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	<title>Corte di giustizia dell&#039;Unione europea - Decima Sezione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte di giustizia dell&#039;Unione europea - Decima Sezione Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;impossibilità per l&#8217;o.e. che non abbia preso parte alla gara di appalto e il cui ricorso contro il bando sia stato respinto di contestare il rifiuto della stazione appaltante di annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-per-lo-e-che-non-abbia-preso-parte-alla-gara-di-appalto-e-il-cui-ricorso-contro-il-bando-sia-stato-respinto-di-contestare-il-rifiuto-della-stazione-appaltante-di-annullare-in-au/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 11:53:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-per-lo-e-che-non-abbia-preso-parte-alla-gara-di-appalto-e-il-cui-ricorso-contro-il-bando-sia-stato-respinto-di-contestare-il-rifiuto-della-stazione-appaltante-di-annullare-in-au/">Sull&#8217;impossibilità per l&#8217;o.e. che non abbia preso parte alla gara di appalto e il cui ricorso contro il bando sia stato respinto di contestare il rifiuto della stazione appaltante di annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Rifiuto della stazione appaltante di annullare l&#8217;aggiudicazione di una appalto &#8211; Possibilità di contestazione &#8211; Da parte del concorrente che non ha preso parte alla gara e il cui ricorso sia stato respinto &#8211; Conformità della disciplina italiana alla direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-per-lo-e-che-non-abbia-preso-parte-alla-gara-di-appalto-e-il-cui-ricorso-contro-il-bando-sia-stato-respinto-di-contestare-il-rifiuto-della-stazione-appaltante-di-annullare-in-au/">Sull&#8217;impossibilità per l&#8217;o.e. che non abbia preso parte alla gara di appalto e il cui ricorso contro il bando sia stato respinto di contestare il rifiuto della stazione appaltante di annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-per-lo-e-che-non-abbia-preso-parte-alla-gara-di-appalto-e-il-cui-ricorso-contro-il-bando-sia-stato-respinto-di-contestare-il-rifiuto-della-stazione-appaltante-di-annullare-in-au/">Sull&#8217;impossibilità per l&#8217;o.e. che non abbia preso parte alla gara di appalto e il cui ricorso contro il bando sia stato respinto di contestare il rifiuto della stazione appaltante di annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione.</a></p>
<div class="page" title="Page 10">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Rifiuto della stazione appaltante di annullare l&#8217;aggiudicazione di una appalto &#8211; Possibilità di contestazione &#8211; Da parte del concorrente che non ha preso parte alla gara e il cui ricorso sia stato respinto &#8211; Conformità della disciplina italiana alla direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,</p>
<p style="text-align: justify;">deve essere interpretato nel senso che:</p>
<p style="text-align: justify;">esso non osta alla normativa di uno Stato membro che non consente a un operatore, al quale sia impedito di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il motivo che egli non soddisfa una delle condizioni di partecipazione previste dal bando di gara di cui trattasi, e il cui ricorso contro l’inclusione di tale condizione in detto bando di gara sia stato respinto con una decisione passata in giudicato, di contestare il rifiuto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata di annullare la decisione di aggiudicazione di tale appalto pubblico a seguito della conferma, con decisione giurisdizionale, che tanto l’aggiudicatario quanto tutti gli altri offerenti avevano partecipato a un accordo costitutivo di una violazione delle regole di concorrenza nello stesso settore interessato dalla procedura di aggiudicazione di detto appalto pubblico.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Gratsias &#8211; Est. Gratsias</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sentenza in allegato.</p>
</div>
</div>
</div>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-per-lo-e-che-non-abbia-preso-parte-alla-gara-di-appalto-e-il-cui-ricorso-contro-il-bando-sia-stato-respinto-di-contestare-il-rifiuto-della-stazione-appaltante-di-annullare-in-au/?download=87317">2023 CGUE illecito professionale</a> <small>(291 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-per-lo-e-che-non-abbia-preso-parte-alla-gara-di-appalto-e-il-cui-ricorso-contro-il-bando-sia-stato-respinto-di-contestare-il-rifiuto-della-stazione-appaltante-di-annullare-in-au/">Sull&#8217;impossibilità per l&#8217;o.e. che non abbia preso parte alla gara di appalto e il cui ricorso contro il bando sia stato respinto di contestare il rifiuto della stazione appaltante di annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2020 n.C-219/19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-11-6-2020-n-c-219-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-11-6-2020-n-c-219-19/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-11-6-2020-n-c-219-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2020 n.C-219/19</a></p>
<p>Pres. I. Jarukaitis; Canc. A. Calot Escobar.Parsec Fondazione Parco della Scienza e della Cultura (Avv. A. Pontenani; I. Cecchi); contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autorità  Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) (Avvocatura Generale dello Stato); per la Commissione europea (G. Gattinara, P. Ondrusek; L. Haasbeek, in qualità  di agenti). Sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-11-6-2020-n-c-219-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2020 n.C-219/19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-11-6-2020-n-c-219-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2020 n.C-219/19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. I. Jarukaitis; Canc. A. Calot Escobar.Parsec Fondazione Parco della Scienza e della Cultura (Avv. A. Pontenani; I. Cecchi); contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autorità  Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) (Avvocatura Generale dello Stato); per la Commissione europea (G. Gattinara, P. Ondrusek; L. Haasbeek, in qualità  di agenti).</span></p>
<hr />
<p>Sulla incompatibilità  della legislazione nazionale che limita la partecipazione ad una gara pubblica ai soli operatori economici costituiti in determinate forme giuridiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Procedure di gara &#8211; Affidamento di servizi di architettura e ingegneria &#8211; Considerando n. 14 della Direttiva n. 2014/24/UE e art. 46 del d.lgs. n. 50/2016 &#8212; Fondazione privata senza scopo di lucro &#8211; Incompatibilità  della legislazione nazionale che limita la partecipazione ad una gara d&#8217;appalto </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 19, paragrafo 1, e l&#8217;articolo 80, paragrafo 2, della direttiva n. 2014/24, letti alla luce del considerando 14 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude, per enti senza scopo di lucro, la possibilità  di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati, in forza del diritto nazionale, ad offrire i servizi dell&#8217;appalto di cui trattasi.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) </strong><br />
<strong>11 giugno 2020 (*)</strong><br />
«Rinvio pregiudiziale &#8211; Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi &#8211; Direttiva 2014/24/UE &#8211; Procedura di aggiudicazione di un appalto di servizi &#8211; Servizi di architettura e di ingegneria &#8211; Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 80, paragrafo 2 &#8211; Legislazione nazionale che limita la possibilità  di partecipare ai soli operatori economici costituiti in determinate forme giuridiche»</p>
<p>Nella causa C-219/19,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanza del 16 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria l&#8217;11 marzo 2019, nel procedimento<br />
<strong>Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura</strong><br />
contro<br />
<strong>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità  nazionale anticorruzione (ANAC)</strong>,</p>
<p>LA CORTE (Decima Sezione),<br />
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, E. Juhsz (relatore) e M. Ileai, giudici, avvocato generale: P. Pikame<br />
cancelliere: A. Calot Escobar<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&#8211; per la Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura, da A. Pontenani e I. Cecchi, avvocati;<br />
&#8211; per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità  d&#8217;agente, assistita da C. Pluchino, avvocato dello Stato;<br />
&#8211; per la Commissione europea, da G. Gattinara, P. Ondroaek e L. Haasbeek, in qualità  di agenti,<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l&#8217;avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente<br />
<strong>Sentenza</strong><br />
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione del considerando 14, dell&#8217;articolo 19, paragrafo 1, e dell&#8217;articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).<br />
2 Tale domanda è stata presentata nell&#8217;ambito di una controversia tra la Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura (in prosieguo: la «Parsec»), da un lato, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l&#8217;Autorità  nazionale anticorruzione (ANAC) (Italia), dall&#8217;altro, in merito alla decisione con cui quest&#8217;ultima ha respinto la domanda di iscrizione della Parsec nel casellario nazionale delle società  di ingegneria e dei professionisti abilitati a prestare servizi di architettura e di ingegneria.</p>
<p><strong>Contesto normativo</strong><br />
<strong><em>Diritto dell&#8217;Unione</em></strong><br />
3 A termini del considerando 14 della direttiva 2014/24: «opportuno precisare che la nozione di &#8220;operatori economici&#8221; dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali, filiali, partenariati, società  cooperative, società  a responsabilità  limitata, università  pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano &#8220;persone giuridiche&#8221; o meno in ogni circostanza».<br />
4 L&#8217;articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Definizioni», al suo paragrafo 1 così¬ dispone: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (&#8230;) 10. &#8220;operatore economico&#8221;: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un&#8217;opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; (&#8230;)».<br />
5 L&#8217;articolo 19 della suddetta direttiva, rubricato «Operatori economici», al suo paragrafo 1 così¬ dispone: «Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l&#8217;appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonchè per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d&#8217;indicare, nell&#8217;offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l&#8217;appalto di cui trattasi».<br />
6 L&#8217;articolo 80 della medesima direttiva, rubricato «Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti», prevede quanto segue:<br />
«1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici applicano procedure conformi alle disposizioni del titolo I e del presente capo.<br />
2. L&#8217;ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata: a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso; b) dal fatto che i partecipanti, secondo il diritto dello Stato membro in cui si svolge il concorso, debbano essere persone fisiche o persone giuridiche.<br />
3. Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità  di garantire un&#8217;effettiva concorrenza».</p>
<p><strong><em>Diritto italiano</em></strong><br />
7 Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 &#8211; Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Supplemento ordinario alla GURI n. 91, del 19 aprile 2016), costituisce il Codice dei contratti pubblici.<br />
8 Mentre l&#8217;articolo 45 di tale codice definisce, in via generale, la nozione di operatore economico ammesso a partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, l&#8217;articolo 46 di detto codice istituisce un regime speciale per i servizi di architettura e di ingegneria. Ai sensi di detta disposizione:<br />
«1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società  tra professionisti di cui alla lettera b), le società  di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE [gruppi europei di interesse economico], raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonchè attività  tecnico-amministrative e studi di fattibilità &#8216; economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;<br />
b) le società  di professionisti: le società  costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società  di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società  cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità , ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità  tecnico economica o studi di impatto ambientale;<br />
c) società  di ingegneria: le società  di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società  cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società  tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità , ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità  tecnico-economica o studi di impatto, nonchè eventuali attività  di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;<br />
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;<br />
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);<br />
f) i consorzi stabili di società  di professionisti e di società  di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.<br />
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società , per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società , qualora costituite nella forma di società  di persone o di società  cooperativa[,] e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società  con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società  di capitali».</p>
<p><strong><em>Procedimento principale e questione pregiudiziale</em></strong><br />
9 La Parsec è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, costituita ai sensi del codice civile italiano.<br />
10 Essa ha sede a Prato (Italia) e, in base a quanto previsto dal suo statuto, si occupa in particolare dello studio delle catastrofi naturali, della previsione e prevenzione delle condizioni di rischio, della pianificazione, della gestione e del monitoraggio dell&#8217;ambiente e del territorio, nonchè della protezione civile e ambientale. Essa ha realizzato al proprio interno un «osservatorio» di sismologia che collabora stabilmente con l&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Italia). Tramite tale osservatorio, la Parsec gestisce una rete di stazioni di rilevamento dell&#8217;attività  sismica, collabora con università  ed enti di ricerca, svolge funzioni di gestione del rischio sismico, di protezione civile e di pianificazione del territorio, a favore di numerosi comuni ed enti locali. Essa svolge tutte queste attività  avvalendosi di personale altamente qualificato in tale materia.<br />
11 Al fine di poter partecipare a gare d&#8217;appalto per l&#8217;affidamento del servizio di classificazione del territorio in base al rischio sismico, la Parsec ha presentato una domanda di iscrizione nel casellario degli operatori abilitati a prestare servizi di ingegneria e architettura tenuto dall&#8217;ANAC. Tuttavia, dato che la Parsec non rientrava in alcuna delle categorie di operatori economici di cui all&#8217;articolo 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici, l&#8217;ANAC ha emesso una decisione di diniego della domanda di iscrizione, avverso la quale la Parsec ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio, ovverosia il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia).<br />
12 Dinanzi a detto giudice, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonchè l&#8217;ANAC sostengono, in via preliminare, che la mancata iscrizione della Parsec al casellario, tenuto dall&#8217;ANAC, degli operatori economici di cui all&#8217;articolo 46 del codice dei contratti pubblici non precluderebbe alla stessa di partecipare a gare per l&#8217;affidamento dei servizi in questione.<br />
13 Il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che i servizi oggetto del procedimento pendente dinanzi ad esso, ovverosia i servizi di sismologia e di classificazione del territorio in base al rischio sismico, rientrano nei servizi di architettura e di ingegneria di cui al codice dei contratti pubblici. Tuttavia, per l&#8217;esecuzione di detti servizi, l&#8217;articolo 46 di tale codice autorizza a partecipare alle procedure di gara soltanto determinate categorie di operatori, tra le quali non figurano gli organismi senza scopo di lucro, come la Parsec. Ciò sarebbe dovuto al fatto che, poichè tali organismi non hanno la possibilità  di iscriversi al casellario tenuto dall&#8217;ANAC, sarebbe impossibile da parte dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice qualsiasi verifica delle caratteristiche professionali di tali organismi che desiderino presentare un&#8217;offerta.<br />
14 In secondo luogo, il giudice del rinvio considera che tale norma speciale, che ha l&#8217;effetto di restringere la portata della nozione di «operatore economico» di cui all&#8217;articolo 45 del codice dei contratti pubblici, potrebbe essere giustificata dall&#8217;elevata professionalità  richiesta agli offerenti per garantire la qualità  dei servizi che essi sono chiamati a prestare e da una «presunzione» secondo cui i soggetti che erogano tali servizi in via continuativa, a titolo professionale e remunerato, siano maggiormente affidabili per la continuità  della pratica e dell&#8217;aggiornamento professionale.<br />
15 In terzo luogo, il giudice del rinvio richiama la sentenza del 23 dicembre 2009, CoNISMa (C-305/08, EU:C:2009:807), nella quale la Corte avrebbe dichiarato l&#8217;incompatibilità  con il diritto dell&#8217;Unione della normativa italiana che vieta ad enti i quali non perseguono un preminente scopo di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, benchè siffatti enti siano autorizzati ad offrire i servizi oggetto dell&#8217;appalto considerato. Ad avviso del giudice del rinvio, sebbene il legislatore italiano abbia ripreso all&#8217;articolo 45 del codice dei contratti pubblici, che definisce in termini generali la nozione di «operatore economico», la definizione ampia di tale nozione fatta propria dalla Corte in tale sentenza, esso, nell&#8217;adottare l&#8217;articolo 46 del medesimo codice, avrebbe optato per una definizione pìù restrittiva per quanto riguarda i servizi di architettura e di ingegneria.<br />
16 Alla luce del carattere generale dei precetti derivanti da detta sentenza, il giudice del rinvio si chiede se il diritto dell&#8217;Unione lasci nondimeno agli Stati membri la possibilità  di adottare definizioni pìù rigorose per quanto riguarda i servizi oggetto del procedimento principale. A tal riguardo, esso osserva che il tenore letterale dell&#8217;articolo 19, paragrafo 1, e dell&#8217;articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 sembrano, sia pure implicitamente, lasciare spazio alla possibilità  che uno Stato membro circoscriva la partecipazione a talune procedure di aggiudicazione di appalti pubblici solo alle persone fisiche o a determinate persone giuridiche Esso specifica, peraltro, che gli operatori economici stabiliti in un altro Stato membro non sono interessati dalla definizione restrittiva prevista all&#8217;articolo 46 del codice dei contratti pubblici, tenuto conto del fatto che ad essi si applica la regola generale di cui all&#8217;articolo 45, paragrafo 1, di tale codice, il quale, conformemente alle disposizioni dell&#8217;articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, consente ai suddetti operatori di partecipare a una procedura di aggiudicazione di appalto sulla base della normativa dello Stato membro in cui sono stabiliti.<br />
17 In siffatto contesto, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il combinato disposto del [considerando 14] e degli articoli 19, [paragrafo] 1, e 80, [paragrafo] 2, della Direttiva 2014/24/UE ostino ad una norma come l&#8217;articolo 46 del [codice dei contratti pubblici], a mezzo del quale l&#8217;Italia ha recepito nel proprio ordinamento le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che consente ai soli operatori economici costituiti nelle forme giuridiche ivi indicate la partecipazione alle gare per l&#8217;affidamento dei &#8220;servizi di architettura ed ingegneria&#8221;, con l&#8217;effetto di escludere dalla partecipazione a tali gare gli operatori economici che eroghino tali prestazioni facendo ricorso ad una diversa forma giuridica».</p>
<p><strong><em>Sulla questione pregiudiziale </em></strong><br />
18 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 19, paragrafo 1, e l&#8217;articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, letti alla luce del considerando 14 della medesima direttiva, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude, per enti senza scopo di lucro, la possibilità  di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell&#8217;appalto di cui trattasi.<br />
19 In via preliminare, va osservato che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, in forza della normativa nazionale applicabile al procedimento principale una fondazione come la Parsec, che con la propria attività  non persegue uno scopo di lucro, non è ammessa a partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tale ente sia abilitato in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell&#8217;appalto di cui trattasi.<br />
20 Orbene, ai punti da 47 a 49 della sentenza del 23 dicembre 2009, CoNISMa (C-305/08, EU:C:2009:807), la Corte ha giÃ  dichiarato, con riferimento a una normativa nazionale di trasposizione, nell&#8217;ordinamento giuridico interno, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114), che, certamente, gli Stati membri hanno il potere di autorizzare o non autorizzare talune categorie di operatori economici a fornire certi tipi di prestazioni e che essi possono, in particolare, autorizzare o meno enti che non perseguono finalità  di lucro, e il cui oggetto sia principalmente volto alla didattica e alla ricerca, ad operare sul mercato in funzione della circostanza che l&#8217;attività  in questione sia compatibile, o meno, con i loro fini istituzionali e statutari. Tuttavia, se, e nei limiti in cui, siffatti enti siano autorizzati a offrire taluni servizi sul mercato, il diritto nazionale non può vietare a questi ultimi di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.<br />
21 Tale giurisprudenza della Corte è stata confermata sia per quanto riguarda la medesima direttiva (sentenze del 19 dicembre 2012, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a., C-159/11, EU:C:2012:817, punto 27, e del 6 ottobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, EU:C:2015:664, punto 35), sia per quanto riguarda la direttiva da essa sostituita, vale a dire la direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU 1992, L 209, pag. 1) (sentenza del 18 dicembre 2014, Data Medical Service, C-568/13, EU:C:2014:2466, punto 36).<br />
22 La rilevanza di detta giurisprudenza della Corte non è venuta meno con l&#8217;entrata in vigore della direttiva 2014/24, che ha abrogato e sostituito la direttiva 2004/18. Infatti, oltre alla circostanza che la nozione di «operatore economico» che figurava all&#8217;articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2004/18 è stata ripresa, senza modifiche sostanziali, all&#8217;articolo 2, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/24, il considerando 14 di quest&#8217;ultima direttiva indica ora espressamente che tale nozione dovrebbe essere interpretata «in senso ampio», in modo da includere qualunque persona e/o ente attivo sul mercato, «a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare». Parimenti, l&#8217;articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva, così¬ come il suo articolo 80, paragrafo 2, prevedono espressamente che la candidatura di un operatore economico non possa essere respinta soltanto per il fatto che, secondo il diritto nazionale, esso avrebbe dovuto essere una persona fisica o una persona giuridica.<br />
23 Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza della Corte ricordata ai punti 20 e 21 della presente sentenza, il diritto nazionale non può vietare ad una fondazione senza scopo di lucro, che è abilitata ad offrire taluni servizi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.<br />
24 Questa interpretazione non può essere rimessa in discussione per il motivo, evocato dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale e ripreso dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, secondo cui la definizione restrittiva della nozione di «operatore economico» di cui all&#8217;articolo 46 del codice dei contratti pubblici nel contesto di servizi connessi all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria sarebbe giustificata dall&#8217;elevata professionalità  richiesta per garantire la qualità  di tali servizi nonchè da un&#8217;asserita presunzione secondo cui i soggetti che erogano tali servizi in via continuativa, a titolo professionale e remunerato, siano maggiormente affidabili per la continuità  della pratica e dell&#8217;aggiornamento professionale.<br />
25 In primo luogo, come osservato dalla Commissione europea, tale governo non ha dimostrato l&#8217;esistenza di alcuna correlazione particolare tra, da un lato, il livello di professionalità  dimostrato nell&#8217;ambito della prestazione di un servizio e, di conseguenza, la qualità  del servizio fornito, e, dall&#8217;altro, la forma giuridica nella quale l&#8217;operatore economico che fornisce tale servizio è costituito.<br />
26 In secondo luogo, per quanto riguarda la «presunzione» secondo cui i soggetti che erogano servizi connessi all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria in via continuativa, a titolo professionale e remunerato, siano maggiormente affidabili per la continuità  della pratica e dell&#8217;aggiornamento professionale, è sufficiente rilevare che una simile presunzione non può essere accolta nel diritto dell&#8217;Unione, essendo quest&#8217;ultima incompatibile con la giurisprudenza della Corte, esposta al punto 20 della presente sentenza, dalla quale deriva che, qualora un ente sia abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura nello Stato membro interessato, esso non può vedersi negato il diritto di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.<br />
27 Infine, occorre aggiungere che il legislatore dell&#8217;Unione era sensibile all&#8217;importanza, per i candidati e gli offerenti nel settore degli appalti pubblici di servizi e di lavori nonchè di taluni appalti pubblici di forniture, di presentare un elevato grado di professionalità . A tal fine che esso ha previsto, all&#8217;articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, la possibilità  di obbligare le persone giuridiche ad indicare, nell&#8217;offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l&#8217;appalto di cui trattasi. Per contro, detto legislatore non ha, per lo stesso fine, stabilito alcun trattamento differenziato in ragione della forma giuridica nella quale tali candidati ed offerenti hanno scelto di operare.<br />
28 Per tali ragioni, alla questione sollevata occorre rispondere dichiarando che l&#8217;articolo 19, paragrafo 1, e l&#8217;articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, letti alla luce del considerando 14 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude, per enti senza scopo di lucro, la possibilità  di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell&#8217;appalto di cui trattasi.</p>
<p><strong><em>Sulle spese </em></strong><br />
29 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:<br />
<strong>L&#8217;articolo 19, paragrafo 1, e l&#8217;articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letti alla luce del considerando 14 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude, per enti senza scopo di lucro, la possibilità  di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell&#8217;appalto di cui trattasi. </strong></p>
<p>Jarukaitis Juhsz Ileai</p>
<p>Così¬ deciso e pronunciato a Lussemburgo l&#8217;11 giugno 2020.<br />
Il cancelliere Il presidente della Decima Sezione A. Calot Escobar I. Jarukaitis</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-11-6-2020-n-c-219-19/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2020 n.C-219/19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2019 n.C-333/18</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-5-9-2019-n-c-333-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-5-9-2019-n-c-333-18/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-5-9-2019-n-c-333-18/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2019 n.C-333/18</a></p>
<p>Collegio Pres. C. Lycourgos, M. Ilešič, Relatore E. Juhász. Lombardi S.r.l. (Avv.ti A. Brancaccio e A. La Gloria), Delta Lavori S.p.a. (Avv.ti G.M. Di Paolo e P. Piselli), Governo italiano (G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da D. Del Gaizo, Avvocato dello Stato), Commissione europea (G. Gattinara, P. Ondrůšek</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-5-9-2019-n-c-333-18/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2019 n.C-333/18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-5-9-2019-n-c-333-18/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2019 n.C-333/18</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. C. Lycourgos, M. Ilešič, Relatore E. Juhász. Lombardi S.r.l. (Avv.ti A. Brancaccio e A. La Gloria), Delta Lavori S.p.a. (Avv.ti G.M. Di Paolo e P. Piselli), Governo italiano (G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da D. Del Gaizo, Avvocato dello Stato), Commissione europea (G. Gattinara, P. Ondrůšek e L. Haasbeek, in qualità di agenti). Causa C‑333/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Consiglio di Stato, con decisione del 14 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 23 maggio 2018. </span></p>
<hr />
<p>Sulla ricevibilità  del ricorso principale in caso di fondatezza del ricorso incidentale cd. &#8220;escludente&#8221;.</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Appalti &#8211; Rinvio pregiudiziale &#8211; Direttiva 89/665/CEE &#8211; Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori &#8211; Ricorso di annullamento avverso la decisione di attribuzione di un appalto pubblico &#8211; Ricorso incidentale escludente &#8211; Ricorso incidentale fondato &#8211; Ricorso principale ricevibile &#8211; Numero di partecipanti alla gara &#8211; Non importa</span></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, </em><em>deve essere interpretato in accordo con il principio di diritto secondo cui gli interessi perseguiti nell’ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati equivalenti. Pertanto, il ricorso principale proposto da un offerente che abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato &#8211; o rischi di essere &#8211; leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, o delle norme che traspongono quest’ultimo, e avente ad oggetto l’esclusione di un altro offerente, non può essere dichiarato irricevibile in applicazione delle norme procedurali o delle prassi giurisprudenziali nazionali che disciplinano il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, prevedendo l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da altro offerente. Tale principio è applicabile a prescindere sia dal numero di partecipanti alla procedura di selezione del contraente, sia dal numero di coloro che tra essi hanno presentato ricorsi (e, dunque, anche laddove altri offerenti abbiano presentato offerte nell’ambito della procedura di affidamento e i ricorsi tesi alla reciproca esclusione non riguardino le offerte classificate alle spalle delle offerte costituenti l’oggetto dei ricorsi per esclusione). </em></div>
<hr />
<div></div>
<div style="text-align: justify;">SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)<br />
5 settembre 2019 (*)<br />
«Rinvio pregiudiziale – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Ricorso di annullamento avverso la decisione di attribuzione di un appalto pubblico, proposto da un offerente la cui offerta non è stata scelta – Ricorso incidentale dell’aggiudicatario – Ricevibilità del ricorso principale in caso di fondatezza del ricorso incidentale»Nella causa C‑333/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 14 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 23 maggio 2018, nel procedimento<br />
<strong>Lombardi Srl</strong><br />
contro<br />
<strong>Comune di Auletta,</strong><br />
<strong>Delta Lavori SpA,</strong><br />
<strong>Msm Ingegneria Srl,</strong><br />
nei confronti di:<br />
<strong>Robertazzi Costruzioni Srl,</strong></p>
<p>LA CORTE (Decima Sezione),<br />
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, E. Juhász (relatore) e M. Ilešič, giudici,<br />
avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona<br />
cancelliere: A. Calot Escobar<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
– per la Lombardi Srl, da A. Brancaccio e A. La Gloria, avvocati;<br />
– per la Delta Lavori SpA, da G.M. Di Paolo e P. Piselli, avvocati;<br />
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;<br />
– per la Commissione europea, da G. Gattinara, P. Ondrůšek e L. Haasbeek, in qualità di agenti,<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><strong>Sentenza</strong><br />
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (GU 2007, L 335, pag. 31) (in prosieguo: la «direttiva 89/665»).<br />
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Lombardi Srl al Comune di Auletta (Italia) nonché alla Delta Lavori SpA e alla Msm Ingegneria, in merito all’affidamento, da parte di detto Comune, di un appalto pubblico per la progettazione e l’esecuzione di lavori idrogeologici.</p>
<p><strong>Contesto normativo</strong></p>
<p><strong><em>Diritto dell’Unione</em></strong><br />
L’articolo 1 della direttiva 89/665, intitolato «Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso», dispone quanto segue:<br />
«1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [(GU 2004, L 134, pag. 114)], a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli da 10 a 18 di tale direttiva.<br />
Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori pubblici e i sistemi dinamici di acquisizione.<br />
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 <em>septies </em>della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.<br />
(…)<br />
3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, [almeno] a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione. (…)».</p>
<p><strong><em>Diritto italiano</em></strong><br />
L’articolo 112 del codice di procedura civile dispone quanto segue:<br />
«Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti».<br />
L’articolo 2697 del codice civile recita:<br />
«Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.<br />
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda».<br />
L’articolo 2909 del codice civile ha il seguente tenore:<br />
«L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».</p>
<p><strong>Procedimento principale e questione pregiudiziale</strong><br />
Con un bando pubblicato il 29 giugno 2015, il Comune di Auletta ha indetto una procedura di aggiudicazione aperta avente ad oggetto l’affidamento di un appalto pubblico per la progettazione e l’esecuzione di lavori di risanamento idrogeologico del centro storico comunale. Secondo la documentazione relativa all’appalto, l’importo complessivo di quest’ultimo ammontava a EUR 6 927 970,95 e l’aggiudicazione doveva essere effettuata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
La Lombardi, collocata al terzo posto della graduatoria finale, ha contestato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Italia) l’ammissione alla procedura di affidamento di appalto, da un lato, dell’aggiudicataria, la Delta Lavori, a motivo del fatto che il progettista indicato da quest’ultima, ossia la società Msm Ingegneria, non possedeva i requisiti richiesti dal disciplinare di gara, e, dall’altro, dell’offerente classificatosi al secondo posto, la Robertazzi Costruzioni Srl – Giglio Costruzioni Srl, associazione temporanea di imprese.<br />
La Delta Lavori ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed ha proposto un ricorso incidentale, con il quale essa ha sostenuto che la Lombardi avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di affidamento dell’appalto pubblico, in ragione del fatto che tale società aveva perso, nel corso della procedura, i requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara.<br />
Gli altri offerenti classificatisi dietro la Lombardi non sono intervenuti nella controversia.<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale proposto dalla Delta Lavori e lo ha accolto, dopo aver constatato l’illegittimità della procedura di affidamento di appalto pubblico di cui al procedimento principale a motivo della mancata esclusione della Lombardi. Detto giudice ha, per tale motivo, dichiarato improcedibile il ricorso della Lombardi per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
La Lombardi ha interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), facendo valere, in particolare, che i principi elaborati dalla Corte nella sentenza del 5 aprile 2016, PFE (C‑689/13, EU:C:2016:199), non erano stati rispettati. Infatti, indipendentemente dalla sorte riservata al <a>ricorso incidentale, il ricorso principale avrebbe dovuto essere esaminato nel merito, sussistendo un interesse, strumentale e mediato, della Lombardi alla declaratoria dell’illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria, in quanto una tale statuizione avrebbe potuto portare l’amministrazione aggiudicatrice ad intervenire in autotutela annullando la procedura e indicendo una nuova gara</a>.<br />
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, avendo constatato delle divergenze nella giurisprudenza di tale organo giurisdizionale per quanto riguarda l’attuazione della sentenza del 5 aprile 2016, PFE (C‑689/13,<br />
EU:C:2016:199), ha deciso di sottoporre all’Adunanza plenaria del medesimo organo giurisdizionale la seguente questione: «[S]e, in un giudizio di impugnazione degli atti di procedura di gara ad evidenza pubblica, il giudice sia tenuto ad esaminare congiuntamente il ricorso principale e il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicatario, anche se alla procedura abbiano preso parte altri concorrenti le cui offerte non sono state oggetto di impugnazione e verifichi che i vizi delle offerte prospettati come motivi di ricorso siano propri delle sole offerte contestate».<br />
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato rileva che, secondo la giurisprudenza nazionale, nel caso in cui soltanto due offerenti abbiano partecipato alla gara ed entrambi abbiano presentato un ricorso inteso ad ottenere l’esclusione dell’altro, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere ambedue esaminati.<br />
Inoltre, sarebbe chiaro che, in presenza di più di due offerenti, la medesima soluzione di cui sopra deve applicarsi anche nel caso in cui il ricorso principale sia fondato su motivi che, se accolti, determinerebbero la ripetizione dell’intero procedimento, e ciò sia in quanto tali motivi censurino la regolarità della posizione dell’aggiudicatario e degli altri offerenti rimasti in gara, sia in quanto essi siano volti a contestare la validità stessa della procedura di selezione.<br />
Per contro, permarrebbe incertezza nell’evenienza in cui, come nella specie, il ricorso principale non sia fondato su motivi che, se fossero accolti, determinerebbero la ripetizione dell’intero procedimento.<br />
A questo proposito la giurisprudenza nazionale sarebbe divisa. Secondo un primo filone giurisprudenziale, la sentenza del 5 aprile 2016, PFE (C‑689/13, EU:C:2016:199), imporrebbe, in un’ipotesi siffatta, <a>di esaminare il ricorso principale anche dopo l’avvenuto accoglimento del ricorso incidentale, non dovendosi tener conto né del numero delle imprese partecipanti alla procedura né dei vizi prospettati come motivi del ricorso principale</a>.<br />
Tuttavia, tale orientamento non terrebbe conto della sentenza del 21 dicembre 2016, Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich (C‑355/15, EU:C:2016:988), nella quale la Corte avrebbe statuito che la direttiva 89/665 non osta a che a un offerente, il quale sia stato escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico con una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva, sia negato l’accesso ad un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione. Inoltre, tale orientamento giurisprudenziale non terrebbe conto del fatto che il riesame e l’annullamento della procedura di affidamento di appalto pubblico sarebbero puramente facoltativi, sicché l’interesse ad agire del ricorrente principale non sarebbe certo.<br />
In base al secondo filone giurisprudenziale, l’esame del ricorso principale si imporrebbe soltanto laddove l’accoglimento dello stesso fosse idoneo a procurare un vantaggio reale al ricorrente, il che presupporrebbe che le offerte degli offerenti che non sono parti del procedimento siano affette dal medesimo vizio che ha giustificato la decisione di accoglimento del ricorso principale. Tuttavia, tale interpretazione sarebbe stata censurata perché contrastante con la sentenza del 5 aprile 2016, PFE (C‑689/13, EU:C:2016:199), e trascurerebbe il fatto che, anche laddove, esaminando il ricorso incidentale e quello principale, si accertasse che tutte le offerte presentate, ivi comprese quelle degli offerenti che non sono parti in causa, presentano dei vizi analoghi a quelli inficianti le offerte esaminate dal giudice, ugualmente l’amministrazione avrebbe soltanto la facoltà, e non l’obbligo, di ripetere la procedura di gara.<br />
A giudizio dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, per ragioni di coerenza con il sistema processuale nazionale e con il principio di autonomia processuale incentrato sull’iniziativa delle parti, occorrerebbe privilegiare una soluzione in virtù della quale l’interesse ad agire del ricorrente principale dovrebbe essere valutato nella sua concretezza dal giudice adito, e non con riferimento a ragioni astratte. In tale ottica, sarebbe opportuno riconoscere agli Stati membri la possibilità di determinare le modalità di prova del carattere concreto del suddetto interesse, garantendo il diritto di difesa degli offerenti rimasti in gara ma non evocati nel processo, e ciò in armonia con i principi in materia di onere della prova.<br />
Alla luce di tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
«Se l’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva [89/665] possa essere interpretato nel senso che esso consente che allorché alla gara abbiano partecipato più imprese e le stesse non siano state evocate in giudizio (e comunque avverso le offerte di talune di queste non sia stata proposta impugnazione) sia rimessa al Giudice, in virtù dell’autonomia processuale riconosciuta agli Stati membri, la valutazione della concretezza dell’interesse dedotto con il ricorso principale da parte del concorrente destinatario di un ricorso incidentale escludente reputato fondato, utilizzando gli strumenti processuali posti a disposizione dell’ordinamento, e rendendo così armonica la tutela di detta posizione soggettiva rispetto ai consolidati principi nazionali in punto di domanda di parte (articolo 112 del codice di procedura civile), prova dell’interesse affermato (articolo 2697 del codice civile), limiti soggettivi del giudicato che si forma soltanto tra le parti processuali e non può riguardare la posizione dei soggetti estranei alla lite (articolo 2909 del codice civile)».</p>
<p><strong>Sulla questione pregiudiziale</strong><br />
Con il suo quesito, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l ’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi.<br />
In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dal secondo considerando della direttiva 89/665, quest’ultima è intesa a rafforzare i meccanismi esistenti, sia sul piano nazionale sia sul piano dell’Unione, per garantire l’applicazione effettiva delle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette (sentenza del 5 aprile 2017, Marina del Mediterráneo e a., C‑391/15, EU:C:2017:268, punto 30).<br />
Risulta dalle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665 che i ricorsi contro le decisioni adottate da un’amministrazione aggiudicatrice devono, per essere considerati efficaci, essere accessibili almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.<br />
Così, quando, a seguito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, due offerenti presentano ricorsi intesi alla reciproca esclusione, ciascuno di detti offerenti ha interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto, ai sensi delle disposizioni menzionate al punto precedente. Infatti, da un lato, l’esclusione di un offerente può far sì che l’altro ottenga l’appalto direttamente nell’ambito della stessa procedura. Dall’altro lato, nell’ipotesi di un’esclusione di tutti gli offerenti e dell’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, ciascuno degli offerenti potrebbe parteciparvi e quindi ottenere indirettamente l’appalto (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 27).<br />
Ne consegue che il ricorso incidentale dell’aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso di un offerente escluso qualora la regolarità dell’offerta di ciascuno degli operatori venga contestata nell’ambito del medesimo procedimento, dato che, in una situazione del genere, ciascuno dei concorrenti può far valere un legittimo interesse equivalente all’esclusione dell’offerta degli altri, che può portare alla constatazione dell’impossibilità, per l’amministrazione aggiudicatrice, di procedere alla scelta di un’offerta regolare(sentenze del 4 luglio 2013, Fastweb, C‑100/12, EU:C:2013:448, punto 33, e del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 24).<br />
Il principio sancito dalle sentenze menzionate al punto precedente, secondo cui gli interessi perseguiti nell’ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di principio equivalenti, si traduce, per i giudici investiti di tali ricorsi, nell’obbligo di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente.<br />
Tale principio risulta applicabile anche quando, come nella controversia di cui al procedimento principale, altri offerenti abbiano presentato offerte nell’ambito della procedura di affidamento e i ricorsi intesi alla reciproca esclusione non riguardino offerte siffatte classificate alle spalle delle offerte costituenti l’oggetto dei suddetti ricorsi per esclusione.</p>
<p>Infatti, l’offerente che, come nel presente caso, si sia classificato in terza posizione e che abbia proposto il ricorso principale deve vedersi riconoscere un legittimo interesse all’esclusione dell’offerta dell’aggiudicatario e dell’offerente collocato in seconda posizione, in quanto non si può escludere che, anche se la sua offerta fosse giudicata irregolare, l’amministrazione aggiudicatrice sia indotta a constatare l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare e proceda di conseguenza all’organizzazione di una nuova procedura di gara.<br />
In particolare, qualora il ricorso dell’offerente non prescelto fosse giudicato fondato, l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare la procedura e di avviare una nuova procedura di affidamento a motivo del fatto che le restanti offerte regolari non corrispondono sufficientemente alle attese dell’amministrazione stessa.<br />
Alla luce di tali circostanze, la ricevibilità del ricorso principale non può – a pena di pregiudicare l’effetto utile della direttiva 89/665 – essere subordinata alla previa constatazione che tutte le offerte classificate alle spalle di quella dell’offerente autore di detto ricorso sono anch’esse irregolari. Tale ricevibilità non può neppure essere subordinata alla condizione che il suddetto offerente fornisca la prova del fatto che l’amministrazione aggiudicatrice sarà indotta a ripetere la procedura di affidamento di appalto pubblico. L’esistenza di una possibilità siffatta deve essere considerata in proposito sufficiente.<br />
Occorre altresì aggiungere che tale interpretazione non viene smentita dalla circostanza che gli altri offerenti classificatisi dietro l’autore del ricorso principale non sono intervenuti nel giudizio a quo. Infatti, come la Corte ha già avuto occasione di rilevare, il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, come pure il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi nonché la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, non sono rilevanti ai fini dell’applicazione del principio giurisprudenziale menzionato al punto 25 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 29).<br />
La sentenza del 21 dicembre 2016, Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich (C‑355/15, EU:C:2016:988), menzionata dal giudice del rinvio, non costituisce un ostacolo ad un’interpretazione siffatta. Infatti, se è pur vero che, ai punti da 13 a 16, 31 e 36 di detta sentenza, la Corte ha statuito che un offerente la cui offerta era stata esclusa dall’amministrazione aggiudicatrice da una procedura di affidamento di appalto pubblico poteva vedersi rifiutare l’accesso a un ricorso contro la decisione di attribuzione dell’appalto pubblico, occorre rilevare che, nella controversia decisa da quella sentenza, la decisione di esclusione di detto offerente era stata confermata da una decisione che aveva acquistato forza di giudicato prima che il giudice investito del ricorso contro la decisione di affidamento dell’appalto si pronunciasse, sicché il suddetto offerente doveva essere considerato come definitivamente escluso dalla procedura di affidamento dell’appalto pubblico in questione(v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2017, Archus e Gama, C‑131/16, EU:C:2017:358, punto 57).<br />
Orbene, nel procedimento principale, nessuno degli offerenti che hanno presentato i ricorsi intesi alla reciproca esclusione è stato definitivamente escluso dalla procedura di aggiudicazione. Pertanto, la suddetta sentenza non inficia in alcun modo il principio giurisprudenziale menzionato al punto precedente.<br />
Per quanto riguarda infine il principio di autonomia processuale degli Stati membri, è sufficiente ricordare come tale principio non possa, comunque, giustificare disposizioni di diritto interno che rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2019, PORR Építési Kft., C‑691/17, EU:C:2019:327, punto 39 nonché la giurisprudenza ivi citata). Orbene, per le ragioni illustrate ai punti precedenti della presente sentenza, risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665, come interpretato dalla Corte, che un offerente che abbia proposto un ricorso come quello di cui al procedimento principale non può, sulla base di norme o di prassi procedurali nazionali, quali quelle descritte dal giudice del rinvio, essere privato del suo diritto all’esame nel merito di tale ricorso.<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi.</p>
<p><strong>Sulle spese</strong><br />
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:<br />
<strong>L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi.</strong></p>
<p>Lycourgos Juhász Ilešič</p>
<p>Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 settembre 2019.</p>
<p>Il cancelliere<br />
A. Calot Escobar</p>
<p>Il presidente della Decima Sezione<br />
C. Lycourgos</p>
<p>* Lingua processuale: l’italiano.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-5-9-2019-n-c-333-18/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2019 n.C-333/18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.425</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-22-10-2015-n-425/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>C&#8209;425/14. Pres. D. Šváby,Est. C. Vajda Compatibile con il diritto UE la previsione di esclusione automatica dalla gara in caso di mancata accettazione dei protocolli d&#8217;integrità, ad eccezione delle fattispecie di situazioni di collegamento/controllo, di futuri accordi e/o subappalti tra i vari concorrenti, per le quali va consentito di dimostrare</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-22-10-2015-n-425/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.425</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C&#8209;425/14. Pres. D. Šváby,Est. C. Vajda</span></p>
<hr />
<p>Compatibile con il diritto UE la previsione di esclusione automatica dalla gara in caso di mancata accettazione dei protocolli d&#8217;integrità, ad eccezione delle fattispecie  di situazioni di collegamento/controllo, di futuri accordi e/o subappalti tra i vari concorrenti, per le quali va consentito  di dimostrare l&#8217;assenza di comportamenti collusivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Protocolli di integrità &#8211; Dichiarazione d&#8217;accettazione &#8211; Assenza &#8211; Esclusione &#8211; Conformità al diritto UE &#8211; Sussiste &#8211; Eccezioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente da detta procedura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)</p>
<p>22 ottobre 2015 (*)</p>
<p>«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto – Appalto che non raggiunge la soglia di applicazione di detta direttiva – Norme fondamentali del Trattato FUE – Dichiarazione di accettazione di un protocollo di legalità relativo al contrasto delle attività criminali – Esclusione per mancato deposito di una tale dichiarazione – Ammissibilità – Proporzionalità»</p>
<p>Nella causa C&#8209;425/14,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Italia), con ordinanza del 9 luglio 2014, pervenuta in cancelleria il 17 settembre 2014, nel procedimento</p>
<p>Impresa Edilux Srl, in qualità di mandataria dell’associazione temporanea di imprese,</p>
<p>Società Italiana Costruzioni e Forniture Srl (SICEF)</p>
<p>contro</p>
<p>Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani,</p>
<p>Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana,</p>
<p>UREGA – Sezione provinciale di Trapani,</p>
<p>Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana,</p>
<p>nei confronti di:</p>
<p>Icogen Srl,</p>
<p>LA CORTE (Decima Sezione),</p>
<p>composta da D. Šváby, presidente dell’Ottava Sezione, facente funzione di presidente della Decima Sezione, E. Juhász e C. Vajda (relatore), giudici,</p>
<p>avvocato generale: P. Cruz Villalón</p>
<p>cancelliere: A. Calot Escobar</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per l’Impresa Edilux Srl, in qualità di mandataria dell’associazione temporanea di imprese, e la Società Italiana Costruzioni e Forniture Srl (SICEF), da F. Lattanzi e S. Iacuzzo, avvocati;</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Icogen Srl, da C. Giurdanella, avvocato;</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Commissione europea, da D. Recchia e A. Tokár, in qualità di agenti,</p>
<p>vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>Sentenza</p>
<p>1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011 (GU L 319, pag. 43; in prosieguo: la «direttiva 2004/18»).</p>
<p>2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Impresa Edilux Srl (in prosieguo: la «Edilux»), in qualità di mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita tra la stessa e la Società Italiana Costruzioni e Forniture Srl (SICEF), e quest’ultima e, dall’altro, l’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, l’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, l’UREGA – Sezione provinciale di Trapani e l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana (in prosieguo, congiuntamente: l’«amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi nel procedimento principale») in merito all’esclusione, da parte di quest’ultima, della Edilux e della SICEF dalla partecipazione a una procedura di affidamento di appalti pubblici per non aver depositato, unitamente alla loro offerta, una dichiarazione di accettazione delle clausole contenute in un protocollo di legalità.</p>
<p>&nbsp;Contesto normativo</p>
<p>&nbsp;Il diritto dell’Unione</p>
<p>3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2 della direttiva 2004/18 così dispone:</p>
<p>«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».</p>
<p>4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;In forza del suo articolo 7, lettera c), detta direttiva si applica agli appalti pubblici di lavori il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è pari o superiore a EUR 5 000 000.</p>
<p>5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 45 della stessa direttiva, intitolato «Situazione personale del candidato o dell’offerente», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:</p>
<p>«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l’offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l’amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:</p>
<p>a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;partecipazione a un’organizzazione criminale (&#8230;)</p>
<p>b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;corruzione, (&#8230;)</p>
<p>c) &nbsp; &nbsp; &nbsp;frode (&#8230;)</p>
<p>d) &nbsp; &nbsp; &nbsp;riciclaggio dei proventi di attività illecite (&#8230;).</p>
<p>Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.</p>
<p>Essi possono prevedere una deroga all’obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Può essere escluso dalla partecipazione all’appalto ogni operatore economico:</p>
<p>a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;</p>
<p>b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;</p>
<p>c) &nbsp; &nbsp; &nbsp;nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale;</p>
<p>d) &nbsp; &nbsp; &nbsp;che, nell’esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice;</p>
<p>e) &nbsp; &nbsp; &nbsp;che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell’amministrazione aggiudicatrice;</p>
<p>f) &nbsp; &nbsp; &nbsp;che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell’amministrazione aggiudicatrice;</p>
<p>g) &nbsp; &nbsp; &nbsp;che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni.</p>
<p>Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo».</p>
<p>&nbsp;Il diritto italiano</p>
<p>6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, che istituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (supplemento ordinario alla GURI n. 100 del 2 maggio 2006), dispone quanto segue:</p>
<p>«La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle».</p>
<p>7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (GURI n. 265 del 13 novembre 2012; in prosieguo: la «legge n. 190/2012»):</p>
<p>«Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara».</p>
<p>&nbsp;Procedimento principale e questioni pregiudiziali</p>
<p>8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La Edilux e la SICEF sono, rispettivamente, la capogruppo mandataria e la mandante di un’associazione temporanea di imprese. Il 20 maggio 2013 è stato loro attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi nel procedimento principale un appalto pubblico di lavori di un valore stimato di EUR 2 271 735 e relativo al restauro di templi greci in Sicilia.</p>
<p>9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il 18 giugno 2013, in seguito a un reclamo presentato dalla Icogen Srl, società seconda classificata al termine della procedura di aggiudicazione, l’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi nel procedimento principale ha annullato la decisione di aggiudicazione dell’appalto in questione alla Edilux e alla SICEF e ha attribuito in via definitiva tale appalto alla Icogen Srl.</p>
<p>10 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi nel procedimento principale ha fondato tale annullamento, e pertanto l’esclusione della Edilux e della SICEF dalla gara d’appalto, sul mancato deposito da parte di queste ultime, unitamente alla loro offerta, della dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità, che doveva essere resa secondo lo schema esposto nell’allegato 6 del disciplinare di detto appalto. Nella rubrica «Avvertenze» di tale disciplinare era indicato che la dichiarazione in parola costituiva un documento essenziale, da produrre a pena di esclusione.</p>
<p>11 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Detta dichiarazione, copia della quale è inclusa nel fascicolo sottoposto alla Corte, enuncia quanto segue:</p>
<p>«[Il partecipante alla gara] si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:</p>
<p>a. &nbsp; &nbsp; &nbsp;a comunicare (&#8230;) alla Stazione appaltante (&#8230;) lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, (&#8230;) nonché le modalità di scelta dei contraenti (&#8230;);</p>
<p>b. &nbsp; &nbsp; &nbsp;a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;</p>
<p>c. &nbsp; &nbsp; &nbsp;a collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (&#8230;);</p>
<p>d. &nbsp; &nbsp; &nbsp;a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto (&#8230;) ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.</p>
<p>Dichiara espressamente ed in modo solenne</p>
<p>e. &nbsp; &nbsp; &nbsp;di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;</p>
<p>f. &nbsp; &nbsp; &nbsp;che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara (&#8230;) ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;</p>
<p>g. &nbsp; &nbsp; &nbsp;che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordat[o] e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;</p>
<p>h. &nbsp; &nbsp; &nbsp;che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;</p>
<p>i. &nbsp; &nbsp; &nbsp;di obbligarsi a collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (&#8230;);</p>
<p>j. &nbsp; &nbsp; &nbsp;di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto (&#8230;) ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;</p>
<p>k. &nbsp; &nbsp; &nbsp;(&#8230;) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la Stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa».</p>
<p>12 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Avendo il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia respinto il loro ricorso contro la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi nel procedimento principale del 18 giugno 2013, la Edilux e la SICEF hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.</p>
<p>13 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio spiega che i protocolli di legalità sono stati introdotti nell’ordinamento giuridico italiano al fine di prevenire e contrastare il pernicioso fenomeno delle infiltrazioni, soprattutto nel settore degli appalti pubblici, della criminalità organizzata, molto radicata in alcune regioni del sud Italia. Tali protocolli sarebbero altresì essenziali per la tutela dei fondamentali principi di concorrenza e di trasparenza che presidiano la normativa italiana e dell’Unione europea in materia di appalti pubblici.</p>
<p>14 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo il medesimo giudice, l’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012 implica che le amministrazioni aggiudicatrici possano pretendere, a pena di esclusione, che l’accettazione di siffatti protocolli, necessaria affinché le loro clausole siano obbligatorie, intervenga previamente. Infatti, se fosse suscettibile di sanzione unicamente l’inosservanza di dette clausole in fase di esecuzione dell’appalto, verrebbe meno il voluto e dichiarato effetto di anticipazione massima della soglia di tutela e di deterrenza. Una siffatta causa di esclusione sarebbe inoltre legittima alla luce dell’articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 163, che prevede l’esclusione da una gara d’appalto in caso di inadempimento di disposizioni di legge vigenti, tra cui la citata disposizione della legge n. 190/2012.</p>
<p>15 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità di una siffatta causa di esclusione con il diritto dell’Unione. A tale riguardo il giudice del rinvio rileva che l’articolo 45 della direttiva 2004/18, che stabilisce ai suoi paragrafi 1, primo comma, e 2, primo comma, un elenco tassativo di cause di esclusione, non contiene disposizioni analoghe. Esso ritiene, per contro, che l’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012 possa essere conforme all’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva, che prevedrebbe una deroga alla tassatività delle cause di esclusione per esigenze imperative di interesse generale, quali quelle connesse con l’ordine pubblico e con la prevenzione del crimine.</p>
<p>16 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio aggiunge che, sebbene il valore dell’appalto pubblico di lavori controverso si collochi al di sotto della pertinente soglia di applicazione della direttiva 2004/18, si applicano comunque i principi del diritto dell’Unione. A tale riguardo esso rileva che detto appalto presenta un interesse transfrontaliero certo, atteso che alcune disposizioni della lex specialis della procedura ad esso relativa riguardano la partecipazione di imprese che non hanno sede in Italia.</p>
<p>17 &nbsp; &nbsp; &nbsp;È in tale contesto che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p>«1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 45 della direttiva [2004/18] osti a una disposizione, come l’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012, che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere come legittima causa di esclusione delle imprese partecipanti a una gara indetta per l’affidamento di un contratto pubblico di appalto, la mancata accettazione, o la mancata prova documentale dell’avvenuta accettazione, da parte delle suddette imprese, degli impegni contenuti nei c.d. “protocolli di legalità” e, più in generale, in accordi, tra le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese partecipanti, volti a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli affidamenti di contratti pubblici.</p>
<p>2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se, ai sensi dell’articolo 45 della direttiva [2004/18], l’eventuale previsione da parte dell’ordinamento di uno Stato membro della potestà di esclusione, descritta nel precedente quesito, possa essere considerata una deroga al principio della tassatività delle cause di esclusione giustificata dall’esigenza imperativa di contrastare il fenomeno dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».</p>
<p>&nbsp;Sulle questioni pregiudiziali</p>
<p>&nbsp;Osservazioni preliminari</p>
<p>18 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio riguardano l’interpretazione dell’articolo 45 della direttiva 2004/18. Tuttavia, il giudice del rinvio constata, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, che l’appalto pubblico di lavori di cui trattasi nel procedimento principale è di un valore inferiore alla pertinente soglia di applicazione di tale direttiva, ossia quella fissata all’articolo 7, lettera c), della stessa.</p>
<p>19 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Occorre ricordare che le procedure specifiche e rigorose previste dalle direttive dell’Unione che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si applicano soltanto ai contratti il cui valore superi la soglia prevista espressamente in ciascuna di tali direttive. Pertanto, le disposizioni di dette direttive non si applicano agli appalti il cui valore non raggiunga la soglia fissata da queste ultime (v. sentenza Enterprise Focused Solutions, C&#8209;278/14, EU:C:2015:228, punto 15 nonché giurisprudenza citata). Ne consegue che l’articolo 45 della direttiva 2004/18 non trova applicazione nell’ambito del procedimento principale.</p>
<p>20 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nondimeno, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che la circostanza che il giudice del rinvio abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni. A tal proposito la Corte deve trarre da tutti gli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in particolare, sentenza Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve e a., C&#8209;225/13, EU:C:2014:245, punto 30 e giurisprudenza citata).</p>
<p>21 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo una giurisprudenza parimenti consolidata, all’aggiudicazione di appalti che, alla luce del loro valore, non rientrino nell’ambito di applicazione delle direttive dell’Unione che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si applicano comunque le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, purché tali appalti presentino un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto di determinati criteri oggettivi (v., in tal senso, sentenza Enterprise Focused Solutions, C&#8209;278/14, EU:C:2015:228, punto 16 nonché giurisprudenza citata).</p>
<p>22 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al riguardo il giudice del rinvio ammette l’applicazione alla controversia di cui è investito dei principi del diritto dell’Unione e constata, in tale contesto, la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, atteso che alcune disposizioni della lex specialis della procedura relativa all’appalto che costituisce l’oggetto di tale controversia riguardano la partecipazione di imprese che non hanno sede in Italia.</p>
<p>23 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In tali circostanze si deve considerare che la prima questione verte sull’interpretazione delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato menzionati al punto 21 della presente sentenza.</p>
<p>24 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per contro, non è necessario rispondere alla seconda questione. Infatti, come risulta dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio, tale questione verte specificamente sull’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2004/18, che prevede una deroga, per esigenze imperative di interesse generale, all’obbligo, per un’amministrazione aggiudicatrice, previsto al primo comma dello stesso paragrafo, di escludere dalla partecipazione ad un appalto pubblico qualsiasi candidato od offerente che sia stato oggetto di condanna, pronunciata con sentenza definitiva per una o più delle ragioni elencate in tale disposizione.</p>
<p>&nbsp;Sulla prima questione</p>
<p>25 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La prima questione deve essere quindi intesa nel senso che essa verte, in sostanza, sul quesito se le norme fondamentali e i principi generali del Trattato, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso da una procedura di gara relativa ad un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.</p>
<p>26 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La Corte ha già dichiarato che va riconosciuto agli Stati membri un certo potere discrezionale nell’adozione delle misure destinate a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza, i quali si impongono alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico. Infatti, il singolo Stato membro è nella posizione migliore per individuare, alla luce di considerazioni di ordine storico, giuridico, economico o sociale che gli sono proprie, le situazioni favorevoli alla comparsa di comportamenti in grado di provocare violazioni del rispetto del principio e dell’obbligo summenzionati (v., in tal senso, sentenza Serrantoni e Consorzio stabile edili, C&#8209;376/08, EU:C:2009:808, punti 31 e 32 nonché giurisprudenza citata).</p>
<p>27 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo il giudice del rinvio, un protocollo di legalità come quello di cui trattasi nel procedimento principale è finalizzato a prevenire e a contrastare il fenomeno delle infiltrazioni, soprattutto nel settore degli appalti pubblici, della criminalità organizzata, che è molto radicata in alcune regioni del sud Italia. Esso è funzionale altresì alla tutela dei principi di concorrenza e di trasparenza che presidiano la normativa italiana e dell’Unione in materia di appalti pubblici.</p>
<p>28 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Si deve necessariamente constatare che, ostacolando l’attività criminale e distorsioni della concorrenza nel settore degli appalti pubblici, una misura quale l’obbligo di dichiarare l’accettazione di un tale protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell’aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, detto obbligo non viola il principio di non discriminazione.</p>
<p>29 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenza Serrantoni e Consorzio stabile edili, C&#8209;376/08, EU:C:2009:808, punto 33 e giurisprudenza citata).</p>
<p>30 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al riguardo si deve, in primo luogo, respingere l’argomento della Edilux e della SICEF secondo il quale una dichiarazione di accettazione di determinati impegni costituisce uno strumento inefficace per contrastare l’infiltrazione della criminalità organizzata poiché il rispetto di tali impegni può essere verificato solo successivamente all’aggiudicazione dell’appalto considerato.</p>
<p>31 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Infatti, il giudice del rinvio precisa che, per essere obbligatorie, le clausole dei protocolli di legalità devono essere previamente accettate quale condizione di ammissione alla procedura di affidamento dell’appalto e che, se fosse suscettibile di sanzione unicamente la loro inosservanza in fase di esecuzione, verrebbe meno l’effetto di anticipazione massima della soglia di tutela e di deterrenza. In tali circostanze, tenuto conto del potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri e ricordato al punto 26 della presente sentenza, non si può ritenere che l’obbligo di dichiarare l’accettazione degli impegni contenuti in un protocollo di legalità sin dall’inizio della partecipazione a una gara per l’aggiudicazione di un appalto ecceda quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi perseguiti.</p>
<p>32 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In secondo luogo, per quanto attiene al contenuto del protocollo di legalità di cui trattasi nel procedimento principale, gli impegni in forza dei punti da a) a d) che devono assumere i candidati o gli offerenti in sua accettazione consistono, essenzialmente, nel comunicare lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati nonché le modalità di scelta dei contraenti, nel segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara d’appalto e durante l’esecuzione del contratto, nel collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, nonché nell’inserire identiche clausole nei contratti di subappalto. Tali impegni si sovrappongono alle dichiarazioni previste nel medesimo protocollo ai punti da h) a j).</p>
<p>33 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda una dichiarazione come quella di cui al punto g) del protocollo di legalità di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale il partecipante dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara d’appalto per limitare od eludere la concorrenza, essa si limita all’obiettivo di tutelare i principi di concorrenza e di trasparenza nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici.</p>
<p>34 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Siffatti impegni e dichiarazioni vertono sul comportamento leale del candidato o dell’offerente nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi nel procedimento principale e sulla collaborazione con le forze dell’ordine. Essi non eccedono quindi quanto necessario al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.</p>
<p>35 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuttavia, il punto e) del protocollo di legalità di cui trattasi nel procedimento principale include una dichiarazione secondo la quale il partecipante non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti.</p>
<p>36 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Orbene, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, dalla giurisprudenza della Corte deriva che l’esclusione automatica di candidati o di offerenti che si trovino in una tale situazione con altri candidati o offerenti eccede quanto necessario per prevenire comportamenti collusivi e, pertanto, per garantire l’applicazione del principio della parità di trattamento e il rispetto dell’obbligo di trasparenza. Una siffatta esclusione automatica costituisce, infatti, una presunzione irrefragabile d’interferenza reciproca nelle rispettive offerte, per uno stesso appalto, di imprese legate da una situazione di controllo o di collegamento. Essa esclude in tal modo la possibilità per tali candidati o offerenti di dimostrare l’indipendenza delle loro offerte ed è quindi in contrasto con l’interesse dell’Unione a che sia garantita la partecipazione più ampia possibile di offerenti a una gara d’appalto (v., in tal senso, sentenze Assitur, C&#8209;538/07, EU:C:2009:317, punti da 28 a 30, nonché Serrantoni e Consorzio stabile edili, C&#8209;376/08, EU:C:2009:808, punti 39 e 40).</p>
<p>37 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In detto punto e) figura altresì una dichiarazione secondo la quale il partecipante non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. Una siffatta dichiarazione, escludendo qualsiasi accordo tra i partecipanti, compresi gli accordi non idonei a restringere il gioco della concorrenza, eccede quanto necessario al fine di salvaguardare il principio di concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici. Per tale circostanza, una siffatta dichiarazione si distingue da quella di cui al punto g) del protocollo di legalità di cui trattasi nel procedimento principale.</p>
<p>38 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ne deriva che un obbligo per un partecipante a un appalto pubblico di dichiarare, da un lato, l’assenza di situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e, dall’altro, l’assenza di accordi con altri partecipanti alla gara d’appalto, con la conseguenza che, senza una siffatta dichiarazione, esso è automaticamente escluso da tale procedura, è contrario al principio di proporzionalità.</p>
<p>39 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Considerazioni simili devono altresì applicarsi per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto f) del protocollo di legalità di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale il partecipante dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara e che è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati. Una tale dichiarazione, infatti, implica una presunzione irrefragabile secondo la quale l’eventuale subappalto da parte dell’aggiudicatario, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, a un altro partecipante alla stessa gara d’appalto derivi da una collusione tra le due imprese interessate, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare il contrario. Così, una siffatta dichiarazione eccede quanto necessario al fine di prevenire comportamenti collusivi.</p>
<p>40 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Inoltre, tenuto conto dell’obiettivo di prevenire e di contrastare il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, qualsiasi eventuale pressione, esercitata sull’aggiudicatario di un appalto da parte di un’altra impresa che abbia partecipato alla gara, allo scopo di ottenere il subappalto per l’esecuzione di tale contratto da quest’ultima, dovrebbe essere comunicata all’amministrazione aggiudicatrice o, se del caso, denunciata alle forze di polizia, conformemente ai punti b), c), g), h) e i) del protocollo di legalità di cui trattasi nel procedimento principale.</p>
<p>41 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In considerazione di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato né si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente da detta procedura.</p>
<p>&nbsp;Sulle spese</p>
<p>42 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:</p>
<p>Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente da detta procedura.</p>
<p>Firme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-22-10-2015-n-425/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.425</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2013 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-4-7-2013-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-4-7-2013-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-4-7-2013-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2013 n.0</a></p>
<p>Pres. Rosas, rel. Svàby la Corte di Giustizia sull&#8217;Adunanza Plenaria n. 4/2011 in materia di ricorso principale ed incidentale Contratti della P.A. – Gare – Aggiudicazione – Ricorso – Ricorso incidentale – Motivi &#8211; Offerte entrambe non conformi alle specifiche tecniche dell’appalto – Ordine di esame dei ricorsi – Adunanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-4-7-2013-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2013 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-decima-sezione-sentenza-4-7-2013-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Decima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2013 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rosas, rel. Svàby</span></p>
<hr />
<p>la Corte di Giustizia sull&#8217;Adunanza Plenaria n. 4/2011 in materia di ricorso principale ed incidentale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gare – Aggiudicazione – Ricorso – Ricorso incidentale – Motivi &#8211; Offerte entrambe non conformi alle specifiche tecniche dell’appalto – Ordine di esame dei ricorsi – Adunanza Plenaria n. 4/2011 – Contrasto con la Direttiva CE 66/2007 &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto e proposto ricorso incidentale solleva un’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla conformità con le suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il ricorso principale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)<br />	<br />
</b>4 luglio 2013</p>
<p>«Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Ricorso in materia di appalti pubblici – Ricorso proposto contro la decisione di aggiudicazione di un appalto da un offerente escluso – Ricorso fondato sulla motivazione che l’offerta prescelta non sarebbe conforme alle specifiche tecniche dell’appalto – Ricorso incidentale dell’aggiudicatario fondato sull’inosservanza di alcune specifiche tecniche dell’appalto nell’offerta presentata dall’offerente che ha proposto il ricorso principale – Offerte entrambe non conformi alle specifiche tecniche dell’appalto – Giurisprudenza nazionale che impone di esaminare in via preliminare il ricorso incidentale e, in caso di fondatezza di quest’ultimo, di dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo nel merito – Compatibilità con il diritto dell’Unione»</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nella causa C 100/12,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con decisione del 25 gennaio 2012, pervenuta in cancelleria il 24 febbraio 2012, nel procedimento<br />	<br />
<b><br />	<br />
Fastweb SpA</b>	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Sanitaria Locale di Alessandria</b>,</p>
<p>nei confronti di:<br />	<br />
<b>Telecom Italia SpA,</b><br />	<br />
<b>Path</b>&#8211;<b>Net SpA,</b><br />	<br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (decima sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta da A. Rosas, presidente di sezione, E. Juhász e D. Šváby (relatore), giudici,<br />	<br />
avvocato generale: J. Kokott,<br />	<br />
cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 dicembre 2012,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
– per Telecom Italia SpA e Path-Net SpA, da A. Lirosi, M. Martinelli e L. Mastromatteo, avvocati;<br />	<br />
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;<br />	<br />
– per la Commissione europea, da A. Tokár e D. Recchia, in qualità di agenti,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (GU L 335, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva 89/665»).<br />	<br />
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Fastweb SpA (in prosieguo: «Fastweb»), da una parte, e l’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, nonché Telecom Italia SpA (in prosieguo: «Telecom Italia») ed una controllata di quest’ultima, Path-Net SpA (in prosieguo: «Path-Net»), dall’altra, a proposito dell’aggiudicazione di un appalto pubblico a tale controllata.<br />	<br />
<b><br />	<br />
Contesto normativo</p>
<p></b>3 Il secondo ed il terzo considerando della direttiva 89/665 sono formulati come segue:<br />	<br />
«[C]onsiderando che i meccanismi attualmente esistenti, sia sul piano nazionale sia sul piano comunitario, per garantire [l’]applicazione [effettiva delle direttive in materia di appalti pubblici] non sempre permettono di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie, in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette;<br />	<br />
considerando che l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza comunitaria rende necessario un aumento notevole delle garanzie di trasparenza e di non discriminazione e che occorre, affinché essa sia seguita da effetti concreti, che esistano mezzi di ricorso efficaci e rapidi in caso di violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscano tale diritto».<br />	<br />
4 Il considerando 3 della direttiva 2007/66 così recita: <br />	<br />
«[…] le garanzie di trasparenza e di non discriminazione che costituiscono l’obiettivo [in particolare della direttiva 89/665] dovrebbero essere rafforzate per garantire che la Comunità nel suo complesso benefici pienamente degli effetti positivi dovuti alla modernizzazione e alla semplificazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, operate [in particolare dalla direttiva 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114)] (…)».<br />	<br />
5 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 89/665, rubricato «Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso»:<br />	<br />
«1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva [2004/18], a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli da 10 a 18 di tale direttiva.<br />	<br />
Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori pubblici e i sistemi dinamici di acquisizione. <br />	<br />
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva [2004/18], le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 <i>septies</i> della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità dettagliate che gli Stati membri possono determinare, [per lo meno] a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.<br />	<br />
(&#8230;)».<br />	<br />
6 L’articolo 2, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue: <br />	<br />
«Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che consentono di: <br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
b) annullare o far annullare le decisioni illegittime (…); <br />	<br />
(&#8230;)».<br />	<br />
7 Il considerando 2 della direttiva 2004/18 è formulato come segue:<br />	<br />
«L’aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato [FUE] ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme ed ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato». <br />	<br />
8 Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva:<br />	<br />
«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».<br />	<br />
9 L’articolo 32 della direttiva in questione così dispone: <br />	<br />
«(&#8230;)<br />	<br />
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all’aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. (&#8230;) <br />	<br />
Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. (&#8230;) <br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
4. (&#8230;)<br />	<br />
Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati: <br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
– qualora l’accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro, secondo la seguente procedura: <br />	<br />
a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto; <br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro». <br />	<br />
<b><br />	<br />
Procedimento principale e questione pregiudiziale</p>
<p></b>10 Conformemente al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale» (supplemento ordinario alla GURI n. 112 del 16 maggio 2005), il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) è abilitato a concludere contratti quadro con operatori economici da esso individuati. Le amministrazioni non statali hanno facoltà di attribuire appalti fondati su tali contratti quadro, sulla base delle proprie esigenze di servizio.<br />	<br />
11 Il CNIPA ha concluso un contratto quadro di questo tipo, in particolare, con Fastweb e Telecom Italia. Il 18 giugno 2010, l’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria ha indirizzato a tali società una richiesta di progetto riguardante «linee dati/fonia» sulla base di un «piano di fabbisogni». Con delibera del 15 settembre 2010, essa ha scelto il progetto presentato da Telecom Italia, concludendo un contratto con una controllata di quest’ultima, Path-Net, il 27 dello stesso mese.<br />	<br />
12 Fastweb ha proposto ricorso contro la decisione di aggiudicazione dell’appalto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. Telecom Italia e Path-Net sono intervenute nel procedimento, proponendo ricorso incidentale. La legittimità dell’offerta di ciascuno degli operatori viene contestata dal suo unico concorrente a causa del mancato rispetto di alcune specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni.<br />	<br />
13 In esito alla verificazione dell’idoneità delle offerte presentate dalle due società rispetto al piano di fabbisogni, disposta dal giudice del rinvio, è stato constatato che nessuna delle due offerte risultava conforme all’insieme delle specifiche tecniche imposte dal piano. Secondo tale giudice, una simile constatazione dovrebbe logicamente condurre all’accoglimento dei due ricorsi e, di conseguenza, ad annullare la procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione, dal momento che nessun offerente ha presentato un’offerta idonea a dar luogo ad aggiudicazione. Tale soluzione soddisferebbe l’interesse del ricorrente principale, in quanto la rinnovazione della procedura di aggiudicazione gli procurerebbe una nuova chance di ottenere l’appalto.<br />	<br />
14 Il giudice del rinvio rileva tuttavia che, con decisione del 7 aprile 2011, resa in adunanza plenaria, il Consiglio di Stato, a proposito dei ricorsi in materia di appalti pubblici, ha enunciato un principio di diritto secondo il quale l’esame di un ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, in quanto illegittimamente ammesso a partecipare alla procedura di aggiudicazione controversa, deve precedere l’esame del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura di aggiudicazione e indipendentemente sia dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte, sia dal tipo di censura prospettata con il ricorso incidentale, sia infine dalle richieste dell’amministrazione interessata.<br />	<br />
15 Il Consiglio di Stato ritiene infatti che la legittimazione a ricorrere contro la decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico spetti soltanto al soggetto che abbia legittimamente partecipato alla procedura di aggiudicazione. Secondo tale giudice, l’accertamento dell’illegittimità dell’ammissione del ricorrente principale alla procedura avrebbe una portata retroattiva e l’esclusione definitiva di quest’ultimo dalla suddetta procedura comporterebbe che esso si trovi in una situazione che non gli permette di contestare l’esito della procedura stessa.<br />	<br />
16 Secondo questa giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’interesse pratico alla rinnovazione della procedura di aggiudicazione invocato dalla parte che abbia proposto ricorso contro la decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico non attribuisce a quest’ultima una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso. Tale interesse non si distinguerebbe infatti da quello di qualsiasi altro operatore economico del settore che aspiri a partecipare ad una futura procedura di aggiudicazione. Pertanto, il ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale dovrebbe essere sempre esaminato per primo, anche quando gli offerenti siano solo due, ossia il ricorrente principale, cioè l’offerente escluso e il ricorrente incidentale, cioè l’aggiudicatario. <br />	<br />
17 Il giudice del rinvio esprime dubbi sulla compatibilità di tale giurisprudenza, in particolare nella misura in cui essa afferma incondizionatamente la prevalenza del ricorso incidentale su quello principale, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza e tutela giurisdizionale effettiva, quali recepiti negli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/665. Secondo tale giudice, infatti, l’esame in via preliminare – ed eventualmente assorbente – del ricorso incidentale attribuisce all’aggiudicatario un vantaggio ingiustificato rispetto a tutti gli altri operatori economici che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione, qualora risulti che l’appalto gli è stato aggiudicato illegittimamente.<br />	<br />
18 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: <br />	<br />
«Se i principi di parità delle parti, di non discriminazione e di tutela della concorrenza nei pubblici appalti, di cui alla Direttiva [89/665], ostino al diritto vivente quale statuito nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, secondo il quale l’esame del ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale attraverso l’impugnazione della sua ammissione alla procedura di gara, deve necessariamente precedere quello del ricorso principale ed abbia portata pregiudiziale rispetto all’esame del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura selettiva e indipendentemente dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte, con particolare riferimento all’ipotesi in cui i concorrenti rimasti in gara siano soltanto due (e coincidano con il ricorrente principale e con l’aggiudicatario-ricorrente incidentale), ciascuno mirante ad escludere l’altro per mancanza, nelle rispettive offerte presentate, dei requisiti minimi di idoneità dell’offerta».<br />	<br />
<b><br />	<br />
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale</p>
<p></b>19 Telecom Italia, Path-Net e il governo italiano contestano la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale per diversi motivi. Tuttavia, le quattro eccezioni di irricevibilità sollevate al riguardo non possono essere accolte.<br />	<br />
20 In primo luogo, infatti, il presente rinvio pregiudiziale è avvenuto in un caso che rientra perfettamente nella previsione dell’articolo 267 TFUE. Ai sensi del primo e del secondo comma di tale articolo, un giudice di uno Stato membro può domandare alla Corte di pronunciarsi su qualsiasi questione relativa all’interpretazione dei trattati e degli atti di diritto derivato, qualora reputi una decisione su questo punto necessaria per emanare la sua sentenza nella controversia di cui è investito. Orbene, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte esprime dei dubbi in merito alle implicazioni della direttiva 89/665 nel contesto fattuale e processuale della controversia di cui al procedimento principale, prospettando due possibili risposte dalle quali discenderebbero soluzioni diverse di tale controversia.<br />	<br />
21 In secondo luogo, la decisione del giudice del rinvio contiene una descrizione sufficientemente chiara del contesto giuridico nazionale, in quanto essa descrive e chiarisce la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale è fondata sull’interpretazione, fornita da quest’ultimo, dell’insieme delle norme e dei principi processuali di diritto nazionale rilevanti in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nonché delle conseguenze che ne derivano, secondo tale giudice, in merito all’ammissibilità del ricorso principale dell’offerente escluso.<br />	<br />
22 In terzo luogo, nonostante il giudice del rinvio non indichi la specifica disposizione di diritto dell’Unione della quale aspira ad ottenere l’interpretazione, esso si riferisce esplicitamente, già nella stessa questione pregiudiziale, alla direttiva 89/665, e la decisione di rinvio contiene un insieme di informazioni sufficientemente completo per permettere alla Corte di individuare gli elementi di tale diritto che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto del procedimento principale (v., per analogia, sentenza del 9 novembre 2006, Chateignier, C 346/05, Racc. pag. I 10951, punto 19 e giurisprudenza citata).<br />	<br />
23 Infine, in quarto luogo, non risulta che tale controversia riguardi un appalto pubblico rientrante in una delle eccezioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665. Pertanto, nella misura in cui l’importo di tale appalto raggiunga la soglia per l’applicazione della direttiva 2004/18 fissata all’articolo 7 di quest’ultima, cosa che spetta al giudice del rinvio accertare, ma di cui nulla al momento induce a dubitare, le due citate direttive sono applicabili ad un appalto come quello di cui al procedimento principale. Va ricordato, in proposito, che il fatto che una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico riguardi soltanto imprese nazionali è irrilevante ai fini dell’applicazione della direttiva 2004/18 (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Michaniki, C 213/07, Racc. pag. I 9999, punto 29 e giurisprudenza citata).<br />	<br />
<b><br />	<br />
Sulla questione pregiudiziale</p>
<p></b>24 Con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se le disposizioni della direttiva 89/665, e in particolare i suoi articoli 1 e 2, debbano essere interpretate nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l’aggiudicatario solleva un’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, il suddetto articolo 1, paragrafo 3, osta al fatto che tale ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità, quando il ricorrente contesta a sua volta la legittimità dell’offerta dell’aggiudicatario con identica motivazione e soltanto questi due operatori economici hanno presentato un’offerta.<br />	<br />
25 Va rilevato che dall’articolo 1 della direttiva 89/665 deriva che quest’ultima mira a consentire la proposizione di ricorsi efficaci contro le decisioni delle autorità aggiudicatrici contrarie al diritto dell’Unione. Secondo il paragrafo 3 del suddetto articolo, gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo le modalità che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.<br />	<br />
26 A questo proposito, una decisione con cui l’autorità aggiudicatrice esclude un’offerta prima ancora di procedere alla selezione costituisce una decisione contro la quale dev’essere possibile ricorrere, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665, essendo tale disposizione applicabile a tutte le decisioni adottate dalle autorità aggiudicatrici soggette alle norme di diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici e non prevedendo essa alcuna limitazione relativa alla natura e al contenuto di dette decisioni (v., in particolare, sentenza del 19 giugno 2003, Hackermüller, C 249/01, Racc. pag. I 6319, punto 24, e giurisprudenza citata).<br />	<br />
27 In tal senso, al punto 26 della citata sentenza Hackermüller, la Corte ha affermato che il fatto che l’autorità dinanzi alla quale si svolge il procedimento di ricorso neghi la partecipazione a tale procedimento, per mancanza della legittimazione a ricorrere, ad un offerente escluso prima ancora di procedere a una selezione, avrebbe l’effetto di privare tale offerente non solo del suo diritto a ricorrere contro la decisione di cui egli afferma l’illegittimità, ma altresì del diritto di contestare la fondatezza del motivo di esclusione allegato da detta autorità per negargli la qualità di persona che sia stata o rischi di essere lesa dall’asserita illegittimità.<br />	<br />
28 Certamente, quando, al fine di ovviare a tale situazione, viene riconosciuto all’offerente il diritto di contestare la fondatezza di detto motivo di esclusione nell’ambito del procedimento instaurato a seguito di un ricorso avviato da quest’ultimo per contestare la legittimità della decisione con cui l’autorità aggiudicatrice non ha ritenuto la sua offerta come la migliore, non si può escludere che, al termine di tale procedimento, l’autorità adita pervenga alla conclusione che detta offerta avrebbe dovuto effettivamente essere esclusa in via preliminare e che il ricorso dell’offerente debba essere respinto in quanto, tenuto conto di tale circostanza, egli non è stato o non rischia di essere leso dalla violazione da lui denunciata (v. sentenza Hackermüller, cit., punto 27).<br />	<br />
29 In una situazione del genere, all’offerente che ha proposto ricorso contro la decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico deve essere riconosciuto il diritto di contestare dinanzi a tale autorità, nell’ambito di tale procedimento, la fondatezza delle ragioni in base alle quali la sua offerta avrebbe dovuto essere esclusa (v., in tal senso, sentenza Hackermüller, cit., punti 28 e 29).<br />	<br />
30 Tale insegnamento è applicabile, in linea di principio, anche qualora l’eccezione di inammissibilità non sia sollevata d’ufficio dall’autorità investita del ricorso, ma in un ricorso incidentale proposto da una parte nel procedimento di ricorso, come l’aggiudicatario regolarmente intervenuto nello stesso.<br />	<br />
31 Nel procedimento principale, il giudice del rinvio, all’esito della verifica dell’idoneità delle offerte presentate dalle due società in questione, ha constatato che l’offerta presentata da Fastweb non era conforme all’insieme delle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni. Esso è giunto peraltro alla stessa conclusione in relazione all’offerta presentata dall’altro offerente, Telecom Italia.<br />	<br />
32 Una situazione del genere si distingue da quella oggetto della citata sentenza Hackermüller, in particolare per essere risultato che, erroneamente, l’offerta prescelta non è stata esclusa al momento della verifica delle offerte, nonostante essa non rispettasse le specifiche tecniche del piano di fabbisogni.<br />	<br />
33 Orbene, dinanzi ad una simile constatazione, il ricorso incidentale dell’aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso di un offerente nell’ipotesi in cui la legittimità dell’offerta di entrambi gli operatori venga contestata nell’ambito del medesimo procedimento e per motivi identici. In una situazione del genere, infatti, ciascuno dei concorrenti può far valere un analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta degli altri, che può indurre l’amministrazione aggiudicatrice a constatare l’impossibilità di procedere alla scelta di un’offerta regolare.<br />	<br />
34 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto e proposto ricorso incidentale solleva un’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla compatibilità con le suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il ricorso principale.<br />	<br />
<b><br />	<br />
Sulle spese</p>
<p></b>35 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (decima sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto e proposto ricorso incidentale solleva un’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla conformità con le suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il ricorso principale.</p>
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