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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Puglia Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Puglia Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla responsabilità amministrativa per danno c.d. indiretto, derivante da malpracrise sanitaria.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 08:52:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-responsabilita-amministrativa-per-danno-c-d-indiretto-derivante-da-malpracrise-sanitaria/">Sulla responsabilità amministrativa per danno c.d. indiretto, derivante da malpracrise sanitaria.</a></p>
<p>&#8211; Responsabilità amministrativa per danno c.d. indiretto, derivante da malpracrise sanitaria, ex art. 9 della legge n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli Bianco) &#8211; Profili di rilevanza della fattispecie &#8211; Ripartizione del danno tra azienda sanitaria e medico &#8211; Deroga al regime della rivalsa civilistica (basata sugli artt. 1298 e 1299,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-responsabilita-amministrativa-per-danno-c-d-indiretto-derivante-da-malpracrise-sanitaria/">Sulla responsabilità amministrativa per danno c.d. indiretto, derivante da malpracrise sanitaria.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-responsabilita-amministrativa-per-danno-c-d-indiretto-derivante-da-malpracrise-sanitaria/">Sulla responsabilità amministrativa per danno c.d. indiretto, derivante da malpracrise sanitaria.</a></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; Responsabilità amministrativa per danno c.d. indiretto, derivante da <em>malpracrise </em>sanitaria, ex art. 9 della legge n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli Bianco) &#8211; Profili di rilevanza della fattispecie &#8211; Ripartizione del danno tra azienda sanitaria e medico &#8211; Deroga al regime della rivalsa civilistica (basata sugli artt. 1298 e 1299, 2055 c.c.) e agli ordinari criteri di quantificazione del danno in punto di responsabilità amministrativa &#8211; Limitazione del potere del giudice contabile di determinare e costituire il debito risarcitorio &#8211; Sussiste.</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; Condotta antigiuridica ed elemento soggettivo &#8211; Obbligo non assoluto di osservanza del sanitario delle c.d. regole di <em>soft law</em>&#8211; Verifica giudiziale: automatismo tra il mancato rispetto delle linee guida e la colpa grave, necessaria per la condanna in sede contabile &#8211; Non sussiste.</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; Valore delle <em>guidelines</em>in ambito penale e civile/amministrativo.</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; Nesso di causalità &#8211; Regola probatoria del “<em>più probabile che non</em>” (o della preponderanza dell’evidenza) &#8211; Si applica anche nei giudizi di responsabilità amministrativa.</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; Inammissibilità dell’azione in caso di mancata comunicazione dell’instaurazione del giudizio da parte del danneggiato o dell’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte &#8211; Non rileva in caso di trattative giudiziali.</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; Inopponibilità dell’accordo transattivo – Sussiste.</li>
<li style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; Obbligo delle strutture sanitarie di assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi. Delega alla fonte regolamentare. Mancata attuazione dei decreti attuativi. Norma priva di efficacia giuridicamente vincolante &#8211; Obbligo non assoluto &#8211; Possibilità di ricorrere ad “<em>altre analoghe misure</em>”.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;">&#8211; Nel regime previgente alla legge n. 24 del 2017, al danno da “<em>malpractice</em>” sanitaria si applica la disciplina di cui agli artt. 1228, 1298, comma 2 e 2055, comma 3 c.c.: vi è solidarietà risarcitoria tra struttura e sanitario, che si presume suddivisa in parti uguali anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest’ultimo, salvo il caso (di dolo e) di colpa grave inescusabile, e cioè di deviazione imprevedibile dal programma delle scelte organizzative e operative anteposte dalla struttura o indicate dalle <em>best practise</em>sanitarie, condivise dallo stesso esercente la professione medica. La legge Gelli, innovando sul punto, fissa un limite restitutorio massimo, onde evitare di ricondurre la responsabilità del medico nell’alveo di quella contrattuale (contrariamente alla riqualificazione normativa operata dalla legge in termini di illecito aquiliano), in tal guisa deviando non solo rispetto al regime della rivalsa in ambito civilistico, ma anche rispetto agli ordinari criteri di quantificazione del danno tipici della responsabilità amministrativa – ove il giudice ha il compito di determinare e costituire il debito risarcitorio, stabilendo quanta parte del danno prodotto debba rimanere a carico dell’Amministrazione, senza predeterminazione di limiti di sorta – creando un regime di <em>favor</em>per tale categoria di dipendenti pubblici.</li>
<li style="font-weight: 400;">&#8211; Il medico ha il dovere di verificare la praticabilità e l’adattabilità delle <em>guidelines</em>nel singolo caso concreto &#8211; D’altro canto il giudice contabile deve scrutinare la adeguatezza delle linee guida rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso, non potendosi riconoscere alcun automatismo tra la condotta del medico che non si sia attenuto alle linee guida e la dimostrazione dello stato soggettivo gravemente colposo richiesto ai fini della responsabilità amministrativa.</li>
<li style="font-weight: 400;">&#8211; Se sul fronte penale le linee guida rilevano per i reati colposi di omicidio e lesioni personali, limitatamente agli eventi dannosi verificatisi a causa di imperizia, operando quali cause di esclusione della colpevolezza, su quello civile e amministrativo esse costituiscono un criterio di verifica del grado della colpa oltre che di determinazione del<em>quantum </em>del risarcimento del danno: la legge vincola, difatti, il giudice civile a tenere a tale fine conto dell’osservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali, ricalcando il precedente citato art. 3, comma 1 del decreto Balduzzi. Tale criterio deve ritenersi costituire un utile referente anche per il giudice contabile, a maggior ragione se si considera che questi, nell’esercizio del potere riduttivo dell’addebito, già parametra l’importo di danno da addebitare al dipendente pubblico in relazione allo scarto tra la condotta da questi tenuta rispetto a quella esigibile nel caso concreto.</li>
<li style="font-weight: 400;">&#8211; Spetta al P.M. contabile provare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il principio del “<em>più probabile che non</em>”, causa del danno arrecato al paziente che ha condotto alla richiesta risarcitoria liquidata dalla struttura sanitaria pubblica, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.</li>
<li style="font-weight: 400;">&#8211; La legge correla la causa di inammissibilità dell’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa nel solo caso in cui la transazione sia stata conclusa in via stragiudiziale, ma non nel caso di trattative avviate e concluse nel giudizio avviato dal danneggiato nei confronti della struttura, la cui instaurazione sia stata comunicata al sanitario allo scopo di consentirgli di intervenire in tale giudizio per far valere le proprie ragioni e di consentire, in tal guisa, un unico accertamento di responsabilità.</li>
<li style="font-weight: 400;">&#8211; La transazione costituisce, sotto il profilo oggettivo, un mero presupposto (il c.d. fatto generatore di danno) da cui derivano gli addebiti contestati dal Pubblico Ministero &#8211; Né la condanna in sede civile della p.a. (specie quando il sanitario non abbia partecipato al relativo giudizio) né, <em>a fortiori</em>, le scelte transattive, giudiziali o stragiudiziali,  possono avere alcun effetto vincolante sul giudizio per danno indiretto innanzi alla Corte dei conti, essendo questo finalizzato ad accertare autonomamente la responsabilità dell’agente pubblico alla luce dei presupposti e dei criteri propri della responsabilità amministrativa.</li>
<li style="font-weight: 400;">&#8211; La legge Gelli consente alle aziende di scegliere forme alternative (alla sottoscrizione di polizze assicurative) di gestione del rischio sanitario (ad es. assumendolo direttamente, tramite la creazione di una struttura apposita nonché di un fondo di riserva o rischi), rimettendo ai vertici aziendali tale scelta (in sé insindacabile, se non nei modi di estrinsecazione della medesima), da effettuare in base a parametri di opportunità e convenienza.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Romanelli &#8211; Est. Iacubino</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">LA CORTE DEI CONTI</p>
<p style="text-align: center;">SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA</p>
<p style="text-align: justify;">composta dai seguenti magistrati:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">dott. Francesco Paolo Romanelli              Presidente</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">dott. Marcello Iacubino                            Consigliere, relatore</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">dott. Andrea Costa                                    Referendario</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<h4 style="text-align: center;">S E N T E N Z A / O R D I N A N Z A</h4>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 36876 del registro di segreteria, nei confronti di:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), nato a Bari il 1° gennaio 1956, ivi residente alla P.zza Garibaldi n° 74, rappresentato e difeso dall’Avv. Ettore Gorini, elettivamente domiciliato presso di lui in Bari, al C.so Giuseppe Mazzini n. 67 (domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia);</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; yyyyyyyy yyyyyyy (yyyyyyyyyyyyyvyyy), rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Eugenio Lorusso, con lui elettivamente domiciliato in Bari alla Via Amendola n. 166/5 (domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Data per letta, nella pubblica udienza del 6 aprile 2022, la relazione del giudice Marcello Iacubino, e uditi il P.M. nella persona del S.P.G. Pierlorenzo Campa, gli Avv. Ettore Gorini e Felice Eugenio Lorusso per i convenuti.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Con l’assistenza del Segretario Giuseppe Pacucci.</p>
<p>Ritenuto e considerato in</p>
<p style="text-align: center;">FATTO E DIRITTO</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;">– La Procura chiede il risarcimento per danno indiretto cagionato all’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, a seguito di una transazione stipulata in sede civile con i congiunti di una paziente di 12 anni (xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) deceduta presso l’Ospedale pediatrico di Bari San Giovanni XXIII.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’adolescente, ricoverata per un intervento chirurgico di riduzione di una frattura del femore, in tesi accusatoria, non si è più risvegliata dall’anestesia a causa (cfr. pag. 35 e ss. citazione):</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; di una gestione sbagliata della fase preoperatoria (ove non è stato preso nella dovuta considerazione il valore elevato del CPK negli esami di laboratorio propedeutici all’intervento, integrante uno degli indici sintomatici di una patologia congenita da cui era affetta la paziente, <em>infra</em> descritta; l’aumento oltre soglia di ETC02; l’aumento della temperatura corporea);</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; di un’errata conduzione della fase operatoria (ove è mancato il monitoraggio della temperatura corporea, in particolare della temperatura centrale);</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; di un ritardo nella diagnosi di <em>ipertermia maligna</em>, che ha determinato complicanze nel corso dell’operazione, sfociate nell’<em>exitus</em> morte il 19 settembre 2017, a poche ore dalla conclusione dell’intervento.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il PM rinvia sul punto alla relazione del Consulente tecnico (CT) della Procura della Repubblica, secondo cui la causa della morte è stata individuata in uno «<em>scompenso cardio-circolatorio irreversibile associato a severa iperpotassiemia e Coagulazione Intravascolare Disseminata (CID); tali condizioni si verificarono in una bambina che presentò un’Ipertermia Maligna in corso di anestesia generale per intervento chirurgico di riduzione e sintesi di frattura diafisaria del femore di destra conseguente a caduta accidentale</em>».</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La Procura evidenzia che l’Azienda Policlinico «<em>non era coperta da assicurazione</em>», come invece prevede la legge, profilo stigmatizzato dal convenuto Yyyyyyy, il quale aggiunge che la Corte dovrebbe tenere conto di tale elemento sulla base dell’assunto secondo cui l’effettiva copertura assicurativa avrebbe potuto evitare esborsi da parte della struttura sanitaria ed elidere eventuali profili di danno erariale, qualora sussistenti.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La pubblica accusa imputa: <em>(i)</em> al Xx xxxxx, medico anestesista assegnato al caso in rassegna, di avere trascurato il valore elevato del CPK e somministrato, per l’anestesia generale propedeutica all’intervento ortopedico, un farmaco controindicato per la patologia sofferta dalla paziente; <em>(ii)</em> al medico primario/direttore del reparto dott. Yyyyyyy, chiamato in soccorso e intervenuto, ad operazione chirurgica quasi conclusa, di aver erroneamente diagnosticato una «<em>tromboembolia polmonare</em>» e «<em>ritardato</em>» di altre tre ore «<em>la somministrazione del farmaco salvavita</em>», anche a causa della mancanza in struttura di tale medicinale.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per l’organo requirente sussiste il nesso di causalità sia tra il danno subito dall’Ente (il Policlinico) e la condotta dei medici; sia tra questi ultimi e i danni subiti dalla paziente, cagionati a causa di un comportamento non conforme alle <em>Linee Guida</em>, avendo gli stessi provveduto con inescusabile ritardo al corretto inquadramento diagnostico del caso e, di conseguenza, ad iniziare l’adeguata terapia farmacologica: «<em>L’evento dannoso subito dall’Ente consiste nel detrimento patrimoniale seguito dall’esborso pecuniario</em>», pari a 630.000,00 euro, «<em>Ove la condotta dei medici fosse stata improntata alla diligenza (&#8230;) con alta probabilità non si sarebbe verificato l’evento morte …, in conseguenza del quale i congiunti hanno chiesto e ottenuto il risarcimento da parte dell&#8217;azienda Ospedaliera</em>».</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La Procura ritiene che la condotta serbata dai convenuti nella vicenda che occupa sia connotata da grave imperizia e, sotto il profilo della quantificazione del danno, che debba tenersi conto della «<em>corresponsabilità</em>» dello stesso Policlinico, a suo avviso colpevole di diverse «<em>disfunzioni organizzative</em>», come la «<em>mancanza di misuratori di temperatura nella sala operatoria, la mancanza di Dantrolene, rimosso perché scaduto</em>», situazioni in cui «<em>i convenuti si sono trovati a operare</em>».</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Nel giudizio incardinato dai danneggiati, ex art. 702 c.p.c., dinanzi al Tribunale ordinario di Bari &#8211; Terza sezione civile (RG n. 14696/2019), nei confronti della sola Azienda Ospedaliera, in data 29 luglio 2020 quest’ultima inviava al difensore della parte ricorrente proposta transattiva per euro 629.268,55, che veniva accettata, originando la successiva ordinanza ex art. 185 c.p.c., emessa dal Giudice a seguito dell’udienza del 17.09.2020, con cui si proponeva la corresponsione dell’importo di euro 630.170,00 in favore di tutti gli eredi ricorrenti, a tacitazione di qualunque pretesa connessa a tale titolo. L’Azienda procedeva quindi ad approvare la delibera n. 1503/2020, e sottoscrivere il conseguente atto di transazione, liquidando l’indicato importo con tre mandati (nn. 8185, 8156 e 8157 del 30.11.2020).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il P.M. evidenzia che sono stati rispettati i termini e le procedure previsti dall’art. 13 “<em>Obbligo di comunicazione all&#8217;esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità</em>” di cui alla L. 8/3/2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco), applicabile <em>ratione temporis</em> alla fattispecie per cui è questione: in particolare, l’Azienda Ospedaliera, “<em>oltre ad una serie di note interlocutorie, ha tempestivamente comunicato ai medici l’iter stragiudiziale e giudiziale: con nota prot. n. 35600 del 23.4.2019, ha comunicato l’avvio delle trattative; i medici si sono costituiti nel procedimento ex art. 696 bis cpc attivato dai ricorrenti; con pec (regolarmente ricevuta) in data 20 dicembre 2019 è stata data comunicazione dell’avvio del ricorso ex art. 702, notificato in data 7.11.2019, in cui è stata convenuta solo l’AO (che ha richiesto integrazione del contraddittorio, ma che è esitato nella sottoscrizione dell’accordo transattivo su proposta del giudice ex art. 85 bis cpc); infine, con nota prot. n. 71789 del 2/10/2020, è stato comunicato ai due medici, senza riscontro alcuno, l’intendimento di addivenire ad una transazione su proposta del giudice, con contestuale messa in mora</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Nel richiamare, inoltre, l’art. 9 (“<em>Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa</em>”) della legge il quale, tra le altre cose, limita l’importo della condanna per la responsabilità amministrativa (e della surrogazione di cui all’articolo 1916, primo comma, del codice civile), in caso di colpa grave, nella misura massima del “<em>valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo</em>”, e ritenendo che una parte del danno sia imputabile anche all’Azienda, come sopra detto, la Procura limita la richiesta risarcitoria nei confronti dei due medici convenuti nella misura di una sola annualità – corrispondente a quella in cui è stata posta in essere la condotta (anno 2017) – della retribuzione lorda da essi percepita, pari per il dott. Xx xxxxx a euro 86.035,38, e per il dott. Yyyyyyy a euro 106.026,60.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ragion per cui, esperita la fase processuale, ha convenuto i citati professionisti a rispondere davanti a questa Corte per rispondere del sopra riportato danno erariale indiretto causato al Policlinico di Bari, nella misura testé indicata.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li style="font-weight: 400;">– Si difende il convenuto Xxxx Xx xxxxx, deducendo <em>in primis</em> la inammissibilità della odierna azione di rivalsa per violazione dell’art. 13 della L. n. 24/2017, che pone a carico della struttura sanitaria l’obbligo di comunicare all’esercente professione sanitaria, l’instaurazione del giudizio e l’avvio di trattative stragiudiziali da condurre con il danneggiato; in quest’ultimo caso, a suo parere la comunicazione deve da un lato contenere l’inxxxx a prenderne parte o, quanto meno, l’indicazione sulle modalità di svolgimento delle trattative, oltre ai termini di definizione stragiudiziale, in guisa da consentire al sanitario di partecipare effettivamente al tavolo negoziale; dall’altro precedere necessariamente le trattative.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tali presupposti non sarebbero stati rispettati nel caso di specie, non essendogli stato consentito di esprimersi sulla opportunità di definire la controversia in via extra giudiziaria.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Più nel dettaglio, deduce il suo mancato coinvolgimento, la cui prova emergerebbe dalle modalità di svolgimento delle trattative, in particolare dalle due missive di seguito indicate, il cui esame dimostra che egli non fu minimamente coinvolto nelle trattative né fu invitato a parteciparvi, sviluppandosi le stesse solo tra l’Azienda Policlinico e il difensore delle ricorrenti (l’Avv. Tiziana Paparella), all’insaputa degli odierni convenuti. Richiama al riguardo due atti contenuti nel fascicolo istruttorio (doc. 13 e doc. 14 della produzione attorea), dei quali il Dott. Xx xxxxx avrebbe appreso l’esistenza solo a seguito dell’avvio dell’azione di rivalsa, e la nota dell’Azienda Ospedaliera (“AO”) prot. 34414 del 12 maggio 2020, a firma dell’Avv. Raffaella Travi e del Dott. Giovanni Migliore, inviata esclusivamente all’Avv. Paparella, con la quale si formulava una proposta transattiva di 600.165,83 euro (allegato 8 della produzione di Xx xxxxx); e la nota dell’Azienda prot. 53717 del 29 luglio 2020, a firma dei citati legali, anch’essa trasmessa unicamente all’Avv. Paparella, con la quale l’Azienda formulava una proposta transattiva di euro 629.268,55 (allegato 9 della produzione di Xx xxxxx).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Eccepisce poi l’inopponibilità dell’accordo transattivo nei suoi confronti, che discende dalla previsione di cui all’articolo 9, comma 4 della legge 24/2017, secondo cui «<em>in nessun caso la transazione è opponibile all’esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa</em>».</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sottolinea, quindi, la “<em>anomalia</em>”, del procedimento adottato dalla Azienda che, dopo avere offerto la somma di euro 500.000,00, senza informare preventivamente il medico su quali fossero le proprie intenzioni, il 29 luglio 2020 incrementava la quantificazione iniziale di circa 130.000,00, proponendo l’importo di euro 629.268,55.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Da ciò ne consegue, in disparte la già eccepita inopponibilità, che il danno in questione è conseguenza di una transazione conclusa, acriticamente, in assenza di adeguata valutazione sulla congruità delle somme offerte ai familiari della paziente deceduta. A suo avviso tale transazione vincolava il giudice monocratico, nella misura in cui evidenziava il «<em>ridotto divario tra le rispettive proposte avanzate dalla difesa di parte ricorrente rispetto a quelle prospettate dall’Azienda resistente</em>»; aggiunge che l’Azienda poteva anche disattendere le indicazioni fornite dal giudice ex 185 bis c.p.c.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ancora, sostiene che i valori del risarcimento concessi alle nonne della ragazzina rimasta vittima dell’intervento si discostano sensibilmente da quelli liquidati dai Tribunali italiani, valori evincibili agevolmente dal Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della giustizia (cita alcuni esempi).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Invoca, inoltre, l’esercizio del potere riduttivo attesa la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera e degli altri sanitari non coinvolti (gli ortopedici), come riconosciuto dai consulenti nominati dal Tribunale civile; i quali, sotto il primo profilo, hanno ravvisato molteplici responsabilità di carattere organizzativo prevalenti, tra cui <em>in primis</em> la mancanza del farmaco salvavita <em>Dantrolene</em> in sala operatoria (per fatto ad egli non imputabile), per cui se pure fosse stata posta la corretta diagnosi di ipertermia maligna alcun intervento farmacologico avrebbe potuto essere attuato, almeno utilmente; in secondo luogo l’assenza di un misuratore della temperatura corporea in sala operatoria, la mancanza di idonee procedure di emergenza/urgenza, ovvero di gestione organizzativa di situazioni analoghe.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sotto il secondo aspetto, sottolinea che neanche gli Ortopedici dell’U.O. di Ortopedia Pediatrica del P.O. Giovanni XXIII considerarono il valore preoperatorio così elevato del CPK che, a detta degli stessi CT del PM penale, può reputarsi una cosa normale in caso di trauma come quello di specie.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Inoltre, contesta in questa sede gli accertamenti peritali compiuti ex art. 696 c.p.c., cosa che avrebbe fatto se fosse stato evocato nel giudizio introdotto dai danneggiati davanti al G.O. (nel quale, tuttavia – osserva il Collegio – egli sarebbe potuto in ogni caso intervenire – per cui v. meglio <em>infra</em> –, cosa che non ha fatto).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In particolare, assume di avere dato indicazioni alla specializzanda di effettuare le manovre di controllo del caso, intorno alle 9:50/10:00, e che alle ore 10:30, dopo avere personalmente eseguito la ventilazione della paziente, vedendo l’aumento della ETcO2, ha sospeso l’erogazione del <em>Sevofluorane </em>(come si evince dalla cartella clinica) e deciso di sentire una consulenza più qualificata, invocando perciò l’intervento del dott. Yyyyyyy, il quale giunse dopo dieci minuti ipotizzando immediatamente trattarsi di un’embolia polmonare e facendo un prelievo arterioso per l’emogasanalisi. Da quel punto in poi il primario assunse in prima persona la gestione della situazione, richiedendo l’intervento della cardiologa e disponendo il ricovero della paziente in Terapia Intensiva (“TI”), dove il referto dell’ECG escludeva, solo alle 12:15, la diagnosi di tromboembolia polmonare, confermando quella di ipertermia maligna (“IM”).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sostiene dunque che, fino alle 11:01 (ossia fino all’esito del referto dell’emogasanalisi) l’IM era solo un sospetto, non accompagnata da segni clinici eccetto l’aumento dell’ETcO2 e dalla tachicardia. E che non è a lui imputabile l’assenza di una storia clinica della paziente così come la mancanza del <em>Dantrolene</em> in sala operatoria (“SO”), la cui responsabilità è ascrivibile all’AO ovvero al primario del reparto.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Va anche considerato, infine, che se pure avesse posto in tempo la diagnosi ci sarebbe stato solo il 30% di probabilità di evitare complicanze compreso la morte della paziente.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Conclude affinché questa Corte voglia:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; in via principale, dichiarare inammissibile l’azione di rivalsa;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; in subordine, dichiarare infondata e pertanto respingere l’azione risarcitoria proposta dalla Procura regionale nei confronti del deducente e, per l’effetto, mandarlo assolto da ogni addebito;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; in ulteriore subordine, ridurre l’entità dell’addebito, in ragione dell’importo per il quale si ritenesse raggiunta la prova effettiva del danno erariale, anche argomentando ex articolo 9, comma 5 della legge 24/2017, e di esercitare su tale quantificazione il potere riduttivo nella sua massima estensione.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li style="font-weight: 400;">– Il dott. Yyyyyyyy Yyyyyyy deduce – anche sulla base di perizia di parte a firma del Prof. Tommaso Fiore – che nessun errore di diagnosi e di ritardo (fatale) di corretta diagnosi può essergli imputato atteso che, in poco tempo (nell’arco di trenta minuti) e in una situazione di estrema urgenza, senza conoscere gli esami di laboratorio e i precedenti inerenti alla fase preoperatoria, ha individuato la causa delle complicanze in corso e avviato la paziente alla corretta procedura farmacologica (prelevando in prima persona il Dantrolene presso l’armadio dei farmaci), prima del trasferimento in terapia intensiva; anche se troppo tardi a causa dell’inesorabile decorso del tempo, a lui non imputabile, dall’insorgenza del primo sintomo della ipertermia maligna, avvenuto intorno alle ore 9:50/10 di quel fatidico giorno (che avrebbe richiesto un rapido intervento, almeno entro i primi 50 minuti da tale momento). Tale sviluppo «<em>è confermato – oltre che dalla cartella infermieristica di terapia intensiva – dalle dichiarazioni del personale medico e paramedico presente in sala operatoria</em>».</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Conclude chiedendo che la Corte adita voglia: a) sospendere il presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio penale in corso, ed all’esito b) prosciogliere il dott. Yyyyyyy da ogni addebito; comunque, e in subordine c) prosciogliere lo stesso, d) esercitare il potere riduttivo nella misura massima.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li style="font-weight: 400;">– Alla odierna udienza, dopo articolata discussione, il rappresentante del P.M. presente in aula e i patroni dei convenuti hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni, come da verbale in atti.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In particolare, l’Avv. Lorusso ha ribadito che le circostanze indicate a sostegno delle allegazioni del proprio assistito possono essere confermate dal personale medico e infermieristico presente in sala operatoria (ivi compreso il cardiologo), che sarà sentito nel corso del dibattimento penale e di cui, ove occorra, sarà data indicazione alla Corte.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li style="font-weight: 400;">– Come si evince dalla parte espositiva, la vicenda sottoposta allo scrutinio della Corte ha per oggetto una fattispecie di responsabilità amministrativa per danno c.d. indiretto – derivante da <em>malpracrise</em> sanitaria – cagionato all’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari in conseguenza delle presunte condotte antigiuridiche serbate dai due convenuti – medico anestesista assegnato al caso il primo, medico primario/direttore del reparto il secondo – nei confronti di una paziente di 12 anni deceduta presso l’Ospedale pediatrico di Bari San Giovanni XXIII.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Secondo la prospettazione attorea essi avrebbero, in occasione di un intervento chirurgico di riduzione di una frattura del femore, il primo somministrato farmaci anestetici incompatibili con la patologia pregressa da cui era affetta la paziente, ed entrambi errato nel riconoscere in tempo tale patologia, in guisa da determinarne l’<em>exitus</em> mortale.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’azienda Ospedaliera ha transatto in sede giudiziale la liquidazione dell’importo di euro 630.170,00 in favore dei congiunti ricorrenti.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La Procura, sulla base della disciplina normativa vigente <em>ratione temporis</em> (la legge n. 24 del 2017, in particolare l’art. 9: “<em>Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa</em>”), agisce per la restituzione alla citata Azienda, da parte dei medici convenuti, di una quota parte del danno liquidato dalla struttura ai parenti della vittima, quantificata nella misura di una annualità della retribuzione lorda da essi percepita nell’anno in cui è stata posta in essere la condotta (2017), pari per il dott. Xx xxxxx a euro 86.035,38, e per il dott. Yyyyyyy a euro 106.026,60.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il citato art. 9, comma 5 della legge Gelli Bianco conferma la giurisdizione della Corte dei conti su tali fattispecie di danno indiretto, a seguito di condanna in ambito civile al risarcimento del danno subito dal paziente o della stipulazione di una transazione con i danneggiati, in sede sia giudiziale stragiudiziale.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tale fattispecie di danno erariale (indiretto) discende dall’art. 28 della Costituzione e dall’art. 22 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), i quali disegnano un sistema di tutela del cittadino danneggiato dall’attività della p.a. che postula – tra le altre forme di tutela, penale e disciplinare – la responsabilità civile diretta e solidale della p.a. (la responsabilità civile del pubblico agente si estende anche «<em>allo Stato e agli enti pubblici</em>»): l’agente pubblico pone in essere, infatti, comportamenti ad essa direttamente riferibili; il cittadino leso, godendo di una tutela rafforzata, è poi libero di pretendere il risarcimento per il pregiudizio subìto dall’uno o dall’altra indipendentemente dalla diversa incidenza causale dei comportamenti dannosi. Di regola, il cittadino agisce nei confronti della p.a. (considerata più solvibile), o della sua assicurazione, originando perciò il diritto dell’Amministrazione di agire in rivalsa (o regresso) per il recupero della somma pagata a titolo di risarcimento al danneggiato, onde reintegrare il proprio patrimonio, leso dalla condotta del proprio agente che, violando obblighi di diritto pubblico (di servizio) nell’esercizio delle sue attribuzioni, ha materialmente cagionato il danno, che in sede civile l’ente pubblico è stato condannato a risarcire (o che si è determinato a pagare in via transattiva).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In generale, l’azione di rivalsa o di regresso è prevista nel codice civile dagli artt. 1298 e 1299, nonché dall’art. 2055: essa ha lo scopo di riequilibrare, nei rapporti interni tra coobbligati, il sacrificio del debitore solidale (in questo caso un ente pubblico) che abbia adempiuto all’obbligazione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La responsabilità civile della p.a., una volta accertata, mette dunque in moto il giudizio di rivalsa, tendente ad accertare la responsabilità amministrativa del funzionario per la reintegrazione patrimoniale dell’ente pubblico. Tale responsabilità, anche se la relativa sanzione ha contenuto patrimoniale, non può qualificarsi civile, ma è responsabilità di diritto pubblico, retta da proprie regole; la sua peculiarità fondamentale (rispetto alla responsabilità civile e penale) è quella di essere interna, nel senso che si ricollega ad un pregresso rapporto tra l’ente pubblico e il dipendente (o amministratore) e riguarda esclusivamente la p.a. – che in siffatta ipotesi è parte lesa – e l’agente pubblico che con la sua azione od omissione dolosa o gravemente colposa arreca un danno (in questo caso) indirettamente all’ente.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In tale caso spetta alla Corte dei conti giudicare, in maniera piena e autonoma, se il comportamento del pubblico agente abbia cagionato un danno a un terzo di cui la p.a. ha dovuto farsi carico, previa valutazione dell’esistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, sia sotto il profilo soggettivo (sussistenza o meno della colpa grave o del dolo), sia sotto il profilo oggettivo (valutazione della condotta e del nesso causale con il danno patrimoniale patito dalla p.a. per il danno inferto a terzi), al fine di individuare eventuali responsabili di danni erariali.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Nessun rilievo assume, nel giudizio di responsabilità amministrativa (di rivalsa), l’estraneità rispetto al processo civile del soggetto chiamato a rispondere di danno erariale: vi è assoluta autonomia e diversità fra il giudizio di responsabilità amministrativa e quello svoltosi in sede civile tra p.a. e terzo danneggiato, il che comporta che il soggetto convenuto dal procuratore contabile può far valere tutte le sue difese ed esperire nuovamente tutti gli occorrenti mezzi di prova innanzi al giudice contabile (vedi, <em>ex multis</em>. C. Conti, III sez., n. 623 del 25.10.2005).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In questo caso è pacifico in giurisprudenza (cfr. Sez. I, n. 139 del 17.4.1989; Sez. II, n.  100 del 23.9.1996 ; Sez. III,  n. 25 del 3.2.1998; Sez. II, n. 101 del 26.3.1998; Sez. II, n. 321 del 27.10.2000) che l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice civile non fa stato nel giudizio di responsabilità (C. Conti, Sez. II., 26 marzo 1998, n. 101), anche se il giudice contabile può avvalersene ai fini della formazione di un suo autonomo convincimento sull’<em>an</em> e sul <em>quantum</em> della pretesa risarcitoria azionata dall’attore contabile ex art. 116 c.p.c., e avvalersi delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio civile (prove testimoniali, documentazione, consulenze tecniche, ragionamento seguito dal giudice civile), anche pur quando il convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa sia rimasto estraneo al processo civile (C. Conti, Sez. II., 23 settembre 1996, n. 100/A).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In altri termini, la condanna in sede civile della p.a. (specie quando il sanitario non abbia partecipato al relativo giudizio), o le scelte transattive, giudiziali o stragiudiziali, non possono avere alcun effetto vincolante sul giudizio di rivalsa per danno indiretto innanzi alla Corte dei conti, la quale deve accertare la responsabilità dell’agente pubblico operando una autonoma valutazione della sua condotta e del nesso causale con il danno inferto a terzi, onde verificare se tale condotta sia stata causa del danno sotto il profilo materiale, cui è conseguito il danno sotto il profilo giuridico del risarcimento; e formare il suo libero convincimento alla luce dei presupposti e dei criteri propri della responsabilità amministrativa.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Venendo alla fattispecie in esame, ricadente nel fuoco applicativo della L. 08/03/2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco, nel prosieguo, per brevità, “la legge” o la “legge Gelli”), recante «<em>Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»</em>, appare utile ai fini del <em>decisum</em> svolgere una premessa di inquadramento sistematico.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La legge – mossa dall’esigenza di porre un freno al fenomeno della c.d. “<em>medicina difensiva</em>”, sviluppatosi in reazione alle evoluzioni giurisprudenziali tese ad ampliare sempre più l’area di responsabilità del medico (che trovano il loro prodromo eccellente nella sentenza della Suprema Corte n. 589/1999) e, per conseguenza, le azioni giudiziarie nei loro confronti – ha significativamente innovato la materia <em>de qua</em>, configurando un regime della responsabilità medica che “<em>tende a conciliare la tutela del soggetto danneggiato con l’esigenza di non appesantire eccessivamente la condizione dell’autore dell’evento dannoso: ciò nel senso che la rilevanza e la centralità della colpa non costituisce più l&#8217;unico criterio di interpretazione di tale forma di responsabilità, poiché gli si deve affiancare quello del rischio che, almeno in parte, va fatto ricadere sull&#8217;Amministrazione danneggiata</em>” (C. Conti, Sez. IIIA, sent. n. 256/2018).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La scopo del legislatore, dunque – che attraversa in filigrana tutto l’articolato normativo – è quello di porre l’esercizio della professione medica al riparo da pressioni di sorta, nella consapevolezza che la tutela del bene super primario della salute dei pazienti sarebbe compromessa da un medico che non opera con la giusta serenità, perché astretto dalla paura di essere eventualmente coinvolto in diversi procedimenti giudiziari (penali, civili, non ultimo contabili, con conseguente esposizione anche mediatica), piuttosto che essere spinto dall’esigenza di somministrare la cura migliore per la patologia del caso; ciò che implica ricadute gravi anche sui costi sul S.S.N. (ad es. il medico potrebbe essere indotto a prescrivere test anche invasivi o trattamenti ridondanti, sottoponendo a stress inutili il paziente – e di conseguenza aggravando il servizio sanitario stesso – a  scopo prevalentemente cautelativo, onde ridurre l’area della colpa medica in caso di esito negativo o infausto, c.d. medicina difensiva positiva; ovvero potrebbe astenersi dal curare determinati pazienti o dall’assumere casi complicati, c.d. medicina difensiva negativa). Sul fronte penale, la giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es.: Cass. pen., sez. IV, sent. n. 50078 del 2017) è giunta a ritenete che “<em>la rinuncia alla pena nei confronti del medico si giustifica nell’ottica di una scelta del legislatore di non mortificare l’iniziativa del professionista con il timore di ingiuste rappresaglie, mandandolo esente da punizione per una mera valutazione di opportunità politico criminale, al fine di restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il fenomeno della c.d. medicina difensiva</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Si tende, perciò, ad evitare di far ricadere sull’esercente la professione sanitaria tutto, o buona parte del rischio insito nell’esercizio dell’attività medico-sanitaria, in sé considerata “rischiosa” e perciò particolarmente esposta alle azioni risarcitorie dei danneggiati.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tale obiettivo viene perseguito attraverso tutta una serie di “<em>deroghe</em>” al regime della disciplina <em>ordinaria</em> dell’azione di rivalsa, basata – come è noto – su una presunzione di parità delle quote di responsabilità dei diversi debitori (salvo prova contraria in caso di diversa gravità della rispettiva colpa), disciplina che si applica anche quando il soggetto chiamato a risarcire il danno sia un ente pubblico.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La legge interviene, <em>in primis</em>, sulla riqualificazione del titolo della responsabilità civile del medico di cui si avvale la struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente, che diventa extracontrattuale (non più fondata, perciò, sulla teoria del c.d. “<em>contatto sociale</em>” ricorrente tra i due, elaborata dalla citata sentenza della Cass. n. 589/1999, divenuta poi diritto vivente), salvo il caso in cui il professionista agisca nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con lo stesso paziente; mentre la struttura sanitaria continua a rispondere nei confronti dei terzi danneggiati in via contrattuale (per fatto proprio ex art. 1218 quando i danni siano dipesi da inadeguatezza della struttura, o per i danni cagionati con dolo o colpa dai propri operatori, quali suoi ausiliari, di cui si avvale in base all’art. 1228 c.c.: cfr. l’art. 7, comma 1).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La legge ha, pertanto, delineato una disciplina in base alla quale i danni conseguenti all’attività medico-sanitaria possono contestualmente integrare un inadempimento dell’obbligazione della azienda sanitaria derivante dal contratto di spedalità, e un illecito aquiliano del medico il quale, evidentemente risponde anche personalmente proprio perché gode di una certa sfera di autonomia, che consente di differenziare la sua prestazione da quella dell’azienda.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Nonostante il diverso titolo e regime di responsabilità che involge la struttura e l’esercente la professione medica e la differente condotta, entrambi i soggetti rispondono, però, in via solidale per i danni cagionati nell’esercizio dell’attività medico-sanitaria, ex artt. 1298 e 2055 c.c., in quanto tutti e due sono obbligati all’adempimento della medesima obbligazione di cura, esistendo una relazione tra la prestazione dedotta nel contratto di spedalità (in essere tra la struttura e il paziente) e quella dal medico (effettuata nell’ambito del proprio rapporto con la prima, ad es. di impiego o di collaborazione), essendo (tali prestazioni) teleologicamente orientate alla soddisfazione del medesimo interesse.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ne consegue che il debitore è libero di pretendere il risarcimento per il pregiudizio subito dall’uno o dall’altro soggetto (cfr. il citato art. 7), indipendentemente dalla diversa incidenza causale dei comportamenti dannosi, o dalla loro impresa assicurativa (v. il successivo art. 12).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Di regola, anche qui il danneggiato agisce nei confronti della azienda sanitaria (pubblica o privata), sia perché considerata più solvibile, sia perché può fruire del più conveniente regime della responsabilità contrattuale solo nei riguardi di essa (alla luce della L. n. 24), ovvero della sua assicurazione; originando perciò a seguito di una sentenza che ne abbia accertato la pertinente responsabilità o per effetto di una transazione, la questione della ripartizione interna dell’obbligazione risarcitoria e del conseguente recupero della somma (o di parte di essa) pagata a titolo di risarcimento al paziente danneggiato; questione di cui si occupano, in generale, i veduti artt. 1299 e 2055, comma 2 c.c., che postulano l’azione di regresso tra condebitori solidali nel regime della responsabilità, rispettivamente, contrattuale e aquiliana e, per quanto riguarda la responsabilità dei medici, l’art. 9 della legge Gelli.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">A tale riguardo, dato per presupposto che il paziente ha diritto al risarcimento integrale del danno, costituisce un dato acquisito – anche prima della entrata in vigore della legge – che la struttura non può rivalersi integralmente nei confronti del sanitario perché, diversamente opinando, si riverserebbe su quest’ultimo tutta la parte del rischio d’impresa cui essa stessa è sottoposta (in termini, cfr. Cass., Sez. III civ., sentenza n. 28987/2019), ivi compreso quello insito nell’avvalimento dei sanitari prescelti per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale (di cura e assistenza sanitaria). Ciò implica che la responsabilità della struttura potrà essere esclusa solo in caso di dimostrazione della responsabilità esclusiva del sanitario, “<em>laddove si manifesti un evidente iato tra (grave e straordinaria) ‘malpractice’ e (fisiologica) attività economica dell’impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato dal paziente</em>”, in sostanza quando l’evento dannoso dipende da una condotta del medico determinata da “<em>casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute</em>” (così C. Cass., sentenza n. 28987/2019 citata, resa in riferimento alla disciplina antecedente alla legge Gelli ma, espressiva di principi validi anche nel tenore della nuova normativa, come si evince dall’inciso: “<em>la sopravvenuta L. n. 24 del 2007, al di là dei peculiari contenuti delle singole disposizioni espressione della discrezionalità regolatoria del legislatore, costituisce, nella cornice della specialità della materia, indice ermeneutico d&#8217;indirizzo a supporto della ricostruzione qui esposta</em> …”).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La recente giurisprudenza di legittimità conferma, in buona sostanza, che al danno da “<em>malpractice</em>” sanitaria si applichi la disciplina di cui agli artt. 1228, 1298, comma 2 e 2055, comma 3 c.c.: vi è solidarietà risarcitoria tra struttura e sanitario, che si presume suddivisa in parti uguali anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest’ultimo; in altri termini, a fronte di un meccanismo che prevede ordinariamente la suddivisione alla pari del danno tra la struttura e il sanitario, si consente la rivalsa integrale della prima verso il secondo solo nel caso (naturalmente, di dolo e) di colpa grave inescusabile, e cioè di deviazione imprevedibile dal programma delle scelte organizzative e operative anteposte dalla struttura o indicate dalle <em>best practise</em> sanitarie, condivise dallo stesso esercente la professione medica.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La Legge Gelli va, tuttavia, oltre questi principi: mossa, come visto, dall’esigenza di porre un freno alla c.d. “medicina difensiva”, detta una disciplina dell’azione di rivalsa verso il medico che si discosta notevolmente da quella ordinaria, incidendo anche sui criteri di regolazione della responsabilità amministrativa, allorquando l’azienda chiamata a risarcire il danno sia un ente pubblico.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sotto un primo profilo, da un lato si prevede l’assoggettamento dell’azione a precisi limiti e presupposti procedurali (cfr. l’art. 13), funzionali al coinvolgimento del sanitario sia nella parentesi giudiziale avviata contro la struttura – allo scopo di consentire al sanitario di intervenire in tale giudizio per far valere le proprie ragioni – che in sede di trattative <em>stragiudiziali</em>, onde permettergli di prendervi parte. Dall’altro (art. 9, comma 5) si introduce un limite:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;"><em>i)</em> sia soggettivo quando l’azienda sanitaria danneggiata è pubblica, avente per oggetto la legittimazione processuale dell’azione di responsabilità amministrativa (in tal caso obbligatoria), intestata al P.M. erariale; con la precisazione che essa è pur sempre un’azione di rivalsa – anche se la legge Gelli riserva tale definizione esclusivamente all’azione intrapresa dalla struttura sanitaria privata, operando un distinguo tra le due azioni a seconda della natura pubblica o privata della struttura – che è esercitabile solo in via autonoma, giammai nell’ambito del giudizio civile avviato dal danneggiato contro la struttura o la compagnia assicuratrice, ove è preclusa la chiamata in causa del medico; di converso, si consente <em>a)</em> da un lato al medico intervenire nel giudizio civile, come può arguirsi dall’ultimo comma dell’art. 9 (“<em>nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura… se l’esercente la professione sanitaria ne è stato parte</em>”), all’evidente fine di svolgere un unico accertamento di responsabilità; <em>b) </em>dall’altro, al danneggiato di agire sia nei confronti della struttura che del sanitario, sia pure a diverso titolo (contrattuale nel primo caso, aquiliana nel secondo, argomentando ex art. 7 della legge e comma 7 dell’art. 9);</li>
<li style="font-weight: 400;"><em>ii)</em> che quantitativo, ancorando la misura della restituzione nel massimo (sia che venga esercitata da una struttura pubblica ai sensi del comma 5, o privata ai sensi del comma 6, come dalla compagnia assicuratrice) al triplo del valore della retribuzione lorda percepita nell’anno di inizio della condotta dannosa o in quello immediatamente antecedente o successivo; è evidente in tal caso la divaricazione non solo rispetto al regime della rivalsa in ambito civilistico, ma anche rispetto agli ordinari criteri di quantificazione del danno tipici della responsabilità amministrativa ove, se pur si prevede che l’intero danno subito dall’Amministrazione, “<em>… non è di per sé risarcibile… </em>(Corte cost., sent. n. 183/2007; id. Corte Cost., ord. n. 392/2007), si rimette, tuttavia, al giudice il compito di determinare e costituire il debito risarcitorio, stabilendo quanta parte del danno prodotto debba rimanere a carico dell’Amministrazione, senza predeterminazione di limiti di sorta (“<em>Per determinare la risarcibilità del danno, occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale, sulla base dell’intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta parte del danno subito dall’Amministrazione debba essere addossato al convenuto, e debba pertanto essere considerato risarcibile</em>”: Corte cost., citata). In tal guisa creando un regime differenziato per tale categoria di dipendenti pubblici, che rappresenta un <em>unicum</em>nella materia della responsabilità amministrativa-contabile (e che, probabilmente, appare giustificato dalla veduta esigenza del legislatore di restituire serenità ai medici, «<em>nella ricerca di un</em>» diverso «<em>punto di equilibrio</em>» «<em>tra quanto del</em>rischio <em>dell’attività</em>», in questo caso medica, «<em>debba restare a carico dell&#8217;apparato e quanto a carico del dipendente</em>», «<em>tale da rendere</em>», per questa categoria di dipendenti pubblici, «<em>la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo</em>» (Corte cost. sent. n. 371 del 1998).</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’art. 9 citato aggiunge poi (in maniera probabilmente pleonastica per i fini che ci occupano), che il giudice, al fine della determinazione della misura del risarcimento, deve comunque tenere conto delle “<em>situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica</em>”, presenti al momento della causazione del danno; situazioni che già ordinariamente la Corte dei conti valorizza a tali fini, in applicazione del sopra richiamato potere riduttivo dell’addebito (espressamente fatto salvo, come visto, dal comma 5 dell’art. 9).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sotto altro profilo la legge, sulla base dell’inciso di cui al primo comma dell’art. 9, limita l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria ai soli illeciti dolosi o gravemente colposi (negli stessi sensi anche il previgente decreto Balduzzi), scongiurando in tal guisa il rischio (come osservato in dottrina), di ricondurre la responsabilità del medico nell’alveo di quella contrattuale (contrariamente alla riqualificazione normativa operata dalla legge in termini di illecito aquiliano): tanto accadrebbe se l’ente ospedaliero agisse in rivalsa contro l’operatore sanitario sulla base del rapporto di impiego (avente natura evidentemente contrattuale).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Anche tale previsione non assume, in caso di iniziative recuperatorie avviate per conto degli enti pubblici dal procuratore erariale, particolare rilievo essendo istituzionalmente la responsabilità dell’agente pubblico (cfr. il T.U. imp. civ. dello stato, artt. 22 e ss.), come già accennato, limitata alle sole ipotesi di danni arrecati per dolo o colpa grave.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’art. 9 prevede poi, ai commi 3 e 4 rispettivamente che la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o contro l’impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa (intendendosi in tal caso quello avviato davanti al giudice civile) se l’esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio; e che non è opponibile al medico (sempre nel giudizio di rivalsa intrapreso presso il giudice ordinario) la transazione conclusa tra struttura e paziente danneggiato cui egli non abbia partecipato: si è già detto, riguardo al giudizio di rivalsa per danno erariale, che il giudizio contabile è autonomo rispetto sia alle scelte transattive, giudiziali o stragiudiziali, che alle condanne in sede civile della P.A. (specie quando il sanitario non abbia partecipato al relativo giudizio).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il già citato comma 7 dell’art. 9 prevede, coerentemente alle previsioni testé esaminate, che il giudice della rivalsa e della responsabilità amministrativa può desumere argomenti di prova dal giudizio instaurato dal danneggiato ove il sanitario ne sia stato parte.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La legge prevede, ancora:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; all’art. 8, l’obbligatorio esperimento di un ricorso per consulenza tecnica preventiva (ai sensi dell’articolo 696-bis del cod. proc. civ.), quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, ricorso cui devono obbligatoriamente partecipare “<em>tutte le parti</em>”, compresi dunque i sanitari e le imprese di assicurazione;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; all’art. 10, l’obbligo (già introdotto con l’art. 27, comma 1-<em>bis</em>, del d.l. n. 90/2014, c.d. decreto Madia, convertito in L. n. 114/2014) per le strutture sanitarie di assicurarsi ovvero di ricorrere ad “<em>altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi</em>”, rimettendo la determinazione dei “<em>requisiti minimi delle polizze assicurative</em>”, la “<em>individuazione delle classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati</em>”, e la fissazione dei “<em>requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre misure analoghe, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1</em>”, a un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze (comma 6); la norma, in sostanza, delega l’attuazione di questo specifico punto della legge alla fonte regolamentare (in assenza della quale non è possibile agire direttamente nei confronti dell’assicuratore: cfr. l’art. 12, comma 6 della legge) che, avuto riguardo al tempo in cui si sono verificati i fatti per cui è processo (includendo anche quello della liquidazione dei danni ai congiunti della vittima), non era stato ancora emanato (né risulta varato alla data dell’odierna udienza).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Quanto all’elemento soggettivo, preme sottolineare l’importanza che ha via via assunto, in fattispecie di responsabilità per attività medico-chirurgica, ai fini del giudizio sulla gravità della colpa, il cosiddetto “<em>soft law</em>” rappresentato dalle linee guida, le quali costituiscono delle raccomandazioni risultanti dall’elaborazione scientifica, tecnologica e metodologica riguardanti i singoli ambiti operativi (in termini, Cass. pen., sez. un., 22.2.2018, n. 8770), che hanno lo scopo, come osservato dalla dottrina, di diffondere standard unitari di condotta tali da orientare l’attività dei medici.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">È opinione comune in giurisprudenza che le <em>guidelines</em>, pur dopo il loro riconoscimento normativo, avvenuto già con l’art. 3, comma 1 del d.l. n. 158/2012, conv. in legge n. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi) e ora con l’art. 5 della legge n. 24 (con l’evidente scopo di delimitare la responsabilità del sanitario, nell’ottica della medicina difensiva), pur non avendo la valenza di norma dell’ordinamento, costituiscono «<em>espressione di parametri per l’accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c.</em>» (cfr. Cass. civ., Sez. III Sent., 29/04/2022, n. 13510). E se sul fronte penale esse rilevano per i reati colposi di omicidio e lesioni personali, limitatamente agli eventi dannosi verificatisi a causa di imperizia, operando quali cause di esclusione della colpevolezza, su quello civile esse costituiscono un criterio di verifica del grado della colpa oltre che di determinazione del <em>quantum</em> del risarcimento del danno: l’art. 7, comma 3, della legge vincola, difatti, il giudice civile a tenere a tale fine conto dell’osservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali, ricalcando il precedente citato art. 3, comma 1 del decreto Balduzzi. Tale criterio deve ritenersi costituire un utile punto di riferimento anche per il giudice contabile, a maggior ragione se si considera che questi, nell’esercizio del potere riduttivo dell’addebito, già parametra l’importo di danno da addebitare al dipendente pubblico in relazione allo scarto tra la condotta da questi tenuta rispetto a quella esigibile nel caso concreto.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Va comunque considerato che il valore di tali linee guida non è assoluto: se per un verso non basta ad escludere la responsabilità del medico il loro formale rispetto, permanendo pur sempre il dovere di verificarne la praticabilità e l’adattabilità nel singolo caso concreto e di curare utilizzando i presidi e le conoscenze di cui la scienza dispone al momento (Cass. pen. Sez. IV, 30/09/2021, n. 37617 e, a livello normativo, cfr. già il veduto art. 3, comma 1 del d.l. n. 158/2012, e ora l’inciso racchiuso nel citato art. 5, comma 1 della legge: “<em>salve le specificità del caso concreto</em>”); per un altro verso il medico può essere mandato esente da responsabilità nel caso (inverso) in cui si sia (doverosamente) discostato da tali raccomandazioni, quando le stesse non siano adeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente (in termini, Cass. pen., Sez. Un., Sent., 21/12/2017, n. 8770).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In altri termini, non può inferirsi alcun automatismo tra la condotta del medico che non si sia attenuto alle linee guida e la dimostrazione dello stato soggettivo minimo richiesto per la condanna in sede contabile (cfr. anche, sul punto, C. Conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, 02/05/2016, n. 74).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">D’altro canto, va rammentato che nell’ambito della responsabilità amministrativa il concetto di colpa grave si differenzia da quello penalistico (in cui, come visto, l’osservanza delle linee guida esclude – per i riferiti reati – la punibilità nel solo caso in cui l’evento si verifichi a causa di imperizia, non estendendosi anche ad errori diagnostici per negligenza o imprudenza), laddove nel primo “<em>ai fini dell&#8217;individuazione del grado di colpevolezza, il Giudice contabile non può e non deve valutare il rapporto in contestazione alla stregua di immutabili canoni prefissati, non rinvenibili peraltro in alcuna norma dettata al riguardo; egli deve, invece, prefigurare, nel concreto, l’insieme dei doveri connessi all’esercizio delle funzioni cui l’agente è preposto, attraverso un&#8217;indagine che tenga conto dell&#8217;organizzazione amministrativa nel suo complesso e delle finalità da perseguire, alla luce di parametri di riferimento da porsi come limite negativo di tollerabilità, potendosi ritenere realizzata una ipotesi di colpa grave ove la condotta posta in essere se ne discosti notevolmente</em>”; in tale prospettiva, “<em>con particolare riferimento alle attività materiali, quale appunto quella tipicamente sanitaria, la condotta può essere valutata come gravemente colposa allorché il comportamento sia stato del tutto anomalo e inadeguato, tale cioè da costituire una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica e da collocarsi in posizione di sostanziale estraneità rispetto al più elementare modello di attività volta alla realizzazione degli interessi cui i pubblici operatori sono preposti</em>” (C. conti, Sez. IIIA 16/07/2018, n. 256).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Un’ultima riflessione merita di essere svolta con riguardo al nesso di causalità: (anche) nell’ambito della responsabilità civile da <em>malpractise</em> medica opera la regola probatoria del “<em>più probabile che non</em>” (o della preponderanza dell’evidenza). La ricerca del nesso di causalità impone quindi di verificare, sulla scorta delle evidenze probatorie versate in atti, innanzitutto se l’ipotesi sulla verità che la contestata condotta del medico sia stata idonea a cagionare il danno (nella specie, mortale) presenti un grado di conferma logica maggiore rispetto alla sua falsità (criterio del <em>più probabile che non</em>) e poi applicare il criterio della prevalenza relativa della probabilità per stabilire se tale ipotesi possa ricevere, su un piano logico o sulla base delle prove disponibili, un grado maggiore di conferma rispetto ad altrettante differenti ipotesi tanto dell’intervento medico quanto all’evento danno; ipotesi anch’esse però da riscontrare preliminarmente nella loro verità, nello stesso modo, ovvero in applicazione del principio del <em>più probabile che non</em>.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tale criterio si applica anche nei giudizi di responsabilità amministrativa (cfr., tra le tante, C. conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 104/2014 e, tra le più recenti, Sez. Giur. Veneto, n. 53/2019; <em>id</em>., III/A, n. 221/2020).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La conclusione sul punto è che spetta al P.M. contabile dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario sia stata, secondo il principio del <em>più probabile che non</em>, causa del danno arrecato al paziente (che ha condotto alla richiesta risarcitoria liquidata dalla struttura sanitaria pubblica), sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li style="font-weight: 400;">– Svolta questa premessa di carattere ordinamentale, prima di esaminare nel merito la controversia, la Corte deve affrontare alcune questioni sollevate, in via pregiudiziale e preliminare, dal convenuto Xx xxxxx, aventi rispettivamente per oggetto l’inammissibilità della odierna azione per violazione dell’art. 13 della legge, nonché l’inopponibilità dell’accordo transattivo sulla base dell’articolo 9, comma 4 della legge; nonché quella, parimenti condizionante l’esame nel merito della causa, proposta dal convenuto Yyyyyyy, afferente alla mancata copertura assicurativa dei rischi sanitari da parte della struttura sanitaria.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">6.1. – Riguardo al primo profilo, l’eccezione si appalesa infondata per la semplice ragione che la legge prevede l’inammissibilità dell’azione di responsabilità amministrativa nei soli casi di mancata comunicazione dell’instaurazione del giudizio da parte del danneggiato o dell’avvio di trattative <em>stragiudiziali</em> con il danneggiato, con invito a prendervi parte.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Nel caso che occupa, è certo che l’Azienda Ospedaliera, una volta ricevuta, il 7 novembre 2019 la notifica da parte dei danneggiati del ricorso proposto ex art. 702 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari &#8211; Terza sezione civile (rg n. 14696/2019), dava comunicazione, in data 20 dicembre 2019, ai due medici dell’avvio del giudizio. Ed è nel corso di tale giudizio che sono state intavolate trattative tra le parti che hanno condotto alla definizione transattiva della controversia, dapprima proposta dal magistrato titolare del procedimento (cfr. allegato 10 del fascicolo di Xx xxxxx) e comunque trasmessa dall’Azienda (con comunicazione prot. n. 71789 del 02.10.2020) ai dottori Xx xxxxx e Yyyyyyy, pur non essendo previsto (in tale nota si chiedeva loro anche di assumere il pagamento dell’importo – pari ad euro 629.268,55 – di cui alla transazione approvanda, anche per il tramite delle rispettive compagnie assicuratrici; si rinviava alla precedente missiva del 23 aprile 2019 – avente per oggetto il precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo, cui i dottori avevano partecipato – e si richiamavano i medici alla loro responsabilità, sì come emergente dalla relazione di C.T.U. resa nell’ambito del citato procedimento). Tant’è che, a seguito dell’accettazione, da parte delle ricorrenti, della proposta conciliativa fatta dal giudice, questi emetteva, in esito all’udienza del 17.09.2020, apposita ordinanza giudiziale (resa ex art. 185 c.p.c.) avente per oggetto la chiusura della vertenza e di qualunque pretesa, verso la liquidazione in favore degli eredi ricorrenti, dell’importo di € 630.170,00. Il Policlinico di Bari procedeva quindi ad approvare la delibera n. 1503/2020, a sottoscrivere l’atto di transazione con le ricorrenti, e a liquidare loro (con tre mandati del 30.11.2020) l’importo stabilito.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Le trattative, dunque, non sono state svolte in sede <em>stragiudiziale</em>, cui la legge correla la causa di inammissibilità dell’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, ma nel corso di un giudizio la cui instaurazione è stata correttamente comunicata ai convenuti, e nel corso dei quali i medesimi avevano la facoltà di intervenire, all’evidente fine di far valere le proprie ragioni e di consentire, in tal guisa, un unico accertamento di responsabilità: in tale sede essi avrebbero anche potuto obiettare la quantificazione del danno ivi raggiunta.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ad ogni modo, eventuali difese non spiegate in quella sede possono essere (e di fatto lo sono state) recuperate in questo giudizio, ove agli odierni convenuti sono riconosciute tutte le garanzie di natura sostanziale e processuale, costituzionalmente previste (art. 24 e 111 Cost.), funzionali a confutare la pretesa attorea.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">6.2. – Anche la seconda eccezione è priva di pregio e va, pertanto, respinta.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sul punto, è appena il caso: <em>(i)</em> di osservare che la suddetta transazione costituisce, sotto il profilo oggettivo, un mero presupposto (il c.d. fatto generatore di danno) da cui derivano gli addebiti contestati dal Pubblico Ministero; <em>(ii)</em> di ribadire che né la condanna in sede civile della p.a. (specie quando il sanitario non abbia partecipato al relativo giudizio), né – <em>a fortiori</em>, le scelte transattive, giudiziali o stragiudiziali – possono avere alcun effetto vincolante sul giudizio di rivalsa per danno indiretto innanzi alla Corte dei conti, essendo questo finalizzato ad accertare autonomamente la responsabilità dell’agente pubblico alla luce dei presupposti e dei criteri propri della responsabilità amministrativa.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">6.3. – Non si presta a favorevole delibazione nemmeno la deduzione difensiva sostenuta dal convenuto Yyyyyyy, secondo cui l’effettiva copertura assicurativa per danni sanitari da parte dell’Azienda Policlinico (in fattispecie mancante), avrebbe comportato la liquidazione del danno da parte della struttura sanitaria elidendo eventuali profili di danno erariale, qualora sussistenti.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sul punto, si rimanda a quanto sopra osservato in merito alla mancata emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 10, comma 6 legge 24/2017), attuativo dell’obbligo di cui al comma 1 dello stesso articolo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Deve pertanto ritenersi che l’assenza dei necessari decreti attuativi (e fino a quando non saranno emanati), priva la norma di efficacia giuridicamente vincolante. Al riguardo, pare attagliarsi al caso di specie il condivisibile parere del Consiglio di Stato, n. 2471/2014 il quale, in riferimento all’art. 3, comma 2 del d.l. n. 158/2012, c.d. decreto Balduzzi (conv. in L. 189/2012), che aveva demandato ad un apposito Decreto del Presidente della Repubblica la determinazione dei casi nei quali prevedere, sulla base di definite categorie di rischio professionale, l’obbligo di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie e di disciplinare le procedure, i requisiti minimi e le regole di polizza assicurativa, aveva espresso l’avviso che l’obbligo di assicurazione in parola fosse sospensivamente condizionato all’emanazione del citato D.P.R.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per completezza, va soggiunto che, a ben vedere, la citata previsione non appare univocamente prevedere l’obbligo assicurativo di cui si opina in modo ineludibile; anzi, detto obbligo (di “<em>essere provviste di copertura assicurativa</em>”) può essere surrogato da quello di ricorrere ad “<em>altre analoghe misure</em>”, in tal guisa consentendo alle aziende di scegliere forme alternative di gestione del rischio sanitario (ad es. assumendolo direttamente, tramite la creazione di una struttura apposita nonché di un fondo <em>di riserva</em> o <em>rischi</em>).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">È evidente che la legge lascia aperta la possibilità di percorrere l’una o l’altra via, rimettendo ai vertici aziendali tale scelta (in sé insindacabile, se non nei modi di estrinsecazione della medesima), da effettuare in base a parametri di opportunità e convenienza.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Va, infine, considerato sul punto, che ad un aumento delle fattispecie di rischio e dei massimali assicurativi corrisponde notoriamente un aumento dei premi, con aggravio sulle pubbliche finanze, e che, solitamente, le polizze assicurative prevedono franchigie tali da lasciare comunque in capo all’assicurato una parte del rischio.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li style="font-weight: 400;">Nel merito, dagli atti del processo, e in particolare dalla consulenza tecnica rimessa nell’ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo (proc. n. 1434/2019) – ove, si badi bene, gli odierni convenuti sono stati parte del giudizio, il che rileva ai fini del sopra citato comma 7 dell’art. 9 della legge – oltre che da quella disposta dal P.M. dott.ssa Manganelli nell’ambito del citato procedimento penale (ampiamente richiamata dalla prima), emerge che la causa della morte della piccola paziente è stata determinata da uno «<em>scompenso cardio-circolatorio irreversibile associato a severa iperpotassiemia e Coagulazione Intravascolare Disseminata (CID); tali condizioni si verificarono in una bambina che presentò un’Ipertermia Maligna in corso di anestesia generale per intervento chirurgico di riduzione e sintesi di frattura diafisaria del femore di destra conseguente a caduta accidentale</em>».</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Prima di esaminare i fatti di causa, è, tuttavia, opportuno premettere brevi cenni sia in merito alle caratteristiche principali dell’ipertermia maligna (IM), che agli Standard Clinici relativi alla gestione e al trattamento di tale patologia individuati dalla Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) relativi alla gestione ed al trattamento dell’Ipertermia Maligna.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sotto il primo profilo, secondo quanto spiegato dai CCTTUU, “<em>l’ipertermia maligna è un’affezione genetica della muscolatura striata che si manifesta clinicamente con un grave quadro di catabolismo muscolare, quando i soggetti predisposti (detti suscettibili) sono esposti ai farmaci trigger ovvero bloccanti neuro-muscolari (Succinilcolina) ed anestetici gassosi (Alogenati quali … Sevoflurano, …): l’esposizione ad uno di questi farmaci … determina lo scatenarsi di una reazione di ipertermia progressivamente evolutiva fino alla morte</em>”. In sostanza accade che dal comando del cervello di muovere il muscolo si genera un impulso elettrico che genera la contrazione delle fibre muscolari attraverso la liberazione di acetilcolina, che si diffonde attraverso la membrana della cellula muscolare, ove ci sono dei sensori di voltaggio, che si modificano all’arrivo del potenziale d’azione; tale variazione determina, l’apertura dei canali e la liberazione di ioni di calcio Ca2+ nel citosol (la componente liquida del citoplasma cellulare). Gli Ca2+ si legano alla troponina C sui miofilamenti sottili consentendo legami a ponte tra actina e miosina e la contrazione muscolare. Quando il muscolo si contrae, inoltre, utilizza ossigeno (O2) e libera anidride carbonica (CO2). Nei soggetti suscettibili all’ IM l’esposizione ai farmaci anestetici trigger conduce ad una</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">disregolazione del meccanismo di accoppiamento eccitazione-contrazione delle cellule muscolari con un rilascio prolungato di Ca2+ nel citosol. All’inizio questo determina un aumentato consumo di energia, con un aumento dell’O2 consumato e della CO2 prodotta; l’aumento della CO2 stimola il sistema nervoso simpatico determinando aumento della frequenza cardiaca (FC). Man mano che il rilascio di Ca2+ prosegue, la capacità di ricaptazione si esaurisce ed il calcio si accumula nel citosol in quantità tali da attivare i miofilamenti e causare contrazione muscolare: in questa fase aumenta drammaticamente la produzione di calore e si sviluppa rigidità muscolare. All’inizio si verifica un’alterazione dell’equilibrio acido-base con acidosi respiratoria da aumento della CO2 ematica; quindi, con l’aumento del consumo di O2 si verifica una discrepanza tra il suo apporto ed il suo consumo e si assiste ad aumento dei livelli di lattato sviluppandosi acidosi metabolica che supera di gran lunga la componente respiratoria nel determinismo della drammatica riduzione del pH sierico.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La perdurante attività contrattile altera l’integrità della membrana cellulare delle fibre muscolari striate causando rilascio di ioni potassio (K+), creatinkinasi (CK o CPK) e mioglobina: si determina in tal modo iperpotassiemia ed insufficienza renale acuta. La coesistente ipertemia e la rabdomiolisi (lisi delle cellule e delle fibre muscolari scheletriche) predispongono alla coagulopatia intravascolare disseminata (CID), che è stata causa della morte della piccola Zaray Tatiana.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tra gli Standard Clinici SIAARTI relativi alla “<em>Gestione e Trattamento Ipertemia Maligna. 2016</em>” (cfr. pag. 39 e ss. della CTU), vi sono, tra gli altri, quali primi sintomi: metabolici, l’aumento della CO2 di fine respirazione (EtcO2) nonostante una corretta ventilazione, l’aumentato consumo di O2, l’acidosi metabolico-respiratoria; clinici, l’iperkaliemia, il rapido aumento della temperatura corporea, elevati valori di CK; cardiovascolari, tachicardia inappropriata, aritmie cardiache. Quale diagnosi differenziale, il piano anestesiologico inadeguato, un’infezione o sepsi, la ventilazione o flusso gas inadeguati, malfunzionamento del ventilatore, ecc. (tra di essi – si noti – non vi è la tromboembolia). Sotto il profilo della gestione dell’Ipertermia Maligna, una volta diagnosticata, sono i seguenti trattamenti immediati: “<em>Stop agenti trigger (alogenati e/o succinilcolina); Dichiarare lo stato di emergenza e chiamare aiuto; Disconnettere il vaporizzatore senza perdere tempo a sostituire il circuito. Iperventilare (aumentando volume minuto) il paziente con O2 100% e ad alti flussi; Passare ad anestesia con agenti non trigger (TIVA); Informare il chirurgo e chiedere, se possibile, di fermare e/o posticipare l’intervento; Somministrare Dantrolene in dose media 2.5 mg/Kg e.v. con infusione rapida continua (flaconi da 20 mg diluiti con 60 ml acqua sterile per soluzioni iniettabili); L’infusione di Dantrolene deve essere continuata fino a stabilizzazione cardiaca e/o respiratoria; La scheda tecnica riporta di iniziare da 1 fino a un max. di 10 mg/kg. Può essere anche necessario superare la dose massima di 10 mg/Kg. Sono anche previsti una serie di trattamenti sintomatici che riguardano la riduzione della temperatura corporea e il trattamento dell’acidosi, dell’iperpotassiemia, delle aritmie, della diuresi, delle complicanze più gravi”</em>.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sotto altro aspetto, dal “<em>Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist</em>” redatto nel 2009 dal Ministero della salute (v. pag. 88 e 92 della consulenza tecnica penale), nel paragrafo <em>4.5 Obiettivo 5</em> dedicato alla prevenzione dei danni da anestesia si evince la seguente prescrizione: “<em>Deve essere monitorata la temperatura corporea tramite apposito dispositivo per la misurazione continua o ripetuta… Per quanto riguarda il rischio di ipertermia maligna: deve essere disponibile Dantrolene sodico all’interno della struttura, in ambiente noto a tutte le professionalità coinvolte</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Giova richiamare anche lo studio sulla prognosi dell’IM (richiamato più volte nella CTU, ad es. nelle pagg. 43, 44, 64, 68 e ss.), “<em>secondo cui a partire dal momento della comparsa del primo segno clinico di IM, la mortalità è correlata al ritardo della somministrazione del Dantrolene. … all’aumentare dell’intervallo di tempo tra comparsa dei primi segni clinici e somministrazione di Dantrolene aumenta la probabilità che si manifestino complicanze da IM, compresa la morte dei pazienti. Dopo 80 minuti si verifica nel 100% dei casi una complicanza, tra cui il decesso del paziente</em>”. In sostanza, “<em>Nella letteratura medica si trova conferma la somministrazione di Dantrolene possa avvenire in un intervallo di tempo compreso nel range di 12-70 minuti (media 20 min.) tra il primo sintomo e la somministrazione</em>”; se il farmaco salva-vita viene somministrato da 40 a 49 minuti dopo la comparsa del “<em>primo sintomo</em>” (così in legenda) di ipertermia maligna, la frequenza di complicanze attesa è superiore al 60% e inferiore all’80%; al di sopra di tale limite temporale il grafico mostra una frequenza pari o vicina al 100%.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li style="font-weight: 400;">Questo, in sintesi, il corso degli eventi.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In data 15.09.2017, alle ore 23:00 la paziente (di origine xxxxxxxxx) viene ricoverata d’urgenza per una “<em>Frattura terzo medio diafisario femore dx scomposta</em>”. Nelle note in Anamnesi si riporta l’assenza di dati fino al momento dell’adozione (avvenuta all’età di sei anni), e la esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie italiane. Vengono posizionati i fili di trazione e, all’indomani sono eseguiti gli accertamenti diagnostici del caso, in vista dell’intervento chirurgico (ECG, visita cardiologica, prelievo ematochimico, Rx femore dx in 2 p in trazione), che viene eseguito il 19 settembre. Dagli esami di laboratorio del giorno 16 emerge un valore di CPK pari a 4236.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’anestesia viene praticata a partire dalle ore 9:00 dal dott. Xx xxxxx (assegnato alla paziente), tramite somministrazione di una combinazione di farmaci per così dire, consueti, a partire dalla premedicazione fino al mantenimento in sala operatoria, tra cui il gas anestetico Sevofluorano (in grado di scatenare una crisi di IM in soggetti predisposti).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La cartella anestesiologica riporta i valori degli esami di laboratorio (tra cui il CPK), e lascia vuota la casella relativa alla diagnosi di ipertermia nella sezione “<em>Check Risk</em>”, data l’assenza di informazioni sulla paziente prima dei sei anni di età (quando era stata adottata da genitori italiani).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’intervento chirurgico inizia alle ore 9:45 (fino alle 11:00) del 19 settembre (cfr. il verbale operatorio n. 1447 della Sala Operatoria di Ortopedia, nel prosieguo, S.O., il quale indica come medico anestesista il Xx xxxxx).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Una volta iniziato l’intervento, eseguito sotto controllo radioscopico (ciò che comportava l’allontanamento del personale non ortopedico dietro una barriera per la protezione dalle radiazioni verso la porta della sala operatoria), a partire dalla 10:00 si assiste a un graduale aumento del valore di EtCO2 che, stranamente, viene riportato in cartella anestesiologica fino alle 10:00-10:10, anche se nelle annotazioni della cartella anestesiologica di dice che “<em>N.B. All’incirca alle ore 10,30 si nota incremento della EtCO2…</em>” (cfr. anche la Consulenza Tecnica a firma della Dott.ssa E. Maselli e del Dott. G. Carravetta al PM dott.ssa Manganelli, dalla quale si evince, tuttavia, a pag. 88 della relazione, che il motivo della sospensione della registrazione di tale valore successivamente alla fascia oraria 10:00-10:10 è dovuto al fatto che il dott. Xx xxxxx, sopraggiunto perché chiamato dalla Lovero, si frappone tra quest’ultima e lo schermo di monitoraggio non consentendo alla specializzanda di registrare il parametro); tuttavia, considerato che i valori dell’EtCO2 “<em>in condizioni normali, variano tra 5 e 6% equivalenti al range di 35-45 mmHg15. Durante un’anestesia generale il valore di 5 &#8211; 5.5% rappresenta il target di riferimento</em>”, nella tabella di registrazione dei valori soglia si nota che già a partire dalle 10:00 (fascia 10:00-10:10, si ripete, l’ultima oggetto di annotazione in tabella), tale valore supera quelli medi di riferimento.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ad ogni modo, emerge inequivocabilmente dagli atti che, all’inizio dell’intervento, il dott. Xx xxxxx non è presente né in sala operatoria (“SO”) né nei pressi di essa; risulta che a seguire l’operazione vi è la sola specializzanda in formazione dott.ssa Elisiana Lovero, da dietro la indicata barriera di protezione, che controlla sul monitor i parametri ivi indicati.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Come dichiarato dalla stessa Lovero ella, riscontrando dopo le ore 9.50 un aumento del parametro dell’<em>end-tidal</em> di C02 e la tachicardia nel cuore della bambina, interrompe l’intervento entrando in sala (chiedendo ai chirurghi di sospendere l’erogazione di raggi), per eseguire le manovre volte a controllare l’esatto posizionamento del tubo endotracheale; ascoltare il torace della paziente; riventilare la bambina manualmente (ciò è coerente con le indicazioni dettate dalle linee guida del SIAARTI; ella, in sostanza, esclude le cause assolutamente improbabili, quali l’ischemia cerebrale; l’intervento in laparoscopia; il consumo di sostanze stupefacenti; la sindrome neurolettica maligna); uscendo dalla sala, chiede di chiamare il dott. Xx xxxxx perché assente, pur dovendo questi presenziare l’operazione chirurgica in quanto medico anestesista che ha in cura la paziente. Non arrivando il Xx xxxxx prontamente, e non notando la Lovero miglioramenti, in presenza di un aumento graduale dell’<em>end-tidal</em> di CO2 entra di nuovo in sala e ripete le manovre in precedenza effettuate; le quali, neanche in tal caso, sortiscono alcun effetto.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Intorno alle 10:00 (finalmente) arriva Xx xxxxx, il quale viene ragguagliato dalla Lovero della situazione e delle manovre già effettuate: nondimeno il primo chiede alla specializzanda di ripeterle, dopo di che si allontana – inspiegabilmente – dalla sala operatoria, lasciando nuovamente quest’ultima a gestire la (complessa) situazione da sola.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Effettuate per l’ennesima (la terza) volta le manovre già eseguite, ma anche in questo caso invano, la Lovero, dopo avere toccato la cute della paziente – dato che mancava un sistema di rilevazione della temperatura corporea – e avvertito che la bambina fosse “un po’ calda”, pone la diagnosi di IM, chiedendo agli infermieri di chiamare urgentemente il Xx xxxxx e al Caposala Domenico Lorusso di prendere il farmaco salvavita <em>Dantrium</em>. Questi risponde che non c’è, quindi si recano insieme presso l’armadio dei farmaci presente in una stanza adiacente a quella operatoria (dove ci sono tutti gli scaffali con i farmaci) e le mostra che il farmaco non c’è “<em>perché da quando le ultime confezioni che avevamo sono scadute, non abbiamo più rifornito</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">A questo punto la specializzanda rientra in SO (all’incirca alle ore 10.15) dove trova il dott. Xx xxxxx (nel frattempo ivi giunto), al quale riferisce di avere svolto le manovre come in precedenza, ma che la situazione non è cambiata affatto; anzi aumenta ancora la CO2 e il cuore è sempre tachicardico. Quindi gli chiede di fare un’emogasanalisi, sentendosi rispondere: “<em>Ma tu veramente pensi all’ipertermia maligna</em>?”. A questa domanda la dott.ssa Lovero, dopo avere risposto affermativamente, viene invitata ad uscire dalla sala dal dott. Xx xxxxx, che assume in prima persona la gestione delle operazioni anestesiologiche correlate all’intervento; ripercorrendo quindi «<em>le fasi del percorso di diagnosi differenziale già affrontate dalla specializzanda. …. Il dott. Xx xxxxx ipotizzò in prima battuta le cause più frequenti della condizione manifestatasi, come già fatto dalla Dott.ssa Lovero; ripetette, quindi, le stesse sequenze dei controlli già effettuati dalla specializzanda; ciò trova conferma nell’annotazione del dott. Xx xxxxx in cartella anestesiologica e in quanto dichiarato dalla Lovero. La situazione non migliora tanto che nell’annotazione in cartella anestesiologica riferibile certamente al dott. Xx xxxxx fu riportato: “All’incirca alle ore 10,30 si nota incremento della ETCO2 e aumento della FC. Si assiste a diminuzione della SpO2 che si attesta a 91%. La PA diminuisce fino ad attestarsi su 70/40 mmHg.[…]</em>”<em>. In tale situazione concitata, i chirurghi ortopedici che, in base a quanto testimoniato “si lamentavano ancora una volta”, non interrompevano l’intervento; di contro, è altresì vero, che il dott. Xx xxxxx non effettuò un prelievo arterioso per un’emogasanalisi che avrebbe consentito di acquisire precocemente dati preziosissimi per la diagnosi e la terapia; bensì, non riuscendo a venire a capo della complessa situazione fece chiamare il dott. Yyyyyyyy Yyyyyyy che giunse in sala operatoria alle h 10.50, pochi minuti prima delle h 11.00, orario di fine dell’intervento chirurgico</em>» (cfr. pag. 52 della relazione di CTU).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Reso edotto dal dott. Xx xxxxx di quanto avvenuto sino a quel momento (ma non riguardo alla diagnosi di IM formulata dalla specializzanda), il dott. Yyyyyyy a questo punto subentra nella gestione della paziente, e rendendosi conto “<em>della complessità e pericolosità della sintomatologia presentata dalla paziente</em>”, sollecita “<em>i chirurghi a finire la sutura rapidamente, cosa che di fatto si verificava</em>”. Dopo di che somministra una terapia coerente con la prima diagnosi da egli posta, cioè quella di tromboembolia polmonare, come confermato nelle dichiarazioni rilasciate al P.M. penale dalla specializzanda dott.ssa Lovero e dalla cardiologa dott.ssa Elena MASSARI (cfr. pag. 52 della CTU e le dichiarazioni rilasciate dallo stesso primario alla dott.ssa Manganelli, P.M. titolare del procedimento penale). Quindi (stando alle sue dichiarazioni) effettua “<em>personalmente un prelievo per emogasanalisi arteriosa</em>” e, una volta appreso, dietro sua precisa domanda, che la temperatura corporea della paziente è di 38°C, e presa visione del referto, alle ore 11.01, dell’emogasanalisi – che mostra PH&lt;6.99 mmHg, Pco2 134 mmHg, normossia, stato di grave acidosi mista – a suo dire, “<em>immediatamente a voce alta ponevo diagnosi di ipertermia maligna e chiedevo al personale presente di portarmi dei flaconi di Dantrolene</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Appena saputo della mancanza del farmaco richiesto nell’apposito armadio, chiama – stando sempre a quanto da egli affermato – in Terapia Intensiva (TI) il medico di guardia dott. Michele SISTO e gli comunica la necessità di ricoverare rapidamente la paziente in crisi ipertermica maligna; quindi, esegue, con la collaborazione della cardiologa dott.ssa Massari, un ECG (che però pare verrà eseguito solo in TI, per cui v. meglio <em>infra</em>) che mostra aritmia ipercinetica e alterazioni della funzione cardiaca. A questo punto, dopo avere disposto il trasferimento in rianimazione della paziente, nonostante il <em>Dantrolene</em> in precedenza non fosse stato reperito presso l’armadio dei farmaci dalla Lovero e dal Caposala Lorusso (il quale dopo averle mostrato la mancanza le aveva riferito che non era stato più ordinato dopo la scadenza), Yyyyyyy si reca personalmente a cercarlo (avendo sempre “<em>disposto che vi fosse una dotazione di Dantrolene ed ho sempre controllato l’effettiva presenza del farmaco in sala operatoria</em>”), per prelevare “<em>alcuni flaconi (il cui nome commerciale è DANTRIUM) trovandoli dove sapevo essere stipati: […] bene in vista ed accessibile. provvedevo a diluire 60 mg di farmaco e mi recavo presso la sala operatoria dove però constatavo l’assenza della paziente. Rapidamente la raggiungevo, mentre veniva trasportata dal personale di sala operatoria, all’ingresso della terapia intensiva dove, in itinere, […] somministravo lentamente un primo bolo di Dantrolene di 60 mg.</em>”</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">A margine di tale (dichiarata) somministrazione di <em>Dantrolene</em> «<em>furono effettuate una serie di manovre diagnostico terapeutiche e prescritte terapie farmacologiche nel tentativo di trattare le severe complicanze che si erano instaurate: severa ipertermia, iperpotassiemia, aritmia, compromissione emodinamica severa fino allo scompenso cardio circolatorio, oligo-anuria, CID. In cartella clinica si riporta: h 11:30</em><em>15:05</em><em>15:15: “La paziente ha continuato a presentare un quadro clinico in rapido deterioramento. Nonostante tutti i presidi farmacologici specifici (Dantrolene in bolo ed infusione continua), glucosio, cortisone, supporti inotropici a dosaggi consistenti (Adrenalina e Noradrenalina) il reintegro di fluidi, la correzione continua dell’acidosi, il diuretico in bolo ed in infusione continua, il presidio per il raffreddamento, ghiaccio oltre che materassino a contatto per ipotermia), il quadro dell’iperpotassiemia si porta a valori di circa 7,1 meq). Alle ore 15:00 mentre si cannula vaso femorale per posizionamento di catetere da dialisi, la paziente va in arresto cardiaco. Vengono intraprese le manovre meccaniche e farmacologiche del caso, non si ottiene al momento alcun tipo di risposta positiva. Prosegue la RCP”. Firmato: Yyyyyyy Yyyyyyyy.” Nonostante tutti i trattamenti posti in essere, alle ore 15.45 si prende atto dell’exitus della paziente</em>» (cfr. la CTU resa nel procedimento civile, pag. 53, e pag. 15, ove sono riportate le dichiarazioni rese dal Yyyyyyy al PM titolare dell’indagine penale).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La cartella clinica di terapia intensiva, ove la paziente giunge alle ore 11.30 del 19/09/2017 riferisce: “<em>La paziente viene trasferita d’urgenza dalla S.O. dove è stata operata per frattura di femore dx. Dopo circa 1 e ½ h dall’intervento la paziente ha incominciato ad avere ↑ EtCO2; tachicardia e ↑ T (vedi cartella anestesiologica). Per tale motivo viene portata d’urgenza qui in T.I. dove dopo averla monitorata (P.A. 54/24 mmHg; FC 150 bpm; EGA: pH 7,22, pCO2 45, pO2 589, Ca 1,31, K 8,1, BE -93, HCO3 18,4) esegue ECO (vedi referto); si posiziona CVC; inizia terapia con Dantrolene; si infondono adrenalina+noradrenalina; HCO3-). Si provvede a raffreddare la paziente con mezzi fisici e si assiste ad un graduale ↓ della T (43,5°C ® 41,2°C). Si richiedono GRC per avviare terapia emodialitica</em>. Firmato: M Sisto”.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="9">
<li style="font-weight: 400;">Passando ad esaminare singolarmente la posizione dei due convenuti, per quanto riguarda il dott. Xx xxxxx, va premesso che appare non contestata, se non nei sopra veduti limiti (§ 2), la ricostruzione dei fatti effettuata da parte attorea, sia pure tramite richiamo agli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi davanti al Tribunale civile di Bari, e agli atti di indagine del procedimento penale sopra richiamato. Ricostruzione che è, nei suoi fondamentali, sostanzialmente condivisa dal Collegio, con esclusivo riferimento alla incolpazione effettuata nei confronti di questo convenuto.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Unico punto in contestazione, pare essere quello afferente alla asserita interruzione, alle ore 10:30, da parte del dott. Xx xxxxx, dell’erogazione del Sevofluorane, atteso che dalla CTU (v. pag. 5-6 e 47-48) resa nel citato procedimento di accertamento tecnico (la quale richiama a sua volta la consulenza tecnica resa nel procedimento penale, v. in particolare pag. 92) si afferma che non è possibile stabilire con certezza a che ora avviene tale interruzione, anche in considerazione del fatto che la dott.ssa Lovero ha dichiarato che la chiusura di questo gas è stata disposta solo dopo che ella aveva formulato una specifica istanza al dott. Yyyyyyy (circostanza da questi non smentita).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Appare più plausibile, pertanto, che tale episodio sia accaduto dopo l’arrivo del dott. Yyyyyyy e prima della chiusura dell’intervento, nell’intervallo che va dalle 10:50 alle 11:00. Diversamente opinando – seguendo, cioè, la tesi del Xx xxxxx – non si comprenderebbe perché, in assenza di una diagnosi o anche solo di un sospetto di IM, questi abbia potuto bloccare l’erogazione di tale agente trigger, ad intervento chirurgico ancora in corso.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tanto precisato, ad avviso della Corte, la condotta del medico anestesista dott. Xx xxxxx, assegnato al caso, è censurabile sotto molteplici profili.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In primo luogo, egli avrebbe dovuto essere presente in sala operatoria sin dall’inizio e seguire personalmente l’intervento.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Al contrario, egli ha delegato tale compito ad un soggetto che, invece, quale medico in formazione, non poteva e non doveva essere certamente essere chiamato a svolgere, in prima persona, le incombenze proprie dello specialista anestesista.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tanto è ancor più grave se si considera che nel caso di specie sussisteva un’anomalia (il valore elevato del CPK) di un certo rilievo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ciò nonostante, una volta giunto (con un certo ritardo) in sala operatoria dopo la chiamata della Lovero, sebbene apprende che quest’ultima ha già eseguito, per ben due volte, le manovre volte a controllare l’esatto posizionamento del tubo endotracheale, ad ascoltare il torace della paziente, a riventilare la bambina manualmente, ecc. (seguendo correttamente le linee guida SIAARTI), per tutta risposta si ostina a chiedere alla specializzanda di ripeterle (per la terza volta), piuttosto che eseguirle, almeno questa volta, direttamente. E a questo punto, invece di attendere l’esito di tale ulteriore controllo (che dura solo pochi minuti), si disinteressa nuovamente del caso (e di conseguenza, della salute della paziente), lasciando ancora una volta la sala operatoria e la Lovero a gestire – da sola – la complessa situazione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Al contrario, egli avrebbe dovuto, in siffatto contesto, comprendere la anomalia della situazione, attendere quantomeno la conclusione di tale ulteriore controllo (che, anche questa volta, non sortiva effetti positivi), ed analizzare tutti i dati a disposizione, ed orientarsi, di conseguenza, verso la diagnosi di <em>ipertermia maligna</em>, cui era giunta la dott.ssa Lovero: se si considera, difatti, che il primo sintomo dell’ipertermia emerge alle ore 10:00 (in cui il valore dell’ETcO2 sale a 6,2%), come i consulenti del PM hanno indicato quale momento a partire dal quale era possibile effettuare la corretta diagnosi (o addirittura anche prima, come sostiene il dott. Yyyyyyy il quale, citando la relazione del proprio consulente di parte prof. Tommaso Fiore, ritiene che “<em>il primo segno</em>” della malattia si è avuto alle 9:50/10:00 del mattino, ossia non quando vi è stato il superamento del valore soglia, ma quando si è registrato un aumento al 5,7%, ossia un “<em>incremento inspiegato del valore rispetto allo storico</em>” che, fino alla fascia precedente era assestato sul valore di 5,4/5,3%), la Corte ritiene che il dott. Xx xxxxx, come previsto dalla Linee Guida SIAARTI, avrebbe dovuto considerare che il valore elevato del CPK, associato all’aumento della CO2 di fine respirazione (EtcO2), nonostante una corretta ventilazione (controllata già più volte), e alla tachicardia (sintomo che lui stesso, nella propria memoria di costituzione – vedi pag. 21 – dichiara di conoscere), avrebbe dovuto indurlo, prudentemente, in primo luogo a sondare la temperatura e, quindi, a valutare la situazione tramite emogasanalisi, come peraltro suggeritogli dalla Lovero (circostanza questa non contestata) che già aveva posto la diagnosi di IM; tale esame, consegnando i due valori di acidosi e di ipercaliemia (aumento del potassio), associati all’elevato valore preoperatorio del CPK, all’EtCO2 sopra soglia nonostante l’aumento della ventilazione, all’aumento progressivo della temperatura e alla tachicardia, avrebbe consentito di diagnosticare l’IM: «<em>di contro, è altresì vero, che il dott. Xx xxxxx non effettuò un prelievo arterioso per un’emogasanalisi che avrebbe consentito di acquisire precocemente dati preziosissimi per la diagnosi e la terapia; bensì, non riuscendo a venire a capo della complessa situazione fece chiamare il dott. Yyyyyyyy Yyyyyyy che giunse in sala operatoria alle h 10.50, pochi minuti prima delle h 11.00, orario di fine dell’intervento chirurgico</em>» (in questi termini la relazione di CTU civile, pag. 52)</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Riavvolgendo per un attimo il filo degli eventi, va anche considerato che, se è vero che in assenza di un’anamnesi della paziente che evidenziasse una storia di ricorrenza di detta patologia a livello familiare (essendo nata in Colombia e adottata all’età di 6 anni dai coniugi xxxxxxxx &#8211; xxxxxxxx), poteva risultare difficile sospettare tale patologia, è però inconfutabile che il valore preoperatorio del CPK, pari a 4236, era molto alto rispetto alla media (che va da 25 a 172), “<em>equivalente a 24,6 volte i valori massimi</em>” (cfr. pag. 45 della CTU). Il CPK (creatinikinasi) è, difatti, indice di una miopatia, che già poteva generare il sospetto di una patologia muscolare e quindi ipotizzare un rinvio dell’intervento (non classificato urgente dagli ortopedici), tanto ancor di più in considerazione dell’assenza di una storia clinica della piccola Zaray.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In sostanza egli, pur: <em>(i)</em> reso edotto dalla specializzanda di quanto successo e delle manovre di controllo già effettuate tre volte dalla medesima, l’ultima dietro sue indicazioni; <em>(ii)</em> sentendosi dire che tali operazioni non avevano, per più volte, sortito effetto alcuno; <em>(iii) </em>sentendosi suggerire la diagnosi di ipertermia maligna da parte della dott.ssa Lovero (“<em>Ma tu veramente pensi all’ipertermia maligna</em>?”, fatto anch’esso non contestato) che le chiedeva di effettuare un’emogasanalisi (al precipuo fine di far emergere la diagnosi di IM), pur essendo evidente e riscontrando egli stesso sia un aumento della CO2 che la tachicardia, persisteva nel ripetere, per la quarta volta, personalmente (appena rientrato in SO), le operazioni di controllo, omettendo – pur all’ulteriore esito negativo di tali manovre – di effettuare un prelievo arterioso per un’emogasanalisi; allontana per giunta la Lovero dalla sala operatoria, che fino ad allora era stata presente in sua vece e che più di tutti era a conoscenza dell’evoluzione dei fatti. In tal guisa, disattende completamente il sospetto diagnostico avanzato da un soggetto sulle cui capacità, tuttavia, ha evidentemente confidato (diversamente opinando non si comprenderebbe il motivo per cui l’avrebbe lasciata a gestire in prima persona l’intervento in parola).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Resosi a questo punto conto della propria incapacità di gestire la situazione in atto, chiama il direttore del reparto rinunciando, in tal guisa, al suo compito a favore di questi (il dott. Yyyyyyy, che giunge in sala all’incirca alle ore 10:50, a intervento chirurgico ancora in corso, poco prima della sua chiusura alle h. 11.00), senza nemmeno riferirgli della diagnosi di ipertermia maligna avanzata dal medico specializzando.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Con riferimento all’asserita mancanza di responsabilità di un sistema di monitoraggio della temperatura corporea, come del farmaco salvavita, il Collegio è dell’opinione, sotto il primo profilo, che anche il Xx xxxxx, quale medico anestesista, avrebbe potuto, e dovuto farsi parte diligente nel richiedere e pretendere, alla luce del citato “<em>Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist</em>” redatto nel 2009 dal Ministero della salute (v. pag. 88 e 92 della consulenza tecnica penale), in generale, la presenza in SO di meccanismi di rilevazione della temperatura corporea e, in particolare, che glie ne venisse fornito uno nel caso specifico; mentre, la mancata disponibilità di <em>Dantrolene</em> all’interno della struttura (circostanza comunque ancora da verificare, per quanto si dirà appresso), potrebbe assumere rilievo nel solo caso in cui egli avesse formulato tempestivamente la corretta diagnosi di ipertermia maligna: ciò avrebbe consentito di accelerare i tempi della sua acquisizione (e conseguente somministrazione alla paziente) dalla farmacia dell’Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO, riducendo i rischi di complicanze.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specie vi sia stata, da parte del Xx xxxxx, una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l’esercizio della professione, ma anche dalle regole di <em>soft law</em> compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel “<em>Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist</em>” redatto nel 2009 dal Ministero della salute.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, <em>(i)</em> in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il giusto peso all’elevato valore di CPK, pari a 4236, “<em>equivalente a 24,6 volte i valori massimi</em>” (vieppiù considerata l’assenza di una storia clinica della paziente); <em>(ii)</em> essere presente sin dall’inizio in sala operatoria e permanervi per tutta la durata dell’intervento, in quanto assegnato alla paziente; al contrario, pur convocato dalla Lovero per ben due volte e notiziato delle anomalie del caso, si allontanava più volte dal letto operatorio, in pratica delegando, <em>ab initio</em>, il suo ruolo ad un medico specializzando; il quale, almeno sulla carta, doveva reputarsi non ancora dotato di quel bagaglio di conoscenze e competenze professionali tali da poter gestire un intervento chirurgico quale quello in esame.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Non sono date comprendere, sul punto, le ragioni di tale grave assenza dalla sala operatoria, denotanti disinteresse, se non proprio sprezzo per la salute della paziente: la sua presenza avrebbe consentito di registrare e rilevare direttamente – e in tempo reale – i dati clinici presenti sul monitor (spettava a lui registrare i dati dell’aumento dell’ETcO2, come correttamente osservato dall’Unità di Gestione del rischio clinico della AOU nella nota del 18/03/2019), tra cui la variazione in aumento dei valori dell’EtCO2 che, si rammenta, “<em>in condizioni normali, variano tra 5 e 6% equivalenti al range di 35-45 mmHg15. Durante un’anestesia generale il valore di 5 &#8211; 5.5% rappresenta il target di riferimento</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Inspiegabile è poi, se non ragionando in termini di estrema negligenza, superficialità e imperizia, il mancato apprezzamento, una volta prese in mano le redini delle operazioni, della tachicardia nella paziente (considerata anch’essa un sintomo della IM), omettendo di individuare correttamente i sintomi dell’ipertermia maligna (CPK elevato, aumento dell’EtCO2, tachicardia), e di disporre, per conseguenza, un’emogasanalisi: la quale avrebbe confermato il sospetto, già ipotizzato per giunta dalla collega Lovero (che aveva eseguito di sua iniziativa detti controlli già due volte e una terza volta dietro sua indicazione), della presenza di tale patologia che, per quanto rara – è bene evidenziare – è così ben conosciuta da essere inserita specificamente nella scheda del questionario anamnesico, e di essere oggetto di puntuali raccomandazioni sia da parte delle linee guida SIAARTI che del veduto manuale del Ministero della Salute del 2009; raccomandazioni che il Xx xxxxx, come qualunque altro anestesista, avrebbe dovuto conoscere e seguire nel caso <em>de quo</em>.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’osservazione di tali raccomandazioni, l’effettuazione di un’emogasanalisi, calati nel contesto dei dati clinici presenti in quel momento e di quelli che avrebbe potuto agevolmente rilevare (tachicardia, temperatura corporea in aumento, quando normalmente, in anestesia generale la temperatura diminuisce: cfr. pag. 66 della CTU) avrebbe consentito, con elevata verosimiglianza <em>ex ante</em> considerata (stando anche alle linee guida SIAARTI e al citato manuale del Ministero della salute), di giungere alla tempestiva diagnosi, alla sospensione immediata degli agenti trigger e alla somministrazione del farmaco <em>Dantrolene</em>.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Da tale – grave – omissione della condotta esigibile sono derivate causalmente le complicanze che poi sono sfociate nell’evento morte della paziente, le quali avrebbero potuto essere evitate o comunque si sarebbe potuta ridurre la probabilità che sfociassero nell’<em>exitus</em> ferale, se solo la diagnosi di ipertermia maligna fosse stata espressa tempestivamente e fosse stato conseguentemente somministrato il farmaco salvavita: “<em>Con l’aumentare dell’intervallo di tempo tra insorgenza dei primi segni di IM e somministrazione di Dantrolene aumenta la gravità della compromissione d’organo e la probabilità della morte; … La chiave di volta per prevenire la mortalità e la morbilità nell’IM è la somministrazione di Dantrolene<sup>22</sup>. Il precoce riconoscimento e l’immediato trattamento di una crisi di IM è essenziale per la sopravvivenza del paziente<sup>23</sup></em>”; … (cfr. pag. 64 della CTU).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Da qui il conseguente esborso patrimoniale sostenuto dall’Azienda Ospedaliera, di cui si opina in questa sede.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sotto il profilo della quantificazione, il <em>petitum</em> avanzato dalla Procura non appare affatto sproporzionato rispetto ai valori risarcitori riconosciuti in sede transattiva, tenuto conto che la richiesta è stata limitata ad una sola annualità dello stipendio lordo percepito nel 2017 dal dottor Xx xxxxx, pari a 86.035,38 euro; importo cui l’attore pubblico è giunto anche considerando la «<em>corresponsabilità</em>» dello stesso Policlinico, in tesi colpevole di diverse «<em>disfunzioni organizzative</em>», nonché la «<em>mancanza di misuratori di temperatura nella sala operatoria, la mancanza di Dantrolene, rimosso perché scaduto</em>», situazioni «<em>in cui i convenuti si sono trovati a operare</em>».</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Non merita condivisione e non assume alcun rilievo l’asserita incongruità/sproporzione dei valori risarcitori concessi in transazione alle nonne della paziente, rispetto all’importo del risarcimento richiesto a questo giudice, se solo si considera che:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">   &#8211; in ambito transattivo, solo alla madre della paziente è stato riconosciuto un importo pari a 331.992,00 euro (la cui congruità non è stata contestata dal convenuto);</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">   &#8211; la richiesta restitutoria avanzata dal P.M. contabile nei riguardi del Xx xxxxx ammonta (solo) a circa un quarto di detta somma, dimostrando di avere condivisibilmente già tenuto ben conto – come peraltro espressamente pronunciato – di altri fattori che avrebbero potuto incidere sulla causazione del danno, come ad es. le disfunzioni organizzative o l’apporto causale di altri soggetti;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">   &#8211; tale importo è, in ogni caso, contenuto nei limiti di un terzo di quanto la previsione normativa consentirebbe di esigere a titolo di regresso dal P.M. presso la Corte dei conti (cfr. il citato art. 9, comma 5 della legge).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Alle considerazioni che precedono preme soggiungere che l’importo transatto è stato ritenuto, in tutte le sue voci, ben congruo ed è stato motivato dal giudice istruttore richiamando sia le pertinenti tabelle di Milano, che la consulenza resa nell’ambito del procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. (contrariamente a quanto dedotto dal Xx xxxxx), che: <em>«rilevato, altresì, che benché la legge non preveda che la proposta formulata dal giudice ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. debba essere motivata, tuttavia si reputa opportuno indicare alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente; in particolare, nel caso che ci occupa, tenuto conto degli esiti della consulenza resa nell’ambito del procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., ed applicando le tabelle di Milano “Edizione 2018”, relativamente al “Danno non patrimoniale per la morte del congiunto” e, segnatamente, con riferimento alla voce “A favore di ciascun genitore per morte del figlio” nella misura massima dell’aumento personalizzato previsto pari a complessivi €. 331.992,00, e alla voce “A favore del nonno per morte del nipote”, nella misura dell’aumento personalizzato pari ad €. 130.000,00 a favore della nonna paterna Lamarra Rosa Maria Carmela, e nella misura dell’aumento personalizzato pari ad €. 115.000,00 a favore della nonna materna Leone Artenisia, oltre le spese di adozione nella misura di €. 9.078,26, le spese di CTU pari ad €. 6.588,00, e le spese legali comprensive di oneri fiscali, rimborso spese forfettario, contributo unificato nei due procedimenti e marche da bollo, per complessivi €. 37.512,02…</em>».</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In conclusione, sul punto il Collegio ritiene sufficientemente congrua la richiesta risarcitoria avanzata dalla pubblica accusa, alla luce del notevole scarto tra la condotta serbata dal medico rispetto a quella esigibile <em>ex ante</em> nel caso concreto, imposta per un verso dai comuni canoni di diligenza e di perizia regolanti l’esercizio della professione medica (l’assenza ingiustificata dalla sala operatoria), per altro verso dalle raccomandazioni contenute nelle linee guida della SIAARTI  nonché del citato Manuale del 2009 del Ministero della Salute. A tenore dei quali emerge la deviazione inequivocabile dalle scelte operative ivi indicate, assolutamente osservabili e praticabili nel caso concreto perché adeguate e orientate all’obiettivo della migliore cura della piccola paziente.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tale grado di scostamento della condotta esigibile sia alla luce delle regole di <em>soft law</em>, che degli obblighi di servizio che impongono, in generale, al pubblico dipendente di osservare nell’espletamento della propria attività un comportamento diligente, corretto, leale, onesto, costituisce, come detto, un parametro di determinazione non solo della gravità della colpa, ma anche di quantificazione del danno risarcibile.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per tali ragioni, in sostanza emergendo dagli atti un comportamento connotato da grave imperizia e negligenza, nonché da inosservanza di elementari obblighi di servizio, non si ritiene sussistano i presupposti per accedere alla subordinata richiesta di esercitare il potere riduttivo dell’addebito a norma degli artt. 83, comma 1, R.D. 2440/1923 e 52, comma 2, R.D. 1214/1934.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In conclusione, in accoglimento della domanda risarcitoria formulata a carico del convenuto Xxxx Xx xxxxx, va affermata la sua responsabilità amministrativa per i fatti oggetto di causa, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dell’importo di 86.035,38 euro a favore dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Su tale importo è dovuta la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di liquidazione delle somme ai danneggiati (avvenuta con tre mandati del 30.11.2020) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così rivalutata da quest’ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi in misura legale.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate con nota a margine della sentenza, giusta l’art. 31, comma 5 c.g.c.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="10">
<li style="font-weight: 400;">Quanto alla posizione del direttore del reparto dott. Yyyyyyy, dai dati processuali, includenti le sue difese e dichiarazioni spiegate in questo giudizio, emergono elementi contrastanti.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In sostanza, egli sostiene di avere, dopo avere richiesto la consulenza cardiologica della dott.ssa Massari ed esaminato il referto dell’emogasanalisi delle 11:01 da lui stesso effettuato (che mostrava PH&lt;6.99 mmHg, Pco2 134 mmHg, normossia, stato di grave acidosi mista), “<em>immediatamente a voce alta” </em>posto diagnosi di ipertermia maligna e di avere chiesto al personale presente di portargli dei flaconi di <em>Dantrolene</em>. E quindi di avere materialmente preso il farmaco nell’armadio adiacente alla sala operatoria, di avere disposto il ricovero in terapia intensiva per ipertermia maligna (come comunicato al dott. Michele Sisto), di avere eseguito, con la collaborazione della cardiologa dott.ssa Massari, l’ECG che mostrava aritmia ipercinetica ed alterazioni della funzione cardiaca, e di avere somministrato durante il tragitto verso la Rianimazione “<em>un primo bolo di Dantrolene di 60 mg.</em>”</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tuttavia, tali asseriti comportamenti risultano incompatibili con la prima diagnosi da egli posta, cioè quella di tromboembolia polmonare: sul punto, è inconfutabile che egli pose inizialmente tale diagnosi appena giunto in sala operatoria, trovando tale circostanza plurimi momenti di riscontro negli atti d’indagine penale, in particolare nelle dichiarazioni rilasciate al P.M. penale sia dalla dott.ssa Lovero, che dalla cardiologa dott.ssa Elena MASSARI (cfr. pag. 20 e 52 della CTU), che dallo stesso primario (cfr. pag. 11 della CTU ove è riportato il verbale delle dichiarazioni da questi rese al P.M.) e, infine, dal dott. Antonio Colella (uno dei due ortopedici che ha eseguito l’intervento chirurgico: v. al riguardo, il verbale delle informazioni rese al PM, incorporato a pag. 11 della CTU).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sul punto, va ricordato che tra gli Standard Clinici SIAARTI relativi alla “<em>Gestione e Trattamento Ipertemia Maligna. 2016</em>” (sopra citati) non figura la tromboembolia e, difatti, nel caso concreto, tale diagnosi non era supportata dai dati clinici: l’embolia non presenta EtCO2 elevata (ma in diminuzione: cfr. anche, sul punto, p. 89 della consulenza del PM penale), né ipertermia e ipercaliemia; i valori aumentati di EtCO2 erano, pertanto, incompatibili con la ipotesi diagnostica di embolia polmonare; mentre i valori del referto emogasanalitico delle h. 11.01 mostravano (al dott. Yyyyyyy) iperossia PaO2=338 mmHg, ipercapnia (PaCO2=131 mmHg) coerente con l’incremento dell’EtCO2, severa acidosi (pH=6.92) prevalentemente respiratoria con una minima componente metabolica, incremento della potassiemia (5.9 mmol/L): tali valori non si accordavano affatto con l’ipotesi diagnostica di tromboembolia polmonare.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ragion per cui già l’esito dell’esame emogasanalitico arterioso, effettuato alle ore 11:01, siccome associato al rialzo termico ed alla tachiaritmia, avrebbe dovuto orientare immediatamente il dott. Yyyyyyy verso la diagnosi di IM senza attendere l’esecuzione dell’ecocardiogramma effettuato (proprio al fine di verificare una tromboembolia polmonare) alle ore 12.15 (quindi, quando erano già in terapia intensiva); ECG che, invece, escludeva decisamente segni di embolia polmonare, la quale implica un valore di EtCO2 necessariamente basso perché il trombo impedisce il passaggio dell’anidride carbonica dal vaso al polmone (l’esame fu poi ripetuto alle ore 11:15).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per tale motivo la letteratura scientifica esclude, con quei parametri di ipertermia, ipercaliemia, ecc., l’embolia polmonare, perché incompatibile con un valore di EtCO2 elevato.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In definitiva, tale errata diagnosi sarebbe stata superata – contestualmente alla corretta formulazione di quella di IM – solo all’esito di un’ulteriore emogasanalisi, e ancor di più dell’ECG, eseguiti rispettivamente alle ore 12.04 e alle ore 12:15, entrambi in TI (v. pag. 20 della CTU, ove è incorporato il verbale di interrogatorio della cardiologa Massari da parte del P.M., e le successive pagg. 58 e 59). In particolare, la cardiologa ha riferito al P.M. che l’ECG è stato eseguito per la prima volta in TI, e il relativo referto – che non indicava segni di embolia polmonare – reca l’ora delle 12:15: solo allora sarebbe stata esclusa la diagnosi differenziale di tromboembolia polmonare, inizialmente avanzata dal Yyyyyyy e condivisa dalla stessa Massari.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">E in effetti, nelle annotazioni in cartella anestesiologica fu riportato che l’esordio della sintomatologia era stato accompagnato da una riduzione della SpO2 (ossia dell’ossigeno-ipossia): probabilmente questo dato, riferito alla cardiologa, l’aveva orientata in quel senso (anche se non è dato sapere se essa fosse a conoscenza degli esami esistenti).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il che renderebbe non plausibili le affermazioni sostenute dal Yyyyyyy circa la immediata diagnosi di IM, da lui posta (dopo le 11:01) già in sala operatoria, e la conseguente somministrazione del <em>Dantrolene</em>,<em> in itinere</em>.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sarebbe più verosimile ipotizzare che, solo all’esito di tale referto delle 12:15 (ora in cui la paziente era in rianimazione), sia stata per la prima volta formulata da parte sua la corretta diagnosi di IM. Ciò sarebbe comprovato anche dalle richieste di globuli rossi concentrati contenute in cartella clinica (cfr. pagine 52 e 53 della CTU) che, recando sulle relative bolle l’ora di prenotazione delle 12.24 (avendo raggiunto il potassio plasmatico valori molto elevati) e la Diagnosi/Sospetto Diagnostico “<em>IPERTERMIA IPERPOTASSIEMIA</em>”, testimonierebbero che la presa di coscienza di tali due segni clinici (febbre elevata e potassio plasmatico alto) tipici dell’IM  (e perciò la conseguenziale diagnosi), sia avvenuta da parte sua solo le 12:15 (ciò, in definitiva, è ritenuto anche dalla CTU, cfr. a pag. 56, ult. periodo). Del resto, come visto, dalla cartella clinica di Terapia Intensiva si evince che (solo) dopo avere eseguito l’ECO è “iniziata” la terapia con <em>Dantrolene</em>.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Su tale ultimo punto, le dichiarazioni rese dal Yyyyyyy – in particolare circa l’immediata diagnosi di IM, l’apprensione diretta nell’armadio dei farmaci del <em>Dantrolene </em>presso la SO e la conseguente somministrazione <em>in itinere</em> di un bolo del farmaco salvavita – non sembrano trovare riscontro documentale, né nei fatti per come sopra ricostruiti, né sono state confermate dai chirurghi della SO (tra i quali, il solo dott. Colella, ma non il dott. Carluccio, ha accompagnato la paziente in TI, non sapendo però dare risposta alla domanda sull’effettiva infusione del bolo di <em>Dantrium</em> <em>in itinere</em>); mancano, tuttavia, agli atti dichiarazioni di sorta rese sul punto dal caposala Lorusso e dagli altri infermieri della SO (che il Yyyyyyy chiama genericamente a sostegno delle proprie tesi).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Solo la specializzanda, nelle sue dichiarazioni, ha espressamente escluso la asserita infusione del farmaco nel suddetto tragitto, anzi pare che:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>(i)</em> fu proprio dopo il ricovero in TI che ella poté riferire al primario che si trattasse di IM, nonostante questi insistesse ancora sulla diagnosi di embolia polmonare: «“<em>No, questa è una embolia polmonare perché ci sono polmoni ventilati e non perfusi, e quindi si ha questo problema”, ho detto: “Mi perdoni, però io sarei più portata a pensare che un aumento dell’end-tidal di CO2, come quello che abbiamo qui così evidente, accompagnandosi alla tachiaritmia, all’acidosi e all’iperkaliemia, ci debba far pensare l’ipertermia maligna, perché ci può essere una situazione di rabdomiolisi con ipertabolismo”. Quando io ho detto questa cosa il Dottor YYYYYYY è stato d’accordo con me, e ha detto subito: “Sì, questa è una ipertermia maligna!”</em>». Tant’è che il Yyyyyyy chiede subito agli infermieri di misurare la temperatura alla bambina (che era 43,3!) e di portargli il <em>Dantrium</em>, che gli verrà consegnato solo dopo le 12:10. E che si è cominciato a parlare di <em>Dantrolene </em>solo in TI (<em>… ma il Dantrium loro non l’avevano proprio ancora nominato</em>” fino a quando ci si tratteneva in SO);</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>(ii) </em>si sia cominciato a parlare di <em>Dantrolene </em>solo in TI (<em>… ma il Dantrium loro non l’avevano proprio ancora nominato</em>” fino a quando ci si tratteneva in SO).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Riguardo alla fornitura di <em>Dantrium </em>da parte della Farmacia interna all’ospedale, le dichiarazioni rese dall’addetta dott.ssa Valentina CONSOLE, sono in parte contraddittorie e potrebbero – in qualche misura – anche avallare gli assunti difensivi del Yyyyyyy, o quanto meno porre nel dubbio che la diagnosi di IM da parte di quest’ultimo sia stata posta solo una volta giunti in TI.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ella ha dichiarato (v. informazioni rese al PM, pag. 16-17 della CTU) che un ausiliario (anche se inizialmente parla di un infermiere) della SO andò a prendere il <em>Dantrium</em> in tarda mattinata, intorno all’una, e che la richiesta proveniva dalla SO (perché l’ausiliario veniva dalla SO), giustificando poi tale dichiarazione affermando che la richiesta del farmaco può provenire solo dalla SO, perché “<em>la finalità di utilizzo è della SO</em>” (p. 19).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ciò nonostante, nell’Annotazione della <em>Sezione P.G. Carabinieri della Procura della Repubblica</em> <em>presso il Tribunale</em> <em>di Bari</em> del 30/10/2017 si dice che il Caposala Lorusso «<em>ha riferito alle ore 10:30 circa del 19/09/2017, aveva ricevuto richiesta dall’ausiliaria FIORE Lucrezia di richiedere con urgenza 12 (dodici) flaconi di medicinale “DANTRIUM” alla farmacia dell’ospedale, in quanto esse servivano con altrettanta urgenza nel reparto di (terapia intensiva pediatrica; prontamente si adoperava, con comunicazione telefonica effettuata alla dr.ssa Console, dirigente farmacista, a richiedere le confezioni del farmaco in questione, dando incarico, nel contempo, alla stessa ausiliaria FIORE Lucrezia, di ritirare le confezioni del medicinale e di portarle nel reparto di terapia intensiva pediatrica; successivamente, aveva provveduto a formalizzare il cosiddetto “modulo richiesta” di 12 (dodici) flaconi di medicinale “DANTRIUM”. La dr.ssa CONSOLE Valentina, già sopra indicata, in sede di acquisizione della documentazione relativa al registro di carico e scarico del farmaco “DANTRIUM”, ha riferito che: anche se non era prevista da nessun documento ufficiale la dotazione in sala operatoria del farmaco “DANTRIUM”, le risultava che, proprio la sala operatoria utilizzata dall’unità operativa di ortopedia e traumatologia del Presidio Ospedaliero Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari, ne aveva la provvista di qualche confezione; prima del 19/09/2017, data questa di apposita verifica documentale, la farmacia Ospedaliera, in data 04/06/2015, aveva consegnato n. 10 (dieci) confezioni di farmaco. “DANTRIUM” all’Unità Operativa Complessa di Sala Operatoria e Terapia Intensiva Pediatrica; effettivamente, in data 19/09/2017, su esplicita richiesta dapprima verbale e poi scritta, aveva consegnato, con urgenza, n. 12 (dodici) confezioni di farmaco “DANTRIUM” per il reparto di terapia intensiva pediatrica</em>».</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Quanto precede potrebbe confermare la tesi del Yyyyyyy che il farmaco, ancorché scaduto (sulla efficacia del farmaco scaduto entro un certo intervallo dalla data di scadenza, segnatamente fino a 6-9 mesi da tale data, cfr. pag. 99 e ss. della consulenza penale), fosse effettivamente nella disponibilità della sala operatoria (mancando agli atti un atto di discarico del medicinale scaduto). Anche se, osserva il Collegio, il frangente temporale ivi indicato è assolutamente incompatibile con il corso degli eventi sopra descritto, perché alle 10:30 l’unico medico che avrebbe potuto richiedere, dalla SO, la fornitura del farmaco salvavita era la dott.ssa Lovero (la quale non ha, però, rappresentato tale circostanza), dopo che il <em>Dantrolene</em> fu cercato invano proprio con il Lorusso, nell’armadio dei farmaci situato nei pressi della SO; inoltre, la richiesta avrebbe dovuto provenire direttamente dal Lorusso ed essere indirizzata ad altro infermiere o ausiliario e non il contrario; ancora, come visto, la citata Annotazione conclude riportando la dichiarazione della dott.ssa Console secondo cui i flaconi sarebbero stati rilasciati a beneficio del reparto di TI pediatrica. Il che sembrerebbe confermare la tesi che solo quando la paziente giunse in TI fu diagnosticata l’IM.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Va anche considerato che:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">    &#8211; nella Cartella infermieristica della Terapia Intensiva (al contrario della Cartella clinica sempre di TI, come visto)<em>, </em>anche se nella consulenza tecnica del PM penale si dice che l’annotazione che segue è stata aggiunta successivamente (ma di ciò non vi è prova), si attesta che al momento del trasferimento in Terapia Intensiva, la diagnosi fosse quella corretta: «<em>Diagnosi d’ingresso: “Ipertermia Maligna” […] Note: “giunge in reparto alle 11:30 proveniente dalla s.o. ortopedia (dove ha eseguito intervento di frattura femore dx) per ipertermia maligna grave (43,3°) con gravi alterazioni del ritmo cardiaco</em>”» (si dovrebbe perciò sentire in merito a questo elemento chi ha redatto la cartella infermieristica);</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">    &#8211; il dott. Michele Sisto (medico presente in TI al momento del trasferimento della bambina in tale reparto), audito dalla commissione interna di indagine dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, avrebbe dichiarato, stando a quanto sostenuto dal Yyyyyyy nelle proprie difese ivi spiegate (a pag. 25 della relazione, non versata in atti) che quando la bambina è arrivata verso le 11:30 in TI gli fu riferito dal dott. Yyyyyyy che si trattava di ipertermia maligna, che le era già stato somministrato un bolo di <em>Dantrolene</em> e che si doveva continuare con l’infusione continua; anche il dott. Xx xxxxx (la cui attendibilità sarebbe, tuttavia, tutta da verificare) sembra confermare tale ultima versione;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">    &#8211; lo stesso Yyyyyyy, sostanzialmente sembra ammettere (cfr. pag. 20 della memoria difensiva) di avere avuto un confronto con la dott.ssa Lovero in merito alla formulazione della diagnosi di IM: così il dott. Yyyyyyy al Pubblico Ministero, durante l’esame «<em>… dottoressa, avevamo due ipotesi: la prima, le ho detto, l’embolia polmonare, e l’abbiamo subito identificata e poi misconosciuta e subito abbiamo … “okay, ipertermia maligna”, è venuta sia a me, sia al dott. Xx xxxxx, sia alla specializzanda che siamo anestesisti&#8230;</em>», anche se lo imputa al momento in cui erano ancora in SO e non a quello in cui erano già in TI (come sostiene la Lovero);</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">    &#8211; il Yyyyyyy, come detto, afferma (sia in sede di commissione d’indagine interna all’ospedale, che davanti al P.M.): <em>(i)</em>di avere, contrariamente a quanto opinato dai CTU, posto la diagnosi di IM non appena ricevuto il risultato, alla ridetta ora delle 11:01, dell’emogasanalisi; <em>(ii) </em>di avere chiesto di preparare immediatamente il <em>Dantrolene</em> a un infermiere (non è dato sapere chi, tale dato non emerge nemmeno nelle informazioni rese al P.M.: «<em>ho chiesto a chi era alla mia destra – però se mi chiede chi fosse, non lo so – di recarsi nell’armadio dei farmaci… La persona a cui ho chiesto questo, è tornata da me dopo poco dicendo “Non lo trovo</em>”»), il quale, tornato dalla stanza dei farmaci della SO, riferì di non avere trovato il farmaco; <em>(iii) </em>di essersi personalmente recato nella stanza dei farmaci per prelevare il <em>Dantrium</em> (“<em>ipotizzando che l’infermiere non l’avesse riconosciuto per via del nome commerciale</em>”), quindi di averlo preparato e iniziato a somministrarlo mentre la paziente veniva trasferita in TI; <em>(iv) </em>che dovrebbe darsi credito alla cartella infermieristica della Terapia Intensiva ove si legge: “<em>Provenienza S.O. Ortopedia. Diagnosi di ingresso: “Ipertermia Maligna”</em>, la quale dichiara che all’ingresso (ore 11.30) la diagnosi era già formulata.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In definitiva, la Corte ritiene che vi siano diversi, contraddittori profili che necessitano di riscontri oggettivi e di documenti necessari ai fini del <em>decisum</em>, che in questo processo non sono stati offerti e la cui mancanza non consente, allo stato degli atti, di giungere ad un giudizio di colpevolezza del dott. Yyyyyyy.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ci si riferisce, in particolare,</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>    (i)</em> alla sopra citata relazione della Commissione interna d’indagine dell’AO;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>    (ii)</em> a qualsivoglia dichiarazione resa dal dott. Michele Sisto (il quale avrebbe affermato, in sede di indagine amministrativa e a discarico del dott. Yyyyyyy, che la paziente giunse in TI a diagnosi di IM già formulata) nonché dal caposala Infermiere Domenico Lorusso, per sentire la loro versione dei fatti addotti da Yyyyyyy e dalla Lovero; ad identiche conclusioni si giunge riguardo al personale infermieristico di TI che ha redatto la relativa cartella: non vi è chi non veda come tutte tali informazioni potrebbero chiarire i delicati e rilevantissimi profili inerenti<em> a) </em>al momento in cui il Yyyyyyy pose la diagnosi di IM; <em>b) </em>alla presenza effettiva del <em>Dantrium</em> nell’armadio dei farmaci della SO; <em>c) </em>all’effettiva somministrazione <em>in itinere</em> di un bolo di <em>Dantrolene</em>; <em>d) </em>alla richiesta di approvvigionamento del farmaco alla farmacia Ospedaliera e del pertinente orario; <em>e) </em>al motivo della discrasia della diagnosi di ingresso in TI tra le relative cartella clinica e infermieristica;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>    (iii)</em> alla richiesta di rinvio a giudizio penale (agli atti vi è solo la copia della informazione del pertinente esercizio, trasmessa con nota dell’AO del 04/01/2021 all’Ordine dei medici di Bari, nonostante in allegato sia indicata la trasmissione del relativo provvedimento), non potendosi trarre dal sopra decreto del GIP n. 4157/2020, che dispone il giudizio del dott. Yyyyyyy, elementi di valutazione di sorta (atteso il mero rinvio, ivi contenuto, a “<em>tutti gli atti contenuti nel fascicolo</em>…”). Tale atto avrebbe potuto aiutare la Corte a comprendere sulla base di quali evidenze sia stata formulata la relativa imputazione in ambito penale e quindi in che modo siano stati superati i rilievi difensivi ivi opposti dall’imputato, riproposti anche davanti a questo giudice.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In buona sostanza, la disamina della citata consulenza medico-legale disposta in sede civile nonché dal P.M. penale, nonché della documentazione ivi incorporata, non permette al Collegio, alla luce delle difese spiegate dal dott. Yyyyyyy e del principio costituzionale di terzietà del giudice (il quale non consente alla Corte di orientare l’iniziativa del P.M. o di compensare eventuali sue inerzie o lacune probatorie), di poter trarre un sicuro giudizio sulla gravità della condotta da questi serbata e della riconducibilità a detta condotta dell’evento di cui si opina, secondo la veduta regola del <em>più probabile che non</em>.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Pur basandosi, pertanto, l’azione sottoposta allo scrutinio del Collegio sugli atti del procedimento civile di accertamento tecnico preventivo e su quello penale, non sono stati depositati, né sono stati acquisiti autonomamente, a supporto della domanda, i documenti verosimilmente acquisiti nel corso delle indagini preliminari o del procedimento amministrativo interno all’Azienda Ospedaliera, sopra indicati, tali da sottoporre ad un vaglio critico le argomentazioni difensive spiegate dal dott. Yyyyyyy; ben potendo, pertanto, quanto oggetto di accusa anche in sede penale essere ribaltato all’esito del processo dibattimentale – in corso – nei suoi confronti.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Non risultando essere stata ancora dimostrata in sede penale la sua responsabilità, né, d’altra parte, avendo il Requirente chiesto che le sopra indicate – ad avviso del Collegio – dirimenti circostanze venissero altrimenti provate in questo giudizio, indipendentemente dall’esito del processo penale, ritiene conclusivamente la Corte, in accoglimento dell’istanza di sospensione formulata dal difensore del convenuto dott. Yyyyyyy, che la previa definizione del processo penale – quantomeno in primo grado – assuma carattere di pregiudizialità necessaria ai fini della decisione del giudizio e che, in conseguenza, esso debba essere sospeso, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del Codice della Giustizia Contabile, fino alla relativa definizione con sentenza del Tribunale di Bari, ove tale processo pende.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;">A) definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 36876 del registro di Segreteria in merito alla sola posizione del dott. Xxxx XX XXXXX, come sopra meglio identificato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">ACCOGLIE</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">la domanda attorea nei suoi confronti e, per l’effetto,</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">CONDANNA</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">il predetto al pagamento:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; dell’importo di 86.035,38 euro a favore dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di liquidazione della somma e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali, sulla somma così rivalutata da quest’ultima data e sino al soddisfo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; delle spese del giudizio, nella misura liquidata dalla Segreteria con nota a margine della sentenza;</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;">B) riguardo alla posizione del convenuto dott. Yyyyyyyy YYYYYYY,</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">ORDINA</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">impregiudicata ogni decisione in merito, la sospensione del presente giudizio, fino alla definizione con sentenza, conclusiva del primo grado di giudizio del coevo processo penale pendente, per gli stessi fatti, nei confronti del medesimo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per l’effetto,</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">MANDA</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">alla parte più diligente di chiedere la fissazione dell’udienza in prosecuzione, entro il termine di tre mesi dalla data in cui sarà depositata la suddetta sentenza.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Così provveduto in Bari, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 &#8211; 26 maggio 2022.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">       Il relatore-estensore                                            Il Presidente</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">       (Marcello Iacubino)                                (Francesco Paolo Romanelli)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-responsabilita-amministrativa-per-danno-c-d-indiretto-derivante-da-malpracrise-sanitaria/">Sulla responsabilità amministrativa per danno c.d. indiretto, derivante da malpracrise sanitaria.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 00:14:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/">Sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.</a></p>
<p>Comune e Provincia. Art. 194, co. 1 lettera e) del TUEL: riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Necessità di un’obbligazione giuridicamente perfezionata. Non ricorre &#8211; Regolarizzazione finanziaria e contabile delle spese sostenute in assenza dell’impegno di spesa. Sussiste &#8211; Possibilità di sanatoria o ratifica successiva del contratto invalido. Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/">Sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/">Sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.</a></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Comune e Provincia. Art. 194, co. 1 lettera e) del TUEL: riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Necessità di un’obbligazione giuridicamente perfezionata. Non ricorre &#8211; Regolarizzazione finanziaria e contabile delle spese sostenute in assenza dell’impegno di spesa. Sussiste &#8211; Possibilità di sanatoria o ratifica successiva del contratto invalido. Non consentita.</li>
<li>Comune e Provincia. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio (art. 194, co. 1 lettera e del TUEL). Requisiti applicativi. Rinvio all’azione di ingiustificato arricchimento. Presupposti e limiti.</li>
<li>Art. 191, comma 4 del TUEL. Imputazione diretta ed esclusiva all’amministratore o al funzionario dell’obbligazione contratta in assenza dell’impegno di spesa. Profili di rilevanza e di coordinamento con la procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e con l’azione di cui all’art. 2041 c.c., nei confronti della propria Amministrazione e da parte del terzo fornitore verso la P.A.</li>
<li>Riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Sottoposizione all’organo consiliare dei debiti contratti in violazione delle regole di spesa. Doverosità. Sussiste &#8211; Necessità di tale operazione, a tutela della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell&#8217;ente. Ricorre.</li>
<li>Obbligo di rappresentazione fedele nei bilanci dei rapporti di debito/credito fra l’ente locale e gli organismi partecipati (nella nota informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione). Sussiste, già dal 2012 (ex d.l. n. 174/2012) per gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti; è poi stato imposto, dal 2014 al 2015, dall’art. 6, co. 4, d.l. n. 95/2012 e, dal 2015, dall’art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011.</li>
</ol>
<hr />
<ol>
<li style="text-align: justify;">L’art. 194, co. 1 lettera e) del TUEL non si occupa delle cause di invalidità che affliggono, sotto il profilo civilistico, il contratto da cui sorge il debito fuori bilancio. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla citata previsione non richiede, quale presupposto applicativo la sussistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, e dunque di un contratto valido sotto il profilo civilistico. La norma storicamente e funzionalmente consente di regolarizzare, sotto un profilo prettamente finanziario e contabile, le spese sostenute in assenza dell’impegno di spesa, ossia del primo atto del procedimento di assunzione delle spese negli enti pubblici, ciò che, nella maggior parte dei casi, dipende proprio dalla mancanza di un contratto valido, che è insuscettibile di sanatoria o di convalida restando gli effetti del negozio regolati dal diritto comune. Ne consegue il rigetto della domanda attorea, che postula: <em>(i)</em> la sussistenza di un danno erariale conseguente al pagamento dei canoni di locazione per l’utilizzazione di un immobile (di proprietà di una società <em>in house</em> del Comune) effettivamente adibito ad archivio storico comunale, in assenza di negozio stipulato in forma scritta, richiesta <em>ad substantiam</em> per i contratti della p.a.; <em>(ii)</em> la nullità o addirittura la inesistenza del contratto che, implicando un vizio così radicale, non avrebbe permesso alcuna forma di sanatoria o di ratifica successiva, nemmeno sotto il profilo contabile, impedendo al Comune di assumere come proprio il sottostante debito.</li>
<li style="text-align: justify;">L’art. 194, co. 1 lettera e) del TUEL non si occupa delle cause di invalidità che affliggono, sotto il profilo civilistico, il contratto da cui sorge il debito fuori bilancio, ma esige esclusivamente, onde recuperare l’irregolarità contabile inizialmente obliterata, che si tratti di spese <em>(i)</em> contratte per acquisti di beni, forniture e servizi (cfr. i primi tre commi dell’art. 191),<em> (ii)</em> riconducili a funzioni fondamentali dell’ente locale, <em>(iii) </em>in relazione alle quali vi sia l’utilità (il c.d. <em>utiliter versum</em>, l’utilità conseguita dall’ente) e l’arricchimento per l’Amministrazione (entrambi oggetto di valutazione dell’organo rappresentativo dell’ente locale) che ha beneficiato della prestazione. La norma rinvia sotto tale profilo all’azione di ingiustificato arricchimento, di cui agli artt. 2041 e 2042 del c.c., la quale subisce adattamenti quando il soggetto arricchito è una p.a., dettati dall’esigenza: di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi di pericolosi disavanzi finanziari degli enti stessi; dalla preoccupazione di evitare un’applicazione indiscriminata, dato il carattere unitario del rimedio, anche ai casi di arricchimento che dipendono da comportamenti dello stesso impoverito (o del soggetto pubblico-persona fisica agente per la p.a.): a tal fine, secondo la suprema Corte (Sez. un. civ., 26/5/2015, n. 10798) l’ente pubblico, per evitare l’arricchimento imposto o non voluto, è tenuto a opporsi ad esso, salvo dimostrare che lo stesso “… <em>non fu consapevole</em>”.</li>
<li style="text-align: justify;">Il meccanismo di imputazione diretta ed esclusiva all’amministratore o al funzionario degli enti locali dell’obbligazione contratta con il privato fornitore in violazione delle regole di contabilità pubblica (cfr., da ultimo, l’art. 191, comma 4 del TUEL), è coerente con la necessità di contemperare le confliggenti esigenze di tutela del terzo contraente e di rispetto delle regole giuridiche e di contabilità dirette al mantenimento degli equilibri di bilancio negli enti locali, configurandosi come idoneo sia a garantire il soddisfacimento dei diritti del terzo sia a rendere indenni i funzionari o gli amministratori, attraverso l’azione di cui all’art. 2041 c.c nei confronti della propria Amministrazione, quanto meno nei limiti dell’arricchimento da questa conseguito. Ne consegue che la p.a., in presenza di certe spese assunte irregolarmente, ossia relative a prestazioni <em>rese comunque a suo beneficio</em> (salva la possibilità di rifiutarle o di dimostrare di non aver potuto rifiutarle perché inconsapevole dell’<em>eventum</em> <em>utilitatis</em>, come da sent. n. 10798/2015 Sez. Un. civ.), non può non risponderne in modo assoluto: ricorrendo le condizioni di cui all’art. 194, lettera e), l’obbligazione finisce comunque per gravare sull’ente locale, il quale rimane pur sempre esposto all’azione di ingiustificato arricchimento, o in via diretta da parte del proprio amministratore, se questi a sua volta è stato chiamato a risponderne contrattualmente dal terzo (finanche nell’ambito di tale giudizio); ovvero indirettamente da parte di quest’ultimo, legittimato ad agire nei suoi confronti in via surrogatoria del funzionario o dell’amministratore (suo debitore), quando il patrimonio di quest’ultimo sia incapiente o non offra sufficienti garanzie, anche contestualmente alla domanda contrattuale di adempimento nei confronti di quello. Rispetto a tale assetto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ha l’effetto di fondare l’<em>actio de in rem</em> <em>verso</em> da parte del terzo contraente direttamente nei suoi confronti, nei limiti della parte riconoscibile, in relazione alla quale il debito viene sanato sotto il profilo meramente contabile; giammai sotto l’aspetto civilistico, disciplinato dal diritto comune, ove il quale non consente la convalida o la sanatoria del contratto nullo.</li>
<li style="text-align: justify;">Il procedimento delineato dall’art. 194 è funzionalmente collegato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio: l’emersione e la successiva inclusione dei debiti insoluti nella gestione fisiologica del bilancio segue la logica (finanziaria) di evitare un impatto potenzialmente negativo dei debiti non pagati, sia sugli equilibri di bilancio che sul risultato di amministrazione il quale, in presenza di passività nascoste, può rassegnare un non veritiero segno positivo. Tale collegamento emerge in modo forte e chiaro dalla formulazione dell’art. 193 del TUEL, il quale nel comma 2 stabilisce che l’organo consiliare, almeno una volta l’anno, “<em>provvede</em> [l’uso dell’indicativo denota la fissazione di un obbligo, non di una facoltà] <em>con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente</em>: … <em>b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all&#8217;art. 194</em>”. Le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza 16.12.2020, n. 37, hanno sottolineato l’ineludibilità e la doverosità di questa operazione: «<em>In una corretta gestione finanziaria, l&#8217;emersione di un debito non previsto in bilancio deve essere portata tempestivamente all&#8217;esame del Consiglio dell&#8217;ente per l&#8217;adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell&#8217;art. 194, comma 1, e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall&#8217;art. 193, comma 3, e art. 194 commi 2 e 3. Il ritardo nel riconoscimento, con rinvio ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell&#8217;ente (Sezione delle Autonomie Delib. n. 21 del 2018/QMIG e Delib. n 21 del 2019/QMIG)</em>».</li>
<li style="text-align: justify;">La situazione di equilibrio tra partite attive e passive che compongono il bilancio degli enti locali deve essere perseguita anche riguardo ai propri enti strumentali e alle proprie società controllate e partecipate. In caso di discordanze emergenti dalla nota informativa (che deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornirne la motivazione), asseverata dai rispettivi organi di revisione (e che deve essere allegata al rendiconto), l’ente deve assumere, senza indugio, e comunque non oltre il termine dell&#8217;esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della loro riconciliazione (in tali sensi, anche Corte dei conti, Sez. Autonomie, delibera n. 2/SEZAUT/2016/QMIG). In altri termini, i rapporti di debito/credito fra l’ente locale e gli organismi partecipati devono essere rappresentati fedelmente nei bilanci di entrambi i soggetti (trattasi di obbligo imposto, fino al 2014, dall’art. 6, co. 4, d.l. n. 95/2012 e, dal 2015, ex art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011; e ancor prima, dal d.l. n. 174/2012, immediatamente applicabile, <em>in parte qua</em>, per gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti, come si evince anche dalla citata deliberazione n. 2/SEZAUT/2016).</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Romanelli, Est. Iacubino</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/?download=83500">Sent. 668-2021 - G. 35321</a> <small>(416 kB)</small></li><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/?download=83501">Sent. 668-2021 - G. 35321</a> <small>(416 kB)</small></li><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/?download=83502">Sent. 668-2021 - G. 35321</a> <small>(416 kB)</small></li><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/?download=83503">Sent. 668-2021 - G. 35321</a> <small>(416 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/">Sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2016 n.153</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-4-5-2016-n-153/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-4-5-2016-n-153/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-4-5-2016-n-153/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2016 n.153</a></p>
<p>Pres. Lorusso &#8211; Est. Daddabbo Difformità della citazione rispetto al contenuto dell’invito a dedurre &#8211;&#160;Invito a dedurre – Rispetto del quadro della fattispecie dannosa nella sua essenza tipica – Ammissibilità della citazione Come noto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sezioni Riunite n.7/QM/98, n.14/QM/98, n.1/QM/2005, n.1/QM/2007; Sez. II</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-4-5-2016-n-153/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2016 n.153</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-4-5-2016-n-153/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2016 n.153</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lorusso &#8211; Est. Daddabbo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Difformità della citazione rispetto al contenuto dell’invito a dedurre &#8211;&nbsp;Invito a dedurre – Rispetto del quadro della fattispecie dannosa nella sua essenza tipica – Ammissibilità della citazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Come noto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sezioni Riunite n.7/QM/98, n.14/QM/98, n.1/QM/2005, n.1/QM/2007; Sez. II Appello n. 189/2005) ha affermato che l’invito a dedurre è un atto&nbsp; preprocessuale che assolve ad una duplice funzione, istruttoria &#8211; diretta ad assicurare la massima completezza all’attività d’indagine della Procura Regionale sia sotto il profilo del fatto che di quello giuridico onde pervenire ad un più ponderato esercizio del potere-dovere di azione di cui è titolare l’organo requirente &#8211; ma nel contempo anche di garanzia, ovvero di consentire all’indagato di esporre le proprie difese, al fine di ottenere la definizione della fase preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi e comunque certi (salvo proroghe da parte del giudice).<br />
E’ principio altrettanto pacifico che il rapporto tra l’invito e la citazione non deve &#8211; anzi non può &#8211; essere di totale corrispondenza, stante proprio la predetta funzione dell’invito a seguito del quale possono emergere elementi probatori ulteriori rispetto a quelli già acquisiti prima della sua emissione che possono anche consentire alla Procura di individuare altri presunti responsabili e/o escludere i soggetti già invitati o di meglio definire la fattispecie dannosa. Nel contempo, avendo anche una funzione di garanzia, l’invito a dedurre deve però contenere comunque un’ipotesi accusatoria, sia pure in termini provvisori in quanto suscettibili di ulteriori “aggiustamenti”, sufficientemente individuabile con chiarezza, in termini di nucleo essenziale della&nbsp;<em>causa petendi</em>&nbsp;e del&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;tipizzanti la fattispecie dannosa, onde consentire all’invitato di “dedurre” ovvero di esporre le argomentazioni, sia in fatto che in diritto, che egli ritenga utili al fine dell’archiviazione della vertenza aperta nei suoi confronti.<br />
Pertanto, si è affermato che i limiti alla predetta corrispondenza vanno individuati nel riferimento al “quadro generale” della fattispecie dannosa, quadro che “deve essere rispettato nella sua essenza tipica di modo che la citazione stessa sia pur sempre ricollegabile alla fattispecie contestata”, con la conseguenza che l’inammissibilità della citazione può ravvisarsi soltanto allorquando il contenuto “decampi totalmente anche dal nucleo essenziale della&nbsp;<em>causa petendi</em>&nbsp;e&nbsp;<em>petitum</em>tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell’invito di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi”. (Sez. riun.n.7/QM/98).<br />
Sul punto, è stato anche affermato che “ne deriva pertanto che il procuratore regionale, che già dispone degli elementi essenziali della fattispecie, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, avendo un “danno” da comunicare “al presunto responsabile”, non può poi esimersi dal formulare nell&#8217;atto di invito a dedurre la ipotesi di imputazione (che potrebbe muovere all&#8217;indagato con l&#8217;atto di citazione), la quale a questo punto del procedimento assumerà le sembianze di una provvisoria (essendo solo ipotizzata) azione e, qualunque sia il modo in cui verrà espressa, conterrà quegli elementi che definiscono il&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;e la&nbsp;<em>causa petendi</em>, se non come aspetti strutturali di una figura giuridica ben determinata come la citazione a giudizio, certamente come elementi descrittivi di un ipotetico futuro addebito per danno erariale” (Sez. II Appello, sent. n. 189/2005).<br />
Nella specie era stato eccepito che nell’invio a dedurre non era contenuta alcuna menzione di un’ordinanza ingiunzione e di una nota dell’Agea ed ancora che nell’invito a dedurre il danno si assume subito dall’AGEA mentre nell’atto di citazione se ne chiede il risarcimento a favore della predetta Agenzia e/o a favore della Regione Puglia: per il collegio ciò non è rilevante posto che alcuna discordanza tra i due atti è dato riscontrare per ciò che concerne il nucleo fondamentale degli stessi che riguarda l’oggetto e le ragioni della domanda risarcitoria.<br />
Inoltre, secondo pacifica giurisprudenza contabile, persino la mancata od errata indicazione dell’Amministrazione danneggiata, “non costituisce un vizio di forma sostanziale” che incide sulla validità della citazione, qualora dal testo della stessa citazione o da tutti gli altri riferimenti in essa contenuti, si rilevi inequivocabilmente il destinatario del risarcimento (Sez. Molise n. 484/1997), in quanto è compito del Giudice individuarlo in concreto (Sez. II centrale n. 52/A/2007, Sez. Umbria n. 122/2009).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Sent. 153/2016</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">composta dai seguenti magistrati:<br />
Dott. Lorusso Francesco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
Dott. Raeli Vittorio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Componente<br />
Dott. Daddabbo Pasquale&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Componente relatore<br />
nella camera di consiglio del 23 marzo 2016, ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 32267 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia nei confronti dei sig.ri:<br />
LI BERGOLIS ARMANDO, nato a Monte S. Angelo il 12 febbraio 1975 e resi-dente in Manfredonia, alla Via Natale Maria Cimaglia n. 13 e<br />
RICCARDO MARIA TERESA, nata a S. Giovanni Rotondo il 30 settembre 1981 e residente in Manfredonia, alla Via Natale Maria Cimaglia n. 13,<br />
quest’ultima costituita in giudizio in proprio ed in qualità di procuratrice generale del primo, giusta procura del 28 luglio 2005, rep. N. 11172 per notaio Francesco Di Natale, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Savino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Bari, alla piazza Garibaldi n. 54.<br />
Visto l’atto di citazione del 13 ottobre 2015, depositato lo stesso giorno presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale.<br />
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.<br />
Uditi nella pubblica udienza del 23 marzo 2016, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Caterina Agrusti, il relatore, Consigliere dott. Pasquale Daddabbo, l’avv. Antonio Savino per i convenuti ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Pierpaolo Grasso.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con atto di citazione depositato in data 13 ottobre 2015 la Procura regionale, premettendo che a seguito di un articolo di stampa del 18.5.2011, che indicava un’operazione della Guardia di Finanza nei confronti del sig. Li Bergolis Armando – soggetto legato alla criminalità organizzata – e della moglie per l’illecita percezione di contributi pubblici erogati dall’AGEA, era stato chiesto alla Guardia di Finanza di relazionare in merito e che dalla documentazione trasmessa si ricavava che il sig. Li Bergolis Armando, dichiarando il falso in merito alla sua posizione giudiziaria e penale, aveva ottenuto, per gli anni dal 2005 al 2008, illeciti contributi da parte dell&#8217;AGEA, nonché indebite indennità compensative previste dal Reg. CE n.1257/1999 per gli anni 2005 e 2006 per complessivi €.125.996,78, ha allegato che dall’indagine espletata dalla Guardia di Finanza era emerso in particolare che:<br />
&#8211; in data 20 febbraio 1998 il Li Bergolis ha avviato la propria attività di imprenditore con la qualifica di coltivatore diretto;<br />
&#8211; in data 14 maggio 2003, mediante autocertificazione ed al fine di poter beneficiare degli aiuti in agricoltura per il predetto anno, ha dichiarato, con il consenso degli altri comproprietari &#8211; suoi congiunti &#8211; di coltivare diversi ter-reni ubicati nell&#8217;<br />
&#8211; in data 16 maggio 2005 il Li Bergolis, con riferimento alla campagna 2005 chiedeva il pagamento dei contributi di cui al Reg. CE n.1782/2003 oltre al premio supplementare nel settore delle carni bovine. Al momento della presentazione della domanda, tutt<br />
&#8211; in data 29 luglio 2005, il predetto, con atto notarile procedeva a nominare e<br />
costituire come procuratrice generale la propria moglie, Riccardo Maria Te-resa, per compiere tutti gli atti di amministrazione e di disposizione nel suo interesse, fra cui anche quelli di esigere somme dalle pp.aa.;<br />
&#8211; negli anni successivi (dal 2006 al 2008), la moglie Riccardo Teresa, per il tramite della società CAA Copagri ha proceduto per conto del marito a richiedere i contributi di cui al Reg. CE 1782/2003;<br />
&#8211; per effetto di tali richieste, l&#8217;AGEA ha erogato dal 2005 al 2008 al sig. Li Bergolis, la complessiva somma di Euro 125.996,78;<br />
&#8211; il Li Bergolis e per esso la sua procuratrice generale Riccardo Maria Teresa, non poteva beneficiare dei contributi in quanto è richiesto che il beneficiario non sia sottoposto a pene detentive o misure interdittive o limitative della sua capacità giuri<br />
&#8211; fin dal 2004, invece, il Li Bergolis risultava destinatario di ordinanza di custodia cautelare. Dal 2003 lo stesso era destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza della durata di due anni, come da decreto d<br />
&#8211; tali circostanze, ostative all’ottenimento di contributi, erano state omesse nelle relative domande così come era stato fraudolentemente omesso ogni riferimento alla circostanza, pure fondamentale, che il Li Bergolis non potesse essere conduttore esclus<br />
La Procura regionale ha anche annotato che a seguito dell&#8217;informativa della Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica di Foggia, in data 13 ottobre 2011 aveva chiesto il rinvio a giudizio del Li Bergolis e della moglie Riccardo Maria Teresa per i reati di cui all&#8217;art.640 bis c.p., nonché del reato previsto dall&#8217;art. 7 della L. n. 575 del 1965 e che il rinvio a giudizio era stato disposto con decreto del 23 febbraio 2012 del G.I.P. presso il Tribunale di Foggia.<br />
La Procura regionale ha rappresentato di aver notificato ai predetti soggetti, sulla scorta di quanto sopra esposto, l’invito a dedurre con contestuale ricorso per sequestro conservativo;&nbsp;&nbsp;il giudice designato, con ordinanza n. 118 del 26.6.2015 ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione, ha revocato la misura cautelare ma il sequestro è stato poi confermato dal giudice del reclamo che ha ritenuto validamente interrotto il termine prescrizionale dall’intimazione alla restituzione della somma illecitamente ottenuta, formulata dall’AGEA in data 11.10.2010. Il requirente contabile ha anche evidenziato che le deduzioni difensive prodotte nella fase pre-processuale dagli intimati non avevano fatto emergere elementi idonei ad archiviare la posizione degli stessi.<br />
In particolare la Procura ha dedotto che alla luce di quanto esposto emerge, in tutta e chiara evidenza, la grave e fraudolenta violazione da parte dei soggetti sopra indicati dei precetti imposti dalla normativa al fine di perseguire, illecitamente, i contributi erogati dall’AGEA, così determinandosi, per consolidata giurisprudenza, un danno erariale rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti, pari all’importo di €.125.996,78, complessivamente percepito a tale titolo.&nbsp;<br />
Circa la prescrizione dell’azione risarcitoria, la sussistenza della condotta truffaldina ed il difetto di legittimazione passiva dei soggetti convenuti il requirente contabile ha riportato le argomentazioni svolte dal giudice del reclamo che ha disatteso le omologhe deduzioni difensive proposte dagli intimati anche nella fase cautelare.<br />
Il Procuratore regionale, ritenendo, pertanto, che il danno di che trattasi sia stato causato da comportamenti connotati dall’elemento psicologico del dolo ha convenuto in giudizio il sig. Li Bergolis Armando e la sig.ra Ricardo Maria Teresa per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento del danno di €. 125.996,78 nei confronti dell’AGEA e/o della Regione Puglia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese di giudizio.<br />
Con memoria depositata in data 3.3.2016 si sono costituiti in giudizio i convenuti con il patrocinio dell’avv. Antonio Savino che ha eccepito:<br />
1) La nullità dell’atto di citazione.<br />
a. Rilevato che la citazione è nulla se risultano omessi o assolutamente incerti il&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;o la&nbsp;<em>causa petendi</em>&nbsp;e che nella fattispecie la Procura regionale ha chiesto la condanna in solido degli attuali convenuti al pagamento della somma di € 125.996,78, gli stessi hanno dedotto che la Procura regionale ha omesso di indicare innanzi tutto la data in cui sarebbero stati erogati i singoli importi che costituirebbero la complessiva somma richiesta e poi la correlazione tra l’importo erogato, l’anno della domanda e la campagna e/o allevamento corrispondente e l’ente che ha erogato il singolo importo e che dette omissioni non consentirebbero di apprestare un compiuta difesa. La domanda di risarcimento avanzata dalla Procura, concernendo un diritto di credito a cosa generica quale è il danaro, ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, sicché i fatti costitutivi devono essere indicati ed individuati necessariamente.<br />
b. L’atto di citazione sarebbe altresì nullo in considerazione della mancata corrispondenza tra il contenuto dell&#8217;invito a dedurre e quello della domanda oggetto del presente giudizio: nell’invito a dedurre non si fa alcun riferimento all’ordinanza ingiunzione del 20.02.2012 ed alla nota dell&#8217;Agea dell&#8217;11.10.2010, ed ancora nel primo atto si chiede il pagamento nei confronti dell’AGEA mentre con l’atto introduttivo del giudizio si chiede il risarcimento a favore dell’AGEA e/o della Regione Puglia.<br />
2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;La prescrizione dell’azione risarcitoria.<br />
a. Non essendo configurabile alcun occultamento doloso del danno, in mancanza di atti specificamente volti a prevenire il disvelamento di un danno an-cora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto, il termine prescrizionale quinquennale sarebbe abbondantemente scaduto alla data dell’invito a dedurre (notificato il 29.4.2015&nbsp;alla sig.ra Riccardo ed il 9 maggio 2015 al sig. Li&nbsp;&nbsp;Bergolis) considerato che le assunte condotte illecite risalgono al periodo compreso tra gli anni&nbsp;&nbsp;2005 – 2008 e che le date dei pagamenti non sono state nemmeno indicate dalla Procura regionale.<br />
b. Anche a voler assimilare la fattispecie in esame ad un’ipotesi di occultamento doloso del danno la relazione ispettiva della Guardia di Finanza, che avrebbe consentito la scoperta dello stesso, è stata ricevuta dalla Procura regionale in data 22.2.2010, ossia oltre cinque anni addietro rispetto all’invito a dedurre avente efficacia di costituzione in mora.<br />
Nei cinque anni successivi alla ricezione della predetta informativa della Guardia di Finanza del 22.2.2010 non sono intervenuti atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale. Sia la nota dell’11.10.2010 che l’ordinanza ingiunzione del 20.2.2012, entrambi emessi dall’AGEA, sarebbero irrilevanti perché sono stati indirizzati alla sig.ra Riccardo, presso la sua residenza, mentre la richiesta di pagamento è stata rivolta esclusivamente al sig. Li Bergolis Armando: tali atti, che si assume anche essere stati notificati in violazione di quanto previsto dall’art. 145 cpc per la notifica alle persone giuridiche, non possono essere considerati validi atti di costituzione in mora nei confronti del Li Bergolis, perché mai portati a sua conoscenza, e nemmeno nei confronti della sig.ra Riccardo alla quale non è mai stato richiesto o intimato alcun pagamento. Inoltre, non solo le somme richieste dall&#8217;Agea, € 261,587,14, non corrispondono a quelle indicate nell&#8217;atto di citazione, € 125.996,78, ma per di più la genericità dell&#8217;atto di citazione non permetterebbe di operare un raffronto con gli atti emessi dall&#8217;Agea né di individuare elementi in comune tra questi e quelli della Procura attrice.<br />
c. In ogni caso, per tutte le somme percepite dal Li Bergolis sulla base delle domande dallo stesso avanzate prima del 28 luglio 2005, data di nomina della moglie quale procuratrice generale, quindi all’insaputa di quest’ultima, i predetti atti emessi dall’AGEA sarebbero privi di alcun valore interruttivo della prescrizione nei confronti di entrambi i convenuti; così privi di valore interruttivo sarebbero gli stessi atti con riferimento alla parte di danno che si assume provocato alla Regione Puglia &#8211; peraltro non quantificata dalla Procura regionale &#8211; non avendo l&#8217;Agea la legittimazione a rappresentare l&#8217;ente territoriale.<br />
3) La carenza di interesse della Procura regionale ad agire per il risarcimento del danno erariale.<br />
Anche se si volesse ritenere che l’ordinanza-ingiunzione emessa da AGEA fosse idonea ad interrompere i termini prescrizionali, tuttavia la stessa, ai sensi del RD n. 639/1910, rappresenterebbe già un titolo esecutivo per non essere stata impugnata nel termine di cui all’art. 3 dello stesso RD ed anche in forza di quanto disposto dall&#8217;art. 229 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, secondo cui l&#8217;ordinanza ingiunzione di cui si discute è esecutiva di diritto.<br />
Nel caso di specie, invero, dagli atti non risulta alcuna impugnativa, da parte dei convenuti, degli atti esecutivi posti in essere né di tale eventuale impugnativa l&#8217;Agea ha dato notizia ed anzi quest’ultima ha già provveduto a iscrivere a ruolo e a recuperare parte degli importi che sarebbero oggetto del presente giudizio, come risulta da attestazione fornita dalla SIAN, prodotta in giudizio.<br />
4) Il difensore dei convenuti ha poi eccepito che non avendo la Procura trascritto il nuovo provvedimento che ha autorizzato il sequestro conservativo entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 675 cpc, l&#8217;ordinanza n. 166/2015 sarebbe divenuta inefficace e pertanto il sequestro con la stessa disposto non potrà essere convertito in pignoramento in caso di condanna in questa sede di merito.<br />
5) In caso di mancato accoglimento delle suesposte eccezioni preliminari, il difensore, con riguardo alla posizione della convenuta Riccardo Maria Teresa, ha ulteriormente eccepito la carenza di legittimazione passiva per aver agito solo ed esclusivamente in qualità di procuratrice del marito Li Bergolis per le richieste effettuate limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008 e non già di legale rappresentante della ditta individuale recante la medesima denominazione, come si evince dal contenuto della procura generale rilasciata da Li Bergolis Armando in data 28 luglio 2005 e non può, quindi, essere considerata soggetto obbligato in solido rispetto al presunto trasgressore principale.<br />
6) Alla luce di tali argomentazioni e sulla base del rilievo che la sig.ra Riccardo non ha né percepito i contributi pubblici in questione né si è mai ingerita nella relativa gestione, il legale di parte ha anche eccepito il difetto di giurisdizione dalla Corte dei Conti con riguardo alla posizione della stessa ritenendo che non si sia mai instaurato tra costei e l’Amministrazione pubblica alcun rapporto di servizio.<br />
7.a) Quanto alla posizione del convenuto Li Bergolis, il difensore ha sostenuto che, diversamente da quanto allegato dalla Procura attrice, questi, anche se ristretto in carcere, era l&#8217;unico conduttore dei terreni in questione atteso che con il termine conduttore, deve intendersi, secondo la definizione riportata da AGEA od anche quella indicata dall&#8217;INEA &#8211; Istituto Nazionale di Economia Agraria, non colui che materialmente si occupa della cura dei terreni, bensì il soggetto cui può essere imputata la gestione dell&#8217;azienda agricola e che non sono mai stati contestati i titoli giustificativi esibiti a suo tempo dal convenuto dai quali si evince l&#8217;esistenza di un incontestabile diritto di godimento sui terreni in questione.<br />
7.b) Il legale dei convenuti ha inoltre dedotto che da quanto allegato dalla Procura regionale circa le misure di sicurezza emerge che dal 29 marzo 2005 al 31 gennaio 2007, il sig. Li Bergolis non era destinatario di alcun provvedimento restrittivo della propria libertà personale di talché, perlomeno in relazione a questo periodo, non vi erano elementi ostativi alla concessione dei contributi di cui si discute<br />
8) Il difensore, infine, ha escluso la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave atteso che i convenuti sarebbero stati completamente all’oscuro dei vincoli richiesti dalla normativa per l’ottenimento degli aiuti comunitari considerato il fatto che le relative domande erano state sempre curate da funzionari delle associazioni di categoria e sottoscritte su moduli prestampati senza previa lettura e senza alcuna informazione in merito alle dichiarazioni che l’utente andava a sottoscrivere, confidando sulla legittimità dell&#8217;operato degli enti abilitati dallo Stato alla trasmissione delle domande. Inoltre alla prima domanda sottoscritta dalla sig.ra Riccardo, per conto del marito, era stata allegata la procura generale del 28.7.2005 da cui emergeva che il sig. Li Bergolis era detenuto in carcere. Di conseguenza, avendo esplicitato lo stato di detenzione del Li Bergolis attraverso l’allegazione della procura generale suddetta, alcuna condotta tesa a richiedere fraudolentemente gli aiuti finanziari di che trattasi potrebbe essere imputata ai convenuti, avendo sempre agito in buona fede, ignorando di ledere l’altrui diritto nella positiva convinzione di comportarsi in modo legittimo.<br />
Sulla base delle suesposte deduzioni i convenuti hanno concluso chiedendo:<br />
in via preliminare,<br />
di dichiarare la nullità dell&#8217;atto di citazione del 13 ottobre 2015 per indeterminatezza del&nbsp;<em>petitum</em>, della&nbsp;<em>causa petendi</em>&nbsp;e dei soggetti creditori, nonché per mancata corrispondenza con l&#8217;invito a dedurre del 15 aprile 2015,<br />
di dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra Riccardo per aver agito solo ed esclusivamente in qualità di procuratore generale del sig. Li Bergolis nonché il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti della stessa per non aver mai percepito né beneficiato dei contributi oggetto del presente giudizio,<br />
di dichiarare prescritto il diritto di agire nei confronti dei sig.ri Li Bergolis Armando e Riccardo Maria Teresa essendo decorso il termine quinquennale decorrente dalla data dei singoli pagamenti ovvero, in via subordinata, da quella della conclusione delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza — Nucleo Polizia Tributaria di Foggia (3.12.2009);<br />
nel merito,<br />
di rigettare le domande attoree in quanto generiche, non provate, infondate e prescritte e revocare il sequestro conservativo autorizzato con ordinanza n. 166/2015 e/o dichiaralo inefficace;<br />
in via subordinata,<br />
di detrarre dalle somme domandate dalla procura attrice al sig. Li Bergolis gli importi corrisposti con riferimento ai contributi percepiti per le campagne relative agli anni in cui questi era nella piena capacità di ricevere i contributi, nonché quelli corrisposti dalla Regione Puglia e non dall&#8217;Agea quale indennità compensativa per gli anni 2005 – 2006,<br />
di detrarre dalle somme domandate dalla procura attrice alla sig.ra Maria Teresa Riccardo gli importi corrisposti al sig. Li Bergolis con riferimento ai contributi percepiti in forza delle domande da quest&#8217;ultimo avanzate personalmente, nonché gli importi corrisposti in relazione agli anni in cui il Li Bergolis era nella piena capacità a ricevere i contributi e quelli percepiti dalla Regione Puglia e non dall&#8217;Agea, quale indennità compensativa al Li Bergolis per gli anni 2005 &#8211; 2006,<br />
di fare uso del più ampio potere riduttivo.<br />
All’udienza di discussione del 23 marzo 2016, l’avv. Antonio Savino per i convenuti ha insistito per le eccezioni e le deduzioni difensive della memoria scritta illustrando, in particolare, quella di nullità dell’atto di citazione, di difetto di giurisdizione per ciò che concerne la posizione della convenuta Riccardo, di carenza di interesse ad agire da parte della Procura regionale in presenza dell’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agea e di inefficacia del sequestro.<br />
Il PM d’udienza si è riportato all’atto introduttivo ed ha contestato qualsivoglia profilo di nullità della citazione ovvero di carenza di interesse evidenziando a tal ultimo proposito che il recupero del danno non è ancora avvenuto. Circa il sequestro ha dedotto che essendo stato trascritto il decreto presidenziale autorizzatorio non era necessario trascrivere le successive pronunce intervenute in sede cautelare.<br />
All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto per la decisione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il presente giudizio riguarda la domanda risarcitoria promossa dalla Procura regionale nei confronti di Li Bergolis Armando e la moglie, Riccardo Maria Teresa, sua procuratrice generale, in relazione alla dedotta illecita percezione di finanziamenti pubblici previsti dal Reg. CE n. 1782/2003 e dal Reg. CE 1257/1999 per gli anni dal 2005 al 2008 per la complessiva somma di €. 125.996,78.<br />
1. Reputa il Collegio di dover esaminare inizialmente, in ossequio a quanto previsto dall’art. 276 cpc, le questioni pregiudiziali, tra cui, per prima, quella di nullità della citazione, prospettata dalla difesa dei convenuti sia sotto il profilo dell’omessa indicazione del&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;e della&nbsp;<em>causa petendi</em>&nbsp;ovvero dello loro assoluta incertezza sia con riferimento alla mancata corrispondenza tra invito a dedurre e citazione.<br />
1.a Per ciò che concerne il primo aspetto va ricordato che a norma del combinato disposto di cui all’art. 1 e 45 del R.D. 13/08/1933, n. 1038 l’atto di citazione emesso dal procuratore generale deve contenere l’esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono compiuti, l&#8217;oggetto della domanda e l&#8217;indicazione dei titoli su cui è fondata; l’art. 3 del predetto regio decreto stabilisce, poi, che gli atti di cui all’art. 1 sono nulli, tra l’altro,&nbsp;“<em>quando siavi assoluta incertezza sull&#8217;oggetto della domanda</em>”. L’art. 26 dello stesso decreto stabilisce inoltre che “<em>nei procedimenti contenziosi di competenza della corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento</em>”.<br />
Il codice di procedura civile stabilisce parallelamente con l’art. 163 che l’atto di citazione deve contenere, tra l’altro: 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda e 4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Il successivo art. 164 cpc sancisce la nullità della citazione se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell&#8217;articolo 163 ovvero se manca l&#8217;esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo e prevede, in tal caso che il giudice, rilevata la nullità, fissi all&#8217;attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda.<br />
La giurisprudenza della Cassazione in ordine alla questione della nullità dell’atto introduttivo del giudizio è pacifica nel ritenere che “la nullità dell&#8217;atto di citazione per &#8220;<em>petitum</em>&#8221; omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell&#8217;art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell&#8217;atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell&#8217;oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015).<br />
Ritenuto pienamente condivisibile il suesposto orientamento giurisprudenziale anche nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, osserva il Collegio che nella specie alcuna nullità dell’atto di citazione è ravvisabile con riguardo alla dedotta mancata indicazione, nell’atto di citazione, della data di erogazione dei contributi pubblici, dell’ente erogatore e della correlazione dei contributi stessi all’anno della domanda ed alla campagna e/o allevamento beneficiato.<br />
Tali elementi si desumono agevolmente dagli atti depositati nell’ambito dell’azione cautelare, richiamati in sede di deposito dell’atto di citazione, in particolare dall’informativa del 16.2.2010 della Guardia di Finanza di Foggia, compresa nell’allegato n. 4 alla nota di deposito n. 1 del 15.4.2015.<br />
Inoltre con la nota di deposito n. 1 del 9.7.2015 la Procura regionale, nell’ambito del reclamo avverso l’ordinanza n. 118/2015 del giudice designato per il sequestro, ha prodotto in giudizio la missiva prot. UCCU.2015 3906 dell’Agea in data 12.6.2015 a cui è allegato l’elenco di tutti i pagamenti, estratto dal sistema informatico, emessi nel tempo dalla stessa AGEA a favore del Li Bergolis Armando ove si specificano l’Ufficio dell’Agenzia che ha erogato il contributo ed a quale misura o domanda si riferiscono distintamente gli importi, oltre alla data e le modalità dei pagamenti stessi.<br />
A questo deve aggiungersi che il convenuto Li Bergolis è il destinatario dei benefici pubblici di che trattasi e la Riccardo, a partire dal 28.7.2005, è la sua procuratrice speciale e quindi gli stessi hanno una immediata relazione con l’oggetto della domanda risarcitoria. Tale circostanza depone per la perfetta conoscenza da parte di costoro circa il fatto che l’azione di risarcimento promossa dalla Procura regionale riguarda tutti i finanziamenti erogati con riferimento alle domande per gli anni dal 2005 al 2008 e ciò comporta l’evidente infondatezza dell’eccezione di nullità della citazione essendo stati posti, i convenuti, come peraltro emerge dal contenuto della memoria difensiva, in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.<br />
1.b Anche l’eccezione di nullità della citazione sotto il profilo della difformità rispetto al contenuto dell’invito a dedurre risulta infondata.<br />
Invero, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sezioni Riunite n.7/QM/98, n.14/QM/98, n.1/QM/2005, n.1/QM/2007; Sez. II Appello n. 189/2005), ha affermato che l’ invito a dedurre è un atto&nbsp;&nbsp;preprocessuale che assolve ad una duplice funzione, istruttoria &#8211; diretta ad assicurare la massima completezza all’attività d’indagine della Procura Regionale sia sotto il profilo del fatto che di quello giuridico onde pervenire ad un più ponderato esercizio del potere-dovere di azione di cui è titolare l’organo requirente &#8211; ma nel contempo anche di garanzia, ovvero di consentire all’indagato di esporre le proprie difese, al fine di ottenere la definizione della fase preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi e comunque certi (salvo proroghe da parte del giudice).<br />
&nbsp;Ciò premesso, è principio altrettanto pacifico che il rapporto tra l’invito e la citazione non deve &#8211; anzi non può &#8211; essere di totale corrispondenza, stante proprio la predetta funzione dell’invito a seguito del quale possono emergere elementi probatori ulteriori rispetto a quelli già acquisiti prima della sua emissione che possono anche consentire alla Procura di individuare altri presunti responsabili e/o escludere i soggetti già invitati o di meglio definire la fattispecie dannosa.<br />
Nel contempo, avendo anche una funzione di garanzia, l’ invito a dedurre deve però contenere comunque un’ ipotesi accusatoria, sia pure in termini provvisori in quanto suscettibili di ulteriori “aggiustamenti”, sufficientemente individuabile con chiarezza, in termini di nucleo essenziale della&nbsp;<em>causa petendi</em>&nbsp;e del&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;tipizzanti la fattispecie dannosa, onde consentire all’invitato di “dedurre” ovvero di esporre le argomentazioni, sia in fatto che in diritto, che egli ritenga utili al fine dell’archiviazione della vertenza aperta nei suoi confronti.<br />
Pertanto, si è affermato che i limiti alla predetta corrispondenza vanno individuati nel riferimento al “quadro generale” della fattispecie dannosa, quadro che “deve essere rispettato nella sua essenza tipica di modo che la citazione stessa sia pur sempre ricollegabile alla fattispecie contestata”, con la conseguenza che l’inammissibilità della citazione può ravvisarsi soltanto allorquando il contenuto “decampi totalmente anche dal nucleo essenziale della&nbsp;<em>causa petendi</em>&nbsp;e&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell’invito di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi”. (Sez. riun.n.7/QM/98).<br />
Sul punto, è stato anche affermato che “ne deriva pertanto che il procuratore regionale, che già dispone degli elementi essenziali della fattispecie, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, avendo un “danno” da comunicare “al presunto responsabile”, non può poi esimersi dal formulare nell&#8217;atto di invito a dedurre la ipotesi di imputazione (che potrebbe muovere all&#8217;indagato con l&#8217;atto di citazione), la quale a questo punto del procedimento assumerà le sembianze di una provvisoria (essendo solo ipotizzata) azione e, qualunque sia il modo in cui verrà espressa, conterrà quegli elementi che definiscono il&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;e la<em>causa petendi</em>, se non come aspetti strutturali di una figura giuridica ben determinata come la citazione a giudizio, certamente come elementi descrittivi di un ipotetico futuro addebito per danno erariale” (Sez. II Appello, sent. n. 189/2005).<br />
Tanto premesso, le doglianze dei convenuti circa il fatto che nell’invio a dedurre non è contenuta alcuna menzione dell’ordinanza ingiunzione del 20.2.2012 e della nota dell’Agea dell’11.10.2010 ed ancora che nell’invito a dedurre il danno si assume subito dall’AGEA mentre nell’atto di citazione se ne chiede il risarcimento a favore della predetta Agenzia e/o a favore della Regione Puglia non assumono alcuna rilevanza posto che alcuna discordanza tra i due atti è dato riscontrare per ciò che concerne il nucleo fondamentale degli stessi che riguarda l’oggetto e le ragioni della domanda risarcitoria.<br />
Peraltro, deve osservarsi che l’effetto interruttivo del termine prescrizionale collegato dalla Procura regionale alla nota dell’AGEA dell’11.10.2010 ed alla successiva ordinanza ingiunzione del 20.2.2012 è stato invocato proprio a seguito dell’eccezione di prescrizione dell’azine risarcitoria sollevata dai convenuti nella fase preprocessuale a seguito della ricezione dell’invito a dedurre con contestuale ricorso per sequestro conservativo.<br />
Con riguardo alla questione della non perfetta coincidenza tra l’invito a dedurre e l’atto di citazione circa l’individuazione dell’amministrazione danneggiata deve aggiungersi, a conferma dell’irrilevanza di tale circostanza, che, secondo pacifica giurisprudenza contabile, persino la mancata od errata indicazione dell’Amministrazione danneggiata, “non costituisce un vizio di forma sostanziale” che incide sulla validità della citazione, qualora dal testo della stessa citazione o da tutti gli altri riferimenti in essa contenuti, si rilevi inequivocabilmente il destinatario del risarcimento (Sez. Molise n. 484/1997), in quanto è compito del Giudice individuarlo in concreto (Sez. II centrale n. 52/A/2007, Sez. Umbria n. 122/2009).<br />
2. Anche l’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria sollevata dai convenuti risulta destituita di fondamento.<br />
&nbsp;In merito all’assunto difensivo secondo cui la prescrizione, nella fattispecie in esame, decorra, non dalla data (22.2.2010) di trasmissione dell’informativa della Guardia di Finanza alla Procura Regionale della Corte dei Conti bensì dalle ipotizzate condotte illecite risalenti al periodo 2005-2008 atteso che la stessa Procura regionale non avrebbe nemmeno indicato la data dei relativi pagamenti, occorre, per contro, evidenziare che nella vicenda non può revocarsi in dubbio che ricorra un’ipotesi di occultamento doloso del danno, per la quale l’art. 1, comma 2, della legge 20/1994 prevede che il termine prescrizionale quinquennale del diritto al risarcimento del danno decorra dalla data della sua scoperta.<br />
In proposito le imputazioni penali contenute nella richiesta di rinvio a giudizio formulate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia in data 13.10.2011, coincidenti con le contestazioni mosse dalla Procura Regionale della Corte dei Conti con l’atto di citazione in giudizio, riguardano la prospettata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche attuata mediante artifici e raggiri consistiti nel prospettare falsamente all’AGEA nelle domande dei contributi stessi l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della legge 575 del 1965. Tale condotta fraudolenta è peraltro ricavabile per&nbsp;<em>tabulas</em>&nbsp;dall’esame delle domande di contributi finanziari sottoscritte dai convenuti ove nella parte riguardante le dichiarazioni e gli impegni si dà atto che non sussistono le predette cause impeditive all’ottenimento di erogazioni pubbliche.<br />
Orbene, il reato di falso implica in&nbsp;<em>re ipsa</em>, oltre all’indebita percezione dei finanziamenti pubblici anche l’occultamento del pregiudizio economico sopportato dell’ente pubblico.&nbsp;<br />
Non è quindi fondata la tesi difensiva secondo cui il termine di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno coincida con la condotta posta in essere dai convenuti o al più con le date delle erogazione dei contributi.<br />
Il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;della prescrizione va, invece, individuato nel momento della scoperta del danno da parte della Procura regionale o dell’amministrazione danneggiata, soggetti entrambi competenti a porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei responsabili.<br />
Nella specie può sostenersi che la scoperta del danno sia avvenuta con la ricezione in data 22.2.2010, da parte della Procura Regionale, della menzionata informativa di danno erariale redatta dal Nucleo Polizia Tributaria di Foggia in data 16.2.2010 ove effettivamente sono ricostruite le condotte illecite poste in essere dai convenuti, l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti distinti per anno ed anche le date di erogazione degli stessi.<br />
Peraltro anche a voler ricondurre la scoperta del danno al momento della ricezione da parte dell’AGEA del conforme rapporto informativo redatto dal pedetto Nucleo Polizia Tributaria di Foggia solo qualche giorno prima (9.2.2010) la situazione non cambierebbe posto che la prescrizione risulta, comunque, interrotta &#8211; come già chiarito nell’ordinanza resa in ambito cautelare sul reclamo della Procura regionale avverso il provvedimento del giudice designato &#8211; dalla richiesta di rimborso delle somme da parte dell’AGEA, spedita con raccomandata, ricevuta il 16.10.2010 dalla procuratrice generale Riccardo Maria Teresa.<br />
Tale intimazione per la restituzione della somma di €. 256.338,23 (in cui è compresa quella oggetto del presente giudizio, come chiarito dall’AGEA con nota del 5.6.2015), emessa dall’AGEA in data 11.10.2010, così come la successiva ordinanza-ingiunzione del 21.3.2012, sono da considerare, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dei convenuti, senz’altro validi atti interruttivi del termine prescrizionale anche se sono stati indirizzati al rappresentante del debitore. L’orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio è, infatti, nel senso che va riconosciuta efficacia interruttiva di cui all&#8217;art. 2943 cod. civ. all&#8217;atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto soggetto possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo&nbsp;&nbsp;(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5208 del 17/03/2015).<br />
Orbene, considerato che, nella specie, dall’atto notarile del 28 luglio 2005 emerge chiaramente che la sig.ra Riccardo è stata nominata procuratrice generale del marito Li Bergolis Armando e in tale qualità disponeva di poteri di rappresentanza generale, la ricezione dei predetti atti provenienti dall’AGEA ha comportato la valida interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del Li Bergolis Armando.<br />
Né ad escludere una tale efficacia vale opporre, da parte della difesa dei convenuti, la circostanza che tali atti dell’AGEA siano stati notificati in violazione della disposizione di cui all’art. 145 cpc. In proposito è solo il caso di evidenziare che, quale che sia la natura del soggetto destinatario di tali atti, persona fisica o giuridica, la predetta disposizione codicistica non trova applicazione nel caso di specie in quanto, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1291 e 2943 cc, l’effetto interruttivo consegue a qualsiasi atto che comporti la costituzione in mora del debitore, tra cui anche l’intimazione scritta portata a conoscenza del debitore (o, come si è visto, del suo rappresentante legale) anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.<br />
Nella fattispecie, atteso che dagli atti depositati in giudizio dalla Procura regionale emerge che l’intimazione al pagamento della somma complessiva di €. 256.338,23, in cui è compresa quella oggetto della domanda risarcitoria all’odierno esame, è stata ricevuta dalla sig.ra Riccardo il 12.10.2010 a tale data è stato interrotto il termine prescrizionale quinquennale del diritto al risarcimento del danno.<br />
La circostanza evidenziata dalla difesa dei convenuti, ossia che parte delle somme oggetto dell’intimazione riguardavano domande avanzate direttamente dal Li Bergolis in un periodo anteriore alla nomina a procuratrice generale della moglie, non rileva posto che ai fini della produzione degli effetti interruttivi dell’atto di costituzione in mora ricevuto dal rappresentante in capo al debitore assume rilevanza esclusivamente l’esistenza dei poteri rappresentativi alla data dell’intimazione, indipendentemente dall’epoca a cui si riferisce il debito.<br />
Considerato, poi, che l’interruzione della prescrizione, in ipotesi di responsabilità solidale, ha effetto, ai sensi dell’art. 1310 cc, anche nei confronti di tutti i condebitori solidali, il predetto atto interruttivo posto in essere dall’AGEA nei confronti del Li Bergolis, stante il vincolo solidale tra i convenuti, come si chiarirà a breve, è valso ad interrompere la prescrizione anche nei confronti della convenuta Ricccardo.<br />
In conclusione, tenuto conto della interruzione della prescrizione di cui si è appena detto, anche prescindendo dalla successiva ordinanza-ingiunzione, il ricorso per sequestro conservativo, notificato a cura della Procura Regionale in data 29.4.2015 alla convenuta Riccardo ed in data 9.5.2015 al convenuto Li Bergolis, è del tutto tempestivo e di conseguenza, avendo tale atto introduttivo del giudizio cautelare, a sua volta, efficacia interruttiva del termine prescrizionale, altrettanto tempestivo risulta il successivo atto di citazione in giudizio degli stessi intimati.<br />
3. Anche in questa sede la difesa dei convenuti ha eccepito la carenza di interesse ad agire della Procura regionale in presenza di una ordinanza-ingiunzione esecutiva, emessa dall’AGEA ai sensi del R.D. 639/1910.<br />
Anche tale eccezione è priva di fondamento.<br />
Come è stato già osservato in sede cautelare, prima della modifica apportata dal comma 40 dell’art. 34, del D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l’art. 3 del R.D. 639/1910 disponeva che “<em>entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l&#8217;ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile. L&#8217;autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo</em>”.<br />
La giurisprudenza formatasi in ordine all’interpretazione di tale norma si è consolidata nel senso che l&#8217;inutile decorso del termine di trenta giorni ivi previsto non preclude l&#8217;opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l&#8217;esistenza della pretesa creditoria, tale termine non avendo natura perentoria, ne&#8217; per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità (Sez. 1, Sentenza n. 13751 del 18/09/2003). Tale termine non è qualificato come perentorio o da osservare a pena di decadenza e costante è stata nel tempo l&#8217;interpretazione di tale articolo nel senso che il termine va osservato se si intende chiedere la sospensione dell&#8217;efficacia esecutiva dell&#8217;ingiunzione, altrimenti l&#8217;opposizione è esperibile senza limiti di tempo, sino a quando il processo esecutivo non è concluso, com’è per l&#8217;opposizione alla esecuzione prevista dall&#8217;art. 615 c.p.c., che è l&#8217;azione in cui si risolve l&#8217;opposizione all&#8217;ingiunzione, quando si contesta che la parte istante abbia il credito per cui minaccia l&#8217;espropriazione forzata (Cass. civ. Sez. III, 20/03/2007, n. 6670).<br />
L’art. 3 del R.D. 639/1910, nell’attuale formulazione, prevede che avverso l&#8217;ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all&#8217;autorità giudiziaria ordinaria e che l&#8217;opposizione è disciplinata dall&#8217;articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Quest’ultima norma dispone che le controversie in materia di opposizione all&#8217;ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui al citato articolo 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, che è competente il giudice del luogo in cui ha sede l&#8217;ufficio che ha emesso il provvedimento opposto e che l&#8217;efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 5 del regio decreto stesso.<br />
In sostanza con la recente modifica dell’art. 3 del R.D. 639/1910 è stato eli-minato il termine di trenta giorni per opporsi all’ingiunzione fiscale e l’eventuale opposizione giudiziaria appartiene, ora, all’alveo del giudizio di cognizione ordinaria dinnanzi al giudice competente per territorio.<br />
L’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che sostanzialmente escludeva che l’ingiunzione fiscale potesse essere considerata alla stregua di un titolo esecutivo definitivo, va pertanto, ad avviso del collegio, vieppiù condivisa alla luce della predetta novella normativa, entrata in vigore prima dell’emissione dell’ingiunzione fiscale di che trattasi, che ammette la conte-stazione della stessa secondo le regole del rito di cognizione ordinaria senza alcun termine per l’impugnazione.<br />
Alla luce di tali considerazioni, escludendosi che la detta ingiunzione emessa da AGEA in data 20.2.2012 possa rivestire la natura di titolo esecutivo definitivo nei confronti dei convenuti, sussiste appieno all’attualità l’interesse ad agire da parte dell’organo requirente contabile.<br />
A ciò deve anche aggiungersi che secondo un orientamento recepito anche dalla Cassazione, l’autonomo svolgersi di due giudizi, uno in sede civile e l’altro dinnanzi al giudice contabile, tesi al ristoro dello stesso danno, trova l’unico limite nel divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, da cui consegue la necessità di tener conto in sede di esecuzione di ciascuna sentenza, di quanto eventualmente già percepito dall’Amministrazione in esecuzione del precedente titolo giudiziario (Sez. 3, Sentenza n. 14632 del 14/07/2015).<br />
4. La difesa dei convenuti con riguardo alla posizione della Riccardo ha, inoltre, eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva ed il difetto di giurisdizione evidenziando che la stessa ha agito solo come procuratrice generale del marito Li Bergolis, limitatamente alle richieste di contributi degli anni 2006, 2007 e 2008 e non già della ditta individuale Li Bergolis Armando non potendosi considerare soggetto obbligato in solido rispetto al presunto trasgressore principale; il difensore ha anche eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per insussistenza del rapporto di servizio con l’Amministrazione pubblica non avendo La Riccardo percepito contributi pubblici né essendosi questa ingerita nella gestione degli stessi.<br />
Anche tali eccezioni sono destituite di fondamento.<br />
Le predette eccezioni muovono dall’erroneo inquadramento della fattispecie in esame esclusivamente nel ristretto ambito della disciplina civilistica del rapporto giuridico sorto tra il Li Bergolis Armando e la moglie Riccardo Maria Teresa in forza della procura generale conferita dal primo alla seconda mediante atto notarile del 28.7.2005.<br />
Occorre, di contro, osservare che nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione il rapporto giuridico alla base dei poteri di rappresentanza assume particolare rilevanza costituendo questo il presupposto giuridico di legittimazione dell’intervento nel procedimento amministrativo di un soggetto differente da quello destinatario degli effetti del provvedimento alla pari della situazione che si delinea allorquando l’amministratore di una società, dotato dei poteri di rappresentanza, avanzi delle richieste di finanziamenti pubblici per conto della compagine sociale.<br />
In tali casi il potere rappresentativo della società, derivante dalla nomina ad amministratore della stessa, che rileva di per sé nei rapporti interni alla società, assume rilevanza anche esterna nei confronti dell’Amministrazione pubblica che eroga contributi pubblici perché il collegamento diretto è rappresentato proprio dal rapporto di servizio che per tal verso si instaura tra l’amministratore della società e la PA (cfr.&nbsp;<em>ex plurimis</em>, Cass. Sez. U, ord. n. 5019 del 03/03/2010; sent. n. 295 del 09/01/2013).<br />
Allo stesso modo, ad avviso del Collegio, si configura un rapporto di servizio tra il rappresentante legale della persona fisica e la P.A. erogatrice di un contributo statale, nell’ipotesi in cui, come nella specie, il procuratore, mediante dichiarazioni infedeli, abbia posto in essere i presupposti per la illegittima percezione dei contributi stessi.<br />
Deve, quindi, affermarsi anche nei confronti della convenuta Riccardo Maria Teresa, procuratrice generale del diretto beneficiario dei contributi pubblici di che trattasi a partire dal 28.7.2005, la giurisdizione della Corte dei Conti a conoscere sulla domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti dalla Procura reginale e conseguentemente la legittimazione passiva di costei nell’ambito del presente giudizio.<br />
5. Superate le numerose questione pregiudiziali e preliminari, occorre ora affrontare nel merito la domanda risarcitoria avanzata dalla Procura regionale nei confronti dei convenuti.<br />
Reputa il Collegio che alcun dubbio sussista circa il fatto che i contributi pubblici siano stati percepiti illecitamente e che i convenuti abbiano contribuito causalmente a tale indebita erogazione di risorse pubbliche a proprio favore.<br />
Il Li Bergolis per la domanda del 2005 e la Riccardo per conto del Li Bergolis per le domande degli anni 2006, 2007 e 2008 sottoscrivevano le non veritiere dichiarazioni circa l’assenza di cause impeditive all’ottenimento dei contributi di cui all’art. 10 della legge 575 del 1965, condotta che in sede penale è stata oggetto dell’imputazione di falso in atto pubblico.<br />
Tali dichiarazioni, in presenza del decreto della Corte di Appello di Bari del 6.2.2003, divenuto definitivo il 29.3.2003, di conferma nei confronti del Li Bergolis della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, risultano in contrasto con la predetta norma che esclude che possano ottenere contributi o erogazioni finanziarie da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione o quelle condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all&#8217;articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.<br />
Alcun fondamento riveste, poi, la deduzione difensiva dei convenuti secondo cui, scaduto il periodo di sorveglianza speciale disposto con il provvedimento definitivo della Corte di Appello di Bari del 29.3.2003, alcun fatto ostativo all’ottenimento dei contributi sussisterebbe per il periodo dal 29 marzo 2005 al 31 gennaio 2007 (data, quest’ultima, in cui era stata applicata un’ulteriore misura di prevenzione). In proposito è solo il caso di evidenziare che, salva l’ipotesi della revoca&nbsp;<em>ex tunc</em>&nbsp;della misura di prevenzione, gli effetti preclusivi derivanti dall’applicazione della stessa risultano definitivi (cfr. Cass. pen. Sez. I, Sent., 12.6.2014, n. 24939).&nbsp;&nbsp;<br />
6. Tale situazione, quindi, in disparte la questione circa la conduzione esclusiva dei terreni oggetto dei benefici erogati dall’AGEA, evidenzia la fraudolenta condotta dei convenuti tesa all’indebita acquisizione dei contributi pubblici, oggetto della domanda risarcitoria all’odierno esame.<br />
Né può valere, ad escludere l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, la circostanza che alla prima domanda sottoscritta dalla Riccardo fosse stata allegata la procura notarile ove si specificava che l’atto era redatto presso la casa circondariale di Erice o il fatto che a curare le pratiche di finanziamento fossero stati dei funzionari di associazioni di categoria o ancora che le domande fossero prestampate o, infine, che i sottoscrittori non venissero informati su quanto andavano a dichiarare. Ad escludere qualsivoglia valenza esimente a tali circostanze vale solo osservare che la citata disposizione che preclude ai soggetti sottoposti a misura di prevenzione definitiva l’acceso a contributi pubblici risale agli anni sessanta sicché non è assolutamente credibile la tesi difensiva dell’ignoranza del contenuto delle dichiarazioni sottoscritte. Invero, il fatto stesso di aver presentato le domande di aiuto per gli anni in contestazione, in presenza di una tale misura di prevenzione definitiva, denota una condotta dolosa tesa all’illecito conseguimento di erogazioni pubbliche il cui accesso era a priori precluso.<br />
Avendo così agito i convenuti, hanno causalmente concorso a distrarre tali risorse dalla loro destinazione pubblica specifica nell’ambito delle distinte misure di aiuto indirizzate alle aziende agricole regolarmente in possesso dei requisiti prescritti dai regolamenti comunitari.<br />
Le circostanze rappresentante dalla difesa dei convenuti, segnatamente quella dell’allegazione della procura generale per atto pubblico alla prima domanda di aiuto firmata dalla Riccardo, rileverebbero al più una condotta superficiale dei funzionari dell’AGEA che hanno istruito la pratica di finanziamento, ma non sono certo idonee ad elidere l’elemento psicologico del dolo, riscontrabile, per quello che fin qui si è argomentato, a carico dei convenuti.<br />
&nbsp;7. Rimane da esaminare la questione della quota di danno da porre a carico dei convenuti.<br />
Dalla copia delle domande di contributi pubblici presentate per gli anni dal 2005 al 2008, prodotte in giudizio dalla difesa dei convenuti emerge che quelle riguardanti l’annualità 2005 sono state sottoscritte dal Li Bergolis Armando mentre quelle degli anni successivi dalla moglie quale procuratrice generale del marito.<br />
La parte di danno riferito alle domande per l’annualità 2005 è da imputare, quindi, esclusivamente al convenuto Li Bergolis posto che la moglie si è limitata a curare la spedizione delle stesse. Tale danno ammonta a complessivi&nbsp;€. 36.620,45&nbsp;di cui €. 27.413,49 riferiti alla domanda unica di pagamento ex Reg. CE n. 1782/2003 ed €. 9.206,96 riferiti all’indennità compensativa di cui al Reg. CE n. 1257/1999.<br />
La parte di danno concernente le altre annualità è pari ad&nbsp;€. 89.372,33, di cui l’importo di €. 35.956,46 riguarda l’anno 2006 (€. 26.843,41 riferiti al Reg. CE n. 1782/2003 ed €. 9.113,05 al Reg. CE n. 1257/1999), la somma di €. 26.498,75 l’anno 2007 (riferita al Reg. CE n. 1782/2003) e la somma di €. 26.917,12 riguarda l’annualità 2008 (riferita anch’essa al Reg. CE n. 1782/2003). Tale seconda quota di danno deve essere imputata in solido ad entrambi i convenuti posto che il Li Bergolis, rappresentato dalla moglie e necessario ispiratore della stessa, risulta l’illecito destinatario del contributo, mentre la Riccardo, nella veste giuridica di procuratrice generale del marito, ha posto materialmente in essere, come si è visto, la condotta dolosa tesa a far conseguire illecitamente le provvidenze pubbliche.<br />
Di conseguenza il Li Bergolis deve essere condannato a risarcire da solo il danno di €. 36.620,45 mentre entrambi i convenuti, in solido, devono essere condannati a risarcire il danno di €. 89.372,33.<br />
Come da richiesta attorea, tali importi vanno rivalutati, anno per anno secondo gli indici ISTAT, a partire dalle date dei rispettivi pagamenti sino alla data della presente pronuncia e sull’importo complessivo così rivalutato sono dovuti gli interessi legali da tale ultima data sino al soddisfo.<br />
8. Circa l’amministrazione danneggiata, dall’elenco dei pagamenti trasmesso dall’AGEA con nota del 12.6.2015, depositata dalla Procura nell’ambito del giudizio di reclamo avverso l’ordinanza del giudice designato in sede cautelare, emerge che gli stessi sono stati effettuati tutti dalla stessa AGEA sicché appare evidente che nei confronti di tale Agenzia deve essere disposto il risarcimento del danno.<br />
Nell’ipotesi in cui l’Agea abbia recuperato, per altra via, parte del danno oggetto della presente pronuncia, di ciò dovrà tenersi conto in sede di esecuzione.<br />
9. In ultimo occorre soltanto rilevare l’infondatezza dell’assunto difensivo secondo cui non avendo la Procura regionale trascritto, entro il termine di tenta giorni previsto dall’art. 675 cpc, l’ordinanza n. 166/2015 con cui il collegio ha disposto il sequestro conservativo riformando la precedente ordinanza di revoca del giudice designato, il sequestro stesso sarebbe inefficace.<br />
In ordine a tal questione deve osservarsi, a confutazione della fondatezza della suesposta tesi difensiva dei convenuti, che la scansione procedurale del procedimento di sequestro conservativo dinanzi al giudice della responsabilità amministrativa, disciplinato dall’art. 5 del&nbsp;decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, prevede che sulla domanda di sequestro provveda il presidente della sezione giurisdizionale con decreto motivato sicché una volta trascritto tale provvedimento autorizzatorio non è necessario apportare ulteriori annotazioni, a seconda degli alternanti sviluppi delle successive fasi processuali&nbsp;(dinnanzi&nbsp;&nbsp;al giudice designato o eventualmente dinnanzi al giudice del reclamo) salvo che all’esito di tale iter processuale emerga una decisione contrastante in tutto o in parte rispetto a quella assunta con il decreto presidenziale.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 32267 del registro di segreteria,</div>
<div style="text-align: center;"><strong>CONDANNA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">il convenuto Li Bergolis Armando, al pagamento, in favore dell’AGEA, dell’importo di €. 36.620,45 (trentaseimilaseicentoventi/45) oltre rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalle date degli esborsi fino alla data della presente decisione ed interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest’ultima data sino al soddisfo;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>CONDANNA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">inoltre, i convenuti Li Bergolis Armando e Riccardo Maria Teresa, in solido, al pagamento, in favore dell’AGEA, dell’importo di €. 89.372,33 (ottantanovemilatrecentosettantadue/33) oltre rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalle date degli esborsi fino alla data della presente decisione ed interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest’ultima data sino al soddisfo.<br />
Condanna, altresì, i convenuti, proporzionalmente, al pagamento delle spese di giudizio che, fino al deposito della presente sentenza, si liquidano nell’importo di €. 4.475,37.</div>
<div style="text-align: justify;">Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 marzo 2016.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Estensore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
F.to (Dott. Pasquale Daddabbo)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to (Dott. Francesco Lorusso)&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 04 MAG.2016<br />
Il Funzionario<br />
F.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-27-1-2016-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-27-1-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.36</a></p>
<p>Lorusso &#8211; Raeli Appalti pubblici: danno da ritardato pagamento degli stati di avanzamento&#160; Sanità pubblica – Responsabilità amministrativa – Dei dirigenti e del direttore amministrativo di un’Azienda sanitaria – omessa adozione di tutti i necessari provvedimenti&#160;per la&#160;riscossione dei ticket ospedalieri per le prestazioni di pronto soccorso&#160; Sono responsabili a titolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-27-1-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-27-1-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.36</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lorusso &#8211; Raeli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong><em>Appalti pubblici: danno da ritardato pagamento degli stati di avanzamento&nbsp;</em></strong></p>
<p><strong>Sanità pubblica – Responsabilità amministrativa – Dei dirigenti e del direttore amministrativo di un’Azienda sanitaria – omessa adozione di tutti i necessari provvedimenti&nbsp;per la&nbsp;riscossione dei ticket ospedalieri per le prestazioni di pronto soccorso&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><em>Sono responsabili a titolo di responsabilità amministrativa i dirigenti pro tempore dell’Ufficio tecnico di un comune per ritardato pagamento dei vari SS.AA.LL., soprattutto poi se in atti è depositata la sentenza civile di condanna del Comune nei confronti della ditta appaltatrice.</em><br />
&nbsp;<br />
I due dirigenti che si sono avvicendati nella direzione dell’ufficio tecnico di un Comune pugliese sono stati condannati a risarcire il danno all’erario prodotto per il ritardo nel pagamento alla ditta dei vari SS.AA.LL. relativi all’appalto dei lavori di riuso delle acque reflue, oltre alle spese di giudizio, secondo &nbsp;quanto &nbsp;in appresso detto.<br />
In particolare, tale fatto era stata accertato al Tribunale di Taranto- Sezione distaccata di Ginosa che ha trasmesso alla locale Procura regionale copia della sentenza n.188/08, con la quale il Comune era stato condannato a pagare, in favore della Ditta appaltatrice dei lavori di riuso acque reflue la somma di € 81.154,19 (oltre interessi legali dal 31.03.2007 e spese di giudizio), a titolo di interessi maturati a seguito del ritardo nel pagamento dei vari SS.AA.LL..<br />
Le condotte tenute nella vicenda da due dirigenti dell’ufficio tecnico sono state ritenute connotate da colpa grave: essi hanno agito con macroscopica superficialità ed inammissibile incuria, in spregio dei più elementari canoni di buona amministrazione, provocando un consistente danno patrimoniale all’Ente.<br />
Atteso il ruolo da costoro rivestito e la professionalità acquisita nel corso degli anni, nonché l’entità del finanziamento in questione e la rilevanza dei lavori da realizzare, avrebbero dovuto curare il procedimento di appalto e il correlato aspetto finanziario con una particolare solerzia, rispettando i tempi espressamente previsti dall’art.9 del Disciplinare, nell’interesse dell’Amministrazione.<br />
Totalmente incuranti del dovere di diligenza cui sono tenuti i dipendenti pubblici nell’esecuzione della prestazione lavorativa e, soprattutto, coloro che rivestono all’interno della pubblica amministrazione, funzioni apicali o di particolare responsabilità, essi hanno mancato, invece, di applicare un minimo livello di attenzione e di cura nell’esercizio dell’interesse pubblico, trascurando le diverse sollecitazioni provenienti dagli Uffici regionali e disattendendo le disposizioni normative che prevedevano, a loro carico, l’obbligo di agire secondo una tempistica predeterminata.<br />
Essi esercitavano, altresì, le funzioni di responsabili del procedimento di appalto, con tutti gli obblighi che, in base alla normativa vigente, inerivano alle suddette funzioni, ed avevano anche l’obbligo di espletare gli specifici compiti di cui agli artt. 4 e ss. della legge n.241/1990, tra cui quello di curare l’istruttoria e di provvedere alle comunicazioni relative al procedimento stesso; mentre, a dispetto di tali obblighi, i due dirigenti con le loro omissioni hanno ritardato il conseguimento delle risorse finanziarie destinate al finanziamento, inosservanti delle specifiche disposizioni del capitolato generale nonché di quelle contenute nel disciplinare e nel contratto d’appalto stipulato con la Siam Sud srl.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<h1 style="text-align: right;"><strong style="font-size: 13px; line-height: 1.6;">Sent. 36/2016</strong></h1>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA</strong></div>
<p>Composta dai seguenti magistrati:<br />
LORUSSO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dott. Francesco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PRESIDENTE<br />
RAELI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dott. Vittorio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CONSIGLIERE RELATORE<br />
D’ALESSANDRO dott. Roberto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;REFERENDARIO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>nel giudizio, iscritto al&nbsp;<strong>n. 32311</strong>&nbsp;del registro di segreteria, promosso a carico di: NOTARNICOLA Renato (n. a Palagianello il 26.6.1948) e VENNERI Cosimo (n. a san Giorgio Jonico il 24.5.1957) – rapp.ti e difesi dall’avv. Antonio Pancallo, con lui elettivamente domiciliati in Bari alla strada Torre Tresca, n.2/A, presso lo studio dell’avv. Francesco Muscatello – per il pagamento della somma complessiva di € 15.483,56, in favore del Comune di Castellaneta, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.<br />
Uditi alla pubblica udienza del 26 novembre 2015 il consigliere relatore, l’avv. Antonio Pancallo, per gli odierni convenuti, e la Procura regionale, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Carmela de Gennaro;<br />
Visto l’atto di citazione, iscritto al n. 91/09/DGN, del registro delle vertenze;<br />
Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;<br />
Considerato in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Il Procuratore regionale ha chiesto con l’atto di citazione in epigrafe, ritualmente notificato e depositato in data 27 maggio 2015, la condanna dei Sigg.ri Venneri Cosimo e Notarnicola Renato al pagamento della somma complessiva di € 152.483,56 – di cui € 101.655,70 a carico del primo e € 50.827,86 a carico del secondo – in relazione al danno causato alle finanze del Comune di Castellaneta per il ritardo nel pagamento alla ditta SIAM SUD s.r.l. dei vari SS.AA.LL. relativi&nbsp;all’appalto dei lavori di riuso delle acque reflue, oltre alle spese di giudizio,&nbsp;&nbsp;secondo&nbsp;&nbsp;quanto&nbsp;&nbsp;in appresso detto.<br />
Nel mese di agosto 2008, il Tribunale di Taranto- Sezione distaccata di Ginosa ha trasmesso alla locale Procura regionale copia della sentenza n.188/08, con la quale il Comune di Castellaneta era stato condannato a pagare, in favore della Ditta SIAM SUD s.r.l., appaltatrice dei lavori di riuso acque reflue, la somma di € 81.154,19 (oltre interessi legali dal 31.03.2007 e spese di giudizio), a titolo di interessi&nbsp;maturati a seguito&nbsp;del ritardo nel pagamento dei vari SS.AA.LL..<br />
La sentenza, fondandosi sulla c.t.u. a firma della dott.ssa Maria Gigante, evidenziava profili di responsabilità contabile a carico del responsabile del procedimento amministrativo del suddetto appalto e, segnatamente, a carico del dirigente dell’Ente che, procedendo, senza alcuna giustificazione, a formulare in notevole ritardo la richiesta di finanziamento alla Regione Puglia per l’esecuzione dell’appalto, non aveva consentito che il Comune potesse disporre delle risorse finanziarie ad esso destinate, in tempo utile a pagare i SS.AA.LL.<br />
Pertanto,&nbsp;la procura regionale delegava la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto, ad acquisire la documentazione inerente al suddetto giudizio civile nonché ad effettuare gli opportuni accertamenti in merito alla vicenda.<br />
All’esito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza (informative prott. 0159415/12 e 0219273/12), è emersa la seguente ricostruzione dei fatti.<br />
Con deliberazione n. 3907 del 30 giugno 1997, la Giunta Regionale, nell’ambito del&nbsp;<em>P.O.P. 1994&nbsp;&#8211;&nbsp;1999 sottoprogramma 7&nbsp;&#8211;&nbsp;Misura 7.1&nbsp;&#8211;&nbsp;Sottomisura 7.1.1 &#8220;Riuso delle acque reflue ai fini irrigui e per la ricarica artificiale della falda&#8221;</em>&nbsp;ammetteva al finanziamento&nbsp;il&nbsp;progetto presentato dal Comune di Castellaneta, per il riuso delle acque reflue ai fini irrigui, per un importo di £.6.020.000.000, di cui 903.000.000 (15% del costo dell’investimento), a carico del medesimo Comune.<br />
L’Ente, quindi, procedeva all’approvazione del progetto esecutivo “<em>Riuso delle acque reflue ai fini irrigui e per la ricarica artificiale della falda”&nbsp;</em>con&nbsp;deliberazione di Giunta&nbsp;n.486 del 10.08.1998.<br />
Dopo pochi mesi, lo schema del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Ente beneficiario/attuatore, veniva approvato sia dalla Regione (delibera&nbsp;G.R.&nbsp;n.3883 dell’1.10.1998), che dal Comune di Castellaneta (delibera G.M. n.665 del 2.11.1998).<br />
L’art.9 del&nbsp;suddetto disciplinare&nbsp;prevedeva che, allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria ad una tempestiva esecuzione dei lavori, la Regione Puglia, per i progetti esecutivi, disponesse in favore dell’Ente attuatore, nei modi di legge, l’erogazione delle seguenti quote di finanziamento:<br />
&#8211; il 30%&nbsp;<strong>entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte dell&#8217;Ente attuatore dell&#8217;avvenuto inizio dei lavori, certificato dalla Direzione Lavor</strong>i;<br />
&#8211; ulteriore anticipazione del 30% entro 30 giorni dall&#8217;atto del ricevimento di rendicontazione di spese effettivamente sostenute e non inferiori alle somme anticipate, regolarmente approvate dall&#8217;ente attuatore;<br />
&#8211; il 10 % entro 90 giorni dal ricevimento degli atti di contabilità finale completi del certificato di collaudo dell&#8217;opera.<br />
Mentre il successivo art.10 prevedeva l’impegno dell’Ente attuatore a trasmettere trimestralmente sia all’Assessorato alla Agricoltura &#8211; Servizio Bonifica, che all’Area per le Politiche comunitarie, i dati relativi ai pagamenti ed agli indicatori fisici secondo la modulistica fornita dalla Regione.<br />
Inoltre, la suddetta norma prevedeva espressamente che l’inosservanza di tali adempimenti avrebbe comportato il mancato accredito del finanziamento.<br />
In data 24.12.1999, il Comune di Castellaneta procedeva alla consegna dei&nbsp;lavori alla impresa SIAM SUD Srl, aggiudicataria dell’appalto a seguito della licitazione privata espletata in data 1.12.1999.<br />
Subito dopo, però, in pari data, si procedeva alla sospensione degli stessi,&nbsp;in attesa del parere autorizzativo allo scarico, ai sensi del R.R. 3.11.89 e del d. leg.vo n.152/1999.<br />
Il&nbsp;verbale di consegna dei lavori veniva trasmesso&nbsp;alla Regione Puglia con nota prot. n. 25706 del 28.12.1999, ma non anche quello relativo alla sospensione.<br />
L’effettivo inizio dei lavori avveniva, poi, solo in data 8.06.2000.<br />
La Regione Puglia, atteso il tempo trascorso dalla comunicazione di consegna dei lavori, in data 20.07.2000, rappresentava all’Ente che non era stata ancora inviata alcuna attestazione sul concreto inizio degli stessi né sul loro stato di avanzamento e che, per conseguenza, non era stato possibile effettuare alcun accreditamento del finanziamento né procedere alla rideterminazione del quadro economico di spesa conseguente all’aggiudicazione dei lavori.<br />
La Regione, pertanto, invitava il Comune a relazionare in merito e ad allegare la relativa documentazione (nota protocollata in arrivo al Comune di Castellaneta il 31.07.2000 al n. 17566).<br />
Attesa l’inerzia del comune, la Regione con nota del 20.09.2000, lo sollecitava nuovamente ad effettuare gli adempimenti richiesti, evidenziando che un mancato riscontro non avrebbe consentito alla stessa di ottemperare a quanto di competenza e quindi a rispettare il termine di rendicontazione delle spese stabilito improrogabilmente al 31.12.2001, con la conseguenza che i maggiori oneri derivati sarebbero stati posti ad esclusivo carico del Comune.<br />
Il Comune, intanto, con delibera di Giunta&nbsp;n. 404 del 06.10.2000, provvedeva al&nbsp;finanziamento della quota a proprio carico (15% dell&#8217;opera) mediante accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, dell’importo di lire 903.000.000.<br />
In data 30.10.2000, la Direzione Lavori redigeva la dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori (prot. n.23575 del 31.10.2000) e, finalmente, con nota del 2.11.2000 (prot. n. 23731), il Dirigente responsabile dell’Ufficio tecnico, arch. Cosimo Venneri, informava l’Ufficio Bonifica dell’Assessorato agricoltura della Regione Puglia sull’avvenuto inizio dei lavori, trasmettendo il relativo verbale ed una sintetica relazione sullo stato di avanzamento degli stessi, peraltro priva della relativa rendicontazione di spesa, unitamente alla&nbsp;delibera con la quale la Giunta aveva approvato il nuovo quadro economico.<br />
In data 27.11.2000 l’arch. Cosimo Venneri e il rappresentante legale della Siam Sud s.r.l sottoscrivevano il contratto d’appalto.<br />
Nelle date del 28.11.2000 e del 7.02.2001, l’Ufficio Bonifica, sollecitava ancora una volta il Comune di Castellaneta a relazionare, con urgenza, in merito all’effettivo stato di avanzamento dei lavori, nonché a voler assicurare che gli stessi fossero ultimati entro il 30 maggio 2001, per consentire, alla commissione di collaudo di procedere.<br />
Con nota del&nbsp;<strong>3.05.2001,</strong>&nbsp;il&nbsp;Comune finalmente richiedeva alla Regione l’accreditamento del 60% del finanziamento (prima e seconda tranches).<br />
In data 28.02.2002 la direzione lavori certificava l’ultimazione dei lavori ed, in data 02.05.2002, lo Stato Finale degli stessi.<br />
Il certificato di collaudo veniva redatto il 12.07.2002.<br />
I SS.AA.LL. dei lavori risultavano pagati mediante emissione di bonifici bancari, nelle seguenti date:</p>
<ul>
<li><strong>2.04.2001</strong>, €.466.360,58 sulla Banca Popolare Jonica;</li>
<li><strong>24.04.2002</strong>, €. 433.071,29 sulla Banca Antonveneta;</li>
<li><strong>26.06.2002</strong>, €. 1.281.347,65 sulla Banca Antonveneta;</li>
<li><strong>11.04.2003</strong>,&nbsp;&nbsp;€. 30.758,34, sulla Banca Antonveneta.</li>
</ul>
<p>In data 2.12.2003 la SIAM SUD s.r.l. citava&nbsp;in giudizio il Comune di Castellaneta, adducendo che:<br />
&#8211; a&nbsp;causa del ritardo nel pagamento dei vari SS.AA.LL., aveva maturato il diritto alla corresponsione degli interessi di mora per complessivi €.96.427,57;<br />
&#8211; in relazione a tale credito aveva emesso tre fatture restate inevase (nn. 16, 28 e 31 del 2003), su cui erano maturati ulteriori interessi;<br />
&#8211; alla data dell’8.09.2003 il credito complessivo ammontava ad €.98.023,15, somma della quale chiedeva il pagamento.<br />
Il Giudice civile, dopo aver accertato, mediante C.T.U, che la responsabilità del ritardo nei pagamenti era imputabile esclusivamente alla condotta tenuta dal Comune, riteneva parzialmente fondata la domanda e&nbsp;condannava l’Ente al pagamento, in favore della società attrice, della somma di €. 81.154,19, oltre interessi legali dall’11.03.2007 al giorno del soddisfo, nonché delle spese di giudizio sostenute dalla medesima società.<br />
Ai fini della quantificazione degli interessi maturati a seguito del ritardo nei pagamenti dei SS.AA.LL., il Giudice applicava il criterio di cui all’art.20 del capitolato speciale d’appalto, senza capitalizzazione annuale degli interessi (v. tabella D della consulenza tecnica d’ufficio).<br />
All’esito della procedura esecutiva promossa dall’impresa,&nbsp;il Giudice dell’Esecuzione,&nbsp;con&nbsp;ordinanza del 21.04.2010 assegnava alla Siam Sud s.r.l. la complessiva somma di €. 102.258,88.<br />
In data 17.05.2010, il Tesoriere comunale (Banco di Napoli) provvedeva al pagamento della somma anzidetta.<br />
Pertanto,&nbsp;il Comune procedeva al riconoscimento, del relativo debito fuori bilancio (C.C. n. 35/2010) ed alla conseguente regolarizzazione contabile con l’emissione del mandato.n.2337 del 25.11.2010.<br />
Successivamente, la Corte d’Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n.492/2013 accoglieva il gravame proposto dalla SIAM Sud srl avverso la sentenza n. 188/2008 del Tribunale di Taranto — sezione distaccata di Ginosa e, in parziale riforma, applicando un diverso criterio di calcolo degli interessi, nello specifico quello di cui all’art.35 del d.pr. 1063/1962 e s.m.i., condannava il comune di Castellaneta al pagamento in favore della SIAM Sud srl dell&#8217;ulteriore somma di €. 37.654,45.<br />
L’Amministrazione provvedeva al pagamento dell’ulteriore somma, unitamente alle spese di giudizio,&nbsp;con il mandato n.2536 del 31.12.2014 di complessivi €. 50.224,68.<br />
Dalla vicenda sopra descritta, secondo la prospettazione accusatoria, è conseguito un danno alle finanze del comune di Castellaneta&nbsp;di complessivi&nbsp;<strong>€.152.483,56,</strong>&nbsp;pari alla somma complessiva che l’Ente ha dovuto corrispondere alla ditta Siam Sud srl, sia per il ritardo nel pagamento dei diversi SS.AA.LL. che per le spese di giudizio, giusto quanto disposto nelle sentenze del Giudice civile sopra citate.<br />
Secondo quanto accertato nel giudizio civile, infatti, la responsabilità del ritardo nei pagamenti alla SIAM SUD srl è da imputare esclusivamente alla condotta del Comune, il quale, senza alcun giustificato motivo, ha posto in essere con altrettanto notevole ritardo, gli adempimenti richiesti dal Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli Enti attuatori (artt.9 e 10) per ottenere il finanziamento.<br />
Di conseguenza, la responsabilità del danno patrimoniale è da imputare ai responsabili dell’Ufficio tecnico comunale che si sono occupati dei lavori in questione, in qualità di responsabili del procedimento, ossia l’ing. Renato Notarnicola (dirigente responsabile dell’U.T.C fino al 10.09.2000) e l’arch. Cosimo Venneri (dirigente dell’UTC dal 4.10.2000 al 31.12.2001).<br />
I due dirigenti, avvicendatisi alla responsabilità dell’U.T.C. del comune di Castellaneta e responsabili del procedimento dei lavori di&nbsp;<em>&#8220;Riuso delle acque reflue ai fini irrigui e per la ricarica artificiale della falda&#8221;,</em>&nbsp;finanziati con i fondi P.O.P. 1994-1999,&nbsp;con grossolana negligenza, hanno omesso di compiere gli adempimenti richiesti dal relativo disciplinare, nei tempi e con le modalità in esso prescritte.<br />
In tal modo, essi hanno cagionato un rallentamento della procedura di liquidazione del finanziamento, che ha comportato la mancata disponibilità delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei lavori realizzati dalla ditta appaltatrice e la conseguente insorgenza degli interessi sui corrispettivi ad essa dovuti.<br />
Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che i due Dirigenti pur pienamente consapevoli del fatto che i lavori erano iniziati in data 08.06.2000, hanno omesso di comunicare tale circostanza alla Regione, precludendo, in tal modo, all’Ente di conseguire il 30% del finanziamento entro il termine di 30 giorni, come espressamente previsto dall’art. 9 del disciplinare.<br />
Infatti, solo dopo cinque mesi, in data 2.11.2000, a seguito dei solleciti della Regione (in data 20 luglio e 20 settembre 2010), l’arch. Cosimo Venneri &#8211; succeduto all’ing. Notarnicola nella dirigenza dell’Ufficio dall’ottobre 2000 &#8211; ha comunicato l’inizio dei lavori, trasmettendo il relativo verbale, la relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori e la delibera di Giunta di approvazione del nuovo quadro economico.<br />
Tuttavia, però, la documentazione trasmessa non solo non conteneva l’espressa richiesta di accredito della tranche di finanziamento, ma risultava incompleta, atteso che la sintetica relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, non risultava completata con la relativa rendicontazione della spesa, necessaria per ottenere il finanziamento, né tale documentazione risultava inviata anche all’Area per le Politiche comunitarie.<br />
Rileva la Procura che a mente dell’ultima parte dell’art.10 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e l’Ente attuatore, l’omessa trasmissione delle relazioni trimestrali sull’avanzamento dei lavori, avrebbe comportato il mancato accreditamento del finanziamento.<br />
Peraltro, prima del mese di novembre 2000, il Comune di Castellaneta e, quindi, l’ing. Notarnicola, non si era neanche premurato di informare che i lavori, sebbene consegnati in data 24.12.1999, erano stati però contestualmente sospesi, per riprendere solo in data 8.06.2000.<br />
Pertanto, è solo a circa un anno di distanza dall’inizio dei lavori, che l’arch. Venneri ha, finalmente, chiesto alla Regione – Ufficio Bonifica presso l’Assessorato all’Agricoltura &#8211; l’accreditamento della prima e seconda quota di finanziamento.<br />
In conclusione, per tutto quanto sopra, i signori ing. Renato Notarnicola ed arch. Cosimo Venneri sono chiamati a rispondere del complessivo danno patrimoniale di&nbsp;<strong>€.152,483,56&nbsp;</strong>causato alle finanze del comune di Castellaneta (TA), oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del presente giudizio, secondo l’apporto causale di ognuno alla produzione del danno, determinato nel caso di specie, in base al tempo in cui essi hanno rivestito le funzioni di responsabile del procedimento.<br />
Atteso che una regolare richiesta di corresponsione delle quote di finanziamento, è stata inoltrata agli Uffici regionali competenti solo dopo un anno (maggio 2001) dall’inizio dei lavori (giugno 2000) e che nel corso di tale periodo l’ing. Notarnicola ha rivestito le funzioni di RUP per n.4 mesi (giugno –settembre 2000) e l’arch.Venneri per n.8 mesi (ottobre 2000 – maggio 2001) si ritiene che il danno possa essere ripartito fra i due dirigenti nel seguente modo, salva ed impregiudicata una diversa valutazione da parte del Collegio giudicante:<br />
&#8211;&nbsp;<strong>Notarnicola Renato €.50.827,86&nbsp;</strong>(pari ad 1/3 del totale);<br />
&#8211;&nbsp;<strong>Venneri Cosimo €.101.655,70&nbsp;</strong>(pari a 2/3 del totale).<br />
Gli odierni convenuti si sono costituiti in giudizio per il tramite dell’avv. Antonio Pancallo, con memoria depositata in data 4 novembre 2015.<br />
Il difensore ha eccepito, in primo luogo, che gli adempimenti previsti dall’art. 10 del Disciplinare (“l’ente attuatore si impegna trimestralmente…”) sono riferiti ad un arco di tempo (tre mesi) del tutto incompatibile con la tempistica stabilita dall’art. 9 (30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto inizio dei lavori). Ha contestato, inoltre, che il Comune avrebbe richiesto il primo finanziamento soltanto il 3 maggio 2001, richiamando quanto riportato nell’atto deliberativo n. 315/AGR del 29 maggio 2001.<br />
Per quanto riguarda entrambi i convenuti, il difensore ha richiamato la nota prot. N. 23731 del 2/3 novembre 2000, alla quale era allegata la deliberazione G.M. n. 404 del 6 ottobre 2000 di approvazione del nuovo quadro economico derivante dall’utilizzo delle economie conseguenti all’applicazione del ribasso d’asta, nonché la nota prot. N. 28/4591 del 29 luglio 2000, sostenendo che tale documentazione era quella richiesta dalla regione per disporre l’accreditamento della somma.<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>La domanda è fondata, sia pure entro i limiti in appresso indicati.<br />
Va evidenziato, innanzitutto, in punto di fatto, che è rimasto comprovato il ritardo negli adempimenti che ha comportato il mancato accredito del finanziamento relativo al riuso delle acque reflue a fini irrigui, di cui alla deliberazione GR n. 3907 del 30 giugno 1997.<br />
Infatti, sebbene la consegna dei lavori fosse stata effettuata dal Comune di Castellaneta in data 24.12.1999 e sospesa in pari data, ma successivamente ripresi in data 8.6.2000, non era stata inoltrata alla Regione Puglia alcuna richiesta di anticipazione del finanziamento, così come previsto dall’art. 9 del Disciplinare. Tant’è che la Regione, con nota del 20.7.2000, comunicava al Comune di Castellaneta che non era stato possibile effettuare alcun accredito, poiché non era stata ancora inviata la certificazione dell’avvenuto inizio dei lavori. Non essendoci stato alcun riscontro, la Regione inviava al Comune di Castellaneta un’ulteriore nota del 20.9.2000, con la quale sollecitava il riscontro e l’attuazione della precedente nota. Soltanto in data 3.11.2000, quindi, il Comune di Castellaneta inviava alla Regione Puglia la comunicazione di avvenuto inizio dei lavori, ma la richiesta di anticipazione seguiva soltanto in data 3.5.2001.<br />
Come ben evidenziato nella consulenza tecnica disposta dal Giudice civile , se il Comune di Castellaneta, e quindi l’ing. Notarnicola, avesse comunicato e certificato tempestivamente l&#8217;inizio dei lavori (avvenuti in data 08.06.2000), già nel mese di luglio 2000 o al più tardi in quello successivo, avrebbe potuto conseguire la disponibilità finanziaria di lire 1.145.000.000 (pari ad €.591.343,15) sufficiente a far fronte tempestivamente al pagamento del primo SAL (18.01.2001), evitando, in tal modo, anche il susseguirsi degli ulteriori ritardi nei pagamenti, e tutte le conseguenze negative derivatene per le finanze del Comune.<br />
Allo stesso modo, i ritardi si sarebbero potuti evitare se il Comune, questa volta nella persona dell’arch. Venneri, in data 2.11.2000, avesse inoltrato, in modo corretto e completo, all’Ufficio Bonifica, tutta la documentazione prevista dal Disciplinare, nonché avanzato specifica richiesta di accreditamento del 30% del finanziamento che avrebbe ottenuto nel termine dei trenta giorni successivi, e cioè entro i primi del mese di dicembre 2010.<br />
I due dirigenti comunali mancando, ognuno per quanto di competenza, di effettuare gli adempimenti richiesti nei giusti termini, hanno determinato, quindi, l’insorgenza, in capo all’Ente, dell’obbligo di risarcire la impresa SIAM SUD srl, per il ritardato pagamento dei lavori.<br />
A tal proposito è il caso di rilevare che, ai sensi dell’art.4 del contratto d’appalto, il pagamento dei lavori doveva avvenire per stati di avanzamento, secondo le modalità di cui all’art. 20 del capitolato speciale e l’eventuale ritardo nella somministrazione della somma, se contenuto nel limite di n. 602 giorni e dovuto a cause non imputabili all’Ente appaltante, non avrebbe comportato l’obbligo di corresponsione degli interessi moratori alla ditta aggiudicataria.<br />
Non ha pregio, dunque, la tesi difensiva volta a sostenere l’assenza di ritardi, in quanto la documentazione richiamata è inconferente.<br />
Alla luce di quanto sopra, le condotte tenute nella vicenda dall’ing. Renato Notarnicola e dall’arch. Cosimo Venneri si ritengono sicuramente connotate da colpa grave: essi hanno agito con macroscopica superficialità ed inammissibile incuria, in spregio dei più elementari canoni di buona amministrazione, provocando un consistente danno patrimoniale all’Ente.<br />
Atteso il ruolo da costoro rivestito e la professionalità acquisita nel corso degli anni, nonché l’entità del finanziamento in questione e la rilevanza dei lavori da realizzare, l’ing. Notarnicola e l’arch. Venneri avrebbero dovuto curare il procedimento di appalto e il correlato aspetto finanziario con una particolare solerzia, rispettando i tempi espressamente previsti dall’art.9 del Disciplinare, nell’interesse dell’Amministrazione.<br />
Totalmente incuranti del dovere di diligenza cui sono tenuti i dipendenti pubblici nell’esecuzione della prestazione lavorativa e, soprattutto, coloro che rivestono all’interno della pubblica amministrazione, funzioni apicali o di particolare responsabilità, essi hanno mancato, invece, di applicare un minimo livello di attenzione e di cura nell’esercizio dell’interesse pubblico, trascurando le diverse sollecitazioni provenienti dagli Uffici regionali e disattendendo le disposizioni normative che prevedevano, a loro carico, l’obbligo di agire secondo una tempistica predeterminata.<br />
Essi esercitavano, altresì, le funzioni di responsabili del procedimento di appalto, con tutti gli obblighi che, in base alla normativa vigente, inerivano alle suddette funzioni, ed avevano anche l’obbligo di espletare gli specifici compiti di cui agli artt. 4 e ss. della legge n.241/1990, tra cui quello di curare l’istruttoria e di provvedere alle comunicazioni relative al procedimento stesso; mentre, a dispetto di tali obblighi, i due dirigenti con le loro omissioni hanno ritardato il conseguimento delle risorse finanziarie destinate al finanziamento, inosservanti delle specifiche disposizioni del capitolato generale nonché di quelle contenute nel disciplinare e nel contratto d’appalto stipulato con la Siam Sud srl.<br />
Ne consegue la loro responsabilità per il danno arrecato alle finanze del Comune di Castellaneta, che, però, il Collegio ritiene ascrivibile nella minor somma di € 99.000,00, in considerazione delle circostanze di fatto, di cui € 66.000,00 a carico di Venneri Cosimo (2/3) e € 33.000,00(1/3) a carico di Notarnicola Renato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nella stessa proporzione, dalla data della domanda e sino al deposito della presente sentenza.<br />
Le spese di giustizia, a carico dei convenuti, sono liquidate nel dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, definitivamente pronunciando,</p>
<div style="text-align: center;"><strong>CONDANNA</strong></div>
<p>Venneri Cosimo e Notarnicola Renato, come sopra generalizzati, al pagamento rispettivamente di € 66.000,00 (sessantaseimila/00) e 33.000,00 (trentatremila/00) in favore del Comune di Castellaneta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in ragione della stessa proporzione, dalla data della domanda.<br />
Le spese di giustizia si liquidano in €&nbsp;&nbsp;922,40 ######&nbsp;&nbsp;sino al deposito della sentenza.<br />
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del ventisei novembre duemilaquindici.</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL GIUDICE EST.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to (Vittorio Raeli)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to (Francesco Lorusso)&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 27 GEN.2016<br />
Il Funzionario<br />
F.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2008 n.936</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-3-12-2008-n-936/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-3-12-2008-n-936/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2008 n.936</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. Raeli. Procura regionale Puglia c/o Omissis (Avv. V. C. Jambrenghi) e Omissis (Avv. M. Giangregorio). 1. Giudizio contabile – Azione revocatoria – Art. 2901 e ss. – Applicabilità – Sussiste. 2. Giudizio contabile – Azione revocatoria – Avverso convenzione di scioglimento della comunione legale e contestuale divisione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, Est. Raeli.  <br /> Procura regionale Puglia   c/o Omissis (Avv. V. C.  Jambrenghi) e Omissis  (Avv. M. Giangregorio).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giudizio contabile – Azione revocatoria – Art. 2901 e ss. – Applicabilità – Sussiste.<br />
2. Giudizio contabile – Azione revocatoria – Avverso convenzione di scioglimento della comunione legale e contestuale divisione beni &#8211; Ammissibilità – Sussiste.</p>
<p>3. Giudizio contabile – Azione revocatoria &#8211; Interesse a ricorrere &#8211; Avverso il terzo acquirente, in caso di salvezza dell’acquisto del subacquirente – Non sussiste.</p>
<p>4. Giudizio contabile – Azione revocatoria &#8211; Presupposti – Anteriorità del credito all’atto dispositivo – Determinazione.</p>
<p>5. Giudizio contabile – Azione revocatoria – Avverso più atti dispositivi &#8211; Consilium fraudis &#8211; Valutazione unitaria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’azione revocatoria del P.M. contabile, introdotta con il comma 174 dell’art. 1  della L. 23 dicembre 2005 n. 266  è regolata dalle norme del codice civile (artt. 2901 e ss.).</p>
<p>2. E’ impugnabile con l’azione revocatoria la convenzione matrimoniale, con la quale i coniugi sciolgono la comunione legale dei beni con passaggio al regime di separazione e contestuale divisione dei beni (Nel caso di specie, è stata rigettata la domanda per insussistenza del c.d. eventus damni, in quanto la divisione dei beni ha determinato un accrescimento in senso qualitativo del patrimonio del presunto responsabile-debitore dell’erario pubblico).<br />
3. E’ inammissibile per difetto di interesse la domanda di revoca del Procuratore regionale nei confronti del terzo acquirente allorchè rimanga salvo l’acquisto del subacquirente,  per non avere dimostrato l’attore la di lui mala fede ai sensi dell’art. 2901 ult. comma cod. civ.(Nella fattispecie, si è ritenuto mancante un adeguato rapporto di utilità tra l’interesse conservativo del creditore e la dichiarazione di inefficacia nei confronti del solo terzo acquirente) .</p>
<p>4. Nel giudizio di revocatoria innanzi alla Corte dei conti, ai fini dell’accertamento della anteriorità del credito rispetto all’atto di disposizione del presunto responsabile-debitore che sia pregiudizievole per le ragioni dell’erario, occorre riferirsi al momento in cui si verifica l’illecito contabile, ossia il fatto dannoso patito dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>5. Ai fini della  prova del c.d. consilium fraudis, nel caso di una pluralità di atti dispositivi, il giudice procede ad una valutazione unitaria degli stessi (Nel caso di specie, rileva ai fini dell’elemento soggettivo il fatto che tutte le attività negoziali siano state poste in essere in un breve periodo di tempo e tutte convergenti al medesimo risultato lesivo, costituendo altrettanti momenti di un preordianto disegno del debitore).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;azione revocatoria del p.m. contabile di cui all&#8217;art. 1, co. 174, L. 266/2005</span></span></span></p>
<hr />
<p>(Omissis) Con l’atto di citazione indicato in epigrafe, notificato tra il 6 e 12 maggio 2008 ai Sigg.ri (omissis), nonché il 5 giugno 2008 alla Sig.ra (omissis), il Procuratore regionale ha chiamato in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale Regionale i convenuti  sopra generalizzati per ivi sentir dichiarata, ai sensi dell’art. 2901, c.c., l’inefficacia, nei confronti dell’erario ed allo scopo di garantire le attese creditorie, dei seguenti atti di disposizione:<br />
1)	Atto di scioglimento della comunione legale, in data 18 gennaio 2005, (omissis) con riferimento ai seguenti beni come sotto assegnati:<br />	<br />
(Omissis)<br />
villino sito in Castellaneta (TA), facente parte del comprensorio Riva dei Tessali (omissis)<br />
(Omissis):<br />
a)   immobile sito in (omissis)<br />
b)	immobile ad uso artigianale facente parte del fabbricato sito in (omissis)<br />	<br />
c)	appartamento sito in (omissis)<br />	<br />
2 Atto in data 18.03.2005 (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto alla sig.ra (Omissis) il villino sito in Castellaneta (TA), facente parte del comprensorio Riva dei Tessali (omissis)<br />
3) Atto in data 14.01.2005  (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto al proprio figlio, (omissis)   l’appartamento uso ufficio, (omissis)<br />
4) Atto in data 24.01.2005 (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto alla propria figlia (Omissis)   l’appartamento ad uso ufficio (omissis)<br />
Il Procuratore regionale ha chiesto la dichiarazione di inefficacia , nei confronti dell’erario, dei suddetti atti di disposizione, deducendo che nella specie ricorrono tutte le condizioni di cui all’art. 2901 c.c. (credito, eventus damni, consilium fraudis e scientia damni) e che gli atti di cessione si inseriscono in una catena logico-temporale che non lascia adito a dubbio alcuno circa, non soltanto la consapevolezza, bensì la volontà da parte dell’avv.  (Omissis) di arrecare pregiudizio alle ragioni dell’erario, secondo quanto in appresso detto.<br />
Nel corso del 2001, presso la Procura della Repubblica di Taranto, veniva aperto un procedimento penale (omissis) a carico del Direttore Generale e Dirigenti dell’Area Tecnica dell’Azienda ospedaliera “SS.Annunziata” i quali, in concorso fra loro, nell’intento di procurare a se stessi e ad alcuni imprenditori commerciali (Omissis), un ingiusto vantaggio patrimoniale, realizzavano un vero e proprio disegno criminoso, teso a sottrarre alle finanze della predetta Azienda, ingenti somme di danaro. <br />
Tant’è che, in data 23.06.2005, veniva chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di (Omissis), di cui veniva contestualmente informata la locale Procura regionale ai sensi dell’art.129 del d.leg.vo n.271/’89.<br />
A seguito di tale comunicazione, il Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di (omissis) era delegato ad espletare ulteriori indagini in riferimento all’affidamento di una serie di forniture, da parte della Azienda ospedaliera “SS.Annunziata”alla società (omissis)., o ad altre imprese alla medesima collegate.<br />
Dalle indagini, le cui conclusioni sono riportate nella informativa (omissis) è emerso, in sintesi, che le forniture di beni e servizi effettuate dagli imprenditori (Omissis), erano pagate, dall’Azienda ospedaliera “SS.Annunziata”, in misura notevolmente superiore rispetto al loro effettivo valore. <br />
Il meccanismo fraudolento posto in essere si fondava, da un lato, sulla sovrastima effettuata, a seconda delle diverse forniture, dal dott.(Omissis) (Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica dell’A.O.) ovvero dall’ing.(Omissis) (funzionario dell’Area Tecnica) dei prezzi da utilizzare per la determinazione della base d’asta; dall’altro sul rivolgere l’invito a partecipare alle gare, tanto alla ditta “amica” che si sarebbe poi aggiudicata la gara, quanto a ditte ad essa collegate, in modo che, attraverso la presentazione di offerte d’appoggio per prezzi di poco superiori a quelli indicati dall’aggiudicataria, si potesse dare una parvenza di legittimità all’intera operazione.<br />
Sulla base delle risultanze delle indagini delegate alla Guardia di Finanza, ad avviso del P.M. contabile,  l’Azienda Ospedaliera “SS.Annunziata” ha subito un danno di complessivi €.547.586,00 la cui responsabilità è da imputare, in via solidale, per condotta dolosa, per la quota di €.312.415, al dott. (Omissis) e al dott.(Omissis), e per la restante quota di €.235.171,00 al dott. (Omissis) e al dott.(Omissis)<br />
All’interno di ciascuna quota,  si ritiene che il danno vada ripartito tra i diversi corresponsabili, in relazione al concreto apporto dato con la propria condotta, al verificarsi dell’evento dannoso, nel seguente modo:<br />
dott. (Omissis) €.208.276,66 (pari ai 2/3 di €.312.415,00)<br />
dott. (Omissis)€.104.138,33 (pari a 1/3 di €.312.415,00)<br />
dott. (Omissis) €.156.780,66 (pari ai 2/3 di €.235.171,00)<br />
dott. (Omissis)€.78.390,33 (pari a  1/3 di €.235.171,00)<br />
Dagli accertamenti effettuati, infatti, è risultato che il dott. (Omissis), nella sua qualità di  Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera “SS.Annunziata”, con l’ausilio e la condiscendenza dei due dirigenti, dott. (Omissis) e dott. (Omissis), nel periodo 1997-2001 avesse instaurato la prassi di aggiudicare forniture di beni e servizi esclusivamente agli imprenditori  (Omissis) in cambio del pagamento di tangenti pari a circa il 20% dell’importo delle stesse.<br />
Egli, pertanto, per i fatti commessi nel 2000, risulta rinviato a giudizio, davanti al Tribunale di Taranto – I^ Sez.Penale, a seguito di decreto emesso dal GUP in data  (omissis), con l’imputazione di corruzione, falsità ideologica commessa in atto pubblico e truffa (per questi ultimi due reati unitamente al dott.omissis).<br />
Con riferimento agli stessi tipi di reati, commessi però in epoca precedente al 2000, in relazione a gare pure richiamate nel presente atto, il GUP, sempre nella predetta data, ha emesso sentenza n. (omissis) di non luogo a procedere, nei confronti del  (Omissis), per prescrizione dei reati, mentre con la motivazione “perché il fatto non sussiste” in ordine al solo reato di associazione a delinquere.<br />
Si afferma anche che qualora non si volesse considerare la tesi sopra esposta, secondo la quale il danno economico patito dall’Azienda ospedaliera, consisterebbe nella differenza tra il prezzo di acquisto dei beni da parte delle ditte coinvolte e quello da esse praticato nei confronti dell’Azienda, in via del tutto gradata e subordinata esso può essere commisurato al maggior esborso sopportato dall’Azienda in conseguenza della colpevole mancata applicazione, da parte del  (Omissis) e del (Omissis), nella determinazione del prezzo a base d’asta, dello sconto del 30%, abitualmente applicato nella pratica commerciale, sui prezzi di listino, nonché nell’ulteriore incremento del prezzo offerto dalle ditte, sicuramente non inferiore al 20%, essendo tale la tangente che le ditte pagavano al (Omissis) sull’importo di ogni fornitura per vedersela aggiudicare.<br />
In tal caso, il danno patito dall’Azienda ospedaliera ammonterebbe alla cifra complessiva di €.356.827,00, pari alla sommatoria del 30% (€.214.096,20) e del 20% (€.142.730,80) del valore complessivo di tutte le aggiudicazioni in questione (€.713.654,00), di cui €.218.670,50 da imputare in via solidale al dott. (Omissis) ed al dott. (Omissis), ed €.138.156,50 da imputare, sempre solidalmente, al dott. (Omissis) ed al dott. (Omissis).<br />
Attesa poi, la condotta tenuta da ciascun corresponsabile nella produzione del danno, e richiamando il criterio di ripartizione interna sopra già applicato, esso andrebbe imputato nel seguente modo:<br />
dott. (Omissis) €.145.780,33 (pari ai 2/3 di €.218.670,50)<br />
dott.  (Omissis) €.72.890,17 (pari ad 1/3 di  €.218.670,50)<br />
dott. (Omissis) €.92.104,33 (pari ai 2/3 di €.138.156,50)<br />
dott. (Omissis) €.46.052,17 (pari ad 1/3 di €.138.156,50).<br />
Dalle vicende che sono oggetto del presente giudizio – e su cui è pendente altro giudizio, iscritto al  nr  (omissis) del registro della segreteria della Sezione, promosso dalla Procura regionale in ordine agli stessi fatti &#8211;  è derivato, poi, ad avviso del Procuratore regionale un ulteriore danno erariale, riveniente dal pregiudizio all’immagine della P.A.<br />
Anche tale posta di danno, seppure imputata in via solidale, si ritiene che debba essere nei rapporti interni ripartita, salvo diversa valutazione del Collegio, nel seguente modo:<br />
dott. (Omissis) €.95.153,86 pari ai 2/3 di €.142.730,80<br />
dott. (Omissis) €. 23.788,46 pari ad 1/6 di €.142.730,80<br />
dott. (Omissis)€.23.788,46 pari ad 1/6 di €.142.730,80.<br />
Conclusivamente, il danno erariale derivante dai fatti esposti ammonta a complessivi €. 690.316,80 (€.547.586,00 più €.142.730,80) se si ritiene valida la prima ipotesi di quantificazione del danno patrimoniale, ovvero a complessivi €.499.557,00 (€.356.827,00 più €.142.730,80) se in via gradata si dovesse ritenere valida la seconda ed alternativa ipotesi di quantificazione del danno patrimoniale, cui, in entrambi i casi, dovranno aggiungersi rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.” <br />
In seguito ad accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Guardia di Finanza, è emerso che attualmente il sig.  (Omissis) non risulta intestatario di beni immobili e che in data 18 gennaio 2005, (omissis) ha modificato il regime di comunione legale esistente tra il medesimo ed il proprio coniuge, (Omissis) passando a quello della separazione dei beni disciplinato dall’art.215 e ss. del codice civile. Con il medesimo atto è stato quindi disposto lo scioglimento della comunione legale esistente tra i predetti e si è proceduto alla divisione degli immobili, formando due quote di uguale  valore composte ed assegnate in proprietà al 100% a ciascuno dei coniugi, nel seguente modo:<br />
(Omissis):<br />
villino sito in Castellaneta (TA), facente parte del comprensorio “Riva dei Tessali” (omissis)<br />
Il  (Omissis) in data 18.03.2005 ha poi venduto la proprietà dell’immobile sopra indicato, alla sig.ra  (Omissis)<br />
(Omissis):<br />
a)   immobile sito in (omissis)<br />
d)	immobile ad uso artigianale facente parte del fabbricato sito in (omissis)<br />	<br />
e)	appartamento sito in (omissis)<br />	<br />
Dagli accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Guardia di Finanza, è risultato inoltre che il  (Omissis) in data 14.01.2005 ha venduto al proprio figlio, (Omissis) 100% dell’appartamento uso ufficio (omissis) mentre in data 24.01.2005 ha venduto alla propria figlia (Omissis) 100% dell’appartamento ad uso ufficio (omissis).<br />
Di qui la domanda revocatoria, a sostegno della quale il Procuratore regionale ha formulato le sue deduzioni, che saranno esaminate nella parte in diritto, congiuntamente alle eccezioni difensive.<br />
Si sono costituiti  in giudizio i Sigg. (Omissis) tramite il prof. avv. Caputi Jambrenghi, mediante memoria di costituzione depositata in data 30 settembre 2008.<br />
In via principale, la difesa dei convenuti  chiede il rigetto della domanda revocatoria:<br />
&#8211; perché è prescritto il preteso diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni morali (rectius:non  patrimoniali) <br />
&#8211; e comunque perché infondata;<br />
e, in via gradata:<br />
&#8211; la improponibilità della domanda contro l’atto di divisione dei beni intercorso con il coniuge (Omissis), atteso che l’interesse erariale può riferirsi unicamente alla parte dei beni assegnati all’avv. (Omissis);<br />
&#8211; che l’azione revocatoria sia limitata ai soli due appartamenti trasferiti ai Sigg.ri (Omissis), liberi da pesi e gravami, il cui valore ammonta a € 658.000;<br />
nonché, in via subordinata:<br />
che sia dichiarata cessata la materia del contendere, previa dichiarazione da parte della Procura regionale di accettazione di una polizza fidejussoria assicurativa e/o bancaria per un importo pari a € 7000.000,00 a prima richiesta, che essi convenuti offrono a loro spese, e con validità sino all’anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza che avrà deciso l’an ed il quantum del danno erariale;<br />
e, infine, in via istruttoria:<br />
che venga ammessa consulenza tecnica diretta a quantificare il danno materiale (rectius, patrimoniale).<br />
L’esame delle eccezioni difensive, come innanzi precisato, sarà effettuato congiuntamente all’esame delle tesi accusatorie, per motivi di economia processuale e anche ai fini di una più compiuta esposizione delle ragioni di diritto.<br />
La Sig.ra (Omissis) si è costituita in giudizio, per il tramite dell’avv. Michele Giangregorio, il quale ha depositato comparsa di costituzione in data 30 settembre 2008, eccependo che l’immobile sito in Riva dei Tessali, che ha costituito oggetto dell’atto notarile rogato dal notaio (Omissis) in data 18.3.2005, è stato già rivenduto. Il difensore eccepisce, inoltre, la buona fede della convenuta in quanto “ non sapeva e non poteva sapere che avesse ragioni di debito verso l’erario… “.<br />
All’odierna udienza le parti hanno illustrato le tesi a sostegno delle rispettive posizioni. La difesa dell’avv. (Omissis) ha prodotto in giudizio certificazione fiscale attestante la situazione reddituale del periodo di imposta 2007, con riferimento ai redditi professionali e agli altri redditi. L’avv. Giangregorio ha depositato fotocopia delle trascrizioni risultanti contro la Sig.ra (Omissis). In ordine a tale ultima circostanza, la Procura regionale ha concluso rimettendosi alla valutazione del Collegio.<br />
Ritenuto in</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della sussistenza dei presupposti e delle condizioni  sui quali si fonda la azione (rectius: legittimazione) revocatoria, scrutinio da effettuarsi alla stregua dell’art. 2901 c.c., dovendo trovare applicazione le norme del codice civile in relazione alla legittimazione revocatoria del P.M. contabile, dappoichè l’art. 1 comma 174 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 stabilisce che : “ Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’art. 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 si interpreta nel senso che il Procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile “ . La previsione espressa contenuta nella ultima parte del comma 174 è importante, in quanto i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, tra cui l’azione (rectius: revocatoria), sono disciplinati soltanto dal codice civile (artt. 2900-2906.), salvo il sequestro conservativo  che trova una compiuta disciplina – limitata al piano procedurale &#8211; anche nel codice di rito (artt. 671 e ss.); sicchè, altrimenti, non avrebbero potuto trovare applicazione ai sensi dell’art. 26 del R.D. 1028/1933, in quanto il rinvio disposto in tale norma (nei limiti della compatibilità) è al codice di procedura civile.</p>
<p>2. Afferma il Procuratore regionale che nel caso di specie ricorrono tutte le predette condizioni : il credito, l’eventus damni (il Sig. Omissis non risulta proprietario di altri beni) e  la conoscenza del pregiudizio arrecato con gli atti di cessione sopra menzionati al patrimonio del creditore (gli illeciti ascritti al convenuto sono ricompresi in un periodo che vanno dal 1997 al 2001, pertanto prima della stipula degli atti di disposizione in questione), nonché il consilium fraudis nei terzi acquirenti.</p>
<p>3. Per quanto riguarda i presupposti della azione (rectius: legittimazione) revocatoria del P.M. contabile, assume particolare interesse nella prospettiva dell’esercizio della azione di responsabilità amministrativo-contabile il riconoscimento effettuato dalla Cassazione civile della legittimazione revocatoria anche in relazione ad una “ ragione di credito meramente eventuale “ o ad un “ credito litigioso “, che è quanto basta a mettere in evidenza un interesse giuridicamente rilevante dell’erario alla conservazione del patrimonio del potenziale debitore (e, cioè, del presunto responsabile del danno) in vista dell’obbligazione che sorgerà a carico di quest’ultimo nei confronti dell’ente in ipotesi danneggiato.<br />
Ha stabilito, infatti, la Suprema Corte che: “ In tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “ credito “, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali “ ( Sez. II, 29 ottobre 1999, n. 121444 ; conf.: Sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678, secondo cui la semplice aspettativa di credito non deve rivelarsi “ prima facie “ del tutto pretestuosa ma deve presentarsi, invece, come probabile nella sua esistenza, anche se non ancora accertata definitivamente .E, inoltre, che meriti adesione la lettura estensiva della nozione di “ credito eventuale “ fino alla ricomprensione del “ credito litigioso “ sia nel caso in cui questo trae origine da un negozio e sia controverso, sia nel caso in cui tragga origine da un fatto illecito (contrattuale od extra contrattuale) dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria: in quest’ultimo caso, non potendosi negare che la fattispecie costituita dalla deduzione in giudizio di un fatto illecito per conseguire il risarcimento del danno sia suscettiva di evolversi potenzialmente fino al riconoscimento di un credito a titolo di risarcimento che, in pendenza del giudizio, in quanto “ credito litigioso “, è credito eventuale, o, in altri termini ragione o aspettativa di credito “ (Sez. Un., 18 maggio 2004, n. 9440).<br />
Tanto premesso, l’atto introduttivo del presente giudizio si fonda su una ragione o aspettativa di credito, ancorché non accertata giudizialmente, trattandosi comunque di credito litigioso, in ordine al quale il Procuratore regionale ha depositato (in data 18 luglio 2008) atto di citazione in giudizio, fra gli altri, del Sig. (Omissis), ritenendolo responsabile di svariati illeciti commessi nella propria qualità di Direttore generale pro tempore della ex Azienda Ospedaliera “ SS Annunziata “ di Taranto.<br />
L’atto di citazione è iscritto al n. (omissis) del registro di segreteria della Sezione ed  è fissata l’udienza  di discussione per il 12 febbraio 2009. <br />
In considerazione, pertanto, della accennata funzione conservativo-cautelare attribuita alla azione revocatoria, deve limitarsi il Collegio a siffatto accertamento, senza verificare la fondatezza della pretesa sulla quale si fonda l’azione (rectius: legittimazione) revocatoria. <br />
Va respinta, pertanto, la eccezione sollevata dal (Omissis)(a pagg.7-36 della memoria di costituzione), nella quale si sostiene che l’insussistenza di responsabilità amministrativa per dolo e/o colpa grave escluderebbe il presupposto legittimante l’esercizio della azione revocatoria. Trattasi, infatti, di questioni estranee alla sede odierna, nella quale è sufficiente una semplice ragione o aspettativa di credito meramente eventuale ai fini della legittimazione revocatoria.<br />
Del pari si appalesa priva di qualsivoglia fondamento l’eccezione di prescrizione formulata – in via subordinata &#8211; dalla difesa del (Omissis)(a pag. 36 della memoria di costituzione). Si tratta di questione, infatti, che è estranea alla presente fase e  potrà costituire oggetto delle difese nella fase successiva del giudizio di merito.</p>
<p>4. Una volta accertata la sussistenza del primo presupposto legittimante l’esercizio dell’azione revocatoria, deve il Collegio passare a verificare, in relazione a ciascuno degli atti impugnati dalla Procura regionale, la sussistenza delle condizioni alle quali l’art. 2901 c.c. subordina la dichiarazione di inefficacia (ex art. 2902 c.c.) , le quali sono: <br />
a) l’esistenza di un atto tipicamente dispositivo, di natura patrimoniale, posto in essere dal debitore;<br />
b)  l’eventus damni<br />
c) l’elemento soggettivo, rappresentato dal consilium fraudis (con riferimento al debitore) e, nella ipotesi di atto di alienazione a titolo oneroso, la scientia damni  (con riferimento al terzo acquirente);</p>
<p>4.1. Il Procuratore regionale ha impugnato l’atto di scioglimento della comunione legale, in data 18 gennaio 2005 (omissis)</p>
<p>4.1.1. Deduce il P.M. che in data 18 gennaio 2005, con atto (omissis), raccolta n. (omissis) a rogito del dott. (Omissis), notaio in (omissis), il Sig. (Omissis) ha modificato il regime di comunione legale esistente tra il medesimo ed il proprio coniuge (Omissis) passando a quello della separazione  dei beni disciplinato dall’art. 215 e ss. del codice civile. Con lo stesso atto si è disposto quindi lo scioglimento della comunione legale esistente tra i predetti e si è proceduto alla divisione degli immobili, formando due quote di eguale valore, composte ed assegnate in proprietà esclusiva a ciascuno dei coniugi.</p>
<p>4.1.2. Eccepisce la difesa del Sig.  (Omissis) la mancanza dell’eventus damni e l’insussistenza del consilium fraudis in capo ai condividenti.<br />
Sotto il primo profilo, si contesta che l’atto di scioglimento della comunione legale sia in re ipsa un atto che compromette le ragioni creditorie, essendo vero il contrario, in quanto, consentendo lo scioglimento della comunione, rende  più tempestiva l’esecuzione sui beni attribuiti in proprietà esclusiva al presunto debitore e che, nel caso di specie, non sono state provate dalla Procura regionale specifici motivi di pregiudizio alle ragioni creditorie.<br />
Sotto il secondo profilo, si eccepisce il difetto di prova dell’elemento soggettivo in capo sia al convenuto che al coniuge.</p>
<p>4.1.3. Deve il Collegio verificare, preliminarmente, se l’atto in questione sia suscettibile di revoca.<br />
Quanto alla divisione, la soluzione del quesito dipende dalla individuazione della natura dell’atto.<br />
In dottrina si sono contrapposte due tesi. Vi è chi ha attribuito alla divisione carattere meramente dichiarativo, annoverandola tra i negozi di mero accertamento privi di efficacia costitutivo-dispositiva e, conseguentemente, di idoneità lesiva ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.. Secondo altra ricostruzione, invece, la divisione interviene a modificare una situazione giuridica preesistente e, pertanto, ha natura costitutivo-traslativa.<br />
La Cassazione ha escogitato una soluzione intermedia, tale per cui, se, da un lato, non si può negare l’efficacia meramente dichiarativa della divisione, dall’altro, non se ne può nemmeno escludere – in relazione a determinate fattispecie – l’incidenza negativa sulla garanzia patrimoniale del creditore. Si conclude, pertanto, per la revocabilità del contratto di divisione (cfr. Cass. civ., 10 dicembre 1996, n. 10977).<br />
E’ stato, altresì, affermato che “ l’accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sugli stessi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli artt. 67, primo comma, e 69 L. Fall. “ (cfr. Sez. I, 12 aprile 2006, n. 8516). <br />
In relazione alle convenzioni matrimoniali, la giurisprudenza della Cassazione civile ha affermato, con massima risalente nel tempo,  che l’art. 164 cod. civ. non vieta l’esperimento della azione revocatoria (cfr. Sez. I, 30 marzo 1971, n. 909). <br />
E ciò a ragione, sia pure nei limiti in cui l’atto convenzionale di scioglimento della comunione legale tra coniugi, con contestuale passaggio al regime di separazione dei beni, e conseguentemente di divisione dei beni, in quanto “ atto di disposizione del patrimonio “ è astrattamente suscettibile, pur nella sua efficacia dichiarativa,  di arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore.<br />
 Ne consegue che, qualora tali pattuizioni ledano gli interessi dei creditori con riferimento all’integrità patrimoniale del coniuge disponente, esse possono essere impugnate, ove vi siano i presupposti, tramite l’azione revocatoria tanto ordinaria quanto fallimentare.</p>
<p>4.1.4. Ciò premesso, reputa il Collegio di dover accogliere la eccezione difensiva perché insussistente l’eventus damni , secondo quanto in appresso detto.<br />
Ha chiarito la giurisprudenza civile che, ai fini della configurazione dell’eventus damni, è sufficiente anche una alterazione del patrimonio del debitore di tipo qualitativo, tale da rendere più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito (cfr. Trib. Roma, 22 marzo 1994, con riferimento al contratto di divisione).<br />
Più in generale, costituisce massima assolutamente pacifica quella secondo cui: “ In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che rende più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso “ (in termini: Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767; conf.: Id., sez. I, 6 dicembre 2007, n. 25433; Id., sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19963) <br />
Si tratta, quindi, di un elemento da accertare caso per caso e l’onere di provare tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione incombe al creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, che intenda sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo è di dimensioni tali, in rapporto all’entità della sua complessiva debitoria, da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (in termini: Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2005, cit. e Id., sez. III, 29 marzo 2007, cit.).<br />
Venendo al caso di specie, giudica il Collegio che, in considerazione del risultato della composizione del patrimonio, risultante dalla divisione dei beni, non sussista alcun pregiudizio arrecato dall’atto di disposizione alla garanzia generica offerta dal patrimonio del Sig. (Omissis) in quanto lungi dal rendere più difficile o incerta la soddisfazione coattiva del credito (eventuale) erariale ha, invece, determinato un accrescimento in senso qualitativo del patrimonio, a seguito della attribuzione in proprietà esclusiva al (Omissis) dell’immobile di maggiore pregio valore tra quelli che erano in comunione legale e in proprietà indivisa (cfr. relazione di stima in data 13 maggio 2008, a firma dell’ ing. (Omissis), asseverata da giuramento).  <br />
Il Procuratore regionale, d’altronde, non ha dato la prova che l’atto in questione possa compromettere le ragioni creditorie, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito erariale, limitandosi ad asserzioni  caratterizzate in definitiva dal richiamo del dato normativo e, quindi, di per sé generiche, senza fornire sul punto la dimostrazione anche di un semplice pericolo di danno.<br />
Va respinta, pertanto, la domanda revocatoria proposta contro l’atto di scioglimento della comunione legale, in data 18 gennaio 2005, (Omissis) con riferimento ai sopraindicati beni.</p>
<p>4.2. Il Procuratore regionale, altresì, ha impugnato, l’atto in data 18.03.2005 (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto alla sig.ra (Omissis) il villino sito in Castellaneta (TA), facente parte del comprensorio “Riva dei Tessali (omissis)</p>
<p>4.2.1. Deduce il P.M. contabile che gli interrogatori protrattisi per tutto il 2003 ed il 2004 nonchè l’emissione in data 5 aprile 2004  della ordinanza di custodia cautelare – (omissis) – indipendentemente dalla sua esecuzione &#8211;  hanno consentito al  (Omissis) di avere “ completa e definitiva cognizione delle proprie responsabilità “ in ordine al danno erariale di cui si sarebbe reso compartecipe . Inoltre,  per quanto concerne la prova dell’atteggiamento psicologico della Sig.ra (Omissis), che la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie possa desumersi dalla circostanza che la Sig.ra (Omissis) è residente in Santeramo in Colle e dalla  grande rilevanza che la vicenda penale ha avuto su tutta la stampa regionale.</p>
<p>4.2.2. La difesa dell’avv. (Omissis) eccepisce che sin dal 2004 il medesimo aveva dato incarico all’Agenzia (Omissis) di vendere l’immobile e che a fronte di una capacità di reddito per l’attività professionale non inferiore a 300.000 euro, cui andava aggiunta l’indennità mensile di parlamentare e il reddito da pensione pari a € 3000,00 mensili, non vi erano elementi dai quali si potesse dedurre un pregiudizio alle ragioni creditorie dell’erario. Inoltre, che la Procura regionale non ha fornito l’onere della prova della malafede della Sig.ra (Omissis).</p>
<p>4.2.3.L’avv. Michele Giangregorio eccepisce la buona fede della convenuta, in quanto non è elemento risolutivo in tal senso il fatto di avere la residenza a Santeramo. Il difensore, inoltre, ha prodotto in giudizio la prova delle trascrizioni contro la Sig.ra  (Omissis).<br />
Risulta dagli atti, invero, che con il numero d’ordine (omissis) del 8 omissis) è stato trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Taranto l’atto di vendita  del predetto immobile in favore di (Omissis), in regime di separazione di beni.</p>
<p>4.2.4. Va detto, preliminarmente, che la sorte dei diritti dei terzi subacquirenti è disciplinata dall’art. 2901, comma 4, cod. civ.: la dichiarazione di inefficacia dell’atto estende i suoi effetti all’acquirente mediato, se l’acquisto è stato gratuito, mentre non pregiudica il diritto dell’acquirente mediato se l’acquisto è stato a titolo oneroso e questi non era in buona fede al momento dell’acquisto. <br />
Dal coordinamento delle norme rilevanti in materia risulta, inoltre, che il conflitto tra creditore attore in revocatoria e subacquirente si risolve diversamente a seconda che l’atto di alienazione abbia avuto ad oggetto beni immobili o mobili registrati, oppure beni mobili.<br />
Occorre, pertanto, considerare separatamente le due ipotesi  e  con riferimento alla disciplina degli effetti nei confronti dei terzi subacquirenti di beni immobili o mobili registrati, nel caso in cui l’acquisto del subacquirente sia avvenuto prima della trascrizione della domanda di revocazione è possibile distinguere due sotto-ipotesi:<br />
&#8211;	il subacquirente ha acquistato a titolo oneroso. L’acquisto non viene pregiudicato se il subacquirente ha agito in buona fede, senza avere consapevolezza che l’oggetto acquistato era stato in precedenza alienato dal debitore al primo acquirente con pregiudizio per i propri creditori. Viceversa, l’acquisto viene travolto dalla revocatoria se è stato concluso in mala. fede.<br />	<br />
Resta comunque salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che ha ricevuto dal subacquirente, dato che il creditore non può essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. (cfr. Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 1993, n. 1941)<br />
&#8211;	il subacquirente ha acquistato a titolo gratuito. L’effetto della revocatoria si estende anche al subacquirente, senza che abbia alcuna rilevanza il suo stato soggettivo (di buona o di mala fede) (cfr. art. 2652 n. 5 cod. civ..<br />	<br />
Nel caso in cui l’acquisto del subacquirente sia avvenuto dopo la trascrizione della domanda di revocazione l’estensione degli effetti dell’azione esercitata è automatica, non importando la natura onerosa o gratuita dell’acquisto, né la buona o mala fede del subacquirente. L’ultimo comma dell’art. 2901 cod. civ. fa salvi, infatti, gli effetti della trascrizione della domanda di revoca e, a tale proposito, la dottrina civilistica  ha parlato della applicazione del noto principio risoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis, dipendente dalla particolare funzione della trascrizione, che è quella di rendere opponibile a tutti – e quindi anche al subacquirente – la limitata efficacia dell’atto impugnato, in quanto compiuto con pregiudizio dei creditori dell’alienante.<br />
4.2.5. Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda di revocazione risulta essere trascritta al n. (omissis) del registro generale e  n. (omis sis)del registro particolare della Conservatoria dei Registri II. di Taranto, in data 11 luglio 2008 &#8211; in data successiva, dunque, a quella di trascrizione dell’atto impugnato (19 maggio 2008) &#8211; e, pertanto, trovando applicazione la disciplina codicistica, il Procuratore regionale avrebbe dovuto provare la malafede del terzo subacquirente (Omissis ) per conseguire la dichiarazione di inefficacia, che si pone quale mero passaggio intermedio nel procedimento finalizzato alla tutela del credito, costituendo il mezzo che permette al creditore di tutelare le proprie ragioni, in via cautelare o esecutiva, come se il bene di cui si è disposto facesse ancora parte del patrimonio del debitore.<br />
Si suole parlare, a tale proposito, di inefficacia doppiamente relativa, innanzitutto perché l’esperimento dell’azione revocatoria giova al solo creditore che l’ha proposta e non all’intera massa creditoria e, in secondo luogo, perché non vengono inficiati gli effetti principali dell’atto, ma solo quelli che impediscono al creditore di agire in via esecutiva su di un bene ormai estraneo alla sfera patrimoniale del debitore. La dichiarazione di inefficacia, infatti, non produce l’effetto di far rientrare, nemmeno pro tempore, il bene o il diritto oggetto dell’atto dispositivo nel patrimonio del debitore.<br />
Senonchè, non essendo stata provata da parte del Procuratore regionale la mala fede del subacquirente, l’inefficacia (in ipotesi) dell’atto stipulato – in frode ai creditori – tra debitore e primo acquirente non pregiudicherebbe comunque il terzo subacquirente  e ciò non può che portare a declaratoria di inammissibilità della domanda di revocazione .<br />
Con ciò non si vuol dire che il subacquirente sia litisconsorte necessario nel giudizio di revocatoria instaurato nei confronti del terzo acquirente, ma soltanto che il creditore non può opporre a lui la sentenza di revoca così da ottenere l’estensione degli effetti della pronuncia giudiziale (cfr., per la esclusione del litisconsorzio necessario, Cass. civ., n. 1941/1993 cit.; contra: Sez. Reg. Puglia, 4 aprile 2008, n. 176). <br />
E’ di tutta evidenza, invero, che nella ipotesi in cui rimanga salvo l’acquisto del subacquirente ciò non può che determinare l’impossibilità del raggiungimento del risultato ultimo che il creditore si prefigge con l’esercizio dell’azione revocatoria nei confronti dell’atto stipulato tra il debitore ed il primo acquirente, e cioè la ricostituzione della garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ai sensi dell’art. 2740 cod. civ., che coinvolge anche il terzo subacquirente, ai fini dell’esperimento della azione cautelare (sequestro conservativo presso terzi) o della azione esecutiva, in quanto la sentenza di revoca non potrà essergli opposta per non essere stata provata la mala fede.<br />
Si verifica, cioè, in questo caso una situazione caratterizzata dalla mancanza del conseguimento di un risultato giuridicamente apprezzabile, in quanto se fosse pronunciata la sentenza di revoca sull’atto impugnato, in assenza della prova della malafede del terzo subacquirente, l’intervento del giudice non sarebbe risolutivo – e, quindi, la pronuncia sarebbe inutiliter data &#8211; per le ragioni creditorie dell’erario, che non potrebbero trovare alcuna tutela in via cautelare o in executivis., rimanendo sottratto il bene oggetto di alienazione a titolo oneroso alla (eventuale) azione cautelare o esecutiva del creditore.<br />
Manca, invero, un adeguato rapporto di utilità tra il tipo di interesse tutelato &#8211; l’interesse alla conservazione della garanzia generica del credito– e quel tipo di provvedimento giurisdizionale – dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo &#8211; che specificamente si richiede per la sua tutela, che è necessario sussista ai fini dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).<br />
E’ inammissibile, pertanto, la domanda di revocazione dell’atto in data 18.03.2005 (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto alla sig.ra (Omissis) il villino sito in Castellaneta (TA), facente parte del comprensorio “Riva dei Tessali” e relativa pertinenza rappresentata dal circostante terreno.</p>
<p>4.3.  Il Procuratore regionale ha, inoltre, impugnato i seguenti atti:<br />
&#8211; Atto in data 14.01.2005 (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto al proprio figlio (Omissis) l’appartamento uso ufficio (omissis)<br />
&#8211; Atto in data 24.01.2005 (omissis) con il quale  (Omissis) ha venduto alla propria figlia (Omissis) l’appartamento ad uso ufficio (omissis)</p>
<p>4.3.1. Sul punto, valgano le deduzioni rassegnate dal Requirente con riferimento a tutti gli atti di disposizione per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti dell’eventus damni, del consilium fraudis (Omissis) e della scientia damni (dei figli Omissis).</p>
<p>4.3.2. La difesa eccepisce  la sproporzione tra il valore dei beni dei quali si chiede la revocazione (€ 658.000,00) rispetto al quantum della pretesa risarcitoria.<br />
Specificamente con riferimento a tali atti, inoltre, la difesa eccepisce – sotto il profilo della insussistenza dell’eventus damni &#8211; che “…nel momento in cui l’ultimo degli stessi veniva stipulato l’avvocato … restava proprietaria della villa in Riva dei tessali di valore di gran lunga superiore a quello di cui al danno erariale ritenuto dalla Procura, sicchè giammai potevano risultare compromesse quelle presunte ragioni creditorie, se la sola residua villa di Riva dei tessali era comunque del tutto insufficiente a soddisfare quelle presunte ragioni di credito: a maggior ragione l’inesistenza di un qualsiasi pregiudizio a siffatte ragioni creditorie – così come addotte – derivava dalla circostanza che l’avvocato (omissis), all’epoca godeva di un reddito di trecentomila euro per anno, una proprietà immobiliare di valore superiore al totale presunto danno erariale e di una pensione professionale di Euro 3.000,00 e di una pensione di ex senatore pari a € 2.600,00 mensili “. E – sotto il profilo della assenza del consilium fraudis – che “…gli acquirenti non avevano conoscenza delle presunte ragioni di credito dell’erario…”  aggiungendo che “…la prova di tale fatto…la si deduce dalle modalità con le quali sono state compiute quelle disposizioni …”, tra cui il fatto che gli acquisti sono stati effettuati con l’accensione di un mutuo ipotecario, che viene regolarmente pagato.</p>
<p>4.3.3 Ciò premesso, l’accoglimento della domanda di revocazione, trattandosi nella specie di atti di alienazione a titolo oneroso,  richiede l’accertamento di tre condizioni: a) l’eventus damni,  b) il consilium fraudis del debitore e c) la  scientia damni del terzo acquirente (art. 2901 cod. civ.)<br />
Richiamando quanto già detto (infra n. 4.1.),  l’eventus damni  sussiste non solo quando l’atto da revocare abbia reso la soddisfazione delle pretese del creditore impossibile, in caso di incapienza del patrimonio del debitore,  ma anche nel caso di semplice pericolo derivante dall’aver reso con l’atto impugnato, più difficile l’esazione del credito (cfr. ex multis  Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1904). Ciò si verifica, in particolare, anche quando l’atto impugnato abbia lasciato invariato il valore complessivo del patrimonio del debitore, determinando tuttavia un peggioramento degli elementi che lo costituiscono sotto il profilo qualitativo, come nel caso di specie, in cui gli atti dispositivi hanno determinato la sostituzione, all’interno del patrimonio del debitore, di un bene difficilmente occultabile o distraibile (come, ad es., un bene immobile) con un altro che possa essere agevolmente occultato o distratto (generalmente il denaro)<br />
Deve precisarsi, peraltro, che è necessario che l’eventus damni sia conseguenza immediata e diretta dell’atto impugnato dal creditore e non di atti diversi (anteriori o successivi). L’unica eccezione al suddetto principio è rappresentata dal caso in cui il debitore abbia posto in essere più atti dispositivi in un breve arco di tempo e tra loro collegati sotto il profilo del consilium fraudis; in questa particolare ipotesi si ritiene in giurisprudenza  che il creditore non sia tenuto ad impugnare l’ultimo atto compiuto dal debitore, con il quale si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito,  ma uno qualsiasi di questi, anche se, nel momento in cui sia stato posto in essere, non avrebbe determinato il pregiudizio alle sue ragioni creditorie, se non seguito dagli altri atti esecutivi del medesimo disegno (in termini: Cass. civ., 21 febbraio 1996, n. 1341). Pertanto, è  possibile l’impugnativa di uno qualsiasi degli atti della serie, secondo il migliore interesse del creditore attore in revocatoria, e, quindi, eventualmente contro quello che abbia maggiore portata economica e nel quale meglio si rivelino gli estremi della frode ( cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 23 maggio 2008, n. 13404, che richiama Cass. n. 624/1965).<br />
In applicazione di tali principi, il Collegio giudica che  gli atti dispositivi in questione siano lesivi delle ragioni di credito erariali, avendo il Sig. (Omissis) tramutato la natura del suo patrimonio in forma liquida più facilmente occultabile e, inoltre,  il patrimonio residuo del convenuto non è di dimensioni tali, in rapporto alla entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento delle stesse ragioni di credito, in quanto il suo patrimonio residuo non è sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni creditorie, non rilevando la valutazione circa la eventuale solvibilità del convenuto (cfr. Trib. Monza, sez. II, 14 febbraio 2006). Il valore dei beni rimasti in capo al Sig. (Omissis) non supera, infatti, con tranquillante ampiezza l’importo dell’eventuale credito erariale (642.739,86) cui devono accedere, peraltro, interessi legali e rivalutazione monetaria.<br />
Né risulta che sia stata accettata dalla Azienda Ospedaliera “ SS. Annunziata “ di Taranto la garanzia fidejussoria offerta dai convenuti, alla quale la difesa si richiama per chiedere  declaratoria di cessata materia del contendere, previa accettazione della offerta medesima.</p>
<p>4.3.4. Passando ora all’esame dell’elemento psicologico,  nella prospettiva della azione revocatoria esercitata dal Procuratore regionale acquista una particolare importanza il requisito della anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo impugnato, che è la ipotesi di più frequente verificazione,  rilevando tale circostanza sotto il profilo del consilium fraudis  (riferito al debitore) e della scientia damni (riferita al terzo acquirente). <br />
Ed invero, ai sensi dell’art. 2901, nn. 1-2, cod. civ. se l’atto dispositivo è successivo al sorgere del credito (anche eventuale)  si ritiene necessaria e sufficiente in capo al debitore e al terzo  la semplice consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere desunta anche in via presuntiva (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1904).<br />
 L’affermazione giurisprudenziale secondo cui il requisito temporale della anteriorità, rispetto all’atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato con sentenza (cfr. ex multis Cass. civ., 23 novembre 1985, n. 5824) assume una certa rilevanza , al fine di verificare quando sia sorta la “ ragione di credito “ dell’erario pubblico , se  si tiene presente che ”  l’illecito contabile, ossia il fatto dannoso patito dalla pubblica amministrazione, determina nel momento stesso del suo verificarsi una ragione di credito per l’amministrazione stessa nei confronti di coloro che risulteranno esserne i responsabili “ (in termini: C. conti,  Sez. Giur. Puglia, 13 dicembre 2007, n. 173 e Id., 4 aprile 2008, n. 176). <br />
Vi è , invero, chi sostiene che la sentenza di condanna per danno all’erario sia determinativa e costitutiva della (conseguente) obbligazione risarcitoria.  Tale opinione, sia pure autorevolmente sostenuta dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 183 del 2007), confonde, tuttavia, tra momento di insorgenza del credito dell’Amministrazione e determinazione del danno ascrivibile al responsabile e pare  più il frutto della adesione alla teoria c.d. sanzionatoria della responsabilità amministrativa, che il risultato di una attenta  esegesi del dato normativo, il quale ancora la decorrenza del termine prescrizionale al momento del verificarsi del fatto dannoso (cfr. art. 1 della L. n. 20/1994). <br />
Occorre verificare, dunque, quando sia sorta la “ ragione di credito “ dell’Amministrazione rispetto all’atto impugnato a prescindere dall’accertamento giudiziale e, in particolare, se essa sia anteriore o successiva al compimento dell’atto pregiudizievole per le ragioni del creditore.<br />
Reputa il Collegio, dunque, che, nella fattispecie all’esame,   la “ ragione di credito “ sia anteriore alla data di stipula degli atti impugnati, in quanto gli illeciti ascritti al  (Omissis) sono ricompresi in un periodo che va dal 1997 al 2001 e, quindi, prima della stipula degli atti di disposizione in questione.<br />
Ciò premesso, può trovare accoglimento quanto sostenuto dal Procuratore regionale e, quindi, ritenere che sia il consilium fraudis (riferito al Sig. Omissis)  sia la scientia damni (riferita ai terzi acquirenti) possano desumersi dalle vicende del processo penale, che hanno indubbiamente consentito ai Sigg.ri (Omissis) di avere piena contezza (o quanto meno conoscibilità)  del rilevante danno erariale e del pregiudizio che alle ragioni creditorie derivavano dagli atti impugnati, nonché dai rapporti di parentela esistenti tra le parti e dal pagamento di un prezzo inferiore al valore di mercato. Sotto quest’ultimo profilo, deve rilevarsi che il prezzo pagato dal Sig. (Omissis)  è di € 185.000,00 e di € 125.000,00 quello pagato dalla Sig.ra (Omissis), a fronte rispettivamente di un valore di mercato di € 495.000,00 e di € 262.500, (cfr. relazione di stima, prodotta dalla difesa)<br />
Per quanto concerne, più specificamente, il Sig. (Omissis), la consapevolezza – se non addirittura la volontà (c.d. animus nocendi) &#8211; di arrecare pregiudizio all’erario con gli atti dispositivi impugnati può desumersi, inoltre, valutando unitariamente tutte le attività negoziali poste in essere nel breve giro di due mesi : tutte convergenti al medesimo risultato lesivo e tutte comprese in una rappresentazione unitaria da parte del convenuto, costituendo altrettanti momenti di un preordinato disegno del medesimo.<br />
Deve dichiararsi, pertanto, l’inefficacia dell’atto in data 14.01.2005 (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto al proprio figlio (Omissis) l’appartamento uso ufficio (omissis)  nonchè dell’atto in data 24.01.2005  (omissis) con il quale (Omissis) ha venduto alla propria figlia (Omissis) l’appartamento ad uso ufficio (omissis).</p>
<p>4.4. In considerazione della soccombenza reciproca, può disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio (art. 92, comma 2°, c.p.c.)<br />
(Omissis)<br />
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2008.</p>
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