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	<title>Corte di giustizia dell&#039;Unione europea - Seconda Sezione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte di giustizia dell&#039;Unione europea - Seconda Sezione Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla non conformità al diritto unionale del diritto di prelazione in favore del promotore di una procedura di finanza di progetto.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 08:26:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-conformita-al-diritto-unionale-del-diritto-di-prelazione-in-favore-del-promotore-di-una-procedura-di-finanza-di-progetto/">Sulla non conformità al diritto unionale del diritto di prelazione in favore del promotore di una procedura di finanza di progetto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Project financing &#8211; Diritto di prelazione &#8211; Promotore &#8211; Diritto dell&#8217;Unione europea &#8211; Non conformità. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-conformita-al-diritto-unionale-del-diritto-di-prelazione-in-favore-del-promotore-di-una-procedura-di-finanza-di-progetto/">Sulla non conformità al diritto unionale del diritto di prelazione in favore del promotore di una procedura di finanza di progetto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Project financing &#8211; Diritto di prelazione &#8211; Promotore &#8211; Diritto dell&#8217;Unione europea &#8211; Non conformità.</p>
<hr />
<p>L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<hr />
<p>Pres. Jürimäe</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-pratiche-commerciali-sleali-delle-imprese-nei-confronti-dei-consumatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 12:26:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-pratiche-commerciali-sleali-delle-imprese-nei-confronti-dei-consumatori/">Sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori.</a></p>
<p>Concorrenza e mercato &#8211; Tutela dei consumatori &#8211; Pratiche commerciali sleali &#8211; Principio di effettività &#8211; Procedimento. Gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-pratiche-commerciali-sleali-delle-imprese-nei-confronti-dei-consumatori/">Sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori.</a></p>
<p>Concorrenza e mercato &#8211; Tutela dei consumatori &#8211; Pratiche commerciali sleali &#8211; Principio di effettività &#8211; Procedimento.</p>
<hr />
<p class="C30Dispositifalinea">Gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un’autorità nazionale responsabile dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito, e, dall’altro, sanziona l’inosservanza di tale termine con l’annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d’infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest’ultima di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica.</p>
<hr />
<p>Pres. (f.f.) Lenaerts &#8211; Rel: Arastey Sahún</p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2021 n.C-914/19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-3-6-2021-n-c-914-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-3-6-2021-n-c-914-19/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-3-6-2021-n-c-914-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2021 n.C-914/19</a></p>
<p>Sul limite di 50 anni di età  per la partecipazione al concorso notarile. Concorso notarile &#8211; Limite di partecipazione &#8211; 50 anni di età  &#8211; Art. 21  della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea &#8211; Art.6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 &#8211; Contrasta con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-3-6-2021-n-c-914-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2021 n.C-914/19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-3-6-2021-n-c-914-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2021 n.C-914/19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Sul limite di 50 anni di età  per la partecipazione al concorso notarile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Concorso notarile &#8211; Limite di partecipazione &#8211; 50 anni di età  &#8211; Art. 21  della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea &#8211; Art.6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 &#8211; Contrasta con il diritto dell&#8217;Unione europea.</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea e l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità  di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età  per poter partecipare al concorso per l&#8217;accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 3 giugno 2021 (*)</p>
<p style="text-align: justify;">Rinvio pregiudiziale &#8211; Politica sociale &#8211; Principio della parità  di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro &#8211; Direttiva 2000/78/CE &#8211; Articolo 6, paragrafo 1 &#8211; Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea &#8211; Articolo 21 &#8211; Divieto di discriminazione fondata sull&#8217;età  &#8211; Normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età  per l&#8217;accesso alla professione di notaio &#8211; Giustificazione»</p>
<p style="text-align: justify;">Nella causa C-914/19,<br /> avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 19 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 12</p>
<p style="text-align: justify;">dicembre 2019, nel procedimento</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">GN,</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti di:</p>
<p style="text-align: justify;">HM, JL, JJ,</p>
<p style="text-align: center;">LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p style="text-align: justify;">composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, A. Kumin, T. von Danwitz, P.G. Xuereb e I. Ziemele, giudici,</p>
<p style="text-align: justify;">avvocato generale: M. Bobek cancelliere: A. Calot Escobar</p>
<p style="text-align: justify;">vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  per GN, da A. Police, G. Schettino e F. Ferraro, avvocati;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità  di agente, assistita da F. Varrone e G. Santini, avvocati dello Stato;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  per il governo tedesco, da M. Hellmann e J. MÃ¶ller, in qualità  di agenti;</p>
<li>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  per la Commissione europea, da D. Martin e B.-R. Killmann, in qualità  di agenti,<br />  vista la decisione, adottata dopo aver sentito l&#8217;avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;">Sentenza</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 10 TFUE, dell&#8217;articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonchè dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità  di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale domanda  stata presentata nell&#8217;ambito di una controversia tra il Ministero della Giustizia (Italia) e GN in merito alla fissazione, con decreto del direttore generale di tale Ministero, del 21 aprile 2016, che ha indetto un concorso per esami a 500 posti di notaio, di un limite di 50 anni di età  per la partecipazione a tale concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Contesto normativo</p>
<p style="text-align: justify;">Diritto dell&#8217;Unione</p>
<p style="text-align: justify;">Il considerando 6 della direttiva 2000/78  formulato nel modo seguente:</p>
<p style="text-align: justify;">La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l&#8217;importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità  di intraprendere azioni appropriate per l&#8217;integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili».</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l&#8217;età  o le tendenze sessuali, per quanto concerne l&#8217;occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità  di trattamento».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva così prevede:</p>
</ul>
<p style="text-align: justify;">1. 2. a)</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della presente direttiva, per &#8220;principio della parità  di trattamento&#8221; si intende l&#8217;assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all&#8217;articolo 1. Ai fini del paragrafo 1:</p>
<p style="text-align: justify;">sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all&#8217;articolo 1, una persona  trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un&#8217;altra in una situazione analoga;</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)».<br /> L&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 così precisa:</p>
<p style="text-align: justify;">Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità , la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:</p>
<p style="text-align: justify;">a) alle condizioni di accesso all&#8217;occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività  e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonchè alla promozione;</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)».<br /> L&#8217;articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Giustificazione delle disparità  di trattamento collegate all&#8217;età », al paragrafo 1 così dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">Fatto salvo l&#8217;articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità  di trattamento in ragione dell&#8217;età  non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell&#8217;ambito del diritto nazionale, da una finalità  legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità  siano appropriati e necessari.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali disparità  di trattamento possono comprendere in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">a)</p>
<p style="text-align: justify;">b) c)</p>
<p style="text-align: justify;">la definizione di condizioni speciali di accesso all&#8217;occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l&#8217;inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;</p>
<p style="text-align: justify;">la fissazione di condizioni minime di età , di esperienza professionale o di anzianità  di lavoro per l&#8217;accesso all&#8217;occupazione o a taluni vantaggi connessi all&#8217;occupazione;</p>
<p style="text-align: justify;">la fissazione di un&#8217;età  massima per l&#8217;assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità  di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento».</p>
<p style="text-align: justify;">Diritto italiano</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1 della legge del 6 agosto 1926, n. 1365 &#8211; Norme per il conferimento dei posti notarili (GURI n. 192, del 19 agosto 1926), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la &#8220;legge n. 1365/1926&#8221;),  così formulato:</p>
<p style="text-align: justify;">I notai sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica in seguito a concorso per esame, che saà  tenuto in Roma almeno una volta all&#8217;anno, per quel numero di posti che saà  determinato dal Ministro per la giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)<br /> Per l&#8217;ammissione al concorso gli aspiranti devono:<br /> (&#8230;)<br /> b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso; (&#8230;)».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 7 della legge 1365/1926, così dispone:<br /> «I notari in esercizio sono dispensati dall&#8217;ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di età , con decreto del Presidente della Repubblica».</p>
<p style="text-align: justify;">Procedimento principale e questione pregiudiziale</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto 21 aprile 2016, il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per esami a 500 posti di notaio. Tale decreto ha fissato a 50 anni il limite di età  per poter partecipare a detto concorso, conformemente all&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926.</p>
<p style="text-align: justify;">GN ha contestato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) il suddetto decreto con il quale era stata esclusa dalle prove scritte per aver raggiunto 50 anni di età  alla data del bando di concorso. Tale giudice ha adottato una misura cautelare con la quale GN  stata ammessa a partecipare al concorso. GN ha superato tutte le prove di detto concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza del 28 novembre 2019 lo stesso giudice ha dichiarato improcedibile il summenzionato ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione del superamento da parte di GN delle prove del concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero della Giustizia ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio, ritenendo che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avrebbe dovuto respingere nel merito il ricorso proposto da GN e non avrebbe dovuto attribuire rilevanza al superamento, da parte di quest&#8217;ultima, delle prove del concorso in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice del rinvio ritiene che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avrebbe dovuto dichiarare ricevibile il ricorso proposto da GN avverso il decreto del 21 aprile 2016 nella parte in cui fissa a 50 anni il limite di età  per poter partecipare al concorso per accedere alla professione di notaio. Esso ritiene, inoltre, che tale limite di età  sia conforme alla normativa nazionale in vigore, ossia l&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926. Il Consiglio di Stato nutre, tuttavia, dubbi circa la compatibilità  di tale disposizione con la direttiva 2000/78, cosicchè sarebbe necessario interrogare la Corte ai fini della soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo tale giudice, si pone in particolare la questione se detta disposizione possa essere considerata giustificata alla luce degli obiettivi invocati dinanzi ad esso dal Ministero della Giustizia, volti a garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio della professione di notaio per un lasso di tempo significativo, senza gravare sull&#8217;equilibrio finanziario del regime previdenziale di tale professione, impedendo ai soggetti prossimi all&#8217;età  pensionabile di accedervi.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;articolo 21 della [Carta], l&#8217;articolo 10 TFUE e l&#8217;articolo 6 della direttiva [2000/78], nella parte in cui vietano discriminazioni in base all&#8217;età  nell&#8217;accesso all&#8217;occupazione, ostino a che uno Stato membro possa imporre un limite di età  all&#8217;accesso alla professione di notaio».</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla questione pregiudiziale</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 21 della Carta e l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età  per poter partecipare al concorso per accedere alla professione di notaio.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre, anzitutto, ricordare che il divieto di qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sull&#8217;età   stato recepito nell&#8217;articolo 21 della Carta e che tale divieto  stato concretizzato dalla direttiva 2000/78 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (sentenza del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel, C-49/18, EU:C:2019:106, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre, in primo luogo, verificare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell&#8217;ambito di applicazione della direttiva 2000/78 e contenga una disparità  di trattamento fondata sull&#8217;età . Se così fosse, occorre verificare, in secondo luogo, se tale disparità  di trattamento possa essere giustificata alla luce dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne, in primo luogo, la questione se la normativa in discussione nel procedimento principale rientri nell&#8217;ambito di applicazione della direttiva 2000/78, si evince tanto dal titolo e dal preambolo quanto dal contenuto e dalla finalità  di tale direttiva che quest&#8217;ultima mira a stabilire un quadro generale per garantire a chiunque la parità  di trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», assicurando una protezione efficace contro le discriminazioni basate su uno dei motivi indicati nel suo articolo 1, tra i quali figura l&#8217;età  (sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pèrez, C-416/13, EU:C:2014:2371, paragrafo 28 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, dall&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva risulta segnatamente che, nei limiti dei poteri conferiti all&#8217;Unione europea, essa si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene in particolare alle condizioni di accesso all&#8217;occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività  e a tutti i livelli della gerarchia professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, prevedendo che solo i candidati di età  inferiore a 50 anni alla data del bando di concorso possano partecipare al concorso per l&#8217;accesso alla professione di notaio, l&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926 incide sulle condizioni di assunzione in tale ambito lavorativo. Si deve pertanto considerare che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale stabilisca norme relative alle condizioni di assunzione ai sensi dell&#8217;articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la normativa oggetto del procedimento principale rientra nell&#8217;ambito di applicazione della direttiva 2000/78.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se la normativa controversa nel procedimento principale instauri una disparità  di trattamento fondata sull&#8217;età  ai sensi dell&#8217;articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, occorre ricordare che, ai fini di tale disposizione, per «principio della parità  di trattamento» si intende l&#8217;assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all&#8217;articolo 1 della medesima direttiva. L&#8217;articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di quest&#8217;ultima precisa che, ai fini dell&#8217;applicazione del paragrafo 1 di tale articolo 2, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all&#8217;articolo 1 della direttiva, una persona  trattata meno favorevolmente di un&#8217;altra che si trova in una situazione analoga (sentenza del 12 gennaio 2010, Wolf, C-229/08, EU:C:2010:3, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie, l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926 ha come conseguenza che, per il solo fatto di aver raggiunto i 50 anni di età , alcune persone sono trattate meno favorevolmente di altre che si trovano in situazioni analoghe. Una disposizione siffatta comporta quindi una disparità  di trattamento fondata sull&#8217;età , ai sensi del combinato disposto dell&#8217;articolo 1 e dell&#8217;articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che occorre, in terzo luogo, verificare se tale disparità  di trattamento sia o meno giustificata alla luce dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre rilevare che il primo comma di tale disposizione enuncia che una disparità  di trattamento in ragione dell&#8217;età  non costituisce discriminazione laddove sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell&#8217;ambito del diritto nazionale, da una finalità  legittima, segnatamente da giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità  siano appropriati e necessari.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e c), della direttiva 2000/78 precisa altresì che tali disparità  di trattamento possono comprendere, in particolare, da un lato, la definizione di condizioni speciali di accesso all&#8217;occupazione per i giovani, al fine di favorirne l&#8217;inserimento professionale, o, dall&#8217;altro, la fissazione di un&#8217;età  massima per l&#8217;assunzione basata sulla formazione richiesta per il lavoro in questione o la necessità  di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve altresì ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità  non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo. Tuttavia, tale margine discrezionale non può avere l&#8217;effetto di svuotare di contenuto l&#8217;attuazione del principio di non discriminazione in ragione dell&#8217;età  (sentenza del 12 ottobre 2010, Ingenià¸rforeningen i Danmark, C-499/08, EU:C:2010:600, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la legge n. 1365/1926 non precisa l&#8217;obiettivo da essa perseguito con il suo articolo 1, che fissa a 50 anni il limite di età  per poter partecipare al concorso per l&#8217;accesso alla professione di notaio. Nelle sue osservazioni scritte, il governo italiano sostiene che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale persegue tre obiettivi, vale a dire, anzitutto, garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, in modo da salvaguardare la sostenibilità  del sistema previdenziale, inoltre, proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili, connotate da un elevato grado di professionalità  e, infine, agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo, occorre, anzitutto, ricordare che non si può dedurre dall&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 che la mancanza di precisione, della normativa di cui trattasi, riguardo allo scopo perseguito abbia la conseguenza di escludere automaticamente che essa possa essere giustificata ai sensi di detta disposizione. In mancanza di una tale precisione,  importante che altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentano di individuare l&#8217;obiettivo sotteso a quest&#8217;ultima ai fini dell&#8217;esercizio di un controllo giurisdizionale quanto alla sua legittimità  e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per realizzare tale obiettivo (v. sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs e KÃ¶hler, C-159/10 e C-160/10, EU:C:2011:508, e punto 39). Peraltro, l&#8217;invocazione simultanea di più obiettivi, legati gli uni agli altri o classificati per ordine d&#8217;importanza, non costituisce un ostacolo all&#8217;esistenza di una finalità  legittima, ai sensi dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda, in primo luogo, l&#8217;obiettivo di garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, in modo da salvaguardare la sostenibilità  del regime previdenziale, occorre rilevare che l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera c), consente la fissazione di un&#8217;età  massima per l&#8217;assunzione, basata sulla necessità  di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. Orbene, quanto alla preservazione del regime previdenziale dei notai, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, in forza dell&#8217;articolo 10 del regolamento relativo all&#8217;attività  di previdenza sociale e di solidarietà  della Cassa Nazionale del Notariato (Italia), che gestisce tale regime, il diritto al versamento di una pensione per i notai che cessino la loro attività  all&#8217;età  massima consentita per esercitare tale professione, ossia 75 anni ai sensi dell&#8217;articolo 7 della legge n. 1365/1926,  subordinato all&#8217;aver esercitato tale professione per 20 anni. Come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, il diritto a pensione di cui godono i notai, in forza di tale regolamento, non sembra essere in relazione con il limite di 50 anni di età , fissato dall&#8217;articolo 1 di detta legge, per l&#8217;ammissione a partecipare al concorso, ma sembra essere collegato a una durata minima di esercizio della professione. Le condizioni imposte da detta cassa per preservare la sostenibilità  del regime di previdenza sociale dei notai risultano quindi indipendenti da tale limite di età , circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda, in secondo luogo, la necessità  di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili, connotate da un elevato livello di professionalità , occorre rilevare che,  vero che l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 consente la fissazione di un&#8217;età  massima per l&#8217;assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo, tuttavia, la Commissione ha sottolineato che, conformemente alla normativa nazionale, il candidato al concorso notarile deve essere laureato in giurisprudenza ed avere effettuato una pratica notarile di 18 mesi, la quale serve come strumento ordinario di iniziazione al compito di notaio, in quanto tutti i candidati che abbiano superato il concorso notarile sono considerati atti a esercitare la professione di notaio dopo aver espletato un periodo di tirocinio obbligatorio di 120 giorni. Ne consegue &#8211; fatta salva la verifica al riguardo da parte del giudice del rinvio &#8211; che il limite di 50 anni di età  fissato dall&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926 non appare riguardare l&#8217;obiettivo menzionato al punto precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">In terzo luogo, quanto all&#8217;obiettivo consistente nell&#8217;agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, occorre ricordare che la legittimità  di un siffatto obiettivo di interesse generale rientrante nella politica dell&#8217;occupazione non può essere ragionevolmente messa in dubbio, dal momento che esso compare tra gli obiettivi espressamente enunciati dall&#8217;articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 e che, conformemente all&#8217;articolo 3, paragrafo 3, primo comma, TUE, la promozione di un livello di occupazione elevato costituisce una delle finalità  perseguite dall&#8217;Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Va, inoltre, ricordato che la promozione delle assunzioni costituisce incontestabilmente una finalità  legittima di politica sociale e dell&#8217;occupazione degli Stati membri, in particolare quando si tratta di favorire l&#8217;accesso dei giovani all&#8217;esercizio di una professione (sentenza del 19 luglio 2017, Abercrombie &amp; Fitch Italia, C-143/16, EU:C:2017:566, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, la finalità  consistente nell&#8217;instaurare una ripartizione equilibrata delle fasce di età  tra giovani lavoratori e lavoratori più anziani al fine di favorire l&#8217;occupazione e la promozione dei giovani, di ottimizzare la gestione del personale e, al tempo stesso, di prevenire le eventuali controversie vertenti sull&#8217;idoneità  del lavoratore ad esercitare la sua attività  oltre una certa età , offrendo nel contempo un servizio di qualità  nel settore notarile, può costituire una finalità  legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs e KÃ¶hler, C-159/10 e C-160/10, EU:C:2011:508, punto 50).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, occorre rilevare che, in forza dell&#8217;articolo 7 della legge n. 1365/1926, un notaio può esercitare la sua attività  fino all&#8217;età  di 75 anni. Inoltre, il governo italiano non ha menzionato elementi diretti a dimostrare che le diverse fasce di età  potrebbero entrare in concorrenza tra loro sul mercato del lavoro specifico delle attività  notarili. Al contrario, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nell&#8217;ambito del concorso notarile di cui trattasi nel procedimento principale, al termine delle prove di tale concorso sono risultati vincitori solo 419 candidati, benchè fossero stati banditi 500 posti che, conformemente all&#8217;articolo 1 di tale legge, erano riservati a persone di età  inferiore a 50 anni. Il limite di età  stabilito da tale articolo non appare quindi, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, destinato a promuovere l&#8217;accesso dei giovani giuristi alla professione di notaio.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali circostanze, alla luce degli elementi menzionati ai punti da 33 a 39 della presente sentenza, si deve constatare che, sebbene gli obiettivi di garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, ai quali fa riferimento il governo italiano, possano essere considerati obiettivi legittimi ai sensi dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non appare perseguire tali obiettivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ipotesi in cui tale giudice concludesse, nondimeno, che detta disposizione persegue tali obiettivi, occorre inoltre, secondo i termini stessi dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che i mezzi impiegati per il conseguimento di dette finalità  siano «appropriati e necessari».</p>
<p style="text-align: justify;">Incombe, pertanto, al giudice del rinvio verificare se l&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926 consenta di conseguire quegli stessi obiettivi senza con ciò ledere in modo eccessivo gli interessi legittimi degli aspiranti alla professione di notaio di età  pari o superiore a 50 anni, i quali, per effetto di tale norma, sono privati della possibilità  di esercitare tale professione.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo, occorre ricordare che spetta alle autorità  competenti degli Stati membri trovare un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, il divieto di discriminazione in ragione dell&#8217;età , di cui all&#8217;articolo 21, paragrafo 1, della Carta, deve essere letto alla luce del diritto di lavorare riconosciuto all&#8217;articolo 15, paragrafo 1, della stessa. Ne consegue che deve essere accordata particolare attenzione alla partecipazione dei lavoratori anziani alla vita professionale e, al tempo stesso, alla vita economica, culturale e sociale. Il mantenimento di tali persone nella vita attiva favorisce segnatamente la diversità  nell&#8217;occupazione. Tuttavia, l&#8217;interesse rappresentato dal mantenimento in attività  di tali persone dev&#8217;essere tenuto in considerazione rispettando altri interessi eventualmente contrastanti (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C-670/18, EU:C:2020:272, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene,  sufficiente ricordare, per quanto riguarda il primo obiettivo invocato dal governo italiano, che, come già  indicato al punto 33 della presente sentenza, il diritto al versamento della pensione di vecchiaia dei notai che cessano l&#8217;esercizio delle loro funzioni al raggiungimento dei 75 anni, età  massima consentita per l&#8217;esercizio di tale professione,  subordinato all&#8217;averla esercitata per almeno 20 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926, fissando a 50 anni il limite di età  per l&#8217;accesso alla professione di notaio senza tener conto di tale durata minima di attività  per poter aspirare al versamento della pensione di vecchiaia allorchè il notaio ha raggiunto detto limite di età  di 75 anni, appare andare oltre quanto  necessario &#8211; circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare &#8211; al fine di garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio della professione di notaio per un periodo significativo, onde preservare la sostenibilità  del regime previdenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la seconda finalità  addotta da tale governo, come rilevato al punto 34 della presente sentenza, l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 consente la fissazione di un&#8217;età  massima per l&#8217;assunzione in relazione alla formazione richiesta per il posto di cui trattasi. Orbene, come sottolineato al punto 35 della presente sentenza, poichè tale formazione  limitata, per i candidati che risultino vincitori del concorso notarile, ad un periodo di tirocinio obbligatorio di 120 giorni, mentre essi potranno esercitare la loro attività  fino all&#8217;età  di 75 anni, il fatto che la partecipazione a tale concorso sia riservata ai candidati di età  inferiore a 50 anni sembra eccedere quanto necessario per conseguire l&#8217;obiettivo di garantire la formazione richiesta per tale attività .</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al terzo obiettivo, incombe al giudice del rinvio verificare se nella fattispecie il legislatore nazionale, nell&#8217;esercizio dell&#8217;ampio margine discrezionale di cui dispone in materia di politica sociale e dell&#8217;occupazione, abbia trovato un giusto equilibrio tra l&#8217;obiettivo di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e la necessità  di salvaguardare la partecipazione dei lavoratori più anziani alla vita professionale, essendo tali lavoratori maggiormente vulnerabili a causa di tale caratteristica. Inoltre, come enunciato dal considerando 6 della direttiva 2000/78, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nel corso della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Strasburgo il 9 dicembre 1989, riconosce la necessità  di intraprendere azioni appropriate per l&#8217;integrazione sociale ed economica degli anziani.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo, occorre rilevare che l&#8217;introduzione di un limite di 50 anni di età , per l&#8217;ammissione al concorso per accedere alla professione di notaio, ha la conseguenza di aumentare la disponibilità  di posti che potranno essere occupati da giovani candidati ed  quindi idonea a costituire un mezzo appropriato per realizzare l&#8217;obiettivo di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato, purchè, tuttavia, siffatta misura non ecceda quanto necessario per raggiungere tale obiettivo e non leda in modo eccessivo gli interessi delle persone interessate. Incombe al giudice nazionale, in tale contesto, non solo tener conto dell&#8217;idoneità  di tali persone ad esercitare detta professione, ma prendere altresì in considerazione il danno che tale misura può causare alle persone interessate (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria, C-286/12, EU:C:2012:687, punto 66).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, da un lato, non  stato affermato che l&#8217;introduzione di un limite di 50 anni di età  per l&#8217;ammissione a tale concorso sia giustificata dall&#8217;idoneità  di tali candidati ad esercitare detta professione. Dall&#8217;altro lato, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, nell&#8217;ambito del concorso notarile di cui trattasi nel procedimento principale, un numero non trascurabile di posti non  stato assegnato e, pertanto, giovani candidati non hanno avuto accesso alla professione di notaio, mentre aspiranti che avevano raggiunto l&#8217;età  di 50 anni sono stati privati della possibilità  di far valere le loro competenze mediante la partecipazione a detto concorso, cosicchè l&#8217;articolo 1 della legge n. 1365/1926, nel fissare tale limite di età , appare andare oltre quanto necessario per agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l&#8217;articolo 21 della Carta e l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età  per poter partecipare al concorso per l&#8217;accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulle spese</p>
<p style="text-align: justify;">52<br /> Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:</p>
<p style="text-align: justify;">Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea e l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità  di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età  per poter partecipare al concorso per l&#8217;accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità  dell&#8217;esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<p style="text-align: justify;">Firme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-3-6-2021-n-c-914-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2021 n.C-914/19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2018 n.C-577/16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-14-3-2018-n-c-577-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. M. Ile ai , Rel. E. Jara ai knas Medicinali per uso umano  autorizzazione all&#8217;immissione in commercio autorità nazionale competente  non competenza nella determinazione del termine di decorrenza del periodo di riferimento.   Medicinali per uso umano giudici dello stato membro interessato competenza a pronunciarsi sulla determinazione del termine di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-14-3-2018-n-c-577-16/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2018 n.C-577/16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-14-3-2018-n-c-577-16/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2018 n.C-577/16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Ile ai<br />
, Rel. E. Jara ai knas</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Medicinali per uso umano    autorizzazione all&#8217;immissione in commercio    autorità nazionale competente    non competenza nella determinazione del termine di decorrenza del periodo di riferimento.<br />   
<li style="text-align: justify;">Medicinali per uso umano    giudici dello stato membro interessato    competenza a pronunciarsi sulla determinazione del termine di decorrenza del periodo di riferimento    Non sulla legittimità. </ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 28, paragrafo 5, e l&#8217;articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano devono essere interpretati nel senso che l&#8217;autorità competente dello Stato membro interessato, che partecipa alla procedura decentrata per l&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio di un medicinale generico, non è competente, all&#8217;atto del rilascio dell&#8217;autorizzazione nazionale all&#8217;immissione in commercio ai sensi dell&#8217;articolo 28, paragrafo 5, della direttiva 2001/83, a determinare unilateralmente il termine di decorrenza del periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento. Detta autorità partecipa tuttavia a tale valutazione in una fase anteriore della procedura decentrata ai sensi dell&#8217;articolo 28, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2001/83.<br />   
<li style="text-align: justify;">I giudici dello Stato membro interessato sono competenti, quando si pronunciano sul ricorso proposto dal titolare dell&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio del medicinale di riferimento, a verificare la determinazione del termine di decorrenza del periodo di protezione dei dati effettuata dall&#8217;autorità competente dello stesso Stato membro interessato. Detto giudice nazionale non può tuttavia controllare la legittimità dell&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio iniziale rilasciata in un altro Stato membro, dal momento che detta legittimità, anche ai sensi della direttiva 2001/83, deve essere esaminata nello Stato membro che ha rilasciato tale autorizzazione all&#8217;immissione in commercio iniziale.<br />    </ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2017 n.C-664/15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-20-12-2017-n-c-664-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-20-12-2017-n-c-664-15/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-20-12-2017-n-c-664-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2017 n.C-664/15</a></p>
<p>Pres. M. Ileai, Rel. A. Prechal. Sul diritto di partecipazione al ricorso giurisdizionale, diverso dal diritto di partecipazione al procedimento amministrativo di autorizzazione (articoli 9 e 6 della Convenzione di Aarhus in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dell’Ue e l’art.4 della Direttiva Acque). Rinvio pregiudiziale Ambiente Direttiva 2000/60/CE Politica dell&#8217;Unione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Ileai, Rel. A. Prechal.</span></p>
<hr />
<p>Sul diritto di  partecipazione al ricorso giurisdizionale, diverso dal diritto di partecipazione al procedimento amministrativo di autorizzazione (articoli 9 e 6 della Convenzione di Aarhus in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dell’Ue e l’art.4 della Direttiva Acque).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rinvio pregiudiziale    Ambiente    Direttiva 2000/60/CE    Politica dell&#8217;Unione europea in materia di acque    Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 1    Obblighi di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all&#8217;attuazione della direttiva    Convenzione di Aarhus    Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia in materia ambientale    Articolo 6 e articolo 9, paragrafi 3 e 4    Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea    Articolo 47    Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva    Progetto che può avere un impatto sullo stato delle acque    Procedimento amministrativo di autorizzazione    Organizzazione per la tutela dell&#8217;ambiente    Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento amministrativo    Possibilità di far valere diritti conferiti dalla direttiva 2000/60/CE    Perdita della qualità di parte nel procedimento e del diritto di ricorso nel caso in cui tali diritti non siano stati fatti valere in tempo utile nel corso del procedimento amministrativo»<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.290/15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-27-10-2016-n-290-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-27-10-2016-n-290-15/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-27-10-2016-n-290-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.290/15</a></p>
<p>Pres. M. Ileši&#269; – Rel. A. Prechal Patrice D&#8217;Oultremont e altri Vs Région wallonne Energia e ambiente 1. La corretta interpretazione degli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, prevede che un decreto regolamentare,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-27-10-2016-n-290-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.290/15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-27-10-2016-n-290-15/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2016 n.290/15</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Ileši&#269; – Rel. A. Prechal</span></p>
<hr />
<p>Patrice D&#8217;Oultremont e altri Vs Région wallonne</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><b>Energia e ambiente</b></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La corretta interpretazione degli articoli 2, lettera a), e <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000207773ART4',key:'07LX0000207773ART4',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">3, paragrafo 2, lettera a)</a>, della <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000207773',key:'07LX0000207773',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2001/42/CE</a> del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, prevede che un decreto regolamentare, come quello oggetto del procedimento principale, (che contenente disposizioni relative all’installazione di impianti eolici da dover osservare ai fini del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all’installazione e alla gestione degli impianti stessi), rientra nella nozione di “piani e programmi” ai sensi della direttiva medesima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
27 ottobre 2016<br />
Rinvio pregiudiziale &#8211; Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull&#8217;ambiente- <a href=javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000207773',key:'07LX0000207773',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">Direttiva 2001/42/CE</a> &#8211; Articolo 2, lettera a), e articolo 3, paragrafo 2, lettera a) &#8211; Nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; &#8211; Presupposti per l&#8217;installazione degli impianti eolici, fissati con decreto regolamentare &#8211; Disposizioni riguardanti in particolare misure di sicurezza, di controllo, di ripristino e di salvaguardia, nonché norme relative al livello acustico, definite in considerazione della destinazione delle zone&#8221;<br />
Nella causa C-290/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Conseil d&#8217;État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 2 giugno 2015, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2015, nel procedimento<br />
Patrice D&#8217;Oultremont e altri<br />
contro<br />
Région wallonne,<br />
con l&#8217;intervento di:<br />
Fédération de l&#8217;énergie d&#8217;origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA),<br />
LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
composta da M. Ileši&#269;, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (relatore) e E. Jaraši&#363;nas, giudici,<br />
avvocato generale: J. Kokott<br />
cancelliere: V. Tourrès, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all&#8217;udienza del 7 aprile 2016,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&#8211; per P. D&#8217;Oultremont e a., da J. Sambon, avocat;<br />
&#8211; per la Fédération de l&#8217;énergie d&#8217;origine renouvelable e alternative ASBL (EDORA), da J. Sohier, S. Rodrigues, L. Levi, A. Blot e M. Chomé, avocats;<br />
&#8211; per il governo belga, da J. Van Holm, M. Jacobs e S. Vanrie, in qualità di agenti, assistiti da P. Moërynck, avocat;<br />
&#8211; per il governo francese, da D. Colas e J. Traband, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per la Commissione Europea, da O. Beynet e C. Hermes, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 14 luglio 2016,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza<br />
<a name="fatto-diritto"></a><br />
<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('fatto-diritto_up')"><strong>Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</strong></a><br />
&nbsp;<br />
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 2, lettera a), e dell&#8217;articolo <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000207773ART4',key:'07LX0000207773ART4',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">3, paragrafo 2, lettera a)</a>, della <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000207773',key:'07LX0000207773',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2001/42/CE</a> del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30).<br />
2 Tale domanda è stata proposta nell&#8217;ambito di una controversia tra il sig. Patrice D&#8217;Oultremont e a. e la Région Wallonne, in merito alla validità del decreto del governo vallone, del 13 febbraio 2014, che fissa i presupposti settoriali relativi ai parchi eolici di potenza totale superiore o uguale a 0,5 MW e recante modifica del decreto del governo vallone del 4 luglio 2002, relativo al procedimento e a varie misure di esecuzione del decreto dell&#8217;11 marzo 1999 sul permesso ambientale nonché recante modifica del decreto del governo vallone del 4 luglio 2002, che definisce un elenco dei progetti sottoposti ad uno studio d&#8217;impatto, nonché degli impianti e delle attività classificate (Moniteur belge del 7 marzo 2014, pag. 20263; in prosieguo: il &#8220;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a>&#8220;).<br />
Contesto normativo<br />
Diritto internazionale<br />
La convenzione sulla valutazione dell&#8217;impatto ambientale in un contesto transfrontaliero<br />
3 La convenzione sulla valutazione dell&#8217;impatto ambientale in contesto transfrontaliero, firmata a Espoo (Finlandia) il 26 febbraio 1991 (in prosieguo: la &#8220;convenzione d&#8217;Espoo&#8221;), è stata approvata a nome della Comunità Europea il 24 giugno 1997 ed è entrata in vigore il 10 settembre dello stesso anno.<br />
4 A termini dell&#8217;articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Espoo:<br />
Le valutazioni dell&#8217;impatto sull’ambiente prescritte dalla presente convenzione sono effettuate almeno nella fase programmatica dell&#8217;attività proposta. Nella misura voluta, le parti si impegnano ad applicare i principi della valutazione dell&#8217;impatto sull’ambiente alle politiche, ai piani e ai programmi.<br />
Protocollo relativo alla valutazione strategica ambientale alla convenzione di Espoo<br />
5 Il protocollo relativo alla valutazione strategica ambientale alla convenzione di Espoo è stato firmato a Kiev (Ucraina), il 21 maggio 2003, dalla Commissione, a nome della Comunità Europea (in prosieguo: il &#8220;protocollo di Kiev&#8221;). Il protocollo è stato poi approvato con la <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000635673',key:'07LX0000635673',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decisione 2008/871/CE</a> del Consiglio, del 20 ottobre 2008 (GU 2008, L 308, pag. 33).<br />
6 L&#8217;articolo 13, paragrafo 1, del protocollo di Kiev così recita:<br />
Ciascuna parte si adopera per assicurare che le questioni ambientali e sanitarie siano considerate e integrate in modo congruo nell&#8217;elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi.<br />
La Convenzione di Aarhus<br />
7 La Convenzione sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità Europea con <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000215459',key:'07LX0000215459',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decisione 2005/370/CE</a> del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1) (in prosieguo: la &#8220;Convenzione di Aarhus&#8221;), affronta parimenti il tema della valutazione ambientale.<br />
8 Tale convenzione contiene, all&#8217;articolo 6, disposizioni in materia di partecipazione del pubblico in caso di approvazione di determinate attività. I suoi articoli 7 e 8 si riferiscono alla partecipazione suddetta, rispettivamente riguardo a piani, programmi, politiche e disposizioni regolamentari, nonché ad altre regole giuridicamente vincolanti e di portata generale.<br />
Diritto dell&#8217;Unione<br />
9 Ai sensi del considerando 4 della direttiva 2001/42:<br />
La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l&#8217;integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell&#8217;elaborazione e nell&#8217;adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell&#8217;attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.<br />
10 L&#8217;articolo 1 della direttiva medesima, rubricato &#8220;Obiettivi&#8221;, prevede quanto segue:<br />
La presente direttiva ha l&#8217;obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell&#8217;ambiente e di contribuire all&#8217;integrazione di considerazioni ambientali all&#8217;atto dell&#8217;elaborazione e dell&#8217;adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull&#8217;ambiente.<br />
11 Il successivo articolo 2 così dispone:<br />
Ai fini della presente direttiva:<br />
a) per &#8220;piani e programmi&#8221; s&#8217;intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dall'[Unione] Europea, nonché le loro modifiche,<br />
&#8211; che sono elaborati e/o adottati da un&#8217;autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un&#8217;autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e<br />
&#8211; che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;<br />
b) per &#8220;valutazione ambientale&#8221; s&#8217;intende l&#8217;elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell&#8217;iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
12 Ai sensi del successivo articolo 3, intitolato &#8220;Ambito d&#8217;applicazione&#8221;:<br />
1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi da 2 a 4, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.<br />
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,<br />
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l&#8217;autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva [2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), recante abrogazione e sostituzione della direttiva 85/337 a partire dal 17 febbraio 2012];<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l&#8217;uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente<br />
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l&#8217;autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull’ambiente.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
Diritto belga<br />
13 A termini dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, Sezione II, della legge speciale dell&#8217;8 agosto 1980 recante riforme istituzionali (Moniteur belge del 15 agosto 1980, pag. 9434), per quanto attiene alla tutela dell&#8217;ambiente sono competenti soltanto le Regioni.<br />
14 Nella Regione vallona, la direttiva 2001/42 è stata parzialmente recepita per mezzo degli articoli D.52 e segg. del libro I del Codice dell&#8217;ambiente (Moniteur belge del 9 luglio 2004, pag. 54654), come risulta dall&#8217;articolo D.51/1 di tale Codice.<br />
15 L&#8217;articolo D.6 del libro 1 di detto Codice definisce, al punto 13, i &#8220;piani e programmi&#8221; quali le &#8220;decisioni, escluse quelle previste nel [Codice vallone della gestione del territorio, dell&#8217;urbanistica, del patrimonio [ambientale] e dell&#8217;energia (Moniteur belge del 19 maggio 1984, p. 6939, e rettifica, Moniteur belge del 25 maggio 1984, pag. 7636)], e relative modifiche, dirette a fissare una serie di azioni o di operazioni preordinate al raggiungimento di uno o più obiettivi specifici collegati alla qualità dell&#8217;ambiente, ovvero alla destinazione o al regime di tutela vuoi di una o più zone vuoi di un sito, con lo specifico obiettivo di definire il contesto in cui l&#8217;attuazione di determinate attività può essere autorizzata, e che:<br />
a. sono predisposte e/o adottate da un&#8217;autorità a livello regionale o locale, oppure predisposte da un&#8217;autorità per essere adottate dal Parlamento o dal governo della Vallonia;<br />
b. sono previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;<br />
I piani e programmi di cui alla presente legge comprendono anche quelli cofinanziati dall'[Unione] Europea&#8221;.<br />
16 Ai sensi del suo articolo 2, il decreto del governo vallone dell&#8217;11 marzo 1999 relativo al permesso ambientale (Moniteur belge dell&#8217;8 giugno 1999, pag. 21114, e rettifica in Moniteur belge, del 22 dicembre 1999, pag. 48280; in prosieguo: il &#8220;decreto dell&#8217;11 marzo 1999&#8221;) è inteso a &#8220;garantire, in un&#8217;ottica di approccio integrato di prevenzione e di riduzione dell&#8217;inquinamento, la protezione dell&#8217;Uomo o dell’ambiente contro i rischi, il disturbo o gli inconvenienti che un&#8217;installazione può provocare, direttamente o indirettamente, durante o nel periodo successivo al suo funzionamento&#8221;.<br />
17 L&#8217;articolo 4 di tale decreto così stabilisce:<br />
Il Governo stabilisce le condizioni generali, settoriali o specifiche per raggiungere gli obiettivi indicati all&#8217;articolo 2. Esse hanno valore regolamentare.<br />
(&#8230;)<br />
Tali modalità possono riguardare in particolare:<br />
(&#8230;)<br />
3° le informazioni da fornire regolarmente alle autorità designate dal Governo e relative a:<br />
a. le emissioni dello stabilimento;<br />
b. le misure adottate per ridurre le turbative all&#8217;ambiente;<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
18 A termini del successivo articolo 5:<br />
par. 1. Le condizioni generali si applicano a tutti gli impianti e a tutte le attività.<br />
par. 2. Le condizioni settoriali si applicano agli impianti e alle attività di un settore economico, territoriale o nel quale sussista o possa sussistere un rischio particolare.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
19 Ai sensi dell&#8217;articolo 1 del decreto di attuazione del 13 febbraio 2014:<br />
Le presenti condizioni settoriali si applicano ai parchi eolici la cui potenza totale è pari o superiore a 0,5 MW di elettricità, di cui alle rubriche 40.10.01.04.02 e 40.10.01.04.03 dell&#8217;allegato I del [decreto del 4 luglio 2002 che fissa le condizioni generali di sfruttamento degli impianti previsti dal decreto dell&#8217;11 marzo 1999 (Moniteur belge del 21 settembre 2002, pag. 20264, e rettifica in Moniteur belge del 1° ottobre 2002, pag. 44152)].<br />
20 Secondo l&#8217;articolo 5 del <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a>, contenuto nel Capo III del medesimo, intitolato &#8220;Gestione&#8221;:<br />
Fatte salve le esigenze di manutenzione, nessun dispositivo per l&#8217;illuminazione può essere acceso durante la notte ai piedi dell&#8217;impianto eolico né nelle sue vicinanze.<br />
21 L&#8217;articolo 9 di detto decreto, che figura nello stesso Capo III, così recita:<br />
All&#8217;interno del parco eolico, ma all&#8217;esterno degli impianti, il campo magnetico, tipico dell&#8217;attività e misurato a m 1,5 dal suolo, non può superare il valore limite di 100 microtesla.<br />
22 Ai sensi dell&#8217;articolo 10, che figura del pari nel Capo III dello stesso decreto:<br />
par. 1. Gli effetti delle ombre stroboscopiche generate dal funzionamento degli impianti eolici sono limitati a 30 ore/anno e a 30 minuti/giorno per qualsiasi habitat, costruito o debitamente autorizzato con permesso urbanistico e che sia soggetto ad essi. Essi sono calcolati secondo l&#8217;approccio del caso più sfavorevole&#8221;, caratterizzato dai seguenti parametri:<br />
1. il sole splenda dal mattino alla sera (cielo continuamente sereno);<br />
2. gli impianti eolici siano permanentemente in funzione (velocità del vento sempre nella loro scala di funzionamento e loro disponibilità al 100%);<br />
3. il rotore degli impianti eolici sia sempre orientato perpendicolarmente ai raggi del sole.<br />
Il gestore utilizza tutti i mezzi disponibili che consentano di ridurre l&#8217;esposizione all&#8217;ombra introdotta per rispettare tali limiti.<br />
par. 2. Detti limiti non si applicano se l&#8217;ombra generata dal funzionamento dell&#8217;installazione non coinvolge gli abitanti nel loro ambiente. In tal caso, il gestore ne fornisce la prova con ogni mezzo giuridico&#8221;.<br />
23 La Sezione 1, intitolata &#8220;Norme acustiche&#8221;, del Capo V del <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a>, intitolato &#8220;Inquinamento acustico&#8221;, include segnatamente l&#8217;articolo 20, che definisce i limiti dei livelli relativi alle emissioni sonore di un parco eolico, e l&#8217;articolo 21, che determina i valori limite in particolare in funzione delle aree dette &#8220;planologiche&#8221;, cioè dei perimetri geografici determinati in base ad un piano dalle autorità competenti, in funzione della loro destinazione (zone d&#8217;habitat, zone agricole, zone d&#8217;attività economica e altri).<br />
Procedimento principale e questione pregiudiziale<br />
24 Il 21 febbraio 2013, il Governo vallone stabiliva un &#8220;ambito di riferimento&#8221;, successivamente modificato nel mese di luglio dello stesso anno, contenente raccomandazioni per l&#8217;installazione di impianti eolici nella Regione vallona. Tale testo veniva completato da un documento cartografico diretto a determinare un ambito di pianificazione all&#8217;attuazione del programma eolico nella Regione vallona &#8220;con orizzonte 2020&#8221; e recante il nome di &#8220;carta di riferimento&#8221;. Tale carta era oggetto di un rapporto sull&#8217;impatto ambientale.<br />
25 In tutti i comuni della Vallonia veniva svolta un&#8217;inchiesta pubblica nel periodo intercorrente dal 16 settembre al 30 ottobre 2013. Tra i documenti messi a disposizione del pubblico nel corso di detta inchiesta figuravano, inter alia, i documenti indicati supra al punto precedente, vale a dire il settore di riferimento, la carta di riferimento e la relazione sull&#8217;impatto ambientale.<br />
26 Tuttavia, né il settore di riferimento né la carta di riferimento venivano definitivamente adottati.<br />
27 Nel frattempo, il governo vallone adottava il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a>.<br />
28 Il 6 maggio 2014, il sig. D&#8217;Oultremont e a. adivano il giudice del rinvio, il Consiglio di Stato (Belgio), con domanda di annullamento di tale decreto. A sostegno del ricorso, il sig. D&#8217;Oultremont e a. facevano valere, inter alia, il contrasto tra il decreto medesimo e le disposizioni della direttiva 2001/42, in base al rilievo che la Regione vallona avrebbe adottato il decreto senza che le sue disposizioni fossero state sottoposte ad un procedimento di valutazione d&#8217;impatto, né al procedimento di partecipazione del pubblico.<br />
29 La Regione vallona e la parte interveniente nel procedimento principale, la Fédération de l&#8217;énergie d&#8217;origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA), ritengono, per parte loro, che lo stesso decreto sarebbe estraneo alla nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva.<br />
30 Il giudice del rinvio ritiene che, malgrado le precisazioni fornite dalla Corte nella sentenza del 17 giugno 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie (C-105/09 e C-110/09, EU:C:2010:355), la risposta alla questione se le disposizioni del <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> costituiscano &#8220;piani e programmi&#8221; non risulti con tutta evidenza.<br />
31 Una particolare difficoltà risiederebbe, secondo il giudice a quo, nella circostanza che le disposizioni del decreto suddetto siano separate dal settore di riferimento e dalla cartografia dei siti per l&#8217;installazione degli impianti eolici, richiamata supra al punto 24, e che tale circostanza le privi, almeno parzialmente, del loro contenuto programmatico ai fini dell&#8217;inquadramento della produzione dell&#8217;energia eolica.<br />
32 In tale ottica, il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> non definirebbe un &#8220;quadro completo&#8221;, vale a dire il complesso di misure coordinate a disciplina della gestione dei parchi eolici per preservare l&#8217;ambiente. Orbene, secondo il giudice del rinvio, ciò non toglierebbe che prendere in considerazione, all&#8217;atto del rilascio delle autorizzazioni, le norme di tale decreto relative, segnatamente, all&#8217;inquinamento acustico e agli effetti delle ombre stroboscopiche generate dal funzionamento degli impianti eolici, produca necessariamente la conseguenza di determinare il luogo di installazione di detti impianti rispetto all&#8217;habitat.<br />
33 Se si accogliesse la definizione, data dal legislatore regionale, al punto 13 dell&#8217;articolo D.6 del libro I del Codice dell&#8217;ambiente, della nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, a partire dal momento in cui essi sono dissociati dall&#8217;ambito di riferimento e dalla cartografia che descrive i luoghi meglio situati per l&#8217;installazione degli impianti eolici, le condizioni settoriali non costituirebbero, secondo il giudice a quo, di per sé un &#8220;processo di attuazione progressiva e ordinata di mezzi diretti a raggiungere un obiettivo specifico collegato alla qualità dell&#8217; ambiente.<br />
34 Il giudice del rinvio precisa, inoltre, che le condizioni settoriali previste dal <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> non determinano ulteriormente la destinazione o il regime di tutela di una o più aree o di un sito. Ogni parco eolico verrebbe esaminato, qualunque sia il sito prescelto, fatta salva soltanto la modulazione delle norme di inquinamento acustico in funzione della ripartizione per aree nel piano di settore.<br />
35 Orbene, secondo tale giudice, dagli allegati I e II della direttiva 2001/42, letti alla luce del punto 47 della sentenza del 17 giugno 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie (C-105/09 e C-110/09, EU:C:2010:355), sembra risultare che un piano o programma riguardi necessariamente un&#8217;area geograficamente limitata, quale, ad esempio, le &#8220;zone designate come vulnerabili nel quadro della gestione sostenibile dell&#8217;azoto in agricoltura&#8221;, ai sensi della <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000190545',key:'07LX0000190545',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 91/676/CEE</a> del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall&#8217;inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, p. 1), di cui si trattava in particolare nella sentenza suddetta.<br />
36 In tale contesto, il Conseil d&#8217;État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
Se gli articoli 2, lettera a) e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [2001/42], relativi alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull&#8217;ambiente, implichino che un decreto di natura regolamentare recante diverse disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, ivi comprese misure di sicurezza, di controllo, di rimessione in pristino e di sicurezza, nonché norme in materia di inquinamento acustico definite con riferimento alle aree planologiche, disposizioni disciplinanti il rilascio di autorizzazioni amministrative che attribuiscono al committente il diritto di installare e sfruttare impianti assoggettati di diritto alla valutazione degli effetti sull&#8217;ambiente ai sensi del diritto interno, debba essere qualificato come piano o programma&#8221; ai sensi di dette disposizioni&#8221;.<br />
Sulla questione pregiudiziale<br />
37 Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 2, lettera a), e l&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 debbano essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, le quali devono essere osservate nel contesto del rilascio di autorizzazioni amministrative aventi ad oggetto l&#8217;impianto o l&#8217;espianto di siffatte installazioni, ricada nella nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva suddetta.<br />
38 Occorre anzitutto ricordare che dal considerando 4 della direttiva 2001/42 risulta che la valutazione ambientale è un importante strumento ai fini dell&#8217;integrazione delle considerazioni in materia di ambiente nell&#8217;elaborazione e nell&#8217;adozione di taluni piani e programmi.<br />
39 Successivamente, e come rilevato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 34 delle proprie conclusioni, la delimitazione della nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; rispetto ad altre misure non ricomprese nell&#8217;ambito d&#8217;applicazione ratione materiae della direttiva 2001/42 dev&#8217;essere effettuata alla luce dell&#8217;obiettivo essenziale indicato all&#8217;articolo 1 della direttiva medesima, consistente nell&#8217;assoggettare i piani e i programmi idonei ad avere un impatto notevole sull&#8217;ambiente ad una valutazione ambientale (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).<br />
40 Orbene, in considerazione della finalità della direttiva 2001/42, consistente nel garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, le disposizioni che delimitano l&#8217;ambito di applicazione di tale direttiva e, in particolar modo, quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio (v., in tal senso, sentenze del 22 marzo 2012, Inter-Environnement Bruxelles e a., C-567/10, EU:C:2012:159, punto 37, nonché del 10 settembre 2015, Dimos Kropias Attikis, C-473/14, EU:C:2015:582, punto 50).<br />
41 Per quanto attiene all&#8217;articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, la definizione di nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, che tale disposizione contiene, enuncia la condizione cumulativa che essi siano, da un lato, elaborati e/o adottati da un&#8217;autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un&#8217;autorità per essere approvati, in base a procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e, dall&#8217;altro, che siano imposti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.<br />
42 Dalle constatazioni del giudice del rinvio risulta che il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> è stato predisposto e adottato da un&#8217;autorità regionale, nella specie il governo vallone, e che tale decreto è imposto dalle disposizioni del decreto dell&#8217;11 marzo 1999.<br />
43 In forza dell&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 e fatto salvo il paragrafo 3 dello stesso articolo, sono soggetti a valutazione ambientale i piani e i programmi elaborati, inter alia, per il settore dell&#8217;energia e volti a definire il quadro di riferimento per l&#8217;autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92.<br />
44 Orbene, è senz&#8217;altro pacifico che il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> riguardi il settore dell&#8217;energia e contribuisca a definire l&#8217;ambito di attuazione, nella Regione vallona, dei progetti di parchi eolici ricompresi nei progetti elencati all&#8217;allegato II della direttiva 2011/92.<br />
45 Quanto alla nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, sebbene essa debba senza dubbio coprire un certo territorio, ciò non toglie, tuttavia, che non risulta né dal testo dell&#8217;articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, né da quello del successivo articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che detti piani e programmi debbano essere finalizzati alla gestione di un determinato territorio. Infatti, dal testo di tali disposizioni emerge che esse hanno, più ampiamente, ad oggetto la gestione di territori o di zone in generale.<br />
46 Orbene, secondo quanto rilevato dal giudice del rinvio, il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> riguarda il territorio dell&#8217;intera Regione vallona e i valori limiti da esso previsti in materia di inquinamento acustico presentano uno stretto nesso con tale territorio, essendo tali limiti determinati in funzione di diversi tipi di destinazione delle zone geografiche considerate.<br />
47 Quanto alla circostanza che il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> non definisca un ambito sufficientemente completo riguardo al settore eolico, occorre ricordare che l&#8217;esame dei criteri esposti all&#8217;articolo 2, lettera a), e all&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, al fine di determinare se un decreto, come quello oggetto del procedimento principale, possa ricadere in tale nozione, dev&#8217;essere realizzato, in particolare, alla luce dell&#8217;obiettivo della direttiva medesima, il quale, come risulta dal punto 39 supra, consiste nel sottoporre a valutazione ambientale le decisioni atte a produrre effetti notevoli sull’ambiente.<br />
48 Peraltro, come sottolineato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 55 delle proprie conclusioni, occorre evitare possibili strategie di elusione degli obblighi enunciati dalla direttiva 2001/42 che possono concretizzarsi in una frammentazione di provvedimenti, atta così a ridurre l&#8217;effetto utile della direttiva stessa (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2012, Inter-Environnement Bruxelles e a., C-567/10, EU:C:2012:159, punto 30 e giurisprudenza citata).<br />
49 Alla luce di tale obiettivo, va osservato che la nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l&#8217;autorizzazione e l&#8217;attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente (v., in tal senso, sentenza dell&#8217;11 settembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a., C-43/10, EU:C:2012:560, punto 95, nonché giurisprudenza ivi citata).<br />
50 Nella specie, va rammentato che il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a> ha ad oggetto, in particolare, le norme tecniche, le modalità di gestione (in particolare, le ombre stroboscopiche), la prevenzione degli incidenti e degli incendi (tra l&#8217;altro, l&#8217;arresto dell&#8217;impianto eolico), le norme relative al livello acustico, il ripristino nonché la messa in sicurezza degli impianti eolici. Tali norme presentano un&#8217;importanza e un&#8217;estensione sufficientemente significative per la determinazione delle condizioni applicabili al settore di cui trattasi e le scelte, in particolare di ordine ambientale, adottate mediante le norme suddette, sono chiamate a determinare le condizioni cui i progetti concreti di installazione e di sfruttamento dei siti eolici potranno essere autorizzati per il futuro.<br />
51 Infine, il governo francese, richiamandosi alla convenzione di Aarhus e al protocollo di Kiev, propone di distinguere la nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; da quella di &#8220;disciplina generale&#8221;, nella quale ricadrebbe il <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000797707',key:'61LX0000797707',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decreto del 13 febbraio 2014</a>, di modo che esso non rientrerebbe nell&#8217;ambito d&#8217;applicazione della direttiva 2001/42.<br />
52 Al riguardo, occorre sottolineare, da un lato, che dalla formulazione stessa dell&#8217;articolo 2, lettera a), primo trattino, di tale direttiva, corroborata in tal senso dalla giurisprudenza ricordata supra al punto 49, risulta che la nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; può contemplare atti normativi adottati per via legislativa o regolamentare.<br />
53 D&#8217;altro lato, come sottolineato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 70 delle proprie conclusioni, la direttiva 2001/42 si distingue dalla convenzione di Aarhus e dal protocollo di Kiev in quanto tale direttiva non contiene esattamente disposizioni specifiche per le politiche o disposizioni generali che richiedano una distinzione alla luce dei &#8220;piani e programmi&#8221;.<br />
54 Dall&#8217;insieme delle suesposte considerazioni, risulta che la questione proposta dev&#8217;essere risolta dichiarando che l&#8217;articolo 2, lettera a), e l&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 devono essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello oggetto del procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, che devono essere osservate nell&#8217;ambito del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all&#8217;installazione e alla gestione di tali impianti, rientra nella nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva medesima.<br />
Sulle spese<br />
55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
<a name="dispositivo"></a><br />
<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('dispositivo_up')"><strong>P.Q.M.</strong></a><br />
&nbsp;<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
L&#8217;articolo 2, lettera a), e l&#8217;articolo <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000207773ART4',key:'07LX0000207773ART4',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">3, paragrafo 2, lettera a)</a>, della <a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000207773',key:'07LX0000207773',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2001/42/CE</a> del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello oggetto del procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, che devono essere osservate nell&#8217;ambito del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all&#8217;installazione e alla gestione di tali impianti, rientra nella nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva medesima. SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
27 ottobre 2016<br />
Rinvio pregiudiziale &#8211; Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull&#8217; ambiente&nbsp; &#8211; Direttiva 2001/42/CE &#8211; Articolo 2, lettera a), e articolo 3, paragrafo 2, lettera a) &#8211; Nozione di piani e programmi&#8221; &#8211; Presupposti per l&#8217;installazione degli impianti eolici, fissati con decreto regolamentare &#8211; Disposizioni riguardanti in particolare misure di sicurezza, di controllo, di ripristino e di salvaguardia, nonché norme relative al livello acustico, definite in considerazione della destinazione delle zone&#8221;<br />
Nella causa C-290/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Conseil d&#8217;État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 2 giugno 2015, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2015, nel procedimento<br />
Patrice D&#8217;Oultremont e altri<br />
contro<br />
Région wallonne,<br />
con l&#8217;intervento di:<br />
Fédération de l&#8217;énergie d&#8217;origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA),<br />
LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
composta da M. Ileši&#269;, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (relatore) e E. Jaraši&#363;nas, giudici,<br />
avvocato generale: J. Kokott<br />
cancelliere: V. Tourrès, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all&#8217;udienza del 7 aprile 2016,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&#8211; per P. D&#8217;Oultremont e a., da J. Sambon, avocat;<br />
&#8211; per la Fédération de l&#8217;énergie d&#8217;origine renouvelable e alternative ASBL (EDORA), da J. Sohier, S. Rodrigues, L. Levi, A. Blot e M. Chomé, avocats;<br />
&#8211; per il governo belga, da J. Van Holm, M. Jacobs e S. Vanrie, in qualità di agenti, assistiti da P. Moërynck, avocat;<br />
&#8211; per il governo francese, da D. Colas e J. Traband, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per la Commissione Europea, da O. Beynet e C. Hermes, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 14 luglio 2016,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza<br />
&nbsp;<br />
Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione<br />
&nbsp;<br />
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 2, lettera a), e dell&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull&#8217; ambiente&nbsp; (GU 2001, L 197, pag. 30).<br />
2 Tale domanda è stata proposta nell&#8217;ambito di una controversia tra il sig. Patrice D&#8217;Oultremont e a. e la Région Wallonne, in merito alla validità del decreto del governo vallone, del 13 febbraio 2014, che fissa i presupposti settoriali relativi ai parchi eolici di potenza totale superiore o uguale a 0,5 MW e recante modifica del decreto del governo vallone del 4 luglio 2002, relativo al procedimento e a varie misure di esecuzione del decreto dell&#8217;11 marzo 1999 sul permesso ambientale nonché recante modifica del decreto del governo vallone del 4 luglio 2002, che definisce un elenco dei progetti sottoposti ad uno studio d&#8217;impatto, nonché degli impianti e delle attività classificate (Moniteur belge del 7 marzo 2014, pag. 20263; in prosieguo: il &#8220;decreto del 13 febbraio 2014&#8221;).<br />
Contesto normativo<br />
Diritto internazionale<br />
La convenzione sulla valutazione dell&#8217;impatto ambientale in un contesto transfrontaliero<br />
3 La convenzione sulla valutazione dell&#8217;impatto ambientale in contesto transfrontaliero, firmata a Espoo (Finlandia) il 26 febbraio 1991 (in prosieguo: la &#8220;convenzione d&#8217;Espoo&#8221;), è stata approvata a nome della Comunità Europea il 24 giugno 1997 ed è entrata in vigore il 10 settembre dello stesso anno.<br />
4 A termini dell&#8217;articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Espoo:<br />
Le valutazioni dell&#8217;impatto sull&#8217; ambiente&nbsp; prescritte dalla presente convenzione sono effettuate almeno nella fase programmatica dell&#8217;attività proposta. Nella misura voluta, le parti si impegnano ad applicare i principi della valutazione dell&#8217;impatto sull&#8217; ambiente&nbsp; alle politiche, ai piani e ai programmi.<br />
Protocollo relativo alla valutazione strategica ambientale alla convenzione di Espoo<br />
5 Il protocollo relativo alla valutazione strategica ambientale alla convenzione di Espoo è stato firmato a Kiev (Ucraina), il 21 maggio 2003, dalla Commissione, a nome della Comunità Europea (in prosieguo: il &#8220;protocollo di Kiev&#8221;). Il protocollo è stato poi approvato con la decisione 2008/871/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2008 (GU 2008, L 308, pag. 33).<br />
6 L&#8217;articolo 13, paragrafo 1, del protocollo di Kiev così recita:<br />
Ciascuna parte si adopera per assicurare che le questioni ambientali e sanitarie siano considerate e integrate in modo congruo nell&#8217;elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi.<br />
La Convenzione di Aarhus<br />
7 La Convenzione sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità Europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1) (in prosieguo: la &#8220;Convenzione di Aarhus&#8221;), affronta parimenti il tema della valutazione ambientale.<br />
8 Tale convenzione contiene, all&#8217;articolo 6, disposizioni in materia di partecipazione del pubblico in caso di approvazione di determinate attività. I suoi articoli 7 e 8 si riferiscono alla partecipazione suddetta, rispettivamente riguardo a piani, programmi, politiche e disposizioni regolamentari, nonché ad altre regole giuridicamente vincolanti e di portata generale.<br />
Diritto dell&#8217;Unione<br />
9 Ai sensi del considerando 4 della direttiva 2001/42:<br />
La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l&#8217;integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell&#8217;elaborazione e nell&#8217;adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull&#8217; ambiente&nbsp; negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell&#8217;attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.<br />
10 L&#8217;articolo 1 della direttiva medesima, rubricato &#8220;Obiettivi&#8221;, prevede quanto segue:<br />
La presente direttiva ha l&#8217;obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell&#8217; ambiente&nbsp; e di contribuire all&#8217;integrazione di considerazioni ambientali all&#8217;atto dell&#8217;elaborazione e dell&#8217;adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull&#8217; ambiente .<br />
11 Il successivo articolo 2 così dispone:<br />
Ai fini della presente direttiva:<br />
a) per &#8220;piani e programmi&#8221; s&#8217;intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dall'[Unione] Europea, nonché le loro modifiche,<br />
&#8211; che sono elaborati e/o adottati da un&#8217;autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un&#8217;autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e<br />
&#8211; che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;<br />
b) per &#8220;valutazione ambientale&#8221; s&#8217;intende l&#8217;elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell&#8217;iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
12 Ai sensi del successivo articolo 3, intitolato &#8220;Ambito d&#8217;applicazione&#8221;:<br />
1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi da 2 a 4, che possono avere effetti significativi sull&#8217; ambiente , sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.<br />
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,<br />
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l&#8217;autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva [2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), recante abrogazione e sostituzione della direttiva 85/337 a partire dal 17 febbraio 2012];<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l&#8217;uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull&#8217; ambiente .<br />
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l&#8217;autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull&#8217; ambiente .<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
Diritto belga<br />
13 A termini dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, Sezione II, della legge speciale dell&#8217;8 agosto 1980 recante riforme istituzionali (Moniteur belge del 15 agosto 1980, pag. 9434), per quanto attiene alla tutela dell&#8217; ambiente&nbsp; sono competenti soltanto le Regioni.<br />
14 Nella Regione vallona, la direttiva 2001/42 è stata parzialmente recepita per mezzo degli articoli D.52 e segg. del libro I del Codice dell&#8217; ambiente&nbsp; (Moniteur belge del 9 luglio 2004, pag. 54654), come risulta dall&#8217;articolo D.51/1 di tale Codice.<br />
15 L&#8217;articolo D.6 del libro 1 di detto Codice definisce, al punto 13, i &#8220;piani e programmi&#8221; quali le &#8220;decisioni, escluse quelle previste nel [Codice vallone della gestione del territorio, dell&#8217;urbanistica, del patrimonio [ambientale] e dell&#8217;energia (Moniteur belge del 19 maggio 1984, p. 6939, e rettifica, Moniteur belge del 25 maggio 1984, pag. 7636)], e relative modifiche, dirette a fissare una serie di azioni o di operazioni preordinate al raggiungimento di uno o più obiettivi specifici collegati alla qualità dell&#8217; ambiente , ovvero alla destinazione o al regime di tutela vuoi di una o più zone vuoi di un sito, con lo specifico obiettivo di definire il contesto in cui l&#8217;attuazione di determinate attività può essere autorizzata, e che:<br />
a. sono predisposte e/o adottate da un&#8217;autorità a livello regionale o locale, oppure predisposte da un&#8217;autorità per essere adottate dal Parlamento o dal governo della Vallonia;<br />
b. sono previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;<br />
I piani e programmi di cui alla presente legge comprendono anche quelli cofinanziati dall'[Unione] Europea&#8221;.<br />
16 Ai sensi del suo articolo 2, il decreto del governo vallone dell&#8217;11 marzo 1999 relativo al permesso ambientale (Moniteur belge dell&#8217;8 giugno 1999, pag. 21114, e rettifica in Moniteur belge, del 22 dicembre 1999, pag. 48280; in prosieguo: il &#8220;decreto dell&#8217;11 marzo 1999&#8221;) è inteso a &#8220;garantire, in un&#8217;ottica di approccio integrato di prevenzione e di riduzione dell&#8217;inquinamento, la protezione dell&#8217;Uomo o dell&#8217; ambiente&nbsp; contro i rischi, il disturbo o gli inconvenienti che un&#8217;installazione può provocare, direttamente o indirettamente, durante o nel periodo successivo al suo funzionamento&#8221;.<br />
17 L&#8217;articolo 4 di tale decreto così stabilisce:<br />
Il Governo stabilisce le condizioni generali, settoriali o specifiche per raggiungere gli obiettivi indicati all&#8217;articolo 2. Esse hanno valore regolamentare.<br />
(&#8230;)<br />
Tali modalità possono riguardare in particolare:<br />
(&#8230;)<br />
3° le informazioni da fornire regolarmente alle autorità designate dal Governo e relative a:<br />
a. le emissioni dello stabilimento;<br />
b. le misure adottate per ridurre le turbative all&#8217; ambiente ;<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
18 A termini del successivo articolo 5:<br />
par. 1. Le condizioni generali si applicano a tutti gli impianti e a tutte le attività.<br />
par. 2. Le condizioni settoriali si applicano agli impianti e alle attività di un settore economico, territoriale o nel quale sussista o possa sussistere un rischio particolare.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
19 Ai sensi dell&#8217;articolo 1 del decreto di attuazione del 13 febbraio 2014:<br />
Le presenti condizioni settoriali si applicano ai parchi eolici la cui potenza totale è pari o superiore a 0,5 MW di elettricità, di cui alle rubriche 40.10.01.04.02 e 40.10.01.04.03 dell&#8217;allegato I del [decreto del 4 luglio 2002 che fissa le condizioni generali di sfruttamento degli impianti previsti dal decreto dell&#8217;11 marzo 1999 (Moniteur belge del 21 settembre 2002, pag. 20264, e rettifica in Moniteur belge del 1° ottobre 2002, pag. 44152)].<br />
20 Secondo l&#8217;articolo 5 del decreto del 13 febbraio 2014, contenuto nel Capo III del medesimo, intitolato &#8220;Gestione&#8221;:<br />
Fatte salve le esigenze di manutenzione, nessun dispositivo per l&#8217;illuminazione può essere acceso durante la notte ai piedi dell&#8217;impianto eolico né nelle sue vicinanze.<br />
21 L&#8217;articolo 9 di detto decreto, che figura nello stesso Capo III, così recita:<br />
All&#8217;interno del parco eolico, ma all&#8217;esterno degli impianti, il campo magnetico, tipico dell&#8217;attività e misurato a m 1,5 dal suolo, non può superare il valore limite di 100 microtesla.<br />
22 Ai sensi dell&#8217;articolo 10, che figura del pari nel Capo III dello stesso decreto:<br />
par. 1. Gli effetti delle ombre stroboscopiche generate dal funzionamento degli impianti eolici sono limitati a 30 ore/anno e a 30 minuti/giorno per qualsiasi habitat, costruito o debitamente autorizzato con permesso urbanistico e che sia soggetto ad essi. Essi sono calcolati secondo l&#8217;approccio del caso più sfavorevole&#8221;, caratterizzato dai seguenti parametri:<br />
1. il sole splenda dal mattino alla sera (cielo continuamente sereno);<br />
2. gli impianti eolici siano permanentemente in funzione (velocità del vento sempre nella loro scala di funzionamento e loro disponibilità al 100%);<br />
3. il rotore degli impianti eolici sia sempre orientato perpendicolarmente ai raggi del sole.<br />
Il gestore utilizza tutti i mezzi disponibili che consentano di ridurre l&#8217;esposizione all&#8217;ombra introdotta per rispettare tali limiti.<br />
par. 2. Detti limiti non si applicano se l&#8217;ombra generata dal funzionamento dell&#8217;installazione non coinvolge gli abitanti nel loro&nbsp; ambiente . In tal caso, il gestore ne fornisce la prova con ogni mezzo giuridico&#8221;.<br />
23 La Sezione 1, intitolata &#8220;Norme acustiche&#8221;, del Capo V del decreto del 13 febbraio 2014, intitolato &#8220;Inquinamento acustico&#8221;, include segnatamente l&#8217;articolo 20, che definisce i limiti dei livelli relativi alle emissioni sonore di un parco eolico, e l&#8217;articolo 21, che determina i valori limite in particolare in funzione delle aree dette &#8220;planologiche&#8221;, cioè dei perimetri geografici determinati in base ad un piano dalle autorità competenti, in funzione della loro destinazione (zone d&#8217;habitat, zone agricole, zone d&#8217;attività economica e altri).<br />
Procedimento principale e questione pregiudiziale<br />
24 Il 21 febbraio 2013, il Governo vallone stabiliva un &#8220;ambito di riferimento&#8221;, successivamente modificato nel mese di luglio dello stesso anno, contenente raccomandazioni per l&#8217;installazione di impianti eolici nella Regione vallona. Tale testo veniva completato da un documento cartografico diretto a determinare un ambito di pianificazione all&#8217;attuazione del programma eolico nella Regione vallona &#8220;con orizzonte 2020&#8221; e recante il nome di &#8220;carta di riferimento&#8221;. Tale carta era oggetto di un rapporto sull&#8217;impatto ambientale.<br />
25 In tutti i comuni della Vallonia veniva svolta un&#8217;inchiesta pubblica nel periodo intercorrente dal 16 settembre al 30 ottobre 2013. Tra i documenti messi a disposizione del pubblico nel corso di detta inchiesta figuravano, inter alia, i documenti indicati supra al punto precedente, vale a dire il settore di riferimento, la carta di riferimento e la relazione sull&#8217;impatto ambientale.<br />
26 Tuttavia, né il settore di riferimento né la carta di riferimento venivano definitivamente adottati.<br />
27 Nel frattempo, il governo vallone adottava il decreto del 13 febbraio 2014.<br />
28 Il 6 maggio 2014, il sig. D&#8217;Oultremont e a. adivano il giudice del rinvio, il Consiglio di Stato (Belgio), con domanda di annullamento di tale decreto. A sostegno del ricorso, il sig. D&#8217;Oultremont e a. facevano valere, inter alia, il contrasto tra il decreto medesimo e le disposizioni della direttiva 2001/42, in base al rilievo che la Regione vallona avrebbe adottato il decreto senza che le sue disposizioni fossero state sottoposte ad un procedimento di valutazione d&#8217;impatto, né al procedimento di partecipazione del pubblico.<br />
29 La Regione vallona e la parte interveniente nel procedimento principale, la Fédération de l&#8217;énergie d&#8217;origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA), ritengono, per parte loro, che lo stesso decreto sarebbe estraneo alla nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva.<br />
30 Il giudice del rinvio ritiene che, malgrado le precisazioni fornite dalla Corte nella sentenza del 17 giugno 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie (C-105/09 e C-110/09, EU:C:2010:355), la risposta alla questione se le disposizioni del decreto del 13 febbraio 2014 costituiscano &#8220;piani e programmi&#8221; non risulti con tutta evidenza.<br />
31 Una particolare difficoltà risiederebbe, secondo il giudice a quo, nella circostanza che le disposizioni del decreto suddetto siano separate dal settore di riferimento e dalla cartografia dei siti per l&#8217;installazione degli impianti eolici, richiamata supra al punto 24, e che tale circostanza le privi, almeno parzialmente, del loro contenuto programmatico ai fini dell&#8217;inquadramento della produzione dell&#8217;energia eolica.<br />
32 In tale ottica, il decreto del 13 febbraio 2014 non definirebbe un &#8220;quadro completo&#8221;, vale a dire il complesso di misure coordinate a disciplina della gestione dei parchi eolici per preservare l&#8217; ambiente . Orbene, secondo il giudice del rinvio, ciò non toglierebbe che prendere in considerazione, all&#8217;atto del rilascio delle autorizzazioni, le norme di tale decreto relative, segnatamente, all&#8217;inquinamento acustico e agli effetti delle ombre stroboscopiche generate dal funzionamento degli impianti eolici, produca necessariamente la conseguenza di determinare il luogo di installazione di detti impianti rispetto all&#8217;habitat.<br />
33 Se si accogliesse la definizione, data dal legislatore regionale, al punto 13 dell&#8217;articolo D.6 del libro I del Codice dell&#8217; ambiente , della nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, a partire dal momento in cui essi sono dissociati dall&#8217;ambito di riferimento e dalla cartografia che descrive i luoghi meglio situati per l&#8217;installazione degli impianti eolici, le condizioni settoriali non costituirebbero, secondo il giudice a quo, di per sé un &#8220;processo di attuazione progressiva e ordinata di mezzi diretti a raggiungere un obiettivo specifico collegato alla qualità dell&#8217; ambiente &#8220;.<br />
34 Il giudice del rinvio precisa, inoltre, che le condizioni settoriali previste dal decreto del 13 febbraio 2014 non determinano ulteriormente la destinazione o il regime di tutela di una o più aree o di un sito. Ogni parco eolico verrebbe esaminato, qualunque sia il sito prescelto, fatta salva soltanto la modulazione delle norme di inquinamento acustico in funzione della ripartizione per aree nel piano di settore.<br />
35 Orbene, secondo tale giudice, dagli allegati I e II della direttiva 2001/42, letti alla luce del punto 47 della sentenza del 17 giugno 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie (C-105/09 e C-110/09, EU:C:2010:355), sembra risultare che un piano o programma riguardi necessariamente un&#8217;area geograficamente limitata, quale, ad esempio, le &#8220;zone designate come vulnerabili nel quadro della gestione sostenibile dell&#8217;azoto in agricoltura&#8221;, ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall&#8217;inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, p. 1), di cui si trattava in particolare nella sentenza suddetta.<br />
36 In tale contesto, il Conseil d&#8217;État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
Se gli articoli 2, lettera a) e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [2001/42], relativi alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull&#8217; ambiente , implichino che un decreto di natura regolamentare recante diverse disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, ivi comprese misure di sicurezza, di controllo, di rimessione in pristino e di sicurezza, nonché norme in materia di inquinamento acustico definite con riferimento alle aree planologiche, disposizioni disciplinanti il rilascio di autorizzazioni amministrative che attribuiscono al committente il diritto di installare e sfruttare impianti assoggettati di diritto alla valutazione degli effetti sull&#8217; ambiente&nbsp; ai sensi del diritto interno, debba essere qualificato come piano o programma&#8221; ai sensi di dette disposizioni&#8221;.<br />
Sulla questione pregiudiziale<br />
37 Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 2, lettera a), e l&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 debbano essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, le quali devono essere osservate nel contesto del rilascio di autorizzazioni amministrative aventi ad oggetto l&#8217;impianto o l&#8217;espianto di siffatte installazioni, ricada nella nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva suddetta.<br />
38 Occorre anzitutto ricordare che dal considerando 4 della direttiva 2001/42 risulta che la valutazione ambientale è un importante strumento ai fini dell&#8217;integrazione delle considerazioni in materia di&nbsp; ambiente&nbsp; nell&#8217;elaborazione e nell&#8217;adozione di taluni piani e programmi.<br />
39 Successivamente, e come rilevato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 34 delle proprie conclusioni, la delimitazione della nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; rispetto ad altre misure non ricomprese nell&#8217;ambito d&#8217;applicazione ratione materiae della direttiva 2001/42 dev&#8217;essere effettuata alla luce dell&#8217;obiettivo essenziale indicato all&#8217;articolo 1 della direttiva medesima, consistente nell&#8217;assoggettare i piani e i programmi idonei ad avere un impatto notevole sull&#8217; ambiente&nbsp; ad una valutazione ambientale (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).<br />
40 Orbene, in considerazione della finalità della direttiva 2001/42, consistente nel garantire un livello elevato di protezione dell&#8217; ambiente , le disposizioni che delimitano l&#8217;ambito di applicazione di tale direttiva e, in particolar modo, quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio (v., in tal senso, sentenze del 22 marzo 2012, Inter-Environnement Bruxelles e a., C-567/10, EU:C:2012:159, punto 37, nonché del 10 settembre 2015, Dimos Kropias Attikis, C-473/14, EU:C:2015:582, punto 50).<br />
41 Per quanto attiene all&#8217;articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, la definizione di nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, che tale disposizione contiene, enuncia la condizione cumulativa che essi siano, da un lato, elaborati e/o adottati da un&#8217;autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un&#8217;autorità per essere approvati, in base a procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e, dall&#8217;altro, che siano imposti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.<br />
42 Dalle constatazioni del giudice del rinvio risulta che il decreto del 13 febbraio 2014 è stato predisposto e adottato da un&#8217;autorità regionale, nella specie il governo vallone, e che tale decreto è imposto dalle disposizioni del decreto dell&#8217;11 marzo 1999.<br />
43 In forza dell&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 e fatto salvo il paragrafo 3 dello stesso articolo, sono soggetti a valutazione ambientale i piani e i programmi elaborati, inter alia, per il settore dell&#8217;energia e volti a definire il quadro di riferimento per l&#8217;autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92.<br />
44 Orbene, è senz&#8217;altro pacifico che il decreto del 13 febbraio 2014 riguardi il settore dell&#8217;energia e contribuisca a definire l&#8217;ambito di attuazione, nella Regione vallona, dei progetti di parchi eolici ricompresi nei progetti elencati all&#8217;allegato II della direttiva 2011/92.<br />
45 Quanto alla nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, sebbene essa debba senza dubbio coprire un certo territorio, ciò non toglie, tuttavia, che non risulta né dal testo dell&#8217;articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, né da quello del successivo articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che detti piani e programmi debbano essere finalizzati alla gestione di un determinato territorio. Infatti, dal testo di tali disposizioni emerge che esse hanno, più ampiamente, ad oggetto la gestione di territori o di zone in generale.<br />
46 Orbene, secondo quanto rilevato dal giudice del rinvio, il decreto del 13 febbraio 2014 riguarda il territorio dell&#8217;intera Regione vallona e i valori limiti da esso previsti in materia di inquinamento acustico presentano uno stretto nesso con tale territorio, essendo tali limiti determinati in funzione di diversi tipi di destinazione delle zone geografiche considerate.<br />
47 Quanto alla circostanza che il decreto del 13 febbraio 2014 non definisca un ambito sufficientemente completo riguardo al settore eolico, occorre ricordare che l&#8217;esame dei criteri esposti all&#8217;articolo 2, lettera a), e all&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, al fine di determinare se un decreto, come quello oggetto del procedimento principale, possa ricadere in tale nozione, dev&#8217;essere realizzato, in particolare, alla luce dell&#8217;obiettivo della direttiva medesima, il quale, come risulta dal punto 39 supra, consiste nel sottoporre a valutazione ambientale le decisioni atte a produrre effetti notevoli sull&#8217; ambiente .<br />
48 Peraltro, come sottolineato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 55 delle proprie conclusioni, occorre evitare possibili strategie di elusione degli obblighi enunciati dalla direttiva 2001/42 che possono concretizzarsi in una frammentazione di provvedimenti, atta così a ridurre l&#8217;effetto utile della direttiva stessa (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2012, Inter-Environnement Bruxelles e a., C-567/10, EU:C:2012:159, punto 30 e giurisprudenza citata).<br />
49 Alla luce di tale obiettivo, va osservato che la nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l&#8217;autorizzazione e l&#8217;attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull&#8217; ambiente&nbsp; (v., in tal senso, sentenza dell&#8217;11 settembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a., C-43/10, EU:C:2012:560, punto 95, nonché giurisprudenza ivi citata).<br />
50 Nella specie, va rammentato che il decreto del 13 febbraio 2014 ha ad oggetto, in particolare, le norme tecniche, le modalità di gestione (in particolare, le ombre stroboscopiche), la prevenzione degli incidenti e degli incendi (tra l&#8217;altro, l&#8217;arresto dell&#8217;impianto eolico), le norme relative al livello acustico, il ripristino nonché la messa in sicurezza degli impianti eolici. Tali norme presentano un&#8217;importanza e un&#8217;estensione sufficientemente significative per la determinazione delle condizioni applicabili al settore di cui trattasi e le scelte, in particolare di ordine ambientale, adottate mediante le norme suddette, sono chiamate a determinare le condizioni cui i progetti concreti di installazione e di sfruttamento dei siti eolici potranno essere autorizzati per il futuro.<br />
51 Infine, il governo francese, richiamandosi alla convenzione di Aarhus e al protocollo di Kiev, propone di distinguere la nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; da quella di &#8220;disciplina generale&#8221;, nella quale ricadrebbe il decreto del 13 febbraio 2014, di modo che esso non rientrerebbe nell&#8217;ambito d&#8217;applicazione della direttiva 2001/42.<br />
52 Al riguardo, occorre sottolineare, da un lato, che dalla formulazione stessa dell&#8217;articolo 2, lettera a), primo trattino, di tale direttiva, corroborata in tal senso dalla giurisprudenza ricordata supra al punto 49, risulta che la nozione di &#8220;piani e programmi&#8221; può contemplare atti normativi adottati per via legislativa o regolamentare.<br />
53 D&#8217;altro lato, come sottolineato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 70 delle proprie conclusioni, la direttiva 2001/42 si distingue dalla convenzione di Aarhus e dal protocollo di Kiev in quanto tale direttiva non contiene esattamente disposizioni specifiche per le politiche o disposizioni generali che richiedano una distinzione alla luce dei &#8220;piani e programmi&#8221;.<br />
54 Dall&#8217;insieme delle suesposte considerazioni, risulta che la questione proposta dev&#8217;essere risolta dichiarando che l&#8217;articolo 2, lettera a), e l&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 devono essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello oggetto del procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, che devono essere osservate nell&#8217;ambito del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all&#8217;installazione e alla gestione di tali impianti, rientra nella nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva medesima.<br />
Sulle spese<br />
55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
&nbsp;<br />
P.Q.M.<br />
&nbsp;<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
L&#8217;articolo 2, lettera a), e l&#8217;articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull&#8217; ambiente, devono essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare, come quello oggetto del procedimento principale, contenente varie disposizioni relative all&#8217;installazione di impianti eolici, che devono essere osservate nell&#8217;ambito del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all&#8217;installazione e alla gestione di tali impianti, rientra nella nozione di &#8220;piani e programmi&#8221;, ai sensi della direttiva medesima.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2016 n.424/15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-19-10-2016-n-424-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Ileši&#269; &#8211; Rel. Jaraši&#363;nas Rinvio pregiudiziale&#160;– Reti e servizi di comunicazione elettronica&#160;– Direttiva 2002/21/CE&#160;– Articolo 3&#160;– Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione&#160;– Riforma istituzionale&#160;– Fusione dell’autorità nazionale di regolamentazione con altre autorità di regolamentazione&#160;– Destituzione del presidente e di un consigliere dell’autorità nazionale di regolamentazione oggetto di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ileši&#269; &#8211; Rel. Jaraši&#363;nas</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Reti e servizi di comunicazione elettronica&nbsp;– Direttiva 2002/21/CE&nbsp;– Articolo 3&nbsp;– Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione&nbsp;– Riforma istituzionale&nbsp;– Fusione dell’autorità nazionale di regolamentazione con altre autorità di regolamentazione&nbsp;– Destituzione del presidente e di un consigliere dell’autorità nazionale di regolamentazione oggetto di fusione prima della scadenza dei loro mandati&nbsp;– Motivo della destituzione non previsto dal diritto nazionale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che prevede la fusione di un’ autorità nazionale di regolamentazione ai sensi della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, con altre autorità di regolamentazione nazionali, come quelle della concorrenza, del settore postale e del settore dell’energia, al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi di detta direttiva, come modificata, purché, nell’esercizio di tali funzioni, detto organismo soddisfi i requisiti di competenza, d’indipendenza, d’imparzialità e di trasparenza previste da quest’ultima e le decisioni da esso adottate possano essere oggetto di ricorsi effettivi presso un organo indipendente dalle parti coinvolte, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, per il solo fatto di una riforma istituzionale volta alla fusione di un’autorità nazionale di regolamentazione, responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese, con altre autorità di regolamentazione nazionali al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi di tale direttiva come modificata, il presidente e un consigliere, membri dell’organo collegiale direttivo dell’autorità nazionale di regolamentazione oggetto di fusione, siano destituiti dall’incarico prima della scadenza del rispettivo mandato, qualora non siano previste norme atte a garantire che una destituzione siffatta non arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)</p>
<p style="text-align: center;">19 ottobre 2016</p>
<p>«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Reti e servizi di comunicazione elettronica&nbsp;– Direttiva 2002/21/CE&nbsp;– Articolo 3&nbsp;– Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione&nbsp;– Riforma istituzionale&nbsp;– Fusione dell’autorità nazionale di regolamentazione con altre autorità di regolamentazione&nbsp;– Destituzione del presidente e di un consigliere dell’autorità nazionale di regolamentazione oggetto di fusione prima della scadenza dei loro mandati&nbsp;– Motivo della destituzione non previsto dal diritto nazionale»</p>
<p>Nella causa C&#8209;424/15,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 3 luglio 2015, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2015, nel procedimento</p>
<p><b>Xabier Ormaetxea Garai,</b></p>
<p><b>Bernardo Lorenzo Almendros</b></p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p><b>Administración del Estado</b></p>
<p>LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p>composta da M.&nbsp;Ileši&#269;, presidente di sezione, A.&nbsp;Prechal, A.&nbsp;Rosas, C.&nbsp;Toader e E.&nbsp;Jaraši&#363;nas (relatore), giudici,</p>
<p>avvocato generale: Y.&nbsp;Bot</p>
<p>cancelliere: A.&nbsp;Calot Escobar</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo spagnolo, da A.&nbsp;Rubio González, in qualità di agente;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo belga, da J.&nbsp;Van Holm e M.&nbsp;Jacobs, in qualità di agenti;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo dei Paesi Bassi, da J.&nbsp;Langer, M.&nbsp;Bulterman e M. de Ree, in qualità di agenti,</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da J.&nbsp;Rius, G.&nbsp;Braun e L.&nbsp;Nicolae, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 giugno 2016,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><b>Sentenza</b></p>
<p><a name="point1">1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L&nbsp;108, pag.&nbsp;33), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L&nbsp;337, pag.&nbsp;37, e rettifica in GU 2013, L&nbsp;241, pag.&nbsp;8) (in prosieguo: la «direttiva quadro»).</p>
<p><a name="point2">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra i sigg.&nbsp;Xabier Ormaetxea Garai e Bernardo Lorenzo Almendros, da un lato, e l’Administración del Estado (amministrazione dello Stato, Spagna), dall’altro, avente ad oggetto i regi decreti che hanno posto fine ai loro mandati, rispettivamente, di consigliere e di presidente della Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (Commissione del mercato delle telecomunicazioni, Spagna; in prosieguo: la «CMT»), un’autorità nazionale di regolamentazione (in prosieguo: un’«ANR») ai sensi della direttiva quadro.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<b>Contesto normativo</b></p>
<p>&nbsp;<i>Il diritto dell’Unione</i></p>
<p>&nbsp;La direttiva quadro</p>
<p><a name="point3">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il considerando 11 della direttiva quadro così recita:</p>
<p>«In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l’indipendenza delle [ANR] in modo da assicurare l’imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell’indipendenza lascia impregiudicata l’autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito nell’articolo [345&nbsp;TFUE]. Le [ANR] dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l’assolvimento dei compiti loro assegnati».</p>
<p><a name="point4">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 2, lettera g), della direttiva quadro definisce la nozione di «ANR» come riguardante «l’organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente direttiva e dalle direttive particolari». Detto articolo 2, lettera l), elenca le direttive che, oltre alla direttiva quadro, costituiscono la disciplina applicabile in materia di comunicazioni elettroniche e che sono ricomprese nella nozione di «direttive particolari».</p>
<p><a name="point5">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La direttiva 2009/140 ha introdotto, all’articolo 3 della direttiva quadro nella sua versione iniziale, i nuovi paragrafi da 3 a 3 quater, relativi all’indipendenza delle ANR. Il considerando 13 della direttiva 2009/140 precisa a tale riguardo quanto segue:</p>
<p>«È opportuno rafforzare l’indipendenza delle [ANR] per garantire un’applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine è opportuno prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita che garantisca che un’[ANR] responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese è al riparo, nell’esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. (&#8230;) A tal fine, è opportuno stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi di licenziamento del responsabile dell’[ANR] in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di tale ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni. È importante che le [ANR] responsabili della regolamentazione ex ante del mercato dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è opportuno che il bilancio sia pubblicato annualmente».</p>
<p><a name="point6">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 3 della direttiva quadro, intitolato «[ANR]», così dispone:</p>
<p>«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni attribuite alle [ANR] dalla presente direttiva e dalle direttive particolari vengano esercitate da un organismo competente.</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza delle [ANR] provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive [ANR] esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che le [ANR] dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.</p>
<p>3&nbsp;bis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le [ANR] responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese (&#8230;) operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell’articolo 4 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle [ANR].</p>
<p>Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un’[ANR] o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un’[ANR] di cui al primo comma o i loro sostituti possano essere sollevati dall’incarico solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l’esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell’ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell’[ANR] in questione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, è resa pubblica al momento dell’esonero. Il responsabile dell’[ANR] o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall’incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata.</p>
<p>Gli Stati membri assicurano che le [ANR] di cui al primo comma dispongano di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati. Gli Stati membri assicurano inoltre che le [ANR] dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) [creato dal regolamento (CE) n.&nbsp;1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU 2009, L&nbsp;337, pag.&nbsp;1)].</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle [ANR], in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché le autorità nazionali incaricate di attuare la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune. (&#8230;)</p>
<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le [ANR] e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. (&#8230;)</p>
<p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le [ANR] cui sono state attribuite funzioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le loro competenze rispettive».</p>
<p><a name="point7">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 4 della direttiva quadro, intitolato «Diritto di ricorso», dispone, in sostanza, che gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi che permettano, a qualunque utente e a qualunque impresa che siano interessati dalla decisione di un’[ANR] di presentare ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti coinvolte.</p>
<p>&nbsp;La direttiva 95/46/CE</p>
<p><a name="point8">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 28 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag.&nbsp;31), è intitolato «Autorità di controllo». Ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo:</p>
<p>«Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l’applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.</p>
<p>Tali autorità sono pienamente indipendenti nell’esercizio delle funzioni loro attribuite».</p>
<p>&nbsp;<i>Il diritto spagnolo</i></p>
<p><a name="point9">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Real Decreto-Ley 6/1996 de Liberalización de las Telecomunicaciones (regio decreto legge n.&nbsp;6/1996, sulla liberalizzazione delle telecomunicazioni), del 7 giugno 1996 (BOE n.&nbsp;139, dell’8 giugno 1996, pag.&nbsp;18973), ha istituito la CMT quale organo indipendente incaricato di assicurare l’applicazione dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento nel settore delle telecomunicazioni nonché di dirimere le controversie tra gli operatori del settore.</p>
<p><a name="point10">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Ley 2/2011 de Economía Sostenible (legge 2/2011 sull’economia sostenibile), del 4 marzo 2011 (BOE n.&nbsp;55, del 5 marzo 2011, pag.&nbsp;25033), aveva per obiettivo di riformare lo statuto di taluni organismi di regolamentazione e di vigilanza, in particolare al fine di rafforzarne l’indipendenza. L’articolo 13 di detta legge ha quindi stabilito talune nuove regole relative alla designazione del presidente e dei consiglieri di siffatti organismi, alla durata dei loro mandati e alle modalità del loro rinnovo. Tale articolo, che si applicava fra l’altro alla CMT, recitava:</p>
<p>«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il presidente e i consiglieri sono nominati dal governo mediante regio decreto adottato su proposta del titolare del ministero competente; essi sono scelti tra persone di prestigio e competenza professionale riconosciuti, in seguito ad audizione del ministro e delle persone proposte come presidenti e consiglieri dinanzi alla competente commissione del Congreso de los Diputados (Camera dei deputati, Spagna) (&#8230;).</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il mandato del presidente e dei consiglieri è di sei anni, senza possibilità di essere rieletti come componenti del consiglio. I consiglieri sono rinnovati parzialmente in modo da garantire la stabilità e la continuità del consiglio».</p>
<p><a name="point11">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A termini dell’articolo 16 della legge 2/2011:</p>
<p>«Il presidente e i consiglieri cessano di esercitare le loro funzioni:</p>
<p>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a seguito di dimissioni;</p>
<p>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;alla scadenza del mandato;</p>
<p>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a motivo di un’incompatibilità sopravvenuta;</p>
<p>d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in seguito a condanna per un reato doloso;</p>
<p>e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a motivo d’incapacità permanente;</p>
<p>f)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a seguito di una revoca dell’incarico decisa dal governo in caso di grave violazione dei doveri d’ufficio o di inadempimento degli obblighi in materia di incompatibilità, di conflitto d’interessi e di obbligo di riservatezza. (&#8230;)».</p>
<p><a name="point12">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La nona disposizione aggiuntiva della legge 2/2011 stabiliva misure transitorie finalizzate a adeguare la composizione dei consigli degli organismi di regolamentazione e di vigilanza interessati e della Comisión Nacional de la Competencia (Commissione nazionale della concorrenza, Spagna) alla riforma attuata mediante detta legge. Tale disposizione prevedeva, segnatamente, che, entro un termine di due mesi a partire dall’entrata in vigore della legge menzionata, il governo avrebbe dovuto, mediante regio decreto, destituire i membri dei consigli degli organismi il cui mandato fosse scaduto alla data di entrata in vigore di detto regio decreto, che la nomina dei nuovi presidenti sarebbe stata effettuata alla scadenza del mandato dei presidenti in carica e che i nuovi consiglieri sarebbero stati nominati a partire dal momento in cui il numero di consiglieri il cui mandato era prossimo alla scadenza fosse stato inferiore a sei. Per quanto riguarda i vicepresidenti, tale disposizione prevedeva che, al momento dell’entrata in vigore della legge 2/2011, questi ultimi avrebbero continuato a svolgere il proprio incarico fino alla scadenza del loro mandato, mentre successivamente la carica di vicepresidente di ciascun organismo sarebbe stata soppressa.</p>
<p><a name="point13">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il 10 maggio 2011 sono stati pubblicati il Real Decreto 667/2011 por el que se nombra Presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a don Bernardo Lorenzo Almendros (regio decreto 667/2011, recante nomina del sig.&nbsp;Lorenzo Almendros in qualità di presidente della Commissione del mercato delle telecomunicazioni), del 9 maggio 2011 (BOE n.&nbsp;111, del 10 maggio 2011, pag.&nbsp;47215), nonché il Real Decreto 669/2011 por el que se nombra Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a don Xabier Ormaetxea Garai (regio decreto 669/2011, recante nomina del sig.&nbsp;Ormaetxea Garai in qualità di consigliere della Commissione del mercato delle telecomunicazioni), del 9 maggio 2011 (BOE n.&nbsp;111, del 10 maggio 2011, pag.&nbsp;47217). Tali nomine sono state effettuate in conformità all’articolo 13 e alla nona disposizione aggiuntiva della legge 2/2011.</p>
<p><a name="point14">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (legge 3/2013, recante istituzione della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza), del 4 giugno 2013 (BOE n.&nbsp;134, del 5 giugno 2013, pag.&nbsp;42191), ha abrogato l’articolo 13 della legge 2/2011.</p>
<p><a name="point15">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il preambolo della legge 3/2013 precisa in particolare che la riforma attuata da tale legge – consistente nell’istituire la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza, Spagna; in prosieguo: la «CNMC»), la quale raggrupperà le funzioni relative al buon funzionamento dei mercati e dei settori fino ad allora oggetto di vigilanza da parte di differenti autorità di regolamentazione&nbsp;– è destinata ad accrescere le economie di scala e a garantire la coerenza e l’efficacia della regolazione di tutte le industrie della rete, a beneficio dei consumatori e degli utilizzatori. Tale preambolo afferma altresì che la CNMC è dotata di una propria personalità giuridica e della piena capacità pubblica e privata e che essa agisce in piena conformità con la legge, in completa autonomia organica e funzionale ed in totale indipendenza rispetto al governo, alle amministrazioni pubbliche e agli interessi imprenditoriali e commerciali.</p>
<p><a name="point16">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 6 della legge 3/2013, la CNMC è responsabile della vigilanza e del controllo sul buon funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche. In base ad altre disposizioni di detta legge le sono conferite ulteriori funzioni, quali la tutela e la promozione della concorrenza su tutti i mercati e settori produttivi, nonché funzioni di vigilanza e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas, del mercato postale, del mercato della comunicazione audiovisiva e del settore ferroviario.</p>
<p><a name="point17">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La seconda disposizione aggiuntiva della legge 3/2013 stabilisce, al suo paragrafo 1, che la costituzione della CNMC comporta la soppressione della Commissione nazionale della concorrenza, della Comisión Nacional de Energía (Commissione nazionale dell’energia, Spagna), della CMT, della Comisión Nacional del Sector Postal (Commissione nazionale del settore postale, Spagna), del Comité de Regulación Ferroviaria (Comitato di regolamentazione ferroviaria, Spagna), della Comisión Nacional del Juego (Commissione nazionale del gioco, Spagna), della Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (Commissione di regolamentazione economica aeroportuale, Spagna) e del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Consiglio statale per gli audiovisivi, Spagna).</p>
<p><a name="point18">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 23, paragrafo 1, della legge 3/2013 prevede, in sostanza, le stesse cause di cessazione dalle funzioni dei membri del consiglio direttivo della CNMC in precedenza previste dall’articolo 16 della legge 2/2011.</p>
<p><a name="point19">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Real Decreto 657/2013 por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (regio decreto 657/2013, che approva lo Statuto organico della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza) è stato adottato il 30 agosto 2013 (BOE n.&nbsp;209, del 31 agosto 2013, pag.&nbsp;63623).</p>
<p><a name="point20">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il 10 settembre 2013 sono stati pubblicati i regi decreti del 9 settembre 2013, recanti nomina del presidente, del vicepresidente e dei consiglieri della CNMC (BOE n.&nbsp;217, pag.&nbsp;66444 e seguenti).</p>
<p><a name="point21">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’11 ottobre 2013 sono stati adottati il Real Decreto 795/2013 por el que se dispone el cese de don Bernardo Lorenzo Almendros como Presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (regio decreto 795/2013, recante la cessazione del sig.&nbsp;Lorenzo Almendros dalle funzioni di presidente della Commissione del mercato delle telecomunicazioni) (BOE n.&nbsp;247, del 15 ottobre 2013, pag.&nbsp;83736), nonché il Real Decreto 800/2013 por el que se dispone el cese de don Xabier Ormaetxea Garai como Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (regio decreto 800/2013, recante la cessazione del sig.&nbsp;Ormaetxea Garai dalle funzioni di consigliere della Commissione del mercato delle telecomunicazioni) (BOE n.&nbsp;247, del 15 ottobre 2013, pag.&nbsp;83741). Tali regi decreti stabiliscono che siffatte destituzioni decorrono, con efficacia retroattiva, dal 7 ottobre 2013.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<b>Procedimento principale e questioni pregiudiziali</b></p>
<p><a name="point22">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I sigg.&nbsp;Ormaetxea Garai e Lorenzo Almendros impugnano dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) i regi decreti 795/2013 e 800/2013, in forza dei quali sono stati privati dei loro mandati di, rispettivamente, consigliere e presidente della CMT. A sostegno del loro ricorso, essi fanno valere, in particolare, che la loro destituzione viola l’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, della direttiva quadro, in quanto, mediante tali regi decreti, è stata disposta la cessazione dalle loro funzioni prima della scadenza dei rispettivi mandati, in assenza di una causa ex lege per la loro destituzione, considerato che tali cause sono previste tassativamente dal diritto nazionale. Essi sottolineano parimenti che l’adozione dei menzionati regi decreti non è stata preceduta da nessun procedimento disciplinare, che questi ultimi non sono motivati e che non sono stati loro comunicati i motivi della rispettiva destituzione.</p>
<p><a name="point23">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio, riferendosi all’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, secondo comma, della direttiva quadro nonché alle sentenze del 6 marzo 2008, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (C&#8209;82/07, EU:C:2008:143), del 6 ottobre 2010, Base e&nbsp;a. (C&#8209;389/08, EU:C:2010:584), e dell’8 aprile 2014, Commissione/Ungheria (C&#8209;288/12, EU:C:2014:237), si chiede se la creazione di un solo organismo di vigilanza e di regolamentazione dei mercati e della concorrenza, che incorpori più autorità di regolamentazione nazionali che erano competenti per vari settori, tra cui l’ANR ai sensi della direttiva quadro, sia compatibile con le disposizioni di tale direttiva. Secondo detto giudice, infatti, quest’ultima potrebbe essere intesa nel senso che richiede, affinché l’indipendenza nonché la competenza tecnica delle ANR ai sensi di detta direttiva siano sufficientemente garantite, che le medesime siano dotate di una struttura propria, non integrata in un’altra entità.</p>
<p><a name="point24">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio s’interroga altresì sulla questione se, in sede di una tale riforma istituzionale, e assumendo che essa sia valida ai sensi della direttiva quadro, sia possibile non rispettare la durata integrale dei mandati inizialmente conferiti ai consiglieri e al presidente dell’ANR precedentemente in carica. Detto giudice rileva, a tal riguardo, che una riforma di questo tipo e le destituzioni che ne derivano potrebbero rientrare nell’ambito della libertà degli Stati membri di determinare il modello della loro ANR. Nondimeno la circostanza che la riforma di cui trattasi abbia comportato la cessazione anticipata dei mandati dei consiglieri in precedenza designati senza che sussistesse alcuno dei motivi di destituzione espressamente previsti dall’articolo 16 della legge 2/2011, e ciò in assenza di disposizioni transitorie che permettessero il completamento dei mandati in parola, potrebbe, a suo avviso, essere considerato contrario al requisito dell’indipendenza delle ANR sancita dall’articolo 3, paragrafi 2 e 3&nbsp;bis, della direttiva quadro.</p>
<p><a name="point25">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In tale contesto, detto giudice si chiede, in particolare, se la nozione d’«indipendenza» delle ANR prevista dalla direttiva quadro debba essere interpretata alla luce delle considerazioni svolte nella sentenza dell’8 aprile 2014, Commissione/Ungheria (C&#8209;288/12, EU:C:2014:237), riguardo alla condizione di indipendenza delle autorità di controllo per la protezione dei dati personali prevista all’articolo 28 della direttiva 95/46.</p>
<p><a name="point26">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò premesso, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p>«1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se l’interpretazione della [direttiva quadro] consenta di considerare compatibile con la stessa, sotto il profilo della salvaguardia effettiva degli interessi generali di competenza dell’organismo nazionale di regolamentazione [in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica], l’istituzione, da parte del legislatore nazionale, di un organismo di regolamentazione e di vigilanza che risponda ad un modello istituzionale non specializzato, il quale riunisce in un unico organismo gli organi di vigilanza nell’ambito dell’energia, delle telecomunicazioni e della concorrenza, esistenti sino a quel momento.</p>
<p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se le condizioni di “indipendenza” delle [ANR], cui si riferisce l’articolo 3, paragrafi 2 e 3&nbsp;bis, della [direttiva quadro], debbano essere analoghe a quelle richieste per le autorità nazionali di controllo in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 della direttiva [95/46].</p>
<p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se i principi elaborati nella sentenza della [Corte] dell’8 aprile 2014, [Commissione/Ungheria (C&#8209;288/12, EU:C:2014:237),] siano applicabili alla situazione in cui i responsabili di un’[ANR] siano destituiti dall’incarico prima della scadenza del rispettivo mandato, in conseguenza dell’entrata in vigore di un nuovo quadro normativo che istituisce un organo di vigilanza in cui confluiscono diverse autorità nazionali di regolamentazione di [diversi] settori (&#8230;). Se tale cessazione anticipata dalle funzioni, dovuta alla mera entrata in vigore di una nuova legge nazionale e non alla perdita sopravvenuta dei requisiti personali [di esercizio] dei rispettivi titolari, stabiliti ex ante dal diritto nazionale, possa essere considerata compatibile con il disposto di cui all’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, della [direttiva quadro]».</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<b>Sulle questioni pregiudiziali</b></p>
<p>&nbsp;<i>Sulla prima questione</i></p>
<p><a name="point27">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva quadro debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede la fusione di un’ANR ai sensi di tale direttiva con altre autorità di regolamentazione nazionali, come quelle responsabili della concorrenza, del settore postale e del settore dell’energia, al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle ANR ai sensi di detta direttiva.</p>
<p><a name="point28">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A termini dell’articolo 2, lettera g), della direttiva quadro, la nozione di «ANR» designa l’organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere una qualsiasi delle funzioni di regolamentazione fissate dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari. Tuttavia, come già rilevato dalla Corte, né la direttiva quadro né le direttive particolari designano gli organi degli Stati membri cui questi ultimi devono affidare le funzioni di regolamentazione attribuite alle loro ANR (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2010, Base e&nbsp;a., C&#8209;389/08, EU:C:2010:584, punto 23).</p>
<p><a name="point29">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tal riguardo occorre ricordare che dall’articolo 288&nbsp;TFUE risulta che gli Stati membri sono obbligati, nell’attuare una direttiva, a garantire la piena efficacia di questa, pur disponendo di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda la scelta delle modalità e dei mezzi destinati a garantirne l’attuazione. Siffatta libertà nulla toglie quindi all’obbligo, per ciascuno degli Stati membri destinatari, di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva in questione, conformemente allo scopo da essa perseguito (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2010, Base e&nbsp;a., C&#8209;389/08, EU:C:2010:584, punti 24 e 25 nonché giurisprudenza ivi citata).</p>
<p><a name="point30">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di conseguenza, se, ciò premesso, è vero che gli Stati membri dispongono di autonomia istituzionale nell’organizzare e configurare le loro ANR ai sensi dell’articolo 2, lettera g), della direttiva quadro, tale autonomia può tuttavia operare solamente nel pieno rispetto degli obiettivi e degli obblighi sanciti dalla direttiva in parola (sentenze del 6 marzo 2008, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, C&#8209;82/07, EU:C:2008:143, punto 24; del 6 ottobre 2010, Base e&nbsp;a., C&#8209;389/08, EU:C:2010:584, punto 26, nonché del 17 settembre 2015, KPN, C&#8209;85/14, EU:C:2015:610, punto 53).</p>
<p><a name="point31">31</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Così, nell’ambito di una riforma istituzionale come quella oggetto del procedimento principale, uno Stato membro può attribuire a un organismo di regolamentazione multisettoriale i compiti spettanti alle ANR ai sensi della direttiva quadro e delle direttive particolari solo qualora detto organismo, nello svolgimento di tali compiti, soddisfi i requisiti di organizzazione e di funzionamento cui le citate direttive assoggettano le ANR (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2010, Base e&nbsp;a., C&#8209;389/08, EU:C:2010:584, punto 27).</p>
<p><a name="point32">32</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tal riguardo, dall’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, della direttiva quadro risulta che gli Stati membri devono provvedere affinché le singole funzioni attribuite alle ANR vengano esercitate da un organismo competente, che devono garantire l’indipendenza delle ANR provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica, e che devono provvedere affinché tali ANR esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo e dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.</p>
<p><a name="point33">33</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, della direttiva quadro, fatti salvi i casi di consultazione e di cooperazione con altre autorità nazionali previsti ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo, le ANR responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese devono operare in piena indipendenza e non sollecitare né accettare istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati. Ai sensi del medesimo articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, gli Stati membri devono assicurare che siffatte ANR dispongano di bilanci annuali separati, oggetto di pubblicazione, e che tali ANR dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente al BEREC.</p>
<p><a name="point34">34</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 3, paragrafi 4 e 6, della direttiva quadro prevede, inoltre, che gli Stati membri rendano pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle ANR e che essi notifichino alla Commissione tutte le ANR cui sono state attribuite funzioni in applicazione della direttiva quadro e delle direttive particolari nonché le loro rispettive competenze.</p>
<p><a name="point35">35</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, conformemente all’articolo 4 della medesima direttiva, le decisioni delle ANR devono poter essere oggetto di ricorsi efficaci presso un organo indipendente dalle parti coinvolte.</p>
<p><a name="point36">36</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre pertanto constatare che la direttiva quadro non osta, in linea di principio, a che un’ANR ai sensi di tale direttiva sia incorporata ad altre autorità di regolamentazione nazionali e a che detto insieme costituisca un unico organismo di regolamentazione multisettoriale, a condizione che, nell’esercizio delle funzioni attribuite alle ANR dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari, detto organismo soddisfi i requisiti di competenza, d’indipendenza, d’imparzialità e di trasparenza previsti dalla direttiva quadro e che le decisioni dal medesimo adottate possano essere oggetto di ricorsi effettivi presso un organo indipendente dalle parti coinvolte (v., per analogia, sentenze del 6 ottobre 2010, Base e&nbsp;a., C&#8209;389/08, EU:C:2010:584, punto 30, nonché del 17 settembre 2015, KPN, C&#8209;85/14, EU:C:2015:610, punto 57).</p>
<p><a name="point37">37</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spetta al giudice del rinvio verificare se la CNMC soddisfi tali condizioni quando opera nel settore delle comunicazioni elettroniche in qualità di ANR. A tal riguardo, si può tuttavia osservare che dalla legge 3/2013 pare risultare che essa contiene le disposizioni necessarie volte a garantire che la CNMC eserciti le funzioni attribuite alle ANR dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari, che la CNMC è strutturata al fine di tenere conto delle diverse funzioni ad essa attribuite, che i suoi organi direttivi sono composti da membri di riconosciuto prestigio e competenza professionale nei settori di cui la CNMC è responsabile e che quest’ultima dispone di un patrimonio proprio e indipendente da quello dell’amministrazione generale spagnola nonché dell’autonomia sufficiente e della capacità giuridica necessaria ai fini della gestione delle proprie risorse. Risulta altresì dalla formulazione della legge 3/2013 che sono previsti mezzi di impugnazione avverso le decisioni della CNMC.</p>
<p><a name="point38">38</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In considerazione di quanto precede, alla prima questione occorre rispondere dichiarando che la direttiva quadro dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che prevede la fusione di un’ANR ai sensi di tale direttiva con altre autorità di regolamentazione nazionali, come quelle responsabili della concorrenza, del settore postale e del settore dell’energia, al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle ANR ai sensi di detta direttiva, purché, nell’esercizio di tali funzioni, detto organismo soddisfi i requisiti di competenza, d’indipendenza, d’imparzialità e di trasparenza previste da quest’ultima e le decisioni da esso adottate possano essere oggetto di ricorsi effettivi presso un organo indipendente dalle parti coinvolte, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<p>&nbsp;<i>Sulla seconda e sulla terza questione</i></p>
<p><a name="point39">39</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua seconda e terza questione, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, della direttiva quadro debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, unicamente a causa di una riforma istituzionale che dispone la fusione di un’ANR, responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese, con altre autorità di regolamentazione nazionali, al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle ANR ai sensi di tale direttiva, il presidente e un consigliere dell’ANR oggetto di fusione siano sollevati dall’incarico prima della scadenza del rispettivo mandato.</p>
<p><a name="point40">40</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, secondo comma, della direttiva quadro prevede, in sostanza che gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un’ANR responsabile della regolamentazione del mercato ex ante o della risoluzione di controversie tra imprese o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione presso l’ANR possano essere sollevati dall’incarico solo se non rispettano più i requisiti prescritti per l’esercizio delle loro funzioni, preventivamente stabilite nell’ordinamento nazionale. Inoltre, ai sensi di tale disposizione, la decisione di destituzione dev’essere resa pubblica e le sue ragioni devono essere comunicate al responsabile o ai membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall’incarico, i quali hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista.</p>
<p><a name="point41">41</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso di specie, occorre rilevare che è pacifico, da un lato, che la CMT, che era in particolare responsabile della risoluzione delle controversie tra imprese del settore delle telecomunicazioni, era diretta da un organo collegiale e, dall’altro, che la destituzione del presidente e del consigliere della CMT, ricorrenti nel procedimento principale, intervenuto prima della scadenza dei rispettivi mandati, risulta dall’applicazione non già di uno dei motivi di cessazione dalle loro funzioni previsti dall’articolo 16 della legge 2/2011, bensì della riforma istituzionale oggetto del procedimento principale, la quale ha comportato la soppressione della CMT e l’assunzione delle funzioni di ANR di quest’ultima, ai sensi della direttiva quadro, da parte della CNMC.</p>
<p><a name="point42">42</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;È altresì pacifico che, mentre all’atto della riforma introdotta dalla legge 2/2011 erano state previste talune disposizioni transitorie, ciò non è avvenuto all’atto della riforma introdotta dalla legge 3/2013, che ha avuto per effetto di porre fine anticipatamente ai mandati di presidente e di consigliere della CMT che erano in capo ai ricorrenti nel procedimento principale.</p>
<p><a name="point43">43</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si deve pertanto constatare, alla luce della formulazione dell’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, secondo comma, della direttiva quadro, che la destituzione in discussione nel procedimento principale non risponde ai requisiti posti da tale disposizione, giacché esso è intervenuta per un motivo diverso dal fatto che tali ricorrenti non rispettassero più i requisiti prescritti per l’esercizio delle loro funzioni preventivamente stabilite nel diritto nazionale.</p>
<p><a name="point44">44</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio s’interroga tuttavia sulla questione se, a motivo dell’autonomia istituzionale riconosciuta agli Stati membri nell’organizzare e nel configurare le loro ANR, una riforma istituzionale come quella in discussione nel procedimento principale possa nondimeno costituire un giustificato motivo di destituzione anticipato, tale da non ledere l’indipendenza delle ANR quale garantita dalla direttiva quadro.</p>
<p><a name="point45">45</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Al riguardo si deve ricordare che, mentre l’articolo 3 della direttiva quadro, nella sua versione iniziale, era diretto, essenzialmente, conformemente al considerando 11 di detta direttiva, a garantire l’indipendenza e l’imparzialità delle ANR assicurando la separazione delle funzioni di regolamentazione da quelle operative, il legislatore dell’Unione ha, con la direttiva 2009/140, e come emerge dal considerando 13 della medesima, inteso rafforzare l’indipendenza delle ANR per garantire un’applicazione più efficace del quadro normativo, di accrescere la loro autorità ed assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, C&#8209;240/15, EU:C:2016:608, punti 32 e 34).</p>
<p><a name="point46">46</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il considerando 13 della direttiva 2009/140 enuncia al riguardo che, a tal fine, è opportuno prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita atta a garantire che un’ANR responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese sia al riparo da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa comprometterne l’imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere e che, a tal scopo, occorre stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi di destituzione del responsabile dell’ANR in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di tale ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni.</p>
<p><a name="point47">47</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, siffatto obiettivo di rafforzamento dell’indipendenza e dell’imparzialità delle ANR ormai perseguito dalla direttiva quadro, che trova la sua espressione nell’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, di quest’ultima, sarebbe compromesso se, per il solo fatto di una riforma istituzionale, come quella in discussione nel procedimento principale, fosse consentito porre fine in modo anticipato e con effetto immediato al mandato di uno o più membri dell’organo collegiale che dirige l’ANR interessata. Se ciò fosse consentito, infatti, il rischio di destituzione immediata, per un motivo diverso da quelli preventivamente fissati dalla legge, che potrebbe essere quindi fatto valere nei confronti di anche un solo membro di un tale organo collegiale, sarebbe idoneo a creare un ragionevole dubbio circa la neutralità dell’ANR interessata e la sua impermeabilità ai fattori esterni e a ledere la sua indipendenza, la sua imparzialità e la sua autorità.</p>
<p><a name="point48">48</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre altresì sottolineare che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, le ANR, nell’ambito delle funzioni loro attribuite dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari, sono chiamate, segnatamente, ad attribuire diritti individuali e a risolvere controversie fra imprese, dispongono di un certo potere normativo, in particolare in materia di controllo dei prezzi, e possono imporre obblighi alle imprese che detengono un rilevante potere su tale mercato. La Corte ha del resto già dichiarato che, nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche loro conferite dalla direttiva quadro, le ANR dispongono di un ampio potere che consente loro di valutare caso per caso la necessità di regolamentare un mercato in funzione della singola situazione (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2009, Commissione/Germania, C&#8209;424/07, EU:C:2009:749, punti da 55 a 61).</p>
<p><a name="point49">49</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In tale contesto, si deve ricordare che, sebbene il rafforzamento dell’indipendenza delle ANR sia stato effettuato dalla direttiva 2009/140, come già rilevato al punto 45 della presente sentenza, al fine di garantire un’applicazione più efficace del quadro normativo, accrescere la loro autorità ed assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni, resta il fatto che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte ricordata al punto 30 della presente sentenza, gli Stati membri dispongono, entro i limiti del pieno rispetto degli obiettivi e degli obblighi stabiliti dalla direttiva quadro, di un’autonomia istituzionale nell’organizzare e nel configurare le loro ANR.</p>
<p><a name="point50">50</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La necessità di rispettare l’imparzialità e l’indipendenza del responsabile di un’ANR competente per la regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese, oppure, se del caso, dei membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, non può pertanto impedire che una riforma istituzionale come quella in discussione nel procedimento principale intervenga quando i loro mandati sono ancora in corso.</p>
<p><a name="point51">51</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, in tal caso, lo Stato membro interessato, al fine di rispettare gli obblighi fissati dall’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, della direttiva quadro, deve prevedere norme atte a garantire che la destituzione prima della scadenza dei rispettivi mandati non arrechi pregiudizio all’indipendenza e all’imparzialità delle persone interessate.</p>
<p><a name="point52">52</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In considerazione di quanto precede, alla seconda e alla terza questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, della direttiva quadro deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, per il solo fatto di una riforma istituzionale volta alla fusione di un’ANR, responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese, con altre autorità di regolamentazione nazionali al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle ANR ai sensi di tale direttiva il presidente e un consigliere, membri dell’organo collegiale direttivo dell’ANR oggetto di fusione, siano destituiti dall’incarico prima della scadenza del rispettivo mandato, qualora non siano previste norme atte a garantire che una destituzione siffatta non arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<b>Sulle spese</b></p>
<p><a name="point53">53</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:</p>
<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che prevede la fusione di un’ autorità nazionale di regolamentazione ai sensi della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, con altre autorità di regolamentazione nazionali, come quelle della concorrenza, del settore postale e del settore dell’energia, al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi di detta direttiva, come modificata, purché, nell’esercizio di tali funzioni, detto organismo soddisfi i requisiti di competenza, d’indipendenza, d’imparzialità e di trasparenza previste da quest’ultima e le decisioni da esso adottate possano essere oggetto di ricorsi effettivi presso un organo indipendente dalle parti coinvolte, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.</b></p>
<p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>L’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, per il solo fatto di una riforma istituzionale volta alla fusione di un’autorità nazionale di regolamentazione, responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese, con altre autorità di regolamentazione nazionali al fine di creare un organismo di regolamentazione multisettoriale al quale sono attribuite, in particolare, le funzioni conferite alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi di tale direttiva come modificata, il presidente e un consigliere, membri dell’organo collegiale direttivo dell’autorità nazionale di regolamentazione oggetto di fusione, siano destituiti dall’incarico prima della scadenza del rispettivo mandato, qualora non siano previste norme atte a garantire che una destituzione siffatta non arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità.</b></p>
<p>Firme</p>
<p>Lingua processuale: lo spagnolo.</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-22-9-2016-n-110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-22-9-2016-n-110/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.110</a></p>
<p>Pres. Toader/ est. Ilesic Diritto d’autore: la legge italiana sul prelievo per copia privata è incompatibile con il diritto UE Diritto d’autore – Disciplina italiana – Prelievo copia privata – Incompatibilità con il diritto UE &#160; &#160; L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-22-9-2016-n-110/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-22-9-2016-n-110/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Toader/ est. Ilesic</span></p>
<hr />
<p>Diritto d’autore: la legge italiana sul prelievo per copia privata è incompatibile con il diritto UE</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto d’autore – Disciplina italiana – Prelievo copia privata – Incompatibilità con il diritto UE<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale, da un lato, subordini l’esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria, e che, dall’altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall’utente finale di tali apparecchi e supporti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
22 settembre 2016 (*)<br />
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritto esclusivo di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Conclusione di accordi di diritto privato per determinare i criteri di esenzione dal prelievo dell’equo compenso – Possibilità di richiedere il rimborso del compenso riservata esclusivamente all’utente finale»<br />
Nella causa C 110/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 4 dicembre 2014, pervenuta in cancelleria il 2 marzo 2015, nel procedimento<br />
Microsoft Mobile Sales International Oy, già Nokia Italia SpA,<br />
Hewlett Packard Italiana Srl,<br />
Telecom Italia SpA,<br />
Samsung Electronics Italia SpA,<br />
Dell SpA,<br />
Fastweb SpA,<br />
Sony Mobile Communications Italy SpA,<br />
Wind Telecomunicazioni SpA,<br />
contro<br />
Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC),<br />
Società italiana degli autori ed editori (SIAE),<br />
Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), in liquidazione,<br />
Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA),<br />
Associazione produttori televisivi (APT),<br />
con l’intervento di:<br />
Assotelecomunicazioni (Asstel),<br />
Vodafone Omnitel NV,<br />
H3G SpA,<br />
Movimento Difesa del Cittadino,<br />
Assoutenti,<br />
Adiconsum,<br />
Cittadinanza Attiva,<br />
Altroconsumo,<br />
LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
composta da M. Ileši&#269; (relatore), presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal ed E. Jaraši&#363;nas, giudici,<br />
avvocato generale: N. Wahl<br />
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 febbraio 2016,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
– per la Microsoft Mobile Sales International Oy, da G. Cuonzo e Vincenzo Cerulli Irelli, avvocati;<br />
– per la Hewlett Packard Italiana Srl, da A. Clarizia e M. Quattrone, avvocati;<br />
– per la Telecom Italia SpA, da F. Lattanzi ed E. Stajano, avvocati;<br />
– per la Samsung Electronics Italia SpA, da S. Cassamagnaghi, P. Todaro ed E. Raffaelli, avvocati;<br />
– per la Dell SpA, da L. Mansani e F. Fusco, avvocati;<br />
– per la Sony Mobile Communications Italy SpA, da G. Cuonzo nonché da Vincenzo e Vittorio Cerulli Irelli, avvocati;<br />
– per la Wind Telecomunicazioni SpA, da B. Caravita di Toritto, S. Fiorucci e R. Santi, avvocati;<br />
– per la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), da M. Siragusa e M. Mandel, avvocati;<br />
– per la Assotelecomunicazioni (Asstel), da M. Libertini, avvocato;<br />
– per Altroconsumo, da G. Scorza, D. Reccia e M. Salvati, avvocati;<br />
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Vitale e S. Fiorentino, avvocati dello Stato;<br />
– per il governo francese, da D. Colas e D. Segoin, in qualità di agenti;<br />
– per la Commissione europea, da V. Di Bucci e J. Samnadda, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 maggio 2016,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza<br />
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).<br />
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di varie controversie insorte tra, da un lato, alcune società che producono e commercializzano, in particolare, personal computer, masterizzatori, supporti di registrazione, telefoni cellulari e macchine fotografiche, e, dall’altro, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (in prosieguo: il «MIBAC»), la Società italiana degli autori ed editori (in prosieguo: la «SIAE»), l’Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori, in liquidazione, l’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali e l’Associazione produttori televisivi, in merito all’«equo compenso» che dev’essere versato, tramite la SIAE, agli autori delle opere dell’ingegno per la riproduzione privata, per uso personale, di tali opere.<br />
Contesto normativo<br />
Diritto dell’Unione<br />
3 I considerando 31, 35 e 38 della direttiva 2001/29 così recitano:<br />
«(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. (…)<br />
(&#8230;)<br />
(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. (&#8230;)».<br />
4 L’articolo 2 della direttiva 2001/29, rubricato «Diritto di riproduzione», così dispone:<br />
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:<br />
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;<br />
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;<br />
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;<br />
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;<br />
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».<br />
5 L’articolo 5 di tale direttiva, rubricato «Eccezioni e limitazioni», prevede, al paragrafo 2, lettera b), quanto segue:<br />
«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:<br />
(&#8230;)<br />
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano unequo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati;<br />
(&#8230;)».<br />
Diritto italiano<br />
6 La direttiva 2001/29 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 68 – Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (supplemento ordinario alla GURI n. 87, del 14 aprile 2003), che ha modificato la legge del 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (in prosieguo: la «LDA»), introducendo in tale legge gli articoli 71 sexies, 71 septies e 71 octies, relativi alla «riproduzione privata ad uso personale».<br />
7 L’articolo 71 sexies, comma 1, della LDA così recita:<br />
«È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater».<br />
8 L’articolo 71 septies della LDA dispone:<br />
«1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.<br />
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa [dell’Unione] e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del [MIBAC], da adottare entro il 31 dicembre 2009 sentito il comitato di cui all’articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.<br />
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla [SIAE], ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione delcompenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione (&#8230;)».<br />
9 L’articolo 71 octies della LDA prevede quanto segue:<br />
«1. Il compenso di cui all’articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla [SIAE], la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.<br />
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.<br />
3. Il compenso di cui all’articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla [SIAE], la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93».<br />
10 In applicazione dell’articolo 71 septies, comma 2, della LDA, il 30 dicembre 2009 il MIBAC ha adottato il decreto relativo alla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (in prosieguo: il «decreto del 30 dicembre 2009»), che si compone di un articolo unico, a norma del quale «[n]ell’Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante [di tale] decreto, è stabilita la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, ai sensi dell’articolo 71 septies della [LDA]».<br />
11 L’articolo 2 dell’allegato tecnico del decreto del 30 dicembre 2009 (in prosieguo: l’«allegato tecnico») indica le misure del compenso per copia privata, fornendo un elenco di 26 categorie di prodotti e associando a ciascuna di esse la misura di tale compenso.<br />
12 L’articolo 4 dell’allegato tecnico così prevede:<br />
«1. La [SIAE] promuove protocolli per una più efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria.<br />
2. Sino all’adozione dei protocolli di cui al comma 1, restano in vigore gli accordi previgenti alle presenti disposizioni».<br />
Procedimento principale e questioni pregiudiziali<br />
13 Le ricorrenti nel procedimento principale producono e commercializzano, segnatamente, personal computer, masterizzatori, supporti di registrazione, telefoni cellulari e macchine fotografiche.<br />
14 Dette ricorrenti hanno depositato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italia) ricorsi diretti all’annullamento del decreto del 30 dicembre 2009. A sostegno di tali ricorsi esse hanno affermato che la normativa nazionale di cui trattasi è contraria al diritto dell’Unione, segnatamente a causa dell’assoggettamento al compenso per copia privata di soggetti che agiscono per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata e, in particolare, di persone giuridiche e soggetti che agiscono a fini professionali. Esse hanno inoltre sottolineato il carattere discriminatorio della delega di poteri conferita dal MIBAC alla SIAE, che è l’organismo preposto alla gestione collettiva dei diritti d’autore in Italia, in quanto la normativa nazionale attribuirebbe a quest’ultima il potere di designare i soggetti che devono essere esentati dal pagamento del compenso per copia privata nonché quelli che possono avvalersi della procedura di rimborso di tale compenso, qualora quest’ultimo sia stato corrisposto.<br />
15 Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto i suddetti ricorsi.<br />
16 Le ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello contro le decisioni di rigetto di detti ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), il quale, nutrendo dubbi su come interpretare, in tale contesto, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1) Se l’ordinamento comunitario – e segnatamente il considerando 31 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 – osti a una disciplina nazionale (in particolare: l’articolo 71 sexies della LDA italiana in combinato operare con l’articolo 4 dell’allegato tecnico) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata – ossia per uso esclusivamente professionale –, la determinazione dei criteri di esenzione “ex ante” dal prelievo sia rimessa alla contrattazione – o “libera negoziazione” – privatistica, con particolare riguardo ai “protocolli applicativi” di cui al citato articolo 4, in assenza di previsioni generali e di alcuna garanzia di parità di trattamento tra SIAE e soggetti obbligati al versamento del compenso, o loro associazioni di categoria.<br />
2) Se l’ordinamento comunitario – e segnatamente il considerando 31 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 – osti a una disciplina nazionale (in particolare: l’articolo 71-sexies della LDA italiana in combinato operare con il decreto ministeriale del 30 dicembre 2009 e con le istruzioni impartite dalla SIAE in tema di rimborsi) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata – ossia per uso esclusivamente professionale –, il rimborso possa essere richiesto dal solo utente finale anziché dal produttore dei supporti e dispositivi».<br />
Sulle questioni pregiudiziali<br />
Sulla ricevibilità<br />
17 La SIAE ritiene che la prima questione sia irricevibile, poiché avrebbe dovuto essere risolta attraverso un’interpretazione della normativa nazionale conforme al diritto dell’Unione, nel senso che gli apparecchi e i supporti di registrazione acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche per fini esclusivamente professionali non sono assoggettati al prelievo del compenso per copia privata.<br />
18 In proposito occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, punto 21, e del 12 novembre 2015, Hewlett Packard Belgium, C 572/13, EU:C:2015:750, punto 24).<br />
19 Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora la questione abbia natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C 62/14, EU:C:2015:400, punto 25, e dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C 105/14, EU:C:2015:555, punto 30).<br />
20 Orbene, tali situazioni non sussistono nel caso di specie, dal momento che la prima questione posta alla Corte, vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione, non ha affatto natura ipotetica, e che è dimostrata l’esistenza di un rapporto con la realtà effettiva della controversia nel procedimento principale, stante che tale questione verte sull’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione che il giudice del rinvio considera determinanti per la decisione che sarà chiamato a pronunciare nel procedimento principale, più in particolare per quanto concerne le modalità dell’esenzione dal prelievo delcompenso per copia privata nel caso in cui supporti e dispositivi siano acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata.<br />
21 La SIAE sostiene inoltre che la seconda questione è irricevibile, in quanto sarebbe identica a questioni sulle quali la Corte si è già pronunciata.<br />
22 Tale censura di irricevibilità dev’essere respinta. Infatti, anche supponendo che la questione sollevata sia sostanzialmente identica a una questione che ha già formato oggetto di una decisione pregiudiziale in un procedimento analogo, una circostanza del genere non impedisce in alcun modo ad un giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale e non ha l’effetto di rendere irricevibile la questione così posta (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punti 13 e 15; del 2 aprile 2009, Pedro IV Servicios, C 260/07, EU:C:2009:215, punto 31, nonché del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13, EU:C:2014:2401, punto 49).<br />
23 Ne consegue che le questioni poste sono ricevibili.<br />
Nel merito<br />
24 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, da un lato, subordini l’esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria, e che, dall’altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall’utente finale di tali apparecchi e supporti.<br />
25 Si deve ricordare, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2 di tale direttiva per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari di tale diritto esclusivo ricevano un equo compenso che tenga conto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 della predetta direttiva.<br />
26 Come risulta dai considerando 35 e 38 della direttiva 2001/29, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva traduce la volontà del legislatore dell’Unione di istituire un sistema particolare di compensazione, la cui attuazione scaturisce dall’esistenza di un pregiudizio arrecato ai titolari di diritti, il quale fa sorgere, in linea di principio, l’obbligo di «indennizzare» questi ultimi (sentenza del 9 giugno 2016, EGEDA e a., C 470/14, EU:C:2016:418, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).<br />
27 Dato che le disposizioni della direttiva 2001/29 non disciplinano espressamente i diversi elementi del sistema dell’equo compenso, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare chi sia tenuto a corrispondere tale compenso. Lo stesso vale per quanto riguarda la determinazione della forma, delle modalità e dell’eventuale entità di tale compenso (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU:C:2013:515, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).<br />
28 Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, per essere conforme all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, l’equo compenso e dunque il sistema su cui questo si basa devono essere correlati al pregiudizio causato ai titolari dei diritti per effetto della realizzazione di copie private (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, punto 21 e la giurisprudenza ivi citata).<br />
29 Pertanto, un sistema di finanziamento dell’equo compenso risulta compatibile con le esigenze del «giusto equilibrio» – previsto dal considerando 31 della direttiva 2001/29 – tra i diritti e gli interessi degli autori, beneficiari dell’equo compenso, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall’altro, soltanto nel caso in cui gli apparecchi e i supporti di riproduzione di cui trattasi possano essere utilizzati ai fini della realizzazione di copie private e possano pertanto causare un pregiudizio all’autore dell’opera protetta. Alla luce di tali requisiti, sussiste quindi una correlazione necessaria tra l’applicazione del prelievo per copia privata a detti apparecchi e supporti di riproduzione digitale e l’uso dei medesimi a scopi di riproduzione privata (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, punto 52).<br />
30 In secondo luogo, occorre ricordare come la Corte abbia statuito che, poiché il soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare del diritto esclusivo di riproduzione è quello che realizza, a fini di uso privato, la riproduzione di un’opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione di detto titolare, incombe, in linea di principio, a tale soggetto risarcire il danno correlato alla riproduzione suddetta, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare in questione (sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, punto 45; del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C 462/09, EU:C:2011:397, punto 26, e dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU:C:2013:515, punto 23).<br />
31 La Corte ha tuttavia ammesso che, tenuto conto delle difficoltà pratiche per identificare gli utenti privati e per obbligarli a indennizzare i titolari del diritto esclusivo di riproduzione in ragione del pregiudizio arrecato a questi ultimi, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un «prelievo per copia privata» a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione e che, a tale titolo, de iure o de facto, mettono tali apparecchiature a disposizione di soggetti privati. Nell’ambito di un siffatto sistema, il versamento del prelievo per copia privata incombe ai soggetti che dispongono di dette apparecchiature (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, punto 46; del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C 462/09, EU:C:2011:397, punto 27, nonché dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU:C:2013:515, punto 24).<br />
32 Pertanto, a determinate condizioni, gli Stati membri possono applicare senza distinzioni il prelievo per copia privata relativamente ai supporti di registrazione idonei alla riproduzione, compresa l’ipotesi in cui l’utilizzo finale di questi ultimi non rientri nel caso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 (v. sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, punto 44).<br />
33 La Corte ha precisato a tale proposito che, considerato che il suddetto sistema consente ai debitori di traslare l’onere del prelievo per copia privata ripercuotendone l’ammontare sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ovvero sul prezzo del servizio di riproduzione fornito, l’onere del prelievo viene in definitiva sopportato dall’utente privato che paga tale prezzo, e ciò conformemente al «giusto equilibrio», previsto dal considerando 31 della direttiva 2001/29, da realizzare tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utenti di materiali protetti (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C 462/09, EU:C:2011:397, punto 28, nonché dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU:C:2013:515, punto 25).<br />
34 Ciò premesso, la Corte ha considerato che un sistema diretto ad applicare un prelievo del genere risulta conforme all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 solo se la sua attuazione è giustificata da difficoltà pratiche e se i debitori dispongono di un diritto al rimborso di tale prelievo, qualora quest’ultimo non sia dovuto (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU:C:2013:515, punto 31, nonché del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, punto 45).<br />
35 Al riguardo, un sistema di prelievo per copia privata può essere giustificato, in particolare, dalla necessità di ovviare all’impossibilità di identificare gli utenti finali o alle difficoltà pratiche riguardanti tale identificazione o ad altre difficoltà simili (sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).<br />
36 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in ogni caso, detto prelievo non deve applicarsi alla fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione effettuata a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato (sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).<br />
37 Inoltre, tale sistema deve prevedere un diritto al rimborso del prelievo per copia privata che sia effettivo e che non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo corrisposto. A tale proposito, la portata, l’efficacia, la disponibilità, la pubblicità e la semplicità di esercizio del diritto al rimborso devono consentire di controbilanciare gli eventuali squilibri creati dal sistema del prelievo per copia privata al fine di rispondere alle difficoltà pratiche constatate (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU:C:2013:515, punto 36, e del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, punto 52).<br />
38 È alla luce di tali considerazioni che vanno esaminate le questioni sollevate dal giudice del rinvio.<br />
39 In primo luogo, occorre rilevare che il sistema dell’equo compenso di cui trattasi nel procedimento principale prevede, come risulta dall’articolo 71 septies, comma 1, della LDA, che il prelievo per copia privata sia costituito da una quota del prezzo pagato dall’utente finale al rivenditore per gli apparecchi e i supporti in questione, il cui importo è determinato sulla base della loro capacità di registrazione. Conformemente all’articolo 71 septies, comma 3, della LDA, il prelievo è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio italiano, allo scopo di trarne profitto, tali apparecchi e supporti.<br />
40 In proposito, è pacifico che la normativa in esame nel procedimento principale non prevede disposizioni di applicazione generale che esonerino dal pagamento del prelievo per copia privata i produttori e gli importatori che dimostrino che gli apparecchi e i supporti sono stati acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato.<br />
41 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte, rammentata al punto 36 della presente sentenza, risulta che detto prelievo non deve essere applicato alla fornitura di apparecchiature nelle circostanze sopra indicate.<br />
42 Infatti, come è stato ricordato al punto 29 della presente sentenza, un sistema di finanziamento dell’equo compenso risulta compatibile con le esigenze del «giusto equilibrio», di cui al considerando 31 della direttiva 2001/29, soltanto qualora gli apparecchi e i supporti di riproduzione di cui trattasi possano essere utilizzati a fini di copia privata.<br />
43 Certamente, come sottolinea il governo italiano, l’allegato tecnico prevede, all’articolo 4, che la SIAE «promuove» protocolli, «anche al fine di praticare esenzioni oggettive e soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi», protocolli che devono essere adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con le loro associazioni di categoria.<br />
44 La Corte ha tuttavia ricordato che le eccezioni previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29 devono essere applicate rispettando il principio della parità di trattamento, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed il quale, secondo una giurisprudenza costante della Corte, impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, punti 31 e 32 e la giurisprudenza ivi citata).<br />
45 Pertanto, gli Stati membri non possono prevedere modalità di equo compenso che comportino una disparità di trattamento ingiustificata tra le diverse categorie di operatori economici che commercializzano beni paragonabili ricompresi nell’eccezione per copia privata o tra le diverse categorie di utenti di materiali protetti (sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C 463/12, EU:C:2015:144, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).<br />
46 Nella specie, si deve constatare che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non consente di garantire, in ciascun caso, la parità di trattamento tra i produttori e gli importatori assoggettati al prelievo per copia privata che possano trovarsi in situazioni paragonabili.<br />
47 Infatti, anzitutto, tale normativa – la quale, come si è rilevato al punto 40 della presente sentenza, non prevede disposizioni di applicazione generale che esonerino dal pagamento del prelievo per copia privata i produttori e gli importatori che dimostrino che gli apparecchi e i supporti sono stati acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato – si limita a imporre un obbligo di mezzi alla SIAE, dato che a quest’ultima incombe soltanto l’obbligo di «promuovere» la conclusione di protocolli di accordo con i soggetti tenuti alla corresponsione del prelievo per copia privata. Ne consegue che produttori e importatori che si trovano in situazioni paragonabili possono essere trattati in maniera differenziata, a seconda che abbiano o meno concluso un protocollo di accordo con la SIAE.<br />
48 Inoltre, detta normativa, in particolare l’articolo 4 dell’allegato tecnico, non prevede criteri oggettivi e trasparenti che debbano essere soddisfatti dai soggetti tenuti alla corresponsione dell’equocompenso o dalle loro associazioni di categoria, ai fini della conclusione di tali protocolli di accordo, dato che detta disposizione si limita a menzionare, a titolo esemplificativo, l’esenzione «nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi», tenendo presente peraltro che le esenzioni praticate possono, secondo i termini stessi di tale articolo, assumere un carattere oggettivo o soggettivo.<br />
49 Infine, poiché la conclusione di tali protocolli è lasciata alla libera negoziazione tra la SIAE, da un lato, e i soggetti obbligati alla corresponsione dell’equo compenso o le loro associazioni di categoria, dall’altro, occorre considerare che, anche supponendo che tali protocolli vengano conclusi con tutti i soggetti che potrebbero avere diritto a un’esenzione dal prelievo del compenso per copia privata, non sussistono garanzie che i produttori e gli importatori che si trovano in situazioni paragonabili siano trattati in maniera identica, essendo i termini di tali accordi il risultato di una negoziazione di diritto privato.<br />
50 Peraltro, gli elementi evidenziati ai punti da 47 a 49 della presente sentenza non consentono di ritenere che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale sia tale da garantire che il requisito rammentato al punto 44 della presente sentenza sia soddisfatto in maniera effettiva e nel rispetto, in particolare, del principio della certezza del diritto.<br />
51 In secondo luogo, come emerge dal tenore letterale della seconda questione pregiudiziale e dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, la procedura di rimborso, che è stata elaborata dalla SIAE e che è contenuta in «istruzioni» di quest’ultima disponibili sul suo sito Internet, prevede che il rimborso possa essere chiesto soltanto dall’utente finale, che non sia una persona fisica. Il rimborso non può invece essere chiesto dal produttore o dall’importatore dei supporti e dei dispositivi.<br />
52 A tale proposito è sufficiente constatare, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 delle sue conclusioni, che la Corte, pur avendo affermato, nella sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi (C 463/12, EU:C:2015:144, punto 55), che il diritto dell’Unione non osta a un regime di equo compenso che preveda un diritto al rimborso del prelievo per copia privata a favore del solo utente finale degli apparecchi o dei supporti assoggettati al prelievo, ha però precisato che tale regime è compatibile con il diritto dell’Unione soltanto a condizione che i debitori siano esentati, nel rispetto del diritto dell’Unione, dal pagamento di detto prelievo qualora dimostrino di avere fornito gli apparecchi e i supporti di cui trattasi a soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della riproduzione per uso privato.<br />
53 Orbene, tale condizione non si realizza nel caso di specie, come emerge dalle considerazioni svolte ai punto da 39 a 49 della presente sentenza.<br />
54 Si deve peraltro rammentare che, come risulta dal considerando 31 della direttiva 2001/29, occorre mantenere un giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utenti dei materiali protetti. Secondo la giurisprudenza della Corte, un sistema di equo compenso deve, pertanto, prevedere meccanismi, segnatamente di rimborso, destinati a correggere qualsiasi situazione di «sovracompensazione» a scapito di questa o quella categoria di utenti, la quale non sia compatibile con il requisito menzionato in detto considerando (v., per analogia, sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett Packard Belgium, C 572/13, EU:C:2015:750, punti 85 e 86).<br />
55 Nel caso di specie, tenendo presente che il sistema di equo compenso in esame nel procedimento principale non prevede garanzie sufficienti per l’esenzione dal pagamento del prelievo in capo ai produttori e agli importatori che dimostrino che gli apparecchi e i supporti sono stati acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato, detto sistema dovrebbe in ogni caso, come osservato al punto 37 della presente sentenza, prevedere un diritto al rimborso del prelievo che sia effettivo e che non renda eccessivamente difficile la restituzione delcompenso corrisposto. Orbene, il diritto al rimborso previsto dal sistema di equo compenso di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerato effettivo, poiché è pacifico che esso non è esercitabile dalle persone fisiche, neanche quando queste ultime acquistino gli apparecchi e i supporti per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato.<br />
56 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, da un lato, subordini l’esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria, e che, dall’altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall’utente finale di tali apparecchi e supporti.<br />
Sulla domanda di limitazione degli effetti della presente sentenza nel tempo<br />
57 Nelle sue osservazioni scritte, la SIAE ha chiesto alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza nel caso in cui essa constatasse che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 osta a una normativa nazionale come quella in esame nel procedimento principale.<br />
58 A sostegno della sua domanda, la SIAE attira l’attenzione della Corte, in primo luogo, sulle gravi ripercussioni economiche che avrebbe, per la stessa SIAE, una sentenza che giungesse a tale conclusione, poiché, fatta salva la quota trattenuta dalla SIAE per le spese derivanti dall’attività di incasso, i compensi sono già stati ripartiti in favore degli aventi diritto. In secondo luogo, non vi sarebbe dubbio che la SIAE abbia operato in buona fede e nella piena convinzione che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale fosse pienamente compatibile con il diritto dell’Unione, convinzione questa che sarebbe stata rafforzata dal fatto che, nonostante il lungo periodo d’applicazione di tale normativa, la Commissione, che ne era perfettamente a conoscenza, non ha mai sollevato alcuna obiezione circa la compatibilità di detta normativa con il diritto dell’Unione.<br />
59 Si deve ricordare al riguardo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, da quest’ultima fornita nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione, purché, d’altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all’applicazione di detta norma (v., in particolare, sentenze del 17 febbraio 2005, Linneweber e Akritidis, C 453/02 e C 462/02, EU:C:2005:92, punto 41; del 6 marzo 2007, Meilicke e a., C 292/04, EU:C:2007:132, punto 34, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C 82/12, EU:C:2014:108, punto 40).<br />
60 Solo in via eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto intrinseco all’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione da essa interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (v., in particolare, sentenze del 10 gennaio 2006, Skov e Bilka, C 402/03, EU:C:2006:6, punto 51; del 3 giugno 2010, Kalinchev, C 2/09, EU:C:2010:312, punto 50, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C 82/12, EU:C:2014:108, punto 41).<br />
61 Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell’Unione in ragione di un’oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione europea (sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C 82/12, EU:C:2014:108, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata).<br />
62 Nel caso di specie, per quanto attiene al primo criterio, si deve constatare che, nella sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan (C 467/08, EU:C:2010:620, punto 53), la Corte si era già pronunciata sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di un sistema che prevedeva l’applicazione indiscriminata del prelievo per copia privata nei confronti di tutti i tipi di apparecchi e di supporti di riproduzione digitale, ivi compresa l’ipotesi in cui questi fossero stati acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato. Alla luce di tale circostanza, la SIAE non può assolutamente sostenere di aver maturato la convinzione che la normativa in esame nel procedimento principale fosse conforme al diritto dell’Unione, a causa dell’assenza di obiezioni da parte della Commissione in ordine alla compatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione.<br />
63 In ogni caso, per quanto riguarda il secondo criterio, si deve necessariamente constatare che la SIAE non ha dimostrato l’esistenza di gravi inconvenienti, essendosi limitata a indicare che i compensi sono già stati integralmente ripartiti in favore degli aventi diritto e che essa «non sarebbe probabilmente in grado di recuperare tali somme».<br />
64 Di conseguenza, non occorre limitare gli effetti della presente sentenza nel tempo.<br />
Sulle spese<br />
65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
Il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, da un lato, subordini l’esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria, e che, dall’altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall’utente finale di tali apparecchi e supporti.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2016 n.28/15</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Ileši&#269; &#8211; Rel. Jaraši&#363;nas Rinvio pregiudiziale&#160;– Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica&#160;– Direttiva 2002/21/CE&#160;– Articoli 4 e 19&#160;– Autorità nazionale di regolamentazione&#160;– Misure di armonizzazione&#160;– Raccomandazione 2009/396/CE&#160;– Portata giuridica&#160;– Direttiva 2002/19/CE&#160;– Articoli 8 e 13&#160;– Operatore designato quale detentore di un significativo potere</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ileši&#269; &#8211; Rel. Jaraši&#363;nas</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica&nbsp;– Direttiva 2002/21/CE&nbsp;– Articoli 4 e 19&nbsp;– Autorità nazionale di regolamentazione&nbsp;– Misure di armonizzazione&nbsp;– Raccomandazione 2009/396/CE&nbsp;– Portata giuridica&nbsp;– Direttiva 2002/19/CE&nbsp;– Articoli 8 e 13&nbsp;– Operatore designato quale detentore di un significativo potere di mercato&nbsp;– Obblighi imposti da un’autorità nazionale di regolamentazione&nbsp;– Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema di contabilizzazione dei costi&nbsp;– Tariffe di terminazione su reti fisse e mobili&nbsp;– Portata del controllo che i giudici nazionali possono esercitare sulle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’autorità nazionale di regolamentazione per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazionale può pronunciarsi discostandosi dalla raccomandazione 2009/396/CE della Commissione, del 7 maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell’UE, in cui il modello di calcolo dei costi «Bulric puro» (<i>Bottom-Up Long-Run Incremental Costs</i>) è auspicato come misura adeguata di regolamentazione dei prezzi sul mercato di terminazione delle chiamate, solo qualora esso consideri che motivi collegati alle circostanze di specie, in particolare alle caratteristiche peculiari del mercato dello Stato membro di cui trattasi, lo impongono.</p>
<p>Il diritto dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’autorità nazionale di regolamentazione per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazionale può valutare la proporzionalità di tale obbligo alla luce degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, e all’articolo 13 della direttiva 2002/19, come modificata dalla direttiva 2009/140, e tenere conto del fatto che detto obbligo intende promuovere gli interessi degli utenti finali in un mercato al dettaglio che non può essere regolamentato.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando esercita un controllo giurisdizionale di una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, un giudice nazionale non può richiedere che tale autorità dimostri che detto obbligo realizza effettivamente gli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)</p>
<p style="text-align: center;">15 settembre 2016</p>
<p>«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica&nbsp;– Direttiva 2002/21/CE&nbsp;– Articoli 4 e 19&nbsp;– Autorità nazionale di regolamentazione&nbsp;– Misure di armonizzazione&nbsp;– Raccomandazione 2009/396/CE&nbsp;– Portata giuridica&nbsp;– Direttiva 2002/19/CE&nbsp;– Articoli 8 e 13&nbsp;– Operatore designato quale detentore di un significativo potere di mercato&nbsp;– Obblighi imposti da un’autorità nazionale di regolamentazione&nbsp;– Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema di contabilizzazione dei costi&nbsp;– Tariffe di terminazione su reti fisse e mobili&nbsp;– Portata del controllo che i giudici nazionali possono esercitare sulle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione»</p>
<p style="text-align: center;">Nella causa C&#8209;28/15,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (giudice amministrativo di secondo grado in materia economica, Paesi Bassi), con decisione del 13 gennaio 2015, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2015, nel procedimento</p>
<p><b>Koninklijke KPN NV,</b></p>
<p><b>KPN BV,</b></p>
<p><b>T-Mobile Netherlands BV,</b></p>
<p><b>Tele2 Nederland BV,</b></p>
<p><b>Ziggo BV,</b></p>
<p><b>Vodafone Libertel BV,</b></p>
<p><b>Ziggo Services BV,&nbsp;</b>già UPC Nederland BV,</p>
<p><b>Ziggo Zakelijk Services BV,</b>&nbsp;già UPC Business BV,</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p><b>Autoriteit Consument en Markt (ACM),</b></p>
<p style="text-align: center;">LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p>composta da M.&nbsp;Ileši&#269;, presidente di sezione, C.&nbsp;Toader, A.&nbsp;Rosas, A.&nbsp;Prechal e E.&nbsp;Jaraši&#363;nas (relatore), giudici,</p>
<p>avvocato generale: P.&nbsp;Mengozzi</p>
<p>cancelliere: L.&nbsp;Hewlett, amministratore principale</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 marzo 2016,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Koninklijke KPN NV e la KPN BV, da L.&nbsp;Mensink e C.&nbsp;Schillemans, advocaten;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la T-Mobile Netherlands BV, da B.&nbsp;Braeken e C.&nbsp;Eijberts, advocaten;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Tele2 Nederland BV, da P.&nbsp;Burger e P. van Ginneken, advocaten;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Ziggo BV, da W.&nbsp;Knibbeler, N.&nbsp;Lorjé e P. van den Berg, advocaten;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Vodafone Libertel BV, da P.&nbsp;Waszink, advocaat;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Ziggo Services BV e la Ziggo Zakelijk Services BV, da W.&nbsp;Knibbeler, N.&nbsp;Lorjé e P. van den Berg, advocaten;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo dei Paesi Bassi, da J.&nbsp;Langer e M.&nbsp;Bulterman, in qualità di agenti;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo tedesco, da T.&nbsp;Henze e R.&nbsp;Kanitz, in qualità di agenti;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo italiano, da G.&nbsp;Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. De Stefano, avvocato dello Stato;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo polacco, da B.&nbsp;Majczyna, in qualità di agente;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo finlandese, da S.&nbsp;Hartikainen, in qualità di agente;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da F.&nbsp;Wilman, G.&nbsp;Braun e L.&nbsp;Nicolae, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 aprile 2016,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><b>Sentenza</b></p>
<p><a name="point1">1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L&nbsp;108, pag.&nbsp;33), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L&nbsp;337, pag.&nbsp;37) (in prosieguo: la «direttiva quadro») in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU 2002, L&nbsp;108, pag.&nbsp;7), come modificata dalla direttiva 2009/140 (in prosieguo: la «direttiva accesso»).</p>
<p><a name="point2">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposte la Koninklijke KPN NV, la KPN BV, la T-Mobile Netherlands BV, la Tele2 Nederland BV, la Ziggo BV, la Vodafone Libertel BV, la Ziggo Services BV (già UPC Nederland BV) e la Ziggo Zakelijk Services BV (già UPC Business BV) all’Autoriteit Consument en Markt (ACM) (autorità dei consumatori e dei mercati; in prosieguo l’«ACM») relativamente a una decisione che fissa massimali tariffari per i servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<b>Contesto normativo</b></p>
<p>&nbsp;<i>Diritto dell’Unione</i></p>
<p>&nbsp;Direttiva quadro</p>
<p><a name="point3">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, rubricato «Diritto di ricorso», stabilisce quanto segue:</p>
<p>«Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso.</p>
<p>In attesa dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale».</p>
<p><a name="point4">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione», dispone quanto segue:</p>
<p>«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:</p>
<p>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno (&#8230;)</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell’Unione europea (&#8230;)</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p><a name="point5">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 16 di detta direttiva, intitolato «Procedura per l’analisi del mercato», ai paragrafi 2 e 4 prevede quanto segue:</p>
<p>«2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quando, ai sensi (…) dell’articolo 8 della direttiva [accesso], è tenuta a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, l’autorità nazionale di regolamentazione determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l’autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato conformemente all’articolo 14 e l’autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano».</p>
<p><a name="point6">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 19 della medesima direttiva, intitolato «Procedure di armonizzazione»:</p>
<p>«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(&#8230;) ove rilevi che le divergenze nell’attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere dell’[Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni (BEREC)], emettere una raccomandazione o una decisione sull’applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 8.</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(&#8230;)</p>
<p>Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L’autorità nazionale di regolamentazione che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>&nbsp;Direttiva accesso</p>
<p><a name="point7">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi del considerando 20 della direttiva accesso:</p>
<p>«Il controllo dei prezzi può essere necessario qualora l’analisi di un particolare mercato indichi un insufficiente livello di concorrenza. (&#8230;) Il meccanismo di recupero dei costi dovrà essere adeguato alle circostanze in considerazione della necessità di promuovere l’efficienza e la concorrenza sostenibile e di ottimizzare i vantaggi per i consumatori».</p>
<p><a name="point8">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1 di tale direttiva è redatto come segue:</p>
<p>«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel quadro istituito dalla [direttiva quadro], la presente direttiva armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e l’interconnessione delle medesime. L’obiettivo è quello di istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno, atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per i consumatori.</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La presente direttiva (&#8230;) [f]issa inoltre gli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione e definisce le modalità per garantire che gli obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione siano riesaminati (&#8230;)».</p>
<p><a name="point9">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 5 della suddetta direttiva, intitolato «Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione», al suo paragrafo 1 così dispone:</p>
<p>«Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 8 della [direttiva quadro], le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l’efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p><a name="point10">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Imposizione, modifica o revoca degli obblighi», così dispone:</p>
<p>«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di regolamentazione abbiano l’autorità di imporre gli obblighi individuati negli articoli da 9 a 13&nbsp;bis.</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 16 della [direttiva quadro], un operatore sia designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo dipendono dal tipo di problema evidenziato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo [8] della [direttiva quadro] (…) Tali obblighi sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 6 e 7 di detta direttiva.</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p><a name="point11">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 13 della direttiva accesso, intitolato «Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi», così dispone:</p>
<p>«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’operatore anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l’efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo le autorità nazionali di regolamentazione possono anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>&nbsp;Raccomandazione 2009/396/CE</p>
<p><a name="point12">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dei considerando 5, 7 e 13 della raccomandazione 2009/396/CE della Commissione, del 7 maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell’UE (GU 2009, L&nbsp;124, pag.&nbsp;67):</p>
<p>«(5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Talune disposizioni del quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica prevedono l’applicazione di sistemi di contabilità dei costi adeguati e indispensabili, nonché l’introduzione di obblighi relativi al controllo dei prezzi: si tratta in particolare degli articoli 9, 11 e 13 in combinato disposto con il considerando 20 della direttiva [accesso] (&#8230;)</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>(7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La terminazione delle chiamate vocali all’ingrosso è il servizio tramite il quale le chiamate sono inoltrate alle postazioni (delle reti fisse) o agli abbonati (delle reti mobili). Nell’[Unione europea] il sistema di tariffazione si fonda sul principio CPNP (Calling Party Network Pays), in base al quale il costo di terminazione è stabilito dalla rete chiamata e pagato dalla rete che chiama. La parte chiamata, non dovendo sostenere il costo di questo servizio, non ha in genere motivo per contestare il prezzo di terminazione fissato dal suo fornitore di rete. In tale contesto, la tariffazione eccessiva costituisce la principale preoccupazione, in termini di concorrenza, delle autorità di regolamentazione. I prezzi di terminazione elevati sono recuperati alla fine applicando tariffe di chiamata più alte agli utenti finali. Dato il tipo di accesso a due vie dei mercati della terminazione, tra gli ulteriori potenziali problemi di concorrenza figura anche quello delle sovvenzioni incrociate tra operatori, che interessa sia il mercato della terminazione fissa che quello della telefonia mobile. Pertanto, dato che gli operatori di terminazione sono in grado di innalzare i prezzi ben al di sopra dei costi, e hanno interesse a farlo, l’orientamento dei prezzi ai costi è ritenuto il miglior mezzo per risolvere questo problema a medio termine. Il considerando 20 della direttiva [accesso] rileva che il meccanismo di recupero dei costi deve essere adeguato alle circostanze. Date le caratteristiche specifiche dei mercati di terminazione delle chiamate e le preoccupazioni di tipo concorrenziale e distributivo connesse, la Commissione ha già da tempo riconosciuto che l’adozione di un approccio comune fondato sul costo efficace e sull’applicazione di tariffe di terminazione simmetriche favorirebbe l’efficienza e la concorrenza sostenibile oltre a massimizzare i benefici per i consumatori in termini di offerta di prezzi e servizi.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>(13)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Date le caratteristiche particolari dei mercati di terminazione delle chiamate, i costi dei servizi di terminazione vanno calcolati in base ai costi incrementali prospettici di lungo periodo (LRIC). (&#8230;)».</p>
<p><a name="point13">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I punti 1 e 2 della raccomandazione 2009/396 sono così formulati:</p>
<p>«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), quando impongono obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi, in conformità all’articolo 13 della direttiva [accesso], agli operatori da esse designati come detentori di un significativo potere di mercato nei mercati all’ingrosso della terminazione di chiamata vocale su singole reti telefoniche pubbliche (di seguito denominati “mercati della terminazione fissa e mobile”) in esito a un’analisi di mercato realizzata a norma dell’articolo 16 della [direttiva quadro], dovrebbero stabilire tariffe di terminazione basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente. Ciò implica che dette tariffe sarebbero inoltre simmetriche. Per fare ciò, le ANR dovrebbero procedere nel modo descritto di seguito.</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si raccomanda di fondare la valutazione dei costi efficienti sui costi correnti e di utilizzare come metodo pertinente di calcolo dei costi un modello bottom-up basato sui costi prospettici incrementali di lungo periodo (LRIC)».</p>
<p>&nbsp;<i>Diritto olandese</i></p>
<p><a name="point14">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1.3, paragrafo 1, della Telecommunicatiewet (legge sulle telecomunicazioni), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, dispone quanto segue:</p>
<p>«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’[ACM] provvede a che le proprie decisioni contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 8, paragrafi da 2 a 5, della [direttiva quadro], in ogni caso per:</p>
<p>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, in particolare promuovendo investimenti efficaci in materia di infrastrutture, e le innovazioni;</p>
<p>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sviluppare il mercato interno;</p>
<p>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;promuovere gli interessi degli utenti finali sul piano della scelta, del prezzo e della qualità».</p>
<p><a name="point15">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1.3, paragrafi 2 e 3, della legge sulle telecomunicazioni prevede che, nell’assolvimento dei propri compiti e competenze, l’ACM tenga nella massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva quadro. Qualora l’ACM non applichi una raccomandazione, deve informare la Commissione comunicando i motivi della propria decisione.</p>
<p><a name="point16">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale legge prevede, all’articolo 6a.1, che l’ACM, essendo un’ANR, deve definire i mercati rilevanti nel settore delle comunicazioni elettroniche. Pertanto, l’ACM deve, ai sensi dell’articolo 6a.1, paragrafo 5, di detta legge, stabilire se il mercato in questione sia o meno effettivamente concorrenziale. In caso contrario, l’ACM deve, ai sensi dell’articolo 6a.2 della medesima legge, stabilire se una o più imprese detengano un significativo potere di mercato, nonché gli obblighi adeguati da imporre a queste ultime.</p>
<p><a name="point17">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 6a.2, paragrafo 3, della legge sulle telecomunicazioni dispone quanto segue:</p>
<p>«Un obbligo previsto al paragrafo 1 è adeguato quando è basato sulla natura del problema constatato nel mercato interessato e deve essere proporzionato e giustificato alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 1.3».</p>
<p><a name="point18">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 6a.7 di tale legge è del seguente tenore:</p>
<p>«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 6a.2, paragrafo 1, l’[ACM] può, per le forme d’accesso che essa stabilisce, imporre un obbligo relativo al controllo delle tariffe calcolate supra o al calcolo dei costi qualora l’analisi del mercato indichi che l’operatore interessato può, in mancanza di effettiva concorrenza, mantenere i prezzi a un livello eccessivamente elevato o ridurre i margini, in entrambi i casi a danno degli utenti finali. L’[ACM] può collegare all’obbligo le regole per il suo corretto adempimento.</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un obbligo di cui al paragrafo 1 può prevedere di subordinare l’accesso a una tariffa d’accesso orientata ai costi o all’applicazione di un sistema di calcolo dei costi stabilito o approvato dall’[ACM].</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quando l’[ACM] impone a un operatore un obbligo di orientamento dei prezzi ai costi, detto operatore deve dimostrare che i suoi prezzi sono effettivamente fissati in funzione dei costi.</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, secondo periodo, l’[ACM] può collegare l’obbligo di attuare un sistema di contabilità dei costi a misure riguardanti il resoconto dei risultati dell’applicazione del sistema da parte dell’operatore su cui grava l’obbligo (&#8230;)».</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<b>Procedimento principale e questioni pregiudiziali</b></p>
<p><a name="point19">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nell’ambito di un procedimento precedente alla controversia di cui al procedimento principale, l’Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) (autorità indipendente per la posta e le telecomunicazioni), divenuta ACM, e che riveste la qualità di ANR nei Paesi Bassi ai sensi della direttiva quadro, ha, con decisione del 7 luglio 2010, in seguito a un’analisi dei mercati rilevanti, imposto ad operatori individuati come detentori di un significativo potere sui mercati della terminazione delle chiamate fisse e mobili nei Paesi Bassi misure tariffarie basate sul modello di calcolo dei costi detto «Bulric puro» (<i>Bottom-Up Long-Run Incremental Costs</i>; in prosieguo: il «modello “Bulric puro”», secondo il quale sono rimborsati unicamente i costi incrementali. Il 31 agosto 2011 il College van Beroep voor het bedrijfsleven (giudice amministrativo di secondo grado in materia economica, Paesi Bassi), giudice del rinvio, ha annullato tale decisione con la motivazione che si sarebbe dovuto applicare un diverso modello di calcolo che prenda in considerazione un insieme di costi più ampio rispetto al modello «Bulric puro», vale a dire il modello «Bulric plus».</p>
<p><a name="point20">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In seguito, avendo constatato che nel mercato all’ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili sussisteva un rischio di tariffe eccessivamente elevate e di compressione dei prezzi, il 5 agosto 2013 l’ACM ha adottato una decisione con la quale, conformemente alla normativa olandese di trasposizione degli articoli 8 e 13 della direttiva accesso e alla raccomandazione 2009/396, ha fissato massimali tariffari per fornitura di tali servizi, in applicazione del modello «Bulric puro». Tale autorità ha ritenuto che detto modello fosse adeguato al fine di determinare le tariffe per la terminazione di chiamata orientate ai costi e che esso fosse, ai sensi della menzionata raccomandazione, l’unico modello di orientamento dei prezzi conforme al diritto dell’Unione. Secondo l’autorità in parola, una misura tariffaria basata su tale modello di calcolo avrebbe eliminato il rischio di tariffe eccessivamente elevate e di compressione dei prezzi, promuovendo nel contempo la concorrenza, lo sviluppo del mercato interno e gli interessi degli utenti finali.</p>
<p><a name="point21">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Koninklijke KPN, la KPN, la T-Mobile Netherlands, la Tele2 Nederland, la Ziggo, la Vodafone Libertel, la Ziggo Services e la Ziggo Zaklijk Services, operatori che forniscono, in particolare, servizi di terminazione di chiamata mobile, hanno proposto ricorso di annullamento avverso la decisione dell’ACM del 5 agosto 2013 dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo, adito in via cautelare, ha sospeso l’esecuzione della decisione impugnata con ordinanza del 27 agosto 2013.</p>
<p><a name="point22">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel contesto del loro ricorso, la Koninklijke KPN, la KPN, la T-Mobile Netherlands e la Vodafone Libertel sostengono che un obbligo tariffario determinato secondo il modello «Bulric puro» è contrario all’articolo 6a.2, paragrafo 3, e all’articolo 6a.7, paragrafo 2, della legge sulle telecomunicazioni, che prevedono, rispettivamente, che la tariffa debba essere orientata ai costi e che l’obbligo imposto dall’ACM debba essere adeguato.</p>
<p><a name="point23">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tali imprese fanno valere che tutte le asserzioni dell’ACM sugli effetti positivi attesi dall’applicazione del modello «Bulric puro» sulla struttura tariffaria in un mercato al dettaglio non possono giustificare l’imposizione di obblighi tariffari come quelli che sarebbero loro imposti ai sensi della decisione del 5 agosto 2013. A loro avviso, i prezzi stabiliti in base a detto modello hanno l’effetto di rendere le tariffe per la terminazione di chiamata inferiori a quelle che si otterrebbero in un mercato concorrenziale. Di conseguenza, la raccomandazione 2009/396 non sarebbe conforme all’articolo 13 della direttiva accesso. Le menzionate imprese ritengono peraltro che tali obblighi tariffari, non essendo proporzionali alla luce degli obiettivi della decisione dell’ACM, siano, in particolare, contrari all’articolo 6a.2, paragrafo 3 della legge sulle telecomunicazioni.</p>
<p><a name="point24">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio rileva che il testo dell’articolo 6a.7, paragrafo 2, della legge sulle telecomunicazioni non consente di corroborare l’interpretazione per cui può essere imposta una forma di regolamentazione tariffaria secondo il modello «Bulric puro» la quale ecceda una regolamentazione dei prezzi meno rigida secondo il modello «Bulric plus» che è già orientata ai costi.</p>
<p><a name="point25">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale giudice ritiene, tuttavia, che l’ACM possa essere autorizzata a imporre un obbligo tariffario più rigoroso qualora sia proporzionato e giustificato, in considerazione della natura del problema constatato nei mercati interessati e qualora persegua gli obiettivi enunciati all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della direttiva quadro. Allorché impone tali obblighi, l’ACM deve, secondo il giudice del rinvio, verificare se l’obbligo tariffario previsto sia idoneo a conseguire l’obiettivo cercato e non ecceda quanto necessario a tal fine. Detta autorità deve inoltre motivare la propria decisione e procedere alla ponderazione degli interessi coinvolti.</p>
<p><a name="point26">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che sussista un dubbio sull’esattezza di un’interpretazione del genere. Esso s’interroga, da un lato, sugli interessi che possano o debbano essere ponderati nonché sul peso che possa o debba essere accordato ad ognuno di suddetti interessi in occasione del sindacato giurisdizionale della decisione dell’ACM dinanzi ad esso contestata, e d’altro lato, sull’importanza che tale giudice deve attribuire, nel procedimento di cui è adito, alla circostanza che la Commissione ha raccomandato l’uso del modello «Bulric puro» nella raccomandazione 2009/396 per adottare una misura tariffaria adeguata sui mercati all’ingrosso della terminazione di chiamate fisse e mobili.</p>
<p><a name="point27">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;È in tale contesto che il College van Beroep voor het bedrijfsleven (giudice amministrativo di secondo grado in materia economica) ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p>«1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se l’articolo 4, paragrafo 1, della [direttiva quadro], in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della direttiva accesso, debba essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di una tariffa allineata ai costi imposta dall’[ANR] nel mercato all’ingrosso per la terminazione di chiamata, in linea di principio è consentito all’organo giurisdizionale nazionale pronunciarsi discostandosi dalla raccomandazione [2009/396], in cui [il modello “Bulric puro”] è indicato come misura adeguata di regolamentazione dei prezzi sui mercati di terminazione della chiamata, qualora lo ritenga necessario sulla base delle circostanze di fatto della causa dinanzi ad esso pendente e/o di considerazioni di diritto nazionale e sopranazionale.</p>
<p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In caso di risposta affermativa alla prima questione, entro quali limiti sia consentito all’organo giurisdizionale nazionale, nella valutazione di una misura tariffaria allineata ai costi:</p>
<p>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;alla luce dell’articolo 8, paragrafo 3, della [direttiva quadro], vagliare l’argomento dell’ANR, secondo il quale lo sviluppo del mercato interno viene promosso, rapportandosi alla misura in cui il mercato interno viene effettivamente influenzato;</p>
<p>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;alla luce degli obiettivi relativi alla politica perseguiti e dei principi normativi enunciati all’articolo 8 della [direttiva quadro] e all’articolo 13 della direttiva accesso, esaminare se la misura tariffaria:</p>
<p>i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sia proporzionata;</p>
<p>ii)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sia adeguata;</p>
<p>iii)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sia applicata proporzionalmente e sia giustificata;</p>
<p>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;esigere dall’ANR che essa dimostri sufficientemente che:</p>
<p>i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;venga effettivamente realizzato l’obiettivo politico enunciato all’articolo 8, paragrafo 2, della [direttiva quadro], che le ANR promuovano la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e che gli utenti traggano il massimo beneficio quanto a scelta, prezzo e qualità;</p>
<p>ii)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;venga effettivamente realizzato l’obiettivo politico enunciato all’articolo 8, paragrafo 3, della [direttiva quadro] di contribuire allo sviluppo di mercato interno; e,</p>
<p>iii)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;venga effettivamente realizzato l’obiettivo politico enunciato all’articolo 8, paragrafo 4, della [direttiva quadro] di promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione;</p>
<p>d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;alla luce dell’articolo 16, paragrafo 3, della [direttiva quadro], nonché dell’articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva accesso, nella risposta alla domanda se la misura tariffaria sia adeguata, prendere in considerazione che la misura è stata imposta su di un mercato in cui le imprese regolamentate dispongono di significativo potere di mercato, ma che nella forma scelta (modello “Bulric puro”) essa mira a favorire uno degli obiettivi della direttiva quadro, vale a dire gli interessi degli utenti finali, su un altro mercato, che non può essere preso in considerazione per la regolamentazione».</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<b>Sulle questioni pregiudiziali</b></p>
<p>&nbsp;<i>Sulla prima questione</i></p>
<p><a name="point28">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della direttiva accesso, debba essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’ANR per la fornitura di servizi di terminazione di chiamate fisse e mobili, sia consentito al giudice nazionale pronunciarsi discostandosi dalla raccomandazione 2009/396 in cui il modello «Bulric puro» è auspicato come misura adeguata di regolamentazione dei prezzi sul mercato di terminazione di chiamate.</p>
<p><a name="point29">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda gli articoli 8 e 13 della direttiva accesso, si deve osservare che il primo di tali articoli prevede, al suo paragrafo 2, che qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 16 della direttiva quadro, un operatore sia designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le ANR impongono, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 della direttiva accesso.</p>
<p><a name="point30">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva accesso afferma, dal canto suo, che, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva medesima, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le ANR possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un effettiva concorrenza comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali.</p>
<p><a name="point31">31</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dall’analisi del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva accesso deriva, infatti, che qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 16 della direttiva quadro, un operatore sia designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’ANR può, in funzione delle circostanze, imporgli per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, «obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi».</p>
<p><a name="point32">32</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai fini dell’attuazione dell’articolo 13 della direttiva accesso, la raccomandazione 2009/396 auspica un modello di calcolo dei costi, cioè il modello «Bulric puro». Ai sensi dei considerando 5, 7 e 13 di tale raccomandazione, essa è stata adottata al fine di porre fine alle divergenze e alle distorsioni all’interno dell’Unione sui mercati della terminazione delle chiamate fisse e mobili, deleteri per una concorrenza efficace e per i consumatori finali e tenuto conto delle caratteristiche peculiari del mercato della terminazione delle chiamate.</p>
<p><a name="point33">33</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secondo il punto 1 della raccomandazione 2009/396, le ANR, quando impongono obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi, in conformità all’articolo 13 della direttiva accesso, agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato nei mercati all’ingrosso della terminazione di chiamata fissa e mobile in esito a un’analisi di mercato realizzata a norma dell’articolo 16 della direttiva quadro, dovrebbero stabilire tariffe di terminazione basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente. Per fare ciò, le ANR dovrebbero procedere nel modo descritto dalla raccomandazione stessa.</p>
<p><a name="point34">34</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Va ricordato tuttavia che conformemente all’articolo 288&nbsp;TFUE, una tale raccomandazione non ha, in linea di principio, natura vincolante. Del resto, l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva quadro autorizza espressamente le ANR a discostarsi dalle raccomandazioni della Commissione adottate in base all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva quadro, purché ne informino la Commissione e le comunichino la motivazione della loro posizione.</p>
<p><a name="point35">35</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ne deriva che l’ANR, in sede di adozione di una decisione con la quale impone obblighi tariffari agli operatori in base agli articoli 8 e 13 della direttiva accesso, non è vincolata dalla raccomandazione 2009/396.</p>
<p><a name="point36">36</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tale proposito, si deve rilevare che la Corte ha già dichiarato che, nell’esercizio di tali funzioni di regolamentazione, le ANR dispongono di un ampio potere che consente loro di valutare caso per caso la necessità di regolamentare un mercato in funzione della singola situazione (sentenza del 3 dicembre 2009, Commissione/Germania, C&#8209;424/07, EU:C:2009:749, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). Così è nell’ambito del controllo dei prezzi, poiché il considerando 20 della direttiva accesso enuncia, infatti, che il meccanismo di recupero dei costi deve essere adeguato alle circostanze in considerazione della necessità di promuovere l’efficienza e la concorrenza sostenibile e di ottimizzare i vantaggi per i consumatori.</p>
<p><a name="point37">37</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva quadro esige che le ANR, nell’attuazione dei loro compito, «tengano nella massima considerazione» le raccomandazioni della Commissione.</p>
<p><a name="point38">38</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pertanto, quando impone obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi, in conformità all’articolo 13 della direttiva accesso, l’ANR è tenuta a seguire, in linea di principio, le indicazioni contenute nella raccomandazione 2009/396. Solamente ove ritenga, nell’ambito della sua valutazione di una determinata situazione, che il modello «Bulric puro» auspicato da tale raccomandazione non sia adatto alle circostanze, essa può discostarsene motivando la sua posizione.</p>
<p><a name="point39">39</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda la portata del sindacato giurisdizionale di una decisione dell’ANR, dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro risulta che il diritto di ricorso garantito da tale disposizione deve fondarsi su un efficace meccanismo di ricorso, che consenta che il merito della controversia sia tenuto in debita considerazione. Inoltre, tale disposizione precisa che l’organismo competente a conoscere di un simile ricorso, che può essere un tribunale, deve essere in possesso di competenze adeguate per l’esercizio efficace delle sue funzioni.</p>
<p><a name="point40">40</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pertanto, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’ANR in applicazione degli articoli 8 e 13 della direttiva accesso, un giudice nazionale può discostarsi dalla raccomandazione 2009/396.</p>
<p><a name="point41">41</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò nondimeno, secondo una costante giurisprudenza della Corte, anche se le raccomandazioni non sono destinate a produrre effetti vincolanti, i giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio, in particolare quando esse sono di aiuto nell’interpretazione di norme nazionali adottate allo scopo di garantire la loro attuazione, o mirano a completare norme comunitarie aventi natura vincolante (sentenza del 24 aprile 2008, Arcor, C&#8209;55/06, EU:C:2008:244, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p><a name="point42">42</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di conseguenza, nell’ambito del suo sindacato giurisdizionale di una decisione dell’ANR adottata in base agli articoli 8 e 13 della direttiva accesso, un giudice nazionale può discostarsi dalla raccomandazione 2009/396 solo qualora, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, esso consideri che motivi collegati alle circostanze di specie, in particolare alle caratteristiche peculiari del mercato dello Stato membro di cui trattasi, lo impongono.</p>
<p><a name="point43">43</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della direttiva accesso, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’ANR per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazionale può pronunciarsi discostandosi dalla raccomandazione 2009/396 in cui il modello «Bulric puro» è auspicato come misura adeguata di regolamentazione dei prezzi sul mercato di terminazione delle chiamate, solo qualora esso consideri che motivi collegati alle circostanze di specie, in particolare alle caratteristiche peculiari del mercato dello Stato membro di cui trattasi, lo impongono.</p>
<p>&nbsp;<i>Sulla seconda questione</i></p>
<p><a name="point44">44</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’ANR per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazionale può valutare la proporzionalità di tale obbligo alla luce degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro e all’articolo 13 della direttiva accesso, e tenere conto del fatto che detto obbligo intende promuovere gli interessi dei consumatori finali in un mercato al dettaglio che non può essere regolamentato.</p>
<p><a name="point45">45</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In tale contesto, il giudice del rinvio s’interroga altresì sulla questione se esso possa richiedere a un’ANR di dimostrare che siffatto obbligo consegue effettivamente gli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro.</p>
<p><a name="point46">46</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanto alla prima parte della seconda questione, si deve rilevare che l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva quadro prevede che le ANR, nello svolgere le loro funzioni di regolamentazione indicate nella stessa direttiva, nonché nelle direttive particolari, e quindi, segnatamente, nella direttiva accesso, devono adottare tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi definiti in tale articolo, che consistono nel promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nel contribuire allo sviluppo del mercato interno e nel promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione. Tale disposizione precisa, inoltre, che tali misure devono essere proporzionate a tali obiettivi.</p>
<p><a name="point47">47</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perciò, secondo il suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, la direttiva accesso si colloca nel quadro istituito dalla direttiva quadro e armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e l’interconnessione delle medesime. L’obiettivo della direttiva accesso è quello di istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno, atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per i consumatori. Tale direttiva fissa, in particolare, gli obiettivi delle ANR in materia di accesso e di interconnessione.</p>
<p><a name="point48">48</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda i presupposti che consentono all’ANR di imporre a un operatore designato quale detentore di un significativo potere su un mercato interessato un obbligo tariffario per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, si deve osservare che l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva accesso prevede che gli obblighi imposti dall’ANR, inclusi quelli previsti all’articolo 13 di tale direttiva, devono basarsi sulla natura del problema constatato, essere proporzionati e giustificati in relazione agli obbiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro, e che possono essere imposti solo dopo la consultazione prevista agli articoli 6 e 7 di quest’ultima direttiva (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, KPN, C&#8209;85/14, EU:C:2015:610, punto 47).</p>
<p><a name="point49">49</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secondo l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva accesso, le ANR provvedono, esercitando la competenza di cui al paragrafo 1 di detto articolo, affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l’efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. A tale riguardo, le ANR possono anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.</p>
<p><a name="point50">50</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ne deriva che l’ANR, quando adotta una decisione che impone obblighi agli operatori sulla base degli articoli 8 e 13 della direttiva accesso, deve assicurarsi che siffatti obblighi rispondano al complesso degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro e all’articolo 13 della direttiva accesso. Parimenti, nell’ambito del sindacato giurisdizionale di tale decisione, un giudice nazionale deve verificare che l’ANR rispetti tutti i presupposti derivanti dagli obiettivi enunciati dai due articoli summenzionati.</p>
<p><a name="point51">51</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, il fatto che un obbligo tariffario sia fondato sulla raccomandazione 2009/396 non priva il giudice nazionale della sua competenza a controllare la proporzionalità di tali obblighi rispetto agli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro e all’articolo 13 della direttiva accesso.</p>
<p><a name="point52">52</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un giudice nazionale adito di un ricorso avverso una decisione dell’ANR che applica il metodo «Bulric puro» auspicato dalla raccomandazione 2009/396, come nel procedimento principale, può verificare pertanto, applicando le norme di procedura nazionale, se i ricorrenti hanno fornito elementi a sufficienza che consentono di dimostrare che l’applicazione di tale modello non è proporzionata rispetto agli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro e all’articolo 13 della direttiva accesso, alla luce, se del caso, delle caratteristiche particolari del mercato interessato.</p>
<p><a name="point53">53</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Del resto, dal combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva quadro, nonché dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva accesso, che fa riferimento all’articolo 8 della direttiva quadro, deriva che le ANR sono tenute, nel promuovere la concorrenza, ad assicurare che gli utenti finali e i consumatori traggano i massimi vantaggi, segnatamente in termini di scelta e di prezzo, e promuovono gli interessi dei cittadini dell’Unione. Inoltre, quando dette autorità impongono un meccanismo di recupero dei costi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva accesso, esse devono provvedere in particolare a che tale meccanismo ottimizzi i vantaggi per i consumatori.</p>
<p><a name="point54">54</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ne deriva che l’ANR deve, nell’ambito del procedimento di adozione di una decisione in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, prendere in considerazione gli interessi degli utenti finali e dei consumatori, a prescindere dal mercato nel quale gli obblighi regolamentari sono imposti. Inoltre, nella misura in cui, per definizione, gli utenti finali e i consumatori non sono presenti nel mercato all’ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, è essenziale che i loro interessi possano essere presi in considerazione e valutati nel contesto dell’esame dell’effetto che l’obbligo tariffario imposto dall’ANR nel mercato all’ingrosso mira a produrre nel mercato al dettaglio.</p>
<p><a name="point55">55</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di conseguenza, un giudice nazionale può, nell’ambito del sindacato di proporzionalità di un obbligo tariffario imposto dall’ANR in considerazione degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro e all’articolo 13 della direttiva accesso, esaminare se tale obbligo imposto nei mercati all’ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili sia diretto anche a promuovere gli interessi degli utenti finali in un mercato al dettaglio che non può essere regolamentato.</p>
<p><a name="point56">56</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda la seconda parte della seconda questione, vertente sul punto se un giudice nazionale può richiedere all’ANR di dimostrare che l’obbligo in parola realizza effettivamente gli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro, si deve ricordare che tale disposizione prevede che le ANR, nello svolgere le loro funzioni di regolamentazione indicate nella stessa direttiva nonché, segnatamente, nella direttiva accesso, devono adottare tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi definiti in tale disposizione, che consistono nel promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nel contribuire allo sviluppo del mercato interno e nel promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione.</p>
<p><a name="point57">57</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 8 della direttiva quadro, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva accesso precisa che le ANR devono, in particolare, esercitare le rispettive competenze in modo tale da promuovere l’efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.</p>
<p><a name="point58">58</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli obblighi tariffari che le ANR possono imporre, inclusi obblighi tariffari come quelli di cui al procedimento principale, devono pertanto tendere alla realizzazione degli obiettivi definiti all’articolo 8 della direttiva quadro. Per contro, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 96 e 97 delle sue conclusioni, non può essere richiesto che un’ANR dimostri che tali obblighi conseguano realmente tali obiettivi.</p>
<p><a name="point59">59</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Imporre un siffatto onere probatorio a un’ANR significherebbe infatti trascurare la circostanza che l’adozione di obblighi regolamentari si basa su un’analisi prospettica dell’evoluzione del mercato, che ha come riferimento, al fine di rimediare ai problemi di concorrenza constatati, il comportamento e/o i costi di un operatore efficiente. Orbene, trattandosi di misure rivolte al futuro, la prova che esse realizzano effettivamente gli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro è impossibile o eccessivamente difficile da fornire.</p>
<p><a name="point60">60</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’ANR per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazionale può valutare la proporzionalità di tale obbligo alla luce degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro e all’articolo 13 della direttiva accesso, e tenere conto del fatto che detto obbligo intende promuovere gli interessi degli utenti finali in un mercato al dettaglio che non può essere regolamentato.</p>
<p><a name="point61">61</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quando esercita un controllo giurisdizionale di una decisione dell’ANR, un giudice nazionale non può richiedere che essa dimostri che detto obbligo realizza effettivamente gli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro.</p>
<p>&nbsp;<b>Sulle spese</b></p>
<p><a name="point62">62</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:</p>
<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’autorità nazionale di regolamentazione per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazionale può pronunciarsi discostandosi dalla raccomandazione 2009/396/CE della Commissione, del 7 maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell’UE, in cui il modello di calcolo dei costi «Bulric puro» (<i>Bottom-Up Long-Run Incremental Costs</i>) è auspicato come misura adeguata di regolamentazione dei prezzi sul mercato di terminazione delle chiamate, solo qualora esso consideri che motivi collegati alle circostanze di specie, in particolare alle caratteristiche peculiari del mercato dello Stato membro di cui trattasi, lo impongono.</b></p>
<p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Il diritto dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’autorità nazionale di regolamentazione per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazionale può valutare la proporzionalità di tale obbligo alla luce degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, e all’articolo 13 della direttiva 2002/19, come modificata dalla direttiva 2009/140, e tenere conto del fatto che detto obbligo intende promuovere gli interessi degli utenti finali in un mercato al dettaglio che non può essere regolamentato.</b></p>
<p><b>Quando esercita un controllo giurisdizionale di una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, un giudice nazionale non può richiedere che tale autorità dimostri che detto obbligo realizza effettivamente gli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140.</b></p>
<p>Firme</p>
<p>Lingua processuale: il neerlandese.</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2016 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-28-7-2016-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-28-7-2016-n-0/</guid>

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<p>Pres. Ileši&#269; &#8211; Rel. Jaraši&#363;nas SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 28 luglio 2016 «Rinvio pregiudiziale&#160;– Reti e servizi di comunicazione elettronica&#160;– Direttiva 2002/21/CE&#160;– Articolo 3&#160;– Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione&#160;– Direttiva 2002/20/CE&#160;– Articolo 12&#160;– Diritti amministrativi&#160;– Assoggettamento di un’autorità nazionale di regolamentazione alle disposizioni applicabili in materia</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ileši&#269; &#8211; Rel. Jaraši&#363;nas</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)</p>
<p style="text-align: center;">28 luglio 2016</p>
<p>«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Reti e servizi di comunicazione elettronica&nbsp;– Direttiva 2002/21/CE&nbsp;– Articolo 3&nbsp;– Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione&nbsp;– Direttiva 2002/20/CE&nbsp;– Articolo 12&nbsp;– Diritti amministrativi&nbsp;– Assoggettamento di un’autorità nazionale di regolamentazione alle disposizioni applicabili in materia di finanza pubblica nonché a talune disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche»</p>
<p style="text-align: center;">Nella causa C&#8209;240/15,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 15 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 2015, nel procedimento</p>
<p><b>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</b></p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p><b>Istituto Nazionale di Statistica&nbsp;– ISTAT,</b></p>
<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri,</b></p>
<p><b>Ministero dell’Economia e delle Finanze,</b></p>
<p style="text-align: center;">LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p>composta da M.&nbsp;Ileši&#269;, presidente di sezione, C.&nbsp;Toader, A.&nbsp;Rosas, A.&nbsp;Prechal ed E.&nbsp;Jaraši&#363;nas (relatore), giudici,</p>
<p>avvocato generale: M.&nbsp;Campos Sánchez-Bordona</p>
<p>cancelliere: A.&nbsp;Calot Escobar</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, da M.&nbsp;Clarich, avvocato;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo italiano, dal G.&nbsp;Palmieri, in qualità di agente, assistita da P.&nbsp;Gentili, avvocato dello Stato;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo olandese, da M.&nbsp;Bulterman e M. de Ree, in qualità di agenti;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da V. Di Bucci, G.&nbsp;Braun e L.&nbsp;Nicolae, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 aprile 2016,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b>Sentenza</b></p>
<p><a name="point1" shape="rect">1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L&nbsp;108, pag.&nbsp;33; in prosieguo: la «direttiva quadro, nella sua versione iniziale»), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L&nbsp;337, pag.&nbsp;37, con rettifica in GU 2013, L&nbsp;241, pag.&nbsp;8) (in prosieguo: la «direttiva quadro»), nonché dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L&nbsp;108, pag.&nbsp;21).</p>
<p><a name="point2" shape="rect">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Autorità italiana per le Garanzie nella Comunicazioni (in prosieguo: l’«Autorità») e, dall’altro, l’Istituto Nazionale italiano di Statistica&nbsp;– ISTAT (in prosieguo: l’«Istituto»), la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano e il Ministero italiano dell’Economia e delle Finanze, in merito all’inserimento dell’Autorità nell’elenco delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato.</p>
<p>&nbsp;<b>Contesto normativo</b></p>
<p>&nbsp;<i>Diritto dell’Unione</i></p>
<p>&nbsp;La direttiva quadro</p>
<p><a name="point3" shape="rect">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il considerando 11 della direttiva quadro così recita:</p>
<p>«In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l’imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell’indipendenza lascia impregiudicata l’autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito nell’articolo [345&nbsp;TFUE]. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l’assolvimento dei compiti loro assegnati».</p>
<p><a name="point4" shape="rect">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 2, lettera g), della direttiva quadro definisce l’«autorità nazionale di regolamentazione» (in prosieguo: l’«ANR») come «l’organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente direttiva e dalle direttive particolari». Secondo la lettera l) di questo stesso articolo 2, tra le direttive particolari rientra la direttiva autorizzazioni.</p>
<p><a name="point5" shape="rect">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La direttiva 2009/140 ha introdotto, all’articolo 3 della direttiva quadro, nella sua versione iniziale, i nuovi paragrafi da 3 a 3 quater, relativi all’indipendenza delle ANR. Il considerando 13 della direttiva 2009/140 precisa a tale riguardo quanto segue:</p>
<p>«È opportuno rafforzare l’indipendenza delle [ANR] per garantire un’applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine è opportuno prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita che garantisca che un’[ANR] responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese è al riparo, nell’esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. Ai sensi del quadro normativo, tale influenza esterna impedisce a un organo legislativo nazionale di deliberare in quanto [ANR]. (&#8230;) È importante che le [ANR] responsabili della regolamentazione ex ante del mercato dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è opportuno che il bilancio sia pubblicato annualmente».</p>
<p><a name="point6" shape="rect">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 3 della direttiva quadro, intitolato «[ANR]», così dispone:</p>
<p>«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni attribuite alle [ANR] dalla presente direttiva e dalle direttive particolari vengano esercitate da un organismo competente.</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza delle [ANR] provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive [ANR] esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che le [ANR] dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.</p>
<p>3&nbsp;bis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le [ANR] responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese (&#8230;) operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. (&#8230;)</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>Gli Stati membri assicurano che le [ANR] di cui al primo comma dispongano di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati. Gli Stati membri assicurano inoltre che le [ANR] dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) [creato dal regolamento (CE) n.&nbsp;1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU 2009, L&nbsp;337, pag.&nbsp;1)].</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>&nbsp;La direttiva autorizzazioni</p>
<p><a name="point7" shape="rect">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il considerando 30 della direttiva autorizzazioni così recita:</p>
<p>«Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall’[ANR] per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d’uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall’[ANR] mediante rendiconti annuali in cui figuri l’importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti».</p>
<p><a name="point8" shape="rect">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, intitolato «Diritti amministrativi», prevede quanto segue:</p>
<p>«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:</p>
<p>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici (&#8230;), che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione;</p>
<p>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le [ANR] che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche».</p>
<p>&nbsp;<i>Diritto italiano</i></p>
<p><a name="point9" shape="rect">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’Autorità è stata istituita dalla legge del 31 luglio 1997, n.&nbsp;249&nbsp;– Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (supplemento ordinario alla GURI n.&nbsp;177, del 31 luglio 1997). L’articolo 1, comma 9, di tale legge dispone che l’Autorità «adotta un regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto».</p>
<p><a name="point10" shape="rect">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del 1°&nbsp;agosto 2003, n.&nbsp;259&nbsp;– Codice delle comunicazioni elettroniche (supplemento ordinario alla GURI n.&nbsp;214, del 15 settembre 2003), affida all’Autorità le funzioni di ANR ai sensi dell’articolo 3 della direttiva quadro.</p>
<p><a name="point11" shape="rect">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La legge del 30 dicembre 2004, n.&nbsp;311&nbsp;– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (supplemento ordinario alla GURI n.&nbsp;306, del 31 dicembre 2004; in prosieguo: la «legge n.&nbsp;311»), impone un limite all’aumento delle spese delle amministrazioni pubbliche. Il suo articolo 1, comma 5, infatti, così prevede:</p>
<p>«Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea (&#8230;) per il triennio 2005&#8209;2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall’Istituto (&#8230;) con proprio provvedimento pubblicato nella [GURI] non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica».</p>
<p><a name="point12" shape="rect">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La legge del 23 dicembre 2005, n.&nbsp;266&nbsp;– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (supplemento ordinario alla GURI n.&nbsp;302, del 29 dicembre 2005), attribuisce a talune autorità amministrative indipendenti, tra cui l’Autorità, un’ampia autonomia finanziaria. In particolare, l’articolo 1, comma 65, di tale legge così dispone:</p>
<p>«A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento (&#8230;) dell’Autorità (&#8230;) sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità (&#8230;)».</p>
<p><a name="point13" shape="rect">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il decreto legge del 4 luglio 2006, n.&nbsp;223&nbsp;– Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (GURI n.&nbsp;153, del 4 luglio 2006, pag.&nbsp;4), convertito, con modifiche, nella legge del 4 agosto 2006, n.&nbsp;248 (supplemento ordinario alla GURI n.&nbsp;186, dell’11 agosto 2006) (in prosieguo: il «decreto legge n.&nbsp;223»), contiene disposizioni relative alla riduzione delle spese di funzionamento degli enti e degli organismi pubblici non territoriali. Il suo articolo 22, comma 1, così prevede:</p>
<p>«Gli stanziamenti per l’anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali (…), individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 6, della legge (&#8230;) n.&nbsp;311 [con alcune esclusioni] sono ridotti nella misura del 10 per cento (…)».</p>
<p><a name="point14" shape="rect">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La legge del 31 dicembre 2009, n.&nbsp;196&nbsp;– Legge di contabilità e finanza pubblica (supplemento ordinario alla GURI n.&nbsp;303, del 31 dicembre 2009), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n.&nbsp;196»), contiene la nuova normativa generale nazionale in tema di contabilità e finanza pubblica. Il suo articolo 1, comma 2, dispone quanto segue:</p>
<p>«Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l’anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto (&#8230;) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella [GURI] n.&nbsp;171, nonché a decorrere dall’anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella [GURI] n.&nbsp;228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell’Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.&nbsp;165, e successive modificazioni».</p>
<p><a name="point15" shape="rect">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il 28 settembre 2012, l’Istituto ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.&nbsp;196 (GURI n.&nbsp;227, del 28 settembre 2012, pag.&nbsp;92; in prosieguo: l’«elenco dell’Istituto»). In tale elenco figura l’Autorità.</p>
<p>&nbsp;<b>Procedimento principale e questione pregiudiziale</b></p>
<p><a name="point16" shape="rect">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’Autorità, che nella sua qualità di ANR ai sensi della direttiva quadro svolge attività di regolamentazione ex ante del mercato e di risoluzione di controversie tra imprese, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italia), con il quale ha contestato in particolare la scelta del legislatore italiano di applicare alle autorità indipendenti le disposizioni in materia di finanza pubblica e, segnatamente, l’applicazione nei suoi confronti di talune disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica.</p>
<p><a name="point17" shape="rect">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con sentenza del 12 giugno 2013, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto tale ricorso.</p>
<p><a name="point18" shape="rect">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’Autorità ha impugnato tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato (Italia). Dinanzi a quest’ultimo, essa sostiene che il suo assoggettamento incondizionato alle disposizioni nazionali in materia di finanza pubblica, previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge n.&nbsp;196, nonché alle specifiche disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese, incluse quelle di funzionamento, delle amministrazioni pubbliche, previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge n.&nbsp;311 e dall’articolo 22, comma 1, del decreto legge n.&nbsp;223, ha come effetto di imporle restrizioni sotto il profilo organizzativo e sotto il profilo finanziario tali da ridurre l’efficacia della sua azione di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni. La ricorrente sostiene che il legislatore italiano avrebbe dovuto applicare nei suoi confronti norme più favorevoli, analoghe a quelle previste per la Banca d’Italia, o, perlomeno, avrebbe dovuto limitare le riduzioni di spesa imposte alla quota di bilancio che deriva da erogazioni di fonte statale.</p>
<p><a name="point19" shape="rect">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’Istituto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedono il rigetto dell’impugnazione proposta dall’Autorità.</p>
<p><a name="point20" shape="rect">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio segnala, in via preliminare, che l’articolo 1, comma 5, della legge n.&nbsp;311 persegue segnatamente specifici obiettivi di contenimento delle spese riferibili al «settore pubblico allargato» e, a tale fine, assoggetta le amministrazioni inserite nell’elenco dell’Istituto a talune previsioni in tema di riduzione della spesa pubblica.</p>
<p><a name="point21" shape="rect">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio osserva che, per dirimere la controversia di cui è investito, esso deve accertare se la normativa nazionale di cui trattasi risulti in contrasto con i principi di imparzialità e indipendenza, anche sotto il profilo finanziario e organizzativo, che devono essere riconosciuti alle ANR, e con il principio di sostanziale autofinanziamento delle attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 12 della direttiva autorizzazioni. Sebbene la posizione dell’Autorità non gli sembri manifestamente infondata, esso ritiene tuttavia più plausibile che il diritto dell’Unione non osti alla normativa nazionale in questione.</p>
<p><a name="point22" shape="rect">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tale riguardo, il giudice del rinvio ritiene, in primo luogo, che benché alle ANR siano riconosciute particolari prerogative di indipendenza e imparzialità, il loro status non sia tuttavia talmente differenziato rispetto a quello della generalità delle altre amministrazioni pubbliche da rendere ipso facto illegittima l’applicazione, nei loro confronti, di disposizioni in materia di finanza pubblica nonché sul contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica che operano per la generalità delle amministrazioni pubbliche. Sussisterebbe un contrasto con il diritto dell’Unione, secondo il giudice del rinvio, solo qualora sia dimostrato che, per i caratteri quantitativi o qualitativi del taglio disposto, si determini un impedimento effettivo e concreto alla capacità, per la singola ANR, di disporre di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l’assolvimento dei compiti ad essa assegnati. Un siffatto impedimento non può essere tuttavia presunto e l’Autorità non avrebbe fornito alcuna prova in tal senso.</p>
<p><a name="point23" shape="rect">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In secondo luogo, secondo tale giudice, non può essere condivisa l’affermazione dell’Autorità secondo la quale alla stessa dovrebbero essere imposti soltanto obiettivi e vincoli di scopo, come sarebbe previsto per la Banca d’Italia, in particolare in quanto l’Autorità non avrebbe dimostrato di essere, per quanto concerne la questione oggetto di causa, assimilabile a tale istituzione. Inoltre, le due disposizioni puntuali sul contenimento e la razionalizzazione della spesa richiamate dall’Autorità le lascerebbero apprezzabili margini attuativi.</p>
<p><a name="point24" shape="rect">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In terzo luogo, il giudice del rinvio è dell’avviso che non si possa dedurre dalle disposizioni della direttiva autorizzazioni che il legislatore nazionale non può imporre misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa nei confronti di un’ANR per la quota di tale spesa che è autofinanziata, il che riguarderebbe oltre il 90% della spesa dell’Autorità, considerando, in particolare, che i diritti amministrativi riscossi dall’Autorità hanno, secondo la giurisprudenza italiana, carattere tributario e, pertanto, rientrano nella generale potestà impositiva dello Stato.</p>
<p><a name="point25" shape="rect">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:</p>
<p>«Se i principi di imparzialità ed indipendenza anche sotto il profilo finanziario ed organizzativo che devono essere riconosciuti alle autorità nazionali di regolamentazione di cui all’articolo 3 della direttiva 2002/21/CE, nonché il principio di sostanziale autofinanziamento di cui all’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE ostino a una normativa nazionale (quale quella che rileva nell’ambito del presente giudizio) la quale assoggetta anche tali Autorità in via generale alle disposizioni in materia di finanza pubblica e, in particolare, a specifiche disposizioni in tema di contenimento e razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche».</p>
<p>&nbsp;<b>Sulla questione pregiudiziale</b></p>
<p><a name="point26" shape="rect">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 della direttiva quadro e l’articolo 12 della direttiva autorizzazioni debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che assoggetta un’ANR, ai sensi della direttiva quadro, a disposizioni nazionali applicabili in materia di finanza pubblica e, in particolare, a disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche, quali quelle di cui al procedimento principale.</p>
<p><a name="point27" shape="rect">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dalla decisione di rinvio si evince che le disposizioni di cui al procedimento principale sono, in sostanza, in primo luogo, l’articolo 1, comma 2, della legge n.&nbsp;196, in forza del quale le amministrazioni pubbliche elencate dall’Istituto sono assoggettate alla normativa generale italiana applicabile in tema di contabilità e finanza pubblica; in secondo luogo, l’articolo 1, comma 5, della legge n.&nbsp;311, in forza del quale, per gli anni dal 2005 al 2007, la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’Istituto, non può superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, e, in terzo luogo, l’articolo 22, comma 1, del decreto legge n.&nbsp;223, a norma del quale gli stanziamenti per l’anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n.&nbsp;311, sono ridotti nella misura del 10%.</p>
<p><a name="point28" shape="rect">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre rilevare anzitutto che, alla luce del testo di queste ultime due disposizioni, quale riportato nella domanda di decisione pregiudiziale, non risulta chiaramente in che misura esse siano applicabili all’Autorità. Quest’ultima contesta, infatti, dinanzi al giudice del rinvio, il suo inserimento nell’elenco dell’Istituto quale pubblicato il 28 settembre 2012, mentre tali disposizioni sembravano applicabili, l’una, solo per gli anni dal 2005 al 2007 e, l’altra, solo per il 2006.</p>
<p><a name="point29" shape="rect">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, l’Autorità, nelle sue osservazioni scritte, depositate dinanzi alla Corte, ha invocato, oltre alle disposizioni citate dal giudice del rinvio, altre particolari disposizioni in materia di finanza pubblica che sarebbero ad essa applicabili e che, secondo la medesima, limiterebbero la sua indipendenza in misura ancora maggiore di quanto già risulterebbe dalle disposizioni specificamente indicate da tale giudice.</p>
<p><a name="point30" shape="rect">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267&nbsp;TFUE, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’applicabilità di disposizioni nazionali o stabilire i fatti rilevanti per la soluzione della controversia principale. Al contrario, la Corte è tenuta a prendere in considerazione il contesto fattuale e normativo nel quale si inserisce la questione pregiudiziale, come definito dal provvedimento di rinvio (v. in particolare, in tal senso, sentenze del 13 novembre 2003, Neri, C&#8209;153/02, EU:C:2003:614, punti 34 e 35, nonché del 30 giugno 2005, Tod’s e Tod’s France, C&#8209;28/04, EU:C:2005:418, punto 14).</p>
<p><a name="point31" shape="rect">31</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pertanto, la Corte non può sostituirsi al giudice del rinvio nel decidere se le suddette ultime due norme fossero ancora applicabili all’Autorità quando tale giudice è stato investito della controversia principale (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 1999, Gruber, C&#8209;249/97, EU:C:1999:405, punto 19) e deve dare per accertato che lo fossero. Inoltre, la Corte dovrà rispondere alla questione posta unicamente sulla base delle disposizioni indicate dal giudice del rinvio.</p>
<p><a name="point32" shape="rect">32</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 3 della direttiva quadro, occorre rilevare che tale disposizione, nella sua versione iniziale, era diretta, essenzialmente, a mente del considerando 11 di detta direttiva, a garantire l’indipendenza e l’imparzialità delle ANR assicurando la separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative (sentenza del 6 marzo 2008, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, C&#8209;82/07, EU:C:2008:143, punto 13).</p>
<p><a name="point33" shape="rect">33</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò premesso, il considerando 11 della direttiva quadro, nella sua versione iniziale, precisava già che «[l]e [ANR] dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l’assolvimento dei compiti loro assegnati». Tale obiettivo non trovava tuttavia traduzione espressa negli articoli di tale direttiva, al di là della precisazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima, nella sua versione iniziale, secondo il quale gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni attribuite alle ANR dalla direttiva in parola e dalle direttive particolari vengano esercitate da un organismo competente, e quella di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, secondo il quale gli Stati membri provvedono affinché le rispettive ANR esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.</p>
<p><a name="point34" shape="rect">34</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come emerge dal considerando 13 della direttiva 2009/140, il legislatore dell’Unione, con tale direttiva, ha inteso rafforzare l’indipendenza delle ANR per garantire un’applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva quadro prevede ora espressamente, infatti, che gli Stati membri provvedano affinché le rispettive ANR esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo e dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.</p>
<p><a name="point35" shape="rect">35</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, primo comma, della direttiva quadro impone, inoltre, che le ANR responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese operino in indipendenza e non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella dell’Unione, pur precisando che «[c]iò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale». Quanto al terzo comma dello stesso paragrafo, esso precisa che gli Stati membri assicurano che le ANR di cui al primo comma del medesimo dispongano di bilanci annuali separati, pubblicati, nonché di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente al BEREC.</p>
<p><a name="point36" shape="rect">36</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Da tali disposizioni risulta che la direttiva quadro richiede adesso che, al fine di garantire l’indipendenza e l’imparzialità delle ANR, gli Stati membri assicurino, in sostanza, che esse dispongano, nel loro insieme, delle risorse finanziarie e umane necessarie per svolgere i compiti loro assegnati e, per le ANR responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese, che esse operino in piena indipendenza. Tuttavia, nulla indica, in tali disposizioni, che il rispetto di tali condizioni escluda, in linea di principio, che un’ANR sia soggetta a disposizioni nazionali applicabili in materia di finanza pubblica nonché, in particolare, a disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche, quali quelle di cui al procedimento principale.</p>
<p><a name="point37" shape="rect">37</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tale riguardo, occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, primo comma, seconda frase, della direttiva quadro prevede espressamente che, se è vero che le ANR responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese operano in piena indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati, «[c]iò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale».</p>
<p><a name="point38" shape="rect">38</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 43 e 44 delle sue conclusioni, tale disposizione comporta che è lecito che le ANR siano, secondo l’articolo 3 della direttiva quadro, assoggettate a determinate norme di controllo dei bilanci da parte del parlamento nazionale, compresa l’applicazione ex ante di misure di contenimento della spesa pubblica.</p>
<p><a name="point39" shape="rect">39</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Simili misure di contenimento possono pertanto essere considerate lesive dell’indipendenza e dell’imparzialità delle ANR, quali garantite dalla direttiva quadro, e, dunque, incompatibili con l’articolo 3 di tale direttiva, solo se può essere constatato che esse configurano un potenziale ostacolo a che le ANR interessate esercitino in maniera soddisfacente le funzioni loro assegnate da detta direttiva e dalle direttive particolari oppure che le misure in parola sono contrarie alle condizioni che la direttiva quadro impone agli Stati membri di rispettare affinché sia soddisfatto il grado di indipendenza e di imparzialità delle ANR richiesto da tale direttiva.</p>
<p><a name="point40" shape="rect">40</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare se le disposizioni nazionali di cui al procedimento principale configurino un potenziale ostacolo a che l’Autorità disponga delle risorse finanziarie e umane necessarie per svolgere in maniera soddisfacente i compiti ad essa assegnati, e in particolare, nella sua qualità di ANR responsabile della regolamentazione ex ante del mercato e della risoluzione delle controversie tra imprese, per consentirle di partecipare e di contribuire attivamente al BEREC. Il giudice del rinvio rileva a tale proposito che l’Autorità non ha prodotto alcun elemento in tal senso e che si è limitata ad affermare, genericamente, che le disposizioni di cui al procedimento principale pregiudicano la sua autonomia finanziaria e, quindi, la sua indipendenza.</p>
<p><a name="point41" shape="rect">41</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre altresì rilevare che, come risulta dall’ordinanza di rinvio e dal punto 27 della presente sentenza, le disposizioni particolari sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche, di cui al procedimento principale, si limitano, la prima, a contenere l’aumento dell’importo delle spese che può essere deciso dall’Autorità e, la seconda, a disporre la riduzione delle sole «spese per consumi intermedi». Inoltre, come ha rilevato il giudice del rinvio, queste due disposizioni, con il loro carattere generico, conferiscono all’Autorità un ampio margine per la loro attuazione. Si tratta, infine, di disposizioni applicabili a un insieme di enti e organismi pubblici.</p>
<p><a name="point42" shape="rect">42</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per di più, è pacifico, nella controversia principale, che l’Autorità continua a disporre di un bilancio annuo separato e pubblicato conformemente all’articolo 3, paragrafo 3&nbsp;bis, terzo comma, della direttiva quadro.</p>
<p><a name="point43" shape="rect">43</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, come rilevato, in sostanza, anche dall’avvocato generale ai paragrafi da 48 a 50 delle sue conclusioni, stanti le loro funzioni sostanzialmente diverse, l’Autorità non può validamente pretendere che la direttiva quadro imponga agli Stati membri di garantire alle ANR il medesimo regime di indipendenza previsto dal diritto dell’Unione per le banche centrali.</p>
<p><a name="point44" shape="rect">44</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di ciò, occorre constatare che, previa verifica da parte del giudice del rinvio, l’articolo 3 della direttiva quadro non può ostare a che siano applicate a un’ANR, ai sensi di tale direttiva, disposizioni nazionali in materia di finanza pubblica nonché, segnatamente, disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche, quali quelle di cui al procedimento principale.</p>
<p><a name="point45" shape="rect">45</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, occorre ricordare che i diritti amministrativi che gli Stati membri possono imporre, in forza di tale articolo, alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso, al fine di finanziare le attività dell’ANR, devono essere destinati a coprire complessivamente i soli costi amministrativi relativi alle attività menzionate all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva. Essi non possono quindi essere destinati a coprire spese relative a compiti diversi da quelli elencati da tale disposizione, e segnatamente non i costi amministrativi di qualsivoglia natura sopportati dall’ANR (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Vodafone Omnitel e&nbsp;a., da C&#8209;228/12 a C&#8209;232/12 e da C&#8209;254/12 a C&#8209;258/12, EU:C:2013:495, punti da 38 a 40 e 42).</p>
<p><a name="point46" shape="rect">46</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, letto alla luce del considerando 30 della medesima, risulta che i diritti in parola devono coprire i costi amministrativi effettivi risultanti dalle attività citate al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo e che vi debba essere equilibrio con tali costi. Il gettito complessivo dei diritti percepito non può quindi eccedere il totale dei costi relativi a tali attività (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Vodafone Omnitel e&nbsp;a., da C&#8209;228/12 a C&#8209;232/12 e da C&#8209;254/12 a C&#8209;258/12, EU:C:2013:495, punti 41 e 42).</p>
<p><a name="point47" shape="rect">47</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sebbene l’articolo 12 della direttiva autorizzazioni consenta infatti alle ANR di finanziare una parte delle loro attività attraverso la riscossione di diritti amministrativi, non si può tuttavia ritenere che tale disposizione conferisca all’Autorità un diritto assoluto di fissare l’importo di tali diritti senza tenere conto delle disposizioni nazionali applicabili in materia di finanza pubblica e dirette a contenere e limitare la spesa pubblica. Detti diritti presentano, infatti, come risulta dall’ordinanza di rinvio, carattere tributario e rientrano nella generale potestà impositiva dello Stato italiano. La fissazione del loro importo da parte dell’Autorità non può dunque sottrarsi all’applicazione di tali disposizioni, in quanto, inoltre, tali disposizioni non violano l’articolo 3 della direttiva quadro, conformemente a quanto esposto al punto 39 della presente sentenza.</p>
<p><a name="point48" shape="rect">48</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 3 della direttiva quadro e l’articolo 12 della direttiva autorizzazioni devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che assoggetta un’ANR, ai sensi della direttiva quadro, a disposizioni nazionali applicabili in materia di finanza pubblica e, in particolare, a disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche, quali quelle di cui al procedimento principale.</p>
<p>&nbsp;<b>Sulle spese</b></p>
<p><a name="point49" shape="rect">49</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:</p>
<p><b>L’articolo 3 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e l’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che assoggetta un’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, a disposizioni nazionali applicabili in materia di finanza pubblica e, in particolare, a disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche, quali quelle di cui al procedimento principale.</b></p>
<p>Firme</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-28-7-2016-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2016 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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