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	<title>Corte di Cassazione - Sezione lavoro Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte di Cassazione - Sezione lavoro Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 30/9/2020 n.20912</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-30-9-2020-n-20912/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-30-9-2020-n-20912/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 30/9/2020 n.20912</a></p>
<p>Presidente: Tria Lucia; Relatore: Di Paolantonio Annalisa; PARTI: (SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; &#8211; ricorrente &#8211; contro CIMILLUCA FRANCESCO, elettivamente domiciliato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-30-9-2020-n-20912/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 30/9/2020 n.20912</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-30-9-2020-n-20912/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 30/9/2020 n.20912</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente: Tria Lucia; Relatore: Di Paolantonio Annalisa; PARTI:  (SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; &#8211; ricorrente &#8211; contro CIMILLUCA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. STOPPANI 1, presso lo studio dell&#8217;avvocato MARIA BEATRICE MICELI, che lo rappresenta e difende; &#8211; controricorrente )</span></p>
<hr />
<p>In tema di interpretazione dei commi 519 e 526 della legge n. 296/2006 ai fini della stabilizzazione del rapporto di lavoro con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Pubblica Amministrazione &#8211; lavoro alle dipendenze della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale &#8211;  stabilizzazione &#8211; commi 519 e 526 della legge n. 296/2006 &#8211; interpretazione</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Dalla acquisita diversità  delle procedure disciplinate, rispettivamente, dai commi 519 e 526 della legge n. 296/2006 discende che, quanto ai requisiti necessari ai fini della stabilizzazione, non è possibile estendere alla prima le condizioni richieste per l&#8217;altra procedura.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>rilevato che</em> 1. la Corte d&#8217;Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, ha dichiarato il diritto di Francesco C. alla stabilizzazione del rapporto di lavoro con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale a decorrere dal 10 gennaio 2010 ed ha condannato l&#8217;appellata a corrispondere all&#8217;originario ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dalla data sopra indicata sino all&#8217;effettiva assunzione in servizio;<br /> 2. la Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, ha premesso in punto di fatto che il Cinnilluca aveva stipulato in data 21 dicembre 2005, a seguito di selezione concorsuale, un contratto di lavoro di durata triennale ed aveva domandato di essere stabilizzato ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006;<br /> 3. il giudice d&#8217;appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disposizione invocata ed ha valorizzato il tenore letterale della stessa per escludere che il compimento del triennio dovesse realizzarsi nell&#8217;anno 2007, avendo il legislatore richiesto solo che il contratto a termine fosse stato stipulato anteriormente al 29 settembre 2006; 4. ha conseguentemente ritenuto che la stabilizzazione non fosse condizionata dalla cessazione dal servizio di personale di ruolo e che il diritto ad essere definitivamente assunto fosse sorto il giorno successivo alla scadenza del contratto a termine, prorogato al 31 dicembre 2009; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sulla base di un unico motivo, al quale Francesco C. ha opposto difese con tempestivo controricorso;<br /> 6. il Procuratore generale con atto depositato il 5 marzo 2020 ha concluso per l&#8217;accoglimento del motivo.<br /> <strong>Considerato che </strong>1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell&#8217;art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1, commi 519 e 526, della legge n. 296/2006 ed addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato le disposizioni normative che vengono in rilievo, da riferire, rispettivamente, alle stabilizzazioni consentite per l&#8217;anno 2007 ed a quelle autorizzate per l&#8217;anno successivo;<br /> 1.1. solo per le prime è richiesta come unica condizione la maturazione del triennio, mentre per le altre l&#8217;immissione in ruolo è condizionata dalle cessazioni dal servizio verificatesi nell&#8217;anno precedente, presupposto, questo, non verificatosi nella fattispecie;<br /> 1.2. aggiunge la ricorrente che il comma 519 non può essere invocato nell&#8217;ipotesi in cui il triennio non fosse maturato entro l&#8217;anno 2007 e precisa che la disciplina dettata dalla legge n. 296/2006 deve essere letta nel suo complesso, perchè il legislatore ha inteso dare continuità  al processo di stabilizzazione ed ha previsto condizioni diverse per ogni annualità  interessata dai processi in corso;<br /> 2. è infondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso sollevata dalla difesa del controricorrente, perchè il motivo non è volto a sollecitare una diversa valutazione dei fatti di causa, pacifici fra le parti, bensì¬ a denunciare l&#8217;errore interpretativo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale e dal quale sarebbe derivato un vizio di sussunzione, ossia l&#8217;errata riconduzione della fattispecie concreta ad una norma non destinata a disciplinarla;<br /> 3. la censura, seppure ammissibile, è infondata in quanto l&#8217;amministrazione ricorrente fa leva su un&#8217;esegesi della disposizione normativa che svaluta del tutto il tenore letterale della stessa, non considera le finalità  perseguite dal legislatore nè tiene conto del fatto che la procedura di stabilizzazione, per come disciplinata ed in ragione dei requisiti richiesti, si protrae nel tempo e può concludersi non solo in annualità  diverse da quella in cui la stessa prende avvio ma anche, per i singoli partecipanti, in momenti temporali non coincidenti;<br /> 4. l&#8217;art. 1 della legge n. 296/2006 prevede, al comma 519, che «Per l&#8217;anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e&#8217; destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu&#8217; di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, &#8230;.in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione&#8230; Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità  di cui all&#8217;articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Â»;<br /> 4.1. il successivo comma 526, per quel che qui rileva, stabilisce che « Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì¬ procedere, per l&#8217;anno 2008, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell&#8217;anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519» ed il comma 536 aggiunge che « Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità  di cui all&#8217;articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta Corte di Cassazione &#8211; copia non ufficiale delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell&#8217;anno precedente e dei relativi oneri. Â»;<br /> 4.2. dalla comparazione fra le due disposizioni in commento emerge un primo dato del quale occorre tener conto ai fini della soluzione della questione controversa, ossia che il legislatore ha disciplinato procedure distinte le quali, pur se destinate alla medesima platea di &quot;stabilizzandi&quot;, prevedono, per il resto, presupposti diversi che legittimano il ricorso al reclutamento, perchè solo per quelle riferite all&#8217;anno 2008 è richiesta l&#8217;ulteriore condizione del rispetto del limite della spesa pari al 40% di quella derivante dai rapporti di lavoro cessati nell&#8217;anno precedente;<br /> 4.3. non a caso il comma 536 ha disciplinato autonomamente l&#8217;autorizzazione necessaria ai fini dell&#8217;assunzione ex art. 1, comma 526, autorizzazione che, pur a fronte di un medesimo rinvio alla legge n. 449/1997, alla quale a sua volta rimanda l&#8217;art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, non coincide in toto con quella prevista dal comma 519, perchè solo nel primo caso la condizione prioritaria della quale va fornita la dimostrazione è la cessazione dal servizio, mentre nell&#8217;altro il giudizio va espresso in relazione al fabbisogno attuale di personale, a prescindere da limitazioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dall&#8217;ammontare dei fondi stanziati e dalle necessità  di organico;<br /> 4.4. d&#8217;altro canto che le iniziative di stabilizzazione previste dal comma 526 siano diverse ed ulteriori rispetto a quelle disciplinate dal comma 519 è reso evidente dall&#8217;incipit della disposizione e dal significativo utilizzo dell&#8217;avverbio &quot;altresì¬&quot;, che rimarca la diversità  fra le procedure, pensate dal legislatore in successione, con l&#8217;evidente finalità  di assicurare il pìù possibile il superamento del precariato e, quindi, di consentire l&#8217;assunzione, ma a determinate condizioni, anche del personale rimasto escluso dalla prima stabilizzazione;<br /> 5. dalla ritenuta diversità  delle procedure disciplinate, rispettivamente, dai commi 519 e 526 discende che, quanto ai requisiti necessari ai fini della stabilizzazione, non è possibile estendere alla prima le condizioni richieste per l&#8217;altra procedura, come, invece, finisce per sollecitare l&#8217;amministrazione ricorrente la quale, pur riconoscendo di avere avviato la stabilizzazione ai sensi del comma 519, insiste nel sostenere che il C., classificatosi in posizione utile, non poteva essere immesso definitivamente in ruolo in quanto maturava il triennio in un&#8217;annualità , il 2008, in relazione alla quale occorreva anche l&#8217;ulteriore requisito del rispetto del tum over;<br /> 6. nè si può ritenere che l&#8217;applicabilità  del comma 519 debba essere circoscritta ai soli assunti a tempo determinato che maturavano entro il 2007 il requisito triennale, perchè detta interpretazione contrasta con il tenore letterale della norma;<br /> 6.1. la disposizione, infatti, nel ricomprendere nella platea degli &quot;stabilizzandi&quot; tutto il personale che consegua tale requisito in virtu&#8217; di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, non fissa una data limite entro la quale il requisito stesso deve essere posseduto, data che, pertanto, non può che essere quella necessariamente correlata al dies a quo, ossia il 29 settembre 2009 (tre anni dal 29.9.2006);<br /> 6.2. il richiamo all&#8217;anno 2007 è riferito alla sola imputazione di spesa, non alla maturazione del triennio, che, nell&#8217;intento del legislatore, poteva essere anche successiva all&#8217;entrata in vigore della legge, purchè il contratto fosse stato stipulato anteriormente e sempre che la stabilizzazione avvenisse solo una volta realizzatasi la condizione posta;<br /> 6.3. va osservato al riguardo che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 16041/2010) nell&#8217;interpretare il comma 519 non hanno individuato alcun limite temporale, diverso da quello correlato al dies a quo, entro il quale il requisito doveva essere posseduto ed hanno fatto riferimento all&#8217;avvenuta maturazione o meno del triennio solo al fine di stabilire un ordine di priorità  fra coloro che la stabilizzazione avevano richiesto;<br /> 6.4. dal suo canto la Corte Costituzionale, sia pure pronunciando in fattispecie nella quale veniva in rilievo il comma 558, che disciplina le procedure degli enti locali, ha evidenziato che la disposizione, di tenore non dissimile da quella che qui viene in rilievo, «ammetteva alla stabilizzazione personale dirigenziale che avesse giÃ  maturato tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 296 del 2006&#8230; ovvero che fosse destinato a maturarli in forza di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006 e, quindi, al massimo, tenuto conto del triennio di servizio necessario, entro il 28 settembre 2009»;<br /> 7. l&#8217;interpretazione qui sostenuta è avvalorata dall&#8217;art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007 che, nell&#8217;ammettere per gli anni 2008 e 2009 alle procedure di stabilizzazione di cui al comma 526 il personale «che consegua i requisiti di anzianità  di servizio ivi previsti in virtu&#8217; di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007», ha «fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all&#8217;articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n. 296», in tal modo rimarcando la diversità  fra le due procedure di stabilizzazione, diversità  dalla quale discende, come giÃ  detto, la impossibilità  di estendere all&#8217;una le condizioni richieste per l&#8217;altra;<br /> 8. la Corte territoriale ha fondato la decisione su una corretta esegesi dell&#8217;art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità  liquidate come da dispositivo;<br /> 9. non sussistono le condizioni di cui all&#8217;art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità  soggettiva, dal materiale versamento del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).<br /> P.Q.M.<br /> La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio <em>Omissis </em></div>
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			</item>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 24/6/2020 n.12438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-24-6-2020-n-12438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-24-6-2020-n-12438/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 24/6/2020 n.12438</a></p>
<p>Pres. Nobile, Rel. Amendola C.T. (Avv. P. Marino) c/ I.V.R.I. (Avv.ti N. Petracca, C. Moro) Sull&#8217;inammissibilità  del motivo di ricorso in Cassazione per omessa indicazione dei contenuti dell&#8217;atto processuale su cui si fonda la doglianza. E&#8217; inammissibile in violazione dell&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), il motivo formulato se</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-24-6-2020-n-12438/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 24/6/2020 n.12438</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nobile, Rel. Amendola C.T. (Avv. P. Marino) c/ I.V.R.I. (Avv.ti N. Petracca, C. Moro)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;inammissibilità  del motivo di ricorso in Cassazione per omessa indicazione dei contenuti dell&#8217;atto processuale su cui si fonda la doglianza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<p><em style="text-align: justify;">E&#8217; inammissibile in violazione dell&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), il motivo formulato se viene omesso di indicare specificamente i contenuti dell&#8217;atto processuale &#8211; nella specie l&#8217;appello proposto &#8211; su cui fonda la doglianza, mancando di riportarne qualsivoglia contenuto, impedendo così¬, in mancanza della descrizione del fatto processuale, di procedere alla preliminare verifica di ammissibilità  del motivo di ricorso mediante accertamento della rilevanza e decisività  del vizio denunciato rispetto alla pronuncia impugnata per cassazione.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">ORDINANZA<br /> <br /> sul ricorso 30032/2014 proposto da:<br /> <br /> C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCO SABATINI, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato PAOLO MARINO;<br /> <br /> &#8211; ricorrente &#8211;<br /> <br /> contro<br /> <br /> I.V.R.I. &#8211; ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D&#8217;ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell&#8217;avvocato NICOLA PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato CLAUDIO MORO;<br /> <br /> &#8211; controricorrente &#8211;<br /> <br /> avverso la sentenza n. 509/2014 della CORTE D&#8217;APPELLO di L&#8217;AQUILA, depositata il 22/05/2014 R.G.N. 550/2013.<br /> <br /> Svolgimento del processo<br /> che:<br /> <br /> 1. la Corte di Appello di L&#8217;Aquila, con sentenza del 22 maggio 2014, ha dichiarato inammissibile l&#8217;appello proposto da C.T. nei confronti di IVRI &#8211; Istituti di Vigilanza Riuniti d&#8217;Italia Spa avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva respinto il ricorso del lavoratore tendente ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in ragione di condotte vessatorie perpetrate in suo danno;<br /> <br /> 2. la Corte ha ritenuto inammissibile l&#8217;impugnazione &quot;in quanto la censura investe genericamente l&#8217;erroneità  della intera sentenza impugnata ed è indirizzata ad ottenere la totale riforma della predetta decisione&quot;, in modo tale da impedire di comprendere &quot;per quale motivo la sentenza dovrebbe essere riformata&quot;;<br /> <br /> 3. ha proposto ricorso per cassazione il C. affidandosi ad un motivo, cui ha resistito con controricorso la società ; le parti non hanno depositato memorie e l&#8217;avviso della fissazione dell&#8217;adunanza camerale risulta telematicamente comunicato in data 10 ottobre 2019 agli Avvocati Moro e Petracca, per l&#8217;IVRI, ed all&#8217;Avvocato Sabatini, domiciliatario del C..<br /> <br /> Motivi della decisione<br /> che:<br /> <br /> 1. il motivo di ricorso denuncia &quot;violazione art. 434 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360, comma 1, n. 3 (falsa applicazione di norme di diritto)&quot; sostenendo l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;impugnazione proposta &quot;attesa la evidente possibilità  per la Corte di Appello adita di risalire attraverso un accurato esame dell&#8217;atto introduttivo a tutti gli elementi richiesti dall&#8217;art. 434 c.p.c., così¬ come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54&quot;;<br /> <br /> 2. il motivo non merita accoglimento;<br /> <br /> esso, infatti, è inammissibilmente formulato in violazione dell&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), avendo parte ricorrente omesso di indicare specificamente i contenuti dell&#8217;atto processuale &#8211; nella specie l&#8217;appello proposto &#8211; su cui fonda la doglianza, mancando di riportarne qualsivoglia contenuto, impedendo così¬, in mancanza della descrizione del fatto processuale, di procedere alla preliminare verifica di ammissibilità  del motivo di ricorso mediante accertamento della rilevanza e decisività  del vizio denunciato rispetto alla pronuncia impugnata per cassazione; nè può soccorrere la qualificazione giuridica del vizio lamentato come error in procedendo in relazione al quale la Corte è anche &quot;giudice del fatto&quot;, con la possibilità  di accedere direttamente all&#8217;esame degli atti processuali del fascicolo di merito: invero le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che, nei casi di vizio che comporti la nullità  del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità , pur non dovendo limitare la propria cognizione all&#8217;esame della sufficienza e logicità  della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, &quot;è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità  alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità  alle prescrizioni dettate dall&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)&quot; (Cass. SS. UU. n. 8077 del 2012); l&#8217;espressa salvezza da parte del Supremo Collegio della regola di cui dell&#8217;art. 366 c.p.c., n. 6, cui si riconnette un riscontro normativo dell&#8217;autosufficienza, preserva il canone anche in caso di errores in procedendo; così¬ è stato argomentato che, pure in tali casi, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l&#8217;ammissibilità  del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità  diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all&#8217;esame ed all&#8217;interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 18 del 2015; Cass. n. 18037 del 2014, con la giurisprudenza ivi citata); precisamente l&#8217;esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità  ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio del &quot;fatto processuale&quot;, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell&#8217;iter processuale (Cass., n. 19410 del 2015; cfr. Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 6225 del 2005); proprio nel caso di censure che riguardino la denunciata genericità  dei motivi di appello questa Corte ha ritenuto condizione di ammissibilità  del ricorso la trascrizione per esteso del contenuto dell&#8217;atto di appello (Cass. n. 12664 del 2012) ovvero l&#8217;indicazione dell&#8217;impianto specifico dei motivi di appello formulati (Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 86 del 2012; Cass. n. 2143 del 2015), senza che sia sufficiente un mero rinvia all&#8217;atto di appello (cfr. Cass. n. 20405 del 2006; Cass. n. 23420 del 2011);<br /> <br /> 3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;<br /> <br /> occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per cui il ricorrente è tenuto al versamento dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso nei limiti in cui esso sia dovuto, avuto riguardo al fatto che, allo stato, il C. risulta, in via anticipata e provvisoria, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato con Delibera del Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati presso la Corte di Appello di L&#8217;Aquila in data 9 dicembre 2014.<br /> <br /> P.Q.M.<br /> La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,0, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.<br /> <br /> Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dÃ  atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.<br /> <br /> Così¬ deciso in Roma, nell&#8217;adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.<br /> <br /> Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020</div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2019 n.4238</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>A. Manna, Pres.; R.Riverso Est. PARTI: F.R. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Bava c. il Ministero dell&#8217;Interno in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato. Va considerato vittima del dovere ai fini della tutela apprestata a siffatta categoria di soggetti anche il vigile del fuoco esposto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-13-2-2019-n-4238/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2019 n.4238</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Manna, Pres.; R.Riverso Est. PARTI: F.R. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Bava c. il Ministero dell&#8217;Interno in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Va considerato vittima del dovere ai fini della tutela apprestata a siffatta categoria di soggetti anche il vigile del fuoco esposto all&#8217;azione nociva delle fibre di amianto durante lo svolgimento delle sue mansioni ordinarie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.Lavoro &#8211; diritto alla salute &#8211; artt. 32 e 35 della Cost. condizioni di rischio &#8211; integrità  psicofisica del lavoratore &#8211; diritto fondamentale primario non comprimibile &#8211; primato alla salute.</p>
<p>2. Tutela preventiva dei lavoratori nei luoghi di lavoro &#8211; tecniche di riduzione del rischio &#8211; regole cautelari aggiornate &#8211; prognosi di prevedibilità  ed evitabilità  al passo con il progresso scientifico.</p>
<p>3. Vittime del dovere &#8211; diritto soggettivo &#8211; protezione monetaria &#8211; riallocazione del costo del danno &#8211; prospettiva solidaristica e assistenziale &#8211; non occorre formulare un addebito in termini di colpa &#8211; presupposti necessari: missione istituzionale e particolari condizioni ambientali ed operative &#8211; accertamento del nesso causale &#8220;ora per allora&#8221;.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p><em>1.  Va osservato che l&#8217;art. 32 della Cost. impedisce che l&#8217;esercizio di una qualsiasi attività  lavorativa possa svolgersi in condizioni di rischio tali da nuocere &quot;normalmente&quot; all&#8217;integrità  psicofisica del lavoratore o da portare al suo &quot;regolare&quot; sacrificio; posto che, come riconosciuto più¹ volte anche dalla Corte Costituzionale, la Costituzione considera quello alla salute un diritto fondamentale primario mai comprimibile nel suo nucleo essenziale (&quot;protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità  umana&quot;).</p>
<p> 2.L&#8217;art. 2087 c.c. individua il contenuto del dovere di sicurezza datoriale attraverso criteri elastici che evitano la cristallizzazione di regole cautelari ed impongono un continuo aggiornamento dei mezzi e delle misure da adottare, pur specificamente previste dalla normativa e rese eventualmente obsolete dallo sviluppo scientifico e tecnico.</em> </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. </em><em>Nella prospettiva solidaristica ed assistenziale che viene in rilievo ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005, non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità , ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità  di trattamento, a tutti soggetti considerati dalla legge, che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute.Â </em><em>Ai fini dell&#8217;integrazione del presupposto delle &#8220;particolari condizioni ambientali ed operative&#8221; richiesto dalla norma citata è sufficiente un&#8217;evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione.Â </em><em>Nel giudizio sull&#8217;ordinarietà  o meno del rischio corso dai soggetti equiparati alle vittime del dovere qui considerati, nello svolgimento delle loro attività  istituzionali &#8211; ed in specifico inÂ </em><em>relazione all&#8217;azione nociva svolta da sostanze come le fibre di amianto &#8211; la valutazione giudiziale dovrà  assumere, all&#8217;occorrenza, anche una prospettiva diacronica. Dovrà , in particolare, essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più¹ elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria lavorativa in discussione. Si evita in tal modo il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento di attività  lavorativa allora praticato, in sì© lecito ma pur assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia (come ad es. il mesotelioma).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></div>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso 5821-2013 proposto da:</p>
<p style="text-align: justify;">F.R. elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall&#8217;AVV. ANDREA BAVA &#8211; Ricorrente</p>
<p style="text-align: justify;"><b>contro</b></p>
<p style="text-align: justify;">MINISTERO DELL&#8217;INTERNO in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;AVVOCATURA DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla Via DEI PORTOGHESI 12, &#8211; controricorrente-ricorrente incidentale</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Nonchè contro</b></p>
<p style="text-align: justify;">F.R. Controricorrente principale &#8211; controricorrente incidentale</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Avverso</b></p>
<p style="text-align: justify;">la sentenza n.51174/2012 della Corte d&#8217;Appello di Genova, depositata il 12/12/2012 RG n. 788/2012:</p>
<p style="text-align: justify;">Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;</p>
<p style="text-align: justify;">Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA&#8217;, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: justify;">udito l&#8217;Avv. ANDREA BAVA</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Fatto</b></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte d&#8217;Appello di Genova, con sentenza 1174/2012, ha rigettato l&#8217;ap&#x1f;pel&#x1f;lo proposto da F.R. avverso la sentenza che aveva respinto la sua do&#x1f;man&#x1f;da azionata contro il Ministero dell&#8217;Interno per ottenere il rico&#x1f;no&#x1f;sci&#x1f;men&#x1f;to di essere equiparato a vittima del dovere, al fine dei vari benefici pre&#x1f;visti dalla legge, per aver contratto un mesotelioma pleurico ricon&#x1f;du&#x1f;ci&#x1f;bile ad esposizione all&#8217;amianto presente nei materiali (coperte spegni&#x1f;-fuo&#x1f;co, guanti, tute) che utilizzava nell&#8217;espletamento della sua attività , non&#x1f;chè negli isolanti all&#8217;epoca diffusissimi in case, officine, opifici vari o&#x1f;ve aveva lavorato.</p>
<p style="text-align: justify;">A fondamento della decisione, preliminarmente, la Cor&#x1f;te d&#8217;Appello riconosceva la propria giurisdizione vertendosi in materia di diritto soggettivo di accesso ai benefici, rilevando altresì, che la rispo&#x1f;sta in via amministrativa, all&#8217;istanza dell&#8217;attore, in termini di impossibilità  di procedere ad istruttoria dovesse ritenersi come un provvedimento di ri&#x1f;get&#x1f;to (tanto più¹ che in essa si affermava che la patologia di F.R. non ri&#x1f;sul&#x1f;tasse collegata ad un singolo e specifico episodio traumatico nell&#8217;e&#x1f;sple&#x1f;tamento dell&#8217;attività  di soccorso tassativamente elencate nell&#8217;articolo 1 comma 563 legge numero 266 del 2005).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito la Corte sosteneva che la fattispecie non rientrasse nella pre&#x1f;vi&#x1f;sione dell&#8217;articolo 1, comma 564 legge n. 266 del 2005 che, ai fini della concessione di vari benefici di carattere assistenziale, contemplava la no&#x1f;zio&#x1f;ne di soggetti equiparati alle vittime del dovere e descriveva i pre&#x1f;sup&#x1f;po&#x1f;sti inerenti al concetto di missione (intesa come operazione auto&#x1f;riz&#x1f;za&#x1f;ta) ed alle condizioni di rischio (che dovevano integrare le particolari con&#x1f;dizioni ambientali od operative), condizioni quest&#8217;ultime che non si ri&#x1f;scon&#x1f;travano, perà², nel caso di specie in cui i compiti allegati dall&#8217;ap&#x1f;pel&#x1f;lan&#x1f;te inerivano al lavoro tipico del vigile del fuoco ed ad una esposizione al rischio che era da considerare ordinaria e non straordinaria, come era inve&#x1f;ce necessario; e che, pertanto, neppure l&#8217;eventuale illegittimità  delle condizioni di lavoro sarebbe valsa a trasformare in straordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.R. affidato ad un unico articolato motivo. Il Ministero dell&#8217;Interno ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi cui resisteva il F.R. con controricorso e deposito di successiva memoria. A seguito di ordinanza interlocutoria, l&#8217;Ufficio preparatorio del procedimento per le Sezioni Unite civili, con provvedimento in data 23 luglio 2018, ha assegnato a questa Sezione lavoro la soluzione della questione di giurisdizione proposta con il ricorso incidentale, ai sensi dell&#8217;articolo 374, primo comma c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Diritto</b></p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Con un unico motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 1, comma 564 I. 266/2005; art. 1, comma C. d.p.r. 243/2006), avendo la Corte d&#8217;Appello erroneamente applicato la normativa sopra indicata, dal momento che i vigili del fuoco dovevano essere considerate tanto vittime del dovere ai sensi del comma 563 dell&#8217;articolo 1, tanto soggetti equiparati alle vittime del dovere ai sensi del comma 564; mentre la Corte aveva pure equivocato sui concetti di missione e di particolari condizioni ambientali e od operative, cosi come definiti dall&#8217;articolo 1, comma c) del d.p.r. 243/06. Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, infatti, la intrinseca pericolosità  dell&#8217;attività  svolta non solo non è propria del concetto di missione, ma neppure è richiesta dal concetto di particolari condizioni ambientali e operative. Stante la funzione di chiusura del sistema riscontrabile nella norma del comma 564, un fattore di pericolo mortale come la generalizzata esposizione all&#8217;amianto per i vigili del fuoco fino ai primi anni 90, non poteva essere considerato elemento ostativo al riconoscimento dei benefici, nè poteva rilevare che la conoscenza in ordine alla nocività  dell&#8217;esposizione fosse intervenuta successivamente all&#8217;attività  di servizio, espletata dal ricorrente per 10 anni dal 1965 al 1975.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Il ricorso principale è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">La controversia &#8211; conformemente alla <i>causa petendi</i> della domanda azionata &#8211; verte sull&#8217;interpretazione del comma 564 dell&#8217;art. 1 legge n. 266/2005; non può invece farsi riferimento ai fini di identificare la <i>regola iuris</i> della domanda al comma 563 di cui pure si parla nel ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Com&#8217;è noto, il comma 563 ed il comma 564 prevedono ambiti soggettivi diversi e condizioni differenti per il riconoscimento dei medesimi benefici assistenziali di cui si discute.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il comma 563 prevede le vittime del dovere in senso stretto ovvero &quot;<i>I soggetti di cui all&#8217;articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un&#8217;invalidità  permanente in attività  di servizio o nell&#8217;espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità ; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività  di tutela della pubblica incolumità ; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità </i>&quot;</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; Il comma 564 prevede invece i soggetti &quot;equiparati&quot; alle vittime del dovere. La norma stabilisce: &quot;<i>Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità  permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative</i>&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dal comma 565 dell&#8217;art. 1 della stessa legge n. 266/2005, è stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità  di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici giù  previsti in favore delle vittime della criminalità  e del terrorismo, che all&#8217;art. 1, comma 1, prevede che &#8220;<i>ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall&#8217;autorità  gerarchicamente o funzionalmente sopra-ordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l&#8217;esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto</i>&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; Sul significato da attribuire alle previsioni normative concernenti i due fondamentali presupposti relativi alla &quot;missione di qualunque natura&quot; e alle &quot;particolari condizioni ambientali od operative&quot; sono intervenute più¹ volte le Sez. Unite di questa Corte. In particolare la sentenza n. 759/2017 ha effettuato un&#8217;approfondita e puntuale esegesi della normativa primaria e regolamentare, alla quale questo Collegio intende dare continuità .</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Essa ha affermato che il concetto di &quot;missione di qualunque natura&quot; deve essere inteso in un senso che possa essere correlato &quot;sia ad un&#8217;attività  di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà  o di specialità ; sia ad un&#8217;attività  che tale non sia e risulti del tutto &quot;ordinaria&quot; e &quot;normale&quot;, cioè, in definitiva, rappresenti un &quot;compito&quot;, l&#8217;espletamento di una &quot;funzione&#8221;, di un &quot;incarico&quot;, di una &quot;incombenza&quot;, di un &quot;mandato&quot;, di una &quot;mansione&quot;, che siano dovuti dal soggetto nei quadro dell&#8217;attività  espletata&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Quanto al concetto di condizioni ambientali ed operative &quot;<i>particolari</i>&quot;, le Sez. Unite hanno anzitutto affermato che la disposizione regolamentare cit., la quale definisce invece &quot;le circostanze come straordinarie&quot; potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dal comma 565 dell&#8217;art. 1 della I. 266 del 2005, che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare &quot;i termini e le modalità  per la corresponsione delle provvidenze&quot; e non di precisare tramite attività  definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564. Pertanto, secondo le stesse S.U., la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa &#8216;particolare&#8217; &quot;è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell&#8217;attività  &quot;generale&quot;, id est &quot;normale&quot; in quanto corrispondente a come l&#8217;attività  (in quel caso addestrativa ndr) era previsto si svolgesse&quot;. Ai fini dell&#8217;integrazione del presupposto delle particolari condizioni di condizioni ambientali ed operative sarebbe pertanto sufficiente, secondo le SU, un&#8217;evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; Nel caso di specie il ricorrente rivendica le provvidenze previste dalla legge in favore dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, assumendo &#8211; come afferma la sentenza impugnata &#8211; di aver prestato servizio dal 1965 al 1975 come vigile del fuoco e di essere affetto da un mesotelioma pleurico dovuto all&#8217;esposizione alle fibre di amianto presente nei materiali (coperte spegni-fuoco, guanti, tute) che utilizzava nell&#8217;espletamento della sua attività , nonchè negli isolanti all&#8217;epoca diffusissimi in case, officine, opifici vari ove aveva lavorato.</p>
<p style="text-align: justify;">9. &#8211; Ad avviso del collegio, tenuto conto dell&#8217;evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata e degli ulteriori sviluppi ai quali conduce il caso esaminato, deve riconoscersi che i presupposti normativi di cui alla tutela richiesta possono essere identificati anche nella fattispecie in esame dell&#8217;esposizione all&#8217;azione nociva delle fibre di amianto subita da un lavoratore appartenente alla PA.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. Anzitutto va chiarito che la norma è tale da ricomprendere non solo singoli eventi lesivi di tipo traumatico, dal momento che si riferisce ad &quot;<i>infermità  permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso</i>&quot; ed adopera, quindi, una formula ampia, idonea a ricomprendere anche le malattie professionali che producono i descritti esiti. D&#8217;altra parte, sul piano della intrinseca razionalità  e del rispetto del principio di eguaglianza nessuna giustificazione potrebbe sorreggere, ai fini in esame, un trattamento sfavorevole riservato ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortunio in presenza delle altre condizioni valevoli a ricondurre entrambi gli eventi allo svolgimento dei compiti di istituto.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. In secondo luogo, va affermato che, al contrario di quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, nulla osta a che il concetto di &quot;<i>missione di qualunque natura</i>&quot; e quello di &quot;<i>particolari condizioni ambientali od operative</i>&quot; possano essere riscontrati anche nello svolgimento dei compiti che afferiscono al tipico lavoro del vigile del fuoco.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Infatti, fermo restando che la ricostruzione concreta dei fatti di causa in ordine allo svolgimento dell&#8217;attività  in oggetto ed al nesso di causa con la malattia professionale allegata appartiene all&#8217;ambito della valutazione demandata al giudice di merito, va affermato &#8211; anzitutto &#8211; che la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva (avvenuta nei fatti) non vale a rendere la stessa situazione come normale condizione operativa (di diritto); senza che il giudice si faccia carico di verificare, in primo luogo, in quali condizioni l&#8217;ordinamento prevedeva che si svolgesse la stessa attività  lavorativa dal punto di vista della tutela della salute degli stessi operatori; non potendosi certamente condividere l&#8217;affermazione della Corte genovese secondo cui una condizione di illegittimità  di svolgimento dell&#8217;attività  di lavoro non avrebbe alcuna rilevanza, in mancanza del presupposto della straordinarietà  del rischio (presupposto che non è invero richiesto, secondo quanto giù  detto in premessa).</p>
<p style="text-align: justify;">9.4. In realtà , in questa ottica, va osservato che l&#8217;art. 32 della Cost. non consente che l&#8217;esercizio di una qualsiasi attività  lavorativa possa svolgersi, in nessun caso (art. 35 Cost.), in condizioni di rischio tali da nuocere &quot;normalmente&quot; all&#8217;integrità  psicofisica del lavoratore o da portare al suo &quot;regolare&quot; sacrificio; posto che, come riconosciuto più¹ volte anche dalla Corte Cost. (ad es. n. 399/1996, n. 309/1999), la Costituzione considera quello alla salute un diritto fondamentale primario mai comprimibile nel suo nucleo essenziale (&quot;protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità  umana&quot;). Il primato assicurato alla salute dalla normativa costituzionale è stato poi diversamente garantito dalle varie norme emanate nel corso del tempo (d.p.r. 547/55, d.p.r.303/1965, d.lgs.626/1994, ed attualmente dal fondamentale T.U. di cui al d.lgs. 81/2008) secondo la tecnica della tutela preventiva dei lavoratori nei luoghi di lavoro; la quale si ritiene soddisfatta anche quando, mediante una serie di misure, adottate secondo le concrete circostanze, il rischio esistente nella situazione di lavoro, se non eliminato del tutto, sia almeno ridotto ad una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la salute dei lavoratori venga messa a repentaglio.</p>
<p style="text-align: justify;">9.5. Com&#8217;è noto, l&#8217;art. 2087 c.c. individua, inoltre, il contenuto del dovere di sicurezza datoriale attraverso criteri elastici che evitano la cristallizzazione di regole cautelari ed impongono un continuo aggiornamento dei mezzi e delle misure da adottare, pur specificamente previste dalla normativa e rese eventualmente obsolete dallo sviluppo scientifico e tecnico. E&#8217; importante ricordare, a questo proposito, alcuni fondamentali decreti risalenti agli anni &#8217;50, ispirati come la norma codicistica alla logica della prevenzione (sia pure secondaria) e non a quella della monetizzazione: il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (prevenzione degli infortuni sul lavoro), il D.P.R. 7 gennaio 1955 n.164 (prevenzioni degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni); il D.P.R. 19 marzo 1965 n. 303 (recante le norme generali per l&#8217;igiene sul lavoro). Tale legislazione ha avuto il merito di aver tradotto, giù  all&#8217;epoca, il principio generale dell&#8217;art 2087 c.c. in prescrizioni e misure dettate per la prevenzione di specifici rischi di infortunio o malattia, a fronte dei quali veniva richiesto: una adeguata regolamentazione delle modalità  di esecuzione delle prestazioni che presentassero elementi di pericolosità ; l&#8217;adozione di speciali apparati o congegni secondo le esigenze e le possibilità  dell&#8217;organizzazione tecnica del lavoro; l&#8217;obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle loro mansioni e di esigere il rispetto delle disposizioni impartite; requisiti generali degli ambienti e la prescrizione di visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all&#8217;azione di sostanze tossiche o comunque nocive.</p>
<p style="text-align: justify;">10. In secondo luogo, va considerato che nella prospettiva solidaristica ed assistenziale che viene qui in rilievo, non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità , ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità  di trattamento, a tutti soggetti considerati dalla legge, che abbiano svolto i propri compii istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute. Pertanto, a fini dell&#8217;integrazione del presupposto delle particolari condizioni ambientali ed operative ovvero del giudizio sull&#8217;ordinarietà  o meno del rischio corso dai soggetti equiparati alle vittime del dovere qui considerati, nello svolgimento delle loro attività  istituzionali &#8211; ed in specifico in relazione all&#8217;azione nociva svolta da sostanze come le fibre di amianto &#8211; la valutazione giudiziale dovrà  assumere, all&#8217;occorrenza, anche una prospettiva diacronica; ed essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più¹ elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria lavorativa in discussione; in modo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento di attività  lavorativa allora praticato, in sì© lecito ma pur assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia (come ad es. il mesotelioma).</p>
<p style="text-align: justify;">11. &#8211; Passando ora al primo motivo di ricorso incidentale, il Ministero dell&#8217;Interno deduce <i>error in procedendo</i>, difetto assoluto di giurisdizione in relazione all&#8217;articolo 360 n. l c.p.c. avendo la Corte d&#8217;Appello erroneamente affermato che la risposta fornita in via amministrativa al ricorrente, circa l&#8217;impossibilità  di aderire alla sua richiesta in mancanza di sufficiente documentazione, sarebbe da ritenere al pari di un rigetto; laddove, invece, l&#8217;amministrazione, con nota del 17 maggio 2011, non aveva inteso negare all&#8217;ex dipendente la condizione di vittima del dovere, ma non aveva potuto che limitarsi a comunicare l&#8217;impossibilità  di procedere all&#8217;Istruttoria in ordine all&#8217;istanza, manifestando l&#8217;impossibilità  di poter attivare l&#8217;istruttoria di rito in assenza della necessaria documentazione attestante i fatti di servizio svolti dal soggetto. A tutt&#8217;oggi nessuna documentazione era pervenuta dall&#8217;interessato, ed essa era decisiva per l&#8217;innesco del procedimento il quale deve giungere alla preliminare verifica della dipendenza da cause di servizio delle patologie sofferte; ovvero in merito alla prova del nesso di causalità . Da qui l&#8217;errore della Corte d&#8217;appello che non poteva giudicare sulla domanda difettante del presupposto dell&#8217;azione dell&#8217;interesse ad agire avverso rifiuto insussistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è privo di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo va rilevato come la censura sollevata dall&#8217;amministrazione non richiami alcuna norma di legge relativa al procedimento in questione; si sostiene un difetto assoluto di giurisdizione e/o una mancanza di interesse ad agire che non sono perà² giustificati sotto il profilo normativo, limitandosi l&#8217;amministrazione ad affermare che in carenza di documentazione attestante i fatti di servizio svolti dal soggetto, la risposta dell&#8217;amministrazione non poteva che essere di impossibilità  di procedere all&#8217;istruttoria in ordine alla sua istanza. Non si spiega, perà², per quale motivo il richiedente non potesse agire in giudizio davanti al giudice ordinario onde chiedere tutela circa la propria pretesa ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost, ed innanzi al quale, in ipotesi, dimostrare tutti i presupposti del diritto azionato. Non si spiega come una mancanza di documentazione, in sede amministrativa, si traduca sul terreno processuale in un difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario o in un difetto del presupposto dell&#8217;azione costituito dall&#8217;interesse ad agire; i quali integrano, piuttosto, requisiti che, in mancanza di previsioni normative speciali attinenti al rapporto con la fase amministrativa, vanno ricostruiti nel processo secondo le regole generali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per di più¹ nel caso in esame il dpr 7 luglio 2006, n. 243 &#8211; recante il regolamento con&#x1f;cer&#x1f;nente termini e modalità  di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici giù  previsti in fa&#x1f;vore delle vittime della criminalità  e del terrorismo, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 &#8211; contempla all&#8217;art. 3 che le procedure di esa&#x1f;me delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati; che le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle ammi&#x1f;ni&#x1f;stra&#x1f;zioni di appartenenza delle vittime; si prevede inoltre che &quot;<i>le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con ri&#x1f;gu&#x1f;ar&#x1f;do alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l&#8217;or&#x1f;dine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più¹ remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005</i>&quot;; senza tuttavia disporre, in alcun modo, che la stessa domanda debba essere accompagnata inderogabilmente da documentazione pro&#x1f;batoria in sede amministrativa. L&#8217;art. 6 del dpr stabilisce, poi, che l&#8217;accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od ope&#x1f;ra&#x1f;tive di missione, delle infermità  permanentemente invalidanti o alle quali con&#x1f;segue il de&#x1f;cesso, nei casi previsti dall&#8217;articolo 1, comma 564 della legge 23 dicem&#x1f;bre 2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza. Nessuna nor&#x1f;ma del medesimo DPR prevede una declaratoria di inammissibilità  o d&#8217;improcedibilità  del&#x1f;la domanda per carenza documentale.</p>
<p style="text-align: justify;">12. &#8211; Con il secondo motivo di ricorso inci&#x1f;den&#x1f;tale il Ministero dell&#8217;Interno solleva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 360 n. 1 c.p.c., atteso il carattere di specialità  della nozione di vittima del dovere rispetto a quella generica del deceduto o ferito per causa di servizio; per individuare la quale costituisce elemento determinante, ma non sufficiente, la dipendenza dell&#8217;evento da un rischio specifico, intimamente connesso alla peculiare pericolosità  dell&#8217;attività  concretamente effettuata; onde la necessità  di uno scrutinio specifico da parte dell&#8217;amministrazione il quale attinge ad ambiti di sicura discrezionalità  amministrativa, anche di ordine tecnico; dovendosi individuare quello specifico elemento di rischio richiesto dalla normativa in relazione ad una valutazione discrezionale delle circostanze nelle quali si è verificato l&#8217;evento e della tipologia del servizio svolto atteso che la specificità  del rischio va valutata di volta in volta nel contesto della circostanza in cui le operazioni sono svolte; infine anche a voler identificare in un diritto soggettivo anzichè in un interesse legittimo la situazione giuridica oggetto del contendere non sarebbe il giudice ordinario quello competente a giudicare sulla controversia in questione, bensì trattandosi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell&#8217;articolo 63 del decreto legislativo numero 165/2001, quello amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo deve essere disatteso in conformità  dell&#8217;orientamento che si è consolidato in materia (Sez. Unite 10791/2017, 759/2017, 23396/20016, n. 23300/2016) e secondo cui &quot;<i>In relazione ai benefici di cui all&#8217;art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell&#8217;art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità , sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell&#8217;ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l&#8217;amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall&#8217;art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell&#8217;assistenza sociale</i>&quot;. Quello configurato dal legislatore è quindi un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, in presenza dei requisiti richiesti, i soggetti prima indicati, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un&#8217;amministrazione pubblica priva di discrezionalità  in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze ed in ordine alla misura delle stesse (su questa medesima linea si sono espresse, in relazione a norme di analogo contenuto, anche Cass. 18 dicembre 2007, n. 26626 e 29 agosto 2008, n. 21927).</p>
<p style="text-align: justify;">11. Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte il ricorso principale va dunque accolto, mentre va rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata alla Corte d&#8217;Appello di Genova in diversa composizione la quale, nel decidere la controversia, si atterrà  ai seguenti principi di diritto:</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dal comma 564 dell&#8217;art. 1 legge n. 266/2005 sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Il concetto di &quot;<i>missione di qualunque natura</i>&quot; di cui al comma 564 dell&#8217;art. 1 legge n. 266/2005 va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di &quot;<i>particolari condizioni ambientali od operative</i>&quot; va riscontrato, in primo luogo, alla luce dei rispetto di tutte le regole dettate dall&#8217;ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Nella prospettiva assistenziale solidaristica che viene in rilievo, ai fini del giudizio sull&#8217;ordinarietà  o meno del rischio corso dai soggetti considerati nello svolgimento delle loro attività  istituzionali, ed in specifico in relazione all&#8217;esposizione all&#8217;azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, la valutazione giudiziale dovrà  assumere, all&#8217;occorrenza, anche una prospettiva diacronica; ovvero essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più¹ elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori; allo scopo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento dell&#8217;attività  lavorativa allora praticato, pur in sì© lecito ma assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia professionale (come ad es. il mesotelioma).</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte provvederà  inoltre sulle spese del giudizio di legittimità  ai sensi dell&#8217;art. 385,3Â° comma c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d&#8217;Appello di Genova in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma il 18.12.2018</p>
<p> <strong>Riferimenti normativi:</strong></p>
<ul>
<li>
<p>Art 3 della legge n. 466 del 1980 recante speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.</p>
<li>
<p align="JUSTIFY">Art 1, commi 563 e 564 della legge n. 266 del 2005 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):</p>
</ul>
<p> &#8220;[&#038;] <i>563.</i> <i>Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all&#8217;articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n.Â 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un&#8217;invalidità  permanente in attività  di servizio o nell&#8217;espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi</i>:  </p>
<ol>
<li><i>nel contrasto ad ogni tipo di criminalità ; </i>
<li><i>nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;</i>
<li><i>nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;</i>
<li><i>in operazioni di soccorso;</i>
<li><i>in attività  di tutela della pubblica incolumità ;</i>
<li><i>a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità .</i> </ol>
<p> <i>564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità  permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative</i>&#8220;<i>.</i> Â  Â   </p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Precedenti giurisprudenziali:</strong></p>
<ul>
<li>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni Unite Civili &#8211; 25 settembre 2018 nr. 22753 (vittime del dovere e vittime della criminalità  non totalmente parificati &#8211; perimetrazione della categoria dei familiari superstiti ai fini indennitari). </ul>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2019 n.451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-10-1-2019-n-451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-10-1-2019-n-451/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-10-1-2019-n-451/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2019 n.451</a></p>
<p>Pres. G. Bronzini, G. Cinque Est., Rimessione alla Corte di Giustizia per accertare se in virtà¹ di un provvedimento giurisdizionale definitivo con efficacia ex tunc, il lavoratore, abbia o meno diritto al pagamento della indennità  sostitutiva per le ferie maturate ma non godute. 1. Diritto dell&#8217;Unione Europea &#8211; Lavoro subordinato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-10-1-2019-n-451/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2019 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-10-1-2019-n-451/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2019 n.451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Bronzini, G. Cinque Est.,</span></p>
<hr />
<p>Rimessione alla Corte di Giustizia per accertare se in virtà¹ di un provvedimento giurisdizionale definitivo con efficacia ex tunc, il lavoratore,  abbia o meno diritto al pagamento della indennità  sostitutiva per le ferie maturate ma non godute.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Diritto dell&#8217;Unione Europea &#8211; Lavoro subordinato &#8211; Licenziamento individuale &#8211; Indennità  sostitutiva delle ferie non godute &#8211; Questione di pregiudizialità  ex art. 267 TFUE.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha formulato un quesito questione pregiudiziale alla Corte di giustizia volto ad accertare se l&#8217;art. 7 par. 2 della direttiva n. 88 del 2003 e l&#8217;art. 31 p. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali non sia dovuto il diritto al pagamento dell&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie e permessi per festività  soppresse, maturate e non godute, per fatto imputabile al datore di lavoro per effetto di licenziamento dichiarato illegittimo, con riguardo al periodo intercorrente tra la dichiarazione di illegittimità  e il successivo provvedimento di reintegra nel posto di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">L&#8217;OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE E I FATTI PERTINENTI</p>
<p align="JUSTIFY">1. C. C., dipendente della IC. Banca spa, veniva licenziata con lettera dell&#8217;11.7.2002 all&#8217;esito della procedura di mobilità  avviata il 1° marzo 2002 e conclusasi il 24 maggio 2002.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Con ordinanza del 4 settembre 2003 il Tribunale di Roma ordinava la reintegrazione della ricorrente la quale riprendeva servizio in data 6 ottobre 2003 ma, contestualmente, veniva sospesa dalla società  che avviava la procedura ex art. 5 legge n. 300 del 1970 per l&#8217;accertamento della idoneità  fisica all&#8217;espletamento delle mansioni assegnate.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Con lettera del 13 ottobre/15 novembre 2003 la IC. Banca spa recedeva nuovamente dal rapporto, con effetto immediato ed esonerando la lavoratrice dal prestare attività  nel periodo di preavviso.</p>
<p align="JUSTIFY">4. I due atti di licenziamento sono stati entrambi dichiarati illegittimi con provvedimenti divenuti definitivi.</p>
<p align="JUSTIFY">5. La C. veniva riammessa in servizio a partire dal 26.9.2008 ed il rapporto di lavoro è cessato in forza di un ulteriore atto di recesso intervenuto il 17.9.2010.</p>
<p align="JUSTIFY">6. Nelle more, previo ricorso al Tribunale di Roma C. C. ne otteneva il decreto n. 5529/08 con il quale veniva ingiunto alla IC. Banca spa il pagamento della somma di euro 3.521,00 oltre accessori, a titolo di importo dovuto per 30,5 giorni di ferie e 5 di permessi per festività  soppresse maturate e non godute per l&#8217;anno 2003 (fino al 15 novembre 2003).</p>
<p align="JUSTIFY">7. Il Tribunale di Roma, a seguito di opposizione, con sentenza n. 10952/2010, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la IC. Banca spa al pagamento della somma lorda di euro 3.784,82, oltre spese, per la causale richiesta, limitatamente al periodo antecedente la data di irrogazione del secondo licenziamento.</p>
<p align="JUSTIFY">8. Previo ulteriore ricorso al Tribunale di Roma, C. C. ne otteneva anche il decreto n. 6882/09 con cui veniva ingiunto alla IC. Banca spa il pagamento della somma di euro 2.596,16, oltre accessori, a titolo di importo dovuto per giorni 27 di ferie e 5 di permessi per festività  soppresse maturate e non godute per l&#8217;anno 2004.</p>
<p align="JUSTIFY">9. Il Tribunale di Roma, a seguito di opposizione, con sentenza n. 10951/2010 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava C. C. al pagamento delle spese.</p>
<p align="JUSTIFY">10. Avverso le predette sentenze la C. proponeva appello e, riuniti i gravami, la Corte di appello di Roma rigettava le impugnazioni evidenziando che: a) l&#8217;eccezione di inammissibilità  degli appelli, sollevata dalla società , era infondata; b) l&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie e dei permessi, che in ipotesi di licenziamento illegittimo sarebbero maturate nell&#8217;arco temporale tra il recesso e la reintegrazione, non spettavano perchè erano legate necessariamente al mancato riposo che, nel caso de quo, non era ravvisabile in quanto la dipendente non aveva lavorato; c) la esclusione della natura reale del preavviso aveva determinato la immediata cessazione de rapporto con la conseguenza della non computabilità  del preavviso non lavorato nella base di calcolo delle ferie, delle mensilità  supplementari e del trattamento di fine rapporto; d) infondata era anche la pretesa di vedersi liquidare le indennità  sino al 15.11.2003 al netto e non al lordo.</p>
<p align="JUSTIFY">11. Nei confronti della decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione C. C. affidato a 5 motivi.</p>
<p align="JUSTIFY">12. L&#8217;IC. Banca spa ha resistito con controricorso.</p>
<p align="JUSTIFY">13. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la violazione dell&#8217;art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, per motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia tra le parti sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, in particolare in ordine alla sospensione cautelare disposta da IC. Banca nei suoi confronti nel mese di ottobre 2003 (a seguito della reintegrazione nel posto di lavoro) e al secondo licenziamento disposto con lettera del 13.10.2003 con riguardo all&#8217;aspetto di una pretesa violazione del divieto del &quot;ne bis in idem&quot;, per essere i recessi fondati sulla stessa causa.</p>
<p align="JUSTIFY">14. Con il secondo motivo è stata contestata, con riguardo all&#8217;istituto del preavviso relativo ai licenziamenti collettivi ex lege n. 223 del 1991 e DM 157 (Settore Federcasse), la violazione della norma relativa ai licenziamenti collettivi da parte di IC. Banca spa, degli artt. 86 e 84 del CCNL del 7.12.2000 nonchè dell&#8217;art. 4 comma 9 della legge n. 223 del 1991, in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 cpc, con riferimento all&#8217;obbligo del preavviso, all&#8217;illegittimo reiterato licenziamento collettivo con lettera del 13.10.2003, ricevuta il 15.11.2003, per non avere valutato la Corte di merito la condotta di IC. Banca la quale, in relazione al citato licenziamento, aveva ritenuto risolto il rapporto e corrisposto la indennità  sostitutiva del preavviso, nonostante il dissenso alla dispensa manifestato dalla lavoratrice, non coincidente peraltro con l&#8217;importo effettivamente dovuto da riferire al periodo di sette mesi (come previsto dal CCNL) decorrente dalla data di ricezione del licenziamento (novembre 2003) al giugno 2004 (termine poi prorogato all&#8217;esito della malattia al 28.2.2005): il tutto aderendo alla natura di efficacia reale (e non obbligatoria dell&#8217;istituto del preavviso).</p>
<p align="JUSTIFY">15. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunziato la violazione dell&#8217;art. 360 n. 3 cpc, in relazione al combinato disposto degli artt. 41 Cost. e 2103 e 2087 cc, perchè la Corte di merito, non riconoscendo alla lavoratrice il preavviso e la cd. natura reale del preavviso stesso, ha di fatto negato il diritto a fruire dei periodi di ferie maturati e non godute per colpa di società  dell&#8217;IC. Banca spa la quale non aveva ottemperato all&#8217;ordine di reintegra ponendo la ricorrente nell&#8217;impossibilità  di espletare l&#8217;attività  lavorativa da cui conseguiva il diritto a godere delle ferie per il periodo dal 13.10.2003 al 28.2.2005.</p>
<p align="JUSTIFY">16. Con il quarto motivo la ricorrente si è lamentata della violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 909, 2099, 2103, 1218, 1223, 1226, 1322, 1362 e ss, 1372, 1375 cc, in relazione al CCNL 2000 per i Quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di , dell&#8217;art. 6 D.I. n. 333/92, convertito in legge n. 369/1992, con riferimento all&#8217;art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, nonchè omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione nella sentenza n. 7697 del 4.10.2013 della Corte di appello ed omesso esame di punti decisivi. Sostiene la C. che la Corte di merito, sotto il profilo delle retribuzioni, non aveva adeguatamente motivato avendo inquadrato il credito vantato come indennità  sostitutiva di preavviso; inoltre, obietta che i giudici di seconde cure non avevano mai detto che si trattava di un licenziamento collettivo; che vi erano state altre pronunce della Corte di appello di Roma nelle quali veniva ribadita l&#8217;efficacia reale del preavviso con il riconoscimento delle retribuzioni fino al febbraio 2005 e che era stato male interpretato l&#8217;art. 2118 cc attribuendo efficacia obbligatoria al preavviso e che comunque ad essa spettavano tutti i diritti retributivi maturati nel corso del periodo di preavviso.</p>
<p align="JUSTIFY">17. Con il quinto motivo si è dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 18 comma 4 della legge n. 300 del 1970, nel testo modificato dalla legge n. 108 del 1990, in riferimento all&#8217;art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, nonchè l&#8217;omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione di due sentenze passate in giudicato (n. 22495/2004 e n. 1030/2008), in relazione alla reintegra della C. in data 26.9.2008, per non avere tenuto conto la sentenza impugnata del fatto che la C. non aveva accettato dall&#8217;IC. Banca spa, con lettera del 15.11.2003, l&#8217;indennità  sostitutiva ed anzi aveva offerto la propria prestazione lavorativa così determinando una fattispecie di mora accipiendi del datore di lavoro che le aveva impedito, altresì, illegittimamente il suo ingresso in azienda; eccepisce, inoltre, un errato calcolo della retribuzione globale di fatto posta a base del risarcimento del licenziamento che in altra sede era stato dichiarato illegittimo.</p>
<p align="JUSTIFY">18. La pretesa, oggetto del presente giudizio, essendo stato giù  riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento delle ferie e dei 4 permessi maturati e non goduti con riferimento al periodo 1° gennaio/ 14 novembre 2003 ed essendo stato dichiarato illegittimo anche il licenziamento intimato il 15.11.2003, come riferito in modo incontestato dalle parti in sede di memorie illustrative, è limitato, quindi, all&#8217;accertamento del diritto in relazione al successivo periodo 15 novembre 2003/ 31 dicembre 2004. In particolare, con il terzo motivo del ricorso per cassazione, superata la problematica della natura obbligatoria o reale del «preavviso» in considerazione, come detto, dell&#8217;accertata illegittimità  del recesso del novembre 2003, è stata posta la questione dell&#8217;accertamento se spetti o meno al lavoratore, nell&#8217;ipotesi appunto di licenziamento dichiarato illegittimo, l&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie e dei permessi che, ove il lavoratore non fosse stato estromesso dall&#8217;azienda, sarebbero maturati nell&#8217;arco temporale compreso tra il recesso e la reintegrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">19. La Corte di appello di Roma, per quello che interessa, come giù  evidenziato, ha respinto la pretesa richiamando precedenti giurisprudenziali della Corte Suprema di Cassazione (Cass. 8.7.2008 n. 18707; Cass. 23.10.2000 n. 13953; Cass. 5.5.2000 n. 5624) in cui si affermava che era necessario, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto, la circostanza dello svolgimento dell&#8217;attività  lavorativa non essendo rilevante che questa fosse stata impedita dal rifiuto della prestazione addebitabile al datore di lavoro.</p>
<p align="JUSTIFY">20. La C., con il suddetto terzo motivo del ricorso per cassazione, ha -in sostanza- contestato tale statuizione sollecitando -nelle memorie illustrative attraverso una formulazione sufficientemente chiara della questione di diritto dell&#8217;Unione, rilevabile comunque in ogni stato e grado del giudizio anche ex officio alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte- la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE su detto specifico punto, coinvolgente l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 7 par. 2 della Direttiva 2003/88 nel caso in cui il lavoratore non abbia potuto fare valere il proprio diritto alle ferie annuali retribuite per ragioni indipendenti dalla propria volontà : questione che è prodromica alla decisione di questo Collegio, come in seguito sarà  illustrato.</p>
<p align="JUSTIFY">LE DISPOSIZIONI GIURIDICHE PERTINENTI Diritto dell&#8217;Unione.</p>
<p align="JUSTIFY">21. L&#8217;art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, intitolato prevede quanto segue: &#8221; Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sicure e dignitose. &#8221; Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.</p>
<p align="JUSTIFY">22. Ai sensi dei considerando 4 e 5 della direttiva 2003/88: &#8221; Il miglioramento della sicurezza, dell&#8217;igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico. &#8221; Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di &quot;riposo&quot; deve essere espresso in unità  di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d&#8217;ora. I lavoratori (dell&#8217;Unione) devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale ed annuale e di adeguati periodi di pausa (&#8230;.).</p>
<p align="JUSTIFY">23. L&#8217;art. 7 di tale direttiva, intitolato , è del seguente tenore: &#8221; Gli stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. &#8221; Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da una indennità  finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. L&#8217;art. 17 di tale direttiva prevede che «gli stati membri possano derogare a talune disposizioni di quest&#8217;ultima. Tuttavia nessuna deroga è ammessa per quanto riguarda l&#8217;articolo 7 della stessa». Diritto italiano 24. L&#8217;art. 36, 3 cpv, della Costituzione Italiana recita: «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi».</p>
<p align="JUSTIFY">25. L&#8217;art. 10 del D.Igs. n. 66 del 2003 prevede, nella versione attualmente vigente: &#8221; Fermo restando quanto previsto dall&#8217;art. 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell&#8217;anno di maturazione e, per le restanti de settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell&#8217;anno di maturazione. &#8221; Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità  per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. &#8221; Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell&#8217;articolo 3 comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità  di registrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">26. La contrattazione collettiva del 7.12.2000 per le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane, applicabile alla C. ratione temporis, prevedeva: Art. 52 (Ferie): &#8221; (..-) &#8221; Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere usufruite nel corso dell&#8217;anno solare cui si riferiscono. &#8221; Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia usufruito in tutto o in parte delle ferie relative all&#8217;anno solare in corso, maturate (per i casi non ordinati dai primi tre commi che precedono in tema di turni) in ragione di un dodicesimo del periodo di ferie annuali per ogni mese intero di servizio prestato dal 1° gennaio, compete una indennità  corrispondente alla retribuzione dei giorni di ferie perduti. &#8221; Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. &#8221; Se l&#8217;assenza è causata da malattia o infortunio, la riduzione ordinata dal comma precedente non si applica per i primi sei mesi, ovvero per 180 giorni in caso di assenza causata da malattia od infortunio non continuativi, salvo che l&#8217;assenza duri l&#8217;intero anno. &#8221; I giorni di accertata infermità  intervenuta nel corso delle ferie, infermità  che il dipendente deve immediatamente denunciare all&#8217;Azienda, non sono computati nella durata delle ferie. &#8221; (&#8230;.) Art. 53 (permessi per ex festività ): &#8221; A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell&#8217;anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. &#8221; (&#8230;.). &#8221; I permessi sopra previsti comunque non utilizzati nel corso dell&#8217;anno solare, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, vanno liquidati sulla base dell&#8217;ultima retribuzione percepita nell&#8217;anno di competenza.</p>
<p align="JUSTIFY">LA MOTIVAZIONE DEL RINVIO 27. La necessità  di adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia è dovuta alla prospettazione di una questione sottoposta a questa Suprema Corte -giudice di ultima istanza e, quindi, obbligato ai sensi dell&#8217;art. 267 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione Europea (giù  art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità  Europea) al rinvio pregiudiziale- che: a) riguarda l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 7 (par. 2) della direttiva 2003/88 nonchè dell&#8217;art. 31 punto 2 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, congiuntamente o autonomamente considerati; b) è rilevante ai fini della decisione della controversia; c) non può essere decisa alla stregua di precedenti sentenze della CGUE non essendo la sua esegesi auto-evidente in quanto sullo specifico punto sussistono dubbi interpretativi.</p>
<p align="JUSTIFY">28. Il problema interpretativo, oggetto del suddetto rinvio, si è posto in termini più¹ pregnanti alla stregua delle recenti pronunce della CGUE, in materia di diritto alle ferie annuali retribuite e alla luce di un orientamento ben delineato della Corte di legittimità  italiana.</p>
<p align="JUSTIFY">29. In particolare, esso riguarda il riconoscimento del diritto al pagamento dell&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie e dei permessi per festività  soppresse, maturate e non godute, per fatto imputabile al datore di lavoro (licenziamento dichiarato illegittimo con provvedimento definitivo dell&#8217;AG) con riguardo al periodo intercorrente tra il recesso e la successiva reintegra.</p>
<p align="JUSTIFY">30. E&#8217; opportuno premettere che, secondo la costante giurisprudenza del diritto dell&#8217;Unione, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell&#8217;Unione (sentenza del 20.7.2016 Maschek, C-341/15 EU:C:2016:576, punto 25 e giurisprudenza ivi richiamata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità  nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014 Bollacke, C-118/13, EU:C:1755 punto 15 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p align="JUSTIFY">31. Con l&#8217;intento di garantire l&#8217;osservanza di tale diritto fondamentale sancito dal diritto dell&#8217;Unione, l&#8217;articolo 7 della direttiva 2003/88 non può essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito di diritti che il lavoratore trae da questa (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755 punto 22 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p align="JUSTIFY">32. Tale diritto, conferito a ciascun lavoratore, è espressamente sancito dall&#8217;articolo 31, paragrafo 2, della Carta, alla quale l&#8217;articolo 6, paragrafo 1 TUE, riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell&#8217;8.11.2012, Heimann e Toltschin, C-229/11 e C- 230/11, EU:C:2012:693, punto 22; sentenza del 29.11.2017, King, C-241/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonchè sentenza del 4.10.2018, Dicu, C-12/17, EU:C:12/17, EU:C:2018:799, punto 25).</p>
<p align="JUSTIFY">33. Il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio essenziale del diritto sociale dell&#8217;Unione, in quanto tale diritto alle ferie annuali retribuite comprende anche il diritto all&#8217;ottenimento di un pagamento. Infatti, l&#8217;espressione «ferie annuali retribuite», utilizzata dal legislatore dell&#8217;Unione, tra l&#8217;altro, all&#8217;articolo 7 della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi del medesimo, la retribuzione deve essere mantenuta. In altre parole, quest&#8217;ultimo deve continuare a percepire la retribuzione ordinaria nel corso di tale periodo di riposo e di svago (sentenza del 6.11.2018, Bauer e Willmeroth e a. C-569/16 e C-570/16, EU:C:2018:871 punto 39 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p align="JUSTIFY">34. La finalità  del diritto alle ferie annuali retribuite, conferito a ciascun lavoratore dall&#8217;art. 7 della direttiva 2003/88, è di consentire al lavoratore stesso, da un lato, di riposarsi rispetto all&#8217;esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall&#8217;altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 20.1.2009, Scultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 25, nonchè sentenza del 4.10.2018, Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799, punto 27).</p>
<p align="JUSTIFY">35. Tale finalità  è basata sulla premessa che il lavoratore abbia effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento. Infatti, l&#8217;obiettivo di consentire al lavoratore di riposarsi presuppone che tale lavoratore abbia svolto un&#8217;attività  che, per assicurare la protezione della sua sicurezza e della sua salute prevista dalla direttiva 2003/88, giustifica il beneficio di un periodo di riposo, di distensione e di ricreazione. Pertanto, i diritti alle ferie annuali retribuite devono, in linea di principio, essere determinati in funzione dei periodi di lavoro effettivo svolti in forza del contratto di lavoro (sentenza del 4.10.2018 Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799, punto 28).</p>
<p align="JUSTIFY">36. Tuttavia, il diritto ad una indennità  finanziaria per ferie retribuite non godute è stato riconosciuto anche al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro, in particolare perchè era in congedo per malattia per l&#8217;intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 20.1.2009, Scultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/09, EU:C:2009:18 punto 62, sentenza del 20.7.2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 31, nonchè sentenza del 29.11.2017, King C-214/16, EU:C:2017:914, punto 65).</p>
<p align="JUSTIFY">37. Analogamente il diritto ad una indennità  finanziaria è stato riconosciuto in caso di decesso del lavoratore perchè si è detto che, se l&#8217;obbligo di pagamento di una simile indennità  dovesse estinguersi a causa della fine del rapporto di lavoro dovuta a decesso del lavoratore, tale circostanza avrebbe la conseguenza che un avvenimento fortuito comporterebbe retroattivamente la perdita totale del diritto stesso alle ferie annuali retribuite, quale sancito dal suddetto articolo 7 della direttiva (sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C118/13, EU:C:2014:1755, punti 25, 26 e 30; sentenza del 6.11.2018, Kreuziger, C-619/16, EU:C::872, punto 33). 38. Come precisato nella sentenza del 6 novembre del 2018, Bauer e Willmeroth e a. C-569/16 e C-570/16, EU:C:2018:871, «occorre infine ricordare che la Corte ha giù  avuto occasione di precisare che l&#8217;espressione «ferie annuali retribuite» di cui all&#8217;articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, la quale dev&#8217;essere assimilata a quella di «ferie annuali retribuite» utilizzata all&#8217;articolo 31, paragrafo 2, della Carta, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tali disposizioni, la retribuzione deve essere mantenuta e che, in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2011, Williams e a., C-155/10, EU:C:2011:588, punti 18 e 19)». Come ricordato al punto 39 della citata sentenza Bauer, il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite in quanto principio essenziale del diritto sociale dell&#8217;Unione che si riflette nell&#8217;articolo 7 della direttiva 93/104 e nell&#8217;articolo 7 della direttiva 2003/88, nel frattempo espressamente sancito come diritto fondamentale all&#8217;articolo 31, paragrafo 2, della Carta. Tale diritto fondamentale include anche un diritto all&#8217;ottenimento di un pagamento nonchè, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un&#8217;indennità  finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro. A tale riguardo, possono essere apportate limitazioni a questo diritto solamente rispettando le rigorose condizioni previste all&#8217;articolo 52, paragrafo 1, della Carta, e, in particolare, il contenuto essenziale di tale diritto. In tal senso, gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall&#8217;articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dall&#8217;articolo 31, paragrafo 2, della Carta, principio secondo cui un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, King, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 56 &#8211; punti 57-59, della citata sentenza).</p>
<p align="JUSTIFY">39. Da quanto riportato può, quindi, evincersi, a parere del Collegio, che tra diritto alle ferie retribuite ed espletamento dell&#8217;attività  lavorativa durante il periodo di riferimento, non vi è un netto automatismo e, comunque, possono incidere fattori esterni non imputabili al lavoratore ai fini del riconoscimento di una indennità  sostitutiva.</p>
<p align="JUSTIFY">40. In tema di licenziamento va, poi, evidenziato che la giurisprudenza italiana è consolidata nel ritenere che, accertata in sede giudiziaria l&#8217;illegittimità  del recesso, ove trovi applicazione la tutela reale, il dipendente ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro. La sentenza che dispone la reintegrazione del lavoratore ha efficacia ripristinatoria del rapporto di lavoro nel senso che questo deve intendersi ricostituito ad ogni fine giuridico ed economico sulla base della sola pronuncia del giudice, senza la necessità  di un atto di riassunzione da parte del datore di lavoro.</p>
<p align="JUSTIFY">41. Invero, l&#8217;accertamento giudiziale dell&#8217;illegittimità  del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ai sensi dell&#8217;art. 18 legge n. 300 del 1970 comportano la ricostituzione &quot;de iure&quot; del rapporto di lavoro il quale va considerato, quindi, come mal risolto. A seguito e per effetto della pronuncia dichiarativa dell&#8217;illegittimità  del licenziamento, il rapporto di lavoro tra le parti deve ritenersi ripristinato e, d&#8217;altra parte, se così non fosse, non sarebbe possibile l&#8217;intimazione di un secondo licenziamento (cfr. tra le altre, Cass. 29.1.2008 n. 2139; Cass. 20.9.2005 n. 18497).</p>
<p align="JUSTIFY">42. E&#8217; stato, poi, affermato (da ultimo Cass. 29.11.2016 n. 24270) che, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, l&#8217;attribuzione al lavoratore delle retribuzioni percepite dalla data di intimazione del licenziamento fino all&#8217;esercizio del diritto di opzione per l&#8217;indennità  sostitutiva della reintegrazione non comprende l&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie non godute, nè i permessi per riduzione mensile dell&#8217;orario di lavoro, attesa la loro natura sia risarcitoria che retributiva, che spettano unicamente nel caso in cui il lavoratore, essendo in servizio effettivo, abbia svolto la propria attività  nel corso di tutto l&#8217;anno senza fruirne, in quanto il dipendente licenziato, nel periodo intercorrente tra il recesso e l&#8217;esercizio dell&#8217;opzione per l&#8217;indennità , si trova in una situazione, sia pure &quot;forzata&quot; di riposo.</p>
<p align="JUSTIFY">43. Alla stregua di tale stato della normativa e della giurisprudenza del diritto dell&#8217;Unione ed italiana, il dubbio interpretativo che si pone è quello, pertanto, di accertare se, in un contesto in cui il rapporto di lavoro, sospeso per fatto illegittimo addebitabile alla parte datoriale ma formalmente in atto, in virtà¹ di un provvedimento giurisdizionale definitivo con efficacia <i>ex tunc</i>, il lavoratore, il quale non abbia potuto espletare la propria prestazione per un accadimento non imputabile ad esso, abbia o meno diritto al pagamento della indennità  sostitutiva per le ferie maturate ma non godute, limitatamente al periodo intercorrente tra il recesso e la reintegrazione: ciù² a tutela di un diritto fondamentale del diritto sociale dell&#8217;Unione, riconosciuto dall&#8217;art. 31 paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, di cui è titolare e che non ha potuto esercitare. 44. Tale ultima disposizione si pone, altresì, quale ulteriore parametro di necessaria considerazione, cui la Direttiva 2003/88 dà  espressione concreta.</p>
<p align="JUSTIFY">45. La questione di diritto dell&#8217;Unione, a parere del Collegio, è ricevibile in quanto, in considerazione della particolarità  del caso, differente per presupposti da quelli esaminati dalla Corte di Giustizia riguardanti situazioni di congedo per malattia, disoccupazione parziale e congedo parentale, attiene ad un profilo peculiare (impossibilità  di esercizio del diritto per fatto illegittimo del datore di lavoro) dell&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 7 par. 2 della direttiva 2003/88 e dell&#8217;art. 31 della Carta.</p>
<p align="JUSTIFY">46. E&#8217;, inoltre, rilevante nella soluzione del caso concreto, avendo ad oggetto il procedimento pendente innanzi a questa Autorità  Giudiziaria proprio la richiesta di detta indennità  per un periodo in cui la C. risultava sospesa dal lavoro in virtà¹ di un atto di recesso risultato illegittimo, per poi essere reintegrata e successivamente di nuovo licenziata fino alla cessazione del rapporto di lavoro: questione in relazione alla quale l&#8217;interpretazione del diritto dell&#8217;Unione si pone in termini pregiudiziali rispetto alla decisione di questa Corte.</p>
<p align="JUSTIFY">47. Questa Corte ritiene di non dovere seguire la strada indicata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 269 del 2017, del preventivo incidente di costituzionalità  posto che il diritto alle ferie è anche garantito dalla Costituzione all&#8217;art. 36 terzo comma; a tal fine rileva questo Collegio che le indicazioni sono espresse in un «obiter» non vincolante per il giudice comune, essendo contenute in una decisione di inammissibilità , per un profilo, e di rigetto, per il resto, e -in ogni caso- che la Corte delle leggi italiane, anche nelle ipotesi in cui una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità  tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione Italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea in ambito di rilevanza sovranazionale, allorchè si tratti di questioni di interpretazione o di invalidità  del diritto dell&#8217;Unione, ha fatto salvo il potere del Giudice ordinario di disporre rinvio pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 267 del TFUE (v. punto 5.2).</p>
<p align="JUSTIFY">48. Il dialogo diretto con la Corte di Giustizia risulta essere, nel presente caso, lo strumento più¹ diretto ed efficace per accertare la compatibilità  del diritto interno con le disposizioni dell&#8217;Unione ed i principi posti a tutela dei diritti fondamentali stante la chiara prevalenza degli aspetti concernenti il contestato rispetto del diritto dell&#8217;Unione sui profili nazionali (cfr. Cass. n. 13678/2018; Cass. n. 12108/2018 e Cass. n. 6101/2017).</p>
<p align="JUSTIFY">LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE 49. La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, nella composizione in intestazione indicata, in considerazione di quanto sopra esposto, sottopone alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE: 1) Se l&#8217;art. 7 par. 2 della direttiva 2003/88 e l&#8217;art. 31 punto 2 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, anche separatamente considerati, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento di una indennità  pecuniaria per le ferie maturate e non godute (e per un istituto giuridico quale le cd. &quot;Festività  soppresse&quot; equiparabile per natura e funzione al congedo annuale per ferie) non sia dovuto in un contesto in cui il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima della cessazione, per fatto illegittimo (licenziamento accertato in via definitiva dal giudice nazionale con pronuncia comportante il ripristino retroattivo del rapporto lavorativo) addebitale al datore di lavoro, limitatamente al periodo intercorrente tra la condotta datoriale e la successiva reintegrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">PQMÂ dispone, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione europea, di sottoporre, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea la questione interpretativa di cui al punto 49 della presente ordinanza; sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale; ordina la immediata trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p align="JUSTIFY">
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2018 n.1391</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-19-1-2018-n-1391/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Mammone, Rel. Boghetich. Sanità &#8211; Prestazioni &#8211; Estero &#8211; Prestazioni necessarie &#8211; Tempi di attesa &#8211; Urgenza &#8211; Lista di attesa. Devono essere rimborsate le spese sostenute dal cittadino italiano per prestazioni sanitarie erogate all&#8217;estero, caratterizzate da necessità, urgenza e dalla preventiva iscrizione del paziente nelle liste d&#8217;attesa presso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-19-1-2018-n-1391/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2018 n.1391</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mammone, Rel. Boghetich.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Sanità &#8211; Prestazioni &#8211; Estero &#8211; Prestazioni necessarie &#8211; Tempi di attesa &#8211; Urgenza &#8211; Lista di attesa.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Devono essere rimborsate le spese sostenute dal cittadino italiano per prestazioni sanitarie erogate all&#8217;estero, caratterizzate da necessità, urgenza e dalla preventiva iscrizione del paziente nelle liste d&#8217;attesa presso almeno due strutture pubbliche per un periodo superiore a quello massimo previsto dal d.m. 24 gennaio 1990. </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE DI CASSAZIONE<br /> SEZIONE LAVORO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: <br /> Dott. GIOVANNI MAMMONE &#8211; Presidente &#8211; <br /> Dott. ENRICA D&#8217;ANTONIO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> PU Dott. UMBERTO BERRINO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. ROBERTO RIVERSO &#8211; Consigliere &#8211; <br /> Dott. ELENA BOGHETICH &#8211; Rel. Consigliere &#8211; <br /> ha pronunciato la seguente </div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> sul ricorso 18432-2012 proposto da: <br /> REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12; </div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; ricorrente &#8211; </em></div>
<div style="text-align: center;"><strong>contro </strong></div>
<div style="text-align: justify;">BONACQUA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;</div>
<div style="text-align: right;"><em> &#8211; controricorrente &#8211; </em></div>
<div style="text-align: center;"><em><strong>avverso </strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">la sentenza n. 59/2011 della CORTE D&#8217;APPELLO di PALERMO, depositata il 19/10/2011 R.G.N. 742/2007; <br /> udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH; <br /> udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per inammissibilità e in subordine rigetto; <br /> udito l&#8217;Avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO. </div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTI DI CAUSA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con sentenza depositata il 23.1.2012, la Corte di appello di Palermo, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di Antonio Bonacqua di assistenza sanitaria indiretta ricevuta durante un viaggio, effettuato per motivi di turismo, in Cina ed ha condannato l&#8217;Assessorato Sanità della Regione Siciliana (gestione stralcio ex USL n. 51) al rimborso delle spese sanitarie sostenute pari a euro 7.230,40 oltre accessori. La Corte distrettuale, pur rilevando l&#8217;assenza di una situazione di indigenza del Bonacqua, e sottolineando la natura di altissima specializzazione della struttura (sull&#8217;implicito rilievo della natura specialistica dell&#8217;intervento subito a seguito di infarto ed a fronte di mancata contestazione sul punto), ha ritenuto che la gravità delle condizioni di salute e l&#8217;urgenza dell&#8217;intervento sanitario consentivano la disapplicazione di ogni disposizione che imponeva adempimenti amministrativi per ottenere il rimborso delle spese sanitaria affrontate all&#8217;estero Avverso tale sentenza l&#8217;Assessorato ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo il Bonacqua ha resistito con controricorso illustrato da memoria. </div>
<div style="text-align: center;"><strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Con l&#8217;unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 5 della legge n. 595 del 1985, 2 e 7, comma 2 del d.m. 3.11.1989, 2 del d.m. 30.8.1991 (in relazione all&#8217;art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), avendo, la Corte distrettuale, erroneamente riconosciuto il rimborso delle spese sanitarie all&#8217;estero in carenza dei presupposti legislativi ossia fuori da casi di residenza per lavoro o studio o di espatrio oppure di indigenza. Invero, risulta pacificamente accertato che il Bonacqua non era indigente e si trovava all&#8217;estero per turismo, mentre la normativa in oggetto consente un&#8217;assistenza indiretta ai cittadini che per una oggettiva incapacità del sistema sanitario nazionale siano costretti a recarsi all&#8217;estero. 2. Il ricorso merita accoglimento. La legge 23.10.1985 n. 595 (intitolata &quot;Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88) prevede all&#8217;art. 3, comma 5: &quot;Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all&#8217;estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unità sanitarie locali. Non può far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario.&quot; Il d.m. 3.11.1989, adottato in esecuzione della delega, fissa (art. 2) le tipologie di prestazioni erogabili, precisando che devono possedere «specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia» e non debbono essere «ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani» e specificando che «è considerata prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia la prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l&#8217;esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell&#8217;assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell&#8217;intervento o delle cure»; fornisce (art. 5) la definizione di «centro di altissima specializzazione» che consiste nella «struttura estera, notoriamente riconosciuta in Italia, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori paragonate a standard, criteri e definizioni propri dell&#8217;ordinamento sanitario italiano»; dispone anche, all&#8217;art. 7 (integrato dall&#8217;art. 2 del d.m. 30.8.1991), che si può prescindere dalla preventiva autorizzazione &#8211; ai fini del rimborso &#8211; in presenza di prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che già si trovino all&#8217;estero, «ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all&#8217;art.2» ossia, come precisato dall&#8217;art. 2 del d.m. 30.8.1991, «dimostrazione di essere in lista d&#8217;attesa, presso almeno due strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale, da un periodo di tempo superiore a quello massimo previsto dal decreto ministeriale 24.1.1990 e successive modificazioni». Ebbene, la Corte distrettuale &#8211; sottolineato che il Bonacqua non versava in condizioni di indigenza, che si trovava all&#8217;estero per motivi di turismo e che la struttura ove era stato effettuato l&#8217;intervento doveva ritenersi di &quot;alta specializzazione&quot; &#8211; ha incentrato i motivi della decisione sul profilo dell&#8217;urgenza dell&#8217;intervento subito e sulla tutela del diritto primario e fondamentale della salute. La Corte distrettuale ha, peraltro, omesso ogni considerazione circa la ricorrenza dei requisiti previsti dall&#8217;art. 2 del d.m. 3.11.1989 con particolare riguardo alla necessità che si tratti di «prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia» nell&#8217;accezione chiarita dallo stesso decreto ministeriale ossia che si tratti di cura erogata in Italia con periodi di attesa incompatibili con lo stato di salute dell&#8217;assistito. Il suddetto requisito dimostra chiaramente che la normativa è diretta a sopperire ad ipotesi di disfunzioni strutturali del Sistema sanitario nazionale, garantendo in tali casi ai cittadini il ricorso a centri di alta specializzazione all&#8217;estero e il rimborso delle spese affrontate. Invero, il requisito della possibilità di ricorrere a centri sanitari posti sul territorio italiano è specificamente previsto dall&#8217;art. 3, comma 5, della legge n. 595 del 1985 ai fini del rimborso delle spese sanitarie affrontate all&#8217;estero e &#8211; come già esaminato dalla Corte Costituzionale &#8211; deve ritenersi conforme alle previsioni legislative che regolano il Servizio Sanitario Nazionale (in particolare, gli artt. 19 e 25 della legge n. 833 del 1978, secondo cui le prestazioni vengono erogate ai cittadini direttamente mediante strutture pubbliche organizzate nel territorio oppure da soggetti con i quali le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni), disposizione che realizzano un ragionevole bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti, ossia il diritto alla salute, da una parte, e le esigenze dello Stato di natura finanziaria e, più in generale, organizzativa, dall&#8217;altra (cfr. sentenza n. 354/2008: la Corte Costituzionale ha esaminato, nel caso di specie, il caso di un cittadino italiano recatosi all&#8217;estero per turismo e ricoverato urgentemente perché colpito da grave patologia). Va segnalato che anche la più recente giurisprudenza ha avuto modo di confermare che gli unici parametri, sulla base dei quali è legittimo valutare il diritto al rimborso delle spese mediche, siano quelli relativi alla urgenza e alla impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani (cfr. in particolare, Cass. n. 17134/2016; cfr., inoltre, Cass. n. 6461/2009 avente ad oggetto un caso simile a quello in esame di un cittadino italiano in soggiorno turistico all&#8217;estero colpito da grave ed urgente patologia; cfr., inoltre, le sentenze nn. 17309/2016, 27448/2013, 9969/2012, 26609/2011, 12918/2011 che hanno trattato casi diversi dal presente, tutti accomunati dal presupposto che si trattava sempre di cittadini che espatriavano per affrontare delle cure mediche, e non di cittadini che si trovavano in soggiorno turistico all&#8217;estero). In ordine al diritto alla tutela della salute, la Corte Costituzionale ha, da un lato, rilevato che la tutela del diritto alla salute nel suo aspetto di pretesa all&#8217;erogazione di prestazioni &quot;non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone&quot;» (sentenze nn. 354/2008 e 309/1999); dall&#8217;altro, che le «esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» (in questo senso, oltre alle citate sentenze, ex plurimis: sentenze n. 455/1990; n. 267/1998; n. 509/2000; n. 252/2001; n. 432/2005). Ora, come risulta dall&#8217;art. 37 della legge n. 833 del 1978, l&#8217;assistenza sanitaria agli italiani all&#8217;estero costituisce oggetto di una disciplina specifica rispetto a quella che regola l&#8217;assistenza a favore di coloro che si trovano nel territorio dello Stato. Specificità che deriva dal fatto che il servizio sanitario, come in genere i servizi pubblici, incontra di norma i limiti territoriali propri dello Stato, sicché le prestazioni vengono erogate direttamente mediante strutture pubbliche organizzate nel territorio oppure da soggetti con i quali le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni (si vedano, in particolare, gli artt. 19 e 25 della legge n. 833 del 1978). Ciò, sottolinea la Corte Costituzionale nella sentenza n. 354 del 2008, non può non riflettersi sulla disciplina delle condizioni alla cui sussistenza è subordinato il diritto alle prestazioni e sul tipo, entità e modalità della loro erogazione e, quindi, anche sui criteri cui ci si attiene nell&#8217;operare il bilanciamento di cui si è detto tra tutela del diritto alla salute ed esigenze dello Stato di natura finanziaria e, più in generale, organizzativa. L&#8217;intervento d&#8217;urgenza subito dal Bonacqua all&#8217;estero non può ritenersi ricompreso tra le prestazioni sanitarie rimborsabili ai cittadini in quanto carente del requisito richiesto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 5 della legge n. 595 del 1985, 2 e 7 del d.m. 3.11.1989 consistente nella inclusione in lista di attesa presso strutture del Servizio sanitario nazionale. 3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. <br /> Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della questione. </div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte accoglie il ricorso e rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese di lite. <br /> Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 ottobre 2017. <br /> Il Presidente dott. Giovanni Mammone<br />  </div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2017 n.2511</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-31-1-2017-n-2511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Napoletano, Rel. Tricomi Sui requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 484/1997 per il conferimento dell’incarico di direzione sanitaria aziendale. 1. Sanità &#8211;&#160; Servizio sanitario nazionale &#8211; Rapporti di lavoro &#8211; Direzione sanitaria aziendale &#8211; Requisiti. &#160; 1. L’incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Napoletano, Rel. Tricomi</span></p>
<hr />
<p>Sui requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 484/1997 per il conferimento dell’incarico di direzione sanitaria aziendale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità &#8211;&nbsp; Servizio sanitario nazionale &#8211; Rapporti di lavoro &#8211; Direzione sanitaria aziendale &#8211; Requisiti.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria e che abbiano conseguito un attestato di formazione manageriale, pur se non svolgono tale ruolo al momento del conferimento dell’incarico.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong>SEZIONE LAVORO </strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. AMELIA TORRICE &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. LUCIA TRIA &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. DANIELA BLASUTTO &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. IRENE TRICOMI &#8211; Rel. Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso 9577-2011 proposto da:<br />
BRUCCINI GIOVANNI C.F. BRCGNN48H08F158N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANGUIDO PORCACCHIA, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANTONIO LANFRANCHI, giusta delega in atti; &#8211;<br />
&nbsp;&#8211; ricorrente &#8211;<br />
&#8211; contro &#8211;<br />
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO &#8211; PIEMONTE P.I. 03051880833, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo studio dell&#8217;avvocato ENRICO CARATOZZOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;<br />
FALLITI GIUSEPPE C.F. FLLGPP58D16F206R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell&#8217;avvocato MARIO CALDARERA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;<br />
&#8211; controricorrenti &#8211;<br />
avverso la sentenza n. 464/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di MESSINA, depositata il 07/04/2010 R.G.N. 93/2008;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;<br />
udito l&#8217;Avvocato MARIANO MAURIZIO per delega Avvocato PORCACCHIA GIAN GUIDO; udito l&#8217;Avvocato CARATOZZOLO ENRICO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO </strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 3655 del 2007, rigettava le domande proposte da Bruccini Giovanni, con ricorso depositato il 4 aprile 2006, diretto ad ottenere previa disapplicazione della determinazione sindacale n: 310 del 30 giugno 2005 e degli atti e verbali della Commissione di esperti, l&#8217;annullamento della delibera n. 50 del 26 gennaio 2006 con cui il direttore generale della Azienda ospedaliera &#8220;Piemonte&#8221; di Messina aveva conferito l&#8217;incarico di direttore di struttura di patologia clinica al dott. Giuseppe Falliti (indicato per lapsus calami quale Fallitti nella epigrafe della sentenza di appello), e la dichiarazione del proprio diritto ad ottenere l&#8217;incarico dirigenziale, o in subordine la condanna dell&#8217;Azienda a risarcirgli il danno conseguente alla perdita di chances.<br />
2. Il Tribunale rigettava la domanda.<br />
3. La Corte d&#8217;Appello ha confermato la sentenza di appello ritenendo corretto l&#8217;operato della Commissione, avendo la stessa tenuto conto dei requisiti specifici per l&#8217;accesso all&#8217;incarico di direzione complessa e tra essi del &#8220;curriculum&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.P.R. n. 484 del 1997, e non rilevando, in ragione della disciplina normativa, che il Falliti all&#8217;atto del conferimento dell&#8217;incarico aveva dato le dimissioni e non apparteneva più alla dirigenza del SSN.<br />
4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre nei confronti della Azienda ospedaliera &#8220;Piemonte&#8221; di Messina e di Falliti Giuseppe, Bruccini Giovanni, prospettando due motivi di ricorso.<br />
5. Sia l&#8217;Azienda ospedaliera che il Falliti resistono con controricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 cpc.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 3, 5, 6, 8 e 15, comma 3, del d.P.R. n. 484 del 1997; art. 97 Cost.; artt. 1175, 1337 e 1375 cc, in relazione all&#8217;art. 360, n. 3, cpc.<br />
2. Il ricorrente premette che il conferimento degli incarichi nell&#8217;ambito della dirigenza, settore sanità, trova la principale fonte di regolamentazione nel d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato nel tempo, pervenendosi all&#8217;attuale disciplina secondo la quale l&#8217;attribuzione dell&#8217;incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previa pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita Commissione. Quest&#8217;ultima deve procedere all&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità degli aspiranti sulla base di un colloquio e della valutazione del curriculum professionale, i cui contenuti sono indicati nell&#8217;art. 8 del d.P.R. 484 del 1997 R.G. n. 9577 del 2011 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l&#8217;accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l&#8217;accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale). Tale disposizione, in particolare, al comma 3, stabilisce: «I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento», tra l&#8217;altro «c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato». La medesima disposizione, al quinto comma, stabilisce: «I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni». L&#8217;art. 5, comma 1, lettera c), del medesimo d.P.R. 484 del 1997, stabilisce che il «curriculum ai sensi dell&#8217;articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell&#8217;articolo 6, costituisce uno dei requisiti» per l&#8217;accesso all&#8217;incarico di direttore di struttura complessa.<br />
3. Tanto premesso, il ricorrente rileva che, erroneamente, il giudice di merito non si sarebbe avveduto della violazione della suddetta disciplina: Esso ricorrente entro i termini di presentazione della domanda era stato il solo ad avere cura di documentare, a mezzo di apposita certificazione rilasciata dalla propria Azienda, la &#8220;tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate&#8221;. La Commissione, dopo aver richiesto a ciascun candidato la integrazione del curriculum ai fini di una più corretta valutazione della posizione di ciascuno, aveva poi deciso di non acquisire ulteriori documenti e stabiliva i criteri per procedere all&#8217;esame dei curricula omettendo di considerare &#8220;la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dai candidati&#8221;. La Corte d&#8217;Appello, disattendendo le doglianze del ricorrente, riteneva corretto l&#8217;operato della Commissione, escludendo che la certificazione fosse indispensabile ai fini della conformità del curriculum e della valutazione dei candidati. Erroneamente, la Corte d&#8217;Appello non riteneva viziante tale omissione, assumendo inoltre che la disciplina transitoria di cui all&#8217;art. 15, comma 3, del suddetto d.P.R.<br />
4. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.<br />
5. Ha rilievo assorbente il carattere non concorsuale della procedura secondo i principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25042 del 2005, nel dirimere questione di giurisdizione: appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il provvedimento di conferimento dell&#8217;incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario ex art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, dovendosi escludere che la procedura per il conferimento di detto incarico abbia natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa sono ammessi anche soggetti estranei al SSN, e soggetti che, seppur medici del servizio sanitario, sono legati comunque con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura. Nella disciplina per il conferimento dell&#8217;incarico di dirigente medico di secondo livello non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica: la commissione si limita &#8211; dopo le modifiche apportate all&#8217;art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 dal d.lgs. n. 517 del 1993 &#8211; alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell&#8217;incarico, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei &#8220;curricula&#8221;, senza attribuire punteggi o formare una graduatoria, semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell&#8217;incarico da conferire; l&#8217;elenco viene sottoposto al direttore generale il quale, nell&#8217;ambito dei nominativi indicati dalla commissione, conferisce l&#8217;incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale (art. 3, comma primo, quater, d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche). Nello stesso senso Cass., S.U. n. 8950 del 2007 (cfr. Cass., S.U. 5920 del 2008, n. 21060 del 2011): la procedura di selezione avviata da un&#8217;Azienda ospedaliera per il conferimento dell&#8217;incarico di dirigente di secondo grado del ruolo sanitario &#8211; prevista dall&#8217;art. 15-ter, commi 2-3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 &#8211; non ha carattere concorsuale, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale dell&#8217;Azienda unità sanitaria locale nell&#8217;ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un&#8217;apposita commissione per requisiti di professionalità e capacità manageriali. Con la recente Cass, S.U., n. 9281 del 2016 si è ribadito che la selezione prevista dall&#8217;art. 15-ter, introdotto nel d.lgs. n. 502 del 1992 dal d.lgs. n. 229 del 1999, art. 13, non integra un concorso in senso tecnico, anche perché articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale.<br />
6. L&#8217;art. 8, del d.P.R. 484 del 1997, della cui violazione in particolare il ricorrente si duole, non indica i requisiti minimi (e cioè le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all&#8217;articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni), ma i criteri sul colloquio ed il curriculum professionale. Detti criteri, ai sensi dell&#8217;art. 3 del medesimo d.P.R, consistono in &#8220;indicazioni concernenti il colloquio ed i contenuti valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizione dell&#8217;elenco dei candidati ritenuti idonei da parte della Commissione di cui all&#8217;articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni&#8221;. Ciò, tenuto conto delle caratteristiche della procedura, come sopra ricordata in ragione dell&#8217;insegnamento delle Sezioni Unite, pone in evidenza come l&#8217;art. 8, non si traduce in un obbligatoria modalità di redazione del curriculum per i candidati, tra i quali non viene effettuata una comparazione, ma rispetto ai quali viene espresso un giudizio di idoneità, ma integra una elencazione degli elementi che, indicati nel curriculum, costituiscono oggetto della valutazione della Commissione, senza stabilire, peraltro, una priorità dell&#8217;uno rispetto all&#8217;altro. I candidati sanno quali sono gli elementi che possono concorrere ad integrare utilmente il curriculum, in quanto possono costituire oggetto di valutazione da parte della Commissione nei sensi sopra indicati. Diversamente, devono sussistere, e la Commissione deve verificarne la sussistenza, i requisiti minimi di cui agli artt. 3 e 5 del medesimo d.P.R., tra i quali «curriculum ai sensi dell&#8217;articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell&#8217;articolo 6».<br />
7. La Corte d&#8217;Appello correttamente, quindi, ha affermato che l&#8217;operato della Commissione era esente va vizi in quanto la stessa aveva tenuto conto dei requisiti specifici (artt. 3 e 5 del d.P.R. 484 del 1997) e tra essi del &#8220;curriculum ai sensi dell&#8217;art. 8 sopra citato&#8221;, e che nel curriculum, la cui presentazione sin dall&#8217;inizio da parte del Falliti non è contestata dal ricorrente (che deduce che dopo che la Commissione aveva chiesto integrazione il controricorrente aveva presentato un nuovo curriculum, v. pag. 10 del ricorso, e rileva, in modo generico e non circostanziato, atteso che non espone quali sarebbero stati gli elementi di novità ai fini della rilevanza della doglianza, che la Corte d&#8217;Appello si sarebbe basata su quest&#8217;ultimo, p. 21 del ricorso), era documentata una specifica attività professionale e l&#8217;adeguata esperienza, determinata pur senza avvalersi delle specificazioni casistiche dei decreti ministeriali, in quanto gli stessi non erano ancora stati adottati (art. 15, comma 3, in relazione all&#8217;art. 6, del d.P.R. 484 del 1997).<br />
8. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 97 Cost., artt. 15, 15-bis, 15-ter, 15- 6 R.G. n. 9577 del 2011 terdecies, del d.lgs. n. 502 del 1992; art. 1175, 1337 e 1375 cc; artt. 1, comma 1 e 10, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 484 del 1997, in relazione all&#8217;art. 360, n. 3, cpc. Assume il ricorrente che il Falliti, al tempo in cui sosteneva il colloquio, ed era dichiarato idoneo, non era più dirigente medico del SSN e non avrebbe quindi potuto né essere dichiarato idoneo, né, conseguentemente, ottenere l&#8217;incarico. Erroneamente, in ragione della giurisprudenza di legittimità e della disciplina di settore, la Corte d&#8217;Appello ha ritenuto che alla selezione sarebbero stati ammessi anche soggetti estranei al SSN, e che il carattere discrezionale della nomina operata nell&#8217;ambito dei poteri propri del datore di lavoro privato escludevano la possibilità di disapplicazione della nomina, mentre la mancanza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo escludeva la configurabilità di un interesse tutelabile con il risarcimento del danno. Espone il ricorrente che il conferimento dell&#8217;incarico a soggetti esterni, trattandosi nella specie di procedura non concorsuale, determinerebbe l&#8217;accesso ai ruoli della dirigenza, con inquadramento nei ruoli, senza concorso. Il ricorrente prospetta quindi che una diversa interpretazione renderebbe sospette di illegittimità costituzionale le disposizioni di cui agli artt. 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992.<br />
9. Il motivo va rigettato. La previsione dell&#8217;art. 1, comma 1, del d.P.R. 484 del 1997, secondo cui &#8220;l&#8217;incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l&#8217;attestato di formazione manageriale di cui all&#8217;articolo 7 previsto per l&#8217;area di sanità pubblica&#8221;, non richiede la persistenza del rapporto di lavoro dirigenziale al momento dell&#8217;incarico, ma l&#8217;aver ricoperto tale qualifica per un tempo significativo. Pertanto non sussiste il vizio denunciato dal ricorrente e quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite con la citata sentenza n. 25042 del 2005, e cioè che la procedura non ha carattere concorsuale e che alla procedura sono ammessi anche soggetti estranei al S.S.N., e soggetti che, seppur medici del servizio sanitario, sono legati comunque con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura, non fa superare il vaglio di non manifesta infondatezza alla questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. Correttamente in ragione del rigetto delle censure relative a vizi della procedura la Corte d&#8217;Appello ha rigettato la domanda risarcitoria.<br />
10. Il ricorso deve essere rigettato.<br />
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;PQM </strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida per ciascun controricorrente in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15 per cento, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell&#8217;8 novembre 2016.</div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2016 n.22935</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-10-11-2016-n-22935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-10-11-2016-n-22935/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2016 n.22935</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Di Cerbo, est. Federico Balestrieri Sulla definizione di &#8220;ramo d&#8217;azienda&#8221; Industria e commercio – Art. 2121 c.c.- Ramo d’azienda – Definizione &#8211; &#160;&#160;Entità economica organizzata che in occasione del trasferimento conserva la sua identità&#160; &#8211; Limiti Ai sensi dell&#8217;art. 2112 c.c., per &#8220;ramo d&#8217;azienda&#8221; deve intendersi ogni entità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-10-11-2016-n-22935/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2016 n.22935</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-10-11-2016-n-22935/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2016 n.22935</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Di Cerbo, est. Federico Balestrieri</span></p>
<hr />
<p>Sulla definizione di &#8220;ramo d&#8217;azienda&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;"><strong>Industria e commercio – Art. 2121 c.c.- Ramo d’azienda – Definizione &#8211; &nbsp;&nbsp;Entità economica organizzata che in occasione del trasferimento conserva la sua identità&nbsp; &#8211; Limiti</strong></span></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Ai sensi dell&#8217;art. 2112 c.c., per &#8220;ramo d&#8217;azienda&#8221; deve intendersi ogni entità economica organizzata che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità&nbsp; presupponendo una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l&#8217;esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell&#8217;imprenditore e non dall&#8217;inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità (1).</strong><br />
&nbsp;<br />
<em>1. Cfr: Cass. 15 aprile 2014 n. 8757, Cass. 4 dicembre 2012 n. 21711 e nello stesso senso Cass. 8 giugno 2009 n. 13171 e Cass. 9 ottobre 2009 n. 21481</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">REPUBBLICA ITALIANA</font></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</font></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</font></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">SEZIONE LAVORO</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Dott. DI CERBO Vincenzo &#8211; Presidente &#8211;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Dott. BRONZINI Giuseppe &#8211; Consigliere &#8211;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Dott. MANNA Antonio &#8211; Consigliere &#8211;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo &#8211; Consigliere &#8211;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Dott. BALESTRIERI Federico &#8211; rel. Consigliere &#8211;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">ha pronunciato la seguente:</font></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">SENTENZA</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">sul ricorso 8771/2013 proposto da:</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">P.R., C.F. (OMISSIS), S.M. C.F. (OMISSIS), A.A. C.F. (OMISSIS), PO.CI. C.F. (OMISSIS), SC.SE. C.F. (OMISSIS), R.M. C.F. (OMISSIS), L.A. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell&#8217;avvocato SARA PARISI, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato SEVERINO NAPPI, giusta delega in atti;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 354pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">&#8211; ricorrenti &#8211;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Contro CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 8, presso lo studio dell&#8217;avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato GIGLIOLA IOTTI, giusta delega in atti;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 318.6pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">&#8211; controricorrente &#8211;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">avverso la sentenza n. 7573/2012 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/01/2013 R.G.N. 4988/11;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">udito l&#8217;Avvocato SEVERINO NAPPI;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">udito l&#8217;Avvocato GIGLIOLA IOTTI;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</font></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Svolgimento del processo</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale era stata rigettata la domanda dei lavoratori in epigrafe d&#8217;impugnazione del trasferimento degli uffici denominati TRA ed ARI, cui essi appartenevano, dalla società CREDEM alla società ISTISERVICE sul presupposto che non trattavasi di trasferimento di un genuino ramo d&#8217;azienda. A fondamento del decisum la Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, dopo aver rilevato che l&#8217;attività svolta dalle due divisioni (ARI e TRA), come evincibile dalla lettura degli allegati al contratto di cessione, erano di fatto indispensabili al funzionamento di altri uffici della Banca, costituendo un&#8217;attività di supporto a quella prioritaria della Banca e che si trattava, come si desumeva dal predetto contratto di cessione, di ramo autonomamente valutabile sotto il profilo economico, patrimoniale e aziendale, poneva in rilievo che la fattispecie rientrava nel novellato art. 2112 c.c., comma 5 &#8211; come sostituito dal D.L. n. 276 del 2003 &#8211; che,a differenza della precedente formulazione, non prevedeva più il requisito della preesistenza del ramo d&#8217;azienda, ben potendo questo essere identificato come tale al momento del trasferimento. Avverso questa sentenza i lavoratori ricorrono in cassazione sulla base di due censure.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Resiste con controricorso la società intimata.</font></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Motivi della decisione</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">1.- Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2112 c.c., anche in relazione alle Direttiva nn. 985/50/CE e 23/2001/CE, criticano la sentenza impugnata per aver la Corte del merito ritenuto, erroneamente, che a seguito della novella di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, sia venuto meno il requisito della preesistenza del ramo d&#8217;azienda non potendosi esso identificare in una struttura creata ad hoc)identificata dalle parti come ramo d&#8217;azienda solo in occasione del trasferimento.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">2.- Con la seconda censura i ricorrenti, denunciano violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2697 c.c., per aver la Corte di Appello desunto in via del tutto astratta gli elementi qualificanti l&#8217;autonomia funzionale del ramo ceduto dalle clausole di cessione del contratto senza tener conto che incombeva alla società l&#8217;onere della prova della sussistenza dei detti elementi.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">La prima censura è fondata.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Identica questione è stata già affrontata da questa Corte con sentenza 12.8.14 n. 17901, da cui, anche per essere in linea con altri numerosi arresti di legittimità, non si ha motivo di discostarsi.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">La giurisprudenza di legittimità è infatti oramai orientata nel ritenere operante, anche a seguito del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, il principio per cui per &#8220;ramo d&#8217;azienda&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 2112 c.c., deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità &#8211; come del resto previsto dalla prima parte del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 &#8211; presupponendo ciò comunque una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste), e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l&#8217;esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell&#8217;imprenditore e non dall&#8217;inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità (cfr. Cass. 15 aprile 2014 n. 8757, Cass. 4 dicembre 2012 n. 21711 e nello stesso senso Cass. 8 giugno 2009 n. 13171 e Cass. 9 ottobre 2009 n. 21481).</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Del resto, come pure affermato da questa Corte, non può ammettersi un trasferimento di ramo d&#8217;azienda con riferimento alla sola decisione, assunta dal soggetto cedente, di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un unica funzione al momento del trasferimento. Tanto infatti contrasterebbe, e con le direttive comunitarie nn. 1998/50 e 2001/23 che richiedono già prima di quest&#8217;atto &#8220;un entità economica che conservi la propria identità&#8221; ossia un assetto già formato, e con gli artt. 4 e 36 Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori (sent. n. 115 del 1994 della Corte Cost.) ad un mero atto di volontà del datore di lavoro, incontrollabile per l&#8217;assenza di riferimento oggettivi (Cfr. Cass. 15 aprile 2014 n. 8757 e Cass. 4 dicembre 2012 n. 21711 cit.). Nè a diverse conclusioni può indurre la sentenza 6 marzo 2014 della Corte di Giustizia resa nella causa Lorenzo Amatori e altri C-458/12, secondo la quale l&#8217;art. 1, par. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell&#8217;ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un&#8217;entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">La richiamata pronuncia,infatti, interviene su questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Trento che muove dall&#8217;errato presupposto che la norma interna, quale quella dettata dall&#8217;art. 2112 c.c., comma 5, consente la successione del cessionario nei rapporti di lavoro del cedente, senza necessità del consenso dei lavoratori ceduti, anche qualora la parte di azienda oggetto del trasferimento non costituisca un&#8217;entità economica funzionalmente autonoma già preesistente al trasferimento, tanto da poter essere identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Inoltre la sentenza comunitaria va letta, non nel senso che non occorre, ai fini di cui trattasi, il requisito della preesistenza, ma che è consentito agli stati membri prevedere una norma che estenda l&#8217;obbligo di mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti anche in caso di non preesistenza del ramo d&#8217;azienda. D&#8217;altro canto la stessa Corte, nella citata sentenza, ribadisce che, ai fini dell&#8217;applicazione della richiamata direttiva 2001/23, l&#8217;entità economica in questione deve in particolare, anteriormente al trasferimento, godere di un&#8217;autonomia funzionale sufficiente. Alla stregua delle svolte considerazioni, pertanto, non è corretta in diritto la sentenza impugnata la quale ha ritenuto che ai sensi del novellato art. 2112 c.c., le parti potessero al momento del trasferimento identificare il ramo d&#8217;azienda da cedere.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Il motivo in esame va quindi accolto, rimanendo assorbita la seconda censura. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione per l&#8217;ulteriore esame della controversia alla luce del principio di diritto sopra enunciato, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.</font></p>
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">P.Q.M.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2016 n.19933</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-5-10-2016-n-19933/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-5-10-2016-n-19933/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-5-10-2016-n-19933/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2016 n.19933</a></p>
<p>Pres. Macioce, Rel. Tricomi Sulla condotta del medico, in rapporto di lavoro pubblico, che in periodo di malattia presti attività libero-professionale in una struttura privata. 1. Sanità &#8211; Libera professione &#8211; Attività cd. extra moenia &#8211; Malattia &#8211; Illecito disciplinare. 1. La condotta del medico dipendente di una pubblica amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-5-10-2016-n-19933/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2016 n.19933</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-5-10-2016-n-19933/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2016 n.19933</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Macioce, Rel. Tricomi</span></p>
<hr />
<p>Sulla condotta del medico, in rapporto di lavoro pubblico, che in periodo di malattia presti attività libero-professionale in una struttura privata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Sanità &#8211; Libera professione &#8211; Attività cd. <i>extra moenia</i> &#8211; Malattia &#8211; Illecito disciplinare.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La condotta del medico dipendente di una pubblica amministrazione che presta attività libera professionale presso una struttura privata, durante il periodo di malattia, integra un illecito disciplinare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE LAVORO</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:&nbsp;</p>
<p>Dott. LUIGI MACIOCE &#8211; Presidente &#8211;&nbsp;</p>
<p>Dott. AMELIA TORRICE &#8211; Consigliere &#8211;&nbsp;</p>
<p>Dott. DANIELA BLASUTTO &#8211; Consigliere &#8211;&nbsp;</p>
<p>Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO &#8211; Consigliere &#8211;&nbsp;</p>
<p>Dott. IRENE TRICOMI &#8211; Rel. Consigliere &#8211;&nbsp;</p>
<p>ha pronunciato la seguente&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 26887-2013 proposto da:&nbsp;</p>
<p>AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI C.E. 92038610371, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell&#8217;avvocato MAURO MONTINI, rappresentata o difesa dall&#8217;avvocato 5MNURO MAINAHUI, giusta delega in atti;&nbsp;</p>
<p>&#8211; ricorrente &#8211;&nbsp;</p>
<p>contro&nbsp;</p>
<p>DOMINICI GIUSEPPE C.F. DMNGPP51S14D704Y;&nbsp;</p>
<p>&#8211; intimato &#8211;&nbsp;</p>
<p>Nonché da:&nbsp;</p>
<p>DOMINICI GIUSEPPE C.F. DMNGPP51S14D704Y, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell&#8217;avvocato STEFANO GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANDREA ONESTI, giusta delega in atti;</p>
<p>&#8211; controricorrente e ricorrente incidentale &#8211;&nbsp;</p>
<p>contro AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI C.E. 92038610371, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell&#8217;avvocato MAURO MONTINI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato SANDRO MAINARDI, giusta delega in atti;&nbsp;</p>
<p>&#8211; controricorrente al ricorso incidentale &#8211;&nbsp;</p>
<p>avverso il provvedimento n. 730/2012 della CORTE D&#8217;APPELLO di BOLOGNA, depositata iJ 29/11/2012 R.G.N. 142/2005;&nbsp;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;&nbsp;</p>
<p>udito l&#8217;Avvocato MAINARDI SANDRO;&nbsp;</p>
<p>udito l&#8217;Avvocato LUCA MIRCO per delega Avvocato ONESTI ANDREA;&nbsp;</p>
<p>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il ricorso incidentale autonomo.&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b></p>
<p>1. La Corte d&#8217;Appello di Bologna, con la sentenza n. 730 del 2012, depositata il 29 novembre 2012, accoglieva in parte l&#8217;appello proposto da Dominici Giuseppe nei confronti dell&#8217;Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Bologna. Il giudice di secondo grado annullava il recesso datoriale e condannava l&#8217;Azienda a reintegrare il lavoratore e a corrispondere allo stesso cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre all&#8217;ulteriore risarcimento pari alla retribuzione di fatto di competenza dal sesto mese successivo allo spirare del termine di preavviso fino alla reintegra, detratto l&#8217;aiiunde percepturn, oltre agli accessori di cui all&#8217;art. 429 cpc, dal dovuto al saldo, nonché a regolarizzare la posizione contributiva.&nbsp;</p>
<p>2. Il Dominici aveva adito il Tribunale di Bologna impugnando il recesso con preavviso (ex art. 2118 cc e 36 CCNL dirigenza medica del 1996), per motivi disciplinari, comminatogli il 10 aprile del 2002 e chiedendo l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 18 della legge n. 300 del 1970, attesa, tra l&#8217;altro, la natura dirigenziale del rapporto. In via gradata, eccepiva che gli competeva l&#8217;indennità supplementare di fonte pattizia collettiva. Trattandosi di recesso ingiurioso doveva essergli risarcito il danno biologico, in relazione all&#8217;ingiustificato protrarsi della procedura e della propalazione alla stampa del comminato recesso.&nbsp;</p>
<p>3. Il Tribunale, espletata CTU sulle caratteristiche del facere presso la datrice di lavoro e la struttura privata dove il Dominici operava extra moenia, rigettava il ricorso.&nbsp;</p>
<p>4. La Corte d&#8217;Appello, svolta CTU medico-legale, riteneva prive di fondamento le eccezioni di carattere formale.&nbsp;</p>
<p>4.1. Riteneva fondate le doglianze di carattere sostanziale, atteso che, incontestata la malattia, avrebbe dovuto emergere un facere ultra vires nell&#8217;ambito della convalescenza idoneo a compromettere o a ritardare la guarigione. Si trattava, nella specie, di poche prestazioni di brevissima durata (quella necessaria ad eseguire gli esami e stilare il referto, ove non solo il secondo), giudicate dal CTU officiato in secondo grado del tutto compatibili con il decorso della malattia, e non incidenti sulla sua durata (e, quindi, le critiche mosse dal recedente non erano dirette a denunciare errori logici o scientifici, ma a contrapporre, in relazione ad un aumento verificatosi ex post della durata della prognosi, una diversa valutazione della noxa). 4.2. Né aveva pregio il richiamo alla sentenza penale assolutoria del 19 maggio 2005 &#8211; imputazione del delitto di cui all&#8217;art. 640 cpc &#8211; posto che si 3 R.G. 26887 del 2013 trattava, quanto ai nesso causale tra prestazioni sub iudice e prolungamento della prognosi di un obiter dictum, fondato, peraltro sulle deposizioni valutative raccolte, posto che la ratio decidendi era rappresentata unicamente dalla non raggiunta prova in punto ad assenza dal lavoro come risultante dal cartellino segnatempo del lavoratore.</p>
<p>4.3. Affermava la Corte d&#8217;Appello che trattandosi di posizione professionale C1, e cioè di contenuto dirigenziale solamente convenzionale, venivano in rilievo i consueti criteri di scrutinio involgenti anche l&#8217;elemento soggettivo in uno con quello oggettivo, posto che la lesione del vincolo fiduciario deve essere valutata non già in relazione alla soggettiva opinione della datrice di lavoro, ma alla stregua dell&#8217;id quoad plerumque accidit, alla concreta possibilità di porre in dubbio o meno la regolarità dei futuri adempimenti propri di un rapporto, come nella specie, a tratto successivo.<br />
4.4. Dalla natura pseudo dirigenziale del rapporto discendeva l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo anteriore alla novella n. 92 del 2012.<br />
4.5. La Corte d&#8217;Appello qualificava di condanna generica la domanda relativa all&#8217;aliunde perceptum e riteneva non fondata la doglianza relativa al danno biologico.<br />
4.6. Infine, la procedura non si era gratuitamente protratta e, in relazione alla propalazione, il capo 17 del ricorso di primo grado era stato rinunciato.<br />
5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l&#8217;Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, prospettando quattro motivi di ricorso.<br />
6. Dominici Giuseppe resiste con controricorso, ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi e ricorso incidentale autonomo articolato in due motivi.<br />
7. L&#8217;Azienda resiste con controricorso.<br />
8. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell&#8217;udienza pubblica.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza di appello.<br />
2. Occorre premettere che il Dominici, medico aiuto e specialista radiologo, dipendente con posizione professionale C1 del Policlinico Sant&#8217;OrsolaMalpighi di Bologna, aveva optato per la prestazione di attività professionale extra moenia, e nel 2000, oltre alla attività ospedaliera esercitava attività libero professionale di radiologo per istituti privati fra cui la casa di cura Villa Maria srl, di Bologna. Il lavoratore impugnava dinanzi al Tribunale il provvedimento di recesso con preavviso per motivi disciplinari irrogato dall&#8217;Azienda il 10 aprile 2002. Il procedimento disciplinare era stato aperto in data 17 gennaio 2001 in ragione di diverse contestazioni: l&#8217;aver effettuato nel periodo in cui era assente per malattia (dal 27 giugno 2000 al 23 agosto 2000) alcune prestazioni professionali (rispettivamente due in data 12 luglio, una in data 18 luglio, una in data 7 agosto 2000) presso la casa di cura Villa Maria; l&#8217;avere effettuato alcune prestazioni mentre risultava in servizio presso il Policlinico. Era poi intervenuta contestazione del 3 agosto 2001 relativa ad altro esame radiografico effettuato presso la casa di cura Villa Maria di Bologna. Espone la Corte d&#8217;Appello che, dopo il parere del Comitato dei garanti, la condotta era stata sussunta nel paradigma del giustificato motivo soggettivo e non come, in un primo tempo, della giusta causa (comunicazione del 29 gennaio 2002).<br />
2.1. Il recesso si fondava solo su i cinque episodi del luglio-agosto 2000. Come esposto nel primo motivo del ricorso principale e non specificamente contestato nella trattazione, nel controricorso, di detto motivo, nell&#8217;atto di recesso veniva affermato &#8220;Io svolgimento dell&#8217;attività lavorativa durante l&#8217;assenza per malattia comporta la violazione dell&#8217;obbligo di rispettare i principi di buona fede e di correttezza quando una possibile attività professionale sia pure parziale rispetto alle funzioni proprie del lavoratore, è svolta a favore di terzi, senza che sia stata prima offerta al datare di lavoro: e ciò anche se detta attività non comporti di per se aggravamento o prolungamento della malattia. In questo quadro ha rilievo anche il fatto della retribuzione dell&#8217;attività svolta in quanto il diritto *assenza per malattia è assicurato al lavoratore a salvaguardia del bene della salute e non per agevolare possibilità lucrative&#8221;.<br />
3. Tanto premesso, può passarsi all&#8217;esame dei motivi del ricorso principale<br />
4. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2105 cc, nonché degli artt. 1175 e 1375 cc, in relazione all&#8217;art. 360, n. 3, cpc. Il ricorrente censura la statuizione del giudice di secondo grado sopra riportata al punto 4.1. Espone che la malattia sospende l&#8217;esigibilità della prestazione ma non il rapporto di lavoro come obbligazioni intercorrenti tra le parti. Il lavoratore assente per malattia è tenuto al rispetto dei doveri di correttezza e buona fede, di diligenza e fedeltà, la cui violazione comporta l&#8217;applicazione di sanzioni disciplinari. Lo stesso deve adoperarsi per una pronta guarigione e può svolgere attività extralavorativa sempre che ciò non incida sui doveri di cura e non sia dimostrativa del fatto che lo stato di malattia non è assoluto. Inoltre, il lavoratore ha l&#8217;onere di offrire la propria prestazione parziale al proprio datore di lavoro, che esercitando Io ius variandi di cui all&#8217;art. 2103 cc, potrebbe temporaneamente assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti alle originarie quale lavoratore idoneo. Erroneamente, la Corte d&#8217;Appello avrebbe vagliato solo il profilo della prognosi della possibile incidenza negativa dell&#8217;attività lavorativa prestata durante la malattia sulla pronta guarigione del lavoratore. Nella specie lo stato di malattia non era assoluto ma consentiva e aveva consentito un&#8217;attività lavorativa parziale del dirigente medico radiologo &#8211; identica a quella non praticabile presso l&#8217;Amministrazione pubblica di appartenenza per lo stato di malattia &#8211; che avrebbe dovuto essere offerta alla pubblica amministrazione e non ad una casa di cura privata.<br />
5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2105 e 2106 cc. Erroneamente, la Corte d&#8217;Appello avrebbe applicato l&#8217;art. 2106 cc (valutazione dell&#8217;elemento soggettivo della condotta del lavoratore alla luce del criterio dell&#8217;id quoad plerumque accidit). Il giudice di appello riteneva la modesta intenzionalità della condotta, affermando che non si trattava dell&#8217;ordinaria attività della struttura Villa Rosa srl (non è contestato né nel ricorso, né nel controricorso, che la Corte d&#8217;Appello intenda riferirsi alla struttura dove venivano svolte le prestazioni oggetto della contestazione disciplinare, benchè indicata come Villa Rosa e non Villa Maria), ma di specifici esami urgenti richiesti, a titolo di cortesia, dai pazienti al lavoratore, nel quadro di relazioni personali preesistenti. La ricorrente espone che non si trattava di prestazioni rese a titolo gratuito, ma che, comunque, della saltuarietà e non continuità delle stesse si era tenuto conto nell&#8217;irrogare il recesso ex art. 2118 e non ex art. 2119 cc. La condotta del lavoratore, pubblico dipendente e dirigente medico, di offrire la propria prestazione lavorativa ad una struttura privata, venendo remunerato, e non all&#8217;Amministrazione, denotava particolare gravità tale da scuotere la fiducia del datare di lavoro.<br />
6. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati.<br />
6.1. Occorre rilevare che, diversamente da quanto rappresenta il controricorrente, la censura del primo motivo è prospettata non con riguardo alla possibilità da parte del datore di lavoro di impiegare il lavoratore in ragione di uno ius variandi, fattispecie che logicamente presupporrebbe una sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni svolte), atteso che tale ipotesi è richiamata dall&#8217;Azienda nell&#8217;illustrazione complessiva dei profili giuridici che possono venire in rilievo nel rapporto tra malattia e modalità della ripresa della prestazione lavorativa, ma come detto espressamente al punto 1.6 del ricorso (pag. 14), in ragione del mancato rilievo attribuito dalla Corte d&#8217;Appello alla effettuazione, presso la casa di cura privata, da parte del lavoratore di prestazione professionale retribuita identica a quella che non stava svolgendo presso l&#8217;Amministrazione in ragione della assenza per malattia. Solo dopo che al datore di lavoro sia stata offerta la ripresa dell&#8217;attività lavorativa, e &#8216;dunque il lavoratore abbia adempiuto agli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede, si può porre una questione di ius variandi, che, dunque, non concorre a integrare la fattispecie dell&#8217;illecito disciplinare che viene in rilievo nella fattispecie in esame.<br />
6.2. Ancora, va osservato come non assume rilievo nella presente fattispecie il richiamo a pronuncia resa dalla Corte dei Conti nei confronti del lavoratore, in quanto come si evince dal ricorso, la stessa è intervenuta in ordine a profili della vicenda, che esulano dall&#8217;ambito dell&#8217;odierno thema decidendum.<br />
6.3. La statuizione della Corte d&#8217;Appello che ha valutato la illegittimità del recesso in ragione della mancanza di aggravamento della malattia e della insussistenza della violazione dei doveri di cura, fonda su principi di questa Corte consolidati (cfr., Cass., n. 21938 del 2012, n. 586 del 2016). La statuizione, tuttavia, è erronea perché, nella specie non viene in rilievo la compatibilità del lavoro svolto presso terzi con l&#8217;infermità denunciata, e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, ma la mancata comunicazione, in ragione degli obblighi di fedeltà, buona fede e correttezza che gravano sul lavoratore, tenuto conto, altresì che si è in presenza di un rapporto di lavoro pubblico privatizzato, alla datrice di lavoro del ripristino della capacità lavorativa. 6.3. Il lavoratore, pur avendo reso prestazioni extra moenia (il lavoratore, che svolgeva presso il Policlinico l&#8217;attività di medico radiologo, effettuava prestazioni radiologiche &#8211; risonanza magnetica, RX, TAC &#8211; presso una casa di cura privata) durante il periodo di assenza per malattia, non aveva reso edotta l&#8217;Amministrazione del recupero della capacità lavorativa, offrendo la relativa prestazione.<br />
6.4. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l&#8217;obbligo di fedeltà ha un contenuto più ampio di quello risultante dall&#8217;art. 2105 cc, integrandosi detta norma con gli artt. 1175 e 1375 cc, che impongono correttezza, lealtà e buona fede, anche nei comportamenti extralavorativi, sicché il lavoratore è tenuto ad astenersi da qualsiasi condotta che risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell&#8217;organizzazione dell&#8217;impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (cfr., ex multis, Cass., n. 114 del 2015, n. 2550 del 2015). Ciò, tenuto conto, altresì, delle condizioni poste dal legislatore all&#8217;esercizio dell&#8217;attività extra moenia, ai sensi dell&#8217;art. 15-sexies (aggiunto dall&#8217;art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), del d.lgs. n. 502 del 1992, che prevede come l&#8217;opzione per l&#8217;esercizio della libera professione extramuraria, &#8220;comporta la totale disponibilità nell&#8217;ambito dell&#8217;impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonchè le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate&#8221;. Tale previsione pone in evidenza come Io svolgimento delle attività istituzionali e la realizzazione dei programmi dirigenziali, sia pure nell&#8217;ambito dell&#8217;impegno di servizio, non possono essere disattese per lo svolgimento di attività extra moenia.<br />
6.5. Pertanto, deve essere affermato il seguente principio di diritto: &#8220;Il medico dirigente/dirigente per convenzione, in rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato non esclusivo, che durante il periodo di assenza per malattia presti attività libero-professionale presso una casa di cura privata, sia pure per un breve arco temporale e in misura limitata (poche prestazioni), senza avere offerto la prestazione lavorativa all&#8217;Amministrazione datrice di lavoro, viene meno ai canoni della reciproca lealtà e della buona fede che nel rapporto di lavoro devono connotare le reciproche obbligazioni delle parti, anche al fine del buon andamento dell&#8217;Amministrazione. Tale condotta è di per sè suscettibile di rilievo disciplinare&#8221;. 6.6. Erroneamente, dunque, la Corte d&#8217;Appello nel vagliare l&#8217;attività svolta dal lavoratore presso la casa di cura privata, durante l&#8217;assenza per malattia, ha preso in esame solo la ricaduta della stessa sul decorso della malattia.<br />
6.7. Pertanto, la Corte d&#8217;Appello dovrà fare applicazione del suddetto principio di diritto nel vagliare il licenziamento disciplinare irrogato con preavviso al lavoratore.<br />
7. Il terzo (art. 360, n. 5 cpc, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio) ed il quarto motivo del ricorso principale (art. 360, n. 3, cpc. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo anteriore alla riforma ex legge n. 92 del 2012, e dell&#8217;art. 36 del CCNL per la dirigenza medica del 5 dicembre 1996), che riguardano, rispettivamente, le conclusioni della CTU svolta nel giudizio di appello circa la ritenuta compatibilità dell&#8217;attività prestata presso la casa di cura privata con il decorso della malattia, e l&#8217;applicazione della tutela reale, sono assorbiti in ragione dell&#8217;accoglimento del primo e del secondo motivo.<br />
8. Vanno esaminati i motivi del ricorso incidentale condizionato.<br />
9. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato è prospettato il vizio di omessa motivazione (art. 360, n.5, cpc), relativo alla dedotta duplicità della contestazione (17 gennaio 2001 e 29 gennaio 2002) e del procedimento disciplinare per i medesimi fatti. Il lavoratore censura la statuizione della Corte d&#8217;Appello che ha ritenuto non rinvenibile alcun elemento idoneo a comprovare una rinuncia da parte dell&#8217;Amministrazione al potere sanzionatorio, per cui era privo di pregio il richiamo al principio della consumazione del potere disciplinare. Per esporre la censura il Dominici riporta quanto contenuto nel ricorso di primo grado (che la contestazione ex art. 2118 sarebbe intervenuta con atto del 29 gennaio 2002 successivo alla contestazione per giusta causa del 17 gennaio 2001) e, a sostegno della circostanza che la questione era stata oggetto di discussione tra le parti in appello, fa riferimento alla sola memoria di costituzione in appello dell&#8217;Azienda ospedaliera.<br />
9.1. Il motivo è inammissibile in quanto la censura per come formulata, in relazione alla statuizione assunta dalla Corte d&#8217;Appello, esule dalla previsione normativa dell&#8217;art. 360, n. 5, cpc, come novellato, secondo i principi enunciati da questa Corte, a Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014). Nella specie, in ragione della motivazione della sentenza di appello, che non presenta anomalie motivazionale, nei sensi di cui alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, e della mancata circostanziata indicazione del motivo di appello con cui sarebbe stato riproposta in secondo grado la doglianza di duplicazione della contestazione disciplinare, già sottoposta al giudice di primo grado, la censura è inammissibile.<br />
10. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato è prospettato il vizio di violazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 300 del 1970 (anche in relazione agli artt. 39 cpc e 649 cpp) e degli artt. 1175 e 375 cc, deducendosi la lesione del principio del ne bis in idem in relazione alle circostanze riportate nell&#8217;esposizione del primo motivo del ricorso incidentale, ove si riproduceva parte del ricorso di primo grado.<br />
10.1. Il motivo è inammissibile in quanto privo dei requisiti di autosufficienza. Ed infatti, da un lato la censura non palesa connessioni con le statuizioni adottate dalla Corte d&#8217;Appello, dall&#8217;altro, come già detto nel trattare il primo motivo del ricorso incidentale, il Dominici non indica in modo circostanziato di aver sottoposto tale questione alla Corte d&#8217;Appello. 11. Con il terzo motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione ell&#8217;art. 7 della legge n. 300 del 19870 e degli artt. 1175 e 1375 cc, sotto il profilo della intempestività dell&#8217;adozione della sanzione. Assume il ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente parificato la tardività della contestazione con la tardività nell&#8217;adozione del provvedimento, e che il lasso di tempo di quattro mesi trascorso tra il parere dei Garanti e la comunicazione della sussunzione dei fatti contestati nell&#8217;art. 2118 cc, viziava la procedura.<br />
11.1. La censura è inammissibile. La Corte d&#8217;Appello, a fondamento della propria decisione di non fondatezza delle eccezioni di carattere formale, con riguardo al tema dell&#8217;immediatezza, prende in considerazione l&#8217;immediatezza sia della comunicazione del provvedimento espulsivo, sia della contestazione, richiamando giurisprudenza in proposito. Osserva che il diritto vivente accoglie una nozione relativa del suddetto requisito laddove siano richiesti accertamenti, la struttura datoriale sia complessa e il fluire del tempo non ostacoli il diritto di difesa. Rileva, quindi, che nella specie occorreva tener conto della struttura complessa dell&#8217;Azienda, della necessità delle indagini amministrative, anche presso una struttura terza, della ritenuta necessità (sia pure poi esclusa dalla giurisprudenza) del parere del Comitato dei garanti, né vi era alcun elemento anche solo indiziario idoneo a comprovare che l&#8217;Azienda volesse rinunciare al potere sanzionatorio, o aggravare il diritto di difesa, tenuto conto, altresì che la condotta addebitata era stata ammessa sin dalle prime difese. Tale ratio decidendi non viene censurata con il motivo in esame che si palesa privo di specificità e non adeguato.<br />
12. Il ricorso incidentale autonomo è articolato in due motivi.<br />
12.1. Con il primo motivo si illustra, ai sensi dell&#8217;art. 360, n. 3, cpc, censurando la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno ulteriore (alla salute, all&#8217;onore personale, alla reputazione professionale), la violazione e falsa applicazione dell&#8217; art. 32 Cost., degli artt. 2087, 1218, 1223, 1175 e 1375 cc, in conseguenza dei vizi delle sentenza dedotti nel ricorso incidentale condizionato, ovvero omessa motivazione relativa ai fatto della duplice contestazione disciplinare e del duplice procedimento per i medesimi addebiti; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 300 del 1970 (anche in relazione agli artt. 39 cpc e 90 cpp), degli artt. 1175 e 1375 cc, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 1175 e 1375 cc, sotto il profilo della intempestività dell&#8217;adozione della sanzione.<br />
12.2. Con il secondo motivo, censurando la statuizione relativa al rigetto della domanda di risarcimento per la violazione della reputazione del ricorrente in ragione della comunicazione della vicenda alla stampa, si prospetta la violazione dell&#8217;art. 360, n. 4; violazione dell&#8217;art. 115 cpc.<br />
12.3. I suddetti motivi sono assorbiti in ragione dell&#8217;accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale.<br />
13. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale. Rigetta gli altri motivi del ricorso principale. Dichiara assorbiti i motivi del ricorso incidentale autonomo. Dichiara inammissibili i motivi del ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d&#8217;Appello di Bologna in diversa composizione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale. Rigetta gli altri motivi del ricorso principale. Dichiara assorbiti i motivi del ricorso incidentale autonomo. Dichiara inammissibili i motivi del ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d&#8217;Appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2016.&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2016 n.14314</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-13-7-2016-n-14314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Macioce, est. Napoletano Sulla declaratoria di legittimità del provvedimento di risoluzione di un contratto di lavoro a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma regionale che aveva indetto il relativo concorso pubblico riservato 1. Pubblico Impiego – Pubblico impiego privatizzato – Contratto di lavoro – Successiva declaratoria di incostituzionalità</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-13-7-2016-n-14314/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2016 n.14314</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Macioce, est. Napoletano</span></p>
<hr />
<p>Sulla declaratoria di legittimità del provvedimento di risoluzione di un contratto di lavoro a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma regionale che aveva indetto il relativo concorso pubblico riservato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Pubblico impiego privatizzato – Contratto di lavoro – Successiva declaratoria di incostituzionalità della norma regionale istitutiva del concorso – Conseguenze.</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Pubblico impiego privatizzato – Contratto di lavoro – Risoluzione – Adottata in seguito a declaratoria di incostituzionalità della norma regionale istitutiva del concorso – Legittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. E&#8217; consolidato nella giurisprudenza del Giudice delle leggi (si rimanda fra le più recenti a Corte Cost. 11.2.2015 n. 10) l&#8217;orientamento secondo cui l&#8217;efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce principio generale, limitato solo dalla necessità di non compromettere la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità possa pregiudicare altri diritti di rilievo costituzionale. Detta ultima ipotesi non ricorre allorquando sia stata dichiarata incostituzionale la norma regionale in forza della quale era stato bandito un concorso riservato e all’espletamento di detto concorso sia seguita la stipula del contratto di lavoro: ciò in ragione dell’inscindibile legame fra la procedura concorsuale ed il rapporto di lavoro con l&#8217;amministrazione pubblica, per il quale la prima costituisce l&#8217;atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità. &nbsp;(1)<br />
&nbsp;<br />
2. Deve ritenersi legittima la risoluzione del contratto di lavoro di un medico assunto in seguito ad una procedura concorsuale riservata indetta dall’ASL in forza di una norma regionale dichiarata incostituzionale per violazione dell’art. 97, co. 4, Cost., anche se tale pronuncia è intervenuta dopo che la graduatoria è divenuta definitiva e il contratto è stato stipulato, atteso che ove si consentisse la prosecuzione dei rapporti instaurati in violazione dell’art. 97, co. 4, facendo leva solo sulla definitività della graduatoria approvata, verrebbe svilito lo scopo della norma che è strumentale al buon andamento della Pubblica Amministrazione.</p>
<p>(1) cfr. Corte Cost. 5/5/1967 n. 58; Idem, 2/4/1970 n. 49; Idem, 11.2.2015 n. 10; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1.10.2015, n. 19626.</p></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
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            <h3>Allegati</h3>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2016 n.11983</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-10-6-2016-n-11983/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-10-6-2016-n-11983/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2016 n.11983</a></p>
<p>Pres. Salme’, Est. D’Ascola La Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte di Appello di Roma nella parte in cui ha reputato che una società di capitali operante in regime di accreditamento è tenuta a versare in favore dell’ENPAM il 2% del reddito effettivamente percepito dal professionista specialista beneficiario</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-10-6-2016-n-11983/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2016 n.11983</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salme’, Est. D’Ascola</span></p>
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<p>La Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte di Appello di Roma nella parte in cui ha reputato che una società di capitali operante in regime di accreditamento è tenuta a versare in favore dell’ENPAM il 2% del reddito effettivamente percepito dal professionista specialista beneficiario della contribuzione.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Attività sanitaria – società di capitali – accreditamento – contributi previdenziali –fatturato annuo – prestazioni specialistiche.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
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<p>1. Le società di capitali che operano in accreditamento sono tenute al versamento del contributo del 2% all’ENPAM calcolato sulla base del fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche rese con l’apporto di medici e odontoiatri per il servizio sanitario nazionale.<br />
&nbsp;</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong>SEZIONE LAVORO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. AMOROSO Giovanni &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. DORONZO Adriana &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. LORITO Matilde &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. GHINOY Paola &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. DE MARINIS Nicola &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso 6295-2014 proposto da:<br />
FONDAZIONE ENPAM, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GULLI TOMMASO 11 sc. C int. 1, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DIOTALLEVI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;<br />
&#8211; ricorrente &#8211;</div>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<div style="text-align: justify;">PROMEA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BONI, giusta procura speciale per Notaio;<br />
&#8211; controricorrente &#8211;<br />
avverso la sentenza n. 3064/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/09/2013 R.G.N. 6391/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;<br />
udito l’Avvocato DIOTALLEVI ALESSANDRO;<br />
udito l’Avvocato VALENSISE CAROLINA;<br />
udito l’Avvocato BONI PAOLO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.</div>
<div style="text-align: center;"><a href="file://localhost/javascript/wrap.link_replacer.scroll('fatto_up')"><strong>Svolgimento del processo</strong></a></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; Con sentenza del 4 settembre 2013, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma che aveva accolto solo in limitatissima parte la domanda proposta dalla Fondazione ENPAM nei confronti della Promea S.p.A. avente ad oggetto il recupero dell’omesso versamento da parte della Società del contributo che, ai sensi della <em>L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39</em>, le società professionali mediche e odontoiatriche, in qualunque forma costituite e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, sono tenute a versare al Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici &#8211; ENPAM, contributo previsto in misura pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, con attribuzione individuale della percentuale contributiva ai medici ed agli odontoiatri, da indicarsi nominativamente, che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, applicando la sanzione relativa alla mera omissione di cui alla <em>L. n. 388 del 2000 </em>, all’art. 116, comma 8, lett. a).<br />
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insuscettibile di essere assunto a base di computo del contributo in questione il fatturato delle società predette per quanto limitato al regime di accreditamento con il SSN, ossia al controvalore di tutte le prestazioni specialistiche rese, dovendo assumersi come rilevante a tali fini il reddito effettivamente percepito dal professionista specialista beneficiario della contribuzione ed applicabile la sanzione relativa alla mera omissione di cui alla <em>L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a)</em>.<br />
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Fondazione ENPAM, affidando l’impugnazione a tre motivi cui resiste, con controricorso, la Società.</div>
<div style="text-align: center;"><a href="file://localhost/javascript/wrap.link_replacer.scroll('diritto_up')"><strong>Motivi della decisione</strong></a></div>
<div style="text-align: justify;">Con il primo motivo, la Fondazione denuncia la violazione e la falsa applicazione della <em>L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39</em>; del <em>D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8 quinquies, 8 sexies e art. 15 nonies, comma 4</em>, come modificato dal <em>D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 </em>, nonchè l’”erronea conoscenza dei fatti e dei presupposti” e l’”illogicità manifesta”.<br />
L’ampio e articolato motivo di ricorso è essenzialmente incentrato sulla ritenuta violazione della <em>L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39</em>, il quale, nel prevedere che le società operanti in regime di accreditamento col servizio sanitario nazionale sono tenute a versare all’ENPAM un contributo pari al 2% del fatturato annuo, ha inteso disporre che il contributo deve essere calcolato sulla base del fatturato prodotto dalla società attraverso l’attività dei medici e degli odontoiatri operanti presso di loro in regime libero- professionale, e non invece sulla base dei compensi corrisposti ai menzionati professionisti.<br />
Con il secondo motivo, l’ENPAM denuncia la violazione e falsa applicazione <em>dell’art. 101 Cost.</em> , comma 2, e la illogicità manifesta della sentenza, ai sensi <em>dell’art. 360 c.p.c.</em> , comma 1, n. 3.<br />
Sottolinea, che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 132 e 133 del 2 maggio 1984), l’obbligo contributivo è indipendente dalla prestazione e prescinde da ogni valutazione di vantaggiosità previdenziale per gli stessi soggetti obbligati, poichè è preordinato all’interesse generale, realizzando i doveri di solidarietà economica e sociale di cui <em>all’art. 2 Cost..</em> Ne deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’imposizione che colpisce le società deve essere commisurata ai compensi e/o alle retribuzioni spettanti a ciascun lavoratore, perchè una tale tesi non è conforme alla logica solidaristica che connota gli obblighi di contribuzione delineata dagli <em>artt. 38 e 53 Cost.</em><br />
Con il terzo motivo, l’ENPAM denuncia la violazione della <em>L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8</em>, e lamenta che erroneamente il giudice ha escluso che l’omessa denuncia da parte della società costituisca evasione contributiva. In realtà, secondo la ricorrente, le sanzioni da applicare sono quelle previste dall’art. 116 citato, lett. b, dal momento che non vi è solo l’omesso pagamento del contributo ma anche l’omesso invio della documentazione necessaria per il relativo calcolo, a nulla rilevando l’incertezza normativa o interpretativa dell’art. 1, comma 39 L. cit. e in assenza di puntuali allegazioni e prove da parte della società volte a dimostrare l’assenza di un intento fraudolento.<br />
Nel suo controricorso e in via preliminare, la società deduce che tra le parti è intervenuta una sentenza della Corte d’appello di Roma (n. 2105/2011) che, nel rigettare l’impugnazione proposta dalla Fondazione ENPAM, ha condiviso le sue tesi circa la base di calcolo del contributo del 2% , da commisurarsi ai compensi liquidati ai medici e odontoiatri operanti in regime di collaborazione libero- professionale. Nel merito, sostiene che non vi sia alcuna identificazione tra la remunerazione (fatturato) delle società attinente alle prestazioni specialistiche rese al servizio sanitario nazionale e le prestazioni specialistiche rese dei medici, giacchè le prime solo in minima parte sono rese da medici, mentre per la quasi totalità esse sono rese da biologi, chimici, fisioterapisti, ecc. e che, conseguentemente, la tesi dell’ente che collega la percentuale del 2% al fatturato della struttura accreditata svincolerebbe il contributo dal reddito del soggetto e coinvolgerebbe anche quella parte di fatturato che deriva dall’attività di altri professionisti; che a seguire l’interpretazione dell’ENPAM le norme in questione sarebbero affette da illegittimità costituzionale per violazione degli <em>artt. 2, 3, 4, 18, 35, 38, 41 e 53 Cost.</em> , giacchè verrebbe violato il principio generale di corrispondenza tra l’entità del contributo previdenziale dovuto e il reddito o il compenso effettivamente percepito dal professionista o dal lavoratore iscritto all’ente di previdenza, nonchè il principio di eguaglianza, perchè assimilerebbe le società di capitali alle società di professionisti, assoggettando a contribuzione un terzo in misura del tutto svincolata dall’ammontare dei compensi corrisposti al professionista.<br />
I primi due motivi del ricorso, che si affrontano congiuntamente per la connessione che li lega, sono fondati.<br />
Prima di affrontare il nodo centrale della controversia, è opportuno delineare la struttura e i compiti dell’ENPAM ed il quadro normativo di riferimento.<br />
L’ENPAM &#8211; Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici nasce come ente di diritto pubblico dalla trasformazione &#8211; disposta con D.P.R. 27 ottobre 1950 e in esecuzione del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 del 1946 &#8211; della Cassa di Assistenza del Sindacato Nazionale Fascista Medici, istituita con R.D. 11 luglio 1937, n. 1484. Il D.L.C.P.S. n. 233 del 1946, art. 21 delineò le funzioni e i poteri dell’Ente, prevedendo tra i suoi fini istituzionali lo svolgimento di attività previdenziale ed assistenziale gestita dal Fondo Generale di Previdenza e sancendo a) l’obbligo di iscrizione all’Ente per tutti gli iscritti agli albi provinciali dei medici; b) l’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali; c) il riconoscimento del potere di determinazione e di imposizione dei contributi, in capo ai Consigli Nazionali dell’ENPAM e della Federazione Nazionale degli Ordine dei medici Chirurghi ed Odontoiatri (D.L.C.P.S. n. 233 del 1946, art. 21). Dal 1 gennaio 1958 l’attività dell’Ente &#8211; originariamente concepita come attività assistenziale &#8211; fu riconfigurata come attività di previdenza e di assistenza da un nuovo Statuto, approvato con D.P.R. 2 settembre 1958 n. 931 e successivamente modificato con D.P.R. 9 gennaio 1971 n. 142.<br />
Con <em>L. 20 marzo 1975, n. 70 </em>, l’ENPAM fu inquadrato tra gli Enti gestori di “forme obbligatorie di previdenza e di assistenza”.<br />
Con <em>D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 </em>, “Attuazione della delega conferita dalla <em>L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32</em> in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, fu consentita all’ENPAM (insieme agli altri enti previdenziali elencati nell’allegato A del D.Lgs. citato), la trasformazione, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o fondazioni previa deliberazione dei competenti organi (art. 1, comma 1). EsEssa quindi assunse personalità giuridica di diritto privato, ai sensi <em>dell’art. 12 c.c.</em> e segg., continuando tuttavia a svolgere le attività previdenziali e assistenziali a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali era stata originariamente istituita, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione (art. 1, comma 3). Con lo stesso decreto legislativo si fissarono i criteri ai quali dovevano ispirarsi il regolamento e lo statuto (art. 1, comma 4).<br />
L’art. 2 dispose inoltre che le associazioni o le fondazioni &#8211; tra cui l’ENPAM &#8211; avessero autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dallo stesso articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta (comma 1), e che la gestione &#8211; economico-finanziaria dovesse assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale (comma 2). La trasformazione dell’ENPAM in ondazione di diritto privato fu deliberata dal Consiglio Nazionale dell’Ente il 16- 17 dicembre 1994.<br />
Tale trasformazione non ha tuttavia mutato l’attività istituzionale della Fondazione ENPAM, che è rimasta a valenza sostanzialmente pubblicistica: al riguardo, la Corte Costituzionale ha precisato che “la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza è inserita nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali, in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell’ambito della pubblica amministrazione.<br />
La privatizzazione, prevista dal legislatore delegante, è caratterizzata da elementi sia di continuità che di innovazione. La giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 248 del 1997) ha già riconosciuto che la trasformazione lascia immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza, secondo le finalità istitutive di ciascun ente, così giustificando l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione. Si modificano, invece, gli strumenti di gestione e la qualificazione dell’ente, che si trasforma ed assume la personalità di diritto privato.” (Corte Cost., sent., 5 febbraio 1999, n. 15).<br />
Il <em>D.Lgs. n. 509 del 1994 </em>lascia ferma, quindi, a) l’obbligatorietà dell’iscrizione previdenziale; b) l’obbligatorietà della contribuzione previdenziale (art. 1, comma 3); c) l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nei limiti ed “in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta” (art.2, comma 1). L’Ente rimane soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, in taluni casi di concerto con altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell’art. 1, comma 1 (art. 3); è inoltre soggetto ai controlli della Corte dei Conti (art. 3, comma 5) ed è obbligato a costituire una riserva legale preordinata ad assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni ed a garantire l’equilibrio di bilancio (art. 1, comma 4, lett. c).<br />
I Fondi di Previdenza ENPAM sono tutti ad iscrizione obbligatoria ed automatica: sono infatti iscritti obbligatoriamente al Fondo di Previdenza generale ENPAM tutti i medici e gli odontoiatri, come conseguenza necessaria ed automatica della loro iscrizione all’Albo Professionale, a prescindere dalla circostanza che vi sia esercizio effettivo della professione o iscrizione presso altri fondi di previdenza ugualmente obbligatori.<br />
L’onere della contribuzione a carico degli appartenenti all’ordine professionale anche in ragione del solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell’attività professionale è il precipitato logico-giuridico della struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali professionali: la Corte Costituzionale, già con le pronunce n. 133 del 1984 e 813 del 1988, ha sottolineato come i moderni sistemi previdenziali relativi alle varie categorie professionali sono ispirati ad esigenze superiori di solidarietà sociale, “sia pure operanti nell’ambito della categoria” (cfr., in articolare, sent. n. 133 del 1984), per cui occorre prescindere da elementi precipuamente soggettivi (quale, ad es., la maggiore o minore attività professionale svolta e la conseguente diversità di remunerazione). Si è aggiunto che, in questo quadro solidaristico, non è irrazionale che le norme ricolleghino l’obbligo del contributo al solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell’attività professionale, connesso alla iscrizione al relativo albo, assicurando adeguati mezzi di sussistenza a quei lavoratori che si trovino in condizione di non potersi personalmente cautelare contro i rischi della vecchiaia e della invalidità (cfr., Corte Cost., ord. 813e n. 707 del 1988; sent. 17 marzo 1995, n. 88).<br />
Il sistema previdenziale dell’ENPAM prevede a) un fondo di previdenza generale, al quale sono iscritti tutti i medici odontoiatri come conseguenza necessaria e automatica della loro iscrizione all’albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cui sono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto di convenzione e/o accreditamento con gli istituti del servizio sanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici di medicina generale; b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali; b3) il Fondo degli specialisti esterni. Anche l’iscrizione ai Fondi Speciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delle convenzioni.<br />
Al Fondo speciale degli specialisti esterni erano iscritti, sulla base dell’originario regolamento, i medici e gli odontoiatri operanti nei propri studi professionali aventi un rapporto professionale con gli istituti del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, disciplinati dall’Accordo collettivo nazionale unico di cui alla <em>L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48</em>. Successivamente è stata prevista l’iscrizione anche dei medici e odontoiatri che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.<br />
Con la riforma introdotta dal <em>D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 </em>, per l’erogazione delle prestazioni specialistiche, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, è stata prevista la possibilità per le Usl di avvalersi dei propri presidi o anche di strutture private di professionisti, con i quali intrattiene appositi rapporti fondati “sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa” (articolo 8, comma 5).<br />
Il decreto legislativo D.Lgs. 23 dicembre 1996, n. 662, ha poi sostituito al sistema che prevedeva il rapporto di convenzione con il servizio sanitario nazionale (art. 8, comma 5) il regime fondato sull’accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull’adozione di un sistema di verifica della qualità.<br />
Infine, il <em>D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 8</em> ha modificato la disciplina. prevedendo l’accreditamento istituzionale rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private.<br />
Occorre, aggiungere che, a norma del <em>D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 sexies, comma 5</em>, come introdotto dal <em>D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 8, comma 4</em>, la remunerazione delle attività diverse da quelle previste nel comma 2 (attività assistenziali specificamente indicate) è determinata in base a tariffe predefinite; allo scopo, il Ministro della sanità, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua con apposito decreto i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture, secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture.<br />
Il sistema dunque prevede un’identica remunerazione della prestazione specialistica sanitaria, determinata nel nomenclatore tariffario nazionale cui si affiancano i tariffari regionali come sopra determinati, il cui scostamento rispetto a quello nazionale varia da regione a regione ed è essenzialmente dipendente dalla eliminazione di talune prestazioni, dalla loro sostituzione con altre o dal loro accorpamento, ovvero dall’uso di metodiche diverse.<br />
In linea generale, può comunque dirsi che sia che venga erogata dalle strutture pubbliche sia che venga erogata da quelle private, la prestazione sanitaria ha una medesima remunerazione e ciò in considerazione dell’identità della prestazione professionale resa.<br />
Dal punto di vista previdenziale, il <em>D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3</em> modificando il <em>D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 13</em> ed introducendo l’art. 15 nonies ha precisato al quarto comma “Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l’attività svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di cui all’art. 8.”.<br />
Se dunque l’ampia formulazione dell’art. 15 nonies ha lasciato immutato l’obbligo contributivo e le modalità di versamento della contribuzione nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenzionamento, si è invece posto il problema della sussistenza dell’obbligo contributivo e delle modalità di alimentazione del fondo speciale per il caso di prestazioni specialistiche anche ambulatoriali eseguite nell’ambito di un rapporto di convenzionamento con strutture sanitarie gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o da medici in forma associata.<br />
E’ così intervenuta la <em>L. 23 agosto 2004, n. 243 </em>, intitolata “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”, la quale, al comma 39, così dispone: “Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”. Il successivo comma 40 prevede quanto segue: “Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone”.<br />
Le disposizioni della <em>L. n. 243 del 2004 </em>, commi 39 e 40 sono state recepite dall’ENPAM con Delib. Consiglio di amministrazione 22 aprile 2005, n. 19, concernente modifiche al Regolamento del Fondo specialisti esterni, approvata con D.M. lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2005, n. 24 di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze: il Regolamento è stato così integrato con la previsione tra gli iscritti al Fondo medesimo dei medici e degli odontoiatri a) aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali; b) che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale; c) indicati, ai sensi della <em>L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39</em>, dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale (art. 2 del Regolamento del Fondo specialisti esterni).<br />
Con la medesima Delib. n. 19 del 2005, il Regolamento è stato integrato attraverso la seguente previsione (art. 3): “La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui alla <em>L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48</em> nonchè alle disposizioni di cui alla <em>L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, commi 39 e 40</em>. Nell’ottica di assicurare l’equilibrio della gestione, è comunque rimessa all’ENPAM la rideterminazione della misura dei contributi già fissata dal predetto Accordo Collettivo”.<br />
Il successivo art. 4 ha stabilito che “Il contributo previdenziale dovuto ai sensi della <em>L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39</em>, è calcolato decurtando il fatturato annuo delle società attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue strutture operative di una quota di abbattimento in ragione delle percentuali stabilite dai <em>D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 </em>e <em>D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 </em>. Le relative modalità di versamento sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione”.<br />
Delineato il quadro normativo, non vi è dubbio che la domanda dell’ENPAM ha ad oggetto il pagamento del contributo previsto dalla <em>L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39</em>, da calcolarsi, secondo l’ente previdenziale, sulla base del fatturato prodotto dalla società in regime di accreditamento per le prestazioni rese nei confronti del servizio sanitario nazionale dai medici e dagli odontoiatri nel periodo di riferimento.<br />
E’ altresì acclarato &#8211; ne dà atto la sentenza della Corte d’appello, non oggetto di censure in parte qua, sì che restano superati i pur diffusi rilievi svolti nel controricorso e nella memoria ex <em>art. 378 c.p.c.</em> dalla resistente e riguardanti una presunta equivocità di fondo della domanda proposta dall’ente previdenziale &#8211; che il fatturato sulla cui base l’ENPAM pretende il contributo del 2% non è l’intero fatturato della società ma solo la parte di fatturato derivante dal regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, ossia il controvalore di tutte le prestazioni di carattere specialistico rese dai medici e dagli odontoiatri, retribuite secondo i criteri indicati dal <em>D.Lgs. n. 502 del 1992 </em>, come modificato dal <em>D.Lgs. n. 229 del 1999 </em>.<br />
La questione posta con il presente ricorso riguarda solo l’esatta interpretazione della norma dell’art. 1, comma 39, e in particolare il significato da attribuire al concetto di “fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale”.<br />
La soluzione di tale questione non può prescindere dal tenore letterale della norma che riferisce il contributo previdenziale “al fatturato annuo” della società: in generale, il fatturato è il complesso dei ricavi delle vendite o delle prestazioni di servizi nonchè degli altri ricavi e proventi ordinari di un’impresa in un determinato periodo di riferimento. Diverso è il concetto di compenso o retribuzione, che invece costituisce il corrispettivo dell’attività svolta da coloro che concorrono a realizzare l’oggetto sociale e, quindi, anche il fatturato.<br />
Il legislatore ha ben presente questa diversità concettuale proprio in questa materia: l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionati in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio (cosiddetta “branca a prestazione”) recepito nel <em>D.P.R. 23 marzo 1988 n. 120, art. 4</em> dispone che “sui compensi liquidati ai medici specialisti convenzionati l’ente erogatore provvede mensilmente a versare all’ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, un contributo previdenziale pari al 12 per cento, di cui il 10 per cento a carico dell’ente ed il 2 per cento a carico del medico”. Allo stesso modo, l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il S.S.N. per l’erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie (cosiddetta “branca a visita”), recepito nel <em>D.P.R. 23 marzo 1988 n. 119, art. 7</em>, dispone che “Sui compensi di cui all’art. 6, al netto della quota parte riferita al costo dei materiali e alle spese generali, l’U.S.L. versa trimestralmente e con modalità che assicurino l’individuazione dell’entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza&#8230;. nella misura del 22 per cento di cui il 13 per cento a proprio carico e il 9 per cento a carico del medico”. In entrambi gli accordi, la base di calcolo del contributo previdenziale è costituita dai compensi corrisposti dal servizio sanitario nazionale ai medici specialisti esterni convenzionati.<br />
Invece, la <em>L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39</em>, ancora la base di calcolo del contributo previdenziale al diverso e inequivoco concetto del “fatturato annuo” della società, limitandolo però a quello prodotto esclusivamente dal corrispettivo delle prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale (e delle sue strutture) dai medici e odontoiatri in regime libero professionale con le dette società. Prestazioni che, come si è visto, sono remunerate in maniera predeterminata sulla base del nomenclatore tariffario nazionale o regionale.<br />
L’art. 1, comma 39, nella parte finale, si preoccupa poi di attribuire a ciascun medico la quota parte della contribuzione di spettanza individuale, prevedendo che “le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”: anche tale disposizione depone nel senso di un uso appropriato e tecnico della parola “fatturato”, giacchè essa non avrebbe significato ove la base di calcolo fosse già costituita dalle fatture emesse dai professionisti a fronte dei compensi ricevuti dalla società.<br />
L’interpretazione letterale della norma risponde anche alla sua finalità, che è quella di assoggettare a contribuzione il controvalore delle prestazioni rese dai medici specialisti esterni al Servizio sanitario nazionale operanti non più in regime di convenzionamento diretto con il Servizio stesso bensì attraverso strutture societarie, ivi comprese quelle di capitali: come si è già evidenziato, i <em>D.P.R. n. 119 del 1988 </em>e <em>D.P.R. n. 120 del 1988 </em>nulla disponevano in proposito e la giurisprudenza di questa Corte (chiamata a pronunciarsi prima della <em>L. n. 243 del 2004 </em>) ha escluso l’obbligo delle Asl di versare sul conto personale dei singoli medici il contributo previdenziale in relazione all’attività da questi svolta in una struttura privata gestita da una società sul presupposto della mancanza di un rapporto diretto di convenzionamento (ora accreditamento) tra l’ente pubblico e il medico e non sussistendo per legge la possibilità di convenzioni di un terzo tipo, stipulate da persona giuridica o ente collettivo, con rapporto previdenziale diretto tra il medico ed il servizio sanitario nazionale, obbligato perciò a versare i contributi in favore del primo (Cass., 3 agosto 2006, n. 17574; Cass., 13 maggio 2005, n. 10050, e da ultimo, Cass., ord., 13 luglio 2011, n. 15421).<br />
La <em>L. n. 243 del 2004 </em>è intervenuta a colmare questa lacuna normativa, attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato annuo delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del Servizio pubblico. Si è voluto così evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l’attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale.<br />
Tale soluzione non appare incoerente con il sistema, giacchè se è vero che per il calcolo della contribuzione alle varie casse dei professionisti si fa generalmente riferimento al reddito professionale netto e su questo si applica l’aliquota contributiva, vi sono tuttavia ipotesi in cui, come avviene nella previdenza forense, oltre al contributo sui redditi viene aggiunta una contribuzione sul volume di affari dichiarato ai fini dell’Iva e si prevede un contributo minimo, indipendentemente dal reddito prodotto.<br />
In altri settori, si prescinde dall’ammontare della retribuzione corrisposta al lavoratore (v. <em>L. n. 381 del 1991 </em>e <em>D.P.R. n. 797 del 1955, art. 35</em>). In tutti questi casi, il calcolo della contribuzione è slegato dalla retribuzione effettiva o dal reddito del soggetto sul cui conto previdenziale confluirà il prelievo, per essere effettuata su base convenzionale, in forza di una scelta discrezionale del legislatore che non può di per sè essere reputata incongrua o irrazionale sotto il profilo della disparità di trattamento.<br />
Al riguardo va rammentato il principio, più volte affermato dalla Corte costituzionale secondo cui “ogni sistema previdenziale presenta caratteri di autonomia, onde le rispettive soluzioni sono da riportare ad accertamento di presupposti, a determinazione di fini, a valutazioni di congruità dei mezzi, non estensibili fuori dallo specifico sistema proprio” (cfr. Corte Cost. n. 402 del 1991, che in tema di previdenza forense ha ritenuto legittimo la <em>L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 11, comma 1</em>, nella parte in cui prevede un contributo integrativo &#8211; oltre al contributo soggettivo obbligatorio &#8211; costituito da una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel “volume annuale d’affari ai fini dell’I.V.A.”, in quanto non determina alcuna disparità di trattamento, censurabile ex <em>art. 3 Cost.</em> , con la normazione concernente gli iscritti ad altre e diverse Casse di previdenza).<br />
Neppure si ravvisano quegli elementi di incongruenza su cui insiste la difesa della parte resistente, dati dal fatto che il prelievo del 2% grava su un soggetto &#8211; le società accreditate &#8211; terzo rispetto a quello che beneficerà dei trattamenti assistenziali e previdenziali cui il contributo è funzionale, sicchè contrasterebbe con i principi costituzionali di cui agli artt. 38 e 53 l’imposizione di una contribuzione gravante non già sul reddito prodotto dall’attività del professionista, bensì sul fatturato della società, che è invece il prodotto dei vari fattori produttivi (capitale, beni, professionalità) organizzati dall’imprenditore.<br />
In realtà, la previsione dell’art. 1, comma 39, riporta un equilibrio nel sistema, ove si consideri che per l’attività svolta dai medici e odontoiatri in regime di accreditamento ad personam o di struttura societaria personale (studi professionali, associazioni di professionisti, società di persone) con il servizio sanitario nazionale, ai sensi del <em>D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13</em> e <em>L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 40</em>, gli istituti del servizio sanitario nazionale versano al Fondo degli specialisti esterni, per le prestazioni rientranti nella cosiddetta “banca a prestazione”, il 10% dei compensi assoggettati a contribuzione (mentre il restante 2% è a carico del professionista), e per le prestazioni rientranti nella cosiddetta “branca a visita” (il cui prelievo complessivo è del 22% ) il 13% (restando a carico del professionista il 9% ).<br />
Non vi è dubbio che si sia in presenza delle medesime prestazioni; che esse siano egualmente remunerate sulla base dei tariffari nazionali (o regionali); che per l’erogazione delle stesse partecipino le medesime figure professionali e si adoperino le stesse tipologie di apparecchiature e macchinari, sia che esse vengano rese nell’ambito della struttura pubblica, sia che vengano rese dal singolo medico accreditato ad personam sia, infine, che vengano rese da un’associazione di professionisti o società di persone o di capitali, che si avvalgono dell’opera dei professionisti medici o odontoiatri.<br />
In altri termini, il medico in regime di libera professione e collaborazione con una società di capitali, in quanto svolge una prestazione di tipo professionale identica a quella dello specialista direttamente convenzionato (accreditato), beneficia a titolo di solidarietà (seppur nella misura diversa e inferiore del 2% ) del contributo a carico dell’impresa accreditata, allo stesso modo con cui ne beneficia il medico o odontoiatra accreditato ad personam o facente parte di un’associazione di professionisti o di una società di persone, e ciò in forza dello stesso contratto di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.<br />
In tali sensi depone anche la funzione che l’ordinamento assegna a tali società, qualificandole come “partecipanti all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza garantiti dallo Stato”, che, unita all’omogeneità delle prestazioni rese da tali strutture rispetto a quelle rese dal servizio pubblico, concorre a delineare un concetto “unitario” di servizio sanitario.<br />
Queste ultime considerazioni sembrano sufficienti a respingere la tesi difensiva della società, secondo cui l’interpretazione che ancora al fatturato della società la base di calcolo della contribuzione previdenziale per i medici e gli odontoiatri finirebbe per sottoporre a contribuzione anche la quota di fatturato prodotto da soggetti diversi dal medico specialista (biologi, analisti, tecnici di laboratorio, ecc.) che concorrono a rendere possibile la prestazione sanitaria: la prestazione specialistica in questione è (per definizione) la stessa, nel senso che richiede la stessa organizzazione e il coinvolgimento delle stesse professionalità, sia che sia resa da una società di capitali o di professionisti, sia che sia resa dal singolo medico-persona fisica; la sua remunerazione è unica e fissata dall’autorità pubblica nel nomenclatore tariffario, anche sulla base di una valutazione complessiva dei costi che essa comporta. E così come non si dubita che il medico-persona fisica non possa scomputare dalla base di calcolo del contributo ENPAM da lui dovuto il valore dell’opera prestata dai collaboratori di cui si sia avvalso o il costo dei macchinari adoperati (oltre alla già prevista decurtazione riferita al costo dei materiali e alle spese prevista dai <em>D.P.R. n. 119 del 1988 </em>e <em>D.P.R. n. 120 del 1988 </em>: artt. 7 e 4, richiamati dal regolamento ENPAM), altrettanto deve ritenersi con riguardo alla società di capitali che si avvale del medico specialista in regime di libera professione e che per la prestazione sanitaria da questi resa riceve dallo stesso Servizio sanitario nazionale la medesima remunerazione del primo.<br />
E analogamente a quanto previsto per il singolo medico professionista accreditato, l’Ente previdenziale si è dato carico di stabilire una quota di “abbattimento” della base contributiva volta a depurare il fatturato dai costi di produzione necessari per le prestazioni sanitarie specialistiche, attraverso il richiamo ai <em>D.P.R. n. 119 del 1988 </em>e <em>D.P.R. n. 120 del 1988 </em>(e alle percentuali previste in tali decreti) contenuto nel Regolamento del fondo della specialistica esterna, come modificato dagli artt. 1 e 2 con Delib. 22 aprile 2005, n. 19 approvata dai Ministeri vigilanti sulla fondazione ENPAM e assunta per dare attuazione alla <em>L. n. 243 del 2004 </em>.<br />
Questa determinazione non è, come si sostiene nella sentenza impugnata e dalla stessa controricorrente, fuori da ogni previsione legislativa ma rientra nell’ambito dei poteri che l’ordinamento riconosce all’ente previdenziale nel <em>D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2</em> laddove gli attribuisce autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nei limiti ed “in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta” (art. 2, comma 1) e gli impone di costituire una riserva legale preordinata ad assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni ed a garantire l’equilibrio di bilancio (art. 1, comma 4, lett. c).<br />
Infine, vanno rigettate in quanto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla controricorrente, sul presupposto di una presunta esistenza nel nostro ordinamento di un principio di corrispondenza tra l’entità del contributo previdenziale dovuto e il reddito o compenso effettivamente percepito dal professionista o dal lavoratore iscritto all’ente di previdenza.<br />
Al riguardo, sembra sufficiente richiamare le osservazioni su svolte (punti 37 e 38) ed il principio già affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 402 del 1991) secondo cui ogni sistema previdenziale presenta caratteri di autonomia e le rispettive soluzioni sono da riportare ad accertamento di presupposti, a determinazione di fini, a valutazioni di congruità dei mezzi non estensibili fuori dello specifico sistema proprio (cfr. pure Corte Cost., sentenza n. 133 del 1984; v. pure Corte Cost. n. 88/1995).<br />
Ciò vale a respingere, in quanto manifestamente infondato, anche l’ulteriore dubbio di legittimità costituzionale &#8211; per il vero solo genericamente sollevato &#8211; fondato sull’asserita duplicazione dei contributi previdenziali riferiti alla medesima attività professionale per la quale il medico già versa all’ente di previdenza il 12,50% del proprio reddito: tale obbligo infatti sussiste in capo a tutti i medici e odontoiatri iscritti all’albo professionale che producano un reddito libero professionale superiore ad un certo importo e che concorrono, con la detta percentuale del 12,50% , ad alimentare la quota B del fondo generale della libera professione. Dunque, non solo in capo ai medici e agli odontoiatri che prestano la loro attività libero professionale in favore delle società di capitali. Non sussiste pertanto alcuna disparità di trattamento all’interno della stessa categoria professionale.<br />
Quanto infine alla asserita disparità di trattamento rispetto alle strutture pubbliche e private gestite da enti religiosi, che erogano le medesime prestazioni specialistiche e per le quali non è previsto alcun onere contributivo in favore del Fondo per la specialistica convenzionata esterna dell’ENPAM, sembra sufficiente rilevare che la questione, oltre ad essere inconferente rispetto all’ambito della presente controversia e generica nella sua prospettazione, non indicando le norme di riferimento da valere quale tertium comparationis anche sotto il profilo della denunciata violazione delle norme del Trattato CE (e specificamente degli artt. 82 e 86), non tiene conto della peculiarità dei rapporti esistenti tra Stato e Chiesa cattolica regolati da accordi bilaterali che disciplinano la condizione giuridica degli enti (cfr. Corte Cost., n. 235/1997).<br />
In definitiva, l’imposizione del contributo del 2% a carico delle società che si avvalgono delle prestazioni dei medici e odontoiatri in regime di libera professione al pari di quella prevista per gli istituti del Servizio sanitario nazionale per le medesime prestazioni &#8211; risponde ad un tipo di previdenza solidaristica, caratterizzata dalla “riferibilità dell’assunzione dei fini e degli oneri previdenziali, anzichè alla divisione del rischio fra gli esposti, a principi di solidarietà, operanti all’interno di una categoria, con conseguente non corrispondenza fra rischio e contribuzione” (cfr.<br />
Corte Cost. sent. n. 91/1976 e n. 133/1984, cit.) ed in cui i contributi vengono in considerazione quale strumento finanziario della previdenza.<br />
L’incomparabilità dei sistemi previdenziali è principio cui la Corte Costituzionale si è costantemente attenuta; incomparabilità che deriva dalla loro complessità inerente alla varietà delle prestazioni e delle condizioni per ottenerle &#8211; conseguenza della varietà delle attività lavorative &#8211; e alle collegate diversità delle fonti di finanziamento (Corte Cost. n. 202/2008).<br />
Si attagliano alla fattispecie in esame i principi già espressi con riguardo alla previdenza forense dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 1977 (sia pure con riferimento alla disciplina recata dalla previgente <em>L. 22 luglio 1975, n. 319 </em>), che, nell’affermare la rispondenza agli <em>artt. 2 e 38 Cost.</em> del sistema, ha negato “risolutamente che la previdenza forense, e così del resto le altre previdenze concernenti professioni intellettuali, possano qualificarsi di tipo mutualistico per essere organizzate sulla base del riferimento a date categorie professionali e alle rispettive attività tipiche, e secondo un criterio di accentuata autonomia strutturale e finanziaria sia reciproca che rispetto all’assicurazione generale obbligatoria e alle previdenze dell’impiego pubblico. Invero si tratta di scelte che sono compatibili con l’idea di solidarietà, e che anzi ne rappresentano una specificazione, giustificata dal pluralismo che informa il nostro ordinamento: pluralismo che ammette solidarietà operanti nell’ambito di collettività minori” (v. Corte cost. 132 e 133 del 1984; v. pure Coste Cost., n. 2002/2008).<br />
Elementi interpretativi in senso contrario &#8211; e favorevoli alle tesi della società &#8211; non possono trarsi dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 252 del 4 luglio 2008 la quale, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma di cui alla <em>L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39</em>, ha rilevato che il giudice rimettente non si era fatto carico di verificare la possibilità di seguire l’interpretazione fatta propria dall’ENPAM nell’applicazione della disposizione censurata per commisurare la base imponibile del contributo al compensi corrisposti singoli professionisti. Tale affermazione è dettata da un principio cardine della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui la questione di legittimità costituzionale non può essere proposta al solo fine di ottenere dal Giudice delle leggi un improprio avallo ad una determinata interpretazione, ma richiede da parte del giudice remittente il dovuto approfondimento delle ragioni impeditive di ogni altra interpretazione adeguatrice (v. Corte Cost., sent. n. 77/2007;<br />
ordinanze n. 102/2012, n. 212/2011, n. 103/2011, n. 101/2011, nonchè le ulteriori decisioni: sentenza 242/2008; ordinanze 297 e 448 del 2007, 114/2006, 211/2005 e 142/2004). Non vi è dunque nella su riportata affermazione della Corte Costituzionale alcuna scelta di campo o indicazione ermeneutica, non prospettabile nel caso di ritenuta manifesta inammissibilità della pronuncia.<br />
In definitiva, i primi due motivi di ricorso dell’ENPAM meritano di essere accolti, &#8211; con la conseguente cassazione della sentenza ed il rinvio ad altro giudice d’appello perchè riesamini la controversia alla luce del seguente principio di diritto: “Il contributo dovuto dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-professionale con l’abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex <em>D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 </em>e ex <em>D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 </em>, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri”.<br />
E’ invece infondato il terzo motivo di ricorso.<br />
Questa Corte, con la sentenza 27 dicembre 2011, n. 28966 in sostanziale adesione a Cass., 10 maggio 2010, n. 11261, ha riaffermato il principio di diritto, secondo cui: “In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorchè registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui alla <em>L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b)</em>, e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lett. a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può, tuttavia, reputarsi assolto in ragione dell’avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta; in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata” (v. pure Cass., 25 giugno 2012, n. 10509).<br />
La Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione della <em>L. n. 388 del 2000, art. 116, lett. a)</em> ritenendo di dover escludere l’evasione contributiva per l’assenza del fine fraudolento, ovvero di un volontario occultamento dei rapporti o delle retribuzioni al fine di evitare il pagamento dei contributi o dei premi dovuti. Ha desunto la mancanza del fine fraudolento dalle difformi interpretazioni date alla <em>L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39</em>, dalle società accreditate, da un lato, e dalla fondazione ENPAM, dall’altro, attestate dall’ampio contenzioso in atti, nonchè da una richiesta della Fondazione, &#8211; volta ad ottenere la comunicazione del fatturato derivante dalle prestazioni specialistiche rese in regime di accreditamento, e non, invece della misura dei compensi corrisposti i medici che avevano concorso alla produzione del fatturato -, ritenuta dalla società (e dalla stessa Corte) non conforme al dato normativo.<br />
Si è in presenza di un apprezzamento di fatto congruamente e logicamente motivato, in linea con le pronunce di questa Corte ed insindacabile in questa sede, sicchè non si riscontra il denunciato vizio di violazione di legge.<br />
Il giudice di appello a cui la causa è rinviata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso della ENPAM provvederà anche sulle spese del presente giudizio, a norma <em>dell’art. 385 c.p.c..</em></div>
<div style="text-align: center;"><a href="file://localhost/javascript/wrap.link_replacer.scroll('dispositivo_up')"><strong>P.Q.M.</strong></a></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Roma in diversa composizione.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2016.<br />
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016.<br />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-10-6-2016-n-11983/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2016 n.11983</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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