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	<title>Corte di Cassazione - Sezione V penale Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte di Cassazione - Sezione V penale Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2017 n.7630</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-17-2-2017-n-7630/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-17-2-2017-n-7630/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2017 n.7630</a></p>
<p>Pres. Bruno/Rel. Morelli Sull&#8217;esercizio abusivo della professione da avvocato 1. Ricorso per Cassazione –&#160; Presentato da difensore non iscritto all’albo – Ammissibilità – Ragioni. 2. Avvocati – Esercizio abusivo professione – Art. 348 cod. pen. – Incidente stradale – Trattazione della pratica con compagnia assicuratrice – Configurabilità. 3.Processo – Appello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-17-2-2017-n-7630/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2017 n.7630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-17-2-2017-n-7630/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2017 n.7630</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bruno/Rel. Morelli</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;esercizio abusivo della professione da avvocato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ricorso per Cassazione –&nbsp; Presentato da difensore non iscritto all’albo – Ammissibilità – Ragioni.</p>
<p>2. Avvocati – Esercizio abusivo professione – Art. 348 cod. pen. – Incidente stradale – Trattazione della pratica con compagnia assicuratrice – Configurabilità.</p>
<p>3.Processo – Appello – Sentenze –Omessa pronuncia su motivo manifestamente infondato – Ricorso per Cassazione – Inammissibilità.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. È ammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal ricorrente e materialmente presentato dal suo difensore, non iscritto all&#8217;albo speciale di cui all&#8217;art. 613 cod. proc. pen., nulla rilevando in contrario la circostanza che la sottoscrizione dell&#8217;atto di impugnazione sia stata superfluamente autenticata dal predetto difensore.</p>
<p>2.&nbsp; Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.)&nbsp;il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un&#8217;attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. Costituisce quindi esercizio abusivo quello del collaboratore dell&#8217;avvocato non iscritto all&#8217;albo che fa sottoscrivere ai clienti quietanze ed attestazioni di pagamento e riceve acconti in danaro .</p>
<p>3. E’ inammissibile, per carenza d&#8217;interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti <em>ab origine </em>inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l&#8217;eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. BRUNO Paolo Antonio &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p>Dott. MORELLI Francesca &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. CATENA Rossella &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. AMATORE Roberto &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. RICCARDI Giuseppe &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>V.D. nato il (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 08/06/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE;</p>
<p>visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;</p>
<p>udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;</p>
<p>Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso;</p>
<p>Udito il difensore Avv. Mauro Ricci per le parti civili, si associa alle richieste del P.G., si riporta alla memoria depositata e insiste per l&#8217;inammissibilità del ricorso, depositata nota spese.</p>
<p>Svolgimento del processo</p>
<p>1. Con la sentenza impugnata, la Corte d&#8217;Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 28.11.13 che aveva condannato V.D. alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in quanto responsabile di falso materiale in scrittura privata ed esercizio abusivo della professione di avvocato.</p>
<p>1.1. A V., collaboratore dell&#8217;avv. P.F. ma non abilitato all&#8217;esercizio della professione legale,viene fatto carico di avere falsificato due quietanze di pagamento, l&#8217;una per l&#8217;importo di 40.000 Euro e l&#8217;altra per quello di 20.000 Euro, apparentemente emesse dalla Compagnia Assicuratrice RAS s.p.a. di (OMISSIS), fatte poi sottoscrivere, rispettivamente, a Pe.Co. e a C.V., nonchè di essersi presentato alle due donne ed agli altri congiunti di C.S.M., deceduto in un sinistro stradale, come legale incaricato della trattazione della pratica con la Compagnia Assicuratrice.</p>
<p>2. Il ricorso, tempestivamente proposto dall&#8217;imputato personalmente, si articola su due motivi.</p>
<p>Con il primo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali con riguardo alla condanna per il reato di cui all&#8217;art. 348 c.p..</p>
<p>Si evidenzia come il ricorrente non abbia mai compiuto atti tipici della professione forense ma si sia limitato a seguire la vicenda che opponeva la famiglia del deceduto C. alla Compagnia Assicuratrice, per conto dell&#8217;avv. P., titolare dello studio.</p>
<p>Diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, l&#8217;avere fatto sottoscrivere ai clienti quietanze ed attestazioni di pagamento e l&#8217;avere ricevuto acconti in denaro non rappresenterebbe un&#8217;attività tipica della professione legale.</p>
<p>2.1. Con un secondo motivo si deduce la violazione dell&#8217;art. 185 c.p., e la mancanza di motivazione con riguardo alla sussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno in favore delle parti civili.</p>
<p>Premesso che il motivo per cui vennero fatte sottoscrivere a Pe. e C. le false quietanze fu semplicemente quello di celare la negligenza del ricorrente, il quale aveva lasciato prescrivere il diritto al risarcimento del danno causato dal sinistro senza che i parenti del defunto avessero ottenuto il risarcimento integrale, si sostiene che il danno alle parti civili fu causato dalla negligenza del V. ma non certo in conseguenza dei reati per i quali è stato condannato.</p>
<p>Le pretese risarcitorie avrebbero dovuto, quindi, essere fatte valere in una causa civile per colpa e non attraverso la costituzione di parte civile nel processo per abusivo esercizio della professione legale.</p>
<p>3. Il difensore di parte civile ha depositato, in data 2.1.17, una memoria in cui rileva l&#8217;inammissibilità del ricorso, in quanto la sottoscrizione del ricorrente V. è stata autenticata da difensore non abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione.</p>
<p>Quanto al merito della vicenda, si evidenzia la correttezza e la rispondenza a principi giurisprudenziali consolidati della sentenza impugnata.</p>
<p>Con riguardo alle doglianze espresse in relazione ai capi civili della sentenza, viene sottolineato che l&#8217;imputato si è da tempo reso irreperibile, non ottemperando agli obblighi risarcitori.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>1. Diversamente da quanto sostenuto dalla parte civile, il ricorso è stato proposto in forma regolare, essendo stato sottoscritto dall&#8217;imputato personalmente, con autentica da parte del difensore, e depositato in cancelleria da altro legale incaricato di tale incombente.</p>
<p>E&#8217;, infatti, ammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal ricorrente e materialmente presentato dal suo difensore, non iscritto all&#8217;albo speciale di cui all&#8217;art. 613 c.p.p., nulla rilevando in contrario la circostanza che la sottoscrizione dell&#8217;atto di impugnazione sia stata superfluamente autenticata dal predetto difensore (Sez. 6, n. 7514 del 12/02/2009 Rv. 242924).</p>
<p>Principio, peraltro, affermato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20300 del 22/04/2010 Rv. 246905, secondo cui &#8220;Qualora l&#8217;atto di impugnazione di una parte privata sia presentato in cancelleria da un incaricato non occorre l&#8217;autentica della sua sottoscrizione, poichè l&#8217;art. 582 c.p.p., che le attribuisce la facoltà di avvalersi per la presentazione del relativo atto di un incaricato, non richiede siffatta formalità. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto a norma dell&#8217;art. 311 c.p.p., sottoscritto personalmente dall&#8217;indagato in stato di detenzione e presentato dal difensore di fiducia, non iscritto all&#8217;albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto il rapporto difensivo fiduciario faceva ragionevolmente presumere l&#8217;incarico a presentarlo)&#8221;.</p>
<p>2. Ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, è stato abrogato l&#8217;art. 485 c.p., con conseguente trasformazione in mero illecito civile del fatto ascritto a V. al capo 1) dell&#8217;imputazione.</p>
<p>2.1. Conformemente all&#8217;indirizzo espresso dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 29 settembre 2016, Schirru, debbono essere revocati, per la parte relativa, i capi della sentenza che concernono gli effetti civili.</p>
<p>3. Con riguardo alla condanna per il reato di cui all&#8217;art. 348 c.p., il ricorso reitera i medesimi argomenti proposti nell&#8217;appello e non si confronta con la puntuale motivazione della Corte d&#8217;Appello, che ha richiamato una giurisprudenza consolidata al fine di ritenere che l&#8217;attività che lo stesso imputato ha ammesso di avere svolto nell&#8217;ambito della controversia civilistica sorta a seguito della morte di C.S.M. (tenere i contatti con la compagnia assicuratrice, far firmare quietanze all&#8217;esito di trattative stragiudiziali) fosse, nel suo complesso, tipica della professione forense.</p>
<p>Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 11545 del 15/12/2011 (dep. 23/03/2012) Rv. 251819 hanno, infatti, affermato che &#8220;Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un&#8217;attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (Fattispecie relativa all&#8217;abusivo esercizio della professione di commercialista)&#8221;.</p>
<p>In senso conforme e con riguardo ad una fattispecie per alcuni aspetti analoga a quella in esame, si veda altresì la sentenza Sez. 5, n. 646 del 06/11/2013 &#8211; dep. 10/01/2014, Rv. 25795501.</p>
<p>Sul punto, quindi, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.</p>
<p>4. Quanto, infine, alla censura contenuta nel secondo motivo di ricorso e relativa all&#8217;omessa motivazione sul corrispondente motivo di gravame, avente ad oggetto le statuizioni civili, va detto che l&#8217;appello era, sul punto, generico e manifestamente infondato.</p>
<p>Va premesso che non era stata svolta alcuna eccezione in ordine alla costituzione di parte civile e che il Tribunale aveva ritenuto che la complessiva condotta del V., quindi non soltanto la negligenza mostrata ma anche l&#8217;avere trattato una pratica rispetto alla quale non aveva i necessari titoli e la necessaria preparazione, avesse causato dei danni, quantomeno morali, alle parti civili.</p>
<p>In termini del tutto generici ed infondati, l&#8217;appellante aveva contestato che il danno fosse stato causato alle parti civili dalla condotta costituente reato, lamentando, in modo apodittico, l&#8217;eccessività delle somme liquidate a titolo di provvisionale.</p>
<p>Orbene, è inammissibile, per carenza d&#8217;interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l&#8217;eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 11/03/2015, Rv. 263157).</p>
<p>5. Poichè non è possibile procedere in questa sede alla rideterminazione della pena in ordine al residuo reato di esercizio abusivo della professione, gli atti debbono essere trasmessi a tale fine alla Corte d&#8217;Appello di Firenze.</p>
<p>6. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti civili, spese che si ritiene equo liquidare, in considerazione della natura della causa e degli argomenti trattati, in Euro 2.000 oltre accessori di legge.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto di cui all&#8217;art. 485 c.p., perchè non è previsto dalla legge come reato, revoca le relative statuizioni civili. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.</p>
<p>Dispone trasmettersi gli atti alla Corte d&#8217;Appello di Firenze per la determinazione della pena in ordine al residuo reato di cui all&#8217;art. 348 c.p..</p>
<p>Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili che liquida in complessivi Euro 2.000 oltre accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-17-2-2017-n-7630/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2017 n.7630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2016 n.36821</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-5-9-2016-n-36821/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-5-9-2016-n-36821/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2016 n.36821</a></p>
<p>Pres. Savani/Rel. Settembre La Corte di Cassazione sulla inconfigurabilità delle false dichiarazioni in gara in presenza di una rateizzazione del debito tributario 1. Contratti della P.A. – Gara – Requisisti di partecipazione – Art. 38 d.lgs. 163/2006 – Irregolarità fiscale – Esclusione &#8211; Eccezione – Regolarizzazione – Rateizzazione – Ragioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-5-9-2016-n-36821/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2016 n.36821</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-5-9-2016-n-36821/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2016 n.36821</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savani/Rel. Settembre</span></p>
<hr />
<p>La Corte di Cassazione sulla inconfigurabilità delle false dichiarazioni in gara in presenza di una rateizzazione del debito tributario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Requisisti di partecipazione – Art. 38 d.lgs. 163/2006 – Irregolarità fiscale – Esclusione &#8211; Eccezione – Regolarizzazione – Rateizzazione – Ragioni.</p>
<p>2 . Contratti della P.A. – Gara – Regolarità fiscale &#8211; Rateizzazione debito fiscale – Configurabilità &#8211; Condizioni&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006&nbsp;esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti dei lavori, forniture e servizi, i soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti &#8211; costituiscono &#8220;violazioni definitivamente accertate quelle relative all&#8217;obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili&#8221;. Il riferimento alla &#8220;esigibilità&#8221; del debito tributario&nbsp;costituisce un’ostacolo alla partecipazione alle gare d&#8217;appalto rappresentato da debiti indicativi di una situazione di irregolarità gestoria dell&#8217;impresa o di difficoltà finanziaria della stessa, che rendono incerta l&#8217;esecuzione dei lavori eventualmente affidati all&#8217;impresa partecipante alla gara. Pertanto, ciò che rileva in materia non è la tutela del corretto prelievo fiscale, ma l&#8217;affidabilità dei soggetti che contrattano con l&#8217;amministrazione, affidabilità che viene meno tanto nel caso di omessi e ritardati pagamenti quanto nel caso di sottrazione di materia imponibile caratterizzata da artifici e raggiri contabili e quale che sia l&#8217;entità dell&#8217;evasione accertata. L&#8217;inaffidabilità dei soggetti che sono incorsi in violazioni di carattere tributario rimane sospesa, però, in caso di attivazione delle procedure amministrative o giurisdizionali di controllo, mentre l&#8217;affidabilità può essere ripristinata da sanatorie legislative, dall&#8217;adesione a procedure conciliative o dagli accordi intervenuti con l&#8217;ente impositore, tra cui la rateizzazione. Questa, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l&#8217;esigibilità, cancella anche l&#8217;originario inadempimento dei destinatari delle cartelle esattoriali. Il carattere novativo della rateizzazione di un debito tributario è, dunque, una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza. In questa prospettiva la rateizzazione può essere considerata una misura di sostegno alle imprese</p>
<p>2. Affinché la rateizzazione del debito fiscale possa elidere la &#8220;violazione fiscale definitivamente accertata&#8221; sono necessarie, però, alcune condizioni, che vanno accertate in concreto. E&#8217; necessario , innanzitutto, che la rateizzazione sia stata accordata con idoneo provvedimento dell&#8217;amministrazione finanziaria antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, non bastando che una domanda di rateizzazione, magari inadeguata o pretestuosa, sia stata presentata; che non risulti inadempiuta anche relativamente ad una sola rata o non risulti disdetta dall&#8217;autorità amministrativa; che non sia avvenuta nell&#8217;ambito di una transazione fiscale, la quale, operando dentro il concordato preventivo o l&#8217;accordo di ristrutturazione, per essere efficace, richiede l&#8217;omologazione da parte del Tribunale.</p></div>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso proposto da: PERROTTA PASQUALE nato il 19/03/1955 a ROSOLINI avverso la sentenza del 18/11/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 14/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per Udit í difensor Avv.;<br />
&#8211; Udito ìl Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giovanni Di Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />
RITENUTO IN FATTO<br />
1. La Corte d&#8217;appello di Palermo ha, con la sentenza impugnata, confermata quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato Perrotta Pasquale per il reato di cui all&#8217;art. 76 dPR 445 del 28/12/2000, in relazione all&#8217;art. 483 cod. pen., per aver attestato falsamente, nell&#8217;istanza di partecipazione alla gara per la fornitura di un autoveicolo del comune di Palermo, di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana, laddove numerose irregolarità fiscali erano state definitivamente accertate relativamente agli anni d&#8217;imposta dal 1998 al 2004. La Corte d&#8217;appello ha ritenuto, insieme al giudice di primo grado, che la rateizzazione dei debiti tributari, successiva al loro definitivo accertamento, non faccia venir meno la mendacità della dichiarazione. Tanto, a prescindere dal fatto che &#8211; nella specie &#8211; non tutte le obbligazioni definitivamente accertate erano state ammesse alla rateizzazione.</p>
<p>2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell&#8217;interesse dell&#8217;imputato, l&#8217;aw. Serafino Campagna, per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che: a) il fatto non è riconducibile alla previsione degli artt. 76 dPR 445/2000 e 483 cod. pen., in quanto la dichiarazione del privato non è stata resa in un atto pubblico; b) il reato è insussistente dal punto di vista oggettivo e soggettivo, in quanto la rateizzazione del debito, disposta su richiesta del debitore, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo, che dà la stura ad una novazione oggettiva dell&#8217;obbligazione originaria, ai sensi degli artt. 1230 e segg. del cod. civ.. Pertanto, alla data del 19/1/2009 (giorno in cui è stata resa la dichiarazione) non erano sussistenti &#8220;violazioni definitivamente accertate&#8221; e non può affermarsi, comunque, l&#8217;esistenza dell&#8217;elemento psicologico nella forma richiesta dalla legge; c) il giudice d&#8217;appello si è sottratto all&#8217;obbligo motivazionale su di lui gravante, giacché non ha tenuto conto degli specifici rilievi difensivi e della copiosa giurisprudenza addotta a sostegno della tesi sopra esposta. Inoltre, ha parlato &#8211; senza fornire alcuna specificazione &#8211; dì pendenze che non erano state oggetto di rateizzazione, sebbene la difesa avesse dedotto e dimostrato il contrario. &nbsp;</p>
<p>CONSIDERATO IN DIRITTO<br />
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.</p>
<p>1. Nessun dubbio sul fatto che le false dichiarazioni contenute nell&#8217;istanza di partecipazione ad una gara d&#8217;appalto, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del dPR 445/2000 concretino il reato di cui agli artt. 76 dPR cit. e 483 cod. pen.. In tal senso è la costante giurisprudenza dì questa Corte, la quale insegna che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto d. P.R. n. 445 dei 2000, si considerano come fatte a pubblico ufficiale, sicché la falsità delle stesse integra il reato di cui all&#8217;art. 483 cod. pen. (Cass., sez. 5, n. 18731 del 31/1/2012; Sez. 3, n. 7363 del 12/1/2012; Sez. 5, n. 12149 del 1/12/2011; Sez. 5, n. 3681 del 14/12/2010). Conseguentemente, anche la dichiarazione resa al Comune, all&#8217;atto di partecipazione ad una gara d&#8217;appalto, è rivolta a pubblico ufficiale ed è sanzìonata &#8211; in caso di falsità &#8211; dall&#8217;art. 483 cod. pen..</p>
<p>2. E&#8217; fondato, invece, il secondo motivo di ricorso (e con esso il terzo). Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante il fatto che i debiti tributari, maturati a carico del dichiarante negli anni 1998-2004, fossero stati oggetto di rateizzazione. Questo perché, si legge in sentenza, l&#8217;ammissione al beneficio &#8211; da parte dell&#8217;ente creditore &#8211; non aveva fatto venir meno gli inadempimenti precedenti e, in particolare, &#8220;le irregolarità definitivamente accertate&#8221;, ma, anzi, le presupponeva, &#8220;avendo lo scopo di indirizzare verso forme meno invasive e sostanzialmente concordate con il contribuente l&#8217;attività di esazione&#8221; (pag. 6). Di conseguenza, l&#8217;ammissione al pagamento rateizzato non aveva fatto venir meno l&#8217;illecito precedentemente commesso.<br />
2.1. Tale indirizzo non può essere condiviso. Secondo il disposto dell&#8217;art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 5, legge 26 aprile 2012, n. 44 &#8211; che esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti dei lavori, forniture e servizi, i soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti &#8211; costituiscono &#8220;violazioni definitivamente accertate quelle relative all&#8217;obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili&#8221;. Il riferimento alla &#8220;esigibilità&#8221; del debito tributario &#8211; introdotto nel 2012 dalla legge 44 citata &#8211; ha reso evidente che, nell&#8217;intenzione del legislatore, l&#8217;ostacolo alla partecipazione alle gare d&#8217;appalto è rappresentato da debiti indicativi di una situazione di irregolarità 3 gestoria dell&#8217;impresa o di difficoltà finanziaria della stessa, che rendono incerta l&#8217;esecuzione dei lavori eventualmente affidati all&#8217;impresa partecipante alla gara. Come è stato sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, ciò che rileva in materia non è la tutela del corretto prelievo fiscale come previsto nell&#8217;ordinamento tributario, ma soltanto l&#8217;affidabilità dei soggetti che contrattano con l&#8217;amministrazione, affidabilità che viene meno tanto nel caso di omessi e ritardati pagamenti quanto nel caso di sottrazione di materia imponibile caratterizzata da artifici e raggiri contabili e quale che sia l&#8217;entità dell&#8217;evasione accertata. L&#8217;inaffidabilità dei soggetti che sono incorsi in violazioni di carattere tributario rimane sospesa, però, in caso di attivazione delle procedure amministrative o giurisdizionali di controllo, mentre l&#8217;affidabilità può essere ripristinata da sanatorie legislative, dall&#8217;adesione a procedure conciliative o dagli accordi intervenuti con l&#8217;ente impositore, tra cui la rateizzazione. Questa, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l&#8217;esigibilità, cancella anche l&#8217;originario inadempimento dei destinatari delle cartelle esattoriali. Il carattere novativo della rateizzazione di un debito tributario è, dunque, una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza. In questa prospettiva la rateizzazione può essere considerata una misura di sostegno alle imprese (in questo senso: Cons. Stato, Sez. V, 18-11-2011, n. 6084; Cons. Stato Sez. III, Ordinanza 05-03-2013, n. 1332; T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 14-06-2013, n. 1552; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 10-12-2012, n. 1924; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 10-12-2010, n. 8108; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 13-07-2010, n. 2529). Ne è prova il fatto che in ambito diverso, ma affine a quello di cui si discute, anche l&#8217;autorità amministrativa considera sufficiente, per ritenere sussistente il requisito della regolarità contributiva, la &#8220;richiesta di rateizzazione per la quale l&#8217;Istituto competente abbia espresso parere favorevole&#8221; (art. 5 D.M. 24 ottobre 2007). Parimenti, l&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione ha, con deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2010, nello stabilire i requisiti di ordine generale per l&#8217;affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell&#8217;art. 38 d.lgs. 163/2006, previsto l&#8217;esclusione del concorrente per irregolarità fiscale, &#8220;salvo completa regolarizzazione&#8221;. Il principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa va condiviso, perché individua correttamente la ratio dell&#8217;art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che non è volto a sanzionare le imprese inadempienti agli obblighi tributari, ma ad assicurare la partecipazione alle gare d&#8217;appalto di soggetti privi di pendenze col fisco, che mettano in discussione la capacità di realizzazione delle opere loro affidate. &nbsp;</p>
<p>2.2. Affinché la rateizzazione del debito fiscale possa elidere la &#8220;violazione fiscale definitivamente accertata&#8221; sono necessarie, però, alcune condizioni, che vanno accertate in concreto. E&#8217; necessario , innanzitutto, che la rateizzazione sia stata accordata con idoneo provvedimento dell&#8217;amministrazione finanziaria antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, non bastando che una domanda di rateizzazione, magari inadeguata o pretestuosa, sia stata presentata; che non risulti inadempiuta anche relativamente ad una sola rata o non risulti disdetta dall&#8217;autorità amministrativa; che non sia avvenuta nell&#8217;ambito di una transazione fiscale, la quale, operando dentro il concordato preventivo o l&#8217;accordo di ristrutturazione, per essere efficace, richiede l&#8217;omologazione da parte del Tribunale.</p>
<p>3. La sentenza è carente di motivazione, invece, nella parte in cui afferma che non tutte le obbligazioni definitivamente accertate erano state ammesse alla rateizzazione. Tale circostanza, infatti, già contestata dall&#8217;appellante, è stata tralaticiamente riproposta dal giudice d&#8217;appello senza alcuna illustrazione delle ragioni che la giustifichino.</p>
<p>4. Consegue a quanto sopra che la sentenza impugnata &#8211; in parte carente di motivazione e in parte attestata su principi diversi da quelli sopra esposti &#8211; va annullata e rinviata al giudice a quo per nuovo esame, anche per l&#8217;accertamento delle condizioni cui è subordinata l&#8217;efficacia sanante della rateizzazione. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Palermo. Così deciso il 14/6/2016</p></div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.19466</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Nappi – Rel. Morelli Sulla configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti in ogni tipo di procedura competitiva indetta dalla P.A. Contratti della p.a. – Gara – Reato di turbata libertà degli incanti – In caso di indagini di mercato &#8211; Configurabilità &#8211; Ragioni In una procedura di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-10-5-2016-n-19466/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.19466</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nappi – Rel. Morelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti in ogni tipo di procedura competitiva indetta dalla P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Reato di turbata libertà degli incanti – In caso di indagini di mercato &#8211; Configurabilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In una procedura di gara il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all&#8217;individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il &#8220;nomen iuris&#8221; conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità. Sicchè anche nel caso di una procedura di richiesta di preventivi può configurarsi il suddetto reato, laddove emerga, una condotta fraudolenta o collusiva che abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima,essendo irrilevante che si produca un&#8217;effettiva alterazione dei risultati di essa. Nè rileva che la procedura sia stata poi annullata e sia poi stata esperita apposita e formale gara, tenuto conto che l&#8217;accordo collusivo autonomamente punibile ex art. 353 c.p. in relazione alla prima gara costituisce comunque premessa logica e fattuale delle successive turbative verificatesi anche nell&#8217;ambito della seconda gara. &nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>INCANTI (TURBATA LIBERTA&#8217;) &nbsp; &#8211; &nbsp; OPERE PUBBLICHE<br />
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2016) 10-05-2016, n. 19466<br />
&nbsp;<br />
INCANTI (TURBATA LIBERTA&#8217;)<br />
&nbsp;<br />
OPERE PUBBLICHE<br />
&nbsp;<br />
Fatto Diritto P.Q.M.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
&nbsp;<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
&nbsp;<br />
SEZIONE QUINTA PENALE<br />
&nbsp;<br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
&nbsp;<br />
Dott. NAPPI Aniello &#8211; Presidente &#8211;<br />
&nbsp;<br />
Dott. SAVANI Piero &#8211; Consigliere &#8211;<br />
&nbsp;<br />
Dott. MORELLI Francesca &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
&nbsp;<br />
Dott. CATENA Rossella &#8211; Consigliere &#8211;<br />
&nbsp;<br />
Dott. MICCOLI Grazia &#8211; Consigliere &#8211;<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
&nbsp;<br />
SENTENZA<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso proposto da:<br />
&nbsp;<br />
R.A.A., N. IL (OMISSIS);<br />
&nbsp;<br />
C.M., N. IL (OMISSIS);<br />
&nbsp;<br />
avverso la sentenza n. 6148/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 29/04/2015;<br />
&nbsp;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
&nbsp;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCA MORELLI;<br />
&nbsp;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Birritteri Luigi, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità dei ricorsi.<br />
&nbsp;<br />
udito il difensore avv. Mauro Ronco, per C. e avv. Monti Piero, per R., i quali chiedono l&#8217;accoglimento dei ricorsi.<br />
&nbsp;<br />
Svolgimento del processo<br />
&nbsp;<br />
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d&#8217;Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 24.4.12, pronunciata nei confronti di R.A.A. e C.M., imputati del reato di cui all&#8217;art. 353 c.p. in forma continuata nonchè, quanto al solo R., di falso materiale e di falso ideologico, assolvendoli, in ordine al primo reato, limitatamente ai fatti commessi sino al (OMISSIS), rideterminando la pena, anche a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche ed, infine, revocando le statuizioni civili, attesa la revoca della costituzione di parte civile.<br />
&nbsp;<br />
1.1. Si fa carico ai due imputati: R., quale dirigente del Comune di Valenza e comandante della Polizia locale, e C., quale amministratore della s.r.l. Blindo Office, di avere turbato le gare effettuate per l&#8217;aggiudicazione dei lavori di installazione del sistema comunale di videosorveglianza (capo 1) nonchè, soltanto il primo, di avere alterato la determina n. 46/08 nei termini che verranno di seguito precisati (capi 2 e 3).<br />
&nbsp;<br />
1.2. I fatti sono stati ricostruiti dai giudici di merito nei seguenti termini:<br />
&nbsp;<br />
&#8211; R. aveva svolto una prima gara per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto del sistema di videosorveglianza senza rispettare le procedure stabilite dal T.U. appalti e del regolamento comunale ed aveva trasmesso a C., amministratore di una delle società invitate a<br />
&nbsp;<br />
&#8211; in tal modo, il (OMISSIS) veniva aggiudicata alla Blindo Office l&#8217;esecuzione dei lavori;<br />
&nbsp;<br />
&#8211; successivamente, con la determina n. 46 falsamente datata 30.9.08 ma in realtà redatta alla fine di ottobre, R. annullava la prima gara e ne indiceva una nuova, che si concludeva nuovamente con l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto alla Blindo Office, in data 1<br />
&nbsp;<br />
anche in questo caso, secondo l&#8217;accusa, l&#8217;aggiudicazione era stata frutto di collusioni fra R. e C., con le modalità dettagliatamente illustrate nella seconda parte del capo 1) di imputazione.<br />
&nbsp;<br />
1.3. La Corte d&#8217;Appello ritiene insussistente il reato di &nbsp;turbata &nbsp;libertà degli incanti con riferimento alla cd. prima gara in quanto la procedura adottata era svincolata dagli schemi concorsuali richiesti, di tal che, non si poteva parlare di una gara d&#8217;appalto in senso proprio ma piuttosto di una comparazione di offerte.<br />
&nbsp;<br />
1.4. Quanto alla successiva gara, quella che determinò l&#8217;aggiudicazione dei lavori del 10.3.09, la Corte d&#8217;Appello ritiene, invece, che il reato sia pienamente configurabile in ragione della condotta tenuta dagli imputati sin dalla precedente trattativa.<br />
&nbsp;<br />
In quell&#8217;occasione la Blindo Office aveva presentato una offerta di soli 10 Euro più bassa di quella del concorrente M., offerta che era stata esaminata dal rappresentante della Blindo Office, A.S. ed aveva sulla base di essa redatto il progetto poi presentato.<br />
&nbsp;<br />
In occasione della seconda gara, quella indetta in conformità ai requisiti normativi, il capitolato tecnico era del tutto corrispondente all&#8217;iniziale proposta della Blindo Office che, a sua volta, recepiva il progetto redatto dall&#8217; A..<br />
&nbsp;<br />
1.5. Quanto ai reati di falso contestati in ordine alla determina n. 46/08, quella con cui venne annullata, in sede di autotutela, la aggiudicazione della cd. prima gara, la Corte d&#8217;Appello afferma la natura di atto pubblico del registro delle determine istituito presso il Comune, esclude si sia trattato di un falso grossolano e conclude nel senso che l&#8217;alterazione della data (avvenuta previa cancellazione di quella precedente con l&#8217;uso del bianchetto) è riconducibile al R., così come il falso ideologico (configurabile in quanto la data riportata sulla determina non corrispondeva con quella in cui si formò la volontà della Pubblica Amministrazione), essendo portatore di un preciso interesse a retrodatare l&#8217;atto.<br />
&nbsp;<br />
2. Propongono ricorso i difensori di fiducia di entrambi gli imputati.<br />
&nbsp;<br />
2.1. Quello presentato nell&#8217;interesse di C. si articola su quattro motivi.<br />
&nbsp;<br />
Con il primo si deducono vizi motivazionali in quanto la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente fatto riferimento alle vicende pretesamente collusive a margine della cd. prima gara per dedurne l&#8217;accordo collusivo nella seconda gara.<br />
&nbsp;<br />
A dire della difesa, quanto avvenne in quel primo contesto era perfettamente lecito, trattandosi di una libera comparazione di offerte nell&#8217;ambito di una indagine informale e non dimostra l&#8217;esistenza di un risalente accordo, fra gli imputati, ai fini dell&#8217;aggiudicazione dei lavori.<br />
&nbsp;<br />
2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali nella parte in cui si riconosce l&#8217;esistenza di un accordo collusivo finalizzato anche all&#8217;annullamento, in sede di autotutela, della prima delibera di aggiudicazione. Iniziativa che deve invece essere ricondotta al solo R., che avvedutosi dell&#8217;irregolarità della prima gara, su sollecitazione del concorrente M., decise di annullarla e, per eccesso di zelo, alterò la data.<br />
&nbsp;<br />
2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali laddove il giudice di appello ha ritenuto che la gara successivamente svolta con le formalità richiesta fosse frutto di un accordo collusivo.<br />
&nbsp;<br />
Si sostiene che in prima battuta non vi fu alcuna comportamento irregolare da parte di C. e R., in quanto essi ritenevano di potere liberamente muoversi nell&#8217;ambito di una trattativa privata; l&#8217;annullamento in sede di autotutela della prima aggiudicazione fu funzionale ad eliminare una situazione di palese irregolarità dal punto di vista amministrativo ed, infine, la effettiva gara d&#8217;appalto si era svolta senza alcuna illecita interferenza.<br />
&nbsp;<br />
In quest&#8217;ambito era più che ragionevole che la Pubblica Amministrazione recepisse nel capitolato il progetto già presentato in occasione della prima trattativa, in quanto ritenuto il più idoneo alle proprie esigenze.<br />
&nbsp;<br />
2.4. Con il quarto motivo si censura l&#8217;eccessività della pena.<br />
&nbsp;<br />
3. Il ricorso presentato nell&#8217;interesse di R. si articola su quattro motivi.<br />
&nbsp;<br />
3.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in quanto la Corte d&#8217;Appello avrebbe omesso di considerare se le condotte ascritte all&#8217;imputato abbiano impedito o turbato la gara (anche sotto un profilo potenziale) e se l&#8217;imputato avesse coscienza e volontà di quel risultato.<br />
&nbsp;<br />
Ritiene, la difesa, che non sia stato provato alcun pregiudizio alla &nbsp;libertà di concorrenza e che i capitolato tecnico formato sulla falsa riga del progetto redatto da A. per la Blindo Office non abbia, in realtà, pregiudicato la partecipazione alla gara di altre ditte concorrenti, fra cui quella del denunciante M..<br />
&nbsp;<br />
3.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali quanto alla affermazione di responsabilità per i reati di falso.<br />
&nbsp;<br />
Il repertorio delle determine costituirebbe un atto estraneo rispetto al procedimento formativo degli atti amministrativi del Comune, trattandosi di un mero promemoria facoltativo e personale delle attività svolte dai singoli dipendenti.<br />
&nbsp;<br />
Deve essere, quindi, esclusa la qualifica di atto pubblico fidefaciente o, comunque, affermata la grossolanità del falso.<br />
&nbsp;<br />
3.3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata nel punto in cui attribuisce al ricorrente l&#8217;esclusivo interesse ad alterare la data della determina, senza considerare il contenuto della deposizione della teste D.M., secondo cui si parlava già da tempo in Comune di annullare la delibera.<br />
&nbsp;<br />
3.4. Con il quarto motivo si deduce l&#8217;omessa motivazione in merito alla mancata sostituzione della pena detentiva, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, così come richiesto in sede di appello.<br />
&nbsp;<br />
Motivi della decisione<br />
&nbsp;<br />
1. Diversamente da quanto sostenuto dal giudice di appello, il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all&#8217;individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il &#8220;nomen iuris&#8221; conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità. Sez. 6, n. 29581 del 24/05/2011 Rv. 250732; Sez. 6, n. 32237 del 13/03/2014 Rv. 260426).<br />
&nbsp;<br />
Appare quindi, anche in virtù della considerazione dianzi esposta, assolutamente artificioso il tentativo, da parte della difesa, di scindere la vicenda in due distinti momenti, sostenendo che in una prima fase R. aveva inteso semplicemente orientarsi liberamente fra le offerte del mercato, senza quindi alcun vincolo normativo, e soltanto in un secondo momento si sarebbe risolto ad indire una vera e propria gara di appalto.<br />
&nbsp;<br />
In realtà, anche la prima gara aveva tutti i caratteri perchè fosse ritenuto applicabile l&#8217;art. 353 c.p. e, in ogni caso, la condotta tenuta dal R. evidenzia con chiarezza che, nelle sue intenzioni, proprio sulla base di quella prima gara avrebbe dovuto essere disposta l&#8217;assegnazione della fornitura.<br />
&nbsp;<br />
Diversamente, non si comprenderebbe perchè, in esito a quella prima gara, venne adottata una delibera di assegnazione dei lavori, poi successivamente annullata in sede di autotutela soltanto a seguito delle osservazioni presentate dall&#8217;altro concorrente.<br />
&nbsp;<br />
Legittima quindi l&#8217;operazione logica compiuta dai giudici di merito che hanno individuato le basi dell&#8217;accordo collusivo fra R. e C. nei contatti precedenti la prima aggiudicazione: non soltanto perchè &#8211; diversamente da quanto sostenuto dal giudice di appello- quei contatti costituivano un accordo collusivo autonomamente punibile ex art. 353 c.p. ma anche perchè, in ogni caso, rappresentavano la premessa logica e fattuale delle successive turbative verificatesi nell&#8217;ambito della seconda gara.<br />
&nbsp;<br />
In quest&#8217;ottica, il ritenere che i reati di falso siano ascrivibili esclusivamente al R., non costituisce una cesura fra la prima e la seconda parte della vicenda.<br />
&nbsp;<br />
L&#8217;accordo collusivo si regge sulle molteplici circostanze indicate in termini assai specifici nell&#8217;imputazione e prescinde dal fatto che C. si fosse o meno intromesso nella falsificazione degli atti amministrativi.<br />
&nbsp;<br />
Premessa l&#8217;esistenza di un accordo fra R. e C. ai fini dell&#8217;assegnazione dei lavori alla società di quest&#8217;ultimo, l&#8217;imprenditore poteva non avere alcun interesse alle modalità con cui la Pubblica Amministrazione avrebbe gestito le diverse fasi della procedura in modo da resistere ad eventuali reclami di terzi interessati, garantendo una formale regolarità degli atti.<br />
&nbsp;<br />
1.1. Le osservazioni svolte nel ricorso presentato nell&#8217;interesse dal C., secondo cui gli elementi indicatori dell&#8217;esistenza di un accordo collusivo, non sarebbero, in realtà, tali, attengono al merito della vicenda e, comunque, sono efficacemente contraddette dalle puntuali considerazioni svolte dai giudici di merito (pagg. 16- 17 sentenza Tribunale; pag.11 sentenza Appello).<br />
&nbsp;<br />
1.2. La mancata conferma della circostanza che, già prima della seconda aggiudicazione, il C. si fosse presentato all&#8217;Azienda Municipalizzata di Valenza per proporre l&#8217;installazione del proprio impianto, non muta un quadro di prova che già evidenzia, nel suo complesso, l&#8217;esistenza dell&#8217;accordo collusivo.<br />
&nbsp;<br />
2. Alle doglianze contenute nel primo motivo del ricorso R., va replicato che l&#8217;evento naturalistico del reato di &nbsp;turbata &nbsp;libertà degli &nbsp;incanti può essere costituito oltre che dall&#8217;impedimento della gara anche da un suo turbamento, situazione che può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima,essendo irrilevante che si produca un&#8217;effettiva alterazione dei risultati di essa. Sez. 6, n. 41365 del 27/09/2013 Rv. 256276 e che Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta si sostanzia nell&#8217;alterazione del normale svolgimento della gara attraverso l&#8217;impiego dei mezzi tassativamente previsti, e tra questi la &#8220;collusione&#8221; va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il &#8220;mezzo fraudolento&#8221; consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l&#8217;evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo. Sez. 6, n. 26809 del 07/04/2011 Rv.<br />
&nbsp;<br />
250469.<br />
&nbsp;<br />
Le sentenze di merito hanno esaurientemente dato conto delle anomalie presenti in entrambe le gare e di come ne sia derivata la lesione delle posizione delle altre società concorrenti (a cui è stato riconosciuto il diritto a vedersi risarcito il danno).<br />
&nbsp;<br />
2.1. Quanto all&#8217;addebito di falso materiale avente ad oggetto l&#8217;alterazione della data sul registro delle determine, il ricorrente non supera l&#8217;argomento addotto da entrambi i giudici di merito secondo cui si tratterebbe di atto pubblico, seppure a valenza interna, poichè su quel registro vengono registrati gli atti in ordine cronologico, assumendo in quel momento la data ed il numero.<br />
&nbsp;<br />
Aderendo alla tesi difensiva, secondo cui si tratterebbe di un mero brogliaccio ad uso interno, destinato ad essere manipolato da chiunque, non si comprenderebbe l&#8217;esigenza di alterare la data, in modo che fosse congrua rispetto a quella riportata nella determina.<br />
&nbsp;<br />
2.2. La sussistenza del falso grossolano è stata esclusa con giudizio di merito correttamente motivato e insindacabile in questa sede.<br />
&nbsp;<br />
2.3. La redazione di un atto pubblico recante una data diversa, nel caso di specie anteriore, rispetto al momento in cui fu manifestata la volontà della Pubblica Amministrazione non è stata oggetto di contestazione da parte della difesa.<br />
&nbsp;<br />
La fattispecie è punibile a titolo di falso materiale e non di falso ideologico (v. Sez. 5, n. 1491 del 15/11/2005 Rv. 233042) ma si tratta di un argomento non dedotto nei ricorsi e privo di ricadute pratiche.<br />
&nbsp;<br />
Sul punto, le contestazioni mosse nel ricorso sono del tutto generiche: R. fu indicato dall&#8217;autrice materiale del falso come colui che la indusse a redigere l&#8217;atto in quei termini; lo stesso R. era titolare di un ben preciso interesse alla retrodatazione dell&#8217;atto, per contrastare le iniziative dell&#8217;amministratore delle società penalizzate nella assegnazione; la difesa non indica chi e per quale altro motivo avrebbe potuto procedere in tal senso e neppure specifica le ragioni per cui la D. M. avrebbe falsamente accusato il ricorrente (sostenere che ella abbia agito nel tentativo di alleviare la propria posizione processuale non spiega perchè abbia accusato proprio il R.).<br />
&nbsp;<br />
3. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha dato sinteticamente conto delle ragioni che l&#8217;hanno indotta a rideterminare, mitigandola, la pena inflitta dal primo giudice;<br />
&nbsp;<br />
dovendosi, comunque, ritenere che in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale l&#8217;obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicchè è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all&#8217;art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 38536 del 21/9/07).<br />
&nbsp;<br />
3.1. La difesa R. si duole della omessa motivazione circa il diniego della conversione della pena detentiva; in realtà, il diniego è implicitamente motivato a pag.14 della sentenza impugnata, laddove si fa riferimento alla posizione del C., riportando un ragionamento perfettamente adattabile alla posizione di entrambi gli imputati.<br />
&nbsp;<br />
P.Q.M.<br />
&nbsp;<br />
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.<br />
&nbsp;<br />
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2016<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-10-5-2016-n-19466/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.19466</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2015 n.36213</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-8-9-2015-n-36213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-8-9-2015-n-36213/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2015 n.36213</a></p>
<p>Pres. Marasca, rel. De Berardinis 1. Atto e provvedimento amministrativo &#8211; Certificato amministrativo &#8211; Configurabilità &#8211; Condizioni 2. Atto e provvedimento amministrativo &#8211; Atto pubblico &#8211; Richieste di rimborso di pubblici funzionari &#8211; Configurabilità &#8211; Ragioni &#160; 1. Al fine di qualificare come Certificato amministrativo un atto proveniente da un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-8-9-2015-n-36213/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2015 n.36213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-8-9-2015-n-36213/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2015 n.36213</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Marasca, rel. De Berardinis</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><br />
1. Atto e provvedimento amministrativo &#8211; Certificato amministrativo &#8211; Configurabilità &#8211; Condizioni</p>
<p>2. Atto e provvedimento amministrativo &#8211; Atto pubblico &#8211; Richieste di rimborso di pubblici funzionari &#8211; Configurabilità &#8211; Ragioni</p>
<p>
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Al fine di qualificare come Certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale devono concorrere due condizioni, ossia che l&#8217;atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate e che l&#8217;atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell&#8217;atto preesistente.&nbsp;</p>
<p>2. Vanno qualificate come atti pubblici anche le richieste di rimborso formulate da funzionari pubblici, trattandosi di atti prodromici a successive delibere della PA. &nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SEZIONE QUINTA PENALE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
Dott. MARASCA &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gennaro &nbsp; &nbsp;&#8211; &nbsp;Presidente &nbsp; &#8211; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
Dott. BEVERE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Antonio &nbsp; &nbsp;&#8211; &nbsp;Consigliere &nbsp;&#8211; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
Dott. DE BERARDINIS S. &nbsp; &nbsp;&#8211; &nbsp;rel. Consigliere &nbsp;&#8211; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
Dott. SAVANI &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Piero &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#8211; &nbsp;Consigliere &nbsp;&#8211; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
Dott. PALLA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Stefano &nbsp; &nbsp;&#8211; &nbsp;Consigliere &nbsp;&#8211; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;sentenza &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
sul ricorso proposto da:&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C.A.G.I. N. IL (OMISSIS);&nbsp;<br />
avverso &nbsp;la &nbsp;sentenza &nbsp;n. &nbsp;1890/2009 CORTE APPELLO &nbsp;di &nbsp;BOLOGNA, &nbsp;del&nbsp;<br />
22/04/2014;&nbsp;<br />
visti gli atti, &nbsp;la sentenza e il ricorso;&nbsp;<br />
udita &nbsp;in &nbsp;PUBBLICA &nbsp;UDIENZA del 07/04/2015 la &nbsp;relazione &nbsp;fatta &nbsp;dal&nbsp;<br />
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;&nbsp;<br />
Udito &nbsp;il Procuratore Generale in persona del dott. SELVAGGI &nbsp;Eugenio&nbsp;<br />
che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso;&nbsp;<br />
Udito, &nbsp;per la parte civile, l&#8217;avv. Scaringella Massimiliano deposita&nbsp;<br />
conclusioni e nota spese.&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
Fatto&nbsp;<br />
RITENUTO IN FATTO&nbsp;<br />
Con sentenza in data 22.4.14 la Corte di Appello di Bologna pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Ferrara, nei confronti di C.A. G.I., responsabile dei reati di falso e truffa in danno del Comune per aver redatto false richieste di rimborso per sgravi fiscali (che risultavano a favore di contribuenti che avevano già adempiuto gli oneri fiscali), onde si trattava di sgravi inesistenti, in quanto non dovuti, come si desume dalla contestazione sub A) &#8211; reato ex art. 640 c.p.. acc dal (OMISSIS).<br />
Il falso sub B) era contestato ai sensi dell&#8217;art. 479, in relazione all&#8217;art. 476 c.p. per aver redatto falsi atti pubblici.<br />
Per tali reati la Corte dichiarava non doversi procedere perchè estinti per prescrizione i fatti contestati sino al n. 36 (episodio accertato il (OMISSIS));<br />
In riferimento agli episodi indicati in rubrica dal n. 37-38 sino al n. 53 (commesso in data (OMISSIS)) la Corte aveva rideterminato la pena in anni due e mesi dieci di reclusione, revocando la pena accessoria dell&#8217;interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.<br />
L&#8217;imputato era stato condannato al rimborso delle spese sostenute dalle costituite parti civili (Equitalia e Comune di Comacchio, e Provincia di Ferrara).<br />
In Fatto era emerso dalle indagini che l&#8217;imputato &#8211; che aveva qualifica di funzionario preposto al servizio Entrate del Comune di Comacchio, responsabile dell&#8217;accertamento e riscossione dei tributi &#8211; aveva presentato, per conto dell&#8217;Amministrazione comunale, alla Sifer, e poi ad Equitalia Ferrara (nuovo concessionario) richieste di rimborso non dovute, per l&#8217;importo totale di cui in sentenza, dal gennaio 2001 alla fine del 2007.<br />
Dal testo della sentenza si evince che le disposizioni del Comune che avevano approvato il discarico e rimborso degli oneri fiscali, erano corredate da elenchi sottoscritti dall&#8217;imputato, che non corrispondevano a quelli inviati al concessionario (in quanto al concessionario erano indicati gli effettivi beneficiari delle somme oggetto di rimborso, ossia l&#8217;imputato o la moglie del predetto) mentre i nominativi indicati al Comune erano fittizi.<br />
Nella specie il giudice di appello, innanzi al quale la difesa non aveva contrastato il merito in ordine alla sussistenza dei fatti per i quali l&#8217;imputato aveva ammesso gli addebiti, aveva disatteso le censure difensive inerenti alla diversa qualificazione giuridica del delitto di cui al capo B), che l&#8217;appellante chiedeva di qualificare ai sensi dell&#8217;art. 480 c.p. riferito al falso in certificazioni amministrative.<br />
La Corte aveva evidenziato a riguardo che l&#8217;imputato aveva agito nella qualità di pubblico dipendente del Comune, che aveva il compito di controllare anche d&#8217;ufficio la regolarità dei calcoli dell&#8217;importo di imposte versate dai cittadini, quali la TARSU, ed altre.<br />
In tale funzione il predetto, quale unico responsabile del procedimento amministrativo aveva falsificato le autorizzazioni per discarico amministrativo, che apparentemente risultavano a favore dei contribuenti, ed erano indirizzate prima a SIFER e poi ad EQUITALIA Ferrara s.p.a..<br />
Tali autorizzazioni erano peraltro formulate con riferimento agli accertamenti dell&#8217;ufficio, e dunque la Corte aveva escluso che la condotta potesse essere inquadrata nell&#8217;ambito della fattispecie del falso in certificazioni amministrative, essendo evidente che gli atti falsificati facevano seguito ad una valutazione del pubblico ufficiale.<br />
In tal senso erano state considerate atti pubblici le &#8220;richieste di rimborso&#8221;.<br />
Inoltre era stata disattesa la censura inerente al difetto dei presupposti che integrano l&#8217;aggravante inerente al delitto di truffa (art. 640 c.p., comma 2, n. 1), ritenendo il reato commesso in danno di un ente pubblico: &#8211; sul punto si evidenziava che ai fini della configurabilità di tale aggravante assume rilevanza la natura pubblicistica dei compiti ai quali risulta adibita EQUITALIA S.p.a.<br />
al pari di altre società, pur essendo queste a struttura privatistica, in sintonia con i principi sanciti da questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 42408 del 21.9.12 Sez. 5, n. 39837 del 2.7.2013).<br />
(fl.10 della sentenza).<br />
Quanto al trattamento sanzionatorio la Corte aveva negato il giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, ed aveva considerato reato più grave il falso, condividendo la valutazione del primo giudice.<br />
La pena era stata definita in riferimento al fatto sub n. 37, ritenuto di rilevante gravità (v. fl. 13 sentenza).<br />
&#8211; Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo: 1 &#8211; erronea qualificazione del reato di falso enunciato al capo B) e vizi di contraddittorietà ed illogicità della motivazione.<br />
La difesa, nel ribadire che la condotta contestata era idonea a realizzare la fattispecie prevista dall&#8217;art. 480 c.p. (falso in certificati o autorizzazioni amministrative), censurava la decisione evidenziando che la stessa si basa sull&#8217;erroneo presupposto che l&#8217;imputato avesse un potere dispositivo, laddove invece la autorizzazione al rimborso(discarico ) sarebbe stata da equiparare ad una mera &#8220;attestazione&#8221; di rimborso del pagamento di una tassa.<br />
Censurava inoltre la contraddittorietà della decisione, in quanto veniva equiparato il potere di controllo del pubblico funzionario con quello dispositivo, mentre l&#8217;imputato si sarebbe limitato alla verifica delle condizioni che consentivano i rimborsi risultanti da documenti della amministrazione.<br />
Infine evidenziava che l&#8217;autorizzazione al discarico era da considerare mera attestazione di rimborso delle somme erogate per pagamento tributi.<br />
In base a tali rilievi il ricorrente riteneva configurabile l&#8217;ipotesi ex art. 480 c.p.. (ritenendo tali atti dotati di funzione meramente ricognitiva del diritto del contribuente al rimborso).<br />
Diritto&nbsp;<br />
RILEVA IN DIRITTO&nbsp;<br />
Il ricorso è privo di fondamento.<br />
In primo luogo va evidenziato che dal testo del provvedimento impugnato si desume l&#8217;adeguata motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alla valutazione degli elementi costitutivi dei reati ascritti all&#8217;odierno ricorrente, che in fatto non aveva contrastato l&#8217;accertamento delle condotte di falso e truffa ascrittegli in danno della PA. Va rilevato pertanto che i motivi di gravame hanno attinenza al tema della qualificazione giuridica della condotta ascritta al capo B), in riferimento alla quale il giudice di appello ha reso conto del corretto inquadramento normativo della contestazione riferita all&#8217;ipotesi contemplata dall&#8217;art. 479 c.p. (in relazione all&#8217;art. 476 c.p., con aggravante ex art. 61, n. 2 &#8211; e continuazione ex art. 81 cpv. c.p.).<br />
Va rilevato che le deduzioni della difesa ricorrente non valgono a porre in luce elementi idonei a smentire la qualificazione giuridica del fatto, come ritenuto in sentenza, essendo limitate alla negazione del potere attribuito all&#8217;imputato nell&#8217;esercizio delle sue funzioni amministrative.<br />
Orbene &#8211; premesso che la Corte territoriale ha chiarito che le autorizzazioni al discarico amministrativo, che l&#8217;imputato aveva formulato, non si limitavano a riprodurre atti preesistenti, bensì contenevano una motivazione che si riferiva ad accertamenti eseguiti &#8211; mentre, d&#8217;altra parte, l&#8217;invio di richieste di rimborso alla SIFER ed a Equitalia erano la premessa per le delibere in tal senso adottate dalla PA. Si osserva che la tesi difensiva inerente alla sussistenza della ipotesi prevista dall&#8217;art. 480 c.p. è destituita di fondamento, atteso che al fine di qualificare come Certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale devono concorrere due condizioni che l&#8217;atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentatele l&#8217;atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell&#8217;atto preesistente (v. in tal senso Cass. Sez. 5, 1/6/1999, n. 6912 &#8211; RV 213609).<br />
Correttamente risultano qualificate come atti pubblici anche le richieste di rimborso, trattandosi di atti prodromici a successive delibere della PA. Sul punto appare evidente che la decisione impugnata è conforme all&#8217;indirizzo giurisprudenziale ivi annoverato (Cass. Sez. 5, n. 14486 del 21.2.2011 &#8211; e Sez. 6, n. 11425 del 20.11.2012 &#8211; per cui in tema di falso documentale rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonchè quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi).<br />
Tali principi trovano perfetta rispondenza nella vicenda processuale di cui è causa. In conclusione si osserva pertanto che le censure articolate dal difensore sono prive di fondamento, in quanto non rappresentano elementi idonei a far ritenere l&#8217;assenza dei presupposti che impongono l&#8217;applicazione dell&#8217;ipotesi di falso in atto pubblico addebitata al ricorrente, la cui attività risulta, in riferimento alla condotta ritenuta dal giudice di merito, basata sul potere di accertamento tipico del pubblico ufficio rivestito, e idonea ad attivare le corrispondenti delibere della PA. Va quindi pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite Parti civili, che vengono liquidate, per ciascuna di dette parti, in complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori dovuti per legge.<br />
PQM&nbsp;<br />
P.Q.M.&nbsp;<br />
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, spese che liquida in Euro 1.800,00 per ciascuna parte civile (Comune di Comacchio e Provincia di Ferrara) oltre accessori come per legge.<br />
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2015.<br />
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2015&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-8-9-2015-n-36213/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2015 n.36213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2011 n.42114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-16-11-2011-n-42114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-16-11-2011-n-42114/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione V penale &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2011 n.42114</a></p>
<p>Pres. Amato – Rel. Bruno 1. Giustizia sportiva – Attività sportiva – Scriminante del rischio consentito – Applicabilità – Limiti – Osservanza regole di gioco – Necessità – Sussiste 2. Giustizia sportiva – Calcio – Azione di gioco – Nozione – Limiti 1. La scriminante non codificata del c.d. rischio</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amato – Rel. Bruno</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Attività sportiva – Scriminante del rischio consentito – Applicabilità – Limiti – Osservanza regole di gioco – Necessità – Sussiste	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Calcio – Azione di gioco – Nozione – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La scriminante non codificata del c.d. rischio consentito – notoriamente operante nell’ambito delle attività sportive, con riguardo ai possibili pregiudizi all’integrità fisica derivanti dalla pratica dello sport, per sua natura potenzialmente pericolosa – non è applicabile nel caso in cui la condotta illecita sia stata posta in essere dall’imputato al di fuori dell’ordinaria azione di gioco. Infatti, l&#8217;area del rischio consentito è delimitata dall&#8217;osservanza delle regole tecniche del gioco praticato, la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all&#8217;elemento psicologico dell&#8217;agente il cui comportamento può essere &#8211; pur nel travalicamento di quelle regole &#8211; colposa, involontaria evoluzione dell&#8217;azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, consapevole e dolosa intenzione di ledere l&#8217;avversario approfittando della circostanza del gioco. Nel caso di specie la Corte non ha applicato la scriminante poiché era stato accertato che l’imputato aveva colpito un avversario al di fuori di una comune azione di gioco, che si stava, invece, sviluppando in altra zona del campo.	</p>
<p>2. Nella disciplina calcistica l&#8217;azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari; marcamenti vari, tagli in area e quant&#8217;altro) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell&#8217;incontro.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p><u><br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Svolgimento del processo</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></u>Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza del 16 dicembre 2008, con la quale il Tribunale per i minorenni di Perugia aveva dichiarato B.D. colpevole del reato di lesioni personali in danno di R. M. che aveva colpito con un pugno nel corso di una partita di calcio (con conseguente malattia di durata di 25 giorni con indebolimento del&#8217;organo della masticazione) e per l&#8217;effetto l&#8217;aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.<br />	<br />
Avverso la decisione anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.<br />	<br />
<u><b></p>
<p align=center>Motivi della decisione</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></u>1. &#8211; Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente denuncia vizio motivazionale ai sensi dell&#8217;art. 606 c.p.p., lett. e). Si duole, in particolare, della erronea valutazione delle risultanze di causa e della conseguente ricostruzione dei fatti, che avevano disatteso le risultanze favorevoli allo stesso imputato.<br />	<br />
Lamenta, altresì, inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai senso dello stesso art. 606 lett. b) per mancata applicazione della scriminante o causa di non punibilità del c.d. rischio consentito nell&#8217;ambito di attività sportiva, sul rilievo che il fatto traumatico, generatore di lesioni in danno della persona offesa, era avvenuto in fase di gioco.<br />	<br />
Il secondo motivo deduce difetto di motivazione con riferimento alla contestata aggravante della gravità delle lesioni, ed erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica del PM, redatta dal dr. P., e della difesa, redatta dal dr. L..<br />	<br />
2. &#8211; La prima ragione di doglianza è destituita di fondamento. Non è, infatti, ravvisabile il denunciato vizio motivazionale, dovendo, piuttosto, ritenersi che la struttura argomentativa della decisione impugnata sia pienamente adeguata ed esaustiva nell&#8217;esposizione delle ragioni del ribadito giudizio di colpevolezza a carico dell&#8217;imputato.<br />	<br />
Ed infatti, in esito all&#8217;esame delle contrapposte versioni delle parti, i giudici di merito hanno espresso motivata opzione in favore della ricostruzione offerta dalle testimonianze favorevoli alla persona offesa, rendendo, all&#8217;uopo, ragioni giustificative affatto logiche e plausibili.<br />	<br />
E&#8217; infondato anche il profilo di censura che si duole della mancata applicazione, nel caso di specie, della scriminante non codificata del c.d. rischio consentito, notoriamente operante nell&#8217;ambito delle attività sportive, con riguardo ai possibili pregiudizi all&#8217;integrità fisica derivanti dalla pratica dello sport, per sua natura potenzialmente pericolosa, tanto più nelle competizioni che comportino uso di forza fisica e consentano il contatto fisico tra i partecipanti. Con argomentazioni pertinenti il giudice a quo ha rigettato identica questione sollevata in sede di gravame, rilevando che la condotta illecita era stata posta in essere dall&#8217;imputato al di fuori dell&#8217;ordinaria azione di gioco. Così pronunciando ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte enunciati in materia da questa Corte di legittimità, che ha delimitato l&#8217;area del rischio consentito in rapporto all&#8217;osservanza delle regole tecniche del gioco praticato, la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all&#8217;elemento psicologico dell&#8217;agente il cui comportamento può essere &#8211; pur nel travalicamento di quelle regole &#8211; colposa, involontaria evoluzione dell&#8217;azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, consapevole e dolosa intenzione di ledere l&#8217;avversario approfittando della circostanza del gioco (cfr. Cass. Sez. 5, 20.1.2005, n. 19473, rv. 231534; cfr., nello stesso senso, id. sez. 5, 13.2.2009, n. 17923, rv. 243611, che ha ulteriormente precisato che in tema di cosiddette lesioni sportive, non è applicabile la previsione di eccesso colposo (art. 55 cod. pen.) in quanto la causa di giustificazione, cosiddetta non codificata, dell&#8217;esercizio di attività sportiva presuppone che l&#8217;azione lesiva non integri infrazione di regola sportiva o comunque, laddove la integri, sia compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento; in assenza della causa di giustificazione detta, il fatto di reato sarà doloso o colposo a seconda che la condotta sia connotata da volontà diretta a ledere l&#8217;incolumità dell&#8217;avversario o a preventiva accettazione del relativo rischio ovvero sia meramente colposa).<br />	<br />
Insomma, correttamente è stato ritenuto che il discrimen tra condotta integrante fatto-reato ammessa al beneficio della scriminante e condotta illecita ad essa estranea sia l&#8217;inquadramento della stessa nell&#8217;ordinaria dinamica di gioco che sia conforme alle regole tecniche che disciplinano quella determinata pratica sportiva.<br />	<br />
Nel caso di specie, relativo ad un incontro di calcio, è stato accertato &#8211; con insindacabile apprezzamento di merito &#8211; che il B. ha colpito l&#8217;avversario al di fuori di una comune azione di gioco, che si stava, invece, sviluppando in altra zona del campo. In particolare, dopo avere escluso che il colpo fosse stato occasionalmente inferto durante la contesa aerea del pallone proveniente da rimessa laterale, si è ritenuto che il B. avesse colpito l&#8217;avversario, per una sorta di senso di frustrazione a seguito della precedente azione di contrasto, quando il gioco si stava sviluppando in altra zona del terreno di gioco, a ridosso dell&#8217;area di porta avversaria, tanto da portare, nell&#8217;occasione, ad una segnatura.<br />	<br />
Alle inappuntabili argomentazioni di merito, andrebbe solo aggiunta, in risposta alle odierne obiezioni di parte ricorrente, la precisazione che nella disciplina calcistica l&#8217;azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari; marcamenti vari, tagli in area e quant&#8217;altro) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell&#8217;incontro.<br />	<br />
Pertanto, un pugno inferto all&#8217;avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonchè dolosa aggressione fisica dell&#8217;avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva.<br />	<br />
Priva di fondamento è anche la seconda censura, riguardante il preteso travisamento delle risultanze delle consulenze mediche in atti. Anche sul punto la risposta motivazionale della Corte di merito è inappuntabile avendo ritenuto, con logica argomentazione, che la sublussazione di un incisivo, con conseguente devitalizzazione, avesse comportato indebolimento della funzione masticatoria, intendendosi per tale, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, qualsiasi alterazione dell&#8217;apparato dentario, indipendentemente dalla possibilità di applicazione di protesi (cfr., tra le altre, Cass., sez. 5, 3.2.1989 n.14768 rv. 182417).<br />	<br />
In tale prospettiva, anche la devitalizzaizone di un dente rappresenta, pertanto, una compromissione dell&#8217;originaria integrità del sistema dentario, costituendo vulnus capace nel tempo di evoluzione peggiorativa.<br />	<br />
2. &#8211; Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, senza statuizione di condanna trattandosi di imputato minorenne all&#8217;epoca dei fatti. Inoltre, stante la minore età delle persone coinvolte, va disposto, a norma delle vigenti disposizioni a tutela della privacy, l&#8217;oscuramento dei dati identificativi.<u><br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b></u>Rigetta il ricorso, disponendo l&#8217;oscuramento dei dati identificativi.	</p>
<p><i></i></p>
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