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	<title>Corte dei Conti - Sezioni riunite Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte dei Conti - Sezioni riunite Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2017 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-7-2-2017-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-7-2-2017-n-4/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2017 n.4</a></p>
<p>Pres. Avoli/ est. Fava Sulla applicabilità al giudizio contabile, secondo il Codice di Giustizia contabile, dei principi della “ragione più liquida” e “di utilità” in materia di rinuncia agli atti e sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;opposizione del P.G. 1.Processo – Giustizia contabile &#8211; Rinuncia agli atti &#160;&#8211; Accettazione – Conseguenze – Principio della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-7-2-2017-n-4/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2017 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-7-2-2017-n-4/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2017 n.4</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Avoli/ est. Fava</span></p>
<hr />
<p>Sulla applicabilità al giudizio contabile, secondo il  Codice di Giustizia contabile, dei principi della “ragione più liquida” e  “di utilità” in materia di rinuncia agli atti e sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;opposizione del P.G.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Processo – Giustizia contabile &#8211; Rinuncia agli atti &nbsp;&#8211; Accettazione – Conseguenze – Principio della “ragione più liquida”- Applicabilità al giudizio contabile</p>
<p>2.Rinuncia agli atti – Accettazione della parte che ne ha interesse – Interesse – Definizione – “Principio di utilità”</p>
<p>3. Rinuncia agli atti – Mancata accettazione – Estinzione del processo – Caso</p>
<p>4.Rinuncia agli atti accettata – Procura generale – Parte necessaria interveniente – Opposizione alla rinuncia – Non ammessa &#8211; Ragioni<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In base all’art. 110 del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 2016), sulla scorta del principio della c.d. “ragione più liquida” consolidato in altre corti italiane, la rinuncia agli atti, ove accettata dalla controparte che abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio, impone al giudice di arrestarsi sia per evidenti ragioni di economia processuale (principio del giusto processo di ragionevole durata) che per garantire il rispetto della volontà delle parti (principio dispositivo). Ne consegue che la rinunzia agli atti proposta dalla parte attrice deve essere valutata con precedenza rispetto alla eccezione di inammissibilità per tardività.<br />
&nbsp;<br />
2.Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria l’accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all’estinzione del processo (c.d.principio di utilità”).<br />
&nbsp;<br />
3.Anche in mancanza di accettazione, la rinuncia agli atti può determinare una declaratoria di estinzione d’ufficio quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio ovvero non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe dall’estinzione del processo<br />
&nbsp;<br />
4.Ai sensi degli articoli 123-129 c.g.c, il Procuratore generale, in quanto “parte necessaria interveniente”, può depositare memorie conclusionali e formulare conclusioni orali, a presidio dell’interesse pubblico complessivo, quale espressione di una funzione sovraindividuale volta ad assicurare l’effettiva e la corretta applicazione delle norme di coordinamento della finanza pubblica.<br />
Tuttavia, la Procura intervenendo in un processo e subito dalle parti titolari della res controversa, non può superare – attraverso l’opposizione alla rinuncia – la volontà concorde dell’attore di rinunciare agli atti e del convenuto di accettare tale rinuncia. Infatti, la Procura, parte necessaria interveniente, pur potendo proporre tutte le eccezioni utili all’interesse erariale perseguito, non può dispiegare quelle incidenti sul rapporto processuale in quanto tale.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Sentenza n.&nbsp;&nbsp;&nbsp; /2017/RIS</div>
<div style="text-align: justify;">R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
<em>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE</em><br />
in speciale composizione<br />
composta dai seguenti magistrati:<br />
Alberto AVOLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Chiara BERSANI&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Elena TOMASSINI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Marco SMIROLDO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Giuseppe Maria MEZZAPESA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Pasquale FAVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere relatore<br />
Benedetta COSSU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio iscritto al n. 535/SR/RIS del registro di Segreteria delle Sezioni riunite proposto dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Guarino ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ferrero di Cambiano 82, con ricorso ai sensi dell’articolo 1 comma 169 della legge 228/12, notificato il 2 novembre 2016 e depositato in Segreteria il 16 novembre<br />
contro<br />
l’Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore, </em>rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la sui sede istituzionale in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato<br />
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,<br />
dell’Elenco delle “<em>Amministrazioni pubbliche</em>”, inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predisposto dall’I.S.T.A.T. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 229 del 30 settembre 2016, nella parte in cui include, fra “<em>gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali</em>”, la Federazione italiana nuoto (FIN), nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale.<br />
Visto il ricorso introduttivo del giudizio.<br />
Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione d’udienza e la nomina del relatore.<br />
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.<br />
Data per letta, nell’udienza pubblica del 21 dicembre 2016, la relazione predisposta dal Consigliere Pasquale Fava, trattandosi di questione seriale.<br />
Uditi l’Avvocato Giancarlo Guarino per la F.I.N., l’Avvocato dello Stato Pietro Garofoli per l’ISTAT e il Vice Procuratore Generale Consigliere Sergio Auriemma per la Procura generale.</div>
<div style="text-align: justify;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe notificato all’ISTAT, al Ministero dell’economia e delle finanze, alla Procura generale della Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Federazione italiana nuoto (FIN) ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e con vittoria di spese, competenze ed onorari, dell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198, adottato dall’ISTAT e pubblicato in Gazzetta ufficiale serie generale n. 229 del 30 settembre 2016, nella parte in cui è stata inserita tra “<em>gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali</em>”, nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale.<br />
La FIN ha segnalato che, nonostante i precedenti favorevoli di queste Sezioni riunite n. 41 e 69 del 2015 (con cui erano stati accolti i ricorsi avverso gli elenchi ISTAT adottati nel 2014 e nel 2015), l’ISTAT avrebbe continuato ad inserire la predetta Federazione nazionale nell’ultimo elenco approvato (settembre 2016).<br />
1.1. Si è censurato l’atto ricognitivo per violazione degli art. 3 e 7 della legge 241/90 attesa l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e la carenza di istruttoria e motivazione.<br />
1.2. Venendo alle censure sostanziali, secondo la FIN mancherebbe il controllo pubblicistico previsto dal regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) non sussistendo l’indicatore generale (par. 1.36 e 20.15), né quelli speciali (par. 2.39). Il CONI non avrebbe alcuna capacità di determinare la politica generale o il programma della FIN [come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa – in proposito ha richiamato alcuni precedenti del TAR Lazio (sent. 12 luglio 2011, n. 6209), nonché dalla giurisprudenza penale (Cass., Sez. VI, 19 aprile 2000, n. 8727)]. Secondo il ricorrente, l’autonomia richiamata dalle citate decisioni ed esistente in capo alla FIN sarebbe incompatibile con il controllo pubblicistico previsto dal sistema SEC 2010. A sostegno del proprio convincimento ha richiamato le previsioni statutarie della Federazione (All. 2) dalle quali emergerebbe chiaramente l’assenza di ingerenza del CONI nella nomina degli organi federali e nell’organizzazione dell’attività della FIN, né sussisterebbero accordi contrattuali tra CONI e Federazioni, come pure mancherebbe ogni dipendenza economica dal CONI, ben potendo la Federazione portare avanti la propria attività con risorse proprie. Circa l’assenza di controllo ha richiamato i precedenti di queste Sezioni riunite sulla FIN (Sez. riun. 41 e 69/2015/RIS).<br />
1.3. Con particolare riferimento al <em>quantitative market-non market test</em> la FIN ha evidenziato che, come emerge dai dati finanziari degli ultimi esercizi, l’attività sarebbe garantita prevalentemente da entrate provenienti da privati (quote associative, iscrizione ai campionati, affiliazioni, sanzioni pecuniarie, etc.). Ha poi criticato l’orientamento teso ad escludere che le entrate derivanti da quote associative possano essere qualificate ricavi ai sensi del SEC 2010, richiamando il principio contabile internazionale n. 18 che considera “<em>flussi lordi i benefici economici conseguenti l’esercizio derivanti dallo svolgimento dell’attività ordinaria dell’impresa, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dagli apporti degli azionisti</em>” (IAS 18 citato a pag. 20 del ricorso).<br />
In considerazione della gravosità delle conseguenze derivanti dall’inserimento nell’elenco ISTAT, ha chiesto la sospensione degli effetti della delibera sussistendo i presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata.<br />
2. Con memoria depositata il 19 dicembre 2016 l’ISTAT si è costituito contestando la fondatezza del ricorso.<br />
Dopo aver delineato il quadro normativo applicabile al caso di specie, ne ha fornito una lettura parzialmente divergente dai precedenti di queste Sezioni riunite, dei quali ha invocato un ripensamento.<br />
Secondo l’Istituto la dipendenza rilevante ai fini dell’affermazione del controllo pubblicistico non sarebbe di tipo esclusivamente economico, ma soprattutto giuridico, dovendosi valutare tutti gli indici del controllo ritenuti peraltro sussistenti in altra decisione (Sez. riun. 16/SR/RIS/2015).<br />
Dal punto di vista economico, comunque, il controllo pubblicistico emergerebbe dalla circostanza che il finanziamento del CONI anche se non superiore al 50% avrebbe natura preminente e carattere duraturo, consentendo, come emerge dagli stessi bilanci del Comitato olimpico, il perseguimento delle principali attività operative (di tal che esso sarebbe “significativo” come precisato in Sez. riun. 16/SR/RIS/2015).<br />
In relazione al <em>test market/non market</em>, l’ISTAT ha ribadito che, conformemente ai §§ 4.125 e 4.126a del SEC 2010, le quote associative non costituiscono ricavi bensì meri trasferimenti, con la conseguenza che il rapporto tra il totale di ricavi e quello dei costi sarebbe pari al 27,8% nel 2014, al 27,7% nel 2013 e al 25,7% nel 2012, confermando il “comportamento non economico” della FIN.<br />
Da ultimo ha segnalato l’assoluta irrilevanza delle contestazioni relative alla pretesa violazione degli art. 3 e 7 della legge 241/90 richiamando la giurisprudenza di queste Sezioni riunite e quella amministrativa, nonché l’infondatezza della domanda cautelare per carenza di <em>fumus</em> e <em>periculum</em>.<br />
3. Con memoria depositata il 9 dicembre 2016 la Procura generale ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.<br />
In via preliminare ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito (art. 125, comma 1, Codice di giustizia contabile in vigore dal 7 ottobre 2016 e dunque pienamente applicabile al presente giudizio). Il ricorso è stato inviato ai soggetti resistenti il 28 ottobre 2016, ricevuto da questi il 2 novembre 2016 e depositato presso la Segreteria il 16 novembre 2016, con conseguente superamento del termine di dieci giorni espressamente sancito a pena di inammissibilità.<br />
Secondo la Procura generale dovrebbe altresì applicarsi l’art. 198 c.g.c. con conseguenziale non riproponibilità del ricorso (“<em>l’atto è stato, infatti, depositato il giorno 16 novembre 2016, ben oltre il termine indicato cosicchè si appalesa come indubitabile l’affermazione giudiziale della sua inammissibilità cui accede l’ulteriore conseguenza, in virtù del rinvio disposto dall’art. 129 del predetto Codice, della sua non riproponibilità ex art. 198 c.g.c.</em>” pag. 5 della memoria conclusionale depositata il 9 dicembre 2016).<br />
L’istanza di sospensione cautelare sarebbe infondata per carenza dei requisiti del <em>periculum in mora</em> e del <em>fumus boni iuris</em>. L’art. 1, comma 479, della legge 208/2015, nella parte in cui esclude che le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco ISTAT possano applicarsi alle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, farebbe venir meno ogni interesse alla pronuncia cautelare. Un pericolo di danno grave ed irreparabile peraltro non potrebbe essere quello riconnesso all’applicazione di una disciplina normativa legittimamente posta.<br />
Circa le dedotte violazioni degli art. 3 e 7 della legge 241/90 si è richiamata la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni riunite che evidenzia l’irrilevanza dei vizi meramente formali ove non sostenuta dalla illegittimità sostanziale dell’inserimento nell’elenco ISTAT.<br />
La Procura generale ha invocato la revisione degli orientamenti già espressi da queste Sezioni riunite con riguardo alla FIN. Il controllo del CONI, rilevante ai sensi dell’applicazione del SEC 2010, emergerebbe dalla capacità di determinare la politica generale e il programma dell’unità istituzionale considerata. Il finanziamento pubblico principale risulterebbe non solo dalla rilevanza quantitativa preponderante delle entrate pubbliche ma soprattutto in ragione della loro stabilità che consentirebbe alla FIN di fare affidamento sulle stesse onde programmare la propria attività. Non dovrebbe aversi esclusivamente riguardo al dato finanziario in termini percentuali essendo necessaria una valutazione di effettività, dalla quale emerge che il contributo pubblico costituisce un elemento strutturale e non aleatorio rilevante per determinare la politica generale della FIN. Ha poi richiamato i rilevanti poteri riconosciuti al CONI che limiterebbero fortemente l’autonomia della Federazione (revoca <em>ad nutum</em> della affiliazione, nomina di un commissario <em>ad acta</em> per apportare modifiche statutarie non volontariamente recepite, commissariamento della Federazione in caso di gravi irregolarità nella gestione, nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali e del segretario generale previa consultazione con il CONI, approvazione del CONI dei bilanci preventivi e di esercizio delle Federazioni e delle società strumentali eventualmente costituite).<br />
4. Con memoria depositata il 15 dicembre 2016 la FIN ha chiesto la rimessione in termini ai sensi dell’art. 43, comma 6, c.g.c. Secondo il ricorrente l’art. 125, comma 1, c.g.c. dovrebbe interpretarsi nel senso che il termine per deposito dovrebbe calcolarsi avendo riguardo all’ultima restituzione dell’avviso di ricevimento da parte del servizio postale, atteso che altrimenti opinando il predetto termine potrebbe decorrere senza che il mittente possa esserne edotto e soprattutto senza che questi sia nella materiale possibilità di depositarlo, quale prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio. Nella specie ha esibito le stampe delle videate del servizio postale relative ragionevolmente alla restituzione degli svariati avvisi di ricevimento.<br />
Tuttavia i numeri degli atti giudiziari non coincidono con quelli degli avvisi di ricevimento, né il ricorrente ha effettuato, nell’istanza di rimessione in termini, i necessari abbinamenti degli avvisi agli esiti della spedizione.<br />
5. All’udienza del 21 dicembre 2016 la FIN ha rinunciato agli atti del giudizio. La rinuncia agli atti è stata accettata oralmente dall’ISTAT, mentre la Procura generale si è opposta.</div>
<div style="text-align: justify;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Il Collegio rileva innanzitutto che l’attore ha rinunziato agli atti con dichiarazione in udienza. L’ISTAT, parte resistente, ha formalmente accettato la rinunzia.<br />
La Procura generale ha chiesto che il Collegio valutasse la rinunzia agli atti solo dopo lo scrutinio dell’eccezione di tardività del deposito del ricorso, così come formulata nei propri atti defensionali.<br />
In ogni caso la Procura medesima si è opposta alla rinunzia, senza addurre alcuna specifica motivazione a riguardo.<br />
2. Tanto premesso, il Collegio, in relazione alla prima problematica, ritiene che la rinunzia agli atti proposta dalla parte attrice debba essere valutata con precedenza rispetto alla eccezione di inammissibilità per tardività.<br />
La rinuncia agli atti, ove accettata dalla controparte che abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio, impone al giudice di arrestarsi sia per evidenti ragioni di economia processuale, strettamente correlate al principio del giusto processo di ragionevole durata, che per garantire il rispetto della volontà delle parti, tanto più rilevante in un processo, quale è il giudizio in unico grado presso queste Sezioni riunite avente ad oggetto l’impugnazione dell’elenco ISTAT, ispirato alla logica dei giudizi ad istanza di parte che impone il massimo rispetto del principio dispositivo.<br />
L’accettazione della rinuncia agli atti, difatti, impedisce al Giudice di conoscere qualsivoglia questione relativa alla controversia sia di merito che di rito. Preclude l’esercizio del potere giurisdizionale da parte della Corte, adita pur sempre in base ad una libera scelta del soggetto titolare dell’interesse sostanziale (nella specie la Federazione), ove tale scelta di ritiro dell’atto processuale sia condivisa dalla controparte sostanziale (nella specie l’ISTAT, titolare del potere di accertamento ricognitivo delle pubbliche Amministrazioni da inserire nel conto economico consolidato).<br />
Del resto, di recente, anche gli altri Collegi Supremi delle Corti italiane hanno posto l’attenzione sulla necessità di valorizzare il principio di economia processuale che consente al Giudice di pronunciarsi tenendo conto della c.d. “<em>ragione più liquida</em>” (le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno richiamato tale principio nelle sentenze 12 dicembre 2014, n. 26242 e 26243, sulla complessa questione relativa al potere di rilievo d’ufficio della nullità; anche l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato – sent. 27 aprile 2015, n. 5 – ha precisato che la facoltà di graduazione dei motivi non può mai incidere sugli ampi poteri giudiziali di identificazione della priorità e dell’ordine logico delle questioni processuali, come pure non può impedire al Giudice di respingere il ricorso sulla base di una “<em>ragione più liquida</em>”).<br />
Anche le Sezioni regionali hanno applicato di recente il principio della <em>priorità</em> della “<em>ragione più liquida</em>” affermando la precedenza logica dell’eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio ex art. 297 c.p.c. in relazione a processi con pluralità di convenuti (C. conti, Sez. giur. Campania, sent. 10 luglio 2015, n. 719).<br />
3. Venendo all’esame della rinuncia, il Collegio tiene ad evidenziare che la fattispecie estintiva per rinuncia agli atti, annoverata dalla dottrina processuale tra le c.d. “vicende anomale” del processo, è stata espressamente disciplinata dall’art. 110 del Codice di giustizia contabile approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.<br />
In base a tale norma “<em>la rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa</em>” e “<em>produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme</em>” (ovverosia “<em>verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti</em>”).<br />
I successivi commi 6 e 7 prevedono che “<em>il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo</em>” e “<em>la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese</em>”.<br />
L’articolo 110 del Codice di giustizia contabile non può non essere interpretato alla luce dei principi generali che disciplinano l’istituto, con particolare riferimento al principio dispositivo ed a quelli di effettività della tutela e della celerità del processo.<br />
Con la conseguenza, per quanto riguarda la fattispecie in esame, che l’opposizione alla rinunzia, anche nel processo contabile, deve tenere conto del cosiddetto “principio di utilità” e può essere dedotta solo dalla parte che dimostri di avere interesse alla prosecuzione del giudizio.<br />
Con riferimento all’omologo articolo 306 del Codice di procedura civile la Suprema Corte ha sancito che per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria l’accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all’estinzione del processo (“<em>la rinuncia agli atti del giudizio &#8211; ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. &#8211; va tenuta distinta dalla rinuncia all&#8217;azione (o rinuncia all&#8217;impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l&#8217;accettazione della controparte determinando il venir meno del potere &#8211; dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l&#8217;accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all&#8217;estinzione del processo</em>”, Cass. 3 agosto 1999, n. 8387). Ha poi precisato che, anche in mancanza di accettazione, la rinuncia agli atti può determinare una declaratoria di estinzione d’ufficio quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio ovvero non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe dall’estinzione del processo (“<em>l&#8217;estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio &#8211; ex art. 306 cod. proc. civ. &#8211; esige l&#8217;accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta; ma essa può essere dichiarata d&#8217;ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo; quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all&#8217;estinzione del processo</em>”, Cass. 21 giugno 2002, n. 9066).<br />
4. Orbene, alla luce di quanto appena evidenziato, occorre valutare se – nell’ambito del presente giudizio, che si svolge ad istanza di parte in unico grado dinanzi a questo Collegio – la Procura generale sia legittimata ad esprimersi in merito alla rinunzia agli atti espressa dall’attore ed accettata dalla controparte resistente, nella specie titolare del potere ricognitivo-accertativo, il cui esercizio ha inciso sulla situazione giuridica sostanziale attivata dalla Federazione ricorrente.<br />
Il Codice di giustizia contabile, nel regolare esplicitamente siffatta tipologia di giudizi (articoli 123-129 c.g.c.) qualifica il Procuratore generale in termini di “parte necessaria interveniente”, legittimandola alla presentazione di memorie conclusionali, nonché alla formulazione di conclusioni orali nella sede della pubblica udienza.<br />
Il ruolo processuale della Procura generale, dunque, è posto a presidio dell’interesse pubblico complessivo, quale espressione di una funzione sovraindividuale volta ad assicurare l’effettiva e la corretta applicazione delle norme di coordinamento della finanza pubblica, strumentali al rispetto dei vincoli di appartenenza all’Unione europea e, quindi, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e il perseguimento di una gestione finanziaria strutturalmente sana (art. 81 Cost.).<br />
Nei giudizi concernenti gli elenchi ISTAT, l’interesse pubblico erariale che la Procura deve tutelare, come parte necessaria interveniente, è connesso alla <em>ratio</em> normativa propria della tipologia di giudizio a cui è ascrivibile il ricorso odierno. Tale interesse è specificamente destinato ad assicurare che l’inclusione delle unità istituzionali sia rispettoso dei criteri e delle finalità sostanziali del SEC e che l’operato dell’ISTAT sia rigorosamente coerente con i principi del sistema europeo dei conti, al fine di ostendere dati corretti nel conto economico consolidato.<br />
D’altro canto, il giudizio ad istanza di parte presenta ontologicamente natura dispositiva. Tale connotazione è vieppiù marcata nei giudizi concernenti gli elenchi ISTAT – come quello in esame – poiché in essi il soggetto resistente, l’ISTAT appunto, è presente in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in quanto parte del rapporto sostanziale che pone in relazione l’Istituto medesimo con la Fondazione ricorrente.<br />
In questo modello processuale l’interesse tutelato dalla Procura generale non può configurarsi come duplicazione di quello proprio dell’Amministrazione resistente e la posizione della Procura stessa non può sovrapporsi a quella delle parti costitutive del rapporto processuale.<br />
Ne consegue che, in linea generale, nei giudizi ad istanza di parte (e, in particolare, in quelli relativi all’elenco ISTAT), la Procura generale è certamente titolare a pieno titolo di tutte le facoltà e le potestà processuali e sostanziali, che siano direttamente collegate all’interesse pubblico tutelato e alla posizione di interveniente in un rapporto processuale costituito.<br />
La Procura interviene in un processo promosso e subito dalle parti titolari della <em>res</em> controversa, non potendo superare la concorde volontà dell’attore di rinunciare agli atti e del convenuto di accettare tale rinuncia.<br />
In altre parole, la Procura generale, quale parte necessaria interveniente, non “dispone” del processo, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile l’opposizione alla rinuncia agli atti da parte dell’attore accettate dal convenuto. Ovviamente ciò non scalfisce in alcun modo il significato istituzionale e la centralità del ruolo della Procura nei giudizi ad istanza di parte.<br />
In questi giudizi, infatti, la Procura ben può dispiegare tutte le eccezioni che ritiene siano utili all’interesse erariale perseguito. Ma non può proporre quelle che incidono sul rapporto processuale in quanto tale, trovandosi normativamente rispetto ad esso nella posizione di interveniente necessario, per così dire, esterno.<br />
Del resto, in dibattimento, la Procura non ha dedotto considerazioni utili a superare quanto appena ritenuto dal Collegio, ovvero a giustificare l’interesse pubblico ad un processo comunque non più voluto dalle parti.<br />
Per di più, deve rilevarsi che – nella presente fattispecie – il Requirente ha espresso opposizione alla rinuncia della Federazione, assentita dall’ISTAT, non sulla base di ragioni di interesse pubblico alla prosecuzione del giudizio, ma su di un piano strettamente processuale, sostenendo l’antecedenza logico giuridica della questione di inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso rispetto allo scrutinio dell’atto di rinuncia. Antecedenza che, tuttavia, il Collegio non ha ritenuto ravvisabile.<br />
In ogni caso, quand’anche si volesse attribuire valore all’opposizione della Procura, il Collegio dovrebbe ritenere che tale opposizione sarebbe comunque fuori dai parametri dell’articolo 306 del Codice di procedura civile e, in particolare, da quello dell’utilità.<br />
Infatti, dall’accoglimento dell’opposizione la posizione tutelata dalla Procura generale non riceverebbe una utilità concreta maggiore rispetto a quella derivante dalla declaratoria di estinzione, atteso che l’effetto di entrambe sarebbe comunque il mantenimento della Federazione ricorrente nell’elenco ISTAT.<br />
5. Nella comparsa scritta la Procura ha ritenuto di dover in modo esplicito attribuire alla richiesta declaratoria di inammissibilità per tardività la conseguenza di rendere non più proponibile il ricorso, con riferimento al disposto dell’articolo 198 del Codice di giustizia contabile.<br />
Orbene, quand’anche si volesse rinvenire la ulteriore motivazione dell’opposizione nella argomentazione appena enunciata, il Collegio non potrebbe non rilevarne l’infondatezza.<br />
Posto che il riferimento all’art. 198 c.g.c. non è stato riproposto nel corso dell’udienza, il Collegio rileva che la norma testualmente fa riferimento agli appelli e che il giudizio in scrutinio non può qualificarsi appello, essendo giudizio in unico grado.<br />
Infatti, la norma si giustifica in ragione dell’esistenza di un termine perentorio decadenziale per la proposizione dell’appello, mentre il ricorso ex art. 1, comma 3, legge 196/2009, non è assoggettato ad un termine perentorio fisso bensì ricollegato all’esistenza dell’interesse a ricorrere (art. 124, comma 2, c.g.c.).<br />
6. In conclusione, il Collegio, dato atto della rinuncia agli atti della Federazione in epigrafe, tenuto conto dell’accettazione dell’Amministrazione convenuta, ritenuta inammissibile l’opposizione della Procura generale, dichiara l’estinzione del giudizio.<br />
La declaratoria di estinzione implica l’impossibilità di ogni pronuncia sulle spese (dall’art. 110, comma 7, c.g.c.).</div>
<div style="text-align: justify;">PER QUESTI MOTIVI</div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei conti, Sezioni riunite, in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del processo. Nulla per le spese.<br />
Si dà atto che il dispositivo è stato letto in udienza.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Consigliere estensore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pasquale Fava&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alberto Avoli<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria in data<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
(Maria Laura Iorio)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2016 n.25</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-7-12-2016-n-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-7-12-2016-n-25/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2016 n.25</a></p>
<p>Pres. Avola/ est. Fava Sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale: presupposti e limiti 1.Enti locali – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – Parametri – Congruità dell’obiettivo – Congruità dei mezzi 2.Enti locali – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – Approvazione – Presupposti – Veridicità &#8211; Attendibilità 3. Enti locali –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Avola/ est. Fava</span></p>
<hr />
<p>Sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale: presupposti e limiti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Enti locali – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – Parametri – Congruità dell’obiettivo – Congruità dei mezzi</p>
<p>2.Enti locali – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – Approvazione – Presupposti – Veridicità &#8211; Attendibilità</p>
<p>3. Enti locali – Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – Proroga per riformulazione – Termine perentorio – Mera intenzione di riformulazione &#8211; Irrilevanza<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.La procedura straordinaria di riequilibrio finanziario pluriennale, costituendone una alternativa, è da preferirsi rispetto alla dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente. Il piano di riequilibrio rappresenta uno strumento di pianificazione attraverso il quale non vengono posti vincoli di destinazione alle entrate, ma solo effettuate previsioni di medio-lungo periodo da valutarsi a cura della sezione territoriale alla luce dei due parametri di congruità dell’obiettivo e quella dei mezzi, di guisa che il piano è incongruente se si prefigge un obiettivo inferiore rispetto a quello necessario per il riequilibrio (c.d. incongruità dell’obiettivo), sia se le previsioni di entrata e di spesa in esso contenute, a legislazione vigente, e ritenute attendibili, non consentono il raggiungimento dell’obiettivo (c.d. incongruità dei mezzi).</p>
<p>2.La sezione di controllo esprime il proprio giudizio sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale in termini di veridicità (c.d. principio della contabilità privatistica della rappresentazione veritiera e corretta- c.d. true and fair view- secondo la direttiva 78/660/CE), attendibilità delle previsioni (nel senso di ”assenza di errori e distorsioni rilevanti”) e, di conseguenza, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsione ritenute veritiere e attendibili.</p>
<p>3. Il termine previsto dai commi 714 e 714 bis dell’art. 1 l. n. 208 del 2015, introdotti dall’art. 15 d.l. n. 113 del 2016, che consente agli enti locali una proroga per rimodulare o riformulare il piano &nbsp;di riequilibrio finanziario pluriennale, &nbsp;ha natura perentoria. Di conseguenza, la mera intenzione di rimodulare o riformulare il piano non consente all’ente di avvalersi di tale facoltà, essendo necessaria la presentazione del piano di riequilibrio rimodulato/ riformulato entro il termine stabilito dal Legislatore (30 settembre 2016).<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Sentenza n. &nbsp;25/2016/EL</strong></div>
<div style="text-align: center;">R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
<em>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE</em></div>
<div style="text-align: center;"><strong>in speciale composizione</strong><br />
composta dai seguenti magistrati:<br />
<strong>Alberto AVOLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente</strong><br />
<strong>Angela SILVERI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere</strong><br />
<strong>Giuseppina MAIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere</strong><br />
<strong>Donatella SCANDURRA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere</strong><br />
<strong>Luca FAZIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere</strong><br />
<strong>Giuseppe Maria MEZZAPESA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Pasquale FAVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere relatore</strong></div>
<p>ha emanato la seguente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
nel giudizio iscritto al <strong>n. 529/SR/EL</strong> del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, promosso con il ricorso proposto dal <strong>Comune di Acri (CS)</strong>, in persona del Sindaco <em>pro-tempore</em>, dott. Nicola Tenuta, rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Callipo del foro di Palmi, giusta delibera di giunta del 26 luglio 2016, n. 168 e procura speciale sottoscritta dal Sindaco (con richiesta di trasmissione di ogni comunicazione e notifica al numero di fax 0966.52979 o all’indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:gaetano.callipo@pec.it">gaetano.callipo@pec.it</a>), ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 1 presso lo studio dell’Avv. Alesssandro Fusco),<br />
avverso e per l’annullamento<br />
della delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria <strong>n. 65/2016 del 6 settembre 2016</strong>, con la quale è stato deciso di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Acri in quanto non ritenuto congruo.<br />
Visto il ricorso introduttivo, i decreti presidenziali dell’11 ottobre 2016 di fissazione dell’odierna udienza, di composizione del Collegio e di nomina del relatore del presente giudizio.<br />
Esaminati gli atti e i documenti di causa.<br />
Udito, nell’udienza del 9 novembre 2016, il Giudice relatore Cons.&nbsp;Pasquale Fava.<br />
Uditi, nella medesima udienza, l’Avv. Gaetano Callipo, per il Comune di Acri, ed il Pubblico ministero, V.P.G. Dott. Antonio Buccarelli, con l’assistenza della Segretaria Maria Elvira Addonizio.<br />
<strong>FATTO</strong><br />
<strong>1.</strong> Con ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 7.10.2016 al Ministero dell’Interno (Commissione Stabilità Finanziaria Enti locali) presso l’Avvocatura generale dello Stato, alla Prefettura di Cosenza presso l’Avvocatura generale e distrettuale dello Stato, alla Procura generale della Corte dei conti e alla Sezione regionale di controllo per la Calabria e depositato presso la segreteria delle Sezioni riunite nello stesso giorno, il Comune di Acri ha impugnato, con contestuale istanza di sospensione, ai sensi dell’art. 243-<em>quater</em>, comma 5, TUEL, la deliberazione n. 65/2016 della Sezione regionale di controllo per la Calabria, depositata in data 6 settembre 2016 e comunicata a mezzo posta elettronica certificata il giorno successivo, con la quale è stata negata l’approvazione della modifica (deliberata con l’atto consiliare n. 66 del 30&nbsp;dicembre 2015) al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del medesimo Comune (approvato con delibera del Consiglio comunale del 25 luglio 2014, n. 41), in quanto ritenuta non congrua ai fini del riequilibrio finanziario dell’ente.<br />
<strong>1.1.</strong> Occorre premettere che già con altre delibere adottate in sede di controllo, la Sezione regionale aveva più volte riscontrato, con riferimento agli esercizi 2011-2013, varie irregolarità e criticità, rilevanti ai sensi dell&#8217;art.148-<em>bis</em> TUEL e dell&#8217;art. 6, comma 2, d.lgs. 149/2011 e s.m.i., tra cui, nello specifico: la sussistenza di quattro degli indici di deficitarietà strutturale elencati nel D.M. Int. 24 settembre 2009; l’inattendibilità del risultato di amministrazione; il costante ricorso ad ingenti anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio e/o a fondi vincolati, a causa principalmente della cronica incapacità di riscossione dei residui attivi; una scarsa capacità dell&#8217;ente di riscuotere le entrate delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; l’assenza di un&#8217;adeguata attività di recupero dell&#8217;evasione tributaria e di accertamento e riscossione; la presenza, a fine esercizio, di un elevato importo delle partite residuali totali attive e passive, in parte con anzianità superiore a cinque anni; l’inserimento tra i servizi per conto di terzi di poste atipiche; gravi criticità in ordine alla sostenibilità dell&#8217;indebitamento dell&#8217;ente; un saldo negativo del risultato economico della gestione ordinaria.<br />
<strong>1.2.</strong> Riscontrate tali criticità, la Sezione aveva chiesto al Comune di Acri l&#8217;adozione, entro 60 giorni, delle necessarie misure correttive di riequilibrio, che però erano rimaste inadempiute da parte dell’ente, determinando l’aggravamento dello squilibrio finanziario e inducendo così la medesima Sezione di controllo a disporre (deliberazione n. 71/2013), nei confronti dell’ente, l’immediata preclusione ex art. 148-<em>bis</em> TUEL dell’attuazione dei programmi di spesa non obbligatori per legge.<br />
<strong>1.3.</strong> Indi, accertato il permanere dell&#8217;inadempimento delle misure correttive richieste e la persistenza di tutti gli indicatori di una situazione di grave squilibrio finanziario in grado di determinare il dissesto dell&#8217;ente, la Sezione regionale aveva dato seguito (deliberazione n. 80/2013) alla procedura di dissesto guidato ex art.6, comma 2, D.Lgs. 149/2011, assegnando al Consiglio dell&#8217;ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziario.<br />
<strong>1.3.1.</strong> Il Comune di Acri, con delibera n. 56 del 30 dicembre 2013, aveva dichiarato il dissesto finanziario e, nel contempo, impugnato la delibera della Sezione regionale di controllo n. 80/2013 innanzi a queste Sezioni riunite in speciale composizione, le quali, con la sentenza del 29&nbsp;maggio&nbsp;2014, n. 20/2014/EL, avevano accolto parzialmente il ricorso proposto dal Comune di Acri, assegnando un termine di 90 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio finanziario di cui all&#8217;art. 243-<em>bis</em> TUEL.<br />
<strong>1.3.2.</strong> In ottemperanza a quanto deciso da queste Sezioni riunite con sentenza n. 20/2014/EL del 30 aprile 2014, il Comune di Acri ha, quindi, presentato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 25 luglio 2014) e, contestualmente, formulato richiesta di accesso al Fondo di rotazione di cui all&#8217;art. 243-<em>ter</em> TUEL.<br />
<strong>1.4.</strong> Successivamente, al fine di estinguere le passività esistenti al 31&nbsp;dicembre 2013, l’ente ha chiesto alla Cassa depositi e prestiti un&#8217;anticipazione di liquidità ex art. 32 D.L. 66/2014 pari ad € 15.500.000,00, ricevuta la quale si è reso necessario procedere alla rimodulazione dell&#8217;originario piano di riequilibrio, al contempo confermando la richiesta di accesso al Fondo di rotazione per la stabilità degli enti locali ex art. 243-<em>ter</em> TUEL.<br />
<strong>1.5.</strong> La Direzione Centrale della Finanza Locale presso il Ministero dell’interno, richiesta l’acquisizione di ulteriori chiarimenti poi forniti dal Comune ha, quindi, rilevato la necessità, limitatamente al maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di una ulteriore rimodulazione del piano di riequilibrio, cui il Comune ha dato seguito.<br />
<strong>1.5.1.</strong> Tuttavia, neppure dopo tali modifiche il nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale è stato ritenuto adeguato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno, la quale, all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria, ha evidenziato nella propria relazione conclusiva che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Acri, oltre a non essere supportato da idonea documentazione, appariva viziato da errate contabilizzazioni dell&#8217;anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti e del Fondo di rotazione, nonché da una non corretta quantificazione del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, che avrebbe contribuito ad alterare la rappresentazione e la quantificazione della massa passiva, nonché a rendere conseguentemente inadeguate le misure di risanamento contenute nel piano stesso.<br />
<strong>1.6.</strong> Acquisita la suddetta relazione ministeriale, analizzata la documentazione agli atti, richiesti ulteriori chiarimenti e ricevute le controdeduzioni dell’amministrazione comunale e del collegio dei revisori, la Sezione regionale di controllo, con la delibera n. 65/2016 (oggetto di odierna impugnazione) ha negato l’approvazione della modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Acri.<br />
<strong>2.</strong> Avverso tale delibera il Comune di Acri ha proposto una nuova impugnazione innanzi a queste Sezioni riunite in speciale composizione prospettando diversi motivi di censura.<br />
<strong>2.1.</strong> In particolare, il Comune ha lamentato che la valutazione dei dati contabili e finanziari esposti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale sia stata compiuta dalla Sezione regionale di controllo secondo una riduttiva logica atomistica, nella misura in cui sarebbero stati presi in considerazione, a detta del ricorrente, in modo isolato ed avulso gli uni dagli altri, anziché valutarne la congruità in senso globale (l’idoneità di una singola misura, in altri termini, avrebbe dovuto essere valutata non in sé stessa, bensì verificandola in relazione ed in coordinamento con tutte le altre misure predisposte dal piano).<br />
<strong>2.2.</strong> Il ricorrente ha affermato inoltre che le attività riguardanti l’esame dei bilanci degli anni precedenti a quello di presentazione del piano rimodulato avrebbero indebitamente interferito sulla valutazione di congruità del piano, inducendo la Sezione regionale a reputarlo inattendibile per la ritenuta sussistenza delle medesime criticità ravvisate nel corso dei precedenti esercizi finanziari e che, sempre a detta del ricorrente, sarebbero state attualmente emendate.<br />
<strong>2.3.</strong> Inoltre, partendo dal presupposto secondo cui la presentazione del piano opererebbe una cesura rispetto ai precedenti bilanci, spezzando la continuità dei cicli contabili, il ricorrente ha ritenuto di poterne trarre la conclusione che il piano avrebbe dovuto essere esaminato in modo da escludere ogni influenza sullo stesso di elementi di criticità rilevati con riferimento ad esercizi finanziari antecedenti alla data di proposizione del piano medesimo.<br />
<strong>2.4. </strong>Parte ricorrente ha reputato ravvisabili profili di contraddittorietà della motivazione dell’impugnata delibera anche con riferimento alla durata del piano, evidenziando che le proiezioni contenute sia nel piano di riequilibrio originario che in quello successivamente rimodulato (riguardanti gli equilibri di bilancio e gli incrementi delle entrate correnti) avrebbero durata decennale e che l’indicazione prospettica di un termine inferiore (otto anni), indicato nel nuovo piano con riferimento al disavanzo di amministrazione, assumerebbe evidentemente valore programmatico, senza tuttavia alterare in alcun modo la durata massima del piano di riequilibrio. Tanto la precedente deliberazione della Sezione di controllo n. 41/2016, quanto quella n. 65/2016 sembrerebbero attestare che l’indicazione di un termine di durata del piano inferiore a quello legale per il ripiano del disavanzo non sarebbe di per sé influente ai fini del giudizio di attendibilità e congruenza del piano stesso.<br />
<strong>2.5. </strong>Il ricorso ha ravvisato profili di illogicità motivazionale anche in relazione alla giustificazione del diniego di approvazione del piano fondata sul fatto che l’ente, tra il 2011 ed il 2014, avrebbe sistematicamente ricevuto cospicue anticipazioni di tesoreria e utilizzato, fino al 31 dicembre 2013, entrate aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti non ricostituite per un ammontare di €&nbsp;1.191.692,62. Il ricorrente ha obiettato che, siccome nel piano si era previsto che l’intervento di risanamento iniziasse a decorrere dall’anno 2014, le osservazioni formulate dalla Sezione regionale con riferimento alle annualità finanziarie 2011-2013 assumerebbero una valenza del tutto neutra ed inconferente, tale da non incidere sul giudizio di congruità del piano ai fini del riequilibrio. In altre parole, secondo il ricorrente, il giudizio di non congruità risulterebbe illogico in ragione del fatto che la non congruità sarebbe stata motivata dalla Sezione regionale sulla base dell’analisi di fattori di squilibrio preesistenti alla data di inizio dell’efficacia del piano stesso e, quindi, non aggiornati né attuali.<br />
<strong>2.5.1.</strong> In particolare, a detta del ricorrente, la Sezione regionale non avrebbe tenuto in debita considerazione il fatto che l’ente abbia nel frattempo integralmente ricostituito i fondi vincolati e che l’importo dell’anticipazione di tesoreria non solo sarebbe stato ridotto ad €&nbsp;165.699,01, ma anche integralmente restituito al tesoriere al 31 dicembre 2014. È stato altresì sottolineato come per gli anni 2015 e 2016, il Comune di Acri abbia regolarmente restituito le anticipazioni di tesoreria ricevute, dimostrando quindi di essere perfettamente in grado di far regolarmente fronte alle temporanee e fisiologiche carenze di liquidità nel corso della gestione con le proprie ordinarie disponibilità. Sicché, è stato reputata insussistente l’ipotizzata grave crisi di liquidità.<br />
<strong>2.5.2. </strong>Oltre a ciò, il ricorso ha lamentato, più in generale, l’assenza di anomalie tali da inficiare la congruità del piano di riequilibrio, in quanto le incongruenze rilevate dalla Sezione regionale nell’esame dei documenti formati nel corso della redazione del piano originario risulterebbero insussistenti e definitivamente superate, giacché in sede di approvazione del rendiconto 2014 le somme ricevute dal Fondo di rotazione, dopo essere state correttamente appostate nel bilancio di previsione, sarebbero state definitivamente eliminate e portate in economia sia in entrata che in uscita. Con riferimento all’esercizio finanziario 2015, il Fondo di rotazione non sarebbe stato iscritto tra le poste di bilancio, e coerentemente eliminato anche nell’ultima stesura del piano di riequilibrio, e pertanto non sarebbe stato utilizzato quale misura di risanamento.<br />
<strong>2.6. </strong>La principale censura che il ricorso ha mosso all’impugnata delibera risiede nel fatto che il giudizio di non congruità sarebbe stato essenzialmente motivato sulla scorta di una riscontrata doppia ed irregolare contabilizzazione riguardante una parte consistente dell’anticipazione di liquidità (precisamente € 6.888.809.09 sul totale di € 15.500.000,00) ricevuta dal Comune ai sensi dell’art. 32 D.L. 66/2014, che, secondo la Sezione, avrebbe minato in radice l’attendibilità stessa del piano, generando effetti distorsivi sulla corretta rappresentazione dei dati contabili sulla cui base è stata incentrata la stessa predisposizione del piano.<br />
<strong>2.6.1.</strong> Tale indebita ed irregolare operazione di c.d. doppia contabilizzazione sarebbe avvenuta, secondo la Sezione regionale, attraverso, da un lato, la variazione di bilancio approvata il 27 ottobre 2014 a seguito della ricevuta concessione dell’anticipazione di liquidità ex art.&nbsp;32 D.L. 66/2014 dalla Cassa depositi e prestiti per un importo di €&nbsp;15.500.000,00 e, dall’altro, attraverso la successiva rimodulazione, nel dicembre 2014, del piano di riequilibrio precedentemente approvato. Tale&nbsp;rimodulazione è consistita nell’istituzione di un nuovo capitolo al titolo V delle entrate (accensione prestiti) denominato “Anticipazione liquidità art. 32 D.L. 66/2014” e di uno speculare nuovo capitolo al titolo III della spesa (spese per rimborso prestiti)&nbsp; denominato “Rimborso anticipazione liquidità art. 32 D.L. 66/2014”, entrambi di importo pari alla anticipazione di liquidità ricevuta (€ 15.500.000,00); sicché, lo stesso importo, in sede di rendiconto, sarebbe stato accertato/riscosso al Titolo V dell’entrate tra le accensioni di mutui e prestiti, ed impegnato al titolo III come rimborso di prestiti, con conseguente generazione di un residuo passivo pluriennale.<br />
Il ricorrente ha sottolineato che in questo modo, come rilevato dalla stessa Sezione regionale, sarebbe stata garantita la sterilizzazione dell’entrata per anticipazione di liquidità sul risultato di amministrazione, onde evitare che ne potessero scaturire incrementi di spesa.<br />
<strong>2.6.2.</strong> Sennonché, l’apparente correttezza di tale rimodulazione sarebbe stata, sempre secondo la Sezione regionale, inficiata dal fatto che il Comune ha istituito un capitolo al titolo I della spesa (spese correnti) per “debiti fuori bilancio ricompresi nel Piano di riequilibrio e finanziati con liquidità D.L. 66/2014 art. 32” per l’importo di € 6.888.808,09 e, per la seconda volta, anche se nell’ambito di un diverso titolo di entrata (Titolo II: entrate correnti derivanti da trasferimenti), il capitolo “Anticipazione liquidità D.L. 66/2014 art. 32” per € 6.888.808,09: questa seconda ed ingiustificata variazione in entrata altro non sarebbe stata che un artificio contabile che ha consentito il mantenimento, almeno apparente, del pareggio di bilancio anche a seguito dell&#8217;imputazione dell&#8217;importo dei debiti fuori bilancio da ripianare. Peraltro, ha osservato ancora la Sezione, in sede di rendiconto, l&#8217;anticipazione di € 6.888.808,09 prevista al Titolo II dell&#8217;entrata, è stata accertata ma ovviamente non riscossa (in quanto inclusa nei € 15.500.000,00 già contabilizzati tra le riscossioni del Titolo V), con conseguente inattendibilità degli equilibri di bilancio costruiti dall&#8217;ente, del risultato di amministrazione, nonché del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità.<br />
<strong>2.6.3.</strong> In ordine a tali rilievi, il ricorrente Comune ha osservato che queste stesse Sezioni riunite in speciale composizione, con la sentenza n. 10/2015/EL hanno ritenuto che tali risorse aggiuntive sono finalizzate (proprio per la loro natura sostanziale di anticipazione) a ricostruire le risorse di cassa necessarie al pagamento di spese già finanziate e al superamento dell’emergenza dei pagamenti di debiti pregressi (anche di parte corrente); la loro peculiarità consiste nella possibilità, diversamente dall&#8217;anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL, di essere restituite ratealmente in un periodo temporale medio lungo. Sicché, l’iscrizione dell’intera somma al Titolo III della spesa, contestualmente all’accertamento dell’intera somma al Titolo V dell’entrata, non inciderebbe sulla veridicità del risultato di amministrazione, non andando così a finanziare nuove spese, mentre l&#8217;anticipazione di liquidità, anziché peggiorare il risultato di amministrazione, sortirebbe un effetto migliorativo su detto risultato, diminuendo di pari importo l&#8217;ammontare dei residui passivi (a seguito dell&#8217;estinzione dei debiti gravanti sull&#8217;ente).<br />
Pertanto, il Comune ha affermato di aver correttamente provveduto a “sterilizzare” gli effetti dell&#8217;anticipazione di liquidità, iscrivendoli in fondi vincolati della gestione di competenza e, quindi, di aver correttamente iscritto nei fondi vincolati della gestione di competenza una somma pari all&#8217;importo dell&#8217;anticipazione erogata, vincoli che permangono anche se vi è disavanzo di amministrazione.<br />
<strong>2.7.</strong> Se l’ipotizzato artificio contabile è stato la principale ragione che ha indotto la Sezione di controllo a reputare incongruo ed inattendibile il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tuttavia, l’ente ricorrente ha ritenuto che tale giudizio negativo non possa essere giustificato soltanto in considerazione di siffatta irregolarità contabile, in quanto deve trattarsi di una valutazione di carattere prospettico, dinamico ed evolutivo, che prenda in considerazione tutto il complesso della gestione finanziaria, nell’ambito del quale tale irregolarità contabile andrebbe ad inserirsi. Solo mettendola in relazione con tutti gli altri aspetti della gestione complessiva potrebbe essere adeguatamente formulato il giudizio di congruità e adeguatezza o meno del piano, tenendo in debita considerazione le effettive dinamiche evolutive che hanno interessato la situazione contabile e finanziaria del Comune. In altri termini, non basterebbe il mero riscontro di un’irregolarità contabile, atomisticamente considerata, a rendere radicalmente incongruo l’intero piano.<br />
<strong>2.8. </strong>Il Comune ha ritenuto, inoltre, che il giudizio di non congruità del piano sia stato influenzato anche dalle criticità che in precedenza, in epoca antecedente alla predisposizione del piano, erano state riscontrate in altre delibere della medesima Sezione regionale di controllo, ma che tuttavia, sempre a detta del ricorrente, si sarebbero almeno in parte attualmente ridimensionate. Sicché, è stato lamentato il non avere la Sezione regionale, con l’impugnata delibera, adeguatamente valutato la situazione di sostanziale diversità della situazione contabile e finanziaria attuale dell’ente rispetto a quella presa in considerazione nelle precedenti delibere di controllo. In particolare, il ricorso ha censurato la delibera la Sezione regionale nella parte in cui non avrebbe tenuto conto delle significative evoluzioni in senso migliorativo, sia in termini di cassa che di competenza, della situazione finanziaria dell’ente, le quali, laddove debitamente valutate, dimostrerebbero l’attendibilità e la congruenza del piano rispetto all’obiettivo del riequilibro.<br />
<strong>2.8.1.</strong> Più nello specifico, nella prima stesura del piano il disavanzo era composto essenzialmente da €. 3.940.745,58 per stralcio residui attivi inesigibili e da €. 8.083.308,09 di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati con fondi di bilancio in otto annualità. Con riferimento all’esercizio finanziario 2014 risultava a tal fine stanziata la cifra di €. 1.194.500,00, mentre la restante somma di debiti fuori bilancio €. 6.888.808,09 sarebbe stata da stanziare nelle successive annualità del piano (2015/2021). Ottenuta nel 2014 l’anticipazione di liquidità ex art. 32 D.L. 66/2014, il Comune ha varato la relativa variazione di bilancio con cui è stato iscritto al titolo V dell’entrata ed al titolo III dell’uscita il pari importo di €. 15.500.000,00. Contestualmente, il Comune ha altresì proceduto ad iscrivere al titolo I dell’uscita ed al titolo II dell’entrata la cifra dei debiti fuori bilancio da imputare e pagare nella sola annualità 2014, pari ad €. 6.888.808,09, in questo modo, secondo la Sezione regionale, facendo apparire fittiziamente il mantenimento del pareggio di bilancio, in realtà insussistente, con la conseguente inattendibilità dell’intero piano di riequilibrio finanziario pluriennale.<br />
Il Comune non ha condiviso le riportate statuizioni della delibera di controllo segnalando che la cifra di €. 6.888.808,09 corrisponderebbe esattamente all’importo di debiti fuori bilancio esistenti alla data del 31&nbsp;dicembre 2013 e che l’anticipazione di liquidità di € 15.500.000,00 appostata al titolo V dell’entrata è stata accertata ed effettivamente riscossa per l’intero importo e, sempre per il medesimo intero importo, la stessa somma appostata al titolo III dell’uscita è stata effettivamente impegnata.<br />
<strong>2.9. </strong>In sede di riaccertamento straordinario dei residui, nel luglio 2015 il Comune ha affermato di aver conservato l’impegno di spesa di euro 501.026,59, pari alla quota annuale di restituzione dell’anticipazione di liquidità, effettivamente pagata, stralciando al contempo la rimanente parte dell’anticipazione di liquidità ricevuta, pari ad euro 14.998.973,41, da ripianare nei successivi 29 anni, mediante quote annuali dell’importo costante di euro 563.787,17.<br />
Sul punto, il Comune ricorrente ha osservato che l’art. 1, commi 714 e 714-<em>bis</em>, L. 208/2015 (come mod. dal D.L. 113/2016, conv. in L.&nbsp;160/2016 ed entrato in vigore dopo l’adozione dell’impugnata delibera) stabilisce che gli enti locali sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono provvedere, entro il 30 settembre 2016 e ferma restando la durata massima decennale del piano di riequilibrio, a rimodularlo o riformularlo “<em>in coerenza con l&#8217;arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui</em>” (previsto dall’art. 3, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.), nonché possono restituire le anticipazioni di liquidità erogate a valere sul Fondo di rotazione di cui all’art. 243-<em>ter </em>TUEL in un periodo massimo di trenta anni.<br />
<strong>2.10.</strong> Per quanto riguarda la somma di € 6.888.808,09 (costituente parte della maggior somma di € 15.500.000,00 ricevuta dal Comune a titolo di anticipazione di liquidità ex art. 32 D.L. 66/2014), il Comune ha ritenuto di aver effettivamente impegnato l’anzidetta somma di €&nbsp;6.888.808,09 al titolo II della entrata e che tale importo corrisponderebbe esattamente all’ammontare dei debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2013 riconosciuti dall’ente. L’iscrizione al titolo II dell’entrata si sarebbe resa necessaria unicamente per consentire all’ente di procedere in unica annualità all’integrale pagamento della massa dei debiti fuori bilancio riconosciuti (pagamento che nella originaria formulazione del piano era stato previsto in otto annualità), come poi effettivamente avvenuto.<br />
Il ricorrente ha lamentato quindi che la Sezione regionale avrebbe omesso di considerare che il Comune, pressoché contemporaneamente rispetto alla operazione contabile censurata, ha provveduto in sede di riaccertamento straordinario dei residui, a stralciare esattamente la somma di euro 6.888.808,09, provvedendo alla totale eliminazione di tale somma dalla voce dei residui attivi, indi procedendo altresì alla nuova determinazione del FCDDE (fondo crediti di dubbia e difficile esazione), che nella prima stesura comprendeva voci di crediti non soggetti ad accantonamenti in quanto non svalutabili (mutui, ICI/IMU, TASI, Addizionale). Anche in questo caso il Comune ha ribadito il proprio convincimento secondo cui per effetto della totale eliminazione dai residui attivi della somma di euro 6.888.808,09, l’operazione contabile censurata dalla Sezione regionale (doppia contabilizzazione parziale dell’anticipazione di liquidità ex d.l. 66/2014) risulterebbe totalmente neutra ai fini della determinazione del disavanzo effettivo.<br />
<strong>2.11. </strong>Per quanto riguarda l’equilibrio di parte corrente, rideterminato dalla delibera impugnata nella misura di € -5.314.786.99 (eliminando dal titolo II dell’entrata l’importo erroneamente accertato di €&nbsp;6.888.808.09), il Comune ha criticato la delibera della Sezione di controllo replicando che anche tale rideterminazione sarebbe stata il frutto della suddetta doppia contabilizzazione, erroneamente considerata illegittima dalla Sezione regionale.<br />
<strong>2.12. </strong>Anche per quanto riguarda la determinazione del risultato di amministrazione del 2014, le valutazioni della Sezione regionale sarebbero state, secondo il Comune, fuorviate dalla ritenuta irregolarità della suddetta doppia contabilizzazione dell’importo di € 6.888.809,09, destinato al pagamento dei debiti fuori bilancio e tuttavia al tempo stesso incluso nell’accertamento complessivo al titolo V e parziale al Titolo II dell’entrata. Ed anche in questo caso, il Comune ha addotto l’assoluta neutralità di tale operazione contabile.<br />
Secondo il Comune, l’errore della Sezione regionale starebbe nel fatto di aver rideterminato il disavanzo ricomprendendovi anche il minor residuo attivo di € 6.888.808.09 ed al contempo di aver riconsiderato tra i residui attivi cancellati, ancora una volta, la medesima somma di € 6.888.808.09.<br />
<strong>2.13. </strong>Anche con riguardo alla questione del riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.lgs. 118/2011 e della ritenuta violazione del patto di stabilità interno (paragrafi 7 e 8 della deliberazione impugnata), il Comune di Acri ha lamentato che il giudizio negativo della Sezione regionale sarebbe stato inficiato dalla suddetta erronea doppia contabilizzazione della parte di anticipazione di liquidità pari ad €&nbsp;6.888.808,09. Analoghe considerazioni varrebbero per le rilevate criticità relative ai debiti fuori bilancio ed alle passività potenziali.<br />
<strong>3. </strong>Al di là della supposta erroneità della suddetta doppia contabilizzazione della parte di € 6.888.808,09 dell’anticipazione di liquidità, il Comune ha rilevato che anche l’impugnata delibera della Sezione regionale avrebbe messo in evidenza diversi elementi idonei ad attestare, in modo oggettivo, il graduale e progressivo miglioramento della complessiva situazione economica e finanziaria dell’ente, in coerenza con la programmazione prevista nel piano di riequilibrio.<br />
<strong>3.1. </strong>In particolare, il Comune ha evidenziato miglioramenti della capacità di riscossione ed un andamento crescente degli accertamenti di competenza, soprattutto delle entrate correnti, sebbene la Sezione regionale abbia constatato che tali miglioramenti sarebbero inferiori a quelli programmati nel piano di riequilibrio.<br />
<strong>3.2.</strong> È stata anche evidenziata una consistente diminuzione degli impegni di spesa adottati nel 2015 rispetto a quelli registrati nel 2014.<br />
<strong>3.3. </strong>Anche la capacità di realizzo dei residui attivi delle entrate correnti avrebbe evidenziato un miglioramento nell’anno 2015 rispetto all’esercizio dell’anno precedente, sia in termini assoluti che in termini percentuali.<br />
<strong>3.4.</strong> Miglioramenti sarebbero stati registrati anche sotto il profilo della regolare restituzione delle anticipazioni di tesoreria, nonché della capacità di smaltimento dei residui passivi. In sostanza, a detta del ricorrente, sarebbe ormai venuta meno la condizione di squilibrio strutturale, quale fattore di preludio al dissesto.<br />
<strong>4.</strong> Il ricorrente Comune ha ribadito, quindi, la congruità delle misure di risanamento previste nel piano, laddove rapportate al superamento di una entità di disavanzo strutturale correttamente rappresentata, anziché inficiata dalla più volte ricordata “doppia contabilizzazione”.<br />
<strong>5. </strong>Il Comune ha lamentato inoltre che, per quanto riguarda le misure di risanamento, la Sezione regionale non avrebbe dato il giusto rilievo ai proventi potenzialmente risultanti dalle dismissione di immobili, che secondo l’ente (il quale ha richiamato la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 maggio 2013, n. 2357) potrebbero essere destinati alla copertura del disavanzo di amministrazione ed al risanamento finanziario del bilancio, ivi compresi, per gli enti che ricorrono alla procedura di riequilibrio prevista dal D.L. 174/2012, gli squilibri di parte corrente (derogando così al rigido principio secondo cui detti proventi possono essere utilizzati solo per finanziare gli squilibri di parte capitale, imposto dall’art. 1, comma 443, L. 228/2012 e dall’art. 193, comma 3, TUEL).<br />
<strong>6.</strong> Il Comune ricorrente ha chiesto infine l’applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 714-<em>bis</em>, L. 208/2015 (modificato dal D.L. 113/2016, conv. in L. 160/2016 ed entrato in vigore dopo l’adozione dell’impugnata delibera), ai sensi del quale gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione possono provvedere, entro il 30 settembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, laddove essi si trovino ad affrontare, nel corso della gestione del piano, nuovi disavanzi o debiti fuori bilancio e non riescano ad assorbirli entro i termini fissati, rispettivamente, dagli artt. 188 e 194 TUEL, ferma restando la durata originaria del piano e l’obbligo per l&#8217;ente di effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell&#8217;art. 194 TUEL. Pertanto, il ripiano del disavanzo o la copertura di nuovi debiti fuori bilancio, in virtù del menzionato <em>jus superveniens</em>, potrebbero intervenire in un periodo più ampio rispetto a quanto previsto dagli art. 188 e 194 TUEL, ma ferma restando la durata originaria del piano di riequilibrio pluriennale, con la sospensione, durante il perfezionamento e l’approvazione del nuovo piano riformulato o rimodulato, 1) della possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l&#8217;adozione delle eventuali misure correttive adottate dall&#8217;ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (articolo 243-<em>bis</em>, comma 3, del T.U.E.L.) e 2) delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell&#8217;ente (articolo 243-<em>bis</em>, comma 4, del T.U.E.L.).<br />
In virtù di tali norme sopravvenute, il Comune di Acri ha ritenuto di essere nelle condizioni richieste per poter presentare un piano di riequilibrio finanziario rimodulato e/o riformulato.<br />
<strong>6.1.</strong> Alla luce di tali motivi, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento o quanto meno la sospensione della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Calabria n. 65/2016, così come la sospensione e/o il rinvio del presente giudizio, fino alla data di presentazione del piano di riequilibrio rimodulato ai sensi della richiamata normativa sopravvenuta (in particolare, l’art. 1, commi 714 e 714-<em>bis</em>, L.&nbsp;208/2015, come mod. dal D.L. 113/2016, conv. in L. 160/2016).<br />
<strong>7. </strong>Con memoria depositata in data 2.11.2016, si è costituita in giudizio la Procura generale, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
<strong>7.1.</strong> In via preliminare, rilevata l’applicazione anche ai giudizi in corso delle disposizioni di cui agli artt. 123-129 c.g.c. (art. 2, comma 1, All. 3 D.Lgs. 174/2016), la Procura ha eccepito che il Comune di Acri, sebbene abbia presentato il nuovo piano di riequilibrio finanziario entro il perentorio termine di 90 giorni assegnatole dalle Sezioni riunite in speciale composizione con la precedente sentenza n. 20/2014, lo avrebbe fatto tuttavia senza la necessaria previa sottoposizione del piano di riequilibrio ad una nuova valutazione da parte della Direzione della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, la quale sarebbe intervenuta soltanto dopo ben due anni (settembre 2016) dalla presentazione del piano alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.<br />
<strong>7.2. </strong>Sempre in via preliminare, con riferimento alla richiesta di sospensione e/o di rinvio del giudizio avanzata dal Comune ricorrente per effetto delle sopravvenute recenti modifiche del quadro normativo, la Procura generale ha eccepito, altresì, che l’art. 15 D.L.113/2016 (che, apportando le modifiche di cui all’art. 1, commi 714 e 714-<em>bis</em> L.&nbsp;208/2015, ha esteso la possibilità di rimodulazione del piano adottato o presentato con riferimento all&#8217;anno 2015 entro il termine del 30.9.2016) attribuisce la facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano soltanto agli enti locali “che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l&#8217;approvazione”, ma non anche a quelli la cui approvazione sia già stata respinta. Ulteriore condizione richiesta dal legislatore per poter accedere a tale facoltà di rimodulazione o riformulazione sarebbe il trovarsi l’ente ad affrontare nel corso della gestione del piano nuovi disavanzi o debiti fuori bilancio non riassorbibili nel periodo previsto dagli artt. 188 (per il disavanzo) e 194 (per i debiti fuori bilancio) TUEL.<br />
<strong>7.3.</strong> In secondo luogo, si è evidenziato che il suddetto art. 15 D.L. 113/2016 sarebbe norma entrata in vigore il 26.6.2015 e, pertanto, prima che l’impugnata delibera venisse pubblicata (6 settembre 2016). Sicché, tale facoltà di rimodulazione sarebbe stata, al più, esercitabile dal Comune soltanto entro il periodo temporale compreso tra il 1.1.2016 ed il 30.6.2016.<br />
<strong>7.4.</strong> Ha anche precisato che il piano di riequilibrio sarebbe stato dal Comune di Acri presentato (in ottemperanza alla precedente sentenza n.&nbsp;20/2014 di queste Sezioni riunite) nel 2014 e, seppur più volte successivamente rimodulato in ragione di elementi sopravvenuti nel corso del 2015, la sua decorrenza effettiva andrebbe fatta quindi comunque risalire all’esercizio 2014.<br />
<strong>7.5.</strong> La Procura ha rilevato che nel caso di specie, peraltro, tale facoltà non sarebbe stata esercitata nemmeno nel tempo intercorrente tra l’entrata in vigore dell’art. 15 D.L. 113/2016 (27.06.2016) e quella di adozione della delibera impugnata (7.9.2016), ma solo dopo che il Comune era venuto a conoscenza del diniego di approvazione del piano.<br />
<strong>7.6.</strong> Sempre con riferimento alle condizioni e all’ambito di applicazione dell’art. 15 D.L. 113/2016, la Procura generale sottolinea come la <em>ratio</em> degli interventi di legge che, negli ultimi anni, più volte hanno inciso sui procedimenti di redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, viene pacificamente ravvisata nell&#8217;esigenza di coordinare l&#8217;attuazione del piano di riequilibrio con le attività propedeutiche all’introduzione della contabilità armonizzata [segnatamente, con gli effetti derivanti dall’eventuale ripiano del maggior disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), dalla costituzione del FCDE e dalla costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV)]. Sicché, la rimodulazione del piano precedentemente varato appare ammissibile solo ed esclusivamente in riferimento al maggior disavanzo di amministrazione venutosi a creare per effetto del mutamento del regime contabile (in tal senso numerose deliberazioni delle Sezioni Autonomie: Corte conti, 4/SEZAUT/2015/INPR, 32/SEZAUT/2015/INPR e 13/SEZAUT/2016/QMIG). La rimodulazione del piano (già approvato o comunque già presentato) sarebbe cioè possibile soltanto per consentire il ripiano del disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui, restando viceversa impregiudicati i vincoli normativi e gli impegni già assunti da ciascun ente al momento dell’approvazione del piano. Ciò significa che la rimodulazione del piano (già presentato o approvato) sarebbe possibile soltanto laddove il maggior disavanzo da ripianare derivasse dal sopravvenuto mutamento del sistema di contabilizzazione (c.d. disavanzo tecnico). Viceversa, laddove il disavanzo non discendesse dal sopravvenuto mutamento della disciplina contabile, la rimodulazione non potrebbe essere concessa, con conseguenziale impossibilità di alterazione o rivisitazione degli impegni assunti con la presentazione o approvazione del precedente piano.<br />
<strong>7.8.</strong> Nel merito, la Procura generale ha rilevato che, a prescindere dall’applicabilità o meno dell’art. 15 D.L. 113/2016, il Comune di Acri verserebbe in una situazione finanziaria identica (se non addirittura più grave) a quella per la quale già la precedente deliberazione della Sezione regionale di controllo (sulla quale è intervenuta la sentenza 20/2014 delle SS.RR.) avrebbe rilevato la mancata adozione delle misure correttive di risanamento. Ciò sarebbe inequivocabilmente desumibile dal fatto stesso che l’ente non solo avrebbe effettuato in appena due anni ben due operazioni di riaccertamento dei residui (sulla cui ammissibilità la stessa Procura generale ha avanzato dubbi), ma avrebbe altresì formulato richiesta di accesso al Fondo di rotazione e all&#8217;anticipazione di liquidità ex D.L. 66/2014 pochi giorni prima che la sentenza delle Sezioni riunite n.&nbsp;20/2014 fosse stata pronunciata.<br />
<strong>7.9. </strong>La Procura generale ha fatto anche notare come i rilievi negativi sulla non congruità del piano siano stati dalla Sezione regionale di controllo formulati a prescindere dalle contestazioni a suo tempo mosse nella precedente delibera di controllo e risolte con la precedente sentenza n.&nbsp;20/2014 dalle Sezioni riunite. Le censure contenute nella nuova (ed&nbsp;impugnata) delibera di controllo n. 65/2016 si sono infatti incentrate esclusivamente sul nuovo elemento della erronea doppia contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità, dalla Sezione stessa ritenuto assorbente rispetto a tutti gli altri rilievi a suo tempo formulati nella precedente delibera e su cui si era pronunciata la più volte menzionata sentenza n. 20/2014 delle Sezioni riunite. Anche laddove il piano venisse virtualmente emendato da tale artificiosa doppia contabilizzazione, tuttavia, come evidenziato dalla stessa Sezione e come ribadisce la Procura generale, l’andamento della riscossione delle entrate, la diminuzione della spesa e l’efficienza della stessa si sarebbero finora comunque attestati (nel corso degli esercizi 2014 e 2015) al di sotto dei livelli attesi nelle previsioni del piano.<br />
<strong>7.10.</strong> Anche la Procura generale ha condiviso il carattere artificioso della suddetta doppia contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità, in quanto al momento dell&#8217;erogazione l&#8217;importo della anticipazione sarebbe stato accertato e riscosso per intero come accensione di mutui e prestiti e, al fine di realizzare la necessaria neutralità dell&#8217;operazione, impegnato come rimborso di prestiti, con conseguente generazione di un residuo passivo pluriennale. L&#8217;istituzione da parte dell&#8217;ente al titolo II delle entrate di una parte di essa (€&nbsp;6.888.808,09) in corrispondenza all&#8217;istituzione del capitolo relativo ai debiti fuori bilancio da pagare con l&#8217;anticipazione stessa, avrebbe (anche secondo la Procura generale) determinato un appostamento in termini di competenza non riscosso (e, quindi, un residuo attivo, successivamente stralciato) a fronte di un’uscita in termini di cassa corrispondente ai debiti fuori bilancio interamente pagati. L’operazione non rispetterebbe la natura dell&#8217;anticipazione di liquidità (nei termini chiariti dalla Sezione Autonomie di questa Corte – C. conti, 19/SEZAUT/2014/QMIG): detta erogazione sarebbe infatti finalizzata soltanto a consentire il superamento di una temporanea carenza di liquidità, attraverso la ricostruzione delle risorse di cassa necessarie al pagamento di spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio (l&#8217;anticipazione di liquidità non deve quindi incidere in alcun modo sui saldi del risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa). Nel caso in esame, invece, avrebbe generato effetti distorsivi sul rendiconto dell&#8217;esercizio 2014 (sul risultato di amministrazione) fino al momento della cancellazione dei residui attivi corrispondenti alla somma accertata e non riscossa di € 6,888 milioni (delibera di giunta n. 59/2015), alterando tutte le previsioni di piano, ma soprattutto l&#8217;indicazione della massa passiva da ripianare nel periodo di vigenza del piano. In conclusione la Procura generale ha rilevato quindi come la necessità di rettificare la voce relativa all&#8217;anticipazione di liquidità, erroneamente appostata, si tradurrebbe nell’inattendibilità delle misure di risanamento predisposte dal piano.<br />
<strong>7.11.</strong> Infine la Procura generale ha anche segnalato che, al di là della doppia contabilizzazione, i flussi di cassa maturati nel corso del 2014 e del 2015 indicherebbero uno squilibrio di parte corrente superiore alle aspettative del piano. L’inadeguatezza delle misure emergerebbe anche da un registrato peggioramento delle capacità di riscossione dell’ente, della capacità di smaltimento dei residui passivi e di restituzione delle anticipazioni di tesoreria (cfr. pag. 34 della memoria).<br />
Stante la riscontrata situazione di ordinaria difficoltà a conseguire gli obiettivi del piano (soprattutto, se non esclusivamente, sotto il profilo della capacità di riscossione, aspetto cui è ricollegabile il frequente ed anomalo ricorso alle anticipazioni di liquidità per fronteggiare le deficienze di cassa), la Procura generale ha concluso pertanto nel senso della non congruità e inattendibilità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Acri.<br />
<strong>8.</strong> Con istanza depositata in prossimità dell’udienza pubblica il Comune di Acri ha chiesto un rinvio a data da destinarsi dell’udienza di discussione, atteso che l’ente locale si sarebbe avvalso della facoltà prevista dagli art. 714 e 714 bis della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 133/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160. Secondo il Comune, in caso di favorevole conclusione del procedimento previsto dall’art. 243 bis cc. D.lgs. 276/2000 con l’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale rimodulato o riformulato ai sensi dello <em>jus superveniens</em>, potrebbe determinare la definizione del giudizio con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ovvero per cessata materia del contendere.<br />
<strong>9.</strong> Nel corso dell’udienza pubblica il Comune d’Acri ha preliminarmente insistito per l’accoglimento dell’istanza di sospensione del giudizio e/o di rinvio dell’udienza. Il Collegio, ritiratosi in camera di consiglio, ha rigettato la richiesta in quanto involgente profili connessi al merito del giudizio. Il Presidente ha così invitato le parti alla discussione del giudizio.<br />
<strong>9.1.</strong> L’Avv. Callipo ha ribadito la propria posizione in ordine alla regolarità della c.d. doppia contabilizzazione parziale dell’anticipazione di liquidità e ha messo in luce gli indici finanziari dai quali emergerebbe un percorso di graduale risanamento delle finanze locali. Ha anche depositato documentazione relativa all’avvio della procedura di riscossione coattiva dell’imposta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (annualità 2015), evidenziando una rettifica da € 602.318,53 ad € 561.054,15. 9.1. Ha&nbsp;concluso in senso conforme ai propri atti defensionali.<br />
<strong>9.2.</strong> La Procura generale si è riportata alle conclusioni rassegnate nella memoria depositata il 2 novembre 2016.<br />
<strong>DIRITTO</strong><br />
<strong>1.</strong> Queste Sezioni riunite in speciale composizione sono chiamate a giudicare in ordine al ricorso proposto, ai sensi dell’art. 243-<em>quater</em>, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, <em>lett. r)</em>, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dal Comune di Acri nei confronti del Ministero dell’Interno (Commissione Stabilità Finanziaria Enti locali), della Prefettura di Cosenza, della Procura generale della Corte dei conti e della Sezione regionale di controllo per la Calabria, con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata il 7 ottobre 2016 e depositato in pari data presso la segreteria di queste Sezioni riunite, per l’annullamento, con preliminare richiesta di sospensione o rinvio del giudizio, della delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria n.&nbsp;65/2016 del 6 settembre 2016, con la quale la Sezione territoriale ha deliberato di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Acri <em>“avendo valutato lo stesso non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell’Ente”.</em><br />
<strong>2.</strong> Prima di esaminare le questione sollevate dal ricorso il Collegio ritiene opportuno tratteggiare il quadro normativo applicabile ed i principali principi giurisprudenziali di riferimento.<br />
L’art. 243-bis del d.lgs. 276/2000 prevede che gli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale attraverso la predisposizione, previa ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio (comma 7), di un piano di riequilibrio &#8211; avente un contenuto necessario (“<em>a) le eventuali misure correttive adottate dall&#8217;ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell&#8217;eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall&#8217;ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l&#8217;individuazione, con relative quantificazione e previsione dell&#8217;anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l&#8217;equilibrio strutturale del bilancio, per l&#8217;integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l&#8217;indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio</em>” comma 6) – che sia accompagnato da un’attività di corretta gestione delle risorse pubbliche finalizzata ad assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario (il comma 8 stabilisce che l’ente locale “<em>a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all&#8217;articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2; c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall&#8217;articolo 243, comma 1; e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; f)&nbsp;è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall&#8217;ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell&#8217;ente; g) può procedere all&#8217;assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all&#8217;articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all&#8217;articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l&#8217;impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell&#8217;ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell&#8217;articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la d<a name="933up">urata del piano di riequilibrio</a></em>” comma 8).<br />
La procedura di riequilibrio costituisce una procedura del tutto eccezionale e straordinaria, introdotta dal legislatore al fine di supportare i bilanci degli enti locali in una contingenza dovuta alle difficoltà del ciclo economico avverso, che ha portato, essenzialmente, ad un forte calo dei trasferimenti e delle entrate proprie, nonché all’incremento dell’evasione da accertamento e da riscossione (Sez. riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL).<br />
L’impossibilità di riequilibrare il bilancio dell’ente attraverso la procedura ordinaria, che, prima della vigenza del D.L. n. 174/2012, avrebbe obbligato l’ente alla dichiarazione di dissesto finanziario, è il logico ed implicito presupposto per il ricorso a quella straordinaria (Sez.&nbsp;riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL).<br />
In tal senso il legislatore ha inteso agevolare l’emersione di disavanzi occulti, offrendo agli amministratori una vera e propria alternativa alla dichiarazione di dissesto finanziario (Sez. riun., 22 ottobre&nbsp;2014, n.&nbsp;34/2014/EL).<br />
L’eccezionalità deriva dal fatto che già nell’ordinamento degli enti locali è prevista una procedura di riequilibrio, quella di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.lgs. 267/2000 (confermata dall’art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243), a cui l’ente può e deve ricorrere in via ordinaria (Sez. riun., 22 ottobre 2014, n.&nbsp;34/2014/EL).<br />
La procedura “straordinaria” di riequilibrio finanziario pluriennale differisce da quella “ordinaria” non solo per la durata massima del periodo di riequilibrio, dieci anni (243-bis, comma 5, del TUEL), anziché tre (art.193, comma 3, del TUEL), ma anche perché nel riequilibrio triennale la pianificazione, espressa nella deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, si riflette in maniera contestuale sui documenti di bilancio con la variazione dei bilanci di previsione annuale e pluriennale (Sez. riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL).<br />
La manovra di riequilibrio “ordinaria”, i cui orizzonti temporali coincidono con quelli del bilancio pluriennale, non richiede controlli esterni, in quanto, nelle valutazioni del legislatore, le risorse destinate alla copertura del disavanzo sono caratterizzate teoricamente da un maggior grado di probabilità di realizzazione (anche perché solitamente relative ad esercizi ricadenti negli anni di un unico mandato elettorale e quindi meno esposte ad un rinvio delle esigenze di copertura a scopo esclusivamente dilatorio) e devono essere oggetto di una previsione di bilancio a carattere autorizzatorio, stante quanto previsto, in relazione al pluriennale, dall’art.&nbsp;171, comma 4, del TUEL (sez. riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL).<br />
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, dunque, abbracciando un arco temporale più vasto, comprensivo di più consiliature, richiede, a tutela degli equilibri finanziari futuri, maggiori limitazioni, maggiore intensità dei controlli nella fase di pianificazione ed in quella attuativa e maggior rigore nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla norma o dal piano, la cui violazione (nei casi di cui all’art. 243-quater comma 7) comporta l’obbligatorietà della dichiarazione di dissesto finanziario, persino se la prescrizione violata rivesta mero carattere procedurale (sez. riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL).<br />
L’art. 243-quater, dispone, pertanto, che dopo l’istruttoria della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell’interno, condotta secondo le Linee guida deliberate dalla Sezione autonomie della Corte dei conti (deliberazione del 21 dicembre 2012, n 16/SEZAUT/2012/INPR, in cui si è precisato che “<em>la nuova procedura rappresenta, nell’ambito dell’attuale problematico panorama della finanza locale, un utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto. Tuttavia essa deve essere rigorosamente attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul puntuale procedere del percorso di risanamento, perché potrebbe rivelarsi un dannoso escamotage per evitare il trascinamento verso una situazione di dissesto da dichiarare ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate</em>”), la Sezione di controllo regionale dovrà pronunciarsi sulla congruenza del piano di riequilibrio entro trenta giorni dalla data di ricezione della relazione finale della predetta commissione. La deliberazione della Sezione di controllo potrà essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi a queste Sezioni riunite in speciale composizione, che si pronunciano in unico grado nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva.<br />
Nell’ambito del giudizio di impugnazione ex art. 243 quater, comma 5, d.lgs. 267/2000, delle delibere della sezione regionale di controllo le Sezioni riunite in speciale composizione esercitano un sindacato pieno sulle valutazioni di incongruenza del piano di riequilibrio ravvisate dalle sezioni territoriali.<br />
Non si tratta di<em> “giudizio d’appello ma in unico grado di merito</em>” (sez.&nbsp;riun., 12 giugno 2013, n. 2/2013/EL; sez. riun. 18 marzo 2014, n. 3/2014/EL; sez. riun., 26 marzo 2014, n. 6/2014/EL; sez. riun., 17 aprile 2014, n.&nbsp;17/2014/EL; sez. riun., 7 maggio 2014, n. 18/2014/EL; sez. riun., 28 luglio 2014, n. 27/2014/EL) di chiara “<em>natura giurisdizionale</em>” (così Cass., sez. un., 13 marzo 2014, n. 5805). Più recentemente si è precisato che “<em>nella eventuale fase contenziosa la cognizione del Giudice è piena, limitatamente però ai punti oggetto di contestazione</em>”, fermo restando che “<em>la valutazione di merito dei piani di riequilibrio è necessariamente ed esclusivamente rimessa alla competenza delle Sezioni regionali di controllo</em>” (sez. riun., 13 giugno 2016, n. 12/2016/EL), escludendosi, quindi, ogni attività sostitutiva (da ultimo sez.&nbsp;riun. 55/2015/EL che richiama sez. riun. 11/2014/EL e sez. riun., 3/2014). E&nbsp;ancora si è ulteriormente ribadito che “<em>il ricorso non costituisce un gravame avverso la pronuncia di un giudice di primo grado, la sola istanza con la quale sia possibile attivare un sindacato giurisdizionale sulle deliberazioni adottate dalla Corte dei conti nell’esercizio del potere di controllo</em>”, “<em>attraverso un giudizio ad istanza di parte come disciplinato dagli art. 52 e ss del regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, che si svolge davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, quale giudice di unico grado. […] Esso costituisce un giudizio pieno ed esclusivo, in unico grado, sulle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo</em>” con preclusione di esercizio da parte di queste Sezioni riunite di funzioni di controllo nel caso concreto, di pertinenza esclusiva delle sezioni territoriali (Sez. riun., 24 novembre 2015, n. 64/2015/EL).<br />
Il giudizio è oggi disciplinato dal Codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, art. 123-129, entrato in vigore il 7 ottobre 2016 e quindi applicabile <em>ratione temporis</em> alla presente controversia -come correttamente evidenziato dalla Procura generale- essendo stato il ricorso notificato il 7 ottobre 2016).<br />
Ciò premesso in ordine alla natura giuridica del giudizio che si svolge dinanzi a queste Sezioni riunite, giova richiamare la giurisprudenza che ha riconosciuto l’esistenza di un principio di favore per il riequilibrio che deve essere preferito, ove il piano sia congruo, al dissesto (sez. riun., 17&nbsp;luglio 2014, n. 26/2014/EL; 22 ottobre 2014, n.&nbsp; 34/2014/EL; sez. riun., 11&nbsp;novembre 2014, n. 37/2014/EL; 19 marzo 2015, n. 10/2015/EL la quale ricorda che “<em>Con le decisioni nn. 26/2014/EL, 34/2014/EL e 37/2014/EL infatti le Sezioni riunite hanno già sottolineato la sussistenza del richiamato principio del favor del legislatore per l&#8217;accesso al riequilibrio finanziario rispetto al dissesto. Alla dichiarazione di dissesto seguono pesanti conseguenze per le quali l&#8217;ente “perde la capacità di autodeterminazione nelle normali scelte amministrative versando in uno stato di ‘semi incapacità di agire”, con quanto di negativo ne deriva per la comunità amministrata (aumento massimo di tutte le aliquote; riduzione drastica del personale amministrativo; messa in mobilità del personale in eccedenza; divieto di nuove assunzioni; congelamento dei crediti, delle procedure esecutive e dei pignoramenti; blocco dell&#8217;accensione di nuovi mutui o finanziamenti e taglio dei servizi indispensabili). Pertanto, deve essere privilegiata là dove possibile l’opzione del piano di riequilibrio</em>”; sez. riun., 24 novembre 2015, n. 64/2015/EL e, cripticamente, Cons. Stato, ord.&nbsp;1152/2013; l’eccezionalità del dissesto è stata giustificata da queste Sezioni riunite alla luce della circostanza che “<em>l’Ente locale, a seguito della declaratoria dello stato di dissesto, perde la capacità di autodeterminazione nelle normali scelte amministrative (cd. “semi-incapacità di agire”) ed è obbligato, per i cinque anni successivi, a predisporre delibere, non revocabili, di aumento massimo di tutte le aliquote/tributi e tasse. Inoltre, è obbligatorio procedere alla riduzione drastica del personale amministrativo a tempo determinato e indeterminato, alla messa in mobilità del personale in eccedenza, al divieto di nuove assunzioni, al congelamento dei crediti e delle procedure esecutive e dei pignoramenti, al blocco assoluto dell’accensione di nuovi mutui o finanziamenti ed al taglio dei servizi indispensabili, come mense scolastiche, scuolabus, interventi sociali</em>” – sez. riun., 17 luglio 2014, n. 26/2014/EL).<br />
Il piano di riequilibrio, da preferirsi, ove congruo, alla dichiarazione di dissesto, è, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni riunite (sez. riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL; sez. riun., 18 marzo 2014, n. 3/2014/EL; sez. riun., 17 aprile 2014, n. 11/2014/EL) uno strumento di pianificazione attraverso il quale non vengono posti vincoli di destinazione alle entrate, ma solo effettuate previsioni di medio-lungo periodo da valutarsi a cura della sezione territoriale alla luce dei due parametri della congruità dell’obiettivo e di quella dei mezzi, di guisa che il piano è incongruente sia se si prefigge un obiettivo inferiore rispetto a quello necessario per il riequilibrio (c.d.&nbsp;incongruità dell’obiettivo), sia se le previsioni di entrata e di spesa in esso contenute, a legislazione vigente, e ritenute attendibili non consentono il raggiungimento dell’obiettivo (c.d. incongruità dei mezzi).<br />
La congruità non impone una valutazione di certezza assoluta, priva di margini di errori, implicando la possibilità di refusi, semplificazioni, arrotondamenti purché sostanzialmente irrilevanti, essendo intollerabili solo quelli “<em>di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari</em>” (sez. riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL).<br />
Tale giudizio deve, peraltro, essere compiuto con una visione dinamica, al fine di valutare i dati contabili e finanziari non staticamente, bensì onde apprezzare la ragionevole probabilità, con visione prospettica, del percorso di risanamento dell’ente locale (sez. riun., 26/2014 e 3/2014).<br />
La congruenza richiamata dall’art. 243-quater, comma 3, d.lgs. 267/2000 esprime la qualità di una relazione tra due elementi in termini non di perfetta uguaglianza, né, all’opposto, di similitudine o similarità (sez. riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL).<br />
La congruenza è l’espressione, usata in geometria (due figure si dicono congruenti quando si può portare, senza deformazione una di esse a coincidere con l’altra) e in matematica (nella teoria dei numeri è una relazione di equivalenza tra due numeri), inerente la relazione tra due elementi o tra due numeri in termini, rispettivamente, di coincidenza o equivalenza.<br />
L’utilizzo di tale termine con riferimento alle valutazioni della Sezione di controllo sul piano di riequilibrio pluriennale necessita di una precisazione.<br />
I principi contabili degli enti locali annoverano tra i postulati del sistema di bilancio il sinonimo principio della congruità che “<em>consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini stabiliti</em>” e che, con riferimento alle entrate e alle spese, va valutata “<em>in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali</em>” (Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’interno “<em>Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali</em>” del 12 marzo 2008 Post. n. 61-62).<br />
Il giudizio di congruenza, pertanto, non implica un giudizio di perfetta sovrapponibilità tra le stime dell’ente e dell’organo di controllo, ma di equivalenza rispetto all’obiettivo da conseguire (sez. riun., 22&nbsp;ottobre 2014, n. 34/2014/EL).<br />
Difatti, la relazione tra obiettivo e risultato della pianificazione è tra un elemento già esistente e certo (o che tale dovrebbe essere) dato dall’entità dello squilibrio da ripianare e una serie di elementi non ancora esistenti e sicuramente incerti dati dalle entrate da accertare e da riscuotere e dalle spese da impegnare e pagare nell’arco di un decennio, il cui risultato algebrico fornisce l’entità della manovra di riequilibrio.<br />
Il piano è incongruente se si prefigge un obiettivo inferiore rispetto a quello necessario per il riequilibrio (incongruenza dell’obiettivo) o se le previsioni di entrata e di spesa in esso contenute, a legislazione vigente, e ritenute attendibili non consentono in ogni caso il raggiungimento dell’obiettivo (incongruenza dei mezzi).<br />
In definitiva, la Sezione di controllo esprime il proprio giudizio in termini di veridicità (c.d principio della contabilità privatistica della rappresentazione veritiera e corretta – c.d. <em>true and fair view</em> &#8211; secondo la direttiva 78/660/CEE) e attendibilità delle previsioni (parametro normativo anche del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 162, comma 5, d.lgs. 167/2000) e, di conseguenza, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni ritenute veritiere e attendibili (sez. riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL).<br />
Il principio di attendibilità è considerato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali tra i postulati del sistema di bilancio, che considerano un‘informazione contabile attendibile quella “<em>scevra da errori e distorsioni rilevanti</em>” per cui “<em>tutte le valutazioni devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse</em>”, inoltre, “<em>l’oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione</em>” (Post. 53-55).<br />
Pertanto, gli andamenti storici costituiscono uno dei necessari parametri di giudizio dell’attendibilità.<br />
Il giudizio di attendibilità deve ispirarsi a principi di ragionevolezza e proporzionalità, il che implica anche la possibilità di prevedere una percentuale di tolleranza di errore nelle previsioni.<br />
Questo concetto è espresso nel postulato della significatività e rilevanza (Post. nn. 49-52) secondo il quale “<em>errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari</em>”.<br />
Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni riunite (sez. riun., 22&nbsp;ottobre 2014, n. 34/2014/EL), la possibilità di errore deriva, nel caso che qui occupa, dagli stretti termini di sessanta giorni (art. 243-bis, comma 5, prima della protrazione a novanta giorni operata dall’art. 3, comma 3-bis del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n.&nbsp;68) entro i quali l’ente doveva completare la procedura di adozione del piano, dall’estensione temporale decennale del piano, dalla vastità delle misure da adottare in relazione alla rilevante entità dello squilibrio da ripianare, alla complessità della struttura organizzativa comunale e all’esistenza di numerosi fattori di non piena governabilità (es. partecipazioni societarie comunali).<br />
<strong>2. </strong>Ciò premesso in ordine al quadro normativo applicabile ed ai principi giurisprudenziali oramai consolidati nella giurisprudenza di queste Sezioni riunite, il Collegio deve preliminarmente valutare la questione (sollevata a pag. 53-71 del ricorso) relativa all’eventuale rilevanza dello <em>jus superveniens</em> in quanto avente una priorità logica.<br />
I nuovi commi 714 e 714 bis dell’art. 1 legge 28 dicembre 2015, n.&nbsp;208, introdotti dall’art. 15 d.l. 24 giugno 2016, n. 113 (entrato in vigore il 25 giugno 2016, quindi applicabile al tempo della camera di consiglio), convertito in legge 7 agosto 2016, n. 166 (entrata in vigore il 21 agosto 2016, dunque applicabile al tempo del deposito della delibera impugnata), hanno prorogato al 30 settembre 2016 il termine di esercizio della facoltà -attribuita agli enti locali che hanno presentato un piano di riequilibrio finanziario negli anni 2013, 2014 o 2015- di rimodulare o riformulare il piano in coerenza con l’arco trentennale previsto per il riaccertamento dei residui attivi e passivi derivanti previsto dall’art. 3 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (a seguito dell’introduzione del principio contabile generale della competenza finanziaria – cfr. sez. autonomie, 17 febbraio 2015, n. 4 e 30 novembre 2015, n. 32), e per la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate ai sensi degli art. 243-ter e 243-quinquies (comma 714), ferma restando la durata originaria del piano (comunque non superiore al decennio), nonché per “<em>tenere conto dell’eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli art. 188 e 194 de decreto legislativo n. 267/2000</em>” (comma 714-bis).<br />
Il Comune di Acri, avendo presentato il piano di riequilibrio nei termini, anche in versione rimodulata, nel corso degli anni 2014 e 2015, ritiene di avere esercitato tale facoltà con la determinazione del 30&nbsp;settembre 2016, n. 39 (doc. 22), atteso che le precedenti determinazioni relative al piano di riequilibrio (25 luglio 2014, n. 41; 3 dicembre 2014, n.&nbsp;60; 30 dicembre 2015, n. 66) sono tutte anteriori all’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016, fissata dal comma 999 della legge 28&nbsp;dicembre 2015, n. 208, al 1° gennaio 2016.<br />
Anche a voler ritenere che il Comune avesse diritto alla rimodulazione e riformulazione del piano ai sensi dei menzionati commi 714 e 714-bis, deve, tuttavia, evidenziarsi, attesa la natura perentoria del 30 settembre 2016 [alla luce della giurisprudenza consolidata di queste Sezioni riunite &#8211; -sez. riun. 22&nbsp;ottobre 2015, n. 58; sez. riun., 13 giugno 2016, n. 12 (che, richiamando la condizione della presentazione del piano nel termine perentorio previsto dalla legge, rigetta il ricorso atteso che nella fattispecie il piano era stato presentato tardivamente); sez. riun., 24 novembre 2015, n. 64, allineata alle determinazioni della Sezione autonomie – cfr. deliberazione 27 marzo 2013, n. 11/2013/INPR], l’ente locale calabrese avrebbe dovuto presentare il piano di riequilibrio rimodulato/riformulato entro tale data e non limitarsi, come è avvenuto nella delibera del 30 settembre 2016, n. 39 (doc. 22), ad avviare la procedura di &nbsp;rimodulazione/riformulazione (si noti, peraltro, che la delibera n. 39/2016 è divenuta esecutiva il 3 ottobre 2016).<br />
La fattispecie concreta differisce da quelle invocate dal ricorrente.<br />
Circa la rilevanza giuridica delle sopravvenienze normative nell’ambito del giudizio ex art. 243 quater, comma 5, d.lgs. 267/2000, è assolutamente corretta la ricostruzione dei principi di diritto posti da queste Sezioni riunite.<br />
È oramai <em>jus receptum</em> il principio che il sindacato sui ricorsi ex art.&nbsp;243 <em>quater</em>, comma 5, d.lgs. 267/2000 ha natura piena e dinamica, con possibilità di tenere conto anche delle sopravvenienze normative le quali possono implicare l’accoglimento del ricorso con annullamento della delibera di controllo impugnata (sez. riun., 30 settembre 2015, n. 58/2015/EL, in cui, proprio in considerazione della sopravvenienza normativa, peraltro intervenuta dopo il deposito della delibera impugnata, che aveva introdotto una moratoria fissando nuovi termini perentori di presentazione del piano, è stato accolto il ricorso con annullamento della delibera della sezione di controllo per la Campania, non per vizi propri, bensì in ragione della “<em>sopravvenienza di norme che, valorizzabili nel giudizio, hanno fatto venir meno il presupposto dell’accertamento dell’inadempimento</em>”).<br />
Il caso concreto tuttavia differisce da quello esaminato dalla decisione di queste Sezioni riunite del 22 ottobre 2015, n. 58/2015/EL invocata dal ricorrente. In quel caso l’ente locale aveva espressamente comunicato alla Sezione di controllo l’intenzione di presentare il piano di riequilibrio avvalendosi della norma sopravvenuta molto prima della data dell’adunanza (la nota del comune era dell’11 febbraio 2015, mentre l’adunanza si era tenuta il 15 luglio 2015). Nel caso all’esame attuale di queste Sezioni riunite, invece, il Comune ha comunicato tale intenzione dopo la deliberazione della sezione di controllo calabra (l’adunanza si è volta il 19 luglio 2016 e la deliberazione è stata depositata il 9 settembre 2016). In ogni caso dirimente è la scadenza del termine perentorio fissato dal Legislatore al 30 settembre 2016, data entro la quale l’ente locale non avrebbe dovuto limitarsi a manifestare la mera intenzione di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio pluriennale, dovendo piuttosto presentarlo. Nella specie possono dunque applicarsi i principi già espressi da queste Sezioni riunite in merito alla necessità di rispettare i termini perentori, sia pure prorogati dal legislatore, onde ottenere il beneficio della possibilità di rimodulazione e riformulazione del piano (sez. riun. 13 giugno 2016, n. 12/2016/EL, che rigetta il ricorso avverso la deliberazione della Sezione regionale di controllo siciliana rilevando l’intervenuto decorso del termine perentorio e dunque trattandosi di piano “<em>non validamente presentato</em>”).<br />
Per tali ragione devono essere rigettate le richieste preliminari avanzate dal Comune di Acri di sospensione o rinvio del presente giudizio nelle more della riformulazione/rimodulazione del piano di riequilibrio.<br />
<strong>3.</strong> In base agli stessi argomenti (superamento del termine perentorio del 30 settembre 2016 senza che sia stato presentato il nuovo piano di riequilibrio rimodulato o riformulato, come previsto dal menzionato comma 714-bis) deve essere rigettata la richiesta di annullamento della delibera della Sezione di controllo impugnata per non avere la stessa tenuto in considerazione lo <em>jus superveniens</em>. Sotto tale profilo deve evidenziarsi che il Comune, a differenza di quanto accaduto nel precedente invocato da parte ricorrente (sez. riun. 22 ottobre 2015, n. 58/2015/EL), si è limitato a comunicare la propria intenzione alla Corte dei conti il giorno di scadenza del termine perentorio (ovverosia proprio il 30 settembre 2016) e comunque molto dopo la conoscenza della decisione della sezione di controllo (nella deliberazione consiliare del 30 settembre 2016, n. 39, si attesta l’esistenza di una deliberazione di giunta del 26 luglio 2016, n 168, di conferimento dell’incarico legale per proporre impugnazione avvero la deliberazione della sezione del 19 luglio 2016).<br />
<strong>4.</strong> Ciò premesso in ordine al quadro normativo applicabile, risolta la questione preliminare posta, venendo alle censure spiegate dall’ente locale ricorrente avverso la determinazione della Sezione di controllo della regione Calabria n. 65/2016, il Collegio evidenzia che tutti i vizi dedotti si dirigono essenzialmente alla critica della statuizione della sezione territoriale con cui è stato censurato il doppio appostamento, sia pure parziale, nell’ambito delle entrate, delle somme derivanti dall’anticipazione di liquidità (pari a € 15.500.000,00) ex art 32 d.l. 66/2014 concessa dalla Cassa depositi e prestiti nel corso del 2014.<br />
All’esito di tale anticipazione il Comune di Acri, apportava, con deliberazione n. 47 del 27 ottobre 2014, le variazioni al bilancio di previsione per il 2014 e rimodulava, con deliberazione consiliare n. 60 del 3 dicembre 2014, il piano di riequilibrio precedentemente approvato.<br />
La Sezione di controllo ha correttamente evidenziato che l’ente locale ha effettuato una doppia contabilizzazione per un importo parziale, in parte entrata e in parte spesa, della stessa entità economica.<br />
L’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti nel corso del 2014 è stata, difatti, accertata , per il suo intero ammontare (€ 15.500.000,00) con imputazione al Titolo V delle entrate, e pure in parte (€ 6.888.808.09) nel Titolo II delle entrate, producendo l’aumento non reale dell’ammontare di queste ultime e sfalsando tutti i dati finanziari e contabili,&nbsp; con conseguenziale rilevante e sostanziale variazione degli equilibri di bilancio costruiti dall’ente (par. 5 della delibera di controllo), del risultato di amministrazione (par. 6 della delibera di controllo), del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (par. 7 della delibera di controllo), nonché del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per il 2014 (par. 8 della delibera di controllo).<br />
La Sezione, invece, ha escluso ogni difetto contabile da omessa neutralizzazione contabile dell’anticipazione di liquidità. Come è noto, difatti, la giurisprudenza, anche di queste Sezioni riunite (sez. riun. 24&nbsp;novembre 2015, n. 64), ha evidenziato che tali anticipazioni, da un lato, non costituiscono indebitamento ai sensi dell’art. 119 Cost., dall’altro, non possono essere utilizzate per incrementare l’avanzo di amministrazione con conseguenti effetti espansivi sulla capacità di spesa, dovendosi, pertanto, identificare un corretto meccanismo di sterilizzazione o neutralizzazione (così C.cost. 181/2015; C.conti., sez. Autonomie deliberazioni 14/SEZAUT/2013/QMIG, n. 19/SEZAUT/2014/QMIG e n.&nbsp;22/SEZAUT/2014/QMIG; sez contr. Toscana, n. 38/2015/PRSP), che il Comune di Acri ha correttamente identificato nell’inserimento di uno specifico capitolo al Titolo III della spesa menzionato “Rimborso anticipazione liquidità d.l. 24 aprile 2014, n. 66, art. 32” (così delibera impugnata, pag. 13).<br />
Ciò che, invece, è contabilmente errato, risolvendosi in un aumento fittizio delle entrate, è la doppia contabilizzazione di parte consistente dell’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti nel 2014, per il rilevante ammontare di € 6.888.808,09 (pag. 13 della delibera).<br />
Non ha pregio, quindi, l’eccezione sollevata dal ricorrente secondo la quale la doppia contabilizzazione parziale sarebbe giustificata dal fatto che l’inserimento nel titolo II delle entrate dell’ammontare di € 6.888.808.09 (parte degli € 15,5 Ml. concessi dalla Cassa depositi e prestiti) sarebbe stato necessario per consentire il pagamento di tutti i debiti fuori bilancio di pari importo riconosciuti al 31 dicembre 2013 (con appostamento della stessa cifra al Titolo I della spesa per debiti fuori bilancio).<br />
Difatti, le risorse destinate a finanziare i debiti fuori bilancio dovevano essere reperite nei bilanci successivi di vigenza del piano, in esecuzione, peraltro, della delibera di riconoscimento del Consiglio comunale del 25 luglio 2014, n. 39, e non nell’anticipazione di liquidità.<br />
Non è accettabile la prospettazione del ricorrente circa la neutralità dell’operazione di accertamento doppio dell’entrata da anticipazione di liquidità a causa della intervenuta eliminazione del residuo attivo corrispondente alla quota che aveva finanziato i debiti fuori bilancio (come risulta dalla scheda allegata alla Deliberazione della Giunta comunale del 27 luglio 2015, n. 164).<br />
L’operazione di cancellazione, infatti, risulta del tutto irrilevante dal punto di vista del piano, in quanto non ha annullato la riduzione, per l’importo di € 6.888.808,09, del disavanzo/obiettivo originario di € 12.024.053,67 (c.d. disavanzo da piano), come risulta dal secondo prospetto del par. 1.3 del piano rimodulato e dal prospetto del par. 2: l’estinzione, per avvenuto pagamento, dell’impegno di spesa corrispondente ai debiti fuori bilancio era stata determinata, difatti, da una diminuzione di cassa, perciò il pagamento doveva essere neutro ai fini del disavanzo/obiettivo.<br />
Di conseguenza l’operazione, oltre ad aver alterato l’obiettivo, ha reso insufficienti e sottostimate le quote di ripiano annuale del disavanzo (scheda di cui al par. 2 del piano rimodulato), precludendo ogni possibilità di valutare l’evoluzione del risanamento essendo totalmente inattendibili i parametri.<br />
L’errore ha, pertanto, inficiato l‘intera costruzione, oltre che del bilancio, del piano di riequilibrio rendendolo totalmente incongruo nella definizione dell’obiettivo ed impedendo, quindi, ogni seria valutazione da parte della Sezione regionale nella fase di controllo sullo stato di attuazione ex art. 243-quater del d.lgs. n. 267/2000.<br />
La Sezione di controllo, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, difatti, non ha omesso di considerare nelle proprie valutazioni (accompagnate da rideterminazioni dei dati finanziari) l’intervenuto pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti dall’ente locale nella misura di € 6.888.808.09 (cfr. pagine 21-23 della delibera dedicate a “<em>debiti fuori bilancio e passività potenziali</em>” ove si è evidenziato che la “<em>seconda contabilizzazione in entrata ha consentito all’Ente di mantenere il pareggio di bilancio anche a seguito dell’imputazione dell’importo dei debiti fuori bilancio rimasti da ripianare</em>” che l’anticipazione di “<em>€ 6.888.808,09 prevista irregolarmente nel Titolo II dell’entrata, è stata accertata ma ovviamente non riscossa (in quanto già inclusa nei 15.500.000,00 euro già riscossi al Titolo V)</em>”).<br />
Mentre il ricorrente non ha negato, anzi riconosciuto, la doppia parziale contabilizzazione della stessa entità economica in due diversi Titoli (il V ed il II) delle entrate del bilancio di previsione relativo all’esercizio 2014, peraltro, utilizzando la medesima descrizione (“<em>Anticipazione liquidità decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 art. 32</em>”), con l’unica differenza che nel Titolo V l’anticipazione veniva contabilizzata per l’intero ammontare (€ 15.500.000,00), mentre nel Titolo II la contabilizzazione avveniva per somma inferiore (€ 6.888.808.09), pari alla consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti dall’ente locale al 31 dicembre 2013.<br />
È evidente che tale errore contabile, producendo fittiziamente un rilevante incremento delle entrate (per € 6.888.808.09), è idoneo, come ha correttamente riconosciuto la Sezione di controllo, ad inficiare le stime proposte dall’ente locale nel piano di riequilibrio, cosa che ha imposto alla Sezione il ricalcolo dei principali dati finanziari, onde esprimere motivatamente il giudizio di incongruità del piano comunale.<br />
Sono pertanto immuni dalle censure spiegate dall’ente locale ricorrente le statuizioni della Sezione di controllo attraverso le quali si sono rideterminati il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 in –6.136.801,45 euro (in luogo della stima positiva del comune pari a +752.007,64), il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, d.lgs. 118/2011 in –19.546.738,27 euro (in luogo della stima negativa del comune pari a –12.657.929,18), il disavanzo complessivo, tenendo conto anche dell’accantonamento di € 4.255.685,82 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, in – 23.802.424,09 euro, con conseguente accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2014.<br />
L’erronea doppia contabilizzazione parziale dell’anticipazione di liquidità ex art. 32 decreto legge 24 aprile 2014, n. 60, per un ammontare estremamente rilevante (€ 6.888.808.09) è idonea a determinare <em>ex se</em>, come correttamente accertato, dalla Sezione territoriale l’incongruenza del piano di riequilibrio.<br />
Ulteriori indici di incongruenza del piano emergono, altresì, dalle rilevanti problematiche nella riscossione delle entrate proprie e nell’innalzamento del livello delle spese correnti (entrambi i valori non avrebbero comunque rispettato le previsioni del piano – cfr. pag. 38 della delibera; a ciò si aggiunga che non è un dato ragionevolmente certo l’innalzamento del livello delle entrate dipendente dall’esternalizzazione del servizio di riscossione <em>in itinere</em>), nelle criticità nello smaltimento dei residui passivi (cfr. pag. 37 della delibera) e nella realizzazione di quelli attivi (pag. 26-29 della delibera). In relazione a questi aspetti il ricorrente non ha sottoposto a censura i dati negativi evidenziati dalla Sezione territoriale essendosi limitato a magnificare (pag. 42 e 43 del ricorso) i passaggi della delibera impugnata in cui si era segnalata l’esistenza di un qualche miglioramento relativo a talune annualità con riguardo a singoli specifici profili, fermo restando, tuttavia, il giudizio nell’insieme critico e negativo.<br />
A fronte di tali comprovati elementi di criticità finanziaria, le censure, solo in parte marginale e irrilevante fondate e comprovate, mosse dall’ente locale ricorrente ad altre statuizioni della Sezione territoriale, non sono idonee a rendere il piano di riequilibrio congruo.<br />
Circa la durata del piano (fissata in otto anni), il ricorrente (pag. 12-14 del ricorso) non ha fornito alcuna prova contraria di quanto correttamente evidenziato dalla Sezione (la circostanza che “<em>alcuni prospetti contenuti in entrambe le versione del piano, quali quelli relativi agli equilibri di bilancio e agli incrementi delle entrate correnti, [esponessero] proiezioni decennali</em>” – pag. 9 della delibera impugnata).<br />
Con riguardo alle anticipazioni di tesoreria l’ente locale ha documentato la loro completa restituzione (doc. 11, 12 e 13, tuttavia parzialmente superati dalle informazioni asseverate dalla Procura generale attraverso l’accesso al sistema SIOPE dal quale risulterebbe “<em>uno scoperto attuale pari ad € 329.171,59</em>” cfr. pag. 34 e 35 della memoria), mentre in relazione alla richiesta di accesso al fondo di rotazione per la stabilità degli enti locali nella misura massima concedibile, il Comune di Acri ha dimostrato di avere rinunciato ad esercitare tale facoltà (doc. 14 – attestato del 30 settembre 2016 rilasciato dal responsabile comunale del settore finanziario).<br />
In relazione alla ventilata possibilità di procedere alla dismissione di immobili in titolarità del Comune di Acri, con destinazione integrale e prioritaria delle risorse derivanti dai proventi delle vendite al risanamento finanziario del bilancio comunale (pag. 50-52 del ricorso), trattasi di un’ipotesi prospettica non suffragata da alcuna prova documentale di riscontro, non essendo stati neppure identificati i suddetti immobili (con congrua e reale stima di valore).<br />
Nonostante la parziale fondatezza di talune marginali censure spiegate avverso la delibera di controllo della Sezione calabra, il giudizio complessivo sul piano di riequilibrio presentato dal Comune di Acri resta negativo e critico, deponendo per l’incongruità dello stesso sia per il grossolano errore di contabilizzazione di parte consistente dell’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti nel 2014, che per le rilevanti criticità nella riscossione delle entrate, nell’aumento delle spese correnti, nello smaltimento dei residui passivi e nella realizzazione di quelli attivi (la Sezione conclude, a seguito delle menzionate corrette rideterminazioni, nel senso che “<em>alla luce di quanto precede, il disavanzo complessivo da ripianare è pari a euro 23.802.424,09, di cui euro – 6-136.801,45 quale disavanzo esistente al 31/12/2014 da ripianare entro la durata del PRFP ed euro – 17.665.622,64 da ripianare in trent’anni; il PRFP prevede, invece, rispettivamente euro – 3.496.795,58 ed euro – 9.524.965,69, per un totale di euro – 13.021.761,27. Le misure previste per coprire il disavanzo complessivo, ovvero l’aumento delle riscossioni e la riduzione delle spese, non sono sufficienti, tenuto conto anche dell’andamento delle prime annualità del PRFP</em>”- pag. 38 della delibera). Ciò, come correttamente messo in evidenza sia dalla Sezione regionale che dal Ministero dell’interno, inficia in modo rilevante la veridicità dei dati contabili su cui si fondano le previsioni del piano di riequilibrio, che risultano in definitiva inattendibili (sez. riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL), proprio utilizzando la “visione dinamica” invocata dal ricorrente e più volte accolta da queste Sezioni riunite (sez. riun., 18 marzo 2014, n. 3/2014/EL; sez. riun., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL) che impedisce di intravedere un percorso di risanamento fattibile alla luce dei dati contabili e finanziari esistenti ed attentamente valutati dalla Sezione territoriale, la quale ha anche segnalato come le previsioni del piano nella sua versione originaria e rimodulata non abbiano trovato riscontro nella concreta gestione successiva (cfr., ad esempio, pag. 25, 26, 35 e 38).<br />
Per tali ragioni queste Sezioni riunite, in speciale composizione, non possono che condividere e confermare il giudizio, non atomistico, bensì globale e complessivo di manifesta incongruità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Acri assunto con la delibera 30&nbsp;dicembre 2015, n. 66 (di rimodulazione del piano di riequilibrio già presentati con le delibere 25 luglio 2014, n 41 e 3 dicembre 2014, n. 60).<br />
<strong>5.</strong> Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Acri ricorrente (art 31 e 128 c.g.c.).<br />
<strong>P.Q.M.</strong><br />
la Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe iscritto al n. 529/SR/EL del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, lo respinge.<br />
Le spese seguono la soccombenza.<br />
Si dà atto che il dispositivo viene letto in udienza al termine della camera di consiglio ai sensi dell&#8217;art. 128, comma 3, c.g.c.<br />
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 novembre 2016.<br />
Il Consigliere estensore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Il Presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pasquale Fava&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alberto Avoli<br />
&nbsp;<br />
Depositata in segreteria in data 7 dicembre 2016<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2016 n.26</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Ruolo &#8211;&#160;Procura generale della Corte dei conti &#8211; Portatrice dell’interesse generale &#8211; Fondo anticipazione di liquidità &#8211; Risultato di amministrazione &#8211; Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) &#8211; Garanzia dei residui attivi incerti La Procura generale interviene nei giudizi innanzi alle SS.RR in speciale composizione come portatrice dell’interesse generale, a</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ruolo &#8211;&nbsp;Procura generale della Corte dei conti &#8211; Portatrice dell’interesse generale &#8211; Fondo anticipazione di liquidità &#8211; Risultato di amministrazione &#8211; Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) &#8211; Garanzia dei residui attivi incerti</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La Procura generale interviene nei giudizi innanzi alle SS.RR in speciale composizione come portatrice dell’interesse generale, a tutela del rispetto dell’ordinamento con particolare riferimento alla norme che disciplinano la gestione economico-finanziaria pubblica e assicurano i complessivi equilibri di sistema e, pertanto, in tale contesto assume la posizione di parte processuale piena ed autonoma non assimilabile alla mera rappresentanza e/o difesa delle deliberazioni impugnate emesse dalle Sezioni territoriali del controllo.</p>
<p>Il fondo anticipazione di liquidità ha lo scopo di sterilizzare il risultato di amministrazione a seguito di una erogazione destinata ad incidere solo sulla liquidità dell’ente locale, diversamente dal Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che è a garanzia dei residui attivi incerti.</p>
<p>Il trasferimento delle risorse del Fondo anticipazione liquidità nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non si traduce automaticamente in una surrettizia riduzione del disavanzo, dato che, in ogni caso, il Comune è tenuto ad accantonare adeguate risorse per far fronte all’ipotesi di parziale/totale cancellazione dei residui attivi.</p></div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-7-12-2016-n-26/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2016 n.26</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.22</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-22-9-2016-n-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-22-9-2016-n-22/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.22</a></p>
<p>Imposta di soggiorno &#8211; Riscossione e versamento &#8211; Agenti contabili &#8211; Conto giudiziale &#8211; Obbligatorietà I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-22-9-2016-n-22/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Imposta di soggiorno &#8211; Riscossione e versamento &#8211; Agenti contabili &#8211; Conto giudiziale &#8211; Obbligatorietà</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta.<br />
In mancanza della regolamentazione statale è rimessa alla specifica regolamentazione locale sia l’individuazione del soggetto onerato della resa del conto, sia la definizione della tipologia del conto richiesto.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Sentenza n. 22/2016/QM</strong></div>
<div style="text-align: center;">
R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
<em>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE</em></div>
<p>composta dai signori magistrati:<br />
Alberto AVOLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
Vincenzo PERGOLA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore<br />
Salvatore NICOLELLA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Angela SILVERI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Rita LORETO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Elena TOMASSINI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Pasquale FAVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
ha pronunziato la seguente</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>nel giudizio per questione di massima iscritto nel registro di Segreteria al&nbsp;<strong>n.</strong>&nbsp;<strong>495/SR/QM,</strong>&nbsp;rimesso dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo – ai sensi dell’art. 1, comma 7, del Decreto-Legge n. 453/1993, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni – nell’ambito&nbsp;&nbsp;dei giudizi&nbsp;iscritti ai numeri&nbsp;dal<strong>&nbsp;19106&nbsp;</strong>al<strong>&nbsp;19135</strong>&nbsp;del registro di Segreteria, sui conti giudiziali dal n. 14031 al n. 14055, dal n. 14057 al n. 14076, dal n. 14078 al n. 14088 nonché ai nn.&nbsp;14090, 14097, 14098 e 14099.<br />
Vista l’ordinanza n. 24/2015 della&nbsp;Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, di rimessione della questione di massima a queste Sezioni riunite, nell’ambito dei giudizi di conto innanzi specificati e concernenti&nbsp;la gestione dell&#8217;imposta di soggiorno presso il Comune di Roccaraso (AQ) per gli anni 2012 e 2013.<br />
Visti i decreti presidenziali n. 10 del 19 gennaio 2016 e n. 30 del 14 marzo 2016 con i quali è stata, rispettivamente, fissata l’udienza del 23 marzo 2016 e rinviata la discussione sulla suddetta questione di massima all’udienza del giorno 8 giugno 2016.<br />
Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 34 del 14 marzo 2016 con la quale è stato costituito il Collegio per l’udienza del giorno 8&nbsp;giugno&nbsp;2016.<br />
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.<br />
Uditi alla pubblica udienza dell’8 giugno 2016 il relatore Consigliere Vincenzo Pergola ed il P.M. nella persona del Vice Procuratore generale Luigi Impeciati.</p>
<div style="text-align: center;">F A T T O</div>
<p>La Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con ordinanza n.&nbsp;24/2015 del 13/10/2015, ha deferito a queste Sezioni riunite,&nbsp;ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall’art.&nbsp;42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, una questione di massima, connessa con la gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive presenti nel territorio di un Comune di quella Regione.<br />
Espone la succitata ordinanza di deferimento che il magistrato designato a riferire sui conti giudiziali – in occasione dell’esame dei conti trasmessi,&nbsp;a norma degli articoli 93 e 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.&nbsp;267, dagli esercizi turistici presenti nel territorio del Comune di Roccaraso e riguardanti&nbsp;la gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che hanno alloggiato nelle strutture ricettive – ha rimesso al Collegio la soluzione di&nbsp;alcune questioni di carattere pregiudiziale e preliminare, attinenti essenzialmente:<br />
I) alla qualificazione&nbsp;come&nbsp;“agenti contabili” dei gestori delle strutture ricettive (di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, del regolamento comunale di Roccaraso sull&#8217;imposta di soggiorno) e alla conseguente sottoposizione di essi al giudizio di conto;<br />
II) alla individuazione in concreto dell’agente contabile tenuto alla presentazione del conto (da individuarsi, a norma del Regolamento di&nbsp;Roccaraso, nel “gestore” della struttura); ciò in particolare nel caso di strutture ricettive intestate a persone giuridiche e avuto riguardo all’orientamento assunto in proposito da altre Sezioni in ordine alla necessità di individuazione di un agente contabile “collettore” all’interno dell’ente;<br />
III) alle modalità di rendicontazione e di riscontro di regolarità della gestione in sede di giudizio di conto (imposta dovuta, imposta riscossa, imposta versata) anche con riguardo ai criteri statistici di rilevazione delle presenze turistiche (ad esempio, sotto il profilo della competenza temporale) e con riguardo al contenuto delle dichiarazioni periodiche presentate al Comune dai gestori stessi (a norma dell&#8217;art. 7, comma 2, del regolamento comunale).<br />
Ha puntualizzato la Sezione remittente di avere ritenuto necessario sollecitare l’intervento delle Sezioni riunite, nell’esplicazione della propria funzione nomofilattica, in quanto la relazione del magistrato istruttore ha fatto emergere “<em>questioni caratterizzate da profili di novità e di particolare rilevanza, in ragione tanto dell’aspetto quantitativo&nbsp;</em><em>delle</em><em>&nbsp;gestioni interessate quanto delle correlate problematiche interpretative ed operative, che rendono necessario, per quanto possibile, la sollecita formazione di un indirizzo uniforme</em>”.<br />
Nel delineare il contesto normativo di riferimento, l’ordinanza di deferimento ha richiamato innanzitutto&nbsp;&nbsp;l’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (recante “disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”), che al comma 1&nbsp;attribuisce ai&nbsp;comuni&nbsp;capoluogo di provincia,&nbsp;alle unioni dei comuni nonché&nbsp;ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte,&nbsp;la facoltà di istituire una&nbsp;“imposta di soggiorno”&nbsp;a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive&nbsp;situate sul proprio territorio; il successivo comma 3&nbsp;affida a un&nbsp;regolamento governativo,&nbsp;da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la&nbsp;disciplina generale di attuazione&nbsp;dell’imposta di soggiorno; lo stesso comma 3 prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare con proprio regolamento (da adottare ai sensi dell&#8217;articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) le “<em>ulteriori modalità applicative</em>”&nbsp;del tributo, precisando che, nel caso di mancata emanazione del regolamento governativo, i comuni possono comunque adottare gli atti regolamentari necessari per l’applicazione dell’imposta.<br />
Ha riferito ancora il Giudice remittente, che&nbsp;il Comune di Roccaraso,&nbsp;avvalendosi della facoltà di cui al citato art. 4 del D.lgs n. 23/2011 – ed in assenza del pur previsto Regolamento governativo di cui al comma 3 dello stesso articolo, in quanto mai emanato &#8211; con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 11 giugno 2012, integrata dalla successiva delibera n. 42&nbsp;&nbsp;del 27 settembre 2012, ha istituito, con decorrenza 1 luglio 2012, l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, approvando il relativo Regolamento attuativo.<br />
In ordine alle incombenze che fanno capo alle strutture ricettive, il predetto regolamento comunale dispone che “<em>i soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse</em>” (art. 6.1); a sua volta, “<em>il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Roccaraso dell’imposta di soggiorno dovuta, entro trenta giorni dalla fine di ciascun mese”&nbsp;</em>(art. 6.2).<br />
Strumentali all&#8217;obbligo di riversamento dell&#8217;imposta “corrisposta” dai soggetti passivi (cioè dagli “ospiti” della struttura ricettiva), sono gli ulteriori obblighi informativi e dichiarativi stabiliti dal regolamento, in base a cui “<em>i gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Roccaraso sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno</em>” (art. 7.1) ed altresì “<em>hanno l’obbligo di dichiarare mensilmente all’Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti (&#8230;), l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa</em>” (art. 7.2). Il regolamento comunale prevede poi sanzioni di natura tributaria a carico dei soggetti passivi (gli ospiti della struttura) per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta, e sanzioni amministrative pecuniarie a carico del gestore della struttura ricettiva per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione al Comune, o comunque per la violazione degli obblighi strumentali innanzi richiamati.&nbsp;<br />
Sulla base del quadro normativo innanzi esposto, la Sezione remittente “<em>dubita, in primo luogo, della necessità di assoggettare le gestioni della specie al giudizio di conto, potendosi ritenere che difetti, in capo ai gestori delle strutture ricettive, un vero e proprio obbligo di “servizio”, connotato dal contenuto prevalentemente contabile, assunto contrattualmente o imposto dalla legge, trattandosi piuttosto dell’imposizione a carico dei gestori, per effetto di un regolamento comunale, di meri <obblighi accessori="" ed="" strumentali=""> all’esazione dell’imposta di soggiorno, cioè ad un rapporto di natura tributaria”.</obblighi></em><br />
Quindi, in sostanza, la natura prettamente tributaria degli obblighi accessori e strumentali imposti dal Comune di Roccaraso ai gestori di strutture ricettive varrebbe a mantenere il rapporto tra i gestori medesimi e l’ente locale nell’alveo tributario, non essendo qualificabili detti soggetti come “agenti contabili”, anche perché già onerati dagli obblighi di dichiarazione periodica all’ente e dai correlati controlli, di carattere tributario, concernenti in generale l’applicazione dell’imposta di soggiorno e svolti per l’appunto dall’ufficio tributi in sede amministrativa.<br />
A sostegno della tesi innanzi esposta, la Sezione remittente ha richiamato la sentenza n. 30/QM/2014 del 4 agosto 2014 delle Sezioni riunite, nella parte in cui ha escluso che un qualsiasi “maneggio” di denaro sia presupposto sufficiente a radicare la giurisdizione “di conto”, e la sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 9 giugno 2015 che ha introdotto il concetto di “marginalità” dell’attività di maneggio del denaro in relazione allo status e al complesso di obblighi gravanti su un soggetto (affermandosi in particolare che non viene in rilievo la posizione di agente contabile laddove “<em>l’eventuale attività materiale di maneggio del denaro costituisce, (…) in relazione al complesso ruolo istituzionale (…), un aspetto del tutto marginale e non necessario”.</em><br />
Ha dedotto quindi la Sezione abruzzese che, ove gli albergatori venissero qualificati agenti contabili, assumerebbero connotazioni particolari non tipizzate dall’ordinamento e compiti di carattere eminentemente contabile non previsti dalla legge o dalla regolamentazione dell’ente locale, mentre “<em>l’attività di maneggio di denaro, nella fattispecie, non solo si presenterebbe del tutto “marginale” rispetto al complesso degli adempimenti tributari strumentali e accessori imposti alle strutture ricettive dal Comune, ma si rivelerebbe anche “eventuale” e non necessaria (in quanto la clientela potrebbe teoricamente riversare l’imposta direttamente al tesoriere o ad altro soggetto incaricato dal Comune, senza intermediazione della struttura ricettiva)”</em>.<br />
Pertanto la Sezione remittente ha chiesto che queste Sezioni riunite si pronuncino sulla seguente questione di massima:<br />
“<em>se&nbsp;gli incaricati degli adempimenti tributari (nella specie: i gestori delle strutture ricettive) conseguenti all&#8217;introduzione dell&#8217;imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, siano qualificabili come agenti contabili sottoposti al giudizio di conto, relativamente alla gestione dell’imposta stessa”.</em><br />
L’ordinanza di remissione n. 24/2015 ha investito le Sezioni riunite di una seconda questione&nbsp;<em>“</em><em>volta ad individuare in concreto l’agente contabile (specialmente nel caso di strutture ricettive intestate a persone giuridiche)”,&nbsp;</em>osservando che<em>&nbsp;“in generale, il conto giudiziale, ove necessario, debba essere reso dall’impresa turistica, cioè dal soggetto (persona fisica o giuridica) che esercita l’attività turistica, in persona del relativo rappresentante legale, indipendentemente dalla presenza di altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) alle quali è concretamente demandata la materiale attività di gestione dell’imposta (quali meri “incaricati” dell’agente contabile)”.</em><br />
Sul punto concernente la corretta individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla resa del conto giudiziale, ha soggiunto la Sezione remittente che<em>&nbsp;“sotto il profilo ermeneutico non appare del tutto convincente il tentativo (pur comprensibile sul piano operativo, stante l’estesa platea delle decine di migliaia di agenti contabili potenzialmente interessati al giudizio della specie) di concentrare la gestione dell’intero incasso dell’imposta di soggiorno in capo ad un unico soggetto, interno all’ente, alla stregua di un agente contabile principale o “collettore” nel cui conto giudiziale far confluire le contabilità di ciascuna singola struttura ricettiva (qualificabile come sub-agente)”.</em><br />
Secondo la prospettazione del remittente, destano perplessità in particolare: a) la possibilità per la Sezione giurisdizionale di imporre con carattere di obbligatorietà uno specifico modello organizzativo all’ente locale, incidendo sulla relativa autonomia regolamentare; b) la possibilità per la Sezione giurisdizionale di ritenere inammissibile un conto giudiziale depositato direttamente dalla struttura ricettiva, in mancanza della formale nomina di un agente contabile “collettore” interno da parte dell’ente locale (tanto più ove si tratti, come nel caso di specie, di gestioni pregresse); c) la possibilità di configurare, anche in via facoltativa da parte dell’ente, un agente contabile pur in assenza di qualsivoglia maneggio di denaro da parte di questi (essendo gli incassi riversati dagli albergatori direttamente in tesoreria, senza alcuna intermediazione del funzionario “collettore”, il quale sarebbe tale solo dei “conti” giudiziali, ma non del “denaro” riscosso e riversato), cioè in presenza di un mero obbligo di “vigilanza” (di matrice tributaria) sull’incasso dell’imposta e sull’operato delle strutture ricettive; d) il conseguimento di un’effettiva economia procedimentale, posto che tutti gli albergatori non perderebbero comunque la loro qualificazione di sub-agenti contabili (i cui conti giudiziali dovrebbero essere quindi pur sempre depositati a corredo del conto dell’agente contabile interno “unico”, in cui i “sub-conti” confluirebbero) con la conseguenza di prevedere, in realtà, un conto giudiziale aggiuntivo (quello dell’agente “collettore) rispetto a tutti quelli già pre-esistenti (quelli dei sub-agenti); e) l’inconveniente, in caso di irregolarità anche di uno soltanto dei sub-conti, di impedire l’approvazione del conto “unico” entro cui essi confluiscono.<br />
In relazione alle problematiche innanzi esposte, la Sezione remittente ha specificamente posto la seguente questione:<br />
“<em>in caso</em>&nbsp;<em>di risposta affermativa alla prima questione, se l&#8217;agente contabile tenuto alla presentazione del conto giudiziale alla competente Sezione giurisdizionale sia da individuare nel gestore o nel rappresentante della struttura ricettiva ovvero in altro soggetto, avuto particolare riguardo al caso di imprese turistiche esercitate da persone giuridiche, e se i relativi conti giudiziali debbano necessariamente confluire in un conto giudiziale unico reso dal funzionario o dirigente comunale incaricato di sovrintendere alla regolare effettuazione dei riversamenti relativi all’imposta, da qualificarsi anch’egli come agente contabile”.</em><br />
Una terza questione sulla quale queste Sezioni riunite sono state chiamate a pronunciarsi riguarda la natura ed il contenuto dei conti giudiziali in argomento, avendo posto la Sezione remittente il problema se si tratti di conti di “pura cassa” (che contemplino le registrazioni dell’imposta dichiarata come incassata e poi riversata in ciascun periodo di riferimento, a prescindere dalle presenze effettive del periodo stesso), ovvero se si tratti di&nbsp;conti di “diritto” e “di cassa” (registrando per ciascun periodo l’imposta “dovuta”, in base alla presenze turistiche segnalate all’Istat e ai casi di esenzione, oltre a quella incassata e quella riversata).<br />
Sul punto la Sezione remittente ha espresso l’opinione che “<em>per quanto fin qui osservato in merito alla natura (contabile o meno) degli adempimenti “accessori” e “strumentali” richiesti al gestore di struttura ricettiva, che il conto giudiziale in parola dovrebbe configurarsi come conto di sola cassa, reso sul citato modello 21 di cui al D.P.R. 194 del 1996 (salvi i prospetti contabili ed extracontabili ritenuti necessari dalla Sezione per verificare il regolare pareggio del conto e pervenire al discarico dell’agente contabile), collocandosi nell’ambito del rapporto precipuamente contabile i soli profili strettamente attinenti all’incasso e al riversamento dell’imposta, fermo restando l’assoggettamento a responsabilità amministrativa delle fattispecie dannose conseguenti alla violazione del complesso di obblighi comunque gravanti sulle strutture ricettive (ivi inclusi quelli di segnalazione delle fattispecie di omesso pagamento dell’imposta da parte della clientela soggiornante nel Comune)”.</em><br />
Pertanto l’ordinanza di remissione n. 24/2015 ha formalizzato il seguente quesito:<br />
“<em>in caso</em>&nbsp;<em>di risposta affermativa alla prima questione, se la gestione dell’imposta di soggiorno, fatta oggetto di conto giudiziale, sia una gestione di sola cassa (concernente solo il riversamento dell’imposta effettivamente incassata dalla struttura ricettiva) o una gestione di diritto e di cassa (concernente, in generale, la giustificazione dell’imposta dovuta, incassata e riversata relativamente alla clientela soggiornante presso la struttura ricettiva stessa).</em><br />
Infine, la più volte richiamata ordinanza di remissione, si è soffermata ad argomentare circa la manifesta rilevanza delle tre questioni poste, nei giudizi di conto “a quibus”, evidenziando che&nbsp;ove si ritenesse che le strutture ricettive interessate non siano tenute a presentare il conto giudiziale per l’incasso e il riversamento dell’imposta di soggiorno, tutti i conti all’esame (iscritti ai numeri dal 19106 al 19135 del registro di Segreteria) andrebbero dichiarati improcedibili o comunque verrebbero a cessare i correlati giudizi di conto; ove si ritenesse, invece, che tutti i conti giudiziali&nbsp;&nbsp;debbano confluire in un conto giudiziale unico redatto e presentato alla Sezione da un agente contabile interno al Comune, i conti depositati al suo esame, depositati da ciascuna struttura ricettiva, dovrebbero essere dichiarati irregolari, invitando l’Ente locale a provvedere di conseguenza; infine, ove si ritenesse che i conti debbano registrare non solo i movimenti di sola cassa, ma anche i dati relativi all’imposta teoricamente dovuta per ciascun periodo in ragione delle presenze turistiche registrate (come per le dichiarazioni periodiche da presentare all’ente locale), la modulistica da utilizzare andrebbe opportunamente integrata con i pertinenti prospetti.<br />
Sulla base di quanto innanzi, l’ordinanza n. 24/2015 della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha disposto la trasmissione degli atti alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, affinché si pronuncino sulle tre questioni di massima precedentemente riportate.<br />
La Procura generale ha depositato in data 17/2/2016 memoria, nella quale, innanzitutto, ha sostenuto l’inammissibilità della questione di massima posta dalla Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo.<br />
La Procura ha premesso che, secondo gli ormai consolidati orientamenti delle Sezioni riunite, le questioni di massima sono ammissibili quando abbiano dato origine ad un contrasto orizzontale in appello, ovvero investino&nbsp;problematiche giuridiche di particolare importanza ed obiettiva complessità ed aventi rilevanza generale, in quanto suscettibili di diffusa applicazione (SS.RR. n. 5/QM/2004 e n. 30/QM/2014).<br />
Ha dedotto, quindi, che nella fattispecie non solo non vi è alcun contrasto orizzontale, emerso in sede di giudizi di appello, da dirimere, ma non sussiste neanche alcuna obiettiva complessità dell&#8217;enunciato normativo di riferimento, idoneo a generare applicazioni potenzialmente e radicalmente difformi.<br />
Dopo aver ricordato che la valutazione e l’interpretazione di un precetto normativo è attività che normalmente impegna il giudicante, ha evidenziato il P.M. che l&#8217;art. 74 della Legge di Contabilità Generale dello Stato, pur non fornendo una puntuale definizione, dà, però, una ampia descrizione delle ipotesi in cui un soggetto debba rendere conto di quanto compiuto allorché si trovi a &#8220;maneggiare&#8221; denaro dello Stato (o comunque pubblico).<br />
E sul &#8220;maneggio&#8221; si sono appuntati gli sforzi di dottrina e giurisprudenza, in un’ ottica interpretativa evoluta, in cui si è privilegiato l&#8217;aspetto sostanzialistico rispetto ad un approccio meramente formale, valorizzando il legame funzionale, e quindi ponendo l’attenzione più sull&#8217;utilizzazione del denaro pubblico, e sul suo concorso alla finalizzazione degli obiettivi di finanza statale o&nbsp;&nbsp;locale, che non su aspetti meramente definitori del rapporto che lega il soggetto &#8220;agente&#8221; all&#8217;Amministrazione pubblica, latamente intesa.<br />
Conferma di quanto innanzi, secondo la prospettazione della Procura, si rinviene&nbsp;&nbsp;sia nella decisione delle Sezioni riunite, n. 30/QM/2014, sia&nbsp;&nbsp;in quella della Corte Costituzionale, n. 107/2015, nella quali si precisa come il semplice &#8220;maneggio&#8221; di denaro pubblico non abbia — per sé solo &#8211; natura assolutamente decisiva per qualificare il soggetto, che in tal senso opera, come &#8220;agente contabile&#8221;, ma come il &#8220;focus&#8221; debba essere rinvenuto nella &#8220;gestione&#8221; dello stesso, intesa come momento di fruizione all&#8217;interno di un più ampio procedimento di impiego delle risorse economiche per il raggiungimento dei fini pubblici.<br />
Ha sottolineato la Procura che la stessa Sezione remittente appare essere conscia dei principi e degli approdi giurisprudenziali innanzi richiamati,&nbsp;allorché, nel formulare il primo quesito, lo fa precedere dal dubbio circa la&nbsp;<em>&#8220;necessità di assoggettare le gestioni della specie al giudizio di conto, potendosi ritenere che difetti, in capo ai gestori delle strutture ricettive un vero e proprio obbligo di servizio&#8221;,&nbsp;</em>e svolgendo le proprie considerazioni sul punto, afferma &#8211; in linea con la decisione delle Sezioni riunite, n. 30/QM/2014 – che “&#8221;<em>gli albergatori, ove venissero qualificati agenti contabili, assumerebbero connotazioni particolari non tipizzate dall&#8217;ordinamento..</em>.&#8221;, dimostrando così il conseguito convincimento (anche se poi esposto in termini dubbiosi) che l'&#8221;agente contabile&#8221; debba scontare una qualche tipizzazione che lo renda inserito nel processo funzionale di acquisizione e utilizzo di risorse pubbliche, assente nel caso all’esame.<br />
Pertanto, concludendo in punto di ammissibilità della questione all’odierno esame, la Procura ha dedotto che: “<em>La norma non sembra, pertanto, alimentare quel &#8220;dubbio&#8221; dal quale la Sezione remittente vuole essere affrancata, chiedendo adesione o meno alla propria soluzione, peraltro fornita in linea con quanto rappresenta ormai acquisito patrimonio interpretativo.</em><br />
<em>La qual cosa depone, in tutta evidenza, per l&#8217;inammissibilità della dedotta questione di massima</em>”.<br />
Ferma restando la richiesta di dichiarare&nbsp;inammissibile la questione di massima all’esame, la Procura ha svolto poi comunque articolate considerazioni su ciascuno dei “quesiti” posti dalla Sezione remittente, nell’ eventualità che “<em>codeste Sezioni riunite ritengano di non concordare con la tesi dell&#8217;inammissibilità della questione</em>”.<br />
Innanzitutto la Procura ha prospettato la necessità di dare “<em>una risposta negativa in ordine al primo, fondamentale quesito posto dalla Sezione remittente”</em>.<br />
Dopo aver richiamato il quadro normativo che disciplina l’imposta di soggiorno, ha evidenziato il P.M. che soggetto passivo dell’imposta è soltanto il soggiornante nelle strutture ricettive, e che il gestore della struttura non può, pertanto, essere considerato un debitore solidale d&#8217;imposta, come sostituto o responsabile della stessa, e non può essere tenuto a corrispondere all&#8217;Ente l&#8217;imposta non versata dall&#8217;ospite, in quanto egli riscuote il tributo non per un interesse proprio &#8211; eventualmente connesso ad un&#8217;utile gestione dell&#8217;esercizio &#8211; ma opera solo quale titolare della struttura, investito di compiti di carattere complementare, rientranti solo nelle &#8220;<em>ulteriori modalità applicative del tributo</em>&#8221; che i Comuni possono regolamentare ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 23/2011, così come quelle di calcolo dell&#8217;imposta dovuta, conservazione della modulistica, riversamento delle somme riscosse, ecc..<br />
Secondo la prospettazione della Procura, da quanto innanzi consegue “<em>che se il gestore non entra in alcun modo nel rapporto tributario, non rivestendo, in luogo o accanto al soggetto passivo dell&#8217;imposta, il ruolo di debitore solidale, lo stesso può dirsi in relazione all&#8217;ipotizzata veste di agente contabile, in quanto egli è solo affidatario di un compito di carattere assolutamente complementare nel processo impositivo, non potendosi a lui attribuire, come detto e in assenza di norma primaria, il ruolo di &#8220;responsabile degli obblighi&nbsp;</em><em>tributari&#8221;, come invece previsto dal Regolamento Comunale, norma di livello non idoneo a farlo destinatario di una prestazione patrimoniale”.</em><br />
Ferme restando le responsabilità che la legge riconnette al semplice maneggio di denaro pubblico, ai fini che qui rilevano, secondo la Procura occorre valorizzare “<em>il concetto di marginalizzazione evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 107/2015, per annettere ruolo dirimente non al semplice maneggio ma alla diretta e funzionale gestione dello stesso, sicché l'&#8221;agente contabile&#8221;, nella fattispecie indicata, dovrebbe essere individuato &#8211; in linea con quanto ravvisato dalla Sezione giurisdizionale dell&#8217;Emilia Romagna — nel funzionario comunale che effettivamente ha in carico la complessiva attività di riscossione tributaria</em>”.<br />
Circa la seconda questione posta dalla Sezione remittente, ad avviso della Procura generale, la soluzione di essa appare indicata proprio dal termine usato nel Regolamento comunale , il quale (art. 3&nbsp;e art. 6) ha posto in capo al &#8220;gestore&#8221; dell&#8217;esercizio ricettivo l&#8217;obbligo di riscuotere l&#8217;imposta e di versarla, periodicamente, nelle casse comunali, facendo un uso “<em>atecnico</em>” del termine “gestore”, individuando in costui il soggetto che cura gli interessi dell’esercizio ricettivo e, contemporaneamente viene investito di un’attività&nbsp;collaterale nell&#8217;interesse del Comune.<br />
Pertanto il soggetto obbligato alla resa del conto deve essere individuato non sulla base di un rapporto di titolarità giuridica dell’esercizio, sia esso in forma di società di capitali o di persone o semplice imprenditore, ma con riferimento alla materiale esplicazione della conduzione dell&#8217;esercizio stesso, “<em>ossia in colui che, nell&#8217;effettivo svolgimento dell&#8217;attività ricettiva, si pone come soggetto che materialmente procede alla riscossione in nome e per conto del Comune. Per l&#8217;effetto, il rapporto gestorio non si instaura tra il rappresentante legale della società proprietaria della struttura, per il solo fatto della sua posizione giuridica, quanto con il soggetto che conduce la struttura stessa e che ha nella propria disponibilità — materiale e giuridica — il potere di indicare al soggiornante l&#8217;obbligo di pagare l&#8217;imposta, riscuoterla ove questo vi adempia o segnalarne l&#8217;inadempimento al Comune che procederà alla riscossione in modo coattivo (art. 10 Regolamento) nei confronti, per quanto detto sopra, del soggetto passivo e non del gestore</em>&#8220;.<br />
Circa la terza questione, la Procura generale ha espresso condivisione circa la soluzione prospettata dalla Sezione remittente, secondo la quale il conto di cui trattasi dovrebbe configurarsi come conto di solo cassa e non anche di diritto.<br />
Ha evidenziato al riguardo che il regolamento comunale instaura tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune un rapporto avente duplice profilo: quello prettamente economico che comporta il riversamento di quanto riscosso, e quello di collaborazione amministrativa finalizzato a fornire all’Ente locale le notizie utili ad individuare la platea dei contribuenti e l’avvenuto adempimento o meno dell’obbligo tributario; ne consegue che il conto deve contemplare, nel prescritto mod. 21,&nbsp;&nbsp;solo le riscossioni ed i riversamenti, in quanto gli ulteriori obblighi del gestore “<em>non possono ritenersi strettamente correlati al&nbsp;</em><em>&#8220;redde rationem&#8221;&nbsp;</em><em>di poste contabili”</em>.<br />
Pertanto la Procura generale ha concluso in via principale affinché la questione di massima all’esame sia dichiarata inammissibile, ed in via meramente sub ordinata ha proposto le seguenti soluzioni ai distinti quesiti:<br />
“<em>1)&nbsp;gli incaricati degli adempimenti tributari previsti dall&#8217;art. 4, commi&nbsp;</em><strong><em>1&nbsp;</em></strong><em>e 3 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 non possono essere considerati &#8220;agenti contabili&#8221;;</em><br />
<em>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><em>in caso diverso, debbono essere considerati &#8220;agenti contabili&#8221; i titolari della materiale conduzione dell&#8217;esercizio ricettivo che, per conto dell&#8217;Ente, riscuotono le imposte di soggiorno:</em><br />
<em>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><em>il conto giudiziale deve avvenire per sola cassa”.</em><br />
Nell’intervento svolto in udienza, il rappresentante della Procura generale ha ulteriormente illustrato gli argomenti svolti nella memoria precedentemente depositata, confermando poi le conclusioni ivi rassegnate.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>Queste Sezioni riunite debbono preliminarmente scrutinare l’ammissibilità dei tre quesiti come formulati dal Giudice remittente.<br />
A riguardo si rileva che la norma regolatrice della materia è rappresentata dal comma 7 dell’articolo 1 della legge 19/94, integrato dal comma 2 dell’articolo 42 della legge n. 66/09.<br />
In particolare la surrichiamata norma dispone: “<em>Le Sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali ovvero su richiesta del Procuratore Generale……. Il Presidente della Corte dei conti può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali e su quelle che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio</em>”.<br />
La norma presenta una struttura prescrittiva caratterizzata da oggettiva genericità, tanto che queste Sezioni riunite, con un consolidato orientamento condiviso e fatto proprio anche in questa sede, hanno ritenuto di doversi far carico di precisare in via giurisprudenziale le condizioni e i presupposti di ammissibilità delle questioni di massima.<br />
La norma colloca processualmente il deferimento della questione di massima come momento incidentale nell’ambito di un giudizio in trattazione presso una delle Sezioni giurisdizionali, territoriali e centrali di appello, nell’ambito del quale la soluzione della questione medesima si caratterizza per la rilevanza.<br />
La norma inoltre individua come unico presupposto positivo per il deferimento, la circostanza che si configuri la necessità della risoluzione di una questione di massima, che, di per sé, implica l’esame di un problema interpretativo di diritto potenzialmente interessante una ampia platea.<br />
La giurisprudenza di queste Sezioni riunite ha ripetutamente affrontato la tematica dell’ammissibilità, centralizzando innanzitutto la propria attenzione sul “contrasto giurisprudenziale”, giungendo a ritenere ammissibile il deferimento solamente in presenza di un contrasto orizzontale fra sezioni di appello.<br />
Il contrasto è stato cioè ritenuto il parametro a cui ancorare il consolidamento di un problema interpretativo meritevole di essere affrontato e risolto dalle Sezioni riunite nell’esercizio della loro funzione nomofilattica.<br />
La ripetuta valorizzazione del “contrasto” risente, evidentemente, del quadro normativo e giurisprudenziale antecedente alla riforma del 1994, allorché, sia pure in un diverso assetto processuale, poteva essere rimesso alle Sezioni riunite il giudizio solo in presenza di un conclamato contrasto giurisprudenziale.<br />
Infatti “<em>Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame abbia dato luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio, rimettere il giudizio alle SSRR</em>” (art.4 legge 21 marzo 1953 n. 161).<br />
Orbene, non può essere privo di significato il diverso regime normativo del deferimento come sopra evidenziato – sia pure in un assetto processuale in parte dissimile – con particolare riguardo all’omessa menzione del “contrasto” nella legge n. 19/94.<br />
Dalla interpretazione letterale della norma, emerge quindi che il deferimento delle questioni di massima non può essere collegato in via esclusiva alla sussistenza di un conclamato contrasto giurisprudenziale.<br />
Il ragionamento decisorio deve necessariamente passare per una attenta ponderazione dei valori “in gioco”, in parte reciprocamente confliggenti: necessità, da una parte, della certezza del diritto, e quindi della coerenza degli indirizzi giurisprudenziali, e salvaguardia, dall’altra, delle dinamiche processuali nella loro idoneità di arricchimento della funzione giurisdizionale.<br />
Ne discende che il deferimento può trovare spazio anche nei casi in cui si manifesti la necessità di rimettere alle Sezioni riunite una questione caratterizzata dalla “particolare importanza” desumibile da vari indicatori, fra i quali la complessità e la novità della materia, l’ampiezza della platea di riferimento, la specifica necessità di assicurare la tendenziale coerenza giurisprudenziale, la valorizzazione dei principi costituzionali circa la celerità dei processi.<br />
Nell’ambito di tali indicatori può assumere rilevanza anche il manifestarsi, ancora “in nuce”, di diversi orientamenti interpretativi, così come possono essere opportunamente valorizzati anche indicatori di carattere particolare, riferibili in modo diretto alla singola fattispecie in esame.<br />
Pertanto, nel ricordare il consolidato indirizzo di queste Sezioni riunite in tema di ammissibilità “per contrasto” che, in particolare, esclude la rilevanza del contrasto verticale fra sezioni di primo grado e di appello, così come di regola quella fra sezioni di primo grado, va evidenziato che il deferimento possa essere ammesso anche in ipotesi ove la questione oggetto del deferimento stesso abbia le caratteristiche della “particolare rilevanza” come sopra individuata, e dunque direttamente riferibili alla locuzione “questione di massima” che trova spazio nel comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 19/94.<br />
In altre parole queste Sezioni riunite sono chiamate a dirimere “questioni di massima” anche in mancanza di conclamato contrasto, ove per questioni di massima si devono intendere quelle che investono&nbsp;<em>“problematiche giuridiche di particolare importanza ed obiettiva complessità ed aventi rilevanza generale in quanto suscettibili di diffusa applicazione</em>“ (Sezioni riunite n. 5/2004/QM).<br />
Più recentemente queste Sezioni riunite hanno espressamente affermato che: “<em>Tali problematiche, inoltre, riguardano profili di generalizzata applicazione ad un numero potenzialmente indefinito di giudizi ed esigono, pertanto, una soluzione uniforme, al fine di evitare inammissibili differenziazioni tra vicende processuali identiche. Anche per tale motivo le questioni vanno giudicate ammissibili, pur in assenza, sinora ……… di contrasti giurisprudenziali significativi in grado di appello</em>” (n. 12/2011/QM), puntualizzando poi: “<em>in presenza di una questione interpretativa complessa…la questione di massima può essere deferita anche senza un contrasto giurisprudenziale in atto</em>” (n.13/2011/QM); richiami a detti principi si rinvengono anche nelle sentenze n. 2/2010/QM e n. 1/2012/QM.<br />
La valutazione circa la sussistenza degli indicatori caratterizzanti la “questione di massima di particolare importanza” è rimessa allo scrutinio delle Sezioni riunite in un’ottica di massimo rigore motivazionale.<br />
In particolare le questioni di massima debbono investire problematiche di diritto di particolare importanza ed obiettiva complessità, aventi rilevanza generale in quanto suscettibili di diffusa applicazione. Il punto di maggiore incisività è dato dalla obiettiva difficoltà interpretativa di una norma (ovvero di un sistema normativo) suscettibile di più significati secondo i vari criteri ermeneutici adottati dall’ordinamento. Siffatta difficoltà interpretativa può presentarsi sin dalle prime applicazioni di una norma, fatto che può consentire al giudice di primo grado, nel concorrere degli altri elementi precisati, di deferire la questione alle Sezioni riunite prospettando le varie e differenti soluzioni possibili secondo i divergenti criteri ermeneutici adottati, nonché i contrastanti effetti di ricaduta sul caso al suo esame. Il deferimento può così avvenire ancora prima del consolidarsi di qualsivoglia indirizzo giurisprudenziale (cfr la già richiamata sentenza n.5/2004/QM).<br />
Nè il deferimento per “particolare importanza” (che si aggiunge a quello “per contrasto”) comprime le dinamiche processuali, tenuto conto che le pronunce delle Sezioni riunite in sede nomofilattica sono vincolanti solo per il Giudice remittente, costituendo per gli altri Giudici solo un importante faro orientativo (e salvo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 42 della legge 66/09).<br />
Nell’ambito del deferimento per “questione di massima di particolare importanza” restano fermi alcuni principi che sono stati ripetutamente precisati da queste Sezioni riunite.<br />
Intanto la determinazione “oggettiva” della questione è rimessa esclusivamente al Giudice remittente e si concretizza nella formulazione di quesiti che vengono a determinare il limite della cognizione delle Sezioni riunite nel caso specifico. In sostanza il limite del deferimento è dato dalla effettiva portata della questione, come sintetizzato nel quesito di remissione.<br />
Inoltre, compete al Remittente nell’ordinanza di deferimento evidenziare le ragioni del deferimento stesso, dando conto del contrasto ovvero della particolare importanza della questione, anche valorizzando gli indicatori all’uopo indicati dalla giurisprudenza, nonché della rilevanza della questione nel giudizio “a quo”.<br />
Infine debbono essere dichiarati inammissibili i deferimenti di mero carattere “consulenziale” e comunque quelli privi del carattere della “rilevanza” della questione ai fini della decisione del giudizio.<br />
Alla luce dei principi innanzi esposti, va vagliata l’ammissibilità dei tre quesiti proposti, verificando in particolare la sussistenza dei presupposti della “questione di massima di particolare importanza”, difettando nel caso all’esame un contrasto giurisprudenziale orizzontale tra sezioni di appello.<br />
Peraltro, per completezza espositiva, è utile richiamare le pronunce della Corte dei conti sul tema in trattazione, tutt’altro che numerose, ma anche per questo significative delle difficoltà interpretative che l’argomento presenta.&nbsp;&nbsp;<br />
La Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana ha svolto un “giudizio per resa di conto” (decreto n. 22/2013, seguito dal decreto n. 36/2014), fissando un termine per il deposito del conto, concernente le riscossioni e riversamento dell’imposta di soggiorno, da parte di un soggetto che si riteneva aver svolto la funzione di “gestore” di una struttura ricettiva; il suddetto giudizio si è concluso con la sentenza n. 95/2016 che ha dichiarato non sussistere l’obbligo di resa del conto da parte del soggetto precedentemente intimato, in quanto, dalle allegazioni processuali, era emerso che, nella fattispecie all’esame, il predetto non aveva svolto la funzione di riscossione dell’imposta di cui trattasi, ma detta funzione era stata svolta da altri; dalla surriferita vicenda processuale emerge comunque l’opinione della Sezione territoriale circa la sussistenza dell’obbligo di rendere il conto da parte del soggetto investito, presso la struttura ricettiva, del maneggio del denaro rinveniente dalla riscossione dell’imposta.<br />
La Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, nell’ambito di una serie di “giudizi di conto”, ha emesso circa una dozzina di sentenze – ordinanze nelle quali ha fatto costante applicazione del principio espresso nella sentenza ordinanza n. 12/2015 &#8211; emessa in occasione dell’esame dei conti depositati da varie strutture alberghiere ubicate nel Comune di Cattolica – circa la necessità della nomina da parte del Comune destinatario dell’imposta di un “contabile principale”, tra il proprio personale, per la resa di un unico conto giudiziale nel quale “si concentrano” i conti resi dalle singole strutture ricettive quali contabili secondari, ai sensi dell’art. 192 del R.D. n. 827/1924.<br />
Tra dette sentenze ordinanze, appare utile richiamare, a titolo di esempio, la n. 98/2015, che circa le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bologna, esponeva: “<em>Nel merito la Sezione osserva che il gestore di una struttura alberghiera o ricettizia di flusso turistico può essere inquadrato nella figura del contabile secondario, come previsto dall’art. 192, primo comma, R.D. n. 827/1924, cui spetta l’obbligo di rendere conto del proprio maneggio di denaro pubblico, che nel caso di specie è costituito dall’imposta di soggiorno direttamente riscossa alla clientela, ad un contabile principale che, per razionalità gestionale, può e deve essere individuato nella struttura amministrativa dell’ente che beneficia dell’imposizione fiscale………..;</em><br />
<em>&#8211; la predetta soluzione non attenua l’obbligo di resa di conto dell’agente di fatto, e cioè del soggetto che ha il maneggio materiale del denaro pubblico, nei confronti del quale la Sezione giurisdizionale potrà esercitare tutti i poteri previsti dall’art. 192, terzo comma, R.D. n. 827/1924</em>”. Su tale presupposto, la sentenza-ordinanza ha dichiarato irregolari “<em>i conti giudiziali già depositati dalle singole strutture ricettizie”,&nbsp;</em>contestualmente ordinando<em>&nbsp;“</em><em>al Comune di Bologna di presentare, previa individuazione all’interno della propria struttura amministrativa di un agente contabile “principale di diritto”, un conto giudiziale unico nel quale far risultare le riscossioni dell’Imposta di Soggiorno per l’anno di imposta 2013, effettuate da ciascuna struttura ricettizia sita nel proprio territorio, tenuti alla presentazione del proprio conto giudiziale esclusivamente presso il contabile principale”.</em><br />
Pur non avendo la natura di pronunce giurisdizionali in senso stretto, è comunque utile richiamare altresì un parere espresso in materia dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti, ed il contenuto di una nota del Presidente della Sezione giurisdizionale della medesima Regione.<br />
La succitata Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 19/2012/PAR, si è espressa nei seguenti termini: “…&nbsp;<em>i gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno, possono essere considerati agenti contabili “di fatto”, stante che il maneggio e la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell’erario pubblico, anche al di fuori di una legittima investitura, implica comunque l’assunzione della qualifica di agente contabile e l’assoggettamento alla relativa disciplina da parte di chi li svolge</em>”.<br />
Il Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, con nota n. 4543 del 17/7/2014, indirizzata ai Sindaci ed al Presidente dell’ANCI di quella Regione, dopo aver richiamato il succitato parere n. 19/2012, ha puntualizzato:&nbsp;<em>“Le Amministrazioni comunali, ai fini della corretta compilazione del conto giudiziale per la gestione relativa alle riscossioni di tale imposta, dovranno procedere ad individuare nel loro interno un unico agente di diritto (“collettore”), mentre a loro volta le strutture alberghiere saranno da qualificarsi come sub agenti contabili di fatto, con presentazione del conto relativo alle riscossioni effettuate al predetto agente di diritto. Si invitano pertanto le amministrazioni in questione alla compilazione di un unico conto giudiziale …… con allegati i sub-conti resi dalle predette strutture alberghiere</em>”.<br />
Per lo scrutinio dell’ammissibilità dei tre quesiti formulati dalla Sezione remittente, assume particolare rilievo, naturalmente, il quadro normativo che disciplina l’imposta di soggiorno.<br />
L’imposta di soggiorno è stata introdotta (rectius: reintrodotta dopo l’abolizione dell’analogo tributo per effetto dell’art. 10 del D.L. n. 66/1989) con il D.lgs 14 marzo 2011 n. 23, che, in particolare, all’art. 4 dispone:<br />
<em>&#8220;1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d&#8217;arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un&#8217;imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.</em><br />
<em>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><em>Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.&nbsp;285, l&#8217;imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell&#8217;ambito del territorio comunale.</em><br />
<em>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><em>Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d&#8217;intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell&#8217;imposta di soggiorno. Inconformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell&#8217;articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo&#8221;.</em><br />
Quindi, la norma primaria, in stretta osservanza della riserva di legge posta dall’art. 23 della Costituzione in materia di prestazioni patrimoniali imposte ai cittadini, si limita a prevedere la possibilità di istituire l’imposta di scopo (vedasi ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4, che individua gli interventi da finanziare con il gettito tributario), ad individuare il soggetto attivo del rapporto tributario (i Comuni capoluogo, quelli inclusi negli elenchi delle località turistiche o d’arte ecc.), il presupposto impositivo (il fatto di alloggiare nella struttura ricettiva ubicata nel Comune che ha istituito l’imposta), il soggetto passivo (la persona fisica che fruisce dell’alloggio), ed infine la misura massima del prelievo.<br />
Va poi rilevato che il regolamento statale recante la “<em>disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno</em>”, previsto dal comma 3 del surriportato art. 4, non è stato ancora emanato, legittimando così la disciplina della imposta da parte dei regolamenti comunali &#8211; adottati ai sensi dell’art.&nbsp;52 del D.lgs&nbsp;&nbsp;15 dicembre 1997, n. 446 (concernente la “potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” in materia tributaria) – come previsto dall’ultimo periodo del comma 3 del più volte richiamato art. 4.<br />
Appare utile ricordare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva comunque predisposto e diramato (nota prot. DAGL/50180/10.3.44/6892 del 21/10/2011) lo schema del previsto regolamento governativo, nel quale si prevedeva, tra i criteri generali cui informare i singoli regolamenti comunali, quello che individuava nei gestori delle strutture ricettive i soggetti tenuti, tra gli altri adempimenti, ad effettuare i versamenti delle somme corrisposte dai soggetti passivi dell’imposta;&nbsp;la relazione illustrativa dello schema di regolamento, specificava che “<em>L&#8217;individuazione dei gestori nei soggetti che assolvono agli adempimenti fiscali dell&#8217;imposta” si è resa necessaria per un&#8217;esigenza di semplificazione della gestione del tributo, poiché l&#8217;art. 4 del D. lgs n. 23 del 2011 pone la soggettività passiva in capo ai soggiornanti nelle strutture ricettive. È, infatti, del tutto irrazionale prevedere oneri, quali la presentazione della dichiarazione e il versamento del tributo a carico di quest&#8217;ultimi, nonché lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei Comuni nei confronti di una vasta ed incontrollabile platea di contribuenti</em>”.<br />
Pertanto, il quadro normativo di riferimento è costituito dalla surriportata norma statale &#8211; che prevede la possibilità, per alcune categorie di Comuni, di istituire l’imposta di soggiorno, e che si limita, poi, ad individuare i soli elementi essenziali affinché l’istituzione del tributo sia conforme alla riserva di legge prevista dall’art. 23 della Costituzione &#8211; e dai vari regolamenti comunali che – in assenza del pur previsto regolamento statale – hanno istituito l’imposta, disponendo anche le modalità applicative del tributo.<br />
Quanto innanzi, ed in particolare la circostanza che le modalità applicative del tributo trovano attualmente esclusiva disciplina nei singoli regolamenti comunali, in assenza del regolamento governativo finalizzato ad assicurare un’uniforme “<em>disciplina generale di attuazione dell’imposta</em>”, influenza e determina anche la preliminare decisione da adottarsi in tema di ammissibilità dei tre quesiti posti dalla Sezione remittente.<br />
Come innanzi argomentato, infatti, si tratta di stabilire se ciascun quesito possa essere considerato “questione di massima”, in quanto investe problematiche di diritto di particolare importanza ed obiettiva complessità, aventi rilevanza generale, perché suscettibile di diffusa applicazione.<br />
Ritiene il Collegio che il primo quesito rappresenti una “questione di massima di particolare rilevanza” e pertanto sia ammissibile.<br />
Detto quesito, sostanzialmente, chiede se siano qualificabili come agenti contabili sottoposti al giudizio di conto, i soggetti operanti presso le strutture ricettive, che i singoli regolamenti comunali abbiano incaricato degli adempimenti tributari necessari alla gestione dell’imposta di soggiorno.<br />
In tema di ammissibilità di detto quesito, è da osservare:</p>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li>È indubbio che la qualificazione di agenti contabili degli operatori presso le strutture alberghiere costituisce una questione particolarmente complessa e relativamente nuova, in considerazione del loro inserimento, disposto dai regolamenti comunali, nella procedura di riscossione e riversamento dell’imposta di soggiorno;</li>
<li>La complessità emerge dal quadro normativo&nbsp;&nbsp;di settore, che, come precedentemente evidenziato, è caratterizzato dalla laconicità della norma istitutiva del tributo, accompagnato dall’assenza del pur previsto regolamento governativo, sicchè la disciplina di attuazione va individuata nei singoli regolamenti comunali; questi ultimi,&nbsp;&nbsp;solo in alcuni casi hanno esplicitamente qualificato il gestore della struttura ricettiva come agente contabile o sub- agente (vedasi ad esempio l’art. 6&nbsp;&nbsp;del regolamento del Comune di Alghero, l’art. 9&nbsp;&nbsp;del regolamento del Comune di Fasano, l’art. 6 bis del regolamento del comune di Bologna, l’art. 7 del regolamento del Comune di Cattolica, l’art. 7 del regolamento del Comune di Grosseto); nella maggior parte dei casi, invece, i regolamenti comunali, pur avendo disposto “l’esternalizzazione” presso le strutture ricettive della funzione di riscossione e riversamento dell’imposta, nulla hanno specificato sul punto (in detta ultima ipotesi rientra anche il regolamento di Roccaraso, preso in esame dall’ordinanza di deferimento);&nbsp;&nbsp;emerge quindi, un quadro normativo che si presta ad incertezze e diverse opzioni interpretative, delle quali sono indicativi i primi arresti giurisprudenziali – le richiamate pronunce delle Sezioni giurisdizionali Toscana ed Emilia Romagna che, sia pure con diversi aspetti, si esprimono per la sussistenza della qualifica di agenti contabili in capo ai “gestori” – e la diversa soluzione espressa nell’ordinanza di deferimento all’odierno esame, sulla quale concorda anche la Procura generale. Lo stato di incertezza è manifestato anche da altri elementi, estranei alle pronunce formali proprie del giudizio di conto, quali i già precedentemente richiamati “parere” della Sezione di controllo per il Veneto n. 19/2012/PAR, e “nota circolare” n. 4543/2014 del Presidente della Sezione giurisdizionale per il Veneto, atto quest’ultimo certamente atipico ma pur sempre significativo.</li>
<li>Che si tratti poi di questione avente rilevanza generale, in quanto suscettibile di diffusa applicazione, emerge dall’indiscutibile ampiezza della platea di riferimento; infatti, il primo quesito riguarda tutti i Comuni che hanno “esternalizzato” presso le strutture ricettive l’attività di riscossione dell’imposta, con conseguente obbligo di riversare l’incasso all’Ente locale impositore; sono migliaia i Comuni che, secondo la previsione dell’art. 4, comma 1, del D. lgs n. 23/2011, possono istituire l’imposta, e, come intuibile, molteplici sono le strutture ricettive operanti presso ciascuno dei predetti Comuni; indubbia quindi la rilevanza numerica delle gestioni interessate alla soluzione della problematica sollevata con il primo quesito.&nbsp;&nbsp;</li>
<li>Emerge quindi una oggettiva esigenza di superare le incertezze ed assicurare sul punto uniformità applicativa da parte delle Sezioni Giurisdizionali di questa Corte nell’ambito dei giudizi di conto, tenendosi altresì presente che l’eventuale perdurante incertezza incide negativamente anche sull’attività di conduzione delle strutture ricettive, i gestori delle quali debbono avere piena contezza degli eventuali loro oneri, quali agenti tenuti alla resa del conto.</li>
</ol>
<p>In sostanza, il primo quesito, non solo investe problematiche giuridiche di particolare importanza ed obiettiva complessità, ma riguarda anche aspetti generali e comuni a tutti i regolamenti comunali che hanno individuato in un soggetto operante presso le strutture ricettive, quello incaricato (rectius: obbligato) di riscuotere l’imposta dal soggetto passivo, per poi riversarla nelle casse comunali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Circa l’ulteriore requisito di ammissibilità del quesito in trattazione, concernente la “rilevanza” della questione posta, nel giudizio “a quo”, esso appare palesemente sussistente, come evidenziato nell’ordinanza di deferimento, che, condivisibilmente espone:&nbsp;<em>“ove si ritenesse che le strutture ricettive interessate non fossero tenute a presentare il conto giudiziale per l’incasso e il riversamento dell’imposta di soggiorno, tutti i conti in epigrafe andrebbero dichiarati improcedibili o comunque verrebbero a cessare i correlati giudizi di conto”.</em><br />
In conclusione, il deferimento alle SS.RR. deve considerarsi ammissibile in presenza di questione di massima. Tutte le Sezioni giurisdizionali possono deferire la risoluzione di questioni di massima, coerentemente con l’articolazione strutturale della Corte fondata su di un archetipo organizzativo della giurisdizione che valorizza opportunamente il decentramento su base regionale.<br />
Per i motivi innanzi esposti, il primo quesito va, pertanto, ritenuto ammissibile.<br />
In termini diversi si pone lo scrutinio dell’ammissibilità degli ulteriori due quesiti posti dalla Sezione remittente.<br />
Detti quesiti sono stati formulati nei seguenti termini:<br />
<em>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em>“<em>in caso</em>&nbsp;<em>di risposta affermativa alla prima questione, se l&#8217;agente contabile tenuto alla presentazione del conto giudiziale alla competente Sezione giurisdizionale sia da individuare nel gestore o nel rappresentante della struttura ricettiva ovvero in altro soggetto, avuto particolare riguardo al caso di imprese turistiche esercitate da persone giuridiche, e se i relativi conti giudiziali debbano necessariamente confluire in un conto giudiziale unico reso dal funzionario o dirigente comunale incaricato di sovrintendere alla regolare effettuazione dei riversamenti relativi all’imposta, da qualificarsi anch’egli come agente contabile”;</em><br />
<em>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em>“<em>in caso</em>&nbsp;<em>di risposta affermativa alla prima questione, se la gestione dell’imposta di soggiorno, fatta oggetto di conto giudiziale, sia una gestione di sola cassa (concernente solo il riversamento dell’imposta effettivamente incassata dalla struttura ricettiva) o una gestione di diritto e di cassa (concernente, in generale, la giustificazione dell’imposta dovuta, incassata e riversata relativamente alla clientela soggiornante presso la struttura ricettiva stessa).</em><br />
Nel vagliare l’ammissibilità dei surriportati quesiti, occorre tener presente che la natura ed il contenuto del conto giudiziale dipendono dalla specifica qualificazione giuridica della gestione, e quindi, nella fattispecie all’esame, dal diverso modello organizzativo adottato da ciascun Comune, nello svolgimento dell’autonomia regolamentare attribuita.<br />
Infatti, come precedentemente evidenziato, il comma 3 dell’art. 4 del d.lgs n. 23/2011 ha previsto la facoltà per i Comuni di disciplinare le “<em>ulteriori modalità applicative del tributo”</em>, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. lgs n. 446/1997, in conformità con la disciplina generale di attuazione recata dal previsto regolamento statale, ed anche in eventuale assenza del regolamento governativo; poiché quest’ultimo non è stato emanato, appare chiaro che la disciplina di attuazione della laconica norma statale istitutiva dell’imposta va rinvenuta esclusivamente in ciascun regolamento comunale.<br />
In altre parole, come precedentemente accennato, il conto giudiziale deve dare rappresentazione concreta e coerente della gestione svolta dall’agente contabile, come disciplinata dalla norma, e, considerata l’autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni e da essi esercitata in materia di modalità applicative del tributo, si possono avere molteplici e diversi modelli organizzativi; il che esclude che queste Sezioni riunite possano esprimere un principio avente “<em>rilevanza generale in quanto di diffusa applicazione</em>” sul “chi” deve rendere il conto, e su “come” esso deve essere reso (in tali termini estremamente semplificativi possono essere riassunti i due quesiti all’esame), essendo questioni da risolvere alla luce dei diversi modelli organizzativi previsti da ciascun regolamento comunale.<br />
Lapalissiana conferma di quanto innanzi, emerge dalla seconda parte del secondo quesito posto dalla Sezione remittente, ove si chiede se i conti resi dal “gestore” di ciascuna struttura ricettiva “<em>debbano necessariamente confluire in un conto giudiziale unico reso dal funzionario o dirigente comunale incaricato di sovrintendere alla regolare effettuazione dei riversamenti relativi all’imposta, da qualificarsi anch’egli come agente contabile”.</em><br />
Appare di tutta evidenza che il quesito non si presta alla formulazione, da parte di queste Sezioni riunite, nell’esplicazione della funzione nomofilattica, di un principio avente “<em>rilevanza generale in quanto di diffusa applicazione”,&nbsp;</em>considerato che la risposta al quesito dipende dal diverso modello organizzativo adottato da ciascun Comune, che, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, può decidere se adottare o meno il modello organizzativo previsto dall’art 192 del R.D. n.&nbsp;827/1924, ove la gestione contabile è affidata a “contabili secondari”, i cui conti delle riscossioni e riversamenti devono poi confluire nel conto reso da un “contabile principale”.<br />
Sul punto, è opportuno comunque precisare che l’eventuale nomina di un “contabile principale”, individuato in un dipendente dell’Ente locale destinatario dell’imposta, dovrebbe necessariamente prevedere anche “il maneggio” di pubblico denaro da parte di quest’ultimo, maneggio che rimarrebbe invece escluso ove il regolamento comunale prevedesse contestualmente che “i gestori” delle strutture ricettive debbano riversare gli incassi del tributo direttamente alla Tesoreria comunale.<br />
Si cita, a mero titolo di esempio, l’art. 7, comma 4, del regolamento del Comune di Cattolica, ove si dispone:&nbsp;<em>“</em><em>I gestori delle strutture ricettive….. hanno l&#8217;obbligo di presentare il Modello 21 per i sub agenti, allegato al D.P.R. 194/1996, contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti nel corso dell&#8217;esercizio finanziario e le somme periodicamente riversate alla Tesoreria del Comune nel corso dell&#8217;esercizio finanziario”.</em><br />
Risulterebbe infatti non conforme alle norme che disciplinano la funzione degli agenti contabili una previsione dei regolamenti comunali in materia, che attribuisse detta qualifica, in particolare quale agente della riscossione, ad un soggetto che non abbia “maneggio di danaro”; quand’anche un regolamento comunale qualificasse come “agente contabile principale” un soggetto che non abbia maneggio di denaro – in contrasto con l’art. 178 del R.D. n. 827/1924 e con l’art. 93, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000) – “<em>ciò non varrebbe a rendere procedibile il relativo giudizio di conto, trattandosi di materia processuale contabile certamente sottratta all’autonomia locale; è evidente, infatti, che l’obbligo di resa del conto giudiziale non può essere imposto in via regolamentare dall’ente nei confronti di un soggetto che non sia qualificabile come agente contabile ai sensi di legge</em>” (in tal senso si esprime, condivisibilmente, la sentenza n. 89/2015 della Sezione giurisdizionale Abruzzo, in una fattispecie nella quale il regolamento di contabilità di un Comune qualificava come “consegnatario”, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale, un soggetto con mero debito di vigilanza sui beni, e non con obbligo di custodia, in contrasto con quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato n. 827/1924).<br />
L’individuazione di un funzionario e/o dirigente del Comune quale responsabile delle gestioni di cui trattasi, non accompagnata dalla previsione di un contestuale “maneggio di denaro”, esclude quindi che il dipendente possa essere considerato agente contabile tenuto alla resa del conto; in tal caso, quest’ultimo potrebbe, al massimo, assumere una funzione simile a quella prevista dall’art. 625 del R.D. n. 827/1924, che dispone: “<em>I conti giudiziali dei contabili a materia della stessa specie possono, ove sia reputato conveniente per il loro numero, essere riassunti&nbsp;&nbsp;&nbsp;in prospetti per Provincie o compartimenti a cura delle Intendenze di Finanza o degli altri uffici provinciali o compartimentali.</em><br />
<em>In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte dei conti insieme coi prospetti suaccennat</em>i”.<br />
Anche la prima parte del secondo quesito formulato dalla Sezione remittente non si presta alla formulazione&nbsp;di un principio avente “<em>rilevanza generale in quanto di diffusa applicazione”&nbsp;</em>da parte di queste Sezioni riunite.<br />
Nel chiedere di chiarire quale sia il soggetto tenuto alla resa del conto, individuato genericamente nel “gestore” della struttura ricettiva dal regolamento del Comune di Roccaraso (così come in molti regolamenti comunali), l’ordinanza di deferimento ha svolto una esaustiva analisi anche della normativa statale e regionale (della Regione Abruzzo) al fine di individuare il “<em>significato in ambito giuridico</em>” del termine “gestore”, che&nbsp;&nbsp;viene “<em>utilizzato indifferentemente nel linguaggio corrente</em>” per indicare anche&nbsp;<em>“l’esercente, il conduttore, il preposto, il rappresentante o il titolare di una struttura ricettiva</em>”, per evidenziare poi che “<em>sono venute meno quelle coordinate normative che potevano consentire un inquadramento giuridico obiettivo della figura del gestore</em>”.<br />
Nello svolgere l’analisi ermeneutica finalizzata ad individuare elementi per identificare il soggetto tenuto alla resa del conto, l’ordinanza di deferimento richiama, tra l’altro, quanto emerge dalla legge regionale Abruzzo in materia di turismo, dal SITRA (Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo), evidenziando anche la rilevanza e dubbiosità della questione, in quanto&nbsp;<em>“nel contesto normativo dinanzi delineato, il Regolamento di Roccaraso fa generico riferimento ai gestori, ma nella modulistica mod. 112 mensile menziona solo il legale rappresentante della struttura ricettiva</em>”.<br />
Emerge, quindi, che il quesito nasce anche dalla contraddizione, specificamente rilevata in occasione dell’esame dei conti degli albergatori del Comune di Roccaraso, tra il regolamento comunale che pone in capo ai “gestori” gli adempimenti relativi alla gestione dell’imposta, ed il mod. 112 predisposto dal Comune per il report periodico sulle presenze, che menziona il legale rappresentante come destinatario dell’obbligo di comunicazione.<br />
Insomma, si interpellano queste Sezioni riunite su quanto specificamente rilevato in occasione dell’esame dei conti del Comune di Roccaraso, con analisi anche del contesto normativo vigente in quella Regione al fine di individuare le possibili soluzioni alla questione posta; mentre la problematica dell’individuazione in concreto del “gestore” tenuto alla resa del conto potrebbe emergere in termini diversi dai regolamenti degli altri Comuni e dai diversi contesti ordinamentali in cui essi si collocano, per cui il quesito all’esame non pone una problematica giuridica di rilevanza generale in quanto di diffusa applicazione.<br />
Identici profili di inammissibilità presenta il terzo quesito, concernente l’individuazione della natura e del contenuto del conto giudiziale, con il quale si chiede, in particolare, se esso debba rappresentare “<em>una gestione di sola cassa (concernente solo il riversamento dell’imposta effettivamente incassata dalla struttura ricettiva) o una gestione di diritto e di cassa (concernente, in generale, la giustificazione dell’imposta dovuta, incassata e riversata relativamente alla clientela soggiornante presso la struttura ricettiva stessa)”.</em><br />
Circa la natura e contenuto del conto, si è precedentemente precisato che il conto giudiziale deve dare rappresentazione concreta e coerente della gestione svolta dall’agente contabile, come disciplinata dalla norma; considerata l’autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni, emerge palesemente che si possono avere molteplici e diversi modelli organizzativi, ai quali il contenuto del conto deve conformarsi.<br />
Si richiama, a mero titolo di esempio, il regolamento del Comune di San Vito Lo Capo, che &#8211; differenziandosi sul punto dal Regolamento di Roccaraso &#8211; all’art. 6 dispone:&nbsp;<em>“I gestori delle strutture ricettive, al momento dell’incasso dell’imposta di soggiorno sono obbligati ad emettere apposita ricevuta utilizzando gli appositi bollettari predisposti dal Comune, I predetti bollettari devono essere ritirati presso l’ufficio competente”.</em><br />
Assume rilievo, in tale ipotesi, quanto previsto dall’art. 621 del&nbsp;R.D. n.&nbsp;827/1924, che dispone:&nbsp;“<em>Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico,&nbsp;dev&#8217;essere in relazione&nbsp;coll&#8217;uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario</em>&nbsp;…” (in argomento,&nbsp;assumono rilievo anche&nbsp;gli artt. 238 e ss. del Regolamento stesso, che ribadiscono e disciplinano l’obbligo di utilizzare appositi bollettari).<br />
La sentenza della Sezione giurisdizionale per il Piemonte n. 10/2008, con argomentazioni condivise in questa sede, dopo aver sottolineato che la surriportata norma esprime un principio generale valido anche nei confronti degli agenti contabili incaricati dell’incasso di somme per conto degli Enti locali, ha altresì evidenziato come la previa necessaria assunzione in carico, da parte del contabile, dei bollettari per quietanzare i pagamenti ricevuti per conto dell’Ente, sia anche utile a dare riscontro degli incassi ricevuti, così che la quantificazione degli incassi&nbsp;&nbsp;(il carico di cui dar conto) non resti affidati alle sole autodichiarazioni dell’agente che procede alle riscossioni contestualmente all’accertamento dell’entrata, nei casi nei quali manchino liste di carico precostituite dall’Amministrazione.<br />
Emerge quindi come un diverso modello organizzativo influisca in concreto anche sul contenuto del conto.<br />
Per i motivi innanzi esposti, queste Sezioni riunite, conclusivamente in punto di ammissibilità delle questioni deferite all’odierno esame, ritengono ammissibile il primo quesito posto dalla Sezione remittente, ed inammissibili il secondo e terzo quesito.<br />
Occorre passare, quindi, all’esame della questione di massima ritenuta ammissibile, formulata dalla Sezione remittente nei seguenti termini:<br />
“<em>se&nbsp;gli incaricati degli adempimenti tributari (nella specie: i gestori delle strutture ricettive) conseguenti all&#8217;introduzione dell&#8217;imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, siano qualificabili come agenti contabili sottoposti al giudizio di conto, relativamente alla gestione dell’imposta stessa”.</em><br />
Il quadro normativo di riferimento va, essenzialmente, individuato oltre che nella normativa innanzi richiamata in materia di imposta di soggiorno, nella norma generale recata dall’art. 178 del R.D. n. 827/1924, i cui principi sono ribaditi nel T.U.E.L. n. 267/2000, che, in particolare, all’art. 93, comma 2, recita:&nbsp;“<em>il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.</em><br />
Per la soluzione della prospettata questione, appare innanzitutto necessario procedere ad alcune puntualizzazioni di ordine generale sul ruolo demandato ai “gestori” delle strutture ricettive nella gestione dell’imposta di soggiorno.<br />
La riserva di legge posta dall’art. 23 della Costituzione in materia di imposizione tributaria, comporta che sia la norma primaria a disciplinare gli aspetti essenziali del tributo, stabilendo non solo il presupposto e la misura del tributo, ma anche il soggetto attivo e quello passivo dell’imposizione tributaria, aspetti quindi sui quali non può incidere la normativa regolamentare di attuazione.<br />
La normativa primaria intervenuta in materia è l’art.4, comma 1 del D.lgs n. 23/2011 che, come precedentemente già evidenziato, ha individuato i soggetti passivi del rapporto tributario esclusivamente in “<em>coloro che alloggiano nelle strutture ricettive”.</em><br />
Ne consegue che il “gestore” della struttura ricettiva è del tutto estraneo al rapporto tributario, non potendo assumere, nel silenzio della norma primaria, la funzione di “sostituto” o “responsabile d’imposta”, né tale ruolo potrebbe essergli attribuita dai regolamenti comunali.<br />
La giurisprudenza amministrativa, chiamata a pronunciarsi sulla natura degli oneri imposti dai regolamenti comunali ai gestori delle strutture ricettive, ha costantemente ribadito quanto innanzi, evidenziando che i compiti affidati al gestore dai regolamenti comunali – quali, generalmente, l’obbligo di rendere una dichiarazione periodica al Comune del numero dei pernottamenti avvenuti, di rilasciare quietanza dell’avvenuto pagamento dell’imposta, di versare periodicamente al Comune le somme effettivamente riscosse e non quelle effettivamente dovute dai soggetti passivi, segnalando altresì i soggiornanti inadempienti – sono degli adempimenti strumentali all’esazione dell’imposta del tutto distinti dall’obbligazione tributaria, per la quale sussiste la riserva di legge, sicchè il gestore non assume per detti obblighi il ruolo di sostituto o responsabile di imposta ai sensi dell’art. 64 del D.P.R n. 600/1973 (ex&nbsp;plurimis cfr: T.A.R. veneto n. 862/2014 e n.&nbsp;653/2012, T.A.R. Toscana Sez. I n. 200/2013, T.A.R. Sicilia Sez. III n.&nbsp;1399/2013, T.A.R. Lombardia n. 93/2013).<br />
Pertanto, appare indubbiamente acclarato che il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il Comune (come soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva (soggetto passivo), mentre il Comune si rapporta con il gestore non come soggetto attivo del rapporto tributario, bensì quale destinatario giuridico delle somme incassate dal gestore a titolo di imposta di soggiorno; emerge quindi un rapporto completamente avulso dal rapporto tributario, sebbene ad esso funzionale e necessitato.<br />
Premesso quanto innanzi, va considerato che la Sezione remittente, nel motivare la sua opinione circa il difetto in capo ai gestori della qualifica di agenti contabili tenuti alla resa del conto, evidenzia: “<em>la natura prettamente tributaria degli obblighi accessori e strumentali imposti dal Comune di Roccaraso ai gestori di strutture ricettive varrebbe a mantenere il rapporto tra i gestori medesimi e l’ente locale nell’alveo tributario, non essendo qualificabili detti soggetti come agenti contabili</em>”, puntualizzando anche:&nbsp;<em>“gli adempimenti gravanti sul gestore di struttura ricettiva ….. ben potrebbero essere considerati attratti ed assorbiti, in generale, nell’ambito del più ampio rapporto tributario cui gli obblighi stessi accedono (al pari di quanto avviene per i sostituti o i responsabili d’imposta) e, in quanto tali, potrebbero ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione del giudizio di conto”.</em><br />
Le surriportate argomentazioni non appaiono condivisibili alla luce di quanto precedentemente precisato circa l’indubbia estraneità del “gestore” al rapporto tributario.<br />
La Sezione remittente ha altresì dedotto sul punto: “<em>Gli albergatori, ove venissero qualificati agenti contabili, assumerebbero connotazioni particolari non tipizzate dall’ordinamento e compiti di carattere eminentemente contabile non previsti dalla legge o dalla regolamentazione dell’ente locale</em>”.<br />
Anche la suddetta prospettazione non appare condivisibile, considerato che i regolamenti comunali instaurano espressamente tra il gestore ed il Comune un rapporto di servizio con compiti eminentemente contabili.<br />
Infatti, nella misura in cui i regolamenti comunali affidano ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’Ente locale, indubbiamente tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio.<br />
Indubbio poi che detto rapporto abbia un contenuto principalmente contabile, se si consideri che, tra i compiti affidati, assumono centralità ed importanza la riscossione dell’imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali, essendo gli altri obblighi (di informazione alla clientela e “report” al Comune dell’attività svolta) a loro volta rispettivamente strumentali alla riscossione ed alla verifica da parte del Comune dell’esatto adempimento da parte del gestore degli obblighi di riversamento.<br />
Ad un rapporto di servizio che preveda l’attività di riscossione e riversamento di denaro, e quindi implichi la “disponibilità materiale” di denaro pubblico, non può essere disconosciuto un contenuto prettamente contabile.<br />
La Corte di Cassazione ha in più occasioni sottolineato&nbsp;“<em>che è consolidato nella giurisprudenza di queste SU il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile ……. sono soltanto il carattere pubblico dell&#8217;ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante&nbsp;&nbsp;…. il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte</em>&nbsp;…” (ex&nbsp;plurimis,&nbsp;&nbsp;S.U. n. 13330/2010 e S.U. n. 14891/2010).<br />
Il predetto principio è stato anche ribadito dal Giudice della giurisdizione con specifico riferimento ad agenti contabili di Enti locali (S.U. n.&nbsp;14029/2001 e S.U. n. 12367/2001).<br />
Giova in particolare sottolineare quanto affermato dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sentenza da ultimo richiamata, nella quale, dopo aver ribadito che “<em>la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio di pubblico denaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto</em>” &#8211; nel caso esaminato il titolo era costituito da una convenzione sulla base della quale era stata affidata ad una società privata la gestione delle aree di soste comunali – ha puntualizzato “<em>Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto……&nbsp;<u>Tale nozione allargata di agente contabile</u>, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico…..&nbsp;<u>è in perfetta armonia con l’art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia</u></em>.”<br />
Alla luce dei suddetti consolidati principi va indubbiamente riconosciuta la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla poi all’Ente locale.<br />
Infatti:<br />
&#8211; è palese il carattere pubblico dell&#8217;ente per il quale il riscuotitore agisce, trattandosi di un Comune;<br />
&#8211; altrettanto indubbio è il carattere pubblico del denaro oggetto della gestione, trattandosi di un’imposta di scopo (vedasi ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4 del D.lgs n. 23/2011, che individua gli interventi da finanziare con il gettito tributario)<br />
&#8211; il Giudice della giurisdizione ha poi puntualizzato che, tra gli altri,<em>&nbsp;“il&nbsp;titolo in base al quale la gestione è svolta, … può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio”;&nbsp;</em>con specifico riferimento alla fattispe<br />
Pertanto, va ribadito, anche in questa occasione, il consolidato principio che il “maneggio di denaro pubblico” genera&nbsp;<em>ex se</em>&nbsp;l’obbligo della resa del conto, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (sentenze n.&nbsp;114/1975 e n. 291/2001), che hanno qualificato il giudizio di conto come una procedura giudiziale “a carattere necessario”, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha gestito, e dunque non risulti gravato da obbligazioni di restituzione.<br />
Che si tratti di un principio generale del vigente ordinamento, senza alcuna eccezione di carattere settoriale, trova conferma anche nel D.lgs n.&nbsp;118/2011, che nel dettare “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti locali e dei loro organismi”, nell’allegato n. 4/2, al punto 4.2, dispone: “&nbsp;<em>Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale………. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti</em>.”&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Né a diversa conclusione portano i richiami fatti, sia nell’ordinanza della Sezione Abruzzo di deferimento della questione all’esame, sia nella memoria della Procura generale, a quanto affermato da queste Sezioni riunite con sentenza n. 30/2014/QM, e dalla Corte Costituzionale con sentenza n.&nbsp;&nbsp;107/2015.<br />
La sentenza n. 30/2014/QM, emessa su questione di massima, ha escluso che i Presidenti dei Gruppi consiliari regionali possano essere considerati agenti contabili, con conseguente obbligo di rendere il conto giudiziale, relativamente alla gestione dei fondi pubblici erogati ai Gruppi consiliari secondo le norme regionali attuative della l.n. 853/1973, essenzialmente sulla base di due argomentazioni.<br />
La prima argomentazione evidenziava che, nel quadro normativo che regolava la fattispecie esaminata, non vi erano leggi o disposizioni regolamentari interne che investissero direttamente i Presidenti dei Gruppi della funzione di agente contabile, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale.<br />
Nel caso all’odierno esame, invece, come precedentemente argomentato, i regolamenti comunali che hanno “esternalizzato” la funzione di riscossione dell’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla ai comuni, hanno, conseguentemente ed espressamente instaurato tra il gestore ed il Comune un rapporto di servizio con compiti eminentemente contabili.<br />
La seconda argomentazione escludeva l’obbligo di resa del conto giudiziale “<em>in applicazione del principio di non duplicazione e conseguente alternatività dei controlli della Corte</em>” dei conti, che esclude che i soggetti “<em>tenuti per legge a rendicontare alla propria amministrazione la loro gestione, pur allorquando questi rendiconti amministrativi siano assoggettati al controllo della Corte dei conti ….., non possono essere anche oggetto di un giudizio di conto</em>”; considerato che il rendiconto delle spese dei Gruppi consiliari è già assoggettato al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, le Sezioni riunite hanno escluso che detto rendiconto possa ritenersi assoggettato alla modalità di rendicontazione giudiziale, per effetto del richiamato principio di alternatività tra rendicontazione amministrativa e giudizio di conto.<br />
Appare di tutta evidenza che anche detta argomentazione non è utile ad escludere l’obbligo di resa del conto giudiziale da parte dei gestori delle strutture ricettive, non essendo previsto alcun altro controllo, da parte della Corte dei conti, sui conti delle gestioni dell’imposta di soggiorno ad essi demandate.<br />
L’ordinanza di deferimento della Sezione Abruzzo, e la memoria della Procura generale, a sostegno della tesi volta ad escludere l’obbligo di resa del conto da parte dei “gestori”, richiamano anche il concetto di “marginalità” dell’attività di maneggio di denaro pubblico in relazione allo status e al complesso degli obblighi gravanti su un soggetto, evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 107/2015, che, nell’ambito di un conflitto di attribuzione, ha dichiarato che i decreti di alcune Sezioni della Corte dei conti, che ordinavano ai Presidenti dei Gruppi consiliari di depositare i conti relativi ai contributi pubblici gestiti, erano stati emanati&nbsp;&nbsp;“<em>in violazione dell’autonomia organizzativa e contabile dei Consigli regionali</em>…..”.<br />
Nell’occasione, il Giudice delle leggi, premesso “<em>il forte rilievo politico</em>” dei Presidenti dei Gruppi consiliari, e sottolineato che l’attività di gestione dei fondi assegnati “<em>è dunque, meramente funzionale all’esercizio della sfera di autonomia istituzionale</em>”, ha poi, in particolare, affermato: “<em>L’eventuale attività materiale di maneggio del denaro costituisce, quindi, in relazione al complesso ruolo istituzionale del presidente di gruppo consiliare, un aspetto del tutto marginale e non necessario (perché i gruppi consiliari ben potrebbero avvalersi per tale incombenza dello stesso tesoriere regionale), e non ne muta la natura eminentemente politica e rappresentativa della figura, non riducibile a quella dell’agente contabile”.</em><br />
In modo palese emerge la sostanziale differenza rispetto alla questione all’odierno esame, ove l’attività demandata ai gestori non è sicuramente “marginale” rispetto ad un ruolo istituzionale (di natura politica) che nella specie non sussiste, né tantomeno si rileva “non necessaria” o eventuale; infatti la necessità per i gestori delle strutture ricettive di riscuotere e riversare l’imposta, e di adempiere anche alle ulteriori incombenze informative nei confronti dei Comuni, deriva dalla evidente obbligatorietà e necessarietà dello svolgimento della funzione ad essi demandata, avendo i regolamenti comunali anche previsto sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 7 bis del T.U.E.L n. 267/2000, nei confronti dei gestori inadempienti; è utile precisare che nei confronti del gestore inadempiente è possibile soltanto la previsione di una sanzione amministrativa per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, ai sensi della norma innanzi richiamata, atteso che in considerazione dell’&nbsp;<em>“accertata estraneità del gestore della struttura ricettiva al rapporto tributario, che si instaura esclusivamente tra soggetto passivo ed Amministrazione comunale, è illegittima la previsione del regolamento comunale che preveda per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta riscossa dal titolare della struttura ricettiva una sanzione avente natura tributaria…</em>.” (cfr. la già richiamata sentenza del T.A.R. Sicilia n. 1399/2013).<br />
Pertanto, sul punto all’esame, le Sezioni riunite ritengono di enunciare il seguente principio di diritto: “ I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”.<br />
In conclusione, queste Sezioni riunite ritengono che la riscossione dell’imposta di soggiorno sia connotata di per sé dai presupposti che determinano l’obbligo di resa del conto giudiziale. Né ovviamente l’esternalizzazione della riscossione preclude l’instaurarsi di tale obbligo, come può del resto riscontrarsi nella molteplicità dei modelli di riscossione esternalizzata previsti da una crescente tendenza normativa fiscale<br />
L’individuazione del soggetto onerato della resa del conto è rimesso alla specifica regolamentazione locale, in mancanza di quella governativa. Così come è rimessa alla regolamentazione locale la definizione della tipologia del conto richiesto, se di cassa ovvero anche di diritto.<br />
La varietà delle soluzioni organizzative possibili (e, invero, la molteplicità di quelle che in concreto ad oggi assunte) rendono impossibile per queste Sezioni riunite (come già in precedenza sottolineato) assumere il regolamento di Roccaraso (e la normativa regionale abruzzese) come base per una disciplina giurisprudenziale generalizzata, che di per sé travalicherebbe la funzione interpretativa delle questioni di massima, conferendole impropri compiti di supplenza normativa.<br />
In ogni caso deve essere richiamato l’obbligo di “parifica” da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, dovendosi altresì sottolineare la necessità che i Comuni individuino, all’interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall’agente contabile, potendo l’eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare ingresso a responsabilità amministrativa.<br />
Pertanto, sulla questione di massima deferita dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo con ordinanza n. 24/2015, ed articolate in tre distinti quesiti, le Sezioni riunite ritengono ammissibile il primo quesito, in ordine al quale formulano il principio di diritto innanzi riportato, ed inammissibili il secondo e terzo quesito.<br />
La natura officiosa del presente giudizio, sottratto alla disponibilità delle parti, esclude la necessità di ogni pronuncia sulle spese.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, così decide in ordine alla questione di massima, articolata in tre distinti quesiti, deferita dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo con ordinanza n.&nbsp;24/2015:</p>
<ol>
<li>Dichiara ammissibile il primo quesito, ed inammissibili il secondo e terzo quesito;</li>
<li>Relativamente al primo quesito formula il seguente principio di diritto<em>:&nbsp;</em><em>“I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs n.&nbsp;23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”.</em></li>
</ol>
<p>Nulla per le spese.<br />
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’8 giugno 2015.</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vincenzo Pergola&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alberto Avoli<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria in data 22 settembre 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maria Laura Iorio</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2016 n.20</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Controllo delle spese dei gruppi consiliari &#8211; Linee guida Conferenza permanente Stato-Regioni &#8211; Modello di contabilità di riferimento &#8211; Obbligo Le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepite con decreto del Presidente del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Controllo delle spese dei gruppi consiliari &#8211; Linee guida Conferenza permanente Stato-Regioni &#8211; Modello di contabilità di riferimento &#8211; Obbligo</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepite con decreto del Presidente del Consiglio del ministri 21 dicembre 2012 (“Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, della legge 7 dicembre 2012, n.213”), sono il modello di contabilità di riferimento per i Gruppi consiliari regionali il cui rispetto da parte del rendiconto costituisce un obbligo cogente per il Gruppo consiliare e la non conformità delle scritture contabili a tale modello comporta una violazione di legge, per la portata prescrittiva dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, della legge 7 dicembre 2012, n.213.</p>
<p>La non conformità delle scritture contabili a disposizione del Gruppo consiliare regionale alle linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determina l’impossibilità di riscostruire sulla base di elementi incontrovertibili e cronologicamente registrati la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la tracciabilità dei pagamenti effettuati e, in sostanza, la regolarità della singola spesa.</p>
<p>Non costituisce alcun travalicamento del modello di controllo individuato dal legislatore la verifica della pertinenza della spesa alle esigenze istituzionali del Gruppo consiliare regionale, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 263/2014), per la quale il controllo di regolarità, pur documentale ed esterno, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.</p>
<p>Il modello di una contabilità “regolare” non si esaurisce con la conservazione e produzione&nbsp; in sede di controllo delle singole scritture che fotografano singole fasi della gestione perché il Gruppo consiliare regionale deve obbligatoriamente dotarsi di strumenti contabili&nbsp; idonei, in quanto conformi a legge, a rappresentare la gestione complessiva nella quale le singole scritture si inseriscono, acquistando certezza, tramite l’iscrizione nei documenti di contabilità generale, e riscontrabilità, tramite la corrispondenza delle partite del rendiconto.</p>
<p>La finalità delle scritture di contabilità generale previste dalle Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è quella di precostituire elementi oggettivi e incontrovertibili nei quali la singola operazione contabile si inserisce documentalmente e cronologicamente, onde assicurare la trasparenza, la rintracciabilità ed il riscontro della stessa; e, pertanto, la mancanza di un registro cronologico, oltre che a rilevare quale irregolarità del sistema di gestione contabile a disposizione del Gruppo consiliare regionale, impedisce un tale riscontro per la singola operazione, per la quale la verifica deve essere condotta in base alla sola documentazione contabile esistente.</p>
<p>In materia di spese per la gestione di siti web non sono rendicontabili le spese per servizi di consulenza di social media marketing, promozione e aggiornamento di siti web, qualora non risulti provata la loro riferibilità alle attività istituzionali del Gruppo consiliare regionale.</p>
<p>Relativamente al profilo dell’attività di comunicazione istituzionale, la spesa può ritenersi correlata ad una attività istituzionale del Gruppo consiliare regionale solo quando ad essa corrisponda un’effettiva e concreta attività di divulgazione al pubblico, o a un numero idoneo di destinatari, di notizie relative all’attività istituzionale del Gruppo, anche in persona del singolo consigliere, e non quando sia correlata ad un mero progetto di diffusione dell’informazione.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Sentenza n.&nbsp;&nbsp;20/2016/EL</strong></div>
<div style="text-align: center;">
R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
<em>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE</em><br />
<strong>in speciale composizione</strong></div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori magistrati:<br />
Alberto AVOLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
Chiara BERSANI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore<br />
Elena TOMASSINI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Francesco TARGIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Gerardo de MARCO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Marco BONCOMPAGNI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Nel giudizio iscritto al&nbsp;<strong>n. 518/SR/EL</strong>&nbsp;del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, promosso, con il ricorso depositato nella Segreteria delle Sezioni riunite in data 31.05.2016, ai sensi dell’art. 1, comma 12, d.l. 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213,&nbsp;dal Gruppo del Consiglio Regionale della Campania FORZA ITALIA &#8211; IL POPOLO DELLA LIBERTÀ, in persona del Presidente&nbsp;<em>pro tempore,</em>&nbsp;Nocera Gennaro<em>,</em>&nbsp;rappresentato e difeso dal prof.avv. Raffaello Capunzo, e con lui domiciliato in Roma, alla Via Cosseria, n. 2, presso il Dr. Giuseppe Placidi;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,</strong></div>
<div style="text-align: justify;">della delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Campania n. 98/2016, depositata in segreteria il 22 Aprile 2016.<br />
Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione d’udienza e la nomina del relatore;<br />
Visti l’atto introduttivo, la deliberazione impugnata, e gli atti e documenti tutti della causa;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 6 luglio 2016 il relatore, Cons. Chiara Bersani, il difensore di parte ricorrente, Avv.to Giancarlo Guarino per delega dell’Avv. Capunzo, ed il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Cons. Paola Briguori;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con ricorso notificato alla Sezione regionale di controllo per la Campania, alla Procura Generale della Corte dei conti per la Campania, alla Regione Campania in persona del presidente p.t., al Consiglio regionale in persona del presidente p.t., in data 21 maggio 2016, il Gruppo Consiliare “Forza Italia &#8211; Il Popolo della Liberta”, in persona del Presidente p.t, ha impugnato la Deliberazione n. 98/2016 della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Campania, avente ad oggetto il controllo del rendiconto presentato dal predetto gruppo consiliare il 25 febbraio 2016 relativamente all’esercizio finanziario 2015 &#8211; IX legislatura, I semestre, con la quale la Sezione ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 174/2012, la non regolarità di talune voci di spesa. La pronuncia è stata emanata a conclusione del vaglio, da parte della Sezione, della documentazione e dei chiarimenti chiesti al Gruppo consiliare con la deliberazione della Sezione n.30/2016 del 9 marzo 2016 (nota del suo Presidente, prot. gen. 0006780E del 7 aprile 2016, e relativi allegati),&nbsp;e&nbsp;ha&nbsp;dichiarato irregolari, sulla base dei rilievi ivi analiticamente svolti, le seguenti spese:<br />
&#8211; tutte le spese di cui al punto 3, e cioè “spese per consulenze, studi ed incarichi”, afferenti ai tre rapporti contrattuali posti in essere nel primo semestre 2015 con i Sigg.ri P.M., R.C. e S.U., per l’importo complessivo dei contratti, pari ad euro 21<br />
&#8212; Contratto di consulenza con il rag. S. U. per “prestazioni di consulenza ed assistenza del personale a contratto del Gruppo in materia di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed Agenzia delle entrate”, con corrispettivo pattuito di euro 1.500,00 mensili,<br />
La Sezione rileva la violazione del Disciplinare, vigente nel corso della IX legislatura, per la definizione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei Gruppi, adottato con la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 321 del 17 aprile 2014, per il quale (punto 4.2), “il gruppo consiliare che intenda avvalersi della possibilità di fare ricorso a contratti di diritto privato ha l’obbligo di affidare un incarico ad un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro per lo svolgimento degli obblighi relativi all’apertura del rapporto e dei successivi adempimenti contributivi, fiscali ecc., sulla base dello schema di mandato disponibile sulla piattaforma intranet del Dipartimento. Al fine di contenere la spesa, si raccomanda ai gruppi di ricercare forme di condivisione di tali servizi professionali”. Detto disciplinare prevede, quanto alla remunerazione delle prestazioni, che (punto 4.3) “II costo della prestazione del professionista di cui al precedente punto 4.2. é da considerarsi connesso alle spese del personale ed in quanto tale deve essere portato a valere sui contributi alle spese per il personale”, e dispone una serie di adempimenti procedimentali a carico del Capo Gruppo per rendere operativa tale previsione (“il&nbsp;capogruppo una volta sottoscritto il mandato lo inoltra al dipartimento, indicando nella lettera di trasmissione, a pena di irricevibilità, la stima del costo annuale del professionista, comprensivo di ogni onere a carico del Gruppo…. Il Dipartimento procede alla prenotazione nel budget del Gruppo di una somma pari alla stima cosi comunicata e non procede ad alcun pagamento oltre quell’importo. E’ sempre facoltà del Capo Gruppo richiedere al Dipartimento, ove esista disponibilità residua, di aumentare l’importo prenotato sul budget per il pagamento del professionista”. Il&nbsp;disciplinare prevede, inoltre, la documentazione contabile dell’attività svolta disponendo che (punto 4.4) “II professionista incaricato emette, su base trimestrale ed intestandola al Gruppo, la propria fattura nella quale indica analiticamente tutte le prestazioni rese nel periodo. In caso la fattura deve indicare, obbligatoriamente, le seguenti voci: “Verifica regolarità civilistica, fiscale e previdenziale e verifica della presenza delle clausole e delle dichiarazioni richieste dal disciplinare, tale voce deve essere presente per ciascuno dei contratti stipulati nel trimestre i quali devono essere analiticamente indicati in fattura; adempimenti relativi alla gestione del contratti ed emissione di buste paghe ed elaborazione di F24 per il versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali relativi a ciascuno dei contratti in essere nel trimestre”. Sulla fattura si prevede (punto 4.5) l’apposizione del “visto di veridicità e correttezza” da parte del Capo Gruppo e il successivo inoltro al Dipartimento, che, verificata la regolarità della stessa rispetto alle indicazioni del disciplinare e la capienza rispetto alle somme prenotate, ne autorizza il pagamento. La Sezione, ad esito delle richieste di integrazione documentale e chiarimenti,&nbsp;&nbsp;formulate con la citata deliberazione istruttoria n. 30/2016, ha rilevato che l’oggetto del contratto è descritto in maniera del tutto generica, atteso che in fattura si imputano i pagamenti a “Onorari per Consulenza del lavori prestati”;&nbsp;&nbsp;che, come per gli altri due contratti oggetto di rilievo, non è stata fornita dichiarazione del rispetto del divieto a contrarre per incompatibilità collegata a vincoli di parentela o affinità previsti&nbsp;dalla&nbsp;Delibera dell&#8217;Ufficio di&nbsp;Presidenza del Consiglio regionale n. 279 del 29 ottobre 2013, richiamata dalla Delibera n. 321 del 17 aprile 2014 (recante “Disciplinare per la definizione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei gruppi in attuazione dell’art. 1, comma 2, legge regionale n. 5/2013”), e che la documentazione agli atti non dimostra che la spesa integra le previsioni della disciplina speciale prevista dal disciplinare, sia sotto il profilo che il rapporto avrebbe dovuto essere pagato con risorse a valere sui fondi destinati al personale e gestiti dal Consiglio regionale (mediante il Dipartimento), e non direttamente dal Gruppo, sia sotto l’aspetto delle specifiche procedure di affidamento dell’incarico con contratto di mandato, che avrebbe dovuto essere stipulato nelle forme e con le modalità prescritte dal Consiglio regionale, e con la redazione di puntuale fattura, indicante nel dettaglio le prestazioni rese dal professionista. Ha, dunque, concluso nel senso della non rendicontabilità della spesa.<br />
&#8212; Contratto stipulato in data 02/01/2015 con il Prof. R.C., denominato di “conferimento di incarico professionale” dal mese di gennaio al mese di maggio del 2015, avente ad oggetto “&#8230; prestazioni di consulenza ed assistenza legale in relazione alle pro<br />
La Sezione rileva,&nbsp;<em>in primis</em>, la genericità della descrizione dell’oggetto dell’incarico, che non sarebbe stato ulteriormente specificato dalla nota di chiarimenti del Presidente del Gruppo, la quale, dichiarando unicamente che “&#8230;In riferimento al prof. C. R. è professore all’Università di Federico II, ha collaborato sotto l’aspetto amministrativo con il gruppo nella stesura di alcune leggi e regolamenti regionali. &#8230;&#8221;, non solo prospetterebbe un oggetto parzialmente diverso da quello desumibile dall’art. 2 dello stesso contratto, ma addurrebbe una risposta del tutto generica, tanto da apparire una mera clausola di stile. In secondo luogo, rileva la Sezione, nonostante la richiesta di cui alla citata delibera n.30/2016, il Gruppo non ha trasmesso alcuna documentazione comprovante l’attività svolta dal consulente, al fine della verifica dell’inerenza della spesa alle funzioni istituzionali del Gruppo, nonché un&nbsp;<em>curriculum</em>&nbsp;del professionista e/o il confronto tra preventivi di altri professionisti, al fine della verifica della congruenza e proporzionalità del costo rispetto ai servizi professionali resi, elementi necessari per la valutazione dell’inerenza della spesa alle finalità previste della legge (articolo 1 del D.P.C.M. 21 dicembre 2012), come evidenziato da queste stesse Sezioni riunite in speciale composizione nella sentenza n. 5/2015, richiamata anche da norme interne della Regione Campania (la Circolare n.4 del 19 dicembre 2014 del Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa del Consiglio regionale della Campania).<br />
&#8212; Contratto stipulato in data 02/01/2014 con il Sig. P.M., denominato di “incarico professionale”, con durata “&#8230;fino alla scadenza della legislatura”, avente per oggetto: “..tenuta contabilità del gruppo, in particolare registrazione su apposito regist<br />
La Sezione rileva che la documentazione fatta pervenire è costituita esclusivamente dalla copia del Registro delle Entrate e delle Uscite siglata dal tesoriere (peraltro sprovvista di data) e che, pertanto, essa non è sufficiente al fine di comprovare lo svolgimento, da parte del sig. P.M., della suindicata attività. Rileva, inoltre, che non è pervenuta documentazione né chiarimento in ordine ai quesiti posti &#8211; se nell’ambito del personale del Gruppo sussistessero altri dipendenti in possesso di professionalità adeguata a svolgere il medesimo incarico, e se fossero stati rispettati i vincoli di incompatibilità già sopra richiamati -, e conclude che la documentazione agli atti non è in grado di dimostrare con certezza l’inerenza della spesa alle funzioni istituzionali del Gruppo&nbsp;consiliare (cfr. artt. 1, comma 1 e 3 dell’Allegato A al DPCM del 21.12.2012, cit.).<br />
&#8211; Le spese di cui al punto 4 della delibera, cioè “spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web, limitatamente alle lettere A, B, C, D, E, L, M, N”, per le singole somme riportate in de<br />
&#8212; punto A “Contratto di consulenza e fornitura di servizi di comunicazione”, stipulato tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominato, in atto, “gruppo politico”) e un’Associazione con sede legale in Piedimonte Matese, in persona di so<br />
Rileva la Sezione che, oltre alla mancanza di alcuna prova del rispetto dei citati vincoli di incompatibilità per parentela o affinità, e di chiarimenti in ordine al&nbsp;<em>modus operandi</em>&nbsp;seguito nella scelta del soggetto incaricato del&nbsp;servizio&nbsp;(la Sezione aveva chiesto di conoscere&nbsp;se fosse stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità&nbsp;della prestazione ricevuta, rispetto alla spesa sostenuta), manca nella fattispecie idonea documentazione che dimostri con certezza la riferibilità delle attività svolte dall&#8217;Associazione contraente alle attività istituzionali del Gruppo.<br />
A fronte della non coincidenza, sul piano formale, tra l&#8217;intestazione del contratto &#8211; in cui il cliente era identificato nel Gruppo consiliare regionale Forza Italia (anche se la firma in calce al contratto era illeggibile) &#8211; ed il destinatario delle prestazioni, che sembravano riferite esclusivamente ad un singolo consigliere (nella fattispecie, il Capogruppo), nonché nella mancanza di alcuna documentazione che chiarisse quale attività di comunicazione sia stata effettivamente svolta e in cosa sia consistita l’attività di “Assistenza e gestione del sito web per il periodo 10/01/2015 &#8211; 10/04/2015”, a quale sito web si riferisse il contratto e quali contenuti tale sito presentasse, non era possibile accertare se l’attività di esecuzione del contratto fosse stata svolta in favore del Consigliere G.N. o del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, e quale ne fosse l’inerenza con l’attività istituzionale dello stesso piuttosto che con l’attività politica generale &#8211; del partito o del singolo esponente -, ed ha concluso per la non rendicontabilità della spesa, in quanto sfornita di alcun elemento documentale o giustificativo a supporto della dimostrazione della sua effettività (intesa come realizzazione dell’attività), e della sua riconducibilità all’attività istituzionale del Gruppo, oltre che irregolare per mancata dimostrazione del rispetto dei vincoli connessi alle incompatibilità e al rispetto della cd. “<em>par condicio</em>”;<br />
&#8212; punto B “Contratto di assistenza e gestione dell’informazione istituzionale web sui social network”, stipulato tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominata, in atto, “gruppo politico”) e un’Associazione con sede legale in Napoli, C<br />
Anche qui, a fronte della non coincidenza, sul piano formale, tra l’intestazione del contratto al Gruppo consiliare regionale Forza Italia ed il destinatario delle prestazioni, il singolo consigliere, e della mancanza di alcuna&nbsp;documentazione&nbsp;atta a dimostrare che l’attività di esecuzione contrattuale sia stata inerente alle funzioni istituzionali del Gruppo, nonché a fronte del fatto che lo stesso contratto espressamente riferisce le prestazioni al “sostegno nel campo della comunicazione sul web relativo all&#8217;attività istituzionale e politica”, la Sezione non ha ritenuto che la documentazione depositata sia adeguata a dirimere i dubbi.<br />
In particolare, oltre a rilevare l’assenza di adeguate dichiarazioni in merito al rispetto dei più volte citati limiti per vincolo di parentela o affinità (la dichiarazione in atti è comunque limitata ai vincoli di parentela e riferita ad altre spese), e dei vincoli temporali previsti dall’ordinamento per il rispetto della cd.&nbsp;<em>par condicio</em>, la Sezione ha rilevato l’assenza di alcun elemento probatorio circa l’inerenza della spesa alle funzioni istituzionali del Gruppo.<br />
Ha ritenuto che a tal fine non sia adeguata la relazione in atti (peraltro non sottoscritta) da cui emergerebbe che l’Associazione ha curato la pubblicazione, in diverse testate giornalistiche, di articoli i cui temi sono indicati mediante l’elencazione dei titoli, poiché, in assenza delle copie degli articoli stessi, ne è impossibile l’esame al fine di verificarne l’inerenza all&#8217;attività svolta;<br />
&#8212; punto C “Contratto per la promozione istituzionale del consigliere&nbsp;F.B.”, stipulato in data 02/01/2015 tra il Gruppo regionale, nella persona del Capo Gruppo (denominata, in atto, “committente”) ed una ditta con sede in Napoli, nella persona dell’<br />
Anche per tale contratto, oltre a precisare che non è stato fornito adeguato chiarimento sui medesimi punti sopra citati, relativi al rispetto dei vincoli di incompatibilità e di&nbsp;<em>par condicio</em>, la Sezione solleva rilievo sul fatto che, a fronte della non coincidenza, sul piano formale, tra l’intestazione del contratto al Gruppo consiliare regionale Forza Italia ed il destinatario delle prestazioni, il singolo consigliere, e del fatto che lo stesso contratto espressamente riferisce le prestazioni a “sostegno nel campo della comunicazione sul web relativo all’attività istituzionale e politica”, dunque non esclusivamente alla prima, non è stata fornita alcuna documentazione atta a dimostrare che l’attività di esecuzione contrattuale sia stata inerente le funzioni istituzionali del Gruppo.<br />
Anzi, rileva che gli articoli forniti in allegato al contratto e pubblicati sul sito WWW.CORSOITALIANEWS.IT del 10/12/2014, 15/12/2014, 22/12/2014, 30/12/2014, 16/01/2015, 23/01/2015, 26/01/2015, 28/01/2015,10/02/2015, 11/02/2015, hanno un contenuto “in linea di massima riconducibile alle opinioni del Consigliere (che era un medico) sui problemi della sanità campana, sulla prevenzione dei tumori, su possibili turnover e su altri interventi nella sanità, su possibili miglioramenti della medicine nelle carceri, sui livelli essenziali di assistenza sanitaria, e non contengono riferimenti univoci all’attività istituzionale effettuata in Consiglio e/o nelle sue articolazioni, o riguardano contenuti non&nbsp;riferibili all’attività consiliare (riferendosi ad auguri di Natale, alla Giornata dedicata al Ricordo dell’Olocausto e al Giorno dedicato al ricordo del Genocidio Razziale).&nbsp;Ne conclude che tale contenuto, presentando una “commistione tra comunicazione di attività e opinioni politiche (non rendicontabile) e&nbsp;comunicazione istituzionale”, alla luce dell’orientamento delle Sezioni riunite in speciale composizione, impedisce di considerare regolare la relativa spesa;<br />
&#8212; punto D “Progetto per la realizzazione di un prototipo di giornale istituzionale per la promozione dell’attività istituzionale del consigliere S.L.”, per un importo pari ad euro 3.050,00 comprensivo di IVA (cfr. fattura n. 6 del 12/03/2015). La causale<br />
Rileva la Sezione che, a fronte delle richieste di cui alla delibera n.30/2015 (era stato chiesto di dimostrare che il giornale fosse stato effettivamente realizzato e pubblicato, di esibire il contratto, che non era agli atti, e la documentazione a sostegno della realizzazione dell’attività di comunicazione) nessuna risposta è stata fornita, e ne conclude che la spesa non può essere rendicontata&nbsp;non essendo assimilabile ad attività di comunicazione l’attività consistente nella realizzazione di un progetto che non si sia sostanziato, in concreto, in un’attività di divulgazione al pubblico, o a un numero idoneo di destinatari, di notizie relative all’attività istituzionale del Gruppo, anche in persona del singolo consigliere;<br />
&#8212; punto E Acquisto n. 5000 manifesti, per un importo pari ad euro 4.880,00 comprensivo di IVA (cfr. fattura n 7/2015 del 20/01/2015), fatturato con causale “Manifesti f.to 70X100 stampati 4 colori LA CAMPANIA PUO&#8217; LA CAMPANIA DEVE del Gruppo Consiliare R<br />
In ordine a tale acquisto, oltre ai profili di irregolarità evidenziati anche per altri acquisti (la Sezione in fase istruttoria chiedeva di specificare i criteri utilizzati per l’individuazione delle ditte interpellate, anche sotto il profilo del requisiti tecnico-professionali necessari per la corretta esecuzione della prestazione, e di comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura fosse legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell’autorizzazione alla spesa), la Sezione rilevava che “la spesa, più che riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, poteva prestarsi a rivestire natura propagandistica dell’ideologia politica del Partito” per via del tenore del manifesto. Rilevando che il Gruppo non ha fornito risposta a nessuno dei rilievi, con l’impugnata delibera ha concluso per la non rendicontabilità della relativa spesa per mancanza di elementi che ne confermino la riconducibilità alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, giacche il messaggio evidenziato nel manifesto (LA CAMPANIA PUO&#8217; LA CAMPANIA DEVE) potrebbe prestarsi a rivestire natura propagandistica dell’ideologia politica del Partito;<br />
&#8212; punto L Acquisto di n. 2.000 manifesti e n.15.000 volantini, per un importo complessivo di euro 2.440,00, comprensivo di IVA (cfr. fattura n.44 del 20/03/2015), fatturato con la causale &#8220;REALIZZAZIONE GRAFICA MANIFESTI PUBBLICITARI F.TO 70X100 E VOLANT<br />
In mancanza di alcuna adeguata risposta, anche documentale, ai chiarimenti richiesti con la citata delibera istruttoria, che erano del medesimo tenore di quelli relativi alla spesa immediatamente sopra detta, la Sezione ha concluso che la spesa non può essere considerata regolare, stante il contenuto del manifesto, che non consente di distinguere, tra le attività svolte in favore del beneficiario della campagna di informazione, quelle inerenti alla divulgazione dell’attività istituzionale del Gruppo (anche nella persona del singolo Consigliere) e quelle ricadenti nell&#8217;attività politica generale;<br />
&#8212; punto M Acquisto di n. 25.000 dépliants illustrativi e n. 500 manifesti, per un importo complessivo di euro 3.050,00, comprensivo di IVA (cfr. fattura n.2 del 9/02/2015), fatturato con causale &#8220;DEPLIANTS 4 FACCIATE PIEGATI (10.000 PLASTIFICATI-15.000 N<br />
La Sezione precisa di aver chiesto, oltre a chiarimenti sui due punti sopra citati, relativi alla verifica della congruità della spesa preventivata e al rispetto dei vincoli di incompatibilità, l’esibizione di adeguata documentazione che comprovasse la riferibilità delle attività svolte dalla società contraente ad attività istituzionali del Gruppo, in quanto le prestazioni sembravano riferite&nbsp;esclusivamente ad un singolo consigliere (nella fattispecie, il Consigliere F.B.).&nbsp;Esaminato il contenuto dei soli&nbsp;dépliants (e precisando che&nbsp;i manifesti non sono stati resi disponibili), evidenzia in delibera che essi recano la scritta “DOVE SI VOTA?”, unitamente alla descrizione dell’attività del Consigliere, e che tale contenuto, che reca commistione del profilo politico con quello istituzionale della comunicazione, non può considerarsi rientrante nel concetto di divulgazione dell’attività istituzionale del Gruppo, poiché può anche ricadere nelle attività di promozione politica generale del partito di cui il Consigliere fa parte (richiama la citata sentenza delle SSRR 61/2015);<br />
&#8212; punto N Acquisto di n. 50.000 brochures, per un importo di euro 3.660,00 comprensivo di IVA (cfr. fattura n.54/2015 del 10/04/2015), fatturato con la causale &#8220;BROCHURE F.TO A/4 2 ANTE STAMPANTE 4 COLORI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE CONSIGLIERE G.N.”.<br
Anche per questa spesa la Sezione precisa di aver chiesto, oltre a chiarimenti sui due punti sopra citati relativi alla verifica della congruità della spesa preventivata e al rispetto dei vincoli di incompatibilità, l’esibizione di adeguata documentazione che&nbsp;comprovasse la riferibilità delle attività svolte dalla società contraente con le attività istituzionali del Gruppo,&nbsp;in quanto le prestazioni sembravano riferite esclusivamente ad un singolo consigliere (nella fattispecie, ii Consigliere G.N.), e che su tutti i rilievi sopra evidenziati non è state fornita alcuna esaustiva risposta. Sulla considerazione che il volantino trasmesso, sebbene faccia anche riferimento all’attività svolta dal Consigliere G.N in seno al Consiglio, riporta la scritta "LA CAMPANIA PUO', LA CAMPANIA DEVE", al di sopra della foto del Consigliere, con indicazione del simbolo del partito FI-PDL, e sulla base delle altre censure sopra dette, ha escluso la correttezza della spesa poiché essa appare prestarsi a rivestire natura propagandistica dell’attività politica generale del partito.<br />
La Sezione, infine, evidenzia le irregolarità delle attività di comunicazione sotto il profilo del mancato rispetto della&nbsp;<em>par condicio</em>, premettendo che, in risposta ai rilievi di cui alla delibera istruttoria, il Presidente del Gruppo si e limitato ad affermare che “nessuna attività&nbsp;di comunicazione è stata effettuata in tale periodo”.<br />
Poiché ha accertato che, per le elezioni indette nell&#8217;anno 2015 per il Rinnovo del Consiglio Regionale, della Giunta e del Presidente, i comizi elettorali sono stati convocati con Decreto n. 60 del 9/04/2015 del Presidente della Giunta, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania in pari data, la Sezione rileva che il divieto di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000 scattava dal giorno 10/04/2015, e che, pertanto, da tale data era precluso “di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Inoltre, considerando che per la verifica del rispetto di tale prescrizione è necessario accertare, per ciascuna delle spese effettuate, la natura dell’attività commissionata e in quale periodo la stessa è stata espletata, con indicazione del periodo di pubblicazione (su siti, social network, giornali cartacei e on-line), oppure delle date di affissione dei manifesti e/o di distribuzione di altro materiale informativo, rileva che tale verifica è di natura necessariamente documentale.<br />
Per tale motivo la Sezione conclude per l’insufficienza, all’uopo, della mera dichiarazione del Presidente del Gruppo, e, di conseguenza, rileva l’irregolarità anche sotto questo profilo delle spese di cui al punto 4), lettere A), B) ed N), della delibera, fatturate in data 10/04/2015 e con indicazione della giornata del 10 aprile come data ultima dell’attività (ma apparentemente comprese nel periodo indicato nel contratto), in quanto, in assenza di documentazione al riguardo, non è possibile accertare il rispetto del divieto succitato, nonché l’irregolarità delle spese per tutte le attività di comunicazione a mezzo stampa di volantini, manifesti e brochure, per le quali non&nbsp;e stata trasmessa alcuna documentazione da cui si possa evincere che i manifesti siano stati effettivamente affissi e/o distribuiti e in quale periodo, tranne che nel caso della spesa di cui alla lettera I), laddove il periodo di pubblicazione dei manifesti appare antecedente a quello del divieto di&nbsp;<em>par condicio</em>.<br />
In conclusione, la Sezione ha dichiarato che, all’esito dell’esame delle controdeduzioni e della relativa documentazione fatta pervenire dal Gruppo consiliare Forza Italia della IX legislatura, primo semestre 2015, permangono le irregolarità nei sensi e nei limiti sopra evidenziati, ed ha disposto la trasmissione della delibera al Presidente del Consiglio regionale della Campania,&nbsp;nonché alla Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, per il seguito di competenza.<br />
A tali formali rilievi la Sezione ha premesso una ricostruzione dettagliata del quadro della gestione delle entrate e delle uscite del gruppo consiliare &#8211; che ha intestato in delibera “rilievi preliminari” -, gestione che giudica del tutto insufficiente a soddisfare i requisiti formali e sostanziali di una “corretta gestione” alla luce dei principi e delle disposizioni vigenti. In particolare, rileva:<br />
&#8211; che il Gruppo consiliare non si è dotato di un “disciplinare interno” che indichi, a termini dell’art. 2, comma 3, dell’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 21 dicembre 2012, le modalità della gestione delle risorse messe<br />
-che il Gruppo non ha istituito il “registro cronologico degli ordinativi di incasso e pagamento”. Poiché la regolare tenuta della contabilità, come prescritta&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 2, comma 3, dell’allegato A al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit., n<br />
-che il Gruppo non ha fornito “il prospetto di liquidazione in base al quale fossero state eventualmente determinate le somme attribuite al Gruppo Consiliare, con indicazione del soggetto responsabile del procedimento&nbsp;di spesa”, limitandosi a dichiar<br />
-che il Gruppo, infine, non dispone di regolamentazione che fissi “in relazione alle varie tipologie di spesa… gli importi massimi sostenibili in generale, né gli importi massimi per pagamenti effettuabili in contanti”, come affermato nella nota di rispos<br />
Tali carenze, afferma la Sezione, non consentono una corretta rendicontazione e tenuta della contabilità e, unitamente alle altre carenze documentali evidenziate sopra, “possono dare luogo a pronuncia di irregolarità su singole spese”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Avverso la delibera ha notificato ricorso il Gruppo consiliare con i seguenti motivi di impugnazione:<br />
&#8211;violazione e falsa applicazione dell’art. 111 della Cost., dell’art. 118, comma 1, delle Disp. di attuazione del c.p.c., e dell’art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.<br />
&#8211;violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 10, 11 e 12, del D.L. 10&nbsp;ottobre 2012, n. 174, conv. nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell’art.&nbsp;5 del Regolamento per spese di funzionamento del Gruppo Consiliare del PDL-Forza Italia;<b
--eccesso di potere per incoerenza, illogicità in considerazione della funzione collaborativa del potere di controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari; violazione degli artt. 3 e 27, comma 1, della Cost. (principi di personalità 
-contraddittorietà.<br />
Premettendo la confutazione dei rilievi preliminari sollevati dalla Sezione, avverso i quali sostiene l’adeguatezza della documentazione depositata a soddisfare la prova della veridicità e correttezza della spesa secondo i criteri individuati dalla sentenza costituzionale n. 39/2014, la tesi di fondo sostenuta nella odierna impugnazione è che, nella fattispecie, la Sezione avrebbe travalcato i limiti del controllo che la legge gli consente di compiere in questa sede, per i quali il sindacato della Corte dei conti “assume come parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale”. Per tali caratteristiche, detto controllo sarebbe limitato alla regolarità contabile e alla verifica di coerenza tra la spesa e l’attività istituzionale del Gruppo, rimanendo ad esso estranee le valutazioni di merito e opportunità sulle singole decisioni di spesa attuate dal Gruppo, purché sia garantito il rispetto del vincolo generale di coerenza indicato nelle Linee guida, e la documentazione depositata integrerebbe sufficiente prova della veridicità e correttezza della spesa.<br />
A ciò il ricorrente aggiunge la confutazione dei singoli rilievi mossi dalla Sezione alle spese non giudicate rendicontabili, nei modi e termini seguenti:<br />
&#8212; sia le spese di cui al punto 3 che quelle di cui al punto 4 della delibera impugnata sarebbero state sostenute per “la vita operativa del Gruppo nell’ambito del tessuto locale che esso rappresenta, con la conseguenza che dette attività sono assolutamen<br />
&#8212; per le spese per consulenze, studi ed incarichi, il Gruppo avrebbe “seguito il criterio fondato sulla scelta di professionisti dotati della massima preparazione professionale ed esperienza, qualità queste non sufficientemente presenti nell’ambito del p<br />
Conclude il ricorso per l’annullamento della Deliberazione n. 98/2016 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, depositata in segreteria il 22 aprile 2016, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.<br />
Il ricorso contiene contestuale istanza per la sospensione cautelare della delibera impugnata, motivata, quanto al&nbsp;<em>fumus boni iuris</em>, con richiamo ai motivi di ricorso, e, quanto al danno, con la considerazione che “dalla deliberazione di non approvazione del rendiconto scaturisce l’effetto automatico dell’obbligo di restituzione da parte del Gruppo Consiliare della<br />
somma percepita relativa all’esercizio 2015”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con memoria in atti la Procura ha chiesto la conferma della deliberazione&nbsp;&nbsp;impugnata, censurando preliminarmente il ricorso per genericità dei motivi di impugnazione, poiché esso non contiene alcuna specifica confutazione dei rilievi mossi dalla Sezione su precisi e individuati atti di spesa, e per irrilevanza di tutte le censure mosse con riferimento a profili di irregolarità che, pur evidenziati dalla delibera impugnata, e del tutto corretti per la Procura, non si sono tradotti nei due formali rilievi ivi formulati, i quali hanno riguardato solo due delle voci delle uscite.<br />
Nel merito, rileva la Procura che proprio la natura documentale del riscontro che la Corte dei conti esercita sul rendiconto dei Gruppi consiliari, che costituisce una prerogativa dell’autonomia degli stessi ed esclude un controllo di merito delle scelte discrezionali da essi compiute, comporta che detto riscontro deve poter disporre del modello di contabilità&nbsp;che deve rispettare il parametro della conformità del rendiconto al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, con il quale sono state recepite le citate “Linee guida” deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto, nessun travalicamento di potere avrebbe posto in essere la Sezione rilevando la non esaustività della documentazione rappresentativa delle singole spese a rappresentare tale modello contabile.<br />
Con ampie e articolate considerazioni, la Procura ha sostenuto la correttezza dei rilievi mossi alle due voci di spesa, di cui ai predetti punti 3 e 4 della delibera, sulla base della estrema scarsità della documentazione presentata, delle violazioni di legge individuate e dell’inadeguatezza dei chiarimenti forniti dal Gruppo consiliare; in merito, in particolare, alla dichiarazione, resa dalla difesa solo in ricorso, dell’insussistenza di rapporti, non solo di parentela, ma anche di affinità con le controparti contrattuali, la Procura si è rimessa alle valutazioni di questo Collegio.<br />
In conclusione, la Procura ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero venga respinto e che, per l’effetto, sia dichiarata la legittimità della delibera n.98/2016 della Sezione regionale per la Campania.<br />
In merito all’istanza cautelare ha rilevato l&#8217;assenza del&nbsp;<em>fumus boni iuris</em>, deducibile dalle argomentazioni sopra esposte, nonché del&nbsp;<em>periculum in mora</em>, “posto che il ricorrente non ha dato prova di essere esposto a un pregiudizio imminente e irreparabile a causa del conseguente obbligo di restituzione delle somme suddette”, rilevando che tale obbligo è circoscritto esclusivamente alle somme contestate dalla deliberazione in esame.<br />
All’udienza del 6 luglio 2016 il V.P.G Paola Briguori, nel sottolineare che il Gruppo non ha dato alcuna attuazione al dovere di collaborazione con l’attività della Sezione, ha ribadito le conclusioni di inammissibilità del ricorso per genericità e di infondatezza nel merito, e l’infondatezza della istanza cautelare, e l’Avv. Giancarlo Guarino ha argomentato e concluso come in atti.<br />
<strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong><br />
<strong>1.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In via pregiudiziale, occorre valutare la fondatezza delle eccezioni processuali sollevate dalla Procura generale, tendenti ad affermare l’inammissibilità del ricorso per la genericità dei motivi di impugnazione, poiché non si concreterebbero in specifica confutazione dei rilievi mossi dalla Sezione sui precisi e individuati atti di spesa, e l’inammissibilità delle censure mosse con riferimento a profili di irregolarità che non hanno costituito l’oggetto dei due formali rilievi formulati nella delibera impugnata, relativi alle sole due voci delle uscite ivi indicate.<br />
A riguardo si osserva che, pur nella rilevata assenza di specifiche censure ai puntuali rilievi mossi dalla Sezione, il ricorrente ha incentrato la propria difesa sulla censura di travalicamento da parte della Sezione dei limiti e delle finalità del controllo sul rendiconto del gruppi consiliari come delineati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014, sostenendo che erroneamente la Sezione avrebbe ritenuto non sufficiente la documentazione concretamente depositata in risposta alla delibera interlocutoria n.30/2015, poiché tale documentazione sarebbe, invece, del tutto adeguata a dimostrare la veridicità e correttezza della spesa alla luce dei criteri e principi di cui alla citata sentenza costituzionale. In sostanza, il ricorrente ha scelto una linea difensiva incentrata su tale preliminare e generale (ma non generica per ciò solo) censura, la quale, salva la verifica della sua fondatezza nel merito, di per sé appare sufficientemente determinata e specifica ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità del ricorso.<br />
Rimane, pertanto, irrilevante ai fini della valutazione di inammissibilità del ricorso, in relazione all’adeguata specificazione dei motivi, la circostanza che il ricorrente non abbia sollevato specifiche censure avverso tutte le argomentazioni con le quali la Sezione ha accertato la non rendicontabilità delle spese&nbsp;<em>de quibus</em>, o le abbia sollevate in maniera generica, rimanendo tale scelta destinata a rilevare nel merito delle singole questioni, sotto il profilo della fondatezza o meno del ricorso stesso, anche sotto il profilo dell’eventuale assenza di prova contraria alle predette argomentazioni della Sezione.<br />
La stessa conclusione deve trarsi anche per le censure che il ricorrente solleva avverso i “rilievi preliminari” di cui alla impugnata delibera, delle quali la Procura rileva l’inammissibilità per non essere essi direttamente a base dei formali rilievi sollevati dalla Sezione avverso le due voci di spesa delle quali ha concluso per a non rendicontabilità.<br />
Detti “rilievi preliminari” consistono, infatti, nell’esposizione delle carenze della gestione della documentazione contabile alla luce del raffronto tra il modello contabile di cui alle citate Linee guida, da un lato, e , dall’altro, i documenti che risultano concretamente disponibili al Gruppo; pur non essendo essi oggetto di formale rilievo, che la Sezione ha sollevato su aspetti di veridicità e pertinenza della spesa e per le sole due voci di spesa indicate nella delibera impugnata, la Sezione ha ritenuto che, in assenza di adeguata documentazione atta a provare la giustificabilità della singola spesa, il complessivo quadro della gestione non presenta i requisiti formali sufficienti, soprattutto con riferimento alla mancanza non solo di un regolamento di contabilità ma anche di un registro cronologico degli ordinativi di incasso e di pagamento, concludendone che la “formale mancanza del predetto documento contabile &#8211; che appare costituire il contenuto minimo di qualsiasi forma di contabilità &#8211; non rende possibile, in concreto &#8211; accompagnandosi alle altre suindicate carenze istruttorie &#8211; la verifica certa e incontrovertibile della integrale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute, e, conseguentemente, l&#8217;accertamento della veridicità di quanto rendicontato.” Ciò vale a dire che la Sezione ha ritenuto che, nella mancanza di documentazione inerente alla singola spesa che potesse sufficientemente provarne il carattere di inerenza alla attività del gruppo e la regolarità sotto gli altri aspetti rilevati, la complessiva documentazione contabile non è adeguata a integrare tali informazioni, mancando l’inserimento della spesa in documenti formali che ne tracciano in maniera cronologica e incontrovertibile la natura, il percorso procedimentale e la destinazione a utilità del Gruppo piuttosto che a finalità politiche del Gruppo stesso, o del singolo consigliere.<br />
I rilievi preliminari, pertanto, sottolineano la funzione della documentazione contabile prescritta dal modello di cui alle citate Linee guida, che è quella di rendere trasparente ed rintracciabile ogni singola spesa, e per conseguenza, la complessiva gestione delle operazioni contabili del Gruppo, e ne trae un corretto elemento di giudizio, che è di tipo concorrente con gli elementi probatori che depongono, per ogni singola spesa, per la sua regolarità o non regolarità.<br />
Le censure che in ricorso sono sollevate avverso il rilievo che la Sezione conferisce alla esistenza e regolarità della documentazione contabile a disposizione del Gruppo con riferimento al raffronto con il modello contabile delle Linee guida sono, pertanto, ammissibili, laddove tendono a contestare tale ruolo, seppure, come si vedrà, del tutto infondate nel merito.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sono invece palesemente inammissibili le censure che in ricorso sono rivolte avverso osservazioni della Sezione che non si sono tradotte in formali rilievi, né che sono ad esse strumentali; tali sono le censure che concernono le entrate del Gruppo consiliare.<br />
<strong>2.</strong>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Esaminata la questione pregiudiziale di rito, deve essere respinta l’istanza di sospensione contestuale al ricorso introduttivo, che è da considerarsi assorbita dall’applicazione della procedura di cui all’art. 243-quater, co. 5, secondo periodo, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui la proposizione del ricorso sospende le procedure esecutive intraprese, sino alla decisione.<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Va ora esaminato il motivo principale di cui in ricorso, e cioè va verificato se, nell’esercizio dei poteri attribuiti dall’art.1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, la Sezione nella fattispecie abbia travalicato i limiti dell’indagine ad essa consentita; come si è detto, tale censura è strettamente connessa a quelle sollevate avverso i “rilievi preliminari”, poiché il ricorrente sostiene, in sostanza, che, indipendentemente dalla documentazione contabile generale esistente presso il Gruppo, la singola spesa debba essere ammessa a rendiconto qualora per essa sussista riscontro di scritture contabili (documentazione o estratti di documentazione contabile) sufficiente a rilevarne la concreta effettuazione (veridicità) e la destinazione a esigenze della attività istituzionale del Gruppo (pertinenza). A fondamento di tale tesi il ricorrente richiama la sentenza della Corte costituzionale n.&nbsp;39/2014, che, giudicando sulla legittimità costituzionale della normativa sui controlli della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari, ha ritenuto conforme al principio della autonomia regionale un controllo di tipo&nbsp;&nbsp;“documentale”,&nbsp;che non si addentri “nel merito delle scelte discrezionali rimesse all&#8217;autonomia politica del gruppi, nei limiti del mandato istituzionale”: da tali limiti e caratteristiche il ricorrente trae la deduzione che un tale tipo di controllo non potrebbe essere esteso né alla verifica della regolarità della tenuta della contabilità del suo complesso, poiché tale elemento sarebbe irrilevante, né alla verifica della regolarità della singola spesa sotto il profilo della presenza, per essa, di scritture contabili inserite nella contabilità generale nel rispetto del modello previsto dalle Linee guida, poiché, a fronte di sufficienti elementi contabili che ne attestino l’effettività e pertinenza, la spesa dovrebbe essere giudicata rendicontabile, a meno di invadere la sfera di discrezionalità riservata al gruppo consiliare.<br />
La tesi è infondata sotto entrambi i profili.<br />
<strong>3.1&nbsp;</strong>Come del tutto correttamente premette la Sezione nella delibera impugnata,&nbsp;citando proprio la sentenza costituzionale invocata dal ricorrente, lo speciale controllo intestato alle Sezioni regionali della Corte del conti sulla regolarità del rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari è finalizzato al “&#8230; rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall&#8217;appartenenza del nostro Paese all&#8217;Unione Europea”. Appare del tutto evidente che presupposto di un tale coordinamento non può che essere la predisposizione della contabilità del gruppi sulla base di un modello approvato come uniforme e condiviso dai soggetti sottoposti al controllo; conformemente a tale esigenza, l’art.&nbsp;1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 1749, prevede espressamente che il rendiconto annuale approvato dai gruppi consiliari sia “strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano…”, onde siano assicurati “la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità”, e che, quanto al contenuto del rendiconto, “In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.”.<br />
Il modello di contabilità di riferimento è ad oggi costituito dalle Linee guida recepite con decreto del Presidente del Consiglio del ministri 21 dicembre 2012 (“Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, della legge 7 dicembre 2012, n.213”). Il&nbsp;rispetto da parte del rendiconto di tale modello costituisce, pertanto, un obbligo cogente per il Gruppo consiliare, e la non conformità delle scritture contabili a tale modello una violazione di legge, per la portata prescrittiva dell’art. 1, comma 9 cit..<br />
In applicazione di tali norme e principi la Sezione ha ritenuto che, per quanto di rilievo in sede di controllo sul rendiconto dei gruppi consiliari, la non conformità delle scritture contabili a disposizione del Gruppo al modello prescritto determina l’impossibilità di riscostruire sulla base di elementi incontrovertibili e cronologicamente registrati “la corretta rilevazione dei fatti di gestione”, la “tracciabilità dei pagamenti effettuati” e, in sostanza, la regolarità della singola spesa.<br />
Non ha alcun fondamento, pertanto, la censura di “travalicamento” sollevata in ricorso, poiché, come lo stesso ricorrente afferma, i confini dell’attività di controllo “sono rappresentati dalla regolarità contabile e dalla verifica di coerenza tra la spesa e l’attività istituzionale del Gruppo; restano, quindi, estranee al sindacato della Corte le valutazioni di merito e opportunità sulle singole decisioni di spesa attuate dal Gruppo, purché sia garantito il rispetto del vincolo generale di coerenza indicato nelle Linee guida”, poiché è, appunto, in tale prospettiva che la Sezione ha esaminato, prima ancora che la documentazione a corredo di ogni singola voce del rendiconto, l’esaustività degli strumenti di contabilizzazione a disposizione del Gruppo, accertando gravi carenze con riferimento al modello prescritto, agendo, dunque, in perfetta adesione al criterio della indagine documentale disegnato dalla giurisprudenza costituzionale, che tale modello presuppone.<br />
<strong>3.2</strong>&nbsp;Dopo aver rilevato la non coerenza della documentazione contabile con il modello di cui alle citate Linee guida, la Sezione ha svolto, per ogni voce del rendiconto, il controllo sulla base della sola documentazione contabile messa a disposizione dal Gruppo, al solo fine di verificare l’esistenza della operazione contabile e la sua regolarità alla luce delle vigenti disposizioni; infine, non ha ammesso a rendiconto singole voci di spesa che, a suo giudizio, esulavano dai limiti di legge in quanto non regolari sotto il profilo della veridicità (“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”) e della correttezza (“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste della legge”), o con riferimento agli altri requisiti imposti dall’art.1 del D.P.C.M. 21dicembre 2012 (il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale, imposto dall’articolo 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. D.P.C.M; la non rimborsabilità con risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato e altre spese personali, di cui all’articolo 1, comma 6, cit. D.P.C.M.; per le spese sostenute direttamente dal gruppi consiliari relative al personale, la necessaria allegazione del contratto di lavoro e della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi, ex. art. 3, comma 3 D.P.C.M. cit.), senza in alcun caso entrare in profili di indagine riservati al merito delle scelte del Gruppo.<br />
Va, in particolare, rimarcato che non costituisce alcun “travalicamento” del modello di controllo individuato dal legislatore la verifica della pertinenza della spesa alle esigenze istituzionali del Gruppo, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 263/2014), per la quale il controllo di regolarità, pur documentale ed esterno, “non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”.<br />
<strong>4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Il ricorrente sostiene l’equivalenza della documentazione trasmessa alla Sezione a quella prescritta.<br />
Sul punto va osservato che il modello di una contabilità “regolare” non si esaurisce con la conservazione, e produzione&nbsp;&nbsp;in sede di controllo, delle singole scritture che fotografano singole fasi della gestione (nella fattispecie delle spese, le fatture, le ricevute, l’estratto conto bancario), perché il Gruppo deve obbligatoriamente dotarsi di strumenti contabili&nbsp;&nbsp;idonei, in quanto conformi a legge, a rappresentare la gestione complessiva nella quale le singole scritture si inseriscono, acquistando certezza, tramite l’iscrizione nei documenti di contabilità generale, e riscontrabilità, tramite la corrispondenza delle partite del rendiconto. La documentazione a disposizione del Gruppo non appare adeguata a soddisfare tali requisiti, per le seguenti ragioni.<br />
<strong>4.1</strong>&nbsp;Con la delibera istruttoria n.30/2016 la Sezione aveva chiesto di acquisire anche il “disciplinare interno” del Gruppo consiliare e, in mancanza del predetto disciplinare, di specificare “le modalità della gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità cui fa riferimento il succitato art. 2, comma 3, dell&#8217;allegato &#8220;A&#8221; al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012.”. Veniva trasmesso un &#8220;REGOLAMENTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE DEL PDL-FORZA ITALIA&#8221;, che la Sezione giudicava non solo di incerta formalizzazione, non essendo il documento firmato, né risultandone chiare le modalità di approvazione e la data di decorso della vigenza, ma anche non adeguato, in relazione alle sue disposizioni, a integrare il contenuto minimo del citato “disciplinare”. Per il ricorrente detto regolamento sarebbe, invece, documento di contabilità generale del tutto equipollente al “disciplinare” prescritto dall’art. 2, n. 3 del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, in quanto&nbsp;&nbsp;da esso risulterebbe “dove e come i contributi affluiscono al Gruppo, come può essere utilizzato il Fondo del Gruppo con la tipologia di spesa ammessa, la procedura di spesa per utilizzare i fondi, la tenuta della contabilità del Gruppo ed il termine entro cui sostenere le spese del Gruppo”,&nbsp;precisando anche che “in esso non e previsto un importo massimo sostenibile di spesa” e che “tutti i pagamenti sono tracciabili e non sono ammessi pagamenti in contanti”.<br />
Orbene, va rilevato che, a dispetto dell’espressa previsione dell’art. 1 (“Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del contributo mensile di cui all’art. 6 della L.R. 24.12.2012 n. 38 e dell’allegato A della nota di commento del D.L. 174/12…”), il regolamento in questione contiene disposizioni che riguardano esclusivamente l’indicazione del conto sul quale detti contributi affluiscono (art.2), l’elencazione delle spese con esso sostenibili dal Gruppo (art.3), alcune modalità procedurali della spesa (art.4: la necessaria autorizzazione da parte del Presidente del Gruppo; art. 5: l’individuazione nel Presidente del soggetto competente alla tenuta della contabilità del Gruppo; art. 6: il limite temporale entro il quale il fondo può essere utilizzato sino al rinnovo del Consiglio), tali previsioni non esauriscono di certo l’indicazione delle “modalità della gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità”, la quale deve ricomprendere, come correttamente ha rilevato la Sezione, anche i criteri della spesa e l’indicazione della documentazione contabile ad essa relativa. Inoltre, la prescrizione dell’art.2, comma 3, dell’allegato “A” al decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 21 dicembre 2012, per il quale le previsioni del “disciplinare” si pongono nel rispetto delle “Linee guida” recepite con il predetto D.P.C.M., è finalizzata a porre gli atti di gestione in un modello formale e documentale idoneo al controllo affidato dal legislatore alla Corte dei conti, la cui assenza, sottolinea correttamente la Sezione, ne impedisce il riscontro&nbsp;&nbsp;sia sotto il profilo del “rispetto del vincolo pubblicistico delle risorse impegnate, sia della veritiera rappresentazione dei Patti di gestione del rendiconto”. Sul punto è anche corretta l’osservazione che l’assenza di una regolamentazione circa gli importi massimi sostenibili in relazione alle varie tipologie di spesa ammissibili si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e di prudenza &#8211; che devono ispirare la regolare gestione delle spese &#8211; in base ai quali va prevenuta ogni arbitrarietà, di per se esulante dal principi di buona gestione.<br />
<strong>4.2</strong>&nbsp;Per il ricorrente, inoltre, l’accertata&nbsp;inesistenza di un registro cronologico degli ordinativi di incasso e di pagamento non inficierebbe il giudizio sulla regolarità delle singole operazioni contabili, quando a fronte delle stesse “il Gruppo precisava di incassare solo ed esclusivamente le quote mensili da parte del Consiglio regionale, incassi che sono riscontrabili e tracciati dall’estratto conto bancario del Gruppo (che allegava) e forniva dettagliate indicazioni in ordine al registro delle fatture”.<br />
Viceversa, a conferma di quanto osservato dalla Sezione, e condiviso nelle conclusioni della Procura, va rimarcato che la finalità delle scritture di contabilità generale previste dalle Linee guida è quella di precostituire elementi oggettivi e incontrovertibili nei quali la singola operazione contabile si inserisce documentalmente e cronologicamente, onde assicurare la trasparenza, la rintracciabilità ed il riscontro della stessa. La mancanza di un registro cronologico, oltre che a rilevare quale irregolarità del sistema di gestione contabile a disposizione del gruppo consiliare, impedisce un tale riscontro per la singola operazione, per la quale, pertanto, la verifica deve essere condotta in base alla sola documentazione contabile esistente, con la conseguenza che essa non potrà essere considerata adeguata, in assenza del più ampio riscontro contabile, se non sufficiente a dimostrarne la correttezza alla luce di tutti i criteri imposti dalle vigenti disposizioni.<br />
<strong>4.3</strong>&nbsp;Le altre osservazioni della Sezione in ordine alle carenze riscontrate nella tenuta della contabilità del Gruppo (in via istruttoria la Sezione aveva chiesto se esistesse un inventario dei beni nella disponibilità del Gruppo Consiliare, di comunicare le modalità con le quali il Gruppo per quanto di propria competenza avesse posto in essere adempimenti ai fini dell&#8217;assolvimento degli obblighi di pubblicità dei rendiconti, di precisare la normativa nonché di trasmettere il prospetto di liquidazione in base ai quali fossero state eventualmente determinate le somme attribuite al Gruppo consiliare, con indicazione del soggetto responsabile del procedimento di spesa, e, acquisita la risposta del gruppo, ove esistente, aveva concluso per l’irregolare tenuta della contabilità anche sotto questi profili)&nbsp;non sono state&nbsp;nemmeno confutate in ricorso, opponendosi ad esse solo il generale motivo di censura costituito dal preteso “travalicamento” per superamento dei limiti del controllo affidato alla Corte, già sopra esaminato.<br />
<strong>5.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Venendo all’esame delle singole voci non ammesse a rendiconto, le evidenze agli atti portano alla conferma integrale delle conclusioni della delibera impugnata.<br />
Agli specifici rilievi ivi sollevati il ricorrente oppone l’affermazione che tutte le spese in questione sarebbero ammissibili a rendiconto in quanto inerenti ai fini istituzionali del gruppo consiliare, poiché si tratterebbe di corrispettivi per “attività di approfondimento delle problematiche locali”, come tali da “ritenersi essenziali all’attività del Gruppo stesso”&nbsp;secondo quanto affermato da Corte dei conti, Sezioni riunite, Sentenza n.&nbsp;29/2014/EL, ovvero costituirebbero spese di rappresentanza,&nbsp;&nbsp;rientranti tra quelle per le quali il Regolamento per le spese di funzionamento del Gruppo Consiliare del PDL- Forza Italia, art. 3, prevede che possa essere utilizzato il fondo, disciplinato dall’art. 2, in cui confluiscono i contributi di cui all’art. 6 della L. R. n. 38/2012 (tra le altre, le spese per la promozione istituzionale dell’attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al Gruppo medesimo.<br />
Tuttavia, in sede di controllo, attesa la natura documentale della relativa attività come sopra ampiamente descritta, correttamente la Sezione ha condotto la verifica di inerenza della spesa sulla base della documentazione prodotta dal Gruppo, poiché una tale affermazione rimane irrilevante, oltre che per essere del tutto generica, anche per non essere elemento idoneo di per sé a rappresentare la natura della spesa o le ragioni per le quali essa, anche in conformità ai parametri di regolarità indicati nella citata sentenza delle Sezioni Riunite, dovrebbe considerarsi rientrante nell’ambito delle attività del Gruppo ammissibili a rendiconto.<br />
Si procede all’esame dei due gruppi di spese non ammessi a rendiconto, esaminando le censure sollevate in ricorso, ove esistenti, relativamente alle singole spese per le quali esse sono state rilevate.<br />
<strong>6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Un primo gruppo di spese non ammesse a rendiconto sono quelle del punto 3 della delibera, e cioè le “spese per consulenze, studi ed incarichi”, afferenti ai tre rapporti contrattuali posti in essere nel primo semestre 2015 con i Sigg.ri P.M., R.C. e S.U., per l’importo complessivo dei contratti pari ad euro 21.126,80. Più precisamente, sono le seguenti.<br />
<strong>6.1</strong>&#8212; Contratto di consulenza con il rag. S. U. per “prestazioni di consulenza ed assistenza del personale a contratto del Gruppo in materia di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed Agenzia delle entrate”, con corrispettivo pattuito di euro 1.500,00 mensili, oltre ad accessori di legge.<br />
Si tratta di conferimento di incarico per il quale il disciplinare vigente nel corso della IX legislatura, avente ad oggetto la definizione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei Gruppi e adottato con la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 321 del 17 aprile 2014, imponeva che il pagamento fosse effettuato con risorse a valere sui fondi destinati al personale e gestiti dal Consiglio regionale mediante il Dipartimento, e non su quelli trasferiti al Gruppo e gestiti direttamente dal Consiglio regionale; a tal fine, il disciplinare prevedeva un complesso procedimento che vede coinvolto il Dipartimento nella liquidazione ed erogazione della spesa, ampiamente e correttamente descritto nella deliberazione impugnata. Viceversa, la spesa è stata inserita nel rendiconto del Gruppo consiliare, in diretta violazione delle suddette previsioni.<br />
Lo stesso disciplinare, inoltre, al punto 4.4 ne imponeva la rendicontazione a fronte di fattura indicante nel dettaglio le prestazioni rese (“II professionista incaricato emette, su base trimestrale ed intestandola al Gruppo, la propria fattura nella quale indica analiticamente tutte le prestazioni rese nel periodo”), mentre né il contratto, né l’indicazione delle prestazioni riportata in fattura (“Onorari per Consulenza del lavori prestati”) descrivono l’attività svolta dall’incaricato in una maniera sufficientemente specifica, tale da poterne provare e, in questa sede, verificare l’effettiva inerenza alle esigenze istituzionali del Gruppo. La dichiarazione del Capo Gruppo (“In riferimento al Consulente del Lavoro rag. S. U. ha tenuto la contabilità del personale a contratto del Gruppo con i retativi adempimenti fiscali e previdenziali per legge….il medesimo è tenuto alla contabilità del gruppo, per quanto riguarda l’attività di tesoriere del gruppo è colui che dal dicembre 2012 effettua i pagamenti del gruppo su autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso”) non è idonea a fornire adeguata prova di tale inerenza, poiché essa non è suffragata da alcuna documentazione atta a confermarla, soprattutto in considerazione del particolare procedimento e della specifica documentazione che il disciplinare predetto richiedeva ai fini dell’effettuazione della relativa spesa.<br />
Le suesposte due gravi irregolarità già di per sé rendono la spesa non ammissibile a rendiconto del Gruppo, anche a prescindere dagli altri aspetti rilevati dalla Sezione, i quali, essendo per lo più comuni anche agli altri due contratti rientranti in questo gruppo di spese, ed anche alle restanti spese giudicate irregolari, saranno congiuntamente esaminati più avanti.<br />
<strong>6.2</strong>.&#8211; Contratto del 02/01/2015 di “conferimento di incarico professionale” al Prof. R.C., dal gennaio al maggio del 2015, avente ad oggetto (art.2)&nbsp;&nbsp;“&#8230; prestazioni di consulenza ed assistenza legale in relazione alle problematiche di diritto amministrativo inerenti attività istituzionale e funzionale del Gruppo mandante nella corrente legislatura &#8230;”&nbsp;con&nbsp;compenso mensile di euro 1.000,00, oltre ad accessori di legge.<br />
A fronte dell’estrema genericità della descrizione dell’oggetto contrattuale, ai fini della verifica della regolarità della spesa sotto il profilo dell’inerenza la Sezione chiedeva chiarimenti, che però giudicava non sufficienti a tal fine. Tale giudizio deve essere confermato.<br />
La dichiarazione del Presidente del Gruppo (nella quale si attesta che il “prof. C. R. è professore all’Università di Federico II, ha collaborato sotto l’aspetto amministrativo con il gruppo nella stesura di alcune leggi e regolamenti regionali. &#8230;&#8221;) non ne fornisce di più precisi, e, soprattutto, manca qualsiasi documentazione che possa confermarla o fornire un indizio sulla effettività e pertinenza della attività dell’incaricato (la Sezione aveva chiesto di trasmettere documentazione comprovante l’attività svolta dal consulente, indicando a titolo esemplificativo un&nbsp;<em>curriculum&nbsp;</em>del professionista e/o il confronto tra preventivi di altri professionisti). Pertanto, in assenza di alcun elemento documentale che possa comprovare tali elementi, è del tutto legittima la conclusione della Sezione, che non ha ammesso la relativa spesa alla rendicontazione per mancata prova della sua inerenza alla attività istituzionale del Gruppo richiamando anche la sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 5/2015 (che la stessa Sezione aveva ricordato al Gruppo essere oggetto di espresso richiamo, sia in punto di inerenza della spesa, che per gli altri aspetti di regolarità, da parte della Circolare n.4 del 19 dicembre 2014 del Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa del Consiglio regionale della Campania).<br />
<strong>6.3.</strong>&nbsp;&#8212; Contratto di “incarico professionale” stipulato il 02/01/2014 con il Sig. P.M. avente per oggetto: “&#8230;tenuta contabilità del gruppo, in particolare registrazione su apposito registro delle fatture ricevute in ordine cronologico, effettuare i pagamenti ai fornitori del gruppo su autorizzazione scritta del Presidente, predisporre ogni altro adempimento di natura cantabile, inoltre avere rapporti con la Banca in cui è acceso il c/c del Gruppo&#8230;”. Pur se l’oggetto contrattuale può essere, in astratto, inerente all’attività istituzionale del Gruppo, è fondato il rilievo della Sezione che, atteso che la sola documentazione fatta pervenire dal Gruppo è costituita dalla copia del Registro delle Entrate e delle Uscite, manca agli atti qualsiasi documento che comprovi l’effettivo e concreto svolgimento della relativa prestazione, irregolarità che già di per sé non consente l’ammissione della spesa a rendiconto, anche senza considerare che altrettanto correttamente la Sezione ha rilevato che manca prova del fatto, solo dichiarato genericamente, che nell’ambito del personale del Gruppo non fossero reperibili altri dipendenti in possesso di professionalità adeguata a svolgere il medesimo incarico.<br />
<strong>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Il secondo gruppo di spese non ammesse al rendiconto comprende le spese di cui al punto 4 della delibera, cioè “spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web, limitatamente alle lettere A, B, C, D, E, L, M, N”.<br />
La censura, comune anche alle spese di cui al titolo III sopra esaminate, sollevata in ricorso genericamente, e consistente nell’affermazione della pertinenza di tali spese all’attività istituzionale del Gruppo, non è alcun altro modo comprovata: agli atti manca qualsivoglia documentazione che possa fornire elementi a suffragio di tale affermazione, nonostante che la delibera istruttoria n. 30/2016 avesse precisato anche a mero titolo esemplificativo in cosa potessero essi concretarsi. Non può assumere una tale valenza l’unico documento prodotto dal Gruppo, e cioè la dichiarazione del Capo Gruppo (“Si precisa che nessuno dei contraenti è in rapporto di parentela con i consiglieri del Gruppo e che nell’ambito del personale del Gruppo non vi sono presenti soggetti. Le attività di comunicazione istituzionale del Gruppo e dei singoli Consiglieri al gruppo sono state svolte nel periodo antecedente alla cosiddetta ‘par condicio’. La comunicazione istituzionale del gruppo e dei singoli Consiglieri appartenenti al gruppo medesimo a riconducibile all’attività istituzionale effettivamente svolta nell’ambito della istituzione consiglio Regionale e non nella generica e generale attività politica del partito o del singolo esponente”), la quale, per le ragioni già evidenziate sopra, non può assumere di certo la portata probatoria che, nel contesto di una regolare contabilità, hanno i documenti che attestano la natura del prodotto contrattuale acquisito, la sua destinazione, l’utente del medesimo, e che rimangono necessari per la valutazione della correttezza degli esborsi sotto il profilo della&nbsp;&nbsp;riconducibilità degli stessi all’attività istituzionale del Gruppo (art. 1, commi 1 e 3, lett. a dell’allegato “A” al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012).<br />
Anche per tali spese va confermato il giudizio della Sezione, per i titoli di spesa e le ragioni di seguito indicate:<br />
&#8212; punto A “Contratto di consulenza e fornitura di servizi di comunicazione”, stipulato tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo e un’Associazione con sede legale in Piedimonte Matese, per un importo pari ad euro 2.000,00 più Iva. La fattura<br />
Il rilievo concerne prevalentemente la non dimostrata riferibilità delle attività svolte dall’Associazione contraente alle attività istituzionali del Gruppo. A tale giudizio la Sezione è giunta del tutto correttamente, tenendo a riferimento il criterio, affermato nella giurisprudenza di queste Sezioni riunite in speciale composizione (sentenza n. 61/2015), che in materia di spese per la gestione di siti web non sono rendicontabili le spese per servizi di consulenza di social media marketing, promozione e aggiornamento di siti web, qualora non risulti provata la loro riferibilità alle attività&nbsp;&nbsp;istituzionali del Gruppo, non risultando inoltre, nella fattispecie, che il dominio del sito fosse nella disponibilità del Gruppo consiliare.<br />
Partendo dall’osservazione che la non coincidenza tra il contraente, Gruppo consiliare regionale Forza Italia, ed il destinatario delle prestazioni, il singolo consigliere, lasciava aperta la possibilità che le prestazioni fossero state svolte nell’interesse esclusivo di quest’ultimo, inteso come singolo consigliere, e riscontrando, pur a seguito della richiesta istruttoria, l’assenza di alcuna documentazione che dimostrasse la concreta attività svolta in esecuzione del contratto (“in cosa sia consistita l’attività di “Assistenza e gestione del sito web per il periodo 10/01/2015 &#8211; 10/04/2015”, a quale sito web si riferisse il contratto e quali contenuti tale sito presentasse”), la Sezione ha correttamente tratto la conclusione che manca la prova di una tale inerenza, e ha giudicato la spesa non rendicontabile;<br />
&#8212; punto B “Contratto di assistenza e gestione dell’informazione istituzionale web sui social network”, stipulato tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo, e un’Associazione con sede legale in Napoli, Corso Chiaiano, in persona di soggetto no<br />
Anche in questo caso, la descrizione generica dell’oggetto del contratto, la non coincidenza tra l’intestazione del contratto al Gruppo consiliare regionale Forza Italia ed il destinatario delle prestazioni, il singolo consigliere, nonché l’indicazione di cui alle stesse premesse del contratto, costituiscono oggettivi elementi di dubbio sulla reale inerenza della spesa all’attività istituzionale del Gruppo piuttosto che all’attività del singolo consigliere in quanto tale, e, in concreto, non sono stati contraddetti da alcuna adeguata documentazione. Non può essere considerata tale la dichiarazione in atti, sia perché non sottoscritta, sia perché di tenore altrettanto generico (l’Associazione avrebbe curato la pubblicazione, in diverse testate giornalistiche, di articoli i cui temi sono indicati mediante l’elencazione dei titoli), sia, soprattutto, perché essa non è accompagnata da alcun suffragio documentale.<br />
&#8212; punto C “Contratto per la promozione istituzionale del consigliere F.B.”, stipulato il 02/01/2015 tra il Gruppo regionale, nella persona del Capo Gruppo, ed una ditta con sede in Napoli, per un importo di euro 2500,00 I.V.A. esclusa.<br />
Il giudizio di non ammissione della relativa spesa a rendiconto è stato emesso dalla Sezione con i medesimi criteri sopra descritti, ed è altrettanto corretto, per le stesse ragioni sopra evidenziate.<br />
La causale riportata in fattura (fattura n. 7/2015 del 09/04/2015)&nbsp;&nbsp;è “Sostegno, al Consigliere regionale della Campania F.B., nel campo della comunicazione, relativo all’attività istituzionale e politica, attraverso il quotidiano online CORSO Italia News”, e dunque non fornisce sufficiente criterio per comprovare che l’oggetto della prestazione sia riferito all’attività istituzionale del Gruppo, piuttosto che a quella politica, o del solo consigliere; inoltre, le stesse premesse del contratto individuano, a base del contratto medesimo, la necessità per “il Consigliere regionale F.B.”, e non per il Gruppo o in virtù della sua attività per il Gruppo, di acquisire “un sostegno nel campo della comunicazione relativo all’attività istituzionale e politica, da veicolare a diffondere attraverso quotidiani e notiziari.”, chiaramente indicando che la retribuzione è corrisposta a fronte di una prestazione avente entrambe le finalità. Infine, l’esame degli articoli forniti in allegato al contratto, specificatamente indicati nella delibera impugnata e agli atti, mostra che essi non&nbsp;contengono riferimenti univoci all’attività istituzionale effettuata in Consiglio e/o nelle sue articolazioni, e riguardano contenuti non riferibili all’attività consiliare ma, prevalentemente, a quella del consigliere, del quale pubblicizzano le opinioni quale medico e quale esponente politico del partito, illustrandone iniziative nel campo della sanità. Per tale motivo essi, quantomeno, realizzano quella “commistione”&nbsp;tra attività inerenti alla divulgazione dell’attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, e quelle ricadenti nell’attività politica generale &#8211; del partito o del singolo esponente – che rende la spesa non rendicontabile nel suo complesso, qualora non sia possibile distinguere, come nel caso di specie, in quale parte essa sia stata destinata ad attività inerenti al Gruppo;<br />
&#8212; punto D “Progetto per la realizzazione di un prototipo di giornale istituzionale per la promozione dell’attività istituzionale del consigliere S.L.”, di euro 3.050,00 comprensivo di IVA. La causale riportata in fattura&nbsp;(fattura n. 6 del 12/03/2015<br />
Il rilievo si fonda sul fatto che, nonostante le richieste istruttorie avessero sottolineato la necessità di acquisire prova documentale della concreta realizzazione e pubblicazione del giornale, non è stata fornita alcuna risposta e nemmeno copia del contratto, e, pertanto, non vi è prova della destinazione della spesa ad una concreta attività di comunicazione.<br />
Nella mancanza assoluta di alcun elemento documentale, la conseguenza che ne trae la Sezione è del tutto corretta, poiché la spesa può ritenersi correlata ad una attività istituzionale del Gruppo, sotto il profilo dell’attività di comunicazione istituzionale, solo quando ad essa corrisponda una effettiva e concreta attività di divulgazione al pubblico, o a un numero idoneo di destinatari, di notizie relative all’attività istituzionale del Gruppo, anche in persona del singolo consigliere, e non quando sia correlata ad un mero progetto di diffusione dell’informazione;<br />
&nbsp;&#8212; punto E Acquisto n. 5000 manifesti, per un importo di euro 4.880,00 comprensivo di IVA, fatturato (fattura n 7/2015 del 20/01/2015) con la causale “Manifesti f.to 70X100 stampati 4 colori LA CAMPANIA PUO&#8217; LA CAMPANIA DEVE del Gruppo Consiliare Regionale Forza Italia PDL&#8221;.<br />
Lo stesso tenore del manifesto, che sotto il simbolo del partito riporta lo slogan suddetto e, più sotto, la frase “Con Caldoro alla guida per i prossimi 5 anni”, mostra una finalità di natura propagandistica&nbsp;dell’ideologia politica del Partito, e, dunque, depone con certezza per la non ammissibilità a rendiconto della spesa in quanto di carattere “politico”, più che attinente le finalità istituzionali del Gruppo consiliare. Tale conclusione, del resto, non è stata in alcun modo smentita dal ticorrente, che oltre a non aver fornito risposta a nessuno dei rilievi sollevati dalla sezione sulla spesa incluso quello, determinante, della non inerenza della stessa, in questa sede non ha sollevato alcuna specifica censura avverso le conclusioni di cui alla delibera impugnata;<br />
&#8212; punto L Acquisto di n. 2.000 manifesti e n.15.000 volantini, per complessivi euro 2.440,00, comprensivi di IVA (cfr. fattura n.44 del 20/03/2015), fatturato con la causale &#8220;REALIZZAZIONE GRAFICA MANIFESTI PUBBLICITARI F.TO 70X100 E VOLANTINI PUBBLICITA<br />
Il rilievo in base al quale la Sezione ha concluso per la non ammissione della spesa al rendiconto è del medesimo tenore di quello appena ora descritto per la spesa di cui al punto E, e risulta del tutto corretto alla luce del fatto che, poiché il contenuto del messaggio pubblicizzato non risulta di per sé coerente in modo univoco con finalità istituzionali del gruppo, manca alcuna ulteriore documentazione, né è stata fornita risposta ai chiarimenti chiesti in sede istruttoria;<br />
&#8212; punto M Acquisto di n. 25.000 dépliants illustrativi e n. 500 manifesti, per un importo complessivo di euro 3.050,00, comprensivo di IVA (cfr. fattura n.2 del 9/02/2015), fatturato con causale &#8220;DEPLIANTS 4 FACCIATE PIEGATI (10.000 PLASTIFICATI-15.000 N<br />
Non è agli atti alcuna documentazione relativa ai manifesti, pur richiesta dalla Sezione, ed i depliants sono di un tenore tale da realizzare un messaggio non univocamente destinato a pubblicizzare l’attività istituzionale del Gruppo. La premessa, ivi contenuta, “DOVE SI VOTA” richiama in sé l’attenzione sulla attività politica, che di conseguenza entra nel contenuto del messaggio. La relativa spesa, pertanto, non è rendicontabile secondo i criteri e la giurisprudenza sopra richiamati;<br />
&#8212; punto N Acquisto di n. 50.000 brochures, per un importo di euro 3.660,00 comprensivo di IVA (cfr. fattura n.54/2015 del 10/04/2015), fatturato con la causale &#8220;BROCHURE F.TO A/4 2 ANTE STAMPANTE 4 COLORI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE CONSIGLIERE G.N.”. L’<br />
<strong>8.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per le suesposte considerazioni, queste Sezioni Riunite ritengono irregolari le spese di cui alla impugnata delibera, per le ragioni specificatamente per ciascuna esposte.<br />
Gli altri profili di irregolarità rilevati nell’impugnata delibera sono costituiti dalla mancata prova della correttezza delle spese sia rispetto al divieto, espresso dalla&nbsp;delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 279 del 29 ottobre 2013, richiamata dal Disciplinare per la definizione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei gruppi in attuazione dell’art. 1, comma 2, legge regionale n. 5/2013, approvato con la&nbsp;&nbsp;delibera n. 321 del 17 aprile 2014, di contrarre con soggetti legati ai consiglieri regionali da rapporti di parentela e affinità di cui agli articoli&nbsp;&nbsp;74-78 del codice civile entro e compreso il terzo grado, sia rispetto al divieto, espresso nelle citate Linee guide alla lettera d), secondo il quale “non sono consentite le spese inerenti all’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alle data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normative statale”.<br />
In merito all’accertamento dei relativi fatti, tuttavia, la Sezione non ha potuto svolgere concreta indagine per verificare, quanto al primo punto, la sussistenza o meno di tali impedimenti &#8211; avendo a disposizione la sola dichiarazione del Capo Gruppo, di assenza di impedimenti derivanti da vincoli di parentela per i contratti per spese di comunicazione -, e, quanto alla seconda, la natura dell’attività di comunicazione ed il periodo nel quale essa è stata eventualmente svolta &#8211;&nbsp;attesa la mancanza di adeguata documentazione agli atti per la maggior parte delle attività di comunicazione in esame.<br />
La conclusione di irregolarità della spesa, pertanto, è stata tratta dalla Sezione proprio in base al fatto che per essa non è stato possibile alcun esame documentale&nbsp;(precisa la Sezione, sul punto, che&nbsp;“L’onere informativo del Gruppo non è stato pertanto assolto, fermo restando che questa Sezione non può, allo stato degli atti e stante la natura del presente controllo, indagare ulteriormente sul punto), e tale conclusione è condivisibile entro tale limite.<br />
Anche per l’assenza di specifiche censure del ricorrente su tali punti, nessuna ulteriore indagine o approfondimento deve essere fatta in questa sede, nella quale l’irregolarità delle spese non ammesse a rendiconto nell’impugnata delibera appare palese sotto l’assorbente profilo della violazione dei principi di veridicità (per mancata prova della corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e correttezza (per mancata prova della coerenza delle spese sostenute con le finalità previste della legge) imposti dall’articolo 1 del D.P.C.M. 21dicembre 2012.<br />
<strong>9.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In conclusione&nbsp;queste Sezioni riunite, respingono il ricorso e ritengono&nbsp;irregolare la rendicontazione delle seguenti spese del rendiconto:<br />
-spese&nbsp;indicate&nbsp;al punto 3 della delibera impugnata, e cioè “spese per consulenze, studi ed incarichi”, per l’importo complessivo dei contratti di euro 21.126,80;<br />
&#8212; le spese di cui al punto 4 della delibera, cioè “spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web”, limitatamente alle lettere A, B, C, D, E, L, M, N”, per gli importi rispettivamente iv<br />
Le spese sono integralmente compensate, ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 del R.D. n. 1038/1933 e dell’art. 92, comma 2, c.p.c..</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei conti, Sezioni riunite giurisdizionali in speciale composizione, respinge il ricorso, compensando le spese.<br />
Demanda alla Segreteria per gli incombenti di rito.<br />
Si dà atto che il presente dispositivo viene letto, su disposizione del Presidente, dal Segretario d’udienza, ai sensi dell’art.23, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038.<br />
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 luglio 2016.</div>
<div style="text-align: center;">IL RELATORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiara BERSANI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alberto AVOLI<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria in data 15 settembre 2016<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maria Laura Iorio</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2016 n.19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-15-9-2016-n-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-15-9-2016-n-19/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2016 n.19</a></p>
<p>Giudizio di conto Estinzione &#8211; Presupposti Ai fini del decorso del quinquennio previsto dall’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di estinzione del giudizio sul conto, non è necessario che sia data comunicazione al Procuratore Regionale dell’avvenuto deposito del conto giudiziale di cui all’articolo 27 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-15-9-2016-n-19/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2016 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Giudizio di conto Estinzione &#8211; Presupposti</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai fini del decorso del quinquennio previsto dall’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di estinzione del giudizio sul conto, non è necessario che sia data comunicazione al Procuratore Regionale dell’avvenuto deposito del conto giudiziale di cui all’articolo 27 del Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e di cui all’articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Sentenza n. 19/2016/QM</strong></div>
<div style="text-align: center;">
R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
<em>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE</em></div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori magistrati:<br />
<strong>Alberto Avoli&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente</strong><br />
<strong>Antonio Galeota&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Chiara Bersani&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Elena Tomassini&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Marco Smiroldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Gerardo de Marco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore</strong><br />
<strong>Giulia De Franciscis&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sulla questione di massima iscritta al&nbsp;<strong>n. 512/QM</strong>&nbsp;del Registro di Segreteria, rimessa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia con sentenza ed ordinanza n.&nbsp;55 del 6 aprile 2016, nel giudizio iscritto al n. 28181 sul conto giudiziale n. 66019 reso dai signori Marco Sordelli ed Angela Casiraghi, relativo alla gestione dei titoli azionari presso il Comune di Milano per l’anno 2007.<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 6 luglio 2016, con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Adele Mei, il consigliere relatore Gerardo de Marco e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Antonio Ciaramella.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.&nbsp;</strong>Il 9 luglio 2008 perveniva alla Segreteria della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia il conto giudiziale del “consegnatario titoli azionari” del Comune di Milano, sottoscritto dai dirigenti comunali&nbsp;Marco Sordelli ed Angela Casiraghi.<br />
Con relazione n. 837 del 5 maggio 2014 il Presidente della Sezione formulava proposta di estinzione del conto in parola (acquisito al n. 66019), per decorso del termine di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.<br />
La relazione era trasmessa al Procuratore Regionale con nota della Sezione in data 13 maggio 2014 ed assunta a protocollo della Procura il successivo 14&nbsp;maggio 2014.<br />
Il 24 settembre 2014 la stessa Procura esprimeva parere non favorevole all’estinzione e restituiva quindi detta relazione con nota in data 28 ottobre 2014 assunta a protocollo della Sezione il successivo 3&nbsp;novembre 2014.<br />
<strong>2.</strong>&nbsp;Il 16 dicembre 2014 si procedeva all’iscrizione a ruolo del giudizio (aperto con il n. 28181), per il quale era fissata l’udienza di discussione del 25 marzo 2015.<br />
Il 23 marzo 2015 la Procura regionale depositava in Sezione la propria “relazione istruttoria” con cui, pur dando atto che “<em>il conto appare regolare poiché le note di variazione descrivono le motivazioni della differenza tra consistenza iniziale e finale</em>”, evidenziava “<em>che dall’esame del conto è impossibile rilevare eventuali irregolarità contabili nell’attribuzione dei valori di consistenza iniziale e finale in mancanza di documentazione contabile a corredo del conto</em>”.<br />
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2015 – secondo quanto rappresentato nell’ordinanza di deferimento della questione di massima – il Pubblico Ministero chiedeva in via preliminare che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale del citato articolo 2 della legge n.&nbsp;20 del 1994, per violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, in quanto “<em>la mancata previsione della comunicazione alla Procura regionale dell’avvenuto deposito del conto preclude a questa la possibilità di una tempestiva opposizione</em>”; chiedeva quindi, “<em>pur dando atto dell’inesistenza di fascicoli a carico dell’agente contabile, la riapertura di una fase istruttoria per verificare la correttezza e legittimità degli atti in base ai quali è stato determinato il valore delle azioni</em>”.<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;In esito all’udienza la Sezione lombarda pronunciava la citata “sentenza-ordinanza” n. 55/2016, depositata il 6 aprile 2016.<br />
<strong>3.1.</strong>&nbsp;Con essa si esaminava, in via preliminare, la dedotta questione di legittimità costituzionale del citato articolo 2.<br />
Esponeva al riguardo la Sezione che, secondo il Requirente, la norma, in difetto di espressa previsione della comunicazione al Procuratore regionale del deposito del conto giudiziale, porrebbe il medesimo nell’impossibilità di esercitare il potere di elevare eventuali contestazioni a carico del tesoriere o del contabile, nonostante detto potere gli fosse formalmente intestato dalla disposizione in esame.<br />
La questione era ritenuta rilevante nel procedimento, “<em>atteso che ove il Procuratore regionale – tempestivamente informato dell’avvenuto deposito del conto giudiziale – avesse ritenuto di elevare le contestazioni di cui è parola nell’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sarebbe stata preclusa l’estinzione del giudizio di conto</em>”.<br />
Ferma restando la sua rilevanza, la questione pregiudiziale prospettata dalla Procura regionale appariva, tuttavia, manifestamente infondata al Collegio giudicante.<br />
Al riguardo, si richiamava il noto “<em>potere-dovere di interpretare secundum constitutionem le disposizioni legislative, prima ed in luogo di devolverne l’esame alla Corte costituzionale</em>”, osservando che “<em>si tratta di un preciso onere processuale, dal momento che al giudice viene richiesto di sperimentare preventivamente la possibilità di dare al testo legislativo un significato compatibile con il parametro costituzionale, e – ove il tentativo risulti infruttuoso – di offrire adeguata motivazione, nell’ordinanza di rimessione, delle ragioni che impediscono di pervenire in via interpretativa alla soluzione ritenuta costituzionalmente corretta. Essendo tenuto a fare uso di tale potere interpretativo prima ed in luogo della rimessione della quaestio incidentale, in presenza di una pluralità di interpretazioni possibili, il giudice deve di conseguenza scegliere quella che conduce ad un risultato ermeneutico costituzionalmente compatibile, ricusando le altre. Ciò perché, come ha chiarito il giudice delle leggi (ex multis, sent. nn. 356/1996 e 147/2008), ‘in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime’ [o ‘una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima’] perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali</em>”.<br />
<strong>3.2.</strong>&nbsp;Tanto premesso, la Sezione remittente rilevava che il citato articolo 2, “<em>condizionando l’estinzione del giudizio sul conto alla mancata elevazione, decorso il quinquennio ivi previsto, di contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte, fra gli altri, del procuratore regionale, intesti a quest’ultimo un potere che sembra presupporre – ancorché tacitamente – il riconoscimento in capo allo stesso dei poteri istruttori necessari a consentirgli di svolgere, nel quinquennio, un’autonoma attività finalizzata all’eventuale (parimenti autonoma) elevazione delle contestazioni anzidette. Contestazioni, queste, che nella sistematica della norma hanno evidentemente pari dignità, e, quindi, pari effetto giuridico finale, rispetto a quelle alternativamente elevabili da parte dell’amministrazione o dagli organi di controllo. A ritenere altrimenti, del resto, non vi sarebbe semplicemente un problema di vuoto normativo, bensì un più grave problema di illogicità e irragionevolezza della previsione normativa, atteso che essa in definitiva finirebbe con l’intestare al procuratore regionale un potere di contestazione da esercitarsi senza i necessari poteri propedeutici di istruttoria, e, prima ancora, senza avere neppure cognizione dell’essersi verificato il presupposto (il deposito del conto, appunto) per farne uso</em>”.<br />
“<em>Di conseguenza</em>” – concludeva la Sezione remittente – “<em>benché ciò non sia espressamente previsto dalla lettera della norma, il complessivo disegno normativo potrebbe in effetti suggerire una lettura dell’art. 2, comma 1, della l. n. 20/1994 orientata nel senso che dovrebbe essere sempre effettuata la comunicazione del deposito del conto giudiziale alla Procura regionale, per consentire a quest’ultima di verificare se e come articolare le proprie contestazioni</em>”.<br />
Peraltro, “<em>attesi gli intuitivi effetti che una tale conclusione avrebbe sulle attribuzioni del Pubblico Ministero contabile nell’ambito dell’istruttoria sul conto giudiziale depositato</em>”, la Sezione lombarda riteneva necessario deferire a queste Sezioni riunite in sede giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14&nbsp;gennaio 1994, n. 19), la questione di massima articolata nel seguente quesito: “<em>se&nbsp;l’articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui prevede che possano essere elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte anche del procuratore regionale, richieda la formale e tempestiva comunicazione a quest’ultimo dell’avvenuto deposito del conto giudiziale</em>”.<br />
La Sezione remittente respingeva, quindi, in quanto manifestamente infondata, la dedotta questione di legittimità costituzionale; al contempo, deferiva la corrispondente questione di massima a queste Sezioni riunite, disponendo la sospensione del giudizio.<br />
<strong>4.</strong>&nbsp;Pervenuto il fascicolo alla Segreteria di queste Sezioni riunite, si comunicava la fissazione dell’udienza ai dirigenti sottoscrittori del conto giudiziale nonché alla Procura generale.<br />
Nei confronti del signor Sordelli, peraltro, la notifica non andava a buon fine.<br />
<strong>5.&nbsp;</strong>Con memoria depositata il 7 giugno 2016 la Procura generale rassegnava le proprie conclusioni.<br />
<strong>5.1.&nbsp;</strong>In punto di ammissibilità, la Procura generale ricordava che “<em>non necessariamente le questioni debbono aver dato luogo ad un contrasto di giudicati o possedere le potenzialità di determinarli essendo invece necessario che attengano a problemi rilevanti riguardanti l’interpretazione di aspetti normativi di particolare complessità e di carattere generale, con conseguente idoneità ad una serie indeterminata di applicazioni (SS.RR., n. 8/QM del 18 gennaio 1995 e n. 32/QM del 24 aprile 1996)</em>” con la precisazione, peraltro, che le questioni non possono avere “<em>carattere astratto, ma devono concernere, in rapporto di diretta pregiudizialità e connessione, l’ambito di cognizione dei giudizi pendenti, nei quali appunto le pronunce di detto organo sono destinate a produrre direttamente effetto, a parte l’autorità di principio giurisprudenziale che alle stesse possa comunque riconoscersi (SS.RR., n. 1/QM del 9 marzo 1994 e n. 5/QM del 10 dicembre 1997)</em>”.<br />
Ulteriore profilo di ammissibilità, richiamato dalla Procura generale, era individuato nel “contrasto orizzontale”, attinente a sentenze pronunciate nello stesso grado di giudizio (si citano: SS.RR., sentenze n.&nbsp;5/QM/2004 del 31 marzo 2004, n.&nbsp;6/QM/2004 del 27 aprile 2004, n.&nbsp;5/QM/2005 del 3 ottobre 2005).<br />
Ciò posto, la Procura generale osservava che “<em>nel caso di specie il Giudice remittente non ha evidenziato la sussistenza di un contrasto orizzontale, in particolare fra le Sezioni di Appello, in ordine all’interpretazione della disposizione</em>” in discorso, concludendo che “<em>la questione di massima, come prospettata, appare pertanto inammissibile in quanto non appare volta alla risoluzione di un contrasto giurisprudenziale</em>”.<br />
Inoltre, nella misura in cui “<em>la sentenza argomenta in ordine alla interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione da cui dovrebbe conseguire una diretta applicazione della norma da parte dello stesso giudice remittente</em>”, la prospettazione della questione di massima “<em>appare evidenziare la necessità di una integrazione normativa, da attuarsi attraverso una pronuncia interpretativa delle Sezioni riunite</em>”; ciò, ad avviso del Pubblico Ministero, “<em>appare confermare la inammissibilità della questione di massima come prospettata</em>”.<br />
<strong>5.2.&nbsp;</strong>Nel merito, in via subordinata, nella memoria della Procura generale si osservava che “<em>il quesito non risulta indicare il soggetto che sarebbe tenuto a dare tempestiva comunicazione al Procuratore regionale dell’avvenuto deposito del conto</em>”.<br />
Al riguardo, dopo aver premesso che l’agente contabile, con la presentazione del conto, ha adempiuto ai propri obblighi e che il giudizio è così instaurato nei suoi confronti, procedendo poi per impulso d’ufficio, la Procura generale esprimeva l’avviso che “<em>un eventuale obbligo di comunicazione dovrebbe essere individuato a carico della segreteria al momento del deposito</em>” e che esso “<em>si tradurrebbe in una misura sostanzialmente organizzativa</em>”.<br />
Nella memoria si concludeva, quindi, in via principale per la declaratoria di inammissibilità della questione di massima e, in subordine, perché essa fosse definita affermando che “<em>l’articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui prevede che possono essere elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte anche del Procuratore regionale, va interpretato nel senso che la segreteria che riceve il conto deve dare formale e tempestiva comunicazione a quest’ultimo dell’avvenuto deposito del conto giudiziale</em>”.<br />
<strong>6.</strong>&nbsp;Alla pubblica udienza del 6 luglio 2016, udito il giudice relatore, è intervenuto il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Antonio Ciaramella, come da verbale.<br />
Il relatore, in particolare, nel riferire dello svolgimento del processo, ha rilevato che la notifica del decreto di fissazione dell’udienza odierna nei confronti del signor Sordelli non era andata a buon fine; il Pubblico Ministero, al riguardo, ha espresso l’avviso della necessità di rinnovazione della notifica stessa, riportandosi, per il resto, alla memoria già versata in atti.<br />
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>I.</strong>&nbsp;In via pregiudiziale, deve essere affrontata la questione relativa alla notifica nei confronti degli agenti contabili.<br />
Queste Sezioni riunite ritengono che ad essi debbano necessariamente essere comunicati sia l’ordinanza di rimessione della questione di massima (a cura della Segreteria della Sezione remittente, ex art. 134 c.p.c.), sia il successivo decreto di fissazione di udienza (a cura della Segreteria delle Sezioni riunite, ex art. 17, ultimo comma, del Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038).<br />
Né può ritenersi che l’adempimento possa essere omesso, nell’ambito dei giudizi di conto, in virtù della possibilità di esperire successivamente l’opposizione contabile di cui all’art. 51 del&nbsp;testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. L’opposizione, infatti, non potrebbe evidentemente riguardare il principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite su questione di massima, principio cui il giudice&nbsp;<em>a quo&nbsp;</em>è senz’altro obbligato a conformarsi, rendendo così necessario che il contraddittorio sia integrato già in questa sede e che non possa essere differito all’esito della pronuncia sul conto.<br />
Ciò posto, considerato che la notifica non è andata a buon fine nei confronti del dirigente Sordelli (sottoscrittore del conto unitamente alla dirigente Casiraghi), si pone la questione della relativa rinnovazione.<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene peraltro – con esclusivo riferimento alla peculiare fattispecie in esame – che la questione debba considerarsi assorbita nella constatazione che si tratta di un giudizio già estinto, avuto riguardo all’interpretazione che si va ad esporre.<br />
Nel senso dell’assorbimento depongono anche ragioni di economia processuale, in disparte il criterio giurisprudenziale della “ragione più liquida” (cfr., ex aliis, già Cass. n. 17219/12; Cass. n. 7663/12; Cass. n.&nbsp;11356/06; Cass., 4773/01; da ultimo, v. Cass., SS.UU., sent. 9936 dell&#8217;8 maggio 2014).<br />
<strong>II.&nbsp;</strong>In punto di ammissibilità della deferita questione di massima, si osserva quanto segue.<br />
<strong>II.1</strong>. L’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.&nbsp;453 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19) prevede che “<em>le Sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale</em>”.<br />
Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, la predetta disposizione è stata integrata con l’aggiunta, tra gli altri, del seguente periodo: “<em>il presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza</em>”.<br />
Nel previgente ordinamento della Corte dei conti, l&#8217;art. 4 della legge 21 marzo 1953, n.161 prevedeva invece la disciplina seguente:<br />
“<em>Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite.</em><br />
<em>Prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, può rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria, la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.</em><br />
<em>Per i giudizi per i quali è ammesso l&#8217;appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle Sezioni medesime previsto dai comma precedenti è subordinato al consenso delle parti.</em>”<br />
<strong>II.2.&nbsp;</strong>Dal confronto delle predette disposizioni&nbsp;è agevole notare che, nel testo della norma oggi vigente, il potere di deferimento spettante alle Sezioni giurisdizionali è riferito alle “<em>questioni di massima</em>” in quanto tali, senza ulteriori specificazioni.<br />
Il potere (ri-)attribuito al Presidente della Corte (a partire dal 2009) riguarda invece (analogamente a quanto previsto nel regime vigente fino al&nbsp;1994), due fattispecie espressamente individuate, e segnatamente: a) i contrasti giurisprudenziali già insorti tra le sezioni giurisdizionali centrali o regionali; b) le “questioni di massima di particolare importanza”.<br />
Il legislatore, dunque, sul piano testuale ha individuato, nell’ambito delle “questioni di massima” (che possono essere deferite dalle Sezioni giurisdizionali e dal Procuratore generale), quelle “di particolare importanza” (che, invece, possono essere deferite dal Presidente).<br />
<strong>II.3.</strong>&nbsp;Nel contesto normativo dinanzi delineato, il “<em>problema della ammissibilità delle questioni proposte (&#8230;) è stato oggetto di particolare esame in numerose sentenze</em>”, costituendo “<em>preoccupazione costante di queste Sezioni riunite</em>”; per quanto qui interessa, si è tra l’altro affermato che “<em>deve trattarsi di questione in relazione alla quale sussista un contrasto giurisprudenziale ovvero che presenti difficoltà interpretative di particolare rilevanza per la necessità di risolvere un punto di diritto specificamente controverso (in particolare, SS.RR. nn. 1/QM, 3/QM, 5/QM 16/QM, 24/QM, 29-30-31-QM, 32/QM)</em>” (così SS.RR., sent. 22/QM/1998).<br />
A tal fine, “<em>si richiede che il giudice a quo porti, a sostegno del deferimento, elementi idonei a giustificare la particolare rilevanza o importanza da attribuire alla questione</em>” perché “<em>in assenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto dedotto</em>&nbsp;(&#8230;)&nbsp;<em>la questione dovrebbe contenere in sé i connotati della questione di massima</em>” (SS.RR., sent. 16/QM/1998).<br />
<strong>II.4.</strong>&nbsp;Nella sentenza n. 5/QM/2004, in particolare, queste Sezioni riunite si sono soffermate sul significato da attribuire alla locuzione “questione di massima”.<br />
In quella sede, si è ricordato che la riforma del 1994 ha previsto “<em>l&#8217;attribuzione di detto potere a tutte le sezioni giurisdizionali anche di primo grado ed al Procuratore Generale e non più per contrasto giurisprudenziale ma per questioni di massima”.&nbsp;</em>Peraltro, già “<em>nella vigenza del precedente ordinamento, le Sezioni riunite di questa Corte (cfr. Sezioni riunite 1989/81) hanno ritenuto ammissibile la rimessione del giudizio su di un contrasto giurisprudenziale ‘potenziale’, che possa cioè derivare dalla decisione del giudice remittente (&#8230;)</em>”.<br />
“<em>Significativa</em>” è apparsa “<em>la scelta del legislatore di non inserire come ipotesi di deferimento alle Sezioni riunite il contrasto giurisprudenziale, fenomeno considerato evidentemente fisiologico con la diffusione degli organi giurisdizionali. Il fatto è ancora più significativo ove si consideri che nel previgente ordinamento il contrasto giurisprudenziale era per le Sezioni semplici l&#8217;unico veicolo di accesso alle Sezioni riunite</em>”.<br />
“<em>In quest&#8217;ottica il deferimento delle questioni di massima all&#8217;organo giurisdizionale di vertice</em>” è stato visto come<em>&nbsp;“bilanciamento tra il principio del libero convincimento del giudice anche in ordine alla interpretazione delle norme positive e l&#8217;esigenza della uniformità delle soluzioni giurisprudenziali in funzione di certezza del diritto</em>”, con la conseguenza che “<em>il limite del deferimento è (&#8230;) dato dalla effettiva portata della questione</em>”.<br />
Nel richiamare la univoca giurisprudenza di queste Sezioni riunite relativamente all’individuazione dei requisiti di ammissibilità, si è quindi affermato che “<em>le questioni di massima debbono investire problematiche giuridiche di particolare importanza ed obiettiva complessità ed aventi rilevanza generale, in quanto suscettibili di diffusa applicazione</em>”.<br />
Ciò posto, rilevato che la “<em>difficoltà interpretativa può presentarsi sin dalle prime applicazioni di una norma</em>”, il deferimento può “<em>avvenire ancor prima del formarsi di un qualsivoglia indirizzo giurisprudenziale</em>”, fermo restando che “<em>la difficoltà interpretativa può essere attestata</em>” (ma non necessariamente) “<em>dalla esistenza sul punto di contrasti giurisprudenziali, i quali rendono evidente che la norma consente più interpretazioni tra loro contrastanti</em>”.<br />
In questa prospettiva, inoltre, da un lato è ritenuta “<em>ammissibile la proposizione da parte del giudice di secondo grado di questione di massima fondata su un contrasto giurisprudenziale ‘potenziale’, che possa cioè derivare dalla decisione del giudice remittente il quale ripensi la precedente giurisprudenza e proponga soluzioni ermeneutiche nuove e diverse, deferendo la questione alle Sezioni riunite prima di infrangere la già esistente giurisprudenza con una sentenza che ha il carattere della definitività”</em>.<br />
Dall’altro lato, si è affermato che “<em>egualmente ammissibile è la questione di massima in ipotesi di difformità giurisprudenziale in primo grado e prima che si pronunci il giudice di appello, avendo il nuovo ordinamento della Corte dei conti previsto la legittimazione all&#8217;accesso alle Sezioni riunite anche per il giudice di primo grado e per il Procuratore Generale, sia per prevenire il formarsi sia per dirimere con immediatezza contrasti giurisprudenziali su questioni di particolare rilevanza qualificabili come di massima</em>”.<br />
<strong>II.5.</strong>&nbsp;In coerenza con questa impostazione, si è successivamente ribadito che “<em>il nuovo ordinamento della Corte dei conti</em>” ha previsto “<em>la legittimazione all&#8217;accesso alle Sezioni riunite anche per il giudice di primo grado e per il Procuratore Generale sia per prevenire il formarsi sia per dirimere con immediatezza contrasti giurisprudenziali su questioni di particolare rilevanza qualificabili come di massima</em>”.<br />
A sostegno di questa conclusione si è osservato, in particolare: i) “<em>in termini di effettività dello strumento</em>”, che la questione potrebbe “<em>non essere affrontata dal giudice d&#8217;appello per mancanza di impugnazioni</em>”; ii)&nbsp;“<em>in termini di tempestività dello strumento</em>”, che l’attesa dei pronunciamenti in appello potrebbe risolversi nell&#8217; “<em>abnorme effetto di un prolungamento dei conflitti tra decisioni delle Sezioni regionali, le quali, nelle more del giudizio o dei giudizi d&#8217;appello, dovrebbero in ogni caso e giocoforza decidere</em>”. Ma “<em>le evenienze sopra prospettate collidono con la essenziale finalità dello strumento del deferimento per questione di massima; quella di assicurare, effettivamente e tempestivamente ed in misura accettabile, l&#8217;uniformità della giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali</em>” (così SS.RR., sent. 4/QM/2005).<br />
<strong>II.6.&nbsp;</strong>Ancora, con riferimento ad ipotesi di deferimento sia presidenziale sia di Sezione giurisdizionale, per quanto qui precipuamente interessa si è affermato che:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>la sussistenza di un punto di difficile soluzione, legittimante il deferimento della questione di massima, rappresenta un requisito alternativo a quello del contrasto giurisprudenziale</em>” (SS.RR. sent. 6/<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;va ritenuta ammissibile la questione di massima deferita in ragione della “<em>sua&nbsp;particolare rilevanza</em>” (SS.RR., sent. 2/QM/2010);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>l’ipotesi del problema interpretativo di particolare complessità (&#8230;) di per sé giustifica la remissione a queste SS.RR. della relativa questione di massima (&#8230;) pur in assenza (&#8230;) di un contrasto giuris<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>le Sezioni riunite si pongono come Organo peculiare preposto, a dar coerenza ermeneutica, ai fini della certezza del diritto, al sistema pretorio definito dalle Sezioni della Corte dei conti, laddove si sono<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>il deferimento è volto a conseguire una pronuncia incidentale di queste Sezioni riunite, sostanzialmente pregiudiziale, su di una questione di diritto oggetto di contrasto giurisprudenziale o, comunque, di n<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>sussiste (&#8230;) l’ ammissibilità delle questioni di massima sotto il profilo della particolare importanza”&nbsp;</em>in fattispecie relativa a&nbsp;<em>“questioni nuove (&#8230;), complesse, e suscettibili di app<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>il giudizio delle Sezioni riunite presuppone l’esistenza o di un contrasto giurisprudenziale (secondo la più recente giurisprudenza solo tra orientamenti giurisprudenziali formatisi in appello [&#8230;]) o di un<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ai fini dell’ammissibilità, le questioni di massima “<em>rivestono quel carattere di particolare importanza richiesto dalla legge (&#8230;)</em>” ove si pongano tra l’altro “<em>problemi ermeneutici di non poco momen<br />
<strong>II.7.&nbsp;</strong>In conclusione, il deferimento alle Sezioni riunite deve considerarsi ammissibile in presenza di questione di massima. Tutte le Sezioni giurisdizionali possono deferire la risoluzione di questioni di massima, coerentemente con l’articolazione strutturale della Corte fondata su un assetto organizzativo della giurisdizione che valorizza opportunamente il decentramento su base regionale.<br />
Sono, in particolare, indici sintomatici di una questione “di massima”, alternativamente:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la presenza di un contrasto giurisprudenziale di tipo “orizzontale” (secondo la più recente giurisprudenza, deve trattarsi di contrasto tra sezioni d’appello, ma non manca giurisprudenza precedente che riti<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la “rilevanza” della questione (talvolta definita in giurisprudenza “particolare importanza”, facendo riferimento al termine utilizzato dal legislatore, prima del 1994 e dopo il 2009, per i deferimenti pres<br />
Tenuto quindi a mente che “<em>il limite del deferimento è (&#8230;) dato dalla effettiva portata della questione</em>” (SS.RR., sent. 5/QM/2004, cit.), spetta al prudente apprezzamento delle Sezioni riunite la delibazione, in via preliminare, circa la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione nel caso concreto, onde garantire un “filtro” all’accesso alla funzione nomofilattica che bilanci detto accesso con la contrapposta esigenza, parimenti meritevole di considerazione, di ricercare ed affinare le migliori soluzioni in diritto attraverso i fisiologici meccanismi dell’elaborazione giurisprudenziale. Questo bilanciamento ha assunto ancor più rilievo dopo l’introduzione del peculiare vincolo “conformativo” nel citato articolo 1, comma 7, ad opera della citata legge n. 69 del 2009.<br />
<strong>II.8.&nbsp;</strong>Alla luce del suesposto sistema normativo e giurisprudenziale, la questione deferita con l’ordinanza in epigrafe dalla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia è qualificabile come “questione di massima” ed è, per l’effetto, ammissibile, in presenza (incontroversa ed obiettiva) del presupposto della rilevanza anche nel giudizio&nbsp;<em>a quo</em>.<br />
Essa, nello specifico:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;possiede il carattere della novità (non constando precedenti giurisprudenziali sul punto dedotto);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;presenta profili interpretativi di particolare delicatezza e rilevanza, vertendosi dell’interpretazione costituzionalmente orientata di una disposizione processuale;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;è suscettibile di applicazione immediata e generalizzata a decine di migliaia di giudizi di conto, pendenti presso tutte le Sezioni giurisdizionali regionali;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mira a prevenire la difforme applicazione della stessa disposizione di legge da parte di singole Sezioni giurisdizionali regionali (con l’effetto concreto di prolungare di ulteriori cinque anni la pendenza<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;si sviluppa su una fattispecie concreta sulla quale un eventuale futuro sviluppo giurisprudenziale appare improbabile e, in ogni caso, sarebbe incompatibile, nei tempi e nel numero dei giudizi interessati,<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ha un impatto organizzativo di ampia portata per tutte le Procure e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;investe in via diretta la posizione di migliaia di agenti contabili, nei rapporti con le relative amministrazioni (agenti contabili i quali con la presentazione del conto hanno ottemperato al loro obbligo e<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;insiste su una materia, qual è quella dei giudizi di conto, per sua natura caratterizzata dalla serialità, generalità, uniformità ed indifferibilità delle procedure, tali da rendere particolarmente pregnant<br />
<strong>III.</strong>&nbsp;Ritenuta in rito l’ammissibilità della questione, nel merito valgano le considerazioni seguenti.<br />
<strong>III.1.</strong>&nbsp;L’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di estinzione dei giudizi di conto, stabilisce che “<em>decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell&#8217;articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall&#8217;articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell&#8217;amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l&#8217;eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell&#8217;agente contabile</em>”.<br />
A sua volta, l’articolo 27 del Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13&nbsp;agosto 1933, n. 1038<em>,&nbsp;</em>prevede che “<em>i conti sono depositati nella segreteria della sezione competente, che li trasmette al primo referendario o referendario designato quale relatore dal presidente</em>”.<br />
Per inciso, è da rammentare che anche l’articolo 3 della legge 8&nbsp;ottobre 1984, n. 658, prevede che: “<em>pervenuto il conto, il segretario ne dà notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore</em>”.<br />
<strong>III.2.</strong>&nbsp;La Sezione giurisdizionale per la Lombardia ritiene che, per rendere effettivo il potere della Procura regionale di “elevare contestazioni” entro il quinquennio in parola, il combinato disposto delle disposizioni citate (art. 2 della legge n. 20 del 1994; art. 27 del Regolamento di procedura), debba interpretarsi nel senso che la Sezione giurisdizionale sia tenuta a comunicare alla Procura regionale l’avvenuto deposito di ciascun conto. Diversamente, si sostiene nell’ordinanza di rimessione, la Procura potrebbe venire a conoscenza dell’esistenza di un conto giudiziale solo nel momento in cui riceve la relazione di estinzione, cioè quando il quinquennio utile per svolgere la propria autonoma istruttoria ed elevare le conseguenti eventuali contestazioni è già irrimediabilmente decorso.<br />
Ciò sarebbe avvenuto nel giudizio&nbsp;<em>a quo</em>, laddove il conto del consegnatario delle azioni del Comune di Milano era stato depositato in Sezione il&nbsp;9 luglio 2008, ma&nbsp;la Procura regionale ne ha avuto formale conoscenza solo il 14 maggio 2014, allorché ha ricevuto dalla Sezione, come per prassi, la relazione con proposta di estinzione sulla quale rilasciare il proprio “visto”.<br />
Di qui la proposizione della questione di massima all’esame, ritenuta rilevante nel giudizio&nbsp;<em>a quo&nbsp;</em>nel presupposto che, in mancanza di comunicazione alla Procura dell’avvenuto deposito del conto, il termine di cui al citato articolo 2 non possa decorrere e il giudizio sul conto non possa quindi estinguersi.<br />
<strong>III.3.&nbsp;</strong>Al riguardo, deve anzi tutto rilevarsi che la mancata previsione, nella vigente disciplina del giudizio di conto, della formale comunicazione dell’avvenuto deposito di ciascun conto giudiziale alla Procura regionale, da parte della competente Sezione giurisdizionale, non è di per sé irragionevole.<br />
Invero, occorre tenere a mente che l’introduzione del giudizio di conto è sottratta alla libera determinazione tanto dell’agente contabile, quanto dell’amministrazione, del Pubblico Ministero e della Sezione giurisdizionale; si tratta, infatti, di giudizio officioso, a carattere necessario ed inderogabile, procedimentalizzato nei tempi e nei modi (per quanto qui interessa) direttamente dalla legge.<br />
Ad esempio, per le amministrazioni statali, l’articolo 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, prevede (ai commi 2 e 3) che: “<em>2. Il&nbsp;conto giudiziale è reso entro i due mesi successivi alla chiusura dell&#8217;esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data della cessazione della gestione. 3. Gli uffici di controllo, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti il visto di regolarità amministrativo-contabile e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti con note di osservazione</em>”.<br />
Per la Regione, gli enti regionali e in generale gli enti diversi dallo Stato, l’articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 prevede che: “<em>I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell&#8217;avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa. Pervenuto il conto, il segretario ne dà notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore</em>”.<br />
Per gli enti locali, i termini sono fissati dal relativo testo unico, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All’articolo 226, per il tesoriere, è stabilito che: “<em>Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell&#8217;articolo 93, rende all&#8217;ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall&#8217;approvazione del rendiconto</em>”. All’articolo 233, per gli altri agenti contabili, è stabilito che: “<em>Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio finanziario, l&#8217;economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all&#8217;articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all&#8217;ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall&#8217;approvazione del rendiconto</em>”.<br />
Essendo, così, legislativamente prefissati i termini di resa e deposito dei conti, aventi carattere di generalità e sottratti alla disponibilità di tutti i soggetti coinvolti nel giudizio, l’ipotizzato obbligo di comunicazione dell’effettivo deposito di ciascun conto si rivela un adempimento processuale irrituale e di dubbia utilità, tanto più ove si consideri che il legislatore ha invece previsto, a chiusura del sistema, che la Sezione stessa possa fare richiesta alla Procura di introdurre il giudizio per resa di conto in relazione a quei conti che non risultino depositati alla prevista scadenza (cfr.&nbsp;art. 39 del citato Regolamento di procedura; v. anche art. 614, terzo comma, del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827).<br />
La disciplina legislativa appare quindi ispirata al criterio, non irragionevole, che siano segnalati alla Procura i conti non pervenuti, piuttosto che sia data comunicazione di quelli ordinariamente pervenuti.<br />
Sicché, in mancanza di elementi di segno contrario, è fisiologico attendersi (com’è avvenuto, ad esempio, nella fattispecie in esame) che un conto della gestione 2007 sia ritualmente depositato, secondo legge, nel corso del 2008 e che il relativo giudizio possa conseguentemente estinguersi nel corso del 2013 (decorso, cioè, il quinquennio) o, al più tardi, nei primi mesi del 2014 (a seconda che si ritenga applicabile, o meno, la sospensione feriale dei termini processuali al quinquennio di cui all’articolo 2 della citata legge n. 20 del 1994).<br />
In quest’ottica, stante anche l’ampiezza del periodo utile all’estinzione, la mancata previsione di un puntuale obbligo di comunicazione dell’avvenuto deposito del conto non sembra comportare alcuna apprezzabile lesione delle prerogative del Pubblico Ministero, in violazione degli invocati parametri di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione (tanto più che, come previsto dallo stesso articolo 2, l’estinzione del giudizio sul conto comunque non pregiudica, sussistendone i presupposti, l’esercizio da parte del Pubblico Ministero medesimo dell’azione di responsabilità amministrativa e contabile a carico dell’agente).<br />
<strong>III.4.&nbsp;</strong>Ferme restando le considerazioni che precedono, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla Procura lombarda e, per riflesso, l’interpretazione costituzionalmente orientata prospettata dalla Sezione non appaiono convincenti sotto ulteriori, assorbenti profili.<br />
L’ordinanza di rimessione, infatti, si fonda sul presupposto che il citato articolo 2, “<em>sembra presupporre – ancorché tacitamente – il riconoscimento in capo</em>” al Procuratore Regionale “<em>dei poteri istruttori necessari a consentirgli di svolgere, nel quinquennio, un’autonoma attività finalizzata all’eventuale (parimenti autonoma) elevazione delle contestazioni</em>”; di qui il sollevato “<em>grave problema di illogicità e irragionevolezza della previsione normativa, atteso che essa in definitiva finirebbe con l’intestare al procuratore regionale un potere di contestazione da esercitarsi senza i necessari poteri propedeutici di istruttoria, e, prima ancora, senza avere neppure cognizione dell’essersi verificato il presupposto (il deposito del conto, appunto) per farne uso</em>”.<br />
Questa lettura non può essere condivisa.<br />
<strong>III.4.1.</strong>&nbsp;Sul piano testuale può osservarsi che lo stesso articolo 2 della citata legge n. 20 del 1994 distingue tra il giudizio “<em>sul conto</em>”, che si estingue, e le eventuali responsabilità amministrative e contabili “<em>a carico dell’agente contabile</em>”, che restano invece ferme (indipendentemente dall’estinzione del giudizio “<em>sul conto</em>”).<br />
Nel contesto e nello spirito della norma, è da ritenere che le “<em>contestazioni a carico del contabile</em>”, elevabili dalla Procura con effetto impeditivo sull’estinzione del giudizio “<em>sul conto</em>”, non si riferiscano in realtà al “<em>regolare pareggio</em>” delle partite o ad altre ipotesi di “<em>irregolarità</em>” del conto giudiziale stesso e non siano da individuarsi in esito ad una prefigurata autonoma attività istruttoria “<em>sul conto</em>” e sui relativi documenti giustificativi, tacitamente intestata al Pubblico Ministero, ma si riferiscano a eventuali fattispecie di responsabilità amministrative e contabili rilevate dal Pubblico Ministero stesso, in via generale, nell’ambito delle “<em>istruttorie di sua competenza</em>” (cfr. art. 74 t.u. Corte conti). Ciò, evidentemente, anche ai fini della possibile riunione del giudizio di conto con quello di responsabilità (cfr. art. 44 del citato Regolamento di Procedura).<br />
Le “<em>contestazioni a carico del contabile</em>” di cui al citato articolo 2 riguardano, dunque, “<em>l&#8217;eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell&#8217;agente contabile”</em>, di cui allo stesso articolo 2, ma non le altre “<em>irregolarità a carico dei contabili</em>” rilevate dal giudice relatore in sede di esame sul conto (di cui all’articolo 47 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; v. anche articoli 84 e 85 della legge di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).<br />
<strong>III.4.2.</strong>&nbsp;In questo senso, sul piano sistematico, non può ignorarsi che l’articolo 2, in commento, introducendo nel 1994 l’istituto dell’estinzione del giudizio di conto, si è innestato su una struttura processuale già minuziosamente disciplinata dal legislatore e risalente, nei suoi tratti essenziali, al secolo precedente.<br />
Nel disegno legislativo, i ruoli rispettivamente attribuiti al Giudice e al Pubblico Ministero nel giudizio di conto sono definiti con nitidezza, nel senso che l’istruttoria preliminare sul conto è prerogativa del giudice relatore, mentre il Pubblico Ministero agisce in questa fase, a seconda dei casi, nella funzione definita in dottrina come “concludente” o anche “consulente”.<br />
In particolare, con riguardo all’esame del conto, è stabilito che il relatore:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;riceve, a cura della segreteria della Sezione, il conto giudiziale depositato (art. 27 Reg. proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>procura, se del caso, la parificazione del conto da parte dell&#8217;amministrazione</em>” (art. 28 Reg. Proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>procede all&#8217;esame del conto stesso con la scorta dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisiti</em>” (art. 28 Reg. Proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>può chiedere all&#8217;amministrazione o al contabile notizie e documenti mediante fogli di rilievo in via ufficiosa</em>” (art. 28 Reg. Proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>procura anche la correzione di eventuali errori materiali</em>” (art. 28 Reg. Proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in esito all’esame, redige la “<em>relazione sul conto</em>” che “<em>conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>preparata la relazione sul conto, ne informa il presidente</em>” (art. 30 Reg. Proc.).<br />
E’ invece stabilito che il Pubblico Ministero:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;riceve dal Presidente la “<em>trasmissione</em>” della relazione sul conto, “<em>preparata</em>” dal relatore (art. 30 Reg. Proc.), ovvero riceve “<em>previa comunicazione</em>” della “<em>relazione scritta</em>” con cui il relatore rif<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>appone il suo visto in calce alla relazione, oppure fa espressamente risultare il suo avviso contrario se non consente nella proposta del relatore</em>” (art. 31 Reg. Proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rassegna così le proprie “<em>conclusioni</em>” in relazione alla “<em>proposta del relatore</em>” (art. 32 Reg. Proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in caso di addebiti di importo esiguo, “<em>deve esprimere in calce alla relazione stessa il suo motivato parere sull&#8217;importo dell&#8217;addebito</em>” (art. 35 Reg. Proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>è sempre sentito</em>” nei giudizi avanti la Corte dei conti (art. 72 t.u. Corte conti).<br />
E’ agevole rilevare che, in questa fase “preliminare”, l’esame del conto giudiziale e i relativi poteri istruttori, esercitabili anche mediante richieste in via ufficiosa, sono tutti inequivocamente intestati al giudice relatore, senza che sia prevista la comunicazione o la trasmissione dei relativi atti alla Procura; il Pubblico Ministero è invece chiamato ad esprimersi (mediante il proprio “avviso”, “visto”, “parere”, “conclusioni”) in esito all’esame svolto dal relatore e sulla base della relazione da questi predisposta.<br />
E’ significativo che, nel testo delle disposizioni dinanzi richiamate, neppure è espressamene prevista la trasmissione del “conto” al Pubblico Ministero, ma solo quella della “relazione”, sulla quale il medesimo è per l’appunto chiamato a rendere il proprio avviso, favorevole o contrario, con le conseguenze ivi previste.<br />
<strong>III.5.&nbsp;</strong>Tirando le fila del discorso, l’idea di un’istruttoria svolta in autonomia dal Pubblico Ministero sui conti giudiziali, parallelamente (o&nbsp;in sostituzione) rispetto a quella rimessa al giudice relatore, è estranea al sistema normativo previgente all’introduzione del citato articolo 2.<br />
Tra le intepretazioni possibili, è senz’altro da preferire quella che colloca il citato articolo 2 in linea di continuità e coerenza con il quadro legislativo preesistente, rispetto a quella che ipotizza una tacita, ma radicale, innovazione dell’assetto stesso, che oneri il Pubblico Ministero di svolgere, in proprio, un esame di ciascun conto giudiziale, al fine di elevare proprie contestazioni sulla regolarità di esso, indipendentemente dalla relazione depositata dal magistrato relatore.<br />
Nessuna violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione è rilevabile, posto che l’eventuale estinzione del giudizio sul conto comunque non preclude per il Pubblico Ministero la possibilità di agire, nell’ambito delle istruttorie di sua competenza, per far accertare responsabilità amministrative e contabili a carico dell’agente contabile.<br />
<strong>IV.</strong>&nbsp;Per tutte le considerazioni fin qui svolte, la questione di massima deferita con la sentenza e contestuale ordinanza in epigrafe (riformulata nel seguente quesito di diritto: “<em>se, ai fini del decorso del quinquennio previsto dall’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di estinzione del giudizio sul conto, sia necessaria la formale e tempestiva comunicazione al Procuratore Regionale dell’avvenuto deposito del conto giudiziale,&nbsp;di cui all’articolo 27 del Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038</em>”) trova soluzione negativa.<br />
<strong>V.&nbsp;</strong>Non v’è luogo a provvedere sulle spese.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>PER QUESTI MOTIVI</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><em>La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, pronunciando sulla questione di massima rimessa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia con sentenza-ordinanza n. 55/2016, in relazione al quesito come sostanzialmente interpretato e riformulato in motivazione,</em></div>
<div style="text-align: center;"><strong>AFFERMA</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><em>il seguente principio di diritto:</em><br />
<em>“Ai fini del decorso del quinquennio previsto dall’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di estinzione del giudizio sul conto, non è necessario che sia data comunicazione al Procuratore Regionale dell’avvenuto deposito del conto giudiziale di cui all’articolo 27 del Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e di cui all’articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 658”.</em><br />
Dispone la restituzione degli atti alla Sezione remittente, a cura della Segreteria delle Sezioni riunite.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2016.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE<br />
Gerardo de Marco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alberto Avoli<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria in data 15 settembre 2016<br />
Il Dirigente della Segreteria<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maria Laura Iorio</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.8</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-21-4-2016-n-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-21-4-2016-n-8/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.8</a></p>
<p>Pres. Avoli, Rel Smiroldo Azione di&#160;responsabilità amministrativa &#8211; Prescrizione &#8211; Gravame del pubblico ministero &#8211; Art. 105 del R.D. 1038 del 1933 &#8211; Accoglimento &#8211; Rimessione atti al primo giudice &#8211; Prosecuzione del giudizio In sede di risoluzione di questione di massima, deferita per contrasto giurisprudenziale di tipo orizzontale, le</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-21-4-2016-n-8/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.8</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Avoli, Rel Smiroldo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Azione di&nbsp;responsabilità amministrativa &#8211; Prescrizione &#8211; Gravame del pubblico ministero &#8211; Art. 105 del R.D. 1038 del 1933 &#8211; Accoglimento &#8211; Rimessione atti al primo giudice &#8211; Prosecuzione del giudizio</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In sede di risoluzione di questione di massima, deferita per contrasto giurisprudenziale di tipo orizzontale, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale hanno statuito che il giudice d’appello, qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato la prescrizione per l’azione di responsabilità amministrativa, in ipotesi di accoglimento del gravame del pubblico ministero, in applicazione dell’art. 105 del R.D. 1038 del 1933, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito.<br />
Il Collegio ha ritenuto prevalenti le ragioni sistematico ricostruttive che fanno preferire l’interpretazione della norma che colloca la prescrizione nell’ambito operativo di riferimento dell’art. 105, comma 1, del R.D. 1038 del 1933, in ragione della specificità dell&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello contabile, che modifica l&#8217;effetto devolutivo dell’appello civile complessivamente disegnato dagli articoli artt.187, comma 2 e 3, 276, 279, n. 2, 342, 345, 346, 353, 354 c.p.c., prevedendo che “<em>quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite</em>”, con conseguente rinvio al primo giudice.<br />
In tale prospettiva, i contenuti giuridici della locuzione ‘questioni di carattere pregiudiziale’ di cui all’art. 105 del R.D. 1038 del 1933, non essendo sovrapponibili alle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 del c.p.c. (in&nbsp;tal senso, v.: SSRR n. 23/1998/QM), devono essere ricostruiti in armonia con la struttura del processo contabile. Al riguardo il Collegio ha osservato che alla stregua del sistema di progressione logica nella decisioni delle questioni delineato dagli artt. 276 e 279 c.p.c., applicabili al giudizio contabile, ‘il collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa’ (art. 276, comma 2, c.p.c.): fra le prime la precedenza è accordata ordinariamente alle questioni relative alla giurisdizione ed alla competenza, poi alle&nbsp;<em>pregiudiziali di rito</em>&nbsp;ed alle&nbsp;<em>preliminari di merito</em>; infine al merito in senso stretto (cfr. art. 279, comma 1, nn. 1, 2 e 3). La decisione sulla eccezione di prescrizione, non attingendo al merito della causa, si colloca tra le questioni pregiudiziali la cui soluzione, ai sensi dei ricordati artt. 187, comma 2 e 3, 276, comma 2, e 279, comma 1, nn. 1 e 2 c.p.c. è idonea da sola a risolvere il giudizio.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Sentenza n. 8/2016/QM</strong></div>
<div style="text-align: center;">
R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI<br />
<em>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Nelle persone dei seguenti Magistrati:<br />
<strong>Alberto AVOLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente</strong><br />
<strong>Piergiorgio DELLA VENTURA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Giuseppina MAIO,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Eugenio MUSUMECI,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Elena TOMASSINI,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Antongiulio MARTINA,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Marco SMIROLDO,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere &#8211; relatore</strong><br />
All’esito dell’udienza del giorno 16 marzo 2016, con l’assistenza del Segretario di udienza Dr. Maria Elvira Addonizio, ha pronunziato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio su questione di massima iscritto al&nbsp;<strong>n. 499/SR/QM</strong>&nbsp;del registro di Segreteria, deferita dalla Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana della Corte dei conti con ordinanza n. 33/A/2015, depositata il 18.11.2015, con riferimento al giudizio pendente dinanzi alla Sezione giurisdizionale d’Appello medesima iscritto al n. 5191 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale a carico dei sig.rri&nbsp;Sebastiano MUSUMECI e Giovanni IOPPOLO, rappresentati e difesi dall’avv. Filippo Cangemi; Ignazio GAMBINO, Salvatore CRISTALDI, Vincenzo OLIVA e Stefano FISICHELLA tutti rappresentati e difesi dall’avv. Emilio Castorina.<br />
Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione d’udienza e la nomina del relatore;<br />
Visti l’ordinanza di rimessione e gli altri atti di causa;<br />
Uditi nell’udienza del 16 marzo 2016 il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Cons. Cinthia Pinotti, nonché l’avv.to Cangemi per Musumeci e Ioppolo, e, su delega dell’avv. Castorina, per Oliva, Gambino, Fisichella e Cristaldi, che concludevano nei sensi oltre indicati.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1</strong>.- Con l’ordinanza in epigrafe&nbsp;la&nbsp;Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana ha deferito a queste Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 e s.m.i., una questione di massima articolata nel modo seguente: “<em>Se nel caso in cui il Giudice di prime cure abbia dichiarato la prescrizione per l’azione di responsabilità amministrativa, il Giudice d’appello debba fare applicazione dell’art. 105 del R.D. 1038/1933 nel senso di rimettere gli atti, in ipotesi di accoglimento del gravame del P.M. al primo giudice per la prosecuzione del giudizio nel merito, oppure, se debba trattenere per intero il giudizio definendolo nel merito</em>”.<br />
<strong>2</strong>. I fatti oggetto del giudizio&nbsp;<em>a quo</em>&nbsp;riguardano un’ipotesi di danno erariale conseguente alla illegittima stipula a condizioni diseconomiche di un contratto di locazione di sei stazioni impresenziate site nella Provincia di Catania cagionato dai predetti convenuti in concorso doloso tra loro, per un importo complessivo pari ad euro 277.963,43.<br />
L’ordinanza ha quindi esposto che i giudici di prime cure avevano accolto l’eccezione di prescrizione formulata dai convenuti, definendo con tale statuizione il giudizio di primo grado.<br />
Il Pubblico ministero ha impugnato la sentenza eccependo l’errata individuazione del termine d’esordio della prescrizione e ne ha chiesto la riforma con rinvio degli atti al giudice di prime cure per il prosieguo del giudizio di merito.<br />
Gli appellati si sono costituiti chiedendo la reiezione del gravame e la sospensione del giudizio per avvenuta proposizione di querela di falso, opponendosi alla remissione al primo giudice, attesa la ritenuta inapplicabilità dell’art. 105 del R.D. 1038 del 1933 al caso in esame.<br />
<strong>3</strong>.- Il Collegio “a quo”, respinta in via pregiudiziale l’istanza di sospensione, nel valutare i termini d’ammissibilità dell’appello di Procura concernente unicamente la statuizione sulla prescrizione, ha ritenuto che la questione attinente all’applicabilità dell’art. 105 del R.D. 1038 del 1933 nel caso di pronuncia di prime cure concernente unicamente la prescrizione, potesse essere suscettibile di costituire oggetto di una questione di massima.<br />
Il remittente, infatti, ha osservato – in punto di rilevanza &#8211; che qualora la statuizione in ordine alla prescrizione dell’azione dovesse essere considerata quale ‘questione di carattere pregiudiziale’ ai sensi dell’art. 105 del R.D. 1038 del 1933, allora potrebbe ritenersi ammissibile un appello che – come nel caso in esame &#8211; limiti a tale aspetto la critica all’impugnata sentenza senza svolgere motivi di merito, in quanto il giudice d’appello sarebbe tenuto a pronunciarsi esclusivamente sulla questione pregiudiziale.<br />
Al contrario, qualora la prescrizione non venisse ritenuta ‘questione di carattere pregiudiziale’, l’art. 105 del R:D: 1038 del 1933 non sarebbe applicabile e l’appello sarebbe radicalmente inammissibile per carenza dei motivi specifici sul merito del giudizio ex art. 342 e 346 c.p.c.<br />
Il giudice “a quo” ha quindi rappresentato che sul punto di diritto illustrato, nel tempo, la giurisprudenza della Corte dei conti ha sviluppato due indirizzi interpretativi contrastanti.<br />
Secondo un primo orientamento, la prescrizione è inquadrabile tra le ‘questioni di carattere pregiudiziale’, ritenendo applicabile alle sentenze che statuiscono unicamente su questa eccezione l’art. 105 R.D. 1038 del 1933, con conseguente ammissibilità dell’appello che contenga unicamente il motivo di gravame attinente alla prescrizione e rinvio al primo giudice in caso di accoglimento del gravame (Sez. I, n. 291 del 2014; Sez. II, n. 590 del 2015; Sez. III, 782 del 2013). L’altra impostazione, in senso contrario, non considera la prescrizione una questione pregiudiziale, ma una preliminare di merito e, pertanto, non applicandosi l’art. 105 del R.D. 1038 del 1933 che si riferisce alle ‘questioni di carattere pregiudiziale’, impone al giudice d’appello di trattenere l’intero giudizio per la decisione del merito (Sez. I, n. 314 del 2014, n. 399 del 2002, 279 del 2004; sez. II n. 97 del 2002), con conseguente necessità della proposizione di un appello ‘autosufficiente’ nei termini anzidetti, ossia che riproponga ex art. 346 c.p.c. anche i motivi sul merito della controversia.<br />
Ciò posto, precisa il giudice “a quo”, l’incertezza giurisprudenziale e l’importanza che la questione riveste sul piano della individuazione in tali fattispecie dei corretti ambiti del giusto processo contabile, giustificano un intervento delle SSRR in sede giurisdizionale che chiarisca i termini delle questione ai fini del giudizio di ammissibilità del gravame.<br />
<strong>4</strong>.- Con memoria del 03.03.2016, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni sulla prefata questione di massima.<br />
In punto di rilevanza della questione, la Procura generale ha osservato che, stante la natura di questione preliminare di merito della prescrizione ex art. 187, comma 3, c.p.c., l’appello, anche se limitato alla sola questione attinente alla prescrizione è ammissibile, in quanto non diretto avverso una statuizione involgente esclusivamente il rito e non rientrante in quelle previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., eventualità questa che – come chiarito da Cass. n. 16272 del 2012 &#8211; avrebbe richiesto la deduzione in appello anche delle questioni di merito, pena l’inammissibilità dell’appello stesso per carenza d’interesse.<br />
La Procura generale ha conclusivamente osservato sul punto che in realtà la rilevanza è, nel caso in esame, meramente indiretta ovvero&nbsp;<em>secundum eventum litis</em>, potendo il giudice anche rigettare nel merito l’appello, essendosi peraltro gli appellanti limitati a chiedere il rigetto nel merito dell’appello, senza eccepirne l’inammissibilità, con piena operatività quindi dell’effetto devolutivo ex art. 346 c.p.c. in quanto il pubblico ministero non aveva rinunciato alle domande ed eccezioni di merito non accolte dal giudice di prime cure.<br />
In subordine, qualora il Collegio giudicante ritenesse ammissibile la questione di massima, la Procura generale ha osservato che la questione deve essere risolta alla luce della garanzia costituzionale del giusto processo previsto dall’art. 111, Cost. e dall’art. 6 della C.E.D.U.<br />
Rilevata l’abrogazione della c.d. remissione discrezionale, la Procura generale ha sottolineato come il presupposto applicativo della norma contenuta nell’art. 105 del R.D. 1038 del 1933 sia la ricostruzione del significato tecnico giuridico della locuzione ‘questione pregiudiziale’ che, secondo la Procura generale, non può che essere interpretata – conformemente ai principi del giusto processo – nel senso restrittivo fatto palese anche dagli artt. 353 e 354 del c.p.c., escludendo quindi la prescrizione, che ha natura di questione preliminare di merito ex art. 187 c.p.c. e non di ‘pregiudiziale’.<br />
Per quanto precede, la Procura generale ha chiesto di dichiarare che “<em>nel caso in cui il giudice di prime cure abbia dichiarato la prescrizione per l’azione di responsabilità amministrativa in ipotesi di accoglimento del gravame del PM il giudice deve trattenere per intero il giudizio definendolo nel merito</em>”.<br />
<strong>5</strong>.- Con memoria depositata in data 04.03.2016, si sono costituiti i sig.rri&nbsp;Ignazio GAMBINO, Salvatore CRISTALDI, Vincenzo OLIVA e Stefano FISICHELLA tutti rappresentati e difesi dall’avv. Emilio Castorina.<br />
La difesa ha rilevato, richiamando precedenti decisioni delle Sezioni Riunite di questa Corte, che la prescrizione è questione di merito e, pertanto, deve ritenersi esclusa l’operatività dell’art. 105 del R.D. 1038 del 1933 nel caso in esame, anche in virtù dei principi del giusto processo e della disciplina acceleratoria del processo contabile introdotta con l’abolizione del secondo coma dell’art. 105 del R.D. 1038 del 1933.<br />
A tale stregua, la difesa ha definitivamente concluso chiedendo che alla presente questione di massima venga data soluzione affermando che “<em>nel caso in cui il giudice di prime cure abbia dichiarato la prescrizione per l’azione di responsabilità amministrativa il giudice d’appello debba fare applicazione dell’art. 105 del R.D: 1038 del 1933 trattenendo per intero il giudizio e definendolo nel merito</em>”.<br />
<strong>6</strong>.- Con memoria depositata il 04.03.2016 si sono costituiti anche i sigg.ri&nbsp;Sebastiano MUSUMECI e Giovanni IOPPOLO.<br />
Dopo aver sottolineato l’esistenza di precedenti della stessa Sezione d’appello remittente nel senso della inconfigurabilità della prescrizione quale ‘questione di carattere pregiudiziale’, la difesa ha ripercorso l’evoluzione normativa che ha interessato l’art. 105 del R.D: 1038 del 1933, che allo stato attuale precluderebbe un rinvio al primo giudice nel caso in esame in ragione dell’attinenza al merito della prescrizione, escludendola dalle pregiudiziali.<br />
Tali conclusioni non potrebbero essere revocate in dubbio sotto il profilo del ‘principio del doppio grado di giudizio’, privo di copertura costituzionale, ponendosi in linea con il principio di ragionevole durata del processo previsto dall’art. 111 Cost e dall’art. 6 della C.E.D.U..<br />
La difesa ha concluso in modo conforme a quanto richiesto dalle altre parti private e dalla Procura generale.<br />
<strong>7</strong>.- All’odierna pubblica udienza, la Procura generale ha ripercorso sostanzialmente le argomentazioni svolte in punto di ammissibilità della questione di massima; nel merito ha confermato le conclusioni rassegnate negli scritti.<br />
L’avv. Cangemi, dopo aver sottolineato che la questione è rilevante perché le parti hanno formulato una specifica eccezione circa l’ammissibilità dell’appello, nel merito ha diffusamente argomentato sulla attinenza alla giurisdizione della questione sottoposta all’attenzione del Collegio sotto il profilo dell’esercizio di una giurisdizione in contrasto con l’art. 111 Cost., questione astrattamente sottoponibile al giudizio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione qualora si ritenesse di configurare nell’ipotesi in esame un rinvio al primo giudice in caso di accoglimento dell’appello del Pubblico ministero.<br />
Sul punto la difesa ha segnalato che soltanto dopo la modifica dell’art. 105 del R.D. 1038 del 1933 avvenuta con la legge n. 205 del 2000, legge ‘epocale’ ad effetto acceleratorio, la prescrizione, dapprima ritenuta sempre questione preliminare di merito, ha iniziato ad essere qualificata in altro modo, tale d dare adito all’applicazione dell’art. 105 del R.D. 1038 del 1933.<br />
La difesa ha quindi concluso come in atti.<br />
La Procura generale, in replica, ha precisato che, nell’esprimere la propria posizione sull’ammissibilità della questione di massima aveva tenuto in considerazione unicamente quanto risultava dall’ordinanza di rimessione, che non faceva alcun riferimento all’eccezione d’inammissibilità dell’appello richiamata dalla difesa all’odierna udienza.<br />
Quanto alla evocata pertinenza della questione in esame alla tematica dei limiti della giurisdizione della Corte dei conti, la Procura generale ha osservato che, in realtà, il tema in esame non riguarda la giurisdizione, ma unicamente l’individuazione del giudice competente a decidere sul merito di un giudizio di responsabilità amministrativa, pacificamente attribuito alla giurisdizione della Corte dei conti.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1</strong>.- In via preliminare, devono essere valutati i profili riguardanti l’ammissibilità della proposta questione di massima.<br />
Sussiste invero il requisito del contrasto orizzontale, del quale il giudice remittente dà adeguatamente atto, con riferimento all’individuazione dei limiti dell’effetto devolutivo dell’appello contabile avverso una decisione che abbia definito un giudizio di responsabilità statuendo unicamente sull’eccezione di prescrizione, accogliendola.<br />
La soluzione della questione di massima, inoltre, si dimostra rilevante, in quanto necessaria per valutare l’ammissibilità del gravame presentato dalla procura regionale unicamente avverso tale statuizione, senza riproporre le domande di merito ex art. 342 e 346 c.p.c.<br />
Trattandosi di tematica legata all&#8217;ammissibilità dei gravami, e quindi al possibile rilievo del giudicato interno, il giudice remittente deve esaminare d’ufficio la questione; in particolare nel caso in esame, come emerso anche nella discussione, ciò è richiesto anche in ragione di un’esplicita eccezione di parte, non potendo il giudice remittente decidere il gravame, quindi, senza la soluzione della questione di massima proposta.<br />
<strong>2</strong>.- Nel merito, il Collegio è chiamato ad individuare i gli ambiti oggettivi della cognizione del giudice contabile d&#8217;appello delineati dall’art. 105, comma 1, del R.D. n. 1038 del 1933, che introduce una disciplina speciale dell&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello contabile rispetto al sistema processuale civilistico disegnato dagli articoli 342, 345, 346, 353, 354 c.p.c., prevedendo che “<em>quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite</em>”, con conseguente rinvio al primo giudice.<br />
Il fulcro interpretativo della disposizione è costituito dalla nozione di “<em>questione di carattere pregiudiziale</em>”.<br />
Come delineato dal giudice remittente, secondo una prima impostazione il significato di ‘questione di carattere pregiudiziale’ deve esser tratto dal codice di procedura civile, ed in particolare dalle norme che conformano l&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello civile contenute negli artt.187, comma 2 e 3, 276, 279, n. 2, 342, 346, 353 e 354 c.p.c.<br />
A tale stregua, distinguendo tra questioni pregiudiziali di rito e questioni preliminari di merito, viene previsto il rinvio al primo giudice in casi tassativi (giurisdizione, nullità notificazione della citazione, mancata integrazione del contraddittorio) tra i quali non rientra quello della statuizione sulla prescrizione, che è questione preliminare di merito e che, se dichiarata, in caso di riforma, non consente al giudice d’appello la rimessione al primo giudice, ma prevede che questi trattenga il giudizio nel merito, con conseguente inammissibilità per carenza d’interesse dell’appello che contenga soltanto il motivo di gravame sulla prescrizione, ma non la riproposizione delle domande di merito, che si intenderanno rinunciate ex art. 346 c.p.c.<br />
Una seconda impostazione, consolidatasi nella più recente giurisprudenza delle sezioni centrali d&#8217;appello, del pari richiamata dall’ordinanza di remissione, ricostruisce i contenuti della locuzione ‘questioni di carattere pregiudiziale’, e quindi quelli dell&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello contabile, tenendo presente la conformazione propria del sistema di giustizia contabile rispetto a quello civile ordinario, facendo rientrare nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 105, comma 1, del R.D. 1038 del 1933 &#8211; che a differenza del comma successivo, non è stato abrogato e risulta quindi confermato dalla legge n. 205 del 2000, che infatti all’art. 10 ne ha esteso l’applicazione anche alle Sezioni centrali d’Appello &#8211; anche la prescrizione, ricostruzione che rende ammissibile l’appello vertente esclusivamente sulla questione di prescrizione (cfr. Sez. III n. 1 del 2005).<br />
<strong>3</strong>.- Il Collegio ritiene prevalenti le ragioni sistematico ricostruttive che fanno preferire l’interpretazione della norma che colloca la prescrizione nell’ambito operativo di riferimento dell’art. 105, comma 1, del R.D. 1038 del 1933, in ragione della specificità dell&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello contabile, che modifica l&#8217;effetto devolutivo dell’appello civile complessivamente disegnato, come detto, dagli articoli artt.187, comma 2 e 3, 276, 279, n. 2, 342, 345, 346, 353, 354 c.p.c.<br />
In tale prospettiva, i contenuti giuridici della locuzione ‘questioni di carattere pregiudiziale’ di cui all’art. 105 del R.D. 1038 del 1933, non essendo sovrapponibili alle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 del c.p.c. (in&nbsp;tal senso, v.: SSRR n. 23/1998/QM), devono essere ricostruiti in armonia con la struttura del processo contabile.<br />
Al riguardo il Collegio osserva che alla stregua del sistema di progressione logica nella decisioni delle questioni delineato dagli artt. 276 e 279 c.p.c., applicabili al giudizio contabile, ‘il collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa’ (art. 276, comma 2, c.p.c.): fra le prime la precedenza è accordata ordinariamente (cfr. da ultimo SSUU n. 29 del 2016) alle questioni relative alla giurisdizione ed alla competenza, poi alle&nbsp;<em>pregiudiziali di rito</em>&nbsp;ed alle&nbsp;<em>preliminari di merito</em>; infine al merito in senso stretto (cfr. art. 279, comma 1, nn. 1, 2 e 3. Sulla struttura della decisione e l’ordine delle questioni v. SSUU 26242 del 2014).<br />
Così, anche con riferimento all’indicazione contenuta nell’art. 276, comma 2, del c.p.c., l’espressione “<em>questioni di carattere pregiudiziale</em>” – e quindi non riferite esclusivamente a quelle relative strictu sensu “<em>al processo</em>” (pregiudiziali di rito) &#8211; va intesa nel processo contabile in senso ampio, come quel complesso di questioni che il giudice deve risolvere prima di arrivare a decidere il merito, che sono rappresentati dai fondamenti sostanziali della responsabilità: danno erariale, nesso di causalità tra il danno e la condotta del convenuto, dolo o colpa grave, esimenti scusanti.<br />
Così, nel giudizio davanti alla Corte dei conti il giudice d&#8217;appello, se da un lato non può più spogliarsi della causa se investito congiuntamente di “<em>questioni di carattere pregiudiziale</em>” e di “<em>merito</em>” &#8211; come era invece possibile prima dell’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 -, dall’altro lato, non può nemmeno decidere sui presupposti sostanziali della responsabilità se un’analoga decisione non sia stata già emanata dal giudice di primo grado poichè “<em>quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite</em>” (Sez. I n. 43 del 2014; Sez. II n. 139 del 2016; Sez. III, n. 1 del 2005 e 782 del 2013)<br />
Infatti, il giudizio sull’eccezione di prescrizione ha natura preliminare in quanto, in caso di esito positivo, rende inutile ai fini del decidere qualsiasi accertamento sulla sussistenza dei fatti posti a fondamento della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e che costituiscono il merito del giudizio; infatti, in disparte la problematica della natura istintiva o preclusiva della prescrizione, quest&#8217;ultima avrebbe consumato il diritto d&#8217;azione necessaria ad ottenere giudizialmente il bene della vita preteso nel giudizio.<br />
Inoltre, anche qualora il giudice dovesse verificare l&#8217;esistenza di fatti impeditivi del decorso del termine d’esordio della prescrizione, come l’occultamento doloso del danno, ovvero, fatti interruttivi della prescrizione, come la tempestività di una costituzione in mora o di un invito a dedurre o di una citazione, comunque la sua cognizione non attingerebbe ai fatti posti a fondamento della domanda giudiziale.<br />
Ciò posto, la decisione sulla eccezione di prescrizione, non attingendo al merito della causa, si colloca tra le questioni pregiudiziali la cui soluzione, ai sensi dei ricordati artt. 187, comma 2 e 3, 276, comma 2, e 279, comma 1, nn. 1 e 2 c.p.c. è idonea da sola a risolvere il giudizio. Avuto riguardo al fatto che il giudizio è stato definito sulla base della richiamata questione di carattere pregiudiziale nel senso sopra indicato, ossia di ‘carattere pregiudiziale’ ex art. 276 del c.p.c., gli ambiti oggettivi della cognizione del giudice contabile d&#8217;appello sono circoscritti alle questioni attinenti alla sola&nbsp;<em>prescrizione</em>&nbsp;in forza della previsione del ricordato art. 105, comma 1, del R.D. n. 1038 del 1933, che nel giudizio d&#8217;appello prevale ex art. 26 RD 1038 del 1933, introducendo – come detto &#8211; una disciplina speciale dell&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello rispetto al sistema processuale civilistico disegnato dagli articoli 342, 345, 346, 353, 354 c.p.c.<br />
A tale stregua, il giudice d’appello, qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato la prescrizione per l’azione di responsabilità amministrativa, in ipotesi di accoglimento del gravame del pubblico ministero, in applicazione dell’art. 105 del R.D. 1038 del 1933, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito.<br />
<strong>4</strong>.- La soluzione ermeneutica qui preferita si pone in linea con la garanzia del contenuto minimo essenziale dell&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale (art. 111, Cost.), assicurando anche nel plesso della giurisdizione contabile un giudizio di merito sui fatti posti a fondamento della domanda ed un controllo di legalità sulla decisione: infatti “<em>il giusto processo (civile)… deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell’azione in senso sostanziale di chiovendiana memoria, né deve, nei limiti del possibile, esaurirsi nella discettazione sui presupposti processuali, e per evitare che ciò si verifichi, si deve adoperare il giudice</em>” (C. cost. 220 del 1986).<br />
L&#8217;articolo 111 Cost., infatti, congegna e i contenuti minimi essenziali dell’esercizio della funzione giurisdizionale prevedendo almeno un grado di merito, ossia di accertamento dei fatti posti a base della domanda, (art.&nbsp;111, comma 1 e 2, Cost.) ed un grado che garantisca il controllo di legalità della decisione (art. 111, comma 6, Cost.), assegnandolo alla Corte di cassazione.<br />
Tale opzione consente, nel processo civile, di restringere sensibilmente i limiti dell&#8217;effetto d&#8217;evolutivo dell&#8217;appello di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. in quanto, anche nel caso in cui il primo grado si sia concluso con una pronuncia su questioni pregiudiziali o preliminari, ma non sul merito, il giudice d&#8217;appello, eccetto i casi di cui agli artt. 353 e 354 e nei limiti dell&#8217;articolo 342, garantisce il (primo) giudizio di merito. La Cassazione, poi, eventualmente, assicura il controllo di legalità sulla decisione, essendogli impedito di decidere il merito della causa qualora siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, comma 2, c.p.c.).<br />
L’operatività delle regole processualcivilistiche sopra richiamate nell’appello contabile impone, nella verifica del rispetto dei contenuti costituzionali minimi essenziali dell’esercizio della funzione giurisdizionale, la valutazione della loro applicabilità (art. 26, R.D. 1038 del 1933) nel differente assetto istituzionale in cui la Costituzione articola l’esercizio della funzione giurisdizionale del giudice contabile, nel quale – è appena il caso di ricordare &#8211; il controllo di legalità assegnato alla Cassazione riguarda ‘<em>i soli motivi inerenti alla giurisdizione</em>’ (art. 111, ultimo comma, Cost.).<br />
Così, se si applicasse la disciplina dell’effetto devolutivo dell’appello civile a quello contabile, nel caso di accoglimento in primo grado dell’eccezione di prescrizione, il giudice d&#8217;appello in sede di riforma rimarrebbe l&#8217;unico giudice, non soltanto a decidere sul processo (p. es. sulla rilevanza e ammissibilità delle prove; assunzione prove ed accertamenti di fatto), ma anche a giudicare sui fatti posti a fondamento della domanda, senza un controllo di legalità sulle sue decisioni, attesi i ricordati limiti della cognizione della Cassazione sulle sentenze della Corte dei conti.<br />
In tal modo, la valutazione del giudice d’appello rimarrebbe l&#8217;unica sul merito dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata.<br />
A riguardo si deve considerare che, pur non potendosi rinvenire nell’ordinamento la copertura costituzionale al principio del doppio grado di giudizio, occorre valorizzare il modello processuale o “costruito” dal legislatore per il processo contabile di responsabilità.<br />
Tale modello è articolato su un doppio grado di cognizione, con la conseguenza che, ad avviso di queste Sezioni riunite, la rimessione al primo giudice rappresenta l’unica soluzione coerente con il sistema processuale e di per sé idonea ad assicurare con specifica concretezza ed affettività la garanzia del contenuto minimo essenziale dell’esercizio della funzione giurisdizionale (controllo minimo essenziale che comprende sia il giudizio di merito in senso stretto sia il controllo di legalità sulla decisione esteso alla congruità e completezza della motivazione).<br />
Né l’interpretazione dell’articolo 105, comma 1 del RD 1038/33 come sin qui articolata si pone in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.<br />
Infatti, nel bilanciamento dei valori costituzionali in gioco (quello cioè della ragionevole durata e del contenuto minimo essenziale della funzione giurisdizionale nello specifico archetipo processuale del giudizio per responsabilità amministrativa) deve essere assicurato anche attraverso opportune modalità di impulso organizzativo nella gestione del processo, soprattutto nella fase di rimessione al primo giudice.<br />
Resta comunque essenziale che l’esercizio della funzione giurisdizionale nel processo di responsabilità amministrativa si sviluppi nell’ottica della verifica della sussistenza dei fondamenti dell’azione in senso sostanziale e di un controllo di legalità della decisione. Il che consente di mantenere quelle caratteristiche di processus iudicii, senza le quali non può ritenersi “giusto” perdendo di senso una eventuale sua celerità, se non sul piano del formalismo giuridico, celerità che rischierebbe inevitabilmente di elidere la stessa qualità complessiva della giurisdizione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>PER QUESTI MOTIVI</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, così decide in ordine alla questione di massima proposta, enunciando il seguente principio di diritto:<br />
1) Il giudice d’appello, qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato la prescrizione per l’azione di responsabilità amministrativa, in ipotesi di accoglimento del gravame del pubblico ministero, in applicazione dell’art. 105 del R.D. 1038 del 1933, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito.<br />
Spese al definitivo.<br />
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 marzo 2016.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lL PRESIDENTE</strong><br />
f.to Marco Smiroldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to&nbsp;Alberto Avoli<br />
Depositata in Segreteria in data 21 aprile 2016<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maria Laura Iorio</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-16-3-2016-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-16-3-2016-n-4/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.4</a></p>
<p>Ricorso avverso l’inserimento nell’elenco ISTAT di una Federazione italiana sportiva &#8211; Giudizio ad istanza di parte – Materie di&#160;“contabilità pubblica” &#8211; Giurisdizione esclusiva&#160;–&#160;Corte dei conti Capacità di autodeterminarsi &#8211;&#160;&#160;Risorse proprie&#160;&#8211; Sentenza SSRR n. 46/2015/RIS &#8211;&#160;Conferma&#160;&#8203; La giurisdizione esclusiva, attribuita dal legislatore alle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-16-3-2016-n-4/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-16-3-2016-n-4/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2016 n.4</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ricorso avverso l’inserimento nell’elenco ISTAT di una Federazione italiana sportiva &#8211; Giudizio ad istanza di parte – Materie di&nbsp;“contabilità pubblica” &#8211; Giurisdizione esclusiva&nbsp;–&nbsp;Corte dei conti</p>
<p>Capacità di autodeterminarsi &#8211;&nbsp;&nbsp;Risorse proprie&nbsp;&#8211; Sentenza SSRR n. 46/2015/RIS &#8211;&nbsp;Conferma&nbsp;&#8203;</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La giurisdizione esclusiva, attribuita dal legislatore alle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 169, della legge n. 228 del 24&nbsp;dicembre 2012, sui ricorsi proponibili in unica istanza avverso gli Elenchi annuali Istat, trova fondamento, per espressa previsione di legge, direttamente nell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, per il rilievo che tale attività assume nel contesto delle “materie di contabilità pubblica”, sul piano della integrità e della salvaguardia di prefissati obiettivi nazionali e sopranazionali di finanza pubblica” (SS.RR. sentenza n. 34 del 2015).<br />
La suddetta materia rientra a pieno titolo tra quelle riguardanti la “<em>contabilità pubblica</em>”, assegnate dalla legge alla Corte dei conti, infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2014, ha precisato che la giurisdizione del giudice contabile, sulle questioni riguardanti l’individuazione delle pubbliche Amministrazioni, serve a “<em>prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche Amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato, finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari</em>”.<br />
Appaiono manifestamente infondati anche i dubbi sollevati dalla Federazione sulla speciale composizione di queste Sezioni riunite, per violazione dell’articolo 25 della Costituzione, in quanto, i criteri utilizzati per la composizione delle Sezioni riunite, oggettivi ed antecedenti al giudizio, garantiscono il rispetto del principio del giudice naturale, come già precisato in precedenti arresti: “<em>è naturale … il giudice scelto in virtù di criteri oggettivi preesistenti alla nascita del processo</em>” (SS.RR. sentenza n. 2 del 2013).<br />
Altrettanto infondata appare l’eccezione di incostituzionalità relativa alla giurisdizione in unico grado, tenuto conto che il doppio grado di giudizio di merito non è un principio garantito dalla Costituzione.<br />
In applicazione dei principi europei, le Sezioni riunite (cfr.&nbsp;sentenza n. 20 del 2015), hanno statuito che, ai fini dell’inserimento di un Ente senza scopo di lucro nell’Elenco I.S.T.A.T., è necessario verificare, sulla base dei dati economici contenuti nei bilanci, se lo stesso abbia o meno la “<em>capacità di determinarsi autonomamente</em>”. Nel caso di specie, dai dati contabili degli ultimi esercizi (2011-2014) della Federazione è emerso che il finanziamento del C.O.N.I. non è prevalente, né costituisce la principale fonte di finanziamento della Federazione, che ha notevoli risorse proprie, derivanti, oltre che dai ricavi, da pubblicità e sponsorizzazioni e dalle quote associative. La predetta situazione è analoga a quella presa in considerazione dalle Sezioni riunite nel giudizio relativo alla iscrizione della stessa Federazione nell’Elenco I.S.T.A.T. per il 2015, deciso con sentenza n. 46 del 2015, che ha escluso l’inserimento della Federazione nell’Elenco delle “<em>Amministrazioni pubbliche</em>”. Tali risorse, seppur non inseribili tra i ricavi, al fine del&nbsp;<em>test market – non market</em>, in quanto non connotate da corrispettività, sono utilizzabili per valutare la capacità dell’Ente di autodeterminarsi, trattandosi, comunque, di entrate. Diversamente da altre Federazioni, in cui l’apporto finanziario del C.O.N.I. è preminente e/o principale, con conseguente incapacità della Federazione di determinarsi autonomamente e, quindi, si ravvisa una autonomia economica della Federazione, che si ripercuote sulla autonomia gestionale della stessa. La rilevanza dell’indicatore del “<em>finanziamento pubblico</em>” è comprovato dal fatto che, quando l’incidenza del finanziamento è rilevante, ciò è ritenuto ampiamente sufficiente a dimostrare l’esistenza del controllo e non occorre procedere all’esame degli altri indicatori.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Sentenza n. 4/2016/RIS</strong></div>
<div style="text-align: center;">
R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI<br />
<em>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE</em><br />
in speciale composizione</strong></div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori magistrati:<br />
<strong>Arturo Martucci di Scarfizzi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente</strong><br />
<strong>Rita Loreto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere</strong><br />
<strong>Vincenzo Palomba&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere</strong><br />
<strong>Acheropita Mondera&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere relatore</strong><br />
<strong>Marco Smiroldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere</strong><br />
<strong>Donatella Scandurra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere</strong><br />
<strong>Laura d’Ambrosio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere</strong><br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio <strong>n. 502/SR/RIS</strong> sul ricorso, depositato presso la segreteria di questa Sezione l’8 gennaio 2016, proposto dalla <strong>F.I.B. &#8211; Federazione Italiana Bocce</strong>, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giancarlo Guarino (C.F. GRN GCR 64L27 H51M) e Massimo Ranieri (C.F. RNR MSM 57H02 H501X) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Giancarlo Guarino in Roma, Via Antonio Nibby n. 7;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>contro</strong></div>
<div style="text-align: justify;">l’I.S.T.A.T. – Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore, </em>rappresentato e difeso <em>ope legis</em> dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato in Roma, in Via dei Portoghesi, n. 12,</div>
<div style="text-align: center;"><strong>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia</strong>,</div>
<div style="text-align: justify;">dell’Elenco delle “<em>Amministrazioni pubbliche</em>”, inserite nel conto economico consolidato (di seguito, semplicemente “Elenco”), individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predisposto dall’I.S.T.A.T. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227 del 30 settembre 2015, nella parte in cui include fra “<em>gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali</em>” n. 37 Federazioni sportive, tra le quali la ricorrente, nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale.<br />
Visto il ricorso;<br />
Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione d’udienza e la nomina del relatore;<br />
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.<br />
Uditi, nell’udienza pubblica del 17 febbraio 2016, il relatore, Consigliere Acheropita Mondera, l’Avvocato Giancarlo Guarino per la F.I.B., l’Avvocatura dello Stato in persona dell’Avvocato Federico Di Matteo per l’I.S.T.A.T. ed il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Consigliere Sergio Auriemma per la Procura generale.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con ricorso, notificato il 22 dicembre 2015 all’I.S.T.A.T., all’Avvocatura Generale dello Stato, al M.E.F., al C.O.N.I., al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla Procura Generale presso la Corte dei conti, la F.I.B. &#8211; FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall’I.S.T.A.T. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015.<br />
<strong>1.</strong> Le argomentazioni esposte dalla ricorrente si sostanziano nell’integrale richiamo della sentenza n. 46 del 29 luglio 2015 con cui queste Sezioni riunite hanno accolto analogo ricorso, presentato dalla stessa F.I.B., avverso l’inserimento, da parte dell’I.S.T.A.T., della Federazione Italiana Bocce nell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, relativamente all’anno 2015.<br />
A giudizio della ricorrente, i motivi esposti nel precedente ricorso ed accolti dalle Sezioni riunite con la citata sentenza n. 46 del 2015, sono sostenibili anche relativamente all’odierno ricorso n. 502/SR/RIS, non essendo intervenuto alcun elemento di novità, di fatto e di diritto, tra l’adozione della predetta decisione n. 46 del 29 luglio 2015 (che aveva statuito l’illegittimità dell’inclusione della F.I.B. nell’Elenco I.S.T.A.T. del 2015) ed il 30 settembre 2015 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo Elenco I.S.T.A.T., valevole per l’anno 2016).<br />
I motivi esposti dalla F.I.B., a sostegno dell’esclusione della Federazione dall’Elenco 2016, sono i seguenti:<br />
<strong>A)</strong> Violazione degli artt. 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per assoluto difetto di avviso del procedimento, nonché di istruttoria e di motivazione, in ordine alle ragioni dell&#8217;inserimento della F.I.B. nell&#8217;Elenco.<br />
In particolare restano ignoti, secondo la ricorrente, le modalità, le tecniche ed i passaggi argomentativi in base ai quali l&#8217;I.S.T.A.T. ha concluso per l&#8217;inserimento in tale Elenco della F.I.B., che non sono stati né oggetto di analisi nel corso del relativo procedimento (difetto assoluto di istruttoria), né tantomeno esplicitati (difetto assoluto di motivazione) nel provvedimento impugnato, né indicati in alcun atto preparatorio tra quelli consegnati a seguito dell&#8217;accesso agli atti della F.I.B..<br />
L&#8217;omessa esternazione del percorso giustificativo e dell&#8217;<em>iter</em> logico seguito dall&#8217;Amministrazione determina, ad avviso della ricorrente, l&#8217;illegittimità del provvedimento.<br />
Secondo la ricorrente, la motivazione era tanto più necessaria ove si consideri che la F.I.B. non figurava tra le 31 Federazioni inserite negli elenchi I.S.T.A.T. per gli anni 2007 e 2010, avendo evidentemente l&#8217;I.S.T.A.T., all&#8217;epoca, valutato differenze tra la sua posizione e quella delle 31 Federazioni comprese, tali da giustificare un diverso trattamento giuridico-economico.<br />
L&#8217;inserimento della ricorrente nell&#8217;Elenco 2016, anche a causa del difetto di qualsiasi motivazione circa tale ripensamento, connota altresì di grave contraddittorietà le valutazioni dell&#8217;Istituto ed il provvedimento impugnato che le rappresenta.<br />
<strong>B)</strong> Violazione dell&#8217;art. 1 della legge n. 311 del 2004, dell&#8217;art. 1 della legge n. 196 del 2009, dell&#8217;art. 15 del d.lgs. n. 242 del 1999 e del regolamento UE n. 549/2013. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia, derivante da erronea e falsa applicazione dei criteri ed indici del SEC 2010 (Sistema Europeo dei Conti).<br />
La F.I.B. ricorda che l&#8217;I.S.T.A.T. predispone l&#8217;elenco delle Unità istituzionali che fanno parte del Settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S.13), i cui conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato, basandosi sulla disciplina del SEC 2010 che ricomprende, tra gli organismi del Settore S.13, &#8220;<em>le Istituzioni senza scopo di lucro, riconosciute come entità giuridiche indipendenti, che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da Amministrazioni pubbliche</em>&#8220;.<br />
Per stabilire se una Istituzione possa dirsi “<em>controllata</em>” dalla pubblica Amministrazione, la ricorrente osserva che, in base al SEC 2010, occorre, oltre al fondamentale presupposto della sussistenza del controllo, verificare il comportamento economico dell’Unità istituzionale, attraverso l&#8217;applicazione del <em>test market/non market</em> (<em>test</em> del 50%) e l&#8217;analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui l’Unità istituzionale opera.<br />
Il <em>test market/non market</em> consente di accertare in quale misura le vendite coprono i costi di produzione (compreso il costo del capitale) del soggetto considerato.<br />
Le condizioni di concorrenzialità, in cui operano le Unità istituzionali, devono essere verificate mediante valutazioni qualitative, attinenti la struttura della domanda e dell&#8217;offerta (quali, ad esempio, le modalità di affidamento, le condizioni contrattuali di fornitura, il tipo di attività svolta, ecc.).<br />
La F.I.B. segnala che il SEC 2010 definisce il concetto di &#8220;<em>controllo</em>&#8220;, dal punto di vista generale, come la capacità di determinare la politica generale o il programma di una Unità istituzionale, secondo quanto previsto dal paragrafo 1.36 e dal paragrafo 20.15, comma 1, individuando, in particolare, cinque fondamentali indicatori del controllo stesso, illustrati al paragrafo 2.39.<br />
Inoltre, la disposizione sopra richiamata precisa che, “<em>come nel caso delle società, un solo indicatore potrebbe essere talvolta sufficiente per stabilire il controllo, ma in altri casi più indicatori distinti possono collettivamente attestare il controllo</em>”.<br />
In considerazione delle norme citate, la F.I.B. sostiene che vi è assenza sia dell&#8217;indicatore di carattere generale del controllo sia dei cinque requisiti specifici, in presenza dei quali può dirsi sussistente il controllo pubblico sulle Istituzioni senza scopo di lucro, riconosciute come entità giuridiche indipendenti.<br />
A riguardo, la ricorrente evidenzia che, in base allo Statuto della F.I.B. (che l’I.S.T.A.T. non ha ritenuto di acquisire), è l&#8217;Assemblea delle società sportive associate ad eleggere democraticamente tutte le cariche elettive federali (Presidente, Consiglio Federale, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti) ed è il Consiglio Federale eletto ad assumere, in generale, tutte le decisioni relative alla vita ed alla gestione della Federazione, inclusa la nomina dei funzionari federali.<br />
Inoltre, la F.I.B. puntualizza che: il C.O.N.I., salvo il contributo economico, non mette a disposizione strumenti che consentano l&#8217;operatività della Federazione; non sussistono tra dette parti accordi contrattuali stabili; il grado di finanziamento è limitato, né è ravvisabile alcun grado di esposizione al rischio dell&#8217;Amministrazione pubblica (posto che, pur nell’ipotesi di improvvisa soppressione del C.O.N.I. <em>ope legis</em>, la F.I.B. potrebbe portare avanti la propria attività con le proprie risorse, trattandosi di soggetto giuridico di diritto privato).<br />
La F.I.B. evidenzia che il SEC 2010, al punto 20.15, stabilisce che il contributo dell&#8217;Amministrazione pubblica, anche se costituisce la principale fonte di finanziamento dell&#8217;Istituzione senza scopo di lucro, non comporta controllo da parte della stessa Amministrazione pubblica, se l’Istituzione &#8220;<em>conserva, in misura significativa, la capacità di determinare la sua politica o il suo programma, lungo le linee definite dagli altri indicatori</em>&#8220;.<br />
Da tali disposizioni, la ricorrente trae la conclusione che non sussiste il controllo del C.O.N.I. neanche sulle Federazioni finanziate principalmente dallo stesso Comitato e, quindi, tanto più questo controllo non è presente nei confronti della Federazione Nazionale Bocce, che opera prevalentemente con ricavi propri.<br />
<strong>C)</strong> In subordine, nel caso venisse ritenuto sussistente il controllo del C.O.N.I. sulle Federazioni sportive nazionali, la ricorrente ravvisa l’eccesso di potere per mancata o erronea considerazione dei risultati del c.d. &#8220;<em>test market-non market</em>&#8220;.<br />
Secondo la ricorrente, l’elemento rilevante è costituito dall’autonomia finanziaria delle Federazioni, che si manifesta con la capacità delle stesse di coprire il costo complessivo, sostenuto nel singolo esercizio, con le proprie entrate, in misura superiore al 50%.<br />
Dal raffronto fra i due dati numerici, spesa complessiva ed entrate proprie, emerge che, negli esercizi 2011, 2012 e 2013, l&#8217;attività è garantita prevalentemente da entrate provenienti da privati, infatti, i ricavi di provenienza pubblica sono esclusivamente quelli garantiti dal C.O.N.I. e dagli Enti locali, che, complessivamente, ammontano al 33% delle entrate.<br />
Nell’odierno ricorso, la F.I.B., oltre a richiamare i predetti dati contabili delle annualità 2011-2013, afferma che anche nel bilancio consuntivo 2014, approvato nel 2015, la contribuzione pubblica è circa il 30% del valore della produzione e, quindi, la Federazione gode di autonomia economico-finanziaria e non è presente alcuna forma di ingerenza del C.O.N.I. nei processi decisionali federali.<br />
In merito alla istanza di sospensione dell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato per il 2016, la ricorrente precisa che, oltre al requisito del <em>fumus boni iuris</em>, dimostrato attraverso argomentazioni sopra esposte, è presente anche il requisito del <em>periculum in mora</em>, consistente nel fatto che l’inclusione della F.I.B. nell’Elenco I.S.T.A.T., in considerazione delle misure restrittive, previste dalla c.d. <em>spending review</em> per le Istituzioni pubbliche, determinerebbe gravi ripercussioni sull’attività sportiva bocciofila, di ogni ordine e grado, programmata per il 2016.<br />
<strong>2.</strong> Con memoria depositata l’8 febbraio 2016, si è costituita la Procura generale, sostenendo l’infondatezza del ricorso e ritenendo legittimo l’inserimento della F.I.B. nell’Elenco I.S.T.A.T. per il 2016, compilato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 1962.<br />
<em>In primis</em> la Procura afferma che la decisione n. 46 del 2015 delle Sezioni riunite ha accertato l’inesistenza delle condizioni per l’inserimento della F.I.B. nell’Elenco I.S.T.A.T. 2015 e non produce alcun effetto sull’Elenco I.S.T.A.T. 2016, pubblicato il 30 settembre 2015, in quanto detti Elenchi sono soggetti ad aggiornamenti annuali, sulla base degli elementi relativi a ciascun anno di riferimento, che possono essere diversi.<br />
Con riferimento alle asserite violazioni degli articoli 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, la Procura, richiamando giurisprudenza di queste Sezioni riunite, ribadisce che “<em>in questa sede, assume rilievo solo l’accertamento dei requisiti per l’inserimento della Federazione nell’Elenco I.S.T.A.T., ovvero</em> <em>per l’attribuzione della qualità di pubblica Amministrazione, mentre non rileva l’accertamento dei vizi formali o procedimentali dell’Elenco I.S.T.A.T., che possono beninteso astrattamente sussistere, ma non sono presupposti della pretesa azionabile nel presente giudizio” </em>(SS.RR. sentenza n. 12/2015).<br />
Relativamente ai motivi di merito, in particolare sulla insussistenza del controllo, la Procura ritiene che, nella specie, sussistano i requisiti del controllo del C.O.N.I..<br />
A riguardo, il P.M. precisa che, nel caso in cui il finanziamento pubblico sia non solo “<em>principale</em>” ma anche “<em>di grado elevato</em>” ovvero preponderante, in termini di percentuale sulle entrate), “<em>può presumersi che la contribuzione pubblica condizioni le scelte strategiche dell’Ente, ovvero configuri un controllo pubblico anche in assenza di altri indicatori</em>”.<br />
In relazione alla citata sentenza n. 46 del 2015, che ha escluso la F.I.B. dall’Elenco I.S.T.A.T. per il 2015, la Procura, dopo aver premesso che detta pronuncia costituisce solo un precedente giurisprudenziale non vincolante, il cui fulcro motivazionale si basa unicamente sul fatto che, nel caso di specie, il finanziamento pubblico non risulta né principale né prevalente, non condivide il principio secondo il quale gli elementi di possibile influenza del C.O.N.I., desumibili da disposizioni di legge e statutarie ed espressione del potere di controllo sulla Federazione, siano potenzialmente idonei ad influenzarne la politica solo ove sia compresente l’elemento del finanziamento pubblico principale o prevalente.<br />
A riguardo, la Procura richiama pronunce delle Sezioni riunite che, a giudizio della stessa Procura, hanno ravvisato il controllo del C.O.N.I. sulle Federazioni sportive sulla base solo di uno dei cinque indicatori del controllo, previsti dal paragrafo 20. 15 del SEC 2010 (norme statutarie), anche in assenza di un finanziamento pubblico principale o prevalente.<br />
In applicazione di tale principio, la Procura generale ritiene di ravvisare il controllo del C.O.N.I. sulla F.I.B. (e, conseguentemente, la legittimità dell’inserimento della Federazione nell’Elenco I.S.T.A.T. del 2016) dai seguenti articoli dello Statuto: articolo 22 (il C.O.N.I. provvede alla nomina di due componenti e di due supplenti del Collegio dei revisori dei conti); articolo 25, comma 1 (il Segretario Generale della Federazione è nominato dal Presidente della Federazione, previa consultazione con il C.O.N.I.); articolo 16, comma 6 (qualora i bilanci preventivi e consultivi della Federazione non siano stati approvati dal C.O.N.I., si provvede con delibera dell’Assemblea Nazionale).<br />
In merito alla censura sollevata dalla F.I.B., relativa al presunto eccesso di potere, da parte dell’I.S.T.A.T., nella redazione dell’Elenco, la Procura ritiene che correttamente l’Istituto, nell’effettuare il rapporto tra ricavi totali e costi totali, non abbia inserito tra i ricavi le quote associative, in quanto le stesse, in ragione dell’obbligatorietà del versamento, non costituiscono alcun elemento di concorrenza sul mercato.<br />
Circa l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dell’elenco I.S.T.A.T. per l’anno 2016, il Pubblico Ministero, oltre a non ravvisare l’esistenza dei presupposti del <em>fumus boni iuris </em>e del <em>periculum in mora</em>, precisa che, comunque, l’eventuale pregiudizio lamentato dalla Federazione discende direttamente da una previsione normativa comunitaria e non anche dall’inserimento nell’elenco <em>de quo</em>, che è formulato ai soli fini statistici e non produce effetti sostanziali.<br />
<strong>3.</strong> In data 12 febbraio 2016, la ricorrente ha prodotto una memoria con la quale, oltre a ribadire le argomentazioni già espresse nel ricorso, ha sollevato questione di costituzionalità dell’articolo 1, comma 169 della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui ha previsto che, “<em>avverso gli atti di ricognizione delle Amministrazioni pubbliche, operata annualmente dall’I.S.T.A.T., ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione</em>”.<br />
A giudizio della F.I.B., la predetta norma viola l’articolo 113 della Costituzione, sottraendo la cognizione di tale controversie al giudice amministrativo ed assegnandolo al giudice contabile; l’articolo 25 della Costituzione, per mancato rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, condizione non ravvisabile nella composizione delle Sezioni riunite in speciale composizione, nonché degli articoli 111 e 24 della Costituzione, per mancanza di più gradi di giudizi, essendo in unico grado il giudizio davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione.<br />
<strong>4.</strong> Il 16 febbraio 2016, l’I.S.T.A.T. ha presentato una memoria difensiva con cui chiede che sia respinto il ricorso proposto dalla F.I.B., in quanto, a prescindere dall’entità del contributo pubblico versato alla Federazione, si ravvisa l’esistenza del “<em>controllo</em>” del C.O.N.I. sulla Federazione in questione e, quindi, è legittimo l’inserimento della F.I.B. nell’Elenco I.S.T.A.T. per il 2016.<br />
<strong>5.</strong> All’udienza pubblica odierna, le parti hanno tutte concluso richiamandosi sostanzialmente agli atti scritti.<br />
La Procura generale, oltre alle argomentazioni già esposte nelle memorie, ha sostenuto oralmente l’inammissibilità del presente ricorso, per carenza di interesse, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 208 del 28&nbsp;dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016), che all’articolo 1, comma 479 prevede che “<em>Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e all&#8217;E.N.I.T. &#8211; Agenzia Nazionale del Turismo le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell&#8217;elenco dell&#8217;Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.) delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni</em><em>”.</em><br />
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>6.</strong> Queste Sezioni riunite, in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, sono chiamate a giudicare in ordine al ricorso proposto dalla F.I.B., ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), il quale dispone che, “<em>avverso gli atti di ricognizione delle “Amministrazioni pubbliche”, operata annualmente dall’I.S.T.A.T., ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione”.</em><br />
<strong>7. </strong><em>In primis</em> il Collegio ritiene di dover esaminare la questione di costituzionalità, sollevata dalla ricorrente.<br />
La questione appare manifestamente infondata.<br />
Le Sezioni riunite hanno più volte chiarito che “<em>la giurisdizione esclusiva, attribuita dal legislatore alle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 169, della legge n. 228 del 24&nbsp;dicembre 2012, sui ricorsi proponibili in unica istanza avverso gli Elenchi annuali Istat, trova fondamento, per espressa previsione di legge, direttamente nell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, per il rilievo che tale attività assume nel contesto delle “</em><em>materie di contabilità pubblica</em><em>”, sul piano della integrità e della salvaguardia di prefissati obiettivi nazionali e sopranazionali di finanza pubblica</em>” (SS.RR. sentenza n. 34 del 2015).<br />
La suddetta materia rientra a pieno titolo tra quelle riguardanti la “<em>contabilità pubblica</em>”, assegnate dalla legge alla Corte dei conti, infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2014, ha precisato che la giurisdizione del giudice contabile, sulle questioni riguardanti l’individuazione delle pubbliche Amministrazioni, serve a “<em>prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche Amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato, finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari</em>”.<br />
Appaiono manifestamente infondati anche i dubbi sollevati dalla F.I.B. sulla speciale composizione di queste Sezioni riunite, per violazione dell’articolo 25 della Costituzione, in quanto, i criteri utilizzati per la composizione delle Sezioni riunite, oggettivi ed antecedenti al giudizio, garantiscono il rispetto del principio del giudice naturale, come già precisato in precedenti arresti: “<em>è naturale … il giudice scelto in virtù di criteri oggettivi preesistenti alla nascita del processo</em>” (SS.RR. sentenza n. 2 del 2013).<br />
Altrettanto infondata appare l’eccezione di incostituzionalità relativa alla giurisdizione in unico grado, tenuto conto che il doppio grado di giudizio di merito non è un principio garantito dalla Costituzione.<br />
Con riferimento alle questioni di costituzionalità, sollevate in particolare nei giudizi proposti dalle Federazioni sportive avverso l’inserimento da parte del C.O.N.I. nell’elenco I.S.T.A.T. per le Amministrazioni pubbliche, si precisa che queste SS.RR. hanno già dichiarato manifestamente infondate le predette questioni (v. sentenze nn. 44, 45, 46, 51 e 52 del 2015).<br />
<strong>8.</strong> Il Collegio ritiene di dover ora procedere all’esame di alcune questioni preliminari.<br />
In merito alla inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in conseguenza della mancata applicazione alle Federazioni sportive inserite nell’Elenco I.S.T.A.T. delle norme in materia di <em>spending review</em>, in seguito all’adozione della legge di stabilità per il 2016, si osserva quanto segue.<br />
L’inserimento di un soggetto nell’Elenco predisposto dall’I.S.T.A.T. comporta numerosi effetti limitativi, sia di carattere economico e sia di carattere non economico.<br />
L’effetto più rilevante è senz’altro quello economico di riduzione della spesa, realizzata attraverso l’applicazione delle misure restrittive previste dall’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.<br />
Nei confronti delle Federazioni sportive l’applicazione di dette misure non è stata mai attuata ed è stata rinviata, in conseguenza della sospensione a riguardo prevista dai decreti milleproroghe degli anni 2011-2015.<br />
L’ultima “<em>proroga</em>” è stata disposta con l’articolo 13 del decreto legge n. 192 del 2014, che ha differito al 1° gennaio 2016 l’applicazione alle Federazioni sportive delle norme di contenimento della spesa.<br />
Con l’articolo 1, comma 479 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge&nbsp;di stabilità per il 2016), il legislatore ha disposto non più il differimento bensì la non applicazione “<em>alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e all&#8217;E.N.I.T. &#8211; Agenzia Nazionale del Turismo </em>(del)<em>le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell&#8217;elenco dell&#8217;Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.)</em><em>”.</em><br />
Dalla predetta ricostruzione normativa emerge che dal 2016 alle Federazioni sportive non si applicano le norme sulla <em>spending review,</em> che costituiscono un importante effetto scaturente dall’inserimento di un organismo nell’Elenco annuale I.S.T.A.T. (anche se, come illustrato, in ragione dei decreti milleproroghe, le norme sul contenimento della spesa non hanno trovato applicazione nei confronti delle Federazioni sportive neanche nelle annualità pregresse).<br />
Premesso quanto sopra, occorre precisare che, come ricordato, l’inserimento di un soggetto nell’Elenco redatto annualmente dall’I.S.T.A.T. non comporta solo conseguenze economiche (escluse per le Federazioni dalla legge di stabilità per il 2016) ma anche effetti non economici (non oggetto di differimento né di esclusione) e ciò basta a ritenere il ricorso ammissibile ed a ravvisare l’interesse della Federazione ad essere esclusa dall’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.<br />
La stessa F.I.B., del resto, nel ricorso oggetto del presente giudizio, manifesta il proprio interesse a non essere inserita nell’Elenco del 2016, anche per le conseguenze non economiche allo stesso sottese: fatturazione elettronica (articolo 1, commi da 209 a 214 della legge n. 244 del 24&nbsp;dicembre 2007); criteri e modalità di predisposizione del <em>budget</em> economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica (decreto ministeriale del 27 marzo 2013); linee guida generali per l’individuazione delle missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio n.&nbsp;91; obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni (decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013); pubblicazione procedimenti di scelta del contraente (art. 1, comma 32, legge n. 190 del 2012); protocollo informatico (art. 53 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000); piattaforma per la certificazione dei crediti (decreti ministeriali del 22 maggio e del 25 giugno 2012).<br />
L’eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, sollevata dalla Procura generale, deve essere, pertanto, respinta.<br />
<strong>9.</strong> Relativamente alla presunta violazione degli artt. 3 e 7 della legge 7&nbsp;agosto 1990, n. 241, per assoluto difetto di avviso del procedimento, nonché di istruttoria e di motivazione in ordine alle ragioni dell&#8217;inserimento della F.I.B. nell&#8217;Elenco, si osserva che, come già precisato da queste Sezioni riunite, “<em>in questa sede rileva solo l’accertamento dei requisiti per l’inserimento della F.I.C.R. nell’Elenco I.S.T.A.T. (ovvero per l’attribuzione della qualità di “pubblica Amministrazione”), mentre non rileva l’accertamento dei vizi formali o procedimentali dell’elenco I.S.T.A.T. (anche sotto il profilo dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità o altre violazioni delle norme sul procedimento), che possono beninteso astrattamente sussistere, ma non sono presupposti della pretesa azionabile nel presente giudizio</em>” (SS.RR. sentenza n. 12 del 2015).<br />
In applicazione delle regole relative al riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice contabile, previsto dalla Costituzione, i vizi dell’atto e del procedimento hanno rilievo autonomo nell’ambito del giudizio di annullamento, di competenza del giudice amministrativo, invece, nel giudizio davanti alla Corte dei conti, la cognizione “<em>non si arresta innanzi ad eventuali vizi che, se sussistenti e comprovati, non rilevano ex sé, ma solo se incidenti sull’esito del procedimento di accertamento dei predetti requisiti” </em>(<em>ex&nbsp;multis</em> SS.RR. sentenze nn. 16, 46, 47 e 53 del 2015).<br />
<strong>10.</strong> Con riferimento alla richiesta di sospensione dell’efficacia dell’Elenco I.S.T.A.T. per il 2016, in udienza la F.I.B. ha dichiarato di rinunciare alla predetta istanza.<br />
<strong>11.</strong> Nel merito, il presente ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esplicitati.<br />
Preliminarmente, per quanto attiene agli effetti che la sentenza n. 46 del 2015 esplica sul presente giudizio, si rileva che detta pronuncia non costituisce un precedente vincolante, rilevando la stessa solo limitatamente all’anno 2015, considerato che, in base alle norme disciplinanti la materia, l’I.S.T.A.T. è chiamato ad aggiornare annualmente gli Elenchi dei soggetti da inserire nel conto consolidato, pertanto, in presenza di condizioni diverse, può accadere che la stessa Federazione sportiva venga legittimamente inserita nell’Elenco I.S.T.A.T., relativo ad una annualità e non in quello dell’anno successivo, o viceversa.<br />
Sostanzialmente la questione verte sulla presenza o meno, in capo alla F.I.B., delle condizioni previste dalla normativa europea per individuare le “<em>pubbliche Amministrazioni</em>” da inserire nell’Elenco, predisposto annualmente dall’I.S.T.A.T., nell’ambito della procedura sui <em>deficit</em> eccessivi, come previsto dal Trattato di Maastricht.<br />
Innanzitutto occorre premettere che il concetto comunitario di “<em>Amministrazione pubblica”</em>, da inserire nell’Elenco I.S.T.A.T. non si identifica con il concetto di pubblica Amministrazione prevista dall’ordinamento nazionale, che trova nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 la sua elencazione (“<em>Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ARAN, e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”</em>)<em>.</em><br />
Oltre alla mancanza di una “<em>identità soggettiva</em>” dei due concetti, si segnala una diversità anche nella finalità sottesa alla individuazione europea di “<em>pubblica Amministrazione</em>”, rispetto a quella nazionale.<br />
L’obiettivo, che ha indotto il legislatore comunitario a prevedere l’inserimento di soggetti, rivestenti determinati requisiti, nell’Elenco in questione, risiede nella necessità di predisporre annualmente il conto economico consolidato, nell’ambito della procedura sui <em>deficit</em> eccessivi, regolata dal Trattato di Maastricht, come esplicitamente disposto dal Regolamento CE n. 549 del 21 maggio 2013.<br />
Tale diversità si ritrova anche nell’aspetto terminologico: le disposizioni comunitarie non qualificano i soggetti, come le Federazioni sportive, inserite, in presenza dei presupposti di legge, nell’Elenco annuale I.S.T.A.T. come “<em>pubbliche Amministrazioni</em>”, bensì come “<em>Unità istituzionali</em>”, definite dal SEC 2010, al paragrafo 2.12 come “… <em>un’entità economica caratterizzata da una autonoma decisione nell’esercizio della propria funzione principale. Un’unità residente costituisce un’Unità istituzionale nel territorio economico in cui ha il centro d’interesse economico prevalente se è dotata di autonomia decisionale e se dispone di una contabilità completa o è in grado di tenere una contabilità completa</em>”.<br />
La <em>ratio</em> dell’inserimento nell’Elenco I.S.T.A.T. di soggetti non appartenenti alla pubblica Amministrazione, è stata definita anche in pronunce del Consiglio di Stato: “<em>l’elemento unificante tra i soggetti, di cui è previsto l’inserimento negli elenchi ISTAT, è riconducibile ai fondi pubblici di cui gli stessi sono destinatari e che ne giustificano l’inclusione nel conto consolidato dello Stato; le misure finanziarie, successivamente assunte, possono, inoltre, presentare aspetti controvertibili, in rapporto ai quali, tuttavia, le scelte del legislatore possono muoversi con ampi margini di discrezionalità, peraltro nell’ambito di obiettivi imposti a livello comunitario, in presenza di situazioni di deficit eccessivo</em>” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 5617 del 10 dicembre 2015).<br />
Fatta tale precisazione, si ricorda che la individuazione delle Unità istituzionali, da inserire nell’Elenco, è normata dai regolamenti europei ed, in particolare, dal SEC 2010, il Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali dell’Unione Europea.<br />
Il sistema oggi in vigore, il SEC 2010, che ha sostituito il SEC 95, al paragrafo 2.112, lettera <em>c)</em>, inserisce nel settore delle “<em>Amministrazioni pubbliche</em>”, denominato S.13, anche le Istituzioni, senza scopo di lucro, riconosciute come entità giuridiche indipendenti, che producono beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da una pubblica Amministrazione.<br />
I criteri, in base ai quali una Istituzione senza scopo di lucro viene inserita nell’Elenco delle “<em>pubbliche Amministrazioni</em>”, attengono <em>in primis</em> alla valutazione economica dell’organismo, accertata attraverso il <em>test market-non market </em>(riguardante la destinazione o meno alla vendita dei beni e servizi prodotti), e, nel caso questo risulti negativo, alla verifica dell’esistenza del controllo sulla Istituzione considerata, da parte di una pubblica Amministrazione.<br />
Si tratta di un processo strutturato per gradi, in cui occorre, preliminarmente, appurare l’esistenza dell’elemento economico, ricorrendo al <em>test market-non market</em>, verificando, nel concreto, se i beni e servizi prodotti dalla F.I.B. siano o meno<em> “destinati alla vendita”.</em><br />
A riguardo, il SEC 2010 precisa che sono considerati prodotti per la vendita quei beni o servizi “<em>venduti a prezzi economicamente significativi</em>” (paragrafo 3.18) e che un prezzo è qualificabile come significativo se l’organismo “<em>copre almeno il 50% dei suoi costi, con le sue vendite, per un periodo pluriennale quantitativo</em>” (paragrafo 20.29).<br />
Nel caso della F.I.B., il rapporto tra costi e ricavi, in base al <em>test market-non market</em>, è negativo per il triennio 2011-2013 (escludendo dal calcolo le quote associative).<br />
Accertato che, nel caso di specie, l’Istituzione non copre almeno il 50% dei costi con i propri ricavi, ne consegue che il <em>test market-non market</em> è negativo e, quindi, che la F.I.B. è qualificabile come un Ente senza scopo di lucro, in quanto produce beni o servizi non destinati alla vendita, intesa come “<em>vendita a prezzi economicamente significativi”.</em><br />
Premessa l’esistenza della prima condizione per l’inserimento nell’Elenco I.S.T.A.T., occorre verificare se, nella fattispecie in esame, si ravvisa o meno la presenza del requisito del controllo dell’Istituzione, da parte di una pubblica Amministrazione (C.O.N.I.).<br />
Al fine di definire il concetto di controllo pubblico sulle Istituzioni senza fine di lucro, inteso come la capacità di una pubblica Amministrazione di determinare la politica generale o il programma di una Unità istituzionale<em>,</em> il SEC 2010, come ricordato, ai paragrafi 1.36 e 20.15, individua cinque indicatori: nomina di funzionari, messa a disposizione di strumenti che consentano l&#8217;operatività, accordi contrattuali, grado di finanziamento e grado di esposizione al rischio dell&#8217;Amministrazione pubblica.<br />
In particolare, al paragrafo 20.15, il SEC 2010 precisa che “<em>un</em> <em>unico indicatore può essere sufficiente per stabilire il controllo. Tuttavia, se un’Istituzione senza scopo di lucro, finanziata principalmente dall&#8217;Amministrazione pubblica, conserva in misura significativa la capacità di determinare la sua politica o il suo programma lungo le linee definite dagli altri indicatori, non viene considerata controllata dall&#8217;Amministrazione pubblica. Nella maggior parte dei casi l&#8217;esistenza del controllo sarà evidenziata da una serie di indicatori. Una decisione basata su questi indicatori implica, per sua natura, un giudizio soggettivo</em>&#8220;.<br />
In applicazione dei predetti principi europei, le Sezioni riunite (cfr.&nbsp;sentenza n. 20 del 2015), hanno statuito che, ai fini dell’inserimento di un Ente senza scopo di lucro nell’Elenco I.S.T.A.T., è necessario verificare, sulla base dei dati economici contenuti nei bilanci, se lo stesso abbia o meno la “<em>capacità di determinarsi autonomamente</em>”.<br />
Dai dati contabili degli ultimi esercizi (2011-2014) della Federazione Italiana Bocce, emerge che il finanziamento del C.O.N.I. non è prevalente né costituisce la principale fonte di finanziamento della Federazione, che ha notevoli risorse proprie, derivanti, oltre che dai ricavi, da pubblicità e sponsorizzazioni e dalle quote associative.<br />
Tali risorse, seppur non inseribili tra i ricavi, al fine del <em>test market – non market</em>, in quanto non connotate da corrispettività, sono utilizzabili per valutare la capacità dell’Ente di autodeterminarsi, trattandosi, comunque, di entrate.<br />
Diversamente da altre Federazioni, in cui l’apporto finanziario del C.O.N.I. è preminente e/o principale, con conseguente incapacità della Federazione di determinarsi autonomamente, nel caso della F.I.B. tale apporto incide sul valore della produzione in misura del 33% e, quindi, si ravvisa una autonomia economica della Federazione, che si ripercuote sulla autonomia gestionale della stessa.<br />
La rilevanza dell’indicatore del “<em>finanziamento pubblico</em>” è comprovato dal fatto che, quando l’incidenza del finanziamento è rilevante, ciò è ritenuto ampiamente sufficiente a dimostrare l’esistenza del controllo e non occorre procedere all’esame degli altri indicatori.<br />
Con la sentenza n. 49 del 2015, per esempio, queste Sezioni riunite hanno riconosciuto l’esistenza del controllo pubblico sulla Federazione sportiva F.I.C.K. con la seguente motivazione: “<em>In primo luogo, dai dati suddetti emerge che nel 2011 e nel 2012, tra gli introiti della F.I.C.K., il finanziamento pubblico è stato non solo il principale per importo, ma quello assolutamente preponderante in percentuale (per “grado”), assestandosi tra l’85% e l’88% del totale delle entrate (cfr. sopra, sub § 5.2); del resto, nella memoria per l’udienza la parte ricorrente non ha negato in fatto l’esistenza di un cospicuo contributo pubblico, bensì ha contestato in diritto l’interpretazione data da queste Sezioni riunite sulla sufficienza di un “preponderante” contributo pubblico come indicatore del controllo (cfr. § 4.2.3). Viceversa, in base a quanto sopra precisato (§ 4.2.3), risulta evidente che il grado di tale finanziamento è tale da condizionare in maniera determinante (segnatamente sotto il profilo economico) le scelte dell’Ente, che, in sua assenza, sarebbe difficilmente (o per nulla) in grado di raggiungere il complesso ed articolato scopo sociale. Ne&nbsp;consegue che deve ritenersi sussistere un indicatore significativo del controllo pubblico (del CONI) sulla F.I.C.K.. La sussistenza di tale indice, di per sé significativo del controllo, renderebbe superfluo l’esame delle eccezioni formulate da parte ricorrente in ordine all’asserita insussistenza degli ulteriori indicatori di controllo”.</em><br />
Nel caso della F.I.B., invece, si ravvisa l’esatto contrario: le entrate proprie corrispondono a circa il 70% del totale e ciò garantisce autonomia economica alla Federazione e non consente di ravvisare un “<em>controllo</em>” pubblico sulla stessa, nel significato a tale termine attribuito dal SEC 2010, ossia la presenza di autodetermninazione.<br />
La predetta situazione è analoga a quella presa in considerazione dalle Sezioni riunite nel giudizio relativo alla iscrizione della stessa F.I.B. nell’Elenco I.S.T.A.T. per il 2015, deciso con la richiamata sentenza n. 46 del 2015, che ha escluso l’inserimento della Federazione nell’Elenco delle “<em>Amministrazioni pubbliche</em>”.<br />
Tenuto conto che dagli atti di causa non risulta che, dal 29 luglio 2015 (data di deposito della citata decisione n. 46 del 2015) siano avvenute sostanziali modifiche nei rapporti economici e giuridici tra la F.I.B. ed il C.O.N.I., questo Collegio non ritiene di doversi discostare da tale recente pronunciamento, condividendo le predette conclusioni in quanto, “<em>l’ulteriore presupposto</em> <em>necessario </em><em>per qualificare </em><em>una qualsiasi unità istituzionale (soggettivamente pubblica o privata) come </em><em>“amministrazione pubblica”</em><em>, e cioè</em><em> la sussistenza di un controllo pubblic</em><em>o</em><em> inteso come “capacità di controllare la politica generale o il programma” dell’ente</em><em>, nel caso di specie, non può ritenersi accertato</em><em>” </em>(SS.RR. sentenza n. 46 del 2015).<br />
In considerazione degli elementi sopra esposti, si ravvisa la capacità della F.I.B. di determinare la propria politica generale ed il proprio programma.<br />
Né detta capacità risulta affievolita dalle disposizioni di legge e dello Statuto, richiamate dalla Procura generale, che riconoscono al C.O.N.I. un’attività di vigilanza sulle Federazioni sportive e, quindi, anche sulla Federazione Italiana Bocce, in quanto, lo stesso SEC 2010, precisa che “<em>l’intervento pubblico, in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività, non è rilevante per decidere se una singola unità sia controllata dall’Amministrazione pubblica</em>” (paragrafo 20.15).<br />
In merito ad alcune pronunce delle Sezioni riunite, richiamate dalla Procura generale a sostegno della tesi che ravvisa il controllo del C.O.N.I. sulle Federazioni sportive sulla base solo di uno dei cinque indicatori del controllo, previsti dal paragrafo 20.15 del SEC 2010 (norme statutarie), anche in assenza di un finanziamento pubblico principale o prevalente, si osserva che nelle decisioni richiamate e, precisamente, in quelle riguardanti la Federazione Italiana Cronometristi – F.I.C.R. (sentenza n.&nbsp;12 del 2015) e la Federazione Italiana Tiro con l’Arco – F.I.T.ARCO (sentenza n. 20 del 2015), il finanziamento del C.O.N.I. è risultato principale o prevalente.<br />
Nel sistema europeo del bilancio pubblico consolidato, l’elemento economico assume grande rilevanza, infatti, come ricordato, il SEC 2010, al paragrafo 20.15, dopo aver affermato che, in certi casi, anche un unico indicatore può essere sufficiente per stabilire il controllo, precisa che, se una Istituzione senza scopo di lucro, finanziata principalmente dall&#8217;Amministrazione pubblica, conserva in misura significativa la capacità di determinare la sua politica o il suo programma, non viene considerata controllata dall&#8217;Amministrazione pubblica.<br />
Tali condizioni di autonomia si rinvengono, nel caso della F.I.B., soprattutto in considerazione della circostanza che il finanziamento del C.O.N.I. non è né prevalente e né principale.<br />
In sostanza, come chiarito dallo stesso SEC 2010 al paragrafo 20.15, l’inserimento di una Unità nel conto economico consolidato, dipende dal grado di autonomia della stessa, sia economica che giuridica, determinata attraverso plurimi criteri, applicati al caso concreto, che portano ad una decisione basata<em>, “per sua natura, su di un giudizio soggettivo</em>&#8220;.<br />
L’applicazione complessiva e coordinata dei vari indicatori, economici e giuridici, personalizzano e contestualizzano la valutazione, con risultati che possono essere anche diversi, pur in presenza di situazioni solo apparentemente simili.<br />
In realtà, la sentenza n. 46 del 2015, che la Procura generale, nelle memorie depositate l’8 febbraio 2016, considera un precedente giurisprudenziale “<em>in contrasto con le precedenti pronunce adottate da codeste Sezioni riunite nella materia specifica</em>”, costituisce l’effetto del “<em>giudizio soggettivo</em>” sul punto, richiesto proprio dalle norme comunitarie ed è manifestazione di un orientamento non contradditorio bensì evolutivo delle Sezioni riunite, ravvisabile in recenti pronunce (<em>ex multis</em>, sentenze n. 41/2015, n. 44/2015, n. 45/2015, n. 46/2015, n. 69/2015, n.&nbsp;1/2016).<br />
Considerato quanto sopra illustrato, ne discende che il ricorso, presentato dalla F.I.B. per contestare l’inclusione della stessa nell’Elenco I.S.T.A.T. per il 2016, deve essere accolto.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.&nbsp;&nbsp; Q.&nbsp;&nbsp; M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, definitivamente pronunciando, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità proposta, accoglie il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2016.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>L’ESTENSORE</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>IL PRESIDENTE</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Acheropita Mondera&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Arturo Martucci di Scarfizzi<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria in data 16 marzo 2016<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maria Laura Iorio</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-25-2-2016-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-25-2-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.3</a></p>
<p>Pres. Avoli, Rel. Loreto Infermità da causa di servizio &#8211; Dipendenza &#8211; Sentenza dichiarativa – Accessori credito – Giudicato implicito negativo &#8211; Esclusione In sede di risoluzione di questione di massima, deferita per contrasto giurisprudenziale di tipo orizzontale, venutosi a creare tra le Sezioni di secondo grado, le Sezioni riunite</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-25-2-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-25-2-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Avoli, Rel. Loreto</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Infermità da causa di servizio &#8211; Dipendenza &#8211; Sentenza dichiarativa – Accessori credito – Giudicato implicito negativo &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di risoluzione di questione di massima, deferita per contrasto giurisprudenziale di tipo orizzontale, venutosi a creare tra le Sezioni di secondo grado, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale hanno statuito che la sentenza che dichiara la dipendenza dell’infermità da causa di servizio di guerra senza provvedere sugli accessori del credito pensionistico, non forma giudicato implicito negativo sulla spettanza di detti accessori, anche qualora tale sentenza sia stata depositata dopo l’introduzione dell’appello nella materia pensionistica.<br />
Le Sezioni riunite hanno rilevato che la sentenza ha accertato, nei limiti della domanda, solo un presupposto del diritto pensionistico, subordinando di regola il conferimento della pensione all’accertamento degli ulteriori requisiti da parte dell’Amministrazione. Di tal che, risulta palese che il diritto a pensione è sorto e si è perfezionato solo successivamente alla esecuzione della sentenza, dovendo l’Amministrazione adottare ulteriori adempimenti istruttori per la verifica della sussistenza dei residuali presupposti normativi, solo in presenza dei quali il trattamento pensionistico di guerra può essere riconosciuto. In tali casi deve escludersi il formarsi di alcuna decisione implicita sugli accessori, idonea a costituire giudicato in applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., atteso che dalla sentenza non sorge automaticamente il diritto alla liquidazione del credito pensionistico, essendosi il giudice limitato – in piena conformità alla domanda di parte – ad accertare la sola sussistenza di un presupposto normativo del diritto a pensione di guerra, impregiudicato il potere discrezionale dell’Amministrazione di riconoscere o meno il diritto al credito principale dopo avere accertato la presenza degli ulteriori presupposti normativi. La questione circa la spettanza degli accessori, ove non si pronunci il giudice, non costituisce né giudicato implicito negativo né positivo. Il giudicato implicito si forma sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono “il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito”.<br />
La questione degli accessori non costituisce un presupposto indispensabile della pronuncia del giudice riguardante la sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione. Il diritto agli accessori costituisce possibile oggetto di differente domanda della quale il giudice deve occuparsi solo a fronte di una richiesta dell’interessato o di un espresso obbligo di legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Sentenza n. 3/2016/QM</strong></div>
<div style="text-align: center;">
R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI<br />
<em>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori magistrati:<br />
Alberto AVOLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
Rita LORETO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore<br />
Giuseppina MAIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Acheropita S. MONDERA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Eugenio MUSUMECI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Guido PETRIGNI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Marco SMIROLDO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
ha pronunziato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio per questione di massima iscritto nel registro di Segreteria al n. 492/SR/QM rimesso dalla Seconda sezione giurisdizionale di Appello – ai sensi dell’art. 1, comma 7, del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni – nell’ambito del giudizio pensionistico promosso dal sig.&nbsp;Feliciano PALMA, rappresentato e difeso in questa sede dagli avvocati Domenico e Paolo Bonaiuti e, per l’Amministrazione, dalla dott.ssa Anna Marisa Alimandi.<br />
Vista l’ordinanza n. 72/2015 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di appello, di rimessione della questione di massima a queste Sezioni riunite, questione come segue formulata “se una sentenza, che dichiari la dipendenza di infermità da causa di servizio di guerra senza provvedere sugli accessori del credito pensionistico, formi giudicato negativo implicito sulla spettanza di detti accessori, in particolare qualora tale sentenza sia stata emessa dopo l’introduzione dell’appello nella materia pensionistica”.<br />
Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 1–8&nbsp;gennaio 2015 ORDP-UOPROT-P con la quale il Presidente della Corte dei conti ha determinato, per l’anno 2015, la composizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, di controllo, deliberante e consultiva;<br />
Visti il decreto presidenziale con il quale sono stati costituiti i Collegi delle Sezioni riunite per le udienze previste per i mesi da ottobre a dicembre 2015, nonché il decreto di fissazione dell’odierna udienza e di nomina del relatore del presente giudizio;<br />
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.<br />
Uditi alla pubblica udienza del 25 novembre 2015 il relatore Consigliere Rita Loreto, l’Avv. Paolo Bonaiuti per il Sig. PALMA Feliciano, la dott.ssa Anna Maria Alimandi per il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale Francesco D’Amaro.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>F A T T O</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con sentenza n. 6/1996 depositata il 19 gennaio 1996 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati dal signor Antonio PALMA (deceduto l’11 settembre 1988) e riassunti dalla vedova, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di guerra dell’infermità lamentata dal ricorrente, giudicando altresì la stessa ascrivibile all’ottava categoria della Tab. A fin dalla data di visita collegiale del 18 novembre 1966 e rimettendo gli atti all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza.<br />
Il Ministero del Tesoro, con determinazione n. 3598256 del 30&nbsp;marzo&nbsp;1996, ha liquidato “in integrale conformità di quanto deciso dalla Corte dei conti” i ratei arretrati del trattamento pensionistico di guerra, senza tuttavia corrispondere gli oneri accessori.<br />
Con successiva istanza del 6 ottobre 1999, reiterata in data 15&nbsp;marzo&nbsp;2002, la vedova del signor Antonio PALMA, ha chiesto all’Amministrazione l’erogazione degli emolumenti accessori sugli importi arretrati.<br />
A seguito di diniego dell’Amministrazione, che ha addotto l’assenza di ogni decisione in sentenza circa tali accessori del credito, il signor Feliciano PALMA, in qualità di figlio ed erede di Antonio PALMA, ha riassunto il ricorso dinanzi al Giudice delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, che con sentenza n.&nbsp;2365/2007, depositata il giorno 11.09.2007, premessa l’ammissibilità di una domanda autonoma di interessi, ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., il diritto del medesimo ad ottenere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme erogate in ritardo rispetto alla data di maturazione, nei limiti della intervenuta prescrizione alla data del 6&nbsp;ottobre 1994.<br />
Con appello depositato in data 21.11.2008 il signor Feliciano PALMA ha chiesto di riformare la sentenza, dichiarando la non operatività della prescrizione e quindi il suo diritto alla corresponsione dei ratei arretrati di interessi dal 1966 (data di decorrenza della pensione) e agli interessi moratori sugli interessi stessi sino al soddisfo, il tutto con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali sugli arretrati, da ogni singola scadenza alla data di avvenuto pagamento degli arretrati stessi al netto delle somme già percepite e, in subordine, con applicazione della prescrizione decennale.<br />
A sostegno della domanda l’appellante ha rappresentato, tra l’altro, che il diritto a pensione era sorto solo con la sentenza della Sezione Campania n. 6/1996/PG, seguita da una serie di atti interruttivi, per cui nessuna prescrizione era decorsa e spettavano interessi e rivalutazione sin dal 1966; in secondo luogo, ha precisato che nel ricorso introduttivo di primo grado era stata lamentata la ritardata corresponsione anche sotto il profilo degli interessi venutisi a formare sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria già maturati.<br />
Avverso la stessa pronuncia ha proposto autonomo appello il Ministero dell’Economia e Finanze, rubricato al n. 33727 del registro di segreteria, con il quale l’Amministrazione ha chiesto la riforma della statuizione di prime cure ed il rigetto dell’appello del PALMA in quanto era stato violato il giudicato della sentenza n. 6/96/PG, che non riconosceva oneri accessori sulla pensione di guerra del PALMA e che pertanto copriva il dedotto e deducibile.<br />
Con memoria di costituzione nel giudizio n. 33727, depositata il 18.06.2009, il signor Feliciano PALMA ha chiesto di dichiarare inammissibile (perché tardivo e perché attinente a questioni di fatto) e di respingere nel merito l’appello dell’Amministrazione, con vittoria di spese. La difesa dell’interessato ha peraltro ribadito che ai sensi dell’art. 429 c.p.c. e dell’art. 5 della L. n. 205/2000 spettavano interessi e rivalutazione in via automatica e d’ufficio e che, comunque, non vi era alcun giudicato sugli interessi, citando in proposito giurisprudenza della Corte di cassazione e delle Sezioni di appello della Corte dei conti.<br />
A seguito di rituale istanza di prosecuzione dell’Avv. Domenico Bonaiuti, è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per il giorno 7/05/2015.<br />
In data 22.04.2015 il Ministero dell’Economia e Finanze ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto delle eccezioni di inammissibilità del proprio appello ed ha evidenziato che la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2002 ha previsto il riconoscimento di interessi e rivalutazione in modo automatico e di ufficio quando il giudice condanna al pagamento di pensioni, ma sempre facendo salvo un eventuale giudicato negativo sul punto, citando altresì sentenze favorevoli delle Sezioni centrali di appello.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 7 maggio 2015&nbsp;l&#8217;Avvocato Bonaiuti, nell&#8217;interesse del ricorrente, e la dottoressa Anna Maria Alimandi, per il Ministero dell’Economia e Finanze, hanno confermato le conclusioni formulate nelle memorie in atti.<br />
La Sezione seconda centrale di appello, quindi, in quella sede, ha ritenuto necessario deferire a queste Sezioni riunite, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la questione di massima come in precedenza evidenziata.<br />
Il Giudice remittente ha osservato come il&nbsp;<em>thema decidendum,&nbsp;</em>vertente sulla sussistenza o meno di un giudicato negativo implicito su interessi e rivalutazione, nelle ipotesi in cui una decisione dichiari il diritto a pensione senza provvedere sugli accessori, abbia formato oggetto di orientamenti interpretativi non univoci riscontrabili tra le Sezioni d&#8217;Appello centrali.<br />
Il remittente ha ricordato che, secondo un primo orientamento, si sostiene la formazione del giudicato negativo implicito in ipotesi di pregresse decisioni irrevocabili, emesse in unico grado, sia che siffatte pronunzie abbiano comunque dichiarato il diritto a pensione senza provvedere su interessi e rivalutazione (Sez. I app., nn. 256/2010 e 320/2012; Sez. III app., n. 689/2013), sia che si tratti di decisioni passate in giudicato che non abbiano pronunziato sul diritto ma solo su un suo presupposto (dipendenza da causa di servizio, inabilità a proficuo lavoro: cfr. Sez. I app. nn. 121/2008, 166/2006 e 372/2005) e manchi l’espressa domanda di accessori del credito da parte dell’interessato. In tali ipotesi si afferma che l’intervenuto giudicato copre il dedotto ed il deducibile.<br />
Viceversa, altra parte della giurisprudenza, sempre con riferimento a sentenze emesse in unico grado, ritiene non potersi formare alcun giudicato negativo implicito sul diritto agli accessori, e tale tesi si sostiene sia nelle ipotesi in cui la decisione si sia limitata a dichiarare l’esistenza di uno dei presupposti del diritto senza dichiarare la spettanza delle somme (Sez. II app., n. 375/2014), sia in ipotesi in cui si pronunzi sul diritto a pensione, ma senza liquidare in termini precisi il credito principale oltre che gli accessori (Sez. II app. n. 582/2014), a prescindere dalla domanda di parte, dovendosi comunque attribuire gli interessi d’ufficio (Sez. II app., n. 465/2010 e n. 529/2013) o proprio in considerazione della assenza di espressa domanda di accessori (Sez. II app. n. 752/2014).<br />
La Sezione remittente ha, altresì, rilevato che, pure con riguardo alle sentenze emesse dopo l’introduzione del doppio grado di giurisdizione in materia pensionistica, parte della giurisprudenza ha ritenuto che la sentenza di primo grado, non impugnata, che pronunzi solo sul diritto a pensione ma non sugli accessori, forma giudicato negativo implicito sulla spettanza di questi ultimi, sia in presenza di espressa domanda di parte (Sez. I app., n. 391/2010), sia a prescindere dal fatto che la domanda stessa sia stata espressamente formulata (Sez. III app., n. 99/2014; Sez. I app., n. 289/2013).<br />
Rammenta ancora il remittente che, per contro, secondo altra linea interpretativa si è sostenuto non potersi formare alcun giudicato negativo implicito sul diritto agli accessori, a prescindere dall’espressa domanda di parte (App. Sicilia n. 258/2010; Sez. II app., n. 413/2014).<br />
Analogo contrasto è stato ravvisato con riguardo alle sentenze emesse dopo la riforma del rito pensionistico (L. n. 205/2000, art. n. 5), che ha introdotto fra l’altro l’obbligo del giudice di pronunziarsi d’ufficio, ex art. n. 429 c.p.c., sulla spettanza di accessori, anche sulle pensioni tabellari e di guerra. In tale contesto, parte della giurisprudenza ha ritenuto che, qualora tali sentenze non statuiscano sugli accessori del credito, in caso di omessa impugnazione si formi un giudicato negativo implicito sulla loro spettanza, tanto se la sentenza si sia pronunziata sull’esistenza del diritto pensionistico (Sez. I app., n. 179/2011; Sez. III app., n. 868/2010, Sez. II app., n. 132/2014), quanto se la sentenza si sia pronunziata solo sui presupposti del diritto (dipendenza dal servizio, inabilità a proficuo lavoro, ecc.) ma non sulla spettanza dei ratei (Sez. I app., n. 24/2015, Sez. III app., n. 262/2015; Sez. III app., n. 67/2014).<br />
Viceversa altre pronunce hanno sostenuto invece la tesi opposta, e ciò sia in caso di riconoscimento del solo diritto a pensione (Sez. II app., n. 152/2014), sia in caso di statuizione sulla sola dipendenza (Sez. I app., n. 4/2010 e n. 144/2015).<br />
Alla luce del descritto quadro giurisprudenziale, la Sezione seconda giurisdizionale di appello ha ritenuto sussistere i presupposti per il deferimento di apposita questione di massima, essendo evidente la controversa interpretazione di un punto di diritto e il contrasto di tipo orizzontale esistente tra le pronunce emesse in appello, oltre alla rilevanza generale dei profili controversi.<br />
In data 27 ottobre 2015 la Procura generale ha depositato memoria con la quale, ritenuta l’ammissibilità e procedibilità della questione proposta, ha sottolineato che, all’epoca in cui la pronuncia n. 6/96/PG riconosceva il diritto al credito principale era già in vigore la disposizione che aveva introdotto l’appello pensionistico; per cui l’interessato o i suoi aventi causa avrebbero potuto dolersi del mancato riconoscimento degli accessori attraverso lo strumento del gravame: Tale omissione, ad avviso del Procuratore generale, ha comportato il formarsi di un giudicato sostanziale per cui è da escludere l’esperibilità di un’azione autonoma diretta al riconoscimento dei benefici accessori, implicitamente negati dalla precedente sentenza.<br />
In via subordinata, qualora il Collegio ritenga di accedere alla tesi che opta per l’ammissione di un’autonoma rivendicazione dei suddetti accessori, anche a notevole distanza di tempo, il Procuratore generale ha chiesto che il calcolo sia effettuato con i criteri e nei limiti stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 6/2008/QM.<br />
In data 3 novembre 2015 si è costituito il signor Feliciano Palma, con il patrocinio degli Avvocati Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti, i quali hanno in primo luogo precisato che nella fattispecie all’esame nessuna prescrizione si è maturata, dal momento che il diritto a pensione è sorto solo in esito alla sentenza della Corte territoriale n. 6 del 1996; nessuna domanda di accessori, dunque, poteva essere pronunciata a fronte di un diritto al credito principale non ancora riconosciuto. Nel merito, le difese hanno richiamato giurisprudenza delle Sezioni di appello (Sez. II, n.&nbsp;413/2014) a sostegno della tesi secondo cui il passaggio in giudicato di una sentenza accertativa solo del diritto a una sorte capitale non quantificata &#8211; e dunque limitata alla sola dipendenza da causa di servizio dell’infermità &#8211; non precluda l’azione volta a conseguire, in un autonomo giudizio, interessi e rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte in esecuzione della stessa, liquidabili d’ufficio ex art. 1282 c.c. e 429 c.p.c.<br />
In data 16 novembre 2015 si è costituito il Ministero dell’Economia e Finanze,&nbsp;&nbsp;rappresentato e difeso dalla dott.ssa Anna Maria Alimandi, depositando memoria difensiva con la quale ha precisato che, prima dell’entrata in vigore della legge n. 205/2000, ai crediti derivanti da pensione di guerra si applicava la disciplina di cui all’art. 1224 c.c. e quindi, sugli arretrati del trattamento pensionistico erano dovuti, a domanda dell’interessato, gli interessi nella misura legale e l’ulteriore risarcimento in presenza di prova del maggior danno. Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 205 del 2000 la disciplina dettata dall’art. 429 c.p.c. è stata applicata a tutti i giudizi pensionistici ancora pendenti alla data della sua entrata in vigore, per cui il giudice deve, anche d’ufficio, riconoscere gli interessi e la rivalutazione a titolo di maggior danno, a meno che sulla questione sia intervenuto un giudicato negativo. Tale indirizzo, però, non può trovare applicazione prima dell’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, dal momento che la norma non opera retroattivamente. Conseguentemente, ad avviso dell’Amministrazione, in assenza di domanda specifica sugli accessori o di espressa riserva di agire in separata sede, la pronuncia con la quale è stato riconosciuto soltanto il diritto a pensione di guerra ha, nel contempo, negato, sia pure implicitamente, i benefici accessori della rivalutazione e degli interessi legali e sul punto si è formato il giudicato. Analoga conseguenza si ha nel caso di mancata impugnazione della sentenza in caso di omessa pronuncia relativa a decisione che sia intervenuta dopo l’entrata in vigore della legge n. 205/2000.<br />
In definitiva, dopo avere richiamato i principi espressi dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 10/2002/QM, l’Amministrazione ha sostenuto la tesi secondo cui l’azione diretta al conseguimento del diritto pensionistico non può essere scissa da quella rivolta alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione ed ha chiesto che la questione sia risolta nel senso di ritenere intervenuto un giudicato negativo in ordine ai benefici accessori a seguito di sentenza definitiva, emessa sia prima che dopo l’introduzione del grado di appello in materia pensionistica, che abbia riconosciuto la spettanza del diritto, con ciò precludendo la possibilità di avanzare una domanda autonoma sugli accessori.<br />
&nbsp;Alla pubblica udienza del 25 novembre 2015, le parti presenti hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni, confermando le richieste di cui agli atti scritti.&nbsp;Il Pubblico Ministero ha introdotto una subordinata, nel senso di riconoscere solo gli interessi legali fino al 1999, perché potevano essere concessi a richiesta ai sensi dell’art. 1224 c.c.<br />
La causa quindi è passata in decisione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>D I R I T T O</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La questione portata all’esame di queste Sezioni Riunite presenta profili di novità, avendo il Giudice remittente prospettato l’ipotesi di sentenza, non appellata, che abbia dichiarato la dipendenza di infermità da causa di servizio di guerra senza pronunciarsi sugli accessori del credito pensionistico, avanzando il quesito se, in tal caso, si formi giudicato negativo implicito sui detti accessori.<br />
Va innanzitutto riconosciuta l’ammissibilità della questione deferita, stante l’evidente contrasto giurisprudenziale di tipo orizzontale venutosi a creare tra le Sezioni di secondo grado, come emerge dalle numerose decisioni menzionate nell’ordinanza di rimessione e dalle differenti soluzioni interpretative adottate, fondate su argomentazioni variamente illustrate.<br />
Quanto alla rilevanza, appare di tutta evidenza come sussista il necessario rapporto di pregiudizialità tra la risoluzione della questione deferita e la definizione del giudizio di merito nel corso del quale la questione è stata sollevata, la quale peraltro assume profili di portata generale attesa la frequenza dei casi simili che si possono presentare nel contenzioso pensionistico (SS.RR. n. 6/2003).<br />
Accertata l’ammissibilità della questione di massima sottoposta all’esame del Collegio, si ritiene di dover preliminarmente illustrare il quadro normativo e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia degli oneri accessori nel contenzioso pensionistico.<br />
Lo “spartiacque” normativo è costituito dall’articolo 5 della legge&nbsp;205/2000.<br />
Infatti prima di tale novella – e quindi nel periodo conferente per il caso in trattazione, posto che la sentenza pensionistica riconoscitiva del presupposto della dipendenza risale al 1996,&nbsp;&nbsp;il decreto amministrativo concessivo del trattamento è del 30 marzo 1996 e la prima istanza volta al conseguimento degli accessori è stata inoltrata il 6 ottobre 1999 – i crediti previdenziali si sottraevano all’applicabilità dello schema dell’art.&nbsp;429&nbsp;c.p.c., novellato dalla legge n. 533 del 1973, che aveva introdotto il principio della determinazione automatica da parte del giudice, in ipotesi di condanna al pagamento di crediti di lavoro, oltre che degli interessi legali, del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del credito, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.<br />
I crediti per prestazioni previdenziali, seppure considerati egualmente dotati della funzione di sostentamento al pari dei crediti di lavoro, erano esclusi dai correttivi di riequilibrio monetario previsti dal terzo comma dell’art. 429 c.p.c. e rimanevano ancorati ai principi generali della responsabilità per mora e da inadempimento di cui agli artt. 1218 e 1224 c.c., in base ai quali spettano in ogni caso al titolare di un credito soddisfatto con ritardo, gli interessi legali dal giorno della mora, salvo a dover dimostrare il maggior danno subito per effetto del ritardo nell’adempimento, ai sensi del secondo comma dell’art. 1224 c.c.<br />
È stato tuttavia precisato (Sez. riun., n. 8/2007/QM) che in relazione ai crediti pensionistici si realizzano invero gli astratti presupposti degli interessi sia moratori (ex art. 1224 co. 1° c.c.) che corrispettivi (art. 1282 c.c.) e che in tali situazioni gli interessi corrispettivi dovuti su tali crediti, però, si sostituiscono&nbsp;<em>ope legis</em>&nbsp;agli interessi moratori, pur avendo un presupposto diverso prescindente del tutto dall’inadempimento imputabile.<br />
E ciò in quanto “la decorrenza automatica degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di credito previdenziale risponde non ad una specifica funzione risarcitoria, bensì al principio della compensazione del vantaggio che arreca al debitore la disponibilità di una somma di denaro spettante (art. 1282 co. 1° c.c.) e che tutela il creditore rendendo superfluo il ricorso al titolo di risarcimento di cui all’art. 1224 c.c. (1° comma), peraltro rilevante ai fini dell’ulteriore danno subito a seguito dell’inadempimento (2° comma).<br />
Il quadro normativo era poi integrato dalla disposizione di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che ha sancito la regola del divieto di cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, regola che, fissata inizialmente per i crediti previdenziali dei dipendenti privati, è stata estesa dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 ai crediti retributivi da lavoro subordinato – pubblico e privato – ed ai crediti previdenziali dei dipendenti pubblici.<br />
Nel contesto giurisprudenziale merita innanzitutto rammentare che già con la sentenza n. 525/A/1987 queste Sezioni riunite avevano riconosciuto la rivalutazione automatica nei confronti dei crediti di pensioni ordinarie e privilegiate, sulla scia del mutato orientamento – da considerarsi “diritto vivente” &#8211; formatosi nella giurisprudenza civile e amministrativa la quale ammetteva detta rivalutazione per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, stante il riconosciuto presupposto di intima connessione con il pregresso rapporto di lavoro che caratterizza le pensioni ordinarie a carico dello Stato e le pensioni privilegiate, aventi funzione sostitutiva od integrativa della pensione di quiescenza.<br />
Senonché, proprio sulla base di siffatti principi, (e in disparte le questioni di giurisdizione, successivamente risolte dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 7268/1994; cfr. pure C.c.,Sez. riun., n.&nbsp;17/QM/1995), ferma restando la corresponsione degli interessi quale naturale frutto del denaro rimaneva storicamente esclusa dalla giurisprudenza l’applicabilità dell’art. 429 c.p.c. alle pensioni di guerra e militari tabellari, nei confronti delle quali non sussiste il presupposto di una connessione del credito con una attività lavorativa a favore dello Stato, stante la loro natura indennitaria. Per tali ragioni esse da sempre restavano assoggettate, in quanto crediti di valuta, all’art. 1224 c.c., con l’applicazione della disciplina prevista per le obbligazioni pecuniarie in genere. La norma da ultimo citata prevede, in caso di ritardo nel pagamento di crediti pecuniari, la corresponsione di interessi legali con decorrenza dal giorno della mora quale risarcimento minimo, con onere di provare il maggior danno eventualmente subito per effetto del ritardo, mitigato dal ricorso al sistema delle presunzioni semplici ed alla individuazione delle categorie di creditori, fermo restando il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ribadito dal combinato disposto di cui all’art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 e dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 (Corte cost. n. 288/1995; Corte conti, Sez. riun., nn.&nbsp;525/A/1987; 90/C/1991; 4/98/QM).<br />
Con specifico riferimento, poi, alla esperibilità di domanda autonoma di interessi e rivalutazione, queste Sezioni riunite con sentenza n.&nbsp;525/A/1987, sia pure affrontando il problema nell’ottica specifica della giurisdizione, avevano escluso che la domanda di rivalutazione e di interessi potesse proporsi dinanzi alla Corte dei conti in via autonoma rispetto alla domanda concernente il credito principale, ovvero successivamente ad una decisione che si fosse già pronunciata sull’esistenza e la misura del trattamento di pensione.<br />
Senonché successivamente alla riforma del 1994 le Sezioni riunite hanno precisato (sent. n. 4/98/QM) che la nuova struttura del processo pensionistico ha avvicinato il relativo giudizio allo schema del giudizio dispositivo, in cui la domanda si articola e si viene formando attraverso l’attività del ricorrente attore e dell’Amministrazione convenuta, alle quali incombe l’obbligo di provare le proprie richieste e affermazioni, mentre al giudice incombe l’obbligo di pronunciarsi “su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa” secondo quanto stabilito dall’art. 112 c.p.c., e che di conseguenza il titolare di un credito pensionistico di guerra, se vuole vedere soddisfatta integralmente la propria pretesa, deve formulare la domanda con la necessaria precisione, indicando le varie poste sulla base delle quali, sul piano probatorio, deve fornire gli elementi necessari a sostegno della medesima domanda, che rappresenta per il giudice il limite sostanzialmente invalicabile: in particolare, per quanto attiene alla rivalutazione monetaria e agli interessi sui ratei arretrati delle pensioni di guerra, incombeva al creditore richiedente la prova della relativa spettanza secondo i principi già richiamati.<br />
Con la novella legislativa di cui alla legge n. 205/2000, che all’articolo 5 comma 2 ha espressamente stabilito che “innanzi al Giudice unico delle pensioni si applica l’articolo 429 cpc”, il meccanismo dell’automatismo valutativo previsto da tale ultima disposizione è stato esteso anche ai crediti pensionistici.<br />
La problematica interpretativa circa la natura del rinvio del citato articolo 5 comma 2 e l’ambito oggettivo del rinvio stresso sono stati poi risolti a livello giurisprudenziale, sostanzialmente rivisitando il sistema normativo previgente onde stabilire quale parte potesse ritenersi ancora compatibile con il nuovo regime.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In tale ottica la sentenza n. 10/2002/QM ha chiarito che lo stesso art. 429 c.p.c. non si limita ad introdurre, al terzo comma, il mero potere-dovere del Giudice, di provvedere, anche d’ufficio, alla rivalutazione dei crediti di lavoro, previdenziali e assistenziali, ma riconosce un diritto sostanziale del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a vedere riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali ed il “maggior danno” (nell’importo differenziale) da svalutazione monetaria, dal giorno della maturazione del diritto e non più dalla messa in mora, come previsto invece dall’art. 1224 c.c. e salvi gli effetti della intervenuta prescrizione. Queste&nbsp;Sezioni riunite hanno quindi convenuto che la portata processuale e sostanziale della nuova disciplina non poteva che comportare la soggezione alla disposizione dell’art. 429 c.pc. anche delle pensioni di guerra e di quelle militari tabellari, peraltro non contemplate dalla normativa speciale. Di conseguenza anche per tali pensioni la norma processuale introduce un meccanismo automatico di liquidazione del pregiudizio da inadempimento, che resta sottratto ad ogni onere probatorio e a cui il Giudice deve provvedere necessariamente, anche d’ufficio e in grado di appello, a prescindere da alcuna richiesta di parte e sempre che sul punto non si sia formato un giudicato negativo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ulteriori precisazioni nella materia si sono avute con la successiva sentenza n. 6/2008/QM, la quale ha risolto i contrasti giurisprudenziali che permanevano in ordine all’ambito di applicabilità dell’art. 429 c.p.c.. La&nbsp;cennata pronuncia ha infatti precisato come il richiamo operato dall’art. 5, comma 2, della l. n. 205/2000 all’art. 429 c.p.c. abbia semplicemente inteso operare un rinvio dinamico-ricettizio al medesimo art. 429 c.p.c. e non già travolgere tutta la normativa speciale degli anni ’90 (come sostenuto dalla sent. n. 10/QM/2002); pertanto la citata norma processuale, con il temperamento della regola dell’assorbimento piuttosto che del cumulo tra interessi e rivalutazione mutuata dall’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, doveva ritenersi applicabile anche in materia di trattamento pensionistico di guerra e tabellare. Poiché è stata esclusa la retroattività della novella legislativa, tale estensione, seppure operante anche per i giudizi in corso, è stata tuttavia limitata, per le pensioni di guerra e tabellari, ai soli ratei maturati dopo il 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della l. n. 205/2000, dovendosi ritenere applicabile, per i ratei maturati prima di tale data, i principi elaborati in precedenza da queste Sezioni riunite, in adesione alla giurisprudenza formatasi per il risarcimento dei danni da obbligazioni pecuniarie ex art. 1124 c.c. e dunque con relativo onere di provare il maggior danno rispetto agli interessi, da sottoporre alla valutazione del giudice.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale e venendo alla risoluzione del quesito proposto, occorre individuare l’oggetto della cognizione di queste Sezioni riunite nell’ambito della deferita questione di massima. Tale oggetto è senz’altro da ravvisarsi nel tenore del quesito così come formulato dal giudice&nbsp;<em>a quo</em>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il remittente prende le mosse dalla sentenza n. 6 del 1996, dando atto che la stessa dichiarava la dipendenza da causa di servizio di guerra e la relativa classifica di una delle infermità lamentate, “mandando all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza”, senza statuire sugli accessori del credito, peraltro non manifestamente richiesti dall’interessato. In esecuzione di tale sentenza l’Amministrazione, con determinazione del 30 marzo 1996, ha liquidato i ratei pensionistici arretrati&nbsp;<em>“in integrale conformità di quanto disposto dalla Corte dei conti”.</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si reputa necessario precisare, in via del tutto preliminare e a fini di maggiore chiarezza in ordine all’oggetto della cognizione, che questo Collegio è ben consapevole del fatto che, all’epoca in cui è stata emessa la sentenza n. 6/’96, nell’ambito di un generale “favor” pensionistico (sia procedimentale amministrativo che procedurale nel contenzioso) le sentenze che pronunciavano su tutti i presupposti del diritto a pensione riconoscendo, come in fattispecie, la dipendenza da causa di servizio di guerra dell’infermità e l’ascrivibilità a classifica, erano valorizzate dalla stessa Amministrazione come sentenze attributive del diritto<em>&nbsp;tout court.&nbsp;</em>Bisogna però prendere atto che la formulazione del quesito non tiene conto di questa prassi estensiva, muovendosi piuttosto in un’ottica che tiene distinte le sentenze direttamente accertative del diritto da quelle che si esprimono solo sui presupposti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enunciato in tali termini l’ambito di risoluzione del quesito, queste Sezioni riunite non possono prescindere, in sede di definizione della questione di massima loro deferita, dalla prospettazione qualificatoria del remittente.<br />
Da quanto premesso consegue che lo scrutinio verterà, in via principale, sulle ipotesi in cui la domanda amministrativa e la successiva domanda giudiziale del ricorrente abbiano fatto riferimento al solo accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità ed il giudice si sia rigorosamente espresso di conseguenza.<br />
Il Collegio deve innanzi tutto fare riferimento al regime antecedente la legge n. 205/2000, periodo nel quale, come già evidenziato,&nbsp;&nbsp;la disciplina degli accessori era mutuata dalle norme previste per le obbligazioni pecuniarie, artt. 1224 e 1282 c.c., con l’obbligo per l’Amministrazione di corrispondere dal giorno della mora gli interessi al titolare di crediti pensionistici, quale ristoro minimo del danno conseguente al pregiudizio derivato dal ritardo nell’adempimento, salva la prova del maggior danno da svalutazione fornita da quest’ultimo con apposita domanda.<br />
Inoltre, nell’evidenziato ambito di collocazione cronologica, deve attribuirsi un particolare significato alla riforma del processo pensionistico introdotta dalla legge n. 19/94, che ha soppresso l’intervento e le conclusioni della Procura generale, equiparando le due parti in giudizio (cioè colui che vanta un credito pensionistico e l’amministrazione) alle quali incombe l’onere di provare le proprie richieste e affermazioni.<br />
Il titolare di un credito pensionistico di guerra che vuole vedere soddisfatta integralmente la propria pretesa, deve quindi formulare la domanda con la necessaria precisione, mentre al giudice incombe l’obbligo di pronunciarsi “su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa” secondo quanto stabilito dall’art. 112 c.p.c..<br />
In riferimento al principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è costante l’orientamento della Suprema Corte di cassazione, secondo cui, nell’interpretazione della domanda il giudice deve tenere presente il contenuto sostanziale della pretesa (c.d.&nbsp;<em>petitum&nbsp;</em>sostanziale), desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell’atto introduttivo, anche dalla finalità cui la parte mira con la sua richiesta, dalle precisazioni fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata (Cass. civ. n. 18068/2004; n. 8225/2004; n. 8107/2006; Cass. lav. n. 6226/2014; n. 19331/2007; n. 27428/2005).<br />
Peraltro, pur dovendosi affermare che al giudice spetta il potere di dare diversa qualificazione giuridica alle istanze della parte, tuttavia tale potere trova un limite in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto, nel senso che la prospettazione di parte vincola il giudice a trarre dai fatti esposti l’effetto giuridico domandato, senza attribuire un bene diverso da quello richiesto o, comunque, emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda (Cass. civ., n. 21484/2007; n. 17610/2004; n. 6945/2007; Cass. lav., n. 18249/2009).<br />
Fatta questa necessaria precisazione, nell’ipotesi in cui colui che vanti una pretesa pensionistica si sia limitato a chiedere al giudice, a seguito di diniego dell’Amministrazione, l’accertamento di un presupposto del diritto a pensione, quale ad esempio, la dipendenza da causa di servizio di guerra di infermità, l’inidoneità a proficuo lavoro, la dipendenza da fatto bellico del decesso del dante causa e il giudice si sia pronunciato riconoscendo la sussistenza di quel determinato presupposto, ma senza la previsione di benefici accessori, occorre verificare se si sia in presenza di un giudicato negativo implicito su quegli accessori.<br />
In realtà, in tali ipotesi il giudice, pronunciandosi nei limiti della domanda, ha accertato solo un presupposto del diritto pensionistico, subordinando di regola il conferimento della pensione all’accertamento degli ulteriori requisiti da parte dell’Amministrazione (ad es., il requisito reddituale). Di tal che risulta palese che la sentenza non ha accertato il diritto a pensione, il quale è sorto e si è perfezionato solo successivamente alla esecuzione della sentenza, dovendo l’Amministrazione adottare ulteriori adempimenti istruttori per la verifica della sussistenza dei residuali presupposti normativi, solo in presenza dei quali il trattamento pensionistico di guerra può essere riconosciuto.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ebbene, in tali casi deve escludersi il formarsi di alcuna decisione implicita sugli accessori, idonea a costituire giudicato in applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., atteso che dalla sentenza non sorge automaticamente il diritto alla liquidazione del credito pensionistico, essendosi il giudice limitato – in piena conformità alla domanda di parte – ad accertare la sola sussistenza di un presupposto normativo del diritto a pensione di guerra, impregiudicato il potere discrezionale dell’Amministrazione di riconoscere o meno il diritto al credito principale dopo avere accertato la presenza degli ulteriori presupposti normativi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se, dunque, il diritto alla pensione non è sorto con la sentenza, neppure può farsi questione di oneri accessori, e meno che mai può attribuirsi alla pronuncia del giudice il valore implicito di diniego del diritto agli accessori.&nbsp;&nbsp;<br />
Il dedotto ed il deducibile restano pertanto estranei alla problematica. Per collocare gli accessori fra il deducibile occorrerebbe procedere ad un doppio passaggio espansivo (riconoscimento del presupposto = diritto sostanziale = diritti accessori) che appare senz’altro di dubbia ammissibilità.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E, venendo alla seconda parte del quesito, il Collegio ritiene che nelle ipotesi di pronuncia del giudice, antecedente alla legge n. 205 del 2000, che abbia riconosciuto solo la dipendenza da causa di servizio di guerra dell’infermità lamentata, senza effettuare alcun accertamento in punto di diritto a pensione e senza pronunciarsi sugli accessori, non assuma alcuna rilevanza la sussistenza della possibilità di appellare (introdotta con d.l. n. 718 del 23.12.1994, successivamente reiterato fino al d.l. n. 543 del 23.10.1996, convertito in l. n. 639 del 20.12.1996), dal momento che in primo grado vi è stata corrispondenza fra la decisione del giudice e la domanda della parte, la quale non ha chiesto gli accessori, per cui la pronuncia non è viziata.<br />
In conclusione, al quesito come formulato dal Giudice remittente deve essere data da queste Sezioni riunite una risposta negativa, nel senso che non si è formato alcun giudicato implicito negativo né si è concretizzata una omessa pronuncia del Giudice passibile come tale di appello.<br />
La soluzione si riferisce espressamente all’ipotesi in cui l’attore abbia chiesto al Giudice una pronuncia sul solo presupposto a pensione ed il Giudice abbia deciso attenendosi rigorosamente alla domanda.<br />
Tale soluzione si attaglia sia alle vicende sviluppatesi prima della novella del 2000, sia pure a quelle successive, posto che essa è basata essenzialmente sui principi processuali di cui all’articolo 112 cpc, in relazione al nuovo ricordato assetto del processo pensionistico consolidatosi nel 1994.<br />
Infatti, anche successivamente alla estensione dell’articolo 429 cpc ai giudizi pensionistici con obbligo di pronuncia ex lege sugli accessori (con conseguente eventuale vizio omissivo come tale appellabile) si deve escludere il giudicato implicito sugli accessori allorché il Giudice non abbia pronunciato sentenza di condanna alla liquidazione del diritto principale, bensì abbia accertato solo l’esistenza di un presupposto normativo per l’insorgenza del credito principale. Detto in altri termini, non si è attualizzata alcuna&nbsp;&nbsp;&nbsp;omissione di pronuncia censurabile quale motivo di diritto in appello, posto che la sentenza ha accertato solo un presupposto del diritto –nel caso di specie la dipendenza da causa di servizio di guerra – e che, solo in via di prassi espansiva, potrebbe qualificarsi come volta ad accertare il diritto a pensione di guerra.<br />
Rimane fermo che l’ipotesi di omessa pronuncia (appellabile) si deve riportare unicamente in presenza di esplicita domanda non riscontrata in sentenza.<br />
Ad analoga conclusione di diniego del giudicato implicito sugli accessori, deve peraltro giungersi anche nell’ipotesi in cui si voglia attribuire idoneità accertativa piena del diritto a pensione alla pronuncia del giudice che si è espresso sulla sola dipendenza da causa di servizio di guerra.<br />
A riguardo torna utile argomentare circa alcune considerazioni in tema di giudicato negativo implicito e di effetti del giudicato sul dedotto ed il deducibile, evidenziati dall’Amministrazione per sostenere l’applicabilità di tali principi nell’ipotesi prospettata.<br />
Invero, anche nel caso in esame, la questione circa la spettanza degli accessori, ove non si pronunci il giudice, non costituisce né giudicato implicito negativo né positivo.<br />
Infatti, è noto che, come chiarito più volte dalla Suprema Corte&nbsp;(si&nbsp;vedano ad esempio le sentenze nn. 10027/2009, 9284/2015 e l’ordinanza n.&nbsp;322/2015), il giudicato implicito si forma sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono “il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito”.<br />
Ora, la questione degli accessori non costituisce un presupposto indispensabile della pronuncia del giudice riguardante la sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione. Ciò, per due ordini di considerazioni.<br />
In primo luogo, l’eventuale pronuncia sugli accessori non costituisce un presupposto rispetto alla decisione sulla spettanza del diritto a pensione, ma, piuttosto, ne costituisce una conseguenza. Inoltre,&nbsp;la pronuncia sugli accessori attiene ad un diritto che sorge in presenza di autonome condizioni (non tempestivo pagamento dei crediti pensionistici maturati), rispetto a quelle che stanno alla base del riconoscimento del diritto a pensione.<br />
Tutto ciò, trova conferma anche nel fatto che l’eventuale decisione del giudice sugli accessori costituisce distinto capo della sentenza, come tale, autonomamente impugnabile.<br />
In definitiva, il diritto agli accessori, una volta sorto, può avere vita autonoma sia sul piano sostanziale che processuale.<br />
Non è, poi, conferente, al fine di sostenere la tesi del giudicato negativo implicito sugli accessori, il richiamo al principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Ciò per l’ovvia considerazione che l’eventuale deducibile, per essere coperto dal giudicato, deve riguardare lo stesso oggetto del dedotto (sulla circostanza che il giudicato possa coprire non solo il dedotto ma anche il deducibile solo in relazione al medesimo oggetto del giudizio, si vedano ad esempio le sentenze della Corte di cassazione nn. 9544/2008, 17078/2007 e 4934/2010).<br />
Invece, nel caso di richiesta del solo trattamento pensionistico (o di accertamento di un presupposto del diritto a pensione) è esclusivamente quest’ultimo ad essere oggetto della cognizione del giudice. Il diritto agli accessori costituisce possibile oggetto di differente domanda della quale il giudice deve occuparsi solo a fronte di una richiesta dell’interessato o di un espresso obbligo di legge.<br />
Pertanto risulta non rilevante neppure l’eventuale attribuzione estensiva della valenza decisoria della pronuncia sul presupposto sino a ricomprendere l’accertamento del diritto.<br />
Il Collegio – ancora ed ulteriormente per completezza espositiva e per chiarezza del quadro decisorio – valorizzando in senso più ampio il quesito del remittente, ritiene di dover estendere l’esame ad altri profili che presentano oggettivi caratteri di notevole connessione rispetto al quesito medesimo.<br />
In particolare merita di essere esaminato il caso in cui la domanda (amministrativa e poi) giudiziale dell’interessato sia volta al riconoscimento del diritto principale a pensione, in periodo antecedente alla entrata in vigore della legge n. 205 del 2000 in cui il giudice non aveva l’obbligo di pronunciarsi sugli accessori, e la parte non ne faccia espressa richiesta.<br />
In questo caso, se la parte non ne fa richiesta ed il giudice accerta il diritto a pensione ma non si pronuncia sugli accessori, né per riconoscerli né per negarli, c’è comunque corrispondenza fra la domanda dell’interessato, che non ha chiesto gli accessori e la sentenza, e quindi la pronuncia non è viziata ex art. 112 c.p.c.<br />
Né peraltro si è formato un giudicato implicito di rigetto sugli accessori, poiché la parte non li aveva richiesti ed il giudice, non essendo obbligato a pronunciarsi,&nbsp;non poteva andare&nbsp;<em>ultra petita.</em>La pronuncia, dunque, è neutra, non indicativa né di rigetto né di accoglimento degli accessori e dunque lascia impregiudicato il diritto sostanziale agli accessori da far valere dinanzi all’Amministrazione (salva l’applicazione della prescrizione, ove ne ricorrano i presupposti).<br />
La sentenza, pertanto, non è appellabile per violazione dell’art. 112 c.p.c., né per omissione di pronuncia doverosa, ma rimane sempre fermo il diritto del ricorrente, che non ha chiesto dinanzi al giudice gli accessori, di richiederli all’Amministrazione, la quale è tenuta a liquidarli d’ufficio, ai sensi dell’art. 1282 c.c., dal momento che i singoli ratei di pensione, sia ordinaria che di guerra, producono interessi legali dalle relative scadenze. In proposito è stato precisato da queste Sezioni riunite (sent.&nbsp;n.&nbsp;525/A/1987) che il provvedimento che non riconosce il diritto al trattamento pensionistico o che ne liquidi l’ammontare in misura inferiore a quella pretesa dall’interessato, va configurato come manifestazione di volontà del debitore contraria all’adempimento, che determina la mora ex re dell’Amministrazione (art. 1219, cpv. n. 2 c.c.) e quindi la produzione di diritto degli interessi senza necessità di domanda da parte del creditore. Il diritto agli interessi, cioè, seppure non sorge dal punto di vista processuale, poiché non sussiste ancora un obbligo di pronuncia ex lege del giudice, rimane tuttavia impregiudicato dal punto di vista sostanziale nei confronti dell’Amministrazione, salvi gli effetti della prescrizione.<br />
Si è sostenuto infatti che si tratta di benefici di natura corrispettiva che il legislatore riconosce al creditore per la naturale produttività del denaro ed in funzione equilibratrice del vantaggio che deriva al debitore dal tardivo pagamento, essendo del tutto svincolati da ogni presupposto di colpa dell’Amministrazione liquidatrice, unicamente legati al fatto obiettivo del mancato pagamento alle singole scadenze delle somme effettivamente spettanti all’interessato.<br />
Essi, pertanto, pur costituendo accessori del credito principale, una volta sorti conservano una loro autonomia, e dunque possono essere richiesti autonomamente.<br />
Diversa è l’ipotesi in cui la sentenza accertativa del diritto a pensione sia intervenuta quando il giudice era tenuto a pronunciarsi d’ufficio sugli accessori, ex art. 429 c.p.c. e 5, 3° comma, legge n. 205 del 2000.<br />
In tali ipotesi il giudice, a prescindere dalla esistenza o meno della domanda di parte, è tenuto a liquidare gli accessori; per cui la statuizione negativa del giudice – sia che abbia disatteso la domanda di parte o trascurato di pronunciare su di essa, sia che, mancando una domanda esplicita, abbia omesso di pronunciare doverosamente&nbsp;<em>ex officio</em>&nbsp;&#8211; deve essere specificamente impugnata, pena il passaggio in giudicato della medesima statuizione negativa. In tali casi si è ritenuto sussistere l’onere di impugnazione non solo in ipotesi di non satisfattiva pronuncia su interessi e rivalutazione monetaria, ma anche in ipotesi di vera e propria omissione di pronuncia sugli accessori; e ciò a prescindere dalla esistenza o meno di una domanda dell’interessato, dovendo il giudice pronunciarsi d’ufficio (Cass. Lav., n. 3330 del 1990; n. 13430 del 2000; n. 16531 del 2006; Cass. SS.UU. n. 16036 del 2010).<br />
Un’ultima precisazione merita la domanda di rivalutazione monetaria. Come già chiarito innanzi, il beneficio dell’automatismo rivalutativo è stato riconosciuto per le pensioni di guerra (e le pensioni privilegiate tabellari) dalla legge n. 205 del 2000, che, per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della citata norma ha esteso a dette pensioni il disposto dell’art. 429, comma 3°, c.p.c. per i ratei in scadenza successivamente all’entrata in vigore della legge stessa. Di conseguenza nell’arco temporale antecedente alla legge n. 205 del 2000, l’istanza per la rivalutazione monetaria soggiace alla disciplina dell’art. 1224, 2° comma, c.c., ed è pertanto subordinata alla sussistenza di apposita domanda amministrativa (ed eventualmente giudiziale) intesa a fornire idonea dimostrazione del maggior danno rispetto agli interessi subito per il ritardo nell’adempimento.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei conti a Sezioni riunite, pronunciando ai sensi dell’art.&nbsp;1, settimo comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sulla questione di massima iscritta al n.&nbsp;492/SR/QM, deferita dalla Sezione seconda giurisdizionale centrale con ordinanza n. 72/2015/ in data 16 settembre 2015, nel giudizio sul ricorso in materia pensionistica n. 33714 promosso dal signor Feliciano PALMA contro il Ministero dell’Economia e Finanze,&nbsp;dà al quesito formulato la seguente soluzione di massima con le precisazioni di cui in parte motiva:<br />
&#8211;&nbsp;“la sentenza che dichiara la dipendenza dell’infermità da causa di servizio di guerra senza provvedere sugli accessori del credito pensionistico, non forma giudicato implicito negativo sulla spettanza di detti accessori, anche qualora tale sentenza<br />
&#8211;&nbsp;dispone la restituzione degli atti alla Sezione seconda giurisdizionale centrale per la prosecuzione del giudizio;<br />
&#8211;&nbsp;manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 novembre 2015.</div>
<div style="text-align: center;">L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rita Loreto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alberto Avoli<br />
&nbsp;<br />
Depositato in Segreteria in data 25 febbraio 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Direttore della Segreteria&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maria Laura Iorio</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-25-2-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2016 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-1-2-2016-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-1-2-2016-n-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2016 n.2</a></p>
<p>Pres. Avoli, Rel. Fazio Ricorso avverso deliberazione Sezione regionale – Gravi irregolarità – Misure correttive – Persistenza gravi criticità – Art.&#160;1, comma 166, L. n. 266/2005 e art.&#160;148 bis TUEL Programmi di spesa &#8211; Effetto preclusivo – Specifiche criticità – Interdizione&#160;programmi di spesa &#8211; Servizi obbligatori &#8211; Esclusione&#160; Termine di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-1-2-2016-n-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2016 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-1-2-2016-n-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2016 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Avoli, Rel. Fazio</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ricorso avverso deliberazione Sezione regionale – Gravi irregolarità – Misure correttive – Persistenza gravi criticità – Art.&nbsp;1, comma 166, L. n. 266/2005 e art.&nbsp;148 bis TUEL</div>
<div style="text-align: justify;">
Programmi di spesa &#8211; Effetto preclusivo – Specifiche criticità – Interdizione&nbsp;programmi di spesa &#8211; Servizi obbligatori &#8211; Esclusione&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
Termine di trenta giorni posto a carico delle Sezioni regionali – Natura non perentoria&nbsp;&#8211; Nullità atti giuridici &#8211; Tassatività &#8211; Principio carattere generale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Oggetto del giudizio è il ricorso proposto da un Comune avverso la deliberazione di una Sezione regionale di controllo, emessa ai sensi dell’art. 1, comma 166, L. n. 266/2005 e dell’art. 148-bis TUEL, nella parte in cui ha accertato la persistenza di gravi criticità non superate dalle misure correttive adottate dal Consiglio comunale. Nel procedimento di controllo previsto dall’articolo 148 bis del TUEL, l’Amministrazione è tenuta ad adottare misure correttive effettive per rimuovere le criticità formulate dalla Sezione regionale di controllo, anche attraverso la formulazione di adeguati piani di rientro dalle criticità, che contengano precisi indicatori temporali ai quali ancorare la possibilità di riscontro.<br />
L’effetto preclusivo dei programmi di spesa è posto in stretta correlazione con l’accertamento dell’inesistenza della fonte di copertura ovvero della sua sostenibilità, anche in una ottica di prospettiva. La mancata copertura di spese è considerata dal legislatore come una irregolarità ontologicamente distinta sia da quella degli squilibri economico finanziari – rispetto ai quali si pone in un rapporto di&nbsp;<em>species&nbsp;</em>a<em>&nbsp;genus</em>&nbsp;– sia da quella della violazione di norme a presidio della regolarità finanziaria.&nbsp; L’interdizione ai programmi di spesa si collega dunque a specifiche criticità, più limitate rispetto a quelle per le quali il legislatore ha onerato la Corte dei conti di orientare la propria azione di controllo e di sollecitare l’adozione di misure correttive e/o ripristinatorie.<br />
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che la deliberazione impugnata non ha indicato partitamente quali programmi di spesa sarebbero “interdetti”, né tanto meno ha in modo espresso accennato alle ipotesi di mancata copertura ovvero di non sostenibilità finanziaria. Le Sezioni riunite hanno, dunque, ritenuto che le Sezioni regionali di controllo, qualora intendano pervenire alla pronuncia interdittiva, debbano necessariamente specificare i programmi di spesa coinvolti, ricollegandoli in modo altrettanto esplicito alle ipotesi della mancata copertura ovvero della insostenibilità finanziaria. Né – in carenza di qualsivoglia indicazione a riguardo – può ragionevolmente ritenersi che l’interdizione possa “colpire” tutti indistintamente i programmi di spesa, ivi compresi quelli per servizi obbligatori.<br />
Le Sezioni riunite hanno, altresì, stabilito che la deliberazione impugnata non sia affetta da vizio&nbsp;<em>in procedendo</em>&nbsp;per aver superato il termine di trenta giorni, posto a carico delle Sezioni regionali dal terzo comma dell’articolo 148 bis per la verifica dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, non essendo normativamente prevista alcuna “sanzione” al suo spirare.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Sentenza n.&nbsp;&nbsp;2/2016/EL</strong></div>
<div style="text-align: center;">
R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
<em>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE</em><br />
<strong>in speciale composizione</strong></div>
<p>composta dai seguenti magistrati:</p>
<h3>Alberto AVOLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente</h3>
<p><strong>Anna Maria Rita LENTINI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Eugenio MUSUMECI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Elena TOMASSINI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Antongiulio MARTINA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong></p>
<h3>Oriana CALABRESI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</h3>
<p><strong>Luca FAZIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore</strong><br />
ha emanato la seguente</p>
<h4 style="text-align: center;">SENTENZA</h4>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio iscritto al&nbsp;<strong>n. 491/SR/EL&nbsp;</strong>del Registro di Segreteria, introdotto dal&nbsp;<strong>Comune di Rosarno&nbsp;</strong>con il ricorso depositato il 18 settembre 2015&nbsp;dal Commissario prefettizio, dott. Filippo Romano, rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Callipo<br />
nei confronti<br />
della deliberazione n. 51/2015 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto d’esercizio 2012&nbsp;del Comune di Rosarno.<br />
Visto il ricorso;<br />
Visti i decreti presidenziali con i quali è stato costituito il Collegio delle Sezioni riunite per l’udienza odierna e nominato il relatore del presente giudizio;<br />
Esaminati gli atti e i documenti di causa.<br />
Uditi nella pubblica udienza del 14 ottobre 2015, con l’assistenza della Segretaria Dott.ssa Adele Mei, il relatore Consigliere dott. Luca Fazio, l’Avvocato Gaetano Callipo, per il Comune ricorrente, e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Proc. Gen. dott. Paolo Luigi Rebecchi;<br />
Ritenuto in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.</strong>&nbsp;Con il ricorso in epigrafe – ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 17 settembre 2015 sia al Ministero dell’Interno, presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma, che alla Procura generale della Corte dei conti, e depositato nella Segreteria delle Sezioni riunite in data 18 settembre 2015 – il Comune di Rosarno (RC), in persona del Commissario prefettizio, nell’esercizio delle funzioni di Sindaco conferitegli ai sensi dell’art. 141, 7° comma, del TUEL, ha impugnato la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria n.&nbsp;51/2015 del 15 luglio 2015, con la quale la stessa Sezione regionale,&nbsp;pronunciando a norma dell’art. 148-bis del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 267 (d’ora in poi TUEL), ha rilevato irregolarità contabili e finanziarie in ordine al rendiconto 2012,&nbsp;ed ha accertato e dichiarato ai sensi dell’art. 148 &#8211; bis, comma 3, ultimo inciso, del TUEL la “<em>sussistenza delle condizioni preclusive dell’attuazione dei programmi di spesa che sono influenzati dalle sopra rilevate gravi criticità, ovvero da mancata copertura o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria</em>”.<br />
<strong>2.</strong>&nbsp;Attraverso la prospettazione di vari motivi di gravame, con l’atto introduttivo del giudizio il Comune di Rosarno chiede conclusivamente a queste Sezioni riunite, previa sospensione di ogni effetto di legge comunque connesso con la deliberazione impugnata, di riformare e/o annullare la medesima impugnata, con ogni consequenziale effetto.<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;Il ricorrente evidenzia che la deliberazione&nbsp;impugnata trova il suo antecedente nella n. 3 del 26 febbraio 2015, emessa ai sensi dell’art. 148 bis comma 3 del TUEL, con la quale la medesima Sezione Regionale aveva accertato, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 148-bis del D.lgs. n.&nbsp;267/2000, alcune irregolarità e criticità elencate nella parte motiva. Veniva ordinata contestualmente la trasmissione del referto al Presidente del Consiglio comunale di Rosarno (RC) per l’inserimento nell’ordine del giorno della prima seduta utile, affinché fossero adottate, ai sensi della testé citata disposizione di legge, le misure correttive necessarie per il superamento delle irregolarità e criticità segnalate.<br />
Il Comune di Rosarno, evidenzia, inoltre, di aver adottato entro il termine assegnato di sessanta giorni la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 6 maggio 2015, con la quale si era preso atto della pronuncia di accertamento della Sezione regionale di controllo, e di aver dimostrato in modo oggettivo che le misure già adottate e quelle in corso di adozione risultavano idonee al superamento delle segnalate criticità ed in definitiva a garantire la corretta e regolare gestione finanziaria&nbsp;&nbsp;dell’ente comunale.<br />
Peraltro, il Comune dichiara che ancor prima aveva trasmesso documentati ed analitici chiarimenti con la nota n. 24468 del 31 dicembre 2014.<br />
<strong>4.</strong>&nbsp;Dopo aver richiamato in via preliminare la sentenza di queste Sezioni n. 18/2015/EL del 15 maggio 2015 dichiarativa della sussistenza della giurisdizione sulle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo, assunte sulla base dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n.&nbsp;266 del 2005, il Comune esprime i seguenti motivi di doglianza in ordine all’impugnata deliberazione.<br />
Si deduce la nullità o inefficacia della deliberazione per violazione dell’art.&nbsp;148-bis TUEL comma 3, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di trenta giorni, in quanto l’articolo 148 bis comma 3 TUEL prevede che la Sezione Regionale di Controllo debba compiere le verifiche che costituiscono l’oggetto della deliberazione di cui allo stesso comma 3 nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti idonei alla rimozione delle irregolarità ed al ripristino degli equilibri di bilancio. Nel&nbsp;caso di specie i provvedimenti idonei richiesti dalla norma citata sarebbero rappresentati dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2015 ricevuta dalla Sezione regionale in data 27 maggio 2015. Tale ultima data rappresenta il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;per il computo del termine previsto dal comma 3 del citato art. 148 bis TUEL, che pertanto è spirato alla data del 26 giugno 2015. La deliberazione impugnata è stata adottata in data 1 luglio 2015, e notificata all’ente in data 20 luglio 2015, allorquando il termine previsto dalla legge era spirato.<br />
Il Comune ritiene la deliberazione della Sezione Calabria infondata, per omessa valutazione di fatti e documenti, nel rilevare il superamento di alcuni parametri di deficitarietà strutturale (4 su 10) previsti nel prospetto relativo al calcolo dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. Int. del 18 febbraio 2013.<br />
Sarebbe stata omessa in particolare ogni valutazione in merito alla circostanza che l’ente si trova in una situazione economica di svantaggio e povertà, con un bassissimo grado di sviluppo economico, con gli indici di disoccupazione tra i più alti d’Europa e con bassi redditi.<br />
In ogni caso il ricorrente deduce quanto segue.<br />
In relazione all’asserita violazione del parametro n. 2 il Comune di Rosarno, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 2015, aveva rappresentato numericamente che gli accertamenti di entrata dell’esercizio 2012 risultavano veritieri ed attuali e che le entrate tributarie accertate nell’esercizio 2012 erano state riscosse nel medesimo esercizio per una percentuale pari al 68,68% e che alla data del 31 dicembre 2014 tale percentuale era aumentata fino a raggiungere l’85,06%.&nbsp;Allo stesso modo le entrate extra-tributarie incassate nell’anno di competenza in misura pari al 18,68%, alla data del 31 dicembre 2014, erano arrivate alla percentuale di incasso del 59,02%. I dati certi sopra riferiti avevano consentito all’Ente non solo di rispettare gli equilibri di bilancio, sia in termini di competenza che in termini di cassa, ma addirittura di produrre un saldo positivo tra entrate e spese finali quantificato in €&nbsp;95.917,00, in termini di competenza, e di €&nbsp;125.841,70 in termini di cassa. Alla luce di tali dati si sarebbe dimostrata la palese erroneità dell’affermazione contenuta a pagina 5 della deliberazione impugnata, laddove si afferma che nessun miglioramento vi era stato nell’esercizio successivo al 2013 (rectius 2012) in ordine al rispetto dei sopradetti parametri obiettivi, poiché l’ente li avrebbe superati in egual misura anche nel 2013. In realtà i dati di incasso dimostrano l’integrale rispetto del parametro n. 2 per l’anno 2012.<br />
Se si trasponessero i risultati degli incassi effettivamente realizzati alla data del 31 dicembre 2014 sugli accertamenti di competenza per il 2012, si evidenzierebbe il rispetto del parametro n.2 valutato sulla base di dati omogenei cristallizzati alla data del 31 dicembre 2012, senza l’artefatto di dati riferiti alle previsioni del 2013. Rispetto al parametro n.2 pari al 42%, il dato comunale al 31 dicembre 2012 aveva riportato un valore percentuale superiore, pari al 65,91%. Tuttavia alla data del 31 dicembre 2014 si erano realizzati ulteriori incassi sempre riferiti ai medesimi residui provenienti dall’esercizio 2012, che avrebbero consentito al Comune il rispetto della percentuale normativa limite del 42 % per il parametro n.2. Difatti la percentuale conseguita dal Comune è pari al 33,82%, notevolmente inferiore al limite normativo di rispetto.<br />
L’avvenuta riscossione dei proventi derivanti dall’erogazione del servizio idrico e di quello dei rifiuti per gli anni 2012 nel corso degli esercizi 2013 e 2014 avrebbe, quindi, determinato alla data del 31 dicembre 2014 il pieno rispetto della percentuale fissata dal parametro n. 2 nell’ottica di una fisiologica realizzazione delle entrate comunali negli anni successivi a quello di previsione, e della possibilità di pagamento tardivo di imposte comunali, in forza, ad esempio di provvedimenti di (come risulta dalla risposta a&nbsp;&nbsp;richiesta di chiarimenti del 31 dicembre 2014 prot. 24468).<br />
In ordine alle criticità relative al parametro n. 3 il Comune effettua valutazioni analoghe. L’incidenza percentuale della gestione dei residui su quella complessiva di competenza ha avuto un notevole miglioramento alla data del 31 dicembre 2014. Difatti il dato percentuale a chiusura esercizio 2012 aveva fatto registrare un valore pari a 145,62%, rispetto al valore limite del 65%, mentre lo stesso valore percentuale, rilevato al 31 dicembre 2014 ha registrato un valore pari al 123,42%. Tale dato, secondo il ricorrente, costituisce sufficiente dimostrazione di un trend positivo, seppur lento, in quanto evidentemente influenzato sia dai provvedimenti di rateizzazione, sia dalla sfavorevole congiuntura economica del territorio, e della Nazione in generale. I residui attivi di riferimento risultavano ampiamente garantiti dalla quota di avanzo vincolato di amministrazione, motivo per il quale non risulta corretta la valutazione in ordine alla incapacità del Comune di procedere alla riscossione delle entrate proprie.<br />
Con riferimento al Parametro n. 4 la Sezione regionale aveva evidenziato come il suo superamento rappresentasse un indice di rilevante grado di inefficienza nella gestione finanziaria delle risorse, collegata alla scarsa capacità di smaltimento dei residui passivi di parte corrente. Secondo il ricorrente tale assunto già in linea di principio non è condivisibile, in quanto la dinamica dello smaltimento dei residui passivi correnti non dipende unicamente dalla gestione finanziaria, ma risulta notevolmente influenzata dall’iter procedimentale amministrativo di realizzo della spesa, ben potendo i residui non corrispondere a debiti liquidi ed esigibili.<br />
Secondo il ricorrente, la oculata ed efficace gestione finanziaria del Comune, ha comunque determinato alla data del 31 dicembre 2014 un significativo miglioramento del rispetto del parametro n 4 di deficitarietà, passando dal 54%, alla data del 31 dicembre 2012, all’8,61% ala data del 31&nbsp;dicembre 2014 e, dopo le procedure di riaccertamento straordinario, (con i residui passivi ridotti a € 436.000), al dato irrisorio del 2,4%&nbsp;&nbsp;per cento, emergendo, quindi, la piena capacità di smaltire i residui e di procedere ai dovuti pagamenti, con la correlata infondatezza del rilievo formulato nella decisione impugnata.<br />
Con riferimento al parametro n. 8 il ricorrente deduce vizio di illegittimità per violazione di legge, contraddittorietà, omessa valutazione nella delibera impugnata di dati di fatto, contabili e finanziari, in quanto la quasi totalità dei debiti fuori bilancio deriva da procedimenti giudiziari definititi con sentenze e ad essi è stata sempre fornita adeguata copertura, provvedendo al relativo pagamento nell’esercizio finanziario nel corso del quale gli stessi sono insorti. La&nbsp;formazione di debiti fuori bilancio per titoli di formazione giudiziale sarebbe in qualche modo tendenzialmente inevitabile, data l’indeterminabilità del quando, del quantum e dell’esito favorevole o meno della sentenza. In ogni caso il Comune avrebbe dato copertura finanziaria, prevedendo nel corso degli anni ad accantonare risorse e formulare previsioni di spesa, tenuto conto del trend storico dei debiti riconosciuti negli anni precedente per la medesima causale. Tale valore storico si attesta mediamente nell’importo di euro 140 mila annui. Nell’esercizio 2012, con deliberazione n. 39 del 27/09/2012 il Consiglio comunale aveva destinato l&#8217;avanzo di amministrazione alla parte corrente del bilancio per €&nbsp;300.000,00, di cui €&nbsp;132.311,88 per la copertura di debiti fuori bilancio riconosciuti nell&#8217;esercizio 2012 ed €&nbsp;167.688,12 per accantonamenti per possibili futuri debiti fuori bilancio in linea con quanto disposto dalla Sezione regionale di controllo al punto 6)&nbsp;&nbsp;del dispositivo della deliberazione n.&nbsp;114/2012, relativa al rendiconto 2010. Quindi il Comune ha completamente adempiuto a tale rilievo, contrariamente a quanto affermato dalla Sezione nella deliberazione impugnata. La stessa delibera impugnata ritiene che gli adempimenti posti in essere dal Comune hanno in realtà parzialmente superato la segnalata criticità, per il cui definitivo superamento, occorrerà verificare l’andamento concreto degli adempimenti indicati dall’Ente a partire dal bilancio 2015. Difatti, nella delibera del Consiglio comunale n. 3 del 6.5.2015, l’Ente ha evidenziato quale concrete misure di aver istituito con Deliberazione n. 215 del 6/11/2013 il servizio di avvocatura civica; di avere accantonato, con delibera del Consiglio comunale n.&nbsp;39/2012, un importo pari a € 300.000,00 per l’eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio; di aver disposto in occasione della redazione del bilancio di previsione 2015&nbsp;&nbsp;la costituzione di un fondo spese impreviste o fondo rischi, finalizzato ad attenuare l‘impatto&nbsp;&nbsp;negativo di eventuali debiti fuori bilancio o passività potenziali (tenuto conto&nbsp;&nbsp;del nuovo principio contabile n. 5.2 lettera h) allegato 4-2 del D.lgs. 118/2011). Inoltre, con la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n.&nbsp;12 del 29&nbsp;luglio 2015, è stata approvata la previsione di spesa del fondo rischi, (di euro 150 mila per ogni anno dal 2015 al 2017, per un valore complessivo di euro 450 mila). Inoltre sono state previste ulteriori somme per eventuali debiti fuori bilanci di € 142.437,25. Pertanto si è data completa attuazione agli adempimenti che la stessa Sezione regionale ha ritenuto necessari per il completo superamento della criticità.<br />
Il Comune di Rosarno deduce, altresì, l’infondatezza dei rilievi esposti nella delibera impugnata in merito alla verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale della gestione di competenza per omessa valutazione di documenti e fatti, nonché l’Illegittimità, la contraddittorietà e la violazione dell’art. 148 bis TUEL. Il Comune sostiene che aveva già rappresentato, in sede di chiarimenti inviati con nota prot n.&nbsp;24468 del 31 dicembre 2014, che nella rappresentazione del risultato della gestione di competenza è indicato tra le poste di finanziamento della spesa corrente l&#8217;utilizzo dell&#8217;avanzo di amministrazione per €&nbsp;300.000,00. Per effetto di quanto disposto dall&#8217;art.&nbsp;165 comma 11 del D.lgs 267/2000 l&#8217;avanzo di amministrazione applicato nell&#8217;esercizio finanziario deve essere iscritto prima di tutte le entrate e conseguentemente non può essere registrato alcun accertamento contabile&nbsp;&nbsp;Tale situazione deriva dal fatto che l’avanzo di&nbsp;&nbsp;amministrazione non trova allocazione tra&nbsp;&nbsp;i titoli di entrata previsti dal quadro generale riassuntivo del modello 1 di cui all’art. 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, così come confermato, peraltro, dal ministero della finanze con la circolare 12/2007, punto A2, emanata in tema di patto di stabilità interno. Pertanto non avendo l’ente utilizzato l’avanzo per la copertura di minori previsioni di entrata, e quindi per operare riequilibri ordinari e ricorrenti di bilancio, l’utilizzo dello stesso avanzo ha comportato un saldo di gestione negativo. L’ente avrebbe mantenuto, sia in fase di previsione che durante la gestione, gli equilibri di bilancio che, senza considerare l’avanzo applicato, presentavano nell’anno 2012 una capacità di autofinanziamento e quindi un accreditamento netto pari ad €&nbsp;95.917,97.<br />
Con riferimento agli equilibri di parte corrente e dal punto di vista sostanziale l&#8217;ente avrebbe conseguito un risultato della gestione di competenza positivo pari ad € 40.459,87 così determinato (300.000,00 &#8211; 259.540,13 = 40.459,87), peraltro indicato dal revisore nel questionario alla voce &#8220;saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)&#8221;. Inoltre con deliberazione n. 39 del 27/09/2012 il Consiglio comunale aveva destinato l&#8217;avanzo di amministrazione di complessivi €&nbsp;300.000,00 alla parte corrente del bilancio per, per € 132.311,88, alla copertura di debiti fuori bilancio riconosciuti nell&#8217;esercizio 2012 e per €&nbsp;167.688,12 ad accantonamenti per possibili futuri debiti fuori bilancio in linea con quanto disposto al punto 6) del dispositivo della deliberazione n. 114/2012. Pertanto il predetto avanzo era stato utilizzato per spese ed accantonamenti che per loro natura sono di carattere straordinario e non per uno squilibrio strutturale tra entrate e spese correnti.<br />
Relativamente all&#8217;avanzo economico di parte corrente applicato alle spese per investimenti l&#8217;ente ha operato nel rispetto di quanto disposto dall&#8217;art.&nbsp;199 comma 1 lettere a) e b) del D.lgs 267/2000. Infatti l&#8217;importo complessivo di € 28.384,30 comprendeva: € 12.359,67 relativi a diverse spese finalizzate e finanziate in parte da utenti ed in parte dalla Regione Calabria. Il predetto importo è stato totalmente incassato; la differenza di €&nbsp;16.024,63 si riferisce ad interventi di manutenzione straordinaria delle scuole ed all&#8217;acquisto di arredi scolastici a carico del bilancio comunale. Si&nbsp;ritiene che la possibilità di finanziare spese in conto capitale con entrate proprie sia un indicatore positivo degli equilibri di bilancio. Del&nbsp;resto nella deliberazione del Consiglio comunale n. 3/2015, il Comune aveva fornito ampia dimostrazione della positiva situazione sulla sussistenza di un saldo attivo di bilancio.<br />
La Sezione regionale, nel formulare il rilievo circa la mancanza di effettività dell’avanzo di amministrazione applicato non avrebbe correttamente valutato i dati certificati dal Comune con la nota n. 24468 del 31&nbsp;dicembre 2014, ove era precisato che a fronte di crediti ante 2008, ammontanti ad €&nbsp;4.941.219,47, l&#8217;ente aveva un avanzo vincolato per tali finalità pari ad una quota di € 4.315.060,63 corrispondente all’87% di copertura, con un miglioramento rispetto all&#8217;83% del 2010, in linea con quanto disposto dalla Sezione al punto 4 del dispositivo della deliberazione n. 114/2012. Tale&nbsp;importo conteneva anche la quota annua 2012 di costituzione del fondo svalutazione crediti nell&#8217;avanzo di amministrazione (i crediti più vetusti iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2012 risultavano ampiamente garantiti dall’avanzo di amministrazione vincolato per tale finalità nella percentuale dell’87% in conformità al principio contabile n. 3 punto 104 dell’Osservatorio Finanza Locale). Sul rilievo relativo all’impiego di fondi a specifica destinazione, il ricorrente deduce il difetto di motivazione, l’erroneità e l’omessa valutazione di fatti rilevanti.<br />
Il Comune sostiene di aver proceduto all’utilizzo di fondi a specifica destinazione a causa di repentine misure di riduzione di trasferimenti da parte dello Stato, nonché a minori incassi delle entrate proprie, regolarmente poste in riscossione, per sfavorevole congiuntura economica, garantendo, comunque, l’adempimento delle obbligazioni correlate all’utilizzo di tali fondi attraverso il regolare pagamento degli stati di avanzamento lavori specificamente finanziati.<br />
Sostiene, inoltre, di non aver mai utilizzato, nell’esercizio 2012 e precedenti le anticipazioni di tesoreria, e che le disponibilità liquide al 31 dicembre&nbsp;2012 ammontavano ad € 2.442.621.41 di cui € 469.566,89 risultanti sui conto correnti postali. In definitiva il Comune aveva disponibile alla data del 31 dicembre 2012 l’intera quota di anticipazione di tesoreria (pari ad €&nbsp;2.366.754,22) che non è stata mai utilizzata, e le disponibilità liquide per un ammontare di € 2.442.621.41. Quindi le somme disponibili, ammontanti complessivamente a euro 4.809.375,63, erano assolutamente sufficienti a garantire eventuali pagamenti delle spese afferenti ai fondi a specifica destinazione<br />
<strong>5.</strong>&nbsp;Il ricorrente deduce l’illegittimità, per difetto di motivazione, erroneità ed omessa valutazione, del punto della deliberazione relativo alle attività di recupero dell’evasione tributaria. Il ricorrente rileva che per probabile refuso di stampa la deliberazione impugnata indica nella misura di 400 gli avvisi di sollecito di pagamento emessi da parte di Equitalia, diversamente dalla cifra di 4000, indicata nella deliberazione consiliare n.&nbsp;3/2015. Il Comune avrebbe concretamente dato avvio a tutte le procedure consentite dalla legge per la riscossione delle entrate comunali. Già nella nota prot&nbsp;n.&nbsp;24468 del 31 dicembre 2014, il Comune avrebbe fornito i seguenti dati, dimostrativi di una concreta ed effettiva attività di riscossione e di recupero dell’evasione, ovvero:<br />
&#8211; gli importi iscritti in bilancio nell&#8217;esercizio 2012 pari ad € 60.000,00 sono stati totalmente incassati;<br />
&#8211; con riferimento invece agli accertamenti registrati nel bilancio 2011 per recupero evasione tributaria il valore indicato nel questionario relativo al rendiconto 2011 risulta pari ad € 411.251,16. Anche tale ultimo importo è stato ad oggi totalmente inc<br />
Il ricorrente ribadisce che dagli atti emerge il massimo impegno profuso per le attività di contrasto all’evasione e di recupero delle altre imposte e tasse. Infatti dichiara di aver adeguato a seguito di attività di accertamento la banca dati Tarsu ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 340, della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria anno 2005), consentendo un recupero per evasione tributaria per € 180.000,00 circa, totalmente incassati, nonché di aver incrementato e consolidato la base imponibile ai fini TARSU per un importo di € 199.000,00 a decorrere dall&#8217;anno d&#8217;imposta 2011.<br />
La mancanza di accertamenti per recupero TARSU &#8211; TARES è giustificata come sopra evidenziato, dalla intensa attività che era già stata effettuata in occasione dell’entrata in vigore della legge 311/2004, con il positivo effetto per l’ente di consolidare il gettito aggiuntivo precedentemente rilevato nelle liste di carico ordinarie. Inoltre il Comune ha sempre, per tali entrate, provveduto a iscrivere i relativi introiti operando prudenzialmente fino all’esercizio 2012 un accertamento per cassa, così come per alcune partite relative all’imposta comunale sugli immobili eseguite dal soggetto di riscossione Equitalia Sud, che deve ancora riscuotere un importo di circa 2.200 mila euro.<br />
Rispetto alle altre imposte l&#8217;ente dichiara di aver consolidato il proprio gettito e di averlo anche incrementato in valore assoluto, se si tiene conto che l&#8217;economia del territorio è prettamente a vocazione agricola e quindi sono presenti poche attività commerciali ed artigianali. Inoltre molte sono state le attività cessate nel corso degli ultimi anni quantificabili in 130 nel triennio 2011-2013.<br />
L&#8217;attenzione verso il fenomeno dell&#8217;evasione e dell&#8217;elusione tributaria è dall’ente considerata alta, nonostante la scarsità di risorse umane destinate al servizio tributi, per impossibilità normativa di effettuare assunzioni: nel biennio 2012/2014 avrebbe operato un’imponente attività di recupero delle entrate, mediante riscossione diretta che così schematicamente si riporta:<br />
A) fase pre-coattiva. Dall&#8217;esercizio 2012 ad oggi notifica di oltre 3800 avvisi di accertamento relativi al servizio idrico e la tassa rifiuti;<br />
B) fase coattiva. Sono stati emessi e notificati i seguenti atti.<br />
•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036 ordinanze di ingiunzione ai sensi del R.D 639/1910;<br />
•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 solleciti di pagamento (per effetto di quanto disposto dalla Legge di stabilità 2013 che abrogando l&#8217;art. 7 commi 2 lett. gg-quinquies del DL 70/2011 ha stabilito per i debiti fino a mille euro l’improcedibilità delle azioni cautelari ed esecutive prima dei 120 giorni dall&#8217;invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contente i dettaglio del debito);<br />
•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566 avvisi urgenti di verifica di accertamenti presso il recapito dei contribuenti morosi ai fini dell&#8217;attivazione di procedure di espropriazione forzata, i cui termini ovviamente non sono normativamente compatibili con quello di sessanta giorni assegnato dalla Sezione regionale.<br />
Il ricorrente dichiara, altresì, che, fino alla data del ricorso, aveva proceduto a notificare 1231 preavvisi di fermo amministrativo (come risulta dalla delibera consiliare n., 3/2015 – pag. 7). Successivamente alla notifica dei detti preavvisi numerosi contribuenti hanno integralmente pagato il debito, mentre 117 contribuenti hanno fatto istanza di pagamento rateale. La predetta attività avrebbe consentito di recuperare circa €&nbsp;300.000, incassati tra il 2013 e 2014. Le somme incassate per effetto delle attività di riscossione poste in essere dal Comune ammontano ad €&nbsp;529.983,83 di cui €&nbsp;473.631,15 quali pagamenti di ingiunzioni.<br />
Il Comune avrebbe adottato ulteriori concrete iniziative volte ad accelerare le procedure di riscossione dei tributi, avendo provveduto a mezzo della deliberazione n. 13 del 29 luglio 2015, di procedere nei modi di legge all’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate.<br />
<strong>6</strong>. Il ricorrente deduce l’illegittimità della delibera sul punto della gestione dei residui, per erroneità e difetto di motivazione a causa dell’insussistenza delle criticità segnalate.<br />
Con riferimento ai residui passivi del titolo I ante 2008 pari ad €&nbsp;109.818,31 si evidenzia la seguente situazione:<br />
a)&nbsp;&nbsp;€ 16.563,14 pagati nell&#8217;esercizio 2013;<br />
b)&nbsp;&nbsp;€ 712,87 quantificati come economie in sede di riaccertamento dei residui esercizio 2013;<br />
c)&nbsp;&nbsp;€ 6.489,98 pagati nell&#8217;esercizio 2014;<br />
d)&nbsp;€ 64.974,83 relativi ad un contenzioso per il quale nell&#8217;esercizio 2014 si è avuta sentenza favorevole all&#8217;ente. Tali somme pertanto costituiranno economie di bilancio in occasione dell&#8217;esercizio 2014;<br />
e)&nbsp;&nbsp;€ 3.119,86 per impegni per incarichi legali relativi ad contenziosi non ancora conclusi;<br />
f)&nbsp;&nbsp;€ 17.947,63 afferenti ad impegni per i quali non sono ancora maturati i requisiti di liquidità ed esigibilità.<br />
Il ricorrente sottolinea che:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la percentuale di incidenza dei predetti residui, al netto delle voci prima indicate dalla lettera a) fino a d), rispetto ai residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione residui al 31/12/2012, risulta essere<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l&#8217;ente nell&#8217;esercizio 2012 ha incassato residui attivi ultra-quinquennali per € 150.543,75, per cui anche dal punto di vista degli equilibri di cassa sarebbe garantita la relativa provvista monetaria per i pagamenti di resid<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;parte dei residui passivi è priva dei requisiti di liquidità ed esigibilità. A&nbsp;seguito della deliberazione di Giunta comunale di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 67, del D.Lgs. n. 118/2011, rima<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;alla data del 31 dicembre 2012 i residui passivi non avevano assunto i caratteri di certezza e liquidità necessari per il pagamento;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’oculata ed efficace gestione finanziaria del Comune ha comunque determinato alla data del 31 dicembre 2014 il pressoché totale smaltimento dei residui passivi di parte corrente iscritti in bilancio al 31 dicembre 2012;<br 
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sarebbe privo di fondamento quanto affermato dalla Sezione nella delibera impugnata secondo cui “<em>la difficoltosa gestione dei residui non si può ritenere superata dal momento che l’Ente nella delibera del Consiglio comun<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i residui attivi ancora esigibili, ancorché vetusti, secondo il ricorrente, risultavano al 31 dicembre 2012 garantiti da avanzo di amministrazione vincolato, in coerenza con quanto previsto dal principio contabile n. 3, punt<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;come segnalato alla Sezione, che censura l’enorme mole di residui attivi e passivi iscritti in bilancio, tra i residui vi erano quelli relativi al progetto PISU, di cui il Comune era soggetto capofila, per un importo di circ<br />
7.In ordine alla asserita criticità riguardante i servizi per conto terzi, il ricorrente evidenzia che<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;non esiste alcuna norma e neppure un codice SIOPE tale da consentire l’iscrizione delle somme di cui trattasi in poste diverse da quelle dei servizi in conto terzi,<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la Sezione non ha indicato tale iscrizione;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;trattasi di meno di 5 mila euro che alla data di adozione della deliberazione impugnata erano stati integralmente pagati;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;con riferimento alle voci di pagamento registrate e codificate ad “altre per servizi conto terzi” (tabella al punto 1.12.1), le voci indicate (spese sostenute per l&#8217;ISTAT &#8211; € 2.306,48; demolizioni immobili in sos<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;le spese sostenute per conto dell&#8217;ISTAT si riferiscono all&#8217;attività di rilevazione dei consumi delle famiglie svolta per conto di tale Ente e quindi al di fuori del perimetro istituzionale del Comune;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;le spese per demolizioni immobili in sostituzione di privati con addebito spese di € 4.909,42 si riferiscono ad interventi a carico di soggetti ai quali cui sono state notificate ordinanze di demolizione non eseg<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;le spese a carico della Regione per un corso di formazione per il servizio civile di € 1.440, si riferiscono ad un’attività di formazione effettuata da soggetti privati a favore di terzi interessati e la relativa<br />
Secondo il ricorrente gli elementi in fatto sopra esposti e il quadro normativo di riferimento evidenzierebbero che le criticità segnalate dalla Sezione regionale della Corte dei Conti, nella denegata ipotesi in cui fossero ritenute sussistenti, non assumerebbero la gravità richiesta dalla norma per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 148-bis del TUEL.<br />
Già la giurisprudenza ha avuto modo di sostenere un’interpretazione limitativa della procedura, dovendosi riservare l’avvio della stessa solo agli scostamenti più rilevanti dell’equilibrio finanziario. Così la Corte dei conti, in Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con le deliberazioni del 21&nbsp;febbraio 2013, nn. 22 e 23, ha statuito quanto segue. “<em>Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della delibera prevista dall’art. 148 bis, co. 3 del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell’art.&nbsp;7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento</em>”.<br />
Secondo il ricorrente la deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 148-bis TUEL impatterebbe contro una situazione di sostanziale ed effettiva regolarità dell’Ente procurando conseguenze gravi e non governabili sulla sua gestione comunque non meritevole di sanzione. Nel caso di specie, inoltre, si evidenzia che la deliberazione impugnata, non ha in alcun modo specificato la natura e la tipologia delle spese colpite da interdizione. Ed in ogni caso in virtù della generica formulazione contenuta nella deliberazione oggetto della presente impugnativa, potrebbero ritenersi non consentito anche le spese riguardanti l’erogazione di servizi pubblici essenziali.<br />
&nbsp;Il Comune ricorrente formula in conclusione anche istanza di sospensiva in considerazione del fatto che &#8220;<em>la deliberazione comporta stringenti ed impellenti obblighi di adeguamento da parte dell&#8217;ente locale, con effetti ad oggi non prevedibili sulla regolarità dell&#8217;azione amministrativa</em>&#8230;&#8221;.<br />
<strong>8.</strong>&nbsp;La Procura Generale ha ritenuto il ricorso ammissibile alla luce della sentenza n. 18/2015 citata da parte ricorrente, ma si oppone al suo accoglimento per i seguenti motivi enunciati nella memoria.<br />
La mancata osservanza del termine di trenta giorni di cui all’art.&nbsp;148-bis del TUEL, che le Sezioni regionali hanno per verificare i provvedimenti dell’Amministrazione, non può determinare la nullità della deliberazione, in quanto il termine non è perentorio. Il principio di tassatività della nullità degli atti giuridici&nbsp;ha carattere generale (art.&nbsp;1418 c.c.- cfr. Cass. Civ. sez. I, ord. 28 novembre 2011, n. 25151; art. 156 c.p.c.; art. 21-septies della legge 241/1990) e, in fattispecie, non è rinvenibile alcuna norma che prevede tale specifica nullità.<br />
Nel merito la Procura rileva, in linea generale, due aspetti: da una parte, la deliberazione impugnata ha sostanzialmente ribadito le osservazioni in precedenza formulate, rispetto alle quali l&#8217;ente locale si è limitato a fornire elementi che riproducevano quanto già rappresentato; dall’altra, vi è un difetto di prova nel ricorso, in quanto non viene depositato il rendiconto 2012 considerato quale oggetto principale del giudizio.<br />
In ordine ai singoli motivi di ricorso, la Procura deduce quanto segue.<br />
In ordine ai parametri di deficitarietà, condivide le considerazioni formulate dalla Sezione regionale. L’ente non avrebbe dimostrato dati diversi da quelli affermati dalla Sezione, ma avrebbe fornito una diversa interpretazione degli stessi in un’ottica dinamica spingendosi fino ai risultati del 2014 e del 2015, mentre l’oggetto della deliberazione era il 2012.<br />
Circa i debiti fuori bilancio la Procura osserva che il ricorso prospetta una serie di iniziative volte a realizzare le necessarie &#8216;provviste&#8221; per far fronte ad essi ma non evidenzia alcuna attività dell&#8217;ente diretta a &#8220;prevenire&#8221; e &#8220;ridurre&#8221; la ulteriore formazione dei debiti fuori bilancio che afferma derivare, in gran parte da &#8220;contenzioso giudiziario&#8221;.<br />
Circa la verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale (gestione di competenza), la Procura generale osserva che le considerazioni della Sezione non appaiono confutate nel merito circa la vetustà di alcune poste, denotanti difficoltà di riscossione.<br />
Quanto all’impiego dei fondi a specifica destinazione, la ricostruzione effettuata dal ricorso non è condivisa, in quanto da una parte si rileva che i profili di disallineamento contabile e la mancata ricostruzione di fondi non risultano contestati e, dall’altra le ragioni rappresentate dall&#8217;ente ricorrente non modificano i dati oggettivi.<br />
Circa il mancato recupero dell’evasione tributaria, la Procura osserva che il ricorso ripropone quanto già evidenziato dall&#8217;ente, salva la precisazione che gli avvisi notificati sono 4000 e non 400. Il comune ricorrente evidenzia in sostanza una serie di iniziative che, nel tempo potrebbero migliorare l&#8217;indicatore, tuttavia, anche in questo caso non risultano smentite le osservazioni della Sezione.<br />
Per quanto concerne la gestione residui la deliberazione impugnata non appare smentita da dati riferiti a gestioni successive.<br />
In relazione ai servizi per conto di terzi, la Procura ritiene, richiamando il contenuto della sentenza n. 18/2015/EL che la deliberazione impugnata meriti conferma in quanto non può attribuirsi natura di servizi per conto terzi alle spese che siano dirette al perseguimento di una finalità istituzionale dell&#8217;ente comunale.<br />
Per quanto concerne il rilievo circa l’irrilevanza o l’insussistenza delle criticità, il motivo è ritenuto dalla Procura infondato risultando il reiterato &#8220;non adeguamento&#8221;, da parte dell&#8217;ente, ai rilievi della Sezione elemento significativo idoneo all&#8217;applicazione del suddetto art. 148 TUEL.<br />
<strong>9.&nbsp;</strong>In merito alla richiesta di sospensiva, la Procura esprime parere contrario, non sussistendo né il&nbsp;<em>fumus boni iurís&nbsp;</em>né il&nbsp;<em>periculum in mora&nbsp;</em>in quanto il procedimento innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione si caratterizza per la sua particolare celerità.<br />
<strong>10.</strong>&nbsp;Il Comune ricorrente ha depositato in data 8 ottobre 2015 presso la segreteria di queste Sezioni riunite:<br />
&#8211; la certificazione di cassa alla data del 6 ottobre 2015 dalla quale risultano giacenze per complessivi € 5.690.473,91.<br />
&#8211; la certificazione dei crediti dalla quale risultano crediti per tassa rifiuti pari a € 7.492.683,58 superiori a quelli iscritti in bilancio per €&nbsp;1.063.461,77; crediti per proventi del servizio idrico per € 5.483.981,60 superiori a quelli iscritti<br />
&#8211; la citata delibera approvativa del rendiconto 2012.<br />
<strong>11.</strong>&nbsp;Il Ministero dell’Interno, al quale risultano ritualmente notificati il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza, non risulta costituito in giudizio.<br />
<strong>12.&nbsp;</strong>All’udienza pubblica del 14 ottobre 2015, assente il rappresentante del Ministero dell’Interno, che non risulta – come si è detto – costituito in giudizio, il difensore del Comune ricorrente&nbsp;si è richiamato all’atto introduttivo e agli scritti difensivi versati in atti, ne ha illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto in essi già rappresentati, evidenziando ancora una volta&nbsp;i profili di illegittimità della deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria impugnata.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.&nbsp;</strong>Queste Sezioni riunite in speciale composizione sono chiamate a giudicare in ordine al ricorso in epigrafe, proposto dal Comune di ROSARNO, in persona del Commissario Prefettizio nell’esercizio delle funzioni di Sindaco, nei confronti della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Calabria n. 51/2015.<br />
Come meglio evidenziato in parte motiva, la Sezione territoriale, in espressa applicazione dell’articolo 148 bis del TUEL, ha deliberato di “accertare le gravi irregolarità e criticità emerse” dall’esame del rendiconto 2012, richiamando conseguentemente il Comune “all’adozione tempestiva degli interventi necessari”.<br />
La Sezione medesima ha quindi deliberato “di accertare e dichiarare…la sussistenza delle condizioni preclusive all’attuazione dei programmi di spesa che sono influenzati dalle <rilevate>La Sezione ha cioè ritenuto di dover valorizzare il proprio ruolo “sollecitatorio” adottando una formula che, pur se si discosta dalla previsione normativa tipizzata, non travalica l’ambito della sua competenza e non appare lesiva dell’autonomia dell’ente.<br />
La strada percorsa risulta in qualche misura “atipica”, in quanto, pur avendo accertato anomalie potenzialmente interdittive, si è limitata a consolidare l’accertamento delle stesse, senza “chiudere” il procedimento così come disciplinato.<br />
Non può non rilevarsi che la formulazione decisoria assunta dalla Sezione territoriale si inquadra in una prospettiva “allargata” rispetto al quadro procedurale così come strutturato dal richiamato dettato normativo dell’articolo 148 TUEL-.<br />
L’accertamento delle criticità ha assunto con la delibera impugnata il carattere della definitività e si è, per così dire, consolidato.<br />
&nbsp;Tuttavia il Collegio osserva che la deliberazione, pur non disponendo misure interdittive, ha comunque accertato una pluralità di criticità desumibili dal rendiconto per l’esercizio 2012, soffermandosi in particolare sulla insufficienza delle misure correttive contenute nella delibera consiliare n. 3/15.<strong>5.</strong><br />
Dalla delibera impugnata non scaturisce alcuna interdizione rispetto a programmi di spesa, con la conseguenza che sotto tale profilo non è maturato in capo al Comune di ROSARNO alcun interesse alla rimozione della deliberazione e quindi alla promozione del ricorso.<br />
Né – in carenza di qualsivoglia indicazione a riguardo – può ragionevolmente ritenersi che l’interdizione abbia “colpito” tutti indistintamente i programmi di spesa, ivi compresi quelli per servizi obbligatori.<br />
Nella fattispecie all’esame, la Sezione della Calabria – sia nel dispositivo della deliberazione che nella sua parte motiva – non ha individuato alcun programma di spesa “interdetto”, limitandosi a dare atto della “sussistenza di condizioni preclusive” alla relativa esecuzione.<br />
Orbene, queste Sezioni riunite ritengono che le Sezioni regionali di controllo, qualora intendano pervenire alla pronuncia interdittiva ai sensi del richiamato articolo 148 bis, debbano necessariamente specificare i programmi di spesa coinvolti, ricollegandoli in modo altrettanto esplicito alle ipotesi della mancata copertura ovvero della insostenibilità finanziaria.<br />
. Tanto considerato, il Collegio rileva innanzi tutto che la deliberazione impugnata non ha indicato partitamente quali programmi di spesa sarebbero “interdetti”, né tanto meno ha in modo espresso accennato alle ipotesi di mancata copertura ovvero di non sostenibilità finanziaria.<strong>4</strong><br />
L’interdizione ai programmi di spesa si collega dunque a specifiche criticità, più limitate rispetto a quelle per le quali il legislatore ha onerato la Corte dei conti di orientare la propria azione di controllo e di sollecitare l’adozione di misure correttive e/o ripristinatorie.<br />
L’effetto preclusivo dei programmi di spesa è posto in stretta correlazione con l’accertamento dell’inesistenza della fonte di copertura ovvero della sua sostenibilità, anche in una ottica di prospettiva.<br />
Nell’ultimo periodo del terzo comma, si individuano gli effetti della mancata adozione dei provvedimenti correttivi e ripristinatori, vale a dire la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura ovvero l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.<br />
È previsto poi, come conseguenza immediata e “sostanzialmente non negoziabile”, l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere a rimuovere le criticità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Il presupposto applicativo della norma da un punto di vista letterale è che le irregolarità e gli equilibri di bilancio siano ancora esistenti e sanabili ovvero ripristinabili.&nbsp;&nbsp;In seguito il Collegio tornerà su questo punto per affermare la necessità di una più opportuna interpretazione funzionale.<br />
Pertanto la mancata copertura di spese è considerata dal legislatore come una irregolarità ontologicamente distinta sia da quella degli squilibri economico finanziari – rispetto ai quali si pone in un rapporto di species a genus – sia da quella della violazione di norme a presidio della regolarità finanziaria.<br />
Successivamente, nel primo periodo del terzo comma, vengono tipizzate le fattispecie di criticità necessitanti di una mirata attività di correzione da parte dell’ente locale, ovvero gli squilibri economico-finanziari, la mancata copertura delle spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria e il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.<br />
Dunque, i commi 1 e 2 dell’articolo 148 bis individuano i parametri fondamentali di riferimento dell’attività di controllo, ovvero la conformità dell’azione amministrativa a specifiche norme, quali il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dal sesto comma dell’articolo 119 della Costituzione, la sostenibilità dell’indebitamento stesso, l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.<br />
Tale norma – in applicazione della quale, come già detto, è stata assunta la delibera impugnata – prevede che “le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obblighi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119 sesto comma della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare , anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’ente…L’accertamento da parte della Sezione regionale di controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura delle spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l’obbligo di adottare, per gli enti interessati, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica della Sezione regionale di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.<br />
Al fine di circoscrivere puntualmente il contenuto dispositivo della deliberazione e conseguentemente di individuare la sussistenza dell’interesse alla sua rimozione, è necessario richiamare l’articolo 148 del TUEL.<br />
Il Comune di ROSARNO ha finalizzato il gravame alla riforma ovvero all’annullamento della deliberazione impugnata, che, nella sua parte dispositiva, ha accertato la persistenza di gravi criticità desumibili dal rendiconto 2012 (non superate dalle misure correttive adottate dal Consiglio con deliberazione n. 3/15) e ha dichiarato la sussistenza delle condizioni preclusive alla attuazione dei programmi di spesa influenzati dalle criticità rilevate, ovvero dalla mancata copertura o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.<br />
, quali emergono dall’atto introduttivo.<em>causa petendi</em>&nbsp;e della&nbsp;<em>petitum</em>Tale interesse va individuato sulla base del&nbsp;<br />
&nbsp;Il Collegio deve valutare la sussistenza dell’interesse del Comune di ROSARNO a proporre ricorso. La fattispecie è infatti processualmente inquadrata fra i “giudizi ad istanza di parte” per la proposizione dei quali non può appunto prescindersi dall’interesse dell’attore ad una pronuncia del Giudice relativa ad una propria posizione giuridicamente qualificata e protetta.<strong>3.</strong><br />
. Il Collegio innanzi tutto ritiene non doversi far luogo a pronuncia sulla istanza di sospensione, posto che la causa viene discussa e trattenuta in decisione per il merito e il dispositivo della sentenza è reso pubblico al termine della camera di consiglio.<strong>2</strong><br />
criticità, ovvero la mancata copertura o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.</rilevate></div>
<p><rilevate></p>
<div style="text-align: justify;">Per certi versi deve riconoscersi alla Sezione la possibilità di orientare il proprio operato istruttorio (delibera 3/15) e poi la propria decisione (delibera 51/15 impugnata) ai parametri del “controllo collaborativo”. Tanto che la “dialettica” fra la Sezione e il Comune non si è interrotta con la delibera impugnata, dal momento che nel dispositivo si impongono al Sindaco e all’Organo di revisione puntuali oneri di vigilanza in ordine alla effettiva ottemperanza alle ulteriori sollecitazioni correttive della Sezione (dopo quelle della precedente deliberazione n.3/15 e delle misure adottate dal Consiglio comunale ritenute inidonee). Sollecitazioni ulteriori non strettamente previste dall’articolo 148 bis.</div>
<div style="text-align: justify;">Del resto occorre dare atto della complessa e difficile applicabilità dell’articolo 148 bis, norma che da una parte si avvale di procedure riconducibili al controllo successivo – che allontanano il momento della verifica da quello della gestione – dall’altra richiede di interrompere programmi di spesa che, dato il lasso temporale intercorso, potrebbero essere già stati portati a completa e definitiva esecuzione.<br />
In ogni caso l’accertamento consolidato delle criticità finanziarie (anche se non accompagnato da misure interdittive dei programmi di spesa) concretizza, ad avviso di queste Sezioni riunite, l’interesse del Comune ad una pronuncia che statuisca la regolarità della gestione, l’idoneità delle misure correttive e la correlata infondatezza dei rilievi formulati.<br />
Infatti l’accertamento di criticità insito nella deliberazione non riveste carattere né istruttorio né interlocutorio, essendo invece definitivo, tale fra l’altro da incidere prospetticamente in modo diretto sulle valutazioni gestionali degli esercizi successivi.<br />
L’interesse del Comune di ROSARNO, quale dedotto nel presente giudizio, deve essere pertanto riconosciuto nei termini evidenziati.<br />
<strong>6</strong>. L’oggetto della causa è innanzi tutto dato dalla deliberazione impugnata, attenendo pertanto sia alle “misure” correttive previste dalla delibera consiliare n. 3/15 (“presa d’atto della deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria; determinazioni”), sia “a monte” alle connesse criticità emerse dal rendiconto per l’esercizio 2012, riscontrate in via interlocutoria con deliberazione n. 3/15.<br />
Il Collegio è chiamato preliminarmente ad esprimersi sulla eccezione formulata dalla Procura generale in ordine al vizio del ricorso – ritenuto insanabile – per omesso deposito del rendiconto 2012 da parte del Comune attore.<br />
L’eccezione non ha pregio.<br />
Come osservato, il ricorso riguarda la deliberazione della Sezione regionale di controllo n. 51/15. Il rendiconto costituisce un documento “a monte” del procedimento ai sensi dell’art. 148 bis i cui dati discussi nella dialettica Comune-Sezione sono sostanzialmente incontroversi.<br />
In altre parole l’oggetto del gravame riguarda le “valutazioni” della Sezione rispetto ai dati contabili del rendiconto, oggettivamente considerati.<br />
Attiene invece alla struttura probatoria l’omessa produzione dei rendiconti degli esercizi successivi ai quali pure l’attore ha fatto riferimento in una ottica “prospettica”, i dati dei quali si pongono come un “quid novi” rispetto alla base contabile sulla quale si è essenzialmente espressa la Sezione.<br />
<strong>7</strong>. Venendo al merito, queste Sezioni riunite ritengono innanzi tutto che la deliberazione n. 51/15 impugnata non sia affetta da vizio in procedendo per aver superato il termine di trenta giorni posto a carico delle Sezioni regionali dal terzo comma dell’articolo 148 bis per la verifica dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.<br />
Si condivide in proposito la tesi argomentativa della Procura generale sulla natura non perentoria di tale termine, non essendo normativamente prevista alcuna “sanzione” al suo spirare-.<br />
E tanto vale sia allorquando la deliberazione abbia contenuto prescrittivo interdittivo, sia per le deliberazioni atipiche rispetto al modello procedimentale ex articolo 148 bis TUEL, come in fattispecie.<br />
<strong>8</strong>. Il Collegio, prima di scrutinare le singole criticità evidenziate dalla Sezione e oggetto di contestazione nel ricorso, deve considerare quanto segue in termini generali.<br />
La deliberazione della Sezione territoriale di controllo è stata assunta “a valle” di una procedura che, come puntualizzato, si caratterizza per la sequenzialità di fasi tipizzate.<br />
In particolare, la deliberazione viene temporalmente adottata ed esplica i suoi effetti in un esercizio finanziario di regola non coincidente con quello della gestione e del bilancio assoggettato al controllo (nel caso di specie: rendiconto esercizio 2012, deliberazione nel 2015).<br />
La deliberazione impugnata è intervenuta quando l’ente non poteva più porre in essere misure correttive nell’esercizio di riferimento (ad esempio variazioni di bilancio o rimodulazioni del rendiconto).<br />
Nell’ottica di una interpretazione funzionale della norma ciò non inibisce, tuttavia, il potere della Sezione regionale non solo di accertare le criticità, non più regolarizzabili/sanabili, ma anche di conferire attualità alla propria analisi, nella misura in cui sia necessario, in una ottica diacronica, osservando le dinamiche degli andamenti gestionali ovvero gli effetti degli atti adottati.<br />
Il che risulta particolarmente significativo nella procedura ai sensi dell’articolo 148 bis, dove, partendo dalla valorizzazione dei dati del rendiconto di un determinato esercizio, si sviluppa un percorso progressivo che parte dalla individuazione delle criticità (in sede di controllo) alla determinazione delle misure correttive (da parte dell’ente), alla valutazione della congruità delle stesse.<br />
Ferma dunque l’intangibilità del rendiconto, le misure correttive debbono avere non tanto carattere formale, quanto sostanziale: nel senso che l’Amministrazione deve analizzare le cause che hanno cagionato le criticità e assumere le opportune misure affinché la reiterazione delle negatività venga eliminata o, quanto meno, efficacemente contrastata.<br />
<strong>9</strong>. Il Comune di ROSARNO nel ricorso ha preliminarmente fatto riferimento alle difficili condizioni economico-sociali del territorio, che avrebbero influito sulla genesi di molte delle criticità riscontrate e ostacolato i processi di normalizzazione della gestione, pur posti in essere con risultati apprezzabili.<br />
Queste Sezioni riunite debbono però ribadire che le norme che presidiano la correttezza delle gestioni pubbliche locali hanno carattere cogente in tutto il territorio nazionale, prescindendo in via di principio dalla valorizzazione di situazioni locali particolari.<br />
In relazione a quanto correlato con gli indici di criticità strutturale il Collegio osserva che non può non convenirsi con quanto accertato dalla Sezione di controllo, con particolare riferimento a quelli riferibili alla gestione dei residui e con particolare riguardo alle misure correttive consistenti fra l’altro in una ricognizione complessiva degli stessi finalizzata al loro smaltimento.<br />
Il Comune, in verità, contesta in nuce il superamento degli indici di criticità rapportabili ai parametri 2 e 3, asserendo che sulla base dei propri calcoli recepiti dalla delibera consiliare n. 3 del 6 maggio 2015 i valori conseguiti superano quelli di soglia.<br />
Queste Sezioni riunite non ritengono però comprovato il fatto.<br />
In ogni caso le condivisibili conclusioni della Sezione nell’intercettare la criticità si sono basate opportunamente sui dati del rendiconto 2012.<br />
Quanto all’evoluzione positiva che si sarebbe registrata negli esercizi seguenti – e che avrebbe reso superflua l’adozione di misure correttive – essa non risulta supportata dal deposito dei rispettivi rendiconti. Infatti tale asserita evoluzione positiva andava adeguatamente provata, anche in considerazione del fatto che i parametri di deficitarietà sono stati certificati dall’Ente medesimo in allegato ai rendiconti approvati dal Consiglio comunale.<br />
Ne consegue che risulta accertata la specifica criticità riferita ai parametri in questione e non provata la tesi attorea.<br />
Circa le misure di rientro si osserva che l’Amministrazione – oltre al doveroso riaccertamento – non ha posto in essere nessuna azione particolare, confidando nel miglioramento per così dire ordinario della gestione dei residui.<br />
La Sezione di controllo ha sostanzialmente preso atto di tale enunciato miglioramento, riservandosi di monitorarlo opportunamente, con particolare riferimento agli sviluppi successivi alla deliberazione impugnata, quali conseguenze della delibera n. 3/15 di Consiglio comunale.<br />
Con riferimento al parametro 4 il ricorrente deduce che la formazione dei residui passivi è dipesa dalla complessità dei procedimenti di spesa e non da carenze gestionali, evidenziando comunque il progressivo miglioramento del parametro negli esercizi successivi al 2012.<br />
Risulta quindi necessario assumere precise misure – anche attraverso il regolamento di contabilità – che impediscano il reiterarsi dell’indebitamento fuori bilancio. Così come è necessaria la rivisitazione delle “cause” che hanno portato a soccombenze giudiziarie al fine di approfondirne le stesse e rimuovere quelle in ipotesi riconducibili a inefficienze amministrative.<br />
Ed in tal senso si è condivisibilmente espressa la Sezione regionale là dove ha rafforzato il rilievo circa il superamento del parametro con un richiamo, non generico ma sostanziale, al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria che impongono la tempestività del riconoscimento, la copertura finanziaria, il monitoraggio del contenzioso, l’inesistenza di debiti rimasti non riconosciuti. Soprattutto l’indebitamento fuori bilancio va qualificato nella sua connotazione di assoluta eccezionalità e straordinarietà e quindi contrastato nello stesso momento genetico.<br />
<strong>10</strong>. Per quanto concerne l’aspetto relativo agli equilibri di parte corrente e in conto capitale, la Sezione regionale di controllo, nella deliberazione impugnata, ha posto in evidenza i risultati a consuntivo della competenza e della cassa, dando atto dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente a spese e accantonamenti di carattere straordinario.<br />
In realtà la Sezione non ha qualificato tale aspetto come vera e propria criticità, né in parte motiva né in dispositivo. Ha tuttavia espresso alcune considerazioni generali negative in ordine sia alla sofferenza di liquidità relativa alla parte corrente e sia alla cospicua consistenza dei residui attivi (salvo quanto in precedenza detto sul punto) che renderebbe dubbia la effettiva riscossione di talune entrate con conseguenze sull’avanzo di amministrazione.<br />
Nonostante tali condivisibili argomentazioni, la Sezione non ha eccepito irregolarità o criticità specifiche sul punto, esprimendo perplessità sul fatto che i residui attivi esprimano un reale avanzo di amministrazione e sul fatto che tutto ciò abbia una concreta probabilità di tradursi in un reale avanzo di cassa.<br />
La difesa del ricorrente è protesa a dimostrare la correttezza della formazione degli equilibri di bilancio e l’effettività dell’avanzo di amministrazione. In particolare, per quest’ultimo aspetto, viene evidenziato che l’87% dell’avanzo era di natura vincolata in osservanza del PC n. 3 par 104, in misura tale cioè da sterilizzare gli effetti negativi derivanti dalla eventuale inesigibilità dei residui attivi.<br />
Tanto considerato, il Collegio, pur dovendosi escludere la sua attinenza con l’oggetto di causa (mancando la formulazione di specifico rilievo), condivide le “preoccupazioni” della Sezione, improntate alle finalità proprie del controllo collaborativo.<br />
Infatti non può considerarsi “rilievo” la mera osservazione espressa per di più in termini dubitativi (“La Sezione ritiene che la cospicua consistenza dei residui attivi e la vetustà di buona parte degli stessi rende dubbia l’effettiva riscossione di alcune entrate, nonché l’effettività dell’avanzo di amministrazione”).<br />
Peraltro si rimarca la necessità che le Sezioni regionali, nell’assumere le proprie deliberazioni, seguano con coerenza i percorsi espressamente normati e “funzionalizzino” le decisioni – anche nella parte motiva – al risultato tipizzato.<br />
Pur con tale precisazione, condividono la necessità per l’Ente di una ricognizione attenta dei residui attivi e della loro perdurante idoneità a poter essere effettivamente riscossi.<br />
<strong>11</strong>. In relazione all’utilizzo dei fondi a specifica destinazione, la Sezione ha accertato la criticità derivante dal persistente mancato reintegro degli stessi, utilizzati per esigenze diverse di natura corrente ai sensi dell’articolo 195 del TUEL.<br />
La criticità, oggettivamente riconducibile al deficit di cassa, è perdurata anche nel 2013. Ciò è evidenziato fra l’altro da un disallineamento fra i residui attivi di parte capitale dei titoli IV e V ed i passivi del titolo II, di modo che i primi sono risultati inferiori rispetto ai secondi di euro 6.074.642,80.<br />
Il ricorrente ha nuovamente ribadito che le cause della evidenziata criticità sono da attribuirsi – come già segnalato alla Sezione – alla riduzione dei trasferimenti statali e alle minori riscossioni per il ciclo economico avverso, precisando che l’Ente aveva comunque sempre assicurato l’adempimento delle obbligazioni alle quali erano preordinate le entrate a destinazione vincolata. Del resto la somma delle giacenze di cassa al 31 dicembre 2012 (euro 2.442.621,41) e dell’intera quota dell’anticipazione (euro 2.366.754,22) avrebbero comunque garantito qualsiasi pagamento connesso a quelle entrate.<br />
Queste Sezioni riunite ritengono che la problematica specifica per la quale la Sezione territoriale ha formulato rilievo attenga non tanto all’utilizzo per altri scopi dei fondi a specifica destinazione, quanto alla capacità di ripristino, ovvero di riequilibrio di cassa.<br />
Non appare pertanto condivisibile quanto dedotto dall’attore secondo il quale la quota di anticipazione di tesoreria autorizzata al 31 dicembre 2012 poteva essere utilizzata in aggiunta alla disponibilità di cassa, posto che, all’epoca, quella anticipazione non era più contraibile, essendo del tutto vincolata dall’utilizzo delle entrate a specifica destinazione (euro 2.322.509,82) ai sensi dell’articolo 195 comma 3 del TUEL.<br />
Le misure adottate con la più volte richiamata delibera del Consiglio comunale n. 3/15 si limitano ad un generico impegno (“Il Consiglio comunale si prefigge come obiettivo primario la ricostituzione dei fondi a specifica destinazione da attivare anche attraverso l’incremento della velocità di riscossione delle entrate proprie. In ogni caso ha sempre comunque garantito i pagamenti inerenti gli stati di avanzamento dei lavori correlati a fondi a specifica destinazione”).<br />
A riguardo queste Sezioni riunite non possono non ribadire il principio generale in base al quale, nel procedimento di controllo previsto dall’articolo 148 bis del TUEL, l’Amministrazione – come già in precedenza sottolineato &#8211; è tenuta ad adottare misure correttive effettive per rimuovere le criticità formulate dalla Sezione regionale di controllo, anche attraverso la formulazione di adeguati piani di rientro (dalle criticità) che contengano precisi indicatori temporali ai quali ancorare la possibilità di riscontro.<br />
In fattispecie risulta evidente l’inosservanza da parte del Comune del richiamato principio e la condivisibilità delle conclusioni alle quali è pervenuta la Sezione territoriale (“Si ritiene che il disallineamento fra i residui attivi e quelli passivi relativi alla parte capitale – fra l’altro reiterato in più esercizi –è indice di una grave criticità poiché evidenzia l’avvenuto utilizzo per cassa di somme vincolate per far fronte alle spese correnti e il finanziamento di investimenti con risorse proprie ancora non realizzate”).<br />
<strong>12</strong>. La Sezione regionale ha accertato quale criticità una rilevante difficoltà nella riscossione tributaria riferita agli esercizi 2012 e 2013. Infatti a fronte di entrate accertate per recupero evasione IMU/ICI di euro 520.924,60 il gettito era pari a O, mentre non risultavano accertamenti per recupero evasione TARSU-TARES ed altri tributi.<br />
Nella più volte richiamata delibera di Consiglio comunale n. 3/15 l’Ente ha dichiarato di aver posto in essere una cospicua attività di riscossione coattiva notificata nel corso del 2015, mentre le liste di carico per il servizio idrico 2012 e 2013 sono state poste in riscossione nel 2013 e nel 2014. Inoltre, la Società Equitalia si apprestava ad inviare 4000 solleciti di pagamento (e&nbsp;non 400 come indicato nella deliberazione di controllo).<br />
La Sezione territoriale ha però rilevato che la criticità dovuta alla difficoltà di recuperare il gettito dell’evasione tributaria non può dirsi risolta, posto che i miglioramenti parziali della situazione hanno cominciato a concretizzarsi solo nel 2015 e che fino a tale esercizio è perdurata la situazione di mancato conseguimento delle entrate.<br />
In sede di ricorso l’Ente ha sottolineato di aver rappresentato alla Sezione regionale già nel dicembre 2014 (nota n. 24468) che gli importi iscritti in bilancio nel 2012 per euro 60.000 erano stati interamente incassati, così come quelli riferibili all’esercizio precedente per euro 411.251,16.<br />
L’Ente ha rivendicato di mantenere alta la propria attenzione sul fronte della lotta all’evasione tributaria, portando ad esempio l’adeguamento della banca dati TARSU che avrebbe consentito un recupero dell’evasione tributaria pari ad euro 180.000 con il parallelo incremento e consolidamento della base imponibile per euro 199.000 dal 2011.<br />
Nonostante la scarsità di personale e l’impossibilità di effettuare nuove assunzioni, l’Ente ricorrente dichiara di aver svolto una consistente attività di recupero delle entrate nel biennio 2012/2014 con la notifica di 3800 avvisi di accertamento relativi al servizio idrico e alla tassa rifiuti. Nella fase coattiva sarebbero state emesse e notificate 3036 ordinanze di ingiunzione ai sensi del R.D. 639/10, 1107 solleciti di pagamento, 1558 avvisi urgenti di verifica di accertamenti presso il recapito dei contribuenti morosi, 1027 preavvisi di fermo amministrativo alla data del 3 giugno 2015. La delineata attività ha consentito il recupero di euro 529.983,83 di cui euro 473.631,15 come pagamenti di ingiunzioni. Con deliberazione n.&nbsp;13 del 29&nbsp;luglio 2015 l’Ente ha affidato in concessione il servizio di riscossione coattiva delle entrate.<br />
Queste Sezioni riunite osservano in proposito che la Sezione regionale ha effettuato una valutazione principalmente basata su di un dato, quello dell’evasione ICI/IMU accertata e non riscossa, sul quale il Comune di ROSARNO non ha chiaramente controdedotto.<br />
La Sezione peraltro ha preso atto del percorso positivo intrapreso dall’Amministrazione nella materia tributaria, tanto da non formulare specifico formale rilievo sul punto.<br />
Il Collegio, valutati tutti gli elementi in atti, ritiene che il Comune di ROSARNO abbia in passato attraversato un periodo caratterizzato da notevoli carenze nella gestione delle entrate tributarie. Recentemente, a partire dal 2012 e più ancora in seguito sino alle apprezzabili “accelerazioni” del 2015 ha posto in essere una serie di iniziative volte al recupero della “governance” nel settore, che progressivamente stanno portando a risultati positivi, che però vanno consolidati ulteriormente nel tempo.<br />
Il recupero dell’evasione tributaria deve riguardare tutti i tributi locali e deve essere valutato con riferimento al parametro degli effettivi incassi conseguiti, anche considerando gli ostacoli procedurali e le prevedibili quote fisiologiche di contenziosi.<br />
<strong>13</strong>. Sulla gestione dei residui, si è in parte già detto con riferimento agli specifici indici di deficitarietà strutturali.<br />
La Sezione territoriale ha osservato che la relativa gestione presentava nel 2012 un saldo negativo di euro 103.8893,68, a fronte di una elevata mole di residui sia attivi che passivi. Il saldo negativo si è presentato anche nel 2013 (euro 602.478,91) e la situazione contabile non è sostanzialmente migliorata in seguito.<br />
La criticità non poteva ritenersi superata dal momento che il Comune nella delibera consiliare n. 3/15 non ha fatto riferimento ad alcun intervento specifico finalizzato ad eliminare le “cause” che hanno portato alla formazione negli anni di ingenti residui, limitandosi a trasmettere, in allegato alla predetta delibera, una serie di determinazioni di riaccertamento.<br />
Come in precedenza già evidenziato, l’elevata incidenza dei residui vetusti, superiori all’avanzo di amministrazione, ha indotto la Sezione a ritenere che lo stesso non fosse effettivo.<br />
Nella sua difesa l’Ente ha controdedotto su questo specifico punto, sottolineando che i residui passivi ultraquinquennali del titolo primo esistenti al 31 dicembre 2012 sono attendibili e che la quota ancora non smaltita risulta garantita dall’incasso dei residui passivi omologhi per euro 150.543,75. Ha&nbsp;altresì riferito di aver effettuato il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’articolo 3 comma 67 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Sui residui passivi in bilancio, l’Ente ritiene di avere le somme per la loro integrale copertura attraverso la disponibilità di cassa.<br />
Nel richiamare, condividendola, la posizione decisoria del Giudice contabile regionale sul punto, queste Sezioni riunite ritengono che effettivamente dagli atti emerga una criticità oggettiva rispetto ai residui vetusti con conseguenti possibili riflessi sulla composizione dell’avanzo di amministrazione.<br />
In particolare: “In merito al mantenimento in bilancio dei residui attivi, si rileva che il credito può essere mantenuto nel bilancio adottando alcune regole specifiche e un comportamento prudente; possono essere mantenuti fra i residui dell’esercizio solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che nella sostanza e non solo formalmente costituisca l’ente territoriale creditore della relativa entrata. Infatti i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l’Ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi, cosicché, soprattutto in relazione ai residui attivi – entrate che l’Ente ha accertato ma non incassato – si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che si ha la ragionevole certezza di incassare. A questo proposito si evidenzia che , al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’Ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesaminare le ragioni creditorie dell’ente al fine di decidere se mantenere il residuo in tutto o in parte…In altri termini l’Ente non può limitarsi a verificare la sussistenza del titolo giuridico del credito, la sua quantificazione e l’esistenza del creditore, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza. Cosicché, ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile, deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in una apposita voce dell’attivo fino al compimento del termine prescrizionale, al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto. Il mantenimento dei residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sulla attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente ai sensi dell’articolo 187 TUEL. Considerato che l’Ente può utilizzare l’avanzo di amministrazione negli esercizi successivi, risulta chiaro che le voci che lo compongono debbono essere veritiere e pertanto è necessario che vengano mantenuti nel conto del bilancio i soli residui attivi esigibili, la riscossione dei quali presenti un ragionevole grado di certezza. Con specifico riferimento a quanto emerge dal conto consuntivo del Comune di ROSARNO, sia per il 2012 (ma anche per il 2013) per quanto attiene ai residui attivi relativi ad anni precedenti, tali osservazioni acquistano pregnanza alla luce della ingente incidenza dei residui attivi sull’avanzo di amministrazione ed alla dubbia esigibilità dei crediti indicati…”.<br />
Ciò non impedisce peraltro di riconoscere, sulla base degli atti, che il Comune, soprattutto nel periodo più recente, si è posto come obiettivo primario quello della normalizzazione della gestione dei residui, anche se le iniziative concretamente intraprese appaiono ancora non adeguate.<br />
<strong>14</strong>. Infine la Sezione regionale di controllo della Calabria ha rilevato che alcune voci di spesa non sono qualificabili fra i servizi per conto terzi. Trattasi in particolare delle demolizioni di immobili in sostituzione dei privati, demolizioni che – ad avviso del ricorrente Comune – attengono al perseguimento di interessi di terzi e non presentano i requisiti insiti nella autonomia decisionale dell’Ente.<br />
La Sezione ha affermato che “non hanno natura di servizi per conto terzi quelle spese che, pur sostenute per conto di un altro Ente o di un privato, comportino autonomia decisionale e discrezionalità da parte del Comune che le sostiene…Se da un lato , nel caso delle ordinanze di demolizione non eseguite, l’esito finale dell’operazione economico-giuridica rimane sul privato inadempiente, la mera titolarità non legittima di per sé la classificazione della stessa nel conto terzi, poiché vi è una cointeressenza: la legittimazione infatti determina il trasferimento del rischio in capo all’ente delegato, il quale deve finanziariamente approntare, a proprio onere e discrezione, le risorse necessarie, a prescindere da apporti eventualmente resi dal privato inadempiente. Al contrario le poste per conto terzi sono relative ad attività rispetto alle quali l’ente locale opera come mero esecutore di altrui determinazioni e quindi vede il proprio bilancio del tutto manlevato dal rischio operativo e di solvibilità”.<br />
Alla tesi della Sezione ha controdedotto il Comune eccependo che non esiste un codice SIOPE che consenta l’iscrizione delle somme di che trattasi in poste diverse dai servizi per conto terzi.<br />
Queste Sezioni riunite non condividono l’assunto attoreo. L’attività posta in essere dal Comune rientra fra le funzioni proprie dell’Ente locale (articolo 13 del Decreto legislativo n. 267/00).<br />
Presupposto di primaria importanza per l’iscrizione delle partite fra i servizi per conto terzi è la circostanza che l’Ente agisca come mero esecutore di determinazioni di altri soggetti e che l’interesse perseguito sia esclusivamente dei terzi e non proprio.<br />
<strong>15.</strong>&nbsp;In conclusione le Sezioni riunite, dato atto che la deliberazione impugnata non ha implicato misure interdittive sui programmi di spesa del Comune di ROSARNO, accertato l’interesse a ricorrere in ordine al consolidamento dei rilievi circa molteplici criticità, in concordanza con le conclusioni della Procura Generale, respingono il ricorso con le precisazioni che precedono. Danno atto al Comune di aver intrapreso un percorso finalizzato al recupero della sana gestione, percorso che, acceleratosi soprattutto nel 2015, non ha ancora consentito di superare le criticità accertate, con particolare riferimento all’indebitamento fuori bilancio, allo smaltimento dei residui (soprattutto di quelli vetusti), all’analisi delle cause dell’indebitamento fuori bilancio e dei contenziosi, al recupero dell’evasione in relazione a tutti i tributi locali.<br />
Si dispone la compensazione delle spese, stante la peculiarità, la complessità e la novità della fattispecie.</div>
<h4 style="text-align: center;"><strong>PER QUESTI MOTIVI</strong></h4>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, <strong>RESPINGE </strong>il ricorso. Spese di giustizia compensate.<br />
Si dà atto che il presente dispositivo è stato letto in udienza dal Segretario, su disposizione del Presidente, ai sensi dell’art. 23 del R.D. n.&nbsp;1038/1933.<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2015.</div>
<h1 style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">&nbsp;Il relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente</span></h1>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">Luca Fazio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alberto Avoli<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria in data 1 febbraio 2016<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
Pietro Montibello</span></div>
<p></rilevate></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-1-2-2016-n-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2016 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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