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	<title>Corte di giustizia delle Comunita&#039; Europee - Sezione V Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte di giustizia delle Comunita&#039; Europee - Sezione V Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.552</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-552/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.552</a></p>
<p>C-552/13. Pres. Von Danwitz, Rel. E. Juhász Incompatibile con il diritto UE la previsione nelle gare di un requisito che limita la partecipazione ai soli soggetti in grado di consentire l&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie in uno specifico comune 1.Contratti della P.A. –Gestione di servizi sanitari pubblici &#160;– Gara&#160; &#8211; Aggiudicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-552/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-22-10-2015-n-552/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.552</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C-552/13. Pres. Von Danwitz, Rel. E. Juhász</span></p>
<hr />
<p>Incompatibile con il diritto UE la previsione nelle gare di un requisito che limita la partecipazione ai soli soggetti in grado di consentire l&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie in uno specifico comune</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della P.A. –Gestione di servizi sanitari pubblici &nbsp;– Gara&nbsp; &#8211; Aggiudicazione &#8211; Direttiva 2004/18/CE – Articolo 23, paragrafo 2 – Libertà di accesso alle gare degli offerenti &#8211; Requisito secondo cui le prestazioni possono essere erogate solo da soggetti localizzati &nbsp;in un comune specifico – Incompatibilità con la normativa comunitaria.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, osta ad un requisito come quello in discussione nel procedimento principale, formulato in quanto specifica tecnica in bandi di gara per appalti pubblici relativi alla fornitura di servizi sanitari, in base al quale le prestazioni sanitarie oggetto degli appalti devono essere fornite da strutture ospedaliere private ubicate esclusivamente in un dato comune, che può non coincidere con il comune di residenza dei pazienti interessati da siffatte prestazioni, poiché il requisito di cui trattasi comporta un’esclusione automatica degli offerenti che non possono fornire detti servizi in una struttura siffatta ubicata in tale comune, ma che soddisfano tutte le altre condizioni dei menzionati bandi di gara.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)<br />
&nbsp;<br />
22 ottobre 2015 (*)<br />
&nbsp;<br />
«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 23, paragrafo 2 – Gestione di servizi sanitari pubblici – Fornitura di servizi sanitari che rientrano nell’ambito degli ospedali pubblici, all’interno di strutture private – Requisito secondo cui le prestazioni sono da fornire in un comune specifico»<br />
&nbsp;<br />
<strong>Nella causa C-552/13,</strong><br />
&nbsp;<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 6 de Bilbao (tribunale amministrativo n. 6 di Bilbao, Spagna), con decisione del 30 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2013, nel procedimento<br />
&nbsp;<br />
Grupo Hospitalario Quirón SA<br />
&nbsp;<br />
<strong>contro</strong><br />
&nbsp;<br />
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco,<br />
&nbsp;<br />
Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad,<br />
&nbsp;<br />
<strong>LA CORTE (Quinta Sezione),</strong><br />
&nbsp;<br />
composta da T. von Danwitz, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász (relatore) e C. Vajda, giudici,<br />
&nbsp;<br />
avvocato generale: M. Szpunar<br />
&nbsp;<br />
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale<br />
&nbsp;<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 aprile 2015,<br />
&nbsp;<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il Grupo Hospitalario Quirón SA, da J. Cabrera Ayala e I. Millán Fernández, abogados;<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, da L. Pérez Ovejero, in qualità di agente;<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per l’Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad, da L. Galdos Tobalina e A. Arenaza Artabe, abogados;<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo spagnolo, da L. Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di agente;<br />
&nbsp;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da A. Tokár e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,<br />
&nbsp;<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 giugno 2015,<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
&nbsp;<br />
<strong>Sentenza</strong><br />
&nbsp;<br />
1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici e, segnatamente, dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).<br />
&nbsp;<br />
2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra il Grupo Hospitalario Quirón SA (in prosieguo: il «Grupo Hospitalario Quirón»), da un lato, e il Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (dipartimento della sanità del governo basco) e l’Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad, dall’altro, relativamente alla regolarità di una condizione posta in due bandi di gara pubblicati da quest’ultimo ente.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Contesto normativo<br />
&nbsp;<br />
3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il considerando 2 della direttiva 2004/18 è così formulato:<br />
&nbsp;<br />
«L’aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. (&#8230;)».<br />
&nbsp;<br />
4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli “appalti pubblici” sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La “concessione di servizi” è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;<br />
5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 2 della stessa direttiva, intitolato «Principi di aggiudicazione degli appalti», prevede quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».<br />
&nbsp;<br />
6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2004/18, intitolato «Importi delle soglie degli appalti pubblici», quale adattato dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 314, pag. 64), applicabile ratione temporis al procedimento principale, la direttiva in parola si applica agli appalti pubblici di servizi, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore a EUR 193 000.<br />
&nbsp;<br />
7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 21 della direttiva 2004/18, intitolato «Appalti di servizi elencati nell’allegato II B», è così formulato:<br />
&nbsp;<br />
«L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 23 e dall’articolo 35, paragrafo 4».<br />
&nbsp;<br />
8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A termini dell’allegato II B della direttiva in parola, i servizi sanitari rientrano nella rubrica 25 di tale allegato, intitolata «Servizi sanitari e sociali».<br />
&nbsp;<br />
9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 23 della richiamata direttiva, intitolato «Specifiche tecniche», al paragrafo 2 prevede quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza».<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Procedimento principale e questione pregiudiziale<br />
&nbsp;<br />
10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dal fascicolo posto disposizione della Corte risulta che, nei Paesi Baschi (Spagna), la prestazione dei servizi pubblici di assistenza sanitaria è garantita sulla base di un sistema di organizzazione territoriale e di suddivisione in aree sanitarie. In conformità di tale sistema, ai pazienti inseriti nel servizio sanitario pubblico è posto a disposizione un ospedale pubblico, denominato «ospedale di riferimento», situato nella corrispondente area sanitaria.<br />
&nbsp;<br />
11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per liberare dal sovraccarico le strutture ospedaliere pubbliche e abbreviare i periodi di attesa dei pazienti che alle medesime si rivolgono, pazienti che necessitano di cure mediche che i servizi pubblici di assistenza sanitaria non possono effettuare entro un termine ragionevole, le autorità competenti hanno istituito un meccanismo di cooperazione con strutture sanitarie e ospedali privati, in base al quale taluni servizi pubblici di cure mediche di sostegno sono esternalizzati e garantiti dalle menzionate strutture private, su base contrattuale e in seguito all’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi. Le strutture private in parola mettono quindi a disposizione del servizio sanitario pubblico le loro infrastrutture e le loro risorse tecniche e umane, vale dire, in particolare, infermieri e assistenti, con la finalità di contribuire allo svolgimento di compiti del sistema del servizio sanitario pubblico. Ciò nondimeno, gli interventi chirurgici e le altre cure mediche sono garantiti da chirurghi appartenenti al servizio sanitario pubblico, i quali si recano a tal fine nelle strutture private di cui trattasi.<br />
&nbsp;<br />
12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stante la situazione summenzionata, il 15 dicembre 2010 la direttrice territoriale della Biscaglia del dipartimento della sanità del governo basco ha approvato il capitolato d’oneri, il costo e il fascicolo di gara dell’appalto di gestione di servizi pubblici relativi a «interventi in ambito di chirurgia ambulatoriale, chirurgia generale e gastroenterologia, di ginecologia, di urologia, di traumatologia e di chirurgia ortopedica» per pazienti dell’ambito degli ospedali pubblici di Basurto, ubicato nel Comune di Bilbao, e di Galdakao, ubicato nel Comune di Galdakao. L’appalto sarebbe stato aggiudicato sulla base di una procedura aperta e il bando recante invito a presentare candidature è stato pubblicato nel Boletín Oficial del País Vasco (Gazzetta ufficiale dei Paesi Baschi) del 31 gennaio 2011. Il valore massimo stimato dell’appalto, comprese eventuali proroghe, era pari a EUR 5 841 041,84 (in prosieguo: l’«appalto n. 21/2011»).<br />
&nbsp;<br />
13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il 10 maggio 2011 la stessa autorità pubblica ha approvato il capitolato d’oneri, il costo e il fascicolo di gara dell’appalto di gestione di servizi pubblici relativi a «interventi chirurgici di oftalmologia», per pazienti dell’ambito dell’ospedale pubblico di Galdakao. L’appalto sarebbe stato aggiudicato sulla base di una procedura aperta e il bando recante invito a presentare candidature è stato pubblicato nel Boletín Oficial del País Vasco del 14 giugno 2011. Il valore massimo stimato dell’appalto, comprese eventuali proroghe, era pari a EUR 6 273 219,53 (in prosieguo: l’«appalto n. 50/2011»).<br />
&nbsp;<br />
14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tanto nel caso dell’appalto n. 21/2011 quanto in quello dell’appalto n. 50/2011, l’aggiudicatario-prestatore di servizi sarebbe stato retribuito direttamente dal dipartimento della sanità del governo basco, considerato quale amministrazione aggiudicatrice.<br />
&nbsp;<br />
15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I capitolati contenenti le specifiche tecniche concernenti i due appalti in parola precisano, al punto relativo ai requisiti minimi, intitolato «Ubicazione»:<br />
&nbsp;<br />
«In considerazione della necessità di fornire detti servizi a sufficiente prossimità dei pazienti e dei loro familiari, dei trasporti pubblici a disposizione e della durata degli spostamenti, nonché della necessità di ridurre al minimo gli spostamenti indispensabili del personale medico degli ospedali (&#8230;), i centri sanitari proposti devono trovarsi nel Comune di Bilbao.».<br />
&nbsp;<br />
16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di conseguenza, conformemente ai capitolati d’oneri degli appalti in parola, il luogo di esecuzione delle relative prestazioni in essi considerate sarebbe costituito esclusivamente dal Comune di Bilbao.<br />
&nbsp;<br />
17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Grupo Hospitalario Quirón, proprietario di un ospedale generale privato situato nel Comune di Erandio, ha impugnato i due bandi di gara pubblici relativi agli appalti nn. 21/2011 e 50/2011, inizialmente con ricorso per via amministrativa, e in seguito per via giurisdizionale. Esso ha fatto valere che il requisito dell’esecuzione delle prestazioni di cui ai menzionati bandi di gara nel Comune di Bilbao era contrario ai principi di parità di trattamento, di libertà di accesso alle gare degli offerenti e di libera concorrenza.<br />
&nbsp;<br />
18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio rileva che l’ospedale del Grupo Hospitalario Quirón soddisfa tutte le specifiche tecniche indicate nei capitolati d’oneri degli appalti in questione, ad eccezione di quella relativa all’ubicazione, poiché tale struttura si trova non nel Comune di Bilbao, bensì in quello di Erandio, limitrofo al primo. Ciò nondimeno, i comuni di Bilbao e di Erandio formerebbero, unitamente ad altri comuni, la cosiddetta area della «grande Bilbao» o l’«area metropolitana di Bilbao». Non vi sarebbero peraltro state gare d’appalto precedenti a quelle relative ai medesimi appalti, organizzate dal dipartimento di sanità del governo basco, che comprendessero l’obbligo di fornitura dei servizi sanitari di cui trattasi in una località determinata.<br />
&nbsp;<br />
19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio precisa che non è formalmente richiesto agli offerenti di disporre o di essere proprietari di strutture ospedaliere ubicate nel Comune di Bilbao, ma che è soltanto richiesto che essi siano in grado di fornire i servizi sanitari costituenti l’oggetto degli appalti nn. 21/2011 e 50/2011 in strutture situate nel menzionato comune, indipendentemente dal titolo giuridico in forza del quale usufruiscano delle medesime. Tuttavia, de facto, sarebbe certo che, prescindendo dai costi inerenti all’utilizzo di strutture di tal genere, gli unici candidati che possono partecipare alla gara sarebbero gli operatori sanitari stabiliti a Bilbao, giacché tutti gli altri operatori non sarebbero in grado di disporre delle strutture e del personale adeguati nel lasso di tempo che intercorre fra le date di pubblicazione dei bandi di gara concernenti detti appalti e quelle previste per la presentazione delle offerte.<br />
&nbsp;<br />
20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secondo il giudice del rinvio la condizione relativa all’ubicazione inserita nei capitolati d’oneri degli appalti di cui trattasi costituisce una restrizione alla concorrenza e una violazione del principio di libertà di accesso alle gare degli offerenti, che non potrebbero essere giustificate da una necessità imperativa. I comuni limitrofi di Erandio e di Bilbao, infatti, avrebbero fatto parte del medesimo comune fra il 1924 e il 1982 e formerebbero, attualmente, congiuntamente con altri comuni, l’area metropolitana di Bilbao. Inoltre l’ospedale del Grupo Hospitalario Quirón sarebbe facilmente accessibile dal Comune di Bilbao utilizzando i mezzi di trasporto pubblico.<br />
&nbsp;<br />
21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, i servizi sanitari costituenti l’oggetto dell’appalto n. 21/2011 sarebbero destinati non soltanto ai pazienti dell’ambito dell’ospedale pubblico di Basurto, ubicato nel Comune di Bilbao, ma altresì ai pazienti dell’ambito dell’ospedale pubblico di Galdakao, ubicato nel Comune di Galdakao, diverso da quello di Bilbao. Quanto ai servizi costituenti l’oggetto dell’appalto n. 50/2011, essi sarebbero destinati unicamente ai pazienti dell’ambito dell’ospedale pubblico di Galdakao. Di conseguenza, sarebbe molto probabile che i pazienti cui sono destinati i servizi costituenti l’oggetto dei due appalti in parola risiedano principalmente in un comune diverso da quello di Bilbao, cosicché l’argomento relativo al luogo di residenza dei pazienti non sarebbe fondato.<br />
&nbsp;<br />
22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conseguentemente, il giudice del rinvio giunge alla conclusione che la condizione in discussione nel procedimento principale non può essere considerata compatibile con l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.<br />
&nbsp;<br />
23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce delle considerazioni che precedono lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 6 di Bilbao (tribunale amministrativo n. 6 di Bilbao) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
&nbsp;<br />
«Se risulti compatibile con il diritto dell’Unione il requisito, inserito nei contratti amministrativi di gestione di servizi pubblici di assistenza sanitaria, che le prestazioni sanitarie oggetto di tali appalti pubblici debbano essere eseguite unicamente in un comune specifico, che può non coincidere con il comune di residenza del paziente».<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Sulla questione pregiudiziale<br />
&nbsp;<br />
24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In primo luogo è d’uopo rilevare che, come risulta dal fascicolo a disposizione della Corte, i due appalti nn. 21/2011 e 50/2011 costituiscono appalti pubblici di servizi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), della direttiva 2004/18, i cui importi sono superiori alla soglia prevista all’articolo 7 di quest’ultima, e non concessioni di servizi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva in parola, in quanto la retribuzione dell’aggiudicatario è interamente garantita dall’amministrazione aggiudicatrice, sulla quale grava del pari il rischio economico.<br />
&nbsp;<br />
25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si deve parimenti osservare che, come risulta dai punti 7 e 8 della presente sentenza, detti appalti, concernenti servizi sanitari, sono soggetti soltanto alle disposizioni degli articoli 23 e 35, paragrafo 4, della direttiva 2004/18.<br />
&nbsp;<br />
26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In secondo luogo, è importante porre rilievo, da un lato, che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, disposizione cui sono soggetti i menzionati appalti e che costituisce un’espressione del principio di parità di trattamento, enuncia che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti.<br />
&nbsp;<br />
27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D’altro lato, come risulta dal punto 15 della presente sentenza, i capitolati d’oneri contenenti le specifiche tecniche dei due appalti in discussione nel procedimento principale fanno riferimento alla necessità di garantire la prossimità e l’accessibilità della struttura ospedaliera privata considerata che sia scelta, nell’interesse dei pazienti, dei loro familiari e del personale medico che deve spostarsi verso detta struttura, criteri che sono inerenti alla natura dei servizi richiesti.<br />
&nbsp;<br />
28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, il requisito secondo cui siffatta struttura deve imperativamente essere ubicata in un dato comune destinato ad essere il luogo di fornitura esclusivo dei servizi sanitari di cui trattasi, previsto nelle clausole amministrative speciali e nelle specifiche tecniche degli appalti nn. 21/2011 e 50/2011, costituisce, in considerazione della situazione geografica in discussione nel procedimento principale, un vincolo di esecuzione territoriale che non è idoneo a consentire di raggiungere l’obiettivo esposto al punto precedente della presente sentenza, vale a dire quello di garantire la prossimità e l’accessibilità della struttura ospedaliera privata considerata, nell’interesse dei pazienti, dei loro familiari e del personale medico che deve spostarsi verso tale struttura, garantendo al contempo un accesso a detti appalti che sia pari e non discriminatorio per tutti gli offerenti.<br />
&nbsp;<br />
29&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nelle circostanze relative alla situazione geografica in discussione nel procedimento principale un requisito di ubicazione geografica, come quello formulato nelle clausole amministrative speciali e nelle specifiche tecniche degli appalti nn. 21/2011 e 50/2011, ha l’effetto di escludere automaticamente gli offerenti che non possono fornire i servizi di cui trattasi in una struttura situata in un dato comune, nonostante il fatto che soddisfino eventualmente le altre condizioni stabilite nei capitolati d’oneri e le specifiche tecniche degli appalti considerati.<br />
&nbsp;<br />
30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio osserva che così avviene nel caso della ricorrente nel procedimento principale, la cui struttura soddisfa tutte le condizioni richieste, compresa quella riguardante la prossimità e l’accessibilità, tranne il requisito di ubicazione nel territorio del Comune di Bilbao giacché tale struttura si trova in un comune limitrofo a quest’ultimo.<br />
&nbsp;<br />
31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;È parimenti importante porre in rilievo, in proposito, che, come rilevato dal giudice del rinvio, numerosi pazienti i quali dovrebbero beneficiare di servizi che sarebbero prestati all’interno della struttura ospedaliera privata dell’aggiudicatario hanno la rispettiva residenza al di fuori del comune sul cui territorio deve essere ubicata siffatta struttura in conformità della clausola di ubicazione considerata.<br />
&nbsp;<br />
32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di conseguenza, il requisito in parola non garantisce un accesso che sia pari e non discriminatorio per tutti gli offerenti dei due appalti in discussione nel procedimento principale, che potrebbero garantire la prossimità e l’accessibilità della struttura ospedaliera privata considerata, nella misura in cui esso rende accessibili gli appalti in parola unicamente agli offerenti che possono fornire i servizi di cui trattasi in una struttura ubicata nel comune indicato nei corrispondenti bandi di gara. Di conseguenza esso è contrario all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.<br />
&nbsp;<br />
33&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce delle sue esposte considerazioni, è d’uopo rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, osta ad un requisito come quello in discussione nel procedimento principale, formulato in quanto specifica tecnica in bandi di gara per appalti pubblici relativi alla fornitura di servizi sanitari, in base al quale le prestazioni sanitarie oggetto degli appalti devono essere fornite da strutture ospedaliere private ubicate esclusivamente in un dato comune, che può non coincidere con il comune di residenza dei pazienti interessati da siffatte prestazioni, poiché il requisito di cui trattasi comporta un’esclusione automatica degli offerenti che non possono fornire detti servizi in una struttura siffatta ubicata in tale comune, ma che soddisfano tutte le altre condizioni dei menzionati bandi di gara.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Sulle spese<br />
&nbsp;<br />
34&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:</strong><br />
&nbsp;<br />
L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, osta ad un requisito come quello in discussione nel procedimento principale, formulato in quanto specifica tecnica in bandi di gara per appalti pubblici relativi alla fornitura di servizi sanitari, in base al quale le prestazioni sanitarie oggetto degli appalti devono essere fornite da strutture ospedaliere private ubicate esclusivamente in un dato comune, che può non coincidere con il comune di residenza dei pazienti interessati da siffatte prestazioni, poiché il requisito di cui trattasi comporta un’esclusione automatica degli offerenti che non possono fornire detti servizi in una struttura siffatta ubicata in tale comune, ma che soddisfano tutte le altre condizioni dei menzionati bandi di gara.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-24-11-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-24-11-2011-n-0/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2011 n.0</a></p>
<p>Rel. M. SAFJAN – Sentenza 24 novembre 2011, nel procedimento C-458/09 P, Repubblica italiana. Unione europea — Art. 87 TCE — Aiuti di Stato — Regime di aiuti istituito dalle autorità italiane a favore di società recentemente quotate in borsa — Normativa che prevede agevolazioni fiscali — Decisione che dichiara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-24-11-2011-n-0/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Rel. </i>M. SAFJAN – Sentenza 24 novembre 2011, nel procedimento C-458/09 P, Repubblica italiana.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea — Art. 87 TCE — Aiuti di Stato — Regime di aiuti istituito dalle autorità italiane a favore di società recentemente quotate in borsa — Normativa che prevede agevolazioni fiscali — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Obbligo di motivazione — Carattere selettivo — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Lesione della concorrenza — Violazione — Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte, sovvertendo il giudizio del Tribunale (sentenza del 4 settembre 2009, T-211/05), ha ritenuto che il regime di agevolazioni fiscali, a favore di società recentemente quotate in borsa, non collegate a specifici investimenti, alla creazione di posti di lavoro o a particolari progetti siano mirate alla mera riduzione degli oneri normalmente sostenuti dalle imprese interessate nell’ambito della loro attività economica e non possono pertanto essere considerate come aiuti all’investimento ma costituiscano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)</p>
<p>24 novembre 2011</p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Nel procedimento C-458/09 P,</p>
<p>avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 16 novembre 2009,</p>
<p><b><b>Repubblica italiana</b></b>, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>ricorrente,</p>
<p>sostenuta da:</p>
<p><b><b>Repubblica di Finlandia</b></b>, rappresentata dalle sig.re M. Pere e H. Leppo, in qualità di agenti,</p>
<p>interveniente in sede d’impugnazione,</p>
<p>procedimento in cui l’altra parte è:</p>
<p><b><b>Commissione europea</b></b>, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e D. Grespan, nonché dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>convenuta in primo grado,</p>
<p>LA CORTE (Quinta Sezione),</p>
<p>composta dal sig. M. Safjan (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ileši&#269; e J. J. Kasel, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak</p>
<p>cancelliere: sig. A. Calot Escobar</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,</p>
<p>vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza</b></b> </p>
<p><b><b></p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>1        Con la presente impugnazione la Repubblica italiana chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 4 settembre 2009, causa T 211/05, Italia/Commissione (Racc. pag. II 2777; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in Borsa (GU 2006, L 94, pag. 42; in prosieguo: la «decisione controversa»).</p>
<p> <b><b>Fatti</b></b> </p>
<p> <i><i>Il regime di aiuti illegittimo</i></i> </p>
<p>2        Il regime di aiuti cui la Repubblica italiana ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa è stato instaurato dagli artt. 1, comma 1, lett. d), e 11 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (in prosieguo: il «d.l. n. 269/2003»). Tale regime di aiuti è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 senza essere stato notificato alla Commissione delle Comunità europee.</p>
<p>3        L’art. 1, comma 1, lett. d), del d.l. n. 269/2003 prevede quanto segue:</p>
<p>«Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall’imposizione sul reddito d’impresa:</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>d)      l’ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all’articolo 11 [del d.l. n. 269/2003]».</p>
<p>4        L’art. 11 del d.l. n. 269/2003 così dispone:</p>
<p>«1.      Per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del [d.l. n. 269/2003] e fino al 31 dicembre 2004, l’aliquota dell’imposta sul reddito è ridotta al 20 per cento per il periodo d’imposta nel corso del quale è stata disposta l’ammissione alla quotazione e per i due periodi d’imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione (&#8230;) e che le società effettuino, al fine di ottenere l’ammissione alla quotazione, un’offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di inizio dell’offerta, al netto dell’utile di esercizio.</p>
<p>2.      Il reddito complessivo netto dichiarato è assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro.</p>
<p>3.      Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione, fuori del caso previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [vale a dire, il caso di una società successivamente quotata su un’altra borsa valori europea che garantisce un livello di tutela degli investitori equivalente a quello assicurato dalla Borsa valori italiana], l’agevolazione di cui al comma 1 si applica soltanto per i periodi d’imposta chiusi prima della revoca.</p>
<p>4.      Per i periodi d’imposta in cui è applicabile l’agevolazione di cui al comma 1, alle società ivi indicate non si applica l’agevolazione di cui all’articolo 1 e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 [recante riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell’art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Supplemento ordinario alla GURI n. 3 del 5 gennaio 1998; in prosieguo: il «d.l. n. 466/1997»)]. Tuttavia tali società possono optare per l’applicazione di quest’ultima agevolazione, in luogo di quella di cui al comma 1».</p>
<p>5        Il d.l. n. 466/1997 ha istituito un sistema di agevolazioni, il cosiddetto «Super DIT». Quest’ultimo prevede segnatamente una riduzione al 7% dell’aliquota d’imposta applicabile alla remunerazione ordinaria dell’aumento del capitale investito, che non può risultare in un’aliquota media d’imposta inferiore al 20%, per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato per i tre periodi di imposta successivi a quello della prima quotazione. Il Super DIT è stato soppresso dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell’economia (GURI n. 248 del 24 ottobre 2001). Tuttavia, le società che al 30 giugno 2001 avevano effettuato operazioni di aumento del capitale in base a tale normativa continuavano a fruire delle summenzionate agevolazioni.</p>
<p>6        Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.l. n. 269/2003, le società interessate possono scegliere tra le agevolazioni riconosciute da tale articolo e la riduzione prevista dal Super DIT.</p>
<p> <i><i>Procedimento amministrativo e decisione controversa</i></i> </p>
<p>7        Dopo aver inviato alle autorità italiane vari solleciti infruttuosi aventi ad oggetto gli obblighi ad esse incombenti in forza dell’art. 88, n. 3, CE, il 18 febbraio 2004 la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, relativamente agli incentivi fiscali concessi in base agli artt. 1, comma 1, lett. d), e 11 del d.l. n. 269/2003.</p>
<p>8        Le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni il 21 aprile 2004. Il 4 ottobre dello stesso anno la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte della Borsa Italiana SpA. La Commissione ha trasmesso tali osservazioni alle suddette autorità, che le hanno comunicato i loro commenti con lettera del 30 novembre 2004.</p>
<p>9        Il 16 marzo 2005 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha dichiarato che il regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui la Repubblica italiana aveva dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in Borsa era incompatibile con il mercato comune. Secondo la Commissione, tale regime di aiuti offre evidenti vantaggi selettivi, in quanto deroga al normale funzionamento del sistema tributario e favorisce talune imprese. Le agevolazioni concesse proverrebbero dallo Stato sotto forma di rinuncia a gettiti d’imposta di norma percepiti dall’erario italiano. Le misure controverse potrebbero colpire gli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza tra imprese, dato che le società beneficiarie potrebbero operare in mercati internazionali e svolgere attività commerciali e altre attività economiche in mercati caratterizzati da un’intensa concorrenza.</p>
<p>10      Di conseguenza, la Commissione ha intimato alle autorità italiane di sopprimere tale regime di aiuti e di recuperare presso i beneficiari dello stesso gli aiuti già messi a loro disposizione illegalmente.</p>
<p> <i><i>Azioni giudiziarie </p>
<p></i></i>11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2005, la Repubblica italiana ha proposto ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione controversa. </p>
<p>12      Con la sentenza impugnata il Tribunale di primo grado ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la Repubblica italiana alle spese.</p>
<p>13      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 20 novembre 2009, la Repubblica italiana ha proposto impugnazione avverso detta sentenza.</p>
<p>14      L’8 marzo 2010 la Repubblica di Finlandia ha chiesto di intervenire a sostegno della Repubblica italiana. Con ordinanza del presidente della Corte 17 agosto 2010, la Repubblica di Finlandia è stata ammessa ad intervenire nell’ambito della presente impugnazione.</p>
<p> <b><b>La sentenza impugnata</b></b> </p>
<p>15      Ai punti 37 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto nei seguenti termini il primo motivo della Repubblica italiana, vertente sulla violazione di forme sostanziali e dell’art. 88, n. 2, CE nonché degli artt. 10 e 13 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), sotto il profilo del contraddittorio, nonché su un vizio di procedura per un errore manifesto di valutazione (snaturamento) degli atti di causa: </p>
<p>«37      Considerate le conseguenze giuridiche di una decisione di avviare il procedimento ex art. 88, n. 2, CE, con relativa qualificazione provvisoria delle misure di cui trattasi come aiuti nuovi, qualificazione dalla quale lo Stato membro interessato può dissentire, la Commissione è tenuta a discutere preliminarmente dette misure con tale Stato, affinché questo possa farle eventualmente presente che, a suo parere, esse non costituiscono aiuti oppure che sono aiuti esistenti (sentenza [10 maggio 2005, causa C 400/99,] Italia/Commissione[, Racc. pag. I 3657], punto 29).</p>
<p>38      Orbene, dall’esame della corrispondenza scambiata tra le autorità italiane e la Commissione non emerge nessun inadempimento degli obblighi che incombono a quest’ultima.</p>
<p>39      In primo luogo, la lettera della Commissione datata 22 ottobre 2003, che costituiva una richiesta generale di informazioni riguardante un insieme di misure contenute nel d.l. n. 269/2003, comprendeva, nella parte intitolata “numero misura: 4”, le misure in questione.</p>
<p>40      In tale lettera, che indicava che talune misure fiscali ‘‘sembra[va]no comportare degli alleggerimenti d’imposta per certe categorie di imprese, ovvero degli incentivi ad hoc per determinate imprese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE]’’, la Commissione ha invitato le autorità italiane a precisarle l’esatta natura dei vantaggi fiscali previsti, l’identificazione e il numero (anche stimato) dei beneficiari dei vantaggi suddetti, l’impatto finanziario (anche stimato) relativo alla erogazione di tali vantaggi, la loro possibile giustificazione alla luce della natura del sistema fiscale generale e ogni altro elemento che le consentisse di formarsi un’opinione.</p>
<p>41      Le autorità italiane hanno risposto a tale lettera con lettera del 5 novembre 2003, ribadendo il carattere generale delle misure in questione, al fine di confutare la qualificazione delle medesime quali aiuto di Stato.</p>
<p>42      In secondo luogo, nella sua lettera datata 19 dicembre 2003, la Commissione ha precisato di non disporre di elementi idonei ad escludere che gli incentivi fiscali in questione costituissero un vantaggio fiscale limitato a talune imprese ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato durante il periodo di applicazione del regime di aiuti, e che tale agevolazione implicasse una distorsione della concorrenza e degli scambi comunitari. Essa ha altresì precisato di non disporre di elementi per escludere che gli incentivi fiscali previsti dall’art. 11 del d.l. n. 269/2003 costituissero un aiuto al funzionamento normalmente incompatibile col mercato unico, perché non finalizzati ad alcun investimento od obiettivo previsto dall’art. 87, n. 3, CE. Infine, la Commissione ha invitato le autorità italiane ad informare i potenziali beneficiari di tali incentivi fiscali della possibilità che l’aiuto fosse recuperato presso di essi, qualora fosse stato considerato illegittimo.</p>
<p>43      Con tale lettera, la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la sua analisi preliminare e le ha pertanto poste in grado di sollevare eventuali obiezioni. Orbene, le autorità italiane non hanno dato alcun seguito ad essa.</p>
<p>44      Alla luce di quanto precede, si deve considerare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, le misure di cui è causa sono state effettivamente discusse con essa prima che la Commissione adottasse la decisione di avviare il procedimento ex art. 88, n. 2, CE.</p>
<p>45      Occorre comunque osservare che, anche se il rispetto dei diritti della difesa esige che lo Stato membro di cui trattasi sia posto in grado di far conoscere efficacemente la propria posizione sugli elementi sui quali la Commissione ha basato la propria valutazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 21 marzo 1990, causa C 142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I 959, punto 47), cionondimeno, perché una violazione dei diritti della difesa nella fase preliminare comporti un annullamento della decisione finale, occorre che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento potesse sfociare in un diverso risultato (v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte Belgio/Commissione, cit., punto 48, e 5 ottobre 2000, causa C 288/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I 8237, punto 101; sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T 198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. pag. II 2717, punto 201, e giurisprudenza ivi citata). L’onere della prova a questo proposito incombe allo Stato membro interessato, dato che qualunque violazione dei diritti della difesa costituisce un vizio di forma, il quale richiede che la parte interessata eccepisca l’effetto negativo specifico di tale omissione sui propri diritti soggettivi (v., in tal senso, sentenza Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, cit., punto 203).</p>
<p>46      A questo proposito, è giocoforza constatare che la Repubblica italiana non ha fornito nessun elemento che consenta di dimostrare che, in mancanza della presunta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto sfociare in un diverso risultato, ma si è limitata a dichiarare che “nessuno può ‘divinare’ quali sarebbero stati gli effetti sugli sviluppi successivi del procedimento di una discussione preliminare ‘mai nata’”.</p>
<p>47      La Repubblica italiana non ha dimostrato, in particolare, l’effetto negativo che deriverebbe dai presunti vizi contenuti nella decisione di avvio del procedimento ex art. 88, n. 2, CE.</p>
<p>48      Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre concludere che le misure controverse sono state effettivamente discusse con le autorità italiane prima che la Commissione adottasse la decisione di avvio del procedimento e che, in ogni caso, la Repubblica italiana non ha dimostrato l’esistenza di un’irregolarità o di un vizio della decisione di avvio, in mancanza dei quali il procedimento sarebbe potuto sfociare in un diverso risultato».</p>
<p>16      Ai punti 50 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il motivo vertente sulla violazione del principio del contraddittorio nella quale sarebbe incorsa la Commissione a proposito della valutazione della selettività della misura in questione. In particolare esso ha dichiarato quanto segue:</p>
<p>«56      Nel caso di specie, occorre ricordare che, nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, in particolare nel punto 19 di quest’ultima, la Commissione ha precisato che, a suo parere, le misure in questione avvantaggiavano solo le imprese con sede in Italia a danno delle imprese straniere ivi attive, nei termini in cui queste ultime non avevano diritto alle agevolazioni fiscali concesse da dette misure. Con lettera datata 21 aprile 2004, le autorità italiane hanno dichiarato che, a norma dell’art. 11 del d.l. n. 269/2003, le società straniere, operanti in Italia tramite una stabile organizzazione e quotate in un mercato regolamentato dell’Unione, potevano godere anch’esse delle misure in questione. In seguito a tale lettera, la Commissione ha constatato e precisato, nel punto 30 della decisione [controversa], che rimaneva comunque una disparità di trattamento tra imprese italiane e straniere, in quanto le agevolazioni fiscali concesse dal regime di aiuti in questione riguardavano, per le prime, gli utili realizzati a livello mondiale e, per le seconde, quelli conseguiti e soggetti ad imposta in Italia.</p>
<p>57      Occorre pertanto osservare, come giustamente sottolineato dalla Commissione, che, benché la posizione di quest’ultima appaia certamente meglio definita rispetto ai dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento, ciò è proprio il risultato del contraddittorio instauratosi con le autorità italiane, che hanno avuto modo, durante tutta la durata del procedimento d’indagine formale, di precisare la loro posizione nei confronti delle censure della Commissione. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, la censura formulata dalla Commissione nel punto 30 della decisione [controversa] non differisce, quanto al suo oggetto, da quella espressa in sede di decisione di avvio del procedimento, in particolare nel punto 19 di quest’ultima. La differenza riguarda unicamente la valutazione della portata della disparità di trattamento tra le imprese registrate in Italia e quelle che tali non sono e, di conseguenza, anche la portata del carattere selettivo dell’agevolazione di cui godono le imprese registrate in Italia.</p>
<p>58      Non risulta, d’altro canto, da nessuna disposizione relativa al controllo degli aiuti di Stato né dalla giurisprudenza che la Commissione sia tenuta ad informare lo Stato membro interessato della propria posizione prima di adottare la propria decisione, una volta che lo Stato membro è stato posto in grado di presentare le sue osservazioni, come è avvenuto nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, [cit.], punto 198)».</p>
<p>17      In risposta ai differenti motivi vertenti sulla violazione dell’art. 87 CE, il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, che il regime di aiuti di cui trattasi favorisse talune imprese ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, per le seguenti ragioni:</p>
<p>«120      (…) la natura selettiva dell’agevolazione fiscale stabilita dall’art. 1, comma 1, lett. d), e dall’art. 11 del d.l. n. 269/2003 si ricava da diversi elementi. Anzitutto, il diritto alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi nei tre anni successivi all’esercizio durante il quale avviene la quotazione, nonché il diritto alla deduzione dal reddito imponibile di un importo pari alle spese sostenute per la quotazione, è riconosciuto solo alle imprese recentemente quotate in un mercato regolamentato. Queste imprese poi, ossia società per azioni recentemente quotate, devono farsi ammettere alla quotazione ufficiale in un mercato regolamentato nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003, ed il 31 dicembre 2004, termine ultimo per la prima quotazione conformemente all’art. 11 del d.l. n. 269/2003. Pertanto, le misure in questione avvantaggiano unicamente le imprese che effettuino le operazioni considerate (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 2005, [causa C 66/02,] Italia/Commissione, [Racc. pag. I 10901,] punto 97), nel breve periodo d’applicazione del regime di aiuti, pari a 15 mesi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 6 marzo 2002, cause riunite T 92/00 e T 103/00, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, Racc. pag. II 1385, punto 49). Infatti, qualunque altra impresa è esclusa dai benefici del regime di aiuti, a prescindere dal fatto che si tratti di società già quotate o che non soddisfano o non possono soddisfare i requisiti per essere quotate nel periodo di validità del regime di aiuti. A questo proposito occorre inoltre precisare, come si ricava dal punto 18 della decisione [controversa] e come la Commissione ha più volte sostenuto nelle sue memorie, senza essere contraddetta dalla Repubblica italiana, che il breve periodo previsto per il regime di aiuti era sostanzialmente paragonabile al tempo necessario per progettare, avviare e condurre a buon fine l’ammissione alla quotazione, tenuto conto delle disposizioni che disciplinano quest’ultima, che impongono il rispetto di rigorose condizioni per le imprese che desiderino farsi ammettere alla quotazione. Di conseguenza, i benefici concessi dalle misure in questione, come ammesso in udienza dalla Repubblica italiana, erano riservati, di fatto, alle sole imprese che avessero già avviato il procedimento per la quotazione, a quelle che avessero quanto meno progettato di farlo o a quelle che fossero pronte ad avviare un’iniziativa del genere entro breve termine.</p>
<p>121      Nei termini in cui le società ammesse alla quotazione nel periodo di vigenza del regime di aiuti beneficiavano di agevolazioni fiscali – ossia, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi e la deduzione dal reddito imponibile, oltre alla deduzione normale, dei costi collegati alla quotazione – di cui non potevano beneficiare imprese che non effettuassero operazioni del tipo di quelle previste da queste misure, esse beneficiavano di vantaggi cui non avrebbero avuto diritto in sede di ordinaria applicazione del regime tributario. Per questa ragione, le misure in questione risultano essere selettive.</p>
<p>122      Inoltre, le misure in questione sono selettive in quanto favoriscono di fatto le società registrate in Italia rispetto a quelle che non lo sono (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 14 luglio 1983, causa C 203/82, Commissione/Italia, Racc. pag. 2525). Infatti, come sottolinea giustamente la Commissione nel punto 30 della decisione [controversa], l’incentivo fiscale, concesso in deroga al normale trattamento fiscale a favore di tutte le imprese soggette a imposizione in Italia ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato, va a beneficio soprattutto di società registrate in Italia. Per di più, per quanto riguarda queste ultime, la minore imposizione si applica agli utili realizzati su scala mondiale, mentre per le società estere dette agevolazioni valgono soltanto per gli utili realizzati in Italia.</p>
<p>123      Questa conclusione non può essere rimessa in discussione in base all’argomento della Repubblica italiana secondo il quale il carattere selettivo di una misura va valutato esclusivamente paragonando, da un lato, le situazioni disciplinate e, dall’altro, quelle escluse, e non confrontando tra loro le situazioni disciplinate dalla misura considerata. A questo proposito occorre ricordare che l’art. 87, n. 1, CE ha lo scopo di vietare qualsiasi aiuto che possa favorire “talune imprese o talune produzioni” e definisce una misura di aiuto in funzione dei suoi effetti. Pertanto, nulla osta, come giustamente sottolineato dalla Commissione, a che una misura già in partenza limitata a determinati soggetti – nel caso di specie, le società che si quotano in borsa – avvantaggi maggiormente alcuni dei beneficiari – nella fattispecie, le società italiane, per le quali le agevolazioni fiscali si applicano agli utili conseguiti a livello mondiale – rispetto ad altre società, parimenti beneficiarie del regime di aiuti, ossia le società straniere, per le quali le agevolazioni fiscali valgono per i soli utili conseguiti in Italia».</p>
<p>18      Il Tribunale ha poi ritenuto che una siffatta differenziazione non fosse giustificata dalla natura e dall’economia del sistema tributario italiano per le seguenti ragioni:</p>
<p>«130      Da un lato, come la Commissione giustamente sottolinea nel punto 27 della decisione [controversa], poiché le agevolazioni fiscali previste dall’art. 11 del d.l. n. 269/2003 sono concesse all’atto dell’ammissione alla quotazione, esse si applicano agli utili futuri realizzati dalle imprese beneficiarie, che non hanno nessun nesso con il fatto che i beneficiari siano stati ammessi alla quotazione, né con gli oneri sostenuti in seguito alle operazioni di ammissione, né con un qualsiasi altro presunto svantaggio derivante da questa specifica situazione. Inoltre, vista la sua breve durata, il regime di aiuti non è giustificabile neppure in base ai suoi obiettivi specifici, ossia la promozione della quotazione delle imprese, poiché esso esclude di fatto numerosi beneficiari potenziali.</p>
<p>(…)</p>
<p>133      D’altra parte, come osserva correttamente la Commissione nel punto 28 della decisione [controversa], la deduzione dal reddito imponibile di cui all’art. 1, comma 1, lett. d), del d.l. n. 269/2003, che si aggiunge alla normale deduzione delle spese, costituisce anch’essa un incentivo straordinario. Orbene, anche ipotizzando che essa possa essere considerata giustificata dallo scopo specifico di promuovere la quotazione di società, perseguito dal regime di aiuti, ciò nondimeno ancora una volta, come giustamente rilevato dalla Commissione, a causa della sua breve durata d’applicazione, essa è in contraddizione con tale obiettivo, in quanto esclude di fatto numerosi beneficiari potenziali.</p>
<p>134      Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, non c’è nessuna contraddizione nella decisione [controversa] tra il fatto che la Commissione avrebbe apparentemente escluso qualsiasi possibilità di giustificazione ricavata dalla natura o dall’economia del sistema rispetto agli incentivi fiscali enunciati dall’art. 11 del d.l. n. 269/2003 (punto 27 della decisione [controversa]), ed il contemporaneo riconoscimento, viceversa, della possibilità di una giustificazione riguardo agli incentivi fiscali previsti dall’art. 1, comma 1, lett. d), del d.l. n. 269/2003 (punto 28 della decisione [controversa]).</p>
<p>135      A questo proposito, la Commissione giustamente esclude sin dall’inizio, per quanto concerne la prima misura, qualsiasi possibilità di giustificazione, dato che tale misura non è collegata a nessuna situazione particolare, peculiare alle società ammesse alla quotazione, e, per quanto concerne la seconda misura, esclude qualsiasi giustificazione nel caso di specie, dopo aver rilevato che sarebbe stato eventualmente possibile giustificarla, dal momento che essa si riferisce a spese inerenti alla quotazione.</p>
<p>(…)</p>
<p>142      Infine, per quanto concerne l’argomento della Repubblica italiana ricavato, in sostanza, dalla coerenza del trattamento differenziato tra residenti e non residenti con il sistema tributario nazionale, occorre ricordare che, nel caso di specie, gli effetti delle misure in questione non derivano dalla determinazione della base imponibile in quanto tale, e pertanto dalle diverse modalità di imposizione, la cui coerenza è stata sottolineata dalla Repubblica italiana. Questi effetti derivano piuttosto, come giustamente sostenuto dalla Commissione, dalla scelta di collegare le agevolazioni in questione alla base imponibile, circostanza che costituisce una scelta estranea alla logica del sistema tributario. In altri termini, le agevolazioni, dirette in linea di principio a promuovere la quotazione in un mercato regolamentato, si applicano alla base imponibile, che non ha nessun rapporto con la quotazione. Di conseguenza, benché l’agevolazione tragga origine dall’ammissione alla quotazione, il regime di aiuti giunge in pratica a concedere un’agevolazione diversa in funzione del fatto che il beneficiario sia stabilito, in via principale, in Italia o altrove».</p>
<p>19      Infine, il Tribunale ha respinto il motivo vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, dichiarando che, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, la Commissione aveva potuto qualificare tali misure come aiuti al funzionamento per le seguenti ragioni:</p>
<p>«172      (…) le misure di cui è causa non mirano a favorire lo sviluppo di un’attività o di una regione economica, bensì alla mera riduzione degli oneri normalmente sostenuti dalle imprese interessate nell’ambito della loro attività economica.</p>
<p>173      (&#8230;) gli aiuti al funzionamento non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, poiché essi falsano le condizioni della concorrenza nei settori ove sono concessi senza essere in grado tuttavia, per la loro stessa natura, di conseguire uno degli obiettivi fissati da tale disposizione (v. sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T 459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II 1675, punto 48, e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>174      Questi aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo in casi eccezionali. Orbene, come si evince dagli atti e dalla decisione [controversa], questi casi eccezionali non erano ravvisabili nel caso di specie e non sono stati nemmeno invocati dalle autorità italiane, alle quali incombeva l’onere di fornire tutti gli elementi atti a consentire alla Commissione di accertare che ricorressero le condizioni della deroga richiesta (v., in tal senso, sentenza [del Tribunale 15 giugno 2005, causa T 171/02,] Regione autonoma della Sardegna/Commissione [Racc. pag. II 2123], punto 129, e giurisprudenza ivi citata). (&#8230;)</p>
<p>175      Per quanto riguarda poi la presunta natura di aiuti all’investimento delle misure in questione, (…) la Commissione ha giustamente escluso tale qualificazione alla luce della circostanza che le agevolazioni fiscali concesse non sono collegate a specifici investimenti, alla creazione di posti di lavoro o a particolari progetti. (…)</p>
<p>176      Infine, per quanto concerne il fatto che le misure potrebbero essere giustificate in quanto dirette ad aumentare e a promuovere le quotazioni in borsa, occorre fare una distinzione tra la valutazione riguardante la riduzione dell’imposta, prevista dall’art. 11 del d.l. n. 269/2003, e quella relativa alla deduzione dal reddito imponibile dei costi collegati alla quotazione, in aggiunta alla normale deduzione di questi stessi costi, prevista dall’art. 1, comma 1, lett. d), del d.l. n. 269/2003.</p>
<p>177      Poiché la riduzione dell’imposta è collegata ai redditi globali dei beneficiari, essa non è direttamente connessa ai costi relativi alla quotazione o ad altri presunti svantaggi derivanti dalla detta operazione. Di conseguenza, essa non può essere qualificata in nessun caso come misura diretta a promuovere la quotazione in borsa. Pertanto la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione a questo proposito.</p>
<p>178      Viceversa, la deduzione dal reddito imponibile, prevista dall’art. 1, comma 1, lett. d), del d.l. n. 269/2003, se effettivamente collegata a costi inerenti alla quotazione, potrebbe essere considerata, in linea di principio, come diretta a promuovere la quotazione in borsa. Pertanto, si deve esaminare se la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione dichiarando che detta misura non perseguiva uno scopo compatibile con il disposto dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>181      (&#8230;) la Commissione ha escluso, nel caso di specie, che le misure in questione possano essere giustificate alla luce dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, poiché esse costituiscono aiuti al funzionamento. In particolare, la Commissione precisa che “le agevolazioni fiscali disposte dal regime (…) costituiscono semplicemente una riduzione degli oneri che le imprese interessate devono di norma sostenere nel corso delle loro attività economiche (&#8230;)” (punto 45 della decisione [controversa]).</p>
<p>182      Infatti, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, la quotazione in borsa, di per sé, non è un investimento specifico perché non costituisce una spesa in beni di investimento materiali o immateriali, né una spesa per l’assunzione di nuovo personale collegata ad un nuovo investimento. È piuttosto un’operazione complessa attraverso la quale le società che si quotano perseguono obiettivi finanziari, legati all’accesso a determinate fonti di capitale.</p>
<p>183      Peraltro, la mera circostanza che dette misure siano dirette ad aumentare il numero di società quotate in borsa – circostanza che, secondo la Repubblica italiana, costituisce un obiettivo di politica economica nazionale – non può bastare a far loro applicare la deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Infatti, come accertato dal Tribunale, gli aiuti in questione non soddisfano le due condizioni secondo le quali gli aiuti devono essere destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate attività o di determinate regioni economiche e non devono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune».</p>
<p> <b><b>Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte</b></b> </p>
<p>20      Con la sua impugnazione la Repubblica italiana chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa.</p>
<p>21      La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della Repubblica italiana alle spese.</p>
<p> <b><b>Sull’impugnazione</b></b> </p>
<p>22      A sostegno della sua impugnazione la Repubblica italiana deduce sei motivi, ai quali la Commissione risponde pur interrogandosi sulla ricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso.</p>
<p> <i><i>Sulla ricevibilità dell’impugnazione</i></i> </p>
<p> Argomenti delle parti</p>
<p>23      Occorre rilevare che, prima di rispondere sul merito di ciascun motivo dedotto dalla Repubblica italiana, la Commissione s’interroga in via preliminare sulla ricevibilità dell’impugnazione, senza tuttavia sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità. Infatti, ai sensi dell’art. 37, n. 6, del regolamento di procedura della Corte, il ricorrente non è decaduto dall’impugnazione se una copia firmata del ricorso perviene alla cancelleria della Corte nei termini impartiti mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte, purché l’originale firmato dell’atto sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. Orbene, la copia dell’originale sarebbe pervenuta in formato «Word» entro i termini, non firmata, corredata unicamente di un documento in formato «PDF» contenente l’indice e la firma dell’avvocato in calce. Atteso che, secondo l’ordinanza 27 novembre 2007, causa C 163/07 P, Diy Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione (Racc. pag. I 10125, punto 37), il requisito della firma del ricorso da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro è un requisito di forma prescritto ad substantiam dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e che, secondo il punto 26 di detta ordinanza, l’assenza di sottoscrizione autografa del ricorso non rientra tra le irregolarità formali che possono essere sanate ai sensi dell’art. 21, secondo comma, dello Statuto della Corte e dell’art. 38, n. 7, del regolamento di procedura, la Commissione si rimette all’apprezzamento della Corte per quanto attiene alla ricevibilità dell’impugnazione. </p>
<p>24      A tal riguardo, la Repubblica italiana afferma in particolare che il documento in formato «Word» consentiva di conoscere il testo integrale del ricorso, mentre il documento in formato «PDF» consentiva di verificare che l’ultima pagina di tale testo – identica nel documento in formato «Word» e in quello in formato «PDF» – era stata sottoscritta dal suo difensore.</p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>25      Per quanto riguarda l’argomento della Commissione diretto a contestare la ricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso, occorre ricordare che la firma del ricorso apposta da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro è un requisito di forma prescritto ad substantiam la cui inosservanza non rientra tra le irregolarità che possono essere sanate ai sensi dell’art. 21, secondo comma, dello Statuto della Corte e dell’art. 38, n. 7, del regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione, cit., punto 37). Occorre aggiungere che, ai sensi dell’art. 37, n. 6, del regolamento di procedura, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi.</p>
<p>26      Occorre tuttavia rilevare che, conformemente all’art. 37, n. 6, del regolamento di procedura, una copia dell’originale firmato del ricorso è effettivamente pervenuta alla cancelleria della Corte entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della sentenza impugnata, prescritto dall’art. 56 dello Statuto della Corte. Il fatto che l’ultima pagina del ricorso trasmessa per via elettronica in formato «Word» sia stata riprodotta in un documento in formato «PDF», anch’esso inviato simultaneamente per via elettronica ha per l’appunto consentito di conformarsi al requisito di cui all’art. 37, n. 6, del regolamento di procedura. </p>
<p>27      Ne consegue che l’argomentazione volta a contestare la ricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso deve essere respinta in quanto infondata.</p>
<p> <i><i>Nel merito</i></i> </p>
<p> Argomenti delle parti</p>
<p>–       Sul primo motivo </p>
<p>28      Con il suo primo motivo, la Repubblica italiana lamenta una violazione di forme sostanziali consistente nella violazione del principio del contraddittorio alla luce dell’art. 88, n. 2, CE nonché degli artt. 10 e 13 del regolamento n. 659/1999 e in un vizio di procedura dovuto a uno snaturamento degli atti di causa. Essa ritiene che, respingendo in quanto infondato tale motivo vertente sulla violazione di tali disposizioni, il Tribunale le abbia a sua volta violate.</p>
<p>29      A tal fine, come già aveva fatto nel procedimento di primo grado, la Repubblica italiana si basa sulla citata sentenza 10 maggio 2005, Italia/Commissione (punti 29 31), dalla quale emergerebbe che, prima di avviare il procedimento d’indagine formale, la Commissione è tenuta a discutere preliminarmente dette misure con lo Stato membro interessato, affinché questo possa farle eventualmente presente che, a suo parere, esse non costituiscono aiuti oppure che sono aiuti esistenti. </p>
<p>30      Essa ritiene che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato che, nel caso di specie, la Commissione non era venuta meno a tale obbligo. Secondo la Repubblica italiana, le lettere della Commissione precedenti all’avvio del procedimento formale, datate 22 ottobre e 19 dicembre 2003, non contenevano indicazioni sufficienti in merito ai dubbi che la Commissione nutriva circa la compatibilità delle misure in questione e non hanno quindi consentito l’avvio di una discussione di merito sulle caratteristiche e sugli effetti di tali misure. La lettera della Commissione datata 22 ottobre 2003 avrebbe avuto ad oggetto solo una richiesta di informazioni del tutto generica e quella datata 19 dicembre 2003 non avrebbe menzionato nessuno dei chiarimenti forniti dalla Repubblica italiana nella sua lettera del 5 novembre 2003. Ne risulterebbe che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, il contraddittorio sarebbe stato meramente formale.</p>
<p>31      Il Tribunale sarebbe giunto a tale valutazione erronea perché avrebbe manifestamente snaturato i documenti versati al fascicolo. Al punto 41 della sentenza impugnata, esso avrebbe infatti dichiarato che, in tale lettera del 5 novembre 2003, le autorità italiane si erano limitate a ribadire il carattere generale della misura in questione al fine di confutare che essa costituiva un aiuto di Stato, mentre il contenuto della lettera sarebbe stato ben più complesso, dal momento che essa toccava tutti gli aspetti rilevanti ai fini della qualificazione delle misure controverse (struttura, finalità, compatibilità, durata ed entità). Il Tribunale avrebbe altresì ritenuto che la lettera della Commissione datata 19 dicembre 2003 contenesse un’effettiva discussione delle misure in questione, sfociata nella qualificazione in positivo (come aiuto o non aiuto, aiuto compatibile o incompatibile), laddove tale nota conterrebbe soltanto proposizioni in negativo e prive di motivazione (non si può escludere che la misura costituisca un aiuto, e un aiuto incompatibile). </p>
<p>32      Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto il motivo vertente sul vizio di procedura, ritenendo che la Repubblica italiana non avesse dimostrato gli effetti pregiudizievoli che il mancato contraddittorio preliminare avrebbe prodotto sul seguito del procedimento. Infatti, l’assenza di un vero contraddittorio preliminare, in violazione della finalità che quest’ultimo persegue, comporterebbe inevitabilmente l’avvio del procedimento formale.</p>
<p>33      Secondo la Commissione, la Repubblica italiana si limita in sostanza a riproporre gli stessi argomenti già sollevati a sostegno del primo motivo in primo grado, riprendendo quasi testualmente la memoria di replica presentata al Tribunale. Il motivo sollevato sarebbe quindi diretto a ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale e sarebbe pertanto irricevibile. Inoltre, la valutazione del Tribunale quanto al contenuto della corrispondenza in atti avrebbe natura fattuale e non può quindi essere censurabile in sede di impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, che dovrebbe risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Orbene, in realtà la Repubblica italiana non dedurrebbe un siffatto snaturamento.</p>
<p>34      In subordine, la Commissione asserisce che gli effetti della decisione controversa avevano soppiantato quelli della decisione di avvio del procedimento formale, di modo che non occorreva più chiedersi se la Repubblica italiana avesse potuto presentare le proprie osservazioni sulla qualificazione come aiuto, o come aiuto esistente, della misura di cui trattasi, prima della decisione di avviare il procedimento formale, ma tutt’al più ci si chiedeva se detto Stato membro avesse potuto esercitare i diritti della difesa nel corso di tale procedimento, poi sfociato nell’adozione della decisione controversa. Le eventuali carenze del dibattito contraddittorio tra lo Stato membro e la Commissione, prima dell’avvio del procedimento d’indagine formale, non possono incidere sulla legittimità di quest’ultima decisione.</p>
<p>35      In ulteriore subordine, la Commissione afferma di condividere l’analisi svolta dal Tribunale ai punti 37 47 della sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe giustamente inferito dagli elementi del fascicolo che le misure controverse erano state effettivamente discusse con le autorità italiane prima dell’avvio del procedimento d’indagine formale e avrebbe correttamente ritenuto che la Repubblica italiana non aveva dimostrato che, in mancanza delle pretese irregolarità procedurali della decisione di avvio del procedimento, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso e ne ha giustamente dedotto che eventuali irregolarità non avrebbero potuto condurre all’annullamento della decisione controversa.</p>
<p>–       Sul secondo motivo</p>
<p>36      La Repubblica italiana solleva anche un secondo motivo con cui deduce la violazione del principio del contraddittorio commessa a proposito della valutazione della selettività della misura in questione. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il fatto di qualificare una misura come «selettiva» nella decisione di avvio del procedimento formale, in quanto esclude le imprese comunitarie e si rivolge soltanto alle imprese nazionali, e successivamente, nella decisione controversa, in quanto l’entità del beneficio, benché di quest’ultimo fruiscano tutte le imprese, sia diverso a seconda che le imprese siano nazionali o comunitarie, modifica non già l’oggetto della censura vertente sulla selettività della misura in questione, ma soltanto la valutazione della portata della disparità di trattamento. Il Tribunale ne avrebbe dedotto che si doveva considerare che la Repubblica italiana era stata messa in grado di formulare le sue osservazioni, sebbene a tale mutamento di approccio non avesse fatto seguito la riapertura di un contraddittorio.</p>
<p>37      In risposta a tale argomento, la Commissione, richiamandosi alla sentenza 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania (Racc. pag. 813, punto 19), afferma che i dubbi da essa espressi in occasione dell’avvio del procedimento sono necessariamente generici, in quanto preliminari, e mirano unicamente ad ottenere da parte degli interessati tutte le informazioni necessarie per orientarla nella propria azione futura. Se è pur vero che gli elementi forniti dalle autorità italiane e dalle terze parti interessate avrebbero consentito alla Commissione di precisare la posizione assunta nella decisione di avvio del procedimento in ordine al trattamento più favorevole concesso alle società italiane neoquotate rispetto alle società estere, tuttavia giustamente il Tribunale si sarebbe rifiutato di considerare la precisazione contenuta nella decisione controversa come un mutamento di approccio giuridico. </p>
<p>–       Sul terzo motivo</p>
<p>38      Con il suo terzo motivo, la Repubblica italiana deduce una violazione dell’art. 87, n. 1, CE, consistente nel fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dedotto il carattere selettivo della misura in questione dal fatto che le società italiane interessate potevano applicare l’agevolazione in parola sull’intero imponibile mondiale, mentre le società comunitarie potevano applicarla soltanto sull’imponibile tassabile in Italia. Infatti, la nozione di selettività farebbe riferimento soltanto alla differenza tra i beneficiari di tale misura e coloro che ne sono esclusi e non alla differenza di portata del vantaggio che la citata misura conferisce ai suoi beneficiari. La Repubblica di Finlandia aggiunge che tale differenza di trattamento trova una spiegazione nella limitazione della competenza fiscale dello Stato italiano e in particolare nel principio della portata territoriale della fiscalità, vale a dire nel principio della competenza fiscale dello Stato in cui la società è stabilita.</p>
<p>39      Per la Commissione, invece, una misura, ancorché possa teoricamente andare a vantaggio di tutte le imprese, può ciononostante rivestire un carattere selettivo, vuoi perché solo alcune imprese possono di fatto fruirne, vuoi perché alcune imprese ne traggono vantaggi ben maggiori rispetto a quelli di cui godono le altre imprese. Inoltre, poiché la decisione controversa ha rilevato tre diversi elementi di selettività, ciascuno dei quali è sufficiente a dimostrare che le misure in questione hanno carattere selettivo, il riconoscimento della fondatezza di questo terzo motivo potrebbe condurre all’annullamento della sentenza impugnata soltanto nell’ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere anche gli altri motivi relativi agli altri due elementi di selettività riscontrati dalla Commissione nella citata decisione.</p>
<p>–       Sul quarto motivo</p>
<p>40      Come quarto motivo d’impugnazione, la Repubblica italiana lamenta ancora una violazione dell’art. 87, n. 1, CE sotto un duplice profilo. Per valutare la selettività dell’agevolazione fiscale di cui trattasi, il Tribunale avrebbe erroneamente posto a raffronto le situazioni di tutte le possibili società per azioni, laddove, trattandosi di quotazione in mercati regolamentati, sarebbe corretto porre a raffronto solo le società per azioni potenzialmente in grado di quotarsi. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente rifiutato di riconoscere la coerenza tra la differenza di trattamento fiscale delle società quotate e non quotate e la particolare situazione delle società quotate. Infatti, le società che intendono quotarsi sarebbero inevitabilmente esposte ad oneri molto elevati cui restano del tutto estranee le società non quotate e quelle da tempo quotate, che hanno ormai ammortizzato tali oneri. Dichiarando che agevolazioni rivolte ai redditi futuri non potevano comunque essere correlate ai costi di quotazione, il Tribunale sarebbe incorso anzitutto in un difetto di motivazione, poiché, se avesse esaminato tale differenza di oneri, avrebbe potuto ammettere che, senza tutte le agevolazioni fiscali di cui è causa, le società potenzialmente interessate si sarebbero astenute per non subire la decurtazione di utili conseguente alle spese collegate a tale quotazione.</p>
<p>41      Viceversa, secondo la Commissione, anche ad ammettere che le società quotate possano avere caratteristiche diverse rispetto a quelle non quotate, l’agevolazione fiscale derivante dall’applicazione di un’aliquota ridotta su tutti gli utili conseguiti nel corso di tre esercizi non ha alcun nesso con gli oneri organizzativi sopportati dalle società ammesse alla quotazione. La Commissione sottolinea, inoltre, che il Tribunale, al punto 132 della sentenza impugnata, ha rilevato la sussistenza di oneri in capo alle società che intendano quotarsi, pur ritenendo che non vi fosse alcun nesso tra la riduzione dell’imposta sugli utili concessa e le spese dell’operazione di ammissione alla quotazione. </p>
<p>–       Sul quinto motivo</p>
<p>42      Con il suo quinto motivo, la Repubblica italiana ravvisa una violazione dell’art. 87, n. 1, CE nel fatto che il Tribunale abbia ritenuto che le agevolazioni fiscali in questione fossero selettive a causa della loro breve durata di applicazione, la quale porta ad escludere di fatto numerosi beneficiari potenziali. Orbene, secondo tale Stato membro, se una misura presenta un carattere non selettivo, esso si conserva, anche se tale misura è temporanea. Nel caso di specie, la limitazione temporale dell’agevolazione fiscale concessa troverebbe una giustificazione nei vincoli di bilancio dello Stato, e dunque in una scelta di politica finanziaria che non sarebbe sindacabile dalla Commissione.</p>
<p>43      Anche per la Repubblica di Finlandia le agevolazioni fiscali non erano selettive, essendo aperte a tutte le imprese non quotate. Basandosi sulle citate sentenze 14 luglio 1983, Commissione/Italia, e 15 dicembre 2005, Italia/Commissione (punto 96), tale Stato membro sostiene che, per presentare un carattere selettivo, sarebbe stato necessario che tali agevolazioni avessero favorito taluni settori o talune produzioni. Il fatto che le imprese già ammesse alla quotazione fossero escluse dai vantaggi di tali agevolazioni sarebbe stato giustificato dallo scopo perseguito, diretto al rafforzamento della struttura del capitale. Peraltro, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, il fatto che si trattasse di un aiuto eccezionale non sarebbe sufficiente a far considerare la misura in questione come un aiuto di Stato. Quanto alla breve durata dei vantaggi concessi, essa rappresenterebbe l’unica possibilità di incoraggiare effettivamente piani di quotazione in borsa e le agevolazioni fiscali sarebbero state in vigore abbastanza a lungo da consentire anche alle società che non avevano ancora avviato la procedura di quotazione al momento in cui era entrata in vigore la misura di entrare effettivamente in Borsa prima della scadenza del termine e dunque di beneficiare del sistema di aiuto controverso, come emergerebbe dal punto 120 della sentenza impugnata.</p>
<p>44      Viceversa, secondo la Commissione, che si richiama alle sentenze 1° dicembre 1998, causa C 200/97, Ecotrade (Racc. pag. I 7907, punto 38); 17 giugno 1999, causa C 295/97, Piaggio (Racc. pag. I 3735, punto 37), e 26 settembre 2002, causa C 351/98, Spagna/Commissione (Racc. pag. I 8031, punto 40), nonché all’ordinanza del presidente della Corte 26 giugno 2003, cause riunite C 182/03 R e C 217/03 R, Belgio e Forum 187/Commissione (Racc. pag. I 6887, punto 125), poco conta che la misura in questione si applichi a diversi settori, se poi essa va a beneficio soltanto di alcune categorie di imprese. Anche un beneficio previsto da un atto generale costituirebbe una misura selettiva qualora, in linea di fatto e tenuto conto in particolare delle limitazioni temporali previste per la sua concessione, favorisse un numero limitato di imprese. Nel caso di specie, la misura in oggetto si rivolgerebbe non già alla generalità delle società che si quotano in Borsa, bensì solamente alla categoria delle società ammesse alla quotazione nel periodo di quindici mesi indicato dalla citata misura. Infine, per quanto riguarda la breve durata dell’agevolazione, secondo le sentenze 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione (Racc. pag. 3809, punto 31); 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione (Racc. pag. 4013, punto 17); 26 settembre 1996, causa C 241/94, Francia/Commissione (Racc. pag. I 4551, punto 20); 12 ottobre 2000, causa C 480/98, Spagna/Commissione (Racc. pag. I 8717, punto 16), e 12 dicembre 2002, causa C 5/01, Belgio/Commissione (Racc. pag. I 11991, punto 45), essa potrebbe avere un effetto contrario all’obiettivo perseguito di impulso all’entrata in Borsa e, in ogni caso, introdurrebbe manifestamente un elemento di selettività, tanto più che la nozione di aiuto di Stato risulterebbe collegata non agli obiettivi perseguiti da uno Stato membro, ma soltanto ai suoi effetti. </p>
<p>–       Sul sesto motivo</p>
<p>45      Infine, la Repubblica italiana deduce un sesto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Il Tribunale avrebbe qualificato erroneamente gli aiuti destinati a compensare gli oneri connessi alla quotazione come aiuti al funzionamento. Le misure in questione mirerebbero infatti non già a sostenere la gestione corrente dell’impresa, bensì a rafforzare in maniera stabile la situazione patrimoniale delle società, poiché l’agevolazione fiscale sarebbe riservata alle società che, in vista della quotazione, incrementano il capitale preesistente di almeno il 15%. Inoltre, le agevolazioni fiscali controverse mirerebbero a incrementare l’accesso alla quotazione e, pertanto, a promuovere l’aumento delle dimensioni delle società e a rendere il loro controllo accessibile alla concorrenza, stimolandola. A tal riguardo, non si può legittimamente effettuare una differenziazione sulla base dell’agevolazione fiscale concessa (deduzione dal reddito imponibile dei costi collegati all’accesso alla quotazione e riduzione dell’aliquota d’imposta).</p>
<p>46      La Commissione replica che il Tribunale ha correttamente dichiarato che essa, qualificando le agevolazioni fiscali concesse come aiuti al funzionamento, non era incorsa in un errore manifesto di valutazione. Le spese collegate alla quotazione in Borsa non costituirebbero spese in attivi materiali o immateriali, destinati a costituire elementi patrimoniali ammortizzabili e finalizzati a intraprendere nuovi processi produttivi o a migliorare quelli esistenti, né spese per l’assunzione di nuovo personale legato ad un nuovo investimento e poste in diretta relazione al conseguimento di futuri benefici d’impresa. La quotazione in Borsa mirerebbe all’accesso a determinate fonti di capitale. Orbene, secondo la sentenza 19 settembre 2000, causa C 156/98, Germania/Commissione (Racc. pag. I 6857, punto 64), i costi relativi al reperimento del capitale costituirebbero normali oneri che ogni impresa deve sopportare nell’ambito della sua gestione corrente e, di conseguenza, aiuti destinati a ridurre tali costi costituirebbero aiuti al funzionamento. Inoltre, la differenziazione sulla base dell’agevolazione fiscale concessa sarebbe giustificata, poiché, mentre una riduzione dell’imposta non è direttamente collegata ai costi di quotazione in Borsa, la deduzione dal reddito imponibile dei soli costi inerenti a tale quotazione potrebbe essere considerata come una misura idonea a promuovere la quotazione in Borsa.</p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>–       Sul primo motivo</p>
<p>47      Risulta dalla giurisprudenza della Corte che, prima dell’avvio del procedimento ex art. 88, n. 2, CE, la Commissione è tenuta a discutere preliminarmente le misure di cui trattasi con lo Stato membro interessato, affinché questo possa farle eventualmente presente che, a suo parere, esse non costituiscono aiuti oppure che sono aiuti esistenti (v. sentenza 10 maggio 2005, Italia/Commissione, cit., punto 29).</p>
<p>48      Tuttavia, il Tribunale, senza disattendere tale prescrizione, ha potuto desumere dalla corrispondenza intercorsa tra i servizi della Commissione e le autorità italiane, sinteticamente illustrata ai punti 39 43 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva effettivamente discusso le misure controverse con la Repubblica italiana prima dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE.</p>
<p>49      La censura relativa allo snaturamento dello scambio di corrispondenza, con particolare riferimento alla lettera delle autorità italiane datata 5 novembre 2003 e a quella della Commissione datata 19 dicembre 2003, non può essere accolta.</p>
<p>50      Occorre infatti ricordare che, secondo costante giurisprudenza, risulta dagli artt. 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale, dunque, è competente in via esclusiva, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti e, dall’altro, a valutare tali fatti e tali elementi di prova. Pertanto, eccetto il caso di snaturamento degli elementi ad esso presentati, una tale valutazione non costituisce una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte in sede di impugnazione. Uno snaturamento del genere deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v. sentenza 18 maggio 2010, causa C 419/08 P, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I 2259, punti 30 32 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>51      Orbene, non risulta che il Tribunale abbia manifestamente snaturato la corrispondenza intercorsa tra la Commissione e la Repubblica italiana, giacché le asserzioni di quest’ultima al riguardo poggiano su una lettura erronea della sentenza impugnata.</p>
<p>52      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, con riferimento alla lettera delle autorità italiane datata 5 novembre 2003, non già che le citate autorità si erano limitate a ribadire il carattere generale della misura in questione, bensì che esse avevano insistito sul carattere generale della stessa al fine di confutare il fatto che essa costituiva un aiuto di Stato. L’affermazione secondo la quale il Tribunale avrebbe ignorato la complessità del contenuto della citata lettera non trova quindi riscontro nei fatti. Esso ne ha riportato i termini essenziali e tale valutazione non può essere efficacemente contestata nell’ambito di un’impugnazione.</p>
<p>53      Del pari, al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha affermato che la lettera della Commissione datata 19 dicembre 2003 conteneva una qualificazione in positivo delle misure in questione alla luce della nozione di aiuto di Stato e della loro compatibilità con il mercato unico. Esso ha rilevato, come ha fatto esplicitamente anche la Repubblica italiana, che la Commissione, nella citata lettera, aveva precisato di non escludere che le suddette misure contenessero elementi di aiuti di Stato incompatibili con il mercato unico. La censura relativa allo snaturamento della lettera della Commissione datata 19 dicembre 2003 non trova dunque riscontro nei fatti. </p>
<p>54      Dalle considerazioni che precedono risulta che il primo motivo deve essere respinto perché infondato. Non occorre pertanto pronunciarsi sulla ricevibilità di tale motivo nel suo complesso.</p>
<p>–       Sui motivi dal secondo al quinto</p>
<p>55      I motivi dal secondo al quinto mettono in discussione l’esame, effettuato dal Tribunale, delle censure dirette a contestare i diversi elementi di selettività riscontrati dalla Commissione.</p>
<p>56      A tal riguardo, occorre ricordare che il carattere selettivo di una misura statale costituisce una delle caratteristiche della nozione di «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Come ricorda la Commissione, la decisione controversa ravvisa tre diversi elementi di selettività. In primo luogo, possono beneficiare dell’aiuto in questione soltanto le società che soddisfano le condizioni di capitalizzazione, finanziarie e contabili prescritte per essere ammesse alla quotazione per la prima volta in un mercato regolamentato, con conseguente esclusione delle imprese già quotate, delle imprese che non soddisfano le predette condizioni e di quelle che decidono di non farsi quotare nel periodo preso in considerazione. In secondo luogo, l’aiuto in oggetto va a vantaggio soprattutto di imprese italiane, dato che, nel loro caso, la minore imposizione si applica agli utili realizzati su scala mondiale e non solo a quelli realizzati in Italia. In terzo luogo, il regime controverso ha una durata limitata che esclude di fatto molti potenziali beneficiari, ed in particolare le società che non soddisfano le citate condizioni per essere ammesse alla quotazione nel limitato periodo compreso tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004.</p>
<p>57      Orbene, occorre rammentare che, nell’ambito dell’esame della legittimità della decisione della Commissione in primo grado, è sufficiente che la valutazione di uno qualunque degli elementi di selettività operata da tale istituzione sia fondata affinché le contestazioni degli altri elementi di selettività riscontrati dalla Commissione debbano essere respinte in quanto inoperanti, essendo fondate su motivi formulati ad abundantiam (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, cit., punto 98).</p>
<p>58      Allo stesso modo, se, in sede di impugnazione, il riconoscimento da parte del Tribunale della fondatezza di uno degli elementi di selettività riscontrati dalla Commissione risulta esente da qualsiasi errore di diritto, i punti della motivazione della sentenza del Tribunale che riconoscono la fondatezza degli altri elementi di selettività devono essere logicamente anch’essi considerati formulati ad abundantiam, in quanto non incidono sul dispositivo di tale sentenza. Ne consegue che qualunque censura vertente su tali punti della motivazione deve essere respinta in quanto inoperante (v., in tal senso, sentenza 21 ottobre 2004, causa C 447/02 P, KWS Saat/UAMI, Racc. pag. I 10107, punti 43 53).</p>
<p>59      Per quanto riguarda più in particolare il quinto motivo, con il quale la Repubblica italiana contesta il riconoscimento da parte del Tribunale del carattere selettivo delle agevolazioni concesse a causa della loro breve durata d’applicazione, occorre quindi verificare se la misura in questione comporti o meno vantaggi di cui fruiscono esclusivamente talune imprese o taluni settori di attività (v. in tal senso, in particolare, citate sentenze Francia/Commissione, punto 24, e Ecotrade, punti 40 e 41).</p>
<p>60      A tal riguardo, non risulta che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto ritenendo, al punto 120 della sentenza impugnata, che la limitazione nel tempo delle agevolazioni di cui è causa comportasse la loro selettività, dal momento che di fatto determinava l’esclusione di numerosi beneficiari potenziali. La circostanza che una siffatta limitazione sia stata motivata dalla volontà di incoraggiare effettivamente, nel rispetto dei vincoli di bilancio, i progetti di quotazione in Borsa è irrilevante, atteso che gli aiuti di Stato sono caratterizzati unicamente dagli effetti delle misure in parola e non dalle loro cause o dai loro obiettivi (v. in tal senso, in particolare, citate sentenze Francia/Commissione, punto 20, e 12 dicembre 2002, Belgio/Commissione, punto 45).</p>
<p>61      Ne consegue che il quinto motivo deve essere respinto in quanto infondato.</p>
<p>62      Ne consegue che non occorre prendere in considerazione i motivi dal secondo al quarto, dal momento che essi sono inoperanti. </p>
<p>–       Sul sesto motivo</p>
<p>63      Per quanto attiene al sesto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, occorre ricordare che devono essere qualificati come aiuti al funzionamento gli aiuti diretti a sollevare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività (v., in tal senso, sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit., punto 30 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>64      Orbene, si deve necessariamente constatare che, come rilevato dal Tribunale segnatamente ai punti 172, 175 e 182 della sentenza impugnata, le agevolazioni fiscali in oggetto non sono collegate a specifici investimenti, alla creazione di posti di lavoro o a particolari progetti. Essendo dirette a favorire l’accesso a determinate fonti di capitale, esse mirano alla mera riduzione degli oneri normalmente sostenuti dalle imprese interessate nell’ambito della loro attività economica e non possono pertanto essere considerate come aiuti all’investimento. Il fatto che, come sostiene la Repubblica italiana, gli aiuti in questione siano diretti a promuovere la quotazione delle società in Borsa non è tale da sottrarli alla qualificazione come aiuti al funzionamento, poiché, come osservato a giusto titolo dal Tribunale al punto 182 della sentenza impugnata, detta quotazione, di per sé, non è un investimento specifico, in quanto non costituisce una spesa in beni di investimento materiali o immateriali, né una spesa per l’assunzione di nuovo personale collegata ad un nuovo investimento. </p>
<p>65      Ne deriva che il Tribunale non ha travisato la nozione di aiuto al funzionamento escludendo che vi sia stato un qualsiasi errore manifesto di valutazione da parte della Commissione nel qualificare come aiuti al funzionamento gli aiuti di cui trattasi, destinati a compensare gli oneri connessi alla quotazione.</p>
<p>66      Per quanto riguarda la censura relativa al fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la riduzione dell’imposta – a differenza della deduzione dal reddito imponibile dei costi di quotazione in Borsa – non possa essere qualificata come misura diretta a promuovere detta quotazione, essa deve essere respinta in quanto inoperante. Pur ipotizzando che la riduzione dell’imposta debba essere ugualmente considerata idonea a promuovere la quotazione in Borsa, essa, al pari della deduzione dei costi di quotazione in Borsa dal reddito imponibile, resterebbe un aiuto al funzionamento, in quanto tale non autorizzabile.</p>
<p>67      Alla luce delle considerazioni che precedono si deve respingere il sesto motivo in quanto infondato.</p>
<p>68      Atteso che nessuno dei motivi sollevati dalla Repubblica italiana a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere respinta integralmente.</p>
<p> <b><b>Sulle spese</b></b> </p>
<p>69      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.</p>
<p>70      Conformemente al n. 4, primo comma, del medesimo art. 69, la Repubblica di Finlandia, intervenuta nella causa, sopporta le proprie spese.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:</p>
<p>1)      <b><b>L’impugnazione è respinta.</b></b> </p>
<p>2)      <b><b>La Repubblica italiana è condannata alle spese.</b></b> </p>
<p>3)      <b><b>La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.</b></b> </p>
<p>Firme</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-24-11-2011-n-0/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2010 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-2-12-2010-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-2-12-2010-n-0/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2010 n.0</a></p>
<p>Pres E. LEVITS questione pregiudiziale relativa all&#8217;esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati Norme dell’Unione relative all’esercizio della professione di avvocato – Direttiva 98/5/CE – Art. 8 – Prevenzione dei conflitti d’interessi – Cancellazione dell’iscrizione all’albo degli Avvocati. Norme dell’Unione relative all’esercizio della professione di avvocato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-2-12-2010-n-0/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2010 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-2-12-2010-n-0/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2010 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres E. LEVITS</span></p>
<hr />
<p>questione pregiudiziale relativa all&#8217;esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Norme dell’Unione relative all’esercizio della professione di avvocato – Direttiva 98/5/CE – Art. 8 – Prevenzione dei conflitti d’interessi – Cancellazione dell’iscrizione all’albo degli Avvocati.	</p>
<p>Norme dell’Unione relative all’esercizio della professione di avvocato – Direttiva 98/5/CE – Art. 8 – Prevenzione dei conflitti d’interessi – Normativa nazionale che vieta l’esercizio concomitante della professione forense e di un impiego come dipendente pubblico a tempo parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la loro cancellazione dall’albo degli Avvocati. 	</p>
<p>L’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale – presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppure un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nel procedimento C&#8209;225/09,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Giudice di pace di Cortona con ordinanza 23 aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2009, nella causa</p>
<p>Edyta Joanna Jakubowska 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Alessandro Maneggia, <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (Quinta Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dal sig. E. Levits, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. M. Ileši&#269; (relatore) e M. Safjan, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig. N. Jääskinen<br />	<br />
cancelliere: sig. M.&#8209;A. Gaudissart, capo unità<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 giugno 2010,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–      per la sig.ra Jakubowska, dall’avv. M. Frigessi di Rattalma;<br />	<br />
–      per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dai sigg. P. Gentili e L. Ventrella, avvocati dello Stato;<br />	<br />
–      per il governo irlandese, dal sig. D. J. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Collins, SC;<br />	<br />
–      per il governo ungherese, dalla sig.ra R. Somssich, dal sig. M. Fehér e dalla sig.ra Z. Tóth, in qualità di agenti;<br />	<br />
–      per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;<br />	<br />
–      per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente;<br />	<br />
–      per il governo sloveno, dalla sig.ra N. Pintar Gosenca, in qualità di agente;<br />	<br />
–      per la Commissione europea, dal sig. H. Støvlbæk e dalla sig.ra E. Montaguti, in qualità di agenti,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE, della direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36), nonché dei principi generali della tutela del legittimo affidamento e del rispetto dei diritti quesiti.<br />	<br />
2        Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Jakubowska e il sig. Maneggia in merito ad una domanda di risarcimento dei danni, controversia sfociata in un procedimento attualmente pendente dinanzi al Giudice di pace di Cortona, nelle more del quale, a carico degli avvocati che rappresentavano la sig.ra Jakubowska, è stata emessa una delibera di cancellazione dall’albo degli Avvocati di Perugia.</p>
<p> Contesto normativo <br />	<br />
 Il diritto dell’Unione <br />	<br />
 La direttiva 77/249<br />	<br />
3        L’art. 1, n. 1, primo comma, della direttiva 77/249 così recita:<br />	<br />
«La presente direttiva si applica, nei limiti e alle condizioni da essa previst[i], all’attività di avvocato esercitata a titolo di prestazione di servizi».<br />	<br />
4        L’art. 6 della medesima direttiva prevede quanto segue:<br />	<br />
«Ogni Stato membro può escludere gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato, dall’esercizio delle attività di rappresentanza e di difesa in giudizio di questo ente nella misura in cui gli avvocati stabiliti in detto Stato non siano autorizzati ad esercitare tali attività».<br />	<br />
5        Considerate le differenti versioni linguistiche di tale art. 6, e al fine di garantire che tutte queste versioni abbiano la stessa portata, i termini «ente pubblico o privato» che compaiono nella versione italiana di tale articolo devono essere intesi come riferiti alla nozione di «impresa pubblica o privata».<br />	<br />
 La direttiva 98/5<br />	<br />
6        L’art. 3 della direttiva 98/5 così prevede:<br />	<br />
«1.      L’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro.<br />	<br />
2.      L’autorità competente dello Stato membro ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. (&#8230;)<br />	<br />
(&#8230;)».<br />	<br />
7        L’art. 6, n. 1, della stessa direttiva così dispone:<br />	<br />
«Indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d’origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che esercita sul territorio di detto Stato».<br />	<br />
8        L’art. 7, n. 1, di detta direttiva così prevede:<br />	<br />
«Se l’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine non ottempera agli obblighi vigenti nello Stato membro ospitante si applicano le regole di procedura, le sanzioni e i mezzi di ricorso previsti nello Stato membro ospitante».<br />	<br />
9        L’art. 8 della direttiva 98/5 così recita:<br />	<br />
«L’avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un’associazione o società di avvocati, di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia».<br />	<br />
10      Considerate le differenti versioni linguistiche di tale art. 8, e al fine di garantire che tutte queste versioni abbiano la stessa portata, i termini «ente pubblico o privato» che compaiono nella versione italiana di tale articolo devono essere intesi come riferiti alla nozione di «impresa pubblica o privata».</p>
<p> La normativa nazionale <br />	<br />
11      L’art. 3, secondo comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore legale (Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia n. 281 del 5 dicembre 1933), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia n. 24 del 30 gennaio 1934), così dispone:<br />	<br />
«[L’esercizio, in particolare, della professione di avvocato è] incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni (&#8230;) ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni».<br />	<br />
12      La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Supplemento ordinario alla GURI n. 303 del 28 dicembre 1996), come modificata dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (GURI n. 123 del 29 maggio 1997, pag. 5; in prosieguo: la «legge n. 662/96»), prevede, al suo art. 1, commi 56 e 56 bis, quanto segue:<br />	<br />
«56.  Le disposizioni (&#8230;) di legge e di regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.<br />	<br />
56 bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l’iscrizione ad albi e l’esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l’iscrizione ad albi professionali e per l’esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione».<br />	<br />
13      La legge 25 novembre 2003, n. 339, recante norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato (GURI n. 279 del 1° dicembre 2003, pag. 6; in prosieguo: la «legge n. 339/2003»), entrata in vigore il 2 dicembre 2003, al suo art. 1 così dispone:<br />	<br />
«Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56 bis e 57, della legge [n. 662/96] non si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni».<br />	<br />
14      L’art. 2 della stessa legge ha il seguente tenore:<br />	<br />
«1.      I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge [n. 662/96] e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d’impiego, dandone comunicazione al consiglio dell’ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell’iscritto al proprio albo.<br />	<br />
2.       Il pubblico dipendente, nell’ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.<br />	<br />
3.       Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma l, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l’iscrizione all’albo degli avvocati.<br />	<br />
4.       Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l’opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell’opzione presso l’Amministrazione di appartenenza. In tal caso l’anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione».</p>
<p> Causa principale e questioni pregiudiziali <br />	<br />
15      La sig.ra Jakubowska ha convenuto il sig. Maneggia dinanzi al Giudice di pace di Cortona per il pagamento di una somma di EUR 200 a titolo di risarcimento dei danni, in ragione del fatto che quest’ultimo aveva accidentalmente danneggiato l’automobile di sua proprietà.<br />	<br />
16      Nell’ambito di tale controversia, la sig.ra Jakubowska si è fatta rappresentare dagli avv.ti. Mazzolai e Nardelli, iscritti all’albo degli Avvocati di Perugia. Questi ultimi, in quanto dipendenti pubblici con impiego a tempo parziale, rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, commi 56 e 56 bis, della legge n. 662/96.<br />	<br />
17      Dopo l’entrata in vigore della legge n. 339/2003 e la scadenza del termine prescritto dall’art. 2, n. 1, della stessa, il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, in pendenza del procedimento a quo dinanzi al giudice del rinvio, ha emesso due delibere che disponevano la cancellazione di detti avvocati da tale albo.<br />	<br />
18      La sig.ra Jakubowska ha presentato una memoria nella quale chiedeva che i suoi avvocati fossero autorizzati a continuare a rappresentarla, adducendo che la legge n. 339/2003 è contraria al Trattato CE nonché ai principi generali della tutela dell’affidamento legittimo e del rispetto dei diritti quesiti.<br />	<br />
19      In tale contesto, il Giudice di pace di Cortona ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le questioni seguenti:<br />	<br />
«1)       Se gli artt. 3, lett. g), [CE], 4 [CE], 10 [CE], 81 [CE] e 98 [CE] debbano essere interpretati in modo da ritenere che ostino ad una disciplina nazionale, quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge [n. 339/2003], che reintroducono l’incompatibilità all’esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici part&#8209;time e negano agli stessi, pur in possesso di un’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, l’esercizio della professione disponendone la cancellazione dall’albo degli avvocati con provvedimento del competente consiglio dell’ordine degli avvocati, salvo che il pubblico dipendente opti per la cessazione del rapporto di impiego.<br />	<br />
2)      Se gli artt. 3, lett. g), [CE], 4 [CE], 10 [CE] e 98 [CE] debbano essere interpretati in modo da ritenere che ostino ad una disciplina nazionale, quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge [n. 339/2003] (&#8230;).<br />	<br />
3)      Se l’art. 6 della direttiva [77/294] (&#8230;) debba essere interpretato in modo da ritenere che esso osti ad una disciplina nazionale quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge [n. 339/2003] (&#8230;) laddove tale disciplina nazionale sia applicabile anche agli avvocati dipendenti che esercitano l’attività forense in via di libera prestazione dei servizi.<br />	<br />
4)      Se l’art. 8 della direttiva [98/5] (&#8230;) debba essere interpretato in modo da ritenere che esso non si applichi all’avvocato dipendente pubblico part time.<br />	<br />
5)       Se i principi generali di diritto [dell’Unione] della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti ostino ad una disciplina nazionale quale quella risultante dagli articoli 1 e 2 della legge [n. 339/2003], che introducono l’incompatibilità all’esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici part-time e si applicano anche agli avvocati già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge (&#8230;), prevedendo all’art. 2 solo un breve periodo di “moratoria” per l’opzione imposta fra impiego ed esercizio della professione forense».<br />	<br />
20      In risposta ai quesiti scritti che sono stati posti dalla Corte ai rappresentanti ad litem della sig.ra Jakubowska, in applicazione dell’art. 54 bis del regolamento di procedura della Corte, l’avv. Nardelli ha prodotto, con lettera del 31 maggio 2010, un’attestazione del consiglio dell’Ordine degli Avvocati dalla quale risulta che egli resta formalmente iscritto all’albo di tale Ordine fino a che a quest’ultimo sia comunicata la data di notifica della delibera del Consiglio nazionale forense recante rigetto del ricorso dell’avv. Nardelli avverso la decisione di cancellazione che lo concerne.<br />	<br />
21      Con la stessa lettera, il sig. Nardelli ha informato la Corte che l’avv. Mazzolai aveva rinunciato alla procura conferitagli nella causa principale. Inoltre, ha fatto sapere che la sig.ra Jakubowska aveva conferito una procura ad litem all’avv. Frigessi di Rattalma al fine di rappresentarla all’udienza dinanzi alla Corte.</p>
<p> Sulle questioni pregiudiziali <br />	<br />
 Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali <br />	<br />
22      Preliminarmente, occorre rilevare che la circostanza che le questioni pregiudiziali non presentino alcun nesso con l’oggetto stesso dell’azione introdotta dalla sig.ra Jakubowska contro il sig. Maneggia non le rende irricevibili. Infatti, dette questioni mirano a consentire al giudice del rinvio di valutare la legittimità di una normativa nazionale la cui applicazione ha suscitato un incidente processuale nella causa principale. Dato che detto incidente fa parte di tale causa, è consentito al giudice interrogare la Corte in merito all’interpretazione delle norme del diritto dell’Unione che, a suo avviso, sono pertinenti al riguardo.<br />	<br />
23      Senza rimettere in discussione la possibilità di un siffatto rinvio pregiudiziale, taluni governi che hanno presentato osservazioni alla Corte, nonché la Commissione europea, hanno nondimeno sollevato eccezioni d’irrecevibilità con riferimento alle questioni sottoposte dal Giudice di pace di Cortona.<br />	<br />
24      I governi irlandese e austriaco sottolineano che tutti gli elementi della causa principale, relativi alla possibilità che i procuratori ad litem della sig.ra Jakubowska esercitino la professione forense, sono circoscritti all’interno di un solo Stato membro. I problemi di diritto dell’Unione sollevati dal giudice del rinvio sarebbero, quindi, meramente ipotetici e la domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbe, per questo motivo, essere dichiarata irricevibile.<br />	<br />
25      Secondo il governo ungherese, la normativa italiana menzionata dal giudice del rinvio, comunque, esorbita dall’ambito di applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione relative all’esercizio della professione forense, dato che detta normativa nazionale riguarda i dipendenti pubblici, mentre le direttive 77/249 e 98/5 concernono l’esercizio di tale professione da parte di avvocati indipendenti o che lavorano in qualità di lavoratori subordinati di un altro avvocato, di un’associazione o di un’impresa. <br />	<br />
26      La Commissione, per parte sua, reputa che la terza questione debba essere considerata come ipotetica e quindi irricevibile, poiché tale questione concerne l’esercizio della professione forense a titolo di prestazione di servizi, mentre la normativa in questione nel procedimento principale riguarda lo stabilimento in qualità d’avvocato.<br />	<br />
27      La Commissione esprime anche dubbi quanto alla ricevibilità della quinta questione, alla luce del fatto che la normativa italiana con riferimento alla quale si domanda l’interpretazione di principi generali del diritto dell’Unione non è stata adottata al fine di dare esecuzione ad obblighi imposti alla Repubblica italiana da tale diritto.<br />	<br />
28      Alla luce di queste varie eccezioni d’irricevibilità, va rammentato che le questioni pregiudiziali riguardanti il diritto dell’Unione beneficiano di una presunzione di pertinenza. Il rigetto di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. in tal senso, in particolare, sentenze 5 dicembre 2006, cause riunite C&#8209;94/04 e C&#8209;202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I&#8209;11421, punto 25, nonché 1° giugno 2010, cause riunite C&#8209;570/07 e C&#8209;571/07, Blanco Pérez e Chao Gómez, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).<br />	<br />
29      Orbene, quanto alla prima, alla seconda e alla quarta questione, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione richiesta non abbia alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto dell’incidente processuale intervenuto nell’ambito della causa principale o che la questione sollevata sia di tipo ipotetico.<br />	<br />
30      Da una parte, occorre ricordare che una legge che si estende a tutto il territorio di uno Stato membro può, eventualmente, pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell’art. 81 CE (v., in tal senso, sentenze 19 febbraio 2002, causa C&#8209;35/99, Arduino, Racc. pag. I&#8209;1529, punto 33, nonché Cipolla e a., cit., punto 45). Di conseguenza, la prima e la seconda questione, dirette a determinare se le norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza ostino ad una normativa nazionale quale la legge n. 339/2003, non sono manifestamente prive di pertinenza.<br />	<br />
31      Dall’altra parte, per quel che riguarda la quarta questione, occorre rilevare che, come è stato sostenuto all’udienza dal governo italiano e dalla Commissione, la norma sancita dall’art. 8 della direttiva 98/5 non ha solo lo scopo di accordare agli avvocati iscritti in uno Stato membro ospitante con il loro titolo professionale ottenuto in un altro Stato membro gli stessi diritti di cui godono gli avvocati iscritti in detto Stato membro ospitante con il titolo professionale ottenuto nello stesso. Invero, tale norma garantisce anche che questi ultimi non subiscano una discriminazione alla rovescia, il che potrebbe accadere se le norme loro imposte non venissero applicate anche agli avvocati iscritti in detto Stato membro ospitante con un titolo professionale ottenuto in un altro Stato membro.<br />	<br />
32      Pertanto, il fatto che il procedimento di cancellazione dall’albo degli Avvocati di Perugia, che è alla base delle questioni pregiudiziali, riguardi avvocati che esercitano la professione di cui trattasi in Italia con il titolo professionale ottenuto in tale Stato membro non comporta assolutamente che la quarta questione sollevata sia ipotetica. Al contrario, l’interpretazione richiesta dell’art. 8 della direttiva 98/5 aiuterà il giudice del rinvio a determinare se la legge n. 339/2003 crei una discriminazione alla rovescia in contrasto con il diritto dell’Unione.<br />	<br />
33      La ricevibilità della quarta questione pregiudiziale non è, del resto, inficiata dall’argomento del governo ungherese secondo cui la legge n. 339/2003, riguardando i dipendenti pubblici, non disciplina nessuna delle situazioni di cui all’art. 8 della direttiva 98/5, che concerne solo gli avvocati che lavorano in qualità di lavoratori subordinati «di un altro avvocato, di un’associazione o società di avvocati, di [un’impresa pubblica o privata]».<br />	<br />
34      Al riguardo occorre ricordare che la deroga richiamata dal governo ungherese – vale a dire l’inapplicabilità del diritto dell’Unione ai dipendenti pubblici – vale unicamente per gli impieghi che comportino una partecipazione all’esercizio di pubblici poteri e che presuppongano, pertanto, l’esistenza di un particolare rapporto con lo Stato. Per contro, le norme del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione restano applicabili ad impieghi che, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta (v. in tal senso, in particolare, sentenze 30 settembre 2003, causa C&#8209;405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, Racc. pag. I&#8209;10391, punti 39 e 40, nonché 10 dicembre 2009, causa C&#8209;345/08, Pe&#347;la, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).<br />	<br />
35      Quanto, più precisamente, alla nozione di impresa pubblica che figura all’art. 8 della direttiva 98/5, secondo giurisprudenza consolidata, allorché un ente integrato nell’amministrazione pubblica esercita attività che presentano un carattere economico e non rientrano nell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri, esso dev’essere considerato come una siffatta impresa (v., in tal senso, sentenze 27 ottobre 1993, causa C&#8209;69/91, Decoster, Racc. pag. I&#8209;5335, punto 15; 14 settembre 2000, causa C&#8209;343/98, Collino e Chiappero, Racc. pag. I&#8209;6659, punto 33, nonché 26 marzo 2009, causa C&#8209;113/07 P, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, Racc. pag. I&#8209;2207, punto 82).<br />	<br />
36      Da ciò consegue che l’ambito di applicazione della legge n. 339/2003 – la quale, letta in combinato disposto con il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, cui fa rinvio, riguarda gli avvocati iscritti all’albo di uno degli ordini degli Avvocati della Repubblica italiana che hanno anche un rapporto d’impiego presso una pubblica amministrazione o un’istituzione pubblica soggetta a tutela o a vigilanza della Repubblica italiana o di un suo ente territoriale – coincide con quello dell’art. 8 della direttiva 98/5 per quanto concerne gli avvocati impiegati da un ente che, benché soggetto a vigilanza dello Stato italiano o di uno dei suoi enti locali, costituisca un’«[impresa pubblica]».<br />	<br />
37      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, la domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere considerata ricevibile per quanto concerne la prima, la seconda e la quarta questione sollevate.<br />	<br />
38      Quanto, per contro, alla terza questione, relativa alla direttiva 77/249 e, quindi, all’esercizio della professione di avvocato a titolo di libera prestazione di servizi, si deve necessariamente constatare che una risposta della Corte a tale questione non potrebbe essere utile al giudice del rinvio. Infatti, l’incidente sollevato dinanzi a tale giudice riguarda la questione se la cancellazione di avvocati dall’albo in applicazione della legge n. 339/2003 sia compatibile con il diritto dell’Unione. Come la Commissione ha giustamente fatto osservare, nel presente contesto viene in considerazione lo stabilimento in qualità d’avvocato e, quindi, la materia disciplinata dalla direttiva 98/5, e non l’esercizio della professione forense a titolo di libera prestazione di servizi. <br />	<br />
39      Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere dichiarata irricevibile per quanto concerne la terza questione sollevata.<br />	<br />
40      Con riguardo, infine, alla quinta questione, dalla decisione di rinvio risulta che, con tale questione, il Giudice di pace di Cortona invita la Corte ad esaminare, basandosi sulla sua giurisprudenza relativa ai principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, la modifica in senso sfavorevole risultante, per coloro che vogliono esercitare contemporaneamente la professione forense e un impiego a tempo parziale presso un ente pubblico, dalla legge n. 339/2003, la quale ha posto fine al regime a loro più favorevole, introdotto dalla legge n. 662/96.<br />	<br />
41      Orbene, senza che occorra statuire in merito all’argomento d’irricevibilità formulato dalla Commissione con riguardo a tale questione, basti constatare che, comunque, la Corte non può utilmente rispondervi, in mancanza degli elementi necessari per farlo.<br />	<br />
42      Quanto al principio della certezza del diritto, per giurisprudenza consolidata una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i singoli dev’essere chiara e precisa, e la sua applicazione dev’essere prevedibile per gli amministrati (sentenza 14 settembre 2010, causa C&#8209;550/07 P, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 100 e giurisprudenza ivi citata). Ebbene, né la decisione di rinvio né le osservazioni presentate consentono alla Corte di stabilire sotto quale profilo o per quale ragione la chiarezza o la prevedibilità della legge n. 339/2003 sarebbero messe in discussione.<br />	<br />
43      Tutt’al più, il giudice del rinvio ha chiarito la questione relativa a tale principio spiegando che la legge n. 339/2003 produce effetti retroattivi, effetti cui osterebbe il principio della certezza del diritto. La pretesa retroattività della legge n. 339/2003 è, tuttavia, manifestamente contraddetta dalla constatazione, anch’essa contenuta nella decisione di rinvio, che l’entrata in vigore di tale legge non pregiudica il diritto di esercizio concomitante conferito, fino a tale entrata in vigore, dalla legge n. 662/96, considerato peraltro che la legge n. 339/2003 instaura un periodo transitorio di tre anni al fine di evitare che il cambiamento da essa introdotto sia immediato.<br />	<br />
44      Relativamente al principio della tutela del legittimo affidamento, per giurisprudenza costante gli amministrati non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (sentenza 10 settembre 2009, causa C&#8209;201/08, Plantanol, Racc. pag. I&#8209;8343, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). Alla luce di questa giurisprudenza consolidata, una questione pregiudiziale quale la quinta questione sollevata nell’ambito del presente procedimento non può essere utilmente esaminata dalla Corte, in mancanza di una minima descrizione degli elementi dedotti nella causa principale per dimostrare che l’adozione della normativa ivi discussa configura un’ipotesi diversa da quella in cui il legislatore semplicemente modifichi, per l’avvenire, la normativa esistente.<br />	<br />
45      Nel caso di specie, il giudice del rinvio si è essenzialmente limitato a spiegare che la legge n. 339/2003 modifica in modo particolarmente sostanziale e, per taluni, sorprendente il regime precedentemente in vigore in forza della legge n. 662/96. Ebbene, si deve constatare che il solo fatto che il legislatore abbia adottato una nuova legge e che quest’ultima sia considerevolmente diversa da quella anteriormente in vigore non offre alla Corte una base sufficiente per procedere ad un prudente apprezzamento della quinta questione.<br />	<br />
46      Alla luce di quanto precede, la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile anche per quanto concerne la quinta questione sollevata.</p>
<p> Nel merito <br />	<br />
 Sulla prima e sulla seconda questione<br />	<br />
47      Con la sua prima e la sua seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella risultante dagli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, che nega ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale, pur in possesso di un’abilitazione all’esercizio della professione forense, l’esercizio di tale professione, disponendone la cancellazione dall’albo degli Avvocati.<br />	<br />
48      Se è pur vero che, di per sé, l’art. 81 CE riguarda esclusivamente il comportamento delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, nondimeno tale articolo, letto in combinato disposto con l’art. 10 CE, fa obbligo agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza applicabili alle imprese (citate sentenze Arduino, punto 34, nonché Cipolla e a., punto 46).<br />	<br />
49      La Corte ha, in particolare, dichiarato che si è in presenza di una violazione degli artt. 10 CE e 81 CE qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’art. 81 CE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, oppure revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (citate sentenze Arduino, punto 35, nonché Cipolla e a., punto 47).<br />	<br />
50      Orbene, il fatto che uno Stato membro prescriva agli organi di un’associazione professionale quali i consigli dell’Ordine degli Avvocati dei differenti fori di procedere d’ufficio alla cancellazione dell’iscrizione all’albo degli Avvocati dei membri di tale professione che siano anche dipendenti pubblici a tempo parziale e che non abbiano optato, entro un termine fisso, vuoi per il mantenimento dell’iscrizione a detto albo, vuoi per il mantenimento della relazione di lavoro con l’ente pubblico presso il quale sono impiegati, non è idoneo a dimostrare che tale Stato membro abbia revocato alla propria normativa il suo carattere pubblico. Infatti, i consigli dell’Ordine non hanno alcuna influenza per quel che riguarda l’adozione d’ufficio, prescritta per legge, delle decisioni di cancellazione.<br />	<br />
51      Per motivi analoghi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella in questione nella causa principale imponga o agevoli accordi in contrasto con l’art. 81 CE.<br />	<br />
52      Tali considerazioni non sono affatto inficiate né dall’art. 3, n. 1, lett. g), CE, che prevede l’azione dell’Unione europea per quanto concerne un regime che assicuri che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno, né dagli artt. 4 CE e 98 CE, che mirano all’instaurazione di una politica economica nel rispetto del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.<br />	<br />
53      Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima e la seconda questione sollevate nel senso che gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendone la cancellazione dall’albo degli Avvocati.<br />	<br />
 Sulla quarta questione<br />	<br />
54      Come esposto nella decisione di rinvio, con la sua quarta questione, il Giudice di pace di Cortona domanda, in sostanza, se la possibilità lasciata dall’art. 8 della direttiva 98/5 allo Stato membro ospitante di disciplinare e, quindi, se del caso, di limitare l’esercizio di talune categorie di impieghi da parte degli avvocati iscritti in tale Stato valga anche nei confronti degli avvocati che desiderino esercitare uno di tali impieghi solo a tempo parziale.<br />	<br />
55      Al fine di risolvere tale questione, giova rammentare anzitutto che, con l’adozione della direttiva 98/5, il legislatore dell’Unione ha inteso, in particolare, porre fine alle disparità tra le norme nazionali relative ai requisiti d’iscrizione come avvocato (sentenza 19 settembre 2006, causa C&#8209;506/04, Wilson, Racc. pag. I&#8209;8613, punto 64). <br />	<br />
56      La Corte ha già precisato che, in considerazione di tale obiettivo della direttiva 98/5, occorre ritenere che essa proceda ad un’armonizzazione completa dei requisiti preliminari per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, requisiti essenzialmente limitati alla presentazione a tale autorità di un documento attestante l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine (v., in tal senso, sentenza Wilson, cit., punti 65&#8209;67).<br />	<br />
57      Tuttavia, come risulta inequivocabilmente dall’art. 6 della direttiva 98/5, l’iscrizione in uno Stato membro ospitante di avvocati che esercitano con un titolo ottenuto in uno Stato membro diverso assoggetta tali avvocati all’applicazione delle regole professionali e deontologiche in vigore nello Stato membro ospitante. Ebbene, tali regole, contrariamente a quelle relative ai requisiti preliminari per l’iscrizione, non sono state oggetto di un’armonizzazione e possono quindi divergere considerevolmente da quelle in vigore nello Stato membro d’origine. Del resto, come conferma l’art. 7, n. 1, della stessa direttiva, l’inosservanza di dette regole può portare alla cancellazione dell’iscrizione nello Stato membro ospitante.<br />	<br />
58      Occorre constatare che l’art. 8 della direttiva 98/5 riguarda una categoria specifica delle regole professionali e deontologiche richiamate dall’art. 6 della stessa direttiva, vale a dire quelle che determinano in quale misura gli avvocati iscritti possono «esercitare la professione come lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un’associazione o società di avvocati, di [un’impresa pubblica o privata]».<br />	<br />
59      In considerazione degli ampi termini scelti dal legislatore dell’Unione, si deve ritenere che detto art. 8 ricomprenda tutte le regole che lo Stato membro ospitante ha introdotto al fine di prevenire i conflitti d’interesse che potrebbero, secondo le sue valutazioni, risultare da una situazione nella quale un avvocato sia, da una parte, iscritto all’albo degli Avvocati e, dall’altra, impiegato presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati, un’impresa pubblica o privata.<br />	<br />
60      Il divieto imposto dalla legge n. 339/2003 agli avvocati iscritti in Italia di essere impiegati, anche solo a tempo parziale, di un ente pubblico rientra nelle regole di cui all’art. 8 della direttiva 98/5, almeno nei limiti in cui detto divieto concerne l’esercizio concomitante della professione forense e di un impiego presso un’impresa pubblica.<br />	<br />
61      Del resto, il fatto che la normativa così introdotta dalla Repubblica italiana possa essere considerata restrittiva non è di per sè censurabile. La mancanza di conflitto d’interessi è, infatti, indispensabile all’esercizio della professione forense ed implica, in particolare, che gli avvocati si trovino in una situazione di indipendenza nei confronti dei pubblici poteri e degli altri operatori di cui non devono subire l’influenza (v., in tal senso, sentenza 19 febbraio 2002, causa C&#8209;309/99, Wouters e a., Racc. pag. I&#8209;1577, punti 100&#8209;102). Occorre, certo, che le regole stabilite al riguardo non vadano al di là di quello che è necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse. La proporzionalità di un divieto come quello imposto dalla legge n. 339/2003 non deve, tuttavia, essere esaminata nell’ambito della presente questione, che non riguarda tale aspetto.<br />	<br />
62      Infine, come già constatato nell’ambito dell’esame della ricevibilità di tale questione, occorre sottolineare che l’art. 8 della direttiva 98/5 implica che le norme dello Stato membro ospitante si applichino a tutti gli avvocati iscritti in tale Stato membro, a prescindere dal fatto che essi esercitino con il titolo professionale ottenuto nello stesso Stato o con quello ottenuto in un altro Stato membro.<br />	<br />
63      Con riserva di verifica da effettuare al riguardo da parte dei giudici italiani, non risulta che la legge n. 339/2003 si applichi esclusivamente agli avvocati di origine italiana e produca in tal modo una discriminazione alla rovescia. Certamente, gli avvocati presi in considerazione da detta legge sono quelli interessati ad esercitare un impiego presso enti soggetti a tutela o a vigilanza della Repubblica italiana o dei suoi enti locali. Tuttavia, almeno nei limiti in cui si tratta di impieghi presso imprese pubbliche, gli avvocati iscritti all’albo di uno degli ordini degli Avvocati della Repubblica italiana e sui quali incide quindi il divieto di esercizio concomitante di un tale impiego possono essere non solo cittadini italiani, bensì anche cittadini di altri Stati membri.<br />	<br />
64      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la quarta questione sollevata dichiarando che l’art. 8 della direttiva 98/5 dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti e che siano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale – presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppure un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro.</p>
<p> Sulle spese <br />	<br />
65      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la Corte (Quinta Sezione) dichiara:<br />	<br />
1)      Gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la loro cancellazione dall’albo degli Avvocati. <br />	<br />
2)      L’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale – presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppure un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-2-12-2010-n-0/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2010 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-22-3-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-22-3-2007-n-0/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.0</a></p>
<p>nel procedimento C-15/06 P Pres. R. SCHINTGEN, Rel. M. ILESIC. Regione Siciliana c. Commissione sulla ricevibilità di un ricorso per annullamento presentato da un ente territoriale Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 230 Trattato CE – Ricorso per annullamento – Legittimazione – Ente territoriale – Responsabilità della domanda di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-22-3-2007-n-0/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">nel procedimento C-15/06 P<br /> Pres. R. SCHINTGEN, Rel. M. ILESIC.<br /> Regione Siciliana c. Commissione</span></p>
<hr />
<p>sulla ricevibilità di un ricorso per annullamento presentato da un ente territoriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 230 Trattato CE – Ricorso per annullamento – Legittimazione – Ente territoriale – Responsabilità della domanda di contributo comunitario – Ricorso avverso la decisione di soppressione –Condizioni – Interesse diretto – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Un ente territoriale (nella specie: la Regione Siciliana) non è legittimata a proporre ricorso per annullamento contro una decisione della Commissione di soppressione di contributo comunitario, nemmeno quando sia designato come ente responsabile della domanda di contributo, se questo è stato richiesto e assegnato direttamente allo Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla ricevibilità di un ricorso per annullamento presentato da un ente territoriale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE <br />
(Quinta Sezione)<br />
22 marzo 2007 </b></p>
<p>Nel procedimento C 15/06 P,</p>
<p>avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 4 gennaio 2006,</p>
<p><b>Regione Siciliana</b>, rappresentata dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
ricorrente,</p>
<p>procedimento in cui l’altra parte è:</p>
<p><b>Commissione delle Comunità europee</b>, rappresentata dai sigg. E. de March e L. Flynn, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra G. Faedo, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />
convenuta in primo grado,</p>
<p>LA CORTE (Quinta Sezione),<br />
composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, e dai sigg. A. Borg Barthet e M. Ileši&#269; (relatore), giudici,<br />
avvocato generale: sig. J. Mazák<br />
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 gennaio 2007,<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1        Con la sua impugnazione, la Regione Siciliana chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 ottobre 2005, causa T 60/03, Regione Siciliana/Commissione (Racc. pag. II 4139; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, C(2002) 4905, relativa alla soppressione del contributo concesso alla Repubblica italiana con decisione della Commissione 17 dicembre 1987, C(87) 2090 026, concernente la concessione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in favore di un investimento per infrastrutture, di importo uguale o superiore a 15 milioni di [euro] in Italia (regione: Sicilia), e al recupero dell’anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo (in prosieguo: la «decisione controversa»).</p>
<p><b> Contesto normativo</b></p>
<p>2        Al fine di rafforzare la coesione economica e sociale, ai sensi dell’art. 158 CE, sono stati adottati il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 2052/88»), e il regolamento (CEE) 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20; in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88»).<br />
3        L’art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2052/88 così recita:<br />
«L’azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato, le autorità e gli organismi competenti (&#8230;) designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata “partnership”. La partnership è operante in fatto di preparazione e finanziamento, nonché di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni».<br />
4        L’art. 9, n. 1, del regolamento n. 4253/88, rubricato «Addizionalità», dispone che, «[a]llo scopo di garantire un impatto economico effettivo, le risorse dei Fondi strutturali (…) non possono sostituire le spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che devono essere realizzate dallo Stato membro nell’insieme dei territori interessati da un obiettivo».<br />
5        Ai termini dell’art. 24 del medesimo regolamento:<br />
«1. Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.<br />
2.      In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.<br />
3.      Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione (&#8230;)».</p>
<p> <b>Fatti all’origine della controversia</b></p>
<p>6        Con domanda pervenuta alla Commissione il 23 settembre 1986, la Repubblica italiana ha chiesto la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un investimento in infrastrutture in Sicilia, relativo al terzo stralcio dei lavori di costruzione di uno sbarramento sul torrente Gibbesi. La domanda prevedeva la costruzione di opere accessorie al corpo dello sbarramento e indicava la duplice destinazione dello stesso, le cui acque dovevano servire ad un approvvigionamento idrico affidabile del polo industriale di Licata ancora da realizzare e all’irrigazione di circa 1 000 ettari di terreni agricoli.<br />
7        Con decisione C(87) 2090 026 (in prosieguo: la «decisione di concessione»), la Commissione ha concesso alla Repubblica italiana un contributo del FESR fino ad un importo massimo di ITL 94 490 620 056 (circa EUR 48,8 milioni). La Repubblica italiana ha ricevuto un anticipo globale di ITL 75 592 496 044 (circa EUR 39 milioni) a titolo di tale contributo. <br />
8        Con lettera del 23 maggio 2000 le autorità italiane hanno segnalato alla Commissione che i lavori del corpo dello sbarramento erano stati completati in data 11 novembre 1992, ma che lo sbarramento non era funzionante. Con la stessa lettera, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una nota della Regione Siciliana del 17 gennaio 2000, con la quale quest’ultima assumeva il formale impegno di far eseguire i lavori necessari per giungere alla completa funzionalità e fruibilità dello sbarramento.<br />
9        Con lettera del 29 marzo 2001 le autorità italiane hanno presentato alla Commissione la loro richiesta di saldo finale e trasmesso una nota della Regione Siciliana datata 5 marzo 2001. Da tale nota emergeva che l’Ente minerario siciliano, soggetto attuatore dell’opera, era stato sciolto, che il polo industriale di Licata non aveva potuto essere realizzato e che, quindi, la destinazione iniziale delle acque dello sbarramento avrebbe dovuto essere modificata. Era stato così commissionato uno studio per definire i possibili usi delle acque del serbatoio.<br />
10      Sulla base di tali elementi, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di esame prevista dall’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e dalla decisione di concessione. Con lettera del 26 settembre 2001 ha comunicato alla Repubblica italiana gli elementi che avrebbero potuto costituire un’irregolarità e giustificare un’eventuale decisione di soppressione del contributo. La Commissione invitava le autorità italiane, la presidenza della Regione Siciliana e il beneficiario finale a formulare le loro osservazioni entro il termine di due mesi. <br />
11      Con lettera del 29 novembre 2001 la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione le osservazioni della Regione Siciliana. Da tali osservazioni emergeva che nessuna data, neppure presunta, era stata fissata per l’entrata in funzione dell’opera.<br />
12      Con lettera del 21 febbraio 2002 la Regione Siciliana ha comunicato ulteriori informazioni sullo stato di avanzamento del progetto nonché uno scadenzario che prevedeva il termine dei lavori entro il 2 febbraio 2003. <br />
13      La Commissione ha considerato che queste ultime informazioni confermavano l’esistenza di diverse irregolarità ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e ha adottato, l’11 dicembre 2002, la decisione controversa. Con tale decisione la Commissione ha soppresso il contributo, ha disimpegnato l’importo accantonato a titolo di pagamento del saldo e ha chiesto la restituzione dell’importo versato a titolo di anticipo.</p>
<p> <b>Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata</b></p>
<p>14      Il 20 febbraio 2003 la Regione Siciliana ha proposto un ricorso di annullamento contro la decisione controversa. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato.<br />
15      Prima di pronunciarsi sul merito, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità che la Commissione aveva sollevato, sostenendo che la ricorrente era priva della legittimazione ad agire. La Commissione non contestava che la ricorrente fosse individualmente interessata dalla decisione controversa ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, ma affermava che non era direttamente interessata da tale decisione.<br />
16      La parte essenziale della motivazione della sentenza impugnata, per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, è la seguente: <br />
«47      Sopprimendo integralmente il contributo, la decisione [controversa] ha principalmente (…) revocato l’obbligo per la Commissione di versare il saldo del contributo (EUR 9,8 milioni) e imposto il rimborso degli anticipi pagati alla Repubblica italiana e riversati alla ricorrente (circa EUR 39 milioni).<br />
48      Il Tribunale ritiene che una tale decisione abbia necessariamente prodotto direttamente effetti sulla situazione giuridica della ricorrente, e questo sotto diversi aspetti. Inoltre, la decisione [controversa] non lascia alcun potere discrezionale alle autorità italiane, in quanto la sua attuazione ha un carattere puramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie.<br />
(…)<br />
53      Per quanto riguarda, innanzi tutto, la modifica della situazione giuridica della ricorrente, la decisione [controversa] ha avuto come primo effetto diretto ed immediato quello di modificare la sua situazione patrimoniale privandola del saldo del contributo (circa EUR 9,8 milioni) che doveva essere ancora versato dalla Commissione. Il saldo non pagato del contributo non sarà versato alla Repubblica italiana dalla Commissione, perché il contributo è soppresso. Le autorità italiane non potranno quindi riversarlo alla ricorrente. (…)<br />
54      La decisione [controversa] modifica direttamente la situazione giuridica della ricorrente anche per quanto riguarda l’obbligo di restituire gli importi versati a titolo di anticipo (circa EUR 39 milioni). Infatti, la decisione [controversa] ha per effetto di trasformare direttamente la posizione giuridica della ricorrente da creditore incontestato in quella di debitore, quanto meno potenziale, dei detti importi. (…)<br />
(…)<br />
56      Per quanto riguarda poi il criterio dell’applicabilità automatica della decisione [controversa], occorre rilevare che quest’ultima, di per sé, produce meccanicamente nei confronti della ricorrente il duplice effetto indicato supra ai punti 53 e 54.<br />
57      Questo duplice effetto della decisione [controversa] deriva unicamente dalla normativa comunitaria, ossia dal combinato disposto dell’art. 211, terzo [trattino], CE e dell’art. 249, quarto comma, CE. A tal riguardo, le autorità nazionali non dispongono di alcun potere discrezionale relativamente al loro obbligo di dare esecuzione a questa decisione. <br />
58      Le conclusioni di cui supra ai punti 56 e 57 non sono rimesse in discussione dall’argomento della Commissione secondo cui le autorità nazionali possono teoricamente decidere di liberare la ricorrente dalle conseguenze finanziarie che la decisione [controversa] fa gravare direttamente su di essa, finanziando mediante risorse statali, da un lato, il saldo del contributo comunitario non corrisposto e, dall’altro, il rimborso degli anticipi comunitari ricevuti dalla ricorrente, o solo uno dei due.<br />
59      Infatti, un’eventuale decisione nazionale di finanziamento di tale tipo non priverebbe della sua applicabilità automatica la decisione della Commissione. Essa rimarrebbe giuridicamente estranea all’applicazione, in diritto comunitario, della decisione [controversa]. Questa decisione nazionale avrebbe per effetto di ricollocare la ricorrente nella situazione in cui si trovava prima dell’adozione della decisione [controversa], determinando a sua volta una seconda modifica della situazione giuridica della ricorrente modificata in primo luogo, e automaticamente, dalla decisione [controversa]. Questa seconda modifica della situazione giuridica della ricorrente deriverebbe unicamente dalla decisione nazionale, e non dall’esecuzione della decisione [controversa]».</p>
<p> <b>Impugnazione principale e impugnazione incidentale </b></p>
<p>17      Con il suo ricorso, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di pronunciare l’annullamento della decisione controversa. A tal fine invoca vari motivi relativi a errori di diritto e a incoerenze della motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda la valutazione del Tribunale sul merito della causa.<br />
18      La Commissione chiede il rigetto del ricorso, ma altresì l’annullamento della sentenza impugnata. A tal riguardo propone un’impugnazione incidentale in cui sostiene che il Tribunale ha commesso una violazione dell’art. 230, quarto comma, CE ed errori di motivazione nel respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dinanzi al Tribunale.<br />
19      L’impugnazione incidentale dev’essere esaminata in primo luogo, giacché verte sulla ricevibilità del ricorso presentato dalla Regione Siciliana dinanzi al Tribunale, problema questo che precede le questioni di merito sollevate nel ricorso principale.</p>
<p> <b>Sull’impugnazione incidentale</b></p>
<p> <i>Argomenti delle parti</i></p>
<p>20      Nell’impugnazione incidentale la Commissione ritiene che il ragionamento del Tribunale sulla ricevibilità del ricorso parta da una premessa errata, vale a dire che la decisione di concessione avrebbe direttamente posto la Regione Siciliana nella posizione di creditrice del contributo concesso. Secondo la Commissione, la possibilità per la Regione Siciliana di percepire il contributo del FESR per lo sbarramento sul torrente Gibbesi è dipesa dalle scelte autonome della Repubblica italiana.<br />
21      Peraltro, anche ammettendo che la Regione Siciliana sia stata effettivamente creditrice del contributo comunitario, una tale posizione sarebbe derivata da disposizioni o da decisioni di diritto nazionale.<br />
22      Secondo la Commissione, qualora la Corte dovesse confermare l’interpretazione accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata, verrebbero a prodursi conseguenze inaccettabili dal punto di vista della tutela giurisdizionale dei beneficiari dei fondi strutturali. Infatti, ogni soggetto di diritto beneficiario finale dei fondi strutturali risulterebbe direttamente interessato dalle decisioni della Commissione relative ai fondi erogati.<br />
23      La sentenza impugnata sarebbe inoltre contraddittoria. Infatti, il Tribunale avrebbe sostenuto che le modifiche della situazione giuridica della ricorrente risultano direttamente e automaticamente dalla decisione controversa, pur riconoscendo il ruolo imprescindibile svolto dalle autorità italiane. Peraltro, utilizzando, al punto 54 della sentenza impugnata, l’espressione «debitore, quanto meno potenziale», il Tribunale avrebbe ammesso la discrezionalità della Repubblica italiana nel ripercuotere sulla ricorrente gli effetti della decisione controversa.<br />
24      Secondo la ricorrente, la decisione ha avuto una ripercussione immediata sulla sua situazione giuridica, dato che da una posizione di percezione del contributo è passata ad una posizione di restituzione degli anticipi ricevuti a titolo di tale contributo. <br />
25      Infatti, le autorità italiane non avrebbero disposto di alcuna discrezionalità sull’esecuzione della decisione controversa. Il Tribunale avrebbe, in proposito, correttamente rilevato che l’eventuale ripianamento finanziario da parte della Repubblica italiana sarebbe la conseguenza di una decisione nazionale estranea all’obbligo di esecuzione della decisione controversa.<br />
26      La ricorrente afferma poi che il progetto di sbarramento lungo il torrente Gibbesi rientra nelle sue competenze e che, nell’allegato della decisione di concessione, la Regione Siciliana è menzionata come autorità responsabile della domanda di contributo finanziario. <br />
27      Essa osserva altresì che la decisione controversa le ha impedito di esercitare le sue competenze secondo le sue intenzioni. La predetta decisione l’avrebbe obbligata, in particolare, a cessare l’applicazione della regolamentazione relativa al progetto e ad avviare il procedimento di recupero degli aiuti dai beneficiari.<br />
28      All’udienza la ricorrente ha inoltre sottolineato che una dichiarazione di irricevibilità del suo ricorso costituirebbe un diniego di giustizia, dato che, nella sua qualità di ente infrastatale, non potrebbe presentare ricorso contro la Repubblica italiana dinanzi ai giudici nazionali.</p>
<p> <i>Giudizio della Corte</i></p>
<p>29      In base all’art. 230, quarto comma, CE, un ente regionale o locale, qualora goda – come la Regione Siciliana – della personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale, può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente (sentenze 22 novembre 2001, causa C 452/98, Nederlandse Antillen/Consiglio, Racc. pag. I 8973, punto 51; 10 aprile 2003, causa C 142/00 P, Commissione/Nederlandse Antillen, Racc. pag. I 3483, punto 59, e 2 maggio 2006, causa C 417/04 P, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. I 3881, punto 24).<br />
30      Nella fattispecie, il Tribunale si è limitato a verificare se la ricorrente fosse direttamente interessata dalla decisione controversa, in quanto la Commissione non ha contestato che tale decisione riguardasse individualmente la ricorrente. <br />
31      Secondo una giurisprudenza costante, la condizione di cui all’art. 230, quarto comma, CE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (sentenze 5 maggio 1998, causa C 404/96 P, Glencore Grain/Commissione, Racc. pag. I 2435, punto 41; 29 giugno 2004, causa C 486/01 P, Front National/Parlamento, Racc. pag. I 6289, punto 34, e Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 28). <br />
32      Come già dichiarato dalla Corte ai punti 29 e 30 della citata sentenza Regione Siciliana/Commissione, la designazione di un ente regionale o locale quale la Regione Siciliana come autorità responsabile della realizzazione di un progetto FESR non implica che tale ente sia esso stesso titolare del diritto al contributo. Secondo la Corte, nessun elemento del fascicolo relativo alla causa definita dalla detta sentenza consentiva di concludere che l’ente fosse direttamente interessato, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, in tale qualità di autorità responsabile della realizzazione del progetto.<br />
33      La Corte ha aggiunto che tale analisi non è inficiata dagli artt. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2052/88 e 9, n. 1, del regolamento n. 4253/88. Infatti, tali articoli, che enunciano il principio di complementarietà dei contributi finanziari comunitari rispetto ai finanziamenti nazionali, non sono pertinenti nel caso in cui la Commissione abbia chiuso un intervento finanziario (sentenza Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 31).<br />
34      Ebbene, tali considerazioni possono applicarsi anche al caso di specie.<br />
35      Esse non sono affatto rimesse in discussione dall’argomento della Regione Siciliana secondo cui, nell’ordinamento giuridico italiano, essa gode, nelle materie in cui rientra il progetto di sbarramento sul torrente Gibbesi, di competenze più estese che nel settore delle reti autostradali, in cui rientra il progetto considerato nella citata sentenza Regione Siciliana/Commissione. Infatti, tale distinzione derivata dal diritto interno non ha alcuna influenza sulla condizione dell’incidenza diretta sulla ricorrente.<br />
36      È parimenti privo di pertinenza il fatto che, nell’allegato della decisione di concessione, la Regione Siciliana sia menzionata come autorità responsabile della domanda di contributo finanziario, mentre, nel caso definito dalla citata sentenza Regione Siciliana/Commissione, era menzionata come autorità responsabile della realizzazione del progetto. Infatti, la posizione di «autorità responsabile della domanda» a cui fa riferimento l’allegato della decisione di concessione non comporta come conseguenza che la ricorrente si trovi in un rapporto diretto con il contributo comunitario, che – come precisa del resto la stessa decisione – è stato richiesto dal governo italiano ed è stato concesso alla Repubblica italiana.<br />
37      In mancanza di qualsiasi altro elemento che, per quanto riguarda la condizione dell’incidenza diretta, consenta di tenere distinta in maniera significativa la presente controversia da quella esaminata nella citata sentenza Regione Siciliana/Commissione, si deve concludere che la valutazione effettuata sotto questo profilo dalla Corte in tale sentenza è integralmente trasponibile al caso di specie.<br />
38      Conseguentemente, il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando la Regione Siciliana direttamente interessata dalla decisione controversa. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata.<br />
39      Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, questa conclusione non si risolve in un diniego di giustizia. A questo proposito è sufficiente ricordare che i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario (sentenza 1° aprile 2004, causa C 263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I 3425, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). La tutela giurisdizionale delle persone fisiche o giuridiche che non possono impugnare direttamente, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, gli atti comunitari del tipo della decisione controversa deve essere garantita efficacemente mediante rimedi giurisdizionali dinanzi ai giudici nazionali. Questi, in conformità al principio di leale collaborazione sancito dall’art. 10 CE, sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che disciplinano l’esercizio delle azioni in maniera da consentire alle dette persone di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto comunitario quale quello su cui verte la presente controversia, eccependone l’invalidità e inducendo così i giudici a interpellare a tale proposito la Corte mediante questioni pregiudiziali (sentenza Commissione/Jégo-Quéré, cit., punti 30 32 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p> <b>Sulla ricevibilità del ricorso della Regione Siciliana</b></p>
<p>40      Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.<br />
41      Nel caso di specie, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire direttamente sulla ricevibilità del ricorso presentato dalla Regione Siciliana dinanzi al Tribunale. Infatti, gli argomenti da essa dedotti a tale riguardo corrispondono a quelli sviluppati nell’ambito delle osservazioni sull’impugnazione incidentale della Commissione e poggiano sostanzialmente sulla tesi, già avanzata, secondo cui la ricorrente sarebbe direttamente interessata dalla decisione controversa in quanto questa l’avrebbe fatta passare da una posizione di percezione del contributo ad una posizione di restituzione degli anticipi ricevuti a titolo di tale contributo.<br />
42      Per le ragioni esposte ai precedenti punti 31 38, la Regione Siciliana non può essere considerata direttamente interessata dalla decisione controversa.<br />
43      Occorre pertanto dichiarare irrricevibile il ricorso presentato dalla Regione Siciliana dinanzi al Tribunale.</p>
<p> <b>Sull’impugnazione principale</b></p>
<p>44      Stante l’irricevibilità del ricorso presentato dinanzi al Tribunale dalla Regione Siciliana, l’impugnazione da questa proposta avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui statuiva sulla fondatezza del ricorso è divenuta priva di oggetto, cosicché non occorre esaminarla.</p>
<p> <b>Sulle spese</b></p>
<p>45      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 6, di tale regolamento, parimenti applicabile al procedimento di impugnazione in virtù del detto art. 118, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa.<br />
46      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Regione Siciliana, rimasta soccombente nell’ambito dell’impugnazione incidentale, va condannata alle spese relative a tale procedimento. <br />
47      Poiché la mancanza di oggetto dell’impugnazione principale consegue alla fondatezza dell’impugnazione incidentale della Commissione, la Regione Siciliana deve essere condannata anche alle spese dell’impugnazione principale.<br />
48      Poiché la Commissione ha chiesto altresì la condanna della Regione Siciliana alle spese processuali di primo grado e il ricorso presentato dinanzi al Tribunale è stato dichiarato irricevibile, la Regione Siciliana deve essere condannata alle spese relative al primo grado di giudizio. <br />
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:<br />
1)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 ottobre 2005, causa T 60/03, Regione Siciliana/Commissione, è annullata.<br />
2)      Il ricorso della Regione Siciliana diretto all’annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, C(2002) 4905, relativa alla soppressione del contributo concesso alla Repubblica italiana con decisione della Commissione 17 dicembre 1987, C(87) 2090 026, concernente la concessione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in favore di un investimento per infrastrutture, di importo uguale o superiore a 15 milioni di [euro] in Italia (regione: Sicilia), e al recupero dell’anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo, è dichiarato irricevibile.<br />
3)      Non vi è luogo a statuire sull’impugnazione presentata dalla Regione Siciliana avverso la sentenza menzionata al punto 1 del presente dispositivo.<br />
4)      La Regione Siciliana è condannata alle spese del presente grado di giudizio e alle spese connesse al procedimento di primo grado.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.303</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-8-9-2005-n-303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-8-9-2005-n-303/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.303</a></p>
<p>Pres. R. SILVA DE LAPUERTA – Rel. C. GULMANN 1. Comunità europea &#61485; Diritto comunitario &#61485; Direttiva 98/34/CE &#61485; Definizione di norma tecnica &#61485; Art. 19 della l. 93/2001 &#61485; Disposizioni in campo ambientale &#61485; Divieto di vendita di bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati in materiale biodegradabile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-8-9-2005-n-303/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. SILVA DE LAPUERTA – Rel. C. GULMANN</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità europea &#61485; Diritto comunitario &#61485; Direttiva 98/34/CE &#61485; Definizione di norma tecnica &#61485; Art. 19 della l. 93/2001 &#61485; Disposizioni in campo ambientale &#61485; Divieto di vendita di bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati in materiale biodegradabile &#61485; Rinvio pregiudiziale &#61485; Costituisce regola tecnica.</p>
<p>2. Comunità europea &#61485; Diritto comunitario &#61485; Direttiva 98/34/CE &#61485; Definizione di norma tecnica &#61485; Art. 19 della l. 93/2001 &#61485; Disposizioni in campo ambientale &#61485; Divieto di vendita di bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati in materiale biodegradabile &#61485; Rinvio pregiudiziale &#61485; Costituisce regola tecnica &#61485; Obbligo di preventiva comunicazione alla Commissione.</p>
<p>3. Comunità europea &#61485; Diritto comunitario &#61485; Direttiva 98/34/CE &#61485; Definizione di norma tecnica &#61485; Art. 19 della l. 93/2001 &#61485; Disposizioni in campo ambientale &#61485; Divieto di vendita di bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati in materiale biodegradabile &#61485; Rinvio pregiudiziale &#61485; Costituisce regola tecnica &#61485; Obbligo di preventiva comunicazione alla Commissione &#61485; Omessa notifica &#61485; Competenza del giudice nazionale &#61485; Disapplicazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La direttiva comunitaria 98/34 deve essere interpretata nel senso che una disposizione nazionale, quale quella contenuta nell’art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, vietando la vendita di bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati in materiale biodegradabile, costituisce una regola tecnica.</p>
<p>2. Dall’interpretazione dell’art. 8, n. 1, della direttiva 83/89/CEE, sostanzialmente ripreso dall’art. 8, n. 1, comma 1, della direttiva 98/34, si desume l’obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica.</p>
<p>3. L’art. 8, n. 1, della direttiva 83/89/CEE, sostanzialmente ripreso dall’art. 8, n. 1, comma 1, della direttiva 98/34, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale disapplicare una disposizione di diritto interno che, pur costituendo regola tecnica, non sia stata notificata alla Commissione prima della sua adozione.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota della dott.ssa Giovanna Pistorio <a href="/ga/id/2005/9/2166/d">&#8220;La disapplicazione di una norma tecnica non notificata&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’obbligo di preventiva comunicazione alla Commissione delle norme tecniche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)</b></p>
<p>8 settembre 2005 <br />
Nel procedimento C-303/04,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Voghera con ordinanza 1° luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 2004, nella causa tra<br />
<b>Lidl Italia Srl</b></p>
<p>E</p>
<p><b>Comune di Stradella</b>,</p>
<p>LA CORTE (Quinta Sezione),<br />
composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J. Klu&#269;ka, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig. R. Grass</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–       per la Lidl Italia Srl, dal professor F. Capelli, assistito dall’avv. M. Valcada;<br />
–       per il Comune di Stradella, dal sig. F. Abbà;<br />
–       per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;<br />
–       per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agente,<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 1 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37), quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE (GU L 217, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 98/34»), nonché dell’art. 28 CE.</p>
<p>2	Questa domanda è stata sollevata in occasione di un ricorso proposto dalla Lidl Italia Srl (in prosieguo: la «Lidl») nei confronti del Comune di Stradella, diretto ad ottenere l’annullamento di un’ordinanza mediante la quale è stato ingiunto a questa società di pagare una sanzione amministrativa per aver posto in vendita bastoncini per la pulizia delle orecchie (in prosieguo, anche: i «bastoncini cotonati») non biodegradabili.																																																																																												</p>
<p> Ambito normativo</p>
<p> La normativa comunitaria<br />
3       L’art. 1 della direttiva 98/34 dispone quanto segue:<br />
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:<br />
(…)</p>
<p>3)	“specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.																																																																																												</p>
<p>(…)</p>
<p>6)	“norma”: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:																																																																																												</p>
<p>(…)</p>
<p>–       norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;</p>
<p>(…)</p>
<p>11)     “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitori di servizi.</p>
<p>(…)».</p>
<p>4       L’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34 è del seguente tenore:<br />
«Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».</p>
<p> La normativa nazionale<br />
5       L’art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, disposizioni in campo ambientale (GURI n. 79 del 4 aprile 2001; in prosieguo: la «l. n. 93/2001»), così dispone:<br />
«1.      Al fine di prevenire la dispersione nell’ambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale dovranno essere prodotti esclusivamente con l’impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.</p>
<p>2.	La produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 che non abbiano le caratteristiche ivi indicate costituiscono, decorso il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, illeciti sanzionati in via amministrativa (…)».																																																																																												</p>
<p> La causa principale e le questioni pregiudiziali</p>
<p>6       Il 7 febbraio 2003, i vigili urbani del comune di Stradella hanno proceduto, nel supermercato della Lidl sito nel territorio del detto comune, al sequestro cautelativo di un pacchetto contenente 47 scatole di bastoncini cotonati provenienti dalla Francia, al fine di verificarne la conformità con la normativa di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001.</p>
<p>7       I detti vigili, dopo aver constatato, nel verbale 18 febbraio 2003, la non biodegradabilità dei bastoncini cotonati, hanno inflitto alla Lidl una sanzione amministrativa di importo pari a EUR 3 098, per violazione della citata normativa. A seguito del mancato pagamento della detta sanzione, il Sindaco del Comune di Stradella, in data 31 luglio 2003, ha notificato alla direzione di detta società un’«ingiunzione» di pagamento di una sanzione amministrativa pari a EUR 3 109,61.</p>
<p> 8       La Lidl ha impugnato quest’ingiunzione dinanzi al Tribunale di Voghera, in quanto la l. n. 93/2001, non essendo stata comunicata alla Commissione prima della sua promulgazione, sarebbe inapplicabile perché contraria alla normativa comunitaria relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.</p>
<p>9       Alla luce di ciò, il Tribunale di Voghera ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      Se le disposizioni contenute nell’art. 1 della direttiva 83/189/CEE (ora 98/[34]/CE, nella versione attualmente in vigore), sulle norme e regolamentazioni tecniche, devono essere interpretate nel senso che rientra nella nozione di “regola tecnica”, di cui al citato art. 1, una disposizione legislativa nazionale, come l’art. 19 della legge del 23 marzo 2001, n. 93, che vieta la commercializzazione in Italia dei bastoncini per la pulizia delle orecchie (meglio conosciuti come “cotton-stick”) in quanto fabbricati con materiale non biodegradabile.</p>
<p>2)      In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se la disposizione dell’art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, sopra indicata, doveva essere previamente notificata alla Commissione (…), su iniziativa del governo italiano, ai sensi dell’art. 8 della direttiva 83/189/CEE (ora 98/34/CE) allo scopo di farne autorizzare l’applicazione in Italia ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva predetta.</p>
<p>3)	In caso di risposta affermativa al quesito n. 2 e in caso di mancata notifica alla Commissione (…) dell’art. 19 della legge n. 93/2001 sopra citato, se i principi e le regole a tutela della libera circolazione delle merci di cui all’art. 28 (…) CE, in combinazione con le disposizioni della direttiva 83/189/CEE (ora 98/34/CE), consentano al giudice italiano di disapplicare la citata disposizione nazionale da considerarsi illegittima, in quanto applicabile a prodotti provenienti da un altro Paese dell’Unione europea».																																																																																												</p>
<p> Sulle questioni pregiudiziali<br />
 Sulla prima questione</p>
<p>10     Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che una disposizione legislativa nazionale quale quella di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001 costituisce una regola tecnica, in quanto essa comporta un divieto di porre in vendita bastoncini cotonati non fabbricati con l’impiego di materiale biodegradabile come richiesto da una disposizione nazionale.</p>
<p>11     La Lidl, il governo francese e la Commissione sostengono che occorre rispondere a tale questione in senso affermativo.</p>
<p>12     A tal riguardo occorre rilevare che, a norma dell’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34, una disposizione nazionale di uno Stato membro che vieti la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto dev’essere considerata compresa nella categoria delle regole tecniche (v. sentenza 21 aprile 2005, causa C-267/03, Lindberg, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 54).</p>
<p>13     Orbene, nella fattispecie basti constatare che l’art. 19, secondo comma, della l. n. 93/2001 è una disposizione di tale natura. Infatti, secondo il detto comma, la produzione e la commercializzazione di bastoncini cotonati privi delle caratteristiche indicate, ossia non fabbricati esclusivamente con l’impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785, costituiscono illeciti sanzionati in via amministrativa.</p>
<p>14     Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34 dev’essere interpretato nel senso che una disposizione legislativa nazionale quale quella di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001 costituisce una regola tecnica, in quanto essa comporta un divieto di porre in vendita bastoncini cotonati non fabbricati con l’impiego di materiale biodegradabile come richiesto da una disposizione nazionale.</p>
<p> Sulla seconda questione</p>
<p>15     Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se una disposizione nazionale quale quella di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001, in quanto costituisce una regola tecnica, dovesse essere comunicata alla Commissione da parte della Repubblica italiana prima della sua adozione, conformemente all’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34.</p>
<p>16     La Lidl, il governo francese e la Commissione sostengono che tale questione dev’essere risolta in senso affermativo.</p>
<p>17     A tal riguardo, occorre in primo luogo rilevare che il quinto ‘considerando’ della direttiva 98/34 precisa che è indispensabile che la Commissione disponga, prima dell’adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni e che gli Stati membri, che in forza dell’art. 10 CE debbono agevolare lo svolgimento dei suoi compiti, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche.</p>
<p>18     In secondo luogo, per giurisprudenza costante, l’art. 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), sostanzialmente ripreso nell’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34, impone agli Stati membri l’obbligo di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1996, causa C&#8209;289/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4405, punti 52 e 53, nonché 7 maggio 1998, causa C-145/97, Commissione/Belgio, Racc. pag. I&#8209;2643, punto 10).</p>
<p>19     Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34 dev’essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale che costituisce una regola tecnica, quale quella di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001, dev’essere notificata alla Commissione prima della sua adozione.</p>
<p> Sulla terza questione</p>
<p>20     Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, posto che l’art. 19 della l. n. 93/2001 costituisca una regola tecnica che doveva essere comunicata alla Commissione, le disposizioni della direttiva 98/34 consentano al giudice nazionale di disapplicarlo, non essendo stata effettuata una siffatta previa comunicazione.</p>
<p>21     La Lidl, il governo francese e la Commissione sostengono che occorre parimenti dare una soluzione affermativa a questa terza questione.</p>
<p>22     A tal riguardo, per giurisprudenza costante, la direttiva 98/34 è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti della Comunità, e l’utilità di tale controllo emerge nei casi in cui regole tecniche che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva possano costituire ostacoli per gli scambi delle merci fra Stati membri, ostacoli che sono ammissibili solo se necessari per soddisfare esigenze imperative dirette al conseguimento di uno scopo d’interesse generale (v., in tal senso, sentenze 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International, Racc. pag. I&#8209;2201, punto 40, e 16 giugno 1998, causa C-226/97, Lemmens, Racc. pag. I&#8209;3711, punto 32).</p>
<p>23     Poiché l’obbligo di notificazione previsto, in particolare, dall’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34 costituisce un mezzo essenziale per l’attuazione del detto controllo comunitario, l’efficacia di quest’ultimo è ancora maggiore se la direttiva viene interpretata nel senso che l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l’inapplicabilità delle regole tecniche considerate, di modo che non possano essere opposte ai soggetti (v. citate sentenze CIA Security International, punti 44, 48 e 54, nonché Lemmens, punto 33).</p>
<p>24     Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34 dev’essere interpretato nel senso che è compito del giudice nazionale disapplicare una disposizione del diritto nazionale che costituisce una regola tecnica, quale quella di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001, una volta accertato che essa non è stata notificata alla Commissione prima della sua adozione.</p>
<p> Sulle spese</p>
<p>25     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:</p>
<p>1)      L’art. 1, punto 11, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, dev’essere interpretato nel senso che una disposizione legislativa nazionale quale quella di cui all’art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, disposizioni in campo ambientale, costituisce una regola tecnica, in quanto essa comporta un divieto di porre in vendita bastoncini per la pulizia delle orecchie non fabbricati con l’impiego di materiale biodegradabile come richiesto da una disposizione nazionale.</p>
<p>2)      L’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34, quale modificata dalla direttiva 98/48, dev’essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale che costituisce una regola tecnica, quale quella di cui all’art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, dev’essere notificata alla Commissione delle Comunità europee prima della sua adozione.</p>
<p>3)      L’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34, quale modificata dalla direttiva 98/48, dev’essere interpretato nel senso che è compito del giudice nazionale disapplicare una disposizione del diritto nazionale che costituisce una regola tecnica, quale quella di cui all’art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, una volta accertato che essa non è stata notificata alla Commissione delle Comunità europee prima della sua adozione.</p>
<p>* Lingua processuale: l&#8217;italiano.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-v-sentenza-8-9-2005-n-303/">Corte di giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2005 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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