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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Valle D&#039;Aosta Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Valle D&#039;Aosta Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Valle D&#8217;Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2016 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-valle-daosta-sentenza-2-11-2016-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-valle-daosta-sentenza-2-11-2016-n-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Valle D&#8217;Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2016 n.2</a></p>
<p>Pres., Bogetti, Est. Cominelli Sulla concreta inidoneità a cagionare danno erariale della condotta del dirigente che, in attuazione di un progetto regionale per l’incremento dell’offerta del servizio di assistenza odontoiatrica ambulatoriale, abbia adoperato parte dei fondi stanziati per spese estranee al progetto, ma comunque afferenti all’assistenza sanitaria della popolazione, così</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-valle-daosta-sentenza-2-11-2016-n-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Valle D&#8217;Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2016 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Bogetti, Est. Cominelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla concreta inidoneità a cagionare danno erariale della condotta del dirigente che, in attuazione di un progetto regionale per l’incremento dell’offerta del servizio di assistenza odontoiatrica ambulatoriale, abbia adoperato parte dei fondi stanziati per spese estranee al progetto, ma comunque afferenti all’assistenza sanitaria della popolazione, così generando un’utilità per la comunità amministrata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Finanziamento di progetti regionali – Fondi vincolati – Spese estranee al progetto – Utilità a beneficio della comunità – Esclusione del danno erariale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nell’ambito di un progetto regionale per l’incremento dell’offerta del servizio di assistenza odontoiatrica ambulatoriale, l’impiego dei fondi per spese estranee al progetto per il quale erano stanziati, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non comporta necessariamente responsabilità erariale del dirigente, se comunque tali spese sono afferenti all’assistenza sanitaria della popolazione e, pertanto, hanno realizzato un’utilità per la comunità amministrata.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D’AOSTA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">composta dai Magistrati:<br />
BOGETTI dr. Ermete&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
COMINELLI dr. Paolo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice relatore<br />
MUSUMECI dr. Eugenio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giudice<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 779 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Autonoma Valle d’Aosta nei confronti di: CANZI Paolo, nato a Santarcangelo di Romagna (FO) il 15 gennaio 1948, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Sciulli e Jacques Fosson; PONZETTI Clemente, nato a Torino l’11 giugno 1957, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Dal Piaz; BERTI Pierluigi, nato a Genova il 10 aprile 1962, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Sciulli e Jacques Fosson; PIETRONI Valter, nato ad Ancona il 5 febbraio 1965, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Callà; DANNAZ Maria Vittoria, nata ad Aosta il 25 gennaio 1962, rappresentata e difesa dall’avvocato Ignazio Pagani;<br />
Visto l’atto introduttivo del giudizio;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Visti gli atti e i documenti di causa;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uditi, nella pubblica udienza del 29 settembre 2016, il relatore dr. Paolo Cominelli, l’avv. Massimiliano Sciulli per il convenuto Berti, l’avv. Jacques Fosson, per il convenuto Canzi, l’avv. Francesco Dal Piaz per il convenuto Ponzetti, l’avv. Fabrizio Callà per il convenuto Pietroni, l’avv. Ignazio Pagani per la convenuta Dannaz, e il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale dr. Roberto Rizzi;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ritenuto in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">A seguito di notizie di stampa, e di esposto pervenuto in data 26 febbraio 2014, la Procura della Corte dei Conti per la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha esperito attività istruttoria, relativamente alla gestione di un camper dentistico acquistato dalla AUSL della Valle d’Aosta e rimasto inutilizzato, nonché alla utilizzazione di fondi vincolati, destinati alla realizzazione di uno specifico progetto.<br />
Da tale attività istruttoria sono emersi gli elementi di seguito descritti, in relazione ai quali è stato emesso l’atto di citazione del 10 marzo 2016, introduttivo del presente giudizio.<br />
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2066 del 18 luglio 2008, veniva approvato un progetto per l’assistenza odontoiatrica ambulatoriale, per una spesa di € 500.000,00.<br />
La Giunta Regionale attribuì al dirigente regionale della Direzione Salute ed al dirigente del Servizio Sanità Territoriale l’obiettivo di predisporre uno studio preliminare per la revisione delle attuali modalità di erogazione delle protesi odontoiatriche, con approfondimento sulle modalità e sui costi ipotetici.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In adempimento di tale compito, i due dirigenti, in collaborazione con il dr. Corrado Allegri dell’AUSL, elaborarono lo studio preliminare richiesto.<br />
L’AUSL, alla quale era stato affidato il compito di predisporre un apposto progetto di riorganizzazione dell’assistenza odontoiatrica, approvò il 17 novembre 2008, previo parere favorevole del Direttore Sanitario dr. Clemente Ponzetti, il progetto per lo sviluppo dell’assistenza odontostomatologica nell’ambito dell&#8217;Azienda USL Valle d&#8217;Aosta, elaborato dalla S. C. otorinolaringoiatria, odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, diretta dal prof. Paolo Canzi.<br />
Il programma operativo prevedeva, fra l’altro, anche l’acquisizione di un camper appositamente attrezzato per interventi nelle strutture ambulatoriali, senza alcuna previsione di spesa.<br />
Il 30 aprile 2009, la AUSL forniva all’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, un ulteriore documento, intitolato “Progetto odontostomatologia”, che prevedeva fra l’altro visite preventive mediante utilizzo di un ambulatorio mobile (camper) e di cure primarie sul territorio.<br />
L&#8217;acquisto del camper da attrezzare ad ambulatorio mobile, previsto nel primo programma, non venne più previsto nell’integrazione. Infatti, il camper venne acquistato con fondi propri dell’AUSL, e non con i fondi vincolati.<br />
Si afferma nell’atto di citazione che l’avvenuta integrazione del programma originario ha quindi esteso l’attività anche alle visite ambulatoriali otorinolaringoiatriche, in violazione del vincolo di destinazione dei fondi stanziati dalla regione, che erano tassativamente finalizzati alla revisione del sistema di cure odontoiatriche, al fine di incrementare l’offerta per assolvere alle esigenze sanitarie odontoiatriche.<br />
Infatti, pochi giorni dopo l’approvazione del progetto per lo sviluppo dell’assistenza odontostomatologica, il 12 dicembre 2008, il direttore amministrativo dr. Valter Pietroni, chiese alla sola ditta “Bollanti Veicoli Sanitari S.r.l.” di Borgo San Michele (LT) di presentare un’offerta per la fornitura di un camper per attività di studio in otorinolaringoiatria ed odontostomatologia. Benché l’ambulatorio mobile fosse quindi previsto per l’attuazione del progetto di odontostomatologia, per il quale è necessario un ambulatorio odontoiatrico, il camper avrebbe dovuto contenere anche la strumentazione propria dell’ambulatorio di otorinolaringoiatria, funzione che esula, secondo la prospettazione attorea, dal progetto finanziato con i fondi vincolati e per realizzare il quale ne era stato previsto l’acquisto.<br />
Nella richiesta di offerta in esame venivano specificate in modo analitico la marca e il modello del mezzo (Mercedes Sprinter), il tipo di motorizzazione (diesel 2200 c.c.), la potenza (150 cv), la portata (35 Q -patente B), il passo medio (3665 cm), la trazione integrale permanente, la cabina singola a tre posti, sospensioni autolivellanti. Sono, inoltre, state indicate ulteriori caratteristiche (furgonatura isotermica, pedana automatica sollevatrice per portatori di handicap a scomparsa), ma sono stati lasciati indefiniti altri elementi essenziali del contratto, quali gli arredi interni (“<em>in base alle esigenze dell’utilizzatore</em>”) e gli accessori necessari all’allestimento per le attività previste, anch’essi da decidersi con l’utilizzatore. L’offerta avrebbe dovuto indicare anche la durata della garanzia e i costi per la successiva manutenzione del veicolo e della furgonatura. Il termine di consegna previsto era fissato al 31 marzo 2009 (tempo che non fu rispettato in quanto il camper venne inaugurato il 24 settembre 2010).<br />
Osserva la Procura che la richiesta di preventivo non è stata preceduta da alcuna deliberazione a contrarre, né fa riferimento ad alcun limite di spesa, né indica alcuna copertura finanziaria, né disciplina alcuna penale per il caso di inadempimento del fornitore.<br />
La richiesta conclude indicando il responsabile del procedimento, sig.ra Donnaz Maria Vittoria, il cui incarico, benché risulti effettivamente espletato, non è mai stato formalizzato.<br />
In data 23 dicembre 2008 la ditta Bollanti ha presentato l&#8217;offerta, con allegata scheda tecnica, concernente “<em>Veicolo, Mercedes Sprinter </em>315 <em>CDI T37/35 150 CV passo </em>3665 <em>versione veicolo cabinato con tre posti cabina giuda &#8211; Climatizzatore &#8211; Versione 4&#215;4 comprensivo di messa su strada e immatricolazione</em>” per un prezzo totale di € 86.950,00 IVA esclusa (<em>optional</em> acquistabili su specifica richiesta: un impianto di riscaldamento autonomo, un impianto elettrico supplementare e una porta supplementare scorrevole ingresso vetrata per complessivi € 9.956.00, al netto dell’IVA).<br />
Con nota del 16 gennaio 2009, la sig.ra Dannaz Maria Vittoria ha chiesto la fornitura del veicolo indicato nella predetta offerta, compresi gli <em>optional</em> proposti. Non risulta effettuata alcuna indagine di mercato al fine di valutare la congruità dell’offerta, adempimento che era stato al contrario previsto nella richiesta di presentazione dell’offerta.<br />
Venivano poi previsti ulteriori costi per attrezzature (€ 25.537,20 IVA inclusa; € 4.927,20; € 4.295,00 IVA inclusa).<br />
Con deliberazione in data 21 dicembre 2009 n. 1912, il D.G. dell’Azienda USL affidò la fornitura di un camper per attività di studio in otorinolaringoiatria e odontostomatologia, per un valore di € 151.905,60.<br />
L’acquisto viene giustificato in quanto si è “<em>ravvisata necessità di procedere all’acquisto di n. l ambulatorio mobile per attività di studio in otorinolaringoiatria ed odontostomatologia, completo di tulle le attrezzature mediche necessarie per il corretto funzionamento, da utilizzate per ragioni di studio e di ricerca sul territorio valdostano presso comunità che sarebbero difficilmente raggiungibili per la tipologia morfologica del territorio nonché per le difficoltà di spostamento dei pazienti</em>” Si evidenzia la presunta particolarità costruttiva del mezzo, che non è considerato confrontabile con altri mezzi in uso presso altre aziende né rinvenibile nelle convenzioni CONSIP.<br />
La spesa relativa di € 151.905,60, sebbene vi fosse ampia disponibilità nel finanziamento vincolato, rimasto per la maggior parte non utilizzato, venne imputata al codice di Stato Patrimoniale n. 1120411 “<em>Valore originale attrezzature sanitarie indisponibili</em>” dei fondi ordinari a disposizione dell’AUSL, con la conseguenza che sono rimasti inutilizzati gli appositi fondi vincolati resi disponibili dalla Regione e la spesa imputata ai fondi ordinari, che avrebbero dovuto essere utilizzati per la gestione delle ordinarie competenze attinenti alla salute dei cittadini.<br />
Neppure, afferma l’atto di citazione, il mezzo possedeva caratteristiche costruttive tanto particolari da non poter essere confrontato con altri o prodotto da altre ditte del settore, come si evince dal fatto che il camper necessario per il progetto odontostomatologia risulta inserito nella sezione “ambulatori mobili” della ditta costruttrice e che altre Aziende sanitarie avevano già acquistato ambulatori odontoiatrici mobili, circostanze che rivelano l’insussistenza dei presupposti di legge che legittimano l’omissione di una procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione della fornitura.<br />
Il contratto è del 4 gennaio 2010, e il collaudo del 2 marzo 2010: si riscontrano alcune carenze realizzative dell’arredo del mezzo. Non essendosi concluso positivamente, il relativo verbale di collaudo non è stato sottoscritto.<br />
Secondo la prospettazione accusatoria, già in sede di realizzazione del veicolo, nell’aprile 2010, risultava evidente come sin dalle origini l’ambulatorio mobile, nonostante fosse stato indicato nel programma di sviluppo dell’odontostomatologia sopra decritto quale mezzo necessario per la sua realizzazione, voleva essere utilizzato anche, contemporaneamente, quale ambulatorio otorino laringoiatrico, ma che le necessarie attrezzature odontostomatologiche e otorinolaringoiatriche non avrebbero potuto trovare spazio né essere utilizzate sul medesimo veicolo. Nonostante questo il mezzo venne comunque fatto realizzare con tale incompatibile finalità promiscua, con notevole aggravio di costi a fronte della sua inadeguatezza strutturale (per esempio, nell’ambulatorio mobile non si sarebbe potuto effettuare l’esame audiometrico per la mancanza della cabina silente).<br />
In data 30 agosto 2010, con deliberazione, il Direttore Generale ha approvato un ulteriore impegno di spesa di € 1.260,79 per la fornitura di ulteriore dotazione accessoria del camper.<br />
Il 16 dicembre 2010 l’ambulatorio mobile è entrato concretamente in servizio, nonostante non fosse mai stato collaudato.<br />
Dalla verifica del libretto di utilizzo si riscontra, peraltro, che lo stesso è rimasto inutilizzato dal 10 febbraio 2011 al 23 maggio 2011 (circa 4 mesi). Complessivamente, nel 2011, risultano effettuate solo 27 uscite, di cui 5 per manutenzione e 22 per servizio non meglio specificato. Nel 2012 le uscite sono state 157, di cui 14 per manutenzione, nel 2013 106, di cui 18 per manutenzione, e nei primi tre mesi del 2014 22, di cui 4 per manutenzione.<br />
Dall’istruttoria, risulta che il mezzo era utilizzato per lo più come semplice trasporto; le visite non necessitavano di attrezzatura, o venivano svolte presso le microcomunità per gli anziani e le scuole elementari, e quasi mai si svolgeva attività terapeutica.<br />
Il progetto di incremento dell&#8217;assistenza odontostomatologica sopra descritto ha quindi avuto termine nel 2012, ultimo anno per il quale la Regione ha previsto ed erogato il finanziamento vincolato.<br />
La relazione trasmessa in data 13 novembre 2013, dal Direttore Sanitario al Direttore Generale, ha quindi sintetizzato gli esiti concreti del progetto, evidenziandone &#8211; secondo la Procura Regionale &#8211; la sostanziale inutilità, che ha comportato l’investimento di ingenti risorse vincolate regionali sostanzialmente per diagnosticare patologie lievi, diffuse e per nulla urgenti (tappi di cerume, disfagie e deviazioni del setto nasale) mediante l’acquisto e l’utilizzo di un ambulatorio promiscuo, inadatto a svolgere la funzione unitaria di ambulatorio odontoiatrico e otorinolaringoiatrico, in concreto usato quale mero mezzo di trasporto del personale medico nelle scuole e nelle microcomunità, servizio che poteva utilmente essere svolto, ed è stato cosi svolto durante i prolungati e frequenti periodi di indisponibilità del mezzo, con una qualsiasi automobile aziendale, a costo zero.<br />
Inutilità della spesa che, afferma la Procura, ha trovato ulteriore conferma nella relazione pervenuta dal Ministero della Salute con nota in data 6 agosto 2015, che ha individuato nel difetto di programmazione del progetto la causa del fallimento dell’iniziativa (mancata valutazione preliminare oggettiva e tecnicamente adeguata dei bisogni effettivi di salute e della dimensione della popolazione coinvolta, che è stata probabilmente basata su una generica percezione del problema, da cui la sproporzione tra i mezzi approntati ed il loro effettivo utilizzo; impossibilità di quantificare il “guadagno di salute” realizzato; la mancata valutazione delle possibili criticità/ostacoli che il progetto avrebbe potuto incontrare, con conseguente mancata programmazione di ipotesi alternative o variazioni al progetto; mancanza di un sistema di monitoraggio del progetto, come si può desumere dal fatto che la Direzione Sanitaria, per predisporre la relazione, abbia dovuto utilizzare il resoconto degli operatori diretti, senza che sia stata tenuta aggiornata regolarmente in ordine allo svolgimento del progetto.<br />
Sulla base degli elementi sopra descritti la Procura Regionale conclude che l’ammontare dello stanziamento vincolato utilizzato per l’esecuzione del progetto, pari ad € 553.387,34 (circa il 30 % delle risorse a tal fine messe a disposizione dalla Regione per implementare l’assistenza odontostomatologica regionale negli anni dal 2008 al 2012) costituisce danno erariale, in quanto tali risorse sono state inutilmente impiegate, senza conseguire alcuna utilità o soddisfacimento del bisogno sanitario specifico al quale era stato vincolato.<br />
Dette somme sono state infatti utilizzate per liquidare il corrispettivo spettante ai medici specialisti in convenzione esterna, per l’assistenza infermieristica con personale assunto con contratti di somministrazione, per presidi chirurgici e materiale sanitario, per manutenzione di attrezzature sanitarie.<br />
Complessivamente, per gli anni dal 2008 al 2012, era stato stanziato un totale di € 1.775.000,00 di cui sono stati spesi soltanto € 553.387,34.<br />
Tale danno viene posto a carico, nella misura di € 387.371,14 pari al 70% del totale, del prof. Paolo Canzi, in qualità di responsabile della S.C. otorinolaringoiatria e odontostomatologia e responsabile della predisposizione e gestione del “<em>Progetto per lo sviluppo dell’assistenza odontostomatologica nell’ambito dell’Azienda USL Valle d’Aosta</em>” che ha redatto il progetto ritenuto generico ed inadeguato, oltrechè non conforme al vincolo di destinazione delle somme che dovevano essere utilizzate per l’ampliamento dell’assistenza odontostomatologica pubblica fornita dal sistema sanitario regionale, e non per l’ordinaria gestione del reparto ospedaliero da lui diretto.<br />
La quota di danno di € 166.016,20, pari al restante 30 % delle risorse inutilmente erogate, viene imputata, in parti uguali, ai Direttori Sanitari che si sono succeduti negli anni dal 2008 al 2010, che hanno approvato, o comunque lasciato approvare ed eseguire, la deficitaria programmazione dell’iniziativa, alla quale principalmente è conseguita – secondo la prospettazione accusatoria &#8211; l’inutilità della spesa sostenuta. In particolare, la quota di danno pari ad € 83.008,10 viene attribuita al dr. Clemente Ponzetti, in qualità di Direttore Sanitario dell’Azienda AUSL dal gennaio 2007 al 31 dicembre 2008, che ha apposto il parere tecnico sanitario favorevole alla deliberazione n. 2021/2008, più volte citata, con la quale è stato approvato il progetto, della cui qualità si è sopra ampiamente detto. L’ulteriore quota di € 83.008,10 viene attribuita al dr. Pierluigi Berti, in qualità di Direttore Sanitario dell’Azienda AUSL dal 10 febbraio 2009 al 31 agosto 2010, che – secondo la Procura &#8211; ha lasciato integrare il programma ugualmente deficitario ed utilizzare l’ingente finanziamento in parte per finalità estranee al vincolo di destinazione e per la restante parte senza alcuna utilità sanitaria e senza apprestare alcuna verifica di efficacia né in corso di realizzazione né al termine, nonostante l’Assessore alla Sanità, con lettera in data 30 marzo 2009, avesse espressamente richiesto la redazione di un progetto esecutivo “<em>che, quindi, consenta una valutazione a posteriori ed eventuali decisioni a livello regionale in merito alla revisione dell’assistenza odontostomatologica</em>”. In capo ai predetti dirigenti medici – sempre secondo la tesi dell’Ufficio requirente &#8211; sussistono, oltre il nesso di causalità tra la condotta illecita contestata e l’evento dannoso, anche il requisito soggettivo della colpa grave, in quanto sarebbe evidente sia la carenza progettuale dell’iniziativa, limitata a poche scarne considerazioni generiche, circostanza che avrebbe reso prevedibile con valutazione <em>ex ante</em> che la sua attuazione non avrebbe portato ad alcun apprezzabile ampliamento dell’assistenza odontoiatrica regionale, sia la violazione del vincolo di destinazione delle somme, espressamente finalizzate ad un progetto di organizzazione dell’assistenza odontoiatrica, e non alle mere visite otorinolaringoiatriche né all’ordinaria gestione della struttura complessa.<br />
Tale carenza progettuale si sarebbe riverberata anche sull’acquisto, l’approntamento, l’inefficace utilizzo dell’ambulatorio mobile, determinando un irrazionale incremento dei costi ed una sostanziale inutilizzazione del mezzo, che, quando non era guasto, è stato di norma utilizzato quale mezzo di trasporto, alla pari di una qualunque autovettura aziendale.<br />
La seconda posta di danno contestata a tre convenuti consiste nell’ingente spesa sostenuta per l’acquisto e l’allestimento dell’ambulatorio mobile (€ 153.403,44), danno alla cui realizzazione avrebbero concorso, oltre che il responsabile del progetto sopra citato, anche il direttore amministrativo e il responsabile unico del procedimento, per avere illegittimamente omesso la procedura ad evidenza pubblica imperativamente richiesta dalla normativa europea e nazionale, con aggravio dei costi sostenuti.<br />
Sostiene, infatti, la Procura che sarebbe stato acquistato e fatto allestire un mezzo polivalente, con numerosi optional e personalizzazioni degli allestimenti, e conseguente aggravio di costi, passati da circa € 105.000,00 previsti ad oltre € 150.000,00, anziché acquistare un camper odontostomatologico già presente nei listini delle ditte produttrici, ad un costo molto inferiore e con la certezza dell’idoneità del mezzo di svolgere la funzione di studio odontoiatrico.<br />
Ritiene la Procura che la particolarità dell’ambulatorio mobile utilizzabile promiscuamente per l’ODT o l’ORL, di cui era stata richiesta l’offerta senza alcuna previa definizione degli strumenti e dell’arredo necessari né, di conseguenza, della spesa correlata, avrebbe dovuto imporre, da parte del responsabile del progetto prof. Canzi, un’attenta valutazione della possibilità tecnica di una tale soluzione ed una preventiva analisi dell’utilità/congruità dell’investimento rispetto all’utilizzo concreto che se ne sarebbe dovuto fare.<br />
Il danno imputabile al prof. Canzi, in qualità di responsabile della programmazione e dell’attuazione del progetto, viene contestato dalla Procura con determinazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella misura di 2/3 della spesa sostenuta per l’acquisto dell’ambulatorio mobile, pari ad € 102.268,96 (€ 153.403,44/3&#215;2).<br />
Una quota di danno, infine, viene imputata a carico del Direttore Amministrativo, dr. Valter Pietroni, e del responsabile unico del procedimento, sig.ra Maria Vittoria Dannaz, che hanno attuato il procedimento di acquisto del mezzo a trattativa diretta con la sola ditta Bollanti, senza che – ad avviso della Procura Regionale &#8211; sussistessero i presupposti per omettere una formale gara ad evidenza pubblica, e quindi in violazione dell’art. 57, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, scelta peraltro non motivata nella richiesta di offerta, neppure preceduta da alcuna delibera a contrarre, come espressamente richiesto nel comma l. Infatti, dalla documentazione acquisita in istruttoria non si evincerebbe che il camper sia fabbricato esclusivamente a scopo sperimentazione, di studio e di sviluppo, ma, al contrario, che l’allestimento di ambulatori mobili costituirebbe l’oggetto di un ampio mercato offerto da una molteplicità di produttori, che hanno a listino sia ambulatori mobili odontoiatrici sia ambulatori mobili otorinolaringoiatrici.<br />
A carico del dr. Pietroni, in qualità di Direttore Amministrativo che ha disposto l’illegittimo procedimento di scelta del contraente, e della sig.ra Dannaz, in qualità di coordinatore dei Servizi alberghieri e logistici e responsabile unico del procedimento di fornitura, è stato contestato in citazione un danno valutato equitativamente, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella misura del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’ambulatorio mobile, pari ad € 15.340,34 ripartita, a carico di ciascuno, nella misura di € 7.670,17 (€ 15.340,34/2).<br />
La Procura Regionale chiede, quindi, che i convenuti siano chiamati a risarcire all’Azienda USL della Valle d’Aosta un complessivo danno di € 670.996,64 ripartito tra loro come segue:<br />
1) prof. Paolo Canzi, in qualità di responsabile della S.C. Otorinolaringoiatria e Odontostomatologia e responsabile della predisposizione e gestione del “Progetto per lo sviluppo dell’assistenza odontostomatologica nell’ambito dell’Azienda USL Valle d&#8217;Aosta”: € 489.640,10;<br />
2) dr. Clemente Ponzetti, in qualità di Direttore Sanitario dell’Azienda ASL dal 10 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008: € 83.008, l0;<br />
3) dr. Pierluigi Berti, in qualità di Direttore Sanitario dell’Azienda ASL dal 10 febbraio 2009 al 31 agosto 2010: € 83.008,10;<br />
4) dr. Valter Pietroni, in qualità di Direttore Amministrativo: € 7.670,17;<br />
5) sig.ra. Maria Vittoria Dannaz, in qualità di responsabile dei Servizi alberghieri e logistici e Responsabile unico del procedimento di acquisizione del camper: € 7.670,17.<br />
La Procura chiede inoltre la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e la condanna alle spese di giudizio.<br />
Nelle proprie difese, i convenuti hanno argomentato come di seguito sinteticamente esposto.<br />
L’avv. Ignazio Pagani, per la convenuta Dannaz, osserva che mancano i requisiti oggettivi (nomina) e soggettivi (titoli) per essere responsabile del procedimento (l’interessata aveva soltanto un ruolo istruttorio).<br />
Quanto ai potenziali sconti, contestati nella misura del 10% per lesione alla concorrenza, essi sono già stati ottenuti. Si trattava di prodotto specifico per la sperimentazione regionale. L’affidamento è sotto la soglia di € 211.000 prevista dal regolamento. Il veicolo è stato effettivamente utilizzato (anche per l’assistenza ai carcerati). Sussiste la prescrizione, decorrente dalla data della gara, produttiva del danno.<br />
L’avv. Fabrizio Callà, per il convenuto Pietroni, sottolinea che è ammesso l’affidamento in economia fino ad un valore di € 211.000, ai sensi dell’art. 4 del regolamento (deliberazione del Direttore Generale n. 1454 del 1° agosto 2006). Il mezzo aveva natura sperimentale. La responsabilità viene posta a carico della sig.ra Dannaz. Non sussiste il danno. E’ intervenuta la prescrizione (con decorrenza dai pagamenti, l’ultimo avvenuto il 2 settembre 2010, mentre la notifica dell’invito a dedurre è avvenuta il 16 ottobre 2015).<br />
L’avv. Francesco Dal Piaz, per il convenuto Ponzetti, osserva che la relazione era inerente solamente agli anni 2012 e 2013 ed alle prestazioni erogate esclusivamente per il tramite dell’ambulatorio mobile (camper), e inoltre faceva riferimento ad un progetto denominato “<em>Prevenzione territoriale ambulatorio mobile ORL/ODT</em>” i cui responsabili erano il dr. Paolo Canzi per la parte clinica e il dr. Ferrari per la parte assistenziale organizzativa; tale progetto aveva come “<em>obiettivi generali la prevenzione primaria e secondaria con eventuale terapia medico chirurgica </em><em>relativamente alle patologie del distretto testa-collo”. </em>In particolare, veniva evidenziato:<br />
&#8211; che “<em>il progetto prevedeva il coinvolgimento negli anni 2010/2013 a questo intervento di prevenzione primaria e di attività di screening n. </em>337 <em>soggetti della terza età </em><em>che erano ospitati in Microcomunità/RSA dei quattro distretti<br />
<em>&#8211; </em>che “<em>all&#8217;interno di un ambulatorio mobile (camper), venivano offerti in ambito otorinolaringoiatrico una visita specialistica completa (orecchio, naso, gola), esami endoscopici (individuazione di lesioni/disfagia) </em>e <em>l’esame audiometrico, e in ambito odontostomatologico una visita specialistica ed un’eventuale visita dentaria”;</em><br />
&#8211; che le prestazioni indicate “<em>richiedevano l&#8217;impiego di un medico ORL/ODT, di </em><em>11. 1 OSS</em> e <em>di n. </em><em>1</em> <em>Igienista dentale con un tempo medio di circa 30/40 minuti per visita, ridotti a </em><em>10</em> <em>minuti per vis<br />
Nel caso di specie, invero, non è ravvisabile la presenza di una specifica e concreta notizia di danno (ai sensi dell’art. 17, comma 30-<em>ter</em>, del decreto-legge n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, e successive modifiche), così come sopra delineata in ordine alla c.d. prima posta di danno.<br />
Ciò in quanto la citata prima posta di danno afferisce alle attività realizzate nell’ambito del progetto denominato “assistenza odontoiatrica ambulatoriale” ed al relativo finanziamento vincolato, mentre la notizia di danno individuata dalla Procura nella presente vertenza fa riferimento solamente ai fatti individuati nella c.d. seconda posta di danno, i quali concernono l’acquisto di un camper mobile da parte dell’AUSL Valle d’Aosta.<br />
Ne consegue che i due documenti individuati dal P.M. come integranti la c.d. <em>notitia damni </em>fanno menzione solamente di un presunto acquisto indebito di un mezzo specifico per lo svolgimento di attività odontoiatriche e non anche di attività ulteriori afferenti alla generale “assistenza odontoiatrica ambulatoriale” (come quelle svolte dai medici assunti in regime di libera professione in sede ospedaliera e territoriale e l’acquisto di differente materiale sanitario), le quali, come indicato nella parte in fatto, sono state finanziate con un fondo vincolato dal 2008 al 2012.<br />
Sussiste la prescrizione, a decorrere dalla data dei pagamenti dei vari materiali acquistati dalla ASL.<br />
L’avv. Massimiliano Sciulli, per il convenuto Canzi, sostiene esservi la nullità degli atti istruttori per mancanza di una specifica e concreta notizia di danno. L’interessato aveva competenze mediche, non di carattere gestionale; sussiste la prescrizione; viene contestata <em>in toto</em> la prospettazione accusatoria.<br />
L’avv. Massimiliano Sciulli, per il convenuto Berti, sostiene la nullità dell’atto di citazione che non tiene conto delle deduzioni difensive; la nullità degli atti istruttori per mancanza di <em>notitia damni</em> specifica e concreta; il difetto di giurisdizione per insindacabilità; che l’interessato non aveva compiti amministrativi, e non era il coordinatore del progetto (che è stato in parte disatteso dalla ASL); egli ha semplicemente chiesto le risorse necessarie, senza distrarre fondi; si richiama alla perizia aziendalistica a firma del prof. Lega in merito alle mansioni; sostiene l’infondatezza nel merito della prospettazione accusatoria, nega la sussistenza della colpa grave, e afferma essere intervenuta la prescrizione.<br />
Tutte le difese chiedono comunque, in subordine, l’uso del potere riduttivo.<br />
All’odierna udienza l’avv. Massimiliano Sciulli per il convenuto Berti, l’avv. Jacques Fosson, per il convenuto Canzi, l’avv. Francesco Dal Piaz per il convenuto Ponzetti, l’avv. Fabrizio Callà per il convenuto Pietroni, l’avv. Ignazio Pagani per la convenuta Dannaz, e il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore regionale dr. Roberto Rizzi, hanno concluso come in atti, ulteriormente argomentando.<br />
Considerato in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Vengono contestate, in atto di citazione, due distinte poste di danno, che di seguito sono pertanto esaminate separatamente.<br />
Viene in primo luogo in esame la prima posta di danno, consistente nell’ammontare dello stanziamento vincolato utilizzato per l’esecuzione del progetto, pari ad € 553.387,34 (circa il 30 % delle risorse a tal fine messe a disposizione dalla Regione per implementare l&#8217;assistenza odonto-stomatologica regionale negli anni dal 2008 al 2012) che, secondo la prospettazione accusatoria, costituisce danno erariale “<em>in quanto tali risorse sono state inutilmente impiegate, senza conseguire alcuna utilità o soddisfacimento del bisogno sanitario al quale il fondo era stato vincolato</em>”.<br />
Va altresì ricordato che a pag. 14 dell’atto di citazione, vengono riepilogati gli stanziamenti erogati dalla Regione per la realizzazione del progetto per lo sviluppo dell’assistenza odontostomatologica e l’ammontare effettivamente utilizzato dalla AUSL: per gli anni dal 2008 al 2012, viene stanziato un totale di € 1.775.000,00 di cui vengono spesi soltanto € 553.387,34.<br />
Si osserva innanzitutto che, se l’Amministrazione ha speso meno di quanto è stato stanziato, essendo detta spesa inferiore alla disponibilità in bilancio, non sussiste sotto tale profilo alcun danno erariale.<br />
Ma la considerazione più rilevante, e decisiva, che questa Sezione giurisdizionale ritiene di dover formulare, è quella di seguito esposta.<br />
Se parte dei fondi è stata impiegata per spese estranee al progetto per il quale erano stati stanziati, ma si tratta di spese comunque afferenti all’assistenza sanitaria della popolazione, come affermato nello stesso atto di citazione (dette spese riguardano: la liquidazione del corrispettivo spettante ai medici specialisti in convenzione esterna, l’assistenza infermieristica con personale assunto con contratti di somministrazione, l’acquisto di presidi chirurgici e materiale sanitario, la manutenzione di attrezzature sanitarie), è stata comunque realizzata una utilità (che non viene negata dalla Procura) a beneficio della comunità amministrata, utilità di cui la legge impone di tenere conto, ai sensi dell’art. 1, comma 1-<em>bis</em>, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 (che testualmente recita: “<em>nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall&#8217;amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità</em>”).<br />
Nel caso di specie, pertanto, l’erogazione delle citate spese non può essere considerata come <em>inutiliter data</em>, in quanto è stata, comunque, utilmente disposta.<br />
Relativamente alla prima posta di danno, deve pertanto essere pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti di tutti i convenuti (Canzi per € 387.371,14; Ponzetti per € 83.008,10; Berti per € 83.008,10) per insussistenza del danno stesso.<br />
La seconda posta di danno è relativa invece all’acquisto del camper attrezzato.<br />
Va osservato che la suddetta posta in realtà è relativa a due distinti elementi causativi di danno: il primo, che consiste nella &#8211; affermata dalla Procura &#8211; inutilità della spesa, conseguente alla asserita inutilità del mezzo acquistato; il secondo, che afferisce alla procedura di scelta del contraente, che avrebbe determinato un danno per c.d. “perdita di <em>chance</em>”, conseguente alla violazione dei principi della concorrenza.<br />
In merito a entrambi gli aspetti, deve ritenersi fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalle difese dei convenuti.<br />
L’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 dispone infatti: “<em>il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta</em>”.<br />
Trattando in particolare del primo aspetto, non vi è dubbio che, nel caso di acquisto di un bene asseritamente inutile, il momento in cui viene in essere il danno erariale non può che coincidere con quello del pagamento del bene stesso.<br />
Ciò è ribadito dalla prevalente giurisprudenza; va citata in particolare la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, n. 5/QM del 2007, secondo la quale la diminuzione del patrimonio dell’ente danneggiato (in ciò consistendo l’evento dannoso) “<em>assume i caratteri della concretezza e della attualità e diviene irreversibile solo con l&#8217;effettivo pagamento; è, quindi, da ogni singolo pagamento… che decorre il termine di prescrizione</em>”. La difesa del convenuto Pietroni ha citato inoltre la sentenza n. 167 del 20 febbraio 2016 della Sezione II d’appello di questa Corte, in cui ci si richiama a detta pronuncia n. 5/QM del 2007, relativamente a vicenda che presenta evidenti analogie con quella in esame, in quanto concernente l’acquisto da parte di una ASL di apparecchiatura medicale, per il quale si contesta il danno erariale in maniera simile (da omessa gara, alla concorrenza e da mancata utilizzazione del bene).<br />
Del resto, in atto di citazione si afferma che il danno è “<em>conseguenza sia della deficitaria programmazione del progetto sia dell’illecita attività contrattuale di acquisizione dello stesso</em>”: tali asserite circostanze si sarebbero comunque verificate in tempi anteriori al pagamento, e dunque non potrebbero (qualora questa Sezione le ritenesse sussistenti) determinare uno spostamento in avanti della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.<br />
Né maggior pregio ha la tesi, formulata dalla Procura a confutazione delle eccezioni proposte dalle difese, secondo la quale l’inidoneità e quindi l’inutilità del mezzo sarebbero state accertate soltanto in un momento successivo al pagamento, e la prescrizione decorrerebbe soltanto dal completamento della fornitura, o del collaudo (mai conclusosi positivamente).<br />
Premesso che non si verte in tema di opere pubbliche, ma di fornitura di un veicolo (pur se dotato di particolarità), non sussiste la rilevanza del collaudo ai fini della decorrenza della prescrizione, nel caso di specie, poiché il bene è stato integralmente pagato, “inaugurato” e, dunque, accettato dall’Amministrazione pacificamente oltre cinque anni prima della messa in mora dei responsabili dell’ipotetico danno.<br />
Deve, peraltro, osservarsi, che anche qualora si volesse accedere alla tesi attorea sopra ricordata (inutilità emersa soltanto in tempi successivi al pagamento del veicolo), si imporrebbe comunque una decisione assolutoria (per il Canzi), in quanto, accogliendo tale prospettazione, verrebbe meno l’elemento soggettivo dei presunti responsabili al momento della condotta causativa del danno, come sopra individuato. Questa Sezione giurisdizionale, infatti, dovrebbe porre a fondamento della propria decisione sulla sussistenza della colpa grave la valutabilità <em>ex ante</em> dell’inutilità della spesa, che nella specie la stessa Procura ammette essere stata rilevata (e rilevabile) solo <em>ex post</em>.<br />
Al riguardo, infatti, il Requirente sostiene che “<em>neppure la fornitura concerneva un mezzo così particolare da poter essere qualificato di sperimentazione, studio o sviluppo. Si trattava di un semplice ambulatorio medico promiscuo, che univa gli allestimenti sia dell’ambulatorio odontoiatrico sia di quello otorinolaringoiatrico (almeno parzialmente), ambulatori di ciascuna specialità che le ditte produttrici hanno comunemente a listino</em>”.<br />
Ragionamento analogo, sotto il profilo del decorso della prescrizione, deve farsi per l’aspetto della irregolarità – che potrebbe in effetti ritenersi sussistente sotto il profilo della mancata indagine di mercato – della procedura d’acquisto del bene: il danno diviene attuale e certo nell’ammontare nel momento in cui, con il pagamento del saldo – seguito, nella specie, dall’“inaugurazione” – l’Amministrazione accetta senza riserve la fornitura.<br />
Ribadito dunque che il <em>dies a quo</em> della prescrizione per entrambi gli aspetti è quello del pagamento, e che il saldo del medesimo è avvenuto in data 2 settembre 2010, poiché la notifica degli inviti a dedurre (e relative costituzioni in mora) è avvenuta tra il 14 e il 22 ottobre 2015, risulta essere trascorso il termine quinquennale di prescrizione.<br />
Devesi dunque, relativamente alla seconda posta di danno (nelle sue due componenti), dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria di cui alla domanda attorea per i convenuti cui tale danno era attribuito (Canzi per 102.268,96; Pietroni per € 7.670,17; Dannaz per € 7.670,17).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alla luce delle considerazioni sopra svolte, restano pertanto assorbite le altre eccezioni, in rito e nel merito, proposte dalle difese dei convenuti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si provvede sulle spese ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come da dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Autonoma Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando,<br />
ASSOLVE<br />
i convenuti CANZI Paolo, PONZETTI Clemente e BERTI Pierluigi per la prima posta di danno (Canzi per € 387.371,14; Ponzetti per € 83.008,10; Berti per € 83.008,10) per insussistenza del danno stesso;<br />
DICHIARA<br />
l’intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria di cui alla domanda attorea per la seconda posta di danno nei confronti di CANZI Paolo, PIETRONI Valter e DANNAZ Maria Vittoria (Canzi per 102.268,96; Pietroni per € 7.670,17; Dannaz per € 7.670,17).<br />
Si liquidano le spese legali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei valori medi, a favore di CANZI Paolo nell’ammontare di € 10.000,00 e a favore di PONZETTI Clemente e BERTI Pierluigi nell’ammontare di € 6.000,00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge<br />
Si dispone la compensazione delle spese quanto agli altri.<br />
Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 29 settembre 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Cominelli)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Bogetti)</p>
<p>Pubblicata il 2 novembre 2016<br />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-valle-daosta-sentenza-2-11-2016-n-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Valle D&#8217;Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2016 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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