<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Toscana Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/g-emettitori/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/g-emettitori/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Toscana Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/g-emettitori/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.255</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-sentenza-29-9-2016-n-255/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-sentenza-29-9-2016-n-255/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-sentenza-29-9-2016-n-255/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.255</a></p>
<p>Mala gestio&#160;di risorse pubbliche – Costruzione di un’opera rimasta inutilizzata&#160;&#8211;&#160;Ente locale – Amministratori – Costruzione di un edificio – Mancata ultimazione dei lavori &#8211; Mancato utilizzo &#8211; Eccessivi costi sostenuti &#8211;&#160; Danno erariale&#160; Sussiste la responsabilità amministrativa degli amministratori di un comune per mala gestio di risorse pubbliche per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-sentenza-29-9-2016-n-255/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-sentenza-29-9-2016-n-255/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.255</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><em>Mala gestio</em>&nbsp;di risorse pubbliche – Costruzione di un’opera rimasta inutilizzata<em>&nbsp;&#8211;&nbsp;</em>Ente locale – Amministratori – Costruzione di un edificio – Mancata ultimazione dei lavori &#8211; Mancato utilizzo &#8211; Eccessivi costi sostenuti &#8211;&nbsp; Danno erariale&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Sussiste la responsabilità amministrativa degli amministratori di un comune per mala gestio di risorse pubbliche per la costruzione di un edificio a costi eccessivi rispetto a quelli ipotizzati, rimasto, poi, inutilizzato.</p>
<p>Particolarmente sintomatica di&nbsp;<em>mala gestio</em>&nbsp;è un’ipotesi di danno erariale relativa agli eccessivi costi sostenuti dall’amministrazione comunale di Filattiera (MS) per la costruzione di un edificio in località Logarghena, all’interno del perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco- Emiliano.<br />
L&#8217;opera non era stata completata, poiché, in particolare, mancavano i pavimenti, i rivestimenti, gli infissi, le tinteggiature, gli impianti tecnologici, molti servizi igienici, nonché tutte le altre opere non previste nel progetto quali i collegamenti fognari esterni, gli impianti di depurazione, le sistemazioni dei marciapiedi e delle tegole e dei tubi di esalazione, la fornitura e posa in opera dei pluviali, le pavimentazioni esterne sul lato ovest, l&#8217;impianto cucina, la caldaia i collegamenti idraulici per il gas.<br />
A causa del mancato completamento l&#8217;opera, dopo sei anni, si trovava in stato di totale abbandono, come aveva evidenziato una relazione del Corpo Forestale dello Stato.<br />
Erano state accertate innumerevoli altre irregolarità e illegittimità delle procedure di acquisizione e di appalto, relative, ad esempio, all&#8217;incongruo prezzo di acquisto dei terreni (8 milioni di lire ad ettaro, anziché 4 milioni di lire come risulta dal BUR Toscana n.31/98), l&#8217;inopportunità della nomina di due direttori dei lavori, la mancata chiarezza in ordine al calcolo della durata dei lavori dei singoli lotti e delle proroghe.<br />
Come ha rilevato il Giudice, l’uso delle risorse pubbliche deve avere una utilitas anche se non immediata ma differita nel tempo e, comunque, valutabile sotto il profilo della buona amministrazione.<br />
Nel caso di specie le somme utilizzate non hanno portato alla realizzazione di alcun progetto fruibile dalla cittadinanza e, questo, prescindendo sia dalla individuazione delle somme economiche realmente disponibili che della tipologia degli interventi dapprima decisi e successivamente modificati.<br />
Secondo il Giudice, la mancata ponderazione delle reali “possibilità” per l’Amministrazione comunale di poter realizzare nel territorio la “Ristrutturazione e recupero di strutture di interesse turistico e culturale in località Logarghena” nonché l’adozione di varianti di lavori rilevatesi poi controproducenti, sono sicuramente indice di condotta gravemente colposa, sindacabile in termini di danno erariale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: right;">SENTENZA<br />
&nbsp;&nbsp;N.255/2016</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</div>
<h1 style="text-align: center;">LA CORTE DEI CONTI</h1>
<p>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA<br />
composta dai seguenti magistrati:<br />
Carlo GRECO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente f.f. &#8211; relatore<br />
Amedeo FEDERICI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
Angelo BAX&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.&nbsp;60362/R&nbsp;del Registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale nei confronti dei sigg.ri:<br />
1) BARDINI Pierluigi, nato a Pontremoli il 28 marzo 1969, residente in Filattiera, Borgo di Cò, 27;<br />
2) LEONELLI Giovanni, nato a Calice al Cornoviglio (SP) il 16 aprile 1938, residente in Filattiera, via Provinciale, 36;<br />
3) LEONCINI Mario, nato a Filattiera il 17 aprile 1947, residente in Filattiera, via Cantiere, 12;<br />
4) PAGANI Fabrizio, nato a Pontremoli il 4 novembre 1958, residente in Filattiera, viale della Vittoria, 6, parti tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Domenico IARIA del Foro di Firenze e Marco LEONELLI del Foro di Massa-Carrara, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in dei Rondinelli n.2.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Visto l’atto di citazione del Procuratore Regionale Andrea LUPI, depositato in data 16 dicembre 2015;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uditi, nella pubblica udienza del 25 maggio 2016, con l’assistenza del Segretario Carmina CARLINI, il relatore Consigliere Carlo GRECO, gli Avv.ti Domenico IARIA e Marco LEONELLI per le parti convenute ed il Procuratore Regionale Andrea LUPI;<br />
Visto l’art.132 c.p.c. (così come modificato dall’art.45, comma 17°, legge n.69/09) da ritenersi applicabile anche al processo contabile per effetto del rinvio di cui all’art.26 del R.D. 1038/33;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Con l’atto di citazione in esame la Procura regionale ha convenuto in giudizio i nominati per sentirli “<em>condannare, in parti uguali (quote di euro 125.000,00) al pagamento, in favore del Comune di Filattiera della somma di euro 500.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia”</em>.<br />
Nel merito dei fatti risulta che con esposto – denuncia trasmesso alla Procura regionale in data 7 marzo 2012, è stata segnalata un’ipotesi di danno erariale relativa agli eccessivi costi sostenuti dall’amministrazione comunale di Filattiera (MS) per la costruzione di un edificio in località Logarghena, all’interno del perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco- Emiliano.<br />
In particolare, i denuncianti hanno rilevato che il costo a metro quadro della struttura sarebbe stato almeno di 1.000,00 euro maggiore rispetto a quello ricavabile dal sito dell’Agenzia del Territorio, sezione quotazioni immobiliari OMI.<br />
Sempre i denuncianti hanno, altresì, segnalato che lo stabile risulta in evidente stato di abbandono e, pertanto, la collettività non potrebbe neppure usufruire del bene.<br />
Per quanto sopra la Procura regionale ha delegato al Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato gli accertamenti in ordine agli eventuali danni erariali subiti dal Comune di Filattiera in conseguenza dei fatti descritti nell’esposto.<br />
In data 24 aprile 2015, il Comando Provinciale di Massa Carrara, in adempimento alla delega della Procura, ha trasmesso, unitamente agli allegati, la relazione recante gli accertamenti in ordine ai fatti innanzi descritti.<br />
In estrema sintesi, nella relazione è stato evidenziato che con delibere della Giunta n.50/1997 e del Consiglio n.33/1997 sono stati acquistati i terreni e il fabbricato per provvedere al recupero al fine della sua destinazione a struttura ricettiva, il tutto anche con finanziamenti dell&#8217;obiettivo 5B dell&#8217;Unione Europea.<br />
Con delibera n.82/2001 la Giunta approvava il progetto preliminare generale per euro 1.492.560,44 e il progetto preliminare definitivo ed esecutivo relativo al 1° lotto per un importo di euro 129.114,22 finanziato dalla Comunità Montana della Lunigiana.<br />
Espletata la gara, i lavori per il primo stralcio venivano affidati all&#8217;impresa Belli Luigi Ennio e Figlio srl di Licciana Nardi per un importo di aggiudicazione, a seguito di ribasso, pari ad euro 92.777,33.<br />
Poiché tuttavia era stata approvata una perizia di variante e suppletiva il costo dei lavori del primo stralcio (esclusi ovviamente, i compensi dei progettisti e dei direttori dei lavori) ammontava ad euro 102.354,74.<br />
Con delibera n.68/2003 la Giunta, a seguito delle modifiche, veniva riapprovato il progetto preliminare generale per un importo pari ad euro 1.492.307,00 e il progetto preliminare esecutivo e definitivo del 1° stralcio per un importo complessivo pari ad euro 473.000,00.<br />
Con la stessa deliberazione si approvava la richiesta di finanziamento alla Regione Toscana per euro 283.583,00 a valere sui Progetti Integrati di Sviluppo Locale.<br />
Con delibere n.12/2004 e n.19/2004 venivano approvati i progetti esecutivi relativi al 2° e 3° stralcio per un importo complessivo di euro 733.000,00, dei quali 250.000,00 euro (quelli riferiti al 2° stralcio) finanziati dal Parco Nazionale dell’appennino Tosco-Emiliano.<br />
I lavori del 2° stralcio venivano affidati, a seguito di asta pubblica, alla ditta Rossi Ermanno di La Spezia, alla quale, senza gara, venivano affidati anche i lavori del 3° stralcio.<br />
Con delibera n.73/2006 la Giunta approvava una perizia di variante relativa ai lavori del 3° stralcio e, con delibera n.70/2006, il progetto del 4° stralcio concernente la realizzazione dei lavori mancanti necessari a finire l&#8217;opera e a renderla completamente fruibile per un importo di euro 500.000,00.<br />
I lavori sono stati aggiudicati all&#8217;impresa E.A.R di Santa Margherita Ligure ed in parte subappaltati alla NEC srl e all&#8217;impresa Edilcostruzioni di Shabani Shkelqim.<br />
Con delibera n.45/2008 la Giunta approvava una perizia di variante con la quale si modificava radicalmente il progetto con la previsione di una differente distribuzione degli spazi, sia al primo piano che al piano terra, con l&#8217;aggiunta di molteplici nuove lavorazioni e, conseguentemente, per non superare il limite del quinto di cui all&#8217;art. 132, comma 4, del d. lgs n. 163/2006, venivano annullate le altre lavorazioni, dapprima previste.<br />
Con la delibera n.46/2008 la Giunta approvava l&#8217;elenco dei lavori complementari per un totale di circa 101.000,00 euro che trovano capienza nelle somme a disposizione.<br />
Anche questi lavori sono stati affidati, con procedura negoziata, alla EAR Edilizia e Appalti srl di Santa Margherita Ligure anche se, secondo la Procura attrice, certamente non si trattava di lavori divenuti necessari a causa di circostanze impreviste bensì di autonome scelte della stazione appaltante.<br />
Con determinazione del responsabile servizio tecnico del Comune di Filattiera n. 65 del 10 giugno 2009 è stato poi approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori e liquidate le ulteriori spese tecniche.<br />
Tutto questo senza che l&#8217;opera sia stata finita, in particolare mancavano i pavimenti, i rivestimenti, gli infissi, le tinteggiature, gli impianti tecnologici, molti servizi igienici, nonché tutte le altre opere non previste nel progetto quali i collegamenti fognari esterni, gli impianti di depurazione, le sistemazioni dei marciapiedi e delle tegole e dei tubi di esalazione, la fornitura e posa in opera dei pluviali, le pavimentazioni esterne sul lato ovest, l&#8217;impianto cucina, la caldaia i collegamenti idraulici per il gas.<br />
A causa del mancato completamento l&#8217;opera, dopo sei anni, si troverebbe in stato di totale abbandono, come evidenziano le foto allegate alla relazione del Corpo Forestale dello Stato.<br />
Secondo la ricostruzione della Procura, per l&#8217;acquisto dei terreni e dell&#8217;immobile, i lavori, la progettazione, la direzione dei lavori e le altre spese tecniche sono stati spesi, ad oggi, complessivamente euro 1.216.084,45.<br />
La relazione, oltre a quelle appena descritte, ha segnalato innumerevoli altre irregolarità e illegittimità delle procedure di acquisizione e di appalto relative, ad esempio, all&#8217;incongruo prezzo di acquisto dei terreni (8 milioni di lire ad ettaro, anziché 4 milioni di lire come risulta dal BUR Toscana n.31/98), l&#8217;inopportunità della nomina di due direttori dei lavori (ing. Cassiani e geom. Bucci), la mancata chiarezza in ordine al calcolo della durata dei lavori dei singoli lotti e delle proroghe.<br />
Tuttavia, sempre secondo la Procura attrice, il danno derivato all&#8217;amministrazione comunale e, soprattutto, alla collettività amministrata, dal mancato utilizzo dell&#8217;opera sarebbe dipeso dalla inopportuna decisione (delibera di Giunta n.45/2008) di modificare il progetto aggiungendo innumerevoli lavori nuovi ed eliminandone altri necessari a rendere completa la struttura.<br />
Successivamente, con delibera n.52/2012, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per il 5° lotto e, a seguito di gara, sono stati aggiudicati i lavori per il completamento dell&#8217;opera alla ditta Il Giogo Soave snc di Filattiera che dovrebbe provvedere anche al finanziamento dei lavori.<br />
Il Comune, inoltre, avrebbe affidato alla medesima ditta la gestione della struttura per la durata di 20 anni, a fronte di un corrispettivo annuo di euro 12.000,00.<br />
L&#8217;aggiudicazione sarebbe avvenuta nel gennaio 2013, ma ad oggi (e certamente fino al marzo 2015, quando i funzionari del Corpo Forestale hanno proceduto al sopralluogo scattando le fotografie che documentano l&#8217;abbandono del fabbricato), nulla di tutto questo si è verificato.<br />
Pertanto, ad avviso della Procura, dalla vicenda emergerebbe un danno rilevante pari al mancato utilizzo per almeno sei anni dell&#8217;immobile (partendo dal certificato di regolare esecuzione del 10 giugno 2009 per arrivare agli accertamenti istruttori fotografici dell’aprile 2015), attualmente in stato di abbandono, per il recupero del quale il Comune di Filattiera e le altre amministrazioni pubbliche finanziatrici hanno comunque speso oltre 1.200.000,00 di euro.<br />
Al riguardo il danno erariale potrebbe essere calcolato, ai sensi dell&#8217;art. 1226 codice civile, in via equitativa, nella misura del 15% dei costi sostenuti moltiplicato gli anni di mancato utilizzo.<br />
La misura del 15% comprenderebbe in (minima) parte il saggio di interesse legale ma, soprattutto, la circostanza che il denaro speso avrebbe potuto essere utilizzato per altre opere e servizi in favore dei cittadini del Comune, i quali, insieme ai turisti, comunque, non hanno neppure potuto fruire del fabbricato nel corso delle gite all&#8217;interno del Parco Nazionale dell&#8217;Appennino Tosco- Emiliano.<br />
Del danno erariale ipotizzato, pari ad euro 1.080.00,00 (15% di euro 1.200.000,00 = 180.000,00 x 6 anni = 1.080.000,00) dovrebbero rispondere, in misura maggiore (euro 864.000,00, pari al 80% della somma indicata) gli amministratori (Bardini, Leonelli, Leoncini e Pagani), in carica fino al giugno 2009, responsabili delle irregolarità e illegittimità rilevate nelle procedure di appalto delle opera di ristrutturazione, in special modo della decisione (delibera n.45/2008) di variare il progetto aggiungendovi nuovi lavori ed eliminandone alcuni invece necessari per la funzionalità.<br />
Tale decisione, secondo la Procura sarebbe la causa principale dello stato di abbandono in cui versa oggi l&#8217;immobile.<br />
Della restante quota del 20% (pari ad euro 216.000,00) dovrebbero rispondere gli amministratori in carica dal giugno 2009 sino a giugno 2014 (Mori, Moscatelli, Terzi, Pettazzoni e Longinotti), i quali, pur avendo aggiudicato i lavori del 5°lotto solo in data 18 agosto 2012 e prevista la concessione in gestione del punto ristoro alla ditta aggiudicataria, hanno poi lasciato trascorrere altri mesi senza adottare le iniziative idonee per consentire l&#8217;inizio dei lavori o, comunque, obbligare la ditta a rispettare gli impegni presi.<br />
Attivata la procedura dell’invito a dedurre tutti gli interessati hanno presentato memorie scritte, escludendo ogni responsabilità al riguardo senza però avvalersi della facoltà di essere sentiti personalmente.<br />
Per gli Amministratori subentrati considerata la complessità dei fatti causa, la Procura ha ritenuto che, allo stato, ai medesimi non potevano&nbsp;&nbsp;essere contestati addebiti per difetto di colpa azionabile.<br />
Valutate non esaustive le argomentazioni difensive degli altri Amministratori, (sulla non chiamata in giudizio degli Amministratori in carica dal giugno 2009 si vedano le argomentazioni dell’atto di citazione, pagg. 8-9) è stato formalizzato il presente atto ed in previsione dell’odierna udienza di merito le parti convenute si sono costituite in giudizio tramite patrocinio legale.<br />
In particolare le difese, tutte affidate ai medesimi patrocinanti, hanno eccepito:<br />
a) maturata prescrizione atteso il non occultamento doloso del fatto;<br />
b) non antigiuridicità della condotta per assenza di risorse economiche necessarie al completamento dell’opera;<br />
c) mancanza del nesso causale atteso il subentro di altra amministrazione;<br />
d) interruzione del nesso di causalità per sopraggiunti dannosi eventi atmosferici naturali;<br />
e) assenza di colpa grave trattandosi anche di scelte politiche insindacabili;<br />
f) errata quantificazione del danno che dovrebbe essere rapportato, al massimo, nei mancati introiti da affitto non percepito, da ridurre percentualmente atteso il coinvolgimento di altri componenti l’Amministrazione comunale (tecnici, segretario comunale e amministratori successivi).<br />
In sede di discussione orale, il patrono di parte convenuta ed il rappresentante della Procura hanno ampiamente ribadito i propri difformi scritti ed il giudizio è passato in decisione sulla base delle argomentazioni ed allegazioni processuali.<br />
Considerato in</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>A parere di questo Collegio, nella vicenda in esame si ravvisano tutti i presupposti necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione amministrativo-contabile.<br />
In primo luogo deve essere disattesa l’eccepita prescrizione dell’azione di responsabilità in quanto trattasi di un danno istantaneo con effetti permanenti (“deprezzamento continuo dell’immobile non ultimato” di cui in dettaglio al successivo punto 4) per cui il dies a quo del diritto al risarcimento del creditore (nel caso di specie l’Erario) non inizia a decorrere se non dalla cessazione della condotta dannosa (cfr. SS.UU. n.23763 del 14 novembre 2011 e da ultimo Sez. I civ. n. 5081 del 15 marzo 2016).<br />
1.&nbsp;Nel merito, in primo luogo è indubitabile che all’epoca degli eventi le parti convenute erano direttamente legate all’Amministrazione pubblica locale danneggiata da un&nbsp;rapporto funzionale di servizio&nbsp;in quanto componenti la Giunta comunale.<br />
2.&nbsp;Altrettanto evidente è il&nbsp;nesso causale&nbsp;tra la condotta degli stessi e l’evento dannoso (utilizzazione di somme pubbliche, allo stato, in termini privi di utilità) atteso che il tutto si è svolto con la partecipazione, per la parte pubblica, dei convenuti.<br />
3.&nbsp;Circa il comportamento dei medesimi occorre valutare l’ulteriore elemento della configurabilità della&nbsp;condotta&nbsp;quantomeno gravemente colposa come risulta dall’esame dei comportamenti stessi, ampiamente illustrati nella attività istruttoria espletata.<br />
Come sopra riportato la vicenda, nella sua oggettiva complessità, è frutto di scelte tecniche ed amministrative nei fatti dimostratesi inopportune.<br />
Tali scelte sono attribuibili a diverse compagini di Giunta che hanno come minimo comune denominatore una sottovalutazione delle risorse (sia quelle necessarie che quelle realmente disponibili) nonché l’approvazione di varianti ai lavori non sufficientemente ponderate e, sostanzialmente, contrproducenti.<br />
Come è noto, in generale, l’uso delle risorse pubbliche deve avere una utilitas anche se non immediata ma differita nel tempo e, comunque, valutabile sotto il profilo della buona amministrazione.<br />
Nel caso di specie le somme utilizzate non hanno portato alla realizzazione di alcun progetto fruibile dalla cittadinanza e, questo, prescindendo sia dalla individuazione delle somme economiche realmente disponibili che della tipologia degli interventi dapprima decisi e successivamente modificati.<br />
In altri termini il giudice contabile, in questa sede, non è chiamato ad avvalorare la contabilità dell’intero intervento edilizio ma, diversamente, deve invece rispondere ad una mera richiesta attorea di reintegro economico per cattiva gestione delle risorse.<br />
Al riguardo la mancata ponderazione delle reali “possibilità” per l’Amministrazione comunale di poter realizzare nel territorio la “Ristrutturazione e recupero di strutture di interesse turistico e culturale in località Logarghena” nonché l’adozione di varianti di lavori rilevatesi poi controproducenti, sono sicuramente indice di condotta gravemente colposa, sindacabile in questa sede.<br />
4.&nbsp;Ciò premesso il&nbsp;danno erariale&nbsp;azionato non può però essere confermato nella sua integralità in quanto, pur prendendo atto della riduzione equitativa operata dalla Procura in sede di atto di citazione rispetto agli importi indicati nell’invito a dedurre, il Collegio non ritiene esenti da corresponsabilità gli Amministratori subentrati agli odierni convenuti.<br />
Anche se le opinabili scelte iniziali ricadono nel periodo di gestione del Comune affidato ai convenuti, i fatti temporali si protraggono sotto la gestione subentrante che non si attiva (o perlomeno non vi è prova in atti al riguardo) con la dovuta diligenza per portare a termine una operazione immobiliare, allo stato, del tutto fallimentare per l’Amministrazione stessa e la comunità degli amministrati.<br />
Risulta, pertanto, in parte condivisibile la tesi difensiva per la quale vi sarebbero “concorrenti comportamenti colpevoli” di altri soggetti (tecnici, segretario comunale ed amministratori subentranti) della qualcosa andrebbe tenuto conto, individuando una percentuale di riduzione dell’addebito.<br />
Non è invece condivisibile la quantificazione difensiva che individuerebbe il danno nel solo mancato introito del canone di affitto della struttura (non ancora operante) così da sottovalutare il disvalore di tutte le scelte amministrative che hanno portato alla realizzazione di un bene mai potuto utilizzare.<br />
Parimenti il Collegio non condivide la prospettazione attorea che deprezza l’importo delle spese sostenute del 15% annuo.<br />
In effetti, estremizzando la vicenda, se il mancato utilizzo dell’immobile si fosse protratto per dieci anni, il deprezzamento oggi avrebbe raggiunto l’impossibile percentuale del 150% del valore delle risorse utilizzate mediante il ricorso (ad opera della Procura) a criteri empirici e non dimostrabili quali il “valore” di un diverso e migliore utilizzo delle stesse risorse oppure la quantificazione del mancato uso, da parte della collettività, del bene stesso (oggi inagibile).<br />
Tutto ciò premesso il Collegio ritiene di applicare parametri più “certi”.<br />
Per comodità la Procura ha arrotondato gli esborsi patrimoniali ad&nbsp;euro 1.200.000,00&nbsp;e questo costituisce il dato di partenza.<br />
Ipotizzando che tale importo sia stato integralmente e legittimamente speso sulla struttura il valore della stessa dovrebbe essere, quantomeno, pari alle risorse che, secondo i principi contabili degli ammortamenti immobiliari ai fini fiscali, si riduce per naturale degrado del 5% annuo pari ad&nbsp;euro 60.000,00&nbsp;(1.200.000,00 x 5%).<br />
Questo danno da deprezzamento, moltiplicato per gli anni di non utilizzo ammonta ad&nbsp;euro 360.000,00&nbsp;(60.000,00 x 6) e la percentuale da addebitare ai convenuti, per tutte le considerazioni di cui sopra, può essere equitativamente quantificata in 1/3, pari ad&nbsp;euro 120.000,00.<br />
In sintesi il patrimonio immobiliare del Comune di Filattiera (MS) ha subito un danno da svalutazione (di euro 360.000,00) di cui euro 120.000,00 saranno rifusi, in parti uguali, dai convenuti.<br />
In questi termini il giudizio deve essere parzialmente accolto ma il concreto svolgimento della vicenda e la complessità della individuazione del dies a quo del danno erariale addebitato equitativamente, determina la non corresponsione delle cd. somme accessorie.<br />
L’esito del processo comporta, comunque, la condanna alle spese di giudizio.<br />
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti, infine, gli interessi nella misura del saggio legale fino al momento del saldo;</p>
<div style="text-align: center;">PER QUESTI MOTIVI</div>
<p>la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio n.60362/R, e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale conformità delle conclusioni del Pubblico ministero,</p>
<div style="text-align: center;">CONDANNA</div>
<p>i convenuti&nbsp;BARDINI Pierluigi,&nbsp;LEONELLI Giovanni,&nbsp;LEONCINI Mario&nbsp;e&nbsp;PAGANI Fabrizio&nbsp;al pagamento, a favore del Comune di Filattiera (MS), dell’importo di&nbsp;€.30.000,00 ciascuno, nel complesso&nbsp;€.120.000,00 (centoventimila/00),&nbsp;omnicomprensivi.<br />
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi, nella misura del saggio legale, fino alla data di effettivo pagamento.<br />
Condanna, altresì, le parti convenute al pagamento in pari quota delle spese processuali, in favore dello Stato che, fino alla presente decisione, sono liquidate in €.899,29.=(Euro ottocentonovantanove/29.=)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito.<br />
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 25 maggio 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il PRESIDENTE f.f. &#8211; RELATORE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Carlo Greco<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 29 SETTEMBRE 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL DIRETTORE DI SEGRETERIA<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Paola Altini<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-sentenza-29-9-2016-n-255/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2016 n.255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Deliberazione &#8211; 24/3/2016 n.31</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-deliberazione-24-3-2016-n-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-deliberazione-24-3-2016-n-31/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-deliberazione-24-3-2016-n-31/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Deliberazione &#8211; 24/3/2016 n.31</a></p>
<p>TABBITA, PELUFFO Relazione sulla finanza locale in Toscana Approvazione della relazione concernente: a) i risultati del controllo-monitoraggio effettuato sulle relazioni degli organi di revisione sul rendiconto 2013 degli enti locali territoriali della Toscana (art. 1, commi 166 e seguenti della legge finanziaria 2006), b) la ricognizione dell’attività di controllo svolta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-deliberazione-24-3-2016-n-31/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Deliberazione &#8211; 24/3/2016 n.31</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-deliberazione-24-3-2016-n-31/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Deliberazione &#8211; 24/3/2016 n.31</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">TABBITA, PELUFFO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Relazione sulla finanza locale in Toscana</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Approvazione della relazione concernente: a) i risultati del controllo-monitoraggio effettuato sulle relazioni degli organi di revisione sul rendiconto 2013 degli enti locali territoriali della Toscana (art. 1, commi 166 e seguenti della legge finanziaria 2006), b) la ricognizione dell’attività di controllo svolta dalla Sezione nel periodo 2006-2015.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Del. n. 31/2016/AFC</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>Corte dei Conti<br />
Sezione regionale di controllo per la Toscana</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
composta dai magistrati:<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Roberto TABBITA&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; presidente<br />
Maria Annunziata RUCIRETA &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; consigliere<br />
Paolo PELUFFO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; consigliere, relatore<br />
Emilia TRISCIUOGLIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; consigliere<br />
Laura D’AMBROSIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; consigliere<br />
Marco BONCOMPAGNI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; consigliere<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
nell’adunanza del 10 marzo 2016;<br />
&nbsp;<br />
VISTO l’art. 100, comma 2, Cost.;<br />
&nbsp;<br />
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;<br />
&nbsp;<br />
VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
&nbsp;<br />
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;<br />
&nbsp;<br />
VISTA la l. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
&nbsp;<br />
VISTO l’art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;<br />
&nbsp;<br />
VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;<br />
&nbsp;<br />
VISTA la Convenzione del 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale di controllo, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale Toscana;<br />
&nbsp;<br />
VISTA la propria deliberazione 31 dicembre 2014, n. 266, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2015;<br />
&nbsp;<br />
VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l’esame dei rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio finanziario 2013”;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
UDITO il relatore, cons. Paolo Peluffo;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DELIBERA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
di approvare la relazione concernente: a) i risultati del controllo-monitoraggio effettuato sulle relazioni degli organi di revisione sul rendiconto 2013 degli enti locali territoriali della Toscana (art. 1, commi 166 e seguenti della legge finanziaria 2006), b) la ricognizione dell’attività di controllo svolta dalla Sezione nel periodo 2006-2015.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, al Presidente regionale dell’ANCI, al Presidente regionale dell’UPI, ai Sindaci e ai Presidenti dei consigli comunali della Toscana, ai Presidenti delle province, ai Consigli provinciali, alle Assemblee provinciali dei sindaci e al Sindaco metropolitano, al Consiglio metropolitano e alla Conferenza metropolitana di Firenze.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Copia della presente deliberazione sarà altresì trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Ragioniere generale dello Stato, al Presidente della Corte dei conti e ai Presidenti della Sezione delle autonomie.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Firenze, nell’adunanza del 10 marzo 2016.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Il relatore &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f.to Paolo Peluffo &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to Roberto Tabbita<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in segreteria il 24 marzo 2016<br />
&nbsp;<br />
Il funzionario preposto al servizio di supporto<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; f.to Claudio Felli</div>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-deliberazione-24-3-2016-n-31/?download=832">Relazione sulla finanza locale 2015</a> <small>(4 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-deliberazione-24-3-2016-n-31/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Deliberazione &#8211; 24/3/2016 n.31</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Parere &#8211; 22/7/2010 n.3244</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-parere-22-7-2010-n-3244/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-parere-22-7-2010-n-3244/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-parere-22-7-2010-n-3244/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Parere &#8211; 22/7/2010 n.3244</a></p>
<p>Pres. Pajno, Est. Roxas 1. Semplificazione normativa – Procedimento cd. “taglia-leggi” &#8211; Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento di abrogazione espressa dalle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete ai sensi dell’articolo 17, comma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-parere-22-7-2010-n-3244/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Parere &#8211; 22/7/2010 n.3244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-parere-22-7-2010-n-3244/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Parere &#8211; 22/7/2010 n.3244</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pajno, Est. Roxas</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Semplificazione normativa – Procedimento cd. “taglia-leggi” &#8211; Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento di abrogazione espressa dalle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete ai sensi dell’articolo 17, comma -4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400” – Riordino di norme regolamentari &#8211; Previsione di un autonomo potere regolamentare in alternativa all’adozione di distinti regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 1, l. n. 400 del 1988</p>
<p>2.	Semplificazione normativa – Procedimento cd. “taglia-leggi” &#8211; Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento di abrogazione espressa dalle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete ai sensi dell’articolo 17, comma -4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400” – Riordino di norme regolamentari &#8211; Rapporto tra il potere di cui all’articolo 17, comma 4-ter legge n. 400 del 1988, ed i diversi poteri regolamentari sottesi agli atti destinati oggetto di riordino</p>
<p>3.	Semplificazione normativa – Procedimento cd. “taglia-leggi” &#8211; Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento di abrogazione espressa dalle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete ai sensi dell’articolo 17, comma -4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400” – Riordino di norme regolamentari &#8211; Regolamenti ex articolo 17, comma 2 e comma 4-bis – Esclusione</p>
<p>4.	Semplificazione normativa – Procedimento cd. “taglia-leggi” &#8211; Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento di abrogazione espressa dalle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete ai sensi dell’articolo 17, comma -4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400” – Riordino di norme regolamentari – Norme già implicitamente abrogate – Esclusione</p>
<p>5.	Semplificazione normativa – Procedimento cd. “taglia-leggi” &#8211; Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento di abrogazione espressa dalle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete ai sensi dell’articolo 17, comma -4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400” – Riordino di norme regolamentari – Natura regolamentare (e nonm legislativa o amministrativa) degli atti inclusi in elenco</p>
<p>6.	Semplificazione normativa – Procedimento cd. “taglia-leggi” &#8211; Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento di abrogazione espressa dalle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete ai sensi dell’articolo 17, comma -4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400” – Riordino di norme regolamentari – Disposizioni prive di contenuto normativo &#8211; Salvezza degli effetti provvedimentali</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Occorre stabilire se, con la norma di cui all’articolo 17, comma 4-ter della legge n. 400 del 1988, sia stato introdotto un autonomo potere regolamentare, volto ad effettuare una periodica opera di riordino (nonché di ricognizione e abrogazione) ovvero si sia inteso prevedere che, ai fini del riordino (nonché delle ricognizioni e delle abrogazioni), occorra provvedere a porre in essere autonomi regolamenti di esecuzione, di attuazione e integrazione di legge e decreti legislativi, indipendenti o di organizzazione, a seconda del tipo di regolamento su cui l’atto secondario di riordino è destinato ad incidere. Ove dovesse ritenersi che la norma di cui all’articolo 17, comma 4-ter, richieda ai fini di riordino, l’adozione di distinti regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della medesima legge n. 400, non potrebbe procedersi con l’emanazione di un unico atto regolamentare.	</p>
<p>2. L’esercizio del potere di cui all’articolo 17, comma 4-ter, della legge n. 400 del 1988, dovrebbe essere ritenuto idoneo a modificare o abrogare le disposizioni regolamentari prese in considerazione, ma non dovrebbe in linea di principio, incidere sulla permanenza del potere regolamentare, attribuito o riconosciuto all’amministrazione, di cui le singole disposizioni prese in considerazione costituiscono manifestazione; e del resto, l’esercizio anche periodico di un potere di riordino di norme regolamentari suppone la permanenza in vita del potere regolamentare di cui tali norme costituiscono manifestazione.	</p>
<p>3. Poiché l’articolo 17, comma 4-ter della legge n. 400 del 1988 fa riferimento ai soli regolamenti da emanarsi ai sensi del comma 1-bis della medesima legge n. 400 del 1988, occorrerà verificare se fra gli atti regolamentari inclusi nello schema di provvedimento non vi siano regolamenti di delegificazione o comunque esclusi dall’ambito del potere ex articolo 17, comma 4-ter della legge n. 400 del 1988.	</p>
<p>4. Non possono costituire oggetto di abrogazione espressa norme implicitamente abrogate, della cui abrogazione il regolamento ha effetto meramente dichiarativo. In ogni caso, la norma di cui all’articolo 17, comma 4-ter sembra richiedere che, ove si proceda con unico regolamento, le norme per le quali il regolamento ha effetto meramente dichiarativo (e cioè quelle oggetto di abrogazione implicita) siano distinte formalmente da quelle oggetto di abrogazione espressa.	</p>
<p>5. La previsione, recata al comma 2 dell’articolo 1 dello schema, che fa salvi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di contenuto normativo incluse nel provvedimento appare contraddittoria con l’impostazione del provvedimento, teso alla cancellazione degli atti non più rilevanti. Invero, la ventilata persistenza di effetti amministrativi induce a disporne piuttosto l’esclusione dalla rimozione totale, rientrando a maggior ragione nel riordino delle disposizioni, non considerato nello schema in esame.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>Consiglio di Stato</p>
<p>Sezione Consultiva per gli Atti Normativi</p>
<p>Adunanza di Sezione del 22 luglio 2010<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>NUMERO AFFARE 03244/2010</p>
<p>OGGETTO:</p>
<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Ministro per la semplificazione normativa. </p>
<p>	<br />
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento di abrogazione espressa dalle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete ai sensi dell’articolo 17, comma -4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.</p>
<p>	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>LA SEZIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Vista la relazione trasmessa con nota del 7 luglio 2010, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la semplificazione normativa – chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all’affare in premessa;</p>
<p>Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;</p>
<p>	<br />
Premesso:</p>
<p>Lo schema di provvedimento in oggetto si inserisce nel processo di semplificazione normativa intrapreso in base alla legge 23 novembre 2005, n. 246 per far fronte alla ipertrofia normativa e determinare una decisiva riduzione dello stock di atti di varia natura che hanno formato oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>A valle delle abrogazioni espresse recate dai decreti-legge nn. 112 e 200 del 2008, con il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 è stata attuata la delega prevista dall’articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005 che ha individuato le disposizioni normative statali anteriori al 1970, di cui è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore, sottraendola all’abrogazione generalizzata (c.d. “effetto ghigliottina”) che avverrà, ai sensi del comma 14-ter del citato articolo 14, il 16 dicembre 2010.</p>
<p>A ciò aggiungasi che per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stato introdotto nel citato articolo 14 il comma 14-ter, recante delega per l’abrogazione di ulteriori disposizioni legislative statali non comprese nel decreto legislativo n. 179 del 2009, delega attuata con provvedimento inviato a questo Consiglio contestualmente a quello in esame, e che forma oggetto di separato parere.</p>
<p>La citata legge n. 69 del 2009, si è altresì data carico di intervenire, per le medesime finalità, sui provvedimenti di rango secondario, che costituiscono un insieme particolarmente vasto di disposizioni e che richiede pertanto una analoga azione di razionalizzazione e di semplificazione.</p>
<p>A tal fine, la legge n. 69 ha introdotto nell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 4-ter, a tenore del quale “Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete”.</p>
<p>Su tale autorizzazione è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, che dispone l’abrogazione espressa di atti regolamentari non numerati pubblicati dal luglio 1861 al giugno 1986, data dalla quale, a seguito della entrata in vigore del Testo Unico sulla promulgazione delle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, i provvedimenti recano l’apposita numerazione. (d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092).</p>
<p>In relazione al periodo temporale considerato, l’articolo 1 dello schema dispone che “sono o restano” abrogate le disposizioni regolamentari contenute nell’allegato al decreto, a far data dal 16 dicembre 2010 e facendo salvi “gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo” contenute nell’elenco allegato.</p>
<p>L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello di pubblicazione.</p>
<p>In ordine alla tecnica utilizzata per la predisposizione del provvedimento, espone l’Amministrazione che è stata compiuta una ricognizione degli atti compresi nel periodo considerato, costituiti principalmente da decreti ministeriali, ma anche da decreti del Presidente della Repubblica, Regi decreti e decreti del Presidente del consiglio.</p>
<p>Sono state altresì considerate ulteriori tipologie di provvedimenti, emessi in particolari periodi storici, quali i decreti del Duce, del Capo provvisorio dello Stato, Luogotenenziali e del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.</p>
<p>Quanto al metodo di lavoro, i provvedimenti da abrogare sono stati sottoposto ai singoli dicasteri, tramite elenchi strutturati distinguendo i provvedimenti riguardanti i settori di competenza, quelli indicanti l’amministrazione avente competenza prevalente e infine, quelli coinvolgenti paritariamente più amministrazioni.</p>
<p>Sulla base delle osservazioni formulate dei vari dicasteri è stato quindi formato l’allegato al decreto, escludendo i provvedimenti censiti per i quali è stato espressamente richiesto il mantenimento in vigore.</p>
<p>Considerato:</p>
<p>1. L’articolo 17, comma 4-ter, della legge n. 400 del 1988, introdotto dall’articolo 5, comma1, lett b), della legge n. 69 del 2009 dispone che con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete. </p>
<p>La norma, che almeno per alcuni aspetti, nel sistema della semplificazione normativa, sembra svolgere con riferimento agli atti di normazione secondaria un ruolo in parte simile a quello svolto dall’articolo 14, comma 14-bis, della legge n. 246 del 2005 con riferimento agli atti legislativi, pone una serie di questioni, la cui soluzione è rilevante ai fini dell’esame dello schema di regolamento in oggetto. Su ciascuna di esse dovrà, pertanto esprimersi l’Amministrazione riferente, facendo conoscere il proprio punto di vista.</p>
<p>2. La prima questione consiste nello stabilire se, con la norma di cui all’articolo 17, comma 4-ter della legge n. 400 del 1988, sia stato introdotto un autonomo potere regolamentare, volto ad effettuare una periodica opera di riordino (nonché di ricognizione e abrogazione) ovvero si sia inteso prevedere che, ai fini del riordino (nonché delle ricognizioni e delle abrogazioni), occorra provvedere a porre in essere autonomi regolamenti di esecuzione, di attuazione e integrazione di legge e decreti legislativi, indipendenti o di organizzazione, a seconda del tipo di regolamento su cui l’atto secondario di riordino è destinato ad incidere.</p>
<p>A favore della prima lettura milita soprattutto la presenza di una autonoma e specifica previsione legislativa, che è appunto quella dell’articolo 17, comma 4-ter della legge n. 400 del 1988; a favore della seconda potrebbe, tuttavia, essere invocata la lettera dell’articolo 17, comma 4-ter, che fa riferimento a “regolamenti da emanare ai sensi del comma 1”, e cioè della disposizione che distingue, appunto, le tipologie di regolamenti sopra ricordate.</p>
<p>La questione merita comunque un approfondimento, anche perché dalla soluzione prescelta derivano ovviamente conseguenze diverse. Ove infatti, dovesse ritenersi che la norma di cui all’articolo 17, comma 4-ter, richieda ai fini di riordino, l’adozione di distinti regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della medesima legge n. 400, non potrebbe procedersi con l’emanazione di un unico atto regolamentare.</p>
<p>3. Connessa con quella sopra indicata è la seconda questione, che attiene al rapporto tra il potere di cui all’articolo 17, comma 4-ter legge n. 400 del 1988, ed i diversi poteri regolamentari di cui sono espressione gli atti destinati a divenire oggetto di riordino, di ricognizione o di abrogazione.</p>
<p>E’ noto, infatti che, in linea di principio, il potere regolamentare non si consuma con il suo esercizio, ma permane anche dopo tale esercizio in capo all’Amministrazione, almeno, fino a quando risulta vigente la fonte primaria attributiva del potere.</p>
<p>Da tale circostanza dovrebbe pertanto derivare che l’esercizio del potere di cui all’articolo 17, comma 4-ter, della legge n. 400 del 1988, dovrebbe essere ritenuto idoneo a modificare o abrogare le disposizioni regolamentari prese in considerazione, ma non dovrebbe in linea di principio, incidere sulla permanenza del potere regolamentare, attribuito o riconosciuto all’amministrazione, di cui le singole disposizioni prese in considerazione costituiscono manifestazione; e del resto, l’esercizio anche periodico di un potere di riordino di norme regolamentari suppone la permanenza in vita del potere regolamentare di cui tali norme costituiscono manifestazione. Anche su tale questione il Ministero vorrà far conoscere il proprio avviso.</p>
<p>4. Altro problema riguarda, invece, il contenuto dei regolamenti di cui all’articolo 17, comma 4-ter della legge n. 400 del 1988. La norma richiamata fa riferimento a regolamenti da emanarsi ai sensi del comma 1-bis della medesima legge n. 400 del 1988; sembrerebbe, pertanto, che oggetto di regolamenti ex articolo 17, comma 4-ter possano essere soltanto norme inserite in regolamenti di esecuzione, di attuazione e integrazione di leggi e decreti legislativi, di regolamenti indipendenti e di organizzazione. Poiché la norma non richiama le relative disposizioni, dall’esercizio del potere regolamentare di cui all’articolo 17, comma 4-ter dovrebbero senz’altro rimanere esclusi i regolamenti ex articolo 17, comma 2 e comma 4-bis.</p>
<p>Sulla questione appare, ovviamente necessario acquisire il punto di vista dell’Amministrazione riferente; la stessa dovrà, altresì verificare se fra gli atti regolamentari inclusi nello schema di provvedimento non vi siano regolamenti di delegificazione o comunque esclusi dall’ambito del potere ex articolo 17, comma 4-ter della legge n. 400 del 1988.</p>
<p>5. Un altro profilo attiene, ancora, al contenuto dei regolamenti ex articolo 17, comma 4-ter della legge n. 400 del 1988.</p>
<p>La norma prevede che, con tali regolamenti si provveda:</p>
<p>&#8211; al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti;</p>
<p>&#8211; alla ricognizione delle disposizioni oggetto di abrogazione implicita;</p>
<p>&#8211; all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.</p>
<p>Risulta pertanto evidente che il contenuto dei regolamenti ex articolo 17, comma 4-ter cambia a seconda dell’effetto che sono destinati a realizzare: quando operano il riordino, essi hanno un contenuto anche eventualmente novativo dell’ordinamento vigente, nei limiti in cui può innovarsi attraverso le operazioni di riordino; quando provvedono alla ricognizione di disposizioni implicitamente abrogate, esse hanno un contenuto dichiarativo di un effetto già prodotto; hanno infine un effetto propriamente abrogativo quando provvedono all’abrogazione di disposizioni prive di contenuto normativo o comunque ormai prive di effetti.</p>
<p>Dalle disposizioni in esame deriva, altresì che non possono costituire ovviamente oggetto di abrogazione espressa norme implicitamente abrogate, della cui abrogazione il regolamento ha infatti effetto meramente dichiarativo. In ogni caso, la norma di cui all’articolo 17, comma 4-ter sembra richiedere che, ove si proceda con unico regolamento, le norme per le quali il regolamento ha effetto meramente dichiarativo (e cioè quelle oggetto di abrogazione implicita) siano distinte formalmente da quelle oggetto di abrogazione espressa.</p>
<p>6. Come si è visto l’articolo 17, comma 4-ter della legge n. 400 del 1988 fa riferimento ad una opera di “periodico riordino” delle disposizioni regolamentari vigenti di ricognizione di quelle implicitamente abrogate e di abrogazione di quelle che hanno ormai esaurito la propria funzione o sono prive di contenuto normativo. La norma sembra pertanto suggerire un metodo di lavoro che privilegi l’identificazione di vasti ambiti materiali, per ciascuno dei quali identificare le disposizioni regolamentari più rilevanti, al fine di stabilire quelle da riordinare (in coerenza con l’operazione di riordino delle disposizioni primarie), quelle da abrogare esplicitamente e quelle oggetto di abrogazione implicita.</p>
<p>Un metodo di questo genere era stato già, d’altra parte, suggerito dalla Sezione con il parere del 14 luglio 1999 formulato in relazione allo schema di decreto legislativo riguardante le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1980, di cui si riteneva essenziale la permanenza in vigore.</p>
<p>L’Amministrazione riferente sembra, invece, aver scelto un diverso approccio &#8211; che comunque sembra muoversi nell’ambito della disciplina di cui all’articolo 17, comma 4-ter, della legge n. 400 del 1988: volto ad una sorta di eliminazione di atti, riferibili ad un periodo di tempo più lontano, già oggetto di abrogazione implicita o da abrogare perché ormai privi di effetti. Appare tuttavia opportuno che l’Amministrazione chiarisca se lo schema di provvedimento in esame debba essere ritenuto come una iniziativa preliminare, da effettuarsi in vista della successiva opera di riordino e se, a tal fine, (ed anche a quella delle ulteriori abrogazioni), si stia procedendo all’identificazione di appositi settori di intervento.</p>
<p>7. Quanto allo schema di provvedimento inviato la Sezione osserva che la formulazione predisposta sembra rendere arduo identificare i criteri adottati per l’inclusione (o, al contrario, l’esclusione) degli atti riportati nell’elenco.</p>
<p>Più in generale, poiché la norma autorizzatrice richiama, quale strumento normativo, i regolamenti “di cui al comma 1” dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988, delimitando in tal modo un campo d’azione che richiede una analisi del potere originariamente posto in base dei provvedimenti considerati, sembrerebbe necessario che l’Amministrazione illustri i criteri in base ai quali sono state identificate le tipologie di atti da includere nel provvedimento e le eventuali limitazioni imposte ai dicasteri in sede di revisione (in particolare, ad esempio, con riferimento ai regolamenti di delegificazione ed organizzativi).</p>
<p>8. Quanto alla formulazione dello schema, l’oggetto è circoscritto ad un periodo temporale determinato, e prende in considerazione solo le disposizioni regolamentari che sono state oggetto di abrogazione implicita e quelle che hanno esaurito la loro funzione, o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.</p>
<p>Su tali provvedimenti l’articolo 1 dello schema dispone che “sono o restano abrogate” le disposizioni elencate nell’allegato allo schema, che riporta in ordine coronologico e senza ulteriori specificazioni le singole disposizioni.</p>
<p>Osserva la Sezione, che l’allegato accomuna due distinte tipologie di atti, quelli che sono stati oggetto di abrogazione implicita, rispetto alle quali il provvedimento assume una funzione per così dire dichiarativa, e quelli ritenuti superflui per aver esaurito la loro funzione o in ragione della carenza di contenuto normativo, per i quali il provvedimento assume natura più incisive, con effetti costrittivi.</p>
<p>Vero è che lo schema prevede che le disposizioni in questione “sono o restano abrogate” rinviando all’elenco allegato che, tuttavia, non identifica la ragione dell’inclusione nel provvedimento.</p>
<p>Ma anche se a ciò si provvedesse, potrebbero rimanere pur sempre margini di perplessità che è necessario rimuovere articolando il provvedimento su due disposizioni, cui facciano riferimento diversi allegati, rispettivamente dedicate alle abrogazioni espresse e alla ricognizione della intervenuta abrogazione implicita.</p>
<p>9. Quanto agli allegati, appare innanzi tutto opportuno, in coerenza con quanto evidenziato sub 7, che l’Amministrazioine fornisca adeguati chiarimenti sulla certa natura regolamentare (e non legislativa o amministrativa) dei diversi atti in essi inclusi. Peraltro, tenuto conto del lavoro di semplificazione “in progress” avviato dall’Amministrazione, sarebbe stato preferibile una organizzazione degli elenchi per comparti; tuttavia, mantenendone l’unitarietà all’interno della distinzione sopra indicata, gli elenchi potrebbero essere più esplicativi introducendo, accanto ai singoli provvedimenti, un descrittore simbolico idoneo a connetterlo alle tipologie provvedimentali previste dalla norma.</p>
<p>10. Infine, perplessità ingenera la previsione, recata al comma 2 dell’articolo 1 dello schema, che fa salvi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di contenuto normativo incluse nel provvedimento.</p>
<p>Disposizione che appare contraddittoria con l’impostazione del provvedimento, teso alla cancellazione degli atti non più rilevanti. Invero, la ventilata persistenza di effetti amministrativi induce a disporne piuttosto l’esclusione dalla rimozione totale, rientrando a maggior ragione nel riordino delle disposizioni, non considerato nello schema in esame.</p>
<p>11. In relazione a quanto esposto, appare necessario che l’Amministrazione faccia pervenire le proprie osservazioni ed i richiesti chiarimenti.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
P.Q.M.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Sospende il parere in attesa dell’adempimento	</p>
<div align="center">
<table width="75%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<td width="32%">
<div align="center">L&#8217;ESTENSORE<br />	<br />
          Giuseppe Roxas</div>
</td>
<td width="24%">&nbsp;</td>
<td width="44%">
<div align="center">IL PRESIDENTE<br />	<br />
          Alessandro Pajno <br />	
        </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>
<p align="center">IL SEGRETARIO<br />	<br />
          Paola Rossi</p>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-toscana-parere-22-7-2010-n-3244/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Toscana &#8211; Parere &#8211; 22/7/2010 n.3244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
