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	<title>Corte di Cassazione - Sezione VI civile Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte di Cassazione - Sezione VI civile Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2021 n.1010</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-20-1-2021-n-1010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-20-1-2021-n-1010/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2021 n.1010</a></p>
<p>Pres. Luciotti &#8211; Rel. D&#8217;Aquino 1. Ambiente &#8211; Energia &#8211; Impianto eolico &#8211; Calcolo della rendita catastale &#8211; Computazione della torre in acciaio &#8211; Elemento funzionale al processo produttivo di energia &#8211; Esclusione. 1. Il Calcolo della rendita catstale dell&#8217;impianto eolico, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 21, l. n. 208/2015,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-20-1-2021-n-1010/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2021 n.1010</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-20-1-2021-n-1010/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2021 n.1010</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luciotti &#8211; Rel. D&#8217;Aquino</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Ambiente &#8211; Energia &#8211; Impianto eolico &#8211; Calcolo della rendita catastale &#8211; Computazione della torre in acciaio &#8211; Elemento funzionale al processo produttivo di energia &#8211; Esclusione.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p>1. Il Calcolo della rendita catstale dell&#8217;impianto eolico, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, non deve computare la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, in quanto elemento funzionale allo specifico processo produttivo di energia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE   <br />      SEZIONE SESTA CIVILE    <br />       SOTTOSEZIONE T    <br />     Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   <br /> Dott. LUCIOTTI  Lucio      &#8211; Presidente &#8211;<br /> Dott. CROLLA  Cosmo      &#8211; Consigliere  &#8211;<br /> Dott. RUSSO   Rita    &#8211; Consigliere  &#8211;<br /> Dott. D&#8217;AQUINO  Filippo    &#8211; rel. Consigliere  &#8211;<br /> Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo     &#8211; Consigliere  &#8211;<br /> ha pronunciato la seguente:       <br />     ORDINANZA      <br /> sul ricorso iscritto al n. 24443/2019 R.G. proposto da:<br /> AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro<br /> tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello<br /> Stato, presso la quale  domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,<br /> 12;<br /> &#8211; ricorrente &#8211;<br /> contro<br /> ENEL GREEN POWER SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale<br /> rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. ENRICO<br /> PAULETTI e dall&#8217;Avv. ROSAMARIA NICASTRO, elettivamente domiciliato<br /> presso lo studio Di Tanno e Associati in Roma, Via Crescenzio, 14;<br /> &#8211; controricorrente &#8211;<br /> avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del<br /> Molise, n. 139/1/2019, depositata il 30 gennaio 2019.<br /> Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata<br /> del 25 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D&#8217;Aquino<br /> Filippo.<br />   <br />  <br /> RILEVATO<br /> CHE:<br /> La società  contribuente ENEL GREEN POWER SPA ha impugnato un avviso di accertamento con il quale, a seguito di DOCFA presentata nell&#8217;aprile 2016, era stato rettificato dall&#8217;Ufficio il classamento e la conseguente rendita catastale di un impianto aerogeneratore, includendovi il palo di sostegno (torre) della navicella eolica; la società  contribuente ha ritenuto che il palo di sostegno non concorresse alla determinazione della rendita catastale, in quanto componente impiantistica esclusa da tale computo a termini della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=4845525&#038;idUnitaDoc=28768709&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1,</a> comma 21.<br /> La CTP di Isernia ha accolto il ricorso e la CTR del Molise, con sentenza in data 30 gennaio 2019, ha rigettato l&#8217;appello dell&#8217;Ufficio.<br /> Ha ritenuto il giudice di appello che, alla luce della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=4845525&#038;idUnitaDoc=28768709&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L. n. 208 del 2015, art. 1,</a> comma 21, la parte impiantistica e funzionale al processo produttivo non va inclusa nella valutazione degli elementi costruttivi idonei a determinare la rendita catastale. In particolare, la CTR ha compiuto un accertamento in fatto, ritenendo che nella parte impiantistica va ricompreso anche il palo di sostegno, quale elemento integrato nell&#8217;impianto di produzione, in quanto elemento che consente all&#8217;aerogeneratore di svolgere la sua funzione a una quota altimetrica ottimale, contrastando la forza impressa dal vento e assorbendo le vibrazioni. Tale funzione, ad avviso del giudice di appello, risulta prevalente sulla funzione di mero sostegno della navicella (&quot;utilità  statica di sostegno&quot;).<br /> Propone ricorso per cassazione l&#8217;Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso la società  contribuente.<br /> La proposta del relatore  stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell&#8217;adunanza camerale, ai sensi dell&#8217;art. 380-bis c.p.c..<br />  <br /> CONSIDERATO<br /> CHE:<br /> 1 &#8211; Con l&#8217;unico motivo si deduce, in relazione all&#8217;<a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&#038;idDocMaster=3948143&#038;idUnitaDoc=20114085&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">art. 360 c.p.c.</a>, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=4845525&#038;idUnitaDoc=28768709&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L. n. 208 del 2015, art. 1,</a> comma 21, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che il palo di sostegno debba essere ricompreso tra i macchinari funzionali al processo produttivo ed escluso dalla stima ai fini catastali. Deduce il ricorrente che il palo di sostegno (&quot;palo eolico&quot;) costituisce costruzione, al pari delle opere di fondazione, intesa quale opera strutturalmente connessa da includere nel valore del bene ai fini della determinazione della rendita catastale. Deduce il ricorrente che il palo di sostegno gode di autonomia strutturale ed  qualificabile quale costruzione ancorata al suolo, nonch impianto che contribuisce a determinare la destinazione d&#8217;uso del bene ai fini catastali.<br /> 2 &#8211; Il ricorso  infondato.<br /> <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=1409227&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">2.1 &#8211; Questa Corte</a> si  recentemente pronunciata sulla medesima questione (<a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&#038;idDocMaster=8705624&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., Sez. VI, 30 settembre 2020, nn. 20726</a>, <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&#038;idDocMaster=8705627&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">20727</a>, <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&#038;idDocMaster=8705630&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">20728</a>; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&#038;idDocMaster=8708861&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, nn. 21286</a>, <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&#038;idDocMaster=8708862&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">21287</a>, <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&#038;idDocMaster=8708863&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">21288</a>; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&#038;idDocMaster=8714893&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, nn. 21460</a>, <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&#038;idDocMaster=8714895&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">21461</a>, <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&#038;idDocMaster=8714896&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">21462</a>), ritenendo che spetta alla CTR accertare se la torre costituisca parte dell&#8217;impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, rinviando la causa alla CTR perch effettuasse il relativo accertamento (&quot;se la torre costituisca macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=4845525&#038;idUnitaDoc=28768709&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L. n. 208 del 2015, art. 1,</a> comma 21&quot;).<br /> 2.2 &#8211; Con tali precedenti, pur prendendosi atto del consolidamento dell&#8217;orientamento secondo cui i parchi eolici, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria &quot;D/1-Opificio&quot; (Categoria proposta dalla contribuente in sede di DOCFA, come emerge dal ricorso), questa Corte ha osservato che la norma in oggetto (<a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=4845525&#038;idUnitaDoc=28768709&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L. n. 208 del 2015, art. 1,</a> comma 21), ha stabilito che, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo &quot;D&quot; va effettuata &quot;tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonch degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità  e l&#8217;utilità , nei limiti dell&#8217;ordinario apprezzamento&quot;, ma con esclusione di &quot;macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo&quot;. Si  ritenuto che con tale disposizione normativa il legislatore, attraverso una tecnica legislativa &quot;per esclusione&quot;, ha sottratto all&#8217;assoggettamento a imposta catastale, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorch unite al suolo, meglio note con la denominazione di &quot;imbullonati&quot; (già  in obiter dictum <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=5263962&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 24924</a>; conf. <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&#038;idDocMaster=8340106&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34249</a>), privilegiando la destinazione ad attività  produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell&#8217;energia), intesa come componente impiantistica del manufatto. Ha, quindi, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore delle &quot;componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività  produttive (&#8230;) indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo&quot; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&#038;idDocMaster=8714896&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., n. 21462/2020</a>, cit.).<br /> <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=1443547&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">2.3 &#8211; Questa Corte</a> ha, poi, rimesso al giudice del merito l&#8217;accertamento se la torre eolica, bench stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla &quot;funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica&quot; e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di &quot;componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l&#8217;energia elettrica&quot; (<a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&#038;idDocMaster=8714896&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., n. 21462/2020</a>, cit.), nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella.<br /> 2.4 &#8211; Nella specie, l&#8217;accertamento della funzionalità  del palo eolico allo specifico processo produttivo  stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto, conforme ai suindicati principi (&quot;la funzione delle torri  assolutamente integrata nell&#8217;impianto di produzione tanto da esserne una componente essenziale: il vincolo di funzionalità   tale da rendere evidente che torre, rotore e navicella si atteggiano ad unico bene o impianto (&#8230;J la torre di sostegno  una componente primaria per il funzionamento dell&#8217;aerogeneratore, che svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l&#8217;energia elettrica&quot;) e, pertanto, incensurabile in cassazione.<br /> Il ricorso non offre utili elementi per discostarsi da tale interpretazione.<br /> 3 &#8211; Il ricorso va, pertanto, rigettato. La novità  della questione comporta la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità .<br />  <br /> P.Q.M.<br /> La Corte, rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità .<br /> Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.<br /> Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021<br />  </div>
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			</item>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9110/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9110/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9110</a></p>
<p>A. Greco Presidente, R. Russo Consigliere, relatore; PARTI : (Agenzia Delle Entrate 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rapp. e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato contro L. C. Srl n liquidazione, Serit Sicilia SPA Agente per la riscossione della provincia di Catania) In tema di versamenti di natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9110/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9110/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Greco Presidente, R. Russo Consigliere, relatore; PARTI :  (Agenzia Delle Entrate 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rapp. e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato contro L. C. Srl n liquidazione, Serit Sicilia SPA Agente per la riscossione della provincia di Catania)</span></p>
<hr />
<p>In tema di versamenti di natura tributaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Tributi &#8211; versamenti di natura tributaria &#8211; termini &#8211; sospensione &#8211; art. 1 dell&#8217;ordinanza Protezione Civile del 21.12.1990- interpretazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>L&#8217;art.1 dell&#8217;ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile del 21.12.1990, che prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche dei termini per l&#8217;accertamento e la riscossione delle imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art. 5 comma 3 secondo cui &quot;in ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo (richiesti per beneficiare delle sospensioni) devono essere accompagnate da domanda di sospensione&#8221;.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Rilevato che</i> 1.-. La s.r.l. L. C., soggetto interessato dal sisma della Sicilia del 13 dicembre 1990 ha impugnato le cartelle di pagamento relative a IRES e ILOR 1991/1992 eccependo la decadenza della amministrazione finanziaria dal potere impositivo e di riscossione. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Propone appello la Agenzia e la CTR della Sicilia con sentenza del 27.9.2017 rigetta la impugnazione, rilevando che la cartella di pagamento è stata notificata in data 25.3.2008 e i ruoli sono stati resi esecutivi il 16.12.2005 e pertanto sono da considerarsi formati oltre il termine di cui all&#8217;art. 1 comma 5 del DL 106/2005 convertito in legge 156/2005. </p>
<p align="JUSTIFY">2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia affidandosi a un motivo. Non si è costituita la contribuente. Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell&#8217;art. 1 &#8211; bis del D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/2016, si osserva quanto segue: </p>
<p align="JUSTIFY"><b>Ritenuto che</b> 3.- Con l&#8217;unico motivo del ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione di nonne di diritto con riferimento all&#8217;art. 138 della legge 388/200 nonchè del comma 5 bis e 5 ter dell&#8217;art. 1 del DL 106/2005 e dell&#8217;art. 25 del DPR 602/1973. </p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;Agenzia deduce che nella fattispecie si applica l&#8217;art. 138 della legge 388/1990, e che ha errato la CTR a ritenere necessaria la prova che il contribuente intendesse avvalersi del beneficio della sospensione, atteso che trattasi di una sospensione operativa ex lege non subordinata a specifiche istanze, e che in ogni caso il presupposto per godere dei benefici dell&#8217;ordinanza n. 2057/1990 deve ritenersi sussistente anche in caso di manifestazione implicita di volontà  del contribuente. </p>
<p align="JUSTIFY">Il motivo è infondato. </p>
<p align="JUSTIFY">Questa Corte si è giÃ  espressa in materia di sospensione dei termini prevista dall&#8217;art. 138 cit. e dall&#8217;ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, con orientamento cui in questa sede si intende dare continuità . In particolare si è affermato che &quot;l&#8217;art.1 dell&#8217; ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21.12.1990, che prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche dei termini per l&#8217;accertamento e la riscossione delle imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art.5 comma 3 secondo cui &quot;in ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo (richiesti per beneficiare delle sospensioni) devono essere accompagnate da domanda di sospensione&quot;. </p>
<p align="JUSTIFY">La necessità  che l&#8217;interessato presenti, oltre alla documentazione necessaria, anche apposita domanda al fine di beneficiare della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti e versamenti fiscali, costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico ma facoltativo e volontario della frukione dei benefici&quot; (Cass. 2434/2017; v. anche Cass.2211/2019) E&#8217; necessario pertanto che il contribuente presenti un apposita domanda, nei termini indicati dall&#8217;ordinanza, e non è sufficiente il mero comportamento concludente: la norma non opera automaticamente ma presuppone che il contribuente si avvalga della facoltà  di fruire, con specifica e formale richiesta, della sospensione dei termini per gli adempimenti previsti dalla ordinanza stessa, facoltà  al cui esercizio è inscindibilmente connesso il collaterale effetto delle sospensione dei termini per l&#8217;accertamento e la riscossione delle imposte da parte dell&#8217;Ufficio (Cass. 2434/2017 cit.) L&#8217;Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà  di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari(Cass. 2211/2019). Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così¬ deciso in Roma camera di consiglio del 16 gennaio 2020 </p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>GRECO ANTONIO, Pres. , CROLLA COSMO Rel. TARSU: differenza tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione. Imposte e tasse &#8211; tarsu &#8211; differenza tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione &#8211; ratio.   In tema di TARSU è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9108/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">GRECO ANTONIO, Pres. , CROLLA COSMO Rel.</span></p>
<hr />
<p>TARSU: differenza tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Imposte e tasse &#8211; tarsu &#8211; differenza tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione &#8211; ratio.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di TARSU è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti, la maggiore capacità  produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n 22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell&#8217;attività , il quale può eventualmente dar luogo all&#8217;applicazione di speciali riduzioni d&#8217;imposta, rimesse alla discrezionalità  dell&#8217;ente impositore .</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>Data pubblicazione: 18/05/2020</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p> ORDINANZA</p>
<p align="JUSTIFY">sul ricorso 5801-2019 proposto da:</p>
<p align="JUSTIFY">COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato VINCENZO CRISCUOLI;</p>
<p align="JUSTIFY">ZAGARA EDILIZIA SRL;</p>
<p align="JUSTIFY">Contro</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; intimata &#8211;</p>
<p align="JUSTIFY">avverso la sentenza n. 4375/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/10/2018;</p>
<p align="JUSTIFY">Corte di Cassazione &#8211; copia non ufficiale</p>
<p align="JUSTIFY">udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.</p>
<p align="JUSTIFY">Nr 5801/2019 nr. 23 o.0</p>
<p align="JUSTIFY">RILEVATO CHE</p>
<p align="JUSTIFY">1. Zagara Edilizia srl, successivamente divenuta Zagara Turismo srl, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso la cartella di pagamento TARSU relativa all&#8217;anno 2012.</p>
<p align="JUSTIFY">2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso determinando la tariffa Tarsu ,applicata per l&#8217;attività  di albergo, in misura eguale a quella prevista per le abitazioni.</p>
<p align="JUSTIFY">3. La sentenza veniva impugnata dal Comune di Palermo e la Commissione Regionale Tributaria accoglieva parzialmente</p>
<p align="JUSTIFY">olkt</p>
<p align="JUSTIFY">l&#8217;appello ritenendo legittima la previsione regolamento retta</p>
<p align="JUSTIFY">Ti5-a-Prq solo nella parte in cui prevedeva una diversa tariffa rispetto a quella prevista per le civili abitazioni delle aree alberghiere destinate ad attività  di ristorazione.</p>
<p align="JUSTIFY">5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Palermo affidandosi a due motivi. La contribuente non si è costituita.</p>
<p align="JUSTIFY">CONSIDERATO CHE</p>
<p align="JUSTIFY">1.Con il primo motivo d&#8217;impugnazione l&#8217;Ente territoriale denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 68 del d.lvo 507/1993 in combinato disposto con gli artt. 8 e 9 del regolamento Tarsu del Comune di Palermo per avere la CTR</p>
<p align="JUSTIFY">Ric. 2019 n. 05801 sez. MT &#8211; ud. 16-01-2020 -2-</p>
<p align="JUSTIFY">Corte di Cassazione &#8211; copia non ufficiale</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">illegittimamente censurato la differenziazione di trattamento fiscale operata dal Regolamento tra civili abitazioni ed immobili adibiti ad esercizio alberghiero.</p>
<p align="JUSTIFY">1.1. Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell&#8217;art. 7 comma 5 d.lvo nr 546/1992.</p>
<p align="JUSTIFY">2.1 due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quando sottendono la medesima questione, sono fondati.</p>
<p align="JUSTIFY">2.1 Va ribadito in ordine allo specifico aspetto della legittimità  della differenziazione tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di TARSU, &lt;&lt;è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti, la maggiore capacità  produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n 22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell&#8217;attività , il quale può eventualmente dar luogo all&#8217;applicazione di speciali riduzioni d&#8217;imposta, rimesse alla discrezionalità  dell&#8217;ente impositore» (cfr. tra le tante Cass.n.4797/14,8336/15, 913/16 e 22531/2017 ).</p>
<p align="JUSTIFY">2.2 La CTR nel ritenere illegittima la disposizione regolamentare che prevede con riferimento agli spazi alberghieri diversi dai locali di ristorazione una differente tariffa rispetto alle abitazioni civili non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti.</p>
<p align="JUSTIFY">Ric. 2019 n. 05801 sez. MT &#8211; ud. 16-01-2020 -3-</p>
<p align="JUSTIFY">Corte di Cassazione &#8211; copia non ufficiale</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">3 II ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell&#8217;impugnata sentenza; la causa, non essendo necessari accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto dell&#8217;originario ricorso proposto dalla contribuente.</p>
<p align="JUSTIFY">4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle dei gradi di merito vanno compensate avuto riguardo agli esiti dei giudizi.</p>
<p align="JUSTIFY">PQM</p>
<p align="JUSTIFY">La Corte;</p>
<p align="JUSTIFY">accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l&#8217;originario ricorso proposto dalla contribuente.</p>
<p align="JUSTIFY">Condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.300 per compensi , C 200 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.</p>
<p align="JUSTIFY">Così¬ deciso nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2020.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Presidente</p>
<p align="JUSTIFY">Dr. Antonio Greco</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 16/1/2019 n.1023</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-16-1-2019-n-1023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-16-1-2019-n-1023/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 16/1/2019 n.1023</a></p>
<p>Collegio P. D&#8217;Ascola, Pres.; A. Scalisi Est. Parti E-Distribuzione S.p.A. (Avv.ti Raffaele Nicoli&#8217;, Gaetano Grandolfo) G. V. (Avv. Giovanna Sebastio) Sull&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 alle controversie riguardanti la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell&#8217;avvocato. Giudizio &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-16-1-2019-n-1023/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 16/1/2019 n.1023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-16-1-2019-n-1023/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 16/1/2019 n.1023</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio P. D&#8217;Ascola, Pres.; A. Scalisi Est.  Parti E-Distribuzione S.p.A. (Avv.ti Raffaele Nicoli&#8217;, Gaetano Grandolfo) G. V. (Avv. Giovanna Sebastio)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 alle controversie riguardanti la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell&#8217;avvocato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giudizio &#8211; Onorari e diritti &#8211; Liquidazione &#8211; <em>An</em> della pretesa &#8211; Art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 &#8211; Applicabilità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le controversie previste dall&#8217;art. 28 della L. n. 794/1942, come modificato dall&#8217;art. 34 D. Lgs. n. 150/2011, e a seguito dell&#8217;abrogazione degli artt. 29 e 30 L. n. 794/1942, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell&#8217;avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dall&#8217;art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 anche in ipotesi che la domanda riguardi l&#8217;an della pretesa, senza possibilità  per il giudice di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l&#8217;inammissibilità  della domanda.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Data pubblicazione: 16/01/2019<br /> ORDINANZA<br /> sul ricorso 3801-2017 proposto da:<br /> E &#8211; DISTRIBUZIONE SPA, in persona del procuratore Dott. Roberto Tanzariello, elettivamente domiciliata iii ROMA PIAZZA SAN SATURNINO, 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCESCA NAPPI, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE NICOLI&#8217;, GAETANO GRANDOLFO;<br /> contro<br /> G. V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIOVANNA<br /> SEBASTIO, rappresentato e difeso da se stesso;<br /> avverso l&#8217;ordinanza n. 6458/2015 RG del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 29/06/2016;<br /> udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.<br /> Ric. 2017 n. 03801 sez. M2 &#8211; ud. 17-10-2018 -2-<br /> Fatti di causa e ragioni della decisione<br /> Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, 645 e 702-702 bis c.c. depositato il 22.9.2015, dinanzi al Tribunale di Taranto, Enel Distribuzione S.p.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1160/2015 e, dopo aver riportato i fatti che avevano contraddistinto la vicenda, eccepiva, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  e/o l&#8217;improcedibilità  dell&#8217;azione monitoria di controparte per parcellizzazione del credito e, nel merito, la sua infondatezza, insistendo per la revoca del D.I. opposto<br /> L&#8217;opponente esponeva che essa, nel corso dei rapporti di natura professionale che avevano legato Enel e l&#8217;avv. G. V. per circa trent&#8217;anni, durante i quali quest&#8217;ultimo aveva ricevuto dalla prima numerosissimi incarichi al fine di tutelare gli interessi della<br /> società  in svariate controversie, nell&#8217;anno 2000 aveva incaricato il professionista di difendere la società  in un giudizio civile in cui era stata chiamata in causa dal Comune di Sava, convenuto da Musei Cosimo dinanzi alla Pretura di Taranto-Sezione Distaccata di Manduria. L&#8217;opponente eccepiva, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità , improcedibilità  della domanda, poichè l&#8217;avv. G. V. aveva instaurato numerose azioni giudiziarie nei confronti di Enel per le medesime ragioni, realizzando quella parcellizzazione ritenuta illegittima dalle Sezioni Unite di Codesta Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 23726/2007, che ha stigmatizzato il comportamento del creditore teso alla frammentazione in plurime distinte domande dell&#8217;azione giudiziaria volta all&#8217;adempimento di un&#8217;obbligazione pecuniaria che possa essere preteso unitariamente. Nel merito, contestava l&#8217;avversa pretesa, evidenziando i motivi per i quali l&#8217;avv. G. V. quantificava i suoi compensi in modo esorbitante sproporzionato, soprattutto, rispetto al valore, all&#8217;importanza all&#8217;esito della causa, nonchè alla complessità  (non rilevante) dell&#8217;attività  espletata, senza considerare neppure natura continuativa dei rapporti professionali che legavano le parti. Il ricorso, iscritto al n. 6458/2015 R.G., veniva notificato, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, in data 14.10.2015 all&#8217;avv. G. V., il quale si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 12.2.2016. Il Tribunale di Taranto, &quot;rilevato che, ai sensi dell&#8217;art. 14 D.M.. n. 150/11, la competenza di decidere la presente opposizione era del Collegio&quot;, rimetteva la causa dinanzi appunto al Collegio della Terza Sezione Civile del Tribunale di Taranto, che il22.6.2016 emetteva l&#8217;ordinanza, depositata il 29.6.2016, con cui dichiarava &quot; l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;opposizione per tardività , in considerazione del fatto che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 14.7.2015 ed il termine di giorni quaranta per proporre l&#8217;opposizione scadeva il 23.09.2015, epperà² il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza è stato notificato il 14 ottobre 2015.<br /> Secondo il Tribunale, in materia di rito applicabile alle controversie aventi ad oggetto i compensi professionali di avvocato, riteneva applicabile ad esse il rito sommario di cognizione solo quando fosse controverso unicamente il quantum, mentre nel caso di specie, avrebbe dovuto applicarsi il rito ordinario dunque introdotto con citazione avendo l&#8217;opponente sollevato anche questioni relative all&#8217;an della pretesa (in particolare, l&#8217;eccezione di parcellizzazione del credito), cosicchè, l&#8217;opposizione proposta da Enel doveva ritenersi inammissibile perchè tardiva, essendo stata notificata all&#8217;avv. G. V. il 14.10.2015, dopo il quarantesimo giorno dalla ricezione<br /> della notifica del decreto ingiuntivo.<br /> La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Enel Distribuzione spa. con ricorso affidato ad un motivo. L&#8217;avv. G.V. ha resistito con controricorso. In prossimità  della Camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria.<br /> 1.= Con l&#8217;unico motivo di ricorso, l&#8217;Enel Distribuzione spa Lamenta Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, n. 3), cod. proc. civ. in relazione agli artt. 14 Digs. n. 150/2011 e art. 702-bis cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene il Tribunale abbia errato nel ritenere che l&#8217;art. 14 del Dlgs. N. 150 del 2011 fosse applicabile solo nell&#8217;ipotesi in cui fosse controverso il quantum della pretesa del professionista, ma, non anche se controverso l&#8217;an della pretesa.<br /> Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso era fondato, con la conseguente definibilità  nelle forme dell&#8217;art. 380-bis c.p.c., in relazione all&#8217;art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l&#8217;adunanza della Camera di Consiglio.<br /> Rileva il collegio che il ricorso,_deve essere ritenuto fondato, in tal senso trovando conferma la proposta giù  formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c.<br /> 1.1.= In via preliminare vanno rigettate le eccezioni avanzate dall&#8217;avv. V. G.<br /> a) Infondata è l&#8217;eccezione con la quale l&#8217;avv. G. V. ha eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso posto che la procura speciale rilasciata ai difensori della società  ricorrente oltre ad essere priva di data non sarebbe stata allegata alla copia notificata del ricorso, perchè:<br /> a.1) Risulta in calce all&#8217;originale del ricorso la procura speciale rilasciata dalla parte al proprio difensore. Quanto poi alla sua mancata trascrizione nella copia notificata, va rilevato che nell&#8217;ipotesi, come quella in esame, in cui la procura risulti dall&#8217;originale del ricorso, una tale omissione non determina<br /> l&#8217;inammissibilità  del ricorso medesimo allorchè la copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell&#8217;atto dal difensore munito di procura, come la semplice indicazione della procura nella copia notificata (Cass.9206/01; Cass.6766/01; Cass. 3733/01 Cass. n. 3971 del 2003). Orbene, nel caso in esame dalla copia notificata del ricorso l&#8217;indicazione dell&#8217;avvenuto rilascio della procura speciale in calce risulta non solo dall&#8217;intestazione dell&#8217;atto, ma, anche, dall&#8217;annotazione firmata dal difensore con cui si fa testualmente presente che &quot;vi è procura nell&#8217;originale&quot;. Essendo implicito dalla relata, ai sensi dell&#8217;art. 137 comma 2 C.P.C., che la notifica è avvenuta mediante consegna di copia conforme all&#8217;originale, deve ritenersi che di dette attestazioni l&#8217;ufficiale giudiziario abbia preso atto e che la procura non può non essere stata, quindi, rilasciata anteriormente.<br /> a.2) Come è stato giù  affermato da questa Corte (Sent. n. 24422 del 2016) la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita in epoca anteriore alla notificazione dello stesso, investire, espressamente, il difensore del potere di proporre il ricorso suddetto ed essere rilasciata in data successiva alla sentenza oggetto dell&#8217;impugnazione.<br /> Pertanto, se apposta a margine del ricorso, tali requisiti si desumono, rispettivamente, quanto al primo, dall&#8217;essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell&#8217;atto a margine del quale essa è apposta, si fa della sentenza gravata, restando, invece, irrilevante che la stessa sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità .<br /> b) Infondata è, anche, l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso perchè nella pronuncia impugnata il Tribunale di Taranto farebbe riferimento al sistema del doppio grado di giudizio e posto che questa parte di pronuncia non sarebbe stata oggetto di impugnazione il relativo passaggio in giudicato impedirebbe a questa Corte di Cassazione di tornare sul punto.<br /> b.1) Come ha evidenziato anche il ricorrente, il riferimento contenuto nella pronuncia del Tribunale di Taranto al doppio grado del giudizio nelle liti in cui è controverso l&#8217;an della pretesa di un avvocato e non solo il quantum, non costituisce un autonomo giudicato ma era argomento interpretativo a favore della tesi della non applicabilità  del rito speciale forense.<br /> Pertanto, con il ricorso per cassazione, diretto a criticare la mancata applicazione dell&#8217;art. 14 del Dlgs n. 150 del 2011, proponendo la questione di quale fosse il rito applicabile, deve ritenersi censurata ogni valutazione sottesa alla decisione del Tribunale di Taranto e dunque anche l&#8217;affermazione di cui si dice. 6<br /> 1.2. = Avuto riguardo al motivo di ricorso, va qui premesso che secondo l&#8217;art. 28, ed i successivi artt. 29 e 30, della previgente Legge 13 giugno 1942 n. 794 l&#8217;avvocato che voleva recuperare giudizialmente un credito professionale per prestazioni giudiziali poteva optare per tre strade: 1) il procedimento speciale di cui agli artt. 28 e segg. Legge n. 794/1942 (limitatamente ai crediti relativi a procedimenti civili); 2) il procedimento monitorio per decreto ingiuntivo; 3) il giudizio ordinario di cognizione. Secondo la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza, il giudizio ordinario di cognizione era ammissibile, visto che il presupposto dell&#8217;esperibilità  del procedimento speciale era la natura non contestata del credito e l&#8217;esigenza soltanto di una sua determinazione quantitativa (ossia di una sua &quot;liquidazione).<br /> L&#8217;art. 34 D.Lgs. n. 150/2011 ha abrogato gli artt. 29 e 30 della Legge n. 794/1942 ed ha così modificato l&#8217;art. 28 :&quot;Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l&#8217;avvocato, dopo la decisione della causa o l&#8217;estinzione della procura se non intende seguire la procedura di cui all&#8217;art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell&#8217;articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.&quot;<br /> 1.2.= A seguito dell&#8217;entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011 si è posto il problema se la nuova disciplina debba ritenersi o meno inderogabile. Ai fini di interpretare la nuova normativa  èÂ  utile  ripercorrere  gli  orientamenti  della giurisprudenza di legittimità  formatisi in relazione alla previgente Legge 13 giugno 1942 n. 794 in materia di &quot;Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile. Ora, secondo la tesi prevalente, il giudizio ordinario di cognizione era ammissibile visto che il presupposto dell&#8217;esperibilità  del procedimento speciale era la natura non contestata del credito e l&#8217;esigenza soltanto di una sua determinazione quantitativa.<br /> Infatti, secondo l&#8217;orientamento della Suprema Corte, lo speciale procedimento camerale di liquidazione di onorari e diritti dell&#8217;avvocato previsto dagli art. 28 e segg. della legge 13 giugno<br /> 1942 n. 794 era limitato alla determinazione del quantum dovuto al professionista e non si estendeva anche all&#8217;an della pretesa, ossia ai suoi ai presupposti (Cass., 23 gennaio 2012, n. 876 ; Cass., 15 marzo2010, n. 6225 ; Cass. 29 marzo 2005, n. 6578 ; Cass. 21 aprile 2004, n. 7652). Nella ipotesi in cui l&#8217;indagine si estendeva all&#8217;an della prestazione secondo la Cassazione, &quot;trattandosi di indagine incompatibile con la trattazione nelle forme del rito speciale, vengono meno le ragioni che giustificano la deroga al principio generale del doppio grado di giudizio ed il procedimento deve svolgersi secondo il rito ordinario&quot; ( Cass. 14 ottobre 2010, n. 21261 ;Cass. 09 settembre 2008, n. 23344).<br /> Non vi era univocità  sulla natura del provvedimento che doveva essere pronunciato dal Giudice erroneamente adito «Infatti una parte della giurisprudenza di legittimità , in ipotesi di non applicabilità  della speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli art. 28 e ss. I. 13 giugno 1942 n. 794, riteneva che era necessaria la trasformazione del rito, ossia la prosecuzione del procedimento con l&#8217;ordinario rito di cognizione: (Cass., 24 febbraio 2004, n. 3637: Cass., 30 agosto 2001, n. 11346). Se la mancanza del presupposto emergeva in occasione della comparizione delle parti in camera di consiglio, il giudice adito doveva limitarsi a dichiarare l&#8217;inammissibilità  del ricorso e, nell&#8217;ipotesi di regolare instaurazione del contraddittorio, doveva ordinare che il procedimento proseguisse secondo l&#8217;ordinario rito di cognizione avanti all&#8217;autorità  giudiziaria competente. (Cass. 27 marzo 2001, n. 4419 , Cass. 5 agosto 2011, n. 17053 Cass. civile, 09 settembre 2008, n. 23344). Pertanto, qualora il Giudice adito, a conclusione di un procedimento instaurato ai sensi degli artt. 28 ss. Legge n. 794/1942, non si fosse limitato a decidere sulla controversia tra avvocato e cliente circa la determinazione della misura dei compensi, ma si fosse pronunciato anche sui presupposti del diritto al compenso, relativi all&#8217;esistenza e alla persistenza del rapporto obbligatorio, l&#8217;intero giudizio doveva concludersi in primo grado con un provvedimento che, quand&#8217;anche adottato in forma di ordinanza, aveva valore di sentenza e, dunque, poteva essere impugnato con il solo mezzo dell&#8217;appello (Cass. 03 febbraio 2012, n. 1666) .<br /> Analogamente, nel caso inverso, l&#8217;intero giudizio doveva concludersi in primo grado con un provvedimento che, quand&#8217;anche adottato in forma di sentenza, aveva valore di Ordinanza, in quanto tale sottratta all&#8217;appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..<br /> 1.3.= La Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 gennaio 2011, n. 390 (seguita da Cass. civile, sez. II, 19 maggio 2011, n. 11024) ha temperato il predetto criterio della prevalenza della sostanza sulla forma del provvedimento, facendo applicazione del principio dell&#8217;apparenza, affermando che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità  con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento.<br /> Secondo la dottrina prevalente e parte della giurisprudenza di merito nulla sarebbe sostanzialmente cambiato rispetto al passato, avendo il procedimento ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 mantenuto le medesime caratteristiche che aveva quello disciplinato dall&#8217;art. 29 Legge n.794/1942, tenuto anche conto che l&#8217;art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 si limita a prevedere che il rito sommario di cognizione regola le &quot;controversie previste dall&#8217;art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794&quot;, senza prevedere alcuna modifica riguardo all&#8217;ambito di applicazione di tale ultima disposizione Nel caso di contestazioni sull&#8217;an del rapporto professionale la gran parte della dottrina, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità  formatasi nella vigenza della normativa precedente, ha escluso il mutamento del rito sul presupposto che le difese svolte dalle parti richiedano un&#8217;istruzione non sommaria ai sensi dell&#8217;art. 702Â  bR e ter , tenuto conto che l&#8217;art. 3, 1° comma, D. Lgs. 150/2011 ne prevede  espressamente  l&#8217;inapplicabilità .Â  InÂ  presenza  di contestazioni sull&#8217;an, ed anche quando l&#8217;inesistenza dei presupposti per il procedimento speciale emerga all&#8217;esito della comparizione delle parti, il giudice del procedimento speciale deve limitarsi ad una pronuncia di inammissibilità .<br /> A sostegno di questa tesi, è stata richiamata la previsione di cui all&#8217;art. 14, 3 0Â  comma, D. Lgs. n. 150/2011 (mutuata dall&#8217;art. 29, 3 comma, Legge n.794/1942), relativa alla possibilità  per le parti di stare in giudizio personalmente, da cui è possibile evincere che, allorquando le eccezioni del convenuto comportino un ampliamento del thema decidendum alla sussistenza della pretesa del ricorrente, il giudizio non possa proseguire perchè, nell&#8217;ipotesi in cui il resistente non si sia avvalso dell&#8217;assistenza tecnica, egli si troverebbe in posizione di inferiorità  rispetto alla controparte proprio nel momento in cui il giudizio diviene più¹ complesso.<br /> 1.3.1. = In senso contrario, alla tesi in esame, si è peraltro osservato che il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis ss., c.p.c., garantisce, comunque, una cognizione piena della posizione soggettiva dedotta in giudizio, seppur con una trattazione ed un&#8217;istruzione semplificate e mette in crisi la premessa da cui muoveva il predetto orientamento giurisprudenziale. E&#8217; stato richiamato l&#8217;art. 3, 1° comma, D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui esclude l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 702 ter, 2Â° comma, c.p.c., ai sensi del quale il Giudice, se &quot;rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell&#8217;art. 702 bis, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale&quot; . La predetta norma precluderebbe, infatti, al Giudice, adito ex art. 14, D. Lgs. n. 150/2011, di dichiarare inammissibile la domanda anche qualora l&#8217;oggetto del procedimento si estenda all&#8217;accertamento dei presupposti del diritto dell&#8217;avvocato al compenso professionale, così superando il precedente orientamento giurisprudenziale della Cassazione di cui si è sopra dato conto. Inoltre, l&#8217;art. 4 D.Lgs. n. 150/2011 consente il mutamento del rito in ipotesi di controversia promossa con forme diverse da quelle previste, così sembrando riferirsi all&#8217;ipotesi dell&#8217;errore sul rito compiuto ab origine, e non 12 alla opportunità /necessità , non derivante da errore iniziale, che la controversia, per effetto delle argomentazioni difensive del convenuto, proceda con rito diverso.<br /> I sostenitori di questa tesi rilevano che la norma potrebbe essere letta estensivamente ed applicata anche nelle ipotesi in cui la scelta del rito &quot;incongruo&quot; non sia dipesa da un errore del ricorrente (ossia dell&#8217;avvocato) ma dalle difese del convenuto, che hanno determinato l&#8217;inapplicabilità  del rito sommario, con le contestazioni relative all&#8217;an e non solo al quantum debeatur.<br /> In sintesi, secondo la tesi in esame, il ricorso sommario proposto dall&#8217;avvocato sarebbe suscettibile di evolvere, previa conversione del rito ex art. 4 D.Lgs. n. 150/2011 in rito ordinario, allorchè il convenuto contesti anche l&#8217;an o proponga domanda riconvenzionale.<br /> 1.4.= Infine, secondo una terza tesi, l&#8217;intero giudizio di liquidazione dei compensi, comprensivo dei temi sull&#8217;an debeatur, dovrebbe essere trattato con il &quot;nuovo&quot; rito sommario.<br /> Conseguentemente, nel caso in cui il giudizio in tale materia venga introdotto con rito ordinario e, dunque, con atto di citazione (o con atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall&#8217;avvocato), il Presidente del Tribunale o della Sezione tabellarmente competente dovrebbe: disporre il mutamento del rito da ordinario in sommario ai sensi dell&#8217;art. 4 D.Lgs. n. 150/2011; nominare il Giudice relatore; fissare l&#8217;udienza di comparizione partà¬ avanti al Collegio per la trattazione.<br /> La Corte ritiene di aderire a questa ultima tesi tenendo conto della pienezza della cognizione che, secondo la maggioranza della dottrina e la stessa relazione di accompagnamento, sarebbe assicurata da questo procedimento e nel rispetto dell&#8217;impianto generale del D.Lgs. n. 150/2011, in cui la tipologia del rito è il frutto di una decisione legislativa senza possibilità  di scelte discrezionali della parte o del giudice. Infatti, in tal modo è rispettata la ratio che ha guidato il legislatore delegato secondo cui il controllo di concreta compatibilità  della singola lite con le forme semplificate del rito, che nel procedimento sommario di cognizione facoltativo di cui agli artt. 702 bis ss. è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, è sostituito, nel procedimento sommario obbligatorio disciplinato dall&#8217;art. 3, D.Lgs. n. 150/2011, da una verifica, astratta ed irrevocabile, compiuta a monte dal legislatore sulla base delle caratteristiche riscontrate in alcune specie di controversie che hanno ad oggetto determinate specifiche materie. Una tale soluzione ha evidenti vantaggi di economia processuale e sarebbe conforme al principio di conservazione degli atti processuali, evitando la declaratoria di inammissibilità  che è espressamente esclusa dall&#8217;art. 3, 10Â  comma, D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui esclude l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 702 ter, 2Â° comma, c.p.c. Sarebbe rispettato l&#8217;art. 4 D.Lgs. n. 150/2011 che disciplina in via diretta soltanto l&#8217;ipotesi dell&#8217;instaurazione, mediante forme errate, di una controversia che dovrebbe essere trattata secondo uno dei riti semplificati dal D. Lgs. n. 150/2011; in altri termini, la disposizione non regola espressamente il caso in cui venga instaurata, mediante uno dei riti semplificati, una controversia che non rientra nell&#8217;ambito di applicazione dello stesso decreto.<br /> Tale soluzione: a) è confermata dal recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4485 del 2018, la quale esplicitamente afferma che la controversia di cui all&#8217;art. 28 della I. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell&#8217;art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell&#8217;avvocato, resta soggetta al rito di cui all&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all&#8217;esistenza del rapporto o, in genere, allman debeatur&quot;.<br /> b) è in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n 26-4-2014 n.65 che, con riferimento alla dedotta violazione dei principi della legge delega, riferita all&#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, ed, in particolare, all&#8217;esclusione della convertibilità  del rito sommario, ha rilevato che la norma in esame costituisce immediata applicazione del criterio direttivo di cui all&#8217;art. 54, comma 4, lettera b), numero 2), della legge n. 69 del 2009, il quale &#8211; nel ricondurre al modello 15 del procedimento sommario quei procedimenti nei quali sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell&#8217;istruzione della causa &#8211; afferma che resta «esclusa per tali procedimenti la possibilità  di conversione nel rito ordinario». La non convertibilità  del rito sommario discende quindi dalla espressa prescrizione impartita dalla legge delega (art. 54, comma 4, lettera b, numero 2, della legge n. 69 del 2009) e corrisponde, altresì,Â  alla  inammissibilità Â  &#8211; ripetutamente affermata anche prima della riforma del 2009 &#8211; del procedimento speciale previsto dalla legge n. 794 del 1942 nel caso in cui il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera determinazione del compenso. Il divieto di conversione del rito è stabilito dall&#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione, conseguentemente la richiesta caducazione di tale divieto, riferita ai soli procedimenti di liquidazione degli onorari forensi, costituirebbe un&#8217;eccezione rispetto al modello procedimentale prescelto dal medesimo d.lgs. n. 150 del 2011. Siffatta eccezione risulterebbe incompatibile con le finalità , perseguite dalla riforma del 2011, di riduzione e  semplificazione dei  riti  civili, introducendo  un&#8217;ulteriore  particolarità Â  adÂ  unÂ  sistema processuale, che &#8211; pur essendo ispirato alla finalità  di riportare una molteplicità  di procedimenti speciali ad una (almeno tendenziale) uniformità  &#8211; conserva tuttora elementi di innegabile<br /> eccentricità .<br /> Si osserva che il giudizio conclusosi con il provvedimento oggetto oggi di impugnazione era stato iniziato correttamente con ricorso davanti al Tribunale competente in composizione collegiale.<br /> Di conseguenza, ha errato il Tribunale a non proseguire il procedimento nelle forme del rito sommario di cognizione ex art.702 bis e ss cod. proc. civ., ed ha errato nel dichiarare l&#8217;inammissibilità  in presenza di contestazione sull&#8217;an della pretesa. Il Tribunale era tenuto a provvedere sulla domanda e sulle contestazioni sull&#8217;an proposte dalla parte convenuta. Di qui l&#8217;ulteriore conseguenza e cioè: considerato che il ricorso è stato depositato il 22 settembre doveva ritenersi tempestivo perchè il termine scadeva il 23 settembre così come evidenzia la stessa ordinanza del Tribunale di Taranto.<br /> In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la ordinanza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Taranto che si atterrà  al seguente principio di diritto: Le controversie previste dall&#8217;articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dall &#8216;art. 34 D.Lgs. n. 150/2011,ed a seguito dell&#8217;abrogazione degli artt. 29 e 30 Legge n. 794/1942, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell&#8217;avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dall&#8217;articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 anche in ipotesi che la<br /> domanda riguardi l&#8217;an della pretesa, senza possibilità  per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l&#8217;inammissibilità  della domanda.<br /> Il Tribunale provvederà  anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.<br /> PQM<br /> La Corte accoglie il ricorso cassa l&#8217;ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.<br /> Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile<br /> Seconda di questa Corte di Cassazione il 17 ottobre 2018.<br /> </p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Amendola, Rel. Cirillo. SanitÃ  -Â Â Farmacie Crediti &#8211; Aziende Sanitarie &#8211; Prescrizione &#8211; Termine ordinario. Â  Si applica il termine di prescrizione decennale ai crediti vantati dalle farmacie nei riguardi delle Aziende Sanitarie ai sensi dell&#8217;art. 9 del d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94. Â  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amendola, Rel. Cirillo.</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">SanitÃ  -Â Â Farmacie  Crediti &#8211; Aziende Sanitarie &#8211; Prescrizione &#8211; Termine ordinario.</p>
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<div style="text-align: justify;">Si applica il termine di prescrizione decennale ai crediti vantati dalle farmacie nei riguardi delle Aziende Sanitarie ai sensi dell&#8217;art. 9 del d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94.<br /> Â </div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE DI CASSAZIONE<br /> SEZIONE SESTA CIVILE</div>
<div style="text-align: justify;">Â <br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br /> Dott. ADELAIDE AMENDOLA &#8211; Presidente &#8211;<br /> Dott. FRANCO DE STEFANO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. ENRICO SCODITTIÂ &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. LINA RUBINO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO Rel. Consigliere &#8211;<br /> ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Â <br /> sul ricorso 21530-2016 proposto da:<br /> CREDIFARMA SPA, in persona del legale rappresentante, quale procuratrice della farmacia Dott. Antonello Spari, titolare dell&#8217;omonima farmacia, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato ANNA ARENA;</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; ricorrente &#8211;</em></div>
<div style="text-align: center;"><em><strong>contro</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, EX AZIENDA USL N. 3 DI CATANIA, in persona del Direttore generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANNIO 61, presso lo studio dell&#8217;avvocato VINCENZO ANTONIO LA CORTE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato VALERIA LEONE;</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; controricorrente &#8211;</em></div>
<div style="text-align: justify;">avverso la sentenza n. 1183/2016 del TRIBUNALE di CATANIA, emessa il 15/02/2016;<br /> udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell&#8217;08/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTI DI CAUSA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">I. L&#8217; Azienda sanitaria provinciale di Catania propose opposizione, con atto di citazione del 27 febbraio 2006, al decreto ingiuntivo col quale il Giudice di pace di Catania le aveva ordinato il pagamento della somma di curo 1.393,40 in favore della Credifarma s.p.a., a titolo di spese farmaceutiche sostenute da una farmacia in favore di assistiti convenzionati col Servizio sanitario nazionale.<br /> Si costituÃ¬ in giudizio la societÃ  creditrice, chiedendo il rigetto dell&#8217;opposizione. Il Giudice di pace rigettÃ² l&#8217;opposizione, confermÃ² il decreto ingiuntivo e condannÃ² la parte opponente al pagamento delle spese di lite.<br /> 2. La pronuncia Ã¨ stata appellata dalla ASL soccombente e il Tribunale di Catania, con sentenza del 23 febbraio 2016, in riforma di quella di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la Credifarma s.p.a. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e dell&#8217;ulteriore somma di curo 5.400 ai sensi dell&#8217;art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., atteso il carattere Â«infondato e pretestuosoÂ» delle difese della parte appellata.<br /> Ha ritenuto il Tribunale che il diritto azionato nella fattispecie fosse soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all&#8217;art. 2948, n. 4), del codice civile.<br /> 3. Contro la sentenza del Tribunale di Catania ricorre la Credifarma s.p.a. con atto affidato a due motivi.<br /> Resiste l&#8217; Azienda sanitaria provinciale di Catania con controricorso.<br /> Il ricorso Ã¨ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta errata e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4), cod. civ., rilevando che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella decennale.<br /> 1.1.11 motivo Ã¨ fondato.<br /> Come questa Corte ha giÃ  affermato, la prescrizione quinquennale prevista dall&#8217;art. 2948, n. 4), cod. civ., per tutto ciÃ² che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini piÃ¹ brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralitÃ  e dalla periodicitÃ  delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non Ã¨ applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicitÃ  si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, nÃ© alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in piÃ¹ versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (sentenza 6 dicembre 2006, n. 26161).<br /> Ora, in relazione ai crediti dei farmacisti nei confronti delle ASI ai sensi dell&#8217;art. 9 del d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94, ciascun farmacista Ã¨ tenuto alla consegna delle ricette con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione, mentre l&#8217;ente tenuto al<br /> pagamento deve, entro il giorno 25 di ciascun mese, corrispondere il saldo delle ricette spedite il mese precedente (v. sul punto la sentenza 25 ottobre 2013, n. 24157).<br /> Tale obbligo di consegna e di conseguente rimborso devono sÃ¬ avvenire periodicamente, ma con una periodicitÃ  che non Ã¨ imposta da cadenze obbligate come avviene, ad esempio, per il pagamento delle utenze con bollette, bensÃ¬ unicamente da esigenze di rendiconto. Se, in ipotesi, la farmacia non avesse venduto nulla nel mese, nulla potrebbe trasmettere -e nulla dovrebbe &quot;essere rimborsato. CiÃ² comporta che il credito in questione non puÃ² farsi rientrare tra quelli per i quali si applica la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella<br /> decennale. Nella specie il Tribunale di Catania, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede, ha rilevato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo era sorto nell&#8217;ottobre 1992 e che il primo atto di interruzione della prescrizione risaliva al 28 novembre 2001; il che significa che il periodo di prescrizione decennale non si era ancora<br /> compiuto.<br /> 2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla contestata applicazione dell&#8217;art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., rimane assorbito.Â <br /> 3. Il ricorso, pertanto, Ã¨ accolto quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo.<br /> La sentenza impugnata Ã¨ cassata e il giudizio Ã¨ rinviato al Tribunale di Catania, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderÃ  il merito della causa applicando alla fattispecie la prescrizione decennale &#8211; e liquiderÃ  anche le spese del presente giudizio di cassazione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La CorteÂ <em>accoglieÂ </em>il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,Â <em>cassaÂ </em>la sentenza impugnata eÂ <em>rinviaÂ </em>al Tribunale di Catania, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.<br /> CosÃ¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione<br /> Â <br /> Â </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546-2/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</a></p>
<p>Pres. Amendola, Rel. Cirillo. Sanità &#8211;  Farmacie Crediti &#8211; Aziende Sanitarie &#8211; Prescrizione &#8211; Termine ordinario.   Si applica il termine di prescrizione decennale ai crediti vantati dalle farmacie nei riguardi delle Aziende Sanitarie ai sensi dell art. 9 del d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546-2/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amendola, Rel. Cirillo.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Sanità &#8211;  Farmacie    Crediti &#8211; Aziende Sanitarie &#8211; Prescrizione &#8211; Termine ordinario.</p>
<p>  </p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Si applica il termine di prescrizione decennale ai crediti vantati dalle farmacie nei riguardi delle Aziende Sanitarie ai sensi dell  art. 9 del d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE DI CASSAZIONE<br /> SEZIONE SESTA CIVILE</div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br /> Dott. ADELAIDE AMENDOLA &#8211; Presidente &#8211;<br /> Dott. FRANCO DE STEFANO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. ENRICO SCODITTI &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. LINA RUBINO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO Rel. Consigliere &#8211;<br /> ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> sul ricorso 21530-2016 proposto da:<br /> CREDIFARMA SPA, in persona del legale rappresentante, quale procuratrice della farmacia Dott. Antonello Spari, titolare dell&#8217;omonima farmacia, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato ANNA ARENA;</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; ricorrente &#8211;</em></div>
<div style="text-align: center;"><em><strong>contro</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, EX AZIENDA USL N. 3 DI CATANIA, in persona del Direttore generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANNIO 61, presso lo studio dell&#8217;avvocato VINCENZO ANTONIO LA CORTE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato VALERIA LEONE;</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; controricorrente &#8211;</em></div>
<div style="text-align: justify;">avverso la sentenza n. 1183/2016 del TRIBUNALE di CATANIA, emessa il 15/02/2016;<br /> udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell&#8217;08/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTI DI CAUSA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">I. L&#8217; Azienda sanitaria provinciale di Catania propose opposizione, con atto di citazione del 27 febbraio 2006, al decreto ingiuntivo col quale il Giudice di pace di Catania le aveva ordinato il pagamento della somma di curo 1.393,40 in favore della Credifarma s.p.a., a titolo di spese farmaceutiche sostenute da una farmacia in favore di assistiti convenzionati col Servizio sanitario nazionale.<br /> Si costituì in giudizio la società creditrice, chiedendo il rigetto dell&#8217;opposizione. Il Giudice di pace rigettò l&#8217;opposizione, confermò il decreto ingiuntivo e condannò la parte opponente al pagamento delle spese di lite.<br /> 2. La pronuncia è stata appellata dalla ASL soccombente e il Tribunale di Catania, con sentenza del 23 febbraio 2016, in riforma di quella di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la Credifarma s.p.a. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e dell&#8217;ulteriore somma di curo 5.400 ai sensi dell&#8217;art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., atteso il carattere «infondato e pretestuoso» delle difese della parte appellata.<br /> Ha ritenuto il Tribunale che il diritto azionato nella fattispecie fosse soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all&#8217;art. 2948, n. 4), del codice civile.<br /> 3. Contro la sentenza del Tribunale di Catania ricorre la Credifarma s.p.a. con atto affidato a due motivi.<br /> Resiste l&#8217; Azienda sanitaria provinciale di Catania con controricorso.<br /> Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta errata e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4), cod. civ., rilevando che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella decennale.<br /> 1.1.11 motivo è fondato.<br /> Come questa Corte ha già affermato, la prescrizione quinquennale prevista dall&#8217;art. 2948, n. 4), cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (sentenza 6 dicembre 2006, n. 26161).<br /> Ora, in relazione ai crediti dei farmacisti nei confronti delle ASI   ai sensi dell&#8217;art. 9 del d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94, ciascun farmacista è tenuto alla consegna delle ricette con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione, mentre l&#8217;ente tenuto al<br /> pagamento deve, entro il giorno 25 di ciascun mese, corrispondere il saldo delle ricette spedite il mese precedente (v. sul punto la sentenza 25 ottobre 2013, n. 24157).<br /> Tale obbligo di consegna e di conseguente rimborso devono sì avvenire periodicamente, ma con una periodicità che non è imposta da cadenze obbligate come avviene, ad esempio, per il pagamento delle utenze con bollette, bensì unicamente da esigenze di rendiconto. Se, in ipotesi, la farmacia non avesse venduto nulla nel mese, nulla potrebbe trasmettere -e nulla dovrebbe &quot;essere rimborsato. Ciò comporta che il credito in questione non può farsi rientrare tra quelli per i quali si applica la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella<br /> decennale. Nella specie il Tribunale di Catania, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede, ha rilevato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo era sorto nell&#8217;ottobre 1992 e che il primo atto di interruzione della prescrizione risaliva al 28 novembre 2001; il che significa che il periodo di prescrizione decennale non si era ancora<br /> compiuto.<br /> 2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla contestata applicazione dell&#8217;art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., rimane assorbito. <br /> 3. Il ricorso, pertanto, è accolto quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo.<br /> La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato al Tribunale di Catania, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà il merito della causa applicando alla fattispecie la prescrizione decennale &#8211; e liquiderà anche le spese del presente giudizio di cassazione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte <em>accoglie </em>il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, <em>cassa </em>la sentenza impugnata e <em>rinvia </em>al Tribunale di Catania, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.<br /> Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione<br />  <br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546-2/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 3/11/2017 n.26252</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-3-11-2017-n-26252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-3-11-2017-n-26252/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-3-11-2017-n-26252/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 3/11/2017 n.26252</a></p>
<p>Pres. Dogliotti, Rel. Sambito. Sul riparto di giurisdizione tra Tribunale Regionale delle Acqua Pubbliche e Giudice Ordinario in relazione a domande di risarcimento dei danni derivanti dalla esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di opere idrauliche. Ambiente Opere idrauliche &#8211; Competenza e Giurisdizione Tribunale Regionale delle Acqua Pubbliche &#8211; Giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-3-11-2017-n-26252/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 3/11/2017 n.26252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-3-11-2017-n-26252/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 3/11/2017 n.26252</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Dogliotti, Rel. Sambito.</span></p>
<hr />
<p>Sul riparto di giurisdizione tra Tribunale Regionale delle Acqua Pubbliche e Giudice Ordinario in relazione a domande di risarcimento dei danni derivanti dalla esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di opere idrauliche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>Ambiente  Opere idrauliche &#8211; Competenza e Giurisdizione  Tribunale Regionale delle Acqua Pubbliche &#8211; Giudice Ordinario.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la cognizione delle domande di risarcimento dei danni derivanti dall&#8217;omesso intervento di un Consorzio di Bonifica per il ripristino di carenze strutturali di un&#8217;opera idraulica..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br /> SEZIONE SESTA CIVILE<br /> SOTTOSEZIONE 1<br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br /> Dott. DOGLIOTTI Massimo &#8211; Presidente &#8211;<br /> Dott. CAMPANILE Pietro &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. SCALDAFERRI Andrea &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br /> Dott. FERRO Massimo &#8211; Consigliere &#8211;<br /> ha pronunciato la seguente:<br /> ORDINANZA </p>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso iscritto al nr. 27454-2016 proposto da:<br /> C.G., R.A., D.D., RA.PI., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato VITTORIO FARAONE;<br /> &#8211; ricorrenti &#8211;<br /> contro<br /> UNIPOLSAI ASS.NI SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell&#8217;avvocato TOMMASO CORAPI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato PAOLO TORTORANO;<br /> &#8211; resistente &#8211;<br /> e contro<br /> CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO, in persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO, 22, presso lo studio dell&#8217;avvocato DOMENICO CLAUDIO CIRIGLIANO, che lo rappresenta e difende;<br /> &#8211; resistente &#8211;<br /> per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1484/2016 del TRIBUNALE di MATERA, depositata l&#8217;08/11/2016;<br /> udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;<br /> lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che chiede rigettarsi il proposto ricorso, confermando la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli.<br /> <a>Svolgimento del processo</a><br /> Con sentenza dell&#8217;8.11.2016, il Tribunale di Matera ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli a conoscere della domanda con la quale C.G., R.A., D.D., Ra.Pi. e R.M. avevano chiesto la condanna del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto al risarcimento del danno subito per la tracimazione dell&#8217;acqua del fosso (OMISSIS) che costeggiai loro fondi.<br /> Avverso tale sentenza, resa nel contraddittorio con la Fondiaria SAI S.p.A., chiamata in causa, C.G. e consorti hanno proposto regolamento di competenza, illustrato da memoria. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Consorzio di Bonifica e Fondiaria SAI hanno depositato memoria.<br /> <a>Motivi della decisione</a><br /> 1. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.<br /> 2. Col proposto ricorso, si deduce che, nell&#8217;affermare la competenza del TRAP, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della giurisprudenza secondo cui, quando si deduca che il danno dedotto derivi dalla violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza, che non richiedano valutazioni ed apprezzamenti tecnici tipici delle funzioni pubbliche, ed il caso ricorreva nella specie, la competenza è del Tribunale ordinario.<br /> 3. Il ricorso va rigettato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato (sentenza n. 1066 del 2006) che: &quot;Ai sensi del <em>R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e)</em>, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l&#8217;esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell&#8217;opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l&#8217;attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Pertanto, allorchè venga dedotto che un&#8217;opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicchè la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio&quot;.<br /> 4. Con successive pronunce (n. 172 del 2012; n. 13357 del 2012) si è puntualizzato che &quot;Ai sensi del <em>R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140</em>, la domanda risarcitoria, con la quale venga prospettata la mancata effettuazione delle opere di manutenzione di un fosso di scolo di acque di carattere demaniale, è di competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, anche se l&#8217;illecito abbia ad oggetto un comportamento tenuto in violazione della comune diligenza e prudenza, atteso che tali condotte, commissive o omissive, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della P.A., dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque&quot;.<br /> 5. Nella specie, i ricorrenti hanno individuato come fonte di responsabilità del Consorzio un mancato intervento per non avere eliminato carenze strutturali e non avere assicurato nel tempo l&#8217;adeguatezza dell&#8217;opera idraulica, sicchè la declaratoria di incompetenza e l&#8217;indicazione della competenza del TRAP vanno confermate, in quanto questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della p.a. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche. Così convenendo, la giurisprudenza citata in seno alla memoria non è qui pertinente, riguardando un&#8217;ipotesi in cui, a sostegno della richiesta risarcitoria1 veniva dedotto uno straripamento che sarebbe stato determinato da omessa sorveglianza e manutenzione (Cass. n. 16196 del 2015 in cui si è affermata la competenza del Tribunale ordinario), e del resto, pare al Collegio necessario riaffermare il principio, unicamente ricavabile da Cass. SU n. 1066 del 2006, secondo cui la competenza del tribunale regionale delle acque non suppone un&#8217;attività provvedimentale tenuta od omessa (cfr. Cass. n. 13357 del 2012, confermata in motivazione da Cass. 10397 del 2016), ma si radica anche in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che sono ravvisabili nel caso in cui un&#8217;opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza, in quanto tale deduzione implica, comunque, la valutazione, a monte, di apprezzamenti di scelte della pubblica amministrazione, in relazione alla sopra indicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche.<br /> Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br /> <a>P.Q.M.</a><br /> Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale Regionale delle Acque di Napoli. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che si liquidano, in favore di ciascuno dei due intimati in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per spese vive oltre a spese generali e ad accessori come per legge. Ai sensi del <em>D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1</em> quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell&#8217;ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.<br /> Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.<br /> Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2017<br />  </div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2017 n.22785</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-28-9-2017-n-22785/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-28-9-2017-n-22785/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2017 n.22785</a></p>
<p>A. Nappi, Pres., A. Valitutti, Est. Nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea avanti la Corte di Appello le questioni concernenti la legittimità o l’illegittimità del procedimento espropriativo vengono decise in via incidentale ai sensi dell’art. 34 c.p.c. Espropriazione per pubblica utilità- Illegittimità</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Nappi, Pres., A. Valitutti, Est.</span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea avanti la Corte di Appello le questioni concernenti la legittimità o l’illegittimità del procedimento espropriativo vengono decise in via incidentale ai sensi dell’art. 34 c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span ar-sa="" style="color: rgb(192, 0, 0); line-height: 105%; font-family:;">Espropriazione per pubblica utilità- Illegittimità del procedimento espropriativo- Pronuncia del G.A. di illegittimità- Non costituisce giudicato esterno nel giudizio di opposizione alla stima- Di competenza in unico grado della Corte d’Appello</span></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><span ar-sa="" style="line-height: 105%; font-family:;"><font color="#000000">Nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di Appello, le questioni concernenti la legittimità o l’illegittimità del procedimento espropriativo vengono decise in via incidentale dal giudice dell’opposizione alla stima, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., se del caso disapplicando il decreto di esproprio, non potendo essere demandata a detto giudice l’accertamento definitivo dell’illegittimità di tale provvedimento, questione sulla quale sussiste giurisdizione esclusiva del G.A. ( art. 133, comma 1, lett. g) d. lgs. 104/2010). La pronuncia del G.A. di illegittimità del procedimento ablatorio non ha efficacia di giudicato esterno nel giudizio di opposizione alla stima</font></span></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-28-9-2017-n-22785/?download=819">Ordinanza 22785-2017</a> <small>(157 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-28-9-2017-n-22785/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2017 n.22785</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2017 n.21173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-13-9-2017-n-21173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Pettiti/ Rel. Scalisi Sugli obblighi di diligenza che l’avvocato deve osservare in materia di adempimento dell’incarico professionale conferito. 1. Giustizia amministrativa – Potere dovere giudice di legittimità – &#160;Esaminare atti processuali – Condizionato – Adempimento ricorrente – Conseguenze. 2. Professioni e mestieri – Avvocato – Adempimento incarico professionale conferito</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-13-9-2017-n-21173/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2017 n.21173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pettiti/ Rel. Scalisi</span></p>
<hr />
<p>Sugli obblighi di diligenza che l’avvocato deve osservare in materia di adempimento dell’incarico professionale conferito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Potere dovere giudice di legittimità – &nbsp;Esaminare atti processuali – Condizionato – Adempimento ricorrente – Conseguenze.<br />
2. Professioni e mestieri – Avvocato – Adempimento incarico professionale conferito – Obblighi di diligenza.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un&#8217;ipotesi di &#8220;error in procedendo&#8221;, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del &#8220;fatto processuale&#8221;, detto vizio, non essendo rilevabile d&#8217;ufficio, comporta che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all&#8217;adempimento da parte del ricorrente &#8211; per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l&#8217;altro, il rinvio &#8220;per relationem&#8221; agli atti della fase di merito &#8211; dell&#8217;onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi &#8220;. Pertanto è inammissibile un ricorso nel caso in cui il ricorrente non riporti nel suo ricorso le domande proposte dall&#8217;appellante nella sua impugnazione, limitandosi ad affermare che questi avesse solo appellato sul punto riguardante la tardività dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo e non anche sulla responsabilità professionale del creditore.<br />
&nbsp;<br />
2. In materia di adempimento dell&#8217;incarico professionale conferito, sussiste l&#8217;obbligo di diligenza da osservare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ., che impone all&#8217;avvocato di assolvere, sia all&#8217;atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest&#8217;ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall&#8217;intraprendere o proseguire un giudizio dall&#8217;esito probabilmente sfavorevole. A tal fine, incombe sull’avvocato l&#8217;onere di fornire la prova della condotta mantenuta. &nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-13-9-2017-n-21173/?download=769">Cassazione n. 21173-2017 (2)</a> <small>(235 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-13-9-2017-n-21173/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 13/9/2017 n.21173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2016 n.3545</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-23-2-2016-n-3545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-23-2-2016-n-3545/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-23-2-2016-n-3545/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2016 n.3545</a></p>
<p>Pres. P. Curzio, Rel. C. Marotta Sulla legittimazione passiva del Ministero della Salute nelle controversie sull’indennizzo per aver contratto una patologia a seguito di vaccinazioni obbligatorie. 1. Sanità pubblica – Danno da vaccinazione obbligatoria – Ministero della Salute – Legittimazione passiva – Sussiste – Ragioni. &#160; 1. Come il Ministero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-23-2-2016-n-3545/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2016 n.3545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-23-2-2016-n-3545/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2016 n.3545</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Curzio, Rel. C. Marotta</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimazione passiva del Ministero della Salute nelle controversie sull’indennizzo per aver contratto una patologia a seguito di vaccinazioni obbligatorie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità pubblica – Danno da vaccinazione obbligatoria – Ministero della Salute – Legittimazione passiva – Sussiste – Ragioni.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Come il Ministero della Salute decide in sede amministrativa, pronunciandosi sul ricorso di chi chiede l&#8217;indennizzo per aver contratto una patologia a seguito di vaccinazioni obbligatorie, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l&#8217;azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l&#8217;indennizzo.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE L<br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Dott. CURZIO&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pietro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Presidente&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
Dott. ARIENZO&nbsp;&nbsp; Rosa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
Dott. FERNANDES Giulio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
Dott. GARRI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fabrizia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
Dott. MAROTTA&nbsp;&nbsp; Caterina&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; rel. Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ordinanza&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
sul ricorso 5547/2013 proposto da:<br />
MINISTERO&nbsp; DELLA SALUTE ((OMISSIS)), in persona del Ministro&nbsp; pro<br />
tempore,&nbsp; elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI&nbsp; PORTOGHESI&nbsp; 12,<br />
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,<br />
ope legis;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; ricorrente &#8211;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; contro<br />
AZIENDA&nbsp; SANITARIA&nbsp; LOCALE&nbsp; DELLA&nbsp; PROVINCIA&nbsp; DI&nbsp; MILANO&nbsp; (OMISSIS)&nbsp;&nbsp;<br />
(C.F.<br />
(OMISSIS)),&nbsp;&nbsp; in&nbsp; persona&nbsp; del&nbsp; Direttore&nbsp;&nbsp; generale&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp; legale<br />
rappresentante,&nbsp; elettivamente domiciliata in ROMA,&nbsp; VIA&nbsp; DI&nbsp; RIPETTA<br />
142,&nbsp; presso lo studio dell&#8217;avvocato FERRARI GIUSEPPE FRANCO, che&nbsp; la<br />
rappresenta e difende giusta mandato a margine del controricorso;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#8211; controricorrente &#8211;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e contro<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S.A.,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V.C.E., REGIONE LOMBARDIA;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; intimati &#8211;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nonchè<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S.F. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in<br />
ROMA,&nbsp; PIAZZA&nbsp; CAVOUR&nbsp; presso la CASSAZIONE, rappresentata&nbsp; e&nbsp; difesa<br />
dall&#8217;avvocato RAFFAELE SCUDIERI, giusta procura speciale in calce&nbsp; al<br />
ricorso successivo;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#8211; ricorrente successiva &#8211;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; contro<br />
MINISTERO DELLA SALUTE;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; intimato &#8211;<br />
avverso&nbsp; la&nbsp; sentenza n. 59/2012 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO&nbsp; del<br />
24/1/2012, depositata il 16/2/2012;<br />
udita&nbsp; la relazione della causa svolta nella camera di consiglio&nbsp; del<br />
16/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong>Fatto</strong><br />
FATTO E DIRITTO<br />
1 &#8211; Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:<br />
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Milano, S. A. e V.C.E., nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore S.F., chiedevano nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, il riconoscimento del proprio diritto a percepire l&#8217;indennizzo ai sensi della&nbsp;<a href=https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2110396&amp;IdUnitaDoc=6445428&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. n. 210 del 1992</a>, in conseguenza della patologia (&#8220;cerebellite immunoimmediata con lieve ritardo delle acquisizioni psicomotoria&#8221;) contratta a seguito di vaccinazioni (antipolio, anti DTP, antiepatite B e antimorbillosa). Il Tribunale, previa chiamata in giudizio dell&#8217;Azienda Sanitaria locale della Provincia di Milano (OMISSIS), accoglieva (parzialmente) la domanda e condannava il Ministero alla corresponsione dell&#8217;indennizzo quantificato sulla base dei valori previsti dalla sesta categoria della tabella A allegata al&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1948771&amp;IdUnitaDoc=5988360&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">D.P.R. n. 834 del 1981</a>, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa con rivalutazione (sull&#8217;intero importo) ed interessi dal 121^ giorno successivo alla presentazione della domanda. La Corte di appello di Milano, decidendo sul gravame proposto tanto dal Ministero della Salute quanto da S.A. e da V.C.E., confermava la decisione di primo grado.<br />
Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale il Ministero della Salute e S.F. (nelle more divenuta maggiorenne) propongono separati ricorsi.<br />
Avverso il ricorso del Ministero resiste con controricorso l&#8217;Azienda Sanitaria locale della Provincia di Milano (OMISSIS).<br />
La Regione Lombardia è rimasta solo intimata.<br />
Con l&#8217;unico articolato motivo di ricorso il Ministero della Salute censura l&#8217;impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del Ministero anche rispetto alla domanda di condanna alla corresponsione dell&#8217;indennizzo ai sensi della&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2110396&amp;IdUnitaDoc=6445428&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. n. 210 del 1992</a>. Rileva il ricorrente che tale legittimazione non può ricavarsi dalla sentenza di questa Corte a Sezioni unite n. 12538 del 2011 che avrebbe solo circoscritto la legittimazione del Ministero al profilo inerente l&#8217;accertamento del diritto non anche a quello inerente alla condanna ed evidenzia che le stesse SS.UU. danno espressamente atto che gli oneri economici degli indennizzi ex&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2110396&amp;IdUnitaDoc=6445428&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. n. 210 del 1992</a>, sono stati trasferiti alle Regioni.<br />
Il ricorso si palesa manifestamente infondato proprio alla stregua del principio enunciato, in materia, dalle Sezioni unite di questa Corte che,&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2848723&amp;IdUnitaDoc=0&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=0&amp;Pagina=0">con la sentenza n. 12538 del 2011</a>, resa in una fattispecie in cui il Ministero della Salute era stato già destinatario di pronuncia di condanna nei gradi di merito, hanno osservato, in sintesi, che il legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina (sostanziale) di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio; questa coincidenza, quando si tratta della pubblica amministrazione in senso lato che si articola in una pluralità di enti pubblici e di centri di imputazione soggettiva, non è indefettibile nel senso che il legislatore potrebbe dettare una regola specifica di individuazione della legittimazione passiva distinguendo ad esempio il soggetto che riconosce il beneficio e quello che in concreto lo eroga; nella fattispecie in esame il problema della legittimazione passiva sorge &#8211; e si pone in chiave problematica &#8211; proprio in ragione del decentramento della gestione del beneficio, che però è stato avviato in un contesto di riparto di competenze tra Stato e Regione che, all&#8217;epoca, vedeva la disciplina dell&#8217;indennizzo in esame, quale forma di assistenza sociale, rientrare nella competenza della legge statale, ed è proseguito nel mutato contesto della riforma dell&#8217;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&amp;IdUnitaDoc=843374&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">art. 117 Cost.</a>, che ha notevolmente ampliato le competenze del legislatore regionale;<br />
qualche anno dopo l&#8217;introduzione della prestazione assistenziale per cui è causa le funzioni ed i compiti in materia di indennizzo dei danni permanenti alla salute in caso di danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, sono stati trasferiti alle Regioni e quindi ci si è chiesto se permanesse la legittimazione passiva del Ministero della&nbsp;<strong>sanità</strong>&nbsp;(poi della salute) o invece dovesse piuttosto affermarsi quella della Regione (e talvolta quella delle aziende sanitarie locali in caso di leggi regionali di ulteriore trasferimento delle funzioni amministrative a queste ultime); l&#8217;art. 3 di entrambi i D.P.C.M. (8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) si è limitato a regolare la ripartizione tra Stato e regioni solo degli &#8220;oneri&#8221; derivanti dal contenzioso, rimaneva invece vigente &#8211; pur nel mutato quadro costituzionale delle competenze legislative Stato-Regioni &#8211; il&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803685&amp;IdUnitaDoc=5573399&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123</a>, che prevedeva che sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; altresì rimaneva vigente la&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2110396&amp;IdUnitaDoc=6445428&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. n. 210 del 1992</a>, che, all&#8217;art. 5, prevedeva il ricorso al Ministero della&nbsp;<strong>sanità</strong>&nbsp;avverso la valutazione della commissione medico- ospedaliera di cui all&#8217;art. 4, entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza della valutazione stessa; successivamente la Conferenza permanente, con accordo del 23 settembre 2004, modificativo del precedente accordo del 1 agosto 2002, Stato-Regioni adottava le &#8220;linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2110396&amp;IdUnitaDoc=6445428&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 25 febbraio 1992, n. 210</a>,&#8221; che, tra l&#8217;altro, prevedevano modalità di proposizione del ricorso al Ministero della salute, per il tramite della regione o dell&#8217;A.S.L., avverso il giudizio della commissione medico ospedaliera; quindi nella sede in cui maggiormente si estrinseca la leale collaborazione, a livello normativo, tra Stato e Regioni, si prendeva atto, in sostanza, che nulla era mutato in tema di potere del Ministro della salute di decidere i ricorsi amministrativi in materia; dal complesso quadro normativo emerge che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nei cit. D.P.C.M. riguardano solo l&#8217;onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche un regola processuale sulla legittimazione passiva, nè potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) la&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2110396&amp;IdUnitaDoc=6445440&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. n. 210 del 1992, art. 5</a>, continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico- ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803685&amp;IdUnitaDoc=5573399&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123</a>, e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell&#8217;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&amp;IdUnitaDoc=843374&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">art. 117 Cost., comma 4</a>, riformato); di tale permanente vigenza c&#8217;è indiretta conferma nel menzionato accordo Stato-Regioni; può allora concludersi affermando che, come il Ministro della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l&#8217;azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l&#8217;indennizzo.<br />
Si aggiunga che l&#8217;identificazione di un unico soggetto titolare dell&#8217;obbligazione nella sua interezza risulta conforme al disegno di semplificazione perseguito dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 112, e coerente con la tutela costituzionale dell&#8217;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&amp;IdUnitaDoc=843223&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">art. 38 Cost.</a>, (così&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=995058&amp;idDatabank=0">Cass. n. 24889/2006</a>;&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1923356&amp;IdUnitaDoc=0&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=0&amp;Pagina=0">n. 10431/2007</a>).<br />
Con ricorso autonomo S.F. si duole della violazione della&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2110396&amp;IdUnitaDoc=6445436&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2</a>, per avere il giudice di secondo grado ritenuto che l&#8217;assegno una tantum previsto da detta norma si applichi esclusivamente per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell&#8217;evento &#8220;prima dell&#8217;entrata in vigore della predetta legge&#8221; e l&#8217;ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge &#8211; così testualmente il motivo -.<br />
Va innanzitutto ritenuta la tempestività del ricorso.<br />
La sentenza impugnata è stata depositata in data 16/2/2012 ed il ricorso consegnato per la notifica in data 18/2/2013 e dunque entro il termine lungo annuale per l&#8217;impugnazione di cui all&#8217;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&amp;IdUnitaDoc=20114047&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">art. 327 c.p.c.</a>, nel testo previgente alla novella contenuta nella&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2134947&amp;IdUnitaDoc=6628462&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17</a>, novella inapplicabile ratione temporis trattandosi di controversia instaurata anteriormente ad essa, termine che scadeva il 16/12/2013 (sabato).<br />
E&#8217; stato da questa Corte ritenuto che la proroga del termine che scade nella giornata del sabato,&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&amp;IdUnitaDoc=20113821&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">ex art. 155 c.p.c., comma 5</a>, come modificato dalla<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2130706&amp;IdUnitaDoc=6614444&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f)</a>, è applicabile, in forza della&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2134947&amp;IdUnitaDoc=6628485&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 3</a>, anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006, e non più solo a quelli instaurati successivamente a tale data, salvi gli effetti del giudicato nel frattempo formatosi &#8211; cfr.&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=2448202&amp;idDatabank=0">Cass. 20/3/2014, n. 6542</a>;&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=2633242&amp;idDatabank=0">Cass. 19 dicembre 2014, n. 27048</a>;&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=452695&amp;IdUnitaDoc=0&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=0&amp;Pagina=0">Cass. 15 marzo 2010, n. 6212</a>-.<br />
Ciò premesso, il motivo merita accoglimento nei termini di seguito precisati.<br />
E&#8217; opportuno riportare di seguito la normativa di riferimento.<br />
La&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2110396&amp;IdUnitaDoc=6445434&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. n. 210 del 1992, art. 1</a>, prevedeva al comma 1: &#8220;Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge&#8221;.<br />
Il successivo art. 2 disponeva: &#8220;1. L&#8217;indennizzo di cui all&#8217;art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2087419&amp;IdUnitaDoc=6322285&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 29 aprile 1976, n. 177</a>, come modificata dalla&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2091080&amp;IdUnitaDoc=6345481&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 2 maggio 1984, n. 111, art. 8</a>.&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2091080&amp;IdUnitaDoc=6345475&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">2</a>.<br />
L&#8217;indennizzo di cui al comma 1, integrato dall&#8217;indennità integrativa speciale di cui alla&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2048295&amp;IdUnitaDoc=6235510&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 27 maggio 1959, n. 324</a>, e successive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. &#8230;..&#8221;.<br />
La suddetta disciplina, se per un verso consentiva pure a coloro che avessero subito il danno in epoca anteriore all&#8217;entrata in vigore della legge di presentare domanda anche oltre il triennio dall&#8217;evento, limitava comunque l&#8217;indennizzo al tempo successivo alla domanda.<br />
Tale limitazione è stata censurata dalla Corte costituzionale che, ravvisandovi un contrasto con il diritto alla salute sancito dall&#8217;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&amp;IdUnitaDoc=843209&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">art. 32 Cost.</a>(proprio con riferimento alla prevista limitazione temporale, equivalente ad una inammissibile riduzione del danno indennizzabile alla stregua della natura del diritto che deve essere riconosciuto ai danneggiati), con sentenza del 18 aprile 1996 n. 118, ha dichiarato la illegittimità dell&#8217;art. 2, comma 2, e art. 3, comma 7.<br />
E&#8217; seguito il&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1807464&amp;IdUnitaDoc=5628964&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">D.L. 23 ottobre 1996, n. 548</a>, convertito nella&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2115840&amp;IdUnitaDoc=6496624&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 20 dicembre 1996, n. 641</a>&nbsp;(legge di accompagnamento alla legge finanziaria), in forza del quale l&#8217;indennizzo di cui alla&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2110396&amp;IdUnitaDoc=6445434&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1</a>, &#8220;consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2087419&amp;IdUnitaDoc=6322285&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 29 aprile 1976, n. 177</a>, come modificata dalla&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2091080&amp;IdUnitaDoc=6345481&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 2 maggio 1984, n. 111, art. 8</a>&#8220;; inoltre ai soggetti di cui all&#8217;art. 1, comma 1, anche nel caso in cui l&#8217;indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell&#8217;evento dannoso e la presentazione della domanda alla competente commissione medica (prevista dalla&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2110396&amp;IdUnitaDoc=6445428&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. n. 210 del 1992</a>, ai fini degli accertamenti sanitari), un assegno una tantum determinato nella misura pari al 30% per cento dell&#8217;indennizzo spettante al danneggiato a regime, con esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria.<br />
Siffatta regola ha trovato, infine, più organica espressione nella&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2117190&amp;IdUnitaDoc=6512271&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 25 luglio 1997, n. 238</a>, che, integrando la precedente disciplina ha, all&#8217;art. 1, ha così previsto: &#8220;1. L&#8217;indennizzo di cui alla&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2110396&amp;IdUnitaDoc=6445434&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1</a>, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2087419&amp;IdUnitaDoc=6322285&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 29 aprile 1976, n. 177</a>, come modificata dalla&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2091080&amp;IdUnitaDoc=6345481&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 2 maggio 1984, n. 111, art. 8</a>. L&#8217;indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. 2.<br />
L&#8217;indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all&#8217;importo dell&#8217;indennità integrativa speciale di cui alla&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2048295&amp;IdUnitaDoc=6235510&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 27 maggio 1959, n. 324</a>, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con l&#8217;indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui alla&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2110396&amp;IdUnitaDoc=6445434&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1</a>, anche nel caso in cui l&#8217;indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell&#8217;evento dannoso e l&#8217;ottenimento dell&#8217;indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell&#8217;indennizzo dovuto ai sensi del comma 1, del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria &#8230;&#8221;.<br />
Dunque, solo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie (fattispecie alla quale è stato assimilato il caso in cui il danno sia derivato da un trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società:&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=830275&amp;idDatabank=0">Corte cost. sentenza n. 27 del 1998</a>&nbsp;che ha affermato il principio secondo il quale non è lecito, alla stregua degli artt.&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&amp;IdUnitaDoc=843148&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">2</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&amp;IdUnitaDoc=843209&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">32 Cost.</a>, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative; principio ribadito pure in ipotesi in cui l&#8217;incentivazione ad effettuare la vaccinazione non obbligatoria non fosse rinvenibile in atti normativi, ma semplicemente in &#8220;diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore della pratica di vaccinazioni&#8221; &#8211; si veda, tra le altre&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=1833410&amp;idDatabank=0">Corte cost., n. 107 del 2012</a>&nbsp;-) è previsto, oltre all&#8217;indennizzo di cui all&#8217;arti della&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2110396&amp;IdUnitaDoc=6445428&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">Legge 210/92</a>, un assegno una tantum, pari al 30% dell&#8217;indennizzo, dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell&#8217;evento dannoso e l&#8217;ottenimento dell&#8217;indennizzo stesso.<br />
Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha riconosciuto tale assegno una tantum (e dunque non solo nella misura intera invocata &#8211; invero senza alcun supporto legislativo &#8211; dalla ricorrente ma neppure nella misura pari al 30% dell&#8217;indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell&#8217;evento dannoso e l&#8217;ottenimento dell&#8217;indennizzo stesso) con ciò incorrendo in una evidente violazione della previsione di legge.<br />
Quest&#8217;ultima è infatti chiara nel prevedere che il suddetto assegno una tantum spetti a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica e nel disporre che lo stesso debba essere liquidato, &#8220;per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell&#8217;evento dannoso e l&#8217;ottenimento dell&#8217;indennizzo&#8221; (principale), con i criteri forfettari di cui alla&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2117190&amp;IdUnitaDoc=6512277&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, comma 2</a>, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria &#8211; cfr.&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1322215&amp;IdUnitaDoc=0&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=0&amp;Pagina=0">Cass. 7 luglio 2000, n. 9138</a>&nbsp;-.<br />
Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso proposto dal Ministero della Salute e l&#8217;accoglimento per quanto di ragione di quello proposto da S.F., la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata con rinvio al altra Corte di appello che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra evidenziati. Il tutto, con ordinanza, ai sensi dell&#8217;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&amp;IdUnitaDoc=20114104&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">art. 375 c.p.c.</a>, n. 5&#8243;.<br />
2 &#8211; Solo l&#8217;Azienda Sanitaria locale della Provincia di Milano (OMISSIS) ha depositato memoria ai sensi dell&#8217;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&amp;IdUnitaDoc=20114110&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">art. 380 bis c.p.c.</a>&nbsp;(adesiva alle conclusioni della relazione in punto di legittimazione).<br />
3 &#8211; Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell&#8217;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&amp;IdUnitaDoc=20114104&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">art. 375 c.p.c.</a>, n. 5, per la definizione camerale del processo.<br />
4 &#8211; In conclusione va rigettato il rigettato il ricorso proposto dal Ministero della Salute ed accolto per quanto di ragione di quello proposto da S.F.; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.<br />
5 &#8211; La regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità relative al rapporto tra il Ministero della Salute e l&#8217;Azienda Sanitaria locale della Provincia di Milano (OMISSIS) segue la soccombenza; nulla per le spese di S.A., V.C. E. e della Regione Lombardia che non hanno svolto attività difensiva avverso il ricorso del Ministero.<br />
Sarà invece il giudice del rinvio a provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità relative al rapporto tra S.F. ed il Ministero della Salute.<br />
6 &#8211; Il ricorso del Ministero della Salute è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948278&amp;IdUnitaDoc=20122792&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17</a>), che ha integrato il&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1963453&amp;IdUnitaDoc=6027980&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13</a>, aggiungendovi il comma 1 quater, del seguente tenore: &#8220;Quando l&#8217;impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l&#8217;ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l&#8217;obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso&#8221;. Tuttavia, nel caso di specie, tale disposizione non può trovare applicazione, in quanto il suddetto ricorrente è esente per legge dal versamento del contributo unificato.<br />
<strong>PQM</strong><br />
P.Q.M.<br />
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso del Ministero della Salute ed accoglie quello di S.F.; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione; condanna tale Ministero al pagamento, in favore dell&#8217;Azienda Sanitaria locale della Provincia di Milano 2, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%; nulla per le spese di S.A., V.C. E. e della Regione Lombardia; rimette al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese relative a S.F..<br />
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2987368&amp;IdUnitaDoc=8572594&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52</a>.<br />
Ai sensi del&nbsp;<a href="https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1963453&amp;IdUnitaDoc=6027980&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater</a>, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del Ministero ricorrente dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.<br />
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015.<br />
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2016<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-sentenza-23-2-2016-n-3545/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2016 n.3545</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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