<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corte di Cassazione - Sezione III civile Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/g-emettitori/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/g-emettitori/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2023 13:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Corte di Cassazione - Sezione III civile Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/g-emettitori/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sulla determinazione della tariffa del servizio idrico.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-determinazione-della-tariffa-del-servizio-idrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 13:10:32 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87311</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-determinazione-della-tariffa-del-servizio-idrico/">Sulla determinazione della tariffa del servizio idrico.</a></p>
<p>Acque pubbliche e private &#8211; Servizio idrico &#8211; Tariffa &#8211; Criteri di determinazione. La determinazione della tariffa del servizio idrico non dipende in via esclusiva, nel suo ammontare, dai soli consumi dell&#8217;utente, bensì anche da componenti ulteriori direttamente connesse alla gestione ed al corretto funzionamento dell&#8217;ente somministrante, in ottemperanza agili</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-determinazione-della-tariffa-del-servizio-idrico/">Sulla determinazione della tariffa del servizio idrico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-determinazione-della-tariffa-del-servizio-idrico/">Sulla determinazione della tariffa del servizio idrico.</a></p>
<div class="page" title="Page 9">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Acque pubbliche e private &#8211; Servizio idrico &#8211; Tariffa &#8211; Criteri di determinazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La determinazione della tariffa del servizio idrico non dipende in via esclusiva, nel suo ammontare, dai soli consumi dell&#8217;utente, bensì anche da componenti ulteriori direttamente connesse alla gestione ed al corretto funzionamento dell&#8217;ente somministrante, in ottemperanza agili obblighi fissati dalla vigente normativa nazionale ed internazionale in materia, giustificando tali esigenze che la predisposizione della predetta tariffa sia attribuita non già, come accadrebbe in un ordinario rapporto contrattuale, alla parte somministratrice del servizio, ma all&#8217;Autorità d&#8217;Ambito, secondo la metodologia indicata dall&#8217;Autorità per l&#8217;Energia Elettrica e il Gas, in base all&#8217;articolo 154, decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché al D.L. n. 201 del 2011, articolo 21, commi 13 e 19, come convertito, ed al relativo allegato A.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Frasca &#8211; Est. Rubino</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Testo della sentenza in allegato.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-determinazione-della-tariffa-del-servizio-idrico/?download=87312">Allegato2_Sentenza</a> <small>(872 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-determinazione-della-tariffa-del-servizio-idrico/">Sulla determinazione della tariffa del servizio idrico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2020 n.14247</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-7-2020-n-14247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-7-2020-n-14247/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-7-2020-n-14247/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2020 n.14247</a></p>
<p>Tecnoverde (Avv. G. Fiorentino), c/Studio Pesce(Avv. L. Uttaro). Sulla esclusione della necessità  di iscrizione all&#8217;albo per lo svolgimento di attività  di consulenza aziendale 1. Professioni &#8211; Attività  di consulenza aziendale &#8211; Albo &#8211; Iscrizione &#8211; Necessità  &#8211; Esclusione &#8211; Presupposti.  1. La legge che determina quali siano le professioni intellettuali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-7-2020-n-14247/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2020 n.14247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-7-2020-n-14247/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2020 n.14247</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Tecnoverde (Avv. G. Fiorentino), c/Studio Pesce(Avv. L. Uttaro).</span></p>
<hr />
<p>Sulla esclusione della necessità  di iscrizione all&#8217;albo per lo svolgimento di attività  di consulenza aziendale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Professioni &#8211; Attività  di consulenza aziendale &#8211; Albo &#8211; Iscrizione &#8211; Necessità  &#8211; Esclusione &#8211; Presupposti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La legge che determina quali siano le professioni intellettuali per le quali è necessaria l&#8217;iscrizione in appositi albi o elenchi ( art. 2229 c.c.), per cui risulta inesatto e del tutto generico affermare che, in generale, l&#8217;attività  di consulenza aziendale sia riservata ai professionisti iscritti in specifici albi. Al contrario, deve ribadirsi che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti, non rientrando fra le attività  che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-7-2020-n-14247/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2020 n.14247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2020 n.13848</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13848/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13848/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2020 n.13848</a></p>
<p>G. Travaglino Presidente, S. G. Guizzi Consigliere, estensore; (Regione Abruzzo in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata In Roma, via dei Portoghesi 12, presso l&#8217;avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; &#8211; Ricorrente &#8211; contro M. Vladimiro, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ottaviano 66, presso lo Studio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13848/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2020 n.13848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13848/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2020 n.13848</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Travaglino Presidente, S. G. Guizzi Consigliere, estensore;  (Regione Abruzzo  in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata In Roma, via dei Portoghesi 12, presso l&#8217;avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; &#8211; Ricorrente &#8211; contro M. Vladimiro, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ottaviano 66, presso lo Studio dell&#8217;avvocato Andrea Viel, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Grumelli; &#8211; contro ricorrente)</span></p>
<hr />
<p>Richiesta risarcitoria per danni causati da fauna selvatica:  va imputata la responsabilità   in capo alle Regioni ai sensi dell&#8217;art. 2052 cod. civ.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Responsabilità  civile &#8211; danni causati da animali selvatici.<br /> <br /> 2.- Responsabilità  civile &#8211; danni da fauna selvatica &#8211; art. 2052 C.C. &#8211; si applica &#8211; ente Regione &#8211; è responsabile ex art. 2052 C.C.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il tema della risarcibilità  dei danni causati dagli animali selvatici si è posto all&#8217;attenzione della giurisprudenza, sostanzialmente, solo da quando il legislatore ha cominciato ad intervenire in tale ambito, ciò che ha determinato il superamento di quella tradizionale impostazione che ravvisava nella fauna selvatica una &quot;res nullius&quot;, con conseguente impossibilità  del ristoro dei pregiudizi dalla stessa cagionati. In particolare, con la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e tutelata nell&#8217;interesse della comunità  nazionale (art. 1), assegnandosi le relative funzioni amministrative alle Regioni (quelle legislative ad esse giÃ  spettando in virtà¹ della competenza in materia di caccia, secondo la previsione del testo originario dell&#8217;art. 117 Cost.), pur riconoscendosi la possibilità  di delega alle Province (art. 5). Questo assetto è stato confermato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo cui le Regioni a statuto ordinario provvedono &quot;ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica&quot; (art. 1), ad esercitare &quot;le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunisticovenatoria&quot;, nonchè a svolgere &quot;i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali&quot;</em><br /> <br /> <em>2. Tanto la lettera dell&#8217;art. 2052 C.C., quanto la sua funzione, non giustificano la comune opzione ermeneutica che porta ad escludere la sua applicabilità  in caso di danni cagionati da animali selvatici: l&#8217;art. 2052 cod. civ. non reca, infatti, alcuna espressa menzione che sia limitata gli animali domestici, ma fa riferimento, esclusivamente, a quelli suscettibili di &quot;proprietà &quot; o di &quot;utilizzazione&quot; da parte dell&#8217;uomo. La norma, inoltre, prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell&#8217;animale, come si desume, nuovamente, dal suo stesso tenore letterale, lÃ  dove prevede, espressamente, che la responsabilità  del proprietario o dell&#8217;utilizzatore sussista sia che &quot;l&#8217;animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito&quot;. Il riferimento, dunque, alla proprietà  e all&#8217;utilizzazione (quale relazione, come detto, dalla quale si trae una &quot;utilitas&quot; anche non patrimoniale), ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità  in forza del quale, dei danni causati dall&#8217;animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio &quot;ubi commoda ibi et incommoda&quot;, con l&#8217;unica salvezza del caso fortuito. La circostanza poi, che, in un simile caso, sussista un diritto di proprietà  statale in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente, quelle oggetto della tutela di cui alla citata legge n. 157 del 1992), è conseguenza che deriva tanto dalla loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, quanto, soprattutto, dall&#8217;essere tale regime di proprietà  pubblica espressamente disposto in funzione della tutela generale dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema. Posto che tale funzione si realizza mediante l&#8217;attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonchè di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere sostitutivo) sugli altri enti, titolari di pìù circoscritte funzioni amministrative nello stesso ambito, è in capo alle Regioni che, in ipotesi di richiesta risarcitoria per danni causati da fauna selvatica, che va imputata la responsabilità , ai sensi dell&#8217;art. 2052 cod. civ.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Fatti di causa</em> 1. La Regione Abruzzo ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 70/18, del 6 febbraio 2018, del Tribunale de L&#8217;Aquila, che &#8211; accogliendo solo parzialmente il gravame esperito dall&#8217;odierna ricorrente contro la sentenza n. 1043/16, del 22 agosto 2016, del Giudice di pace di Pescara &#8211; ha confermato la condanna della Regione a risarcire il danno alla vettura subito da Vladimiro M. (limitandosi ad escludere, in ragione del parziale accoglimento dell&#8217;appello, la voce relativa al cd. &quot;danno da fermo tecnico&quot;), a causa dell&#8217;impatto tra il veicolo e due cervi, sinistro occorso in data 23 novembre 2013.<br /> 2. Riferisce, in punto di fatto, l&#8217;odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dal M., che chiedeva il ristoro del danno patito a cagione del descritto sinistro, e di essersi difesa, tra l&#8217;altro, eccependo il difetto di titolarità  passiva dell&#8217;obbligo dedotto in giudizio, da imputarsi, a suo dire, alla Provincia territorialmente competente, all&#8217;ente proprietario della strada e/o al Parco nazionale della Majella. Riconosciuta dal primo giudice la responsabilità  della Regione, la stessa veniva condannata a risarcire il danno al M., liquidato in complessivi € 2.498,72, importo dal quale veniva esclusa, dal Tribunale dell&#8217;Aquila (che accoglieva, sul punto, l&#8217;appello della convenuta soccombente) la somma di € 300,00, giÃ  liquidata a titolo di danno da &quot;fermo tecnico&quot; della vettura. 3. Avverso la sentenza del Tribunale aquiliano ricorre per cassazione la Regione Abruzzo, sulla base &#8211; come detto &#8211; di un unico motivo.<br /> 3.1. Esso deduce &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. &#8211; violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1 e 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell&#8217;art 2043 cod. civ., nonchè erronea imputazione, ad essa ricorrente, della responsabilità  per danni cagionati dalla fauna selvatica. Rileva, preliminarmente, la Regione Abruzzo che la propria responsabilità  è stata riconosciuta, dalla sentenza impugnata, per effetto della mancata attivazione di barriere di protezione o di altri strumenti volti ad evitare danni del tipo di quello verificatosi nell&#8217;area interessata dal sinistro. In particolare, la responsabilità  di essa Regione è stata affermata sul presupposto che, in materia di controllo della fauna selvatica, i compiti, pure attribuiti alle Province, sono considerati espressamente &quot;funzioni amministrative regionali ad esse delegate&quot;. Nessuna autonomia decisionale è stata, perà², riconosciuta &#8211; sempre secondo la sentenza impugnata &#8211; alle Province abruzzesi, in quanto l&#8217;art. 55, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10, individuando l&#8217;utilizzo delle risorse finanziarie che la Regione pone a disposizione delle Province, non prende in considerazione le funzioni di controllo della fauna selvatica, il cui esercizio, da parte dei delegati, resta pertanto privo di effettività  e di concretezza. In ragione di tale situazione non può, quindi, riconoscersi, sempre secondo la sentenza impugnata, alcuna responsabilità  in capo alla Provincia, non avendo ottenuto dall&#8217;ente delegante adeguati poteri e provviste per fare fronte a tali situazioni. Tali affermazioni, tuttavia, secondo la ricorrente, sarebbero state contraddette dalla pìù recente giurisprudenza di legittimità , secondo cui la responsabilità  aquiliana per danni da fauna selvatica andrebbe ascritta esclusivamente alle Province, sul rilievo che ad esse spetta l&#8217;esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione della fauna, nell&#8217;ambito del loro territorio, in forza di compiti, rilevanti, di volta in volta attribuiti dalle singole leggi regionali. Si tratterebbe, peraltro, di affermazioni che la Suprema Corte avrebbe compiuto anche con specifico riferimento alla Regione Abruzzo (è citata Cass. Sez. 3, ord. 13 ottobre 2017, n. 24089).<br /> 4. Ha proposto controricorso il M., per resistere all&#8217;avversaria impugnazione. L&#8217;infondatezza del ricorso discenderebbe, secondo il controricorrente, innanzitutto dalla previsione di cui all&#8217;art 4-bis della legge regionale 23 giugno 2003, n. 10, secondo cui la Regione Abruzzo è responsabile per i danni causati da incidenti stradali, non altrimenti risarcibili, provocati dalla fauna selvatica nel territorio regionale durante la regolare circolazione veicolare lungo ogni strada aperta al pubblico transito, prevedendosi anche che l&#8217;indennizzo sia pari al 100% del danno, demandando, solo per l&#8217;accertamento dello stesso, le rispettive Province. D&#8217;altra parte, poi, a fondare la responsabilità  della Regione nel caso di specie, verrebbe anche il rilievo che il sinistro si è verificato proprio su una strada regionale. Di conseguenza, opererebbero le previsioni di cui agli artt. 2051 e 2043 cod. civ. per cattiva o omessa custodia del tratto di strada, in special modo per la mancata segnalazione della presenza, in zona, di fauna selvatica. Ad esonerare, dunque, la Regione da responsabilità  potrebbe, in astratto, rilevare soltanto il caso fortuito, ipotizzabile quando l&#8217;evento dannoso presenti i caratteri delle imprevedibilità  e della inevitabilità , ovvero nel caso in cui l&#8217;insidia, nonostante l&#8217;attività  di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non poteva essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.<br /> 5. Entrambe le parti hanno presentato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni.<br /> <br /> <strong>Ragioni della decisione</strong> 6. Il ricorso va rigettato.<br /> 6.1. Il motivo, infatti, non è fondato.<br /> 6.1.1. La censura, come detto, investe esclusivamente la questione &#8211; che attiene alla titolarità , da lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio &#8211; della individuazione del soggetto tenuto a subire, sul piano risarcitorio, le conseguenze dei danni cagionati, in particolare nel caso che occupa nel territorio regionale abruzzese, dalla fauna selvatica. Sul punto, deve darsi atto dell&#8217;esistenza &#8211; nella giurisprudenza di questa Corte &#8211; di orientamenti non sempre univoci, quanto al problema se tale soggetto, su un piano generale, debba individuarsi nelle singole Regioni, ovvero nelle loro Provincie o in altri enti che risultino, in concreto, coinvolti in ciascuna vicenda (ovvero quelli &#8211; e ciò, soprattutto, in relazione a danni verificatisi in occasione di incidenti stradali &#8211; proprietari della strada &quot;teatro&quot; del sinistro). Tale incertezza rende, pertanto, necessario un ripensamento dell&#8217;intera tematica, anche al fine di assicurare &#8211; pure in tale materia &#8211; l&#8217;esatta osservanza e l&#8217;uniforme interpretazione della legge, e con esse l&#8217;unità  del diritto oggettivo nazionale (come l&#8217;art. 65 del regio decreto 30 gennaio 1942, n. 12, ovvero la legge sull&#8217;ordinamento giudiziario, richiede a questa Corte).<br /> 6.1.2. In tale prospettiva, pertanto, occorre muovere dalla constatazione che il tema della risarcibilità  dei danni causati dagli animali selvatici si è posto all&#8217;attenzione della giurisprudenza, sostanzialmente, solo da quando il legislatore ha cominciato ad intervenire in tale ambito, ciò che ha determinato il superamento di quella tradizionale impostazione che ravvisava nella fauna selvatica una &quot;res nullius&quot;, con conseguente impossibilità  del ristoro dei pregiudizi dalla stessa cagionati. In particolare, con la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e tutelata nell&#8217;interesse della comunità  nazionale (art. 1), assegnandosi le relative funzioni amministrative alle Regioni (quelle legislative ad esse giÃ  spettando in virtà¹ della competenza in materia di caccia, secondo la previsione del testo originario dell&#8217;art. 117 Cost.), pur riconoscendosi la possibilità  di delega alle Province (art. 5). Questo assetto è stato confermato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo cui le Regioni a statuto ordinario provvedono &quot;ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica&quot; (art. 1), ad esercitare &quot;le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunisticovenatoria&quot;, nonchè a svolgere &quot;i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali&quot;, oltre ad attuare &quot;la pianificazione faunistico- venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali&quot; (art. 9), essendo, infine, titolari &quot;di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province&quot; delle loro funzioni (art. 10). Esse, inoltre, &quot;provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia&quot;, controllo che, &quot;esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l&#8217;utilizzo di metodi ecologici&quot; (art. 19), nonchè istituiscono e disciplinano il fondo destinato al &quot;risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall&#8217;attività  venatoria&quot;, per &quot;far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta&quot; (art. 26). Per parte propria, alle Province &quot;spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142&quot;, il cui art. 14, comma 1, lett. f), infatti, stabiliva &#8211; con previsione, tuttavia, riprodotta, identicamente, nell&#8217;art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 &#8211; che spettano alla Provincia &quot;le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l&#8217;intero territorio provinciale&quot; nel settore costituito da &quot;caccia e pesca nelle acque interne&quot;.<br /> 6.1.3. A fronte di tale quadro legislativo, la questione che si è posta all&#8217;esame dell&#8217;autorità  giudiziaria è consistita nello stabilire in applicazione di quale norma codicistica, nonchè a carico di quale soggetto, andasse affermata la responsabilità  per i danni cagionati dalla fauna selvatica. Quanto al primo interrogativo, la giurisprudenza di questa Corte si è, fin qui, pressochè univocamente orientata &#8211; a differenza di quanto sostenuto in dottrina &#8211; nel senso che il &quot;danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall&#8217;art.2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall&#8217;art.2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l&#8217;individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all&#8217;ente pubblico&quot; (così¬, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.27 febbraio 2019, n. 5722, Rv. 652994-01; in senso conforme, per limitarsi alle pronunce pìù recenti, Cass. Sez. 1, sent. 24 aprile 2014, n. 9276, Rv. 631131-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2009, n. 24547, Rv. 610178-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 novembre 2008, n. 27673, Rv. 605619-01).Un&#8217;impostazione, questa, ritenuta non incostituzionale dal giudice delle leggi, il quale ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità  di trattamento tra il privato, proprietario di un animale domestico (o in cattività ), e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici (Corte cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 4). Pìù problematica è sempre stata, invece, l&#8217;identificazione del soggetto nei cui confronti ritenere operante la Generalklausel di cui all&#8217;art. 2043 cod. civ., sebbene &#8211; in passato &#8211; prevalesse l&#8217;orientamento che lo identificava nella Regione, quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio; e ciò anche laddove la Regione avesse delegato i suoi compiti alle Province, poichè la delega non fa venir meno la titolarità  di tali poteri e deve essere esercitata nell&#8217;ambito delle direttive dell&#8217;ente delegante (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 21 febbraio 2011, n. 4202, Rv. 616849-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 novembre 2010, n. 23095, Rv. 614666-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 gennaio 2009, n. 467, Rv. 606148-01; Cass. Sez. 3, sent. 7 aprile 2008, n. 8953, Rv. 602462-01). Nondimeno, a tale indirizzo si è venuto progressivamente contrapponendo un altro, secondo cui &#8211; proprio sul presupposto che il fondamento della responsabilità  fosse da individuare nell&#8217;art. 2043 cod. civ., richiedendo, pertanto, l&#8217;individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all&#8217;ente pubblico &#8211; i danni causati dagli animali selvatici non fossero sempre imputabili alla Regione, bensì¬ all&#8217;ente, fosse esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, cui fossero stati concretamente affidati, nel singolo caso, poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, e ciò sia che essi derivassero dalla legge, sia che trovassero la fonte in una delega o concessione (in tal senso, tra le pìù recenti, Cass. Sez. 6-3, ordin. 17 settembre 2019, n. 23151, Rv. 655507-01; Cass. Sez. 3, ordin. 31 luglio 2017, n. 18952, Rv. 645378-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2016, n. 12727, Rv. 640258-01). Tuttavia, nell&#8217;ambito di tale secondo orientamento, si sono venute operando delle puntualizzazioni ulteriori. Da un lato, infatti, si è affermata la persistente responsabilità  della Regione, a meno che non sia dimostrato che la delega attribuita, soprattutto alle Province, conferisca loro un&#8217;autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire di svolgere l&#8217;attività  in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. Sez. 3, sent. 21 febbraio 2011, n. 4202, Rv. 616849-01). Dall&#8217;altro, si è sottolineata la necessità  di un&#8217;indagine finalizzata a stabilire che l&#8217;ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o non sia, invece, &quot;nudus minister&quot;, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità  operativa (Cass. Sez. 6- 3, ord. 17 settembre 2019, n. 23151, Rv. 655507-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2016, n. 12727, Rv. 640258-01; Cass. Sez. 3, sent. 6 dicembre 2011, n. 26197, Rv. 620678-01). Ed ancora, in altri casi, si è stabilito che la responsabilità  extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici vada imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell&#8217;ambito di un determinato territorio (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 12 maggio 2017, n. 11785, Rv. 644198-01; Cass. Sez. 6-3, sent. 19 giugno 2015, n. 12808, Rv. 635775-01).<br /> 6.1.4. Orbene, l&#8217;assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco, in relazione all&#8217;individuazione del soggetto tenuto a risarcire i danni &quot;de quibus&quot; (o meglio, a sopportarne la relativa responsabilità ), evidenzia l&#8217;esistenza di una forte criticità  in relazione allo stesso principio &#8211; di rilievo costituzionale, oltre che per il diritto dell&#8217;Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali &#8211; dell&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale (sulla cui operatività , anche nei giudizi civili di danno, si veda, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 17 settembre 2013, n. 21255, Rv. 628700-01). Questa Corte, infatti, ha sottolineato &#8211; ancora in tempi recenti &#8211; la stretta connessione che esiste tra la &quot;stabilità &quot; degli indirizzi giurisprudenziali (soprattutto, ma non solo, su questioni processuali) ed il carattere &quot;effettivo&quot; del principio della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lav., sent. 29 marzo 2018, n. 7833, Rv. 648040-01). Di qui, allora, la necessità  di un ripensamento dello stesso criterio di imputazione della responsabilità  per i danni da fauna selvatici, dovendosi riconoscere che le incertezze nella identificazione del soggetto che &#8211; sul piano delle conseguenze risarcitorie &#8211; debba farsene carico sono una conseguenza della scelta iniziale di escludere il regime previsto dall&#8217;art. 2052 cod. civ. Una scelta, questa, a propria volta, giustificata sull&#8217;assunto che la previsione contemplata da tale articolo riguarderebbe, esclusivamente, gli animali domestici e non pure quelli selvatici, in quanto recante un criterio di imputazione della responsabilità  basato sulla violazione di un dovere di &quot;custodia&quot; dell&#8217;animale, da parte del proprietario o di chi lo utilizza per trarne un&#8217;utilità  (patrimoniale o affettiva), custodia per natura non concepibile per gli animali selvatici, vivendo essi in libertà . Nondimeno, tanto la lettera della norma, quanto la sua funzione, non giustificano una simile opzione ermeneutica, visto che &#8211; quanto al primo profilo &#8211; l&#8217;art. 2052 cod. civ. non reca alcuna espressa menzione che sia limitata gli animali domestici, ma fa riferimento, esclusivamente, a quelli suscettibili di &quot;proprietà &quot; o di &quot;utilizzazione&quot; da parte dell&#8217;uomo. La norma, inoltre, prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell&#8217;animale, come si desume, nuovamente, dal suo stesso tenore letterale, lÃ  dove prevede, espressamente, che la responsabilità  del proprietario o dell&#8217;utilizzatore sussista sia che &quot;l&#8217;animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito&quot;. Il riferimento, dunque, alla proprietà  e all&#8217;utilizzazione (quale relazione, come detto, dalla quale si trae una &quot;utilitas&quot; anche non patrimoniale), ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità  in forza del quale, dei danni causati dall&#8217;animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio &quot;ubi commoda ibi et incommoda&quot;, con l&#8217;unica salvezza del caso fortuito. Che poi, in un simile caso, sussista un diritto di proprietà  statale in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente, quelle oggetto della tutela di cui alla citata legge n. 157 del 1992), è conseguenza che deriva tanto dalla loro appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, quanto, soprattutto, dall&#8217;essere tale regime di proprietà  pubblica espressamente disposto in funzione della tutela generale dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema. Orbene, poichè tale funzione si realizza, come visto, mediante l&#8217;attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonchè di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere sostitutivo) sugli altri enti, titolari di pìù circoscritte funzioni amministrative nello stesso ambito, è in capo alle Regioni che va imputata la responsabilità , ai sensi dell&#8217;art. 2052 cod. civ.<br /> 6.2. Sulla base di questi rilievi il (solo) motivo di ricorso va, pertanto, rigettato, giacchè basato esclusivamente sull&#8217;asserita imputabilità  alla Provincia (e non alla Regione) della responsabilità  per danni da fauna selvatica, non senza, perà², compiere &#8211; ma solo a fini nomofilattici &#8211; alcune precisazioni che attengono: ai presupposti per l&#8217;imputazione della responsabilità , in applicazione del suddetto criterio ex art. 2052 cod. civ.; all&#8217;individuazione dell&#8217;effettivo oggetto della prova liberatoria gravante sulla Regione; alle conseguenze scaturenti dal negligente esercizio delle funzioni amministrative, delegate o proprie, da parte di altri enti (in particolare, ma non solo, le Province).<br /> 6.2.1. Per l&#8217;esattezza, quanto al regime di imputazione della responsabilità , in applicazione del criterio oggettivo di cui all&#8217;art. 2052 cod. civ., sarà  a carico del preteso danneggiato allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall&#8217;animale selvatico. Siffatto onere potrà  ritenersi soddisfatto allorchè sia stata dimostrata la dinamica del sinistro, nonchè il nesso causale tra la condotta dell&#8217;animale e l&#8217;evento dannoso subito, oltre che l&#8217;appartenenza dell&#8217;animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992, o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Nella peculiare ipotesi &#8211; invero, statisticamente piuttosto frequente &#8211; di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, non potrà  ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell&#8217;animale sulla carreggiata, e dell&#8217;impatto tra lo stesso ed il veicolo, in quanto il danneggiato, oltre a dover provare che la condotta dell&#8217;animale sia stata la &quot;causa&quot; dell&#8217;evento dannoso, è comunque onerato &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 2054, comma 1, cod. civ. &#8211; della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Invero, che il criterio di imputazione della responsabilità  a carico del proprietario di animali di cui all&#8217;art. 2052 cod. civ. non impedisca l&#8217;operatività  della presunzione prevista dall&#8217;art. 2054, comma 1, cod. civ., nei confronti del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte. E ciò sul presupposto che l&#8217;art. 2054 cod. civ. esprima principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 3, sent. 7 marzo 2016, n. 4373, Rv. 639473-01; Cass. Sez. 3, sent. 6 agosto 2002, n. 11780, Rv. 556722-01).<br /> 6.2.2. Quanto alla prova liberatoria, che ha ad oggetto la dimostrazione che il fatto sia avvenuto per &quot;caso fortuito&quot;, premesso che essa non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell&#8217;animale ed il danno causato da tale condotta, consisterà  nel dimostrare che la condotta dell&#8217;animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, operando, così¬, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno. Occorrerà , in altri, provare che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che, comunque, non era evitabile, e ciò anche mediante l&#8217;adozione delle pìù adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell&#8217;incolumità  dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purchè, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta. Viene in rilievo, in proposito, una nozione di caso fortuito analoga a quella elaborata da questa stessa Corte, con riguardo alla fattispecie di cui all&#8217;art. 2051 cod. civ., in particolar modo con riguardo all&#8217;ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione, in cui si dÃ  rilievo alla concreta esigibilità  da parte dell&#8217;ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e nell&#8217;adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter effettivamente impedire il danno (cfr., tra le pìù recenti, Cass. Sez. 3, ord. 18 giugno 2019, n. 16295, Rv. 654350- 01; Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2019, n. 6326, Rv. 653121-01; Cass. Sez. 6-3, ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1725, Rv. 652290-01).<br /> 6.2.3. Infine, per venire all&#8217;ultimo dei tre profili di cui sopra si diceva, chiariti i termini in cui l&#8217;attore/danneggiato è tenuto ad assolvere i propri oneri probatori, e la Regione, per parte propria, a fornire la prova del caso fortuito, qualora essa, convenuta in giudizio per il risarcimento, reputi che le misure idonee ad impedire il danno avrebbero dovuto essere adottate da un altro ente, potrà  &#8211; anche in quello stesso giudizio &#8211; agire in rivalsa, senza, perà², che ciò implichi modifica, in relazione all&#8217;azione posta in essere dal danneggiato, del criterio di individuazione del titolare, da lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio. Di conseguenza, solo con riferimento dell&#8217;azione di rivalsa tra la Regione e l&#8217;ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno &#8211; e quindi limitatamente al rapporto processuale tra di essi intercorrente &#8211; assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l&#8217;effettività  della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così¬ come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela.<br /> 7. Quanto, infine, alle spese del presente giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti, a norma dell&#8217;art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in considerazione dell&#8217;oggettiva incertezza interpretativa sussistente in ordine alle questioni giuridiche esaminate.<br /> 8. A carico della ricorrente, stante il rigetto dell&#8217;impugnazione, sussiste l&#8217;obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.<br /> PQM<br /> La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall&#8217;art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dÃ  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, <em>Omissis </em></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13848/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2020 n.13848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2020 n.13865</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13865/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13865/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13865/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2020 n.13865</a></p>
<p>Chiara Graziosi Presidente, Giuseppe Criscenti Consigliere, estensore; PARTI: (F. Fabio, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro Fontane n 149, presso lo studio dell&#8217;avvocato Domenico Marrazzo, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato Gianfranco Tommasini; &#8211; ricorrente &#8211; contro Azienda Territoriale per l&#8217;edilizia residenziale pubblica del comune di Roma ater</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13865/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2020 n.13865</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13865/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2020 n.13865</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Chiara Graziosi Presidente, Giuseppe Criscenti Consigliere, estensore; PARTI:  (F. Fabio, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro Fontane n 149, presso lo studio dell&#8217;avvocato Domenico Marrazzo, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato Gianfranco Tommasini; &#8211; ricorrente &#8211; contro Azienda Territoriale per l&#8217;edilizia residenziale pubblica del comune di Roma ater in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Paulucci de&#8217; Calboli, 20, presso lo studio dell&#8217;avvocato Stefania Carrino, che la rappresenta e difende;- controricorrente &#8211; avverso la sentenza n. 6034/2017 della Corte d&#8217;appello di Roma, depositata il 11/10/2017)</span></p>
<hr />
<p>Questione di massima sulla portata del silenzio-assenso ex L. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; Silenzio-Assenso ex L. 241/1990 &#8211; portata &#8211; questione di massima.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va posta la questione in ordine all&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 20 della legge n. 241 del 1990, volta a verificare se si possa formare silenzio assenso sulle istanze di successione/subentro nel diritto di godimento dell&#8217;alloggio E.R.P. &#8211; il che è stato in linea di principio, rispetto al caso in esame, negato nell&#8217;impugnata sentenza, nonostante l&#8217;attuale dimensione generale evincibile dalla lettera della regola del silenzio assenso, esclusa solo in presenza delle specifiche ipotesi previste dal comma 4 dell&#8217;articolo e comunque presidiata dall&#8217;autotutela dell&#8217;Amministrazione stessa -, e pertanto, in generale occorre una chiarificazione ermeneutica, se e in base a quali presupposti un&#8217;interpretazione sistemica sia idonea ad inibire la formazione del silenzio assenso al di lÃ  dell&#8217;ambito del comma 4 del medesimo articolo: da tanto deriva una questione di massima di particolare importanza, dovendo, pertanto, rimettersi gli atti al Primo Presidente ai sensi dell&#8217;articolo 274 c.p.c. per la relativa valutazione in ordine alla pronuncia a Sezioni Unite. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La Corte osserva quanto segue.</em> Â§-1. Fabio F., con ricorso depositato al Tribunale di Roma in data 29.1.2010, proponeva opposizione al decreto di rilascio di un appartamento sito in Roma, notificatogli da Ater il 12.12.2009, prospettando il proprio diritto al subentro nel contratto di locazione che Ater aveva concluso con l&#8217;assegnataria dell&#8217;immobile Iolanda A., premorta a Giuseppina A., di lei sorella e madre del ricorrente, la quale a sua volta sarebbe subentrata nel contratto a seguito dell&#8217;ampliamento del nucleo familiare che la sorella avrebbe ottenuto a suo favore. In particolare, il ricorrente sosteneva che, a seguito di separazione della sorella Giuseppina A. dal coniuge, Iolanda A. avrebbe inoltrato all&#8217;ente, tramite raccomandata A.R. ricevuta il 23.4.2003, istanza di ampliamento del nucleo familiare, con la quale si comunicava il rientro nell&#8217;alloggio della sorella, giÃ  componente del nucleo familiare assegnatario, unitamente al di lei figlio Fabio F. &#8211; attuale ricorrente &#8211; affidato alla madre in sede di separazione personale dei coniugi. A ciò non avrebbe fatto seguito alcuna risposta da parte di Ater. Successivamente Giuseppina A., con raccomandata a.r. del 17.4.2008, richiedeva, a seguito del decesso della sorella e vista la convivenza con quest&#8217;ultima protrattasi da cinque anni, di aggiornare, previo subentro nel contratto di locazione a suo favore, la composizione del nucleo familiare. Infine, lo stesso ricorrente, con lettera ricevuta da Ater il 16.5.2008, essendo deceduta anche la madre, chiedeva di essere riconosciuto come successore nel diritto di godimento dell&#8217;immobile, ovvero il subentro nella locazione.<br /> 1.2 A fondamento della sua pretesa, dunque, il F. adduceva la convivenza con la madre, a sua volta subentrata nel diritto della sorella, assegnataria originaria, rimarcando in particolare che per tre volte (prima da parte della zia, poi della madre, ed infine da lui stesso) era stata presentata istanza all&#8217;ente &#8211; d&#8217;ampliamento del nucleo familiare da parte della zia e di subentro nel godimento dell&#8217;immobile da parte della madre e poi del F. -, per cui avrebbe dovuto essersi formato il silenzio assenso su ciascuna di esse. Adduceva inoltre che non vi sarebbe mai stata morosità , in quanto sia la madre, prima, che egli stesso, dopo la morte di quest&#8217;ultima, avrebbero regolarmente corrisposto i canoni di locazione.<br /> 1.3 Ater si costituiva, in via preliminare eccependo difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione al giudice amministrativo; nel merito poi resisteva, contestando tra l&#8217;altro il diritto del ricorrente al subentro nel contratto locatizio.<br />§-2. Il Tribunale, con sentenza n. 20666/2011, ritenendo implicitamente sussistente la propria giurisdizione, rigettava ogni pretesa del F. in quanto estraneo all&#8217;originario nucleo familiare dell&#8217;assegnataria Iolanda A., e dunque mancando i presupposti ex articolo 11 comma 5 della legge regionale n.12 del 1999. Inoltre negava che il ricorrente potesse rientrare tra i soggetti in favore dei quali era verificabile l&#8217;ampliamento del nucleo familiare ai sensi dell&#8217;articolo 12 comma 4 della medesima legge, non essendo stato il F. con l&#8217;assegnataria in alcuno dei rapporti ivi indicati. 2.1 D F. proponeva appello, adducendo di aver sempre abitato sin dal 2003 prima con la zia assegnataria e poi con la madre, e perciò sin da prima del limite temporale posto dalla legge regionale n. 27 del 2006 nell&#8217;articolo 53, e affermando il suo diritto alla regolarizzazione del rapporto di godimento dell&#8217;alloggio, non solo ai sensi della legge regionale predetta, ma altresì¬ ai sensi della delibera regionale n. 129 del 2008, relativa ai termini ed alle modalità  di presentazione della domanda, che ribadiva di aver presentato al Comune di Roma in data 17.4.2008. Insisteva pure nell&#8217;intervenuta formazione del silenzio assenso previsto dall&#8217;articolo 20 della legge n. 241 del 1990, sia sulla richiesta di ampliamento presentata dalla zia Iolanda A. in data 23.4.2003, sia sulle istanze di subentro successivamente presentate dalla madre e da lui stesso.<br /> 2.2 La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 8321/2017, respingeva il gravame, negando che il ricorrente avesse avuto una convivenza rilevante con l&#8217;assegnataria, che vi fossero i presupposti per un ampliamento del nucleo familiare, e, per quanto concerne la formazione del silenzio assenso, reputando che &quot;nella specifica materia in oggetto, in cui l&#8217;eccezionale ampliamento del t&#8217;Ibi 1 nucleo originario dell&#8217;assegnatario può determinarsi solo a seguito dell&#8217;accertamento degli specifici presupposti richiesti dalla legge, si renda indispensabile un&#8217;effettiva verifica al riguardo, e ciò in ragione sia della necessaria corretta gestione del patrimonio dell&#8217;ente, sia della coesistenza dei concorrenti interessi di coloro che, giÃ  regolarmente iscritti nelle liste di assegnazione secondo le norme di legge, sono attualmente in attesa di un&#8217;assegnazione di un immobile per la risoluzione dei problemi esistenziali propri e della propria famiglia. Ne consegue che &#8230; in materia deve ritenersi non applicabile l&#8217;istituto del silenzio assenso, stante la necessità  che l&#8217;Ater, all&#8217;esito delle verifiche, pronunzi un formale provvedimento sulla ricorrenza o meno dei presupposti legali per il riconoscimento dell&#8217;ampliamento&quot;.<br />§-3. Il F. ha proposto ricorso per cassazione &#8211; affidato a tre motivi illustrati poi anche con memoria -, da cui si è difesa Ater con controricorso.<br /> 3.1 Con il primo motivo si denuncia violazione dell&#8217;articolo 20 L. n. 241 del 1990 per le richieste presentate nelle date 24.4.2003, 18.4.2008 e 16.5.2008. La Corte di appello avrebbe errato nell&#8217;escludere la formazione del silenzio assenso, in quanto &quot;nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell&#8217;amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità  di ulteriori istanze o diffide&quot;; e la generalizzata previsione del silenzio assenso (salve le eccezioni specifiche) avrebbe fatto seguito alla originaria tipizzazione dei casi in cui era ravvisabile un provvedimento implicito, avendo dunque il legislatore invertito la regola originaria, tipizzando i casi in cui il silenzio assenso non può operare &#8211; nel comma 4 dell&#8217;articolo 20 &#8211; e cosi, per contro, imponendo l&#8217;implicito assenso per tutti gli altri. Questo principio varrebbe anche nei rapporti relativi all&#8217;assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, e segnatamente nel caso in cui l&#8217;atto ampliativo che l&#8217;Autorità  dovrebbe adottare non sia legato allo svolgimento di una selezione e non vi sia pertanto potere discrezionale da esercitare. Il ricorrente fa altresì¬ riferimento alla sentenza n. 3542/2011 del Tar del Lazio, che ha ritenuto operante il silenzio assenso di cui all&#8217;articolo 20 L. n. 241 del 1990 in un&#8217;affine fattispecie di e.r.p.<br /> 3.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea interpretazione degli articoli 11 e 12 L.R. Lazio n. 12/99. La corte territoriale non avrebbe considerato che, a mente del comma 5 dell&#8217;articolo 11 di detta legge, si considerano facenti parte del nucleo familiare anche i collaterali fino al terzo grado, purchè stabilmente conviventi da almeno due anni, ed in modo non interrotto. La corte avrebbe invece disatteso tale norma, escludendo dal nucleo familiare il ricorrente, collaterale dell&#8217;assegnataria entro il terzo grado.<br /> 3.3 Con il terzo motivo il ricorrente si duole della nullità  della sentenza, sul presupposto che, pur avendo egli chiesto di provare che la sua convivenza con l&#8217;assegnataria dell&#8217;immobile risaliva nel tempo, e articolato a tale fine una prova testimoniale nonchè chiesto ordine di esibizione di documenti, la corte avrebbe negato l&#8217;ammissione delle prove salvo poi concludere che la convivenza non era stata provata.<br />§-4. In primis deve rilevarsi che, costituendosi davanti al Tribunale, Ater aveva eccepito che per questa causa la giurisdizione spetta al giudice amministrativo; e il giudice di prime cure aveva implicitamente disatteso l&#8217;eccezione, rigettando infatti nel merito. Dal momento che, poi, nulla al riguardo è stato devoluto al giudice d&#8217;appello, emerge la sussistenza di un giudicato implicito sul punto, nel senso della giurisdizione spettante al giudice ordinario. La questione che, allora, deve essere anzitutto esaminata, in quanto il suo esito ne condiziona qui ogni altra, è se sulle istanze, prima di ampliamento del nucleo familiare e poi di subentro nel rapporto con Ater, possa o meno essersi formato un silenzio assenso: questione che il collegio ritiene essere di rilievo nomofilattico, per le ragioni che seguono.<br /> 4.1 Della nota legge 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come si è visto, il ricorrente invoca l&#8217;articolo 20, Silenzio assenso&quot;, che, come molti altri articoli di tale testo normativo, è stato successivamente novellato, anche pìù volte. La norma originaria così¬ recitava: &quot;1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell&#8217;articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un&#8217;attività  privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all&#8217;interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità  del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l&#8217;amministrazione competente può annullare l&#8217;atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l&#8217;interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissato gli dall&#8217;amministrazione stessa. 2. Ai fini dell&#8217;adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all&#8217;adozione dell&#8217;atto. 3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.&quot; La norma è stata riformata come segue dall&#8217;articolo 3, comma 6 ter, introdotto quale modifica nell&#8217;articolo 3 d.l. 14 marzo 2005 n. 35 dalla L. 14 maggio 2005 n. 80, che ha convertito appunto tale decreto legge con modificazioni: &quot;1. Fatta salva l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell&#8217;amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità  di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all&#8217;interessato, nel termine di cui all&#8217;articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 2. L&#8217;amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell&#8217;istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 3. Nei casi in cui il silenzio dell&#8217;amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l&#8217;amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l&#8217;ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l&#8217;immigrazione, la salute e la pubblica incolumità , ai casi in cui la normativa comunitaria impone l&#8217;adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell&#8217;amministrazione come rigetto dell&#8217;istanza, nonchè agli atti e procedimenti individuati con uno o pìù decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.&quot; L&#8217;articolo 2, Conclusione del procedimento, al secondo comma forniva infatti nel testo all&#8217;epoca vigente una norma specifica in ordine alla durata del termine (&quot;Con uno o pìù regolamenti adottati ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulate tenendo conto della loro sostenibilità , sotto il profilo dell&#8217;organizzazione amministrativa e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall&#8217;inizio d&#8217;ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.&quot;), per dettare poi una norma generale di chiusura al terzo comma (&quot;Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni&quot;). Successivamente vi furono ulteriori modifiche, qui non rilevanti perchè non applicabili ratione temporis.<br /> 4.2 Prima della novellazione effettuata nel 2005, dunque, l&#8217;articolo 20 1.241/1990 costituiva una mera norma di rinvio, nel senso che rendeva operante il silenzio assenso solo nei casi in cui un&#8217;altra norma, fosse anche di fonte secondaria, lo prevedesse espressamente. Con la riforma del 2005 &#8211; che, come emerge ictu ocu/i da quanto appena ricostruito, potrebbe far incidere ratione temporis l&#8217;articolo 20 soltanto sulle due istanze di subentro, l&#8217;istanza di ampliamento del nucleo familiare essendo stata proposta nel 2003 &#8211; la regola è dunque cambiata radicalmente attraverso la tipizzazione non giÃ  dei casi di formazione del silenzio assenso, bensì¬, al contrario, di quelli in cui è escluso che possa operare, con la conseguenza che l&#8217;articolo 20 fornisce una regola generale di formazione del silenzio assenso nel caso di privati che rivolgano all&#8217;Amministrazione istanze volte ad avere un titolo abilitativo ampliativo della sfera giuridica e vi sia inerzia per novanta giorni; e sul piano letterale va pure rilevato, a conferma di tale impostazione generalizzante, che il primo comma dell&#8217;articolo equipara con totale ampiezza il silenzio assenso &quot;a provvedimento di accoglimento della domanda&quot;, rafforzando così¬ pure l&#8217;inclusione del provvedimento di tipo concessorio. Il mutamento di prospettiva del 2005 mostra la sua ratio specifica nel fatto che l&#8217;uso della tecnica del silenzio assenso come rimedio all&#8217;inerzia amministrativa non è pìù strumentale al perseguimento di obiettivi ulteriori: la ratio del ricorso al silenzio assenso diviene immediatamente e soltanto l&#8217;esigenza di porre rimedio direttamente all&#8217;eventuale inerzia dell&#8217;amministrazione. Non a caso la portata della riforma e del mutamento di prospettiva è stata sistemicamente ribadita &#8211; si rileva incidenter tantum, trattandosi di normativa qui inapplicabile ratione temporis &#8211; dal successivamente riformato articolo 29 della medesima legge n. 241 del 1990, in cui dall&#8217;articolo 10 L. 18 giugno 2009 n. 69 fu introdotto il comma 2 bis dichiarante l&#8217;attinenza &quot;ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione&quot;, tra l&#8217;altro, delle disposizioni della legge n. 241 concernenti l&#8217;obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento amministrativo &quot;entro il termine prefissato&quot; e di &quot;quelle relative alla durata massima dei procedimenti&quot;, nonchè l&#8217;ancor pìù esplicito comma 2 ter nella seguente formula: &quot;Attengono altresì¬ ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività  e il silenzio assenso, salva la possibilità  di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano&quot; (e &#8211; si rileva sempre obiter &#8211; le successive modifiche del comma 2 ter operate prima dal d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche nella L. 30 luglio 2010 n. 122, e poi dal d.lgs. 30 giugno 2016 n. 126 non hanno inciso sulla qualificazione come attività  essenziale del silenzio assenso del testo in cui fu introdotta). Il legislatore stesso, quindi, ha in seguito tratto le fila della riforma del 2005 considerandone la portata come volta ad introdurre una regola generale di principio &#8211; salve quindi le eccezioni disposte nel comma 4 dello stesso articolo, individuate per materia &#8211; tale da integrare un essenziale livello di prestazione fornito dalla Amministrazione al cittadino, inserendo nel sistema, a ben guardare, un dispositivo di sua tutela che, mutatis mutandis soprattutto quanto agli effetti che produce, è almeno in parte riconducibile all&#8217;intervenuto canone della ragionevole durata (prima della sua costituzionalizzazione definita &quot;economia processuale&quot;) della prestazione giurisdizionale dello Stato, entrambi avendo assunto rilievo costituzionale.<br />§-5. Peraltro, ritornando in certa misura alla diversa conformazione della normativa precedente, la generalizzata operatività  della regola del silenzio assenso (salve appunto le eccezioni del quarto comma dell&#8217;articolo 20) è stata interpretata anche con modalità  restrittive, come quelle che ancora fanno leva sulla distinzione tra provvedimenti concessori e provvedimenti di autorizzazione. A questa distinzione potrebbe ritenersi che si sia implicitamente riferita la sentenza della Corte di appello qui impugnata, laddove reputa che &quot;nella specifica materia in oggetto, in cui l&#8217;eccezionale ampliamento del nucleo originario dell&#8217;assegnatario può determinarsi solo a seguito dell&#8217;accertamento degli specifici presupposti richiesti dalla legge, si renda indispensabile un&#8217;effettiva verifica al riguardo&quot;, e ciò in ragione degli interessi coinvolti, segnatamente di quelli dei terzi iscritti nella lista ed in attesa di assegnazione, lasciando cosi intendere che la decisione di ampliare il nucleo familiare o consentire il subentro sarebbero provvedimenti di carattere concessorio, presupponenti accertamenti incompatibili con la regola del silenzio assenso.<br /> 5.1 La soluzione della Corte di appello parrebbe essere in linea, per quanto attiene appunto al settore dell&#8217;assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, con parte della giurisprudenza amministrativa, che sembra optare per l&#8217;esclusione della regola del silenzio assenso, a cagione del fatto che il provvedimento di assegnazione avrebbe natura concessoria e non di mera autorizzazione, e dunque presupporrebbe una discrezionale valutazione della pubblica amministrazione quanto alla compatibilità  dell&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio con gli interessi pubblici. E l&#8217;assegnazione di alloggi sarebbe comunque avvinta a una graduatoria in base a un accertamento di presupposti di fatto demandato alla pubblica amministrazione. Una incertezza interpretativa emerge invero proprio dalla giurisprudenza amministrativa (la giurisprudenza di questa Suprema Corte sinora non ha dovuto affrontare ex professo simili profili), in evoluzione anche all&#8217;epoca in cui questa causa venne condotta al grado d&#8217;appello.<br /> 5.2 Nella sentenza che, come giÃ  anticipato, il ricorrente invoca &#8211; Tar Lazio, Roma, sezione II, 22 aprile 2011 n. 3542 -, vertente su un caso di istanza di sanatoria per assegnazione di un alloggio E.R.P., il giudice amministrativo riconosce come &quot;fatto giuridico&quot; l&#8217;essersi &quot;ormai formato il silenzio assenso&quot; nei confronti di detta istanza, onde l&#8217;Amministrazione, &quot;qualora intenda rilevare una illegittimità  nella formazione silente del titolo abilitativo che autorizza l&#8217;odierno ricorrente ad utilizzare l&#8217;immobile come legittimo assegnatario, non potrebbe che procedere in via di autotutela&quot;. Affrontando ex professo la questione del silenzio assenso, il Tar afferma chei novellando nel 2005 l&#8217;articolo 20 della suddetta legge) &quot;è stato introdotto l&#8217;istituto del c.d. silenzio assenso generalizzato&quot;, in quanto &quot;il legislatore ha ritenuto di dover modificare la natura, la portata e le modalità  di realizzazione del c.d. silenzio assenso, inteso quale fatto giuridico equivalente in tutto e per tutto ad un provvedimento amministrativo di accoglimento di una istanza volta ad ottenere l&#8217;ampliamento della sfera giuridica del richiedente&quot;. E mentre fino al 2005 &quot;il legislatore aveva disciplinato l&#8217;istituto del silenzio assenso limitandolo ai casi in cui una norma (anche di fonte secondaria) avesse indicato espressamente le ipotesi in cui tale istituto potesse ritenersi operativo&quot;, con la novella rappresentata dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 (entrata in vigore il 29 maggio 2005), &quot;mutando diametralmente l&#8217;approccio con detto istituto, il legislatore non ne ha pìù ancorato l&#8217;operatività  alla previa individuazione normativamente tipizzata delle ipotesi in cui l&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione avrebbe realizzato la stessa conseguenza dell&#8217;adozione di un provvedimento espresso favorevole a colui che aveva presentato l&#8217;istanza, ma ha ritenuto che detto effetto sia riferibile a qualsivoglia domanda proposta all&#8217;Amministrazione alla quale è attribuito l&#8217;esercizio di un potere discrezionale&quot;; e al contempo &quot;ha tipizzato i casi in cui il silenzio assenso non può operare&quot;, cioè mediante il quarto comma dello stesso articolo 20 indicato &quot;i settori ai quali è sempre necessario un provvedimento espresso dall&#8217;Autorità  competente, indipendentemente dal rispetto del termine procedimentale previsto in materia&quot;. Il novellato articolo 20, dunque, &quot;reca le generali disposizioni in materia di silenzio assenso conseguente alla mancata adozione del provvedimento espresso richiesto da un soggetto interessato che abbia prodotto all&#8217;Autorità  una istanza volta ad ottenere (ad esempio e per quel che rileva nella presente controversia) un titolo abilitativo ampliativo della propria sfera soggettiva e rispetto al quale l&#8217;Autorità  stessa sia rimasta silente oltre il periodo temporale stabilito&quot;. La sentenza del Tar dichiara di non condividere pertanto la giurisprudenza che, pur essendo stato novellato l&#8217;articolo 20, &quot;in materia estranea rispetto a quelli ricadenti nel novero delle eccezioni&quot; dettate dal suo quarto comma, ammette l&#8217;inapplicabilità  dell&#8217;istituto del silenzio assenso generalizzato, ribadendo peraltro che all&#8217;Amministrazione rimane il potere di autotutela ex articoli 21 quinquies e 21 nonies nella medesima legge. Per completezza, si dÃ  atto che la pronuncia è stata riformata dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 26 marzo 2012 n. 1723, ma in forza del combinato disposto degli articoli 20 e 2, comma 2, L. n. 241 del 1990, ritenendo rispettato dall&#8217;Amministrazione il termine dettato per le domande d regolarizzazione stabilito da una delibera della Giunta regionale, segnalando peraltro la coerenza di ciò &quot;con la natura sostanzialmente concessoria del provvedimento, in quanto espressione della comparazione tra i rilevanti interessi pubblici connessi alla regolare gestione del patrimonio abitativo popolare con quelli privati, riconducibili all&#8217;accesso all&#8217;abitazione&quot;.<br /> 5.3 Un&#8217;ulteriore successiva giurisprudenza si è orientata, in modo ben pìù diretto della pronuncia che l&#8217;ha riformata ?avverso la lettura &quot;generalista&quot; della sentenza del Tar del Lazio invocata dal ricorrente. In particolare con la sentenza 10 ottobre 2017 n. 4688 il Consiglio di Stato, sezione V, ha negato che la fattispecie del silenzio assenso possa avere spazio &quot;nella materia dell&#8217;assegnazione degli alloggi e.r.p., governata da specifica normativa e caratterizzata da complesse graduatorie&quot;. A questo asserto aderisce poi la sentenza 19 febbraio 2018 n. 1013 sempre del Consiglio di Stato, sezione V &#8211; e sempre a proposito di un&#8217;istanza di regolarizzazione rispetto ad un alloggio popolare -, dichiarando che &quot;la materia della concessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non contempla il silenzio assenso come fattispecie provvedimentale&quot;.<br /> 5.4 Non si può peraltro non rilevare che la giurisprudenza amministrativa, in altre pronunce &#8211; non aventi ad oggetto specificamente la tematica e.r.p., ma assumenti comunque posizioni di valore generale -ha esaminato in pìù ampia misura l&#8217;istituto del silenzio assenso come mutato dalla riforma del 2005, coltivando una interpretazione rigorosa, se non riduttiva.<br /> 5.4.1 Da un lato, vi è un orientamento che &#8211; come giÃ  sopra si accennava &#8211; &quot;frena&quot; l&#8217;istituto del silenzio assenso in riferimento alla qualifica del provvedimento che verrebbe altrimenti emesso nella sua peculiare forma per silentium: così¬, per esempio, la recentissima Consiglio di Stato, sez. II, 12 marzo 2020 n. 1788, seguendo la classica contrapposizione con cessione/autorizzazione, ha ancora espressamente affermato che &quot;il procedimento di cui all&#8217;art. 20 della legge n. 241-1990 circa la formazione di un titolo abilitativo attraverso il meccanismo del silenzio assenso non è configurabile allorchè l&#8217;Amministrazione deve rilasciare una vera e propria concessione amministrativa&quot;.<br /> 5.4.2 D&#8217;altro lato, focalizzando pìù che il provvedimento espresso sostituito la natura propria del provvedimento silente e i suoi requisiti, il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 1 aprile 2011 n. 2019, per esempio, dichiara che sussiste &quot;un generale principio in materia di silenzio assenso, per cui, ogni qualvolta il legislatore preveda per la definizione di istanze tale strumento di semplificazione e di snellimento dell&#8217;azione amministrativa, non è sufficiente la sola presentazione della domanda ed il decorso del tempo indicato dalla norma che lo prevede, ma è necessario altresì¬ che essa sia corredata dalla indispensabile documentazione prevista dalla normativa, non implicando il meccanismo del silenzio assenso alcuna deroga al potere-dovere dell&#8217;amministrazione pubblica di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall&#8217;art. 97 della Costituzione e presupponendo quindi che l&#8217;amministrazione sia posta nella condizione di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali per il rilascio dell&#8217;autorizzazione&quot;, collegandosi così¬ a giurisprudenza insorta fin da prima della riforma dell&#8217;articolo 20 L. 241/1990, giurisprudenza che giÃ  così¬ si era espressa, per un istituto, peraltro, dalla portata assai inferiore (come Consiglio di Stato, sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8831, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 ottobre 2005 n. 5921 e Consiglio di Stato, sez. V, 3 dicembre 2001 n. 6009). L&#8217;insufficienza del decorso del tempo per integrare il provvedimento silente è stata da ultimo riaffermata da Consiglio di Stato, sez. VI, 21 gennaio 2020 n. 506: &quot;il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione, per cui esso non si perfeziona con il mero decorrere del tempo&quot;, e infatti &quot;la giurisprudenza ha ampiamente chiarito che la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo della presentazione della domanda senza che sia presente esame e sia intervenuta risposta dell&#8217;Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l&#8217;avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista&quot;. Un&#8217;ottica che, evidentemente, giÃ  ingloba, per così¬ dire, nel procedimento un&#8217;autotutela preventiva che impedisce la formazione del provvedimento, pur essendovi stata istanza e pur essendo decorso il termine. Un&#8217;ampia riflessione, tra gli arresti recenti, sull&#8217;istituto del silenzio assenso come riformato nel 2005 si rinviene, poi, in Consiglio di Stato, sez. IV, 11 aprile 2014 n. 1767, che &#8211; per nulla casualmente &#8211; prende le mosse dalla qualificazione come &quot;perimetrativa&quot; della &quot;attività  giurisprudenziale&quot; svoltasi &quot;su pìù versanti&quot; quanto al silenzio assenso. Così¬ si esprime tale pronuncia nella sua motivazione laddove qui interessa: &quot;Avuto riguardo alle qualità  intrinseche che la istanza deve possedere affinchè possa validamente formarsi un silenzio-assenso giuridicamente rilevante e produttivo di effetti ampliativi, si è posto in luce che &quot;una fattispecie di tacito accoglimento può aver luogo in presenza di istanze assistite da requisiti minimali (afferenti alla legittimazione del richiedente, alla corretta individuazione dell&#8217;oggetto del provvedere, alla competenza dell&#8217;ente chiamato a pronunciarsi, ecc.), tali da poter ricondurre al dato obiettivo della loro presentazione, unitamente al decorso del termine assegnato per provvedere, l&#8217;accoglimento per silentium &#8230; Con una affermazione che suona quale &quot;clausola di chiusura del sistema&quot;, si è &#8230; puntualizzato che &quot;la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo l&#8217;inutile decorso del tempo dalla presentazione dell&#8217;istanza senza che sia intervenuta risposta dall&#8217;Amministrazione, ma la ricorrenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l&#8217;avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui l&#8217;interessato abbia rappresentato una situazione di fatto difforme da quella reale&quot; &#8230;&quot;. La necessità , tuttavia, di far confluire queste carenze in uno specifico procedimento di autotutela sembra essere sostanzialmente riconosciuta in questa pronuncia, affermando che giurisprudenza amministrativa precedente ha affrontato con &quot;analoga cautela&quot; gli accadimenti posteriori al decorso del termine, essendo indubbio che la /d°P° riforma del 2005, &quot;nei casi in cui il silenzio equivale ad accoglimento della z/?, domanda, l&#8217;Amministrazione competente può soltanto assumere le determinazioni in via di autotutela&quot; ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990, non potendosi quindi limitare a provvedere tardivamente sull&#8217;istanza, bensì¬ dovendo &quot;avviare un vero e proprio procedimento di secondo grado finalizzato alla rimozione dell&#8217;atto (che si assume illegittimo) formatosi per silentium&quot;. E deve al riguardo aderirsi &#8211; reputa in questo arresto il Consiglio di Stato &#8211; a quanto affermato come segue da un&#8217;altra significativa pronuncia in tema, Tar Campania, Napoli, 10 settembre 2010 n. 17398: &quot;La funzione sollecitatoria a cui si ispira l&#8217;istituto del silenzio-assenso non può &#8230;, a pena di insanabile contrasto della relativa disciplina legislativa con la sovraordinata fonte costituzionale (art. 97 cost.), pregiudicare la possibilità  di un pieno e ponderato esercizio dell&#8217;attività  di valutazione e comparazione dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti dall&#8217;esercizio della funzione amministrativa. Pertanto, in sede di annullamento d&#8217;ufficio di un silenzio-assenso, deve essere restituito integro il potere-dovere di compiere, per la prima volta, quelle valutazioni che a suo tempo l&#8217;Amministrazione avrebbe potuto e dovuto porre a fondamento dell&#8217;esercizio della funzione istituzionale di primo grado ad essa spettante. Correlativamente, è &#8230; legittimo il provvedimento di annullamento d&#8217;ufficio del silenzio assenso, ove l&#8217;Amministrazione, pur senza enucleare specifici profili di illegittimità  dell&#8217;atto da annullare e specifiche, distinte, ragioni di interesse pubblico giustificanti l&#8217;annullamento medesimo, abbia svolto una completa ed approfondita disamina dell&#8217;assetto di interessi scaturente dal provvedimento tacito, in rapporto a quello inerente alla funzione tipica cui è preordinata l&#8217;attività  amministrativa di primo grado, pervenendo, ove ne abbia riscontrato la dissonanza, alla rimozione dell&#8217;assetto ritenuto &quot;contra legem&quot; ed al ripristino di quello risultante conforme all&#8217;interesse pubblico da perseguire &#8211; l&#8217;interesse pubblico sotteso al legittimo esercizio del potere di autotutela può rinvenirsi anche nella necessità  di ripristinare l&#8217;equilibrio delle posizioni private coinvolte, che non costituisce un aspetto di disciplina dei rapporti intersoggettivi di natura privata, ma costituisce l&#8217;essenziale garanzia del rispetto reciproco da parte di tutti i cittadini delle posizioni dei singoli, posizioni che devono ricevere adeguata tutela nell&#8217;ordinamento, rimanendo escluse indebite appropriazioni o prevaricazioni&quot; (sulla base di queste elaborazioni giurisprudenziali, nella sentenza n. 1767/2014 il Consiglio di Stato giunge a ritenere che le istanze di un privato rivolte al Comune in tema edilizio &quot;non avevano i requisiti per condurre ad un &quot;assenso silenzioso&quot; &quot;).<br />§-6.1 Riassumendo allora quanto si è rilevato in riferimento al thema decidendum, si deve dare atto che, se si intende &#8211; ut supra prospettato &#8211; che la sentenza qui impugnata abbia fatto perno su una qualificazione concessoria dei provvedimenti de quibus, la sua opzione non appare risolutiva. L&#8217;introduzione della distinzione tra atti di concessione e atti di autorizzazione costituisce una vicenda di costruzione giuridica, che mira a ricavare da una norma espressa &#8211; il silenzio assenso come generalizzato potenziale esito del procedimento amministrativo &#8211; una norma inespressa attraverso una tesi dogmatica, che non appare dotata di supporto quantomeno nella figura del silenzio assenso come novellata. Nella giurisprudenza amministrativa sopra richiamata la scelta appare in effetti assertiva, o comunque dovrebbe trovare sostegno dotato di maggiori specificità  nonnofilattiche. A ciò si aggiunga che è diversa questione quella della prima assegnazione dell&#8217;alloggio e della individuazione pertanto del soggetto ad essa avente diritto, mentre nel caso presente si verte in ipotesi di subentro nel diritto giÃ  &quot;concesso&quot; dalla pubblica amministrazione all&#8217;assegnatario dell&#8217;alloggio e concretamente modulato poi nel contratto locatizio dell&#8217;alloggio e.r.p. Con la conseguenza che gli argomenti eventualmente utili ad escludere il silenzio assenso in caso di prima assegnazione, rectius, di individuazione dell&#8217;avente diritto, potrebbero non valere per il caso di subentro in un rapporto giuridico giÃ  instaurato tra privato e pubblica amministrazione. In questa ottica allora non osterebbe di per sè alla impostazione del problema in esame il tradizionale atteggiamento sulla differenza tra le concessioni e le autorizzazioni, che vede nelle prime atti con cui si consente ai privati il godimento di utilità  su beni pubblici, e nelle seconde la rimozione di limiti all&#8217;esercizio di un diritto: il diritto sarebbe costituito dalla concessione e quindi giÃ  esistente, ma impedito nell&#8217;esercizio dal limite posto dall&#8217;autorizzazione. E&#8217; noto del resto che, negli ultimi tempi questa distinzione è stata revocata in dubbio, con l&#8217;osservazione che anche l&#8217;autorizzazione è spesso costitutiva di diritti. D&#8217;altronde, come giÃ  si rilevava, l&#8217;articolo 20 della legge n. 241 del 1990 nel testo qui applicabile non distingue tra provvedimenti di concessione, di autorizzazione o di altro genere, limitandosi ad escludere il silenzio assenso solo in determinate materie, quelle indicate al comma 4, e nelle quali non rientra l&#8217;assegnazione di alloggi di edilizia popolare. Ad abundantiam, si può quindi sostenere che il diritto di subentrare in un rapporto giÃ  costituito non è a sua volta «costituito» dal provvedimento di assenso, ma esiste per legge, e deve solo essere riconosciuto come esercitabile. In tal senso merita ricordare &#8211; quale caso affine &#8211; che Cass. Sez. Un. ord. 9 ottobre 2013 n. 22957, pur se resa in materia di giurisdizione, nella motivazione, a proposito della legislazione regionale piemontese sull&#8217;edilizia residenziale pubblica in un caso di subentro (prima la L. n. 46 del 1995 e poi la L. n. 3 del 2010), vi ravvisa la predeterminazione delle &quot;condizioni che consentono il subentro nell&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio di edilizia sociale, senza lasciare alla P.A. alcun margine di discrezionalità  valutativa, attribuendole bensì¬ un ruolo meramente ricognitivo del diritto soggettivo al rientro; la tesi del ricorrente (secondo cui la configurabilità  del silenzio-assenso comporterebbe la giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell&#8217;art. 133, lett. a bis, c.p.a.) è destituita di fondamento, nella considerazione che l&#8217;istanza di subentro della quale si discute non è volta a sollecitare l&#8217;esercizio di un potere discrezionale della P.A., bensì¬ ad esercitare un diritto soggettivo&quot;. Su questa linea, allora, se si intendesse attribuire ancor peso alla dicotomia concessione/autorizzazione ai fini del silenzio assenso, potrebbe prospettarsi che la valutazione degli interessi pubblici in gioco nel &quot;concedere&quot; il godimento del bene pubblico (l&#8217;alloggio) ad un privato sia effettuata a suo tempo dalla pubblica amministrazione con il provvedimento di assegnazione, per il cui positivo esito viene &quot;costituito&quot; il diritto di godimento a favore del privato prescelto, e che sia invece diversa la valutazione da compiere nel caso di subentro in un diritto giÃ  &quot;costituito&quot; a favore di altro soggetto, per via della convivenza e del rapporto relazionale con l&#8217;assegnatario, valutazione non implicante (come si evince pure dall&#8217;articolo 12 L.R. Lazio 6 agosto 1999 n.12), una ricognizione degli interessi pubblici propri della fase di assegnazione.<br /> 6.2 D nucleo del problema nomofilattico, peraltro, in considerazione di quanto complessivamente si è osservato, nel caso in esame appare risiedere nella latitudine ontologica del silenzio assenso quale species provvedimentale: al riguardo, nella sentenza in questa sede impugnata la corte territoriale come si è visto ha aderito in sostanza a quella giurisprudenza amministrativa che, a sua volta inseritasi nel <em>mainstream</em> restrittivo che ha tendenzialmente connotato il recepimento giurisprudenziale della riforma del 2005 (che perà², non si può non notare, in complesso non ha stornato l&#8217;istituto dell&#8217;autotutela), si è orientata ad escludere ancora la portata del silenzio assenso in settori non espressamente menzionati in tal senso dalla normativa, e questo sulla base di una necessità  di provvedimento esplicito scaturente, a sua volta, dalla necessità  di una valutazione specifica di presupposti del provvedimento stesso. Il quesito che da ciò discende attiene, dunque, alla effettiva valenza sistemica o meno di tale prospettazione ermeneutica ai fini di ricondurre, in sostanza, in parte qua l&#8217;istituto del provvedimento per silentium alla conformazione attribuitagli dalla versione anteriore alla novella del 2005, così¬ anche da prevenire e quindi &#8211; a ben guardare &#8211; circoscrivere correlativamente e proporzionatamente l&#8217;utilizzo dello strumento normativo, per così¬ dire, di recupero, ovvero l&#8217;autotutela. In conclusione, questo collegio ritiene che tale questione in ordine all&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 20 della legge n. 241 del 1990, volta a verificare se si possa formare silenzio assenso sulle istanze di successione/subentro nel diritto di godimento dell&#8217;alloggio e.r.p. &#8211; il che è stato in linea di principio negato nell&#8217;impugnata sentenza, nonostante l&#8217;attuale dimensione generale evincibile dalla lettera della regola del silenzio assenso, esclusa solo in presenza delle specifiche ipotesi previste dal comma 4 dell&#8217;articolo e comunque presidiata dall&#8217;autotutela dell&#8217;Amministrazione stessa -, e pertanto, in generale chiarificazione ermeneutica, se e in base a quali presupposti un&#8217;interpretazione sistemica sia idonea ad inibire la formazione del silenzio assenso al di lÃ  dell&#8217;ambito del comma 4 del medesimo articolo, costituisce una questione di massima di particolare importanza, dovendosi pertanto rimettere gli atti al Primo Presidente ai sensi dell&#8217;articolo 274 c.p.c. per la relativa valutazione in ordine alla pronuncia a Sezioni Unite.<br /> P.Q.M. rimette gli atti al Primo Presidente ai sensi dell&#8217;articolo 274 c.p.c. <em>Omissis </em></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-6-7-2020-n-13865/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 6/7/2020 n.13865</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.10832</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-5-6-2020-n-10832/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-5-6-2020-n-10832/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-5-6-2020-n-10832/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.10832</a></p>
<p>A. Amendola, Presidente, F. Fiecconi Consigliere, Relatore; PARTI: (R. V. rapp. e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Calbi e dall&#8217;avvocato Gennaro Gentile contro 261 Componenti Collegio Tar Lazio nonchè contro Presidenza del Consiglio dei Ministri , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,rapp. e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-5-6-2020-n-10832/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.10832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-5-6-2020-n-10832/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.10832</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Amendola, Presidente, F. Fiecconi Consigliere, Relatore; PARTI:  (R. V. rapp. e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Calbi e dall&#8217;avvocato Gennaro Gentile contro 261 Componenti Collegio Tar Lazio nonchè contro Presidenza del Consiglio dei Ministri , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,rapp. e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende)</span></p>
<hr />
<p>In tema di responsabilità  dei magistrati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Processo civile &#8211; ricorso in cassazione &#8211; vizio della sentenza &#8211; art. 360, c. 1 n. 3 C.P.C. &#8211; deduzione specifica &#8211; necessità .</p>
<p align="JUSTIFY">2.- Processo civile &#8211; ricorso in Cassazione &#8211; giudizio &#8211; &#8220;a critica vincolata&#8221; &#8211; è tale.</p>
<p align="JUSTIFY">3.- Processo &#8211; giudicato &#8211; nozione e portata.</p>
<p align="JUSTIFY">4.- Responsabilità  civile &#8211; responsabilità  dei magistrati &#8211; &#8220;grave violazione di legge&#8221; ex art. 2, comma 3, lett. a), della L. n. 117 del 1988 &#8211; interpretazione.</p>
<p align="JUSTIFY">5.- Responsabilità  civile &#8211; responsabilità  dei magistrati &#8211; presupposti &#8211; individuazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Il vizio della sentenza previsto dall&#8217;art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d&#8217;inammissibilità , giusta la disposizione dell&#8217;art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l&#8217;indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l&#8217;interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità , diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità  dal legislatore. La tassatività  e la specificità  del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>3. Il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell&#8217;esegesi delle norme: è necessario comunque precisare che il giudicato &quot;funziona&quot; come &quot;norma di diritto&quot;, ma costituisce &quot;norma sul caso concreto&quot;. Dunque, per consentirne la corretta interpretazione e rilevarne la eventuale violazione è necessaria l&#8217;indicazione del suo oggetto, ossia le specifiche circostanze del caso concreto, poste alla base del giudicato, non correttamente considerate dal giudice a quo.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>4. La grave violazione di legge, fonte di responsabilità  ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 3, lett. a), della L. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perchè sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività  della clausola di salvaguardia di cui all&#8217;art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi, che può verificarsi in vari momenti dell&#8217;attività  prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l&#8217;errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest&#8217;ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>5. Può configurarsi una responsabilità  civile del magistrato per colpa grave soltanto quando sussistono due presupposti: 1&#8217;uno , negativo, che non si tratti di attività  riconducibile alla interpretazione di norme di diritto o alla valutazione dei fatti e delle prove; l&#8217;altro, positivo, che si realizzi una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><strong>Svolgimento in fatto</strong><strong> </strong><br /> 1. Con ricorso notificato via pec il 10/2/2018 V. R. propone gravame innanzi a questa Corte avverso il Decreto della Corte d&#8217;Appello di Perugia n. 4876/17, depositato il 28/12/17 e non notificato, affidandolo a due motivi. Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro -tempore.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Per quanto qui di interesse, l&#8217;odierna ricorrente sig.ra R. , con atto di citazione del 28/6/2016 &#8211; in riassunzione, a seguito del Decreto di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma &#8211; esperiva azione di risarcimento del danno contro lo Stato, ai sensi della Legge 13 aprile 1988, n. 117, innanzi al Tribunale di Perugia. Deduceva la responsabilità  civile dello Stato (nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 4, L. n. 117/88) per i danni a lei derivati da atti compiuti dai Giudici del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato e, in particolare, per avere i giudicanti amministrativi violato un precedente giudicato, traente origine da una sentenza con cui il Tribunale del Lavoro di Taranto (n. 6079/2002) aveva annullato un provvedimento di licenziamento disciplinare, con reintegrazione della sig.ra R. nel posto di lavoro ed ammissione ad un rapporto di lavoro part-time, in luogo dell&#8217;originario rapporto a tempo pieno, data l&#8217;esigenza di tutelare la salute della lavoratrice (pativa, infatti, di forti attacchi di emicrania che le avrebbero impedito di recarsi sul posto di lavoro e, del pari, di comunicare la stessa assenza nella prima parte della giornata). In secondo luogo, rilevava pure il danno cagionato in sede amministrativa, per non avere i giudici amministrativi riconosciuto l&#8217;illegittimità  del provvedimento disciplinare, nonostante la confessione stragiudiziale del Dirigente dell&#8217;Ufficio Disciplina INAIL che, con atto del 2/3/2015, aveva indicato che non fossero state applicate pìù sanzioni comportanti la sospensione dell&#8217;attività  lavorativa.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Il Tribunale di Perugia, con decreto del 24/4/2017, comunicato il 10/5/2017, dichiarava l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;azione di responsabilità  civile proposta per manifesta infondatezza, ai sensi dell&#8217;art. 5 della L. n. 117/1988. In particolare, il giudice di prime cure riteneva non sussistenti in fatto i profili di responsabilità  connessi agli atti dei Giudici amministrativi, che si erano occupati delle impugnazioni avverso i provvedimenti disciplinari con i quali erano state contestate le infrazioni alla sig.ra R., e che avevano condotto al licenziamento disciplinare. Le infrazioni disciplinari, secondo il Tribunale, avevano determinato, nei confronti di parte attrice, due differenti provvedimenti di licenziamento disciplinare: il primo, emesso in data 12/5/1998 sull&#8217;assunto dell&#8217;ingiustificata mancata comparizione alle visite mediche di controllo, e il secondo, emesso in data 26/10/1998, sul presupposto della mancata comunicazione delle assenze dal lavoro. In particolare, il giudice di prime cure rilevava che, mentre il secondo provvedimento di licenziamento era stato annullato dal Tribunale di Taranto con la sentenza n. 6079/2002 (su cui si sarebbe formato il giudicato), il primo provvedimento &#8211; di contro &#8211; era stato confermato dai Giudici amministrativi che avevano rigettato i ricorsi proposti dalla sig.ra R. . Dunque, il precedente giudicato e il giudizio pendente avrebbero riguardato &quot;fatti del tutto diversi&quot;.</p>
<p align="JUSTIFY">4. Avverso il decreto del Tribunale di Perugia, la sig.ra R. proponeva reclamo adducendo che i fatti oggetto dei procedimenti presupposti fossero i medesimi, dispetto di quanto ritenuto dai giudici; e, in secondo luogo, denunciava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che le censure svolte avverso l&#8217;operato dei Giudici ritenuti civilmente responsabili, dovessero essere scrutinate sotto il profilo della interpretazione di legge &#8211; con riferimento alla falsa applicazione del Codice Disciplinare INAIL (art. 2, comma 7, lett. a), nella versione emessa nel 1998) dedotta dalla reclamante &#8211; senza dare alcuna rilevanza alla confessione stragiudiziale del Dirigente INAIL circa la mancata irrogazione, in via continuata, di pìù sanzioni intimanti la sospensione dal lavoro per pìù giorni, legittimante il licenziamento disciplinare. Si costituiva l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato chiedendo la conferma del provvedimento e la condanna della reclamante alle spese di lite. La Corte d&#8217;Appello di Perugia &#8211; con la sentenza qui impugnata &#8211; riteneva infondati i motivi di reclamo, con conseguente condanna al pagamento delle spese del grado in favore dell&#8217;Amministrazione convenuta.</p>
<p align="JUSTIFY">5. Nella specie, la Corte confermava l&#8217;assunto di inammissibilità  dell&#8217;azione disposta dal giudice di prime cure. In primo luogo, rilevava che il giudicato fatto valere dalla reclamante fosse inerente alla trasgressione di regole di condotta disciplinari diverse (la ingiustificata mancata presentazione alle visite mediche di controllo) che avevano determinato il licenziamento emesso in data 26/10/1998, poi annullato dal giudice del lavoro; di contro, le decisioni del TAR e del Consiglio di Stato riguardavano fatti differenti ( la ingiustificata assenza dal luogo di lavoro), inerenti ad un precedente licenziamento emesso in data 12/5/1998, avente come presupposto contestazioni disciplinari affatto diverse da quelle osservate dal giudice del lavoro. In secondo luogo, in relazione al secondo motivo di reclamo, confermava la pronuncia emessa in primo grado ribadendo la correttezza della valutazione in termini di &quot;attività  interpretativa dell&#8217;art. 2, comma 7, lett. a), del Codice Disciplinare INAIL&quot; svolta dai Giudici amministrativi, trattandosi di interpretazione di norma regolamentare. Difatti, riteneva non dovesse essere ammessa l&#8217;azione di responsabilità  in relazion a un&#8217;attività  interpretativa della norma disciplinare, nel senso di aver ritenuto configurabile il licenziamento in relazione alla astratta applicabilità  delle sanzioni in riferimento ai plurimi comportamenti contestati -che davano luogo alla sanzione della sospensione per 10 giorni-, senza che fosse necessario che la predetta sanzione fosse stata concretamente irrogata per due volte di seguito. Rilevava, infatti, che il diverso ragionamento della reclamante &#8211; facente leva sulla dichiarazione del Dirigente secondo cui &quot;nessuna altra sanzione di pari entità  è stata emessa&quot; &#8211; costituiva semplicemente una diversa interpretazione della norma e, in quanto tale, non avrebbe potuto ingenerare una responsabilità  inerente all&#8217;attività  giurisdizionale svolta.</p>
<p align="JUSTIFY">6. Avverso la predetta pronuncia, la sig.ra R. propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza proporre controricorso. La ricorrente ha prodotto memoria. Il ricorso è stato discusso alla udienza pubblica del 10 febbraio 2020. Il Procuratore Generale ha concluso come in atti.</p>
<p align="JUSTIFY"><b>Motivi della decisione</b> 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del giudicato. La ricorrente rileva che il decreto impugnato, pur avendo esaminato il merito della sentenza del Tribunale di Taranto n. 6079/2002 passata in giudicato, non ne ha correttamente vagliato il contenuto e, così¬ facendo, ha erroneamente escluso la medesimezza dei fatti oggetto dei procedimenti presupposti. Rileva che i giudici del TAR, invece, non hanno nemmeno preso in considerazione la sussistenza di detto giudicato che, tuttavia, si sarebbe incardinato sugli stessi fatti, fra le stesse parti e per il medesimo procedimento disciplinare. Da ciò derivandone la loro responsabilità  ex L. n. 117/1988. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità . Questa Corte, ha avuto pìù volte modo di sancire che il vizio della sentenza previsto dall&#8217;art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d&#8217;inammissibilità , giusta la disposizione dell&#8217;art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l&#8217;indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l&#8217;interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità , diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. 1, sentenza n. 24298 del 29/11/2016; Sez. 6-5, ordinanza n. 635 del 15/1/2015; Sez. 3, sentenza n. 3010 del 28/2/2012; Sez. 1, Sentenza n. 5353 dell&#8217;8/3/2007). Nel caso concreto, non solo non sono intelligibili e chiare le ragioni per cui sussisterebbe una violazione di legge, ma addirittura la ricorrente non menziona nè uno dei motivi di cui all&#8217;art. 360, comma 1, cod. proc. civ. in cui ritiene di sussumere detta violazione, nè le norme che sarebbero state &#8211; in ipotesi &#8211; violate. Si ricorda, tuttavia, che «Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità  dal legislatore. La tassatività  e la specificità  del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito» (Cfr., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 3/7/2008; in senso conforme, Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 11603 del 14/5/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 19959 del 22/9/2014; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/5/2005).</p>
<p align="JUSTIFY">1.2. Peraltro, sebbene sia incontestabile, come questa Corte insegna, che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell&#8217;esegesi delle norme (Cass., Sez. 3-, ordinanza n. 30838 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, ordinanza n. 15339 del 12/6/2018; Cass., Sez. U., sentenza n. 11501 del 9/5/2008; Cass., Sez. U., sentenza n. 24664 del 28/11/2007), è necessario precisare che il giudicato &quot;funziona&quot; come &quot;norma di diritto&quot;, ma costituisce &quot;norma sul caso concreto&quot;. Dunque, per consentirne la corretta interpretazione e rilevarne la eventuale violazione è necessaria l&#8217;indicazione del suo oggetto, ossia le specifiche circostanze del caso concreto, poste alla base del giudicato, non correttamente considerate dal giudice a quo (che invece, lungi dal non considerare gli effetti del giudicato, ha indicato come i fatti osservati dal giudice del lavoro, quali premesse del secondo licenziamento, fossero diversi da quelli presi in considerazione nel primo licenziamento intimato dall&#8217;amministrazione). Per quanto si tratti di un giudicato, difatti, in sede di giudizio di legittimità  non si può pretendere che la Corte svolga un&#8217;autonoma ricostruzione dei fatti e delle vicende poste alla base del giudicato, e ciò al fine di contrastare, utilmente, quanto giÃ  compiutamente vagliato dal giudice a quo.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Con il secondo motivo si denuncia la mancata o errata valutazione della confessione stragiudiziale resa dal Dirigente dell&#8217;Ufficio Disciplina e la violazione del disposto dell&#8217;art. 2, comma 7, lett. a), del Codice Disciplinare dell&#8217;INAIL. La ricorrente deduce che la predetta disposizione prevede il licenziamento in caso di recidiva &quot;che abbia comportato l&#8217;applicazione&quot; della sospensione dal servizio di giorni 10, cioè l&#8217;applicazione per due volte della medesima sanzione; per converso, nel caso concreto la sanzione sarebbe stata applicata un&#8217;unica volta. A conferma di ciò, il Dirigente dell&#8217;Ufficio Disciplina &#8211; con atto del 2/3/2015 &#8211; avrebbe certificato che &quot;nessun&#8217;altra sanzione di pari entità  è stata emessa&quot; e tale dichiarazione equivarrebbe a confessione. Dunque, la Corte d&#8217;Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la pronuncia amministrativa è stata emessa in violazione del disposto regolamentare, nonchè in contrasto con il fatto affermato nella confessione del Dirigente. Inoltre, la ricorrente rileva che sia a norma dell&#8217;art. 7 della L. n. 300/1970, sia a norma del successivo art. 55 D.Lgs. 165/2011, è prescritta la &quot;contestazione specifica&quot; e la sanzione non può essere diversa da quella contestata, mentre, nel caso concreto, mentre era stata contestata la sanzione della sospensione per 10 giorni, la sanzione specifica del licenziamento non era stata oggetto di contestazione, da ciò dovendosi in sede amministrativa ritenere la nullità  del licenziamento.</p>
<p align="JUSTIFY">2.1. Il motivo è infondato. La censura, infatti, si riferisce all&#8217;attività  interpretativa dell&#8217;art. 2, comma 7, lett. a), del Codice disciplinare, nonchè all&#8217;attività  valutativa della confessione svolta dai magistrati che, lungi dal non essere stata considerata, è stata giudicata come ininfluente ai fini del giudizio di responsabilità  disciplinare, sulla base della normativa regolamentare di settore . Sul punto, è essenziale rilevare che alla controversia in esame si applica, ratione temporis, la L. n. 117 del 1988, nella sua versione ante riforma del 2015, che nell&#8217;area di esonero da responsabilità  del magistrato espressamente include «l&#8217;attività  di interpretazione di norme di diritto» e «quella di valutazione del fatto e delle prove». Ciò detto, la datazione del fatto, che &#8211; nel caso concreto &#8211; si assume essere illecito e fonte di responsabilità  per lo Stato, corrisponde al deposito delle sentenze dei Giudici amministrativi in tesi fonte di responsabilità , entrambe antecedenti al 19 marzo 2015 (id est: sentenze del TAR Lazio n. 9940/2011 e del Consiglio di Stato n. 5995/2012).</p>
<p align="JUSTIFY">2.2. Il testo dell&#8217;art. 2 della legge Vassalli (L. n. 117/88), nella formulazione ante riforma del 2015, è il seguente: «Art. 2. Responsabilità  per dolo o colpa grave. 1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell&#8217;esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà  personale. 2. Nell&#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità  l&#8217;attività  di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove. 3. Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l&#8217;affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l&#8217;emissione di provvedimento concernente la libertà  della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».</p>
<p align="JUSTIFY">2.3. Proprio in relazione all&#8217;attività  interpretativa delle norme svolta dal magistrato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, anche da ultimo, segnato precisi limiti alla sua censurabilità , ritenendo che la grave violazione di legge, fonte di responsabilità  ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 3, lett. a), della L. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perchè sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività  della clausola di salvaguardia di cui all&#8217;art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi, che può verificarsi in vari momenti dell&#8217;attività  prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l&#8217;errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest&#8217;ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica» (Cfr., Cass., Sez. U., Sentenza n. 11747 del 3/5/2019). Infatti, la struttura della previgente disposizione deve essere in tal modo ricostruita: il primo comma dell&#8217;art. 2, contiene l&#8217;affermazione di principio, secondo cui chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell&#8217;esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà  personale; il secondo comma, contiene, invece, l&#8217;affermazione della area di salvaguardia, ovvero della sfera sottratta alla responsabilità  civile, nel cui ambito l&#8217;attività  giurisdizionale non è sindacabile, che si estende a tutta l&#8217;attività  di interpretazione di norme di diritto ed alla attività  di valutazione del fatto e dell prove; il successivo terzo comma, infine, individua quattro ipotesi di colpa grave rilevanti ai fini della affermazione della responsabilità  civile del magistrato. Il bilanciamento tra i due valori in gioco, da un lato il principio della responsabilità  e, dall&#8217;altro, la libertà  di interpretazione della disposizione di legge, è stato composto, dunque, privilegiando una ampia affermazione di operatività  della clausola di salvaguardia, a fronte della quale le ipotesi di responsabilità  per colpa grave espressamente previste operano soltanto in relazione all&#8217;area sottratta alla operatività  di essa.</p>
<p align="JUSTIFY">2.4. In sostanza, in base all&#8217;intervento chiarificatore del Supremo Consesso, può configurarsi una responsabilità  civile del magistrato per colpa grave soltanto quando sussistono due presupposti: 1&#8217;uno , negativo, che non si tratti di attività  riconducibile alla interpretazione di norme di diritto o alla valutazione dei fatti e delle prove; l&#8217;altro, positivo, che si realizzi una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.</p>
<p align="JUSTIFY">2.5. La citata sentenza si pone certamente in linea di continuità  con i principi di diritto affermati, confermati e condivisi, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza di questa Corte. Tra i punti fermi, raggiunti in <i>subiecta materia</i>, giova ricordare il principio di diritto affermato da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12357 del 6/11/1999, ripreso ed arricchito dalla successiva giurisprudenza di legittimità : «Il sistema normativo della responsabilità  civile dei magistrati, quale risultante dalla coordinazione fra le ipotesi di colpa grave tipizzate dall&#8217;art. 2 terzo comma della legge n. 117 del 1988 e la previsione del secondo comma della stessa norma, secondo la quale nell&#8217;esercizio di funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità  l&#8217;attività  di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, non si sostanzia in un mero rinvio alla nozione generale della colpa grave, come dispone l&#8217;art. 2236 cod. civ. a proposito della prestazione del libero professionista intellettuale implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà , ma si caratterizza in modo peculiare, sia per la presenza della clausola limitativa di cui al suddetto secondo comma dell&#8217;art. 2, che si spiega col carattere fortemente valutativo dell&#8217;attività  giudiziaria, connotata da scelte sovente basate su diversità  di interpretazioni, sia per la previsione, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere a, b e c del suddetto terzo comma, dell&#8217;esigenza che la colpa grave sia inescusabile. Con riferimento a tali ipotesi, la qualificazione di inescusabilità  della negligenza, in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità , mediante un&#8217;esplicazione del concetto di gravità  della colpa, integra un &quot;<i>quid pluris</i>&quot; rispetto alla negligenza, nel senso che essa si deve caratterizzare come &quot;non spiegabile&quot;, cioè senza agganci con la particolarità  della vicenda, idonei a rendere comprensibile &#8211; anche se non giustificato &#8211; l&#8217;errore del giudice». (In senso conforme, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16935 del 29/11/2002; Sez. 1, Sentenza n. 16696 del 7/11/2003;Sez. 3, Sentenza n. 25133 del 27/11/2006; Sez., 3, Sentenza n. 15227 del 5/7/2007; Cass. n. 11593 del 2011; Sez. 3, Sentenza n. 6791 del 7/4/2016).</p>
<p align="JUSTIFY">2.6. Le successive pronunce sul tema hanno poi precisato che il magistrato può essere chiamato a rispondere non quando, semplicemente, ha commesso un grave errore nell&#8217;esercizio delle sue funzioni provocando ad altri un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di tutela processuale, ma quando la sua decisione si colloca al di fuori della consapevole scelta interpretativa, risultando assurda, illogica, inesplicabile, abnorme, ai limiti del diritto libero, quindi disancorata non dal rispetto della legge, ma da un qualsiasi ordine di categorie, logiche e linguistiche prima ancora che giuridiche, predicabili nella fattispecie in esame. Si è sottolineato, altresì¬, che ricorre tale situazione «quando vengano disattese soluzioni normative chiare, certe e indiscutibili, o siano violati principi elementari di diritto, che il magistrato non può giustificatamente ignorare» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4446 del 5/3/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2637 del 5/2/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2107 del 14/2/2012).</p>
<p align="JUSTIFY">2.7. Alla luce della disciplina pro-tempore applicabile e dei precedenti di legittimità , consolidatisi durante gli anni, dunque, le Sezioni Unite hanno confermato la correttezza dogmatica della ripartizione tra area dell&#8217;attività  del magistrato assoggettabile, ove mal esercitata, a responsabilità  civile, ed area esente, ribadendo che la decisione pregiudizievole non deve essere frutto di un processo interpretativo o valutativo, ma deve corrispondere ad affermazioni ad esso non riconducibili, perchè sconfinanti nel provvedimento abnorme, o nel diritto libero e, quindi, in quanto tali, caratterizzate, prima ancora che da una negligenza inescusabile, come previsto dalla norma, da una negligenza inesplicabile (Cfr., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6791 del 7/4/2016; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2107 del 14/2/2012).</p>
<p align="JUSTIFY">2.8. Tanto premesso, la censura sollevata nel secondo motivo di ricorso non coglie la <i>ratio</i> <i>decidendi</i> della sentenza impugnata. La Corte d&#8217;Appello, infatti, rileva che &#8211; in sede amministrativa &#8211; prima il TAR e poi il Consiglio di Stato, nel ritenere la legittimità  del provvedimento di licenziamento impugnato, avevano interpretato il sostantivo &quot;recidiva&quot; di cui all&#8217;art. 2, comma 7, lett. a), del codice disciplinare, come &quot;recidiva generica&quot; e non come &quot;recidiva specifica&quot;; a motivo di ciò, avevano rilevato che la disposizione regolamentare richiedesse la duplicità  (nel biennio) della trasgressione alla regola di condotta disciplinare, e non la concreta applicazione per due volte della sanzione disciplinare della sospensione di 10 giorni, astrattamente prevista. Pertanto, il giudice di secondo grado &#8211; chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità  dei Giudici amministrativi &#8211; ha configurato l&#8217;attività  da loro svolta come di &quot;natura interpretativa&quot; e, dunque, rientrante nella clausola di salvaguardia ex art. 2, comma 2, L. n. 117/1988.</p>
<p align="JUSTIFY">2.9. Posto quanto sopra in linea di diritto, non coglie nel segno la doglianza relativa all&#8217;erronea interpretazione della norma regolamentare e alla mancata valutazione della confessione, in quanto la critica alla sentenza impugnata &#8211; stante il disposto dell&#8217;art. 2 della L. n. 117/88 e l&#8217;interpretazione della cd. &quot;clausola di salvaguardia&quot; offerta dalla giurisprudenza di questa Corte &#8211; avrebbe dovuto dare prova della sussistenza di una decisione pregiudizievole slegata dal processo interpretativo o valutativo della norma regolamentare da applicarsi alla fattispecie, perchè corrispondente ad affermazioni ad esso non riconducibili, in quanto sconfinanti nel provvedimento abnorme, o nel diritto libero e, quindi, in quanto tali, caratterizzate, prima ancora che da una negligenza inescusabile, da una negligenza inesplicabile. Di contro, a nulla vale il rilievo di una diversa interpretazione e, tanto meno, la mancata valutazione della dichiarazione rilasciata dal Dirigente dell&#8217;Ufficio Disciplina dell&#8217;INAIL. Proprio in base a quanto da ultimo rilevato, infatti, la dichiarazione fornita dal Dirigente dell&#8217;Ufficio, attestante la irrogazione di una sola sanzione disciplinare nel biennio, non risulta utile allo scopo, per due ordini di ragioni. Da un lato, per quanto sopra detto in punto di incensurabilità  dell&#8217;attività  di valutazione delle prove e dei fatti ex art. 2, comma 2, L. n. 117/88; dall&#8217;altro, perchè, in sede amministrativa, il ricorso avverso il provvedimento di licenziamento è stato rigettato in considerazione delle plurime trasgressioni della regola disciplinare di comunicare l&#8217;impedimento fisico a recarsi in ufficio, e non sulla base della duplice irrogazione in concreto della sanzione disciplinare, in astratto irrogabile, essendo dunque inconferente il richiamo alla dichiarazione secondo cui «nessuna altra sanzione di pari entità  è stata emessa». Pertanto, seguendo il percorso decisorio scelto dai giudici amministrativi, la mancata considerazione della &quot;confessione&quot; del Direttore dell&#8217;Ufficio cui apparteneva la lavoratrice è frutto di una attività  interpretativa della disposizione disciplinare del tutto incensurabile.</p>
<p align="JUSTIFY">2 10. Non può, infatti, dirsi che il contenuto della disposizione del codice disciplinare sia stato inteso in un senso che non può essere contenuto nel suo dato testuale e che sia contro il suo significante, posto che come sopra puntualizzato, se una disposizione può avere vari possibili significati, come nel caso qui in esame, nessun significato, neanche quello pìù desueto e meno utilizzato, può essere fonte di responsabilità . Può essere fonte di responsabilità , infatti, solo attribuire ad una disposizione un non-significato, ossia un significato che essa &#8211; nè linguisticamente nè giuridicamente &#8211; può avere (Cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 11747 del 3/5/2019). E in questo caso, si è dato rilievo all&#8217;accertata plurima condotta costituente infrazione disciplinare, sanzionabile in quei termini, e non all&#8217;applicazione della sanzione tout court, secondo regole interpretative che danno valore alla c.d. recidiva generica, utilizzando un gergo non estraneo al campo delle sanzioni disciplinari.</p>
<p align="JUSTIFY">2 11. Inoltre, il motivo difetta del carattere di specificità , soprattutto se si considera che in un giudizio in cui si chieda di sindacare prima, per censurare poi, l&#8217;attività  di interpretazione svolta dall&#8217;autorità  giurisdizionale che, in uno stato di diritto, è preposta a dettare la legge del caso concreto con imparzialità  di giudizio e con la necessaria competenza e professionalità , nella censura devono necessariamente svolgersi tutte le precisazioni ed individuarsi tutti i riferimenti ai fatti di causa e alle disposizioni regolamentari che permettano a questa Corte di individuare compiutamente la dedotta violazione. Infatti, «Per soddisfare il requisito imposto dall&#8217;articolo 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l&#8217;indicazione degli atti con cui sono stati formulati &quot;causa petendi&quot; e &quot;petitum&quot;, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un&#8217;attività  di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un&#8217;inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 24340 del 4/10/2018; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 13312 del 28/5/2018; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 1926 del 3/2/2015).</p>
<p align="JUSTIFY">2.12. Invece, nella censura, i predetti elementi non si rinvengono come, pure, non si rinviene lo stesso contenuto della disposizione regolamentare attorno a cui ruota il giudizio di responsabilità  disciplinare considerato dai Giudici amministrativi &#8211; art. 2, comma 7, lett. a), del Codice disciplinare INAIL del 1998, non coperto dal principio <i>iura novit curia</i> con riguardo al giudizio di legittimità . Infatti, secondo un principio di diritto tanto consolidato quanto risalente, riaffermato anche recentemente da questa Corte: «Il principio &quot;<i>iura novit curia</i>&quot;, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del &quot;diritto&quot;, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività  e della giuridicità , dovendosi escludere dall&#8217;ambito della sua operatività , nell&#8217;ambito del giudizio di legittimità , sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni) (cfr. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 34158 del 20/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15014 del 21/11/2000; Sez. 3, Sentenza n. 6933 del 5/7/1999; Sez. 1, Sentenza n. 1742 del 17/5/1976).</p>
<p align="JUSTIFY">2.13. Infine, ove si deduce che la Corte di merito abbia omesso di considerare la mancata contestazione specifica del licenziamento e, dunque, la violazione dell&#8217;art. 7 della L. n. 300/1970, sia del successivo art. 55 D.Lgs.165/2011, si sottolinea, invero, un fatto che avrebbe rilievo solo se reso oggetto di specifica discussione. Ed invero, qualora una questione giuridica &#8211; implicante un accertamento di fatto &#8211; non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità , onde non incorrere nell&#8217;inammissibilità  per novità  della censura, ha l&#8217;onere non solo di allegare l&#8217;avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare &quot;<i>ex actis</i>&quot; la veridicità  di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6 , Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8206 del 22/4/2016; Sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 7194 del 30/4/2000). Per converso, nel ricorso non sono specificati i contenuti degli atti e i luoghi dell&#8217;iter processuale, con riguardo alle fasi di merito, in cui la doglianza relativa a tale omissione, così¬ impedendosi a questa Corte di valutare la tempestività  e la decisività  della censura prospettata.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato per le plurime ragioni di cui in motivazione, con condanna alle spese della parte ricorrente.</p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.<br /> La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, <i>omissis </i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-5-6-2020-n-10832/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.10832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2020 n.8819</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-5-2020-n-8819/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-5-2020-n-8819/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-5-2020-n-8819/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2020 n.8819</a></p>
<p>A. Spirito Presidente, G. Travaglino, Relatore, Estensore; Protezione internazionale: i parametri della valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo . 1.- Diritti fondamentali della persona &#8211; protezione internazionale &#8211; richiesta di asilo &#8211; sede giurisdizionale &#8211; interpretazione della domanda &#8211; compiti del giudice &#8211; individuazione. 2.- Diritti fondamentali &#8211; protezione internazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-5-2020-n-8819/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2020 n.8819</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-5-2020-n-8819/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2020 n.8819</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Spirito Presidente, G. Travaglino, Relatore, Estensore;</span></p>
<hr />
<p>Protezione internazionale: i parametri della valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Diritti fondamentali della persona &#8211; protezione internazionale &#8211; richiesta di asilo &#8211; sede giurisdizionale &#8211; interpretazione della domanda &#8211; compiti del giudice &#8211; individuazione.</p>
<p>2.- Diritti fondamentali &#8211; protezione internazionale &#8211; sede giurisdizionale &#8211; dovere di cooperazione istruttoria &#8211; portata.</p>
<p>3.- Diritti fondamentali &#8211; protezione internazionale &#8211; sede giurisdizionale &#8211; valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo &#8211; parametri.<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><em>1. Prescindendo dalla domanda delle parte il giudice è comunque tenuto ad esaminare (come correttamente verificatosi nel caso di specie) la possibilità di riconoscere al richiedente asilo detta forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali. Va pertanto confermato ed integrato l&#8217;orientamento, seguito in parte qua dalla giurisprudenza, a mente del quale ciò che rileva non è l&#8217;indicazione precisa del nomen iuris della fattispecie di protezione internazionale che s&#8217;invoca, ma esclusivamente la prospettazione di una situazione che possa configurare il rifugio politico o la protezione sussidiaria. Il principio va ulteriormente specificato nel senso che tale regola processuale non cambia pur in presenza (come nella specie) di una espressa limitazione della domanda di protezione internazionale ad alcune soltanto delle sue possibili forme, poiché tale limitazione non può assumere il significato di una rinuncia tacita a quella non richiesta, sempre che i fatti esposti con l&#8217;atto introduttivo del giudizio siano rilevanti e pertinenti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata.</em></div>
<div><em>2. Il dovere di cooperazione istruttoria, nelle due forme di protezione cd. “maggiori”, non sorge ipso facto sol perché il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma si colloca in un rapporto di stretta connessione logica (anche se non in una relazione di stretta e indefettibile subordinazione) rispetto alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile. E&#8217; del tutto consolidato, inoltre, il principio per cui la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poiché incombe al giudice, nell&#8217;esercizio del detto potere-dovere di cooperazione, l&#8217;obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l&#8217;attualità del timore di danno grave dedotto. Pertanto, non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedano, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso. In termini sintetici, sul giudice incomba sempre l&#8217;obbligo di cooperazione istruttoria, non potendo, se non ex post, all&#8217;esito dei disposti accertamenti, decidere nel merito la domanda.</em></div>
<div><em>3. La valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo in sede giurisdizionale non possa ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione della sua personale situazione, volta che il procedimento di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell&#8217;organo ministeriale), con conseguente impredicabilità della diversa funzione &#8211; caratteristica del processo civile ordinario &#8211; di analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte intra pares. Più che alle regole proprie del processo civile, lo sguardo dell&#8217;interprete andrebbe rivolto, mutatis mutandis, alla stessa ragion d&#8217;essere ed alla filosofia che permeano il processo penale, teso all&#8217;accertamento della verità, per quanto possibile, anche ad opera dell&#8217;organo d&#8217;accusa, in ossequio ad un elementare principio di civiltà giuridica: e tanto è a dirsi quantomeno in relazione a vicende in cui le dichiarazione della parte lesa appaiono l&#8217;unica possibile fonte di prova.</em></div>
</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I fatti di causa &#8211; i motivi di ricorso 1. Il signor omissis propose opposizione avverso il provvedimento con quale la commissione territoriale di gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di ogni altra forma di protezione, chiedendo che gli fosse concesso, in via principale, il diritto alla protezione sussidiaria, ovvero, in subordine, quello al permesso di soggiorno per motivi umanitari. Intervenuto in giudizio, il P.M. non formulò alcuna osservazione ostativa all&#8217;accoglimento della domanda.<br />
2. Dinanzi alla Commissione territoriale, il ricorrente dichiarò: &#8211; che, a seguito della morte per Ebola dei suoi più stretti congiunti, si era trasferito presso uno zio; &#8211; che era poi stato catturato e condotto in un bosco, dove avrebbe dovuto sottoporsi ad un rito di iniziazione per entrare a far parte della Poro Society; &#8211; che era riuscito a fuggire, apprendendo, al ritorno a casa, che anche lo zio, a sua volta membro della setta, pretendeva da lui che ne entrasse a far parte; &#8211; che non si era recato alla polizia, su consiglio dello stesso zio, non sapendo nulla di particolare sulla Poro Society; &#8211; che il padre, peraltro, prima di morire, l&#8217;aveva messo in guardia dagli adepti alla setta.<br />
3. L&#8217;organo amministrativo ritenne le circostanze narrate dal ricorrente vaghe, generiche e in alcuni aspetti contraddittorie, opinando che la causa principale del suo allontanamento dal paese d&#8217;origine fosse da ricondursi a vecchi contrasti proprietari.<br />
4. Il ricorso proposto avverso il provvedimento amministrativo di rigetto delle istanze venne impugnato dinanzi al Tribunale di omissis ove, all&#8217;udienza dell&#8217;11.12. 2018, il sig. omissis rese, in sede di audizione, ben più ampie e circostanziate dichiarazioni (testualmente riportate nel provvedimento impugnato ai ff. 2-5 del decreto, alle quali in questa sede si rinvia,e delle quali si dirà in seguito, per quanto ancora di rilievo nel presente giudizio).<br />
5. Il Tribunale ha rigettato la domanda.<br />
5.1. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore del sig. omissis sulla base di due motivi di censura.<br />
5.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7 n. 2 e 14 lett. a e b del D.lgs. 251/2007; dell&#8217;art. 8 comma 3 del D.lgs. 25/2008 in relazione all&#8217;art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c..<br />
Con il secondo motivo, egli si duole della violazione dell&#8217;art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 286/1998 in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.- Protezione umanitaria.</p>
<p><strong>Le ragioni della decisione</strong>&#8211; 1. Devono essere preliminarmente esaminatele censure contenute, in parte qua, nel primo motivo, riferibili al diniego di riconoscimento di una delle forme di protezione internazionale rientrante nei parametri di cui all&#8217;art. 7 del D.lgs. 251 del 2007.<br />
1.1. Si legge, difatti, al folio 1 del provvedimento del Tribunale che, nell&#8217;impugnare il provvedimento della Commissione territoriale &#8220;con il quale gli veniva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione&#8221;, il ricorrente chiese &#8220;che gli fosse riconosciuto, in via principale, il diritto alla protezione sussidiaria o, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari&#8221;.<br />
2. Le censure proposte sono, in parte qua, ammissibili rispetto a tutte le forme di protezione internazionale (come correttamente ritenuto dal giudice di merito, che ne ha esaminato i presupporti tout court), nonostante violino, prima facie, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.<br />
2.1. Pur risultando specificamente circoscritto alle (sole) forme di protezione sussidiaria e/o umanitaria l&#8217;originario petitum introdotto dinanzi al tribunale, vanno comunque esaminate, in questa sede, le argomentazioni addotte dal giudice territoriale a fondamento dell&#8217;impredicabilità dello status di rifugiato del ricorrente.<br />
2.2. A prescindere dalla domanda delle parte, difatti, il giudice è comunque tenuto ad esaminare (come correttamente verificatosi nel caso di specie) la possibilità di riconoscere al richiedente asilo detta forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali.<br />
Vapertanto confermato ed integrato l&#8217;orientamento, seguito in parte qua dalla giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale ciò che rileva non è l&#8217;indicazione precisa del nomen iuris della fattispecie di protezione internazionale che s&#8217;invoca, ma esclusivamente la prospettazione di una situazione che possa configurare il rifugio politico o la protezione sussidiaria (quanto alla legittimità dell&#8217;esame delle varie forme di protezione sussidiaria, sebbene non specificamente indicate, Cass. n. 14998 del 2015). Il principio va ulteriormente specificato nel senso che tale regola processuale non cambia pur in presenza (come nella specie) di una espressa limitazione della domanda di protezione internazionale ad alcune soltanto delle sue possibili forme, poiché tale limitazione non può assumere il significato di una rinuncia tacita a quella non richiesta, sempre che i fatti esposti con l&#8217;atto introduttivo del giudizio siano rilevanti e pertinenti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata (per l&#8217;applicazione di un principio non dissimile, mutatis mutandis, in tema di nullità negoziali, Cass. ss.uu. 26242/2014).<br />
3. Le argomentazioni svolte con il primo motivo, pertanto, risultano ammissibili non solo limitatamente alle questioni poste in tema di protezione sussidiaria.<br />
4. Tanto premesso, il motivo è fondato, sia pur nei limiti di cui si dirà.<br />
4.1. Esso pone, in diritto: &#8211; la questione dell&#8217;estensione e dei limiti del dovere di cooperazione del giudice nei procedimenti di protezione internazionale;<br />
&#8211; la questione dei criteri di valutazione della credibilità del richiedente asilo.<br />
5. Le censure relative alla omessa attivazione del dovere di cooperazione officiosa da parte del giudice sono fondate.<br />
5.1. Si legge, difatti, al folio 8 del provvedimento impugnato, che &#8220;il giudizio di non attendibilità del dichiarante, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale esime il giudice dall&#8217;onere di cooperazione nell&#8217;acquisizione della prova che si atteggi come ulteriore vaglio di credibilità del richiedente asilo, in particolare con riguardo all&#8217;acquisizione, da parte del giudice, di aggiornate informazioni sul Paese d&#8217;origine del ricorrente&#8221;. Secondo tale orientamento (si citano Cass. 5224 e 7333/2015 e Cass.16925/2018)&#8221;il potere/dovere istruttorio del giudice non sorge in presenza di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili, e non si richiede, pertanto, alcun approfondimento istruttorio&#8221;.<br />
5.2. Il principio di diritto affermato dal tribunale felsineo (che, peraltro, non omette poi di esaminare, a f. 9 del provvedimento, la situazione del Paese di provenienza, nella parte in cui vengono citate alcune fonti internazionali) si colloca nella scia di un orientamento espresso anche da alcune pronunce di questa Corte, ma non può, in alcun modo, dirsi conforme a diritto, e deve ritenersi sostanzialmente superato dal più recente indirizzo di legittimità, inaugurato da Cass. 2954/2020, cui il collegio presta convinta adesione, sia pur con le precisazioni che seguono.<br />
5.3. Va premesso come il dovere di cooperazione istruttoria, nelle due forme di protezione cd. &#8220;maggiori&#8221;, non sorgaipso facto sol perché il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma si colloca in un rapporto di stretta connessione logica (anche se non in una relazione di stretta e indefettibile subordinazione) rispetto alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile. 5.4. E&#8217; del tutto consolidato, ancora, il principio per cui la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poiché incombe al giudice, nell&#8217;esercizio del detto potere-dovere di cooperazione, l&#8217;obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l&#8217;attualità del timore di danno grave dedotto (per tutte, Cass. sez.6, 25/07/2018, n. 19716).<br />
5.5. Il giudice, pertanto, deve, in limine, prendere le mosse del suo accertamento e della conseguente decisione da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova &#8211; perché non reperibile o non esigibile &#8211; della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è sicuramente funzionale, in astratto, all&#8217;attivazione officiosa del dovere di cooperazione volta all&#8217;accertamento della situazione del Paese di origine del richiedente asilo; ma non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedano, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso (in tal senso, invece, Cass. Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n.5224).<br />
5.6. Il quinto comma dell&#8217;art.3 del d.lgs. 251/2007 stabilisce che, anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell&#8217;eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.<br />
5.6.1. Il contenuto dei parametri sub c) ed e)sopra indicati già evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall&#8217;assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del Paese quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, ma la relativa subordinazione, tout court, al giudizio di veridicità della narrazione alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca: Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202) non appare legittimamente predicabile.<br />
5.7. Si è già fatto cenno, poc&#8217;anzi, di quanto recentemente affermato da questa Corte (Cass. 2954/2020, cit.) in difformità dal principio secondo il quale le dichiarazioni del richiedente asilo giudicate inattendibili non consentirebbero, comunque, un approfondimento istruttorio officioso. Si afferma, difatti, nella motivazione di quel provvedimento, come tale principio &#8220;vada opportunamente precisato e circoscritto, nel senso che esso vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente ai fini dell&#8217;accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all&#8217;art. 14, lett. a) e b), del d.lgs.251/2007&#8221; &#8211; e ciò qualora, va ulteriormente specificato, la mancanza di tali presupposti emerga ex actis. Di converso, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria &#8220;una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dall&#8217;art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007&#8221; (Cass. 2954/2020; Cass. 3016/2019). 5.8. A tale principio il collegio presta convinta adesione, con le precisazioni che seguono.<br />
5.8.1. Il presupposto legislativo della sopra ricordata fattispecie ex art. 14, lettera c) è quello della minaccia grave e individuale alla persona derivante da violenza indiscriminata scaturente da una situazione di conflitto armato interno o internazionale.<br />
5.8.2. Secondo l&#8217;insegnamento della stessa Corte di giustizia (C.G. 30 gennaio 2014, in causa C-285/12, Diakité, punto 10.3), la minaccia grave può, sia pur eccezionalmente, rilevare non in relazione alla situazione personale quando il livello di violazione dei diritti umani raggiunge un livello così elevato che il rischio risulta in re ipsa.<br />
5.9. Ne deriva, sul piano strettamente logico, prima ancor che cronologico, che l&#8217;accertamento di tale situazione deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del ricorrente. 5.9.1. Ne deriva ancora che qualsiasi valutazione di non credibilità della narrazione non può in alcun modo essere posta a base, ipso facto, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato ex lege. Quel giudice non sarà mai in grado, ex ante, di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del Paese di provenienza del richiedente asilo, sicché risulta frutto di un evidente paralogismo l&#8217;equazione mancanza di credibilità/insussistenza dell&#8217;obbligo di cooperazione.<br />
5.9.2. Ne consegue, inoltre, che, in tale fase del giudizio (evidentemente prodromica alla decisione di merito), la valutazione di credibilità dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza rese dal ricorrente (così che, ove queste risultassero false, si disattiverebbe immediatamente l&#8217;obbligo di cooperazione).<br />
5.9.3. La non attivazione dell&#8217;obbligo di cooperazione sarà del pari predicabile nei casi in cui il giudice, ricorrendo al notorio, possa categoricamente escludere l&#8217;esistenza dei presupposti di cui alla lettera c) dell&#8217;art. 14 (un richiedente asilo di origine australiana non potrà evidentemente esigere l&#8217;attivazione di tale obbligo, essendo fatto notorio che, in quel Paese, non esiste alcuna situazione di conflitto armato).<br />
5.9.4. Ne consegue, infine, che tale obbligo non sussisterà tutte le volte che la difesa del richiedente asilo non abbia esposto fatti storici idonei a renderne possibile la valutazione, ovvero abbia espressamente e motivatamente rinunciato ad una delle possibili forme di protezione (come, ad esempio, nel caso che risulti probabile, e di facile accertamento, il riconoscimento della protezione umanitaria, ed appaia invece pressoché impossibile quello di rifugiato, che costituirebbe comunque oggetto obbligato di indagine da parte del tribunale).<br />
6. Al di fuori di tali ipotesi, deve ritenersi che, per espresso dettato normativo, così come interpretato dalla stessa Corte di giustizia, sul giudice incomba sempre l&#8217;obbligo di cooperazione istruttoria, non potendo, se non ex post, all&#8217;esito dei disposti accertamenti, decidere nel merito la domanda.<br />
6.1. Tale obbligo si sostanzia nell&#8217;acquisizione di COI [Country of Origin Information] pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti (tale non potendosi ritenere, come già affermato da questa Corte, il sito ministeriale &#8220;Viaggiare sicuri&#8221;, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale). E ciò è a dirsi alla luce dell&#8217;obbligo, sancito dall&#8217;art. 10, c. 3 lett. b), Direttiva Procedure, &#8220;di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall&#8217;EASO, dall&#8217;UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d&#8217;origine dei richiedenti e, all&#8217;occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato&#8221;. Spetterà, dunque (all&#8217;amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d&#8217;origine che risultino complete, affidabili e aggiornate.<br />
7. Una differente impostazione della valutazione di credibilità rischia di trasfigurarla da strumento di valutazione della prova in giudizio sulla lealtà processuale o, addirittura, in condizione di ammissibilità o presupposto del riconoscimento del diritto. Secondo tale, non condivisibile e non legittimo orientamento, la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di cui all&#8217;art. 3 d.lgs n. 251/2007, impedirebbe al giudice di procedere ad un approfondimento istruttorio officioso persino nel caso di cui all&#8217;art. 14, lett. c), quand&#8217;anche non sia controversa l&#8217;area di provenienza del richiedente &#8211; così finendo per estendere la rilevanza e l&#8217;influenza della valutazione negativa di credibilità ben oltre il piano della prova dei soli fatti resi indimostrati dalla mancanza di prova. Una interpretazione, questa, del tutto priva di fondamento di diritto positivo e di ordine sistematico.<br />
7.1. Nel caso di specie, le fonti indicate dal giudice di merito, compiutamente indicate a ff.6-7-8 del decreto impugnato, confermano, nella sostanza, e in linee generali, il contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo quanto alle caratteristiche della società segreta Poro ed alla sua influenza nel Paese, mentre (si legge ancora a f.7) &#8220;mancano informazioni circa il reclutamento forzato: dalla fonte Canada – Immigration and Refugee Board, Sierra Leone emerge, infatti, che &#8220;information on treatment of individuals who refuse iniziati and/or leadership roles within Poro Society could not be found among the sources consulted by Research Directorate&#8221;, informazioni che, viceversa, appaiono decisive ai fini della valutazione di credibilità del ricorrente, proprio alla luce dei fatti da lui minuziosamente narrati.<br />
8. Il motivo risulta altresì fondato in relazione alla lamentata violazione di legge circa i criteri da seguire per la valutazione di credibilità del richiedente asilo.<br />
8.1. Osserva il collegio che, nella specie, l&#8217;error procedendi in cui è incorso il tribunale nella valutazione della credibilità del racconto si sostanzia nell&#8217;esserne stati esaminati i singoli elementi secondo un criterio puramente atomistico, caratterizzato da una (non condivisibile) scomposizione/dissociazione/confutazionedi ciascun singolo fatto esposto rispetto al generale contesto narrativo, così omettendosi la -pur necessaria, e ben diversa- disamina complessiva dell&#8217;intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, come meglio si dirà in seguito, e secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, costretto a fuggire dal suo Paese d&#8217;origine (in termini, di recente, Cass. 7546/2020).<br />
8.2. Va in particolare osservato come la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo in sede giurisdizionale non possa ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione della sua personale situazione, volta che il procedimento di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell&#8217;organo ministeriale), con conseguente impredicabilità della diversa funzione &#8211; caratteristica del processo civile ordinario &#8211; di analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte intra pares. Più che alle regole proprie del processo civile, lo sguardo dell&#8217;interprete andrebbe rivolto, mutatis mutandis, alla stessa ragion d&#8217;essere ed alla filosofia che permeano il processo penale, teso all&#8217;accertamento della verità, per quanto possibile, anche ad opera dell&#8217;organo d&#8217;accusa, in ossequio ad un elementare principio di civiltà giuridica: e tanto è a dirsi quantomeno in relazione a vicende in cui le dichiarazione della parte lesa appaiono l&#8217;unica possibile fonte di prova (si pensi ai reati di violenza sessuale, cui non appare impensabile un&#8217;equiparazione ideale della situazione del richiedente asilo, a sua volta parte lesa di violenze in vario modo inflittegli dalle sue stesse condizioni originarie di vita).<br />
8.3.Funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale deve, infatti, ritenersi quella &#8211; del tutto autonoma rispetto alla precedente procedura amministrativa, della quale esso non costituisce in alcun modo prosecuzione impugnatoria &#8211; di accertare, secondo criteri legislativamente predeterminati, la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento di una delle tre forme di asilo, onde il compito del giudice chiamato alla tutela di diritti fondamentali della persona appare funzionale &#8211; anche al di là ed a prescindere da quanto accaduto dinanzi alla Commissione territoriale &#8211; alla complessiva raccolta, accurata e qualitativa, delle predette informazioni, nel corso della quale dissonanze e incongruenze, di per se non decisive ai fini del giudizio finale, andranno opportunamente valutate in una dimensione di senso e di significato complessivamente inteso.<br />
8.4. Nel peculiare settore della protezione internazionale devono, difatti, riaffermarsi, ad ancor più forte ragione, ratione materiae, i condivisibili ed illuminanti principi affermati da questo stesso giudice di legittimità nella sua più autorevole espressione (Cass. ss.uu. 10531/2013) sul tema della giustizia della decisione, sottolineandosi come la rilevabilità d&#8217;ufficio delle eccezioni in senso lato (tematica &#8220;classica&#8221; di diritto processuale) sia posta in funzione di una concezione del processo che semplicisticamente è stata definita come pubblicistica, ma che, andando a fondo, fa leva sul valore della giustizia della decisione, che deve ritenersi valore primario del processo (valore primario che, a più forte ragione, permea quei procedimenti nei quali i valori in gioco hanno riguardo alle persone, alla loro storia, ai loro diritti fondamentali, sempre e comunque garantiti dalla Carta costituzionale e dalle Convenzioni internazionali).<br />
8.5. Quanto all&#8217;attendibilità complessiva del richiedente asilo, ove, rispetto ad alcuni dettagli, residuino all&#8217;organo giudicante dubbi in parte qua, è convincimento del collegio (diversamente da quanto opinato, non condivisibilmente, nell&#8217;ordinanza di questa Corte n. 16028 del 2019) che possa trovare legittima applicazione il principio del beneficio del dubbio.<br />
8.6. L&#8217;art. 3 del D.lgs. 251/2017, infatti, dispone che: &#8220;Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l&#8217;autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell&#8217;eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile&#8221;.<br />
8.7. Come ricordato nel rapporto Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems dell&#8217;UNHCR, &#8220;nonostante gli sforzi che il richiedente (ed eventualmente anche la stessa autorità accertante) possa fare per cercare di raccogliere le prove dei fatti affermati, può darsi che permangano tuttavia dubbi relativamente a tutte o ad alcune delle sue affermazioni&#8221; e che, talvolta, &#8220;la stessa vita o l&#8217;incolumità del richiedente potrebbero essere messe a rischio ove la protezione internazionale gli fosse ingiustamente negata&#8221;. Quest&#8217;orientamento dell&#8217;UNHCR è significativamente suffragato da quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo in materia di onere della prova: &#8220;stante la particolare situazione in cui si trovano i richiedenti asilo, sarà frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio quando si vada a considerare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto&#8221; (CEDU, R.C. v. Svezia,2010, paragrafo 50; CEDU, N. v. Svezia, 2010, paragrafo 53; CEDU, A.A. V. Svizzera, 2014, paragrafo 59).<br />
8.8. Ulteriore conferma della legittimità di tale impianto teorico in tema di valutazione della credibilità del richiedente asilo emerge dal tessuto normativo dell&#8217;art. 3, co. 5, lett. e), d.lgs n.251/2007, secondo il quale, nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente &#8220;è, in generale, attendibile&#8221;. Pur senza escludere, in astratto, che una specifica incongruenza relativa anche soltanto ad un profilo accessorio, come le modalità di fuga, possa, per il ruolo specifico della circostanza narrata, inficiare del tutto la valutazione di credibilità &#8211; e dunque di efficacia probatoria &#8211; la norma, ponendo come condizione che il racconto sia &#8220;in generale, attendibile” non può che esser intesa nel senso di ritenere sufficiente che il racconto sia credibile &#8220;nell&#8217;insieme&#8221; &#8211; e dunque, attribuendo alle parole il loro esatto valore semantico,&#8221;complessivamente&#8221;, &#8220;globalmente&#8221;, appunto &#8220;in generale&#8221;. Attribuire invece alla locuzione il significato opposto di &#8220;integralmente&#8221;, &#8220;totalmente&#8221;, &#8220;specificamente&#8221;, &#8220;credibile in suo ogni particolare&#8221;, significherebbe sovvertire il testo e il senso della norma.<br />
8.9. Non appare poi senza significato, seguendo un ragionamento &#8220;a contrario,che il dato normativo di cui all&#8217;art. 18 del d.lgs 251/2007, in materia di revoca della protezione, consente che essa sia disposta se &#8220;il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti&#8221;. Una attenta lettura del testo conduce ad una conclusione (del tutto diversa rispetto a quella fatta propria in talune decisioni di questo giudice di legittimità: Cass. sez. VI, 19/02/2019, n. 4892) per la quale la sopravvenuta scoperta della falsità dei fatti integra i presupposti della revoca solo quando essi, &#8220;in modo esclusivo&#8221; abbiano precedentemente determinato il riconoscimento della protezione, come recita limpidamente la norma. Non, dunque, una qualsiasi falsità concernente fatti diversi da quelli su cui è fondata la protezione riconosciuta, poiché l&#8217;art. 18 non può che riguardare i presupposti di fatto accertati sulla base del falso od erroneo presupposto per cui è stata ritenuta integrata la fattispecie costitutiva del diritto riconosciuto; ma solo questi, non altri.<br />
8.10. In definitiva, un approccio differente, rispetto ai principi suesposti, alla valutazione di credibilità rischia trasfigurarla da strumento di valutazione della prova in giudizio sulla lealtà processuale, o persino in condizione di ammissibilità o presupposto del riconoscimento del diritto, così finendo per espandere l&#8217;influenza della sua valutazione negativa ben oltre il piano della prova dei soli fatti ritenuti indimostrati per la mancanza di prova. Una interpretazione, questa, che appare priva di alcun fondamento di diritto positivo e di ordine sistematico.<br />
9. Nel caso di specie, i criteri dianzi esposti non risultano correttamente applicati dal giudice di merito, nonostante l&#8217;indiscutibile accuratezza e analiticità dell&#8217;indagine svolta.<br />
9.1. Le pretese contraddizioni di cui è cenno nel provvedimento impugnato si riferiscono, difatti, a singole vicende, talvolta marginali, senza che le stesse risultino poi collocate in una più ampia e complessiva valutazione dell&#8217;intero narrato, ovvero vengono comparati a quelli esposti dinanzi alla Commissione territoriale senza considerare che le domande rivolte al dichiarante dal Tribunale erano state (del tutto opportunamente, ed assai scrupolosamente) differenti nella sostanza (come, ad esempio, i particolari sul rito di iniziazione, ovvero quelli sul luogo di reclusione); senza tacere di alcune latenti contraddizioni in cui incorre il decreto (quando si legge, al folio 8, che il ricorrente, &#8220;né nel ricorso né in sede di audizione, aveva allegato alcuna minaccia ricevuta per convincerlo ad entrare a far parte della Poro&#8221;, mentre, sia dinanzi alla Commissione che in sede di audizione, egli aveva chiaramente specificato tanto il contenuto degli avvertimenti del padre, quanto le intimidazioni ricevute direttamente dai membri della setta durante la sua prigionia: &#8220;mi hanno detto che non sarei uscito vivo se non avessi accettato perché ormai avevo visto il loro covo e le attività che svolgevano, quindi non mi avrebbero potuto lasciare libero&#8221;: f. 3 del decreto di rigetto); non senza considerare, ancora, la sommaria valutazione della narrazione delle caratteristiche della Poro Society, definite &#8220;generiche ed incoerenti&#8221;, benché, viceversa, coerenti con la premessa di averle apprese indirettamente dal padre; e non senza osservare, infine, che lo stesso giudizio di non credibilità tout court appare palesemente contraddetto da quanto affermato in ordine ai rapporti familiari del richiedente asilo al folio 10 del decreto, ove si legge che &#8220;il ricorrente&#8230;. mantiene, in Sierra Leone, stabili ed effettivi punti di riferimento, ivi collocandosi proprio tutti i suoi riferimenti affettivi e familiari&#8221;, così mostrando di ritenere, almeno in parte, del tutto credibili le affermazioni (f. 5 del provvedimento) rese in sede di audizione, secondo le quali il sig. omissisaveva una ragazza che aveva partorito un figlio al momento della sua fuga, ed era rimasto in contatto con la madre per il tramite di un amico.<br />
10. Fondato risulta, altresì, il secondo motivo, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria.<br />
10.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 1104/2020), alla luce dell&#8217;insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, che i presupposti necessari ad ottenere la protezione umanitaria devono identificarsiautonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori, e che le due valutazioni non sono sovrapponibili, il che è a dire che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori.<br />
10.2. Non può, pertanto, darsi seguito (poiché privo di qualsivoglia fondamento normativo, e frutto di un&#8217;interpretazione in malam partem impredicabile in tema di diritti fondamentali) all&#8217;orientamento talvolta espresso da questo stesso giudice di legittimità (Cass. 21123/2019 &#8211; la cui motivazione si risolve in un&#8217;autentica tautologia, in punto di valutazione della credibilità del ricorrente &#8211; nonché Cass. 7622/2020), secondo cui dovrebbero essere allegati, ai fini del giudizio reso in tema di protezione umanitaria, fatti diversi da quelli prospettati per le altre forme di protezione &#8211; affermazione che contraddice il basilare dovere del giudice di qualificazione della domanda sulla base degli stessi fatti storici allegati dalla parte istante, come si è già avuto modo di chiarire in precedenza (supra, sub 5).<br />
10.2.1. Non si può in alcun modo trascurare, difatti, la necessità di collegare la norma che disciplina la protezione umanitaria ai diritti fondamentali che ne costituiscono il presupposto. Gli interessi protetti non possono restare imprigionati nella camicia di Nesso di regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicché, come già puntualizzato da questa Corte ancor prima della già citata pronuncia a sezioni unite, l&#8217;apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra le altre, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). E, come ancora ricordato dalle Sezioni unite, le relative basi normative &#8220;non sono affatto fragili&#8221;, ma &#8220;a compasso largo&#8221;: l&#8217;orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell&#8217;art. 8 della Cedu, comporta l&#8217;evoluzione della norma (elastica) sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorirne e di radicarne l&#8217;attuazione. In conformità con l&#8217;approccio scelto da questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, oltre che dalla preponderante giurisprudenza di merito) e condiviso dalle Sezioni Unite, occorre, pertanto, accordare rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d&#8217;integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell&#8217;esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.<br />
10.3. Il giudizio comparativo tra la condizione personale del richiedente asilo e le conseguenze di un suo eventuale rimpatrio &#8211; giudizio alla luce del quale, secondo l&#8217;insegnamento di questa Corte (Cass. 4455/2018), andranno valutati funditus, operandone poi un bilanciamento di tipo ipotetico, la attuale condizione dell&#8217;istante nel Paese di accoglienza ed il suo futuro ricollocamento in quello di provenienza &#8211; non può prescindere dall&#8217;analisi e dal significato del sintagma &#8220;condizione di vulnerabilità&#8221; &#8211; vulnerabilità che, alla luce dell&#8217;insegnamento delle sezioni unite, rappresenta soltanto uno dei requisiti per i quali può riconoscersi la protezione umanitaria.<br />
10.4. Le sezioni unite, difatti, con la sentenza più volte citata, hanno definitivamente chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria (in consonanza con la citata pronuncia 4455/2018 di questa Corte, ed in aperta difformità da quanto erroneamente opinato dalla ordinanza di rimessione 11749/2019):<br />
1) Che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l&#8217;alimentano.<br />
2) Che gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicché l&#8217;apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096).<br />
3) Che l&#8217;orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell&#8217;art. 8 della Cedu, promuove l&#8217;evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l&#8217;attuazione.<br />
4) Che era necessario dar seguito a quell&#8217;orientamento di legittimità (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e riaffermato, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19) nonché della prevalente giurisprudenza di merito, che assegnava rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d&#8217;integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare, come già detto, la privazione della titolarità dell&#8217;esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.<br />
10.5. Il collegio esprime convinta adesione (al di là del vincolo ex lege che lo impone) a tale insegnamento, con le precisazioni che seguono.<br />
11. Chiariti i principi posti a presidio dell&#8217;istituto della protezione umanitaria, caratterizzata dalla morfologica esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso (onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo &#8220;seriale&#8221;, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell&#8217;Unione), va nuovamente riaffermato il principio secondo il quale, in subiecta materia, oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano.<br />
11.1. Il giudizio di bilanciamento evocato dalle sezioni unite di questa Corte, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha, si ripete, testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d&#8217;integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine. Grado di integrazione effettiva che, peraltro, è sintagma del tutto diverso da quello rappresentato dalla condizione di vulnerabilità del richiedente asilo.<br />
11.2. Giova, in proposito, richiamare un fondamentale passaggio della sentenza, ove si legge &#8211; sia pur con riferimento al diverso istituto della protezione sussidiaria &#8211; che questa ha per presupposto e condizione gli scontri che rappresentino una minaccia personale grave alla vita o all&#8217;integrità fisica del ricorrente: quanto più il ricorrente è in grado di dimostrare di essere esposto a rischi, tanto minore è il livello di violenza indiscriminata richiesto per il riconoscimento della protezione sussidiaria.<br />
11.3. Da tale &#8211; del tutto condivisibile &#8211; affermazione scaturisce, sul piano logico, un più generale principio che può essere sinteticamente definito &#8220;di comparazione attenuata&#8221;, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra condizione soggettiva del richiedente asilo e situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio.<br />
11.4.Mutatis mutandis rispetto al principio affermato dalle sezioni unite, si deve conseguentemente affermare che, quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri &#8211; predicati, si ripete, con esclusivo riferimento alla comparazione del livello di integrazione raggiunto in Italia &#8211; rappresentati &#8220;dalla privazione della titolarità dell&#8217;esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale&#8221; (il principio è stato affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020).<br />
12. Nella specie, il provvedimento impugnato non è conforme ai principi sopra enunciati.<br />
12.1. Il tribunale, difatti, all&#8217;esito del giudizio di assoluta non credibilità del ricorrente, ha omesso di valutare, comparativamente, per le ragioni già esposte (supra, sub 5), la reale situazione esistente nel suo Paese d&#8217;origine, tanto sotto il profilo individuale della compromissione dei diritti fondamentali del richiedente asilo, quanto sotto quello generale delle conseguenze di un diniego di affiliazione alla setta Poro, al fine di giungere ad un giudizio definitivo sulla sua vulnerabilità, mentre ha correttamente rilevato &#8211; ritenendoli &#8220;meritevoli&#8221; (f. 10 del decreto) &#8211; le attività intraprese e documentalmente provate dalla difesa (frequenza a corsi di formazione per lavoratori, attività lavorativa a tempo determinato, attestato di abilitazione e di frequenza con verifica dell&#8217;apprendimento un qualità di carrellista), anche se il giudizio conclusivo risulta orientato nel senso dell&#8217;insufficiente radicamento sul territorio, ostativo al suo rientro in Patria.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia il procedimento al Tribunale di  che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti. Ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall&#8217;art. 1, comma 17 della I, n. 228 del 2012, si dà atto <i>della non sussistenza </i>dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, <i>omissis </i></em></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-5-2020-n-8819/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/5/2020 n.8819</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2020 n.7760</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-4-2020-n-7760/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-4-2020-n-7760/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-4-2020-n-7760/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2020 n.7760</a></p>
<p>Magistrati : l&#8217; ambito di accertamento del nesso causale della responsabilità  civile del magistrato ai sensi della L. n. 117 del 1988 . 1.- Ordinamento giudiziario &#8211; Magistrati &#8211; responsabilità  civile del magistrato ai sensi della L. n. 117 del 1988 &#8211; accertamento del nesso causale &#8211; ambito.  2.- Responsabilità </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-4-2020-n-7760/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2020 n.7760</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-4-2020-n-7760/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2020 n.7760</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Magistrati : l&#8217; ambito di accertamento del nesso causale della responsabilità  civile del magistrato ai sensi della L. n. 117 del 1988 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Ordinamento giudiziario &#8211; Magistrati &#8211; responsabilità  civile del magistrato ai sensi della L. n. 117 del 1988 &#8211; accertamento del nesso causale &#8211; ambito.<br /> <br /> 2.- Responsabilità  civile del magistrato &#8211; nesso causale &#8211; sentenza del giudice di merito &#8211; accertamento &#8211; eccessiva frammentazione dei fatti &#8211; va annullato.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il giudizio sul nesso causale è, e resta, un giudizio di fatto, rimesso per ciò solo al giudice di merito, anche qualora si tratti di cause di responsabilità  civile ai sensi della legge n. 117 del 1988, in cui si controverte dell&#8217;ipotesi tipica in cui il magistrato è chiamato ad interpretare ed applicare norme di diritto.</em><br /> <br /> <em>2. Una eccessiva frammentazione dei fatti, con conseguente inintelligibile polverizzazione di alcuni di episodi (rispetto al caso di specie), priva di rilevanza l&#8217;antecedente logico, ossia la condotta omessa ove si affermi che qualunque essa potesse essere, l&#8217;evento di danno si sarebbe comunque verificato: in tal modo, si dilata, da parte del giudice di merito, l&#8217;incidenza dell&#8217;inadempienza dell&#8217;organo giudiziario ai limiti del caso fortuito e della forza maggiore, o, comunque, si restringe l&#8217;evitabilità  dell&#8217;evento ai soli casi di assoluta impossibilità  di una condotta positiva alternativa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Ragioni della decisione</strong><br /> <br /> 1. Il ricorso si articola su quattro motivi. <br /> 1.1. Il primo mezzo propone censura di nullità  della sentenza ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all&#8217;art. 132, comma 2 (anche se erroneamente scritto a pag. 4 del ricorso ed anche successivamente, «<em>comma 1</em>»), cod. proc. civ. ed assume il carattere meramente apparente della motivazione resa dal giudice d&#8217;appello <br /> 1.2. Il secondo motivo propone censura di violazione e <em>(</em>o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell&#8217;art. 2 della legge n. 117 del 1988 e dell&#8217;art. 2043 in ordine al nesso di causalità  tra la condotta omissiva dei magistrati incardinati nella Procura della Repubblica di <em>omissis</em>e l&#8217;evento (omicidio di <em>omissis</em>).<br /> 1.3. Il terzo mezzo propone censura di omesso esame di fatto decisivo, di cui all&#8217;art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. relativamente ad alcuni fatti ed atti processuali ed evidenzia il travisamento di alcune prove. La censura si appunta segnatamente: a) contro il preteso giudicato formatosi in relazione a svariate denunce tra quelle che, in numero di dodici e con connotati di estrema circonstanzialità , secondo la prospettazione dell&#8217;impugnante, erano state presentate dalla <em>omissis </em>nell&#8217;arco di un anno: giudicato che coprirebbe la negativa valutazione della responsabilità  dei magistrati in relazione alle stesse; b) contro il richiamo, reputato affatto incongruente, a non meglio specificati tempi tecnici per l&#8217;adozione di provvedimenti; c) contro il travisamento nella lettura degli esiti della consulenza tecnica di ufficio svolta nel giudizio di separazione. <br /> 1.4. Il quarto ed ultimo motivo propone censura di violazione e (0) falsa applicazione della legge n. 117 del 1988 e dell&#8217;art. 2059 cod. civ. e ripropone la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale disattesa dal Tribunale di <em>omissis.</em><br /> 2. I primi tre motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. <br /> 2.1. I fatti non controversi sono i seguenti: <em>omissis </em>fu uccisa dal marito <em>omissis</em>con il quale aveva in corso causa di separazione connotata da accesa conflittualità  per l&#8217;affidamento dei figli, il 3 ottobre del 2007 in unÂ grosso centro in provincia di <em>omissis </em>ricadente nell&#8217;ambito del circondario del Tribunale di <em>omissis</em> sulla pubblica via, con plurimi fendenti di un coltello a serramanico di 9,5 centimetri di lunghezza; <em>omissis </em>venne arrestato subito dopo, venne tratto a giudizio e riconosciuto colpevole del delitto di omicidio in danno della moglie. <br /> 2.2. La Corte di Appello di <em>omissis </em>ha, con la sentenza impugnata, ritenuto che i fatti rilevanti in causa fossero quelli fatti oggetto della denuncia presentata da <em>omissis </em>il 2 ed il 7 giugno 2007 ed ha affermato, a pag. 5 della motivazione, che il Tribunale aveva<em>«ritenuto la sussistenza di una grave violazione di legge, commessa con negligenza inescusabile, in relazione ai fatti denunciati da omissis</em><em>nel giugno del 2007</em>», in quanto la <em>omissis </em>a<em>veva </em>evidenziato che ilÂ <em>omissis </em>le si era mostrato intento a pulirsi le unghie della mano con un coltello, ed ha successivamente precisato che l&#8217;inadempimento dell&#8217;organo della pubblica accusa era da ravvisarsi nella mancanza di una perquisizione e dell&#8217;eventuale successivo sequestro del coltello nei confronti del <em>omissis.</em><br /> 2.3. La Corte territoriale ha esplicitamente concentrato la propria disamina sulle denunce effettuate da <em>omissis</em>nel giugno del 2007 affermando che <em>«Può, pertanto, ritenersi dato incontestato la mancata effettuazione, a seguito delle denunce del giugno 2007, di alcun atto di perquisizione e sequestro, avendo la Procura, una volta ricevuta la notitia criminis, proceduto esclusivamente alla &#8211; doverosa &#8211; iscrizione del nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 612 e 388 cod. pen.; L. 110/75 con successivo esercizio dell&#8217;azione penale ex artt. 459 e segg. c.p.c</em>.» (così¬ nel testo). <br /> Nel prosieguo la sentenza d&#8217;appello evidenzia: che il quadro normativo dell&#8217;epoca non consentiva la richiesta, e quindi l&#8217;emissione, di misura cautelare per i fatti di cui alle denunce del giugno 2007, nè era stato introdotto nell&#8217;ordinamento il reato di cd. <em>stalking, </em>di cui al d.l. n. 11 del 23/11<em>/</em>2009 (convertito con modificazioni nella legge n. 38 del 23 aprile 2009, che ha introdotto l&#8217;art. 612 <em>bis c</em>od. pen.), che, alle stregua delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio eseguita nella causa di separazione coniugale tra la <em>omissis </em>ed ilÂ <em>omissis</em>, non risultavano patologie psichiatriche del <em>omissis </em>e che, sulla base della certificazione del Servizio Territoriale per le tossicodipendenze, lo stesso non era in stato di dipendenza da droghe, con conseguente esclusione dei presupposti applicativi della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura di cui agli artt. 73 e segg. cod. proc. pen. e per il trattamento sanitario obbligatorio di cui alla legge n. 833 del <em>23/</em>12/1978 (artt. 32 e segg.). <br /> La Corte d&#8217;Appello, tuttavia, ha continuato a ritenere dirimente, pur con le evidenziate precisazione, tendenti ad escludere una condotta inadempiente degli organi pubblici, la mancata effettuazione di una perquisizione nei confronti del <em>omissis</em>, anche se per inciso ha posto in dubbio che quello con cui ilÂ <em>omissis </em>si mostrà² alla <em>omissis</em>fosse lo stesso coltello successivamente utilizzato per l&#8217;omicidio (in altro passo della motivazione la Corte territoriale aveva, peraltro, evidenziato che un coltello era giÃ  stato consegnato, nel marzo del 2007, dalÂ <em>omissis </em>ai Carabinieri). <br /> La sentenza d&#8217;appello a pag. 15 afferma che l<em>&#8216;«unico addebito che può, pertanto, muoversi alla Procura della Repubblica di </em>omissis<em>consiste nella mancata effettuazione di una perquisizione volta alla ricerca del coltello utilizzato dal omissis per minacciare la moglie e nel successivo sequestro</em>» e prosegue nella disamina della sussistenza o meno del nesso causale tra la condotta omessa (mancata attuazione della condotta dovuta) e l&#8217;evento dannoso e giunge alla conclusione, alle pagg. 16 e seguenti, che in considerazione della fermezza del proposito omicida del <em>omissis </em>(testualmente, a pag. 17<em>: «Non si è trattato, infatti, di un omicidio d&#8217;impeto ma accuratamente programmato»)</em>, il quale uccise  per strada, sotto gli occhi di diversi passanti e dello stesso padre della vittima, incurante, quindi, di essere immediatamente scoperto, che <em>«l&#8217;omissione addebitabile alla Procura sia stata eziologicamente inefficiente, poichè la perquisizione e l&#8217;eventuale sequestro del coltello non avrebbero impedito la morte della giovane mamma», </em><br /> 2.4. La contraddizione della motivazione del giudice d&#8217;appello è evidente: in concreto la Corte di merito afferma che, stante l&#8217;intento omicidiario del <em>omissis </em>del tutto comprovato, dal successivo svilupparsi degli eventi, qualsiasi intervento dell&#8217;Ufficio giudiziario sarebbe stato ininfluente, così¬ testualmente a pag. 18 si legge: <em>«Il omissis infatti, avrebbe potuto facilmente procurarsi un&#8217;altra arma avente caratteristiche similari a quello utilizzato per uccidere, semplicemente acquistandola», </em><br /> In tal modo la Corte di merito ha, pur affermando di effettuare il cd. giudizio controfattuale, escluso la rilevanza causale di qualsiasi possibile antecedente logico, operando in modo difforme da quanto costantemente prescritto in materia. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23197 del 27<em>/</em>09<em>/</em>2018) afferma, con orientamento che in questa sede si reputa ribadire, che <em>«In tema di responsabilità  civile, la verifica del ne</em>s<em>so causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell&#8217;accertamento della probabilità  positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell&#8217;omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del &quot;pìù probabile che non&quot;, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle E</em>n la <em>frequenze di classi di eventi (cd. probabilità  quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all&#8217;ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità  logica o baconiana)</em>». <br /> Ãˆ, inoltre, giurisprudenza costante di questa Corte (di recente Cass. n. 13096 del 2<em>4/</em>05<em>/</em>2017) che <em>«In materia di illecito aquiliano, l&#8217;accertamento del nesso di causalità  materiale, in relazione all&#8217;operare di pìù concause ed all&#8217;individuazione di quella cd. &quot;prossima di rilievo&quot; nella verificazione dell&#8217;evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità , ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ</em>.<em>, sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e 1227, comma 1, cod. civ</em>.». <br /> 2.5. Così¬ come effettuato dalla Corte di Appello di <em>omissis </em>il giudizio sul nesso causale (che è, e resta, come detto, un giudizio di fatto, rimesso per ciò solo al giudice di merito, anche qualora si tratti di cause di responsabilità  civile ai sensi della legge n. 117 del 1988, in cui si controverte dell&#8217;ipotesi tipica in cui il magistrato è chiamato ad interpretare ed applicare norme di diritto: Cass. n. 13189 del 26<em>/</em>06/2015, non massimata) non è in realtà  correttamente impostato, in quanto, anche attraverso una eccessiva frammentazione dei fatti, con conseguente inintelligibile polverizzazione di alcuni di episodi (per quanto subito si dirà ), si priva di rilevanza l&#8217;antecedente logico, ossia la condotta omessa, poichè si afferma che qualunque essa potesse essere, l&#8217;evento di danno si sarebbe comunque verificato. Così¬ motivando la Corte di Appello ha dilatato l&#8217;incidenza dell&#8217;inadempienza dell&#8217;organo giudiziario ai limiti del caso fortuito e della forza maggiore, o, comunque, ha ristretto l&#8217;evitabilità  dell&#8217;evento ai soli casi di assoluta impossibilità  di una condotta positiva alternativa. <br /> Ne deriva che il percorso argomentativo del giudice territoriale è in contrasto con le regole che governano l&#8217;accertamento del nesso eziologico; la motivazione offerta è perplessa e contraddittoria (a prescindere da ogni questione di sufficienza della motivazione). <br /> Segnatamente del tutto incomprensibile è il richiamo al giudicato formatosi sui fatti oggetto di talune denunce (peraltro neppure chiaramente individuate), per avere il in relazione agli stessi, patteggiato le relative condanne dopo la morte della moglie: censura svolta nel terzo mezzo come omesso esame di un fatto decisivo e che si presta a essere apprezzata anche sotto il profilo della impossibilità  di risalire, attraverso l&#8217;apparato argomentativo della pronuncia impugnata, all<em>&#8216;iterÂ </em>logico posto a base del convincimento del decidente. <br /> 2.6. I primi tre motivi di ricorso sono, pertanto, fondati nei sensi innanzi precisati, assorbito ogni altro rilievo in essi svolto. <em>Omissis </em></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-4-2020-n-7760/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2020 n.7760</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2020 n.5022</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-25-2-2020-n-5022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-25-2-2020-n-5022/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-25-2-2020-n-5022/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2020 n.5022</a></p>
<p>U. Armano Presidente; M. Rossetti Cons. estensore; PARTI: (Soc. U. Leasing rapp. e difesa dall&#8217;avv.to Marco Filesi c. Fall. C. Costruzioni) Trattato sull&#8217;Unione Europea : i corollari del principio della certezza del diritto . 1.- Unione Europea &#8211; Trattato sull&#8217;Unione Europea &#8211; diritti fondamentali &#8211; principio della certezza del diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-25-2-2020-n-5022/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2020 n.5022</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-25-2-2020-n-5022/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2020 n.5022</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Armano Presidente; M. Rossetti Cons. estensore; PARTI:  (Soc. U. Leasing  rapp. e difesa dall&#8217;avv.to Marco Filesi c. Fall. C. Costruzioni)</span></p>
<hr />
<p>Trattato sull&#8217;Unione Europea : i corollari del principio della certezza del diritto .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Unione Europea &#8211; Trattato sull&#8217;Unione Europea &#8211; diritti fondamentali &#8211; principio della certezza del diritto &#8211; corollari.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 6, comma 3, del Trattato sull&#8217;Unione Europea (c.d. &quot;Trattato di Lisbona&quot;, ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 2008, n. 130), stabilisce che &quot;i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali fanno parte del diritto dell&#8217;Unione in quanto principi generali&quot;. Per effetto di tale norma i princÃ¬pi della CEDU sono stati &quot;comunitarizzati&quot;, e sono divenuti &quot;princÃ¬pi fondanti dell&#8217;Unione Europea&quot;. Tra questi princÃ¬pi la giurisprudenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea da tempo include quello di certezza del diritto. Il principio della certezza del diritto secondo la Corte di giustizia discende dall&#8217;art. 6 CEDU; è recepito dall&#8217;ordinamento comunitario dall&#8217;art. 6 TUE, ed ha tre corollari: il principio di irretroattività  delle norme; il principio di tutela del legittimo affidamento ed il principio di salvaguardia dei diritti quesiti.</em><br /> <em>I princÃ¬pi affermati dalla Corte di Lussemburgo successivamente applicati tanto in campo sostanziale, quanto in materia processuale. In campo sostanziale si è affermato che, in virtà¹ del principio di certezza del diritto, qualunque norma che comporti conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa, e che la sua applicazione sia prevedibile.</em><br /> <em>In campo processuale i principi affermati dalla Corte di Lussemburgo sono stati ripresi e sviluppati dalla Corte EDU, la quale ne ha tratto il corollario che è impedito ai giudizi degli Stati membri interpretare le norme processuali in modo che conducano all&#8217;inammissibilità  d&#8217;una domanda giudiziale, quando tali interpretazioni siano &quot;troppo formalistiche&quot;, adottate &quot;a sorpresa&quot; e niente affatto chiare ed univoche.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Ragioni della decisione </strong></p>
<p> 1. La società  ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso, il terzo dei quali subordinato al rigetto dei primi due. Col primo motivo di ricorso la società  ricorrente lamenta, ai sensi dell&#8217;articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell&#8217;articolo 1456 c.p.c., nonchè degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c. Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene due censure tra loro intrecciate. Con una prima censura (sviluppata in particolare a pagina 17 del ricorso) la società  ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha qualificato alla lettera da essa inviata all&#8217;utilizzatore, in data 16 luglio 2014, come manifestazione della volontà  di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Sostiene che in quella lettera, invece, essa aveva inteso soltanto intimare all&#8217;utilizzatore la restituzione dell&#8217;immobile, per essere il contratto pervenuto alla sua naturale scadenza. Con una seconda censura (sviluppata in particolare a pagina 16 del ricorso) la ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che possa risolversi automaticamente, ex articolo 1456 c.c., un contratto di leasing giÃ  pervenuto alla sua naturale scadenza, ancorchè l&#8217;utilizzatore non avesse adempiuto parte delle proprie obbligazioni. La tesi sostenuta dalla ricorrente è, in sostanza, che nei contratti di durata il maturare del termine di efficacia impedisce l&#8217;adozione dei rimedi sinallagmatici di cui agli arti. 1453 c.c., e di conseguenza la produzione degli effetti di essi.<br /> 2. Col secondo motivo la società  ricorrente lamenta, ai sensi dell&#8217;articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1526 c.c. e 72 quater r.d. 16.3.1942. Nell&#8217;illustrazione del motivo viene prospettata una tesi giuridica così¬ riassumibile: -) nel caso in cui venisse dichiarato fallito l&#8217;utilizzatore d&#8217;un bene concesso in leasing, per stabilire quali siano gli effetti della dichiarazione di fallimento su tale contratto occorre distinguere tre ipotesi; -) la prima ipotesi è che il contratto di leasing sia in corso di efficacia alla data della dichiarazione di fallimento: in tal caso, effetti del fallimento dell&#8217;utilizzatore saranno disciplinati dall&#8217;articolo 72 quater della legge fallimentare; -) la seconda ipotesi è che il contratto di leasing si sia risolto per inadempimento dell&#8217;utilizzatore in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento: in tal caso, troverà  applicazione l&#8217;articolo 1526 c.c.; -) la terza ipotesi è che il contratto di leasing sia giunto alla sua naturale scadenza prima della dichiarazione di fallimento: in tal caso non può trovare applicazione, per difetto del rispettivo presupposto fattuale, nè l&#8217;art. 1526 c.c., nè l&#8217;art. 72 quater L. fall.. In questa terza ipotesi, pertanto, il concedente deve essere ammesso al passivo fallimentare per l&#8217;intero importo dei canoni dovuti e non pagati dall&#8217;utilizzatore, determinati in base ai patti negoziali contenuti nel contratto, ed a prescindere dalla previsione dell&#8217;articolo 1526 c.c.. <br /> 3. Col terzo motivo la società  ricorrente lamenta, ai sensi dell&#8217;articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione &quot;della legge numero 124/17&quot;. L&#8217;ampia illustrazione del motivo sviluppa una censura riassumibile come segue: -) l&#8217;art. 1, commi 136-140, della legge 4.8.2017 n. 124 (&quot;Legge annuale per il mercato e la concorrenza&quot;) ha tipizzato il contratto di leasing, dettando una disciplina uniforme; -) per effetto di questa legge, è venuta meno qualsiasi possibilità  di mantenere in vita la distinzione, di origine giurisprudenziale, tra leasing di godimento e leasing traslativo: nell&#8217;uno, come nell&#8217;altro caso, la disciplina degli effetti della risoluzione è oggi divenuta unitaria; -) tale disciplina è molto diversa da quella che discenderebbe dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1526 c.c.; essa infatti, al contrario di quest&#8217;ultima, consente al concedente di pretendere dall&#8217;utilizzatore non giÃ  un equo compenso, ma di trattenere i canoni pagati, pretendere il pagamento di quelli scaduti e non pagati, ed esigere quelli ancora da scadere, pìù il prezzo di opzione; -) poichè la legge 124/17 detta la disciplina sopra riassunta per ogni tipo di leasing, deve ritenersi che in tal modo il legislatore abbia inteso superare la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; -) pertanto, venuta meno quella tradizionale distinzione, gli effetti della risoluzione del contratto dovranno essere quelli di cui all&#8217;articolo 72 quater legge fallimentare, norma da applicare analogicamente per tutte le ipotesi non soggette ratione temporis alla disciplina della suddetta legge n. 124 del 2017. Nel caso di specie, dunque, il Tribunale non avrebbe dovuto applicare l&#8217;articolo 1526 c.c. per disciplinare gli effetti della risoluzione del contratto, ma avrebbe dovuto applicare l&#8217;articolo 72 quater della legge fallimentare, e cioè ammettere il concedente per l&#8217;intero importo dei canoni dovuti e non pagati nella misura contrattualmente pattuita. <br /> 4. Così¬ riassunte le tre censure prospettate dalla società  ricorrente, ritiene il Collegio che la terza debba essere esaminata per prima, perchè dalla soluzione che si ritenga di dare alla questione in iure da essa posta dipenderebbe l&#8217;esito delle altre due. Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale questione meriti di essere sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Corte, perchè solleva una questione di massima di particolare importanza sia per le sue implicazioni teoriche, sia per le sue conseguenze pratiche. Nei Â§Â§ che seguono si darà  conto dapprima &#8211; in estrema sintesi &#8211; delle ragioni per le quali il terzo motivo di ricorso andrebbe esaminato per il primo; quindi delle ragioni per le quali la decisione di esso andrebbe devoluta alle sezioni Unite della Corte. <br /> 5. Il nucleo comune dei primi due motivi di ricorso è che non si può risolvere per inadempimento un contratto la cui efficacia è giÃ  cessata. Di conseguenza, non potevano trovare applicazione nel caso di specie le norme che disciplinano gli effetti della risoluzione, ed in particolare l&#8217;art. 1526 c.c.. Osserva al riguardo il Collegio che la sola circostanza che un contratto sia soggetto ad un termine di efficacia o di durata, in teoria, di per sè non impedisce che se ne possa domandare la risoluzione per inadempimento, anche dopo che quel termine sia spirato. Se, infatti, si escludesse la possibilità  di domandare la risoluzione d&#8217;un contratto soggetto a termine, dopo che questo sia scaduto, il contraente non inadempiente non potrebbe, dinanzi all&#8217;inadempimento della controparte, che domandare l&#8217;adempimento od il risarcimento del danno. La risoluzione, invece, oltre a produrre effetti risarcitori, produce anche effetti liberatori e restitutori (di norma retroattivi), effetti dunque diversi da, e pìù ampi di, quelli consentiti dalle domande di adempimento o di risarcimento. Così¬, ad esempio, nessuno dubiterebbe che possa chiedersi la risoluzione per inadempimento di un contratto d&#8217;appalto anche dopo che sia spirato il termine entro il quale l&#8217;appaltatore si era obbligato a completare l&#8217;opus. <br /> 5.1. Per valutare l&#8217;ammissibilità  d&#8217;una domanda di risoluzione per inadempimento proposta dopo la scadenza del termine di adempimento o di durata cui il contratto era soggetto occorre dunque valutare non giÃ  se il termine contrattuale di efficacia sia spirato, ma se la risoluzione possa offrire a chi la invochi risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli che potrebbe conseguire con la sola domanda di risarcimento del danno da inadempimento. Questa Corte ha giÃ  stabilito, infatti, che la domanda di risoluzione d&#8217;un contratto di durata (in quel caso, un contratto di agenzia) è inammissibile quando essa non possa produrre &quot;effetti sostanzialmente diversi da quelli giÃ  verificatisi&quot; per effetto dello scioglimento del contratto per altra causa (così¬ Sez. 3, Sentenza n. 2643 del 22/07/1968, Rv. 335160 &#8211; 01). <br /> 5.2. Ebbene, di norma la domanda di risoluzione per inadempimento d&#8217;un contratto ad esecuzione continuata o periodica, formulata dopo lo spirare del termine di efficacia del contratto, non può avere alcuna utilità  per chi l&#8217;abbia proposta. Infatti la scadenza del termine fa cessare gli effetti del contratto, rendendo inutile la pronuncia di scioglimento; i danni causati dall&#8217;inadempimento possono essere invocati dal danneggiato ai sensi dell&#8217;art. 1218 c.c., rendendo inutile invocare gli effetti risarcitori della risoluzione; le prestazioni scadute e non adempiute possono essere pretese dalla parte non inadempiente senza bisogno di passare per una pronuncia di risoluzione, giacchè l&#8217;effetto liberatorio di questa nei contratti di durata non travolge le prestazioni giÃ  scadute e non eseguite (art. 1458, comma primo, secondo periodo, c.c.; in tal senso giÃ  Sez. 3 &#8211; , Ordinanza n. 8760 del 29/03/2019, Rv. 653271 &#8211; 02; Sez. 3, Sentenza n. 4855 del 14/04/2000, Rv. 535715 &#8211; 01). Di norma, quindi, la domanda di risoluzione d&#8217;un contratto di durata proposta dopo la scadenza del termine di efficacia di esso sarà  inammissibile, perchè dal suo accoglimento non potrebbe discendere alcun effetto che non si sia giÃ  prodotto, o che non sia conseguibile con la generale azione di danno ex art. 1218 c.c.. <br /> 5.3. Questi princÃ¬pi, perà², non valgono per il contratto di leasing traslativo. Sino ad oggi infatti la giurisprudenza ha ritenuto che, nel caso di risoluzione per inadempimento d&#8217;un contratto di leasing, si debba derogare alla regola generale di irretroattività  di cui all&#8217;art. 1458, comma primo, secondo periodo, c.c., e debba invece applicarsi la diversa regola di retroattività  dettata dall&#8217;art. 1526 c.c. . Ne discende che, in base all&#8217;orientamento tradizionale, gli effetti della domanda di risoluzione del contratto di leasing non potrebbero mai coincidere con gli effetti della domanda di condanna al pagamento delle obbligazioni sorte dal contratto e giÃ  scadute. La prima avrebbe infatti efficacia liberatoria retroattiva per le obbligazioni giÃ  scadute, che sarebbero sostituite dall&#8217;obbligo di pagamento dell&#8217;equo compenso; la seconda domanda invece non avrebbe alcuna efficacia liberatoria. <br /> 5.4. Se, quindi, si ritenesse tuttora applicabile alla risoluzione del contratto di leasing l&#8217;art. 1526 c.c., non vi sarebbe coincidenza tra gli effetti della domanda di risoluzione e gli effetti della domanda di adempimento delle obbligazioni scadute. Da tale iato discende che la domanda di risoluzione avrebbe una sua autonomia operativa, e potrebbe essere formulata anche dopo la scadenza del termine di durata del contratto.<br /> 5.5. Se, invece, si ritenesse inapplicabile l&#8217;art. 1526 c.c. alla risoluzione del contratto di leasing (secondo quanto sostenuto dalla ricorrente col suo terzo motivo di ricorso), la domanda di risoluzione del contratto giÃ  scaduto non produrrebbe alcun effetto diverso od ulteriore rispetto a quelli che produrrebbe la domanda di adempimento: non liberatori, perchè il contratto è giÃ  dissolto; non restitutori, perchè sarebbero impediti dall&#8217;art. 1458 c.c.; non risarcitori, perchè giÃ  garantiti dall&#8217;art. 1218 c.c.. In questa ipotesi, pertanto, sarebbe effettivamente inammissibile una domanda di risoluzione proposta dopo lo scioglimento del contratto. <br /> 5.6. Pertanto per stabilire se i primi due motivi di ricorso siano fondati, e se di conseguenza possa domandarsi la risoluzione per inadempimento d&#8217;un contratto di leasing successivamente allo spirare del termine di durata contrattualmente previsto, è giocoforza risolvere dapprima la questione posta dal terzo motivo, ovvero stabilire se la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing sia disciplinata dall&#8217;art. 1526 c.c., ovviamente per i fatti avvenuti prima dell&#8217;entrata in vigore della L. 124/17. In caso affermativo, infatti, la risoluzione avrebbe effetti retroattivi, e ne sarebbe pensabile la proponibilità  anche dopo la scadenza del termine di durata apposto al contratto; nel secondo caso, invece, avrebbe effetti irretroattivi, e ne sarebbe impensabile la proponibilità  una volta cessata naturaliter l&#8217;efficacia del contratto. <br /> 6. Stabilire se l&#8217;art. 1526 c.c. s&#8217;applichi ai contratti di leasing dichiarati risolti prima dell&#8217;entrata in vigore della L. 124/17 è questione che ha suscitato un vivo dibattito in dottrina, ed è giÃ  stata affrontata da varie decisioni di questa Corte.<br /> 6.1. Un primo gruppo di decisioni, motivatamente innovando la pregressa, pluridecennale e consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che l&#8217;art. 1526 c.c. non possa trovare applicazione nel caso di risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing, traslativi o di godimento che fossero. Queste decisioni muovono dal rilievo che l&#8217;art. 1526 c.c. era stato dalla passata giurisprudenza ritenuto applicabile alla risoluzione del contratto di leasing in via analogica, data la mancanza di una norma ad hoc. Proseguono osservando che il quadro normativo è stato innovato dapprima dall&#8217;introduzione dell&#8217;art. 72 quater L. fall., il quale ha unificato la disciplina ivi prevista per qualsiasi tipo di leasing, e quindi dalla citata L. 124/17, la quale ha dettato una disciplina organica ed unitaria del leasing, superando la distinzione tra leasing di godimento 1/1 e leasing traslativo. Queste novità  normative, secondo l&#8217;orientamento in esame, riverberano effetti anche sui contratti cui esse non sarebbero applicabili ratione temporis: non giÃ  per effetto di una non consentita applicazione retroattiva, ma per effetto di una &quot;interpretazione storico -evolutiva, secondo cui una determinata fattispecie negoziale (&#8230;) non può che essere valutata sulla base dell&#8217;ordinamento vigente, posto che l&#8217;attività  ermeneutica non può dispiegarsi &quot;ora per allora&quot;, ma all&#8217;attualità &quot;. Il punto d&#8217;approdo dell&#8217;orientamento in esame è che gli effetti della risoluzione dei contratti di leasing sottratti ratione temporis all&#8217;efficacia diretta della L. 124/17, e seguita dal fallimento dell&#8217;utilizzatore, debbano essere disciplinati in via analogica dall&#8217;art. 72 quater L. fall. La sentenza &quot;capostipite&quot; in tal senso è Sez. 1, Sentenza n. 8980 del 29/03/2019, Rv. 653463 &#8211; 01, in seguito ripresa alla lettera da Sez. 1, Sentenza n. 12552 del 10/05/2019, Sentenza n. 18543 del 10.7.2019; Sez. 1, Sentenza n. 18545 del 10.7.2019; Sez. 1, Sentenza n. 24438 del 30.9.2019 e Sez. 1, Ordinanza n. 27545 del 28.10.2019. <br /> 6.2. Un secondo gruppo di decisioni, pur non pronunciandosi direttamente sull&#8217;efficacia diretta o riflessa dell&#8217;art. 1 L. 124/17, ha tuttavia negato che gli effetti della risoluzione dei contratti di leasing possa essere disciplinata dall&#8217;art. 72 quater L. fall.. Secondo questo orientamento l&#8217;introduzione dell&#8217;articolo 72 quater L. fall. non ha determinato ipso iure il superamento della distinzione fra leasing di godimento e leasing traslativo, giacchè quella norma &quot;non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, bensì¬ il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell&#8217;utilizzatore&quot; (Sez. 3 &#8211; , Ordinanza n. 3965 del 12/02/2019, Rv. 652739 &#8211; 01; Sez. 6 &#8211; 1, Ordinanza n. 15975 del 18/06/2018, Rv. 649693 &#8211; 01; Sez. 1 -, e Ordinanza n. 3945 del 19/02/2018, Rv. 647415 &#8211; 02; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 09/02/2016, Rv. 638568 &#8211; 01; Sez. 3, Sentenza n. 8687 del 29/04/2015, Rv. 635080 &#8211; 01). Va rimarcato che le decisioni appena ricordate, pur essendo state tutte pronunciate dopo l&#8217;entrata in vigore della L. 124/17, non si sono soffermate affatto sul problema se tale norma imponesse una diversa ricostruzione del quadro normativo, nè hanno ritenuto che l&#8217;art. 72 quater L. fall., pur non applicabile in via diretta, potesse essere applicato in via analogica. <br /> 6.3. Merita, ancora, d&#8217;esser segnalato che dopo l&#8217;affermazione di principio compiuta da Cass. 8980/19, sopra ricordata, sia la Prima che la Terza Sezione di questa Corte, chiamate a decidere fattispecie analoghe con le forme del rito camerale, hanno ritenuto di dovere sottoporre la questione al dibattito in pubblica udienza, rinviando i relativi ricorsi a nuovo ruolo (Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 21313 del 10.8.2019, nonchè Sez. 6, Ordinanza interlocutoria n. 28459 del 5.11.2019; i suddetti ricorsi, tuttavia, non risultano essere stati ancora decisi). <br /> 6.4. Questo Collegio ritiene che, per dare soluzione al problema interpretativo sopra evidenziato, è necessario affrontare e risolvere due questioni preliminari &quot;di sistema&quot;: da un lato, il rilievo che nel caso di specie potrebbero o dovrebbero avere i princÃ¬pi sovranazionali di certezza del diritto e di tutela dell&#8217;affidamento; dall&#8217;altro, se possa applicarsi per analogia (tanto legis quanto iuris) una norma inesistente all&#8217;epoca in cui si realizzÃ² la fattispecie concreta non prevista dall&#8217;ordinamento. Tuttavia l&#8217;una e l&#8217;altra di tali questioni sono di così¬ formidabile rilievo teorico, e così¬ gravide di conseguenze pratiche, che appare opportuno affidarne la soluzione all&#8217;autorevolezza delle Sezioni Unite di questa Corte. <br /> 7. Sotto il primo profilo, va rilevato innanzitutto in punto di fatto che il contratto oggetto del presente giudizio venne stipulato quasi venti anni fa, il 7.5.2002. Per esso le parti concordarono una durata di 12 anni, con scadenza quindi nel 2014. Tanto all&#8217;epoca della stipula del contratto, quanto all&#8217;epoca della sua scadenza, e così¬ per tutto l&#8217;arco della sua durata, questa Corte ha costantemente affermato che la risoluzione del contratto di leasing c.d. traslativo è disciplinata dalle previsioni dell&#8217;art. 1526 c.c.. All&#8217;epoca della stipula del contratto, questa Corte giÃ  da venti anni veniva ripetendo unanimemente che il leasing è soggetto a regole diverse a seconda che abbia la natura di leasing di godimento o di leasing traslativo (a partire da Sez. 1, Sentenza n. 3023 del 06/05/1986, Rv. 446033 &#8211; 01 e Sez. 1, Sentenza n. 8766 del 26/11/1987, Rv. 456162 &#8211; 01), e che gli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing traslativo sono regolati per analogia dall&#8217;art. 1526 c.c. (Sez. 1, Sentenza n. 5574 del 13/12/1989, Rv. 464580 &#8211; 01; Sez. 1, Sentenza n. 5573 del 13/12/1989, Rv. 464579 &#8211; 01; Sez. 1, Sentenza n. 5571 del 13/12/1989, Rv. 464578 &#8211; 01; Sez. 1, Sentenza n. 5569 del 13/12/1989, Rv. 464577 &#8211; 01). Tali princÃ¬pi vennero in seguito condivisi dall&#8217;autorità  delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 65 del 07/01/1993, Rv. 480164 &#8211; 01). Tra il 1983 (data della sentenza &quot;capostipite&quot;) ed il 2019 (data della pronuncia n. 8980 di questa Corte, sopra ricordata), e dunque per l&#8217;arco di trentasei anni, la giurisprudenza di legittimità  non si è mai allontanata dai suddetti princÃ¬pi. <br /> 7.1. La L. 124/17 (che ha disciplinato in modo organico il contratto di leasing) e il d.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (che ha introdotto nella legge fallimentare l&#8217;art. 72 quater) sono entrati in vigore, rispettivamente, quindici anni e quattro anni dopo la stipula del contratto oggetto del presente giudizio. La prima, inoltre, è stata emanata non solo dopo la stipula del contratto, ma anche dopo la sua scadenza, dopo il maturare dell&#8217;inadempimento dell&#8217;utilizzatore, dopo la contestazione di esso da parte del concedente, dopo il fallimento dell&#8217;utilizzatore e dopo la domanda di insinuazione al passivo del concedente. <br /> 7.3. Ciò posto in fatto, rileva il Collegio in punto di diritto che l&#8217;art. 6, comma 3, del Trattato sull&#8217;Unione Europea (c.d. &quot;Trattato di Lisbona&quot;, ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 2008, n. 130), stabilisce che &quot;i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (&#8230;) fanno parte del diritto dell&#8217;Unione in quanto principi generali&quot;. Per effetto di tale norma i princÃ¬pi della CEDU sono stati &quot;comunitarizzati&quot;, e sono divenuti &quot;princÃ¬pi fondanti dell&#8217;Unione Europea&quot;. Tra questi princÃ¬pi la giurisprudenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea da tempo include quello di certezza del diritto. <br /> 7.4. Il principio della certezza del diritto secondo la Corte di giustizia discende dall&#8217;art. 6 CEDU; è recepito dall&#8217;ordinamento comunitario dall&#8217;art. 6 TUE, ed ha tre corollari: il principio di irretroattività  delle norme; il principio di tutela del legittimo affidamento ed il principio di salvaguardia dei diritti quesiti. Questi princÃ¬pi vennero affermati e definiti dalle tre decisioni pronunciate da Corte giust. CE, 14 aprile 1970, Bundesknappschaft, in causa C-68/69, in particolare Â§ 7; Corte giust. 7 luglio 1976, IRCA, in causa C-7/76, e Corte giust. CE 16 giugno 1998, Racke, in causa C- 162/96, in particolare Â§ 20. La prima di tali decisioni ha stabilito che &quot;il principio della certezza del diritto osta, come norma generale, a che l&#8217;efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione&quot;; la seconda e la terza hanno stabilito in quali casi possa derogarsi a tale regola generale, e cioè quando ricorrano condizioni: se la retroattività  d&#8217;una norma è imposta dallo stesso scopo da essa perseguito, e sempre che sia salvaguardato il legittimo affidamento degli interessati. <br /> 7.5. I princÃ¬pi affermati dalle sentenze Bundesknappschaft, IRCA e Racke sono stati dalla Corte di Lussemburgo successivamente applicati tanto in campo sostanziale, quanto in materia processuale. In campo sostanziale si è affermato che, in virtà¹ del principio di certezza del diritto, qualunque norma che comporti conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa, e che la sua applicazione sia prevedibile (così¬ Corte giust. UE, 7 giugno 2005, VEMW, in causa C-17/03, Â§ 80; Corte giust. UE, 12 dicembre 2013, Franked Investment, in causa C-362/12). In campo processuale i principi affermati dalla Corte di Lussemburgo sono stati ripresi e sviluppati dalla Corte EDU, la quale ne ha tratto il corollario che è impedito ai giudizi degli Stati membri interpretare le norme processuali in modo che conducano all&#8217;inammissibilità  d&#8217;una domanda giudiziale, quando tali interpretazioni siano &quot;troppo formalistiche&quot;, adottate &quot;a sorpresa&quot; e niente affatto chiare ed univoche (Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Tre visanato c. Italia, in causa n. 32610/07, Â§Â§ 42-44; Corte EDU, sez. II, 18.10.2016, Miessen c. Belgio, in causa n. 31517/12, Â§Â§ 71-73). <br /> 7.6. E&#8217; vero che tutti i princÃ¬pi sopra indicati sono stati affermati in giudizi in cui si controverteva della compatibilità  con l&#8217;ordinamento comunitario di norme (nazionali o comunitarie) retroattive. Non è men vero, tuttavia, che d&#8217;un orientamento giurisprudenziale consolidato da tradizione pluritrentennale, e divenuto &quot;diritto vivente&quot;, il men che possa dirsi è che abbia assunto una funzione paranormativa: il diritto quo utimur, infatti, per esperienza comune non è solo quello scritto nelle fonti di produzione, ma è quello scritto nelle fonti di produzione per come applicato nelle aule di giustizia. A meno di non volere negare che la giurisprudenza sia uno dei formanti dell&#8217;esperienza giuridica, dovrà  di conseguenza ammettersi che essa concorre alla formazione della norma da applicare, e massimamente ciò dovrà  dirsi per la giurisprudenza di legittimità , il cui fine ultimo è non solo giurisdizionale, ma anche costituzionale, poichè consiste nella coordinazione tra la funzione legislativa e la funzione giudiziaria, ed attiene alla fase di formazione e formulazione del diritto, pìù e oltre che alla fase di applicazione del diritto al caso concreto. Ove si condivida tale rilievo, dovrebbe ammettersi che anche la Corte di cassazione, con la sua giurisprudenza, rientri tra quegli &quot;organi nazionali&quot; cui la Corte di Lussemburgo ha fatto divieto, salve le deroghe sopra ricordate, di violare il principio di certezza del diritto, ed esercitare nel corso del tempo le loro competenze in modo da ledere imprevedibilmente situazioni e rapporti giuridici soggettivi (così¬ giÃ  Corte giust. UE, 15 Febbraio 1986, Duff, in causa C-63/93; nello stesso giudizio, e nello stesso senso, si vedano in particolare le conclusioni dell&#8217;avvocato generale Georgios Cosnnas, in Raccolta, p. 1-572, ma specialmente 581 e ss., Â§ 24). PrincÃ¬pi, quelli che precedono, del resto giÃ  condivisi dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure limitatamente all&#8217;interpretazione delle norme processuali, allorchè stabilirono che il mutamento di un orientamento consolidato in materia di norme processuali &quot;è giustificato solo quando l&#8217;interpretazione fornita dal precedente risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o ingiusti, atteso che l&#8217;affidabilità , prevedibilità  e uniformità  dell&#8217;interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo&quot;(Sez. U, Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014, Rv. 632844 &#8211; 01). <br /> 7.6. Per le ragioni sopra esposte, ritiene il Collegio di sottoporre alle Sezioni Unite della Corte il seguente quesito di diritto: se l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 1, commi 136-140, della legge 4.8.2017 n. 124, secondo cui tale norma imporrebbe di abbandonare (anche per i fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore) il tradizionale orientamento che applica alla risoluzione del contratto di leasing traslativo l&#8217;art. 1526 c.c., sia coerente coi princÃ¬pi comunitari di certezza del diritto e tutela dell&#8217;affidamento. <br /> 8. Vi è poi, come accennato, una seconda questione &quot;di sistema&quot; che occorrerebbe affrontare, per decidere il terzo motivo di ricorso. Come accennato la tesi della ricorrente (giÃ  condivisa dalle decisioni di questa Corte sopra indicate) è che anche per i contratti di leasing stipulati prima del 2017 non possa sostenersi alcuna distinzione quoad effectum tra risoluzione del leasing traslativo e risoluzione del leasing di godimento; e che nell&#8217;uno come nell&#8217;altro caso gli effetti della risoluzione dovrebbero essere identici, e ricavarsi in via analogica dall&#8217;art. 72 quater L. fall.. La soluzione proposta, dunque, si fonda pur sempre sul ricorso all&#8217;interpretazione analogica: con l&#8217;unica differenza, rispetto alla tesi tradizionale, che mentre per quest&#8217;ultima la norma applicare analogicamente sarebbe l&#8217;art. 1526 c.c., per la tesi innovativa la norma da applicare analogicamente sarebbe l&#8217;art. 72 quater L. fall.. Come noto, il procedimento analogico consiste nell&#8217;applicazione ad una fattispecie concreta, non espressamente disciplinata dall&#8217;ordinamento giuridico, la norma prevista per una fattispecie diversa ma comparabile con quella non prevista, in virtà¹ del principio ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio. Nel caso di specie, tuttavia, come giÃ  detto il contratto venne stipulato nel 2002, mentre l&#8217;art. 72 quater L. fall. venne introdotto nell&#8217;ordinamento nel 2006, e la sua applicabilità  al caso concreto viene fondata sulla &quot;evoluzione dell&#8217;ordinamento&quot; rappresentata dalla L. 124/17. Per potere dunque negare l&#8217;applicazione al caso di specie dell&#8217;art.1526 c.c., occorrerebbe ammettere la pensabilità , accanto alla tradizionale analogia sincronica (per effetto della quale si applica alla fattispecie non disciplinata una norma giÃ  esistente nell&#8217;ordinamento, al momento in cui quella fattispecie ebbe a verificarsi), anche una analogia diacronica, per effetto della quale la norma da applicare per analogia al caso concreto potrebbe anche non esistere al momento di realizzazione della fattispecie, purchè esista al momento della decisione.<br /> L&#8217;ammissibilità  d&#8217;una analogia diacronica, anche soltanto iuris, tuttavia, appare al Collegio fortemente problematica. Ove se ne ammettesse l&#8217;esistenza, infatti, dovrebbe di risulta ammettersi che, realizzatasi una fattispecie A nel tempo t0, essa possa essere decisa in applicazione d&#8217;una norma dettata per la analoga fattispecie B, ma sopravvenuta nel tempo t1. Ipotesi, tuttavia, che parrebbe di assai dubbia compatibilità  coi princÃ¬pi giÃ  ricordati di certezza del diritto e tutela dell&#8217;affidamento. A condividerla, infatti, si perverrebbe al seguente risultato: che la controversia sarebbe decisa in virtà¹ d&#8217;una norma che non esisteva all&#8217;epoca in cui si verificarono i fatti da giudicare; che le parti non potevano nè conoscere, nè prevedere; e che &#8211; almeno nel caso di specie &#8211; è sopraggiunta dopo l&#8217;esaurimento del rapporto contrattuale. <br /> 8.1. Infine, anche a volere ammettere in via di ipotesi che la L. 124/17 imponga di adottare una interpretazione &quot;storico-evolutiva&quot; dell&#8217;ordinamento, appare dubbio concludere che tale interpretazione evolutiva debba condurre all&#8217;applicazione analogica dell&#8217;art. 72 quater L. fall., per disciplinare gli effetti della risoluzione del contratto di leasing avvenuta prima del fallimento. In primo luogo, infatti pretendere di ricavare dalla legge fallimentare le regole da applicare in caso di risoluzione del contratto di leasing presupporrebbe che la legge non disciplinasse questa fattispecie. In realtà  così¬ non è, perchè proprio la presenza dell&#8217;art. 1526 c.c. (che è norma generale rispetto all&#8217;art. 72 quater cit.) rende impensabile il ricorso all&#8217;analogia, per mancanza del suo primo presupposto, cioè la lacuna nell&#8217;ordinamento. In secondo luogo, anche ad ammettere che nell&#8217;ordinamento vi fosse una lacuna, essa non potrebbe essere colmata con l&#8217;applicazione analogica dell&#8217;art. 72 quater L. fall.. Tale norma, infatti, non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, ma il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell&#8217;utilizzatore. La norma fallimentare è dunque destinata a disciplinare una fattispecie concreta diversa da quella disciplinata dalla norma generale, cioè la risoluzione per inadempimento di cui all&#8217;art. 1453 c.c.. Pertanto, mancando la eadem ratio, non sembra consentito all&#8217;interprete il ricorso all&#8217;interpretazione analogica. In terzo luogo, la tesi dell&#8217;applicabilità  in via analogica alla risoluzione del contratto di leasing dell&#8217;art. 72 quater L. fall. prova troppo: tale norma infatti stabilisce che alle somme giÃ  riscosse dal concedente &quot;si applica l&#8217;art. 67, comma 3&quot; L. fall.: vale a dire che non possono essere travolte dall&#8217;azione revocatoria fallimentare. L&#8217;art. 67, comma 3, L. fall., tuttavia, è norma che sancisce la irrevocabilità  di vari e molteplici atti e contratti, non solo di godimento come il leasing, ma anche di scambio come la vendita, ivi compresa quella con riserva di proprietà . Pertanto, a seguire la suddetta tesi, si dovrebbe di necessità  ammettere che anche la risoluzione per inadempimento di uno qualsiasi dei contratti indicati dall&#8217;art. 67, comma 3, L. fall. non avrebbe effetti retroattivi, perchè anche per essi in caso di fallimento del solvens &quot;si applica l&#8217;art. 67, comma 3, L. fall.&quot;, ai sensi dell&#8217;art. 72 quater L. fall.. E l&#8217;evidente insostenibilità  di tale conseguenza rende palese la fallacia della premessa.<br /> 8.2. Per le ragioni sopra esposte, ritiene il Collegio di sottoporre alle Sezioni Unite della Corte il seguente quesito di diritto: se possa applicarsi in via analogica, anche solo per analogia iuris, una norma inesistente al momento in cui venne ad esistenza la fattispecie concreta non prevista dall&#8217;ordinamento; ed in caso affermativo se, con riferimento al caso di specie, tale norma da applicarsi in via analogica possa ravvisarsi nell&#8217;art. 72 quater L. fall. . omissis</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-25-2-2020-n-5022/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 25/2/2020 n.5022</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 15/1/2020 n.515</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-1-2020-n-515/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-1-2020-n-515/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-1-2020-n-515/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 15/1/2020 n.515</a></p>
<p>Pres. Armano, Rel. Gorgoni. Â  1. Sanità  &#8211; Prestazioni &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Liquidazione &#8211; concorso colposo del danneggiato &#8211; Rifiuto di trattamenti sanitari &#8211; Esclusione.  Â  1. Il rifiuto del danneggiato di un trattamento sanitario non è inquadrabile nell&#8217;ipotesi di concorso colposo del creditore ai sensi dell&#8217;art. 1227</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-1-2020-n-515/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 15/1/2020 n.515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-1-2020-n-515/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 15/1/2020 n.515</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Armano, Rel. Gorgoni.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1. Sanità  &#8211; Prestazioni &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Liquidazione &#8211; concorso colposo del danneggiato &#8211; Rifiuto di trattamenti sanitari &#8211; Esclusione.<br /> </span></p>
<hr />
<p>Â <br /> <em>1. Il rifiuto del danneggiato di un trattamento sanitario non è inquadrabile nell&#8217;ipotesi di concorso colposo del creditore ai sensi dell&#8217;art. 1227 c.c.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">ORDINANZA<br /> <br /> sul ricorso iscritto al n. 20033-2018 R.G. proposto da:<br /> MANNARINO GABRIELLA, DE LUCA GIAMBATTISTA, DE LUCA ALESSANDRO, in proprio e in qualità  di eredi di DE LUCA UMBERTO, rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Valerio Borghesani e dall&#8217;Avv. Omero Nardi, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio di quest&#8217;ultimo, via della Bufalotta, n. 1281;<br /> &#8211; ricorrenti &#8211;<br /> contro<br /> SOCIETA&#8217; CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA A R.L., in persona del procuratore Alessandro Bettmann, in qualità  di cessionaria della DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Filippo Maria CorbÃ² e dall&#8217;Avv. Federico Maria CorbÃ², con domicilio eletto in Roma presso il loro Studio, via Bertoloni, n. 55<br /> &#8211; controricorrente &#8211;<br /> nonchè contro<br /> MURRU FABRIZIO GIUSEPPE, RAGANATO ROSARIA, MURRU STEFANO, MURRU TIZIANA, in qualità  di eredi di Paolo Murru<br /> &#8211; intimati &#8211;<br /> avverso la sentenza n. 3510/17 della Corte d&#8217;Appello di Roma, depositata il 25/05/2017.<br /> Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2019 dal Consigliere Marilena Gorgoni<br /> FATTI DI CAUSA<br /> Gabriella Mannarino, Giambattista De Luca, Alessandro De Luca, in proprio e in qualità  di eredi di Umberto De Luca, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 3510/2017 della Corte d&#8217;Appello di Roma, pubblicata il 25/05/2017.<br /> Resiste con controricorso la Società  Cattolica di Assicurazioni, in qualità  di cessionaria del portafoglio assicurativo della Duomo Assicurazioni S.p.A.<br /> I ricorrenti deducono di avere agito in giudizio nei confronti di Rosaria Raganato, Fabrizio Giuseppe Murru, Stefano Murru e Stefania Murru, eredi di Paolo Murru, nonchè nei confronti di Uni One Assicurazioni S.p.A., giÃ  Uniass, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell&#8217;incidente stradale, verificatosi a Roma il 21 giugno 1993, in cui fu coinvolto Umberto De Luca. Quest&#8217;ultimo era deceduto presso l&#8217;Ospedale S. Eugenio di Roma, dove era stato urgentemente trasportato dopo il sinistro e dove era stato sottoposto ad intervento chirurgico d&#8217;urgenza e a tutti gli altri trattamento del caso, eccetto la  terapia emotrasfusionale, giacchè, anche se incosciente, aveva con sè una dichiarazione espressa, articolata e puntuale dalla quale emergeva<br /> l&#8217;inequivocabile sua volontà  di non essere emotrasfuso per ragioni di coscienza religiosa.<br /> L&#8217;incidente era consistito nel violento scontro frontale tra la Fiat 127, di proprietà  di Paolo Murru, assicurata dalla Uniass e condotta da Fabrizio Giuseppe Murru, e la Fiat Panda, di proprietà  del Comune di Roma, guidata da Umberto De Luca.<br /> La Compagnia assicurativa di Paolo Murru, costituitasi in giudizio, aveva eccepito la prescrizione del credito risarcitorio e chiesto il rigetto della domanda attorea, adducendo che la morte di Umberto De Luca non fosse stata conseguenza immediata e diretta dell&#8217;incidente stradale, ma fosse da imputare al rifiuto di ricevere trasfusioni di sangue.<br /> Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18332/10, dichiarava che il sinistro si era verificato per causa esclusiva di Fabrizio Giuseppe Murru che aveva invaso la corsia di marcia della vittima, condannava in solido Giuseppe Fabrizio Murru, in proprio e nella qualità  di erede di Paolo Murru, nonchè Rosaria Raganato, Stefano e Tiziana Murru, quali eredi di Paolo Murru, e la S.p.A. Unione Assicurazioni, oltre che al rimborso delle spese di lite, al pagamento di euro 366.755,00 a Gabriella Mannarino, di euro 288.245,50 a favore di Alessandro De Luca e di euro 279.683,50 nei confronti di Giambattista De Luca.<br /> La Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. proponeva appello, censurando la sentenza impugnata per non aver accolto l&#8217;eccezione di prescrizione di cui all&#8217;art. 2947, comma 2, cod. civ., e chiedendone la riforma relativamente al riconoscimento della sussistenza del nesso causale tra la morte di Umberto De Luca e il sinistro stradale addebitato a Fabrizio Giuseppe Murru e in ordine alla entità  del risarcimento del danno.<br /> Con appello incidentale Rosaria Raganato, Fabrizio Giuseppe Murru, Stefano e Tiziana Murru chiedevano che fosse dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno e nel merito insistevano perchè fosse accertato che il rifiuto della trasfusione di sangue da parte di Umberto De Luca aveva interrotto il nesso di derivazione causale tra il suo decesso e il comportamento di Fabrizio Giuseppe Murru o che aveva rappresentato una concausa della sua morte.<br /> Gli odierni ricorrenti, oltre al rigetto dell&#8217;appello, con ricorso incidentale, chiedevano il riconoscimento del danno terminale patito dalla vittima, del danno non patrimoniale, del lucro cessante, della rivalutazione monetaria, del danno da ritardo ed una diversa quantificazione delle spese di lite.<br /> Con sentenza n. 3510/2017, del 25 maggio 2017, la Corte d&#8217;Appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame degli appellanti principali e, pur ritenendo che il sinistro fosse da attribuire in via esclusiva alla condotta di guida di Giuseppe Fabrizio Murru, e, quindi, reputando il sinistro stradale un antecedente causale necessario dell&#8217;evento morte, giudicava che le possibilità  di sopravvivenza del paziente, ove fosse stato sottoposto alla trasfusione di sangue, fossero tra il 50 ed il 65%. Concludeva, quindi, che l&#8217;evento morte doveva ritenersi legato eziologicamente al concorso in pari misura di due cause:<br /> la condotta alla guida di Giuseppe Fabrizio Murru e l&#8217;esposizione volontaria da parte del deceduto ad un rischio.<br /> Accoglieva, inoltre, la domanda dei congiunti della vittima volta ad ottenere la liquidazione del danno non patrirnoniale sulla scorta dei valori del punto di invalidità  determinati secondo la pìù aggiornata tabella del Tribunale di Roma ed una pìù congrua liquidazione del danno da lucro cessante.<br /> Di conseguenza, la Corte territoriale liquidava: a) euro 440.772,86 a favore di Gabriella Mannarino, di cui euro 283.020,00 per danno da perdita del rapport parentale ed euro 157.752,86 per danno patrimoniale da perdita del proprio congiunto; b) euro 361.896,43 a favore di Alessandro De Luca, di cui euro 283.020,00 per danno da perdita del rapporto parentale ed euro 78.876,43 per danno patrimoniale da perdita del congiunto; c) euro 352.462,43 a favore di Giambattista De Luca, di cui euro 273.586,00 per danno da perdita del rapport parentale ed euro 78.876,43 per danno patrimoniale da perdita del congiunto.<br /> Su tutte le somme indicate, ridotte del 50% per tener conto dell&#8217;apporto concausale della vittima al verificarsi del proprio decesso, sarebbero stati determinati gli interessi compensativi, calcolati applicando i criteri indicati nella sentenza di prime cure.<br /> <br /> RAGIONI DELLA DECISIONE<br /> 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2056 cod. civ., degli artt. 40 e 41 c.p., dell&#8217;art. 140 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada), degli artt. 2, 13, 32, 19 Cost., dell&#8217;art. 8 e 9 CEDU, degli artt. 3, comma 2, e 6 della Carta dei Diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea; degli artt. 11-61, 11-62, 11-70, 11-82 del Trattato istitutivo della Costituzione europea nonchè degli artt. 5, 6, 9 della Convenzione di Oviedo (360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).<br /> La tesi sostenuta è che la Corte d&#8217;Appello abbia erroneamente applicato I principi della causalità , di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e l&#8217;art. 1227 cod. civ., qualificando il rifiuto per motivi relig iosi di sottoporsi alla trasfusione di sangue,nonostante la scelta volontaria di condurre un&#8217;automobile, una &quot;esposizionevolontaria ad un rischio&quot; anomalo, gratuito e voluttuario.<br /> Sulla scorta di alcune pronunce di questa Corte regolatrice, l&#8217;esposizione volontaria al rischio da parte della vittima, cui applicare l&#8217;art. 1227 cod. civ.  avrebbe richiesto, ad avviso dei ricorrenti, la consapevolezza da parte della vittima di mettersi in posizioni pericolose senza giustificata necessità  e violando le regole di comportamento considerate vincolanti.<br /> Nel caso di specie, invece, la vittima non aveva violato alcuna norma giuridica nè aveva assunto un comportamento imprudente o negligente in violazione di una regola vincolante secondo la coscienza sociale, posto che guidava, cioè svolgeva una delle normali attività  della vita quotidiana,<br /> rispettando il Codice della Strada, e non aveva violato alcuna regola del vivere sociale, allorchè aveva scelto, in aderenza ai propri convincimenti religiosi, dirifiutare la trasfusione di sangue.<br /> Perciò la Corte d&#8217;Appello, considerando nella sostanza il rifiuto della trasfusione di sangue una condotta omissiva colposa, un rischio anormale, voluttuario o gratuito, oltre ad esprimere un giudizio di disvalore in merito alle scelte religiose della vittima, avrebbe erroneamente ritenuto la sottoposizione alla emotrasfusione un comportamento esigibile e doveroso.<br /> Assumendo tale decisione, perà², avrebbe omesso di considerare che non puòessere configurato alcun obbligo a carico del danneggiato di sottoporsi ad un Â intervento al fine di ridurre l&#8217;entità  del danno cagionatogli, non essendo tale rifiuto inquadrabile nell&#8217;ipotesi di concorso colposo di cui all&#8217;art. 1227 cod. civ. E che, al contrario, ritenerlo obbligato, implicherebbe punirlo per aver esercitato un diritto riconosciutogli dalla Costituzione. Il che si porrebbe anche in contrasto con il principio di non contraddizione, posto che non si può, per un verso, predicare il principio personalissimo di ogni individuo di scegliere tra salvezza del corpo e salvezza dell&#8217;anima, e, per l&#8217;altro, penalizzare il soggetto che di quell diritto si sia avvalso in una situazione cagionata esclusivamente dalla negligenza altrui, ponendo, di fatto, un prezzo per il suo esercizio, e bilanciando diritti ineguali, cioè il diritto inviolabile di Umberto De Luca e l&#8217;interesse patrimoniale<br /> della Compagnia di Assicurazione, a vantaggio di quest&#8217;ultimo.<br /> Peraltro, la necessità  di praticare l&#8217;eMotrasfusione, essendo sorta solo in relazione all&#8217;anemizzazione provocata dall&#8217;incidente, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a negare che il sinistri stradale potesse essere considerato solo un antecedente causale e considerare, invece, che il rifiuto della emotrasfusione, essendo intervenuto quale conseguenza della sequenza eziologica provocata da Fabrizio Giuseppe Murru, non poteva avere forza causativa del decesso, determinato, al contrario, esclusivamente dal fatto illecito.<br /> In aggiunta, le percentuali di probabile sopravvivenza non avrebbero potuto essere considerate il parametro per attribuire surrettiziamente un concorso di colpa del 50% alla vittima, perchè non può essere ritenuto corresponsabile del danno colui che, senza violare alcuna regola di comune prudenza, correttezza o diligenza, non si sia attivato per rimuovere tempestivamente una situazione di pericolo creata da altri.<br /> 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono &quot;la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 101 Cost. in combinato disposto con gli artt. 8, 19, 32 Cost., dell&#8217;art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali&quot;, in connessione con gli artt. 8, 9 e succ. Protocolli add. della &quot;Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali&quot;, in relazione all&#8217;art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Violazione del divieto di discriminazione e del principio di laicità :<br /> limitazione della responsabilità  assicurativa per via delle credenze religiose.<br /> Equiparazione della credenza religiosa del De Luca di rifiutare le emotrasfusioni a situazioni illecite colpose o antigiuridiche. Trattamento differente da cittadini che si trovano in situazioni simili solo in ragione del rifiuto alle trasfusioni per motivi religiosi. Ogni cittadino vittima di un incidente o di un reato dovrebbe vedere il proprio diritto di risarcimento ridotto solo perchè &quot;colpevole&quot; di<br /> esercitare la propria libertà  personale o per le sue scelte di vita&quot;.<br /> L&#8217;assunto da cui muovono è che la Corte d&#8217;Appello abbia violato il principio di laicità  dello Stato, fondato sugli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., ritenuto principio supremo dell&#8217;ordinamento, che si sostanzia nell&#8217;indispensabile neutralità  da parte del potere pubblico di fronte ai conflitti religiosi.<br /> Le discriminazioni imputate al giudice a quo, per aver considerato rischioso il rispetto del credo religioso dei Testimoni di Geova, sono due: a) per non essere stata esclusa nei confronti della vittima l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1227 cod. civ., negandole il diritto di fare le proprie scelte in ordine agli interventi da eseguire sul suo corpo, senza subire penalizzazioni e, quindi, adottando un trattamento giuridico diverso rispetto a soggetti trovantesi in situazioni sostanzialmente<br /> simili, senza una ragionevole ed obiettiva giustificazione: ad esempio, una donna in stato di gravidanza non sarebbe stata penalizzata per essersi messa alla guida, mettendo a repentaglio la vita del nascituro, a nessuno verrebbe in mente di ritenere responsabili il diabetico o l&#8217;emofiliaco per aver scelto di prendere l&#8217;auto per recarsi al lavoro, pur avendo condizioni cliniche esponenti a maggior rischio per la vita; b) per avere trattato i testimoni di Geova come cittadini di<br /> serie B, considerando il rispetto delle loro convinzioni religiose una negligenza<br /> ex art. 1227 cod. civ., aprendo così¬ la strada a comportamenti discriminatori nei<br /> loro confronti: ad esempio, un terrorista potrebbe essere ritenuto solo parzialmente responsabile della emorragia cagionata ad un Testimone di Geova, il medico che avesse eseguito un intervento sbagliato potrebbe andare esente da responsabilità  ove il Testimone di Geova si rifiutasse di sottoporsi ad un intervento correttivo richiedente anche una emotrasfusione, le compagnie di<br /> assicurazione potrebbero inserire nelle proprie polizze specifiche limitazioni di<br /> responsabilità  basate sulla credenza religiosa dell&#8217;assicurato o del beneficiario.<br /> Peraltro, il dm 15 gennaio 1991, art. 19, considera proprio le trasfusioni di sangue una pratica terapeutica non esente da rischi, collegandovi l&#8217;obbligo di acquisire il consenso informato del paziente; la I. 25/02/1992, n. 210 stabilisce un indennizzo a favore di chi abbia riportato danni derivanti dalla emotrasfusione; i rischi delle emotrasfusioni sono descritti dall&#8217;OMS e da<br /> accreditati studi scientifici che suggeriscono di limitarne l&#8217;uso e lo stesso fa la<br /> giurisprudenza di legittimità .<br /> 3. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per l&#8217;omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e cioè che la trasfusione non avrebbe salvato la vita a Umberto De Luca, come sarebbe emerso dalla CTU che la Corte territoriale non avrebbe esaminato, e per violazione dell&#8217;art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per motivazione acritica e apparente, non avendo spiegato, se non con un Rimando alla CTU, a sua volta, del tutto autoreferenziale, perchè sulla probabilità  di sopravvivenza, elemento estraneo al nesso causale e al sinistro, era stata parametrata la misura della partecipazione della vittima alla propria morte.<br /> L&#8217;assunto cassatorio è che il giudice a quo non abbia esaminato le specifiche censure riprodotte in appello e avanzate alla CTU attraverso le note tecniche formulate con la CTP relativamente alla non scientificità  della percentuale indicata dai periti, in assenza di dati probabilistici o statistico-scientifici a supporto, l&#8217;assenza dell&#8217;indicazione del ragionamento seguito per arrivare a<br /> quella determinazione, al giudizio prognostico sfavorevole e alla irreversibilità  dello shock emorragico cagionato dalle condizioni cliniche della vittima ormai compromesse.<br /> Essendo stata la CTU sottoposta a specifiche e puntuali censure, il giudice a quo non avrebbe potuto, senza contravvenire ai suoi obblighi nnotivazionali, aderire ad essa con una risposta argomentativa non correlata alle specifiche critiche mossele.<br /> Inoltre, non essendo la sopravvivenza un elemento del nesso causale, anche a prendere per buone le risultanze della CTU, il giudice non avrebbe dovuto rapportare ad essa la misura del concorso colposo del danneggiato.<br /> 4. Le questioni giuridiche sottoposte all&#8217;attenzione di questa Corte regolatrice dai motivi di ricorso, che possono essere esaminati unitariamente, attengono:<br /> a) all&#8217;accreditabilità  della tesi dell&#8217;esposizione/accrescimento del rischio<br /> nell&#8217;ambito dell&#8217;accertamento/ricostruzione del nesso di causa;<br /> b) all&#8217;annoverabilità  del diritto al rispetto delle proprie convinzioni religiose,<br /> estrinsecatosi nel rifiuto della emotrasfusione per motivi legati al proprio credo<br /> religioso, tra i fattori accrescitivi/produttivi del rischio;<br /> c) alle ulteriori conseguenze in tema di concorso di responsabilità ;<br /> d) al rilievo del comportamento omissivo;<br /> e) alla determinazione delle conseguenze risarcibili.<br /> Prima di esaminare le singole questioni, in via preliminare, giova ricordare che la causalità  attiene al collegamento naturalistico tra fatti accertato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo ovvero su basi logico-inferenziali. Essa attiene alla relazione probabilistica (svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità  soggettiva) tra condotta ed evento di danno (e tra quest&#8217;ultimo e le conseguenze risarcibili), da ricostruirsi secondo un criterio di regolarità  causale, integrato, se del caso, da quelli dello scopo della norma violata e dell&#8217;aumento del rischio tipico, previa analitica descrizione dello stesso (cfr. Cass. Sez. Un., 11/01/2008, n. 576; Cass. 11/07/2019, n. 17084), mentre su un piano diverso si colloca la dimensione soggettiva dell&#8217;imputazione. Quest&#8217;ultima corrisponde all&#8217;effetto giuridico che la norma collega ad un determinate comportamento sulla base di un criterio di valore, che è rappresentato dall&#8217;inadempienza nella responsabilità  contrattuale e dalla colpa o dal dolo in quella aquiliana (salvo i casi i casi di imputazione soggettiva dell&#8217;evento<br /> nell&#8217;illecito aquiliano artt. 2049, 2050, 2051 e 2053 cod. civ.): Cass. 11/11/2019, n. 28991.<br /> L&#8217;accertamento del nesso di causalità  giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l&#8217;area del danno risarcibile. Spetterà  al giudice, dopo aver accertato la causalità  materiale e la colpa dell&#8217;offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall&#8217;evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza &quot;immediata e diretta&quot; di quello, e quali no.<br /> In definitiva, il sistema della legge (gli artt. 40 e 41 c.p., da un lato, l&#8217;art. 1222 cod. civ., dall&#8217;altro) impone la distinzione tra l&#8217;imputazione causale dell&#8217;evento di danno e la successiva indagine volta all&#8217;individuazione e alla quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli.<br /> I principi in base ai quali accertare il nesso di causalità  (principi cui la legge rinvia e dÃ  per noti, dal momento che alcuna norma contiene una definizione di &quot;nesso causale&quot;), tanto materiale quanto giuridica, sono stabiliti dalla legge (artt. 40 e 41 c.p. nel primo caso; art. 1223 cod. civ. nel secondo).<br /> La causalità  naturale e quella giuridica ineriscono alla responsabilità  civile. A differenza della causalità  penale orientata alla negazione della irrilevanza delle concause (art. 41 c.p.), la causalità  civile guarda al danno e non all&#8217;evento; mentre infatti la causalità  penale è orientata nella direzione dell&#8217;evento e da ciò deriva l&#8217;irrilevanza, ovvero l&#8217;equivalenza, delle cause concorrenti (art. 41,<br /> comma 1, c.p.), la causalità  civile ha l&#8217;attenzione concentrata sul danno, perchè la responsabilità  in questo settore ruota sulla figura del danneggiato, mentre quella penale gravita intorno alla figura dell&#8217;autore del reato; la prima non è connotata dal principio di stretta legalità , per cui non si esclude che la prova del collegamento eziologico possa fondarsi su ragionamenti inferenziali, la funzione<br /> della responsabilità  civile è quella di trovare la pìù opportuna allocazione delle conseguenze pregiudizievoli verificatesi nella sfera della vittima, quella della responsabilità  penale ha matrice sanzionatoria. Tali differenze sono quelle che principalmente giustificano tanto il divaricamento che, nonostante la commune derivazione normativa dagli artt. 40 e 41 c.p., ormai caratterizza gli approcci al nesso eziologico, quanto la sensibilità  che la giurisprudenza civilistica ha dimostrato per la (ormai accreditata) distinzione tra il nesso di causalità <br /> materiale e quello di causalità  giuridica.<br /> L&#8217;accertamento del primo dei due nessi è necessario per stabilire se vi sia responsabilità  ed a chi vada imputata; l&#8217;accertamento del secondo serve per stabilire la misura del risarcimento.<br /> Proprio il mantenimento della differenza tra il nesso di causalità  materiale, che è dunque un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità , e il nesso di causalità  giuridica, che consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell&#8217;evento offre un&#8217;appagante soluzione al problema dell&#8217;accertamento del nesso di causa rispetto ad eventi, come quello per cui è<br /> causa, ad eziologia multifattoriale e pìù in generale al concorso tra cause umane<br /> e cause naturali e tra cause umane colpevoli e cause umane non colpevoli alla<br /> produzione dell&#8217;evento dannoso: perchè se viene processualmente accertato che<br /> la causa naturale o la causa umana non colpevole è tale da escludere il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda sarà  rigettata, se la causa naturale o la causa umana non colpevole ha rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all&#8217;evento, la responsabilità  dell&#8217;evento sarà  per intero ascritta all&#8217;autore della condotta illecita.<br /> In altri termini, viene esclusa la possibilità  di una riduzione proporzionale in ragione della minore incidenza dell&#8217;apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di pìù cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità  di comportamenti umani colpevoli, non tra una causa umana imputabile ed una concausa umana non imputabile o tra una causa naturale ed una causa umana imputabile.<br /> L&#8217;unico precedente di segno contrario Cass. 16/01/2009, n. 975 è stato sottoposto a dura critica da questa Corte nella sentenza 21/07/2011, n. 159991, le cui conclusioni fondamentali meritano di essere riprodotte: a) è contraria al dettato normativo l&#8217;affermazione secondo cui, nel concorso tra fatto umano e fatto naturale, cui deve essere equiparato il comportamento<br /> non colpevole, l&#8217;aliquota di danno imputabile all&#8217;uno ed all&#8217;altro andrebbe stabilita dal giudice &quot;in via equitativa&quot;, dal momento che il giudizio equitativo concerne l&#8217;accertamento del danno (art. 1226 cod. civ.) e non l&#8217;accertamento delle sue cause;<br /> b) l&#8217;accertamento del nesso di causa non può che avere per esito l&#8217;accertamento della sua sussistenza o della sua insussistenza, sicchè è inconcepibile un suo &quot;frazionamento&quot;;<br /> c) l&#8217;infrazionabilità  del nesso di causalità  materiale tra condotta ed evento di danno è confermata indirettamente dall&#8217;art. 1227 cod. civ.: tale norma, infatti, prevedendo la riduzione della responsabilità  nel solo caso di concorso causale fornito dalla vittima, implicitamente esclude la frazionabilità  del nesso nel caso di concorso di cause naturali o di condotte con colpevoli con la condotta del responsabile.<br /> 5. Chiarita la cornice dei principi di riferimento, si può passare all&#8217;esame delle singole problematiche.<br /> Mette conto rilevare che la Corte d&#8217;Appello si è servita della teoria dell&#8217;aumento del rischio e/o dell&#8217;esposizione al rischio per sostenere che il danneggiato si era &quot;esposto volontariamente ai rischi connessi alla circolazione stradale, pur sapendo che, in caso di incidente, avrebbe potuto avere bisogno di sottoporsi alla somministrazione di sangue o emoderivati, che per motivi religiosi<br /> avrebbe rifiutato&quot; (p. 12 della sentenza) sì¬ da giustificare l&#8217;applicazione del principio secondo cui &quot;l&#8217;esposizione volontaria ad un rischio o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità  che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità  del danneggiato e a ridurre proporzionalmente, la responsabilità  del danneggiante (&#8230;)&quot;. (Cass. 26/05/2014, n. 11698).<br /> E&#8217; opportuno soffermarvisi.<br /> Si tratta di una categoria di imputazione dell&#8217;evento tendenzialmente nuova, con cui il giudice attribuisce &quot;come fatto proprio&quot; un evento che a stretto rigore non risulta essere stato provocato da colui al quale viene riferito.<br /> L&#8217;idea è che il titolare di una situazione giuridica soggettiva vanti la pretesa<br /> che altri non aumentino ingiustamente il rischio di una sua lesione, sicchè, sotto il profilo della causalità  materiale, si tratta di accertare se sussista un nesso misurabile in termini statistici tra fatto innutabile al danneggiante e aumento del rischio: in tale prospettiva, l&#8217;intensità  del rapporto statistico tra antecedente imputabile e conseguenza, che si riflette nell&#8217;incerta alternativa<br /> sussistenza/insussistenza del rapporto causale, si tradurrebbe nella misura<br /> dell&#8217;aumento del rischio provocato dalla condotta dell&#8217;agente concreto. I passaggi logici a monte sono in sostanza i seguenti: si attribuisce alla vittima come fatto proprio il decorso causale effettivo attribuendole una omissione, e, quindi, per il tramite del ragionamento ipotetico, che è quello che viene utilizzato per verificare l&#8217;apporto causale del comportamento alternativo lecito ossia la<br /> condotta che in nome del dovere di diligenza in concreto doveroso e dell&#8217;obbligo giuridico di impedire l&#8217;evento riferibile al titolare della posizione di garanzia &#8211; che avrebbe dovuto essere ma non è stato tenuto, si procede all&#8217;accertamento del se la condotta alternativa avrebbe avuto significative , probabilità  di salvare il bene giuridico. Se la risposta è positiva si ha un &quot;aumento del rischio&quot;.<br /> 6. Ora, la Corte territoriale ha assunto che Fabrizio Giuseppe Murru alla guida<br /> del proprio mezzo avesse cagionato il sinistro stradale rivelatosi mortale sulla scorta della causalità  reale, ma che l&#8217;exitus avrebbe potuto essere evitato con una percentuale di probabilità  non trascurabile &quot;in misura di metà -due terzi, ossia con un barà©me percentuale oscillante fra il 50% e il 65%&quot; (secondo quanto emerso dalla CTU) ove la vittima avesse accettato di sottoporsi ad una<br /> emotrasfusione (causalità  ipotetica); di qui l&#8217;imputazione a titolo di (concorso di) colpa dell&#8217;evento morte a carico di Umberto De Luca che la Corte territorial ritiene giustificabile in ragione del comportamento incauto ed imprudente tenuto da quest&#8217;ultimo concretizzatosi nell&#8217;essersi rappresentato il rischio dell&#8217;evento occorso e di non averlo evitato attraverso una condotta accorta e prudente.<br /> Specificamente l&#8217;aumento del rischio avrebbe agito sulla Condotta commissiva colposa che dal punto di vista naturalistico pure c&#8217;è stata in questo modo: la vittima è morta &quot;a seguito&quot; del sinistro stradale, ciononostante assume rilievo giuridico il condizionamento rappresentato dalla mancata attivazione, da parte sua, della misura precauzionale rappresentata dal non aver evitato di<br /> circolare con l&#8217;auto.<br /> Il ragionamento della Corte territoriale, improntato all&#8217;esigenza di non imputare alla vittima un&#8217;esposizione risarcitoria non calibrata sull&#8217;effettivo peso causale della sua condotta colpevole, dimostra di essersi dipanato collegando inestricabilmente pìù angoli prospettici del profilo causale preponderanza dell&#8217;evidenza, responsabilità  per concorso di causa, causalità  di un<br /> comportamento omissivo, teoria dell&#8217;aumento del rischio, responsabilità  proporzionale, perdita della chance di sopravvivenza condensandone gli esiti in affermazioni per lo pìù incoerenti che soprattutto non hanno fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte.<br /> Dopo aver affermato che &quot;il sinistro rappresenta un antecedente causale<br /> necessario dell&#8217;evento morte&quot; e che &quot;il decesso è causalmente riconducibile anche alla mancata somministrazione di sangue e/o emoderivati al De Luca&quot;, il giudice a quo ha condiviso le conclusioni della CTU secondo cui &quot;la pronta somministrazione di sangue (emotrasfusione) e/o emoderivati (&#8230;) avrebbe consentito di contrastare l&#8217;evoluzione infausta&quot; e &quot;avrebbe reso pìù probabile che non la sopravvivenza del De Luca&quot;, ha ritenuto sussistente &quot;il nesso causale<br /> anche tra la mancata somministrazione di sangue e/o emoderivati e il decesso,<br /> in quanto (&#8230;) l&#8217;azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l&#8217;exitus&quot;, ha negato che l&#8217;omissione sia stata idonea ad &quot;escludere il nesso causale tra il sinistro e il decesso (&#8230;). Nel nostro ordinamento, infatti, il rifiuto di sottoporsi a determinate cure mediche (&#8230;) per motivi religiosi o di altra natura, anche quando tale rifiuto possa causare la morte del soggetto, lungi<br /> dall&#8217;essere &#8211; considerato un fattore anomalo e imprevedibile, è espressione di un diritto di rango costituzionale, ha concluso per la ricorrenza di un concorso di responsabilità  del decesso imputabile in pari misura al danneggiante ed vittima, quest&#8217;ultima responsabile di essersi volontariamente esposta ad un rischio.<br /> 7. Non vi sono le premesse per ipotizzare che nel caso di specie la morte abbia rappresentato la sommatoria di due condotte, ciascuna dotata di propria individualità , con conseguente necessità  di definire in termini oggettivi la proiezione causale di ciascuna di esse; deve parimenti escludersi che la condotta del danneggiante, dal punto di vista naturalistico, abbia costituito la mera premessa contingente per la produzione dell&#8217;evento, giacchè aveva una forza causale idonea a produrre proprio l&#8217;evento occorso, anche tenuto conto dello scopo della norma violata. Il principio dello scopo della norma violate giustifica l&#8217;appartenenza dell&#8217;evento dannoso all&#8217;investitore in ragione<br /> dell&#8217;incremento del rischio a lui imputabile, nel senso che gli intenti sanzionatori<br /> delle regole del codice della strada violate imponevano di non considerare esclusa la responsabilità  del danneggiante per la lesione occorsa.<br /> 8. I punti deboli del ragionamento della Corte territoriale, che ha fondato il<br /> concorso di responsabilità  sulla possibilità  di sopravvivenza che la vittima avrebbe avuto ove si fosse sottoposta a trasfusione e sull&#8217;esposizione volontaria ad un rischio (&#8230;) idonea a creare una corresponsabilità  del danneggiato e a ridurre proporzionalmente la responsabilità  del danneggiante (&#8230;)&quot;, sono costituiti dalla impossibilità  di invocare la teoria dell&#8217;aumento del rischio in<br /> relazione ad un comportamento preventivo involgente in modo così¬ stringente<br /> la libertà  di autodeterminazione di un soggetto nonchè dalla incomparabilità  del grado di incidenza eziologica di pìù cause concorrenti ove non sia in gioco una pluralità  di comportamenti umani colpevoli (Cass. 9/04/2003, n. 5539).<br /> 8. Per giustificare la conclusione secondo cui la vittima si era volontariamente esposta ad un rischio, la Corte territoriale si è servita di un principio di diritto elaborato con riferimento ad una fattispecie nella quale una giovane vittima aveva perduto la vita a bordo di un&#8217;auto impegnata in una corsa<br /> clandestina di velocità  (Cass. 26/05/2014, n. 11698). La Corte regolatrice stabiliva, infatti, che l&#8217;evento dannoso per il danneggiato non si fosse esaurito nè identificato con il segmento causale attinente al momento cinematico dei fatti ovvero all&#8217;incidente, la cui responsabilità  era addebitabile esclusivamente al conducente, ma occorreva prendere in considerazione come segmento terminale<br /> e quindi di perfezionamento del fatto storico, la &quot;lesione del bene giudico tutelato&quot; e, quindi, nel caso del trasportato, la lesione della sua integrità  fisica (da cui poi deriva il danno conseguenziale risarcibile). Orbene, tale lesione (evento dannoso) non si sarebbe verificata se non si fossero realizzati diversi antecedenti causali: se il conducente avesse guidato l&#8217;auto rispettando le regole<br /> del codice della strada e le regole generali di prudenza (evitando nel caso in<br /> esame di impegnarla in una corsa clandestina), e se, a monte, il trasportato, secondo una regola prudenziale socialmente condivisa, si fosse astenuto dal salire in macchina, ben sapendo in che attività  sarebbe stata da lÃ¬ a breve impegnata la vettura. A rendere corresponsabile il danneggiato, in quella vicenda, era stato proprio il fatto che egli avesse adottato consapevolmente &quot;all&#8217;inizio della sequenza eziologica&quot; un comportamento partecipe di una condotta illecita e contraria alle regole di prudenza, esponendosi, con la scelta volontaria di salire in auto, &quot;al rischio, in violazione di norme comportamentali comunemente adottate dalla coscienza sociale oltre che di precise regole del<br /> codice stradale&quot;. Per i giudici &quot;violando una norma giuridica o ponendosi<br /> consapevolmente in contrapposizione ad una regola di prudenza comportamentale avvertita come vincolante dalla comunità  sottoponendosi in tal modo ad un rischio anormale, quindi ad un rischio gratuito, consapevole, dovuto ad una scelta voluttuaria e gravemente imprudente&quot; la condotta della vittima era stata considerata colposa e rilevante per far gravare almeno in parte la<br /> responsabilità  del danno provocato non sul soggetto che normalmente ne<br /> avrebbe risposto, in quanto autore materiale dell&#8217;evento dannoso, ma su altro soggetto, la danneggiata, che con la sua scelta imprudente si era inserita in una situazione a rischio che avrebbe agevolmente potuto evitare con una scelta pìù prudente. Per la Corte, l&#8217;esposizione volontaria al rischio era stata tale da superare la soglia del comportamento consentito ed era stata un segmento della catena causale che aveva portato all&#8217;evento.<br /> La descrizione puntuale di tale vicenda giurisprudenziale dimostra la distanza dal caso in esame e Permette di chiarire quanto sia stata fallace l&#8217;applicazione della esposizione al rischio nella dimensione fattane dalla Corte regolatrice. Essa, infatti, ha utilizzato un non pìù in auge principio di autoresponsabilità  e/o di un dovere, imposto dall&#8217;art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità  degli obblighi derivanti dalla<br /> convivenza civile, lo ha esteso fino al punto di considerare come incauto il comportamento di chi, potendo prevedere il verificarsi di un incidente stradale produttivo di lesioni personali richiedenti una trasfusione di sangue, non si sia impegnato nell&#8217;adottare le opportune cautele, e ha ragionato come se fosse legittimo pretendere che egli si astenesse dall&#8217;esporsi ai rischi derivanti dalla<br /> circolazione stradale, salvo sopportare le conseguenze del proprio comportamento irresponsabile o incauto, in pratica addossandogli, per effetto di una indefinita negligenza, le conseguenze dell&#8217;essersi trovato nel luogo in cui è sopravvenuto un fatto dannoso.<br /> 9. Non solo: il ragionamento della Corte territoriale priva surrettiziamente di pregio il pieno riconoscimento del diritto di un soggetto di rifiutare un trattamento sanitario vieppìù quando tale decisione sia assunta per ragioni religiose, allorchè cioè si esplichi il diritto all&#8217;autodeterminazione soggettiva intesa come potere di controllare le modalità  di costruzione della propria identità <br /> personale che, a sua volta, trova sponda in una rinnovata dimensione del corpo<br /> umano: non qualcosa che appartiene all&#8217;individuo, ma l&#8217;individuo stesso, substrato generatore della persona e strumento con cui si entra in relazione con gli altri, si trova posto nella società  e che, soprattutto, si salda con i valori della dignità , della salute ed anche dell&#8217;autodeterminazione di sè. L&#8217;orizzonte della costruzione di sè è pìù ampio di quello dell&#8217;autodeterminazione sanitaria che<br /> pure giÃ  si esplica in direzione di una concezione della salute declinata in senso<br /> identitario, oramai completamente emancipata dallo stretto ancoraggio alla piena integrità  fisica che stava a cuore allo Stato in ragione della difesa della cosiddetta società  dei sani, e che non tollera pìù correzioni in direzione solidaristica, propagate attraverso un non predicabile dovere di curarsi.<br /> Sull&#8217;ampiezza del riconoscimento del diritto di rifiutare un trattamento salvavita per motivi religiosi cfr. Cass. 15/05/2019, n. 12998, cui si rinvia anche per l&#8217;individuazione delle fonti nazionali e sovranazionali di riferimento e tutela.<br /> 10. Sotto un profilo contiguo, mette conto rilevare che la giurisprudenza di<br /> questa Corte regolatrice si dimostra sempre pìù compattamente orientata ad<br /> affermare che il concorso non colposo del danneggiato lascia tendenzialmente<br /> intatto l&#8217;obbligo integrale risarcitorio a carico del danneggiante. Una diversa determinazione finirebbe con l&#8217;addossare alla vittima, che contribuisca senza sua colpa alla causazione del danno, il peso dell&#8217;incidenza negativa della propria azione e/o omissione sull&#8217;evento finale; e ciò contro il principio generale che fonda sulla colpa la ragione per ascrivere una responsabilità  altrimenti priva di significativa rilevanza e lo smarrimento del significato complessivo della fattispecie di responsabilità , per il quale il danno ingiusto acquista rilievo sul piano risarcitorio non giÃ  di per sè, ma in quanto cagionato da una o pìù condotte (oppure da uno o pìù fatti) soggettivamente imputabili ad uno o a pìù soggetti.<br /> In altri termini, anche se l&#8217;evento finale risulti il frutto dell&#8217;azione combinata<br /> di due condotte, ove una di esse, quella non colposa del danneggiato, si fonda con quella biasimevole del danneggiante, la ravvisabilità  dell&#8217;elemento della colpa nella sola condotta del danneggiante rende corretto addebitare interamente il fatto e le conseguenze pregiudizievoli derivatene alla condotta del medesimo, in accoglimento del brocardo qui in re illicita versatur etiam pro casu tenetur.<br /> Ove la condotta del danneggiato sia immune da censura e sia dunque lecita,<br /> non vi sono ragioni per alleggerire l&#8217;efficienza causale dell&#8217;unica Condotta colpevole. Al contrario, ove il danneggiato sia colpevole a sua volta non sarebbe corretto che il danneggiante assumesse su di sè tutto il peso di un danno che ha cagionato solo in parte.<br /> Tale approdo giurisprudenziale risente del lungo travaglio, a seguito del<br /> quale questa Corte regolatrice ha accantonato l&#8217;idea che l&#8217;art. 1227 cod. civ. Sia espressione del principio di autoresponsabilità , abbracciando la tesi che ne fa un corollario del principio di causalità .<br /> Chiarificatrice si è rivelata la pronuncia di questa Corte n. 4208 del 17/02/2017, secondo cui &quot;nonostante una dottrina minoritaria ritenga che il fondamento dell&#8217;art. 1227 cod. civ., comma 1, riposi sul principio di autoresponsabilità , la dottrina prevalente e la giurisprudenza (Cass. 3 dicembre 2002, n. 17152) ritengono che la norma in discorso costituisca applicazione dei<br /> principi della causalità  e del funzionamento del nesso causale. In questo Quadro la colpa, cui fa riferimento dell&#8217;art. 1227, comma 1, va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perchè il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all&#8217;art. 2043 cod. civ.), bensì¬ come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato (Cass. 3 dicembre 2002, n. 17152), ovvero, come riconosce una dottrina, come criterio di selezione delle<br /> concause rilevanti ai fini della riduzione del risarcimento&quot;.<br /> Dalla stessa pronuncia emerge un&#8217;altra affermazione che assume un peso essenziale nella vicenda per cui è causa: &quot;La concausa umana rilevante è infatti quella colposa, dovendosi derubricare quella non colposa a concausa naturale&quot;.<br /> Insomma, la condotta non colposa è equiparata alla condotta naturale,<br /> perchè evidentemente come quest&#8217;ultima non cagiona un danno (ascrivibile alla categoria dei fatti imputabili), ma mere conseguenze negative.<br /> E&#8217; viceversa esclusa ogni possibilità , per il giudice, di graduare percentualmente la responsabilità  dell&#8217;autore della causa imputabile dotata di efficienza concausale (e di ridurre proporzionalmente l&#8217;entità  dell&#8217;obbligazione risarcitoria) in considerazione del grado di efficienza della o delle concause naturali non imputabili (Cass. 16/02/2001, n. 2335).<br /> Dare rilievo alla concausa naturale e/o alla condotta umana non colpevole significherebbe limitare il risarcimento del danno patito dal danneggiato, che si vedrebbe gravato della quota imputabile al fatto naturale e/o all&#8217;esercizio del proprio diritto.<br /> 11. Sulla scorta dell&#8217;art. 1223 cod. civ. il quale non è ascrivile<br /> all&#8217;accertamento del nesso causale, ma è indicativo di un criterio di delimitazione dell&#8217;ambito del danno risarcibile causalmente ascritto alla (&quot;cagionato&quot; dalla) condotta qualificata dalla colpa (o dal dolo) del soggetto responsabile, non essendovi necessaria coincidenza tra danno arrecato e danno risarcibile si tratta di individuare quali conseguenze pregiudizievoli costituiscano danno<br /> risarcibile in quanto derivanti dal rischio specifico posto in essere dalla Condotta (dolosa o) colposa&#8217; del debitore/danneggiante, che a tale stregua solo a carico del medesimo, e non anche sul creditore/danneggiato, devono gravare.<br /> L&#8217;aggravamento delle condizioni di salute fino alla morte della vittima risalente<br /> alla mancata sottoposizione alla terapia emotrasfusionale deve considerarsi un danno diretto della condotta dell&#8217;agente chiamato a risponderne risarcitoriamente (cfr. Cass. 21/08/2018, n. 20829).<br /> Sarebbe un fuor d&#8217;opera nel caso di specie prendere posizione sul se il rilievo<br /> della concausa naturale debba variare seconda che essa preesista in maniera conclamata alla condotta umana ovvero se, essendo la prima priva di evidenti manifestazioni, la condotta umana abbia rappresento il fattore scatenante di effetti negativi, perchè a monte vi è un ostacolo insormontabile che assume carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione (cfr. Cass.<br /> 11/11/2019, n. 28986; Cass. 11/11/2019, n. 28990): il rifiuto della trasfusione di sangue costituiva atto di esercizio di un diritto garantito dall&#8217;ordinamento; l&#8217;aliud agere preteso dal danneggiato escluso che il danneggiato per le ragioni chiarite avesse un onere di evitare la circolazione stradale era costituito dalla sottoposizione ad una terapia emotrasfusionale, la cui omissione trovava<br /> giustificazione nel legittimo rifiuto di essa per motivi religiosi.<br /> Tale conclusione è confortata da ulteriori considerazioni che ai fini che qui interessano acquistano rilevanza:<br /> la giÃ  evocata chiusura del varco alla responsabilità  proporzionale che aveva trovato espressione, da ultimo, nella ricordata pronuncia n. 975 del 16/01/2009 (ed era stata in precedenza adottata, ad esempio, da Cass. 25/10/1974, n. 3133; Cass. 11/08/1982 n. 4544), cui la giurisprudenza<br /> successiva ha nnonoliticamente opposto il convincimento che &quot;eventuali correttivi<br /> alle tradizionali strutture del principio causale puro (principio, si ripete, puramente normativo nothing), non richiedono nè consentono la formulazione di una regola contrapposta a quella da lungo tempo sancita da questa Corte, e non esigono nè postulano l&#8217;approdo ad una regola ispirata al<br /> modello della causalità  proporzionale in salsa equitativa. Onde va riaffermato il<br /> principio secondo il quale, essendo la comparazione fra cause imputabili colpa/inadempimento e cause naturali esclusivamente funzionale a stabilire, in seno all&#8217;accertamento della causalità  materiale, la valenza assorbente delle une rispetto alle altre &#8211; non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità  dell&#8217;apporto causale (e non della colpa, come erroneamente e tralaticiamente affermato) del danneggiante, in quanto una comparazione del<br /> grado di incidenza eziologica di pìù cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra<br /> una pluralità  di comportamenti umani colpevoli, nna non tra una causa umana<br /> imputabile ed una concausa naturale non imputabile&quot; (Cass. 06/05/2015, n.<br /> 8995; Cass. 21/07/2011, n. 15991);<br /> l&#8217;invarianza del principio nel caso in cui si debba accertare il peso causale del comportamento omissivo, come in questo caso. La differenza consiste nel fatto che, in tal caso, è necessario ipotizzare un decorso causale alternativo quello che sul piano del fatto non si è verificato messo in moto dalla Condotta omessa, così¬ da verificare quali conseguenze sarebbero discese dall&#8217;azione che l&#8217;autore dell&#8217;omissione era &quot;tenuto&quot; a porre in essere. Se, nonostante l&#8217;adozione<br /> della condotta dovuta ma omessa, l&#8217;effetto coincidesse comunque con l&#8217;evento<br /> che si assume lesivo o dannoso, ne risulterebbe smentita la rilevanza dell&#8217;omissione come condizione necessaria di tale accadimento, che risulterebbe, dunque, non imputabile in termini oggettivi all&#8217;autore dell&#8217;omissione perchè evidentemente trovante la propria genesi in altre cause. Se, invece, il ragionamento controfattuale porta a ritenere che l&#8217;adozione della Condotta dovuta e omessa avrebbe impedito l&#8217;occorrere dell&#8217;evento lesivo o dannoso oppure ne avrebbe contenuto la portata, minimizzato o posticipato in misura non irrisoria gli effetti, il giudice non può che ricavarne la conclusione che l&#8217;omissione sia stata la condizione necessaria dell&#8217;evento.<br /> Le differenti modalità  di accertamento del nesso causale lasciano<br /> impregiudicato il fatto che quando si immagina la condotta da sostituire al<br /> processo statico lasciato dall&#8217;omissione si fa comunque riferimento ad una<br /> condotta doverosa (Cass., Sez. Un., 11/01/2008, n. 581); di modo chè il<br /> ragionamento si condensa nella seguente conclusione: sia la causalità  dell&#8217;omissione sia l&#8217;apporto concausale della condotta del danneggiato convergono e, sia pure attraverso percorsi argomentativi non del tutto sovrapponibili, si saldano su una premessa comune relativamente<br /> all&#8217;accertamento causalistico: &quot;Il dato da cui partire è la ricorrenza di una condotta colposa (in senso proprio od improprio) (&#8230;) per l&#8217;imputazione della responsabilità  occorre che il danno sia una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire, verificandosi un intreccio fra la causalità  e la colpa, giacchè la causalità  nell&#8217;omissione non può essere<br /> meramente materiale, in quanto &quot;ex nihilo nihil fit&quot; ed il suo accertamento postula un giudizio ipotetico sulla idoneità  dell&#8217;azione prescritta e colpevolmente omessa ad impedire l&#8217;evento, pur restando, comunque, distinguibili il piano della causalità  e quello della colpevolezza (Cass. 31/05/2005, n. 11609). Nella sostanza, l&#8217;omissione ricorre solo in caso di violazione di un preciso e specific obbligo giuridico di comportamento; la violazione dei generici doveri di<br /> comportarsi secondo prudenza, diligenza, perizia determina soltanto la<br /> sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo della colpevolezza quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione specifica), purchè la condotta omissiva non sia essa stessa considerata fonte di danno dell&#8217;ordinamento (come, sul piano penale, per i reati omissivi propri) ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto<br /> cui si addebita l&#8217;omissione, siccome implicante l&#8217;esistenza a suo carico di<br /> particolari obblighi di generica prevenzione dell&#8217;evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione Â dell&#8217;impedimento di quell&#8217;evento, è di tutta evidenza che, a differenza di quando si consideri come parte di una serie causale un fatto positivo, il giudizio relative alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della<br /> materialità  fattuale, bensì¬ postula a monte la preventiva individuazione<br /> dell&#8217;obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto.<br /> L&#8217;individuazione di tale obbligo si connota come preliminare per l&#8217;apprezzamento<br /> di una condotta omissiva sul piano della causalità  giuridica, nel senso che se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva non è possibile esprimersi sul rilievo causale dell&#8217;omissione. li ragionamento si chiude, insomma, sulla considerazione iniziale, l&#8217;omissione può essere causa o concausa di une vento di danno, solo se<br /> sia possibile ravvisare ex ante un Comportamento pretensibile.<br /> 12. Affatto diverso è il problema della selezione delle conseguenze dannose, una volta affrontato e risolto il problema del nesso di causalità  materiale e quindi chiarito, come si è anticipato, quanto è riconducibile alla causalità  materiale e quanto è invece oggetto di accertamento volto alla delimitazione dell&#8217;area dei danni imputabili al danneggiante (si veda, in tal senso, Cass. 29/02/2016, n. 3893).<br /> Ai fini che qui interessano, la giurisprudenza di questa Corte è molto chiara<br /> quando, in ossequio al principio secondo cui nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza consenso, nega che possa incidere sul risarcimento del danno spettante alla vittima la scelta di quest&#8217;ultima di non sottoporsi ad un intervento chirurgico al fine di ridurre l&#8217;entità  del danno risentito: &quot;In tema di liquidazione del danno alla persona, è da considerarsi<br /> irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad intervento chirurgico al fine di diminuire l&#8217;entità  del danno, atteso che non può essere configurato alcun obbligo a suo carico di sottoporsi all&#8217;intervento stesso, non essendo quel rifiuto inquadrabile nell&#8217;ipotesi di concorso colposo del creditore, previsto dall&#8217;art. 1227 cod. civ., intendendosi comprese nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinaria diligenza di cui al secondo comma dell&#8217;art. 1227 cod. civ. soltanto quelle attività  che non siano<br /> gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.<br /> Poichè, perà², ad oggi la stessa non si è sottoposta a tale intervento nè ha dichiarato di volerlo fare, e poichè, in forza dell&#8217;art. 32 Cost., essa ha tutto il diritto di rifiutare l&#8217;intervento e pretendere il danno integrale attualmente esistente, le dev&#8217;essere riconosciuta la maggior percentuale. Non può, infatti,<br /> trovare applicazione il secondo comma dell&#8217;art. 1227 cod. civ.: secondo il<br /> consolidato orientamento di questa Corte in tema di liquidazione del danno allapersona, è da considerarsi irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad intervento chirurgico al fine di diminuire l&#8217;entità  del danno, atteso che non può essere configurato alcun obbligo a suo carico di sottoporsi all&#8217;intervento stesso, non essendo quel rifiuto inquadrabile nell&#8217;ipotesi di concorso colposo del creditore, previsto dall&#8217;art. 1227 cod. civ., intendendosi comprese nell&#8217;ambito<br /> dell&#8217;ordinaria diligenza di cui al secondo comma dell&#8217;art. 1227 cod. civ. soltanto<br /> quelle attività  che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli<br /> rischi o rilevanti sacrifici&quot; (Cass. 5/07/2007 n. 15231; Cass. 10/05/2001 n.<br /> 6502).<br /> E nel medesimo senso è orientata la giurisprudenza quando esclude che si possa esigere dal danneggiato il compimento di un&#8217;attività  onerosa implicante rischi o spese: è stato escluso, ad esempio, che la vittima sia tenuta ad attivarsi giudizialmente (Cass. 21/04/1993, n. 4672; Cass. 31/07/2002, n. 11364), ad iscriversi nelle liste di collocamento, onde evitare danni al datore di lavoro da cui sia stato licenziato illegittimamente (Cass. 06/08/2002, n. 11786), ad attivarsi<br /> per spegnere l&#8217;incendio sprigionatosi nell&#8217;immobile locato (Cass. 10/10/1997, n.<br /> 9874). In generale è esclusa ogni attività  del danneggiato indirizzata al contenimento dei danni che interessi in modo abnorme la libertà  personale, creando obblighi autonomi condizionanti le scelte riconducibili alla libertà  di autodeterminazione.<br /> 12. Merita osservare, per concludere sull&#8217;ultima questione, che ad avviso di<br /> questa Corte, non è giustificata la possibilità  nel caso di specie di impiegare la<br /> valutazione equitativa per contenere l&#8217;esposizione risarcitoria dell&#8217;autore del comportamento illecito, perchè significherebbe arrecare, sia pure in via indiretta, un vulnus ad un diritto che, invece, trova sempre pìù ampio riconoscimento e garanzia di tutela.<br /> E&#8217; vero infatti, che taluni recenti svolgimenti giurisprudenziali non escludono<br /> la riducibilità  dell&#8217;ammontare risarcitorio non &quot;in termini di automatica<br /> percentuale di corrispondenza ad &quot;operazioni di apporzionamento/frazionamento&quot; del nesso di causalità &quot;, bensì¬ &quot;in considerazione della peculiarità  della fattispecie concreta, sul piano della<br /> equitativa valutazione del danno ex art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. 29/02/2016, n. 3893; Cass. 21/7/2011, n. 15991), considerando che l&#8217;analisi della causalità <br /> materiale nell&#8217;illecito civile non solo consente, ma addirittura impone che si tenga conto della unicità  e non ripetibilÃ­tà  &quot;della singola vicenda di danno, della singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell&#8217;evento, tutte a loro volta permeate di una non ripetibile unicità &quot;, affinchè il giudice pervenga &quot;alla pìù corretta delle soluzioni possibili&quot; (Cass. 21/7/2011, n. 15991); determinando &quot;la compensazione economica socialmente adeguata&quot; del pregÃ¬udizio, quella che<br /> &quot;l&#8217;ambiente sociale accetta come compensazione equa&quot; con valutazione<br /> &quot;effettuata con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravita della lesione&quot;, posto che il danno cagionato e il danno risarcibile non necessariamente coincidono (cfr. Cass. 29/2/2016, n. 3893; Cass. 21/08/2018, n. 20829; Cass.<br /> 18/04/2019, n.10812).<br /> E&#8217; sufficiente ribadire che la natura del diritto esercitato, cioè il rifiuto<br /> dell&#8217;emotrasfusione, ha acquistato una tale rilevanza anche nella coscienza sociale da non ammettere limitazioni di sorta al suo esercizio; e non v&#8217;è chi non veda che intervenire sul contenimento delle conseguenze risarcitorie a carico dell&#8217;offensore significherebbe indirettamente intervenire sulla intensità  e sulla qualità  del suo riconoscimento.<br /> 13. Il ricorso merita, dunque, accoglimento.<br /> 14. La sentenza impugnata viene cassata e la controversia rimessa alla Corte d&#8217;Appello di Roma in diversa composizione che provvederà  anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità .<br /> PQM<br /> La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la controversia alla Corte d&#8217;Appello di Roma in diversa composizione che provvederà  anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.<br /> Così¬ deciso il 5 luglio 2019 nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-1-2020-n-515/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 15/1/2020 n.515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.32505</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-12-12-2019-n-32505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-12-12-2019-n-32505/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-12-12-2019-n-32505/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.32505</a></p>
<p>Pres. Vivaldi, Rel. Scoditti.   Â  Â  Â Â 1. Sanità  &#8211; Prestazioni &#8211; Accreditamento &#8211; Regime anteriore al 2009 &#8211; Provvedimento di fissazione del tetto di spesa &#8211; Diritto soggettivo della struttura alla remunerazione &#8211; Conversione in interesse legittimo.  1. Il provvedimento di fissazione del tetto di spesa da parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-12-12-2019-n-32505/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.32505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-12-12-2019-n-32505/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.32505</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vivaldi, Rel. Scoditti.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">  Â  Â  Â Â 1. Sanità  &#8211; Prestazioni &#8211; Accreditamento &#8211; Regime anteriore al 2009 &#8211; Provvedimento di fissazione del tetto di spesa &#8211; Diritto soggettivo della struttura alla remunerazione &#8211; Conversione in interesse legittimo.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il provvedimento di fissazione del tetto di spesa da parte del&#8217;Amministrazione, nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  sanitaria secondo il regime di accreditamento anteriore al 2009, determina la conversione del diritto soggettivo della struttura sanitaria alla remunerazione della prestazione in interesse legittimo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso 1810-2018 proposto da:Â REGIONE LAZIO in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 (REGIONE), presso lo studio dell&#8217;avvocato ADELMO BIANCHI, che la rappresenta e difende;<br /> <strong><em>&#8211; ricorrente &#8211;</em></strong><br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> UBI FACTOR SPA in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. EGIDIO TEMPINI, quale cessionaria dei crediti,<br /> elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO, 22, presso lo studio dell&#8217;avvocato NATALE IRTI, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato GIOVANNI DESIDERI;<br /> LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BENI DELL&#8217;ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRA SIGNORE AL MONTE CALVARIO quale ente proprietario dell&#8217;Ospedale CRISTO RE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMBIEN 15, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALESSANDRO FERRETTI, che lo rappresenta e difende;<br /> ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO in persona del legale rappresentante pro tempore MARIA MARTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 18 presso lo studio degli avvocati ROBERTO GEROSA e CARMINE GRISOLIA che lo rappresentano e difendono;<br /> <strong><em>nonchè contro</em></strong><br /> AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA l ;<br /> <strong><em>&#8211; controricorrenti &#8211;</em></strong><br /> &#8211;<strong><em>intimata-</em></strong><br /> Nonchè da: UBI FACTOR SPA in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. EGIDIO TEMPINI, quale cessionaria dei crediti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO, 22, presso lo studio dell&#8217;avvocato NATALE IRTI, che la<br /> rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato GIOVANNI DESIDERI; &#8211; ricorrente &#8211; contro<br /> REGIONE LAZIO in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA, 27C/0 REGIONE, presso lo studio dell&#8217;avvocato ADELMO BIANCHI, che la rappresenta e difende;<br /> ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO in persona della legale rappresentante pro tempore MARIA MARTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 18 presso lo studio degli avvocati ROBERTO GEROSA e CARMINE GRISOLIA che lo rappresentano e difendono;<br /> <strong><em>&#8211; controricorrenti-</em></strong><br /> <strong><em>nonchè da</em></strong><br /> AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA l in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore Dott. ANGELO TANESE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato GUIDO DE SANTIS, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA ROSARIA RUSSO VALENTINI, VALERIO ALVAREZ DE CASTRO;<br /> <strong><em>&#8211; ricorrente incidentale- nonchè contro</em></strong><br /> LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BENI DELL&#8217;ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRASIGNORE AL MONTE CALVARIO;<br /> <strong><em>&#8211; intimata-</em></strong><br /> Nonchè da: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA l in persona del<br /> Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore Dott. ANGELO TANESE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato GUIDO DE SANTIS, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA ROSARIA RUSSO VALENTINI, VALERIO ALVAREZ DE CASTRO;<br /> <strong><em>&#8211; ricorrente incidentale &#8211; contro</em></strong><br /> LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BENI DELL&#8217;ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRASIGNORE AL MONTE CALVARIO, ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO , REGIONE LAZIO , UBI FACTOR SPA ;<br /> <strong><em>&#8211; intimati </em></strong>&#8211; avverso la sentenza n. 3917/2017 della CORTE D&#8217;APPELLO<br /> di ROMA, depositata il 13/06/2017;  udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;  udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l&#8217;accoglimento p.q.r. del l Â° motivo del ricorso dellaRegione Lazio; accoglimento del 6 Â° motivo del ricorso UBI Factor; assorbito il ricorso incidentale ASL; Rigetto nel resto; udito l&#8217;Avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI per delega orale;<br /> udito l&#8217;Avvocato CARMINE GRISOLIA per delega orale; udito l&#8217;Avvocato ELISA CURRI per delega; udito l&#8217;Avvocato VALERIO ALVAREZ DE CASTRO; udito l&#8217;Avvocato FRANCESCO ARNAUD per delega orale;<br /> <strong>Fatti di causa</strong><br /> 1. U.B.I. Factor s.p.a., in qualità  di cessionaria del credito vantato dall&#8217;Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, proprietario dell&#8217;Ospedale Cristo Re, relativamente ad attività  di assistenza ospedaliera e di somministrazione diretta dei farmaci nel periodo 2007-2008, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Regione Lazio e l&#8217;Azienda Sanitaria Locale Roma E (in seguito Roma 1) chiedendo il pagamento della somma di Euro 37.815.089,29, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 d. Igs. n. 231 del 2002 e maggior danno. Si costituirono le parti convenute chiedendo il rigetto della domanda.<br /> 2. Â Â Â Â Il Tribunale adito, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio, in parziale accoglimento della domanda condannò la ASL al pagamento della somma di Euro 27.795.727,10 oltre interessi e rivalutazione.<br /> 3. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli l&#8217;Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, la ASL e UBI Factor. Si costituò¬ la Regione proponendo appello incidentale. Intervenne nel giudizio la Liquidazione Giudiziale dei beni dell&#8217;Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario.<br /> 4. Con sentenza di data 13 giugno 2017 la Corte d&#8217;appello di Roma dichiarà² il difetto di legittimazione passiva della ASL e condannò la Regione Lazio al pagamento in favore di UBI Factor della somma di Euro 27.908.155,80, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla data di notificazione delle singole cessioni alla Regione.<br /> Osservò la corte territoriale, premessa l&#8217;ammissibilità  della produzione documentale, in quanto indispensabile, effettuata dalla ASL (e dalla Regione) concernente i mandati di pagamento disposti dalla Regione a favore dell&#8217;Ospedale Cristo Re ed inerenti le fatture oggetto di cessione (l&#8217;istanza di esibizione ai sensi dell&#8217;art. 210 cod.<br /> proc. civ. proposta dalla ASL era stata disattesa in primo grado), che, in conformità  alla giurisprudenza di legittimità  (Cass. n. 18448 del 2007 e n. 13333 del 2015), ed avuto riguardo alla DGR n. 602 del 16 luglio 2004 ed alle relative note regionali, sussisteva la legittimazione passiva della Regione e non della ASL e che, relativamente ai motivi di gravame aventi ad oggetto l&#8217;inopponibilità  delle cessioni di credito, il divieto di cessione senza l&#8217;adesione della P.A. si applicava solamente ai rapporti di durata (richiamando sul punto Cass. n. 18339 del 2014). Aggiunse, premesso che la c.d. classificazione della struttura ospedaliera all&#8217;interno dell&#8217;assistenza ospedaliera pubblica non comportava l&#8217;attribuzione della natura pubblica in quanto l&#8217;ente classificato manteneva la personalità  giuridica di diritto privato, che tuttavia con sentenza n. 8544 del 2012 del TAR Lazio era intervenuto l&#8217;annullamento, su ricorso dell&#8217;Ospedale Cristo Re, della delibera n. 436 del 2007 di fissazione dei tetti di spesa per l&#8217;anno 2007, con previsione nella motivazione della sentenza che doveva «procedere la Regione alla rideterminazione dei relativi limiti di budgetà». Aggiunse ancora che andava disposta la disapplicazione per illegittimità  derivata della delibera di giunta regionale n. 175 del 2008 di fissazione dei tetti di spesa per l&#8217;anno 2008, la quale, benchè non oggetto di annullamento, faceva espresso riferimento nel fissare i tetti di spesa al D.M. del 12 settembre 2006 annullato dal giudice amministrativo. Osservò inoltre che non poteva tenersi conto della ottemperanza della Regione Lazio al giudicato amministrativo con il provvedimento n. 86 del 10 marzo 2017, prodotto dalla ASL con la memoria di replica, sia perchè produzione tardiva ed effettuata fuori del contraddittorio, sia perchè in ogni caso inidonea ad incidere sul processo posto che si dava mandato da parte del Commissario ad acta alla rideterminazione e riconoscimento in favore dell&#8217;Ospedale Cristo Re degli importi extra budget per prestazioni «che presentino il carattere della inevitabilità  in quanto rese in emergenza-urgenza equindi non programmabili e non rifiutabili». Concluse sul punto che doveva essere riconosciuto l&#8217;importo di Euro 10.019,362,19 detratto dal primo giudice in quanto relativo ad extra budget.<br /> Osservò inoltre la corte territoriale, in relazione al motivo di appello incidentale sulla ritenuta irrilevanza dei pagamenti effettuati dalla Regione con riferimento alle fatture cedute, che in mancanza della data degli eseguiti pagamenti non poteva il primo giudice affermare che il debitore fosse stato a conoscenza della cessione prima della notifica della stessa (secondo il primo giudice la prova della conoscenza deriverebbe dal raffronto delle date delle fatture con quelle di notifica degli atti di cessione oltre che dalle note con cui la ASL avrebbe contestato la possibilità  di cedere i crediti) e che alla luce dei mandati di pagamento regionali quietanzati, prodotti dalla ASL, risultavano rimesse mensili in favore dell&#8217;Ospedale relative alle fatture azionate antecedenti alla notifica della cessione e dunque opponibili al cessionario, per il complessivo importo di Euro 9.906.933,44 per il quale il debitore doveva ritenersi liberato (sicchè spettava l&#8217;importo di Euro 27.908.155,80 pari ad Euro 37.815.089,29 meno Euro 9.906.933,44). Aggiunse che non spettavano gli interessi ai sensi del d. Igs. n. 231 del 2002 perchè la fonte del diritto dell&#8217;ente che aveva erogato le prestazioni (accreditamento provvisorio) era antecedente all&#8217;8 agosto 2002 (in base all&#8217;art. 11 le disposizioni del decreto «non si applicano ai contratti conclusi» prima della detta data e considerati anche gli arresti della giurisprudenza di legittimità  &#8211; Cass. n. 5042 del 2017 e n. 20391 del 2016) e, quanto al maggior danno, che la liquidazione era conforme a Cass. Sez. U. n. 19499 del 2008.<br /> 5. Ha proposto ricorso per cassazione la Regione Lazio sulla base di sei motivi. Resistono con distinti controricorsi U.B.I. Factor s.p.a., l&#8217;Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, Liquidazione Giudiziale dei beni dell&#8217;Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario e l&#8217;Azienda Sanitaria Locale Roma 1, la quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione U.B.I. Factor s.p.a. sulla base di sei motivi. Resistono con distinti controricorsi la Regione Lazione e l&#8217;Azienda Sanitaria Locale Roma 1, la quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi.<br /> E&#8217; stata disposta la riunione delle impugnazioni. E&#8217; stata depositata memoria di parte.<br /> <strong>Ragioni della decisione</strong><br /> 1. Muovendo dal ricorso proposto dalla Regione Lazio, con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 37 cod. proc. civ. (difetto di giurisdizione), 4 e 5 legge n. 2248 del 1865 All. E, 112 cod. proc. amm., ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che, come affermato dalla sentenza del TAR Lazio n. 12623 del 2007, l&#8217;annullamento della delibera comporta l&#8217;obbligo della Regione di rideterminare i limiti di budget attribuiti alle strutture accreditate, essendo di esclusiva competenza della pubblica amministrazione, quale potestà  di diritto pubblico, la fissazione dei tetti di spesa, senza che possa sostituirvisi il giudice ordinario, con corrispondente emersione della posizione di interesse legittimo del soggetto convenzionato. Aggiunge che con la disapplicazione in via incidentale della delibera regionale n. 175 del 2008 il giudice ordinario ha esteso il suo sindacato sull&#8217;atto amministrativo, costituente l&#8217;oggetto principale del giudizio in quanto <em>causa petendi </em>della lesione lamentata.<br /> 1.1. Il motivo è parzialmente fondato. Il motivo è costituito da due sub-motivi, il primo con cui si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per l&#8217;esistenza di una posizione soggettiva di interesse legittimo, il secondo con cui si censura la disposta disapplicazione del provvedimento amministrativo.<br /> Il primo sub-motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo fra le tante Cass. 22 maggio 2019, n. 13750 e 27 aprile 2018, n. 10265), il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicchè non può validamente prospettarsi l&#8217;insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all&#8217;esito del giudizio di secondo grado, perchè tale questione non dipende dall&#8217;esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal &quot;petitum&quot; sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice. In violazione dell&#8217;art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. la ricorrente non ha specificatamente indicato se con l&#8217;atto di appello sia stata posta una questione di giurisdizione, sia pure mediante impugnazione incidentale.<br /> E&#8217; invece fondato il secondo sub-motivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il potere di disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l&#8217;atto illegittimo venga in rilievo, non giù  come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicchè la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (Cass. Sez. U. 2 novembre 2018, n. 28053; 6 febbraio 2015, n. 2244); 13 settembre 2006, n. 19659). In realtà , come non ha mancato di sottolineare la dottrina, il vero ostacolo all&#8217;esercizio del potere di disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo risiede non nella circostanza che un&#8217;amministrazione sia o meno parte in causa, ma nella rilevanza del provvedimento al livello degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio. Come chiaramente affermato daCass. 22 febbraio 2002, n. 2588, il giudice ordinario può disapplicare l&#8217;atto amministrativo solo quando la valutazione della legittimità  del medesimo debba avvenire in via incidentale, ossia quando l&#8217;atto non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicchè la questione della sua legittimità  viene a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale.<br /> Alla base del potere di disapplicazione c&#8217;è la distinzione fra questione pregiudiziale in senso tecnico e questione pregiudiziale in senso logico. La prima rappresenta l&#8217;effetto di un distinto rapporto giuridico, esterno rispetto a quello dedotto in giudizio, che tuttavia condiziona quest&#8217;ultimo in virtà¹ del nesso di pregiudizialità &#8211; dipendenza fra situazioni giuridiche. Trattandosi di rapporto esterno a quello dedotto in giudizio è oggetto di cognizione solo incidentale. La pregiudiziale in senso logico attiene invece al rapporto dedotto in giudizio (quale suo fatto costitutivo, impeditivo o estintivo) ed è oggetto di accertamento con efficacia di giudicato. Il potere di disapplicazione viene in rilievo solo quando la legittimità  dell&#8217;atto amministrativo rivesta il ruolo di questione pregiudiziale in senso tecnico. Se infatti l&#8217;atto amministrativo rappresentasse una questione pregiudiziale in senso logico la controversia non sarebbe più¹ su diritti soggettivi ed il giudice ordinario sindacherebbe il potere amministrativo in via principale.<br /> Nel caso di specie la delibera regionale non costituisce un mero elemento esterno alla fattispecie dedotta in giudizio, ma integra il fatto impeditivo della pretesa di chi agisce per il pagamento del corrispettivo della prestazione e dunque attiene in modo diretto al rapporto dedotto in giudizio. Rispetto alla delibera, ove assunta quale fatto impeditivo della pretesa del privato, la posizione è di interesse legittimo e dunque l&#8217;atto amministrativo andava impugnato e non disapplicato.<br /> 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 8 quinquies, comma 5, d. Igs. n. 502 del 1992, 1 comma 10 d. I. n. 324 del 1993, ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la qualità  di ente finanziatore della Regione Lazio non appare sufficiente a renderlo soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio, spettando tale qualità  alla ASL quale soggetto obbligato che assicura l&#8217;assistenza sanitaria.<br /> 2. 1. Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell&#8217;art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l&#8217;esame<br /> del motivo non offre elementi per mutare l&#8217;orientamento della stessa, con riferimento in particolare alla Regione Lazio. Nel motivo di censura, per giungere ad una conclusione diversa da quella della sentenza impugnata, si fa leva su Cass. 12 maggio 2017, n. 11925. Sul punto è sufficiente riportare la motivazione di Cass. 5 luglio 2018, n. 17587, avente ad oggetto una fattispecie relativa alla Regione Lazio:<br />«oltre ai precedenti sopra richiamati (il primo, Cass. 18448/2007, riferito alla Regione Campania ed il secondo, Cass. 13333/2015, alla Regione Lazio), altri arresti successivi, sempre ad essa relativi (Cass. sez. 3 n. 24639/2016; Cass. sez. la n. 26959/2016), hanno espresso il medesimo orientamento; mentre si registra la difformità  di Cass. 23067/2016, Cass. 11922/2017 e Cass. 11925/2017, tutte riferite alla legislazione della Regione Calabria con le quali è stata affermata la legittimazione passiva delle Asl. 4. Gli indirizzi richiamati presentano un contrasto solo apparente, ragione per cui il Collegio ha disatteso la richiesta di remissione alla Sezioni Unite di questa Corte. Si osserva, infatti, quanto segue. Nella materia in esame, sussistendo la potestà  legislativa concorrente (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L. n. 833 del 1978, è stato attuato attraverso il D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha &quot;regionalizzato&quot; la sanità : pertanto, le diversità  strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all&#8217;interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l&#8217;esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento. Proprio le differenti soluzioni esaminate nei pregressi orientamenti di questa Corte (Cass. 23067/2016, Cass. 11922/2017, Cass. 11925/2017) ai quali la società  ricorrente si riferisce non risultano idonee a supportare le censure proposte: il sistema descritto mette in luce, infatti che la Regione Calabria (con la L.R. n. 24 del 2008), per le prestazioni sanitarie, ha ridefinito la disciplina dell&#8217;accreditamento confermando il conferimento alle ASL della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed escludendo, con ciù², che potessero sorgere obbligazioni a carico della Regione. Nella prima sentenza richiamata (Cass. 23067/2016, pag. 15 della motivazione) si afferma espressamente, infatti, che &quot;la Regione rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di una espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell&#8217;esercizio delle rispettive funzioni&quot;. Si aggiunge, come chiosa, che nelle leggi regionali della Calabria non è rintracciabile alcuna disposizione in tal senso. Per quanto riguarda la Regione Lazio, invece, non esistono motivi per discostarsi dai precedenti arresti (Cass. sez. 3 n. 13333/2015; Cass. sez. 3 n. 24639/2016; Cass. sez. la n. 26959/2016) ad essaspecificamente riferiti, per fattispecie sovrapponibili a quella in esame: essi sono preceduti dall&#8217;orientamento richiamato dalla Corte d&#8217;Appello di Roma (Cass. 18448/2007) e riferito alla Regione Campania che presenta caratteristiche organizzative di accentramento analoghe. Al riguardo, si osserva che la L.R. Lazio n. 18 del 1994, istituò¬ con pari soggettività  giuridica e pari autonomia finanziaria (discendente dalle erogazioni della Regione) sia le A.S.L. che le Aziende Ospedaliere (fra cui, per ciù² che qui interessa, il Complesso Ospedaliero (OMISSIS)) con compiti sostanzialmente sovrapponibili (v. L. n. 18 del 1994, artt. 5 e 6). L&#8217;art. 2, lett. c, della medesima legge rappresenta l&#8217;anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla Giunta Regionale &quot;la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità  sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie&quot;. In tale contesto, la DGR n. 1761 del 2002, che ha individuato nell&#8217;Azienda Ospedaliera e non nella ASL il soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa) risulta adottata in osservanza delle disposizioni della legge regionale richiamata e, ponendosi in continuità  con il D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, convertito nella L. n. 423 del 1993, consente di escludere, per le pretese vantate dalla società  ricorrente la legittimazione passiva in capo alla ASL».<br /> 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 8 quater, comma 2, 8 quinquies, comma 1, lett. d) d. Igs. n. 502 del 1992, 6, comma 6, legge n. 724 del 1994, 1, comma 32, legge n. 662 del 1996, 32, comma 8, legge n. 449 del 1997, ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la remunerazione delle prestazioni assistenziali erogate dalle strutture sanitarie accreditate avviene solo mediante criteri predeterminati nell&#8217;ambito della preventiva pianificazione regionale prevista dalla normativa di settore, con obbligo del rispetto del tetto di spesa assegnato annualmente dalla Regione. Aggiunge che, benchè l&#8217;obbligo di erogare le prestazioni entro un determinato budget sia stato esplicitamente previsto dal d. I. n. 112 del 2008 a partire dal 1° gennaio 2009, anche per gli ospedali classificati, come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 697 del 2013, per il periodo antecedente la remunerabilità  delle prestazioni eccedenti il budget richiede pur sempre un atto della Regione, ovvero un accordo stipulato con la struttura convenzionata, e che l&#8217;annullamento della delibera relativa al 2007 implicava quale unica conseguenza l&#8217;obbligo in capo alla Regione Lazio di riesercitare il suo potere amministrativo, con possibilità  dell&#8217;Ospedale Cristo Re e, -per esso, della cessionaria, in mancanza di rideterminazione del budget, o di illegittimità  della stessa, di attivare il giudizio di ottemperanza teso alla rideterminazione della remunerazione spettante, come del resto avvenuto: la Regione ha dato esecuzione al giudicato amministrativo rideterminando con la delibera n. 86 del 10 marzo 2017 il tetto di spesa ed il provvedimento è stato impugnato dalla proprietà  dell&#8217;Ospedale.<br /> 3.1. Il motivo è fondato. L&#8217;art. 79 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 113 del 2008, ha aggiunto all&#8217;art. 8- quinquies del d. Igs. n. 502 del 1999 i commi 2-quater e 2-quinquies, che prevedono quanto segue:<br />« 2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità  di cui all&#8217;articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l&#8217;attività  assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività  predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonchè sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse giù  attribuite per spese di investimento, ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis (8).<br /> 2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l&#8217;accreditamento istituzionale di cui all&#8217;articolo 8- quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso».<br /> La disposizione non contiene il rinvio al comma 2, lettera d) che contempla, fra le indicazioni che devono contenere i contratti stipulati dalle regioni e aziende sanitarie locali con le strutture pubbliche ed equiparate, quanto segue: «il corrispettivo preventivato a fronte delle attività  concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell&#8217;accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività  effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d».<br /> Sulla base di tale disciplina con riferimento agli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l&#8217;assistenza ospedaliera, di cui articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si prevede pertanto che l&#8217;attività  assistenziale sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività  predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, senza possibilità  di verifica del corrispettivo a consuntivo delle attività  effettivamente svolte. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso anche dalla ricorrente, il regime cogente del tetto di spesa vige a decorrere dal 2009 (Cons. St. sez. III, 20 luglio 2013, n. 3978; sez. III 6 febbraio 2013, n. 697; sez. III, 8 febbraio 2013, n. 735; sez. III 28 novembre 2014, n. 5901; sez. III, 28 novembre 2014, n. 5901; sez. III 28 giugno 2019, n. 4460). La distinzione fra il regime che inizia nel 2009 e quello antecedente risiede nel fatto che mentre a partire dal 2009 la remunerazione della prestazione presuppone la determinazione autoritativa del tetto di spesa, nel regime precedente, e dunque per gli anni 2008 e 2007 per quanto riguarda il presente giudizio, la posizione soggettiva è di interesse oppositivo nel senso che la situazione di partenza corrisponde al diritto soggettivo alla remunerazione della prestazione sanitaria, diritto che si converte in interesse legittimo in presenza dell&#8217;adozione di un provvedimento di fissazione del tetto di spesa.<br /> Nel caso di specie risultano adottate determinazioni autoritative per gli anni 2007 e 2008: mentre quella del 2007 è stata annullata con giudicato amministrativo, come accertato dal giudice di merito, il provvedimento del 2008 è in vigore e condiziona la remunerazione della prestazione sanitaria, come si è visto a proposito dell&#8217;esame del primo motivo. La conseguenza del giudicato amministrativo di annullamento non è tuttavia la riespansione del diritto soggettivo e l&#8217;assenza di limiti ai fini della remunerazione, come si afferma nel controricorso di UBI Factor, ma l&#8217;obbligo per l&#8217;Amministrazione di nuova determinazione autoritativa. Vige al riguardo, unitamente all&#8217;effetto demolitorio, l&#8217;effetto conformativo del giudicato amministrativo, espresso dal rilievo nella sentenza del giudice amministrativo, richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui deve «procedere la Regione alla rideterminazione dei relativi limiti di budgetà», con possibilità  per il privato di agire per l&#8217;ottemperanza nel caso di inerzia dell&#8217;Amministrazione. Una volta che il potere sia stato esercitato, resta la situazione di soggezione al potere nei termini conformati dal giudicato amministrativo. L&#8217;efficacia conformativa del giudicato è configurabile perchè il ricorso, come accertato dal giudice di appello, è stato proposto dall&#8217;Ospedale Cristo Re (diversamente il giudice di primo grado aveva escluso l&#8217;efficacia demolitoria del giudicato reputando che l&#8217;Ospedale Cristo Re fosse rimasto estraneo al processo amministrativo) e l&#8217;effetto conformativo del giudicato, secondo la giurisprudenza amministrativa, opera solo nei confronti delle parti del giudizio (da ultimo Cons. St. ad. plen. 27 febbraio 2109, n. 4).<br /> Il rilievo concerne non il piano della giurisdizione, rispetto al quale come osservato a proposito dell&#8217;esame del primo motivo, vige il giudicato interno, ma quello di merito dell&#8217;esistenza del diritto. Ed invero quando vi è carenza della norma che tuteli la posizione soggettiva fatta valere nei confronti della pubblica amministrazione la questione attiene al fondamento nel merito e non alla giurisdizione, spettando al giudice adito stabilire se la pretesa azionata in giudizio trovi o meno fondamento in una norma giuridica e, in caso di esito negativo di tale indagine, respingere la pretesa come infondata (Cass. Sez. U. 6 maggio 2002, n. 6486; 6 aprile 2001, n. 141; 21 marzo 2001, n. 121). La conseguenza dell&#8217;effetto conformativo del giudicato amministrativo è la carenza nell&#8217;ordinamento giuridico di una norma che tuteli la pretesa azionata nel presente giudizio.<br /> E&#8217; appena il caso di aggiungere che, alla stregua di quanto sopra osservato, non ha rilievo la questione dell&#8217;eventuale formazione di un giudicato interno circa la validità  del contratto sollevata da da U.B.I. Factor nella memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 cod. proc. civ..<br /> 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 118 att., ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che per effetto dell&#8217;annullamento del provvedimento di fissazione del budget le prestazioni extra budget si collocano al di fuori dello schema contrattuale, non sorgendo alcun obbligo per l&#8217;Amministrazione in assenza di contratto, sicchè dalla motivazione della sentenza non si comprende quale sia il titolo giuridico del riconoscimento delle prestazioni rese in eccedenza, nè risulta proposta un&#8217;azione ai sensi dell&#8217;art. 2041 cod. civ.<br /> 5. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2240 del 1923, ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la forma scritta del contratto sussiste solo in relazione alle prestazioni ricomprese nel tetto di spesa assegnato all&#8217;Ospedale Cristo Re sulla base del rapporto convenzionale di accreditamento e che il giudice ha riconosciuto la remunerazione delle prestazioni extra budget in assenza di accordi stipulati in forma scritta.<br /> 6. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice di appello non ha tenuto conto del documento prodotto dalla ASL in sede di memoria di replica corrispondente alla delibera n. 86 del 10 marzo 2017, adottata nel corso della fase processuale ex art. 190 cod. proc. civ., con cui è stato riesercitato il potere di determinazione del tetto di spesa e che trattasi di produzione documentale idonea ad incidere sulla statuizione adottata dal giudice di appello. Aggiunge che in ogni caso l&#8217;importo extra budget è stato riconosciuto sulla base delle sole fatture oggetto delle cessioni di credito, costituenti atti unilaterali del creditore, inidonei a comprovare l&#8217;effettività  delle prestazioni rese.<br /> 6.1. L&#8217;accoglimento di primo e terzo motivo determina l&#8217;assorbimento dei motivi dal quarto al sesto.<br /> 7. Â Â Â Â Passando al ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo si denuncia violazione dell&#8217;art. 9 legge n. 2248 del 1865 All. E e dell&#8217;art. 132 cod. proc. civ., ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3,Â cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente in via incidentale che vi è divieto di cessione in mancanza di adesione dell&#8217;Amministrazione e che le prestazioni sanitarie ineriscono a contratti di somministrazione per i quali vige il suddetto divieto.<br /> 8. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 345, comma 3, cod. proc. civ., ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..  #Â Â Â Â Â Â Â Â Â Osserva la ricorrente che ammissibile era la produzione della delibera n. 86 del 2017 trattandosi di atto sopravvenuto tempestivamente prodotto.<br /> 9. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 118 Cost., 37 cod. proc. civ., 133 cod. proc. amm., 8 quater, comma 2, 8 quinquies, comma 1, lett. d) d. Igs. n. 502 del 1992, 6, comma 6, legge n. 724 del 1994, ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che a seguito della delibera n. 436 del 2007 l&#8217;Ospedale aveva solo la possibilità  di attivare dinanzi al giudice amministrativo il giudizio di ottemperanza per la rideterminazione del tetto di spesa e che la mancanza di contratto scritto rendeva inesistente qualsiasi credito della struttura classificata. Aggiunge che non era consentito al giudice di appello disapplicare l&#8217;atto amministrativo.<br /> 10. L&#8217;inammissibilità  del secondo motivo del ricorso principale determina l&#8217;assorbimento del ricorso incidentale, espressamente condizionato all&#8217;accoglimento del suddetto motivo.<br /> 11. Passando al ricorso proposto da U.B.I. Factor s.p.a., con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 345, comma 3, (nel testo introdotto dalla legge n. 134 del 2012), 115, 110 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che, avuto riguardo al criterio &quot;tempus regit actum&quot;, doveva farsi riferimento, per l&#8217;applicazione del nuovo disposto dell&#8217;art. 345 comma 3 alla nuova produzione documentale da parte della ASL, alla data di notifica dell&#8217;appello e non di deposito della sentenza e che la Regione e la ASL non hanno assolto l&#8217;onere della prova della produzione in appello per causa non imputabile.<br /> 11.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell&#8217;art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l&#8217;esame del motivo non offre elementi per mutare l&#8217;orientamento della stessa. La modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell&#8217;art. 345, comma 3, c.p.c., operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio &quot;tempus regit actum&quot;, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della I. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. 14 marzo 2017, n. 6590; 9 novembre 2017, n. 26522). Ed invero nel motivo di censura si fa riferimento al criterio &quot;tempus regit actum&quot; cui si richiama proprio la giurisprudenza di questa Corte parametrandolo perà² sulla sentenza.<br /> Nella memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 cod. proc. civ. vengono introdotte tardivamente ulteriori ragioni di censura in ordine al requisito dell&#8217;indispensabilità .<br /> 12. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2909 e 1264, comma 2, 2697 cod. civ., ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Premette la ricorrente che, a fronte dell&#8217;affermazione del Tribunale secondo cui la conoscenza dell&#8217;avvenuta cessione in epoca antecedente alla notifica della stessa era comprovata dal raffronto fra la data delle fatture azionate e quella di notifica della cessione nonchè dalle note con cui la ASL aveva contestato l&#8217;opponibilità  alla stessa della cessione, la Regione nell&#8217;appello incidentale si era limitata ad affermare che, benchè non vi fosse la prova dell&#8217;antecedenza del pagamento rispetto alla notifica, tale circostanza poteva desumersi in via logico-deduttiva considerando che gli acconti venivano dalla Regione erogati anticipatamente nello stesso mese di riferimento della produzione, mentre la fattura veniva emessa nel mese successivo. Osserva quindi che l&#8217;impugnazione resta estrinseca rispetto alla motivazione della sentenza in quanto non mira a contestare l&#8217;efficacia degli elementi di fatto considerati dal Tribunale, sicchè per un verso in ordine alla conoscenza della cessione prima della notificazione si è formato il giudicato per l&#8217;altro risulta violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.<br /> 12.1. Il motivo è infondato. L&#8217;argomento dell&#8217;antecedenza del pagamento dell&#8217;acconto rispetto all&#8217;emissione della fattura (emessa il mese successivo) mira ad infirmare sul piano logico, come si afferma nell&#8217;appello incidentale, la rilevanza del dato del raffronto fra la data delle fatture e quella della notifica degli atti di cessione e dunque non può non concludersi che il motivo di impugnazione sia diretto alla <em>ratio decidendi </em>della sentenza di primo grado.<br /> 13. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sull&#8217;eccezione sollevata da UBI Factor di diversa imputazione dei pagamenti di cui ai documenti prodotti in appello, da compiersi alla luce del sistema di centralizzazione istituito dalla Regione Lazio con la delibera di giunta n. 602 del 2004 e con le circolari attuative.<br /> 13.1. Il motivo è inammissibile. Va rammentato che il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell&#8217;art.<br /> 112, cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un&#8217;eccezione, ricorrerà  un vizio di nullità  della sentenza per &quot;error in procedendo&quot;, censurabile in Cassazione ai sensi dell&#8217;art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull&#8217;eccezione, ma senza prendere in esame una o più¹ delle questioni sottoposte al suo esame nell&#8217;ambito di quella domanda o di quell&#8217;eccezione, ricorrerà  un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell&#8217;art. 360, n. 5, cod. proc. civ. L&#8217;erronea sussunzione nell&#8217;uno piuttosto che nell&#8217;altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità , comporta l&#8217;inammissibilità  del ricorso (Cass. 11 maggio 2012, n. 7268).<br /> La ricorrente denuncia che il giudice avrebbe omesso di pronunciare sul fatto impeditivo che il creditore avrebbe opposto a quello estintivo dell&#8217;obbligazione allegato dal debitore in funzione di neutralizzazione dell&#8217;efficacia del fatto, ed in particolare l&#8217;imputazione del pagamento ad un diverso debito. Il fatto impeditivo opposto integra non autonoma eccezione, rispetto alla quale sarebbe configurabile il vizio di omessa pronuncia, ma una questione di fatto suscettibile di esame in sede di valutazione del motivo di appello con cui il debitore ha dedotto l&#8217;intervenuto adempimento dell&#8217;obbligazione. L&#8217;omesso esame del fatto impeditivo, all&#8217;interno del quadro così delineato, può configurare un vizio di motivazione e non un&#8217;omessa pronuncia.<br /> 14. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1193 e 1362 ss. cod. civ., ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Premette la ricorrente che con la delibera di giunta n. 602 del 2004 la Regione Lazio ha stabilito di attribuire alla competenza del dipartimento sociale la regolazione dei flussi finanziari mensili nei confronti degli IRCSS e degli ospedali classificati mediante trasferimento diretto delle risorse per conto delle ASL e che con nota del 4 ottobre 2004 il predetto dipartimento ha previsto che «a decorrere dal mese di agosto e con riferimento alle fatture relative alle prestazioni nel mese di aprile la Regione corrisponde direttamente &#8211; per conto delle ASL competenti &#8211; agli IRCSS e agli ospedali classificati una quota mensile in acconto rapportata al 90% del fatturato medio relativo a tutte le prestazioni dagli stessi erogate». Osserva quindi che in base a tale sistema di centralizzazione i pagamenti compiuti con cadenza mensile sono da imputare non giù  alle prestazioni erogate nel mese in cui risulta eseguito il pagamento, bensì a quelle rese quattro mesi prima (ad esempio l&#8217;indicazione nel mandato di pagamento &quot;erogazione rata ottobre 2004&quot; è da riferire alle prestazioni erogate quattro mesi prima) e che, avvenendo la notifica delle cessioni di credito pochi giorni dopo l&#8217;emissione della fattura, il pagamento volto a remunerare la prestazione documentata nella fattura ceduta è da individuarsi in quello compiuto quattro mesi dopo l&#8217;emissione della fattura medesima. Conclude nel senso che i pagamenti regionali, in quanto successivi alla notificazione della cessione, non hanno carattere liberatorio.<br /> 14.1. Il motivo è inammissibile. La censura è formulata <em>sub specie </em>di violazione di norma di diritto, ma attiene in realtà  all&#8217;omesso esame di un fatto da parte del giudice di merito. Al di là  della formulazione della rubrica, e guardando alla concreta articolazione del motivo, può dunque accedersi ad una qualificazione della censura in termini di denuncia di vizio motivazionale.<br /> Al riguardo va rammentato che l&#8217;art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall&#8217;art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell&#8217;ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all&#8217;omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il &quot;fatto storico&quot;, il cui esame sia stato omesso, il &quot;dato&quot;, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il &quot;come&quot; e il &quot;quando&quot; tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua &quot;decisività &quot;, fermo restando che l&#8217;omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sì©, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053).<br /> Nel motivo si, afferma che la notifica delle cessioni di credito è sempre avvenuta pochi giorni dopo l&#8217;emissione della fattura, ma in relazione a tale dato non risulta indicata la sua localizzazione negli atti processuali. L&#8217;onere risulta invece assolto con riferimento alla delibera di giunta n. 602 del 2004 ed alla nota del 4 ottobre 2004. Risulta anche indicata la ragione di decisività  del fatto, teso a dimostrare che i pagamenti sarebbero stati successivi alle notifiche della cessione di credito. Fermo il rilievo assorbente che non risulta indicato, con riferimento alla circostanza della notifica pochi giorni dopo l&#8217;emissione della fattura, il &quot;dato&quot; da cui la circostanza risulti esistente, il &quot;come&quot; e il &quot;quando&quot; essa sia stata oggetto di discussione processuale tra le parti, il che è sufficiente a far emergere l&#8217;inammissibilità  del motivo, va anche osservato che non sussiste la dedotta decisività  perchè le prestazioni attengono al periodo 2007 &#8211; 2008 mentre la circostanza, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito, è documentata con riferimento all&#8217;anno 2004 e non sono indicate ulteriori circostanze tali da far ritenere che per il periodo sopra indicato, o quanto meno per i pagamenti cui il giudice di merito ha attribuito rilevanza, l&#8217;indicato metodo di pagamenti fosse ancora all&#8217;opera.<br /> 15. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1 I. n. 132 del 1968, 129 d.P.R. n. 130 del 1969, 25, 41, 42 e 43 I. n. 833 del 1978, 25 d.P.R. n. 761 del 1979,<br /> 1, 4, 8 quinquies, comma 2, d. Igs. n. 502 del 1992, 1 e 13 d. Igs. n. 229 del 1999, 79 d.l. n. 112 del 2008, ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che non condivisibile è la tesi del giudice di merito che respinge l&#8217;equiparazione fra ospedali classificati e strutture pubbliche perchè l&#8217;effetto della classificazione è l&#8217;inserimento dell&#8217;ospedale nella programmazione sanitaria nazionale e che dall&#8217;equiparazione alle strutture pubbliche discende l&#8217;obbligo degli ospedali classificati come l&#8217;Ospedale Cristo Re di rendere la prestazione e dunque l&#8217;inapplicabilità  dei tetti di spesa. Aggiunge che il menzionato obbligo è venuto meno solo a partire dal 2009, da quando cioè gli ospedali classificati sono stati sottoposti a tetti di spesa.<br /> 15. Il motivo è infondato. Il motivo di ricorso va apprezzato quale ricorso incidentale, rispetto al ricorso proposto dalla Regione Lazio, stante la conversione del ricorso in ricorso incidentale &#8211; e conseguente riunione ai sensi dell&#8217;art. 335 cod. proc. civ. &#8211; per essere stato proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale (Cass. 7 novembre 2013, n. 25054). Trattasi di motivo infondato alla stregua di quanto osservato a proposito del primo e del terzo motivo del ricorso proposto dalla Regione Lazio.<br /> 16. Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 11 d. Igs. n. 231 del 2002 e 1321 cod. civ., ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la corte territoriale ha escluso l&#8217;applicabilità  degli interessi ai sensi del d. Igs. n. 231 del 2002 sulla base del presupposto che in base all&#8217;art. 11 il decreto non si applica ai contratti conclusi prima dell&#8217;8 agosto 2002 e che la fonte del diritto dell&#8217;ente, rappresentata dall&#8217;accreditamento provvisorio, è antecedente la detta data, laddove invece in data 3 dicembre 2002 e 30 luglio 2004 l&#8217;Ospedale ha stipulato due accordi contrattuali con la Regione Lazio. Precisa che la decisione impugnata confonde il rapporto concessorio di accreditamento ed il rapporto contrattuale di esecuzione delle prestazioni mediche.<br /> 16.1. Il motivo è fondato. Ha affermato Cass. 2 luglio 2019, n. 17665 che nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all&#8217;8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l&#8217;Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità  (sussumibile nella &quot;transazione commerciale&quot; di cui all&#8217;art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l&#8217;Ente abbia assunto l&#8217;obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate. Nell&#8217;affermare il principio la Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l&#8217;accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all&#8217;8 agosto 2002, con l&#8217;accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale, senza verificare, in relazione alla data di stipula dell&#8217;accordo, la disciplina applicabile &quot;ratione temporis&quot; in tema di interessi dovuti per il servizio reso. Si tratta indirizzo conforme a quanto affermato da Cass. 11 ottobre 2016, n. 20391 e 7 aprile 2016, n. 14349 (diversamente, con riferimento ai crediti dei farmacisti, Cass. 10 aprile 2019, n. 9991 e 28 febbraio 2017, n. 5042, sia pure con diversa motivazione, escludono l&#8217;applicabilità  del saggio di interessi previsto dal d. Igs. n. 231 del 2000, mentre lo ritiene applicabile Cass. 12 febbraio 2019, n. 3968).<br /> Il Collegio intende dare continuità  all&#8217;indirizzo che nella Corte si è formato con riferimento alle prestazioni erogate da strutture sanitarie. Il giudice di merito dovrà  pertanto accertare se i contratti indicati in ricorso (per i quali è stato assolto l&#8217;onere processuale di localizzazione negli atti ai sensi dell&#8217;art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.) costituiscano la fonte negoziale delle prestazioni sanitarie di cui alla domanda introduttiva del giudizio ai fini dell&#8217;applicazione del saggio di interessi previsto dal d. Igs. n. 231 del 2000.<br /> 17. Il ricorso incidentale è stato proposto sulla base degli stessi motivi per i quali è stato proposto l&#8217;altro ricorso incidentale, e va dichiarato assorbito per le medesime ragioni.<br /> <strong>P. Q. M.</strong><br /> Accoglie parzialmente il primo motivo ed integralmente il terzo motivo del ricorso proposto dalla Regione Lazio, dichiarando inammissibile il secondo motivo ed assorbiti gli ulteriori motivi; accoglie il sesto motivo del ricorso proposto da U.B.I. Factor s.p.a., rigettando per il resto il ricorso; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità .<br /> Così deciso in Roma il giorno 30 ottobre 2019Â </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-12-12-2019-n-32505/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2019 n.32505</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
