle attività extragiudiziali non è prescritta dalla <em>lex specialis</em> e comunque la controinteressata risulta iscritta all’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali istituito <em>ex</em> art. 53, comma 1, D. Lgs. 446/1997.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Con la sesta censura è denunciata l’illegittimità dell’offerta tecnica della prima graduata con riferimento alle caratteristiche del sistema di rilevazione della velocità media da essa proposto, T-Exspeed V. 2.0, di cui, invece, il sistema stesso risulterebbe privo e che non può compiere a causa dei limiti stabiliti dal decreto ministeriale di approvazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La doglianza non coglie nel segno.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova premettere che è costante la giurisprudenza nello statuire che “<em>il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. … Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica … Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto</em>” (<em>ex plurimis</em>, Consiglio di Stato, III, 2 settembre 2019, n. 6058).</p>
<p style="text-align: justify;">In assenza di palese inattendibilità delle valutazioni del seggio di gara vanno pertanto disattese, poiché inammissibili, le censure inerenti agli apprezzamenti della commissione riguardanti l’offerta tecnica della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assunto è comunque infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le contestazioni della ricorrente investono, in particolare, le funzionalità accessorie del sistema T-Exspeed V. 2.0, cioè di verifica della regolarità degli adempimenti assicurativi e di revisione dei veicoli, di lettura dei codici per la rilevazione delle merci pericolose e delle targhe straniere, di classificazione dei veicoli, di rilevazione dei veicoli che appaiono adiacenti e su un’unica corsia, di certificazione della velocità in ogni direzione e fino a 600 km/h. Tali funzionalità secondarie sono presenti nel dispositivo in base alle attestazioni della casa costruttrice Kria e, sebbene non autorizzate, non ostano all’impiego dello strumento per la funzione principale del rilevamento della velocità media dei veicoli in transito, necessitante invece dell’approvazione ministeriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti, sotto distinto profilo, l’asserita carenza di linea di connessione internet nell’area interessata dal servizio è meramente prospettata dall’esponente e comunque superata dalla prassi operativa del settore con l’ausilio di sistemi integrativi di connessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo, poi, alla funzionalità delle telecamere aggiuntive per effettuare il riconoscimento ottico dei caratteri, essa è da intendersi, secondo un’interpretazione ragionevole dell’offerta tecnica, come funzionalità aggiuntiva rispetto alle attività necessarie prescritte dal capitolato e cioè la rilevazione automatica delle infrazioni ai limiti massimi di velocità media di percorrenza, fermo restando che l’ipotetica inidoneità della miglioria indicata dalla controinteressata non determinerebbe l’esclusione dalla procedura selettiva ma al più impedirebbe una valutazione della medesima miglioria da parte del collegio esaminatore (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923).</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. Con l’ultima doglianza la ricorrente denuncia la mancata esclusione della controinteressata, avendo offerto un dispositivo per il rilevamento della velocità, c.d. Scout Speed, con funzioni eccedenti i limiti dell’approvazione ministeriale e in violazione della <em>lex specialis</em>, con riguardo al rispetto degli obblighi di revisione e di assicurazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assunto è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova premettere sul punto che il dispositivo Scout Speed per la rilevazione della velocità -suscettibile di impiego sia condizioni di movimento degli organi accertatori sia in condizioni di stazionamento- non è finalizzato, per come dedotto dalla difesa della controinteressata, alle registrazioni e all’utilizzo in modo massivo ed indifferenziato dei dati di tutti i veicoli -non consentiti per esigenze di tutela della privacy e comunque non previsti dalla <em>lex specialis</em>– poiché tale funzione si attiva manualmente e in via alternativa dal personale addetto al controllo, non operando in modo automatico come per i dispositivi fissi, non risultando pertanto aderenti alla fattispecie le pronunce richiamate dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la natura accessoria della funzione di verifica del rispetto degli obblighi di revisione e di assicurazione presente nello Scout Speed -non omologata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a differenza di quella principale di accertamento del superamento del limite di velocità- osta a che essa possa costituire motivo di esclusione, risultando comunque omologate le funzioni del dispositivo richieste dalle prescrizioni della disciplina di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">6. La domanda di annullamento è pertanto respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La richiesta di ristoro è parimenti da respingere, poiché il mancato accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, che rappresenta un coelemento necessario per l’imputazione alla p.a. di un illecito <em>ex</em>art. 2043 c.c., è ostativo all’integrazione di una responsabilità della pubblica amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controinteressata e del Comune di Montegiordano nella misura di euro 4.000,00 ciascuno, oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giancarlo Pennetti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Simona Saracino, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-per-il-r-u-p-di-far-parte-della-commissione-di-valutazione-nelle-gare-di-appalto/">Sulla possibilità per il r.u.p. di far parte della Commissione di valutazione nelle gare di appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulle competenze della Commissione di gara e del RUP.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-competenze-della-commissione-di-gara-e-del-rup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 10:18:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-competenze-della-commissione-di-gara-e-del-rup/">Sulle competenze della Commissione di gara e del RUP.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Valutazione dell&#8217;offerta tecnica &#8211; Attività &#8211; Competenza &#8211; Commissione di gara. L’attività di valutazione dell’offerta tecnica rientra nelle dirette prerogative della Commissione di gara e non del RUP, in linea con quanto disposto dall’ art. 77, comma 1 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-competenze-della-commissione-di-gara-e-del-rup/">Sulle competenze della Commissione di gara e del RUP.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-competenze-della-commissione-di-gara-e-del-rup/">Sulle competenze della Commissione di gara e del RUP.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Valutazione dell&#8217;offerta tecnica &#8211; Attività &#8211; Competenza &#8211; Commissione di gara.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’attività di valutazione dell’offerta tecnica rientra nelle dirette prerogative della Commissione di gara e non del RUP, in linea con quanto disposto dall’ art. 77, comma 1 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici: tale disposizione deve essere letta congiuntamente all’art. 33 del medesimo testo normativo, che assegna alla stazione appaltante il potere di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione, potendo richiedere a questa chiarimenti e documenti, senza tuttavia sostituirsi all’attività specialistica rimessa ai commissari; del resto, anche la previsione di specifici requisiti di professionalità dei membri delle commissioni di gara contenuta nell’ art. 84 del codice dei contratti pubblici dimostra che la valutazione delle offerte sia rimessa in via esclusiva alla commissione e non possa essere surrogata dalla stazione appaltante che, al più, potrebbe formulare rilievi e stimolare un riesame della valutazione condotta, ma giammai provvedere in sostituzione di essa, ponendosi altrimenti nel nulla le stesse garanzie di professionalità prescritte dal codice.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Correale &#8211; Est. Tallaro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><em>ex</em> art. 60 c.p.a.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2023, proposto da<br />
Gaetano Pio Silvestri, titolare dell’omonima impresa individuale, in proprio e quale rappresentante dell’ATI con Edil Service di Terranova Annunziato, in relazione alla procedura CIG 9555806492, rappresentati e difesi dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Bisignano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Fiorellino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Isimpresa S.r.l.s., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento di esclusione dell’ATI ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori consistenti in <em>“Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio destinato ad edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza”</em>, comunicato con nota del 29 giugno 2023, prot. n. 0011653/2023;</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’aggiudicazione in favore di Isimpresa S.r.l.s. disposta dal Responsabile del Settore IV del Comune di Bisignano con determinazione del 30 giugno 2023, RG 480;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché di ogni altro atto propedeutico, presupposto, effettuale o consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">– in subordine ed ove occorrer possa, per l’annullamento della clausola della legge di gara che prevede che <em>“le migliorie offerte dovranno essere, a pena di esclusione, compatibili con i pareri e/o autorizzazioni già acquisiti, in fase progettuale, vale a dire che queste non comportino la redazione di una variante che possa implicare l’acquisizione di nuovi pareri e/o autorizzazioni”</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">con contestuale condanna dell’amministrazione appaltante, previa declaratoria di nullità o inefficacia del contratto nelle more eventualmente intervenuto tra l’appaltante e l’impresa aggiudicataria, ad aggiudicare in via definitiva, la gara all’ATI Silvestri Gaetano Pio (capogruppo) – Impresa Edil Service di Terranova Annunziato (mandante), con subentro della ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">in via subordinata, con condanna dell’amministrazione appaltante al ristoro per equivalente del danno subito dalla ricorrente per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della pubblica amministrazione, del danno da perdita di chance e del danno curriculare ed all’immagine professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisignano e di Isimpresa S.r.l.s.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – Viene messo in discussione, d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, il provvedimento del responsabile del Settore IV del Comune di Bisignano, quale responsabile del procedimento, di esclusione dell’ATI Silvestri Gaetano Pio – Edil Service di Terranova Annunziato dalla gara per l’affidamento dei lavori consistenti in <em>“Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio destinato ad edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento si fonda sulla constatazione che l’offerta tecnica presentata dall’ATI concorrente non sarebbe conforme alle specifiche tecniche previste dall’amministrazione, contemplando, in difformità da quanto statuito nella <em>lex specialis</em> di gara, una variante (installazione di sei ascensori interni) che necessita dell’acquisizione di nuove autorizzazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – L’ATI esclusa, invero, premesso che la sua offerta era stata giudicata dalla commissione valutatrice come la migliore, ha dedotto l’illegittimità della determinazione, in quanto: <em>a)</em>il responsabile del procedimento non era competente a rivalutare l’offerta tecnica del concorrente, che la commissione valutatrice non aveva invece considerato difforme dalle specifiche tecniche richieste; <em>b)</em>sul piano sostanziale, la variante presentata non richiederebbe alcuna autorizzazione; <em>c)</em> in ogni caso, l’eventuale difformità delle varianti proposte rispetto alle specifiche avrebbe potuto comportare la mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo, e non anche l’espulsione dell’operatore dalla gara; <em>d)</em> ancora, l’esclusione sarebbe stata adottata in una fase procedimentale, quella di verifica delle eventuali anomalie dell’offerta, impropria; <em>e)</em> in via subordinata, sarebbe illegittima la clausola espulsiva prevista della legge di gara, in violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Il Comune di Bisignano, costituitosi, ha difeso il proprio operato.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, ha escluso l’ingerenza del responsabile del provvedimento in valutazioni tecniche sulla qualità dell’offerta e ha ribadito che l’installazione di ascensori comporta l’acquisizione di ulteriori autorizzazioni. Ha sottolineato che il ricorso non sarebbe assistito da adeguato interesse. Innanzitutto, non conterrebbe la contestazione di tutte le ragioni dell’esclusione. In secondo luogo, assunto che l’operatore concorrente ha presentato una variante al progetto posto a base di gara, detta variante non avrebbe giammai potuto essere valorizzata in sede di valutazione del progetto; <em>ergo</em>, l’ATI ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio notevolmente inferiore, che priverebbe d’utilità l’accoglimento del ricorso, all’esito del quale giammai l’opera potrebbe essergli assegnata.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – Analoghe argomentazioni ha speso Isimpresa S.r.l.s., controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – Alla camera di consiglio del 6 settembre 2023, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">6. – Va, in prima battuta, richiamato l’insegnamento della giurisprudenza (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. I, 3 gennaio 2022, n. 42) per cui l’attività di valutazione dell’offerta tecnica rientra nelle dirette prerogative della Commissione di gara e non del RUP, in linea con quanto disposto dall’ art. 77, comma 1 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici: tale disposizione deve essere letta congiuntamente all’art. 33 del medesimo testo normativo, che assegna alla stazione appaltante il potere di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione, potendo richiedere a questa chiarimenti e documenti, senza tuttavia sostituirsi all’attività specialistica rimessa ai commissari; del resto, anche la previsione di specifici requisiti di professionalità dei membri delle commissioni di gara contenuta nell’ art. 84 del codice dei contratti pubblici dimostra che la valutazione delle offerte sia rimessa in via esclusiva alla commissione e non possa essere surrogata dalla stazione appaltante che, al più, potrebbe formulare rilievi e stimolare un riesame della valutazione condotta, ma giammai provvedere in sostituzione di essa, ponendosi altrimenti nel nulla le stesse garanzie di professionalità prescritte dal codice.</p>
<p style="text-align: justify;">7. – Ebbene, come lamentato in ricorso, nel caso di specie il responsabile del procedimento, al fine di pervenire all’esclusione, ha dovuto procedere alla rivalutazione dell’offerta tecnica dell’operatore economico ricorrente, concludendo che essa conteneva delle varianti non ammissibili.</p>
<p style="text-align: justify;">8. – È dunque fondato il primo, assorbente motivo di ricorso, incentrato sulla incompetenza dell’organo che ha assunto la determinazione contestata, il quale comunque non poteva pronunciare sull’esclusione, anche in riferimento ad altre eventuali ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il ricorso va accolto e, conseguentemente, l’esclusione e l’aggiudicazione contestate debbono essere annullate.</p>
<p style="text-align: justify;">9. – L’interesse di parte ricorrente alla rimozione del provvedimento assunto da soggetto incompetente è di palese evidenza, salva la possibilità per il responsabile del procedimento di chiedere alla commissione valutatrice i necessari chiarimenti e sottoporre ad essa la questione da lui rilevata.</p>
<p style="text-align: justify;">10. – Le spese del giudizio debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza della stazione appaltante, potendosi compensare con la controinteressata.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>a) </em>lo accoglie e, per l’effetto, annulla:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>– a1)</em> il provvedimento di esclusione dell’ATI ricorrente, comunicato con nota del 29 giugno 2023, prot. n. 0011653/2023;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>– a2)</em> la determinazione del Responsabile del Settore IV del Comune di Bisignano del 30 giugno 2023, RG 480, di aggiudicazione della gara;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>b)</em>condanna il Comune di Bisignano, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione, in favore di Gaetano Pio Silvestri, nella qualità, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 5.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge. Compensa per il resto.</p>
<p style="text-align: justify;">Salvi ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Ivo Correale, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giampaolo De Piazzi, Referendario</p>
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		<title>Sulla giurisdizione in caso di controversie relative alla revoca di contributi pubblici.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 13:04:21 +0000</pubDate>
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<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Controversia relativa alla revoca di contributi pubblici- Fondata su inadempimenti del beneficiario &#8211; Giurisdizione Ordinaria &#8211; Sussistenza &#8211; Difetto di legittimazione del Giudice Amministrativo. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia attinente alla alla revoca del contributo pubblico, fondata su un presunto inadempimento del beneficiario</p>
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<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Controversia relativa alla revoca di contributi pubblici- Fondata su inadempimenti del beneficiario &#8211; Giurisdizione Ordinaria &#8211; Sussistenza &#8211; Difetto di legittimazione del Giudice Amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia attinente alla alla revoca del contributo pubblico, fondata su un presunto inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti per il mantenimento del contributo. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, infatti, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. In tale ambito, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase di ripetizione del contributo fondata sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato. In tal caso, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Iannini &#8211; Est. Ugo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2018, proposto da<br />
Comune di Rocca di Neto in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Jorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del decreto dirigenziale n. 9016 del 10.08.2018, con cui la Regione Calabria ha disposto la revoca del finanziamento concesso all’Ente comunale nell’ambito del Piano Operativo di Intervento (P.O.I.), finalizzato a “<em>Garantire il livello qualitativo delle acque di balneazione attraverso azioni mirate nelle aree che presentano maggiori carenze o domanda elevata a carattere stagionale e che riducano gli impatti dovuti a situazioni potenziali di scarichi diffusi di reflui</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 4 novembre 2022 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – Il Comune di Rocca di Neto ha chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale n. 9016 del 2018, con cui la Regione Calabria ha disposto la revoca del finanziamento concesso all’Ente comunale nell’ambito del Piano Operativo di Intervento (P.O.I.), finalizzato a “<em>Garantire il livello qualitativo delle acque di balneazione attraverso azioni mirate nelle aree che presentano maggiori carenze o domanda elevata a carattere stagionale e che riducano gli impatti dovuti a situazioni potenziali di scarichi diffusi di reflui</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il P.O.I. prevedeva la concessione di finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di opere volte al miglioramento del livello qualitativo delle acque marine costiere, attraverso azioni mirate alla rimozione degli impatti negativi imputabili alla non conforme gestione dei reflui urbani.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le opere finanziate dal P.O.I. vi erano anche i “<em>Lavori di collettamento delle acque reflue nell’impianto in località Serrate della zona denominata Topanello del Comune di Rocca di Neto</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – Con il decreto dirigenziale impugnato, la Regione ha disposto la revoca del contributo finanziario erogato di euro 287.695,77, a causa dell’asserito mancato rispetto da parte del Comune del termine concesso per realizzare l’opera, collaudarla e renderla funzionante.</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Il Comune di Rocca di Neto ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento, articolando i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>I) Violazione di legge e del rapporto convenzionale – violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 15 l. 241/90.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune avrebbe rispettato tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione stipulata con la Regione, destinando il finanziamento ricevuto alla realizzazione del progetto contenuto nel piano operativo di intervento regionale e adottando tutti i provvedimenti necessari alla tempestiva chiusura dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo, perché avrebbe escluso l’indennizzo previsto <em>ex lege</em> dall’art. 21 quinquies L. 241/90.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>II) Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità manifesta, travisamento di atti e fatti</em></p>
<p style="text-align: justify;">La revoca del finanziamento non sarebbe legittima, in quanto il preteso inadempimento agli obblighi assunti in forza della Convenzione non sarebbe stato, comunque, imputabile al Comune, avendo quest’ultimo compiuto tutto quanto in suo potere per portare a termine il progetto finanziato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – La Regione si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – Alla camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio ha evidenziato la sussistenza del possibile profilo di carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo a conoscere della controversia di cui è causa. Il Comune ricorrente ha, così, rinunciato all’istanza di sospensiva.</p>
<p style="text-align: justify;">6. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica straordinaria del 4 novembre 2022, in vista della quale le parti non hanno depositato ulteriori memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">7. – Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dalla Regione.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. – Il provvedimento di revoca del contributo è, infatti, fondato sul (presunto) mancato rispetto, da parte del Comune ricorrente, degli obblighi assunti in sede di erogazione del beneficio riferiti, in particolare, ai termini massimi per la conclusione del progetto finanziato.</p>
<p style="text-align: justify;">La ripetizione del contributo è stata, quindi, disposta per il (presunto) inadempimento dell’Ente beneficiario alle condizioni previste nella <em>lex specialis</em>, riscontrato nel corso delle verifiche successive all’erogazione iniziale di una parte del contributo.</p>
<p style="text-align: justify;">Verifiche, queste ultime, che non implicano l’esercizio di alcun potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, chiamata solo alla verifica della puntuale osservanza delle previsioni contenute nella normativa e negli atti di impegno assunti dal beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente controversia attiene, dunque, alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e al (presunto) inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione del beneficio economico.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. – Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che nel caso di specie venga in rilievo una posizione di diritto soggettivo del ricorrente a fronte alla richiesta di revoca del contributo formulata dall’Amministrazione, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, infatti, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ambito, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase di ripetizione del contributo fondata sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal caso, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo (<em>cfr</em>., di recente, Cons. Stato, Sez. III, 1 febbraio 2022, n. 702).</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. – In conclusione, nel caso di specie deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla controversia di cui è causa, in quanto la stessa – come detto – attiene alla revoca del contributo pubblico, fondata su un presunto inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti per il mantenimento del contributo.</p>
<p style="text-align: justify;">8. – A diversa conclusione non conducono le argomentazioni spiegate in atti dal Comune ricorrente, relative al fatto che la convenzione, a cui esso si sarebbe reso (in tesi) inadempiente, debba qualificarsi come accordo tra pubbliche amministrazioni <em>ex</em>art. 15, L. n. 241/1990 e, dunque, sia idonea ad attrarre la presente controversia nella sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La convenzione stipulata tra la Regione e il Comune non può, infatti, essere ricondotta al <em>genus</em> degli “accordi orizzontali” tra amministrazioni <em>ex</em> art. 15, L. n. 241/1990, non avendo ad oggetto la disciplina dello svolgimento in collaborazione di una attività di interesse comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La citata convenzione, come correttamente evidenziato dalla resistente, è un accordo <em>(i)</em> che accede al provvedimento unilaterale della Regione che ha concesso il finanziamento, e <em>(ii)</em> che stabilisce termini e modalità da rispettare nell’attuazione del progetto finanziato, prevedendo in particolare le spese ammissibili, gli obblighi del beneficiario, le modalità di progettazione e di affidamento dei lavori, i compiti del RUP, le verifiche sulla esecuzione dei lavori, il collaudo, la rendicontazione e la durata dei lavori, le erogazioni a titolo di anticipazione e saldo.</p>
<p style="text-align: justify;">9. – Stanti le argomentazioni appena esposte, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere proseguito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cpa.</p>
<p style="text-align: justify;">10. – La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia <em>de qua,</em> in favore del Giudice Ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Iannini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Arturo Levato, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Ugo, Referendario, Estensore</p>
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