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	<title>Corte di giustizia dell&#039;Unione europea - Settima Sezione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte di giustizia dell&#039;Unione europea - Settima Sezione Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2016 n.180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-8-8-2016-n-180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-8-8-2016-n-180/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2016 n.180</a></p>
<p>Pres. A. Arabadjiev – Rel. J.-C. Bonichot Borealis AB Vs Naturvårdsverket 1. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto serra &#8211; fattore di correzione. 2. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto serra –assegnazioni di quote 3. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-8-8-2016-n-180/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2016 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-8-8-2016-n-180/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2016 n.180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Arabadjiev – Rel. J.-C. Bonichot</span></p>
<hr />
<p>Borealis AB Vs Naturvårdsverket</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto serra &#8211; fattore di correzione.</strong><br />
<strong>2. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto serra –assegnazioni di quote</strong><br />
<strong>3. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto serra – gratuità delle quote </strong><br />
<strong>4. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto serra – rilevazione dei dati numerici</strong><br />
<strong>5. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto serra – nozione di sottoimpianto</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La dichiarazione di invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448, che stabiliscono il fattore di correzione, sarà produttiva di effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, al fine di consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie.</p>
<p>2. L’articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181ART58',key:'07LX0000212181ART58',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">10 bis</a>&nbsp;della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 e l’articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 consentono di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore anche se questo esporti, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
3. In un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, (di calore preso in considerazione nell’ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile), l’articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278&nbsp; osta a che quote gratuite di emissioni di gas a effetto serra siano assegnate a un operatore per il consumo;<br />
4.L’articolo 7 e l’allegato IV della decisione 2011/278 consentono a uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private e consentono anche l’adeguamento, da parte dello Stato membro, dei dati numerici raccolti in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale.<br />
&nbsp;5..La nozione di &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221; di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 ricomprende l’attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra, ad una rete di distribuzione di vapore, che potrà essere qualificata come &#8220;impianto o (&#8230;) altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>Corte giustizia Unione Europea Sez. VII, Sent., 08-09-2016, n. 180/15</strong><br />
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)<br />
8 settembre 2016<br />
Rinvio pregiudiziale &#8211; Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell&#8217;Unione Europea &#8211;<a href=javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">Direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;&#8211; Articolo 10 bis &#8211; Metodo di assegnazione delle quote a titolo gratuito &#8211; Calcolo del fattore di correzione uniforme transettoriale &#8211;&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000789322',key:'07LX0000789322',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">Decisione 2013/448/UE</a>&nbsp;&#8211; Articolo 4 &#8211; Allegato II &#8211; Validità &#8211; Determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida &#8211;&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000752019',key:'07LX0000752019',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">Decisione 2011/278/UE</a>&nbsp;&#8211; Allegato I &#8211; Validità &#8211; Articolo 3, lettera c) &#8211; Articolo 7 &#8211; Articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8 &#8211; Allegato IV &#8211; Assegnazione delle quote a titolo gratuito per il consumo e per l&#8217;esportazione di calore &#8211; Calore misurabile esportato verso utenze private &#8211; Divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote&#8221;<br />
Nella causa C-180/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Nacka tingsrätt &#8211; Mark- och miljödomstolen (Sezione per le questioni immobiliari e ambientali del Tribunale di primo grado di Nacka, Svezia), con decisione del 16 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 21 aprile 2015, nel procedimento<br />
Borealis AB,<br />
Kubikenborg Aluminum AB,<br />
Yara AB,<br />
SSAB EMEA AB,<br />
Lulekraft AB,<br />
Värmevärden i Nynäshamn AB,<br />
Cementa AB,<br />
Höganäs Sweden AB<br />
contro<br />
Naturvårdsverket,<br />
LA CORTE (Sesta Sezione),<br />
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e E. Regan, giudici,<br />
avvocato generale: E. Sharpston<br />
cancelliere: A. Calot Escobar<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&#8211; per la Borealis AB, la Kubikenborg Aluminum AB e la Yara AB, da M. Tagaeus, advokat, e J. Nilsson, jur. kand.;<br />
&#8211; per la SSAB EMEA AB e la Lulekraft AB, da R. Setterlid, advokat;<br />
&#8211; per la Värmevärden i Nynäshamn AB, da M. Hägglöf, advokat;<br />
&#8211; per il governo tedesco, da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e C. Schillemans, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per la Commissione Europea, da E. White e K. Mifsud-Bonnici, in qualità di agenti, nonché da M. Johansson, advokat,<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l&#8217;avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza</p>
<p><strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('fatto-diritto_up')">Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</a></strong><br />
&nbsp;<br />
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in primo luogo, sulla validità dell&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000752019ART41',key:'07LX0000752019ART41',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">15, paragrafo 3</a>, della<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000752019',key:'07LX0000752019',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decisione 2011/278/UE</a>&nbsp;della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l&#8217;insieme dell&#8217;Unione ai fini dell&#8217;armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181ART58',key:'07LX0000212181ART58',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">10 bis</a>&nbsp;della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1); in secondo luogo, sulla validità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000789322',key:'07LX0000789322',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decisione 2013/448/UE</a>&nbsp;della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l&#8217;assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell&#8217;articolo 11, paragrafo 3, della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU 2013, L 240, pag. 27); in terzo luogo, sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181ART58',key:'07LX0000212181ART58',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">10 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 5,</a>&nbsp;della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000190532',key:'07LX0000190532',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 96/61/CE</a>&nbsp;del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000645071',key:'07LX0000645071',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2009/29/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la &#8220;direttiva 2003/87&#8221;), e, in ultimo luogo, sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 3, lettera c), e dell&#8217;articolo 10, paragrafi 3 e 8, nonché dell&#8217;allegato IV della decisione 2011/278.<br />
2 Tale domanda è stata presentata nell&#8217;ambito di una controversia tra diversi gestori d&#8217;impianti che emettono gas a effetto serra, segnatamente le società Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB et Höganäs Sweden AB, e la Naturvårdsverket (Agenzia per la tutela dell&#8217;<strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span1')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>, Svezia), in merito alla legittimità della decisione adottata da tale agenzia il 21 novembre 2013 (in prosieguo: la &#8220;decisione del 21 novembre 2013&#8221;) relativa all&#8217;assegnazione definitiva delle quote di emissioni di gas a effetto serra (in prosieguo: le &#8220;quote&#8221;) per il periodo tra il 2013 e il 2020, dopo l&#8217;applicazione del fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87 (in prosieguo: il &#8220;fattore di correzione&#8221;).<br />
Contesto normativo<br />
La direttiva 2003/87<br />
3 L&#8217;articolo 1 della direttiva 2003/87 prevede quanto segue:<br />
La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato il sistema comunitario&#8221;), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.<br />
La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
4 L&#8217;articolo 3 della medesima direttiva ha il seguente tenore:<br />
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:<br />
a) &#8220;quota di emissioni&#8221;, il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;<br />
b) &#8220;emissioni&#8221;, il rilascio nell&#8217;atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell&#8217;allegato I, dei gas specificati in riferimento all&#8217;attività interessata;<br />
(&#8230;)<br />
e) &#8220;impianto&#8221;, un&#8217;unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell&#8217;allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull&#8217;inquinamento;<br />
(&#8230;)<br />
f) &#8220;gestore&#8221;, la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l&#8217;esercizio tecnico del medesimo;<br />
(&#8230;)<br />
t) &#8220;combustione&#8221;, l&#8217;ossidazione di combustibili, indipendentemente dall&#8217;impiego che viene fatto dell&#8217;energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;<br />
u) &#8220;impianto di produzione di elettricità&#8221;, un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all&#8217;allegato I diversa dalla &#8220;combustione di carburanti&#8221;.<br />
5 L&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87, intitolato &#8220;Norme comunitarie transitorie per l&#8217;armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote&#8221;, così dispone:<br />
1. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l&#8217;assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un&#8217;applicazione armonizzata del paragrafo 19.<br />
(&#8230;)<br />
Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l&#8217;assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l&#8217;incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all&#8217;articolo 10 quater e per l&#8217;elettricità prodotta a partire da gas di scarico.<br />
Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l&#8217;efficienza energetica nell&#8217;intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.<br />
Nella definizione ex ante dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore e sottosettore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.<br />
(&#8230;)<br />
2. Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosettori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.<br />
I regolamenti adottati ai sensi degli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione ex ante dei parametri di riferimento.<br />
3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall&#8217;articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell&#8217;assegnazione gratuita di quote.<br />
4. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212937',key:'07LX0000212937',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2004/8/CE</a>&nbsp;in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all&#8217;articolo 9.<br />
5. Il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 e che non sono nuovi entranti non devono superare la somma:<br />
a) del quantitativo comunitario totale annuo di quote, determinato ai sensi dell&#8217;articolo 9, moltiplicato per la percentuale di emissioni generate da impianti non contemplati dal paragrafo 3 rispetto al totale delle emissioni medie verificate nel periodo dal 2005 al 2007, prodotte da impianti rientranti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012; e<br />
b) del totale delle emissioni medie annue verificate prodotte nel periodo dal 2005 al 2007 da impianti inclusi nel sistema comunitario soltanto a partire dal 2013 e non contemplati dal paragrafo 3, adeguato applicando il fattore lineare di cui all&#8217;articolo 9.<br />
Ove necessario si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme.<br />
(&#8230;)<br />
11. Fatto salvo l&#8217;articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo corrisponde all&#8217;80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30% nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
La decisione 2011/278<br />
6 Il considerando 8 della decisione 2011/278 è così formulato:<br />
Per la fissazione dei valori dei parametri di riferimento, la Commissione ha utilizzato come punto di partenza la media aritmetica delle prestazioni in termini di gas a effetto serra del 10% degli impianti più efficienti sotto questo profilo nel 2007 e nel 2008 per i quali sono stati rilevati i dati. Inoltre, conformemente all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva [2003/87], la Commissione per tutti i settori per i quali all&#8217;allegato I è stabilito un parametro di riferimento di prodotto (sulla base di informazioni complementari ottenute da varie fonti e di uno studio specifico che analizza le tecniche più efficienti e i potenziali di riduzione a livello Europeo e internazionale) ha valutato se questi punti di partenza rispecchiano sufficientemente le tecniche più efficienti, i prodotti sostitutivi e i processi di produzione alternativi, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero energetico efficiente dei gas di scarico, l&#8217;utilizzo della biomassa e la cattura e lo stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili. I dati utilizzati per stabilire i valori dei parametri di riferimento sono stati ottenuti da un&#8217;ampia gamma di fonti per coprire il numero più elevato possibile di impianti che nel 2007 e nel 2008 producevano prodotti per i quali sono stati fissati parametri di riferimento. Innanzitutto i dati relativi alla prestazione in materia di gas a effetto serra degli impianti ETS [rientranti nel sistema comune per lo scambio di quote di emissioni] che producono prodotti oggetto di parametri di riferimento sono stati rilevati da o a nome delle rispettive associazioni Europee di settore sulla base di regole precise dette manuali di settore&#8221;. Come riferimento per questi manuali la Commissione ha fornito degli orientamenti sui criteri di qualità e di verifica concernenti i dati [su] cui si basano i parametri di riferimento nell&#8217;ambito del [sistema comune per lo scambio di quote di emissioni]. In secondo luogo, per completare la rilevazione dei dati delle associazioni Europee di settore, a nome della Commissione Europea alcuni consulenti hanno rilevato dati riguardanti gli impianti non considerati dai dati di settore e anche le autorità competenti degli Stati membri hanno fornito dati e analisi&#8221;.<br />
7 Il considerando 11 di detta decisione è redatto nei seguenti termini:<br />
Nei casi in cui non erano disponibili dati o i dati rilevati non erano conformi alla metodologia per la determinazione dei parametri di riferimento, per stabilire i valori dei parametri di riferimento sono state utilizzate le informazioni sui livelli attuali di emissioni e di consumi e sulle tecniche più efficienti tratte essenzialmente dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati conformemente alla&nbsp;<a href=javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000599788',key:'07LX0000599788',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2008/1/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell&#8217;inquinamento [(GU 2008, L 24, pag. 8)]. In particolare, data la carenza di dati concernenti il trattamento dei gas di scarico, le esportazioni di calore e la produzione di elettricità, i valori dei parametri di riferimento per il coke o la ghisa liquida sono stati ottenuti calcolando le emissioni dirette e indirette sulla base delle informazioni concernenti i flussi energetici pertinenti contenute nei BREF corrispondenti e i fattori di emissione predefiniti di cui alla&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000499301',key:'07LX0000499301',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decisione 2007/589/CE</a>&nbsp;della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva [2003/87 (GU 2007, L 229, pag. 1)]. (&#8230;)&#8221;.<br />
8 Il considerando 12 della stessa decisione è così formulato:<br />
Nei casi in cui non è stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto ma sono generati gas ad effetto serra che possono beneficiare di un&#8217;assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, è opportuno che queste quote siano assegnate sulla base di approcci alternativi generici. Per massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e i risparmi energetici per almeno parte dei processi produttivi è stato stabilito un elenco in ordine di priorità di tre approcci alternativi. Il parametro di riferimento relativo al calore è applicabile per i processi di combustione quando viene utilizzato un vettore termico misurabile. Il parametro di riferimento relativo ai combustibili è applicabile quando si consuma calore non misurabile (&#8230;).<br />
9 Ai sensi del considerando 18 della decisione 2011/278:<br />
Per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l&#8217;adeguato funzionamento del mercato del carbonio, è opportuno che gli Stati membri garantiscano, nella determinazione dell&#8217;assegnazione dei singoli impianti, l&#8217;assenza di doppie assegnazioni o doppi conteggi. (&#8230;).<br />
10 Il considerando 32 di detta decisione ha il seguente tenore:<br />
È opportuno inoltre che i parametri di riferimento di prodotto tengano conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si è tenuto conto in ampia misura del tenore di carbonio di questi gas. Quando i gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al di fuori dei limiti del sistema del parametro di riferimento pertinente e bruciati per la produzione di calore al di fuori dei limiti del sistema di un prodotto per il quale è stato stabilito un parametro di riferimento ai sensi dell&#8217;allegato I, occorre tenere conto delle emissioni connesse assegnando quote di emissioni aggiuntive sulla base del parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili. Alla luce del principio generale secondo il quale nessuna quota di emissioni deve essere assegnata a titolo gratuito per la produzione di elettricità al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza sui mercati dell&#8217;elettricità fornita agli impianti industriali e tenuto conto del prezzo del carbonio insito nell&#8217;elettricità, è opportuno che, quando dei gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al [di] fuori dei limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto pertinente e bruciati per la produzione di elettricità, nessuna quota supplementare sia assegnata al di là della quota di tenore di carbonio dei gas di scarico di cui si è tenuto conto nel parametro di riferimento pertinente.<br />
11 L&#8217;articolo 3 della decisione 2011/278 prevede quanto segue:<br />
Ai fini della presente decisione si intende per:<br />
(&#8230;)<br />
b) &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto&#8221;, i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all&#8217;allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento;<br />
c) &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221;, gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile &#8211; o all&#8217;importazione da un impianto o un&#8217;altra entità inclusi nel sistema dell&#8217;Unione o ad entrambe:<br />
&#8211; consumato nei limiti dell&#8217;impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di<br />
&#8211; esportato verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione ad eccezione dell&#8217;esportazione per la produzione di elettricità;<br />
d) &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili&#8221;, gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, ivi compresa la combustione in torcia;<br />
e) &#8220;calore misurabile&#8221;, flusso termico netto trasportato lungo tubature o condotte individuabili utilizzando un mezzo di scambio termico quale vapore, aria calda, acqua, olio, metalli liquidi e sali, per i quali un contatore di calore è stato o può essere installato;<br />
(&#8230;)<br />
g) &#8220;calore non misurabile&#8221;, tutto il calore diverso dal calore misurabile;<br />
h) &#8220;sottoimpianto con emissioni di processo&#8221;, le emissioni di gas a effetto serra, di cui all&#8217;allegato I della direttiva [2003/87], diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all&#8217;allegato I, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all&#8217;allegato I, a seguito di una delle attività elencate qui di seguito e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:<br />
(&#8230;)<br />
q) &#8220;utenza privata&#8221;, un&#8217;unità residenziale in cui le persone si organizzano individualmente o in gruppi per fornirsi di calore misurabile;<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
12 L&#8217;articolo 6 della decisione 2011/278 dispone quanto segue:<br />
1. Ai fini della presente decisione gli Stati membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l&#8217;assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all&#8217;articolo&nbsp;<a href=javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181ART58',key:'07LX0000212181ART58',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">10 bis</a>&nbsp;della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>, in uno o più dei sottoimpianti elencati qui di seguito in funzione delle esigenze:<br />
a) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;<br />
b) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore;<br />
c) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;<br />
d) un sottoimpianto con emissioni di processo.<br />
I sottoimpianti corrispondono nella misura del possibile a parti fisiche dell&#8217;impianto.<br />
(&#8230;)<br />
2. La somma dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni di ciascun sottoimpianto non supera i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni totali dell&#8217;impianto&#8221;.<br />
13 L&#8217;articolo 7 di detta decisione così prevede:<br />
1. Per ciascun impianto esistente che soddisfa le condizioni per l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito conformemente all&#8217;articolo 10 bis della [direttiva 2003/87], ivi compresi gli impianti attivi solo occasionalmente, in particolare impianti di riserva o di emergenza e gli impianti che funzionano solo in base ad un calendario stagionale, gli Stati membri rilevano presso il gestore l&#8217;insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all&#8217;allegato IV, per tutti gli anni nel corso dei quali l&#8217;impianto è stato attivo del periodo che va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, o dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, se rilevante.<br />
2. Gli Stati membri rilevano separatamente i dati relativi ad ogni sottoimpianto. Se necessario gli Stati membri possono chiedere al gestore di trasmettere dati aggiuntivi.<br />
(&#8230;)<br />
7. Gli Stati membri prescrivono ai gestori di comunicare dati esaustivi e coerenti e di garantire che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi. In particolare si accertano che i gestori facciano prova della necessaria diligenza e trasmettano dati caratterizzati dal livello di accuratezza più elevato possibile in modo da garantire una certezza ragionevole circa l&#8217;integrità dei dati.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
14 L&#8217;articolo 10 della decisione 2011/278, intitolato &#8220;Assegnazione a livello di impianto&#8221;, così dispone:<br />
1. Sulla base dei dati rilevati conformemente all&#8217;articolo 7, gli Stati membri calcolano, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi ad ogni impianto esistente nel loro territorio, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.<br />
2. Ai fini [di] questo calcolo, gli Stati membri determinano in primis il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti:<br />
a) per ogni sottoimpianto relativo ad un parametro di riferimento di prodotto, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore di questo parametro di prodotto di cui all&#8217;allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al prodotto in questione;<br />
b) per:<br />
i) il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di calore per il calore misurabile di cui all&#8217;allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al calore applicabile al consumo di calore misurabile;<br />
ii) il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di combustibile indicato all&#8217;allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo ai combustibili per il combustibile consumato;<br />
iii) il sottoimpianto relativo alle emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello storico di attività relativo al processo moltiplicato per 0,9700.<br />
3. Quando il calore misurabile è esportato verso utenze private e il numero annuo preliminare di quote di emissioni, a norma del paragrafo 2, lettera b), punto i), per il 2013 è inferiore alla mediana delle emissioni storiche annue legate alla produzione di calore misurabile esportato dal sottoimpianto in questione verso utenze private nel corso del periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, il numero annuo preliminare di quote di emissioni per il 2013 sarà adeguato della differenza tra queste due cifre. Per ogni anno dal 2014 al 2020, il numero annuo preliminare di quote di emissioni stabilito a norma del paragrafo 2, lettera b), punto i), sarà adeguato quando il numero annuo preliminare di quote di emissioni è inferiore ad una determinata percentuale della suddetta mediana delle emissioni storiche annue. Questa percentuale è pari a 90% nel 2014 e diminuirà di 10 punti percentuali ogni anno consecutivo.<br />
(&#8230;)<br />
7. Il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.<br />
(&#8230;)<br />
8. Quando determinano il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto, gli Stati membri provvedono affinché le emissioni non siano oggetto di un doppio conteggio e non si configuri un&#8217;assegnazione negativa. In particolare qualora un impianto importi un prodotto intermedio oggetto di un parametro di prodotto conformemente alla definizione dei rispettivi limiti di sistema di cui all&#8217;allegato I, le emissioni non devono essere oggetto di un doppio conteggio al momento della determinazione del quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai due impianti in questione.<br />
9. Il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente, ad eccezione degli impianti di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva [2003/87], corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 7, moltiplicato per il fattore di correzione transettoriale di cui all&#8217;articolo 15, paragrafo 3.<br />
Per gli impianti di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva [2003/87] che soddisfano le condizioni per l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito, il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 7, adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva [2003/87], utilizzando come riferimento il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il 2013&#8243;.<br />
15 L&#8217;articolo 15 della decisione 2011/278 dispone quanto segue:<br />
1. Conformemente all&#8217;articolo 11, paragrafo 1, della direttiva [2003/87] entro il 30 settembre 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, utilizzando un modulo elettronico da essa fornito, un elenco degli impianti che ricadono nell&#8217;ambito della suddetta direttiva situati nel loro territorio, compresi gli impianti individuati a norma dell&#8217;articolo 5.<br />
(&#8230;)<br />
3. Non appena ricevuto l&#8217;elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina l&#8217;inclusione di ogni impianto nell&#8217;elenco, nonché i quantitativi annui totali provvisori corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito.<br />
Dopo la notifica da parte di tutti gli Stati membri dei quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020, la Commissione determina il [fattore di correzione]. Questo fattore è stabilito confrontando la somma dei quantitativi annui totali preliminari delle quote di emissioni gratuite assegnate ad impianti che non sono produttori di elettricità ogni anno nel periodo 2013-2020 senza applicare i fattori di cui all&#8217;allegato VI al quantitativo annuo di quote calcolato a norma dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva [2003/87], per gli impianti che non sono produttori di elettricità né nuovi entranti, tenendo conto della parte pertinente del quantitativo annuo totale per l&#8217;insieme dell&#8217;Unione, stabilita ai sensi dell&#8217;articolo 9 di tale direttiva, e la quantità di emissioni che sono integrate nel sistema di scambio dell&#8217;Unione solo a partire dal 2013.<br />
4. Se la Commissione non rifiuta l&#8217;iscrizione di un impianto su questo elenco, ivi compresi i quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a questo impianto, lo Stato membro interessato procede alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel periodo 2013-2020, conformemente all&#8217;articolo 10, paragrafo 9, della presente decisione.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
16 L&#8217;allegato I della decisione 2011/278, recante il titolo &#8220;Parametri di riferimento per i prodotti&#8221;, al suo punto 1, a sua volta intitolato &#8220;Definizione dei parametri di riferimento per i prodotti e dei limiti del sistema senza tenere conto dell&#8217;intercambiabilità combustibile/elettricità&#8221;, è così redatto:<br />
Omissis<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
17 L&#8217;allegato IV di detta decisione, intitolato &#8220;Parametri per la raccolta di dati di riferimento relativi agli impianti esistenti&#8221;, dispone quanto segue:<br />
Ai fini della raccolta di dati di riferimento di cui all&#8217;articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri chiedono al gestore di trasmettere almeno i dati indicati di seguito a livello di impianto e sottoimpianto per tutti gli anni civili del periodo di riferimento scelto conformemente all&#8217;articolo 9, paragrafo 1 (2005-2008 o 2009-2010). Ai sensi dell&#8217;articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri possono richiedere, se necessario, dati supplementari:<br />
Parametro<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
Totale delle emissioni di gas a effetto serra<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
Calore misurabile esportato<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)&#8221;<br />
Il&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000771593',key:'07LX0000771593',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">regolamento (UE) n. 601/2012</a><br />
18 Il&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000771593',key:'07LX0000771593',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">regolamento (UE) n. 601/2012</a>&nbsp;della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87 (GU 2012, L 181, pag. 30), all&#8217;allegato IV, punto 1, A), così recita:<br />
(&#8230;)<br />
Le emissioni dei motori a combustione interna utilizzati per il trasporto non sono fatte oggetto di monitoraggio e comunicazione. (&#8230;) Il gestore non assegna all&#8217;impianto portatore le emissioni associate alla produzione di calore o elettricità importati da altri impianti.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
La decisione 2013/448<br />
19 L&#8217;articolo 4 della decisione 2013/448 prevede quanto segue:<br />
Il [fattore di correzione] di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva [2003/87], stabilito ai sensi dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione [2011/278], è riportato all&#8217;allegato II della presente decisione.<br />
20 L&#8217;allegato II della decisione 2013/448 è formulato nei seguenti termini:<br />
Anno<br />
Fattore di correzione transettoriale<br />
2013<br />
94,272151%<br />
2014<br />
92,634731%<br />
2015<br />
90,978052%<br />
2016<br />
89,304105%<br />
2017<br />
87,612124%<br />
2018<br />
85,903685%<br />
2019<br />
84,173950%<br />
2020<br />
82,438204%&#8221;<br />
Procedimento principale e questioni pregiudiziali<br />
21 Con decisione del 21 novembre 2013, l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span0')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span2')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;ha determinato la quantità definitiva delle quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito per il periodo di scambi tra il 2013 e il 2020. Otto gestori d&#8217;impianti che emettono gas a effetto serra, vale a dire le società Borealis, Kubikenborg Aluminium, Yara, SSAB EMEA, Lulekraft, Värmevärden i Nynäshamn, Cementa e Höganäs Sweden, hanno proposto ricorsi per annullamento contro detta decisione.<br />
22 A sostegno dei loro ricorsi, i summenzionati gestori hanno dedotto, da un lato, vari motivi relativi a errori di diritto che inficiano le decisioni 2011/278 e 2013/448.<br />
23 Essi ritengono, segnatamente, che il fattore di correzione determinato sulla base dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278 e fissato dall&#8217;articolo 4 e dall&#8217;allegato II della decisione 2013/448 sia contrario alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87. Dal momento che la decisione del 21 novembre 2013 è stata adottata in applicazione del fattore di correzione, questa sarebbe parimenti invalida.<br />
24 La Commissione avrebbe inoltre fissato, nell&#8217;allegato I della decisione 2011/278, il valore del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida in spregio dei limiti stabiliti dall&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87. Ai sensi di quest&#8217;ultima disposizione, il punto di partenza per determinare i parametri di riferimento dovrebbe essere il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti di un settore. In sede di attuazione di tale norma, la Commissione avrebbe sovrastimato le prestazioni degli impianti che producono ghisa liquida. Analogamente, mentre la Commissione ha effettivamente tenuto conto del fatto che i gas di scarico rilasciati durante la produzione di ghisa liquida possono essere utilizzati quali sostituto di combustibile, l&#8217;adeguamento che consente di tener conto della differenza di tenore energetico tra tali gas e il gas naturale sarebbe troppo elevato. Dato che i parametri di riferimento sarebbero determinanti per l&#8217;assegnazione gratuita di quote, gli errori in questione inficerebbero la validità della decisione del 21 novembre 2013.<br />
25 Dall&#8217;altro lato, le ricorrenti nel procedimento principale ritengono che quest&#8217;ultima decisione sarebbe a sua volta contraria a diverse disposizioni della direttiva 2003/87 nonché della decisione 2011/278.<br />
26 Infatti, avendo l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span1')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span3')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;omesso di tener conto, nell&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni risultanti dalla produzione di calore fornito alle utenze private nell&#8217;ambito del riscaldamento urbano, delle emissioni effettive derivanti dalla combustione dei gas di scarico in quanto queste superano il parametro di riferimento di calore, la decisione del 21 novembre 2013 violerebbe l&#8217;articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span2')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span4')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;ritiene invece che non potesse assegnare più quote di quelle previste da detto parametro di riferimento. In aggiunta, ad avviso di tale Agenzia, le emissioni derivanti dalla combustione dei gas di scarico sarebbero state conteggiate nella determinazione dei valori dei parametri di riferimento per la ghisa liquida e il coke allorché tali valori sono superiori a quelli del parametro di riferimento di combustibili.<br />
27 Le ricorrenti nel procedimento principale affermano inoltre che la decisione del 21 novembre 2013 è invalida in quanto non è conforme alle norme di assegnazione gratuita delle quote per la produzione e il consumo di calore.<br />
28 Da una parte, il rifiuto dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span3')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span5')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;di assegnare quote gratuite quando un sottoimpianto consuma calore prodotto in un altro sottoimpianto al quale si applichi un parametro di riferimento di combustibili sarebbe contrario a uno degli obiettivi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87. Tale disposizione mirerebbe, in particolare, a incentivare il ricorso a tecniche efficienti e a migliorare il rendimento energetico ricorrendo al recupero energetico efficiente dei gas di scarico. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span4')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span6')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>ritiene che il suo rifiuto trovi giustificazione nell&#8217;obbligo di evitare doppie assegnazioni. Infatti, le emissioni provenienti da un sottoimpianto che bruci combustibili non potrebbero essere conteggiate una seconda volta in sede di recupero del calore da parte di un altro sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore.<br />
29 D&#8217;altra parte, le ricorrenti nel procedimento principale ritengono che la decisione del 21 novembre 2013 sia altresì invalida in quanto viola la norma secondo cui, per quanto riguarda l&#8217;esportazione di calore verso un distributore di calore che con esso alimenta, mediante la sua rete, più imprese, le quote gratuite devono essere assegnate al produttore di calore e non al consumatore. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span5')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span7')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;non contesta tale principio ma è del parere che, nel caso specifico di cui al procedimento principale, il gestore della rete non configuri un distributore di calore, giacché esso stesso utilizzerebbe la maggior parte del calore in uno dei suoi impianti e, quindi, non potrebbe essere qualificato come semplice intermediario.<br />
30 In tale contesto, il Nacka tingsrätt &#8211; Mark- och miljödomstolen (Sezione per le questioni immobiliari e ambientali del Tribunale di primo grado di Nacka, Svezia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:<br />
1) Se, nel calcolare il fattore di correzione per il settore industriale, sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 il fatto di includere tutte le emissioni relative alla combustione di gas di scarico destinata alla produzione di energia elettrica nel quantitativo per la vendita all&#8217;asta e non nel massimale applicabile all&#8217;industria, benché le emissioni per i gas di scarico diano diritto all&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della citata direttiva.<br />
2) Se, nel calcolare il fattore di correzione per il settore industriale, sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 il fatto di includere tutte le emissioni provenienti dalla produzione di calore negli impianti di cogenerazione per la successiva fornitura a impianti [inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione] nel quantitativo per la vendita all&#8217;asta e non nel massimale applicabile all&#8217;industria, benché le emissioni provenienti dalla produzione di calore diano diritto all&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della citata direttiva.<br />
3) In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se sia corretto il calcolo della quota attribuita all&#8217;industria (pari al 34,78%) sul totale delle emissioni prodotte nel periodo di riferimento.<br />
4) Se la decisione della Commissione 2013/448 sia illegittima e in contrasto con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, [secondo] comma, della direttiva 2003/87, in quanto il calcolo del massimale applicabile all&#8217;industria effettuato dalla Commissione comporta che il fattore di correzione debba essere applicato in ogni caso e non solo &#8220;ove necessario&#8221;.<br />
5) Se il parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida sia stato stabilito in conformità dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87, dato che, nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti del settore rilevante.<br />
6) Se, in sede di assegnazione gratuita di quote di emissioni per la fornitura di calore a utenze private, sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87 la mancata assegnazione di quote a titolo gratuito per il calore esportato verso utenze private.<br />
7) Se, nell&#8217;ambito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni, sia compatibile con l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 il fatto di non comunicare, al pari dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span6')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span8')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>, i dati relativi alla totalità delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione del calore esportato verso utenze private.<br />
8) Se sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 e con l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 la mancata assegnazione, in sede di assegnazione gratuita di quote di emissioni per la fornitura di calore a utenze private, di quote gratuite aggiuntive per le emissioni generate da combustibili fossili eccedenti le quote di emissioni provenienti dal calore fornito a utenze private.<br />
9) Se, nell&#8217;ambito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni, sia compatibile con l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 della Commissione il fatto di adeguare, al pari dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span7')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span9')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>, i dati numerici riportati in una domanda in modo da equiparare le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico alla combustione di gas naturale.<br />
10) Se l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 implichi che un operatore non possa ottenere un&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, del calore prodotto in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
11) In caso di risposta affermativa alla decima questione, se l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 violi l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87.<br />
12) Se sia compatibile con la direttiva 2003/87 e con i documenti di orientamento n. 2 e n. 6 il fatto di tenere conto, in sede di assegnazione di quote a titolo gratuito per il consumo di calore, nella valutazione, della fonte da cui proviene il calore consumato.<br />
13) Se la decisione 2013/448 sia illegittima e incompatibile con l&#8217;articolo 290 TFUE nonché con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2003/87, dato che modifica la metodologia di calcolo stabilita dall&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, [primo] comma, [initio e] lettere a) e b), di detta direttiva, escludendo dalla base di calcolo le emissioni prodotte dalla combustione di gas di scarico e dalla cogenerazione, nonostante il fatto che per tali attività sia prevista un&#8217;assegnazione gratuita in forza dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della citata direttiva nonché dalla decisione 2011/278.<br />
14) Se il calore misurabile sotto forma di vapore proveniente da un impianto [del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione] e fornito a una rete di distribuzione del vapore da cui si riforniscono numerosi consumatori di vapore, dei quali almeno uno sia un impianto non incluso [nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione], debba essere considerato alla stregua di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278.<br />
15) Se, ai fini della risposta alla quattordicesima questione, rilevino le seguenti circostanze:<br />
a) che il proprietario della rete di distribuzione del vapore sia il principale consumatore di vapore della rete e che detto consumatore sia un impianto [del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione];<br />
b) quale parte della fornitura complessiva di calore alla rete di distribuzione del vapore sia utilizzata dal consumatore principale;<br />
c) quanti fornitori e consumatori di vapore facciano rispettivamente parte della rete di distribuzione di vapore;<br />
d) che vi sia incertezza riguardo al soggetto che ha prodotto il calore misurabile acquistato dai rispettivi consumatori di vapore, e<br />
e) che la ripartizione del consumo di vapore all&#8217;interno della rete possa essere modificata in modo tale che vi entrino un certo numero di consumatori di vapore che configurano impianti non inclusi [nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione] o che aumenti il consumo di vapore da parte degli impianti esistenti non inclusi [nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione].<br />
16) Qualora la risposta alla quattordicesima questione dipenda dalle circostanze specifiche della fattispecie, quali siano le circostanze che di cui si debba tenere conto&#8221;.<br />
Sulle questioni pregiudiziali<br />
Sulla validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278<br />
Sulla prima, sulla seconda e sulla tredicesima questione<br />
31 Con la prima, con la seconda e con la tredicesima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità della decisione 2013/448 in quanto, nella determinazione del fattore di correzione, le emissioni di gas di scarico utilizzate per produrre elettricità e le emissioni dovute alla produzione di calore per la cogenerazione non sono state incluse nel quantitativo massimo annuo di quote ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87 (in prosieguo: il &#8220;quantitativo massimo annuo di quote&#8221;).<br />
32 In via preliminare occorre ricordare che, nell&#8217;ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall&#8217;articolo 267 TFUE, spetta a quest&#8217;ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere portata a prendere in considerazione norme del diritto dell&#8217;Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel testo della sua questione (sentenza dell&#8217;11 febbraio 2015, Marktgemeinde Straßwalchen e a., C-531/13, EU:C:2015:79, punto 37).<br />
33 Al riguardo si deve rilevare che dall&#8217;articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 risulta che un impianto di produzione di elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all&#8217;allegato I della medesima direttiva, diversa dalla combustione di carburanti, deve essere qualificato come impianto di produzione di elettricità.<br />
34 Nei limiti in cui i gas di scarico sono stati bruciati da impianti di produzione di elettricità, le corrispondenti emissioni non sono state prese in considerazione nella determinazione del quantitativo massimo annuo di quote (v., in proposito, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 74).<br />
35 Analogamente, dall&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2003/87 si apprende che le emissioni prodotte dalla produzione di energia termica per cogenerazione non sono state prese in considerazione ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote se provenienti da impianti di produzione di elettricità (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 75).<br />
36 L&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278, adottata per dare attuazione all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, non consente di tener conto delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 68).<br />
37 Ne consegue che con la prima, con la seconda e con la tredicesima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, di detta decisione in quanto tale disposizione esclude che, nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote, si possa tener conto delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità.<br />
38 Orbene, nella sua sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una questione sostanzialmente identica e la risposta fornita da tale sentenza è perfettamente trasferibile alla presente causa.<br />
39 Nella sentenza in questione la Corte ha dichiarato che, non consentendo di tener conto delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote, l&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278 è conforme al tenore letterale dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, letto in combinato disposto con il paragrafo 3 di quest&#8217;ultimo articolo (v. sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 68).<br />
40 Tale interpretazione è altresì conforme all&#8217;economia della direttiva 2003/87 nonché agli obiettivi da essa perseguiti (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 69).<br />
41 In tali circostanze, per motivi identici a quelli illustrati ai punti da 62 a 83 della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), l&#8217;esame della prima, della seconda e della tredicesima questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278.<br />
Sulla terza questione<br />
42 Alla luce della soluzione fornita alla prima, alla seconda e alla tredicesima questione, non è necessario rispondere alla terza questione.<br />
Sulla validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278<br />
Sulla quinta questione<br />
43 Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278, in quanto il parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida sarebbe stato determinato in violazione delle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87.<br />
44 La SSAB EMEA e la Lulekraft ritengono che, ai sensi di tale disposizione, i parametri di riferimento debbano essere stabiliti sulla base delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti del settore interessato dal parametro di riferimento. In sede di attuazione di tale norma, la Commissione avrebbe sovrastimato le prestazioni degli impianti produttori di ghisa liquida. Inoltre, sebbene il parametro di riferimento di cui trattasi rifletta il fatto che i gas di scarico generati durante la produzione di ghisa liquida possano essere un sostituto di combustibile, l&#8217;adeguamento finalizzato a tener conto della differenza di tenore energetico tra tali gas e il gas naturale sarebbe troppo elevato.<br />
45 Si deve rilevare in proposito che la Commissione dispone di un ampio potere di valutazione per determinare i parametri di riferimento per settore o sottosettore in applicazione dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87. Infatti, la determinazione di tali parametri implica da parte sua, in particolare, scelte nonché valutazioni tecniche ed economiche complesse. Solo il carattere palesemente inadeguato di una misura adottata in tale settore può inficiare la legittimità di una simile misura (v., per analogia, sentenza del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C-77/09, EU:C:2010:803, punto 82).<br />
46 Dal considerando 8 della decisione 2011/278 emerge che, per la fissazione dei valori dei parametri di riferimento, la Commissione ha utilizzato come punto di partenza la media aritmetica delle prestazioni in termini di gas a effetto serra del 10% degli impianti più efficienti sotto questo profilo nel 2007 e nel 2008 per i quali sono stati rilevati i dati. Essa ha valutato se questo punto di partenza rispecchiasse sufficientemente le tecniche più efficienti, i prodotti sostitutivi e i processi di produzione alternativi, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero energetico efficiente dei gas di scarico, l&#8217;utilizzo della biomassa e la cattura e lo stoccaggio di biossido di carbonio, ove tali tecniche siano disponibili. Poi, la Commissione ha integrato tali dati ricorrendo, in particolare, ai dati rilevati da o a nome delle diverse associazioni Europee di settore sulla base di regole precise dette &#8220;manuali di settore&#8221;. Come riferimento per questi manuali di settore la Commissione ha fornito degli orientamenti sui criteri di qualità e di verifica.<br />
47 Dal considerando 11 della decisione 2011/278 risulta inoltre che, nei casi in cui non erano disponibili dati o i dati rilevati non erano conformi alla metodologia per la determinazione dei parametri di riferimento, per stabilire i valori dei parametri di riferimento sono state utilizzate le informazioni sui livelli attuali di emissioni e di consumi e sulle tecniche più efficienti tratte essenzialmente dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati conformemente alla direttiva 2008/1. In particolare, data la carenza di dati concernenti il trattamento dei gas di scarico, le esportazioni di calore e la produzione di elettricità, i valori dei parametri di riferimento per il coke o la ghisa liquida sono stati ottenuti calcolando le emissioni dirette e indirette sulla base delle informazioni concernenti i flussi energetici pertinenti contenute nei BREF corrispondenti e i fattori di emissione predefiniti di cui alla decisione 2007/589.<br />
48 Quanto ai gas di scarico generati durante la produzione di ghisa liquida, dal considerando 32 della decisione 2011/278 risulta che i parametri di riferimento di prodotti tengono conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si è tenuto conto in ampia misura del tenore di carbonio di questi gas.<br />
49 Ciò premesso, non risulta che la Commissione, nel determinare i parametri di riferimento in applicazione dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87, abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.<br />
50 Dall&#8217;insieme delle considerazioni che precedono risulta che l&#8217;esame della quinta questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278.<br />
Sulla validità della decisione 2013/448<br />
Sulla quarta questione<br />
51 Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della decisione 2013/448 che stabiliscono il fattore di correzione.<br />
52 Al riguardo si deve rilevare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, dal momento che la Commissione non ha determinato il quantitativo massimo annuo di quote conformemente alle prescrizioni dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/87, anche il fattore di correzione stabilito all&#8217;articolo 4 e all&#8217;allegato II della decisione 2013/448 viola tale disposizione (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 98).<br />
53 In tali circostanze, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che l&#8217;articolo 4 e l&#8217;allegato II della decisione 2013/448, che stabiliscono il fattore di correzione, sono invalidi (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 99).<br />
Sulla limitazione degli effetti nel tempo<br />
54 Dal punto 111 della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), risulta che la Corte ha limitato nel tempo gli effetti della dichiarazione di invalidità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della decisione 2013/448 di modo che, per un verso, tale dichiarazione sia produttiva di effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia di detta sentenza, al fine di consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie, e, per un altro, le misure adottate entro il summenzionato termine sulla base delle disposizioni invalidate non possano essere rimesse in discussione.<br />
Sull&#8217;interpretazione della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278<br />
Sulla sesta questione<br />
55 Con la sua sesta questione il giudice del rinvio chiede se l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87 debba essere interpretato nel senso che esso non consente di assegnare quote gratuite per il calore esportato verso utenze private.<br />
56 Come ricordato al punto 32 della presente sentenza, nell&#8217;ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall&#8217;articolo 267 TFUE, spetta a quest&#8217;ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è adito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.<br />
57 Dalla decisione di rinvio si evince che la sesta questione riguarda la situazione di un&#8217;impresa che, tramite la combustione di combustibili, riscalda lastre d&#8217;acciaio per la fabbricazione di lamiere mediante laminazione. Il calore che la stessa riesce a recuperare durante tale processo viene trasferito ad altri due sottoimpianti dell&#8217;impresa oggetto di un parametro di riferimento di calore, uno dei quali esporta detto calore a una rete di riscaldamento urbano.<br />
58 Dalla medesima decisione emerge altresì che, nell&#8217;intento di evitare che in sede di assegnazione delle quote a titolo gratuito le emissioni generate dalla combustione di combustibili siano prese in considerazione una seconda volta quale calore consumato o esportato, l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span8')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span10')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;ha detratto tale calore dal livello storico dell&#8217;attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore.<br />
59 In tale contesto, con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e l&#8217;articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 debbano essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporti, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
60 Si deve rilevare al riguardo che l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/87 stabilisce che la Commissione adotti misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l&#8217;assegnazione delle quote. Dal paragrafo 2 dello stesso articolo si apprende che la Commissione determina in tale ambito parametri di riferimento per i singoli settori o sottosettori.<br />
61 Come si evince dall&#8217;articolo 10, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/278, moltiplicando tali parametri di riferimento per il livello storico di attività relativo a ciascun sottoimpianto, gli Stati membri determinano il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito. A tal fine, conformemente all&#8217;articolo 6 della medesima decisione, essi sono tenuti a distinguere i sottoimpianti in funzione della loro attività, per poter determinare se debba applicarsi un parametro di riferimento di prodotto, un parametro di riferimento di calore o un parametro di riferimento di combustibili o ancora un fattore specifico per i sottoimpianti con emissioni di processo.<br />
62 In proposito occorre rilevare che le definizioni dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, di un parametro di riferimento di calore, di un parametro di riferimento di combustibili e con emissioni di processo si escludono reciprocamente, come si evince dall&#8217;articolo 3, lettere b), c), d) e h), della decisione 2011/278.<br />
63 L&#8217;articolo 3, lettera b), della stessa decisione stabilisce infatti che un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto includa unicamente i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all&#8217;allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento.<br />
64 L&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 definisce i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore come gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all&#8217;importazione da un impianto o un&#8217;altra entità inclusi nel sistema dell&#8217;Unione. Tale calore deve essere, tra l&#8217;altro, consumato per la produzione di prodotti o esportato verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione, ad eccezione dell&#8217;esportazione per la produzione di elettricità.<br />
65 Quanto ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, l&#8217;articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278 li definisce come gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato, in particolare, per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità.<br />
66 Per quanto attiene alla qualificazione di &#8220;sottoimpianti con emissioni di processo&#8221;, solo la generazione di taluni tipi di emissioni specifiche menzionate all&#8217;articolo 3, lettera h), punti da i) a vi), della stessa decisione consente di applicare tale qualificazione.<br />
67 Ai termini del considerando 12 della decisione 2011/278, nei casi in cui non è stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto, ma sono generati gas a effetto serra che possono beneficiare di un&#8217;assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, è opportuno che queste quote siano assegnate sulla base di approcci alternativi generici. A tal fine, è stato stabilito un elenco in ordine di priorità di tre approcci alternativi per massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e i risparmi energetici per almeno parte dei processi produttivi.<br />
68 Alla luce di tali chiarimenti, dalla lettura combinata delle definizioni fornite dall&#8217;articolo 3, lettere b), c), d) e h), di detta decisione deriva che è solo nel caso in cui un parametro di riferimento di prodotto non possa essere applicato ad un sottoimpianto che l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito deve avvenire in base ad una delle altre tre opzioni, vale a dire il parametro di riferimento di calore, il parametro di riferimento di combustibili o le emissioni di processo.<br />
69 Dalle medesime disposizioni emerge altresì che la combustione di un combustibile non può dar luogo all&#8217;applicazione di più parametri di riferimento diversi, giacché un&#8217;unica attività è esclusivamente sussumibile in una delle categorie di sottoimpianti previste all&#8217;articolo 3, lettere b), c), d) e h), della decisione 2011/278, in quanto tali categorie, come già ricordato al punto 62 della presente sentenza, si escludono vicendevolmente. Qualunque altro approccio sarebbe contrario al divieto dei doppi conteggi delle emissioni e delle doppie assegnazioni delle quote, sancito da varie disposizioni della decisione in questione.<br />
70 Infatti, in forza dell&#8217;articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2011/278, la somma dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni di ciascun sottoimpianto non supera i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni totali dell&#8217;impianto. L&#8217;articolo 7, paragrafo 7, primo comma, della stessa decisione prevede inoltre che i gestori degli impianti che producono gas a effetto serra debbano garantire, al momento della comunicazione dei dati di riferimento, che &#8220;non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi&#8221;. A tale obbligo dei gestori corrisponde quello degli Stati membri, di cui all&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278, di provvedere &#8220;affinché le emissioni non siano oggetto di un doppio conteggio&#8221;.<br />
71 Qualora il calore importato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore provenga da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, pertanto, è necessario evitare che le emissioni effettivamente legate alla produzione di tale calore siano conteggiate due volte nell&#8217;assegnazione delle quote titolo gratuito. L&#8217;applicazione del parametro di riferimento di combustibili alla produzione di calore e del parametro di riferimento di calore per il consumo del medesimo calore darebbe luogo a un doppio conteggio, in contrasto con le disposizioni elencate al punto precedente della presente sentenza.<br />
72 Tale interpretazione della decisione 2011/278 è corroborata dalle norme di monitoraggio specifiche per le emissioni legate ai processi di combustione figuranti nell&#8217;allegato IV, punto 1, A), del&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000771593',key:'07LX0000771593',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">regolamento n. 601/2012</a>, da cui emerge, in particolare, che &#8220;[i]l gestore non assegna all&#8217;impianto portatore le emissioni associate alla produzione di calore o elettricità importati da altri impiant[i]&#8221;.<br />
73 Siffatta interpretazione è altresì conforme all&#8217;obiettivo principale della direttiva 2003/87, ossia quello di proteggere l&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span9')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span11')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;attraverso una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (v. sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 79) nonché all&#8217;obiettivo enunciato al considerando 18 della decisione 2011/278 il quale impone agli Stati membri l&#8217;obbligo di garantire l&#8217;assenza di doppie assegnazioni o doppi conteggi per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l&#8217;adeguato funzionamento del mercato del carbonio.<br />
74 Inoltre, non è ravvisabile nell&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87 alcun elemento che consenta di concludere che tale disposizione osti alla regola del divieto di doppi conteggi delle emissioni. In particolare, il fatto che il paragrafo 4 di tale articolo preveda l&#8217;assegnazione gratuita delle quote per le emissioni legate alla produzione di calore per il riscaldamento urbano non consente di invalidare tale rilievo. Il succitato paragrafo, invero, non stabilisce il quantitativo delle quote da assegnare e neppure impone che le emissioni già incluse nell&#8217;ambito di un altro sottoimpianto diano luogo ad una doppia assegnazione per il calore esportato.<br />
75 Tale rilievo non può essere neanche invalidato sulla base dei chiarimenti forniti in un documento dal titolo &#8220;Guidance Document n. 6 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 Cross-Boundary Heat Flows&#8221;, pubblicato dalla Commissione sul suo sito Internet. Infatti, secondo quanto esplicitamente affermato in tale documento, questo non è giuridicamente vincolante e non riflette la posizione ufficiale della Commissione. Inoltre, sebbene sia vero, come indicato in detto documento, che né la direttiva 2003/87 né la decisione 2011/278 prevedano norme diverse per l&#8217;assegnazione delle quote a titolo gratuito per il consumo di calore in funzione della fonte di tale calore, ciò non significa tuttavia che sia autorizzata una doppia assegnazione di quote per la produzione e il consumo di calore.<br />
76 Quanto alla regola stabilita dall&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278, essa ha ad oggetto l&#8217;adeguamento dell&#8217;assegnazione delle quote per il calore misurabile esportato verso utenze private allorché il quantitativo delle quote determinato in base al parametro di riferimento di calore è inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di detto calore.<br />
77 Ciò posto, la mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di calore non può includere emissioni diverse da quelle considerate in occasione dell&#8217;applicazione del parametro di riferimento di calore alle attività storiche del sottoimpianto interessato, il che esclude che in tale ambito siano prese in considerazione le emissioni legate alle attività storiche di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
78 Siffatta interpretazione dell&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 si fonda sul divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazione delle quote il quale, come emerge dai punti 70 e 71 della presente sentenza, osta a che le emissioni legate alla produzione di calore siano conteggiate due volte, vale a dire in sede di assegnazione delle quote a titolo gratuito, da un lato, all&#8217;impianto che produce tale calore e, dall&#8217;altro, all&#8217;impianto che lo consuma o lo esporta. Pertanto, se il calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile non rientra nell&#8217;attività storica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, la mediana delle emissioni storiche di quest&#8217;ultimo sottoimpianto non può essere determinata a partire dalle emissioni legate alla produzione di tale calore.<br />
79 Considerati i rilievi esposti ai punti 71 e da 76 a 78 della presente sentenza, occorre rilevare che non può escludersi che l&#8217;attuazione del divieto di doppi conteggi delle emissioni possa indurre l&#8217;autorità nazionale competente per l&#8217;assegnazione delle quote a non assegnare quote per il calore esportato verso utenze private.<br />
80 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla sesta questione dichiarando che l&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e l&#8217;articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporta, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
Sulla decima questione<br />
81 Con la sua decima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che vengano assegnate quote gratuite ad un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore prodotto in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
82 Come si è già rilevato al punto 70 della presente sentenza, in forza dell&#8217;articolo 10, paragrafo 8, di detta decisione, gli Stati membri devono provvedere &#8220;affinché le emissioni non siano oggetto di un doppio conteggio&#8221;.<br />
83 In proposito, dal punto 71 della presente sentenza risulta che, qualora il calore importato da un impianto oggetto di un parametro di riferimento di calore provenga da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, occorre evitare che le emissioni effettivamente legate alla produzione di tale calore siano conteggiate due volte nell&#8217;assegnazione delle quote a titolo gratuito. L&#8217;applicazione del parametro di riferimento di combustibili alla produzione di calore e del parametro di riferimento di calore per il consumo del medesimo calore darebbe luogo ad un doppio conteggio vietato.<br />
84 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla decima questione dichiarando che l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che quote gratuite siano assegnate a un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore preso in considerazione nell&#8217;ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
Sull&#8217;undicesima e sulla dodicesima questione<br />
85 Alla luce della risposta data alla sesta e alla decima questione, non è necessario rispondere all&#8217;undicesima e alla dodicesima questione.<br />
Sulla settima questione<br />
86 Con la sua settima questione il giudice del rinvio chiede se, al momento della richiesta di assegnazione gratuita di quote di emissioni, sia compatibile con l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 della Commissione il fatto di non comunicare, come nel caso dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span10')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span12')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>, i dati relativi alla totalità delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione di calore esportato verso utenze private.<br />
87 In via preliminare si deve rilevare che la settima questione pregiudiziale s&#8217;inserisce nello stesso contesto fattuale della sesta questione, descritto ai punti 57 e 58 della presente sentenza.<br />
88 L&#8217;articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/278, inoltre, prevede l&#8217;obbligo a carico degli Stati membri di rilevare, per gli impianti che soddisfano le condizioni per l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito conformemente all&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87, &#8220;l&#8217;insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all&#8217;allegato IV&#8221; della medesima decisione. Tra tali parametri figurano, tra l&#8217;altro, il &#8220;calore misurabile esportato&#8221; e il &#8220;totale delle emissioni di gas a effetto serra&#8221;. In forza dell&#8217;articolo 7, paragrafo 9, della decisione 2011/278, tali dati sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest&#8217;ultima.<br />
89 In tale contesto, con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della suddetta decisione debbano essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private al fine di evitare un doppio conteggio.<br />
90 Al momento della rilevazione dei dati in questione, gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente all&#8217;articolo 7, paragrafo 7, della decisione 2011/278, &#8220;che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi&#8221;. Se ne evince che, in caso di doppi conteggi delle emissioni, le autorità competenti possono legittimamente chiedere la rettifica dei dati loro comunicati dai gestori.<br />
91 L&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 non osta a tale disciplina. Infatti, detto allegato contiene unicamente un elenco che stabilisce, in dettaglio, le informazioni minime che i gestori interessati comunicano agli Stati membri in conformità dell&#8217;articolo 7 della summenzionata decisione.<br />
92 Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, si deve rispondere alla settima questione dichiarando che l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private allo scopo di evitare un doppio conteggio.<br />
Sull&#8217;ottava questione<br />
93 Con la sua ottava questione il giudice del rinvio chiede se l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 debbano essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote gratuite aggiuntive per le emissioni provenienti dai combustibili fossili che superino l&#8217;assegnazione delle quote per il calore esportato verso utenze private.<br />
94 Dalla decisione di rinvio emerge che l&#8217;ottava questione pregiudiziale riguarda la situazione di un&#8217;impresa, vale a dire la SSAB EMEA, la quale fornisce calore ad una rete di riscaldamento urbano che rifornisce privati. Tale calore è prodotto dalla combustione dei gas di scarico generati durante produzione di ghisa liquida.<br />
95 Al fine di determinare il quantitativo delle quote da assegnare a titolo gratuito, l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span11')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span13')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;ha applicato, per il calore esportato, il parametro di riferimento di calore. Essa non ha assegnato quote oltre a quanto consentito da tale parametro di riferimento, poiché ha ritenuto che le emissioni che superano il valore fissato dal parametro di riferimento di combustibile siano, nel caso dei gas di scarico, imputate agli impianti produttori di tali gas. Di tali emissioni si terrebbe conto nell&#8217;ambito del parametro di riferimento per la ghisa liquida.<br />
96 Alla luce di quanto precede, nonché del punto 76 della presente sentenza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che non siano assegnate quote gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote determinato sulla base del parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana del valore delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.<br />
97 Va rilevato che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, in base al considerando 32 della decisione 2011/278, la Commissione, in applicazione dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87, ha tenuto conto delle emissioni associate al recupero energetico efficiente dei gas di scarico. La Commissione ha adeguato a tal fine alcuni parametri di riferimento di prodotto tra cui, in particolare, quelli del coke, della ghisa liquida e del minerale sinterizzato. Essa mira, in tal modo, a incentivare le imprese a riutilizzare o a vendere i gas di scarico derivanti dalla fabbricazione di tali prodotti. Inoltre, dal medesimo considerando emerge, da un lato, che la loro rivalorizzazione, in un altro processo da parte di un impianto industriale, dà diritto in linea di principio all&#8217;assegnazione di quote gratuite aggiuntive, sulla base del parametro di riferimento di calore o di combustibili e, dall&#8217;altro, che la vendita di simili gas consente di risparmiare quote all&#8217;impianto che li produce (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 73).<br />
98 Sulla scorta dei rilievi sopra esposti, in forza dell&#8217;articolo 3, lettera c), secondo trattino, e dell&#8217;articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/278, la combustione dei gas di scarico per alimentare una rete di riscaldamento urbano consente l&#8217;assegnazione di quote gratuite sulla base del parametro di riferimento di calore.<br />
99 Il divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote non osta a tale disciplina.<br />
100 Infatti, mentre il parametro di riferimento per la ghisa liquida tiene conto, in una certa misura, della combustione dei gas di scarico, le emissioni generate dalla loro effettiva combustione da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore non sono imputabili, in linea di principio, all&#8217;attività storica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida. Come risulta dalla definizione contenuta all&#8217;articolo 3, lettera b), della decisione 2011/278, un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto comprende unicamente i &#8220;materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all&#8217;allegato I [di tale decisione] è stato stabilito un parametro di riferimento&#8221;. Ciò non si verifica per quanto riguarda le emissioni legate alla combustione dei gas di scarico da parte di un impianto qualificato come impianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278.<br />
101 Pertanto, diversamente da quanto avviene per quanto concerne il recupero di calore prodotto da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, la combustione dei gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore rappresenta un processo distinto dalla fabbricazione del prodotto che ha generato tali gas.<br />
102 Siffatta interpretazione dell&#8217;articolo 3, lettera c), secondo trattino, e dell&#8217;articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/278 è conforme all&#8217;obiettivo dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 di incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto, in particolare, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico.<br />
103 Quanto all&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278, si deve rilevare che, se il divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote è rispettato, un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore può ottenere l&#8217;assegnazione di quote aggiuntive laddove le condizioni per l&#8217;applicazione di tale disposizione siano soddisfatte.<br />
104 Ciò premesso, dalle osservazioni scritte presentate nell&#8217;ambito della presente causa dal governo tedesco nonché dai chiarimenti dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span12')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span14')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>, riportati nella decisione di rinvio, risulta che il parametro di riferimento per la ghisa liquida include le emissioni generate dalla combustione di gas di scarico qualora queste superino le emissioni risultanti dalla combustione di gas naturale.<br />
105 Al riguardo, in base al documento intitolato &#8220;Guidance Document n. 8 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012, Waste gases and process emissions sub-installation&#8221; pubblicato sul sito Internet della Commissione, nel caso dei gas di scarico generati nei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, tale parametro di riferimento include l&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni legate alla produzione dei gas di scarico e alla loro combustione in torcia per motivi di sicurezza. Secondo lo stesso documento, ai fini dell&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni legate alla produzione dei gas di scarico, si tiene conto delle emissioni che superano quelle generate durante la combustione di gas naturale.<br />
106 Atteso che il parametro di riferimento per la ghisa liquida tiene quindi effettivamente conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico, nel caso specifico è contrario al divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote il fatto di assegnare, sul fondamento dell&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278, quote aggiuntive per il calore misurabile esportato verso utenze private in quanto il quantitativo delle quote determinato sulla base del parametro di riferimento di calore è inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di detto calore.<br />
107 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere all&#8217;ottava questione dichiarando che l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote determinato in base al parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.<br />
Sulla nona questione<br />
108 In via preliminare si deve rilevare che la nona questione pregiudiziale s&#8217;inserisce nello stesso contesto fattuale dell&#8217;ottava questione, descritto ai punti 94 e 95 della presente sentenza.<br />
109 Al punto 88 della presente sentenza, inoltre, si è constatato che l&#8217;articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/278 prevede l&#8217;obbligo a carico degli Stati membri di rilevare, per gli impianti che soddisfano le condizioni per l&#8217;assegnazione delle quote a titolo gratuito in forza dell&#8217;articolo 10 bis, della direttiva 2003/87, &#8220;l&#8217;insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all&#8217;allegato IV&#8221; della stessa decisione. Tra tali parametri figurano, tra l&#8217;altro, il &#8220;calore misurabile esportato&#8221; e il &#8220;totale delle emissioni di gas a effetto serra&#8221;. In forza dell&#8217;articolo 7, paragrafo 9, della decisione 2011/278, tali dati sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest&#8217;ultima.<br />
110 Con la sua nona questione il giudice del rinvio quindi chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della succitata decisione debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale.<br />
111 Come rilevato al punto 90 della presente sentenza, al momento della rilevazione dei dati di cui all&#8217;articolo 7 e all&#8217;allegato IV della decisione 2011/278, gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente all&#8217;articolo 7, paragrafo 7, della decisione 2011/278, &#8220;che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi&#8221;. Ne consegue che, in caso di doppi conteggi delle emissioni, le autorità competenti possono legittimamente chiedere la rettifica dei dati loro comunicati dai gestori.<br />
112 Al riguardo, al punto 105 della presente sentenza si è rilevato che dal documento intitolato &#8220;Guidance Document n. 8 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012, Waste gases and process emissions sub-installation&#8221; risulta che, nel caso dei gas di scarico generati nei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, tale parametro di riferimento include, in particolare, l&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni legate alla produzione dei gas di scarico e che, ai fini dell&#8217;assegnazione delle quote per tali emissioni, si tiene conto delle emissioni che superano quelle generate durante la combustione di gas naturale.<br />
113 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla nona questione dichiarando che l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale, dal momento che un parametro di riferimento di prodotto tiene conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico.<br />
Sulle questioni dalla quattordicesima alla sedicesima<br />
114 Con le sue questioni dalla quattordicesima alla sedicesima il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che la nozione di &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221; include l&#8217;attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto rientrante nel sistema per lo scambio delle quote, ad una rete di distribuzione di vapore.<br />
115 Dalla decisione di rinvio risulta che tali questioni riguardano il caso di un impianto di cogenerazione che alimenta una rete di distribuzione di vapore. Tre consumatori, tra cui una raffineria che consuma circa il 90% del vapore distribuito dalla rete, sono collegati a quest&#8217;ultima. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span13')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong>&nbsp;ha ritenuto che detta rete fosse in realtà parte integrante della raffineria e non potesse essere considerata un distributore di calore. Pertanto, in applicazione dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278, tale agenzia ha rifiutato di assegnare quote all&#8217;impianto di cogenerazione.<br />
116 Al punto 64 della presente sentenza si è in proposito rilevato che l&#8217;articolo 3, lettera c), di quest&#8217;ultima decisione definisce i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore come gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all&#8217;importazione da un impianto o un&#8217;altra entità inclusi nel sistema dell&#8217;Unione. Tale calore deve essere, tra l&#8217;altro, consumato per la produzione di prodotti o esportato verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione, ad eccezione dell&#8217;esportazione per la produzione di elettricità.<br />
117 Dalla suddetta definizione risulta che un impianto che esporti del calore dal medesimo prodotto può ottenere l&#8217;assegnazione di quote per tale calore solo nel caso in cui esso lo esporti &#8220;verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;. Viceversa, tale impianto non ha diritto a un&#8217;assegnazione delle quote per detto calore se lo trasferisce a un altro impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote.<br />
118 Ne consegue che un distributore di calore che non consumi il calore da esso importato bensì lo distribuisca ad altri impianti o entità, indipendentemente dal fatto che questi siano inclusi nel sistema per lo scambio delle quote o meno, deve essere considerato come un &#8220;impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278.<br />
119 Tuttavia, ove una rete di distribuzione sia in realtà parte integrante di un impianto ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 incluso nel sistema per lo scambio delle quote, tale rete non può essere considerata come un &#8220;impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278. Quando un produttore di calore trasmette calore a una simile rete, pertanto, lo fornisce all&#8217;impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote.<br />
120 Lo stesso vale in presenza di un contratto di fornitura di calore tra il produttore e il consumatore di tale calore, poiché in un simile caso questo non è rifornito ad un &#8220;impianto o [a] un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;.<br />
121 Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce dei rilievi sopra esposti, i fatti del procedimento principale allo scopo di stabilire se l&#8217;impianto di cogenerazione di cui trattasi esporti calore ad un &#8220;impianto o [a] un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;, ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278. Le circostanze riportate nell&#8217;ambito della sua quindicesima questione sono a tal fine prive di rilevanza.<br />
122 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni dalla quattordicesima alla sedicesima dichiarando che l&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che la nozione di &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221; comprende l&#8217;attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote, ad una rete di distribuzione di vapore, qualora quest&#8217;ultima possa essere qualificata come &#8220;impianto o (&#8230;) altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;.<br />
Sulle spese<br />
123 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p><strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('dispositivo_up')">P.Q.M.</a></strong><br />
&nbsp;<br />
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:<br />
1) L&#8217;esame della prima, della seconda e della tredicesima questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000752019ART41',key:'07LX0000752019ART41',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">15, paragrafo 3</a>, della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000752019',key:'07LX0000752019',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decisione 2011/278/UE</a>&nbsp;della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l&#8217;insieme dell&#8217;Unione ai fini dell&#8217;armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181ART58',key:'07LX0000212181ART58',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">10 bis</a>&nbsp;della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio.<br />
2) L&#8217;esame della quinta questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278.<br />
3) L&#8217;articolo 4 e l&#8217;allegato II della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000789322',key:'07LX0000789322',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decisione 2013/448/UE</a>&nbsp;della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l&#8217;assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell&#8217;articolo 11, paragrafo 3, della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio sono invalidi.<br />
4) Gli effetti della dichiarazione d&#8217;invalidità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della decisione 2013/448 sono limitati nel tempo di modo che, per un verso, tale dichiarazione sia produttiva di effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), al fine di consentire alla Commissione Europea di adottare le misure necessarie, e, per un altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invalidate non possano essere rimesse in discussione.<br />
5) L&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181ART58',key:'07LX0000212181ART58',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">10 bis</a>&nbsp;della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000190532',key:'07LX0000190532',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 96/61/CE</a>&nbsp;del Consiglio, come modificata dalla&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000645071',key:'07LX0000645071',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2009/29/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e l&#8217;articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporta, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
6) L&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che quote gratuite di emissioni di gas a effetto serra siano assegnate a un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore preso in considerazione nell&#8217;ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
7) L&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private allo scopo di evitare un doppio conteggio.<br />
8) L&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva 2009/29, nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote di emissioni di gas a effetto serra determinato in base al parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.<br />
9) L&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale, dal momento che un parametro di riferimento di prodotto tiene conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico.<br />
10) L&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che la nozione di &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221; comprende l&#8217;attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra, ad una rete di distribuzione di vapore, qualo Corte giustizia Unione Europea Sez. VII, Sent., 08-09-2016, n. 180/15<br />
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)<br />
8 settembre 2016<br />
Rinvio pregiudiziale &#8211; Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell&#8217;Unione Europea -Direttiva 2003/87/CE &#8211; Articolo 10 bis &#8211; Metodo di assegnazione delle quote a titolo gratuito &#8211; Calcolo del fattore di correzione uniforme transettoriale &#8211; Decisione 2013/448/UE &#8211; Articolo 4 &#8211; Allegato II &#8211; Validità &#8211; Determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida &#8211; Decisione 2011/278/UE &#8211; Allegato I &#8211; Validità &#8211; Articolo 3, lettera c) &#8211; Articolo 7 &#8211; Articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8 &#8211; Allegato IV &#8211; Assegnazione delle quote a titolo gratuito per il consumo e per l&#8217;esportazione di calore &#8211; Calore misurabile esportato verso utenze private &#8211; Divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote<br />
Nella causa C-180/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Nacka tingsrätt &#8211; Mark- och miljödomstolen (Sezione per le questioni immobiliari e ambientali del Tribunale di primo grado di Nacka, Svezia), con decisione del 16 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 21 aprile 2015, nel procedimento<br />
Borealis AB,<br />
Kubikenborg Aluminum AB,<br />
Yara AB,<br />
SSAB EMEA AB,<br />
Lulekraft AB,<br />
Värmevärden i Nynäshamn AB,<br />
Cementa AB,<br />
Höganäs Sweden AB<br />
contro<br />
Naturvårdsverket,<br />
LA CORTE (Sesta Sezione),<br />
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e E. Regan, giudici,<br />
avvocato generale: E. Sharpston<br />
cancelliere: A. Calot Escobar<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&#8211; per la Borealis AB, la Kubikenborg Aluminum AB e la Yara AB, da M. Tagaeus, advokat, e J. Nilsson, jur. kand.;<br />
&#8211; per la SSAB EMEA AB e la Lulekraft AB, da R. Setterlid, advokat;<br />
&#8211; per la Värmevärden i Nynäshamn AB, da M. Hägglöf, advokat;<br />
&#8211; per il governo tedesco, da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e C. Schillemans, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per la Commissione Europea, da E. White e K. Mifsud-Bonnici, in qualità di agenti, nonché da M. Johansson, advokat,<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l&#8217;avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza<br />
&nbsp;<br />
Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione<br />
&nbsp;<br />
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in primo luogo, sulla validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, delladecisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l&#8217;insieme dell&#8217;Unione ai fini dell&#8217;armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1); in secondo luogo, sulla validità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l&#8217;assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell&#8217;articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU 2013, L 240, pag. 27); in terzo luogo, sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la &#8220;direttiva 2003/87&#8221;), e, in ultimo luogo, sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 3, lettera c), e dell&#8217;articolo 10, paragrafi 3 e 8, nonché dell&#8217;allegato IV della decisione 2011/278.<br />
2 Tale domanda è stata presentata nell&#8217;ambito di una controversia tra diversi gestori d&#8217;impianti che emettono gas a effetto serra, segnatamente le società Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB et Höganäs Sweden AB, e la Naturvårdsverket (Agenzia per la tutela dell&#8217;ambiente , Svezia), in merito alla legittimità della decisione adottata da tale agenzia il 21 novembre 2013 (in prosieguo: la &#8220;decisione del 21 novembre 2013&#8221;) relativa all&#8217;assegnazione definitiva delle quote di emissioni di gas a effetto serra (in prosieguo: le &#8220;quote&#8221;) per il periodo tra il 2013 e il 2020, dopo l&#8217;applicazione del fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87 (in prosieguo: il &#8220;fattore di correzione&#8221;).<br />
Contesto normativo<br />
La direttiva 2003/87<br />
3 L&#8217;articolo 1 della direttiva 2003/87 prevede quanto segue:<br />
La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato il sistema comunitario&#8221;), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.<br />
La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
4 L&#8217;articolo 3 della medesima direttiva ha il seguente tenore:<br />
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:<br />
a) &#8220;quota di emissioni&#8221;, il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;<br />
b) &#8220;emissioni&#8221;, il rilascio nell&#8217;atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell&#8217;allegato I, dei gas specificati in riferimento all&#8217;attività interessata;<br />
(&#8230;)<br />
e) &#8220;impianto&#8221;, un&#8217;unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell&#8217;allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull&#8217;inquinamento;<br />
(&#8230;)<br />
f) &#8220;gestore&#8221;, la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l&#8217;esercizio tecnico del medesimo;<br />
(&#8230;)<br />
t) &#8220;combustione&#8221;, l&#8217;ossidazione di combustibili, indipendentemente dall&#8217;impiego che viene fatto dell&#8217;energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;<br />
u) &#8220;impianto di produzione di elettricità&#8221;, un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all&#8217;allegato I diversa dalla &#8220;combustione di carburanti&#8221;.<br />
5 L&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87, intitolato &#8220;Norme comunitarie transitorie per l&#8217;armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote&#8221;, così dispone:<br />
1. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l&#8217;assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un&#8217;applicazione armonizzata del paragrafo 19.<br />
(&#8230;)<br />
Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l&#8217;assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l&#8217;incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all&#8217;articolo 10 quater e per l&#8217;elettricità prodotta a partire da gas di scarico.<br />
Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l&#8217;efficienza energetica nell&#8217;intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.<br />
Nella definizione ex ante dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore e sottosettore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.<br />
(&#8230;)<br />
2. Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosettori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.<br />
I regolamenti adottati ai sensi degli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione ex ante dei parametri di riferimento.<br />
3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall&#8217;articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell&#8217;assegnazione gratuita di quote.<br />
4. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalladirettiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all&#8217;articolo 9.<br />
5. Il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 e che non sono nuovi entranti non devono superare la somma:<br />
a) del quantitativo comunitario totale annuo di quote, determinato ai sensi dell&#8217;articolo 9, moltiplicato per la percentuale di emissioni generate da impianti non contemplati dal paragrafo 3 rispetto al totale delle emissioni medie verificate nel periodo dal 2005 al 2007, prodotte da impianti rientranti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012; e<br />
b) del totale delle emissioni medie annue verificate prodotte nel periodo dal 2005 al 2007 da impianti inclusi nel sistema comunitario soltanto a partire dal 2013 e non contemplati dal paragrafo 3, adeguato applicando il fattore lineare di cui all&#8217;articolo 9.<br />
Ove necessario si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme.<br />
(&#8230;)<br />
11. Fatto salvo l&#8217;articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo corrisponde all&#8217;80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30% nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
La decisione 2011/278<br />
6 Il considerando 8 della decisione 2011/278 è così formulato:<br />
Per la fissazione dei valori dei parametri di riferimento, la Commissione ha utilizzato come punto di partenza la media aritmetica delle prestazioni in termini di gas a effetto serra del 10% degli impianti più efficienti sotto questo profilo nel 2007 e nel 2008 per i quali sono stati rilevati i dati. Inoltre, conformemente all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva [2003/87], la Commissione per tutti i settori per i quali all&#8217;allegato I è stabilito un parametro di riferimento di prodotto (sulla base di informazioni complementari ottenute da varie fonti e di uno studio specifico che analizza le tecniche più efficienti e i potenziali di riduzione a livello Europeo e internazionale) ha valutato se questi punti di partenza rispecchiano sufficientemente le tecniche più efficienti, i prodotti sostitutivi e i processi di produzione alternativi, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero energetico efficiente dei gas di scarico, l&#8217;utilizzo della biomassa e la cattura e lo stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili. I dati utilizzati per stabilire i valori dei parametri di riferimento sono stati ottenuti da un&#8217;ampia gamma di fonti per coprire il numero più elevato possibile di impianti che nel 2007 e nel 2008 producevano prodotti per i quali sono stati fissati parametri di riferimento. Innanzitutto i dati relativi alla prestazione in materia di gas a effetto serra degli impianti ETS [rientranti nel sistema comune per lo scambio di quote di emissioni] che producono prodotti oggetto di parametri di riferimento sono stati rilevati da o a nome delle rispettive associazioni Europee di settore sulla base di regole precise dette manuali di settore&#8221;. Come riferimento per questi manuali la Commissione ha fornito degli orientamenti sui criteri di qualità e di verifica concernenti i dati [su] cui si basano i parametri di riferimento nell&#8217;ambito del [sistema comune per lo scambio di quote di emissioni]. In secondo luogo, per completare la rilevazione dei dati delle associazioni Europee di settore, a nome della Commissione Europea alcuni consulenti hanno rilevato dati riguardanti gli impianti non considerati dai dati di settore e anche le autorità competenti degli Stati membri hanno fornito dati e analisi&#8221;.<br />
7 Il considerando 11 di detta decisione è redatto nei seguenti termini:<br />
Nei casi in cui non erano disponibili dati o i dati rilevati non erano conformi alla metodologia per la determinazione dei parametri di riferimento, per stabilire i valori dei parametri di riferimento sono state utilizzate le informazioni sui livelli attuali di emissioni e di consumi e sulle tecniche più efficienti tratte essenzialmente dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati conformemente alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell&#8217;inquinamento [(GU 2008, L 24, pag. 8)]. In particolare, data la carenza di dati concernenti il trattamento dei gas di scarico, le esportazioni di calore e la produzione di elettricità, i valori dei parametri di riferimento per il coke o la ghisa liquida sono stati ottenuti calcolando le emissioni dirette e indirette sulla base delle informazioni concernenti i flussi energetici pertinenti contenute nei BREF corrispondenti e i fattori di emissione predefiniti di cui alla decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva [2003/87 (GU 2007, L 229, pag. 1)]. (&#8230;).<br />
8 Il considerando 12 della stessa decisione è così formulato:<br />
Nei casi in cui non è stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto ma sono generati gas ad effetto serra che possono beneficiare di un&#8217;assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, è opportuno che queste quote siano assegnate sulla base di approcci alternativi generici. Per massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e i risparmi energetici per almeno parte dei processi produttivi è stato stabilito un elenco in ordine di priorità di tre approcci alternativi. Il parametro di riferimento relativo al calore è applicabile per i processi di combustione quando viene utilizzato un vettore termico misurabile. Il parametro di riferimento relativo ai combustibili è applicabile quando si consuma calore non misurabile (&#8230;).<br />
9 Ai sensi del considerando 18 della decisione 2011/278:<br />
Per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l&#8217;adeguato funzionamento del mercato del carbonio, è opportuno che gli Stati membri garantiscano, nella determinazione dell&#8217;assegnazione dei singoli impianti, l&#8217;assenza di doppie assegnazioni o doppi conteggi. (&#8230;).<br />
10 Il considerando 32 di detta decisione ha il seguente tenore:<br />
È opportuno inoltre che i parametri di riferimento di prodotto tengano conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si è tenuto conto in ampia misura del tenore di carbonio di questi gas. Quando i gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al di fuori dei limiti del sistema del parametro di riferimento pertinente e bruciati per la produzione di calore al di fuori dei limiti del sistema di un prodotto per il quale è stato stabilito un parametro di riferimento ai sensi dell&#8217;allegato I, occorre tenere conto delle emissioni connesse assegnando quote di emissioni aggiuntive sulla base del parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili. Alla luce del principio generale secondo il quale nessuna quota di emissioni deve essere assegnata a titolo gratuito per la produzione di elettricità al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza sui mercati dell&#8217;elettricità fornita agli impianti industriali e tenuto conto del prezzo del carbonio insito nell&#8217;elettricità, è opportuno che, quando dei gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al [di] fuori dei limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto pertinente e bruciati per la produzione di elettricità, nessuna quota supplementare sia assegnata al di là della quota di tenore di carbonio dei gas di scarico di cui si è tenuto conto nel parametro di riferimento pertinente.<br />
11 L&#8217;articolo 3 della decisione 2011/278 prevede quanto segue:<br />
Ai fini della presente decisione si intende per:<br />
(&#8230;)<br />
b) &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto&#8221;, i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all&#8217;allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento;<br />
c) &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221;, gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile &#8211; o all&#8217;importazione da un impianto o un&#8217;altra entità inclusi nel sistema dell&#8217;Unione o ad entrambe:<br />
&#8211; consumato nei limiti dell&#8217;impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di<br />
&#8211; esportato verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione ad eccezione dell&#8217;esportazione per la produzione di elettricità;<br />
d) &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili&#8221;, gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, ivi compresa la combustione in torcia;<br />
e) &#8220;calore misurabile&#8221;, flusso termico netto trasportato lungo tubature o condotte individuabili utilizzando un mezzo di scambio termico quale vapore, aria calda, acqua, olio, metalli liquidi e sali, per i quali un contatore di calore è stato o può essere installato;<br />
(&#8230;)<br />
g) &#8220;calore non misurabile&#8221;, tutto il calore diverso dal calore misurabile;<br />
h) &#8220;sottoimpianto con emissioni di processo&#8221;, le emissioni di gas a effetto serra, di cui all&#8217;allegato I della direttiva [2003/87], diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all&#8217;allegato I, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all&#8217;allegato I, a seguito di una delle attività elencate qui di seguito e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:<br />
(&#8230;)<br />
q) &#8220;utenza privata&#8221;, un&#8217;unità residenziale in cui le persone si organizzano individualmente o in gruppi per fornirsi di calore misurabile;<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
12 L&#8217;articolo 6 della decisione 2011/278 dispone quanto segue:<br />
1. Ai fini della presente decisione gli Stati membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l&#8217;assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, in uno o più dei sottoimpianti elencati qui di seguito in funzione delle esigenze:<br />
a) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;<br />
b) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore;<br />
c) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;<br />
d) un sottoimpianto con emissioni di processo.<br />
I sottoimpianti corrispondono nella misura del possibile a parti fisiche dell&#8217;impianto.<br />
(&#8230;)<br />
2. La somma dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni di ciascun sottoimpianto non supera i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni totali dell&#8217;impianto&#8221;.<br />
13 L&#8217;articolo 7 di detta decisione così prevede:<br />
1. Per ciascun impianto esistente che soddisfa le condizioni per l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito conformemente all&#8217;articolo 10 bis della [direttiva 2003/87], ivi compresi gli impianti attivi solo occasionalmente, in particolare impianti di riserva o di emergenza e gli impianti che funzionano solo in base ad un calendario stagionale, gli Stati membri rilevano presso il gestore l&#8217;insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all&#8217;allegato IV, per tutti gli anni nel corso dei quali l&#8217;impianto è stato attivo del periodo che va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, o dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, se rilevante.<br />
2. Gli Stati membri rilevano separatamente i dati relativi ad ogni sottoimpianto. Se necessario gli Stati membri possono chiedere al gestore di trasmettere dati aggiuntivi.<br />
(&#8230;)<br />
7. Gli Stati membri prescrivono ai gestori di comunicare dati esaustivi e coerenti e di garantire che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi. In particolare si accertano che i gestori facciano prova della necessaria diligenza e trasmettano dati caratterizzati dal livello di accuratezza più elevato possibile in modo da garantire una certezza ragionevole circa l&#8217;integrità dei dati.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
14 L&#8217;articolo 10 della decisione 2011/278, intitolato &#8220;Assegnazione a livello di impianto&#8221;, così dispone:<br />
1. Sulla base dei dati rilevati conformemente all&#8217;articolo 7, gli Stati membri calcolano, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi ad ogni impianto esistente nel loro territorio, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.<br />
2. Ai fini [di] questo calcolo, gli Stati membri determinano in primis il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti:<br />
a) per ogni sottoimpianto relativo ad un parametro di riferimento di prodotto, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore di questo parametro di prodotto di cui all&#8217;allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al prodotto in questione;<br />
b) per:<br />
i) il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di calore per il calore misurabile di cui all&#8217;allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al calore applicabile al consumo di calore misurabile;<br />
ii) il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di combustibile indicato all&#8217;allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo ai combustibili per il combustibile consumato;<br />
iii) il sottoimpianto relativo alle emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello storico di attività relativo al processo moltiplicato per 0,9700.<br />
3. Quando il calore misurabile è esportato verso utenze private e il numero annuo preliminare di quote di emissioni, a norma del paragrafo 2, lettera b), punto i), per il 2013 è inferiore alla mediana delle emissioni storiche annue legate alla produzione di calore misurabile esportato dal sottoimpianto in questione verso utenze private nel corso del periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, il numero annuo preliminare di quote di emissioni per il 2013 sarà adeguato della differenza tra queste due cifre. Per ogni anno dal 2014 al 2020, il numero annuo preliminare di quote di emissioni stabilito a norma del paragrafo 2, lettera b), punto i), sarà adeguato quando il numero annuo preliminare di quote di emissioni è inferiore ad una determinata percentuale della suddetta mediana delle emissioni storiche annue. Questa percentuale è pari a 90% nel 2014 e diminuirà di 10 punti percentuali ogni anno consecutivo.<br />
(&#8230;)<br />
7. Il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.<br />
(&#8230;)<br />
8. Quando determinano il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto, gli Stati membri provvedono affinché le emissioni non siano oggetto di un doppio conteggio e non si configuri un&#8217;assegnazione negativa. In particolare qualora un impianto importi un prodotto intermedio oggetto di un parametro di prodotto conformemente alla definizione dei rispettivi limiti di sistema di cui all&#8217;allegato I, le emissioni non devono essere oggetto di un doppio conteggio al momento della determinazione del quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai due impianti in questione.<br />
9. Il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente, ad eccezione degli impianti di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva [2003/87], corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 7, moltiplicato per il fattore di correzione transettoriale di cui all&#8217;articolo 15, paragrafo 3.<br />
Per gli impianti di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva [2003/87] che soddisfano le condizioni per l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito, il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 7, adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva [2003/87], utilizzando come riferimento il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il 2013&#8243;.<br />
15 L&#8217;articolo 15 della decisione 2011/278 dispone quanto segue:<br />
1. Conformemente all&#8217;articolo 11, paragrafo 1, della direttiva [2003/87] entro il 30 settembre 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, utilizzando un modulo elettronico da essa fornito, un elenco degli impianti che ricadono nell&#8217;ambito della suddetta direttiva situati nel loro territorio, compresi gli impianti individuati a norma dell&#8217;articolo 5.<br />
(&#8230;)<br />
3. Non appena ricevuto l&#8217;elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina l&#8217;inclusione di ogni impianto nell&#8217;elenco, nonché i quantitativi annui totali provvisori corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito.<br />
Dopo la notifica da parte di tutti gli Stati membri dei quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020, la Commissione determina il [fattore di correzione]. Questo fattore è stabilito confrontando la somma dei quantitativi annui totali preliminari delle quote di emissioni gratuite assegnate ad impianti che non sono produttori di elettricità ogni anno nel periodo 2013-2020 senza applicare i fattori di cui all&#8217;allegato VI al quantitativo annuo di quote calcolato a norma dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva [2003/87], per gli impianti che non sono produttori di elettricità né nuovi entranti, tenendo conto della parte pertinente del quantitativo annuo totale per l&#8217;insieme dell&#8217;Unione, stabilita ai sensi dell&#8217;articolo 9 di tale direttiva, e la quantità di emissioni che sono integrate nel sistema di scambio dell&#8217;Unione solo a partire dal 2013.<br />
4. Se la Commissione non rifiuta l&#8217;iscrizione di un impianto su questo elenco, ivi compresi i quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a questo impianto, lo Stato membro interessato procede alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel periodo 2013-2020, conformemente all&#8217;articolo 10, paragrafo 9, della presente decisione.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
16 L&#8217;allegato I della decisione 2011/278, recante il titolo &#8220;Parametri di riferimento per i prodotti&#8221;, al suo punto 1, a sua volta intitolato &#8220;Definizione dei parametri di riferimento per i prodotti e dei limiti del sistema senza tenere conto dell&#8217;intercambiabilità combustibile/elettricità&#8221;, è così redatto:<br />
Omissis<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
17 L&#8217;allegato IV di detta decisione, intitolato &#8220;Parametri per la raccolta di dati di riferimento relativi agli impianti esistenti&#8221;, dispone quanto segue:<br />
Ai fini della raccolta di dati di riferimento di cui all&#8217;articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri chiedono al gestore di trasmettere almeno i dati indicati di seguito a livello di impianto e sottoimpianto per tutti gli anni civili del periodo di riferimento scelto conformemente all&#8217;articolo 9, paragrafo 1 (2005-2008 o 2009-2010). Ai sensi dell&#8217;articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri possono richiedere, se necessario, dati supplementari:<br />
Parametro<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
Totale delle emissioni di gas a effetto serra<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
Calore misurabile esportato<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)&#8221;<br />
Il regolamento (UE) n. 601/2012<br />
18 Il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87 (GU 2012, L 181, pag. 30), all&#8217;allegato IV, punto 1, A), così recita:<br />
(&#8230;)<br />
Le emissioni dei motori a combustione interna utilizzati per il trasporto non sono fatte oggetto di monitoraggio e comunicazione. (&#8230;) Il gestore non assegna all&#8217;impianto portatore le emissioni associate alla produzione di calore o elettricità importati da altri impianti.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
La decisione 2013/448<br />
19 L&#8217;articolo 4 della decisione 2013/448 prevede quanto segue:<br />
Il [fattore di correzione] di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva [2003/87], stabilito ai sensi dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione [2011/278], è riportato all&#8217;allegato II della presente decisione.<br />
20 L&#8217;allegato II della decisione 2013/448 è formulato nei seguenti termini:<br />
Anno<br />
Fattore di correzione transettoriale<br />
2013<br />
94,272151%<br />
2014<br />
92,634731%<br />
2015<br />
90,978052%<br />
2016<br />
89,304105%<br />
2017<br />
87,612124%<br />
2018<br />
85,903685%<br />
2019<br />
84,173950%<br />
2020<br />
82,438204%&#8221;<br />
Procedimento principale e questioni pregiudiziali<br />
21 Con decisione del 21 novembre 2013, l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente&nbsp; ha determinato la quantità definitiva delle quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito per il periodo di scambi tra il 2013 e il 2020. Otto gestori d&#8217;impianti che emettono gas a effetto serra, vale a dire le società Borealis, Kubikenborg Aluminium, Yara, SSAB EMEA, Lulekraft, Värmevärden i Nynäshamn, Cementa e Höganäs Sweden, hanno proposto ricorsi per annullamento contro detta decisione.<br />
22 A sostegno dei loro ricorsi, i summenzionati gestori hanno dedotto, da un lato, vari motivi relativi a errori di diritto che inficiano le decisioni 2011/278 e 2013/448.<br />
23 Essi ritengono, segnatamente, che il fattore di correzione determinato sulla base dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278 e fissato dall&#8217;articolo 4 e dall&#8217;allegato II della decisione 2013/448 sia contrario alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87. Dal momento che la decisione del 21 novembre 2013 è stata adottata in applicazione del fattore di correzione, questa sarebbe parimenti invalida.<br />
24 La Commissione avrebbe inoltre fissato, nell&#8217;allegato I della decisione 2011/278, il valore del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida in spregio dei limiti stabiliti dall&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87. Ai sensi di quest&#8217;ultima disposizione, il punto di partenza per determinare i parametri di riferimento dovrebbe essere il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti di un settore. In sede di attuazione di tale norma, la Commissione avrebbe sovrastimato le prestazioni degli impianti che producono ghisa liquida. Analogamente, mentre la Commissione ha effettivamente tenuto conto del fatto che i gas di scarico rilasciati durante la produzione di ghisa liquida possono essere utilizzati quali sostituto di combustibile, l&#8217;adeguamento che consente di tener conto della differenza di tenore energetico tra tali gas e il gas naturale sarebbe troppo elevato. Dato che i parametri di riferimento sarebbero determinanti per l&#8217;assegnazione gratuita di quote, gli errori in questione inficerebbero la validità della decisione del 21 novembre 2013.<br />
25 Dall&#8217;altro lato, le ricorrenti nel procedimento principale ritengono che quest&#8217;ultima decisione sarebbe a sua volta contraria a diverse disposizioni della direttiva 2003/87 nonché della decisione 2011/278.<br />
26 Infatti, avendo l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente&nbsp; omesso di tener conto, nell&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni risultanti dalla produzione di calore fornito alle utenze private nell&#8217;ambito del riscaldamento urbano, delle emissioni effettive derivanti dalla combustione dei gas di scarico in quanto queste superano il parametro di riferimento di calore, la decisione del 21 novembre 2013 violerebbe l&#8217;articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente &nbsp;ritiene invece che non potesse assegnare più quote di quelle previste da detto parametro di riferimento. In aggiunta, ad avviso di tale Agenzia, le emissioni derivanti dalla combustione dei gas di scarico sarebbero state conteggiate nella determinazione dei valori dei parametri di riferimento per la ghisa liquida e il coke allorché tali valori sono superiori a quelli del parametro di riferimento di combustibili.<br />
27 Le ricorrenti nel procedimento principale affermano inoltre che la decisione del 21 novembre 2013 è invalida in quanto non è conforme alle norme di assegnazione gratuita delle quote per la produzione e il consumo di calore.<br />
28 Da una parte, il rifiuto dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente&nbsp; di assegnare quote gratuite quando un sottoimpianto consuma calore prodotto in un altro sottoimpianto al quale si applichi un parametro di riferimento di combustibili sarebbe contrario a uno degli obiettivi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87. Tale disposizione mirerebbe, in particolare, a incentivare il ricorso a tecniche efficienti e a migliorare il rendimento energetico ricorrendo al recupero energetico efficiente dei gas di scarico. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente ritiene che il suo rifiuto trovi giustificazione nell&#8217;obbligo di evitare doppie assegnazioni. Infatti, le emissioni provenienti da un sottoimpianto che bruci combustibili non potrebbero essere conteggiate una seconda volta in sede di recupero del calore da parte di un altro sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore.<br />
29 D&#8217;altra parte, le ricorrenti nel procedimento principale ritengono che la decisione del 21 novembre 2013 sia altresì invalida in quanto viola la norma secondo cui, per quanto riguarda l&#8217;esportazione di calore verso un distributore di calore che con esso alimenta, mediante la sua rete, più imprese, le quote gratuite devono essere assegnate al produttore di calore e non al consumatore. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente&nbsp; non contesta tale principio ma è del parere che, nel caso specifico di cui al procedimento principale, il gestore della rete non configuri un distributore di calore, giacché esso stesso utilizzerebbe la maggior parte del calore in uno dei suoi impianti e, quindi, non potrebbe essere qualificato come semplice intermediario.<br />
30 In tale contesto, il Nacka tingsrätt &#8211; Mark- och miljödomstolen (Sezione per le questioni immobiliari e ambientali del Tribunale di primo grado di Nacka, Svezia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:<br />
1) Se, nel calcolare il fattore di correzione per il settore industriale, sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 il fatto di includere tutte le emissioni relative alla combustione di gas di scarico destinata alla produzione di energia elettrica nel quantitativo per la vendita all&#8217;asta e non nel massimale applicabile all&#8217;industria, benché le emissioni per i gas di scarico diano diritto all&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della citata direttiva.<br />
2) Se, nel calcolare il fattore di correzione per il settore industriale, sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 il fatto di includere tutte le emissioni provenienti dalla produzione di calore negli impianti di cogenerazione per la successiva fornitura a impianti [inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione] nel quantitativo per la vendita all&#8217;asta e non nel massimale applicabile all&#8217;industria, benché le emissioni provenienti dalla produzione di calore diano diritto all&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della citata direttiva.<br />
3) In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se sia corretto il calcolo della quota attribuita all&#8217;industria (pari al 34,78%) sul totale delle emissioni prodotte nel periodo di riferimento.<br />
4) Se la decisione della Commissione 2013/448 sia illegittima e in contrasto con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, [secondo] comma, della direttiva 2003/87, in quanto il calcolo del massimale applicabile all&#8217;industria effettuato dalla Commissione comporta che il fattore di correzione debba essere applicato in ogni caso e non solo &#8220;ove necessario&#8221;.<br />
5) Se il parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida sia stato stabilito in conformità dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87, dato che, nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti del settore rilevante.<br />
6) Se, in sede di assegnazione gratuita di quote di emissioni per la fornitura di calore a utenze private, sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87 la mancata assegnazione di quote a titolo gratuito per il calore esportato verso utenze private.<br />
7) Se, nell&#8217;ambito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni, sia compatibile con l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 il fatto di non comunicare, al pari dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente , i dati relativi alla totalità delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione del calore esportato verso utenze private.<br />
8) Se sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 e con l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 la mancata assegnazione, in sede di assegnazione gratuita di quote di emissioni per la fornitura di calore a utenze private, di quote gratuite aggiuntive per le emissioni generate da combustibili fossili eccedenti le quote di emissioni provenienti dal calore fornito a utenze private.<br />
9) Se, nell&#8217;ambito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni, sia compatibile con l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 della Commissione il fatto di adeguare, al pari dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente , i dati numerici riportati in una domanda in modo da equiparare le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico alla combustione di gas naturale.<br />
10) Se l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 implichi che un operatore non possa ottenere un&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, del calore prodotto in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
11) In caso di risposta affermativa alla decima questione, se l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 violi l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87.<br />
12) Se sia compatibile con la direttiva 2003/87 e con i documenti di orientamento n. 2 e n. 6 il fatto di tenere conto, in sede di assegnazione di quote a titolo gratuito per il consumo di calore, nella valutazione, della fonte da cui proviene il calore consumato.<br />
13) Se la decisione 2013/448 sia illegittima e incompatibile con l&#8217;articolo 290 TFUE nonché con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2003/87, dato che modifica la metodologia di calcolo stabilita dall&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, [primo] comma, [initio e] lettere a) e b), di detta direttiva, escludendo dalla base di calcolo le emissioni prodotte dalla combustione di gas di scarico e dalla cogenerazione, nonostante il fatto che per tali attività sia prevista un&#8217;assegnazione gratuita in forza dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della citata direttiva nonché dalla decisione 2011/278.<br />
14) Se il calore misurabile sotto forma di vapore proveniente da un impianto [del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione] e fornito a una rete di distribuzione del vapore da cui si riforniscono numerosi consumatori di vapore, dei quali almeno uno sia un impianto non incluso [nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione], debba essere considerato alla stregua di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278.<br />
15) Se, ai fini della risposta alla quattordicesima questione, rilevino le seguenti circostanze:<br />
a) che il proprietario della rete di distribuzione del vapore sia il principale consumatore di vapore della rete e che detto consumatore sia un impianto [del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione];<br />
b) quale parte della fornitura complessiva di calore alla rete di distribuzione del vapore sia utilizzata dal consumatore principale;<br />
c) quanti fornitori e consumatori di vapore facciano rispettivamente parte della rete di distribuzione di vapore;<br />
d) che vi sia incertezza riguardo al soggetto che ha prodotto il calore misurabile acquistato dai rispettivi consumatori di vapore, e<br />
e) che la ripartizione del consumo di vapore all&#8217;interno della rete possa essere modificata in modo tale che vi entrino un certo numero di consumatori di vapore che configurano impianti non inclusi [nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione] o che aumenti il consumo di vapore da parte degli impianti esistenti non inclusi [nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione].<br />
16) Qualora la risposta alla quattordicesima questione dipenda dalle circostanze specifiche della fattispecie, quali siano le circostanze che di cui si debba tenere conto&#8221;.<br />
Sulle questioni pregiudiziali<br />
Sulla validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278<br />
Sulla prima, sulla seconda e sulla tredicesima questione<br />
31 Con la prima, con la seconda e con la tredicesima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità della decisione 2013/448 in quanto, nella determinazione del fattore di correzione, le emissioni di gas di scarico utilizzate per produrre elettricità e le emissioni dovute alla produzione di calore per la cogenerazione non sono state incluse nel quantitativo massimo annuo di quote ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87 (in prosieguo: il &#8220;quantitativo massimo annuo di quote&#8221;).<br />
32 In via preliminare occorre ricordare che, nell&#8217;ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall&#8217;articolo 267 TFUE, spetta a quest&#8217;ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere portata a prendere in considerazione norme del diritto dell&#8217;Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel testo della sua questione (sentenza dell&#8217;11 febbraio 2015, Marktgemeinde Straßwalchen e a., C-531/13, EU:C:2015:79, punto 37).<br />
33 Al riguardo si deve rilevare che dall&#8217;articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 risulta che un impianto di produzione di elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all&#8217;allegato I della medesima direttiva, diversa dalla combustione di carburanti, deve essere qualificato come impianto di produzione di elettricità.<br />
34 Nei limiti in cui i gas di scarico sono stati bruciati da impianti di produzione di elettricità, le corrispondenti emissioni non sono state prese in considerazione nella determinazione del quantitativo massimo annuo di quote (v., in proposito, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 74).<br />
35 Analogamente, dall&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2003/87 si apprende che le emissioni prodotte dalla produzione di energia termica per cogenerazione non sono state prese in considerazione ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote se provenienti da impianti di produzione di elettricità (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 75).<br />
36 L&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278, adottata per dare attuazione all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, non consente di tener conto delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 68).<br />
37 Ne consegue che con la prima, con la seconda e con la tredicesima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, di detta decisione in quanto tale disposizione esclude che, nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote, si possa tener conto delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità.<br />
38 Orbene, nella sua sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una questione sostanzialmente identica e la risposta fornita da tale sentenza è perfettamente trasferibile alla presente causa.<br />
39 Nella sentenza in questione la Corte ha dichiarato che, non consentendo di tener conto delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote, l&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278 è conforme al tenore letterale dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, letto in combinato disposto con il paragrafo 3 di quest&#8217;ultimo articolo (v. sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 68).<br />
40 Tale interpretazione è altresì conforme all&#8217;economia della direttiva 2003/87 nonché agli obiettivi da essa perseguiti (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 69).<br />
41 In tali circostanze, per motivi identici a quelli illustrati ai punti da 62 a 83 della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), l&#8217;esame della prima, della seconda e della tredicesima questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278.<br />
Sulla terza questione<br />
42 Alla luce della soluzione fornita alla prima, alla seconda e alla tredicesima questione, non è necessario rispondere alla terza questione.<br />
Sulla validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278<br />
Sulla quinta questione<br />
43 Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278, in quanto il parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida sarebbe stato determinato in violazione delle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87.<br />
44 La SSAB EMEA e la Lulekraft ritengono che, ai sensi di tale disposizione, i parametri di riferimento debbano essere stabiliti sulla base delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti del settore interessato dal parametro di riferimento. In sede di attuazione di tale norma, la Commissione avrebbe sovrastimato le prestazioni degli impianti produttori di ghisa liquida. Inoltre, sebbene il parametro di riferimento di cui trattasi rifletta il fatto che i gas di scarico generati durante la produzione di ghisa liquida possano essere un sostituto di combustibile, l&#8217;adeguamento finalizzato a tener conto della differenza di tenore energetico tra tali gas e il gas naturale sarebbe troppo elevato.<br />
45 Si deve rilevare in proposito che la Commissione dispone di un ampio potere di valutazione per determinare i parametri di riferimento per settore o sottosettore in applicazione dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87. Infatti, la determinazione di tali parametri implica da parte sua, in particolare, scelte nonché valutazioni tecniche ed economiche complesse. Solo il carattere palesemente inadeguato di una misura adottata in tale settore può inficiare la legittimità di una simile misura (v., per analogia, sentenza del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C-77/09, EU:C:2010:803, punto 82).<br />
46 Dal considerando 8 della decisione 2011/278 emerge che, per la fissazione dei valori dei parametri di riferimento, la Commissione ha utilizzato come punto di partenza la media aritmetica delle prestazioni in termini di gas a effetto serra del 10% degli impianti più efficienti sotto questo profilo nel 2007 e nel 2008 per i quali sono stati rilevati i dati. Essa ha valutato se questo punto di partenza rispecchiasse sufficientemente le tecniche più efficienti, i prodotti sostitutivi e i processi di produzione alternativi, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero energetico efficiente dei gas di scarico, l&#8217;utilizzo della biomassa e la cattura e lo stoccaggio di biossido di carbonio, ove tali tecniche siano disponibili. Poi, la Commissione ha integrato tali dati ricorrendo, in particolare, ai dati rilevati da o a nome delle diverse associazioni Europee di settore sulla base di regole precise dette &#8220;manuali di settore&#8221;. Come riferimento per questi manuali di settore la Commissione ha fornito degli orientamenti sui criteri di qualità e di verifica.<br />
47 Dal considerando 11 della decisione 2011/278 risulta inoltre che, nei casi in cui non erano disponibili dati o i dati rilevati non erano conformi alla metodologia per la determinazione dei parametri di riferimento, per stabilire i valori dei parametri di riferimento sono state utilizzate le informazioni sui livelli attuali di emissioni e di consumi e sulle tecniche più efficienti tratte essenzialmente dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati conformemente alla direttiva 2008/1. In particolare, data la carenza di dati concernenti il trattamento dei gas di scarico, le esportazioni di calore e la produzione di elettricità, i valori dei parametri di riferimento per il coke o la ghisa liquida sono stati ottenuti calcolando le emissioni dirette e indirette sulla base delle informazioni concernenti i flussi energetici pertinenti contenute nei BREF corrispondenti e i fattori di emissione predefiniti di cui alla decisione 2007/589.<br />
48 Quanto ai gas di scarico generati durante la produzione di ghisa liquida, dal considerando 32 della decisione 2011/278 risulta che i parametri di riferimento di prodotti tengono conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si è tenuto conto in ampia misura del tenore di carbonio di questi gas.<br />
49 Ciò premesso, non risulta che la Commissione, nel determinare i parametri di riferimento in applicazione dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87, abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.<br />
50 Dall&#8217;insieme delle considerazioni che precedono risulta che l&#8217;esame della quinta questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278.<br />
Sulla validità della decisione 2013/448<br />
Sulla quarta questione<br />
51 Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della decisione 2013/448 che stabiliscono il fattore di correzione.<br />
52 Al riguardo si deve rilevare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, dal momento che la Commissione non ha determinato il quantitativo massimo annuo di quote conformemente alle prescrizioni dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/87, anche il fattore di correzione stabilito all&#8217;articolo 4 e all&#8217;allegato II della decisione 2013/448 viola tale disposizione (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 98).<br />
53 In tali circostanze, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che l&#8217;articolo 4 e l&#8217;allegato II della decisione 2013/448, che stabiliscono il fattore di correzione, sono invalidi (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 99).<br />
Sulla limitazione degli effetti nel tempo<br />
54 Dal punto 111 della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), risulta che la Corte ha limitato nel tempo gli effetti della dichiarazione di invalidità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della decisione 2013/448 di modo che, per un verso, tale dichiarazione sia produttiva di effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia di detta sentenza, al fine di consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie, e, per un altro, le misure adottate entro il summenzionato termine sulla base delle disposizioni invalidate non possano essere rimesse in discussione.<br />
Sull&#8217;interpretazione della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278<br />
Sulla sesta questione<br />
55 Con la sua sesta questione il giudice del rinvio chiede se l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87 debba essere interpretato nel senso che esso non consente di assegnare quote gratuite per il calore esportato verso utenze private.<br />
56 Come ricordato al punto 32 della presente sentenza, nell&#8217;ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall&#8217;articolo 267 TFUE, spetta a quest&#8217;ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è adito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.<br />
57 Dalla decisione di rinvio si evince che la sesta questione riguarda la situazione di un&#8217;impresa che, tramite la combustione di combustibili, riscalda lastre d&#8217;acciaio per la fabbricazione di lamiere mediante laminazione. Il calore che la stessa riesce a recuperare durante tale processo viene trasferito ad altri due sottoimpianti dell&#8217;impresa oggetto di un parametro di riferimento di calore, uno dei quali esporta detto calore a una rete di riscaldamento urbano.<br />
58 Dalla medesima decisione emerge altresì che, nell&#8217;intento di evitare che in sede di assegnazione delle quote a titolo gratuito le emissioni generate dalla combustione di combustibili siano prese in considerazione una seconda volta quale calore consumato o esportato, l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente&nbsp; ha detratto tale calore dal livello storico dell&#8217;attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore.<br />
59 In tale contesto, con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e l&#8217;articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 debbano essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporti, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
60 Si deve rilevare al riguardo che l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/87 stabilisce che la Commissione adotti misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l&#8217;assegnazione delle quote. Dal paragrafo 2 dello stesso articolo si apprende che la Commissione determina in tale ambito parametri di riferimento per i singoli settori o sottosettori.<br />
61 Come si evince dall&#8217;articolo 10, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/278, moltiplicando tali parametri di riferimento per il livello storico di attività relativo a ciascun sottoimpianto, gli Stati membri determinano il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito. A tal fine, conformemente all&#8217;articolo 6 della medesima decisione, essi sono tenuti a distinguere i sottoimpianti in funzione della loro attività, per poter determinare se debba applicarsi un parametro di riferimento di prodotto, un parametro di riferimento di calore o un parametro di riferimento di combustibili o ancora un fattore specifico per i sottoimpianti con emissioni di processo.<br />
62 In proposito occorre rilevare che le definizioni dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, di un parametro di riferimento di calore, di un parametro di riferimento di combustibili e con emissioni di processo si escludono reciprocamente, come si evince dall&#8217;articolo 3, lettere b), c), d) e h), della decisione 2011/278.<br />
63 L&#8217;articolo 3, lettera b), della stessa decisione stabilisce infatti che un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto includa unicamente i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all&#8217;allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento.<br />
64 L&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 definisce i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore come gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all&#8217;importazione da un impianto o un&#8217;altra entità inclusi nel sistema dell&#8217;Unione. Tale calore deve essere, tra l&#8217;altro, consumato per la produzione di prodotti o esportato verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione, ad eccezione dell&#8217;esportazione per la produzione di elettricità.<br />
65 Quanto ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, l&#8217;articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278 li definisce come gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato, in particolare, per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità.<br />
66 Per quanto attiene alla qualificazione di &#8220;sottoimpianti con emissioni di processo&#8221;, solo la generazione di taluni tipi di emissioni specifiche menzionate all&#8217;articolo 3, lettera h), punti da i) a vi), della stessa decisione consente di applicare tale qualificazione.<br />
67 Ai termini del considerando 12 della decisione 2011/278, nei casi in cui non è stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto, ma sono generati gas a effetto serra che possono beneficiare di un&#8217;assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, è opportuno che queste quote siano assegnate sulla base di approcci alternativi generici. A tal fine, è stato stabilito un elenco in ordine di priorità di tre approcci alternativi per massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e i risparmi energetici per almeno parte dei processi produttivi.<br />
68 Alla luce di tali chiarimenti, dalla lettura combinata delle definizioni fornite dall&#8217;articolo 3, lettere b), c), d) e h), di detta decisione deriva che è solo nel caso in cui un parametro di riferimento di prodotto non possa essere applicato ad un sottoimpianto che l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito deve avvenire in base ad una delle altre tre opzioni, vale a dire il parametro di riferimento di calore, il parametro di riferimento di combustibili o le emissioni di processo.<br />
69 Dalle medesime disposizioni emerge altresì che la combustione di un combustibile non può dar luogo all&#8217;applicazione di più parametri di riferimento diversi, giacché un&#8217;unica attività è esclusivamente sussumibile in una delle categorie di sottoimpianti previste all&#8217;articolo 3, lettere b), c), d) e h), della decisione 2011/278, in quanto tali categorie, come già ricordato al punto 62 della presente sentenza, si escludono vicendevolmente. Qualunque altro approccio sarebbe contrario al divieto dei doppi conteggi delle emissioni e delle doppie assegnazioni delle quote, sancito da varie disposizioni della decisione in questione.<br />
70 Infatti, in forza dell&#8217;articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2011/278, la somma dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni di ciascun sottoimpianto non supera i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni totali dell&#8217;impianto. L&#8217;articolo 7, paragrafo 7, primo comma, della stessa decisione prevede inoltre che i gestori degli impianti che producono gas a effetto serra debbano garantire, al momento della comunicazione dei dati di riferimento, che &#8220;non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi&#8221;. A tale obbligo dei gestori corrisponde quello degli Stati membri, di cui all&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278, di provvedere &#8220;affinché le emissioni non siano oggetto di un doppio conteggio&#8221;.<br />
71 Qualora il calore importato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore provenga da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, pertanto, è necessario evitare che le emissioni effettivamente legate alla produzione di tale calore siano conteggiate due volte nell&#8217;assegnazione delle quote titolo gratuito. L&#8217;applicazione del parametro di riferimento di combustibili alla produzione di calore e del parametro di riferimento di calore per il consumo del medesimo calore darebbe luogo a un doppio conteggio, in contrasto con le disposizioni elencate al punto precedente della presente sentenza.<br />
72 Tale interpretazione della decisione 2011/278 è corroborata dalle norme di monitoraggio specifiche per le emissioni legate ai processi di combustione figuranti nell&#8217;allegato IV, punto 1, A), del regolamento n. 601/2012, da cui emerge, in particolare, che &#8220;[i]l gestore non assegna all&#8217;impianto portatore le emissioni associate alla produzione di calore o elettricità importati da altri impiant[i]&#8221;.<br />
73 Siffatta interpretazione è altresì conforme all&#8217;obiettivo principale della direttiva 2003/87, ossia quello di proteggere l&#8217; ambiente&nbsp; attraverso una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (v. sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 79) nonché all&#8217;obiettivo enunciato al considerando 18 della decisione 2011/278 il quale impone agli Stati membri l&#8217;obbligo di garantire l&#8217;assenza di doppie assegnazioni o doppi conteggi per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l&#8217;adeguato funzionamento del mercato del carbonio.<br />
74 Inoltre, non è ravvisabile nell&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87 alcun elemento che consenta di concludere che tale disposizione osti alla regola del divieto di doppi conteggi delle emissioni. In particolare, il fatto che il paragrafo 4 di tale articolo preveda l&#8217;assegnazione gratuita delle quote per le emissioni legate alla produzione di calore per il riscaldamento urbano non consente di invalidare tale rilievo. Il succitato paragrafo, invero, non stabilisce il quantitativo delle quote da assegnare e neppure impone che le emissioni già incluse nell&#8217;ambito di un altro sottoimpianto diano luogo ad una doppia assegnazione per il calore esportato.<br />
75 Tale rilievo non può essere neanche invalidato sulla base dei chiarimenti forniti in un documento dal titolo &#8220;Guidance Document n. 6 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 Cross-Boundary Heat Flows&#8221;, pubblicato dalla Commissione sul suo sito Internet. Infatti, secondo quanto esplicitamente affermato in tale documento, questo non è giuridicamente vincolante e non riflette la posizione ufficiale della Commissione. Inoltre, sebbene sia vero, come indicato in detto documento, che né la direttiva 2003/87 né la decisione 2011/278 prevedano norme diverse per l&#8217;assegnazione delle quote a titolo gratuito per il consumo di calore in funzione della fonte di tale calore, ciò non significa tuttavia che sia autorizzata una doppia assegnazione di quote per la produzione e il consumo di calore.<br />
76 Quanto alla regola stabilita dall&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278, essa ha ad oggetto l&#8217;adeguamento dell&#8217;assegnazione delle quote per il calore misurabile esportato verso utenze private allorché il quantitativo delle quote determinato in base al parametro di riferimento di calore è inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di detto calore.<br />
77 Ciò posto, la mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di calore non può includere emissioni diverse da quelle considerate in occasione dell&#8217;applicazione del parametro di riferimento di calore alle attività storiche del sottoimpianto interessato, il che esclude che in tale ambito siano prese in considerazione le emissioni legate alle attività storiche di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
78 Siffatta interpretazione dell&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 si fonda sul divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazione delle quote il quale, come emerge dai punti 70 e 71 della presente sentenza, osta a che le emissioni legate alla produzione di calore siano conteggiate due volte, vale a dire in sede di assegnazione delle quote a titolo gratuito, da un lato, all&#8217;impianto che produce tale calore e, dall&#8217;altro, all&#8217;impianto che lo consuma o lo esporta. Pertanto, se il calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile non rientra nell&#8217;attività storica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, la mediana delle emissioni storiche di quest&#8217;ultimo sottoimpianto non può essere determinata a partire dalle emissioni legate alla produzione di tale calore.<br />
79 Considerati i rilievi esposti ai punti 71 e da 76 a 78 della presente sentenza, occorre rilevare che non può escludersi che l&#8217;attuazione del divieto di doppi conteggi delle emissioni possa indurre l&#8217;autorità nazionale competente per l&#8217;assegnazione delle quote a non assegnare quote per il calore esportato verso utenze private.<br />
80 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla sesta questione dichiarando che l&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e l&#8217;articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporta, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
Sulla decima questione<br />
81 Con la sua decima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che vengano assegnate quote gratuite ad un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore prodotto in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
82 Come si è già rilevato al punto 70 della presente sentenza, in forza dell&#8217;articolo 10, paragrafo 8, di detta decisione, gli Stati membri devono provvedere &#8220;affinché le emissioni non siano oggetto di un doppio conteggio&#8221;.<br />
83 In proposito, dal punto 71 della presente sentenza risulta che, qualora il calore importato da un impianto oggetto di un parametro di riferimento di calore provenga da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, occorre evitare che le emissioni effettivamente legate alla produzione di tale calore siano conteggiate due volte nell&#8217;assegnazione delle quote a titolo gratuito. L&#8217;applicazione del parametro di riferimento di combustibili alla produzione di calore e del parametro di riferimento di calore per il consumo del medesimo calore darebbe luogo ad un doppio conteggio vietato.<br />
84 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla decima questione dichiarando che l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che quote gratuite siano assegnate a un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore preso in considerazione nell&#8217;ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
Sull&#8217;undicesima e sulla dodicesima questione<br />
85 Alla luce della risposta data alla sesta e alla decima questione, non è necessario rispondere all&#8217;undicesima e alla dodicesima questione.<br />
Sulla settima questione<br />
86 Con la sua settima questione il giudice del rinvio chiede se, al momento della richiesta di assegnazione gratuita di quote di emissioni, sia compatibile con l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 della Commissione il fatto di non comunicare, come nel caso dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente , i dati relativi alla totalità delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione di calore esportato verso utenze private.<br />
87 In via preliminare si deve rilevare che la settima questione pregiudiziale s&#8217;inserisce nello stesso contesto fattuale della sesta questione, descritto ai punti 57 e 58 della presente sentenza.<br />
88 L&#8217;articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/278, inoltre, prevede l&#8217;obbligo a carico degli Stati membri di rilevare, per gli impianti che soddisfano le condizioni per l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito conformemente all&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87, &#8220;l&#8217;insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all&#8217;allegato IV&#8221; della medesima decisione. Tra tali parametri figurano, tra l&#8217;altro, il &#8220;calore misurabile esportato&#8221; e il &#8220;totale delle emissioni di gas a effetto serra&#8221;. In forza dell&#8217;articolo 7, paragrafo 9, della decisione 2011/278, tali dati sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest&#8217;ultima.<br />
89 In tale contesto, con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della suddetta decisione debbano essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private al fine di evitare un doppio conteggio.<br />
90 Al momento della rilevazione dei dati in questione, gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente all&#8217;articolo 7, paragrafo 7, della decisione 2011/278, &#8220;che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi&#8221;. Se ne evince che, in caso di doppi conteggi delle emissioni, le autorità competenti possono legittimamente chiedere la rettifica dei dati loro comunicati dai gestori.<br />
91 L&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 non osta a tale disciplina. Infatti, detto allegato contiene unicamente un elenco che stabilisce, in dettaglio, le informazioni minime che i gestori interessati comunicano agli Stati membri in conformità dell&#8217;articolo 7 della summenzionata decisione.<br />
92 Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, si deve rispondere alla settima questione dichiarando che l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private allo scopo di evitare un doppio conteggio.<br />
Sull&#8217;ottava questione<br />
93 Con la sua ottava questione il giudice del rinvio chiede se l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 debbano essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote gratuite aggiuntive per le emissioni provenienti dai combustibili fossili che superino l&#8217;assegnazione delle quote per il calore esportato verso utenze private.<br />
94 Dalla decisione di rinvio emerge che l&#8217;ottava questione pregiudiziale riguarda la situazione di un&#8217;impresa, vale a dire la SSAB EMEA, la quale fornisce calore ad una rete di riscaldamento urbano che rifornisce privati. Tale calore è prodotto dalla combustione dei gas di scarico generati durante produzione di ghisa liquida.<br />
95 Al fine di determinare il quantitativo delle quote da assegnare a titolo gratuito, l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente&nbsp; ha applicato, per il calore esportato, il parametro di riferimento di calore. Essa non ha assegnato quote oltre a quanto consentito da tale parametro di riferimento, poiché ha ritenuto che le emissioni che superano il valore fissato dal parametro di riferimento di combustibile siano, nel caso dei gas di scarico, imputate agli impianti produttori di tali gas. Di tali emissioni si terrebbe conto nell&#8217;ambito del parametro di riferimento per la ghisa liquida.<br />
96 Alla luce di quanto precede, nonché del punto 76 della presente sentenza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che non siano assegnate quote gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote determinato sulla base del parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana del valore delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.<br />
97 Va rilevato che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, in base al considerando 32 della decisione 2011/278, la Commissione, in applicazione dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87, ha tenuto conto delle emissioni associate al recupero energetico efficiente dei gas di scarico. La Commissione ha adeguato a tal fine alcuni parametri di riferimento di prodotto tra cui, in particolare, quelli del coke, della ghisa liquida e del minerale sinterizzato. Essa mira, in tal modo, a incentivare le imprese a riutilizzare o a vendere i gas di scarico derivanti dalla fabbricazione di tali prodotti. Inoltre, dal medesimo considerando emerge, da un lato, che la loro rivalorizzazione, in un altro processo da parte di un impianto industriale, dà diritto in linea di principio all&#8217;assegnazione di quote gratuite aggiuntive, sulla base del parametro di riferimento di calore o di combustibili e, dall&#8217;altro, che la vendita di simili gas consente di risparmiare quote all&#8217;impianto che li produce (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 73).<br />
98 Sulla scorta dei rilievi sopra esposti, in forza dell&#8217;articolo 3, lettera c), secondo trattino, e dell&#8217;articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/278, la combustione dei gas di scarico per alimentare una rete di riscaldamento urbano consente l&#8217;assegnazione di quote gratuite sulla base del parametro di riferimento di calore.<br />
99 Il divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote non osta a tale disciplina.<br />
100 Infatti, mentre il parametro di riferimento per la ghisa liquida tiene conto, in una certa misura, della combustione dei gas di scarico, le emissioni generate dalla loro effettiva combustione da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore non sono imputabili, in linea di principio, all&#8217;attività storica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida. Come risulta dalla definizione contenuta all&#8217;articolo 3, lettera b), della decisione 2011/278, un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto comprende unicamente i &#8220;materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all&#8217;allegato I [di tale decisione] è stato stabilito un parametro di riferimento&#8221;. Ciò non si verifica per quanto riguarda le emissioni legate alla combustione dei gas di scarico da parte di un impianto qualificato come impianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278.<br />
101 Pertanto, diversamente da quanto avviene per quanto concerne il recupero di calore prodotto da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, la combustione dei gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore rappresenta un processo distinto dalla fabbricazione del prodotto che ha generato tali gas.<br />
102 Siffatta interpretazione dell&#8217;articolo 3, lettera c), secondo trattino, e dell&#8217;articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/278 è conforme all&#8217;obiettivo dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 di incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto, in particolare, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico.<br />
103 Quanto all&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278, si deve rilevare che, se il divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote è rispettato, un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore può ottenere l&#8217;assegnazione di quote aggiuntive laddove le condizioni per l&#8217;applicazione di tale disposizione siano soddisfatte.<br />
104 Ciò premesso, dalle osservazioni scritte presentate nell&#8217;ambito della presente causa dal governo tedesco nonché dai chiarimenti dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente , riportati nella decisione di rinvio, risulta che il parametro di riferimento per la ghisa liquida include le emissioni generate dalla combustione di gas di scarico qualora queste superino le emissioni risultanti dalla combustione di gas naturale.<br />
105 Al riguardo, in base al documento intitolato &#8220;Guidance Document n. 8 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012, Waste gases and process emissions sub-installation&#8221; pubblicato sul sito Internet della Commissione, nel caso dei gas di scarico generati nei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, tale parametro di riferimento include l&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni legate alla produzione dei gas di scarico e alla loro combustione in torcia per motivi di sicurezza. Secondo lo stesso documento, ai fini dell&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni legate alla produzione dei gas di scarico, si tiene conto delle emissioni che superano quelle generate durante la combustione di gas naturale.<br />
106 Atteso che il parametro di riferimento per la ghisa liquida tiene quindi effettivamente conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico, nel caso specifico è contrario al divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote il fatto di assegnare, sul fondamento dell&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278, quote aggiuntive per il calore misurabile esportato verso utenze private in quanto il quantitativo delle quote determinato sulla base del parametro di riferimento di calore è inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di detto calore.<br />
107 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere all&#8217;ottava questione dichiarando che l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote determinato in base al parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.<br />
Sulla nona questione<br />
108 In via preliminare si deve rilevare che la nona questione pregiudiziale s&#8217;inserisce nello stesso contesto fattuale dell&#8217;ottava questione, descritto ai punti 94 e 95 della presente sentenza.<br />
109 Al punto 88 della presente sentenza, inoltre, si è constatato che l&#8217;articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/278 prevede l&#8217;obbligo a carico degli Stati membri di rilevare, per gli impianti che soddisfano le condizioni per l&#8217;assegnazione delle quote a titolo gratuito in forza dell&#8217;articolo 10 bis, della direttiva 2003/87, &#8220;l&#8217;insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all&#8217;allegato IV&#8221; della stessa decisione. Tra tali parametri figurano, tra l&#8217;altro, il &#8220;calore misurabile esportato&#8221; e il &#8220;totale delle emissioni di gas a effetto serra&#8221;. In forza dell&#8217;articolo 7, paragrafo 9, della decisione 2011/278, tali dati sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest&#8217;ultima.<br />
110 Con la sua nona questione il giudice del rinvio quindi chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della succitata decisione debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale.<br />
111 Come rilevato al punto 90 della presente sentenza, al momento della rilevazione dei dati di cui all&#8217;articolo 7 e all&#8217;allegato IV della decisione 2011/278, gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente all&#8217;articolo 7, paragrafo 7, della decisione 2011/278, &#8220;che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi&#8221;. Ne consegue che, in caso di doppi conteggi delle emissioni, le autorità competenti possono legittimamente chiedere la rettifica dei dati loro comunicati dai gestori.<br />
112 Al riguardo, al punto 105 della presente sentenza si è rilevato che dal documento intitolato &#8220;Guidance Document n. 8 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012, Waste gases and process emissions sub-installation&#8221; risulta che, nel caso dei gas di scarico generati nei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, tale parametro di riferimento include, in particolare, l&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni legate alla produzione dei gas di scarico e che, ai fini dell&#8217;assegnazione delle quote per tali emissioni, si tiene conto delle emissioni che superano quelle generate durante la combustione di gas naturale.<br />
113 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla nona questione dichiarando che l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale, dal momento che un parametro di riferimento di prodotto tiene conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico.<br />
Sulle questioni dalla quattordicesima alla sedicesima<br />
114 Con le sue questioni dalla quattordicesima alla sedicesima il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che la nozione di &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221; include l&#8217;attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto rientrante nel sistema per lo scambio delle quote, ad una rete di distribuzione di vapore.<br />
115 Dalla decisione di rinvio risulta che tali questioni riguardano il caso di un impianto di cogenerazione che alimenta una rete di distribuzione di vapore. Tre consumatori, tra cui una raffineria che consuma circa il 90% del vapore distribuito dalla rete, sono collegati a quest&#8217;ultima. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente ha ritenuto che detta rete fosse in realtà parte integrante della raffineria e non potesse essere considerata un distributore di calore. Pertanto, in applicazione dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278, tale agenzia ha rifiutato di assegnare quote all&#8217;impianto di cogenerazione.<br />
116 Al punto 64 della presente sentenza si è in proposito rilevato che l&#8217;articolo 3, lettera c), di quest&#8217;ultima decisione definisce i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore come gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all&#8217;importazione da un impianto o un&#8217;altra entità inclusi nel sistema dell&#8217;Unione. Tale calore deve essere, tra l&#8217;altro, consumato per la produzione di prodotti o esportato verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione, ad eccezione dell&#8217;esportazione per la produzione di elettricità.<br />
117 Dalla suddetta definizione risulta che un impianto che esporti del calore dal medesimo prodotto può ottenere l&#8217;assegnazione di quote per tale calore solo nel caso in cui esso lo esporti &#8220;verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;. Viceversa, tale impianto non ha diritto a un&#8217;assegnazione delle quote per detto calore se lo trasferisce a un altro impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote.<br />
118 Ne consegue che un distributore di calore che non consumi il calore da esso importato bensì lo distribuisca ad altri impianti o entità, indipendentemente dal fatto che questi siano inclusi nel sistema per lo scambio delle quote o meno, deve essere considerato come un &#8220;impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278.<br />
119 Tuttavia, ove una rete di distribuzione sia in realtà parte integrante di un impianto ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 incluso nel sistema per lo scambio delle quote, tale rete non può essere considerata come un &#8220;impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278. Quando un produttore di calore trasmette calore a una simile rete, pertanto, lo fornisce all&#8217;impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote.<br />
120 Lo stesso vale in presenza di un contratto di fornitura di calore tra il produttore e il consumatore di tale calore, poiché in un simile caso questo non è rifornito ad un &#8220;impianto o [a] un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;.<br />
121 Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce dei rilievi sopra esposti, i fatti del procedimento principale allo scopo di stabilire se l&#8217;impianto di cogenerazione di cui trattasi esporti calore ad un &#8220;impianto o [a] un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;, ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278. Le circostanze riportate nell&#8217;ambito della sua quindicesima questione sono a tal fine prive di rilevanza.<br />
122 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni dalla quattordicesima alla sedicesima dichiarando che l&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che la nozione di &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221; comprende l&#8217;attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote, ad una rete di distribuzione di vapore, qualora quest&#8217;ultima possa essere qualificata come &#8220;impianto o (&#8230;) altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;.<br />
Sulle spese<br />
123 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
&nbsp;<br />
P.Q.M.<br />
&nbsp;<br />
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:<br />
1) L&#8217;esame della prima, della seconda e della tredicesima questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l&#8217;insieme dell&#8217;Unione ai fini dell&#8217;armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.<br />
2) L&#8217;esame della quinta questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278.<br />
3) L&#8217;articolo 4 e l&#8217;allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l&#8217;assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell&#8217;articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sono invalidi.<br />
4) Gli effetti della dichiarazione d&#8217;invalidità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della decisione 2013/448 sono limitati nel tempo di modo che, per un verso, tale dichiarazione sia produttiva di effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), al fine di consentire alla Commissione Europea di adottare le misure necessarie, e, per un altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invalidate non possano essere rimesse in discussione.<br />
5) L&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica ladirettiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e l&#8217;articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporta, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
6) L&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che quote gratuite di emissioni di gas a effetto serra siano assegnate a un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore preso in considerazione nell&#8217;ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
7) L&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private allo scopo di evitare un doppio conteggio.<br />
8) L&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva 2009/29, nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote di emissioni di gas a effetto serra determinato in base al parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.<br />
9) L&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale, dal momento che un parametro di riferimento di prodotto tiene conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico.<br />
10) L&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che la nozione di &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221; comprende l&#8217;attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra, ad una rete di distribuzione di vapore, qualora quest&#8217;ultima possa essere qualificata come &#8220;impianto o (&#8230;) altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;.ra quest&#8217;ultima possa essere qualificata come &#8220;impianto o (&#8230;) altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;.<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-8-8-2016-n-180/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2016 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-19-7-2012-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-19-7-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2012 n.0</a></p>
<p>Pres. Malenovský, Silva de Lapuerta Ambiente e territorio – Acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Italia – Inadempimento – Ragioni In materia di trattamento delle acque reflue urbane, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 3 e 4, paragrafi 1, 3 e 10 della Direttive</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-19-7-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-19-7-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2012 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Malenovský, Silva de Lapuerta</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Italia – Inadempimento – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di trattamento delle acque reflue urbane, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 3 e 4, paragrafi 1, 3 e 10 della Direttive 91/271/CEE avendo omesso di adottare le misure necessarie per garantire che gli agglomerati aventi un numero di abitanti superiore a 15.000 siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane secondo le disposizioni comunitarie e non avendo garantito che la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti tenesse conto del carico idrico dovuto alle condizioni climatiche locali ed alle variazioni stagionali di carico negli agglomerati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10</b><br />	<br />
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)<br />	<br />
19 luglio 2012 </p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nella causa C-565/10,<br />	<br />
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 2 dicembre 2010,<br />	<br />
Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />	<br />
ricorrente,<br />	<br />
contro<br />	<br />
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />	<br />
convenuta,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (Settima Sezione),</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. T. von Danwitz, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak<br />	<br />
cancelliere: sig. A. Calot Escobar<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1 Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di:<br />	<br />
– prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico Equense, Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del Friuli, Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Frascati, Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco e altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,<br />	<br />
– prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva, e<br />	<br />
– prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti di trattamento tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),<br />	<br />
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271.<br />	<br />
<b><br />	<br />
Contesto normativo</b></p>
<p>2 A termini dell’articolo 1, primo comma, della direttiva 91/271, quest’ultima concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1, tale direttiva ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.<br />	<br />
3 L’articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:<br />	<br />
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,<br />	<br />
– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.<br />	<br />
2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (&#8230;)».<br />	<br />
4 L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:<br />	<br />
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:<br />	<br />
– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (&#8230;)<br />	<br />
4. Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti».<br />	<br />
5 Ai sensi dell’articolo 10 della citata direttiva:<br />	<br />
«Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle variazioni stagionali di carico».<br />	<br />
6 L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», prevede, alla sezione A, le prescrizioni che devono essere seguite per le reti fognarie e, alla sezione B, quelle applicabili agli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti. Tra queste ultime figura quella in base alla quale la progettazione o la modifica di detti impianti va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento la cui dimensione corrisponde a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 49 999, la sezione D del suddetto allegato I fissa a 12 il numero minimo annuo di campioni da raccogliere ad intervalli regolari nel corso dell’anno.<br />	<br />
Procedimento precontenzioso<br />	<br />
7 Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni circa l’applicazione, in alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271, il 24 febbraio 2009 la Commissione le ha inviato un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere nel termine di due mesi dalla sua ricezione.<br />	<br />
8 Ritenendo che, alla scadenza di tale termine, gli obblighi di cui ai succitati articoli non fossero rispettati in un gran numero di agglomerati, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.<br />	<br />
<b><br />	<br />
Sul ricorso</b></p>
<p>Argomenti delle parti<br />	<br />
9 Nel suo ricorso la Commissione specifica, per ogni singolo agglomerato indicato al punto 1 della presente sentenza, le infrazioni alla direttiva 91/271 addebitate alla Repubblica italiana.<br />	<br />
10 Pur non contestando il mancato adeguamento della situazione di taluni agglomerati oggetto del ricorso della Commissione agli obblighi discendenti dalla direttiva 91/271, la Repubblica italiana afferma che essa intende mettere in evidenza quanto è stato effettuato per adeguarsi a detti obblighi e precisa che dall’avvio del procedimento precontenzioso è stato posto rimedio a molte situazioni non conformi.<br />	<br />
11 A tale riguardo, nel controricorso la Repubblica italiana sostiene che gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della direttiva 91/271 sono ormai rispettati nei seguenti agglomerati: Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Borghetto Santo Spirito, Camisano, Finale Ligure, Genova, La Spezia, Quinto, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Vicenza (Veneto), Bronte, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Paternò, Menfi, Avola, Pozzallo, Modica, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Trapani-Erice, Priolo Gargallo, Rosolini e Partanna (Sicilia).<br />	<br />
12 Per quanto riguarda gli agglomerati di Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Cosenza-Rende, Rossano, Scalea, Siderno, Bianco, Sellia Marina, Soverato (Calabria), Benevento (Campania), Casamassima (Puglia), Bagheria, Riesi e Consortile Letojanni (Sicilia), la Repubblica italiana afferma che gli interventi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 91/271 sono in fase di ultimazione.<br />	<br />
13 La Repubblica italiana indica inoltre che, negli agglomerati di Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni (Calabria), Imperia, Santa Margherita Ligure (Liguria), Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Taviano (Puglia), Monreale, Termini Imerese e Carlentini (Sicilia), il completamento degli interventi necessari per conformarsi alle citate disposizioni è previsto entro la fine del 2012.<br />	<br />
14 Infine, con riferimento all’adeguamento degli altri agglomerati alle disposizioni della direttiva 91/271, la Repubblica italiana o precisa che essi saranno resi conformi dopo il 2012, o non indica quando ciò avverrà.<br />	<br />
15 Dopo aver esaminato le informazioni contenute nel controricorso della Repubblica italiana, la Commissione, nella sua memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere che venisse dichiarato l’inadempimento, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3 della direttiva 91/271 relativamente agli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Paternò, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Favara, Palma di Montechiaro, Avola, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Favignana, Partanna 1, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello e Consortile Torregrotta (Sicilia).<br />	<br />
16 Del pari, per quanto riguarda gli agglomerati di Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Aversa, Napoli Nord (Campania), Zagarolo (Lazio), Genova, La Spezia (Liguria), Isernia (Molise), Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Bronte, Rosolini, Pozzallo, Modica, Trapani-Erice, Favignana e Partanna 1 (Sicilia), la Commissione ritiene di non dover più perseguire la Repubblica italiana per violazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271.<br />	<br />
17 Per contro, riguardo alle rispettive situazioni degli agglomerati di Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto e Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1 (Molise), Casarano (Puglia), Priolo Gargallo, Menfi e Avola (Sicilia), le quali, secondo la Repubblica italiana, sono conformi agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271, la Commissione afferma che detti agglomerati non soddisfano ancora tali obblighi.<br />	<br />
18 Nella sua controreplica la Repubblica italiana sostiene che, oltre agli agglomerati menzionati al punto precedente, anche quelli di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano, Scalea (Calabria), Battipaglia (Campania), Supersano (Puglia), Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Piraino, Messina 1 e Messina (Sicilia) sono conformi agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271.<br />	<br />
19 Per quanto riguarda gli altri agglomerati oggetto del ricorso della Commissione, così come modificato in seguito alla memoria di replica di quest’ultima, la Repubblica italiana non mette in discussione l’effettivo inadempimento contestato e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione in tali agglomerati.<br />	<br />
<b><br />	<br />
Giudizio della Corte</b></p>
<p>20 In via preliminare, si deve osservare che, nella sua memoria di replica, la Commissione ha deciso di non mantenere i suoi addebiti relativi alla violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271, per quanto riguarda gli agglomerati indicati al punto 15 della presente sentenza, e alla violazione degli articoli 4 e 10 della medesima direttiva con riferimento agli agglomerati citati al punto 16 della presente sentenza.<br />	<br />
Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271<br />	<br />
21 Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, della direttiva 91/271, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 avrebbero dovuto essere provvisti di reti fognarie per le loro acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000.<br />	<br />
22 Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che non possono essere presi in considerazione dalla Corte cambiamenti intervenuti successivamente (sentenze dell’11 ottobre 2001, Commissione/Austria, C-110/00, Racc. pag. I-7545, punto 13; del 14 luglio 2005, Commissione/Germania, C-433/03, Racc. pag. I-6985, punto 32, e del 25 marzo 2010, Commissione/Spagna, C-392/08, Racc. pag. I-2537, punto 26).<br />	<br />
23 Nel caso di specie, il parere motivato, datato 19 febbraio 2009 e inviato il 24 febbraio 2009 alla Repubblica italiana, impartiva a tale Stato membro un termine di due mesi dalla ricezione per conformarsi ad esso.<br />	<br />
24 Orbene, come riconosciuto dalla stessa Repubblica italiana, occorre rilevare che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli agglomerati di Acri, Siderno, Castrovillari, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Monreale, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala e Messina 6 (Sicilia) non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane.<br />	<br />
25 Relativamente agli agglomerati di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano e Scalea (Calabria), dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i lavori diretti a dotare detti agglomerati di reti fognarie per le loro acque reflue urbane non erano ultimati.<br />	<br />
26 Dalle medesime indicazioni risulta altresì che, alla scadenza di tale termine, la raccolta di tutte le acque reflue urbane degli agglomerati di Supersano (Puglia), Messina 1 e Messina (Sicilia) non era garantita.<br />	<br />
27 Quanto all’agglomerato di Priolo Gargallo (Sicilia), basti rilevare che la Repubblica italiana, dopo aver essa stessa indicato che il numero di abitanti equivalenti relativo a tale agglomerato era di 100 000, nel corso delle fasi precontenziosa e scritta ha modificato più volte tale numero senza fornire elementi idonei a giustificare tali modifiche.<br />	<br />
28 Infatti, il suddetto numero di abitanti equivalenti non corrisponde né alle indicazioni fornite precedentemente dalla Repubblica italiana alla Commissione ai fini dell’elaborazione di un rapporto sull’attuazione della direttiva 91/271 né a quelle fornite da tale medesimo Stato membro successivamente, nella risposta al parere motivato, nel controricorso e nella memoria di controreplica.<br />	<br />
29 Inoltre, anche ammettendo che le cifre di 20 000 a.e. e 18 000 a.e., indicate dalla Repubblica italiana nella sua memoria di controreplica, siano giustificate, non si può ritenere che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, l’agglomerato di Priollo Gargallo fosse provvisto di una rete fognaria idonea a raccogliere e convogliare tutte le sue acque reflue urbane, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 91/271, poiché, con riguardo a tale agglomerato, tale Stato membro, in risposta al parere motivato, aveva indicato una percentuale di raccolta del 95% per 11 600 a.e., sicché in tale agglomerato non sarebbero raccolte acque reflue urbane corrispondenti almeno a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 6 980 e 8 980.<br />	<br />
30 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 della citata direttiva.<br />	<br />
Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271<br />	<br />
31 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271 prevede che, negli agglomerati con oltre 15 000 a.e., la totalità delle acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono, prima dello scarico, essere sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro il 31 dicembre 2000.<br />	<br />
32 Inoltre, a termini del citato articolo 4, paragrafo 3, tale trattamento secondario o tale trattamento equivalente deve essere garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.<br />	<br />
33 Si deve osservare che la Repubblica italiana non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era rispettato negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Castrovillari, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria (Calabria), Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Imperia, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Recco (Liguria), Casamassima, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Pace del Mela, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).<br />	<br />
34 Per quanto attiene agli agglomerati di Bagnara Calabra, Crotone, Rossano (Calabria), Supersano (Puglia), e Messina 1 (Sicilia), è sufficiente constatare che, dal momento che tali agglomerati non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane, l’obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era dunque a fortiori adempiuto (sentenze del 25 ottobre 2007, Commissione/Grecia, C-440/06, punto 25, e del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo, C-530/07, punto 55).<br />	<br />
35 Inoltre, dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli impianti di trattamento degli agglomerati di Battipaglia (Campania), Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto, Riva Ligure (Liguria), Avola, Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni e Piraino (Sicilia), i quali, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, sono diretti ad assicurare il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie e a garantire che gli scarichi da essi provenienti soddisfino i requisiti di cui alla sezione B dell’allegato I della medesima direttiva, non erano in funzione.<br />	<br />
36 Con riguardo all’agglomerato di Campobasso 1 (Molise), occorre ricordare che, se è vero che la Commissione, nella memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere la dichiarazione dell’inadempimento dell’articolo 3 della direttiva 91/271, essa ha tuttavia mantenuto il suo addebito relativo a una violazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, asserendo che, stando al controricorso della Repubblica italiana e agli allegati allo stesso, il numero annuo di campioni prelevati non corrispondeva al minimo previsto all’allegato I, sezione D, della citata direttiva.<br />	<br />
37 Orbene, poiché la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato alla memoria di controreplica, il numero minimo di campioni che devono essere prelevati ad intervelli regolari nel corso dell’anno, conformemente al suddetto allegato I, sezione D, non occorre dichiarare l’inadempimento dell’articolo 4 della direttiva 91/271 con riguardo al suddetto agglomerato.<br />	<br />
38 Per contro, gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Casarano (Puglia) non possono essere ritenuti conformi al citato articolo 4 a causa dell’insufficiente numero di campioni prelevati. Infatti, la Repubblica italiana non ha fornito alcun campione per il 2009 e il 2010. Inoltre, come precisato da tale Stato membro nel controricorso, l’impianto in parola è entrato in esercizio in una data posteriore a quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato.<br />	<br />
39 Lo stesso dicasi per gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Menfi (Sicilia), poiché la Repubblica italiana non ha prodotto campioni relativi a tali scarichi per il 2009.<br />	<br />
40 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.<br />	<br />
Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 10 della direttiva 91/271<br />	<br />
41 Si deve ricordare che l’articolo 10 della direttiva 91/271 prevede che la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 debbano essere condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e tenendo conto delle variazioni stagionali di carico.<br />	<br />
42 Ne consegue che il rispetto dell’obbligo sancito dal citato articolo 10 presuppone in particolare che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271.<br />	<br />
43 Pertanto, il suddetto obbligo non può considerarsi assolto negli agglomerati in cui il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie non è garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.<br />	<br />
44 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 della direttiva 91/271.<br />	<br />
<b><br />	<br />
Sulle spese</b></p>
<p>45 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) La Repubblica italiana, avendo omesso:<br />	<br />
– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,<br />	<br />
– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e<br />	<br />
– di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),<br />	<br />
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.<br />	<br />
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-21-6-2012-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-21-6-2012-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-21-6-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2012 n.0</a></p>
<p>Pres. M. SAFJAN – Rel. E. LEVITS sull&#8217;interpretazione della direttiva 2003/88/CE (art, 7, co. 1) rispetto al diritto del lavoratore di recuperare in un momento successivo un periodo di ferie di durata equivalente a quella della sua malattia se l&#8217;incapacità lavorativa sia sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-21-6-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-21-6-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2012 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. SAFJAN – Rel. E. LEVITS</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione della direttiva 2003/88/CE (art, 7, co. 1) rispetto al diritto del lavoratore di recuperare in un momento successivo un periodo di ferie di durata equivalente a quella della sua malattia se l&#8217;incapacità lavorativa sia sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Congedo di malattia – Ferie annuali che coincidono con un congedo di malattia – Diritto di beneficiare in un altro periodo delle ferie annuali retribuite — Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che un lavoratore che si trovi in una situazione di incapacità lavorativa sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite non ha il diritto di beneficiare in un momento successivo di dette ferie annuali coincidenti con il periodo di incapacità lavorativa.<br />
Dunque, il lavoratore la cui incapacità lavorativa sia sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite ha il diritto di recuperare in un momento successivo un periodo di ferie di durata equivalente a quella della sua malattia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)<br />	<br />
</b>21 giugno 2012</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nella causa C 78/11,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Spagna), con decisione del 26 gennaio 2011, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio 2011, nel procedimento<br />	<br />
<b><br />	<br />
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)<br />	<br />
</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA),<br />	<br />
Federaci&#972;n de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico),<br />	<br />
Federaci&#972;n Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT,<br />	<br />
Federaci&#972;n de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO., <br />	<br />
</b></p>
<p align=center>LA CORTE (Quinta Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. M. Safjan, presidente di sezione, dai sigg. M. Ileši&#269; e E. Levits (relatore), giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak<br />	<br />
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 marzo 2012,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per la Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), da J. Caballero Ramos, abogado;<br />	<br />
–        per la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, da J. Jiménez de Eugenio, abogado;<br />	<br />
–        per la Federación del Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO., da A. Martín Aguado e J. Jiménez de Eugenio, abogados;<br />	<br />
–        per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;<br />	<br />
–        per la Commissione europea, da S. Pardo Quintillán e M. van Beek, in qualità di agenti,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva 2003/88»). <br />	<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (in prosieguo: l’«ANGED») e, dall’altro, la Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), la Federaci&#972;n de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), la Federaci&#972;n Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT e la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO. (in prosieguo: la «FASGA e a.»), sindacati rappresentativi dei lavoratori, controversia relativa ai ricorsi collettivi proposti da tali sindacati diretti a far riconoscere il diritto di taluni lavoratori di beneficiare delle loro ferie annuali retribuite anche qualora esse coincidano con periodi di congedo per incapacità lavorativa temporanea.</p>
<p> <b>Contesto normativo<br />	<br />
</b><br />	<br />
 <i>La normativa dell’Unione<br />	<br />
</i>3        L’articolo 1 della direttiva 2003/88, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», enuncia quanto segue:<br />	<br />
«1.      La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.<br />	<br />
2.      La presente direttiva si applica: <br />	<br />
a)      ai periodi minimi di (&#8230;) ferie annuali (&#8230;)<br />	<br />
(…)». <br />	<br />
4        L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Ferie annuali», così dispone:<br />	<br />
«1.            Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.<br />	<br />
2.            Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».<br />	<br />
5        L’articolo 17 della direttiva 2003/88 prevede che gli Stati membri possano derogare a talune disposizioni di quest’ultima. Nessuna deroga è ammessa riguardo all’articolo 7 di detta direttiva. </p>
<p> <i>La normativa nazionale<br />	<br />
</i>6        Il decreto legislativo reale n. 1/1995, recante approvazione del testo consolidato della legge sullo statuto dei lavoratori (Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), del 24 marzo 1995 (BOE n. 75, del 29 marzo 1995, pag. 9654), quale modificato dalla legge organica n. 3/2007 in favore dell’effettiva uguaglianza tra donne e uomini (Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), del 22 marzo 2007 (BOE n. 71, del 23 marzo 2007, pag. 12611; in prosieguo: lo «statuto»), disciplina in particolare la materia delle ferie annuali retribuite nonché quella dell’incapacità lavorativa temporanea. <br />	<br />
7        L’articolo 38 dello statuto stabilisce quanto segue:<br />	<br />
«1.      Il periodo di ferie annuali retribuite, non sostituibile da indennità pecuniaria, è quello stabilito nel contratto collettivo o nel contratto individuale. In nessun caso la durata del congedo potrà essere inferiore a trenta giorni».<br />	<br />
2.      Il periodo o i periodi di godimento delle ferie sono fissati di comune accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore, in base a quanto stabilito, se del caso, nei contratti collettivi sulla pianificazione annuale delle ferie.<br />	<br />
In caso di disaccordo fra le parti, il giudice competente fissa il periodo di godimento delle ferie mediante decisione non impugnabile. Il procedimento è sommario e ha natura prioritaria.<br />	<br />
3.      Il calendario delle ferie è fissato in ciascuna impresa. Il lavoratore deve conoscere i periodi attribuitigli almeno due mesi prima dell’inizio delle ferie.<br />	<br />
Ove il periodo di ferie fissato nel calendario delle ferie dell’impresa di cui al comma precedente coincida con un periodo di incapacità lavorativa dovuta a gravidanza, parto o allattamento, o con il periodo di sospensione del contratto di lavoro previsto dall’articolo 48, paragrafo 4, della presente legge, l’interessato ha diritto a fruire delle ferie in un periodo diverso da quello di incapacità lavorativa o di fruizione del congedo concessogli in applicazione della suddetta norma, una volta terminato il periodo di sospensione, anche qualora sia già trascorso il corrispondente anno civile». <br />	<br />
8        L’articolo 37 del contratto collettivo dei grandi magazzini 2009-2010 contiene una disposizione analoga a quella dell’ultimo paragrafo dell’articolo 38 dello statuto.<br />	<br />
9        L’articolo 48, paragrafo 4, dello statuto disciplina la sospensione del contratto di lavoro nei casi di parto, morte della madre successiva al parto, parto prematuro, ricovero ospedaliero del neonato, adozione, affido.</p>
<p> <b>Causa principale e questione pregiudiziale</p>
<p></b>10      Con ricorsi separati, successivamente riuniti, la FASGA e a. hanno avviato un procedimento per la risoluzione di una controversia collettiva affinché sia accertato il diritto dei lavoratori compresi nell’ambito di applicazione del contratto collettivo dei grandi magazzini 2009-2010 di beneficiare delle loro ferie annuali retribuite anche qualora esse coincidano con periodi di congedo per incapacità lavorativa. <br />	<br />
11      L’ANGED ritiene che i lavoratori che si trovano in situazione di incapacità lavorativa temporanea prima dell’inizio di un periodo di ferie previamente stabilito, o nel corso di tale periodo, non abbiano il diritto di beneficiare delle loro ferie successivamente al termine della situazione di incapacità lavorativa, ad eccezione dei casi espressamente previsti da detto contratto collettivo, vale a dire quelli previsti all’articolo 48, paragrafo 4, dello statuto.<br />	<br />
12      Con sentenza del 23 novembre 2009, l’Audiencia Nacional ha interamente accolto il ricorso della FASGA e a. <br />	<br />
13      L’ANGED ha quindi impugnato tale sentenza con ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo. <br />	<br />
14      Il Tribunal Supremo richiama la giurisprudenza della Corte, ma considera comunque necessario, dal momento che tale impugnazione riguarda il caso in cui l’incapacità lavorativa sopravviene dopo l’inizio del periodo di ferie annuali retribuite, sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: <br />	<br />
«Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) osti ad un’interpretazione della normativa nazionale che non consente di interrompere il periodo di ferie per beneficiare, in un momento successivo, del periodo completo – o rimanente – qualora durante la fruizione delle ferie sopravvenga una situazione di incapacità lavorativa temporanea».</p>
<p> <b>Sulla questione pregiudiziale</p>
<p></b>15      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che un lavoratore, che si trovi in una situazione di incapacità lavorativa sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite, non ha il diritto di beneficiare successivamente di dette ferie annuali coincidenti con il periodo di incapacità lavorativa.<br />	<br />
16      Al riguardo, si deve ricordare, anzitutto, che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), direttiva che è stata codificata dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 22 novembre 2011, KHS, C 214/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). <br />	<br />
17      In secondo luogo, si deve rilevare che il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non solo riveste una particolare importanza quale principio di diritto sociale dell’Unione, ma è anche espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cui l’articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze KHS, cit., punto 37, e del 3 maggio 2012, Neidel, C 337/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40). <br />	<br />
18      In terzo luogo, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere interpretato in senso restrittivo (v. sentenza del 22 aprile 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C 486/08, Racc. pag. I 3527, punto 29).<br />	<br />
19      È pacifico, inoltre, che lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Tale finalità è diversa da quella del diritto al congedo per malattia, accordato al lavoratore affinché possa ristabilirsi da una malattia che dà luogo a incapacità lavorativa (v. sentenza del 10 settembre 2009, Vicente Pereda, C 277/08, Racc. pag. I 8405, punto 21). <br />	<br />
20      In tal senso, la Corte ha già dichiarato che discende, in particolare, dalla finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, che un lavoratore, in congedo per malattia durante un periodo di ferie annuali precedentemente fissato, ha diritto, su sua richiesta e affinché possa godere in concreto delle ferie annuali, di beneficiarne in un periodo diverso da quello coincidente con il periodo di congedo per malattia (v. sentenza Vicente Pereda, cit., punto 22). <br />	<br />
21      Dalla giurisprudenza summenzionata, che riguarda un lavoratore che si trovi in situazione di incapacità lavorativa prima dell’inizio di un periodo di ferie annuali retribuite, consegue che il momento in cui detta incapacità sopravviene è irrilevante. Pertanto, il lavoratore ha il diritto di fruire delle sue ferie annuali retribuite coincidenti con un periodo di congedo di malattia in un periodo successivo, e ciò indipendentemente dal momento in cui tale incapacità lavorativa sia sopravvenuta. <br />	<br />
22      Sarebbe infatti aleatorio, e contrario alla finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, precisata al punto 19 della presente sentenza, riconoscere detto diritto al lavoratore soltanto a condizione che quest’ultimo si trovi già in una situazione di incapacità lavorativa all’inizio del periodo di ferie annuali retribuite. <br />	<br />
23      In tale contesto la Corte ha già dichiarato che il nuovo periodo di ferie annuali, corrispondente alla durata della sovrapposizione tra il periodo di ferie annuali stabilito inizialmente e il congedo per malattia, di cui il lavoratore ha diritto di beneficiare dopo che si sia ristabilito, può essere fissato, eventualmente, al di fuori del corrispondente periodo di riferimento per le ferie annuali (v., in tal senso, sentenza Vicente Pereda, punto 23 e dispositivo).<br />	<br />
24      Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla questione sollevata che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che un lavoratore che si trovi in una situazione di incapacità lavorativa sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite non ha il diritto di beneficiare in un momento successivo di dette ferie annuali coincidenti con il periodo di incapacità lavorativa.</p>
<p> <b>Sulle spese</p>
<p></b>25      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che un lavoratore che si trovi in una situazione di incapacità lavorativa sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite non ha il diritto di beneficiare in un momento successivo di dette ferie annuali coincidenti con il periodo di incapacità lavorativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-24-5-2012-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-24-5-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.0</a></p>
<p>Pres. R. S J. MALENOVSKÝ – Rel. G. ARESTIS sull&#8217;interpretazione del regolamento n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti nonché del regolamento 817/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. S J. MALENOVSKÝ – Rel. G. ARESTIS</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione del regolamento n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti nonché del regolamento 817/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio, n. 1257/1999</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Agricoltura – Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia – Regolamenti (CE) n. 1257/1999 e n. 817/2004 – Sostegno ai metodi di produzione agroambientali – Controlli – Beneficiario di un aiuto all’agricoltura – Circostanza di aver impedito l’esecuzione del controllo in loco – Normativa nazionale che impone la restituzione di tutti gli aiuti erogati per diversi anni – Compatibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, non osta a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui l’esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate sia stato impedito da parte dell’agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati al medesimo nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno devono essere restituiti, ancorché tali aiuti siano stati già versati per più anni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)<br />	<br />
</b>24 maggio 2012</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nella causa C 188/11,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), con decisione del 12 aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2011, nel procedimento<br />	<br />
<b><br />	<br />
Peter Hehenberger<br />	<br />
</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Republik Österreich,<br />	<br />
</b>	</p>
<p align=center>LA CORTE (Settima Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dai sigg. J. Malenovský (presidente di Sezione), E. Juhász e G. Arestis (relatore), giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig. J. Mazák<br />	<br />
cancelliere: sig. A. Calot Escobar<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 marzo 2012,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per il sig. Hehenberger, da K. F. Lughofer, Rechtsanwalt, <br />	<br />
–        per il governo austriaco, da A. Posch, S. Schmid, G. Holley e D. Müller, in qualità di agenti,<br />	<br />
–        per il governo greco, da I. K. Chalkias e A. E. Vasilopoulou, in qualità di agenti,<br />	<br />
–        per la Commissione europea, da G. von Rintelen e B. Schima, in qualità di agenti,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999 (GU L 153, pag. 30).<br />	<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. Hehenberger, imprenditore agricolo, e la Republik Österreich (Repubblica d’Austria) in merito alla restituzione degli aiuti agroambientali che le autorità austriache hanno concesso per diversi anni al sig. Hehenberger ai sensi del regolamento n. 1257/1999.</p>
<p> <b>Contesto normativo<br />	<br />
</b><br />	<br />
 <i>Il diritto dell’Unione<br />	<br />
</i>3        Collocato nel capo VI, intitolato «Misure agroambientali», l’articolo 22 del regolamento n. 1257/1999 dispone quanto segue:<br />	<br />
«Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell’ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale.<br />	<br />
Tale sostegno è inteso a promuovere:<br />	<br />
–        forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,<br />	<br />
–        l’estensivizzazione, favorevole all’ambiente, della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,<br />	<br />
–        la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi, <br />	<br />
–        la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,<br />	<br />
–        il ricorso alla pianificazione ambiental[e] nell’ambito della produzione agricola».<br />	<br />
4        L’articolo 23 del medesimo regolamento dispone quanto segue:<br />	<br />
«1.      Gli agricoltori ricevono un sostegno in compenso di impegni agroambientali della durata minima di cinque anni. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di tali impegni sull’ambiente.<br />	<br />
2.      Gli impegni agroambientali oltrepassano l’applicazione delle normali buone pratiche agricole.<br />	<br />
Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative».<br />	<br />
5        Il successivo articolo 24 così recita:<br />	<br />
«1.      Il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri: <br />	<br />
–        il mancato guadagno,<br />	<br />
–        i costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto<br />	<br />
e<br />	<br />
–        la necessità di fornire un incentivo.<br />	<br />
Nel calcolo dell’importo annuo del sostegno si può tener conto anche del costo degli investimenti non rimunerativi necessari all’adempimento degli impegni.<br />	<br />
2.      Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell’allegato. Tali importi sono basati sulla superficie dell’azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali».<br />	<br />
6        Collocato nella sezione 6 del capo II, intitolata «Domande, controlli e sanzioni», l’articolo 67 del regolamento n. 817/2004 così dispone:<br />	<br />
«1.      I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.<br />	<br />
A seconda della tipologia della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all’esecuzione dei controlli, nonché le persone da controllare.<br />	<br />
Ove risulti opportuno, gli Stati membri si avvalgono del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003.<br />	<br />
2.      Il controllo è effettuato mediante controlli amministrativi e sul posto».<br />	<br />
7        L’articolo 69 del regolamento n. 817/2004 dispone quanto segue:<br />	<br />
«I controlli in loco si effettuano conformemente al titolo III del regolamento (CE) n. 2419/2001. Essi vertono, ogni anno, su un campione di almeno il 5% dei beneficiari, comprensivo dell’insieme dei diversi tipi di misure di sostegno previsti nei documenti di programmazione. (…)<br />	<br />
I controlli sul posto si effettuano nel corso dell’anno sulla base di un’analisi dei rischi presentati da ciascuna misura di sviluppo rurale. Per quanto riguarda le misure di sostegno agli investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono disporre che i controlli in loco vertano esclusivamente sui progetti in fase di ultimazione.<br />	<br />
Sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita».<br />	<br />
8        Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento medesimo:<br />	<br />
«In caso di pagamento indebito, il beneficiario della misura di sviluppo rurale ha l’obbligo di restituire il relativo importo conformemente all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001».<br />	<br />
9        Il successivo articolo 73 così recita:<br />	<br />
«Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie ai fini dell’applicazione delle stesse. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».<br />	<br />
10      Collocato nel titolo III, rubricato «Controlli», l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11), dispone quanto segue:<br />	<br />
«1.      I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore. <br />	<br />
2.      Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento, nonché altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria, sono effettuati contemporaneamente.<br />	<br />
3.      La domanda o le domande in questione sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’imprenditore o al suo rappresentante».<br />	<br />
11      Tale regolamento n. 2419/2001 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18). Il regolamento n. 796/2004 si applica, in forza delle sue stesse disposizioni, alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2005 e i riferimenti al regolamento n. 2419/2001 si intendono fatti allo stesso regolamento n. 796/2004.<br />	<br />
12      L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004, succeduto all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 2419/2001, così recita:<br />	<br />
«Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’agricoltore o a chi ne fa le veci».</p>
<p> <i>La normativa nazionale<br />	<br />
</i>13      Conformemente al regolamento n. 1257/1999, il Ministero austriaco competente ha emanato le disposizioni speciali relative al programma austriaco per la promozione di un’agricoltura ecologica, estensiva e compatibile con la cura dello spazio naturale (ÖPUL 2000) (in prosieguo: l’«ÖPUL 2000»). L’ÖPUL 2000 comprende una serie di misure agroambientali ai sensi di detto regolamento tra le quali il beneficiario può scegliere all’atto della presentazione della sua prima domanda di sovvenzione e per la cui attuazione sul territorio austriaco egli riceve un aiuto, correlato alla superficie, cofinanziato dall’Unione europea. <br />	<br />
14      L’ÖPUL 2000, corredato di una serie di allegati, è composto da una parte generale che disciplina, in particolare, i criteri di concessione comuni ai diversi rami del programma, la liquidazione dell’aiuto, il sistema di controllo nonché il rimborso in caso di inosservanza delle condizioni per la concessione, e da una parte dedicata alle condizioni specifiche di concessione dell’aiuto. Nel diritto austriaco, l’ÖPUL 2000 non ha valore di norma generale e astratta, bensì rileva come clausola contrattuale in sede di conclusione di un contratto.<br />	<br />
15      In particolare, il punto 1.4.4 dell’ÖPUL 2000, che si fonda sull’articolo 23 del regolamento n. 1257/1999, prevede che la prima domanda presentata dal soggetto richiedente l’aiuto faccia sorgere, relativamente alla misura richiesta, l’obbligo di coltivare o curare per cinque anni le superfici interessate conformemente alle condizioni di ammissibilità per la concessione e di soddisfare nel suddetto periodo tutti le rimanenti condizioni di ammissibilità. <br />	<br />
16      Il punto 1.9 dell’ÖPUL 2000 istituisce un sistema di controllo che autorizza gli organi di controllo ad accedere a tutte le superfici dell’azienda e impone al soggetto richiedente l’aiuto di consentire l’esecuzione delle misure di controllo previste.<br />	<br />
17      Conformemente al punto 1.10 dell’ÖPUL 2000, il soggetto richiedente l’aiuto è obbligato a restituire un aiuto concesso ovvero, se del caso, perde il diritto alla corresponsione degli aiuti accordati ma non ancora erogati, qualora non siano stati osservati gli obblighi previsti, non risultino soddisfatte le condizioni di cui all’ÖPUL 2000 o alla dichiarazione di impegno, o, inoltre, qualora il soggetto richiedente l’aiuto non abbia consentito l’accesso degli organi di controllo a tutte le superfici dell’azienda. Tale disposizione prevede parimenti l’obbligo di restituire gli aiuti già percepiti nel corso del periodo dell’impegno in caso di inosservanza dell’impegno quinquennale.</p>
<p> <b>Causa principale e questione pregiudiziale</p>
<p></b>18      Con domanda dell’11 settembre 2000 il sig. Hehenberger aveva richiesto, per la prima volta, all’organismo pagatore austriaco, il quale agiva in nome e per conto della Republik Österreich, la concessione di aiuti agroambientali oggetto dell’ÖPUL 2000. <br />	<br />
19      Nell’ambito di tale domanda, il sig. Hehenberger aveva sottoscritto una dichiarazione di impegno con cui si obbligava, conformemente al punto 1.4.4 dell’ÖPUL 2000, a porre in essere, per un periodo di cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2001, talune misure agroambientali previste dall’ÖPUL 2000. Sottoscrivendo tale dichiarazione di impegno, la quale faceva espresso riferimento all’ÖPUL 2000, il sig. Hehenberger si era altresì impegnato a rispettare l’ÖPUL 2000, che costituiva, quindi, parte integrante di ogni contratto di sovvenzione concluso con tale organismo. In seguito, tale impegno quinquennale veniva prorogato di un anno fino al 31 dicembre 2006.<br />	<br />
20      Sulla base di tale impegno e delle domande di pagamento della sovvenzione presentate ogni anno dal sig. Hehenberger, l’organismo pagatore austriaco erogava gli aiuti agroambientali in questione per gli anni 2001 2005. Per quanto riguarda l’aiuto per il 2005, la domanda annuale era stata presentata il 22 aprile 2005.<br />	<br />
21      Il 12 settembre 2005, gli organi di controllo competenti avevano previsto di effettuare la misurazione delle superfici in questione nell’ambito di un controllo in loco, conformemente al punto 1.9 dell’ÖPUL 2000. Il sig. Hehenberger negava, però, l’accesso a tali superfici, impedendo così l’esecuzione di detto controllo. <br />	<br />
22      Con lettera del 9 ottobre 2006 l’organismo pagatore austriaco informava il sig. Hehenberger che gli aiuti agroambientali oggetto dell’ÖPUL 2000 per il 2006 non gli sarebbero stati erogati, atteso che la concessione di tali aiuti per un ulteriore anno presuppone il rispetto dell’impegno quinquennale dell’ÖPUL 2000.<br />	<br />
23      Con lettera del 27 febbraio 2007 l’organismo pagatore austriaco contestava al sig. Hehenberger di aver reso impossibile l’esecuzione del controllo in loco il 12 settembre 2005. L’organismo medesimo pretendeva, pertanto, conformemente al punto 1.10 dell’ÖPUL 2000, la restituzione di tutti gli aiuti già erogati al sig. Hehenberger ai sensi dell’ÖPUL 2000 per gli anni 2001 2005, corrispondenti al periodo dell’impegno da questi precedentemente assunto.<br />	<br />
24      Successivamente, il sig. Hehenberger contestava l’obbligo di rimborso proponendo ricorso dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale civile di Vienna). Affermava, in sostanza, che la sanzione consistente nell’imporre l’obbligo di restituzione degli aiuti già concessi da diversi anni era sproporzionata. La Republik Österreich chiedeva il rigetto di detto ricorso.<br />	<br />
25      Secondo quanto esposto dal giudice a quo, è pacifico che il sig. Hehenberger abbia negato l’accesso alle superfici in questione, impedendo, in tal modo, l’esecuzione di un controllo in loco. Pertanto, detto giudice ritiene che il ricorso debba essere respinto alla luce dell’ÖPUL 2000 e dei contratti di sovvenzione conclusi tra le parti nel procedimento principale sulla base dello stesso, atteso che, nelle circostanze del caso di specie, la Republik Österreich poteva legittimamente esigere la restituzione. <br />	<br />
26      Il giudice a quo nutre, tuttavia, dubbi in merito all’interpretazione del regolamento n. 1257/1999, in combinato disposto con il regolamento n. 817/2004. In particolare, il giudice medesimo si chiede se tale sanzione, particolarmente rigorosa, prevista al punto 1.10 dell’ÖPUL 2000, sia compatibile con gli obiettivi del regolamento n. 1257/1999, relativi, principalmente, alla conservazione di terreni agricoli, alla tutela delle aree rurali e al buon funzionamento della coltivazione delle stesse.<br />	<br />
27      Ciò premesso, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />	<br />
«Se il regolamento (…) n. 1257/1999 (…), in combinato disposto con il regolamento (…) n. 817/2004 (…), osti a norme dell’ente erogatore degli aiuti per effetto delle quali, nel caso di impedimento dell’esecuzione di un controllo in loco (misurazione della superficie), tutti gli aiuti già erogati nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno debbano essere restituiti dal beneficiario, ancorché essi siano stati già concessi e versati per più anni».</p>
<p> <b>Sulla questione pregiudiziale</p>
<p></b>28      Con la questione sollevata il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1257/1999, in combinato disposto con il regolamento n. 817/2004, osti a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso di impedimento dell’esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate da parte dell’agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati a quest’ultimo nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno debbano essere restituiti, ancorché tali aiuti siano stati già versati per più anni.<br />	<br />
29      Occorre anzitutto osservare che né il regolamento n. 1257/1999 né il regolamento n. 817/2004 prevedono esplicitamente disposizioni che ostino a una siffatta normativa nazionale.<br />	<br />
30      Gli articoli 22 24 del regolamento n. 1257/1999 definiscono i presupposti generali per l’assegnazione del sostegno accordato ai metodi di produzione agricola finalizzati, in particolare, alla conservazione dello spazio naturale. Da tali disposizioni risulta che le misure agroambientali sono caratterizzate dall’impegno quinquennale, assunto dagli agricoltori interessati, a praticare un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. In cambio degli impegni agroambientali aventi una durata minima di cinque anni, l’aiuto è assegnato annualmente dagli Stati in base al mancato guadagno o ai costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto (v. sentenza del 4 giugno 2009, JK Otsa Talu, C 241/07, Racc. pag. I 4323, punto 36).<br />	<br />
31      Per quanto riguarda il sistema di controllo di tale sostegno pluriennale ai metodi di produzione agroambientali, l’articolo 67 del regolamento n. 817/2004 prevede che i controlli relativi sia alle domande iniziali di ammissione al regime sia alle successive domande di pagamento debbano essere eseguiti in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti. Inoltre, l’articolo 69 del medesimo regolamento precisa che sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che risulti possibile controllare al momento della visita.<br />	<br />
32      Detto articolo 69 sottolinea, inoltre, che tali controlli in loco si effettuano conformemente al titolo III del regolamento n. 2419/2001. Nel citato titolo, rubricato «Controlli», l’articolo 17, paragrafo 3, sostituito dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 – il cui contenuto normativo corrisponde, in sostanza, a quello del citato articolo 17, paragrafo 3 – precisa le conseguenze giuridiche derivanti dal fatto di ostacolare l’esecuzione dei controlli in loco. Infatti, le menzionate disposizioni prevedono espressamente che le domande di aiuto in questione siano respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’agricoltore o a chi ne fa le veci. <br />	<br />
33      A tal riguardo, va rilevato che la Corte è stata già invitata ad interpretare l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 nella sua sentenza del 16 giugno 2011, Omejc (C 536/09, non ancora pubblicata nella Raccolta). Al punto 27 di detta sentenza, la Corte ha sottolineato l’importanza dei controlli e ha dichiarato che il fatto di ostacolare la loro realizzazione può solo comportare conseguenze giuridiche rilevanti, come il rigetto delle domande di aiuto di cui trattasi. <br />	<br />
34      Tale rigetto costituisce la conseguenza giuridica connessa all’impossibilità di verificare efficacemente il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti, come esige l’articolo 67 del regolamento n. 817/2004. Per quanto riguarda gli aiuti agroambientali caratterizzati da un impegno pluriennale, dette condizioni per la concessione degli aiuti non sono richieste soltanto per l’anno nel corso del quale è stato effettuato un controllo in loco, bensì per tutto il periodo dell’impegno per il quale detti aiuti sono stati concessi, di modo che, come imposto dall’articolo 69 del citato regolamento, i controlli in loco relativi ai suddetti aiuti riguardano tutti gli impegni. Un comportamento dell’agricoltore che renda impossibile l’esecuzione di siffatti controlli impedisce, dunque, di verificare se le suddette condizioni siano state rispettate per tutto il periodo dell’impegno.<br />	<br />
35      Ne consegue che, per quanto attiene alle misure agroambientali che si estendono su vari anni, qualora l’esecuzione di un controllo in loco sia stata impedita da parte del beneficiario di aiuti agroambientali con conseguente impossibilità di verificare il rispetto delle condizioni di concessione di detti aiuti durante tutto il periodo dell’impegno, le domande di aiuti agroambientali de quibus devono essere respinte, conformemente agli articoli 17, paragrafo 3, del regolamento n. 2419/2001 e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004. Le domande in questione, nell’accezione di cui alle suddette disposizioni, comprendono dunque tutte le domande con riferimento alle menzionate condizioni di concessione, che devono essere osservate per tutta la durata del progetto agroambientale per la quale tale beneficiario si sia impegnato e sulle quali verta il controllo in loco.<br />	<br />
36      Pertanto, come risulta dall’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2004, il beneficiario ha l’obbligo di restituire tutti gli importi degli aiuti agroambientali già erogati relativi alle domande respinte.<br />	<br />
37      Occorre peraltro precisare che, allorché il legislatore dell’Unione fissa condizioni di ammissibilità per la concessione di un aiuto, l’esclusione derivante dall’inosservanza di una di dette condizioni non costituisce una sanzione, bensì la semplice conseguenza del mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 2004, Toeters e Verberk, C 171/03, Racc. pag. I 10945, punto 47, nonché del 24 maggio 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C 45/05, Racc. pag. I 3997, punto 47). Del pari, il rigetto di una domanda di aiuto causato dall’impossibilità di verificare le condizioni di ammissibilità a causa di un comportamento dell’agricoltore che abbia ostacolato l’esecuzione di un controllo in loco non può essere considerato come una sanzione e, pertanto, non può essere soggetto all’applicazione dell’articolo 73 del regolamento n. 817/2004.<br />	<br />
38      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che il regolamento n. 1257/1999, in combinato disposto con il regolamento n. 817/2004, non osta a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui l’esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate sia stato impedito da parte dell’agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati al medesimo nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno devono essere restituiti, ancorché tali aiuti siano stati già versati per più anni.</p>
<p> <b>Sulle spese</p>
<p></b>39      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, non osta a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui l’esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate sia stato impedito da parte dell’agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati al medesimo nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno devono essere restituiti, ancorché tali aiuti siano stati già versati per più anni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-24-5-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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