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	<title>Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla società “in house providing”.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-societa-in-house-providing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 06:50:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-societa-in-house-providing/">Sulla società “in house providing”.</a></p>
<p>Amministrazione pubblica &#8211; Società in house – Gestione fondi pubblici – Controllo Analogo – Amministrazione controllante – Soggettività autonoma. Una società “in house providing” (anche sotto il profilo fiscale) è un centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive rispetto all’ente locale che su di essa esercita il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-societa-in-house-providing/">Sulla società “in house providing”.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-societa-in-house-providing/">Sulla società “in house providing”.</a></p>
<p style="font-weight: 400;">Amministrazione pubblica &#8211; Società in house – Gestione fondi pubblici – Controllo Analogo – Amministrazione controllante – Soggettività autonoma.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400;">Una società “<em>in house providing</em>” (anche sotto il profilo fiscale) è un centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive rispetto all’ente locale che su di essa esercita il cd. “controllo analogo”. La natura privatistica della società non è incisa dal cd. controllo analogo, mediante il quale l’azionista pubblico svolge un&#8217;influenza dominante sulla società, tale da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica che, tuttavia, non incide affatto sulla distinzione sul piano giuridico-formale, tra pubblica amministrazione ed ente privato societario.</p>
<hr />
<p>Pres. Lenoci &#8211; Est. Tartaglione</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-societa-in-house-providing/?download=89815">13933 2025</a> <small>(130 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-societa-in-house-providing/">Sulla società “in house providing”.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Ordinanza &#8211; 31/7/2020 n.20614</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-ordinanza-31-7-2020-n-20614/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-ordinanza-31-7-2020-n-20614/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Ordinanza &#8211; 31/7/2020 n.20614</a></p>
<p>Pres. De Masi, Rel. Crolla. Sulla definizione di deposito controllato o temporaneo di rifiuti. 1. Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Deposito temporaneo &#8211; Definizione &#8211; Requisiti ex D.Lgs. n. 152/2006 &#8211; Assenza &#8211; Illegittimità  &#8211; Sanzionalibità .  1. Il deposito di rifiuti, anche solo temporaneo e finalizzato al recupero, che non risponda</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-ordinanza-31-7-2020-n-20614/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Ordinanza &#8211; 31/7/2020 n.20614</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Masi, Rel. Crolla.</span></p>
<hr />
<p>Sulla definizione di deposito controllato o temporaneo di rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Deposito temporaneo &#8211; Definizione &#8211; Requisiti ex D.Lgs. n. 152/2006 &#8211; Assenza &#8211; Illegittimità  &#8211; Sanzionalibità . </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Il deposito di rifiuti, anche solo temporaneo e finalizzato al recupero, che non risponda alle prescrizioni stabilite dall&#8217;art. 183 D.Lgs. n. 152/2006 è da reputarsi illegittimo e, quindi, penalmente sanzionabile. </em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="center"> </p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8735-2016 proposto da: </p>
<p style="text-align: justify;">GHIAIE PONTE ROSSO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell&#8217;avvocato MARCELLO CLARICH, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato FRANCESCO LONGO; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ricorrenti &#8211; </p>
<p style="text-align: justify;">contro PROVINCIA PORDENONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANDREA DE COL; </p>
<p style="text-align: justify;">controricorrenti &#8211; </p>
<p style="text-align: justify;">avverso la sentenza n. 389/2015 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE, depositata il 09/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA. </p>
<p style="text-align: justify;">CONSIDERATO IN FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.La soc. Ghiaie Ponte Rosso srl impugnava, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, l&#8217;avviso di accertamento /liquidazione Tributo Speciale Deposito in Discarica I 549/1995 e L.R. 5/97, emesso dall&#8217;Amministrazione Provinciale di Pordenone e notificato in data 14/9/2014, per la somma di C 25.812,95 di cui C 6.249,65 per tributo speciale per deposito in discarica e C 18.748,95 per sanzione. 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone rigettava il ricorso . 3.La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia rigettava l&#8217;appello osservando: a) che il potere di definire, con legge regionale, l&#8217;ammontare del tributo da versare nelle ipotesi sanzionatorie previste dall&#8217;art.3 comma 32 I. 549/95 è stato esercitato previa espressa delega alle regioni a statuto speciale prevista dalla stessa I. 549/95;b) che il fatto contestato al contribuente andava inquadrato nel deposito incontrollato di rifiuti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico sanzionata dall&#8217;art 3 comma 32 I 549/95 ; c) che poteva ritenersi accertata la natura di rifiuto e non di sottoprodotto del materiale ( sfridi di asfalto e terre da scavo) giacente all&#8217;interno del terreno di proprietà  della soc. Ghiaie Ponte Rosso srl anche alla luce del comportamento serbato dalla contribuente che aveva dato esecuzione all&#8217;ordinanza comunale del ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione e smaltimento del quantitativo del materiale per cui è causa. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente articolando tre motivi. La Provincia di Pordenone si è costituita depositando controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: justify;">RITENUTO IN DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.Con il primo motivo il ricorrente solleva la questione di costituzionalità  dell&#8217;art 4 comma 15 L-R. 12/2006 per violazione dell&#8217;art 117, comma 2, lett s) e comma 6 Cost. che, a partire dalla riforma del titolo V della Costituzione intervenuta nel 2003, ha assegnato alla competenza esclusiva dello Stato la materia ambientale Si sostiene che la delega alla regione concerne solamente le modalità  di versamento del tributo e non la sua quantificazione. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 3 comma 32 della I. 549 /1995 e 2 del d.lvo 36/2001 per avere la CTR affermato che l&#8217;abbandono del materiale si riferiva ad una ipotesi di deposito incontrollato situazione incompatibile con la successiva attività  di recupero. E del resto, a dire del ricorrente, non poteva neppure configurarsi l&#8217;ipotesi della discarica in quanto la sentenza non faceva riferimento all&#8217;abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi. 1.2 Con il terzo motivo lamenta il ricorrente la violazione degli artt. 183, lett a) , 184 bis del d.lvo nr. 152/2006 , nonchè dell&#8217;art. 5 della direttiva CEE 1991/156 e 2008/98 in relazione all&#8217;art 360,1 comma nr 3, per non avere la CTR classificato il materiale, interamente riutilizzato, come «sottoprodotto», nozione che per espressa previsione di legge non costituisce rifiuto 2 Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art.4 comma 15 L.R 12/2006 in relazione all&#8217;art 117 comma 2 lett. s) e comma 6 della Costituzione sollevata con il primo motivo di impugnaizone. 2.1 L&#8217;art. 3 comma 32 legge 549/1995 stabilisce che « chiunque esercita, ancorche&#8217; in via non esclusiva, Pattivitar di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti e&#8217; soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l&#8217;ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l&#8217;attivita&#8217; le sanzioni di cui al comma 31. L&#8217;utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, e&#8217; tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della costatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915». A sua volta l&#8217;art. 3, comma 35, della legge statale precisa che «Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell&#8217;articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione» mentre il comma 29 della medesima disposizione legislativa prevede che «L&#8217;ammontare dell&#8217;imposta e&#8217; fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l&#8217;anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti». La stessa norma determina i limiti minimi e massimi a seconda della natura del tributo e disciplina le modalità  di calcolo del tributo. L&#8217;art. 4, comma 15, L.R del Friuli Venezia Giulia, in esecuzione di quanto previsto dall&#8217;art 3, comma 29, 1.549/1995, fissa la misura dell&#8217;imposta in relazione al quantitativo (per chilogrammi) e alla natura dei rifiuti ( inerti, non pericolosi) conferiti . 2.2 Alla stregua del complesso normativo sopra passato in rassegna non sussiste la lamentata compromissione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale in quanto il tributo speciale è stato istituito e disciplinato dall&#8217;art. 3 , commi da 24 a 40, I 549/1995 che ne hanno fissato i presupposti e delimitato le modalità  di calcolo rimettendo alla potestà  legislativa delle regioni la sola quantificazione in concreto del tributo. 2.3 Secondo il costante orientamento del Giudice delle Leggi «la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e, di conseguenza, l&#8217;esercizio della potestà  legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non giÃ  &quot;proprio&quot; della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino nè l&#8217;attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, nè le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale Â» ( cfr. sentenza Corte Costituzionale nr. 85/ 2017 335/2005) 2.4 Ne consegue che nel ristretto ambito riconosciuto dalla legge statale (fissazione dell&#8217;imposta per chilogrammo) alla Regione Friuli Venezia Giulia è consentito legiferare in materia di tutela dell&#8217;ambiente riservata ai sensi dell&#8217;art 117 II comma lett. s ) Cost alla potestà  esclusiva dello Stato. 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1 La CTR ha qualificato la presenza del quantitativo di materiale rinvenuto dal personale della Guardia Forestale all&#8217;interno del terreno di proprietà  della ricorrente come deposito incontrollato non assentito da nessuna autorizzazione ed effettuato in zona soggetta a vincolo paesaggistico. Il fatto contestato è espressamente sanzionato dall&#8217;art. 3 comma 32 della legge 549/95 e pertanto , contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente /tale disposizione è stata correttamente applicata. La circostanza che i rifiuti siano stati avviati ai recupero non è idonea a configurare un deposito temporaneo, in quanto, in tema di gestione dei rifiuti, questa Corte ha pìù volte ribadito che, per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, e nel rispetto delle condizioni dettate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato diversamente, a seconda dei casi, ( Cass. V Sez. nr. 8268/2018 Cass. Sez. 3 Pen. n. 38676/2014). Il deposito temporaneo, infatti, è soggetto a particolari condizioni, dettagliatamente indicate nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, che riguardano, tra l&#8217;altro, anche la qualità  e quantità  dei rifiuti, nonchè la durata del deposito, rispettate le quali può ritenersi legittimo, altrimenti l&#8217;attività  rientra in quella di gestione dei rifiuti non autorizzata, penalmente sanzionabile (Cass. Sez. 3 Pen. n. 49911/2009).Si tratta di figura di carattere &quot;eccezionale&quot; nel panorama della gestione dei rifiuti, sicchè &quot;il giudice deve verificare col massimo scrupolo la sussistenza delle condizioni di legge&quot; (Cass. Sez. 3 Pen. n. 13808/2001), e si distingue dalle forme di stoccaggio rappresentate dal deposito preliminare (per i rifiuti destinati allo smaltimento) e dalla messa in riserva (per i rifiuti destinati al recupero), rispetto alle quali si pone il problema concernente la necessità  delle autorizzazioni, nel caso di specie assenti, come pure evidenziato nella impugnata sentenza 4 II terzo motivo è inammissibile. In punto di qualificazione giuridica di rifiuto si legge nell&#8217;impugnata sentenza : «quanto all&#8217;altro aspetto sollevato dalla ricorrente e, cioè, che il materiale rinvenuto, in quanto sottoprodotto, non apparterebbe alla categoria di rifiuto giuridicamente inteso, anche perchè la stessa non aveva nessuna intenzione di disfarsene, è sufficiente rilevare quanto segue. Invero, come sottolinea la difesa della resistente, in tema di sottoprodotti, per escluderli dal campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo nr 152/2006, è necessario che i materiali da scavo siano ricavati sul posto e che il gestore sia in possesso dei titoli edilizi previsti dall&#8217;art .186 comma 5 del sitato decreto legislativo per il loro riutilizzo. Su entrambe queste ultime condizioni l&#8217;appellante non ha mai preso posizione salvo affermare genericamente a pag. 11 dell&#8217;atto di appello che &quot;il materiale ricavato dalla demolizione è stato direttamente riutilizzato senza trattamento- la pennellatura, in particolare, è stata impiegata nel cantiere in questione per la cui esecuzione non necessari titoli edilizi. Tale assunto , non solo, non è suffragato da alcun riscontro probatorio , ma è contraddetto dalla stessa società  che con la nota del 20.11.2009 ( doc. 5 fasc 10grado..)ha comunicato &#8211; di aver dato esecuzione all&#8217;ordinanza comunale nr 82 del 22.10.2009 &#8230;di ripristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti non pericolosi per cui è causa. -di aver completamente rimosso e condotto all&#8217;interno dell&#8217;impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, situato in Bordano 6 nella Zona Industriale Ponte Rosso, il quantitativo per cui è causa. Orbene se -come sostiene la società  ricorrente- si fosse in presenza di sottoprodotti o di materia prima secondaria, non si comprende la ragione per cui tale materiale sia stato dalla stessa società  trasferito presso un impianto di recupero di rifiuti speciali, tanto pìù per la considerazione che le rimessione in pristino delle aree soggette a vincolo paesaggistico estingue il reato di cui al comma 1 quinquies dell&#8217;art 181 d. Ivo nr. 42/2004, di cui all&#8217;evidenza -la società  quindi era ben l, consapevole. Infine, deve essere sottolineato che, come emerge dalla nota della provincia &#8230;.l&#8217;attività  di recupero i cui al punto 7.6 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i. per la realizzazione rilevati e sottofondi stradali, si completa con l&#8217;impiego dei rifiuti in tali interventi con la conseguenza che i depositi di rifiuti realizzati al di fuori delle aree individuate nella comunicazione, ovvero in aree in aree ove non sono impiegate direttamente per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, devono considerarsi in contrasto con la normativa di settore in materia di recupero di rifiuti&gt;» 4.1 Il motivo del ricorso formulato come violazione o falsa applicazione di legge afferma la qualità  di sottoprodotto del materiale abbandonato con giudizi e valutazioni che si contrappongono all&#8217; accertamento di fatto compito dalla CTR insindacabile in sede di legittimità  se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall&#8217;attuale 360 comma 10nr 5 cpc. 5. Ne consegue il rigetto del ricorso. </p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. </p>
<p style="text-align: justify;">PQM</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.500 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge . Ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dÃ  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell&#8217;ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13. </p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2019.</p>
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			</item>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2020 n.19324</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-18-7-2020-n-19324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-18-7-2020-n-19324/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2020 n.19324</a></p>
<p>Pres. Chindemi, Rel. Crolla. 1. Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Ecotassa &#8211; Soggetti obbligati &#8211; Principio comunitario &#8220;chi inquina paga&#8221; &#8211; Amministrazioni locali &#8211; Sussistenza.  1. In applicazione del principio di matrice comunitaria &#8220;chi inquina paga&#8221;, obbligate al pagamento della c.d. Ecotassa sono le amministrazioni locali, ossia i soggetti che hanno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-18-7-2020-n-19324/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2020 n.19324</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-18-7-2020-n-19324/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2020 n.19324</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Chindemi, Rel. Crolla.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Ecotassa &#8211; Soggetti obbligati &#8211; Principio comunitario &#8220;chi inquina paga&#8221; &#8211; Amministrazioni locali &#8211; Sussistenza. </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. In applicazione del principio di matrice comunitaria &#8220;chi inquina paga&#8221;, obbligate al pagamento della c.d. Ecotassa sono le amministrazioni locali, ossia i soggetti che hanno conferito i rifiuti e che sono tenuti alla razionale organizzazione e gestione della raccolta dei rifiuti.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso 28832-2014 proposto da:<br /> REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI, che la rappresenta e difende;<br /> &#8211; ricorrente &#8211;</div>
<div style="text-align: justify;">contro</div>
<div style="text-align: justify;">ECOLOGIA VITERBO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALESSANDRO RICCIONI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO, giusta procura in calce;<br /> &#8211; controricorrente &#8211;<br /> avverso la sentenza n. 2792/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 07/05/2014;<br /> udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;<br /> udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO SALZANO che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso;<br /> udito per il ricorrente l&#8217;Avvocato COLLACCIANI che si riporta agli scritti;<br /> udito per il controricorrente l&#8217;Avvocato CICALA per delega dell&#8217;Avvocato VECCHIO che si riporta e chiede il rigetto del ricorso.</div>
<p>  <a>Svolgimento del processo</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">1. Ecologia Viterbo srl, società  attiva nella raccolta e smaltimento dei rifiuti conferiti dai Comuni utenti, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l&#8217;avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni emesso a suo carico dall&#8217;Amministrazione regionale per il 3 e 4 trimestre dell&#8217;anno 2004 relativamente al tardivo versamento del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi dovuto ai sensi della L. n. 549 del 1995, e della L.R. n. 42 del 1998, (c.d. &#8221; ecotassa&#8221;) per un importo complessivo di Euro 77.835,75.<br /> 2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso disapplicando la normativa nazionale in quanto confliggente con la normativa comunitaria.<br /> 3. La sentenza veniva impugnata dalla Regione Lazio e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l&#8217;appello rilevando che, sulla base della giurisprudenza e della normativa comunitaria, l&#8217;impresa di stoccaggio, quale soggetto passivo, è tenuta al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con esclusione delle sanzioni e degli interessi per il ritardo in quanto lo slittamento nei pagamenti è da collegare alle conseguenze dei ritardi nei pagamenti da parte dei Comuni.<br /> 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Regione Lazio sulla base di tre motivi. Ha resistito Ecologia Viterbo srl depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.</div>
<p>  <a>Motivi della decisione</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 26 e 31, della L.R. Lazio n. 42 del 1998, artt. <a href="http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109832ART4,__m=document">3</a> e <a href="http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109832ART6,__m=document">5</a>, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione agli artt. 1218, 1219, 1223, 1224, 2056 c.c., e alla L. n. 231 del 2002, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, &#8211; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 101 Cost., dei principi vigenti nei diritto interno e comunitario in materia di rapporto tra i due ordinamenti e violazione del diritto interno conformemente a quello comunitario (del TFUE, art. 288 comma 3), nonchè dei principi della normativa comunitaria richiamata nella sentenza impugnata in materia di discariche e tardivo pagamento come interpretato dalla sentenza della corte di Giustizia del 25.2.2010. In particolare sostiene l&#8217;Ente territoriale che la normativa statale e regionale non è incompatibile la giurisprudenza e le direttive comunitarie in quanto attraverso il meccanismo della rivalsa, attuabile speditamente anche mediante il ricorso misure cautelari e ad azioni monitorie, consente di traslare su chi conferisce i rifiuti non solo il tributo ma anche l&#8217;eventuale sanzione dovuta dal gestore per tardivo pagamento del tributo medesimo sempre che tale ritardo sia dipeso da fatto dell&#8217;utente finale.<br /> 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la Commissione omesso ogni pronuncia sulle argomentazioni dedotte dalla Regione a sostegno dell&#8217;appello in merito all&#8217;esistenza di disposizioni di legge idonee a garantire il rimborso del tributo da parte delle amministrazioni conferenti.<br /> 1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 132, comma 2, n. 4, e dell&#8217;art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la CTR avrebbe affermato il contrasto tra la norma interna e quella comunitaria con motivazione apparente ed in particolare omettendo di dar conto della sussistenza di disposizioni normative interne che assicurassero il recupero in termini brevi delle somme versate dal gestore a titolo di tributo.<br /> 2. Il primo motivo è fondato.<br /> 2.1 La normativa statale e regionale sopra richiamata (L. n. 549 del 1995, art. <a href="http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000100776ART10+10LX0000100776ART11+10LX0000100776ART12+10LX0000100776ART13+10LX0000100776ART14+10LX0000100776ART9,__m=document">3</a>, commi 26-31, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, e L.R n. 42 del 1998, art. 5), prevede il seguente meccanismo di riscossione della cosiddetta &#8221; ecotassa&#8221;: a) stipula di convenzione tra Regione e impresa per lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti; b) determinazione del tributo in base alla quantità  dei rifiuti conferiti dai Comuni con termini e modalità  di pagamento regolamentati da legge regionale; c) pagamento alla Regione del tributo da parte del gestore, individuato quale soggetto passivo dell&#8217;imposta, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui è avvenuto il deposito dei rifiuti con applicazione nei confronti del gestore di sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento; d) addebito del tributo dal gestore ai Comuni utenti unitamente al costo del servizio.<br /> 2.2 La finalità  della tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. Ecotassa) è di natura espressamente ambientale e segnatamente di disincentivare la produzione di rifiuti stimolando, dall&#8217;altro, forme di smaltimento o di riciclaggio pìù compatibili con l&#8217;ambiente, mentre il meccanismo di riscossione per una maggiore efficienza tributaria in termini di rafforzamento del credito di imposta prevede che il soggetto obbligato al pagamento dell&#8217;imposta sia il gestore che non è il soggetto che ha messo in atto il comportamento dannoso della produzione di rifiuti.<br /> 2.3 In adempimento del principio, di matrice comunitaria, &#8220;chi inquina paga&#8221; i costi del servizio di gestione sono poi riversati sui soggetti che hanno conferito i rifiuti e, appunto, sulle amministrazioni locali, tenute alla razionale organizzazione e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti medesimi. Si tratta di uno schema non infrequente nell&#8217;ordinamento tributario, testimoniato dai casi (tipici quelli delle imposte sui consumi, dell&#8217;Iva o delle accise) in cui il tributo, dalla legge posto a carico di un soggetto, viene poi destinato a gravare economicamente su un altro per effetto del riversamento del costo destinato a confluire nel prezzo finale della prestazione, ovvero per effetto dell&#8217;attribuzione di un diritto di rivalsa.<br /> 2.4 Questa Corte (Cass. n. 19311/2011,24094/2014 26196/2018) ha avuto occasione di osservare che &#8220;l&#8217;ordinamento conosce anche casi nei quali non c&#8217;è coincidenza tra colui che realizza il presupposto di fatto del tributo e il soggetto passivo dell&#8217;obbligazione tributaria&#8221;, ed in tale &#8220;categoria di ipotesi (&#8230;) rientra anche la situazione del gestore di discarica rispetto all&#8217;obbligo di pagamento dell&#8217;ecotassa, così¬ che nessuna anomalia può cogliersi nella previsione normativa della L. n. 549 del 1995, art. 3, che ha individuato nel gestore della discarica il soggetto passivo del tributo speciale, prevedendo perà², sotto il profilo economico, la successiva traslazione del tributo sull&#8217;utilizzatore della discarica, attraverso la previsione del diritto di rivalsa, con il risultato che è sul secondo soggetto che il tributo è destinato effettivamente ad incidere&#8221;.<br /> 2.5 La Corte di Giustizia con sentenza del 25 febbraio 2010 in causa C-172/08, ha affermato la conformità  del tributo al diritto comunitario, stabilendo che: &#8220;la Dir. del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, art. 10, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal Reg. (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev&#8217;essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori&#8221;. Si legge nella sentenza emessa dalla Corte di Giustizia che &#8221; a termini dell&#8217;arti della Dir. n. 31 del 1999, gli Stati membri adottano misure affinchè tutti i costi derivanti dall&#8217;impianto e dall&#8217;esercizio della discarica siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti nella discarica medesima. Tuttavia tale norma non impone agli Stati membri alcun metodo specifico per quanto attiene al finanziamento dei costi delle discariche che può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità . Ne consegue che la Dir. n. 31 del 1999, art. 10, non osta a che uno Stato membro istituisca un tributo sul deposito di rifiuti la cui corresponsione gravi sui gestori delle discariche e che venga poi ripercossa sul detentore dei rifiuti che li deposita in discarica. Detto articolo non osta nemmeno alla comminazione di sanzioni a carico del gestore che versi il tributo con ritardo, atteso che la previsione di tale sanzione, al pari dell&#8217;individuazione del soggetto passivo di un tributo di tal genere, ricade nella sfera di competenza dei soli Stati membri&#8230;. Conseguentemente, se uno Stato membro può istituire un tributo sui rifiuti a carico dei gestori delle discariche che debba essere rimborsato ai medesimi dalle amministrazioni che depositano i rifiuti in discarica, ciò è subordinato alla condizione che tale sistema fiscale sia accompagnato da misure dirette a garantire che il rimborso del tributo avvenga effettivamente e a breve termine al fine di non far gravare sui gestori stessi delle discariche oneri di gestione eccessivi derivanti da ritardi nei pagamenti da parte delle dette amministrazioni, pregiudicando in tal modo il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. In effetti, far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe ad imputare ai medesimi costi connessi allo smaltimento dei rifiuti che essi non hanno prodotto ma di cui garantiscono semplicemente lo smaltimento nell&#8217;ambito della loro attività  di prestatori di servizi.&#8221;.<br /> 2.6 Orbene la normativa statale e regionale, tramite il meccanismo della rivalsa di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 26, assicura al gestore lo strumento che consente di traslare gli effetti economici del tributo su chi conferisce i rifiuti.<br /> 2.7 Come insegna questo Collegio (cfr. Cass. n. 13123/2016) la sanzione è direttamente riferibile ad un comportamento del gestore che consiste nel mancato rispetto del termine ad esso imposto dalla legge di pagare il tributo del quale è soggetto passivo immediato; la possibilità  di esperire fruttuosamente e in tempi rapidi azione di rivalsa per il recupero della sanzione connessa ad un eventuale ritardo del soggetto conferitore nell&#8217;adempimento delle proprie obbligazioni, rimessa all&#8217;iniziativa del gestore stesso, è assicurata dal sistema di tutela del credito previsto dal diritto interno o attraverso il ricorso a strumenti negoziali (assicurazione, polizze fideiussorie), il cui costo evidentemente andrà  incluso nel corrispettivo per il servizio reso, o alle azioni giudiziarie ordinarie cautelari o monitorie.<br /> 2.8 La corte territoriale nell&#8217;affermare l&#8217;incompatibilità  della normativa nazionale con la normativa comunitaria perchè in esse non sarebbe prevista la possibilità  del gestore di rivalersi effettivamente ed in breve termine sull&#8217;ente locale conferente non si è attenuta ai principi sopra affermati.<br /> 3. Gli altri motivi restano assorbiti.<br /> 4 Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; la causa, non essendo necessari altri accertamenti in punto di fatto può essere decisa nel merito, ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell&#8217;originario ricorso proposto dalla contribuente. Sussistono giusti motivi in relazione al consolidamento dell&#8217;indirizzo giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso per compensare tra le parti le spese dell&#8217;intero giudizio.</div>
<p>  <a>P.Q.M.</a>  </p>
<div style="text-align: justify;">La Corte:<br /> &#8211; Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa l&#8217;impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dalla contribuente.<br /> &#8211; Compensa tra le parti le spese relative all&#8217;intero giudizio.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 maggio 2019.<br /> Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019</div>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Ordinanza &#8211; 11/4/2018 n.8922</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Locatelli, Rel. Guida. Sanità &#8211; Ospedali &#8211; Aziende sanitarie locali &#8211; Imposta sul reddito delle persone giuridiche &#8211; Agevolazioni &#8211; Ambito di applicazione &#8211; Enti ospedalieri.       L agevolazione fiscale prevista dal D.P.R. n. 601/1973 per gli enti ospedalieri non è applicabile, neppure mediante interpretazione estensiva, alle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-ordinanza-11-4-2018-n-8922/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Ordinanza &#8211; 11/4/2018 n.8922</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Locatelli, Rel. Guida.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Sanità &#8211; Ospedali &#8211; Aziende sanitarie locali &#8211; Imposta sul reddito delle persone giuridiche &#8211; Agevolazioni &#8211; Ambito di applicazione &#8211; Enti ospedalieri.<br />  <br />  <br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L  agevolazione fiscale prevista dal D.P.R. n. 601/1973 per gli enti ospedalieri non è applicabile, neppure mediante interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br /> SEZIONE TRIBUTARIA<br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br /> Dott. LOCATELLI Giuseppe &#8211; Presidente &#8211;<br /> Dott. CRUCITTI Roberta &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. GIUDICEPIETRO Andreina &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. GUIDA Riccardo &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br /> Dott. BERNAZZANI Paolo &#8211; Consigliere &#8211;<br /> ha pronunciato la seguente:</p>
<p> ORDINANZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso iscritto al n. 2814/2011 R.G. proposto da:<br /> AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; ricorrente &#8211;</em></div>
<div style="text-align: center;"><em><strong>contro</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">AGENZIA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Castellini del foro di Perugia, elettivamente domiciliata in Roma, in via Boezio n. 16, presso lo studio dell&#8217;avv. Mauro Onofri;</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; controricorrente &#8211;</em></div>
<div style="text-align: justify;">avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell&#8217;Umbria, sezione 1, n. 38/01/09, pronunciata il 22/10/2009, depositata il 30/11/2009;<br /> Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2018 dal Consigliere Riccardo Guida;<br /> lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Federico Sorrentino, che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />  </div>
<div style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong><br />  </div>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) propose ricorso avverso il diniego di rimborso dell&#8217;IRPEG, per gli anni 2003, 2004, 2005, deducendo di averla erroneamente versata nella misura ordinaria e non in quella ridotta al 50%, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, comma 1.<br /> In primo grado il ricorso venne accolto.<br /> La Commissione tributaria regionale dell&#8217;Umbria (in seguito: CTR), con la sentenza indicata in epigrafe, respingendo l&#8217;appello dell&#8217;Amministrazione finanziaria, ha affermato che il beneficio, ex art. 6 citato, della riduzione alla metà dell&#8217;IRPEG, si applica non soltanto agli enti ospedalieri, ma in generale, a tutti gli enti con finalità di assistenza sociale, e, quindi, alle ASL che, tra i compiti ad esse assegnati dalla legge, svolgono anche l&#8217;attività di assistenza pubblica in campo sanitario.<br /> Per la cassazione ha proposto ricorso l&#8217;Agenzia delle entrate, affidato ad motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.<br />  </div>
<div style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong><br />  </div>
<div style="text-align: justify;">0. Pregiudizialmente deve esaminarsi l&#8217;eccezione di tardività del ricorso sollevata dall&#8217;ASL sul presupposto che detto atto processuale sia stato notificato oltre il c.d. termine lungo d&#8217;impugnazione, di un anno (di cui all&#8217;art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo applicabile ratione temporis) e 46 giorni (di sospensione feriale dei termini, secondo la disciplina all&#8217;epoca in vigore), decorrente dal deposito della sentenza d&#8217;appello.<br /> 0.1. La censura è infondata.<br /> La sentenza della CTR è stata depositata il 30/11/2009; il ricorso per cassazione è stato consegnato al servizio postale per la notifica in data 17/01/2011, mentre, secondo la prospettazione della controricorrente, il termine lungo d&#8217;impugnazione &#8211; di un anno e 46 giorni &#8211; si sarebbe consumato due giorni prima, ossia il 15/01/2011.<br /> Si osserva, però, che il 15/01/2011 cadeva di sabato; ai sensi dell&#8217;art. 155 c.p.c., comma 5, &#8211; che estende ai termini che scadono il sabato la proroga di diritto (ai sensi dell&#8217;art. 155 c.p.c., comma 4), al primo giorno seguente non festivo, prevista per i termini che scadono in un giorno festivo &#8211; il c.d. termine lungo per l&#8217;impugnazione è stato prorogato di diritto fino a lunedì 17/01/2011 (primo giorno seguente non festivo), giorno in cui il ricorso per cassazione, come suaccennato, è stato (tempestivamente) consegnato al servizio postale per la notifica.<br /> 1. Coll&#8217;unico motivo di ricorso, sotto la rubrica: &quot;Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 87, 88 e 108 (art. 360 c.p.c., n. 3).&quot; l&#8217;Amministrazione finanziaria si duole che la CTR abbia erroneamente affermato l&#8217;applicabilità anche alle ASL del regime previsto, per i soli enti ospedalieri, dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, in virtù del rilievo che anche le neoistituite aziende svolgono attività di assistenza pubblica.<br /> 1.1. Il motivo è fondato.<br /> Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa sezione (cfr., ex multis, Cass. 16/04/2014 n. 8809; Cass. 4/12/2013, n. 27170), che il Collegio condivide, che, dopo avere accuratamente delineato il quadro normativo di settore, ha negato l&#8217;equiparazione tra &quot;enti ospedalieri&quot; e &quot;aziende sanitarie locali&quot; nel senso, prospettato dalla contribuente, che queste ultime, per finalità e compiti, costituirebbero, in sostanza, con diverso nome, la continuazione dei primi.<br /> Si è, infatti, evidenziato che alle ASL sono state assegnate, oltre all&#8217;assistenza ospedaliera, attività e funzioni nuove e diverse, mentre i &quot;vecchi&quot; enti ospedalieri mantengono una loro autonomia o in quanto costituiti in &quot;aziende ospedaliere&quot; o quali &quot;presidi&quot; ospedalieri nell&#8217;ambito delle ASL. Il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, del resto, nell&#8217;elencare i soggetti a favore dei quali l&#8217;IRPEG è ridotta alla metà, ha mantenuto, sotto la lettera a), l&#8217;originaria dizione &quot;enti ospedalieri&quot; anche dopo la sua sostituzione operata dal D.L. n. 331 del 1993 (convertito dalla L. n. 427 del 1993), in epoca successiva, quindi, alla riforma sanitaria del 1992.<br /> Ne deriva, in conclusione, che l&#8217;agevolazione in esame, tanto più in quanto espressamente inserita tra quelle di &quot;carattere soggettivo&quot;, non è applicabile alle aziende sanitarie locali, neppure in via d&#8217;interpretazione estensiva, e neanche (come invece affermato nella sentenza impugnata) in quanto dette aziende hanno, tra i compiti istituzionali, quello dell&#8217;assistenza (medica, sociale e farmaceutica).<br /> A tale riguardo è il caso di sottolineare che, come sopra accennato, le ASL svolgono altri compiti oltre a quello dell&#8217;assistenza, sicchè esse non possono essere annoverate tra gli enti di assistenza (di cui all&#8217;art. 6 citato) ed hanno uno specifico trattamento fiscale (ex artt. 87, 88, 108 del TUIR, in relazione ai periodi di imposta 2003, 2004, 2005) in quanto: sono soggette a IRPEG; i redditi che producono nello svolgimento della propria attività istituzionale di &quot;enti di assistenza sociale&quot; sono integralmente non imponibili; i redditi diversi (per esempio: redditi fondiari; redditi da capitale) sono imponibili nella misura ordinaria.<br /> 2. Accolto il motivo di ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 2, con la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.<br /> 3. E&#8217; congruo compensare, tra le parti, le spese dell&#8217;intero giudizio, visto che l&#8217;indirizzo di questa Corte, in virtù del quale è stata risolta la controversia, si è affermato negli ultimi anni.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">accoglie il ricorso;<br /> cassa la sentenza impugnata;<br /> decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;<br /> compensa, tra le parti, le spese processuali dell&#8217;intero giudizio.<br /> Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018.<br /> Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2018 n.4961</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-2-3-2018-n-4961/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-2-3-2018-n-4961/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2018 n.4961</a></p>
<p>Pres. Chindemi, Rel. Balsamo Sui presupposti applicativi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani &#8211; Presupposti applicativi &#8211; Garage &#8211; Autorimesse &#8211; Differenze &#8211; Esenzioni &#8211; Condizioni di esclusione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Chindemi, Rel. Balsamo</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti applicativi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall  art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani &#8211; Presupposti applicativi &#8211; Garage &#8211; Autorimesse &#8211; Differenze &#8211; Esenzioni &#8211; Condizioni di esclusione &#8211; Onere del contribuente. </p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La TARSU trova applicazione per i garage siti all  interno dei locali, in quanto producono rifiuti apprezzabili e non costituiscono, a differenza delle autorimesse scoperte esterne, pertinenze dell  abitazione. Grava, quindi, sul contribuente l  onere di provare la sussistenza per i garage di condizioni di esclusione o esenzione dalla tassazione.</p>
<p> </p>
<p><b> </b></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> <br /> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br /> <strong>SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE</strong><br />  <br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br /> Dott. DOMENICO CHINDEMI &#8211; Presidente &#8211;<br /> Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. GIACOMO MARIA STALLA &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. MILENA BALSAMO &#8211; Rel. Consigliere &#8211;<br /> Dott. ANTONIO MONDINI &#8211; Consigliere &#8211; <br /> ha pronunciato la seguente <br /> SENTENZA<br /> sul ricorso 27159-2014 proposto da: <br /> COMUNE DI CATANIA in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato SANTA ANNA MAZZEO con studio in CATANIA VIA ANTONINO LONGO 36 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine; <br /> &#8211; ricorrente &#8211; <br /> contro <br /> PASTURA ROBERTO; &#8211; intimato &#8211; <br /> avverso la sentenza n. 300/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 24/10/2013; <br /> udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO; <br /> udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso. <br /> Svolgimento del processo<br /> §.1 Pastura Roberto impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Catania con i quali ingiungeva il pagamento della TARSU per gli anni 2001-2004 relativa ai garage di proprietà del contribuente siti in via Basile 29, deducendo l&#8217;inidoneità degli immobili a produrre rifiuti, ex art. 62 Dlgs 1993/507. La CTP rigettava il ricorso. Interponeva gravame il Pastura, il quale reiterava le proprie censure. Si costituiva il Comune che resisteva sulla base del principio che la tassa è dovuta per l&#8217;occupazione e o la detenzione di aree scoperte a qualsiasi uso adibito, ex art. 62 cit. La CTR della Sicilia accoglieva l&#8217;appello con sentenza n. 300/18/13. Avverso detta sentenza, l&#8217;amministrazione comunale proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi di ricorso. Il contribuente non si è costituito. <br /> Motivi della decisione<br /> §.2 Con primo motivo la ricorrente assume la&quot; violazione e o falsa applicazione degli artt. 62 e 63, artt. 71 e 73 D.Igs 507/1993, in relazione all&#8217;art 360 n.3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata escluso la soggezione a Tarsu del garage con motivazione &quot;contraddittoria e contorta&quot;, violando il disposto dell&#8217;art. 62 cit. che sancisce che la tassa è dovuta per l&#8217;occupazione e detenzione dei locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie civili abitazioni. Precisa che il secondo comma prevede che non sono soggette alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi. Sussiste, dunque, ad avviso del Comune di Catania, una presunzione iuris tantum di produttività dei rifiuti, superabile solo con la prova contraria del detentore dell&#8217;area, qualora dette circostanze escludenti siano state dedotte nella denuncia originaria o di variazione, che nella specie era assente. Sostiene l&#8217;amministrazione siciliana che il procedimento di accertamento di cui agli artt. 71 e 73 cit. si attua esclusivamente quando il contribuente dichiari l&#8217;inidoneità del locale a produrre rifiuti, ma non si tratta di procedimento obbligatorio che il Comune deve attuare in assenza di dichiarazione del contribuente, il quale, infatti, nella fattispecie, non ha presentato alcuna denuncia di variazione o inutilizzabilità del garage. <br /> §.3 Eccepisce infine violazione di legge per eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà con altre decisioni del medesimo organo giudicante. La prima censura è fondata. Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l&#8217;art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è l&#8217;occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l&#8217;esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l&#8217;esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all&#8217;adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell&#8217;esclusione o dell&#8217;esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente. L&#8217;art. 62, pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l&#8217;impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall&#8217;art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere &quot;debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione&quot; (Cass. 2012 n.11351; 16858 del 2014; 9731 del 2015; n. 1722/2016; n. 8581 del 2017). Il contribuente, difatti, è tenuto, in base all  art. 70 del medesimo decreto, a presentare al comune, entro il 20 gennaio dell&#8217;anno successivo all&#8217;inizio dell&#8217;occupazione dei locali e delle aree scoperte tassabili, &quot; denuncia unica&quot; con l&#8217;indicazione dei dati prescritti, avente &quot;effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni dì tassabilità siano rimaste invariate&quot;, dovendo, in caso contrario, &quot;denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione&quot; rilevante (Cass. 2011 n. 775; Cass. 2013 n. 3772; 2014 n. 16858; 2014 n. 14469). Pur vero che spetta all&#8217;ente impositore fornire la prova dell&#8217;obbligazione tributaria, ma tale onere probatorio si ribalta sul contribuente allorquando sia quest&#8217;ultimo a volersi vedere riconoscere l&#8217;esclusione dal tributo (Cassazione, ordinanza n. 17622/2016), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l&#8217;Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell&#8217;obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l&#8217;esenzione, anche parziale, un&#8217;eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone dei territorio comunale (ex- multis, Cass. nn. 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011). Ciò premesso, mentre nel caso di autorimesse scoperte esterne, le stesse costituiscono pertinenza dell&#8217;abitazione e, quindi, sono automaticamente escluse dal tributo (anche dalla Tari, a mente dell&#8217;articolo 1, comma 641, della legge 147/2013), nell&#8217;ipotesi di garage siti all&#8217;interno di locali è applicabile la tassa sui rifiuti, siano essi autonomamente accatastati come unità immobiliari o siano essi semplici posti auto assegnati in via esclusiva ad un occupante dell&#8217;immobile. L&#8217;art. 65, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall&#8217;art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nello stabilire che la tassa &quot;può&quot; essere commisurata a determinati parametri    quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento   , teorici o effettivi a seconda della popolazione comunale, consente di conformare la tariffa anche ad altri parametri, reperibili entro i limiti della logica e dell&#8217;equità contributiva, ossia della legittimità dell&#8217;atto amministrativo. Perciò non è priva di logica giuridica l&#8217;affermazione secondo cui i garage sono soggetti a tarsu &quot;..perché anche i garage producono rifiuti apprezzabili&quot; (Cass. Sent. n. 11351 del 6 luglio 2012). Con riferimento all&#8217;ultimo motivo, evidenzia questa Corte che esso non risulta riconducibile all&#8217;ambito dell&#8217;art. 360 c.p.c., in quanto il ricorrente si duole dell    eccesso di potere&quot; e contraddittoria motivazione (rispetto ad altri precedenti giurisprudenziali) senza parametrare in alcun modo anche solo implicitamente a qualcuno dei motivi di cui alla detta norma la critica. Alla luce di tali considerazioni, non resta che concludere che la pronuncia appellata merita la cassazione, con riferimento al primo motivo, con conseguente rigetto del ricorso originario del contribuente. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite dei giudizi di merito, tenuto conto delle alterne vicende. Per il principio di soccombenza, le spese del presente giudizio gravano sul resistente.<br /> P.Q.M.<br /> La Corte di Cassazione <br /> &#8211; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l&#8217;originario ricorso proposto dal contribuente; <br /> &#8211; Condanna il contribuente alle spese di lite che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, oltre al rimborso di quanto versato a titolo di c.u.; <br /> &#8211; Compensa le spese dei giudizi di merito. <br /> Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il 7.02.2018. <br />  <br />  </p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2015 n.16941</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-19-8-2015-n-16941/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Greco, est. Cigna G.G. (M.Bianco) c. AGENZIA DELLE ENTRATE (Avv. Stato) l&#8217;avvocato che esercita presso la propria abitazione e collabora con altro studio non deve pagare l&#8217;IRAP Imposte e tributi – Avvocati – Svolgimento della professione – Presso la propria abitazione – Collaborazione con altro studio – Autonoma organizzazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Greco, est. Cigna<br /> G.G. (M.Bianco) c. AGENZIA DELLE ENTRATE (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;avvocato che esercita presso la propria abitazione e collabora con altro studio non deve pagare l&#8217;IRAP</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tributi – Avvocati – Svolgimento della professione – Presso la propria abitazione – Collaborazione con altro studio – Autonoma organizzazione – Inconfigurabilità – Conseguenze – IRAP – Assoggettabilità &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di IRAP, presupposto per l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta, secondo la previsione del D.Lgs. 446/1997, art. 2, è l&#8217;esercizio abituale di un&#8217;attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell&#8217;organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l&#8217;esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; l&#8217;esistenza di un&#8217;autonoma organizzazione non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto- organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell&#8217;organizzazione di beni strumenti e/o di lavoro altrui (1). Ne consegue che l’avvocato che non ha un proprio studio ed esercita presso la propria abitazione e che inoltre è solo collaboratore di altro studio (la cui eventuale organizzazione è, quindi, irrilevante) non ha una autonoma organizzazione tale da rendere lo stesso assoggettabile all&#8217;IRAP. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cass. 26161/2011 e Cass. 3664/2007).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TRIBUTARIA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GRECO Antonio &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. CIGNA Mario &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. FERRO Massimo &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. FEDERICO Guido &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. IOFRIDA Giulia &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<b></p>
<p align=center>sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso 18194/2010 proposto da:<br />
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA I. GOIRAN 23, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANCARLO CONTENTO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato BIANCO MICHELE, giusta delega a margine;<br />
&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;<br />
&#8211; controricorrente &#8211;</p>
<p>avverso la sentenza n. 31/2009 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 18/05/2009;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2015 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
<b></p>
<p align=center>Svolgimento del processo</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>G.A., di professione avvocato, ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Torino avverso la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa al periodo d&#8217;imposta 2003, con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 5.706,00 per omesso versamento IRAP. L&#8217;adita CTP ha rigettato il ricorso.<br />
Con sentenza depositata il 18-5-2009 la CTR Piemonte ha rigettato l&#8217;appello del contribuente; in particolare la CTR, precisato che il contribuente lavorava a Torino per conto di uno studio legale di Milano senza vincoli di orario e di esclusiva, ha poi evidenziato che lo stesso aveva promiscuamente adibito la propria abitazione a studio e, a fronte di un complessivo reddito dichiarato di Euro 178.803,00, aveva sostenuto costi (dettagliatamente descritti) per Euro 37.033,00; ciò posto, ha ritenuto che siffatti elementi (in particolare le spese sostenute per lo svolgimento dell&#8217;attività e l&#8217;uso di beni strumentali), coordinati dall&#8217;interessato per offrire prestazioni professionali, dimostravano l&#8217;esistenza di un&#8217;organizzazione autonoma finalizzata alla produzione di reddito, con conseguente assoggettabilità del contribuente all&#8217;IRAP. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, affidato a due motivi, illustrato anche da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.; ha resistito l&#8217;Agenzia.<br />
<b></p>
<p align=center>Motivi della decisione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il primo motivo il contribuente, denunziando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ha sostenuto che erroneamente la CTR, pur essendo incontestabile che esso contribuente si fosse avvalso di una struttura organizzata riferibile a terzi nella quale era inserito alla stregua di un collaboratore, aveva &#8211; ciò nonostante &#8211; dichiarato la sussistenza in capo al professionista di un&#8217;autonoma organizzazione, con conseguente assoggettamento all&#8217;IRAP. Con il secondo motivo il contribuente, denunziando omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, ha dedotto che la CTR aveva solo elencato i costi sostenuti, senza alcuna valutazione degli stessi.<br />
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.<br />
Va, invero, rilevato che, per ormai costante e condiviso principio di questa Corte, in tema di IRAP, presupposto per l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta, secondo la previsione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, è l&#8217;esercizio abituale di un&#8217;attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell&#8217;organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l&#8217;esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; l&#8217;esistenza di un&#8217;autonoma organizzazione non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto- organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell&#8217;organizzazione di beni strumenti e/o di lavoro altrui (v.<br />
tra le tante, Cass. 26161/2011 e Cass. 3664/2007).<br />
Nel caso di specie il contribuente non ha neanche uno studio proprio ma esercita presso la propria abitazione; lo stesso, inoltre, è solo collaboratore di altro studio (la cui eventuale organizzazione è, quindi, irrilevante) ed ha costi per Euro 37.0332, che, se valutati nella loro specificità (Euro 5.026,00 per quote di ammortamento, Euro 1.773,00 per canoni di locazione finanziaria di beni mobili, Euro 1.439,00 per consumi, Euro 9.485,99 per spese locazione immobili, Euro 19.210,00 per altre spese: v. sul punto, anche controricorso), non denotano autonoma organizzazione tale da rendere il cliente assoggettabile all&#8217;IRAP. In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l&#8217;impugnata sentenza, che non si è attenuta ai su esposti principi;<br />
non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l&#8217;accoglimento del ricorso introduttivo.<br />
In considerazione dell&#8217;evolversi delle decisioni, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relativa ai gradi di merito; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Corte accoglie il ricorso; cassa l&#8217;impugnata sentenza, e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; dichiara compensate le spese di lite relativa ai gradi di merito; condanna l&#8217;Agenzia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2015</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2014 n.3934</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-19-2-2014-n-3934/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Allegati CASS_3934_2014 (307 kB)</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Ordinanza &#8211; 3/2/2014 n.2357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-ordinanza-3-2-2014-n-2357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-ordinanza-3-2-2014-n-2357/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Ordinanza &#8211; 3/2/2014 n.2357</a></p>
<p>Pres. M. Cicala – Rel. G. Caracciolo Rocco Di Torrepadula M. Rosaria (avv.ti M. Di Fiore S. Fiorentino) vs Agenzia del Territorio 80416110 1. Imposte e tributi – Unità immobiliare – Modifica del classamento – Aumento della rendita catastale – Motivazione – Trasformazioni dell’immobile o dell’ambiente circostante – Indicazioni specifiche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-ordinanza-3-2-2014-n-2357/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Ordinanza &#8211; 3/2/2014 n.2357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-ordinanza-3-2-2014-n-2357/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Ordinanza &#8211; 3/2/2014 n.2357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Cicala – Rel. G. Caracciolo<br /> Rocco Di Torrepadula M. Rosaria (avv.ti M. Di Fiore S. Fiorentino) vs Agenzia del Territorio 80416110</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Imposte e tributi – Unità immobiliare – Modifica del classamento – Aumento della rendita catastale – Motivazione – Trasformazioni dell’immobile o dell’ambiente circostante – Indicazioni specifiche &#8211; Necessità.						</p>
<p>2.	Imposte e tributi – Unità immobiliare – Modifica del classamento – Aumento della rendita catastale – Motivazione – Enunciazione dati catastali – Insufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente.						</p>
<p>2.	È insufficiente a sorreggere adeguatamente la motivazione del provvedimento di modifica del classamento dell’Agenzia del Territorio l’enunciazione dei meri dati catastali. Nel caso di specie l’atto è stato assunto tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/21416_21416.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.3756</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-9-3-2012-n-3756/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-9-3-2012-n-3756/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.3756</a></p>
<p>Pres. Cicala, Est. Terrusi Ambiente e territorio – Tariffa di igiene ambientale (TIA) – Natura – E’ tributo – Assoggettabilità ad IVA – Esclusione La tariffa di igiene ambientale costituisce una mera variante della T.A.R.S.U. e conserva la qualifica di tributo; da ciò ne discende – tra l’altro – la</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-9-3-2012-n-3756/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.3756</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cicala, Est. Terrusi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Tariffa di igiene ambientale (TIA) – Natura – E’ tributo – Assoggettabilità ad IVA – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La tariffa di igiene ambientale costituisce una mera variante della T.A.R.S.U. e conserva la qualifica di tributo; da ciò ne discende – tra l’altro – la non assoggettabilità ad IVA della stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
SEZIONE TRIBUTARIA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />	<br />
Dott. CICALA Mario &#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. IACOBELLIS Marcello &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. DI BLASI Antonino &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. BOTTA Raffaele &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. TERRUSI Francesco &#8211; rel. Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso 20078/2011 proposto da:</p>
<p>ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL&#8217;EMPORIO 16/A, presso lo studio dell&#8217;avvocato BALDACCI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;<br />	<br />
&#8211; ricorrente &#8211;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
EUROPORTA SNC;<br />	<br />
&#8211; intimato &#8211;<br />	<br />
avverso la sentenza n. 38/2010 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 24/05/2010;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2012 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;<br />	<br />
udito per il ricorrente l&#8217;Avvocato BALDACCI, che ha chiesto l&#8217;accoglimento;<br />	<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
<u><b></p>
<p align=center>Svolgimento del processo</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></u><br />	<br />
Ascit servizi ambientali s.p.a., gerente il servizio di smaltimento del comune di Capannori, ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi e illustrato anche da memoria, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 38/18/2010.<br />	<br />
Questa sentenza, in parziale riforma della decisione della commissione tributaria provinciale di Lucca resa su ricorso della società Europorta di Paoletti Ansano e Musetti Pietro avverso distinti avvisi di accertamento relativi alla tariffa di igiene ambientale (c.d. tia), ha dichiarato: (i) non soggetti alla quota variabile della tariffa medesima i locali ritenuti produttivi di rifiuti speciali; (ii) comunque non soggetti a iva tutti gli importi pretesi dal gestore; (iii) carente di legittimazione passiva il comune di Capannori. La contribuente non ha svolto difese.<br />	<br />
<u><b></p>
<p align=center>Motivi della decisione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></u><br />	<br />
1. &#8211; Sulla premessa che la tariffa aveva nella specie riguardato i locali utilizzati dalla contribuente per lo svolgimento di attività artigiana di falegnameria, la commissione, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la detta quota variabile fosse dovuta in base ai rifiuti urbani prodotti, e non per le superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati raccolti a cura e spese del contribuente.<br />	<br />
Ha quindi affermato che la società aveva sempre &#8220;dichiarato e dimostrato&#8221; di aver prodotto rifiuti del genere, provvedendo direttamente al relativo smaltimento. Donde era onere del comune &#8211; o dell&#8217;ente preposto -accertare semmai la promiscuità dei rifiuti prodotti (urbani e speciali), al fine di legittimamente pretendere anche la quota variabile della tariffa, seppure in misura ridotta.<br />	<br />
Quanto all&#8217;Iva, la commissione l&#8217;ha ritenuta non dovuta in considerazione della natura propriamente tributaria della tia, definitivamente chiarita dalla Corte costituzionale a mezzo della sentenza n. 238/2009 e dell&#8217;ordinanza n. 300/2009. 2. &#8211; La ricorrente, col primo mezzo, censura la prima delle dette statuizioni, per violazione e falsa applicazione del <i>D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49</i>, (c,d. decreto Ronchi) e degli artt. 17 e 24 dell&#8217;afferente regolamento del comune di Capannori (<i>art. 360 c.p.c.</i>, n. 3), nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso decisivo (<i>art. 360 c.p.c.</i>, n. 5).<br />	<br />
Ascrive alla sentenza, da un lato, di aver ravvisato un inesistente onere probatorio in capo all&#8217;ente impositore quanto alla produzione di rifiuti soggetti alla tariffa; e, dall&#8217;altro, di aver ritenuto assolta la contribuente dall&#8217;onere a essa spettante con una motivazione del tutto carente, avendo in sostanza affermato come dimostrata l&#8217;avvenuta produzione di rifiuti speciali (e il successivo smaltimento diretto dei medesimi) senza rilevare che non era risultato depositato, nè in primo, nè in secondo grado, alcun documento all&#8217;uopo attestante.<br />	<br />
3. &#8211; Il motivo è fondato nei limiti della dedotta insufficienza motivazionale della sentenza. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di tarsu, il <i>D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62</i>, nel disporre che la tassa &#8220;è dovuta per l&#8217;occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59&#8221;, pone una presunzione relativa di tassabilità, in forza della quale, costituendo le successive esenzioni un&#8217;eccezione alla regola generale di assoggettamento di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato, l&#8217;onere della prova, circa l&#8217;esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all&#8217;esenzione, e non sull&#8217;amministrazione del comune (v. per tutte Cass. n. 15083/2004; n. 4766/2004).<br />	<br />
Tale principio rileva anche in materia di tia, non solo perchè codesta rappresenta &#8211; come ormai definitivamente chiarito &#8211; una mera variante della tarsu, conservando anche la relativa qualifica di tributo v. C. cost. n. 238/2009; n. 300/2009 (ord.) e n. 64/2010 (ord.), nonchè sez. un. 14903/2010 e, da ultimo, sez. un. n. 25929/2011; ma soprattutto perchè in tal senso depone lo specifico regime delineato dal <i>D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49</i>. Il quale ha invero previsto (al comma 3) che &#8220;la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale&#8221;, salva l&#8217;applicazione sulla stessa, così come determinata dagli enti locali, di un &#8220;coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l&#8217;attività di recupero dei rifiuti stessi&#8221; (comma 14).<br />	<br />
L&#8217;impugnata sentenza, nell&#8217;affermare la non soggezione a tia delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilati, non ha contravvenuto i riferiti principi di diritto. Nè ha sostenuto un inverso principio in tema di ripartizione dell&#8217;onere della prova, giacchè la valutazione associata alla carenza di prove della promiscuità dei rifiuti si rivela, nel testo della motivazione, solo consequenziale a quella di avvenuta previa dimostrazione, da parte del contribuente, della produzione di (soli) rifiuti speciali.<br />	<br />
Tuttavia la commissione ha ritenuto assolto il suddetto onere della prova della contribuente a mezzo di un&#8217;affermazione apodittica;<br />	<br />
segnatamente a mezzo dell&#8217;affermazione che &#8220;la società ha sempre dichiarato e dimostrato di avere prodotto rifiuti speciali e di avere provveduto a propria cura e spese allo smaltimento&#8221;. Siffatta argomentazione, nella sua circolarltà, si rivela del tutto insufficiente a render conto del procedimento logico sottostante, in quanto non è detto da cosa la valutazione afferente sia stata tratta, e considerato che la ricorrente ha dedotto che, in verità, nessun documento attestante la produzione di rifiuti non assimilati era stato in effetti depositato, in primo come in secondo grado.<br />	<br />
4. &#8211; Col secondo mezzo, Ascit denunzia violazione o falsa applicazione del <i>D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3</i>, <i>L. n. 133 del 1999, art. 6</i>, nonchè del <i>D.M. 24 ottobre 2000</i>, in relazione alla statuizione circa il non assoggettamento a Iva della tariffa di igiene ambientale.<br />	<br />
Secondo la ricorrente, l&#8217;applicazione dell&#8217;Iva coglie, non già il corrispettivo tributario della tariffa, quanto invece, in base al citato <i>D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3</i>, la sottostante prestazione di servizio. La stessa natura latamente tributaria di un importo &#8211; ad avviso della ricorrente &#8211; non escluderebbe in sè l&#8217;applicazione dell&#8217;Iva, come dimostrato, per esempio, dal fatto che scontano l&#8217;imposta le accise sui consumi energetici. Una simile conclusione &#8211; per quanto poi sostenuto in memoria &#8211; troverebbe conferma nella successiva evoluzione della neo-istituita tariffa integrata ambientale, disciplinata dal codice dell&#8217;ambiente &#8211; <i>D.Lgs. n. 152 del 2006</i> &#8211; e nota come tia/2. Di questa, infatti, la circolare ministeriale n. 3/DF/2010 ha affermato la sostanziale identità rispetto alla tariffa d&#8217;igiene ambientale (c.d. tia/1); e la soggezione all&#8217;Iva in ragione della definizione non tributaria di cui alla norma d&#8217;interpretazione autentica (del <i>D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238</i>) contenuta nel <i>D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33</i>, conv. in <i>L. n. 122 del 2010</i>. 5. &#8211; Il secondo mezzo è infondato.<br />	<br />
6. &#8211; Occorre sgombrare il campo dalla considerazione da ultimo svolta, giacchè quanto appena evidenziato a proposito della rilevanza dell&#8217;astratta disciplina della tariffa integrata ambientale, in base a una presunta sostanziale identità tra questa e la tariffa d&#8217;igiene ambientale (ancora per comodità, rispettivamente, tia/2 e tia/1), è il frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile.<br />	<br />
La tariffa integrata ambientale, di cui al <i>D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238</i>, è stata istituita previa soppressione (e, dunque, in conseguente sostituzione) della tariffa d&#8217;igiene ambientale. Per incidens, essa non risulta ancora applicabile non essendo stato emanato il previsto regolamento attuativo, di cui ai commi 3 e 6 della disposizione citata. Talchè, in base al successivo comma 10, dello stesso art. 238, fino alla completa attuazione della tariffa integrata (peraltro solo virtuale, essendo codesta a sua volta destinata a cedere il passo, con decorrenza 1.1.2013, all&#8217;istituito tributo comunale rifiuti e servizi &#8211; c.d. res &#8211; di cui al <i>D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14</i>, conv. in <i>L. 22 dicembre 2011, n. 214</i>), continuano ad applicarsi le discipline regolamentari prima vigenti; e dunque, la disciplina regolamentare della tariffa d&#8217;igiene ambientale (tia/1).<br />	<br />
D&#8217;altronde non risulta &#8211; nè è in qualche modo dedotto &#8211; che il comune di Capannori abbia, in concreto, e per quanto rileva in causa, provveduto ad attuare la tariffa integrata con proprio autonomo regolamento &#8211; in base alla facoltà pur concessa dal <i>D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2</i> quater, conv. con modificazioni in <i>L. n. 13 del 2009</i>, giustappunto per l&#8217;eventualità della mancata adozione del ripetuto regolamento ministeriale attuativo entro il 30.6.2009.<br />	<br />
Poichè finanche in linea di pura logica formale non è dato comprendere in qual senso possa minimamente sostenersi l&#8217;identità tra situazioni in successione tra loro (dovrebbe far parte del comune patrimonio logico-cartesiano che, se A succede a B, A e B non sono la stessa cosa), sembra alla Corte di tutta evidenza che le argomentazioni involgenti l&#8217;istituto della tariffa integrata ambientale (tia/2) a nulla rilevano laddove, come nella specie, si discuta della sola tariffa d&#8217;igiene ambientale (tia/1).<br />	<br />
Il che, del resto, è stato già evidenziato dalla Corte costituzionale nella nota sent. n. 238/2009, a petto della considerazione circa &#8220;la rilevata formale diversità delle fonti istitutive delle due suddette tariffe (ancorchè entrambe usualmente denominate, in breve, tia), la successione temporale delle fonti, la parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi, il fatto che la tariffa integrata espressamente sostituisce la tariffa di igiene ambientale&#8221;.<br />	<br />
Siffatti elementi impediscono, in buona sostanza, di ritenere che la questione sollevata in causa sia minimamente influita dall&#8217;evoluzione concernente la tariffa integrata ambientale.<br />	<br />
7. &#8211; Mantenuta nei limiti suoi propri, la questione relativa alla affermata (dalla ricorrente) soggezione della tia/1 all&#8217;Iva va risolta in coerenza con la pacifica natura tributaria della medesima, con la mancanza di disposizioni legislative che espressamente assoggettano a Iva le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti e con l&#8217;irrilevanza di diverse prassi amministrative (in effetti esistenti in alcuni territori), posto che la natura tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa, e non da dette eventuali distorte prassi.<br />	<br />
In tal senso è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte costituzionale &#8211; in sintesi: &#8220;non è fondata, in riferimento <i>all&#8217;art. 102, comma 2, cost.</i>, la questione di legittimità costituzionale del <i>D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2</i>, secondo periodo, nella parte in cui dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (t.i.a.) prevista dal <i>D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49</i>: la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), infatti, costituisce una mera variante della ta.r.s.u. disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni) e conserva la qualifica di tributo propria di quest&#8217;ultima&#8221; (sent. n. 238/2009 e ord. nn. 300(2009 e 64/2010) -; e infine accolti dalle sezioni unite di questa Corte a mezzo dell&#8217;affermazione che &#8220;la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), disciplinata dal <i>D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49</i>, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della t.a.r.s.u. (disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993) e conserva la qualifica di tributo, propria di quest&#8217;ultima, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della t.i.a. hanno natura tributaria e sono da attribuire alla cognizione delle commissioni tributarie (senza che ciò si ponga in contrasto con <i>l&#8217;art. 102 Cost.</i>, comma 2)&#8221; (per tutte sez. un. n. 14903/2010; sez. un. n. 25929/2011).<br />	<br />
In base a codesti principi, stante la mancanza &#8211; ripetesi di disposizioni legislative suscettibili di esser richiamate a presidio della affermata soggezione a Iva della prestazione del servizio di smaltimento in sè e per sè considerata (disposizione che, oltre tutto, ove esistenti, determinerebbero fondati dubbi di legittimità alla luce della normativa comunitaria &#8211; <i>direttiva 2006/112/Ce</i> &#8211; che esclude in via generale l&#8217;assoggettamento a Iva di diritti, canoni e contributi percepiti da enti pubblici &#8220;per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità&#8221;), devesi confermare la statuizione di cui all&#8217;impugnata sentenza.<br />	<br />
Nel senso che gli importi pretesi a titolo di tariffa d&#8217;igiene ambientale non sono assoggettabili a Iva.<br />	<br />
8. &#8211; In conclusione, quindi, va accolto, nei limiti considerati, il primo motivo dell&#8217;odierno ricorso e rigettato il secondo.<br />	<br />
L&#8217;impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima commissione regionale della Toscana, diversa sezione.<br />	<br />
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p><u><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b></u><br />	<br />
La Corte accoglie il primo motivo; rigetta il secondo; cassa l&#8217;impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Toscana.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2012 n.633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-12-1-2012-n-633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-12-1-2012-n-633/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2012 n.633</a></p>
<p>Pres. De Maio, Est. Franco Ambiente e territorio – Danno ambientale – Interesse collettivo alla salubrità dell’ambiente – Lesione – Costituzione di parte civile – Ministero dell’Ambiente – Legittimazione – Sussiste – Altri soggetti -Legittimazione – Non sussiste Spetta unicamente allo Stato e &#8211; per esso &#8211; al Ministro dell’Ambiente,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Maio, Est. Franco</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Danno ambientale – Interesse collettivo alla salubrità dell’ambiente – Lesione – Costituzione di parte civile – Ministero dell’Ambiente – Legittimazione – Sussiste – Altri soggetti  -Legittimazione – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta unicamente allo Stato e &#8211; per esso &#8211; al Ministro dell’Ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell’interesse pubblico e generale all’ambiente; tutti gli altri soggetti, singoli e associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono invece agire, in forza dell’art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico, collettivo e generale, alla tutela dell’ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
SEZIONE TRIBUTARIA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />	<br />
Dott. PIVETTI Marco &#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. MERONE Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />	<br />
Dott. VIRGILIO Biagio &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. CARACCIOLO Giuseppe &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. TERRUSI Francesco &#8211; Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso 14136/2007 proposto da:</p>
<p>AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;<br />	<br />
&#8211; ricorrente &#8211;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
COMUNE DI FIUGGI;<br />	<br />
&#8211; intimato &#8211;</p>
<p>sul ricorso 17371/2007 proposto da:<br />	<br />
COMUNE DI FIUGGI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso lo Studio dell&#8217;avvocato GARGANI BENEDETTO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GALASSI VINCENZO, giusta delega a margine;<br />	<br />
&#8211; ricorrente &#8211;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
AGENZIA DELLE ENTRATE;<br />	<br />
&#8211; intimato &#8211;<br />	<br />
avverso la sentenza n. 612/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 30/01/2007;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;<br />	<br />
udito per il ricorrente l&#8217;Avvocato PISANA, che ha chiesto l&#8217;accoglimento;<br />	<br />
udito per il resistente l&#8217;Avvocato GALASSI, che si riporta;<br />	<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbe l&#8217;incidentale.<br />	<br />
<u><b></p>
<p align=center>Svolgimento del processo</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></u>La controversia ha ad oggetto una richiesta di rimborso IRPEG e ILOR, relativa ai redditi del 1989 e 1990, avanzata dal Comune di Fiuggi, relativa ad eccedenze di versamenti, evidenziati nelle relative dichiarazioni dei redditi, presentate, rispettivamente, il 20 ottobre 1990 ed il 30 ottobre 1991, vale a dire entro il termine di un mese dall&#8217;approvazione del bilancio consuntivo (avvenuta,nella specie, nel mese di settembre), in conformità al combinato disposto del <i>D.L. n. 318 del 1986, art. 1 bis, comma 3</i>, (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), in forza del quale &#8220;La deliberazione del conto consuntivo dell&#8217;esercizio finanziario degli enti locali è adottata entro il 30 settembre dell&#8217;esercizio successivo&#8221;, e <i>D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, comma 2</i>, in forza del quale i soggetti IRPEG tenuti alla approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall&#8217;atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall&#8217;approvazione del bilancio o rendiconto; ovvero entro un mese dalla scadenza del termine stabilito, se il bilancio non è stato approvato entro tale termine.<br />	<br />
Il rimborso è stato poi sollecitato, come risulta dalla narrativa non contestata della sentenza impugnata e dalla narrativa dell&#8217;odierno controricorso, con successivi atti a partire dal 5 aprile 2001, fino a quando con atto notificato il 23 settembre 2002, il Comune di Fiuggi ha rivolto all&#8217;Agenzia delle Entrate una formale diffida per ottenere il rimborso. E&#8217; seguito il silenzio rifiuto che il Comune di Fiuggi ha impugnato dando origine all&#8217;odierno contenzioso.<br />	<br />
La CTP ha accolto il ricorso e la decisione di primo grado è stata confermata dalla CTR. I giudici di merito hanno ritenuto valide le dichiarazioni presentate nell&#8217;ottobre degli anni 1990 e 1991, contenenti la richiesta di rimborso, con la conseguenza che, contrariamente all&#8217;assunto dell&#8217;Agenzia, il relativo credito del Comune di Fiuggi non si sarebbe mai prescritto, tenuto conto degli atti interruttivi succedutisi fino al 23 settembre 2002, sul presupposto che il termine di prescrizione decennale iniziava a decorrere dopo la scadenza del termine per il controllo formale della dichiarazione annuale (termine individuato dalla CTR nella data del 1 gennaio 1993).<br />	<br />
L&#8217;Agenzia delle Entrate ricorre contro il Comune di Fiuggi per la cassazione della decisione della CTR, sulla base di sei motivi. Il Comune resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, sulla base di due motivi.<br />	<br />
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi <i>dell&#8217;art. 378 c.p.c..</i><br />	<br />
<u><b></p>
<p align=center>Motivi della decisione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></u>Preliminarmente, i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi <i>dell&#8217;art. 335 c.p.c..</i><br />	<br />
Nel merito, ricorso principale merita accoglimento. Va rigettato invece il ricorso incidentale.<br />	<br />
In sintesi, la CTR ha accolto il ricorso del Comune e, quindi la richiesta di rimborso, ritenendo tempestive e valide le dichiarazioni dei redditi presentate nell&#8217;ottobre del 1990 e 1991 e tempestive le successive richieste di rimborso del marzo e settembre 2002, in quanto inoltrate entro il termine di prescrizione decennale decorrente dal 1 gennaio 1993 (data di scadenza del termine per i controlli <i>D.P.R. n. 600 del 1973</i>, ex art. 36 bis).<br />	<br />
L&#8217;Agenzia delle Entrate contesta la premessa, relativa alla tempestività e validità delle dichiarazioni presentate nell&#8217;ottobre dell&#8217;anno successivo a quello di riferimento (motivo n. 1: violazione e falsa applicazione del <i>D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, comma 2</i>, <i>D.L. n. 70 del 1988, art. 1 bis</i>, conv. in <i>L. n. 154 del 1988</i>, <i>D.L. n. 511 del 1988, art. 10</i>, conv. in <i>L. n. 20 del 1989</i>, <i>D.L. n. 66 del 1989, art. 22 bis</i>, conv. in <i>L. n. 144 del 1989</i>, e <i>artt. 12 e 14 preleggi</i>; motivo n. 3: violazione e falsa applicazione del <i>D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, comma 7</i>, e <i>D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38</i>) e la conclusione relativa alla ritenuta tempestività della richiesta di rimborso, affermata sul presupposto che il termine iniziale della prescrizione del diritto al rimborso coincida con la data di scadenza del termine del controllo formale (<i>D.P.R. n. 600 del 1973</i>, ex art. 36 bis) della dichiarazione (motivo n. 6: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, <i>artt. 2935 e 2946 c.c.).</i><br />	<br />
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro interconnessione, appaiono fondate. Innanzitutto, le SS.UU. di questa Corte, superando la giurisprudenza citata dalla CTR, hanno affermato il principio della irrilevanza, ai fini della prescrizione, del termine di cui dispone l&#8217;amministrazione finanziaria per i controlli delle dichiarazioni: &#8220;In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d&#8217;imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dal <i>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38</i>, non occorrendo la presentazione di un&#8217;apposita istanza, in quanto l&#8217;Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all&#8217;ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide nè il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi del <i>D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis</i>, nè il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dalla <i>L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58</i>:<br />	<br />
la prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all&#8217;Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all&#8217;esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero &#8220;invito&#8221; rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice&#8221; (sent. n. 2687/2007).<br />	<br />
Considerato che l&#8217;ultima dichiarazione contenente la esposizione del credito vantato dal Comune è stata presentata il 30 ottobre 1991, il termine di prescrizione è maturato il 30 ottobre 2001, quindi prima degli atti interruttivi del 22 marzo e 23 settembre 2002, considerati dalla CTR. Tutti gli altri motivi del ricorso principale sono assorbiti.<br />	<br />
Tuttavia, giova chiarire, ai sensi <i>dell&#8217;art. 363 c.p.c.</i>, comma 3, dal momento che il Comune di Fiuggi fa riferimento (ma non in forma di specifica ed autosufficiente) ad altri atti anteriori di richiesta di informazione e di sollecitazione del rimborso, che anche le censure proposte con il primo ed il terzo motivo appaiono fondate. L&#8217;Agenzia delle Entrate sostiene che la dichiarazione presentata con un ritardo di oltre un mese, come nella specie, è tamquam non esset, in forza del disposto del <i>D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, comma 6</i>, vigente ratione temporis, con la conseguenza che anche gli atti successivi sarebbero inefficaci. Nè può essere validamente invocata la normativa specifica, ma con efficacia temporanea, dettata per gli enti locali (<i>D.L. n. 70 del 1988, art. 9</i>, e <i>D.L. n. 511 del 1988, art. 10</i>), che riguarda soltanto i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1989.<br />	<br />
Il <i>D.L. n. 70 del 1988, art. 9</i>, come modificato dalla legge di conversione, per consentire agli enti locali di adeguarsi alle innovazioni del <I>TUIR</I>, stabilì che i termini previsti per le dichiarazione dei redditi di tali enti, per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988, erano differiti al 31 ottobre 1988 (termine poi prorogato al 31 dicembre 1989, in forza del <i>D.L. n. 66 del 1989, art. 22 bis</i>). Successivamente, il <i>D.L. n. 511 del 1988, art. 10, comma 3</i>, ha ribadito che i periodi di imposta ai quali si applicava la proroga prevista dal <i>D.L. n. 70 del 1988, art. 9</i>, erano soltanto quelli chiusi al 31 dicembre 1988 (testualmente: &#8220;chiusi anteriormente al 1 gennaio 1989&#8221;). Quindi, la norma, di carattere chiaramente eccezionale (in quanto ha introdotto una deroga al termine ordinario per venire incontro alla &#8220;impreparazione fiscale&#8221; degli enti locali divenuti destinatari di obblighi tributari) e di favore per gli enti locali, non poteva trovare applicazione oltre i limiti temporali espressamente previsti. Quindi, non si applica ai periodi di imposta in questione (1989-1990), per i quali valeva oramai il termine ordinario previsto dal <i>D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, comma 2</i>, in forza del quale la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine per l&#8217;approvazione del bilancio o rendiconto. Nè rileva il fatto che il <i>D.L. n. 318 del 1986, art. 1 bis</i>, (che disciplina il termine per la deliberazione del conto consuntivo degli enti locali) sia stato abrogato soltanto a decorrere dal 16 maggio 1995 (<i>D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 123</i>), perchè comunque la legge speciale, successiva, di disciplina dei termini degli adempimenti fiscali degli enti locali (<i>D.L. n. 70 del 1988, art. 9</i>, e <i>D.L. n. 511 del 1988, art. 10, comma 3</i>) ha fissato espressamente ed in maniera rigorosa i limiti temporali della propria vigenza (prima fino al 31 dicembre 1987 e poi fino al 31 dicembre 1988). Ne deriva, quindi che le dichiarazioni in questione, presentate soltanto il 20 ottobre 1990 ed il 30 ottobre 1991, con un ritardo di oltre un mese rispetto al termine previsto (un mese dal termine stabilito per l&#8217;approvazione del bilancio o rendiconto) sono da considerare inesistenti. Nè rileva la data di approvazione del bilancio (v. Cass. 9757/2008: &#8220;ricorre l&#8217;ipotesi della predetta omissione anche nel caso di dichiarazione, come nella specie, presentata entro un mese dall&#8217;approvazione effettiva del bilancio allorchè quest&#8217;ultimo sia stato deliberato dall&#8217;assemblea tardivamente rispetto ai termini originari&#8221;). Pertanto, se le dichiarazioni in questione sono da considerare inesistenti nessun valore interruttivo della prescrizione potevano avere i successivi, ma non meglio specificati, atti di sollecito.<br />	<br />
Come è noto, però, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione presentata con un ritardo di oltre un mese, in quanto inesistente, non fa sorgere il diritto al rimborso risultante dalla stessa, salvo che nella stessa dichiarazione non sia stata formulata una esplicita richiesta in tal senso: &#8220;La dichiarazione dei redditi tardivamente presentata, secondo la previsione contenuta nell&#8217;abrogato <i>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 9</i>, (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal <i>D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241</i>), &#8220;costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati&#8221;, mentre, trattandosi di disposizione di tipo sanzionatorio che tende a disincentivare i ritardi nella presentazione della denuncia dei redditi, della dichiarazione tardiva l&#8217;erario non può tenere conto per il rimborso dei crediti d&#8217;imposta da essa risultanti, avendo in tal caso il contribuente, l&#8217;onere di formulare una espressa istanza al riguardo; detta istanza, peraltro, può ritenersi validamente rappresentata anche dalla dichiarazione dei redditi tardivamente presentata, ove in essa egli non si sia limitato ad esporre il credito d&#8217;imposta, ma ne abbia specificamente domandato il rimborso.&#8221; (Cass. 26314/2010).<br />	<br />
Nella specie, però, non è dato sapere come siano state redatte le dichiarazioni del Comune di Fiuggi (nel controricorso la difesa dell&#8217;ente locale paria di mera esposizione di una eccedenza di imposta, per il 1989, e di richiesta di rimborso per il 1990 non meglio però descritta), ma anche ammesso che contenessero una formale istanza di rimborso, il Comune, per ottenere quanto richiesto avrebbe potuto e dovuto impugnare il silenzio rifiuto dinanzi al giudice tributario entro il termine di prescrizione decennale (Cass. 6724/2008), ampiamente scaduto quando è stato iniziato l&#8217;odierno contenzioso, che ha ad oggetto il diverso provvedimento di silenzio rifiuto seguito alla diffida notificata all&#8217;Agenzia il 23 settembre 2002.<br />	<br />
Con il ricorso incidentale condizionato, il Comune di Fiuggi, denunciando la violazione e falsa applicazione del <i>D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 32 e 57, e</i> art. 345 c.p.c., eccepisce la tardività della costituzione in giudizio (1 motivo) e la conseguente inammissibilità della eccezione di prescrizione sollevata dall&#8217;Agenzia delle Entrate, costituitasi tardivamente (2 motivo).<br />	<br />
Nessuna delle due censure può trovare accoglimento. Il primo motivo è carente del quesito di diritto e quindi è inammissibile, in forza dell&#8217;art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile, sia per la genericità del quesito che prospetta un problema di diritto (se la tardiva costituzione in giudizio comporti la decadenza dalle eccezioni non rilevabili di ufficio) sulla base di una premessa di fatto non dimostrata e priva della indicazione dei riferimenti temporali necessari per valutare la fondatezza della eccezione stessa, sollevata per la prima volta dinanzi a questo giudice di legittimità. Infatti, la questione non risulta esaminata dalla CTR e il Comune resistente non denuncia alcuna omessa pronuncia. Per consentire di valutare, almeno in astratto, la tempestività della costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia, il Comune ricorrente avrebbe dovuto almeno indicare la data della notifica del ricorso introduttivo a partire dalla quale decorre il termine di 60 giorni per la costituzione, tenendo conto di eventuali sospensioni (alle quali si può pensare soltanto avendo la precisa indicazione delle date necessarie). Non ignora il Collegio che questo giudice di legittimità in materia processuale è anche giudice del fatto. Anche il giudizio sui fatti processuali, però, deve essere introdotto nel rispetto delle regole del ricorso per cassazione, prima tra tutte quella dell&#8217;autosufficienza del ricorso e della congruità del relativo quesito di diritto (v. Cass. 23420/11, 17915/10, 4146/11).<br />	<br />
Conseguentemente, riuniti i ricorsi, va accolto il ricorso principale e va rigettato l&#8217;incidentale. La sentenza impugnata va cassata e la causa va decisa nel merito, ai sensi <i>dell&#8217;art. 384 c.p.c.</i>, in quanto il riconoscimento della intervenuta prescrizione del diritto al rimborso comporta, ipso iure, il rigetto del ricorso introduttivo del Comune di Fiuggi.<br />	<br />
Tenuto conto del diverso esito dei due gradi del giudizio di merito, della complessità e novità della vicenda, sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell&#8217;intero giudizio.<br />	<br />
<u><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b></u><br />	<br />
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l&#8217;incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del Comune di Fiuggi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-12-1-2012-n-633/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2012 n.633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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