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	<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#039; Europee - Sezione I Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#039; Europee - Sezione I Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.C-670/17 P</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-27-2-2019-n-c-670-17-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-27-2-2019-n-c-670-17-p/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.C-670/17 P</a></p>
<p>Pres. J. Bonichot, Rel. M. Safjan Gli strumenti di aiuto allo sviluppo rurale, come il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), sostitutivo del Feaog dovrebbero essere integrati in quelli che rientrano nella politica agricola comune ed essere coordinati con gli altri strumenti della politica di coesione. 1. Politica</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-27-2-2019-n-c-670-17-p/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.C-670/17 P</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. J. Bonichot, Rel. M. Safjan</span></p>
<hr />
<p>Gli strumenti di aiuto allo sviluppo rurale, come il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), sostitutivo del Feaog dovrebbero essere integrati in quelli che rientrano nella politica agricola comune ed essere coordinati con gli altri strumenti della politica di coesione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>1. Politica agricola comune &#8211; Nuovi strumenti finanziari &#8211; Integrazione e Coesione &#8211; Obblighi reciproci stato membro e Commissione</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Ne deriva che il regolamento n.Â 1083/2006 &#8211; recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, abrogativo del regolamento n.Â 1260/1999, istitutivo del &#8220;Feaog&#8221; (Fondo europeo agricolo e di orientamento) ha mantenuto in vigore, in forza del suo articolo 105, paragrafo 1, le disposizioni sostanziali dell&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999, cioè quelle che definiscono il ruolo rispettivo ed espongono i diritti e gli obblighi reciproci dello Stato membro e della Commissione.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)</p>
<p style="text-align: justify;">27 febbraio 2019Â (*)</p>
<p style="text-align: justify;">«Impugnazione &#8211; Fondo europeo agricolo orientamento e garanzia (FEAOG) &#8211; Sezione &#8220;Orientamento&#8221;Â &#8211; Riduzione del contributo finanziario &#8211; Regolamento (CE) n.Â 1260/1999Â &#8211; Programma operativo &#8211; Rettifiche finanziarie &#8211; Articolo 39Â &#8211; Base giuridica &#8211; Disposizioni transitorie»</p>
<p style="text-align: justify;">Nella causa C670/17Â P,</p>
<p style="text-align: justify;">avente ad oggetto l&#8217;impugnazione, ai sensi dell&#8217;articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, proposta il 28 novembre 2017,</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Repubblica ellenica,</b> rappresentata G.Â Kanellopoulos, A.Â Vasilopoulou ed I.Â Pachi, in qualità  di agenti,</p>
<p style="text-align: justify;">ricorrente,</p>
<p style="text-align: justify;">procedimento in cui l&#8217;altra parte è:</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Commissione europea,</b> rappresentata da D.Â Triantafyllou e J.Â Aquilina, in qualità  di agenti,</p>
<p style="text-align: justify;">convenuta in primo grado,</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p style="text-align: justify;">composta da J.C.Â Bonichot, presidente di sezione, C.Â Toader, A.Â Rosas, L.Â BayÂ Larsen e M.Â Safjan (relatore), giudici,</p>
<p style="text-align: justify;">avvocato generale: M.Â Bobek</p>
<p style="text-align: justify;">cancelliere: A.Â Calotà Escobar</p>
<p style="text-align: justify;">vista la fase scritta del procedimento,</p>
<p style="text-align: justify;">sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza dell&#8217;8 novembre 2018,</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Sentenza</b></p>
<p style="text-align: justify;">1Â Â Â Â Â Â Â Â Con la sua impugnazione, la Repubblica ellenica chiede l&#8217;annullamento della sentenza del Tribunale dell&#8217;Unione europea del 19 settembre 2017, Grecia/Commissione (T327/15, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:631), con cui quest&#8217;ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all&#8217;annullamento della decisione di esecuzione C(2015) 1936 final della Commissione, del 25 marzo 2015, relativa all&#8217;applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, Sezione «Orientamento», assegnato al programma operativo CCI 2000GR061PO021 (Grecia &#8211; Obiettivo 1Â &#8211; Ricostruzione rurale) (in prosieguo: la «decisione contestata»).</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Â Contesto normativo</b></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Â </i><b><i>Il regolamento (CE) n.Â 1260/1999</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">2Â Â Â Â Â Â Â Â Il regolamento (CE) n.Â 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, LÂ 161, pag.Â 1) al suo articolo 39, intitolato «Rettifiche finanziarie», prevede quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«1. Â Â Â Â La responsabilità  di perseguire le irregolarità , di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli Stati membri.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l&#8217;irregolarità  isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità . I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all&#8217;intervento di cui trattasi, secondo modalità  da definire a norma dell&#8217;articolo 53, paragrafo 2.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Â Â Â Â Se, dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude:</p>
<p style="text-align: justify;">a) Â Â Â Â Â che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtà¹ del paragrafo 1,</p>
<p style="text-align: justify;">o</p>
<p style="text-align: justify;">b) Â Â Â Â Â che tutto o parte di un intervento non giustifica nè una parte nè la totalità  della partecipazione dei Fondi,</p>
<p style="text-align: justify;">o</p>
<p style="text-align: justify;">c) Â Â Â Â Â che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità  a carattere sistematico,</p>
<p style="text-align: justify;">sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.</p>
<p style="text-align: justify;">Se lo Stato membro contesta le osservazioni della Commissione, viene da questa convocato ad un&#8217;audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Â Â Â Â Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle osservazioni di quest&#8217;ultimo può decidere, entro tre mesi:</p>
<p style="text-align: justify;">a) Â Â Â Â Â di ridurre l&#8217;acconto di cui all&#8217;articolo 32, paragrafo 2,</p>
<p style="text-align: justify;">o</p>
<p style="text-align: justify;">b) Â Â Â Â Â di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprà¬mendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all&#8217;intervento in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello stabilire l&#8217;importo della rettifica la Commissione, tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità , della natura dell&#8217;irregolarità  o della modificazione, nonchè dell&#8217;ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri.</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Â Â Â Â Gli importi oggetto di ripetizione dell&#8217;indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Â Â Â Â Il presente articolo si applica fatto salvo l&#8217;articolo 32».</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Â </i><b><i>Il regolamento (CE) n.Â 1290/2005</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">3Â Â Â Â Â Â Â Â Il regolamento (CE) n.Â 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, LÂ 209, pag.Â 1), al suo articolo 40, intitolato «Spese del [Fondo europeo agricolo orientamento e garanzia (FEAOG)], Sezione &#8220;Orientamento&#8221;», prevede quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«1. Â Â Â Â Gli importi impegnati per il finanziamento di azioni di sviluppo rurale da parte del FEAOG, sezione orientamento, in virtà¹ di una decisione adottata dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi. I documenti necessari per la chiusura degli interventi sono costituiti dalla dichiarazione di spesa relativa al pagamento del saldo, dalla relazione finale di attuazione e dalla dichiarazione di cui all&#8217;articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del [regolamento (&#038;) n.Â 1260/1999].</p>
<p style="text-align: justify;">2. Â Â Â Â Sono esclusi dal calcolo dell&#8217;importo del disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtà¹ del diritto nazionale».</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Â </i><b><i>Il regolamento (CE) n.Â 1083/2006</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">4Â Â Â Â Â Â Â Â L&#8217;articolo 1, intitolato «Oggetto», del regolamento (CE) n.Â 1083/2006 del Consiglio, dell&#8217;11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento n.Â 1260/1999 (GU 2006, LÂ 210, pag.Â 25), al primo comma, così dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">«Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito: [i] &#8220;Fondi strutturali&#8221;) e il Fondo di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite [nel regolamento (CE) n.Â 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n.Â 1783/1999 (GU 2006, LÂ 210, pag.Â 1), nel regolamento (CE) n.Â 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n.Â 1784/1999 (GU 2006, LÂ 210, pag.Â 12), e nel regolamento (CE) n.Â 1084/2006 del Consiglio, dell&#8217;11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n.Â 1164/94 (GU 2006, LÂ 210, pag.Â 79)]».</p>
<p style="text-align: justify;">5Â Â Â Â Â Â Â Â L&#8217;articolo 105 del regolamento n.Â 1083/2006, rubricato «Disposizioni transitorie», è formulato nei termini seguenti:</p>
<p style="text-align: justify;">«1. Â Â Â Â Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base [al regolamento (CEE) n.Â 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità  strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU 1988, LÂ 185, pag.Â 9), al regolamento (CEE) n.Â 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n.Â 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell&#8217;altro (GU 1988, LÂ 374, pag.Â 1), al regolamento (CE) n.Â 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU 1994, LÂ 130, pag.Â 1) e al regolamento n.Â 1260/1999], o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Â Â Â Â Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione anteriormente all&#8217;entrata in vigore del presente regolamento aventi un&#8217;incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Â Â Â Â In deroga all&#8217;articolo 31, paragrafo 2, all&#8217;articolo 32, paragrafo 4, e all&#8217;articolo 37, paragrafo 1, del [regolamento n.Â 1260/1999], gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FESR o dal FSE approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stat[e] trasmess[e] una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all&#8217;articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità  della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono esclusi dal calcolo dell&#8217;importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo».</p>
<p style="text-align: justify;">6Â Â Â Â Â Â Â Â A termini dell&#8217;articolo 107 del regolamento n.Â 1083/2006, intitolato «Abrogazione»:</p>
<p style="text-align: justify;">«Fatte salve le disposizioni di cui all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento, il [regolamento (&#038;) n.Â 1260/1999] è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento».</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Â </i><b><i>Il regolamento (UE) n.Â 1303/2013</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">7Â Â Â Â Â Â Â Â Il regolamento (UE) n.Â 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento n.Â 1083/2006 (GU 2013, LÂ 347, pag.Â 320 e rettifiche in GU 2016, LÂ 200, pag.Â 140 e GU 2017, LÂ 58, pag.Â 53), così dispone, al suo articolo 152, intitolato «Disposizioni transitorie»:</p>
<p style="text-align: justify;">«1. Â Â Â Â Il presente regolamento non pregiudica nè il proseguimento nè la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell&#8217;assistenza approvata dalla Commissione sulla base del [regolamento n.Â 1083/2006] o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l&#8217;assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Â Â Â Â Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del [regolamento n.Â 1083/2006] restano valide.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Â Â Â Â Qualora uno Stato membro si avvalga dell&#8217;opzione di cui all&#8217;articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinchè l&#8217;autorità  di gestione svolga le funzioni dell&#8217;autorità  di certificazione in deroga all&#8217;articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n.Â 1083/2006] per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del [regolamento n.Â 1083/2006]. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall&#8217;autorità  di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall&#8217;autorità  di audit, nonchè dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà  pregiudicato dall&#8217;autorità  di gestione che svolge le funzioni dell&#8217;autorità  di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta».</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Â Fatti e decisione controversa</b></p>
<p style="text-align: justify;">8Â Â Â Â Â Â Â Â I fatti della controversia, narrati ai punti da 1 a 15 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere riassunti come segue.</p>
<p style="text-align: justify;">9Â Â Â Â Â Â Â Â Con missiva del 31 marzo 2011, le autorità  elleniche hanno depositato presso la Commissione, in conformità  all&#8217;articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n.Â 1260/1999, una dichiarazione di chiusura del programma operativo CCI 2000GR061PO021 (Grecia &#8211; Obiettivo 1Â &#8211; Ricostruzione rurale) (in prosieguo: il «programma operativo di cui trattasi») per il periodo che copre gli anni che vanno dal 2000 al 2006. Tale dichiarazione, intesa a ottenere il finanziamento dell&#8217;Unione europea a favore della Repubblica ellenica, era accompagnata, segnatamente, dal rapporto finale di esecuzione, previsto all&#8217;articolo 37 di detto regolamento, relativo al programma operativo di cui trattasi.</p>
<p style="text-align: justify;">10Â Â Â Â Â Â Con missiva del 2 agosto 2011, la Commissione ha invitato le autorità  elleniche a fornirle, nel termine di dieci giorni, informazioni complementari in merito alla dichiarazione di chiusura del programma operativo di cui trattasi e le ha informate che avrebbe potuto, in seguito alla valutazione del contenuto di tale dichiarazione, avviare il procedimento previsto all&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999. Tali autorità  hanno fornito le informazioni richieste con lettera del 5 agosto 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">11Â Â Â Â Â Â Con missiva del 24 maggio 2012, la Commissione ha informato le autorità  elleniche che il rapporto finale di esecuzione relativo al programma operativo di cui trattasi era stato accettato.</p>
<p style="text-align: justify;">12Â Â Â Â Â Â Il 3 gennaio 2013, la Commissione ha invitato le autorità  elleniche a dichiarare, nel termine di due mesi, se accettavano l&#8217;applicazione di una rettifica finanziaria dell&#8217;importo totale di EURÂ 94Â 465Â 089,65, corrispondente alla differenza tra l&#8217;importo dei pagamenti versati a titolo del FEAOG e l&#8217;importo del contributo dovuto a titolo di tale Fondo riguardo al programma operativo di cui trattasi. Tale istituzione ha aggiunto che, in caso di mancato accordo entro tale termine, essa avrebbe proseguito il suo esame di ammissibilità  delle spese effettuate dalle autorità  elleniche e avrebbe potuto applicare rettifiche finanziarie il cui importo, calcolato in base all&#8217;insieme dei dati comunicati da tali autorità , avrebbe potuto ammontare, senza tenere conto delle rettifiche giù  decise dalle autorità  elleniche, a EURÂ 211Â 582Â 686,65.</p>
<p style="text-align: justify;">13Â Â Â Â Â Â Con missiva del 5 marzo 2013, le autorità  elleniche hanno informato la Commissione del loro disaccordo riguardo agli importi menzionati al punto precedente, adducendo che esse avevano giù  adottato misure di controllo e misure correttive adeguate, cosicchè qualsiasi rettifica finanziaria supplementare avrebbe condotto all&#8217;applicazione di una doppia rettifica. Essi hanno del pari precisato che l&#8217;importo totale delle rettifiche finanziarie da esse applicate all&#8217;insieme del programma operativo di cui trattasi ammontava a EURÂ 143Â 206Â 588,48, il che corrispondeva a un finanziamento da parte dell&#8217;Unione di un importo di EURÂ 108Â 308Â 798,38.</p>
<p style="text-align: justify;">14Â Â Â Â Â Â Con lettera dell&#8217;8 marzo 2013, le autorità  elleniche hanno ribadito di aver adottato misure correttive adeguate in tutti i settori in cui erano state riscontrate irregolarità .</p>
<p style="text-align: justify;">15Â Â Â Â Â Â Il 17 luglio 2013, in seguito a nuova valutazione dell&#8217;importo del contributo dovuto a titolo del FEAOG con riferimento al programma operativo di cui trattasi, la Commissione ha invitato le autorità  elleniche a dichiarare, nel termine di due mesi, se accettavano l&#8217;applicazione di una rettifica finanziaria dell&#8217;importo totale di EURÂ 30Â 472Â 624,09, corrispondente alla differenza tra l&#8217;importo dei pagamenti versati a titolo del FEAOG e l&#8217;importo di tale contributo. Essa ha indicato, inoltre, che in caso di mancato accordo entro tale termine da parte delle autorità  elleniche, avrebbe proseguito il suo esame dell&#8217;ammissibilità  delle spese effettuate da tali autorità  e avrebbe potuto applicare rettifiche finanziarie il cui importo, calcolato in base all&#8217;insieme dei dati comunicati da dette autorità , avrebbe potuto ammontare, senza tenere conto delle rettifiche giù  decise dalle stesse autorità , a EURÂ 116Â 487Â 848,75.</p>
<p style="text-align: justify;">16Â Â Â Â Â Â Con missiva del 19 settembre 2013, le autorità  elleniche hanno di nuovo contestato tali importi. Inoltre, esse hanno fornito alla Commissione, il 13 e il 14 gennaio 2014, le informazioni supplementari che quest&#8217;ultima aveva richiesto il 13 settembre 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">17Â Â Â Â Â Â Il 27 maggio 2014 si è tenuta, nei locali della Commissione, un&#8217;audizione e le autorità  elleniche hanno fornito informazioni complementari il 20 giugno 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">18Â Â Â Â Â Â Con missiva dell&#8217;11 luglio 2014, la Commissione ha comunicato alle autorità  elleniche il verbale dell&#8217;audizione del 27 maggio 2014 e ha chiesto loro di fornire nuove informazioni complementari entro due mesi. Il 5 settembre 2014, essa ha prorogato tale termine. Le autorità  elleniche hanno fornito le informazioni richieste il 26 settembre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">19Â Â Â Â Â Â Con missiva del 13 febbraio 2015, la Commissione ha reso nota alle autorità  elleniche la propria posizione finale riguardo alle conseguenze finanziarie da trarre dall&#8217;esame dei documenti prodotti da tali autorità , cioè l&#8217;esclusione dal finanziamento da parte dell&#8217;Unione, a titolo del FEAOG, di un importo di EURÂ 72Â 105Â 592,41.</p>
<p style="text-align: justify;">20Â Â Â Â Â Â Con la decisione contestata, la Commissione ha escluso dal finanziamento dell&#8217;Unione talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica a titolo del FEAOG, Sezione «Orientamento», per il periodo che copre gli anni dal 2000 al 2006, per un importo di EURÂ 72Â 105Â 592,41.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Â Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata</b></p>
<p style="text-align: justify;">21Â Â Â Â Â Â Con atto di ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2015, la Repubblica ellenica ha proposto un ricorso di annullamento diretto contro la decisione contestata, a sostegno del quale essa ha sollevato quattro motivi vertenti, il primo, sul difetto di base giuridica della decisione contestata, il secondo, sull&#8217;incompetenza ratione temporis della Commissione ad adottare tale decisione e sulla violazione delle forme sostanziali, del diritto di essere ascoltati e dei diritti della difesa, il terzo, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e, il quarto, sulla violazione del principio del ne bis in idem e sul principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">22Â Â Â Â Â Â Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha disatteso tali motivi e, di conseguenza, ha respinto il ricorso proposto dalla Repubblica ellenica nel suo insieme.</p>
<p style="text-align: justify;">23Â Â Â Â Â Â Riguardo, specificamente, della prima parte del primo motivo, vertente sul difetto di base giuridica della decisione contestata a motivo che l&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999 è stato abrogato anteriormente all&#8217;adozione di tale decisione, il Tribunale ha in particolare osservato, ai punti da 23 a 34 della sentenza impugnata, quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«23Â Â Â Â Â Â A decorrere dal 1o gennaio 2007, il regolamento n.Â 1083/2006 ha abrogato, in conformità  al suo articolo 107, paragrafo 1, il regolamento n.Â 1260/1999. Secondo il suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento n.Â 1083/2006 si applica al [FESR], al [FSE] e al Fondo di coesione. Tuttavia, come risulta dal considerando 6 di quest&#8217;ultimo regolamento, gli strumenti di aiuto allo sviluppo rurale, cioè il [Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)], che ha sostituito il FEAOG, Sezione &#8220;Orientamento&#8221;, e al settore della pesca, cioè il Fondo europeo per la pesca (FEP), dovrebbero essere integrati in quelli che rientrano nella politica agricola comune e nella politica comune della pesca ed essere coordinati con gli strumenti della politica di coesione. Al riguardo, il regolamento n.Â 1290/2005 ha costituito, come risulta dal suo considerando 1 e dal suo articolo 1, due fondi agricoli europei, il primo, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che finanzia le misure riguardanti il mercato e altre misure, e, il secondo, le Feasr, destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale.</p>
<p style="text-align: justify;">24Â Â Â Â Â Â Conformemente all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006, intitolato &#8220;Disposizioni transitorie&#8221;, tuttavia, &#8220;[detto] regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base[, in particolare, al regolamento] n.Â 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">25Â Â Â Â Â Â Inoltre, l&#8217;articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n.Â 1083/2006 prevede che &#8220;nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione anteriormente all&#8217;entrata in vigore del presente regolamento aventi un&#8217;incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">26Â Â Â Â Â Â Ne deriva che l&#8217;articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n.Â 1083/2006 ha ad oggetto la fissazione del regime transitorio per i Fondi strutturali che sono stati approvati sulla base di una normativa dell&#8217;Unione in vigore sino al 31 dicembre 2006, che proseguono oltre tale data e la cui chiusura si colloca in un momento successivo (sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna, C140/15Â P, EU:C:2016:708, punto 94).</p>
<p style="text-align: justify;">27Â Â Â Â Â Â In altri termini, il regolamento n.Â 1260/1999 è stato abrogato dal regolamento n.Â 1083/2006, ma, in conformità  all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, e all&#8217;articolo 107, paragrafo 1, di quest&#8217;ultimo, il regolamento n.Â 1260/1999 continua ad applicarsi ai programmi operativi anteriori (sentenza del 22 settembre 2011, Spagna/Commissione, T67/10, non pubblicata, EU:T:2011:518, punto 6).</p>
<p style="text-align: justify;">28Â Â Â Â Â Â Il regime transitorio previsto all&#8217;articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n.Â 1083/2006 ha ad oggetto le norme sostanziali applicabili ai programmi operativi anteriori, come risulta, del resto, dall&#8217;utilizzo dei termini &#8220;intervento&#8221; e &#8220;progetto&#8221; in tale articolo, così come dal contenuto dei paragrafi 2 e 3 dello stesso. Per contro, detto regime transitorio non riguarda disposizioni di natura procedurale, in conformità  al principio secondo cui le norme procedurali sono immediatamente applicabili (sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna, C140/15Â P, EU:C:2016:708, punti 92 e 95).</p>
<p style="text-align: justify;">(&#038;)</p>
<p style="text-align: justify;">34Â Â Â Â Â Â Ne deriva che il regolamento n.Â 1083/2006 ha mantenuto in vigore, in forza del suo articolo 105, paragrafo 1, le disposizioni sostanziali dell&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999, cioè quelle che definiscono il ruolo rispettivo ed espongono i diritti e gli obblighi reciproci dello Stato membro e della Commissione nel contesto del procedimento applicabile in caso di irregolarità  constatata nell&#8217;ambito del controllo finanziario degli interventi del FEAOG».</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>Â Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte</b></p>
<p style="text-align: justify;">24Â Â Â Â Â Â La Repubblica ellenica chiede che la Corte voglia:</p>
<p style="text-align: justify;">-Â Â Â Â Â Â Â annullare la sentenza impugnata;</p>
<p style="text-align: justify;">-Â Â Â Â Â Â Â annullare la decisione contestata conformemente alle conclusioni del ricorso di primo grado, e</p>
<p style="text-align: justify;">-Â Â Â Â Â Â Â condannare la Commissione alle spese relative sia al procedimento di primo grado sia all&#8217;impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">25Â Â Â Â Â Â La Commissione chiede che la Corte voglia:</p>
<p style="text-align: justify;">-Â Â Â Â Â Â Â respingere l&#8217;impugnazione, e</p>
<p style="text-align: justify;">-Â Â Â Â Â Â Â condannare la ricorrente alle spese.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Â Sull&#8217;impugnazione</b></p>
<p style="text-align: justify;">26Â Â Â Â Â Â A sostegno dell&#8217;impugnazione, la Repubblica ellenica deduce cinque motivi vertenti, il primo, su un&#8217;interpretazione e un&#8217;applicazione errate delle disposizioni transitorie dei regolamenti nn.Â 1083/2006 e 1303/2013, in combinato disposto con le disposizioni del regolamento n.Â 1290/2005, su un errore di diritto nonchè su una motivazione errata e insufficiente della sentenza impugnata; il secondo, su interpretazione e un&#8217;applicazione errate dell&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999 nonchè su una motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza impugnata; il terzo, su un&#8217;interpretazione errata e un&#8217;applicazione scorretta degli articoli 144 e 145 del regolamento n.Â 1303/2013 nonchè su una motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza impugnata; il quarto, su un&#8217;interpretazione e un&#8217;applicazione errate dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento; il quinto, su una motivazione insufficiente del rigetto da parte del Tribunale delle censure relative al carattere sproporzionato della rettifica finanziaria applicata.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Â </i><b><i>Sul primo motivo</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Â <i>Argomenti delle parti</i></p>
<p style="text-align: justify;">27Â Â Â Â Â Â La Repubblica ellenica contesta al Tribunale di aver dichiarato che la decisione contestata aveva, a buon diritto, come base giuridica l&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999. Al riguardo, essa afferma, in sostanza, che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, ai punti da 25 a 28 e 34 della sentenza impugnata, considerando che la deroga prevista all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 includeva i programmi operativi del FEAOG, Sezione «Orientamento». In contrasto con quanto affermato nella sentenza impugnata, il regime transitorio relativo ai Fondi strutturali, come definiti all&#8217;articolo 1, primo comma, del regolamento n.Â 1083/2006, sarebbe stato istituito esclusivamente dall&#8217;articolo 105, paragrafo 1, e non dall&#8217;articolo 105, paragrafo 2, di tale regolamento. Il Tribunale invocherebbe, a torto, ai punti 25 e 28 della sentenza impugnata, l&#8217;articolo 105, paragrafo 2, di detto regolamento e lo applicherebbe, ai punti 26 e 27 di tale sentenza, al fine di trarne una conclusione specifica per i programmi operativi del FEAOG, Sezione «Orientamento». Tale Fondo, che è stato oggetto del regolamento n.Â 1290/2005, sarebbe stato escluso dall&#8217;ambito d&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006. La deroga prevista all&#8217;articolo 107 di tale regolamento richiederebbe, per parte sua, un&#8217;interpretazione restrittiva e riguarderebbe esclusivamente le disposizioni di cui all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento e non quelle di cui all&#8217;articolo 105, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Al riguardo, il punto 26 della sentenza impugnata, che menziona l&#8217;articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n.Â 1083/2006, introdurrebbe una modifica al punto 94 della sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C140/15Â P, EU:C:2016:708), che si riferisce all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">28Â Â Â Â Â Â Poichè la misura prevista all&#8217;articolo 105, paragrafo 3, del regolamento n.Â 1083/2006, è inserita, per quanto concerne le spese del FEAOG, Sezione «Orientamento», specificamente nell&#8217;articolo 40 del regolamento n.Â 1290/2005, il Tribunale trarrebbe a torto, al punto 28 della sentenza impugnata, una conclusione sulla base dell&#8217;articolo 105, paragrafo 3, del regolamento n.Â 1083/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">29Â Â Â Â Â Â Disciplinate le questioni specifiche attinenti ai Fondi relativi al settore agricolo nel regolamento n.Â 1290/2005, il legislatore dell&#8217;Unione avrebbe integralmente abrogato il regolamento n.Â 1260/1999, come risulterebbe dal titolo del regolamento n.Â 1083/2006. Pertanto, il Tribunale trarrebbe a torto una conclusione contraria ai punti 23 e 34 della sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">30Â Â Â Â Â Â Secondo la Commissione, il primo motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">31Â Â Â Â Â Â Il Tribunale avrebbe giustamente riconosciuto che il FEAOG rientrava, per il periodo di programmazione relativo agli anni dal 2000 al 2006, nei Fondi strutturali. Di conseguenza, la Sezione «Orientamento» del FEAOG condividerebbe la stessa natura e apparterrebbe alla stessa famiglia dei Fondi strutturali. Tuttavia, il regolamento n.Â 1083/2006 si applicherebbe esclusivamente al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, mentre il Feasr, che ha sostituito il FEAOG, Sezione «Orientamento», sarebbe stato incorporato nei meccanismi di finanziamento della politica agricola comune.</p>
<p style="text-align: justify;">32Â Â Â Â Â Â Il Tribunale avrebbe pertanto correttamente dedotto dal testo esplicito dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 che, sebbene il regolamento n.Â 1260/1999 sia stato abrogato dal regolamento n.Â 1083/2006, il primo continua ad essere applicabile ai programmi operativi anteriori in forza dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Â <i>Giudizio della Corte</i></p>
<p style="text-align: justify;">33Â Â Â Â Â Â Nell&#8217;ambito del primo motivo di impugnazione, la Repubblica ellenica afferma, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente convalidato il ricorso all&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999 come base giuridica della decisione contestata.</p>
<p style="text-align: justify;">34Â Â Â Â Â Â Ai sensi dell&#8217;articolo 107, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006, il regolamento n.Â 1260/1999 è stato abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007. Alla data di adozione della decisione contestata, quest&#8217;ultima poteva quindi essere basata sull&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999 soltanto qualora disposizioni specifiche avessero prorogato l&#8217;applicazione di tale articolo.</p>
<p style="text-align: justify;">35Â Â Â Â Â Â Al riguardo, il Tribunale espone, al punto 38 della sentenza impugnata, che l&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999 è stato mantenuto in vigore fino al 31 dicembre 2013, in forza del regolamento n.Â 1083/2006, rispetto ai programmi operativi per il periodo dal 2000 al 2006, e che esso è stato nuovamente mantenuto in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014 in forza del regolamento n.Â 1303/2013, rispetto agli stessi programmi.</p>
<p style="text-align: justify;">36Â Â Â Â Â Â Infatti, nei limiti in cui il regolamento n.Â 1083/2006, il cui articolo 105, paragrafo 1, prevedeva la proroga dell&#8217;applicazione del regolamento n.Â 1260/1999, è stato a sua volta abrogato con effetto a partire dal 1o gennaio 2014, la possibilità  di basare la decisione contestata sull&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999 riposava sull&#8217;articolo 152, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1303/2013, che subordinava la proroga dell&#8217;applicazione del regolamento n.Â 1083/2006 all&#8217;esistenza dell&#8217;«assistenza approvata dalla Commissione sulla base del [regolamento n.Â 1083/2006] o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013».</p>
<p style="text-align: justify;">37Â Â Â Â Â Â Si deve tuttavia osservare che l&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 prevede una proroga dell&#8217;applicazione del regolamento n.Â 1260/1999 soltanto per un «intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o (&#038;) un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione».</p>
<p style="text-align: justify;">38Â Â Â Â Â Â Al riguardo, è giocoforza constatare che il FEAOG, Sezione «Orientamento», non rientra nè tra i Fondi strutturali, che, stando all&#8217;articolo 1 del regolamento n.Â 1083/2006, sono il FESR e il FSE, nè nel Fondo di coesione.</p>
<p style="text-align: justify;">39Â Â Â Â Â Â Orbene, il Tribunale ha nondimeno considerato che l&#8217;articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento poteva applicarsi ai programmi operativi cofinanziati dal FEAOG, Sezione «Orientamento», a titolo del periodo dal 2000 al 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">40Â Â Â Â Â Â Tuttavia, l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 ai programmi operativi cofinanziati dal FEOGA, Sezione «Orientamento», a titolo del periodo che va dal 2000 al 2006 non deriva nè dal testo di tale disposizione, nè da quello dell&#8217;articolo 105, paragrafo 2, dello stesso regolamento, e neanche dalla sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C140/15Â P, EU:C:2016:708).</p>
<p style="text-align: justify;">41Â Â Â Â Â Â In primo luogo, come l&#8217;avvocato generale ha osservato al paragrafo 36 delle sue conclusioni, il ragionamento condotto dal Tribunale ai punti 25 e 26 della sentenza impugnata, con riferimento all&#8217;articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n.Â 1083/2006, non può rimettere in discussione la definizione dei Fondi strutturali che compare all&#8217;articolo 1 del regolamento n.Â 1083/2006 nè, quindi, la delimitazione dell&#8217;ambito d&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">42Â Â Â Â Â Â In secondo luogo, l&#8217;articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n.Â 1083/2006 fa riferimento ai «Fondi strutturali» e al «Fondo di coesione» senza modificarne la definizione rispetto a quella contenuta nell&#8217;articolo 1 del regolamento n.Â 1083/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">43Â Â Â Â Â Â In terzo luogo, riguardo alla sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C140/15Â P, EU:C:2016:708), è pacifico che essa riguardava esclusivamente il Fondo di coesione, il quale, contrariamente al FEAOG, Sezione «Orientamento», ricadeva chiaramente dell&#8217;ambito d&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">44Â Â Â Â Â Â Il Tribunale, pertanto, operando un&#8217;applicazione estensiva dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 ai programmi operativi cofinanziati dal FEAOG, Sezione «Orientamento», e considerando, quindi, che la Commissione poteva, a buon diritto, basare la decisione contestata sull&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999, a titolo del periodo che va dal 2000 al 2006, ha commesso un errore di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">45Â Â Â Â Â Â Ne consegue che il primo motivo dev&#8217;essere accolto e che la sentenza impugnata dev&#8217;essere annullata, senza che occorra esaminare gli altri motivi d&#8217;impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Â Sul ricorso dinanzi al Tribunale</b></p>
<p style="text-align: justify;">46Â Â Â Â Â Â Ai sensi dell&#8217;articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, quest&#8217;ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.</p>
<p style="text-align: justify;">47Â Â Â Â Â Â Così avviene nella presente causa. Occorre, pertanto, esaminare il ricorso diretto all&#8217;annullamento della decisione contestata proposto dalla Repubblica ellenica.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Â </i><b><i>Argomenti delle parti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">48Â Â Â Â Â Â Nell&#8217;ambito della prima parte del primo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, la Repubblica ellenica afferma, in sostanza, che l&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 non è applicabile ai finanziamenti del FEAOG, Sezione «Orientamento», per il periodo che va dal 2000 al 2006. Poichè la decisione contestata non può dunque essere fondata sull&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999, essa sarebbe priva di base giuridica e dovrebbe conseguentemente essere annullata.</p>
<p style="text-align: justify;">49Â Â Â Â Â Â La Commissione ribatte, in sostanza, che l&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 prevede espressamente che il finanziamento approvato in base al regolamento n.Â 1260/1999Â &#8211; «compresa la soppressione»Â &#8211; non è pregiudicato dal regolamento n.Â 1083/2006, «fino alla [sua] chiusura». Tale disposizione riguarderebbe pertanto tutti i finanziamenti concessi in base al regolamento n.Â 1260/1999.</p>
<p style="text-align: justify;">50Â Â Â Â Â Â Inoltre, nei limiti in cui tale disposizione fa riferimento al regime applicabile in forza del regolamento n.Â 1260/1999, essa dovrebbe necessariamente riguardare tutti i programmi approvati in vigenza di tale regime, mantenendo invariati la loro base legale e il loro contesto giuridico fino alla loro chiusura. Quindi, secondo la Commissione, il FEAOG, Sezione «Orientamento», avrebbe dovuto essere incluso nel gruppo in cui rientravano i Fondi strutturali e il Fondo di coesione «sia dal punto di vista sistematico sia dal punto di vista teleologico», per poter conservare il suo ambito giuridico iniziale.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Â </i><b><i>Giudizio della Corte</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">51Â Â Â Â Â Â Occorre ricordare anzitutto che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, anche se una situazione giuridica, nata e definitivamente acquisita in vigenza della legge precedente, permane in linea di principio soggetta a tale legge, il legislatore può disporre altrimenti, segnatamente mediante norme transitorie (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a., C72/12, EU:C:2013:712, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">52Â Â Â Â Â Â Le norme transitorie richiedono tuttavia interpretazione restrittiva (sentenza del 2 settembre 2010, Kirin Amgen, C66/09, EU:C:2010:484, punto 33).</p>
<p style="text-align: justify;">53Â Â Â Â Â Â Nella specie, il dettato dell&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 riguarda, tra l&#8217;altro, la soppressione di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione. Come risulta dal punto 38 della presente sentenza, tali Fondi non comprendono il FEAOG, Sezione «Orientamento».</p>
<p style="text-align: justify;">54Â Â Â Â Â Â Secondo la giurisprudenza della Corte, in forza del principio di certezza del diritto, una normativa deve segnatamente consentire agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro, in particolare quando sussiste il rischio di conseguenze finanziarie (sentenza del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/Commissione, C4/17Â P, EU:C:2018:678, punto 58).</p>
<p style="text-align: justify;">55Â Â Â Â Â Â Orbene, l&#8217;argomento della Commissione, secondo cui occorrerebbe definire la nozione di «Fondi strutturali», impiegata all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006, non alla luce dell&#8217;articolo 1 di tale regolamento, ma in base alle disposizioni del regolamento n.Â 1260/1999, con la conseguenza che tale nozione contemplerebbe anche il FEAOG, Sezione «Orientamento», equivarrebbe a imporre allo Stato membro cui sia applicata una rettifica finanziaria conseguenze finanziarie che il dettato del regolamento n.Â 1083/2006 non lascia supporre.</p>
<p style="text-align: justify;">56Â Â Â Â Â Â Infatti, dato che le nozioni autonome del diritto dell&#8217;Unione devono essere interpretate considerato il contesto della normativa che le utilizza e alla luce delle finalità  perseguite da quest&#8217;ultima (sentenza del 15 novembre 2018, BTA Baltic Insurance Company, C648/17, EU:C:2018:917, punto 31), si deve ritenere che, in assenza di un riferimento espresso, da parte dell&#8217;articolo 105 del regolamento n.Â 1083/2006, ad una definizione dei «Fondi Strutturali» più¹ ampia nell&#8217;ambito del regolamento n.Â 1260/1999 che in quello del regolamento n.Â 1083/2006, il solo fatto che tale disposizione stabilisca talune «disposizioni transitorie», come risulta dal suo titolo, non conduca, in contrasto con quanto sostenuto dalla Commissione, a sottrarre le nozioni che essa impiega alla definizione che ne dà  il regolamento n.Â 1083/2006 al quale esse appartengono.</p>
<p style="text-align: justify;">57Â Â Â Â Â Â Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che l&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n.Â 1083/2006 non è applicabile a un finanziamento del FEAOG, Sezione «Orientamento», per il periodo che va dal 2000 al 2006. Poichè la decisione contestata non può dunque essere basata sull&#8217;articolo 39 del regolamento n.Â 1260/1999, essa è priva di base giuridica e deve conseguentemente essere annullata, senza che occorra esaminare la seconda parte del primo motivo nonchè gli altri motivi dedotti dalla Repubblica ellenica dinanzi al Tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Â Sulle spese</b></p>
<p style="text-align: justify;">58Â Â Â Â Â Â Ai sensi dell&#8217;articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l&#8217;impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest&#8217;ultima statuisce sulle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">59Â Â Â Â Â Â Ai sensi dell&#8217;articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d&#8217;impugnazione in forza dell&#8217;articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poichè la Repubblica ellenica è risultata vittoriosa nell&#8217;ambito dell&#8217;impugnazione e il ricorso presentato dinanzi al Tribunale è stato accolto, occorre, conformemente alla domanda della Repubblica ellenica, condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica ellenica tanto nel procedimento di primo grado quanto nell&#8217;ambito dell&#8217;impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:</p>
<p style="text-align: justify;"><b>1) Â Â Â Â Â La sentenza del Tribunale dell&#8217;Unione europea del 19 settembre 2017, Grecia/Commissione (T327/15, non pubblicata, EU:T:2017:631), è annullata.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>2) Â Â Â Â Â La decisione di esecuzione C(2015) 1936 final della Commissione, del 25 marzo 2015, relativa all&#8217;applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, Sezione «Orientamento», assegnato al programma operativo CCI 2000GR061PO021 (Grecia &#8211; Obiettivo 1Â &#8211; Ricostruzione rurale), è annullata.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>3) Â Â Â Â Â La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica ellenica tanto nel procedimento di primo grado quanto nell&#8217;ambito della presente impugnazione.</b></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-27-2-2019-n-c-670-17-p/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.C-670/17 P</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-28-4-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-28-4-2011-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-28-4-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. Tizzano Est. Ileši&#269; sul contrasto con l&#8217;Ordinamento Comunitario della normativa italiana sul soggiorno irregolare dei cittadini extracomunitari Immigrazione &#8211; Soggiorno irregolare- Normativa Italiana- Reclusione-Direttiva 2008/115/CE- Contrasto. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-28-4-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-28-4-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tizzano   Est. Ileši&#269;</span></p>
<hr />
<p>sul contrasto con l&#8217;Ordinamento Comunitario della normativa italiana sul soggiorno irregolare dei cittadini extracomunitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Immigrazione &#8211; Soggiorno irregolare- Normativa Italiana- Reclusione-Direttiva 2008/115/CE- Contrasto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)</p>
<p>28 aprile 2011(<u><u>*</u></u>)</p>
<p>«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro – Compatibilità»</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Nel procedimento C 61/11 PPU,</p>
<p>avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento, con ordinanza 2 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2011, nel procedimento penale a carico di</p>
<p><b><b>Hassen El Dridi, alias Soufi Karim,</b></b> </p>
<p align=center>
<p align=center>LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J. J. Kasel, M. Ileši&#269; (relatore), E. Levits e M. Safjan, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig. J. Mazák</p>
<p>cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore</p>
<p>vista la domanda del giudice del rinvio del 2 febbraio 2011, pervenuta alla Corte il 10 febbraio 2011 e integrata l’11 febbraio 2011, di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento d’urgenza, a norma dell’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte, </p>
<p>vista la decisione della Prima Sezione del 17 febbraio 2011 di accogliere la suddetta domanda,</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 marzo 2011,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per il sig. El Dridi, dagli avv.ti M. Pisani e L. Masera;</p>
<p>–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. L. D’Ascia, avvocato dello Stato;</p>
<p>–        per la Commissione europea, dalla sig.ra M. Condou-Durande e dal sig. L. Prete, in qualità di agenti,</p>
<p>sentito l’avvocato generale,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza </p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).</p>
<p>2        Detta domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento a carico del sig. El Dridi, il quale è condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di permanenza irregolare sul territorio italiano, senza giustificato motivo, in violazione di un ordine di allontanamento emesso nei suoi confronti dal questore di Udine.</p>
<p><b><b> Contesto normativo </p>
<p></b></b><i><i> La normativa dell’Unione </p>
<p></i></i>3        I ‘considerando’ secondo, sesto, tredicesimo, sedicesimo e diciassettesimo della direttiva 2008/115 enunciano quanto segue:</p>
<p>«(2)      Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.</p>
<p>(…)</p>
<p>(6)      È opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. (…)</p>
<p>(…)</p>
<p>(13)      L’uso di misure coercitive dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. (…)</p>
<p>(…)</p>
<p>(16)      Il ricorso al trattenimento ai fini dell’allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l’allontanamento e se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente.</p>
<p>(17)      I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto nazionale e internazionale. Fatto salvo l’arresto iniziale da parte delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, disciplinato dal diritto nazionale, il trattenimento dovrebbe di norma avvenire presso gli appositi centri di permanenza temporanea».</p>
<p>4        L’art. 1 della direttiva 2008/115, rubricato «Oggetto», recita:</p>
<p>«La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo».</p>
<p>5        L’art. 2, nn. 1 e 2, di detta direttiva così dispone:</p>
<p>«1.      La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.</p>
<p>2.      Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:</p>
<p>(…)</p>
<p>b)      sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione».</p>
<p>6        Ai sensi dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2008/115 si intende per «decisione di rimpatrio», ai fini della medesima direttiva, «[una] decisione o [un] atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio».</p>
<p>7        L’art. 4, n. 3, di detta direttiva enuncia:</p>
<p>«La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite».</p>
<p>8        A termini dell’art. 6, n. 1, della medesima direttiva, « [g]li Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5».</p>
<p>9        L’art. 7 della direttiva 2008/115, rubricato «Partenza volontaria», prevede quanto segue:</p>
<p>«1.      La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta.</p>
<p>(…)</p>
<p>3.      Per la durata del periodo per la partenza volontaria possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo.</p>
<p>4.      Se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni».</p>
<p>10      L’art. 8, nn. 1 e 4, di detta direttiva così dispone:</p>
<p>«1.      Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7.</p>
<p>(…)</p>
<p>4.      Ove gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non ecced[o]no un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell’integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato».</p>
<p>11      L’art. 15 della medesima direttiva, compreso nel capo IV, relativo al trattenimento ai fini dell’allontanamento, è redatto nei seguenti termini:</p>
<p>«1.      Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:</p>
<p>a)      sussiste un rischio di fuga o</p>
<p>b)      il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.</p>
<p>Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.</p>
<p>(…)</p>
<p>3.      In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria.</p>
<p>4.      Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata.</p>
<p>5.      Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi.</p>
<p>6.      Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa:</p>
<p>a)      della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o</p>
<p>b)      dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi».</p>
<p>12      L’art. 16 della direttiva 2008/115, rubricato «Condizioni di trattenimento», prevede al n. 1 quanto segue:</p>
<p>«Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari».</p>
<p>13      Ai sensi dell’art. 18 della direttiva 2008/115, rubricato «Situazioni di emergenza»:</p>
<p>«1.      Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala detto Stato membro può decidere di (&#8230;) adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all’articolo 16, paragrafo 1 (&#8230;).</p>
<p>2.      All’atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione. Quest’ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l’applicazione delle suddette misure eccezionali.</p>
<p>3.      Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva».</p>
<p>14      Ai sensi dell’art. 20, n. 1, primo comma, della direttiva 2008/115, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima entro il 24 dicembre 2010, eccezion fatta per l’art. 13, n. 4.</p>
<p>15      Conformemente al suo art. 22, detta direttiva è entrata in vigore il 13 gennaio 2009.</p>
<p><i><i> La normativa nazionale </p>
<p></i></i>16      L’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Supplemento ordinario alla GURI n. 191 del 18 agosto 1998), come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Supplemento ordinario alla GURI n. 170 del 24 luglio 2009; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 286/1998»), prevede ai commi 2 e 4 quanto segue:</p>
<p>«2. L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:</p>
<p>a)      è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto (…);</p>
<p>b)      si è trattenuto nel territorio dello Stato (&#8230;) senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5».</p>
<p>17      L’art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998 è così redatto:</p>
<p>«1.      Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, [ad] accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p>
<p>(…)</p>
<p>5-bis.          Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.</p>
<p>5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5 bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale (&#8230;), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata (&#8230;). In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5 bis. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 bis del presente articolo (&#8230;).</p>
<p>5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5 ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5 bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5 ter, terzo e ultimo periodo. </p>
<p>5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5 ter, primo periodo, e 5 quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto».</p>
<p><b><b> Procedimento principale e questione pregiudiziale </p>
<p></b></b>18      Il sig. El Dridi è un cittadino di un paese terzo entrato illegalmente in Italia e privo di permesso di soggiorno. Nei suoi confronti il prefetto di Torino ha emanato un decreto di espulsione in data 8 maggio 2004.</p>
<p>19      Un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, emesso il 21 maggio 2010 dal questore di Udine, in esecuzione di detto decreto di espulsione, gli è stato notificato in pari data. Tale ordine di allontanamento era motivato dall’indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto, dalla mancanza di documenti di identificazione del sig. El Dridi nonché dall’impossibilità di ospitarlo in un centro di permanenza temporanea per mancanza di posti nelle apposite strutture.</p>
<p>20      Durante un controllo effettuato il 29 settembre 2010 è stato constatato che il sig. El Dridi non si era conformato a detto ordine di allontanamento.</p>
<p>21      Il sig. El Dridi è stato condannato dal Tribunale monocratico di Trento, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 286/1998.</p>
<p>22      Egli ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Trento.</p>
<p>23      Quest’ultima s’interroga sulla possibilità di disporre una sanzione penale, nel corso della procedura amministrativa di rimpatrio di uno straniero, per inosservanza di una delle fasi di tale procedura; una simile sanzione sembra, infatti, contraria al principio di leale cooperazione, al conseguimento degli scopi della direttiva 2008/115 e al suo effetto utile, nonché ai principi di proporzionalità, di adeguatezza e di ragionevolezza della pena.</p>
<p>24      Essa precisa, al riguardo, che la sanzione penale di cui all’art. 14, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 286/1998 interviene dopo l’accertata violazione di un passaggio intermedio della procedura graduale di attuazione della decisione di rimpatrio, prevista dalla direttiva 2008/115, ovverosia l’inottemperanza al solo ordine di allontanamento. Potendo andare da uno a quattro anni, la pena della reclusione sarebbe connotata, peraltro, da un carattere di estremo rigore.</p>
<p>25      Ciò considerato, la Corte d’appello di Trento ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:</p>
<p>«Se alla luce dei principi di leale collaborazione all’effetto utile di conseguimento degli scopi della direttiva e di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della pena, gli artt. 15 e 16 della direttiva [2008/115] ostino:</p>
<p>–      alla possibilità che venga sanzionata penalmente la violazione di un passaggio intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio, prima che essa sia completata[,] con il ricorso al massimo rigore coercitivo ancora possibile amministrativamente;</p>
<p>–      alla possibilità che venga punita con la reclusione sino a quattro anni la mera mancata cooperazione dell’interessato alla procedura di espulsione, ed in particolare l’ipotesi di inosservanza al primo ordine di allontanamento emanato dall’autorità amministrativa».</p>
<p><b><b> Sul procedimento d’urgenza </p>
<p></b></b>26      La Corte d’appello di Trento ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza previsto all’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte.</p>
<p>27      Il giudice del rinvio ha motivato tale domanda con il fatto che il sig. El Dridi è detenuto in esecuzione della pena cui è stato condannato dal Tribunale di Trento.</p>
<p>28      La Prima Sezione della Corte, sentito l’avvocato generale, ha deciso di accogliere la domanda del giudice remittente di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza.</p>
<p><b><b> Sulla questione pregiudiziale </p>
<p></b></b>29      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.</p>
<p>30      Il giudice del rinvio fa riferimento, al riguardo, al principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, n. 3, TUE, nonché all’obiettivo di assicurare l’effetto utile del diritto dell’Unione.</p>
<p>31      In proposito si deve ricordare che, come enuncia il suo secondo ‘considerando’, la direttiva 2008/115 persegue l’attuazione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.</p>
<p>32      Come si apprende tanto dal suo titolo quanto dall’art. 1, la direttiva 2008/115 stabilisce le «norme e procedure comuni» che devono essere applicate da ogni Stato membro al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. Discende dalla locuzione summenzionata, come pure dall’economia generale della succitata direttiva, che gli Stati membri possono derogare a tali norme e procedure solo alle condizioni previste dalla direttiva medesima, segnatamente quelle fissate al suo art. 4.</p>
<p>33      Di conseguenza, mentre il n. 3 di detto art. 4 riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre o di mantenere disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare rispetto a quelle stabilite dalla direttiva 2008/115, purché compatibili con quest’ultima, detta direttiva non permette invece a tali Stati di applicare norme più severe nell’ambito che essa disciplina.</p>
<p>34      Occorre del pari rilevare che la direttiva 2008/115 stabilisce con precisione la procedura che ogni Stato membro è tenuto ad applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di tale procedura.</p>
<p>35      In tal senso, l’art. 6, n. 1, di detta direttiva prevede anzitutto, in via principale, l’obbligo per gli Stati membri di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare.</p>
<p>36      Nell’ambito di questa prima fase della procedura di rimpatrio va accordata priorità, salvo eccezioni, all’esecuzione volontaria dell’obbligo derivante dalla decisione di rimpatrio; in tal senso, l’art. 7, n. 1, della direttiva 2008/115 dispone che detta decisione fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni.</p>
<p>37      Risulta dall’art. 7, nn. 3 e 4, di detta direttiva che solo in circostanze particolari, per esempio se sussiste rischio di fuga, gli Stati membri possono, da un lato, imporre al destinatario di una decisione di rimpatrio l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, di prestare una garanzia finanziaria adeguata, di consegnare i documenti o di dimorare in un determinato luogo oppure, dall’altro, concedere un termine per la partenza volontaria inferiore a sette giorni o addirittura non accordare alcun termine.</p>
<p>38      In quest’ultima ipotesi, ma anche nel caso in cui l’obbligo di rimpatrio non sia stato adempiuto entro il termine concesso per la partenza volontaria, risulta dall’art. 8, nn. 1 e 4, della direttiva 2008/115 che, al fine di assicurare l’efficacia delle procedure di rimpatrio, tali disposizioni impongono allo Stato membro, che ha adottato una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, l’obbligo di procedere all’allontanamento, prendendo tutte le misure necessarie, comprese, all’occorrenza, misure coercitive, in maniera proporzionata e nel rispetto, in particolare, dei diritti fondamentali.</p>
<p>39      Al riguardo, discende dal sedicesimo ‘considerando’ di detta direttiva nonché dal testo del suo art. 15, n. 1, che gli Stati membri devono procedere all’allontanamento mediante le misure meno coercitive possibili. Solo qualora l’esecuzione della decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi, valutata la situazione caso per caso, di essere compromessa dal comportamento dell’interessato, detti Stati possono privare quest’ultimo della libertà ricorrendo al trattenimento.</p>
<p>40      Conformemente all’art. 15, n. 1, secondo comma, della direttiva 2008/115, tale privazione della libertà deve avere durata quanto più breve possibile e protrarsi solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio. Ai sensi dei nn. 3 e 4 di detto art. 15, tale privazione della libertà è riesaminata ad intervalli ragionevoli e deve cessare appena risulti che non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento. I nn. 5 e 6 del medesimo articolo fissano la sua durata massima in 18 mesi, termine tassativo per tutti gli Stati membri. L’art. 16, n. 1, di detta direttiva, inoltre, prescrive che gli interessati siano collocati in un centro apposito e, in ogni caso, separati dai detenuti di diritto comune.</p>
<p>41      Emerge da quanto precede che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 corrisponde ad una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell’interessato – la concessione di un termine per la sua partenza volontaria – alla misura che maggiormente limita la sua libertà – il trattenimento in un apposito centro –, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura l’obbligo di osservare il principio di proporzionalità.</p>
<p>42      Perfino il ricorso a quest’ultima misura, la più restrittiva della libertà che la direttiva consente nell’ambito di una procedura di allontanamento coattivo, appare strettamente regolamentato, in applicazione degli artt. 15 e 16 di detta direttiva, segnatamente allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi. </p>
<p>43      In particolare, la durata massima prevista all’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 ha lo scopo di limitare la privazione della libertà dei cittadini di paesi terzi in situazione di allontanamento coattivo (sentenza 30 novembre 2009, causa C 357/09 PPU, Kadzoev, Racc. pag. I 11189, punto 56). La direttiva 2008/115 intende così tener conto sia della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale il principio di proporzionalità esige che il trattenimento di una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non si protragga oltre un termine ragionevole, vale a dire non superi il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito (v., in particolare, Corte eur. D.U, sentenza Saadi c. Regno Unito del 29 gennaio 2008, non ancora pubblicata nel <i><i>Recueil des arrêts et décisions</i></i>, §§ 72 e 74), sia dell’ottavo dei «Venti orientamenti sul rimpatrio forzato» adottati il 4 maggio 2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ai quali la direttiva fa riferimento nel terzo ‘considerando’. Secondo tale principio, il trattenimento ai fini dell’allontanamento deve essere quanto più breve possibile.</p>
<p>44      È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre valutare se le regole comuni introdotte dalla direttiva 2008/115 ostino ad una normativa nazionale come quella in discussione nel procedimento principale. </p>
<p>45      Al riguardo va rilevato, in primo luogo, che, come risulta dalle informazioni fornite sia dal giudice del rinvio sia dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la direttiva 2008/115 non è stata trasposta nell’ordinamento giuridico italiano. </p>
<p>46      Orbene, per costante giurisprudenza, qualora uno Stato membro si astenga dal recepire una direttiva entro i termini o non l’abbia recepita correttamente, i singoli sono legittimati a invocare contro detto Stato membro le disposizioni di tale direttiva che appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise (v. in tal senso, in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 46, e 3 marzo 2011, causa C 203/10, Auto Nikolovi, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61).</p>
<p>47      Ciò vale anche per gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115, i quali, come si evince dal punto 40 della presente sentenza, sono incondizionati e sufficientemente precisi da non richiedere ulteriori specifici elementi perché gli Stati membri li possano mettere in atto.</p>
<p>48      Peraltro, una persona che si trovi nella situazione del sig. El Dridi rientra nell’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 2008/115, la quale si applica, conformemente al suo art. 2, n. 1, ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare.</p>
<p>49      Come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 22-28 della sua presa di posizione, non incide su tale conclusione l’art. 2, n. 2, lett. b), di detta direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva ai cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedura di estradizione. Invero, si apprende dalla decisione di rinvio che l’obbligo di rimpatrio risulta, nel procedimento principale, da un decreto del prefetto di Torino dell’8 maggio 2004. Peraltro, le sanzioni penali di cui a detta disposizione non concernono l’inosservanza del termine impartito per la partenza volontaria.</p>
<p>50      Si deve constatare, in secondo luogo, che, sebbene il decreto del prefetto di Torino dell’8 maggio 2004, in quanto stabilisce un obbligo per il sig. El Dridi di lasciare il territorio nazionale, integri una «decisione di rimpatrio» come definita all’art. 3, punto 4, della direttiva 2008/115 e menzionata, in particolare, agli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della stessa, la procedura di allontanamento prevista dalla normativa italiana in discussione nel procedimento principale differisce notevolmente da quella stabilita da detta direttiva.</p>
<p>51      Infatti, mentre detta direttiva prescrive la concessione di un termine per la partenza volontaria, compreso tra i sette e i trenta giorni, il decreto legislativo n. 286/1998 non prevede una tale misura. </p>
<p>52      Per quanto riguarda, poi, le misure coercitive che gli Stati membri possono adottare ai sensi dell’art. 8, n. 4, della direttiva 2008/115, in particolare l’accompagnamento coattivo alla frontiera previsto all’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998, è giocoforza constatare che, in una situazione in cui tali misure non abbiano consentito di raggiungere il risultato perseguito, ossia l’allontanamento del cittadino di un paese terzo contro il quale sono state disposte, gli Stati membri restano liberi di adottare misure, anche penali, atte segnatamente a dissuadere tali cittadini dal soggiornare illegalmente nel territorio di detti Stati. </p>
<p>53      Occorre tuttavia rilevare che, se è vero che la legislazione penale e le norme di procedura penale rientrano, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri, su tale ambito giuridico può nondimeno incidere il diritto dell’Unione (v. in questo senso, in particolare, sentenze 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Racc. pag. 2595, punto 27; 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195, punto 19, e 16 giugno 1998, causa C 226/97, Lemmens, Racc. pag. I 3711, punto 19).</p>
<p>54      Di conseguenza, sebbene né l’art. 63, primo comma, punto 3, lett. b), CE – disposizione che è stata ripresa dall’art. 79, n. 2, lett. c), TFUE – né la direttiva 2008/115, adottata in particolare sul fondamento di detta disposizione del Trattato CE, escludano la competenza penale degli Stati membri in tema di immigrazione clandestina e di soggiorno irregolare, questi ultimi devono fare in modo che la propria legislazione in materia rispetti il diritto dell’Unione.</p>
<p>55      In particolare, detti Stati non possono applicare una normativa, sia pure di diritto penale, tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e da privare così quest’ultima del suo effetto utile.</p>
<p>56      Infatti, ai sensi rispettivamente del secondo e del terzo comma dell’art. 4, n. 3, TUE, gli Stati membri, in particolare, «adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione» e «si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione», compresi quelli perseguiti dalle direttive.</p>
<p>57      Quanto, più specificamente, alla direttiva 2008/115, si deve ricordare che – come enuncia il suo tredicesimo ‘considerando’ – essa subordina espressamente l’uso di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. </p>
<p>58      Ne consegue che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo conformemente all’art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti.</p>
<p>59      Una tale pena, infatti, segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito da detta direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. In particolare, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 42 della sua presa di posizione, una normativa nazionale quale quella oggetto del procedimento principale può ostacolare l’applicazione delle misure di cui all’art. 8, n. 1, della direttiva 2008/115 e ritardare l’esecuzione della decisione di rimpatrio.</p>
<p>60      Ciò non esclude la facoltà per gli Stati membri di adottare, nel rispetto dei principi della direttiva 2008/115 e del suo obiettivo, disposizioni che disciplinino le situazioni in cui le misure coercitive non hanno consentito di realizzare l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sul loro territorio sia irregolare.</p>
<p>61      Alla luce di quanto precede, al giudice del rinvio, incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione e di assicurarne la piena efficacia, spetterà disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l’art. 14, comma 5 ter, di tale decreto legislativo (v., in tal senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 24; 22 maggio 2003, causa C 462/99, Connect Austria, Racc. pag. I 5197, punti 38 e 40, nonché 22 giugno 2010, cause riunite C 188/10 e C 189/10, Melki e Abdeli, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43). Ciò facendo il giudice del rinvio dovrà tenere debito conto del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (sentenze 3 maggio 2005, cause riunite C 387/02, C 391/02 e C 403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I 3565, punti 67 69, nonché 11 marzo 2008, causa C 420/06, Jager, Racc. pag. I 1315, punto 59).</p>
<p>62      Pertanto, occorre risolvere la questione deferita dichiarando che la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.</p>
<p><b><b> Sulle spese  </p>
<p></b></b>63      Nei confronti delle parti nel procedimento principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:</p>
<p><b><b>La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo. </p>
<p></b></b>Firme</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-28-4-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-28-4-2011-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-28-4-2011-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2011 n.0</a></p>
<p>Pres A. TIZZANO – Sentenza 28 aprile , nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento, con ordinanza 2 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2011, nel procedimento penale a carico di Hassen</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-28-4-2011-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-28-4-2011-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i> A. TIZZANO – Sentenza 28 aprile , nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento, con ordinanza 2 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2011, nel procedimento penale a carico di Hassen El Dridi, alias Soufi Karim.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro – Compatibilità»</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>«La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)</p>
<p>28 aprile 2011(*)</p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>	<br />
LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p>composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.&#8209;J. Kasel, M. Ileši&#269; (relatore), E. Levits e M. Safjan, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig. J. Mazák</p>
<p>cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore</p>
<p>vista la domanda del giudice del rinvio del 2 febbraio 2011, pervenuta alla Corte il 10 febbraio 2011 e integrata l’11 febbraio 2011, di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento d’urgenza, a norma dell’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte, </p>
<p>vista la decisione della Prima Sezione del 17 febbraio 2011 di accogliere la suddetta domanda,</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 marzo 2011,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per il sig. El Dridi, dagli avv.ti M. Pisani e L. Masera;</p>
<p>–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. L. D’Ascia, avvocato dello Stato;</p>
<p>–        per la Commissione europea, dalla sig.ra M. Condou-Durande e dal sig. L. Prete, in qualità di agenti,</p>
<p>sentito l’avvocato generale,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>Sentenza </p>
<p>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).</p>
<p>2        Detta domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento a carico del sig. El Dridi, il quale è condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di permanenza irregolare sul territorio italiano, senza giustificato motivo, in violazione di un ordine di allontanamento emesso nei suoi confronti dal questore di Udine.</p>
<p> Contesto normativo </p>
<p> La normativa dell’Unione </p>
<p>3        I ‘considerando’ secondo, sesto, tredicesimo, sedicesimo e diciassettesimo della direttiva 2008/115 enunciano quanto segue:</p>
<p>«(2)      Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.</p>
<p>(…)</p>
<p>(6)      È opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. (…)</p>
<p>(…)</p>
<p>(13)      L’uso di misure coercitive dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. (…)</p>
<p>(…)</p>
<p>(16)      Il ricorso al trattenimento ai fini dell’allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l’allontanamento e se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente.</p>
<p>(17)      I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto nazionale e internazionale. Fatto salvo l’arresto iniziale da parte delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, disciplinato dal diritto nazionale, il trattenimento dovrebbe di norma avvenire presso gli appositi centri di permanenza temporanea».</p>
<p>4        L’art. 1 della direttiva 2008/115, rubricato «Oggetto», recita:</p>
<p>«La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo».</p>
<p>5        L’art. 2, nn. 1 e 2, di detta direttiva così dispone:</p>
<p>«1.      La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.</p>
<p>2.      Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:</p>
<p>(…)</p>
<p>b)      sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione».</p>
<p>6        Ai sensi dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2008/115 si intende per «decisione di rimpatrio», ai fini della medesima direttiva, «[una] decisione o [un] atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio».</p>
<p>7        L’art. 4, n. 3, di detta direttiva enuncia:</p>
<p>«La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite».</p>
<p>8        A termini dell’art. 6, n. 1, della medesima direttiva, « [g]li Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5».</p>
<p>9        L’art. 7 della direttiva 2008/115, rubricato «Partenza volontaria», prevede quanto segue:</p>
<p>«1.      La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta.</p>
<p>(…)</p>
<p>3.      Per la durata del periodo per la partenza volontaria possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo.</p>
<p>4.      Se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni».</p>
<p>10      L’art. 8, nn. 1 e 4, di detta direttiva così dispone:</p>
<p>«1.      Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7.</p>
<p>(…)</p>
<p>4.      Ove gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non ecced[o]no un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell’integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato».</p>
<p>11      L’art. 15 della medesima direttiva, compreso nel capo IV, relativo al trattenimento ai fini dell’allontanamento, è redatto nei seguenti termini:</p>
<p>«1.      Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:</p>
<p>a)      sussiste un rischio di fuga o</p>
<p>b)      il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.</p>
<p>Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.</p>
<p>(…)</p>
<p>3.      In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria.</p>
<p>4.      Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata.</p>
<p>5.      Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi.</p>
<p>6.      Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa:</p>
<p>a)      della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o</p>
<p>b)      dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi».</p>
<p>12      L’art. 16 della direttiva 2008/115, rubricato «Condizioni di trattenimento», prevede al n. 1 quanto segue:</p>
<p>«Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari».</p>
<p>13      Ai sensi dell’art. 18 della direttiva 2008/115, rubricato «Situazioni di emergenza»:</p>
<p>«1.      Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala detto Stato membro può decidere di (&#8230;) adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all’articolo 16, paragrafo 1 (&#8230;).</p>
<p>2.      All’atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione. Quest’ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l’applicazione delle suddette misure eccezionali.</p>
<p>3.      Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva».</p>
<p>14      Ai sensi dell’art. 20, n. 1, primo comma, della direttiva 2008/115, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima entro il 24 dicembre 2010, eccezion fatta per l’art. 13, n. 4.</p>
<p>15      Conformemente al suo art. 22, detta direttiva è entrata in vigore il 13 gennaio 2009.</p>
<p> La normativa nazionale </p>
<p>16      L’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Supplemento ordinario alla GURI n. 191 del 18 agosto 1998), come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Supplemento ordinario alla GURI n. 170 del 24 luglio 2009; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 286/1998»), prevede ai commi 2 e 4 quanto segue:</p>
<p>«2. L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:</p>
<p>a)      è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto (…);</p>
<p>b)      si è trattenuto nel territorio dello Stato (&#8230;) senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5».</p>
<p>17      L’art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998 è così redatto:</p>
<p>«1.      Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, [ad] accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p>
<p>(…)</p>
<p>5-bis.          Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.</p>
<p>5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5&#8209;bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale (&#8230;), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata (&#8230;). In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5&#8209;bis. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5&#8209;bis del presente articolo (&#8230;).</p>
<p>5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5&#8209;ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5&#8209;bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5&#8209;ter, terzo e ultimo periodo. </p>
<p>5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5&#8209;ter, primo periodo, e 5&#8209;quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto».</p>
<p> Procedimento principale e questione pregiudiziale </p>
<p>18      Il sig. El Dridi è un cittadino di un paese terzo entrato illegalmente in Italia e privo di permesso di soggiorno. Nei suoi confronti il prefetto di Torino ha emanato un decreto di espulsione in data 8 maggio 2004.</p>
<p>19      Un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, emesso il 21 maggio 2010 dal questore di Udine, in esecuzione di detto decreto di espulsione, gli è stato notificato in pari data. Tale ordine di allontanamento era motivato dall’indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto, dalla mancanza di documenti di identificazione del sig. El Dridi nonché dall’impossibilità di ospitarlo in un centro di permanenza temporanea per mancanza di posti nelle apposite strutture.</p>
<p>20      Durante un controllo effettuato il 29 settembre 2010 è stato constatato che il sig. El Dridi non si era conformato a detto ordine di allontanamento.</p>
<p>21      Il sig. El Dridi è stato condannato dal Tribunale monocratico di Trento, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 14, comma 5&#8209;ter, del decreto legislativo n. 286/1998.</p>
<p>22      Egli ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Trento.</p>
<p>23      Quest’ultima s’interroga sulla possibilità di disporre una sanzione penale, nel corso della procedura amministrativa di rimpatrio di uno straniero, per inosservanza di una delle fasi di tale procedura; una simile sanzione sembra, infatti, contraria al principio di leale cooperazione, al conseguimento degli scopi della direttiva 2008/115 e al suo effetto utile, nonché ai principi di proporzionalità, di adeguatezza e di ragionevolezza della pena.</p>
<p>24      Essa precisa, al riguardo, che la sanzione penale di cui all’art. 14, comma 5&#8209;ter, del decreto legislativo n. 286/1998 interviene dopo l’accertata violazione di un passaggio intermedio della procedura graduale di attuazione della decisione di rimpatrio, prevista dalla direttiva 2008/115, ovverosia l’inottemperanza al solo ordine di allontanamento. Potendo andare da uno a quattro anni, la pena della reclusione sarebbe connotata, peraltro, da un carattere di estremo rigore.</p>
<p>25      Ciò considerato, la Corte d’appello di Trento ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:</p>
<p>«Se alla luce dei principi di leale collaborazione all’effetto utile di conseguimento degli scopi della direttiva e di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della pena, gli artt. 15 e 16 della direttiva [2008/115] ostino:</p>
<p>–      alla possibilità che venga sanzionata penalmente la violazione di un passaggio intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio, prima che essa sia completata[,] con il ricorso al massimo rigore coercitivo ancora possibile amministrativamente;</p>
<p>–      alla possibilità che venga punita con la reclusione sino a quattro anni la mera mancata cooperazione dell’interessato alla procedura di espulsione, ed in particolare l’ipotesi di inosservanza al primo ordine di allontanamento emanato dall’autorità amministrativa».</p>
<p> Sul procedimento d’urgenza </p>
<p>26      La Corte d’appello di Trento ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza previsto all’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte.</p>
<p>27      Il giudice del rinvio ha motivato tale domanda con il fatto che il sig. El Dridi è detenuto in esecuzione della pena cui è stato condannato dal Tribunale di Trento.</p>
<p>28      La Prima Sezione della Corte, sentito l’avvocato generale, ha deciso di accogliere la domanda del giudice remittente di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza.</p>
<p> Sulla questione pregiudiziale </p>
<p>29      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.</p>
<p>30      Il giudice del rinvio fa riferimento, al riguardo, al principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, n. 3, TUE, nonché all’obiettivo di assicurare l’effetto utile del diritto dell’Unione.</p>
<p>31      In proposito si deve ricordare che, come enuncia il suo secondo ‘considerando’, la direttiva 2008/115 persegue l’attuazione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.</p>
<p>32      Come si apprende tanto dal suo titolo quanto dall’art. 1, la direttiva 2008/115 stabilisce le «norme e procedure comuni» che devono essere applicate da ogni Stato membro al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. Discende dalla locuzione summenzionata, come pure dall’economia generale della succitata direttiva, che gli Stati membri possono derogare a tali norme e procedure solo alle condizioni previste dalla direttiva medesima, segnatamente quelle fissate al suo art. 4.</p>
<p>33      Di conseguenza, mentre il n. 3 di detto art. 4 riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre o di mantenere disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare rispetto a quelle stabilite dalla direttiva 2008/115, purché compatibili con quest’ultima, detta direttiva non permette invece a tali Stati di applicare norme più severe nell’ambito che essa disciplina.</p>
<p>34      Occorre del pari rilevare che la direttiva 2008/115 stabilisce con precisione la procedura che ogni Stato membro è tenuto ad applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di tale procedura.</p>
<p>35      In tal senso, l’art. 6, n. 1, di detta direttiva prevede anzitutto, in via principale, l’obbligo per gli Stati membri di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare.</p>
<p>36      Nell’ambito di questa prima fase della procedura di rimpatrio va accordata priorità, salvo eccezioni, all’esecuzione volontaria dell’obbligo derivante dalla decisione di rimpatrio; in tal senso, l’art. 7, n. 1, della direttiva 2008/115 dispone che detta decisione fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni.</p>
<p>37      Risulta dall’art. 7, nn. 3 e 4, di detta direttiva che solo in circostanze particolari, per esempio se sussiste rischio di fuga, gli Stati membri possono, da un lato, imporre al destinatario di una decisione di rimpatrio l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, di prestare una garanzia finanziaria adeguata, di consegnare i documenti o di dimorare in un determinato luogo oppure, dall’altro, concedere un termine per la partenza volontaria inferiore a sette giorni o addirittura non accordare alcun termine.</p>
<p>38      In quest’ultima ipotesi, ma anche nel caso in cui l’obbligo di rimpatrio non sia stato adempiuto entro il termine concesso per la partenza volontaria, risulta dall’art. 8, nn. 1 e 4, della direttiva 2008/115 che, al fine di assicurare l’efficacia delle procedure di rimpatrio, tali disposizioni impongono allo Stato membro, che ha adottato una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, l’obbligo di procedere all’allontanamento, prendendo tutte le misure necessarie, comprese, all’occorrenza, misure coercitive, in maniera proporzionata e nel rispetto, in particolare, dei diritti fondamentali.</p>
<p>39      Al riguardo, discende dal sedicesimo ‘considerando’ di detta direttiva nonché dal testo del suo art. 15, n. 1, che gli Stati membri devono procedere all’allontanamento mediante le misure meno coercitive possibili. Solo qualora l’esecuzione della decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi, valutata la situazione caso per caso, di essere compromessa dal comportamento dell’interessato, detti Stati possono privare quest’ultimo della libertà ricorrendo al trattenimento.</p>
<p>40      Conformemente all’art. 15, n. 1, secondo comma, della direttiva 2008/115, tale privazione della libertà deve avere durata quanto più breve possibile e protrarsi solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio. Ai sensi dei nn. 3 e 4 di detto art. 15, tale privazione della libertà è riesaminata ad intervalli ragionevoli e deve cessare appena risulti che non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento. I nn. 5 e 6 del medesimo articolo fissano la sua durata massima in 18 mesi, termine tassativo per tutti gli Stati membri. L’art. 16, n. 1, di detta direttiva, inoltre, prescrive che gli interessati siano collocati in un centro apposito e, in ogni caso, separati dai detenuti di diritto comune.</p>
<p>41      Emerge da quanto precede che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 corrisponde ad una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell’interessato – la concessione di un termine per la sua partenza volontaria – alla misura che maggiormente limita la sua libertà – il trattenimento in un apposito centro –, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura l’obbligo di osservare il principio di proporzionalità.</p>
<p>42      Perfino il ricorso a quest’ultima misura, la più restrittiva della libertà che la direttiva consente nell’ambito di una procedura di allontanamento coattivo, appare strettamente regolamentato, in applicazione degli artt. 15 e 16 di detta direttiva, segnatamente allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi. </p>
<p>43      In particolare, la durata massima prevista all’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 ha lo scopo di limitare la privazione della libertà dei cittadini di paesi terzi in situazione di allontanamento coattivo (sentenza 30 novembre 2009, causa C&#8209;357/09 PPU, Kadzoev, Racc. pag. I&#8209;11189, punto 56). La direttiva 2008/115 intende così tener conto sia della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale il principio di proporzionalità esige che il trattenimento di una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non si protragga oltre un termine ragionevole, vale a dire non superi il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito (v., in particolare, Corte eur. D.U, sentenza Saadi c. Regno Unito del 29 gennaio 2008, non ancora pubblicata nel Recueil des arrêts et décisions, §§ 72 e 74), sia dell’ottavo dei «Venti orientamenti sul rimpatrio forzato» adottati il 4 maggio 2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ai quali la direttiva fa riferimento nel terzo ‘considerando’. Secondo tale principio, il trattenimento ai fini dell’allontanamento deve essere quanto più breve possibile.</p>
<p>44      È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre valutare se le regole comuni introdotte dalla direttiva 2008/115 ostino ad una normativa nazionale come quella in discussione nel procedimento principale. </p>
<p>45      Al riguardo va rilevato, in primo luogo, che, come risulta dalle informazioni fornite sia dal giudice del rinvio sia dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la direttiva 2008/115 non è stata trasposta nell’ordinamento giuridico italiano. </p>
<p>46      Orbene, per costante giurisprudenza, qualora uno Stato membro si astenga dal recepire una direttiva entro i termini o non l’abbia recepita correttamente, i singoli sono legittimati a invocare contro detto Stato membro le disposizioni di tale direttiva che appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise (v. in tal senso, in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 46, e 3 marzo 2011, causa C&#8209;203/10, Auto Nikolovi, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61).</p>
<p>47      Ciò vale anche per gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115, i quali, come si evince dal punto 40 della presente sentenza, sono incondizionati e sufficientemente precisi da non richiedere ulteriori specifici elementi perché gli Stati membri li possano mettere in atto.</p>
<p>48      Peraltro, una persona che si trovi nella situazione del sig. El Dridi rientra nell’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 2008/115, la quale si applica, conformemente al suo art. 2, n. 1, ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare.</p>
<p>49      Come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 22-28 della sua presa di posizione, non incide su tale conclusione l’art. 2, n. 2, lett. b), di detta direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva ai cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedura di estradizione. Invero, si apprende dalla decisione di rinvio che l’obbligo di rimpatrio risulta, nel procedimento principale, da un decreto del prefetto di Torino dell’8 maggio 2004. Peraltro, le sanzioni penali di cui a detta disposizione non concernono l’inosservanza del termine impartito per la partenza volontaria.</p>
<p>50      Si deve constatare, in secondo luogo, che, sebbene il decreto del prefetto di Torino dell’8 maggio 2004, in quanto stabilisce un obbligo per il sig. El Dridi di lasciare il territorio nazionale, integri una «decisione di rimpatrio» come definita all’art. 3, punto 4, della direttiva 2008/115 e menzionata, in particolare, agli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della stessa, la procedura di allontanamento prevista dalla normativa italiana in discussione nel procedimento principale differisce notevolmente da quella stabilita da detta direttiva.</p>
<p>51      Infatti, mentre detta direttiva prescrive la concessione di un termine per la partenza volontaria, compreso tra i sette e i trenta giorni, il decreto legislativo n. 286/1998 non prevede una tale misura. </p>
<p>52      Per quanto riguarda, poi, le misure coercitive che gli Stati membri possono adottare ai sensi dell’art. 8, n. 4, della direttiva 2008/115, in particolare l’accompagnamento coattivo alla frontiera previsto all’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998, è giocoforza constatare che, in una situazione in cui tali misure non abbiano consentito di raggiungere il risultato perseguito, ossia l’allontanamento del cittadino di un paese terzo contro il quale sono state disposte, gli Stati membri restano liberi di adottare misure, anche penali, atte segnatamente a dissuadere tali cittadini dal soggiornare illegalmente nel territorio di detti Stati. </p>
<p>53      Occorre tuttavia rilevare che, se è vero che la legislazione penale e le norme di procedura penale rientrano, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri, su tale ambito giuridico può nondimeno incidere il diritto dell’Unione (v. in questo senso, in particolare, sentenze 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Racc. pag. 2595, punto 27; 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195, punto 19, e 16 giugno 1998, causa C&#8209;226/97, Lemmens, Racc. pag. I&#8209;3711, punto 19).</p>
<p>54      Di conseguenza, sebbene né l’art. 63, primo comma, punto 3, lett. b), CE – disposizione che è stata ripresa dall’art. 79, n. 2, lett. c), TFUE – né la direttiva 2008/115, adottata in particolare sul fondamento di detta disposizione del Trattato CE, escludano la competenza penale degli Stati membri in tema di immigrazione clandestina e di soggiorno irregolare, questi ultimi devono fare in modo che la propria legislazione in materia rispetti il diritto dell’Unione.</p>
<p>55      In particolare, detti Stati non possono applicare una normativa, sia pure di diritto penale, tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e da privare così quest’ultima del suo effetto utile.</p>
<p>56      Infatti, ai sensi rispettivamente del secondo e del terzo comma dell’art. 4, n. 3, TUE, gli Stati membri, in particolare, «adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione» e «si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione», compresi quelli perseguiti dalle direttive.</p>
<p>57      Quanto, più specificamente, alla direttiva 2008/115, si deve ricordare che – come enuncia il suo tredicesimo ‘considerando’ – essa subordina espressamente l’uso di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. </p>
<p>58      Ne consegue che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo conformemente all’art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, comma 5&#8209;ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti.</p>
<p>59      Una tale pena, infatti, segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito da detta direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. In particolare, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 42 della sua presa di posizione, una normativa nazionale quale quella oggetto del procedimento principale può ostacolare l’applicazione delle misure di cui all’art. 8, n. 1, della direttiva 2008/115 e ritardare l’esecuzione della decisione di rimpatrio.</p>
<p>60      Ciò non esclude la facoltà per gli Stati membri di adottare, nel rispetto dei principi della direttiva 2008/115 e del suo obiettivo, disposizioni che disciplinino le situazioni in cui le misure coercitive non hanno consentito di realizzare l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sul loro territorio sia irregolare.</p>
<p>61      Alla luce di quanto precede, al giudice del rinvio, incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione e di assicurarne la piena efficacia, spetterà disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l’art. 14, comma 5&#8209;ter, di tale decreto legislativo (v., in tal senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 24; 22 maggio 2003, causa C&#8209;462/99, Connect Austria, Racc. pag. I&#8209;5197, punti 38 e 40, nonché 22 giugno 2010, cause riunite C&#8209;188/10 e C&#8209;189/10, Melki e Abdeli, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43). Ciò facendo il giudice del rinvio dovrà tenere debito conto del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (sentenze 3 maggio 2005, cause riunite C&#8209;387/02, C&#8209;391/02 e C&#8209;403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I&#8209;3565, punti 67&#8209;69, nonché 11 marzo 2008, causa C&#8209;420/06, Jager, Racc. pag. I&#8209;1315, punto 59).</p>
<p>62      Pertanto, occorre risolvere la questione deferita dichiarando che la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.</p>
<p> Sulle spese  </p>
<p>63      Nei confronti delle parti nel procedimento principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:</p>
<p>La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo. </p>
<p>Firme</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>* Lingua processuale: l’italiano.</p>
<p></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-17-3-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-17-3-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. A. Tizzano, Est. M. Berger Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Pieter De Donder, Fernande De Becker, Katrien Colenbie, Philippe Hutsenbaut, Bea Kockaert, VZW Boreas, Frédéric Petit, Stéphane de Burbure de Wezembeek, Lodewijk Van Dessel C/ Vlaams Gewest. sull&#8217;esclusione della necessità della V.I.A. nel caso di rinnovo dell&#8217;autorizzazione per la gestione di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-17-3-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>A. Tizzano,  <i>Est.</i> M. Berger <br />Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Pieter De Donder, Fernande De Becker, Katrien Colenbie, Philippe Hutsenbaut, Bea Kockaert, VZW Boreas, Frédéric Petit, Stéphane de Burbure de Wezembeek, Lodewijk Van Dessel C/ Vlaams Gewest.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione della necessità della V.I.A. nel caso di rinnovo dell&#8217;autorizzazione per la gestione di aeroporti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Gestione aeroporti – Autorizzazione – Rinnovo – V.I.A. – Esclusione – Ragioni.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Lavori – Realizzazione – V.I.A. – Necessità – Sindacato giurisdizionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’l’art. 1, n. 2, secondo trattino, e il punto 7 dell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente i progetti pubblici e privati, il rinnovo di un’autorizzazione esistente  &#8211; nella specie a gestire un aeroporto &#8211; in assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «progetto» né come «costruzione» ai sensi delle dette disposizioni e non è, dunque, sottoposto a V.I.A.	</p>
<p>2. In tema di valutazione di impatto ambientale, spetta al giudice nazionale,  sulla base della normativa interna e della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE stabilire se un’autorizzazione per la realizzazione di lavori si inserisca in un procedimento mirante alla realizzazione di un progetto ai sensi di dette disposizioni e debba, dunque, essere sottoposto a V.I.A. e spetta, inoltre, allo stesso giudice garantire l’effetto utile della direttiva controllando che la V.I.A. venga effettuata almeno al momento dell’autorizzazione di gestione, dopo la realizzazione dei lavori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br />	<br />
17 marzo 2011 (<u>*</u>)</p>
<p>	<br />
«Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’incidenza di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente – Aeroporti la cui pista di decollo ha una lunghezza di almeno 2 100 m – Nozione di ‘costruzione’ – Rinnovo dell’autorizzazione di gestione»</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Nel procedimento C 275/09,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Belgio) con decisione 14 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 21 luglio 2009, nella causa<br />	<br />
<b>Brussels Hoofdstedelijk Gewest,</b> <br />	<br />
<b>Pieter De Donder,</b> <br />	<br />
<b>Fernande De Becker,</b> <br />	<br />
<b>Katrien Colenbie,</b> <br />	<br />
<b>Philippe Hutsenbaut,</b> <br />	<br />
<b>Bea Kockaert,</b> <br />	<br />
<b>VZW Boreas,</b> <br />	<br />
<b>Frédéric Petit,</b> <br />	<br />
<b>Stéphane de Burbure de Wezembeek,</b> <br />	<br />
<b>Lodewijk Van Dessel</b> <br />	<br />
contro<br />	<br />
<b>Vlaams Gewest,</b> <br />	<br />
con l’intervento di:<br />	<br />
<b>The Brussels Airport Company NV,</b> 	</p>
<p align=center>LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ileši&#269; e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig. P. Mengozzi<br />	<br />
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento ed in seguito all’udienza del 6 ottobre 2010,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per la Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dagli avv.ti F. Tulkens e J. Mosselmans, advocaten;<br />	<br />
–        per le sig.re De Becker, Colenbie, il sig. Hutsenbaut, la sig.ra Kockaert nonché per la VZW Boreas, dagli avv.ti I. Larmuseau e H. Schoukens, advocaten;<br />	<br />
–        per il sig. Petit, dagli avv.ti J. Verstraeten e S. Vanthienen, advocaten;<br />	<br />
–        per il sig. de Burbure de Wezembeek, dall’avv. M. Denys, advocaat;<br />	<br />
–        per il sig. Van Dessel, dagli avv.ti P. Flamey e P. J. Vervoort, advocaten;<br />	<br />
–        per la Vlaams Gewest, dagli avv.ti J. Vanpraet e S. Ronse, avocats;<br />	<br />
–        per The Brussels Airport Company NV, dagli avv.ti D. Ryckbost e A. Lippens, advocaten;<br />	<br />
–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato;<br />	<br />
–        per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per la Commissione europea, dai sigg. P. Oliver, J. B. Laignelot e B. Burggraaf, in qualità di agenti,<br />	<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2010,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 7, lett. a), dell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337»).<br />	<br />
2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede la Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Regione di Bruxelles Capitale) e diversi altri ricorrenti contrapposti alla Vlaams Gewest (Regione fiamminga) in merito ad una decisione relativa alla gestione dell’aeroporto di Bruxelles-National.<br />	<br />
<b> Contesto normativo <br />	<br />
</b><i> Il diritto dell’Unione <br />	<br />
</i>3        L’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 così recita:<br />	<br />
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:<br />	<br />
progetto:<br />	<br />
–        la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,<br />	<br />
–        altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;<br />	<br />
(…)<br />	<br />
autorizzazione:<br />	<br />
decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso».<br />	<br />
4        L’art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 85/337 stabilisce che «gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto».<br />	<br />
5        Le commissioni da versare sono definite all’art. 4 della direttiva 85/337. Detta disposizione stabilisce una distinzione tra i progetti elencati all’allegato I, che devono essere assoggettati ad una valutazione d’impatto ambientale, e i progetti elencati all’allegato II, per i quali gli Stati membri devono determinare, in base ad un esame caso per caso o in base a soglie e criteri fissati dallo Stato membro, se devono o no essere assoggettati a tale valutazione.<br />	<br />
6        Il punto 7, lett. a), dell’allegato I della direttiva 85/337 concerne la «costruzione di (…) aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m».<br />	<br />
7        Il punto 13, primo trattino, dell’allegato II di cui alla direttiva in parola riguarda «modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato I o all’allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente».<br />	<br />
<i> Il diritto nazionale <br />	<br />
</i>8        La normativa applicabile nella Regione fiamminga stabilisce una distinzione tra l’«autorizzazione urbanistica», che consente la realizzazione di taluni lavori, e l’«autorizzazione ambientale», che consente lo sfruttamento di una struttura che costituisce fonte di disturbo.<br />	<br />
9        La concessione di un’autorizzazione ambientale la cui validità è sempre limitata nel tempo è disciplinata dal decreto del Parlamento fiammingo 28 giugno 1985, relativo all’autorizzazione ambientale, integrato da un decreto esecutivo del governo fiammingo del 6 febbraio 1991.<br />	<br />
10      A partire dall’entrata in vigore, in data 1° maggio 1999, di un nuovo elenco di classificazione, come modificato da un decreto del governo fiammingo del 12 gennaio 1999, i «terreni per aerodromi che dispongono di piste di decollo e di atterraggio (…) di almeno 1 900 m» sono classificati nella categoria delle strutture che costituiscono fonte di disturbo e che richiedono la concessione di un’autorizzazione ambientale.<br />	<br />
<b> Causa principale e questioni pregiudiziali <br />	<br />
</b>11      L’aeroporto di Bruxelles-National, situato nella regione fiamminga, dispone di tre piste di decollo e di atterraggio di oltre 2100 m. Esso esiste da diversi decenni, ma la sua gestione è soggetta alla concessione di un’autorizzazione ambientale soltanto a partire dal 1999.<br />	<br />
12      La prima autorizzazione ambientale è stata concessa il 1° febbraio 2000 per una durata di cinque anni. Tale autorizzazione, che fissava segnatamente norme relative al rumore, è stata modificata tre volte nel senso di una maggiore riduzione del volume totale di rumore. Il giudice del rinvio indica che non risulta dal fascicolo che tale autorizzazione, al pari delle sue successive modifiche, abbia costituito oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale.<br />	<br />
13      Il 5 gennaio 2004, The Brussels Airport Company NV ha presentato una domanda di autorizzazione ambientale al fine di poter proseguire la gestione dell’aeroporto, nonché la modifica della stessa con riferimento all’aggiunta di piccole parti.<br />	<br />
14      L’8 luglio 2004, la deputazione permanente del Consiglio provinciale del Bramante fiammingo ha concesso l’autorizzazione richiesta per quanto riguarda il proseguimento della gestione dell’aeroporto, pur respingendo la domanda di estensione del medesimo. Per quanto riguarda la realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale, detta deputazione permanente ha considerato che essa non era necessaria.<br />	<br />
15      Un ricorso amministrativo è stato proposto avverso tale decisione. I ricorrenti facevano in particolare valere che alla domanda di autorizzazione ambientale avrebbe avuto essere allegata una valutazione d’impatto ambientale.<br />	<br />
16      Il 30 dicembre 2004, il Ministro fiammingo dei Lavori pubblici, dell’Energia, dell’Ambiente e della Natura ha confermato la detta decisione della deputazione permanente del Consiglio provinciale del Brabante fiammingo. Esso ha ritenuto che la realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale non fosse necessaria alla luce della normativa fiamminga e della direttiva 85/337.<br />	<br />
17      La Brussels Hoofdstedelijk Gewest e diversi altri ricorrenti hanno adito il Raad van State con un ricorso avverso quest’ultima decisione confermativa. Essi fanno valere che essa è viziata di irregolarità poiché la concessione dell’autorizzazione ambientale era soggetta alla realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale e tale obbligo non era stato rispettato.<br />	<br />
18      In tali circostanze, il Raad van State ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />	<br />
«1)      Ove siano richieste diverse autorizzazioni per, da un lato, le opere di infrastruttura di un aeroporto con una pista di decollo e di atterraggio di almeno 2 100 m e, dall’altro, la gestione dell’aeroporto, e quest’ultima autorizzazione – l’autorizzazione ambientale – venga rilasciata solo per un determinato periodo, se il termine “costruzione”, di cui al punto 7, [lett. ]a), dell’allegato I della [direttiva 85/337], come modificata dalla [direttiva 97/11/CE], debba essere inteso nel senso che una valutazione dell’impatto ambientale deve essere presentata non solo per la creazione di opere di infrastruttura, ma anche per la gestione dell’aeroporto.<br />	<br />
2)      Se siffatto obbligo di valutazione dell’impatto ambientale valga anche per il rinnovo dell’autorizzazione ambientale dell’aeroporto, sia nel caso in cui detto rinnovo non si accompagni ad alcuna modifica o estensione della gestione sia in quello in cui, invece, vengano realizzate siffatte modifiche o estensioni.<br />	<br />
3)      Se, ai fini dell’obbligo della valutazione dell’impatto ambientale nel quadro del rinnovo di un’autorizzazione ambientale per un aeroporto, faccia differenza se uno studio sull’impatto ambientale sia già stato predisposto in precedenza, in occasione di una precedente autorizzazione di gestione, e se l’aeroporto venisse già gestito nel momento in cui la valutazione dell’impatto ambientale è stata introdotta dal legislatore europeo o interno».<br />	<br />
<b> Sulle questioni pregiudiziali <br />	<br />
</b>19      Per risolvere tali questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, occorre valutare se la gestione di un aeroporto possa costituire un «progetto», ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 e, in caso di risposta affermativa, se tale progetto rientri tra quelli che sono elencati agli allegati I e II di tale direttiva.<br />	<br />
20      Come la Corte ha ricordato al punto 23 della sua sentenza 28 febbraio 2008, causa C 2/07, Abraham e a. (Racc. pag. I 1197), dal dettato stesso dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 risulta che il vocabolo «progetto» riguarda lavori o interventi fisici.<br />	<br />
21      Orbene, è espressamente indicato nell’ordinanza di rinvio che il provvedimento oggetto della causa principale si limita al rinnovo dell’autorizzazione esistente di gestire l’aeroporto di Bruxelles-National, in assenza di lavori o di interventi che modifichino la realtà fisica del sito.<br />	<br />
22      Alcuni dei ricorrenti della causa principale hanno nondimeno fatto valere che la nozione di intervento fisico va intesa in senso lato, cioè nel senso di qualsiasi intervento nell’ambiente naturale. Essi, al riguardo, hanno trovato sostegno nei punti 24 e 25 della sentenza 7 settembre 2004, causa C 127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging (Racc. pag. I 7405), ove la Corte ha giudicato che un’attività come la pesca meccanica di cuori eduli è inclusa nella nozione di «progetto» come definita all’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337.<br />	<br />
23      Questo argomento non può essere accolto. Infatti, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, l’attività di cui trattasi nella causa sfociata in detta sentenza poteva essere considerata paragonabile allo sfruttamento delle risorse del suolo, attività specificamente prevista dall’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337, e comportava vere modifiche fisiche dei fondali marini.<br />	<br />
24      Ne deriva che il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o di interventi di modifica della realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «progetto» ai sensi dell’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337.<br />	<br />
25      Occorre aggiungere che, comunque, l’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 richiede non che qualsiasi progetto atto ad avere un significativo impatto sull’ambiente sia soggetto a tale procedura di valutazione che la detta direttiva prevede, ma che devono esserlo soltanto quelli menzionati negli allegati I e II di tale direttiva (ordinanza 10 luglio 2008, causa C 156/07, Aiello e a., Racc. pag. I 5215, punto 34).<br />	<br />
26      Va osservato al riguardo, come fa l’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, che il termine «costruzione» utilizzato al punto 7, lett. a), dell’allegato I della direttiva 85/337 non presenta alcuna ambiguità e deve essere inteso nel suo senso usuale, cioè come volto a far riferimento alla realizzazione di opere prima inesistenti oppure alla modifica, in senso fisico, di opere preesistenti.<br />	<br />
27      Vero è che la Corte ha dato, nella sua giurisprudenza, un’interpretazione ampia della nozione di «costruzione», ammettendo che i lavori aventi ad oggetto il riassetto di una strada esistente potessero essere equivalenti, per la loro ampiezza e le loro modalità, alla costruzione di una strada nuova (sentenza 25 luglio 2008, causa C 142/07, Ecologistas en Acción-CODA, Racc. pag. I 6097, punto 36). Del pari, essa ha interpretato le disposizioni del punto 13 dell’allegato II della direttiva 85/337, lette in combinato disposto con quelle del punto 7 di cui all’allegato I della stessa, nel senso che riguardano anche i lavori di modifica apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente senza prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell’aeroporto stesso (sentenza Abraham e a., cit., punto 40).<br />	<br />
28      Tuttavia, dalla lettura di dette sentenze risulta che, in ogni controversia sfociata in ciascuna di esse, si trattava di lavori fisici, elemento che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, manca nella causa principale.<br />	<br />
29      Orbene, come ha ricordato l’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, sebbene risulti da costante giurisprudenza che l’ambito di applicazione della direttiva 85/337 è esteso e il suo obiettivo assai ampio (v., segnatamente, citate sentenze Abraham e a., punto 32, nonché Ecologistas en Acción-CODA, punto 28), non può tuttavia escludersi l’intepretazione teleologica di tale direttiva dalla volontà chiaramente espressa del legislatore dell’Unione.<br />	<br />
30      Ne consegue che, comunque, il rinnovo di un’autorizzazione esistente di gestire un aeroporto, in assenza di lavori o di interventi che modifichino la realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «costruzione» ai sensi del punto 7, lett. a), dell’allegato I della direttiva 85/337.<br />	<br />
31      Occorre tuttavia osservare che, nel contesto del procedimento dinanzi alla Corte e, segnatamente, all’udienza, taluni ricorrenti nella causa principale hanno fatto valere che, a partire dalla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 85/337, taluni lavori di modifica sono stati effettuati nell’infrastruttura dell’aeroporto di Bruxelles-National senza che sia stata svolta una valutazione dell’impatto ambientale.<br />	<br />
32      In tal contesto occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, un’autorizzazione che, come quella di cui trattasi nella causa principale, non riguarda formalmente un’attività soggetta ad una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi degli allegati I e II della direttiva 85/337 può tuttavia richiedere la realizzazione di tale valutazione, qualora tale provvedimento costituisca una fase di una procedimento diretto, al suo termine, ad autorizzare la realizzazione di un’attività che costituisce un progetto ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale direttiva (v., in questo senso, sentenza Abraham e a., cit., punto 25).<br />	<br />
33      Secondo la stessa giurisprudenza, qualora il diritto nazionale preveda che il procedimento di autorizzazione si articoli in più fasi, la valutazione dell’impatto ambientale di un progetto dev’essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull’ambiente (v. sentenza 7 gennaio 2004, causa C 201/02, Wells, Racc. pag. I 723, punto 53, nonché Abraham e a., cit., punto 26). Al riguardo, si è parimenti dichiarato che una disposizione nazionale che prevede che una valutazione dell’impatto ambientale possa essere effettuata esclusivamente nel corso della fase inziale del procedimento di autorizzazione, e non nel corso di una fase successiva, non sarebbe compatibile con la direttiva 85/337 (v., in tal senso, sentenza 4 maggio 2006, causa C 508/03, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I 3969, punti 105 e 106).<br />	<br />
34      Nella presente causa occorre, pertanto, indicare al giudice del rinvio che gli spetta, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 27, 32 e 33 della presente sentenza, stabilire sulla base della normativa nazionale applicabile se una decisione come quella di cui trattasi nella causa principale possa essere considerata come fase di un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi ed avente al suo termine per obiettivo la realizzazione di attività costitutive di un progetto, sulla base delle pertinenti disposizioni della direttiva 85/337.<br />	<br />
35      Ai fini dell’esame dei fatti, occorre ricordare al giudice del rinvio che, come la Corte ha già giudicato, i lavori di modifica apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente senza prolungamento delle piste di decollo e di atterraggio rientrano tra le disposizioni del punto 13 dell’allegato II della direttiva 85/337, lette in combinato disposto con quelle previste al punto 7 dell’allegato I della stessa, in quanto possono essere considerati, segnatamente per la loro natura, la loro importanza e le loro caratteristiche, come una modifica dell’aeroporto stesso (sentenza Abraham e a., cit., punto 40). <br />	<br />
36      Peraltro, la Corte ha avuto modo di affermare che l’obiettivo della normativa dell’Unione non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto e che la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione laddove, presi insieme, essi possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 (sentenza Abraham e a., cit., punto 27).<br />	<br />
37      Nell’ipotesi in cui risultasse che, a partire dall’entrata in vigore della direttiva 85/337, lavori o interventi fisici che debbono essere considerati progetto ai sensi di questa direttiva siano stati realizzati sul sito dell’aeroporto senza che il loro impatto ambientale sia stato oggetto di valutazione in una fase anteriore del procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio tenerne conto nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione e di garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che la detta valutazione sia realizzata almeno in questa fase del procedimento.<br />	<br />
38      Occorre, di conseguenza, risolvere le questioni presentate dal giudice del rinvio dichiarando che l’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337 e il punto 7 dell’allegato I di essa devono essere interpretati nel senso che:<br />	<br />
–        il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto non può, in assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, essere qualificato rispettivamente come «progetto» o come «costruzione» ai sensi delle dette disposizioni; <br />	<br />
–        spetta tuttavia al giudice del rinvio stabilire, sulla base della normativa nazionale applicabile e tenuto conto, all’occorrenza, dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore di tale direttiva, se siffatta autorizzazione si inserisca in un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi e avente per obiettivo, al suo termine, la realizzazione di attività costitutive di un progetto ai sensi del punto 13, primo trattino, dell’allegato II, letto in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato I della stessa direttiva. In assenza di valutazione dell’impatto sull’ambiente di tali lavori o interventi nella fase anteriore del procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che siffatta valutazione sia realizzata almeno nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione.<br />	<br />
<b> Sulle spese <br />	<br />
</b>39      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:<br />	<br />
<b>L’art. 1, n. 2, secondo trattino, e il punto 7 dell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, devono essere interpretati nel senso che: <br />	<br />
</b>–        <b>il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «progetto» né come «costruzione» ai sensi delle dette disposizioni;</b> <br />	<br />
–        <b>spetta tuttavia al giudice del rinvio stabilire, sulla base della normativa nazionale applicabile e tenuto conto, all’occorrenza, dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore di tale direttiva, se siffatta autorizzazione si inserisca in un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi e avente per obiettivo, al suo termine, la realizzazione di attività costitutive di un progetto ai sensi del punto 13, primo trattino, dell’allegato II, letto in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato I della stessa direttiva. In assenza di valutazione dell’impatto sull’ambiente di tali lavori o interventi nella fase anteriore del procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che siffatta valutazione sia realizzata almeno nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione.</b> <br />	<br />
Firme<br />	<br />
________________________________________<br />	<br />
<u>*</u> Lingua processuale: l’olandese.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-20-1-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-20-1-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. ed Est. Avv. A. TizzanoGeneral Quimica SA; Repsol Quimica SA; Repsol YPF SA (Avv. J.M. Jimenez-Laiglesia Onate) c/ Commissione europea (Avv.ti F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier) 1. Concorrenza e mercato &#8211; Intese – Società controllata &#8211; Condotte anticoncorrenziali – Società controllante – Responsabilità in solido</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-20-1-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Avv. A. Tizzano<br />General Quimica SA; Repsol Quimica SA; Repsol YPF SA (Avv. J.M. Jimenez-Laiglesia Onate) c/ Commissione europea (Avv.ti F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato &#8211; Intese – Società controllata &#8211; Condotte anticoncorrenziali – Società controllante – Responsabilità in solido – Configurabilità – Condizioni.	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato &#8211; Intese – Società controllante – Intero capitale della controllata – Detenzione – Influenza determinante – Presunzione – Conseguenze – Responsabilità solidale.	</p>
<p>3.  Concorrenza e mercato &#8211; Intese  – Società controllante – Intero capitale della controllata – Detenzione – Influenza determinante – Presunzione – Assenza di responsabilità – Onere della prova – In capo alla controllante.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’individuazione della responsabilità per condotte anticoncorrenziali, il comportamento di una controllata può essere ascritto alla società controllante  qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, alla luce in particolare dei nessi economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche. 	</p>
<p>2. In tema di intese la circostanza che la controllante detenga l’intero capitale della controllata costituisce una presunzione relativa ai fini della valutazione della influenza determinante della società controllante sulla controllata. Pertanto, in tali casi la società controllante risponde in solido per le ammende inflitte alla controllata per condotte anticoncorrenziali. 	</p>
<p>3. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni per condotte anticoncorrenziali, l’onere di provare l’assenza di responsabilità della controllante per condotte anticoncorrenziali della controllata di cui detiene l’intero capitale, è in capo alla stessa società madre. A tal fine la controllante può utilizzare indici che rivelino l’autonomia di comportamento della società controllata nonostante il nesso organizzativo ed economico che le collega.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)</p>
<p>20 gennaio 2011 (<u><u>*</u></u>)</p>
<p>«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Settore dei prodotti chimici a base di gomma – Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE – Gruppo di imprese – Responsabilità in solido di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate – Imputazione alla società controllante che si trova al vertice di un gruppo»</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Nel procedimento C 90/09 P,</p>
<p>avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 27 febbraio 2009,</p>
<p><b><b>General Química SA</b></b>, con sede in Alava (Spagna),</p>
<p><b><b>Repsol Química SA, </b></b>con sede in Madrid (Spagna),</p>
<p><b><b>Repsol YPF SA, </b></b>con sede in Madrid (Spagna),</p>
<p>rappresentate dagli avv.ti J. M. Jiménez-Laiglesia Oñate e J. Jiménez Laiglesia Oñate, abogados, </p>
<p>ricorrenti,</p>
<p>procedimento in cui l’altra parte è:</p>
<p><b><b>Commissione europea</b></b>, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>convenuta in primo grado,</p>
<p align=center>
<p align=center>LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, M. Ileši&#269;, E. Levits e M. Safjan, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig. J. Mazák</p>
<p>cancelliere: sig.ra R. &#350;ere&#351;, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 aprile 2010,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2010,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza </p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>1        Con il loro ricorso, la General Química SA (in prosieguo: la «GQ»), la Repsol Química SA (in prosieguo: la «RQ») e la Repsol YPF SA (in prosieguo: la «RYPF») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 dicembre 2008, causa T-85/06, General Química e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso da esse proposto avverso la decisione della Commissione 21 dicembre 2005, 2006/902/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (già Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (già Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA e Repsol YPF SA (caso COMP/F/C.38.443 – Prodotti chimici a base di gomma) (GU 2006, L 353, pag. 50; in prosieguo: la «decisione controversa»), che ha inflitto congiuntamente a tali società un’ammenda per la partecipazione ad un insieme di accordi e di pratiche concordate.</p>
<p><b><b> I fatti </p>
<p></b></b>2        La GQ è una società di diritto spagnolo che produce taluni prodotti chimici a base di gomma. Essa è controllata al 100% dalla RQ, a sua volta controllata al 100% dalla RYPF.</p>
<p>3        Il 12 aprile 2005, la Commissione delle Comunità europee ha notificato alle ricorrenti una comunicazione di addebiti relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).</p>
<p>4        Con la decisione controversa la Commissione ha dichiarato la RQ e la RYPF, sotto la denominazione collettiva «Repsol», congiuntamente e solidalmente responsabili dell’infrazione commessa dalla GQ.</p>
<p>5        Al riguardo, la Commissione ha esposto in tale decisione che la società controllante può essere considerata a priori responsabile del comportamento illecito delle sue controllate, nelle quali detiene il 100% del capitale sociale, ma che le è possibile capovolgere la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante su di esse.</p>
<p>6        La Commissione ha precisato che tale capovolgimento della presunzione non può risultare dall’affermazione che la società controllante non ha partecipato direttamente all’intesa o non era informata della sua esistenza o non ha incoraggiato le sue controllate ad adottare un comportamento illecito. La Commissione ha anche considerato che l’affermazione secondo cui la RQ e la RYPF non assumevano la responsabilità dell’attività quotidiana né la gestione operativa della GQ non era sufficiente a ribaltare detta presunzione.</p>
<p>7        Inoltre, la Commissione ha osservato che, nella fattispecie, l’amministratore unico della GQ, anche se aveva delegato i suoi poteri relativi alla gestione operativa della stessa, si comportava sempre come «collegamento» tra la GQ e la RQ mediante il quale le informazioni riguardanti le vendite, la produzione e i risultati finanziari venivano comunicati alla controllante. Per di più, i risultati finanziari della GQ erano consolidati con quelli della «Repsol», con la conseguenza che i profitti o le perdite della GQ si ripercuotevano nei profitti o nelle perdite del gruppo.</p>
<p>8        In tal contesto, la Commissione ha constatato, all’art. 1, lett. f) h), della decisione contestata che le ricorrenti avevano partecipato dal 31 ottobre 1999 al 30 giugno 2000 ad un insieme di accordi e di pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi e allo scambio di informazioni riservate su taluni prodotti chimici destinati al trattamento della gomma su scala dello Spazio Economico Europeo, in violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992.</p>
<p>9        Conseguentemente, all’art. 2, lett. d), di detta decisione, la Commissione ha inflitto, in solido, alla GQ, alla RQ ed alla RYPF un’ammenda di EUR 3,38 milioni.</p>
<p><b><b> Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata </p>
<p></b></b>10      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 marzo 2006, i ricorrenti hanno proposto un ricorso sulla base dell’art. 230 CE con il quale hanno chiesto il parziale annullamento della decisione controversa.</p>
<p>11      A sostegno del loro ricorso esse hanno dedotto tre motivi. Il primo verteva su un manifesto errore di valutazione e su un difetto di motivazione per quanto riguarda la responsabilità in solido delle ricorrenti. I motivi secondo e terzo, di cui non si tratterà in prosieguo in quanto l’impugnazione è ad essi estranea, riguardavano rispettivamente diversi errori di diritto che la Commissione avrebbe compiuto nel calcolo dell’ammenda, nonché su un errore di valutazione, su un difetto di motivazione e su una violazione del principio della parità di trattamento nell’applicazione della comunicazione in materia di cooperazione.</p>
<p>12      Per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 58 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte che deriva dalle sentenze 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG Telefunken/Commissione (Racc. pag. 3151, punto 49), e 16 novembre 2000, causa C 286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag. I 9925, punto 26), secondo la quale la circostanza che una controllata abbia una personalità giuridica distinta non è sufficiente per escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società capogruppo, segnatamente allorché tale controllata non stabilisce in modo autonomo detto comportamento sul mercato, ma applica essenzialmente le istruzioni che le vengono date dalla società controllante.</p>
<p>13      Al punto 59 della sentenza impugnata, poi, il Tribunale ha osservato che, secondo una giurisprudenza del pari ben consolidata, nel caso specifico in cui una società capogruppo controlli al 100% la sua controllata, autrice di un comportamento sanzionabile, esiste la presunzione relativa che detta società controllante eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata (con riferimento alla sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T 314/01, Avebe/Commissione, Racc. pag. II 3085, punto 136 e giurisprudenza ivi citata), di modo che le due società costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE (con riferimento alla sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T 71/03, T 74/03, T 87/03 e T 91/03, Tokai Carbon e a./Commissione, detta «Tokai II», punto 59). Spetta quindi alla controllante, che contesta dinanzi al giudice comunitario una decisione della Commissione di infliggerle un’ammenda per un comportamento commesso dalla sua controllata, ribaltare tale presunzione apportando elementi di prova idonei a dimostrare l’autonomia di quest’ultima; al riguardo il Tribunale si è riferito segnatamente alla citata sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (punto 29).</p>
<p>14      Il Tribunale ha ancora precisato, al punto 60 della sentenza impugnata, che, anche se la Corte aveva richiamato nella detta sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione circostanze diverse dalla detenzione del 100% del capitale sociale della controllata, ciò era stato effettuato al solo scopo di esporre la totalità degli elementi sui quali il Tribunale aveva basato la sua argomentazione nella decisione impugnata nell’ambito di tale controversia e non per subordinare detta presunzione all’esistenza di indizi supplementari.</p>
<p>15      Il Tribunale ha quindi concluso, al punto 62 della sentenza impugnata, che è sufficiente che la Commissione provi che la totalità del capitale di una controllata sia detenuta dalla capogruppo perché sia confermata la presunzione che quest’ultima esercita un’influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato. La Commissione sarebbe in grado, conseguentemente, di decidere che una società capogruppo è tenuta in solido al pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata a causa di accordi illeciti ai quali essa ha partecipato, anche qualora sia stato constatato che la società capogruppo non ha partecipato direttamente a tali accordi, salvo che provi che la sua controllata si comporta sul mercato in modo autonomo.</p>
<p>16      Il Tribunale ha quindi constatato, al punto 63 della sentenza impugnata, che, nella fattispecie, «la Commissione non ha travisato la giurisprudenza della Corte e del Tribunale riferendosi alla detenzione del 100% del capitale di GQ da parte delle sue società controllanti (…) allo scopo di imputare a loro gli atti anticoncorrenziali di quest’ultima».</p>
<p>17      Il Tribunale ha poi osservato, al punto 65 della sentenza impugnata, che la RYPF e la RQ non gli avevano sottoposto nessun elemento relativo a nessi organizzativi, economici e giuridici tra queste e la GQ, idonei a dimostrare l’autonomia commerciale ed operativa di tale controllata.</p>
<p>18      Al contrario, il Tribunale ha constatato, al punto 66 della sentenza impugnata, che militavano a favore dell’esistenza di un’entità unica gli elemento posti in risalto dalla Commissione al punto 262 della motivazione della decisione contestata, cioè che l’amministratore unico della GQ fungeva sempre da «collegamento» con la RQ, che la RYPF consolidava i conti della GQ e della RQ al livello del gruppo e, infine, che la RQ e la RYPF avevano risposto congiuntamente alla comunicazione degli addebiti.</p>
<p>19      Inoltre, ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che la circostanza che, il 22 ottobre 2002, la RQ avesse ordinato alla GQ di cessare qualsiasi pratica idonea a costituire un’infrazione alle regole della concorrenza, in seguito all’ispezione che aveva avuto luogo nella sede di quest’ultima società il 27 settembre 2002, era sufficiente per sé sola a provare l’influenza determinante esercitata dalla RYPF e dalla RQ sulla politica della GQ, non soltanto sul mercato, ma anche per quanto riguarda il comportamento lesivo oggetto della decisione impugnata.</p>
<p>20      Ad abundantiam, il Tribunale ha esaminato ai punti 71 76 della sentenza impugnata se, nell’ambito della decisione impugnata, la Commissione avesse compiuto un errore di valutazione con riferimento agli elementi di prova presentati dalle ricorrenti o se li avesse ignorati a torto, nei termini seguenti:</p>
<p>«71      Al riguardo, occorre constatare che la circostanza che l’attività della controllata differisca, anche totalmente, dall’attività del gruppo o ancora la circostanza che la società controllante abbia tentato di vendere, peraltro senza successo, la sua controllata, non sono idonee a ribaltare la presunzione di responsabilità che grava sulla RQ e sulla RYPF. Infatti, anche se i gruppi di imprese e le holding hanno frequentemente attività differenti e cedono talvolta talune delle loro controllate, si è già ritenuto che esse costituissero impresa unica ai sensi dell’art. 81 CE (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T 330/01, Akzo Nobel/Commissione, Racc. pag. II 3389, punti 78 e 82).</p>
<p>72      La Commissione, inoltre, in risposta alla domanda di produzione di documenti formulata dalle ricorrenti, ha sottoposto al Tribunale un documento che contiene i verbali del consiglio di amministrazione della RQ dal 1998 al 2000, nei quali figuravano i risultati finanziari della GQ nonché una delibera relativa alla vendita della partecipazione della GQ nella Silquímica, SA ed alla vendita di beni immobili della GQ. Tale documento corrobora per l’essenziale le constatazioni svolte dalla Commissione nella decisione [contestata]. Infatti, se il consiglio di amministrazione della RQ interviene in modo significativo in diversi aspetti essenziali della strategia della GQ, come la vendita di beni immobili o la vendita di una partecipazione, riservandosi al riguardo la decisione finale, ne deriva che esso esercita un’influenza determinante sul comportamento della GQ.</p>
<p>73      Per quanto riguarda l’argomento vertente sull’assenza di sovrapposizioni nella composizione degli organi delle ricorrenti, va constatato che dalla lettera del 5 aprile 2004 inviata dalla GQ alla Commissione e prodotta dalle ricorrenti nella fase precontenziosa risulta che M. [riservato] ha cumulato le funzioni di presidente del consiglio d’amministrazione della GQ tra il 1996 e il 2000 e di membro del consiglio di amministrazione della RQ tra il 1998 e il 1999. Occorre del resto osservare che, interrogate sul punto in udienza, le ricorrenti hanno ammesso, almeno implicitamente, l’esistenza di siffatta sovrapposizione.</p>
<p>74      Del pari, gli argomenti attinenti alla circostanza che la Commissione non avrebbe esaminato nella decisione [contestata] le prove materiali che dimostrano che soltanto i dirigenti della GQ decidevano e attuavano la politica commerciale della società, senza che la RQ ne venisse previamente informata o potesse dare la sua autorizzazione, non possono risultare efficaci alla luce della giurisprudenza sopra menzionata. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda gli asserti secondo cui le informazioni fornite dalla GQ alla RQ non presentavano rapporti con la politica commerciale, ma bensì con i risultati finanziari della controllata.</p>
<p>75      Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra la GQ e la Repsol Italia, va constatato che la Commissione, nella decisione [contestata], confuta giustamente l’argomento delle ricorrenti vertente su un asserito conflitto di interessi tra la GQ e le sue società controllanti rilevando che la RYPF consolida i conti del gruppo costituito da differenti controllate, tra cui la GQ e la Repsol Italia. Inoltre, la Commissione considera del pari giustamente che tali rapporti sono idonei a rafforzare la presunzione dell’esistenza di un’impresa unica.</p>
<p>76      In tali circostanze, si deve concludere, come fa la Commissione al [punto] 264 [della motivazione] della decisione [contestata], che le ricorrenti non sono riuscite a confutare la presunzione di responsabilità delle società controllanti».</p>
<p>21      Infine, al punto 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che nessuno degli argomenti presentati in subordine dalle società ricorrenti era idoneo a porre in discussione la decisione contestata.</p>
<p>22      In particolare, ai punti 78 83 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che, come si può dedurre dalla giurisprudenza pertinente alla materia, la presunzione di responsabilità fatta derivare dalla detenzione del capitale si applica non soltanto nelle circostanze in cui esiste un rapporto diretto tra la capogruppo e la sua controllata, ma anche nel caso in cui, come nella fattispecie, tale relazione è indiretta per l’esistenza di una controllata interposta.</p>
<p>23      Sulla base dell’insieme di tali considerazioni, il Tribunale, al punto 84 della sentenza impugnata, ha respinto il primo motivo presentato a sostegno del ricorso di annullamento.</p>
<p>24      Il Tribunale, giudicati parimenti infondati gli altri motivi, al punto 157 della sentenza impugnata ha integralmente respinto il ricorso.</p>
<p><b><b> Conclusioni delle parti </p>
<p></b></b>25      Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:</p>
<p>–        annullare la sentenza impugnata in quanto ha respinto il motivo vertente sull’errore manifesto di valutazione e sul difetto di motivazione per quanto riguarda la responsabilità in solido delle ricorrenti;</p>
<p>–        annullare gli artt. 1, lett. g) e h), e 2, lett. d), della decisione contestata nei limiti in cui riguarda la RYPF e la RQ e le dichiara congiuntamente e solidalmente responsabili per un’infrazione dell’art. 81, n. 1, CE commessa dalla GQ e, in subordine, in quanto tale decisione riguarda la RYPF; nonché,</p>
<p>–        in entrambi i casi, ridurre la sanzione inflitta in modo appropriato.</p>
<p>26      La Commissione chiede che la Corte voglia:</p>
<p>–        respingere l’impugnazione, e</p>
<p>–        condannare le ricorrenti alle spese.</p>
<p><b><b> Sull’impugnazione </p>
<p></b></b>27      Le ricorrenti deducono due motivi a sostegno del loro ricorso, vertenti su errori di diritto riguardanti, rispettivamente, l’imputazione alla RQ e alla RYPF della responsabilità per una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, commessa dalla GQ.</p>
<p><i><i> Sul primo motivo, vertente su errori di diritto riguardanti l’imputazione alla RQ della responsabilità per una violazione all’art. 81, n. 1, CE commessa dalla GQ </p>
<p></i></i>28      Il primo motivo dedotto dalle ricorrenti si articola, sostanzialmente, in tre parti.</p>
<p>Sulla prima parte, attinente alla circostanza che il Tribunale avrebbe applicato a torto la presunzione di influenza determinante di una società controllante sul comportamento di una controllata al 100%</p>
<p>–       Argomenti delle parti</p>
<p>29      Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto ha considerato a torto che, per imputare ad una società controllante la responsabilità del comportamento illecito di una controllata della quale essa detiene al 100% il capitale sociale, la Commissione poteva accogliere un criterio che non presentava alcun nesso con l’infrazione commessa da detta controllata.</p>
<p>30      È vero che la sentenza 10 settembre 2009, causa C 97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione (Racc. pag. I 8237), confermerebbe la legittimità dell’applicazione di una presunzione al riguardo. Tuttavia, la Commissione sarebbe del pari tenuta a fornire indizi supplementari per poter ascrivere a siffatta società controllante il comportamento della controllata.</p>
<p>31      Conseguentemente, come risulterebbe dalle sentenze del Tribunale 15 settembre 2005, causa T 325/01, Daimler Chrysler/Commissione (Racc. pag. II 3319, punto 218), e 26 aprile 2007, cause riunite T 109/02, T 118/02, T 122/02, T 125/02, T 126/02, T 128/02, T 129/02, T 132/02 e T 136/02, Bolloré/Commissione (Racc. pag. II 947, punto 132), nonché, in una certa misura, dalla sentenza della Corte Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, citata, la Commissione non può essere dispensata dal verificare, in ogni caso, se detta società controllante abbia esercitato un potere effettivo di direzione sulla sua controllata e se quest’ultima abbia applicato nella parte essenziale le istruzioni ricevute.</p>
<p>32      Secondo la Commissione, detta tesi è in contrasto con la giurisprudenza consolidata. Infatti, nelle citate sentenze AEG Telefunken/Commissione, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione nonché Akzo Nobel e a./Commissione, la Corte avrebbe confermato l’esistenza di una presunzione in forza della quale una controllata il cui capitale sociale sia detenuto al 100% dalla società controllante segue una politica tracciata dagli stessi organi statutari che stabiliscono la politica di quest’ultima. Ciò permetterebbe di ascrivere alla società controllante la responsabilità per un’infrazione commessa dalla sua controllata anche in assenza di indizi di implicazione di detta società nei fatti che hanno originato l’infrazione commessa.</p>
<p>33      Contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, il ricorso a tale presunzione non presupporrebbe un ribaltamento dell’onere della prova, ma equivarrebbe soltanto a fissare qual è il livello di prova richiesto per poter ascrivere ad una società controllante la responsabilità di attività collusive nelle quali la sua controllata è implicata.</p>
<p>–       Giudizio della Corte</p>
<p>34      Va preliminarmente osservato che, secondo costante giurisprudenza, la nozione di impresa designa qualsiasi soggetto che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (v., in particolare, sentenze 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, cause riunite C 189/02 P, C 202/02 P, da C 205/02 P a C 208/02 P e C 213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I 5425, punto 112; 10 gennaio 2006, causa C 222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I 289, punto 107, nonché 11 luglio 2006, causa C 205/03 P, FENIN/Commissione, Racc. pag. I 6295, punto 25).</p>
<p>35      La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenze 14 dicembre 2006, causa C 217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I 11987, punto 40; Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 55, nonché 1° luglio 2010, causa C 407/08 P, Knauf Gips/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64).</p>
<p>36      Qualora tale soggetto economico violi le norme in materia di concorrenza, è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 56 e giurisprudenza citata).</p>
<p>37      Per quanto riguarda la questione relativa alle circostanze in cui una persona giuridica che non ha commesso l’infrazione possa tuttavia essere sanzionata, deriva da costante giurisprudenza che il comportamento di una controllata può essere ascritto alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, alla luce in particolare dei nessi economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 58 nonché giurisprudenza citata).</p>
<p>38      Infatti, ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE e, pertanto, la Commissione può emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v., in tal senso, sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 59).</p>
<p>39      Al riguardo, la Corte ha precisato che, con riferimento al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 60 e giurisprudenza citata).</p>
<p>40      Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che questa società controllante, sulla quale incombe l’onere di invertire tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato (v. citate sentenze Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 29, nonché Akzo Nobel e a./Commissione, punto 61).</p>
<p>41      Quindi, contrariamente a quanto fatto valere dalle ricorrenti, il Tribunale ha giustamente osservato, al punto 60 della sentenza impugnata, che, anche se è vero che la Corte ha richiamato, ai punti 28 e 29 della citata sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, altre circostanze oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, come l’assenza di contestazione dell’influenza esercitata dalla società controllante sulla politica commerciale della sua controllata e la comune rappresentanza delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che siffatte circostanze sono state rilevate dalla Corte soltanto al fine di esporre l’insieme degli elementi sui quali il Tribunale aveva basato la sua argomentazione in tale controversia, e non per subordinare l’applicazione della presunzione suddetta alla produzione di indizi supplementari relativi all’esercizio effettivo di un’influenza della società controllante sulla sua controllata (v., in tal senso, sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 62).</p>
<p>42      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando, ai punti 59 63 della sentenza impugnata, che, nel caso in cui la società controllante detenga il 100% delle quote della propria controllata, esiste la presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata.</p>
<p>43      Si deve quindi dichiarare infondata la prima parte del primo motivo.</p>
<p>Sulla seconda parte del primo motivo, vertente su errori nella valutazione dell’esistenza di un’influenza determinante di una società controllante sul comportamento di una sua controllata al 100%</p>
<p>–       Argomenti delle parti</p>
<p>44      Le ricorrenti affermano, in primo luogo, che, anche se la Commissione poteva presumere l’esercizio effettivo da parte della società controllante di un’influenza determinante sul comportamento di una controllata di cui detiene il 100% del capitale, il Tribunale avrebbe nondimeno commesso un errore di diritto per quanto riguarda le norme applicabili in materia di prova, limitando eccessivamente la possibilità di ribaltare tale presunzione, introducendo quindi un regime di responsabilità automatica che sarebbe in contrasto con il principio di responsabilità personale.</p>
<p>45      In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di prova presentati per ribaltare detta presunzione, le ricorrenti asseriscono che gli elementi esaminati dal Tribunale al punto 66 della sentenza impugnata non consentono di concludere che esista un’unica entità economica.</p>
<p>46      In terzo luogo, esse sostengono che, ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato la comunicazione mediante la quale la RQ, in seguito all’ispezione effettuata dalla Commissione, ha intimato a tutte le società del suo gruppo, tra cui la GQ, di cessare ogni pratica idonea a costituire infrazione, in quanto questa comunicazione non dimostrava che la RQ avesse avuto conoscenza del comportamento contestato alla GQ.</p>
<p>47      In quarto luogo, gli stessi punti della sentenza impugnata sarebbero del pari viziati da un errore di qualificazione giuridica e di motivazione, in quanto tale comunicazione non era sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’unità economica tra la RQ e la GQ.</p>
<p>48      Per parte sua, la Commissione afferma che, con riferimento al capovolgimento da parte della società controllante della presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante sulla sua controllata, la citata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione ha fornito un certo numero di indicazioni a conferma della legittimità dell’argomentazione svolta dal Tribunale. In tale sentenza, infatti, la Corte avrebbe dichiarato che, per valutare se una controllata determini autonomamente la sua condotta sul mercato, occorre esaminare l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai nessi economici, organizzativi e giuridici che collegano detta controllata alla sua controllante.</p>
<p>49      Orbene, secondo la Commissione, le ricorrenti non hanno dimostrato che il Tribunale abbia commesso errori nella valutazione di tali elementi.</p>
<p>–       Giudizio della Corte</p>
<p>50      Per quanto riguarda la prima censura vertente sull’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso riducendo le possibilità per la società madre di ribaltare la presunzione d’influenza determinante sul comportamento di una controllata della quale detiene il 100% del capitale, va osservato che, al punto 65 della sentenza impugnata, tale giudice ha giustamente constatato che spetta alla società controllante sottoporre alla sua valutazione ogni elemento relativo ai nessi organizzativi, economici e giuridici tra essa e la sua controllata, idonei a dimostrare che esse non costituiscono un’entità economica unica.</p>
<p>51      Dalla giurisprudenza della Corte risulta infatti che, per ribaltare la presunzione secondo cui una società controllante che detiene il 100% del capitale sociale della sua controllata esercita effettivamente un’influenza determinante su di essa, spetta a detta società controllante sottoporre alla valutazione del giudice dell’Unione ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici che intercorrono tra la stessa e la sua controllata, idonei a dimostrare che essi non costituiscono un’unica entità economica (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 65).</p>
<p>52      Occorre inoltre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tale presunzione, alla luce della sua natura relativa, potendo essere ribaltata in ogni fattispecie mediante il ricorso a tutti gli elementi menzionati dal Tribunale, non conduce ad un’automatica attribuzione di responsabilità alla società controllante, che detiene la totalità del capitale sociale della sua controllata, il che sarebbe in contrasto con il principio della responsabilità individuale su cui è basato il diritto concorrenziale dell’Unione.</p>
<p>53      Conseguentemente, tale censura deve essere respinta.</p>
<p>54      Per quanto riguarda le censure seconda e terza, vertenti rispettivamente su un errore commesso dal Tribunale, in quanto gli elementi esaminati al punto 66 della sentenza impugnata non consentirebbero di concludere per l’esistenza di un’unica entità economica e di un travisamento, ai punti 68 e 69 di detta sentenza, dell’intimazione comunicata dalla RQ alla GQ, in quanto quest’ultima non dimostrerebbe che la RQ avesse avuto conoscenza del comportamento addebitato alla GQ, va osservato che esse risultano da un’errata lettura dei punti rilevanti di detta sentenza.</p>
<p>55      Infatti, da una parte, in contrasto con quanto asserito dalle ricorrenti, il Tribunale non ha concluso per l’esistenza di un’entità economica alla luce degli elementi esaminati al punto 66 della sentenza impugnata. Esso si è semplicemente limitato a constatare che tali elementi, già presi in considerazione dalla Commissione al punto 262 della motivazione della decisione contestata, militavano a favore dell’esistenza di un’unica entità economica e, quindi, non consentivano di ribaltare la presunzione gravante sulla RQ.</p>
<p>56      Dall’altra, ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha dedotto dall’intimazione comunicata alla GQ dalla RQ che quest’ultima conoscesse con certezza il comportamento lesivo addebitato alla GQ, ma ha considerato che l’affermazione delle ricorrenti, di conferma della comunicazione alla GQ di siffatta intimazione, fosse di per sé sufficiente a provare che la RQ esercitava un’influenza determinante sulla politica della GQ.</p>
<p>57      In tal contesto, occorre dichiarare infondate anche la seconda e la terza censura.</p>
<p>58      Con la loro quarta censura, le ricorrenti addebitano sostanzialmente al Tribunale un difetto di motivazione, in quanto esso non avrebbe sufficientemente indicato le ragioni per le quali, al punto 69 della sentenza impugnata, ha dichiarato che la detta affermazione delle ricorrenti riguardante l’intimazione comunicata alla GQ dalla RQ fosse da sola sufficiente a provare l’esercizio di un’influenza determinante di quest’ultima sulla politica della GQ.</p>
<p>59      Al riguardo occorre ricordare che, in base ad una giurisprudenza consolidata, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (v. sentenza 2 aprile 2009, causa C 202/07 P, France Télécom/Commissione, Racc. pag. I 2369, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>60      Nella fattispecie, il Tribunale si è limitato a considerare, al punto 69 della sentenza impugnata, che la comunicazione con cui la RQ aveva intimato alla GQ di cessare ogni pratica atta a costituire una violazione delle norme in materia di concorrenza, in seguito all’ispezione che aveva avuto luogo nelle sedi della GQ il 27 settembre 2002, era di per sé sufficiente a provare che la RQ esercitava un’influenza determinante sulla politica della GQ, non soltanto sul mercato, ma anche per quanto atteneva al comportamento lesivo oggetto della decisione contestata.</p>
<p>61      In tal modo, il Tribunale si è limitato ad una semplice affermazione di principio, senza far apparire in modo chiaro e non equivoco i motivi che lo hanno condotto a tale conclusione.</p>
<p>62      Ne deriva che la sentenza impugnata è viziata da difetto di motivazione in quanto il Tribunale non ha esposto le ragioni su cui si basa detta conclusione.</p>
<p>63      Ne consegue che tale censura è fondata, mentre la seconda parte del primo motivo deve essere respinta quanto al resto.</p>
<p>Sulla terza parte del primo motivo, vertente su errori di diritto e di motivazione nell’esame degli elementi presentati dalle ricorrenti allo scopo di ribaltare la presunzione relativa all’influenza determinante della RQ sul comportamento della GQ</p>
<p>–       Argomenti delle parti</p>
<p>64      Le ricorrenti sollevano diverse censure avverso le constatazioni svolte dal Tribunale ad abundantiam, ai punti 71 75 della sentenza impugnata.</p>
<p>65      In primo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato, al punto 71 di tale sentenza, la circostanza che la GQ esercitava attività diverse da quelle della RQ, senza contare che esso non avrebbe, a torto, attribuito alcuna importanza ai differenti tentativi compiuti dalla RQ per cedere la GQ a terzi tra il 1993 e 2004. Tali elementi, infatti, costituirebbero una prova manifesta dell’assenza di interesse della RQ per l’attività della GQ.</p>
<p>66      In secondo luogo, in contrasto con le valutazioni del Tribunale che compaiono al punto 72 della sentenza impugnata, il fatto che i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione della RQ facessero riferimento alla GQ soltanto in due occasioni, sul periodo di otto anni protrattosi tra il 1998 e il 2005, dimostrerebbe l’assenza totale di influenza e di intervento della RQ nell’attività della GQ.</p>
<p>67      In terzo luogo, secondo le ricorrenti, l’esistenza di un accavallamento tra gli organi amministrativi della RQ e della GQ, osservato dal Tribunale al punto 73 della sentenza impugnata, riguardava una sola persona e rivestiva quindi carattere puramente marginale.</p>
<p>68      In quarto luogo, al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe, a torto, respinto senza esaminarli, da un lato, gli elementi che dimostrano che soltanto i dirigenti della GQ determinavano e attuavano la politica commerciale di detta società e, dall’altro, gli asserti secondo cui le informazioni fornite alla RQ dalla GQ riguardavano unicamente i risultati finanziari di quest’ultima.</p>
<p>69      In quinto luogo, per quanto riguarda i rapporti tra la GQ e la società Repsol Italia, il Tribunale avrebbe del pari commesso un errore, considerando al punto 75 della sentenza impugnata, che il consolidamento dei conti effettuato dalla RYPF al livello del gruppo corroborava la tesi della Commissione, mentre il rapporto di agenzia non esclusivo esistente tra la GQ e detta società proverebbe l’autonomia commerciale della GQ.</p>
<p>70      La Commissione ribatte che le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali idonee a ribaltare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante della controllante sulla controllata, circostanze di cui il Tribunale avrebbe a torto omesso l’analisi o che avrebbe snaturato. Gli argomenti sollevati al riguardo dalle ricorrenti avrebbero carattere del tutto generale e sarebbero infondati.</p>
<p>–       Giudizio della Corte</p>
<p>71      Occorre anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti consti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., segnatamente, sentenze 6 aprile 2006, causa C 551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I 3173, punto 51; 22 maggio 2008, causa C 266/06 P, Evonik Degussa/Commissione, punto 72, nonché 3 settembre 2009, causa C 535/06 P, Moser Baer India/Consiglio, Racc. pag. I 7051, punto 31).</p>
<p>72      La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Tale valutazione non costituisce quindi, fatta eccezione per il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto sottoposta, come tale, al controllo della Corte (sentenze General Motors/Commissione, cit., punto 52; 21 settembre 2006, causa C 113/04 P, Technische Unie/Commissione, Racc. pag. I 8831, punto 83, nonché 31 gennaio 2008, causa C 103/07 P, Angelidis/Parlamento, punto 46).</p>
<p>73      Nella fattispecie, per quanto riguarda anzitutto le censure vertenti sull’asserito snaturamento, al punto 71 della sentenza impugnata, dell’esercizio da parte della GQ, già prima del suo ingresso nel gruppo della RQ, di diverse attività di questa, nonché dei tentativi della RQ di vendere la GQ tra il 1993 e il 2004, da una parte, e gli asseriti errori nella qualificazione giuridica dei fatti esaminati ai punti 72, 73 e 75 di tale sentenza, dall’altra, va constatato che, con queste censure, le ricorrenti mirano esclusivamente a porre nuovamente in discussione la valutazione degli elementi di prova svolta dal Tribunale, contestando il valore che quest’ultimo ha attribuito agli elementi di cui ha tenuto conto nella sua analisi.</p>
<p>74      In tal contesto, poiché le ricorrenti non fanno realmente valere né uno snaturamento dei fatti sui quali si è basato il Tribunale per pervenire alle sue constatazioni né un errore della qualificazione giuridica di essi, occorre, alla luce della giurisprudenza citata ai punti 71 e 72 della presente sentenza, accantonare tali censure e dichiararle irricevibili.</p>
<p>75      Per quanto riguarda poi la censura con cui le ricorrenti mirano a dimostrare l’insufficienza, ovvero la contraddittorietà, dell’argomentazione del Tribunale, nonché l’errore di diritto che quest’ultimo avrebbe commesso nella parte della motivazione della sentenza impugnata relativa al rigetto degli elementi di prova presentati dalle ricorrenti allo scopo di dimostrare l’autonomia commerciale e operativa della GQ rispetto alla RQ, va osservato che, al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha esaminato nel merito questi elementi di prova, ma ha respinto i loro argomenti facendo semplice riferimento alla giurisprudenza citata anteriormente nella sentenza impugnata.</p>
<p>76      È necessario nondimeno constatare che, lungi dal fornire elementi idonei a escludere tali argomenti senza procedere ad un’analisi specifica di questi ultimi, la giurisprudenza menzionata ai punti 58 60 di detta sentenza impugnata obbligava in realtà il Tribunale, come esso stesso aveva osservato al punto 65 di tale sentenza, a valutare ogni elemento relativo ai nessi di natura organizzativa, economica e giuridica tra la RQ e la GQ, atti a dimostrare che quest’ultima si comportava in modo autonomo rispetto alla sua società controllante e che queste due società non costituivano pertanto un’unica entità economica.</p>
<p>77      Siffatta verifica si imponeva a maggior ragione in quanto l’autonomia della GQ nell’attuazione della sua politica commerciale apparteneva, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, all’insieme degli elementi pertinenti che consentivano alle ricorrenti di ribaltare la presunzione di influenza determinante della RQ sul comportamento della GQ, elementi il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda delle caratteristiche specifiche di ciascuna fattispecie (v., in tal senso, sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punti 73 e 74).</p>
<p>78      Il Tribunale era quindi tenuto a prendere in considerazione e ad esaminare in concreto gli elementi che venivano proposti dalle ricorrenti allo scopo di dimostrare l’autonomia della GQ nell’attuazione della sua politica commerciale, al fine di verificare se la Commissione fosse incorsa in un errore di valutazione in quanto aveva considerato tali prove inidonee a dimostrare nella fattispecie che detta controllata non costituiva un’unica entità economica con la RQ.</p>
<p>79      Da quanto precede risulta che, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando, al punto 74 della sentenza impugnata, che gli argomenti presentati allo scopo di dimostrare l’esistenza di siffatta autonomia non potevano risultare efficaci «alla luce della giurisprudenza citata» senza che si procedesse ad un esame concreto degli elementi invocati dalle ricorrenti.</p>
<p>80      Occorre pertanto accogliere la presente censura, mentre la terza parte del primo motivo è respinta quanto al resto.</p>
<p><i><i> Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto relativo all’imputazione alla RYPF della responsabilità per un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE commessa dalla GQ </p>
<p></i></i>–       Argomenti delle parti</p>
<p>81      Con il loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto estendendo automaticamente la responsabilità della controllata, autrice dell’infrazione, alla società che è al vertice del gruppo cui tale controllata appartiene.</p>
<p>82      Giudicando in tal modo, il Tribunale avrebbe reso la RYPF responsabile dell’incapacità della RQ di confutare la propria responsabilità quanto al comportamento della GQ. Ne deriverebbe che la responsabilità delle infrazioni commesse da una controllata sarebbe sistematicamente imputata alla società controllante al vertice del gruppo cui detta controllata appartiene, a prescindere dalle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, segnatamente il numero di società interposte, la loro natura o attività, nonché i loro nessi giuridici e economici.</p>
<p>83      Secondo la Commissione, la giurisprudenza recente del Tribunale conferma che la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante su una controllata è applicabile ad una società al vertice di un gruppo, anche se il suo controllo su tale società è «distanziato» e «indiretto».</p>
<p>–       Giudizio della Corte</p>
<p>84      La soluzione del presente motivo richiede che si determini se, ed eventualmente in quali circostanze, la Commissione possa imputare ad una società al vertice di un gruppo (in prosieguo: una «holding»), nella fattispecie la RYPF, la responsabilità in solido per un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione commessa da una società, nella fattispecie la GQ, la cui totalità del capitale è detenuta da una società intermedia dello stesso gruppo, nella fattispecie la RQ, controllata a sua volta al 100% dalla holding.</p>
<p>85      Al riguardo, va osservato che, in conformità alla giurisprudenza costante ricordata ai punti 34 38 della presente sentenza, la Commissione può, in determinate ipotesi, emanare una decisione che infligge un’ammenda per un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione ad una società senza che sia necessario dimostrare la sua diretta implicazione in detta infrazione, segnatamente qualora una controllata, pur avendo personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo il suo comportamento sul mercato, ma applichi essenzialmente le istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante.</p>
<p>86      In tale contesto, non si può pertanto escludere che una holding possa essere considerata solidalmente responsabile delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione commesse da una controllata del suo gruppo di cui non detiene direttamente il capitale sociale, nei limiti in cui tale holding eserciti un’influenza determinante sulla detta controllata, anche se indirettamente mediante una società interposta. Ciò accade in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo il suo comportamento sul mercato rispetto a detta società interposta, la quale non agisce neanch’essa in modo autonomo sul mercato, ma applica essenzialmente le istruzioni che le vengono impartite dalla holding.</p>
<p>87      In tale situazione, infatti, la holding, la società interposta e l’ultima controllata del gruppo fanno parte di una stessa unità economica e costituiscono quindi una sola impresa ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione.</p>
<p>88      Ne deriva che, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 62 e 63 delle sue conclusioni, nel caso specifico in cui una holding detenga il 100% del capitale di una società interposta che possiede a sua volta la totalità del capitale sociale di una controllata del suo gruppo, autrice di una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione, esiste una presunzione relativa che detta holding eserciti un’influenza determinante sul comportamento della società interposta e, indirettamente, mediante quest’ultima, anche sul comportamento della società controllata.</p>
<p>89      Pertanto, in tale situazione specifica, la Commissione ha il diritto di obbligare in solido la holding al pagamento dell’ammenda inflitta all’ultima controllata del gruppo, a meno che tale holding non ribalti la detta presunzione dimostrando che o la società interposta o la controllata si comportano in modo autonomo sul mercato (v., analogamente, citate sentenze Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 29, nonché Akzo Nobel e a./Commissione, punto 61).</p>
<p>90      Da quanto precede deriva che il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando, al punto 81 della sentenza impugnata, che la presunzione di responsabilità derivante dalla detenzione, in capo ad una società, della totalità del capitale di un’altra società, si applica non soltanto laddove sussista un rapporto diretto tra la controllante e la sua controllata, ma anche in casi in cui, come nella fattispecie, tale rapporto è indiretto considerata l’interposizione di un’altra società. È quindi a buon diritto che il Tribunale ha giudicato, in sostanza, ai punti 64 e 80 di detta sentenza, che le ricorrenti potevano essere considerate dalla Commissione solidalmente responsabili, segnatamente a causa della partecipazione al 100% della RQ nella GQ e della partecipazione al 100% della RYPF nella RQ.</p>
<p>91      Il secondo motivo dev’essere pertanto respinto in quanto infondato.</p>
<p>92      Risulta da tutte le considerazioni che precedono che la sentenza impugnata dev’essere annullata nei limiti in cui respinge il ricorso proposto dalle ricorrenti diretto all’annullamento della decisione controversa, in quanto, da una parte, il Tribunale non ha esposto le ragioni accolte a sostegno della conclusione secondo cui la comunicazione della RQ che ingiunge alla GQ di cessare ogni pratica idonea a costituire un’infrazione alle regole della concorrenza era, per sé sola, sufficiente a provare che la RQ esercitava un’influenza determinante sulla politica della GQ non soltanto sul mercato, ma anche per quanto attiene al comportamento lesivo oggetto della decisione controversa, e in quanto, dall’altra, il Tribunale ha omesso di esaminare in concreto gli elementi presentati dalle ricorrenti allo scopo di dimostrare l’autonomia della GQ nella determinazione e nell’attuazione della sua politica commerciale.</p>
<p>93      Per il resto, l’impugnazione deve essere respinta.</p>
<p><b><b> Sul ricorso dinanzi al Tribunale </p>
<p></b></b>94      Ai sensi dell’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, qualora lo stato degli atti lo consenta, statuire definitivamente sulla controversia. Questo avviene nella fattispecie.</p>
<p><i><i> Argomenti delle parti </p>
<p></i></i>95      In primo luogo, le ricorrenti sostengono che, in seguito all’ispezione del 27 settembre 2002 nelle sedi della GQ, la RQ ha ingiunto il 22 ottobre 2002 a tutte le società del suo gruppo, tra cui la GQ, di cessare qualsiasi pratica idonea a costituire infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione.</p>
<p>96      Tale circostanza dimostrerebbe che la RQ e la RYPF non hanno partecipato ai comportamenti lesivi contestati alla GQ, non hanno avuto contatti con nessuna delle imprese implicate nell’intesa di cui trattasi, non hanno partecipato né all’elaborazione delle sue decisioni, né alla loro applicazione, né al controllo della loro attuazione, non sono state informate da altre imprese dei fatti di cui trattasi e, infine, non sono state informate neppure dalla GQ di tali comportamenti.</p>
<p>97      In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la RYPF e la RQ avevano consegnato alla Commissione, nella fase precontenziosa, un insieme di documenti allo scopo di ribaltare la presunzione di responsabilità che gravava su di esse con riferimento a tali comportamenti, fornendo la prova dell’autonomia commerciale e operativa della GQ. Detti elementi di prova sarebbero tuttavia stati erroneamente valutati, o anche ignorati, dalla Commissione.</p>
<p>98      In particolare, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione delle prove sostanziali per la circostanza che la GQ avrebbe fruito di totale autonomia nell’operare sul mercato, in quanto i dirigenti di tale società beneficiavano di una delega totale e di una procura per esercitare tutte le competenze direttive, di gestione e d’amministrazione. Inoltre, la Commissione non avrebbe osservato neppure che la trasmissione di informazioni dalla GQ alla RQ si limitava a rendere conto dei risultati alla luce dei budget e dei piani strategici o commerciali emanati dai dirigenti della GQ.</p>
<p>99      Per parte sua, la Commissione sostiene che le ricorrenti non sono riuscite a ribaltare la presunzione di responsabilità gravante sulla RQ.</p>
<p><i><i> Giudizio della Corte </p>
<p></i></i>100    Per esaminare le presenti censure occorre stabilire se la Commissione abbia compiuto un errore di valutazione non avendo considerato, da una parte, che l’ordine comunicato alla GQ dalla RQ dimostra che quest’ultima non aveva avuto conoscenza dell’infrazione di cui trattasi, né aveva partecipato a tale infrazione, né aveva indotto la sua controllata a commetterla e, dall’altra, che gli elementi di prova forniti con riferimento all’autonomia dei dirigenti della GQ nella determinazione e nell’attuazione della politica commerciale di questa società dimostrano che essa stabiliva in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato.</p>
<p>101    Al riguardo, per quanto concerne, in primo luogo, l’ordine impartito alla GQ dalla RQ, va osservato che, come risulta dal fascicolo, detto ordine era di carattere generale, essendo destinato non esclusivamente alla GQ, ma a tutte le società del gruppo, e che esso è stato comunicato due anni e mezzo dopo la cessazione del comportamento anticoncorrenziale addebitato alla GQ.</p>
<p>102    È vero che siffatti elementi militano a favore della mancata conoscenza dell’infrazione contestata alla GQ, dell’assenza di partecipazione a detta infrazione o, ancora, dell’assenza di istigazione a commetterla. Tuttavia, contrariamente a quanto fatto valere dalle ricorrenti, a consentire alla Commissione di infliggere un’ammenda alla società controllante non è il fatto che tale società controllante abbia indotto la sua controllata a commettere una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione, né un’implicazione diretta della prima in tale violazione commessa dalla seconda, bensì il fatto che queste due società costituiscono una stessa unità economica e formano pertanto un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE (v., in tal senso, sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punti 59 e 77).</p>
<p>103    Occorre quindi constatare che, nella fattispecie, la semplice circostanza che la RQ, da una parte, abbia avuto conoscenza dell’infrazione soltanto dopo l’ispezione del 27 settembre 2002 nelle sedi della GQ e, dall’altra, non abbia partecipato direttamente a tale infrazione, né indotto a commetterla, non è idonea a dimostrare che queste due società non costituiscano una stessa unità economica. Siffatta circostanza non è pertanto sufficiente a ribaltare la presunzione di esercizio effettivo da parte della RQ di un’influenza determinante sulla condotta della GQ.</p>
<p>104    Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti relativi all’asserita autonomia dei dirigenti della GQ nella determinazione e nell’attuazione della politica commerciale di detta società, va osservato che gli elementi proposti al riguardo dalle ricorrenti non dimostrano che la GQ determinasse in modo autonomo il suo comportamento sul mercato e, quindi, che essa non costituisse un’unità economica con la RQ. Infatti, anche se è vero che taluni documenti presentati dalle ricorrenti dimostrano che numerose competenze di gestione, direzione e amministrazione della GQ erano state oggetto di una delega a favore dei suoi dirigenti, altri elementi del fascicolo rivelano per contro l’esistenza di un’interferenza significativa della RQ su diversi aspetti della strategia oltre che della politica commerciale della GQ.</p>
<p>105    Occorre, al riguardo, anzitutto fare riferimento all’attestazione del segretario del consiglio di amministrazione della RQ del 7 giugno 2005, che contiene gli estratti di numerosi verbali del consiglio d’amministrazione di tale società, redatti dal 1998 al 2005. Da tale documento risulta che il consiglio d’amministrazione della RQ è intervenuto in modo significativo, tra il 1998 e il 2000, in taluni aspetti essenziali della politica della GQ, segnatamente allo scopo di autorizzare, il 17 aprile 1998, la vendita della partecipazione della GQ nella società Silquímica SA e, il 28 gennaio 1999, la vendita di beni immobili della GQ.</p>
<p>106    Occorre, poi, constatare che, nella fattispecie, come ha osservato la Commissione al punto 262 della motivazione della decisione controversa senza essere in effetti contraddetta al riguardo dalle ricorrenti, l’amministratore unico della GQ designato dalla RQ costituiva, per il suo comportamento costante, un collegamento tra le dette due società mediante il quale le informazioni riguardanti le vendite, la produzione e i risultati finanziari venivano comunicate alla RQ.</p>
<p>107    Infine, per quanto riguarda ancora gli scambi tra i dirigenti della GQ e quelli della RQ, il fatto, confermato dalle ricorrenti stesse, di fornire informazioni sulla fase raggiunta dall’esecuzione dei piani strategici e commerciali costituisce un indizio supplementare per quanto riguarda l’esistenza di un controllo che la RQ operava sulle decisioni elaborate ed eseguite dai dirigenti della GQ.</p>
<p>108    In tale contesto, non presenta, per contro, alcuna pertinenza la circostanza che alcune di queste informazioni riguardassero i risultati finanziari alla luce dei budget annuali della GQ, in quanto ciascuna società controllante è tenuta al consolidamento dei conti al livello del suo gruppo.</p>
<p>109    In tale contesto, occorre concludere che la Commissione non ha commesso un errore di valutazione nel considerare che gli elementi forniti dalle ricorrenti, riguardanti, da una parte, il fatto che la RQ non aveva avuto conoscenza dell’infrazione di cui trattasi, né aveva partecipato a tale infrazione, né aveva indotto la sua controllata a commetterla e, dall’altra, le modalità di determinazione e di attuazione della politica commerciale della GQ, considerate congiuntamente agli altri elementi pertinenti nel fascicolo, non dimostrano che quest’ultima determinasse in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato e non consentono, pertanto, di ribaltare la presunzione secondo cui la RQ esercitava un’influenza determinante sul comportamento della GQ.</p>
<p>110    Ne consegue che le censure invocate a questo proposito dalle ricorrenti a sostegno del ricorso di annullamento vanno respinte.</p>
<p>111    Occorre pertanto respingere il ricorso di annullamento.</p>
<p><b><b> Sulle spese </p>
<p></b></b>112    Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte stessa, quest’ultima statuisce sulle spese.</p>
<p>113    A norma dell’art. 69, n. 2, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’art. 69, n. 3, primo comma, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.</p>
<p>114    Nella fattispecie, poiché le ricorrenti sono risultate vittoriose per l’essenziale nell’ambito dell’impugnazione, ma sono risultate soccombenti nell’ambito del ricorso di annullamento, occorre statuire che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese relative al presente grado di giudizio e che le ricorrenti sopportino la totalità delle spese relative al procedimento di primo grado.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:</p>
<p><b><b>1)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 dicembre 2008, causa T 85/06, General Química e a./Commissione, è annullata nei limiti in cui respinge il ricorso della General Química SA, della Repsol Química SA e della Repsol YPF SA, diretto all’annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2005, 2006/902/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE nei confronti di Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (ex-Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (ex-Crompton Corporation.), General Química, SA, Repsol Química, SA e Repsol YPF, SA (Caso COMP/F/C.38.443 – Prodotti chimici a base di gomma), in quanto, da una parte, il Tribunale non ha esposto le ragioni accolte a sostegno della conclusione secondo cui la comunicazione della Repsol Química SA, che ingiunge alla General Química SA di cessare ogni pratica idonea a costituire una violazione delle regole di concorrenza, era di per sé sola sufficiente a provare che la Repsol Química SA esercitava un’influenza determinante sulla politica della General Química SA non soltanto sul mercato, ma anche per quanto atteneva al comportamento iilecito oggetto della decisione 2006/902, e in quanto, dall’altra, il Tribunale ha omesso di esaminare in concreto gli elementi presentati dalla General Química SA, dalla Repsol Química SA e dalla Repsol YPF SA al fine di dimostrare l’autonomia della General Química SA nella determinazione e nell’attuazione della propria politica commerciale. </p>
<p>2)      L’impugnazione è respinta per il resto. </p>
<p>3)      Il ricorso proposto dalla General Química SA, dalla Repsol Química SA e dalla Repsol YPF SA dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinto. </p>
<p>4)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative al presente grado di giudizio e la General Química SA, la Repsol Química SA nonché la Repsol YPF SA sono condannate alla totalità delle spese relative al procedimento di primo grado. </p>
<p></b></b>Firme</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>*</u></u> Lingua processuale: lo spagnolo.</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-20-1-2011-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2010 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-14-10-2010-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-14-10-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2010 n.0</a></p>
<p>Pres. A. TIZZANO – Rel. I. ILEŠI&#268; Nuova Agricast Srl, Cofra Srl. su una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a fronte di un regime di aiuti di Stato in applicazione dell&#8217;art. 87, n. 3, CE. Unione europea &#8211; Art. 87 TCE &#8211; Aiuti di Stato &#8211; Regimi di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. TIZZANO – Rel. I. ILEŠI&#268;<br /> Nuova Agricast Srl, Cofra Srl.</span></p>
<hr />
<p>su una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a fronte di un regime di aiuti di Stato in applicazione dell&#8217;art. 87, n. 3, CE.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea &#8211; Art. 87 TCE &#8211; Aiuti di Stato &#8211; Regimi di aiuti  agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia &#8211; Decisione della Commissione che dichiara tale regime compatibile con il mercato comune &#8211; Domande di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell’adozione di tale decisione &#8211; Misure di transizione fra tale regime e il regime precedente &#8211; Sfera d’applicazione temporale della decisione della Commissione di non opporsi al regime precedente – Principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento – Violazione – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a fronte di un regime di aiuti di Stato in applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, costituisca una deroga al principio generale di incompatibilità di aiuti con il mercato comune, la sua durata di validità deve essere limitata nel tempo. Orbene, qualsiasi autorizzazione di durata limitata implica per definizione una disparità di trattamento in funzione del fatto che una determinata situazione ricada o meno nella sfera di applicazione temporale della decisione di autorizzazione.<br />
Al riguardo, il Tribunale non ha violato i principi di certezza di diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento giudicando che la decisione del 1997 non poteva essere considerata nel senso che autorizzava le ricorrenti a presentare una domanda di aiuto riformulata nell’ambito di un bando di presentazione di domande di aiuti pubblicato dopo la data di scadenza di detta decisione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br />	<br />
14 ottobre 2010 (<u>*</u>)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Nel procedimento C 67/09 P,<br />	<br />
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 12 febbraio 2009,<br />	<br />
<b>Nuova Agricast Srl</b>, con sede in Cerignola, <br />	<br />
<b>Cofra Srl,</b> con sede in Barletta,<br />	<br />
rappresentate dall’avv. M.A. Calabrese,<br />	<br />
ricorrenti,<br />	<br />
procedimento in cui l’altra parte è:<br />	<br />
<b>Commissione europea,</b> rappresentata dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />	<br />
convenuta in primo grado,	</p>
<p align=center>LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ileši&#269; (relatore), M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston<br />	<br />
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 aprile 2010,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        Con la loro impugnazione la Nuova Agricast Srl (in prosieguo: la «Nuova Agricast») e la Cofra Srl (in prosieguo: la «Cofra») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 dicembre 2008, cause riunite T 362/05 e T 363/05, Nuova Agricast e Cofra/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto le loro domande di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell’adozione da parte della Commissione delle Comunità europee della decisione 12 luglio 2000 di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia (aiuto di Stato N 715/99 – Italia) (in prosieguo: la «decisione controversa»), di cui una comunicazione succinta è stata pubblicata nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> (GU C 278, pag. 26), nonché a causa del comportamento della Commissione nel corso del procedimento che ha preceduto l’adozione di tale decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Contesto normativo</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<i></b> I regimi di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia autorizzati fino al 31 dicembre 1999 <br />	<br />
</i>2        Con il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, relativo al rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (GURI n. 249, del 22 ottobre 1992, pag. 3), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (GURI n. 299, del 21 dicembre 1992, pag. 3, e rettifica, GURI n. 301, del 23 dicembre 1992, pag. 40), a sua volta modificata dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (GURI n. 79, del 5 aprile 1993, pag. 5; in prosieguo: la «legge n. 488/1992»), il legislatore italiano ha previsto misure finanziarie destinate ad agevolare lo sviluppo da parte delle imprese di talune attività produttive nelle aree depresse del Paese.<br />	<br />
3        Il 1° marzo 1995 e il 21 maggio 1997 la Commissione ha adottato due decisioni di non sollevare obiezioni, prima fino al 31 dicembre 1996, poi fino al 31 dicembre 1999, nei confronti di regimi di aiuti successivi, basati sulla legge n. 488/1992 e su diverse disposizioni di applicazione di quest’ultima (aiuti di Stato N 40/95 e N 27/A/97). Tali decisioni hanno formato oggetto di comunicazioni succinte pubblicate il 18 luglio 1995 nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> per quanto riguarda la decisione 1° marzo 1995 (GU C 184, pag. 4) e l’8 agosto 1997 riguardo alla decisione 21 maggio 1997 (GU C 242, pag. 4; in prosieguo: la «decisione del 1997»).<br />	<br />
4        Le modalità del regime di aiuti autorizzato dalla decisione del 1997 (in prosieguo: il «regime di aiuti 1997 1999») sono state introdotte, in primo luogo, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 27 aprile 1995 (GURI n. 142, del 20 giugno 1995, pag. 17), recante direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla deliberazione di detto Comitato 18 dicembre 1996 (GURI n. 70, del 25 marzo 1997, pag. 35), in secondo luogo, dal decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (in prosieguo: il «MICA») 20 ottobre 1995, n. 527 (GURI n. 292, del 15 dicembre 1995, pag. 3), di adozione del regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato dal decreto di detto Ministero 31 luglio 1997, n. 319 (GURI n. 221, del 22 settembre 1997, pag. 31), nonché, in terzo luogo, dalla circolare del MICA 20 novembre 1997, n. 234363 (Supplemento ordinario alla GURI n. 291 del 15 dicembre 1997).<br />	<br />
5        Tali modalità prevedevano, segnatamente, quanto segue: <br />	<br />
–        le risorse finanziarie di ciascun anno erano suddivise in due quote uguali e attribuite ciascuna nell’ambito di un bando di presentazione delle domande; tuttavia, sulla base delle disponibilità finanziarie dell’anno cui si riferivano le risorse, le modalità di ripartizione di queste ultime potevano essere modificate con decreto, assegnandosi in particolare le disponibilità medesime attraverso un unico bando;<br />	<br />
–        le domande presentate ai sensi di un bando venivano istruite da banche concessionarie, che attribuivano loro un certo numero di punti determinato in base a criteri regolamentari denominati «indicatori» (in prosieguo: gli «indicatori»);<br />	<br />
–        sulla base delle risultanze delle istruttorie operate dalle banche, il MICA formava graduatorie regionali in cui le domande erano classificate in ordine decrescente secondo il punteggio ricevuto ed adottava un decreto di concessione delle agevolazioni a favore delle domande inserite a partire dalla prima, fino ad esaurimento dei fondi assegnati a ciascun bando;<br />	<br />
–        le spese ammissibili erano quelle che erano state sostenute a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando precedente rispetto a quello cui si riferiva la domanda, salvo le spese per progettazione e studi e per acquisto e sistemazione del suolo aziendale, che erano ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;<br />	<br />
–        le imprese la cui domanda di aiuto era stata inserita in una graduatoria regionale, ma che non avevano potuto essere agevolate a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all’importo delle agevolazioni complessivamente richieste, potevano ripresentare lo stesso progetto, per una sola volta, in base al bando utile immediatamente successivo a quello nell’ambito del quale la loro domanda era stata inizialmente presentata, senza modificare gli elementi presi in considerazione dagli indicatori (meccanismo cosiddetto di «inserimento automatico» della domanda), oppure rinunciare a tale inserimento automatico e ripresentare lo stesso progetto, in base al primo bando utile successivo a quello per il quale esse avevano rinunciato alla detta iscrizione automatica, modificando in tutto o in parte gli elementi presi in considerazione dagli indicatori al fine di rendere la domanda di aiuto più competitiva, senza che tuttavia tale modifica potesse riguardare gli elementi sostanziali del progetto (meccanismo cosiddetto di «riformulazione» della domanda); in entrambi i casi erano mantenute valide, ai fini dell’ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie.<br />	<br />
<i> La decisione controversa ed il regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia autorizzato dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 <br />	<br />
</i>6        Il 18 novembre 1999, in applicazione dell’art. 88, n. 3, CE, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, che lo ha registrato con il numero N 715/99, un progetto di regime di aiuti applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000, e fondato sulla legge n. 488/1992.<br />	<br />
7        A tale notifica seguivano uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e le autorità italiane e una riunione del 16 maggio 2000 tra i rappresentanti del governo italiano e i servizi della Commissione. <br />	<br />
8        Nell’ambito di detto scambio di corrispondenza figura una lettera delle autorità italiane del 3 aprile 2000. In essa il MICA faceva valere che, nell’ipotesi in cui la Commissione avesse mantenuto la propria posizione secondo cui il principio dell’ammissibilità all’aiuto delle spese sostenute a decorrere dal giorno seguente alla data di chiusura del bando di presentazione delle domande di aiuti precedente era contrario al principio della necessità degli aiuti di Stato, sarebbe stato indispensabile, considerata la rilevante modifica così introdotta al previgente regime, che la possibilità della retroattività delle spese ammissibili dalla data di chiusura del bando precedente formasse oggetto di una norma transitoria, limitata alla sola prima applicazione del nuovo regime.<br />	<br />
9        All’interno di tale corrispondenza figura del pari una lettera della Commissione datata 29 maggio 2000 (in prosieguo: la «lettera 29 maggio 2000»). <br />	<br />
10      In tale lettera, la Commissione si riferisce alla riunione del 16 maggio precedente, con riguardo alla quale le autorità italiane avrebbero presentato «la proposta di prevedere una norma transitoria al regime in oggetto, per la sola prima fase della sua applicazione, in base alla quale si sarebbe inteso riconoscere la retroattività delle spese ammissibili all’aiuto dalla data di chiusura dell’ultimo bando avvenuto». Tale proposta sarebbe intesa «ad evitare soluzioni di continuità tra il precedente regime e quello nuovo, in ragione soprattutto della legittima aspettativa delle imprese (iniziative) che sarebbero interessate dalla stessa normativa transitoria, e che apparterrebbero a due distinte categorie: a) quelle per le quali è stata presentata una domanda a titolo dell’ultimo bando utile, istruite positivamente dalle banche concessionarie e iscritte nelle graduatorie regionali, ma che non hanno ottenuto l’agevolazione a causa dell’insufficienza delle risorse finanziarie; b) quelle per le quali non è stata ancora presentata una domanda, sebbene l’esecuzione del progetto d’investimento sia già iniziata».<br />	<br />
11      Riguardo a detta categoria a), la Commissione, con lettera 29 maggio 2000, invita le autorità italiane «a impegnarsi a considerare, esclusivamente per la prima fase di applicazione del nuovo regime, le domande in sospeso nell’ambito dell’ultimo bando istituito, esattamente come se fossero state istruite positivamente e iscritte nelle ultime graduatorie». Per quanto concerne la categoria b), essa invita dette autorità a ritirare la proposta relativa all’ammissibilità del progetto d’investimento nei casi in cui l’esecuzione del progetto sia stata avviata anteriormente alla domanda di aiuto, tale proposta non essendo conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9).<br />	<br />
12      In seguito, le autorità italiane hanno modificato il loro progetto di regime di aiuti.<br />	<br />
13      Con la decisione controversa, notificata alla Repubblica italiana con lettera 2 agosto 2000, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di tale regime di aiuti fino al 31 dicembre 2006 (in prosieguo: il «regime di aiuti 2000 2006»).<br />	<br />
14      La decisione controversa contiene una disposizione che mira espressamente ad approvare le misure di detto regime di aiuti che assicurano una transizione rispetto al regime di aiuti 1997 1999 (in prosieguo: la «disposizione transitoria»). Tale disposizione è del seguente tenore:<br />	<br />
«Soltanto in occasione della prima applicazione del regime in questione, ossia in occasione del primo bando che sarà organizzato in base al regime medesimo, fermo restando che in ogni caso le domande di aiuto devono essere introdotte prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto di investimento, saranno eccezionalmente ammesse le domande introdotte in occasione dell’ultimo bando organizzato in base al [regime di aiuti 1997 1999] che sono state considerate ammissibili all’aiuto ma che non sono state evase data l’insufficienza delle risorse finanziarie assegnate a tale bando».<br />	<br />
15      In seguito a tale decisione, il MICA ha adottato il decreto 14 luglio 2000 (GURI n. 166, del 18 luglio 2000, pag. 49), che fissa misure massime consentite relative alle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, e la circolare 14 luglio 2000, n. 9003 (Supplemento ordinario alla GURI n. 175 del 28 luglio 2000), al fine di precisare le modalità di esecuzione del regime di aiuti 2000 2006.<br />	<br />
16      L’articolo unico, n. 2, primo comma, di tale decreto prevede che gli aiuti possono essere concessi «sulla base (…) delle spese ritenute ammissibili nell’ambito dei programmi relativi all’ultimo bando utile istruiti con esito positivo e non agevolati a causa della insufficienza delle risorse finanziarie».<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Fatti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>17      Nell’ambito del regime di aiuti 1997 1999, il MICA, in data 1° dicembre 1997, ha pubblicato il terzo bando di presentazione delle domande di aiuti, settore industria, relativo al primo semestre 1998 (in prosieguo: il «terzo bando»).<br />	<br />
18      Le imprese interessate potevano presentare le loro domande di aiuti entro il 16 marzo 1998. Esse potevano chiedere il finanziamento delle spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aiuti formulate in base al bando precedente (secondo bando), cioè a decorrere dal 1° gennaio 1997.<br />	<br />
19      La Nuova Agricast e la Cofra presentavano entrambe una domanda di agevolazioni per un progetto di investimento a titolo del terzo bando. L’importo totale delle spese previste era pari, rispettivamente, a ITL 9 516 000 000 e a ITL 8 062 000 000. Entrambi questi importi comprendevano le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la chiusura dei termini del bando precedente.<br />	<br />
20      Tali domande, ritenute ammissibili, sono state inserite nella graduatoria regionale della Puglia con due decreti del MICA 14 agosto 1998. Tuttavia, considerata la posizione in graduatoria di dette domande, le ricorrenti, data la mancanza di fondi sufficienti, non hanno ottenuto l’aiuto richiesto.<br />	<br />
21      Tali decreti enunciavano che, conformemente al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dal decreto 31 luglio 1997, n. 319, le domande classificate in posizione non utile per la concessione di un aiuto nell’ambito del terzo bando sarebbero state inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al quarto bando di presentazione delle domande di aiuti, settore industria, corrispondente al secondo trimestre 1998 (in prosieguo: il «quarto bando»), mantenendo valide, ai fini dell’ammissibilità delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria. Essi precisavano inoltre che, qualora un’impresa intendesse mantenere valide le condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la sua domanda di agevolazione, essa avrebbe dovuto rinunciare a detto inserimento automatico e ripresentare la propria domanda entro i termini di presentazione relativi al solo quinto bando di presentazione delle domande di aiuti, corrispondente al primo semestre 1999, che dovevano essere fissati con decreto.<br />	<br />
22      Nel frattempo, veniva pubblicato il quarto bando. La Nuova Agricast e la Cofra hanno rinunciato all’inserimento automatico delle loro domande nella graduatoria relativa al quarto bando, al fine di poter presentare nuovamente una domanda riformulata in base al primo bando utile ad esso successivo.<br />	<br />
23      Tuttavia, le autorità italiane non hanno pubblicato alcun nuovo bando utile prima del 31 dicembre 1999, data di approvazione da parte della Commissione del regime di aiuti 1997 1999.<br />	<br />
24      Il 14 luglio 2000, cioè successivamente all’entrata in vigore del regime di aiuti 2000 2006, le autorità italiane hanno pubblicato l’ottavo bando di presentazione delle domande di aiuti, settore industria (in prosieguo: l’«ottavo bando»).<br />	<br />
25      Considerate le condizioni vigenti nell’ambito del regime di aiuti 2000 2006, le domande riformulate dalle ricorrenti che non potevano beneficiare della disposizione transitoria figurante nella decisione controversa sono state giudicate irricevibili e non sono state inserite nella graduatoria relativa all’ottavo bando.<br />	<br />
26      Le ricorrenti, insieme ad altre imprese italiane nella medesima situazione, hanno quindi proposto un primo ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento della decisione controversa. Il Tribunale, con ordinanza 15 giugno 2005, causa T 98/04, SIMSA e a./Commissione, ha dichiarato irricevibile tale ricorso, in quanto proposto dopo la scadenza del termine di due mesi previsto all’art. 230, quinto comma, CE.<br />	<br />
27      Inoltre, la Nuova Agricast ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale ordinario di Roma per ottenere la condanna del Ministero delle Attività produttive, che ha assorbito le competenze del MICA, a risarcire il preteso danno da essa subito a causa della mancata percezione dell’aiuto richiesto. In tale contesto, essa, in particolare, ha sostenuto che, durante le discussioni con la Commissione per ottenere il rinnovo del regime di aiuti dopo il 31 dicembre 1999, lo Stato italiano non aveva correttamente tutelato i diritti acquisiti delle imprese che, come essa, avevano rinunciato, in occasione del terzo bando, all’inserimento automatico nella graduatoria relativa al quarto bando al fine di presentare una domanda riformulata in base al primo bando utile ad esso successivo. <br />	<br />
28      Nell’ambito di detto procedimento, il Tribunale ordinario di Roma, con decisione 14 giugno 2006, ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla validità della decisione controversa con riferimento al principio di parità di trattamento e all’obbligo di motivazione. La Corte, con sentenza 15 aprile 2008, causa C 390/06, Nuova Agricast (Racc. pag. I 2577), ha risposto a tale domanda nel senso che l’esame della questione sottoposta non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità della decisione controversa.<br />	<br />
29      La Corte, nella sua analisi della validità della decisione controversa con riguardo al principio di parità di trattamento, ha constatato, al punto 62 di detta sentenza, che la Commissione doveva conoscere l’esistenza sia delle imprese, come la Nuova Agricast, la cui domanda di aiuto era stata inserita nella graduatoria del terzo bando, che non avevano ottenuto l’aiuto richiesto in base a tale bando per mancanza di fondi disponibili e che avevano quindi rinunciato all’inserimento automatico nella graduatoria del quarto bando allo scopo di presentare una domanda riformulata in base al primo bando utile ad esso successivo (in prosieguo: le «imprese della prima categoria»), sia di quelle la cui domanda era stata inserita nella graduatoria del quarto bando, che non avevano ottenuto l’aiuto richiesto per mancanza di fondi disponibili (in prosieguo: le «imprese della seconda categoria»).<br />	<br />
30      Tuttavia, la Corte, ai punti 77 e 78 della stessa sentenza, ha concluso che la Commissione, autorizzando il regime di aiuti 2000-2006 in forza del quale solo le imprese della seconda categoria potevano beneficiare della disposizione transitoria figurante nella decisione controversa, non ha violato il principio di parità di trattamento, poiché le imprese di questa seconda categoria e quelle della prima categoria non si trovavano in una situazione analoga.<br />	<br />
<b> Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata <br />	<br />
</b>31      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2005, la Nuova Agricast e la Cofra hanno proposto ciascuna un ricorso diretto ad ottenere la condanna della Commissione al risarcimento del danno da esse asseritamente subito a causa dell’adozione della decisione controversa. Le due cause sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento nonché della sentenza.<br />	<br />
32      Con decisioni 1° marzo 2006, il Tribunale ha ammesso parzialmente una domanda di misure di organizzazione del procedimento formulata dalla Commissione e ha invitato quest’ultima a concentrarsi, nelle sue conclusioni scritte, da un lato, sulla questione della ricevibilità dei ricorsi, e, dall’altro, sulle questioni relative all’esistenza di comportamenti illeciti imputabili a tale istituzione, all’effettività e alla natura dei danni asseriti, nonché al nesso di causalità tra detti comportamenti addebitati e tali danni.<br />	<br />
33      Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha respinto i ricorsi e ha condannato le ricorrenti alle spese.<br />	<br />
34      Ai punti 48 51 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto dichiarato irricevibili i capi della domanda della Commissione diretti ad ottenere l’eliminazione dalle memorie delle ricorrenti dell’espressione «falso ideologico», utilizzata dalle ricorrenti per qualificare la lettera 29 maggio 2000. <br />	<br />
35      In tale contesto, il Tribunale ha rilevato che le ricorrenti sostengono, in sostanza, che in detta lettera la Commissione ha consapevolmente occultato il fatto che le autorità italiane abbiano cercato di proteggere non soltanto la situazione delle imprese che avevano partecipato al quarto bando, ma anche quella delle imprese che avevano partecipato al terzo bando. Al riguardo, esso ha constatato che il «falso» che le ricorrenti sostengono di aver individuato in tale lettera non è ivi presente dato che quest’ultima distingue fra la sfera di applicazione ampia della misura transitoria considerata dalle autorità italiane e l’invito della Commissione rivolto a dette autorità, mirante a che la sfera di applicazione di tale misura sia ridotta alle sole imprese che hanno partecipato all’ultimo bando intervenuto. Il Tribunale, tuttavia, non ha ritenuto di sua competenza limitare la libertà di espressione di cui godono le parti, nei limiti del rispetto delle regole deontologiche, limite non superato nella fattispecie dato che le ricorrenti hanno espressamente dichiarato che esse non sostenevano che la Commissione avesse commesso un falso ideologico ai sensi del diritto penale italiano.<br />	<br />
36      Inoltre, riguardo alle domande di risarcimento danni, il Tribunale, ai punti 76 96 della sentenza impugnata, dopo aver constatato che occorre pronunciarsi anzitutto sul merito dei ricorsi e non sulla loro ricevibilità, la quale era stata contestata dalla Commissione, ha esaminato se la condizione relativa all’illegittimità del comportamento contestato a detta istituzione fosse soddisfatta.<br />	<br />
37      L’argomento principale delle ricorrenti diretto a dimostrare che la Commissione avrebbe commesso vari illeciti dovuti al fatto che essa, nella lettera 29 maggio 2000, ha invitato le autorità italiane a modificare il loro progetto di norma transitoria e ha adottato la decisione controversa, è stato respinto ai punti 80 84 della sentenza impugnata nei seguenti termini:<br />	<br />
«80      Quanto all’argomento principale delle ricorrenti (…), esso si basa in sostanza sulla premessa secondo cui, con la decisione [del] 1997, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della seconda partecipazione delle ricorrenti ad un bando di attuazione del regime di aiuti basato sulla legge [n. 488/1992] che sarebbe stato indetto dopo il 31 dicembre 1999. A questo proposito, occorre ricordare che il principio generale stabilito dall’art. 87, n. 1, CE è quello del divieto degli aiuti di Stato. Secondo la giurisprudenza, le deroghe a tale principio devono essere interpretate restrittivamente (sentenza [del Tribunale 14 gennaio 2004], [causa T 109/01], Fleuren Compost/Commissione, [Racc. pag. II 127], punto 75). Al fine di valutare se un aiuto rientri nella sfera d’applicazione temporale di una decisione di non sollevare obiezioni a un regime di aiuti, occorre esaminare se possa ritenersi che l’aiuto sia stato concesso prima della scadenza di tale decisione, e il criterio pertinente al riguardo è quello dell’atto giuridicamente vincolante con il quale l’autorità nazionale competente si impegna a concedere l’aiuto (v., in tal senso, sentenza Fleuren Compost/Commissione, [cit.], punti 68 e 71 74). Ne consegue che una decisione di non sollevare obiezioni ad un regime di aiuti riguarda soltanto la concessione effettiva degli aiuti appartenenti a detto regime, dovendo l’autorità nazionale interessata impegnarsi ad accordare l’aiuto di cui trattasi prima della scadenza di detta decisione. <br />	<br />
81      Di conseguenza, nella fattispecie, benché, nella decisione [del] 1997, la Commissione non si sia opposta a che il regime di aiuti [1997 1999] consentisse alle ricorrenti di presentare una domanda di aiuto riformulata nell’ambito di un bando utile successivo al quarto bando, era necessario, al fine di rientrare nella sfera di applicazione di detta decisione, che, da un lato, tale seconda partecipazione avvenisse prima della scadenza dell’autorizzazione concessa con la decisione e che, dall’altro, le autorità italiane si impegnassero ad erogare l’aiuto richiesto nell’ambito di questa seconda partecipazione del pari prima di tale scadenza. Orbene, è pacifico che, con la decisione [del] 1997, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni al regime di aiuti [1997 1999] fino al 31 dicembre 1999. È anche pacifico che nessun bando che permettesse la seconda partecipazione delle ricorrenti è stato pubblicato prima del 1° gennaio 2000 e che, prima di questa data, le autorità italiane non hanno adottato alcun atto vincolante con il quale esse si impegnavano a concedere alle ricorrenti gli aiuti richiesti. <br />	<br />
82      Inoltre, è escluso, come giustamente osserva la Commissione, che la mera possibilità di partecipare una seconda volta ad un bando nell’ambito del quale potrebbe eventualmente essere erogato un aiuto sia sufficiente a consentire di considerare che gli aiuti richiesti sono stati accordati quando tale possibilità è stata offerta. Tanto il testo della decisione [del] 1997 quanto la regola d’interpretazione restrittiva delle deroghe al principio generale del divieto degli aiuti di Stato stabilito dall’art. 87, n. 1, CE ostano ad una siffatta estensione della sfera di applicazione temporale del regime di aiuti approvato. Inoltre, è pacifico che le ricorrenti non avevano alcuna certezza, se avessero presentato una domanda riformulata, di ottenere gli aiuti richiesti.<br />	<br />
83      Di conseguenza, il “diritto alla riformulazione” cui si riferiscono le ricorrenti, ammesso che esista, era garantito dalla decisione [del] 1997 soltanto se fosse stato esercitato anteriormente al 1° gennaio 2000 e qualora le autorità italiane si fossero impegnate, prima di tale data, a concedere alle ricorrenti gli aiuti che queste avessero chiesto per la seconda volta. Orbene, come si è già rilevato, è assodato che ciò non si è verificato. <br />	<br />
84      Non potendosi considerare la decisione [del] 1997 come un’autorizzazione per le ricorrenti a presentare una domanda di aiuto riformulata nell’ambito di un bando pubblicato dopo la scadenza di detta decisione, la premessa del ragionamento delle ricorrenti è errata. Pertanto, tutti gli argomenti che le ricorrenti basano su tale premessa devono essere disattesi in quanto infondati».<br />	<br />
38      Il Tribunale, ai punti 85 87 della sentenza impugnata, ha aggiunto che tale conclusione non è messa in discussione dalla soluzione adottata nella causa che ha dato luogo alla sentenza della Corte 22 giugno 2006, cause riunite C 182/03 e C 217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, (Racc. pag. I 5479), invocata dalle ricorrenti, in quanto le circostanze delle due cause sono sostanzialmente diverse.<br />	<br />
39      Il Tribunale, avendo successivamente respinto, ai punti 88 95 della sentenza impugnata, gli argomenti presentati in subordine dalle ricorrenti, ha infine concluso, ai punti 96 e 97 di tale sentenza, che queste ultime non hanno dimostrato che la Commissione avrebbe commesso una violazione sufficientemente qualificata atta a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità europea e che, di conseguenza, i ricorsi devono essere respinti.<br />	<br />
<b> Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte <br />	<br />
</b>40      La Nuova Agricast e la Cofra chiedono che la Corte in via principale:<br />	<br />
–        annulli la sentenza impugnata, anche nella parte in cui statuisce che non sarebbe presente alcun falso nella lettera 29 maggio 2000, e respinga perciò nel merito la domanda riconvenzionale della Commissione riguardante l’eliminazione dell’espressione «falso ideologico»;<br />	<br />
–        decidendo le questioni comprese nelle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale con decisioni 1º marzo 2006, accerti e dichiari che, avendo tenuto i comportamenti indicati nei ricorsi in primo grado, la Commissione ha violato in maniera grave e manifesta il diritto dell’Unione e ha cagionato loro un danno patrimoniale;<br />	<br />
–        rinvii la causa al Tribunale per la decisione delle questioni non comprese in dette misure di organizzazione del procedimento;<br />	<br />
–        e, in ordine alle spese:<br />	<br />
i)      ove la sentenza della Corte possa considerarsi definitiva, almeno sulle questioni comprese nelle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale con decisioni 1º marzo 2006, condanni la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio, o<br />	<br />
ii)       qualora la sentenza, ancorché si pronunci su tutte le questioni comprese su dette misure di organizzazione del procedimento, non possa essere considerata definitiva poiché si rende comunque necessario un rinvio al Tribunale per la soluzione delle questioni non comprese in dette misure di organizzazione, si riservi sulle spese.<br />	<br />
41      La Nuova Agricast e la Cofra chiedono, in subordine, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse la causa non ancora matura per la decisione, di rinviare quest’ultima dinanzi al Tribunale.<br />	<br />
42      La Commissione chiede che la Corte voglia:<br />	<br />
–        respingere l’impugnazione perché irricevibile;<br />	<br />
–        in subordine, respingere l’impugnazione perché infondata;<br />	<br />
–        in alternativa, respingere la domanda di risarcimento presentata in primo grado perché irricevibile;<br />	<br />
–        in estremo subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per riprendere il procedimento, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia; e<br />	<br />
–        condannare le ricorrenti alle spese.<br />	<br />
<b> Sull’impugnazione <br />	<br />
</b>43      A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono tre motivi. Con il primo e con il secondo motivo, esse sostengono che il Tribunale, ai punti 80 84 della sentenza impugnata, ha respinto ingiustamente la premessa del loro argomento principale secondo cui la decisione del 1997 deve essere interpretata quale autorizzazione per le imprese che si trovavano nella loro situazione di presentare una domanda riformulata nell’ambito di un bando pubblicato anche dopo il 31 dicembre 1999. Il terzo motivo è relativo al fatto che il Tribunale, ai punti 50 e 51 di detta sentenza, avrebbe snaturato il contenuto della lettera 29 maggio 2000.<br />	<br />
<i> Sulla ricevibilità <br />	<br />
</i>–       Argomenti delle parti<br />	<br />
44      La Commissione eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione in quanto i tre motivi dedotti dalle ricorrenti a suo sostegno sono irricevibili.<br />	<br />
45      Così, il primo e il secondo motivo sarebbero irricevibili in quanto essi non indicherebbero abbastanza chiaramente quali sono gli elementi della sentenza impugnata che sono criticati. Tali motivi sarebbero, inoltre, irricevibili in quanto essi non denuncerebbero la violazione del diritto dell’Unione, ma riguarderebbero questioni di diritto italiano o, quanto meno, il comportamento delle autorità italiane. Un eventuale errore commesso dal Tribunale nell’interpretazione del diritto nazionale non costituirebbe una violazione del diritto dell’Unione, ma sarebbe equiparabile ad un errore di fatto che, salvo snaturamento, non può essere invocato nella fase d’impugnazione. <br />	<br />
46      Quanto al terzo motivo, questo sarebbe irricevibile in quanto riguarderebbe una decisione non impugnabile e in quanto contesterebbe valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale. Peraltro, le ricorrenti non avrebbero interesse a presentare un’impugnazione a questo riguardo in quanto esse non sono risultate soccombenti su questo punto.<br />	<br />
47      Le ricorrenti deducono che l’impugnazione è ricevibile ed osservano, in particolare, che il primo e il secondo motivo contestano l’interpretazione errata effettuata dal Tribunale della decisione del 1997 e, in particolare, della disposizione da cui risulta la data di scadenza dell’autorizzazione data con tale decisione per il regime di aiuti 1997 1999. <br />	<br />
–       Giudizio della Corte<br />	<br />
48      Dagli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte emerge che il ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v. sentenze 4 luglio 2000, causa C 352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I 5291, punto 34; 8 gennaio 2002, causa C 248/99 P, Francia/Monsanto e Commissione, Racc. pag. I 1, punto 68, nonché 28 giugno 2005, cause riunite C 189/02 P, C 202/02 P, da C 205/02 P a C 208/02 P e C 213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I 5425, punto 426).<br />	<br />
49      A questo proposito, va constatato che, anche se taluni passaggi dell’argomentazione sviluppata dalle ricorrenti nell’ambito del loro primo e secondo motivo mancano di rigore, tale argomentazione risulta tuttavia, nel suo insieme, sufficientemente chiara per poter individuare con la precisione richiesta gli elementi contestati della sentenza impugnata, nonché gli argomenti giuridici invocati a sostegno di detta censura e consente, di conseguenza, alla Corte di effettuare il suo controllo di legittimità.<br />	<br />
50      Quanto alla seconda censura di irricevibilità, relativa al fatto che il primo e il secondo motivo dell’impugnazione mirerebbero a far dichiarare un errore commesso dal Tribunale nell’interpretazione di un atto nazionale, vale a dire il regime di aiuti 1997 1999, è sufficiente constatare che ciò non si verifica. Infatti, come hanno sottolineato le ricorrenti, con tali motivi esse invocano l’interpretazione asseritamente errata della sfera di applicazione temporale della decisione del 1997, e quindi di un atto della Commissione.<br />	<br />
51      Da quanto precede risulta che il primo e il secondo motivo dell’impugnazione sono ricevibili. Di conseguenza, e senza che occorra esaminare a tale stadio le censure invocate a riguardo della ricevibilità del terzo motivo, va respinta l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione nella misura in cui essa riguarda l’impugnazione nel suo insieme. <br />	<br />
<i> Nel merito <br />	<br />
</i> Sul primo e secondo motivo<br />	<br />
–       Argomenti delle parti<br />	<br />
52      Con il primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, interpretando la decisione del 1997 in modo incompatibile con i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento. In particolare, esse osservano che, anche se la decisione del 1997 è interpretata, come ha fatto il Tribunale, nel senso che essa non contiene l’autorizzazione per il lancio di un bando di presentazione delle domande di aiuti ad hoc dopo il 31 dicembre 1999 riservato alle imprese che hanno ottenuto nell’ambito del regime di aiuti 1997 1999 la garanzia di poter partecipare nuovamente, tramite inserimento automatico o riformulazione, ad un bando successivo, tale decisione è illegittima in quanto essa ha autorizzato un regime di aiuti che viola detti principi. Infatti, un regime di aiuti, quale interpretato dal Tribunale in ordine alla sua durata, sarebbe ontologicamente destinato a sacrificare posizioni giuridiche di vantaggio attribuite con provvedimenti regolarmente autorizzati.<br />	<br />
53      In tale contesto, le ricorrenti si riferiscono all’ipotesi in cui un bando di presentazione delle domande di aiuti sarebbe stato indetto nella seconda metà del 1999. Le imprese che avrebbero partecipato per la prima volta a tale bando qualificandosi in posizioni non utili per ottenere un aiuto avrebbero ottenuto la garanzia, al pari delle imprese che avevano partecipato ad un bando precedente, di potersi avvalere della possibilità di una seconda partecipazione tramite inserimento automatico o riformulazione. Orbene, anzitutto sarebbe stato impossibile che questa seconda partecipazione intervenisse prima del 31 dicembre 1999.<br />	<br />
54      Le ricorrenti concludono che un regime di aiuti che fornisca precise rassicurazioni in ordine alla possibilità che un’impresa ripresenti una domanda di aiuto, ma che venga interpretato ed applicato in modo da rendere la presentazione di quest’ultima logicamente impossibile, non può essere ritenuto conforme ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Peraltro, un regime siffatto violerebbe il principio di parità di trattamento in quanto solo alcune imprese, ed in particolare quelle che avrebbero partecipato per la prima volta ad un bando indetto nella seconda metà del 1999, non avrebbero potuto avvalersi della possibilità di una seconda partecipazione.<br />	<br />
55      Infine, le ricorrenti ritengono che la Corte, ai punti 50 e 51 della citata sentenza Nuova Agricast, abbia già indirettamente respinto l’argomento della Commissione in base al quale l’affidamento ingenerato da disposizioni nazionali che disciplinano un regime di aiuti non potrebbe esserle imputato dichiarando che, in particolare, un aiuto che, in considerazione di determinate sue modalità, violi i principi generali del diritto dell’Unione non può essere dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune. Infatti, le modalità cui si riferisce la Corte sarebbero necessariamente quelle previste dalle disposizioni nazionali che regolano tale regime di aiuti. Pertanto, la Commissione, autorizzando tali disposizioni, dovrebbe assumersi la responsabilità che può derivare da queste ultime.<br />	<br />
56      Con il secondo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, venendo meno all’obbligo di preferire un’interpretazione della decisione del 1997 conforme ai principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento. Esse ritengono che tale decisione sia sufficientemente ambigua per consentire un’interpretazione nel senso proposto dalle ricorrenti stesse, la quale sarebbe stata l’unica rispettosa di detti principi.<br />	<br />
57      Secondo le ricorrenti, il semplice fatto che detta decisione, senza ulteriori precisazioni, sottolinei che la data di scadenza dell’autorizzazione data al regime di aiuti 1997-1999 è il 31 dicembre 1999 non era sufficiente, nel contesto specifico di tale regime, ad eliminare qualsiasi ambiguità riguardo alla questione se le imprese che hanno ottenuto nell’ambito di quest’ultimo la garanzia di poter presentare la loro domanda per una seconda volta, tramite inserimento automatico o riformulazione, potessero esercitare tale diritto nel contesto di un bando indetto successivamente a tale data nel caso in cui non ci fosse stato in precedenza alcun bando utile. Infatti, una decisione di non sollevare obiezioni riguardo ad un regime di aiuti di Stato dovrebbe essere letta in combinato disposto con le modalità particolari di esecuzione del regime di cui trattasi. Qualora, come nella fattispecie, queste modalità prevedano la possibilità di partecipare una seconda volta mantenendo le condizioni di ammissibilità delle spese previste per la prima partecipazione senza indicare la data di scadenza, tale circostanza dovrebbe essere presa in considerazione in sede d’interpretazione della sfera di applicazione temporale di detta decisione.<br />	<br />
58      Peraltro, le ricorrenti sostengono che in una lettera 15 settembre 2006 il governo italiano, in risposta ad una richiesta di chiarimenti della Commissione riguardante il regime di aiuti applicabile dal 2007 di cui si sollecitava l’autorizzazione, ha accolto la tesi da esse sostenuta in base alla quale la prima domanda di aiuto determina il procedimento e la normativa da applicare anche alla seconda domanda, la quale costituisce solo la continuazione del procedimento già avviato dalla prima. La Commissione non si sarebbe opposta a tale tesi e avrebbe autorizzato detto regime.<br />	<br />
59      La Commissione sostiene che il primo e il secondo motivo sono infondati. <br />	<br />
60      A suo avviso, sebbene il Tribunale non ne abbia fatto menzione nell’ambito dell’esame della premessa delle ricorrenti, la soluzione cui esso è giunto s’imporrebbe alla luce della citata sentenza Nuova Agricast. Infatti, anche se la Corte aveva esaminato ex professo solo l’asserita violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione, il ragionamento formulato ai punti 66 78 di detta sentenza si baserebbe sull’interpretazione della decisione del 1997 e dell’approvazione del regime di aiuti 1997 1999 derivante da detta decisione. La Corte avrebbe considerato che solo le imprese della seconda categoria avevano diritto assoluto a vedere la propria domanda inserita automaticamente al momento del bando successivo. Sarebbe quindi solo nei confronti di tali imprese che la Commissione era tenuta ad autorizzare provvisoriamente la partecipazione al primo bando successivo, anche se esso fosse stato indetto dopo il 31 dicembre 1999, data di scadenza dell’autorizzazione concessa con la decisione del 1997.<br />	<br />
61      Riferendosi al punto 75 della detta sentenza, la Commissione sostiene, inoltre, che l’ammissione delle domande delle imprese della prima categoria, quali le ricorrenti, al primo bando del nuovo regime di aiuti avrebbe dato migliori possibilità alle stesse di ottenere l’aiuto richiesto rispetto alle imprese che concorrevano per la prima volta, per le quali la necessità dell’aiuto non era dubbia. Al fine di evitare tali conseguenze inaccettabili, la Commissione sarebbe stata obbligata, in applicazione del principio di necessità, a dichiarare incompatibile il nuovo regime di aiuti ove esso avesse ammesso le domande riformulate delle imprese che avevano partecipato al terzo bando. Dalla stessa sentenza discenderebbe quindi che le ricorrenti non avrebbero potuto essere ammesse in alcun caso a partecipare ad un bando del nuovo regime. Una soluzione che s’impone giuridicamente non può al tempo stesso essere illegittima, il che escluderebbe a priori qualsiasi responsabilità della Commissione.<br />	<br />
–       Giudizio della Corte<br />	<br />
62      Con il primo e il secondo motivo, le ricorrenti fanno valere in sostanza che il Tribunale, affinché siano rispettati i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento, era tenuto ad interpretare la decisione del 1997 nel senso che questa autorizzava il lancio di un bando di presentazione di domande di aiuti ad hoc dopo il 31 dicembre 1999, data di scadenza dell’autorizzazione data con tale decisione al regime di aiuti 1997 1999, riservato alle imprese della prima e della seconda categoria, di modo che le ricorrenti avrebbero dovuto essere considerate autorizzate a presentare la loro domanda riformulata per il primo bando utile sotto il regime di aiuti 2000 2006, vale a dire l’ottavo bando<b>. <br />	<br />
</b>63      Per valutare la fondatezza di tali motivi, occorre esaminare se la decisione del 1997, qualora sia interpretata nel senso che essa non contiene l’autorizzazione per il lancio di siffatto bando ad hoc, violi, come sostengono le ricorrenti, detti principi. <br />	<br />
64      In detto esame occorre considerare non soltanto il testo stesso della decisione, di cui soltanto una sintesi è stata pubblicata nella G<i>azzetta ufficiale delle Comunità europee,</i> ma anche tener conto del regime di aiuti 1997 1999, come notificato (v., in tal senso, sentenza 20 maggio 2010, causa C 138/09, Todaro Nunziatina &#038; C., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).<br />	<br />
65      Si deve peraltro ricordare in tale contesto che un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, violi i principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento, non può essere dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune (v. sentenza Nuova Agricast, cit., punto 51).<br />	<br />
66      Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la compatibilità della decisione del 1997 e del regime di aiuti 1997 1999 con detti principi non discende dalla precitata sentenza Nuova Agricast.<br />	<br />
67      Infatti, anche se la Corte ha constatato in detta sentenza che la decisione controversa, che ha autorizzato il regime transitorio nell’ambito del regime di aiuti 2000 2006, non viola il principio di pari trattamento nel trattare diversamente le imprese della prima e della seconda categoria, essa non si è affatto pronunciata sulla compatibilità di tale decisione o della decisione del 1997 con altri principi, quali, in particolare, i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto. Al contrario, essa ha sottolineato, al punto 44 di detta sentenza, che, anche se la Nuova Agricast nel procedimento della causa principale ha sollevato altri motivi d’invalidità della decisione controversa, non si deve estendere l’esame della validità di tale decisione in relazione a questi altri motivi d’invalidità, non considerati dal giudice del rinvio.<br />	<br />
68      D’altronde, l’affermazione da parte della Corte, ai punti 67 78 della citata sentenza Nuova Agricast, secondo la quale le imprese della prima categoria e quelle della seconda categoria non erano in una situazione analoga quanto all’esigenza di necessità degli aiuti di Stato non osta, di per sè, ad un obbligo eventuale della Commissione di autorizzare disposizioni transitorie anche per le imprese della prima categoria, al fine di rispettare in particolare il principio di tutela del legittimo affidamento. <br />	<br />
69      Pertanto, purché le imprese della prima categoria possano effettivamente avvalersi di detto principio, l’autorizzazione di siffatte disposizioni transitorie poteva, se del caso, imporsi anche se tali imprese non si trovavano in una situazione analoga a quelle della seconda categoria. La Corte in particolare ha già affermato che, in mancanza di un interesse pubblico inderogabile, la Commissione, non avendo corredato la soppressione di una normativa con misure transitorie per tutelare il legittimo affidamento che l’operatore poteva legittimamente nutrire sulla disciplina dell’Unione, viola un principio giuridico superiore (v., in tal senso, sentenza Belgio e Forum 187/Commissione, cit., punto 149 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
70      Occorre peraltro ricordare che la Corte ha affermato che la Commissione doveva conoscere l’esistenza tanto delle imprese della prima categoria quanto di quelle della seconda categoria (sentenza Nuova Agricast, cit., punto 62).<br />	<br />
71      Quanto alla questione della compatibilità della decisione del 1997 e del regime di aiuti 1997 1999 con il principio della tutela del legittimo affidamento, la Corte ha ripetutamente affermato che il diritto di avvalersi di questo si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un’istituzione dell’Unione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito tale istituzione. Inoltre, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (v., in tal senso, sentenze Belgio e Forum 187/Commissione, cit., punto 147 e giurisprudenza ivi citata, nonché 17 settembre 2009, causa C 519/07 P, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, Racc. pag. I 8495, punto 84).<br />	<br />
72      Nella fattispecie la decisione del 1997, quale pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee</i>, indicava sotto il titolo «Durata» la data del 31 dicembre 1999. <br />	<br />
73      Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, un operatore economico prudente ed accorto, che si presume essere a conoscenza di detta decisione, poteva dedurre da detta indicazione che la possibilità di poter partecipare, mediante iscrizione automatica o riformulazione in applicazione delle modalità del regime di aiuti 1997 1999, ad un bando successivo a quello nell’ambito del quale la domanda di aiuto è stata presentata, era limitata dalla durata dell’autorizzazione accordata a tale regime.<br />	<br />
74      Occorre in particolare rilevare a questo riguardo che, tenuto conto del fatto che la decisione del 1997, autorizzando detto regime, derogava al principio generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, siffatto operatore non poteva ragionevolmente attendersi che detta decisione avrebbe autorizzato, contrariamente al principio secondo il quale siffatte deroghe devono essere interpretate restrittivamente, l’attribuzione di aiuti anche dopo la data indicata in quest’ultima (v. sentenze 29 aprile 2004, causa C 277/00, Germania/Commissione, Racc. pag. I 3925, punto 20, nonché 23 febbraio 2006, cause riunite C 346/03 e C 529/03, Atzeni e a., Racc. pag. I 1875, punto 79).<br />	<br />
75      In ogni caso, dinanzi all’indicazione, nella decisione del 1997, di una data di scadenza per l’autorizzazione del regime di aiuti 1997 1999, non si può sostenere che le ricorrenti avrebbero ottenuto dalla Commissione l’assicurazione precisa di poter presentare la loro domanda di aiuto riformulata in occasione di un bando indetto dopo detta data. Inoltre, le ricorrenti non potevano legittimamente attendersi che la Commissione avrebbe accordato, dopo detta data, una nuova autorizzazione a un regime di aiuti di Stato con le stesse modalità previste dal regime di aiuti 1997 1999.<br />	<br />
76      In tali circostanze, si deve constatare che, anche se le disposizioni nazionali che disciplinano le modalità di detto regime e gli atti adottati nell’ambito del terzo bando non segnalavano espressamente una data di scadenza per l’esercizio della possibilità di una nuova partecipazione, mediante iscrizione automatica o riformulazione, ad un bando successivo, le ricorrenti non potevano nutrire un legittimo affidamento nel fatto di poter ricorrere a tale possibilità dopo il 31 dicembre 1999. <br />	<br />
77      Quanto, inoltre, al principio della certezza del diritto, questo implica che la legislazione dell’Unione sia certa e che la sua applicazione sia prevedibile per i destinatari delle norme (sentenze 15 dicembre 1987, causa 325/85, Irlanda/Commissione, Racc. pag. 5041, punto 18; 15 febbraio 1996, causa C 63/93, Duff e a., Racc. pag. I 569, punto 20, nonché Belgio e Forum 187/Commissione, cit., punto 69). Orbene, dai punti 73 75 della presente sentenza risulta che, a causa dell’indicazione di una data di scadenza nella decisione del 1997, era prevedibile per le imprese in grado di poter beneficiare del regime di aiuti 1997 1999 che, dopo detta data, nessun bando di presentazione delle domande di aiuti poteva essere indetto in applicazione di detto regime.<br />	<br />
78      Infine, per quanto riguarda la compatibilità della decisione del 1997 e del regime di aiuti 1997 1999 con il principio della parità di trattamento, occorre ricordare che tale principio osta, segnatamente, a che situazioni analoghe siano trattate in maniera diversa, salvo che tale trattamento sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 17 giugno 2010, causa C 413/08 P, Lafarge/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
79      Nella fattispecie, le ricorrenti fanno valere che, se la decisione del 1997 è interpretata nel senso di non autorizzare l’indizione di un bando ad hoc dopo il 31 dicembre 1999 riservato alle imprese che non hanno ottenuto l’aiuto richiesto sotto il regime di aiuti 1997 1999 a causa dell’insufficienza dei fondi disponibili e che, prima di detta data, non hanno più avuto l’occasione di partecipare, mediante iscrizione automatica o riformulazione, ad un bando successivo, detto regime viola il principio di parità di trattamento in quanto avrebbe quindi dato a talune imprese la possibilità di una seconda partecipazione, mentre per altre tale possibilità era esclusa a priori.<br />	<br />
80      Al riguardo, si deve constatare che siffatta disparità di trattamento fra le imprese che hanno avuto l’occasione di esercitare la detta possibilità prima della scadenza dell’autorizzazione accordata con la decisione del 1997 e quelle che non hanno più avuto tale occasione è oggettivamente giustificata. Infatti, qualora una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a fronte di un regime di aiuti di Stato in applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, costituisca una deroga al principio generale di incompatibilità di aiuti con il mercato comune, la sua durata di validità deve essere limitata nel tempo. Orbene, qualsiasi autorizzazione di durata limitata implica per definizione una disparità di trattamento in funzione del fatto che una determinata situazione ricada o meno nella sfera di applicazione temporale della decisione di autorizzazione.<br />	<br />
81      Da tutte le precedenti considerazioni risulta che il Tribunale non ha violato i principi di certezza di diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento giudicando che la decisione del 1997 non poteva essere considerata nel senso che autorizzava le ricorrenti a presentare una domanda di aiuto riformulata nell’ambito di un bando di presentazione di domande di aiuti pubblicato dopo la data di scadenza di detta decisione.<br />	<br />
82      Di conseguenza, il primo e il secondo motivo devono essere dichiarati infondati.<br />	<br />
 Sul terzo motivo<br />	<br />
–       Argomenti delle parti<br />	<br />
83      Con il terzo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha snaturato il contenuto della lettera 29 maggio 2000 escludendo, ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, che questa contiene un falso. <br />	<br />
84      Le ricorrenti ritengono in particolare che il Tribunale, al punto 12 della sentenza impugnata, al quale fa riferimento il detto punto 50, ha ricostituito erroneamente il testo di detta lettera. Pertanto, sarebbe errato considerare che la Commissione abbia distinto in questa le due categorie di imprese considerate dalla misura transitoria. Impiegando il condizionale, essa attribuirebbe alle autorità italiane l’individuazione delle due sole categorie di imprese figuranti nella proposta di misura transitoria. <br />	<br />
85      Il Tribunale aveva pertanto commesso un errore considerando che, in detta lettera, la Commissione ha sostenuto che le autorità italiane le avrebbero esposto una misura transitoria di una sfera di applicazione ampia, comprendente anche le imprese della prima categoria. Al contrario, la Commissione avrebbe consapevolmente redatto la lettera 29 maggio 2000 sostenendo che le autorità italiane le avrebbero indicato soltanto le due categorie di imprese di cui ai punti a) e b) di detta lettera, per fingere di ignorare l’esistenza delle imprese della prima categoria. <br />	<br />
86      Le ricorrenti considerano che esse conservano un interesse all’annullamento della sentenza impugnata anche per quanto riguarda tale aspetto, poiché taluni argomenti sui quali si basano i loro ricorsi poggiano sull’esistenza di un falso ideologico commesso dalla Commissione. Di conseguenza, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe rilevarsi necessario verificare se la lettera 29 maggio 2000 contenesse siffatto falso.<br />	<br />
87      La Commissione sostiene che il terzo motivo è irricevibile o quanto meno infondato. <br />	<br />
–       Giudizio della Corte<br />	<br />
88      Dall’argomentazione delle ricorrenti riassunta al punto 86 della presente sentenza risulta che esse ammettono di avere un interesse all’annullamento degli accertamenti, in base ai quali il Tribunale ha concluso per la mancanza di un falso nella lettera 29 maggio 2000, soltanto in caso di accoglimento del loro ricorso.<br />	<br />
89      Orbene, poiché il primo e il secondo motivo sono stati respinti e nella misura in cui il terzo motivo, anche ammesso che sia fondato, di per sé non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata in quanto diretto contro accertamenti che sono ininfluenti sul dispositivo di detta sentenza, si deve affermare che tale motivo è, in ogni caso, inoperante e quindi deve essere respinto, senza che occorra esaminarne la ricevibilità.<br />	<br />
90      Di conseguenza, l’impugnazione deve essere respinta.<br />	<br />
<b> Sulle spese <br />	<br />
</b>91      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna delle ricorrenti e queste sono risultate soccombenti, esse devono essere condannate alle spese.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1)      L’impugnazione è respinta. <br />	<br />
2)      La Nuova Agricast Srl e la Cofra Srl sono condannate alle spese. <br />	<br />
</b>Firme<br />	<br />
________________________________________<br />	<br />
<u>*</u> Lingua processuale: l’italiano.</p>
<p><b><br />	<br />
</b></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-6-10-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-6-10-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2009 n.0</a></p>
<p>Pres. P. Jann – Rel. J.-J. Kasel – Sentenza 6 ottobre 2009, nel procedimento C-153/08, Commissione c. Regno di Spagna sulla compatibilità col diritto comunitario di un&#8217;esenzione fiscale limitata alle vincite provenienti da lotterie e giochi d&#8217;azzardo organizzati da alcuni enti nazionali Comunità europea – Diritto comunitario – Art. 49</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-6-10-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-6-10-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> P. Jann – <i>Rel.</i> J.-J. Kasel – Sentenza 6 ottobre 2009, nel procedimento C-153/08, Commissione c. Regno di Spagna</span></p>
<hr />
<p>sulla compatibilità col diritto comunitario di un&#8217;esenzione fiscale limitata alle vincite provenienti da lotterie e giochi d&#8217;azzardo organizzati da alcuni enti nazionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea – Diritto comunitario – Art. 49 TCE – Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), art. 36 – Vincite derivanti da lotterie giochi e scommesse – Esenzione dall’imposta sul reddito per le vincite in giochi organizzati da Enti ed Organismi stabiliti nello Stato esercitanti attività scoiale e di assistenza e non aventi scopo di lucro – Esenzione non prevista per vincite in giochi organizzati da Enti e Organismi stabiliti in altro Stato dell’Unione o dello SEE e svolgenti la medesima attività – Inadempimento dello Stato – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ incompatibile con l’art. 49 TCE e con l’art. 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, una normativa nazionale che esenta dall’imposta sul reddito le vincite derivanti da lotterie, giochi e scommesse organizzati nello Stato membro da alcuni organismi ed enti ivi stabiliti, i quali esercitano attività a carattere sociale d’assistenza senza scopo di lucro, se questa stessa esenzione non venga prevista anche per le vincite derivanti da lotterie, giochi e scommesse organizzati da organismi e da enti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione o dello Spazio economico europeo, i quali svolgano attività dello stesso tipo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)</p>
<p>6 ottobre 2009</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Nella causa C 153/08,</p>
<p>avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 15 aprile 2008,</p>
<p><b><b>Commissione delle Comunità europee,</b></b> rappresentata dal sig. R. Lyal e dalla sig.ra L. Lozano Palacios, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>ricorrente,</p>
<p>contro</p>
<p><b><b>Regno di Spagna,</b></b> rappresentato dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p>convenuto,</p>
<p>LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p>composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ileši&#269;, A. Tizzano, E. Levits e J.-J. Kasel (relatore), giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig. P. Mengozzi</p>
<p>cancelliere: sig. R. Grass</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2009,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><b>Sentenza</b></b></p>
<p>1        Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna, mantenendo in vigore una normativa tributaria che tassa le vincite provenienti dalla partecipazione a tutti i tipi di lotterie, giochi e scommesse organizzati fuori dal Regno di Spagna, mentre le vincite provenienti da taluni tipi di lotterie, giochi e scommesse organizzati in tale Stato membro sono esenti dall’imposta sul reddito, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del diritto comunitario e, in particolare, degli artt. 49 CE e 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»).</p>
<p> <b><b>Contesto normativo</b></b></p>
<p> <i><i>Il Trattato CE e l’accordo SEE</i></i></p>
<p>2        Ai sensi dell’art. 49, primo comma, CE:</p>
<p>«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».</p>
<p>3        L’art. 36, n. 1, dell’accordo SEE dispone quanto segue:</p>
<p>«Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) [Associazione europea di libero scambio] stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione».</p>
<p> <i><i>La normativa nazionale</i></i></p>
<p>4        L’art. 7 della legge 28 novembre 2006, n. 35, relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche e recante modifiche parziali alle leggi relative alle imposte sulle società, sul reddito dei non residenti e sul patrimonio (BOE n. 285 del 29 novembre 2006; pag. 41734; in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sul reddito»), che prevede che taluni redditi siano esentati dall’imposta sul reddito, così dispone:</p>
<p>«Sono esenti da imposta i seguenti redditi:</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>ñ)      Le vincite provenienti dalle lotterie e dalle scommesse organizzate dall’impresa pubblica “Loterías y Apuestas del Estado” [ente pubblico nazionale delle lotterie e scommesse] e dagli organi o enti delle comunità autonome, così come i premi delle tombole organizzate dalla Croce Rossa spagnola e dei tipi di giochi autorizzati per l’Organización Nacional de Ciegos Españoles [organizzazione nazionale dei ciechi spagnoli].</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>5        Ai sensi di altre disposizioni della legge relativa all’imposta sul reddito, segnatamente degli artt. 33.1, 45 e 63, n. 1, della stessa, le vincite provenienti da lotterie, giochi e scommesse organizzati da altri enti nazionali ed esteri, compresi quelli stabiliti in paesi membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, si sommano alla base imponibile e sono assoggettate all’aliquota d’imposta progressiva dell’imposta sul reddito.</p>
<p> <b><b>Fase precontenziosa del procedimento</b></b></p>
<p>6        Con lettera di diffida 4 aprile 2006, la Commissione ha comunicato al Regno di Spagna che, a suo parere, il trattamento fiscale riservato dalla normativa spagnola alle vincite provenienti da lotterie, giochi e scommesse organizzati fuori da tale Stato membro era incompatibile con gli artt. 49 CE e 36 dell’accordo SEE, in quanto dette vincite sono assoggettate all’imposta sul reddito mentre le vincite provenienti da talune lotterie e giochi spagnoli ne sono esenti, e ha invitato detto Stato a inviarle le proprie osservazioni al riguardo.</p>
<p>7        Nella sua risposta il Regno di Spagna ha sostenuto che l’esenzione di cui trattasi si applica soltanto in alcuni casi ed è collegata alla peculiarità di taluni enti organizzatori. Non sussisterebbe alcuna discriminazione, in quanto gli organizzatori di lotterie stabiliti in Spagna si trovano, in linea generale, nella medesima situazione di quelli che non sono stabiliti in tale Stato membro. Il Regno di Spagna ha addotto a titolo di giustificazione dell’esenzione di cui trattasi la lotta contro gli effetti negativi di questo tipo di attività nonché l’ampio potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri per regolamentare questo tipo di giochi.</p>
<p>8        Il 15 dicembre 2006 la Commissione ha emesso un parere motivato con il quale invitava il Regno di Spagna ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi a decorrere dalla notifica dello stesso.</p>
<p>9        Con lettera 22 febbraio 2007, il governo spagnolo ha informato la Commissione che intendeva mantenere la sua posizione. La legge relativa all’imposta sul reddito non conterrebbe alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità, la residenza o il luogo di stabilimento degli organizzatori di lotterie o giochi d’azzardo e sarebbe giustificata da motivi di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale.</p>
<p>10      La Commissione, insoddisfatta della risposta del Regno di Spagna, ha deciso di proporre il presente ricorso.</p>
<p> <b><b>Sul ricorso</b></b></p>
<p> <i><i>Argomenti delle parti</i></i></p>
<p>11      La Commissione, tenuto conto della giurisprudenza della Corte in materia di libera prestazione dei servizi e, in particolare, della sentenza 13 novembre 2003, causa C 42/02, Lindman (Racc. pag. I 13519), sostiene che la legge relativa all’imposta sul reddito è discriminatoria, perché rende più difficile la prestazione di servizi tra il Regno di Spagna e gli altri Stati membri rispetto a quella meramente interna alla Spagna, e può dissuadere le persone residenti in Spagna dal partecipare a lotterie i cui organizzatori risiedono in altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Tale normativa sarebbe perciò contraria agli artt. 49 CE e 36 dell’accordo SEE.</p>
<p>12      Se è vero che l’esenzione di cui trattasi non riguarda tutti gli organizzatori di lotterie e giochi d’azzardo stabiliti in Spagna ed è circoscritta ad alcuni enti determinati, resta il fatto che essa, andando ad esclusivo vantaggio degli enti stabiliti in tale Stato membro, avrebbe carattere discriminatorio.</p>
<p>13      Il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri per disciplinare questo tipo di attività non potrebbe costituire una valida giustificazione all’esenzione prevista dalla legge relativa all’imposta sul reddito. Quest’ultima, infatti, anziché pretendere la sussistenza di talune caratteristiche ai fini della concessione del trattamento fiscale favorevole, riserverebbe l’esenzione ad alcuni enti che essa determina in maniera precisa; e ciò sebbene essa consenta l’effettuazione di servizi analoghi da parte di altri enti che non beneficiano di tale trattamento fiscale favorevole, tra i quali figurano gli enti dello stesso tipo che si trovano in Stati membri diversi dal Regno di Spagna ovvero gli enti che perseguono gli stessi obiettivi degli enti spagnoli contemplati da detta legge.</p>
<p>14      Risulterebbe, peraltro, dal punto 25 della citata sentenza Lindman che le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere corredate da un’analisi dell’opportunità e della proporzionalità della misura restrittiva adottata da tale Stato. Orbene, il Regno di Spagna non ha fornito, nella fattispecie, la benché minima informazione atta a giustificare detta misura.</p>
<p>15      La Commissione rileva poi che il ricorso ad una misura di esenzione fiscale non è il mezzo più adeguato al raggiungimento dell’obiettivo perseguito dal Regno di Spagna, che consisterebbe nel disincentivare il gioco d’azzardo. Detta esenzione mira infatti, semmai, ad incoraggiare la partecipazione dei cittadini a tali giochi.</p>
<p>16      Per quanto attiene agli obiettivi di prevenzione del riciclaggio di capitali e di lotta alla frode fiscale, la Commissione afferma di non comprendere in che modo l’esenzione fiscale di cui trattasi nella fattispecie potrebbe contribuire, come afferma il Regno di Spagna, al conseguimento di detti obiettivi. Al contrario, la Commissione ritiene che la lotta a tali pratiche potrebbe, eventualmente, giustificare la scelta di sopprimere l’esenzione controversa, ma mai di mantenerla. Essa aggiunge che le misure di prevenzione del riciclaggio di capitali garantiscono già un livello considerevole di tutela che rende inutili misure quali quella in esame nella fattispecie.</p>
<p>17      Per quanto concerne la necessità di garantire la tutela dei consumatori conformemente alle norme stabilite in Spagna, la Commissione ritiene che non si possa validamente affermare che tale tutela sia minacciata dal fatto che le lotterie in questione siano organizzate da enti stabiliti in altri Stati membri. Invero, oltre al fatto che le attività in questione sono già disciplinate in ciascuno Stato membro, sussisterebbero comunque meccanismi di controllo atti a garantire tale tutela e compatibili con il diritto comunitario.</p>
<p>18      In ogni caso, la legge relativa all’imposta sul reddito avrebbe carattere discriminatorio, quindi le giustificazioni addotte non possono essere accolte.</p>
<p>19      Il Regno di Spagna nega l’inadempimento adducendo, in via principale, che l’esenzione fiscale in questione non costituisce una restrizione discriminatoria. Detta esenzione, il cui campo di applicazione sarebbe personale in quanto circoscritto a taluni enti pubblici dello Stato o delle comunità autonome, alla Croce Rossa spagnola e all’organizzazione nazionale dei ciechi spagnoli, darebbe certo luogo a una disparità di trattamento nei confronti degli enti che non sono presi in considerazione. Tale differenza di trattamento non sarebbe tuttavia discriminatoria né contraria al principio della parità di trattamento, poiché gli enti non contemplati dalla detta esenzione non si troverebbero nella stessa situazione di quelli che rientrano nel suo campo di applicazione.</p>
<p>20      Il Regno di Spagna precisa che il campo di applicazione dell’esenzione in parola non si estende a tutte le vincite provenienti da lotterie, giochi d’azzardo e scommesse organizzati in Spagna o da enti residenti in Spagna. Pertanto, eccettuata la detta esenzione, le vincite distribuite nell’ambito di giochi organizzati da enti residenti sono soggette alle stesse imposte delle vincite distribuite nell’ambito di giochi organizzati da non residenti. Di conseguenza, non si può concludere che la detta esenzione produca o possa produrre una discriminazione nei confronti degli organizzatori di lotterie non stabiliti in Spagna. Non sussisterebbe alcuna discriminazione nei confronti degli enti non residenti che presentano caratteristiche analoghe a quelli elencati nella legge relativa all’imposta sul reddito, atteso che quest’ultima non definisce l’ambito di applicazione dell’esenzione sulla base di alcune caratteristiche specifiche e che non sussiste alcun riferimento alla nazionalità né al luogo di stabilimento degli enti interessati.</p>
<p>21      Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la giurisprudenza risultante dalla citata sentenza Lindman, non sarebbe applicable alla fattispecie, poiché, a differenza della normativa finlandese in questione nella causa che ha dato origine a tale sentenza, la legge relativa all’imposta sul reddito assoggetterebbe all’imposta sul reddito le vincite provenienti da lotterie, giochi d’azzardo e scommesse, indipendentemente dal luogo in cui essi sono organizzati ovvero dal luogo di residenza del loro organizzatore.</p>
<p>22      In subordine, il Regno di Spagna sostiene che, anche ammesso che l’esenzione controversa costituisca una restrizione discriminatoria alla libera prestazione dei servizi, detta restrizione può, tenuto conto della specificità delle attività in questione, essere giustificata da considerazioni di ordine sociale, da motivi di prevenzione del riciclaggio di capitali e di lotta alla frode fiscale, nonché da obiettivi di tutela dei consumatori.</p>
<p>23      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’ordine sociale, il Regno di Spagna osserva che, essendo la normativa di cui trattasi nella fattispecie paragonabile a quelle di cui la Corte ha dovuto occuparsi nell’ambito delle cause che hanno dato luogo alle sentenza 24 marzo 1994, causa C 275/92, Schindler (Racc. pag. I 1039), 21 settembre 1999, causa C 124/97, Läärä (Racc. pag. I 6067), nonché 21 ottobre 1999, causa C 67/98, Zenatti (Racc. pag. I 7289), il ragionamento svolto dalla Corte in tali sentenze sarebbe applicabile al caso di specie.</p>
<p>24      Emergerebbe in particolare da tali sentenze che gli Stati membri godono di un ampio potere discrezionale in materia di lotterie e altri giochi d’azzardo nella prospettiva di tutelare i consumatori e l’ordine sociale.</p>
<p>25      Orbene, l’esenzione controversa sarebbe stata adottata proprio in questa prospettiva, ossia, da un lato, per scoraggiare il gioco in generale stabilendo il principio della tassazione di questo tipo di redditi e, dall’altro, per accordare un trattamento preferenziale alle vincite provenienti da lotterie e giochi organizzati da enti pubblici, in considerazione del finanziamento delle infrastrutture a fini di pubblica utilità.</p>
<p>26      Per quanto concerne, in secondo luogo, la prevenzione del riciclaggio di capitali e la lotta alla frode fiscale, il Regno di Spagna sostiene che la realizzazione di tali obiettivi sarebbe seriamente compromessa laddove l’esenzione controversa dovesse applicarsi alle vincite provenienti da giochi organizzati da taluni enti pubblici o di assistenza non soggetti alla normativa spagnola, poiché l’amministrazione fiscale non avrebbe la possibilità di controllare tali redditi alla stregua di quanto essa fa attualmente.</p>
<p>27      Per quel che riguarda, in terzo luogo, la tutela dei consumatori, il Regno di Spagna rammenta che, in Spagna, l’organizzazione di lotterie, giochi d’azzardo e scommesse è un’attività assoggettata a disposizioni regolamentari volte a proteggere i diritti e gli interessi dei giocatori, rendendo possibile un’applicazione continuativa della normativa vigente. L’estensione dell’esenzione in questione a enti non soggetti alla normativa relativa all’organizzazione di detti giochi avrebbe l’effetto di ridurre il livello di tutela dei consumatori. Detta esenzione risulterebbe quindi giustificata dall’esigenza di garantire una tutela dei consumatori ritenuta adeguata dalle autorità spagnole, motivo questo che sarebbe stato ampiamente riconosciuto dalla Corte nella sua giurisprudenza.</p>
<p> <i><i>Giudizio della Corte</i></i></p>
<p> Sulla sussistenza di una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità</p>
<p>28      In via preliminare, si deve rammentare che, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (sentenze 11 agosto 1995, causa C 80/94, Wielockx, Racc. pag. I 2493, punto 16; 16 luglio 1998, causa C 264/96, ICI, Racc. pag. I 4695, punto 19; 29 aprile 1999, causa C 311/97, Royal Bank of Scotland, Racc. pag. I 2651, punto 19; 6 giugno 2000, causa C 35/98, Verkooijen, Racc. pag. I 4071, punto 32, e Lindman, cit., punto 18).</p>
<p>29      Le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi si applicano, come la Corte ha già statuito in ordine all’organizzazione di lotterie, a un’attività che consiste nel consentire agli utenti di partecipare, contro corrispettivo, ad un gioco d’azzardo (v. sentenza Lindman, cit., punto 19). Peraltro, della libertà di prestazione di servizi beneficia tanto il prestatore quanto il destinatario dei servizi (v. sentenza 8 settembre 2009, causa C 42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51).</p>
<p>30      La Corte ha inoltre ripetutamente statuito che, se è legittimo che uno Stato membro riservi la concessione di vantaggi fiscali agli enti che perseguono alcuni dei suoi obiettivi di interesse generale, esso non può, tuttavia, circoscrivere tale beneficio ai soli enti stabiliti sul proprio territorio le cui attività siano perciò idonee a sollevarlo da talune delle proprie responsabilità (v., in particolare, sentenza 27 gennaio 2009, causa C 318/07, Persche, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44).</p>
<p>31      In particolare, qualora un ente riconosciuto di interesse generale in uno Stato membro integri le condizioni stabilite a questo scopo dalla legislazione di un altro Stato membro ed abbia come obiettivo la promozione di interessi della collettività identici, sì da poter essere riconosciuto di interesse generale in questo secondo Stato, le autorità di detto Stato non possono negare a tale ente il diritto alla parità di trattamento per il solo fatto che esso non ha sede nel loro territorio (v., in tal senso, sentenze 14 settembre 2006, causa C 386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer, Racc. pag. I 8203, punto 40; 11 settembre 2007, causa C 76/05, Schwarz e Gootjes-Schwarz, Racc. pag. I 6849, punto 81, nonché Persche, cit., punto 49).</p>
<p>32      La Corte ne ha tratto la conclusione che un ente stabilito in uno Stato membro e che soddisfi i requisiti imposti a tal fine da un altro Stato membro per beneficiare di vantaggi fiscali si trova, in ordine alla concessione da parte di quest’ultimo Stato di vantaggi fiscali volti a promuovere le attività di interesse generale in questione, in una situazione paragonabile a quella degli enti riconosciuti di interesse generale stabiliti in quest’ultimo Stato membro (sentenza Persche, cit., punto 50).</p>
<p>33      Orbene, come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, si deve necessariamente constatare che gli enti pubblici e quelli che esercitano attività a carattere sociale o di assistenza senza scopo di lucro in uno Stato membro che non sia il Regno di Spagna e che perseguono i medesimi obiettivi perseguiti dagli enti elencati all’art. 7, lett. ñ), della legge relativa all’imposta sul reddito, si trovano in una situazione paragonabile a quella di questi ultimi enti.</p>
<p>34      Date queste circostanze, occorre pervenire alla conclusione che l’esenzione fiscale di cui all’art. 7, lett. ñ), della legge relativa all’imposta sul reddito, dato che essa ha l’effetto di trattare più favorevolmente le vincite distribuite dagli enti elencati nella detta disposizione, costituisce una discriminatoria restrizione alla libera circolazione dei servizi a svantaggio degli enti pubblici e degli enti che esercitano attività a carattere sociale o di assistenza senza scopo di lucro in uno Stato membro che non sia il Regno di Spagna e che perseguono i medesimi obiettivi degli enti elencati in tale disposizione.</p>
<p>35      Questa conclusione tuttavia si applica solo agli enti paragonabili a quelli cui si riferisce la detta disposizione e non può valere, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, per tutti gli organizzatori di lotterie, di giochi e di scommesse stabiliti in uno Stato membro che non sia il Regno di Spagna. Infatti, questi organizzatori non sono tutti in una situazione paragonabile a quella degli enti elencati all’art. 7, lett. ñ), della legge relativa all’imposta sul reddito. Di conseguenza, il ricorso della Commissione deve essere respinto relativamente alla parte che riguarda gli organizzatori di lotterie e di scommesse stabiliti in uno Stato membro diverso dal Regno di Spagna e che non sono oggettivamente paragonabili a quelli elencati nella detta disposizione.</p>
<p> Sulla giustificazione della discriminazione</p>
<p>36      Occorre subito rammentare che, se è vero che la giurisprudenza della Corte ha individuato un certo numero di motivi imperativi di interesse generale, quali gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della frode e dell’incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco nonché di prevenzione di turbative all’ordine sociale in generale (v., in particolare, sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 56), che possono essere invocati per giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi, ciò non toglie che tali obiettivi non possono essere invocati per giustificare restrizioni applicate in maniera discriminatoria (v., in tal senso, sentenze 30 novembre 1995, causa C 55/94, Gebhard, Racc. pag. I 4165, punto 37; 6 novembre 2003, causa C 243/01, Gambelli e a., Racc. pag. I 13031, punto 65; 6 marzo 2007, cause riunite C 359/04 e C 360/04, Placanica e a., Racc. pag. I 1891, punto 49, nonché Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 60).</p>
<p>37      Si evince altresì dalla giurisprudenza della Corte che, qualora una restrizione, quale quella del caso di specie, sia discriminatoria, essa è compatibile con il diritto comunitario solo se può rientrare in una disposizione espressa di deroga, quale l’art. 46 CE, cui fa rinvio l’art. 55 CE, vale a dire l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica (sentenza 16 gennaio 2003, causa C 388/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I 721, punto 19).</p>
<p>38      La restrizione in esame nel caso di specie può pertanto essere giustificata solo a condizione che gli obiettivi perseguiti dal legislatore spagnolo rientrino fra i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica ai sensi dell’art. 46, n. 1, CE e che essa sia conforme al principio di proporzionalità. A questo proposito, va aggiunto che una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (sentenza 10 marzo 2009, causa C 169/07, Hartlauer, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55, nonché Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 61).</p>
<p>39      Per quanto attiene, in primo luogo, all’obiettivo di prevenzione del riciclaggio di capitali e di lotta alla frode fiscale, non è necessario stabilire se tale obiettivo possa rientrare nella nozione di ordine pubblico. È sufficiente constatare in tal senso, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, che le autorità di uno Stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali. Per di più, negare in maniera generale il beneficio dell’esenzione fiscale a tali enti appare sproporzionato, perché eccede quanto necessario per combattere la criminalità. Esistono, infatti, diversi metodi per controllare i loro conti e le loro attività (v., in tal senso, citate sentenze Gambelli e a., punto 74, nonché Centro di Musicologia Walter Stauffer, punto 61).</p>
<p>40      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la lotta alla dipendenza da gioco, va rilevato che, sebbene non si possa escludere che tale obiettivo possa essere considerato rientrare nella nozione di tutela della sanità pubblica, nella fattispecie si deve innanzitutto constatare che il Regno di Spagna non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare che, in Spagna, tale patologia sia a tal punto diffusa nella popolazione da poter essere considerata costituire un rischio per la sanità pubblica.</p>
<p>41      Poi, come precisato dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, l’esenzione delle vincite tende a incoraggiare i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giochi d’azzardo e alle scommesse che possono beneficiarne e quindi non è idonea a garantire coerentemente la realizzazione dell’obiettivo che si pretende perseguire.</p>
<p>42      Infine, poiché l’esenzione controversa non tiene conto della tipologia dei vari giochi, il regno di Spagna non può validamente sostenere che la detta esenzione ha l’obiettivo di canalizzare il desiderio di giocare dei giocatori verso taluni giochi le cui modalità di svolgimento hanno un ridotto potenziale di dipendenza.</p>
<p>43      Per quanto attiene, in terzo luogo, all’argomento del Regno di Spagna secondo cui i redditi percepiti dagli enti i cui giochi beneficiano dell’esenzione in questione contribuirebbero a finanziare infrastrutture e progetti di pubblica utilità, occorre rammentare che la Corte ha già statuito che, anche se non è priva d’interesse la circostanza che le lotterie e gli altri giochi d’azzardo possono essere un mezzo di finanziamento rilevante per attività senza scopo di lucro o di interesse generale, un siffatto rilievo non può essere considerato di per sé una giustificazione oggettiva di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (v., in particolare, citate sentenze Schindler, punto 60, e Zenatti, punto 36). Risulta peraltro dalla giurisprudenza della Corte che neanche i motivi economici rientrano fra i motivi enunciati all’art. 46 CE che potrebbero giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dal Trattato (v., in particolare, citate sentenze Commissione/Italia, punti 19 e 22, nonchè Gambelli e a., punto 61).</p>
<p>44      Per quanto attiene, in quarto luogo, alla tutela dell’ordine sociale e alla tutela dei consumatori, bisogna precisare che, contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, il ragionamento seguito Corte nelle citate sentenze Schindler, Läärä e a. e Zenatti relativamente a tali giustificazioni non si può applicare al caso di specie.</p>
<p>45      Infatti, a differenza delle restrizioni controverse nelle cause che hanno dato luogo alle dette sentenze, la restrizione di cui trattasi nel caso di specie non è indistintamente applicabile, ma ha carattere discriminatorio. Essa non può quindi essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ordine sociale o la tutela dei consumatori.</p>
<p>46      Va aggiunto che, come evidenziato dall’avvocato generale in particolare ai paragrafi 93 e 104 delle sue conclusioni, l’esenzione controversa non consente in ogni caso di raggiungere, da un lato, l’obiettivo di tutela dell’ordine sociale, poiché incoraggia la partecipazione alle lotterie e alle scommesse invece di scoraggiarla, e, dall’altro, l’obiettivo di tutela dei consumatori perché non sussiste alcun legame diretto tra la detta esenzione e le misure amministrative volte a proteggere gli interessi dei consumatori.</p>
<p>47      La discriminazione di cui trattasi nel caso di specie non è pertanto giustificata ai sensi dell’art. 49, n. 1, CE.</p>
<p>48      Poiché quanto stipulato all’art. 36 dell’accordo SEE ha la stessa portata giuridica di quella delle disposizioni, sostanzialmente identiche, dell’art. 49 CE, le considerazioni che precedono si possono trasporre mutatis mutandis al detto articolo.</p>
<p>49      Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre dichiarare che il Regno di Spagna, mantenendo in vigore una normativa tributaria che esenta le vincite provenienti dalla partecipazione a lotterie, giochi e scommesse organizzati nel Regno di Spagna da taluni organismi ed enti stabiliti in tale Stato membro e che esercitano attività a carattere sociale d’assistenza senza scopo di lucro, senza che questa stessa esenzione sia concessa alle vincite provenienti da lotterie, giochi e scommesse organizzati dagli organismi e dagli enti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività dello stesso tipo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 49 CE e 36 dell’accordo SEE.</p>
<p> <b><b>Sulle spese</b></b></p>
<p>50      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l’art. 69, n. 3, del medesimo regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché la Commissione e il Regno di Spagna sono rimasti parzialmente soccombenti, si deve decidere che ogni parte sopporti le proprie spese.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:</p>
<p>1)      <b><b>Il Regno di Spagna, mantenendo in vigore una normativa tributaria che esenta le vincite provenienti dalla partecipazione a lotterie, giochi e scommesse organizzati nel Regno di Spagna da taluni organismi ed enti stabiliti in tale Stato membro e che esercitano attività a carattere sociale d’assistenza senza scopo di lucro, senza che questa stessa esenzione sia concessa alle vincite provenienti da lotterie, giochi e scommesse organizzati dagli organismi e dagli enti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività dello stesso tipo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 49 CE e 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992.</b></b></p>
<p>2)      <b><b>Il ricorso è respinto quanto al resto.</b></b></p>
<p>3)      <b><b>La Commissione delle Comunità europee e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-9-7-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-9-7-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2009 n.0</a></p>
<p>Pres. A. Tizzano, Rel. E. Levits Archer Daniels Midland Co., (Avv.ti C.O. Lenz, L. Martin Alegi, E. Batchelor e M. Garcia) vs Commissione (Ag.ti. A. Bouquet e X. Lewis) 1. Concorrenza – Intese – Mercato dell’acido citrico – Procedimento –Diritti di difesa – Funzione. 2. Concorrenza – Intese – Mercato</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-9-7-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Tizzano, Rel. E. Levits<br /> Archer Daniels Midland Co., (Avv.ti C.O. Lenz, L. Martin Alegi, E. Batchelor e M. Garcia) vs Commissione (Ag.ti. A. Bouquet e X. Lewis)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza – Intese – Mercato dell’acido citrico – Procedimento –Diritti di difesa – Funzione.	</p>
<p>2. Concorrenza – Intese – Mercato dell’acido citrico – Procedimento – Diritti di difesa – Comunicazione degli addebiti – Elementi essenziali – Sufficiente.	</p>
<p>3. Concorrenza – Intese – Mercato dell’acido citrico – Procedimento – Diritti di difesa –Comunicazione degli addebiti – Ruolo di leader – Allegazione elementi probatori – Non sufficiente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa sottoposta ad indagine sia in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare la sua affermazione circa l’esistenza di un’infrazione al Trattato.	</p>
<p>2. La comunicazione degli addebiti deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione in quello stadio del procedimento. Considerato che una tale comunicazione rimane una tappa nell’adozione della decisione finale e che essa non costituisce quindi la posizione definitiva della Commissione, non può pretendersi tuttavia che quest’ultima proceda già in tale fase ad una qualificazione giuridica degli elementi sui quali si basa nella sua decisione finale per qualificare un’impresa come leader dell’intesa.	</p>
<p>3. La circostanza che i documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare la sua affermazione circa l’esistenza di un’infrazione siano stati semplicemente allegati alla comunicazione degli addebiti può non consentire, in determinate fattispecie, alle imprese interessate di valutare la credibilità attribuita dalla Commissione ad ogni singolo elemento contenuto in tali documenti. Ciò accade, in particolare, qualora i fatti posti a base della decisione presentano un aspetto soggettivo in quanto consistenti ad esempio in testimonianze di persone chiamate in causa nel procedimento avviato da altre autorità nazionali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE <br />	<br />
(Prima Sezione)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
9 luglio 2009 (*) </p>
<p>Nel procedimento <B>C&#8209;511/06 P</B>,</p>
<p>avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta l’11 dicembre 2006,</p>
<p>Archer Daniels Midland Co., con sede in Decatur, Illinois (Stati Uniti), rappresentata dall’avv. C.O. Lenz, Rechtsanwalt, dalla sig.ra L. Martin Alegi, dal sig. E. Batchelor e dalla sig.ra M. Garcia, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo, </p>
<p>ricorrente,</p>
<p>procedimento in cui l’altra parte è:</p>
<p>Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Bouquet e X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, </p>
<p>convenuta in primo grado</p>
<p><b></p>
<p align=center>LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
composta dal sig. A. Tizzano, facente funzioni di presidente della Prima Sezione, dai sigg. M. Ileši&#269;, A. Borg Barthet, E. Levits (relatore) e J.-J. Kasel, giudici, </p>
<p>avvocato generale: sig. P. Mengozzi</p>
<p>cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto</p>
<p>	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2008,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 novembre 2008,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
1        Con la sua impugnazione la Archer Daniels Midland Co. (in prosieguo: la «ADM») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T&#8209;59/02, Archer Daniels Midland/Commissione (Racc. pag. II&#8209;3627, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha parzialmente respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2002/742/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/36 604 – Acido citrico) (GU 2002, L 239, pag. 18; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte riguardante la ricorrente medesima. </p>
<p> Contesto normativo</p>
<p>2         L’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), così recitava: </p>
<p>«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza: </p>
<p>a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1, [CE], o dell’articolo [82 CE] (&#8230;)</p>
<p>(…) </p>
<p>Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata». </p>
<p>3        La comunicazione della Commissione 14 gennaio 1998, intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15,paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo65, paragrafo 5, del trattato CECA» (GU C 9, pag. 3, in prosieguo: gli «orientamenti»), dispone, in particolare, quanto segue: </p>
<p>«I principi indicati negli orientamenti (&#8230;) dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle decisioni della Commissione, di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo, sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla Commissione nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10% del volume d’affari globale delle imprese. La Commissione intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della concorrenza. </p>
<p>La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà ormai sullo schema seguente, che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze attenuanti». </p>
<p>4        Ai sensi del punto 1, A, degli orientamenti: </p>
<p>«Per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante. </p>
<p>Le infrazioni saranno pertanto classificate in tre categorie, in modo tale da distinguere tra infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto gravi. </p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>Sarà inoltre necessario valutare in che misura gli autori dell’infrazione abbiano l’effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e occorrerà fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo. </p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>In caso di infrazioni che coinvolgono più imprese (tipo cartelli), potrà essere opportuno, in certi casi, ponderare gli importi determinati nell’ambito di ciascuna delle tre categorie predette, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione. </p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>5         Il punto 2 degli orientamenti, intitolato «Circostanze aggravanti», così recita: </p>
<p>«Maggiorazione dell’importo di base per circostanze aggravanti particolari quali:</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>–      organizzazione dell’infrazione o istigazione a commetterla;</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>6        Il punto 3 degli orientamenti, intitolato «Circostanze attenuanti», così recita: </p>
<p>«Riduzione dell’importo di base per circostanze attenuanti quali:</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>–       aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della Commissione (in particolare allo stadio degli accertamenti);</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>7        Ai sensi del titolo B della comunicazione della Commissione 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») dal titolo «Non imposizione o notevole riduzione delle ammende»: </p>
<p>«L’impresa la quale:</p>
<p>a)       denunci l’intesa segreta alla Commissione prima che quest’ultima abbia proceduto ad un accertamento, previa decisione, presso imprese partecipanti all’intesa e senza che essa già disponga di informazioni sufficienti per dimostrare l’esistenza dell’intesa denunciata; </p>
<p>b)      sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa;</p>
<p>c)      abbia cessato di partecipare all’attività illecita al più tardi al momento in cui denuncia l’intesa;</p>
<p>d)      fornisca alla Commissione tutte le informazioni utili nonché tutti i documenti e gli elementi probatori di cui dispone riguardante l’intesa e assicuri una permanente e totale cooperazione per tutto il corso dell’indagine; </p>
<p>e)      non abbia costretto un’altra impresa a partecipare all’intesa né abbia svolto un ruolo di iniziazione o determinante nell’attività illecita, </p>
<p>beneficia di una riduzione pari almeno al 75% dell’ammontare dell’ammenda, che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione, o della totale non imposizione della medesima». </p>
<p>8        Il punto D di tale comunicazione, intitolato «Significativa riduzione dell’ammontare dell’ammenda», prevede quanto segue: </p>
<p>«1.       Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B e C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione. </p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>9        Il titolo E, n. 2, della comunicazione di cui trattasi è così formulato: </p>
<p>«La Commissione valuterà la sussistenza delle condizioni di cui ai punti B, C o D e, conseguentemente, se è possibile ridurre l’ammenda o non infliggerla solo al momento dell’adozione della sua decisione. Non sarebbe opportuno che la Commissione accordi tali misure prima della chiusura del procedimento amministrativo, dato che dette condizioni devono sussistere durante tutta la durata di detto procedimento». </p>
<p> Fatti all’origine della controversia</p>
<p> L’intesa</p>
<p>10      La Commissione ha indirizzato la decisione controversa a cinque imprese produttrici di acido citrico, ossia la ADM, la Cerestar Bioproducts BV (in prosieguo: la «Cerestar»), la F. Hoffmann-La Roche AG (in prosieguo: la «HLR»), la Haarmann &#038; Reimer Corporation (in prosieguo: la «H &#038; R») e la Jungbunzlauer AG (in prosieguo: la «JBL»). </p>
<p>11      L’acido citrico è un agente acidificante e conservante utilizzato nei prodotti alimentari e nelle bibite, nei detergenti e nei detersivi per uso domestico, nei prodotti farmaceutici e cosmetici nonché in svariati procedimenti industriali. </p>
<p>12      Nell’agosto 1995 la Commissione è stata informata dell’avvio di un’indagine ad opera del Ministero della Giustizia degli Stati Uniti aventi ad oggetto il mercato dell’acido citrico negli Stati Uniti. Le imprese ADM, Cerestar, HLR, H &#038; R e JBL, avendo ammesso di aver partecipato ad un’intesa, hanno pagato ammende a seguito di accordi conclusi con tale Ministero. Inoltre, a taluni soggetti venivano inflitte ammende a titolo personale. </p>
<p>13      Il 6 agosto 1997 la Commissione ha rivolto, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, richieste di informazioni ai quattro principali produttori di acido citrico nella Comunità europea. </p>
<p>14      Facendo seguito ad una successiva richiesta, inviata nel luglio 1998, la Cerestar ha informato la Commissione della sua intenzione di cooperare. Nel corso di una riunione con taluni rappresentanti della Commissione tenutasi il 29 ottobre 1998, i rappresentanti della Cerestar hanno descritto, su base mnemonica, le attività dell’intesa cui avevano partecipato le cinque imprese citate al punto 10 della presente sentenza (in prosieguo: l’«intesa»), nonché taluni meccanismi del funzionamento della stessa. Inoltre, tale impresa ha sottolineato il ruolo svolto dalla ADM nel corso di talune riunioni multilaterali delle imprese citate. La Cerestar ha confermato tale testimonianza in una dichiarazione scritta datata 25 marzo 1999 (in prosieguo: la «dichiarazione della Cerestar»). </p>
<p>15      L’11 dicembre 1998 i rappresentanti della ADM hanno esposto, nel corso di una riunione con taluni rappresentanti della Commissione, le attività anticoncorrenziali cui detta società aveva partecipato nell’ambito dell’intesa. Tale società ha confermato le sue affermazioni con lettera 15 gennaio 1999 (in prosieguo: la «dichiarazione della ADM»). </p>
<p>16      Sulla base delle informazioni comunicate dalle cinque imprese incriminate in risposta a talune richieste di informazioni complementari della Commissione, quest’ultima ha indirizzato loro una comunicazione degli addebiti in data 29 marzo 2000 (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»), in cui contestava loro di aver violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53, n. 1, dell’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), dal marzo 1991 al maggio 1995 per quattro di esse, tra cui la ADM, e dal maggio 1992 al maggio 1995 per quanto riguarda la Cerestar, partecipando a un’intesa segreta sul mercato dell’acido citrico. La Commissione addebitava loro in particolare il fatto di essersi attribuite quote di vendita precise per ciascuna di esse e di averle rispettate, di aver fissato prezzi obiettivo e/o prezzi minimi, di aver eliminato riduzioni sui prezzi e di aver scambiato specifiche informazioni sui clienti. Nessuna di queste imprese ha chiesto di essere sentita, né ha sostanzialmente contestato la veridicità dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti, limitandosi a rispondere per iscritto agli addebiti ivi formulati. </p>
<p> La comunicazione degli addebiti</p>
<p>17      Nella sezione C della parte I della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha esposto i fatti cui si riferivano gli addebiti stessi. Al punto 50 di detta comunicazione essa ha elencato i cinque principali documenti probatori sui quali basava le sue constatazioni fattuali, che erano allegati a tale comunicazione con altri sei documenti, tra cui un resoconto delle dichiarazioni rilasciate da un rappresentante della ADM in occasione della riunione tenutasi l’11 dicembre 1998 con taluni rappresentanti della Commissione, vale a dire la dichiarazione della ADM, il resoconto delle dichiarazioni rese da un ex rappresentante della ADM dinanzi a taluni rappresentanti del Ministero della Giustizia degli Stati Uniti e a taluni agenti del Federal Bureau of Investigation (FBI) nel corso della procedura antitrust condotta dalle autorità statunitensi in data 5 novembre 1996 (in prosieguo: il «rapporto dell’FBI»), nonché la dichiarazione della Cerestar. </p>
<p>18      Inoltre, ai punti 161 e 162 della comunicazione degli addebiti si precisava che, per valutare la gravità dell’infrazione, la Commissione avrebbe tenuto conto dei fatti come descritti e valutati nella citata sezione C e che, per stabilire l’ammenda da infliggersi a ciascuna impresa, essa avrebbe tenuto conto, tra l’altro, del ruolo svolto da ciascuna negli accordi collusivi come descritti nella parte I di tale comunicazione. </p>
<p>19      Infine, i punti 57 e 58 della citata comunicazione menzionavano le riunioni bilaterali tenutesi nel gennaio 1991 tra la ADM e, rispettivamente, la JBL, la HLR nonché la H &#038; R ai fini dell’attuazione dell’intesa. </p>
<p> La dichiarazione della ADM</p>
<p>20      La dichiarazione della ADM contiene una descrizione dettagliata e in cifre dei meccanismi dell’intesa e più in particolare delle decisioni adottate dalle imprese incriminate in occasione delle riunioni tenute da queste ultime dal marzo 1991 al maggio 1995. </p>
<p> Il rapporto dell’FBI</p>
<p>21      Il rapporto dell’FBI contiene la descrizione fornita da un ex rappresentante della ADM dei meccanismi dell’intesa e, in particolare, informazioni in merito alle riunioni intervenute tra le imprese incriminate. Tale rapporto precisa, tra l’altro, che venivano organizzate riunioni cui partecipavano rappresentanti di ciascuna impresa coinvolta nell’intesa, tra cui vi erano le riunioni cosiddette «Masters», che riunivano i più alti in grado tra tali rappresentanti, mentre le riunioni cosiddette «Sherpas» raggruppavano rappresentanti incaricati dell’attuazione pratica di tale meccanismi. Secondo questo stesso rapporto, alla persona interrogata sembrava che un altro ex rappresentante della ADM, chiamato «il saggio», il quale partecipava ad entrambi i tipi di riunioni sopra descritte, aveva avuto l’idea del meccanismo dell’intesa denominato «G&#8209;4/5 arrangement» e aveva avuto un ruolo molto attivo nell’attuazione di tale meccanismo. </p>
<p> La dichiarazione della Cerestar</p>
<p>22      La dichiarazione della Cerestar contiene una descrizione sommaria delle riunioni multilaterali tra i rappresentanti delle imprese incriminate nonché delle decisioni ivi assunte. Si precisava in tale dichiarazione che il rappresentante della Cerestar riteneva che il rappresentante della ADM avesse svolto un ruolo chiave nell’ambito di tali riunioni. </p>
<p> La decisione controversa</p>
<p>23      Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della decisione controversa, le cinque imprese destinatarie della decisione stessa «hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato (&#8230;) partecipando a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’acido citrico». </p>
<p>24      L’art. 1, n. 2, di tale decisione dispone che l’infrazione è durata dal mese di marzo 1991 al mese di maggio 1995 nel caso della ADM, della HLR, della H &#038; R nonché della JBL e dal mese di maggio 1992 al mese di maggio 1995 nel caso della Cerestar. </p>
<p>25      L’art. 3 della decisione di cui trattasi è così formulato: </p>
<p>«Per l’infrazione di cui all’art. 1 sono irrogate le seguenti ammende:</p>
<p>a)      [ADM]:           39,69 milioni di EUR,</p>
<p>b)      [Cerestar]:           170 000 EUR,</p>
<p>c)      [HLR]:                    63,5 milioni di EUR,</p>
<p>d)      [H &#038; R]:          14,22 milioni di EUR,</p>
<p>e)      [JBL]:                   17,64 milioni di EUR».</p>
<p>26      Ai fini della fissazione dell’importo delle ammende, la Commissione ha applicato la metodologia esposta negli orientamenti nonché nella comunicazione sulla cooperazione. </p>
<p>27      In primo luogo, essa ha determinato l’importo di base dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione. </p>
<p>28      Per quanto attiene alla gravità dell’infrazione, essa ha anzitutto qualificato, al punto 230 della decisione controversa, l’infrazione commessa come molto grave, in considerazione della sua natura, del suo impatto effettivo sul mercato dell’acido citrico nello Spazio economico europeo e dell’estensione del mercato geografico interessato. </p>
<p>29      La Commissione ha poi ritenuto, al punto 233 della decisione di cui trattasi, che si doveva tener conto della capacità economica effettiva di arrecare pregiudizio alla concorrenza e fissare l’ammenda a un livello che garantisse un sufficiente effetto dissuasivo. Di conseguenza, basandosi sul fatturato mondiale realizzato dalle imprese interessate dalla vendita dell’acido citrico nel corso dell’ultimo anno del periodo di infrazione, cioè il 1995, la Commissione le ha divise in tre gruppi, cioè, in un primo gruppo, la H &#038; R, con una quota di mercato a livello mondiale del 22%, in un secondo gruppo, la ADM e la JBL, con quote di mercato del [ riservato ], nonché la HLR con una quota di mercato del 9% e, in un terzo gruppo, la Cerestar con una quota di mercato a livello mondiale del 2,5%. Su tale base la Commissione ha fissato importi di partenza, rispettivamente, di EUR 35 milioni per l’impresa appartenente al primo gruppo, di EUR 21 milioni per quelle appartenenti al secondo gruppo, e di EUR 3,5 milioni per quella classificata nel terzo gruppo. </p>
<p>30      Inoltre, al fine di garantire all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, la Commissione ha proceduto all’adeguamento di tali importi di partenza. A tal fine, tenendo conto della dimensione e delle risorse complessive delle parti interessate, espresse dall’importo totale del loro fatturato mondiale, la Commissione ha applicato un coefficiente moltiplicatore di 2 agli importi di partenza fissati per la ADM e la HLR e di 2,5 agli importi di partenza fissati per la H &#038; R. </p>
<p>31      Risulta peraltro dai punti 249 e 250 della decisione controversa che, per tener conto della durata dell’infrazione commessa da ciascuna impresa, gli importi di partenza così fissati sono stati maggiorati del 10% per anno, ovvero del 40% per la ADM, la H &#038; R, la HLR e la JBL e del 30% per la Cerestar. </p>
<p>32      Così, al punto 254 della decisione controversa, la Commissione ha fissato l’importo di base delle ammende in EUR 58,8 milioni per quanto riguarda la ADM. Per quanto riguarda la Cerestar, la HLR, la H &#038; R e la JBL, gli importi di base sono stati fissati, rispettivamente, in EUR 4,55, 58,8, 122,5 e 29,4 milioni. </p>
<p>33      In secondo luogo, come emerge dal punto 273 della decisione controversa, gli importi di base delle ammende inflitte alla ADM e alla HLR sono stati maggiorati del 35% a titolo di circostanze aggravanti, per il motivo che tali imprese avevano svolto un ruolo leader nell’ambito dell’intesa. </p>
<p>34      In particolare, ai punti 263 e 264 di tale decisione, la Commissione ha considerato le riunioni bilaterali tra la ADM e tre altre imprese partecipanti all’intesa come indizio del fatto che la ADM aveva svolto un ruolo di istigatore dell’intesa, aggiungendo che ulteriori elementi contribuivano a dimostrarne il ruolo di leader nell’ambito dell’intesa. </p>
<p>35      A tal proposito, ai punti 265 e 266 della decisione controversa la Commissione ha fatto riferimento a talune circostanze risultanti dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar. </p>
<p>36      In terzo luogo, ai punti 274&#8209;291 di tale decisione la Commissione ha esaminato e respinto le istanze di talune imprese di beneficiare delle circostanze attenuanti. </p>
<p>37      In quarto luogo, in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, al punto 293 della decisione controversa la Commissione ha adattato gli importi così calcolati per la Cerestar nonché per la H &#038; R per far sì che non superassero il limite del 10% del fatturato annuo totale di tali imprese. </p>
<p>38      Infine, in quinto luogo, in applicazione della comunicazione sulla cooperazione, la Commissione ha accordato alle imprese incriminate una riduzione dell’importo delle loro rispettive ammende. </p>
<p>39      Risulta così dai punti 305 e 310 della decisione controversa che la Cerestar ha beneficiato, in applicazione del titolo B di tale comunicazione, di una «notevole riduzione», cioè del 90% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione, essendo stata questa la prima impresa a fornire alla Commissione gli elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa. </p>
<p>40      Parallelamente, la Commissione ha respinto, al punto 306 della decisione controversa, gli argomenti della ADM tesi a dimostrare che quest’ultima doveva essere considerata come l’impresa che per prima aveva fornito tali elementi, ed ha accordato alla stessa, in applicazione del titolo D della comunicazione sulla cooperazione, solo una riduzione «significativa», vale a dire pari al 50%, dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione. </p>
<p>41      La JBL, la H &#038; R e la HLR hanno invece beneficiato di una riduzione, rispettivamente, pari al 40%, al 30% e al 20% dell’importo delle ammende che sarebbero state loro inflitte in assenza di cooperazione. </p>
<p> Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata</p>
<p>42      Il 28 febbraio 2002 la ADM ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa. </p>
<p>43      Nell’ambito di tale ricorso, la ADM ha chiesto l’annullamento dell’art. 1 della decisione controversa, nella parte in cui constata che essa ha partecipato alla limitazione delle capacità del mercato dell’acido citrico e alla designazione di un produttore che doveva «guidare» gli aumenti di prezzo in ciascun segmento nazionale del detto mercato, nonché l’annullamento dell’art. 3 di tale decisione nella parte in cui la riguarda e, in subordine, la riduzione dell’ammenda inflittale. </p>
<p>44      A sostegno del proprio ricorso, la ADM ha formulato vari motivi aventi ad oggetto l’importo dell’ammenda inflittale e diretti, tra l’altro, a contestare la valutazione della gravità dell’infrazione, la qualifica di leader dell’intesa attribuitale, la valutazione delle circostanze attenuanti e della cooperazione di cui essa ha dato prova nel corso del procedimento amministrativo. </p>
<p>45      In primo luogo, per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, la ADM sosteneva che nell’ambito della valutazione dell’impatto concreto dell’intesa, la Commissione è incorsa in errori nella definizione del mercato rilevante, in quanto non avrebbe preliminarmente definito un siffatto mercato e avrebbe, pertanto, omesso di considerare, nell’ambito di tale definizione, i prodotti sostitutivi dell’acido citrico. </p>
<p>46      Dopo aver constatato, al punto 201 della sentenza impugnata, che la ADM non aveva dimostrato che l’impatto dell’intesa relativa all’acido citrico sul mercato più ampio cui essa faceva riferimento sarebbe stato inesistente o quanto meno trascurabile, il Tribunale ha respinto tale motivo. </p>
<p>47      In secondo luogo, per quanto concerne la qualifica di leader dell’intesa, la ADM contestava alla Commissione di essere incorsa in errori nella valutazione degli elementi considerati per procedere a una siffatta qualifica. Per un verso, la ricorrente sosteneva che la Commissione aveva fatto uso di un documento redatto da autorità di uno Stato terzo, vale a dire il rapporto dell’FBI, in violazione delle sue garanzie procedurali, in quanto, segnatamente, essa non aveva avuto occasione di prendere posizione in merito alla validità del detto documento. Per altro verso, essa sosteneva che la Commissione non aveva rispettato i suoi diritti della difesa dal momento che quest’ultima non aveva fatto riferimento, nell’ambito della comunicazione degli addebiti, né alla qualifica di leader dell’intesa per quanto riguarda la ADM, né agli elementi che essa aveva tratto dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar per dimostrare tale ruolo di leader. </p>
<p>48      Il Tribunale ha rammentato, al punto 215 della sentenza impugnata, che per procedere ad una tale qualifica la Commissione si era basata su tre elementi, vale a dire le riunioni bilaterali, il rapporto dell’FBI e la dichiarazione della Cerestar. </p>
<p>49      Per quanto riguarda le riunioni bilaterali, il Tribunale ha ritenuto, al punto 226 della sentenza impugnata, che la Commissione non fosse incorsa in un manifesto errore di valutazione ritenendo si trattasse di un indizio supplementare rispetto agli altri due elementi, che sono il rapporto dell’FBI e la dichiarazione della Cerestar, idoneo a dimostrare che la ADM aveva svolto un ruolo di leader nell’ambito dell’intesa. </p>
<p>50      Per quanto concerne il rapporto dell’FBI, il Tribunale ha ritenuto, al punto 268 della sentenza impugnata, che, allegando tale rapporto alla comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva consentito alla ADM di prendere posizione sulla validità dello stesso, in particolare per quanto concerne eventuali irregolarità procedurali derivanti dal fatto di aver preso in considerazione il rapporto stesso. Dopo aver constatato che la ADM non aveva messo in discussione tale rapporto in nessuna fase del procedimento amministrativo, il Tribunale ha stabilito al punto 270 di tale sentenza che la Commissione non aveva violato i diritti procedurali della ricorrente. </p>
<p>51      In ordine alla dichiarazione della Cerestar il Tribunale ha rilevato, al punto 290 della sentenza impugnata, che il suo contenuto coincideva con quello del rapporto dell’FBI, di modo che la Commissione non era incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concedere a tale dichiarazione un valore probatorio superiore a quello di altri elementi che la ricorrente aveva fatto valere allo scopo di dimostrare di non aver assunto il ruolo di leader dell’intesa. </p>
<p>52      Del resto, ai punti 436&#8209;439 della sentenza impugnata, il Tribunale ha deciso che la comunicazione degli addebiti indirizzata alle imprese incriminate conteneva i principali elementi di fatto e di diritto che potevano costituire il fondamento dell’ammenda che la Commissione prevedeva di infliggere loro. Infatti, per un verso, non era onere di quest’ultima, in tale fase del procedimento, informare la ADM del fatto che sarebbe stata qualificata come leader dell’intesa. Per altro verso, essendo pacifico che il rapporto dell’FBI e la dichiarazione della Cerestar erano stati allegati a tale comunicazione, il Tribunale ha stabilito che la ADM non poteva addurre una violazione dei diritti della difesa, ancorché la Commissione non avesse espressamente affermato, nella parte della citata comunicazione relativa all’esposizione dei fatti, che essa poteva considerare la ADM come leader dell’intesa, né avesse indicato gli elementi che avrebbe preso in considerazione per concludere nel senso dell’assunzione di un tale ruolo. </p>
<p>53      Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il motivo della ADM relativo alla qualifica di leader dell’intesa. </p>
<p>54      In terzo luogo, la ADM affermava che la Commissione non le aveva consentito di beneficiare, a torto, della circostanza attenuante prevista al punto 3, terzo trattino, degli orientamenti, benché avesse cessato la sua partecipazione all’intesa sin dai primi interventi delle autorità statunitensi della concorrenza. </p>
<p>55      Dopo aver svolto, ai punti 335 e 336 della sentenza impugnata, un’interpretazione del punto 3, terzo trattino, degli orientamenti, il Tribunale ha concluso, al punto 338 di tale sentenza, che il beneficio di tale circostanza attenuante non può essere concesso d’ufficio, bensì che esso dipende dalle circostanze specifiche della fattispecie. Orbene, secondo il Tribunale, la segretezza dell’intesa di cui trattasi dimostra che le imprese in questione hanno commesso intenzionalmente l’infrazione loro contestata, cosicché, in conformità alla sua giurisprudenza, la cessazione dell’infrazione stessa non può essere considerata una circostanza attenuante quando è stata determinata dall’intervento della Commissione. Pertanto, il Tribunale ha respinto il motivo della ADM relativa all’omessa considerazione di tale elemento a titolo di circostanza attenuante. </p>
<p>56      In quarto luogo, la ADM contestava alla Commissione il fatto di non averle concesso una «notevole riduzione», ai sensi del titolo B della comunicazione sulla cooperazione, dell’importo dell’ammenda che avrebbe dovuto esserle inflitta in assenza di cooperazione, benché essa fosse stata la prima impresa a fornire alla Commissione gli elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa. </p>
<p>57      Il Tribunale ha del pari respinto tale motivo, stabilendo ai punti 377 e 378 della sentenza impugnata che giustamente la Commissione aveva escluso il beneficio di una «notevole riduzione» dell’importo dell’ammenda, tenuto conto del ruolo di leader assunto dalla ADM nell’ambito dell’intesa. </p>
<p>58      Infine il Tribunale ha, per il resto, accolto il motivo formulato dalla ADM in merito all’irregolarità del fatto di aver preso in considerazione, al punto 158 della decisione controversa, taluni elementi che non erano stati menzionati nella comunicazione degli addebiti. Esso ha pertanto annullato l’art. 1 di tale decisione, laddove esso, letto il combinato disposto con detto punto, constata che la ADM, per un verso, ha congelato, limitato e chiuso delle capacità di produzione di acido citrico, e, per altro verso, ha designato il produttore che doveva «guidare» gli aumenti dei prezzi su ciascun segmento nazionale del mercato rilevante. Tuttavia, ritenendo che tali elementi avessero carattere sovrabbondante rispetto alle caratteristiche essenziali dell’intesa, il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario modificare l’importo dell’ammenda come stabilito dalla Commissione con riferimento alla ADM. Infine, esso ha condannato quest’ultima a sostenere tutte le spese, fatto salvo un decimo delle sue stesse spese, che è stato posto a carico della Commissione. </p>
<p> Conclusioni delle parti </p>
<p>59      La ADM chiede alla Corte: </p>
<p>–        di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro la decisione controversa;</p>
<p>–        di annullare l’art. 3 della decisione controversa nella parte in cui la riguarda;</p>
<p>–        in subordine, di modificare il detto art. 3 al fine di annullare o ridurre l’ammenda inflittale;</p>
<p>–        in ulteriore subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca in diritto conformemente alla sentenza della Corte, e </p>
<p>–        in ogni caso, di condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ADM sia nel procedimento dinanzi al Tribunale sia in quello dinanzi alla Corte. </p>
<p>60      La Commissione chiede alla Corte: </p>
<p>–        – di respingere l’impugnazione, e</p>
<p>–        – di condannare la ADM alle spese.</p>
<p> Sull’impugnazione</p>
<p>61      A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente invoca nove motivi, basati rispettivamente: </p>
<p>–        per quanto concerne i primi cinque motivi, su vari errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel qualificare la ADM come leader dell’intesa; </p>
<p>–        per quanto concerne il sesto motivo, su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel negare alla ADM il beneficio di circostanze attenuanti legate alla cessazione della sua partecipazione all’intesa; </p>
<p>–        per quanto concerne il settimo e l’ottavo motivo, su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale con riferimento all’applicazione delle regole enunciate nella comunicazione sulla cooperazione, e </p>
<p>–        per quanto riguarda il nono motivo, su una violazione del principio secondo cui la Commissione è tenuta a rispettare le regole che essa si è imposta quanto alla definizione del mercato rilevante nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione. </p>
<p> Sul primo motivo, basato su un errore di diritto nella valutazione del rispetto dei diritti della difesa della ADM con riferimento alla qualifica di leader</p>
<p> Argomenti delle parti</p>
<p>62      Con tale motivo, che si suddivide in due parti, la ADM adduce una violazione dei propri diritti della difesa ad opera del Tribunale. </p>
<p>63      Nella prima parte, la ricorrente contesta al Tribunale di aver rilevato, ai punti 437 e 438 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva indicato, nella comunicazione degli addebiti, i principali elementi di fatto che caratterizzavano la gravità del suo comportamento, benché non vi fosse alcun riferimento alla circostanza che essa poteva essere considerata leader dell’intesa. Orbene, il ruolo di leader sarebbe uno dei principali elementi da indicarsi nella comunicazione degli addebiti, a pena di violare i diritti della difesa dell’impresa interessata. </p>
<p>64      Nella seconda parte, la ADM afferma che la Commissione non l’ha avvertita, nella comunicazione degli addebiti, dei fatti considerati nella decisione controversa per concludere nel senso che essa aveva assunto un ruolo di leader. La sola presenza, in allegato a tale comunicazione, dei documenti da cui risultano tali fatti non sarebbe stata sufficiente a garantire il rispetto dei diritti della difesa della ricorrente. </p>
<p>65      La Commissione ritiene che questo motivo sia infondato. Per quanto riguarda la prima parte, avendo menzionato, al punto 158 della comunicazione degli addebiti, il fatto che avrebbe tenuto conto del ruolo svolto individualmente da ciascun impresa partecipante all’infrazione in sede di valutazione della gravità di quest’ultima, essa avrebbe soddisfatto i requisiti giurisprudenziali ricordati dalla ricorrente stessa, come stabilito dal Tribunale. </p>
<p>66      La seconda parte sarebbe inoperante, dal momento che il Tribunale ha altresì stabilito che la Commissione non era tenuta ad esporre, nella comunicazione degli addebiti, i fatti che l’avrebbero portata a qualificare la ricorrente come leader dell’intesa. In ogni caso, tale parte sarebbe infondata dal momento che tali fatti sarebbero stati noti alla ricorrente in quanto risultavano dai documenti allegati a tale comunicazione. Inoltre, vari punti della citata comunicazione avrebbero fatto esplicito riferimento alla ricorrente, cosicché essa avrebbe avuto la possibilità di sollevare le proprie obiezioni in ordine ai documenti utilizzati per provare il suo ruolo di leader nella fase del procedimento amministrativo, cosicché i suoi diritti della difesa non sarebbero stati violati. </p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>–       Sulla prima parte del primo motivo </p>
<p>67      Dalle constatazioni contenute al punto 437 della sentenza impugnata risulta che, nella comunicazione degli addebiti indirizzata alla ADM, la Commissione ha qualificato l’infrazione contestata alle imprese incriminate come molto grave e ha dichiarato l’intenzione di fissare l’importo dell’ammenda ad un livello sufficientemente dissuasivo. In tale contesto, emerge altresì dai punti 158, 161 e 162 della citata comunicazione che la Commissione avrebbe tenuto conto del ruolo individualmente svolto da ciascuna impresa che avesse preso parte all’infrazione. </p>
<p>68      Si deve sottolineare che, ai sensi di una costante giurisprudenza della Corte, ricordata dal Tribunale al punto 434 della sentenza impugnata, la Commissione, quando dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà l’eventualità di infliggere ammende alle imprese interessate, indicando le principali considerazioni di fatto e di diritto che potrebbero implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto che essa sia stata commessa «intenzionalmente o per negligenza», adempie il proprio obbligo di rispettare il diritto delle imprese incriminate al contraddittorio. Così operando, fornisce tutte le indicazioni necessarie per difendersi non solo circa gli addebiti contestati, ma anche contro l’inflizione di ammende (v., in tal senso, sentenze 28 giugno 2005, cause riunite C&#8209;189/02 P, C&#8209;202/02 P, da C&#8209;205/02 P a C&#8209;208/02 P e C&#8209;213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I&#8209;5425, punto 428, nonché 18 dicembre 2008, cause riunite C&#8209;101/07 P e C&#8209;110/07 P, Coop de France bétail e viande/Commissione, punto 49). </p>
<p>69      Risulta peraltro dalla giurisprudenza che obbligare la Commissione, nella fase della comunicazione degli addebiti, a dare alle imprese incriminate indicazioni concrete circa il livello delle ammende previste equivarrebbe ad obbligarla ad anticipare in modo inopportuno la sua decisione (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 21). </p>
<p>70      Si deve sottolineare in tal senso che la qualifica di leader di un’intesa implica rilevanti conseguenze in ordine all’importo dell’ammenda da infliggersi ad un’impresa qualificata come tale. Così, ai sensi del punto 2 degli orientamenti, si tratta di una circostanza aggravante che comporta un aumento non trascurabile dell’importo di base dell’ammenda. Del pari, ai sensi del titolo B, lett. e), della comunicazione sulla cooperazione, una siffatta qualifica esclude in partenza il beneficio di una significativa riduzione dell’ammenda, anche qualora l’impresa incriminata qualificata come leader soddisfi tutti i requisiti ivi indicati per l’ottenimento di una siffatta riduzione. </p>
<p>71      Spetta quindi alla Commissione esporre, nella comunicazione degli addebiti, gli elementi che ritiene pertinenti per consentire all’impresa incriminata che possa essere qualificata come leader dell’intesa di replicare ad un tale addebito. Tuttavia, considerato che una tale comunicazione rimane una tappa nell’adozione della decisione finale e che essa non costituisce quindi la posizione definitiva della Commissione, non può pretendersi che quest’ultima proceda già in tale fase ad una qualificazione giuridica degli elementi sui quali si basa nella sua decisione finale per qualificare un’impresa come leader dell’intesa. </p>
<p>72      Ne discende che al Tribunale non può essere rimproverato alcun errore di diritto per aver affermato che la Commissione poteva non indicare, nella comunicazione degli addebiti, il fatto che essa avrebbe potuto attribuire la qualifica di leader alla ADM. </p>
<p>73      Ne consegue che la prima parte del primo motivo va respinta in quanto infondata. </p>
<p>–       Sulla seconda parte del primo motivo</p>
<p>74      Nell’ambito di questa parte, la ADM sostiene che, stabilendo al punto 439 della sentenza impugnata che le era stata data la possibilità di far valere il proprio punto di vista in ordine a taluni fatti presi in considerazione al fine di qualificarla come leader nell’ambito dell’intesa, dal momento che tali fatti emergevano da documenti allegati alla comunicazione degli addebiti, il Tribunale ha violato i suoi diritti di difesa. </p>
<p>75      Per qualificare la ADM come leader dell’intesa, la Commissione si è basata, ai punti 265 e 266 della decisione controversa, su circostanze tratte dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar. </p>
<p>76      Così, per un verso, il detto punto 265, che cita il rapporto dell’FBI, precisa che «i meccanismi dell’accordo G&#8209;4/5 sembravano essere un’idea [del rappresentante della ADM], e alla riunione del 6 marzo 1991 a Basilea, dove è stato formulato l’accordo [relativo all’acido citrico], [detto rappresentante] ha avuto un ruolo piuttosto attivo» e che tale rappresentante «era considerato come “il vecchio saggio”, ed era persino soprannominato “il predicatore”». </p>
<p>77      Per altro verso, il citato punto 266 contiene un estratto della dichiarazione della Cerestar, ai sensi del quale «benché le riunioni Masters fossero generalmente presiedute da [i rappresentanti di HLR e JBL], la [Cerestar] aveva la chiara impressione che [il rappresentante della ADM] avesse un ruolo leader. [Quest’ultimo] presiedeva le riunioni Sherpa e si occupava di preparare gli argomenti e di avanzare le proposte sui listini prezzi da approvare». </p>
<p>78      Occorre preliminarmente sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non ha affermato il principio secondo cui la Commissione non era tenuta ad indicare nella comunicazione degli addebiti gli elementi di fatto che l’hanno portata a qualificare la ADM come leader. Esso si è infatti espresso, nella sentenza impugnata, nei seguenti termini: </p>
<p>«438      Il rispetto dei diritti della difesa delle imprese qui in esame non obbliga la Commissione a indicare in modo più preciso, nella comunicazione degli addebiti, la maniera secondo la quale si avvarrà, se del caso, [dei principali elementi di fatto e di diritto idonei a fondare un’ammenda] ai fini della determinazione del livello dell’ammenda. In particolare, la Commissione non era tenuta a indicare né che avrebbe potuto considerare l’ADM leader dell’intesa né la misura della maggiorazione che avrebbe eventualmente applicato all’ammenda dell’ADM per tale ragione (&#8230;). </p>
<p>439      (&#8230;) va ricordato che la Commissione ha allegato [il rapporto dell’FBI e la dichiarazione della Cerestar] alla comunicazione degli addebiti e che le parti sono state così in grado di prendere posizione a tal riguardo, anche per quanto riguarda il loro utilizzo come elementi di prova». </p>
<p>79      Pertanto, il Tribunale ha giudicato che la Commissione aveva rispettato i diritti della difesa della ADM avendo allegato alla comunicazione degli addebiti gli elementi di prova da cui risultano i fatti su cui essa si è basata, nella decisione controversa, per qualificare la ADM come leader dell’intesa. </p>
<p>80      Ciò detto, e benché non possa addebitarsi al Tribunale alcun errore di diritto nell’aver affermato, al punto 438 della sentenza impugnata, che non spettava alla Commissione indicare nella comunicazione degli addebiti la maniera secondo cui essa si sarebbe avvalsa degli elementi di fatto per stabilire il livello dell’ammenda né, in particolare, se, sulla base di tali fatti, intendesse qualificare l’impresa come leader di un’intesa, spettava tuttavia alla Commissione, quanto meno, di indicare tali elementi di fatto. </p>
<p>81      Tuttavia, si deve necessariamente rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, i fatti su cui essa si è basata ai punti 265 e 266 della decisione controversa, tratti dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar, non sono stati menzionati nella comunicazione degli addebiti. </p>
<p>82      Come precisato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, infatti, al punto 439 della sentenza impugnata il Tribunale non ha affermato che i fatti determinanti fossero stati esposti nella comunicazione degli addebiti, bensì ha rilevato che, per il semplice fatto che la Commissione aveva allegato a tale comunicazione i documenti da cui tali fatti risultano, la ricorrente aveva avuto la possibilità di esprimersi in merito all’impiego di tali documenti a titolo di prova, ma anche in merito ai fatti ivi descritti. </p>
<p>83      È necessario quindi verificare se il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto ritenendo che la Commissione, così procedendo, avesse rispettato i diritti della difesa della ricorrente. </p>
<p>84      Occorre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento suscettibile di concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o multe coercitive dell’adempimento, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (v., in particolare, sentenza 10 maggio 2007, causa C&#8209;328/05 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I&#8209;3921, punto 70). </p>
<p>85      Il rispetto dei diritti della difesa esige, in particolare, che l’impresa sottoposta ad indagine sia in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare la sua affermazione circa l’esistenza di un’infrazione al Trattato (v. sentenze 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, cit., punto 10; 25 gennaio 2007, causa C&#8209;407/04, Dalmine/Commissione, Racc. pag. I&#8209;829, punto 44, nonché SGL Carbon/Commissione, cit., punto 71). </p>
<p>86      È, tra l’altro, la comunicazione degli addebiti che consente alle imprese oggetto di un’indagine di prendere conoscenza degli elementi di prova di cui dispone la Commissione e di conferire ai diritti della difesa la loro piena effettività (v., in tal senso, sentenze 15 ottobre 2002, cause riunite C&#8209;238/99 P, C&#8209;244/99 P, C&#8209;245/99 P, C&#8209;247/99 P, da C&#8209;250/99 P a C&#8209;252/99 P, e C&#8209;254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I&#8209;8375, punti 315 e 316, nonché 7 gennaio 2004, cause riunite C&#8209;204/00 P, C&#8209;205/00 P, C&#8209;211/00 P, C&#8209;213/00 P, C&#8209;217/00 P e C&#8209;219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I&#8209;123, punti 66 e 67). </p>
<p>87      A tal proposito, detta comunicazione deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione in quello stadio del procedimento (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, cit., punto 14). </p>
<p>88      Il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare la sua affermazione circa l’esistenza di un’infrazione (v. sentenza Dalmine, cit., punto 44). </p>
<p>89      Orbene, si deve necessariamente rilevare che, nelle circostanze della specie, il semplice fatto di avere allegato alla comunicazione degli addebiti i documenti da cui sono stati tratti i fatti posti alla base della qualifica della ADM come leader dell’intesa non è sufficiente a soddisfare i requisiti sopra indicati, dal momento che, con tale comunicazione, non le è stato consentito di contestare tali fatti e, di conseguenza, di far valere utilmente i propri diritti. </p>
<p>90      Infatti, si deve rilevare che gli elementi probatori da cui sono stati tratti i fatti posti alla base della qualifica della ADM come leader dell’intesa nella decisione controversa presentano necessariamente, per loro natura, un aspetto soggettivo, in quanto consistenti in testimonianze di persone chiamate in causa nel procedimento di infrazione avviato dalla Commissione ovvero da altre autorità nazionali della concorrenza. </p>
<p>91      Così, per un verso, il rapporto dell’FBI è frutto dell’interrogatorio di un ex rappresentante della ADM che ha beneficiato di un’immunità nell’ambito del procedimento svolto dalle autorità statunitensi della concorrenza. </p>
<p>92      Per altro verso, il secondo elemento di prova consiste in una dichiarazione spontanea della Cerestar, impresa concorrente della ADM sul mercato dell’acido citrico, la quale ha a sua volta partecipato all’intesa incriminata. </p>
<p>93      Orbene, la semplice circostanza che tali documenti siano stati allegati alla comunicazione degli addebiti non ha consentito alla ricorrente di valutare la credibilità attribuita dalla Commissione ad ogni singolo elemento contenuto in tali documenti. </p>
<p>94      Pertanto, nelle circostanze cui alla presente fattispecie, non può ritenersi che, limitandosi ad allegare alla comunicazione degli addebiti i documenti e gli elementi probatori da cui emergono i fatti su cui essa si è basata, nella decisione controversa, per qualificare la ricorrente come leader dell’intesa, senza che tali fatti siano stati espressamente menzionati nel testo stesso della comunicazione di cui trattasi, la Commissione abbia dato alla ADM la possibilità di far valere i propri diritti. </p>
<p>95      Risulta pertanto da quanto precede che il Tribunale è incorso in un errore di diritto stabilendo che la Commissione non aveva violato i diritti della difesa della ricorrente qualificandola come leader dell’intesa sulla base degli elementi fatti valere a tal fine dalla Commissione stessa, ma che non erano stati menzionati nella comunicazione degli addebiti indirizzata alla ricorrente. </p>
<p>96      La seconda parte del primo motivo deve quindi essere accolta. </p>
<p> Sui motivi da due a cinque, basati su errori di diritto o sullo snaturamento dei mezzi di prova circa la qualifica della ADM come leader dell’intesa</p>
<p>97      Alla luce della risposta fornita al primo motivo dedotto dalla ADM, non è necessario procedere all’analisi dei motivi d’impugnazione da due a cinque, anch’essi vertenti sulla qualifica della ADM come leader dell’intesa sulla base degli elementi tratti dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar. </p>
<p> Sul sesto motivo, basato su un errore di diritto quanto alla valutazione del Tribunale per non aver preso in considerazione circostanze attenuanti</p>
<p> Argomenti delle parti</p>
<p>98      La ADM sostiene che nell’affermare, al punto 346 della sentenza impugnata, che la Commissione non fosse obbligata a concedere il beneficio delle circostanze attenuanti previsto dagli orientamenti in caso di cessazione dell’infrazione, il Tribunale ha proceduto ad un’interpretazione erronea di questi ultimi. Infatti, contrariamente a quanto da questo giudicato ai punti 335&#8209;340, l’applicazione di circostanze attenuanti non potrebbe essere una semplice facoltà concessa alla Commissione, che potrebbe prendere in considerazione il carattere segreto dell’intesa per concedere o meno tale beneficio. </p>
<p>99      La Commissione ritiene che correttamente il Tribunale abbia deciso che una cessazione dell’infrazione non implichi meccanicamente il diritto ad una riduzione dell’ammenda. Essa disporrebbe al riguardo di un potere discrezionale quanto, segnatamente, alla valutazione del comportamento dell’impresa di cui trattasi. Nella specie, la ADM non avrebbe contribuito in maniera decisiva al procedimento amministrativo, ragion per cui non avrebbe potuto beneficiare di circostanze attenuanti. </p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>100    Si deve rammentare che, ai sensi del punto 3 degli orientamenti, l’importo di base dell’ammenda fissata dalla Commissione viene ridotto, segnatamente, qualora l’impresa incriminata cessi l’infrazione sin dai primi interventi della Commissione. </p>
<p>101    A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto, al punto 338 della sentenza impugnata, che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che solo le circostanze particolari del caso di specie, nelle quali l’ipotesi di cessazione dell’infrazione fin dai primi interventi della Commissione venga a concretizzarsi, potrebbero giustificare che tale cessazione venga presa in considerazione come circostanza attenuante. </p>
<p>102    Il Tribunale ha pertanto respinto la tesi della ricorrente secondo cui la cessazione dell’intesa avrebbe dovuto implicare automaticamente l’applicazione di una diminuzione dell’importo di base dell’ammenda ai sensi del punto 3 degli orientamenti, sottolineando, al punto 337 della sentenza impugnata, che l’interpretazione di tale disposizione nel senso auspicato dalla ADM pregiudicherebbe l’effetto utile dell’art. 81, n. 1, CE. </p>
<p>103    Così facendo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. </p>
<p>104    Infatti, è giocoforza rilevare che la concessione di una siffatta diminuzione dell’importo di base dell’ammenda è necessariamente connesso alle circostanze della specie che possono indurre la Commissione ad escludere che un’impresa partecipante ad un accordo illecito possa avvalersene. </p>
<p>105    In tal senso, riconoscere il beneficio di una circostanza attenuante in fattispecie in cui un’impresa sia partecipe di un accordo manifestamente illegittimo, di cui sapesse o non potesse ignorare che costituiva un’infrazione, potrebbe invogliare le imprese a perseguire un accordo segreto fintantoché possibile, nella speranza che il loro comportamento non venga mai scoperto, nella consapevolezza che, in caso di scoperta del loro comportamento, potrebbero ottenere una riduzione dell’ammenda interrompendo a quel punto l’infrazione. Un siffatto riconoscimento priverebbe l’ammenda inflitta di qualsivoglia effetto dissuasivo e pregiudicherebbe l’effetto utile dell’art. 81, n. 1, CE (v. sentenza 19 marzo 2009, causa C&#8209;510/06 P, Archer Daniels Midland/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 149). </p>
<p>106    Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la ricorrente, nelle circostanze da esso rilevate, non potesse sostenere che la Commissione fosse obbligata necessariamente a concederle il beneficio di una diminuzione dell’importo di base dell’ammenda per la ragione che essa ha posto fine al proprio comportamento illegittimo sin dai primi interventi delle autorità statunitensi della concorrenza. </p>
<p>107    Conseguentemente, il sesto motivo dev’essere respinto in quanto infondato. </p>
<p> Sul settimo motivo, basato su un errore di diritto nell’applicazione del titolo B della comunicazione sulla cooperazione</p>
<p> Argomenti delle parti</p>
<p>108    Ritenendo che la qualifica di leader le sia stata attribuita erroneamente, la ADM contesta al Tribunale il fatto di non aver accolto il suo motivo relativo al beneficio dell’applicazione del titolo B della comunicazione sulla cooperazione. </p>
<p>109    A parere della Commissione, tale motivo rappresenta una ripetizione del primo motivo d’impugnazione, sicché deve essere dichiarato irricevibile. </p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>110    Come stabilito al punto 95 della presente sentenza, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Commissione avesse potuto utilizzare i fatti risultanti dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar per qualificare la ADM come leader dell’intesa, dal momento che tali fatti non erano stati menzionati nella comunicazione degli addebiti, senza violare i diritti della difesa di quest’ultima. </p>
<p>111    Orbene, dal momento che il Tribunale ha ritenuto, ai punti 225 e 226 della sentenza impugnata, che, a prescindere dagli elementi probatori sopra citati, l’esistenza delle riunioni bilaterali rappresentasse un mero indizio che non consentiva, da solo, di concludere che la ricorrente avesse un ruolo di leader, ne consegue, in tali circostanze, che il Tribunale ha erroneamente confermato la qualifica di leader dell’intesa con riferimento alla ADM. </p>
<p>112    Pertanto, dal momento che la ricorrente non è stata legittimamente qualificata come leader dell’intesa, il Tribunale non poteva, senza incorrere in un errore di diritto, escludere il beneficio dell’applicazione del titolo B della comunicazione sulla cooperazione per la ragione che la ADM aveva assunto un ruolo di leader dell’intesa. </p>
<p>113    Alla luce di tutto quanto precede, occorre accogliere il presente motivo. </p>
<p> Sull’ottavo motivo, basato su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento</p>
<p> Argomenti delle parti</p>
<p>114    Secondo la ADM, i rilievi effettuati dal Tribunale ai punti 386&#8209;391 della sentenza impugnata avrebbero dovuto indurlo a concludere nel senso che la Commissione aveva fatto sorgere legittime aspettative in capo alla ricorrente circa l’applicazione di una riduzione dell’importo dell’ammenda in conformità al titolo B della comunicazione sulla cooperazione. A tal proposito, la ricorrente sostiene che la fase del procedimento nella quale ha luogo la cooperazione non sarebbe rilevante ai fini del sorgere di siffatte aspettative, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale al punto 394 della sentenza impugnata. Essa si riferisce in proposito alla sentenza 22 giugno 2006, causa C&#8209;182/03, Belgio e Forum 187/Commissione (Racc. pag. I&#8209;5479, punti 147&#8209;167). </p>
<p>115    La Commissione ritiene che, non essendo essa oggettivamente in grado di definire con precisione il ruolo svolto da ciascun partecipante ad un’intesa prima della conclusione del procedimento amministrativo, la ADM non abbia potuto nutrire aspettative quanto all’eventuale applicazione di una «significativa riduzione», ai sensi del titolo B della comunicazione sulla cooperazione, dell’importo dell’ammenda che la sarebbe stata inflitta. </p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>116    Per un verso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 208 delle sue conclusioni, si deve rilevare che con il presente motivo la ADM mira ad ottenere, in fase di impugnazione, un riesame dei fatti valutati dal Tribunale, per il quale la Corte non è competente, fatti salvi i casi di snaturamento degli elementi di prova. </p>
<p>117    Orbene, nella presente fattispecie, sulla base degli elementi esaminati dal Tribunale ai punti 386&#8209;391 della sentenza impugnata, questi ha potuto ragionevolmente desumere che la Commissione avesse inteso esortare la ricorrente a cooperare, senza tuttavia fornirle garanzie precise quanto al beneficio di una riduzione, in base all’applicazione del titolo B della comunicazione sulla cooperazione, dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta. </p>
<p>118    Per altro verso, in conformità al titolo E di detta comunicazione, solo nel momento in cui adotta la decisione finale la Commissione valuta se ricorrano le condizioni enunciate ai titoli B, C o D della comunicazione stessa. Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto stabilendo che la Commissione non poteva fornire alla ricorrente alcuna garanzia precisa quanto al beneficio di una qualsivoglia riduzione d’ammenda nella fase procedurale precedente all’adozione della decisione finale. </p>
<p>119    Di conseguenza, l’ottavo motivo dev’essere respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato. </p>
<p> Sul nono motivo, basato su una violazione del principio secondo cui la Commissione deve rispettare le regole che essa si è imposta</p>
<p> Argomenti delle parti</p>
<p>120    La ADM contesta al Tribunale il fatto di non aver rilevato che la Commissione aveva erroneamente omesso di definire il mercato rilevante al fine di valutare l’impatto dell’intesa, sebbene si tratti di una premessa indispensabile per constatare un pregiudizio arrecato al mercato dall’intesa stessa. Orbene, se la Commissione avesse definito tale mercato, essa avrebbe dovuto tener conto dei prodotti sostitutivi dell’acido citrico e concludere, con riferimento agli elementi di prova addotti dalla ricorrente, nel senso di una mancanza di impatto dell’intesa sui prezzi praticati nel settore dell’acido citrico. </p>
<p>121    Secondo la Commissione, per un verso, tale motivo è irricevibile, dal momento che la ricorrente chiede, di fatto, alla Corte di esaminare la valutazione degli elementi probatori da essa forniti. Per altro verso, il ragionamento della ADM si baserebbe su un’erronea comprensione dell’obiettivo perseguito dalla definizione del mercato di cui trattasi. Nella fattispecie, si dovrebbe distinguere la valutazione dell’esistenza di una violazione dell’art. 81 CE, che richiede la definizione del mercato rilevante, dalla valutazione della gravità dell’infrazione. </p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>122    Si deve preliminarmente rilevare che gli orientamenti prevedono che l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato sia un elemento da prendere in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione commessa in sede di fissazione dell’importo dell’ammenda. </p>
<p>123    Il Tribunale ha dichiarato, al punto 198 della sentenza impugnata, che la Commissione si è limitata al mercato dell’acido citrico per determinare l’impatto concreto dell’intesa, senza tener conto quindi del più vasto mercato che la ricorrente auspicava fosse preso in considerazione, vale a dire quello comprensivo dei prodotti sostitutivi dell’acido citrico da quest’ultima identificati. </p>
<p>124    Così, ai punti 152&#8209;156 e 180&#8209;193 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento all’analisi svolta dalla Commissione nella decisione controversa che l’ha condotta a constatare un’evoluzione dei prezzi dell’acido citrico parallelamente all’attuazione dell’intesa, constatazione che non è stata messa in discussione dalla ADM. </p>
<p>125    A tal proposito, per un verso, se l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato è un elemento da prendere in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione stessa, si tratta di un criterio che si accompagna ad altri, quali la natura propria dell’infrazione e l’ampiezza del mercato geografico. Del pari, gli orientamenti precisano che tale impatto concreto sul mercato è da prendersi in considerazione solo qualora esso sia misurabile. </p>
<p>126    Per altro verso, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 200 e 201 delle conclusioni, la ricorrente non ha contestato il fatto che, quanto meno su una parte del mercato, l’intesa aveva prodotto effetti sui prezzi dell’acido citrico. </p>
<p>127    Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente considerato, ai punti 200 e 201 della sentenza impugnata, che l’argomento della ricorrente non poteva essere accolto dal momento che quest’ultima non aveva dimostrato che la Commissione avrebbe dovuto rilevare un’assenza di impatto dell’intesa qualora avesse definito il mercato pertinente nei termini auspicati dalla ricorrente. </p>
<p>128    In tal modo, contrariamente a quanto sostiene quest’ultima, il Tribunale si è limitato a considerare che le prove da essa fatte valere non consentivano di smentire l’analisi della Commissione, senza tuttavia invertire l’onere della prova. </p>
<p>129    Di conseguenza, occorre respingere il nono motivo in quanto infondato. </p>
<p>130    Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui respinge i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso e tesi all’annullamento della decisione controversa, in quanto quest’ultima qualifica la ADM come leader dell’intesa e, per tale ragione, per un verso, procede ad un aumento dell’importo di base dell’ammenda da infliggersi alla ricorrente e, per altro verso, esclude l’applicazione del titolo B della comunicazione sulla cooperazione a beneficio della ADM. </p>
<p> Sul ricorso dinanzi al Tribunale</p>
<p>131    Ai sensi dell’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, qualora lo stato degli atti lo consenta, statuire definitivamente sulla controversia. Ciò si verifica nel caso di specie. </p>
<p> Sul motivo vertente su un’erronea qualifica come leader dell’intesa</p>
<p>132    Il motivo formulato a sostegno del ricorso contro la decisione controversa, su cui il Tribunale ha erroneamente statuito, si inserisce nell’ambito della contestazione, ad opera della ricorrente, della qualifica di leader dell’intesa e dell’applicazione, per tale motivo, di un aumento pari al 35% dell’importo di base dell’ammenda. </p>
<p>133    Poiché dal punto 94 della presente sentenza risulta che la Commissione non ha dato alla ADM la possibilità di far valere i propri diritti con riferimento agli elementi risultanti dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar, di cui essa ha tenuto conto nella decisione controversa per qualificare la ricorrente come leader dell’intesa, deve verificarsi se tale istituzione abbia fornito, al di là di tali fatti, elementi di prova che consentano di accogliere una qualifica siffatta. </p>
<p>134    In tal senso, dai punti 263 e 264 della decisione controversa, nonché dai punti 56&#8209;58 della comunicazione degli addebiti emerge che la Commissione ha fatto valere, in aggiunta, l’esistenza di un ciclo di riunioni bilaterali tra la ADM e, rispettivamente, la HLR, la H &#038; R e la JBL nel mese di gennaio 1991 allo scopo di avviare o di elaborare l’intesa. </p>
<p>135    Tuttavia, al punto 264 della decisione controversa, la Commissione ha aggiunto che «l’esistenza di una serie di incontri bilaterali poco prima della prima riunione multilaterale del cartello non è sufficiente a dimostrare che questa impresa avesse avuto un ruolo di istigatore anche se ciò suggerisce fortemente che sia in effetti avvenuto così». In seguito la Commissione ha fatto riferimento, ai punti 265 e 266 di tale decisione, a taluni precisi elementi tratti dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar. </p>
<p>136    Orbene, come sottolineato ai punti 94 e 95 della presente sentenza, la Commissione non poteva basarsi sugli elementi determinanti considerati ai punti 265 e 266 della decisione controversa per qualificare la ADM come leader dell’intesa senza violarne i diritti della difesa. </p>
<p>137    Pertanto, dal momento che l’esistenza del ciclo di riunioni bilaterali di cui ai punti 263 e 264 di detta decisione non è, da sola, sufficiente per qualificare la ADM come leader dell’intesa, la Commissione non ha fornito la prova della fondatezza di tale qualifica, sicché non poteva applicare un aumento del 35% all’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente a titolo di circostanza aggravante. </p>
<p>138    Tale motivo deve quindi essere accolto. </p>
<p> Sul motivo vertente su un’erronea applicazione delle disposizioni del titolo B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione</p>
<p> La decisione controversa</p>
<p>139    Sulla base dei rilievi svolti al punto 305 della decisione controversa, in applicazione del punto B della comunicazione sulla cooperazione la Commissione ha riconosciuto alla Cerestar una «notevole riduzione», pari al 90%, dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione. La Commissione ha infatti ritenuto, al punto indicato, che detta impresa era stata la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa in occasione di una riunione tenutasi con i servizi della Commissione il 29 ottobre 1998. Essa ha aggiunto, al punto successivo, che le «informazioni fornite dalla [Cerestar nel corso della] riunione del 29 ottobre 1998, che corrispondono a quelle fornite successivamente nella dichiarazione scritta del 25 marzo 1999, erano sufficienti per stabilire l’esistenza del cartello e sono state comunicate alla Commissione prima che ADM trasmettesse a sua volta i suoi dati». Pertanto, al punto 308 della decisione stessa, la Commissione ha respinto gli argomenti della ADM secondo i quali questa soddisfaceva le condizioni previste al punto B per beneficiare di una «notevole riduzione» dell’importo dell’ammenda. </p>
<p> Argomenti delle parti</p>
<p>140    A sostegno del proprio ricorso dinanzi al Tribunale, la ADM ha affermato che la Commissione aveva applicato erroneamente il titolo B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione. Essa sarebbe stata infatti «la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa», ai sensi di tale disposizione, in occasione della riunione 11 dicembre 1998, dal momento che gli elementi forniti dalla Cerestar nel corso della riunione intervenuta il 29 ottobre 1998 non erano stati «determinanti» ai sensi della disposizione citata. </p>
<p>141    Infatti, in primo luogo, nessuna informazione in merito all’intesa sarebbe stata fornita dalla Cerestar per il periodo precedente al 12 maggio 1992, data in cui questa ha iniziato ad esservi implicata. La conoscenza che la Commissione ha avuto dell’intesa per tale periodo sarebbe stata dovuta esclusivamente alle informazioni fornite innanzitutto dalla ADM. </p>
<p>142    In secondo luogo, la dichiarazione della Cerestar, che corrisponde alle informazioni comunicate oralmente in occasione della riunione 29 ottobre 1998, non sarebbe stata né concludente né precisa circa le date delle riunioni e i partecipanti dell’intesa. La Cerestar avrebbe così individuato 32 riunioni che si sarebbero tenute in date differenti tra il 14 novembre 1991, cioè prima della sua partecipazione all’intesa, e il 17 luglio 1996, ossia ben dopo lo scioglimento della stessa. Essa avrebbe dichiarato che nove di tali riunioni erano riunioni dell’intesa che avevano sicuramente avuto luogo, otto erano riunioni «possibili», mentre le altre 15 quindici non erano riunioni dell’intesa o «[sarebbe stato] sempre meno probabile che lo fossero». L’identità dei partecipanti sarebbe stata fornita per tre delle 17 riunioni che si erano rivelate essere riunioni «certe» o «possibili» dell’intesa. Sei delle riunioni così individuate non avrebbero in realtà mai avuto luogo stando alle testimonianze delle altre imprese interessate e alle constatazioni della Commissione. </p>
<p>143    In terzo luogo, la Cerestar avrebbe successivamente ammesso, in una lettera indirizzata alla Commissione il 7 maggio 1999, che un certo numero di riunioni così individuate in realtà non avevano avuto luogo. </p>
<p>144    In quarto luogo, la dichiarazione della Cerestar sarebbe vaga e poco concludente circa l’oggetto delle riunioni. Nessun dato preciso sarebbe stato fornito circa i prezzi e le quote, al di fuori di quelle fissate per la Cerestar stessa. </p>
<p>145     In quinto luogo, non risulterebbe in modo chiaro se, alla stregua della ADM, la Cerestar abbia fornito alla Commissione una prova sotto forma di una testimonianza diretta. Del resto, la Cerestar avrebbe successivamente ritenuto necessario sviluppare e chiarire la sua dichiarazione orale del 29 ottobre 1998. </p>
<p>146     In sesto luogo, la Cerestar stessa sarebbe stata oggetto di una richiesta di informazioni più dettagliate della Commissione, datata 3 marzo 1999, fondata sulle dichiarazioni della ADM. La Cerestar, prima di comunicare alla Commissione la sua dichiarazione finale del 25 marzo 1999, avrebbe quindi avuto l’occasione di esaminare tale richiesta di informazioni, che si sarebbe riferita a date e luoghi determinati di riunioni e avrebbe avuto come base gli elementi forniti dalla ADM. </p>
<p>147    La ricorrente sostiene che le prove da lei fornite sono state invece concludenti. Infatti, nel corso della riunione dell’11 dicembre 1998, essa avrebbe fornito alla Commissione una testimonianza diretta, una prova documentale risalente all’epoca dei fatti nonché documenti probatori che dimostrano il quadro e l’attuazione dell’accordo che organizzava l’intesa. Gli elementi di prova prodotti dalla ADM avrebbero fornito numerosi dettagli precisi circa le riunioni, i partecipanti, i meccanismi di compensazione e di controllo, i prezzi e le quote dell’intesa. </p>
<p>148    La Commissione sostiene che non è rilevante, dal punto di vista della valutazione del carattere «determinante» di elementi forniti, ai sensi del titolo B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione, che tali elementi provengano da un’impresa che non abbia partecipato all’intesa incriminata nel corso dell’intero periodo di durata della stessa. Infatti, tali elementi dovrebbero riferirsi all’esistenza dell’intesa e non alla sua durata. </p>
<p>149    Del pari, l’incompletezza delle informazioni fornite alla Commissione non osterebbe alla possibilità di considerarle come determinanti. </p>
<p> Giudizio della Corte</p>
<p>150    Si deve preliminarmente rilevare, come ha fatto l’avvocato generale ai paragrafi 221 e 222 delle sue conclusioni, che il testo stesso del titolo B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione non richiede che la «prima» impresa abbia fornito l’insieme degli elementi atti a provare tutti i dettagli del funzionamento dell’intesa. Ai sensi di tale disposizione, è a tal fine sufficiente che un’impresa fornisca elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa. Tale testo non richiede neppure che gli elementi forniti siano, di per sé, sufficienti per la redazione di una comunicazione degli addebiti o addirittura per l’adozione di una decisione definitiva che accerta l’esistenza di un’infrazione. Tuttavia, se gli elementi di cui al citato titolo B, lett. b), non devono necessariamente essere in se stessi sufficienti a dimostrare l’esistenza dell’intesa, essi devono essere, comunque, determinanti a tal fine. Deve quindi trattarsi non di una semplice fonte che consente di orientare le indagini che la Commissione deve svolgere, bensì di elementi idonei ad essere utilizzati direttamente come fondamento probatorio principale ai fini di una decisione di accertamento di un’infrazione. </p>
<p>151    Si deve altresì sottolineare che, nell’ambito del citato titolo B, lett. b), il fatto che taluni elementi determinanti siano stati forniti oralmente non presenta alcun rilievo. </p>
<p>152    Infine, la Commissione dispone di un certo margine discrezionale per valutare se la cooperazione di un’impresa sia stata «determinante», ai sensi di tale disposizione, per la constatazione dell’esistenza di un’infrazione ai sensi di tale disposizione e per la sua cessazione, cosicché solo un manifesto impiego eccessivo di tale margine discrezionale può essere censurato. </p>
<p>153    È alla luce di tali considerazioni che deve verificarsi se, nella fattispecie, la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nello stabilire che la Cerestar era stata la prima impresa a fornire elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa. </p>
<p>154    La Commissione ha spiegato, ai punti 305 e 306 della decisione controversa, che la Cerestar era stata la prima a fornirle gli elementi determinanti che hanno consentito di dimostrare l’esistenza dell’intesa nel corso di una riunione tenutasi il 29 ottobre 1998, dichiarazioni che sono state confermate per iscritto il 25 marzo 1999. </p>
<p>155    Si deve rilevare in primis che la ADM non può contestare il carattere determinante delle informazioni fornite dalla Cerestar per la sola ragione che quest’ultima ha partecipato all’intesa solo un anno dopo la realizzazione della stessa. </p>
<p>156    Infatti, per un verso, come giustamente sottolineato dalla Commissione, il titolo B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione richiede che gli elementi determinanti forniti si riferiscano all’esistenza stessa dell’intesa e non alla sua durata. </p>
<p>157    Per altro verso, la dichiarazione della Cerestar contiene indicazioni riguardanti riunioni multilaterali svoltesi prima della sua partecipazione all’intesa, indicazioni che sono state avvalorate dalle dichiarazioni della ADM in occasione della riunione tenutasi tra taluni rappresentanti, rispettivamente, di quest’ultima e della Commissione. </p>
<p>158    In secondo luogo, per quanto riguarda il contenuto stesso della dichiarazione della Cerestar, si deve sottolineare, per un verso, che vi si trovano descritti i meccanismi dell’intesa, vale a dire il sistema di fissazione dei prezzi, l’attribuzione di quote di mercato, il sistema di scambio di informazioni e gli accordi di compensazione. Per altro verso, tale dichiarazione contiene un elenco delle varie riunioni tenutesi tra le imprese partecipanti all’intesa. </p>
<p>159    Se è vero che le informazioni contenute nella dichiarazione della Cerestar sono certamente approssimative e non contengono sistematicamente dati in cifre contenenti le decisioni assunte nel corso delle riunioni dell’intesa, la Commissione ha potuto nondimeno ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che tali elementi fossero determinanti per provare l’esistenza dell’intesa. </p>
<p>160    Infatti, le informazioni fornite dalla Cerestar in occasione della riunione 29 ottobre 1998 hanno consentito alla Commissione di venire a sapere dell’esistenza dell’intesa sul mercato dell’acido citrico europeo, di conoscerne approssimativamente la durata, i meccanismi e il funzionamento. </p>
<p>161    Di conseguenza, pur non rappresentando prove di per se stesse sufficienti di tutti gli aspetti dell’infrazione, gli elementi forniti dalla Cerestar sono ben più di una fonte che consente di orientare le indagini da svolgersi ad opera della Commissione, potendo essere utilizzati direttamente da quest’ultima per provare l’esistenza dell’intesa. </p>
<p>162    A tal proposito, il fatto che tali informazioni non risultino da una testimonianza diretta o che siano state completate o precisate in seguito non è rilevante al fine di valutarne il carattere determinante. </p>
<p>163    Di conseguenza, deve respingersi il motivo formulato dalla ricorrente e basato sul fatto che la Commissione avrebbe applicato in maniera erronea il titolo B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione. </p>
<p>164    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che, ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte, si deve annullare l’art. 3 della decisione controversa nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda dovuta dalla ADM nella somma di EUR 39,69 milioni, tenuto conto della maggiorazione del 35% dell’importo di base dell’ammenda inflitta a quest’ultima in ragione della sua qualità di leader dell’intesa e, pertanto, si deve ridurre tale ammenda ad EUR 29,4 milioni. </p>
<p> Sulle spese</p>
<p>165    Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, articolo applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 3, del citato regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. </p>
<p>166    Dal momento che le due parti sono risultate parzialmente soccombenti nei loro motivi nell’ambito del procedimento di impugnazione, la Commissione deve essere condannata a sopportare la metà delle spese della ricorrente, mentre quest’ultima sopporterà le spese della Commissione nonché la metà delle proprie. </p>
<p>167    Per quanto concerne il procedimento dinanzi al Tribunale, dal momento che la sentenza impugnata è stata parzialmente annullata e le conclusioni formulate dalla ricorrente in primo grado sono state parzialmente accolte, si deve porre a carico della Commissione un quarto delle spese sostenute in primo grado dalla ricorrente, mentre quest’ultima sopporterà le spese della Commissione nonché i tre quarti delle proprie spese. </p>
<p>	<br />
Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:</p>
<p>1)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T&#8209;59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, è annullata nella parte in cui respinge il motivo della Archer Daniels Midland Co. relativo alla violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo conclusosi con la decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2002/742/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E&#8209;1/36.604 – Acido citrico), dal momento che la Commissione delle Comunità europee non le ha dato la possibilità di far valere i suoi diritti con riferimento ai fatti su cui si è basata per qualificare la Archer Daniels Midland Co. come leader dell’intesa.</p>
<p>2)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland/Commissione, è annullata nella parte in cui respinge come inoperante il motivo della Archer Daniels Midland Co. relativo all’erronea applicazione, ad opera della Commissione delle Comunità europee, del titolo B, lett. b), della comunicazione della Commissione 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese.</p>
<p>3)      L’art. 3 della decisione 2002/742/CE è annullato nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda dovuta dalla Archer Daniels Midland Co. come pari ad EUR 39,69 milioni. </p>
<p>4)      L’importo dell’ammenda dovuta dalla Archer Daniels Midland Co. in ragione dell’infrazione constatata all’art. 1 della decisione 2002/742/CE, come parzialmente annullato dalla sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T&#8209;59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, è fissato in EUR 29,4 milioni.</p>
<p>5)      L’impugnazione è respinta per il resto.</p>
<p>6)      La Archer Daniels Midland Co. è condannata a sopportare i tre quarti delle proprie spese nonché le spese della Commissione delle Comunità europee per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nonché la metà delle proprie spese, oltre alle spese della Commissione delle Comunità europee, per quanto riguarda il procedimento d’impugnazione.</p>
<p>7)      La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare un quarto delle spese della Archer Daniels Midland Co. relative al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee nonché la metà delle spese della Archer Daniels Midland Co. relative al procedimento d’impugnazione.</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-9-7-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-2-4-2009-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-2-4-2009-n-0-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-2-4-2009-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2009 n.0</a></p>
<p>Sez. I, Pres. P. Jann Bouygues SA, con sede in Parigi (Francia), Bouygues Télécom SA, con sede in Boulogne-Billancourt (Francia) (Avv.ti F. Sureau, D. Théophile, S. Perrotet, A. Bénabent, J. Vogel e L. Vogel) vs Commissione (Ag.te C. Giolito) 1. Diritto della concorrenza – Aiuti di Stato – Art. 88,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-2-4-2009-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-2-4-2009-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sez. I, Pres. P. Jann<br /> Bouygues SA, con sede in Parigi (Francia), Bouygues Télécom SA, con sede in Boulogne-Billancourt (Francia) (Avv.ti F. Sureau, D. Théophile, S. Perrotet, A. Bénabent, J. Vogel e L. Vogel) vs Commissione (Ag.te C. Giolito)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diritto della concorrenza – Aiuti di Stato – Art. 88, n. 2, CE – Procedimento preliminare d’esame – Procedimento di indagine formale – Requisiti – Gravi difficoltà.	</p>
<p>2. Diritto della concorrenza – Aiuti di Stato – Art. 87, n. 1, CE – Presupposti – Cumulo.	</p>
<p>3. Diritto della concorrenza – Aiuti di Stato – Divieto di discriminazione – Valore economico licenze – Accesso al mercato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il procedimento d’indagine formale ex art. 88, n. 2, CE, è indispensabile laddove la Commissione riscontri gravi difficoltà nel valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, potendo quest’ultima limitarsi alla fase preliminare di cui all’art. 88, n. 3, CE solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il mercato comune. Ne consegue che se in seguito ad un primo esame la Commissione non ha superato tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE.	</p>
<p>2. Al fine di qualificare un aiuto di stato incompatibile con il trattato è necessario che sussistano tutti i presupposti previsti dall’art. 87, n. 1. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. 	</p>
<p>3. Una discriminazione può consistere solo nell’applicazione di norme diverse a situazioni analoghe, ovvero nell’applicazione della stessa norma a situazioni diverse. Per quanto riguarda l&#8217;accesso degli operatori ad un mercato regolamentato, se è pur vero che una licenza ha un valore economico, tale valore dipende dal momento dell’accesso al mercato di ogni singolo operatore interessato. Di conseguenza l’anteriorità di una licenza può giustificare, se non imporre, la fissazione dei relativi canoni ad un importo superiore a quello del canone dovuto dall’operatore proprietario di una licenza successiva solo se il valore economico della prima licenza, per il sol fatto di tale anteriorità, risulti superiore a quello della seconda licenza attribuita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE <br />	<br />
</b>(Prima Sezione)</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>2 aprile 2009 <br />	<br />
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Art. 88, n. 2, CE – Requisiti per l’avvio del procedimento di indagine formale – Gravi difficoltà – Criteri costitutivi di un aiuto di Stato – Risorse statali – Divieto di discriminazione»<br />	<br />
Nel procedimento <B>C 431/07 P</B>,<br />	<br />
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 18 settembre 2007,<br />	<br />
<b>Bouygues SA</b>, con sede in Parigi (Francia)<br />	<br />
<b>Bouygues Télécom SA</b>, con sede in Boulogne-Billancourt (Francia)<br />	<br />
rappresentate dai sigg. F. Sureau, D. Théophile, S. Perrotet, A. Bénabent, J. Vogel e L. Vogel, avocat,<br />	<br />
ricorrenti,<br />	<br />
procedimento in cui le altre parti sono:<br />	<br />
<b>Commissione delle Comunità europee,</b> rappresentata dal sig. C. Giolito, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />	<br />
convenuta in primo grado<br />	<br />
<b>Repubblica francese,</b> rappresentata dal sig. G. de Bergues nonché dalle sig.re O. Christmann e A.-L. Vendrolini, in qualità di agenti,<br />	<br />
<b>Orange France SA,</b> rappresentata dai sigg. S. Hautbourg, S. Quesson e L. Olza Moreno, avocat,<br />	<br />
<b>Société française du radiotéléphone – SFR,</b> rappresentata dal sig. A. Vincent, avocat, e dal sig. C. Vajda, QC,<br />	<br />
intervenienti in primo grado,	</p>
<p align=center>LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ileši&#269;, A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet e J.-J. Kasel, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak<br />	<br />
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 settembre 2008,<br />	<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 ottobre 2008,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        Con la loro impugnazione, la Bouygues Télécom SA (in prosieguo: la «Bouygues Télécom») e la Bouygues SA chiedono alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 4 luglio 2007, causa T 475/04, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione (Racc. pag. II 2097, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il loro ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione 20 luglio 2004 (Aiuto di Stato NN 42/2004 – Francia), relativa alla modifica dei canoni dovuti dall’Orange e dalla SFR per le licenze UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) (in prosieguo: la «decisione contestata»).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Contesto normativo comunitario</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>2        La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15), vigente all’epoca dei fatti di causa, prevedeva, all’art. 8, n. 4:<br />	<br />
«Gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad una licenza individuale in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata. Nel far ciò, gli Stati membri rendono nota opportunamente la propria intenzione in tal senso e danno alle parti interessate la possibilità di comunicare il loro punto di vista sulle modifiche previste».<br />	<br />
3        L’art. 9, n. 2, primo trattino, della stessa direttiva, era così redatto:<br />	<br />
«Lo Stato membro che intende concedere licenze individuali:<br />	<br />
–        lo fa mediante procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, in assenza di una ragione obiettiva per un trattamento differenziato, (…)».<br />	<br />
4        L’art. 10, n. 3, primo comma, di detta direttiva prevedeva quanto segue: <br />	<br />
«Gli Stati membri concedono le licenze individuali in base a criteri di selezione che devono essere obiettivi, non discriminatori, dettagliati, trasparenti e proporzionati. La selezione tiene in debito conto la necessità di agevolare lo sviluppo della concorrenza e di ottimizzare i vantaggi degli utenti».<br />	<br />
5        L’art. 11 della direttiva 97/13 così recitava:<br />	<br />
«1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle relative licenze individuali. I diritti per le licenze individuali sono proporzionati al lavoro che esse comportano e sono pubblicati in maniera appropriata e sufficientemente dettagliata perché possano essere facilmente accessibili.<br />	<br />
2. In deroga al paragrafo 1 quando siano utilizzate risorse rare, gli Stati membri possono permettere all’autorità di regolamentazione nazionale di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare l’uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere non discriminatori e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza».<br />	<br />
6        La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 14 dicembre 1998, n. 128/1999/CE, sull’introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità (GU 1999, L 17, pag. 1), ancora in vigore all’epoca dei fatti di causa, mirava, a termini del suo art. 1, ad «(…) agevolare l’introduzione rapida e coordinata nella Comunità di reti e servizi UMTS compatibili (…)».<br />	<br />
7        L’art. 3, n. 1, della stessa disposizione, recitava quanto segue:<br />	<br />
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire, a norma dell’articolo 1 della direttiva 97/13/CE, l’introduzione coordinata e progressiva dei servizi UMTS sul proprio territorio entro il 1° gennaio 2002 al più tardi (…)».<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Fatti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>8        Il 28 luglio 2000 il Ministro dell’Industria, delle Poste e delle Telecomunicazioni francese bandiva una gara ai fini dell’attribuzione di quattro licenze per l’introduzione nella Francia metropolitana dei sistemi di telecomunicazione mobile e senza fili UMTS. La data di scadenza per la presentazione delle candidature era fissata al 31 gennaio 2001 e i candidati potevano ritirare la loro offerta entro il 31 maggio 2001.<br />	<br />
9        Dal momento che erano stati depositati solo due atti di candidatura, vale a dire quelli della Société <b>française</b> du radiotéléphone – SFR (in prosieguo: la «SFR») e della società France Télécom mobiles, divenuta, alcuni mesi più tardi, la società Orange France SA (in prosieguo: l’«Orange»), le autorità francesi ritenevano necessario un nuovo bando di gara per garantire un’effettiva concorrenza. <br />	<br />
10      Con due lettere del 22 febbraio 2001, di contenuto identico, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Sottosegretario all’Industria garantivano ai dirigenti della SFR e dell’Orange che «le modalità del bando complementare (&#8230;) [avrebbero garantito] un trattamento equo degli operatori cui [fosse stata] rilasciata una licenza».<br />	<br />
11      Senza attendere l’uscita del bando complementare, venivano rilasciate due prime licenze UMTS alla SFR e all’Orange con due decreti 18 luglio 2001. Tali licenze venivano concesse contro il versamento di canoni per un importo totale di EUR 4 954 593 000, da liquidare a rate, di cui la prima scadeva il 31 settembre 2001 e l’ultima il 30 giugno 2016.<br />	<br />
12      Successivamente all’uscita del bando complementare, una terza licenza UMTS era attribuita alla Bouygues Télécom il 3 dicembre 2002. In assenza di altre candidature, la quarta licenza non veniva attribuita. <br />	<br />
13      La terza licenza veniva concessa contro il pagamento di canoni che comportavano una parte fissa, di importo pari a EUR 619 209 795,27, versato il 30 settembre dell’anno di rilascio della licenza ovvero all’atto di detto rilascio se esso si verificava successivamente a tale data, e una parte variabile, versata annualmente entro il 30 giugno dell’anno in corso per l’uso delle frequenze dell’anno precedente e calcolata in percentuale del fatturato realizzato per l’uso delle frequenze stesse. <br />	<br />
14      Inoltre, con altri due decreti, anch’essi 3 dicembre 2002 (JORF del 12 dicembre 2002, pagg. 20498 e 20499), concernenti rispettivamente la SFR e l’Orange, il Ministro per l’Industria modificava, segnatamente, le disposizioni relative ai canoni per la messa a disposizione e la gestione delle frequenze con disposizioni identiche a quelle applicate alla Bouygues Télécom, come descritte al punto che precede della presente sentenza.<br />	<br />
15      Il 31 gennaio 2003, la Commissione delle Comunità europee, a seguito di una denuncia delle ricorrenti relativa ad una serie di misure di aiuto che sarebbero state adottate dalle autorità francesi a favore della France Télécom, avviava il procedimento di indagine previsto dall’art. 88, n. 2, CE riguardo a talune misure, tra cui non ricadeva quella che adeguava i canoni dovuti dalla SFR e dall’Orange a quelli fissati per la Bouygues Télécom.<br />	<br />
16      Con la decisione controversa, la Commissione dichiarava, sul fondamento delle disposizioni di cui all’art. 88 CE, di non sollevare obiezioni nei confronti di detta misura di adeguamento di tali canoni, in quanto essa non comportava elementi di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.<br />	<br />
17      Il 24 novembre 2004 le ricorrenti proponevano ricorso d’annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione controversa.<br />	<br />
<b> La sentenza impugnata<br />	<br />
</b>18      A sostegno del ricorso di annullamento le ricorrenti deducevano, in particolare, due motivi, attinenti alla violazione, da parte della Commissione, da una parte, dell’art. 87, n. 1, CE, atteso che la modifica dei canoni dovuti dall’Orange e dalla SFR costituiva, a loro parere, un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione e, dall’altra, dell’art. 88, n. 2, CE, dal momento che, poiché il caso sollevava gravi difficoltà, la Commissione avrebbe dovuto avviare la fase di indagine formale ai sensi del menzionato art. 88. <br />	<br />
19      Il Tribunale ha trattato congiuntamente tali due motivi, pronunciandosi unicamente sulla sussistenza di gravi difficoltà. Infatti, al punto 93 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato che, se tali difficoltà fossero esistite, sarebbe stato possibile annullare la decisione per quest’unico motivo, in ragione dell’omesso approfondito esame in contraddittorio previsto dal Trattato CE, anche qualora non fosse stato dimostrato che le valutazioni operate nel merito dalla Commissione erano errate in diritto o in fatto.<br />	<br />
20      Nell’ambito di tale esame, ai punti 95-126 della sentenza impugnata, il Tribunale, in primo luogo, ha respinto gli argomenti volti a dimostrare l’esistenza di un vantaggio selettivo, di ordine temporale, di cui l’Orange e la SFR avrebbero beneficiato in quanto le prime due licenze UMTS sono state attribuite a tali due società prima che la Bouygues Télécom ottenesse l’attribuzione della terza licenza. Il Tribunale ha parimenti ritenuto, al punto 126 della stessa sentenza, che tale valutazione non costituisse una grave difficoltà.<br />	<br />
21      A tal riguardo, il Tribunale ha anzitutto rilevato, ai punti 100 e 106 della sentenza impugnata, che dette licenze avevano un valore economico e che, di conseguenza, si doveva concedere alle ricorrenti che le autorità francesi, riducendo i canoni dovuti dall’Orange e dalla SFR, avevano rinunciato a una quota significativa di risorse statali.<br />	<br />
22      Tuttavia, il Tribunale ha poi rilevato, al punto 107 della sentenza impugnata, che i crediti nei confronti dell’Orange e della SFR cui lo Stato francese ha rinunciato non erano certi. Infatti, «da un lato, nell’ambito della procedura relativa al primo bando, fino al 31 maggio 2001 questi due operatori, qualora non fosse stato loro garantito un trattamento paritario rispetto agli altri operatori, avrebbero potuto ritirare le loro domande (&#8230;) e, dall’altro, i suddetti operatori avrebbero sempre potuto rinunciare ai vantaggi della licenza ottenuta, e quindi interrompere il pagamento del canone, in particolare qualora si fossero ritenute vittime di una disparità di trattamento rispetto a Bouygues Télécom».<br />	<br />
23      Il Tribunale ha peraltro sostenuto, al punto 111 della sentenza impugnata, che in ogni caso la rinuncia ai crediti in discussione non era qualificabile come aiuto di Stato, tenuto conto delle particolarità del diritto comunitario delle telecomunicazioni alla luce della disciplina comune degli aiuti di Stato. <br />	<br />
24      Infine, ai punti 113 e 116 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che, se è pur vero che esisteva obiettivamente una differenza tra la situazione dell’Orange e della SFR da una parte e, dall’altra, quella della Bouygues Télécom per quanto riguardava il momento in cui sono state loro rilasciate le rispettive licenze, problemi legati alla tecnologia dell’UMTS e a un contesto economico poco favorevole al suo sviluppo non avevano consentito ai primi aggiudicatari delle licenze di accedere al mercato e, pertanto, di approfittare, in pratica, del vantaggio che l’anteriorità del conseguimento delle loro licenze avrebbe potuto procurare loro. <br />	<br />
25      In ogni caso, al punto 123 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che «il vantaggio virtualmente conferito a Orange e a SFR rappresentava l’unico modo per non dover adottare, in violazione della direttiva 97/13, una misura che, vista la notevole differenza tra i due regimi di canone posti successivamente in essere dalle autorità nazionali, sarebbe stata discriminatoria a danno di questi due operatori, quando, da un lato, al momento della modifica controversa, a causa del ritardo accumulato da Orange e da SFR nell’organizzazione dei loro servizi UMTS, sul mercato non era presente alcun operatore (&#8230;), e, dall’altro, le caratteristiche delle licenze dei tre operatori concorrenti sono identiche».<br />	<br />
26      In secondo luogo, ai punti 127 156 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto quanto dedotto dalle ricorrenti per dimostrare che la modifica dei canoni violasse il divieto di discriminazione e ha considerato che la valutazione del rispetto di tale divieto non costituiva nemmeno una grave difficoltà, tale da imporre l’avvio del procedimento formale di indagine previsto dall’art. 88 CE.<br />	<br />
27      Da una parte, ai punti 134 e 136 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che, nonostante le modalità della sua organizzazione materiale, la procedura di assegnazione delle licenze UMTS aveva costituito un’unica procedura volta ad attribuire quattro licenze e che, conseguentemente, il rispetto del divieto di discriminazione andava applicato prendendo in considerazione globalmente i due bandi consecutivi.<br />	<br />
28      Dall’altra, al punto 148 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che, essendo il contenuto delle tre licenze identico e dato che nessun operatore, fino al momento della modifica del canone dovuto dall’Orange e dalla SFR, aveva avuto accesso al mercato, l’opzione scelta, consistente nella modifica retroattiva di tali canoni, aveva consentito alle autorità francesi non solo di garantire la parità di trattamento tra i tre operatori interessati, ma anche di evitare ritardi nel lancio dei servizi UMTS previsto dalla direttiva 97/13.<br />	<br />
29      In terzo luogo, ai punti 157 e 158 della sentenza impugnata, il Tribunale ha parimenti sostenuto che né la complessità della questione, né la durata del procedimento dinanzi alla Commissione sono stati tali da potersene dedurre che l’esame della misura di adeguamento dei canoni presentasse gravi difficoltà. <br />	<br />
30      In base alle suesposte considerazioni, il Tribunale ha respinto il ricorso di cui era stato investito. <br />	<br />
<b> Conclusioni delle parti<br />	<br />
</b>31      Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:<br />	<br />
–        annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca nuovamente, tenendo conto di quanto dichiarato dalla Corte;<br />	<br />
–        condannare la Commissione alle spese.<br />	<br />
32      La Commissione nonché la Repubblica francese, l’Orange e la SFR chiedono il rigetto del ricorso d’impugnazione e la condanna delle ricorrenti alle spese. <br />	<br />
<b> Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento<br />	<br />
</b>33      Con atto depositato presso la cancelleria il 17 novembre 2008, le ricorrenti, ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura, hanno chiesto alla Corte la riapertura della fase orale. <br />	<br />
34      A sostegno della loro domanda, esse fanno valere che taluni punti sollevati dall’avvocato generale nelle sue conclusioni sono nuovi e suscettibili di influenzare la decisione della Corte. <br />	<br />
35      In proposito si deve rammentare che la Corte può disporre d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, ovvero su domanda delle parti, la riapertura della fase orale del procedimento ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura, se ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (v., segnatamente, ordinanza 4 febbraio 2000, causa C 17/98, Emesa Sugar, Racc. pag. I 665, punto 18; sentenze 29 aprile 2004, causa C 181/02 P, Commissione/Kvaerner Warnow Werft, Racc. pag. I 5703, punto 25, e 26 giugno 2008, causa C 284/06, Burda, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37). <br />	<br />
36      Tuttavia, nella fattispecie, dopo aver consultato l’avvocato generale, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sull’impugnazione proposta dalle ricorrenti e che tali elementi hanno costituito l’oggetto delle discussioni svolte dinanzi ad essa. Conseguentemente, la domanda di riapertura della fase orale deve essere respinta. <br />	<br />
<b> Sull’impugnazione<br />	<br />
</b>37      A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti sollevano quattro motivi attinenti, rispettivamente, alla violazione dell’obbligo di motivazione, ad un errore di diritto in ordine all’assenza di gravi difficoltà, a errori nella qualificazione giuridica dei fatti e, infine, a diversi errori di diritto nell’applicazione dell’art. 87 CE. <br />	<br />
<i> Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione concernente l’applicazione dell’eccezione relativa alla natura e all’economia del sistema<br />	<br />
</i> Argomenti delle parti<br />	<br />
38      Con il loro primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver fornito una motivazione sufficiente quanto all’applicazione, nella fattispecie, dell’eccezione relativa alla natura e all’economia del sistema, quale regola derogatoria al principio secondo cui una differenziazione che favorisce una o più imprese è necessariamente costitutiva di un vantaggio selettivo. Più in particolare, la sentenza impugnata non conterrebbe una motivazione sufficientemente esplicita, né riguardo al contenuto di tale eccezione né per quanto attiene al nesso di causalità tra l’eccezione stessa e la rinuncia a risorse statali in proporzione significativa.<br />	<br />
39      In particolare, le ricorrenti si richiamano a varie ipotesi che, a loro parere, potrebbero giustificare il riferimento alla nozione di economia del sistema nel caso di specie, vale a dire la specificità del diritto comunitario delle telecomunicazioni rispetto alla disciplina comune degli aiuti di Stato, la necessità di rispettare la data di avvio del 1° gennaio 2002, prevista dall’art. 3, n. 1, della decisione n. 128/1999, o, ancora, l’individuazione di quattro operatori al fine di garantire una concorrenza sufficiente. Le ricorrenti ritengono, tuttavia, che nessuna di tali ipotesi sia determinante o, in ogni caso, sufficientemente motivata dal Tribunale.<br />	<br />
40      La Commissione, la Repubblica francese, l’Orange e la SFR ritengono, per contro, che la sentenza impugnata sia sufficientemente motivata al riguardo, richiamandosi ampiamente, nell’esame di tale eccezione, al contesto normativo nonché alla giurisprudenza in materia.<br />	<br />
41      Quanto alle ipotesi invocate dalle ricorrenti, la Commissione e la SFR sostengono che la loro valutazione attiene all’analisi della fondatezza della sentenza e non al rispetto dell’obbligo di motivazione. La Repubblica francese deduce, al riguardo, che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tali ipotesi sono perfettamente coerenti e complementari. La SFR aggiunge che, in ogni caso, il primo motivo è irricevibile considerato che le ricorrenti contestano, in realtà, la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale.<br />	<br />
 Giudizio della Corte<br />	<br />
42      In proposito occorre anzitutto ricordare che l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale ai sensi degli artt. 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (sentenze 18 maggio 2006, causa C 397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. I 4429, punto 60, e 8 febbraio 2007, causa C 3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I 1331, punto 46).<br />	<br />
43      Orbene, si deve rilevare che, nella fattispecie, il Tribunale ha indicato i motivi per i quali ha ritenuto che la rinuncia ai crediti di cui trattasi sfuggisse alla nozione di aiuto di Stato incompatibile con il diritto comunitario, alla luce dell’economia del sistema del diritto delle telecomunicazioni. <br />	<br />
44      Infatti, segnatamente ai punti 108 e 110 della sentenza impugnata, il Tribunale si è ampiamente soffermato sulle caratteristiche dell’inquadramento comunitario dei servizi di telecomunicazione risultante dalla direttiva 97/13 nonché dalla decisione n. 128/1999. In particolare, esso ha affermato che tale inquadramento impone che gli Stati membri, pur restando liberi di scegliere la procedura di concessione delle licenze UMTS, debbano nondimeno rispettare il principio di parità di trattamento degli operatori, tenuto conto del momento in cui ciascun operatore interessato accede al mercato. <br />	<br />
45      Inoltre, a termini del punto 109 della sentenza impugnata, la giurisprudenza comunitaria ha già avuto modo di interpretare l’art. 11, n. 2, di detta direttiva nel senso che esso esige che i canoni imposti ai singoli operatori siano equivalenti in termini economici.<br />	<br />
46      Ne consegue, secondo il Tribunale, che le autorità francesi, nelle circostanze della fattispecie, non avevano altra possibilità se non quella di ridurre l’entità dei canoni dovuti dall’Orange e dalla SFR e, quindi, di rinunciare ai crediti di cui trattasi, al fine di rendere l’importo di tali canoni equivalente a quello dovuto dalla Bouygues Télécom.<br />	<br />
47      Conseguentemente, dai menzionati punti 108 110 emerge chiaramente che le circostanze che giustificavano, nella fattispecie, l’applicazione dell’eccezione relativa all’economia del sistema, vale a dire l’obbligo, per le autorità nazionali, di rispettare quanto specificamente imposto in materia di parità di trattamento dal diritto comunitario delle telecomunicazioni, sono state chiaramente individuate dal Tribunale.<br />	<br />
48      Le altre ipotesi richiamate dalle ricorrenti derivano, peraltro, da una lettura erronea della sentenza impugnata. <br />	<br />
49      Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, da un lato, il Tribunale non ha affatto esaminato la necessità di rispettare la data del 1° gennaio 2002, prevista dall’art. 3, n. 1, della decisione n. 128/1999 come data alla quale i servizi UMTS dovevano essere introdotti sul territorio degli Stati membri, quale caratteristica del sistema. In realtà, esso ha tenuto conto di tale elemento, al punto 141 della sentenza impugnata, solamente al fine di valutare i motivi per i quali le autorità francesi hanno deciso di non riprendere ab initio il procedimento di attribuzione.<br />	<br />
50      Dall’altra, dai punti 11 e 138 della sentenza impugnata risulta espressamente che la necessità di «selezionare un numero di operatori sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza nel settore» è stata presa in considerazione dal Tribunale non quale caratteristica del sistema, bensì unicamente per concludere che il primo bando di gara non aveva prodotto un risultato soddisfacente, tenuto conto della necessità di assicurare che la concorrenza sia assicurata nel settore, e che conseguentemente dovevano essere ricercati altri operatori. <br />	<br />
51      Infine, per quanto attiene all’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata quanto al nesso di causalità tra la natura del sistema e la rinuncia ai crediti nei confronti dell’Orange e della SFR, è sufficiente rilevare che, al punto 123 della sentenza stessa, il Tribunale ha precisato i motivi per i quali esso ha ritenuto sussistente tale nesso, affermando che, essendo identiche le caratteristiche delle tre licenze UMTS, il mantenimento dell’importo iniziale dei canoni dovuti dall’Orange e dalla SFR avrebbe necessariamente implicato una violazione, a danno di queste ultime, degli obblighi specificamente imposti in materia di parità di trattamento dal diritto comunitario delle telecomunicazioni. <br />	<br />
52      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere, in conclusione, che la motivazione della sentenza impugnata consente una sufficiente comprensione dei motivi per i quali il Tribunale ha affermato che, alla luce dell’economia del sistema, la riduzione dei canoni dovuti dall’Orange e dalla SFR e, quindi, la rinuncia ai crediti nei confronti di queste ultime, non potevano essere considerate come un aiuto di Stato. <br />	<br />
53      Il primo motivo deve essere pertanto respinto. <br />	<br />
<i> Sul secondo motivo, attinente ad un errore di diritto quanto all’assenza di gravi difficoltà<br />	<br />
</i> Argomenti delle parti<br />	<br />
54      Con il loro secondo motivo le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha confuso la valutazione dell’esistenza di una grave difficoltà con quella della fondatezza della decisione contestata. In particolare, per dichiarare che la Commissione non era tenuta ad avviare la fase formale di esame, il Tribunale si sarebbe limitato ad aggiungere formalmente, alla fine dell’esame della rilevanza di ciascuno dei motivi delle parti, che siffatto esame non costituiva una grave difficoltà.<br />	<br />
55      In realtà, l’esistenza di gravi difficoltà sarebbe confermata dal fatto che, nella sentenza impugnata, il Tribunale stesso ha sostituito la propria valutazione a quella della Commissione su varie questioni complesse, smentendo parzialmente l’analisi svolta nella decisione contestata.<br />	<br />
56      La Commissione contesta la ricevibilità di detto motivo in quanto esso non è stato sollevato in primo grado. Da parte sua, la Repubblica francese fa valere che, dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avevano sostenuto solo in subordine la necessità di avviare il procedimento formale di esame degli aiuti previsto dall’art. 88 CE.<br />	<br />
57      Riguardo al merito, la Commissione, la Repubblica francese, la SFR e l’Orange sostengono che il modo di procedere del Tribunale è corretto e che non sussiste una confusione. Inoltre, secondo l’Orange, il Tribunale ha svolto proprio un’analisi del tipo di quella richiesta dalle ricorrenti. La Commissione aggiunge che gli elementi sui quali si è fondato il Tribunale sono i medesimi sui quali si fonda la decisione controversa. Ciò proverebbe che tali elementi fossero sufficienti per risolvere le questioni alle quali si sono riferite le ricorrenti.<br />	<br />
58      Quanto all’asserita smentita dell’analisi della Commissione, la Repubblica francese sostiene che il Tribunale non ha sostituito la propria valutazione a quella della Commissione, dato che la sentenza impugnata si fonda in larga misura sull’analisi contenuta nella decisione contestata. La Commissione, la SFR e l’Orange ritengono, inoltre, che le varie valutazioni operate dal Tribunale sono dirette solo a rispondere agli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel loro atto introduttivo. In particolare, la SFR aggiunge che il Tribunale non avrebbe potuto esaminare l’assenza di una grave difficoltà senza compiere un’analisi più approfondita degli elementi di cui disponeva la Commissione. In ogni caso, secondo detta Istituzione, tale argomento non solo è irricevibile, in quanto verte sulla valutazione dei fatti, ma non porta nemmeno a stabilire sotto qual profilo una valutazione del Tribunale che differisca da quella della Commissione potrebbe avere conseguenze quanto all’esistenza di gravi difficoltà e alla validità della sentenza impugnata.<br />	<br />
 Giudizio della Corte<br />	<br />
59      Occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, con tale motivo non si critica la validità della decisione contestata, bensì si censura il Tribunale per essere incorso in un errore di diritto nell’esaminare il contenuto di tale decisione per verificare l’esistenza di gravi difficoltà. <br />	<br />
60      Ne consegue che il secondo motivo è ricevibile. <br />	<br />
61      Quanto alla fondatezza di tale motivo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione, quindi, può limitarsi alla fase preliminare di cui all’art. 88, n. 3, CE per decidere a favore di un aiuto solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il mercato comune. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE (v., in particolare, sentenze 19 maggio 1993, causa C 198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I 2487, punto 29; 2 aprile 1998, causa C 367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I 1719, punto 39, e 17 luglio 2008, causa C 521/06 P, Athinaïki Techniki/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).<br />	<br />
62      Nella fattispecie, come risulta anche dallo stesso titolo della parte in esame della sentenza impugnata, che riguarda il «(…) secondo e il terzo motivo, relativi, rispettivamente, alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, e dell’art. 88, n. 2, CE», il Tribunale ha esaminato, ai punti 95 160 della sentenza impugnata, il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e vertente sull’interpretazione della nozione di vantaggio selettivo e del divieto di discriminazione, unitamente al terzo motivo di ricorso, relativo, quanto a esso, alla violazione dell’art. 88, n. 2, CE, motivata con il fatto che la Commissione aveva omesso di avviare la fase di indagine formale, anche se l’esame della misura di adeguamento dei canoni presentava gravi difficoltà.<br />	<br />
63      Tale approccio si giustifica in considerazione del fatto che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 208 e 214 delle sue conclusioni, atteso che la nozione di grave difficoltà riveste natura oggettiva, la loro esistenza deve essere ricercata non solo nelle circostanze dell’adozione dell’atto impugnato, ma anche nelle valutazioni sulle quali si è fondata la Commissione (v., al riguardo, sentenza Cook/Commissione, citata, punti 30 e 31).<br />	<br />
64      Orbene, il Tribunale ha svolto un siffatto esame proprio analizzando le ragioni per cui la Commissione aveva ritenuto che la misura di adeguamento dei canoni non costituisse un vantaggio selettivo e non violasse il divieto di discriminazione. <br />	<br />
65      Il giudice di primo grado, pertanto, non è incorso in alcun errore di diritto nell’esaminare le valutazioni della Commissione al fine di decidere se fossero state formulate sulla base di informazioni sufficienti e si potesse escludere l’esistenza di qualsivoglia grave difficoltà. <br />	<br />
66      Del resto, nell’impugnazione le ricorrenti stesse riconoscono che correttamente il Tribunale, al punto 93 della sentenza impugnata, ha dedotto dalla giurisprudenza che era necessario «esaminare gli argomenti svolti dalle ricorrenti contro la decisione [contestata] in base all’esistenza di gravi difficoltà. In effetti, se tali difficoltà dovessero esistere, la decisione potrebbe essere annullata per quest’unico motivo, in ragione dell’omesso, approfondito esame in contraddittorio previsto dal Trattato, [perfino] qualora non fosse dimostrato che le valutazioni operate nel merito dalla Commissione erano errate in diritto o in fatto».<br />	<br />
67      In ogni caso, la trattazione congiunta dei due motivi di ricorso imponeva che il Tribunale non si limitasse unicamente a valutare l’esistenza di gravi difficoltà, ma rispondesse anche agli argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno del loro secondo motivo di annullamento, relativo alla fondatezza stessa delle valutazioni della Commissione. <br />	<br />
68      Orbene, si deve rilevare al riguardo che le sostituzioni di motivi, dedotti dalle ricorrenti, altro non sono, in realtà, che risposte agli argomenti di queste ultime. <br />	<br />
69      In tal senso, non è fondato, in primo luogo, l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe sostituito la propria valutazione alla motivazione della decisione contestata nell’affermare, ai punti 105, 109 e 110 della sentenza impugnata, che i servizi UMTS hanno un valore di mercato. <br />	<br />
70      Infatti, come risulta dal menzionato punto 105 e come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 222 delle sue conclusioni, solo nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale la Commissione ha sostenuto la posizione contraria, secondo cui detti servizi sarebbero privi di valore economico, mentre la decisione contestata si fondava su altre considerazioni. Ciò premesso, non può sussistere una sostituzione di motivi da parte del giudice di primo grado.<br />	<br />
71      Lo stesso vale per quanto riguarda, in secondo luogo, l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe sostituito la propria valutazione alla motivazione della decisione contestata quando, ai punti 113 121 della sentenza impugnata, ha affermato che l’Orange e la SFR hanno beneficiato di un vantaggio temporale potenziale a causa dell’anteriorità della concessione delle loro licenze. <br />	<br />
72      Infatti, anche a voler ritenere che, replicando ad un argomento delle ricorrenti, il Tribunale sia giunto ad una conclusione diversa da quella accolta dalla Commissione nella decisione contestata, ciò nondimeno, in subordine e senza operare alcuna sostituzione di motivi, ai punti 123 125 della sentenza impugnata, esso ha convalidato la motivazione della Commissione, secondo cui l’inesistenza di un vantaggio selettivo riguardava l’applicazione delle norme sull’inquadramento comunitario dei servizi di telecomunicazione. <br />	<br />
73      In terzo luogo, non può nemmeno accogliersi l’argomento in forza del quale le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha sostituito la propria valutazione a quella della Commissione nell’affermare, ai punti 131 e 132 della sentenza impugnata, che l’Orange e la SFR, da una parte, e la Bouygues Télécom, dall’altra, non si trovavano in una situazione comparabile dal momento che quest’ultima società si è assunta il rischio di non poter organizzare o di poter organizzare solo tardivamente i suoi servizi UMTS.<br />	<br />
74      Occorre rilevare, al riguardo, che la decisione contestata aveva escluso ogni discriminazione in ragione non del carattere comparabile della situazione dei tre operatori interessati, ma dell’applicazione dell’inquadramento comunitario dei servizi di telecomunicazione, che avrebbe imposto la soluzione accolta dalle autorità francesi. Conseguentemente, l’esistenza ovvero l’assenza di una situazione comparabile tra tali operatori riguardo ai rischi assunti dagli stessi non costituisce un elemento suscettibile di influenzare la posizione della Commissione. <br />	<br />
75      In quarto e ultimo luogo, è parimenti destituita di fondamento l’affermazione secondo la quale il Tribunale avrebbe sostituito la propria valutazione a quella della Commissione nell’analizzare, ai punti 137-153 della sentenza impugnata, le diverse opzioni di cui disponevano le autorità francesi e la loro incidenza sulla parità di trattamento degli aggiudicatari.<br />	<br />
76      In realtà, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 225 delle sue conclusioni, la Commissione aveva già tenuto conto di tali opzioni nella decisione contestata e, pertanto, il Tribunale non ha in alcun modo sostituito la motivazione della Commissione con la propria.<br />	<br />
77      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rilevare che, anche se il Tribunale, in sede di esame di taluni argomenti dedotti dalle ricorrenti in primo grado, è giunto a conclusioni diverse da quelle a cui era pervenuta la Commissione nella decisione contestata, nessuna delle valutazioni del Tribunale è tale da rimetterne in causa la fondatezza né di rivelare l’esistenza di gravi difficoltà. <br />	<br />
78      Il secondo motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno del ricorso deve pertanto essere respinto. <br />	<br />
<i> Sul quarto motivo, attinente a errori commessi nell’applicazione dell’art. 87 CE<br />	<br />
</i>79      Il quarto motivo, che occorre esaminare precedentemente al terzo, si articola in tre capi. <br />	<br />
 Sul primo e sul secondo capo del quarto motivo<br />	<br />
–       Argomenti delle parti<br />	<br />
80      Con il primo capo del quarto motivo le ricorrenti affermano che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto sostenendo che la deroga fondata sull’economia del sistema avrebbe reso inevitabile, nella fattispecie, la rinuncia ai crediti nei confronti dell’Orange e della SFR da parte dello Stato francese. In realtà, atteso che l’economia del sistema imponeva la ricerca di un maggior numero di operatori, le autorità francesi avrebbero potuto sia riprendere interamente la procedura ad initio sia, come nella fattispecie, avviare un nuovo bando di gara. <br />	<br />
81      Tuttavia, in quest’ultimo caso, dette autorità nazionali avrebbero dovuto applicare requisiti economici diversi. Infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, ciò non avrebbe comportato alcuna discriminazione, dal momento che gli aggiudicatari iniziali non si trovavano in una situazione identica a quella in cui si sarebbero trovati coloro che sarebbero stati selezionati in esito ad un nuovo bando di gara, dal momento che, da una parte, detti aggiudicatari avevano la garanzia della conservazione della loro licenza UMTS senza che essa potesse essere messa in causa da nuovi candidati e, dall’altra, disponevano di un’anteriorità che costituiva, di per sé, un vantaggio evidente.<br />	<br />
82      Secondo l’Orange e la SFR tale capo del quarto motivo è irricevibile, in quanto è volto ad ottenere una nuova valutazione dei motivi dedotti in primo grado.<br />	<br />
83      In ogni caso, la Commissione, la Repubblica francese, la SFR e l’Orange sostengono che il Tribunale ha esaminato le altre opzioni che potevano essere prese in considerazione dalle autorità francesi e ha concluso, alla luce della necessità di rispettare non solo i principi di parità di trattamento e di libera concorrenza, ma anche il termine del 1° gennaio 2002 previsto dall’art. 3, n. 1, della decisione n. 128/1999, che l’opzione infine accolta da queste ultime fosse la sola che consentisse di garantire il rispetto di tali principi e che, pertanto, essa si imponeva come «inevitabile».<br />	<br />
84      Con il secondo capo del quarto motivo, le ricorrenti rilevano che il Tribunale è incorso in diversi errori di diritto nel concludere nel senso dell’inesistenza di un vantaggio selettivo nei confronti dell’Orange e della SFR. <br />	<br />
–       Giudizio della Corte<br />	<br />
85      Si deve anzitutto rilevare che i due argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno della loro affermazione, secondo cui l’imposizione di canoni UMTS all’Orange e alla SFR di importo differente da quelli richiesti alla Bouygues Télécom non avrebbe comportato una discriminazione a scapito dei primi due aggiudicatari, sono irricevibili.<br />	<br />
86      Infatti, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della stessa risulta che un ricorso d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (ordinanza 11 novembre 2003, causa C 488/01 P, Martinez/Parlamento, Racc. pag. I 13355, punto 40, e sentenza 11 settembre 2007, causa C 227/04 P, Lindorfer/Consiglio, Racc. pag. I 6767, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
87      Orbene, a sostegno del primo di tali argomenti, secondo cui l’Orange e la SFR avevano la garanzia della conservazione della loro licenza senza che essa potesse essere messa in causa da altri candidati, le ricorrenti non deducono alcun errore in diritto quanto alla parte della motivazione della sentenza impugnata, in particolare il punto 144 di essa, in cui il Tribunale ha ritenuto che i tre operatori si trovassero in una situazione comparabile. <br />	<br />
88      Quanto al secondo di tali argomenti, secondo il quale l’Orange e la SFR avrebbero goduto di un vantaggio risultante dall’anteriorità dell’attribuzione delle loro licenze, è giocoforza rilevare che le ricorrenti non invocano alcun argomento tale da rimettere in causa la valutazione compiuta dal Tribunale al riguardo, segnatamente ai punti 115 122 della sentenza impugnata.<br />	<br />
89      Per quanto riguarda gli altri argomenti sollevati nell’ambito del secondo capo del quarto motivo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dall’Orange e dalla SFR, essi non si limitano a reiterare i motivi dedotti in primo grado, ma sono in realtà diretti contro una parte essenziale della motivazione della sentenza impugnata, segnatamente i punti 108 111 della stessa e che, pertanto, sono ricevibili.<br />	<br />
90      Quanto alla fondatezza di tali argomenti, occorre ricordare che il Tribunale ha rilevato, al punto 108 della sentenza impugnata, che la direttiva 97/13 e la decisione n. 128/1999 lasciano agli Stati membri la facoltà di scegliere discrezionalmente la procedura per il rilascio delle licenze, purché siano rispettati i principi della libera concorrenza e della parità di trattamento.<br />	<br />
91      Il Tribunale ha dedotto da tale affermazione, senza essere contestato al riguardo dalle ricorrenti, che gli Stati membri potevano optare per una procedura di selezione comparativa, poiché l’essenziale è che agli operatori venga applicato lo stesso trattamento, segnatamente in materia di canoni.<br />	<br />
92      Nella fattispecie, le autorità francesi, nell’attuazione di tale discrezionalità, hanno deciso di attribuire le licenze UMTS proprio mediante una procedura di selezione comparativa. Come rilevato dal Tribunale al punto 12 della sentenza impugnata, è solo in ragione del parziale fallimento del primo bando di gara, che non aveva consentito di attribuire un numero di licenze sufficiente per garantire un’effettiva concorrenza sul mercato dei servizi di telecomunicazione, che tali autorità hanno dovuto necessariamente ricercare altri aggiudicatari.<br />	<br />
93      Orbene, in una tale situazione, si presentavano tre opzioni a dette autorità, come riconoscono le ricorrenti medesime, vale a dire riprendere la procedura ab initio, avviare un bando di gara complementare senza modificare retroattivamente l’importo dei canoni UMTS dovuti dall’Orange e dalla SFR o, ancora, avviare un tale bando unitamente ad una modifica retroattiva di detti canoni. <br />	<br />
94      Nelle circostanze della fattispecie, come sottolineato dal Tribunale al punto 141 della sentenza impugnata, l’opzione di riprendere ab initio la procedura avrebbe compromesso il rispetto della data del 1° gennaio 2002 fissata dall’art. 3, n. 1, della decisione n. 128/1999 come termine entro il quale la direttiva 97/13 doveva essere attuata dagli Stati membri riguardo all’introduzione coordinata e progressiva dei servizi UMTS sul loro territorio. Del pari, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado ai punti 144 e 145 di detta sentenza, l’opzione consistente nell’imporre all’Orange e alla SFR il pagamento di canoni largamente superiori a quelli chiesti alla Bouygues Télécom, quando nessuno dei tre operatori aveva ancora fatto ingresso sul mercato, per ragioni non dipendenti unicamente dalla loro volontà, e quando le caratteristiche di tali licenze erano identiche, avrebbe costituito una discriminazione nei confronti dell’Orange e della SFR. <br />	<br />
95      In altri termini, l’applicazione di una di tali due opzioni non avrebbe consentito alle autorità francesi di rispettare i dettami del diritto comunitario.<br />	<br />
96      Ciò premesso, nel contesto dell’opzione infine accolta da dette autorità, la rinuncia ai crediti in oggetto risultante dalla misura di adeguamento retroattiva dei canoni UMTS dovuti dall’Orange e dalla SFR a quelli imposti alla Bouygues Télécom presentava un carattere inevitabile.<br />	<br />
97      Infatti, solo una tale operazione poteva, all’epoca dei fatti di causa, da una parte, ridurre i rischi di un avvio tardivo dei servizi UMTS, atteso che essa consentiva di assicurare che fossero attribuite almeno due licenze alla data prevista dall’art. 3, n. 1, della decisione n. 128/1999. Dall’altra, tale opzione consentiva parimenti di escludere che i tre operatori subissero una discriminazione, in considerazione del fatto che l’adeguamento dei canoni aveva il preciso scopo di tener conto della circostanza che, al momento dell’attribuzione della licenza alla Bouygues Télécom, nessuno dei tre operatori aveva ancora avuto accesso al mercato, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, sicché la loro situazione era, per tale ragione, comparabile. <br />	<br />
98      Ne consegue che, in tale contesto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nell’affermare che l’inquadramento comunitario dei servizi di telecomunicazione e, segnatamente, il divieto di discriminazione imponeva che le autorità francesi adeguassero i canoni dovuti dall’Orange e dalla SFR a quelli dovuti dalla Bouygues Télécom.<br />	<br />
99      Conseguentemente, il primo capo del quarto motivo deve essere dichiarato parzialmente irricevibile e parzialmente infondato. <br />	<br />
100    Dovendosi respingere detto primo capo, ne consegue che il secondo capo del quarto motivo deve essere dichiarato inoperante. <br />	<br />
101    Si deve infatti ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione di aiuto richiede che sussistano tutti i presupposti previsti dall’art. 87, n. 1, CE (v. sentenza 15 luglio 2004, causa C 345/02, Pearle e a., Racc. pag. I 7139, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
102    L’art. 87, n. 1, CE enuncia quattro requisiti cumulativi. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza Pearle e a., citata, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
103    Orbene, come risulta dall’esame del primo capo del quarto motivo, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nell’affermare, al punto 111 della sentenza impugnata, che, nella fattispecie, la rinuncia a risorse statali non era tale da dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato in quanto la rinuncia a crediti nei confronti dell’Orange e della SFR era inevitabile in ragione dell’economia del sistema. <br />	<br />
104    Ne consegue che, nel caso in esame, il primo dei requisiti menzionato al precedente punto 102, necessari per dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato, non ricorre. <br />	<br />
105    Pertanto, il secondo capo del quarto motivo, vertente sull’esistenza di un vantaggio a favore dell’Orange e della SFR, non può, in ogni caso, essere tale da mettere in causa la fondatezza della conclusione del Tribunale quanto all’inesistenza, nella fattispecie, di un aiuto di Stato. <br />	<br />
 Sul terzo capo del quarto motivo<br />	<br />
–       Argomenti delle parti<br />	<br />
106    Con il terzo capo del loro quarto motivo, le ricorrenti deducono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicazione del divieto di discriminazione. <br />	<br />
107    Esse sostengono, anzitutto, che l’Orange e la SFR, da una parte, e la Bouygues Télécom, dall’altra, non si trovavano nella stessa situazione nel momento in cui si è proceduto all’adeguamento dei canoni, dato che le licenze UMTS sono state rilasciate per l’esercizio di un’attività in date diverse. Successivamente, la modifica dei criteri di attribuzione delle licenze sarebbe stata giuridicamente impossibile, in considerazione sia del principio della loro intangibilità nel contesto di una gara d’appalto, sia della direttiva 97/13. Infine, il rispetto degli obiettivi prescritti dalle direttive comunitarie, segnatamente dalla detta direttiva 97/13, non ricadeva tra le deroghe tassativamente enumerate dall’art. 87, n. 2, CE.<br />	<br />
108    Per contro, secondo l’Orange e la Commissione, i tre aggiudicatari delle licenze UMTS si trovavano de facto nella medesima situazione, dato che l’Orange e la SFR non avevano approfittato materialmente di tali licenze. In tale contesto, il divieto di discriminazione avrebbe imposto, inevitabilmente, l’adeguamento retroattivo dei canoni. In ogni caso, l’Orange contesta la ricevibilità di tale capo del quarto motivo in quanto l’attuazione del divieto di discriminazione è stata già contestata, in base ai medesimi argomenti, dinanzi al Tribunale.<br />	<br />
109    Quanto alla liceità della modifica delle condizioni di attribuzione delle licenze, da una parte, la Commissione osserva che il Tribunale ha rilevato che detto principio di intangibilità non figura né nella direttiva 97/13 né in alcuna altra disposizione applicabile di diritto comunitario. In ogni caso, secondo l’Orange, un siffatto principio non è tale da rimettere in causa l’obbligo di rispettare il divieto di discriminazione. D’altra parte, secondo la Commissione, la SFR e l’Orange, la possibilità di modificare le condizioni di attribuzione delle licenze è espressamente prevista dalla direttiva 97/13. La Repubblica francese fa valere, al riguardo, che tale modifica era non solo possibile, ma persino obbligatoria ai sensi dell’art. 11, n. 2, di detta direttiva, ai sensi del quale i canoni non devono essere discriminatori. <br />	<br />
110    Infine, la Commissione, la Repubblica francese, la SFR e l’Orange sostengono che il Tribunale non ha considerato la direttiva 97/13 come una deroga, oltre quelle già previste dall’art. 87, n. 2, CE, al divieto di aiuti incompatibili previsto dal n. 1 dello stesso articolo. Per contro, il Tribunale si sarebbe richiamato a tale direttiva solo per dare un fondamento giuridico all’impossibilità di qualificare come aiuto di Stato la misura di adeguamento dei canoni.<br />	<br />
–       Giudizio della Corte<br />	<br />
111    Riguardo, anzitutto, all’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’Orange e la SFR, da una parte, e la Bouygues Télécom, dall’altra, si trovassero nella stessa situazione, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene l’Orange, tale argomento è ricevibile. <br />	<br />
112    Al riguardo, occorre ricordare che, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione (v. sentenza 13 luglio 2000, causa C 210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I 5843, punto 43). Infatti, se un ricorrente non potesse così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato in parte del suo significato (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2003, causa C 41/00 P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I 2125, punto 17, e ordinanza Martinez/Parlamento, citata, punto 39).<br />	<br />
113    Orbene, l’argomento relativo all’identità della situazione dei tre operatori interessati risponde a tali principi, in quanto è volta proprio a contestare l’analisi della medesima, svolta dal Tribunale in considerazione del divieto di discriminazione. <br />	<br />
114    Quanto al merito, si deve ricordare, come correttamente sottolineato dalle ricorrenti, che ai sensi di una giurisprudenza costante, una discriminazione può consistere solo nell’applicazione di norme diverse a situazioni analoghe, ovvero nell’applicazione della stessa norma a situazioni diverse (sentenze 14 febbraio 1995, causa C 279/93, Schumacker, Racc. pag. I 225, punto 30, e 18 dicembre 2007, causa C 341/05, Laval un Partneri, Racc. pag. I 11767, punto 115).<br />	<br />
115    Nel caso di specie, l’anteriorità delle licenze UMTS attribuite all’Orange e alla SFR avrebbe potuto giustificare, se non addirittura imporre, la fissazione dei relativi canoni ad un importo superiore a quello del canone dovuto dalla Bouygues Télécom solo se fosse stato possibile considerare il valore economico di tali licenze, per il sol fatto di tale anteriorità, superiore a quello della licenza attribuita a quest’ultima società.<br />	<br />
116    Tuttavia, risulta evidente che ciò non si verifica nella fattispecie. <br />	<br />
117    Infatti, il Tribunale ha affermato, al punto 116 della sentenza impugnata, che l’Orange e la SFR non hanno potuto utilizzare le licenze che erano state attribuite loro.<br />	<br />
118    Orbene, come il Tribunale ha correttamente ricordato ai punti 100 e 110 della sentenza impugnata, se è pur vero che una licenza ha un valore economico, tale valore dipende dal momento dell’accesso al mercato di ogni singolo operatore interessato (v., anche, sentenza 22 maggio 2003, causa C 462/99, Connect Austria, Racc. pag. I 5197, punto 93).<br />	<br />
119    In altri termini, il valore economico di una licenza risulta, in particolare, dalla possibilità di cui dispone il suo aggiudicatario di avvalersi dei diritti connessi a detta licenza, vale a dire, nella fattispecie, la possibilità di occupare le frequenze pubbliche hertziane ai fini dello sfruttamento della tecnologia dell’UMTS. <br />	<br />
120    Orbene, come il Tribunale ha affermato al punto 116 della sentenza impugnata, senza essere contraddetto dalle ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione, è pacifico che, alla data di attribuzione della licenza alla Bouygues Télécom, il 3 dicembre 2002, l’Orange e la SFR non avevano ancora potuto effettuare il lancio dei loro servizi UMTS e, pertanto, sfruttare le loro licenze, per ragioni che sfuggivano alla loro volontà, vale a dire problemi connessi alla tecnologia dell’UMTS e un contesto economico poco favorevole al suo sviluppo. Conseguentemente, il valore economico delle licenze attribuite all’Orange e alla SFR non poteva essere, per il sol fatto della loro anteriorità, superiore a quello della licenza concessa alla Bouygues Télécom.<br />	<br />
121    Inoltre, ai punti 119-121 della sentenza impugnata, il Tribunale ha parimenti respinto, senza che le ricorrenti mettessero in discussione tale valutazione nell’ambito della presente impugnazione, gli argomenti di queste ultime intesi a dimostrare che l’anteriorità dell’attribuzione delle licenze all’Orange e alla SFR aveva procurato loro vantaggi riguardo all’appropriazione prioritaria dei siti, al prestigio del marchio e alla conquista di quote di mercato.<br />	<br />
122    Pertanto, il fatto che le licenze siano state attribuite in date differenti ai tre operatori interessati non consente di ritenere che questi ultimi, alla data dell’attribuzione della licenza alla Bouygues Télécom, si trovassero in una situazione diversa rispetto all’obiettivo di cui alla direttiva 97/13, vale a dire quello di garantire che gli operatori accedessero al mercato dell’UMTS alle medesime condizioni. <br />	<br />
123    Conseguentemente, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nell’affermare che i tre operatori interessati si trovavano nella medesima situazione. <br />	<br />
124    Riguardo, poi, all’asserita esistenza di un principio di intangibilità dei criteri di attribuzione, occorre rilevare che, da una parte, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la Corte, al punto 60 della sentenza 7 dicembre 2000, causa C 324/98, Telaustria e Telefonadress (Racc. pag. I 10745), si è limitata a confermare che gli enti aggiudicatori sono tenuti a rispettare il divieto di discriminazione anche quando concludono contratti che esulano dalla sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), senza stabilire in alcun modo l’esistenza di un siffatto principio di intangibilità.<br />	<br />
125    Dall’altra, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 192 delle sue conclusioni, dall’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13 risulta che l’importo dei canoni doveva tenere conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo dei servizi innovativi e della concorrenza. Orbene, è pacifico, nella fattispecie, che, se le autorità francesi non avessero adottato la misura di adeguamento dei canoni UMTS, esse si sarebbero esposte ad un serio rischio di ritiro delle candidature dell’Orange e della SFR. Pertanto, è proprio al fine di garantire lo sviluppo della concorrenza che i canoni dovuti dai primi due aggiudicatari sono stati modificati per adeguarli a quelli posti a carico della Bouygues Télécom.<br />	<br />
126    Infine, è parimenti infondato l’argomento secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che la direttiva 97/13 abbia introdotto una deroga all’art. 87, n. 1, CE che si aggiungeva a quelle tassativamente elencate al n. 2 del medesimo articolo. <br />	<br />
127    Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 196 delle sue conclusioni, occorre ricordare che l’art. 87, n. 2, CE, prevede le deroghe al principio dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il Trattato. <br />	<br />
128    Orbene, nel concludere, alla luce segnatamente della direttiva 97/13, che la misura di adeguamento dei canoni dovuti dall’Orange e dalla SFR a quelli posti a carico della Bouygues Télécom non costituiva un aiuto di Stato, il Tribunale non ha potuto ampliare il contenuto dell’art. 87, n. 2, CE, atteso che tale disposizione si applica solo a misure costitutive, per l’appunto, di un aiuto di Stato. <br />	<br />
129    Poiché nessuno dei capi del quarto motivo può essere accolto, il motivo deve essere respinto. <br />	<br />
<i> Sul terzo motivo, attinente a errori commessi nella qualificazione giuridica dei fatti<br />	<br />
</i>130    Il terzo motivo invocato dalle ricorrenti, attinente ad errori asseritamente compiuti dal Tribunale nella qualificazione giuridica dei fatti, si articola parimenti in tre capi. <br />	<br />
131    La Repubblica francese e la SFR contestano, in limine, la ricevibilità di tale motivo in quanto esso sarebbe inteso, in ciascuno dei suoi capi, a criticare la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale. <br />	<br />
 Sul primo capo del terzo motivo<br />	<br />
–       Argomenti delle parti<br />	<br />
132    Con il primo capo del loro terzo motivo, le ricorrenti fanno valere che, nel qualificare le due procedure consecutive di attribuzione delle licenze UMTS come procedura unica, il Tribunale è incorso in un errore nella qualificazione giuridica dei fatti. In particolare, ai sensi dell’art. 11 della direttiva 97/13, il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitarsi all’analisi delle modalità di organizzazione materiale della procedura e avrebbe dovuto concludere, pertanto, che si trattava di due procedure distinte. Orbene, in base a tale errore il Tribunale avrebbe erroneamente concluso nel senso dell’assenza di discriminazione, ritenendo che la situazione dei tre aggiudicatari di dette licenze fosse analoga mentre, in realtà, sarebbe stata diversa. <br />	<br />
133    La Commissione, in via principale, nonché la Repubblica francese, la SFR e l’Orange, in subordine, ritengono che il Tribunale potesse legittimamente ritenere che la procedura di attribuzione delle licenze UMTS avesse costituito, in realtà, una procedura unica. Al riguardo, detto Stato membro, la SFR e l’Orange rilevano che il riferimento all’art. 11 della direttiva 97/13 è inconferente nella fattispecie. <br />	<br />
134    In ogni caso, secondo la Commissione tale capo è inoperante, dato che il carattere unitario della procedura non è determinante ai fini della valutazione del rispetto del principio di parità di trattamento da parte del Tribunale, dato che quest’ultimo ha tenuto conto non solo delle modalità di organizzazione del bando di gara, ma anche dei suoi effetti. Inoltre, l’Istituzione in causa sostiene che il divieto di discriminazione deve applicarsi prendendo in considerazione globalmente i due bandi di gara consecutivi. <br />	<br />
135    La SFR ritiene che il Tribunale abbia correttamente interpretato il principio di parità di trattamento, basandosi sul contesto del mercato emergente dell’UMTS e ritenendo che nessuno degli operatori interessati avesse avuto accesso a tale mercato. <br />	<br />
136    Infine, la Commissione fa valere che, nell’ambito di una nuova procedura di attribuzione, le licenze UMTS sarebbero state attribuite ai medesimi operatori a condizioni identiche. <br />	<br />
–       Giudizio della Corte<br />	<br />
137    Occorre ricordare che dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, solo il Tribunale è competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenze 2 marzo 1994, causa C 53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I 667, punto 42; 21 giugno 2001, cause riunite da C 280/99 P a C 282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. I 4717, punto 78, e 7 giugno 2007, causa C 362/05 P, Wunenburger/Commissione, Racc. pag. I 4333, punto 66).<br />	<br />
138    Orbene, nella fattispecie si deve rilevare che il Tribunale, per concludere nel senso del carattere unitario della procedura, non ha affatto applicato, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, l’art. 11 della direttiva 97/13, il quale, d’altronde, non fornisce alcun criterio giuridico per valutare se una procedura di attribuzione di licenze sia unitaria ovvero comprenda diverse fasi consecutive. In realtà, esso si è limitato a rilevare, da una parte, al punto 11 della sentenza impugnata, che la procedura di attribuzione delle licenze aveva l’obiettivo di rilasciare quattro licenze e, dall’altra, ai punti 12, 14 e 15 della sentenza medesima, che le autorità francesi, non avendo conseguito il loro obiettivo iniziale di attribuire tali quattro licenze, hanno organizzato un «bando complementare». <br />	<br />
139    È nel contesto della sua valutazione di tali circostanze che il Tribunale ne ha dedotto, al punto 134 della sentenza impugnata, che, «nonostante le modalità della sua organizzazione materiale, la procedura di assegnazione delle licenze UMTS, avviata nel luglio del 2000 dalle autorità francesi, costituiva in realtà un’unica procedura». <br />	<br />
140    Ciò premesso, la questione se tali autorità abbiano organizzato un’unica procedura ovvero due procedure attiene alla valutazione dei fatti operata dal Tribunale e non è, come sostengono le ricorrenti, una questione di diritto connessa alla qualificazione giuridica di tali fatti alla luce dell’art. 11 della direttiva 97/13. <br />	<br />
141    Atteso che le ricorrenti non deducono che il Tribunale abbia snaturato i fatti o gli elementi di prova dedotti dinanzi ad esso, il primo capo del terzo motivo deve essere pertanto dichiarato irricevibile.<br />	<br />
 Sul secondo capo del terzo motivo<br />	<br />
–       Argomenti delle parti<br />	<br />
142    Con il secondo capo del terzo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di essere incorso in un errore nella qualificazione giuridica dei fatti nel ritenere che i crediti in oggetto, ai quali lo Stato francese ha rinunciato, fossero incerti. <br />	<br />
143    Al riguardo, le ricorrenti fanno valere, da una parte, che le licenze UMTS sono state rilasciate all’Orange e alla SFR con due decreti 18 luglio 2001, e cioè successivamente alla scadenza del termine entro il quale poteva essere esercitata la facoltà di ritiro delle candidature, dal momento che detto termine era scaduto il 31 maggio 2001. Esse sostengono, dall’altra, che la sola facoltà, per gli operatori, di rinunciare al beneficio delle loro licenze non consente di concludere che i crediti in oggetto fossero incerti, atteso che, secondo costante giurisprudenza, un credito è incerto solo quando la sua esistenza è subordinata al sopravvenire di un avvenimento futuro ed eventuale ovvero al verificarsi di una condizione sospensiva. <br />	<br />
144    Per contro, la Commissione, la Repubblica francese, la SFR e l’Orange ritengono che tali crediti fossero incerti. <br />	<br />
145    Esse sostengono in particolare che, senza le garanzie che l’Orange e la SFR sarebbero state assoggettate a un trattamento equo, contenute nelle lettere ministeriali del 22 febbraio 2001, le due dette società avrebbero probabilmente ritirato le loro candidature, atteso che il termine per l’esercizio della facoltà di recesso non era ancora scaduto in tale data. Inoltre, secondo la Commissione, tali crediti, precedentemente all’attribuzione delle licenze a dette società con i decreti 18 luglio 2001, non erano ancora esigibili.<br />	<br />
146    L’Orange aggiunge che, quanto alle autorizzazioni di occupazione delle frequenze pubbliche, la facoltà di recesso sussisteva dopo il 31 maggio 2001, dato che gli aggiudicatari delle licenze potevano rinunciarvi in qualsiasi momento e, conseguentemente, cessare il pagamento del relativo canone.<br />	<br />
147    In ogni caso, secondo la Commissione, la Repubblica francese e l’Orange, tale secondo capo del terzo motivo è inoperante in quanto diretto avverso una motivazione ultronea della sentenza impugnata, dal momento che il Tribunale ha fondato la propria valutazione, secondo la quale la rinuncia ai crediti in oggetto non costituiva un aiuto di Stato, su motivi attinenti all’eccezione relativa all’economia del sistema. <br />	<br />
–       Giudizio della Corte<br />	<br />
148    Si deve ricordare che le censure mosse in merito ad una motivazione ultronea di una decisione del Tribunale non possono comportare il suo annullamento e sono, quindi, inoperanti (v., segnatamente, sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C 189/02 P, causa C 202/02 P, da C 205/02 P a C 208/02 P e C 213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I 5425, punto 148 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
149    Orbene, da una parte, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 131 delle sue conclusioni, sebbene il Tribunale, al punto 106 della sentenza impugnata, abbia riconosciuto che le autorità francesi avevano, nella fattispecie, rinunciato a una quota significativa di risorse statali, rilevando che esse presentavano un carattere di incertezza, il giudice di primo grado, tuttavia, al punto 111 della sentenza medesima, ha affermato che «la circostanza che lo Stato abbia potuto rinunciare a una quota di risorse e che ciò possa avere comportato un vantaggio per i beneficiari della riduzione del canone non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, tenuto conto delle particolarità del diritto comunitario delle telecomunicazioni alla luce del diritto comune degli aiuti di Stato. Infatti, la rinuncia al credito in discussione nel caso di specie era inevitabile, data l’economia del sistema, e oltretutto (&#8230;) il credito in questione non era certo».<br />	<br />
150    Occorre ricordare, dall’altra, che, per le ragioni esposte ai precedenti i punti 87 95, il motivo delle ricorrenti diretto avverso gli argomenti della sentenza impugnata e relativo alla giustificazione attinente alla natura nonché all’economia del sistema quanto alla rinuncia a risorse statali non è fondato. <br />	<br />
151    Ciò premesso, anche a voler ritenere che sia ricevibile e fondato il motivo delle ricorrenti inteso a sostenere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel qualificare come incerti i crediti in oggetto, è giocoforza rilevare che tale errore, anche a voler ritenere che sia acclarato, non potrebbe, in ogni caso, confutare la conclusione alla quale il Tribunale è pervenuto al punto 111 della sentenza impugnata. <br />	<br />
152    Il secondo capo del terzo motivo deve essere pertanto respinto. <br />	<br />
 Sul terzo capo del terzo motivo<br />	<br />
–       Argomenti delle parti<br />	<br />
153    Con il terzo capo del loro terzo motivo, le ricorrenti deducono che il Tribunale ha snaturato i termini delle lettere ministeriali del 22 febbraio 2001, nell’affermare che esse vertevano sulla promessa di un «trattamento paritario» con gli altri operatori mentre, in realtà, la garanzia riguardava esclusivamente un «trattamento equo». Orbene, l’impegno ministeriale per un trattamento equo non potrebbe costituire una promessa di adeguamento retroattivo dell’importo dei canoni dovuti dai primi aggiudicatari di licenze UMTS a quello della licenza attribuita successivamente. Un tale snaturamento di dette lettere sarebbe tale da viziare in toto la sentenza del Tribunale. <br />	<br />
154    Secondo la Commissione, tale argomento è irricevibile in ragione della circostanza che la questione dell’equivalenza semantica dei termini «equità» e «parità» costituisce un argomento nuovo. L’Orange ritiene parimenti che lo stesso argomento sia irricevibile, atteso che esso rimette in causa una valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale.<br />	<br />
155    In ogni caso, la Commissione ritiene, al pari di quanto rileva, in subordine, l’Orange, che tale capo del terzo motivo è inoperante, dato che le promesse ministeriali non hanno rivestito un ruolo essenziale nei rilievi e nelle argomentazioni del Tribunale. <br />	<br />
156    In subordine, la Commissione ritiene che le ricorrenti non giungano a confutare le conclusioni del Tribunale secondo cui i due aggiudicatari iniziali non hanno goduto, in realtà, di un vantaggio. La Repubblica francese e la SFR, da parte loro, sostengono che sia escluso che il Tribunale abbia snaturato il contenuto di tali lettere. <br />	<br />
–       Giudizio della Corte<br />	<br />
157    Come dedotto dalla Commissione e dall’Orange, tale capo del terzo motivo è parimenti inoperante. <br />	<br />
158    Infatti, risulta chiaramente dai punti 153 e 154 della sentenza impugnata che il Tribunale ha fondato la propria valutazione della necessità, per le autorità francesi, di ridurre i canoni dovuti dalla SFR e dall’Orange sul principio di parità di trattamento, come imposto dalla direttiva 97/13.<br />	<br />
159    In altri termini, il giudice di primo grado non ha affatto ritenuto che la misura di adeguamento dei canoni fosse dettata dalle assicurazioni di «trattamento equo» fornite da dette autorità nelle lettere ministeriali del 22 febbraio 2001. <br />	<br />
160    Conseguentemente, anche a voler ritenere ricevibile e fondato l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale ha manifestamente snaturato il contenuto di tali lettere per quanto riguarda dette assicurazioni, ciò nondimeno tale snaturamento non avrebbe, in ogni caso, alcuna conseguenza in ordine alla fondatezza della sentenza impugnata. <br />	<br />
161    Pertanto, alla luce della giurisprudenza ricordata al precedente punto 148, occorre respingere tale capo del terzo motivo. <br />	<br />
162    Poiché nessuno dei quattro motivi invocati dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso può essere accolto, questo deve essere dichiarato parzialmente irricevibile e parzialmente infondato. <br />	<br />
<b> Sulle spese<br />	<br />
</b>163    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. <br />	<br />
164    Poiché la Commissione, l’Orange e la SFR ne hanno fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese del presente procedimento.<br />	<br />
165    A termini dell’art. 69, n. 4, di detto regolamento, parimenti applicabile in forza del suo art. 118, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, la Repubblica francese dovrà sopportare le proprie spese. <br />	<br />
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:<br />	<br />
<b>1)      L’impugnazione è respinta.<br />	<br />
2)      La Bouygues SA e la Bouygues Télécom SA sono condannate alle spese.<br />	<br />
3)      La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.<br />	<br />
</b></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-2-4-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-2-4-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2009 n.0</a></p>
<p>Pres. P. Jann, Rel. A.Tizzano France Télécom SA (avv.ti J.Philippe, H.Calvet, O.W.Brouwer e T.Janssens) c. Commissione (E.Gippini Fournier) 1. Giustizia comunitaria – Sentenza – Obbligo di motivazione – Obbligo di rispondere dettagliatamente a ciascun argomento dedotto – Non sussiste. 2. Giustizia comunitaria – Impugnazione – Motivo d’impugnazione nuovo – Dedotto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-2-4-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Jann, Rel. A.Tizzano<br /> France Télécom SA (avv.ti J.Philippe, H.Calvet, O.W.Brouwer e T.Janssens) c. Commissione (E.Gippini Fournier)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia comunitaria – Sentenza – Obbligo di motivazione – Obbligo di rispondere dettagliatamente a ciascun argomento dedotto – Non sussiste.	</p>
<p>2. Giustizia comunitaria – Impugnazione – Motivo d’impugnazione nuovo – Dedotto per la prima volta in secondo grado – Irricevibile – Ragioni.	</p>
<p>3. Giustizia comunitaria – Impugnazione – Motivo d’impugnazione – Meramente ripetitivo di quanto dedotto in primo grado – Mancato riferimento a errore di diritto del Tribunale – Irricevibile.	</p>
<p>4. Giustizia comunitaria – Impugnazione – Motivo d’impugnazione –In primo grado dichiarato irricevibile – Mancata contestazione dell’irricevibilità – Irricevibile.	</p>
<p>5. Diritto della Concorrenza – Accertamento ex art. 82 TCE – Impresa in posizione dominante – Politica in materia di prezzi – Prezzi inferiori ai costi – Finalizzata eliminazione concorrente – Abuso di posizione dominante – Sussiste.	</p>
<p>6. Diritto della concorrenza – Accertamento ex art. 82 TCE – Impresa in posizione dominante – Politiche in materia di prezzi – Prezzi inferiori ai costi variabili – Sempre abusivi – Prezzi inferiori ai costi totali ma superiori costi variabili – Abusivi soltanto se diretti ad appropriazione prioritaria del mercato – Dimostrazione recupero delle perdite – Non necessario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che il giudice di prime cure sia tenuto a rispondere dettagliatamente a ciascun argomento dedotto da una parte, in particolare laddove il motivo non rivesta un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non si fondi su elementi di prova circostanziati.	</p>
<p>2. È irricevibile il motivo d’impugnazione non dedotto in primo grado e sollevato per la prima volta dinanzi alla Corte di giustizia, in quanto investe quest’ultima di una controversia più ampia di quella portata a conoscenza del Tribunale mentre la competenza in sede d’impugnazione della Corte di giustizia è limitata alla valutazione delle soluzioni in diritto fornite dal giudice di prime cure.	</p>
<p>3. È irricevibile il motivo d’impugnazione che si limita a riproporre gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale senza addurre argomenti diretti a dimostrare che quest’ultimo abbia commesso un errore di diritto.	</p>
<p>In sede di impugnazione il ricorrente non è legittimato ad avvalersi di motivi che il Tribunale abbia dichiarato irricevibili laddove tale dichiarazione d’irricevibilità non sia messa in discussione.	</p>
<p>4. Poiché incombe all’impresa che detiene una posizione dominante la responsabilità particolare di non pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale all’interno del mercato comune, è incompatibile con il trattato qualsiasi forma di concorrenza realizzata tramite i prezzi volta ad eliminare un concorrente e a rafforzare in tal modo la propria posizione sul mercato. In particolare, costituisce una violazione dell’art. 82 TCE la condotta di un impresa in posizione dominante volta a conformare i prezzi a quelli dei concorrenti, quando tale allineamento comporta l’applicazione di prezzi inferiori alla media dei costi sostenuti.	</p>
<p>5. Nell’ambito degli accertamenti ex art. 82 TCE, da un lato l’adozione di prezzi inferiori alla media dei costi variabili deve essere considerata sempre abusiva in quanto, applicando prezzi di tal genere, si presume che un’impresa in posizione dominante persegua l’unico scopo economico di eliminare i propri concorrenti, dall’altro, l’imposizione di prezzi inferiori alla media dei costi totali, ma superiori alla media dei costi variabili deve essere considerata abusiva soltanto quando si instaura nel quadro di un  disegno diretto all’appropriazione prioritaria del mercato. Ne consegue che la dimostrazione di un recupero delle perdite non costituisce un presupposto necessario all’accertamento di una prassi di prezzi predatori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE<br />	<br />
</b> (Prima Sezione)</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>2 aprile 2009 (<u>*</u>)<br />	<br />
«Impugnazione – Abuso di posizione dominante – Mercato dei servizi d’accesso ad Internet ad alta velocità – Prezzi predatori – Recupero delle perdite – Diritto all’adeguamento»<br />	<br />
Nel procedimento C 202/07 P,<br />	<br />
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 10 aprile 2007,<br />	<br />
<b>France Télécom SA,</b> con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti J. Philippe, H. Calvet, O.W. Brouwer e T. Janssens, avocats,<br />	<br />
ricorrente,<br />	<br />
procedimento in cui l’altra parte è:<br />	<br />
<b>Commissione delle Comunità europee,</b> rappresentata dal sig. E. Gippini Fournier, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />	<br />
convenuta in primo grado,	</p>
<p align=center>LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ileši&#269;, A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet e J. J. Kasel, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig. J. Mazák<br />	<br />
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capounità<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 aprile 2008,<br />	<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 settembre 2008,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        Con il suo ricorso d’impugnazione, la <b>France Télécom SA</b> (in prosieguo: la «France Télécom») chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 gennaio 2007, causa T 340/03, France Télécom/Commissione (Racc. pag. II 107; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso, diretto all’annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2003 relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 82 CE (caso COMP/38.233 – Wanadoo Interactive; in prosieguo: la «decisione controversa»).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>2        La Wanadoo Interactive SA (in prosieguo: la «WIN») era, all’epoca dei fatti controversi, una società del gruppo France Télécom operante in Francia nel settore dei servizi di accesso ad Internet, ivi compresi i servizi ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, linea digitale asimmetrica per l’abbonato). <br />	<br />
3        Ai sensi dell’art. 1 della decisione controversa, la Commissione delle Comunità europee ha accertato che, nel periodo marzo 2001 &#8211; ottobre 2002, la WIN «ha violato l’art. [82 CE], praticando per i suoi servizi eXtense e Wanadoo ADSL prezzi predatori che non le hanno permesso di coprire i suoi costi variabili fino all’agosto 2001 e che non le hanno permesso di coprire i suoi costi totali a partire dall’agosto 2001, nell’ambito di un disegno diretto ad appropriarsi prioritariamente del mercato dell’accesso ad Internet ad alta velocità in una fase importante del suo sviluppo». Di conseguenza, con l’art. 2 della detta decisione, la Commissione le ha imposto di porre fine a tale violazione e, con l’art. 4 della medesima, le ha inflitto un’ammenda pari ad EUR 10,35 milioni.<br />	<br />
4        Il 2 ottobre 2003, la WIN, cui è subentrata la France Télécom in seguito ad un’operazione di fusione avvenuta il 1° settembre 2004, ha proposto al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. Questo ricorso è stato respinto con la sentenza impugnata.<br />	<br />
5        Con la sua domanda di annullamento la WIN ha sollevato, in particolare, una censura relativa alla violazione, da parte della Commissione, dell’art. 82 CE. In una parte di questa censura, la WIN ha sostenuto che la Commissione non aveva adeguatamente dimostrato l’abuso di posizione dominante da essa commesso sotto forma di applicazione di prezzi predatori per i servizi in questione nel periodo marzo 2001 &#8211; ottobre 2002, e che aveva commesso una serie di errori di diritto.<br />	<br />
6        Il motivo in questione era composto di due gruppi di argomenti relativi, rispettivamente, al metodo seguito dalla Commissione per il calcolo del tasso di copertura dei costi e all’applicazione fatta da quest’ultima del test sulla strategia predatoria.<br />	<br />
7        Per quanto riguarda gli argomenti relativi al metodo di calcolo del tasso di copertura dei costi, il Tribunale ha ricordato preliminarmente, nei punti 129 e 130 della sentenza impugnata, l’ampio potere discrezionale attribuito alla Commissione in materia di valutazioni economiche complesse, nonché i criteri ricavati dalla giurisprudenza per considerare un prezzo come predatorio.<br />	<br />
8        Facendo richiamo, in particolare, alle sentenze 3 luglio 1991, causa C 62/86, AKZO/Commissione (Racc. pag. I 3359), e 14 novembre 1996, causa C 333/94 P, Tetra Pak/Commissione (Racc. pag. I 5951), il Tribunale, nel punto 130 della sentenza impugnata, ha ricordato che «da un lato, prezzi inferiori alla media dei costi variabili permettono di presumere il carattere eliminatorio di una pratica di prezzi e che, dall’altro, prezzi inferiori alla media dei costi totali, ma superiori alla media dei costi variabili, sono da considerarsi illeciti allorché sono fissati nell’ambito di un disegno inteso a eliminare un concorrente».<br />	<br />
9        Ciò premesso, il Tribunale ha constatato anzitutto che, nel caso di specie, la Commissione, al fine di calcolare il tasso di copertura dei costi, aveva scelto il metodo di calcolo dei costi rettificati. Questo metodo è descritto nel punto 132 della sentenza impugnata nei termini seguenti:<br />	<br />
«(&#8230;) Secondo il principio dell’ammortamento di un’immobilizzazione, la Commissione ha considerato l’ipotesi di spalmare i costi di acquisizione della clientela su 48 mesi. Su tale fondamento, essa ha esaminato separatamente la copertura dei costi variabili rettificati e quella dei costi totali rettificati, affermando che la Corte prevede due test di copertura dei costi a seconda che i comportamenti dell’impresa dominante si iscrivano o meno nell’ambito di un disegno finalizzato ad escludere i concorrenti. (&#8230;)».<br />	<br />
10      Applicando il suddetto metodo dei costi rettificati, la Commissione ha concluso, come rilevato dal Tribunale nel punto 138 della sentenza impugnata, nel senso che:<br />	<br />
«(…) I prezzi praticati dalla WIN non le permette[vano] di coprire i suoi costi variabili fino all’agosto 2001, né i suoi costi totali dal gennaio 2001 all’ottobre 2002 (…), mentre non vi erano dubbi sulla mancata copertura dei costi totali fino all’agosto 2001, considerato il livello di copertura dei costi variabili».<br />	<br />
11      Nel respingere poi le asserzioni della WIN, dirette a dimostrare che il metodo scelto dalla Commissione fosse statico e non tenesse in considerazione le variazioni dei costi lungo tutto il periodo di 48 mesi preso in considerazione, il Tribunale, nel punto 143 della sentenza impugnata, ha osservato che la Commissione aveva correttamente integrato, per ciascun periodo dell’infrazione preso in considerazione nonché per l’insieme degli abbonati, le riduzioni delle tariffe succedutesi durante il periodo di durata dell’infrazione e che essa aveva strutturato la sua analisi in funzione delle dette riduzioni.<br />	<br />
12      Inoltre, nel punto 152 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che la Commissione aveva ritenuto giustamente che i ricavi e i costi successivi all’ottobre 2002 e, di conseguenza, posteriori all’infrazione non potessero essere presi in considerazione per valutare il tasso di copertura dei costi durante il detto periodo.<br />	<br />
13      Infine, nel punto 153 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che, anche ipotizzando, come sosteneva la WIN, che sarebbe stato opportuno applicare nel caso di specie un altro metodo di calcolo, in particolare quello diretto a calcolare il valore netto attualizzato degli abbonati, tale circostanza non poteva bastare per dimostrare l’illegalità del metodo seguito in ultima analisi dalla Commissione.<br />	<br />
14      La WIN, in primo grado, ha criticato anche la rilevanza data dalla Commissione a certi elementi errati, in sede di applicazione del metodo scelto per la determinazione del tasso di copertura dei costi.<br />	<br />
15      A questo proposito, il Tribunale, nei punti 165 e 169 della sentenza impugnata, ha giudicato che, a prescindere dalla ricevibilità dell’argomento, anche senza prendere in considerazione i detti elementi errati, i ricavi generati dai servizi di cui trattasi, come ammesso dalla stessa WIN, sarebbero stati comunque inferiori ai costi completi dei medesimi. Questa circostanza avrebbe consentito già da sola di respingere tale argomento, in quanto ininfluente. <br />	<br />
16      Per quanto riguarda gli argomenti relativi al test sulla strategia predatoria, in primo luogo il Tribunale ha respinto, nei punti 182-186 della sentenza impugnata, gli argomenti dedotti dalla WIN riguardanti l’esistenza di un diritto assoluto dell’operatore economico di uniformarsi in buona fede ai prezzi precedentemente praticati da un suo concorrente quando questi prezzi siano inferiori ai costi del detto operatore.<br />	<br />
17      Infatti, dopo aver rilevato che né la prassi della Commissione né la giurisprudenza comunitaria riconoscono a un’impresa in posizione dominante un siffatto diritto assoluto, il Tribunale ha ricordato che le imprese dominanti hanno obblighi specifici e, di conseguenza, possono venire private del diritto di adottare comportamenti che non siano di per sé abusivi e che sarebbero tollerabili se fossero adottati da un’impresa non dominante.<br />	<br />
18      Da ciò il Tribunale ha tratto le seguenti conclusioni (punto 187 della sentenza impugnata):<br />	<br />
«La WIN non può dedurre un diritto assoluto ad allinearsi ai prezzi dei concorrenti per giustificare il proprio comportamento. Benché sia vero che l’allineamento da parte dell’impresa dominante ai prezzi dei concorrenti non è in sé abusivo o condannabile, non può essere escluso che esso lo divenga qualora non sia diretto solo a proteggere i propri interessi, ma abbia per obiettivo di rafforzare tale posizione dominante e di abusarne».<br />	<br />
19      In secondo luogo, il Tribunale ha respinto l’asserzione della WIN, secondo la quale quest’ultima non aveva una strategia predatoria e di riduzione della concorrenza.<br />	<br />
20      Secondo la WIN, la Commissione ha commesso una grave violazione dell’art. 82 CE, considerando accertata l’esistenza di un piano di eliminazione dei suoi concorrenti. Infatti, un piano siffatto non sarebbe stato razionalmente concepibile nelle condizioni del mercato di cui trattasi, in particolare in considerazione della fragilità delle barriere d’ingresso in quest’ultimo.<br />	<br />
21      A questo proposito, il Tribunale ha anzitutto ricordato, nei punti 195 198 della sentenza impugnata, che, secondo la giurisprudenza, la Commissione, per poter concludere nel senso dell’esistenza di una prassi di prezzi predatori, ha l’obbligo di fornire indizi seri in merito all’esistenza di una strategia di «appropriazione prioritaria» del mercato, quando i prezzi applicati da un’impresa in posizione dominante non siano sufficienti a coprire i suoi costi integrali. Successivamente, dopo aver constatato che la Commissione aveva fornito indizi di tal genere, esso, nel punto 204 della medesima sentenza, ha giudicato che il ricorso della WIN faceva riferimento ad elementi troppo generici per consentire al Tribunale di pronunciarsi su questo argomento, che di conseguenza esso ha respinto. In via ultronea, il Tribunale ha dichiarato, nei punti 206 215 della detta sentenza, che gli indizi sui quali la Commissione si era basata erano sufficientemente seri, nonché corroborati da altri elementi di fatto, di modo che quest’ultima poteva giustamente concludere nel senso dell’esistenza di una strategia di «appropriazione prioritaria» del mercato durante tutta la durata dell’infrazione.<br />	<br />
22      In terzo luogo, secondo la WIN, la Commissione ha commesso un errore di diritto, giudicando superflua la dimostrazione della possibilità di recupero delle perdite da essa subite in seguito all’applicazione della sua politica in materia di prezzi. La WIN ha sostenuto anche che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto, ritenendo di aver fornito la prova di una siffatta possibilità.<br />	<br />
23      Facendo riferimento alle citate sentenze AKZO/Commissione e Tetra Pak/Commissione, il Tribunale, nel punto 228 della sentenza impugnata, ha escluso che una prova siffatta fosse richiesta dalla Commissione. Infatti, quando i prezzi praticati da un’impresa in posizione dominante sono inferiori solo ai costi totali di quest’ultima, la Commissione, pur essendo obbligata a fornire la prova di un elemento ulteriore, ossia l’esistenza di un piano diretto all’«appropriazione prioritaria» del mercato, non sarebbe obbligata a fornire anche la dimostrazione della possibilità di recupero delle perdite.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Conclusioni delle parti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>24      Con il suo ricorso d’impugnazione, la France Télécom chiede che la Corte voglia:<br />	<br />
–        annullare la sentenza impugnata e, di conseguenza, <br />	<br />
–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale, oppure <br />	<br />
–        statuire essa stessa in via definitiva, annullando la decisione controversa, accogliendo pertanto le domande formulate dalla ricorrente in primo grado, e <br />	<br />
–        condannare la Commissione alle spese.<br />	<br />
25      La Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sull’impugnazione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><i> Sul primo motivo, relativo a un vizio di motivazione della sentenza impugnata <br />	<br />
</i>26      Con il suo primo motivo, la ricorrente lamenta un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Questo motivo si divide in due parti.<br />	<br />
 Sulla prima parte del primo motivo, relativa alla necessità di dimostrare la possibilità di recupero delle perdite <br />	<br />
–       Argomenti delle parti<br />	<br />
27      A sostegno della prima parte del primo motivo, la ricorrente asserisce che la Corte, nella sua citata sentenza Tetra Pak/Commissione, ha dichiarato che una dimostrazione della possibilità di recuperare le perdite subite dall’impresa in posizione dominante in seguito all’applicazione della sua politica in materia di prezzi non era necessaria nelle circostanze specifiche della causa sfociata in tale sentenza. Poiché il Tribunale si è rifatto al ragionamento seguito nella citata sentenza Tetra Pak/Commissione, esso avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui le circostanze del caso di specie fossero, o meno, analoghe a quelle della causa che aveva portato alla detta sentenza, o giustificassero la stessa soluzione accolta nel citato provvedimento. <br />	<br />
28      La Commissione asserisce, in sostanza, che la giurisprudenza non richiede alla Commissione nessuna dimostrazione della possibilità di recupero delle perdite e che il Tribunale ha sufficientemente motivato la sentenza impugnata a tale proposito.<br />	<br />
–       Giudizio della Corte<br />	<br />
29      In via preliminare occorre ricordare che, in base ad una giurisprudenza consolidata, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (v., in particolare, sentenze 14 maggio 1998, causa C 259/96 P, Consiglio/de Nil e Impens, Racc. pag. I 2915, punti 32 e 33, nonché 17 maggio 2001, causa C 449/98 P, IECC/Commissione, Racc. pag. I 3875, punto 70).<br />	<br />
30      Tuttavia, come la Corte ha parimenti precisato, l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che esso implichi che quest’ultimo sia tenuto a rispondere dettagliatamente a ciascun argomento dedotto da una parte, in particolare qualora esso non rivesta un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non si fondi su elementi di prova circostanziati (sentenze 6 marzo 2001, causa C 274/99 P, Connolly/Commissione, Racc. pag. I 1611, punto 121, ed 11 settembre 2003, causa C 197/99 P, Belgio/Commissione, Racc. pag. I 8461, punto 81).<br />	<br />
31      Pertanto, è alla luce di questi principi che occorre esaminare la prima parte del primo motivo.<br />	<br />
32      Orbene, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale ha motivato sufficientemente le ragioni per le quali la Commissione non era tenuta a dimostrare che la WIN avesse la possibilità di recuperare le proprie perdite.<br />	<br />
33      Infatti, nel punto 224 della sentenza impugnata, il Tribunale innanzitutto ha ricordato che, nelle citate sentenze AKZO/Commissione (punti 71 e 72) nonché Tetra Pak/Commissione (punto 41), la Corte ha dichiarato che, da un lato, i prezzi inferiori alla media dei costi variabili devono sempre essere considerati abusivi e, dall’altro, i prezzi inferiori alla media dei costi totali, ma superiori alla media dei costi variabili, presentano carattere abusivo solo quando può essere dimostrato un piano di eliminazione.<br />	<br />
34      Il Tribunale ha poi ricordato, nel punto 225 della sentenza impugnata, le circostanze della causa sfociata nella citata sentenza Tetra Pak/Commissione. In particolare, esso ha fatto richiamo ai punti 42 e 43 di tale sentenza, dove la Corte aveva spiegato specificamente che:<br />	<br />
«42      (&#8230;) Per quanto riguarda i cartoni non asettici, in Italia, tra il 1976 e il 1981, [il Tribunale] ha rilevato che i prezzi erano largamente inferiori alla media dei costi variabili. Non era dunque necessaria la prova dell’intento di eliminazione dei concorrenti. Nel 1982 il prezzo dei cartoni si situava tra la media dei costi variabili e la media dei costi totali. Per questo motivo, al punto 151 della sentenza impugnata, il Tribunale ha cercato di dimostrare, senza peraltro essere criticato a questo proposito dalla ricorrente, che la Tetra Pak [International SA] intendeva eliminare un concorrente.<br />	<br />
43      Parimenti a giusto titolo il Tribunale, ai punti 189-191 della sentenza impugnata, ha svolto esattamente lo stesso ragionamento riguardo alle vendite di macchine non asettiche nel Regno Unito tra il 1981 e [il] 1984».<br />	<br />
35      Infine il Tribunale, nel punto 226 della sentenza impugnata, ha citato il punto 44 della menzionata sentenza Tetra Pak/Commissione, dove la Corte aveva concluso nel senso che, alla luce degli accertamenti illustrati nei punti 42 e 43 della detta sentenza, non era opportuno richiedere, a titolo di prova supplementare, la dimostrazione che la Tetra Pak International SA avesse un’effettiva possibilità di recuperare le proprie perdite.<br />	<br />
36      Pertanto, è proprio applicando al caso di specie il ragionamento seguito dalla Corte nella citata sentenza Tetra Pak/Commissione, quale sintetizzato nei punti precedenti, che il Tribunale, nel punto 227 della sentenza impugnata, ha concluso che la Commissione poteva presumere giustamente il carattere eliminatorio della prassi in materia di prezzi di cui trattasi, in quanto i prezzi applicati dalla WIN erano, proprio come nella causa che aveva portato alla menzionata sentenza Tetra Pak/Commissione, inferiori alla media dei costi variabili e che, per quanto riguarda i costi totali, essa doveva fornire in più la prova che la prassi in materia di prezzi adottata dalla WIN si inseriva nel quadro di un disegno diretto all’«appropriazione prioritaria» del mercato.<br />	<br />
37      Alla luce di ciò, occorre constatare che la sentenza impugnata espone con chiarezza sufficiente le ragioni che hanno indotto il Tribunale a considerare le circostanze all’origine della presente causa, in particolare il rapporto esistente tra il livello dei prezzi praticati dalla WIN e la media dei costi variabili e totali sostenuti da quest’ultima, come analoghe a quelle che hanno portato alla citata sentenza Tetra Pak/Commissione ed a concludere, di conseguenza, che la dimostrazione di un recupero delle perdite non costituiva un presupposto necessario all’accertamento di una prassi di prezzi predatori.<br />	<br />
38      Di conseguenza, la prima parte del primo motivo dev’essere respinta.<br />	<br />
 Sulla seconda parte del primo motivo, relativa al diritto di un’impresa in posizione dominante di conformare i suoi prezzi a quelli dei propri concorrenti <br />	<br />
–       Argomenti delle parti<br />	<br />
39      Con la seconda parte del presente motivo, la ricorrente critica il Tribunale per non aver motivato il rigetto dei suoi argomenti a sostegno di un diritto a conformare i suoi prezzi a quelli dei propri concorrenti. In particolare, essa rimprovera al Tribunale di essersi limitato ad affermare, nel punto 187 della sentenza impugnata, che, benché l’allineamento ai prezzi dei concorrenti non sia di per sé abusivo, non si può escludere che esso lo divenga quando ha lo scopo di rafforzare una posizione dominante e di abusarne, senza specificare assolutamente se la WIN avesse, nel caso di specie, l’intento di rafforzare la sua posizione dominante o di abusarne.<br />	<br />
40      La Commissione sostiene che la ricorrente si era limitata, in primo grado, a lamentare una violazione, da parte della Commissione, del diritto assoluto di cui disporrebbe qualsiasi impresa di conformare i suoi prezzi a quelli dei propri concorrenti, persino quando quest’ultima goda di una posizione dominante sul mercato e persino qualora un siffatto allineamento si traduca nell’applicazione di un livello di prezzi inferiore ai costi. La Commissione ritiene che, di conseguenza, il Tribunale si sia giustamente limitato ad escludere l’esistenza in diritto comunitario di un siffatto diritto assoluto.<br />	<br />
–       Giudizio della Corte<br />	<br />
41      Occorre ricordare che, in sede di impugnazione, il controllo da parte della Corte ha lo scopo, in particolare, di verificare se il Tribunale abbia adeguatamente risposto al complesso degli argomenti dedotti dal ricorrente (v., in tal senso, sentenze 17 dicembre 1998, causa C 185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I 8417, punto 128; 29 aprile 2004, causa C 359/01 P, British Sugar/Commissione, Racc. pag. I 4933, punto 47, nonché 28 giugno 2005, cause riunite C 189/02 P, C 202/02 P, da C 205/02 P a C 208/02 P e C 213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I 5425, punto 244).<br />	<br />
42      Orbene, è giocoforza constatare che, come sostenuto dalla Commissione, nel caso di specie il Tribunale ha ampiamente risposto all’argomento dedotto dalla WIN in primo grado, diretto, in sostanza, a giustificare la prassi in materia di prezzi di cui trattasi sul fondamento del diritto di un qualsiasi operatore economico, a prescindere dalla sua posizione sul mercato, di conformare i suoi prezzi a quelli dei propri concorrenti.<br />	<br />
43      Così, nel punto 176 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato anzitutto che la decisione controversa (punto 315) nega il diritto della WIN di conformare i suoi prezzi a quelli praticati dai propri concorrenti solo in quanto l’esercizio di una siffatta facoltà «implichi per l’impresa dominante una mancata copertura dei costi del servizio in questione».<br />	<br />
44      Il Tribunale ha poi spiegato, nei punti 178 182 della sentenza impugnata, le ragioni per cui un siffatto diritto all’allineamento non poteva essere basato né sulla decisione della Commissione 29 luglio 1983, 83/462/CEE, relativa ad una procedura in applicazione dell’art. [82 CE] (IV/30.698 – ECS/Akzo – Provvedimenti provvisori) (GU L 252, pag. 13), né sulla citata sentenza AKZO/Commissione, invocata dalla ricorrente.<br />	<br />
45      Infine, il Tribunale ha verificato se la limitazione del diritto della WIN di conformare i suoi prezzi a quelli dei propri concorrenti, comportando «una mancata copertura dei costi del servizio in questione da parte dell’impresa dominante», fosse compatibile con il diritto comunitario.<br />	<br />
46      A tal fine, nei punti 185 e 186 della sentenza impugnata il Tribunale ha fatto riferimento alla giurisprudenza comunitaria, secondo la quale l’art. 82 CE impone obblighi specifici alle imprese in posizione dominante. In particolare, il Tribunale ha ricordato che, benché una posizione dominante non possa privare un’impresa che si trovi in tale situazione del diritto di tutelare i propri interessi commerciali quando questi siano minacciati, e benché occorra riconoscerle, in misura ragionevole, la facoltà di realizzare gli atti che essa ritenga idonei alla tutela dei detti interessi, siffatti comportamenti non possono però essere ammessi quando abbiano proprio lo scopo di rafforzare questa posizione dominante e di abusarne.<br />	<br />
47      Pertanto, è in applicazione di questa giurisprudenza che il Tribunale, nel punto 187 della sentenza impugnata, ha concluso che la WIN non può avvalersi di nessun diritto assoluto di conformare i suoi prezzi a quelli dei propri concorrenti per giustificare il suo comportamento, quando quest’ultimo costituisca un abuso della sua posizione dominante.<br />	<br />
48      La ricorrente non può nemmeno criticare il Tribunale per il fatto di essersi limitato a denunciare una siffatta conclusione senza verificare se, nel caso di specie, il comportamento della WIN presentasse carattere abusivo. Infatti, il Tribunale ha proprio respinto, in particolare nei punti 195 218 e 224 230 della sentenza impugnata, il complesso degli argomenti della ricorrente diretti a rimettere in discussione l’esistenza di un siffatto comportamento abusivo, quale accertato dalla decisione controversa.<br />	<br />
49      Di conseguenza, occorre parimenti respingere la seconda parte del primo motivo e, pertanto, il primo motivo nella sua integralità.<br />	<br />
<i> Sul secondo motivo, relativo ad una violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 82 CE, in quanto quest’ultimo avrebbe negato alla WIN il diritto di conformare in buona fede i suoi prezzi a quelli dei propri concorrenti<br />	<br />
</i>Argomenti delle parti<br />	<br />
50      Con il suo secondo motivo la ricorrente sottolinea anzitutto che il Tribunale ha riconosciuto che essa si è limitata a conformare i suoi prezzi a quelli di alcuni fra i suoi concorrenti. Essa poi sostiene che un diritto all’allineamento ai prezzi dei concorrenti è stato sancito dalla prassi della Commissione in materia di decisioni, dalla giurisprudenza della Corte e dalla dottrina. Infine, essa critica il Tribunale per il fatto di non aver verificato, come sarebbe richiesto da una consolidata giurisprudenza, se le misure che essa ha adottato per conformare i suoi prezzi a quelli dei propri concorrenti fossero, come da essa affermato, proporzionati e ragionevoli.<br />	<br />
51      La Commissione obietta che la ricorrente non lamenta né un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’analisi degli argomenti riguardanti il presunto diritto della WIN di conformare i suoi prezzi a quelli dei propri concorrenti, né una motivazione contraddittoria. In realtà, la ricorrente solleverebbe per la prima volta in sede di impugnazione argomenti consistenti nell’addebitare alla Commissione il fatto di non aver verificato se le misure adottate dalla WIN fossero proporzionate e ragionevoli.<br />	<br />
52      Ad ogni modo, la ricorrente censurerebbe un solo punto della sentenza impugnata, ossia il punto 187 della medesima, secondo il quale «non può essere escluso» che la facoltà di conformare i propri prezzi a quelli dei concorrenti sia negata a un’impresa, quando un siffatto allineamento abbia lo scopo di rafforzare la posizione dominante di quest’ultima o di abusarne. Ebbene, secondo la Commissione il divieto di un siffatto allineamento, quando quest’ultimo possa comportare l’applicazione da parte dell’impresa in posizione dominante di prezzi inferiori ai suoi costi, è pienamente conforme ai principi su cui si fonda l’art. 82 CE. In via subordinata, la Commissione sottolinea che la WIN non si è limitata a conformare i suoi prezzi a quelli dei propri concorrenti bensì, al contrario, ha obbligato i suoi concorrenti a conformare i loro prezzi ai propri.<br />	<br />
Giudizio della Corte<br />	<br />
53      A sostegno del presente motivo, la ricorrente deduce due argomenti. <br />	<br />
54      Da un lato, essa accusa il Tribunale di aver violato l’art. 82 CE sostanzialmente per non averle riconosciuto un diritto a conformare i suoi prezzi a quelli dei propri concorrenti.<br />	<br />
55      A questo proposito, occorre ricordare che, conformemente agli artt. 58 dello Statuto della Corte di giustizia, e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, un ricorso d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti in diritto su cui si fonda specificamente tale domanda.<br />	<br />
56      Orbene, nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 83 delle sue conclusioni, la ricorrente non spiega assolutamente le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe violato l’art. 82 CE quando ha espressamente esaminato, come ricordato nel punto 44 della presente motivazione, la prassi della Commissione in materia di decisioni e la giurisprudenza della Corte richiamate dalla WIN in primo grado, deducendone che il detto articolo non può essere interpretato nel senso che esso garantisca a un’impresa in posizione dominante un diritto assoluto all’allineamento dei suoi prezzi a quelli dei propri concorrenti.<br />	<br />
57      Ne deriva che quest’argomento è irricevibile. <br />	<br />
58      La ricorrente critica inoltre il Tribunale per aver omesso di analizzare il carattere ragionevole e proporzionato del comportamento della WIN.<br />	<br />
59      Orbene, questo secondo argomento è parimenti irricevibile, in quanto la ricorrente non l’aveva sollevato in primo grado.<br />	<br />
60      Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo da essa non dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di investire la Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, di una controversia più ampia di quella portata a conoscenza del Tribunale. In sede di impugnazione, la competenza della Corte è limitata pertanto alla valutazione della soluzione in diritto data ai motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado (v., in particolare, sentenze 11 novembre 2004, cause riunite C 186/02 P e C 188/02 P, Ramondín e a./Commissione, Racc. pag. I 10653, punto 60, nonché 26 ottobre 2006, causa C 68/05 P, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione, Racc. pag. I 10367, punto 96).<br />	<br />
61      Ne deriva che il secondo motivo dev’essere dichiarato irricevibile.<br />	<br />
<i> Sul terzo motivo, relativo ad un errore commesso dal Tribunale in sede di valutazione della legalità del metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il tasso di copertura dei costi <br />	<br />
</i> Argomenti delle parti<br />	<br />
62      Con il suo terzo motivo, la ricorrente asserisce che, non criticando il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il tasso di copertura dei costi, il Tribunale ha snaturato il test sulla strategia predatoria delineato dalla citata sentenza AKZO/Commissione e, di conseguenza, ha violato l’art. 82 CE. Infatti, il Tribunale avrebbe convalidato illegalmente l’errata applicazione di questo test da parte della Commissione sia riguardo ai costi variabili, sia riguardo a quelli totali.<br />	<br />
63      Per quanto riguarda i costi variabili, la ricorrente asserisce che, affinché prezzi inferiori alla media dei costi variabili possano essere qualificati abusivi, il metodo di calcolo applicato deve dimostrare che i servizi in questione siano stati forniti generando perdite.<br />	<br />
64      Ebbene, dato che la WIN, nel suo ricorso in primo grado, aveva sottolineato che tutti gli abbonati, durante la quasi totalità del periodo di durata dell’infrazione, avevano generato singolarmente un utile, il Tribunale non avrebbe potuto esimersi, senza violare l’art. 82 CE, dal verificare se la Commissione avesse dimostrato che il bilancio di ogni abbonamento avesse rappresentato o meno una perdita per la WIN. Viceversa, il Tribunale avrebbe convalidato il metodo seguito dalla Commissione, consistente in un’analisi periodo per periodo, che non fornirebbe una visione completa della redditività di ogni abbonamento.<br />	<br />
65      Per quanto riguarda i costi totali la ricorrente, facendo riferimento a quanto da essa dedotto in relazione ai costi variabili, sostiene che il Tribunale ha snaturato il test sulla strategia predatoria, non cercando di verificare se fosse stato dimostrato che i costi totali degli abbonati non fossero stati coperti.<br />	<br />
66      La Commissione ribatte anzitutto che il metodo applicato al caso di specie è non solo lo stesso metodo da essa seguito nelle cause sfociate nelle citate sentenze AKZO/Commissione e Tetra Pak/Commissione, dove ha tenuto conto dei costi per come essi risultavano dalla contabilità annuale dell’impresa, ma che il detto metodo è stato persino adeguato in senso favorevole alla ricorrente, di modo che il livello dei costi preso in considerazione nel calcolo sarebbe in realtà inferiore a quello dei costi effettivi della WIN.<br />	<br />
67      La Commissione inoltre rileva che la ricorrente non addebita al Tribunale nessun errore di valutazione o nessuno snaturamento dei fatti nell’analisi del motivo riguardante il metodo di calcolo statico applicato dalla Commissione. Parimenti, essa non denuncerebbe nessun errore di diritto per quanto concerne l’analisi, svolta dal Tribunale, del diniego, da parte della Commissione, di adottare il metodo alternativo di calcolo dei costi proposto dalla WIN.<br />	<br />
68      Per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione l’abbonamento per tutti i suoi 48 mesi di durata, la Commissione ritiene che, con tassi di copertura inferiori al 100% su tutti i periodi brevi successivi esaminati nella decisione controversa, pari in totale a circa un anno e mezzo, il tasso di copertura sarebbe stato necessariamente inferiore al 100% anche per tutta la durata media di vita d’un abbonamento, ossia 48 mesi. A questo riguardo, la Commissione rileva che questo tasso di copertura potrebbe superare il 100% su un periodo più lungo solo qualora si ipotizzasse che le condizioni posteriori al periodo di durata dell’infrazione avrebbero consentito all’impresa di conseguire in modo duraturo margini di utile per abbonato abbondantemente sovraconcorrenziali. <br />	<br />
 Giudizio della Corte<br />	<br />
69      Occorre anzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, un’impugnazione non può limitarsi a riproporre i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, senza addurre argomenti diretti a dimostrare che quest’ultimo abbia commesso un errore di diritto (v. ordinanza 5 febbraio 1998, causa C 30/96 P, Abello e a./Commissione, Racc. pag. I 377, punto 45, nonché, in tal senso, sentenza 8 gennaio 2002, causa C 248/99 P, Francia/Monsanto e Commissione, Racc. pag. I 1, punto 69). <br />	<br />
70      Orbene, nei punti 129 156 della sentenza impugnata, il Tribunale ha risposto ampiamente agli argomenti della ricorrente, secondo i quali il metodo di calcolo del tasso di copertura dei costi impiegato dalla Commissione non consentiva di prendere in considerazione un livello adeguato dei costi sostenuti dalla WIN.<br />	<br />
71      In particolare, il Tribunale ha rilevato, da un lato, nel punto 138 della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’applicazione del metodo di calcolo scelto dalla Commissione consentiva a quest’ultima di concludere che la WIN aveva praticato prezzi inferiori ai suoi costi. Dall’altro, il Tribunale, analizzando la legalità di questo metodo, nei punti 144 e 145 di questa sentenza ha spiegato le ragioni per le quali l’analisi periodo per periodo, svolta dalla Commissione, consentiva di prendere in considerazione le variazioni delle tariffe avvenute durante la durata dell’infrazione e, di conseguenza, di avere una visione sufficientemente completa della redditività di un abbonamento.<br />	<br />
72      Ebbene, è giocoforza constatare che in realtà, con il motivo in esame, la ricorrente non individua nessun errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nell’ambito dell’analisi ricordata nei punti precedenti della presente motivazione, bensì si limita a riproporre gli argomenti da essa già dedotti in primo grado a carico del metodo adottato dalla Commissione nella decisione controversa.<br />	<br />
73      Di conseguenza, occorre dichiarare irricevibile il terzo motivo.<br />	<br />
<i> Sul quarto motivo, relativo ad un errore di diritto e ad una violazione dell’obbligo di motivazione commessi dal Tribunale, poiché quest’ultimo ha giudicato che i costi e gli utili successivi al periodo di durata della presunta infrazione non devono essere presi in considerazione in sede di calcolo del tasso di copertura dei costi <br />	<br />
</i> Argomenti delle parti<br />	<br />
74      In relazione al suo quarto motivo, la ricorrente critica il Tribunale per aver convalidato l’analisi della Commissione, che escludeva dal calcolo per la valutazione del tasso di copertura dei costi i ricavi e i costi successivi alla presunta infrazione, ossia posteriori al 15 ottobre 2002. A questo riguardo essa sostiene, in particolare, che il Tribunale non poteva confermare, senza contraddirsi e violare l’art. 82 CE, il metodo adottato dalla Commissione, consistente nel contempo, da un lato, nell’escludere dal calcolo del detto tasso di copertura i ricavi e i costi successivi alla presunta infrazione, anche se compresi nei 48 mesi di durata di un abbonamento, e, dall’altro, nel riconoscere che, nel caso degli abbonamenti, i costi e i ricavi sono correttamente distribuiti nell’arco di 48 mesi.<br />	<br />
75      Secondo la Commissione, questo motivo è semplicemente un’estensione del terzo e deriva da una confusione. Infatti, applicando il metodo seguito dalla Commissione e convalidato dal Tribunale, solo i costi non ricorrenti, ossia quelli «di cattura» o «acquisto della clientela», dovrebbero essere distribuiti in base al principio dell’ammortamento. Viceversa, i ricavi e i costi ricorrenti, quali quelli successivi all’infrazione, non dovrebbero essere distribuiti.<br />	<br />
76      La Commissione sostiene poi che è errato comprendere nel calcolo del tasso di copertura dei costi le proiezioni riguardanti margini di utile futuri. Proiezioni positive di tal genere si baserebbero sulla circostanza che la WIN aveva deciso di non ripercuotere sui propri prezzi la riduzione delle tariffe d’accesso alla rete della France Télécom accessibile a tutti i concorrenti. In realtà, secondo la Commissione, ipotesi di margine di tal genere possono realizzarsi solo in un contesto di concorrenza indebolita.<br />	<br />
77      Infine, la Commissione ricorda che, comunque, le estrapolazioni della ricorrente non conducono a un tasso di copertura dei costi totali positivo e che, anche accettando le proiezioni proposte dalla ricorrente, di margini di utile estremamente elevati per i 48 mesi di durata di un abbonamento, margini siffatti potrebbero giustificarsi solo in una situazione di concorrenza indebolita.<br />	<br />
 Giudizio della Corte<br />	<br />
78      Occorre ricordare che il Tribunale, nei punti 136 e 137 della sentenza impugnata, ha spiegato che il metodo seguito dalla Commissione consisteva nel distribuire lungo la durata media di un abbonamento, pari a 48 mesi, unicamente i costi variabili non ricorrenti, ossia i costi di acquisto della clientela. Infatti, secondo il metodo adottato dalla Commissione nella decisione controversa, lo scopo dell’impresa non era quello di conseguire immediatamente un risultato contabile positivo istantaneo bensì, come risulta dal punto 76 della motivazione della menzionata decisione, citato dal Tribunale nel punto 136 della sentenza impugnata, «di raggiungere un livello di copertura dei costi ricorrenti (costi di rete e costi di produzione) sufficiente affinché il margine risultante su tali costi ricorrenti coprisse, in un orizzonte di tempo ragionevole, i costi variabili non ricorrenti investiti nello sviluppo commerciale dei prodotti in questione».<br />	<br />
79      In applicazione di questo metodo, la Commissione ha analizzato la politica in materia di prezzi seguita dalla WIN tra il gennaio 2001 e l’ottobre 2002 ed ha concluso che, in tale periodo, la WIN aveva applicato prezzi inferiori a un determinato livello dei suoi costi rielaborati.<br />	<br />
80      Ne consegue che la mancata presa in considerazione dei costi e degli utili successivi al periodo di durata dell’infrazione, ma compresi nei 48 mesi in questione, derivava direttamente dall’applicazione al caso di specie del metodo di calcolo del tasso di copertura dei costi scelto dalla Commissione, di cui la ricorrente non è riuscita a dimostrare l’illegalità né in primo grado, come si evince dal punto 154 della sentenza impugnata, né nell’ambito del presente giudizio di impugnazione, come risulta dai punti 69 73 della presente motivazione.<br />	<br />
81      Pertanto, il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto quando ha dichiarato, nel punto 152 della sentenza impugnata, che «è a giusto titolo che la Commissione considera che i ricavi e i costi successivi all’infrazione non possono entrare nel calcolo per valutare il tasso di copertura dei costi durante il periodo considerato».<br />	<br />
82      Ne consegue che il quarto motivo dev’essere respinto.<br />	<br />
<i> Sul quinto motivo, relativo a un errore di diritto e a una violazione dell’obbligo di motivazione commessi dal Tribunale, in quanto quest’ultimo ha dichiarato che può ritenersi predatorio un prezzo che provochi una diminuzione della quota di mercato dell’impresa <br />	<br />
</i> Argomenti delle parti<br />	<br />
83      Secondo la ricorrente, il Tribunale, benché abbia ammesso che la quota di mercato della WIN fosse diminuita a partire dall’agosto 2002, ha giudicato erroneamente che la presunta infrazione fosse continuata sino al 15 ottobre 2002. In realtà, la strategia predatoria presupporrebbe una diminuzione significativa della concorrenza e pertanto sarebbe esclusa nell’ipotesi di un rafforzamento della concorrenza stessa. <br />	<br />
84      La Commissione preliminarmente ribatte che la WIN aveva dedotto questo argomento in primo grado solo per negare l’esistenza della sua posizione dominante, nonché per chiedere una diminuzione dell’ammenda. Ebbene, questo argomento sarebbe sollevato per la prima volta in sede di impugnazione per negare l’esistenza dell’abuso di posizione dominante e sarebbe di conseguenza irricevibile.<br />	<br />
85      Per quanto riguarda la fondatezza del quinto motivo, la Commissione sottolinea, in subordine, che, in base alle informazioni a sua disposizione, la quota di mercato della WIN è costantemente aumentata sino all’agosto 2002. Di conseguenza, qualsiasi eventuale flessione della quota di mercato della WIN durante l’ultimo mese e mezzo di durata dell’infrazione sarebbe dovuto semplicemente alla diminuzione delle tariffe all’ingrosso della France Télécom per l’accesso alla rete che la WIN, contrariamente ai suoi concorrenti, ha deciso di non trasferire sui propri prezzi, interrompendo così l’infrazione il 15 ottobre 2002. In via ultronea, la Commissione sostiene che una siffatta flessione non può rimettere in discussione la legittimità della decisione controversa, ma potrebbe eventualmente incidere solo sulla durata dell’infrazione, senza che ciò possa avere del resto un impatto sull’importo della sanzione, dal momento che una revisione di quest’ultima non è stata chiesta dalla ricorrente.<br />	<br />
 Giudizio della Corte<br />	<br />
86      A questo proposito basta constatare che, nel caso di specie, come giustamente sostenuto dalla Commissione e come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 121 delle sue conclusioni, la ricorrente non ha censurato in primo grado la decisione controversa sotto questo profilo. Infatti, benché essa abbia fatto menzione della diminuzione della sua quota di mercato al fine, da un lato, di negare l’esistenza di una posizione dominante e, dall’altro, di chiedere una diminuzione dell’importo dell’ammenda, tuttavia la ricorrente, a differenza del presente motivo, non ha dedotto tale argomento per negare l’esistenza dell’infrazione.<br />	<br />
87      Ne consegue che, in forza della giurisprudenza ricordata nel punto 60 della presente motivazione, il quinto motivo dev’essere dichiarato irricevibile.<br />	<br />
<i> Sul sesto motivo, relativo a uno snaturamento degli elementi di prova e ad un errore di diritto commessi dal Tribunale in sede di valutazione dell’esistenza di una strategia predatoria <br />	<br />
</i>88      Il sesto motivo si compone di due parti.<br />	<br />
 Sulla prima parte del sesto motivo, relativa allo snaturamento degli elementi di prova <br />	<br />
–       Argomenti delle parti<br />	<br />
89      Con la prima parte del motivo in esame, la ricorrente asserisce che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova sui quali esso ha basato la sua analisi dell’esistenza di una strategia predatoria da parte della WIN. Infatti, esso si sarebbe fondato unicamente su alcuni documenti della WIN che riflettevano semplicemente, secondo i termini utilizzati dallo stesso Tribunale nel punto 214 della sentenza impugnata, alcuni «obiettivi commerciali alquanto ambiziosi», nonché su una lettura gravemente inesatta di una serie di documenti interni che impiegavano, in particolare, termini del tipo «appropriazione prioritaria» o «appropriarsi prioritariamente».<br />	<br />
90      Secondo la Commissione, la prima parte del sesto motivo sarebbe irricevibile in quanto, da un lato, essa mira a fare riesaminare in sede di impugnazione un motivo dichiarato irricevibile dal Tribunale, senza però censurare il fatto che quest’ultimo l’abbia dichiarato tale. Dall’altro, la ricorrente non fornirebbe nessun argomento per suffragare l’asserito snaturamento, mentre spetta al Tribunale valutare sovranamente il valore da attribuire agli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso.<br />	<br />
–       Giudizio della Corte<br />	<br />
91      Occorre rilevare che, come si evince dal punto 192 della sentenza impugnata, la ricorrente ha già lamentato dinanzi al Tribunale lo snaturamento degli elementi di prova commesso dalla Commissione, quando ha affermato che quest’ultima si era basata ingiustamente su documenti interni al fine di concludere nel senso dell’esistenza di una strategia predatoria.<br />	<br />
92      Tuttavia, prima di dedicarsi, in via ultronea, alla valutazione di questi documenti, censurata dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnazione, il Tribunale, nei punti 204 e 205 della sentenza impugnata, ha dichiarato anzitutto questo motivo irricevibile, poiché esso non soddisfaceva i requisiti di precisione e specificità imposti dalla giurisprudenza comunitaria.<br />	<br />
93      Orbene, in sede di impugnazione il ricorrente non è legittimato ad avvalersi di motivi che il Tribunale abbia dichiarato irricevibili qualora tale dichiarazione d’irricevibilità non sia messa in discussione (sentenza 22 dicembre 1993, causa C 354/92 P, Eppe/Commissione, Racc. pag. I 7027, punto 13).<br />	<br />
94      Di conseguenza, la prima parte del sesto motivo dev’essere dichiarata irricevibile.<br />	<br />
 Sulla seconda parte del sesto motivo, relativa alla violazione dell’art. 82 CE <br />	<br />
–       Argomenti delle parti<br />	<br />
95      Con la seconda parte di questo motivo, la ricorrente asserisce che il Tribunale ha violato l’art. 82 CE quando ha giudicato esistente una strategia predatoria esclusivamente in base ad elementi soggettivi, mentre invece il detto articolo richiederebbe la prova di un piano di eliminazione dei concorrenti oggettivamente individuabile, basata su indizi obiettivi quali, in particolare, minacce ai concorrenti o sconti selettivi nei confronti dei clienti di questi ultimi.<br />	<br />
96      La Commissione ribatte che, da un lato, l’elemento intenzionale dell’abuso di posizione dominante è necessariamente soggettivo e che, dall’altro, l’obbligo di dimostrare l’esistenza di un piano di eliminazione della concorrenza in base ad indizi obiettivi, quali quelli indicati dalla ricorrente, non trova nessun appiglio nella giurisprudenza.<br />	<br />
–       Giudizio della Corte<br />	<br />
97      È sufficiente rilevare che la ricorrente sostiene ingiustamente che il Tribunale, al fine di dimostrare l’esistenza di una strategia predatoria, si sia basato unicamente su elementi soggettivi. <br />	<br />
98      Infatti, dai punti 199 e 215 della sentenza impugnata si ricava che, sebbene il Tribunale abbia fatto riferimento ad una «strategia di appropriazione prioritaria» del mercato da parte della WIN, esso ha dedotto tuttavia quest’ultima da elementi obiettivi, quali taluni documenti interni della detta impresa.<br />	<br />
99      Di conseguenza, poiché la seconda parte del presente motivo non è fondata, il sesto motivo dev’essere integralmente respinto.<br />	<br />
<i> Sul settimo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 82 CE da parte del Tribunale, dovuta al fatto che quest’ultimo si è rifiutato di prendere in considerazione l’impossibilità di recuperare le perdite <br />	<br />
</i>100    Anche il settimo motivo è diviso in due parti.<br />	<br />
 Sulla prima parte del settimo motivo, relativa alla necessità di dimostrare la possibilità di recupero delle perdite <br />	<br />
–       Argomenti delle parti<br />	<br />
101    Con la prima parte del settimo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 82 CE, giudicando che la dimostrazione della possibilità di recuperare le perdite non debba precedere l’accertamento di una pratica di prezzi predatori. In realtà, la giurisprudenza comunitaria richiederebbe sempre una siffatta dimostrazione, senza la quale non è concepibile nessuna strategia predatoria, dal momento che non sarebbe economicamente razionale per un’impresa dedicarsi a una pratica siffatta. Del resto, questa posizione sarebbe condivisa da numerosi giudici e autorità di vigilanza sulla concorrenza, nonché da gran parte della dottrina.<br />	<br />
102    La Commissione ribatte anzitutto che la dimostrazione della possibilità di recupero delle perdite non è richiesta dalla giurisprudenza della Corte. Del resto, una dimostrazione siffatta, richiesta dai giudici statunitensi, si fonderebbe su una logica economica estranea al diritto comunitario. Infatti, secondo la Commissione, contrariamente all’impostazione dell’ordinamento nordamericano, l’analisi dell’abuso ex art. 82 CE presuppone che l’impresa in questione goda di una posizione dominante. Ebbene, l’esistenza di una siffatta posizione sarebbe sufficiente, di per sé, a determinare la possibilità di recupero delle perdite. Infine, nel caso di specie, lo stato di crescita esponenziale del mercato di cui trattasi avrebbe reso probabile un recupero siffatto.<br />	<br />
–       Giudizio della Corte<br />	<br />
103    Al fine di valutare la fondatezza della prima parte del presente motivo, occorre ricordare preliminarmente che, in base a una giurisprudenza consolidata, l’art. 82 CE è espressione dello scopo generale assegnato dall’art. art. 3, n. 1, lett. g), CE all’azione della Comunità europea, ossia l’instaurazione di un regime che garantisca una concorrenza leale all’interno del mercato comune. Pertanto, la posizione dominante ex art. 82 CE riguarda una posizione di potenza economica detenuta da un’impresa, che conferisca a quest’ultima il potere di impedire la sussistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, fornendole la possibilità di comportamenti notevolmente indipendenti nei confronti dei propri concorrenti, dei propri clienti e, in ultimo, dei consumatori (sentenza 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 38).<br />	<br />
104    In una cornice del genere, vietando lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato, qualora ciò possa incidere sul commercio tra Stati membri, l’art. 82 CE mira ai comportamenti tali da influenzare la struttura di quel mercato dove, proprio in conseguenza della presenza dell’impresa in questione, il livello della concorrenza sia già indebolito e che abbiano l’effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una normale competizione fra i prodotti o i servizi in base alle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del livello di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo della medesima (sentenze Hoffman-La Roche/Commissione, cit., punto 91; 9 novembre 1983, causa 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 70; AKZO/Commissione, cit., punto 69, e 15 marzo 2007, causa C 95/04 P, British Airways/Commissione, Racc. pag. I 2331, punto 66).<br />	<br />
105    Di conseguenza, poiché l’art. 82 CE riguarda non solo le pratiche che possono provocare un danno immediato ai consumatori, ma anche quelle che li danneggiano pregiudicando la sussistenza di una concorrenza effettiva (sentenza 21 febbraio 1973, causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione, Racc. pag. 215, punto 26), è all’impresa che detiene una posizione dominante che incombe la responsabilità particolare di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale all’interno del mercato comune (sentenza Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, cit., punto 57).<br />	<br />
106    Come già precisato dalla Corte, da ciò discende che l’art. 82 CE vieta a un’impresa in posizione dominante di eliminare un concorrente e di rafforzare in tal modo la propria posizione, facendo ricorso a mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti. In questa prospettiva, non si può considerare legale una qualsiasi forma di concorrenza realizzata tramite i prezzi (sentenza AKZO/Commissione, cit., punto 70).<br />	<br />
107    In particolare, occorre giudicare che sfrutta abusivamente la propria posizione dominante un’impresa che, in un mercato in cui le condizioni della concorrenza siano già indebolite proprio a causa della sua presenza, attui una politica in materia di prezzi che persegua l’unico scopo economico di eliminare i suoi concorrenti, per poter poi trarre profitto dalla diminuzione del livello di concorrenza ancora esistente sul mercato. <br />	<br />
108    Ebbene, per valutare la correttezza della politica in materia di prezzi applicata da un’impresa dominante, la Corte, nel punto 74 della citata sentenza AKZO/Commissione, ha fatto riferimento a criteri relativi ai prezzi basati sui costi sostenuti dall’impresa dominante e sulla strategia di quest’ultima. <br />	<br />
109    La Corte ha così precisato, da un lato, che i prezzi inferiori alla media dei costi variabili devono essere considerati in via di principio abusivi in quanto, applicando prezzi di tal genere, si presume che un’impresa in posizione dominante persegua l’unico scopo economico di eliminare i propri concorrenti. Dall’altro, i prezzi inferiori alla media dei costi totali, ma superiori alla media dei costi variabili devono essere considerati abusivi solo quando sono stabiliti nel quadro di un piano avente lo scopo di eliminare un concorrente (v. citate sentenze AKZO/Commissione, punti 70 e 71, nonché Tetra Pak/Commissione, punto 41).<br />	<br />
110    Di conseguenza, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dalla giurisprudenza della Corte non si evince che la prova della possibilità di recupero delle perdite sofferte per l’applicazione, da parte di un’impresa in posizione dominante, di prezzi inferiori a un determinato livello di costi costituisca un presupposto necessario per dimostrare il carattere abusivo di una siffatta politica in materia di prezzi. In particolare, la Corte ha avuto occasione di escludere la necessità di una prova del genere in circostanze in cui l’intento eliminatorio dell’impresa in questione poteva essere presunto alla luce dell’applicazione, effettuata da quest’ultima, di prezzi inferiori alla media dei costi variabili (v., in tal senso, sentenza Tetra Pak/Commissione, cit., punto 44).<br />	<br />
111    Ovviamente, quest’interpretazione non esclude che la Commissione possa considerare una siffatta possibilità di recupero delle perdite come elemento rilevante in sede di valutazione della natura abusiva della pratica in questione in quanto, per esempio, essa può contribuire ad escludere, in caso di applicazione di prezzi inferiori alla media dei costi variabili, giustificazioni economiche diverse dall’eliminazione di un concorrente, oppure a dimostrare, in caso di applicazione di prezzi inferiori alla media dei costi totali ma superiori alla media dei costi variabili, l’esistenza di un piano avente lo scopo di eliminare un concorrente. <br />	<br />
112    Del resto, la mancanza di qualsiasi possibilità di recupero delle perdite non può bastare ad escludere che l’impresa in questione giunga a rafforzare la sua posizione dominante in seguito, in particolare, all’uscita dal mercato di uno o più tra i suoi concorrenti, di modo che il grado di concorrenza esistente sul mercato, già indebolito proprio a causa della presenza dell’impresa in questione, risulti ancor più diminuito e che i consumatori subiscano un danno derivante dalla limitazione delle loro possibilità di scelta.<br />	<br />
113    Di conseguenza, il Tribunale ha concluso giustamente, nel punto 228 della sentenza impugnata, che la dimostrazione della possibilità di un recupero delle perdite non deve necessariamente precedere l’accertamento di una pratica di prezzi predatori.<br />	<br />
114    Ne deriva che la prima parte del presente motivo è infondata.<br />	<br />
 Sulla seconda parte del settimo motivo, riguardante la prova offerta dall’impresa dominante dell’impossibilità di recupero delle perdite <br />	<br />
–       Argomenti delle parti<br />	<br />
115    Con la seconda parte del settimo motivo, la ricorrente asserisce di aver fornito la prova che il recupero delle perdite fosse impossibile nel caso di specie. Il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi, di conseguenza, sulla questione della possibilità, per la Commissione, di ignorare questa prova quando quest’ultima è fornita dall’impresa convenuta.<br />	<br />
116    La Commissione replica che, in primo grado, la ricorrente non ha dedotto nessun motivo vertente sulla questione della possibilità o meno per la Commissione di ignorare una prova siffatta fornita dalla convenuta. Ad ogni modo, dai punti 103 121 e 261 267 della sentenza impugnata si ricaverebbe un implicito rigetto di questo argomento. Infine, la Commissione sottolinea che, nella decisione controversa, essa ha analizzato, in subordine, la possibilità di recupero delle perdite e l’ha ritenuta possibile nel caso di specie.<br />	<br />
–       Giudizio della Corte<br />	<br />
117    Come ricordato nel punto 30 della presente motivazione, l’obbligo del Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che implichi che esso sia tenuto a rispondere dettagliatamente a ciascun argomento dedotto da una parte, in particolare qualora esso non rivesta un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non si fondi su elementi di prova circostanziati.<br />	<br />
118    Ebbene, basti constatare che, in primo grado, la ricorrente non ha dedotto nessun motivo diretto a denunciare specificamente la circostanza che la Commissione avrebbe illegalmente ignorato la prova, asseritamente fornita dalla WIN, dell’impossibilità di recupero delle perdite nel caso di specie.<br />	<br />
119    Ciò posto, poiché nemmeno la seconda parte del settimo motivo è fondata, detto motivo dev’essere integralmente respinto.<br />	<br />
120    In base a tutto quanto sin qui esposto, l’impugnazione dev’essere dichiarata parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sulle spese</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>121    Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata la Corte statuisce sulle spese.<br />	<br />
122    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al giudizio di impugnazione in forza dell’art. 118 di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:<br />	<br />
<b>1)      L’impugnazione è respinta.<br />	<br />
2)      La France Télécom SA è condannata alle spese.<br />	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-2-4-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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