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	<title>Corte dei Conti - Sezione II centrale di appello Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte dei Conti - Sezione II centrale di appello Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2016 n.1148</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-14-11-2016-n-1148/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2016 n.1148</a></p>
<p>Dirigente senza laurea &#8211; Art. 15-septies del d.lgs. n.502/1992, come modificato dall’art.13 del d.lgs. n.229/1999 – Azienda sanitaria – Incarico dirigenziale a tempo determinato – Diploma di laura – Insussistente – Possesso attestato – Falsità &#8211; Responsabilità amministrativa&#160; Sussiste la responsabilità amministrativa di una dirigente per essersi illecitamente avvalsa della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-14-11-2016-n-1148/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2016 n.1148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-14-11-2016-n-1148/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2016 n.1148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Dirigente senza laurea &#8211; Art. 15-septies del d.lgs. n.502/1992, come modificato dall’art.13 del d.lgs. n.229/1999 – Azienda sanitaria – Incarico dirigenziale a tempo determinato – Diploma di laura – Insussistente – Possesso attestato – Falsità &#8211; Responsabilità amministrativa&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Sussiste la responsabilità amministrativa di una dirigente per essersi illecitamente avvalsa della documentazione (certificato rilasciato dall’Università, curriculum vitae) non rispondente al vero attestante il possesso del titolo di laurea al fine di ottenere gli incarichi dirigenziali, in tal modo approfittando dell’errore delle aziende sanitarie conferenti consistente nel ritenere che ne fosse in possesso.</p>
<p>I Giudici d’appello hanno confermato la responsabilità amministrativa – riconoscendo un danno pari ad euro 548.356,94 – a carico una dirigente a tempo determinato che ha prestato servizio in diverse ASL di Roma, attestando falsamente di essere in possesso del diploma di laurea.<br />
E’ chiaro il disposto normativo recato dall’art. 15-septies del d.lgs. n.502/1992, come modificato dall’art.13 del d.lgs. n.229/1999, richiamato espressamente nelle premesse delle deliberazioni autorizzative degli incarichi, recante una disciplina speciale per le aziende sanitarie in materia di contratti a tempo determinato che così dispone (nel testo in vigore ratione temporis), secondo cui: “I direttori generali possono conferire incarichi per l&#8217;espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza”(comma 1);”Le aziende unita&#8217; sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonche&#8217; della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, per l&#8217;attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell&#8217;incarico”(comma 2). Detta disposizione prevede espressamente che il soggetto esterno all’azienda destinatario dell’incarico debba essere “laureato” (comma 1) e “in possesso del diploma di laurea” (comma 2) di talchè è assolutamente destituita di fondamento la tesi dell’appellante la quale sostiene che, in quanto incarico “a progetto”, non costituirebbe requisito indefettibile il possesso del titolo di studio magistrale, essendo comunque richiesto anche dal comma 1 per quelli di alta specializzazione.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai seguenti magistrati<br />
dott. Stefano Imperiali&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
dott.ssa Angela Silveri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
dott.ssa Giuseppa Maneggio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
dott.ssa Daniela Acanfora&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere-rel.<br />
dott.ssa Francesca Padula&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di appello iscritto al&nbsp;<strong>n. 44224&nbsp;</strong>del ruolo generale<strong>,</strong>&nbsp;depositato in data 1° ottobre 2012 dalla sig.ra&nbsp;<strong>P. S.</strong>, nata a omissis, rappresentata e difesa dall’avv. Cristiana Consalvi, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Circonvallazione Trionfale n.47<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;avverso<br />
<strong>la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n.671/2012, depositata in data 4 luglio 2012.</strong><br />
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.<br />
Udito, nella pubblica udienza del giorno 4 ottobre 2016, l’avv. Edoardo Polacco, delegato dall’avv. Consalvi ed il rappresentante della Procura generale, v.p.g. Francesco Lombardo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con un atto di citazione depositato in data 14 marzo 2012, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale Lazio conveniva in giudizio la sig.ra P. S. per chiederne la condanna al risarcimento del danno complessivo di euro 894.235,91 (ottocentonovantaquattromiladuecentotrentacinque/91), oltre accessori e spese del giudizio, in relazione alla seguente vicenda.<br />
Con una deliberazione del Commissario Straordinario del 23 novembre 2004 (n.15) l’AUSL ROMA H conferiva all’odierna appellante l’incarico di Dirigente Analista – Responsabile della Struttura complessa “U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie dell’Informazione”; il relativo contratto veniva sottoscritto in pari data per una durata quinquennale.<br />
&nbsp;Successivamente, con una deliberazione del 29 dicembre 2009, (n.1429) l’incarico in parola veniva rinnovato con la medesima durata quinquennale dal 3 gennaio 2010, per l’attività strategica “Progetto di Reingegnerizzazione Aziendale”, procedendosi alla stipula del relativo contratto.<br />
Dal certificato rilasciato in data 18 maggio 2005 dall’Università di Palermo risultava che la sig.ra P. S. aveva conseguito, in data 20 febbraio 1985 ,la laurea in Scienze dell’Informazione, indirizzo informatico, con votazione di 104/110; il possesso di detta laurea era inserito anche nel&nbsp;<em>curriculum vitae.</em><br />
Senonchè, a seguito di una richiesta inoltrata in data 22 luglio 2010 dall’Azienda sanitaria succitata, l’Università di Palermo, con una nota a firma del Coordinatore&nbsp;&nbsp;dell’Area servizi a rete – servizio speciale segreterie studenti – del 23 luglio 2010 (n.50169) dichiarava quanto segue: “<em>da un’accurata ricerca presso il nostro archivio informatico, non risulta che la sig.ra P. S. si sia mai immatricolata presso questo Ateneo, né tanto meno, abbia conseguito la Laurea in Scienze dell’Informazione- indirizzo informatico”.</em><br />
Successivamente, con la deliberazione del 29 luglio 2010 (n.1152), l’AUSL Roma H, dopo aver sporto anche denuncia penale, disponeva l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro con la P. S., con salvezza di ulteriori determinazioni all’esito del procedimento penale.<br />
Dall’istruttoria condotta da p.m contabile risultava poi che l’odierna appellante, prima dell’incarico succitato, ne aveva già ricoperto uno di Dirigente Analista-Responsabile UTA SI.CO. alle dipendenze dell’AUSL di Rieti, dal 16 dicembre 2002 al 15 dicembre 2005, attribuito con la&nbsp;deliberazione del Direttore Generale Galbiati del 9 dicembre 2002 (n.1811); il relativo&nbsp;contratto veniva stipulato in data 16 dicembre 2002.<br />
La Procura regionale contestava alla sig.ra P. S. il danno complessivo di euro 894.235,91 formato dai seguenti importi:<br />
&#8211; euro 202.481,97, a titolo di emolumenti lordi erogati dall’AUSL di Rieti dal 2002 al 2004, risultanti dai prospetti allegati alla nota del 1° febbraio 2012 (prot.n.2884);<br />
&#8211; euro 671.901,92 a titolo di emolumenti lordi erogati dall’AUSL Roma H dal gennaio 2005 al luglio 2010, di cui ai tabulati allegati alla nota del 7 dicembre 2011 (prot.n.98759);<br />
&#8211; euro 19.852,02 pagato (con mandato del 2 settembre 2011) dall’INPDAP a titolo di trattamento di fine rapporto per il solo servizio prestato alle dipendenze dell’AUSL Roma H, come da tabulato trasmesso dall’Area Metropolitana di Roma C con nota del 7 nov<br />
La sentenza di prime cure, respinta l’istanza di sospensione del giudizio per la pendenza del giudizio penale, ha rilevato che “<em>I contratti stipulati con la P.A. dimostrano che la signora P. S. è stata assunta in virtù del&nbsp;curriculum&nbsp;presentato, ai sensi dell&#8217;art. 19, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 (e successive modifiche e integrazioni) dell&#8217;art. 15 septies del D. Lgs. 502/1992 (e successive modifiche e integrazioni).</em><br />
<em>E&#8217; del tutto inverosimile, come ventilato dalla convenuta (non essendo chiaro se affermi di essere in possesso del diploma di laurea o meno), che la documentazione di laurea e il&nbsp;curriculum&nbsp;siano stati depositati all’insaputa della signora P. S.; è comunque certo che la predetta se ne avvalse, essendo ben consapevole di essere assunta dalla P.A. in virtù di atti che l&#8217;interessata stessa sembrerebbe reputare falsi.</em><br />
<em>In questo quadro di motivi defensionali parzialmente contraddittori, è del resto data prova che la signora P. S. non fu neppure iscritta all&#8217;Ateneo di Palermo (tantomeno conseguì alcuna laurea); di contro, vengono offerte confuse argomentazioni e neppure un principio di prova (val la pena sottolineare che l&#8217;avv. Fierli non è stato in grado di chiarire i motivi per cui la signora P. S. non abbia esibito &#8211; quantomeno in questa sede giudiziale &#8211; il proprio diploma di laurea)”&nbsp;</em>(pagg.8-10).<br />
Pertanto, il Collegio di prime cure ne ha inferito che, stante l’indefettibilità del diploma di laurea per l’accesso alla qualifica dirigenziale (anche nel caso di incarico conferito con contratto a tempo determinato), la convenuta ha “<em>indotto in errore (ovvero approfittato dell&#8217;errore) della P.A. al fine di accedere illecitamente a incarichi dirigenziali a lei preclusi per manifesta inadeguatezza dei titoli culturali</em>” (pag.10).<br />
Nel contempo, ha escluso qualsivoglia&nbsp;<em>utilitas&nbsp;</em>della prestazione, osservando che “<em>facendo seguito al procedimento penale a carico della signora P. S., la AUSL Roma H venne a rinegoziare i rapporti contrattuali in essere con la ditta ISA (che nel frattempo aveva mutato forma societaria), con un consistente risparmio in favore dell&#8217;Amministrazione (riduzione dei costi pari a € 425.415,00 + IVA per quanto riguarda l&#8217;atto deliberativo 1657/2010 e € 310.00.00 + IVA per la deliberazione 1660/2010)”</em>&nbsp;(pag.11).<br />
Conclusivamente, la sig.ra P. S. è stata condannata al pagamento, in favore dell’AUSL di Rieti e dell’AUSL Roma H dell’intero importo azionato di euro 894.235,91 (ottocentonovantaquattromiladuecentotrentacinque/91) oltre rivalutazione ed interessi dalla data di pubblicazione della sentenza, fino all’effettivo soddisfo; è stata condannata anche, per il principio della soccombenza, al pagamento delle spese di giustizia, liquidate in euro 183,58.<br />
Con l’odierno gravame, ritualmente e tempestivamente notificato alla controparte pubblica, la sig.ra P. S. ha impugnato la sentenza, col patrocinio dell’avv. Cristiana Consalvi, rilevando anzitutto, in punto di fatto, che la risposta dell’Ateneo di Palermo del 23 luglio 2010 non ha potuto essere accurata, come è stato dichiarato, in quanto resa in pochissime ore dalla relativa richiesta; inoltre, che il certificato attestante il possesso della laurea è privo del numero di protocollo del deposito e non è stato reso in copia conforme.<br />
Ancora, fa presente che si è trattato di un contratto di lavoro a progetto e non dirigenziale, per cui non era necessaria la laurea; inoltre, chiede che, poiché il procedimento penale nei suoi confronti in ordine alla vicenda non è ancora iniziato, si sospenda l’odierno giudizio fino alla sua definizione.<br />
In ordine alle affermazioni contenute nella sentenza in ordine alla vicenda dell’assegnazione di servizi informatici alla società ISA, evidenzia che è intervenuto un decreto di archiviazione della vertenza aperta dal p.m. contabile, datato 21 febbraio 2005; inoltre, che le delibere citate nella sentenza, al fine di escludere la&nbsp;<em>compensatio lucri</em>&nbsp;(nn.1657 e 1660 del 2010) non sono affatto una rinegoziazione, bensì soltanto una decurtazione dei servizi dati in appalto, con assegnazione ad altre società.<br />
Conclusivamente, l’appellante chiede, in via pregiudiziale, una ctu in ordine alla documentazione cartacea acquisita in fotocopia dall’AUSL Roma H, ordinandone il deposito in originale, in particolare il certificato di laurea con atto notarile e con firma autentica del notaio; inoltre, chiede l’escussione, quali testi, dei funzionari addetti al servizio amministrativo, al fine di chiedere loro di dichiarare che i documenti curriculari da lei presentati non sono quelli prodotti dall’AUSL Roma H e depositati nel fascicolo.<br />
In via ulteriormente pregiudiziale, ribadisce la richiesta di sospensione del giudizio; in estremo subordine, di fare un largo uso del potere riduttivo e compensativo.<br />
In allegato al gravame, la sig.ra P. S. ha depositato: l’invito a presentarsi innanzi al p.m. del Tribunale di Velletri del gennaio 2011 nell’ambito del procedimento penale n.8122/10 R.G. notizie di reato per i reati ex artt. 477-482 e 640 c.p.; una richiesta di rinvio a giudizio, per i predetti reati, emessa dal Tribunale di Rieti, innanzi a cui il giudizio si è spostato per competenza territoriale, con fissazione dell’udienza preliminare del 15 giugno 2016 (n.1861/15 R.G.N.R. n.615/16 R.G. GIP).<br />
La Procura generale ha depositato l’atto conclusionale in data 12 dicembre 2012 rilevando che la richiesta di sospensione in pendenza dei procedimenti penali, ai sensi dell’art.295 c.p.c., non può essere accolta dal momento che non vi è nessun rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il giudizio innanzi a questa Corte dei conti.<br />
Nel merito rileva che risulta inconfutabilmente provato che la sig.ra P. S. non fu neanche iscritta all’Ateneo di Palermo mentre “<em>vengono offerte confuse argomentazioni e neppure un principio di prova”&nbsp;</em>di talchè “<em>appare del tutto pretestuosa la richiesta, formulata in via istruttoria, di ctu ed escussione testi, come anche quella di acquisizione della certificazione originale detenuta dalla ASL RMH … altrettanto incomprensibile è la rilevanza che, nel presente processo, possano avere le illazioni dell’appellante circa la mancanza di accurate indagini da parte dell’Ateneo di Palermo</em>“ (pag.9).<br />
In ordine poi all’eccepita&nbsp;<em>utilitas,&nbsp;</em>la Procura generale ne contesta la sussistenza, in adesione ad un orientamento formatosi nella giurisprudenza contabile, allorquando si tratti di attività lavorative in cui il possesso dei requisiti culturali e professionali si pone come necessaria premessa per l’utile svolgimento della prestazione, come nel caso delle funzioni dirigenziali in questione.<br />
Osserva, in particolare, che “<em>la mancanza della professionalità e della preparazione culturale richieste, ha reso la prestazione lavorativa della P. S. del tutto inadeguata alle esigenze amministrative dell’azienda sanitaria e la controprestazione, ovvero la retribuzione corrisposta, non risulta correlata alla prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto meno il relativo rapporto sinallagmatico</em>”(pag.14).<br />
In relazione poi alla questione degli affidamenti di servizi informatici alla ditta ISA in spregio della normativa sui contratti pubblici, la Procura generale osserva che nella decisione impugnata riveste carattere meramente incidentale e marginale, tale da non arrecare alcun contributo al&nbsp;<em>thema decidendum.</em><br />
La Procura generale si oppone, infine, alla richiesta di esercizio del potere riduttivo, stante il connotato doloso della condotta.<br />
Conclusivamente, ha chiesto che l’appello venga respinto, con la condanna della sig.ra P. S. alle spese del doppio grado di giudizio.<br />
In data 12 settembre 2016 l’appellante ha depositato una memoria difensiva, per l’odierna udienza di discussione, cui ha allegato copiosa documentazione relativa anche ad un altro procedimento penale pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Viterbo per la vicenda delle convenzioni stipulate dall’AUSL Roma H.<br />
Inoltre, ha prodotto una dichiarazione rilasciata dal sig. Giorgio Galbiati (Direttore generale dell’AUSL di Rieti dal 2000 al 2004 e dell’AUSL ROMA H dal novembre 2001 al maggio 2005), ex art.391-bis c.p. resa al suo difensore di fiducia, in data 21 giugno 2016 (all.n.1).<br />
Sostiene, altresì, che dai verbali del procedimento penale emergono, in termini incontrovertibili, i considerevoli risparmi che le aziende sanitarie conseguirono grazie alla sua attività, compreso il 17% rinegoziato con la società ISA; produce anche una nota da lei inviata alla predetta società diretta a contestare l’emissione di talune fatture (allegati 9 e 10).<br />
La sig.ra P. S. produce le schede di valutazione della prestazione resa negli anni 2006-2009, già comunque agli atti del primo grado, con il giudizio di “ottimo” (all.n.11).<br />
Infine, lamenta che la sentenza, nel fare cenno al comportamento illecito che avrebbe tenuto nell’affidamento delle convenzioni, non ha tenuto conto che, nel 2005, il procedimento contabile avviato nei suoi confronti venne archiviato; fa presente, altresì, che dopo la vicenda penale che ha determinato nel luglio 2010, la decadenza dall’impiego, le delibere che lei avrebbe organizzato&nbsp;<em>contra legem</em>&nbsp;sono state tutte reiterate con una successiva deliberazione del 2012.<br />
Inoltre, in pari data, la sig.ra P. S. ha presentato un’istanza diretta ad ottenere, in caso di eventuale condanna, l’oscuramento dei dati personali, ex art.52 d.lgs. n.196/2003 sia per motivi di salute, sia perché dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado ha ricevuto dinieghi a richieste di assunzione presso società private.<br />
Nella pubblica udienza odierna l’avv. Polacco si è riportato all’appello ed alla successiva memoria, ribadendo, in particolare, che la laurea non costituiva titolo necessario, trattandosi di un incarico di alta specializzazione, nonché l’<em>utilita</em>s della prestazione, che ha comportato notevoli risparmi di spesa dalle convenzioni; ha, quindi, concluso affinchè il gravame venga accolto, con ogni conseguenza di legge.<br />
Il v.p.g. Lombardo ha richiamato integralmente quanto illustrato nell’atto conclusionale ed ha insistito affinchè la sentenza venga confermata anche con riferimento al capo concernente la assoluta mancanza di vantaggi conseguiti dalle aziende sanitarie per effetto dell’attività della sig.ra P. S..<br />
Dopo una breve replica del difensore, che ha precisato che l’appellante non ha mai firmato alcuna delibera di appalto, la causa è passata in decisione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">In via pregiudiziale, va respinta la richiesta della sig.ra P. S. di sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio penale incardinatosi con la sua richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli art.477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), art.478 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)&nbsp;&nbsp;e 640 c.p. (truffa) che risulta, almeno dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio dall’appellante, ancora pendente innanzi al Tribunale di&nbsp;Rieti (n.1861/15 R.G.N.R. n.615/16 R.G.GIP).<br />
Invero, secondo l’ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte dei conti (<em>ex multis</em>, Sezioni riunite, ordinanze n.1 e n. 3/2012, Sez. II Appello n.296/2016) affinchè si possa disporre la sospensione del giudizio contabile occorre che la previa definizione di un’altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero che questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l&#8217;indefettibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, al fine di evitare il rischio di un conflitto tra i giudicati.<br />
Orbene, l’odierno giudizio di responsabilità amministrativo contabile è teso ad acclarare la sussistenza della responsabilità amministrativa della sig.ra P. S. per essersi illecitamente avvalsa della documentazione (certificato rilasciato dall’Università,&nbsp;<em>curriculum vitae</em>) non rispondente al vero attestante il possesso del titolo di laurea al fine di ottenere gli incarichi dirigenziali in questione, in tal modo approfittando dell’errore delle aziende sanitarie conferenti consistente nel ritenere che ne fosse in possesso.<br />
Pertanto, la richiesta di sospensione va respinta in quanto non si ravvisa un rapporto di pregiudizialità-dipendenza con i fatti-reato di falso e truffa.<br />
In ordine alla doglianza di difetto di istruttoria, con la conseguenziale richiesta, sempre in via pregiudiziale, di una ctu in ordine alla documentazione cartacea acquisita in fotocopia dall’AUSL ROMA H, nonché di escussione di testi, va&nbsp;rilevato che detta doglianza non risulta neanche articolata, in termini argomentativi, come censura specifica della sentenza per avere implicitamente respinto la richiesta di disporre i predetti adempimenti istruttori.<br />
Pertanto presenta, anzitutto, profili di inammissibilità&nbsp;trovando applicazione l’art.98 del r.d. n.1038/1933 recante il regolamento di procedura per i giudizi innanzi a questa Corte dei conti applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>, a tenore di cui l’appello deve contenere “<em>la specificazione dei motivi in fatto e in diritto, sui quali si fonda il gravame”,&nbsp;</em>disposizione questa sostanzialmente conforme all’art.342, comma 1, c.p.c.&nbsp;<em>(ex multis&nbsp;</em>di questa Sezione II di appello, n.20/2002, n.253/2003, n.155/2010, n.508/2009, n.458/2013, n.532/2013, n.166/2014;&nbsp;Cass. Sez. Un. n.16/2000, n.23299/2011, Sez. 2 n.1924/2011, Sez.3 n.7773/2004, n.10991/2003; Sez. 1 n.2217/2007, n.4068/2009).<br />
In ogni caso, essa è comunque infondata in quanto, in base al principio dispositivo ex art.2697 c.c. ed art.115 c.p.c. le prove vanno prodotte dalle parti di talchè, del tutto condivisibilmente, la sentenza impugnata ha rilevato che “<em>è del resto data prova che la signora P. S. non fu neppure iscritta all&#8217;Ateneo di Palermo (tantomeno conseguì alcuna laurea); di contro, vengono offerte confuse argomentazioni e neppure un principio di prova (val la pena sottolineare che l&#8217;avv. Fierli non è stato in grado di chiarire i motivi per cui la signora P. S. non abbia esibito &#8211; quantomeno in questa sede giudiziale &#8211; il proprio diploma di laurea)”&nbsp;</em>(pagg.9-10).<br />
Nel merito della contestata responsabilità amministrativa, l’antigiuridicità della condotta va senz’altro confermata in applicazione del chiaro disposto normativo recato dall’art.&nbsp;15-<em>septies</em>&nbsp;del d.lgs. n.502/1992, come modificato dall’art.13 del d.lgs. n.229/1999, richiamato espressamente nelle premesse delle deliberazioni autorizzative degli incarichi, recante una disciplina speciale per le aziende sanitarie in materia di contratti a tempo determinato che così dispone (nel testo in vigore&nbsp;<em>ratione temporis</em>): “<em>I direttori generali possono conferire incarichi per l&#8217;espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza,&nbsp;<strong>a laureati</strong>&nbsp;di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza</em>”(comma 1);”<em>Le aziende unita&#8217; sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonche&#8217; della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, per l&#8217;attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano<strong>&nbsp;in possesso del diploma di laurea</strong>&nbsp;e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell&#8217;incarico</em>”(comma 2).<br />
Detta disposizione prevede espressamente che il soggetto esterno all’azienda destinatario dell’incarico debba essere “<em>laureato”&nbsp;</em>(comma 1)<em>&nbsp;e “in possesso del diploma di laurea”&nbsp;</em>(comma 2)&nbsp;di talchè è assolutamente destituita di fondamento la tesi dell’appellante&nbsp;la quale sostiene che, in quanto incarico “<em>a progetto”,</em>&nbsp;non costituirebbe requisito indefettibile il possesso del titolo di studio magistrale, essendo comunque richiesto anche dal comma 1 per quelli di alta specializzazione.<br />
Peraltro, la natura dirigenziale degli incarichi conferiti alla sig.ra P. S. risulta assolutamente dimostrata dal chiaro ed inequivocabile tenore letterale degli atti di conferimento.<br />
L’oggetto del contratto stipulato il 16 dicembre 2002 con l’AUSL di Rieti era infatti di “<em>&nbsp;Dirigente- Analista – Responsabile UTA SI.CO</em>,” (art.1); la verifica dei risultati doveva avvenire “<em>con le modalità previste dal CCNL della dirigenza S.P.T.A</em>”(art.2, comma 2, n.1); per quanto non diversamente disciplinato dal contratto e dal codice civile, si rinviava “<em>alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti S.S.N</em>. (art.7, comma 1).<br />
Esso dava attuazione alla deliberazione del Direttore Generale Galbiati del 9 dicembre 2002 (n.1811) nelle cui premesse si legge tra l’altro quanto segue: “<em>visto il curriculum (omissis) dal quale risulta che la stessa è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente: diploma di laurea in Scienze Informatiche 1984/1985 (omissis)”.</em><br />
Pertanto, detti dati documentali privano di qualsivoglia riscontro oggettivo, anzi smentiscono, la dichiarazione resa dallo stesso sig.Galbiati, ex art.391 bis c.p.p. (nell’ambito delle investigazioni difensive introdotte dall’art.11 della l.n.397/2000) al legale dell’odierna appellante&nbsp;in data 21 giugno 2016, versata agli atti di questo giudizio in allegato alla memoria difensiva del 12 settembre 2016, in ordine alla medesima circostanza (domanda: “L<em>a dr.ssa P. S. ha mai dichiarato espressamente di essere laureata in scienze informatiche o similari ed ha mai presentato a lei un curriculum dichiarando tale laurea</em>?- risposta:“&nbsp;<em>A me personalmente la dr.ssa P. S. non ha mai fatto espressamente tali dichiarazioni né ho mai visto o acquisito con tali dichiarazioni”).</em><br />
Trattasi infatti di un documento autonomamente valutabile, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte&nbsp;ex&nbsp;art.116 c.p.c., alla pari di ogni altro atto del procedimento penale (<em>ex multis</em>,&nbsp;Sez.II Appello n.345/2013, n.295/2012),&nbsp;al fine di fondare il convincimento di questo giudice di appello in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa&nbsp;della sig.ra P. S., in disparte ovviamente, stante la separatezza e l’autonomia dei giudizi, ogni diverso apprezzamento da parte del giudice penale.<br />
Con riferimento poi all’AUSL ROMA H, il primo incarico conferito alla P. S., dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2010,&nbsp;&nbsp;con la deliberazione del Commissario Straordinario del 23 novembre 2004 (n.15), era di “<em>Dirigente Analista-&nbsp;</em><em>U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie dell’Informazione</em>”; le clausole del medesimo, in particolare quelle in materia di orario di lavoro (art.4), di trattamento economico (art.5), di norme regolatrici del rapporto, per quanto non diversamente pattuito, (art.7) facevano espresso rinvio al CCNL dei dirigenti del S.S.N.<br />
La successiva deliberazione del 29 dicembre 2009 (n.1429) rinnovava l’incarico per un ulteriore quinquennio, senza soluzione di continuità dal 3 gennaio 2010, per il “<em>Progetto di Reingegnerizzazione Aziendale</em>” facendo sempre riferimento al comma 2 dell’art.15<em>-septies</em>&nbsp;e nel contempo rendeva indisponibile, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, un posto in organico della dirigenza tecnica ed amministrativa.<br />
A ciò aggiungasi che la deliberazione del 29 luglio 2010(n.1152), con cui è stato definitivamente risolto il rapporto di lavoro con la sig.ra P. S., dà atto espressamente, ad ulteriore conferma, ove ce ne fosse bisogno, di quanto sopra si è detto, che “<em>tra i requisiti fondamentali per il conferimento di un incarico</em>&nbsp;<em>ai sensi e per gli effetti dell’ art.15 septies D.L.gs. 502/1992 e ss.mm.ii. figura, del pari, il possesso del diploma di laurea unitamente ad ulteriori requisiti curriculari e professionali” .</em><br />
Il connotato doloso della condotta ascritta alla sig. P. S. quale requisito indefettibile della responsabilità amministrativa ex&nbsp;art.1 della l.n.20/1994&nbsp;va quindi senza ombra di dubbio ravvisato, come del tutto condivisibilmente affermato nella sentenza, nel dolo, quale&nbsp;consapevolezza e volontà dell&#8217;agente di porre in essere un&#8217;azione od un&#8217;omissione&nbsp;<em>contra legem</em>, la cui conseguenze antigiuridiche “<em>si definiscono in ragione delle norme di riferimento violate e dei beni, interessi o valori giudici da esse protette</em>” (Sez. II Appello n.510/2004).<br />
Va confermata infatti la consapevolezza e volontà della sig.ra P. S. di approfittare della certificazione in possesso dell’Azienda sanitaria, che confortava peraltro quanto indicato nel&nbsp;<em>curriculum vitae</em>&nbsp;(dove espressamente alla voce “studi” viene indicata la “<em>laurea in Scienze Informatiche conseguita presso</em>&nbsp;<em>l’Università degli Studi di Palermo nell’anno accademico 1984/1985 con la votazione di 104/110”,&nbsp;</em>tesi su<em>&nbsp;“l’estensione e le innovazioni nell’ambito di tecnologie informatiche sul territorio siciliano”- relatore prof.ing. Lo Presti</em>”).<br />
Anche a volersi quindi ammettere che il certificato non veriterio attestante il possesso della laurea non sia stato materialmente presentato dalla P. S. allo scopo di essere inserito nel fascicolo personale, il che appare quanto meno assai improbabile, risulta ancora più inverosimile che anche il&nbsp;<em>curriculum&nbsp;</em>acquisito agli atti di causa non sia stato personalmente compilato dalla P. S..<br />
Inoltre, come si legge nelle premesse della deliberazione di risoluzione del rapporto di lavoro, la sig.ra P. S., con la nota del 23 dicembre 2004 (n.28177) dichiarava di accettare l’incarico e di “<em>non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità”.</em><br />
&nbsp;Pertanto, anche il solo fatto di avere – a tutto voler concedere &#8211; approfittato dell’erronea supposizione da parte delle aziende sanitarie del possesso di un requisito culturale non sussistente configura, a prescindere dai profili di natura penale, una dolosa violazione da parte della sig.ra P. S. dei doveri di lealtà e di trasparenza derivanti dal rapporto di servizio instaurato con le AUSL.<br />
La sig.ra P. S., in via gradata, chiede la valutazione,&nbsp;ex art.1, comma 1 bis della l.n.20/1994,come modificato dall’art.17, comma 30-quater, della l.n.102/2009,&nbsp;<em>(“Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità</em>”) dei benefici arrecati alle aziende sanitarie dalla prestazione professionale espletata nell’ambito informatico.<br />
Nel caso di prestazioni lavorative espletate in assenza del titolo di studio richiesto, un preciso indirizzo giurisprudenziale di questa Corte ha affermato che&nbsp;non possa operare la&nbsp;<em>compensatio lucri cum damno</em>&nbsp;in quanto si verrebbe ad alterare il rapporto sinallagmatico tra prestazione ed emolumenti, avendo il legislatore valutato a monte l’utilità della retribuzione correlandola al requisito culturale.<br />
In talune pronunce si è, al più, ravvisata, come evidenzia la Procura generale nell’atto conclusionale, un’<em>utilitas</em>&nbsp;limitatamente alla quota di retribuzioni riconducibile a mansioni aventi caratteristiche di genericità e fungibilità per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche&nbsp;(<em>ex multis</em>, Sez.III Appello n.279/2001, n. 151/2004; Sez. Appello Sicilia n.154/2006; Sez.1 n.814/2014).<br />
Orbene, ad avviso invece di questo Collegio,&nbsp;la valorizzazione dell’<em>utilitas&nbsp;</em>compete, anche in tali fattispecie dannose, non essendo dal legislatore state contemplate limitazioni all’ambito di operatività della predetta norma, alla ponderata valutazione del giudice contabile; invero, il riferimento ai vantaggi “<em>comunque</em>” conseguiti esclude che la condotta illecita sia&nbsp;<em>ex s</em>e inidonea a procurare benefici all’amministrazione e/o alla comunità amministrata.<br />
Nel contempo, però, l’onere, per il principio dispositivo ex art.2697 c.c. e 115 c.p.c., di provare l’esistenza di un risultato vantaggioso grava sempre sulla parte che invoca la&nbsp;<em>compensatio</em>, in quanto teso a ridurre il&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;del danno azionato e giudizialmente accertato che deve risarcire; la prova può essere fornita anche per presunzioni gravi, precise e concordanti ex art.2729 c.c. (<em>in terminis,&nbsp;</em>Cass. Sez.2 n.77/2003; Corte dei conti, Sez.II Appello n.549/2015)<br />
Nella concreta fattispecie la sig.ra P. S. invoca anzitutto, al fine di dimostrare l’<em>utilitas&nbsp;</em>scaturita dalla sua attività, il risparmio di spesa che l’AUSL ROMA H avrebbe ottenuto dalla vicenda degli affidamenti di servizi informatici alla ditta ISA, (per la quale è stata anche coinvolta in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Viterbo), a tale scopo ha depositato documentazione in allegato alla memoria (doc.n.9 e doc.n.10).<br />
All’opposto, da detta vicenda, secondo la sentenza impugnata, emergerebbero addirittura ““<em>indizi di dannosità ulteriore” (</em>pag.12).<br />
Orbene, il Collegio ritiene che detto materiale probatorio non rilevi ai fini della valutazione del vantaggio per la ragione, dirimente e tale da assorbire ogni altra valutazione, che comunque mancherebbe qualsivoglia ricollegabilità, in termini di nesso causale, alla condotta contestata nella vicenda alla sig.ra P. S. nel presente giudizio.<br />
Pertanto, non ritiene condivisibili le considerazioni svolte dal Collegio di prime cure laddove ha valorizzato, al fine di corroborare la determinazione del&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;della condanna, nell’integrale importo contestato dalla Procura regionale, atti relativi a detta vicenda, avente anche rilevanza penale (pende infatti un procedimento innanzi al Tribunale di Viterbo nei confronti anche della sig.ra P. S.), ma del tutto esulante dall’odierno giudizio.<br />
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, per la&nbsp;<em>compensatio lucri cum damno,&nbsp;</em>ex art.1, comma 2 bis non sono valutabili come vantaggi, eventi eziologicamente non dipendenti dal fatto illecito, secondo il principio&nbsp;<em>dell’id quod plerumque</em>&nbsp;<em>accidit</em>&nbsp;(Sez.II Appello n.400/2010, n.17/2009; Sez. I Appello n.187/2005).<br />
Invece, si ritiene di poter valorizzare, nell’ambito della documentazione agli atti, anzitutto le schede di valutazione gestionale/manageriale relative agli anni dal 2006 al 2009 che riportano punteggi complessivi delle diverse aree di valutazione (comportamento manageriale, tecnologia ed innovazione, relazionale e della comunicazione, dell’efficienza e della produttività, della partecipazione ai processi aziendali) tutti elevatissimi (93/100 per il 2006, 97/100 per il 2007, 96/100 per il 2008, 90/100 per il 2009).<br />
Inoltre, vanno considerati i risultati dell’attività espletata dalla sig.ra P. S. nel settore dell’informatizzazione aziendale che emergono dalle articolate relazioni trasmesse al direttore amministrativo intitolate “<em>Fotografia della situazione informatica della AUSL RM H per l’anno 2009</em>” e “<em>Verifica obiettivi siti &#8211; anno 2009”.</em><br />
Con riferimento, invece, al servizio prestato alle dipendenze dell’AUSL di Rieti non vi è alcun elemento documentale idoneo a comprovare l’<em>utilitas</em>.<br />
In conclusione, il danno va rideterminato, in via equitativa ex art.1226 c.c., nella misura del 50% dell’importo contestato nell’atto di citazione con riferimento sia alla quota-parte del danno subito dall’AUSL Roma H a titolo di emolumenti retributivi che a quella di trattamento di fine rapporto.<br />
Va infatti osservato, in ordine a quest’ultima, che, mancando un motivo di gravame, va confermata la sentenza nella parte dispositiva in cui ha individuato anche per il trattamento di fine rapporto il soggetto danneggiato nell’azienda sanitaria anziché nell’ente previdenziale (<em>in terminis</em>, di questa Sezione sent.n.578/2016).<br />
Il danno che l’odierna appellante deve risarcire alla predetta AUSL Roma H ammonta, quindi, complessivamente&nbsp;<strong>euro 345.876,97&nbsp;</strong>(50% della sommatoria di euro 671.901,92 + euro 19.852,02)&nbsp;cui va aggiunto quello di<strong>&nbsp;euro 202.481,97&nbsp;</strong>che deve risarcire all’AUSL di Rieti.<br />
I predetti importi sono comprensivi della rivalutazione monetaria ma devono essere maggiorati degli interessi legali, dalla data della pubblicazione della sentenza fino a quella dell’effettivo soddisfo.<br />
Ferma restando la condanna alle spese del primo grado, anche quelle di questo grado seguono la soccombenza della sig.ra P. S., ex art.91 c.p.c. e si liquidano nell’importo indicato nel dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO<br />
definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione,&nbsp;<em>contrariis reiectis,</em><br />
<strong>ACCOGLIE</strong>&nbsp;parzialmente l’appello&nbsp;<strong>n.44224</strong>&nbsp;e per l’effetto, in riforma della sentenza&nbsp;della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n.671/2012, depositata in data 4 luglio 2012:<br />
&nbsp;<strong>RIDETERMINA</strong>&nbsp;il danno che la sig.ra P. S. deve risarcire nell’importo complessivo di&nbsp;<strong>euro 548.358,94 (cinquecentoquarantottomilatrecentocinquantotto/94)</strong>&nbsp;di cui:<br />
&#8211;&nbsp;<strong>euro 202.481,97 (duecentoduemilaquattrocentottantuno/97</strong>) in favore dell’AUSL di Rieti;<br />
&#8211;&nbsp;<strong>euro 345.876,97 (trecentoquarantacinquemilaottocentosettantasei/97)</strong>&nbsp;in favore dell’AUSL Roma H, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado fino a quella dell’effettivo soddisfo.<br
<strong>CONDANNA</strong>&nbsp;la predetta al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi EURO 160,00 (CENTOSESSANTA/00).<br />
__________________________________________________________________________________<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L &#8216; ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Daniela Acanfora)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Stefano Imperiali)<br />
F.to Daniela Acanfora&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Stefano Imperiali</div>
<div style="text-align: center;">DECRETO</div>
<div style="text-align: justify;">Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003</div>
<div style="text-align: center;">DISPONE</div>
<div style="text-align: justify;">che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti e della dignità dell’appellante.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;Il Presidente<br />
(Stefano Imperiali)<br />
F.to Stefano Imperiali</div>
<div style="text-align: justify;">Depositati in Segreteria 14 NOV. 2016</div>
<div style="text-align: center;">Il Dirigente<br />
(dott.ssa Daniela D’Amaro)<br />
F.to Daniela D’Amaro</div>
<div style="text-align: justify;">In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei privati a tutela dei diritti e della dignità dell’appellante.<br />
Roma, li 14 NOV. 2016<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Il Dirigente<br />
(dott.ssa Daniela D’Amaro)<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Daniela D’Amaro</div>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.1102</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Corresponsione di contributi erogati dal Ministero degli Affari Esteri &#8211; L. n. 49/1997 &#8211; Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo – Corresponsione di contributi erogati dal Ministero degli Affari Esteri – Organismo internazionale – Obbligo di costruire un</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-28-10-2016-n-1102/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.1102</a></p>
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<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Corresponsione di contributi erogati dal Ministero degli Affari Esteri &#8211; L. n. 49/1997 &#8211; Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo – Corresponsione di contributi erogati dal Ministero degli Affari Esteri – Organismo internazionale – Obbligo di costruire un ospedale – Inadempimento – Revoca del finanziamento – Mancata restituzione – Danno erariale&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Sussiste la responsabilità amministrativa per mancato utilizzo del contributo erogato dal Ministero degli Affari Esteri ad un organismo internazionale per la costruzione di un ospedale a Tirana.<br />
Il mancato utilizzo del contributo erogato dal Ministero degli Affari Esteri per la costruzione di un ospedale a Tirana (mai iniziata), nonché la mancata restituzione di tale contributo dopo la revoca del finanziamento da parte dello stesso Ministero ha portato a una condanna di ingente valore &#8211; 10 milioni di euro oltre accessori &#8211; nei confronti dell’International Management Group (I.M.G.).<br />
Le somme versate dal Ministero all’organismo internazionale non sono mere elargizioni con carattere di liberalità (circostanza che escluderebbe la sussistenza di un rapporto di servizio tra I.M.G. e la pubblica amministrazione ).</p>
<p>Si rammenta che tali contribuzioni si inquadrano nella disciplina recata dalla legge n. 49 del 1987 sulla «cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo», a norma della quale:</p>
<ul>
<li>«la&nbsp; cooperazione&nbsp; allo&nbsp; sviluppo è parte integrante della politica estera dell&#8217;Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo …» (art. 1, comma 1);</li>
<li>«essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all’attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo …» (art. 1, comma 2);</li>
<li>«essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell’ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica» (art. 1, comma 3);</li>
<li>«l’attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate …» (art. 2, comma 1);</li>
<li>«gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l&#8217;altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonchè dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica …» (art. 2, comma 2);</li>
<li>«nell’attività di cooperazione rientrano: … b) la partecipazione, anche finanziaria, all’attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo …» (art. 2, comma 3).</li>
</ul>
<p>Dalle disposizioni richiamate e dal complesso delle altre norme recate dalla legge n. 49 del 1987 risulta chiaramente che i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo – gestiti dal Ministero degli Affari Esteri, tramite la propria organizzazione – hanno finalità pubbliche e sono utilizzati nell’ambito di una programmazione periodica degli interventi, la cui realizzazione può essere rimessa direttamente al Paese destinatario del contributo, ovvero – come è avvenuto nel caso all’esame – affidata per l’esecuzione del programma ad organismi internazionali.<br />
Pertanto, non v’è dubbio che in ipotesi quale quella di specie si instauri un rapporto di servizio tra l’organizzazione internazionale destinataria del contributo e l’amministrazione pubblica concedente; e, invero, in questa ipotesi – come in ogni altra ipotesi di concessione di contributi pubblici – il soggetto che ha ricevuto il finanziamento è chiamato a partecipare alla realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, adoperandosi con i propri mezzi e con la propria attività affinché i fondi pubblici siano utilizzati in conformità allo scopo per il quale sono stati concessi.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">composta dai magistrati:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luciano CALAMARO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Angela SILVERI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Piero FLOREANI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daniela ACANFORA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Francesca PADULA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio d’appello,&nbsp;iscritto al n.&nbsp;<strong>43234</strong>&nbsp;del registro generale,&nbsp;promosso dall’<strong>INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP</strong>&nbsp;(IMG) in persona del general manager e legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>&nbsp;ing. Egidio Dino Bicciato, rappresentato e difeso dall’Avv. Piero Sandulli presso il cui studio in Roma, Via F. Paulucci de’ Calboli n. 9, è elettivamente domiciliato<br />
contro<br />
il&nbsp;<strong>Procuratore regionale per il Lazio</strong>&nbsp;e il&nbsp;<strong>Procuratore generale</strong><br />
e nei confronti<br />
dell’Ambasciatore Giuseppe Mario Benedetto Deodato, non costituitosi in giudizio;<br />
avverso<br />
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 21/2012 del 10 gennaio 2012.<br />
Esaminati gli altri atti e documenti di causa.<br />
Uditi nella&nbsp;pubblica udienza&nbsp;del 19 luglio 2016 il relatore, Consigliere Angela Silveri, l’Avv.&nbsp;Piero Sandulli per l’appellante e il&nbsp;P.M. in persona del Vice Procuratore Generale Paolo Luigi Rebecchi.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sentenza&nbsp;indicata in epigrafe&nbsp;la&nbsp;Sezione&nbsp;giurisdizionale per il Lazio&nbsp;ha assolto, per assenza di colpa grave,&nbsp;Giuseppe Mario Benedetto Deodato e ha&nbsp;condannato&nbsp;l’INTERNATIONALMANAGEMENT GROUP (IMG)&nbsp;al pagamento di euro 10 milioni oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 15 marzo 2010. Nei confronti della IMG la Sezione territoriale, affermata la sussistenza della giurisdizione contabile, ha ritenuto fondata la contestazione di responsabilità per il mancato utilizzo del contributo erogato dal Ministero degli Affari Esteri per la costruzione di un ospedale a Tirana (mai iniziata), nonché la mancata restituzione di tale contributo dopo la revoca del finanziamento da parte dello stesso Ministero; all’IMG ha addebito l’intero importo contestato in citazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La sentenza, notificata il 24 gennaio 2012, è stata impugnata dall’IMG con appello ritualmente notificato e depositato nei termini di legge.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’appellante, premessa un’informativa sulla sua natura di organizzazione intergovernativa e sui rapporti intercorrenti con il M.A.E. come definiti nell’accordo quadro del 26 marzo 2004, ha dedotto in via pregiudiziale il&nbsp;<strong>difetto di giurisdizione della Corte dei conti</strong>&nbsp;«<em>per difetto del presupposto soggettivo ed oggettivo dell’azione di responsabilità</em>». Sostiene che, nella specie, manca un rapporto di servizio tra l’IMG e il M.A.E., trattandosi dell’erogazione di un contributo volontario che non prevede né rendicontazione né un’attività di controllo da parte della competente Direzione Generale; deve, quindi, escludersi – a detta dell’appellante – la qualifica di soggetto funzionalmente collegato con la pubblica amministrazione, trattandosi di una organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, il cui ordinamento interno è disciplinato dal proprio Statuto. Sostiene, altresì, la mancanza del danno, nella considerazione che «<em>i contributi volontari ai bilanci di organizzazioni internazionali o meno … rientrano negli interventi a dono</em>», la cui gestione «<em>è regolata in autonomia amministrativa e contabile e in piena responsabilità con obbligo di rendicontazione per ogni attività effettuata (art. 7 dell’Accordo Quadro)</em>».<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel merito l’appellante deduce&nbsp;<strong>l’insussistenza della colpa grave e del nesso di causalità</strong>. Osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l’art. 8 dell’Accordo quadro prevede che «<em>l’IMG si impegni a restituire i residui non spesi ovvero a concordare con la D.G.C.S. l’utilizzo degli stessi per sostenere attività di cooperazione tecnica</em>»; dal che conseguirebbe «<em>la facoltà</em>» per l’IMG «<em>di decidere come destinare i contributi non spesi</em>», non essendo prevista nella convenzione la «<em>possibilità per il MAE di revocare il contributo, né per inadempimento del beneficiario, né tanto meno per un sopravvenuto diverso interesse pubblico che … nel caso di specie non è stato neppure mai esplicitato</em>».<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con memoria depositata il 28 giugno 2016 l’appellante ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame, ribadendo anche l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Procura generale, nelle conclusioni depositate il 1° luglio 2016, ha chiesto il rigetto dell’appello, osservando che: sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, tenuto conto che l’I.M.G. ha gestito contributi finalizzati alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico; l’opera, per la quale i contributi erano stati concessi, non è stata realizzata; il M.A.E. ha deliberato la revoca dei contributi e il provvedimento non è stato impugnato; l’I.M.G. ha violato gli obblighi derivanti dalla convenzione, sia perché non ha realizzato l’opera sia perché, a fronte di una revoca ormai inoppugnabile, non ha restituito le somme integranti il contributo.<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*°*°*</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;All’udienza&nbsp;del 19 luglio&nbsp;2016&nbsp;l’Avv.&nbsp;Piero Sandulli si è riportato alle argomentazioni scritte per quanto concerne il difetto di giurisdizione; ha, inoltre, ribadito che nella specie si trattava di somme donate dal M.A.E., non passibili di revoca, e che potevano essere destinate alla realizzazione di un altro progetto; ha chiesto, conclusivamente, l’accoglimento dell’appello, riportandosi a quanto argomentato anche nella memoria difensiva. Il Pubblico Ministero ha ribadito la sussistenza della giurisdizione, richiamando quanto argomentato nelle conclusioni scritte; ha, altresì, evidenziato che il provvedimento di revoca non è stato impugnato e che, quindi, l’I.M.G. è obbligato a restituire le somme ricevute e non utilizzate per la realizzazione dell’opera; ha, quindi, confermato le conclusioni già rassegnate di rigetto del gravame.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sentenza&nbsp;n. 21 del 2012&nbsp;la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha&nbsp;condannato&nbsp;l’International&nbsp;Management Group (I.M.G.)&nbsp;al pagamento di 10 milioni di euro oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 15 marzo 2010. Nei confronti della I.M.G. la Sezione territoriale, affermata la sussistenza della giurisdizione contabile, ha ritenuto fondata la contestazione di responsabilità per il mancato utilizzo del contributo erogato dal Ministero degli Affari Esteri per la costruzione di un ospedale a Tirana (mai iniziata), nonché la mancata restituzione di tale contributo dopo la revoca del finanziamento da parte dello stesso Ministero; all’I.M.G. ha addebito l’intero importo contestato in citazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La sentenza è stata impugnata dal soccombente con atto d’appello nel quale sono state riproposte l’eccezione di difetto di giurisdizione e le difese di merito già dedotte in primo grado.<br />
L’appello è integralmente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.<br />
<strong>2.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Circa l’eccezione di difetto di giurisdizione l’appellante sostiene che l’ipotesi dannosa appartiene alla cognizione del giudice ordinario; e ciò nella considerazione che, nella specie, mancherebbe un rapporto di servizio tra l’I.M.G. e il Ministero degli Affari Esteri, trattandosi dell’erogazione di un contributo volontario che non prevede né rendicontazione né un’attività di controllo da parte della competente Direzione Generale; dovrebbe, quindi, escludersi – a detta dell’appellante – la qualifica di soggetto funzionalmente collegato alla pubblica amministrazione, trattandosi di una organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, il cui ordinamento interno è disciplinato da un proprio Statuto.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’eccezione è destituita di ogni fondamento.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in un percorso di progressivo ampliamento dell’ambito della giurisdizione del giudice contabile, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale e in ragione del sempre più frequente operare dell’amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato.<br />
In particolare, in ipotesi di contributi pubblici, la Cassazione ha affermato che «<em>il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicchè ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al Giudice contabile</em>» (così Cass. SS.UU. ordinanza n. 4511 del 2006).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’orientamento è stato confermato in successive pronunce (cfr. Cass. SS.UU. n. 14825 del 2008 e n. 5019 del 2010), essendo stato tra l’altro affermato che il soggetto destinatario del contributo concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione e, quindi, «<em>fra la stessa e il beneficiario</em>&nbsp;<em>si instaura un rapporto di servizio, sicchè il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione</em>» (così Cass. SS.UU. n. 5019 del 2010).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, pur dovendosi rilevare indubbie particolarità del caso all’esame, la fattispecie non ha caratteri distintivi che divergano sostanzialmente dalle ipotesi rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice contabile. Trattasi, infatti, anche in questo caso di concessione di contributi pubblici diretti alla realizzazione di un programma approvato dalla pubblica amministrazione (nella specie, «<em>svolgimento di attività a sostegno del sistema sanitario albanese</em>» mediante il completamento di un ospedale a Tirana), con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio tra il destinatario del contributo e l’amministrazione pubblica che lo ha concesso; ed anche in questo caso si imputa al convenuto (attuale appellante) di aver cagionato un danno alla pubblica amministrazione per non aver compiuto il programma per la cui realizzazione quel contributo era stato concesso e, quindi, per aver inciso negativamente sul programma imposto dall’amministrazione pubblica concedente.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Destituite di ogni fondamento sono le deduzioni difensive, secondo cui le contribuzioni assentite all’organismo internazionale avrebbero natura di mere elargizioni con carattere di liberalità; circostanza che escluderebbe la sussistenza di un rapporto di servizio tra I.M.G. e la pubblica amministrazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giova, al riguardo, rammentare che tali contribuzioni si inquadrano nella disciplina recata dalla legge n. 49 del 1987 sulla «<em>cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di svilupp</em>o», a norma della quale:<br />
&#8211; «<em>l</em><em>a&nbsp;&nbsp;cooperazione&nbsp;&nbsp;allo&nbsp;&nbsp;sviluppo è parte integrante della politica estera dell&#8217;Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo …</em>» (art.<br />
&#8211; «<em>essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all’attuazione e<br />
&#8211; «<em>essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell’ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi benefici<br />
&#8211; «<em>l’attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate …»</em>&nbsp;(art. 2, comma 1);<br />
&#8211; «<em>gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e<br />
&#8211; «<em>nell’attività di cooperazione rientrano: … b) la partecipazione, anche finanziaria, all’attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo …</em>» (art. 2, comma 3).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dalle disposizioni richiamate e dal complesso delle altre norme recate dalla legge n. 49 del 1987 risulta chiaramente che i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo – gestiti dal Ministero degli Affari Esteri, tramite la propria organizzazione – hanno finalità pubbliche e sono utilizzati nell’ambito di una programmazione periodica degli interventi, la cui realizzazione può essere rimessa direttamente al Paese destinatario del contributo, ovvero – come è avvenuto nel caso all’esame –&nbsp;affidata per l’esecuzione del programma&nbsp;ad organismi internazionali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, diversamente da quanto sostiene l’appellante, non vi è dubbio che in ipotesi quale quella di specie si instauri un rapporto di servizio tra l’organizzazione internazionale destinataria del contributo e l’amministrazione pubblica concedente; e, invero, in questa ipotesi – come in ogni altra ipotesi di concessione di contributi pubblici – il soggetto che ha ricevuto il finanziamento è chiamato a partecipare alla realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, adoperandosi con i propri mezzi e con la propria attività affinchè i fondi pubblici siano utilizzati in conformità allo scopo per il quale sono stati concessi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tutto ciò è confermato proprio dall’Accordo Quadro, sottoscritto dal Ministero degli Affari Esteri e dall’International Management Group, reiteratamente menzionato dall’appellante a sostegno della propria tesi sul difetto di giurisdizione del giudice contabile. Risulta, infatti, da tale Accordo che: i finanziamenti sono finalizzati all’esecuzione di specifici progetti/programmi che verranno realizzati conformemente a quanto stabilito nei documenti operativi approvati; finalizzati all’attività di cooperazione sono anche i contributi volontari, la cui gestione è regolata in autonomia amministrativa e in piena responsabilità dell’I.M.G. con obbligo di rendicontazione per ogni attività effettuata; l’I.M.G. si impegna a restituire i residui non spesi ovvero a concordare con il Ministero l’utilizzo dei fondi per sostenere altre attività di cooperazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deve, poi, osservarsi &#8211; circa la fattispecie concreta – che la documentazione in atti attesta senza ombra di dubbio l’esistenza di precisi vincoli a carico dell’I.M.G. e del conseguente inserimento dello stesso I.M.G. nella procedura finalizzata alla realizzazione dello specifico programma di cooperazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Al riguardo, basti considerare quanto emerge dalla “<em>Nota Tecnica</em>” redatta dal Ministero degli Affari Esteri il 16 marzo 2005 e avente ad oggetto «<em>Albania – contributo volontario all’IMG per il completamento dell’Ospedale “Signora del Buon Consiglio” di Tirana</em>», laddove – rammentato quanto stabilito dall’art. 2, comma 3 lettera b, della legge n. 49 del 1987 e dall’art. 6 della Convenzione quadro siglata tra il MAE/DGCS e l’IMG sulla «<em>possibilità di effettuare contributi volontari a sostegno delle attività dell’IMG</em>» – si evidenzia che:<br />
&#8211; «<em>la responsabilità della realizzazione dell’iniziativa sarà completamente a carico dell’IMG, che dovrà in particolare: 1. assicurarsi che il Ministero della Sanità albanese e la Fondazione perfezionino la Convenzione Attuativa che stabilisca, tra l’<br />
&#8211; «<em>in considerazione dell’entità del contributo volontario e delle sue finalità si raccomanda di sottolineare all’IMG la necessità di tenere nella massima considerazione le condizioni sopra esposte</em>»;<br />
&#8211; «<em>il monitoraggio dei lavori e le valutazioni dell’iniziativa in corso d’opera e ex post saranno svolte dall’IMG</em>»;<br />
&#8211; «<em>si ritiene opportuno che la DGCS partecipi alle attività di valutazione inserendo l’iniziativa nei propri programmi di valutazione annuali</em>».<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si consideri, altresì, che l’I.M.G. era ben consapevole delle responsabilità assunte per i lavori di completamento dell’Ospedale di Tirana, per la cui esecuzione erano stati concessi 10 milioni di euro quale prima tranche di un contributo complessivamente ammontante a 20 milioni di euro. Tanto risulta dalla lettera dell’I.M.G. del mese di giugno 2006, ove si danno assicurazioni al M.A.E. tramite il Ministro Plenipotenziario DEODATO:<br />
&#8211; di aver eseguito «<em>tutte le attività propedeutiche atte a rendere esecutivo il progetto nel più breve tempo possibile</em>»;<br />
&#8211; di aver ricevuto la “Nota Tecnica”, confermando l’intenzione &#8211; «<em>in qualità di organismo responsabile dell’iniziativa</em>» &#8211; di seguirne «<em>tutti i suoi contenuti</em>».<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E’ ovvio, comunque, che nessun elemento&nbsp;<em>a contrario</em>&nbsp;sulla sussistenza del rapporto di servizio con l’amministrazione pubblica concedente &#8211; e, quindi, sulla giurisdizione di questa Corte &#8211; discende dalla circostanza che nella specie si sia trattato di un “<em>contributo</em>” qualificato come “<em>volontario</em>”. Tale qualificazione indica, infatti, che la contribuzione non deriva da un obbligo di legge, ma discende da una valutazione dell’amministrazione pubblica in merito alle iniziative che ritiene opportuno e proficuo sostenere per il perseguimento degli «<em>obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo</em>», connaturati alla politica estera della cooperazione allo sviluppo. Tale qualificazione, certamente, non implica che il destinatario del contributo (soprattutto quando si tratti, come nel caso all’esame, di un organismo internazionale) non sia obbligato ad onorare gli impegni assunti con la partecipazione al programma pubblico cui è finalizzata la contribuzione “volontaria” (nella specie, «<em>svolgimento di attività a sostegno del sistema sanitario albanese</em>»).<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Confermata &#8211; per tutto quanto argomentato&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;<strong>2</strong>&nbsp;– la giurisdizione di questa Corte, rileva il Collegio la manifesta infondatezza dei restanti motivi di gravame, essendosi&nbsp;l’appellante limitato ad affermare che nella specie non sussisterebbero nè colpa grave né nesso di causalità.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In realtà, essendo acclarato – non essendo contestato neppure dall’appellante – che il contributo di 10 milioni di euro non venne in alcun modo utilizzato dall’I.M.G. e che la concessione del contributo (complessivamente previsto in 20 milioni di euro) è stata revocata con provvedimento del M.A.E. non impugnato, deve affermarsi che la grave colpevolezza dell’I.M.G. risiede nello stesso ingiustificato rifiuto di restituire la somma di 10 milioni di euro; somma che certamente è trattenuta&nbsp;<em>sine titulo</em>, posto che trattasi di contributo finalizzato alla realizzazione di uno specifico programma di cooperazione (nella specie, non attuato) e che spetta soltanto al M.A.E. di valutare – nel rispetto delle procedure di legge – se l’importo possa essere destinato ad altre iniziative di cooperazione e con quali modalità erogarlo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Circa il nesso di causalità, deve semplicemente ribadirsi che non sussiste alcun obbligo del M.A.E. di concordare con l’I.M.G.&nbsp;l’utilizzo dei fondi per sostenere altre attività di cooperazione, trattandosi – come ben risulta dall’Accordo Quadro menzionato dallo stesso appellante – di una mera facoltà ed essendo,&nbsp;<em>in primis</em>, l’I.M.G. obbligato a restituire i residui non spesi e, cioè, nella specie, l’intera somma di 10 milioni di euro con gli accessori indicati nell’impugnata sentenza.<br />
<strong>4.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla soccombenza consegue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese anche di questo grado di giudizio.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale</div>
<div style="text-align: center;"><strong>RESPINGE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">l’appello, iscritto al n.&nbsp;<strong>43234</strong>, proposto dall’<strong>INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP</strong>&nbsp;(<strong>IMG</strong>)&nbsp;avverso&nbsp;la sentenza&nbsp;della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 21/2012 del 10 gennaio 2012.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>CONDANNA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">l’appellante al pagamento delle spese che&nbsp;si liquidano, per questo grado di giudizio,&nbsp;in euro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96,00 (novantasei/00).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio&nbsp;del 19 luglio&nbsp;2016.<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Angela SILVERI)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Luciano CALAMARO)<br />
f.to Angela SILVERI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to Luciano CALAMARO<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depositata in Segreteria il 28 Ott. 2016</div>
<div style="text-align: center;">IL DIRIGENTE<br />
(dott.ssa Daniela D’Amaro)<br />
f.to Daniela D’Amaro</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2016 n.147</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-12-2-2016-n-147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Calamaro &#8211; Rel. Smiroldo Autonoma impugnabilità del decreto ex art. 17, comma 30 ter, dl 78/2009 –&#160;Eccezione di nullità ex art. 17, comma 30 ter, del Dl n. 78 del 2009 – Decisione con decreto – Impugnabilità autonoma rispetto all’appello La sezione territoriale, respinta con ordinanza l’istanza di nullità</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calamaro &#8211; Rel. Smiroldo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonoma impugnabilità del decreto ex art. 17, comma 30 ter, dl 78/2009 –&nbsp;Eccezione di nullità ex art. 17, comma 30 ter, del Dl n. 78 del 2009 – Decisione con decreto – Impugnabilità autonoma rispetto all’appello</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La sezione territoriale, respinta con ordinanza l’istanza di nullità degli atti istruttori processuali ex art. 17, comma 30 ter, del Dl n. 78 del 2009, aveva condannato l&#8217;appellante al pagamento di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno all&#8217;immagine subito dal Ministero dell&#8217;istruzione a causa delle condotte poste in essere dall&#8217;appellante medesimo quale insegnante elementare e commesse su minori a lui affidati, costituenti il reato di cui all’art. 609 quater n. 2 c.p., per le quali vi era stata condanna definitiva nel 2007.<br />
L’appellante aveva impugnato la sentenza di prime cure deducendo la violazione dell’art. 17, comma 30 ter, del Dl n. 78 del 2009 in quanto la condanna penale che aveva dato luogo alla condanna erariale non aveva riguardato reati di pubblici ufficiali contro pubblica amministrazione. Aveva, inoltre, eccepito l&#8217;insussistenza del danno all&#8217;immagine per mancanza di prove e contestato l’ingiustificato mancato utilizzo del potere riduttivo, concludendo per l’accoglimento dei motivi d’appello e la riforma della sentenza.<br />
I primi Giudici hanno accertato la sussistenza il giudicato interno formatosi sulla eccezione di nullità ex art. 17, comma 30 ter, del Dl n. 78 del 2009 in ragione della mancata tempestiva impugnazione dell&#8217;ordinanza n. 35 del 13.05 – 31.05.2010.<br />
Come chiarito da SSRR n. 13/2011/QM, il provvedimento che definisce la quaestio nullitatis ex art. 17, comma 30 ter, del Dl n. 78 del 2009 ha carattere decisorio e, pertanto, va autonomamente impugnato nei termini previsti per la proposizione dei gravami.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI</strong><strong>&nbsp;CONTI</strong><br />
<strong>IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D&#8217;APPELLO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">composta dai seguenti magistrati<br />
dott. Luciano Calamaro, Presidente<br />
dott.ssa Angela Silveri, Consigliere<br />
dott. Luigi Cirillo, Consigliere<br />
dott.ssa Francesca Padula, Consigliere<br />
dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore<br />
riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di appello iscritto al n. 39332 del Registro di Segreteria, proposto da&nbsp;Edoardo&nbsp;HRIBAR, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Giordano, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, avverso la sentenza n. 146 del 13.07.2010 della Sezione giurisdizionale per la regione Friuli Venezia Giulia, notificata al soccombente su istanza della Procura in data 05.08.2010, contro il Procuratore regionale per la regione Friuli Venezia Giulia.<br />
Visti tutti gli atti ed i documenti di causa<br />
Uditi nella pubblica udienza del 26.01.2016 il relatore, consigliere Marco Smiroldo, l’avv. Salvatore Di Mattia, su delega dell’avv. Giordano, per l’appellante e il Vice Procuratore Generale Paola Briguori.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La sezione territoriale, respinta con ordinanza n. 35 del 13.05 – 31.05.2010 l’istanza di nullità degli atti istruttori processuali ex art. 17, comma 30 ter, del Dl n. 78 del 2009, ha condannato l&#8217;odierno appellante al pagamento di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno all&#8217;immagine subito dal Ministero dell&#8217;istruzione a causa delle condotte poste in essere dall&#8217;appellante medesimo quale insegnante elementare e commesse su minori a lui affidati, costituenti il reato di cui all’art. 609 quater n. 2 c.p., per le quali vi era stata condanna definitiva nel 2007.<br />
Con l&#8217;odierno appello, notificato in data 12.11.2010 e depositato in data 06.12.2010, la difesa&nbsp;HRIBAR&nbsp;ha impugnato la sentenza in epigrafe deducendo la violazione dell’art. 17, comma 30 ter, del Dl n. 78 del 2009 in quanto la condanna penale che aveva dato luogo alla condanna erariale non aveva riguardato reati di pubblici ufficiali contro pubblica amministrazione. La difesa ha inoltre eccepito l&#8217;insussistenza del danno all&#8217;immagine per mancanza di prove e contestato l’ingiustificato mancato utilizzo del potere riduttivo, concludendo per l’accoglimento dei motivi d’appello e la riforma della sentenza.<br />
<strong>3</strong>.-&nbsp;La procura generale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 2005 e la sentenza della SSRR della Corte dei conti n. 8/2015/QM, ha chiesto l&#8217;accoglimento del primo motivo d&#8217;appello e dichiararsi improcedibilità della citazione per nullità.<br />
<strong>4</strong>.- All’udienza del 26.01.2016, udita la relazione, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1</strong>.- In via preliminare, il Collegio rileva il giudicato interno formatosi sulla eccezione di nullità ex art. 17, comma 30 ter, del Dl n. 78 del 2009 in ragione della mancata tempestiva impugnazione dell&#8217;ordinanza n. 35 del 13.05 – 31.05.2010.<br />
Come chiarito da SSRR n. 13/2011/QM, il provvedimento che definisce la quaestio nullitatis ex art. 17, comma 30 ter, del Dl n. 78 del 2009 ha carattere decisorio e, pertanto, va autonomamente impugnato nei termini previsti per la proposizione dei gravami.<br />
Il primo motivo d&#8217;appello si rivela, pertanto, inammissibile.<br />
<strong>2</strong>.- Il secondo motivo di appello è infondato.<br />
I fatti oggetto del presente giudizio, così come accertato in sede penale e sinteticamente riportati nell&#8217;impugnata sentenza (pagine 14 – 15) dimostrano ampiamente la sussistenza dell&#8217;<em>an</em>del danno all&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione dell&#8217;istruzione e la proterva violazione dell&#8217;affidamento riposto, in generale dalla comunità e in particolare dal singolo alunno, nei soggetti ai quali si affidano psicologicamente e fisicamente i discenti, affidamento sul quale si fonda la funzione educativa della Repubblica (art. 30, 33 e 34, Cost.). In relazione al lamentato mancato utilizzo del potere riduttivo, il Collegio ritiene, alla stregua delle motivazioni contenute in sentenza, che la Sezione territoriale abbia dimostrato di avere fatto buon governo dei principi in materia, escludendo l’applicazione del potere riduttivo con riferimento a fattispecie dolosa particolarmente riprovevole.<br />
<strong>3</strong>.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in disposistivo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">la Corte&nbsp;dei conti &#8211; II Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando respinge l’appello iscritto al n. 39332 del Registro di Segreteria, proposto da&nbsp;Edoardo&nbsp;HRIBAR&nbsp;avverso la sentenza n. 146 del 13.07.2010 della Sezione giurisdizionale per la regione Friuli Venezia Giulia e, per l’effetto, la conferma.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 32,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(trentadue/00).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.<br />
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26.01.2016.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE</strong><br />
Cons. Marco Smiroldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pres.&nbsp;Luciano Calamaro<br />
f.to Marco Smiroldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.to&nbsp;&nbsp;Luciano Calamaro<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depositata in Segreteria il 12 feb. 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p.Il Dirigente<br />
&nbsp;(dott.ssa Daniela D’Amaro)<br />
Il Coordinatore Amministrativo<br />
Simonetta Desideri<br />
f.to Simonetta Desideri</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2015 n.707</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-16-10-2015-n-707/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-16-10-2015-n-707/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2015 n.707</a></p>
<p>IMPERIALI D.L. 78/2010, Art. 17, comma 30 ter&#160; – sent. .8/2015 delle SSRR Corte dei conti &#8211; reato comune &#8211; danno all’immagine &#8211;&#160; insussistenza – nullità della sentenza di primo grado &#160; Non è configurabile il danno all’immagine della PA per i delitti diversi da quelli di cui al Capo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-16-10-2015-n-707/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2015 n.707</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-16-10-2015-n-707/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2015 n.707</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">IMPERIALI</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>D.L. 78/2010, Art. 17, comma 30 ter&nbsp; – sent. .</strong><strong>8/2015 delle SSRR Corte dei conti &#8211; reato comune &#8211; danno all’immagine &#8211;&nbsp; insussistenza – nullità della sentenza di primo grado</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><em>Non è configurabile il danno all’immagine della PA per i delitti diversi da quelli di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale.</em><br />
La fattispecie esaminata è interessante perché riguarda un annullamento della sentenza di prime cure, avvenuto a seguito del mutamento di orientamento <em>pendente iudicio</em> in tema di danno all’immagine.<br />
L’appellante, docente di educazione fisica presso un istituto di istruzione di secondo grado di Venezia, era stato condannato al pagamento di 25.000 euro, con rivalutazione monetaria, interessi legali e rimborso delle spese di giudizio, per il risarcimento del danno all’immagine dell’Amministrazione scolastica conseguente a molestie sessuali e atteggiamenti minacciosi nei confronti di un’alunna.<br />
I Giudici di appello hanno ritenuto determinante l’interpretazione della norma offerta dalla sopravventa sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/QM/2015 che ha chiarito che il citato art. 17, comma 30 <em>ter</em> “<em>va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale”. </em>Nella fattispecie, l’azione di responsabilità era stata proposta per un reato di diversa natura (artt. 527 e 609 bis e septies cod. pen), e, pertanto, il Collegio ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata. In mancanza di un “<em>proscioglimento nel merito</em>”, ai fini previsti dall’art. 10 <em>bis</em> del d.l. n. 203/2005 convertito nella legge n. 248/2005, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese legali sostenute.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI&nbsp;CONTI</strong><br />
<strong>SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO</strong></div>
<p>composta dai magistrati<br />
dott. Stefano Imperiali&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente relatore<br />
dott.ssa Angela Silveri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
dott. Mario Nispi Landi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
dott.ssa Francesca Padula&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
dott. Marco Smiroldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<h2 style="text-align: center;">SENTENZA</h2>
<p>sull’appello n.&nbsp;<strong>36851</strong>&nbsp;del registro di segreteria, proposto dal sig.&nbsp;<strong>Guido Vaccher</strong>, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pasqualin e Maurizio Cecconi, contro il&nbsp;<strong>Procuratore Generale</strong>&nbsp;<strong>della Corte dei conti</strong>&nbsp;e per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per il Veneto n. 644 del 5.10.2009.<br />
Visti gli atti del giudizio;<br />
Uditi all’udienza del 15.10.2015 il relatore, l’avv. Andrea Pasqualin e il vice procuratore generale dott.ssa Paola Briguori;<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p><strong>1.</strong>&nbsp;Con sentenza n. 644 del 5.10.2009, la Sezione giurisdizionale per il Veneto ha condannato il sig. Guido Vaccher, docente di educazione fisica presso l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo Algarotti di Venezia, al pagamento di 25.000 euro, con rivalutazione monetaria, interessi legali e rimborso delle spese di giudizio, per il risarcimento del danno all’immagine dell’Amministrazione scolastica conseguente a molestie sessuali e atteggiamenti minacciosi nei confronti di un’alunna.<br />
<strong>2.</strong>&nbsp;Con atto notificato il 21.12.2009 e depositato il 18.1.2010, il sig. Guido Vaccher ha proposto appello avverso la sentenza per i seguenti motivi:<br />
<strong>&#9642;</strong>&nbsp;“<em>Nullità degli atti del procedimento e della sentenza</em>” in applicazione dell’art. 17, comma 30-<em>ter</em>, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009 e modificato dal d.l. n. 103/2009 convertito nella legge n. 141/2009. L’appellante sostiene che “<em>il procedimento è stato avviato sulla base di un esposto non avente la natura di <specifica concreta="" danno="" di="" e="" notizia="">”.&nbsp;</specifica></em>Inoltre,<em>&nbsp;“i reati oggetto della sentenza di patteggiamento”&nbsp;</em>sono<em>&nbsp;“quelli di cui agli artt. 527 e 609 bis e septies cod. pen., mentre l’azione per il risarcimento del danno all’immagine (l’unico per il quale l’appellante è stato condannato)”&nbsp;</em>è ora possibile<em>&nbsp;“solo in relazione ai delitti di cui agli artt. da 314 a 335 bis cod. pen. di cui al primo periodo dell’art. 7 della legge n. 97/01”.</em><br />
<strong>&#9642;</strong><em>&nbsp;“Insussistenza degli addebiti”.&nbsp;</em>Ribadita la non<em>&nbsp;“utilizzabilità, nel presente giudizio, di elementi assunti al di fuori dello stesso”,&nbsp;</em>l’appellante evidenzia<em>&nbsp;“le attestazioni di stima, di solidarietà e di professionalità che il prof. Vaccher ha ricevuto</em>”, nonché la “<em>documentata inesistenza di macchie nel suo lunghissimo percorso professionale”.&nbsp;</em>In realtà,<em>&nbsp;“il prof. Vaccher si era indotto al c.d. patteggiamento per comprensibili motivazioni attinenti al grave stress che un’accusa infondata gli stava provocando”, “accentuato dalle gravi preoccupazioni per l’impegno di una difesa che egli non riteneva di poter affrontare”.&nbsp;&nbsp;</em>L’appellante sottolinea anche come sia inverosimile che solamente in una classe si siano verificati, peraltro “<em>alla presenza di così tante persone”</em>, “<em>i comportamenti disdicevoli che gli vengono addebitati”.</em><br />
<strong>&#9642;</strong>&nbsp;<em>“Insussistenza del danno all’immagine. Questioni subordinate: difetto di responsabilità; non spettanza della rivalutazione; riduzione dell’entità del risarcimento”.&nbsp;</em>L’appellante afferma che in realtà è mancato qualsiasi “<em>nocumento all’immagine, alla credibilità ed al prestigio dell’Amministrazione</em>”, dal momento che “<em>le iscrizioni</em>” all’Istituto Algarotti “<em>non sono affatto diminuite</em>”, dopo i fatti in questione. In ogni caso: non è dovuta “<em>la rivalutazione, oltre tutto accordata immotivatamente</em>” dalla Sezione territoriale; va ridotta l’“<em>esorbitante</em>” entità del risarcimento; va comunque esercitato il “<em>potere riduttivo</em>”.<br />
L’appellante ha chiesto, in conclusione: in via principale la dichiarazione di “<em>nullità degli atti del procedimento</em>”; in via subordinata l’esclusione di ogni responsabilità; in via ulteriormente subordinata l’esclusione della rivalutazione, la limitazione della “<em>entità del risarcimento</em>” e l’esercizio del “<em>potere riduttivo</em>”; in via istruttoria l’acquisizione di una testimonianza.<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;Con conclusioni del 9.7.2010, la Procura Generale ha sostenuto:<br />
&nbsp;<strong>&#9642;</strong>&nbsp;“<em>Alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009”&nbsp;</em>vi era già stata la<em>&nbsp;“pronuncia”&nbsp;</em>della sentenza. La nuova normativa era pertanto inapplicabile.<br />
<strong>&#9642;</strong>&nbsp;“<em>L’istruttoria contabile</em>” era stata avviata sulla base di un esposto del difensore della persona offesa dal reato commesso dall’odierno appellante: un esposto accompagnato da una dettagliata ordinanza del GUP di Venezia e poi seguito dalla “<em>trasmissione di una copia del dispositivo della sentenza penale di condanna”.</em><br />
<strong>&#9642;&nbsp;</strong>Da una “<em>lettura adeguatrice dell’art. 17, comma 30-ter del D.L. n. 78/2009”</em>&nbsp;deriva che<em>&nbsp;“il danno all’immagine è perseguibile tutte le volte che esso derivi dalla commissione di un reato, anche diverso da quelli elencati nella legge n. 97/2001”.</em><br />
<strong>&#9642;&nbsp;</strong>Una valutazione autonoma degli “<em>elementi di prova provenienti dal corredo documentale penale”</em>&nbsp;conferma l’effettiva commissione di “<em>comportamenti dolosi particolarmente riprovevoli”.</em><br />
<strong>&#9642;&nbsp;</strong>“<em>Nessun rilievo può assumere</em>” il dedotto “<em>aumento del numero delle iscrizioni alla scuola Algarotti”</em>, dipendente da “<em>vari fattori ed elementi endogeni”</em>.<br />
<strong>&#9642;&nbsp;</strong>La richiesta escussione di un teste sarebbe inutile, poiché è stata chiesta su non pertinenti&nbsp;<em>“valutazioni soggettive</em>”.<br />
<strong>&#9642;&nbsp;</strong>Va confermata l’esclusione di qualsiasi riduzione dell’addebito.<br />
Ha chiesto in conclusione la conferma della sentenza impugnata.<br />
<strong>4.&nbsp;</strong>Con memoria depositata il 25.9.2015, la difesa dell’appellante ha richiamato la sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/QM/2015, che conferma la fondatezza della “<em>domanda di declaratoria di nullità dedotta con il ricorso in appello</em>”, e ha ribadito l’insussistenza del “<em>preteso danno all’immagine</em>”. Ha chiesto pertanto “<em>l’accoglimento delle domande dedotte</em>”.<br />
<strong>5.&nbsp;</strong>All’udienza del 15.10.2015, l’avv. Andrea Pasqualin ha insistito per la nullità della sentenza impugnata. Peraltro ha anche evidenziato, in via subordinata, che l’appellante non è stato condannato in sede penale, in applicazione dell’art. 444 c.p.p., per tutti gli illeciti che gli sono stati in questa sede contestati: anche in considerazione dell’onorata carriera del sig. Guido Vaccher, l’eventuale condanna dovrebbe essere ridotta rispetto a quella subita in primo grado.<br />
Il vice procuratore generale dott.ssa Paola Briguori ha richiamato le sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 8/QM/2015 e n. 12/QM/2011, intervenute dopo le conclusioni del 9.7.2010.<br />
Considerato in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p><strong>1.&nbsp;</strong>L’art. 17, comma 30&nbsp;<em>ter,</em>&nbsp;del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009 e modificato dal d.l. n. 103/2009 convertito nella legge n. 179/2009, stabilisce:<br />
“<em>Le procure della Corte dei conti possono iniziare l&#8217;attività istruttoria ai fini dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate della legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l&#8217;azione per il risarcimento del danno all&#8217;immagine nei soli casi e nei modi previsti dall&#8217;articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”</em>.<br />
Sul punto, la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2011 ha chiarito:<br />
<strong><em>“</em></strong><em>Ai fini dell’individuazione del momento in cui è intervenuta la sentenza anche non definitiva, deve farsi riferimento a quanto dispone l’art. 133, comma 1, c.p.c. sul momento di esistenza della sentenza e, quindi, al giorno della pubblicazione della sentenza stessa”.</em><br />
Orbene, la legge n. 102/2009 è entrata in vigore il 5.8.2009 e a tale data non era ancora intervenuta &#8211; non rilevano qui le ragioni &#8211; la pubblicazione della sentenza impugnata con l’appello in esame, poi effettivamente avvenuta solamente il 5.10.2009.<br />
<strong>2.</strong>&nbsp;Ciò posto, va anche rilevato che la sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/QM/2015 ha chiarito che il citato art. 17, comma 30&nbsp;<em>ter</em>&nbsp;“<em>va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale”.</em><br />
Nella fattispecie, l’azione di responsabilità è stata proposta per un reato di diversa natura, per cui va dichiarata la nullità della sentenza impugnata.<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;In mancanza di&nbsp;un “<em>proscioglimento nel merito</em>”, ai fini previsti dall’art. 10&nbsp;<em>bis</em>&nbsp;del d.l. n. 203/2005 convertito nella legge n. 248/2005, non vi è luogo a provvedere sulle spese legali sostenute dal sig. Guido Vaccher.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>la Corte&nbsp;dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello,<br />
accoglie l’appello del sig. Guido Vaccher per l’effetto dichiara la nullità della&nbsp;sentenza della Sezione giurisdizionale per il Veneto n. 644 del 5.10.2009.<br />
Nulla per le spese.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2015.</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stefano Imperiali&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Stefano Imperiali</div>
<h4 style="text-align: center;">Depositata il 16/10/2015</h4>
<div style="text-align: center;">p. Il Dirigente&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Dott.ssa Daniela D’Amaro<br />
IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Simonetta Desideri</div>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2005 n.363</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-15-11-2005-n-363/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-15-11-2005-n-363/</guid>

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<p>Responsabilità e risarcimento – Responsabilità amministrativo – contabile – Obbligo dell’Ufficiale giudiziario di rispettare l’orario settimanale di servizio di 36 ore settimanali – Non sussiste L’Ufficiale giudiziario non è tenuto all’osservanza dell’orario settimanale di servizio di 36 ore settimanali, ma, giusta il D.P.R. n. 1229/59, ad espletare i propri compiti,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Responsabilità amministrativo – contabile – Obbligo dell’Ufficiale giudiziario di rispettare l’orario settimanale di servizio di 36 ore settimanali – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Ufficiale giudiziario non è tenuto all’osservanza dell’orario settimanale di servizio di 36 ore settimanali, ma, giusta il D.P.R. n. 1229/59, ad espletare i propri compiti, se necessario anche senza limiti di orario, di tal che nessuna violazione di obblighi di servizio è ravvisabile nel fatto che un funzionario addetto a tale Ufficio sia stato presente in ufficio per meno di 36 ore settimanali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>      DIRITTO</b></p>
<p>        L’argomentazione ritenuta dal giudice di primo grado, secondo la quale il R. come ufficiale giudiziario è comunque obbligato alla prestazione lavorativa per 36 ore settimanali, così come avviene per tutti i dipendenti statali, nonché alla necessaria presenza in determinate fasce lavorative di tutti i giorni feriali, in special modo quando la stessa presenza fisica dell’impiegato risulti necessaria in correlazione alle prestazioni lavorative ed ai particolari servizi, è giuridicamente destituita di ogni fondamento. Infatti, in virtù del D.P.R. n. 1229/1959 (Ordinamento degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari), l’U.G. è un impiegato pubblico sottoposto ad un proprio statuto con un’autonomia e una discrezionalità tecnica nell’esercizio dei propri doveri che gli consentono di essere libero da qualsiasi orario d’ufficio. Il suo obbligo in pratica non è quello di rispettare gli orari e di essere comunque presente in ufficio, bensì quello di realizzare il risultato degli atti a lui chiesti dal P.M., dall’organo giudicante, dalla Cancelleria o dagli avvocati. Tale autonomia è ribadita anche dalla normativa art. 7 C.C.N.L. 2002, secondo la quale gli ufficiali giudiziari organizzano il proprio lavoro con la massima flessibilità connessa all’espletamento degli incarichi loro affidati. Pertanto è erroneo quanto ritenuto dal giudice di prime cure, secondo cui l’U.G. sarebbe comunque sottoposto ad un orario lavorativo di 36 ore settimanali. La stessa giurisprudenza sul punto è molto chiara; la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito con sentenza del 6.2.1979, n. 782, l’autonomia dell’ufficiale giudiziario nella esplicazione delle sue prestazioni e soprattutto il Consiglio di Stato, con sentenza 11.5.1982, n. 282, precisa che mentre gli impiegati sono obbligati a stare a disposizione dell’ufficio nei giorni e nelle ore prefisse con la conseguenza che non possono assentarsi dallo stesso, l’attività dell’U.G., di contro, si svolge senza limitazioni d’orario; ovverosia, l’U.G. svolge il suo servizio senza limiti di tempo perché deve assolvere a doveri particolarmente gravosi che richiedono una disponibilità illimitata; da qui anche la diversa retribuzione perché, mentre per l’impiegato questa è commisurata al tempo, la retribuzione dell’U.G. è rapportata al numero ed alla qualità degli atti. <br />
    Peraltro, sia dalla domanda attrice che dalla stessa sentenza impugnata risulta evidente che l’addebito è stato rapportato all’arbitraria assenza dall’ufficio durante il pubblico orario, mentre, da ultimo, non può sfuggire che sussiste anche una genericità della contestazione allorquando si collega l’addebito al fatto di essere stato il R. assente dall’ufficio per due volte la settimana. <br />
    Non sussistendo quindi la ragion d’essere della responsabilità amministrativa del R., perché lo stesso non era tenuto ad osservare alcun orario d’ufficio, né risultando dagli atti una contestazione attrice relativa ad eventuali mancate prestazioni professionali cui era tenuto il R. in relazione al suo particolare stato giuridico, così come sopra spiegato, l’appello merita l’accoglimento con la conseguente riforma della sentenza impugnata e l’assoluzione del R. da ogni addebito. <br />
    Infine, tutte le eccezioni preliminari vengono assorbite dall’accoglimento nel merito del gravame. <br />
    In considerazione della particolarità della fattispecie in esame, le spese sono compensate.</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2005 n.51</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-17-1-2005-n-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-17-1-2005-n-51/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2005 n.51</a></p>
<p>sulla giurisdizione ordinaria in ipotesi di giudizio di responsabilità nei confronti dei dipendenti di un Ospedale Israelitico Giurisdizione e competenza – Enti e istituzioni ebraiche – Natura &#8211; Giudizio di responsabilità nei confronti del personale dell’Ospedale Israelitico di Roma &#8211; Giurisdizione ordinaria – Rapporti contrattuali con la Regione &#8211; Irrilevanza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-17-1-2005-n-51/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2005 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-17-1-2005-n-51/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2005 n.51</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione ordinaria in ipotesi di giudizio di responsabilità nei confronti dei dipendenti di un Ospedale Israelitico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Enti e istituzioni ebraiche – Natura &#8211; Giudizio di responsabilità nei confronti del personale dell’Ospedale Israelitico di Roma &#8211; Giurisdizione ordinaria – Rapporti contrattuali con la Regione &#8211; Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In quanto agenti di una persona giuridica di diritto privato ai sensi della L. n. 101/89, gli amministratori ed i dipendenti dell’ospedale israelitico di Roma non possono essere tratti a giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, che difetta invero di giurisdizione al riguardo, senza che poi assuma alcun rilievo il fatto che detto ospedale eroghi un’assistenza sanitaria nell’ambito di un rapporto contrattuale con la Regione Lazio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione ordinaria in ipotesi di giudizio di responsabilità nei confronti dei dipendenti di un Ospedale Israelitico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p> In via preliminare, la richiesta di sospensione del giudizio de quo non può che essere respinta perché concerne una vertenza di lavoro che è del tutto inconferente ed irrilevante rispetto alla responsabilità amministrativa contabile riconosciuta a carico del Sig. R. A. dal giudice di primo grado con la sentenza impugnata.<br />    Passando all’esame della pregiudiziale relativa alla sussistenza o meno della giurisdizione di questa Corte, il Collegio osserva: lo “Ospedale Israelitico” ed il “Ricovero Israeliti” furono costituiti come enti morali con R.D. 21.5.1911 e quindi equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB, legge 17.7.1980, n. 6971 -. Successivamente lo stesso Ospedale Israelitico ebbe la classificazione di “Ospedale provinciale specializzato geriatrico” ai sensi dell’art. 1, VI comma, 20 e 24, della legge 12.2.1968, n. 132; della legge 26.11.73, n. 817, previa delibera della Giunta Regionale n. 662 dell’11.3.1975. In particolare, l’Ospedale Provinciale testé menzionato, ai sensi della legge 123/1968 era sottoposto ad attività di controllo della competente Regione e del Ministero della Sanità e beneficiava di finanziamenti regionali. Era fuor di dubbio, perciò, la natura pubblicistica di tale Ente al punto tale che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 396 del 7.4.1988, ha parlato di una generalizzata pubblicizzazione dell&#8217;IPAB discendente dalla legge n. 6972 del 1890. A fugare comunque qualsiasi dubbio sulla natura pubblicistica dell’Ospedale Israelitico di Roma è intervenuta la legge di riforma sanitaria 23.12.1978, n. 833, che nel confermare la legislazione precedente ha disciplinato gli ospedali gestiti da enti ecclesiastici e gli ospedali religiosi acattolici inserendo in particolare l’Ospedale Israelitico di Roma nell’ambito pubblico ospedaliero e quindi nel Servizio Sanitario Nazionale (art. 41 della legge n. 833/1978). <br />
    Nondimeno con la legge n. 101 del 1989, gli enti e le istituzioni ebraiche sono stati riconosciuti come enti ebraici di natura squisitamente privatistica; tale legge ha comportato un mutamento radicale nell’ordinamento di tale tipo di enti; vale a dire, è stata esclusa la natura pubblica dell’Ente e tale fatto innovativo normativo, che non poteva avvenire se non in base ad una legge, ha comportato un limite alla giurisdizione di questa Corte ed a tutte le argomentazioni rappresentate dalla parte attrice alla sussistenza della stessa. Infatti, il rapporto che viene ad instaurarsi tra il Sig. R. e l’Ospedale Israelitico è un rapporto di natura privata con la conseguenza che i danni che sono stati causati dallo stesso non possono che verificarsi a carico ed a danno dello stesso Ospedale quale soggetto privato interessato a far rivalere nella sede competente giurisdizionale i propri diritti lesi. La sottrazione di danaro da parte del R. e qualsiasi altro suo comportamento imputatogli in sede penale con conseguente danno è avvenuta nell’esclusivo espletamento di funzioni privatistiche, cioè legate alla gestione dell’Ospedale stesso quale ente privato. E’ evidente allora che la natura privatistica dell’Ente si oppone al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione di questa Corte. <br />
    Quanto poi alla convenzione stipulata tra la Regione Lazio e l’Ospedale Israelitico su cui ha insistito la parte attrice al fine di riconoscere la giurisdizione di questa Corte, tale convenzione si estrinseca prevalentemente nella corresponsione delle diarie, e quindi delle prestazioni di natura sanitaria con danaro che viene ricevuto dall’Ente privato in quanto tale e rispetto al quale i comportamenti illeciti dannosi da parte del Dott. R., come già detto, non possono che essere fatti valere dallo stesso Ente nell’opportuna sede competente. <br />
    Conclusivamente, pertanto, il Collegio ritiene che in subiecta materia per le ragioni testé esposte difetta la giurisdizione della Corte dei Conti e conseguentemente assorbiti tutti gli altri motivi di rito e di merito la Sezione dichiara il difetto di giurisdizione in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte appellante.</p>
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		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2005 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-10-1-2005-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>sono ininfluenti i vantaggi conseguiti dall&#8217;ente locale per effetto della spesa vietata in relazione alla violazione dell&#8217;art. 23 L. 144/89 Enti locali – Comuni con consuntivo in disavanzo o che espongano spese fuori bilancio –Assunzione di nuovi impegni di spesa – Divieto ex. Art. 23 L. 144/89 – Violazione –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sono ininfluenti i vantaggi conseguiti dall&#8217;ente locale per effetto della spesa vietata in relazione alla violazione dell&#8217;art. 23 L. 144/89</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti locali – Comuni con consuntivo in disavanzo o che espongano spese fuori bilancio –Assunzione di nuovi impegni di spesa – Divieto ex. Art. 23 L. 144/89 – Violazione – Danno finanziario – Sussiste &#8211; Vantaggi conseguiti per effetto della spesa vietata &#8211; Ininfluenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ingiusto danno finanziario che emerge, in pregiudizio di enti locali con consuntivo in disavanzo o che espongano spese fuori bilancio, a seguito dell’assunzione di nuovi impegni di spesa in violazione del divieto di cui all’art. 23 L. n. 144/89, è caratterizzato dall’aggravarsi del dissesto o del predissesto, nonché delle misure di risanamento, di tal che non è ontologicamente rapportabile all’eventuale vantaggio risentito, per effetto della spesa vietata, dall’ente stesso o dalla comunità amministrata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sono ininfluenti i vantaggi conseguiti dall’ente locale per effetto della spesa vietata in relazione alla violazione dell’art. 23 L. 144/89</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p align=center>Omissis</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Vanno esaminate dapprima le eccezioni preliminari di rito.    L’eccezione di inammissibilità proposta dall’appellante A. R. per mancata notifica dell’invito a dedurre deve ritenersi eccezione nuova non proposta in primo grado e pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 345 del c.p.c.. <br />
    L’eccezione di tardività dell’atto di citazione con riguardo al termine di 120 giorni di cui all’art. 5, comma 1, del D.L. n. 453 del 1993, convertito con la legge n. 639 del 1996, sollevata dagli appellanti D.L., G. ed altri, A. R., M. e C., è da ritenere infondata e pertanto va rigettata. Infatti, al riguardo, l’espressione adottata dal legislatore “il Procuratore emette l’atto di citazione” va intesa per costante giurisprudenza di questa Corte come deposito dell’atto presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale competente, deposito che nella fattispecie è avvenuto il 18.7.2001, mentre gli inviti a dedurre furono notificati nel marzo 2001. <br />
    L’eccezione sollevata dagli appellanti R. e C. relativa ad una supposta invalidità della costituzione del rapporto processuale perché il convenuto Z. P. non partecipò alla delibera n. 14 sopra citata con la conseguenza che a giudizio degli appellanti vi sarebbe stato un difetto di integrazione del contraddittorio da colmare, è parimenti infondata e va rigettata. Spetta al P.M. valutare se evocare in giudizio o meno un presunto responsabile e non già al giudice anche a fronte di un presunto litisconsorzio necessario che in realtà nella specie declina a litisconsorzio facoltativo, e ciò in considerazione del carattere personale della responsabilità amministrativa. <br />
    Con riferimento poi all’eccezione di prescrizione ed ad una costituzione in mora non rituale perché coinvolgente una incertezza sull’an e sul quantum della pretesa dedotta in giudizio, così come rappresentato dagli appellanti R. e C. e dagli appellanti D.L. e R. soprattutto in relazione ad un contenuto generico, il Collegio rileva che la prescrizione per consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte decorre dall’effettiva erogazione della spesa, e cioè dai mandati di pagamento e dai pagamenti delle utenze o quantomeno dalla data della convenzione per cui essendo intervenuto l’atto di costituzione in mora nel 1996 e l’atto di citazione nel 2001, la pretesa è del tutto corretta e tempestiva. Ciò anche con riferimento al contenuto della stessa in quanto gli atti di costituzione in mora ai vari amministratori hanno indicato esattamente la delibera consiliare n. 14 del 31.1.1992 con cui si è approvato lo schema di convenzione con la (Omissis) con le somme ivi precisate e con il riferimento agli artt. 2943 e 1219 del c.c.. <br />
    Infine, è da considerare parimenti infondata oltre che inammissibile l’eccezione relativa ad una mancata ricezione dell’atto di costituzione in mora del Sig. D. in quanto è risultato contumace nel giudizio di primo grado e, pertanto, in appello per la prima volta non può far valere supposte o eventuali irregolarità dell’atto di costituzione in mora. <br />
    Passando all’esame del merito, l’art. 23 della legge n. 144/89 stabilisce per tutte le Amministrazioni provinciali, comunali e comunità montane che presentino nell’ultimo conto consuntivo deliberato disavanzo di amministrazione o debiti fuori bilancio, il divieto di assumere impegni per pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Questa norma è stata sostanzialmente riportata al V° comma dell’art. 35 del D. L.vo n. 77 del 1995, mentre, sempre dello stesso decreto, l’art. 123 al secondo comma prevede l’abrogazione della legge n. 144 del 1989.    E’ del tutto evidente che l’art. 23, ripetuto nella sostanza dall’art. 35, esprime tutta la sua vigenza con riguardo alla fattispecie in giudizio; e ciò perché la norma fa riferimento all’ultimo conto consuntivo deliberato, conto consuntivo che è quello del 1990, approvato con delibera n. 49 del 15.7.91. Inoltre nella stessa data sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio con la delibera n. 50<br />
addirittura per una somma di L. 36.093.737.203 e predisposto un apposito piano per il riequilibrio<br />
della gestione ai sensi dell’art. 1bis del D.L. n. 318 del 1986. Ma vi è di più: sussistono anche altre delibere del 28.9.90 il cui oggetto è il riconoscimento del debiti fuori bilancio e la n. 7 del 31.1.1992 con l’ulteriore riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Insomma, nella sostanza vi era una situazione grave di disavanzo di amministrazione rispetto al quale non poteva il Comune assumere spese e carichi non previsti espressamente dalla legge. Ed è chiaro allora che a fronte di una difesa che al riguardo ha sollevato profili soltanto formali, in pratica si è avuto, come risulta dalla stessa delibera n. 55 del 3.12.92 con cui è stato dichiarato lo stato di dissesto, che il piano di riequilibrio finanziario non venne portato all’attuazione, ma al contrario vennero assunte nuove spese con violazione dell’art. 23 della legge 144 del 1989 e del successivo art. 35 del D. L.vo n. 77 del 25.2.1995. <br />
    Quanto poi alla rappresentazione difensiva relativa all’interpretazione dell’art. 1 della legge 20.12.96, n. 639, ossia della valutazione dei vantaggi che devono essere presi in considerazione ai fini della determinazione del danno, è fuori dubbio che tali vantaggi possono completamente compensare il pregiudizio economico verificatosi. Tale valutazione però non può essere spinta al punto tale da pervenire comunque e sempre ad un computo matematico o compensativo, come sostenuto dalla difesa; e ciò perché quando trattasi di una norma che protegge interessi primari finanziari, occorre tener conto dei vantaggi di carattere generale che il legislatore ha voluto tener presente a favore dell’ente o della comunità e che non trova il suo esatto contrapposto nei vantaggi di natura settoriale della P.A. o comunque della comunità amministrata. Nel caso di specie, il vantaggio che è derivato al Comune è fuori discussione, perché la scuola ha funzionato ed aveva un certo numero di sezioni e perché anche nella precedente gestione da parte del Comune della scuola vi furono costi elevati. <br />
    Tuttavia, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, proprio in considerazione del grave dissesto e degli ingenti debiti fuori bilancio, si è venuto a creare un danno che non può essere coperto dal vantaggio derivato al Comune ed al servizio scolastico proprio in considerazione del fatto che le erogazioni effettuate hanno contribuito a determinare quel grave dissesto di cui dianzi ed hanno avuto riflessi dannosi diversi da quelli settoriali e riferibili all’intera comunità amministrata. Conseguentemente la valutazione effettuata dal giudice di primo grado pari ad un vantaggio compensativo del 40% della somma contestata può ritenersi corretta. <br />
    Quanto all’elemento soggettivo, a fronte di una grave lesione di una precisa norma di legge e del grave dissesto finanziario, soccorre proprio la violazione di quella minima diligenza cui corrisponde la sussistenza dell’elemento grave della colpa richiesto dalla normativa per il riconoscimento della responsabilità amministrativa. <br />
    In conclusione soccorrono tutti i presupposti di rito e di merito per la conferma della sentenza impugnata.</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2005 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-10-1-2005-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-10-1-2005-n-3/</guid>

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<p>sulla responsabilità amministrativa del titolare dell&#8217;ufficio legale in caso di transazione dell&#8217;ente locale Responsabilita&#8217; e risarcimento &#8211; Responsabilita&#8217; contabile ed amministrativa &#8211; Pagamento di somme non dovute da parte della p.a. a seguito di transazione &#8211; Addebitabilità del danno ingiusto – Responsabile dell’ufficio legale – Sussistenza. Nel caso in cui</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-10-1-2005-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2005 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla responsabilità amministrativa del titolare dell&#8217;ufficio legale in caso di transazione dell&#8217;ente locale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilita&#8217; e risarcimento &#8211; Responsabilita&#8217; contabile ed amministrativa &#8211; Pagamento di somme non dovute da parte della p.a. a seguito di transazione &#8211; Addebitabilità del danno ingiusto – Responsabile dell’ufficio legale – Sussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui un ente locale aderisca ad una transazione, in tale contesto pagando somme ad estinzione di supposti debiti, in realtà inesistenti, il correlato danno ingiusto è addebitabile al responsabile dell’ufficio legale, che, pur avendo esaminato i contenuti della proposta di componimento, non si sia avveduto dell’insussistenza dei diritti pretesi dalla controparte e comunque non ne abbia informato gli amministratori chiamati a deliberare al riguardo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla responsabilità amministrativa del titolare dell’ufficio legale in caso di transazione dell’ente locale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Gli appelli, essendo entrambi rivolti verso la medesima sentenza, vanno riuniti per essere definiti in uno stesso giudizio, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.<br />    Non sussistendo nella specie questioni pregiudiziali da affrontare, l’esame della vicenda può essere subito focalizzata sul merito. <br />
    Come risulta dagli atti, i sigg. P. e M., ora appellanti, sono stati evocati in giudizio e riconosciuti in primo grado responsabili del danno arrecato alla Provincia di (Omissis) sulla base di due differenti “causae petendi”: il primo per non essersi attivato per l’invio di formale disdetta alla (Omissis) e non aver curato l’acquisizione al patrimonio della Provincia delle apparecchiature noleggiate; il secondo per non aver adeguatamente e preventivamente controllato la veridicità delle poste contabili fatte valere nel prospetto transattivo. <br />
    Le posizioni processuali dei due appellanti andranno, pertanto, esaminate in relazione alla specifica “causa petendi” del coinvolgimento di ciascuno. <br />
    Ritiene il Collegio che, per l’intanto, debba prendersi atto dei seguenti punti fermi, rimasti non contestati tra le parti e, comunque, non ragionevolmente contestabili.</p>
<p>    1 – con n. 6 lettere-offerta variamente datate la soc. (Omissis) proponeva alla Provincia di (Omissis) il nolo di apparecchiature dattilo e di sistema di video-scrittura, con l’indicazione del canone mensile e con l’impegno di cedere definitivamente dette apparecchiature “ a titolo di dono”, ove il noleggio si fosse protratto in maniera continuativa per 12 mesi;<br />
    2 – la Giunta Provinciale adottava n. 6 deliberazioni di approvazione delle offerte e il Presidente della Provincia provvedeva alla stipula dei relativi contratti;<br />
    3 – detti contratti si protraevano per n. 12 mesi senza soluzioni di continuità e alla scadenza del 12° mese la (Omissis) faceva pervenire n. 6 note variamente datate con cui comunicava: a) che il contratto era giunto a termine; b) che veniva fatta valere la cessione gratuita dei beni in favore della Provincia; c) che, a seguito di detta cessione, la (Omissis) non era più responsabile dell’assistenza tecnica e dell’eventuale furto ed incendio (adempimenti questi pure previsti a suo carico).<br />
    4 – In conseguenza di quanto comunicato con le sei precitate note, la (Omissis) non ha più svolto alcuna prestazione di assistenza tecnica, né ha provveduto a manlevare la Provincia dai rischi di furto ed incendio per le apparecchiature oggetto del contratto.<br />
    5 – con deliberazione del giugno 1988 la Giunta Provinciale deliberava l’acquisizione dei beni noleggiati al patrimonio della Provincia.<br />
    A fronte delle suriportate risultanze degli atti processuali, è convincimento del Collegio che non emerga alcun profilo di responsabilità a titolo di colpa grave a carico del P., quale dirigente del settore cultura P.I. e attività formative della Provincia di (Omissis). Egli ben poteva ritenere che l’effetto del passaggio alla Provincia della proprietà dei mezzi informatici, oggetto del contratto, si fosse automaticamente avverato a seguito del decorso del tempo contrattuale, delle comunicazioni della (Omissis) e delle deliberazioni giuntali di cui sopra e che, quindi, non vi fosse necessità di alcuna disdetta dei contratti. Di tale effetto non solo lui, ma anche l’Amministrazione erano consapevoli, tant’è che venivano restituite le fatture della (Omissis) per i ratei mensili di noleggio relativi al 2°, 3° e 4° anno successivi. <br />
    Ai fini del decidere, non importa accertare la vera natura dei contratti di noleggio a suo tempo stipulati, se cioè, trattasi di contratti di noleggio “mixtum cum donatione” o di una cessione a titolo gratuito o di una sorta di vendita a rate; ma è sufficiente, per il proscioglimento del P., acclarare che nella vicenda si era in presenza di un quadro giuridico-fattuale che lasciasse ragionevolmente ritenere-come nella specie-l’automatismo dell’effetto traslativo. <br />
    Peraltro, non può nemmeno essere rimproverato al P. la mancata formalizzazione della presa in carico all’Amministrazione Provinciale dei beni noleggiati, atteso che di detti beni era stata fatta puntuale elencazione in sede di stipula della locazione.    E’ pur vero che il P. avrebbe potuto, comunque attivarsi per una formalizzazione più esplicita della cessazione del rapporto locativo e della contestuale acquisizione al patrimonio della Provincia dei beni locati dalla soc. (Omissis), quantomeno mediante la notifica alla soc. (Omissis) delle delibere giuntali adottate a tal fine. Ma tale adempimento attiene alla sfera della diligenza “diligentissima”, per cui un semplice scarto, come nella specie,di attenzione o di valutazione non può debordare nella “colpa grave”. <br />
    Le riflessioni suriportate consentono di considerare assorbita ogni altra questione in fatto e in diritto. <br />
    L’appello del P. va, pertanto, accolto, con la conseguente declaratoria di proscioglimento della domanda attrice. <br />
    Tuttavia, quanto alle spese, ritiene il Collegio, ai sensi dell’art. 92, comma° c.p.c., che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese. <br />
    Passando all’esame dell’appello M., ritiene il Collegio che i punti saldi soprariferiti non valgano a esonerare il M. dalla responsabilità ascrittagli. Questi, infatti, è stato evocato in giudizio non in relazione alla disdetta del rapporto di locazione delle apparecchiature informatiche bensì ed esclusivamente per la omessa verifica delle voci integranti l’importo base di origine di quello infine transatto. <br />
    Quale responsabile dell’Ufficio legale della Provincia, il M. non poteva sottrarsi a questo compito elementare ed essenziale per valutare la convenienza della transazione. Una volta che il rapporto locativo in parola era stato riconosciuto (ad avviso di questo Collegio, erroneamente) ultrattivo rispetto alla concordata durata di un anno consecutivo e si era pervenuti alla volontà di transigere il contenzioso che ne era insorto, l’atto di transazione doveva essere vagliato in tutte le sue poste, al fine di cautelare l’Amministrazione dal pagamento di una somma sproporzionata o addirittura indebita alla luce delle risultanze contabili. <br />
    Che tale verifica non sia stata effettuata sul quantum creditorio di l. 701.096.800 esposto dalla soc. (Omissis), non può<br />
ragionevolmente porsi in dubbio. Questo Collegio condivide pienamente le ragioni che hanno indotto i primi giudici a ravvisare la responsabilità del M. e che si intendono integralmente fatte proprie e qui riportate. <br />
    Giova precisare al riguardo, che non si ritiene reiterare l’ordinanza n. 019/EL/01 dei primi giudici, volta ad accertare l’effettiva esposizione debitoria alla data del 29.12.1994 della Provincia verso la Società creditrice. E ciò sia perché l’ordinanza devesi intendere implicitamente revocata-secondo costante giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. 15.5.80/3207; 1° 8°21980/4908; 4.8.1982; 2.8.5.1994/3270) &#8211; con la emissione della sentenza di condanna sia perché appare indubbio che si sia proceduto alla stipula della transazione colpevolmente omettendo l’acclaramento delle poste dedotte in transazione.    Invero, sono rimaste sfornite di prova &#8211; come osservato correttamente dalla Procura Generale &#8211; non solo la prospettazione degli ulteriori oneri accessori, relativi a “quegli interessi legali e di quel danno da svalutazione maturati sulla sorte capitale di L. 128.909.100” che lo stesso appellante riconosce già liquidata alla (Omissis), ma anche la necessità di un doppio conteggio dell’IVA che, allo stato degli atti, resta “un macroscopico errore”. <br />
    Devesi, pertanto, ribadire che il M. sia venuto meno al preciso dovere, a lui spettante quale responsabile dell’Ufficio Legale, di valutare criticamente i reali termini del compromesso. In tale omissione si annida la gravità della sua colpevolezza. <br />
    Quanto alle spese processuali, va precisato che, a seguito dell’assoluzione del P., la condanna del M. alle spese, legata alla soccombenza, va ridotta del cinquanta per cento per entrambi i gradi del giudizio.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2004 n.12</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-9-1-2004-n-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-9-1-2004-n-12/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-9-1-2004-n-12/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2004 n.12</a></p>
<p>Pres. Costanza – Est. Casaccia Sig. A. Michele Penisioni civili – pensione privilegiata – istanza – presentata oltre i 5 anni di cui all’art. 169 d.P.R. 1092 del 1973 – sospensione termine per incapacità di agire – accertamento su stato di incapacità – è questione di fatto – appello –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-9-1-2004-n-12/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2004 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-9-1-2004-n-12/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2004 n.12</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Costanza – Est. Casaccia<br /> Sig. A. Michele</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Penisioni civili – pensione privilegiata – istanza – presentata oltre i 5 anni di cui all’art. 169 d.P.R. 1092 del 1973 – sospensione termine per incapacità di agire – accertamento su stato di incapacità – è questione di fatto – appello – inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza che abbia dichiarato la decadenza dalla possibilità di avanzare istanza per la pensione privilegiata, per inutile decorso dal quinquennio stabilito ex art. 169, d.P.R. 1092/73, ritenendo non sospeso detto termine per temporanea incapacità di agire dell’interessato (giusta sentenza Corte cost. n. 149 del 14.12.1979), in quanto tale accertamento mira a risolvere una questione di fatto, e non di diritto, laddove l’appello alle sezioni centrali della Corte dei conti è ammissibile, nel sistema di cui al D.L. n. 453 del 1993 (convertito con legge n. 19 del 1994), nel testo sostituito dal D.L. n. 543 del 1996 convertito con legge n. 639 del 1996, è ammissibile solo per motivi di diritto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In materia di pensioni civili inammissibile l’appello per motivi di fatto</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center><br />
<center> <b> LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE</b> </center><br />
Composta dai seguenti Magistrati: Carlo Costanza Presidente &#8211; Mario Casaccia Consigliere Relatore &#8211; Camillo Longoni Consigliere &#8211; Antonio D&#8217;Aversa Consigliere &#8211; Angelo Antonio Parente Consigliere ha pronunciato la seguente<br />
<center> <b>S E N T E N Z A </b> </center></p>
<p>sull&#8217;appello, iscritto al n. 15222 del Registro di Segreteria, proposto dal<br />
<b> Sig. A. Michele</b> avverso la sentenza n. 1008/2001 emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Campania in data 5.7.2001.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti di causa; udito nella P.U. del 4 dicembre 2003 il Consigliere Relatore Mario Casaccia.<br />
<center> <b>F A T T O </b> </center></p>
<p>Il ricorrente prestò servizio di leva dal 10.10.1969 al 10.1.1971. In questo periodo subì ricoveri ospedalieri per turbe nevrotiche (venne infatti ricoverato presso l&#8217;Ospedale Santa Maria della Pietà in Roma ed anche presso l&#8217;Ospedale di Napoli); venne congedato per fine ferma il 10.1.1971. <br />
A seguito di istanza per il trattamento privilegiato ordinario per l&#8217;infermità contratta durante il servizio militare (disturbi somatiformi nella varietà ipocondriaca), l&#8217;Amministrazione respingeva tale istanza, perché l&#8217;infermità non risultava constatata durante il servizio militare e, comunque, la domanda era stata inoltrata dopo i cinque anni dalla cessazione del servizio; quindi l&#8217;Amministrazione respingeva la richiesta per la decadenza prevista dall&#8217;art. 169 del D.P.R. 29.12.1972, n. 1092.<br />
Il giudice di prime cure, parimenti, ha respinto il ricorso avverso il provvedimento ministeriale in quanto lo stato morboso non aveva determinato quella situazione prevista per la sospensione del termine decadenziale di cui al precitato art. 169.<br />
Avverso tale sentenza l&#8217;Avvocato difensore espone che la motivazione della stessa è viziata per difetto, oltre che contraddittoria ed insufficiente. Infatti, a giudizio della difesa, il giudice unico ha accolto apoditticamente quanto espresso dall&#8217;Ufficio Medico Legale secondo cui ancorché sussistesse una grave patologia nevrotica, la stessa non rendeva il soggetto incapace di agire. In pratica, sempre secondo la difesa, il giudice unico ha condiviso in toto il precitato parere senza spiegare la ragione di tale convincimento e senza prendere in considerazione la copiosa documentazione prodotta dal ricorrente che attestava l&#8217;esisteva di una gravissima persistente patologia risalente al servizio militare. Trattandosi, per la difesa, di un morbo che ha coinvolto il disinteresse del soggetto per tutto ciò che non fosse la stessa malattia, si è in presenza di una grave limitazione della capacità naturale dello stesso a provvedere ai propri interessi. Infondato, peraltro, è anche il rilievo del giudice quando afferma l&#8217;impossibilità di percepire il trattamento tabellare in presenza della qualità di invalido civile. La Corte dei Conti, infatti, recentemente si è pronunciata (sentenza Sezione Appello Sicilia 19.7.2000) nel senso dell&#8217;abolizione del divieto tra trattamento tabellare, ossia del trattamento risarcitorio con qualsiasi altro trattamento pensionistico previdenziale ed assistenziale con possibilità anche di cumulo dell&#8217;indennità integrativa speciale fra gli stessi trattamenti.<br />
Infine, sottolinea l&#8217;Avvocato, che trattandosi di una malattia contratta in servizio cui era seguito un ricovero e la messa in congedo, non c&#8217;era bisogno di un&#8217;ulteriore constatazione ex art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973, né di alcuna successiva istanza di riconoscimento da parte del ricorrente dato che la procedura doveva proseguire ex ufficio. <br />
Conclude, perciò, la difesa per il riconoscimento del trattamento privilegiato tabellare e la conseguente condanna della Amministrazione al pagamento dei ratei di pensione già scaduti con interessi e rivalutazione, oltre le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.<br />
<center> <b>D I R I T T O </b> </center></p>
<p>La sentenza impugnata è giuridicamente corretta e compiutamente motivata sotto ogni profilo con la conseguenza giuridicamente rilevante che l&#8217;appello è inammissibile perché coinvolge questioni di mero fatto e non già di diritto, precluse a questo giudice che, come è noto, è e rimane giudice competente a conoscere soltanto questioni di mero diritto. Infatti, il giudice di primo grado ha interpellato l&#8217;Ufficio del medico legale della Sanità per accertare se il ricorrente dal 10.1.1971 in poi e fino al quinquennio anteriore alla presentazione della domanda versava in condizioni patologiche talmente gravi di “demenza” da renderlo praticamente incapace di agire.<br />
L&#8217;Ufficio medico legale della Sanità, previa visita diretta e con un&#8217;analisi di tutta la documentazione agli atti compresa anche quella prodotta dal ricorrente, ha concluso che per quanto il ricorrente fosse affetto da un quadro di tipo neurotico con elementi di somatizzazione, tuttavia, nel periodo interessato compreso tra il 10.1.1971 ed il 9.1.1984, la patologia rilevata non lo rendeva in buona sostanza incapace di agire; sicché il termine di decadenza di cui all&#8217;art. 169 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, non può considerarsi sospeso così come prescrive la sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 14.12.1979 nei confronti di soggetti dementi purché incapaci di agire.<br />
Ciò precisato, è evidente che trovandosi di fronte ad una motivazione della sentenza impugnata che coinvolge questioni medico legali, le quali, secondo anche l&#8217;ultimo orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Riunite di questa Corte, non rientrano in quei vizi che possono dar luogo ad un&#8217;impugnazione di seconde cure in materia pensionistica, trattandosi di mere questioni di fatto, l&#8217;attuale gravame non può che essere dichiarato inammissibile ai sensi del D.L. n. 453 del 1993 (convertito con legge n. 19 del 1994), nel testo sostituito dal D.L. n. 543 del 1996 convertito con legge n. 639 del 1996. Al riguardo, giova ricordare che, da ultimo, la stessa Corte Costituzionale con decisione n. 84 del 17.3.2003 ha riconosciuto legittima la nuova normativa che limita l&#8217;appello ai soli motivi di diritto nonché, nel definire questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all&#8217;aggravamento di infermità o lesioni, ha, altresì, riconosciuto che il nuovo sistema è pienamente ragionevole, senza che sia necessario il doppio grado di giurisdizione, salvo che si tratti di difetto assoluto di motivazione (Corte dei Conti – Sezioni Riunite n. 10/Q.M. del 2000).<br />
<center> <b>P. Q. M. </b> </center></p>
<p>definitivamente pronunciando, l&#8217;appello proposto dal Sig. A. Michele, indicato in epigrafe, va dichiarato inammissibile.<br />
Nulla per le spese.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2003.<br />
Il Consigliere Relatore Il Presidente<br />
F.to Mario Casaccia F.to Carlo Costanza<br />
Depositata in Segreteria il 9 GEN. 2004 <br />
Il Direttore della Segreteria<br />
F.to Mario Francioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-9-1-2004-n-12/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2004 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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