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	<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#039; Europee - Sezione II Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#039; Europee - Sezione II Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.C-15/19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-14-5-2020-n-c-15-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-14-5-2020-n-c-15-19/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.C-15/19</a></p>
<p>A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione Sulla proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura di una discarica Ambiente e territorio &#8211; Corte di Giustizia &#8211; Rifiuti &#8211; Direttiva 1993/31/Ce Discariche preesistenti &#8211; Gestione successiva alla chiusura &#8211; Proroga Applicabilità  &#8211; Presupposti.  Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-14-5-2020-n-c-15-19/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.C-15/19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-14-5-2020-n-c-15-19/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.C-15/19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione</span></p>
<hr />
<p>Sulla proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura di una discarica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ambiente e territorio &#8211; Corte di Giustizia &#8211; Rifiuti &#8211; Direttiva 1993/31/Ce Discariche preesistenti &#8211; Gestione successiva alla chiusura &#8211; Proroga Applicabilità  &#8211; Presupposti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che non ostano all&#8217;interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest&#8217;ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati nè prevedere alcuna misura intesa a contenere l&#8217;impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br /> 14 maggio 2020 (*)</p>
<p>«Rinvio pregiudiziale &#8211; Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Direttiva 1999/31/Ce &#8211; Discariche preesistenti &#8211; Periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica &#8211; Proroga &#8211; Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche &#8211; Principio del &#8220;chi inquina paga&#8221;Â &#8211; Applicazione nel tempo della direttiva»<br /> Nella causa C-15/19,<br /> avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 18 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 10 gennaio 2019, nel procedimento<br /> A.m.a. &#8211; Azienda Municipale Ambiente SpA<br /> contro<br /> Consorzio Laziale Rifiuti &#8211; Co.La.Ri.,<br /> LA CORTE (Seconda Sezione),<br /> composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, P.G. Xuereb e T. vonÂ Danwitz, giudici,<br /> avvocato generale: J. Kokott<br /> cancelliere: R. Schiano, amministratore<br /> vista la fase scritta del procedimento e in seguito all&#8217;udienza del 27 novembre 2019,<br /> <br /> considerate le osservazioni presentate:<br /> &#8211;  per l&#8217;A.m.a. &#8211; Azienda Municipale Ambiente SpA, da L. Opilio, G. Pellegrino e P. Cavasola, avvocati;<br /> &#8211;  per il Consorzio Laziale Rifiuti &#8211; Co.La.Ri., da F. Tedeschini, avvocato;<br /> &#8211;  per la Commissione europea, da G. Gattinara e F. Thiran, in qualità  di agenti,<br /> sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 16 gennaio 2020,<br /> ha pronunciato la seguente<br /> Sentenza<br /> <a>1</a> La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione degli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, LÂ 182, pag. 1).<br /> <a>2</a> Tale domanda è stata presentata nell&#8217;ambito di una controversia tra l&#8217;A.m.a. &#8211; Azienda Municipale Ambiente SpA (in prosieguo: l&#8217;«A.M.A.»), responsabile del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani solidi per il Comune di Roma (Italia), e il Consorzio Laziale Rifiuti &#8211; Co.La.Ri., gestore della discarica di Malagrotta (Regione Lazio, Italia), in merito ai maggiori oneri connessi all&#8217;obbligo del Co.La.Ri. di assicurare la gestione successiva alla chiusura di detta discarica per un periodo di almeno 30 anni, invece dei 10 anni inizialmente previsti.<br /> Contesto normativo<br /> <em> Diritto dell&#8217;Unione</em><br /> <a>3</a> I considerando 25 e 29 della direttiva 1999/31 enunciano quanto segue:<br />«(25)Â  considerando che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura;<br /> (&#8230;)<br /> (29)Â considerando che si dovrebbero adottare misure volte a garantire che i prezzi di smaltimento dei rifiuti in una discarica coprano l&#8217;insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica, compresa, per quanto possibile, la garanzia finanziaria o il suo equivalente che il gestore deve prestare e i costi stimati di chiusura, compresa la necessaria manutenzione postoperativa».<br /> <a>4</a> L&#8217;articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivo generale», così¬ dispone al suo paragrafo 1:<br />«Per adempiere i requisiti della direttiva 75/442/CEE [del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU 1975, LÂ 194, pag. 39)], in particolare degli articoli 3 e 4, scopo della presente direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il pìù possibile le ripercussioni negative sull&#8217;ambiente, in particolare l&#8217;inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell&#8217;atmosfera, e sull&#8217;ambiente globale, compreso l&#8217;effetto serra, nonchè i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l&#8217;intero ciclo di vita della discarica».<br /> <a>5</a> L&#8217;articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:<br />«Ai sensi della presente direttiva si intende per:<br /> (&#8230;)<br /> g)Â &#8220;discarica&#8221;: un&#8217;area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), (&#8230;)<br /> (&#8230;)<br /> l)Â &#8220;gestore&#8221;: la persona fisica o giuridica responsabile della discarica conformemente alla legislazione interna dello Stato membro nel quale è situata la discarica; tale persona può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura;<br /> (&#8230;)<br /> n)Â &#8220;detentore&#8221;: chi produce i rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;<br /> (&#8230;)Â».<br /> <a>6</a> Conformemente all&#8217;articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 1999/31, gli Stati membri applicano la direttiva in esame a tutte le discariche definite nel suo articolo 2, lettera g).<br /> <a>7</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 10 della medesima direttiva, intitolato «Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche»:<br />«Gli Stati membri adottano misure affinchè tutti i costi derivanti dall&#8217;impianto e dall&#8217;esercizio delle discariche, nonchè, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all&#8217;articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonchè di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà  di accesso all&#8217;informazione in materia di ambiente [(GU 1990, LÂ 158, pag. 56)], gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell&#8217;uso delle informazioni necessarie in materia di costi».<br /> <a>8</a> L&#8217;articolo 13 della direttiva 1999/31, intitolato «Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura», così¬ dispone al suo paragrafo 1:<br />«Gli Stati membri provvedono affinchè, in conformità , se del caso, dell&#8217;autorizzazione:<br /> (&#8230;)<br /> c)Â dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore sia responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo che sarà  ritenuto necessario dall&#8217;autorità  competente, tenendo conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi.<br /> Il gestore notifica all&#8217;autorità  competente eventuali significativi effetti negativi sull&#8217;ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e si conforma alla decisione dell&#8217;autorità  competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime;<br /> d)Â fintantochè l&#8217;autorità  competente ritiene che la discarica possa comportare rischi per l&#8217;ambiente e senza pregiudicare qualsivoglia normativa comunitaria o nazionale in materia di responsabilità  del detentore dei rifiuti, il gestore della discarica impegni la propria responsabilità  nel controllare e analizzare il gas di discarica e il colaticcio del sito nonchè le acque freatiche nelle vicinanze, a norma dell&#8217;allegato IIi».<br /> <a>9</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 14 di tale direttiva, intitolato «Discariche preesistenti»:<br />«Gli Stati membri adottano misure affinchè le discariche che abbiano ottenuto un&#8217;autorizzazione o siano giÃ  in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività  e al pìù tardi entro otto anni dalla data prevista all&#8217;articolo 18, paragrafo 1:<br /> a)Â entro un anno dalla data prevista nell&#8217;articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora e presenta all&#8217;approvazione dell&#8217;autorità  competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell&#8217;articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all&#8217;allegato I, punto 1;<br /> b)Â in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità  competenti adottano una decisione definitiva sull&#8217;eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al pìù presto, a norma dell&#8217;articolo 7, lettera g), e dell&#8217;articolo 13, le discariche che, in forza dell&#8217;articolo 8, non ottengono l&#8217;autorizzazione a continuare a funzionare;<br /> c)Â sulla base del piano approvato, le autorità  competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l&#8217;attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all&#8217;allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell&#8217;articolo 18, paragrafo 1;<br /> (&#8230;)Â».<br /> <a>10</a> L&#8217;articolo 18 della direttiva 1999/31 dispone che gli Stati membri mettano in atto le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa entro due anni dalla sua entrata in vigore e ne informino immediatamente la Commissione europea. Conformemente al suo articolo 19, la direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 1999.<br /> <em> Diritto italiano</em><br /> <a>11</a> La direttiva 1999/31 è stata recepita nell&#8217;ordinamento italiano dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 &#8211; Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Supplemento ordinario alla GURI n. 59 del 12 marzo 2003). Gli articoli 15 e 17 di tale decreto, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 36/2003»), recepiscono, rispettivamente, gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31.<br /> <a>12</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 15 del decreto legislativo n. 36/2003:<br />«Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell&#8217;impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonchè i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato dall&#8217;art. 10 comma 1, lettera i)Â».<br /> <a>13</a> Il comma 1 dell&#8217;articolo 10 di detto decreto è stato abrogato dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 &#8211; Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell&#8217;inquinamento (Supplemento ordinario alla GURI n. 93 del 22 aprile 2005).<br /> <a>14</a> L&#8217;articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2003 così¬ dispone:<br />«Le discariche giÃ  autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate».<br /> <a>15</a> L&#8217;articolo 17, comma 3, di detto decreto legislativo fissa un termine per l&#8217;adeguamento delle discariche preesistenti ai nuovi requisiti:<br />«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell&#8217;autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all&#8217;autorità  competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all&#8217;articolo 14».<br /> Procedimento principale e questioni pregiudiziali<br /> <a>16</a> L&#8217;A.M.A., società  interamente partecipata dal Comune di Roma, è concessionaria dell&#8217;attività  di raccolta, trasporto, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio di detto comune.<br /> <a>17</a> Con contratto del 26 gennaio 1996 essa ha affidato al Co.La.Ri., sino al 31 dicembre 2005, l&#8217;attività  di smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di Malagrotta. In base a tale contratto, l&#8217;A.M.A. è «detentore» ai sensi dell&#8217;articolo 2, lettera n), della direttiva 1999/31, mentre il Co.La.Ri. è «gestore» ai sensi dell&#8217;articolo 2, lettera l), di tale direttiva. Nella discarica di Malagrotta, fino alla sua chiusura, sono stati conferiti tutti i rifiuti del Comune di Roma.<br /> <a>18</a> Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, conformemente all&#8217;articolo 10 della direttiva 1999/31, il periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica di Malagrotta è stato prorogato a 30 anni, in luogo dei 10 anni inizialmente previsti dal suddetto contratto.<br /> <a>19</a> Con lodo arbitrale, l&#8217;A.M.A. è stata condannata a versare al Co.La.Ri. l&#8217;importo di EURÂ 76 391 533,29 a titolo di rimborso dei maggiori oneri connessi all&#8217;obbligo, gravante su quest&#8217;ultimo, di assicurare la gestione della discarica per un periodo di almeno 30 anni. L&#8217;A.M.A. ha impugnato tale lodo dinanzi alla Corte d&#8217;appello di Roma (Italia), la quale lo ha invece confermato considerando che le disposizioni della direttiva 1999/31 fossero applicabili a tutte le discariche giÃ  in esercizio al momento dell&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2003. Avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma l&#8217;A.M.A. ha proposto ricorso per cassazione.<br /> <a>20</a> Il giudice del rinvio esprime dubbi in merito alla conformità  al diritto dell&#8217;Unione delle conclusioni tratte dalla Corte d&#8217;appello di Roma riguardo all&#8217;applicazione di disposizioni della direttiva 1999/31, quali quelle relative ai costi di gestione, a una discarica preesistente come quella di Malagrotta. Ad avviso dell&#8217;A.M.A., il decreto legislativo n. 36/2003 non farebbe altro che prevedere un periodo transitorio per le discariche preesistenti, verosimilmente per la messa in conformità  delle discariche, ma non menzionerebbe alcun onere finanziario connesso alla gestione delle stesse dopo la loro eventuale chiusura.<br /> <a>21</a> Il medesimo giudice si interroga, in proposito, sulla compatibilità  dell&#8217;obbligo del detentore di sostenere gli oneri connessi alla gestione successiva alla chiusura della discarica, in violazione degli accordi contrattuali intervenuti tra il detentore e il gestore, che fissavano la durata della gestione solo in 10 anni, e non in 30 anni, includendo nel contempo i costi connessi ai rifiuti immagazzinati prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2003.<br /> <a>22</a> Alla luce di tali circostanze, la Corte suprema di cassazione (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />«1)Â Se risulti conforme agli artt. 10 e 14 [della direttiva 1999/31] l&#8217;interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare retroattivamente gli artt. 15 e 17 [del decreto legislativo n. 36/2003], attuativi in ambito domestico delle predette disposizioni [del diritto dell&#8217;Unione], con l&#8217;effetto di rendere incondizionatamente soggette agli obblighi così¬ imposti, segnatamente nella parte in cui si stabilisce il prolungamento da dieci a trenta anni della gestione post-operativa, le discariche preesistenti e giÃ  in possesso dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio.<br /> 2)Â Se, in particolare, &#8211; in rapporto al contenuto precettivo degli artt. 10 e 14 [della direttiva 1999/31] che, rispettivamente, invitavano gli Stati membri ad adottare &#8220;misure affinchè tutti i costi derivanti dall&#8217;impianto e dall&#8217;esercizio delle discariche, nonchè, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all&#8217;articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonchè di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti&#8221; e &#8220;misure affinchè le discariche che abbiano ottenuto un&#8217;autorizzazione o siano giÃ  in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione&#8221;Â -, risulti ad essi conforme l&#8217;interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli artt. 15 e 17 [del decreto legislativo n. 36/2003] alle discariche preesistenti e giÃ  in possesso dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio, quantunque nel dare attuazione agli obblighi così¬ imposti, anche con riguardo a dette discariche, l&#8217;art. 17 limiti le misure attuative alla previsione di un periodo transitorio e non rechi alcuna misura intesa a contenere l&#8217;impatto finanziario discendente sul &#8220;detentore&#8221; dal prolungamento.<br /> 3)Â Se, ancora, risulti conforme agli artt. 10 e 14 [della direttiva 1999/31] l&#8217;interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli anzidetti artt. 15 e 17 [del decreto legislativo n. 36/2003] alle discariche preesistenti e giÃ  in possesso dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio anche con riguardo agli oneri finanziari discendenti dagli obblighi così¬ imposti e, segnatamente, dal prolungamento della gestione post-operativa da dieci a trenta anni, facendone gravare il peso sul &#8220;detentore&#8221; e legittimando in tal modo la modificazione in peius per il medesimo delle tariffe consacrate negli accordi negoziali disciplinanti l&#8217;attività  di smaltimento.<br /> 4)Â Se, infine, risulti conforme agli artt. 10 e 14 [della direttiva 1999/31] l&#8217;interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli anzidetti artt. 15 e 17 [del decreto legislativo n. 36/2003] alle discariche preesistenti e giÃ  in possesso dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio anche con riguardo agli oneri finanziari discendenti dagli obblighi così¬ imposti e, segnatamente, dal prolungamento della gestione post-operativa da dieci a trenta anni, ritenendo che &#8211; ai fini della loro determinazione &#8211; vadano considerati non solo i rifiuti conferendi a partire dall&#8217;entrata in vigore delle disposizioni attuative, ma anche quelli giÃ  conferiti precedentemente».<br /> Sulla ricevibilità  della domanda di pronuncia pregiudiziale<br /> <a>23</a> Il Co.La.Ri. contesta la ricevibilità  della domanda di pronuncia pregiudiziale.<br /> <a>24</a> Esso fa valere che le questioni sottoposte dal giudice del rinvio sono irrilevanti ai fini della risoluzione della controversia nel procedimento principale e sono state risolte tramite l&#8217;accertata irricevibilità  dei motivi di ricorso in cassazione. Infatti, ad avviso del Co.La.Ri., l&#8217;obbligo a suo carico di sostenere gli oneri della gestione successiva alla chiusura della discarica di Malagrotta non è stato contestato nel merito dinanzi alla Corte d&#8217;appello di Roma e avrebbe, quindi, autorità  di cosa giudicata.<br /> <a>25</a> Il Co.La.Ri. sostiene anche che il giudice del rinvio non espone i motivi di diritto che giustificano la decisione di adire la Corte e fa valere l&#8217;assenza di contrasto interpretativo reale in merito alle disposizioni oggetto del procedimento principale ai fini della risoluzione della controversia nel procedimento principale.<br /> <a>26</a> In proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l&#8217;articolo 267 TFUE istituisce una procedura di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici degli Stati membri. Nell&#8217;ambito di tale procedura, fondata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, qualsiasi valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale, cui spetta valutare, alla luce delle particolarità  del caso di specie, tanto la necessità  di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, mentre la Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull&#8217;interpretazione o sulla validità  di un atto giuridico dell&#8217;Unione sulla scorta dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C-62/14, EU:C:2015:400, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).<br /> <a>27</a> Ne consegue che le questioni sottoposte dai giudici nazionali sono assistite da una presunzione di rilevanza e che il rifiuto della Corte di statuire su tali questioni è possibile solo qualora risulti che l&#8217;interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà  effettiva o con l&#8217;oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o anche qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C-621/18, EU:C:2018:999, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).<br /> <a>28</a> Nel caso di specie, la Corte suprema di cassazione espone, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, i motivi che la inducono a chiedere alla Corte di interpretare gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31 nonchè di definire le norme previste da tale direttiva.<br /> <a>29</a> In particolare, essa interroga la Corte, nell&#8217;ambito di una controversia vertente sui costi della chiusura di una discarica e della sua gestione post-operativa, in merito al contenuto e alla portata degli obblighi eventualmente derivanti da tali disposizioni a carico dello Stato membro interessato, del gestore della discarica e del detentore dei rifiuti, nonchè in merito alla conformità  delle misure di recepimento a tali disposizioni della direttiva 1999/31, il che implica che la presente sentenza abbia conseguenze concrete per la risoluzione della controversia nel procedimento principale.<br /> <a>30</a> Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile e, pertanto, che occorre rispondere alle questioni sottoposte dal giudice del rinvio.<br /> Sulle questioni pregiudiziali<br /> <a>31</a> Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31 debbano essere interpretati nel senso che ostano all&#8217;interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in esercizio alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest&#8217;ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati nè prevedere alcuna misura intesa a contenere l&#8217;impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.<br /> <a>32</a> In via preliminare è opportuno ricordare che l&#8217;obiettivo della direttiva 1999/31, come risulta dal suo articolo 1, è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il pìù possibile le ripercussioni negative sull&#8217;ambiente, in particolare l&#8217;inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell&#8217;atmosfera, e sull&#8217;ambiente globale, compreso l&#8217;effetto serra, nonchè i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l&#8217;intero ciclo di vita della discarica.<br /> <a>33</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, essa si applica a tutte le discariche definite al suo articolo 2, lettera g), come aree di smaltimento dei rifiuti adibite al deposito degli stessi sulla o nella terra.<br /> <a>34</a> Risulta poi dal considerando 25 della direttiva 1999/31 che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento di detta direttiva non rientrano nell&#8217;ambito di applicazione delle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura. Inoltre, in forza del combinato disposto dell&#8217;articolo 18, paragrafo 1, e dell&#8217;articolo 19 di tale direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi a quest&#8217;ultima entro due anni a decorrere dal 16 luglio 1999.<br /> <a>35</a> Pertanto, solo le discariche giÃ  chiuse anteriormente alla data di recepimento della direttiva 1999/31 o, al pìù tardi, il 16 luglio 2001 non sono interessate dagli obblighi derivanti da tale direttiva in materia di chiusura. Non è questo il caso della discarica di Malagrotta, la quale, come è pacifico tra le parti nel procedimento principale, era ancora in funzione a tale data.<br /> <a>36</a> Occorre al riguardo precisare che, ai sensi dell&#8217;articolo 14 di detta direttiva, gli Stati membri dovevano adottare misure affinchè le discariche che avevano ottenuto un&#8217;autorizzazione o erano giÃ  in funzione alla stessa data potessero rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti indicati in tale articolo fossero stati adottati con la massima tempestività  e al pìù tardi entro il 16 luglio 2009 (sentenza del 25 febbraio 2016, Commissione/Spagna, C-454/14, non pubblicata, EU:C:2016:117, punto 35).<br /> <a>37</a> Dalla giurisprudenza della Corte risulta che detto articolo istituisce un regime transitorio derogatorio affinchè tali discariche siano rese conformi ai nuovi requisiti in materia ambientale (v., in tal senso, sentenze del 9 aprile 2014, Ville d&#8217;Ottignies-Louvain-la-Neuve e a., C-225/1, EU:C:2014:245, punti 33 e 34, nonchè del 25 febbraio 2016, Commissione/Spagna, C-454/14, non pubblicata, EU:C:2016:117, punto 36).<br /> <a>38</a> Inoltre, l&#8217;articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31 richiede, da un lato, che le autorità  nazionali competenti adottino una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni in base a un piano di riassetto e a tale direttiva e, dall&#8217;altro, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per far chiudere al pìù presto le discariche che non abbiano l&#8217;autorizzazione a continuare a funzionare (sentenza del 25 febbraio 2016, Commissione/Spagna, C-454/14, non pubblicata, EU:C:2016:117, punto 37).<br /> <a>39</a> L&#8217;articolo 14, lettera c), di detta direttiva prevede in sostanza che, sulla base del piano di riassetto di una discarica approvato, le autorità  competenti autorizzino i necessari lavori e stabiliscano un periodo di transizione per l&#8217;attuazione di tale piano, precisando che tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti stabiliti da detta direttiva, fatti salvi quelli di cui al suo allegato I, punto 1, entro il 16 luglio 2009 (sentenza del 25 febbraio 2016, Commissione/Spagna, C-454/14, non pubblicata, EU:C:2016:117, punto 38).<br /> <a>40</a> Si deve rilevare che l&#8217;articolo 14 della direttiva 1999/31 non può essere interpretato nel senso che esso esclude le discariche preesistenti dall&#8217;applicazione di altre disposizioni di tale direttiva.<br /> <a>41</a> Per quanto riguarda, in particolare, le discariche che abbiano ottenuto un&#8217;autorizzazione o che siano in funzione al momento del recepimento della direttiva 1999/31 e che siano oggetto di una procedura di chiusura successiva, come la discarica di Malagrotta, occorre ritenere che esse debbano essere conformi ai requisiti di cui all&#8217;articolo 13 di tale direttiva, concernente la procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura.<br /> <a>42</a> Gli obblighi di gestione successiva alla chiusura della discarica, prescritti dall&#8217;articolo 13, lettera c), della direttiva 1999/31, si applicano al pìù tardi alla scadenza del periodo transitorio. Il gestore deve quindi provvedere alla manutenzione, alla sorveglianza e al controllo della discarica, dopo la chiusura di quest&#8217;ultima, per tutta la durata che sarà  ritenuta necessaria dall&#8217;autorità  competente, tenuto conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi.<br /> <a>43</a> La medesima disposizione deve essere letta alla luce dell&#8217;articolo 10 della direttiva, il quale prevede, in particolare, che gli Stati membri adottino misure affinchè i costi stimati di chiusura della discarica e di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno 30 anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti in tale discarica.<br /> <a>44</a> La Corte ha giÃ  accertato l&#8217;effetto diretto di tale articolo, che pone a carico degli Stati membri, in termini non equivoci, un obbligo di risultato preciso e non subordina ad alcuna condizione l&#8217;applicazione della previsione da esso enunciata. Detta disposizione esige, infatti, l&#8217;adozione di misure da parte degli Stati membri al fine di garantire che il prezzo chiesto per lo smaltimento dei rifiuti mediante deposito in discarica venga determinato in modo tale da coprire l&#8217;insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione di una discarica. La Corte ha precisato che tale disposizione non impone agli Stati membri alcun metodo specifico per quanto attiene al finanziamento dei costi delle discariche (sentenza del 24 maggio 2012, Amia, C-97/11, EU:C:2012:306, punti 34 e 35).<br /> <a>45</a> Ne consegue in primo luogo che, conformemente agli articoli 10, 13 e 14 della direttiva 1999/31, il gestore di una discarica in funzione al momento del recepimento di tale direttiva deve essere tenuto a garantire, per almeno 30 anni, la gestione successiva alla chiusura della discarica.<br /> <a>46</a> Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte emerge che l&#8217;obbligo del Co.La.Ri. di gestire la discarica di Malagrotta risulta, da ultimo, dal piano di riassetto, adottato conformemente alle disposizioni dell&#8217;articolo 14 della direttiva 1999/31 e dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003 e approvato dall&#8217;autorità  competente. In conseguenza di tale piano, il Co.La.Ri. è stato assoggettato a tutti gli obblighi di gestione successiva alla chiusura della discarica di Malagrotta per il periodo minimo imposto dalla direttiva, vale a dire 30 anni, invece dei 10 anni inizialmente previsti.<br /> <a>47</a> In secondo luogo, riguardo alla questione se, in relazione all&#8217;applicazione di tali obblighi, occorra introdurre una distinzione in base al momento in cui i rifiuti sono stati conferiti, si deve rilevare che la direttiva 1999/31 non prevede un&#8217;applicazione differenziata di detti obblighi a seconda che i rifiuti siano stati conferiti e abbancati prima o dopo la scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, nè in base all&#8217;area di stoccaggio di tali rifiuti all&#8217;interno della discarica. Come risulta dal tenore letterale dell&#8217;articolo 10 di detta direttiva, l&#8217;obbligo di gestione successiva alla chiusura di una discarica per un periodo di almeno 30 anni concerne, in termini generali, lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti in tale discarica.<br /> <a>48</a> Pertanto, non si può ammettere, alla luce dell&#8217;obiettivo della direttiva 1999/31, che l&#8217;obbligo di gestione successiva alla chiusura di una discarica si applichi, da un lato, ai rifiuti che sono stati abbancati in tale discarica prima della scadenza del termine di recepimento, per un periodo di 10 anni, e, dall&#8217;altro, ai rifiuti che vi sono stati abbancati dopo la scadenza di tale termine, per un periodo di 30 anni.<br /> <a>49</a> Di conseguenza, si deve considerare che l&#8217;obbligo di assicurare la gestione successiva alla chiusura di una discarica per un periodo di almeno 30 anni, quale previsto all&#8217;articolo 10 della direttiva 1999/31, si applica a prescindere dal momento in cui i rifiuti sono stati destinati alla discarica. Tale obbligo riguarda quindi, in linea di principio, la discarica di cui trattasi nel suo insieme.<br /> <a>50</a> In terzo luogo, per quanto concerne le conseguenze finanziarie derivanti dalla fissazione o dall&#8217;estensione a 30 anni del periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica, si deve ricordare che l&#8217;articolo 10 della direttiva 1999/31 esige, come risulta anche dal considerando 29 di detta direttiva, che gli Stati membri adottino misure affinchè i prezzi di smaltimento dei rifiuti in una discarica coprano l&#8217;insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica (sentenze del 25 febbraio 2010, Pontina Ambiente, C-172/08, EU:C:2010:87, punto 35, e del 24 maggio 2012, Amia, C-97/11, EU:C:2012:306, punto 34). Come rilevato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, tali costi includono i costi stimati di chiusura del sito e di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno 30 anni.<br /> <a>51</a> Tale requisito costituisce espressione del principio «chi inquina paga», il quale implica, come la Corte ha giÃ  dichiarato nel contesto della direttiva 75/442 e della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU 2006, LÂ 114, pag. 9), che il costo dello smaltimento dei rifiuti debba gravare sui loro detentori. L&#8217;applicazione di tale principio è insita nell&#8217;obiettivo della direttiva 1999/31 che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, è volta ad adempiere i requisiti della direttiva 75/442 e, in particolare, del suo articolo 3, il quale, inter alia, impone agli Stati membri di adottare idonee misure per promuovere la prevenzione o la riduzione della produzione dei rifiuti (sentenza del 25 febbraio 2010, Pontina Ambiente, C-172/08, EU:C:2010:87, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).<br /> <a>52</a> La Corte ha peraltro giÃ  dichiarato che, siccome non esiste, allo stato attuale del diritto dell&#8217;Unione, alcuna normativa adottata sulla base dell&#8217;articolo 192 TFUE che imponga agli Stati membri un metodo specifico per quanto riguarda il finanziamento dei costi derivanti dall&#8217;impianto e dall&#8217;esercizio delle discariche, tale finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità  (v., per analogia, sentenze del 16 luglio 2009, Futura Immobiliare e a., C-254/08, EU:C:2009:479, punto 48, e del 25 febbraio 2010, Pontina Ambiente, C-172/08, EU:C:2010:87, punto 33).<br /> <a>53</a> Pertanto, in qualsiasi modo vi procedano, le normative nazionali che disciplinano le discariche devono garantire che tutti i costi di gestione di tali discariche gravino effettivamente sui detentori dei rifiuti che li depositano nelle discariche ai fini del loro smaltimento. In effetti, far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe ad imputare ai medesimi i costi connessi allo smaltimento di rifiuti che non hanno prodotto essi stessi, ma di cui garantiscono semplicemente lo smaltimento nell&#8217;ambito della loro attività  di prestatori di servizi (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2010, Pontina Ambiente, C-172/08, EU:C:2010:87, punti 37 e 38).<br /> <a>54</a> Una tale interpretazione è conforme all&#8217;obbligo di prevenire o di ridurre il pìù possibile gli effetti negativi sull&#8217;ambiente, che deriva dal principio «chi inquina paga». Come rilevato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, se è vero che la direttiva 1999/31 non lo menziona esplicitamente in relazione all&#8217;articolo 10, tale principio costituisce tuttavia, ai sensi dell&#8217;articolo 191, paragrafo 2, TFUE, uno dei principi fondamentali del diritto dell&#8217;Unione in materia ambientale e deve pertanto essere necessariamente preso in considerazione nel contesto della sua interpretazione.<br /> <a>55</a> Ne consegue che, mentre lo Stato membro interessato deve, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della direttiva 1999/31, aver adottato le misure necessarie a garantire che i prezzi applicati per lo smaltimento dei rifiuti depositati in una discarica coprano, in particolare, l&#8217;insieme dei costi di chiusura della discarica nonchè di gestione successiva alla sua chiusura, circostanza che incomberà  al giudice del rinvio accertare, tale articolo non può essere interpretato nel senso che impone a detto Stato membro di adottare misure che limitino l&#8217;impatto finanziario, sul detentore dei rifiuti, dell&#8217;eventuale proroga del periodo di gestione della discarica di cui trattasi.<br /> <a>56</a> Per quanto riguarda l&#8217;argomento in base al quale i principi della certezza del diritto e di irretroattività  della legge sarebbero violati da una proroga del periodo di gestione dei rifiuti che prescinda dalla data in cui i rifiuti sono stati abbancati e non preveda alcuna limitazione dell&#8217;impatto finanziario sul loro detentore, risulta, invero, da una giurisprudenza costante della Corte che, per garantire l&#8217;osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme dell&#8217;Unione di diritto sostanziale devono essere interpretate come applicabili a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore solo nella misura in cui dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che deve essere loro attribuita una tale efficacia (sentenza del 14 marzo 2019, Textilis, C-21/18, EU:C:2019:199, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).<br /> <a>57</a> Si deve tuttavia ricordare che una nuova norma giuridica si applica a partire dall&#8217;entrata in vigore dell&#8217;atto che la introduce e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite anteriormente a tale entrata in vigore, essa si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della legge precedente, oltre che alle situazioni giuridiche nuove, a meno che, fatto salvo il principio di irretroattività  degli atti giuridici, la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2015, Commissione/Moravia Gas Storage, C-596/13 P, EU:C:2015:203, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).<br /> <a>58</a> Orbene, come rilevato ai punti 34 e 35 della presente sentenza, la fissazione del periodo di gestione successiva alla chiusura di una discarica ad almeno 30 anni, prevista all&#8217;articolo 10 della direttiva 1999/31, non concerne le discariche chiuse prima della data di recepimento di detta direttiva. Essa non riguarda, quindi, le situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite anteriormente a tale data e, pertanto, non ha efficacia retroattiva. Per contro, essa costituisce, nei confronti sia del gestore di tale discarica sia del detentore dei rifiuti in essa depositati, un&#8217;ipotesi di applicazione di una nuova norma agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente.<br /> <a>59</a> Nel caso di specie, la discarica di Malagrotta era in funzione alla data di recepimento di detta direttiva e la sua chiusura è avvenuta mentre vigeva quest&#8217;ultima.<br /> <a>60</a> Occorre aggiungere che i costi stimati di gestione successiva alla chiusura della discarica, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della direttiva 1999/31, devono essere effettivamente connessi agli effetti sull&#8217;ambiente che i rifiuti depositati in una determinata discarica potrebbero avere. A tal fine è opportuno valutare tutti gli elementi pertinenti relativi alla quantità  e alla tipologia dei rifiuti presenti nella discarica e che possono sorgere durante il periodo di gestione successiva alla chiusura.<br /> <a>61</a> Per definire i costi di gestione successiva alla chiusura di una discarica a un livello che consenta di rispondere in modo efficace e proporzionato all&#8217;obiettivo contemplato all&#8217;articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/31, vale a dire limitare i rischi per l&#8217;ambiente che una discarica può rappresentare, una tale valutazione deve tenere conto anche dei costi giÃ  sostenuti dal detentore e dei costi stimati per i servizi che saranno prestati dal gestore.<br /> <a>62</a> Nel caso di specie, l&#8217;importo che il Co.La.Ri. è legittimato ad esigere da parte dell&#8217;A.M.A. deve essere determinato tenendo conto degli elementi menzionati ai precedenti punti 60 e 61 e presentati nel piano di riassetto della discarica sottoposto all&#8217;autorità  competente, conformemente all&#8217;articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/31. Il livello di tale importo deve inoltre essere fissato in modo da coprire esclusivamente l&#8217;aumento dei costi di gestione connesso alla proroga di 20 anni del periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.<br /> <a>63</a> Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31 devono essere interpretati nel senso che non ostano all&#8217;interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest&#8217;ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati nè prevedere alcuna misura intesa a contenere l&#8217;impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.<br /> Sulle spese<br /> <a>64</a> Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br /> Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br /> Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che non ostano all&#8217;interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest&#8217;ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati nè prevedere alcuna misura intesa a contenere l&#8217;impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.</p>
<p> Così¬ deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 2020.</p></div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.76/16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-76-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-76-16/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.76/16</a></p>
<p>Pres. M. Ileši&#269;/ Rel. C. Toader Sulla compatibilità con l’ art. 47 della direttiva 2004/18/CE di una esclusione fondata sulla mancata presentazione, a dimostrazione della capacità economico &#8211; finanziaria, degli impegni di istituti bancari a concedere crediti per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto 1. Comunità europea – Appalti pubblici – Interpretazione art. 47</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-76-16/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.76/16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-76-16/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.76/16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Ileši&#269;/ Rel. C. Toader</span></p>
<hr />
<p>Sulla compatibilità con l’ art. 47 della direttiva 2004/18/CE di una esclusione fondata sulla mancata presentazione, a dimostrazione della capacità economico &#8211; finanziaria, degli impegni di istituti bancari a concedere crediti per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità europea – Appalti pubblici – Interpretazione art. 47 della direttiva 2004/18/CE – Concessione credito istituto bancario – Esclusione gara – Compatibilità con il diritto UE&nbsp;</p>
<p>2. Comunità europea – Appalti pubblici – Interpretazione art. 47 della direttiva 2004/18/CE – Dichiarazione&nbsp; istituto bancario – Concessione credito – Per dimostrare la capacità economica economica e finanziaria &#8211; Mezzi alternativi di prova &#8211; Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’articolo 47, par. 1, lett. a), e par. 4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente da un appalto pubblico, poiché non soddisfa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria stabilito dal bando di gara, per quanto concerne la presentazione di una dichiarazione di un istituto bancario ai sensi della quale tale istituto si impegna a concedere un credito di importo fissato nel suddetto bando di gara e a garantire a tale offerente la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.</p>
<p>2.&nbsp;L’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora un bando di gara richieda di produrre una dichiarazione proveniente da un istituto bancario, ai sensi della quale quest’ultimo si impegna a concedere un credito di importo pari a quello stabilito in tale bando di gara e a garantire a detto offerente la disponibilità dell’importo stesso per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto, il fatto che gli istituti bancari ai quali l’offerente si è rivolto non ritengano di essere in grado di fornirgli una dichiarazione nei termini così precisati può costituire un «fondato motivo», ai sensi di tale articolo, che autorizzi eventualmente detto offerente a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tale offerente fosse nell’impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
13 luglio 2017 (*)</div>
<div style="text-align: justify;">«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 47, paragrafi 1, 4 e 5 – Capacità economica e finanziaria dell’offerente – Direttive 89/665/CEE e 2007/66/CE – Ricorso giurisdizionale contro la decisione di escludere un offerente da un procedimento di aggiudicazione di appalti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo»<br />
Nella causa C&#8209;76/16,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), con decisione del 28 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria l’11 febbraio 2016, nel procedimento<br />
Ingsteel spol. s r. o.,<br />
Metrostav a.s.<br />
contro<br />
Úrad pre verejné obstarávanie,<br />
con l’intervento di:<br />
Slovenský futbalový zväz,<br />
LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
composta da M. Ileši&#269;, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (relatore) e E. Jaraši&#363;nas, giudici,<br />
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona<br />
cancelliere: A. Calot Escobar<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Commissione europea, da A. Tokár, in qualità di agente,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 marzo 2017,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">Sentenza</div>
<div style="text-align: justify;">1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114), dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafi 3 e da 6 a 8, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (GU 2007, L 335, pag. 31) (in prosieguo: la «direttiva 89/665»), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).<br />
2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Ingsteel spol. s r. o. e la Metrostav a.s. (in prosieguo, congiuntamente: l’«offerente escluso») e, dall’altro, l’Úrad pre verejné obstarávanie (Ufficio per gli appalti pubblici, Slovacchia) relativamente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico indetta dalla Slovenský futbalový zväz (Federazione calcistica slovacca; in prosieguo: l’«amministrazione aggiudicatrice»).<br />
&nbsp;Contesto normativo<br />
&nbsp;Diritto dell’Unione<br />
&nbsp;La direttiva 2004/18<br />
3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;In base all’articolo 91 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18 (GU 2014, L 94, pag. 65), la direttiva 2004/18 è stata abrogata con effetto dal 18 aprile 2016. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti del procedimento principale, il presente rinvio pregiudiziale è esaminato alla luce della direttiva 2004/18 nella versione in vigore prima di tale abrogazione.<br />
4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il considerando 39 della direttiva 2004/18 è formulato come segue:<br />
«La verifica dell’idoneità degli offerenti, nelle procedure aperte, e dei candidati, nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara nonché nel dialogo competitivo, e la loro selezione dovrebbero avvenire in condizioni di trasparenza. A questo riguardo è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati ed i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In vista di tale trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere tenute a indicare, fin dall’avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterranno, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell’appalto».<br />
5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 44 della direttiva 2004/18, intitolato «Accertamento dell’idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione», al suo paragrafo 2 così disponeva:<br />
«Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità, conformemente agli articoli 47 e 48, che i candidati e gli offerenti devono possedere.<br />
La portata delle informazioni di cui agli articoli 47 e 48 nonché i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto.<br />
Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara».<br />
6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 47 di tale direttiva, intitolato «Capacità economica e finanziaria»:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;In linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;<br />
(&#8230;)<br />
4. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.<br />
5. &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice».<br />
7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 48 di tale direttiva disciplinava i requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali degli operatori economici.<br />
&nbsp;Le direttive 89/665 e 2007/66<br />
8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il considerando 36 della direttiva 2007/66 così recita:<br />
«La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta (…). La presente direttiva mira in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente all’articolo 47, primo e secondo comma, di detta Carta».<br />
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 1 della direttiva 89/665, intitolato «Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso» dispone quanto segue:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva [2004/18], a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli [da 10 a 18] di tale direttiva.<br />
(&#8230;)<br />
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva [2004/18], le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali di recepimento.<br />
(&#8230;)<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.<br />
(&#8230;)<br />
5. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto.<br />
(&#8230;)<br />
La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta».<br />
10 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Requisiti per le procedure di ricorso», dispone quanto segue:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che consentono di:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’amministrazione aggiudicatrice;<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nell’invito a presentare l’offerta, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione;<br />
c) &nbsp; &nbsp; &nbsp;accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi dalla violazione.<br />
2. &nbsp; &nbsp; &nbsp;I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 quinquies e 2 sexies possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l’amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, e all’articolo 2 quinquies, paragrafi 4 e 5.<br />
4. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 e all’articolo 1, paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.<br />
(&#8230;)<br />
6. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, per prima cosa l’organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata.<br />
7. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eccetto nei casi di cui agli articoli da 2 quinquies a 2 septies, gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sul contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.<br />
Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, del paragrafo 3 del presente articolo, o degli articoli da 2 bis a 2 septies, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.<br />
8. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.<br />
9. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni sono sempre motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall’organo di ricorso competente oppure ogni presunta infrazione nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 del trattato e che sia indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’organo di ricorso.<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;Il diritto slovacco<br />
11 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della legge n. 25/2006 sugli appalti pubblici, nella versione applicabile al procedimento principale:<br />
«Ai fini dell’aggiudicazione di appalti si applicano i principi della parità di trattamento, di non discriminazione degli offerenti e dei candidati, di trasparenza, di economia e di efficienza».<br />
12 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 27 di tale legge, intitolato «Capacità economica e finanziaria», dispone quanto segue:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;La capacità economica e finanziaria può essere generalmente provata mediante:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;dichiarazione di una banca o di una filiale di una banca estera, eventualmente nella forma di promessa di credito da parte di una banca o di una filiale di una banca estera.<br />
(&#8230;)<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se l’offerente o candidato per motivi oggettivi non è in grado di dimostrare la sua capacità economica e finanziaria con un documento determinato, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può ammettere che tale prova sia fornita anche con un altro documento».<br />
13 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), di tale legge è redatto nei seguenti termini:<br />
«Nel bando di gara l’amministrazione aggiudicatrice precisa i criteri di selezione relativi<br />
(&#8230;) &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;alla capacità economica e finanziaria e alle referenze probanti di cui all’articolo 27.<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;Procedimento principale e questioni pregiudiziali<br />
14 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con bando di gara pubblicato il 16 novembre 2013 nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 223/2013 e nella Gazzetta ufficiale per gli appalti pubblici slovacca dello stesso giorno con il riferimento 18627-MSP, l’amministrazione aggiudicatrice ha indetto una gara d’appalto per l’aggiudicazione di un appalto pubblico relativo a lavori di ristrutturazione, di ammodernamento e di costruzione di sedici stadi calcistici (in prosieguo: l’«appalto pubblico»).<br />
15 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio in risposta a una richiesta di chiarimenti risulta che il valore dell’appalto pubblico di cui al procedimento principale era pari a EUR 25 500 000, esclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA).<br />
16 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda i requisiti in materia di capacità economica e finanziaria, il bando di gara, facendo riferimento all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 25/2006, richiedeva ai partecipanti alla gara d’appalto di produrre una dichiarazione della banca slovacca o di una filiale slovacca di una banca estera che attestasse che veniva loro concesso un credito di un valore minimo di EUR 3 000 000, importo di cui essi dovevano disporre per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto pubblico. Tale attestazione doveva presentarsi sotto forma di un contratto di credito o di un contratto preliminare di credito ed essere stata emessa da una persona autorizzata ad impegnare l’istituto bancario a cui il credito era stato richiesto.<br />
17 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’offerente escluso ha partecipato a tale gara d’appalto. Per attestare il possesso dei requisiti di cui al punto precedente, ha presentato una dichiarazione di un istituto bancario che conteneva informazioni relative all’apertura di un credito in conto corrente di importo superiore a EUR 5 000 000 e una dichiarazione sull’onore attestante che, nel caso in cui la sua offerta fosse stata scelta, sul suo conto corrente sarebbe stato accreditato un importo minimo di EUR 3 000 000 alla data della conclusione del contratto d’opera e per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto pubblico.<br />
18 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’offerente escluso ha invocato un’impossibilità oggettiva di soddisfare altrimenti i requisiti in materia di capacità economica e finanziaria stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice, basandosi sulle dichiarazioni delle banche slovacche contattate da quest’ultima, secondo le quali un impegno vincolante a concedere un credito, come richiesto dal bando di gara, avrebbe potuto essere emesso solo dopo che fosse stata approvata l’operazione di credito e fossero stati rispettati tutti i requisiti stabiliti dalla banca ai fini della conclusione del contratto di credito.<br />
19 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ritenendo che detto offerente non avesse, in particolare, soddisfatto i requisiti in materia di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 25/2006, l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di escluderlo dalla gara. Tale decisione è stata confermata dall’Ufficio per gli appalti pubblici. Dal momento che, con sentenza del 13 gennaio 2015, il Krajský súd de Bratislava (Corte regionale di Bratislava, Slovacchia) ha respinto il ricorso avverso la suddetta decisione, l’offerente escluso ha adito il giudice del rinvio, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della repubblica slovacca), ricorrendo contro tale sentenza.<br />
20 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Detto giudice si chiede se sia legittima la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice che, nonostante il fatto che l’offerente escluso disponesse, al momento della procedura di selezione dell’offerta, di un impegno da parte di un istituto bancario relativo al prestito di un importo di EUR 5 000 000, ha ritenuto che tale offerente non soddisfacesse i criteri in materia di capacità economica e finanziaria stabiliti nel bando di gara.<br />
21 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio si chiede inoltre se la capacità economica e finanziaria possa essere dimostrata con altri mezzi e, in tale contesto, se allo scopo possa essere sufficiente una dichiarazione sull’onore, fornita dall’offerente escluso, che certifichi che, nel caso in cui la sua offerta fosse stata scelta, sul suo conto corrente sarebbe stato accreditato un importo minimo di EUR 3 000 000 alla data della conclusione del contratto d’opera e per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.<br />
22 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio si chiede infine se il ricorso giurisdizionale di cui l’offerente escluso dispone a livello nazionale possa essere qualificato come «effettivo», ai sensi del diritto dell’Unione, dal momento che l’oggetto di tale ricorso è venuto meno, in quanto l’aggiudicatario dell’appalto pubblico lo ha già eseguito quasi completamente.<br />
23 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In simili circostanze, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se si possa considerare conforme allo scopo dell’articolo 47, e in particolare ai suoi paragrafi 1, lettera a), e 4, della direttiva [2004/18], il modo di procedere di un’autorità nazionale, la quale, nell’ambito di un appalto pubblico per un contratto del valore stimato di 3 milioni di euro, abbia considerato non soddisfatti i requisiti del bando di gara attinenti alla capacità economica e finanziaria di un offerente, in base ad una dichiarazione sull’onore da quest’ultimo presentata e all’informazione fornita dalla banca, secondo la quale l’interessato poteva ottenere un credito bancario speciale senza vincolo di destinazione per un importo limite che eccedeva il valore dell’appalto.<br />
2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se la situazione sul mercato dei servizi bancari di uno Stato membro, ove la banca, nella propria promessa vincolante di credito, subordini la concessione di mezzi finanziari al soddisfacimento delle condizioni previste nel contratto di credito, le quali non sono concretamente specificate al momento dell’appalto pubblico, possa costituire, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 5, della citata direttiva 2004/18/CE, un fondato motivo per cui l’offerente non può fornire i documenti richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice, ossia se in tale situazione sia possibile provare la propria capacità economica e finanziaria con una dichiarazione sull’onore che attesti l’esistenza di un sufficiente rapporto di credito con la banca.<br />
3) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se, nell’ambito del sindacato giurisdizionale sulla decisione dell’autorità nazionale per gli appalti pubblici di escludere un offerente, la circostanza che i diversi contratti siano già stati quasi del tutto eseguiti dall’offerente aggiudicatario possa essere considerata quale impedimento oggettivo, a causa del quale il giudice nazionale non può dare attuazione al contenuto della disposizione dell’articolo 47, paragrafi 1 e 2 della [Carta], in combinato disposto con gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafi 3, 6, 7 e 8 della direttiva [89/665]».<br />
&nbsp;<br />
Sulle questioni pregiudiziali<br />
&nbsp;Sulla prima questione<br />
24 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2004/18 debba essere interpretato nel senso che osta a che un’amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente da un appalto pubblico, poiché non soddisfa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria stabilito dal bando di gara, per quanto concerne la presentazione di una dichiarazione di un istituto bancario ai sensi della quale tale istituto si impegna a concedere un credito di importo fissato nel suddetto bando di gara e a garantire a tale offerente la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.<br />
25 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In via preliminare si deve ricordare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea. Tuttavia, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita da detto articolo e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possono essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo (sentenza del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C&#8209;83/14, EU:C:2015:480, punto 71 e giurisprudenza citata).<br />
26 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 44 della direttiva 2004/18, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità che i candidati e gli offerenti devono possedere. Detti livelli minimi di capacità devono essere indicati nel bando di gara.<br />
27 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al riguardo, l’articolo 47, paragrafo 1, di tale direttiva elenca le referenze che, in linea di massima, possono essere richieste a un operatore economico per provare la sua capacità economica e finanziaria. Tali referenze mirano a dimostrare che l’offerente dispone dei mezzi necessari per l’esecuzione di un appalto pubblico. Tali referenze includono «idonee dichiarazioni bancarie».<br />
28 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo, le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara, le referenze da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.<br />
29 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel caso di specie, il bando di gara di cui al procedimento principale richiedeva, come criterio relativo alla giustificazione della capacità economica e finanziaria, la produzione da parte dell’offerente di un documento proveniente da un istituto bancario e attestante la concessione, nei suoi confronti, di un credito di importo minimo pari a EUR 3 000 000, valido per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto, vale a dire 48 mesi.<br />
30 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che l’offerente escluso ha presentato una dichiarazione proveniente da un istituto bancario e contenente informazioni relative alla sua situazione finanziaria e un documento attestante un’apertura di credito in conto corrente di importo superiore a EUR 5 000 000. L’offerente escluso ha inoltre prodotto un’attestazione in cui dichiarava sul suo onore che, nel caso in cui la sua offerta fosse stata scelta, sul suo conto sarebbe stato accreditato un importo minimo di EUR 3 000 000 per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.<br />
31 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’amministrazione aggiudicatrice ha tuttavia ritenuto che l’offerente escluso non avesse soddisfatto i requisiti in materia di capacità economica e finanziaria, dal momento che la situazione economica e finanziaria di quest’ultimo non avrebbe soddisfatto la condizione di partecipazione implicante la presentazione di una prova avente una forma e un contenuto determinati.<br />
32 &nbsp; &nbsp; &nbsp;A tale riguardo, si deve ricordare che l’articolo 47 della direttiva 2004/18 lascia alle amministrazioni aggiudicatrici un margine di libertà abbastanza ampio, come risulta in particolare dai termini «[i]n linea di massima» contenuti in tale disposizione. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, contrariamente all’articolo 48 di tale direttiva, che stabilisce un sistema chiuso che limita le modalità di valutazione e di verifica di cui dispongono dette amministrazioni e pertanto le loro possibilità di formulare richieste, il paragrafo 4 di tale articolo 47 autorizza espressamente le amministrazioni aggiudicatrici a scegliere le referenze probanti che devono essere presentate dai candidati o dagli offerenti al fine di dimostrare la loro capacità economica e finanziaria. Poiché l’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 si riferisce al suddetto articolo 47, la stessa libertà di scelta sussiste per quanto riguarda i livelli minimi di capacità economica e finanziaria (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Édukövízig e Hochtief Construction, C&#8209;218/11, EU:C:2012:643, punto 28).<br />
33 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ciò premesso, dall’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/18 risulta espressamente che i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto. Ne risulta che i requisiti in termini di capacità economica e finanziaria devono essere oggettivamente idonei a fornire informazioni su tale capacità in capo a un operatore economico e che essi devono essere adeguati all’importanza dell’appalto interessato, nel senso che costituiscono oggettivamente un indice positivo dell’esistenza di una situazione patrimoniale e finanziaria sufficiente a portare a buon termine tale appalto, senza tuttavia andare oltre quanto è ragionevolmente necessario a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Édukövízig e Hochtief Construction, C&#8209;218/11, EU:C:2012:643, punto 29).<br />
34 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Occorre inoltre ricordare, da un lato, che il principio di parità di trattamento impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti gli offerenti. Dall’altro lato, l’obbligo di trasparenza, che ne costituisce il corollario, ha lo scopo di eliminare i rischi di favoritismo e di arbitrio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Tale obbligo implica che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, così da permettere, in primo luogo, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e d’interpretarle allo stesso modo e, in secondo luogo, all’amministrazione aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte degli offerenti rispondono ai criteri che disciplinano l’appalto in questione (sentenza del 2 giugno 2016, Pizzo, C&#8209;27/15, EU:C:2016:404, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata).<br />
35 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto concerne, da un lato, il requisito espressamente citato nel bando di gara secondo cui la garanzia finanziaria doveva essere fornita «per l’esecuzione dell’appalto», dal tenore letterale della prima questione pregiudiziale sembra evincersi che l’amministrazione aggiudicatrice ha ritenuto che un siffatto requisito non fosse soddisfatto, dal momento che il credito bancario concesso all’offerente, nonostante fosse superiore all’importo richiesto da tale bando di gara, era un credito in conto corrente che non era destinato all’esecuzione dell’appalto.<br />
36 &nbsp; &nbsp; &nbsp;A tale riguardo, si deve ritenere che il requisito di ottenere un credito destinato all’esecuzione di un appalto sia oggettivamente idoneo a fornire informazioni sulla capacità economica dell’offerente di portare a termine l’esecuzione dell’appalto. Infatti, come rilevato dalla Commissione europea, la destinazione del credito è idonea a dimostrare che l’offerente dispone effettivamente dei mezzi che non gli appartengono in proprio e che sono necessari all’esecuzione dell’appalto (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 1999, Holst Italia, C&#8209;176/98, EU:C:1999:593, punto 29). Spetta tuttavia ancora al giudice del rinvio verificare che l’importo richiesto nel bando di gara sia proporzionato all’oggetto dell’appalto.<br />
37 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda, dall’altro lato, il requisito parimenti citato nel bando di gara e relativo alla concessione di un credito di un importo minimo di EUR 3 000 000 «per la durata dell’esecuzione dell’appalto (48 mesi)» se è vero che l’articolo 47 della direttiva 2004/18 non prevede espressamente che l’amministrazione aggiudicatrice possa richiedere a un offerente che i mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto siano disponibili per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto, occorre tuttavia considerare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 46 delle conclusioni, che la verifica del rispetto dei criteri economici e finanziari da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto, presuppone che tale amministrazione aggiudicatrice abbia la certezza che l’offerente dispone effettivamente dei mezzi di ogni tipo di cui si avvale durante il periodo di durata dell’appalto (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2016, Ostas celtnieks, C&#8209;234/14, EU:C:2016:6, punto 26 e giurisprudenza citata).<br />
38 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Inoltre, il mantenimento, durante l’esecuzione del contratto, della disponibilità dell’importo richiesto è un elemento utile per valutare concretamente la capacità economica e finanziaria dell’offerente rispetto agli impegni presi. La buona esecuzione dell’appalto è infatti intrinsecamente connessa al fatto che l’offerente disponga dei mezzi finanziari per portarlo a termine.<br />
39 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pertanto, nel caso di specie, il requisito in base al quale l’offerente deve poter disporre dei fondi per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto è idoneo a garantire gli obiettivi dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2004/18.<br />
40 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Spetta tuttavia al giudice nazionale valutare la pertinenza delle prove fornite dall’offerente a tal fine, tra cui in particolare il contratto di apertura di credito in conto corrente.<br />
41 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dai suesposti rilievi risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente da un appalto pubblico, poiché non soddisfa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria stabilito dal bando di gara, per quanto concerne la presentazione di una dichiarazione di un istituto bancario ai sensi della quale tale istituto si impegna a concedere un credito di importo fissato nel suddetto bando di gara e a garantire a tale offerente la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.<br />
&nbsp;Sulla seconda questione<br />
42 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, qualora un bando di gara richieda di produrre una dichiarazione proveniente da un istituto bancario, ai sensi della quale quest’ultimo si impegna a concedere un credito di importo pari a quello stabilito in tale bando di gara e a garantire a detto offerente la disponibilità dell’importo stesso per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto, il fatto che gli istituti bancari ai quali l’offerente si è rivolto non ritengano di essere in grado di fornirgli una dichiarazione nei termini così precisati possa costituire un «fondat[o] motiv[o]», ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2004/18, che autorizzi eventualmente l’offerente a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, quale una dichiarazione sull’onore attestante che, nel caso in cui la sua offerta fosse stata scelta, sul suo conto corrente sarebbe stato accreditato, alla conclusione dell’appalto e per tutta la durata dell’esecuzione del medesimo, un importo corrispondente a quello stabilito nel bando di gara.<br />
43 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2004/18 autorizza gli offerenti, che per fondati motivi si trovino nell’impossibilità di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento, purché l’amministrazione aggiudicatrice ritenga un siffatto documento idoneo a tale scopo.<br />
44 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel caso di specie, l’offerente escluso ha presentato una dichiarazione sull’onore attestante che, nel caso in cui la sua offerta fosse stata scelta, sul suo conto sarebbe stato accreditato un importo minimo di EUR 3 000 000 per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto, sostenendo che gli era impossibile ottenere una dichiarazione da parte di un istituto bancario che si impegnasse a concedergli un credito pari all’importo stabilito nel bando di gara.<br />
45 &nbsp; &nbsp; &nbsp;A tale riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare se l’offerente escluso fosse nell’impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice. Tale ipotesi ricorrerebbe, in particolare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle conclusioni, se in Slovacchia detto offerente non fosse in grado di ottenere referenze come quelle richieste nel bando di gara.<br />
46 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Solo nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse constatare una siffatta impossibilità oggettiva gli spetterebbe verificare se l’amministrazione aggiudicatrice fosse legittimata a ritenere che la dichiarazione sull’onore prodotta dall’offerente non costituisse un documento idoneo ai fini di dimostrare la sua capacità economica e finanziaria. Gli spetta altresì verificare, conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, di tale direttiva, e alla luce del considerando 39 della medesima, che la portata delle informazioni e il livello di capacità richiesti sono connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto e che i criteri di selezione sono applicati in modo non discriminatorio.<br />
47 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda considerazioni di ordine fattuale, spetta al giudice del rinvio verificare se l’offerente escluso fosse nell’impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice e, in caso affermativo, se l’amministrazione aggiudicatrice fosse legittimata a ritenere che la dichiarazione sull’onore prodotta dall’offerente non costituisse un documento idoneo ai fini di dimostrare la sua capacità economica e finanziaria.<br />
48 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pertanto occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora un bando di gara richieda di produrre una dichiarazione proveniente da un istituto bancario, ai sensi della quale quest’ultimo si impegna a concedere un credito di importo pari a quello stabilito in tale bando di gara e a garantire a detto offerente la disponibilità dell’importo stesso per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto, il fatto che gli istituti bancari ai quali l’offerente si è rivolto non ritengano di essere in grado di fornirgli una dichiarazione nei termini così precisati può costituire un «fondat[o] motiv[o]», ai sensi di tale articolo, che autorizzi eventualmente detto offerente a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tale offerente fosse nell’impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.<br />
&nbsp;Sulla terza questione<br />
49 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito all’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere (v., segnatamente, ordinanza dell’8 settembre 2016, Caixabank e Abanca Corporación Bancaria, C&#8209;91/16 e C&#8209;120/16, non pubblicata, EU:C:2016:673, punto 13 e giurisprudenza citata).<br />
50 &nbsp; &nbsp; &nbsp;A tale riguardo, la Corte ha più volte rilevato che l’esigenza di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., segnatamente, ordinanza dell’8 settembre 2016, Caixabank e Abanca Corporación Bancaria, C&#8209;91/16 e C&#8209;120/16, non pubblicata, EU:C:2016:673, punto 14 e giurisprudenza citata).<br />
51 &nbsp; &nbsp; &nbsp;I requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono espressamente previsti all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte nonché al punto 15 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2016, C 439, pag. 1), a norma dei quali ogni domanda di pronuncia pregiudiziale contiene «un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia» e «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale» (v., in tal senso, ordinanza del 20 luglio 2016, Stanleybet Malta e Stoppani, C&#8209;141/16, non pubblicata, EU:C:2016:596, punti 8 e 9 e giurisprudenza citata).<br />
52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel caso di specie, la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione delle disposizioni nazionali che mirano a trasporre quelle della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, relative alle procedure di ricorso e ai loro effetti. Essa omette in particolare di indicare se la Repubblica slovacca abbia previsto, come disposto all’articolo 2, paragrafo 6, di tale direttiva, che la decisione contestata debba per prima cosa essere annullata perché possa essere domandato un risarcimento danni o se, come consentito dall’articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della stessa direttiva, essa abbia previsto che, dopo la conclusione del contratto, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione del risarcimento danni.<br />
53 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La decisione di rinvio manca inoltre di precisione, relativamente ai fatti del procedimento principale, per quanto riguarda l’oggetto del ricorso proposto dall’offerente escluso, nonché le ragioni per cui la procedura di aggiudicazione dell’appalto è proseguita nonostante il fatto che fosse pendente un ricorso contro la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice.<br />
54 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In mancanza di tali indicazioni, la Corte non è in grado di fornire una risposta utile alla terza questione sollevata, che è pertanto irricevibile.<br />
&nbsp;Sulle spese<br />
55 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente da un appalto pubblico, poiché non soddisfa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria stabilito dal bando di gara, per quanto concerne la presentazione di una dichiarazione di un istituto bancario ai sensi della quale tale istituto si impegna a concedere un credito di importo fissato nel suddetto bando di gara e a garantire a tale offerente la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.<br />
2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora un bando di gara richieda di produrre una dichiarazione proveniente da un istituto bancario, ai sensi della quale quest’ultimo si impegna a concedere un credito di importo pari a quello stabilito in tale bando di gara e a garantire a detto offerente la disponibilità dell’importo stesso per l’intera durata dell’esecuzione dell’appalto, il fatto che gli istituti bancari ai quali l’offerente si è rivolto non ritengano di essere in grado di fornirgli una dichiarazione nei termini così precisati può costituire un «fondat[o] motiv[o]», ai sensi di tale articolo, che autorizzi eventualmente detto offerente a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tale offerente fosse nell’impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.<br />
Firme</div>
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			</item>
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		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.129/16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-129-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. M. Ileši&#269; /Rel. C. Toader Sulla compatibilità o meno con il diritto UE delle normative che prevedano la responsabilità solidale dei proprietari delle aree per il risarcimento del danno ambientale e l&#8217;applicazione nei loro confronti di ulteriori ammende da parte delle Autorità competenti 1. Comunità europea – Ambiente e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-129-16/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.129/16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-129-16/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.129/16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Ileši&#269; /Rel. C. Toader</span></p>
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<p>Sulla compatibilità o meno con il diritto UE delle normative che prevedano la responsabilità solidale dei proprietari delle aree per il risarcimento del danno ambientale e l&#8217;applicazione nei loro confronti di ulteriori ammende da parte delle Autorità competenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità europea – Ambiente e territorio – Danno ambientale – Rinvio pregiudiziale &#8211; Interpretazione – Direttiva 2004/357CE e degli art&nbsp; 191 e 293 TFUE – Normativa nazionale &#8211; Proprietari dei fondi inquinati &#8211; Danno ambientale &#8211; Imputabilità &#8211; Compatibilità con il diritto UE</p>
<p>2. Comunità europea – Ambiente e territorio – Danno ambientale – Interpretazione – Direttiva 2004/357CE e degli art&nbsp; 191 e 293 TFUE – Normativa nazionale – Responsabilità solidale &nbsp;dei proprietari dei fondi &#8211; Sanzioni ulteriori &nbsp;-Compatibilità con il diritto UE &nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, lette alla luce degli articoli 191 e 193&nbsp;TFUE devono essere interpretate nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, esse non ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l’inquinamento illecito, un’altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell’Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell’Unione.</p>
<p>&nbsp;2. L’articolo 16 della direttiva 2004/35 e l’articolo 193&nbsp;TFUE devono essere interpretati nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale non solo i proprietari di fondi sui quali è stato generato un inquinamento illecito rispondono in solido, con gli utilizzatori di tali fondi, di tale danno ambientale, ma nei loro confronti può anche essere inflitta un’ammenda dall’autorità nazionale competente, purché una normativa siffatta sia idonea a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di protezione rafforzata e le modalità di determinazione dell’ammenda non eccedano la misura necessaria per raggiungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
13 luglio 2017 (*)</div>
<p>«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Articoli 191 e 193 TFUE – Direttiva 2004/35/CE – Applicabilità ratione materiae – Inquinamento dell’aria causato dall’incenerimento illegale di rifiuti – Principio del «chi inquina paga» – Normativa nazionale che stabilisce la responsabilità solidale del proprietario del fondo sul quale l’inquinamento è stato generato e della persona che causa l’inquinamento»<br />
Nella causa C&#8209;129/16,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szolnok, Ungheria), con decisione del 18 febbraio 2016, pervenuta in cancelleria il 1° marzo 2016, nel procedimento<br />
Túrkevei Tejtermel&#337; Kft.<br />
contro<br />
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F&#337;felügyel&#337;ség,<br />
LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
composta da M. Ileši&#269;, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (relatore) e E. Jaraši&#363;nas, giudici,<br />
avvocato generale: J. Kokott<br />
cancelliere: A. Calot Escobar<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per l’Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F&#337;felügyel&#337;ség, da Z. Szurovecz e L. Búsi, in qualità di agenti;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo ungherese, da M. Z. Fehér, G. Koós e A. M. Pálfy, in qualità di agenti;<br />
– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Commissione europea, da E. White e A. Tokár, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 febbraio 2017,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;">Sentenza</div>
<p>1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 191 e 193 TFUE e della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU 2004, L 143, pag. 56).<br />
2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Túrkevei Tejtermel&#337; Kft. (in prosieguo: la «TTK») e l’Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F&#337;felügyel&#337;ség (ispettorato nazionale per la tutela dell’ambiente e della natura, Ungheria; in prosieguo: l’«ispettorato») vertente su un’ammenda inflitta alla TTK a seguito dell’incenerimento illegale di rifiuti avvenuto su un terreno di proprietà della stessa e che ha causato un inquinamento dell’aria.<br />
Contesto normativo<br />
&nbsp;Il diritto dell’Unione<br />
3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La direttiva 2004/35 è stata adottata sul fondamento dell’articolo 175 CE, paragrafo 1, divenuto l’articolo 192, paragrafo 1, TFUE, il quale prevede le procedure di adozione da parte dell’Unione europea delle normative intese a realizzare gli obiettivi in materia di ambiente di cui all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE.<br />
4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;I considerando 1, 2, 4, 13, 18, 20 e 24 della direttiva 2004/35 sono formulati nel seguente modo:<br />
«(1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nella Comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che comportano rischi significativi per la salute, e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato. Occorre tener conto delle circostanze locali allorché si decide come riparare il danno.<br />
(2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;La prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il principio “chi inquina paga”, quale stabilito nel trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile. Il principio fondamentale della presente direttiva dovrebbe essere quindi che l’operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.<br />
(&#8230;)<br />
(4) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il danno ambientale include altresì il danno causato da elementi aerodispersi nella misura in cui possono causare danni all’acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti.<br />
(&#8230;)<br />
(13) &nbsp; &nbsp; &nbsp;A non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile. Affinché quest’ultima sia efficace è necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l’inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti.<br />
(&#8230;)<br />
(18) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, l’operatore che provoca un danno ambientale o è all’origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Quando l’autorità competente interviene direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta autorità dovrebbe far si che il costo da essa sostenuto sia a carico dell’operatore. È inoltre opportuno che gli operatori sostengano in definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno.<br />
(&#8230;)<br />
(20) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Non si dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di misure di prevenzione o riparazione adottate conformemente alla presente direttiva in situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano da eventi indipendenti dalla volontà dell’operatore. Gli Stati membri possono consentire che gli operatori, di cui non è accertato il dolo o la colpa, non debbano sostenere il costo di misure di riparazione in situazioni in cui il danno in questione deriva da emissioni o eventi espressamente autorizzati o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi.<br />
(&#8230;)<br />
(24) &nbsp; &nbsp; &nbsp;È necessario assicurare la disponibilità di mezzi di applicazione ed esecuzione efficaci, garantendo un’adeguata tutela dei legittimi interessi degli operatori e delle altre parti interessate. Si dovrebbero conferire alle autorità competenti compiti specifici che implicano appropriata discrezionalità amministrativa, ossia il dovere di valutare l’entità del danno e di determinare le misure di riparazione da prendere.<br />
(&#8230;)»<br />
5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La direttiva 2004/35, in base al suo articolo 1, istituisce un quadro per la responsabilità ambientale basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.<br />
6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2 di tale direttiva reca le seguenti definizioni:<br />
«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:<br />
1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“danno ambientale”:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L’entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell’allegato I.<br />
(&#8230;)<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva;<br />
c) &nbsp; &nbsp; &nbsp;danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell’introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo;<br />
(&#8230;)<br />
6. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“operatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un’attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l’attività medesima;<br />
7. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“attività professionale”: qualsiasi attività svolta nel corso di un’attività economica, commerciale o imprenditoriale, indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di lucro;<br />
(&#8230;)<br />
10. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“misure di prevenzione”: le misure prese per reagire a un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno;<br />
11. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“misure di riparazione”: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un’alternativa equivalente a tali risorse o servizi, come previsto nell’allegato II;<br />
(&#8230;)».<br />
7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 3 della direttiva in parola, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 così dispone:<br />
«La presente direttiva si applica:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencata nell’allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell’operatore».<br />
8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della medesima direttiva, quest’ultima «si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori».<br />
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 5 della direttiva 2004/35, intitolato «Azione di prevenzione», è redatto nei seguenti termini:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.<br />
(&#8230;)<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:<br />
(&#8230;)<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;chiedere all’operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;<br />
(&#8230;)<br />
d) &nbsp; &nbsp; &nbsp;adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.<br />
4. &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’autorità competente richiede che l’operatore adotti le misure di prevenzione. Se l’operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l’autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure».<br />
10 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Azione di riparazione», prevede quanto segue:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Quando si è verificato un danno ambientale, l’operatore comunica senza indugio all’autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;le necessarie misure di riparazione (&#8230;)<br />
2. &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;chiedere all’operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;adottare, chiedere all’operatore di adottare o dare istruzioni all’operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;<br />
c) &nbsp; &nbsp; &nbsp;chiedere all’operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;<br />
(&#8230;)<br />
e) &nbsp; &nbsp; &nbsp;adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’autorità competente richiede che l’operatore adotti le misure di riparazione. Se l’operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l’autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi».<br />
11 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 8, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva così dispone:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione adottate in conformità della presente direttiva.<br />
(&#8230;)<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Non sono a carico dell’operatore i costi delle azioni di prevenzione o di riparazione adottate conformemente alla presente direttiva se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:<br />
a) &nbsp; &nbsp; &nbsp;è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l’esistenza di opportune misure di sicurezza, o<br />
b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;è conseguenza dell’osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversa da un ordine o istruzione impartiti in seguito a un’emissione o a un incidente causati dalle attività dell’operatore.<br />
In tali casi gli Stati membri adottano le misure appropriate per consentire all’operatore di recuperare i costi sostenuti».<br />
12 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della stessa direttiva così recita:<br />
«2. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Spetta all’autorità competente individuare l’operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell’allegato II. (&#8230;).<br />
3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie».<br />
13 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 16 della direttiva 2004/35, intitolato «Relazione con il diritto nazionale», enuncia, al suo paragrafo 1, che tale direttiva «non preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese l’individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione previsti da [detta] direttiva e l’individuazione di altri soggetti responsabili».<br />
14 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’allegato III di detta direttiva elenca dodici attività considerate, dal legislatore dell’Unione, pericolose ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima. Tali attività riguardano in particolare operazioni di gestione dei rifiuti soggette ad autorizzazione o registrazione conformemente agli atti dell’Unione in materia.<br />
&nbsp;Diritto ungherese<br />
&nbsp;La legge sulla protezione ambientale<br />
15 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Le disposizioni di tale legge sono state adattate per recepire nell’ordinamento giuridico ungherese la direttiva 2004/35.<br />
16 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 4 della környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII Törvény (legge n. LIII del 1995 recante norme generali in materia di protezione ambientale; in prosieguo: la «legge sulla protezione ambientale») comprende le seguenti definizioni:<br />
«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“compartimento ambientale”: la terra, l’aria, l’acqua, la fauna e la flora, l’ambiente costruito dall’Uomo (artificiale), e le loro componenti;<br />
(&#8230;)<br />
10. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“messa in pericolo dell’ambiente”: la minaccia diretta del verificarsi di un danno ambientale;<br />
(&#8230;)<br />
12. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“degradazione dell’ambiente”: un’azione o un’omissione che causa un danno ambientale;<br />
13. &nbsp; &nbsp; &nbsp;“danno ambientale”: una modifica negativa rilevante e misurabile dell’ambiente o di un compartimento ambientale, o un deterioramento rilevante e misurabile di un servizio connesso a un compartimento ambientale, che si può verificare direttamente o indirettamente;<br />
(&#8230;)».<br />
17 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 101, paragrafo 1, di detta legge recita:<br />
«Sull’utilizzatore dell’ambiente incombe la responsabilità giuridica di diritto penale, civile e amministrativo, secondo le modalità definite dalla presente legge e da altre norme, per gli effetti sull’ambiente derivanti dalla sua attività (&#8230;)».<br />
18 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, di detta legge, la responsabilità di un danno o di un rischio ambientale ricade, salvo prova contraria, in solido su coloro che, dopo che si sia verificato detto danno o rischio, figurino quali attuali proprietario e possessore (utilizzatore) del fondo in cui ha avuto luogo la condotta dannosa o all’origine del rischio per l’ambiente. In forza del paragrafo 2 della disposizione succitata, il proprietario è esentato dalla responsabilità in solido qualora identifichi l’utilizzatore effettivo del fondo e dimostri in modo inequivocabile l’assenza di responsabilità propria.<br />
19 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 106 della medesima legge dispone quanto segue:<br />
«1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Chiunque violi direttamente o indirettamente una disposizione finalizzata alla tutela ambientale contenuta in un regolamento, in una decisione amministrativa o in un atto giuridico comunitario direttamente applicabile, o oltrepassi i limiti stabiliti al riguardo è sanzionato con un’ammenda proporzionata alla gravità della condotta lesiva, e in particolare all’estensione, [alla] durata o [al] carattere recidivo dell’inquinamento ambientale o del rischio per l’ambiente di cui è causa.<br />
2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’ammenda in materia ambientale dev’essere pagata in aggiunta al tributo per l’utilizzo delle risorse ambientali e all’onere dovuto per l’impatto ambientale.<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;Il decreto governativo relativo alla protezione della qualità dell’aria<br />
20 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2, punto 29, del Leveg&#337; védelmér&#337;l szóló 306/2010 (XII23) Korm rendelet [decreto governativo 306/2010 (XII23) sulla protezione della qualità dell’aria] qualifica come «esigenza in materia di protezione della qualità dell’aria» qualsiasi disposizione o divieto, stabiliti con una normativa o con una decisione dell’autorità, che miri a prevenire o a ridurre gli effetti nocivi per la qualità dell’aria.<br />
21 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, di detto decreto, è vietato l’incenerimento di rifiuti all’aperto o presso impianti non conformi alla normativa che stabilisce le condizioni di incenerimento dei rifiuti, eccezion fatta per l’incenerimento di rifiuti cartacei di origine domestica e di rifiuti di legno non trattato, ritenuti non pericolosi, che avviene presso impianti domestici. Si considera incenerimento di rifiuti all’aperto la combustione dei medesimi per qualsiasi causa, tranne quelle naturali.<br />
22 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del suddetto decreto, l’autorità di protezione ambientale infligge un’ammenda alla persona fisica o giuridica o all’ente privo di personalità giuridica che abbia violato le prescrizioni in materia di qualità dell’aria, intimando allo stesso tempo la cessazione dell’attività illecita o dell’omissione, salvo disposizione contraria.<br />
23 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dal paragrafo 3 dello stesso articolo risulta che nell’infliggere l’ammenda l’autorità di protezione ambientale tiene conto, in primo luogo, delle circostanze dell’inadempimento, in secondo luogo della gravità dell’inadempimento degli obblighi, e in terzo luogo della durata o del carattere recidivo dell’inadempimento degli obblighi.<br />
24 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’allegato 9, punto 20, dello stesso decreto prevede la soglia delle ammende per «non aver impedito l’autocombustione o l’incendio di depositi di rifiuti, di materiali o scarti, o per non aver posto in essere quanto necessario a far cessare la combustione (per quantità superiori a 10 m3)».<br />
&nbsp;Causa principale e questioni pregiudiziali<br />
25 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il 2 luglio 2014, l’autorità di protezione ambientale di primo grado competente è stata informata del fatto che su un terreno appartenente alla TTK, situato in Túrkeve (Ungheria) erano stati inceneriti rifiuti.<br />
26 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In base al verbale redatto in occasione dell’ispezione condotta da detta autorità, tra i 30 m3 e i 40 m³ di rifiuti, in particolare metallici, erano stati inceneriti in ciascuno dei tre sili di stoccaggio, e tre camion, presenti sul sito, erano pronti per trasportare rifiuti metallici residui dell’incenerimento.<br />
27 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La TTK ha dichiarato a detta autorità di aver concesso tale terreno in locazione a una persona fisica il 15 marzo 2014. È tuttavia risultato che quest’ultima era deceduta il 1° aprile 2014.<br />
28 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’autorità di protezione ambientale di primo grado ha deciso di infliggere alla TTK, in qualità di proprietaria del terreno, un’ammenda dell’importo di 500 000 HUF (circa EUR 1 630) per inosservanza delle disposizioni del decreto governativo n. 306/2010.<br />
29 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La TTK ha contestato tale ammenda dinanzi alla stessa autorità, la quale ha respinto il suo reclamo. Detto rigetto è stato confermato dall’autorità ispettiva.<br />
30 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nella decisione amministrativa di rigetto l’autorità ispettiva ha considerato che l’incenerimento di rifiuti all’aperto aveva generato un rischio ambientale. Orbene, secondo la legge sulla protezione ambientale, sono responsabili in solido coloro che, al momento dei fatti, risultino proprietari e possessori dell’immobile interessato, salvo il caso in cui il proprietario dimostri in modo inequivocabile di non essere responsabile del rischio ambientale. Dato che il locatario del terreno era deceduto, l’autorità di protezione ambientale avrebbe correttamente considerato che la TTK doveva essere ritenuta responsabile.<br />
31 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La TTK ha proposto un ricorso contro la decisione dell’autorità ispettiva dinanzi al giudice del rinvio, il Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szolnok).<br />
32 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secondo il giudice del rinvio, l’ammenda per inquinamento atmosferico, data la sua finalità sanzionatoria, non rientra tra le «misure di riparazione» definite all’articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2004/35. Tale giudice rileva tuttavia che l’articolo 16 di tale direttiva prevede, conformemente all’articolo 193 TFUE, la facoltà per gli Stati membri di adottare misure più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.<br />
33 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Riferendosi al punto 54 della sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a. (C–534/13, EU:C:2015:140), il giudice del rinvio ricorda che il regime di responsabilità ambientale istituito dalla direttiva 2004/35, richiede, per la propria efficacia, che l’autorità competente accerti un nesso causale tra l’azione di uno o più operatori individuabili e il danno ambientale concreto e quantificabile al fine dell’imposizione a tale operatore o a tali operatori di misure di riparazione, a prescindere dal tipo di inquinamento di cui trattasi. Orbene, nel caso di specie, l’autorità non avrebbe stabilito un nesso causale tra l’attività della TTK e il danno ambientale. Pertanto, secondo tale giudice, non vi è alcuna base legale per infliggere la sanzione amministrativa al proprietario del terreno.<br />
34 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Alla luce di quanto sopra, lo Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szolnok) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se l’articolo 191 TFUE e le disposizioni della direttiva [2004/35] ostino a una normativa nazionale che consenta all’autorità amministrativa di protezione ambientale, spingendosi ben oltre il principio «chi inquina paga», di attribuire la responsabilità del risarcimento del danno ambientale in forma specifica al proprietario, senza la necessità di accertare previamente, nel merito, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta di questo soggetto (utilizzatore) e l’evento di contaminazione.<br />
2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;In caso di risposta negativa alla prima questione e qualora, visto l’inquinamento atmosferico, non sia richiesta la riparazione del danno ambientale, se possa giustificarsi l’imposizione di un’ammenda per la tutela della qualità dell’aria, invocando le disposizioni più severe degli Stati membri consentite ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2004/35/CE e dell’articolo 193 TFUE, o se nemmeno tali disposizioni possano determinare l’imposizione di un’ammenda di natura meramente sanzionatoria al proprietario che non è responsabile dell’inquinamento».<br />
&nbsp;Sulle questioni pregiudiziali<br />
&nbsp;Sulla prima questione<br />
35 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni della direttiva 2004/35, lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE, debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, la quale identifica, come responsabili in solido, non solo gli utilizzatori dei fondi in cui ha avuto origine un inquinamento illecito, ma anche un’altra categoria di persone, ossia i proprietari dei fondi, senza necessità di dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta di detti proprietari e l’inquinamento constatato.<br />
&nbsp;Sull’applicabilità dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE<br />
36 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE afferma che la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela e si basa, segnatamente, sul principio «chi inquina paga». Tale disposizione si limita pertanto a definire gli obiettivi generali dell’Unione in materia ambientale, mentre l’articolo 192 TFUE affida al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria, il compito di decidere le azioni da intraprendere per raggiungere detti obiettivi (sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C–534/13, EU:C:2015:140, punto 39 e giurisprudenza citata).<br />
37 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Di conseguenza, dal momento che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, che contiene il principio «chi inquina paga», è rivolto all’azione dell’Unione, detta disposizione non può essere invocata in quanto tale dai privati al fine di escludere l’applicazione di una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, emanata in una materia rientrante nella politica ambientale, quando non sia applicabile nessuna normativa dell’Unione adottata in base all’articolo 192 TFUE, che disciplini specificamente l’ipotesi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 2010, ERG e a., C&#8209;379/08 e C–380/08, EU:C:2010:127, punto 39, e del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C&#8209;534/13, EU:C:2015:140, punto 40 e giurisprudenza citata).<br />
38 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ne consegue che il principio «chi inquina paga» enunciato all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE può essere invocato dalla TTK soltanto se la situazione di cui trattasi nel procedimento principale sia specificamente contemplata da una disposizione dell’Unione adottata sul fondamento dell’articolo 192 TFUE.<br />
&nbsp;Sull’applicabilità della direttiva 2004/35<br />
39 &nbsp; &nbsp; &nbsp;A prescindere dalla questione, non sollevata con il presente rinvio pregiudiziale, se una normativa dell’Unione diversa dalla direttiva 2004/35, quale la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3), si applichi a una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, occorre esaminare l’applicabilità della direttiva 2004/35, tenuto conto della circostanza che dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il procedimento principale riguarda un caso di inquinamento dell’aria.<br />
40 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 2, punto 1, di detta direttiva definisce il «danno ambientale» come danno alle specie e agli habitat naturali protetti o come danno alle acque o al terreno.<br />
41 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ne risulta che l’inquinamento dell’aria non costituisce di per sé un danno ambientale contemplato dalla direttiva 2004/35.<br />
42 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuttavia, il considerando 4 di tale direttiva precisa che il danno ambientale include altresì il danno causato da elementi aerodispersi nella misura in cui possono causare danni all’acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti.<br />
43 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In forza dell’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, questa può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo normativo dell’Unione sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale. Ne consegue che non spetta alla Corte, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo citato, ma al giudice nazionale l’applicazione ad atti o fatti di carattere nazionale delle norme del diritto dell’Unione di cui la Corte abbia fornito l’interpretazione (sentenza del 9 marzo 2010, ERG e a., C–379/08 e C–380/08, EU:C:2010:127, punto 35 e giurisprudenza citata).<br />
44 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Spetta quindi al giudice del rinvio verificare, in base ai fatti che esso solo è in grado di valutare, se nel procedimento principale l’inquinamento dell’aria abbia potuto causare danni siffatti o la minaccia imminente di tali danni, di modo che sia giustificata l’adozione delle misure di prevenzione e di riparazione ai sensi della direttiva 2004/35.<br />
45 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Qualora tale giudice concluda che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, esso dovrà considerare che l’inquinamento ivi controverso non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, ma che tale situazione è disciplinata dall’ordinamento nazionale, nel rispetto delle norme dei Trattati UE e FUE e fatti salvi altri atti di diritto derivato (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C–534/13, EU:C:2015:140, punto 46 e giurisprudenza citata).<br />
46 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al contrario, qualora il giudice del rinvio ritenga che l’inquinamento dell’aria controverso nel procedimento principale abbia anche causato danni o la minaccia imminente di danni all’acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti, tale inquinamento dell’aria rientrerebbe nel campo di applicazione della direttiva 2004/35.<br />
&nbsp;Sui presupposti della responsabilità ambientale<br />
47 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Si deve ricordare che, ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2004/35 istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale. Nell’ambito del regime di responsabilità ambientale previsto da tale direttiva, basato su un alto livello di protezione dell’ambiente e sul principio «chi inquina paga», gli operatori sono assoggettati a obblighi sia di prevenzione sia di riparazione (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2010, ERG e a., C–379/08 e C–380/08, EU:C:2010:127, punti 75 e 76).<br />
48 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Come risulta dall’articolo 4, paragrafo 5, e dall’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/35, letti in combinato disposto con il considerando 13 di quest’ultima, il regime di responsabilità ambientale previsto da tale direttiva richiede che sia accertato dall’autorità competente un nesso causale tra l’azione di uno o più operatori individuabili e il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno (sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C–534/13, EU:C:2015:140, punto 54 e giurisprudenza citata).<br />
49 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nell’interpretare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, la Corte ha considerato che l’obbligo dell’autorità competente di accertare un nesso causale si applica nell’ambito del regime di responsabilità ambientale oggettiva degli operatori (sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C–534/13, EU:C:2015:140, punto 55 e giurisprudenza citata).<br />
50 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Come emerge dall’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/35, detto obbligo sussiste anche nell’ambito del regime della responsabilità soggettiva derivante dal comportamento doloso o colposo dell’operatore di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva nel caso di attività professionali diverse da quelle di cui all’allegato III di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C–534/13, EU:C:2015:140, punto 56 e giurisprudenza citata).<br />
51 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La particolare importanza del requisito di causalità tra l’attività dell’operatore e il danno ambientale ai fini dell’applicazione del principio «chi inquina paga» e, di conseguenza, del regime di responsabilità istituito dalla direttiva 2004/35, emerge altresì dalle disposizioni di quest’ultima riguardanti le conseguenze da trarre dalla circostanza che l’operatore non abbia contribuito all’inquinamento o al rischio di inquinamento (sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C–534/13, EU:C:2015:140, punto 57).<br />
52 &nbsp; &nbsp; &nbsp;A tale proposito, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/35, in combinato disposto con il considerando 20 della stessa, l’operatore non è tenuto a sostenere i costi quando è in grado di dimostrare che i danni in questione sono opera di un terzo e si sono verificati nonostante l’esistenza di idonee misure di sicurezza, o sono conseguenza di un ordine o di un’istruzione impartiti da un’autorità pubblica (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2015, Fipa Group e a., C – 534/13, EU:C:2015:140, punto 58 e giurisprudenza citata).<br />
53 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dall’insieme di tali elementi risulta che il regime di responsabilità istituito dalla direttiva 2004/35 si fonda sul principio di precauzione e sul principio «chi inquina paga». A questo fine, tale direttiva impone agli operatori obblighi sia di prevenzione sia di riparazione (v., in particolare, sentenza del 9 marzo 2010, ERG e a., C–379/08 e C&#8209;380/08, EU:C:2010:127, punto 75).<br />
54 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel caso di specie è assodato che la TTK è stata considerata responsabile non in qualità di utilizzatrice, bensì in quella di proprietaria del bene immobile sul quale l’inquinamento ha avuto origine. Sembra inoltre, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, che l’autorità competente abbia inflitto un’ammenda alla TTK senza obbligarla ad adottare altresì misure di prevenzione o di riparazione.<br />
55 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta pertanto che le disposizioni della normativa ungherese applicate alla TTK non rientrano tra quelle che attuano il regime di responsabilità istituito dalla direttiva 2004/35.<br />
56 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Si deve comunque ricordare che l’articolo 16 della direttiva 2004/35 prevede la facoltà per gli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese l’individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione previsti dalla presente direttiva e l’individuazione di altri soggetti responsabili.<br />
57 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 102, paragrafo 1, della legge sulla protezione ambientale prevede che, salvo prova contraria, la responsabilità ricada in solido tanto sul proprietario quanto sull’utilizzatore dell’immobile «in cui ha avuto luogo la condotta dannosa per l’ambiente o recante minaccia rischio per l’ambiente», e che la responsabilità del proprietario sia esclusa soltanto se indichi l’utilizzatore effettivo dell’immobile e dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, di non aver causato egli stesso il danno; tale previsione rafforza quindi il regime di responsabilità previsto dalla direttiva 2004/35.<br />
58 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Poiché tale normativa nazionale, senza compromettere il principio della responsabilità ricadente in primo luogo sull’utilizzatore, ha la finalità di evitare una carenza di diligenza da parte del proprietario e di incoraggiare lo stesso ad adottare misure e a sviluppare pratiche idonee a minimizzare i rischi di danni ambientali, essa contribuisce a prevenire il danno ambientale e conseguentemente alla realizzazione degli obiettivi della direttiva 2004/35.<br />
59 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Infatti, tale normativa nazionale comporta che i proprietari di beni immobili nello Stato membro interessato, per evitare di essere ritenuti solidalmente responsabili, debbano sorvegliare il comportamento degli utilizzatori dei loro beni e segnalarli all’autorità competente in caso di danno ambientale o minaccia di tale danno.<br />
60 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Poiché una normativa siffatta rafforza il meccanismo previsto dalla direttiva 2004/35 identificando una categoria di persone che possono essere ritenute responsabili in solido con gli utilizzatori, essa trova fondamento nell’articolo 16 della direttiva 2004/35, il quale, letto congiuntamente all’articolo 193 TFUE autorizza misure di protezione rafforzate, purché compatibili con i Trattati UE e TFUE e notificate alla Commissione europea.<br />
61 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Per quanto riguarda l’esigenza di compatibilità con i Trattati, dalla giurisprudenza della Corte risulta che spetta a ciascuno Stato membro determinare siffatte misure di protezione rafforzata, che devono, da un lato, tendere alla realizzazione dello scopo della direttiva 2004/35 quale definito dal suo articolo 1, ossia prevenire e riparare i danni ambientali, e, dall’altro, rispettare il diritto dell’Unione, segnatamente i principi generali del medesimo, tra cui figura il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2010, ERG e a., C&#8209;379/08 e C&#8209;380/08, EU:C:2010:127, punto 79).<br />
62 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Si deve infine ricordare che, in caso d’inadempimento dell’obbligo di notificazione di cui all’articolo 193 TFUE, tale omissione non comporta, di per sé, l’illegittimità delle misure di protezione rafforzate (sentenza del 21 luglio 2011, Azienda Agro-Zootecnica Franchini e Eolica di Altamura, C–2/10, EU:C:2011:502, punto 53 e giurisprudenza citata).<br />
63 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Si deve pertanto rispondere alla prima questione pregiudiziale che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, le disposizioni della direttiva 2004/35, lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE devono essere interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l’inquinamento illecito, un’altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell’Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell’Unione.<br />
&nbsp;Sulla seconda questione<br />
64 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la sua seconda questione il giudice del rinvio intende accertare, in sostanza, se l’articolo 16 della direttiva 2004/35 e l’articolo 193 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, secondo cui i proprietari dei fondi sui quali sia stato generato un inquinamento illecito sono non solo tenuti a rispondere in solido con gli utilizzatori di tali fondi di tale danno ambientale, ma può anche essere inflitta loro un’ammenda da parte dell’autorità amministrativa nazionale competente.<br />
65 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al riguardo, si deve rilevare che, quando uno Stato membro, conformemente all’articolo 16 di detta direttiva e all’articolo 193 TFUE, e nel rispetto di tutte le altre disposizioni pertinenti e dei principi generali di diritto dell’Unione, identifica detti proprietari dei fondi come responsabili in solido, può prevedere sanzioni che contribuiscano all’efficacia di tale regime di protezione rafforzata.<br />
66 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Un’ammenda amministrativa inflitta al proprietario di un fondo a causa di un inquinamento illecito da lui non impedito e di cui non indica l’autore, può quindi rientrare nel regime di responsabilità facente capo al combinato disposto dell’articolo 16 della direttiva 2004/35 e dell’articolo 193 TFUE, purché la normativa che prevede un’ammenda simile, in conformità al principio di proporzionalità, sia idonea a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di protezione rafforzata perseguito dalla normativa che istituisce la responsabilità solidale, e le modalità di determinazione dell’ammenda non eccedano la misura necessaria per raggiungere tale obiettivo (v., per analogia, sentenza del 9 giugno 2016, Nutrivet, C–69/15, EU:C:2016:425, punto 51 e giurisprudenza citata).<br />
67 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale controversa nel procedimento principale, in particolare l’articolo 34, paragrafo 1, del decreto governativo n. 306/2010, soddisfi tali presupposti.<br />
68 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 16 della direttiva 2004/35 e l’articolo 193 TFUE devono essere interpretati nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale non solo i proprietari di fondi sui quali è stato generato un inquinamento illecito rispondono in solido, con gli utilizzatori di tali fondi, di tale danno ambientale, ma nei loro confronti può anche essere inflitta un’ammenda dall’autorità nazionale competente, purché una normativa siffatta sia idonea a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di protezione rafforzata e le modalità di determinazione dell’ammontare dell’ammenda non eccedano la misura necessaria per raggiungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.<br />
&nbsp;Sulle spese<br />
69 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE devono essere interpretate nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, esse non ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l’inquinamento illecito, un’altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell’Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell’Unione.<br />
2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 16 della direttiva 2004/35 e l’articolo 193 TFUE devono essere interpretati nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale non solo i proprietari di fondi sui quali è stato generato un inquinamento illecito rispondono in solido, con gli utilizzatori di tali fondi, di tale danno ambientale, ma nei loro confronti può anche essere inflitta un’ammenda dall’autorità nazionale competente, purché una normativa siffatta sia idonea a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di protezione rafforzata e le modalità di determinazione dell’ammenda non eccedano la misura necessaria per raggiungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.<br />
Firme<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-7-2017-n-129-16/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2017 n.129/16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2016 n.231/15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-10-2016-n-231-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-10-2016-n-231-15/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2016 n.231/15</a></p>
<p>Pres. Ileši&#269; /Est. Jaraši&#363;nas Sull’effetto retroattivo delle decisioni del giudice nazionale sui ricorsi presentati contro atti delle autorità nazionali di regolamentazione Comunità europea – Quadro comune per le reti e servizi di comunicazione elettrica – Interpretazione direttiva 2002/21/CE – Art. 47 Carta UE – Decisioni dei giudici nazionali – Portata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-10-2016-n-231-15/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2016 n.231/15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-13-10-2016-n-231-15/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2016 n.231/15</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ileši&#269; /Est. Jaraši&#363;nas</span></p>
<hr />
<p>Sull’effetto retroattivo delle decisioni del giudice nazionale sui ricorsi presentati  contro atti delle autorità nazionali di regolamentazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea – Quadro comune per le reti e servizi di comunicazione elettrica – Interpretazione direttiva 2002/21/CE – Art. 47 Carta UE – Decisioni dei giudici nazionali – Portata retroattiva – Necessità.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, prima e terza frase, e secondo comma, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato a decidere su un ricorso presentato contro una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione deve poterla annullare con effetto retroattivo, se considera che ciò è necessario per garantire un’effettiva tutela dei diritti dell’impresa che ha proposto il ricorso.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
13 ottobre 2016</div>
<p>«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Reti e servizi di comunicazione elettronica&nbsp;– Direttiva 2002/21/CE&nbsp;– Articolo 4, paragrafo 1&nbsp;– Diritto di ricorso avverso una decisione adottata da un’autorità di regolamentazione nazionale&nbsp;– Meccanismo di ricorso efficace&nbsp;– Mantenimento in vigore della decisione di un’autorità di regolamentazione nazionale in attesa dell’esito del ricorso&nbsp;– Effetti nel tempo della decisione del giudice nazionale che pronuncia l’annullamento della decisione di un’autorità di regolamentazione nazionale&nbsp;– Possibilità di annullare retroattivamente la decisione di un’autorità di regolamentazione nazionale&nbsp;– Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento»<br />
Nella causa C&#8209;231/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dal S&#261;d Najwy&#380;szy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 18 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2015, nel procedimento<br />
<strong>Prezes Urz&#281;du Komunikacji Elektronicznej,</strong><br />
<strong>Petrotel sp. z o.o. w P&#322;ocku</strong><br />
contro<br />
<strong>Polkomtel sp. z o.o.,</strong><br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">LA CORTE (Seconda Sezione),</div>
<p>composta da M.&nbsp;Ileši&#269;, presidente di sezione, A.&nbsp;Prechal, A.&nbsp;Rosas, C.&nbsp;Toader e E.&nbsp;Jaraši&#363;nas (relatore), giudici,<br />
avvocato generale: M.&nbsp;Campos Sánchez-Bordona<br />
cancelliere: A.&nbsp;Calot Escobar<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il Prezes Urz&#281;du Komunikacji Elektronicznej, da L.&nbsp;Ochniewicz, radca prawny;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Petrotel sp. z o.o. w P&#322;ocku, da K.&nbsp;Stompel, adwokat;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Polkomtel sp. z o.o., da E.&nbsp;Barembruch, radca prawny;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo polacco, da B.&nbsp;Majczyna, in qualità di agente;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da G.&nbsp;Braun, J.&nbsp;Hottiaux e L.&nbsp;Nicolae, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 giugno 2016,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Sentenza</strong></div>
<p><a name="point1">1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, prima e terza frase, e secondo comma, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L&nbsp;108, pag.&nbsp;33), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L&nbsp;337, pag.&nbsp;37) (in prosieguo: la «direttiva quadro»).<br />
<a name="point2">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede il Prezes Urz&#281;du Komunikacji Elektronicznej (presidente dell’Ufficio per le comunicazioni elettroniche; in prosieguo: il «presidente dell’UKE») e la Petrotel sp. z o.o. w P&#322;ocku (in prosieguo: la «Petrotel») contrapposti alla Polkomtel sp. z o.o., in merito ad una decisione adottata dal presidente dell’UKE nell’ambito di una controversia tra queste due imprese riguardante le tariffe di fine chiamata applicate dalla Polkomtel sulla sua rete di telefonia mobile.<br />
<strong>&nbsp;Contesto normativo</strong><br />
<a name="point3">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 4 della direttiva quadro, relativo al diritto di ricorrere avverso una decisione adottata da un’autorità di regolamentazione nazionale (in prosieguo: l’«ARN»), così dispone al suo paragrafo 1:<br />
«Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di un’[ARN], di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso.<br />
In attesa dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’[ARN], a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale».<br />
<strong>&nbsp;Procedimento principale e questione pregiudiziale</strong><br />
<a name="point4">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il presidente dell’UKE, nell’ambito di un procedimento anteriore a quello esaminato in via principale, ha adottato, in data 30 settembre 2008, dopo aver effettuato un’analisi del mercato rilevante, una decisione con cui ha ingiunto alla Polkomtel, in qualità di impresa che possiede una significativa importanza nel mercato di cui trattasi, di adeguare le tariffe di fine chiamata della sua rete di telefonia mobile ad un determinato livello, definito in tale decisione (in prosieguo: la «decisione del 30 settembre 2008»). La Polkomtel ha proposto ricorso contro tale decisione.<br />
<a name="point5">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In pendenza del procedimento dinanzi al giudice competente riguardo al ricorso avverso la decisione del 30 settembre 2008, la Polkomtel ha condotto determinate contrattazioni con la Petrotel riguardanti, in particolare, la modifica delle tariffe di fine chiamata sulla sua rete di telefonia mobile. Poiché tali imprese non sono pervenute ad un accordo, al presidente dell’UKE è stata presentata una domanda di definizione della controversia tra le imprese suddette.<br />
<a name="point6">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con una decisione del 17 marzo 2009, che attua la decisione del 30 settembre 2008, il presidente dell’UKE ha definito tale controversia modificando, in particolare, le condizioni del contratto concluso tra la Petrotel e la Polkomtel, riguardanti le tariffe di fine chiamata sulla rete di telefonia mobile della Polkomtel (in prosieguo: la «decisione del 17 marzo 2009»). Con tale decisione, il presidente dell’UKE ha ingiunto alla Polkomtel di adeguare dette tariffe al livello definito nella sua decisione del 30 settembre 2008. La Polkomtel ha, del pari, proposto ricorso avverso la decisione del 17 marzo 2009 dinanzi al S&#261;d Okr&#281;gowy w Warszawie&nbsp;– S&#261;d Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Tribunale regionale di Varsavia&nbsp;– Tribunale per la tutela della concorrenza e del consumatore, Polonia).<br />
<a name="point7">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In pendenza del ricorso avverso la decisione del 17 marzo 2009, è sopraggiunto l’annullamento della decisione del 30 settembre 2008 per effetto della sentenza del 23 marzo 2011 del S&#261;d Okr&#281;gowy w Warszawie&nbsp;– S&#261;d Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Tribunale regionale di Varsavia&nbsp;– Tribunale per la tutela della concorrenza e del consumatore), confermata da una sentenza del 30 gennaio 2012 del S&#261;d Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia).<br />
<a name="point8">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con sentenza del 26 ottobre 2012, il S&#261;d Okr&#281;gowy w Warszawie&nbsp;– S&#261;d Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Tribunale regionale di Varsavia&nbsp;– Tribunale per la tutela della concorrenza e del consumatore) ha parimenti annullato la decisione del 17 marzo 2009, in quanto quest’ultima, emessa in esecuzione della decisione del 30 settembre 2008, era ormai priva di fondamento, dato che gli obblighi previsti dalla decisione del 30 settembre 2008 erano stati soppressi con effetto retroattivo. Tale giudice ha pertanto considerato che l’annullamento della decisione del 17 marzo 2009 comportava anche l’annullamento retroattivo dell’obbligo della Polkomtel di adeguare le sue tariffe al livello definito dalla decisione del 30 settembre 2008.<br />
<a name="point9">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il presidente dell’UKE e la Petrotel hanno interposto appello avverso la sentenza del S&#261;d Okr&#281;gowy w Warszawie&nbsp;– S&#261;d Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Tribunale regionale di Varsavia&nbsp;– Tribunale per la tutela della concorrenza e del consumatore) del 26 ottobre 2012 dinanzi al S&#261;d Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia), che ha respinto i loro ricorsi con una sentenza del 19 settembre 2013 in cui considerava, segnatamente, che non occorreva applicare al riguardo i principi del procedimento amministrativo stabiliti dalla giurisprudenza dei giudici amministrativi polacchi, secondo cui l’annullamento di una decisione amministrativa produce soltanto effetti ex nunc. Il presidente dell’UKE e la Petrotel hanno impugnato tale sentenza per cassazione dinanzi al S&#261;d Najwy&#380;szy (Corte suprema).<br />
<a name="point10">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio approva l’orientamento accolto dal S&#261;d Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia), considerando che l’applicazione dei principi del procedimento amministrativo esposti al punto precedente in circostanze come quelle della controversia dinanzi ad esso pendente non consente di garantire una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 4 della direttiva quadro. Sarebbe a suo avviso giustificato che i giudici chiamati a dirimere una controversia in materia di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica elaborassero un orientamento autonomo riguardo agli effetti dell’annullamento della decisione del 30 settembre 2008.<br />
<a name="point11">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Esso espone che, secondo tale orientamento, il giudice chiamato a definire il ricorso avverso la decisione del 17 marzo 2009, che era immediatamente esecutiva, che attuava la decisione 30 settembre 2008, potrebbe, in seguito all’annullamento di quest’ultima, modificare le tariffe di fine chiamata sulla rete di telefonia mobile per il periodo coperto dalla decisione del 17 marzo 2009 oppure annullare quest’ultima, sopprimendo l’obbligo di applicare tali tariffe definite per lo stesso periodo. L’annullamento della decisione del 17 marzo 2009, a suo avviso, non pregiudicherebbe l’efficacia del diritto dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche e consentirebbe all’ARN di adottare una nuova decisione che fissi il livello delle tariffe di fine chiamata sulla rete di telefonia mobile previste nel contratto tra le imprese che forniscono una rete per il periodo coperto dalla decisione del 17 marzo 2009.<br />
<a name="point12">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, poiché la Petrotel sostiene che la decisione del 17 marzo 2009 è stata mantenuta in vigore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva quadro e che l’annullamento della decisione del 30 settembre 2008 non può avere effetto ex tunc, il giudice del rinvio si chiede se tale disposizione conferisca un limite all’autonomia procedurale degli Stati membri e nutre dubbi riguardo al significato da fornire all’attuazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva ai sensi di tale articolo, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.<br />
<a name="point13">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A suo avviso, considerare che il principio di tutela giurisdizionale effettiva conduce ad autorizzare la modifica o l’annullamento di una decisione dell’ARN con effetto retroattivo contribuirebbe a garantire un equilibrio tra il principio di effettività del diritto dell’Unione in materia di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e il principio di tutela giurisdizionale effettiva e non sarebbe in contrasto con i principi della certezza del diritto o di tutela del legittimo affidamento.<br />
<a name="point14">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di queste considerazioni, il S&#261;d Najwy&#380;szy (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
«Se l’articolo 4, paragrafo 1, [primo comma,] prima e terza frase, della direttiva [quadro] debba essere interpretato nel senso che, qualora un’impresa che fornisce reti proponga ricorso avverso una decisione dell’[ARN] che fissa le tariffe di terminazione delle chiamate sulla rete di tale impresa ([prima decisione]), e, successivamente, proponga ricorso avverso un’ulteriore decisione dell’[ARN], che modifica l’accordo in vigore tra il destinatario della [prima decisione] ed un’altra impresa, in modo che le tariffe, pagate da tale altra impresa per la terminazione delle chiamate sulla rete del destinatario della [prima decisione], corrispondano alle tariffe fissate dalla [prima decisione] (decisione di attuazione), il giudice nazionale, dopo aver accertato che la [prima decisione] è stata annullata, non è autorizzato ad annullare la decisione di attuazione in considerazione del contenuto dell’articolo 4, paragrafo 1, [secondo comma], della direttiva [quadro] nonché degli interessi dell’impresa beneficiaria della decisione di attuazione derivanti dal principio di legittimo affidamento o dal principio di certezza del diritto, o se invece l’articolo 4, paragrafo 1, [primo comma,] prima e terza frase, della direttiva [quadro], in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale può annullare la decisione di attuazione dell’[ARN] e, di conseguenza, abolire gli obblighi ivi previsti per il periodo precedente la pronuncia, qualora ritenga che ciò sia necessario ai fini della concessione di una tutela effettiva dei diritti spettanti all’impresa ricorrente avverso la decisione dell’[ARN] che impone l’osservanza degli obblighi previsti dalla [prima decisione] successivamente annullata».<br />
<strong>&nbsp;Sulla questione pregiudiziale</strong><br />
<em>&nbsp;Sulla ricevibilità</em><br />
<a name="point15">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Polkomtel sostiene che la questione presentata dal S&#261;d Najwy&#380;szy (Corte suprema) è irricevibile poiché, da un lato, il giudice del rinvio non precisa quali siano le disposizioni di diritto polacco applicabili e non descrive concretamente quale rapporto esso istituisce tra le disposizioni di diritto interno e quelle del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e, dall’altro, la questione sottoposta presenta un carattere generale e ipotetico, dato che consiste nel chiedere una valutazione generale degli effetti di una decisione di un giudice nazionale che pronuncia l’annullamento di una decisione dell’ARN, laddove tale valutazione non è necessaria ai fini della definizione della controversia di cui al procedimento principale.<br />
<a name="point16">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A questo riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 16 aprile 2016, sentenza Polkomtel, C&#8209;397/14, EU:C:2016:256, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point17">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Non è quanto accade nel presente caso. Da un lato, infatti, la decisione di rinvio espone in misura sufficiente il contesto normativo e fattuale nonché l’analisi della giurisprudenza dei giudici polacchi per consentire di determinare la portata della questione in esame. D’altro lato, la domanda di pronuncia pregiudiziale fa chiaramente emergere che il giudice del rinvio intende sapere se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro consenta a un giudice nazionale di annullare retroattivamente una decisione dell’ARN e che la risposta a tale questione gli è necessaria per statuire sulle impugnazioni proposte contro la sentenza del S&#261;d Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia), che ha annullato retroattivamente la decisione del 17 marzo 2009.<br />
<a name="point18">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conseguentemente, la questione sollevata è ricevibile.<br />
<em>&nbsp;Nel merito</em><br />
<a name="point19">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, prima e terza frase, e secondo comma, della direttiva quadro, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato a decidere su un ricorso avverso una decisione dell’ARN debba poterla annullare retroattivamente se considera che ciò è necessario per garantire la tutela effettiva dei diritti dell’impresa che ha proposto il ricorso.<br />
<a name="point20">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Va anzitutto osservato che la Corte ha già dichiarato che l’articolo 4 della direttiva quadro costituisce espressione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta, in forza del quale spetta ai giudici degli Stati membri garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2015, T-Mobile Austria, C&#8209;282/13, EU:C:2015:24, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point21">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pertanto, l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, prima e terza frase, della direttiva quadro obbliga gli Stati membri a prevedere efficaci meccanismi di ricorso che consentano a qualsiasi utente o a qualsiasi impresa fornitrice di reti e/o di servizi di comunicazione elettronica, destinatari di una decisione adottata da un’ARN, di presentare ricorso contro tale decisione. In forza del secondo comma dello stesso paragrafo, la decisione dell’ARN viene mantenuta in vigore in attesa dell’esito del procedimento, fatta salva la concessione di provvedimenti provvisori in conformità al diritto nazionale.<br />
<a name="point22">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Detto articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro non sancisce particolari norme procedurali per attuare l’obbligo di garantire un efficace meccanismo di ricorso e non disciplina gli effetti nel tempo di una decisione del giudice nazionale che pronunci l’annullamento della decisione dell’ARN.<br />
<a name="point23">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In assenza di una normativa dell’Unione in materia, spetta, in linea di principio, agli Stati membri, nel contesto della loro autonomia procedurale e fatta salva l’osservanza degli obblighi derivanti dai principi di equivalenza e di effettività, prevedere norme procedurali applicabili ad un ricorso come quello di cui trattasi nel procedimento principale (v., per analogia, sentenze del 18 marzo 2010, Alassini e&nbsp;a., da C&#8209;317/08 a C&#8209;320/08, EU:C:2010:146, punto 47 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 giugno 2013, Agrokonsulting, C&#8209;93/12, EU:C:2013:432, punto 35).<br />
<a name="point24">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Detto questo, come risulta dal punto 20 della presente sentenza, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, che prevede l’obbligo di garantire un efficace meccanismo di ricorso, costituisce espressione del principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, sancito all’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2007, Unibet, C&#8209;432/05, EU:C:2007:163, punto 44), che dev’essere comunque rispettato.<br />
<a name="point25">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pertanto, il giudice nazionale che sia chiamato a decidere su un ricorso avverso una decisione dell’ARN deve poterla annullare retroattivamente, se considera che ciò è necessario per garantire un’efficace tutela dei diritti dell’impresa che ha proposto il ricorso.<br />
<a name="point26">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva quadro non osta affatto a tale possibilità né la circoscrive.<br />
<a name="point27">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infatti, da tale disposizione risulta soltanto che il ricorso proposto avverso una decisione dell’ARN non è dotato di effetto sospensivo, salvo che siano concessi provvedimenti provvisori in conformità al diritto nazionale. La decisione dell’ANR si applica pertanto, in linea di principio, per tutta la durata del procedimento, il che non pregiudica la possibilità di annullarla retroattivamente in esito a quest’ultimo, se il giudice nazionale considera che ciò è necessario per garantire la tutela effettiva dei diritti dell’impresa che ha proposto il ricorso.<br />
<a name="point28">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraltro, come osserva il giudice del rinvio, la possibilità per il giudice nazionale di annullare una decisione dell’ARN con effetto retroattivo non contrasta con l’osservanza dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.<br />
<a name="point29">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Al riguardo, occorre ricordare che il principio della certezza del diritto, che ha per corollario il principio della tutela del legittimo affidamento, impone, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per gli individui (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2009, Plantanol, C&#8209;201/08, EU:C:2009:539, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell’11 giugno 2015, Berlington Hungary e&nbsp;a., C&#8209;98/14, EU:C:2015:386, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point30">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Risulta chiaramente dal testo dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva quadro che la decisione dell’ARN soggetta a ricorso viene mantenuta in vigore in forza di tale disposizione soltanto in attesa dell’esito del procedimento. In tal contesto, gli operatori economici, parti di un ricorso come previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva suddetta, non possono fondare il loro legittimo affidamento nel fatto che, in caso di annullamento della decisione dell’ARN in parola, detto annullamento non produrrà effetti ex tunc.<br />
<a name="point31">31</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, prima e terza frase, e secondo comma, della direttiva quadro, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato a decidere su un ricorso presentato contro una decisione dell’ARN deve poterla annullare con effetto retroattivo, se considera che ciò è necessario per garantire un’effettiva tutela dei diritti dell’impresa che ha proposto il ricorso.<br />
<strong>&nbsp;Sulle spese</strong><br />
<a name="point32">32</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
<strong>L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, prima e terza frase, e secondo comma, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato a decidere su un ricorso presentato contro una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione deve poterla annullare con effetto retroattivo, se considera che ciò è necessario per garantire un’effettiva tutela dei diritti dell’impresa che ha proposto il ricorso.</strong><br />
Firme<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.492</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-29-9-2016-n-492/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-29-9-2016-n-492/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-29-9-2016-n-492/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.492</a></p>
<p>Pres. Ileši&#269; /Rel. Prechal La Corte UE sui regimi di distribuzione gratuita dell’elettricità verde nelle reti convenzionali di distribuzione Concorrenza e mercato –&#160; Energia elettrica 28 e 30&#160;CE – Art. 3, par. 2 e 8 &#8211;&#160; Art. 20, par. 1, della direttiva 2003/54/CE –&#160; Fonti energetiche rinnovabili &#160;– Norme interne</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-29-9-2016-n-492/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-29-9-2016-n-492/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.492</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ileši&#269; /Rel. Prechal</span></p>
<hr />
<p>La Corte UE sui regimi di distribuzione gratuita dell’elettricità verde nelle reti convenzionali di distribuzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorrenza e mercato –&nbsp; Energia elettrica 28 e 30&nbsp;CE – Art. 3, par. 2 e 8 &#8211;&nbsp; Art. 20, par. 1, della direttiva 2003/54/CE –&nbsp; Fonti energetiche rinnovabili &nbsp;– Norme interne – Distribuzione elettricità&nbsp; verde gratuita e condizionata – Contrasto – Sussiste.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Gli articoli 28 e 30&nbsp;CE nonché l’art. 3, paragrafi 2 e 8, e l’art. 20, par. 1, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, l’art. 3, par. 2 e 3, e l’art. 16 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e gli art. 3 e 4 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a normative quali il besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 (decreto del governo fiammingo che modifica il decreto del governo fiammingo del 28 settembre 2001), del 4 aprile 2003, e il besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), del 5 marzo 2004, le quali impongono un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde sulle reti di distribuzione situate nella regione in questione, limitando al contempo il beneficio di tale regime, il primo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da impianti di produzione nelle suddette reti di distribuzione e, il secondo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da tali impianti in reti di distribuzione situate nello Stato membro al quale appartiene detta regione<strong><em>.</em></strong><br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
29 settembre 2016&nbsp;(<a name="Footref*"></a><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=183925&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1091546#Footnote*">*</a>)</div>
<p>«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Normative regionali che impongono la gratuità della distribuzione, sulle reti situate nella regione in questione, dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili&nbsp;– Differenziazione in funzione della provenienza dell’elettricità verde&nbsp;– Articoli 28 e 30&nbsp;CE&nbsp;– Libera circolazione delle merci&nbsp;– Direttiva 2001/77/CE&nbsp;– Articoli 3 e 4&nbsp;– Meccanismi nazionali di sostegno alla produzione di energia verde&nbsp;– Direttiva 2003/54/CE&nbsp;– Articoli 3 e 20&nbsp;– Direttiva 96/92/CE&nbsp;– Articoli 3 e 16&nbsp;– Mercato interno dell’energia elettrica&nbsp;– Accesso alle reti di distribuzione a condizioni tariffarie non discriminatorie&nbsp;– Obblighi di servizio pubblico&nbsp;– Mancanza di proporzionalità»<br />
Nella causa C&#8209;492/14,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, Belgio) con decisione del 2 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2014, nel procedimento<br />
<strong>Essent Belgium NV</strong><br />
contro<br />
<strong>Vlaams Gewest,</strong><br />
<strong>Inter-Energa,</strong><br />
<strong>IVEG,</strong><br />
<strong>Infrax West,</strong><br />
<strong>Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE),</strong><br />
<strong>Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG),</strong><br />
con l’intervento di:<br />
<strong>Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA),</strong><br />
<strong>Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO),</strong><br />
<strong>Intercommunale Vereniging voor Energielevering in Midden-Vlaanderen (Intergem),</strong><br />
<strong>Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA),</strong><br />
<strong>Iverlek,</strong><br />
<strong>Gaselwest CVBA,</strong><br />
<strong>Sibelgas CVBA,</strong><br />
&nbsp;<br />
LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
composta da M.&nbsp;Ileši&#269;, presidente di sezione, C.&nbsp;Toader, A.&nbsp;Rosas, A.&nbsp;Prechal (relatore) e E.&nbsp;Jaraši&#363;nas, giudici,<br />
avvocato generale: Y.&nbsp;Bot<br />
cancelliere: M.&nbsp;Ferreira, amministratore principale<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2015,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Essent Belgium NV, da D.&nbsp;Haverbeke e W.&nbsp;Vandorpe, advocaten;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il Vlaams Gewest e la VREG, da S.&nbsp;Vernaillen, advocaat;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Repubblica ellenica, da S.&nbsp;Lekkou e V.&nbsp;Pelekou, in qualità di agenti;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da E.&nbsp;Manhaeve, G.&nbsp;Wilms e O.&nbsp;Beynet, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile 2016,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Sentenza</strong></div>
<p><a name="point1">1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 12, 28 e 30&nbsp;CE nonché dell’articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU&nbsp;2003, L&nbsp;176, pag.&nbsp;37).<br />
<a name="point2">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra la Essent Belgium NV e il Vlaams Gewest (Regione fiamminga, Belgio) e&nbsp;a., in merito alla responsabilità extracontrattuale di quest’ultimo a motivo dell’adozione in successione di normative regionali che limitano il beneficio della gratuità della distribuzione sulle reti di distribuzione situate in tale regione, inizialmente, alla sola elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: l’«elettricità verde») immessa direttamente nelle suddette reti di distribuzione dagli impianti di produzione ad esse collegati e, successivamente, alla sola elettricità verde immessa direttamente dagli impianti di produzione nelle reti di distribuzione situate nell’intero Stato membro di cui fa parte tale regione.<br />
<strong>&nbsp;Contesto normativo</strong><br />
<em>&nbsp;Diritto dell’Unione</em><br />
Direttiva 2001/77/CE<br />
<a name="point3">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU 2001, L&nbsp;283, pag.&nbsp;33) è stata abrogata, a partire dal 1°&nbsp;gennaio 2012, dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77 e 2003/30/CE (GU 2009, L&nbsp;140, pag.&nbsp;16). Tuttavia, in considerazione della data dei fatti del procedimento principale, occorre, nella fattispecie, fare riferimento alle disposizioni della direttiva 2001/77.<br />
<a name="point4">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dei considerando da 1 a 3 e 14 della direttiva 2001/77:<br />
«(1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest’ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell’ambito del mercato interno dell’elettricità.<br />
(2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La promozione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili (&#8230;), per motivi di sicurezza e diversificazione dell’approvvigionamento energetico, protezione dell’ambiente e coesione economica e sociale. (&#8230;)<br />
(3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni.<br />
(&#8230;)<br />
(14)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale, ivi compresi i certificati verdi, aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d’imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. Un importante mezzo per conseguire l’obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all’introduzione di un quadro comunitario allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori».<br />
<a name="point5">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1 della direttiva 2001/77 disponeva quanto segue:<br />
«La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia».<br />
<a name="point6">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così prevedeva:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all’obiettivo.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. (&#8230;) Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tengono conto dei valori di riferimento riportati nell’allegato,<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell’ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici».<br />
<a name="point7">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sotto la rubrica «Regimi di sostegno», l’articolo 4 della stessa direttiva così recitava al suo paragrafo 1:<br />
«Nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato [CE], la Commissione [europea] valuta l’applicazione dei meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base a una normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174 del trattato».<br />
<a name="point8">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 7 della direttiva 2001/77, rubricato «Questioni attinenti alla rete», così recitava:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mantenendo inalterata l’affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione presenti sul loro territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Essi possono inoltre prevedere un accesso prioritario alla rete dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Nel trattamento degli impianti di produzione i gestori delle reti di trasmissione danno la priorità a impianti di produzione che utilizzano fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento del sistema elettrico nazionale.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard relative all’assunzione dei costi degli adattamenti tecnici, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, per integrare nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.<br />
(&#8230;)<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se del caso, gli Stati membri possono richiedere che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione sopportino, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 2.<br />
(&#8230;)<br />
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri garantiscono che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l’elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili, compresa in particolare l’elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili prodotte in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.<br />
Se del caso, gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o fanno obbligo ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di garantire che la tariffazione per la trasmissione e la distribuzione di elettricità proveniente da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie all’allacciamento dell’impianto alla rete. Tali vantaggi in termini di costi potrebbero derivare dall’uso diretto della rete a basso voltaggio.<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;Direttiva 96/92/CE<br />
<a name="point9">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I considerando 3, 15 e 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L&nbsp;27, pag.&nbsp;20) così recitavano:<br />
«(3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;considerando che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero incidere sulla piena applicazione del trattato, in particolare delle disposizioni relative al mercato interno e alla concorrenza;<br />
(&#8230;)<br />
(15)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;considerando che il trattato prevede specifiche norme relative alle limitazioni alla libera circolazione delle merci e alla concorrenza;<br />
(&#8230;)<br />
(19)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;considerando che gli Stati membri, qualora impongano obblighi di servizio pubblico alle imprese elettriche, devono osservare le pertinenti norme del trattato nell’interpretazione fattane dalla Corte di giustizia».<br />
<a name="point10">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A termini dell’articolo 1 di detta direttiva:<br />
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione delle reti».<br />
<a name="point11">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 2 della stessa direttiva così disponeva:<br />
«Ai fini della presente direttiva si intende per:<br />
(&#8230;)<br />
6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su reti di distribuzione a media e a bassa tensione per le consegne ai clienti;<br />
(&#8230;)<br />
15)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“utente della rete”: ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione;<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point12">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 3 della direttiva 96/92 prevedeva quanto segue:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, nella prospettiva di conseguire un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, e non discriminano tra esse per quanto riguarda i loro diritti o obblighi. (&#8230;)<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel pieno [rispetto] delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 90, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell’ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; (&#8230;)<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 17, 18 e 21 nella misura in cui ciò osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombo[no] alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei secondo la presente direttiva e l’articolo 90 del trattato».<br />
<a name="point13">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 96/92 disponeva quanto segue:<br />
«2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In ogni caso [il gestore della rete di distribuzione] non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.<br />
&nbsp;3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lo Stato membro può imporre al gestore della rete di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica».<br />
<a name="point14">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 16 di detta direttiva così recitava:<br />
«Per l’organizzazione dell’accesso alla rete, gli Stati membri possono scegliere tra le procedure di cui all’articolo 17 e/o all’articolo 18. Entrambe le procedure si svolgono secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori».<br />
&nbsp;Direttiva 2003/54<br />
<a name="point15">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La direttiva 2003/54 è stata abrogata, con effetto dal 3 marzo 2011, dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 2009, L&nbsp;211, pag.&nbsp;55).<br />
<a name="point16">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I considerando 2, 4, 6, 7, 13, 15 e 17 della direttiva 2003/54 così recitavano:<br />
«(2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’esperienza nell’attuazione [della direttiva 96/92] dimostra i vantaggi che il mercato interno dell’energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l’accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore (&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, garantite ai cittadini europei dal trattato, possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.<br />
(&#8230;)<br />
(6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perché la concorrenza funzioni occorre che l’accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.<br />
(7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per completare il mercato interno dell’energia elettrica, è di fondamentale importanza che l’accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio. (&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(13)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l’accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.<br />
(&#8230;)<br />
(15)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’esistenza di un’efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. (&#8230;) Tali autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione. Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e di denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.<br />
(&#8230;)<br />
(17)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. (&#8230;)».<br />
<a name="point17">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1 della direttiva 2003/54, rubricato «Campo d’applicazione», disponeva quanto segue:<br />
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi».<br />
<a name="point18">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 2 di detta direttiva così recitava:<br />
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:<br />
(&#8230;)<br />
5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;<br />
(&#8230;)<br />
18)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“utenti del sistema”: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o distribuzione;<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point19">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», così prevedeva:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l’efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell’Unione europea che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. (&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.<br />
(&#8230;)<br />
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 6, 7, 20 e 22 nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell’articolo 86 del trattato.<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point20">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 14 della direttiva 2003/54 prevedeva quanto segue:<br />
«(&#8230;)<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In ogni caso [il gestore del sistema di distribuzione] non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.<br />
(&#8230;)<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point21">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, di detta direttiva:<br />
«Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore».<br />
<a name="point22">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 23 della stessa direttiva così disponeva:<br />
«(&#8230;)<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell’entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. (&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per garantire che siano proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio.<br />
(&#8230;)».<br />
<em>&nbsp;La normativa fiamminga</em><br />
&nbsp;La legge regionale sull’energia elettrica<br />
<a name="point23">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conformemente all’articolo 2 del vlaams decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (legge regionale fiamminga relativa all’organizzazione del mercato dell’energia elettrica), del 17 luglio 2000 (<em>Belgisch Staatsblad,</em>&nbsp;22 settembre 2000, pag.&nbsp;32166; in prosieguo: la «legge regionale sull’energia elettrica»):<br />
«Ai sensi della presente legge regionale, si intende per:<br />
1°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“distribuzione”: la trasmissione di energia elettrica su reti di distribuzione per la fornitura ai clienti;<br />
2°&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“rete di distribuzione”: un insieme di collegamenti in una zona geograficamente delimitata con una tensione nominale pari o inferiore a 70 kV e le relative stazioni di trasformazione, di comando, di distribuzione e secondarie e le altre strutture ausiliarie, che sono necessarie per la distribuzione di elettricità a livello regionale o locale;<br />
(…)».<br />
<a name="point24">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 15 della legge regionale sull’elettricità, contenuto nel capitolo III di quest’ultima e rubricato «Accesso alla rete di distribuzione», così prevedeva:<br />
«Il gestore della rete espleta gratuitamente tutte le attività necessarie per la distribuzione di elettricità verde, ad eccezione del collegamento con la rete di distribuzione.<br />
Il Governo fiammingo può limitare il regime di cui al primo paragrafo».<br />
<a name="point25">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 15 della legge regionale sull’elettricità è stato abrogato dall’articolo 61 del vlaams decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 (legge regionale fiamminga recante misure di accompagnamento al bilancio per il 2005), del 24 dicembre 2004 (<em>Belgisch Staatsblad,</em>&nbsp;31 dicembre 2004, pag.&nbsp;87220).<br />
&nbsp;I decreti sulla promozione della produzione di elettricità verde<br />
<a name="point26">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nella sua versione iniziale, l’articolo 14 del besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), del 28 settembre 2001 (<em>Belgisch Staatsblad,</em>&nbsp;23 ottobre 2001, pag.&nbsp;36778), disponeva quanto segue:<br />
«Ogni fornitore comunica mensilmente, per cliente e per periodo di tariffa di rete ai gestori di rete interessati, la quantità di elettricità trasportata mediante la rispettiva rete di distribuzione e prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili elencate all’articolo 8, paragrafo 1.<br />
Il gestore della rete svolge gratuitamente i compiti menzionati all’articolo 15 della legge regionale sull’elettricità, sulla base della comunicazione obbligatoria di cui al paragrafo precedente.<br />
Quanto all’elettricità prodotta al di fuori della Regione fiamminga, l’ente competente per il rilascio di certificati di elettricità verde per il luogo di produzione interessato rilascia all’autorità di regolamentazione un certificato che garantisce che detta elettricità è stata prodotta da una fonte rinnovabile compresa nell’elenco di cui all’articolo 8, paragrafo 1, ed è destinata ad un cliente finale nelle Fiandre.<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point27">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nella nuova versione risultante dall’articolo 2 del besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 (decreto del governo fiammingo che modifica il decreto del governo fiammingo del 28 settembre 2001), del 4 aprile 2003 (<em>Belgisch Staatsblad,</em>&nbsp;30 aprile 2003, pag.&nbsp;23334; in prosieguo: il «decreto del 4 aprile 2003») ed entrato in vigore il 30 aprile 2003, detto articolo 14 prevedeva quanto segue:<br />
«§&nbsp;1.&nbsp;Ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, della legge regionale sull’energia elettrica, la distribuzione gratuita, di cui all’articolo 15, primo comma, della legge medesima, è limitata all’immissione di elettricità prodotta dagli impianti di produzione collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga.<br />
§&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un fornitore di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, citate all’articolo 8, non inserisce nella fattura intermedia o nel conto finale rimesso al cliente finale di tale elettricità alcuna spesa relativa alla distribuzione dell’elettricità, di cui all’articolo 15, primo comma.<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point28">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investito di un ricorso della Essent Belgium diretto all’annullamento dell’articolo 2 del decreto del 4 aprile 2003, il Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio) ha sospeso l’esecuzione di detta disposizione con decisione del 12 gennaio 2004.<br />
<a name="point29">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili del 28 settembre 2001 è stato abrogato e sostituito dal besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), del 5 marzo 2004 (<em>Belgisch Staatsblad,</em>&nbsp;23 marzo 2004, pag.&nbsp;16296; in prosieguo: il «decreto del 5 marzo 2004»).<br />
<a name="point30">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 18 del decreto del 5 marzo 2004 così disponeva:<br />
«§&nbsp;1.&nbsp; Ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, della legge regionale sull’energia elettrica, la distribuzione gratuita, di cui all’articolo 15, primo comma, della legge medesima, è limitata all’elettricità fornita ai clienti finali collegati ad una rete di distribuzione situata nella Regione fiamminga e prodotta da una fonte energetica rinnovabile, ai sensi dell’articolo 15, in un impianto di produzione che immette direttamente la propria elettricità in una rete di distribuzione situata in Belgio.<br />
§&nbsp;2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un fornitore di elettricità, come quella di cui al §&nbsp;1, non inserisce nel conto finale rimesso al cliente finale dell’elettricità alcuna spesa relativa alla distribuzione dell’elettricità, di cui all’articolo 15, primo comma, della legge regionale sull’energia elettrica.<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point31">31</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investito di un ricorso della Essent Belgium diretto all’annullamento dell’articolo 18 del decreto del 5 marzo 2004, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha sospeso l’esecuzione di detta disposizione con decisione del 23 dicembre 2004.<br />
<a name="point32">32</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In seguito all’abrogazione dell’articolo 15 della legge regionale sull’energia elettrica con la legge regionale del 24 dicembre 2004, recante misure di accompagnamento al bilancio per il 2005, è stato abrogato l’articolo 18 del decreto del 5 marzo 2004, con effetto dal 1°&nbsp;gennaio 2005, con il besluit van de Vlaamse regering (decreto del governo fiammingo), del 25 marzo 2005 (<em>Belgisch Staatsblad,</em>&nbsp;27 maggio 2005, pag.&nbsp;24763).<br />
<strong>&nbsp;Procedimento principale e questioni pregiudiziali</strong><br />
<a name="point33">33</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Essent Belgium fornisce a imprese e clienti privati situati nelle Fiandre energia elettrica importata principalmente dai Paesi Bassi e che, secondo quanto asserisce detta società, è elettricità verde.<br />
<a name="point34">34</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Essent Belgium, ritenendo di aver subìto un danno poiché, in seguito alle modifiche normative succedutesi con i decreti del 4 aprile 2003 e del 5 marzo 2004 (in prosieguo: le «normative regionali di cui al procedimento principale»), l’elettricità verde così importata da un altro Stato membro si è trovata esclusa dal regime di distribuzione gratuita sulla rete di distribuzione situata nelle Fiandre, di cui beneficiava inizialmente, ha proposto due ricorsi dinanzi al Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, Belgio) diretti, in sostanza, a ottenere la condanna della Regione fiamminga a corrisponderle un importo pari a EUR&nbsp;15&nbsp;958&nbsp;252 a titolo di risarcimento di tali danni.<br />
<a name="point35">35</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Essent Belgium ha, altresì, citato in giudizio la Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (Autorità fiamminga di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica e del gas), organo competente a pronunciarsi sulle tariffe applicabili alla distribuzione, nonché svariati gestori di rete di distribuzione che le hanno reclamato il pagamento dei costi di distribuzione, affinché le emanande sentenze siano pronunciate anche nei confronti di queste altre parti.<br />
<a name="point36">36</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A sostegno di tali ricorsi, la Essent Belgium ha in particolare sostenuto che, adottando le normative regionali di cui al procedimento principale, la Regione fiamminga ha violato il diritto dell’Unione, segnatamente gli articoli 18 e 34&nbsp;TFUE nonché l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 96/92.<br />
<a name="point37">37</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;È in tale contesto che il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se gli articoli 28 e 30&nbsp;CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro&nbsp;– nella fattispecie la legge regionale [relativa all’energia elettrica], in combinato disposto con il decreto del 4 aprile 2003 (&#8230;)&nbsp;– che limita la distribuzione gratuita di elettricità verde all’immissione di elettricità prodotta da impianti di produzione collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga ed esclude dalla distribuzione gratuita l’elettricità prodotta da impianti di produzione non collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga.<br />
2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se gli articoli 28 e 30&nbsp;CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro&nbsp;– nella fattispecie la legge regionale [relativa all’energia elettrica], in combinato disposto con il decreto del 5 marzo 2004 (&#8230;), come applicato dalla VREG&nbsp;– che limita la distribuzione gratuita di elettricità verde all’elettricità prodotta da impianti di produzione che immettono direttamente in una rete di distribuzione situata in Belgio e che esclude l’elettricità prodotta da impianti di produzione che non immettono direttamente in una rete di distribuzione situata in Belgio.<br />
3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione e alla seconda questione sia compatibile con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione, sanciti tra l’altro dall’articolo 12&nbsp;CE e dall’articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/54 (&#8230;), applicabile all’epoca dei fatti».<br />
<strong>&nbsp;Sulle questioni pregiudiziali</strong><br />
<em>&nbsp;Sulla ricevibilità</em><br />
<a name="point38">38</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in particolare se l’articolo 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/54 debba essere interpretato nel senso che esso osta a normative quali le normative regionali di cui al procedimento principale.<br />
<a name="point39">39</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre ricordare, a tale proposito, che, ai sensi dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra tale disposizione e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.<br />
<a name="point40">40</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, nel caso di specie, la decisione di rinvio non contiene alcuna spiegazione circa i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2003/54. Inoltre, neanche la descrizione del contesto fattuale e normativo nazionale contenuta in tale decisione consente di comprendere come la suddetta disposizione del diritto dell’Unione possa avere una qualche influenza sulla controversia principale.<br />
<a name="point41">41</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sebbene infatti l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2003/54 preveda che, se sono concessi compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi da uno Stato per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria, il giudice del rinvio non menziona alcuna forma di compensazione o diritti esclusivi di cui le normative regionali oggetto di causa prevedrebbero la concessione ai distributori di energia elettrica al fine di compensare l’obbligo di distribuzione gratuita di elettricità verde loro imposto. Dalla suddetta decisione non risulta neanche che la controversia principale sia relativa a simili compensazioni o diritti esclusivi.<br />
<a name="point42">42</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò considerato, la terza questione dev’essere dichiarata irricevibile, nei limiti in cui verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2003/54.<br />
<em>&nbsp;Nel merito</em><br />
&nbsp;Considerazioni preliminari<br />
<a name="point43">43</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia formulato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a tale giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in particolare, sentenza del 27 ottobre 2009, &#268;EZ, C&#8209;115/08, EU:C:2009:660, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point44">44</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio si evince che, con i suoi ricorsi di cui al procedimento principale, la Essent Belgium chiede, in sostanza, il risarcimento del danno asseritamente patito per non aver più potuto beneficiare del regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde, imposto dalla normativa regionale fiamminga ai gestori di reti di distribuzione situate nelle Fiandre, per la distribuzione che essa effettua in detta regione di elettricità verde importata da uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio. La Essent Belgium sostiene dunque di essere stata privata del beneficio di tale regime nel corso, rispettivamente, da un lato, del periodo compreso tra il 30 aprile 2003, data di entrata in vigore del decreto del 4 aprile 2003, e il 12 gennaio 2004, data dalla quale detto decreto è stato sospeso dal Raad van State (Consiglio di Stato), e, dall’altro, del periodo compreso tra il 23 marzo 2004, data di entrata in vigore del decreto del 5 marzo 2004, e il 31 dicembre 2004, data in cui è stato abrogato l’articolo 15 della legge regionale sull’energia elettrica.<br />
<a name="point45">45</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce sia dell’oggetto della controversia principale così descritto sia del quadro temporale in cui essa si inscrive, occorre rilevare che, per rispondere ai quesiti del giudice del rinvio, è necessario, per quanto attiene al diritto derivato dell’Unione, far riferimento non all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, bensì ad altre disposizioni di detta direttiva nonché, inoltre, a disposizioni contenute, rispettivamente, nelle direttive 96/92 e 2001/77.<br />
<a name="point46">46</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda, in primo luogo, le direttive 96/92 e 2003/54 recanti norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, dagli articoli da 29 a 31 della direttiva 2003/54 risulta, in primo luogo, che essa è entrata in vigore solo il 4 agosto 2003 e che doveva essere trasposta entro il 1°&nbsp;luglio 2004, data dell’abrogazione della direttiva 96/92, sicché quest’ultima, richiamata in particolare dalla Regione fiamminga e dalla VREG nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte e di cui la Essent ha in particolare lamentato la violazione a sostegno del suo ricorso, è applicabile, ratione temporis, per una parte del periodo in esame nella fattispecie.<br />
<a name="point47">47</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In secondo luogo, e sotto il profilo ratione materiae, occorre rilevare, tenuto conto dell’oggetto della controversia principale richiamato al punto 44 della presente sentenza, che, benché il giudice del rinvio faccia riferimento nella sua terza questione all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, che esclude qualsiasi discriminazione tra le imprese elettriche riguardo ai loro diritti o obblighi, detta direttiva contiene una disposizione, ossia l’articolo 20, paragrafo 1, che riguarda più nello specifico l’obbligo degli Stati membri di garantire che non si verifichino discriminazioni relativamente all’accesso alle reti di distribuzione e alle condizioni, in particolare tariffarie, che disciplinano un tale accesso. Occorre, pertanto, nell’ambito della presente causa, far riferimento a quest’ultima disposizione.<br />
<a name="point48">48</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda la direttiva 96/92, occorre, per ragioni analoghe, prendere in considerazione non già il suo articolo 3, paragrafo 1, il cui contenuto corrisponde, in sostanza, a quello dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, bensì il suo articolo 16, riguardante anch’esso le condizioni di accesso non discriminatorie alle reti di distribuzione.<br />
<a name="point49">49</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraltro, tenuto conto del fatto che viene imposto ai gestori di reti di distribuzione situate nelle Fiandre, in forza delle normative regionali di cui al procedimento principale, di distribuire gratuitamente l’elettricità verde immessa direttamente nelle suddette reti o nelle reti di distribuzione situate in Belgio, occorre altresì prendere in considerazione l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, della direttiva 2003/54, relativo agli obblighi di servizio pubblico che gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica e concernenti, in particolare, la tutela ambientale, compresa la protezione del clima. Lo stesso vale per le analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 96/92.<br />
<a name="point50">50</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In secondo luogo, tenuto conto dell’oggetto della controversia principale quale ricordato al punto 44 della presente sentenza, occorre altresì prendere in considerazione, alla luce degli obiettivi di promozione della produzione di elettricità verde perseguiti dalle normative regionali di cui al procedimento principale, gli articoli 3, 4 e 7 della direttiva 2001/77 il cui obiettivo è proprio quello di promuovere un aumento di tale produzione nel mercato interno dell’elettricità.<br />
<a name="point51">51</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se gli articoli 12, 28 e 30&nbsp;CE, nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 16 della direttiva 96/92 nonché gli articoli 3, 4 e 7 della direttiva 2001/77 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a normative quali le normative regionali di cui al procedimento principale le quali impongono un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde sulle reti di distribuzione situate nella regione in questione, limitando al contempo il beneficio di tale regime, la prima, alla sola elettricità verde immessa direttamente da impianti di produzione nelle suddette reti di distribuzione e, la seconda, alla sola elettricità verde immessa direttamente da tali impianti nelle reti di distribuzione situate nello Stato membro di cui fa parte detta regione, ed escludono in tal modo dal beneficio in parola l’elettricità verde importata da altri Stati membri.<br />
&nbsp;Sulla direttiva 2001/77<br />
<a name="point52">52</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giacché le normative regionali di cui al procedimento principale mirano, attraverso l’istituzione di un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde, a favorire la produzione di elettricità di tale genere, occorre analizzarle, anzitutto, alla luce delle disposizioni della direttiva 2001/77.<br />
<a name="point53">53</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come emerge dagli articoli 1, 3, 4 e 7 di tale direttiva, infatti, essa mira appunto a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e contiene, in tale prospettiva, disposizioni relative ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione di elettricità verde, nonché alle condizioni di accesso di tale elettricità alle reti di distribuzione.<br />
<a name="point54">54</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, ai sensi dei considerando da 1 a 3 di detta direttiva, tale promozione delle fonti energetiche rinnovabili, che è un obiettivo altamente prioritario a livello dell’Unione, è giustificata tenendo conto, in particolare, del fatto che lo sfruttamento di dette fonti energetiche contribuisce alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile e che esso può inoltre contribuire alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi del protocollo di Kyoto (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, IBV &amp; Cie, C&#8209;195/12, EU:C:2013:598, punto 56).<br />
<a name="point55">55</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come risulta dal considerando 14 della direttiva 2001/77, il legislatore dell’Unione ha ritenuto, al momento dell’adozione di tale testo, che garantire il buon funzionamento dei diversi meccanismi di sostegno delle risorse energetiche rinnovabili a livello nazionale che gli Stati membri applicano costituisca un importante mezzo per conseguire l’obiettivo di tale direttiva, allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori, fino all’introduzione di un quadro comunitario.<br />
<a name="point56">56</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dal suo canto, l’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva sottolinea che tali meccanismi sono idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi definiti dall’articolo 6&nbsp;CE e dall’articolo 174, paragrafo 1, CE, il quale ultimo elenca gli obiettivi della politica dell’Unione in materia di ambiente (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, IBV &amp; Cie, C&#8209;195/12, EU:C:2013:598, punti 59 e 60).<br />
<a name="point57">57</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La suddetta disposizione si riferisce alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente, alla protezione della salute umana, all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale (sentenza del 26 settembre 2013, IBV &amp; Cie, C&#8209;195/12, EU:C:2013:598, punto 60).<br />
<a name="point58">58</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In secondo luogo, riguardo alla forma che possono assumere i meccanismi di sostegno delle risorse energetiche rinnovabili a livello nazionale, occorre osservare che il considerando 14 della direttiva 2001/77 si limita ad elencare i vari tipi di misure cui fanno generalmente ricorso gli Stati membri in tale prospettiva, vale a dire certificati verdi, aiuto agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d’imposta o regimi di sostegno diretto dei prezzi (sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C&#8209;66/13, EU:C:2014:2399, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point59">59</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva si limita a indicare, a sua volta, che i meccanismi nazionali di sostegno la cui adozione è così incoraggiata dal legislatore dell’Unione hanno come scopo di fare in modo che i produttori di elettricità verde percepiscano direttamente o indirettamente un sostegno.<br />
<a name="point60">60</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ne consegue, in particolare, che la direttiva 2001/77 riconosce agli Stati membri un ampio margine discrezionale al fine dell’adozione e dell’attuazione di siffatti regimi di sostegno ai produttori di elettricità verde (sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C&#8209;66/13, EU:C:2014:2399, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point61">61</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso di specie, la gratuità della distribuzione prevista dalle normative regionali di cui al procedimento principale non costituisce né un vantaggio né un sostegno concesso direttamente ai produttori di elettricità verde poiché di tale gratuità beneficiano, in primo luogo, i fornitori e, dunque, in linea di principio, il consumatore. Pertanto, solo indirettamente un accesso gratuito alle reti di distribuzione potrebbe, semmai, configurare anche una fonte di sostegno a detti produttori e rientrare, in tal misura, nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/77.<br />
<a name="point62">62</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, occorre altresì tener conto, in tale contesto, del fatto che risulta dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/77, che i meccanismi di sostegno nazionali ai produttori di elettricità di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/77, che hanno segnatamente lo scopo di contribuire alla realizzazione, da parte degli Stati membri, dei rispettivi obiettivi indicativi nazionali loro impartiti in forza dell’articolo 3, devono in via di principio condurre ad un rafforzamento della produzione nazionale di elettricità verde (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C&#8209;66/13, EU:C:2014:2399, punti 56 e 57 nonché giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point63">63</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, e come emerge dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/77, simili meccanismi devono, a tale riguardo, e al pari di tutte le altre misure adottate dagli Stati membri per la realizzazione dei suddetti obiettivi indicativi nazionali, essere proporzionati all’obiettivo da raggiungere.<br />
<a name="point64">64</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre, inoltre, ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che i regimi di sostegno nazionali alla produzione di elettricità verde di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/77 devono soddisfare le condizioni derivanti dagli articoli 28 e 30&nbsp;CE (a tale riguardo, v., in particolare, sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C&#8209;204/12 a C&#8209;208/12, EU:C:2014:2192).<br />
<a name="point65">65</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò considerato, giacché, in particolare, la valutazione delle normative regionali di cui al procedimento principale alla luce delle suddette disposizioni del Trattato, di cui si tratterà in prosieguo nella presente sentenza, richiederà, eventualmente, che tali normative vengano analizzate sotto il profilo del principio di proporzionalità già menzionato al punto 63 della presente sentenza, occorre rinviare l’esame delle condizioni che possono derivare da detto principio a una fase successiva dell’analisi.<br />
<a name="point66">66</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In terzo luogo, per quanto riguarda il disposto dell’articolo 7 della direttiva 2001/77 riguardante varie questioni attinenti alle reti, occorre rilevare, da un lato, che, contrariamente a quanto sostenuto al riguardo dalla Regione fiamminga e dalla VREG nelle loro osservazioni, il paragrafo 3 e il paragrafo 6, secondo comma, di tale articolo 7 non possono giustificare misure di gratuità selettiva della distribuzione come quelle previste dalla normative regionali di cui al procedimento principale.<br />
<a name="point67">67</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva in parola, infatti, riguarda non i costi di distribuzione, bensì i costi legati agli adattamenti tecnici quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa rete per integrare i nuovi produttori di elettricità verde. Quanto al paragrafo 6, secondo comma, di questo stesso articolo 7, esso si limita a prevedere che si tenga conto, nella fissazione dei costi di distribuzione dell’elettricità verde, dei vantaggi in termini di costi realizzabili grazie all’allacciamento alla rete di impianti che utilizzano fonti rinnovabili. Orbene, non è stato dimostrato e nemmeno sostenuto che questo sia lo scopo delle normative regionali di cui al procedimento principale, le quali prevedono una gratuità pura e semplice della distribuzione dell’elettricità verde al fine di promuovere lo sviluppo della produzione di quest’ultima.<br />
<a name="point68">68</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’articolo 7, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2001/77, al quale ha fatto riferimento in particolare l’avvocato generale nei paragrafi 57, 62 e 74 delle sue conclusioni, occorre certamente rilevare che tale disposizione prevede che gli Stati membri devono garantire che la tariffazione dei costi di distribuzione non penalizzi l’elettricità verde.<br />
<a name="point69">69</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, senza che occorra stabilire se detta disposizione debba, in quanto vieta le discriminazioni nei confronti dell’elettricità verde, essere interpretata nel senso che essa riguarda anche le differenze di trattamento riscontrabili tra diversi tipi di elettricità verde in funzione, in particolare, della loro rispettiva provenienza, occorre rilevare che l’articolo 16 della direttiva 96/92 e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, di cui si tratterà in prosieguo, contengono disposizioni che riguardano nello specifico l’accesso dei fornitori alle reti di distribuzione, a condizioni non discriminatorie, in particolare, sotto il profilo tariffario. Orbene, poiché l’applicabilità di dette disposizioni nell’ambito del procedimento principale è, nella fattispecie, indubbia, sarà sufficiente, nella fattispecie, far riferimento ad esse.<br />
&nbsp;Sulle direttive 96/92 e 2003/54<br />
<a name="point70">70</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poiché la controversia principale riguarda costi di distribuzione posti a carico della Essent Belglium per l’utilizzo da parte di quest’ultima, in qualità di fornitore, di reti di distribuzione ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva 96/92 e dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/54, costi che l’interessata ritiene essere discriminatori per il motivo che essa non ha più potuto beneficiare, a differenza di fornitori che commercializzano l’elettricità verde di origine nazionale, del regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde imposto ai distributori dalle normative regionali di cui al procedimento principale, occorre parimenti tener conto, come rilevato ai punti da 47 a 49 della presente sentenza, di alcune disposizioni delle suddette direttive.<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sull’articolo 16 della direttiva 96/92 e sull’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 relativi all’accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione<br />
<a name="point71">71</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 prevede, in particolare, che gli Stati membri garantiscono l’attuazione di «un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei» e che tale sistema deve essere «applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema».<br />
<a name="point72">72</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tale riguardo, per quanto attiene, da un lato, alla nozione di «accesso al sistema» di cui a detta disposizione, la Corte ha precisato che con essa si intende non la connessione che corrisponde al collegamento fisico alla rete, bensì il diritto di utilizzare le reti elettriche (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e&nbsp;a., C&#8209;239/07, EU:C:2008:551, punto 42).<br />
<a name="point73">73</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il termine «accesso» è quindi legato all’approvvigionamento di elettricità, compresi i costi del servizio. A tale proposito, i considerando 2, 6, 13, 15 e 17 della direttiva 2003/54 sottolineano in particolare che detto accesso deve essere fornito a prezzi ragionevoli e a tariffe non discriminatorie al fine di garantire a tutti gli operatori del mercato un accesso effettivo al mercato (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e&nbsp;a., C&#8209;239/07, EU:C:2008:551, punto 40).<br />
<a name="point74">74</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dall’altro lato, per quanto attiene alla nozione di «terzi» ai sensi di questo stesso articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, si deve ricordare che il testo stesso di detta disposizione chiarisce detta nozione avvalendosi anche di quella di «utenti del sistema», la quale è definita all’articolo 2, punto 18, della direttiva e include le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o di distribuzione (v. sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e&nbsp;a., C&#8209;239/07, EU:C:2008:551, punto 44).<br />
<a name="point75">75</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tra i suddetti utenti figurano i fornitori di energia elettrica, in quanto la Corte ha in particolare precisato che, per garantire che i clienti idonei possano, come evidenziato dal considerando 4 della direttiva 2003/54, scegliere liberamente i loro fornitori, questi ultimi devono poter accedere alle reti di distribuzione che trasportano l’elettricità fino al cliente (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e&nbsp;a., C&#8209;239/07, EU:C:2008:551, punti 32, 33 e 43).<br />
<a name="point76">76</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infine, occorre ricordare che il libero accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione, istituito in particolare dall’articolo 20 della direttiva 2003/54, costituisce una delle misure essenziali che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell’energia elettrica (v. sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e&nbsp;a., C&#8209;239/07, EU:C:2008:551, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point77">77</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda la direttiva 96/92, occorre ricordare che, come prevede l’articolo 16 di quest’ultima, sebbene, per l’organizzazione dell’accesso alla rete di distribuzione di energia elettrica, gli Stati membri restino liberi di scegliere tra la procedura dell’accesso alla rete o quella dell’acquirente unico, previste rispettivamente dagli articoli 17 e 18 di tale direttiva, le due procedure devono tuttavia svolgersi secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.<br />
<a name="point78">78</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Detto articolo 16 vieta quindi agli Stati membri di organizzare l’accesso alla rete di distribuzione in maniera discriminatoria, e tale divieto riguarda, in generale, tutte le discriminazioni, comprese pertanto le eventuali discriminazioni sul piano dei costi per l’utilizzo della rete di distribuzione (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2005, AEM e AEM Torino, C&#8209;128/03 e C&#8209;129/03, EU:C:2005:224, punto 59, nonché del 7 giugno 2005, VEMW e&nbsp;a., C&#8209;17/03, EU:C:2005:362, punti 36, 45 e 46).<br />
<a name="point79">79</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanto alla questione se normative regionali come quelle di cui al procedimento principale comportino discriminazioni in violazione dei suddetti articoli 16 della direttiva 96/92 e 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, occorre ricordare che queste ultime disposizioni che impongono che l’azione dello Stato nell’attuare l’accesso alla rete non sia discriminatoria sono specifiche espressioni del principio generale di uguaglianza (v., per quanto riguarda l’articolo 16 della direttiva 96/92, sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e&nbsp;a., C&#8209;17/03, EU:C:2005:362, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point80">80</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A mente di una giurisprudenza costante, il divieto di discriminazione impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, a meno che una tale differenziazione sia obiettivamente giustificata (v., in particolare, sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e&nbsp;a., C&#8209;17/03, EU:C:2005:362, punto 48).<br />
<a name="point81">81</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tale ultimo proposito, occorre ricordare che una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione, e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento in questione (v., in particolare, sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e&nbsp;a., C&#8209;127/07, EU:C:2008:728, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point82">82</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso di specie, sebbene le normative regionali di cui al procedimento principale si applichino in maniera identica a tutti i fornitori di energia elettrica che facciano ricorso a una rete di distribuzione situata nella regione in questione, esse comportano nondimeno l’esenzione dai costi di distribuzione per l’energia elettrica consegnata da tali fornitori solo qualora tale energia elettrica sia elettricità verde immessa direttamente in una rete siffatta o in una rete di distribuzione situata nello Stato membro cui tale regione appartiene, e, di conseguenza, una differenza di trattamento tra i fornitori di energia elettrica in base, in particolare, come lamenta la Essent Belgium nell’ambito del procedimento principale, alla provenienza dell’elettricità verde che tali fornitori commercializzano.<br />
<a name="point83">83</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanto all’eventuale giustificazione di una differenza di trattamento di tale genere, occorre rilevare anzitutto che, contrariamente a quanto sostengono la Regione fiamminga e la VREG, l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 96/92 o l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2003/54 non possono essere invocati in quanto tali a sostegno di detta giustificazione. Tali disposizioni, infatti, non riguardano la tariffazione dei costi di distribuzione, limitandosi a prevedere che uno Stato membro può imporre ai gestori di rete che effettuano il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza in particolare agli impianti che producono elettricità verde.<br />
<a name="point84">84</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò detto, la legittimità dell’obiettivo perseguito dalle normative regionali di cui al procedimento principale, ossia la promozione della produzione di elettricità verde, è indubbia. A tale riguardo, si deve ricordare in particolare che l’uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricità è utile alla tutela dell’ambiente, in quanto contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che compaiono tra le principali cause dei cambiamenti climatici che l’Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a contrastare (v. sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C&#8209;204/12 a C&#8209;208/12, EU:C:2014:2192, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point85">85</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si tratta quindi di verificare se detto obiettivo possa giustificare la differenza di trattamento summenzionata, vale a dire, in sostanza, se essa sia fondata su un criterio obiettivo, ragionevole e proporzionato allo scopo perseguito.<br />
<a name="point86">86</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, tenuto conto, da un lato, delle molteplici disposizioni del diritto dell’Unione e, pertanto, dei parametri secondo i quali la proporzionalità delle normative regionali di cui al procedimento principale dovrà, come già rilevato al punto 65 della presente sentenza, essere analizzata, e, dall’altro, della necessità di prendere in considerazione, in tale ambito, anche altre disposizioni delle direttive 96/92 e 2003/54 di cui si tratterà infra, occorre rinviare detto esame di proporzionalità a una fase successiva dell’analisi.<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sull’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 96/92 e sull’articolo 3, paragrafi 2 e 8, della direttiva 2003/54, relativi agli obblighi di servizio pubblico<br />
<a name="point87">87</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sia l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 96/92 sia l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54 autorizzano gli Stati membri a imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda, segnatamente, la tutela ambientale, compresa la protezione del clima.<br />
<a name="point88">88</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, come ha sostenuto la Commissione, ciò sembra verificarsi nel caso delle normative regionali di cui al procedimento principale laddove esse impongono a tutti i gestori di reti di distribuzione situate nelle Fiandre un obbligo di distribuire gratuitamente l’elettricità verde immessa direttamente dai produttori in tali reti o nelle reti di distribuzione situate in Belgio, mirando in tal modo a favorire lo sviluppo della produzione di elettricità verde.<br />
<a name="point89">89</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, occorre altresì evidenziare a tal proposito, in primo luogo, che, come emerge dalle disposizioni menzionate al punto 87 della presente sentenza, gli obblighi di servizio pubblico istituiti in forza di esse devono essere non discriminatori. L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54 aggiunge, inoltre, che detti obblighi devono garantire alle imprese elettriche dell’Unione parità di accesso ai consumatori nazionali.<br />
<a name="point90">90</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, sebbene risulti che tutti i gestori di reti di distribuzione sono soggetti alle normative regionali di cui al procedimento principale, sicché non pare potersi ravvisare alcuna differenza di trattamento tra questi ultimi, è già stato rilevato, al punto 82 della presente sentenza, che tali normative nondimeno comportano l’esenzione dai costi di distribuzione per l’energia elettrica consegnata dai fornitori solo qualora tale energia elettrica sia elettricità verde immessa direttamente in una rete situata nella regione in questione o in una rete di distribuzione situata nello Stato membro cui tale regione appartiene e, di conseguenza, una differenza di trattamento tra i fornitori di energia elettrica, in base, in particolare, alla provenienza dell’elettricità verde che essi commercializzano. Detta differenza di trattamento è, quindi, tale da pregiudicare in particolare la parità di accesso delle imprese elettriche dell’Unione ai consumatori nazionali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54.<br />
<a name="point91">91</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, vero è che dall’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2003/54 risulta che, a differenza del regime vigente sotto la direttiva 96/92 per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 16 di quest’ultima (a tale riguardo, v. sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e&nbsp;a., C&#8209;17/03, EU:C:2005:362, punto 65), gli Stati membri sono autorizzati a non applicare le disposizioni dell’articolo 20 della direttiva 2003/54 che prevedono un accesso non discriminatorio dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi di servizio pubblico che così incombono alle imprese elettriche. Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che, per poter così derogare al disposto dell’articolo 20 della direttiva 2003/54, gli Stati membri devono in particolare verificare se l’adempimento, da parte dei gestori delle reti, dei loro obblighi di servizio pubblico non possa essere realizzato con altri mezzi atti a non ledere il diritto di accesso alle reti, che costituisce uno dei diritti sanciti dalla direttiva 2003/54 (sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C&#8209;439/06, EU:C:2008:298, punto 60).<br />
<a name="point92">92</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In secondo luogo, occorre anche rilevare che gli obblighi di servizio pubblico di cui alle direttive 96/92 e 2003/54 devono essere istituiti, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, di ciascuna delle suddette direttive, nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del Trattato, tra le quali figurano non soltanto l’articolo 90 del Trattato CE (divenuto articolo 86&nbsp;CE), richiamato dall’articolo 3, paragrafo 2, di ciascuna delle suddette direttive, ma anche gli articoli 30 del Trattato CE (divenuto articolo 28&nbsp;CE) e 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 30&nbsp;CE), che sanciscono la libera circolazione delle merci, come emerge, in particolare, dai considerando 3, 15 e 19 della direttiva 96/92.<br />
<a name="point93">93</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda l’articolo 86&nbsp;CE, la Corte ha già dichiarato che, sebbene l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54, in combinato disposto con la suddetta disposizione del Trattato, consenta di imporre alle imprese incaricate della gestione di un servizio pubblico obblighi relativi, segnatamente, alla fissazione del prezzo della fornitura di energia elettrica, una normativa nazionale che impone siffatti obblighi deve tuttavia essere idonea ad assicurare la realizzazione dell’obiettivo che persegue senza andare oltre quanto necessario al suo raggiungimento, al fine di rispettare il principio di proporzionalità (v. sentenza del 21 dicembre 2011, Enel Produzione, C&#8209;242/10, EU:C:2011:861, punto 55).<br />
<a name="point94">94</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto concerne l’esame della proporzionalità delle misure regionali di cui al procedimento principale, è stato tuttavia già osservato ai punti 65 e 86 della presente sentenza che, tenuto conto delle diverse disposizioni del diritto dell’Unione in considerazione delle quali detto esame dovrà essere effettuato nella fattispecie, esso dev’essere momentaneamente rinviato.<br />
<a name="point95">95</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli articoli 28 e 30&nbsp;CE, i quali devono parimenti essere rispettati al momento dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di ciascuna delle direttive 96/92 e 2003/54, saranno trattati qui di seguito.<br />
&nbsp;Sugli articoli 28 e 30&nbsp;CE<br />
<a name="point96">96</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come risulta da una costante giurisprudenza della Corte, l’articolo 28&nbsp;CE, vietando fra gli Stati membri le misure d’effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, si riferisce a qualsiasi provvedimento nazionale atto ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario (v., in particolare, sentenze dell’11 luglio 1974, Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82, punto 5; del 1°&nbsp;luglio 2014, Ålands Vindkraft, C&#8209;573/12, EU:C:2014:2037, punto 66, e dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C&#8209;204/12 a C&#8209;208/12, EU:C:2014:2192, punto 77).<br />
<a name="point97">97</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, occorre constatare che normative quali le normative regionali di cui trattasi sono idonee a ostacolare, quantomeno indirettamente e potenzialmente, le importazioni di elettricità, in particolare verde, proveniente dagli altri Stati membri.<br />
<a name="point98">98</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tali normative, infatti, dal momento che in particolare incoraggiano gli operatori, segnatamente i fornitori di energia elettrica, ad acquistare elettricità verde prodotta nella regione in questione o nello Stato membro cui essa appartiene mediante il vantaggio economico derivante dalla gratuità della distribuzione di tale energia elettrica, devono essere qualificate come misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa di cui all’articolo 28&nbsp;CE (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 1986, Commissione/Italia, 103/84, EU:C:1986:229, punti 2 e 24 nonché giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point99">99</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanto all’affermazione della Regione fiamminga e della VREG secondo la quale qualsiasi eventuale ostacolo alla libera circolazione dell’energia elettrica rimarrebbe, nel caso di specie, di portata relativamente limitata poiché, in particolare, all’epoca considerata, la quantità di elettricità verde prodotta nelle Fiandre sarebbe stata ancora piuttosto bassa, è sufficiente ricordare che, anche ammettendo che tale circostanza sia vera, resterebbe il fatto, in ogni caso, che un provvedimento nazionale non si sottrae al divieto di cui all’articolo 28&nbsp;CE per il solo fatto che l’ostacolo frapposto all’importazione è di poco conto e che esistono altre possibilità di smerciare i prodotti importati (v., in particolare, sentenza del 5 giugno 1986, Commissione/Italia, 103/84, EU:C:1986:229, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point100">100</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraltro, secondo una costante giurisprudenza, una normativa nazionale che costituisce una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative può tuttavia essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale elencati all’articolo 30&nbsp;CE oppure da esigenze imperative. Nell’uno e nell’altro caso, la misura nazionale deve, in conformità al principio di proporzionalità, essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario perché esso sia raggiunto (v., in particolare, sentenza del 1°&nbsp;luglio 2014, Ålands Vindkraft, C&#8209;573/12, EU:C:2014:2037, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point101">101</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Misure nazionali idonee a ostacolare il commercio intracomunitario possono infatti in particolare essere giustificate da esigenze imperative attinenti alla tutela dell’ambiente e, segnatamente, dall’intento di promuovere un maggiore uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia elettrica, che, come già ricordato al punto 84 della presente sentenza, è utile alla suddetta tutela e riguarda, inoltre, anche la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali nonché la preservazione dei vegetali, che costituiscono ragioni di interesse generale elencate all’articolo 30&nbsp;CE (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 1°&nbsp;luglio 2014, Ålands Vindkraft, C&#8209;573/12, EU:C:2014:2037, punti da 77 a 80 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point102">102</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò considerato, resta da accertare se normative regionali come quelle di cui al procedimento principale siano conformi al principio di proporzionalità.<br />
&nbsp;Sul principio di proporzionalità<br />
<a name="point103">103</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come risulta dai punti 63, 85, 93 e 100 della presente sentenza, la conformità all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4 della direttiva 2001/77, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 16 della direttiva 96/92, all’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 nonché agli articoli 28 e 30&nbsp;CE di normative regionali come quelle di cui al procedimento principale, nella fattispecie, dipende dal fatto che dette normative soddisfino le condizioni derivanti dal principio di proporzionalità.<br />
<a name="point104">104</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come ricordato al punto 100 della presente sentenza, affinché ciò avvenga, occorre che dette normative regionali siano, da un lato, idonee a raggiungere l’obiettivo che perseguono e la cui legittimità, nel caso di specie, è già stata stabilita ai punti 54, 84 e 101 della presente sentenza, ossia, la promozione di un aumento della produzione di elettricità verde, e, dall’altro, necessarie a tale scopo.<br />
<a name="point105">105</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tale riguardo, occorre anzitutto ricordare che, come la Corte ha già rilevato, la circostanza che un regime nazionale di sostegno sia concepito in modo tale da andare a diretto beneficio della produzione di elettricità verde piuttosto che del suo solo consumo può spiegarsi, in particolare, alla luce della circostanza che il carattere verde dell’elettricità attiene soltanto al suo modo di produzione e che, quindi, è anzitutto nella fase della produzione che gli obiettivi ambientali relativi alla riduzione delle emissioni di gas possono essere effettivamente perseguiti (v. sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C&#8209;204/12 a C&#8209;208/12, EU:C:2014:2192, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point106">106</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre, parimenti, rilevare che, come già ricordato al punto 62 della presente sentenza, dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 4 della direttiva 2001/77 deriva che i meccanismi di sostegno nazionali ai produttori di elettricità di cui a quest’ultimo articolo, ai quali si richiede segnatamente di contribuire al raggiungimento, da parte degli Stati membri, dei rispettivi obiettivi indicativi nazionali loro impartiti dalla direttiva, devono in via di principio condurre ad un rafforzamento della produzione nazionale di elettricità verde (v. sentenza del 26 novembre 2014, Green Network, C&#8209;66/13, EU:C:2014:2399, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point107">107</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale circostanza, considerata in particolare insieme al fatto che il diritto dell’Unione non ha realizzato un’armonizzazione dei regimi di sostegno nazionali all’elettricità verde, ha come conseguenza che è, in linea di principio, consentito agli Stati membri limitare il beneficio di tali regimi alla produzione di elettricità verde localizzata sul loro territorio (v., per analogia, in relazione alla direttiva 2009/28, sentenza del 1°&nbsp;luglio 2014, Ålands Vindkraft, C&#8209;573/12, EU:C:2014:2037, punti 94 e da 97 a 99).<br />
<a name="point108">108</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda l’idoneità di regimi di sostegno nazionali alla produzione di elettricità verde a raggiungere l’obiettivo di accrescere tale produzione, la Corte ha in particolare dichiarato che un obbligo di acquisto a prezzi minimi di elettricità verde è idoneo ad apportare un vantaggio economico certo ai produttori di tale tipo di energia elettrica, poiché assicura loro, senza alcun rischio, guadagni superiori a quelli che realizzerebbero in assenza dell’obbligo (sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C&#8209;379/98, EU:C:2001:160, punto 54).<br />
<a name="point109">109</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Analogamente, pronunciandosi in merito a regimi nazionali di sostengo che ricorrono al meccanismo dei cosiddetti «certificati verdi», la Corte ha osservato che l’obbligo per i fornitori di energia elettrica di acquistare presso produttori di elettricità verde una quota di tali certificati era segnatamente destinato a garantire a detti produttori una domanda per i certificati ad essi attribuiti e a facilitare in tal modo lo smaltimento dell’energia verde che essi producono a un prezzo superiore al prezzo di mercato dell’energia tradizionale. La Corte ha in particolare sottolineato, al riguardo, che l’effetto incentivante esercitato da siffatto regime sui produttori di elettricità in generale al fine di indurli ad aumentare la loro produzione di elettricità verde non sembrava così poter essere messo in dubbio, né, quindi, l’idoneità di tale regime a conseguire l’obiettivo legittimo perseguito nella fattispecie (v. sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Belgium, da C&#8209;204/12 a C&#8209;208/12, EU:C:2014:2192, punti 109 e 110 nonché giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point110">110</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Simili regimi di sostegno all’energia verde, il cui costo di produzione appare sempre molto elevato se confrontato con quello dell’elettricità prodotta da fonti di energia non rinnovabili, sono volti, essenzialmente, in particolare a favorire, in una prospettiva di lungo termine, investimenti in nuovi impianti, attribuendo ai produttori talune garanzie quanto al futuro smaltimento della loro produzione di elettricità verde (v. sentenza del 1°&nbsp;luglio 2014, Ålands Vindkraft, C&#8209;573/12, EU:C:2014:2037, punto 103).<br />
<a name="point111">111</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso di specie, per quanto riguarda il regime di distribuzione gratuita di elettricità verde istituito dalle normative regionali di cui trattasi, occorre rilevare anzitutto che esso, a differenza dei regimi di sostegno nazionali all’elettricità verde sotto forma di obblighi di acquisto o di certificati verdi di cui si è detto ai punti precedenti della presente sentenza, non ha ad oggetto la concessione di un sostegno diretto ai produttori di elettricità verde.<br />
<a name="point112">112</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come è già stato osservato al punto 61 della presente sentenza, infatti, la distribuzione gratuita di elettricità verde costituisce un vantaggio finanziario conferito, in primo luogo, al fornitore di detta elettricità, vantaggio di cui, eventualmente, e in funzione in particolare del prezzo di vendita al quale il fornitore fattura la propria elettricità al consumatore, può beneficiare in certa misura e indirettamente anche quest’ultimo.<br />
<a name="point113">113</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per contro, un tale meccanismo di sostegno non offre in particolare alcuna certezza che a beneficiare del vantaggio economico che esso così procura ai fornitori saranno, in ultima analisi, effettivamente ed essenzialmente i produttori di elettricità verde, e in particolare i più piccoli impianti locali di produzione che la Regione fiamminga afferma di aver voluto sostenere, che non cumulerebbero le qualità di produttore e di fornitore.<br />
<a name="point114">114</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il profitto che tali produttori di elettricità verde eventualmente trarrebbero da detto vantaggio economico, infatti, dipenderà dalle diverse alee dei mercati, quali, ad esempio, i prezzi dell’energia elettrica, l’offerta e la domanda o ancora i rapporti di forza esistenti tra gli operatori coinvolti e la misura in cui i fornitori saranno disposti a far beneficiare i produttori di detto vantaggio.<br />
<a name="point115">115</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, in considerazione dunque del carattere al tempo stesso indiretto, incerto e aleatorio dell’eventuale sostegno che può risultare, per il produttore di elettricità verde stesso, dal regime di gratuità di cui al procedimento principale, occorre considerare che l’idoneità stessa di tale regime a raggiungere l’obiettivo legittimo nel caso di specie perseguito, diretto a incentivare in maniera effettiva gli operatori a produrre più elettricità verde malgrado i maggiori costi di produzione che caratterizzano tale genere di elettricità, contribuendo così al perseguimento, da parte degli Stati membri, degli obiettivi indicativi di produzione loro impartiti al riguardo in forza dell’articolo 3 della direttiva 2001/77, non è dimostrata.<br />
<a name="point116">116</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stante tale carattere al tempo stesso indiretto, incerto e aleatorio, e poiché esistevano, inoltre, altri mezzi quali, ad esempio, la concessione di certificati verdi, i quali, dal canto loro, contribuiscono in maniera certa ed effettiva al perseguimento dell’obiettivo di accrescere la produzione di elettricità verde senza, in particolare, pregiudicare l’instaurazione del libero accesso dei terzi alle reti di distribuzione in condizioni non discriminatorie previsto segnatamente all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, come una delle misure essenziali per il completamento del mercato interno dell’energia elettrica, occorre constatare che normative regionali come quelle di cui al procedimento principale non soddisfano le condizioni derivanti dal principio di proporzionalità e che il pregiudizio che esse arrecano al suddetto libero accesso e alla libera circolazione delle merci non può, di conseguenza, essere giustificato da detto obiettivo.<br />
<a name="point117">117</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che, non soddisfacendo le condizioni derivanti dal principio di proporzionalità, normative regionali come quelle di cui al procedimento principale violano sia gli articoli 28 e 30&nbsp;CE sia l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 16 della direttiva 96/92, nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 e gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/77.<br />
&nbsp;Sull’articolo 12&nbsp;CE<br />
<a name="point118">118</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tenuto conto, da un lato, della constatazione di cui al punto precedente della presente sentenza da cui discende che normative regionali come quelle di cui trattasi violano in particolare gli articoli 28 e 30&nbsp;CE, e in assenza, dall’altro lato, di qualsiasi spiegazione fornita dal giudice del rinvio quanto ai motivi per i quali esso ritiene che dette normative diano origine a una discriminazione fondata sulla nazionalità ai sensi dell’articolo 12&nbsp;CE, non occorre che la Corte esamini tale ultima disposizione nell’ambito della presente causa.<br />
<a name="point119">119</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che gli articoli 28 e 30&nbsp;CE nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 16 della direttiva 96/92 e gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/77, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a normative quali le normative regionali di cui al procedimento principale le quali impongono un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde sulle reti di distribuzione situate nella regione in questione, limitando al contempo il beneficio di tale regime, la prima, alla sola elettricità verde immessa direttamente da impianti di produzione nelle suddette reti di distribuzione e, la seconda, alla sola elettricità verde immessa direttamente da tali impianti in reti di distribuzione situate nello Stato membro al quale appartiene detta regione.<br />
<strong>&nbsp;Sulle spese</strong><br />
<a name="point120">120</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
<strong>Gli articoli 28 e 30&nbsp;CE nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 16 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a normative quali il besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 (decreto del governo fiammingo che modifica il decreto del governo fiammingo del 28 settembre 2001), del 4 aprile 2003, e il besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), del 5 marzo 2004, le quali impongono un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde sulle reti di distribuzione situate nella regione in questione, limitando al contempo il beneficio di tale regime, il primo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da impianti di produzione nelle suddette reti di distribuzione e, il secondo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da tali impianti in reti di distribuzione situate nello Stato membro al quale appartiene detta regione.</strong><br />
Firme<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2016 n.225</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-8-9-2016-n-225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-8-9-2016-n-225/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-8-9-2016-n-225/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2016 n.225</a></p>
<p>C-225/15. Pres. Ileši&#269; / Rel. Toader La Corte di Giustizia UE sulla inapplicabilità della disciplina degli appalti pubblici delle concessioni nel settore di giochi e scommesse 1. Concessione di servizi – Concessione giochi e scommesse – Rilascio concessioni. 2. Concessione di servizi – Concessione giochi e scommesse – Art. 49&#160;TFUE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-8-9-2016-n-225/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2016 n.225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-8-9-2016-n-225/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2016 n.225</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C-225/15. Pres. Ileši&#269; / Rel. Toader</span></p>
<hr />
<p>La Corte di Giustizia UE sulla inapplicabilità della disciplina degli appalti pubblici delle concessioni nel settore di giochi e scommesse</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concessione di servizi – Concessione giochi e scommesse – Rilascio concessioni.</p>
<p>2. Concessione di servizi – Concessione giochi e scommesse – Art. 49&nbsp;TFUE – Capacità finanziaria dei concorrenti – Requisiti – Proporzionalità &nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp;La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e, in particolare, il suo art. 47 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che disciplina il rilascio di concessioni nel settore dei giochi d’azzardo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra nel loro ambito di applicazione.</p>
<p>2. L’articolo 49&nbsp;TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara diretta al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
8 settembre 2016 (<a name="Footref*"></a><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=183123&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=862767#Footnote*">*</a>)</div>
<p>«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Articolo 49&nbsp;TFUE&nbsp;– Libertà di stabilimento&nbsp;– Giochi d’azzardo&nbsp;– Restrizioni&nbsp;– Motivi imperativi di interesse generale&nbsp;– Proporzionalità&nbsp;– Appalti pubblici&nbsp;– Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria&nbsp;– Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti&nbsp;– Direttiva 2004/18/CE&nbsp;– Articolo 47&nbsp;– Applicabilità»<br />
Nella causa C&#8209;225/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dal Tribunale di Reggio Calabria (Italia), con ordinanza del 28 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2015, nel procedimento penale a carico di<br />
<strong>Domenico Politanò,</strong><br />
LA CORTE (Seconda Sezione),<br />
composta da M.&nbsp;Ileši&#269;, presidente di sezione, C.&nbsp;Toader (relatore), A.&nbsp;Rosas, A.&nbsp;Prechal e E.&nbsp;Jaraši&#363;nas, giudici,<br />
avvocato generale: N.&nbsp;Wahl<br />
cancelliere: L.&nbsp;Carrasco Marco, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 aprile 2016,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per D.&nbsp;Politanò, da D.&nbsp;Agnello e D.&nbsp;Neto, avvocati;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo italiano, da G.&nbsp;Palmieri, in qualità di agente, assistita da C.&nbsp;Colelli, avvocato dello Stato;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo belga, da M.&nbsp;Jacobs e L.&nbsp;Van den Broeck, in qualità di agenti, assistite da P.&nbsp;Vlaemminck, R.&nbsp;Verbeke e B.&nbsp;Van Vooren, advocaten;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo tedesco, da T.&nbsp;Henze e J.&nbsp;Möller, in qualità di agenti;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo polacco, da B.&nbsp;Majczyna, in qualità di agente;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da E.&nbsp;Montaguti, H.&nbsp;Tserepa-Lacombe e A.&nbsp;Tokár, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 giugno 2016,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<strong>Sentenza</strong><br />
<a name="point1">1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49&nbsp;TFUE, dei principi di parità di trattamento e di effettività nonché dell’articolo 47 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L&nbsp;134, pag.&nbsp;114).<br />
<a name="point2">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del sig.&nbsp;Domenico Politanò per violazione della normativa italiana in materia di raccolta di scommesse.<br />
<strong>&nbsp;Contesto normativo</strong><br />
<em>&nbsp;Diritto dell’Unione</em><br />
<a name="point3">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), e paragrafo 4, della direttiva 2004/18:<br />
«2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli “appalti pubblici” sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(&#8230;)<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(&#8230;)<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La “concessione di servizi” è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo».<br />
<a name="point4">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 17 della direttiva in parola, intitolato «Concessioni di servizi», prevedeva quanto segue:<br />
«Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, la presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi definite all’articolo 1, paragrafo 4».<br />
<a name="point5">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 47 di detta direttiva, intitolato «Capacità economica e finanziaria», era redatto nei seguenti termini:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bilanci o estratti di bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l’operatore economico è stabilito;<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti.<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.<br />
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice».<br />
<a name="point6">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La direttiva 2004/18 è stata abrogata dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU 2014, L&nbsp;94, pag.&nbsp;65).<br />
<em>&nbsp;Diritto italiano</em><br />
<a name="point7">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 10, commi 9&nbsp;octies e 9&nbsp;novies, del decreto&#8209;legge del 2 marzo 2012, n.&nbsp;16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (GURI n.&nbsp;52, del 2 marzo 2012, pag.&nbsp;1) convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 aprile 2012, n.&nbsp;44 (supplemento ordinario alla GURI n.&nbsp;99, del 28 aprile 2012) (in prosieguo: il «decreto&#8209;legge del 2012») prevede quanto segue:<br />
«9&nbsp;octies&nbsp;Nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto dell’esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C&#8209;72/10 e C&#8209;77/10. A questo fine, in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale individuati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto conto delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010, n.&nbsp;220, nonché al decreto-legge 6 luglio 2011, n.&nbsp;98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.&nbsp;111;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2&nbsp;000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse;<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;previsione, quale componente del prezzo, di una base d’asta di 11&nbsp;000 euro per ciascuna agenzia;<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ogni altro principio stabilito dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012, nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;<br />
e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per tali ultimi concessionari;<br />
f)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dall’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.&nbsp;98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.&nbsp;111.<br />
9&nbsp;novies&nbsp;I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9&nbsp;octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.&nbsp;98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.&nbsp;111, la lettera e) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.&nbsp;311, nonché la lettera e) del comma 4 dell’articolo 38 del decreto&#8209;legge 4 luglio 2006, n.&nbsp;223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.&nbsp;248».<br />
<a name="point8">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conformemente alle disposizioni del decreto-legge del 2012, nel corso del 2012 le autorità italiane hanno indetto varie gare per l’affidamento di concessioni. L’articolo 3.2 delle regole amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, allegate al rispettivo bando di gara (in prosieguo: il «bando Monti») faceva obbligo agli offerenti costituiti da meno di due anni e i cui ricavi complessivi relativi all’attività di operatore di gioco erano inferiori a due milioni di euro nel corso degli ultimi due esercizi di presentare attestazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, comprovanti la loro capacità economica e finanziaria.<br />
<a name="point9">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La direttiva 2004/18 è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo del 12 aprile 2006, n.&nbsp;163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (supplemento ordinario alla GURI n.&nbsp;100, del 2 maggio 2006).<br />
<a name="point10">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 41 del predetto decreto legislativo, i requisiti da soddisfare per dimostrare la capacità economica e finanziaria richiesta per eseguire la prestazione sono precisati dall’amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, ai sensi del medesimo articolo, il concorrente che, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze bancarie o contabili richieste può provare tale capacità mediante presentazione di qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.<br />
<strong>&nbsp;Procedimento principale e questioni pregiudiziali</strong><br />
<a name="point11">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il 6 febbraio 2015, durante un controllo eseguito nell’esercizio commerciale denominato «Betuniq», sito a Polistena (Italia), gestito dal sig.&nbsp;Politanò e affiliato alla UniqGroup Ltd, una società di diritto maltese, i servizi di polizia amministrativa della Questura di Reggio Calabria (Italia) hanno constatato che vi veniva esercitata un’attività di raccolta di scommesse senza previo rilascio di concessione.<br />
<a name="point12">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per tale motivo, con decreto del 13 febbraio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi (Italia) ha disposto il sequestro preventivo dei beni utilizzati per la suddetta attività.<br />
<a name="point13">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Avverso tale decreto il sig.&nbsp;Politanò ha presentato ricorso dinanzi al giudice del rinvio invocando l’incompatibilità di determinate clausole del bando Monti con gli articoli 49 e 56&nbsp;TFUE.<br />
<a name="point14">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infatti, secondo il ricorrente nel procedimento principale, la sua condotta non costituirebbe reato in quanto la raccolta di scommesse su eventi sportivi per conto della società maltese UniqGroup deve ritenersi lecita nei limiti in cui la legislazione interna è in contrasto con gli articoli 49 e 56&nbsp;TFUE.<br />
<a name="point15">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Egli sostiene, a tal riguardo, che l’UniqGroup è stata esclusa dalla gara indetta nel 2012 in quanto non avrebbe presentato due attestazioni della capacità economica e finanziaria rilasciate da due diversi istituti bancari, come richiesto dall’articolo 3.2 delle regole amministrative allegate al bando Monti.<br />
<a name="point16">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secondo il giudice del rinvio, una procedura di gara che pone in concorrenza operatori di gioco d’azzardo con sede in diversi Stati membri, come quella oggetto del procedimento principale, avrebbe dovuto necessariamente rispettare l’articolo 47 della direttiva 2004/18, che prevede la possibilità di valutare la capacità economica e finanziaria degli operatori economici «mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice».<br />
<a name="point17">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’imposizione, da parte delle autorità italiane, di rigidi requisiti di partecipazione alla gara avrebbe dovuto necessariamente conciliarsi con il principio della massima partecipazione alla gara, dovendosi garantire a ogni interessato la possibilità di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi documento, diverso da quelli richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice, considerato idoneo.<br />
<a name="point18">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secondo il giudice del rinvio, ne consegue che tali autorità sarebbero state tenute ad indicare espressamente i criteri ritenuti idonei e utili a dimostrare la capacità economica e finanziaria richiesta, così da consentire comunque agli offerenti un’efficace contestazione.<br />
<a name="point19">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, tale giudice ritiene che, nella fattispecie, le regole amministrative allegate al bando Monti non abbiano consentito alla UniqGroup di provare la propria capacità economica e finanziaria con modalità alternative rispetto alla presentazione dei documenti ivi specificati.<br />
<a name="point20">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In tale contesto, il Tribunale di Reggio Calabria (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Se l’articolo] 49&nbsp;TFUE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo che preveda l’indizione di una nuova gara (così come regolamentata dall’art.[10, comma 9-]octies [del decreto&#8209;legge del 2012]) per il rilascio di concessioni avent[e] clausole di esclusione dal bando per la mancanza del requisito di capacità economico-finanziaria in ragione dell’assenza di criteri alternativi rispetto a due referenze bancarie provenienti da due istituti finanziari differenti.<br />
2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se l’articolo 47 della direttiva 2004/18 (…) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo che preveda l’indizione di una nuova gara (così come regolamentata dall’art.[10, comma 9-]octies [del decreto&#8209;legge del 2012]) per il rilascio di concessioni [avente clausole di esclusione dal bando per la mancanza del requisito] di capacità economico-finanziaria in ragione dell’assenza di documenti e scelte alternative così come previste dalla normativa sovranazionale».<br />
<strong>&nbsp;Sulle questioni pregiudiziali</strong><br />
<em>&nbsp;Sulla ricevibilità</em><br />
<a name="point21">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il governo italiano e, riguardo unicamente alla seconda questione, la Commissione europea ritengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale debba essere dichiarata irricevibile in quanto nell’ordinanza di rinvio il contesto fattuale non viene illustrato in modo sufficiente per consentire alla Corte di fornire una risposta utile.<br />
<a name="point22">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa di cui al procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico, o, ancora, quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 22 gennaio 2015, Stanley International Betting e Stanleybet Malta, C&#8209;463/13, EU:C:2015:25, punto 26 nonché la giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point23">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Risulta parimenti da costante giurisprudenza che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare le ragioni precise che hanno indotto il giudice nazionale ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione ed a ritenere necessaria la presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte (sentenza del 22 gennaio 2015, Stanley International Betting e Stanleybet Malta, C&#8209;463/13, EU:C:2015:25, punto 27 nonché la giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point24">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraltro, la Corte ha già rilevato che i requisiti ricordati ai punti 22 e 23 della presente sentenza possono essere più agevolmente soddisfatti quando la domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce in un contesto già ampiamente noto (v., in particolare, ordinanza del 17 luglio 2014, 3D I, C&#8209;107/14, non pubblicata, EU:C:2014:2117, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point25">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, dall’ordinanza di rinvio emerge che, da un lato, essa descrive con sufficiente chiarezza e precisione il contesto giuridico e fattuale del procedimento principale e che, dall’altro, le indicazioni in essa contenute consentono di determinare la portata delle questioni poste, come testimoniano d’altronde le osservazioni scritte dei diversi governi e della Commissione.<br />
<a name="point26">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò considerato, occorre dichiarare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.<br />
<em>&nbsp;Sulla seconda questione</em><br />
<a name="point27">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 47 della direttiva 2004/18 debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara diretta al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, senza consentire che tale capacità venga dimostrata mediante qualsiasi altro documento.<br />
<a name="point28">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In via preliminare, occorre esaminare se detta direttiva sia applicabile in una controversia come quella di cui trattasi nel procedimento principale.<br />
<a name="point29">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tal riguardo, occorre precisare che la direttiva 2004/18 riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e non quelle aventi ad oggetto concessioni di servizi, essendo queste ultime escluse dall’ambito di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 17. Quest’ultima disposizione esclude infatti espressamente le concessioni di servizi, che sono definite dall’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva in parola come contratti che presentano le stesse caratteristiche degli appalti pubblici di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della prestazione di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio o in tale diritto accompagnato da un prezzo.<br />
<a name="point30">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secondo la giurisprudenza della Corte, dal raffronto tra le definizioni di appalto pubblico di servizi e di concessione di servizi, fornite, rispettivamente, dal paragrafo 2, lettere a) e d), e dal paragrafo 4 dell’articolo 1 della direttiva 2004/18, risulta che la differenza tra un appalto pubblico di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della prestazione di servizi. L’appalto di servizi comporta un corrispettivo che, senza peraltro essere l’unico, è versato direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, mentre, nel caso di una concessione di servizi, il corrispettivo della prestazione di servizi consiste nel diritto di gestire il servizio, o da solo o accompagnato da un prezzo (v. sentenza del 10 marzo 2011, Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler, C&#8209;274/09, EU:C:2011:130, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point31">31</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerge inoltre da tale giurisprudenza che, sebbene la modalità di remunerazione sia quindi uno degli elementi determinanti per la qualificazione come concessione di servizi, una siffatta qualificazione implica che il concessionario si assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione e che l’assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione di servizi indica che l’operazione in parola costituisce un appalto pubblico di servizi e non una concessione di servizi (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2011, Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler, C&#8209;274/09, EU:C:2011:130, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point32">32</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, nella controversia di cui al procedimento principale il prestatore di servizi, da un lato, non viene remunerato dall’amministrazione aggiudicatrice e, dall’altro, sopporta integralmente il rischio connesso all’esercizio dell’attività di raccolta e trasmissione delle scommesse.<br />
<a name="point33">33</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ne consegue che una concessione relativa all’organizzazione di scommesse, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non può essere qualificata come appalto pubblico di servizi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2004/18.<br />
<a name="point34">34</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la predetta direttiva e, in particolare, il suo articolo 47 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che disciplina il rilascio di concessioni nel settore dei giochi d’azzardo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra nel loro ambito di applicazione.<br />
<em>&nbsp;Sulla prima questione</em><br />
<a name="point35">35</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In via preliminare va rilevato che, sebbene, nella formulazione della prima questione, il giudice del rinvio si sia certamente riferito ai principi di parità di trattamento e di effettività, l’ordinanza di rinvio non contiene però alcuna precisazione né riguardo alle ragioni che hanno indotto tale giudice ad interrogarsi sull’interpretazione dei summenzionati principi nell’ambito del procedimento principale, né riguardo al nesso tra tali principi e la normativa nazionale in esame nel procedimento principale.<br />
<a name="point36">36</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tenuto conto di quanto precede si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda sostanzialmente se l’articolo 49&nbsp;TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara finalizzata al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse, l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo.<br />
<a name="point37">37</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anzitutto, per giurisprudenza costante, devono considerarsi restrizioni della libertà di stabilimento e/o della libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o scoraggino l’esercizio delle libertà garantite dagli articoli 49 e 56&nbsp;TFUE (v. sentenza del 22 gennaio 2015, Stanley International Betting e Stanleybet Malta, C&#8209;463/13, EU:C:2015:25, punto 45 nonché la giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point38">38</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Una disposizione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordini l’esercizio di un’attività economica all’ottenimento di una concessione e, in tale contesto, assoggetti gli offerenti all’obbligo di presentare attestazioni provenienti da due operatori bancari distinti, può dissuadere gli operatori economici dal partecipare ad una gara e può pertanto costituire una restrizione della libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49&nbsp;TFUE.<br />
<a name="point39">39</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si deve poi ricordare che la disciplina dei giochi d’azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione, gli Stati membri godono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta del livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale che considerano più appropriato (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2015, Stanley International Betting e Stanleybet Malta, C&#8209;463/13, EU:C:2015:25, punti 51 e 52 nonché la giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point40">40</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri sono conseguentemente liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di tutela perseguito. Tuttavia, le restrizioni che gli Stati membri impongono devono soddisfare le condizioni che risultano dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda segnatamente la loro giustificazione per motivi imperativi di interesse generale e la loro proporzionalità (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, C&#8209;42/07, EU:C:2009:519, punto 59 nonché la giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point41">41</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre quindi valutare se una restrizione come quella in esame nel procedimento principale possa essere ammessa a titolo di misure derogatorie, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, espressamente previsti dagli articoli 51 e 52&nbsp;TFUE, applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 62&nbsp;TFUE, o se essa possa essere giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale (sentenza del 12 giugno 2014, Digibet e Albers, C&#8209;156/13, EU:C:2014:1756, punto 22, nonché la giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point42">42</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nella specie, il governo italiano sostiene che la disposizione restrittiva di cui trattasi è giustificata, nell’ambito dell’obiettivo di lotta alla criminalità legata ai giochi d’azzardo, dall’interesse a garantire la continuità dell’attività legale di raccolta di scommesse, al fine di arginare lo sviluppo di un’attività illegale parallela, e dall’interesse di tutelare i consumatori. Pertanto, sarebbe indispensabile che le capacità economiche e finanziarie dei titolari delle concessioni consentano loro di svolgere in modo duraturo la propria attività sul mercato.<br />
<a name="point43">43</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tal riguardo, va rammentato che un obiettivo siffatto è tale da costituire un motivo imperativo d’interesse generale in grado di giustificare una restrizione delle libertà fondamentali come quella di cui trattasi nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Laezza, C&#8209;375/14, EU:C:2016:60, punti 34 e 35). La Corte ha peraltro già dichiarato che l’obiettivo di lotta contro la criminalità legata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni delle libertà fondamentali derivanti da una normativa restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Biasci e&nbsp;a., C&#8209;660/11 e C&#8209;8/12, EU:C:2013:550, punto 23, nonché del 28 gennaio 2016, Laezza, C&#8209;375/14, EU:C:2016:60, punto 32).<br />
<a name="point44">44</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, occorre anche esaminare se la restrizione in questione nel procedimento principale sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungere detto obiettivo, segnatamente assicurandosi che la normativa nazionale di cui trattasi risponda effettivamente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2012, HIT e HIT LARIX, C&#8209;176/11, EU:C:2012:454, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point45">45</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda la questione se detta restrizione sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, va osservato che dichiarazioni bancarie provenienti da due istituti bancari distinti, come quelle richieste dalla disposizione in esame nel procedimento principale, sono atte a dimostrare la capacità economica e finanziaria dell’offerente di svolgere l’attività di raccolta di scommesse.<br />
<a name="point46">46</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infatti, l’obbligo di fornire dichiarazioni provenienti da due istituti bancari è manifestamente atto a garantire che l’operatore economico possegga una capacità economica e finanziaria che gli consenta di far fronte agli obblighi che potrebbe contrarre nei confronti dei vincitori delle scommesse. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che il requisito della disponibilità di un capitale sociale di una certa entità può rivelarsi utile al fine di garantire una siffatta capacità economica e finanziaria (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2011, Dickinger e Ömer, C&#8209;347/09, EU:C:2011:582, punto 77).<br />
<a name="point47">47</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre inoltre determinare se, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui godono, nel settore non armonizzato dei giochi d’azzardo, le autorità nazionali per determinare i requisiti che la tutela del consumatore e dell’ordine sociale comporta (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Digibet e Albers, C&#8209;156/13, EU:C:2014:1756, punto 32 nonché la giurisprudenza ivi citata), l’obbligo di presentare due dichiarazioni provenienti da due istituti bancari distinti non ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito, ove siffatta valutazione deve essere effettuata alla luce degli obiettivi perseguiti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato e del livello di tutela che esse intendono assicurare (v. sentenza del 15 settembre 2011, Dickinger e Ömer, C&#8209;347/09, EU:C:2011:582, punto 46 nonché la giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point48">48</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In tale contesto, occorre osservare, come è stato rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 80 e 81 delle sue conclusioni, che, tenuto conto della particolare natura delle attività economiche rientranti nel settore dei giochi d’azzardo, il requisito imposto agli offerenti costituiti da meno di due anni e i cui ricavi complessivi relativi all’attività di operatore di gioco erano inferiori a due milioni di euro nel corso degli ultimi due esercizi, di fornire idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari non risulta eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.<br />
<a name="point49">49</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, spetta al giudice del rinvio, sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte, verificare, nel corso di una valutazione globale delle circostanze proprie del rilascio delle nuove concessioni, se le restrizioni imposte dallo Stato membro interessato soddisfino i requisiti risultanti dalla giurisprudenza della Corte per quanto attiene alla loro proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Digibet e Albers, C&#8209;156/13, EU:C:2014:1756, punto 40 nonché la giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point50">50</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 49&nbsp;TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara finalizzata al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.<br />
<strong>&nbsp;Sulle spese</strong><br />
<a name="point51">51</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
<strong>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e, in particolare, il suo articolo 47 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che disciplina il rilascio di concessioni nel settore dei giochi d’azzardo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra nel loro ambito di applicazione.</strong></p>
<p><strong>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 49&nbsp;TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara diretta al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</strong><br />
Firme<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-8-9-2016-n-225/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2016 n.225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-21-12-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-21-12-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. J.N. CUNHA RODRIGUES – Rel. A. ARABADJIEV – Sentenza 21 dicembre 2011, nel procedimento C-242/10, Enel Produzione SpA Unione europea – Direttiva 2003/54/CE – Mercato interno dell’energia elettrica – Impianti di produzione di elettricità essenziali per il funzionamento della rete elettrica – Obbligo di formulare offerte sul mercato della</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>J.N. CUNHA RODRIGUES – <i>Rel.</i> A. ARABADJIEV – Sentenza 21 dicembre 2011, nel procedimento C-242/10, Enel Produzione SpA</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea – Direttiva 2003/54/CE – Mercato interno dell’energia elettrica – Impianti di produzione di elettricità essenziali per il funzionamento della rete elettrica – Obbligo di formulare offerte sul mercato della borsa elettrica nazionale nel rispetto dei vincoli e criteri definiti dal gestore della rete di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica – Servizi di dispacciamento e di bilanciamento – Oneri di servizio pubblico – Compatibilità – Sussiste – Condizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (segnatamente, gli artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6), deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale — come quella in discussione nella causa principale — che, ai fini della riduzione del prezzo dell’energia elettrica, nell’interesse del consumatore finale e della sicurezza della rete elettrica, impone agli operatori che hanno la disponibilità di impianti o di raggruppamenti di impianti considerati, secondo i criteri definiti dall’autorità di regolamentazione nazionale, essenziali per il soddisfacimento dei fabbisogni della domanda di energia elettrica dei servizi di dispacciamento, l’obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali dell’energia elettrica alle condizioni previamente stabilite da tale autorità, purché tale normativa non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo da essa perseguito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />	<br />
21 dicembre 2011</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nel procedimento C 242/10,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con decisione 21 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria il 17 maggio 2010, nella causa</p>
<p>	<br />
<b>Enel Produzione SpA<br />	<br />
</b>contro<br />	<br />
<b>Autorità per l’energia elettrica e il gas</b>,<br />	<br />
con l’intervento di:<br />	<br />
<b>Terna rete elettrica nazionale SpA</b>,	</p>
<p align=center>LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev (relatore), giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón<br />	<br />
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2011,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per l’Enel Produzione SpA, dagli avv.ti G. Greco e M. Muscardini,<br />	<br />
–        per la Terna rete elettrica nazionale SpA, dagli avv.ti A. Clarizia, P. Ziotti, P. Clarizia e G. Guida,<br />	<br />
–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,<br />	<br />
–        per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente,<br />	<br />
–        per la Commissione europea, dal sig. C. Zadra e dalla sig.ra O. Beynet, in qualità di agenti,<br />	<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 luglio 2011,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 23 CE, 43 CE, 49 CE e 56 CE, nonché degli artt. 11, nn. 2 e 6, e 24, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37).<br />	<br />
2        Tale questione è stata proposta nell’ambito di una controversia fra l’Enel Produzione SpA (in prosieguo: l’«Enel») e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (in prosieguo: l’«AEEG»), relativamente alla normativa nazionale che impone ai produttori di energia elettrica che dispongono d’impianti essenziali per il funzionamento della rete elettrica, nella formulazione delle offerte di fornitura di energia elettrica, il rispetto delle condizioni fissate dalla società che gestisce la rete di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica (in prosieguo: il «gestore della rete»).<br />	<br />
 <b>Contesto normativo<br />	<br />
</b> <i>Diritto dell’Unione<br />	<br />
</i>3        La direttiva 2003/54 fa parte del «secondo pacchetto energia» adottato dal legislatore dell’Unione per la graduale liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e del gas. Conformemente al dettato del suo art. 1, la direttiva 2003/54 «stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché della gestione delle reti».<br />	<br />
4        Al capitolo II, intitolato «Norme generali per l’organizzazione del settore», l’art. 3 della direttiva 2003/54, rubricato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», dispone, al n. 2, quanto segue:<br />	<br />
«Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l’efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell’Unione europea che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali (&#8230;)».<br />	<br />
5        L’art. 9 della direttiva in parola, relativo ai compiti dei gestori del sistema di trasmissione, prevede che:<br />	<br />
«Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:<br />	<br />
a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;<br />	<br />
b) contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento mediante un’adeguata capacità di trasmissione e l’affidabilità del sistema;<br />	<br />
(&#8230;)».<br />	<br />
6        L’art. 11 della medesima direttiva, intitolato «Dispacciamento e bilanciamento », dispone, ai nn. 2 e 6:<br />	<br />
«2.      Il dispacciamento degli impianti di generazione e l’impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema.<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
6.      I gestori del sistema di trasmissione acquisiscono l’energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione».<br />	<br />
7        Al capitolo V, intitolato «Gestione del sistema di distribuzione», l’art. 14 della direttiva 2003/54, relativo ai compiti dei gestori del sistema di distribuzione, così dispone:<br />	<br />
«1.      Il gestore del sistema di distribuzione mantiene nella sua zona un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell’ambiente.<br />	<br />
2.      In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
6.      Nel caso in cui i gestori del sistema di distribuzione siano responsabili del bilanciamento di quest’ultimo, le regole da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di fornitura di questi servizi da parte dei gestori del sistema, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’articolo 23, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.<br />	<br />
(&#8230;)».<br />	<br />
8        Nel capitolo VII, intitolato «Organizzazione dell’accesso al sistema», l’art. 23 della menzionata direttiva, che riguarda le autorità di regolamentazione, al n. 1 prevede che:<br />	<br />
«Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell’industria elettrica. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l’applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l’effettiva concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato, controllando in particolare:<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
b) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell’ambito delle reti elettriche nazionali;<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
g) la misura in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione adempiono ai loro compiti conformemente agli articoli 9 e 14;<br />	<br />
(&#8230;)».<br />	<br />
9        L’art. 24 della direttiva 2003/54, intitolato «Misure di salvaguardia», prevede che, in caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia o quando è minacciata l’integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia, che deve notificare senza indugio alla Commissione europea.<br />	<br />
 <i>Il diritto nazionale<br />	<br />
</i>10      Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GURI n. 75 del 31 marzo 1999; in prosieguo: il «decreto Bersani»), ha attuato la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20).<br />	<br />
11      L’art. 2, n. 10, di tale decreto definisce il dispacciamento come «l’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari». Così come risulta dal fascicolo presentato alla Corte, il dispacciamento è l’operazione attraverso la quale il gestore della rete «dispaccia» gli impianti di generazione situati nella sua zona che dispongono di una riserva di capacità appropriata, in funzione alle esigenze della domanda, al fine di assicurare, in ogni momento, l’equilibrio tra l’offerta e la domanda di energia elettrica sulla rete, e conseguentemente assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica.<br />	<br />
12      In conformità agli artt. 3, n. 3, e 5, del decreto Bersani l’AEEG, il 30 dicembre 2003, ha adottato la delibera n. 168/03 (Supplemento ordinario alla GURI n. 16 del 30 gennaio 2004; in prosieguo: la «delibera n. 168/03») per far fronte a situazioni di potere di mercato locale di taluni impianti di produzione essenziali per il soddisfacimento della domanda di energia elettrica con adeguati livelli di sicurezza del sistema. Tale delibera definisce le condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse.<br />	<br />
13      Così come previsto dal decreto del Ministro delle Attività produttive del 19 dicembre 2003 (Supplemento ordinario alla GURI n. 301 del 30 dicembre 2003), il mercato italiano dell’energia elettrica è organizzato in tre mercati distinti, cioè, il mercato del giorno prima (in prosieguo: il «MGP»), in cui vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo, in secondo luogo, il mercato infragiornaliero (in prosieguo: l’«MI»), ove vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica per l’aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sull’MGP e, in terzo luogo, il mercato dei servizi di dispacciamento (in prosieguo: l’«MSD»), a sua volta suddiviso in mercato dei servizi di dispacciamento ex ante e mercato di bilanciamento.<br />	<br />
14      La delibera ARG/elt n. 111/06, adottata il 9 giugno 2006 dall’AEEG (Supplemento Ordinario alla GURI n. 153 del 4 luglio 2006; in prosieguo: la «delibera n. 111/06»), ha modificato la delibera n. 168/03, citata al punto 12 della presente sentenza, dotando il gestore della rete nazionale di trasmissione (Terna Rete Elettrica Nazionale SpA; in prosieguo: la «Terna») di uno strumento per il reperimento delle risorse occorrenti ai fini del servizio di dispacciamento. Si tratta del regime degli impianti essenziali per il funzionamento e per la sicurezza del sistema elettrico (in prosieguo: il «regime degli impianti essenziali»). Le disposizioni relative al regime degli impianti essenziali erano contenute nella sezione 3, titolo 2, dell’allegato A alla delibera n. 111/06 e, segnatamente, agli artt. 63, 64 e 65 di tale allegato.<br />	<br />
15      Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Supplemento ordinario alla GURI n. 22 del 28 gennaio 2009), recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale (Supplemento ordinario alla GURI n. 280 del 29 novembre 2008, in prosieguo: il «DL n. 185») si richiama ai contenuti del regime degli impianti essenziali. All’art. 3, comma 10, essa prevede i principi cui la disciplina relativa al mercato elettrico deve essere conformata «in considerazione dell’eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell’energia elettrica».<br />	<br />
16      Con riferimento, più specificamente, all’MSD, l’art. 3, comma 10, lett. d), del DL n. 185 dispone che «la [sua] gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l’acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nell’[MSD] il prezzo dell’energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno (&#8230;)».<br />	<br />
17      L’art. 3, n. 11, del DL n. 185 prevede in sostanza che, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell’energia elettrica: <br />	<br />
«l’[AEEG] adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri direttivi:<br />	<br />
a)       i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall’[AEEG] in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima [AEEG], che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un’equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;<br />	<br />
b)       sono adottate misure per il miglioramento dell’efficienza dell’[MSD], l’incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali».<br />	<br />
18      In attuazione del DL n. 185 l’AEEG ha adottato, il 29 aprile 2009, la delibera ARG/elt n. 52/09 (Supplemento Ordinario alla GURI n. 133 dell’11 giugno 2009; in prosieguo: «la delibera n. 52/09»), il cui art. 1 modifica gli artt. 63, 64 e 65 dell’allegato A della delibera n. 111/06. Con la delibera n. 52/09 l’AEEG ha introdotto una nuova disciplina in materia di dispacciamento applicabile agli impianti essenziali per il funzionamento e per la sicurezza del sistema elettrico.<br />	<br />
19      Ai sensi dell’art. 63, comma 9, dell’allegato A della delibera n. 111/06, così come modificato dalla delibera n. 52/09, il gestore della rete deve ogni anno predisporre e pubblicare un elenco contenente gli impianti e i raggruppamenti di impianti considerati essenziali per il funzionamento e la sicurezza del sistema elettrico. Tali impianti sono sottoposti ai vincoli di offerta ed al regime di remunerazione previsti agli artt. 63 65 dell’allegato A della delibera n. 111/06, così come modificato dalla delibera n. 52/09.<br />	<br />
20      Il regime previsto all’art. 64 dell’allegato A della decisione n. 111/06, così come modificato dalla decisione n. 52/09 (in prosieguo: il «regime ordinario»), stabilisce che il titolare di un impianto essenziale debba formulare, con riferimento ai quantitativi ed al periodo in cui l’impianto sia ritenuto essenziale, offerte soggette ai vincoli che seguono:<br />	<br />
–        sull’MGP e sull’MI, le offerte di vendita devono essere presentate ad un prezzo pari a zero e le offerte di acquisto senza indicazione di prezzo; e<br />	<br />
–        sull’MSD, le offerte devono essere pari al prezzo dell’energia elettrica venduta sull’MGP.<br />	<br />
21      Come risulta dal fascicolo presentato alla Corte, il produttore ha la possibilità di proporre un prezzo liberamente determinato, con riferimento alle ore e alle quantità che non debbono considerarsi come essenziali.<br />	<br />
22      La delibera n. 52/09 ha inoltre introdotto nell’allegato A della delibera n. 111/06 un art. 65 bis, che prevede la possibilità per il titolare di impianti essenziali di scegliere per le sue installazioni, su base contrattuale, una modalità di offerta diversa da quella prevista agli artt. 63 65 dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, cosicché nessuno degli impianti di produzione nella sua disponibilità sarà inserito nell’elenco degli impianti essenziali relativamente all’anno cui il contratto si riferisce.<br />	<br />
Procedimento principale e questione pregiudiziale<br />	<br />
23      L’Enel, nella sua qualità di società produttrice di energia elettrica che dispone di impianti considerati essenziali, ha adito il giudice del rinvio con un ricorso diretto all’annullamento della delibera n. 52/09, lamentando segnatamente la contrarietà di quest’ultima alla direttiva 2003/54 e, in particolare, all’art. 11, nn. 2 e 6 della medesima.<br />	<br />
24      L’Enel sostiene che, nel sistema introdotto dalla normativa impugnata, la messa a disposizione del quantitativo di energia elettrica necessario al funzionamento dei servizi di dispacciamento da parte del gestore del sistema sarebbe sottratto alla regola del libero incontro fra la domanda e l’offerta ed avverrebbe sulla base di ordini, impartiti alle imprese titolari di impianti o raggruppamenti d’impianti essenziali, di rendere disponibili determinati quantitativi di energia sull’insieme dei mercati che costituiscono la borsa dell’energia elettrica, vale a dire, l’MGA, l’MI e l’MSD, ad un prezzo non determinato dal produttore nell’ambito delle proprie strategie aziendali, ma imposto dall’AEEG, con riferimento al prezzo medio di borsa determinato sull’MGA e sull’MI, con riferimento a prezzi avulsi dagli esiti dello specifico mercato borsistico di riferimento, ossia l’MSD.<br />	<br />
25      Quanto sopra contrasterebbe con le finalità e le singole norme dettate dalla direttiva n.  2003/54, la quale, nell’intento di uniformare le legislazioni dei diversi Stati membri, avrebbe previsto che la produzione e l’offerta di energia elettrica debbano avvenire in un contesto concorrenziale di libero mercato e non secondo un modello dirigistico. La disciplina prevista dalla delibera n. 52/09 sarebbe del pari contraria ai nn. 2 e 6 dell’art. 11 della menzionata direttiva, i quali prevedono, rispettivamente, che i servizi di dispacciamento si uniformino al criterio della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione, selezionando le offerte disponibili sulla base del criterio di merito economico, e che i gestori della rete di trasmissione debbano acquisire l’energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.<br />	<br />
26      Il giudice del rinvio si chiede se la normativa nazionale in esame sia compatibile con le regole del Trattato relative alla libertà di stabilimento, di prestazione di servizi, di circolazione delle merci e dei capitali. L’imposizione dell’obbligo di contrarre costituirebbe, infatti, un’ingerenza sostanziale nella libertà di contrarre di cui normalmente godono gli operatori economici nel contesto europeo, comportando a carico delle imprese oneri supplementari ed una conseguente modificazione della propria politica aziendale. La libertà di stabilimento sarebbe parimenti ostacolata dalla predeterminazione del prezzo di vendita dell’energia.<br />	<br />
27      Il giudice del rinvio esprime dubbi sulla giustificazione delle misure in discussione previste dalla normativa nazionale ai sensi delle deroghe di cui agli artt. 86, n. 2, CE e all’art. 3, n. 2 della direttiva 2003/54, in quanto non sussiste certezza che le misure in oggetto possano considerarsi come obblighi di servizio pubblico.<br />	<br />
28      Il giudice del rinvio dubita anche della proporzionalità delle misure in esame. Tali misure, infatti, non sarebbero volte ad implementare le condizioni di concorrenzialità dell’MSD, al fine di ridurre il potere che deriva dalle posizioni pivotali, bensì limiterebbero, allo scopo di ridurre tale potere, il ruolo dell’MSD a favore di un sistema amministrato di approvvigionamento dell’energia da parte del gestore della rete. Inoltre, non sarebbe dimostrato che il potere di mercato di detti operatori non possa essere ridotto attraverso provvedimenti coerenti con la scelta di apertura del mercato.<br />	<br />
29      Il giudice del rinvio rileva infine che le misure in parola costituiscono una deroga permanente al regime del mercato interno dell’energia. Misure del genere non possono inoltre essere ascritte alla categoria delle «misure di salvaguardia» ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2003/54.<br />	<br />
30      Ciò considerato, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />	<br />
«Se gli artt. 23 [CE], 43 [CE], 49 [CE] e 56 [CE], nonché gli [artt. 11, nn. 2 e 6, e 24] della direttiva [2003/54] ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla [C]ommissione (&#8230;), imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo “procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato”».<br />	<br />
 <b>Sulla questione pregiudiziale<br />	<br />
</b> <i>Considerazioni preliminari<br />	<br />
</i>31      Con la sua questione il giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni dell’art. 56 CE, relativo alla libera circolazione dei capitali.<br />	<br />
32      A tale riguardo, si deve ricordare che la Corte non può statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale qualora non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le sono presentate (v., in tal senso, sentenze 5 dicembre 2006, Cipolla e a., cause riunite C 94/04 e C 202/04, Racc. pag. I 11421, punto 25, nonché 31 gennaio 2008, causa C 380/05, Centro Europa 7, Racc. pag. I 349, punto 53). La decisione di rinvio deve indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria la formulazione di questioni pregiudiziali alla Corte. In tale contesto è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e sul nesso che individua tra quelle disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui alla causa principale (sentenza Centro Europa 7, cit. supra, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
33      Orbene, il giudice del rinvio non fornisce alcuna spiegazione quanto al nesso che egli stabilisce tra, da un lato, le disposizioni del trattato sulla libera circolazione dei capitali e, dall’altro, la controversia di cui alla causa principale o l’oggetto di tale controversia. Occorre pertanto considerare che, nella parte in cui verte sulle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione dei capitali, la questione è irricevibile.<br />	<br />
34      Per quanto riguarda le disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolazione delle merci, alla libertà di prestazione di servizi ed alla libertà di stabilimento invocate dal giudice del rinvio, si deve rilevare, da un lato, che la direttiva 2003/54 è stata adottata sul fondamento, segnatamente, degli artt. 47, n. 2, CE e 55 CE relativi alle suddette libertà. D’altro canto, la controversia di cui alla causa principale trae origine da un ricorso avverso la normativa nazionale relativa al servizio di dispacciamento. Orbene, proprio tale ultimo elemento costituisce l’oggetto dell’art. 11 della direttiva 2003/54. Ai fini della causa principale, la menzionata direttiva assicura l’attuazione nel settore dell’energia elettrica delle libertà fondamentali sancite nel Trattato, fra cui si annoverano la libera circolazione delle merci, la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento, così contribuendo a garantirle. È quindi riferendosi alla citata direttiva che occorre esaminare l’eventuale sussistenza di ostacoli alle libertà in parola.<br />	<br />
35      Riguardo all’art. 24 della direttiva 2003/54 menzionato dal giudice del rinvio, occorre sottolineare che tale disposizione ha ad oggetto le misure di salvaguardia che uno Stato membro è autorizzato ad adottare per fronteggiare rischi eccezionali gravanti sul sistema. Si deve tuttavia osservare che, anche se il DL n. 185 è stato adottato «in considerazione dell’eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime», dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che l’adozione di detta normativa rientri nell’ambito di un caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia o di minaccia all’integrità fisica o alla sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità del sistema, così come dispone il menzionato art. 24. In tale contesto occorre considerare come la suddetta disposizione non rilevi ai fini della soluzione della domanda di pronuncia pregiudiziale.<br />	<br />
36      Si deve nondimeno osservare che, siccome il giudice del rinvio esprime dubbi riguardo al fatto che le misure in oggetto possano considerarsi come obblighi di servizio pubblico, va altresì tenuto conto dell’art. 3, n. 2, della direttiva 2003/54, in forza del quale gli Stati membri possono imporre obblighi siffatti alle imprese del settore dell’energia elettrica.<br />	<br />
37      Stanti detti elementi e per fornire una soluzione utile al giudice del rinvio ai fini della decisione della controversia principale, la richiesta presentata deve essere intesa come diretta ad accertare se la direttiva 2003/54, e, in particolare, i suoi artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6, debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della controversia principale, la quale impone agli operatori che dispongono di impianti o raggruppamenti di impianti considerati, secondo i criteri definiti dall’autorità nazionale di regolamentazione, essenziali al soddisfacimento del fabbisogno dei servizi di dispacciamento dell’energia elettrica, l’obbligo di presentare offerte nei mercati nazionali dell’energia elettrica alle condizioni previamente fissate da detta autorità.<br />	<br />
 <i>Condizioni per l’intervento degli Stati membri<br />	<br />
</i> Obblighi di servizio pubblico<br />	<br />
38      L’art. 3 della direttiva 2003/54 al suo n. 2 prevede che, tenendo pienamente conto dell’art. 86 CE, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture.<br />	<br />
39      Occorre rilevare che gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’art. 3, n. 9, della direttiva 2003/54, ad informare la Commissione riguardo a tutte le misure adottate per adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori, ed i loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva, nonché a notificare alla Commissione, ogni due anni, qualsiasi eventuale modifica di tali misure (v., in tal senso, sentenza 20 aprile 2010, causa C 265/08, Federutility e a., Racc. pag. I 3377, punto 23) e che la notifica di dette misure consente di accertare se uno Stato membro abbia inteso imporre un obbligo di servizio pubblico. Ciò nondimeno, la mancanza di notifica, di per sé, non è sufficiente a dimostrare che la normativa controversa non costituisca un obbligo di servizio pubblico.<br />	<br />
40      L’art. 86, n. 2, CE prevede, da un lato, che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata e, d’altro lato, che lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.<br />	<br />
41      Come la Corte ha precisato, tale disposizione mira a contemperare l’interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese come strumento di politica economica o sociale con l’interesse dell’Unione all’osservanza delle regole di concorrenza e al mantenimento dell’unità del mercato comune (v., in tal senso, sentenza 21 settembre 1999, causa C 67/96, Albany, Racc. pag. I 5751, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
42      Dalla formulazione stessa dell’art. 86 CE risulta che gli obblighi relativi al servizio pubblico, che l’art. 3, n. 2, della direttiva 2003/54 consente di imporre alle imprese, devono rispettare il principio di proporzionalità e che, pertanto, tali obblighi non possono incidere sulla libera fissazione del prezzo della fornitura di energia elettrica, se non nella misura necessaria al conseguimento dell’obiettivo di interesse economico generale da essi perseguito (sentenza Federutility e a., cit. supra, punto 33).<br />	<br />
 <i>La normativa dell’Unione concernente il mercato dell’energia elettrica e dei servizi di dispacciamento<br />	<br />
</i>43      Nel contesto della liberalizzazione progressiva del mercato dell’energia elettrica, alle autorità di regolamentazione, individuate dagli Stati membri, sono state affidate particolari responsabilità. Infatti conformemente all’art. 23, n. 1, lett. b) e g), della direttiva 2003/54, le autorità di regolamentazione, quali l’AEEG, sono incaricate di garantire l’assenza di discriminazione, un’effettiva concorrenza e l’efficiente funzionamento del mercato, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti che mirano a risolvere le congestioni del sistema nazionale di energia elettrica e il limite entro il quale i gestori dei sistemi di trasmissione e dispacciamento adempiono agli obblighi loro imposti in virtù degli artt. 9 e 14 della citata direttiva.<br />	<br />
44      L’art. 9, lett. a) e b), della direttiva 2003/54 prevede che il gestore del sistema è tenuto a garantire la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica e a contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento mediante adeguate capacità di trasmissione ed affidabilità del sistema. L’art. 14, nn. 1, 2 e 6, di detta direttiva, prevede che tale gestore mantenga nella sua zona un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, astenendosi da qualsiasi discriminazione tra gli utenti del sistema.<br />	<br />
45      Per quanto riguarda, in particolare, i servizi di dispacciamento, occorre rilevare che, conformemente agli artt. 9 e 11 della direttiva 2003/54, il gestore della rete è responsabile della gestione dei flussi di energia elettrica sul sistema, al fine di garantirne la sicurezza, affidabilità ed efficienza. La citata direttiva attribuisce quindi al gestore della rete la responsabilità del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona.<br />	<br />
46      In forza dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2003/54, il dispacciamento degli impianti di generazione deve avvenire sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro in questione e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria. Detti criteri devono tener conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili, nonché dei vincoli tecnici della rete. Quanto all’art. 11, n. 6, esso prevede, sostanzialmente, che il gestore del sistema acquisisca l’energia che utilizza secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.<br />	<br />
47      Gli artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6, della direttiva 2003/54 consentono allo Stato membro interessato di imporre, tramite le autorità di regolamentazione ed i gestori del sistema, obblighi relativi al servizio pubblico alle imprese che dispongono di impianti di generazione necessari al soddisfacimento del fabbisogno del servizio di dispacciamento, purché siano soddisfatti i requisiti menzionati da tali disposizioni.<br />	<br />
48      Una normativa che prevede un intervento simile deve perseguire un interesse economico generale e rispettare il principio di proporzionalità. Inoltre, tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e devono garantire alle suddette società parità di accesso ai consumatori nazionali. In ogni caso, il dispacciamento di tali impianti deve avvenire secondo criteri obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, che tengano conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dai menzionati impianti di generazione, nonché dei vincoli tecnici del sistema.<br />	<br />
49      È compito del giudice del rinvio valutare, nell’ambito della controversia di cui alla causa principale, se tali condizioni siano soddisfatte. Spetta tuttavia alla Corte fornirgli tutte le indicazioni necessarie a tale effetto alla luce del diritto dell’Unione.<br />	<br />
<i>L’interesse economico generale<br />	<br />
</i>50      Occorre rammentare che gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto dell’Unione, definire l’ampiezza e l’organizzazione dei loro servizi di interesse economico generale. In particolare essi possono prendere in considerazione obiettivi propri della loro politica nazionale (v., in tal senso, citate sentenze Albany, punto 104, e Federutility e a., punto 29).<br />	<br />
51      Come risulta dall’art. 3 del decreto Bersani, il dispacciamento di energia elettrica costituisce un servizio pubblico destinato a garantire l’equilibrio tra l’offerta e la domanda di energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, assicurando quindi la sicurezza e la continuità della fornitura di energia.<br />	<br />
52      Per quanto riguarda la questione della circostanza se un’impresa, quale la Terna, sia stata incaricata della gestione di servizi di interesse generale, si deve rilevare che, come risulta dalla decisione di rinvio, a tale impresa è stata attribuita, per mezzo di una concessione di diritto pubblico, la responsabilità del servizio di dispacciamento.<br />	<br />
53      Relativamente, in particolare, al regime degli impianti essenziali, esso è stato adottato, così come ricordato dall’art. 3, n. 10, lett. b), del DL n. 185, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell’energia elettrica.<br />	<br />
54      Gli obblighi previsti al punto precedente rispondono a preoccupazioni di sicurezza del sistema e di tutela dei consumatori, riconosciute dall’art. 3, n. 2, della direttiva 2003/54. Deve quindi riconoscersi che, in linea di principio, il regime degli impianti essenziali persegue un obiettivo di interesse economico generale.<br />	<br />
 <i>Il rispetto del principio di proporzionalità <br />	<br />
</i>55      Sebbene, così come risulta dal punto 42 della presente sentenza, l’art. 3, n. 2, della direttiva 2003/54, in combinato disposto con l’art. 86 CE, consenta di imporre alle imprese incaricate della gestione di un servizio pubblico obblighi relativi, segnatamente, alla fissazione del prezzo della fornitura di energia elettrica, una normativa nazionale che impone siffatti obblighi deve essere idonea ad assicurare la realizzazione dell’obiettivo che persegue senza andare oltre quanto necessario al suo raggiungimento, al fine di rispettare il principio di proporzionalità.<br />	<br />
56      Occorre pertanto verificare se una normativa, come quella in discussione nella causa principale, sia idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi invocati, vale a dire la sicurezza del sistema e la tutela dei consumatori.<br />	<br />
57      Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che detta normativa nazionale si applica esclusivamente agli operatori che detengono impianti essenziali, ossia nel caso in cui esista una sola unità di produzione che, in ragione delle sue caratteristiche tecniche e della velocità di variazione della potenza, è in grado di offrire le risorse necessarie alle esigenze di dispacciamento. In un mercato come quello dell’energia elettrica, in cui la domanda è anelastica ed il bene in discussione non è immagazzinabile, un siffatto impianto sarebbe indispensabile per la risoluzione di congestioni e/o per il mantenimento dei livelli di sicurezza del sistema. Tale caratteristica d’indispensabilità, o di essenzialità, conferirebbe all’utente che dispone di un simile impianto lo status di utente in posizione pivotale e indispensabile.<br />	<br />
58      A tale proposito la Repubblica italiana ha evidenziato, senza essere contraddetta, che tale situazione ha determinato un aumento ingiustificato degli oneri e del prezzo finale dell’energia elettrica, aumento non corrispondente a un reale incremento dei costi e che rischierebbe di pregiudicare la sicurezza degli approvvigionamenti.<br />	<br />
59      A tal riguardo, non può escludersi a priori che un’eccessiva lievitazione dei prezzi delle offerte di vendita, dovuta alla sussistenza di posizioni pivotali, si ripercuota sul prezzo dell’energia elettrica pagato dai consumatori finali e dalle imprese.<br />	<br />
60      In siffatto contesto può riconoscersi che l’applicazione del regime degli impianti essenziali ai produttori ritenuti occupare una posizione pivotale e indispensabile sul mercato è idonea a garantire la sicurezza del sistema e la tutela dei consumatori.<br />	<br />
61      Relativamente al regime degli impianti essenziali come modificato dalla delibera n. 52/09, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il DL n. 185 e la delibera n. 52/09 sono stati adottati in seguito all’accertamento dell’inefficienza del sistema allora vigente, sulla base dell’esiguo numero di centrali considerate essenziali, nonché del pari in ragione del fatto che il carattere di «essenziale» veniva riferito solo ai singoli impianti e non alle imprese che ne erano titolari, sicché «poteva, quindi, accadere che l’assoggettamento di un singolo impianto al regime vincolistico non fosse sufficiente ad eliminare le situazioni di potere di mercato di determinati operatori che, in quanto proprietari di altri impianti nel loro complesso indispensabili alla copertura dei fabbisogni del dispacciamento, avrebbero, comunque, potuto determinare unilateralmente il prezzo di vendita per la quantità marginale di energia necessaria in determinate condizioni di funzionamento della rete».<br />	<br />
62      Pertanto, dal momento che, ai sensi dell’art. 63, n. 2, lett. a), dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, la Terna considera essenziale qualsiasi impianto senza il quale sarebbe impossibile garantire la sicurezza del sistema e ove, ai sensi dell’art. 63, n. 3, lett. a) e b), si tratta di impianti di produzione che sono strettamente necessari ed indispensabili al soddisfacimento del fabbisogno del servizio di dispacciamento, una normativa quale il regime di impianti essenziali è tale da garantire la sicurezza del sistema e la tutela dei consumatori.<br />	<br />
63      Ciò nondimeno occorre valutare se detto metodo di intervento non vada oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi di interesse economico generale perseguiti.<br />	<br />
64      L’Enel ha sostenuto a tal riguardo, senza essere contraddetta, che la delibera n. 52/09 ha prodotto l’effetto di assoggettare una parte considerevole della sua capacità di produzione al regime degli impianti essenziali, essendo quest’ultima passata da 500 MW a più di 10 000 MW. Spetta al giudice del rinvio accertare la fondatezza di tale affermazione.<br />	<br />
65      In siffatto contesto occorre verificare le principali caratteristiche del regime degli impianti essenziali così come modificato dalla decisione n. 52/09.<br />	<br />
66      L’art. 63, n. 9, lett. b), dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, prevede che la Terna sia competente a stabilire il numero di ore e la potenza degli impianti e/o dei raggruppamenti di impianti qualificati come essenziali. La Terna iscrive quindi le unità e gli impianti solo durante i periodi orari e per i quantitativi in relazione ai quali l’impianto di produzione è considerato essenziale alla sicurezza del sistema. Relativamente ai quantitativi che non sono considerati essenziali, il regime ordinario prevede che il produttore abbia il diritto di offrire sul mercato il quantitativo che preferisce al prezzo che desidera.<br />	<br />
67      Inoltre, l’art. 64, nn. 3 e 4, dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificato dalla delibera n. 52/09, prevede che, nella determinazione dei vincoli e dei criteri inerenti all’MSD, la Terna deve tenere conto degli esiti dell’MGP e dell’MI. Riguardo, più precisamente, al prezzo delle offerte di vendita e di acquisto accettate sull’MSD, l’art. 64, n. 7, dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificato dalla delibera n. 52/09, prevede che esso è pari al prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica venduta nell’MGP nella zona in cui è localizzato l’impianto di produzione. Di conseguenza, anche se è vero che tale energia non sarà pagata al prezzo che l’utilizzatore del dispacciamento avrebbe potuto proporre ed ottenere su tali mercati, dato che il valore dell’offerta sull’MGP e sull’MI deve essere pari a zero, occorre constatare che essa sarà pagata al prezzo medio operato nel mercato corrispondente alla medesima zona.<br />	<br />
68      In simile contesto occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dall’Enel, l’energia elettrica resa disponibile sull’MSD non appare rapportata a prezzi avulsi dagli esiti dello specifico mercato borsistico di riferimento. Considerato che l’art. 64, n. 7, della delibera n. 111/06, come modificato dalla delibera n. 52/09, prevede che tale energia sarà pagata al prezzo medio di mercato corrispondente alla zona in cui è localizzato l’impianto di produzione, si deve constatare che, come peraltro previsto dall’art. 3, n. 11, del DL n. 185, tale regime sembra idoneo a garantire un’equa remunerazione degli operatori che dispongono di impianti siffatti.<br />	<br />
69      Oltre a ciò, l’art. 64, n. 8, dell’allegato A della decisione n. 111/06, come modificato dalla delibera n. 52/09, prevede che, nel caso in cui tale prezzo sia inferiore ai costi variabili dell’impianto, la Terna riconosce all’utente che dispone dell’installazione essenziale, un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto alle unità di produzione di detto impianto ed il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica sull’MGP. Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che un meccanismo del genere è diretto ad assicurare all’utente del dispacciamento che la remunerazione degli impianti essenziali disponibili sul mercato non sia inferiore ai costi variabili dell’impianto medesimo.<br />	<br />
70      Inoltre, il regime degli impianti essenziali presenta un certo grado di flessibilità e sembra proporre agli operatori che dispongono di impianti essenziali alternative dirette a ridurre l’impatto della sua applicazione nei loro riguardi.<br />	<br />
71      Infatti, l’art. 63, n. 5, dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, consente all’utente del dispacciamento di scegliere quale tra i raggruppamenti minimi di impianti di produzione, tra quelli individuati dalla Terna, sarà assoggettato al regime degli impianti essenziali.<br />	<br />
72      L’art. 63, n. 11, dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, consente all’utente del dispacciamento di chiedere all’AEEG l’ammissione alla «reintegrazione dei costi», che permette di ricevere un importo specifico, determinato dall’AEEG, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto essenziale ed i ricavi ottenuti da quest’ultima per il periodo in cui essa è stata inserita nell’elenco degli impianti essenziali. Si prevede, in cambio, che l’impianto in questione sia assoggettato al regime ordinario per i periodi e la capacità di produzione dichiarati essenziali, ma altresì a limitazioni ulteriori sui quantitativi ed i periodi non essenziali o «liberi», stabilite all’art. 65 dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09.<br />	<br />
73      Relativamente agli impianti che figurano nell’elenco di cui all’art. 63, n. 1, dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, che non siano stati ammessi a detto regime di reintegrazione dei costi, l’art. 64, n. 9, di tale delibera, come modificata, prevede che l’utente del dispacciamento può proporre alla Terna, in tempi e con modi precedentemente concordati, la sostituzione di una o più delle unità di produzione con altre unità di produzione nella propria disponibilità.<br />	<br />
74      Peraltro, i titolari di impianti essenziali hanno la facoltà di derogare alla normativa applicabile agli impianti essenziali accedendo allo strumento contrattuale previsto all’art. 65 bis dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificato dalla delibera n. 52/09, che consente loro di concludere con la Terna una delle due tipologie contrattuali previste da tale disposizione. I contratti in parola sono approvati dall’AEEG previamente alla loro conclusione con detti titolari. In base alle stipulazioni di tali contratti, l’utente del dispacciamento titolare di impianti essenziali s’impegna a rendere disponibile alla Terna sull’MSD quantitativi definiti di capacità di produzione, offrendoli all’acquisto ed alla vendita a prezzi determinati in via preventiva dall’AEEG, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte della Terna. Va del resto rilevato che l’Enel ha optato per un simile meccanismo alternativo.<br />	<br />
75      Relativamente alla durata dell’intervento previsto dalla normativa controversa nella causa principale, essa deve essere limitata a quanto strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi da essa perseguiti. A tale proposito occorre constatare che, laddove l’elenco degli impianti essenziali costituisce l’oggetto di una procedura annuale di aggiornamento e rivalutazione, gli impianti paiono esservi iscritti soltanto per una durata limitata. In ogni caso, l’iscrizione di un impianto in tale elenco dovrebbe essere mantenuta unicamente nel caso in cui detto impianto sia considerato essenziale, ossia, purché non esistano impianti diversi che possano offrire, in modo concorrente, le risorse necessarie alle esigenze del dispacciamento in una zona determinata.<br />	<br />
76      A riguardo si deve sottolineare che il DL n. 185 persegue, segnatamente, l’obiettivo di migliorare il sistema di trasporto e che il suo art. 3, n. 11, lett. b) prevede che l’AEEG adotti parimenti altre misure per il miglioramento dell’efficienza del mercato dei servizi di dispacciamento, l’incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.<br />	<br />
77      Si aggiunga che la Repubblica italiana ha sottolineato come il regime degli impianti essenziali non sia destinato ad avere carattere permanente, e che potrà essere abbandonato quando gli interventi strutturali a medio e lungo termine sulla rete, già intrapresi nelle zone più critiche, quali Sicilia e Sardegna, o previsti dal legislatore nazionale, renderanno più efficiente la gestione dei servizi per il dispacciamento riducendo la concentrazione del potere di mercato locale di tali impianti.<br />	<br />
78      Occorre infine constatare, come risulta dall’art. 63, n. 2, lett. b), dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificato dalla delibera n. 52/09, che il regime degli impianti essenziali ha consentito l’inclusione, non solo degli impianti specificamente indispensabili al soddisfacimento dei fabbisogni di uno dei servizi di dispacciamento, ma altresì alcuni impianti che sono globalmente indispensabili per soddisfare i fabbisogni dei servizi di dispacciamento.<br />	<br />
79      Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, questi ultimi impianti possono risultare essenziali sotto il profilo economico, in quanto collocano i loro titolari in una posizione dominante sul mercato, dalla quale possono controllare i prezzi dell’energia elettrica, compresi quelli pagati per il servizio di dispacciamento.<br />	<br />
80      Stanti tali circostanze, la normativa nazionale controversa nella causa principale sembra non eccedere quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi da essa perseguiti. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se tale sia il caso.<br />	<br />
 <i>Il rispetto degli altri requisiti previsti agli artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6, della direttiva 2003/54<br />	<br />
</i>81      Come risulta dal punto 48 della presente sentenza, occorre ancora accertare se gli obblighi di servizio pubblico relativi al dispacciamento che gravano sulla Terna e sugli operatori che dispongono di impianti essenziali siano obiettivi, chiaramente definiti, trasparenti, pubblicati e verificabili.<br />	<br />
82      A riguardo si deve rilevare che la delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, nonché l’art. 3, n. 11, del DL n. 185 ed il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, precisano le condizioni e i criteri secondo i quali la Terna qualifica come essenziale un impianto o un raggruppamento di impianti. L’art. 63 dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificato dalla delibera n. 52/09, prevede altresì che la Terna stabilisca e poi pubblichi ogni anno un elenco che individua detti impianti. Come risulta dal fascicolo, tali criteri sono esplicitati nella relazione tecnica che illustra il contenuto della delibera n. 52/09 e dettagliati nel capitolo 4 del summenzionato Codice.<br />	<br />
83      In particolare, il n. 9 di tale art. 63 prevede che la Terna è tenuta a trasmettere all’AEEG ed agli utenti del dispacciamento, per quanto riguarda gli impianti essenziali di cui dispongono, in primo luogo, una relazione che indichi le ragioni per cui gli impianti di produzione di detto raggruppamento siano stati inclusi nell’elenco; in secondo luogo, i periodi dell’anno e le condizioni in cui la Terna prevede che ciascuno degli impianti sarà indispensabile ai fini della gestione in sicurezza del sistema, precisando di quali impianti si tratta; in terzo luogo, i più significativi assetti di funzionamento attesi ed i periodi rilevanti dell’anno solare successivo nei quali detti assetti dovrebbero realizzarsi secondo le previsioni della Terna, e in quarto luogo una stima del probabile utilizzo degli impianti di produzione e dell’insieme degli altri impianti inclusi nel raggruppamento nei periodi in cui i medesimi potrebbero risultare indispensabili per la gestione in sicurezza del sistema elettrico, calcolata distintamente, per quanto possibile, per i diversi assetti di funzionamento configurati.<br />	<br />
84      Sulla base di tali dati l’utente del dispacciamento comunica alla Terna, almeno dodici ore prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte sull’MGP, quali unità incluse negli impianti essenziali per risolvere i problemi di congestione saranno funzionali all’esecuzione degli obblighi di offerta.<br />	<br />
85      Peraltro, gli obblighi cui sono soggetti gli utenti del dispacciamento sono fissati agli artt. 63, n. 7, e 64, nn. 1 10, dell’allegato A della delibera n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, che determinano le condizioni alle quali le offerte possono essere presentate.<br />	<br />
86      Il regime degli impianti essenziali non ha il carattere discriminatorio che gli viene addebitato dall’Enel. Tale regime, difatti, si applica senza distinzione alcuna a tutti gli operatori che, in un dato periodo, abbiano la disponibilità di uno o più impianti i quali, in virtù di criteri tecnici obiettivi, possono risultare essenziali al soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica dei servizi di dispacciamento.<br />	<br />
87      Relativamente all’esigenza per cui il dispacciamento deve essere effettuato tenendo conto della priorità economica dell’energia elettrica, dal fascicolo non risulta che le offerte di vendita presentate sull’MGP e sull’MI non siano selezionate dalla Terna sulla base del criterio detto «del merito economico», cominciando dall’offerta più bassa e proseguendo in ordine crescente.<br />	<br />
88      Con riferimento, infine, all’esigenza per la quale la normativa controversa nella causa principale debba essere verificabile, occorre rilevare che la delibera n. 52/09 è una decisione amministrativa che, come tale, sembra poter essere impugnata in via giurisdizionale, così come affermato dalla Terna in risposta ad un quesito posto in udienza. Occorre a tal proposito sottolineare che all’origine della controversia di cui alla causa principale vi è un ricorso avverso tale delibera.<br />	<br />
89      Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la direttiva 2003/54, e segnatamente gli artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6, della medesima, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, che, ai fini della riduzione del prezzo dell’energia elettrica nell’interesse del consumatore finale e della sicurezza della rete elettrica, impone agli operatori che hanno la disponibilità di impianti o di raggruppamenti di impianti considerati, secondo i criteri definiti dall’autorità di regolamentazione nazionale, essenziali per il soddisfacimento dei fabbisogni della domanda di energia elettrica dei servizi di dispacciamento, l’obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali dell’energia elettrica alle condizioni previamente stabilite da tale autorità, purché tale normativa non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo da essa perseguito. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella controversia di cui alla causa principale, ricorra tale condizione.<br />	<br />
 <b>Sulle spese<br />	<br />
</b>90      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />	<br />
<b>La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e, segnatamente, gli artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6, della medesima, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, che, ai fini della riduzione del prezzo dell’energia elettrica nell’interesse del consumatore finale e della sicurezza della rete elettrica, impone agli operatori che hanno la disponibilità di impianti o di raggruppamenti di impianti considerati, secondo i criteri definiti dall’autorità di regolamentazione nazionale, essenziali per il soddisfacimento dei fabbisogni della domanda di energia elettrica dei servizi di dispacciamento, l’obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali dell’energia elettrica alle condizioni previamente stabilite da tale autorità, purché tale normativa non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo da essa perseguito. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella controversia di cui alla causa principale, ricorra tale condizione.<br />	<br />
</b>Firme</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2010 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-2-9-2010-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-2-9-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2010 n.0</a></p>
<p>Pres. Cunha Rodrigues Est. Lindh Ambiente e territorio &#8211; Pesca – Conservazione delle risorse &#8211; Misure tecniche – Regolamento n. 1626/1994 s.m.i. &#8211; Misure supplementari nazionali anteriori – Validità – Condizioni – Parità di trattamento. L’art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 1994, n.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cunha Rodrigues   Est. Lindh</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Pesca – Conservazione delle risorse &#8211; Misure tecniche – Regolamento n. 1626/1994 s.m.i. &#8211; Misure supplementari nazionali anteriori – Validità – Condizioni – Parità di trattamento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 1994, n. 1626, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 2000, n. 2550, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l’entrata in vigore di tale regolamento non influisce sulla validità di una misura nazionale supplementare di divieto adottata anteriormente a tale entrata in vigore e, dall’altro lato, che esso non osta a siffatta misura purché detto divieto sia conforme alla politica comune della pesca, tale misura non vada oltre quanto necessario alla realizzazione dello scopo perseguito e non violi il principio di parità di trattamento, cosa che deve essere valutata dal giudice del rinvio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>CORTE DI GIUSTIZIA<br />	<br />
delle Comunità Europee,</p>
<p>SENTENZA DELLA CORTE<br />	<br />
<i>(Seconda Sezione)</i></p>
<p>2 settembre 2010</b></p>
<p>Politica comune della pesca &#8211; Pesca nel Mediterraneo &#8211; Regolamento (CE) n. 1626/94 &#8211; Art. 1, nn. 2 e 3 &#8211; Divieto di impiego di taluni tipi di reti da pesca &#8211; Misure supplementari o che vanno al là delle esigenze minime di detto regolamento, adottate anteriormente all’entrata in vigore del medesimo &#8211; Condizioni di validità»</b></b></p>
<p>Nel procedimento C-453/08,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con decisione 3 settembre 2008, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2008, nella causa<br />
Panagiotis I. Karanikolas e a.<br />
contro<br />
Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon,<br />
Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis,<br />
con l’intervento di:<br />
Alieftikos Agrotikos Synetairismos gri-gri nomou Kavalas (MAKEDONIA),<br />
Panellinia Enosi Ploioktiton Mesis Alieias (PEPMA),</p>
<p><b><b></p>
<p>LA CORTE (Seconda Sezione),</b></b></p>
<p>composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh (relatore), dai sigg. A. Rosas, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,<br />
avvocato generale: sig. J. Mazák<br />
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2009,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&#8211; per il sig. Karanikolas e a., dall’avv. A. Charokopou, dikigoros,<br />
&#8211; per l’Alieftikos Agrotikos Synetairismos gri-gri nomou Kavalas (MAKEDONIA), dall’avv. M. Filippidou, dikigoros,<br />
&#8211; per il governo ellenico, dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra A. Vasilopoulou, in qualità di agenti,<br />
&#8211; per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato,<br />
&#8211; per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re E. Tserepa-Lacombe e A. Szmytkowska, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 aprile 2010,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><b></p>
<p>Sentenza</b></b></p>
<p>1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 1994, n. 1626, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (GU L 171, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 2000, n. 2550 (GU L 292, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento n. 1626/94»).<br />
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposti il sig. Karanikolas e altri 18 pescatori, nonché la cooperativa dei pescatori costieri di Kavala, all’Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (Ministero dello Sviluppo agricolo e degli Alimenti) e alla Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis (amministrazione provinciale di Drama-Kavala-Xanthi) in merito al diniego di rilascio di licenze di pesca, fondato su una normativa nazionale che vieta il rilascio di licenze di pesca con piccole reti da circuizione.<br />
Contesto normativo<br />
La normativa dell’Unione<br />
Il regolamento (CE) n. 2371/2002<br />
3 L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59), intitolato «Campo di applicazione», dispone quanto segue:<br />
«1. La politica comune della pesca riguarda la conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, l’acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.<br />
2. La politica comune della pesca stabilisce misure coerenti che riguardano:<br />
a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive;<br />
b) il contenimento dell’impatto ambientale della pesca;<br />
c) le condizioni di accesso alle acque e alle risorse;<br />
d) la politica strutturale e la gestione della capacità della flotta;<br />
e) il controllo e l’esecuzione;<br />
f) l’acquacoltura;<br />
g) l’organizzazione comune dei mercati;<br />
h) le relazioni internazionali».<br />
4 L’art. 2 di tale regolamento, intitolato «Obiettivi», dispone quanto segue:<br />
«1. La politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale.<br />
A tal fine la Comunità applica l’approccio precauzionale adottando le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini. L’obiettivo è di attuare progressivamente una gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Si intende inoltre contribuire a promuovere un’attività di pesca efficiente nell’ambito di un settore della pesca e dell’acquacoltura economicamente redditizio e competitivo, garantendo un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori.<br />
2. La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona “governance”:<br />
a) chiara definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale;<br />
b) procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili che forniscano risultati tempestivi;<br />
c) ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi di questa politica, dalla sua elaborazione fino all’attuazione;<br />
d) coerenza con le altre politiche comunitarie, in particolare la politica ambientale, sociale, regionale, di sviluppo, di tutela sanitaria e di protezione dei consumatori».<br />
5 L’art. 4, n. 1, del summenzionato regolamento è così formulato:<br />
«Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca».<br />
Il regolamento n. 1626/94<br />
6 Il secondo, quarto e ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 1626/94 dispongono quanto segue:<br />
«considerando, tuttavia, che è ora giunto il momento di ovviare ai problemi attuali delle risorse del Mediterraneo, istituendo un sistema di gestione armonizzata adatto alla realtà mediterranea, tenendo conto delle disposizioni nazionali già in vigore nella regione, ma apportandovi, in modo equilibrato ed eventualmente progressivo, gli adeguamenti necessari ai fini della tutela degli stock;<br />
(&#8230;)<br />
considerando che occorre vietare gli attrezzi il cui impiego nel Mediterraneo contribuisce in misura eccessiva al degrado dell’ambiente marino od a quello dello stato delle popolazioni ittiche; che occorre riservare una parte della fascia costiera agli attrezzi più selettivi utilizzati dai piccoli pescatori; (…)<br />
(…)<br />
considerando che, a complemento del presente regolamento, deve essere possibile l’applicazione sia di misure nazionali supplementari o che vadano al di là delle esigenze minime del regime da esso istituito, sia di misure intese a disciplinare le relazioni tra i vari operatori impegnati nel settore della pesca; che dette misure possono essere mantenute o adottate previo esame, da parte della Commissione, della loro compatibilità con il diritto comunitario e della loro conformità con la politica comune della pesca».<br />
7 L’art. 1 di tale regolamento dispone quanto segue:<br />
«1. Il presente regolamento si applica a qualsiasi attività di pesca o qualsiasi attività connessa esercitata nel territorio e nelle acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5° 36’ ovest soggetti alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione della lagune e degli stagni. Esso è del pari applicabile alle attività suddette esercitate nel Mediterraneo al di fuori di tali acque dalle navi comunitarie.<br />
2. Gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo possono legiferare nei settori contemplati dal paragrafo 1, anche in materia di pesca non commerciale, adottando misure supplementari o che vadano al di là delle esigenze minime del regime istituito dal presente regolamento, che siano compatibili con il diritto comunitario e conformi alla politica comune della pesca.<br />
Adottando queste misure gli Stati membri provvedono alla conservazione delle specie e degli habitat fragili o minacciati (&#8230;).<br />
3. La Commissione è informata (…) riguardo a qualsiasi piano inteso a introdurre o modificare misure nazionali di conservazione e di gestione delle risorse».<br />
8 L’art. 2, n. 3, di detto regolamento precisa quanto segue:<br />
«Dal 1° gennaio 2002 è vietato l’impiego di reti da circuizione e da traino, calate per mezzo di un’imbarcazione e manovrate dalla riva (sciabiche da spiaggia), fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l’impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse».<br />
9 L’art. 3, nn. 1, 1 bis e 4, del medesimo regolamento così recita:<br />
1. È vietato l’impiego di reti da traino, sciabiche o reti analoghe entro il limite delle tre miglia nautiche dalla costa o dell’isobata di 50 m, qualora tale profondità sia raggiunta a una distanza minore, indipendentemente dal sistema di traino o di alaggio, salvo deroghe previste dalla normativa nazionale qualora la fascia costiera delle 3 miglia nautiche non sia compresa all’interno delle acque territoriali degli Stati membri.<br />
Tuttavia, qualsiasi attrezzo di pesca utilizzato ad una distanza dalla costa inferiore a quella stabilita nel precedente paragrafo ed il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale vigente alla data del 1° gennaio 1994, può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2002, fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l’impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse.<br />
1 bis. È vietato l’impiego di attrezzi di pesca, ad eccezione della pesca effettuata con l’attrezzo denominato in Francia ‘gangui’, alle condizioni di cui al secondo comma del paragrafo 1, a meno che lo Stato membro interessato abbia attuato misure volte a garantire che, per tali attività di pesca,<br />
&#8211; non sia compromesso il divieto di cui al paragrafo 3,<br />
&#8211; la pesca non interferisca con le attività di imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da reti trainanti analoghe,<br />
&#8211; la pesca sia limitata a specie bersaglio non soggette a taglie minime di sbarco a norma dell’articolo 8,<br />
&#8211; la pesca sia limitata in modo che le catture di specie di cui all’allegato IV siano minime,<br />
&#8211; i pescherecci siano soggetti a permessi speciali di pesca rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali [GU L 171, pag. 7].<br />
Tali misure devono essere comunicate alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2000.<br />
(&#8230;)</p>
<p>È vietato calare qualsiasi tipo di rete da circuizione a meno di 300 m dalle coste o dall’isobata di 30 m qualora tale profondità sia raggiunta ad una distanza inferiore».<br />
10 L’art. 5, n. 1, del regolamento n. 1626/94 precisa quanto segue:<br />
«Gli Stati membri fissano le restrizioni relative alle caratteristiche tecniche dei principali tipi di attrezzi da pesca, attenendosi ai requisiti minimi precisati nell’allegato II».11 Ai sensi dell’allegato II di detto regolamento la lunghezza della pezza delle reti da circuizione è limitata a 800 m e l’altezza massima a 120 m.<br />
12 L’art. 6, n. 1, di detto regolamento stabilisce:<br />
«È vietato l’impiego e la detenzione a bordo di reti da traino o di reti analoghe, di reti da imbrocco o di reti da circuizione salvo che la dimensione delle maglie nella parte della rete che reca le maglie più piccole sia uguale o superiore ad una delle dimensioni minime fissate nell’allegato III.(&#8230;)».</p>
<p>13 L’allegato III del medesimo regolamento fissa le dimensioni minime delle maglie delle reti da circuizione a 14 mm.<br />
14 Il regolamento n. 1626/94 è stato abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 1967 (GU L 409, pag. 9).<br />
La normativa nazionale<br />
15 Secondo il giudice del rinvio, la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale è stata elaborata in più fasi successive.<br />
16 Il regio decreto 15 agosto 1958, relativo alla regolamentazione della pesca effettuata mediante piccole reti da circuizione (FEK A’ 132) autorizzava la pesca di tutte le specie con piccole reti da circuizione, fissando dimensioni massime in lunghezza e in altezza per tali reti nonché dimensioni minime per le loro maglie. Tale decreto delimitava anche i periodi dell’anno e le ore in cui dette reti potevano essere utilizzate.<br />
17 Il decreto presidenziale n. 587/1984 (FEK A’ 210) ha previsto che tutte le licenze di pesca rilasciate a battelli utilizzanti piccole reti da circuizione cessavano di essere valide il 31 dicembre 1986.<br />
8 Il decreto presidenziale n. 542/1985 (FEK A’ 191) ha abrogato il decreto presidenziale n. 587/1984 ed ha confermato la cessazione della validità delle licenze di pesca con piccole reti da circuizione dopo il 31 dicembre 1986. Inoltre, il decreto presidenziale n. 542/1985 ha vietato per il futuro il rilascio di licenze di pesca alle imbarcazioni che utilizzano piccole reti da circuizione.<br />
19 Tale misura di divieto è stata oggetto di un’eccezione temporanea. Infatti, il decreto presidenziale n. 526/1988 (FEK A’ 237) ha escluso dalle disposizioni del decreto presidenziale n. 542/1985 le licenze di pesca con agugliare (Belone belone). Tali licenze erano rilasciate esclusivamente per la pesca di aguglie e di costardelle (Scomberesox saurus saurus) e continuavano ad essere assoggettate al rispetto di condizioni riguardanti le caratteristiche della rete e ai periodi di pesca. In seguito, il decreto presidenziale n. 320/1997 (FEK A’ 224) ha abrogato il decreto presidenziale n. 526/1988 a partire dal 31 dicembre 1998 e ha stabilito che da quel momento era vietato rilasciare licenze di pesca mediante agugliare e che tutte le licenze rilasciate a tale titolo cessavano di essere valide dopo tale data.<br />
20 Secondo il giudice del rinvio, da tale normativa risulta che il rilascio di licenze per l’utilizzazione di piccole reti da circuizione è vietato dal 1°gennaio 1987 per qualsiasi specie di pesce e che il rilascio di licenze era stato autorizzato solo per le aguglie e le costardelle e limitatamente al periodo compreso tra il 26 ottobre 1988 e il 31 dicembre 1998.<br />
Causa principale e questioni pregiudiziali<br />
21 L’attrezzo da pesca oggetto della normativa nazionale è una piccola rete da circuizione. Tale tipo di rete è utilizzata da pescatori di piccole specie pelagiche come gli sgombri o le sardine. La tecnica consiste nel circondare il banco di pesce con la rete che si chiude nella parte inferiore attraverso un cavo scorrevole per trasformarla in un sacco e catturare tutti i pesci circondati. Pare che in Grecia i pescatori impieghino diversi tipi di reti da circuizione, cioè quelle per sardine e alose e quelle per le aguglie e le costardelle. Queste ultime sono meno lunghe, meno alte e hanno maglie più piccole. Peraltro, esistono grandi sciabiche impiegate per pescare la sardina, denominate «gri-gri», che non sono interessate dalla misura di divieto.<br />
22 Il 20 maggio 2003, il sig. Karanikolas e 18 altri pescatori professionisti e proprietari di battelli da pesca residenti in Kavala, nonché la cooperativa dei pescatori costieri di Kavala, di cui sono membri, hanno chiesto che venisse loro rilasciata una licenza per la pesca della sardina mediante piccole reti da circuizione, con le limitazioni e le caratteristiche tecniche previste dal regolamento n. 1626/94.<br />
23 Tale domanda è stata trasmessa alla Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis, che si informava presso l’Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon in merito alla possibilità di rilasciare detta licenza. Con atto n. 172603 in data 8 agosto 2003, la Direzione della Pesca Marittima di tale Ministero ha risposto che non era possibile accogliere tale domanda a causa della misura di divieto di cui alla causa principale, che costituiva una misura supplementare relativa alla pesca nell’accezione di cui al regolamento n. 1626/1994.<br />
24 Tale atto è stato notificato ai ricorrenti nella causa principale tramite atto della summenzionata amministrazione provinciale, in data 29 agosto 2003.<br />
25 I ricorrenti nella causa principale hanno chiesto al giudice del rinvio l’annullamento degli atti nn. 172603 e 19/760.<br />
26 L’Alieftikos Agrotikos Synetairismos gri-gri nomou Kavalas (MAKEDONIA) (Cooperativa agricola di pescatori del distretto di Kavala, proprietari di imbarcazioni denominate «gri-gri») e la Panellinia Enosi Ploioktiton Mesis Alieias (PEPMA) (Unione panellenica degli armatori di pesca costiera) sono intervenuti nel giudizio.<br />
27 Il Symvoulio tis Epikrateias considera che gli Stati membri possono imporre misure supplementari più rigorose di quelle previste dal regolamento n. 1626/94 nelle zone marittime rientranti nella loro sovranità, per proteggere le specie sensibili o minacciate della fauna marina. Tali misure non si limitano alla determinazione di specificazioni tecniche più rigorose di quelle che riguardano gli attrezzi da pesca o i periodi di pesca, ma possono comprendere anche il divieto assoluto di impiegare taluni attrezzi da pesca. Tale giudice ritiene d’altronde che i divieti di impiegare taluni attrezzi da pesca imposti da norme nazionali adottate prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1626/94 non siano rimessi in discussione dalle disposizioni successive di tale regolamento e che tali divieti restino validi anche se l’utilizzazione di tali attrezzi non è vietata da detto regolamento.<br />
28 Il Symvoulio tis Epikrateias, nutrendo comunque dubbi sull’interpretazione del regolamento n. 1626/94, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:<br />
«1) Se, ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 1626/94 (&#8230;), uno Stato membro possa adottare misure supplementari consistenti nel divieto assoluto di impiegare attrezzi da pesca, il cui impiego è consentito, in linea di principio, conformemente alle disposizioni di tale regolamento (&#8230;);<br />
2) se, ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 1626/94, sia consentito l’impiego nel mare territoriale di uno Stato membro che si affaccia sul Mediterraneo di attrezzi da pesca non compresi tra quelli indicati come vietati, in linea di principio, dagli artt. 2, n. 3, e 3, nn. 1 e 1 bis di tale regolamento e il cui impiego era stato vietato prima dell’entrata in vigore del regolamento da una disposizione nazionale».<br />
Sulle questioni pregiudiziali<br />
29 Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1626/94 debba essere interpretato nel senso che osta ad una misura nazionale che, come quella di cui alla causa principale, vieta l’impiego di piccole reti da circuizione, allorché, da un lato, tale misura è stata adottata anteriormente all’entrata in vigore di tale regolamento e, dall’altro lato, detto regolamento non vieta l’impiego di tale tipo di reti.<br />
30 Per risolvere tali questioni occorre verificare, in primo luogo, se le disposizioni del regolamento n. 1626/94 consentano di mantenere in vigore «misure supplementari o che vadano al di là delle esigenze minime del regime», introdotte da tale regolamento, ai sensi dell’art. 1, n. 2, del medesimo. In secondo luogo, e in caso di soluzione affermativa, occorrerà appurare se la misura nazionale di cui trattasi nella causa principale soddisfi le condizioni enumerate nell’art. 1, n. 2.<br />
31 Per quanto riguarda anzitutto la possibilità di mantenere misure supplementari dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1626/94, l’art. 1, n. 3, di detto regolamento precisa che la Commissione è informata riguardo a qualsiasi piano inteso a introdurre o modificare misure nazionali di conservazione e di gestione delle risorse. Dall’interpretazione letterale di tale disposizione risulta che l’obbligo di informare la Commissione riguarda esclusivamente le misure nazionali adottate o modificate dopo l’entrata in vigore di detto regolamento e non quelle già esistenti in quel momento.<br />
32 Tale interpretazione è suffragata, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, dal fatto che il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1626/94 precisa che è giunto il momento di introdurre «un sistema di gestione armonizzata adatto alla realtà mediterranea, tenendo conto delle disposizioni nazionali già in vigore nella regione».<br />
33 È certamente vero che dall’ottavo ‘considerando’ di tale regolamento risulta che tali misure nazionali che completano o travalicano le esigenze minime del regime istituito possono essere mantenute previo esame, da parte della Commissione, della loro compatibilità con il diritto dell’Unione e della loro conformità con la politica comune della pesca.<br />
34 Tuttavia risulta dalle osservazioni della Commissione che, da un lato, nell’elaborazione del regolamento n. 1626/94, essa ha preso in considerazione le misure nazionali esistenti e, dall’altro lato, che l’entrata in vigore di tale regolamento non ha compromesso l’applicazione della misura di divieto di cui alla causa principale. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, dalla relazione che accompagna la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1992, che armonizza talune misure tecniche in vigore nel Mediterraneo [COM (92) 533 def., GU 1993, C 5, pag. 6], conclusasi con l’adozione del regolamento n. 1626/94, risulta che «sulla base dei circa 400 testi legislativi notificati dai quattro Stati membri con sbocco sul Mediterraneo, essa ha proceduto ad uno studio comparato sulle disposizioni vigenti in materia di pesca mediterranea, al fine di ricavarne una struttura regolamentare applicabile sul piano comunitario».<br />
35 L’art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1626/94 deve quindi essere interpretato nel senso che l’entrata in vigore di tale regolamento non influisce sulla validità di una misura nazionale supplementare adottata prima di tale entrata in vigore. Tuttavia, è necessario che le misure di cui trattasi siano conformi alle esigenze enunciate nel summenzionato art. 1, n. 2.<br />
36 Per quanto riguarda poi la qualificazione di una misura nazionale come «misura supplementare» nel senso dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 1626/94, dalla formulazione di tale disposizione risulta che gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo possono adottare misure supplementari o che vadano al di là delle esigenze minime del regime istituito dal presente regolamento, che siano compatibili con il diritto comunitario e conformi alla politica comune della pesca. Adottando tali misure detti Stati membri provvedono alla conservazione delle specie e degli habitat fragili e minacciati.<br />
37 Per stabilire se le misure di divieto delle piccole reti da circuizione di cui trattasi nella causa principale siano conformi ai requisiti dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 1626/94, occorre anzitutto accertare se tale tipo di rete sia o meno compreso tra quelle vietate dal regolamento in parola. In caso di risultato negativo occorrerà poi accertare se tale misura di divieto costituisca una misura che va al di là delle esigenze stabilite da detto regolamento. Se questo è il caso, sarà necessario, in conformità di quanto previsto dall’art. 1, n. 2, esaminare se la misura sia compatibile con il diritto dell’Unione, se sia conforme alla politica comune della pesca e se, nell’adottarla, la Repubblica ellenica abbia provveduto alla conservazione delle specie e degli habitat fragili e minacciati.<br />
38 Per quanto riguarda la questione se le piccole reti da circuizione siano o meno comprese tra gli attrezzi da pesca il cui impiego è vietato dal regolamento n. 1626/94, dal testo degli artt. 3, 5 e 6 di detto regolamento, leggendo questi ultimi due articoli in combinato disposto con gli allegati II e III del medesimo regolamento, si ricava che le reti da circuizione non sono oggetto di un divieto assoluto, ma di mere restrizioni alla loro utilizzazione. Ne consegue che le piccole reti da circuizione non rientrano tra gli attrezzi da pesca il cui impiego è vietato dal regolamento n. 1626/94.<br />
39 In merito alla questione se il divieto di impiegare la piccola rete da circuizione costituisca una misura che va al di là delle esigenze minime del regime istituito dal regolamento n. 1626/94, occorre rilevare che dall’art. 3, n. 4, di tale regolamento risulta che l’impiego delle reti da circuizione è vietato entro il limite di 300 m dalle coste o dell’isobata di 30 m, qualora tale profondità sia raggiunta a una distanza minore. D’altra parte l’art. 5, n. 1, del medesimo regolamento, letto in combinato disposto con l’allegato II dello stesso, precisa che, per quanto riguarda le reti da circuizione, la lunghezza della pezza delle reti da circuizione è limitata a 800 m e l’altezza massima a 120 m. Infine, l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1626/94, letto in combinato disposto con l’allegato III dello stesso, vieta l’impiego o la conservazione a bordo di reti da circuizione le cui maglie siano inferiori a 14 mm.<br />
40 Risulta dall’insieme di tali considerazioni che, in applicazione del regolamento n. 1626/94, l’impiego delle reti da circuizione è autorizzato purché tale attrezzo sia impiegato oltre 300 m dalle coste o oltre l’isobata di 30 m, qualora tale profondità sia raggiunta ad una distanza minore, purché la lunghezza massima della pezza sia di 800 m, l’altezza massima sia di 120 m e le dimensioni delle maglie superiori a 14 mm. Di conseguenza, il divieto di rilasciare licenze per l’impiego di piccole reti da circuizione, a prescindere dal luogo in cui vengono impiegate, dalla lunghezza della loro pezza, dalla loro altezza o dalle dimensioni delle loro maglie, costituisce una misura che va al di là delle esigenze stabilite dal regolamento n. 1626/94, nel senso dell’art. 1, n. 2, di tale regolamento.<br />
41 Per quanto riguarda la compatibilità tra la misura di divieto di cui alla causa principale con il diritto dell’Unione e, in particolare, della sua conformità alla politica comune della pesca, i ricorrenti nella causa principale espongono una serie di argomenti. Anzitutto, essi affermano che le sardine pescate per mezzo delle piccole reti da circuizione hanno rappresentato solo una quantità compresa tra il 6 e il 9% di tutte le sardine pescate nella regione di Kavala e che soltanto 30 imbarcazioni impiegavano reti di quel tipo nella regione summenzionata. Inoltre, tale divieto di impiego delle piccole reti da circuizione sarebbe applicabile solo alle piccole imbarcazioni e non alle grandi, cioè a quelle che misurano più di 14 m. Orbene, poiché le piccole imbarcazioni possono utilizzare solo piccole reti da circuizione, tale misura di divieto le priverebbe di qualsiasi possibilità di pesca. Il quarto ‘considerando’ del regolamento n. 1626/94 stabilisce che occorre riservare una parte della fascia costiera agli attrezzi più selettivi utilizzati dai piccoli pescatori, tra i quali sarebbe compresa la piccola rete da circuizione. Sarebbero state preferibili semplici misure di restrizione del loro impiego. Infine, questa stessa misura non sarebbe limitata nel tempo, sarebbe discriminatoria rispetto ai pescatori che impiegano piccole reti da circuizione e produrrebbe ricadute negative sulla loro attività.<br />
42 Il governo greco sostiene che le piccole reti da circuizione sono utilizzate in una zona costiera che è zona di riproduzione e sviluppo di taluni organismi acquatici e nella quale taluni pesci, comprese le sardine, trascorrono l’inverno. Orbene, le piccole reti da circuizione avrebbero l’effetto di distruggere tale spazio marino e i luoghi di riproduzione, il che comprometterebbe le risorse alieutiche. Se le sardine non sono minacciate di estinzione, lo sarebbero però alcune specie che vivono nelle zone descritte. Il detto governo precisa che il divieto di pesca per mezzo di piccole reti da circuizione non ostacola lo sviluppo dell’attività di pesca, giacché quest’ultima continua ad essere possibile se praticata con altri attrezzi per cui vengono rilasciate licenze. La misura di divieto in esame nella causa principale sarebbe quindi giustificata, adeguata e proporzionata.<br />
43 La Commissione sostiene che, per assicurarsi che la misura di divieto di cui alla causa principale sia compatibile con la politica comune della pesca nel Mediterraneo, è necessario accertare se tale misura, in quanto di carattere assoluto, sia proporzionata ed efficace all’obiettivo di conservazione e di gestione delle risorse acquatiche vive. A tale scopo, occorrerebbe ponderare gli aspetti economici, sociali e ambientali. Sarebbe opportuno accertare se sia stata rilevata una grave penuria di pesce costiero al momento dell’adozione della misura di divieto di cui alla causa principale, se il divieto assoluto rappresentasse l’unica possibilità o se altre misure come la prevenzione della pesca di frodo o la limitazione delle catture sarebbero state anch’esse efficaci. Infine, occorrerebbe appurare se gli operatori economici, cioè i piccoli pescatori costieri e gli utilizzatori di «gri-gri», siano stati trattati allo stesso modo. Sarebbe compito del giudice nazionale procedere a tali accertamenti alla luce degli elementi di cui dispone.<br />
44 Nel corso dell’udienza la Commissione ha affermato che il divieto assoluto le sembrava sproporzionato in considerazione dello scarso numero di imbarcazioni che utilizzano le piccole reti da circuizione e della percentuale irrisoria di catture ottenute con tali reti. Essa ritiene che sarebbe sufficiente limitare l’impiego di questo tipo di rete ad un numero circoscritto di imbarcazioni e durante un periodo determinato dell’anno. Sembrerebbe accertato che lo stock di sardine non sia in pericolo, ma la Commissione non disporrebbe di informazioni in merito a rischi per le altre specie ittiche dovuti alla pesca per mezzo di piccole reti da circuizione. Infine, la Commissione rileva che le misure di divieto di cui alla causa principale risalgono all’anno 1985 e che la situazione dovrebbe essere riesaminata con l’ausilio di un parere scientifico.<br />
45 Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2371/2002, la «politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale. A tal fine la Comunità applica l’approccio precauzionale adottando le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini».<br />
46 Secondo il giudice del rinvio, il decreto presidenziale n. 587/1984 è stato adottato sulla base del parere del Consiglio della Pesca del 12 aprile 1984, n. 75. Tale parere evidenzierebbe la circostanza che il divieto di piccole reti da circuizione è stato giudicato necessario in quanto tali attrezzi da pesca erano impiegati in una zona di una o due miglia a partire dalla costa, cioè in un’area che costituisce uno spazio in cui si sviluppano e si riproducono taluni organismi acquatici e in cui sono impiegati altri attrezzi da pesca, con il risultato che gli stock erano diminuiti. Del pari, secondo le osservazioni presentate dal governo greco nel corso dell’udienza, proprio in questa zona si riproducono e si sviluppano taluni organismi acquatici e svernano taluni pesci, come la sardina. Orbene, le piccole reti da circuizione erano impiegate per la pesca di tale specie in quella zona e tale utilizzazione avrebbe avuto l’effetto di distruggere la specie marina summenzionata. Il divieto di tali attrezzi avrebbe quindi avuto l’obiettivo di prevenire la distruzione e persino l’estinzione delle risorse della regione costiera interessata.<br />
47 Da tali chiarimenti risulta che le misure di divieto di cui alla causa principale sono state adottate non per proteggere lo stock di sardine, ma al fine di preservare un habitat fragile e un ecosistema marino. La circostanza che solo una percentuale minima di tutte le sardine catturate nella regione di Kavala sia stata pescata per mezzo di piccole reti da circuizione non è quindi rilevante per valutare la validità di tale misura di divieto.<br />
48 Di conseguenza, risulta che la misura di divieto di cui alla causa principale è conforme all’approccio precauzionale che l’Unione e gli Stati membri devono applicare quando adottano misure destinate a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a consentire il loro sfruttamento sostenibile o a ridurre le ripercussioni delle attività di pesca sugli ecosistemi marini.<br />
49 Tuttavia, tale misura di divieto, per essere compatibile con il diritto dell’Unione e conforme alla politica comune della pesca, doveva rispettare i principi di proporzionalità e di non discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario e trovano la loro espressione nel settore dell’agricoltura, ivi compresa la pesca, nell’ambito dell’art. 34, n. 2, secondo comma, CE (v. sentenza 23 marzo 2006, causa C-535/03, Unitymark e North Sea Fishermen’s Organisation, Racc. pag. I-2689, punto 53).<br />
50 Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, è necessario che la misura di divieto sia idonea a realizzare lo scopo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo (v. sentenza Unitymark e North Sea Fishermen’s Organisation, cit., punto 56).<br />
51 È compito del giudice nazionale accertare se le misure di divieto di cui alla causa principale non vadano oltre quanto necessario per realizzare lo scopo perseguito. Poiché tale misura sancisce un divieto assoluto, occorrerà valutare se misure come, in particolare, restrizioni all’impiego delle piccole reti da circuizione durante talune stagioni o a talune ore del giorno e la limitazione del numero di licenze rilasciate non sarebbero state sufficienti a garantire che l’ecosistema della zona costiera fosse preservato.<br />
52 Per quanto riguarda il principio di non discriminazione, occorre ricordare che esso impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza 17 ottobre 1995, causa C-44/94, Fishermen’s Organisations e a., Racc. pag. I-3115, punto 46).<br />
53 Occorre rilevare che la misura di divieto di cui alla causa principale riguarda le licenze di pesca con un certo tipo di rete e non distingue tra le diverse categorie di utilizzatori di tale attrezzo da pesca. Sotto questo profilo, tale misura non sembra comportare una disposizione direttamente discriminatoria.<br />
54 Nel corso dell’udienza è stato sostenuto che le piccole imbarcazioni da pesca costiera non impiegano alcun attrezzo da pesca oltre le piccole reti da circuizione e che tale misura di divieto le priva, di fatto, di qualsiasi possibilità di pesca.<br />
55 Tuttavia, il fatto che uno specifico gruppo venga maggiormente danneggiato da una misura normativa rispetto ad un altro non implica necessariamente che quest’ultima sia sproporzionata o discriminatoria, qualora essa sia intesa a disciplinare in modo complessivo un problema di interesse generale (v. sentenza Unitymark e North Sea Fishermen’s Organisation, cit., punto 63).<br />
56 A tale proposito, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, sebbene il quarto ‘considerando’ del regolamento n. 1626/94, disponga che occorre riservare la fascia costiera agli attrezzi più selettivi utilizzati dai piccoli pescatori, ciò non impedisce, in conformità del medesimo ‘considerando’, di vietare gli attrezzi da pesca il cui impiego contribuisce notevolmente al degrado dell’ambiente marino.<br />
57 Qualora il divieto di cui alla causa principale fosse tale da impedire ad una categoria di pescatori di svolgere la loro attività, sarebbe compito del giudice nazionale verificare se esistano differenze oggettive, tra i «gri-gri» e le piccole reti da circuizione, relativamente alle loro caratteristiche e al loro impiego, e se tali differenze abbiano giustificato il divieto delle piccole reti da circuizione, ma non dei «gri-gri».<br />
58 Dall’insieme delle considerazioni suesposte risulta che occorre risolvere le questioni poste dichiarando che l’art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1626/94 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l’entrata in vigore di tale regolamento non influisce sulla validità di una misura nazionale supplementare di divieto adottata anteriormente a tale entrata in vigore e, dall’altro lato, che esso non osta a siffatta misura purché detto divieto sia conforme alla politica comune della pesca, tale misura non vada oltre quanto necessario alla realizzazione dello scopo perseguito e non violi il principio di parità di trattamento, cosa che deve essere valutata dal giudice del rinvio.</p>
<p>Sulle spese<br />
59 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p><b><b>Per questi motivi la Corte (Seconda Sezione) dichiara:</b></b></p>
<p>L’art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 1994, n. 1626, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 2000, n. 2550, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l’entrata in vigore di tale regolamento non influisce sulla validità di una misura nazionale supplementare di divieto adottata anteriormente a tale entrata in vigore e, dall’altro lato, che esso non osta a siffatta misura purché detto divieto sia conforme alla politica comune della pesca, tale misura non vada oltre quanto necessario alla realizzazione dello scopo perseguito e non violi il principio di parità di trattamento, cosa che deve essere valutata dal giudice del rinvio.	</p>
<p>Firme</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-2-9-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2010 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2010 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-3-6-2010-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-3-6-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2010 n.0</a></p>
<p>Pres. J.N. CUNHA RODRIGUES – Rel. J.N. CUNHA RODRIGUES – Sentenza 3 giugno 2010, nel procedimento C- 203/08, Sporting Exchange Ltd , sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 49 Trattato CE relativamente ai giochi d&#8217;azzardo 1. Unione europea – Art. 49 Trattato CE – Libera prestazione di servizi – Esercizio giochi d’azzardo su internet</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-3-6-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2010 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>J.N. CUNHA RODRIGUES – <i>Rel.</i> J.N. CUNHA RODRIGUES – Sentenza 3 giugno 2010, nel procedimento C- 203/08, Sporting Exchange Ltd</span></p>
<hr />
<p>, sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 49 Trattato CE relativamente ai giochi d&#8217;azzardo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Unione europea – Art. 49 Trattato CE – Libera prestazione di servizi – Esercizio giochi d’azzardo su internet – Normativa nazionale – Regime di esclusività a favore di un unico operatore – Compatibilità &#8211; Sussiste </p>
<p>2.	Unione europea – Art. 49 Trattato CE – Libera prestazione di servizi – Esercizio giochi d’azzardo su internet – Normativa nazionale &#8211; Regime di esclusività a favore di un unico operatore – Rinnovo dell’autorizzazione senza procedura concorrenziale – Principio della parità di trattamento e di trasparenza – Possibilità – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’art. 49 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che subordina l’organizzazione e la promozione dei giochi di azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso quello stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel detto regime.</p>
<p>2.	L’art. 49 Trattato CE deve essere interpretato nel senso che il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva sono applicabili alle procedure per il rilascio e il rinnovo di un’autorizzazione a favore di un operatore unico nel settore dei giochi d’azzardo purchè non si tratti di un operatore pubblico soggetto al controllo diretto dello Stato o di un operatore privato su cui i pubblici poteri sono in grado di esercitare uno stretto controllo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)</p>
<p>3 giugno 2010 (<u><u>*</u></u>)</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Nel procedimento C 203/08,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi) con decisione 14 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2008, nella causa</p>
<p><b><b>Sporting Exchange Ltd, </b></b>operante con la denominazione «Betfair»,</p>
<p>contro</p>
<p><b><b>Minister van Justitie,</b></b></p>
<p>con l’intervento di:</p>
<p><b><b>Stichting de Nationale Sporttotalisator,</b></b></p>
<p align=center>
<p align=center>LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus e A. Arabadjiev, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig. Y. Bot</p>
<p>cancelliere: sig.ra R. Þereþ, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 novembre 2009,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per la Sporting Exchange Ltd, operante con la denominazione «Betfair», dagli avv.ti I. Scholten-Verheijen, O. Brouwer, A. Stoffer e J. Franssen, advocaten;</p>
<p>–        per la Stichting de Nationale Sporttotalisator, dagli avv.ti W. Geursen, E. Pijnacker Hordijk e M. van Wissen, advocaten;</p>
<p>–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels nonché dai sigg. M. de Grave e Y. de Vries, in qualità di agenti;</p>
<p>–        per il governo belga, dalle sig.re A. Hubert e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistite dall’avv. P. Vlaemminck, advocaat;</p>
<p>–        per il governo danese, dal sig. J. Bering Liisberg e dalla sig.ra V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agenti;</p>
<p>–        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;</p>
<p>–        per il governo ellenico, dalle sig.re M. Tassopoulou, Z. Chatzipavlou e A. Samoni-Rantou, in qualità di agenti;</p>
<p>–        per il governo spagnolo, dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente;</p>
<p>–        per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;</p>
<p>–        per il governo portoghese, dai sigg. L. Inez Fernandes e P. Mateus Calado nonché dalla sig.ra A. Barros, in qualità di agenti;</p>
<p>–        per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski e dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agenti;</p>
<p>–        per il governo norvegese, dai sigg. P. Wennerås e K. Moen, in qualità di agenti;</p>
<p>–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa, A. Nijenhuis e S. Noë, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 dicembre 2009,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 49 CE.</p>
<p>2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la società Sporting Exchange Ltd, operante con la denominazione «Betfair», avente sede nel Regno Unito (in prosieguo: la «Betfair»), e il Minister van Justitie (Ministero della Giustizia; in prosieguo: il «Minister») in merito al rigetto, da parte di quest’ultimo, da un lato, delle domande presentate dalla ricorrente e dirette ad ottenere l’autorizzazione ad organizzare giochi di azzardo nei Paesi Bassi e, dall’altro, dei ricorsi proposti da quest’ultima avverso le autorizzazioni concesse ad altri due operatori.</p>
<p><b><b> Contesto normativo nazionale</p>
<p></b></b>3        L’art. 1 della legge sui giochi di azzardo (Wet op de kansspelen; in prosieguo: la «Wok») stabilisce quanto segue:</p>
<p>«Fatte salve le disposizioni del titolo Va della presente legge, è fatto divieto di:</p>
<p>a.      offrire l’occasione di concorrere per premi o lotti ove l’indicazione dei vincitori sia unicamente frutto del caso, su cui i partecipanti in generale non possano esercitare alcuna influenza preponderante, fatto salvo il rilascio di un’apposita autorizzazione ai sensi della presente legge;</p>
<p>b.      promuovere la partecipazione ad un’occasione come quella descritta sub a), senza autorizzazione ai sensi della presente legge, o ad un’occasione analoga offerta al di fuori del Regno dei Paesi Bassi in Europa, oppure detenere a tale scopo documenti destinati alla pubblicazione o alla diffusione (…)».</p>
<p>4        L’art. 16, primo comma, della Wok è formulato nei seguenti termini:</p>
<p>«Il Ministro della Giustizia ed il Ministro della Sanità, del Benessere e della Cultura possono concedere ad un soggetto avente piena personalità giuridica un’autorizzazione per l’organizzazione di scommesse sportive per la durata che essi determinano, al fine di favorire gli interessi di enti operanti nell’interesse generale, in particolare nel settore dello sport e dell’educazione fisica, della cultura, delle opere sociali e della sanità».</p>
<p>5        L’art. 23 della Wok così recita:</p>
<p>«1.      L’autorizzazione per l’organizzazione di scommesse a totalizzatore può essere rilasciata esclusivamente ai sensi delle disposizioni del presente titolo.</p>
<p>2.      Per “scommessa a totalizzatore” si intende ogni occasione che viene offerta di scommettere sui risultati di corse di cavalli al trotto o al galoppo, fermo restando che il totale delle puntate, salvo le detrazioni consentite dalla legge o in forza di legge, sarà ridistribuito tra coloro che hanno scommesso sul vincitore o su uno dei vincitori».</p>
<p>6        A norma dell’art. 24 della Wok, il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca ed il Ministro della Giustizia possono rilasciare ad una persona giuridica unica, dotata di piena capacità giuridica, l’autorizzazione ad organizzare scommesse a totalizzatore per la durata da essi determinata.</p>
<p>7        L’art. 25 della Wok così dispone:</p>
<p>«1.      I ministri menzionati all’art. 24 subordinano l’autorizzazione ad organizzare scommesse a totalizzatore a talune condizioni.</p>
<p>2.      Tali condizioni riguardano in particolare:</p>
<p>a.      il numero delle corse ippiche al trotto e al galoppo;</p>
<p>b.      la posta massima per persona;</p>
<p>c.      la percentuale trattenuta prima della ripartizione delle scommesse tra i vincitori nonché la destinazione di tale percentuale;</p>
<p>d.      il controllo sull’applicazione da svolgersi da parte delle autorità;</p>
<p>e.      l’obbligo di prevenire e far prevenire, nella misura del possibile, le scommesse non autorizzate o l’intermediazione in materia di scommesse sui terreni ove si svolgono corse ippiche al trotto o al galoppo.</p>
<p>3.      Le condizioni possono essere modificate e completate».</p>
<p>8        A termini dell’art. 26 della Wok:</p>
<p>«In caso di violazione delle condizioni stabilite all’art. 25, i ministri menzionati all’art. 24 possono revocare prima della scadenza l’autorizzazione concessa ai sensi di quest’ultimo articolo».</p>
<p>9        A norma dell’art. 27 della Wok è fatto divieto di proporre o fornire al pubblico un servizio di intermediazione nella raccolta di scommesse presso un operatore di scommesse a totalizzatore.</p>
<p><b><b> Causa principale e questioni pregiudiziali</p>
<p></b></b>10      La normativa olandese relativa ai giochi d’azzardo è fondata su un sistema di autorizzazioni esclusive secondo cui, da un lato, è vietato organizzare o promuovere giochi d’azzardo, a meno che non sia stata a tal fine rilasciata un’autorizzazione amministrativa, e, dall’altro, le autorità nazionali concedono una sola autorizzazione per ognuno dei giochi d’azzardo autorizzati.</p>
<p>11      Dal fascicolo della causa principale, così come trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio, risulta che nei Paesi Bassi non esiste alcuna possibilità di offrire in modo interattivo giochi d’azzardo mediante Internet.</p>
<p>12      La Stichting de Nationale Sporttotalisator (in prosieguo: «De Lotto»), fondazione di diritto privato non avente scopo di lucro, è titolare dal 1961 dell’autorizzazione all’organizzazione di scommesse sportive, del lotto e di giochi di cifre. L’autorizzazione ad organizzare scommesse a totalizzatore sui risultati di corse di cavalli è stata concessa alla società a responsabilità limitata Scientific Games Racing BV (in prosieguo: la «SGR»), che è una controllata della società Scientific Games Corporation Inc., avente sede negli Stati Uniti.</p>
<p>13      Dal fascicolo presentato alla Corte si evince che De Lotto, in base al proprio statuto, ha come obiettivo la raccolta di fondi mediante l’organizzazione di giochi d’azzardo e la ripartizione di tali fondi tra enti che operano nell’interesse generale, in particolare nel settore dello sport, dell’educazione fisica, del benessere generale, della salute e della cultura. De Lotto è diretta da un collegio di commissari composto da cinque membri, il cui presidente è nominato dal Minister. Gli altri membri sono designati dalla Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (Fondazione per l’utilizzo dei proventi del lotto) nonché dalla Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport federatie (Comitato olimpico olandese/Federazione sportiva olandese).</p>
<p>14      La Betfair opera nel settore dei giochi d’azzardo e offre i suoi servizi unicamente mediante Internet e per telefono. A partire dal Regno Unito essa mette a disposizione dei destinatari di servizi una piattaforma per le scommesse sugli eventi sportivi e sulle corse di cavalli, conosciuta con la denominazione «betting exchange», in base ad autorizzazioni britanniche e maltesi. La Betfair non dispone di alcuno stabilimento o punto di vendita nei Paesi Bassi.</p>
<p>15      Intendendo offrire i suoi servizi attivamente sul mercato olandese, la Betfair ha chiesto al Minister di chiarire se sia necessaria un’autorizzazione per l’esercizio di siffatte attività. Essa gli ha inoltre richiesto un’autorizzazione ad organizzare, su Internet o meno, scommesse sportive e scommesse a totalizzatore sui risultati di corse ippiche. Con decisione del 29 aprile 2004 il Minister ha respinto tali domande.</p>
<p>16      Il reclamo presentato contro tale decisione è stato respinto dal Minister il 9 agosto 2004. Quest’ultimo ha ritenuto, in particolare, che la Wok implichi un sistema chiuso di autorizzazione che non prevede la possibilità di attribuire autorizzazioni ad offrire la partecipazione a giochi d’azzardo tramite Internet. Poiché la Betfair non può ottenere un’autorizzazione in forza della detta legge per le sue attività attualmente esercitate mediante Internet, non potrebbe neppure proporre i suoi servizi a destinatari stabiliti nei Paesi Bassi.</p>
<p>17      La Betfair ha inoltre presentato due reclami contro le decisioni del Minister 10 dicembre 2004 e 21 luglio 2005 di rinnovo delle autorizzazioni rispettivamente rilasciate a De Lotto e alla SGR.</p>
<p>18      Con decisioni del Minister, rispettivamente del 17 marzo e del 4 novembre 2005, tali reclami sono stati respinti.</p>
<p>19      Con sentenza 8 dicembre 2006 il Rechtbank ’s-Gravenhage (Tribunale dell’Aia) ha dichiarato infondati i ricorsi presentati dalla Betfair contro le citate decisioni di rigetto. Quest’ultima ha quindi proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Raad van State.</p>
<p>20      Nel suo appello la Betfair ha in sostanza affermato che le autorità olandesi erano obbligate, da un lato, a riconoscere l’autorizzazione di cui essa usufruisce nel Regno Unito e, dall’altro, a rispettare, sulla scorta della sentenza 13 settembre 2007, causa C 260/04, Commissione/Italia (Racc. pag. I 7083), il principio di trasparenza in occasione del rilascio di un’autorizzazione ad offrire giochi d’azzardo.</p>
<p>21      Ritenendo che per dirimere la controversia sottopostagli fosse necessaria l’interpretazione del diritto dell’Unione, il Raad van State ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p>«1)      Se l’art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che dall’applicazione di detto articolo consegue che le autorità competenti di uno Stato membro non possono vietare, in forza del sistema chiuso di autorizzazioni vigente in uno Stato membro per l’offerta di servizi relativi ai giochi d’azzardo, che un offerente, a cui sia già stata rilasciata un’autorizzazione in un altro Stato membro per l’offerta di servizi tramite Internet, offra siffatti servizi tramite Internet anche nel primo Stato membro.</p>
<p>2)      Se l’interpretazione che la Corte di giustizia ha dato, in alcune cause vertenti su concessioni, all’art. 49 CE e, in particolare, al principio di uguaglianza e all’obbligo di trasparenza ad esso connesso, si applichi anche al procedimento per il rilascio di un’autorizzazione per offrire servizi aventi ad oggetto giochi d’azzardo in un sistema di autorizzazione unica previsto dalla legge.</p>
<p>3)      a)     Se, in un sistema stabilito per legge che prevede un’unica autorizzazione, il rinnovo di tale autorizzazione dell’attuale titolare, senza che potenziali candidati ricevano l’opportunità di concorrere per questa autorizzazione, costituisca un modo idoneo e proporzionato per la realizzazione dei motivi imperativi di interesse generale, che la Corte di giustizia ha accettato come giustificazione della restrizione alla libera circolazione in materia di offerta di servizi aventi ad oggetto i giochi d’azzardo. In caso di soluzione affermativa, a quali condizioni.</p>
<p>         b)     Se per la soluzione della terza questione, sub a), faccia differenza il fatto che la seconda questione sia stata risolta in modo affermativo o negativo».</p>
<p><b><b> Sulle questioni pregiudiziali</p>
<p><i></b><i></b> Sulla prima questione</p>
<p></i></i>22      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina l’organizzazione e la promozione dei giochi d’azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.</p>
<p>23      L’art. 49 CE impone l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi. Della libertà di prestazione dei servizi beneficia tanto il prestatore quanto il destinatario dei servizi (sentenza 8 settembre 2009, causa C 42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51 e giurisprudenza citata).</p>
<p>24      È pacifico che una normativa di uno Stato membro come quella oggetto della causa principale costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall’art. 49 CE (v., in tal senso, sentenze Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 52, nonché odierna sentenza nella causa C 258/08, Ladbrokes Betting &#038; Gaming e Ladbrokes International, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 16).</p>
<p>25      Occorre tuttavia esaminare se siffatta restrizione possa essere ammessa come una delle misure derogatorie espressamente previste dagli artt. 45 CE e 46 CE, applicabili in materia a norma dell’art. 55 CE, ovvero possa essere giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale (v., in questo senso, sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 55).</p>
<p>26      L’art. 46, n. 1, CE ammette restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. La giurisprudenza della Corte ha inoltre individuato un certo numero di motivi imperativi di interesse generale anch’essi idonei a giustificare tali restrizioni, quali in particolare gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della frode e dell’incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco nonché di prevenzione di turbative all’ordine sociale in generale (sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 56).</p>
<p>27      In tale contesto, le particolarità di ordine morale, religioso o culturale, nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l’individuo e la società che sono collegate ai giochi d’azzardo e alle scommesse, possono giustificare che le autorità nazionali dispongano di un potere discrezionale sufficiente a determinare le esigenze di tutela del consumatore e dell’ordine sociale (sentenze 6 novembre 2003, causa C 243/01, Gambelli e a., Racc. pag. I 13031, punto 63, nonché 6 marzo 2007, cause riunite C 338/04, C 359/04 e C 360/04, Placanica e a., Racc. pag. I 1891, punto 47).</p>
<p>28      Gli Stati membri sono liberi di fissare, secondo la loro scala di valori, gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito. Le restrizioni che essi impongono devono tuttavia soddisfare le condizioni che risultano dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente per quanto riguarda la loro proporzionalità (v., in questo senso, citate sentenze Placanica e a., punto 48, nonché Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, punto 59).</p>
<p>29      Secondo la giurisprudenza della Corte, spetta al giudice del rinvio verificare se le normative nazionali rispondano realmente agli obiettivi idonei a giustificarle e se le restrizioni che esse impongono non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi (citate sentenze Gambelli e a., punto 75, e Placanica e a., punto 58).</p>
<p>30      Riferendosi in particolare alle citate sentenze Gambelli e a. e Placanica e a., il giudice del rinvio ha dichiarato che gli obiettivi diretti a garantire la tutela dei consumatori e a combattere la criminalità e la dipendenza dal gioco, su cui si fonda il sistema di autorizzazioni esclusive previsto dalla Wok, possono essere considerati motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte.</p>
<p>31      Il giudice nazionale ritiene inoltre che le restrizioni discendenti dal menzionato sistema non siano sproporzionate né applicate in maniera discriminatoria. Per quanto specificamente attiene alla proporzionalità, esso evidenzia che il fatto di autorizzare un solo operatore non solo semplifica il controllo su quest’ultimo, rendendo più efficace la sorveglianza sul rispetto delle regole connesse all’autorizzazione, ma impedisce altresì che sorga una concorrenza più intensa tra vari titolari di autorizzazioni, il che provocherebbe un aggravamento della dipendenza dal gioco. Il medesimo giudice aggiunge che il divieto di proporre giochi d’azzardo rivolto ai soggetti diversi dai titolari dell’autorizzazione si applica indistintamente alle imprese con sede nei Paesi Bassi e a quelle stabilite in altri Stati membri.</p>
<p>32      La perplessità del giudice del rinvio è dovuta alla circostanza che nella causa principale la Betfair afferma di non aver bisogno d’essere titolare di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità olandesi per poter proporre agli scommettitori residenti nei Paesi Bassi i suoi servizi di scommesse sportive via Internet. Questo Stato membro sarebbe infatti tenuto a riconoscere le autorizzazioni concesse a detta società da altri Stati membri.</p>
<p>33      Si deve rilevare, in proposito, che il settore dei giochi d’azzardo offerti tramite Internet non costituisce oggetto di un’armonizzazione nell’Unione europea. Uno Stato membro può quindi legittimamente ritenere che il solo fatto che un operatore, quale la Betfair, offra conformemente alla legge servizi rientranti in tale settore tramite Internet in un altro Stato membro in cui sia stabilito e in cui sia già soggetto, in linea di principio, a determinati requisiti di legge ed al controllo da parte delle competenti autorità di quest’ultimo Stato membro, non possa essere considerato quale garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frode e di criminalità, alla luce delle difficoltà che, in un siffatto contesto, le autorità dello Stato membro di stabilimento possono incontrare nella valutazione delle caratteristiche qualitative e della correttezza professionale degli operatori (v., in questo senso, sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 69).</p>
<p>34      Inoltre, in considerazione dell’assenza di un contatto diretto tra il consumatore e l’operatore, i giochi d’azzardo accessibili via Internet implicano rischi di natura differente e maggiore importanza rispetto ai mercati tradizionali dei giochi medesimi per quanto attiene ad eventuali frodi commesse dagli operatori nei confronti dei consumatori (sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 70).</p>
<p>35      La circostanza che un operatore che propone giochi d’azzardo tramite Internet non svolga una politica attiva di vendita nello Stato membro interessato, in particolare perché non ricorre alla pubblicità in tale Stato, non può essere considerata idonea ad infirmare le considerazioni esposte ai due precedenti punti. Tali considerazioni sono unicamente basate sugli effetti della mera accessibilità dei giochi d’azzardo tramite Internet e non sulle conseguenze eventualmente divergenti dell’offerta attiva o passiva delle prestazioni di tale operatore.</p>
<p>36      Ne risulta che la restrizione oggetto della causa principale può essere considerata, tenuto conto delle particolarità connesse all’offerta di giochi d’azzardo su Internet, giustificata dall’obiettivo di lotta contro la frode e la criminalità (sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 72).</p>
<p>37      Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina l’organizzazione e la promozione dei giochi d’azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.</p>
<p><i><i> Sulla seconda e sulla terza questione</p>
<p></i></i>38      Con la seconda e la terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, da un lato, se la giurisprudenza sviluppata dalla Corte in tema di interpretazione dell’art. 49 CE – nonché del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva – nel settore delle concessioni di servizi sia applicabile al procedimento per il rilascio di un’autorizzazione ad un operatore unico nell’ambito dei giochi d’azzardo e, dall’altro lato, se il rinnovo di tale autorizzazione senza ricorso a procedure concorrenziali possa costituire un mezzo adeguato e proporzionato per realizzare obiettivi fondati su motivi imperativi di interesse generale.</p>
<p>39      Allo stato attuale del diritto dell’Unione, i contratti di concessione di servizi non rientrano nell’ambito di applicazione di nessuna delle direttive con cui il legislatore dell’Unione ha disciplinato il settore degli appalti pubblici. Tuttavia, le pubbliche autorità che stipulano siffatti contratti sono tenute a rispettare le regole fondamentali del Trattato CE in generale, tra cui l’art. 49 CE e, in particolare, il principio della parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva (v., in questo senso, sentenze 7 dicembre 2000, causa C 324/98, Telaustria e Telefonadress, Racc. pag. I 10745, punti 60 62; 10 settembre 2009, causa C 206/08, Eurawasser, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44, nonché 13 aprile 2010, causa C 91/08, Wall, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33). </p>
<p>40      Detto obbligo di trasparenza si applica al caso in cui la concessione di servizi di cui trattasi possa interessare un’impresa avente sede in uno Stato membro diverso da quello in cui tale concessione è attribuita (v., in tal senso, sentenze 21 luglio 2005, causa C 231/03, Coname, Racc. pag. I 7287, punto 17, e Wall, cit., punto 34).</p>
<p>41      Senza necessariamente comportare il ricorso ad una gara, detto obbligo di trasparenza impone all’autorità concedente di assicurare, a favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura delle concessioni di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione (v., in tal senso, sentenze 13 novembre 2008, causa C 324/07, Coditel Brabant, Racc. pag. I 8457, punto 25, e Wall, cit., punto 36).</p>
<p>42      Dalla decisione di rinvio e dalla formulazione della seconda questione sottoposta dal giudice nazionale emerge che l’intervento delle autorità pubbliche olandesi volto ad autorizzare taluni operatori economici a fornire prestazioni nel settore del gioco d’azzardo nei Paesi Passi è considerato da tale giudice come il rilascio di un’autorizzazione unica.</p>
<p>43      Come illustrato al punto 10 della presente sentenza, la Wok è fondata su un sistema di autorizzazioni esclusive secondo cui, da un lato, è fatto divieto di organizzare o promuovere giochi d’azzardo, salvo che sia stata rilasciata un’apposita autorizzazione amministrativa, e dall’altro, le autorità nazionali concedono una sola autorizzazione per ciascuno dei giochi di azzardo autorizzati.</p>
<p>44      L’autorizzazione unica rappresenta un intervento delle autorità pubbliche finalizzato a regolamentare l’esercizio di un’attività economica, nella fattispecie l’organizzazione di giochi d’azzardo.</p>
<p>45      Nella decisione che concede l’autorizzazione figurano talune condizioni imposte dalle citate autorità, relative in particolare al numero massimo di scommesse sportive autorizzate per anno, al loro importo, alla distribuzione degli introiti netti ad enti operanti nell’interesse generale e alle entrate proprie dell’operatore in causa, nel senso che quest’ultimo può trattenere unicamente una somma pari alle spese sostenute, senza realizzare alcun profitto. Peraltro, detto operatore è autorizzato a costituire ogni anno una riserva corrispondente al massimo al 2,5% degli introiti ottenuti nell’anno civile precedente, allo scopo di garantire la continuità della sua attività.</p>
<p>46      La circostanza che il rilascio di un’autorizzazione unica non equivalga ad un contratto di concessione di servizi non può, di per sé, giustificare che i requisiti posti dall’art. 49 CE, segnatamente l’osservanza del principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, siano elusi in sede di rilascio di un’autorizzazione amministrativa come quella oggetto della causa principale.</p>
<p>47      Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 154 e 155 delle conclusioni, l’obbligo di trasparenza appare come una previa condizione obbligatoria del diritto di uno Stato membro di attribuire a un operatore il diritto esclusivo di esercitare un’attività economica, quale che sia il modo di selezione di questo operatore. Siffatto obbligo trova applicazione nell’ambito di un regime di autorizzazione concessa ad un operatore unico dalle autorità di uno Stato membro nell’esercizio dei loro poteri di polizia, poiché gli effetti di una siffatta autorizzazione nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri che fossero potenzialmente interessate dall’esercizio di tale attività sono gli stessi di un contratto di concessione di servizi.</p>
<p>48      Invero, come si evince dalla soluzione fornita alla prima questione, gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale sufficiente per definire il livello di tutela voluto in materia di gioco d’azzardo e, di conseguenza, sono liberi di scegliere, come è accaduto nella causa principale, un regime di autorizzazione a favore di un operatore unico.</p>
<p>49      Ciò nondimeno, una disciplina del genere non può legittimare un comportamento discrezionale delle autorità nazionali tale da vanificare le disposizioni del diritto dell’Unione, segnatamente quelle relative ad una libertà fondamentale come quella della prestazione dei servizi.</p>
<p>50      Infatti, per costante giurisprudenza, affinché un regime di previa autorizzazione amministrativa sia giustificato anche quando deroga ad una libertà fondamentale, deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, così da circoscrivere sufficientemente l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali di modo che non se ne abusi (v. sentenze 17 luglio 2008, causa C 389/05, Commissione/Francia, Racc. pag. I 5337, punto 94, e 10 marzo 2009, causa C 169/07, Hartlauer, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64). Inoltre, qualsiasi soggetto colpito da una misura restrittiva basata su siffatta deroga deve poter disporre di un rimedio giurisdizionale (v., in questo senso, sentenza 20 febbraio 2001, causa C 205/99, Analir e a., Racc. pag. I 1271, punto 38).</p>
<p>51      Il rispetto del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva implica necessariamente che i criteri obiettivi che consentono di circoscrivere il potere discrezionale delle competenti autorità degli Stati membri siano assoggettati ad adeguata pubblicità.</p>
<p>52      Per quanto concerne il procedimento per la proroga delle autorizzazioni esclusive rilasciate ai sensi della Wok, nelle sue osservazioni scritte il governo dei Paesi Bassi ha precisato che le autorizzazioni sono sempre rilasciate in via temporanea, solitamente per periodi di cinque anni. A suo avviso, tale modus operandi persegue un obiettivo di continuità, comportando date di riferimento determinate che consentono di decidere se sia giustificato un adeguamento delle condizioni per l’autorizzazione.</p>
<p>53      È pacifico che con le decisioni del 10 dicembre 2004 e 21 giugno 2005 il Minister ha rinnovato le autorizzazioni rispettivamente rilasciate a De Lotto, per la durata di cinque anni, e alla SGR, per la durata di tre anni, senza svolgere alcuna procedura concorrenziale.</p>
<p>54      A questo proposito non occorre tracciare una distinzione a seconda che gli effetti di un’autorizzazione unica risultino dal rilascio di questa in violazione dei diritti stabiliti al punto 50 di questa sentenza o dal rinnovo di siffatta autorizzazione alle stesse condizioni.</p>
<p>55      Un procedimento per il rinnovo di un’autorizzazione, come quello oggetto della causa principale, che non rispetta le dette condizioni, impedisce, in linea di principio, che altri operatori possano manifestare interesse per l’esercizio dell’attività cui trattasi. Pertanto, a questi ultimi viene impedito di avvalersi dei diritti che spettano loro in forza del diritto dell’Unione, segnatamente in forza della libera prestazione dei servizi sancita all’art. 49 CE.</p>
<p>56      Il governo dei Paesi Bassi sottolinea che il giudice del rinvio ha constatato come le restrizioni derivanti dal sistema di autorizzazione concessa ad un unico operatore siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale e siano adeguate e proporzionate.</p>
<p>57      È d’uopo tuttavia precisare che le valutazioni svolte dal giudice del rinvio e a cui si riferisce il governo dei Paesi Bassi vertono, in generale, su una sistema di autorizzazione esclusiva come quello istituito dalla Wok e non, in particolare, su un procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione concessa all’operatore che gode del diritto esclusivo di organizzare e di promuovere giochi d’azzardo.</p>
<p>58      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 161 delle conclusioni, occorre distinguere gli effetti di un’apertura della concorrenza sul mercato dei giochi di azzardo, la cui natura nociva può giustificare una restrizione dell’attività degli operatori economici, da quelli di un’apertura della concorrenza per l’assegnazione dell’appalto di cui trattasi. Il carattere pregiudizievole dell’instaurazione di concorrenza sul mercato, ossia tra più operatori che sarebbero autorizzati a gestire uno stesso gioco d’azzardo, deriva dal fatto che questi ultimi sarebbero indotti a competere sul piano dell’inventiva per rendere la loro offerta più attraente, con conseguente aumento delle spese dei consumatori legate al gioco nonché dei rischi di dipendenza di questi ultimi. Per contro, siffatte conseguenze non sono da temere nella fase del rilascio dell’autorizzazione.</p>
<p>59      In ogni caso, restrizioni alla libertà fondamentale sancita dell’art. 49 CE specificamente derivanti dalle procedure per il rilascio e il rinnovo di un’autorizzazione a favore di un operatore unico, come quelle oggetto della causa principale, potrebbero essere considerate giustificate qualora lo Stato membro interessato decida di rilasciare o rinnovare l’autorizzazione ad un operatore pubblico la cui gestione è soggetta al controllo diretto dello Stato oppure a un operatore privato sulle cui attività i pubblici poteri sono in grado di esercitare uno stretto controllo (v., in questo senso, sentenze 21 settembre 1999, causa C 124/97, Läärä e a., Racc. pag. I 6067, punti 40 e 42, nonché Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punti 66 e 67)</p>
<p>60      In tali situazioni, il rilascio o il rinnovo a un siffatto operatore di diritti esclusivi per la gestione dei giochi d’azzardo senza previa procedura concorrenziale non risulterebbe sproporzionato alla luce degli obiettivi perseguiti dalla Wok.</p>
<p>61      Spetta al giudice del rinvio verificare se i titolari di autorizzazioni nei Paesi Bassi per l’organizzazione dei giochi d’azzardo soddisfino le condizioni stabilite al punto 59 di questa sentenza.</p>
<p>62      Alla luce delle considerazioni che precedono occorre risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che l’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva sono applicabili alle procedure per il rilascio e il rinnovo di un’autorizzazione a favore di un operatore unico nel settore dei giochi d’azzardo purché non si tratti di un operatore pubblico la cui gestione è soggetta al controllo diretto dello Stato oppure di un operatore privato sulle cui attività i pubblici poteri sono in grado di esercitare uno stretto controllo.</p>
<p><b><b> Sulle spese</p>
<p></b></b>63      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:</p>
<p><b><b>1)      L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina l’organizzazione e la promozione dei giochi d’azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.</p>
<p>2)      L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva sono applicabili alle procedure per il rilascio e il rinnovo di un’autorizzazione a favore di un operatore unico nel settore dei giochi d’azzardo purché non si tratti di un operatore pubblico la cui gestione è soggetta al controllo diretto dello Stato o di un operatore privato sulle cui attività i pubblici poteri sono in grado di esercitare uno stretto controllo.</p>
<p></b></b>Firme</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>*</u></u> Lingua processuale: l’olandese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-3-6-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2010 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2010 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-25-2-2010-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-25-2-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2010 n.0</a></p>
<p>Pres. C. TOADER – Rel. P. KURIS – Sentenza 25 febbraio 2010, nel procedimento C- 172/08, Pontina Ambiente Srl. sul tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 1. Unione europea – Direttiva 1999/31/CE – Art. 10 – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-25-2-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2010 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-25-2-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2010 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>C. TOADER – <i>Rel.</i> P. KURIS – Sentenza 25 febbraio 2010, nel procedimento C- 172/08, Pontina Ambiente Srl.</span></p>
<hr />
<p>sul tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Unione europea – Direttiva 1999/31/CE – Art. 10 – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Assoggettamento del gestore della discarica a tale imposta – Possibilità &#8211; Condizioni – Valutazione del giudice nazionale.</p>
<p>2.	Unione europea – Direttiva 1999/31/CE – Art. 10 – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Costi di gestione di una discarica – Rimborso delle somme dovute a titolo del tributo stesso &#8211; Direttiva 2000/35/CE – Applicabilità &#8211;  Interessi di mora – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’art. 10 della direttiva 1999/31/CE dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti.</p>
<p>2.	Gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva 2000/35/CE devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione di tale direttiva e che gli Stati membri devono far sì, conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, che il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento delle dette somme imputabile all’amministrazione locale interessata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)</p>
<p>25 febbraio 2010 (<u><u>*</u></u>)</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Nel procedimento C 172/08,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con decisione 1° aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 2008, nella causa</p>
<p><b><b>Pontina Ambiente Srl</b></b></p>
<p>contro</p>
<p><b><b>Regione Lazio</b></b>,</p>
<p align=center>
<p align=center>LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dalla sig.ra C. Toader, presidente dell’Ottava Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann, P. K&#363;ris (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig.ra E. Sharpston</p>
<p>cancelliere: sig.ra R. &#350;ere&#351;, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 giugno 2009,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per la Pontina Ambiente Srl, dal rag. F. Zadotti, e dall’avv. A. Presutti;</p>
<p>–        per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato;</p>
<p>–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. A. Aresu e dal sig. J. B. Laignelot, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 settembre 2009,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12 CE, 14 CE, 43 CE e 46 CE, dell’art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 1999/31»), nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35).</p>
<p>2        Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la società Pontina Ambiente Srl (in prosieguo: la «Pontina Ambiente») e la Regione Lazio in merito a due avvisi di accertamento aventi ad oggetto il tardivo versamento da parte della Pontina Ambiente del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il terzo e quarto trimestre 2004 nonché l’irrogazione delle corrispondenti sanzioni e l’applicazione degli interessi di mora.</p>
<p><b><b> Contesto normativo</p>
<p><i></b><i></b> La normativa dell’Unione</p>
<p></i></i>3        Il ventinovesimo ‘considerando’ della direttiva 1999/31 così recita: </p>
<p>«[C]onsiderando che si dovrebbero adottare misure volte a garantire che i prezzi di smaltimento dei rifiuti in una discarica coprano l’insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica, compresa, per quanto possibile, la garanzia finanziaria o il suo equivalente che il gestore deve prestare e i costi stimati di chiusura, compresa la necessaria manutenzione postoperativa».</p>
<p>4        L’art. 1, n. 1, della direttiva 1999/31 prevede:</p>
<p>«Per adempiere i requisiti della direttiva [del Consiglio 15 luglio 1975] 75/442/CEE [relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32; in prosieguo: la “direttiva 75/442”)], in particolare degli articoli 3 e 4, scopo della presente direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica».</p>
<p>5        A termini dell’art. 2 della direttiva 1999/31: </p>
<p>«Ai fini della presente direttiva si intende per:</p>
<p>(…)</p>
<p>l)      “gestore”: la persona fisica o giuridica responsabile della discarica conformemente alla legislazione interna dello Stato membro nel quale è situata la discarica; tale persona può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura;</p>
<p>(…)</p>
<p>n)      “detentore”: chi produce i rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;</p>
<p>(…)».</p>
<p>6        L’art. 10 della direttiva 1999/31 così dispone:</p>
<p>«Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall’impianto e dall’esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all’articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente [GU L 158, pag. 56], gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell’uso delle informazioni necessarie in materia di costi».</p>
<p>7        L’art. 3, n. 1, della direttiva 75/442 così recita:</p>
<p>«Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere:</p>
<p>a)      in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione (&#8230;) dei rifiuti (&#8230;)</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>8        L’art. 1 della direttiva 2000/35 prevede che le disposizioni della direttiva medesima si applichino a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale.</p>
<p>9        A termini dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2000/35, per «transazioni commerciali» si intendono tutti i «contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo».</p>
<p>10      Il successivo art. 3, rubricato «Interessi in caso di ritardo di pagamento», impone, segnatamente, agli Stati membri di assicurare che siano esigibili interessi in caso di mora che possano essere pretesi dal creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali e legali e che non abbia ricevuto il corrispettivo dovuto alla scadenza prevista, salvo che il ritardo non sia imputabile al debitore.</p>
<p><i><i> La normativa nazionale</p>
<p></i></i>11      Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti nonché il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, l’art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Supplemento ordinario alla GURI n. 302 del 29 dicembre 1995; in prosieguo: la «legge n. 549/95»), ha istituito un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.</p>
<p>12      A termini dell’art. 3, comma 25, della legge n. 549/95, il fatto generatore dell’imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi.</p>
<p>13      Dal successivo comma 26 dello stesso articolo 3 emerge che il soggetto passivo dell’imposta è il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo il quale è obbligato a ripercuotere il tributo medesimo sull’ente che effettua il conferimento.</p>
<p>14      Il successivo comma 27 del medesimo art. 3 dispone che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è dovuto alle Regioni.</p>
<p>15      Ai sensi dei successivi commi 28 e 29, la somma da versare viene determinata moltiplicando l’importo del tributo per il volume di rifiuti depositati in discarica espresso in chilogrammi nonché per un coefficiente correttore in funzione del peso specifico, della natura e delle modalità di deposito in discarica dei rifiuti.</p>
<p>16      Il successivo comma 31 prevede una sanzione pecuniaria in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, la quale può raggiungere il 400% dell’importo del tributo relativo all’operazione effettuata.</p>
<p>17      Gli artt. 1, primo comma, e 2, lett. a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GURI n. 249 del 23 ottobre 2002, pag. 16), riprendono, sostanzialmente, il tenore degli artt. 1 e 2, punto 1, della detta direttiva.</p>
<p><b><b> La causa principale e la domanda di rinvio pregiudiziale </p>
<p></b></b>18      La Pontina Ambiente, con sede in Roma, si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. La sua attività consiste, segnatamente, nel ricevere in apposita discarica i rifiuti solidi di diversi comuni della Regione Lazio, al fine di effettuare il loro stoccaggio, il loro trattamento ai fini della produzione dei derivati e di compost, nonché della loro riduzione volumetrica.</p>
<p>19      In base alla legge n. 549/95 ed alla relativa legge regionale di esecuzione, la Pontina Ambiente è soggetta al pagamento trimestrale, alla Regione Lazio, del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, il quale dev’essere versato entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. La Pontina Ambiente è tenuta a ripercuotere tale tributo sui comuni che depositano i loro rifiuti nella discarica.</p>
<p>20      Detta società versava in ritardo l’importo relativo al terzo ed al quarto trimestre del 2004, ragion per cui le autorità competenti della Regione Lazio le notificavano, nell’ottobre del 2006, due avvisi di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 3, comma 31, della legge n. 549/95.</p>
<p>21      Il 4 gennaio 2007, la Pontina Ambiente adiva la Commissione tributaria provinciale di Roma con domanda di annullamento dei provvedimenti adottati dalla Regione Lazio.</p>
<p>22      La Pontina Ambiente contestava le disposizioni della legge n. 549/95 nella parte in cui individuano nel gestore della discarica il soggetto passivo del tributo di cui trattasi. Detta società contestava parimenti le sanzioni inflittele per il ritardo nel pagamento del tributo alla Regione Lazio, in quanto tale ritardo sarebbe stato causato dai comuni interessati. Essa lamentava il fatto che la corresponsione di detto tributo da parte del gestore della discarica non è subordinata al pagamento, da parte dei comuni interessati, della prestazione di servizi fornita e che nei confronti dei comuni medesimi non era prevista alcuna sanzione.</p>
<p>23      La Pontina Ambiente deduceva, in particolare, l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di talune modalità di applicazione del tributo di cui trattasi relative all’individuazione del suo soggetto passivo ed al sistema sanzionatorio in caso di ritardato versamento del tributo stesso, e, precisamente, con gli artt. 12 CE, 14 CE, 43 CE, 46 CE, con l’art. 10 della direttiva 1999/31 nonché con le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/35.</p>
<p>24      Ritenendo eventualmente fondate le censure formulate dalla Pontina Ambiente, la Commissione tributaria provinciale di Roma decideva quanto segue:</p>
<p>«Tenuto conto del fatto che l’art. 3, commi 26 e 31, della legge n. 549/95 [&#8230;] nell’interpretazione datale dall’amministrazione finanziaria ed alla luce dell’indiscutibile tenore letterale di tali disposizioni, potrebbe risultare in contrasto con gli artt. 12 [CE], 14 [CE], 43 [CE] e 46 [CE], nonché con l’art. 10 della direttiva 1999/31 [&#8230;] nonché con i [settimo, decimo, sedicesimo e diciannovesimo] ‘considerando’ [&#8230;] della direttiva 2000/35 [&#8230;], considerato, conseguentemente, che si pone un problema di compatibilità con l’ordinamento comunitario della menzionata normativa nazionale, sospende il giudizio in corso e l’esecutività dell’avviso di accertamento e rimette alla Corte […] la risoluzione della questione, nell’ambito delle sue competenze specifiche».</p>
<p><b><b> Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale </p>
<p><i></b><i></b> Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e sulla formulazione dei quesiti</p>
<p></i></i>25      La Commissione delle Comunità europee si interroga sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale atteso che, da un lato, il giudice del rinvio non ha espressamente formulato quesiti e, dall’altro, la domanda è diretta a far sì che la Corte si pronunci sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione.</p>
<p>26      Il governo italiano e la Commissione osservano peraltro che la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione che consenta di comprendere i motivi per i quali la domanda di pronuncia pregiudiziale riguardi gli artt. 12 CE, 14 CE, 43 CE e 46 CE.</p>
<p>27      Si deve rammentare, da un lato, che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, se è pur vero che non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di norme del diritto interno con il diritto dell’Unione, essa è tuttavia competente a fornire al giudice a quo tutti gli elementi di interpretazione, che rientrano nel diritto dell’Unione, atti a consentirgli di valutare tale compatibilità per pronunciarsi nella causa per la quale è stato adito (sentenze 16 luglio 2009, causa C 254/08, Futura Immobiliare e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28, e giurisprudenza ivi richiamata).</p>
<p>28      Dall&#8217;altro, si deve rilevare che sebbene il giudice del rinvio non abbia espressamente formulato quesiti, egli ha tuttavia fornito sufficienti indicazioni, riguardo tanto agli elementi di fatto quanto agli elementi di diritto che caratterizzano la causa principale, per consentire alla Corte di comprendere l’oggetto della domanda di rinvio e fornirgli un’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione che possano risultare utili alla soluzione di tale controversia. </p>
<p>29      Ciò vale per quanto riguarda l’art. 10 della direttiva 1999/31 e la direttiva 2000/35. La decisione di rinvio non fornisce invece alcuna spiegazione quanto alla pertinenza della domanda di pronuncia pregiudiziale per quanto riguarda gli artt. 12 CE, 14 CE, 43 CE e 46 CE. In particolare, detto giudice non precisa sotto quale profilo i menzionati articoli potrebbero risultare applicabili alla fattispecie da esso descritta e che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 35 38 delle conclusioni, appare puramente interna ad un solo Stato membro, senza presentare alcun elemento di collegamento con una situazione transfrontaliera.</p>
<p>30      Ciò premesso, si deve rilevare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile, salvo per la parte riguardante gli articoli 12 CE, 14 CE, 43 CE e 46 CE. </p>
<p>31      Dalle indicazioni fornite dal giudice a quo si può dedurre che la domanda pregiudiziale verte sulle seguenti questioni: </p>
<p>1)      Se l’art. 10 della direttiva 1999/31 debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che assoggetti il gestore della discarica ad un tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi che debba poi essergli rimborsato dall’amministrazione che abbia effettuato il deposito dei rifiuti e preveda sanzioni pecuniarie a carico del gestore medesimo in caso di tardivo pagamento di tale tributo, senza tuttavia esigere che l’amministrazione stessa rimborsi l’importo del tributo al gestore entro un determinato termine e sopporti, in caso di rimborso tardivo, tutti i costi derivati dal ritardo ivi compreso l’importo delle sanzioni pecuniarie inflitte al gestore stesso.</p>
<p>2)      Se la direttiva 2000/35 debba essere interpretata nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte dell’amministrazione che abbia ivi depositato rifiuti, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadano nella sfera di applicazione della direttiva medesima e se gli Stati membri siano pertanto tenuti, conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, a far sì che siano esigibili interessi in caso di ritardo nel pagamento delle dette somme.</p>
<p><i><i> Nel merito</p>
<p></i></i> Sulla prima questione</p>
<p>32      A termini dell’art. 10 della direttiva 1999/31, gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall’impianto e dall’esercizio della discarica siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti nella discarica medesima.</p>
<p>33      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle conclusioni, l’art. 10 della direttiva 1999/31 non impone agli Stati membri alcun metodo specifico per quanto attiene al finanziamento dei costi delle discariche. Conseguentemente, allo stato attuale del diritto dell’Unione, considerato che non esiste nessuna normativa adottata sulla base dell’art. 175 CE che imponga agli Stati membri un metodo specifico per quanto riguarda il finanziamento di tali costi, tale finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità (v., per analogia, sentenza Futura Immobiliare e a., cit., punto 48).</p>
<p>34      Ne consegue che l’art. 10 della direttiva 1999/31 non osta a che uno Stato membro istituisca un tributo sul deposito di rifiuti la cui corresponsione gravi sui gestori delle discariche e che venga poi ripercossa sul detentore dei rifiuti che li deposita in discarica. Detto articolo non osta nemmeno alla comminazione di sanzioni a carico del gestore che versi il tributo con ritardo, atteso che la previsione di tale sanzione, al pari dell’individuazione del soggetto passivo di un tributo di tal genere, ricade nella sfera di competenza dei soli Stati membri.</p>
<p>35      L’art. 10 della direttiva 1999/31 esige tuttavia, come emerge parimenti dal ventinovesimo ‘considerando’ della direttiva medesima, l’adozione di misure da parte degli Stati membri al fine di garantire che il prezzo chiesto per lo smaltimento dei rifiuti mediante deposito in discarica venga determinato in modo tale da coprire tutti i costi connessi all’impianto e alla gestione delle discariche.</p>
<p>36      Tale esigenza costituisce espressione del principio «chi inquina paga» il quale implica, come la Corte ha già avuto modo di affermare nel contesto della direttiva 75/442 e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), che il costo dello smaltimento dei rifiuti deve gravare sui loro detentori (v. sentenze 7 settembre 2004, causa C 1/03, Van de Walle e a., Racc. pag. I 7613, punto 57; 24 giugno 2008, causa C 188/07, Commune de Mesquer, Racc. pag. I 4501, punto 71, nonché Futura Immobiliare e a., cit., punti 44 e 45 e giurisprudenza ivi richiamata). Tale esigenza è insita nell’oggetto della direttiva 1999/31 che, a termini dell’art. 1, n. 1, della medesima, è volta ad adempiere i requisiti della direttiva 75/442 e, in particolare, del suo art. 3 il quale, inter alia, impone agli Stati membri di adottare idonee misure per promuovere la prevenzione o la riduzione della produzione dei rifiuti.</p>
<p>37      Ne risulta, in particolare, che, a prescindere dalle normative nazionali che disciplinano le discariche, tali normative devono garantire che tutti i costi di gestione delle discariche stesse gravino effettivamente sui detentori dei rifiuti che li depongono nelle discariche ai fini del loro smaltimento.</p>
<p>38      Conseguentemente, se uno Stato membro può istituire un tributo sui rifiuti a carico dei gestori delle discariche che debba essere rimborsato ai medesimi dalle amministrazioni che depositano i rifiuti in discarica, ciò è subordinato alla condizione che tale sistema fiscale sia accompagnato da misure dirette a garantire che il rimborso del tributo avvenga effettivamente e a breve termine al fine di non far gravare sui gestori stessi delle discariche oneri di gestione eccessivi derivanti da ritardi nei pagamenti da parte delle dette amministrazioni, pregiudicando in tal modo il principio «chi inquina paga». In effetti, far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe ad imputare ai medesimi costi connessi allo smaltimento dei rifiuti che essi non hanno prodotto ma di cui garantiscono semplicemente lo smaltimento nell’ambito della loro attività di prestatori di servizi.</p>
<p>39      In ogni caso, così come un tributo come quello oggetto della causa principale, calcolato sul volume di rifiuti depositati in discarica, costituisce un costo di gestione, ai sensi dell’art. 10 della direttiva 1999/31, che deve essere incluso nel prezzo da corrispondere ai gestori delle discariche da parte dei detentori che depongano ivi rifiuti, allo stesso modo tutti i costi connessi al recupero delle somme dovute a tal titolo dai detentori di rifiuti ai gestori e, in particolare, i costi connessi al ritardo nel versamento di tali somme, tra cui gli eventuali costi sopportati al fine di evitare sanzioni pecuniarie, devono essere ripercossi in tale prezzo per poter soddisfare i requisiti sanciti dall’art. 10 della direttiva 1999/31. </p>
<p>40      Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie inflitte ai gestori delle discariche a causa del ritardo nel pagamento del tributo di cui trattasi, qualora tale ritardo derivi dal ritardo del detentore dei rifiuti nel rimborso delle somme dovute a titolo del tributo stesso, cosa che spetta al giudice nazionale verificare.</p>
<p>41      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la prima questione dev’essere risolta dichiarando che l’art. 10 della direttiva 1999/31 dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti.</p>
<p> Sulla seconda questione</p>
<p>42      La direttiva 2000/35, dopo aver affermato, all’art. 1, che le sue disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, definisce, al successivo art. 2, punto 1, le «transazioni commerciali» come «contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo».</p>
<p>43      Tali disposizioni sono state trasposte in termini analoghi nell’ordinamento giuridico italiano per mezzo del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.</p>
<p>44      Nella specie, atteso che la causa principale verte sui rapporti tra il gestore di una discarica e l’amministrazione che vi depone rifiuti, dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio emerge che tale gestore fornisce all’amministrazione un servizio, vale a dire lo smaltimento dei rifiuti depositati nella discarica, a fronte del quale l’amministrazione stessa gli versa un corrispettivo comprendente, conformemente all’art. 3, comma 26, della legge n. 549/95, l’importo del tributo speciale da questi versato. </p>
<p>45      Emerge quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, il rapporto tra il gestore di un discarica e l’amministrazione che vi depone rifiuti costituisce un contratto tra un’impresa e una pubblica amministrazione che comporta una prestazione di servizi a fronte di un corrispettivo e, conseguentemente, una transazione commerciale ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2000/35.</p>
<p>46      Conseguentemente, i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nell’ambito di una siffatta transazione ricadono nella sfera di applicazione della direttiva 2000/35.</p>
<p>47      Ne consegue che, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, gli Stati membri devono far sì che, conformemente all’art. 3 della direttiva 2000/35, siano esigibili interessi in caso di ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dall’ente locale che deponga rifiuti nella discarica al gestore della discarica medesima, somme eventualmente comprendenti, come già rilevato supra al punto 38, l’importo del tributo corrisposto dal detto gestore e che deve essere rimborsato dall’amministrazione locale che abbia depositato tali rifiuti nella discarica.</p>
<p>48      Dalle suesposte considerazioni risulta che la seconda questione pregiudiziale dev’essere risolta affermando che gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva 2000/35 devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono pertanto far sì, conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, che il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento delle dette somme imputabile all’amministrazione locale interessata.</p>
<p><b><b> Sulle spese</p>
<p></b></b>49      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:</p>
<p><b><b>1)      L’art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti. </p>
<p>2)      Gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono pertanto far sì, conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, che il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento delle dette somme imputabile all’amministrazione locale interessata.</p>
<p></b></b>Firme</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>*</u></u> Lingua processuale: l’italiano.</p>
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