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	<title>Corte di giustizia dell&#039;Unione europea - Prima Sezione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte di giustizia dell&#039;Unione europea - Prima Sezione Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2021 n.C-900/19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-17-3-2021-n-c-900-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-17-3-2021-n-c-900-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2021 n.C-900/19</a></p>
<p>Pres. Bonichot &#8211; Est. Bonichot Sulla fauna selvatica 1)Rinvio pregiudiziale &#8211; Ambiente &#8211; Direttiva 2009/147/CE &#8211; Conservazione degli uccelli selvatici &#8211; Articoli 5 e 8 &#8211; Divieto di ricorrere a qualsiasi metodo di cattura degli uccelli &#8211; Articolo 9, paragrafo 1 &#8211; Autorizzazione a ricorrere in virtà¹ di una deroga</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-17-3-2021-n-c-900-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2021 n.C-900/19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bonichot &#8211; Est. Bonichot</span></p>
<hr />
<p>Sulla fauna selvatica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1)Rinvio pregiudiziale &#8211; Ambiente &#8211; Direttiva 2009/147/CE &#8211; Conservazione degli uccelli selvatici &#8211; Articoli 5 e 8 &#8211; Divieto di ricorrere a qualsiasi metodo di cattura degli uccelli &#8211; Articolo 9, paragrafo 1 &#8211; Autorizzazione a ricorrere in virtà¹ di una deroga a un siffatto metodo consacrato dagli usi tradizionali &#8211; Presupposti &#8211; Assenza di altra soluzione soddisfacente &#8211; Giustificazione dell&#8217;assenza di &#8220;altra soluzione soddisfacente&#8221; con la sola preservazione di detto metodo tradizionale</p>
<p> 2) Rinvio pregiudiziale &#8211; Ambiente &#8211; Direttiva 2009/147/CE &#8211; Conservazione degli uccelli selvatici &#8211; Articoli 5 e 8 &#8211; Divieto di ricorrere a qualsiasi metodo di cattura degli uccelli &#8211; Articolo 9, paragrafo 1 -Selettività  delle catture &#8211; Normativa nazionale che autorizza la cattura di uccelli tramite l&#8217;impiego di vischio<br />  </span></p>
<hr />
<p><a>1)  L&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, deve essere interpretato nel senso che il carattere tradizionale di un metodo di cattura di uccelli non  sufficiente, di per sè, a dimostrare che un&#8217;altra soluzione soddisfacente, ai sensi di tale disposizione, non possa sostituirsi a detto metodo.</a></p>
<p> 2)  L&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che autorizza, in deroga all&#8217;articolo 8 di tale direttiva, un metodo di cattura che comporta catture accessorie, qualora queste ultime, pur essendo di volume esiguo e di una durata limitata, siano idonee ad arrecare alle specie non bersaglio catturate danni che non siano trascurabili.<br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br /> 17 marzo 2021(*)<br /> «Rinvio pregiudiziale &#8211; Ambiente &#8211; Direttiva 2009/147/CE &#8211; Conservazione degli uccelli selvatici &#8211; Articoli 5 e 8 &#8211; Divieto di ricorrere a qualsiasi metodo di cattura degli uccelli &#8211; Articolo 9, paragrafo 1 &#8211; Autorizzazione a ricorrere in virtà¹ di una deroga a un siffatto metodo consacrato dagli usi tradizionali &#8211; Presupposti &#8211; Assenza di altra soluzione soddisfacente &#8211; Giustificazione dell&#8217;assenza di &#8220;altra soluzione soddisfacente&#8221; con la sola preservazione di detto metodo tradizionale &#8211; Selettività  delle catture &#8211; Normativa nazionale che autorizza la cattura di uccelli tramite l&#8217;impiego di vischio»<br /> Nella causa C-900/19,<br /> avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Conseil d&#8217;Ã‰tat (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 29 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2019, nel procedimento<br /> One Voice,<br /> Ligue pour la protection des oiseaux<br /> contro<br /> Ministre de la Transition ècologique et solidaire,<br /> con l&#8217;intervento di:<br /> Fèdèration nationale des Chasseurs,<br /> LA CORTE (Prima Sezione),<br /> composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice), M. Safjan e N. JÃ¤Ã¤skinen, giudici,<br /> avvocato generale: J. Kokott<br /> cancelliere: A. Calot Escobar<br /> vista la fase scritta del procedimento,<br /> considerate le osservazioni presentate:<br /> &#8211;        per la One Voice, da A. Moreau, avocate;<br /> &#8211;        per la Fèdèration nationale des Chasseurs, da H. Farge e C. Waquet, avocates;<br /> &#8211;        per il governo francese, da A.-L. Desjonqures ed E. Leclerc, in qualità  di agenti;<br /> &#8211;        per la Commissione europea, da C. Hermes e F. Thiran, in qualità  di agenti,<br /> sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 19 novembre 2020,<br /> ha pronunciato la seguente<br /> Sentenza<br /> 1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7; in prosieguo la «direttiva &#8220;Uccelli&#8221;»).<br /> 2        Tale domanda  stata presentata nell&#8217;ambito di una controversia tra, da un lato, la One Voice e la Ligue pour la protection des oiseaux e, dall&#8217;altro, il ministre de la Transition ècologique et solidaire (Ministro della Transizione ecologica e solidale, Francia) in merito alla validità  di cinque decreti del 24 settembre 2018 relativi all&#8217;impiego del vischio per la cattura dei tordi e dei merli neri da impiegare come richiamo per la stagione venatoria 2018-2019 nei dipartimenti Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-RhÃ´ne, Vaucluse e Var (Francia) (JORF del 27 settembre 2018, testi nn. da 10 a 13 e 15; in prosieguo i «decreti del 24 settembre 2018»).<br />  Contesto normativo<br />  Diritto dell&#8217;Unione<br /> 3        Secondo l&#8217;articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 1979, L 103, pag. 1).<br /> «Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:<br /> (&#8230;)<br /> c)      per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità ».<br /> 4        La direttiva «Uccelli» ha proceduto alla codificazione della direttiva 79/409 e ha abrogato quest&#8217;ultima.<br /> 5        Ai sensi dei considerando 3 e 5 della direttiva «Uccelli»:<br /> «(3)      Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell&#8217;ambiente naturale, in particolare poichè minaccia gli equilibri biologici.<br /> (&#8230;)<br /> (5)      La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri  necessaria per raggiungere gli obiettivi [dell&#8217;Unione europea] in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile».<br /> 6        L&#8217;articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva  redatto nei seguenti termini:<br /> «La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento».<br /> 7        L&#8217;articolo 2 di detta direttiva dispone quanto segue:<br /> «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all&#8217;articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».<br /> 8        L&#8217;articolo 5 della medesima direttiva  così formulato:<br /> «Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all&#8217;articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:<br /> a)      di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;<br /> (&#8230;)».<br /> 9        L&#8217;articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva «Uccelli» così prevede:<br /> «1.      In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta [l&#8217;Unione], le specie elencate all&#8217;allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.<br /> (&#8230;)<br /> 3.      Le specie elencate all&#8217;allegato II, parte B, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate».<br /> 10      L&#8217;allegato II, parte B, di tale direttiva menziona, in particolare, il turdus merula (merlo nero), il turdus pilaris (cesena), il turdus philomelos (tordo bottaccio), il turdus iliacus (tordo sassello) e il turdus viscivorus (tordella).<br /> 11      L&#8217;articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue:<br /> «Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l&#8217;uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all&#8217;estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all&#8217;allegato IV, lettera a)».<br /> 12      Il vischio figura tra i mezzi di cattura di cui all&#8217;allegato IV, lettera a), della medesima direttiva.<br /> 13      L&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva «Uccelli» enuncia quanto segue:<br /> «1.      Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:<br /> (&#8230;)<br /> c)      per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità .<br /> 2.      Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:<br /> a)      le specie che formano oggetto delle medesime;<br /> b)      i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;<br /> c)      le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;<br /> d)      l&#8217;autorità  abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;<br /> e)      i controlli che saranno effettuati».<br />  Diritto francese<br /> 14      Il titolo II del libro IV del Code de l&#8217;environnement (Codice dell&#8217;ambiente), relativo alla caccia, comprende, in particolare, un capo IV, intitolato «Esercizio venatorio», a sua volta suddiviso in sei sezioni, la cui sezione 3 riguarda i «[m]etodi e mezzi di caccia». L&#8217;articolo L. 424-4 di tale codice, contenuto in detta sezione, dispone quanto segue:<br /> «Nel periodo in cui  aperta la caccia, la licenza conferisce a colui che l&#8217;ha ottenuta il diritto di cacciare di giorno, al tiro o alla seguita, con grande strepito o al volo, secondo le distinzioni stabilite dai decreti del ministro responsabile della caccia. Per giorno si intende il periodo di tempo che comincia un&#8217;ora prima dell&#8217;alba e termina un&#8217;ora dopo il tramonto nel capoluogo del dipartimento.<br /> (&#8230;)<br /> Per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la caccia a determinati uccelli di passaggio in piccole quantità , il ministro responsabile della caccia autorizza, alle condizioni dallo stesso stabilite, l&#8217;uso dei metodi e dei mezzi di caccia sanciti dagli usi tradizionali, in deroga a quelli autorizzati dal primo comma.<br /> (&#8230;)<br /> Il vischio va applicato un&#8217;ora prima dell&#8217;alba e rimosso entro le ore undici.<br /> Sono vietati tutti gli altri mezzi di caccia, ivi compreso l&#8217;aereo e l&#8217;automobile, anche come mezzi di ribattuta.<br /> (&#8230;)».<br /> 15      L&#8217;articolo 1 del decreto del Segretario di Stato presso il Primo ministro, responsabile per l&#8217;ambiente e la prevenzione dei rischi tecnologici e naturali rilevanti, del 17 agosto 1989, relativo all&#8217;impiego del vischio per la cattura dei tordi e dei merli da impiegare come richiamo nei dipartimenti Alpes-de-Haute-Provenza, Alpes-Maritimes, Bouches-du-RhÃ´ne, Var e Vaucluse (JORF del 13 settembre 1989, pag. 11560; in prosieguo: il «decreto del 17 agosto 1989»), prevede quanto segue:<br /> «L&#8217;impiego del vischio per la cattura delle tordelle, delle cesene, dei tordi sassello, dei tordi bottaccio e dei merli neri, da impiegare come richiamo a fini personali,  autorizzato nei dipartimenti Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-de-Maritimes, Bouches-du-RhÃ´ne, Var e Vaucluse e alle condizioni rigorosamente controllate definite in prosieguo, al fine di consentire la cattura selettiva e in piccole quantità  di tali uccelli, in quanto non esiste un&#8217;altra soluzione soddisfacente».<br /> 16      Ai sensi dell&#8217;articolo 4, primo comma, di detto decreto:<br /> «Il vischio può rimanere applicato solo in presenza del cacciatore. Ogni uccello catturato viene pulito immediatamente».<br /> 17      L&#8217;articolo 6 del suddetto decreto enuncia quanto segue:<br /> «Il numero massimo di uccelli che possono essere catturati durante la stagione, nonchè, eventualmente, le specifiche tecniche peculiari a un dipartimento, sono fissati ogni anno dal ministro responsabile della caccia»<br /> 18      L&#8217;articolo 11 del medesimo decreto precisa quanto segue:<br /> «La selvaggina diversa dalle tordelle, dalle cesene, dai tordi sassello, dai tordi bottaccio e dai merli neri catturata accidentalmente  pulita e liberata immediatamente».<br /> 19      In applicazione del decreto del 17 agosto 1989, il ministre d&#8217;Ã‰tat, ministre de la Transition ècologique et solidaire (Ministro di Stato, Ministro della Transizione ecologica e solidale, Francia), con i decreti del 24 settembre 2018, ha fissato il numero massimo di tordi e di merli neri da impiegare come richiamo che possono essere catturati mediante l&#8217;impiego del vischio per la stagione venatoria 2018-2019, rispettivamente, a 2 900 nel dipartimento Alpes-de-Haute-Provence, a 400 nel dipartimento Alpes-Maritimes, a 11 400 nel dipartimento Bouches-du-RhÃ´ne, a 15 600 nel dipartimento Vaucluse e a 12 200 nel dipartimento Var.<br />  Procedimento principale e questioni pregiudiziali<br /> 20      La One Voice ha proposto dinanzi al Conseil d&#8217;Ã‰tat (Consiglio di Stato, Francia) cinque ricorsi diretti ad ottenere l&#8217;annullamento dei decreti del 24 settembre 2018, nonchè a far sì che venga ingiunto al ministre de la Transition ècologique et solidaire (Ministro della Transizione ecologica e solidale) di procedere all&#8217;abrogazione del decreto del 17 agosto 1989. La Ligue pour la protection des oiseaux ha proposto dinanzi a questo medesimo giudice cinque ricorsi diretti all&#8217;annullamento dei decreti del 24 settembre 2018. Tali diversi ricorsi sono stati riuniti dal giudice del rinvio.<br /> 21      A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti nel procedimento principale hanno sostanzialmente fatto valere, in particolare, che il decreto del 17 agosto 1989, in applicazione del quale sono stati adottati i decreti del 24 settembre 2018, viola le disposizioni dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «Uccelli», in particolare in quanto autorizza il ricorso a un metodo di caccia tradizionale non selettivo, ossia l&#8217;impiego di vischio, per di più senza giustificare l&#8217;assenza di un&#8217;altra soluzione soddisfacente. Inoltre, la Ligue pour la protection des oiseaux sostiene che anche i decreti del 24 settembre 2018 violano la suddetta direttiva in quanto autorizzano il prelievo di uccelli in condizioni non rigidamente controllate e senza che sia dimostrato che i prelievi autorizzati si limitino a piccole quantità .<br /> 22      Il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che, nella sentenza del 27 aprile 1988, Commissione/Francia (252/85, EU:C:1988:202), la Corte ha giudicato che le disposizioni del decreto del 27 luglio 1982 &#8211; da cui sostanzialmente non differiscono quelle del decreto del 17 agosto 1989 &#8211; erano compatibili con le prescrizioni della direttiva 79/409 e, in particolare, che esse non violavano il requisito di «impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità », tenuto conto del «carattere molto preciso» delle sue prescrizioni.<br /> 23      Tuttavia, tale giudice osserva che, nella sua sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Malta (C-557/15, EU:C:2018:477), intervenuta dopo l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;articolo 3 TUE e dell&#8217;articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), la Corte ha giudicato che una normativa nazionale che autorizzava un&#8217;altra procedura venatoria tradizionale non soddisfaceva una delle condizioni richieste all&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli» per poter derogare all&#8217;articolo 8 di tale direttiva, ossia il carattere selettivo del metodo di cattura interessato, in quanto si basava sull&#8217;esistenza di «catture accessorie» senza precisare l&#8217;entità  delle stesse.<br /> 24      In tale contesto, il giudice del rinvio chiede se l&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli» debba essere interpretato nel senso che esso osta alla facoltà  degli Stati membri di autorizzare il ricorso a mezzi, impianti o metodi di cattura o di uccisione che possano avere come conseguenza, anche in misura minima e rigorosamente temporanea, delle catture accessorie. In caso di risposta negativa, occorrerebbe determinare quali criteri, relativi, in particolare, alla proporzione o all&#8217;entità  limitata di tali catture accessorie, o alla natura in linea di principio non letale della procedura venatoria autorizzata e all&#8217;obbligo di liberare, senza arrecare gravi danni, gli esemplari accidentalmente catturati, possano applicarsi al fine di ritenere soddisfatto il criterio di selettività  posto da tali disposizioni.<br /> 25      In secondo luogo, il giudice del rinvio evidenzia che, se  vero che nella sentenza del 27 aprile 1988, Commissione/Francia (252/85, EU:C:1988:202), la Corte ha altresì dichiarato che l&#8217;impiego del vischio per la cattura di tordi, metodo di caccia sancito dagli usi tradizionali in taluni dipartimenti francesi, non violava i requisiti della direttiva 79/409, ripresi dalla direttiva «Uccelli», essa ha nondimeno ritenuto, nella sua sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Malta (C-557/15, EU:C:2018:477), che le disposizioni dell&#8217;articolo 9 di detta direttiva impongono una motivazione precisa e adeguata dell&#8217;insussistenza di un&#8217;altra soluzione soddisfacente rispetto alla deroga concessa da uno Stato membro.<br /> 26      Atteso che il decreto del 17 agosto 1989 afferma che, in considerazione del fatto che il metodo di caccia mediante l&#8217;impiego di vischio  sancito, nei dipartimenti interessati, dagli usi tradizionali, «non esiste un&#8217;altra soluzione soddisfacente», il giudice del rinvio chiede quindi se la direttiva «Uccelli» debba essere interpretata nel senso che la finalità  di salvaguardare il ricorso a metodi e mezzi di caccia degli uccelli sanciti dagli usi tradizionali, a fini ricreativi, e nei limiti in cui siano soddisfatte tutte le altre condizioni che l&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c) prescrive per siffatta deroga, possa giustificare di per sè l&#8217;insussistenza di un&#8217;altra soluzione soddisfacente ai sensi dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva, permettendo così di derogare al principio del divieto di tali metodi e mezzi di caccia di cui al suo articolo 8 di quest&#8217;ultima.<br /> 27      In tali circostanze, il Conseil d&#8217;Ã‰tat ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br /> 1)      Se le disposizioni di cui all&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli» debbano essere interpretate nel senso che ostano alla facoltà  degli Stati membri di autorizzare il ricorso a mezzi, impianti o metodi di cattura o di uccisione che possano avere come conseguenza, anche in misura minima e rigorosamente temporanea, delle catture accessorie. Eventualmente, quali criteri, relativi, in particolare, alla proporzione o all&#8217;entità  limitata di tali catture accessorie, alla natura in linea di principio non letale della procedura venatoria autorizzata e all&#8217;obbligo di liberare senza arrecare gravi danni gli esemplari accidentalmente catturati, possano applicarsi al fine di ritenere soddisfatto il criterio di selettività  posto da tali disposizioni.<br /> 2)      Se la direttiva «Uccelli» debba essere interpretata nel senso che la finalità  di salvaguardare il ricorso a metodi e mezzi di caccia degli uccelli sanciti dagli usi tradizionali, a fini ricreativi, e nei limiti in cui siano soddisfatte tutte le altre condizioni che [il suo articolo 9, paragrafo 1, lettera c),] prescrive per siffatta deroga, possa giustificare l&#8217;insussistenza di un&#8217;altra soluzione soddisfacente ai sensi del [suo articolo 9, paragrafo 1], permettendo così di derogare al divieto di principio di tali metodi e mezzi di caccia di cui al suo articolo 8».<br />  Sulle questioni pregiudiziali<br />  Sulla seconda questione<br /> 28      Con la sua seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli» debba essere interpretato nel senso che il carattere tradizionale di un metodo di cattura di uccelli  sufficiente, di per sè, a dimostrare che un&#8217;altra soluzione soddisfacente, ai sensi di tale disposizione, non possa sostituirsi a detto metodo.<br /> 29      Va anzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, al fine di consentire alle autorità  competenti di ricorrere alle deroghe previste all&#8217;articolo 9 della direttiva «Uccelli» solo in modo conforme al diritto dell&#8217;Unione, il quadro legislativo e regolamentare nazionale deve essere concepito in modo che l&#8217;attuazione delle disposizioni in deroga ivi enunciate risponda al principio di certezza del diritto. Pertanto, la normativa nazionale applicabile in tale materia deve enunciare i criteri di deroga in modo chiaro e preciso ed imporre alle autorità  responsabili della loro applicazione di tenerne conto. Trattandosi di un regime eccezionale, che deve essere di stretta interpretazione e far gravare l&#8217;onere di provare la sussistenza dei requisiti prescritti, per ciascuna deroga, sull&#8217;autorità  che ne prende la decisione, gli Stati membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva (sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Malta, C-557/15, EU:C:2018:477, punto 47).<br /> 30      Più in particolare, gli elementi che dimostrano che condizioni richieste per derogare al regime di tutela della direttiva «Uccelli» sono soddisfatte devono fondarsi su conoscenze scientifiche consolidate. Pertanto, le migliori conoscenze in materia devono essere a disposizione delle autorità  nel momento in cui esse concedono le autorizzazioni [sentenza del 23 aprile 2020, Commissione/Finlandia (Caccia primaverile all&#8217;edredone maschio), C-217/19, EU:C:2020:291, punto 70 e giurisprudenza ivi citata].<br /> 31      Inoltre, se  vero che la normativa nazionale applicabile in materia di conservazione degli uccelli selvatici deve, quando intende applicare il regime derogatorio previsto dall&#8217;articolo 9 della direttiva «Uccelli», enunciare i criteri di deroga in modo chiaro e preciso e imporre alle autorità  competenti di verificare che non esiste un&#8217;altra soluzione soddisfacente ai sensi di tale articolo, la motivazione adottata nell&#8217;esercizio di tale regime derogatorio deve far risultare che la condizione relativa all&#8217;inesistenza di un&#8217;altra soluzione soddisfacente  soddisfatta (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Malta, C-557/15, EU:C:2018:477, punti 48 e 50).<br /> 32      In tale contesto, non si può ritenere che una normativa nazionale che si avvale del regime derogatorio previsto all&#8217;articolo 9 della direttiva «Uccelli» soddisfi le condizioni relative all&#8217;obbligo di motivazione, che derivano dall&#8217;articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, qualora essa contenga la sola indicazione secondo cui non esiste un&#8217;altra soluzione soddisfacente, senza che tale indicazione sia suffragata da una motivazione circostanziata, fondata sulle migliori conoscenze scientifiche in materia e recante i motivi che hanno indotto l&#8217;autorità  competente a giungere alla conclusione che sono soddisfatte tutte le condizioni che possono consentire una deroga, ai sensi dell&#8217;articolo 9 di detta direttiva, tra cui la condizione relativa all&#8217;insussistenza di un&#8217;altra soluzione soddisfacente.<br /> 33      Occorre poi ricordare che la Corte ha già  avuto occasione di affermare che la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali alle condizioni stabilite dalla direttiva «Uccelli» può costituire un «impiego misurato» autorizzato da tale direttiva [sentenza del 23 aprile 2020, Commissione/Finlandia (Caccia primaverile all&#8217;edredone maschio), C-217/19, EU:C:2020:291, punto 65 e giurisprudenza ivi citata]. Possono parimenti rientrare nella nozione di «impiego misurato» i metodi tradizionali di caccia, poichè, come menzionato all&#8217;articolo 2 di detta direttiva, gli Stati membri devono tener conto, nell&#8217;adottare le misure di cui a tale articolo, delle esigenze ricreative.<br /> 34      Tuttavia, se  pur vero che l&#8217;articolo 2 della direttiva «Uccelli» invita gli Stati membri ad attuare quest&#8217;ultima tenendo conto delle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, nonchè delle esigenze economiche e ricreative,  giocoforza constatare che la conservazione degli uccelli costituisce l&#8217;obiettivo principale di tale direttiva.<br /> 35      A tal proposito, la Corte ha più volte avuto occasione di statuire che il mantenimento di attività  tradizionali non costituisce una deroga autonoma al regime di tutela previsto dalla direttiva «Uccelli» [v., in tal senso, sentenze dell&#8217;8 luglio 1987, Commissione/Belgio, 247/85, EU:C:1987:339, punto 8; del 28 febbraio 1991, Commissione/Germania, C-57/89, EU:C:1991:89, punto 22, e del 23 aprile 2020, Commissione/Finlandia (Caccia primaverile all&#8217;edredone maschio), C-217/19, EU:C:2020:291, punto 85].<br /> 36      Infatti, i metodi di caccia fanno spesso parte delle tradizioni o degli usi locali, cosicchè, se lo scopo di mantenerli così come sono costituisse un motivo autonomo di deroga, ciò porterebbe ad autorizzare un gran numero di pratiche contrarie alle prescrizioni dell&#8217;articolo 9 della direttiva «Uccelli». Un siffatto approccio sarebbe in contrasto con l&#8217;interpretazione restrittiva che deve prevalere di tale disposizione.<br /> 37      Occorre inoltre ricordare che, quando l&#8217;autorità  competente  chiamata a verificare l&#8217;assenza di altre soluzioni soddisfacenti, essa deve procedere a una comparazione delle diverse soluzioni che soddisfano le condizioni del regime derogatorio istituito all&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli» per determinare quella che risulta più soddisfacente [v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2020, Commissione/Austria (Caccia primaverile alla beccaccia) C-161/19, non pubblicata, EU:C:2020:290, punti da 51 a 57 e giurisprudenza ivi citata].<br /> 38      A tal proposito, la Fèdèration nationale des chasseurs e il governo francese fanno valere che l&#8217;allevamento delle specie in questione nel procedimento principale non può costituire una soluzione soddisfacente, tenuto conto del suo costo e della normativa in vigore che vieta il commercio di tali specie.<br /> 39      Come rilevato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, occorre prendere in considerazione l&#8217;articolo 13 TFUE, ai sensi del quale l&#8217;Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell&#8217;attuazione delle politiche dell&#8217;Unione. Ne consegue che  alla luce delle opzioni ragionevoli e delle migliori tecniche disponibili che occorre valutare il carattere soddisfacente delle soluzioni alternative (v., per analogia, sentenza del 9 marzo 2010, ERG e a., C-379/08 e C-380/08, EU:C:2010:127, punto 62).<br /> 40      A tal riguardo, la Corte ha già  avuto occasione di dichiarare che l&#8217;allevamento e la riproduzione in cattività  delle specie protette sono idonei a costituire un&#8217;altra soluzione soddisfacente qualora si rivelino possibili (sentenza del 12 dicembre 1996, LRBPO e AVES, C-10/96, EU:C:1996:504, punto 18 e giurisprudenza ivi citata) e che il trasporto di uccelli lecitamente catturati o detenuti costituisce parimenti un impiego misurato, ai sensi della direttiva 79/409 (sentenza dell&#8217;8 luglio 1987, Commissione/Belgio, 247/85, EU:C:1987:339, punto 48). Del pari, la circostanza che l&#8217;allevamento e la riproduzione in cattività  delle specie interessate non siano ancora praticabili su larga scala a causa della normativa nazionale non  di per sè idonea a rimettere in discussione la pertinenza di queste altre soluzioni (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 1996, LRBPO e AVES, C-10/96, EU:C:1996:504, punto 21).<br /> 41      Ne consegue che, come rilevato in sostanza dall&#8217;avvocato generale ai paragrafi 30 e 38 delle sue conclusioni, sembra che esistano altre opzioni idonee a soddisfare il requisito di cui all&#8217;articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «Uccelli».<br /> 42      Inoltre, se  vero che la cattura di uccelli mediante l&#8217;impiego di vischio rientra di per sè nell&#8217;attività  cinegetica, essa costituisce soltanto una tappa preliminare ad altri metodi di prelievo, poichè gli uccelli catturati in tal modo sono destinati ad essere impiegati come richiamo al fine di attirare altri uccelli della medesima specie, i quali vengono poi cacciati tramite l&#8217;uso del fucile.<br /> 43      Orbene, il mero fatto che un altro metodo di cattura esigerebbe un adeguamento e, di conseguenza, richiederebbe di discostarsi da determinate caratteristiche di una tradizione non sarebbe sufficiente per ritenere che non esista un&#8217;altra soluzione soddisfacente», ai sensi dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «Uccelli» (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 1996, LRBPO e AVES, C-10/96, EU:C:1996:504, punto 21).<br /> 44      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva «Uccelli» deve essere interpretato nel senso che il carattere tradizionale di un metodo di cattura di uccelli non  sufficiente, di per sè, a dimostrare che un&#8217;altra soluzione soddisfacente, ai sensi di tale disposizione, non possa sostituirsi a detto metodo.<br />  Sulla prima questione<br /> 45      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli» debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che autorizza, in deroga all&#8217;articolo 8 di tale direttiva, il ricorso a un metodo di cattura di uccelli che comporta catture accessorie di modesto volume e per un limitato periodo di tempo.<br /> 46      Occorre rilevare che tale questione richiede l&#8217;interpretazione del requisito, di cui all&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli», secondo cui la cattura, la detenzione o l&#8217;impiego misurato di determinati uccelli devono essere effettuati in modo selettivo.<br /> 47      A tal proposito, le parti che hanno presentato osservazioni scritte hanno fatto riferimento alle sentenze del 27 aprile 1988, Commissione/Francia (252/85, EU:C:1988:202), del 9 dicembre 2004, Commissione/Spagna (C-79/03, EU:C:2004:782), o del 21 giugno 2018, Commissione/Malta (C-557/15, EU:C:2018:477).<br /> 48      Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare che, nella prima sentenza, se  vero che la Corte ha constatato il «carattere molto preciso» della normativa nazionale in vigore e, in particolare, l&#8217;esistenza di un «numero rilevante di condizioni restrittive» relative alla concessione delle autorizzazioni di cattura, essa si  limitata a ritenere che gli elementi forniti dalla Commissione europea non permettessero di suffragare le affermazioni di tale istituzione secondo cui la normativa dello Stato membro interessato contravveniva alle prescrizioni della direttiva 79/409 (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 1988, Commissione/Francia, 252/85, EU:C:1988:202, punti 29 e 30), senza tuttavia esaminare appositamente ed esplicitamente il contenuto del dispositivo di cattura rispetto al criterio di selettività . Pertanto, tale sentenza non può essere intesa nel senso che abbia espressamente approvato detto dispositivo alla luce di tale criterio.<br /> 49      Successivamente, per quanto riguarda la seconda sentenza, la normativa nazionale in questione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, che consentiva una particolare forma di caccia con l&#8217;impiego di vischio, era meno rigorosa di quella in questione nel procedimento principale, di modo che la soluzione accolta in tale sentenza non può essere trasposta nel caso di specie.<br /> 50      Infine, nella terza sentenza, lo stesso Stato membro in questione aveva riconosciuto il carattere non selettivo del metodo di cattura autorizzato dalla sua normativa.<br /> 51      Ciò posto, dalla formulazione dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli» risulta che gli Stati membri possono derogare al divieto, sancito all&#8217;articolo 8 di tale direttiva, di ricorrere ai metodi di cattura elencati all&#8217;allegato IV, lettera a), di detta direttiva, a condizione, in particolare, che tali metodi consentano la cattura di determinati uccelli «in modo selettivo».<br /> 52      Occorre rilevare che l&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli» non precisa il modo in cui tale condizione debba essere intesa. Inoltre, l&#8217;analisi delle diverse versioni linguistiche di tale disposizione non fornisce, come rilevato dall&#8217;avvocato generale ai paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, indicazioni circa il significato da attribuire alla nozione di «selettività ».<br /> 53      Nei limiti in cui l&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli» non contiene alcun rinvio ai diritti nazionali, si deve constatare che la nozione di «selettività » costituisce una nozione autonoma del diritto dell&#8217;Unione che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest&#8217;ultima [v., per analogia, sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici in Aalter e in Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, punto 75]. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, l&#8217;interpretazione di una disposizione del diritto dell&#8217;Unione richiede che si tenga conto non soltanto della formulazione di quest&#8217;ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l&#8217;atto di cui fa parte (sentenza del 9 ottobre 2019, BGL BNP Paribas, C-548/18, EU:C:2019:848, punto 25).<br /> 54      Per quanto riguarda, anzitutto, il termine «selettività », occorre rilevare che esso comprende, nel suo significato corrente, tutto ciò che opera una selezione, vale a dire un processo attraverso il quale, nell&#8217;ambito di un determinato insieme, taluni elementi sono scelti o utilizzati ad esclusione degli altri, in funzione di caratteristiche determinate.<br /> 55      Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui si inserisce l&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli», occorre ricordare che l&#8217;articolo 5, lettera a), di tale direttiva enuncia, fatti salvi gli articoli 7 e 9 di quest&#8217;ultima, un divieto generale, qualunque sia il metodo utilizzato, di uccidere o di catturare deliberatamente le specie di uccelli di cui all&#8217;articolo 1 di detta direttiva. In tale contesto, l&#8217;articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede che gli Stati membri vietino «il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all&#8217;estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell&#8217;allegato IV, lettera a), di tale direttiva», nel novero dei quali rientra l&#8217;impiego di vischio.<br /> 56      Da tali disposizioni risulta, come rilevato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, che la direttiva «Uccelli» vieta, in linea di principio, il ricorso al metodo di cattura consistente nell&#8217;impiego di vischio.<br /> 57      Pertanto, la possibilità  di deroga offerta all&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli» costituisce il corrispettivo del divieto dei metodi di prelievo non selettivi previsto all&#8217;articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, e in particolare di quelli elencati all&#8217;allegato IV, lettera a), di detta direttiva.<br /> 58      Infine, quanto agli obiettivi perseguiti dalla direttiva «Uccelli», occorre evidenziare, come risulta dai considerando 3 e 5 di tale direttiva, che «[l]a conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri  necessaria per raggiungere gli obiettivi [dell&#8217;Unione] in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile» e che la diminuzione della popolazione di molte specie costituisce «un serio pericolo per la conservazione dell&#8217;ambiente naturale, in particolare poichè minaccia gli equilibri biologici».<br /> 59      Per rimediare a un simile pericolo, l&#8217;articolo 1, paragrafo 1, della direttiva «Uccelli» precisa che tale direttiva, che «concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato», si prefigge «la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento».<br /> 60      Inoltre, detta direttiva si inserisce nel quadro previsto tanto dall&#8217;articolo 3 TUE quanto dall&#8217;articolo 37 della Carta, secondo cui, in sostanza, l&#8217;Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile e garantisce un livello elevato di tutela dell&#8217;ambiente.<br /> 61      Inoltre, risulta alle disposizioni dell&#8217;articolo 9 della direttiva «Uccelli», che fanno riferimento al controllo rigoroso della deroga prevista in tale articolo e al carattere selettivo delle catture, come del resto dal principio generale di proporzionalità , che la deroga di cui uno Stato membro intende avvalersi deve essere proporzionata alle necessità  che la giustificano [sentenza del 23 aprile 2020, Commissione/Finlandia (Caccia primaverile all&#8217;edredone maschio), C-217/19, EU:C:2020:291, punto 67 e giurisprudenza ivi citata].<br /> 62      Di conseguenza, nella valutazione della selettività  di un metodo di cattura, ai sensi dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli», occorre tener conto non solo delle modalità  di tale metodo e dell&#8217;entità  delle catture che esso comporta per gli uccelli non bersaglio, ma anche delle sue eventuali conseguenze sulle specie catturate in termini di danni arrecati, tenuto conto degli obiettivi di tutela perseguiti da tale direttiva.<br /> 63      Al riguardo, occorre distinguere a seconda che il metodo di cattura sia o meno letale. Se  vero che, nella prima ipotesi, deve essere accolta una concezione piuttosto restrittiva della condizione di selettività , per contro, nella seconda ipotesi, tale condizione può essere considerata soddisfatta in presenza di catture accessorie, purchè tuttavia le specie che non costituiscono il bersaglio di tale metodo siano catturate in quantità  esigua, per un periodo di tempo determinato e possano essere liberate senza subire danni se non quelli trascurabili.<br /> 64      Pertanto, se  vero che la circostanza che un metodo di cattura in linea di principio non letale comporti catture accessorie non consente, di per sè, di dimostrare il carattere non selettivo di tale metodo, il volume di tali catture accessorie nonchè la portata dell&#8217;eventuale impatto sulle specie bersaglio e non bersaglio sono rivelatori del livello di selettività  di un siffatto metodo.<br /> 65      Tanto dalla formulazione dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli» &#8211; letto alla luce dell&#8217;articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, degli obiettivi di tale direttiva &#8211; quanto dal contesto in cui quest&#8217;ultima si inserisce &#8211; quale risulta dalle disposizioni dell&#8217;articolo 3 TUE, dell&#8217;articolo 37 della Carta, dell&#8217;articolo 191, paragrafo 2, primo comma, TFUE e dell&#8217;articolo 13 TFUE, relativo al benessere degli animali &#8211; si evince che il requisito di selettività  enunciato all&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva deve essere inteso nel senso che esso può che essere soddisfatto, nel caso di un metodo di cattura non letale che comporti catture accessorie, soltanto qualora queste ultime siano di entità  limitata, e cio riguardino solo un numero molto ridotto di esemplari catturati accidentalmente, per una durata di tempo limitata, e detti esemplari possano essere liberati senza subire danni che non siano trascurabili.<br /> 66      Nel caso di specie, il giudice del rinvio evidenzia che il metodo di cattura in questione nel procedimento principale  «in linea di principio» non letale e comporta catture accessorie solo in quantitativi esigui e per un periodo di tempo molto limitato. Inoltre, l&#8217;articolo 11 del decreto del 17 agosto 1989 prevede che ogni uccello oggetto di cattura accessoria «[sia] pulit[o] e liberat[o] immediatamente».<br /> 67      Tuttavia, come osservato tanto dalle ricorrenti nel procedimento principale quanto dalla Commissione, e come rilevato dall&#8217;avvocato generale ai paragrafi 51 e 64 delle sue conclusioni,  molto verosimile, fatte salve le constatazioni effettuate, da ultimo, dal giudice del rinvio, che, nonostante la pulizia, gli uccelli catturati subiscano un danno irreparabile, atteso che il vischio, per sua stessa natura,  idoneo a danneggiare il piumaggio di tutti gli uccelli catturati.<br /> 68      A tal proposito, occorre ricordare, da un lato, che dalla giurisprudenza esposta al punto 30 della presente sentenza risulta che le autorità  competenti, nel momento in cui concedono le autorizzazioni, devono disporre delle migliori conoscenze scientifiche che consentano di dimostrare che le condizioni richieste per derogare al regime di tutela istituito dalla direttiva «Uccelli» siano soddisfatte.<br /> 69      Dall&#8217;altro lato, una volta accordate le deroghe, le autorità  competenti devono, conformemente all&#8217;articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva, procedere ai controlli necessari per garantire che le catture accessorie corrispondano il più possibile ai livelli anticipati e non arrechino danni che non siano trascurabili.<br /> 70      Ne consegue che non soddisfa il requisito di selettività  di cui all&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli» un metodo di cattura non letale, che comporta catture accessorie, quando queste ultime, pur essendo di volume esiguo e di una durata limitata, siano idonee ad arrecare alle specie non bersaglio catturate danni che non siano trascurabili.<br /> 71      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli» deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che autorizza, in deroga all&#8217;articolo 8 di tale direttiva, un metodo di cattura che comporta catture accessorie, qualora queste ultime, pur essendo di volume esiguo e di una durata limitata, siano idonee ad arrecare alle specie non bersaglio catturate danni che non siano trascurabili.<br />  Sulle spese<br /> 72      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br /> Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:<br /> 1)      L&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, deve essere interpretato nel senso che il carattere tradizionale di un metodo di cattura di uccelli non  sufficiente, di per sè, a dimostrare che un&#8217;altra soluzione soddisfacente, ai sensi di tale disposizione, non possa sostituirsi a detto metodo.<br /> 2)      L&#8217;articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che autorizza, in deroga all&#8217;articolo 8 di tale direttiva, un metodo di cattura che comporta catture accessorie, qualora queste ultime, pur essendo di volume esiguo e di una durata limitata, siano idonee ad arrecare alle specie non bersaglio catturate danni che non siano trascurabili.<br /> Firme</div>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2021 n.C-619/19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-20-1-2021-n-c-619-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-20-1-2021-n-c-619-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2021 n.C-619/19</a></p>
<p>Pres. Bonichot &#8211; Est. Bonichot Sull&#8217;accesso del pubblico all&#8217;informazione in materia ambientale Accesso del pubblico all&#8217;informazione in materia ambientale &#8211; Ambiente &#8211; Convenzione di Aarhus &#8211; Progetto di costruzione di infrastrutture &#8220;Stuttgart 21&#8221; &#8211; Rigetto di una domanda di informazione ambientale &#8211; Procedimento amministrativo- Motivi di rifiuto &#8211; Nozione di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bonichot &#8211; Est. Bonichot</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;accesso del pubblico all&#8217;informazione in materia ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Accesso del pubblico all&#8217;informazione in materia ambientale &#8211; Ambiente &#8211; Convenzione di Aarhus &#8211; Progetto di costruzione di infrastrutture &#8220;Stuttgart 21&#8221; &#8211; Rigetto di una domanda di informazione ambientale &#8211; Procedimento amministrativo- Motivi di rifiuto &#8211; Nozione di &#8220;comunicazioni interne&#8221; &#8211; Portata &#8211; Limitazione nel tempo della tutela di siffatte comunicazioni &#8211; Rinvio pregiudiziale &#8211; Direttiva 2003/4/CE.<br />  </span></p>
<hr />
<p>comunicazioni &#8211; Rinvio pregiudiziale &#8211; Direttiva 2003/4/CE. </p>
<div style="text-align: justify;"><a>L&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003</a>, sull&#8217;accesso del pubblico all&#8217;informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazioni interne» comprende tutte le informazioni che circolano all&#8217;interno di un&#8217;autorità  pubblica e che, alla data della domanda di accesso, non hanno lasciato la sfera interna di tale autorità , eventualmente dopo la loro ricezione da parte di detta autorità  e purchè non siano state o non avrebbero dovuto essere messe a disposizione del pubblico prima della suddetta ricezione. Mentre, l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che l&#8217;applicabilità  dell&#8217;eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali da esso prevista per le comunicazioni interne di un&#8217;autorità  pubblica non  limitata nel tempo. <a>Tuttavia, tale eccezione può applicarsi solo nel periodo in cui la tutela dell&#8217;informazione richiesta  giustificata.</a></div>
<p>  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br /> 20 gennaio 2021(*)<br /> «Rinvio pregiudiziale &#8211; Ambiente &#8211; Convenzione di Aarhus &#8211; Direttiva 2003/4/CE &#8211; Accesso del pubblico all&#8217;informazione in materia ambientale &#8211; Progetto di costruzione di infrastrutture &#8220;Stuttgart 21&#8221; &#8211; Rigetto di una domanda di informazione ambientale &#8211; Articolo 4, paragrafo 1 &#8211; Motivi di rifiuto &#8211; Nozione di &#8220;comunicazioni interne&#8221; &#8211; Portata &#8211; Limitazione nel tempo della tutela di siffatte comunicazioni»<br /> Nella causa C-619/19,<br /> avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione dell&#8217;8 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 19 agosto 2019, nel procedimento<br /> Land Baden-WÃ¼rttemberg<br /> contro<br /> D.R.,<br /> con l&#8217;intervento di:<br /> Deutsche Bahn AG,<br /> Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,<br /> LA CORTE (Prima Sezione),<br /> composta da J.-C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan e N. JÃ¤Ã¤skinen, giudici,<br /> avvocato generale: G. Hogan<br /> cancelliere: A. Calot Escobar<br /> vista la fase scritta del procedimento,<br /> considerate le osservazioni presentate:<br /> &#8211; per il Land Baden-WÃ¼rttemberg, da G. Torsten, Rechtsanwalt;<br /> &#8211; per D.R., da F.-U. Mann, Rechtsanwalt;<br /> &#8211; per la Deutsche Bahn AG, da T. Krappel, Rechtsanwalt;<br /> &#8211; per il governo tedesco, da J. MÃ¶ller e S. Eisenberg, in qualità  di agenti;<br /> &#8211; per l&#8217;Irlanda, da M. Browne, J. Quaney e A. Joyce, in qualità  di agenti;<br /> &#8211; per il governo del Regno Unito, da S. Brandon, in qualità  di agente, assistito da C. Knight, barrister;<br /> &#8211; per la Commissione europea, da G. Gattinara e M. Noll-Ehlers, in qualità  di agenti;<br /> &#8211; per il governo norvegese, da L.-M. Moen JÃ¼nge e K. Isaksen, in qualità  di agenti,<br /> sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 16 luglio 2020,<br /> ha pronunciato la seguente<br /> Sentenza<br /> 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull&#8217;accesso del pubblico all&#8217;informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26).<br /> 2 Tale domanda  stata presentata nell&#8217;ambito di una controversia tra il Land Baden-WÃ¼rttemberg (Land Baden-WÃ¼rttemberg, Germania) e D.R., in merito ad una richiesta di informazioni ambientali diretta ad ottenere l&#8217;accesso a taluni documenti dello Staatsministerium Baden-WÃ¼rttemberg (Ministero di Stato del Land Baden-WÃ¼rttemberg) relativi al progetto di costruzione di infrastrutture di trasporto e sviluppo urbano, denominato «Stuttgart 21», nello Stuttgarter Schlossgarten (parco del castello di Stoccarda, Germania).<br /> Contesto normativo<br /> Diritto internazionale<br /> 3 La Convenzione sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità  europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»), al suo articolo 4, paragrafo 3, così dispone:<br /> «Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta:<br /> (&#038;)<br /> c) se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità  pubbliche, qualora tale deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenendo conto dell&#8217;interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni.<br /> (&#038;)».<br /> Diritto dell&#8217;Unione<br /> Il regolamento (CE) n. 1049/2001<br /> 4 Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all&#8217;accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), al suo articolo 4, paragrafo 3, prevede quanto segue:<br /> «L&#8217;accesso a un documento elaborato per uso interno da un&#8217;istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell&#8217;istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.<br /> L&#8217;accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all&#8217;istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell&#8217;istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione».<br /> Il regolamento (CE) n. 1367/2006<br /> 5 L&#8217;articolo 3 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull&#8217;applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), così recita:<br /> «Il regolamento [n. 1049/2001] si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi [dell&#8217;Unione] senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, la nazionalità  o la residenza del richiedente e, qualora si tratti di persone giuridiche, sull&#8217;ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività .<br /> (&#038;)».<br /> 6 L&#8217;articolo 6 del regolamento n. 1367/2006, intitolato «Applicazione delle eccezioni relative alla richiesta di accesso alle informazioni ambientali», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:<br /> «Per quanto concerne l&#8217;articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento [n. 1049/2001], eccezion fatta per le indagini (&#038;), si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell&#8217;ambiente. Circa le altre eccezioni di cui all&#8217;articolo 4 del regolamento [n. 1049/2001], i motivi del rifiuto di accesso vanno interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell&#8217;interesse pubblico tutelato dalla divulgazione e del fatto che le informazioni richieste riguardino emissioni nell&#8217;ambiente».<br /> La direttiva 2003/4<br /> 7 I considerando 1, 5 e 16 della direttiva 2003/4 sono così formulati:<br /> «(1) Un rafforzamento dell&#8217;accesso del pubblico all&#8217;informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l&#8217;ambiente.<br /> (&#038;)<br /> (5) Il 25 giugno 1998 la Comunità  europea ha firmato la [convenzione di Aarhus]. Le disposizioni di diritto comunitario devono essere compatibili con quelle di tale convenzione in vista della sua conclusione da parte della Comunità  europea.<br /> (&#038;)<br /> (16) Il diritto all&#8217;informazione implica che la divulgazione dell&#8217;informazione sia ritenuta un principio generale e che alle autorità  pubbliche sia consentito respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l&#8217;interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l&#8217;interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle. Le ragioni del rifiuto dovrebbero essere comunicate al richiedente entro il periodo stabilito dalla presente direttiva».<br /> 8 A termini dell&#8217;articolo 1 della direttiva in parola:<br /> «Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:<br /> a) garantire il diritto di accesso all&#8217;informazione ambientale detenuta dalle autorità  pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonchè modalità  pratiche per il suo esercizio;<br /> b) garantire che l&#8217;informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità  e diffusione al pubblico dell&#8217;informazione ambientale (&#038;)».<br /> 9 L&#8217;articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:<br /> «Ai fini della presente direttiva, si intende per:<br /> 1) &#8220;informazione ambientale&#8221; qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:<br /> a) lo stato degli elementi dell&#8217;ambiente, quali l&#8217;aria e l&#8217;atmosfera, l&#8217;acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità  biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonchè le interazioni tra questi elementi;<br /> (&#038;)<br /> c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività  che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonchè le misure o attività  intese a proteggere i suddetti elementi;<br /> (&#038;)<br /> f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti di interesse culturale e gli edifici nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell&#8217;ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);<br /> 2) &#8220;autorità  pubblica&#8221;:<br /> a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale;<br /> (&#038;)<br /> 3) &#8220;informazione detenuta da un&#8217;autorità  pubblica&#8221;: l&#8217;informazione ambientale che  in suo possesso e che  stata prodotta o ricevuta da detta autorità ;<br /> (&#038;)<br /> 5) &#8220;richiedente&#8221;: ogni persona fisica o giuridica che chiede l&#8217;informazione ambientale;<br /> (&#038;)».<br /> 10 L&#8217;articolo 3 della direttiva citata, intitolato «Accesso all&#8217;informazione ambientale su richiesta», al suo paragrafo 1, così recita:<br /> «Gli Stati membri provvedono affinchè le autorità  pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l&#8217;informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse».<br /> 11 A norma dell&#8217;articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Eccezioni»:<br /> «1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi:<br /> (&#038;)<br /> d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti;<br /> e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell&#8217;interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.<br /> Qualora una richiesta venga respinta sulla base del fatto che riguarda materiale in corso di completamento, l&#8217;autorità  pubblica riporta il nome dell&#8217;autorità  che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale saà  pronto.<br /> 2. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:<br /> a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità  pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;<br /> (&#038;)<br /> I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell&#8217;interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l&#8217;interesse pubblico tutelato dalla divulgazione  ponderato con l&#8217;interesse tutelato dal rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtà¹ del paragrafo 2, lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest&#8217;ultima concerne informazioni sulle emissioni nell&#8217;ambiente.<br /> (&#038;)<br /> 4. L&#8217;informazione ambientale detenuta dalle autorità  pubbliche o per loro conto e oggetto di richiesta  messa a disposizione in maniera parziale quando  possibile estrarre dal resto dell&#8217;informazione richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, lettere d) ed e), o al paragrafo 2.<br /> 5. Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l&#8217;informazione richiesta  notificato al richiedente (&#038;). La notifica precisa i motivi del rifiuto ed informa il richiedente della procedura di riesame di cui all&#8217;articolo 6».<br /> Diritto tedesco<br /> 12 L&#8217;articolo 28, paragrafo 2, punto 2, dell&#8217;Umweltverwaltungsgesetz Baden-WÃ¼rttemberg (legge del Land Baden-WÃ¼rttemberg in materia di gestione dell&#8217;ambiente), del 25 novembre 2014 (GBl. 2014, 592), quale modificato dall&#8217;articolo 1 della legge del 28 novembre 2018 (GBl. 2018, 439), prevede quanto segue:<br /> «Nei limiti in cui una richiesta riguardi comunicazioni interne degli organismi tenuti a fornire informazioni ai sensi dell&#8217;articolo 23, paragrafo 1, essa deve essere respinta, salvo in caso di prevalente interesse pubblico alla divulgazione».<br /> Procedimento principale e questioni pregiudiziali<br /> 13 Il procedimento principale verte sulla domanda che una persona fisica, vale a dire D.R., ha inviato al Ministero di Stato del Land Baden-WÃ¼rttemberg, diretta ad ottenere documenti relativi all&#8217;abbattimento di alberi nel parco del castello di Stoccarda, nel mese di ottobre 2010, che ha avuto luogo nell&#8217;ambito della realizzazione del progetto di costruzione di infrastrutture e sviluppo urbano «Stuttgart 21».<br /> 14 Tali documenti contengono, da un lato, un&#8217;informazione trasmessa alla direzione del Ministero di Stato del Land Baden-WÃ¼rttemberg, relativa allo svolgimento dei lavori della commissione d&#8217;inchiesta interessata, in merito all&#8217;intervento della polizia, il 30 settembre 2010, nel parco del castello di Stoccarda e, dall&#8217;altro, note di tale Ministero relative all&#8217;attuazione di una procedura di conciliazione, il 10 e il 23 novembre 2010, nell&#8217;ambito del progetto «Stuttgart 21».<br /> 15 Il ricorso contenzioso, proposto da D.R. avverso la decisione di diniego di accesso che gli era stata opposta,  stato respinto in primo grado, ma accolto dal Verwaltungsgerichtshof Baden-WÃ¼rttemberg (Tribunale amministrativo superiore del Land Baden-WÃ¼rttemberg, Germania). Quest&#8217;ultimo, dopo aver constatato che la domanda oggetto del procedimento principale riguardava informazioni ambientali, ha dichiarato che alcun motivo di rifiuto di accesso si applicava ai documenti richiesti da D.R. Per quanto riguarda, in particolare, il motivo di rifiuto previsto per le «comunicazioni interne» delle autorità  pubbliche, esso non potrebbe più essere invocato dopo la conclusione del processo decisionale dell&#8217;autorità  alla quale  stata chiesta la comunicazione.<br /> 16 Tale sentenza  stata contestata dal Land Baden-WÃ¼rttemberg nell&#8217;ambito di un ricorso per cassazione (Revision) da esso proposto dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania).<br /> 17 Tale giudice muove dalla premessa che D.R. chiedeva l&#8217;accesso a informazioni ambientali, quali definite all&#8217;articolo 2, punto 1, lettera c), della direttiva 2003/4, che sono detenute da un&#8217;autorità  pubblica. Con le sue questioni, esso intende determinare se occorra qualificare tali informazioni come «comunicazioni interne» che rientrerebbero pertanto nel motivo di rifiuto previsto all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 e, eventualmente, se l&#8217;applicabilità  di tale motivo di rifiuto sia limitata nel tempo.<br /> 18 Per quanto riguarda la prima questione posta, il Bundesverwaltungsgericht rileva che la direttiva 2003/4 non definisce la nozione di «comunicazioni interne», ma richiede, conformemente al suo articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, che i motivi di rifiuto elencati in tale articolo siano interpretati in modo restrittivo.<br /> 19 Alla luce di tale regola interpretativa, il Bundesverwaltungsgericht ritiene che il termine «interno» possa comprendere le informazioni che non hanno lasciato la sfera interna di un&#8217;autorità , ad eccezione di quelle destinate ad essere divulgate. Per quanto riguarda il termine «comunicazione», si porrebbe la questione se esso designi informazioni di una certa qualità  e, in particolare, se esso esiga che queste siano indirizzate ad un destinatario.<br /> 20 Peraltro, dal documento pubblicato dalla Commissione economica per l&#8217;Europa dell&#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite, intitolato «La convenzione di Aarhus, guida all&#8217;applicazione» (Seconda edizione, 2014) (in prosieguo: la «guida all&#8217;applicazione della convenzione di Aarhus»), emergerebbe che, in taluni paesi, la deroga prevista per le «comunicazioni interne» ha lo scopo di tutelare le opinioni personali dei funzionari, ma non riguarda documenti fattuali.<br /> 21 Quanto alla seconda e alla terza questione poste, relative all&#8217;ambito di applicazione ratione temporis dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4, il giudice del rinvio ritiene che il tenore letterale di tale disposizione osti ad una limitazione rigorosa della sua applicazione nel tempo. Nulla di diverso deriverebbe dalla corrispondente disposizione della convenzione di Aarhus nonchè dalla sua guida all&#8217;applicazione. Diverso sarebbe il caso del motivo di rifiuto di accesso previsto all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d), di tale direttiva riguardante materiale in corso di completamento nonchè documenti e dati incompleti, il cui stesso tenore letterale limiterebbe la sua applicazione nel tempo.<br /> 22 Per quanto riguarda i documenti interni detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell&#8217;Unione europea nonchè dalla Commissione europea, l&#8217;articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 consentirebbe peraltro la loro tutela dopo la conclusione del processo decisionale. Il regolamento n. 1367/2006, adottato specificamente al fine di applicare la convenzione di Aarhus alle istituzioni dell&#8217;Unione, non avrebbe modificato tale regola.<br /> 23 Il motivo di rifiuto previsto per le «comunicazioni interne» dovrebbe inoltre essere paragonato a quello sancito all&#8217;articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2003/4, che mira a tutelare la riservatezza delle deliberazioni delle autorità  pubbliche. Infatti, quest&#8217;ultimo motivo si applicherebbe anche dopo la conclusione dei processi decisionali, come risulterebbe dalla sentenza della Corte del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau (C-204/09, EU:C:2012:71, punto 57). Un&#8217;interpretazione estensiva del motivo di rifiuto previsto per le «comunicazioni interne» rischierebbe quindi di svuotare di significato quello relativo alla riservatezza delle deliberazioni.<br /> 24 Peraltro, alla luce del requisito di interpretazione restrittiva dei motivi di rifiuto, il Bundesverwaltungsgericht ritiene che la ponderazione degli interessi tutelati dalla divulgazione e dal rifiuto di divulgare, richiesta dall&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), e paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2003/4, possa limitare l&#8217;invocabilità  del motivo di rifiuto previsto per le «comunicazioni interne», in particolare quando, con il tempo, diminuirebbe l&#8217;interesse al mantenimento della riservatezza delle informazioni.<br /> 25 Infine, se l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 dovesse essere limitato nel tempo, al fine di determinarne la portata, la durata dei processi decisionali non sarebbe sempre un criterio adeguato. Infatti, nell&#8217;ambito di una procedura amministrativa, ogni esame di informazioni ambientali non sfocerebbe nell&#8217;adozione di una decisione.<br /> 26 Date siffatte circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (<a>Corte amministrativa federale</a>) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br /> «1) Se l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva [2003/4] debba essere interpretato nel senso che la nozione di &#8220;comunicazioni interne&#8221; comprende tutte le comunicazioni che non lasciano l&#8217;ambito interno di un organismo tenuto a fornire informazioni.<br /> 2) Se la tutela delle &#8220;comunicazioni interne&#8221; di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva [2003/4] si applichi senza limiti di tempo.<br /> 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se la tutela delle &#8220;comunicazioni interne&#8221; di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva [2003/4] si applichi solo fino a quando non sia stata adottata una decisione o non sia stato concluso un altro procedimento amministrativo da parte dell&#8217;organismo tenuto a fornire informazioni».<br /> Sulle questioni pregiudiziali<br /> Sulla prima questione<br /> 27 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazioni interne» comprende tutte le informazioni che non lasciano la sfera interna di un&#8217;autorità  pubblica.<br /> 28 In via preliminare, occorre ricordare che, adottando la direttiva 2003/4, il legislatore dell&#8217;Unione ha inteso garantire la compatibilità  del diritto dell&#8217;Unione con la convenzione di Aarhus prevedendo un regime generale volto a garantire che ogni richiedente, a norma dell&#8217;articolo 2, punto 5, di tale direttiva, abbia un diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità  pubbliche o per conto di queste ultime senza che sia obbligato a far valere un interesse (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau, C-204/09, EU:C:2012:71, punto 31).<br /> 29 Occorre inoltre sottolineare che il diritto di accesso garantito dalla direttiva 2003/4 si applica solo ove le informazioni richieste rientrino nelle prescrizioni relative all&#8217;accesso del pubblico da essa previste, il che presuppone in particolare che esse costituiscano «informazioni ambientali» ai sensi dell&#8217;articolo 2, punto 1, della direttiva in parola, circostanza che, nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio verificare (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau, C-204/09, EU:C:2012:71, punto 32).<br /> 30 Per quanto riguarda le finalità  della direttiva 2003/4, il suo articolo 1 precisa in particolare che essa mira a garantire il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità  pubbliche e a che tali informazioni siano rese d&#8217;ufficio progressivamente disponibili e diffuse presso il pubblico (sentenza del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau, C-204/09, EU:C:2012:71, punto 39).<br /> 31 Tuttavia, il legislatore dell&#8217;Unione ha previsto, all&#8217;articolo 4 della direttiva 2003/4, che gli Stati membri possano introdurre eccezioni al diritto di accesso alle informazioni ambientali. Nei limiti in cui tali eccezioni siano state effettivamente recepite nel diritto nazionale, le autorità  pubbliche possono invocarle per opporsi alle richieste di informazioni ad esse pervenute.<br /> 32 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l&#8217;articolo 28, paragrafo 2, punto 2, della legge del Baden-WÃ¼rttemberg in materia di gestione dell&#8217;ambiente ha recepito l&#8217;eccezione prevista all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4, in forza della quale una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta nei casi in cui la domanda riguardi comunicazioni interne, tenendo conto dell&#8217;interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.<br /> 33 Come emerge dal sistema generale della direttiva 2003/4 e, segnatamente, dal suo articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, nonchè dal suo sedicesimo considerando, il diritto alle informazioni significa che la divulgazione delle informazioni dovrebbe essere la regola generale e che le autorità  pubbliche dovrebbero essere autorizzate ad opporre un rifiuto ad una richiesta di informazioni ambientali solo in taluni casi specifici chiaramente definiti. Le eccezioni al diritto di accesso dovrebbero essere dunque interpretate restrittivamente in modo da ponderare l&#8217;interesse pubblico tutelato dalla divulgazione con l&#8217;interesse tutelato dal rifiuto di divulgare (sentenza del 28 luglio 2011, Office of Communications, C-71/10, EU:C:2011:525, punto 22).<br /> 34 Inoltre, per giurisprudenza consolidata, dalla necessità  di garantire tanto l&#8217;applicazione uniforme del diritto dell&#8217;Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell&#8217;Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo significato e della sua portata devono di norma essere oggetto nell&#8217;intera Unione europea di un&#8217;interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità  perseguita dalla normativa di cui trattasi (sentenza del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau, C-204/09, EU:C:2012:71, punto 37).<br /> 35 E&#8217; alla luce di tali considerazioni che occorre interpretare l&#8217;eccezione al diritto di accesso prevista all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4, per le comunicazioni interne.<br /> 36 Per quanto riguarda la nozione di «comunicazioni interne», occorre rilevare che la direttiva 2003/4 non la definisce e non contiene alcun richiamo al diritto degli Stati membri al riguardo. Occorre pertanto fornirne un&#8217;interpretazione autonoma, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 34 della presente sentenza.<br /> 37 Per quanto riguarda, in primo luogo, il termine «comunicazione», utilizzato all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4, si deve considerare che, come rilevato dall&#8217;avvocato generale ai paragrafi 20 e 21 delle sue conclusioni, tale termine riguarda un&#8217;informazione indirizzata da un autore a un destinatario, fermo restando che tale destinatario può essere tanto un&#8217;entità  astratta, quali i «membri» di un&#8217;amministrazione o il «consiglio di amministrazione» di una persona giuridica, quanto una persona specifica appartenente ad un&#8217;entità  siffatta, quale un agente o un funzionario.<br /> 38 La suddetta interpretazione della nozione di «comunicazione»  corroborata dal contesto in cui si inserisce l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4.<br /> 39 Infatti, l&#8217;articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della convenzione di Aarhus prevede un&#8217;eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali nel caso in cui una richiesta riguardi documenti in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità  pubbliche. Tale disposizione distingue quindi la nozione di «documento» da quella di «comunicazione».<br /> 40 Come rilevato dall&#8217;avvocato generale ai paragrafi 23 e 24 delle sue conclusioni, la stessa distinzione  stata ripresa dal legislatore dell&#8217;Unione che ha recepito l&#8217;articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della convenzione di Aarhus con due disposizioni distinte. Da un lato, l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d), della direttiva 2003/4 contiene un&#8217;eccezione relativa a materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti e, dall&#8217;altro, l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), di tale direttiva prevede un&#8217;eccezione relativa alle comunicazioni interne. Ne consegue che occorre attribuire un significato distinto alle nozioni di «comunicazione» e di «materiale/documento». In particolare, contrariamente alla prima nozione, la seconda non riguarda necessariamente un&#8217;informazione indirizzata a qualcuno.<br /> 41 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il termine «interno», dall&#8217;articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/4 risulta che le informazioni ambientali alle quali tale direttiva cerca di dare accesso sono detenute dalle autorità  pubbliche. Conformemente all&#8217;articolo 2, punto 3, della direttiva in parola, ciò vale per le informazioni che sono in possesso di un&#8217;autorità  e che sono state ricevute o prodotte dalla stessa. In altri termini, le autorità  pubbliche che detengono un&#8217;informazione ambientale possono disporne, trattarla e analizzarla internamente, nonchè decidere in merito alla sua divulgazione.<br /> 42 Ne consegue che non tutte le informazioni ambientali detenute da un&#8217;autorità  pubblica sono necessariamente «interne». Ciò si verifica soltanto nel caso di un&#8217;informazione che non lasci la sfera interna di un&#8217;autorità  pubblica, in particolare, qualora essa non sia stata divulgata a terzi o non sia stata messa a disposizione del pubblico.<br /> 43 Nell&#8217;ipotesi in cui un&#8217;autorità  pubblica detenga un&#8217;informazione ambientale da essa ricevuta da una fonte esterna, tale informazione può anche essere «interna» se non  stata o non avrebbe dovuto essere messa a disposizione del pubblico prima della sua ricezione da parte di detta autorità  e se non lascia la sfera interna di tale autorità  dopo la sua ricezione da parte di quest&#8217;ultima.<br /> 44 Tale interpretazione del termine «interno»  corroborata dall&#8217;obiettivo perseguito dall&#8217;eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali prevista per le comunicazioni interne. A tal proposito, emerge dalle spiegazioni relative all&#8217;articolo 4 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull&#8217;accesso del pubblico all&#8217;informazione ambientale presentata dalla Commissione il 29 giugno 2000 [COM(2000) 402 definitivo &#8211; COD 2000/0169, GU 2000, C 337 E, pag. 156] che, al pari dell&#8217;eccezione riguardante materiale in corso di completamento ovvero documenti incompleti, quella che consente di negare l&#8217;accesso alle comunicazioni interne mira a rispondere all&#8217;esigenza delle autorità  pubbliche di disporre di uno spazio protetto al fine di proseguire il lavoro di riflessione e condurre dibattiti interni.<br /> 45 Una siffatta esigenza  stata altresì riconosciuta per quanto riguarda le informazioni ambientali detenute dalle istituzioni dell&#8217;Unione di cui al regolamento n. 1049/2001.<br /> 46 Tale regolamento si applica a tutte le domande di accesso alle informazioni ambientali. Ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 3, le istituzioni dell&#8217;Unione hanno la possibilità  di rifiutare l&#8217;accesso ai documenti per uso interno o contenenti riflessioni per uso interno. La suddetta disposizione mira quindi a garantire che tali istituzioni possano beneficiare di uno spazio di riflessione al fine di poter decidere sulle scelte politiche da operare e sulle proposte eventualmente da presentare (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C-57/16 P, EU:C:2018:660, punti 99 e 109).<br /> 47 Alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 37 a 46 della presente sentenza, l&#8217;eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali, prevista all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 per le comunicazioni interne, deve essere intesa nel senso che riguarda le informazioni che circolano all&#8217;interno di un&#8217;autorità  pubblica e che, alla data della domanda di accesso, non hanno lasciato la sfera interna di quest&#8217;ultima, eventualmente dopo la loro ricezione da parte di tale autorità , in particolare in seguito alla loro divulgazione a terzi o alla loro messa a disposizione del pubblico.<br /> 48 Certamente, come ricordato al punto 33 della presente sentenza, le eccezioni al diritto di accesso dovrebbero essere interpretate restrittivamente, in modo da ponderare l&#8217;interesse pubblico tutelato dalla divulgazione con l&#8217;interesse tutelato dal rifiuto di divulgare. Tuttavia, tale regola interpretativa non può limitare la portata dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 in violazione del suo tenore letterale.<br /> 49 Ne deriva che la circostanza che un&#8217;informazione ambientale possa lasciare la sfera interna di un&#8217;autorità  pubblica in un determinato momento, in particolare quando  destinata ad essere pubblicata in futuro, non può far perdere immediatamente alla comunicazione che la contiene il suo carattere interno.<br /> 50 Inoltre, dal tenore letterale dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 non emerge in alcun modo che la nozione di «comunicazioni interne» debba essere interpretata nel senso che essa copre unicamente le opinioni personali degli agenti di un&#8217;autorità  pubblica e i documenti essenziali o, ancora, che essa non comprende le informazioni di fatto. Dette limitazioni sarebbero per giunta incompatibili con l&#8217;obiettivo della disposizione di cui trattasi, vale a dire la creazione, a favore delle autorità  pubbliche, di uno spazio protetto al fine di proseguire il lavoro di riflessione e condurre dibattiti interni.<br /> 51 La presa in considerazione della convenzione di Aarhus nonchè della sua guida all&#8217;applicazione non può nemmeno comportare una limitazione della portata della nozione di «comunicazioni interne» quale menzionata ai punti 20, 49 e 50 della presente sentenza. Da un lato, come rilevato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, lo stesso articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della convenzione di Aarhus non restringe la portata delle «comunicazioni interne» in funzione del loro contenuto o della loro importanza. D&#8217;altro lato, nella sua sentenza del 16 febbraio 2012, Solvay e a. (C-182/10, EU:C:2012:82, punto 27) la Corte ha dichiarato che, sebbene la guida all&#8217;applicazione della Convenzione di Aarhus possa essere considerata un documento esplicativo, idoneo eventualmente ad essere preso in considerazione, tra altri elementi rilevanti, al fine di interpretarla, le analisi ivi contenute non hanno alcuna forza vincolante e sono prive della portata normativa propria delle disposizioni della convenzione.<br /> 52 Nel caso di specie, secondo le informazioni contenute nella decisione di rinvio, i documenti oggetto della domanda di accesso di cui trattasi nel procedimento principale contengono, da un lato, un&#8217;informazione trasmessa alla direzione del Ministero di Stato del Land Baden-WÃ¼rttemberg e, dall&#8217;altro, note di tale Ministero, relative all&#8217;attuazione di una procedura di conciliazione. Dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che si trattasse di informazioni aventi un&#8217;origine esterna a detto Ministero. Fatte salve le verifiche incombenti al giudice del rinvio, risulta che tali documenti siano stati redatti al fine di trasmettere informazioni all&#8217;interno del Ministero di Stato del Land Baden-WÃ¼rttemberg e che essi non abbiano lasciato la sfera interna di tale amministrazione. Ne consegue che tali documenti potrebbero essere qualificati come «comunicazioni interne», ai sensi dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4.<br /> 53 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione posta dichiarando che l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazioni interne» comprende tutte le informazioni che circolano all&#8217;interno di un&#8217;autorità  pubblica e che, alla data della domanda di accesso, non hanno lasciato la sfera interna di tale autorità , eventualmente dopo la loro ricezione da parte di detta autorità  e purchè non siano state o non avrebbero dovuto essere messe a disposizione del pubblico prima della suddetta ricezione.<br /> Sulla seconda questione<br /> 54 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 debba essere interpretato nel senso che l&#8217;applicabilità  dell&#8217;eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali da esso prevista per le comunicazioni interne di un&#8217;autorità  pubblica  limitata nel tempo.<br /> 55 Occorre rilevare che, al pari dell&#8217;articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della convenzione di Aarhus, recepito nel diritto dell&#8217;Unione dall&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4, quest&#8217;ultima disposizione non contiene alcun elemento che deponga a favore della limitazione della sua applicazione nel tempo. Neppure la guida all&#8217;applicazione della convenzione di Aarhus fornisce indicazioni al riguardo.<br /> 56 In particolare, contrariamente all&#8217;eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d), della direttiva 2003/4 e che riguarda materiale in corso di completamento nonchè documenti e dati incompleti, quella prevista per le comunicazioni interne non  connessa al completamento o alla redazione di documenti. Essa non dipende neppure dal grado di avanzamento di una qualsiasi procedura amministrativa. La fine di una tale procedura o di una sua fase, caratterizzata dall&#8217;adozione di una decisione da parte di un&#8217;autorità  pubblica o dal completamento di un documento, di conseguenza, non può essere determinante ai fini dell&#8217;applicabilità  dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4.<br /> 57 La mancanza di una limitazione ratione temporis dell&#8217;ambito di applicazione di tale disposizione corrisponde al suo obiettivo, esposto ai punti 44 e 50 della presente sentenza, vale a dire la creazione, a favore delle autorità  pubbliche, di uno spazio protetto al fine di proseguire il lavoro di riflessione e di condurre dibattiti interni. Infatti, come sostanzialmente osservato dall&#8217;avvocato generale ai paragrafi 44 e 50 delle sue conclusioni, al fine di determinare se continui a sussistere la necessità  di tutelare la libertà  di pensiero dell&#8217;autore della comunicazione in questione e la facoltà  di procedere liberamente a scambi di opinioni, si deve tener conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto del caso alla data in cui le autorità  competenti sono chiamate a pronunciarsi sulla domanda di cui sono investite, poichè, come risulta dal punto 34 della sentenza del 16 dicembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-266/09, EU:C:2010:779), il diritto di accesso a informazioni ambientali diventa effettivo in tale data.<br /> 58 Se  vero che l&#8217;eccezione prevista all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4, non  limitata nel tempo, risulta tuttavia dalla stessa disposizione nonchè dall&#8217;articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva, che il rifiuto di accesso ad un&#8217;informazione ambientale con la motivazione che essa figura in una comunicazione interna deve sempre fondarsi su una ponderazione degli interessi in gioco.<br /> 59 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che siffatta ponderazione va effettuata sulla base di un esame effettivo particolare di ciascuna situazione sottoposta alle autorità  competenti nell&#8217;ambito di una domanda di accesso ad un&#8217;informazione ambientale presentata in base alla direttiva 2003/4, senza che sia escluso che il legislatore nazionale determini con una disposizione di carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi in gioco (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e a., C-266/09, EU:C:2010:779, punto 58, nonchè del 28 luglio 2011, Office of Communications, C-71/10, EU:C:2011:525, punto 29).<br /> 60 Per quanto riguarda l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4, tale esame riveste un&#8217;importanza maggiore, dal momento che l&#8217;ambito di applicazione materiale dell&#8217;eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali prevista dalla predetta disposizione per i documenti interni  particolarmente ampio. Pertanto, al fine di non svuotare di contenuto la direttiva 2003/4, la ponderazione degli interessi in gioco, richiesta dall&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), e paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva, deve essere rigorosamente circoscritta.<br /> 61 Poichè, come ricordato al punto 28 della presente sentenza, la direttiva 2003/4 mira a garantire che ogni richiedente, ai sensi dell&#8217;articolo 2, punto 5, di tale direttiva, abbia un diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità  pubbliche o per conto di queste ultime senza che sia obbligato a far valere un interesse, l&#8217;autorità  investita di una domanda di accesso non può esigere che tale richiedente le esponga un interesse particolare che giustifichi la divulgazione dell&#8217;informazione ambientale richiesta.<br /> 62 Dal considerando 1 della direttiva 2003/4 risulta che, tra i motivi che possono deporre a favore della divulgazione e di cui un&#8217;autorità  deve comunque tener conto nella ponderazione degli interessi in gioco, figurano «[una maggior sensibilizzazione] alle questioni ambientali, (&#038;) il libero scambio di opinioni, (&#038;) una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia [ambientale] e, (&#038;) [il miglioramento del]l&#8217;ambiente» (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2011, Office of Communications, C-71/10, EU:C:2011:525, punti 25 e 26).<br /> 63 Poichè, come ricordato al punto 59 della presente sentenza, l&#8217;esame di una domanda di accesso deve tener conto degli interessi specifici in gioco in ciascun caso specifico, l&#8217;autorità  pubblica  altresì tenuta ad esaminare le indicazioni eventualmente fornite dal richiedente in merito ai motivi che possono giustificare la divulgazione delle informazioni richieste.<br /> 64 Inoltre, le autorità  pubbliche investite di una domanda di accesso alle informazioni ambientali contenute in una comunicazione interna devono prendere in considerazione il tempo trascorso dall&#8217;elaborazione di tale comunicazione e delle informazioni in essa contenute. Infatti, l&#8217;eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 può applicarsi solo nel periodo in cui la tutela  giustificata con riguardo al contenuto di una siffatta comunicazione (v., per analogia, sentenza del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C-362/08 P, EU:C:2010:40, punto 56).<br /> 65 In particolare, sebbene, alla luce dell&#8217;obiettivo di creare, a favore delle autorità  pubbliche, uno spazio protetto al fine di proseguire il lavoro di riflessione e condurre dibattiti interni, informazioni contenute in una comunicazione interna possano essere validamente non divulgate alla data della domanda di accesso, un&#8217;autorità  pubblica può essere invece indotta a ritenere che, stante la loro risalenza nel tempo da quando sono state elaborate, esse siano divenute storiche e abbiano perso, per questo motivo, il carattere sensibile ad esse connesso, in quanto  trascorso un determinato periodo di tempo dalla loro elaborazione (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister, C-15/16, EU:C:2018:464, punto 54).<br /> 66 Peraltro, nell&#8217;ambito dell&#8217;esame di una domanda di accesso a informazioni ambientali, l&#8217;autorità  pubblica adita deve verificare, conformemente all&#8217;articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2003/4, se talune delle informazioni richieste possano essere dissociate da quelle coperte dall&#8217;eccezione al diritto di accesso applicabile, in modo che essa possa procedere a una divulgazione parziale.<br /> 67 Il rispetto di tutti gli obblighi che, come risulta dai punti da 58 a 66 della presente sentenza, incombono alle autorità  pubbliche in sede di esame di una domanda di accesso alle informazioni ambientali, tra cui, in particolare, la ponderazione degli interessi in gioco, deve essere verificabile per l&#8217;interessato e poter essere oggetto di un controllo nell&#8217;ambito dei procedimenti di ricorso amministrativo e giurisdizionale previsti a livello nazionale, conformemente all&#8217;articolo 6 della direttiva 2003/4.<br /> 68 Al fine di soddisfare tale requisito, l&#8217;articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/4 prevede che una decisione di diniego di accesso sia notificata al richiedente e contenga i motivi di rifiuto su cui si fonda.<br /> 69 Come rilevato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, tale obbligo di motivazione non  soddisfatto quando un&#8217;autorità  pubblica si limita a fare formalmente riferimento a una delle eccezioni previste dall&#8217;articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/4. Al contrario, l&#8217;autorità  pubblica che adotta una decisione di diniego di accesso a informazioni ambientali deve esporre le ragioni per cui ritiene che la divulgazione di siffatte informazioni potrebbe recare concretamente ed effettivamente pregiudizio all&#8217;interesse tutelato dalle eccezioni invocate. Il rischio di un siffatto pregiudizio dev&#8217;essere ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico (v., per analogia, sentenza del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e Commissione, C-506/08 P, EU:C:2011:496, punto 76).<br /> 70 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che l&#8217;applicabilità  dell&#8217;eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali da esso prevista per le comunicazioni interne di un&#8217;autorità  pubblica non  limitata nel tempo. Tuttavia, tale eccezione può applicarsi solo nel periodo in cui la tutela dell&#8217;informazione richiesta  giustificata.<br /> Sulla terza questione<br /> 71 Alla luce della risposta fornita alla seconda questione, non occorre più rispondere alla terza questione.<br /> Sulle spese<br /> 72 Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br /> Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:<br /> 1) L&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull&#8217;accesso del pubblico all&#8217;informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazioni interne» comprende tutte le informazioni che circolano all&#8217;interno di un&#8217;autorità  pubblica e che, alla data della domanda di accesso, non hanno lasciato la sfera interna di tale autorità , eventualmente dopo la loro ricezione da parte di detta autorità  e purchè non siano state o non avrebbero dovuto essere messe a disposizione del pubblico prima della suddetta ricezione.<br /> 2) L&#8217;articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che l&#8217;applicabilità  dell&#8217;eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali da esso prevista per le comunicazioni interne di un&#8217;autorità  pubblica non  limitata nel tempo. Tuttavia, tale eccezione può applicarsi solo nel periodo in cui la tutela dell&#8217;informazione richiesta  giustificata.<br /> Firme</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.C-826/18</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-14-1-2021-n-c-826-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-14-1-2021-n-c-826-18/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.C-826/18</a></p>
<p>Pres. Bay Larsen &#8211; Est. Bonichot Sull&#8217;accesso alle informazioni in materia ambientale Convenzione di Aarhus &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; Accesso alle informazioni &#8211; Legittimazione processuale &#8211; Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale &#8211; Mancato accesso alla giustizia per il pubblico diverso dal pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-14-1-2021-n-c-826-18/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.C-826/18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-14-1-2021-n-c-826-18/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.C-826/18</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bay Larsen &#8211; Est. Bonichot</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;accesso alle informazioni in materia ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Convenzione di Aarhus &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; Accesso alle informazioni &#8211; Legittimazione processuale &#8211; Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale &#8211; Mancato accesso alla giustizia per il pubblico diverso dal pubblico interessato &#8211; Ricevibilità  del ricorso subordinata alla previa partecipazione al processo decisionale &#8211; Rinvio pregiudiziale.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><a>L&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità  europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che </a><a>i membri del «pubblico» di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 4, di tale convenzione non abbiano accesso in quanto tali alla giustizia</a>, al fine di impugnare una decisione rientrante nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 6 della medesima. Per contro, l&#8217;articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione osta a che tali persone non possano avere accesso alla giustizia per avvalersi di più ampi diritti di partecipazione al processo decisionale, che siano loro conferiti unicamente dal diritto ambientale nazionale di uno Stato membro. Mentre, l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità  europea con la decisione 2005/370, deve essere interpretato nel senso che osta a <a>che la ricevibilità  dei ricorsi giurisdizionali a cui esso si riferisce, esperiti da organizzazioni non governative facenti parte del «pubblico interessato», di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione</a>, sia <a>subordinata alla partecipazione di tali organizzazioni alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata, anche se tale condizione non si applica qualora non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non avervi partecipato</a>. Per contro, l&#8217;articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione non osta a che <a>la ricevibilità  di un ricorso giurisdizionale a cui esso si riferisce sia subordinata alla partecipazione del ricorrente alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata a meno che, tenuto conto delle circostanze del caso, il fatto di non essere intervenuto in tale procedura non gli possa essere ragionevolmente addebitato.</a></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br /> 14 gennaio 2021(*)<br /> «Rinvio pregiudiziale &#8211; Convenzione di Aarhus &#8211; Articolo 9, paragrafi 2 e 3 &#8211; Accesso alla giustizia &#8211; Mancato accesso alla giustizia per il pubblico diverso dal pubblico interessato &#8211; Ricevibilità  del ricorso subordinata alla previa partecipazione al processo decisionale»<br /> Nella causa C-826/18,<br /> avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo, Paesi Bassi), con decisione del 21 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 2018, nel procedimento<br /> LB,<br /> Stichting Varkens in Nood,<br /> Stichting Dierenrecht,<br /> Stichting Leefbaar Buitengebied<br /> contro<br /> College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren,<br /> con l&#8217;intervento di:<br /> Sebava BV,<br /> LA CORTE (Prima Sezione),<br /> composta da J.-C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan e N. JÃ¤Ã¤skinen, giudici,<br /> avvocato generale: M. Bobek<br /> cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale<br /> vista la fase scritta del procedimento e in seguito all&#8217;udienza del 30 gennaio 2020,<br /> considerate le osservazioni presentate:<br /> &#8211; per LB, da A. Hanssen;<br /> &#8211; per la Stichting Varkens in Nood, la Stichting Dierenrecht e la Stichting Leefbaar Buitengebied, da M.H. Middelkamp;<br /> &#8211; per il College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, da L.M.C. Cloodt, advocaat;<br /> &#8211; per il governo dei Paesi Bassi, da M.A.M. de Ree, M. Bulterman, C.S. Schillemans e J.M. Hoogveld, in qualità  di agenti;<br /> &#8211; per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren, M.S. Wolff e P.Z.L. Ngo, in qualità  di agenti;<br /> &#8211; per l&#8217;Irlanda, da M. Browne, G. Hodge, A. Joyce, in qualità  di agenti, assistiti da N. Butler, SC, e C. Hogan, BL;<br /> &#8211; per il governo svedese, da H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg e A. Falk, in qualità  di agenti;<br /> &#8211; per la Commissione europea, da G. Gattinara, M. Noll-Ehlers e L. Haasbeek, in qualità  di agenti,<br /> sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 2 luglio 2020,<br /> ha pronunciato la seguente<br /> Sentenza<br /> 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità  europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).<br /> 2 Tale domanda  stata presentata nell&#8217;ambito di controversie tra, rispettivamente, LB, una persona fisica, la Stichting Varkens in Nood, la Stichting Dierenrecht e la Stichting Leefbaar Buitengebied, associazioni per la tutela dei diritti degli animali, e il College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren (Consiglio comunale di Echt-Susteren, Paesi Bassi; in prosieguo: il «Comune di Echt-Susteren»), in merito a un&#8217;autorizzazione rilasciata da tale Comune alla Sebava BV per la costruzione di un edificio per l&#8217;allevamento di suini.<br /> Contesto normativo<br /> Diritto internazionale<br /> 3 Il diciottesimo considerando della convenzione di Aarhus esprime l&#8217;interesse a che il pubblico, comprese le organizzazioni, abbia accesso a meccanismi giudiziari efficaci, in grado di tutelarne i legittimi interessi e di assicurare il rispetto della legge.<br /> 4 L&#8217;articolo 2 di tale convenzione, intitolato «Definizioni», stabilisce, al suo paragrafo 4, che per «pubblico» si intende «una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone».<br /> 5 Ai sensi del paragrafo 5 di tale articolo 2, per «pubblico interessato» si intende «il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo». Tale paragrafo 5 precisa che, «ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell&#8217;ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale».<br /> 6 L&#8217;articolo 3, paragrafo 5, della convenzione di Aarhus prevede che le disposizioni di quest&#8217;ultima lascino impregiudicato il diritto delle parti di continuare ad applicare o introdurre, in luogo delle norme da essa previste, norme che prevedano un più ampio accesso alle informazioni, una maggiore partecipazione ai processi decisionali e un più ampio accesso alla giustizia in materia ambientale.<br /> 7 L&#8217;articolo 6 della convenzione di Aarhus, intitolato «Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività  specifiche», ai suoi paragrafi da 1 a 10, prevede quanto segue:<br /> «1. Ciascuna Parte:<br /> a) applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative all&#8217;autorizzazione delle attività  elencate nell&#8217;allegato I;<br /> (&#038;)<br /> 2. Il pubblico interessato  informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente. Le informazioni riguardano in particolare:<br /> a) l&#8217;attività  proposta e la richiesta su cui saà  presa una decisione;<br /> b) la natura delle eventuali decisioni o il progetto di decisione;<br /> c) l&#8217;autorità  pubblica responsabile dell&#8217;adozione della decisione;<br /> d) la procedura prevista, ivi compresi (nella misura in cui tali informazioni possano essere fornite):<br /> i) la data di inizio della procedura;<br /> ii) le possibilità  di partecipazione offerte al pubblico;<br /> iii) la data e il luogo delle audizioni pubbliche eventualmente previste;<br /> iv) l&#8217;indicazione dell&#8217;autorità  pubblica cui  possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e presso la quale tali informazioni sono state depositate per consentirne l&#8217;esame da parte del pubblico;<br /> v) l&#8217;indicazione dell&#8217;autorità  pubblica o di qualsiasi altro organo ufficiale cui possono essere rivolti osservazioni e quesiti nonchè i termini per la loro presentazione;<br /> vi) l&#8217;indicazione delle informazioni ambientali disponibili sull&#8217;attività  proposta;<br /> e) l&#8217;assoggettamento dell&#8217;attività  in questione ad un[a] procedura di valutazione dell&#8217;impatto ambientale a livello nazionale o transfrontaliero.<br /> 3. Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.<br /> 4. Ciascuna Parte provvede affinchè la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un&#8217;influenza effettiva.<br /> 5. Ove opportuno, ciascuna Parte incoraggia i potenziali richiedenti ad individuare il pubblico interessato, ad avviare discussioni e a fornire informazioni sugli obiettivi della richiesta prima di presentare la domanda di autorizzazione.<br /> 6. Ciascuna Parte impone alle pubbliche autorità  competenti di consentire al pubblico interessato, su sua richiesta e qualora ciò sia previsto dal diritto nazionale, di consultare gratuitamente, non appena siano disponibili, tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale di cui al presente articolo ottenibili al momento della procedura di partecipazione del pubblico, fatto salvo il diritto delle Parti di rifiutare la divulgazione di determinate informazioni ai sensi dell&#8217;articolo 4, paragrafi 3 e 4. Fermo restando l&#8217;articolo 4, le informazioni in questione comprendono quanto meno:<br /> a) la descrizione del sito e delle caratteristiche tecniche e fisiche dell&#8217;attività  proposta, compresa una stima dei residui e delle emissioni previste;<br /> b) la descrizione degli effetti significativi sull&#8217;ambiente dell&#8217;attività  proposta;<br /> c) la descrizione delle misure previste per prevenire e/o ridurre tali effetti, comprese le emissioni;<br /> d) una sintesi non tecnica di quanto precede;<br /> e) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal richiedente; e<br /> f) in conformità  della legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri pervenuti all&#8217;autorità  pubblica nella fase di informazione del pubblico interessato ai sensi del paragrafo 2;<br /> 7. Le procedure di partecipazione devono consentire al pubblico di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell&#8217;attività  proposta.<br /> 8. Ciascuna Parte provvede affinchè, al momento dell&#8217;adozione della decisione, si tenga adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico.<br /> 9. Ciascuna Parte provvede affinchè il pubblico sia prontamente informato della decisione adottata dalla pubblica autorità , secondo le opportune procedure. Ciascuna Parte rende accessibile al pubblico il testo della decisione, nonchè i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.<br /> 10. Ciascuna Parte provvede affinchè, nei casi in cui un&#8217;autorità  pubblica proceda al riesame o all&#8217;adeguamento delle condizioni di esercizio di una delle attività  di cui al paragrafo 1, si applichino mutatis mutandis e ove opportuno le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 del presente articolo».<br /> 8 L&#8217;articolo 9 della convenzione di Aarhus, intitolato «Accesso alla giustizia», ai suoi paragrafi da 2 a 4, prevede quanto segue:<br /> «2. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinchè i membri del pubblico interessato<br /> a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,<br /> b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità  sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell&#8217;articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.<br /> Le nozioni di &#8220;interesse sufficiente&#8221; e di &#8220;violazione di un diritto&#8221; sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l&#8217;obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell&#8217;ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l&#8217;interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).<br /> Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità  di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un&#8217;autorità  amministrativa, nè dispensano dall&#8217;obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.<br /> 3. In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinchè i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità  compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.<br /> 4. Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. (&#038;)».<br /> 9 L&#8217;allegato I della convenzione di Aarhus, intitolato «Elenco delle attività  di cui all&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera a)» menziona, al punto 15, lettera c), gli impianti per l&#8217;allevamento intensivo di suini con oltre 750 posti per le scrofe.<br /> Diritto dei Paesi Bassi<br /> 10 Ai sensi dell&#8217;articolo 1:2 dell&#8217;Algemene wet bestuursrecht (legge generale sul diritto amministrativo; in prosieguo: l&#8217;Awb»), per «interessato» si intende ogni persona «sui cui interessi la decisione ha inciso direttamente».<br /> 11 Dall&#8217;articolo 3.10 della Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (legge recante le disposizioni generali del diritto ambientale; in prosieguo: la «Wabo») risulta che occorre applicare la sezione 3.4 dell&#8217;Awb, relativa alla «procedura pubblica uniforme di preparazione» (in prosieguo: la «procedura di preparazione»), per l&#8217;adozione di un&#8217;autorizzazione ambientale relativa ad attività  di costruzione e di modifica di impianti, ai sensi dell&#8217;articolo 2.1, paragrafo 1, lettere a) ed e), della Wabo.<br /> 12 Nell&#8217;ambito di tale procedura, l&#8217;articolo 3.12 della Wabo prevede che chiunque può presentare osservazioni in merito al progetto di decisione.<br /> 13 In forza dell&#8217;articolo 6:13 dell&#8217;Awb, solo gli interessati che hanno presentato osservazioni nel corso della procedura di preparazione possono proporre ricorso contro la decisione adottata al termine di tale procedura, salvo che non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non essere intervenuti. Inoltre, solo le censure dirette contro gli stessi aspetti della decisione impugnata contestati nel corso della sua procedura di adozione sono ricevibili.<br /> 14 Dall&#8217;articolo 8:1 dell&#8217;Awb discende che il ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso le decisioni amministrative  consentito unicamente agli interessati.<br /> Procedimenti principali e questioni pregiudiziali<br /> 15 Il 13 ottobre 2016 la Sebava ha presentato al Comune di Echt-Susteren una domanda di autorizzazione per l&#8217;ampliamento e la modifica di una stalla per suini sita a Koningsbosch (Paesi Bassi), al fine di costruire una nuova stalla per 855 scrofe asciutte e gravide, di sostituire, nelle stalle esistenti, 484 scrofe da riproduzione con 125 scrofe allattanti, e di costruire uno spazio coperto all&#8217;aperto per scrofe.<br /> 16 Detta domanda  stata oggetto di una procedura di preparazione, nell&#8217;ambito della quale l&#8217;autorità  competente adotta un progetto di decisione sulla domanda di autorizzazione, sul quale possono essere presentate osservazioni.<br /> 17 In tale contesto, il Comune di Echt-Susteren ha deciso che non era necessaria una relazione sull&#8217;impatto ambientale.<br /> 18 Detta decisione nonchè un esemplare del fascicolo di notifica e di altri documenti allegati sono stati messi a disposizione del pubblico, per consultazione, presso il municipio. Un avviso  stato pubblicato nello Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden (Gazzetta ufficiale del Regno dei Paesi Bassi), che indicava che detta decisione doveva essere considerata un atto preparatorio, ai sensi del diritto dei Paesi Bassi, e che essa non poteva pertanto essere oggetto di un ricorso amministrativo o giurisdizionale, salvo che non arrecasse pregiudizio diretto agli interessi di un «interessato». La domanda di autorizzazione nonchè l&#8217;annuncio del progetto di autorizzazione sono stati pubblicati anche nel Gemeenteblad van Echt-Susteren (Bollettino comunale di Echt-Susteren).<br /> 19 Con decisione del 28 settembre 2017, il Comune di Echt-Susteren ha rilasciato l&#8217;autorizzazione ambientale richiesta.<br /> 20 LB, nonchè la Stichting Varkens in Nood, la Stichting Dierenrecht e la Stichting Leefbaar Buitengebied hanno investito il Rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo, Paesi Bassi) di domande di annullamento di tale autorizzazione.<br /> 21 Per quanto riguarda il ricorso proposto da LB, il giudice del rinvio ritiene che esso debba essere respinto in quanto irricevibile per il motivo che LB non soddisfa i requisiti per essere considerata «interessato» ai sensi del diritto amministrativo dei Paesi Bassi, dal momento che non vive in prossimità  del progetto di cui trattasi nel procedimento principale, bensì a una ventina di chilometri da quest&#8217;ultimo e non subisce dunque personalmente l&#8217;impatto ambientale di tale progetto. Il giudice del rinvio indica che la professione di veterinario di LB non può essere sufficiente per il riconoscimento di un interesse personale e che le altre attività  e qualifiche di cui ella si  avvalsa sono state dedotte tardivamente, dopo la scadenza del termine per il ricorso.<br /> 22 Il giudice del rinvio aggiunge che il ricorso di LB potrebbe parimenti essere respinto in quanto irricevibile per il motivo che la ricorrente non ha presentato osservazioni contro detto progetto nel corso della procedura di preparazione.<br /> 23 LB sostiene che dovrebbe esserle riconosciuta la qualifica di «interessato», ai sensi del diritto dei Paesi Bassi, e che non potrebbe esserle ragionevolmente addebitato di non aver trasmesso osservazioni durante la procedura di preparazione, tenuto conto delle irregolarità  commesse nel corso della stessa. In particolare, non sarebbe stato indicato che il progetto riguardava l&#8217;ampliamento di una stalla per suini e solo gli «interessati» sarebbero stati invitati a presentare osservazioni.<br /> 24 In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulla conformità  alla convenzione di Aarhus della limitazione dell&#8217;accesso alla giustizia ai soli «interessati», ai sensi del diritto nazionale.<br /> 25 Esso si chiede, in particolare, se l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, di tale convenzione debba essere interpretato nel senso che esige che persone che, come LB, non sono considerate «interessati», ai sensi del diritto nazionale, e non fanno neanche parte del «pubblico interessato», ai sensi della convenzione di Aarhus, possano nondimeno, in quanto membri del «pubblico», ai sensi di tale convenzione, far valere in giudizio eventuali violazioni dei diritti che sarebbero loro conferiti all&#8217;articolo 6, paragrafi 3 e da 7 a 9 della stessa, che si riferiscono al «pubblico» e non soltanto al «pubblico interessato».<br /> 26 Per quanto riguarda le associazioni per la tutela dell&#8217;ambiente, ricorrenti nel procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene che esse siano «interessate», ai sensi del diritto nazionale, dal momento che il benessere e la protezione degli animali rientrano nel loro oggetto statutario ed  sufficientemente dimostrato che esse esercitano attività  concrete a tal fine.<br /> 27 Nondimeno, tale giudice considera che il ricorso di tali associazioni debba essere respinto in quanto irricevibile per il motivo che esse non sono intervenute nel corso della procedura di preparazione.<br /> 28 Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se tale condizione di ricevibilità  rispetti il diritto dell&#8217;Unione e, in particolare, l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus.<br /> 29 Esso si interroga altresì sulla conformità  a tale disposizione della norma di diritto dei Paesi Bassi che dispone che sono irricevibili le censure che non vertono sugli aspetti del progetto di decisione contestati nell&#8217;ambito della procedura di preparazione.<br /> 30 In tali circostanze, il Rechtbank Limburg (Tribunale del Limburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br /> «1) Se il diritto dell&#8217;Unione europea, e segnatamente l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il diritto di accesso alla giustizia per il pubblico (public) (chiunque) sia totalmente escluso qualora non si tratti del pubblico interessato (public concerned) (gli interessati).<br /> In caso di risposta affermativa alla prima questione:<br /> 2) Se il diritto dell&#8217;Unione europea, e segnatamente l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che da esso discende che il pubblico (public) (chiunque) debba avere accesso alla giustizia in caso di asserita violazione dei requisiti procedurali e dei diritti di partecipazione vigenti per tale pubblico, ai sensi dell&#8217;articolo 6 della convenzione stessa.<br /> Se al riguardo sia rilevante che il pubblico interessato (public concerned) (gli interessati) su questo punto gode di accesso alla giustizia ed inoltre può far valere dinanzi al giudice anche censure di merito.<br /> 3) Se il diritto dell&#8217;Unione europea, e segnatamente l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l&#8217;accesso alla giustizia per il pubblico interessato (public concerned) (gli interessati) sia subordinato all&#8217;esercizio dei diritti di partecipazione, di cui all&#8217;articolo 6 della convenzione stessa.<br /> In caso di risposta negativa alla terza questione:<br /> 4) Se il diritto dell&#8217;Unione europea, e segnatamente l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione di diritto nazionale, che esclude l&#8217;accesso alla giustizia contro una decisione per il pubblico interessato (public concerned) (gli interessati) per un soggetto al quale possa essere ragionevolmente addebitato di non aver fatto valere le proprie posizioni riguardo al (o a parti del) progetto di decisione.<br /> In caso di risposta negativa alla quarta questione:<br /> 5) Se spetti interamente al giudice nazionale pronunciarsi, sulla base delle circostanze del caso, su quanto si debba intendere per &#8220;al quale può essere ragionevolmente addebitato&#8221; o se il giudice sia tenuto ad osservare al riguardo talune garanzie poste dal diritto dell&#8217;Unione.<br /> 6) In che misura la risposta alle questioni [dalla terza alla quinta] cambi se si tratta del pubblico (public) (chiunque), nei limiti in cui detto pubblico non coincida con il pubblico interessato (public concerned) (gli interessati)».<br /> Sulle questioni pregiudiziali<br /> Sulle questioni prima e seconda<br /> 31 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell&#8217;Unione, e segnatamente l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, ostino a che i membri del «pubblico» di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 4, di tale convenzione non abbiano accesso in quanto tali alla giustizia, al fine di impugnare una decisione rientrante nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 6 della medesima.<br /> 32 In via preliminare, occorre constatare che il progetto di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell&#8217;ambito di applicazione della convenzione di Aarhus.<br /> 33 Il giudice del rinvio fa infatti giustamente riferimento all&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale convenzione, in combinato disposto con l&#8217;allegato I, punto 15, della medesima, che menziona gli impianti per l&#8217;allevamento intensivo di suini con oltre 750 posti per le scrofe, alla cui procedura di autorizzazione può partecipare il «pubblico interessato».<br /> 34 In forza dell&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, ciascuna parte, nel quadro della propria legislazione nazionale e coerentemente con l&#8217;obiettivo di offrire al «pubblico interessato» un ampio accesso alla giustizia, provvede affinchè i membri del medesimo che abbiano interesse sufficiente o, in alternativa, che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto nazionale esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale per contestare la legittimità  di decisioni rientranti nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 6 di tale convenzione e, nei casi previsti dal diritto nazionale, ad altre pertinenti disposizioni della stessa.<br /> 35 I partecipanti alla fase scritta dinanzi alla Corte hanno rilevato, correttamente, che l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus riguarda il solo «pubblico interessato», il quale  definito all&#8217;articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione come il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo. Quest&#8217;ultima disposizione precisa che, ai fini di tale definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell&#8217;ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.<br /> 36 L&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus ha dunque lo scopo non già  di conferire al pubblico in generale la legittimazione ad agire contro le decisioni e gli altri atti rientranti nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 6 di quest&#8217;ultima, relativi ai progetti oggetto di una partecipazione del pubblico al processo decisionale, bensì di garantire tale diritto ai soli membri del «pubblico interessato» che soddisfino determinati requisiti.<br /> 37 Tale interpretazione  corroborata dall&#8217;impianto sistematico dell&#8217;articolo 9 della convenzione di Aarhus, dal momento che il paragrafo 3 di tale articolo prevede, dal canto suo, un regime di accesso alla giustizia più limitato per i membri del «pubblico» in generale, rispecchiando così il sistema previsto da tale convenzione, che opera esplicitamente una distinzione tra il «pubblico» in generale e il «pubblico interessato» da un atto o da un&#8217;operazione.<br /> 38 Diritti procedurali specifici sono dunque previsti per i membri del pubblico interessato, i quali sono, in linea di principio, i soli chiamati a partecipare al processo decisionale, in quanto fanno parte della cerchia delle persone, che spetta agli Stati membri determinare ragionevolmente e coerentemente con l&#8217;obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia, sulle quali l&#8217;atto o l&#8217;operazione previsti hanno o rischiano di avere un impatto.<br /> 39 E&#8217; vero che l&#8217;articolo 6 della convenzione di Aarhus utilizza più volte il termine «pubblico». Tuttavia, da una lettura complessiva di tale articolo risulta che esso si applica solo al «pubblico interessato», vale a dire il solo a cui  richiesto di partecipare al processo decisionale.<br /> 40 Infatti, sebbene le prescrizioni di cui all&#8217;articolo 6, paragrafo 2, lettera d), punti ii) e iv), di tale convenzione si riferiscano specificamente a informazioni relative al «pubblico», risulta nondimeno esplicitamente da tale articolo 6, paragrafo 2, primo comma, che il diritto d&#8217;informazione da esso sancito  garantito unicamente al «pubblico interessato».<br /> 41 Indicando, inoltre, che devono essere fissati termini ragionevoli per l&#8217;informazione del pubblico, ai sensi dell&#8217;articolo 6, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, e per la preparazione e la partecipazione effettive di tale pubblico al processo decisionale, l&#8217;articolo 6, paragrafo 3, di tale convenzione conferma che le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono applicabili al solo pubblico interessato.<br /> 42 Inoltre, sebbene l&#8217;articolo 6, paragrafi 4 e 7, di detta convenzione menzioni anche il «pubblico», tali disposizioni hanno il solo scopo di fissare le condizioni concrete della procedura di partecipazione, vale a dire il momento in cui tale procedura deve essere organizzata nonchè la forma precisa di tale partecipazione, e non di definire la portata del diritto del pubblico a partecipare alle procedure di cui trattasi.<br /> 43 Tale analisi  corroborata dal fatto che un diritto di partecipazione al processo decisionale non potrebbe essere effettivo senza che l&#8217;interessato disponga anche del diritto di essere informato del progetto e della procedura prevista nonchè del diritto di accesso ai documenti di informazione, diritti tuttavia esplicitamente concessi ai soli membri del «pubblico interessato» dall&#8217;articolo 6, paragrafi 2 e 6, della convenzione di Aarhus.<br /> 44 Occorre altresì rilevare che una lettura dell&#8217;articolo 6 della convenzione di Aarhus diversa da quella menzionata al punto 39 della presente sentenza, estendendo necessariamente l&#8217;accesso alla giustizia all&#8217;intero «pubblico» affinchè quest&#8217;ultimo si avvalga dei diritti derivanti da tale articolo, produrrebbe la conseguenza di privare di effetto utile la distinzione tra i regimi di accesso al giudice previsti rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 dell&#8217;articolo 9 di tale convenzione.<br /> 45 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve constatare che l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus ha proprio lo scopo di garantire l&#8217;accesso al giudice, per impugnare un atto o una decisione rientrante nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 6 di tale convenzione, al solo «pubblico interessato» che rispetti determinati requisiti.<br /> 46 Ne risulta, fatti salvi gli accertamenti in punto di fatto a cui  tenuto il giudice del rinvio, che una persona come LB, che non fa parte del «pubblico interessato», ai sensi della convenzione di Aarhus, non può far valere la violazione dell&#8217;articolo 9, paragrafo 2, di tale convenzione per il motivo che essa non ha accesso alla giustizia nel procedimento principale.<br /> 47 Tuttavia, l&#8217;accesso di tale persona alla giustizia dovrebbe essere sottoposto a un regime diverso qualora il diritto nazionale di uno Stato membro concedesse al pubblico un più ampio diritto di partecipare al processo decisionale, in particolare il diritto di essere informato di un progetto in modo adeguato, tempestivo ed efficace, come consentito dall&#8217;articolo 3, paragrafo 5, della convenzione di Aarhus, in forza del quale le parti di quest&#8217;ultima possono introdurre, nel loro diritto nazionale, norme più favorevoli di quelle previste da tale convenzione, come norme che prevedano una maggiore partecipazione al processo decisionale di cui all&#8217;articolo 6 della medesima.<br /> 48 In tal caso, i ricorsi giurisdizionali proposti sulla base di tali norme rientrerebbero nell&#8217;ambito di applicazione del paragrafo 3 dell&#8217;articolo 9 della convenzione di Aarhus, il quale prevede che, ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo, ciascuna parte di detta convenzione provvede affinchè i «membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale» possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità  compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.<br /> 49 I ricorsi contemplati dall&#8217;articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione possono dunque essere assoggettati a «criteri», il che significa che gli Stati membri possono, nell&#8217;ambito del potere discrezionale loro conferito in proposito, fissare norme di diritto processuale relative alle condizioni da rispettare per proporre tali ricorsi (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, C-664/15, EU:C:2017:987, punto 86).<br /> 50 Orbene, la Corte ha già  dichiarato che il diritto di ricorso previsto da detta disposizione sarebbe privo di qualsiasi effetto utile se, con l&#8217;imposizione di tali criteri, determinate categorie di «membri del pubblico» fossero private di qualsiasi diritto di ricorso (v., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, C-664/15, EU:C:2017:987, punti 46 e 48, nonchè del 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband NÃ¶rdliches Burgenland e a., C-197/18, EU:C:2019:824, punto 34).<br /> 51 Ne consegue che l&#8217;articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus osta a che i membri del «pubblico», ai sensi della medesima, non possano in alcun modo avere accesso alla giustizia per avvalersi di più ampi diritti di partecipazione al processo decisionale, che siano conferiti dal diritto ambientale nazionale di uno Stato membro.<br /> 52 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che i membri del «pubblico» di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 4, di tale convenzione non abbiano accesso in quanto tali alla giustizia, al fine di impugnare una decisione rientrante nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 6 della medesima. Per contro, l&#8217;articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione osta a che tali persone non possano avere accesso alla giustizia per avvalersi di più ampi diritti di partecipazione al processo decisionale, che siano loro conferiti unicamente dal diritto ambientale nazionale di uno Stato membro.<br /> Sulle questioni dalla terza alla sesta<br /> 53 Alla luce delle controversie di cui al procedimento principale e della risposta fornita alle questioni prima e seconda, si deve constatare che le questioni dalla terza alla sesta vertono sul ricorso di organizzazioni non governative facenti parte del «pubblico interessato» di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 5, della convenzione di Aarhus e rientranti nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 9, paragrafo 2, di quest&#8217;ultima, nonchè su quello di un membro del «pubblico» di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 4, di tale convenzione e rientrante nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 9, paragrafo 3, della stessa.<br /> 54 Occorre, pertanto, considerare che, con le sue questioni dalla terza alla sesta il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus e l&#8217;articolo 9, paragrafo 3, di quest&#8217;ultima ostino a che la ricevibilità  di ricorsi giurisdizionali esperiti, rispettivamente, da organizzazioni non governative, facenti parte del «pubblico interessato», e da un membro del «pubblico», alla luce, per tali organizzazioni, dell&#8217;articolo 6 di detta convenzione e, per tale membro del «pubblico», dal diritto ambientale nazionale di uno Stato membro, sia subordinata alla loro partecipazione alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata, salvo che non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non essere intervenuti. Tale giudice chiede inoltre se tali disposizioni ostino a che solo censure relative agli stessi aspetti della decisione impugnata che sono stati oggetto di osservazioni del ricorrente nel corso di tale procedura siano ricevibili.<br /> 55 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che i membri del «pubblico interessato», ai sensi della convenzione di Aarhus, devono poter esperire un ricorso giurisdizionale contro gli atti di cui all&#8217;articolo 9, paragrafo 2, di tale convenzione, a prescindere dal ruolo che hanno potuto svolgere al momento dell&#8217;istruzione della domanda, e che le parti di tale convenzione non possono, pertanto, prevedere l&#8217;irricevibilità  di un siffatto ricorso per il motivo che il ricorrente ha partecipato al processo decisionale avente ad oggetto la decisione impugnata e ha avuto modo di far valere il proprio punto di vista in tale occasione [v., in tal senso, per quanto riguarda disposizioni simili della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40), sentenza del 15 ottobre 2009, DjurgÃ¥rden-Lilla VÃ¤rtans MiljÃ¶skyddsfÃ¶rening, C-263/08, EU:C:2009:631, punti 38 e 39].<br /> 56 La partecipazione al processo decisionale in materia ambientale alle condizioni fissate da detta convenzione  infatti diversa dall&#8217;esperimento di un ricorso giurisdizionale e persegue una finalità  diversa da quella di quest&#8217;ultimo, poichè tale ricorso può, ove necessario, essere esperito contro la decisione adottata in esito a detto processo, cosicchè tale partecipazione non incide sulle condizioni di esperimento di detto ricorso (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2009, DjurgÃ¥rden-Lilla VÃ¤rtans MiljÃ¶skyddsfÃ¶rening, C-263/08, EU:C:2009:631, punto 38).<br /> 57 Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, le associazioni per la tutela dell&#8217;ambiente, si deve ricordare che l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo e terzo periodo, della convenzione di Aarhus prevede che le organizzazioni non governative in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione devono essere considerate titolari vuoi di un interesse sufficiente, vuoi di diritti suscettibili di violazione, a seconda che la normativa nazionale faccia ricorso all&#8217;una o all&#8217;altra di tali condizioni di ricevibilità .<br /> 58 Infine, occorre constatare che l&#8217;obiettivo consistente nel garantire un «ampio accesso alla giustizia», di cui all&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, e il rispetto dell&#8217;effetto utile di tale disposizione non sarebbero assicurati da una normativa che subordini la ricevibilità  di un ricorso proposto da un&#8217;organizzazione non governativa al ruolo che essa ha potuto o meno svolgere nella fase di partecipazione al processo decisionale, laddove tale fase non ha lo stesso oggetto dell&#8217;esperimento di un ricorso giurisdizionale e la valutazione effettuata da una siffatta organizzazione su tale progetto può, inoltre, evolversi in funzione del risultato di tale processo (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2009, DjurgÃ¥rden-Lilla VÃ¤rtans MiljÃ¶skyddsfÃ¶rening, C-263/08, EU:C:2009:631, punti 38, 39 e 48).<br /> 59 Da quanto precede risulta che l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus osta a che la ricevibilità  dei ricorsi giurisdizionali a cui esso si riferisce, esperiti da organizzazioni non governative facenti parte del «pubblico interessato», ai sensi della convenzione di Aarhus, sia subordinata alla loro partecipazione al processo decisionale che ha portato all&#8217;adozione della decisione impugnata.<br /> 60 La circostanza che tale condizione non si applichi, in forza del diritto nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, qualora non possa essere ragionevolmente addebitato a tali organizzazioni di non aver partecipato a detto processo, non può giustificare una soluzione diversa, dal momento che l&#8217;inosservanza della condizione della previa partecipazione  sufficiente, in linea di principio, per impedire il ricorso giurisdizionale di dette organizzazioni.<br /> 61 La soluzione sarebbe, invece, diversa se detto ricorso fosse esperito da un membro del «pubblico» sulla base di più ampi diritti di partecipazione al processo decisionale, conferiti unicamente dal diritto ambientale nazionale di uno Stato membro.<br /> 62 In tal caso, come risulta dal punto 48 della presente sentenza, occorrerebbe applicare l&#8217;articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, che circoscrive in maniera più flessibile il potere discrezionale delle parti di tale convenzione.<br /> 63 Dalla giurisprudenza della Corte risulta infatti che tale disposizione non osta, in linea di principio, per i ricorsi da essa contemplati, a che la loro ricevibilità  sia subordinata alla condizione che il ricorrente abbia sollevato eccezioni in tempo utile già  nel procedimento amministrativo, dal momento che una tale norma può consentire di individuare in maniera più rapida i punti controversi e, se del caso, di risolverli nel corso del procedimento amministrativo, in maniera tale che un ricorso giurisdizionale non sia più necessario (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, C-664/15, EU:C:2017:987, punti da 88 a 90).<br /> 64 In tale contesto, nonostante il fatto che essa costituisca, in quanto presupposto per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, una limitazione del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell&#8217;articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (in prosieguo: «la Carta»), la Corte ha ritenuto che un siffatto presupposto possa essere giustificato, conformemente all&#8217;articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nei limiti in cui sia previsto dalla legge, rispetti il contenuto essenziale di tale diritto, sia necessario e, in osservanza del principio di proporzionalità , risponda effettivamente a finalità  di interesse generale riconosciute dall&#8217;Unione europea o all&#8217;esigenza di proteggere i diritti e le libertà  altrui (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, C-664/15, EU:C:2017:987, punto 90).<br /> 65 Orbene, nel caso di specie, indipendentemente dalla questione se si debba applicare l&#8217;articolo 47 della Carta a un ricorso giurisdizionale che riguarderebbe solo i più ampi diritti di partecipazione al processo decisionale conferiti unicamente dal diritto nazionale, risulta che le condizioni enunciate al punto precedente della presente sentenza sono in ogni caso soddisfatte.<br /> 66 Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che una condizione di ricevibilità  di un ricorso basata sulla previa partecipazione al processo decisionale  prevista da una legge, ai sensi dell&#8217;articolo 47 della Carta. Inoltre, tale condizione rispetta il contenuto essenziale del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva, come sancito da tale articolo, dal momento che non rimette in questione tale diritto in quanto tale, ma impone unicamente un passaggio processuale aggiuntivo al fine di poterla esercitare (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2017, PuakÃ¡r, C-73/16, EU:C:2017:725, punto 64). Essa risponde inoltre all&#8217;obiettivo di interesse generale ricordato al punto 63 della presente sentenza e non risulta che sussista una sproporzione manifesta tra tale obiettivo e gli eventuali inconvenienti causati dall&#8217;obbligo di partecipare alla procedura di preparazione alla decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2017, PuakÃ¡r, C-73/16, EU:C:2017:725, punti 66, 67 e 69).<br /> 67 La circostanza che tale condizione non sia applicata quando non può essere ragionevolmente addebitato al ricorrente di non aver partecipato al processo decisionale  inoltre idonea a rispettare il requisito di proporzionalità , dal momento che essa  valutata in funzione delle circostanze del caso.<br /> 68 Infine, non risulta necessario determinare se l&#8217;articolo 9, paragrafi 2 e 3, della convenzione di Aarhus osti a che solo le censure relative agli stessi aspetti della decisione impugnata che sono stati oggetto di osservazioni da parte dei ricorrenti nel corso di tale procedura possano essere contestati in sede giurisdizionale, dal momento che le ricorrenti nel procedimento principale non hanno, in ogni caso, partecipato alla procedura di preparazione.<br /> 69 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla terza alla sesta dichiarando che l&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus deve essere interpretato nel senso che osta a che la ricevibilità  dei ricorsi giurisdizionali a cui esso si riferisce, esperiti da organizzazioni non governative facenti parte del «pubblico interessato», di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, sia subordinata alla partecipazione di tali organizzazioni alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata, anche se tale condizione non si applica qualora non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non avervi partecipato. Per contro, l&#8217;articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione non osta a che la ricevibilità  di un ricorso giurisdizionale a cui esso si riferisce sia subordinata alla partecipazione del ricorrente alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata a meno che, tenuto conto delle circostanze del caso, il fatto di non essere intervenuto in tale procedura non gli possa essere ragionevolmente addebitato.<br /> Sulle spese<br /> 70 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br /> Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:<br /> 1) L&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità  europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che i membri del «pubblico» di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 4, di tale convenzione non abbiano accesso in quanto tali alla giustizia, al fine di impugnare una decisione rientrante nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 6 della medesima. Per contro, l&#8217;articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione osta a che tali persone non possano avere accesso alla giustizia per avvalersi di più ampi diritti di partecipazione al processo decisionale, che siano loro conferiti unicamente dal diritto ambientale nazionale di uno Stato membro.<br /> 2) L&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità  europea con la decisione 2005/370, deve essere interpretato nel senso che osta a che la ricevibilità  dei ricorsi giurisdizionali a cui esso si riferisce, esperiti da organizzazioni non governative facenti parte del «pubblico interessato», di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, sia subordinata alla partecipazione di tali organizzazioni alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata, anche se tale condizione non si applica qualora non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non avervi partecipato. Per contro, l&#8217;articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione non osta a che la ricevibilità  di un ricorso giurisdizionale a cui esso si riferisce sia subordinata alla partecipazione del ricorrente alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata a meno che, tenuto conto delle circostanze del caso, il fatto di non essere intervenuto in tale procedura non gli possa essere ragionevolmente addebitato.<br /> Firme</div>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2020 n.C-535/18</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-28-5-2020-n-c-535-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-28-5-2020-n-c-535-18/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2020 n.C-535/18</a></p>
<p>J.-C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, M. Safjan, L. Bay Larsen e C. Toader, giudici, Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, Prima Sezione, 28 maggio 2020, in causa C-535/18 con nota del Cons.Giovanni Tulumello 1) L&#8217;articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-28-5-2020-n-c-535-18/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2020 n.C-535/18</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">J.-C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, M. Safjan, L. Bay Larsen e C. Toader, giudici,</span></p>
<hr />
<p>Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, Prima Sezione, 28 maggio 2020, in causa C-535/18 con nota del Cons.Giovanni Tulumello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>1) L&#8217;articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l&#8217;irregolarità  di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall&#8217;articolo 6 di tale direttiva.</em></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><em>2) L&#8217;articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l&#8217;azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che osta a che l&#8217;autorità  competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l&#8217;autorizzazione dello stesso. </em></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><em>L&#8217;articolo 6 della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l&#8217;impatto di quest&#8217;ultimo sull&#8217;acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.</em></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><em>3) L&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità  o uno dei valori soglia, ai sensi dell&#8217;articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall&#8217;inquinamento e dal deterioramento, e, dall&#8217;altro, un prevedibile aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest&#8217;ultimo sia giÃ  superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente.</em></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><em>4) L&#8217;articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonchè l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, letti alla luce dell&#8217;articolo 19 TUE e dell&#8217;articolo 288 TFUE, devono essere interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda direttamente.</em></p>
<p> </p>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)</p>
<p style="text-align: justify;">28 maggio 2020 (<a>*</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">«Rinvio pregiudiziale &#8211; Ambiente &#8211; Convenzione di Aarhus &#8211; Direttiva 2011/92/Ue &#8211; Valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti &#8211; Partecipazione del pubblico al processo decisionale &#8211; Irregolarità  che inficiano la procedura di autorizzazione di un progetto &#8211; Accesso alla giustizia &#8211; Limitazioni previste dal diritto nazionale &#8211; Direttiva 2000/60/Ce &#8211; Politica dell&#8217;Unione europea in materia di acque &#8211; Deterioramento di un corpo idrico sotterraneo &#8211; Modalità  di valutazione &#8211; Diritto dei singoli all&#8217;adozione delle misure al fine di impedire l&#8217;inquinamento &#8211; Legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali»</p>
<p style="text-align: justify;">Nella causa C&#x1e;535/18,</p>
<p style="text-align: justify;">avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 25 aprile 2018, pervenuta in cancelleria il 16 agosto 2018, nel procedimento</p>
<p style="text-align: justify;"><b>IL,</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>JK,</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>KJ,</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>LI,</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>NG,</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>MH,</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>OF,</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>PE,</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>RC e SB</b>, in qualità  di eredi di QD,</p>
<p style="text-align: justify;"><b>TA,</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>UZ,</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>VY,</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>WX</b></p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Land Nordrhein-Westfalen,</b></p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p style="text-align: justify;">composta da J.-C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, M. Safjan, L. Bay Larsen e C. Toader, giudici,</p>
<p style="text-align: justify;">avvocato generale: G. Hogan</p>
<p style="text-align: justify;">cancelliere: M. KrausenbÃ¶ck, amministratore</p>
<p style="text-align: justify;">vista la fase scritta del procedimento e in seguito all&#8217;udienza del 19 settembre 2019,</p>
<p style="text-align: justify;">considerate le osservazioni presentate:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  per IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, RC e SB, TA, UZ, VY, WX, da R. Nebelsieck, J. Mittelstein e K. Fock, RechtsanwÃ¤lte;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità  di agente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  per la Commissione europea, da E. Manhaeve e M. Noll-Ehlers, in qualità  di agenti,</p>
<p style="text-align: justify;">sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 12 novembre 2019,</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Sentenza</b></p>
<p style="text-align: justify;">1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 6 e dell&#8217;articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, LÂ 26, pag. 1), e dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), e lettera b), punto i), della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l&#8217;azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, LÂ 327, pag. 1 e rettifica GU 2006, LÂ 113, pag. 26).</p>
<p style="text-align: justify;">2 Tale domanda è stata presentata nell&#8217;ambito di una controversia tra diversi privati e il Land Nordrhein-Westfalen (Land Renania settentrionale &#8211; Vestfalia, Germania), in merito ad una decisione delle autorità  della Bezirksregierung Detmold (governo del distretto di Detmold, Germania), del 27 settembre 2016, con cui è stato approvato il piano di costruzione di un tratto autostradale di circa 3,7 chilometri.</p>
<p style="text-align: justify;"> <b>Contesto normativo</b></p>
<p style="text-align: justify;"> <i><b>Diritto internazionale</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">3 La Convenzione sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità  europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, LÂ 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»), al suo articolo 9, paragrafo 3, dispone quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«(&#8230;) ciascuna Parte provvede affinchè i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità  compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale».</p>
<p style="text-align: justify;"> <i><b>Diritto dell&#8217;Unione</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"> <i>Direttiva 2011/92</i></p>
<p style="text-align: justify;">4 A termini dei considerando 7 e da 19 a 21 della direttiva 2011/92:</p>
<p style="text-align: justify;">«(7)Â L&#8217;autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull&#8217;ambiente dovrebbe essere concessa solo a seguito della valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull&#8217;ambiente. Tale valutazione andrebbe fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità  e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">(19)Â Tra gli obiettivi della convenzione di Aarhus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività  decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.</p>
<p style="text-align: justify;">(20)Â L&#8217;articolo 6 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività  specifiche elencate nell&#8217;allegato I della convenzione stessa e ad attività  non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull&#8217;ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">(21)Â L&#8217;articolo 9, paragrafi 2 e 4, della convenzione di Aarhus contiene norme sull&#8217;accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità  sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell&#8217;articolo 6 di tale convenzione».</p>
<p style="text-align: justify;">5 L&#8217;articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva è così¬ formulato:</p>
<p style="text-align: justify;">«1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell&#8217;impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Ai fini della presente direttiva si intende per:</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â &#8220;progetto&#8221;:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  altri interventi sull&#8217;ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â &#8220;committente&#8221;: il richiedente dell&#8217;autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità  che prende l&#8217;iniziativa relativa a un progetto;</p>
<p style="text-align: justify;">c)Â &#8220;autorizzazione&#8221;: decisione dell&#8217;autorità  competente, o delle autorità  competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso;</p>
<p style="text-align: justify;">d)Â &#8220;pubblico&#8221;: una o pìù persone fisiche o giuridiche nonchè, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;</p>
<p style="text-align: justify;">e)Â &#8220;pubblico interessato&#8221;: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell&#8217;ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;</p>
<p style="text-align: justify;">f)Â &#8220;l&#8217;autorità  o le autorità  competenti&#8221;: sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva».</p>
<p style="text-align: justify;">6 L&#8217;articolo 3 di detta direttiva prevede quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«La valutazione dell&#8217;impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 12, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â l&#8217;uomo, la fauna e la flora;</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â il suolo, l&#8217;acqua, l&#8217;aria, il clima e il paesaggio;</p>
<p style="text-align: justify;">c)Â i beni materiali e il patrimonio culturale;</p>
<p style="text-align: justify;">d)Â l&#8217;interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c)Â».</p>
<p style="text-align: justify;">7 L&#8217;articolo 5 della stessa direttiva così¬ dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">«1. Nel caso dei progetti che, a norma dell&#8217;articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell&#8217;impatto ambientale a norma del presente articolo e degli articoli da 6 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell&#8217;allegato IV, qualora:</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate a una determinata fase della procedura di autorizzazione e alle caratteristiche peculiari d&#8217;un progetto specifico o d&#8217;un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â gli Stati membri [ritengano] che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l&#8217;altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè le autorità  competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1. Prima di dare il loro parere, le autorità  competenti consultano il committente e le autorità  di cui all&#8217;articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità  in questione abbiano dato il loro parere a norma del presente paragrafo non osta a che richiedano successivamente al committente ulteriori informazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Stati membri possono chiedere detto parere alle autorità  competenti anche se il committente non lo ha chiesto.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare effetti negativi significativi;</p>
<p style="text-align: justify;">c)Â i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull&#8217;ambiente;</p>
<p style="text-align: justify;">d)Â una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell&#8217;impatto ambientale;</p>
<p style="text-align: justify;">e)Â una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinchè le autorità  mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all&#8217;articolo 3».</p>
<p style="text-align: justify;">8 L&#8217;articolo 6 della direttiva 2011/92 è così¬ formulato:</p>
<p style="text-align: justify;">«(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 2 e, al pìù tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â la domanda di autorizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell&#8217;impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l&#8217;articolo 7;</p>
<p style="text-align: justify;">c)Â informazioni sulle autorità  competenti responsabili dell&#8217;adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonchè indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;</p>
<p style="text-align: justify;">d)Â la natura delle possibili decisioni o l&#8217;eventuale progetto di decisione;</p>
<p style="text-align: justify;">e)Â l&#8217;indicazione circa la disponibilità  delle informazioni raccolte ai sensi dell&#8217;articolo 5;</p>
<p style="text-align: justify;">f)Â l&#8217;indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità  alle quali esse sono rese disponibili;</p>
<p style="text-align: justify;">g)Â le modalità  precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Gli Stati membri provvedono affinchè, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell&#8217;articolo 5;</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità  competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;</p>
<p style="text-align: justify;">c)Â conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull&#8217;accesso del pubblico all&#8217;informazione ambientale [e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, LÂ 41, pag. 26)], alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all&#8217;articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità  di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all&#8217;articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all&#8217;autorità  o alle autorità  competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità  dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).</p>
<p style="text-align: justify;">6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonchè per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo».</p>
<p style="text-align: justify;">9 L&#8217;articolo 11, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva prevede quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«1. Gli Stati membri provvedono, in conformità  del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinchè i membri del pubblico interessato:</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa;</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,</p>
<p style="text-align: justify;">abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità  sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l&#8217;obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l&#8217;interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell&#8217;articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo».</p>
<p style="text-align: justify;">10 L&#8217;allegato IV di detta direttiva, dal titolo «Informazioni di cui all&#8217;articolo 5, paragrafo 1», al suo punto 4, così¬ prevede:</p>
<p style="text-align: justify;">«Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull&#8217;ambiente:</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â all&#8217;esistenza del progetto,</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â dovuti all&#8217;utilizzazione delle risorse naturali;</p>
<p style="text-align: justify;">c)Â dovuti all&#8217;emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti».</p>
<p style="text-align: justify;">11 In una nota a piè di pagina inserita a tale punto 4, si precisa che «[q]uesta descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto».</p>
<p style="text-align: justify;"> <i>Direttiva 2006/118/CE</i></p>
<p style="text-align: justify;">12 L&#8217;articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall&#8217;inquinamento e dal deterioramento (GU 2006, LÂ 372, pag. 19), prevede quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei in conformità  dell&#8217;allegato V, punto 2.3 della direttiva [2000/60], gli Stati membri utilizzano i seguenti criteri:</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â le norme di qualità  delle acque sotterranee di cui all&#8217;allegato I;</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â i valori soglia che devono essere stabiliti dagli Stati membri secondo la procedura descritta nell&#8217;allegato II, parte A, per gli inquinanti, i gruppi di inquinanti e gli indicatori di inquinamento che, all&#8217;interno del territorio di uno Stato membro, sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio, tenuto conto almeno dell&#8217;elenco contenuto nell&#8217;allegato II, parte B.</p>
<p style="text-align: justify;">I valori soglia per il buono stato chimico si basano sulla protezione del corpo idrico sotterraneo, nel rispetto dell&#8217;Allegato II, Parte A, punti 1, 2 e 3, avendo particolare riguardo all&#8217;impatto e al rapporto di detto corpo idrico per quanto concerne le acque superficiali associate e gli ecosistemi terrestri e acquatici connessi, e tra l&#8217;altro, prendono in considerazione le conoscenze acquisite in tema di tossicologia e eco-tossicologia umane».</p>
<p style="text-align: justify;">13 L&#8217;articolo 4 di tale direttiva così¬ dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">«1. Gli Stati membri si avvalgono della procedura descritta al paragrafo 2 per valutare lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo. Ove opportuno, gli Stati membri possono raggruppare corpi idrici sotterranei in conformità  dell&#8217;allegato V della direttiva [2000/60] quando si avvalgono di tale procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è considerato in buono stato chimico allorchè:</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â i risultati del controllo dimostrano che le condizioni stabilite nella tabella 2.3.2 dell&#8217;allegato V della direttiva [2000/60] sono rispettate; oppure che</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â i valori per le norme di qualità  delle acque sotterranee elencati nell&#8217;allegato I e i pertinenti valori soglia stabiliti in conformità  dell&#8217;articolo 3 e dell&#8217;allegato II non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; ovvero</p>
<p style="text-align: justify;">c)Â il valore per una norma di qualità  delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o pìù punti di monitoraggio ma un&#8217;appropriata indagine svolta in conformità  dell&#8217;allegato III conferma che:</p>
<p style="text-align: justify;">i)Â sulla scorta della valutazione di cui all&#8217;allegato III, punto 3 non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano le norme di qualità  delle acque sotterranee o i valori soglia rappresentino un rischio ambientale significativo, tenuto conto, se del caso, dell&#8217;entità  del corpo idrico sotterraneo interessato;</p>
<p style="text-align: justify;">ii)Â le altre condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee figuranti nella tabella 2.3.2 dell&#8217;allegato V della direttiva [2000/60] sono soddisfatte in conformità  dell&#8217;allegato III, punto 4, della presente direttiva;</p>
<p style="text-align: justify;">iii)Â per i corpi idrici sotterranei identificati in conformità  all&#8217;articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2000/60], i requisiti di cui all&#8217;articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva sono rispettati, in conformità  dell&#8217;allegato III, punto 4, della direttiva [2000/60];</p>
<p style="text-align: justify;">iv)Â la capacità  del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall&#8217;inquinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La selezione dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee deve soddisfare i requisiti dell&#8217;allegato V, punto 2.4, della direttiva [2000/60] essendo concepita in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee e da fornire dati di monitoraggio rappresentativi.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Gli Stati membri pubblicano una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità  dell&#8217;articolo 13 della direttiva [2000/60].</p>
<p style="text-align: justify;">Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità  delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Se un corpo idrico sotterraneo è classificato in buono stato chimico in conformità  del paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri prendono le misure necessarie in conformità  dell&#8217;articolo 11 della direttiva [2000/60] per proteggere gli ecosistemi acquatici, gli ecosistemi terrestri e gli usi umani delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal punto o dai punti di monitoraggio in cui è stato superato il valore per una norma di qualità  delle acque sotterranee o il valore soglia».</p>
<p style="text-align: justify;"> <i>Direttiva 2000/60</i></p>
<p style="text-align: justify;">14 A termini dei considerando da 23 a 26 e 37 della direttiva 2000/60:</p>
<p style="text-align: justify;">«(23)Â Occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle acque della Comunità  sia quantitativamente che qualitativamente, promuovere un&#8217;utilizzazione sostenibile dell&#8217;acqua, contribuire al controllo dei problemi delle acque (&#8230;), per proteggere gli ecosistemi acquatici nonchè gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, e per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque della Comunità .</p>
<p style="text-align: justify;">(24)Â Una buona qualità  delle acque contribuirà  ad assicurare la fornitura di acqua potabile alla popolazione.</p>
<p style="text-align: justify;">(25)Â Ãˆ opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell&#8217;ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità  e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario.</p>
<p style="text-align: justify;">(26)Â Gli Stati membri dovrebbero cercare di raggiungere almeno l&#8217;obiettivo di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell&#8217;ambito di programmi integrati di misure, nell&#8217;osservanza dei vigenti requisiti comunitari. Ove le acque abbiano giÃ  raggiunto un buono stato, si dovrebbe mantenere tale situazione. Per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di un buono stato, si dovrebbe identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all&#8217;aumento della concentrazione di sostanze inquinanti.</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">(37)Â Gli Stati membri dovrebbero designare le acque usate per la produzione di acqua potabile, garantendo il rispetto della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità  delle acque destinate al consumo umano [(GUÂ 1980, LÂ 229, pag. 11)]Â».</p>
<p style="text-align: justify;">15 L&#8217;articolo 1 di tale direttiva definisce l&#8217;obiettivo della medesima come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">d)Â assicuri la graduale riduzione dell&#8217;inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l&#8217;aumento, e</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">contribuendo quindi a:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità  per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  ridurre in modo significativo l&#8217;inquinamento delle acque sotterranee,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  (&#8230;)Â».</p>
<p style="text-align: justify;">16 L&#8217;articolo 2 di detta direttiva contiene le definizioni seguenti ai suoi punti 2, 12, 19, 20, 25, 28, 31 e 33:</p>
<p style="text-align: justify;">«2)Â &#8220;acque sotterranee&#8221; tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e il sottosuolo;</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">12)Â &#8220;corpo idrico sotterraneo&#8221;: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o pìù falde acquifere;</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">19)Â &#8220;stato delle acque sotterranee&#8221;: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore pìù basso del suo stato quantitativo e chimico;</p>
<p style="text-align: justify;">20)Â &#8220;buono stato delle acque sotterranee&#8221;: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno &#8220;buono&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">25)Â &#8220;buono stato chimico delle acque sotterranee&#8221;: stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella 2.3.2 dell&#8217;allegato V;</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">28)Â &#8220;buono stato quantitativo&#8221;: stato definito nella tabella 2.1.2 dell&#8217;allegato V;</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">31)Â &#8220;inquinante&#8221;: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell&#8217;allegato VIII;</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">33)Â &#8220;inquinamento&#8221;: l&#8217;introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività  umana, di sostanze o di calore nell&#8217;aria, nell&#8217;acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità  degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell&#8217;ambiente».</p>
<p style="text-align: justify;">17 L&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della medesima direttiva è così¬ formulato:</p>
<p style="text-align: justify;">«1. Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â Per le acque superficiali</p>
<p style="text-align: justify;">i)Â gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l&#8217;applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;</p>
<p style="text-align: justify;">ii)Â gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l&#8217;applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all&#8217;allegato V entro 15 anni dall&#8217;entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l&#8217;applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;</p>
<p style="text-align: justify;">iii)Â gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all&#8217;allegato V entro 15 anni dall&#8217;entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l&#8217;applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;</p>
<p style="text-align: justify;">iv)Â gli Stati membri attuano le misure necessarie a norma dell&#8217;articolo 16, paragrafo 1, e dell&#8217;articolo 16, paragrafo 8, al fine di ridurre progressivamente l&#8217;inquinamento causato dall[e] sostanze pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,</p>
<p style="text-align: justify;">fermi restando, per le parti interessate, i pertinenti accordi internazionali di cui all&#8217;articolo 1.</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â Per le acque sotterranee</p>
<p style="text-align: justify;">i)Â gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l&#8217;immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, salva l&#8217;applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8 del presente articolo e salva l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 11, paragrafo 3, lettera j);</p>
<p style="text-align: justify;">ii)Â gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l&#8217;estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all&#8217;allegato V, entro 15 anni dall&#8217;entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l&#8217;applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, salvo il paragrafo 8 e salva l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 11, paragrafo 3, lettera g);</p>
<p style="text-align: justify;">iii)Â gli Stati membri attuano le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all&#8217;aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall&#8217;impatto dell&#8217;attività  umana per ridurre progressivamente l&#8217;inquinamento delle acque sotterranee.</p>
<p style="text-align: justify;">Le misure volte a conseguire l&#8217;inversione di tendenza vengono attuate a norma dell&#8217;articolo 17, paragrafi 2, 4 e 5, tenendo conto degli standard applicabili stabiliti nella pertinente normativa comunitaria, fatta salva l&#8217;applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8».</p>
<p style="text-align: justify;">18 L&#8217;articolo 4, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2000/60 prevede quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«4. A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, è possibile prorogare i termini fissati dal paragrafo 1 allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, e che sussistano tutte le seguenti condizioni:</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">c)Â le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo».</p>
<p style="text-align: justify;">19 L&#8217;articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), di tale direttiva è così¬ formulato:</p>
<p style="text-align: justify;">«7. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l&#8217;incapacità  di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  l&#8217;incapacità  di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività  sostenibili di sviluppo umano,</p>
<p style="text-align: justify;">purchè ricorrano tutte le seguenti condizioni:</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â è fatto tutto il possibile per mitigare l&#8217;impatto negativo sullo stato del corpo idrico;</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall&#8217;articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;</p>
<p style="text-align: justify;">c)Â le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l&#8217;ambiente e la società  risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e</p>
<p style="text-align: justify;">d)Â per ragioni di fattibilità  tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale».</p>
<p style="text-align: justify;">20 L&#8217;articolo 13, paragrafo 7, di detta direttiva così¬ dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">«I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall&#8217;entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni».</p>
<p style="text-align: justify;">21 L&#8217;articolo 17 della medesima direttiva, intitolato «Strategie per prevenire e controllare l&#8217;inquinamento delle acque sotterranee», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«1. Il Parlamento europeo e il Consiglio [dell&#8217;Unione europea] adottano misure specifiche per prevenire e controllare l&#8217;inquinamento delle acque sotterranee. Tali misure sono volte a raggiungere l&#8217;obiettivo del buono stato chimico delle acque sotterranee, a norma dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e sono adottate sulla base di una proposta che la Commissione [europea] presenta entro due anni dall&#8217;entrata in vigore della presente direttiva, secondo le procedure stabilite dal trattato.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Nel proporre le misure, la Commissione tiene conto dell&#8217;analisi effettuata conformemente all&#8217;articolo 5 e all&#8217;allegato II. Tali misure sono proposte in anticipo, se sono disponibili i dati, e comprendono:</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee, secondo l&#8217;allegato II, punto 2.2 e dell&#8217;allegato V, punti 2.3.2 e 2.4.5;</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)Â».</p>
<p style="text-align: justify;">22 Il punto 2.3 dell&#8217;allegato V della direttiva 2000/60 verte sulla valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee. Il punto 2.3.1 di tale allegato menziona la «conduttività» e le «concentrazioni di inquinanti» come i «[p]arametri per la determinazione dello stato chimico» delle acque sotterranee.</p>
<p style="text-align: justify;">23 Il punto 2.3.2 dell&#8217;allegato V di tale direttiva definisce il «buono stato chimico» delle acque sotterranee come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee</p>
<p style="text-align: justify;">Elementi</p>
<p style="text-align: justify;">Stato buono</p>
<p style="text-align: justify;">Generali</p>
<p style="text-align: justify;">La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:</p>
<p style="text-align: justify;"> Â sottoindicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo,</p>
<p style="text-align: justify;"> Â non superano gli standard di qualità  applicabili ai sensi di altri atti normativi comunitari, ai sensi dell&#8217;articolo 17,</p>
<p style="text-align: justify;"> Â non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all&#8217;articolo 4 per le acque superficiali connesse nè da comportare un deterioramento significativo della qualità  ecologica o chimica di tali corpi nè da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)Â»</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">24 Il punto 2.4 dell&#8217;allegato V di detta direttiva riguarda il monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee e prevede, in particolare, al punto 2.4.1 della stessa, che «[l]a rete di monitoraggio (&#8230;) è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee all&#8217;interno di ciascun bacino idrografico e da rilevare eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo agli inquinanti».</p>
<p style="text-align: justify;">25 Il punto 2.4.5 dell&#8217;allegato V della medesima direttiva verte sull&#8217;interpretazione e sulla presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee. Esso è così¬ formulato:</p>
<p style="text-align: justify;">«Per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all&#8217;interno di un corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Fatte salve le direttive applicabili, perchè a un corpo idrico sotterraneo sia riconosciuto lo stato buono relativamente ai parametri chimici per i quali la normativa comunitaria fissa standard di qualità  ambientale:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  deve essere calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  a norma dell&#8217;articolo 17, la conformità  al buono stato chimico delle acque sotterranee deve essere dimostrata dalle medie così¬ calcolate.</p>
<p style="text-align: justify;">Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:</p>
<p style="text-align: justify;">buono: verde,</p>
<p style="text-align: justify;">scarso: rosso.</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">Tali mappe sono incorporate nel piano di gestione del bacino idrografico».</p>
<p style="text-align: justify;"> <i><b>Diritto tedesco</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">26 L&#8217;articolo 46 del Verwaltungsverfahrensgesetz (legge sul procedimento amministrativo), del 23 gennaio 2003 (BGBl. 2003 I, pag. 102), relativo agli effetti dei vizi di procedura e di forma, così¬ dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">«L&#8217;annullamento di un atto amministrativo che non sia viziato da nullità  ai sensi dell&#8217;articolo 44 non può essere richiesto per il solo fatto che è stato adottato in violazione di norme di procedura o di formalità  o di una competenza territoriale, qualora sia manifesto che tale inosservanza non abbia avuto alcuna incidenza sul merito della decisione».</p>
<p style="text-align: justify;">27 L&#8217;articolo 4 dell&#8217;Umweltrechtsbehelfsgesetz (legge sui mezzi di ricorso in materia ambientale), del 7 dicembre 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 2816), nella sua versione pubblicata il 23 agosto 2017 (BGBl. 2017 I, pag. 3290), è così¬ formulato:</p>
<p style="text-align: justify;">«(1)Â L&#8217;annullamento di una decisione relativa all&#8217;ammissibilità  di un progetto conformemente all&#8217;articolo 1, paragrafo 1, prima frase, punti da 1 a 2b, può essere richiesto nel caso in cui:</p>
<p style="text-align: justify;">1. non sia stata effettuata, neanche a posteriori</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â una valutazione ambientale richiesta dalle disposizioni del Gesetz Ã¼ber die Umweltvertrà¤glichkeitsprà¼fung (legge sulla valutazione dell&#8217;impatto ambientale), del 24 febbraio 2010 (BGBl. 2010 I, pag. 94)], (&#8230;) oppure</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â una valutazione preliminare, caso per caso, della necessità  di effettuare una valutazione ambientale come richiesto dalle disposizioni della legge sulla valutazione dell&#8217;impatto ambientale</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">2. la necessaria partecipazione del pubblico ai sensi dell&#8217;articolo 18 della legge sulla valutazione dell&#8217;impatto ambientale o ai sensi dell&#8217;articolo 10 del Bundes-Immissionsschutzgesetz (legge federale sul controllo delle immissioni) non sia stata effettuata, neanche a posteriori, oppure</p>
<p style="text-align: justify;">3. si sia verificato un altro vizio procedurale</p>
<p style="text-align: justify;">a)Â cui non sia stato posto rimedio,</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â che sia paragonabile, per natura e gravità , ai casi di cui ai punti 1 e 2; e</p>
<p style="text-align: justify;">c)Â che abbia privato il pubblico interessato della possibilità , prevista dalla legge, di partecipare al processo decisionale; tale partecipazione al processo decisionale comprende l&#8217;accesso ai documenti, che devono essere messi a disposizione del pubblico per la consultazione.</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">(1a)Â L&#8217;articolo 46 della legge sulla procedura amministrativa (&#8230;) si applica agli errori procedurali non contemplati dal paragrafo 1. Qualora il giudice non possa stabilire se un errore procedurale di cui alla prima frase abbia influito sulla decisione in materia, si presume che ciò sia avvenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)</p>
<p style="text-align: justify;">3)Â I paragrafi da 1 a 2 si applicano ai mezzi di ricorso esperiti da</p>
<p style="text-align: justify;">1. persone ai sensi dell&#8217;articolo 61, punto 1, del Verwaltungsgerichtsordnung [(legge sull&#8217;organizzazione della giustizia amministrativa), del 21 gennaio 1960 (BGBl. 1960 I, pag. 17)], e delle associazioni ai sensi dell&#8217;articolo 61, punto 2, di [tale legge] e</p>
<p style="text-align: justify;">2. associazioni rispondenti ai requisiti di cui all&#8217;articolo 3, paragrafo 1, o all&#8217;articolo 2, paragrafo 2.</p>
<p style="text-align: justify;">Il paragrafo 1, prima frase, punto 3, si applica ai mezzi di ricorso esperiti da persone e associazioni a norma della prima frase, punto 1, a condizione che l&#8217;annullamento di una decisione possa essere richiesto solo qualora l&#8217;errore procedurale abbia privato l&#8217;interessato della possibilità  di partecipare al processo decisionale come previsto dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">(&#8230;)Â».</p>
<p style="text-align: justify;"> <b>Procedimento principale e questioni pregiudiziali</b></p>
<p style="text-align: justify;">28 Con decisione del 27 settembre 2016 (in prosieguo: la «decisione controversa»), il distretto di Detmold (in prosieguo: l&#8217;«autorità  competente per l&#8217;autorizzazione») ha approvato, su richiesta dell&#8217;amministrazione dell&#8217;edilizia stradale del Land Renania settentrionale &#8211; Westfalia, il piano di costruzione del tratto dell&#8217;autostrada a 33/strada federale BÂ 61 che comprende da tre a quattro corsie su una distanza di circa 3,7 chilometri.</p>
<p style="text-align: justify;">29 Tale decisione autorizzava il committente a smaltire le acque piovane che scendevano sulle superfici stradali in tre corpi idrici superficiali o nelle acque sotterranee. A tale riguardo, la decisione comprendeva, sia per lo scarico delle acque piovane nelle acque superficiali sia per la loro infiltrazione nelle acque sotterranee, numerose disposizioni accessorie destinate a garantire la protezione delle acque.</p>
<p style="text-align: justify;">30 I documenti relativi al progetto di cui trattasi sono stati messi a disposizione del pubblico nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 29 settembre 2010. Sebbene i documenti relativi alla circolazione, alla protezione delle specie e alla fauna fossero menzionati nell&#8217;annuncio di tale messa a disposizione, ciò non è avvenuto per i documenti relativi alla protezione contro il rumore e al drenaggio delle acque, circostanza che ha suscitato talune obiezioni da parte del pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">31 Tenendo conto della procedura di consultazione, il committente ha proceduto a diverse modifiche del piano, in relazione, in particolare, al drenaggio delle acque pluviali. Esso ha, inoltre, redatto un «frontespizio» che elencava i documenti messi a disposizione del pubblico. Ulteriori obiezioni sono state poi sollevate dal pubblico in occasione della nuova consultazione organizzata durante il periodo dal 19 maggio al 18 giugno 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">32 A seguito dell&#8217;autorizzazione del progetto di cui trattasi, i ricorrenti nel procedimento principale, che erano oggetto di espropriazione o disponevano, nel perimetro del progetto, di un pozzo domestico per il loro approvvigionamento privato di acqua potabile, hanno adito il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), giudice del rinvio, con un ricorso avverso la decisione controversa. In tale contesto, detto giudice è tenuto a procedere a un esame completo della legittimità  di tale decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">33 A tale riguardo, il Bundesverwaltungsgericht rileva che, prima dell&#8217;autorizzazione del piano di costruzione, i corpi idrici non sono stati sottoposti ad alcun controllo documentato relativo alla protezione dei corpi idrici interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">34 Vero è che l&#8217;autorità  competente per l&#8217;autorizzazione ha affermato che, nel corso della procedura di autorizzazione, era stato effettuato un controllo dei corpi idrici interessati. Tuttavia, è solo nel corso del procedimento contenzioso che tale autorità  ha fornito uno studio tecnico concernente il drenaggio delle acque, di 48 pagine in totale, che descriveva i corpi idrici interessati e gli effetti del progetto di cui trattasi sui loro elementi qualitativi (in prosieguo: lo «studio tecnico concernente il drenaggio delle acque»). Ãˆ per questo motivo che il giudice del rinvio ritiene che il pubblico non sia stato sufficientemente informato dell&#8217;impatto ambientale del progetto nel corso della procedura di autorizzazione, che è, pertanto, inficiata da un vizio procedurale.</p>
<p style="text-align: justify;">35 Orbene, nel caso di specie, secondo il Bundesverwaltungsgericht, tale vizio procedurale non è tale da comportare l&#8217;annullamento della decisione controversa, poichè non vi è stata alcuna incidenza sul senso di tale decisione. In tal caso, in forza del diritto tedesco applicabile, un siffatto vizio procedurale può essere invocato da un ricorrente individuale e può comportare l&#8217;annullamento della decisione di autorizzazione del piano solo se tale ricorrente sia stato effettivamente privato della possibilità  di partecipare al processo decisionale.</p>
<p style="text-align: justify;">36 Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se sia escluso che il controllo relativo al divieto di deterioramento dei corpi idrici interessati da un progetto possa avvenire solo dopo l&#8217;adozione della decisione di autorizzazione. Esso ritiene che la direttiva 2000/60 potrebbe esigere che detto controllo sia effettuato prima di tale momento nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo trasparente. Ciò implicherebbe che spetti non giÃ  ai giudici, nell&#8217;ambito di un procedimento contenzioso, bensì¬ alle autorità  amministrative competenti eseguire gli adempimenti necessari e redigere la documentazione richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">37 Se tale interpretazione della direttiva 2000/60 dovesse essere accolta, il giudice del rinvio ritiene di essere tenuto a decidere se, nel procedimento principale, il procedimento amministrativo debba essere riaperto al fine di procedere a una nuova consultazione pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">38 In tale contesto, sarebbe necessario rispondere alla questione se i documenti messi a disposizione del pubblico ai sensi dell&#8217;articolo 6 della direttiva 2011/92 debbano sistematicamente contenere una relazione relativa al rispetto della normativa sulla qualità  dell&#8217;acqua. Il Bundesverwaltungsgericht ritiene che, quando un committente procede a un controllo delle condizioni previste dalla direttiva 2000/60, la relazione che sottopone all&#8217;autorità  competente per l&#8217;autorizzazione dovrebbe essere considerata come uno dei «principali rapporti», ai sensi dell&#8217;articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/92, e dovrebbe, pertanto, essere accessibile nel corso della fase di consultazione pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">39 Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Bundesverwaltungsgericht, una nuova partecipazione del pubblico non è sempre necessaria. Infatti, nel caso di specie, lo studio tecnico concernente il drenaggio delle acque è stato redatto soltanto dopo la pronuncia della sentenza del 1ºÂ luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland (C&#x1e;461/13, EU:C:2015:433) e, pertanto, dopo la fase di consultazione pubblica. In questa ipotesi molto specifica, una nuova partecipazione del pubblico potrebbe essere omessa nei limiti in cui i diversi documenti accessibili al pubblico prima dell&#8217;autorizzazione del progetto soddisfino due condizioni. Da un lato, tali documenti devono, in sostanza, contenere le stesse informazioni di una relazione che esamina, alla luce dei criteri previsti dalla direttiva 2000/60, l&#8217;impatto del progetto sull&#8217;acqua. Dall&#8217;altro lato, occorre che i documenti disponibili nonchè detta relazione pervengano alle medesime conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">40 Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che l&#8217;obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici riguardi sia le acque superficiali sia le acque sotterranee e che le considerazioni derivanti dalla sentenza del 1ºÂ luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland (C&#x1e;461/13, EU:C:2015:433), per quanto riguarda le acque superficiali siano ampiamente trasponibili alle acque sotterranee. Tuttavia, per stabilire se sussista o meno un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo, la direttiva 2000/60 distinguerebbe solo il «buono stato» dallo «stato scarso». Inoltre, conformemente al punto 2.4.5 dell&#8217;allegato V di tale direttiva, un deterioramento riscontrato localmente potrebbe essere preso in considerazione soltanto qualora pregiudichi il corpo idrico interessato nel suo complesso.</p>
<p style="text-align: justify;">41 In considerazione della sentenza del 1ºÂ luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland (C&#x1e;461/13, EU:C:2015:433), il giudice del rinvio ritiene che sussista un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo in due fattispecie: da un lato, quando almeno uno degli elementi di qualità , di cui all&#8217;allegato V della direttiva 2000/60, non rispetta, a motivo del progetto, uno dei parametri applicabili e, dall&#8217;altro, quando la concentrazione di inquinanti che supera giÃ  un valore limite in vigore aumenta ulteriormente.</p>
<p style="text-align: justify;">42 Per quanto riguarda i valori limite in vigore, il Bundesverwaltungsgericht ritiene che occorra fare riferimento alla direttiva 2006/118, ma che, nel caso di specie, non possa essere accertato alcun deterioramento dei corpi idrici sotterranei.</p>
<p style="text-align: justify;">43 Infine, il giudice del rinvio ritiene che gli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo stato dei corpi idrici di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 non implichino che tutti i membri del pubblico interessato da un progetto e che fanno valere una violazione dei loro diritti siano legittimati a contestare una decisione che viola tali obblighi. Infatti, in forza del diritto tedesco applicabile, un ricorso di un ricorrente individuale sarebbe ricevibile soltanto se tale ricorrente invocasse la violazione delle disposizioni che mirano almeno in parte a tutelare i propri diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">44 Tanto l&#8217;obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici quanto quello di migliorare questi ultimi dovrebbero essere rispettati dalle autorità  pubbliche. Tuttavia, nel diritto tedesco, tali obblighi non conferiscono alcun diritto soggettivo ai singoli eventualmente interessati dall&#8217;impatto di un progetto sull&#8217;acqua. Essi stabilirebbero obiettivi di gestione dell&#8217;acqua e servirebbero esclusivamente l&#8217;interesse pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">45 A tale riguardo, dalle sentenze del 15 ottobre 2015, Commissione/Germania (C&#x1e;137/14, EU:C:2015:683), dell&#8217;8 novembre 2016, LesoochranÃ¡rske zoskupenie VLK (C&#x1e;243/15, EU:C:2016:838) e del 20 dicembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C&#x1e;664/15, EU:C:2017:987), risulterebbe che sia sufficiente che associazioni per la tutela dell&#8217;ambiente abbiano la possibilità  di far verificare il rispetto della normativa dell&#8217;Unione in materia ambientale che serve l&#8217;interesse pubblico. Tale concezione del diritto di ricorso corrisponderebbe a quella dell&#8217;articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus.</p>
<p style="text-align: justify;">46 Ciò premesso, dai considerando 24 e 37 nonchè dall&#8217;articolo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60 risulterebbe che quest&#8217;ultima protegge l&#8217;acqua non solo in quanto componente dell&#8217;ecosistema, ma anche ai fini della fornitura di acqua potabile alla popolazione. Pertanto, si dovrebbe ritenere che gli obblighi da essa stabiliti contribuiscano alla tutela della salute umana. Conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentenze del 25 luglio 2008, Janecek, C&#x1e;237/07, EU:C:2008:447; dell&#8217;8 novembre 2016, LesoochranÃ¡rske zoskupenie VLK, C&#x1e;243/15, EU:C:2016:838, e del 20 dicembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, C&#x1e;664/15, EU:C:2017:987), le persone la cui salute sia minacciata dalla violazione delle disposizioni imperative di una direttiva dovrebbero potersene avvalere dinanzi al giudice nazionale competente.</p>
<p style="text-align: justify;">47 Alla luce di tali considerazioni, non sarebbe escluso che i ricorrenti nel procedimento principale che dispongono di un pozzo domestico nel perimetro del progetto di cui trattasi possano far valere una violazione del divieto di deterioramento e dell&#8217;obbligo di miglioramento dello stato dei corpi idrici previsti dalla direttiva 2000/60 quando la loro salute possa essere minacciata a causa del mancato rispetto di detti obblighi.</p>
<p style="text-align: justify;">48 In tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p style="text-align: justify;">«1)Â Se l&#8217;articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2011/92] debba essere interpretato nel senso che sia ad esso conforme una norma nazionale, in base alla quale un ricorrente, che non sia un&#8217;associazione ambientalista riconosciuta, possa agire ai fini dell&#8217;annullamento di una decisione per vizi procedurali nel solo caso in cui il vizio gli abbia impedito la partecipazione, prevista dalla legge, al processo decisionale.</p>
<p style="text-align: justify;">2)Â a)Â Se l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), della direttiva [2000/60] debba essere interpretato nel senso che esso contenga non solo un criterio di valutazione di diritto sostanziale, bensì¬ parimenti criteri relativi alla procedura di autorizzazione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â Nel caso di risposta affermativa alla questione sub a), se la partecipazione del pubblico prevista dall&#8217;articolo 6 della direttiva [2000/60] debba essere sempre e obbligatoriamente riferita ai documenti inerenti alla valutazione prevista dalla normativa in materia di acque nel senso menzionato supra oppure se sia ammissibile una differenziazione in base al momento della redazione della documentazione e alla sua complessità .</p>
<p style="text-align: justify;">3)Â Se la nozione di &#8220;deterioramento dello stato di un corpo idrico sotterraneo&#8221; di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della [direttiva 2000/60] debba essere interpretata nel senso che un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo ricorra non appena non venga rispettato, per effetto del progetto, quantomeno uno standard di qualità  ambientale relativo ad un parametro e nel senso che, a prescindere da tale rilievo, nel caso in cui venga giÃ  superata la soglia di riferimento, costituisca un deterioramento qualsiasi ulteriore aumento (misurabile) della concentrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4)Â a)Â Se l&#8217;articolo 4 della [direttiva 2000/60]Â &#8211; alla luce della sua efficacia vincolante (articolo 288 TFUE) e della garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 19 TUE)Â &#8211; debba essere interpretato nel senso che tutti gli appartenenti al pubblico interessato dal progetto, i quali lamentino di essere lesi nei propri diritti dall&#8217;autorizzazione di detto progetto, siano parimenti legittimati a far valere in giudizio le violazioni del divieto di deterioramento e dell&#8217;obbligo di miglioramento ai sensi della normativa in materia di acque.</p>
<p style="text-align: justify;">b)Â In caso di risposta negativa alla questione sub a), se l&#8217;articolo 4 della [direttiva 2000/60]Â -in considerazione della sua finalità &#8211; debba essere interpretato nel senso che, in ogni caso, i ricorrenti, i quali utilizzano pozzi per l&#8217;approvvigionamento idrico privato in prossimità  del tratto di strada progettato possano far valere in giudizio le violazioni del divieto di deterioramento e dell&#8217;obbligo di miglioramento ai sensi della normativa in materia di acque».</p>
<p style="text-align: justify;"> <b>Sulle questioni pregiudiziali</b></p>
<p style="text-align: justify;"> <i><b>Sulla prima questione</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">49 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l&#8217;articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che una domanda di annullamento della decisione di autorizzazione di un progetto per vizio procedurale sia ricevibile soltanto se l&#8217;irregolarità  di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipazione al processo decisionale in materia ambientale garantito dall&#8217;articolo 6 di tale direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">50 Dalla decisione di rinvio risulta che il progetto di cui trattasi, vale a dire la costruzione di un tratto autostradale, è stato sottoposto, prima della sua autorizzazione, ad una valutazione del suo impatto ambientale. In particolare, esso poteva avere un impatto sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei situati nel perimetro del progetto, segnatamente a causa del drenaggio delle acque piovane. Tuttavia, prima dell&#8217;adozione della decisione controversa, nessuna documentazione concernente l&#8217;impatto del progetto sulle acque e il rispetto degli obblighi derivanti, in particolare, dall&#8217;articolo 4 della direttiva 2000/60 è stata resa accessibile al pubblico. Secondo il giudice del rinvio, l&#8217;autorizzazione del progetto di cui trattasi è, di conseguenza, inficiata da un vizio procedurale.</p>
<p style="text-align: justify;">51 Dalla decisione di rinvio risulta altresì¬ che, nel corso della procedura di autorizzazione del progetto di cui trattasi, è stato effettuato un controllo dei corpi idrici interessati, senza essere stato documentato. Lo studio tecnico concernente il drenaggio delle acque, contenente indicazioni relative all&#8217;esame del rispetto degli obblighi derivanti dall&#8217;articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, è stato redatto solo dopo l&#8217;autorizzazione del progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">52 Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che il progetto in questione rispetta l&#8217;obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, previsto all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60. In considerazione dell&#8217;aumento minimo del tasso di cloruro, che resterà  al di sotto dei valori limite applicabili, tale progetto non comporterà  verosimilmente un deterioramento della qualità  delle acque. Di conseguenza, sarebbe evidente che il vizio procedurale invocato dai ricorrenti nel procedimento principale non abbia avuto alcun impatto sul senso della decisione controversa.</p>
<p style="text-align: justify;">53 Ãˆ sulla base di quest&#8217;ultima premessa che occorre rispondere alla prima questione sottoposta alla Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">54 Occorre ricordare che, secondo l&#8217;articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/92, gli Stati membri provvedono, in conformità  del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinchè i membri del «pubblico interessato» che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa, che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto, possano proporre ricorso contro decisioni, atti e omissioni soggetti alle disposizioni di tale direttiva per contestarne la legittimità  sostanziale o procedurale.</p>
<p style="text-align: justify;">55 Pertanto, la ricevibilità  di un ricorso può essere subordinata alla sussistenza di un «interesse sufficiente» o alla sussistenza di una «violazione di un diritto», a seconda che la normativa nazionale faccia ricorso all&#8217;una o all&#8217;altra di tali condizioni (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, Gruber, C&#x1e;570/13, EU:C:2015:231, punto 33).</p>
<p style="text-align: justify;">56 L&#8217;articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2011/92 prevede che gli Stati membri determinino ciò che costituisce sia un interesse sufficiente sia una violazione di un diritto, compatibilmente con l&#8217;obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">57 A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che il legislatore nazionale può limitare i diritti di cui può essere invocata la violazione da parte di un singolo per poter proporre un ricorso giurisdizionale avverso una delle decisioni, atti od omissioni previsti all&#8217;articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, LÂ 175, pag. 40), divenuto l&#8217;articolo 11 della direttiva 2011/92, ai soli diritti soggettivi, ossia ai diritti individuali che possono, secondo il diritto nazionale, essere qualificati come diritti soggettivi pubblici (v., in tal senso, sentenze del 12 maggio 2011, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, C&#x1e;115/09, EU:C:2011:289, punto 45, del 16 aprile 2015, Gruber, C&#x1e;570/13, EU:C:2015:231, punto 40 e del 15 ottobre 2015, Commissione/Germania, C&#x1e;137/14, EU:C:2015:683, punto 33).</p>
<p style="text-align: justify;">58 La Corte ha altresì¬ dichiarato che, quando un vizio procedurale non comporta conseguenze atte ad incidere sul senso della decisione impugnata, non si può ritenere che esso leda i diritti di colui che lo invoca (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a., C&#x1e;72/12, EU:C:2013:712, punto 49).</p>
<p style="text-align: justify;">59 Pertanto, tenuto conto del fatto che l&#8217;articolo 11 della direttiva 2011/92 lascia agli Stati membri un apprezzabile margine di manovra per determinare ciò che costituisce violazione di un diritto ai sensi di tale articolo 11, paragrafo 1, lettera b), il diritto nazionale può non riconoscere una tale violazione, qualora si dimostri che è possibile, in base alle circostanze della fattispecie, che la decisione contestata non sarebbe stata diversa senza il vizio procedurale invocato (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a., C&#x1e;72/12, EU:C:2013:712, punti 50 e 51).</p>
<p style="text-align: justify;">60 Pertanto, una normativa nazionale, che subordini la ricevibilità  dei ricorsi dei singoli alla condizione che essi facciano valere una violazione di un diritto e che, al contempo, consenta ai singoli di far valere un vizio procedurale che inficia la partecipazione del pubblico al processo decisionale, anche qualora tale vizio non abbia inciso sul senso della decisione di cui trattasi, mette a disposizione un mezzo di ricorso anche in casi in cui l&#8217;articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 non lo richiede.</p>
<p style="text-align: justify;">61 Il legislatore nazionale può, pertanto subordinare la ricevibilità  di un ricorso di annullamento della decisione di autorizzazione di un progetto per vizio procedurale, laddove quest&#8217;ultimo non sia tale da modificare il senso di tale decisione, alla condizione che esso abbia effettivamente privato i ricorrenti del loro diritto di partecipare al processo decisionale.</p>
<p style="text-align: justify;">62 Ad ogni buon conto, occorre ancora indicare che, come sottolineato al punto 90, secondo trattino, della presente sentenza, in assenza, nel fascicolo messo a disposizione del pubblico, dei dati necessari per valutare l&#8217;impatto di un progetto sull&#8217;acqua, il pubblico non è posto in condizione di partecipare utilmente al processo decisionale.</p>
<p style="text-align: justify;">63 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l&#8217;articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l&#8217;irregolarità  di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall&#8217;articolo 6 di tale direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;"> <i><b>Sulla seconda questione</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">64 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che osta a che il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti possa intervenire soltanto dopo che il progetto è stato autorizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">65 Se del caso, il giudice del rinvio chiede inoltre se l&#8217;articolo 6 della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto debbano sempre includere documenti che comportano un esame di tale progetto alla luce degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2000/60.</p>
<p style="text-align: justify;">66 Per quanto riguarda la prima parte della seconda questione, occorre rilevare, in via preliminare, che i quesiti del giudice del rinvio vertono non solo sugli obblighi previsti all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60, per le acque superficiali, ma anche su quelli previsti all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, per le acque sotterranee.</p>
<p style="text-align: justify;">67 Secondo l&#8217;articolo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2000/60, scopo di quest&#8217;ultima è quello di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri che ne sono direttamente dipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">68 A tale riguardo, occorre ricordare che l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 impone due obiettivi distinti, pur se intrinsecamente legati. Da un lato, ai sensi dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali (obbligo di impedire il deterioramento). Dall&#8217;altro lato, ai sensi dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un «buono stato» entro la fine del 2015 (obbligo di miglioramento) (sentenza del 1°Â luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland, C&#x1e;461/13, EU:C:2015:433, punto 39).</p>
<p style="text-align: justify;">69 L&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60 stabilisce, per le acque sotterranee, obblighi in gran parte identici a quelli previsti per le acque superficiali. Da un lato, ai sensi dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei (obbligo di impedire il deterioramento). Dall&#8217;altro lato, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici sotterranei al fine di conseguire un «buono stato» entro la fine del 2015 (obbligo di miglioramento).</p>
<p style="text-align: justify;">70 Pertanto, come rilevato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, gli obiettivi della direttiva 2000/60 per le acque superficiali e le acque sotterranee sono simili.</p>
<p style="text-align: justify;">71 A tale riguardo, occorre ricordare che lo scopo della direttiva 2000/60 consiste nel conseguire, mediante un&#8217;azione coordinata, il «buono stato» di tutte le acque superficiali e sotterranee dell&#8217;Unione europea in vista del 2015. Sia l&#8217;obbligo di miglioramento sia quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici sono intesi a realizzare tale obiettivo qualitativo (v., in tal senso, sentenza del 1°Â luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland, C&#x1e;461/13, EU:C:2015:433, punti 37, 38 e 41).</p>
<p style="text-align: justify;">72 Inoltre, dal tenore letterale, dalla sistematica e dalla finalità  dell&#8217;articolo 4 della direttiva 2000/60, risulta che, al pari degli obblighi previsti all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera a), per le acque superficiali, i quali, come rilevato dalla Corte nella sentenza del 1ºÂ luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland (C&#x1e;461/13, EU:C:2015:433, punto 43), hanno carattere vincolante, anche quelli previsti all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), per le acque sotterranee hanno un siffatto carattere.</p>
<p style="text-align: justify;">73 Ne consegue che l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 non si limita ad enunciare, in termini di formulazione programmatica, meri obiettivi di pianificazione di gestione, ma produce effetti vincolanti, in esito alla determinazione dello stato ecologico del corpo idrico in parola, in ogni fase della procedura prescritta da tale direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">74 L&#8217;articolo 4 della direttiva 2000/60 non contiene soltanto obblighi di pianificazione a pìù lungo termine previsti dai piani di gestione e dai programmi di misure, ma riguarda anche progetti particolari ai quali si applica parimenti il divieto di deterioramento dello stato dei corpi idrici. Di conseguenza, uno Stato membro è tenuto a negare l&#8217;autorizzazione di un progetto ove quest&#8217;ultimo sia tale da deteriorare lo stato del corpo idrico in questione o da pregiudicare il conseguimento di un «buono stato» dei corpi idrici superficiali o sotterranei, fatte salve le deroghe parimenti previste a tale articolo 4 (v., in tal senso, sentenza del 1°Â luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland, C&#x1e;461/13, EU:C:2015:433, punti 47, 48 e 50).</p>
<p style="text-align: justify;">75 Pìù precisamente, come dichiarato dalla Corte, qualora un progetto sia idoneo a produrre effetti negativi per l&#8217;acqua, esso può essere autorizzato solo se sono soddisfatte le condizioni previste all&#8217;articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), di tale direttiva. Spetta alle autorità  nazionali competenti ad autorizzare un progetto controllare che tali condizioni siano soddisfatte prima del rilascio di tale autorizzazione, fatto salvo un eventuale sindacato giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 1°Â giugno 2017, Folk, C&#x1e;529/15, EU:C:2017:419, punti 36 e 39).</p>
<p style="text-align: justify;">76 Da quanto precede risulta che, nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto, e quindi prima dell&#8217;adozione della decisione, le autorità  competenti sono tenute, in forza dell&#8217;articolo 4 della direttiva 2000/60, a controllare se tale progetto possa comportare effetti negativi sull&#8217;acqua che siano contrari agli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale disposizione osta, di conseguenza, a che un siffatto controllo intervenga soltanto dopo tale momento.</p>
<p style="text-align: justify;">77 Per quanto riguarda la seconda parte della seconda questione, relativa alle informazioni da mettere a disposizione del pubblico prima dell&#8217;autorizzazione di un progetto, occorre ricordare che l&#8217;articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 impone che i progetti che possano avere un significativo impatto ambientale, ai sensi dell&#8217;articolo 4 della medesima, in combinato disposto con l&#8217;allegato I o II di tale direttiva, siano sottoposti a una valutazione dell&#8217;impatto ambientale prima del rilascio dell&#8217;autorizzazione (sentenza del 28 febbraio 2018, Comune di Castelbellino, C&#x1e;117/17, EU:C:2018:129, punto 24).</p>
<p style="text-align: justify;">78 Il carattere preventivo di una tale valutazione è giustificato dalla necessità  che, a livello di processo decisionale, l&#8217;autorità  competente tenga conto il prima possibile delle ripercussioni sull&#8217;ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, al fine di evitare fin dall&#8217;inizio inquinamenti e altre perturbazioni piuttosto che combatterne successivamente gli effetti (sentenza del 28 febbraio 2018, Comune di Castelbellino, C&#x1e;117/17, EU:C:2018:129, punto 25).</p>
<p style="text-align: justify;">79 L&#8217;articolo 3 della direttiva 2011/92 elenca i fattori che devono essere presi in considerazione nella valutazione dell&#8217;impatto ambientale di un progetto. Conformemente all&#8217;articolo 3, lettera b), è necessario individuare, descrivere e valutare in modo appropriato gli effetti diretti e indiretti di un progetto sul suolo, sull&#8217;acqua, sull&#8217;aria, sul clima e sul paesaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">80 Tra le informazioni che il committente deve, in ogni caso, fornire all&#8217;autorità  decisionale figurano, conformemente all&#8217;articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), della direttiva 2011/92, una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare effetti negativi significativi nonchè i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull&#8217;ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">81 Pertanto, alla luce dell&#8217;articolo 3, lettera b), della direttiva 2011/92 nonchè in considerazione del carattere imperativo del controllo da effettuare in applicazione della direttiva 2000/60, ricordato ai punti da 74 a 77 della presente sentenza, e dell&#8217;importanza attribuita da quest&#8217;ultima direttiva alla protezione delle acque, si deve necessariamente constatare che le informazioni di cui all&#8217;articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), della direttiva 2011/92 devono contenere i dati necessari per valutare l&#8217;impatto di un progetto sullo stato dei corpi idrici interessati in considerazione dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.</p>
<p style="text-align: justify;">82 Inoltre, dall&#8217;articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 risulta che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell&#8217;allegato IV di tale direttiva, nella misura in cui tali informazioni siano pertinenti per valutare l&#8217;impatto di un determinato progetto e nel limite di quanto può essere ragionevolmente richiesto ad un operatore privato. Tali informazioni contengono, conformemente al punto 4 di tale allegato, una descrizione degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto derivanti, in particolare, dall&#8217;utilizzazione delle risorse naturali e dall&#8217;emissione di inquinanti.</p>
<p style="text-align: justify;">83 Tutte le informazioni così¬ raccolte, conformemente all&#8217;articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92, devono essere messe a disposizione del pubblico interessato entro scadenze ragionevoli.</p>
<p style="text-align: justify;">84 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve giungere alla conclusione che, in forza della direttiva 2011/92 e, in particolare, dei suoi articoli 3, 5 e 6, le informazioni messe a disposizione del pubblico a fini di consultazione prima dell&#8217;autorizzazione di un progetto devono contenere i dati necessari alla valutazione dell&#8217;impatto di quest&#8217;ultimo sulle acque alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.</p>
<p style="text-align: justify;">85 Inoltre, se è vero che dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2011/92 non può desumersi che i dati che consentono di valutare l&#8217;impatto di un progetto sull&#8217;acqua debbano necessariamente figurare in un solo documento, come una relazione o uno studio tecnico, il pubblico interessato, come richiesto dall&#8217;articolo 6, paragrafi 4 e 6, di tale direttiva, deve avere la possibilità  effettiva di partecipare al processo decisionale e di prepararsi debitamente a tal fine.</p>
<p style="text-align: justify;">86 Pertanto, occorre che gli elementi del fascicolo messo a disposizione del pubblico consentano a quest&#8217;ultimo di ottenere una visione precisa dell&#8217;impatto del progetto di cui trattasi sullo stato dei corpi idrici interessati, affinchè esso possa verificare il rispetto degli obblighi derivanti, in particolare, dall&#8217;articolo 4 della direttiva 2000/60. In particolare, i dati forniti devono essere tali da far apparire se, alla luce dei criteri stabiliti da tale direttiva, il progetto in questione possa comportare un deterioramento di un corpo idrico.</p>
<p style="text-align: justify;">87 In ogni caso, un fascicolo incompleto o dati ripartiti, senza coerenza, in una moltitudine di documenti non sono tali da consentire al pubblico interessato di partecipare utilmente al processo decisionale e, pertanto, non soddisfano i requisiti derivanti dall&#8217;articolo 6 della direttiva 2011/92.</p>
<p style="text-align: justify;">88 Inoltre, conformemente all&#8217;articolo 5, paragrafo 3, lettera e), di tale direttiva, spetta al committente redigere una «sintesi non tecnica» delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo 3, il che include i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull&#8217;ambiente. Ai sensi dell&#8217;articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva, anche tale sintesi deve essere messa a disposizione del pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">89 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se il fascicolo al quale il pubblico aveva accesso prima dell&#8217;autorizzazione del progetto in questione soddisfi tutti i requisiti derivanti dall&#8217;articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92, letto in combinato disposto con l&#8217;articolo 5, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, come precisati dalla presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">90 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione sollevata dichiarando che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  l&#8217;articolo 4 della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che osta a che l&#8217;autorità  competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l&#8217;autorizzazione dello stesso, e</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  l&#8217;articolo 6 della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l&#8217;impatto di quest&#8217;ultimo sull&#8217;acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.</p>
<p style="text-align: justify;"> <i><b>Sulla terza questione pregiudiziale</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">91 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che deve essere considerato un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto il superamento di un parametro di almeno una delle norme di qualità  ambientale. Esso chiede inoltre se si debba ritenere che costituisca un siffatto deterioramento un aumento prevedibile della concentrazione di un inquinante quando la soglia fissata per quest&#8217;ultimo è giÃ  superata.</p>
<p style="text-align: justify;">92 Occorre ricordare che, nella sua sentenza del 1ºÂ luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland (C&#x1e;461/13, EU:C:2015:433, punto 70), la Corte ha dichiarato che la nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità  ai sensi dell&#8217;allegato V di detta direttiva sia degradato di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico di cui trattasi. Tuttavia, se l&#8217;elemento di qualità  considerato si trova giÃ  nella classe pìù bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi di tale disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">93 Come rilevato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, è ben vero che, a differenza dei corpi idrici superficiali &#8211; per i quali la direttiva 2000/60 prevede una scala di cinque classi di stato ecologico -, quest&#8217;ultima opera solo la distinzione tra «buono stato» e «stato scarso» per quanto riguarda lo stato quantitativo e chimico dei corpi idrici sotterranei. Dal suo articolo 2, punti 25 e 28, risulta che tale classificazione è effettuata con l&#8217;ausilio delle tabelle di cui ai punti 2.1.2 e 2.3.2 del suo allegato V.</p>
<p style="text-align: justify;">94 Tuttavia, occorre rilevare che, nonostante tali differenze nella modalità  di determinazione dello stato dei corpi idrici, a seconda che si tratti di acque superficiali o di acque sotterranee, gli stessi principi determinano la portata della nozione di «deterioramento dello stato» delle acque, a prescindere dal tipo di acqua in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">95 Infatti, è stato esposto ai punti da 68 a 72 della presente sentenza che gli obiettivi della direttiva 2000/60, sia per l&#8217;acqua superficiale sia per l&#8217;acqua sotterranea, nonchè gli obblighi derivanti dall&#8217;articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva per tali tipi di acque, sono in gran parte identici.</p>
<p style="text-align: justify;">96 In particolare, ciò vale per l&#8217;obbligo di impedire il deterioramento dello stato delle acque, previsto all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), di tale direttiva, per quanto riguarda le acque superficiali, e all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), per quanto riguarda le acque sotterranee. Queste due disposizioni non contengono alcun rinvio alla classificazione prevista per tali tipi di acqua nell&#8217;allegato V della medesima direttiva, di modo che la nozione di «deterioramento dello stato» delle acque è una nozione di portata globale (v., in tal senso, sentenza del 1°Â luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland, C&#x1e;461/13, EU:C:2015:433, punto 61).</p>
<p style="text-align: justify;">97 Inoltre, la Corte ha dichiarato che, se le classi previste all&#8217;allegato V della direttiva 2000/60 fossero determinanti per verificare se vi sia un deterioramento, dopo la classificazione di un corpo idrico superficiale nella classe di stato pìù bassa, un nuovo deterioramento del suo stato non sarebbe giuridicamente pìù possibile. Orbene, tenuto conto della finalità  stessa della direttiva 2000/60, i corpi idrici che sono in un cattivo stato meritano un&#8217;attenzione particolare nell&#8217;ambito della gestione delle acque (v., in tal senso, sentenza del 1°Â luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland, C&#x1e;461/13, EU:C:2015:433, punto 63).</p>
<p style="text-align: justify;">98 Lo stesso ragionamento si applica mutatis mutandis alle acque sotterranee.</p>
<p style="text-align: justify;">99 In tale contesto, occorre altresì¬ tener conto dell&#8217;articolo 4, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2000/60, che prevede espressamente, per quanto riguarda i corpi idrici superficiali e sotterranei fortemente modificati, per i quali gli Stati membri possono intendere conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi, il divieto di qualsivoglia ulteriore deterioramento (v., in tal senso, sentenza del 1°Â luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland, C&#x1e;461/13, EU:C:2015:433, punto 64).</p>
<p style="text-align: justify;">100 Alla luce di tali elementi, occorre interpretare la nozione di «deterioramento dello stato» delle acque con riferimento tanto ad un elemento di qualità  quanto ad una sostanza. Pertanto, l&#8217;obbligo di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico conserva tutto il suo effetto utile, a condizione di includere ogni cambiamento idoneo a compromettere la realizzazione dell&#8217;obiettivo principale della direttiva 2000/60 (v., in tal senso, sentenza del 1°Â luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland, C&#x1e;461/13, EU:C:2015:433, punto 66).</p>
<p style="text-align: justify;">101 Inoltre, quanto ai criteri che consentono di concludere nel senso di un deterioramento dello stato di un corpo idrico, occorre ricordare che dalla sistematica dell&#8217;articolo 4 della direttiva 2000/60 e, segnatamente, dai suoi paragrafi 6 e 7, risulta che il deterioramento dello stato di un corpo idrico, anche transitorio, è autorizzato solo in presenza di rigorosi requisiti. Ne consegue che la soglia oltre la quale si accerta una violazione dell&#8217;obbligo di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico deve essere la pìù bassa possibile (v., in tal senso, sentenza del 1°Â luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland, C&#x1e;461/13, EU:C:2015:433, punto 67).</p>
<p style="text-align: justify;">102 Per quanto riguarda specificamente l&#8217;esame dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, dal punto 2.3.1 dell&#8217;allegato V della direttiva 2000/60 risulta che la conduttività  delle acque e la concentrazione di inquinanti costituiscono i parametri pertinenti. La tabella di cui al punto 2.3.2 di tale allegato stabilisce per ciascuno di tali parametri gli elementi di qualità  di cui occorre tener conto per determinare se lo stato chimico di un corpo idrico sia «buono» o «scarso».</p>
<p style="text-align: justify;">103 Da un lato, per quanto riguarda la concentrazione di inquinanti, tale esame si fonda su tre elementi di qualità . In primo luogo, le concentrazioni di inquinanti non presentano effetti di un&#8217;intrusione salina o di altro tipo. In secondo luogo, tali concentrazioni non superano gli standard di qualità  applicabili ai sensi di altri atti normativi, ai sensi dell&#8217;articolo 17 della direttiva 2000/60. In terzo e ultimo luogo, le concentrazioni di inquinanti nelle acque sotterranee non impediscono di conseguire gli obiettivi ambientali, specificati ai sensi dell&#8217;articolo 4 di tale direttiva per le acque superficiali associate, non comportano una diminuzione significativa della qualità  ecologica o chimica di tali corpi o non causano gravi danni agli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo.</p>
<p style="text-align: justify;">104 Dall&#8217;altro lato, per quanto riguarda la conduttività , occorre soltanto che i cambiamenti di quest&#8217;ultima non indichino intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.</p>
<p style="text-align: justify;">105 Nei limiti in cui il punto 2.3.2 dell&#8217;allegato V della direttiva 2000/60 rinvia agli standard di qualità  applicabili ai sensi di altri atti normativi, ai sensi dell&#8217;articolo 17 di tale direttiva, occorre rilevare che quest&#8217;ultima disposizione prevede l&#8217;adozione, da parte del legislatore dell&#8217;Unione, di misure specifiche per prevenire e controllare l&#8217;inquinamento delle acque sotterranee che comprendono, in particolare, criteri di valutazione del buono stato chimico di tali acque, conformemente al punto 2.2 dell&#8217;allegato II nonchè ai punti 2.3.2 e 2.4.5 dell&#8217;allegato V della medesima direttiva. A tale titolo, il legislatore dell&#8217;Unione ha adottato la direttiva 2006/118.</p>
<p style="text-align: justify;">106 L&#8217;articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118 prevede che, ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo, gli Stati membri utilizzino, da un lato, le norme di qualità  delle acque sotterranee che figurano nell&#8217;elenco di cui all&#8217;allegato I di tale direttiva e, dall&#8217;altro, i valori soglia che devono essere stabiliti dagli Stati membri, conformemente all&#8217;allegato II della medesima direttiva, in particolare per gli inquinanti che, all&#8217;interno del territorio di uno Stato membro, sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi idrici sotterranei come a rischio.</p>
<p style="text-align: justify;">107 Di conseguenza, tali norme di qualità  e detti valori soglia costituiscono un elemento di qualità , ai sensi del punto 2.3.2 dell&#8217;allegato V della direttiva 2000/60, che consente di valutare uno dei parametri che determinano la qualificazione dello stato di un corpo idrico sotterraneo, vale a dire la concentrazione di inquinanti.</p>
<p style="text-align: justify;">108 Poichè, come ricordato al punto 100 della presente sentenza, occorre interpretare la nozione di «deterioramento dello stato» delle acque con riferimento ad un elemento di qualità  o ad una sostanza e, come risulta dal punto 101 della presente sentenza, la soglia oltre la quale si accerta una violazione dell&#8217;obbligo di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico deve essere la pìù bassa possibile, si deve constatare che il mancato rispetto di uno degli elementi di qualità  di cui al punto 2.3.2 dell&#8217;allegato V della direttiva 2000/60 costituisce un deterioramento dello stato chimico del corpo idrico sotterraneo interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">109 In particolare, il superamento, in un corpo idrico sotterraneo, di una sola norma di qualità  o di un solo valore soglia, ai sensi dell&#8217;articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118, deve essere qualificato come violazione dell&#8217;obbligo di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico sotterraneo.</p>
<p style="text-align: justify;">110 Inoltre, per gli stessi motivi esposti al punto 108 della presente sentenza e alla luce, in particolare, delle considerazioni richiamate al suo punto 97, qualsiasi aumento successivo della concentrazione di un inquinante che, alla luce dell&#8217;articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118, superi giÃ  una norma di qualità  ambientale o un valore soglia fissato dallo Stato membro costituisce parimenti un deterioramento.</p>
<p style="text-align: justify;">111 Peraltro, al fine di rispondere ai quesiti sollevati dal giudice del rinvio in merito alla presa in considerazione delle modifiche della concentrazione di inquinanti constatati localmente al fine di verificare se vi sia un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico, occorre rilevare che il punto 2.4 dell&#8217;allegato V della direttiva 2000/60 stabilisce i criteri principali per il monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee. Al punto 2.4.5 di tale allegato, menzionato espressamente dal giudice del rinvio, figurano requisiti di interpretazione e di presentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">112 Sebbene quest&#8217;ultima disposizione preveda, certamente, che la qualificazione dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo come «buono» o «scarso» debba essere effettuata raccogliendo i risultati dei diversi punti di monitoraggio di un corpo idrico, da ciò non deriva che, per accertare un deterioramento di tale stato, tutto il corpo idrico sotterraneo debba subire un pregiudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">113 In particolare, dal ruolo e dall&#8217;importanza di ciascun sito di monitoraggio nel sistema di controllo della qualità  delle acque sotterranee istituito dalla direttiva 2000/60, segnatamente al punto 2.4 dell&#8217;allegato V, risulta che il mancato rispetto di un elemento di qualità  a un unico punto di monitoraggio è sufficiente affinchè si possa constatare l&#8217;esistenza di un deterioramento dello stato di un corpo idrico sotterraneo, ai sensi dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">114 Infatti, conformemente al punto 2.4 dell&#8217;allegato V di detta direttiva, la collocazione dei punti di monitoraggio deve fornire un&#8217;immagine coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee di ciascun distretto idrografico. A tal fine, detta disposizione prevede diversi criteri per la selezione dei siti di monitoraggio che, come confermato dall&#8217;articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2006/118, devono fornire dati di monitoraggio rappresentativi.</p>
<p style="text-align: justify;">115 Pertanto, il mancato rispetto di un elemento di qualità  a un solo punto di monitoraggio indica l&#8217;esistenza, ai sensi dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60, di un deterioramento dello stato chimico di almeno una parte significativa di un corpo idrico sotterraneo.</p>
<p style="text-align: justify;">116 Inoltre, non è certamente escluso che, nonostante il superamento di una norma di qualità  delle acque sotterranee o di un valore soglia in uno o pìù punti di monitoraggio, si ritenga che un corpo idrico sotterraneo presenti un buono stato chimico in applicazione dell&#8217;articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/118. Tuttavia, in tale ipotesi, l&#8217;articolo 4, paragrafo 5, di detta direttiva esige che gli Stati membri adottino, conformemente all&#8217;articolo 11 della direttiva 2000/60, le misure necessarie per proteggere, sulla parte del corpo idrico sotterraneo interessata dal superamento, gli ecosistemi acquatici, gli ecosistemi terrestri e gli usi umani delle acque sotterranee.</p>
<p style="text-align: justify;">117 Le misure di cui all&#8217;articolo 11 della direttiva 2000/60 comprendono l&#8217;elaborazione di programmi al fine di realizzare gli obiettivi previsti dall&#8217;articolo 4 di tale direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">118 Pertanto, qualora un elemento di qualità  non sia rispettato in un solo punto di monitoraggio di un corpo idrico sotterraneo, si deve constatare un deterioramento del suo stato chimico, ai sensi dell&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60.</p>
<p style="text-align: justify;">119 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione sollevata dichiarando che l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità  o uno dei valori soglia, ai sensi dell&#8217;articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118, e, dall&#8217;altro, un prevedibile aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest&#8217;ultimo sia giÃ  superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente.</p>
<p style="text-align: justify;"> <i><b>Sulla quarta questione</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">120 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, letto alla luce dell&#8217;articolo 19 TUE e dell&#8217;articolo 288 TFUE, debba essere interpretato nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorarne lo stato.</p>
<p style="text-align: justify;">121 A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, sarebbe incompatibile con l&#8217;effetto vincolante che l&#8217;articolo 288 TFUE riconosce alla direttiva di escludere, in linea di principio, che l&#8217;obbligo da essa imposto possa esser fatto valere dalle persone interessate (sentenza del 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband NÃ¶rdliches Burgenland e a., C&#x1e;197/18, EU:C:2019:824, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">122 In particolare nei casi in cui il legislatore dell&#8217;Unione imponga agli Stati membri, mediante direttiva, di adottare un determinato comportamento, l&#8217;effetto utile dell&#8217;atto sarebbe attenuato se ai singoli fosse precluso di valersene in giudizio ed ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quanto elemento del diritto dell&#8217;Unione allo scopo di accertare se il legislatore nazionale, nei limiti della facoltà  che gli è riservata quanto alla forma e ai mezzi per l&#8217;attuazione della direttiva, non abbia oltrepassato i limiti di discrezionalità  tracciati dalla direttiva stessa (sentenza del 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband NÃ¶rdliches Burgenland e a., C&#x1e;197/18, EU:C:2019:824, punto 31 nonchè giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">123 La Corte ne ha dedotto che quantomeno le persone fisiche o giuridiche direttamente interessate da una violazione delle disposizioni di una direttiva in materia ambientale devono poter esigere dalle autorità  competenti, se del caso in sede giurisdizionale, il rispetto degli obblighi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband NÃ¶rdliches Burgenland e a., C&#x1e;197/18, EU:C:2019:824, punto 32).</p>
<p style="text-align: justify;">124 A tale riguardo, il giudice del rinvio indica che, nell&#8217;ambito del loro ricorso, alcuni ricorrenti nel procedimento principale ritengono che il progetto di cui trattasi possa deteriorare lo stato del corpo idrico sotterraneo che alimenta i loro pozzi domestici di cui si servono per ottenere l&#8217;acqua potabile. Per contro, nè le informazioni contenute nella decisione di rinvio, nè le osservazioni presentate alla Corte consentono di dimostrare la rilevanza, per i ricorrenti nel procedimento principale, dei corpi idrici superficiali che possono anche subire un pregiudizio dal progetto di cui trattasi. In tali circostanze, non risulta che i ricorrenti nel procedimento principale possano essere interessati da un&#8217;eventuale violazione degli obblighi derivanti dall&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60, cosicchè l&#8217;esame della Corte verterà  unicamente sull&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), relativo alle acque sotterranee.</p>
<p style="text-align: justify;">125 Al fine di determinare se talune persone, quali i ricorrenti nel procedimento principale, siano direttamente interessate dalla violazione degli obblighi previsti all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, occorre esaminare la finalità  di quest&#8217;ultima nonchè il contenuto della disposizione considerata la cui corretta applicazione viene invocata dinanzi al giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband NÃ¶rdliches Burgenland e a., C&#x1e;197/18, EU:C:2019:824, punto 35).</p>
<p style="text-align: justify;">126 A tale riguardo, dal punto 71 della presente sentenza risulta che lo scopo della direttiva 2000/60 consiste nel conseguire, mediante un&#8217;azione coordinata, il «buono stato» di tutte le acque superficiali e sotterranee dell&#8217;Unione in vista del 2015. Sia l&#8217;obbligo di miglioramento sia quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici sono intesi a realizzare tale obiettivo qualitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">127 Come risulta dall&#8217;articolo 1, secondo comma, primo trattino, della direttiva 2000/60, tale obiettivo contribuisce, per quanto riguarda specificamente le acque sotterranee, a garantire una fornitura sufficiente di acqua sotterranea di buona qualità  per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo.</p>
<p style="text-align: justify;">128 Pertanto, si deve constatare che la direttiva 2000/60, con il suo scopo e con gli obblighi previsti al suo articolo 4, paragrafo 1, lettera b), al fine di conseguirlo, persegue altresì¬ l&#8217;obiettivo specifico di proteggere l&#8217;acqua sotterranea in quanto risorsa per lo sfruttamento umano.</p>
<p style="text-align: justify;">129 Tale interpretazione degli obiettivi della direttiva 2000/60 è confermata dal suo articolo 1, primo comma, lettera d), e secondo comma, secondo trattino, letto alla luce del suo articolo 2, punto 33.</p>
<p style="text-align: justify;">130 Dall&#8217;articolo 1, primo comma, lettera d), e secondo comma, secondo trattino, risulta che il quadro normativo istituito da tale direttiva è destinato a conseguire progressivamente una riduzione sensibile dell&#8217;inquinamento delle acque sotterranee e a prevenirne l&#8217;aggravamento. Conformemente all&#8217;articolo 2, punto 33, l&#8217;inquinamento delle acque deriva da qualsiasi introduzione di sostanze che possono nuocere alla salute umana o alla qualità  degli ecosistemi acquatici, in modo tale da perturbare i valori ricreativi dell&#8217;ambiente e, pìù specificamente, delle acque o il loro uso legittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">131 Dall&#8217;articolo 1, primo comma, lettera d), e secondo comma, secondo trattino, della direttiva 2000/60, in combinato disposto con l&#8217;articolo 2, punto 33, di quest&#8217;ultima, risulta quindi che la riduzione e la prevenzione dell&#8217;inquinamento mira, in particolare, a consentire l&#8217;uso legittimo delle acque sotterranee.</p>
<p style="text-align: justify;">132 Una persona che ha il diritto di prelevare e di utilizzare acque sotterranee procede ad un siffatto uso legittimo. Essa è pertanto direttamente interessata dalla violazione degli obblighi di miglioramento e di impedimento del deterioramento dello stato dei corpi idrici sotterranei che alimentano la sua fonte, violazione che può ostacolare il suo sfruttamento (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband NÃ¶rdliches Burgenland e a., C&#x1e;197/18, EU:C:2019:824, punti 40 e 42).</p>
<p style="text-align: justify;">133 In considerazione dei diversi usi delle acque sotterranee contemplati all&#8217;articolo 1, secondo comma, primo trattino, nonchè all&#8217;articolo 2, punto 33, della direttiva 2000/60, la circostanza che il superamento di una sola norma di qualità  o di un solo valore soglia, ai sensi dell&#8217;articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118, non implichi, di per sè, la messa in pericolo della salute di coloro che intendano presentare un ricorso non è tale da rimettere in discussione detta conclusione (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband NÃ¶rdliches Burgenland e a., C&#x1e;197/18, EU:C:2019:824, punto 41).</p>
<p style="text-align: justify;">134 Pertanto, nei limiti in cui i ricorrenti nel procedimento principale usano legalmente l&#8217;acqua sotterranea di cui trattasi, essi sono direttamente interessati dalla violazione di tali obblighi.</p>
<p style="text-align: justify;">135 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione sollevata dichiarando che l&#8217;articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonchè l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, letti alla luce dell&#8217;articolo 19 TUE e dell&#8217;articolo 288 TFUE, devono essere interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda direttamente.</p>
<p style="text-align: justify;"> <b>Sulle spese</b></p>
<p style="text-align: justify;">136 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:</p>
<p style="text-align: justify;"><b>1)Â L&#8217;articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l&#8217;irregolarità  di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall&#8217;articolo 6 di tale direttiva.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>2)Â L&#8217;articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l&#8217;azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che osta a che l&#8217;autorità  competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l&#8217;autorizzazione dello stesso.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>L&#8217;articolo 6 della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l&#8217;impatto di quest&#8217;ultimo sull&#8217;acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>3)Â L&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità  o uno dei valori soglia, ai sensi dell&#8217;articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall&#8217;inquinamento e dal deterioramento, e, dall&#8217;altro, un prevedibile aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest&#8217;ultimo sia giÃ  superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>4)Â L&#8217;articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonchè l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, letti alla luce dell&#8217;articolo 19 TUE e dell&#8217;articolo 288 TFUE, devono essere interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda direttamente.</b></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&quot;La sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, Prima Sezione, 28 maggio 2020, in causa C-535/18: brevi note a primissima lettura.&quot; </strong>del Cons. Giovanni Tulumello</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Giustizia si è trovata trova ad affrontare quattro questioni pregiudiziali, su rinvio del giudice amministrativo tedesco, in materia ambientale (in particolare, di partecipazione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di accesso alla giustizia e di controllo sul deterioramento dei corpi idrici interessati da un progetto autorizzato).</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla prima questione la Corte risponde al quesito nel senso che &#8220;<i>L&#8217;articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l&#8217;irregolarità  di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall&#8217;articolo 6 di tale direttiva</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Â§61 della motivazione chiarisce che il criterio discretivo per stabilire la compatibilità  comunitaria dell&#8217;esclusione della ricevibilità  del ricorso (in ragione della irrilevanza invalidante del vizio procedimentale) è quello della effettività  della lesione dell&#8217;interesse partecipativo: &#8220;<i>Il legislatore nazionale può, pertanto subordinare la ricevibilità  di un ricorso di annullamento della decisione di autorizzazione di un progetto per vizio procedurale, laddove quest&#8217;ultimo non sia tale da modificare il senso di tale decisione, alla condizione che esso abbia effettivamente privato i ricorrenti del loro diritto di partecipare al processo decisionale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancorchè la Corte si pronunci sul tema- processuale &#8211; della ricevibilità  del ricorso, tale essendo il perimetro della questione come delineato dal giudice rimettente, la soluzione adottata, e lo stesso modo di operare del criterio sopra richiamato, sono chiaramente individuati argomentando dalla logica &#8211; sostanziale &#8211; dell&#8217;illegittimità  non invalidante, che è alla base dell&#8217;art. 21-<i>octies</i>, cpv. della legge n. 241/1990, come chiaramente precisa la sentenza al Â§ 58: &#8220;<i>quando un vizio procedurale non comporta conseguenze atte ad incidere sul senso della decisione impugnata, non si può ritenere che esso leda i diritti di colui che lo invoca</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima che venga salutata &#8211; in un&#8217;epoca in cui i siti web che informano sono certamente pìù frequentati dei testi che formano <a>1</a> &#8211; come una pronuncia innovativa del diritto &#8220;eurounitario&#8221;, va subito detto che si tratta di una (felice) conferma di un principio che il diritto dell&#8217;Unione europea ha in realtà  espresso da molto tempo.<a>2</a></p>
<p style="text-align: justify;">Si era infatti giÃ  da tempo osservato che la citata disposizione del diritto interno &#8220;<i>non nasce dal nulla, ma recepisce istanze giÃ  presenti nei percorsi della dottrina, e della giurisprudenza</i>&#8220;Â <a>3</a>; e, in particolare, che essa &#8220;<i>esprime una &#8220;regola sostanzialmente analoga&#8221; a quella adottata dall&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione Europea. Il riferimento è all&#8217;art. 230 del Trattato CE, nella parte in cui indica fra i vizi degli atti comunitari denunciabili davanti alla Corte di Giustizia la &#8220;violazione delle forme sostanziali</i>&#8220;<a>4</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema dell&#8217;accesso alla giustizia è invece oggetto diretto della quarta questione, relativa alla legittimazione processuale: questione che la Corte risolve con argomenti che riecheggiano categorie non dissimili rispetto a quelle che sono alla base del criterio della <i>vicinitas</i> elaborato in materia urbanistica.<a>5</a></p>
<p style="text-align: justify;">La seconda questione concerne invece il carattere necessariamente preventivo, ovvero anche successivo, dell&#8217;autorizzazione a progetti che abbiano un impatto sulla qualità  delle acque, ed è risolta dalla Corte nel senso che &#8220;<i>l&#8217;articolo 4 della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che osta a che l&#8217;autorità  competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l&#8217;autorizzazione dello stesso</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Â§ 78 della motivazione chiarisce in tal senso, richiamando peraltro giurisprudenza conforme, che &#8220;<i>Il carattere preventivo di una tale valutazione è giustificato dalla necessità  che, a livello di processo decisionale, l&#8217;autorità  competente tenga conto il prima possibile delle ripercussioni sull&#8217;ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, al fine di evitare fin dall&#8217;inizio inquinamenti e altre perturbazioni piuttosto che combatterne successivamente gli effetti</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche qui, niente di nuovo sotto il sole.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo sfavore mostrato dal diritto comunitario nei confronti dell&#8217;autorizzazione, quale strumento di controllo preventivo (e condizionante) della compatibilità  delle attività  individuali con gli interessi superindividuali, recede di fronte all&#8217;esigenza di tutela preventiva dell&#8217;ambiente che costituisce un vero e proprio obbligo di risultato,<a>6</a> nell&#8217;ambito del &#8220;<i>relativismo dei valori proprio dell&#8217;impronta pluralista che è attualmente alla base dell&#8217;ordinamento europeo in una fase ormai evoluta della sua dinamica</i>&#8220;<a>7</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si conferma pertanto l&#8217;impostazione (razionale) per cui fra gli strumenti amministrativi di controllo del rischio il punto di equilibrio nel rapporto autorità -libertà  non è rigido, ma variabile in funzione della natura degli interessi implicati.<a>8</a></p>
<p> 1 Segnalava infatti l&#8217;esistenza di una stretta &#8220;<i>relazione tra regime della invalidità  e interesse</i>&#8221; giÃ  G. Corso, voce <i>Validità  (diritto amministrativo)</i>, in<i>Enc. dir.</i>, vol. XLVI, Milano, 1993, 103.</p>
<p style="text-align: justify;"> 2 A. Romano Tassone, <i>Vizi formali e vizi procedurali</i>, inÂ <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>., n. 2/2005.</p>
<p style="text-align: justify;"> 3 G. Tulumello, <i>La parabola del provvedimento e quella del contratto</i>, Relazione pronunciata l&#8217;11 aprile 2008 presso l&#8217;Università  degli Studi di Palermo &#8211; Scuola Dottorale Internazionale di diritto ed economia &#8220;Tullio Ascarelli&#8221;, nell&#8217;ambito.</p>
<p style="text-align: justify;">del ciclo di seminari del Dottorato di ricerca in diritto privato generale e diritto dell&#8217;impresa, inÂ <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>, n. 4/2008.</p>
<p style="text-align: justify;"> 4 G. Tulumello, <i>Brevi note su abuso del diritto e processo amministrativo</i>, in<i>Giurisprudenza di merito</i>, supplemento al n. 12/2007, pag. 103; a questo contributo, e a quello citato alla nota precedente, si rinvia per i necessari riferimenti di dottrina e giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">5 In argomento sia consentito il rinvio a G. Tulumello, <i>L&#8217;impugnabilità  degli atti amministrativi in materia urbanistica</i>, in<i>Rivista giuridica dell&#8217;edilizia</i>, 2009, fasc. 2, II, pagg. 59-84.</p>
<p style="text-align: justify;"> 6 &#8220;71 (&#038;.)<i>lo scopo della direttiva 2000/60 consiste nel conseguire, mediante un&#8217;azione coordinata, il «buono stato» di tutte le acque superficiali e sotterranee dell&#8217;Unione europea in vista del 2015. Sia l&#8217;obbligo di miglioramento sia quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici sono intesi a realizzare tale obiettivo qualitativo (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland, C</i><i> </i><i>461/13, EU:C:2015:433, punti 37, 38 e 41). 72 Inoltre, dal tenore letterale, dalla sistematica e dalla finalità  dell&#8217;articolo 4 della direttiva 2000/60, risulta che, al pari degli obblighi previsti all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera a), per le acque superficiali, i quali, come rilevato dalla Corte nella sentenza del 1º luglio 2015, Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz Deutschland (C</i><i> </i><i>461/13, EU:C:2015:433, punto 43), hanno carattere vincolante, anche quelli previsti all&#8217;articolo 4, paragrafo 1, lettera b), per le acque sotterranee hanno un siffatto carattere. 73 Ne consegue che l&#8217;articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 non si limita ad enunciare, in termini di formulazione programmatica, meri obiettivi di pianificazione di gestione, ma produce effetti vincolanti, in esito alla determinazione dello stato ecologico del corpo idrico in parola, in ogni fase della procedura prescritta da tale direttiva</i>&#8221; (Corte di Giustizia, sentenza 28 maggio 2020)..</p>
<p style="text-align: justify;">7 G. Tulumello, <i>La funzione: fisionomia e implicazioni del potere amministrativo nello stato sociale pluriclasse</i>, inÂ <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>, 2015, [in particolare, Â§ 7.1. (Le origini ideologico-giuridiche del problema: le modalità  di produzione degli effetti giuridici nel diritto amministrativo europeo (il principio di proporzionalità  e la giurisprudenza della Corte di Giustizia sul regime autorizzatorio), e Â§ 8 (Principio di proporzionalità , autorizzazioni e principio di precauzione)].</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">8 In tema di strumenti amministrativi di controllo del rischio, si vedano F. de Leonardis, <i>Il principio di precauzione nell&#8217;amministrazione di rischio</i>, Milano, 2005, e P. Savona, <i>Il governo del rischio. Diritto dell&#8217;incertezza o diritto incerto</i>? Napoli, 2013.</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-28-5-2020-n-c-535-18/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2020 n.C-535/18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2018 n.C- 90/17</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-27-6-2018-n-c-90-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-27-6-2018-n-c-90-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-27-6-2018-n-c-90-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2018 n.C- 90/17</a></p>
<p>Pres. R. Silva de Lapuerta; Rel. E. Regan 1. Direttiva 2003/96 Interpretazione art. 5, co 3 &#8211; Produzione di energia elettrica Esenzione per la quota destinata ad auto consumo 2. e 3. Direttiva 2003/96 Art. 21, co 1° e 5°: principio della tassazione a valle dell&#8217;elettricità &#8211; Art. 14 par.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-27-6-2018-n-c-90-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2018 n.C- 90/17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-27-6-2018-n-c-90-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2018 n.C- 90/17</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Silva de Lapuerta; Rel. E. Regan</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Direttiva 2003/96    Interpretazione art. 5, co 3 &#8211; Produzione di energia elettrica    Esenzione per la quota destinata ad   auto consumo  <br /> 2. e 3. Direttiva 2003/96    Art. 21, co 1° e 5°:   principio della tassazione a valle dell&#8217;elettricità   &#8211; Art. 14 par. 1: Esenzione dalla tassazione come deroga all&#8217;art. 21<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nell&#8217;ambito del funzionamento interno di una centrale di produzione elettrica, una piccola parte dell&#8217;elettricità prodotta dallo stabilimento viene altresì consumata. Tale consumo avviene parallelamente al processo di produzione di elettricità, di cui costituisce parte integrante, ed è soggetto ad esenzione dalla tassazione finanziaria ai sensi dell&#8217;art. 21, paragrafo. 5, co 3, della Direttiva 2003/96.<br /> 2. È in deroga al principio della tassazione a valle dell&#8217;elettricità sancito dall&#8217;articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, secondo periodo, della Direttiva 2003/96 che si riconosce agli stati membri la facoltà di esonerare l&#8217;elettricità prodotta dai piccoli produttori e consumata per uso proprio, purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.<br /> 3. Ne consegue che l&#8217;uso, da parte di un&#8217;entità come quella di cui al procedimento principale, di una parte dell&#8217;elettricità da essa prodotta ai fini della produzione di elettricità, pur costituendo un fatto generatore d&#8217;imposta ai sensi dell&#8217;articolo 21, paragrafo 5, primo e terzo comma, di detta direttiva, deve essere esentato dalla tassazione in forza dell&#8217;articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva. Una diversa interpretazione pregiudicherebbe gli obiettivi perseguiti da quest&#8217;ultima, richiamati ai punti 34 e 35 della presente sentenza. Infatti, da un lato, l&#8217;elettricità così prodotta sarebbe inevitabilmente soggetta a una doppia imposizione. Dall&#8217;altro lato, ne potrebbe conseguire una disparità di trattamento fra entità come quella di cui al procedimento principale e gli altri produttori di elettricità che ricorrono a terzi per la fornitura di prodotti energetici e di elettricità ai fini della loro produzione propria, il che costituirebbe una fonte di distorsioni della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, Cristal Union, C  31/17, EU:C:2018:168, punto 33).</div>
<p>  <br />  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-27-6-2018-n-c-90-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2018 n.C- 90/17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.C-251/17</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-31-5-2018-n-c-251-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-31-5-2018-n-c-251-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-31-5-2018-n-c-251-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.C-251/17</a></p>
<p>Pres. C.G. Fernlund &#8211; Rel. R. Silva de Lapuerta Sul mancato adempimento degli obblighi comunitari in materia di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane. 1. Condanna al pagamento di una penalità Adeguatezza della misura per garantire l&#8217;esecuzione di una sentenza 2. Condanna al pagamento di una penalità Criteri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-31-5-2018-n-c-251-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.C-251/17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-31-5-2018-n-c-251-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.C-251/17</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.G. Fernlund &#8211; Rel. R. Silva de Lapuerta</span></p>
<hr />
<p>Sul mancato adempimento degli obblighi comunitari in materia di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Condanna al pagamento di una penalità    Adeguatezza della misura per garantire l&#8217;esecuzione di una sentenza<br /> 2. Condanna al pagamento di una penalità    Criteri decisionali a) adeguatezza; b)proporzionalità, c) capacità dello stato membro<br /> 3. Condanna al pagamento di una penalità    Potere discrezionale della CdG Europea<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La Corte considera che la condanna della Repubblica italiana al pagamento di una penalità costituisce uno strumento finanziario appropriato al fine di sollecitare tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per porre fine all&#8217;inadempimento constatato e per garantire l&#8217;integrale esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C  565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata).<br /> 2. Risulta da una costante giurisprudenza della Corte che la penalità deve essere stabilita in funzione del grado di persuasione necessario affinché lo Stato membro che ha mancato di eseguire una sentenza di constatazione di un inadempimento modifichi il proprio comportamento e ponga fine all&#8217;infrazione addebitata (sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C  328/16, EU:C:2018:98, punto 89 e la giurisprudenza ivi citata).<br /> Nell&#8217;esercizio del suo potere discrezionale in materia, incombe alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall&#8217;altra, proporzionata all&#8217;inadempimento constatato nonché alla capacità di pagamento dello Stato membro interessato (sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C  328/16, EU:C:2018:98, punto 90).<br /> 3. Occorre ricordare, in via preliminare, che la Corte è legittimata, nell&#8217;esercizio del potere discrezionale che le è attribuito nella materia in esame, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria (v., in particolare, sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C  328/16, EU:C:2018:98, punto 116).<br /> La condanna al pagamento di una somma forfettaria e la fissazione dell&#8217;eventuale importo di quest&#8217;ultima devono, in ciascun caso di specie, essere correlati all&#8217;insieme degli elementi pertinenti relativi sia alle caratteristiche dell&#8217;inadempimento constatato sia al comportamento specifico dello Stato membro interessato dal procedimento avviato in base all&#8217;articolo 260 TFUE. A questo proposito, tale articolo attribuisce alla Corte un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la decisione di infliggere o no una siffatta sanzione e la determinazione, eventualmente, dell&#8217;importo della stessa (sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C  328/16, EU:C:2018:98, punto 117).<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-31-5-2018-n-c-251-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.C-251/17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2018 n.577/16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-28-2-2018-n-577-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-28-2-2018-n-577-16/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-28-2-2018-n-577-16/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2018 n.577/16</a></p>
<p>Pres. R. Silva de Lapuerta; Rel. E. Regan Sul sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra Sistema di scambio di quote di emission Direttiva 2003/87 Ratio logica economica a tutela dell&#8217;ambiente   Direttiva 2003/87 Emissioni dei gas a effetto serra Quote di scambio Attribuzione all&#8217;impianto che genera in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-28-2-2018-n-577-16/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2018 n.577/16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-28-2-2018-n-577-16/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2018 n.577/16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Silva de Lapuerta; Rel. E. Regan</span></p>
<hr />
<p>Sul sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Sistema di scambio di quote di emission    Direttiva 2003/87    Ratio    logica economica a tutela dell&#8217;ambiente </ol>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Direttiva 2003/87    Emissioni dei gas a effetto serra    Quote di scambio    Attribuzione all&#8217;impianto che genera in modo diretto dette emissioni </ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La Direttiva 2003/87 si prefigge l&#8217;obiettivo di istituire un sistema di scambio di quote di emissioni diretto alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nell&#8217;atmosfera ad un livello che prevenga qualsiasi influenza antropica pericolosa per il clima ed il cui fine ultimo è la tutela dell&#8217;ambiente (v., in particolare, sentenza dell&#8217;8 marzo 2017, ArcelorMittal Rodange et Schifflange, C  321/15, EU:C:2017:179, punto 24).<br /> Tale sistema si fonda su una logica economica, che intende stimolare ogni partecipante al sistema ad emettere una quantità di gas a effetto serra inferiore alle quote ad esso inizialmente assegnate, al fine di cederne l&#8217;eccedenza ad un altro partecipante che abbia prodotto una quantità di emissioni superiore alle quote assegnate.<br /> 2. L&#8217;articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2003/87/CE &#8211; che modifica la Direttiva 96/61/CE come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE    deve essere interpretato nel senso che un impianto di produzione di polimeri, cui il calore necessario ai fini della produzione venga fornito da un impianto terzo, non ricade nel sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra istituito dalla direttiva medesima qualora non generi emissioni dirette di CO2.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-28-2-2018-n-577-16/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2018 n.577/16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2016 n.348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-17-11-2016-n-348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-17-11-2016-n-348/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-17-11-2016-n-348/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2016 n.348</a></p>
<p>Pres. Silva de Lapuerta /Rel. Bonichot La Corte UE sull’ambito applicativo della VIA Ambiente e territorio – Valutazione dell&#8217;impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati – Direttiva 85/337/cee – Direttiva 2011/92/ue – &#160;Necessità – Ambito di applicazione.&#160; &#160; L’art. 1, par. 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-17-11-2016-n-348/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2016 n.348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Silva de Lapuerta /Rel. Bonichot</span></p>
<hr />
<p>La Corte UE sull’ambito applicativo della VIA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Valutazione dell&#8217;impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati – Direttiva 85/337/cee – Direttiva 2011/92/ue – &nbsp;Necessità – Ambito di applicazione.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’art. 1, par. 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, deve essere interpretato nel senso che non esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima un progetto previsto da una disposizione normativa, in forza della quale deve essere considerato giuridicamente autorizzato un progetto che ha formato oggetto di una decisione, adottata in violazione dell’obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, nei confronti della quale è scaduto il termine di ricorso per annullamento. Il diritto dell’Unione osta a una siffatta disposizione normativa nella parte in cui essa prevede che una previa valutazione dell’impatto ambientale deve essere considerata realizzata per un siffatto progetto.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br />
17 novembre 2016 (<a name="Footref*"></a><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=185443&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1202054#Footnote*">*</a>)</div>
<p>«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati&nbsp;– Direttiva 85/337/CEE&nbsp;– Direttiva 2011/92/UE&nbsp;– Ambito di applicazione&nbsp;– Nozione di “atto legislativo nazionale specifico”&nbsp;– Assenza di valutazione dell’impatto ambientale&nbsp;– Autorizzazione definitiva&nbsp;– Regolarizzazione legislativa a posteriori dell’assenza di valutazione dell’impatto ambientale&nbsp;– Principio di cooperazione&nbsp;– Articolo 4&nbsp;TUE»<br />
Nella causa C&#8209;348/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 25 giugno 2015, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 2015, nel procedimento<br />
<strong>Stadt Wiener Neustadt</strong><br />
contro<br />
<strong>Niederösterreichische Landesregierung,</strong><br />
con l’intervento di:<br />
<strong>.A.S.A.&nbsp;Abfall Service AG,</strong><br />
LA CORTE (Prima Sezione),<br />
composta da R.&nbsp;Silva de Lapuerta, presidente di sezione, E.&nbsp;Regan, J.&#8209;C.&nbsp;Bonichot (relatore), A.&nbsp;Arabadjiev e S.&nbsp;Rodin, giudici,<br />
avvocato generale: J.&nbsp;Kokott<br />
cancelliere: A.&nbsp;Calot Escobar<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Stadt Wiener Neustadt, da E.&nbsp;Allinger, Rechtsanwalt;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la .A.S.A.&nbsp;Abfall Service, da H.&nbsp;Kraemmer, Rechtsanwalt;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da L.&nbsp;Pignataro-Nolin e C.&nbsp;Hermes, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2016,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Sentenza</strong></div>
<p><a name="point1">1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L&nbsp;175, pag.&nbsp;40), come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU 1997, L&nbsp;73, pag.&nbsp;5) (in prosieguo: la «direttiva 85/337»), dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L&nbsp;26, pag.&nbsp;1), nonché dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.<br />
<a name="point2">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Stadt Wiener Neustadt (comune di Wiener Neustadt, Austria) e la Niederösterreichische Landesregierung (governo del Land di Bassa Austria) avente ad oggetto la legittimità della decisione con la quale quest’ultima ha considerato che la gestione, da parte dell’.A.S.A.&nbsp;Abfall Service di un impianto di trattamento di combustibili alternativi doveva essere considerata autorizzata.<br />
<strong>&nbsp;Contesto normativo</strong><br />
<em>&nbsp;Diritto dell’Unione</em><br />
<a name="point3">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 85/337, il cui contenuto è stato ripreso all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/92, recita:<br />
«La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante».<br />
<a name="point4">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337, il cui contenuto è stato ripreso sostanzialmente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2011/92, recita:<br />
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:<br />
(&#8230;)<br />
autorizzazione:<br />
decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point5">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337, il cui contenuto è stato ripreso sostanzialmente all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/92, così dispone:<br />
«La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa».<br />
<a name="point6">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai termini dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337:<br />
«Gli [S]tati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».<br />
<em>&nbsp;Diritto austriaco</em><br />
<a name="point7">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 3, paragrafo 6, dell’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G 2000) [legge sulla valutazione dell’impatto ambientale per il 2000 (UVP&#8209;G 2000), BGBl. 697/1993], nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: l’«UVP-G 2000»), così dispone:<br />
«Prima della conclusione della valutazione dell’impatto ambientale o dell’esame caso per caso non possono essere concesse autorizzazioni per progetti sottoposti a un esame di cui ai paragrafi 1, 2 o 4 e non si riconosce alcun effetto giuridico ai sensi delle disposizioni amministrative alle comunicazioni adottate prima della conclusione della valutazione dell’impatto ambientale. Le autorizzazioni concesse in violazione della presente disposizione possono essere annullate dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, entro un termine di tre anni».<br />
<a name="point8">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 46, paragrafo 20, punto 4, dell’UVP-G 2000 recita:<br />
«Le disposizioni seguenti sono applicabili al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni riprese o aggiunte dalla legge federale pubblicata nel BGBl. I, 87/2009 nonché della fase di transizione verso la nuova situazione giuridica:<br />
(&#8230;)<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I progetti la cui autorizzazione, al momento dell’entrata in vigore della legge federale BGBl. I, 87/2009, non sia esposta al pericolo di annullamento di cui all’articolo 3, paragrafo 6, sono considerati autorizzati conformemente a tale legge federale».<br />
<a name="point9">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Risulta dalla decisione di rinvio che la versione dell’articolo 46, paragrafo 20, punto 4, dell’UVP-G 2000, come riportata al punto 8 della presente sentenza, deriva dal Bundesgesetz, mit dem das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 geändert wird (UVP&#8209;G&#8209;Novelle 2009) [legge federale che modifica la legge sulla valutazione dell’impatto ambientale per il 2000 (UVP&#8209;G-Novelle 2009), BGBl. I, 87/2009], entrato in vigore il 19 agosto 2009.<br />
<strong>&nbsp;Fatti e questione pregiudiziale</strong><br />
<a name="point10">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’.A.S.A. Abfall Service gestisce sul territorio del comune di Wiener Neustadt un impianto di trattamento di combustibili alternativi, il quale trasforma essenzialmente rifiuti plastici riducendoli in piccoli frammenti fino ad ottenere un combustibile destinato principalmente all’industria cementifera. In tale impianto viene effettuato un trattamento fisico di rifiuti non pericolosi.<br />
<a name="point11">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel 1986 e nel 1993, il sindaco di tale comune ha accordato talune autorizzazioni di gestione che consentono una capacità di trattamento pari a 9&nbsp;990 tonnellate/anno.<br />
<a name="point12">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con decisione del 10 dicembre 2002, il governatore del Land di Bassa Austria ha autorizzato l’aumento della capacità massima di trattamento a 34&nbsp;000 tonnellate/anno, ai sensi della normativa sul trattamento dei rifiuti. Tale incremento di capacità avrebbe dovuto essere realizzato attraverso un potenziamento della linea esistente e la costruzione di un’ulteriore linea di trasformazione.<br />
<a name="point13">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale autorizzazione è stata accordata senza che il progetto di estensione abbia formato oggetto della valutazione dell’impatto ambientale prevista dall’UVP-G 2000.<br />
<a name="point14">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con lettera del 30 aprile 2014, l’Umweltanwalt (mediatore per l’ambiente) del Land di Bassa Austria ha chiesto al governo di tale Land di determinare se il suddetto impianto dovesse essere sottoposto alla valutazione dell’impatto ambientale, conformemente all’UVP-G 2000.<br />
<a name="point15">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con decisione del 27 giugno 2014, il governo di tale Land ha risposto negativamente a tale richiesta, ritenendo che il suddetto impianto dovesse essere considerato autorizzato ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 20, punto 4, dell’UVP-G 2000.<br />
<a name="point16">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il comune di Wiener Neustadt ha investito il Bundesverwaltungsgericht (tribunale amministrativo federale, Austria) di una domanda di annullamento di tale decisione.<br />
<a name="point17">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con sentenza del 25 ottobre 2012, tale giudice ha respinto il ricorso, in quanto infondato.<br />
<a name="point18">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Bundesverwaltungsgericht ha infatti considerato che non occorreva esaminare se l’estensione della capacità di trattamento, come autorizzata dalla decisione del 10 dicembre 2002, avesse dovuto essere previamente sottoposta alla valutazione dell’impatto ambientale ai sensi dell’UVP-G 2000, atteso che l’articolo 46, paragrafo 20, punto 4, dell’UVP&#8209;G 2000 permetteva di considerare che una siffatta autorizzazione era stata ritenuta legittimamente accordata per la gestione di cui trattasi nel procedimento principale. Inoltre, tale disposizione non sarebbe contraria al diritto dell’Unione.<br />
<a name="point19">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il comune di Wiener Neustadt ha proposto un ricorso per&nbsp;<em>Revision&nbsp;</em>nei confronti di tale sentenza dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), sostenendo che l’articolo 46, paragrafo 20, punto 4, dell’UVP-G 2000 è contrario al diritto dell’Unione. In particolare, esso considera che le condizioni in forza delle quali una normativa nazionale può escludere un progetto dal campo di applicazione della direttiva 85/337 o da quello della direttiva 2011/92 non sono soddisfatte nel procedimento principale.<br />
<a name="point20">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di conseguenza, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
«Se il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2011/92, segnatamente il suo articolo 1, paragrafo 4, o la direttiva 85/337, segnatamente il suo articolo 1, paragrafo 5, osti ad una disposizione nazionale secondo la quale i progetti soggetti all’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale, che siano tuttavia sprovvisti di autorizzazione ai sensi dell’UVP-G 2000, ma siano provvisti solo di autorizzazioni ai sensi di singole leggi di settore [quale la Abfallwirtschaftsgesetz (legge in materia di gestione dei rifiuti)], che il 19 agosto 2009 (&#8230;), a causa del decorso del termine triennale previsto dalla normativa nazionale (articolo 3, paragrafo 6, dell’UVP-G 2000), non potevano più essere annullate, si considerano autorizzati ai sensi dell’UVP-G 2000 oppure se una siffatta normativa sia conforme ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento sanciti dal diritto dell’Unione».<br />
<strong>&nbsp;Sulla questione pregiudiziale</strong><br />
<a name="point21">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In limine, occorre rilevare che il progetto di aumentare la capacità di trattamento dell’impianto di cui trattasi nel procedimento principale, considerata la data in cui è stato autorizzato ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti, vale a dire il 10 dicembre 2002, poteva rientrare nel diritto dell’Unione e, a tale titolo, formare oggetto di una valutazione del suo impatto ambientale. Diverso è il caso, invece, nelle autorizzazioni di gestione accordate nel 1986 e nel 1993, vale a dire prima dell’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione.<br />
<a name="point22">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Va altresì precisato che spetta al giudice del rinvio esaminare se un siffatto progetto avrebbe potuto essere sottoposto ad una valutazione del suo impatto ambientale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, e, eventualmente, come sostiene il gestore, se l’autorizzazione settoriale accordata con la decisione del 10 dicembre 2002 ai sensi della normativa sul trattamento dei rifiuti abbia permesso di rispettare, in pratica, le esigenze ambientali previste da tale direttiva.<br />
<a name="point23">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre infine sottolineare che, considerata la data delle decisioni di cui trattasi nel procedimento principale, non occorre far riferimento alla direttiva 2011/92.<br />
<a name="point24">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si deve pertanto considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in primo luogo, se l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337 debba essere interpretato nel senso che esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima una disposizione normativa come l’articolo 46, paragrafo 20, punto 4, dell’UVP&#8209;G 2000, in forza della quale deve essere considerato giuridicamente autorizzato un progetto che ha formato oggetto di una decisione, adottata in violazione dell’obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, nei confronti della quale è scaduto il termine di ricorso per annullamento.<br />
<a name="point25">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Più in generale, il giudice del rinvio chiede altresì, in secondo luogo, se una siffatta disposizione normativa possa essere giustificata in diritto dell’Unione dai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.<br />
<a name="point26">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda il primo aspetto della questione pregiudiziale, risulta da giurisprudenza costante della Corte che l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337 assoggetta a due condizioni l’esclusione di un progetto dall’ambito di applicazione di tale direttiva. In primo luogo, il progetto deve essere adottato nei dettagli mediante un atto legislativo specifico. In secondo luogo, gli obiettivi di tale direttiva, incluso quello della disponibilità delle informazioni, devono essere raggiunti tramite la procedura legislativa (sentenze del 16 settembre 1999, WWF e&nbsp;a., C&#8209;435/97, EU:C:1999:418, punto 57, nonché del 18 ottobre 2011, Boxus e&nbsp;a., da C&#8209;128/09 a C&#8209;131/09, C&#8209;134/09 e C&#8209;135/09, EU:C:2011:667, punto 37).<br />
<a name="point27">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La prima condizione comporta che l’atto legislativo presenti le stesse caratteristiche di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337. In particolare esso deve riconoscere al committente il diritto di realizzare il progetto e deve contenere, oltre a un’autorizzazione, tutti gli elementi rilevanti del progetto alla luce della valutazione dell’impatto ambientale, dopo che tali elementi sono stati presi in considerazione dal legislatore (v., in tal senso, sentenze del 16 settembre 1999, WWF e&nbsp;a., C&#8209;435/97, EU:C:1999:418, punti 58 e 59, nonché del 18 ottobre 2011, Boxus e&nbsp;a., da C&#8209;128/09 a C&#8209;131/09, C&#8209;134/09 e C&#8209;135/09, EU:C:2011:667, punti 38 e 39). L’atto legislativo deve quindi attestare che gli obiettivi della direttiva 85/337 sono stati realizzati nel caso del progetto in questione (sentenza del 18 ottobre 2011, Boxus e&nbsp;a., da C&#8209;128/09 a C&#8209;131/09, C&#8209;134/09 e C&#8209;135/09, EU:C:2011:667, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point28">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò non si verifica allorché l’atto non contiene gli elementi necessari per la valutazione dell’impatto ambientale di tale progetto (v., in tal senso, sentenze del 16 settembre 1999, WWF e&nbsp;a., C&#8209;435/97, EU:C:1999:418, punto 62 e del 18 ottobre 2011, Boxus e&nbsp;a., da C&#8209;128/09 a C&#8209;131/09, C&#8209;134/09 e C&#8209;135/09, EU:C:2011:667, punto 40).<br />
<a name="point29">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La seconda condizione comporta che gli obiettivi della direttiva 85/337 siano raggiunti attraverso la procedura legislativa. Risulta, infatti, dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva che il suo obiettivo essenziale consiste nel garantire che, prima della concessione di un’autorizzazione, i progetti per i quali sia previsto un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto ambientale, «prima del rilascio dell’autorizzazione» (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2011, Boxus e&nbsp;a., da C&#8209;128/09 a C&#8209;131/09, C&#8209;134/09 e C&#8209;135/09, EU:C:2011:667, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point30">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Da ciò discende che il legislatore deve avere a sua disposizione, al momento dell’adozione del progetto, un’informazione sufficiente. A tal riguardo, le informazioni che il committente deve fornire contengono almeno una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, progettazione e dimensione, una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi, nonché i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2011, Boxus e&nbsp;a., da C&#8209;128/09 a C&#8209;131/09, C&#8209;134/09 e C&#8209;135/09, EU:C:2011:667, punto 43).<br />
<a name="point31">31</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se è vero che spetta al giudice nazionale determinare se tali condizioni siano state rispettate, tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari (sentenza del 18 ottobre 2011, Boxus e&nbsp;a., da C&#8209;128/09 a C&#8209;131/09, C&#8209;134/09 e C&#8209;135/09, EU:C:2011:667, punto 47), sembra tuttavia che una disposizione normativa come l’articolo 46, paragrafo 20, punto 4, dell’UVP-G 2000 non rispetti tali requisiti.<br />
<a name="point32">32</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerge infatti dal fascicolo sottoposto alla Corte che tale disposizione non presenta, per i progetti che menziona, le stesse caratteristiche di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337.<br />
<a name="point33">33</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Non appare neanche che gli obiettivi di tale direttiva possano essere raggiunti mediante l’articolo 46, paragrafo 20, punto 4, dell’UVP-G 2000, atteso che, quando ha adottato tale disposizione, il legislatore nazionale non disponeva di informazioni sull’impatto ambientale dei progetti che essa poteva riguardare e che, in ogni caso, tale disposizione può essere applicata a progetti già realizzati.<br />
<a name="point34">34</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di conseguenza, una disposizione normativa come l’articolo 46, paragrafo 20, punto 4, dell’UVP-G 2000, non sembra soddisfare le condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337, di modo che essa non ha potuto avere l’effetto di escludere le operazioni che essa menziona dall’ambito di applicazione di tale direttiva. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare ciò alla luce dell’insieme delle caratteristiche del diritto nazionale e dell’esatta portata che occorre assegnare alla disposizione di cui trattasi.<br />
<a name="point35">35</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanto al secondo aspetto della questione pregiudiziale, relativo alla possibilità di giustificare in diritto dell’Unione, con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, una disposizione normativa come quella di cui trattasi nella causa principale, occorre precisare quanto segue.<br />
<a name="point36">36</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il diritto dell’Unione non osta a che le regole nazionali consentano, in taluni casi, di regolarizzare operazioni o atti irregolari rispetto a quest’ultimo. Una siffatta possibilità è tuttavia subordinata alla condizione che essa non offra agli interessati l’occasione di aggirare le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle, e che rimanga quindi eccezionale (sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda, C&#8209;215/06, EU:C:2008:380, punto 57).<br />
<a name="point37">37</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pertanto, la Corte ha dichiarato che viola i requisiti della direttiva 85/337 una normativa che riconosce a un permesso di regolarizzazione, che può essere rilasciato anche in mancanza di qualsivoglia circostanza eccezionale, gli stessi effetti dell’autorizzazione urbanistica. Infatti, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, i progetti per i quali è richiesta una valutazione dell’impatto ambientale devono essere individuati e formare oggetto, prima del rilascio dell’autorizzazione e di conseguenza necessariamente prima di essere realizzati, di una domanda di autorizzazione e della suddetta valutazione (sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda, C&#8209;215/06, EU:C:2008:380, punto 61).<br />
<a name="point38">38</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lo stesso vale per una misura normativa, come l’articolo 46, paragrafo 20, punto 4, dell’UVP-G 2000, la quale sembra consentire, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio, senza neanche imporre una valutazione ulteriore, e al di fuori di qualsiasi circostanza eccezionale particolare, che un progetto che avrebbe dovuto formare oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, sia considerato come se fosse stato oggetto di una valutazione siffatta.<br />
<a name="point39">39</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;È vero che la disposizione di cui trattasi nel procedimento principale riguarda i soli «progetti la cui autorizzazione non sia esposta al pericolo di annullamento» per la scadenza del termine triennale di ricorso previsto dall’articolo 3, paragrafo 6, dell’UVP-G 2000.<br />
<a name="point40">40</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, tale sola circostanza non può modificare la conclusione che precede. Risulta certamente dalla giurisprudenza della Corte che, in mancanza di una disciplina di diritto dell’Unione in materia di ripetizione di somme indebitamente riscosse, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione, purché le dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).<br />
<a name="point41">41</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Corte considera altresì che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del singolo sia dell’amministrazione, è compatibile con il diritto dell’Unione. In particolare, essa ha dichiarato che termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 15 aprile 2010, Barth, C&#8209;542/08, EU:C:2010:193, punto 28, e del 16 gennaio 2014, Pohl, C&#8209;429/12, EU:C:2014:12, punto 29).<br />
<a name="point42">42</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di conseguenza, il diritto dell’Unione, il quale non prevede regole relative ai termini di ricorso contro le autorizzazioni rilasciate in violazione dell’obbligo di previa valutazione dell’impatto ambientale, menzionato dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, non osta, in linea di principio, e salvo il rispetto del principio di equivalenza, alla fissazione, da parte dello Stato membro di cui trattasi, di un termine triennale di ricorso, come quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 6, dell’UVP&#8209;G 2000, al quale rinvia l’articolo 46, paragrafo 20, punto 4, dell’UVP&#8209;G 2000.<br />
<a name="point43">43</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, non sarebbe compatibile con tale direttiva una disposizione nazionale dalla quale risultasse, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio, che i progetti la cui autorizzazione non è più esposta a un ricorso giurisdizionale diretto, data la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, sono puramente e semplicemente considerati giuridicamente autorizzati sotto il profilo dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale.<br />
<a name="point44">44</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come ha sostanzialmente rilevato l’avvocato generale ai paragrafi da 42 a 44 delle sue conclusioni, la direttiva 85/337 osta già in quanto tale a una disposizione di tale natura, se non altro per il fatto che quest’ultima ha l’effetto giuridico di dispensare le autorità competenti dall’obbligo di tener conto della circostanza che un progetto ai sensi di tale direttiva è stato realizzato senza che il suo impatto ambientale sia stato oggetto di valutazione e di assicurare che una siffatta valutazione sia realizzata, qualora lavori o interventi fisici legati a tale progetto richiedessero un’ulteriore autorizzazione (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e&nbsp;a., C&#8209;275/09, EU:C:2011:154, punto 37).<br />
<a name="point45">45</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Risulta inoltre da una giurisprudenza consolidata della Corte che gli Stati membri sono tenuti a risarcire tutti i danni causati dall’omissione di una valutazione dell’impatto ambientale (sentenza del 7 gennaio 2004, Wells, C&#8209;201/02, EU:C:2004:12, punto 66).<br />
<a name="point46">46</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tal fine, le autorità nazionali competenti devono adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare a tale omissione (sentenza del 7 gennaio 2004, Wells, C&#8209;201/02, EU:C:2004:12, punto 68).<br />
<a name="point47">47</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tal riguardo, va precisato che se, da un lato, in assenza di disposizioni di diritto dell’Unione, rientrano nell’ambito di applicazione del diritto nazionale i presupposti di una siffatta azione di risarcimento, in particolare quelli relativi al problema se qualsiasi illegittimità debba essere considerata colposa nonché a quelli relativi all’accertamento del nesso di causalità e se, dall’altro, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, una siffatta azione può essere subordinata al rispetto di un certo termine, salva l’osservanza dei principi di effettività e di equivalenza, in forza del principio di effettività, tale azione deve poter essere esercitata in condizioni ragionevoli.<br />
<a name="point48">48</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Risulta da quanto precede che, qualora una disposizione nazionale impedisse, allo scadere di un dato termine, qualsiasi azione di risarcimento della violazione dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, anche qualora non sia scaduto il termine di ricorso entro il quale il diritto nazionale limita l’azione di risarcimento, essa sarebbe, anche per tale motivo, incompatibile con il diritto dell’Unione.<br />
<a name="point49">49</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre quindi rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337 deve essere interpretato nel senso che non esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima un progetto previsto da una disposizione normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale deve essere considerato giuridicamente autorizzato un progetto che ha formato oggetto di una decisione, adottata in violazione dell’obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, nei confronti della quale è scaduto il termine di ricorso per annullamento. Il diritto dell’Unione osta a una siffatta disposizione normativa nella parte in cui essa prevede che una previa valutazione dell’impatto ambientale deve essere considerata realizzata per un siffatto progetto.<br />
<strong>&nbsp;Sulle spese</strong><br />
<a name="point50">50</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:<br />
<strong>L’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, deve essere interpretato nel senso che non esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima un progetto previsto da una disposizione normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale deve essere considerato giuridicamente autorizzato un progetto che ha formato oggetto di una decisione, adottata in violazione dell’obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, nei confronti della quale è scaduto il termine di ricorso per annullamento. Il diritto dell’Unione osta a una siffatta disposizione normativa nella parte in cui essa prevede che una previa valutazione dell’impatto ambientale deve essere considerata realizzata per un siffatto progetto.</strong><br />
Firme<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-8-11-2012-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-8-11-2012-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-8-11-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2012 n.0</a></p>
<p>Pres.A. TIZZANO – Rel. M. SAFJAN sull&#8217;interpretazione del regolamento n. 2913/92/CE del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005/CE del 13 aprile 2005 (il &#171;codice doganale&#187;), nonché sull&#8217;interpretazione della &#8220;sesta direttiva IVA&#8221; Unione europea — Sesta direttiva IVA – Applicazione – Codice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-8-11-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-8-11-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2012 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.A. TIZZANO   – Rel. M. SAFJAN</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione del regolamento n. 2913/92/CE del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005/CE del 13 aprile 2005 (il &laquo;codice doganale&raquo;), nonché sull&#8217;interpretazione della &ldquo;sesta direttiva IVA&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea — Sesta direttiva IVA – Applicazione – Codice doganale comunitario – Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio di uno Stato membro – Trasformazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione – Vendita delle merci e nuova sottoposizione delle stesse al regime del deposito doganale – Permanenza nel medesimo deposito doganale per la durata dell’insieme delle operazioni – Cessione di beni effettuata a titolo oneroso nel territorio nazionale – Fatto generatore dell’IVA — Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell’insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall’imposta ai sensi dell’articolo 16, par. 1, della medesima direttiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br />	<br />
</b>8 novembre 2012</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nella causa C 165/11,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia), con decisione del 22 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2011, nel procedimento<br />	<br />
<b><br />	<br />
Da&#328;ové riadite&#318;stvo Slovenskej republiky<br />	<br />
</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Profitube spol. s r.o.,<br />	<br />
</b></p>
<p align=center>LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, E. Levits, J. J. Kasel e M. Safjan (relatore), giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig. P. Mengozzi<br />	<br />
cancelliere: sig. A. Calot Escobar<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per il Da&#328;ové riadite&#318;stvo Slovenskej republiky, da V. Pa&#328;ko, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per la Profitube spol. s r.o., da M. &#268;ižmárik, advokát; <br />	<br />
–        per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vlá&#269;il, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e P. Pecho, in qualità di agenti,<br />	<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2012,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117, pag. 13; in prosieguo: il «codice doganale»), nonché sull’interpretazione della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168, pag. 35; in prosieguo: la «sesta direttiva»).<br />	<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il Da&#328;ové riadite&#318;stvo Slovenskej republiky (Direzione delle imposte della Repubblica slovacca; in prosieguo: il «Da&#328;ové riadite&#318;stvo») e la Profitube spol. s r.o. (in prosieguo: la «Profitube»), società con sede a Košice (Slovacchia), in ordine al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») relativa alla vendita di merci provenienti da un paese terzo e collocate in un deposito doganale sito nel territorio della Repubblica slovacca, successivamente vincolate al regime di deposito doganale e di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione.</p>
<p> <b>Contesto normativo <br />	<br />
</b><br />	<br />
 <i>Diritto dell’Unione <br />	<br />
</i> Il codice doganale<br />	<br />
3        Il codice doganale è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (GU L 145, pag. 1). Tuttavia, in considerazione dell’epoca dei fatti oggetto della controversia di cui al procedimento principale, quest’ultima continua ad essere disciplinata dal codice doganale.<br />	<br />
4        L’articolo 3 del codice doganale enunciava quanto segue:<br />	<br />
«1.      Il territorio doganale della Comunità comprende:<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
–        il territorio della Repubblica slovacca,<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
3.      Fanno parte del territorio doganale della Comunità le acque territoriali, le acque marittime interne e lo spazio aereo degli Stati membri e dei territori di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle acque territoriali, delle acque marittime interne e dello spazio aereo appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità».<br />	<br />
5        L’articolo 84, paragrafo 1, del codice doganale era così formulato:<br />	<br />
«Ai fini degli articoli da 85 a 90:<br />	<br />
a)      quando viene utilizzata la formulazione “regime sospensivo” si intende che essa si applica, nel caso di merci non comunitarie, ai seguenti regimi:<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
–        deposito doganale,<br />	<br />
–        perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione,<br />	<br />
(&#8230;)».<br />	<br />
6        L’articolo 98, paragrafi 1 e 2, del codice doganale prevedeva quanto segue:<br />	<br />
«1.      Il regime del deposito doganale consente l’immagazzinamento in un deposito doganale di:<br />	<br />
a)      merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importazione e alle misure di politica commerciale;<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
2.      Per “deposito doganale” s’intende qualsiasi luogo, autorizzato dall’autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite».<br />	<br />
7        L’articolo 99, primo e secondo comma, del codice doganale così disponeva:<br />	<br />
«Il deposito doganale può essere un deposito pubblico o un deposito privato.<br />	<br />
Si intende per:<br />	<br />
–        “deposito pubblico” un deposito doganale utilizzato da qualsiasi persona per l’immagazzinamento delle merci; <br />	<br />
–        “deposito privato” un deposito doganale destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario».<br />	<br />
8        L’articolo 114, paragrafi 1 e 2, lettera a), del codice doganale così enunciava:<br />	<br />
«1.      Fatto salvo l’articolo 115, il regime di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento:<br />	<br />
a)      merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all’importazione né a misure di politica commerciale;<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
2.      S’intende per:<br />	<br />
a)      sistema della sospensione: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 1, lettera a)».<br />	<br />
 La sesta direttiva<br />	<br />
9        La sesta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1). Tuttavia, in considerazione dell’epoca dei fatti oggetto della controversia di cui al procedimento principale, quest’ultima continua ad essere disciplinata dalla sesta direttiva.<br />	<br />
10      L’articolo 2 della sesta direttiva prevedeva quanto segue: <br />	<br />
«Sono soggette all’[IVA]:<br />	<br />
1.      le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; <br />	<br />
2.      le importazioni di beni».<br />	<br />
11      L’articolo 3, paragrafi 1 3, della sesta direttiva così recitava:<br />	<br />
«1.      Ai sensi della presente direttiva, si considera:<br />	<br />
–        “territorio di uno Stato membro”: l’interno del paese quale è definito, per ciascuno Stato membro, nei paragrafi 2 e 3;<br />	<br />
–        “Comunità” e “territorio della Comunità”: l’interno degli Stati membri quale è definito, per ciascuno Stato membro, nei paragrafi 2 e 3;<br />	<br />
–        “territorio terzo” e “paese terzo”; ogni territorio diverso da quelli definiti nei paragrafi 2 e 3 come l’interno di uno Stato membro.<br />	<br />
2.      Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, l’“interno del paese” corrisponde al campo d’applicazione del [Trattato CE], quale è definito, per ciascuno Stato membro, dall’articolo [299 CE].<br />	<br />
3.      Sono esclusi dall’interno del paese i seguenti territori nazionali:<br />	<br />
–        Repubblica federale di Germania: <br />	<br />
isola di Helgoland,<br />	<br />
territorio di Buesingen;<br />	<br />
–        Regno di Spagna:<br />	<br />
Ceuta,<br />	<br />
Melilla;<br />	<br />
–        Repubblica italiana:<br />	<br />
Livigno,<br />	<br />
Campione d’Italia,<br />	<br />
le acque nazionali del Lago di Lugano.<br />	<br />
Sono parimenti esclusi dall’interno del paese i seguenti territori nazionali:<br />	<br />
–        Regno di Spagna: <br />	<br />
isole Canarie;<br />	<br />
–        Repubblica francese:<br />	<br />
Dipartimenti d’oltremare;<br />	<br />
–        Repubblica ellenica:<br />	<br />
&#902;&#947;&#953;&#959; &#908;&#960;&#959;&#962;».<br />	<br />
12      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della sesta direttiva, si considera «cessione di bene» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.<br />	<br />
13      L’articolo 7, paragrafi 1 3, primo comma, della sesta direttiva così disponeva: <br />	<br />
«1.      Si considera “importazione di un bene”:<br />	<br />
a)      l’entrata nella Comunità di un bene non rispondente alle condizioni di cui agli articoli [23 CE e 24 CE] ovvero, se si tratta di un bene oggetto del [Trattato CECA], che non è in libera pratica;<br />	<br />
b)      l’entrata nella Comunità di un bene proveniente da un territorio terzo, diverso dai beni di cui alla lettera a).<br />	<br />
2.      L’importazione di un bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità.<br />	<br />
3.      In deroga al paragrafo 2, se un bene di cui al paragrafo 1, lettera a) è posto, al momento della sua entrata nella Comunità, in uno dei regimi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere a), b), c) e d), o in un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione o in un regime di transito esterno, la sua importazione è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene stesso è svincolato da tali regimi».<br />	<br />
14      Ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 3, primo comma, della sesta direttiva:<br />	<br />
«1.      Si considera<br />	<br />
a)      fatto generatore dell’imposta: il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l’esigibilità dell’imposta; <br />	<br />
b)      esigilibità dell’imposta: il diritto che l’Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore, per il pagamento dell’imposta, anche se il pagamento può essere differito.<br />	<br />
2.      Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi. <br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
3 Il fatto generatore si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l’importazione del bene. Quando i beni sono assoggettati, al momento del loro ingresso nella Comunità, ad uno dei regimi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, il fatto generatore si verifica e l’imposta diventa esigibile soltanto nel momento in cui i beni sono svincolati da tali regimi».<br />	<br />
15      Nella versione risultante dall’articolo 28 quater, parte E, punto 1, della sesta direttiva, l’articolo 16 di quest’ultima, intitolato «Esenzioni particolari connesse con il traffico internazionale di merci», al suo paragrafo 1 disponeva quanto segue:<br />	<br />
«Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri, con riserva della consultazione di cui all’articolo 29, possono prendere misure particolari per esentare le operazioni seguenti o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione e/o ad un consumo finale e che l’importo dell’[IVA], dovuto all’atto dello svincolo dai regimi o dell’uscita dalle situazioni di cui ai punti da A ad E, corrisponda all’importo dell’imposta che sarebbe stato dovuto se ognuna di tali operazioni fosse stata oggetto di imposta all’interno del paese:<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
B.      le cessioni di beni destinati ad essere:<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
c)      immessi in un regime di deposito doganale o in un regime di perfezionamento attivo;<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
I luoghi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono quelli definiti tali dalle disposizioni doganali comunitarie in vigore;<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
D.      le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate:<br />	<br />
a)      nei luoghi di cui al punto B, lettere da a) a d), conservando una delle situazioni di cui alle stesse lettere;<br />	<br />
b)      nei luoghi di cui al punto B, lettera e) conservando, all’interno del paese, la situazione di cui alla medesima lettera.<br />	<br />
Quando si avvalgono della facoltà di cui alla lettera a) per le operazioni effettuate in depositi doganali, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la definizione di regimi di deposito non doganale che consentano l’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) alle stesse operazioni riguardanti i beni di cui all’allegato J e effettuate in tali depositi non doganali;<br />	<br />
(&#8230;)».</p>
<p> <i>Il diritto nazionale<br />	<br />
</i>16      Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica slovacca, ciascuno individuo può far valere i propri diritti, in modo conforme alla legge, dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale.<br />	<br />
17      La legge n. 222/2004, del 6 aprile 2004, sull’imposta sul valore aggiunto (n. 1/2004 Z. z.), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull’IVA»), è diretta a trasporre la sesta direttiva nell’ordinamento giuridico slovacco.<br />	<br />
18      L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della suddetta legge prevede che la cessione di merci a titolo oneroso effettuata nel territorio nazionale da un soggetto passivo sia soggetta all’IVA.<br />	<br />
19      L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della medesima legge enuncia che, ai fini dell’IVA, si intende per territorio nazionale quello della Repubblica slovacca.<br />	<br />
20      L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della legge sull’IVA dispone che si considera cessione di beni la cessione di un bene materiale che comporta una modifica del diritto di proprietà.<br />	<br />
21      Ai sensi dell’articolo 12 della suddetta legge, si intende per importazione di merci l’introduzione nel territorio dell’Unione europea di merci provenienti dal territorio di paesi terzi e, all’atto dell’importazione di merci nel territorio nazionale, si applicano all’imposta le disposizioni della normativa doganale, sempre che tale legge non disponga altrimenti.<br />	<br />
22      A termini dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della medesima legge, il luogo della cessione di beni, se la cessione avviene mediante spedizione o trasporto di beni, è il luogo in cui il bene si trova al momento della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, fatta salva l’eccezione di cui ai paragrafi 1, lettera b), e 2 di detto articolo, nonché all’articolo 14 di tale legge.<br />	<br />
23      L’articolo 18, paragrafo 2, della legge sull’IVA prevede che, se una merce importata, all’atto della sua introduzione nel territorio dell’Unione, è posta in custodia temporanea o collocata in una zona franca o un deposito franco, oppure è vincolata al regime di deposito doganale, al regime del perfezionamento attivo, al regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione, oppure se è ammessa nel mare territoriale, il luogo di importazione sia lo Stato membro nel quale cessano tali misure doganali.<br />	<br />
24      L’articolo 19, paragrafo 1, della citata legge prevede che l’IVA diventi esigibile il giorno della cessione delle merci, ossia il giorno in cui l’acquirente acquisisce il diritto di disporre delle merci come proprietario.<br />	<br />
25      L’articolo 69, paragrafo 1, della medesima legge enuncia che il soggetto passivo che cede merci o presta servizi nel territorio nazionale è debitore dell’IVA.</p>
<p> <b>Procedimento principale e questioni pregiudiziali <br />	<br />
</b><br />	<br />
26      Risulta dall’ordinanza di rinvio e dalle osservazioni sottoposte alla Corte che il Da&#328;ový úrad pre vybrané da&#328;ové subjekty (amministrazione tributaria per determinati soggetti passivi; in prosieguo: il «Da&#328;ový úrad») ha effettuato un accertamento fiscale in materia di IVA nei confronti della Profitube per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre del 2005 nonché per i mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio e dicembre del 2006.<br />	<br />
27      Da tale accertamento fiscale è emerso che, durante il periodo sottoposto ad accertamento, la società SSIM a.s., con sede a Košice, ha importato dall’Ucraina prodotti semilavorati in acciaio, ovverosia bobine laminate a caldo, che ha venduto alla Profitube. Tali bobine, immagazzinate in un deposito doganale pubblico utilizzato da quest’ultima e sito nel territorio della Repubblica slovacca, sono state vincolate al regime di deposito doganale, ai sensi dell’articolo 98 del codice doganale.<br />	<br />
28      Le suddette bobine laminate a caldo sono state successivamente vincolate al regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, ai sensi dell’articolo 114 del codice doganale, per essere trasformate in profilati d’acciaio. <br />	<br />
29      La Profitube ha venduto tali profilati d’acciaio (in prosieguo: le «merci di cui trattasi») alla società Mercurius s. r.o., con sede a Košice e registrata quale soggetto passivo ai fini dell’IVA (in prosieguo: la «vendita controversa»). Le merci di cui trattasi sono state nuovamente vincolate al regime di deposito doganale. La Profitube ha ritenuto che la vendita controversa non fosse soggetta all’IVA.<br />	<br />
30      Per tutta la durata di tali operazioni, effettuate nel corso degli esercizi fiscali relativi agli anni 2005 e 2006, le merci di cui trattasi sono rimaste nel medesimo deposito doganale pubblico.<br />	<br />
31      Con decisione del 27 giugno 2006 il Da&#328;ový úrad ha dichiarato che, non avendo corrisposto l’IVA sulla vendita controversa, la Profitube aveva violato l’articolo 69, paragrafo 1, della legge sull’IVA, in combinato disposto con gli articoli 2, paragrafi 1, lettera a), e 2, lettera a), 8, paragrafo 1, lettera a), 13, paragrafo 1, lettera a), e 19, paragrafo 1, di tale legge.<br />	<br />
32      A tal riguardo, il Da&#328;ový úrad ha affermato che, con la vendita di merci immagazzinate in un deposito doganale pubblico sito nel territorio della Repubblica slovacca, la Profitube aveva effettuato una cessione di merci che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della legge sull’IVA, era soggetta all’imposta. <br />	<br />
33      Con decisioni del 25 ottobre 2007 il Da&#328;ové riadite&#318;stvo ha confermato le decisioni del Da&#328;ový úrad.<br />	<br />
34      Con sentenza del 23 luglio 2008 il Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava) ha accolto il ricorso presentato dalla Profitube avverso le decisioni del Da&#328;ové riadite&#318;stvo e ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo. In particolare, il Krajský súd v Bratislave ha dichiarato che i beni provenienti da un paese terzo, per poter essere soggetti all’IVA, devono essere immessi in libera pratica. <br />	<br />
35      A seguito dell’appello interposto dal Da&#328;ové riadite&#318;stvo avverso tale sentenza, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), con sentenza del 20 ottobre 2009, ha riformato la sentenza del Krajský súd v Bratislave dichiarando che un deposito doganale sito nel territorio di uno Stato membro costituisce giuridicamente parte di tale territorio. Il Da&#328;ové riadite&#318;stvo poteva quindi legittimamente ritenere che la vendita controversa costituisse una cessione di beni a titolo oneroso effettuata nel territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della legge sull’IVA. Inoltre, le merci di cui trattasi non avrebbero formato oggetto di un’importazione, ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge.<br />	<br />
36      La Profitube ha impugnato la sentenza del Najvyšší súd Slovenskej republiky dinanzi all’Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca). Con sentenza del 27 ottobre 2010 quest’ultimo giudice ha annullato la sentenza del Najvyšší súd Slovenskej republiky e ha rinviato la causa dinanzi allo stesso giudice affinché statuisse nuovamente.<br />	<br />
37      L’Ústavný súd Slovenskej republiky ha affermato che il Najvyšší súd Slovenskej republiky aveva violato il diritto fondamentale della Profitube alla tutela giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica slovacca, nonché il suo diritto ad un equo processo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. In particolare, il giudice di cassazione ha rilevato che il Najvyšší súd Slovenskej republiky non aveva esaminato la questione dell’applicazione dell’articolo 12 della legge sull’IVA, ai sensi del quale, in caso di importazione, la normativa doganale deve prevalere su tale legge.<br />	<br />
38      Ciò considerato, il Najvyšší súd Slovenskej republiky ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />	<br />
«1)      Se – in una situazione in cui, negli anni 2005 e 2006, in un deposito doganale pubblico sito nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea sono stati importati, da un importatore di tale Stato membro, beni provenienti dal territorio di uno Stato non appartenente all’Unione europea (Ucraina), beni successivamente trasformati in detto deposito doganale in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, e in cui il prodotto finale invece di essere immediatamente esportato, ai sensi dell’articolo 114 del [codice doganale], è stato ceduto, in quello stesso deposito, dal soggetto che l’ha trasformato ad un’altra società di detto Stato membro, la quale dal suddetto deposito doganale non l’ha immesso in libera pratica, ma lo ha in seguito ricollocato in regime di deposito doganale – alla menzionata vendita di beni in quello stesso deposito doganale si applichi sempre e soltanto la normativa doganale comunitaria oppure se la situazione giuridica, con la vendita di cui trattasi, abbia subìto una modificazione tale da far sì che detta operazione rientri già nel regime della [sesta direttiva], cioè se sia possibile, per le finalità del regime dell’[IVA] ai sensi della sesta direttiva, considerare un deposito doganale pubblico, sito sul territorio di uno degli Stati membri, quale parte del territorio della Comunità, segnatamente del territorio di quello Stato membro, ai sensi della definizione di cui all’articolo 3 della sesta direttiva.<br />	<br />
2)      Se sia possibile valutare la situazione supra ricordata alla luce della dottrina dell’abuso di diritto elaborata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e relativa all’applicazione della sesta direttiva [sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a., C 255/02, Racc. pag. I 1609] nel senso che la [Profitube], con la cessione dei beni nel deposito doganale pubblico sito nel territorio della Repubblica slovacca, ha già realizzato una cessione di beni a titolo oneroso nel territorio nazionale.<br />	<br />
3)      Qualora la prima questione sia risolta affermativamente, nel senso che l’operazione in parola vada sottoposta al regime della sesta direttiva, se tale operazione costituisca il fatto generatore dell’imposta<br />	<br />
a)      collegato all’esigibilità dell’imposta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, in quanto una cessione di beni ha avuto luogo in un deposito doganale sito nel territorio della Repubblica slovacca, oppure <br />	<br />
b)      in quanto, successivamente all’importazione dei beni da un paese terzo (articolo 10, paragrafo 3, della sesta direttiva), ossia durante la loro permanenza nel detto deposito doganale, il regime doganale è venuto meno con la cessione dei beni depositati ad un’altra persona di uno Stato membro.<br />	<br />
4)      Se gli scopi della sesta direttiva formulati nel suo preambolo, in particolare gli scopi [dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT)] [Accordo che figura nell’allegato 1A dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1)] siano soddisfatti, qualora una cessione di beni importati da un paese terzo nel deposito doganale, successivamente ivi trasformati e ceduti ad un’altra persona di tale Stato membro in un deposito doganale, sito nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea, non sia sottoposta al regime dell’[IVA] in detto Stato membro».</p>
<p> <b>Sulle questioni pregiudiziali <br />	<br />
</b><br />	<br />
 <i>Sulle questioni prima e terza <br />	<br />
</i>39      Con le questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell’insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci sia soggetta all’IVA e, in caso di risposta affermativa, quale sia il fatto generatore dell’imposta.<br />	<br />
40      In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2 della sesta direttiva, sono soggette all’IVA le importazioni di beni nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.<br />	<br />
41      Occorre verificare, anzitutto, se merci quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano state oggetto di importazione ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della sesta direttiva. <br />	<br />
42      A termini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva, è considerata «importazione di un bene» l’entrata nella Comunità di un bene non rispondente alle condizioni di cui agli articoli 23 CE e 24 CE.<br />	<br />
43      Quanto all’articolo 7, paragrafo 3, della sesta direttiva, esso precisa che, se un siffatto bene è posto, al momento della sua entrata nella Comunità, in uno dei regimi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere a), b), c) e d), della medesima direttiva, la sua importazione è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene stesso è svincolato da tali regimi. <br />	<br />
44      Nel caso di specie, le merci di cui trattasi, provenienti da un paese terzo, sono state vincolate al regime di deposito doganale di uno Stato membro, poi a quello di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, e sono state vendute prima di essere vincolate nuovamente al regime di deposito doganale in tale medesimo Stato membro. <br />	<br />
45      Di conseguenza, tali merci sono state vincolate, a partire dalla loro entrata all’interno della Comunità, ai due regimi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettera c), della sesta direttiva.<br />	<br />
46      Poiché le merci di cui trattasi non erano ancora svincolate da tali regimi al momento della vendita controversa, benché fossero state introdotte materialmente nel territorio dell’Unione, non si può ritenere che esse siano state oggetto di un’«importazione», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della sesta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2006, Commissione/Regno Unito, C 305/03, Racc. pag. I 1213, punto 41).<br />	<br />
47      A tal riguardo, il fatto che tali merci abbiano cambiato regime doganale non è tale da conferire la qualità di merci importate, dal momento che i due regimi doganali in questione sono previsti dall’articolo 7, paragrafo 3, della sesta direttiva.<br />	<br />
48      Di conseguenza, non essendosi avuta un’importazione alla data dei fatti del procedimento principale, le merci in parola non erano soggette all’IVA ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della sesta direttiva. <br />	<br />
49      Ciò premesso, occorre poi verificare se la cessione di merci quali quelle del procedimento principale costituisca una cessione di beni effettuata a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva.<br />	<br />
50      A tal riguardo, in primo luogo, occorre osservare che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della sesta direttiva, si considera «cessione di bene» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. La giurisprudenza della Corte precisa che detta nozione comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizzi l’altra a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse la proprietaria (v., in particolare, sentenze dell’8 febbraio 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C 320/88, Racc. pag. I 285, punto 7, nonché del 10 marzo 2011, Bog e a., C 497/09, C 499/09, C 501/09 e C 502/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59).<br />	<br />
51      In secondo luogo, una cessione di beni effettuata «a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, presuppone l’esistenza di un nesso diretto fra il bene ceduto e il corrispettivo ricevuto (v. sentenze dell’8 marzo 1988, Apple and Pear Development Council, 102/86, Racc. pag. 1443, punto 12, nonché del 7 ottobre 2010, Loyalty Management UK e Baxi Group, C 53/09 e C 55/09, Racc. pag. I 9187, punto 51).<br />	<br />
52      In terzo luogo, la cessione di beni deve essere effettuata da un «soggetto passivo che agisce in quanto tale». Un soggetto passivo agisce in questa qualità quando effettua operazioni nell’ambito della sua attività imponibile (sentenza del 27 settembre 2012, VSTR, C 587/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49). Nel caso di specie, risulta dall’ordinanza di rinvio che la Profitube è un soggetto passivo registrato ai fini dell’IVA.<br />	<br />
53      Ne consegue che una vendita come quella controversa costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Nel procedimento principale, il luogo della cessione era quello in cui il bene si trovava al momento della suddetta vendita, ovverosia il deposito doganale pubblico utilizzato dalla Profitube, sito nel territorio slovacco.<br />	<br />
54      In quarto luogo, il giudice del rinvio chiede, più in particolare, se un deposito doganale sito nel territorio di uno Stato membro si trovi «all’interno del paese», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva.<br />	<br />
55      A tal riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della sesta direttiva, l’«interno del paese» corrisponde all’ambito di applicazione territoriale del Trattato CE, quale è definito, per ciascuno Stato membro, dall’articolo 299 CE.<br />	<br />
56      L’articolo 299 CE elenca, al suo paragrafo 1, gli Stati membri ai quali si applica il Trattato CE prevedendo, ai paragrafi successivi, disposizioni speciali per quanto riguarda taluni territori determinati.<br />	<br />
57      Quanto all’articolo 3, paragrafo 3, della sesta direttiva, esso esclude espressamente taluni territori nazionali dall’ambito di applicazione di tale direttiva. <br />	<br />
58      Orbene, nessuna delle disposizioni menzionate ai punti 56 e 57 della presente sentenza né nessun’altra disposizione della sesta direttiva prevede che i depositi doganali, siano essi pubblici o privati, non si trovino «all’interno del paese» se sono situati nel territorio di uno Stato membro, come precisa l’articolo 3, paragrafo 1, della sesta direttiva. Riguardo al suo ambito di applicazione, il codice doganale non prevede neppure uno statuto particolare per i depositi doganali. <br />	<br />
59      Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, un deposito doganale si trova all’«interno del paese» se è situato nel territorio di uno Stato membro. <br />	<br />
60      Inoltre, si deve osservare che l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva non opera una distinzione a seconda che una cessione riguardi o meno merci comunitarie. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Profitube nelle sue osservazioni scritte, il fatto che le merci di cui trattasi non siano state oggetto di un’importazione non escludeva, di per sé solo, l’esistenza di una cessione nel territorio di uno Stato membro.<br />	<br />
61      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve dichiarare che, in linea di principio, una vendita come quella controversa è soggetta all’IVA ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, dal momento che il fatto generatore si verifica il giorno in cui avviene la cessione dei beni, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva. <br />	<br />
62      Tuttavia, l’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva, considerati i regimi di cui alle parti B e D di tale medesimo paragrafo, prevede che gli Stati membri possano esentare dall’IVA le cessioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito doganale o in un regime di perfezionamento attivo, nonché le cessioni effettuate nei luoghi di cui al punto B, lettere a) d), conservando una di tali situazioni, a condizione che tali operazioni non mirino a un’utilizzazione o a un consumo finale e che l’importo dell’IVA dovuto all’atto dello svincolo dal regime corrisponda all’importo dell’imposta che sarebbe stato versato se ognuna di tali operazioni fosse stata oggetto di imposta all’interno del paese.<br />	<br />
63      Gli Stati membri possono pertanto esentare talune operazioni effettuate all’interno del paese per beni assoggettati ai regimi o alle situazioni previsti al citato articolo 16, paragrafo 1, parti B e D, tra cui i regimi del deposito doganale e del perfezionamento attivo o ancora le operazioni effettuate in un deposito doganale (v., in tal senso, sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 40). <br />	<br />
64      Come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 29 e 30 delle sue conclusioni, l’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva corrobora chiaramente l’interpretazione secondo la quale, in linea di principio, una cessione di beni vincolati a un regime doganale sospensivo, effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo in un deposito doganale sito nel territorio di uno Stato membro, è soggetta all’IVA ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva.<br />	<br />
65      Nel caso di specie, come sostenuto tanto dalla ricorrente nel procedimento principale quanto dagli Stati membri che hanno presentato osservazioni scritte e dalla Commissione europea, la vendita controversa è soggetta all’IVA, salvo che la Repubblica slovacca non si sia avvalsa della facoltà, ad essa riconosciuta, di esentare dall’IVA tale cessione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva. <br />	<br />
66      Spetta al giudice nazionale verificare se la Repubblica slovacca si sia avvalsa di tale facoltà.<br />	<br />
67      Pertanto, si deve rispondere alla prima e alla terza questione dichiarando che, qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell’insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all’IVA ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall’imposta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. </p>
<p> <i>Sulla seconda e quarta questione <br />	<br />
</i>68      Alla luce della soluzione fornita alla prima e alla terza questione, non è necessario rispondere alla seconda e alla quarta questione sollevate dal giudice del rinvio.</p>
<p> <b>Sulle spese<br />	<br />
</b><br />	<br />
69      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Qualora merci provenienti da un paese terzo siano state vincolate al regime di deposito doganale in uno Stato membro, siano state successivamente trasformate in regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione e siano state poi vendute e vincolate nuovamente al regime di deposito doganale, rimanendo per la durata dell’insieme di tali operazioni nel medesimo deposito doganale sito nel territorio di tale Stato membro, la vendita di siffatte merci è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, salvo che il suddetto Stato membro non si sia avvalso della facoltà, ad esso riconosciuta, di esentare tale cessione dall’imposta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.</p>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-6-11-2012-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-6-11-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2012 n.0</a></p>
<p>Pres. E Rel. A. TIZZANO circa gli obblighi incombenti in capo ad uno Stato membro in forza degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. E Rel. A. TIZZANO</span></p>
<hr />
<p>circa gli obblighi incombenti in capo ad uno Stato membro in forza degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea — Inadempimento di uno Stato – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2 e 6, paragrafo 1 – Regime nazionale che impone la cessazione dell’attività professionale dei giudici, dei procuratori e dei notai che abbiano compiuto 62 anni di età – Finalità legittime che giustificano una disparità di trattamento con i lavoratori di età inferiore a 62 anni – Proporzionalità della durata del periodo transitorio — Violazione — Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Ungheria, avendo adottato un regime nazionale che impone la cessazione dell’attività professionale di giudici, procuratori e notai che abbiano compiuto 62 anni di età, il quale comporta una disparità di trattamento in ragione dell’età non proporzionata rispetto alle finalità perseguite, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br />	<br />
<i></b></i>6 novembre 2012</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nella causa C 286/12,<br />	<br />
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto 7 giugno 2012,<br />	<br />
<b><br />	<br />
Commissione europea,</b> rappresentata da J. Enegren e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />	<br />
ricorrente,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ungheria,</b> rappresentata da M. Z. Fehér, in qualità di agente,<br />	<br />
convenuta,</p>
<p><b></p>
<p align=center>LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ileši&#269;, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici, <br />	<br />
avvocato generale: sig.ra J. Kokott<br />	<br />
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore<br />	<br />
vista l’ordinanza del presidente della Corte del 13 luglio 2012 di trattare la causa mediante procedimento accelerato, conformemente agli articoli 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 133 del regolamento di procedura della Corte,<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° ottobre 2012,<br />	<br />
sentito l’avvocato generale, <br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        Con il presente ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che l’Ungheria, avendo adottato un regime nazionale che impone la cessazione dell’attività professionale di giudici, procuratori e notai che abbiano compiuto 62 anni di età, il quale comporta una disparità di trattamento fondata sull’età non giustificata da finalità legittime e, comunque, non necessaria e appropriata rispetto alle finalità perseguite, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).</p>
<p> <b>Contesto normativo<br />	<br />
</b><br />	<br />
 <i>Il diritto dell’Unione<br />	<br />
</i>2        L’articolo 1 della direttiva 2000/78 dispone quanto segue:<br />	<br />
«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».<br />	<br />
3        L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così recita: <br />	<br />
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1. <br />	<br />
2.      Ai fini del paragrafo 1:<br />	<br />
a)      sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno       favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;<br />	<br />
b)      sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che: <br />	<br />
i)       tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che <br />	<br />
ii)       (…)».<br />	<br />
4        L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva è formulato come segue:<br />	<br />
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.<br />	<br />
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:<br />	<br />
a)       la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;<br />	<br />
(…)». </p>
<p> <i>Il diritto ungherese<br />	<br />
</i>5        Fino al 31 dicembre 2011, l’articolo 57, paragrafo 2, della legge n. LXVII del 1997 relativa allo status giuridico e alla retribuzione dei giudici consentiva in sostanza ai giudici di restare in carica sino all’età di 70 anni.<br />	<br />
6        La nuova Legge fondamentale, adottata il 25 aprile 2011 ed entrata in vigore il 1º gennaio 2012 (in prosieguo: la «Legge fondamentale»), dispone, al suo articolo 26, paragrafo 2, che, «[ad] eccezione del presidente della Kúria, i giudici possono restare in carica sino all’età pensionabile generale».<br />	<br />
7        A tale proposito l’articolo 12, paragrafo 1, delle disposizioni transitorie della Legge fondamentale (in prosieguo: le «disposizioni transitorie») dispone che:<br />	<br />
«Se il giudice raggiunge l’età generalmente prevista per il beneficio della pensione di vecchiaia dall’articolo 26, paragrafo 2, della Legge fondamentale entro il 1º gennaio 2012, le sue funzioni cessano il 30 giugno 2012. Se egli raggiunge l’età generalmente prevista per il beneficio della pensione di vecchiaia dall’articolo 26, paragrafo 2, della Legge fondamentale tra il 1º gennaio ed il 31 dicembre 2012, le sue funzioni cessano il 31 dicembre 2012».<br />	<br />
8        Parimenti, per quanto riguarda i procuratori, ai termini dell’articolo 29, paragrafo 3, della Legge fondamentale, «[ad] eccezione del Procuratore generale, i procuratori possono restare in carica sino all’età limite generalmente prevista per il pensionamento».<br />	<br />
9        A tale proposito, l’articolo 13 delle disposizioni transitorie prevede che:<br />	<br />
«Se il procuratore raggiunge l’età generalmente prevista per il beneficio della pensione di vecchiaia dall’articolo 29, paragrafo 3, della Legge fondamentale entro il 1º gennaio 2012, le sue funzioni cessano il 30 giugno 2012. Se egli raggiunge l’età generalmente prevista per il beneficio della pensione di vecchiaia dall’articolo 29, paragrafo 3, della Legge fondamentale tra il 1º gennaio ed il 31 dicembre 2012, le sue funzioni cessano il 31 dicembre 2012».<br />	<br />
10      Quindi, da una parte, ai sensi dell’articolo 90, lettera ha), della legge n. CLXII del 2011 relativa allo status giuridico e alla retribuzione dei giudici (in prosieguo: la «legge del 2011 relativa ai giudici»), entrata in vigore il 1º gennaio 2012, il giudice va in pensione, se «ha raggiunto l’età limite per il pensionamento che gli è applicabile (…), ad eccezione del presidente della Kúria».<br />	<br />
11      Dall’altra, conformemente all’articolo 34, lettera d), della legge n. CLXIV del 2011 relativa alla carriera dei procuratori e allo status giuridico del procuratore generale, dei procuratori e degli altri agenti del Pubblico Ministero, «il procuratore cessa di esercitare le sue funzioni di procuratore quando raggiunge l’età limite per il pensionamento che gli è applicabile».<br />	<br />
12      Inoltre l’articolo 45, paragrafo 4, della legge n. CCI del 2011, che modifica talune leggi conformemente alla Legge fondamentale, ha modificato, a partire dal 1º gennaio 2014, l’articolo 22, lettera d), della legge n. XLI del 1991 relativa ai notai. Quest’ultimo articolo, nella sua nuova versione, dispone che «[i] notai cessano di esercitare le loro funzioni il giorno in cui raggiungono l’età limite per il pensionamento che è loro applicabile».<br />	<br />
13      Nella sua formulazione in vigore sino al 31 dicembre 2009, l’articolo 18, paragrafo 1, della legge n. LXXXI del 1997, relativa alle prestazioni di assicurazione sociale in materia pensionistica (in prosieguo: la «legge Tny»), disponeva che:<br />	<br />
«Ha diritto alla pensione di vecchiaia della previdenza sociale, a partire da 62 anni, chiunque abbia compiuto almeno 20 anni di servizio».<br />	<br />
14      Nella sua versione entrata in vigore il 1º gennaio 2010 questa stessa disposizione è ora così formulata:<br />	<br />
«L’età che dà diritto alla pensione di vecchiaia della previdenza sociale è stabilita come segue:<br />	<br />
a)      62 anni per tutti i nati entro il 1º gennaio 1952,<br />	<br />
b)      62 anni più 183 giorni per tutti i nati nel 1952,<br />	<br />
c)      63 anni per tutti i nati nel 1953,<br />	<br />
d)      63 anni più 183 giorni per tutti i nati nel 1954,<br />	<br />
e)      64 anni per tutti i nati nel 1955,<br />	<br />
f)      64 anni più 183 giorni per tutti i nati nel 1956,<br />	<br />
g)      65 anni per tutti i nati nel 1957 o successivamente».<br />	<br />
15      In applicazione del paragrafo 2 di detto articolo 18, ha diritto alla pensione al tasso pieno chiunque:<br />	<br />
«a)       abbia raggiunto l’età limite per il pensionamento, quale definita al paragrafo 1 supra, corrispondente al suo anno di nascita (…), e <br />	<br />
b)       abbia esercitato le sue funzioni per almeno 20 anni, e<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
16      Infine, in virtù dell’articolo 230 della legge del 2011 relativa ai giudici, tra i giudici che hanno raggiunto, entro il 1º gennaio 2013, l’età nuovamente fissata per la cessazione obbligatoria dell’attività, le funzioni di quelli che compiono 62 anni entro il 1º gennaio 2012 cessano il 30 giugno 2012, mentre le funzioni di quelli che compiono 62 anni tra il 1º gennaio ed il 31 dicembre 2012 cessano il 31 dicembre 2012.<br />	<br />
17      Parimenti, l’articolo 160 della legge n. CLXIV del 2011 relativa alla carriera dei procuratori e allo status giuridico del procuratore generale, dei procuratori e degli altri agenti del Pubblico Ministero, contiene disposizioni simili, in sostanza, a quelle previste per i giudici. Quanto ai notai, un regime analogo a quello previsto per i giudici e per i procuratori sarà loro applicato a partire dal 1º gennaio 2014, come è stato menzionato al punto 12 della presente sentenza.</p>
<p> <b>Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte <br />	<br />
</b><br />	<br />
18      Il 17 gennaio 2012 la Commissione ha inviato all’Ungheria una lettera di diffida, in cui ha considerato che detto Stato membro, adottando le disposizioni legislative nazionali che stabiliscono per i giudici, i procuratori e i notai un limite di età che comporta obbligatoriamente la cessazione della loro attività, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2000/78. Nella sua risposta datata 17 febbraio 2012, detto Stato membro ha contestato l’inadempimento addebitatogli. Il 7 marzo 2012 la Commissione ha emesso un parere motivato, invitando l’Ungheria ad adottare i provvedimenti necessari per ottemperare ai suoi obblighi entro un termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento. Detto Stato membro ha risposto con lettera del 30 marzo 2012. <br />	<br />
19      Non considerando soddisfacente tale risposta, il 7 giugno 2012 la Commissione ha proposto il presente ricorso.<br />	<br />
20      Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte in medesima data, la Commissione ha depositato una domanda diretta all’applicazione del procedimento accelerato previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, accolta dal presidente della Corte con ordinanza del 13 luglio 2012. <br />	<br />
21      Il 16 luglio 2012 l’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale) ha deciso di annullare, con effetto retroattivo, una parte della normativa ungherese censurata dalla Commissione. Su domanda della cancelleria della Corte, il 25 luglio 2012 la Commissione ha trasmesso le proprie osservazioni in merito a detta decisione e ha mantenuto sia il suo ricorso sia la sua domanda di procedimento accelerato. L’Ungheria ha quindi depositato il proprio controricorso in data 14 agosto 2012, nel quale ha parimenti preso posizione sulle conseguenze di detta decisione sulla presente causa.</p>
<p> <b>Sul ricorso<br />	<br />
</b><br />	<br />
 <i>Argomenti delle parti<br />	<br />
</i>22      La Commissione sostiene che le disposizioni controverse sono contrarie agli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 in quanto introdurrebbero una discriminazione ingiustificata e, ad ogni modo, non sarebbero né appropriate né necessarie per raggiungere le finalità asseritamente legittime invocate dall’Ungheria. <br />	<br />
23      In via preliminare, l’Ungheria fa valere che la presente causa ha perso parte del suo oggetto in quanto, con la sua sentenza, l’Alkotmánybíróság ha annullato con effetto retroattivo gli articoli 90, lettera ha), e 230 della legge del 2011 relativa ai giudici. Pertanto non occorrerebbe più statuire sulla parte corrispondente del ricorso. La Commissione non ritiene invece che tale sentenza abbia effetti sul ricorso.<br />	<br />
 Sulla discriminazione<br />	<br />
24      Secondo la Commissione la normativa ungherese di cui trattasi viola l’articolo 2 della direttiva 2000/78 in quanto introduce una discriminazione fondata sull’età tra i giudici, i procuratori e i notai che abbiano raggiunto i limiti di età fissati da detta normativa per essere ammessi alla pensione e coloro che possono restare in attività. Infatti, l’abbassamento da 70 a 62 anni del limite di età che comporta obbligatoriamente per i giudici, i procuratori e i notai la cessazione della loro attività introdurrebbe una disparità di trattamento fondata sull’età tra le persone di una determinata professione. Pur riconoscendo che l’Ungheria è libera di fissare l’età pensionabile di dette persone, la Commissione fa valere che il nuovo regime incide profondamente sulla durata del rapporto di lavoro che vincola le parti nonché, più in generale, sull’esercizio da parte delle persone interessate della loro attività professionale, impedendo la partecipazione futura delle medesime alla vita attiva. La Commissione precisa a tal riguardo che la circostanza che, nel passato, le persone interessate erano soggette ad un regime più favorevole di quello applicabile agli altri dipendenti del settore pubblico non esclude che detta normativa costituisca una discriminazione. <br />	<br />
25      L’Ungheria ribatte che non esiste alcuna discriminazione nella fattispecie. Infatti, la Commissione avrebbe valutato la normativa di cui trattasi solo in modo isolato, senza tener conto del contesto generale in cui si inserisce. In particolare, l’abbassamento del limite di età che comporta obbligatoriamente la cessazione dell’attività per le persone rientranti nelle categorie professionali interessate sarebbe diretto a correggere una discriminazione positiva di cui tali persone beneficiavano, in quanto unicamente le stesse, contrariamente agli altri dipendenti del settore pubblico, potevano non solo rimanere in servizio sino all’età di 70 anni, ma, in molti casi, potevano anche cumulare il loro trattamento con la pensione di vecchiaia cui avevano diritto a partire dal momento in cui avevano raggiunto l’età pensionabile. Pertanto, la riforma mirerebbe ad introdurre un equilibrio nell’ambito della regolamentazione generale del lavoro.<br />	<br />
 Sulla giustificazione della discriminazione<br />	<br />
26      La Commissione fa valere che la disparità di trattamento addotta non è giustificata conformemente alle condizioni poste all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. Infatti, la legislazione nazionale controversa non perseguirebbe alcuna finalità legittima e, ad ogni modo, non sarebbe proporzionata. Orbene, il rispetto di dette condizioni si imporrebbe non solo con riferimento alla fissazione di un limite di età che comporta obbligatoriamente la cessazione dell’attività, ma anche per quanto riguarda le modifiche di detto limite di età.<br />	<br />
27      Quanto all’esistenza di una «finalità legittima» ai sensi di detta disposizione, la Commissione fa valere che, secondo la giurisprudenza della Corte, solo gli obiettivi di politica sociale, come quelli connessi alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale, sono idonei a giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età. Orbene, da una parte, dalla normativa di cui trattasi non emerge alcun obiettivo di questo tipo né può essere dedotto dal contesto generale in cui tale normativa si inserisce. Una tale carenza sarebbe di per sé contraria alla direttiva 2000/78 in quanto impedirebbe qualsiasi controllo giurisdizionale della legittimità e della proporzionalità di detta normativa. <br />	<br />
28      Dall’altra, la Commissione rileva che, durante la fase amministrativa, l’Ungheria ha invocato, in sostanza, due finalità cui mirerebbe la normativa di cui trattasi, ovvero, in via principale, l’uniformazione delle norme relative al pensionamento per tutti e, a titolo secondario, l’agevolazione dell’ingresso dei giovani giuristi nei tribunali al fine di instaurare una «ripartizione equilibrata delle fasce di età». <br />	<br />
29      Orbene, la Commissione ritiene che la prima di dette finalità non possa essere considerata «legittima» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, in quanto la Corte ha escluso che finalità di carattere organizzativo possano giustificare una discriminazione. In risposta all’argomento dell’Ungheria, che fa valere che la Corte, con la sua sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs e Köhler (C 159/10 e C 160/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), ha adottato una posizione contraria, vale a dire che tali finalità sono legittime, la Commissione afferma che detta sentenza non è applicabile alla fattispecie. Infatti, in detta sentenza, la Corte non avrebbe ampliato la definizione di «finalità legittima» ai sensi di detta disposizione, ma avrebbe constatato che la finalità consistente nell’instaurare una «ripartizione equilibrata delle fasce di età» tra i giovani funzionari e i funzionari più anziani può costituire una «finalità legittima» di politica del lavoro e di mercato del lavoro. A prescindere dalla circostanza che detta «finalità legittima» possa avere conseguenze «organizzative», in termini segnatamente di miglioramento dell’efficacia del servizio pubblico della giustizia, tali conseguenze non potrebbero essere considerate, di per sé, come «finalità legittime».<br />	<br />
30      Quanto alla seconda finalità, la Commissione rileva che l’argomento vertente sulla sostituzione dei giudici più anziani mediante giudici più giovani e sul miglioramento della qualità del servizio pubblico della giustizia che ne risulterebbe è non solo di una «genericità pura e semplice», respinta dalla Corte nella sentenza Fuchs e Köhler, citata, ma anche una forma di pregiudizio legato all’età. Orbene, la direttiva 2000/78 intenderebbe proteggere gli individui proprio contro tali pregiudizi.<br />	<br />
31      Con riferimento alla giustificazione della restrizione, l’Ungheria fa valere che il fatto che le norme di cui trattasi, che riguardano tanto i giudici quanto i procuratori e i notai, siano state adottate e siano entrate in vigore nel corso di un medesimo periodo rivela chiaramente l’intenzione del legislatore di unificare, in detti settori, il regime dell’età limite per la cessazione obbligatoria dell’attività, al fine di instaurare una «ripartizione più equilibrata delle fasce di età» nell’ambito delle professioni interessate. Tali finalità sarebbero peraltro «legittime» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, come sarebbe stato riconosciuto dalla Commissione stessa.<br />	<br />
 Sul carattere appropriato e necessario delle disposizioni nazionali di cui trattasi<br />	<br />
32      Con riferimento alle due finalità invocate dall’Ungheria cui mirerebbero le disposizioni nazionali controverse, la Commissione considera che, anche a volerle ritenere «finalità legittime» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, tali disposizioni non sono appropriate per raggiungere dette finalità. <br />	<br />
33      In primo luogo, dette disposizioni non potrebbero contribuire al perseguimento della finalità di uniformare l’età pensionabile, dato segnatamente che, innanzitutto, il rapporto di servizio dei giudici e dei procuratori cesserà non appena raggiungeranno l’età pensionabile, mentre il rapporto di lavoro degli altri dipendenti del servizio pubblico cesserà solo quando questi ultimi raggiungeranno tale età ed avranno compiuto gli anni di servizio necessari per l’ottenimento di una pensione di vecchiaia completa. Vi sarebbero poi ancora deroghe, come quelle riguardanti il presidente della Kúria, il procuratore generale, i giudici costituzionali o i procuratori aggiunti e i procuratori tirocinanti. Infine, i giudici, i procuratori e i notai non avrebbero la possibilità – contrariamente alle altre categorie professionali rientranti nel settore pubblico – di chiedere di conservare le proprie funzioni «nell’interesse del servizio» dopo aver raggiunto l’età pensionabile. <br />	<br />
34      In secondo luogo, quanto alla finalità diretta ad agevolare l’assunzione dei giovani professionisti nel settore pubblico della giustizia, la Commissione sostiene che le modalità di applicazione delle disposizioni di cui trattasi suggeriscono che queste non sono state concepite in modo tale da raggiungere la finalità perseguita. Inoltre, esse non avrebbero consentito il trasferimento di esperienza dai funzionari più anziani verso i giuristi più giovani che accedono alle professioni interessate. Un modo più coerente e durevole di raggiungere la finalità desiderata sarebbe stato quello di abbassare progressivamente il limite di età di cessazione obbligatoria dell’attività. <br />	<br />
35      A tal proposito, l’Ungheria ribatte che, in realtà, grazie a tali disposizioni e, parallelamente, alle possibilità di nomina di giuristi più giovani, un gran numero di posti di rango elevato sono accessibili alla generazione di «mezza età» nei tribunali e presso il Pubblico Ministero. Benché i giudici, i procuratori e i notai più anziani siano costretti a lasciare il servizio, molti di loro resterebbero in servizio. Orbene, la presenza di questi ultimi e la possibilità per i medesimi di accedere a posti elevati garantirebbero la trasmissione ai loro colleghi più giovani dell’esperienza acquisita.<br />	<br />
36      La Commissione ritiene anche che un abbassamento così rapido e radicale del limite di età per la cessazione obbligatoria dell’attività vada oltre quanto necessario per raggiungere le finalità invocate, tenuto conto delle gravi conseguenze che un tale cambiamento può comportare per i giudici, i procuratori e i notai interessati. Essi, infatti, sarebbero costretti a lasciare il servizio rapidamente e senza aver avuto il tempo di prendere provvedimenti, in particolare di natura finanziaria, per far fronte alla riduzione del loro reddito.<br />	<br />
37      L’Ungheria sostiene invece che i periodi di transizione riguardanti gli interessati erano noti non al momento dell’adozione della normativa controversa, ma a partire dal 20 giugno 2011, quando il Parlamento ungherese ha adottato la legge n. LXXII del 2011 che modifica talune leggi sullo status giuridico conformemente alla Legge fondamentale. Infatti, l’articolo 10, paragrafo 1, di detta legge n. LXXII del 2011 comprendeva già «i termini di preavviso che sarebbero stati successivamente trasposti nella legge del 2011 relativa ai giudici e nelle disposizioni transitorie». In tali circostanze, gli interessati avrebbero potuto conoscere i periodi di transizione previsti dalla normativa ungherese dal mese di giugno del 2011. L’Ungheria aggiunge che, nel caso dei notai, le norme che abbassano il limite di età per la cessazione obbligatoria dell’attività entreranno in vigore solo il 1º gennaio 2014, per cui essi dispongono di un tempo di preparazione ancora più lungo. <br />	<br />
 Sulla coerenza del regime <br />	<br />
38      La Commissione sottolinea che non vi è alcuna coerenza tra la normativa controversa e la riforma ungherese del regime generale delle pensioni. Essa espone che «nel 2012 cesserà, con effetto vincolante, il rapporto di servizio dei giudici, dei procuratori e dei notai di età compresa tra 62 e 70 anni», mentre, «tra il 2014 e il 2022, l’età pensionabile generale e, pertanto, [il limite di età obbligatorio per la cessazione dell’attività] applicabile anche ai giudici, procuratori e notai, passerà progressivamente da 62 a 65 anni». Quindi, la combinazione di tali due riforme sfocerebbe in una situazione estremamente squilibrata per quanto riguarda l’assunzione e la promozione dei giovani giuristi, in quanto, nel corso degli anni 2012 e 2013, è prevedibile che lo Stato proceda ad un’assunzione massiccia di persone per occupare i posti vacanti, mentre, a partire dall’anno 2014 – a causa dell’innalzamento del limite di età per la cessazione obbligatoria dell’attività – tale processo di assunzione dovrà rallentare considerevolmente.<br />	<br />
39      Secondo l’Ungheria, l’incoerenza denunciata dalla Commissione, è solo apparente. Infatti, un innalzamento del limite di età per la cessazione obbligatoria dell’attività potrebbe essere osservato in quasi tutti gli Stati membri, circostanza che non rimetterebbe in discussione la logica interna della legislazione controversa. Quest’ultima collega, appunto, tale limite di età per le professioni interessate all’età del beneficio della pensione di vecchiaia, affinché l’età che è stata presa in considerazione corrisponda allo sviluppo economico e demografico che il sistema pensionistico e la politica dell’occupazione sono necessariamente tenuti a seguire. La politica seguita dagli Stati membri in materia pensionistica si baserebbe dunque sulla considerazione che il limite di età per la cessazione obbligatoria dell’attività e l’età a cui le persone beneficiano della pensione di vecchiaia devono sempre evolvere insieme, in modo tale che possa essere garantita la realizzazione ottimale degli obiettivi di politica del lavoro perseguiti.</p>
<p> <i>Giudizio della Corte<br />	<br />
</i> Sull’oggetto del ricorso<br />	<br />
40      Occorre esaminare, in via preliminare, l’argomento dedotto dall’Ungheria secondo cui non occorrerebbe più statuire su una parte del ricorso, in quanto avrebbe perso il suo oggetto per effetto della sentenza dell’Alkotmánybíróság.<br />	<br />
41      Si deve rammentare, a tale proposito, che, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., segnatamente, sentenze del 29 gennaio 2004, Commissione/Austria, C 209/02, Racc. pag. I 1211, punto 16, e del 19 luglio 2012, Commissione/Italia, C 565/10, punto 22).<br />	<br />
42      Nella fattispecie, è pacifico che, alla scadenza del termine impartito dalla Commissione nel parere motivato, le disposizioni nazionali di cui trattasi erano in vigore. Inoltre, come riconosciuto dalla stessa Ungheria in udienza, le autorità nazionali competenti hanno adottato, sulla base di tali disposizioni, atti amministrativi individuali aventi lo scopo di porre fine ai rapporti di lavoro delle persone interessate. <br />	<br />
43      Il 16 luglio 2012, ovvero successivamente alla scadenza di detto termine intervenuta il 7 aprile 2012, l’Alkotmánybíróság ha emanato la sentenza con la quale ha annullato gli articoli 90, lettera ha), e 230 della legge del 2011 relativa ai giudici.<br />	<br />
44      Secondo l’Ungheria, poiché detta sentenza ha pronunciato l’annullamento retroattivo di detti articoli 90, lettera ha), e 230, i medesimi non potrebbero più essere considerati in vigore al momento della scadenza del termine impartito nel parere motivato.<br />	<br />
45      Tuttavia, è giocoforza constatare a tale proposito che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 41 della presente sentenza, la data che la Corte deve tenere in considerazione per valutare l’esistenza dell’inadempimento contestato all’Ungheria è il 7 aprile 2012. La retroattività della sentenza dell’Alkotmánybíróság non può dunque far scomparire l’oggetto del presente ricorso dato che l’annullamento degli articoli 90, lettera ha), e 230 della legge del 2011 relativa ai giudici deriva da un evento sopravvenuto successivamente a tale data e che, per tale ragione, non può essere preso in considerazione.<br />	<br />
46      Occorre constatare, in ogni caso, che, da una parte, la suddetta sentenza non ha alcun effetto per quanto riguarda le disposizioni transitorie che prevedono regole analoghe a quelle contenute agli articoli 90, lettera ha), e 230 della legge del 2011 relativa ai giudici. Dall’altra, poiché l’annullamento di queste ultime disposizioni non ha inciso direttamente sulla validità degli atti individuali con cui è stato posto fine ai rapporti di lavoro delle persone interessate, queste ultime non sono automaticamente reintegrate nel servizio. Al contrario, per essere reintegrate, tali persone sono obbligate a proporre ricorsi di annullamento di detti atti, ricorsi il cui esito, come è stato confermato in udienza dalla stessa Ungheria, non è certo.<br />	<br />
47      Di conseguenza, occorre statuire sull’integralità del ricorso.<br />	<br />
 Nel merito del ricorso<br />	<br />
48      Per valutare la fondatezza dell’addebito contestato all’Ungheria dalla Commissione occorre ricordare che, ai termini dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, «per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1» della medesima direttiva. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultima precisa che, ai fini dell’applicazione del suo n. 1, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva in parola, una persona è trattata in modo meno favorevole di un’altra in una situazione analoga (sentenza del 13 settembre 2011, Prigge e a., C 447/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42).<br />	<br />
49      Nella fattispecie, non è contestato che le disposizioni nazionali controverse prevedono che i giudici, i procuratori ed i notai interessati cessino il servizio ex lege quando compiano 62 anni di età.<br />	<br />
50      Le persone che esercitano tali professioni e hanno compiuto 62 anni di età si trovano in una situazione paragonabile a quella delle persone più giovani che esercitano le medesime professioni. Tuttavia, le prime, a causa della loro età, sono costrette a cessare il servizio ex lege (v., per analogia, sentenze citate Fuchs e Köhler, punto 34, nonché Prigge e a., punto 44).<br />	<br />
51      Infatti, si deve ritenere che le disposizioni controverse, in applicazione delle quali il raggiungimento dell’età da esse fissata per accedere alla pensione comporta la cessazione ex lege del contratto di lavoro, impongano un trattamento meno favorevole ai lavoratori che hanno compiuto tale età rispetto al complesso delle altre persone in attività. Una disciplina così configurata realizza pertanto una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età, come contemplata all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2000/78 (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2007, Palacios de la Villa, C 411/05, Racc. pag. I 8531, punto 51).<br />	<br />
52      L’Ungheria fa valere, a tale proposito, che, in realtà, tali disposizioni hanno abbassato il limite di età di cessazione obbligatoria dell’attività per rimediare ad una situazione di discriminazione positiva di cui beneficiavano i giudici, i procuratori ed i notai in virtù del regime precedentemente in vigore, in quanto potevano restare in servizio sino all’età di 70 anni, contrariamente agli altri dipendenti del servizio pubblico. <br />	<br />
53      Una siffatta circostanza non può tuttavia rimettere in discussione l’esistenza di una disparità di trattamento tra le persone che devono cessare il servizio a motivo del compimento dei 62 anni di età e quelle che, non avendo ancora compiuto tale età, possono restare in servizio. Infatti, la disparità di trattamento fondata sull’età si basa sull’esistenza stessa di un limite di età oltre il quale le persone interessate cessano il servizio, indipendentemente dall’età adottata per tale limite e, a maggior ragione, per il limite precedentemente applicabile. <br />	<br />
54      Occorre, di conseguenza, constatare che le disposizioni di cui trattasi introducono una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78. <br />	<br />
55      Risulta tuttavia dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 che una disparità di trattamento in ragione dell’età non costituisce discriminazione quando è obiettivamente e ragionevolmente giustificata, nel contesto del diritto nazionale, da una finalità legittima e quando i mezzi per realizzare tale finalità sono appropriati e necessari (sentenza Prigge e a., citata, punto 77, nonché del 5 luglio 2012, Hörnfeldt, C 141/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21).<br />	<br />
56      Occorre pertanto verificare se le disposizioni controverse siano giustificate da una finalità legittima e se i mezzi adottati per conseguirla siano appropriati e necessari, in osservanza del principio di proporzionalità.<br />	<br />
57      Per quanto riguarda, in primo luogo, le finalità perseguite da tali disposizioni, occorre innanzitutto rilevare che non è determinante la circostanza invocata dalla Commissione che da queste ultime non emerge espressamente alcuna finalità specifica.<br />	<br />
58      Infatti, non si può dedurre dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 che una mancanza di precisione della normativa nazionale di cui trattasi riguardo allo scopo perseguito abbia la conseguenza di escludere automaticamente che essa possa essere giustificata ai sensi della disposizione suddetta. In mancanza di una tale precisazione, è importante che altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentano l’identificazione dell’obiettivo cui tende quest’ultima, al fine di esercitare un controllo giurisdizionale quanto alla sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per realizzare detto obiettivo (v. sentenze citate Fuchs e Köhler, punto 39, nonché Hörnfeldt, punto 24).<br />	<br />
59      Occorre pertanto esaminare gli argomenti che l’Ungheria ha fatto valere nell’ambito del procedimento precontenzioso, nonché nelle sue memorie e in udienza, secondo cui le disposizioni in questione mirano a raggiungere, sostanzialmente, due finalità, ovvero, da una parte, l’uniformazione, nell’ambito delle professioni rientranti nel pubblico impiego, del limite di età per la cessazione obbligatoria dell’attività, pur garantendo la praticabilità del regime pensionistico, un livello elevato di occupazione nonché il miglioramento della qualità e dell’efficacia delle attività dell’amministrazione della giustizia interessate, e, dall’altra, l’introduzione di una «ripartizione più equilibrata delle fasce di età» che agevoli l’accesso dei giovani giuristi alle professioni di giudice, di procuratore o di notaio e che garantisca loro una carriera più rapida.<br />	<br />
60      Quanto alla legittimità di dette finalità, occorre ricordare, in secondo luogo, che la Corte ha già dichiarato che le finalità da ritenersi «legittime» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 e, conseguentemente, atte a giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età sono obiettivi di politica sociale, come quelli connessi alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale (v. sentenze del 5 marzo 2009, Age Concern England, C 388/07, Racc. pag. I 1569, punto 46; del 18 giugno 2009, Hütter, C 88/08, Racc. pag. I 5325, punto 41, nonché Prigge e a., cit., punto 81).<br />	<br />
61      Per quanto riguarda la finalità di uniformazione, nell’ambito delle professioni rientranti nel pubblico impiego dei limiti di età per la cessazione obbligatoria dell’attività, occorre constatare, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 63 della sua presa di posizione, che, in quanto il perseguimento di una tale finalità consente di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento per tutte le persone di un dato settore e in relazione ad un elemento essenziale del loro rapporto di lavoro, quale il momento di pensionamento, tale finalità può costituire una finalità legittima della politica del lavoro.<br />	<br />
62      Quanto alla finalità diretta ad instaurare una ripartizione più equilibrata delle fasce di età che agevoli l’accesso dei giovani giuristi alle professioni di giudice, di procuratore o di notaio, basta constatare che la Corte ha già avuto occasione di considerare che la finalità consistente nell’instaurare una ripartizione equilibrata delle fasce di età tra giovani funzionari e funzionari più anziani al fine di favorire l’occupazione e la promozione dei giovani, di ottimizzare la gestione del personale e, al tempo stesso, di prevenire le eventuali controversie vertenti sull’idoneità del dipendente ad esercitare la sua attività dopo una certa età, il tutto mirando ad offrire un servizio della giustizia di qualità, può costituire una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro (sentenza Fuchs e Köhler, cit., punto 50).<br />	<br />
63      Anche se da quanto precede deriva che le disposizioni controverse sono giustificate da finalità legittime, occorre ancora verificare, infine, se le disposizioni nazionali in questione costituiscano mezzi appropriati e necessari per realizzare tali due finalità.<br />	<br />
64      Per quanto attiene alla prima finalità, tali disposizioni sono, in linea di principio, un mezzo appropriato per realizzare l’obiettivo di uniformazione perseguito dall’Ungheria, nella parte in cui sono dirette proprio, se non a eliminare, perlomeno a ridurre considerevolmente la diversità dei limiti di età per la cessazione obbligatoria dell’attività per il complesso delle professioni rientranti nel servizio pubblico della giustizia. <br />	<br />
65      Occorre, tuttavia, ancora determinare se dette disposizioni costituiscano anche un mezzo necessario a tali fini.<br />	<br />
66      Orbene, per esaminare se le disposizioni in questione eccedano quanto necessario per realizzare le finalità perseguite ed arrechino un pregiudizio eccessivo agli interessi delle persone cui tali disposizioni si riferiscono, occorre ricollocare tali disposizioni nel contesto normativo in cui esse si inseriscono e prendere in considerazione tanto il danno che esse possono causare ai soggetti interessati, quanto i vantaggi che ne traggono la società nel suo complesso e gli individui che la compongono (v. sentenza del 12 ottobre 2010, Rosenbladt, C 45/09, Racc. pag. I 9391, punto 73).<br />	<br />
67      Occorre rilevare, a tale riguardo, che le categorie di persone interessate dalle dette disposizioni beneficiavano, sino all’entrata in vigore delle medesime, di una deroga che consentiva loro di restare in servizio sino all’età di 70 anni, circostanza che ha fatto sorgere in capo a dette persone la speranza fondata del loro mantenimento in servizio sino a tale età.<br />	<br />
68      Orbene, le disposizioni in questione hanno abbassato bruscamente e considerevolmente il limite di età per la cessazione obbligatoria dell’attività, senza prevedere misure transitorie idonee a tutelare il legittimo affidamento delle persone interessate. <br />	<br />
69      Pertanto, per effetto della normativa di cui trattasi, che è entrata in vigore solo il 1º gennaio 2012, da una parte, tutti i giudici e i procuratori che abbiano compiuto 62 anni prima di tale data saranno costretti a lasciare il servizio il 30 giugno 2012, vale a dire dopo un periodo di sei mesi e coloro che compiono tale età tra il 1º gennaio ed il 31 dicembre 2012 cesseranno il servizio il 31 dicembre 2012, ovvero un periodo che non supererà in alcun caso un anno e che, nella maggior parte dei casi, sarà inferiore. Dall’altra, i notai che compiono 62 anni entro il 1ºgennaio 2014 cesseranno il servizio in tale data, ovvero al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore del nuovo regime pensionistico. <br />	<br />
70      Ciò premesso, le persone interessate lasciano d’ufficio e definitivamente il mercato del lavoro senza aver avuto il tempo di adottare i provvedimenti, segnatamente di natura economica e finanziaria, che una tale situazione richiede, tenuto conto della circostanza che, da una parte, la loro pensione di vecchiaia è, come è stato precisato in udienza, inferiore almeno del 30% rispetto alla loro retribuzione e, dall’altra, che la cessazione dell’attività non tiene conto dei periodi contributivi, circostanza che non garantisce quindi il diritto ad una pensione a tasso pieno.<br />	<br />
71      È giocoforza constatare che l’Ungheria non ha fornito alcun elemento che consenta di dimostrare che nessuna disposizione meno restrittiva avrebbe consentito di pervenire alla finalità di cui trattasi.<br />	<br />
72      Certo, tale Stato membro ha sostenuto che le persone interessate hanno avuto la possibilità di prevedere, a partire dal 2011, le modifiche del loro regime pensionistico, dato che l’articolo 10, paragrafo 1, della legge n. LXXII del 2011 che modifica talune leggi sullo status giuridico conformemente alla Legge fondamentale conteneva già i «termini di preavviso», che sarebbero stati trasposti anche nella legge del 2011 relativa ai giudici e nelle disposizioni transitorie. Tuttavia, pur supponendo che detti termini siano stati sufficienti per evitare qualsiasi pregiudizio alle persone interessate, occorre rilevare che l’Ungheria non ha affatto precisato che la normativa controversa permetteva ai giudici, ai procuratori e ai notai di prevedere con un grado di certezza sufficiente le modifiche programmate del loro regime pensionistico e di prendere i provvedimenti necessari.<br />	<br />
73      Inoltre, l’Ungheria non ha nemmeno indicato le ragioni per cui, da una parte, essa ha proceduto ad un abbassamento di otto anni dell’età pensionistica, senza prevedere uno scaglionamento graduale di detta modifica, mentre, dall’altra, la legge Tny non solo prevedeva che l’innalzamento di tre anni dell’età pensionistica, vale a dire il passaggio da 62 a 65 anni, sarebbe stato effettuato a partire dal 2014 su un periodo di otto anni, ma era anche entrata in vigore a partire dal 1º gennaio 2010, vale a dire quattro anni prima che essa divenisse applicabile.<br />	<br />
74      Orbene, come evidenzia l’avvocato generale al paragrafo 66 della sua presa di posizione, tali differenze tra le disposizioni controverse e la legge Tny suggeriscono che gli interessi di coloro cui si applica l’abbassamento del limite di età pensionabile non sono stati presi in considerazione allo stesso modo di quelli degli altri dipendenti del pubblico impiego per i quali detto limite di età è stato innalzato.<br />	<br />
75      Con riferimento a quanto precede, occorre concludere che le disposizioni di cui trattasi non sono necessarie per raggiungere la finalità di uniformazione invocata dall’Ungheria.<br />	<br />
76      Quanto alla seconda finalità, diretta ad instaurare una ripartizione più equilibrata delle fasce di età che agevoli l’accesso dei giovani giuristi alle professioni di giudice, di procuratore o di notaio e che garantisca loro una carriera più rapida, occorre considerare che, come evidenzia l’Ungheria, l’abbassamento del limite di età per la cessazione obbligatoria dell’attività ha la conseguenza di rendere vacanti numerosi posti che potranno essere occupati da giovani giuristi nonché di accelerare la rotazione e il rinnovo del personale delle professioni interessate.<br />	<br />
77      Tuttavia, tali effetti apparentemente positivi nel breve termine possono rimettere in discussione la possibilità di pervenire ad una «ripartizione delle fasce d’età» realmente equilibrata nel medio e lungo termine.<br />	<br />
78      Infatti, se, nel corso del 2012, il rinnovo del personale delle professioni interessate sarà oggetto di un acceleramento molto significativo a motivo della circostanza che otto classi di età saranno sostituite da una sola, vale a dire quella del 2012, tale ritmo di rotazione subirà un rallentamento del pari radicale nel 2013 quando solo una classe d’età dovrà essere sostituita. Per di più, tale ritmo di rotazione sarà sempre più lento man mano che il limite di età per la cessazione obbligatoria dell’attività aumenterà progressivamente da 62 a 65 anni, in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, della legge Tny, comportando anche un peggioramento delle possibilità di accesso dei giovani giuristi alle professioni della giustizia.<br />	<br />
79      Ne consegue che le disposizioni di cui trattasi non sono appropriate per perseguire la finalità della introduzione di una «ripartizione delle fasce di età» più equilibrata. <br />	<br />
80      Ciò premesso, occorre constatare che le disposizioni nazionali controverse che introducono una disparità di trattamento non rispettano il principio di proporzionalità e che, pertanto, il ricorso della Commissione deve essere accolto.<br />	<br />
81      Con riferimento a tutto quanto precede, occorre dichiarare che L’Ungheria, avendo adottato un regime nazionale che impone la cessazione dell’attività professionale di giudici, procuratori e notai che abbiano compiuto 62 anni di età, il quale comporta una disparità di trattamento in ragione dell’età non proporzionata rispetto alle finalità perseguite, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.</p>
<p> <b>Sulle spese<br />	<br />
</b><br />	<br />
82      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l’Ungheria, rimasta soccombente, va condannata alle spese. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1)      L’Ungheria, avendo adottato un regime nazionale che impone la cessazione dell’attività professionale di giudici, procuratori e notai che abbiano compiuto 62 anni di età, il quale comporta una disparità di trattamento in ragione dell’età non proporzionata rispetto alle finalità perseguite, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.<br />	<br />
2)      L’Ungheria è condannata alle spese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-6-11-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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