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	<title>T.A.R. Abruzzo - Pescara Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Abruzzo - Pescara Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla natura di beni immobili dei bungalow.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-di-beni-immobili-dei-bungalow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:41:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-di-beni-immobili-dei-bungalow/">Sulla natura di beni immobili dei bungalow.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Bungalow &#8211; Beni immobili &#8211; Art. 812 c.c. Ai sensi dell’articolo 812 c.c., se stabilmente infissi al suolo, i bungalow sono beni immobili. Pres. (f.f.) Balloriani &#8211; Est. Giardino REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo sezione staccata di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-di-beni-immobili-dei-bungalow/">Sulla natura di beni immobili dei bungalow.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Bungalow &#8211; Beni immobili &#8211; Art. 812 c.c.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai sensi dell’articolo 812 c.c., se stabilmente infissi al suolo, i bungalow sono beni immobili.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Balloriani &#8211; Est. Giardino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 235 del 2024, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marco Maria Di Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Casalbordino, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pinocchio S.r.l., -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione degli effetti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della determinazione del Settore IV &#8211; Gestione del Territorio del Comune di Casalbordino del 18.04.2024 n. 196 (Numero generale) e n. 12 (Numero di Settore), notificata il 03.05.2024, avente ad oggetto “<i>Conferma dell&#8217;acquisizione al patrimonio comunale ingiunzione della sanzione amministrativa pecuniaria inottemperanza all&#8217;ordinanza n. 69 del 06.12.2021 &#8211; art. 31 del D.P.R. 380/01 &#8211; sig. -OMISSIS-</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalbordino;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.- Con ricorso ritualmente notificato il Sig. -OMISSIS- ha adito l’intesto Tribunale per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della determinazione del Settore IV &#8211; Gestione del Territorio del Comune di Casalbordino del 18.04.2024 n. 196 (Numero generale) e n. 12 (Numero di Settore), notificata il 03.05.2024, avente ad oggetto “<i>Conferma dell&#8217;acquisizione al patrimonio comunale ingiunzione della sanzione amministrativa pecuniaria inottemperanza all&#8217;ordinanza n. 69 del 06.12.2021 &#8211; art. 31 del D.P.R. 380/01 &#8211; sig. -OMISSIS-</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.- Il gravame è affidato alla denuncia di quattro articolate censure con cui si deduce:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>I= Difetto di legittimazione.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>II= Insussistenza dei presupposti della irrogata sanzione.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>III= Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4 bis, legge 164/2014 &#8211; Violazione del principio di proporzionalità (così come introdotto dall&#8217;ordinamento comunitario). Eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di istruttoria.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>IV= Subordinatamente: abnormità della sanzione adottata – unicità della sanzione in solido e/o riduzione pro quota e/o al minimo edittale”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.- Si è costituito in resistenza al ricorso il Comune di Casalbordino che ha depositato agli atti di causa documenti e una memoria con cui ha contestato sia l&#8217;esposizione di fatto che i profili di diritto dedotti.<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via del tutto preliminare il Comune resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della presupposta ordinanza di demolizione n. 69/2021 con cui era stato ordinato e ingiunto (tra gli altri, anche) all’attuale ricorrente, in qualità di soggetto avente la disponibilità della struttura prefabbricata n. 20, &#8211; in solido con la Pinocchio s.r.l., quale impresa esecutrice dei lavori di realizzazione ed assemblaggio delle strutture abusive e con il sig. -OMISSIS-quale proprietario del terreno su cui insiste la struttura abusiva &#8211; la demolizione e rimozione delle stesse entro e non oltre novanta giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’ente civico ha comunque concluso per il rigetto dell’impugnativa in quanto priva di merito di fondatezza.<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.- All’udienza camerale del 9 maggio 2025, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla sanzione pecuniaria e ha fissato per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 12 dicembre 2025.<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.- In prossimità dell’udienza di trattazione di merito parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e chiedendone l’integrale accoglimento.<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.- All’udienza pubblica del 12 dicembre 2025, il Collegio, sentite le parti, ha disposto il rinvio della causa all&#8217;udienza pubblica del 13 febbraio 2026 allorquando il ricorso è stato chiamato e introitato per la decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.- In via del tutto preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione, ad opera del ricorrente, della presupposta ordinanza di demolizione n. 69/2021, atteso che ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 “<i>la demolizione o la rimozione dell’opera abusiva va ingiunta al proprietario e al responsabile dell’abuso</i>”, mentre il ricorrente non essendo proprietario (come si vedrà nel prosieguo) ma mero utilizzatore stagionale della struttura e, come tale, privo di disponibilità materiale e giuridica della stessa, non aveva alcun interesse ad impugnarla e a opporsi al ripristino, così come, nel presente giudizio, non si è opposto, coerentemente, all’acquisizione dell’area di sedime.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.- Ciò posto preliminarmente, il ricorso è meritevole di accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente giudizio s’inserisce in un filone (cfr. da ultimo T.A.R. Pescara, sentenze nn. 1, 4 e 17 del 2026) riguardante analoghe strutture, tutte situate su piazzole predisposte (pavimentate in parte con laterizi di cemento poggiati sul terreno e in parte con calcestruzzo e piastrelle in monocottura e parte con inerti), e situate all’interno del “Campeggio Macondo”, con sede in Casalbordino e gestito dalla Tanytur Soc. Coop..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali strutture sono infisse stabilmente al suolo (costruite su basamenti in monoblocco in ferro scatolare di varie forme e dimensioni, aventi una altezza media di 2,50 ml e una struttura portante in legno), in quanto collegate alla rete elettrica, idrica e fognaria (e “<i>poggiate in forma stabile su blocchi in latero cemento e blocchi di elementi in cemento vibrato rinforzati con tiranti in ferro, in più punti</i>”, cfr. ordinanza di rimozione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune ha ordinato la demolizione di dette strutture, in quanto realizzate in totale difformità dai titoli abilitativi e in zona vincolata, sia al proprietario delle aree (-OMISSIS-) sia, tra gli altri, alla odierna parte ricorrente (in solido con la società che materialmente le ha realizzate).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalle memorie difensive dell’Amministrazione resistente si comprende che la stessa ha ritenuto la parte ricorrente inadempiente all’ordine di demolizione, e dunque sanzionabile, in quanto avente la disponibilità di tale bungalow, e a questo titolo anche legittimata passiva dell’ordine di acquisizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, come osservato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza 20 giugno 2022, n. 5031) il fatto (..) di utilizzare un’opera edilizia abusiva non può considerarsi di per sé sufficiente a fondare il titolo di responsabilità, e quindi la legittimazione passiva alla ingiunzione di demolizione, ben potendo essere l’utilizzatore un terzo completamente estraneo alla realizzazione dell’opera abusiva (ad esempio, un affittuario o comodatario) ed alla relativa proprietà. L’ingiunzione di demolizione all’utilizzatore o al detentore dell’opera abusiva è quindi legittima solo se tale soggetto sia anche personalmente responsabile dell’abuso, dovendo in caso contrario essere diretta nei confronti del proprietario o del soggetto al quale sia materialmente ascrivibile l’abuso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie il ricorrente era un mero utilizzatore temporaneo ed occasionale dell’area concessa in locazione e della struttura sulla stessa installata, e dunque non poteva essere qualificato proprietario, né autore dell’abuso edilizio contestato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La medesima Amministrazione comunale, peraltro, nei propri atti, non ha dedicato sufficiente approfondimento alla condizione giuridica di detto bungalow e in particolare ad accertare a chi possa effettivamente spettarne la proprietà o altro diritto reale contenente il potere di provvedere alla demolizione (T.A.R. Napoli sentenza n. 3541/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Appare incontestato tra le parti che la piazzola non sia nella proprietà della parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai sensi dell’articolo 812 c.c., in quanto stabilmente infissi al suolo i bungalow come quelli in questione sono beni immobili (Cassazione, sentenza n. 22780 del 2019).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 4 del R.D.L. n. 652 del 1939 “<i>Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo</i>”; ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, sono da considerare unità immobiliari “<i>i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale</i>”; secondo la Corte Costituzione (sentenza n. 162/2008), l&#8217;art. 812, primo comma, cod. civ. (“<i>sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d&#8217;acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo</i>”), prevede la possibilità di una connessione strutturale realizzata in via transitoria, e a tal fine qualsiasi collegamento è idoneo a classificare un bene quale bene immobile, essendo irrilevante la modalità di collegamento di un impianto con la struttura principale, e anzi, proprio alla luce della definizione di bene immobile contenuta nell&#8217;art. 812 cod. civ., si può concludere che la possibilità di separazione di un impianto dal suolo non esclude che esso mantenga la sua natura immobiliare; secondo la Cassazione (sentenza 6840 del 2024), inoltre, l&#8217;eventuale precarietà dell&#8217;elemento materiale dell&#8217;ancoraggio al suolo può essere compensata da considerazioni attinenti al profilo strettamente funzionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dunque il funzionalmente stabile collegamento al suolo con allacciamento agli impianti determina nel caso di specie, alla luce delle predette coordinate ermeneutiche rinvenibili nella normativa e giurisprudenza citate, la incorporazione al suolo delle unità abitative del tipo in esame (prive di meccanismi di trazione e movimento, nonché stabilmente allacciate alle reti, come si evince dagli atti, il tutto non adeguatamente contestato in fatto).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vertendosi in materia di diritti reali, il giudice può determinarne il contenuto ed il modo d’acquisto sulla base dei fatti allegati dalle parti (seppure nei limiti di cui all’articolo 8 del codice del processo amministrativo, quindi senza effetto di giudicato sostanziale sui diritti, ma solo in via incidentale), nel senso che, a differenza dei diritti personali di godimento, i diritti reali sono autodeterminati dalla legge nel loro modo di acquisto e nel loro contenuto, dunque il titolo (fatto o atto) attiene alla prova e non alla domanda (nel senso di <i>causa petendi</i>, Cassazione ordinanza n. 28272 del 28 settembre 2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò premesso, appare evidente e non efficacemente contestato, nel caso di specie, che si tratta di beni immobili realizzati su terreno altrui (le piazzole), in quanto stabilmente uniti al suolo in modo artificiale (come si evince dai provvedimenti impugnati, e ciò appare un fatto oggettivo, contrastante sia con la destinazione formale a locazione della piazzola sia con la possibilità della permanenza di una proprietà separata delle casette mobili, oltre che contrastante con la disciplina urbanistica); dunque i bungalow in questione appartengono per accessione a chi ha la proprietà della piazzola stessa (Cassazione sentenza n. 22780 del 2019), non essendo emersi sufficienti elementi circa la valida costituzione di un diritto reale di superficie in favore di coloro che erano proprietari delle strutture prefabbricate; né il Comune ha analizzato <i>funditus</i>  le varie ipotesi di cui agli articoli 935,936 e 937 c.c., in relazione al caso di specie, al fine di valutare la responsabilità per la omessa demolizione tra il proprietario del suolo, il proprietario dei materiali, e colui che ha materialmente realizzato le opere (con materiali propri o altrui).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Un eventuale contratto di natura personale per il posizionamento di tali strutture sulle piazzole non può valere, tra l’altro, al fine di derogare al fenomeno dell’accessione, ove presupponga pur sempre il mantenimento della loro natura mobile, incompatibile con il dato fattuale realmente accertato, con conseguente sua nullità per inesistenza dell’oggetto (rilevabile d’ufficio <i>incidenter tantum</i>, Cassazione s.u. sentenza n. 14828 del 2012).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla base di tale presupposto, il Tribunale, pur consapevole di quanto autorevolmente statuito dal Giudice d’Appello (cfr. da ultimo sentenza n. 5239/2025: “<i>la sanzione pecuniaria è stata legittimamente irrogata anche nei confronti di parte appellata [corrispondente, come in questo giudizio, al privato utilizzatore della struttura], oltre che della ditta realizzatrice dei lavori e del proprietario dell’area, in quanto: a) è proprietaria della struttura prefabbricata e locataria della piazzola dove la stessa è stata stabilmente installata, in forza del titolo di acquisto della prima e del contratto di locazione della seconda, con conseguente esclusione dell’accessione ai sensi dell’art. 934 c.c.</i>”), ritiene di doversene discostare in quanto l’eventuale contratto di locazione, che presuppone la natura mobile del bungalow in questione, sarebbe comunque nullo per inesistenza dell’oggetto o, comunque, per la irrealizzabilità della causa (non esiste una casetta mobile, né è realizzabile un godimento momentaneo e temporaneo della piazzola se su di essa non viene temporaneamente appoggiata una casetta mobile ma viene edificata, come nel caso di specie, una struttura abitabile, stabilmente infissa con relativa impiantistica, con conseguente accessione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro appare incoerente da parte del Comune stesso, da un lato, ritenere le opere non amovibili ai fini della valutazione della loro illegittimità urbanistica ed edilizia, e quindi dell’adozione dell’ordine di demolizione, dall’altro, ritenerle amovibili al fine di ritenere la proprietà dei bungalow separata da quella del suolo, quindi al fine di escludere l’accessione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altro canto, neanche il consenso del proprietario alla costruzione implica di per sé la costituzione di un diritto di superficie, escludendo solo la possibilità di esercitare lo <i>ius tollendi </i>(Cassazione sentenza n. 3873 del 2018).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al potere di eseguire il comando rispristinatorio, questo spetta al proprietario e non a chi ha il mero godimento di natura personale dell’immobile (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 7593 del 2025). Anche in proposto, questo Tribunale, pur consapevole dell’autorevole orientamento del Giudice di secondo grado, ritiene che in punto di fatto non vi sia coincidenza tra la possibilità di accedere, ai fini di mero godimento, al campeggio e al bene immobile realizzato sulla piazzola, e la titolarità di una disponibilità piena del bene stesso che includa anche il potere di demolirlo: chi ha un diritto personale di godimento non può demolire il bene immobile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contrariamente a quanto supposto in fatto nei pronunciamenti di appello (cfr. la citata sentenza n. 5239/2025), nel processo penale, i cui atti sono stati depositati nel presente giudizio, è emerso che “<i>all&#8217;esame dei contratti di vendita dei cosiddetti bungalow e delle scritture private di affitto delle piazzole, appare evidente che la società Tanytur soc. coop. rappresentata da -OMISSIS-, nei confronti del quale si procede separatamente, ha stipulato con gli ignari acquirenti contratti per la vendita di strutture tipo &#8220;kit bungalow montabili&#8221; lasciando intendere si trattasse di strutture rimovibili, per poi realizzare abitazioni prive di sistemi di rotazione, quindi difficilmente rimovibili, in modo da garantirsi, a tempo indeterminato, gli affitti sulle piazzole</i>” (cfr. decreto di archiviazione del GIP).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In buona sostanza, l’odierno ricorrente (così come gli altri ignari soggetti poi sanzionati dal Comune) ha acquistato solo un kit bungalow montabile, con il quale è stata poi realizzata una vera e propria abitazione infissa al suolo, a sua insaputa. Dunque, in realtà, la reale operazione economica, adeguata allo stato di fatto materiale, non depone per la locazione della piazzola ma per la locazione della casetta infissa al suolo, a insaputa di chi ha solo acquistato il materiale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini il principio secondo cui “<i>b) è comunque possessore della struttura stante l’avvenuta traditio, comprovata dal contratto di compravendita e non smentita dall’interessata, circostanza sufficiente a fondare un rapporto qualificato con la res (se non addirittura a trasferirne la proprietà sulla base della regola possesso vale titolo ex art. 1153 c.c., trattandosi di bene mobile), a prescindere dall’eccepita nullità dell’atto di trasferimento. Il possessore o utilizzatore dell’opera abusiva è legittimo destinatario dell’ordine di demolizione, prima, e della sanzione per omessa rimozione dell’abuso, poi (Cons. Stato, sez. VII, 10/04/2024, n. 3284; VI 12/08/2024 n. 7107 e 19/06/2024, n. 5471);</i>” (cfr. la citata sentenza n. 5239/2025), non è aderente al caso di specie, perché l’odierno ricorrente può essere al più un mero utilizzatore sulla base di titolo personale di godimento della casetta, ma non di certo proprietario, possessore o utilizzatore nella disponibilità autonoma (secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4880/2015). Ciò perché non è alienatario della casetta mobile (che non esiste), ma ha acquistato un kit di montaggio con il quale, a sua insaputa (come provato nel processo penale) è stato realizzato un bene immobile infisso a una piazzola, con conseguente accessione al proprietario di questa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune, in altri termini, si è limitato ad applicare il massimo della sanzione a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda, senza analizzare le posizioni giuridiche di ciascuno e il potere che essi avevano sul bene e dunque sulla possibilità di adempiere all’ordine di demolizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ questione che invece esula sicuramente dal presente giudizio quella attinente alla sorte dell’area di sedime, in quanto di proprietà di terzi, e non della parte ricorrente, atteso che l’interesse del ricorrente è limitato all&#8217;annullamento della sola sanzione e non dell&#8217;acquisizione, come ribadito dal patrono di parte ricorrente nel corso dell’udienza pubblica con dichiarazione riportata a verbale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.- In conclusione il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.- Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il Comune resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Massimiliano Balloriani, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvio Lomazzi, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore</p>
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		<title>Sull&#8217;inutilizzabilità del ricorso per l’esecuzione del giudicato per l’esecuzione delle pronunce di rigetto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinutilizzabilita-del-ricorso-per-lesecuzione-del-giudicato-per-lesecuzione-delle-pronunce-di-rigetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 07:41:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinutilizzabilita-del-ricorso-per-lesecuzione-del-giudicato-per-lesecuzione-delle-pronunce-di-rigetto/">Sull&#8217;inutilizzabilità del ricorso per l’esecuzione del giudicato per l’esecuzione delle pronunce di rigetto.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; Pronunce di rigetto &#8211; Inutilizzabilità. Il ricorso per l’esecuzione del giudicato – strumento processuale previsto dall’ordinamento per l’esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato – non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di un’espressa regola che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinutilizzabilita-del-ricorso-per-lesecuzione-del-giudicato-per-lesecuzione-delle-pronunce-di-rigetto/">Sull&#8217;inutilizzabilità del ricorso per l’esecuzione del giudicato per l’esecuzione delle pronunce di rigetto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; Pronunce di rigetto &#8211; Inutilizzabilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il ricorso per l’esecuzione del giudicato – strumento processuale previsto dall’ordinamento per l’esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato – non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di un’espressa regola che circoscriva l’ottemperanza alle sole decisioni di accoglimento.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Passoni &#8211; Est. Giardino</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 425 del 2024, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">Barakat Abdelhalim Salem Abdelrazek, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ufficio Territoriale del Governo Pescara, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria <em>ex lege</em> in L’Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Pescara P-PE/L/Q/2023/101625 comunicato in data 5.9.2024, non notificato al ricorrente, con il quale si dispone la revoca del nulla osta rilasciato per lo svolgimento del lavoro subordinato con la società DREAM COSTRUZIONI S.R.L..</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Pescara;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p style="text-align: justify;">– con ordinanza cautelare n. 242/2024, pubblicata il 16.12.2024, questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensiva presentata dal Sig. Barakat Abdelhalim Salem Abdelrazek per difetto di <em>periculum in mora</em> “<em>tenuto conto che parte ricorrente in data 10.12.2024 ha chiesto allo sportello Unico per l’Immigrazione di Pescara di essere convocato, per l’espletamento delle attività di cui agli arti 22, TUI, 9, comma I in relazione all’art 35, 36 comma I DPR 394.99, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per “attesa occupazione</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– con ordinanza cautelare n. 338/2025, pubblicata il 24.01.2025, il Consiglio di Stato, adito per la riforma della predetta ordinanza cautelare n. 242/2024, ha respinto la domanda di tutela cautelare confermando l’assenza del <em>periculum in mora</em> ed evidenziando che, ai sensi dell’art. 5, co. 9-bis d.lgs. 286/1998, nelle more dell’evasione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente, “<em>il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– con ordinanza collegiale n. 53/2025 del 10.03.2025, questo Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca o modifica dell’ordinanza cautelare n. 242/2024 proposta da parte ricorrente in data 18 febbraio 2025;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’istanza per l’esecuzione della surrichiamata ordinanza cautelare n. 242/2024 di questo Tribunale e dell’ordinanza cautelare n. 338/2025 del Consiglio di Stato, proposta da parte ricorrente in data 22/03/2025 ai sensi dell’art. 59 c.p.a., con cui si chiede la nomina “<em>di un commissario ad acta affinché convochi il ricorrente avanti al Sui di Pescara, per l’espletamento dei compiti che vorrà affidargli assegnando allo stesso un termine per provvedere, con previsione di ogni conseguente onere a carico della resistente amministrazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 59 c.p.a. secondo cui “<em>Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che, per costante giurisprudenza dalla quale non v’è motivo di discostarsi, “<em>il ricorso per l’esecuzione del giudicato – strumento processuale previsto dall’ordinamento per l’esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato – non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di un’espressa regola che circoscriva l’ottemperanza alle sole decisioni di accoglimento.</em>” (T.A.R. Sicilia, Sez., II n. 1562/2019 del 12/06/2019; Cons. Stato Sez. VI, 11-06-2018, n. 3552; Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2724);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che in giurisprudenza è stato chiarito, a tale riguardo, che, relativamente alle decisioni del giudice amministrativo, sono le statuizioni preordinate ad una pronuncia di accoglimento a far nascere per l’Amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi adempiuto solo se vengono posti in essere atti completamente satisfattivi rispetto a quelle statuizioni, atteso che la pronuncia di rigetto lascia invariato l’assetto giuridico dei rapporti precedente alla proposizione del giudizio. L’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto può essere dunque chiesto da chi vi abbia titolo secondo gli strumenti consentiti dal sistema (se del caso, contestando il silenzio dell’Amministrazione), ma non anche col rimedio del giudizio d’ottemperanza, che postula una statuizione del giudice che abbia innovato la sfera giuridica dell’Amministrazione, con i propri effetti d’annullamento, ripristinatori o conformativi (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2724/2013);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che il sopra richiamato principio sia applicabile, a fortiori, in sede di esecuzione delle misure cautelari, tenuto conto del vincolo di strumentalità del giudizio cautelare rispetto a quello di merito;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, comunque, sotto diverso profilo, che le pronunce cautelari (di rigetto) di cui si chiede l’esecuzione:</p>
<p style="text-align: justify;">1) sono sfornite di una portata conformativa dell’azione amministrativa, essendosi questo Tribunale limitato a dare atto di una circostanza rappresentata dal ricorrente con l’istanza depositata agli atti di causa in data 10/12/2024, ovvero che lo stesso aveva richiesto di essere convocato dallo sportello Unico per l’Immigrazione di Pescara ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per “<em>attesa occupazione</em>”, mentre il Consiglio di Stato ha individuato la disposizione normativa (art. 5, co. 9-bis d.lgs. 286/1998) in forza della quale, nelle more dell’evasione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, “<em>il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">2) lascia immutata la situazione così come determinata dal provvedimento impugnato sicché l’“<em>accertamento</em>” che vincola le parti è quello contenuto nel provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto che, per le considerazioni che precedono, l’istanza di esecuzione l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 242/2024 di questo Tribunale e dell’ordinanza cautelare n. 338/2025 del Consiglio di Stato debba considerarsi inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto di compensare le spese della presente fase tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della natura degli interessi a questa sottesi.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) dichiara inammissibile l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 242/2024 di questo Tribunale e dell’ordinanza cautelare n. 338/2025 del Consiglio di Stato e compensa le spese della presente fase.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Passoni, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Silvio Lomazzi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul principio di autosufficienza dell’atto di ricorso.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-autosufficienza-dellatto-di-ricorso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 08:49:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-autosufficienza-dellatto-di-ricorso/">Sul principio di autosufficienza dell’atto di ricorso.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso &#8211; Principio di autosufficienza &#8211; Contenuto. Il principio di autosufficienza dell’atto di ricorso risulta enucleato, dalla giurisprudenza amministrativa, dalla disposizione secondo cui l’atto introduttivo deve contenere l’esposizione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso, cioè sul principio di specificità dei motivi imposto</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-autosufficienza-dellatto-di-ricorso/">Sul principio di autosufficienza dell’atto di ricorso.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso &#8211; Principio di autosufficienza &#8211; Contenuto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il principio di autosufficienza dell’atto di ricorso risulta enucleato, dalla giurisprudenza amministrativa, dalla disposizione secondo cui l’atto introduttivo deve contenere l’esposizione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso, cioè sul principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a. (e già prima dall’art. 6 n. 3 del R.D. 17/8/1907 n° 642). Tale onere, ben si concilia con la esigenza di evitare di imporre al giudice di ricostruire le tesi di parte in loro vece e con esiti comunque incerti, non potendo ricavare dal solo tenore dei documenti depositati, in via induttiva, le ragioni fondanti la censura articolata in ricorso (con grave pregiudizio del contraddittorio oltre alla possibile elusione dei limiti dimensionali dei ricorsi). Sarebbe tuttavia eccessivamente formalistico, sproporzionato, e dunque in contrasto con i principi costituzionali e della CEDU dilatare la interpretazione di tale onere sino a prevedere che, anche nel caso di motivi aggiunti in cui si fanno valere censure in via soltanto derivata da quelle esposte nel ricorso introduttivo, la parte ricorrente non possa limitarsi a richiamare <em>per relationem</em> le censure proposte con quest’ultimo, giacché in tal caso nessuna sostituzione del giudice all’onere di parte è richiesta e nessuna incertezza nel ricostruire i motivi di ricorso può emergere (dunque nessuna lesione al principio di specificità dei motivi di ricorso, e nessuna elusione dei limiti dimensionali, anzi si ravvisa una maggiore aderenza al principio di sinteticità).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Passoni &#8211; Est. Balloriani</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 221 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Elisicilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9091270157, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Marino, Luigi Borgia, Michele Dell’Arte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pierluigi De Nardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Evolve Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 215 del 2023, proposto da<br />
Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9091270157, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via E. Manfredi 5;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale Pescra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pierluigi De Nardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Evolve Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 221 del 2023:</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">Del provvedimento di cui al verbale del 08.06.2023, relativo alla procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Dlgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento di Servizi quinquennali di supporto e sussidiari all’elisuperficie in elevazione a servizio del P.O. Santo Spirito di Pescara” (CIG 9091270157) comunicato con pec del 17 Luglio 2023 con cui Elisicilia s.r.l. a seguito di verifica d’anomalia eseguita dal RUP e dalla Commissione Giudicatrice, è stata dichiarata non coerente con gli atti di gara e dell’offerta della ditta medesima, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ivi compreso il verbale del 20.07.2023 con cui l’offerta di Evolve Consorzio Stabile è stata giudicata congrua ed il verbale del 28.08.2023, comunicato in data 30 Agosto 2023, con cui il RUP supportato dalla Commissione di gara, ha confermato il giudizio di non congruità sull’offerta di Elisicilia.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A. il 12/10/2023:</p>
<p style="text-align: justify;">per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, in parte qua,</p>
<p style="text-align: justify;">= del provvedimento di cui al verbale di gara dell’8.6.2023 – relativo alla procedura aperta finalizzata all’affidamento di Servizi quinquennali di supporto e sussidiari all’elisuperficie in elevazione a servizio del P.O. Santo Spirito di Pescara (CIG 9091270157) – nella sola parte in cui non sono stati ravvisati e sanzionati a carico della Elisicilia S.r.l. – concorrente alla gara e ricorrente principale – ulteriori e insanabili motivi di esclusione, già accertati con la sentenza n. 152 del 26 aprile 2023 del T.A.R. Abruzzo-Pescara, passata in giudicato;</p>
<p style="text-align: justify;">= di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorra, la nota prot. 43251 del 19.05.2023, con la quale la ASL di Pescara, anziché escludere de plano la Elisicilia S.r.l., le ha richiesto giustificativi integrativi di offerta, nonché il verbale del 28.8.2023 di rigetto della richiesta di riammissione di Elisicilia S.r.l. del 20.7.2023, nella parte in cui non ha rilevato gli ulteriori e insanabili vizi già accertati con la sentenza n. 152/2023 del T.A.R. Abruzzo-Pescara, passata in giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Elisicilia S.r.l. il 7/11/2023:</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento previa sospensiva</p>
<p style="text-align: justify;">della Deliberazione del D.G. n.1508 del 2.10.2023 dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara comunicata con pec del 4 Ottobre 2023 con cui è stata aggiudicata ad Evolve Consorzio Stabile la procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del d.lgs.50/2016, telematica e sopra soglia comunitaria, finalizzata all’affidamento quinquennale della fornitura dei “servizi di supporto e sussidiari all’elisuperficie in elevazione a servizio del p.o. Santo Spirito di Pescara”. (C.I.G. 9091270157) e di ogni atto presupposto connesso e conseguenziale nessuno escluso.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Elisicilia S.r.l. il 21/11/2023:</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della Deliberazione del D.G. n.1508 del 2.10.2023 dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara comunicata con pec del 4 Ottobre 2023 con cui è stata aggiudicata ad Evolve Consorzio Stabile la procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del d.lgs.50/2016, telematica e sopra soglia comunitaria, finalizzata all’affidamento quinquennale della fornitura dei “servizi di supporto e sussidiari all’elisuperficie in elevazione a servizio del p.o. Santo Spirito di Pescara”. (C.I.G. 9091270157) e di ogni atto presupposto connesso e conseguenziale nessuno escluso..</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 215 del 2023:</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">per l”annullamento</p>
<p style="text-align: justify;"><em>previa adozione di idonea misura cautelare,</em></p>
<p style="text-align: justify;">= del verbale di gara del 27.06.2023, comunicato via p.e.c. il 17.07.2023, nel quale, nell”ambito del procedimento di verifica di anomalia relativo alla procedura per l”affidamento di “Servizi quinquennali di supporto e sussidiari all”elisuperficie in elevazione a servizio del P.O. Santo Spirito di Pescara”, l”offerta di GSA ha ricevuto “giudizio sfavorevole” ed è stata ritenuta “non coerente con gli atti di gara e dell”offerta della Ditta medesima”;</p>
<p style="text-align: justify;">= del conseguente provvedimento di esclusione dalla gara di GSA S.p.A., a oggi non conosciuto;</p>
<p style="text-align: justify;">= del successivo verbale di gara del 20.07.2023, nel quale i giustificativi di offerta di Evolve Consorzio Stabile, già ultima classificata, hanno ricevuto “giudizio favorevole” e la relativa offerta ritenuta “congrua e coerente con quanto richiesto dagli atti di gara”;</p>
<p style="text-align: justify;">= del conseguente provvedimento di aggiudicazione della gara in favore di Evolve Consorzio Stabile, a oggi non conosciuto;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">della resistente Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante declaratoria del diritto alla aggiudicazione della ricorrente, con dichiarazione di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato con altro concorrente, e subentro nel contratto per l”intera durata programmata; nonché, in subordine, in tutto o in parte, per il risarcimento del danno per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A. il 26/10/2023:</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento, previa sospensione,</p>
<p style="text-align: justify;">= della Deliberazione del Direttore Generale n. 1508 del 2.10.2023 (doc. 19, depositato in data 11.10.2023) trasmessa a mezzo p.e.c. a GSA S.p.A. in data 4.10.2023, con cui la ASL di Pescara ha formalizzato l’aggiudicazione della procedura di gara in favore del concorrente Evolve Consorzio Stabile; nonché di ogni altro atto e provvedimento connesso e conseguenziale, ivi compreso il provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">della resistente Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante declaratoria del diritto alla aggiudicazione della ricorrente, con dichiarazione di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato con altro concorrente, e subentro nel contratto per l’intera durata programmata; nonché, in subordine, in tutto o in parte, per il risarcimento del danno per equivalente..</p>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Pescara e di Evolve Consorzio Stabile e di Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A. e di Azienda Sanitaria Locale Pescra e di Evolve Consorzio Stabile;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2024 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">-con bando pubblicato sulla G.U.U.E. dell’11.2.2022 l’Azienda Sanitaria di Pescara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ha indetto una procedura aperta (CIG 9091270157) per l’affidamento della fornitura di “Servizi quinquennali di supporto e sussidiari all’elisuperficie in elevazione a servizio del P.O. Santo Spirito di Pescara”; a tale gara sono stati ammessi i seguenti operatori economici: – Gruppo Servizi Associati S.p.A. (GSA); – Eliscilia S.r.l.; – Evolve Consorzio Stabile (Evolve);</p>
<p style="text-align: justify;">– al termine della gara, la graduatoria finale era la seguente: 1. Elisicilia; 2. Gruppo servizi associati; 3. Evolve consorzio stabile;</p>
<p style="text-align: justify;">– con provvedimento n. 1576 del 17.10.2022 il servizio è stato quindi aggiudicato a Elisicilia; tale aggiudicazione è stata tuttavia impugnata innanzi a questo Tribunale che con sentenza 152/23 l’ha annullata, rilevando alcune difformità tra l’offerta e i giustificativi, oltre che alcuni elementi idonei a far dubitare della serietà della offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">– in dichiarato adempimento della succitata sentenza, la Stazione appaltante ha dunque riesaminato i giustificativi della prima classificata Elisicilia, determinandosi poi a escluderla per aver rilevato che non erano coerenti con gli atti di gara e con l’offerta; esaminata poi la posizione della seconda classificata, Gruppo servizi associati, la Stazione appaltante ha adottato un provvedimento di esclusione anche nei confronti di quest’ultima; ha infine esaminato i giustificativi della terza e, ritenendoli congrui e coerenti, ha aggiudicato la gara a questa ultima;</p>
<p style="text-align: justify;">– con il ricorso introduttivo nel giudizio 215/23, Gruppo servizi associati ha impugnato la propria esclusione; con i motivi aggiunti l’aggiudicazione a Evolve, terza classificata;</p>
<p style="text-align: justify;">– con il ricorso introduttivo nel giudizio 221/23, Elisicilia ha impugnato la propria esclusione nonché il giudizio di congruità in favore dei Evolve, ma senza proporre specifiche censure (“<em>ivi compreso il verbale del 20.07.2023 con cui l’offerta di Evolve Consorzio Stabile è stata giudicata congrua</em>”); nel medesimo giudizio la seconda classificata, Gruppo servizi associati, ha proposto ricorso incidentale avverso la mancata esclusione di Elisicilia per altri ulteriori motivi rispetto a quelli ravvisati dalla Stazione appaltante; con i primi motivi aggiunti la ricorrente Elisiclia ha poi impugnato, ma solo in via derivata dalla dedotta illegittima sua esclusione come prima classificata, l’aggiudicazione nei confronti di Evolve, terza classificata; con un secondo atto di motivi aggiunti, sempre Elisicilia ha infine proposto, in via subordinata, censure che dovrebbero indurre la Stazione appaltante a escludere Evolve, e dunque a bandire nuovamente la gara in ragione della esclusione di tutte le concorrenti ammesse;</p>
<p style="text-align: justify;">– alla udienza del 9 febbraio 2024, entrambi i ricorsi sono passati in decisione;</p>
<p style="text-align: justify;">– i medesimi vengono riuniti in ragione della evidente connessione oggettiva e soggettiva;</p>
<p style="text-align: justify;">– con la sentenza 152/23, questo Tar, decidendo sul ricorso proposto dalla seconda classificata, Gsa – Gruppo Servizi Associati, avverso l’aggiudicazione alla prima, Elisicilia, ha così statuito: ha respinto il ricorso principale teso alla esclusione di Elisicilia, rilevando la legittimità ex art.97, co.6 D.Lgs.n.50/2016 di un ribasso sul costo medio del lavoro indicato nella lex specialis a base di gara, purchè non vengano violati i minimi salariali, circostanza da verificare in sede di giudizio sulla eventuale anomalia della offerta; ha escluso la illegittimità della intera procedura di gara, rilevando che la clausola della lex specialis non poteva essere interpretata nel senso anticoncorrenziale di impedire ribassi sul costo medio del lavoro a base di gara; ha accolto, limitatamente, i motivi aggiunti, nella parte in cui è stato contestato il giudizio positivo di verifica dell’anomalia espletato dalla stazione appaltante nei confronti della prima classificata Elisicilia (“<em>Elisicilia era risultata concorrente prima classificata a fronte dei tre operatori partecipanti in gara, e, presentando le caratteristiche di offerta “anomala” ai sensi e per gli effetti di cui all’art.97 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, disponeva l’attivazione da parte del Rup del procedimento di verifica di cui ai commi 5 e 6</em>”), per violazione del principio di immodificabilità dell’offerta; più in particolare: “<em>l’Elisicilia, nella relazione allegata all’offerta tecnica presentata in gara, “Elemento di valutazione B”, ha dichiarato che avrebbe impiegato un minimo di 4 operatori stabilmente dedicati alla commessa con la precisazione di poter disporre, a supporto della squadra ordinaria, di un plus di 8 addetti antincendio operanti anche in altri appalti ed egualmente qualificati e formati in grado di garantire la continuità del servizio, ed ha allegato a pagina 3 dell’offerta tecnica una tabella di 12 operatori con la qualifica di soccorritore aeroportuale tutti di livello F ed E. Alle pagine 4 e 5 veniva altresì garantito il possesso delle abilitazioni e “qualifiche” richieste per gli operatori, nonché il possesso da parte dei medesimi di provata esperienza pluriennale nel settore, nonché delle abilitazioni, degli attestati di formazione ivi riportati. Inoltre in relazione al criterio Sub A – avente ad oggetto “Qualità ed articolazione della soluzione”- precisato nel Sub Criterio A.1 “Qualità complessiva della Relazione tecnica ed Articolazione della Soluzione” che prevedeva l’attribuzione massima di un punteggio pari a 15 ove Elisicilia ha conseguito un punteggio di 6,4, nella relazione allegata relativa all’“Elemento di valutazione A” l’aggiudicataria ha proposto come miglioramento delle attività previste la trasformazione dell’impianto antincendio esistente in un impianto automatico. Rispetto al criterio B, nella relazione allegata ai giustificativi, per il personale la controinteressata ha dichiarato che, trattandosi di nuovo appalto e non essendo presente personale con anzianità di servizio, per i primi 12 mesi l’operatore di livello F venina ipotizzato al Livello G, che rappresenta il livello di ingresso del personale operativo, e inoltre l’anzianità di servizio è stata considerata maturanda al 30° mese di servizio in analogia al C.c.n.l.. Di qui è evidente rispetto al personale impiegato la sostanziale modifica delle condizioni dell’offerta originaria in sede di giustificazioni, dal momento che il livello di inquadramento iniziale del personale come anche l’assenza di personale con anzianità di servizio ove dichiarati all’interno dell’offerta tecnica avrebbero potuto comportare l’attribuzione di un punteggio inferiore di quello effettivamente ottenuto. L’assenza di anzianità di servizio accertata sia con riferimento a quella maturata alle dipendenza della aggiudicataria, sia come esperienza pregressa, unitamente alla mancanza della qualifica corrispondente a quella richiesta dalla lex specialis non consentono nemmeno di verificare, l’affidabilità o meno della dichiarata esperienza pluriennale nel settore del personale impiegato che ha consentito all’aggiudicataria di conseguire il massimo punteggio per il subcriterio B.4. … Del pari fondato si appalesa l’ulteriore motivo con cui la ricorrente ha eccepito la non affidabilità e non serietà dell’offerta dell’aggiudicataria poichè nei giustificativi, a fronte del consistente ribasso dell’offerta economica pari ad un prezzo complessivo di € 750.000,00 rispetto aell’importo globale dell’appalto di € 1.204.639,50, con un utile assoluto dichiarato in sede di giustificazioni del 9% pari a € 67.500,00, la società aggiudicataria non abbia inserito tra le voci oggetto di giustificazione il costo della miglioria dichiarata in relazione all’automazione dell’impianto antincendio esistente rispetto al quale ha conseguito il punteggio massimo di 15 per il criterio sub A.1. Ed infatti il punto 4.5.2. della relazione giustificativa si limita ad affermare, in maniera del tutto generica, che per le attrezzature/sistemi proposti in relazione all’impianto antincendio “si è imputato il costo di ammortamento per gli anni di appalto” e che buona parte di tali attrezzature, senza precisare quali, potrebbero godere del credito d’imposta. Come noto, qualora le giustificazioni dell’anomalia dell’offerta siano apodittiche e generiche, e, perciò, inattendibili, non può trovare applicazione quell’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la stazione appaltante è onerata di fornire una motivazione puntuale solo laddove intenda respingere le giustificazioni presentate e non laddove intenda accettarle, potendo in tal caso il suo giudizio essere motivato per relationem Tali rilievi sono da ritenersi dirimenti sulla non plausibilità delle giustificazioni addotte laddove incongruenti con delle caratteristiche essenziali dell’offerta tecnica, e di per sé costituiscono indici rilevanti di non serietà ed affidabilità dell’offerta. Ciò anche tenuto conto dei conseguenti riflessi in termini di punteggio conseguito che avrebbero potuto comportare un esito differente della gara tenuto conto del minimo scarto di punteggio riportato dalla società ricorrente, quale seconda classificata, e precisamente di 62,83 ante riparametrazione rispetto a 68,40 della aggiudicataria.</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– con tale sentenza è stato inoltre precisato quanto segue: “<em>In definitiva per quanto sopra esposto il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento dell’aggiudicazione impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, con la precisazione che dall’illegittimità del giudizio di anomalia dell’offerta non può desumersi automaticamente l’esclusione dell’offerta dell’aggiudicatario, poiché, una volta caducato il giudizio di congruità dell’offerta operato dalla stazione appaltante a causa delle contraddizioni sopra descritte tra le giustificazioni rese ed il contenuto dell’offerta, non compete al giudice sostituirsi nella valutazione di anomalia ma spetta all’amministrazione riprovvedere, motivando il giudizio di anomalia dell’offerta sulla scorta delle indicazioni desumibili dal sindacato operato dal giudice amministrativo (cfr Cons. St.sez. V 11.07.2016 n.3056)</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– in dichiarato adempimento di tale pronuncia, la Stazione appaltante ha di nuovo proceduto alla verifica di anomalia della offerta di Elisicilia;</p>
<p style="text-align: justify;">– ciò premesso, per ragioni di economia processuale, occorre innanzitutto esaminare, alla luce delle varie censure proposte, se la esclusione della prima classificata, Elisicilia, sia stata legittima o meno, atteso che ciò condiziona l’interesse della seconda classificata a contestare la propria esclusione;</p>
<p style="text-align: justify;">– deve quindi essere esaminato per primo il giudizio 221 del 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">– merita a tal proposito, tuttavia, accoglimento il ricorso incidentale proposto da Gruppo servizi associati, proprio nel giudizio 221 del 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">– tale ricorso incidentale deve essere esaminato per primo atteso che influisce sulla legittimazione ad agire della ricorrente principale Elisicilia e non si è al cospetto di impugnazioni reciprocamente escludenti (Elisicilia non ha impugnato l’ammissione di Gruppo servizi associati, salvo le censure in via subordinata riguardanti la legittimità della intera procedura e che saranno esaminate nel prosieguo, ma che mirano alla esclusione della sola Evolve);</p>
<p style="text-align: justify;">– come si evince nello stesso ricorso introduttivo del giudizio 221 del 2023, la ASL Pescara, con nota 0043251/23 del 19/05/2023, invece di analizzare i giustificativi già prodotti, alla luce dei principi stabiliti nella più volte citata sentenza, in sede di remand ha chiesto ad Elisicilia di produrre ulteriori giustificativi, abbandonando cosi la fase procedimentale che era stata valutata dal Tribunale, e rendendo di fatto inutile la pronuncia in questione;</p>
<p style="text-align: justify;">– come pure sottolienato dalla stessa Elisicilia nel proprio ricorso, a tale ulteriore richiesta di giustificativi la medesima ha risposto con Pec del 1 giugno 2023, affermando che “…<em>In realtà Elisicilia nella propria offerta tecnica non ha MAI parlato di “anzianità di servizio” ma bensì di esperienza pregressa che com’è noto non sono sinonimi</em>. <em>Infatti l’anzianità di servizio afferisce ai c.d. “scatti di anzianità” e fa riferimento agli anni di servizio maturati, senza soluzione di continuità, presso la medesima azienda. L’esperienza pregressa rappresenta invece l’insieme delle esperienze professionali maturate dal lavoratore nel corso della sua storia lavorativa presso una o più aziende. Infatti il CCNL parla appunto di 12 mesi di effettivo servizio presso la medesima azienda, quale condizione di applicazione del livello F o del livello G, livelli che afferiscono, come già detto, al medesimo profilo professionale applicabile al caso di specie ovvero “Sorvegliante antincendio munito di specifica abilitazione</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– così come rilevato dalla ricorrente, la Stazione appaltante appare aver implicitamente “superato” la questione del contrasto tra giustificativi e offerta tecnica con riferimento all’anzianità di servizio, e infatti i rilievi poi nuovamente posti alla base del giudizio di anomalia sono diversi e prescindono da quelli esaminati e cristallizzati nel giudicato sostanziale della sentenza in questione;</p>
<p style="text-align: justify;">– ciò tuttavia ha comportato una violazione di quel giudicato, prontamente denunciata dalla controinteressata Gruppo servizi associati, atteso che è evidente che Elisicilia ha proposto una interpretazione della propria offerta tecnica, sulla questione dell’anzianità di servizio, diversa da quella accertata in sentenza (che chiaramente ha statuito sul punto quanto segue: “<em>è evidente rispetto al personale impiegato la sostanziale modifica delle condizioni dell’offerta originaria in sede di giustificazioni, dal momento che il livello di inquadramento iniziale del personale come anche l’assenza di personale con anzianità di servizio ove dichiarati all’interno dell’offerta tecnica avrebbero potuto comportare l’attribuzione di un punteggio inferiore di quello effettivamente ottenuto. L’assenza di anzianità di servizio accertata sia con riferimento a quella maturata alle dipendenza della aggiudicataria, sia come esperienza pregressa, unitamente alla mancanza della qualifica corrispondente a quella richiesta dalla lex specialis non consentono nemmeno di verificare, l’affidabilità o meno della dichiarata esperienza pluriennale nel settore del personale impiegato che ha consentito all’aggiudicataria di conseguire il massimo punteggio per il subcriterio B.4</em>”);</p>
<p style="text-align: justify;">– dunque la Stazione appaltante, invece di conformarsi al giudicato, lo ha ritenuto <em>tanquam non esset</em> e ha proceduto oltre, vanificandolo;</p>
<p style="text-align: justify;">– ne consegue che, in accoglimento del ricorso incidentale, deve essere qui affermato che la ricorrente Elisicilia doveva essere esclusa in adempimento del giudicato di cui alla sentenza 152/23, non potendo la fase di riesame consistere in una interpretazione degli atti di gara, e in particolare della offerta, difforme da quella operata in sede giurisdizionale;</p>
<p style="text-align: justify;">– sono dunque inammissibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti nel ricorso 221 del 2023, perché la ricorrente, dovendo essere esclusa dalla gara per diverse ragioni, non ha interesse a impugnare la sua esclusione per ulteriori ragioni né l’aggiudicazione alla terza classificata;</p>
<p style="text-align: justify;">– confermata la esclusione della prima classificata, sebbene con diverse e assorbenti ragioni, occorre ora esaminare il ricorso 215 del 2023, proposto dalla Gruppo servizi associati spa, per verificare se la esclusione della seconda classificata sia o meno legittima;</p>
<p style="text-align: justify;">– solo in caso di conferma della legittimità della esclusione di quest’ultima, infatti, vi sarebbe interesse all’esame delle censure proposte in via subordinata, con i secondi motivi aggiunti da Elisicilia nel ricorso 221 del 2023, al fine di ottenere la esclusione anche della terza e ultima concorrente e dunque al fine di ottenere che la gara sia da considerare priva di valide offerte e dunque da bandire nuovamente;</p>
<p style="text-align: justify;">– GSA spa è stata esclusa perché nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta si è ritenuto che quest’ultima non avrebbe tenuto conto dell’aggiornamento del CCNL ANISA, né nei giustificativi né nell’offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">– il CCNL ANISA è stato rinnovato in data 10.02.2022, con decorrenza dalla medesima data (articolo 45 CCNL), mentre il termine per la presentazione delle domande andava a scadere il 18 marzo 2022;</p>
<p style="text-align: justify;">– nella specie l’Amministrazione non contesta che l’offerta della ricorrente sia incongrua e irrispettosa dei minimi salariali previsti dal nuovo CCNL, ma solo la circostanza che nell’offerta e nelle giustificazioni sia stato citato il precedente CCNL;</p>
<p style="text-align: justify;">– nessun specifica contestazione, neanche in giudizio, la Stazione appaltante ha opposto alle deduzioni della ricorrente in ordine al rispetto di tali nuovi limiti salariali a prescindere dal CCNL citato;</p>
<p style="text-align: justify;">-del resto, la stessa giurisprudenza citata dall’Amministrazione (Consiglio di Stato sentenza 6652 del 2023) supporta la tesi secondo cui il rilievo di un nuovo CCNL intervenuto nel corso della procedura influisce solo sulla verifica della circostanza che l’offerta proposta sia in grado di sostenere anche tali diversi costi;</p>
<p style="text-align: justify;">– proprio dalla giurisprudenza citata dalla Stazione appaltante, in altri termini, si desume che, in sede di controllo sull’anomalia dell’offerta, non conta la omessa indicazione formale del contratto collettivo aggiornato (che può anche essere dovuta a un mero errore nella formulazione dell’offerta, peraltro <em>ictu oculi</em> rilevabile, atteso che non avrebbe alcun senso un impegno al rispetto di un CCNL non più vigente), ma viceversa rileva sul piano sostanziale la sostenibilità economica della offerta alla luce dei nuovi importi da esso contemplato e dunque degli aggiornati costi del personale;</p>
<p style="text-align: justify;">– la ricorrente ha poi evidenziato che in sede di offerta appaiono rispettati i costi pari a € 1.172,30 per gli addetti inquadrati a Livello F e € 1.240,60 per gli addetti inquadrati a Livello E, risultanti dalla tabella del nuovo CCNL (e aumentati rispettivamente di soli 36 e 40 euro, rispetto al precedente CCNL, e non del 70% come erroneamente dedotto dalla Stazione appaltante);</p>
<p style="text-align: justify;">– altro elemento che dimostra la compatibilità dell’offerta economica con i nuovi minimi salariali è la veramente esigua differenza tra il costo del lavoro dichiarato da GSA spa (€ 680.628,60) e quella dichiarato dalla controinteressata, la cui offerta è stata ritenuta congrua, Evolve (€ 681.080,00);</p>
<p style="text-align: justify;">– deve essere quindi accolto il ricorso principale nel giudizio 215 del 2023, da cui consegue la riammissione della seconda classificata (atteso che tutti questi elementi apportati in giudizio dalla medesima e la mancata contestazione delle poste economiche da parte della Stazione appaltante possono consentire un pieno accertamento della illegittimità della esclusione, senza ulteriori margini di riesame discrezionale);</p>
<p style="text-align: justify;">– quanto ai motivi aggiunti, la Stazione appaltante ha dedotto che la ricorrente GSA avrebbe impugnato l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata Evolve, senza ritrascrivere le censure fatte valere in via derivata;</p>
<p style="text-align: justify;">– sul piano fattuale tale censura trova riscontro negli atti, esprimendosi così nei motivi aggiunti GSA spa: “<em>Atteso che l’aggiudicazione impugnata con i presenti motivi aggiunti è atto strettamente connesso e consequenziale ai provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, deve ritenersene l’invalidità per illegittimità derivata, rimandandosi espressamente ai motivi di diritto articolati nel suddetto ricorso che costituiscono, quindi, parte integrante del presente gravame, da intendersi qui richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento dovrà conseguire anche l’annullamento dell’aggiudicazione qui impugnata. In particolare, l’auspicato annullamento dell’illegittima esclusione dalla gara di GSA comporterà quale inevitabile ed automatico effetto logico anche l’annullamento dell’aggiudicazione disposta, all’esito di (non dovuto) scorrimento della graduatoria, in favore di concorrente classificato in posizione peggiore, ossia Evolve Consorzio Stabile</em>.”;</p>
<p style="text-align: justify;">– in diritto, il Collegio rileva che è presente una diffusa giurisprudenza secondo cui, in base al cd. principio di autosufficienza “del processo amministrativo”, <em>rectius</em> del ricorso amministrativo (secondo cui l’atto introduttivo, nonché gli eventuali motivi aggiunti, devono contenere l’esposizione dei motivi su cui il gravame si fonda), sarebbero inammissibili i motivi di impugnazione dedotti <em>per relationem</em>, e cioè mediante il semplice richiamo alle censure formulate in altro e diverso atto, sia esso interno sia esterno al giudizio di cui è causa (cfr. TAR Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 12 aprile 2018 n. 131; TAR Lazio Latina, Sez. I, 4 dicembre 2013 n. 935; TAR Campania Napoli, Sez. I, 4 dicembre 2012 n. 4917; T.A.R. Catania, Sicilia, sez. I, 21/02/2019, n.305);</p>
<p style="text-align: justify;">– tale principio, in realtà, ha origini pretorie e con riferimento soprattutto al ricorso per Cassazione (pur se poi è stato recepito in varie norme, anche in funzione deflattiva, e comunque trova specificazione anche nell’articolo 366 cpc, comma 1 n.6), secondo cui il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità “<em>la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi</em>”) (cfr. Cassazione sentenze nn. 5656/1986, 4277/1981, 5530/1983 e 2992/1984);</p>
<p style="text-align: justify;">– nasce infatti con la funzione di permettere al giudice di legittimità, in ragione della sua funzione nomofilattica, di poter avere contezza nel ricorso di tutte le censure e di potersi pronunciare sulle stesse senza dover accedere ad altri atti processuali, proprio in ragione della giurisdizione di legittimità a critica vincolata;</p>
<p style="text-align: justify;">– mentre il primo e il secondo grado sono infatti a cd. critica libera, nel giudizio di Cassazione i motivi di ricorso sono vincolati (art. 360 cpc) e l’istruttoria è assente (cfr. Cassazione ordinanza 5560 del 2021), proprio per la sua giurisdizione di sola legittimità, con la conseguenza che non si può lasciare al giudice un ampio margine nell’apprezzamento e ricerca di elementi fattuali (anche se contenuti in vari documenti) in sostituzione delle parti;</p>
<p style="text-align: justify;">– tuttavia, la ECHR, con la sentenza del 28 ottobre 2021 – Ricorso n. 55064/11 e altri 2 – Succi e altri contro Italia, ha anche chiarito che nella stessa giurisprudenza della Cassazione a volte è apparsa eccessiva la tendenza a porre l’accento su aspetti formali che non sembrano rispondere a tali legittimi scopi deflattivi (ontologici alla ultima istanza), di concentrazione e di uniforme interpretazione del diritto; e in particolare l’obbligo di trascrivere integralmente i documenti citati nei motivi di ricorso non appare proporzionale a tali esigenze di limitare il contenzioso e renderlo più celere innanzi alla Corte di legittimità, e dunque appaiono in contrasto con l’articolo 6§1 CEDU (“<em>Anche se il carico di lavoro della Corte di cassazione descritto dal Governo può causare difficoltà al normale funzionamento della trattazione dei ricorsi, resta comunque il fatto che le restrizioni dell’accesso alle corti di cassazione non possono limitare, attraverso un’interpretazione troppo formalistica, il diritto di accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza …In particolare, la Corte osserva che, dalla giurisprudenza fornita dalle parti …, risulta che l’applicazione da parte della Corte di cassazione del principio in questione, almeno fino alle sentenze nn. 5698 e 8077 del 2012 …, rivela una tendenza dell’Alta giurisdizione a porre l’accento su aspetti formali che non sembrano rispondere allo scopo legittimo individuato …, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di trascrivere integralmente i documenti citati nei motivi di ricorso..</em>.”);</p>
<p style="text-align: justify;">– è noto il carattere sub-costituzionale dei principi CEDU (“<em>il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall’ordinamento interno</em>”, Corte Costituzionale sentenza 49 del 2015) e l’assenza di un potere del Giudice di disapplicare norme interne in virtù delle sole previsioni del Trattato Ue, che li richiamano (art. 6 TUE dopo il Trattato di Lisbona) pur sempre nei limiti della competenza della UE, che non ha ancora (cfr. il parere 2/13 della Corte di Giustizia Ue) aderito alla Convenzione EDU (“<em>i diritti fondamentali enucleabili dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri che, ai sensi dell’art. 6, par. 3, TUE, sono parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, sono solo quelli riferiti alle fattispecie disciplinate dal diritto europeo e non quelli che afferiscono a fattispecie regolate dalla sola normativa nazionale</em>”, Corte Costituzionale sentenza 80 del 2011);</p>
<p style="text-align: justify;">– ciò nondimeno, tali principi possono, a prescindere, assumere rilievo come metro di valutazione della legittimità delle leggi per contrasto con l’articolo 117 comma 1 della Costituzione e come conseguente obbligo del giudice di ricercare una interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata (cfr. Corte Costituzionale sentenza 24 del 2019; sentenze n. 348 e n. 349 del 2007), tanto più se essi, come evidente nel caso di specie, non si pongono in contrato con i principi costituzionali (cfr. articolo 111 e 24 Cost.);</p>
<p style="text-align: justify;">– ne consegue che detti principi devono orientare l’interprete anche per una ricerca di interpretazioni cd. costituzionalmente e convenzionalmente orientate, cioè non attribuire alle norme, tra più interpretazioni possibili, significati in contrasto con i principi della CEDU e dunque con l’articolo 117 comma 1 Costituzione;</p>
<p style="text-align: justify;">– ciò premesso, si rileva che il principio di autosufficienza dell’atto di ricorso risulta enucleato, dalla giurisprudenza amministrativa, dalla disposizione secondo cui l’atto introduttivo deve contenere l’esposizione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso, cioè sul principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a. (e già prima dall’art. 6 n. 3 del R.D. 17/8/1907 n° 642, cfr. Tar Catania sentenza 1637 del 2007);</p>
<p style="text-align: justify;">– tale onere, ben si concilia con la esigenza di evitare di imporre al giudice di ricostruire le tesi di parte in loro vece e con esiti comunque incerti, non potendo ricavare dal solo tenore dei documenti depositati, in via induttiva, le ragioni fondanti la censura articolata in ricorso (con grave pregiudizio del contraddittorio oltre alla possibile elusione dei limiti dimensionali dei ricorsi, Tar Lazio sentenza 8232 del 2021);</p>
<p style="text-align: justify;">– sarebbe tuttavia eccessivamente formalistico, sproporzionato, e dunque in contrasto con i principi costituzionali e della CEDU richiamati (art. 6§2), dilatare la interpretazione di tale onere sino a prevedere che, anche nel caso di motivi aggiunti in cui si fanno valere censure in via soltanto derivata da quelle esposte nel ricorso introduttivo, la parte ricorrente non possa limitarsi a richiamare <em>per relationem</em> le censure proposte con quest’ultimo;</p>
<p style="text-align: justify;">– in tal caso, infatti, nessuna sostituzione del giudice all’onere di parte è richiesta e nessuna incertezza nel ricostruire i motivi di ricorso può emergere (dunque nessuna lesione al principio di specificità dei motivi di ricorso, e nessuna elusione dei limiti dimensionali, anzi si ravvisa una maggiore aderenza al principio di sinteticità);</p>
<p style="text-align: justify;">– si tratta pertanto di una interpretazione (quella che ritiene inammissibili i motivi aggiunti <em>per relationem</em>) che, per le ragioni esposte, il Collegio ritiene di non condividere in casi come quello di specie;</p>
<p style="text-align: justify;">– per tutte le suesposte considerazioni, si ritiene che siano ammissibili motivi aggiunti in esame;</p>
<p style="text-align: justify;">– ne consegue l’accoglimento di tali motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione alla controinteressata Evolve terza graduata, con il conseguente obbligo della Stazione appaltante di provvedere alla aggiudicazione a GSA spa, in quanto esclusa illegittimamente e seconda graduata;</p>
<p style="text-align: justify;">– da quanto sopra, tuttavia, deriva anche la inammissibilità per carenza di interesse dei secondi motivi aggiunti proposti, in via subordinata, da Elisicilia, e tesi a ottenere la esclusione di Evolve e dunque la indizione di nuova gara;</p>
<p style="text-align: justify;">– ciò, in quanto, la esclusione di Evolve sarebbe del tutto ininfuente a tal fine, dovendo l’aggiudicazione spettare alla seconda classificata GSA spa, la cui esclusione è stata giudicata illegittima;</p>
<p style="text-align: justify;">– le spese possono essere integralmente compensate in ragione della particolare complessità delle questioni trattate e dunque in virtù del cd. principio di causalità della lite;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti,</p>
<p style="text-align: justify;">accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibili il ricorso principale ed entrambi i motivi aggiunti nel giudizio 221 del 2023, accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nel giudizio 215 del 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Passoni, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Silvio Lomazzi, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>(Untitled)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/87570-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 11:00:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87570</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/87570-2/">(Untitled)</a></p>
<p>Concorsi pubblici &#8211; Regola dell&#8217;anonimato &#8211; Uso contestuale di penne di colore diverso nelle prove scritte &#8211; Violazione. Deve essere considerata legittima la decisione della Commissione di non ammissione alla prova orale di un candidato che abbia contestualmente utilizzato per lo svolgimento delle prove scritte una penna di colore blu</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/87570-2/">(Untitled)</a></p>
<p>Concorsi pubblici &#8211; Regola dell&#8217;anonimato &#8211; Uso contestuale di penne di colore diverso nelle prove scritte &#8211; Violazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere considerata legittima la decisione della Commissione di non ammissione alla prova orale di un candidato che abbia contestualmente utilizzato per lo svolgimento delle prove scritte una penna di colore blu oltre quella nera consegnata, in ognuna della seconda e terza prova, con una modalità di stesura degli elaborati caratterizzata dall’utilizzo sparso e saltuario di penne di colore diverso che non trova alcuna giustificazione plausibile e compatibile con la necessità di evidenziazione di calcoli o cifre non fatta propria dal bando né dalla Commissione, e che investe entrambi gli elaborati anche nelle parti relative alla redazione del testo. Infatti, in tal caso trova correttamente applicazione l&#8217;indirizzo, pacifico in giurisprudenza, secondo cui la regola dell’anonimato si intende violata in presenza di gli elementi, o segni, che fuoriescono dalle ordinarie modalità di redazione delle prove scritte, e che per loro peculiarità e originalità lascino presumere la volontà del candidato di conseguire il risultato dell’identificazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Passoni &#8211; Est. Ianigro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 334 del 2019, proposto da:<br />
Cristina Facchetti, rappresentata e difesa dall’avv. Piermario Strapparava, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in L’Aquila, presso il Complesso Monumentale San Domenico;<br />
Università degli Studi G D’Annunzio – Chieti, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio D’Antonio, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Commissione Esaminatrice per Gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista presso l’Università di Chieti, in persona del Presidente p.t., Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara, in persona del Presidente p.t., Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t.;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Anna Iammarrone, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento:</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento di cui al verbale n. 7 del 16.07.2019 della Commissione Esaminatrice per gli esami di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed esperto Contabile presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti Pescara, relativo all’avvio della correzione delle prove scritte della prima sessione 2019 per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Esperto Contabile (doc. n. 1), conosciuto in data 16/09/2019 a seguito di accesso agli atti a mezzo pec (doc. n. 2-3) con cui nella correzione delle prove scritte è stata riscontrata la violazione del principio dell’anonimato del candidato e conseguentemente è stata disposta la sua non ammissione/esclusione dalla prova d’esame;</p>
<p style="text-align: justify;">e, per quanto occorrer possa, di ogni atto ad essi presupposto, connesso, collegato e consequenziale tra cui la graduatoria dell’elenco degli ammessi alla prova orale (cfr. doc. n. 4) nonché tutti i verbali precedenti e successivi rispetto a quello sopra impugnato, ivi compresi quelli di approvazione finale degli abilitati, allo stato non conosciuti;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto occorrer possa il Bando di selezione (art. 4 e sezione B) (doc. n. 5) nonché di ogni altra norma del Bando stesso nella parte in cui fosse interpretato come clausola vincolante all’uso della penna comportante l’esclusione in caso di sua violazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi G D’Annunzio – Chieti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 maggio 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso iscritto al n. 334/2019 Cristina Facchetti impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di cui al verbale n. 7 del 16.07.2019, conosciuto in data 16.09.2019, con cui la Commissione Esaminatrice per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, disponeva la sua esclusione dalla prova d’esame per aver violato la regola dell’anonimato, nonché ogni altro atto presupposto ivi incluso il bando ove interpretato come vincolante nell’uso di una penna di una dato colore a pena di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Esponeva in fatto di non aver sostenuto la prima prova del giorno 20.06.2019 in quanto esonerata per aver maturato i requisiti previsti, di aver effettuato la seconda e la terza prova scritta rispettivamente il 21 ed il 22.06.2019, di aver appreso della sua esclusione dall’elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato sul sito dell’Università il 30.07.2019, e di averne conosciuto le motivazioni solo in data 16.09.2019 a seguito di accesso agli atti.</p>
<p style="text-align: justify;">Eccepiva quindi l’illegittimità del provvedimento di esclusione – motivato dall’uso della penna blu oltre quella nera consegnata per lo svolgimento delle prove scritte per ognuna della seconda e terza prova quale chiaro segno di riconoscimento – per i seguenti motivi di diritto:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione, falsa ed errata applicazione dei principi che disciplinano i concorsi pubblici in materia di tutela dell’anonimato dell’art 13 e 14 D.p.r. 487/1994 in quanto applicabile, nonché DM 8/10/1996 n. 622; DM 24/10/1996 n. 654; DM del 09/09/1957 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 02/11/1957; DM N. 143 DEL 07/08/2009; DM 05/11/2010; D. Lgs. N. 139 del 28/06/2005 e dell’art. 3 della L. 241/1990 – eccesso di potere per più profili. Eccesso di potere per illogicità – contraddittorietà – irragionevolezza –manifesta ingiustizia e difetto di motivazione in violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento, illogicità, contraddittorietà dell’atto impugnato e per errata valutazione dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per inosservanza delle norme interne del regolamento risultante illogica la sanzione dell’esclusione del candidato.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà alla candidata, che non aveva partecipato alla prima prova, non veniva consegnata alcuna penna avendo utilizzato le proprie, e la Commissione nel corso della seconda e terza prova non aveva richiamato l’attenzione sul fatto che si dovesse utilizzare solo la penna di colore nero consegnata dalla Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante lo svolgimento delle prove tre dei Commissari per la seconda e cinque per la terza pur sorvegliando i candidati non evidenziavano alcunché sulle modalità di stesura del compito.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione della motivazione viola l’art. 3 della l. n. 241/1990 poiché nel verbale viene fatto un rapido rimando a delle indicazioni di cui non vi è traccia nel bando e vengono aggiunte delle cause di esclusione non contemplate dalla norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna regola prevista dal bando, né nessuna prescrizione impartita dalla Commissione prevedeva l’utilizzo di una penna di un determinato colore o simile a quella utilizzata dagli altri candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna penna è stata mai consegnata dalla Commissione insieme ai fogli vidimati, se non ai candidati che ne erano sprovvisti.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ci fosse stata una raccomandazione in tal senso prima dello svolgimento della prima prova, senza ribadirla successivamente, la ricorrente non poteva essere sanzionata per non averla rispettata, non avendone avuto conoscenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione e falsa applicazione dei principi che disciplinano i concorsi pubblici in tema di partecipazione e “anonimato” dell’art 13 e 14 Dpr 487/1994 ove applicabile; nonché DM 8/10/1996 n. 622; DM 24/10/1996 n. 654; DM del 09/09/1957 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 02/11/1957; DM N. 143 DEL 07/08/2009; DM 05/11/2010; D.Lgs. N. 139 del 28/06/2005; – violazione e falsa applicazione dell’art. 4° e della relativa sezione B del Bando di selezione, che non prevede alcuna restrizione circa il colore dell’inchiostro delle penne da utilizzare – impugnazione del bando, qualora interpretato come divieto all’“uso promiscuo” di penne nera e blu, per irragionevolezza, illogicità e manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà dell’atto impugnato ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per inosservanza di norme interne e regolamentari;</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio dell’anonimato non può ritenersi violato, perché nel bando di selezione non vi era alcuna menzione circa il colore dell’inchiostro da utilizzare per redigere il compito, né vi era alcuna sanzione di esclusione per la violazione di una prescrizione che nemmeno era stata decisa dalla Commissione prima dell’inizio delle prove.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente durante la seconda prova utilizzava due tipi di penne di colore diverso in quanto, per mancanza di tempo, non riusciva a ricopiare in bella copia l’elaborato ed era quindi costretta ad allegare la brutta copia del secondo e terzo foglio redatta usando sia la penna blu sia la penna nera.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi era quindi alcun intento di “riconoscimento” da parte della ricorrente, ma solo un modo per velocizzare il tempo restato per la consegna dell’elaborato.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente aveva utilizzato due tipi di penne di colore diverso perché, in base alla portata della traccia fornita dalla Commissione, il candidato doveva evidenziare i risultati parziali ottenuti nello svolgimento dell’elaborato, allo scopo di rendere meglio intellegibile alla Commissione le risultanze sintetiche, essendo stata richiesta la schematizzazione di calcoli e di prospetti. Sicché l’uso promiscuo delle due penne non poteva essere qualificato quale oggettivo segno di riconoscimento, dal momento che la regola dell’anonimato non può essere interpretata in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista la mera possibilità di riconoscimento (cfr Cons. St. 2775/2019; id 1003/1997).</p>
<p style="text-align: justify;">Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituivano per opporsi al ricorso l’Università degli Studi G.D’Annunzio di Chieti ed il Ministero dell’Istruzione per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza cautelare n.152 del 22.11.2019, non gravata in appello, veniva respinta per difetto di fumus la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza straordinaria di discussione del 5.05.2023 il ricorso veniva introitato per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Ritiene il Collegio di respingere il ricorso confermando l’avviso di non fondatezza già espresso nella fase cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Fermo restando che la prescrizione relativa all’utilizzo di una penna di un colore precisato non era prevista dal bando né era stata altrimenti prescritta dalla Commissione esaminatrice, nella specie non può trovare applicazione l’orientamento invocato in ricorso secondo cui nella correzione delle prove scritte di un elaborato concorsuale, la regola dell’anonimato non può essere applicata in senso talmente rigoroso da comportare l’annullamento della prova, ogni qual volta si riscontri una mera possibilità di riconoscimento del candidato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, a ben vedere, non si discute di una mera astratta riconoscibilità dell’elaborato a causa dell’utilizzo di penne di colore diverso nella stesura degli elaborati come nei precedenti posti a base del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione della Commissione di non ammissione alla prova orale della ricorrente è riconducibile piuttosto all’uso contestuale della penna di colore blu oltre quella nera consegnata per lo svolgimento delle prove scritte, in ognuna della seconda e terza prova. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, ciò che è stato stigmatizzato dalla Commissione, come dal verbale di correzione delle prove scritte n. 7 del 16 luglio 2019, non è stato l’utilizzo di una penna di colore diverso da quella consegnata per la stesura, ma le modalità di stesura degli elaborati con l’utilizzo sparso e saltuario di penne di colore diverso che non trova alcuna giustificazione plausibile e compatibile con la necessità di evidenziazione di calcoli o cifre non fatta propria dal bando né dalla Commissione, e che investe entrambi gli elaborati anche nelle parti relative alla redazione del testo.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal caso trova correttamente applicazione il diverso indirizzo, anch’esso pacifico in giurisprudenza, secondo cui la regola dell’anonimato si intende violata in presenza di gli elementi, o segni, che fuoriescono dalle ordinarie modalità di redazione delle prove scritte, e che per loro peculiarità e originalità lascino presumere la volontà del candidato di conseguire il risultato dell’identificazione. Pertanto in tale prospettiva ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui particolarmente riferibile quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno d’identificazione, il che ricorre quando, come nella specie, la particolarità riscontrata assuma un carattere anomalo nella redazione di un testo che non sia conforme ad una prescrizione di differenziazione delle parti di testo voluta dalla lex specialis o imposta dalla Commissione, e che non si giustifichi con un mero cambio di penna per ragioni di esaurimento di carica il che avrebbe giustificato il mero passaggio da un colore ad un altro e non l’utilizzo “a piacere” del colore desiderato. Nella specie, infatti, come ricavabile dalla visione degli elaborati della seconda e terza prova allegati in atti, l’anomalia è evidente ed è riscontrabile in atti poiché la ricorrente è passata indifferentemente dall’uso di una penna all’altra, utilizzando in maniera promiscua i due colori, con una prevalenza del nero, ma contrassegnando parti del testo con la penna blu una volta per barrare la bozza, altra volta per alcune cifre e tabelle, altra ancora per redigere alcune intere parti di testo salvo poi a ritornare ad usare il nero. Tale modalità di redazione, lungi dal configurare il mero passaggio nella stesura da un colore ad un altro, denota una tecnica redazionale originale ed inusuale suscettibile di integrare indice di agevole riconoscibilità dell’autore di entrambi egli elaborati.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, il ricorso va respinto e quanto alle spese ricorrono giusti motivi per compensarle tra le parti in ragione della natura delle questioni trattate.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2023 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Passoni, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Silvio Lomazzi, Consigliere</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2021 n.316</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-26-6-2021-n-316/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-26-6-2021-n-316/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-26-6-2021-n-316/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2021 n.316</a></p>
<p>Pres. Passoni &#8211; Est. Ianigro Sulla comunicazione solamente orale delle motivazioni alla base del giudizio di anomalia dell&#8217;offerta. Contratti della p.a. &#8211; Sub-procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta &#8211; Comunicazione solo orale dell&#8217;esito della valutazione &#8211; Omessa allegazione del verbale &#8211; Illegittimità  dell&#8217;esclusione. Deve essere annullato il provvedimento di esclusione comminato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-26-6-2021-n-316/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2021 n.316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-26-6-2021-n-316/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2021 n.316</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Passoni &#8211; Est. Ianigro</span></p>
<hr />
<p>Sulla comunicazione solamente orale delle motivazioni alla base del giudizio di anomalia dell&#8217;offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Sub-procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta &#8211; Comunicazione solo orale dell&#8217;esito della valutazione &#8211; Omessa allegazione del verbale &#8211; Illegittimità  dell&#8217;esclusione.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere annullato il provvedimento di esclusione comminato dalla stazione appaltante a seguito di espletamento del sub-procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, allorquando il R.u.p. abbia informato la ricorrente a mezzo p.e.c. dell&#8217;esito negativo della valutazione di congruità  da parte della Commissione e della sua possibile succesiva audizione senza però allegare alla predetta comunicazone il verbale con cui la Commissione articolatamente argomentava circa l&#8217;inaccoglibilità  delle giustificazioni rese, e la società  istante sia, dunque, venuta a conoscenza solo oralmente del contenuto del predetto verbale e delle motivazioni relative al giudizio di non congruità , mediante lettura posta in essere dal R.u.p. dei verbali delle commissioni di supporto predisposti in sede di valutazione dei giustificativi, e, successivamente, sia stato, altresì, fornito riscontro negativo alla istanza della ricorrente di richiedere nel contraddittorio le integrazioni necessarie per le parti ritenute insufficienti.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 118 del 2021, proposto da:<br /> Alma C.I.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pierluigi Marramiero, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Aca S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluca Di Blasio, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Co.M.Ab. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mirco D&#8217;Alicandro, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonchè in forma fisica presso il suo studio in Pescara, via G.Chiarini n. 161;<br /> Eprom. S.r.l., in personale del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">della determinazione n. 68 del 10.02.2021 adottata dal Direttore Generale della A.C.A. s.p.a. in House Providing in relazione alla gara denominata &#8220;Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne comuni zona nord, zona centro, zona sud, zona litoranea, zona metropolitana e comune di chieti ann1 2020 e 2021&#8221; in relazione al solo &#8220;lotto 6 Comune di Chieti&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aca S.p.A. e di Co.M.Ab. S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica da remoto del giorno 11 giugno 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.Con ricorso iscritto al n.118/2021 l&#8217;Alma Cis s.r.l., premesso di aver partecipato alla procedura aperta suddivisa in 6 Lotti da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa indetta il 27.07.2020 dall&#8217;A.c.a. s.p.a. per l&#8217;esecuzione dei &#8220;lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne Comuni Zona Nord, zona Centro, zona Sud, zona Litoranea, zona Metropolitana e Comune di Chieti anni 2020 e 2021&#8221; limitatamente al &#8220;Lotto 6&#8221; Comune di Chieti del valore di ¬ 650.000,00, di aver ottenuto il punteggio complessivo più alto, e di essere stata sottoposta a verifica di anomalia ex art. 97 comma 3 del d.lgs.n.50/2016, impugnava, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare, le determinazioni n.n. 68 del 10.02.2021 e 107 del 2.03.2021 di aggiudicazione della gara alla controinteressata r.t.i. tra Co.m.ab. e Eprom s.r.l., il provvedimento del 22.02.2021 con cui veniva disposta la sua esclusione per effetto dell&#8217; esito negativo della verifica di anomalia, ed instava per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica nonchè, in subordine, del danno per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:</p>
<p style="text-align: justify;">1)Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione; difetto di istruttoria; illogicità  e ingiustizia manifesta; assenza di un provvedimento espresso o comunque di qualsiasi istruttoria e di motivazione in merito alla decisione sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">La stazione appaltante dopo aver richiesto all&#8217;Alma Cis i giustificativi della propria offerta si  limitata a comunicare che essi erano insufficienti, ed a tale scarna comunicazione non  seguita alcuna richiesta di integrazioni neanche a seguito dell&#8217;invito rivolto dalla ricorrente per sapere in relazione a quali aspetti i giustificativi erano stati ritenuti carenti. La stazione appaltante era tenuta ad esplicitare con chiarezza e precisione quali fossero i passaggi logici svolti dalla Commissione nella valutazione della documentazione prodotta dalla ricorrente che non sono stati compendiati in un provvedimento conclusivo del procedimento motivato. Il provvedimento di esclusione del 22.02.2021, successivo a quello di aggiudicazione del 10 febbraio, pur contenendo un richiamo al verbale della Commissione dell&#8217;11.12.2020, non può sanare ex post il vizio dedotto.</p>
<p style="text-align: justify;">2)Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 d.lgs. n. 50/2016; violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione; difetto di istruttoria; illogicità  e irrazionalità  manifesta; eccesso di potere, contraddittorietà  delle motivazioni e di qualsiasi istruttoria in merito alla decisione sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">Le motivazioni che si ricavano dalla lettura del verbale della Commissione in data 11.12.2020, ottenuto a seguito di accesso agli atti, non risultano in alcun modo idonee a giustificare la disposta esclusione, perchè la valutazione di non congruità   rapportata ad un contenuto insufficiente della relazione, dal momento che l&#8217;impresa ha prodotto la giustifica di un solo prezzo unitario rispetto ai 72 prezzi di computo a base d&#8217;asta. L&#8217;impossibilità  di formulare una valutazione non può equivalere ad una valutazione negativa di non congruità  dell&#8217;offerta, poichè ciò che conta  l&#8217;attendibilità  dell&#8217;offerta nel suo complesso, dato che la verifica dell&#8217;anomalia non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze, e l&#8217;eventuale lacunosità  dei giustificativi per la carenza dei prezzi relativi ad alcune lavorazioni non può essere idonea a giustificare un giudizio di non congruità . Il subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia non ha carattere sanzionatorio ma  finalizzato a garantire la scelta del miglior contraente possibile ai fini dell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto. La lacunosità  dei giustificativi non  idonea a giustificare l&#8217;inattedibilità  dell&#8217;offerta, per cui la procedura non può concludersi dopo i primi chiarimenti qualora insufficienti, ma solo dopo che la stazione appaltante abbia potuto adeguatamente e compiutamente operare le sue valutazioni. In tal senso depone la Delibera Anac 475 del 23 maggio 2018, e la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la verifica delle offerte anomale deve essere interpretata in coerenza con i principi comunitari ed in particolare con l&#8217;art. 69 della Direttiva n.2014/24 secondo cui l&#8217;amministrazione garantisce il pieno contraddittorio anche mediante più passaggi procedimentali volti a chiarire i profili ancora dubbi o in contestazione dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte. Pertanto sarebbe stato onere della stazione appaltante richiedere chiarimenti ed integrazioni dialogando con il deducente come previsto dal disciplinare di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tali motivi concludeva per l&#8217;accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria del 23.03.2021, si costituiva l&#8217;A.c.a. s.p.a. per opporsi al ricorso, eccependo la tardività  del ricorso per decorso del termine di impugnazione dalla data del 17.12.2020 in cui erano note all&#8217;istante le motivazioni dell&#8217;inidoneità  delle giustificazioni, e ne deduceva l&#8217;infondatezza nel merito sul rilievo che la stazione appaltante ha motivato adeguatamente le ragioni dell&#8217;inidoneità  della relazione giustificativa presentata, le ha condivise con la società  ricorrente convocandola per il giorno del 17.12.2020 dandole quindi lettura del verbale della commissione giudicatrice dell&#8217;11.12.2020 ove si rilevava che gli importi non giustificati costituivano la maggior parte dell&#8217;offerta (cfr Cons. St. n.1655/2020; n.2051/2018; n.4973/2020). Opponeva inoltre l&#8217;infondatezza del motivo relativo alla violazione del contraddittorio sul presupposto che l&#8217;art. 97 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 ha introdotto, in luogo del preesistente procedimento trifasico di cui all&#8217;art. 87 d.lgs. 163/2006, un procedimento semplificato monofasico essendo stato eliminato l&#8217;obbligo del contraddittorio orale di cui all&#8217;art. 88 del d.lgs. n. 163 cit.( cfr T.a.r. Liguria n.157 del 2.03.2020). Concludeva pertanto per la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Costituitasi la società  controinteressata Co.M.Ab.s.r.l., con memoria del 24.03.20213, opponeva la mancanza di contestazioni da parte della ricorrente circa le motivazioni rese dalla Commissione nella seduta dell&#8217;11.12.2020, essendosi limitata a contestare che il predetto verbale era stato notificato solo dopo l&#8217;aggiudicazione con il provvedimento del 22.02.2021, fermo restando il consolidamento nel merito del giudizio di anomalia. Deduceva inoltre che va esclusa la incongruenza della valutazione della Commissione di gara a fronte di una relazione carente delle giustificazioni sui prezzi unitari, dei preventivi di acquisito, del dettaglio delle spese generali, e della incidenza della manodopera, ferma restando la sindacabilità  della discrezionalità  tecnica solo per macroscopiche illegittimità  o per gravi errori di valutazione o giudizi abnormi o inficiati da errori di fatto. Eccepiva che la valutazione di congruità   intervenuta conformemente al procedimento delineato dall&#8217;art. 97 comma 5, ed assicurando il coinvolgimento della Commissione come previsto dall&#8217;art. 9.5.5. del disciplinare di gara, e dalle Linee Guida n. 3/2016 (cfr Cons. St. n.4973/2020). Sosteneva da ultimo l&#8217;irrilevanza ai fini dell&#8217;interesse a ricorrere della circostanza che la comunicazione motivata del provvedimento di esclusione fosse pervenuta successivamente all&#8217;aggiudicazione della gara, non concretando essa alcuna lesione della posizione soggettiva del ricorrente in assenza di censure di merito sulla motivazione dell&#8217;esclusione. Instava quindi per la reiezione del ricorso con vittoria di competenze e spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza cautelare n. 181 del 30.3.2021 veniva accolta per sussistenza del fumus la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla udienza pubblica dell&#8217;11.06.2021, svoltasi in modalità  da remoto, il ricorso veniva introitato per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Vanno innanzitutto respinte poichè infondate le preliminari eccezioni in rito di irricevibilità  ed inammissibilità  del ricorso sollevate dalle parti intimate.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Deve ritenersi tempestivo il gravame notificato all&#8217;amministrazione intimata tramite p.e.c. in data 11.03.2020 ossia entro il termine perentorio dimidiato di trenta giorni dalla comunicazione ex art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 della determinazione n.68 del 10.02.2021 adottata dal Direttore Generale dell&#8217;A.c.a. con cui la gara  stata aggiudicata al controinteressato costituendo R.t.i. tra Co.M.Ab. s.r.l. ed Eprom s.r.l. , nonchè della successiva determina n.107 del 2.03.2021 con cui veniva disposta l&#8217;esclusione della ricorrente in ragione dell&#8217;esito negativo della verifica di anomalia.</p>
<p style="text-align: justify;">Irrilevante ai fini di anticipare il decorso del termine di impugnazione si appalesa la circostanza che la ricorrente avrebbe avuto conoscenza della sua esclusione sin dalla comunicazione inoltratale via p.e.c. del 16.12.2020 con cui le si esponeva che la Commissione giudicatrice nella seduta dell&#8217;11.12.2020 aveva ritenuto i giustificativi presentati non sufficienti ad escludere l&#8217;anomalia. Detta comunicazione non può considerarsi ai sensi dell&#8217;art. 76 del d.lgs. 50/2016 valevole ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, poichè la stessa non riportava in allegato il verbale della Commissione da cui potevano evincersi i motivi della valutazione negativa di anomalia che non sono stati resi disponibili alla società  istante nemmeno, successivamente, nel corso dell&#8217;incontro intercorso con il R.u.p. come da verbale del 17.12.2020 in atti. Ivi il R.u.p. si limitava ad evidenziare verbalmente ai rappresentanti dell&#8217;impresa ricorrente le motivazioni relative al giudizio di non congruità  &#8220;dando lettura dei verbali delle Commissioni di supporto al R.u.p. medesimo predisposti in sede di valutazione dei giustificativi&#8221;. Pertanto tale modalità  di comunicazione informale, in assenza della formale consegna documentale del verbale della seduta dell&#8217;11.11.2020 della Commissione, non può valere ad integrare la piena conoscenza dei motivi di esclusione idonea a far decorrere i termini di impugnazione rispetto al provvedimento di esclusione, che, tra l&#8217;altro,  stato formalizzato, pubblicato e comunicato solo con provvedimento del 22.02.2021 in data successiva all&#8217;aggiudicazione. Sul requisito della piena conoscenza in particolare con riferimento ai provvedimenti di esclusione l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,con la pronuncia 2 luglio 2020 n.12, dopo aver ribadito che il termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell&#8217;art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, ha precisato altresì che le informazioni previste, d&#8217;ufficio o a richiesta, dall&#8217;art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già  individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale. Allo stesso modo, anche la proposizione di un&#8217;istanza di accesso da cui consegue la conoscenza di ulteriori documenti può consentire la dilazione temporale del ricorso. Di qui consegue che la decorrenza del termine di impugnazione non può che restare ancorata alla conoscenza delle motivazioni e degli atti del procedimento, in linea con l&#8217;orientamento già  in precedenza espresso dalla Corte di Giustizia europea che aveva affermato, appunto, che i termini imposti per proporre i ricorsi avverso gli atti delle procedure di affidamento cominciano a decorrere solo quando &#8216;il ricorrente  venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione&#8221; (Corte di Giustizia, Sez. IV, 14 febbraio 2019, in C-54/18,punto 21 e anche punti 32 e 45).</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Del pari destituita di giuridico fondamento si appalesa la eccezione di carenza di interesse per non aver la società  ricorrente contestato nel merito le motivazioni poste a base della verifica di non congruità  dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie la società  istante ha sollevato censure che investono la corretta instaurazione del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia della sua offerta, ed ha fatto valere il suo interesse alla rinnovazione della fase per assenza di un effettivo contraddittorio sugli aspetti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio espresso dalla Commissione e dal R.u.p., rifluito in un deficit motivazionale nel provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di un ricorso con cui si contesta il mancato e/o incompleto esperimento della verifica di anomalia, in quanto viziato da difetto di istruttoria e di contraddittorio sugli aspetti ritenuti incongruenti, non può invocarsi a sostegno dell&#8217;ammissibilità  del ricorso la dimostrazione in giudizio della congruità  dell&#8217;offerta, poichè ciò comporterebbe la sostituzione della valutazione del giudice a quella di pertinenza dell&#8217;amministrazione con conseguente invasione di un ambito coperto da riserva di amministrazione. Come noto, il giudizio sulla verifica dell&#8217;anomalia può essere svolto dal giudice amministrativo solo nei limiti di un sindacato estrinseco, ovvero al fine di accertare l&#8217;eventuale sussistenza di vizi logici del percorso motivazionale, senza poter effettuare valutazioni dirette di convenienza o sostenibilità  dell&#8217;offerta, riservate alla stazione appaltante. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della p.a. sotto il profilo della logicità , ragionevolezza ed adeguatezza dell&#8217;istruttoria, ma non procedere ad un&#8217;autonoma verifica della congruità  dell&#8217;offerta e delle singole voci, che costituirebbe un&#8217;inammissibile invasione della sfera propria della p.a.; e anche l&#8217;esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità  tecnica dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente ricorso pertanto  ammissibile nella misura in cui eccepisce come omesso l&#8217;espletamento di una verifica di anomalia nei termini disciplinati dall&#8217;ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Nel merito il ricorso  fondato e merita accoglimento, richiamandosi al riguardo la motivazione di accoglimento dell&#8217;istanza cautelare, cui non  seguita la riedizione del potere da parte dell&#8217;amministrazione intimata che ha appellato la pronuncia cautelare provvedendo nelle more del giudizio ad affidare l&#8217;appalto in via d&#8217;urgenza alla società  controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso  fondato laddove contesta la violazione del principio del contraddittorio nel procedimento di anomalia espletato dalla stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">Si  innanzi anticipato, nella parte in rito, e prima ancora nella fase cautelare, che, la società  ricorrente con p.e.c. del 15 e 16 dicembre 2020 veniva informata dal R.u.p. dell&#8217;esito negativo della valutazione di congruità  da parte della Commissione e della sua possibile audizione il successivo 17 dicembre 2020 presso l&#8217;ufficio dl R.u.p.. Le predette comunicazioni inoltrate via p.e.c. non contenevano in allegato il verbale con cui la Commissione articolatamente argomentava circa l&#8217;inaccoglibilità  delle giustificazioni rese, e la società  istante veniva a conoscenza solo oralmente del contenuto del predetto verbale, ossia il successivo 17.12.2020, ove, come da relativo verbale di audizione allegato in atti chiuso alle ore 10,42, il R.u.p. verbalmente evidenziava le motivazioni relative al giudizio di non congruità  &#8220;dando lettura dei verbali delle commissioni di supporto al R.u.p. medesimo predisposti in sede di valutazione dei giustificativi&#8221;. Successivamente, con p.e.c. inoltrata in pari data alle ore 19,30, e negativamente riscontrata dal R.u.p. con p.e.c. del 13.01.2021, la società  istante, tenendo conto della genericità  della richiesta di verifica di congruità  che si limitava a riportare il testo dell&#8217;art. 97 del Codice, invitava l&#8217;ente a richiedere nel contraddittorio le integrazioni necessarie per le parti ritenute insufficienti.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Tanto premesso il Collegio ribadisce che l&#8217;operato dell&#8217;ente non può dirsi conforme al disciplinare di gara nella parte in cui riconosce all&#8217;interessato la possibilità  di usufruire di un termine nel caso in cui le giustificazioni si siano rivelate insufficienti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed infatti, sulla base della lex specialis di gara e precisamente ai sensi del punto 9.5.5. del disciplinare di gara, nel caso di anomalia dell&#8217;offerta, il R.u.p. richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell&#8217;offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il R.u.p., eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall&#8217;offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l&#8217;anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il R.u.p. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all&#8217;esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, l&#8217;audizione orale svoltasi come da verbale in atti non  stata preceduta da contestazioni specifiche che ponessero in condizioni la ricorrente di riscontrare gli aspetti dell&#8217;offerta ritenuti dubbi o carenti, dal momento che, solo in quella sede, la parte  venuta a conoscenza per la prima volta in via informale delle motivazioni poste a base del giudizio di incongruità  dell&#8217;offerta correlate all&#8217;insufficienza delle giustificazioni e non ad una valutazione tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, l&#8217;incompletezza delle giustificazioni dedotte non sembra imputabile ad un&#8217;omissione della ricorrente, stante l&#8217;evidente genericità  della richiesta di giustificazioni che era stata formulata dalla stazione appaltante con mero richiamo astratto al ribasso offerto ed alla formulazione legislativa dell&#8217;art.97 cit. ed era comunque priva di indicazione di elementi specifici o di dettaglio da riscontrare a cura della parte istante. La mancata indicazione da parte della stazione appaltante nella richiesta di giustificazioni degli elementi ritenuti rilevanti ai fini della verifica di congruità  impedisce di legittimare il giudizio negativo impugnato, e rende irrilevante la circostanza che la società  istante si sia limitata a giustificare un numero irrisorio di voci di costo rispetto a quelle della sua offerta. Costituisce ius receptum che il procedimento di verifica dell&#8217;anomalia ha per oggetto non già  la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell&#8217;offerta economica, ma il riscontro se in concreto l&#8217;offerta nel suo complesso sia attendibile e affidabile per la corretta esecuzione del contratto, onde la valutazione sulla congruità  dev&#8217;esser globale e sintetica, senza concentrarsi, cio, in modo esclusivo o parcellizzato sulle singole voci di prezzo, sicchè eventuali inesattezze su queste ultime devono ritenersi irrilevanti, se alla fine si accerta l&#8217;attendibilità  dell&#8217;offerta stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto sarebbe stato sufficiente che la stazione appaltante con la richiesta di giustificazioni indicasse quali voci di costo ritenesse sintomatiche ai fini della valutazione da espletare, anche numericamente ove rilevanti, per porre la società  ricorrente nelle condizioni di poter riscontrare compiutamente con dati specifici quanto richiesto.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 A tale risultato non  di ostacolo la dedotta natura monofasica del procedimento di verifica di anomalia sulla base del modello di cui all&#8217;art. 97 del d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Seppure la disciplina del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse contenuta nell&#8217;art. 97, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n.50 cit. ha eliminato la originaria articolazione bifasica del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, non può tuttavia trascurarsi il rilievo dell&#8217;art. 69 della direttiva UE 2014/24/UE sugli appalti pubblici come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell&#8217;U.E. secondo cui &#8221; essenziale che ogni offerente sospettato di aver presentato un&#8217;offerta anormalmente bassa disponga della facoltà  di far valere utilmente il suo punto di vista al riguardo, conferendogli la possibilità  di presentare ogni giustificazione sui vari elementi della sua offerta in un momento in cui egli ha conoscenza non solo della soglia di anomalia applicabile all&#8217;appalto di cui trattasi nonchè del fatto che la sua offerta  apparsa anormalmente bassa, ma anche dei punti precisi che hanno suscitato perplessità  da parte dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice&#8221; (cfr. la sentenza del 27 novembre 2001, Lombardini e Mantovani, C-285/99 e C-286/99, al punto 54, pronunciata con riferimento all&#8217;art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE). Ed al riguardo la giurisprudenza ha osservato che: &#8220;Tenuto conto della scarna direttiva del legislatore nazionale (peraltro, conforme alla norma europea e all&#8217;interpretazione patrocinata dalla Corte di Giustizia), e dei principi di non aggravamento, di efficacia e di economicità  del procedimento di verifica della congruità  delle offerte (principi generali del procedimento, richiamati all&#8217;art. 4 e all&#8217;art. 30, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, per l&#8217;affidamento di contratti pubblici), le cadenze della fase del contraddittorio hanno lo scopo essenziale di acquisire dall&#8217;offerente la dimostrazione dell&#8217;affidabilità  dell&#8217;offerta sottoposta a verifica, potendosi quindi sviluppare anche attraverso plurime interlocuzioni tra la stazione appaltante e l&#8217;offerente, fino al limite logico (e cronologico) costituito dal momento in cui il responsabile del procedimento ritenga di aver acquisito le informazioni e gli elementi sufficienti per la decisione circa l&#8217;affidabilità  o meno dell&#8217;offerta.&#8221; Nella specie, nella fase che ha preceduto l&#8217;adozione formale del provvedimento di esclusione, l&#8217;istante non  stata posta in grado, tramite assegnazione di un termine, di controdedurre sulle carenze e sui rilievi operati dalla Commissione giudicatrice nel verbale dell&#8217;11.11.2021 che non le  stato inoltrato in allegato tramite p.e.c., di cui ha avuto mera lettura verbale nell&#8217;audizione del successivo 17.12.2021, e stante il riscontro negativo della richiesta di integrazioni tempestivamente formulata nella stessa giornata.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui consegue l&#8217;accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnati ai fini della rinnovazione del giudizio di anomalia nei termini di cui alla presente pronuncia e nel rispetto del disciplinare di gara. La necessità  della riedizione del potere esclude la riconoscibilità  del risarcimento del danno richiesto in assenza di dimostrazione della fondatezza della pretesa sostanziale all&#8217;aggiudicazione della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della stazione appaltante nella misura di cui al dispositivo, mentre ricorrono giusti motivi per compensarle rispetto alla società  controinteressata.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in premessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;ente intimato al pagamento delle spese di giudizio in favore della società  ricorrente nella misura di ¬ 4000,00 (quattromila/00) oltre accessori se ed in quanto dovuti e rimborso del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate rispetto alla società  controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Passoni, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Balloriani, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-26-6-2021-n-316/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2021 n.316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.258</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-19-5-2021-n-258/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-19-5-2021-n-258/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.258</a></p>
<p>Pres. Passoni &#8211; Est. Ianigro Sull&#8217;esclusione del concorrente da una gara di appalto per mancata effettuazione del sopralluogo. Contratti della p.a. &#8211; Sopralluogo &#8211; Obbligo previsto dalla lex specialis &#8211; Inadempimento &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità . Deve essere escluso il concorrente che abbia presentato la propria offerta senza aver preventivamente effettuato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-19-5-2021-n-258/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.258</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-19-5-2021-n-258/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.258</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Passoni &#8211; Est. Ianigro</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;esclusione del concorrente da una gara di appalto per mancata effettuazione del sopralluogo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Sopralluogo &#8211; Obbligo previsto dalla lex specialis &#8211; Inadempimento &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere escluso il concorrente che abbia presentato la propria offerta senza aver preventivamente effettuato il sopralluogo, quando imposto dalla documentazione di gara. Invero, l&#8217;obbligo imposto dalla lex specialis di gara di effettuazione del sopralluogo, preliminare alla presentazione dell&#8217;offerta, assume un ruolo sostanziale, e non meramente formale, in quanto strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare e costituisce quindi una precondizione utile per consentire ai concorrenti, in condizione di parità , di formulare un&#8217;offerta consapevole e più adeguata alle necessità  dell&#8217;appalto. L&#8217;effettuazione del sopralluogo costituisce adempimento, cronologicamente antecedente alla partecipazione alla gara e la sua previsione in termini di obbligatorietà   posta altresì a presidio dell&#8217;interesse pubblico della stazione appaltante di poter acquisire offerte maggiormente aderenti alle finalità  dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto nonchè al fine di ridurre al minimo eventuali inconvenienti conseguenti a eventi a sorpresa nella fase di esecuzione riconducibili ad una non esatta ed approfondita cognizione dei luoghi da parte dell&#8217;aggiudicatario. Pertanto, qualora la lex specialiscontempli, come nella specie, l&#8217;obbligatorietà  del sopralluogo ai fini della presentazione dell&#8217;offerta, l&#8217;omissione di tale adempimento si configura, più che come una causa di esclusione, come un&#8217;ipotesi di carenza sostanziale dell&#8217;offerta e del suo contenuto come tale insanabile con la procedura del soccorso istruttorio, trattandosi di un adempimento necessariamente preliminare e prodromico alla presentazione dell&#8217;offerta e pertanto infungibile in via successiva.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 194 del 2021, proposto da:<br /> Fe.Ma. Costruzioni di Marco Ferri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro Giovannelli, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Montelapiano, in persona del Sindaco p.t., Centrale Unica di Committenza Comune di Montelapiano Ente Capofila, in persona del legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del 26/03/2021 assunto dal RUP della Centrale Unica di Committenza Comune di Montelapiano Ente Capofila, comunicato a mezzo PEC in pari data, relativo all&#8217; esclusione della ricorrente dalla procedura per l&#8217;appalto di lavori di sola esecuzione per la realizzazione dell&#8217;intervento di &#8220;Consolidamento e risanamento idrogeologico parete rocciosa sottostante il centro nel Comune di Montelapiano (CH)&#8221; dell&#8217;importo complessivo di ¬. 1.250.000,00 mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all&#8217;art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto-Legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, con la Legge n. 120/2020, con applicazione del criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 2, del Codice; appalto indetto dal Comune di Montelapiano e le procedure di gara sono state demandate alla Centrale Unica di Committenza, Comune di Montelapiano Ente Capofila&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa a partecipare alla predetta procedura</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 25 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall&#8217;art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, e dall&#8217;art. 6 del d.l. n.44 dell&#8217;1.04.2021 che richiamano l&#8217;applicabilità  dei periodi quarto e segg. del comma 1 dell&#8217;art. 4 del d.l. n.28/2020 conv. in l. n. 70/2020 alle udienze pubbliche e camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, stabilendo per tale periodo che gli affari passano in decisione senza discussione orale, ferma restando la possibilità  di definizione del giudizio ee x art. 60 c.p.a. omesso ogni avviso;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 14 maggio 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e viste le note di udienza del 13.05.2021;</p>
<p style="text-align: justify;">PREMESSO</p>
<p style="text-align: justify;">che, risulta impugnato, con richiesta di sospensione cautelare, il provvedimento del 26.03.2021 con cui l&#8217;amministrazione intimata ha disposto l&#8217;esclusione della società  ricorrente dalla procedura indetta per l&#8217;affidamento di lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico di una parete rocciosa sottostante il centro nel Comune di Montelapiano;</p>
<p style="text-align: justify;">che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 120 comma 6 c.p.a. come modificato dal d.l. n. 76/2020, vertendo il ricorso sulla soluzione di un&#8217;unica questione in diritto;</p>
<p style="text-align: justify;">RILEVATO</p>
<p style="text-align: justify;">che il provvedimento di esclusione gravato risulta motivato perchè l&#8217;operatore economico non ha effettuato la presa visione dei luoghi come indicato dall&#8217;art. 16 del disciplinare di gara a tenore del quale il sopralluogo era prescritto come &#8220;obbligatorio&#8221; in quanto ritenuto strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità  dell&#8217;appalto da affidare, tenuto conto dei luoghi oggetto di intervento e che, nello specifico : &#8220;il modello messo a disposizione della stazione appaltante prevedeva l&#8217;apposito campo in cui doveva essere apposta la firma del R.u.p. che invece  stata completamente omessa&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIDERATO</p>
<p style="text-align: justify;">che il ricorso  infondato e va respinto come di seguito argomentato:</p>
<p style="text-align: justify;">-non coglie nel segno la dedotta nullità  della clausola del bando per violazione del principio di tassatività  delle cause di esclusione, poichè l&#8217;art. 79 comma 2 del d.lgs. 50/2016 rimette alla stazione appaltante la facoltà  discrezionale di condizionare la presentazione dell&#8217;offerta ad una visita sui luoghi, nonchè all&#8217;acquisizione dei documenti o di tutte le conoscenze necessarie a formulare l&#8217;offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; resta quindi riservata all&#8217;amministrazione che procede ogni determinazione in ordine alla natura essenziale e condizionante del sopralluogo in ragione dell&#8217;importanza che il medesimo riveste in relazione alla prestazione richiesta all&#8217;operatore economico, per cui la mancanza del sopralluogo si traduce nella incompletezza della offerta tecnica in quanto priva di un requisito essenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella specie l&#8217;appalto ha ad oggetto l&#8217;affidamento, mediante procedura negoziata senza bando, dell&#8217;esecuzione dei lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico di una parete rocciosa sottostante il centro nel Comune di Montelapiano dell&#8217;importo complessivo di ¬ 1.250.000,00, e la essenzialità  del sopralluogo rispetto alla complessità  dell&#8217;intervento era stata ben palesata sin dalla formulazione del bando in quanto, dichiaratamente, strettamente indispensabile per il tipo e la complessità  dell&#8217;appalto con espressa comminatoria di esclusione dalla gara per il caso di mancata presa visione dei luoghi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;obbligo imposto dalla lex specialis di gara di effettuazione del sopralluogo, preliminare alla presentazione dell&#8217;offerta, assume un ruolo sostanziale, e non meramente formale, in quanto strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare e costituisce quindi una precondizione utile per consentire ai concorrenti, in condizione di parità , di formulare un&#8217;offerta consapevole e più adeguata alle necessità  dell&#8217;appalto;</p>
<p style="text-align: justify;">-l&#8217;effettuazione del sopralluogo costituisce adempimento, cronologicamente antecedente alla partecipazione alla gara e la sua previsione in termini di obbligatorietà   posta altresì a presidio dell&#8217;interesse pubblico della stazione appaltante di poter acquisire offerte maggiormente aderenti alle finalità  dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto nonchè al fine di ridurre al minimo eventuali inconvenienti conseguenti a eventi a sorpresa nella fase di esecuzione riconducibili ad una non esatta ed approfondita cognizione dei luoghi da parte dell&#8217;aggiudicatario;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; qualora la lex specialis contempli, come nella specie, l&#8217;obbligatorietà  del sopralluogo ai fini della presentazione dell&#8217;offerta, l&#8217;omissione di tale adempimento si configura, più che come una causa di esclusione, come un&#8217;ipotesi di carenza sostanziale dell&#8217;offerta e del suo contenuto come tale insanabile con la procedura del soccorso istruttorio, trattandosi di un adempimento necessariamente preliminare e prodromico alla presentazione dell&#8217;offerta e pertanto infungibile in via successiva;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in particolare, ai sensi dell&#8217;art. 16 del disciplinare di gara, la richiesta di sopralluogo doveva essere inoltrata via p.e.c. al Comune di Montelapiano, e questo adempimento nella specie non  stato . Inoltre, nell&#8217;allegato H della lettera di invito, contenente il modulo della richiesta, era predisposto lo spazio per l&#8217;apposizione della firma del R.u.p. nella specie mancante;</p>
<p style="text-align: justify;">-in mancanza della sottoscrizione del R.u.p., alcun rilievo può attribuirsi in via suppletiva all&#8217;autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell&#8217;operatore economico che in nessun caso può rivestire valore equipollente rispetto ad un atto in cui si impone la presenza fisica e la compartecipazione con valore di certificazione di un organo della stazione appaltante;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del pari, alcuna efficacia esimente può essere invocata rispetto alla situazione emergenziale legata ai limiti alla circolazione in ragione del contenimento dei contagi da Covid 19, dal momento che i d.p.c.m. che a vario titolo si sono susseguiti nella gestione della pandemia non hanno mai precluso gli spostamenti per ragioni di lavoro e comunque l&#8217;operatore ricorrente avrebbe potuto comunque concordare con la stazione appaltante, in sede di definizione dell&#8217;appuntamento, tempi e modalità  compatibili con il corretto assolvimento dell&#8217;obbligo imposto nel rispetto della normativa di sicurezza vigente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla luce di quanto sopra il ricorso va respinto e nulla va disposto per le spese di giudizio in assenza di costituzione dell&#8217;amministrazione intimata.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Passoni, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Balloriani, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-19-5-2021-n-258/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.258</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2021 n.144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-16-3-2021-n-144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-16-3-2021-n-144/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2021 n.144</a></p>
<p>Pres. Passoni &#8211; Est. Balloriani 1. Manufatto di importanza storica e antropologica &#8211; Manutenzione &#8211; Parere ex ante della Sovrintendenza &#8211; Provvedimento sanzionatorio della Sovrintendenza &#8211; Illegittimità .  1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su un manufatto di importanza storico-artistica senza alterarne lo stato esteriore non necessitano della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-16-3-2021-n-144/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2021 n.144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-16-3-2021-n-144/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2021 n.144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Passoni &#8211; Est. Balloriani</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Manufatto di importanza storica e antropologica &#8211; Manutenzione &#8211; Parere ex ante della Sovrintendenza &#8211; Provvedimento sanzionatorio della Sovrintendenza &#8211; Illegittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su un manufatto di importanza storico-artistica senza alterarne lo stato esteriore non necessitano della previa acquisizione del parere della Sovrintendenza. E&#8217; pertanto illegittimo il provvedimento con il quale la Sovrintendenza, senza compiere una valutazione comparativa degli interessi in rilievo, ha notificato la sanzione e l&#8217;obbligo di ripristino dello stato dei luoghi assumendo aprioristicamente come prevalente l&#8217;interesse storico-artistico da essa perseguito.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br /> <strong>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 403 del 2019, proposto da<br /> Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianpiero Iannozzi, Caterina De Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Chieti, Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Comune di Ortona non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell&#8217;Abruzzo prot. n. MIBAC/SABAP-ABR/26/09/2019/0013466-P del 26 settembre 2019, acquisita al protocollo ANAS il giorno successivo, recante ordine ad ANAS S.p.A. di reintegrazione della spalletta muraria fronte mare in relazione al manufatto &#8220;Ponticello su Torrente Saraceni&#8221;, nonchè di remissione in pristino di tutti i tratti stradali lungo la S.S. n. 16 dal Km 470,00 al Km 488,00 in cui la realizzazione dei nuovi &#8220;guard-rail&#8221; non sia stata autorizzata;<br /> &#8211; di ogni altro atto connesso, coordinato, anteriore e conseguente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Chieti e di Ministero per i beni e le attivita&#8217; culturali;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica telematica del giorno 29 gennaio 2021 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Considerato che:<br /> &#8211; dopo l&#8217;inizio dei lavori di demolizione delle &#8220;<em>spallette murarie laterali che delimitano il ponte in corrispondenza del torrente &#8220;Saraceni&#8221; al Km 470+900 della S.S. 16</em>&#8221; con l&#8217;istallazione di nuovi dispositivi di sicurezza in acciaio, la Sovrintendenza, ritenendo detto ponte un manufatto di importanza storica e antropologica per il territorio, ha dapprima sospeso i lavori in corso ex art. 28 del d.lgs. n. 42 del 22/01/2004, ha poi notificato all&#8217;Anas il provvedimento di &#8220;<em>dichiarazione di interesse culturale emesso della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell&#8217;Abruzzo</em>&#8220;, e infine le ha notificato il provvedimento sanzionatorio e di ripristino dello stato dei luoghi ex art. 37 co. 2 dpr 380/01, art. 167 co.1 e 160 d.lgs 42/2004;<br /> &#8211; l&#8217;Anas, nel gravare con il presente ricorso quest&#8217;ultimo provvedimento, sottolinea come &#8220;<em>Le lavorazioni eseguite sui cordoli del ponte costituiti da calcestruzzo armato, peraltro in precarie condizioni tali da non garantire in alcun modo la ritenuta laterale dei veicoli in caso di fuoriuscita, costituivano un ostacolo fisso di estremo pericolo in caso di impatto tra veicoli. Inoltre quanto eseguito sugli elementi marginali del ponticello non determina alcun pregiudizio alla conservazione del carattere storico-artistico del manufatto non essendo in alcun modo alterato l&#8217;impianto murario. Tali attività  rientrano fra quelle a carattere ordinario e straordinario (rifacimenti e riparazioni pavimentazione, barriere di sicurezza, segnaletica orizzontale e verticale, opere a verde, ecc. ..) eseguite all&#8217;interno delle aree di confine e delle pertinenze stradali per garantire l&#8217;incolumità  pubblica</em>&#8220;; che secondo l&#8217;articolo 149 del d.lgs. 149 del 2004 co. 1, &#8220;<em>non  comunque richiesta l&#8217;autorizzazione prescritta dall&#8217;articolo 746, dall&#8217;articolo 747 e dall&#8217;articolo 759&quot; &quot;per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria</em>&#8220;; che i lavori consistono nella &#8220;<em>installazione di circa 4.800 metri di barriere di cui circa 4.720 in sostituzione di quelle preesistenti non più in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti dalle norme di settore</em>&#8220;, le cui forme e dimensioni sono imposte dalla normativa di sicurezza; che la tutela paesaggistica deve essere comunque contemperata con l&#8217;interesse di almeno pari rango della sicurezza stradale, come dovrebbe desumersi da una corretta interpretazione dell&#8217;articolo 17bis della legge 241/90; che dunque l&#8217;atto impugnato sarebbe viziato da eccesso di potere per non aver adeguatamente valutato anche l&#8217;interesse pubblico alla sicurezza delle circolazione stradale;<br /> &#8211; l&#8217;Amministrazione resistente riferisce che &#8220;<em>In data 02/05/2019 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell&#8217;Abruzzo ha avviato d&#8217;ufficio il procedimento di Verifica dell&#8217;Interesse Culturale ai sensi dell&#8217;art. 12 del D.Lgs. 42/2004 per il manufatto &#8220;Ponticello sul Torrente Saraceni&#8221;. Con Provvedimento P.C.R. n. 38/2019 la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale ha riconosciuto l&#8217;interesse culturale del manufatto, che risulta, ad oggi, tutelato non più ipso iure, ma con specifico decreto</em>&#8220;; che &#8220;<em>Con nota del 22/03/2019 n. 4369, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Ancona ha trasmesso una comunicazione con cui viene informata la Soprintendenza del deferimento alla Procura della Repubblica di Chieti del Direttore dei Lavori per conto della Società  ANAS e del Responsabile dei Lavori per conto della Ditta L.&amp;C. Lavori e Costruzioni s.r.l. di Alcamo (TP), per l&#8217;esecuzione dei lavori di cui in oggetto</em>&#8220;; che dal sopralluogo effettuato da propri funzionari il 27.2.2019, sarebbe emerso che &#8220;<em>la spalletta fronte mare del ponte storico, tutelato ipso iure ai sensi della Parte Seconda del DLgs 42/2004,  stata totalmente demolita; che in sostituzione della spalletta  stato realizzato un cordolo in cemento armato; che sul cordolo sono stati già  installati i montanti verticali per la realizzazione di nuovi guard-rail; che l&#8217;effigie presente nella parte interna della spalletta, tutelata ipso iure ai sensi della Parte Seconda del DLgs 42/2004, come meglio descritto successivamente, era stata asportata e conservata dalla ditta esecutrice dei lavori; che parte del materiale di risulta della demolizione sembrava essere stato riversato nel letto del torrente; che nessun lavoro era stato eseguito sulla spalletta fronte collina</em>&#8220;;<br /> &#8211; quanto al presunto vincolo ex lege, e dunque preesistente alle opere, la Soprintendenza sottolinea che &#8220;<em>Nello specifico la fascia costiera  tutelata ai sensi dell&#8217;art. 136 comma 1 lettera d) per effetto del DM 21/06/1985 &#8220;Fascia costiera che va da Francavilla al Mare fino a San Salvo con colline degradanti sul mare&#8221;. Al vincolo paesaggistico da decreto si sovrappone in taluni tratti stradali il vincolo ai sensi dell&#8217;art. 142 comma 1 lettera a) del Dlgs 42/2004 &#8220;i territori costieri compresi in una fascia della profondità  di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare&#8221;. Inoltre, il tratto stradale più prossimo al ponticello sul Torrente Saraceni (circa ± 150 mt da Km 470+500),  soggetto anche a tutela paesaggistica ai sensi dell&#8217;art. 142 comma 1 lettera c) del Dlgs 42/2004 &#8220;i fiumi, i torrenti, i corsi d&#8217;acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna&#8221;</em>.&#8221;;<br /> &#8211;  stata accolta l&#8217;istanza cautelare con decisione confermata in appello, ritenendosi in via incidentale prevalente l&#8217;interesse alla sicurezza della viabilità ;<br /> &#8211; all&#8217;udienza del 29 gennaio 2021 la causa  passata in decisione;<br /> &#8211; il ricorso  fondato;<br /> &#8211; ai sensi dell&#8217;articolo 149 del d.lgs. 42 del 2004, non richiedono la previa autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l&#8217;aspetto esteriore degli edifici;<br /> &#8211; tale norma contiene dunque una descrizione di lavori trascurabili in quanto non affatto incidenti sulle caratteristiche rilevanti del bene sottoposto a tutela;<br /> &#8211; nel caso di specie, i lavori in questione appaiono di manutenzione straordinaria consistendo nel ripristino o rinnovamento di elementi accessori (Tar Brescia sentenza 852 del 2020), ma secondo la tesi dell&#8217;Amministrazione resistente sono idonei ad alterare l&#8217;aspetto esteriore del bene tutelato;<br /> &#8211; ovviamente l&#8217;alterazione menzionata all&#8217;articolo 149 del d.lgs. 42 del 2004 non può essere interpretata in modo letterale, altrimenti ogni opera di manutenzione straordinaria sarebbe in grado di incidervi in quanto riconoscibile, ma occorre verificare se tale alterazione oltrepassi o meno i limiti imposti dal vincolo;<br /> &#8211; l&#8217;utilità  della norma appare dunque quella di consentire che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria avvengano a prescindere dall&#8217;autorizzazione della Sovrintendenza, sotto la responsabilità  dell&#8217;esecutore, e salvo il successivo controllo della loro compatibilità  con il vincolo;<br /> &#8211; diversamente interpretata, infatti, la norma non avrebbe alcuna funzione, imponendo sempre e comunque di chiedere l&#8217;autorizzazione della Sovrintendenza prima di effettuare i lavori di manutenzione, al pari di tutti gli altri lavori;<br /> &#8211; ne consegue che non vi fosse ex ante nel caso di specie un obbligo per l&#8217;Amministrazione procedente di richiedere il preventivo parere della Soprintendenza ex articolo 17bis della legge 241 del 1990 nè di convocare una conferenza di servizi invitando anche quest&#8217;ultima, proprio a ragione della natura del lavori, per quanto appena illustrato;<br /> &#8211; pertanto, le valutazioni successive e in corso d&#8217;opera da parte della Sovrintendenza avrebbero dovuto indurre quest&#8217;ultima, trattandosi di procedimento a cura di altra pubblica autorità  e riguardando lavori che non richiedevano necessariamente il parere preventivo (quindi non sicuramente illegittimi sotto il profilo formale), a promuovere la soluzione di contemperamento dei diversi interessi perseguiti secondo il modello di cui all&#8217;articolo 14 quinquies comma 1, che può essere appunto assurto a paradigma generale di soluzione dei conflitti tra i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, in quanto diretta ed espressa attuazione del principio generale di leale collaborazione di cui all&#8217;articolo 120 della Costituzione (Consiglio di Stato sentenza 220 del 2013);<br /> &#8211; non potendo conoscere dunque l&#8217;esito di tale comparazione, la Soprintendenza non avrebbe potuto dunque ritenere sicuramente prevalente quello di cui  portatrice e quindi agire d&#8217;imperio nei confronti dell&#8217;altra Autorità  statale;<br /> &#8211; tale comparazione del resto non può essere compiuta dal Giudice adito, trattandosi di poteri non ancora esercitati;<br /> &#8211; le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità  della questione trattata;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br /> lo accoglie per le ragioni di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Passoni, Presidente<br /> Renata Emma Ianigro, Consigliere<br /> Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Massimiliano Balloriani</strong>   <strong>Paolo Passoni</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-2-2021-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Passoni &#8211; Est. Ianigro 1. VIA &#8211; Proroga del giudizio favorevole &#8211; Diniego &#8211; Insussistenza delle condizioni di fatto &#8211; Legittimità . 1. Il diniego opposto dal Comitato regionale competente in materia di VIA alla richiesta di proroga del giudizio di VIA legittimo laddove l&#8217;interessato non si sia adoperato al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-2-2021-n-106/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-2-2021-n-106/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Passoni &#8211; Est. Ianigro</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. VIA &#8211; Proroga del giudizio favorevole &#8211; Diniego &#8211; Insussistenza delle condizioni di fatto &#8211; Legittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il diniego opposto dal Comitato regionale competente in materia di VIA alla richiesta di proroga del giudizio di VIA  legittimo laddove l&#8217;interessato non si sia adoperato al fine di consentire l&#8217;avverarsi delle condizioni di fatto cui erano subordinati il rilascio dei pareri positivi da parte delle Autorità  di settore e, conseguentemente, l&#8217;esito favorevole del giudizio di VIA stesso.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/02/2021<br /> <strong>N. 00106/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00139/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br /> <strong>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 139 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /> Sile Costruzioni S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Cerceo, e Stefano Corsi, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonchè in forma fisica presso lo studio dell&#8217;avv. Giulio Cerceo in Pescara, viale G. D&#8217;Annunzio n. 142;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonchè in forma fisica in L&#8217;Aquila, presso il Complesso Monumentale di San Domenico;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br />  <br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> ad opponendum:<br /> Associazione Wwf Chieti &#8211; Pescara Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Paolo Febbo, con domicilio eletto in forma digitale come in atti, nonchè in forma fisica in Pescara viale G. Bovio n. 385;<br /> Akka s.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Scapillati con domicilio eletto in forma digitale come in atti;<br /> ad adiuvandum:<br /> Sportello Unico Attività  Produttive (S.U.A.P.) &#8211; Associazione Comuni Patto Territoriale Chietino Ortonese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv.Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> con il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; del parere del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2775 del 23.03.2017, nella parte in cui ha rigettato l&#8217;istanza di proroga del Giudizio V.I.A. 1925/2012 favorevole relativo al progetto, pratica prot. n. 200827806 del 13.11.2008, presentato dalla Sirecc S.r.l. per la realizzazione di edifici commerciali &#8211; NO FOOD &#8211; P.R.U.S.S.T. 7 &#8211; 93 &#8211; DGR 119/02 &#8211; All.to IV, P.to 7, lett. b &#8211; nei Comuni di Chieti &#8211; (località  Santa Filomena) &#8211; e Cepagatti, inoltrata in data 21.03.2017 dalla SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico, subentrata alla Sirecc S.r.l., ed ha dichiarato improcedibile la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, compreso, per quanto occorrer possa, il parere del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2762 del 16.03.2017.<br /> con i motivi aggiunti presentati il 5.3.2018:<br /> &#8211; del parere del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2775 del 23.03.2017, nella parte in cui ha rigettato l&#8217;istanza di proroga del Giudizio V.I.A. 1925/2012 favorevole e relativo al progetto, pratica prot. n. 200827806 del 13.11.2008, presentato dalla Sirecc S.r.l. per la realizzazione di edifici commerciali &#8211; no food &#8211; P.R.U.S.S.T. 7 &#8211; 93 &#8211; DGR 119/02 &#8211; All.to IV, P.to 7, lett.b &#8211; nei Comuni di Chieti (Località  Santa Filomena) e Cepagatti, presentata in data 21.03.2017 dalla SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico, subentrata alla Sirecc S.r.l., ed ha dichiarato improcedibile la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, compreso, per quanto occorrer possa, il parere del CCR-V.I.A. &#8211; Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2762 del 16.03.2017;<br /> nonchè, in conseguenza dell&#8217;impugnativa odiernamente proposta,<br /> anche per l&#8217;annullamento:<br /> &#8211; del parere del CCR-VIA &#8211; Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2854 del 21.12.2017, comunicato con nota del 22.12.2017, meramente confermativo del precedente giudizio n. 2775 del 23.03.2017;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso.<br /> con i motivi aggiunti presentati il 29.6.2018 :<br /> &#8211; del parere del CCR-VIA &#8211; Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2915 del 12.06.2018, ricevuto dalla SILE Costruzioni S.r.l. via pec in data 13.06.2018, con cui  stata confermata la decadenza del Giudizio V.I.A. n. 1295 del 10.04.2012 ed i Comuni di Cepagatti (PE) e Chieti sono stati invitati ad adottare i consequenziali provvedimenti;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso.<br /> con i motivi aggiunti presentati il 2.01.2020 anche per l&#8217;annullamento:<br /> &#8211; del parere del CCR-VIA &#8211; Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 3103 del 29.10.2019, ricevuto dalla SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico via pec in data 31.10.2019, meramente confermativo del precedente Giudizio n. 2915 del 12.06.2018, con cui era stata ribadita la decadenza del Giudizio n. 1295 del 10.04.2012 ed i Comuni di Cepagatti (PE) e Chieti erano stati invitati ad adottare i consequenziali provvedimenti (v. doc. n. 1 prodotto a corredo del presente terzo atto di motivi aggiunti);<br /> &#8211; della nota del 31.10.2019 del Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, ricevuta dalla SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico via pec in data 31.10.2019 mediante nota prot. n. 24366 del 31.10.2019 del Responsabile del Servizio n. 4 &#8211; Urbanistica e Assetto ed uso del Territorio, del Comune di Cepagatti (v. doc. n. 2 prodotto a corredo del presente terzo atto di motivi aggiunti);<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso;<br /> e, con il ricorso incidentale proposto dall&#8217;interveniente Akka s.r.l. il 30.05.2017:<br /> per l&#8217;annullamento del Giudizio n. 2775 del 23.03.2017 nella parte in cui non  stato dichiarato improcedibile il giudizio V.i.a. per la sopravvenuta scadenza del programma PRUSST di riqualificazione azionato &#8220;La città  Lineare della Costa&#8221;, dato che la proroga dell&#8217;utilizzo dei contributi ministeriali ha riguardato solo la realizzazione delle opere pubbliche e non per gli interventi edilizi privati a carattere commerciale (cfr nota della Direzione Generale per la Condizione Abitativa prot. n.1337 del 14.11.2014).</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del S.u.a.p. Associazione Comuni Patto Territoriale Chietino Ortonese, del Wwf sede di Pescara e della Akka s.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall&#8217;art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, che richiama l&#8217;applicabilità  dei periodi quarto e segg. del comma 1 dell&#8217;art. 4 del d.l. n.28/2020 conv. in l. n. 70/2020 alle udienze pubbliche e camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, stabilendo per tale periodo che gli affari passano in decisione senza discussione orale;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per parte ricorrente gli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi, per il Wwf intervenuto ad opponendum l&#8217;avv. Francesco Paolo Febbo, per il Suap intervenuto ad adiunvadum l&#8217;avv. Letizia Capponi in sostituzione dell&#8217;avv. Alessandra Rulli, e per l&#8217;Akka s.r.l. interveniente ad opponendum l&#8217;avv. Nicola Scapillati;</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.La società  ricorrente, Sile Costruzioni s.r.l. &#8211; quale soggetto subentrato il 19.10.2016 alla Sirecc s.r.l. che nell&#8217;ambito dell&#8217;Accordo di Programma PRUSST 7-93 aveva realizzato nel PRT del Consorzio ASI di Chieti la struttura commerciale denominata Megalò con lavori terminati nel 2005 &#8211; premesso che la concessione in variante originaria n.114 del 28.03.2003 prevedeva una seconda struttura a completamento del complesso commerciale da realizzarsi successivamente, esponeva quanto segue:<br /> &#8211; la pratica relativa alla seconda struttura era stata sottoposta a V.I.A. rilasciata con giudizio n.1925 del 10.04.2012 a seguito della pronuncia di questo T.a.r. n.69/2011 di annullamento dei precedenti giudizi sfavorevoli n.1213/2009 e n.1277/2009;<br /> &#8211; la V.I.A. favorevole era restata condizionata alla previa acquisizione del parere favorevole dell&#8217;Autorità  di Bacino e del Genio Civile regionale sullo studio di compatibilità  idraulica ed idrogeologica da predisporsi;<br /> &#8211; intrapresi i lavori a seguito del rilascio del titoli edilizi n.54 del 5.08.2013 dal Comune di Cepagatti e n.905 e 909 del 2013 dal Comune di Chieti, l&#8217;Autorità  di Bacino, con nota del 9.05.2013, sospendeva il parere favorevole rilasciato con nota del 26.10.2012 e poi lo annullava in autotutela con determinazione n.44 del 27.11.2013, che veniva impugnata innanzi al T.a.r. nel ricorso r.g. 257/2013 conclusosi con sentenza n.516/2014 declinatoria di giurisdizione ed in assenza di successiva riassunzione;<br /> &#8211; a sua volta il Genio Civile, con ordinanza prot. RA/312705 del 12.12.2013, disponeva la immediata cessazione dei lavori intimando in via d&#8217;urgenza la messa in sicurezza dell&#8217;area al fine di predisporre un servizio di intervento, un piano di emergenza idraulica, lavori di contenimento dell&#8217;argine fluviale tramite aggiornamento del progetto originario in presenza di possibili scenari ed evoluzioni sfavorevoli che prefigurino deflussi uguali o superiori all&#8217;ultimo evento di piena del 2.12.2013;<br /> &#8211; l&#8217;ordinanza del Genio Civile veniva impugnata al T.S.A.P. con ricorso r.g. 66/2014 conclusosi con declaratoria di improcedibilità  per sopraggiunta ottemperanza alle prescrizioni imposte a seguito di attuazione del progetto di messa in sicurezza;<br /> &#8211; nel corso dell&#8217;istruttoria sulla V.I.A. del progetto di messa in sicurezza la società  istante dichiarava di voler ridurre la superficie da realizzare portandola dai possibili 30.500 m.q. a 24.200 m.q. eliminando l&#8217;albergo e ridistribuendo le superfici rispetto a quanto già  autorizzato con la V.I.A. del 10.04.2012.<br /> Tanto premesso, con il presente ricorso, e con i successivi motivi aggiunti, la società  istante impugnava, chiedendone l&#8217;annullamento, i seguenti provvedimenti:<br /> &#8211; in via principale, il parere del CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n.2775 del 23.03.2017 di rigetto dell&#8217;istanza di proroga e di dichiarazione di improcedibilità  della richiesta di modifica sostanziale del progetto, presentata il 21.03.2017;<br /> &#8211; con motivi aggiunti depositati il 5.03.2018 il parere del CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n.2854 del 21.12.2017 meramente confermativo del precedente:<br /> -con motivi aggiunti depositati il 29.06.2018 il parere del CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n.2915 del 12.06.2018 con cui  stata dichiarata confermata la decadenza del Giudizio n.1295 del 10.04.2012 ed i Comuni di Chieti e Cepagatti sono stati invitati ad adottare i conseguenziali provvedimenti;<br /> &#8211; con motivi aggiunti depositati il 2.01.2020 il parere del CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n.3103 del 29.10.2019 meramente confermativo del precedente Giudizio n.2915 del 12.06.2018.<br /> Nel giudizio si costituivano ad adiuvandum lo Sportello Unico Attività  Produttive dell&#8217;Associazione dei Comuni del Patto Territoriale Chietino Ortonese, e, per opporsi al ricorso la Regione Abruzzo, e gli interventori Wwf Ambiente ed Akka s.r.l. che avevano partecipato al procedimento, quest&#8217;ultima proponendo altresì ricorso incidentale.<br /> Con ordinanza cautelare n. 41 del 18.04.2019 veniva respinta l&#8217;istanza di misure cautelari del 28.03.2019, sul rilievo della omessa impugnazione delle ordinanze di sospensione dei lavori n.n. 144 del 13.03.2019 del Comune di Chieti, e n.8 del 18.03.2019 del Comune di Cepagatti emesse in ottemperanza alla sentenza n. 69/2019 con cui questo T.a.r. accoglieva il ricorso proposto dalla Regione e per l&#8217;effetto annullava la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi Sincrona del 18.4.2018, avente ad oggetto la &#8220;voltura&#8221; in favore della società  ricorrente, quale subentrante, dei titoli abilitativi rilasciati dai Comuni di Chieti e Cepagatti in favore della dante causa Sirecc s.r.l. inerenti i lavori oggetto del giudizio v.i.a. la cui decadenza  oggetto di contestazione nel presente giudizio.<br /> Nelle more il ricorso in appello interposto avverso la sentenza n.69/2019 veniva respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6044/2020.<br /> Alla pubblica udienza del 12.02.2021, il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione.<br /> 2. Preliminarmente va rilevata l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intervento &#8220;ad adiuvandum&#8221; del S.u.a.p. Associazioni Comuni Patto Territoriale Chietino Ortonese con atto del 21.10.2019 rispetto all&#8217;impugnazione dei dinieghi di proroga e di decadenza della società  ricorrente dal giudizio di valutazione ambientale n.1925/2012.<br /> Con l&#8217;atto di intervento il Suap ha dedotto di essere titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente rispetto a quella della ricorrente principale &#8220;vantando un interesse diretto alla demolizione degli effetti prodotti dagli atti impugnati, i quali, influendo negativamente sull&#8217;attività  procedimentale condotta dal S.u.a.p., nonchè sulle determinazioni da questo assunte e a cui ha partecipato (v. verbale della Conferenza di Servizi del 18 aprile 2018) finiscono per incidere altresì su eventuali responsabilità  insorgendi in capo all&#8217;interveniente&#8221;.<br /> Ritiene il Collegio che l&#8217;interesse dedotto sia estraneo alle funzioni proprie del S.u.a.p. nell&#8217;ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale e pertanto non possano essere invocate a sostegno della pretesa demolitoria invocata.<br /> In primo luogo, quanto al ruolo del S.u.a.p. nel procedimento per la valutazione di impatto ambientale,  da evidenziare che ai sensi dell&#8217;art. 14 della legge n. 241/1990, all&#8217;autorità  competente per la VIA spetta il coordinamento dei diversi adempimenti e livelli amministrativi che confluiscono nella adozione del provvedimento conclusivo, e tale coordinamento, nel caso della VIA, non compete al S.u.a.p. ma all&#8217;autorità  competente in materia di Via che nella specie va individuata nella Regione, in funzione del Comitato di Coordinamento Regionale.<br /> La partecipazione del S.u.a.p. alla Conferenza di Servizi si giustifica nella specie, poichè, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1, e 9 commi 1 e 10, si imponeva la necessità  del coordinamento perchè erano state proposte delle modifiche progettuali che avrebbero quindi avuto riflessi anche sui profili autorizzativi.<br /> Nella posizione fatta valere dal S.u.a.p. e nel ruolo rivestito all&#8217;interno della Conferenza di Servizi, non si ravvisa all&#8217;evidenza alcun nesso di collegamento o dipendenza con la posizione fatta valere nel presente giudizio dalla società  ricorrente principale, specie considerando che nella specie si controverte su aspetti estranei alle prerogative proprie del S.u.a.p., per cui non si comprende quale potrebbe essere il vantaggio indiretto o riflesso che il S.u.a.p. trarrebbe dall&#8217;eventuale accoglimento del ricorso.<br /> 2.1 Sotto altro profilo, ove l&#8217;intervento del S.u.a.p. sia rivolto ad ottenere l&#8217;annullamento degli atti impugnati, sebbene in via mediata come dedotto,  inammissibile l&#8217;intervento ad adiuvandum proposto nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l&#8217;interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all&#8217;impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che però deve essere azionato mediante la proposizione di un ricorso principale nel termine di decadenza fissato dalla legge.<br /> L&#8217;intervento va pertanto dichiarato inammissibile.<br /> 3. Nel giudizio si controverte in ordine alla legittimità  dei seguenti atti, impugnati in via principale, e con motivi aggiunti:<br /> -giudizio C.C.R.-VIA n.2775 del 23.03.2017 con cui  stata respinta l&#8217;istanza di proroga del giudizio via 1925/2012 per la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, motivata per l&#8217;intervenuta modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale, per inadempienza alle prescrizioni di cui al parere n. 1925 cit, e per insussistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali;<br /> -giudizio C.C.R.-VIA n.2854 del 21.12.2017, impugnato con i motivi aggiunti del 5.03.2018, meramente confermativo del precedente giudizio n.2775 cit.,<br /> &#8211; giudizio C.C.R.-VIA n.2915 del 12.06.2018, impugnato con i motivi aggiunti del 29 giugno 2018, di conferma della decadenza dal giudizio n.1925 cit.;<br /> &#8211; giudizio C.C.R.-VIA n.3103 del 20.10.2019, impugnato con i motivi aggiunti del 2.01.2020, meramente confermativo del giudizio n.2915.<br /> 3.1 In particolare, la società  Sirecc s.r.l., dante causa della odierna ricorrente, con provvedimento unico autorizzativo n.66/2002 e concessione edilizia in variante n.114 del 28 marzo 2003 era stata autorizzata a realizzare una Grande Struttura di Vendita con una superficie di 40.000 m.q. sulla base di un accordo di programma sottoscritto con la Regione l&#8217;11.04.2002 ricadente prima nel territorio del Comune di Chieti e poi esteso in data 13.09.2004 anche al Comune di Cepagatti.<br /> Successivamente, in variante all&#8217;autorizzazione unica n.66 del 22.10.2002, con provvedimento unico autorizzativo n. 905 del 9.10.2013, la Sirecc s.r.l. veniva autorizzata dall&#8217;Associazione dei Comuni Chietino-Ortonese, sull&#8217;istanza presentata il 19.04.2013, alla realizzazione di un edificio commerciale no food denominato B-3, e con provvedimento unico autorizzativo n.909 del 4.11.2013, alla realizzazione di una struttura alberghiera e per servizi di esposizione e vendita di prodotti no food ricadente nel territorio di Chieti.<br /> In entrambi i provvedimenti autorizzativi si dava atto che l&#8217;intervento aveva ottenuto autorizzazione VIA favorevole con prescrizioni di cui al giudizio n. 1925 del 10.04.2012, autorizzazione paesaggistica del 16.04.2013, e parere favorevole con prescrizioni dell&#8217;Autorità  di Bacino con nota prot. n.RA/23239349.<br /> 3.2 Ciò posto, va innanzitutto premesso in fatto, che il giudizio CCR-VIA n.1925 del 10.04.2012, oggetto di richiesta di proroga da parte della società  ricorrente, era stato rilasciato dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale in sede di riesame, in esecuzione della sentenza n.69/201, con cui questo T.a.r. aveva annullato il precedente giudizio negativo n.1277 del 18.06.2009.<br /> La motivazione della pronuncia di annullamento del diniego era fondata sui seguenti rilievi:<br /> -la illogicità  della motivazione del diniego per la parte delle opere strutturali e infrastrutturali del centro commerciale Megalò in quanto basata sulla circostanza che esse erano state realizzate in assenza di v.i.a. e di nulla osta paesaggistico, senza considerare che ciò avrebbe richiesto l&#8217;annullamento degli atti di assenso in autotutela, e che essa non poteva riguardare altresì le opere di completamento, con variante del progetto iniziale ( relative alla costruzione di quattro edifici commerciali e di un edificio da adibirsi ad attività  produttiva, in parte nel territorio del Comune di Cepagatti ed in parte in quello del Comune di Chieti che erano stati sottoposti a v.i.a.);<br /> &#8211; il difetto di istruttoria sulla parte della motivazione relativa alla violazione della fascia di inedificabilità  del fiume Pescara tramite un generico richiamo alla legge n. 431/1985, ed all&#8217;art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, senza precisare se ed effettivamente in quali punti il vincolo non fosse stato rispettato.<br /> Con il giudizio n.1925 del 10.04.2012, il Comitato CCR-VIA aveva espresso parere favorevole sul progetto per la realizzazione di edifici commerciali &#8220;no-food&#8221; a condizione che, prima della realizzazione di ogni opera di completamento, venisse acquisito il parere favorevole dell&#8217;Autorità  di Bacino e quello di competenza del Genio Civile ai sensi del r.d. 523/1994 sullo studio di compatibilità  idraulica ed idrogeologica che la ditta avrebbe dovuto predisporre, fatto salvo il rispetto delle procedure paesaggistiche come da relazione istruttoria.<br /> 3.3 In relazione al detto intervento, l&#8217;Autorità  di Bacino, in un primo momento, con nota prot. RA/239349 del 26.10.2012, aveva emesso un parere favorevole con &#8220;prescrizioni&#8221; tra cui l&#8217;installazione di un sistema di allerta delle piene, ed il divieto di realizzare qualsiasi intervento, opera e attività  comportante un aumento del rischio idraulico, secondo la matrice di valutazione dei livelli di rischio. Successivamente, con nota prot. RA/121430 del 9.05.2013, l&#8217;Autorità  di Bacino ha, dapprima, sospeso il proprio parere favorevole in funzione di una valutazione sulla compatibilità  idraulica delle opere, poi, con determinazione n.44 del 27.11.2013 lo ha annullato, a causa delle criticità  funzionali risultanti dalle verifiche idrauliche e geotecniche, nonchè tenuto conto dell&#8217;aggiornamento della classificazione del rischio idraulico in attuazione degli indirizzi della Direttiva 2007/60/CE.<br /> Da ultimo, con determinazione n. 48 del 12.12.2013, l&#8217;Autorità  di Bacino esprimeva un parere negativo in ragione dell&#8217;incremento del rischio idraulico conseguente all&#8217;aggiornamento delle mappe, dal momento che lo studio aveva evidenziato l&#8217;esondabilità  del Parco Commerciale Tematico e l&#8217;insufficienza dell&#8217;argine a contenere gli eventi di piena.<br /> Al contempo, il Genio Civile, con ordinanze prot. RA/312705 del 12.12.2013 e RA/16333 del 17.01.2014, ordinava l&#8217;immediata cessazione dei lavori, poichè l&#8217;intervento era in contrasto con il parere dell&#8217;Autorità  di Bacino e poichè le opere erano localizzate in aree esondabili e quindi pregiudizievoli per il regolare deflusso delle acque e per l&#8217;incolumità  pubblica.<br /> Successivamente, solo a seguito della predisposizione da parte della proponente del progetto di messa in sicurezza del sito, e della esecuzione dei lavori, con ordinanza n.47119 del 16.02.2018, il Genio Civile disponeva la revoca della cessazione dei lavori, ordinando alla ditta Sile di mantenere in efficienza tutte le opere di difesa idraulica dell&#8217;area commerciale Megalò, a propria cura e spese, di garantire idoneo sistema di previsione e allertamento idrogeologico, e di dotare le paratoie di chiusura dei varchi stradali di ulteriori guarnizioni a garanzia di una migliore tenuta della strutture realizzate.<br /> 4. Ciò posto in fatto, il ricorso nel merito  infondato e va respinto come di seguito argomentato.<br /> 4.1 Si appalesa innanzitutto inammissibile il motivo con cui si contesta la violazione dell&#8217;art. 26 del d.lgs. n.152/2006 sul presupposto che la norma, nella formulazione vigente ratione temporis, prima delle modifiche intervenute con il d.lgs. 4/2008, entrato in vigore il 13.02.2008, non prevedesse un termine di efficacia della valutazione di impatto ambientale che pertanto non sarebbe venuta a scadere al decorso del quinquennio in data 10 aprile 2017 come indicato nella motivazione del provvedimento impugnato.<br /> Sostiene parte ricorrente che il giudizio v.i.a. n.1925/2012 oggetto di richiesta di proroga ha avuto avvio con richiesta della società  istante depositata presso lo Sportello Regionale Ambientale della Regione Abruzzo in data 11.02.2008. Pertanto, essendo stato avviato il procedimento due giorni prima della entrata in vigore delle modifiche apportate al d.lgs. n. 152 del 2016 dal d.lgs. n. 4/2008, la relativa disciplina, secondo parte ricorrente, soggiace alla normativa previgente che non prevedeva un termine di scadenza della v.i.a. regionale poichè l&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 4 cit., nelle disposizioni transitorie e finali, stabilisce al comma 1 che si applica la disciplina preesistente &#8220;ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA  in corso, con l&#8217;avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto&#8221;.<br /> Il motivo , innanzitutto, inammissibile poichè il diniego di proroga impugnato  intervenuto di richiesta della stessa società  istante che ha presentato sua sponte istanza di proroga della valutazione di impatto ambientale in data 21 marzo del 2017, ed in tal modo ha prestato acquiescenza alla durata solo quinquennale della efficacia temporale della valutazione di impatto ambientale. Ed infatti, con l&#8217;atto del 21.03.2017, la società  istante richiedeva la proroga dei termini di esecuzione dei lavori &#8220;ai sensi dell&#8217;art. 26 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006&#8221;, in vista della scadenza del termine quinquennale, e facendo presente che la mancata esecuzione delle opere assentite con Giudizio V.I.A. n.1925 del 10.04.2012 non era imputabile al proponente essendo conseguita ai provvedimenti con cui il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara aveva ordinato sin dal 17.01.2014 la cessazione immediata di ogni lavorazione ed attività  al fine della esecuzione delle opere ed azioni necessarie per la messa in sicurezza dell&#8217;intera area commerciale.<br /> Di qui  da escludersi che in questa sede la società  possa dolersi di una presunta e comunque indimostrata efficacia &#8220;sine die&#8221; della v.i.a. in questione.<br /> 4.2 In ogni caso, anche a voler accedere alla prospettazione difensiva, milita in senso contrario il dato normativo che non depone affatto nel senso voluto da parte ricorrente.<br /> 4.3. In primo luogo la disposizione transitoria di cui all&#8217;art. 4 cit. riguarda all&#8217;evidenza i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, la VIA  in corso, con l&#8217;avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, per cui, solo in tal caso trovano applicazione le norme vigenti al momento dell&#8217;avvio del relativo procedimento.<br /> Nella specie, come eccepito dalla società  interveniente Akka s.r.l., parte ricorrente ha posto a base dell&#8217;avvio del procedimento una richiesta depositata dalla Sirecc s.r.l. presso la Regione Abruzzo l&#8217;11.02.2008 che ha ad oggetto la verifica di compatibilità  ambientale ai sensi dell&#8217;art. 151 del d.lgs. 490/1999, e quindi non una richiesta di assoggettamento del progetto a v.i.a..<br /> Del resto, dalla motivazione sentenza n. 69/2011 di questo T.a.r. . si ricava che la necessità  di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale  stata ravvisata dal Comitato di Coordinamento della Regione con giudizio n. 1057 dell&#8217;8.05.2008 cui era stata trasmessa dal Comune di Chieti la richiesta della società  Sirecc s.r.l. di stipula di una nuova convenzione o proroga di quella esistente e di modifica dell&#8217;assetto planimetrico approvato in precedenza. Pertanto l&#8217;avvio del procedimento deve essere necessariamente di data successiva all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008, visto che l&#8217;attivazione della v.i.a.  stata sollecitata dal Comitato di Coordinamento regionale solo in data 8.05.2008.<br /> In ogni caso, la norma transitoria che richiamava la disciplina previgente riguardava lo svolgimento del procedimento poichè era una norma di coordinamento evidentemente rivolta ad impedire aggravi rispetto alle pratiche già  avviate, in ragione delle sostanziali innovazioni procedurali introdotte con il d.lgs. n. 4/2008.<br /> Diversamente, la norma di cui all&#8217;art. 26 cit., non riguarda il procedimento, ma disciplina gli effetti del provvedimento, e, nella specie, il giudizio favorevole v.i.a,.  stato adottato il 10.04.2012, ossia quando era già  entrato in vigore l&#8217;art. 26 del d.lgs. n. 152, come modificato. Di qui, per effetto del principio del tempus regit actum, non può sostenersi ai sensi dell&#8217;art. 4 cit. una ultrattività  della normativa previgente sugli effetti del provvedimento.<br /> 4.4 Ad ogni modo, anche a voler ritenere applicabile nella fattispecie l&#8217;art. 26 cit nella sua formulazione originaria, non convince la prospettazione secondo cui alla v.i.a. regionale non si applicherebbe il termine quinquennale di cui all&#8217;art. 40, poichè previsto nel Capo II riferito alle disposizioni specifiche per la v.i.a in sede statale.<br /> Ai sensi del comma 1 dell&#8217;art. 22 e del comma 4 dell&#8217;art. 40 del d.lgs. n. 152, poi abrogato dallo stesso d.lgs. n.4/2008, nel caso di opere non realizzate almeno per il 20% entro tre anni dal giudizio di compatibilità  ambientale, la procedura deve essere riaperta per valutare se vi siano stati nel frattempo mutamenti rilevanti, e &#8220;in ogni caso&#8221; il giudizio di compatibilità  ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione.<br /> L&#8217;applicabilità  di tale norma anche alla v.i.a. regionale discende dal successivo art. 43, al comma 1, che demandava alle Regioni la facoltà  di disciplinare con proprie leggi le procedure per la valutazione di impatto ambientale, e, al comma 2 chiariva che, fino all&#8217;entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovavano applicazione le disposizioni di cui alla parte II del decreto in cui rientra anche l&#8217;art. 26 cit.<br /> Di qui, in assenza di una normativa regionale in subiecta materia, la sicura applicabilità  della normativa statale quale legge quadro in materia, nonchè in ragione della stessa formulazione della norma che, tra l&#8217;altro, non presentando delle peculiarità  proprie della v.i.a. statale, non  tale da impedirne, per ragioni di incompatibilità , l&#8217;applicazione alla v.i.a regionale.<br /> Pertanto, la disciplina previgente, nel prevedere la cessazione di efficacia della valutazione di impatto ambientale al decorso del quinquennio, era più sfavorevole all&#8217;istante, poichè avrebbe comportato l&#8217;onere di riattivare il procedimento.<br /> Diversamente l&#8217;art. 26 del d.lgs. n. 152 cit., come innovato dal d.lgs. n. 4/2008, nel ribadire la efficacia quinquennale del provvedimento già  sancita dall&#8217;art. 40 nella versione previgente (e poi abrogato con lo stesso d.lgs. n.4), ha inserito la facoltà  di proroga del provvedimento medesimo su richiesta del proponente.<br /> Il motivo pertanto va disatteso.<br /> 5. Del pari inconferenti si appalesano i motivi con cui si contesta l&#8217;omessa attivazione da parte dell&#8217;amministrazione di un procedimento di autotutela sulla valutazione di impatto ambientale che avrebbe garantito la partecipazione della società  ricorrente interessata.<br /> Si appalesa evidentemente fuorviante ed artificiosa la pretesa di ricondurre al diverso paradigma dei procedimenti di secondo grado, sub specie di revoca e/o autotutela, il diniego di proroga impugnato. Quest&#8217;ultimo difatti  scaturito da un procedimento attivato, non d&#8217;ufficio, ma su iniziativa di parte, e con cui l&#8217;amministrazione non ha ravvisato la ricorrenza di profili di patologia invalidante dell&#8217;atto già  emanato o una diversa configurazione dell&#8217;interesse pubblico originario che aveva legittimato il rilascio del provvedimento con esito favorevole, come nel caso della revoca ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.<br /> In sostanza la revoca determina la inidoneità  del provvedimento a produrre ulteriori effetti, ed incide su una posizione soggettiva di affidamento consolidato e meritevole di tutela da parte dell&#8217;interessato. A sua volta la proroga incide su un provvedimento i cui effetti si sono esauriti, determinandone l&#8217;ultrattività , e seppure implichi un riesame delle condizioni legittimanti la permanenza in vita del provvedimento, ha ad oggetto un interesse legittimo pretensivo dell&#8217;interessato che può trovare soddisfacimento solo tramite l&#8217;intervento dell&#8217;amministrazione, mentre la revoca incide in senso demolitivo su una posizione di affidamento già  consolidata.<br /> In ogni caso, nella specie, non può sostenersi che l&#8217;amministrazione abbia inteso mascherare, dietro l&#8217;esercizio del potere di proroga, una qualche forma di autotutela sulla valutazione di impatto ambientale già  rilasciata, con l&#8217;obiettivo di legittimare una sorta di ripensamento o rivisitazione dell&#8217;assetto di interessi a suo tempo definito. Ciò in quanto, nel corso dell&#8217;esecuzione di un provvedimento ad efficacia durevole, qual  la v.i.a., può ben verificarsi un mutamento dell&#8217;assetto di interessi o della situazione di fatto che aveva giustificato l&#8217;emanazione stessa del provvedimento.<br /> 5.1 A ben vedere il giudizio di valutazione di impatto ambientale viene rilasciato rebus sic stantibus, in un ambito territoriale e spaziale determinato, in cui sono stati effettuati i rilievi, le verifiche e le misurazioni, ma occorre considerare che l&#8217;ambiente unitariamente inteso nelle sue componenti globali  un assetto in continua evoluzione, per cui se uno dei fattori subisce modificazioni nell&#8217;arco dei cinque anni si impone la necessità  di una rinnovazione e di un aggiornamento della procedura.<br /> Di qui, come si vedà  nel prosieguo, la valutazione discrezionale dell&#8217;amministrazione sulla sussistenza in atto dei presupposti per la protrazione dell&#8217;efficacia della valutazione di impatto ambientale non fuoriesce dai binari del sindacato da esperire in sede di proroga che, nella materia in esame, presuppone un accertamento sulla base di dati aggiornati e delle sopravvenienze nelle more intervenute anche in relazione alle modalità  di ottemperanza alle prescrizioni e o condizioni a suo tempo imposte in sede di primo rilascio.<br /> 6. Nel merito le motivazioni poste dall&#8217;amministrazione a base del diniego di proroga sono esenti dalle censure formulate in ricorso.<br /> 6.1 Parte ricorrente sostiene che sarebbe una formula vuota e stereotipa la motivazione circa l&#8217;intervenuta sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato.<br /> Ciò in quanto dal 2012 non sarebbero stato modificati i parametri tecnici del PSDA, e poichè il progetto  di tipo riduttivo con una diminuzione della superficie edificabile di progetto dai complessivi m.q. 24.260 rispetto agli originari 27.199 assentiti nel 2012, prevedendo solo edifici monopiano, ed eliminando il volume multipiano dell&#8217;albergo.<br /> Con il ricorso l&#8217;istante contesta che vi sia stata inadempienza delle prescrizioni del parere di cui al giudizio n. 1925/2012, poichè sono stati trasmessi nel 2012 la comunicazione di inizio attività  di indagini e lo studio idrogeologico all&#8217;Autorità  di Bacino, la documentazione al Genio Civile, e nel 2013 sono stati acquisiti il parere favorevole della Soprintendenza e l&#8217;autorizzazione paesaggistica.<br /> Deduce altresì la sussistenza dei presupposti per la proroga avendo tempestivamente ottemperato alle prescrizioni di cui all&#8217;ordinanza del Genio Civile del 12.12.2013, con la predisposizione nel 2014 di un apposito piano di emergenza idraulica, e con l&#8217;elaborazione dei progetti esecutivi anche per il completamento della struttura arginale.<br /> Il motivo  infondato.<br /> 6.2 Le ragioni poste a base del diniego di proroga, e precisamente, l&#8217;insussistenza delle condizioni di cui all&#8217;art. 26 del d.lgs. n.152/2006, risultano ex actis per il mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza idraulica alla data dell&#8217;adozione del provvedimento impugnato. All&#8217;epoca difatti era ancora efficaci le ordinanze del 12.12.2013 e del 17.01.2014 con cui il Genio Civile, aveva disposto la cessazione dei lavori, richiedendo la predisposizione di un progetto di messa in sicurezza idraulica per il contenimento degli argini dal rischio di esondazione. Ed infatti solo in data successiva all&#8217;adozione del provvedimento impugnato, ed alla scadenza dell&#8217;efficacia quinquennale del giudizio di valutazione di impatto ambientale,  intervenuta l&#8217;ordinanza n.47119 del 16.02.2018 con cui il Genio Civile ha disposto la revoca dell&#8217;ordine di cessazione dei lavori.<br /> Pertanto non può contestarsi la motivazione del diniego in quanto basato sulla constatata inadempienza alle prescrizioni date, posto che, nell&#8217;arco di tempo di efficacia della valutazione di impatto ambientale, non si era avverata la condizione cui era restato subordinato l&#8217;esito favorevole della v.i.a..<br /> 7. Va osservato al riguardo che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ove favorevole, non si può qualificare, giuridicamente, quale mero atto permissivo-ampliativo delle facoltà  giuridiche dell&#8217;interessato, al pari di un titolo abilitativo, ma si tratta, a ben vedere, di un provvedimento connotato essenzialmente in maniera conformativa dell&#8217;attività  produttiva o costruttiva assentita. Ed infatti, il giudizio in questione, ove favorevole, può sfociare, a seconda dei casi, nell&#8217;apposizione di &#8220;condizioni&#8221; riferite al contesto dell&#8217;intervento il cui verificarsi  determinante per assicurare la compatibilità  dell&#8217;opera, oppure nell&#8217;imposizione di &#8220;prescrizioni&#8221; a carico del proponente soggette a controllo e monitoraggio da parte delle autorità  competenti, nonchè di &#8220;raccomandazioni&#8221; in genere a carico di terzi pubblici o privati non aventi carattere vincolante ma finalizzate ad innescare processi di risanamento o miglioramento ambientale. Pertanto il procedimento di valutazione di impatto ambientale non resta circoscritto alla sola conformità  del progetto alla normativa di rispetto, ma esprime una valutazione complessiva con cui l&#8217;amministrazione può imporre in via prescrittiva ulteriori adempimenti utili o necessari a garantire il corretto insediamento dell&#8217;opera e la sua sostenibilità  ambientale.<br /> La presenza di condizioni  coerente con la funzionalizzazione del provvedimento a mitigare l&#8217;impatto ambientale dell&#8217;intervento ossia a realizzare la ricerca del giusto equilibrio tra le esigenze produttive del proponente e quelle pubblicistiche di conservazione ambientale del contesto territoriale di riferimento,<br /> Sotto il profilo giuridico, la condizione, come la richiesta di un parere favorevole o di un nulla osta, in quanto evento futuro ed incerto, integra un presupposto alla cui verificazione resta subordinato l&#8217;esito positivo del procedimento. Diversamente le prescrizioni, come ad esempio integrazioni o modifiche progettuali, o monitoraggi, in quanto privi del carattere dell&#8217;incertezza, possono individuarsi quali oneri imposti ai destinatari del provvedimento al fine di meglio assicurare il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico alla sostenibilità  ambientale dell&#8217;opera.<br /> Nella specie il giudizio di valutazione di impatto ambientale era subordinato alla condizione del rilascio dei pareri favorevoli del Genio Civile e dell&#8217;Autorità  di Bacino dalle cui indagini era emersa la necessità  di predisporre e realizzare la messa in sicurezza del sito al fine di contenere il rischio idrogeologico da esondazione, in particolare tramite il rafforzamento dell&#8217;argine rispetto al percorso fluviale.<br /> Il mancato completamento degli interventi di messa in sicurezza entro il termine quinquennale di efficacia della valutazione di impatto ambientale, da cui dipendeva il rilascio dei prescritti pareri, ha determinato il mancato avveramento degli eventi futuri e incerti cui il giudizio favorevole era restato subordinato sin dal principio.<br /> 7.1 Del tutto inconferente si appalesa al riguardo la configurabilità , pure invocata dalla ricorrente, di un &#8220;factum principis&#8221; ossia della sopravvenienza di circostanze addebitabili al comportamento delle Autorità  coinvolte nel procedimento, dal momento che l&#8217;esito della proroga non può ritenersi condizionato da giudizi o valutazioni in ordine alla imputabilità  o non imputabilità  dell&#8217;inosservanza del termine, trattandosi di un provvedimento che prescinde dalla valutazione di eventuali profili di colpa, trattandosi di procedimento finalizzato a valutare all&#8217;attualità  la sussistenza delle condizioni di legge per l&#8217;ultrattività  del titolo, che nella specie mancavano.<br /> Non trova applicazione nella specie la giurisprudenza richiamata dall&#8217;Akka s.r.l. interveniente secondo cui la proroga può essere concessa solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà  del titolare, trattandosi di orientamento relativo a diversa fattispecie, che trova fondamento nella previsione di cui all&#8217;art. 15 del d.p.r. n. 380/2001 in tema di proroga del permesso di costruire.<br /> 7.2 Nemmeno può ravvisarsi una fattispecie di sospensione degli effetti del giudizio di compatibilità  ambientale.<br /> E&#8217; noto, che le cause di sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo sono tipizzate, sul presupposto della natura eccezionale e residuale delle ipotesi in cui  ammessa la sospensione dell&#8217;efficacia del provvedimento amministrativo. Ma ciò può avvenire solo tramite l&#8217;intermediazione dell&#8217;autorità  procedente, e mai come forma di mero automatismo al ricorrere di determinate circostanze impeditive.<br /> Ed infatti, ai sensi dell&#8217;art. 21 quater della legge n.241/1990, l&#8217;efficacia ovvero l&#8217;esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo competente per legge. Il termine della sospensione  esplicitamente indicato nell&#8217;atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze.<br /> Di qui discende innanzitutto che la sospensione dell&#8217;efficacia di un provvedimento amministrativo resta ancorata a rigidi presupposti di legge, la cui verifica  demandata alla competenza dell&#8217;autorità  che procede, o a quella individuata per legge, la quale, laddove ne ravvisi le condizioni,  tenuta a motivare le ragioni della sospensione e, soprattutto, ad indicare il termine di durata della sospensione medesima che non può protrarsi ingiustificatamente e che resta ancorata al tempo strettamente necessario a fronteggiare la situazione che l&#8217;ha determinata.<br /> 7.3 Del resto, la fissazione ex lege di un termine di validità  della valutazione di impatto ambientale si pone in decisa antinomia con l&#8217;invocabilità  di una causa di sospensione &#8220;atipica&#8221; per fatti non addebitabili a colpa dell&#8217;interessato. Ciò specie tenuto conto che, in materia ambientale, attraverso la predeterminazione della durata della valutazione di impatto ambientale, il legislatore ha inteso preservare la tutela del patrimonio ambientale, quale valore supremo di rilievo costituzionale, tenuto conto della sua vulnerabilità , nonchè della possibile mutevolezza nel tempo delle condizioni che avevano legittimato il rilascio del titolo. Sicchè, attraverso la predeterminazione nel tempo dell&#8217;efficacia della v.i.a., si intende evitare che il protrarsi della validità  dei titoli autorizzativi rilasciati, in assenza di un periodico monitoraggio e controllo, possa comportare un pericolo di compromissione del bene sottoposto a particolare tutela. Anche rispetto al caso omologo dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, certamente assimilabile alla tutela dei beni ambientali di pari rango costituzionale, il termine quinquennale di efficacia  valutato, infatti, in un&#8217;ottica di massima protezione del paesaggio, funzionale ad assicurare all&#8217;amministrazione deputata alla sua difesa la possibilità  di esprimere una rinnovata ed autonoma valutazione sulla compatibilità  dell&#8217;opera non ancora iniziata o ultimata, in chiave di permanente e più efficace tutela degli interessi paesaggistici, per cui ciò che rileva  la mera decorrenza dei cinque anni e la data di rilascio (in tal senso vd. Cass. pen., 7 agosto 2007, n. 32200; Tar Cagliari, II, 15 gennaio 2013, n. 33 e giurisprudenza ivi richiamata). La giurisprudenza ha peraltro affermato in tale materia che il decorso del termine quinquennale di efficacia del nullaosta paesaggistico produce, dunque, la caducazione ex lege, totale ed automatica, dei suoi effetti, senza trovare alcun ostacolo in fatti impeditivi anche di carattere assoluto, quali il factum principis o la causa di forza maggiore, compresi i provvedimenti di sequestro (cfr. Cons. St., VI, 20 dicembre 2012, n. 6576; Tar Sardegna, II, n. 33/13 cit., Tar Salerno, II, 25 marzo 2010, n. 2351, Tar Veneto, II, 16 novembre 1998, n. 2072).<br /> Di qui pertanto non può sostenersi che l&#8217;efficacia di una valutazione ambientale rilasciata resti condizionata indefinitamente all&#8217;evento futuro ed incerto del rilascio di un parere obbligatorio e vincolante, il cui iter, peraltro, può essere condizionato da variabili innumerevoli e non determinabili a priori nel tempo, come avvenuto nella specie.<br /> Da quanto esposto consegue la reiezione del ricorso principale e, in via conseguenziale, dei motivi aggiunti proposti il 5.03.2018 avverso il giudizio del CCR n.2854 del 21.12.2017 meramente confermativo del ricorso impugnato in via principale ed impugnato per vizi di illegittimità  derivata, nonchè per un vizio autonomo non ammissibile in ragione della natura meramente confermativa dell&#8217;atto.<br /> 8. Alle medesime conclusioni si perviene quanto ai motivi aggiunti proposti il 29.06.2018 avverso il giudizio n.2915 del 12.06.2018 con cui il CCR-Via ha pronunciato la decadenza della ricorrente dal giudizio Via n.1925 del 10.04.2012, per la parte relativa ai motivi di illegittimità  derivata dai precedenti ricorsi.<br /> Del pari infondato  il motivo autonomo proposto nei motivi aggiunti con cui si contesta che, nella Conferenza di Servizi del 12.06.2018, l&#8217;amministrazione, ai sensi dell&#8217;art. 14 ter commi 1 e 7 della legge n. 241/1990, avrebbe dovuto ritenere per acquisito l&#8217;assenso del Servizio Valutazione Ambientale che, nella allegata nota del 13.04.2018, non avrebbe ritualmente manifestato un esplicito e diretto e motivato pronunciamento sul procedimento oggetto della Conferenza di Servizi ed in particolare sulla validità  o meno del giudizio VIA n.1925/2012.<br /> Sul punto specifico si  espresso il Consiglio di Stato nel giudizio connesso ove la Regione ha impugnato la voltura dei titoli edilizi in favore della società  ricorrente, conclusosi con la sentenza di questo T.a.r. n. 69/2019, confermata in appello con sentenza n.6044/2020.<br /> Ivi il giudice d&#8217;appello, nel riformare in parte qua la motivazione della sentenza di primo grado, confermandone la decisione di accoglimento del ricorso di primo grado, ha chiarito che con la nota in questione il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, nel richiamare i giudizi via del 2017:&#8221; si  espresso, forse in modo poco diretto, ma certamente comprensibile, sulla mancata proroga del giudizio via favorevole del 2012, e quindi sulla sua attuale inefficacia&#8221;.<br /> Di qui l&#8217;inconfigurabilità  di un silenzio significativo nei termini di prospettati dal ricorrente. Sebbene all&#8217;epoca della decisione dei ricorsi sulla voltura dei titoli edilizi la legittimità  della proroga fosse ancora sub judice in ragione della pendenza del presente giudizio, comunque la determinazione della Conferenza di Servizi era efficace in quanto non era stata interessata da provvedimenti di sospensione cautelare, per cui, riconosciuta in questa sede la legittimità  del diniego di proroga, reta confermata altresì la correttezza del giudizio espresso dal Servizio Valutazioni Ambientali sull&#8217;inefficacia della v.i.a. in argomento.<br /> 8.1 In ogni caso anche a voler ritenere acquisito l&#8217;assenso del Servizio Valutazioni Ambientali, non può ritenersi che esso fosse dirimente rispetto all&#8217;esito della Conferenza di Servizi, dal momento che la delibera di Giunta Regionale n.119 del 22.03.2002, all&#8217;art. 6, individua il Servizio di Valutazione Ambientale quale &#8220;organo tecnico&#8221; in materia di v.i.a., mentre l&#8217;autorità  competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell&#8217;art. 5  comunque il Comitato di Coordinamento Regionale.<br /> 8.2 Dalla reiezione dei motivi aggiunti depositati il 29.06.2018 deriva in via conseguenziale il rigetto dei motivi aggiunti da ultimo depositati il 2.01.2020 avverso il giudizio n.3103 del 29.10.2019 in quanto meramente confermativo della pronunciata decadenza.<br /> Al rigetto delle impugnative proposte dalle Sile consegue l&#8217;improcedibilità  del ricorso incidentale proposto ex art. 42 comma 1 c.p.a. dalla società  interveniente Akka s.rl. per sopraggiunto difetto di interesse.<br /> La complessità  delle questioni controverse giustifica la integrale compensazione della spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi, così provvede:<br /> &#8211; dichiara inammissibile l&#8217;intervento ad adiunvandum dello Sportello Unico per le Attività  Produttive dell&#8217;Associazione dei Comuni Chietino Ortonese;<br /> &#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale della società  interveniente Akka s.r.l.;<br /> &#8211; respinge il ricorso ed i motivi aggiunti.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Passoni, Presidente<br /> Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore<br /> Massimiliano Balloriani, Consigliere</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Renata Emma Ianigro</strong>   <strong>Paolo Passoni</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-12-1-2021-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-12-1-2021-n-11/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-12-1-2021-n-11/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.11</a></p>
<p>Pres. Passoni &#8211; Est. Balloriani 1. Ordinanza di rimozione rifiuti ex art. 192, d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Responsabilità  per dolo o per colpa del proprietario dell&#8217;immobile &#8211; Affidamento ad un soggetto specializzato ex art. 188, d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Legittimità .   2. Ordinanza contingibile e urgente &#8211; Incolumità  pubblica &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-12-1-2021-n-11/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.11</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Passoni &#8211; Est. Balloriani</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Ordinanza di rimozione rifiuti ex art. 192, d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Responsabilità  per dolo o per colpa del proprietario dell&#8217;immobile &#8211; Affidamento ad un soggetto specializzato ex art. 188, d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Legittimità .<br />  <br /> 2. Ordinanza contingibile e urgente &#8211; Incolumità  pubblica &#8211; Obbligo del proprietario &#8211; Illegittimità  per carenza.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;ordinanza che impone la rimozione di rifiuti inerti al proprietario di un sito di bonifica di interesse nazionale e non al responsabile dell&#8217;inquinamento  legittima se tali rifiuti non sono il frutto dell&#8217;attività  pregressa di contaminazione dell&#8217;area. Ciononostante, se non  possibile provare la responsabilità  del proprietario, a quest&#8217;ultimo dev&#8217;essere consentito di affidare ad un soggetto specializzato la gestione di tali rifiuti ai sensi dell&#8217;art. 188, d.lgs. n. 152/2006 e non di provvedere direttamente in prima persona.</p>
<p> 2. L&#8217;ordinanza che, ai sensi dell&#8217;art. 54, d.lgs. n. 267/2000, impone al proprietario dell&#8217;immobile, e non al responsabile dell&#8217;inquinamento dell&#8217;area, la demolizione di parti pericolanti di edifici  legittima in quanto attività  diversa da quella di bonifica gravante sul precedente proprietario. Tuttavia, l&#8217;ordinanza  carente se non emanata a seguito di opportuna istruttoria tecnica volta ad identificare le parti pericolanti da sottoporre effettivamente a demolizione.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br /> <strong>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 62 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Moligean S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ruffo, Fabrizio Rulli, Stefano Ederle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Rulli in Pescara, corso Umberto i n. 65;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Edison S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Augusto La Morgia, Wladimir Francesco Troise Mangoni, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Villata in Pescara, viale Pindaro n. 27;<br /> Comune di Bolognano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alberto Guidoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Provincia di Pescara, Arta Abruzzo, Regione Abruzzo, Ispra, Istituto Superiore della Sanita&#8217; non costituiti in giudizio;<br /> Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Francesco Iannarelli, Vito Zammataro, Renata Tomba, Pierina Vetrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renata Tomba in Pescara, viale Marconi 334;<br /> <strong><em>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</em></strong><br /> ricorso per l&#8217;annullamento:<br /> * del verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 dicembre 2017 in parte qua e nei termini di cui al ricorso;<br /> * della nota del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 gennaio 2018, prot. 0001198;<br /> * della nota del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 febbraio 2018, prot. 0002587;<br /> * della nota del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell&#8217;8 febbraio 2018, prot. 0002838<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1042019 :<br /> per l&#8217;annullamento &#8211; della nota del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Divisione III &#8211; Bonifiche e Risanamento del 10 gennaio 2019, prot. 000375 (allegato incluso);<br /> &#8211; della nota del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Divisione III &#8211; Bonifiche e Risanamento del 7 febbraio 2019, prot. 0002359.<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2722020 :<br /> per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Bolognano, prot. n. 6762 del 9 dicembre 2019, &#8220;ex art. 50 e 54 del T.U.E.L. (approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) per la messa in sicurezza dell&#8217;immobile e delle strutture pericolanti, con la demolizione delle parti fatiscenti e lo sgombero del materiale di risulta, in località  Piano d&#8217;Orta, via Nazionale &#8211; area ex Montecatini&#8221; e della nota pec di trasmissione, di pari data.<br /> nonchè per il risarcimento dei danni</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Edison S.p.A. e del Comune di Bolognano e di Inail;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica telematica del giorno 11 dicembre 2020 il dott. Massimiliano Balloriani;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Considerato che:<br /> &#8211; la ricorrente  proprietaria di un area all&#8217;interno del sito di bonifica di interesse nazionale in località  Bussi sul Tirino;<br /> &#8211; dette aree appartenevano precedentemente a Edison spa, e la ricorrente  stata ritenuta non responsabile dell&#8217;inquinamento del sito (Tar Pescara, sentenze 318 del 2011 e 156 del 2015);<br /> &#8211; con ordinanza del 23 settembre 2015 la Provincia di Pescara ha infatti individuato Edison spa quale responsabile;<br /> &#8211; dalle indagini propedeutiche all&#8217;attività  di bonifica  emersa la presenza di elementi che potrebbero ostacolare l&#8217;attività  stessa e in particolare di riporti di mattoni e pietre dello stesso tipo di quelli presenti negli edifici insistenti sull&#8217;area, di una folta vegetazione, e di fabbricati in stato di cattiva manutenzione che potrebbero essere a rischio di crollo e dunque anche pericolosi per gli operatori;<br /> &#8211; in sede di conferenza di servizi tra gli Enti preposti si  dunque ritenuto che l&#8217;obbligo di demolire tali edifici pericolanti e di sgombrare le aree dai residui di pregresse demolizioni gravasse sulla odierna ricorrente, in qualità  di proprietaria;<br /> &#8211; a tale risoluzione  poi seguita l&#8217;intimazione del Ministero dell&#8217;Ambiente e il rigetto, da parte di quest&#8217;ultimo, della istanza di autotutela;<br /> &#8211; con il ricorso introduttivo, la ricorrente si duole sostanzialmente della violazione del principio &#8220;chi inquina paga&#8221; (e in particolare della direttiva n. 2004/35/CE, laddove onerando il proprietario si esonererebbe per la parte corrispondente il vero responsabile), evidenziando che si tratta di edifici industriali acquistati con l&#8217;area ma nei quali la medesima ricorrente non avrebbe mai esercitato alcuna attività  industriale, essendo questa ormai già  cessata prima del trasferimento;<br /> &#8211; evidenzia inoltre che, trattandosi di attività  rese necessarie dal rapporto di interferenza con quella di bonifica, al pari di quest&#8217;ultima dovrebbero gravare sul responsabile dell&#8217;inquinamento e dunque su Edison spa; e sottolinea che l&#8217;unico dovere della proprietaria sarebbe quello di non impedire le attività  (salvo che non scelga di procedere spontaneamente alla messa in sicurezza e bonifica ex art. 253 cod. ambiente) e dunque di subirle in quanto di pubblico interesse, ai sensi dell&#8217;articolo 845 c.c.; la messa in sicurezza dell&#8217;area ai fini della bonifica spetterebbe cio pur sempre e solo al responsabile dell&#8217;inquinamento;<br /> &#8211; la ricorrente ha poi sottolineato che difatti la stessa Edison spa nel proprio progetto di bonifica si sarebbe impegnata a rimuovere gli scarti degli inerti presenti sul terreno, che peraltro sarebbero comunque riconducibili a demolizioni effettuate dalla precedente proprietaria e non dall&#8217;attuale;<br /> &#8211; in via subordinata, poi, viene rilevato il difetto di competenza del Ministero dell&#8217;Ambiente, e dunque della conferenza di servizi dallo stesso indetta, atteso che con l&#8217;ordinanza della Provincia ex articolo 244 cod. ambiente  stato individuato in Edison spa il soggetto inquinatore, e dunque mancherebbe il potere di imporre alcunchè a un soggetto diverso da quest&#8217;ultimo;<br /> &#8211; in via di ulteriore subordine, gli atti impugnati sarebbero viziati per difetto di motivazione, non avendo il Ministero nè la conferenza di servizi compiuto alcuna istruttoria sugli immobili in questione (che la ricorrente specifica trattarsi di sei manufatti una volta adibiti a magazzini, depositi e stabilimenti di lavorazione della ex Montecatini, e a tal fine la medesima ha depositato una perizia, evidenziando altresì che il pericolo di crollo non può essere genericamente riferito a tutti e sei indistintamente) considerati dunque in modo generico e indiscriminato (solo dal piano di Edison spa emergerebbe un&#8217;indagine ma limitata agli inerti da demolizione);<br /> &#8211; sempre con il ricorso introduttivo la ricorrente si  riservata di proporre domanda risarcitoria, sottolineando che la colpa della PA sarebbe manifesta vista la consapevolezza dell&#8217;illegittimità  del proprio agire anche alla luce del rigetto della istanza di autotutela;<br /> &#8211; con i primi motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l&#8217;impugnazione alla nota del 10 gennaio 2019 del Ministero dell&#8217;Ambiente con la quale in sostanza si chiede al Comune di Bolognano e all&#8217;Arta Abruzzo di verificare &#8211; e relazionare in merito ai sensi dell&#8217;articolo 192 cod. ambiente &#8211; l&#8217;adempimento dei precedenti provvedimenti con i quali  stato ingiunto a Moligean srl di demolire gli edifici presenti nell&#8217;area e di rimuovere i residui da demolizione; nonchè alla nota del 7 febbraio 2019 del medesimo Ministero, con la quale si contestano le osservazioni nel frattempo pervenute dalla ricorrente, da Arta (secondo cui l&#8217;obbligo di rimozione anche dei rifiuti di precedenti demolizioni graverebbe su Edison) e dallo stesso Comune di Bolognano (che sosteneva di non avere competenza al riguardo), e si ribadisce l&#8217;obbligo della rimozione in capo alla Moligean srl (trattandosi, come risulterebbe dalle foto aeree storiche, di demolizioni realizzate dopo la cessione da parte di Montedison, avvenuta nel 1978, in favore della dante causa e poi di una società  incorporata nella Moligean srl), e la competenza del Comune a ordinare detta rimozione;<br /> &#8211; la ricorrente, avverso tali ulteriori atti, fa valere in via derivata le medesime censure esposte in via principale, e poi in particolare ribadisce la &#8220;incompetenza&#8221; del Ministero a ordinare la rimozione di rifiuti a carico di soggetto diverso da quello individuato come autore dell&#8217;inquinamento, e di conseguenza a ordinare ad altri Enti di provvedere in tal senso, invadendo la loro sfera di competenze;<br /> &#8211; espone poi che tali atti sarebbero privi di adeguata motivazione e di adeguata istruttoria, atteso che il richiamo alle foto aeree sarebbe generico, cosi come il periodo temporale considerato (il 1978) non coinciderebbe con quello di acquisto in capo alla società  Moligean srl (peraltro non sarebbe stata presa in considerazione la perizia di parte dalla quale emergerebbe in modo inequivocabile l&#8217;assenza di opere di demolizione poste in essere dalla stessa ricorrente, e una presunta attività  di scavo e demolizione durante il periodo di sequestro giudiziario delle aree, e in considerazione di ciò i motivi aggiunti sono stati notificati anche al Ministero della Giustizia, come possibile controinteressato, e si  altresì evidenziato che tali circostanze sono state dichiarate anche nel verbale di riconsegna in occasione del dissequestro), e inoltre i rifiuti da rimuovere e le parti degli immobili da demolire non risulterebbero esattamente individuati;<br /> &#8211; infine la ricorrente evidenzia che gli edifici non possono essere considerati alla stregua di rifiuti, e dunque non possono essere espropriati indiscriminatamente, e per giunta senza indennizzo, ma, se sono d&#8217;intralcio alle operazioni di bonifica, la loro demolizione deve essere posta a carico del soggetto a essa obbligato;<br /> &#8211; con i secondi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Bolognano, a seguito delle riferite vicende, le ha ordinato di &#8220;<em>provvedere alla eliminazione dei pericoli per l&#8217;incolumità  pubblica, mediante la messa in sicurezza degli immobili e delle strutture pericolanti e demolizione delle parti in dissesto, lo sgombero del materiale di risulta presente, e delle masserizie, riguardanti le unità  immobiliari ubicate in località  Piano d&#8217;Orta, Via Nazionale &#8211; area ex Montecatini relative pertinenze, entro e non oltre il termine di gg. 60 (sessanta giorni) dalla data di notifica</em>&#8220;;<br /> &#8211; avverso tale ulteriore provvedimento la ricorrente propone le medesime censure anche in via derivata, e in particolare poi chiarisce che il concetto di sito contaminato, nel codice ambiente, include anche gli edifici stabilmente collegati al suolo, e che la bonifica può includere anche la realizzazione di opere; aggiunge poi che mancherebbero i presupposti di cui all&#8217;articolo 54 tuel, invocato dall&#8217;Ente locale per fondare il proprio provvedimento, atteso che mancherebbero i presupposti del pericolo per l&#8217;integrità  della popolazione e di degrado urbano (essendo gli edifici non vicini ad abitazioni ma situati all&#8217;interno di un&#8217;area recintata e non accessibile a terzi; e inoltre &#8220;<em>l&#8217;unico manufatto ad essere descritto, quello &#8220;adiacente la strada ed il parcheggio del supermercato&#8221;,  risultato esente da problematiche di stabilità : &#8220;non presentava dissesti visibili delle pareti esterne anche se  visibile crollo di porzione di copertura&#8221;, eppure l&#8217;ordinanza ha indiscriminatamente colpito anche questo</em>&#8220;), nonchè l&#8217;esigenza di fronteggiare situazioni di urgenza impreviste o imprevedibili (vertendo essi in tale condizione da tantissimi anni);<br /> &#8211; pur imponendosi un termine molto breve per l&#8217;esecuzione, sarebbe mancata un&#8217;adeguata istruttoria sugli edifici da demolire (il sopralluogo dei vigili del fuoco sarebbe avvenuto da fuori la recinzione e senza alcun ausilio tecnico; mancherebbe la individuazione delle parti da demolire e delle modalità  esecutive, circostanza di rilievo trattandosi di ex industrie chimiche), non considerando peraltro che per uno di essi la stessa Regione avrebbe dato conto di una iniziativa di un comitato di cittadini tesa a trasformarlo in un polo museale di archeologia industriale; e che non potrebbe neanche escludersi la necessità  di una previa valutazione di incidenza ambientale (a tal fine la ricorrente ricorda un pronunciamento della Corte di Giustizia, sez. I, 3 marzo 2011, n. 50/09, secondo cui i lavori di demolizione rientrerebbero effettivamente nell&#8217;ambito di applicazione della direttiva 85/337 e, per tale motivo, potrebbero costituire un &#8220;progetto&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 1, n. 2 di quest&#8217;ultima, e poi l&#8217;attuale previsione dei lavori di demolizione nel codice ambiente tra i contenuti dello Studio Preliminare Ambientale e dello Studio di Impatto Ambientale);<br /> &#8211; sarebbe poi mancato l&#8217;accertamento in contraddittorio con il presunto responsabile della violazione del divieto di abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti da demolizione (oltre al mancato coinvolgimento del Ministero della Giustizia, benchè evocato in giudizio come potenziale responsabile per i lavori eseguiti durante il periodo del sequestro giudiziario);<br /> &#8211; con tali ultimi motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto anche la condanna al risarcimento del danno (&#8220;<em>Si formula, fin d&#8217;ora, una specifica azione di risarcimento dei danni parametrati ai costi degli interventi previsti nell&#8217;ordinanza impugnata &#8211; inclusi tutti gli oneri economici connessi ed indiretti &#8211; e alla perdita di valore patrimoniale dei beni in discussione. Data l&#8217;impossibilità , allo stato, di quantificare l&#8217;esatto importo del risarcimento del danno (di entità  comunque ingente) l&#8217;azione  formulata ex art. 30, comma 5 cod. proc. amm.vo</em>&#8220;);<br /> &#8211; all&#8217;udienza del 11 dicembre 2020, la causa  passata in decisione;<br /> &#8211; preliminarmente non può essere accolta la domanda di estromissione dell&#8217;Inail, avendo prodotto nel procedimento una nota (all. 7 di parte ricorrente) in cui si richiede che nella progettazione degli interventi sul sito sia effettuata un&#8217;adeguata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti, e dunque appare rivestire la qualità  di controinteressato in senso sostanziale, sicchè il rapporto processuale  stato correttamente instaurato anche nei suoi confronti (Tar Catania sentenza 2658 del 2015);<br /> &#8211; il ricorso appare fondato solo in parte nei termini di seguito specificati;<br /> &#8211; innanzitutto le questioni poste avverso i provvedimenti ministeriali appaiono superate dall&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza del Comune di Bussi che ha ordinato la demolizione delle parti pericolanti degli edifici presenti sull&#8217;area e la rimozione dei rifiuti prodotti da precedenti demolizioni;<br /> &#8211; tale ordinanza, in particolare, ingiunge la rimozione dei rifiuti sulla base della previsione di cui all&#8217;articolo 192 del d.lgs. 152 del 2006, e ordina la demolizioni ai sensi dell&#8217;articolo 54 tuel, ed  dunque ai sensi di tali norme che ne deve essere verificata la legittimità , dopo aver risolto la questione dell&#8217;obbligo eventualmente gravante in capo a Edison;<br /> &#8211; partendo dunque dall&#8217;ultima questione,  ben vero che &#8220;ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del Testo Unico dell&#8217;ambiente, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d&#8217;emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell&#8217;inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all&#8217;inquinamento da un preciso nesso di causalità &#8221; (Consiglio di Stato sentenza 7121 del 2018);<br /> &#8211; tuttavia tali attività  rientrano nell&#8217;ambito di detta disciplina solo allorchè si tratti dei rifiuti che hanno causato la contaminazione ambientale per la quale  stata disposta la bonifica;<br /> &#8211; gli inerti e gli edifici in esame, viceversa, non rientrano affatto tra gli elementi che hanno causato la contaminazione cui sono riferite le operazioni di bonifica che incombono su Edison;<br /> &#8211; quanto ai residui da demolizione si verte, infatti, nel caso di specie, nella diversa ipotesi di mero abbandono di cui all&#8217;articolo 192 cit. e non in quella di contaminazione di cui agli articoli 244 e seguenti del d.lgs. 152 del 2006;<br /> &#8211; ciò premesso, ai fini della verifica degli obblighi in capo al proprietario ex articolo 192 cit., il Collegio rileva che le prove citate dal Comune e dal Ministero dell&#8217;Ambiente, circa l&#8217;imputabilità  alla ricorrente proprietaria del fondo del deposito degli scarti da demolizione, non appaiono dotate di sufficiente univocità , al punto di poter valutare come &#8220;più probabile che non&#8221; la circostanza che detto deposito sia avvenuto per dolo o colpa della Moligean srl;<br /> &#8211; le foto aree (peraltro risalenti a epoca abbastanza antecedente all&#8217;acquisto da parte della ricorrente), così come le fatture per attività  di demolizione, infatti, non provano che quei determinati materiali siano riconducibili in modo inequivoco a una specifica attività  della proprietaria, ben potendo essere avvenute demolizioni prima del suo acquisto;<br /> &#8211; tuttavia,  da osservare che le ipotesi in gioco sono solo due: o tali depositi sono avvenuti prima dell&#8217;acquisto da parte della ricorrente, che dunque ne ha acquistato il possesso volontariamente (trattandosi di rifiuti abbandonati sul suolo e quindi ben visibili); oppure sono stati realizzati dalla stessa ricorrente (trattandosi di area recintata e non accessibile a terzi, come emerso dagli atti del processo, allorchè si specifica che anche i vigili del fuoco hanno effettuato i rilievi dall&#8217;esterno della recinzione);<br /> &#8211; nella prima ipotesi grava sul proprietario l&#8217;obbligo di inviarli allo smaltimento ex articolo 188 del d.lgs. 152 del 2006 (cfr. Tar Milano sentenza 777 del 2020); nella seconda grava sul proprietario l&#8217;obbligo di provvedere direttamente alla bonifica a suo carico (Tar Napoli, sentenza 4500 del 2020),<br /> &#8211; ne consegue che, non avendo fornito la prova certa della responsabilità  diretta della proprietaria, l&#8217;Amministrazione dovà  rimodulare la propria ordinanza nel senso di consentire al proprietario di provvedere ex articolo 188 cit. (Tar Milano sentenza 777 del 2020);<br /> &#8211; quanto all&#8217;ordinanza di demolizione ex art. 54 comma 4 d.lgs. 267 del 2000, occorre innanzitutto chiarire che il concetto di incolumità  pubblica non può essere limitato solo alle situazioni in atto su aree pubbliche, ma si estende anche a quelle su aree private, qualora a esse possano avere accesso delle persone;<br /> &#8211; il concetto che orienta la disposizione, cio, non  una specifica condizione dei luoghi ma la concretezza del pericolo, sicchè anche opere situate all&#8217;interno di una recinzione possono essere pericolose per l&#8217;incolumità  pubblica, qualora ad esempio in tali aree debbano accedere, come nel caso in esame, operatori per dare attuazione ad attività  imposte dalla legge (nella specie le attività  di bonifica);<br /> &#8211; trattandosi di attività  demolitorie e di messa in pristino che esulano dalla rimozione dei rifiuti inquinanti e ripristino dei valori soglia di concentrazione, esse esulano dall&#8217;attività  di bonifica ma sono comunque necessarie solo per far sì che tali operazioni avvengano senza rischio per gli operatori;<br /> &#8211; l&#8217;esigenza di provvedere alla bonifica accedendo al fondo (peraltro imposta dalla legge)  causa dell&#8217;attualità  del pericolo, e dunque dell&#8217;urgenza di provvedere, ma non dello stato di precarietà  degli immobili, sicchè non vi sono ragioni per imporre le demolizioni e la messa in sicurezza degli immobili stessi a Edison;<br /> &#8211; peraltro, come noto, le ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 tuel prescindono dall&#8217;accertamento della responsabilità  del destinatario nella creazione della situazione fonte di pericolo, atteso che  sufficiente che il destinatario stesso abbia la disponibilità  del bene per poter intervenire su di esso al fine di realizzare le attività  per eliminare il pericolo stesso (Tar Milano sentenza 2464 del 2020);<br /> &#8211; le misure possono comprendere, come nel caso in esame, anche la realizzazione di lavori, purchè sia rispettato il criterio di proporzionalità  tra quanto ordinato e quanto strettamente necessario per rimuovere la condizione di pericolo (Consiglio di Stato, sentenza 6951 del 2018);<br /> &#8211; sotto quest&#8217;ultimo profilo pertanto l&#8217;ordinanza impugnata appare carente, in quanto non si specifica quali e per quale parti gli immobili debbano essere demoliti o messi in sicurezza, mancando uno studio tecnico dettagliato in tal senso e ispirato al succitato criterio di proporzionalità ;<br /> &#8211; a tal fine, l&#8217;Amministrazione dovà  procedere a un sopralluogo congiunto con la proprietaria, proprio al fine di definire e rappresentare, con urgenza ma nel rispetto di una sufficiente istruttoria, gli interventi strettamente necessari per la messa in sicurezza;<br /> &#8211; la domanda risarcitoria deve essere respinta atteso che  genericamente formulata, oltre a essere riferita anche a eventi futuri e incerti, e comunque non ancora accaduti (la demolizione degli immobili); nonchè priva di adeguata prova e specificazione in ordine al danno (quanto alla perdita di valore degli immobili);<br /> &#8211; le spese possono essere compensate in ragione dell&#8217;accoglimento parziale;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br /> lo accoglie in parte secondo quanto specificato in motivazione e salvi gli ulteriori provvedimenti adottati con tempestività  e nel rispetto dei principi enunciati in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Passoni, Presidente<br /> Renata Emma Ianigro, Consigliere<br /> Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Massimiliano Balloriani</strong>   <strong>Paolo Passoni</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2020 n.356</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-15-12-2020-n-356/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Paolo Passoni, Presidente Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Adriano Di Donato, contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t., Questura Chieti, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato La condanna riportata per il reato di lesione e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-15-12-2020-n-356/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2020 n.356</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Passoni, Presidente Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Adriano Di Donato,  contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t., Questura Chieti, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>La condanna riportata per il reato di lesione e maltrattamenti si pone di per sè come ostativa al rilascio del porto d&#8217;arma .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Armi &#8211; porto d&#8217;arma &#8211; rilascio ex art 43 TULPS &#8211; condanna per reato di lesione e maltrattamenti &#8211; è ostativa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La condanna riportata per il reato di lesione e maltrattamenti, si pone di per sè come ostativa al rilascio del porto d&#8217;arma, avuto riguardo al disposto speciale dell&#8217;art. 43 comma 1 lett. a) del t.u.l.p.s. applicabile in materia di armi, ad integrazione e deroga della previsione generale di cui all&#8217;art. 11 del t.u.l.p.s., secondo il principio &#8220;lex specialis derogat generali&#8221;.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/12/2020<br /> <strong>N. 00356/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00122/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 122 del 2018, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Adriano Di Donato, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonchè in forma fisica presso il suo studio in Pescara, corso Manthonè n. 37;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t., Questura Chieti, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonchè in forma fisica in L&#8217;Aquila, presso il Complesso Monumentale San Domenico;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento del Questore della Provincia di Chieti Div. P.A.S.I. Cat. 6/F/2018 del -OMISSIS-, notificato il successivo 09.02.2018, con cui è stata respinta la richiesta avanzata dal Sig. -OMISSIS-, volta ad ottenere il rinnovo della licenza di &#8220;porto di fucile uso caccia&#8221;, nonchè di ogni ulteriore atto e/o presupposto connesso e/o conseguenziale;</p>
<p> Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura Chieti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020 che richiama l&#8217;applicabilità  dei periodi quarto e segg. del comma 1 dell&#8217;art. 4 del d.l. n.28/2020 conv. in l. n. 70/2020 alle udienze pubbliche e camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, stabilendo per tale periodo che gli affari passano in decisione senza discussione orale;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2020 la dott.ssa Renata Emma Ianigro;</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso iscritto al n.122/2018, il ricorrente impugnava, chiedendone l&#8217;annullamento, il provvedimento del -OMISSIS- con cui il Questore di Chieti respingeva la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia, sul rilievo, ritenuto ostativo, di una pregressa condanna irrevocabile alla reclusione, emessa dal Tribunale di Chieti il 13.06.2000, in applicazione della pena su richiesta delle parti, per maltrattamenti e lesioni personali, che, quali delitti non colposi commessi con violenza, rientrano nell&#8217;ipotesi preclusiva di cui all&#8217;art. 43 comma 1 del r.d. n.773 del 1931: ciò sul presupposto della piena equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna, della natura tassativa dei reati ostativi al rilascio del porto d&#8217;armi, dell&#8217;impossibilità  di estensione analogica degli effetti estintivi della sentenza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di L&#8217;Aquila il -OMISSIS-, nonchè tenuto conto che l&#8217;effetto automaticamente ostativo verrebbe meno solo nei casi di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ex art. 57 comma 3 della legge n. 689/1981.<br /> A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 11 e 43 del r.d. n.773/1931 tenuto conto della natura risalente nel tempo della condotta, della possibilità  di rilasciare la licenza di polizia a soggetti che abbiano riportato condanna non superiore a tre anni in presenza di riabilitazione la quale elide l&#8217;effetto automaticamente ostativo delle condanne di cui all&#8217;art. 43 t.u.l.p.s., ed in assenza di un giudizio in ordine all&#8217;inaffidabilità  del ricorrente nell&#8217;uso dell&#8217;arma.<br /> Opponeva inoltre il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato non risultando dimostrato il nesso di causalità  tra il comportamento accertato e il mancato possesso dei requisiti di moralità  e di condotta.<br /> Concludeva quindi per l&#8217;accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge quanto alle spese di giudizio.<br /> L&#8217;amministrazione si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.<br /> Alla pubblica udienza di discussione del.&#8217;11.12.2020 svoltasi in modalità  da remoto il ricorso veniva introitato per la decisione.<br /> 2. Il ricorso va disatteso per i motivi che seguono.<br /> L&#8217;atto gravato si fonda in via principale sull&#8217;assorbente rilievo dell&#8217;ostatività  dell&#8217;intervenuta condanna, ai sensi dell&#8217;art. 43 del t.u.l.p.s., alla pena della reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, e pertanto sulla natura vincolata dell&#8217;agere amministrativo in siffatte ipotesi, mentre il ricorrente ritiene che l&#8217;amministrazione non potesse trincerarsi dietro la valenza ostativa di tale condanna, risalente nel tempo, essendo al riguardo intervenuta la riabilitazione. Da ciò, a dire del ricorrente, il difetto di motivazione e di istruttoria del gravato decreto, non avendo la Prefettura debitamente motivato in ordine alla sua inaffidabilità  nell&#8217;uso delle armi, avuto in particolare riguardo al tempo trascorso a partire dalla risalente condanna in assenza di rilievi sulla sua condotta.<br /> 2.1 Innanzitutto, con riferimento alla questione della intervenuta riabilitazione, occorre tener conto che il provvedimento impugnato risale al 25 gennaio 2018 ed è quindi stato adottato in data anteriore all&#8217;intervenuta la modifica del comma 2 dell&#8217;art. 43 t.u.l.p.s. ad opera dell&#8217;art. 3 comma 1 lettera e) del d.lgs. n. 104 del 10 agosto 2018, entrato in vigore con decorrenza dal 14 Settembre 2018.<br /> In seguito alla modifica apportata dall&#8217;art. 3, lettera e), del citato d.lgs. n. 104 del 2018, la disposizione prevede oggi che la licenza &#8220;può &#8220;essere ricusata anche &#8220;ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione&#8221;.<br /> La modifica normativa attenua senza dubbio la rigidità  della preclusione posta dal primo comma dell&#8217;art. 43 nei confronti di chi abbia riportato condanne per i delitti ivi menzionati, ripristinando un potere discrezionale dell&#8217;autorità  amministrativa nella valutazione dei presupposti della concessione della licenza di portare armi, allorchè il condannato abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell&#8217;art. 178 del codice penale.<br /> 2.2 Ciò posto, tuttavia, la modifica normativa è irrilevante ai fini del decidere in quanto, in virtà¹ del principio tempus regit actum, una normativa sopravvenuta rispetto all&#8217;adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati non può spiegare effetti nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti stessi (ex plurimis, sentenze della Corte Costituzionale n. 7 del 2019, n. 49 e n. 30 del 2016, n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013; ordinanza della Corte Costituzionale n. 76 del 2018), come evidenziato di recente dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 109 del 2019 che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità  per contrasto con l&#8217;art. 3 Cost. (sotto il profilo della irragionevolezza) dell&#8217;art. 43 comma 1 del T.U.L.P.S..<br /> 2.3 Ai fini del decidere viene pertanto in rilievo l&#8217;art. 43 del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), vigente ratione temporis, che recita &#8220;Oltre a quanto è stabilito dall&#8217;art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà  personale per violenza o resistenza all&#8217;autorità  o per delitti contro la personalità  dello Stato o contro l&#8217;ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi&#8221;.<br /> Ed al secondo comma sanciva : &#8220;La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dÃ  affidamento di non abusare delle armi&#8221; così¬ lasciando implicitamente sancito per le ipotesi di condanna per reati di cui al comma 1 l&#8217;automatismo ostativo che si contesta in questa sede.<br /> In precedenza, in relazione a fattispecie come quella in esame, relativa agli effetti dell&#8217;intervenuta riabilitazione in relazione a condanne relative a reati di per sè ostativi al rilascio di porto d&#8217;armi, la giurisprudenza si era, in un primo momento, espressa in maniera non univoca.<br /> In particolare il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 12 febbraio 2013 n. 822 aveva ritenuto che le condanne per i reati indicati nell&#8217;art. 43, comma primo, del regio decreto n. 773/1931, lettera a) e b), sono qualificabili come speciali incapacità  ex lege al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di polizia, e tali da non esser superate sic et simpliciter dalla mera riabilitazione dell&#8217;interessato, ritenendo tuttavia che non posseggano un carattere permanentemente ostativo, che non sia superabile da alcuna situazione. Diversamente opinando, secondo questo arresto, ove fosse consentita una motivazione di rigetto avulsa dalla realtà  attuale e condizionata da condotte risalenti ad un passato ormai remoto e non pìù riprodotto, la norma sarebbe di dubbia legittimità  costituzionale per difetto di ragionevolezza. Per evitare questa conseguenza pertanto occorrerebbe allora effettuare una concreta prognosi che tenga conto, sì¬, di tali eventi, ma pure dei pregressi rilasci o rinnovi del titolo di polizia; della condotta tenuta dall&#8217;interessato nell&#8217;ampio lasso di tempo successivo alla condanna (ormai, nel caso di specie, risalente a trentasette anni addietro), nonchè di fatti eventualmente sintomatici della pericolosità  effettiva ed attuale e di ogni altro elemento utile a lumeggiarne la personalità , compresa la riabilitazione. Secondo tale orientamento la condanna, in questo contesto, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto ma non possiede un effetto preclusivo automatico e può, semmai, essere posta a base di una valutazione discrezionale, che deve tenere conto anche degli ulteriori elementi sopradescritti.<br /> Nello stesso senso si era espresso il C.d.S., sez. III, con sentenze 4 marzo 2015 n. 1072 e 10 luglio 2013 n. 3719, secondo cui l&#8217;effetto preclusivo, vincolante ed automatico proprio delle condanne penali indicate all&#8217;art. 43, comma primo, T.U.L.P.S. viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione o l&#8217;estinzione del reato; la pregressa condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde perà² la sua rilevanza in senso assoluto e può essere posta a base di una valutazione discrezionale.<br /> 2.4 Senonchè tali orientamenti sono stati poi superati per effetto del parere del Consiglio di Stato, reso in data 16 luglio 2014, e del parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 11 luglio 2016 n. 1620, secondo cu nei confronti di chi: &#8221; è stato condannato per i reati previsti come preclusivi dal citato art. 43 &#8211; come è il caso dell&#8217;istante &#8211; non può essere rilasciata, e deve essere revocata se sia stata rilasciata, la licenza di porto d&#8217;armi senza che possa avere rilievo la conseguita riabilitazione&quot;, i cui effetti si esauriscono, pertanto, nell&#8217;ambito dell&#8217;applicazione della legge penale, salvo diverse, specifiche disposizioni di legge e che non residua alcuna discrezionalità  in ordine al rifiuto o alla revoca della licenza del porto d&#8217;armi&#8221;; ed ancora: &#8220;il dettato dell&#8217;art. 43 t.u.l.p.s. non offre alcuna alternativa al diniego &#8211; o alla revoca &#8211; della licenza di porto d&#8217;arma in ipotesi di condanna per i reati indicati&#8221;) che l&#8217;amministrazione resistente abbia inteso in primo luogo agire nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  vincolata di cui all&#8217;art. 43 comma 1 lett. a) del t.u.l.p.s..&#8221;.<br /> Questo orientamento pìù rigoroso e maggiormente aderente al dato letterale della norma, oltre che alla sua ratio, alla luce dell&#8217;evidenziata differenziazione con quanto prescritto dall&#8217;art. 11 del t.u.l.p.s., si è peraltro affermato anche in sede giurisdizionale.<br /> Correttamente quindi il provvedimento impugnato ha fatto applicazione dell&#8217;orientamento da ultimo richiamato, il quale esclude che la riabilitazione elimini l&#8217;effetto preclusivo della condanna al rilascio del porto d&#8217;armi, poichè il divieto di concederlo non rientra tra gli effetti penali della condanna che la riabilitazione estingue. Gli effetti della riabilitazione si esauriscono nell&#8217;ambito penalistico senza ridondare su altre conseguenze giuridiche delle condanne. Secondo questa lettura, per &#8220;effetti penali della condanna&#8221; devono intendersi solo quelli che si producono sulla successiva applicazione della legge penale, sostanziale o processuale, quale l&#8217;ostacolo a una nuova concessione della sospensione condizionale, del beneficio della non menzione o delle sanzioni sostitutive. Il divieto di concedere (o l&#8217;obbligo di revocare) il porto d&#8217;armi, come l&#8217;esclusione da concorsi, da impieghi o da gare o la perdita del diritto elettorale per chi ha riportato certe condanne sono bensì¬ effetti di queste, ma non hanno carattere penalistico e non sono quindi (effetti) &#8220;penali&#8221; delle stesse.<br /> 2.5 Da ultimo, a nulla vale il richiamo operato in ricorso agli effetti della riabilitazione ai sensi dell&#8217;art. 11 t.u.l.p.s. trattandosi di una disposizione normativa di carattere specifico che vale, perà², solo per le autorizzazioni di polizia in generale ma non per quella specifica al porto di armi, che resta regolamentata dall&#8217;art. 43 del medesimo t.u.l.p.s..<br /> Sul punto si è ribadito, con pronuncia Consiglio di Stato, Sez. III, 9 novembre 2016 n. 4660, il principio secondo cui la licenza di porto d&#8217;armi non può essere concessa (e quella giÃ  rilasciata va ritirata) nel caso di condanna per uno dei reati elencati all&#8217;art. 43, primo comma, t.u.l.p.s., anche se il richiedente ha ottenuto la riabilitazione. La pronuncia rileva del pari una netta diversità  tra l&#8217;ambito di applicazione degli articoli 11 e 43 t.u.l.p.s. che giustifica la scelta del legislatore di attribuire rilevanza alla riabilitazione solo quando si applicano le regole generali sulle &#8220;autorizzazioni di polizia&#8221; di cui all&#8217;art. 11, e non anche quando si applicano le regole speciali sulla &#8220;licenza di portare armi&#8221;. L&#8217;art. 11 riguarda lo svolgimento di attività  lavorative, mentre l&#8217;art. 43 si riferisce ad uno specifico settore, nel quale non è in discussione la possibilità  di svolgere o meno un&#8217;attività  lavorativa, ma sono coinvolti i particolari valori concernenti la tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica. (T.a.r. Trentino-Alto Adige, Trento, 31-10-2017, n. 294; T.a.r. Umbria, 10-11-2017, n. 689).<br /> 2.6 Ed invero va osservato come la condanna riportata dal ricorrente per il reato di lesione e maltrattamenti, si pone di per sè come ostativa al rilascio del richiesto porto d&#8217;arma, avuto riguardo al disposto speciale dell&#8217;art. 43 comma 1 lett. a) del t.u.l.p.s. applicabile in materia di armi, ad integrazione e deroga della previsione generale di cui all&#8217;art. 11 del t.u.l.p.s., secondo il principio &#8220;lex specialis derogat generali&#8221;.<br /> Ciò posto, le censure articolate da parte ricorrente vanno disattese.<br /> Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Passoni, Presidente<br /> Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore<br /> Massimiliano Balloriani, Consigliere</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-15-12-2020-n-356/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2020 n.356</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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