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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.83</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-23-1-2017-n-83/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.83</a></p>
<p>Pres. Pinotti, Est. Parisi Sul danno erariale cagionato dal privato gestore della Comunità Terapeutica per Minori (C.T.M.) Domus Alba, per aver percepito compensi a carico del Servizio sanitario regionale, nonostante l’assoluta inidoneità della struttura a prestare il servizio cui era obbligata. 1. Servizi assistenziali – Comunità Terapeutica per Minori –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-23-1-2017-n-83/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pinotti, Est. Parisi</span></p>
<hr />
<p>Sul danno erariale cagionato dal privato gestore della Comunità Terapeutica per Minori (C.T.M.) Domus Alba, per aver percepito compensi a carico del Servizio sanitario regionale, nonostante l’assoluta inidoneità della struttura a prestare il servizio cui era obbligata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Servizi assistenziali – Comunità Terapeutica per Minori – Privato prestatore di servizio di interesse generale – Inadempimento – Responsabilità</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. È fonte di responsabilità per danno erariale la condotta del privato gestore di una Comunità Terapeutica per Minori (C.T.M.) che, pur in presenza di autorizzazione e accreditamento ai sensi di legge, abbia offerto i servizi oggetto di accordo in perdurante assenza degli standard contemplati dalla normativa regionale per dette strutture socio-sanitarie, così vanificando lo scopo assistenziale della propria attività.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">23/01/2017<br />
SENT. N. 7/17</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
&nbsp;<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
&nbsp;<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE<br />
&nbsp;<br />
PER LA REGIONE PIEMONTE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
composta dai seguenti Magistrati:<br />
&nbsp;<br />
Dott.ssa Cinthia PINOTTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
&nbsp;<br />
Dott. Tommaso PARISI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere relatore<br />
&nbsp;<br />
Dott. Walter BERRUTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 20024 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro CASTELLINA Andrea, in proprio e quale rappresentante legale “pro tempore” della cessata S.C.S. Sant’Ignazio, SERENI ORIZZONTI s.p.a., NIZZA Daniela, BLASCO Paola, MARTELLI Tiziana, FUSARO Guido, ZAMBRINO Carlo Alberto, VALLERO Marilena, ANTONINI Renata, AIMARO Graziella, CUSSOTTO Francesco, BOBBA Angela, CRESTANI Fabrizio e FONTANA Emanuela, meglio in atti generalizzati;<br />
&nbsp;<br />
Uditi, nella pubblica Udienza del 17 novembre 2016, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale D.ssa Pia MANNI, e gli Avvocati dei convenuti come risulta dal verbale di Udienza;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto in<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
In relazione alla denuncia inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, la Procura Regionale attrice avviava la conseguente istruttoria svolgendo una serie di articolate indagini, dalle quali emergeva quanto di seguito riportato. In data 27.07.2012 il citato Ufficio Requirente presso il Tribunale per i minorenni segnalava alla Procura della Repubblica di Vercelli l’odierno convenuto CASTELLINA, in qualità di legale rappresentante della S.C.S. Sant’Ignazio, per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro Ente pubblico ed abbandono di minore, a seguito delle violazioni riscontrate nella gestione della Comunità Terapeutica per Minori (C.T.M.) Domus Alba. La predetta C.T.M. era all’epoca ubicata nel Comune di Alice Castello (VC), ed è stata gestita sino all’01.02.2012 dalla S.C.S. Sant’Ignazio, cessata il 15.03.2013, e poi, a seguito di cessione dell’azienda, dalla società SERENI ORIZZONTI s.p.a., con sede in Udine, Via Piave, nr. 5, C.F. e P.I. 00524480308, odierna convenuta. La stessa Procura, inoltre, evidenziava possibili irregolarità commesse dalla Commissione di Vigilanza dell’ASL VC di Vercelli, per essersi pronunciata in senso favorevole ad una modifica del titolo autorizzativo della predetta struttura, da Comunità Educativa a Comunità Terapeutica, in funzione di quanto accertato durante due sopralluoghi svolti il 7 ed il 21.07.2011, per i quali non sarebbe stato redatto alcun verbale.<br />
&nbsp;<br />
In data 31.01.2014 il Procuratore della Repubblica di Vercelli comunicava di avere richiesto il rinvio a giudizio del prefato CASTELLINA per i reati sopra tratteggiati; il nominato amministratore veniva assolto dai reati ascrittigli, perché il fatto non sussiste, con Sentenza nr. 347 del 19.12.2014 emessa dal Tribunale di Vercelli-Ufficio del GIP, divenuta irrevocabile in data 11.02.2015. Il 10.02.2014 la Questura di Vercelli-Divisione Polizia Anticrimine, trasmetteva notizia di reato per maltrattamento di minori a carico del personale della SERENA ORIZZONTI s.p.a., subentrata nella gestione della Domus Alba a partire dall’01.02.2012. La P.G. operante, peraltro, appurava che la richiamata C.T.M. era già stata oggetto di sospensione dell’autorizzazione al funzionamento da parte della Commissione di Vigilanza della ASL VC in data 21.01.2014 per inidoneità della struttura e, conseguentemente, i minori avrebbero dovuto da tempo essere trasferiti in altra residenza con caratteristiche adeguate alla loro età e condizione.<br />
&nbsp;<br />
Ciò premesso, in ordine alla potenziale fattispecie di responsabilità amministrativa connessa alle vicende sopra lumeggiate, le capillari indagini esperite dai militari del Corpo della Guardia di Finanza su delega della Procura Regionale, compendiate nelle annotazioni di Polizia erariale trasmesse dal Comando Nucleo Polizia Tributaria di Torino in data 18.06.2015 e 03.11.2015, consentivano di accertare, secondo la tesi propugnata dal Pubblico Ministero contabile nell’atto di citazione, che la menzionata struttura denominata Domus Alba ha percepito illegittimamente, nel periodo oggetto di investigazione in cui ha funzionato come C.T.M., i compensi erogati dalle rispettive ASL competenti e dal Comune di Milano per un totale complessivo di Euro 1.107.143,32; tale somma, a parere dell’Ufficio Requirente, costituisce danno erariale. Al riguardo, la Procura Regionale ha sottolineato che la Domus Alba era assolutamente inidonea a livello strutturale, igienico-sanitario, logistico ed organizzativo a prestare il servizio cui era obbligata, teorizzando in proposito la causa illecita degli accordi stipulati con le Amministrazioni che avevano inviato i soggetti minori presso la stessa nel corso del tempo e la decadenza del relativo sinallagma, con il corollario che le rette ed i rimborsi pagati dalle diverse ASL e dal citato Ente civico rappresentano importi indebitamente incassati nella loro globalità, fonti di nocumento per le pubbliche finanze. In particolare, il Pubblico Ministero contabile ha precisato nell’atto introduttivo che la prefata residenza, nel periodo in cui era gestita dalla S.C.S. Sant’Ignazio, risultava essere stata originariamente strutture sanitarie e sociosanitarie che&nbsp; erogano&nbsp; prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno<br />
&nbsp;strutture sanitarie e sociosanitarie che&nbsp; erogano&nbsp; prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno<br />
&nbsp;ata al funzionamento come Comunità Educativa per Minori; il giorno 23 del mese di settembre dell’anno 2010 la mentovata S.C.S. chiedeva alla Direzione Sanità della Regione Piemonte una verifica di compatibilità ex articolo 8 ter del Decreto Legislativo nr. 502 del 1992, prevista nell’ottica di valutare l’equilibrata ripartizione dell’offerta sanitaria sul territorio, al fine di ottenere la trasformazione in C.T.M. con una capacità di sei posti letto. La citata Direzione dapprima negava la necessità di rendere siffatto parere ma successivamente riesaminava l’istanza e chiedeva l’avviso delle varie ASL rientranti nell’Area Funzionale Sovrazonale 2, le quali si pronunciavano in senso negativo in quanto il fabbisogno dell’area territoriale di riferimento risultava già coperto, con posti peraltro non totalmente esauriti; l’esito del relativo giudizio veniva esternato attraverso la nota del Comitato di coordinamento dell’AFS2 datata 04.03.2011. Nonostante questo parere sfavorevole, la Direzione Sanità, sulla base di una successiva valutazione positiva del 17.05.2011 espressa dal Coordinamento Regionale di Neuropsichiatria Infantile, in considerazione della “non copertura del fabbisogno a livello regionale”, e tenendo conto della oggettiva continuità del progetto terapeutico con altra C.T.M., Villa Adelaide, sempre gestita dalla predetta Sant’Ignazio, privilegiava il secondo dei prefati pareri adottato con apprezzamento fondato su scala regionale, manifestando quindi il proprio assenso alla richiesta trasformazione con determina nr. 433 del 14.06.2011, risultando la stessa compatibile con la vigente programmazione regionale per tale tipologia di utenza. Nelle more della definizione della prefata domanda, in data 24.03.2011 la Commissione di Vigilanza della ASL VC svolgeva un sopralluogo presso la residenza Domus Alba, rilevando carenze strutturali tali da non permettere la concessione dell’autorizzazione al funzionamento; il 28.07.2011, tuttavia, la medesima Commissione di Vigilanza adottava parere favorevole all’autorizzazione ed alla richiesta di accreditamento in quanto, riferisce il provvedimento, in seguito a due sopralluoghi effettuati il 7 ed il 21.07.2011, i cui verbali non sono stati comunque reperiti, era risultato che le descritte carenze strutturali erano state superate. La relativa autorizzazione al funzionamento ed il correlato accreditamento della Domus Alba venivano definitivamente formalizzati con successivi provvedimenti dell’11.08.2011 e del 10.10.2011. In data 11.01.2012 la Commissione di Vigilanza svolgeva ulteriore sopralluogo dal quale emergeva che la Comunità si trovava in condizioni precarie e presentava carenze strutturali gravi, difformi da quanto riscontrato all’atto del sopralluogo effettuato in precedenza ed a quanto documentato ai fini dell’autorizzazione al funzionamento; in data 17.01.2012, a seguito della verifica tecnica preannunciata nel corso dell’ispezione dell’11.01.2012, l’Organo collegiale dava atto del ripristino delle condizioni igieniche e strutturali a livelli di “decenza”, come risulta testualmente dal relativo verbale, non trascurando di rappresentare, tuttavia, la scarsa organizzazione e, soprattutto, la mancanza di personale turnante con la prevista qualifica specialistica. Nel sopralluogo del 16.02.2012 la citata Commissione accertava che la situazione era rimasta sostanzialmente immutata, ribadendo le precedenti prescrizioni di necessario ed urgente adeguamento della struttura e riservandosi, nel contempo, di procedere alla sospensione e successiva revoca del titolo autorizzativo in caso di perdurante inadempienza, senza possibilità di concedere deroghe. La SERENI ORIZZONTI s.p.a., subentrata nel frattempo alla Sant’Ignazio, trasmetteva il 17.02.2012 alla Commissione di Vigilanza un’autocertificazione in cui attestava di avere ottemperato in parte alle suddette prescrizioni, indicando il cronoprogramma per i restanti interventi, ma, contrariamente a quanto dichiarato dalla società, nel corso dell’ispezione condotta nei locali della Domus Alba in data 20.02.2012 dalla menzionata Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, veniva constatato che le descritte carenze erano ancora presenti, esprimendosi forti perplessità circa l’idoneità stessa della struttura all’uso in corso. Seguivano altre visite eseguite nel corso del 2012 e del 2013, durante le quali la Commissione di Vigilanza rilevava comunque una serie di carenze e disfunzioni di varia natura nell’erogazione del servizio, dettando le indispensabili prescrizioni in proposito; in particolare, dopo la trasmissione al menzionato Organo collegiale, con nota del 19.07.2012, dell’analitica relazione ispettiva redatta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in parola, la componente tecnica della Commissione di Vigilanza eseguiva uno specifico sopralluogo in data 30.08.2012, al termine del quale veniva stilato apposito verbale in cui si mettevano in evidenza diverse carenze strutturali e funzionali, compresi i servizi igienici e la pavimentazione dei locali, attestando in conclusione che “stante l’evidente vetustà dell’edificio si ritiene che in carenza di una continua e puntuale manutenzione e pulizia vengano a mancare le condizioni necessarie per l’esercizio delle attività”. A distanza di qualche mese la Commissione di Vigilanza svolgeva nuova ispezione in data 15.10.2012, rilevando ulteriori carenze ed impartendo le relative prescrizioni, tra cui, in dettaglio, il ripristino della muratura, della parte idraulica ed elettrica nei bagni, nelle camere ed in tutti i locali della struttura, da assolvere entro 60 giorni, mentre da subito l’implementazione della pulizia a fondo in ogni parte di essa, compresi i terrazzi. Dopo le visite compiute durante l’annualità 2013, tutte terminate con l’indicazione di molteplici prescrizioni a fronte delle irregolarità di varia natura riscontrate, nel 2014 l’ennesimo sopralluogo testimoniava l’ulteriore peggioramento delle condizioni generali della residenza, priva dei requisiti minimi afferenti al quadro igienico-sanitario, e, di conseguenza, in data 21.01.2014 la Commissione di Vigilanza della ASL VC si determinava a sospendere l’autorizzazione al funzionamento della C.T.M. Domus Alba, disponendo la dimissione dei minori presenti.&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
A fronte dell’ospitalità garantita ai minori, la Comunità in parola ha percepito nel periodo compreso dall’anno 2011 alla cessazione dell’attività l’importo complessivo di Euro 1.107.143,32, di cui Euro 117.592,36 pagati dalla ASL Pavia, Euro 10.924,00 pagati dalla ASL CN 1, Euro 3.382,00 pagati dalla ASL TO 1, Euro 188.438,96 pagati dalla ASL NO, Euro 224.320,98 pagati dalla ASL TO 4, Euro 119.368,44 pagati dalla ASL VCO, Euro 180.529,00 pagati dalla ASL Milano, Euro 256.056,00 pagati dalla ASL TO 2 ed Euro 6.531,58 pagati dal Comune di Milano.<br />
&nbsp;<br />
In tale prospettiva, la Procura Regionale ha messo in risalto la circostanza che la SERENI ORIZZONTI s.p.a. è subentrata nella gestione della Domus Alba alla S.C.S. Sant’Ignazio, e quest’ultima ha ceduto alla prima le fatture concernenti il credito vantato nei confronti delle diverse Amministrazioni, con riferimento al periodo ottobre 2011-gennaio 2012, per un importo complessivo di Euro 139.615,84; le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, tuttavia, hanno permesso di appurare che tre fatture del 2011 ed una fattura del 2012, per un totale di Euro 25.743,12, emesse dalla suddetta Sant’Ignazio verso la ASL TO 4, nonostante l’avvenuta cessione, sono state comunque pagate alla menzionata S.C.S.. Il menzionato importo inerente alle fatture sopra indicate, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale nell’atto di citazione, deve essere pertanto imputato al convenuto CASTELLINA, in proprio e quale rappresentante della S.C.S. Sant’Ignazio, mentre tutto il danno residuo, ammontante ad Euro 1.081.400,20, deve essere addebitato alla SERENI ORIZZONTI s.p.a. che ha gestito la Domus Alba in modo continuativo sino alla sospensione dell’autorizzazione.<br />
&nbsp;<br />
Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria contabile in merito ai fatti in precedenza descritti, l’Ufficio Requirente, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità per il danno patrimoniale cagionato agli Enti pubblici sopra indicati a carico dei nominati CASTELLINA e SERENI ORIZZONTI s.p.a., nonché dei convenuti NIZZA e BLASCO, nella veste di responsabile e funzionario addetto alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, MARTELLI, FUSARO e ZAMBRINO, in qualità di componenti del Coordinamento Regionale di Neuropsichiatria infantile, per avere emesso parere favorevole in relazione all’istanza presentata dalla S.C.S. Sant’Ignazio pur in assenza degli indispensabili presupposti, VALLERO, ANTONINI, AIMARO, CUSSOTTO, BOBBA, CRESTANI e FONTANA, quali componenti della Commissione di Vigilanza della ASL VC, per avere consentito ed agevolato il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione della Domus Alba da Comunità Educativa a Comunità Terapeutica, nonostante l’evidente inadeguatezza della struttura, sotto molteplici profili, a svolgere il servizio richiesto, ha adottato nei confronti degli stessi l’invito a dedurre, ai sensi dell’articolo 5, 1° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19. Tutti i convenuti, tranne il prefato CASTELLINA, hanno presentato deduzioni scritte ed alcuni di essi hanno chiesto che venisse disposta anche l’audizione personale.<br />
&nbsp;<br />
Le argomentazioni difensive formulate dai presunti responsabili nell’ambito della fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell’addebito.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 20.04.2016, con cui veniva contestato ai convenuti CASTELLINA e SERENI ORIZZONTI s.p.a., a titolo di responsabilità principale per dolo contrattuale, ciascuno per le rispettive somme sopra indicate, un danno complessivo di Euro 1.107.143,32 provocato alla ASL Pavia, alla ASL CN 1, alla ASL TO 1, alla ASL NO, alla ASL TO 4, alla ASL VCO, alla ASL Milano, alla ASL TO 2 ed al Comune di Milano, secondo la ripartizione in precedenza delineata, ed ai convenuti NIZZA, BLASCO, MARTELLI, FUSARO, ZAMBRINO, VALLERO, ANTONINI, AIMARO, CUSSOTTO, BOBBA, CRESTANI e FONTANA, a titolo di responsabilità sussidiaria, un pregiudizio di pari importo, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.<br />
&nbsp;<br />
In previsione del dibattimento la società convenuta SERENI ORIZZONTI s.p.a., in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante “pro tempore”, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 25.10.2016, avvalendosi del ministero degli Avvocati Luca PONTI, Fausto DISCEPOLO e Chiara SERVETTI. Nel libello difensivo i patrocinatori, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, hanno eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione e/o di legittimazione passiva, nonché la nullità dell’atto di citazione per omessa indicazione delle generalità del legale rappresentante della persona giuridica, mentre nel merito hanno dedotto la carenza non solo del requisito soggettivo del dolo contrattuale contestato dalla Procura Regionale ma anche della colpa grave, mettendo in risalto l’assoluta buona fede e correttezza della propria assistita, il concorso causale delle persone fisiche che hanno operato nell’ambito degli Organi o Enti coinvolti nella vicenda, la totale insussistenza del pregiudizio erariale e, comunque, la richiesta di applicazione della compensazione del danno con il vantaggio economico ottenuto dalle Amministrazioni in questione, sul rilievo che se i minori fossero stati collocati altrove gli Enti pubblici competenti avrebbero comunque sostenuto delle spese a fronte del servizio erogato dalle strutture private, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni; in via subordinata, il collegio difensivo ha invocato il potere riduttivo dell’addebito.<br />
&nbsp;<br />
Il convenuto CASTELLINA si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 27.10.2016, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Cristiano BURDESE e Marco DOTTA. Nella memoria difensiva i legali, per un verso, hanno sottolineato che il proprio cliente è stato assolto nel processo penale con Sentenza del Tribunale di Vercelli-Ufficio del GIP, nr. 347 del 2014, perché il fatto non sussiste, per altro verso, hanno eccepito la non imputabilità al nominato CASTELLINA dell’evento dannoso, essendo l’eventuale pregiudizio riconducibile esclusivamente alla condotta degli organi della ASL TO 4 e della SERENA ORIZZONTI s.p.a., la mancanza dell’elemento oggettivo del danno, atteso che l’importo imputato al proprio assistito dalla Procura Regionale sarebbe stato in realtà incamerato dalla citata società, il difetto del requisito soggettivo del dolo e della colpa grave, in quanto il presunto comportamento inadempiente sarebbe stato causato da una crisi di liquidità originata dal ritardato pagamento delle fatture da parte di alcune ASL e che, infine, il servizio è stato effettivamente reso per cui la menzionata somma certamente non può configurare un pagamento indebito. In data 14.11.2016 il collegio difensivo ha depositato una seconda memoria, con allegata documentazione bancaria, al fine di dimostrare che la somma contestata dalla Procura Regionale è stata effettivamente introitata dalla suddetta SERENA ORIZZONTI s.p.a..<br />
&nbsp;<br />
La convenuta NIZZA si è costituita in giudizio mediante libello depositato in data 24.10.2016, con il patrocinio degli Avvocati Riccardo MONTANARO e Laura FERRUA MAGLIANI. Nell’atto scritto il collegio difensivo, dopo avere richiamato in modo puntuale la normativa applicabile alla fattispecie in esame, con particolare riferimento alla disciplina riveniente dal suddetto articolo 8 ter del Decreto Legislativo nr. 502 del 1992, ha evidenziato che alla Direzione Sanit à della Regione competeva soltanto l’emissione di un parere, obbligatorio ma non vincolante, in ordine alla compatibilità della richiesta inoltrata dalla struttura privata con la programmazione sanitaria dell’Ente territoriale, essendo il rilascio dell’autorizzazione di esclusiva competenza della ASL, che il Coordinamento Regionale di Neuropsichiatria infantile aveva rilasciato parere favorevole con una motivazione senza dubbio convincente, che il procedimento penale instaurato nei confronti della propria assistita in relazione al medesimo fatto, per il reato di cui all’articolo 323 C.P., è stato archiviato, che l’avviso positivo emesso dalla menzionata Direzione è pienamente legittimo in quanto il reale fabbisogno deve essere apprezzato complessivamente su scala regionale, l’assenza di competenze della struttura di appartenenza in merito ai controlli sull’idoneità tecnica e sanitaria della Comunità, il difetto del requisito soggettivo e del nesso causale, nonché l’errata quantificazione del danno imputato alla nominata NIZZA.<br />
&nbsp;<br />
La convenuta BLASCO si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti il 24.10.2016, avvalendosi del ministero dell’Avvocato Carlo COTTO. Nel libello difensivo il patrocinatore, premessa una circostanziata ricognizione delle disposizioni di riferimento in materia, ha eccepito l’assenza del nesso eziologico rispetto al parere reso ai sensi del prefato articolo 8 ter, precisando che lo stesso attiene esclusivamente alla compatibilità con la programmazione regionale, ma non impone alcun controllo sull’idoneità della struttura richiedente, il difetto del requisito soggettivo in quanto il parere in rassegna è stato adottato nella piena osservanza delle norme procedimentali, l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla propria assistita poiché la decisione finale non rientra nelle competenze della stessa, l’erronea quantificazione del nocumento addebitato e la compensazione del danno con i vantaggi economici ottenuti dalle Amministrazioni pubbliche; in via subordinata, la difesa ha chiesto l’applicazione di un ampio potere riduttivo.<br />
&nbsp;<br />
La convenuta MARTELLI si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 21.10.2016, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Nyranne MOSHI ed Ivan ASSAEL. Nel libello difensivo i legali, dopo una puntuale disamina cronologica della vicenda in cui risulta coinvolta la propria assistita, hanno eccepito la palese carenza della condotta antigiuridica, del nesso causale e del requisito soggettivo, considerate, da un lato, le competenze e le linee di intervento del Coordinamento Regionale di Neuropsichiatria infantile stabilite dalla normativa nazionale e regionale, che prevedevano una valutazione del suddetto Organo collegiale, mediante l’emissione di un atto consultivo non vincolante, esclusivamente in ordine alla programmazione del fabbisogno in ambito regionale e non soltanto locale, e tenuto conto, dall’altro, dell’assenza della nominata MARTELLI nella seduta in cui è stato reso il suddetto parere, che escluderebbe in radice la responsabilità della convenuta, essendo la medesima in servizio nella stessa giornata presso la ASL VCO; in subordine, la difesa ha invocato il principio della compensazione del danno con il vantaggio economico ottenuto dalle diverse Amministrazioni in parola, chiedendo l’applicazione del canone della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria e del potere riduttivo dell’addebito.<br />
&nbsp;<br />
Il convenuto ZAMBRINO si è costituito in giudizio mediante libello depositato in data 25.10.2016, con il patrocinio degli Avvocati Pierangelo SCACCHI e Stefano BOTTACCHI. Nell’atto scritto il collegio difensivo, dopo avere sottolineato l’assoluta legittimità e correttezza del contegno serbato dal proprio cliente, quale componente di diritto del suddetto Coordinamento Regionale, hanno formulato le censure di difetto dell’elemento materiale del comportamento antigiuridico, anche alla luce della circostanza che il parere di compatibilità rientrava nell’esclusiva competenza della Direzione Sanit à, mentre l’Organo collegiale in rassegna aveva il compito di supportare quest’ultima nella verifica preliminare dei requisiti contemplati dalla normativa regionale in materia, e di carenza del requisito soggettivo della colpa grave, evidenziando l’assoluta estraneità del convenuto agli illeciti contestati dalla Procura Regionale nell’ottica dello scrutinio afferente al nesso eziologico; in subordine, i legali hanno eccepito l’evidente infondatezza della pretesa risarcitoria sul versante della sua liquidazione operata dall’Ufficio Requirente, chiedendo l’applicazione sia del principio della compensazione del danno con il vantaggio economico ottenuto dalle diverse Amministrazioni in questione, sia del canone della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria correttamente configurato in funzione del danno effettivamente attribuibile alla condotta del nominato ZAMBRINO.<br />
&nbsp;<br />
Il convenuto FUSARO si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 25.10.2016, avvalendosi del ministero dell’Avvocato Dario Vladimiro GAMBA. Nella memoria difensiva il legale ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità parziale e/o l’inammissibilità dell’atto di citazione, in considerazione della mancata corrispondenza tra il contenuto dell’invito a dedurre e quello riveniente dalla domanda introduttiva depositata dall’Ufficio Requirente, mentre nel merito ha evidenziato che il proprio assistito è assolutamente estraneo alla formazione del parere contestato dalla Procura Regionale, non essendo mai stato sottoscritto dal medesimo, che, in ogni caso, il Coordinamento Regionale ha espresso un parere meramente consultivo inerente soltanto alla verifica di compatibilità da effettuarsi in rapporto al fabbisogno complessivo su scala regionale, il quale non ha certo avuto come oggetto il controllo dei requisiti strutturali e gestionali necessari per la trasformazione da Comunità Educativa a Comunità Terapeutica, di esclusiva competenza della Commissione di Vigilanza presso la ASL competente per territorio, che il processo penale instaurato a carico del convenuto, citato dal Pubblico Ministero contabile nell’atto scritto, non è pertinente al presente giudizio, in quanto il nominato FUSARO risulta coinvolto nella veste di componente della locale Commissione di Vigilanza che aveva il compito di svolgere i prescritti controlli sull’attività della residenza Villa Adelaide, struttura diversa dalla Domus Alba, che difetta in modo manifesto sia il requisito soggettivo della colpa grave sia il nesso eziologico tra la condotta contestata ed il pregiudizio erariale e che, infine, il supposto danno non presenta affatto il carattere dell’attualità, atteso che il recupero delle somme distratte nei confronti dei responsabili principali appare, allo stato, ancora concretamente possibile; in via subordinata, il patrocinatore ha chiesto, da un lato, una consistente riduzione della quota imputata al proprio cliente, tenendo conto del concorso causale non soltanto di tutti gli altri soggetti convenuti, ma anche dei componenti del citato Coordinamento Regionale che hanno sottoscritto il parere contestato non evocati in giudizio, alla luce del canone basilare della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, dall’altro, l’applicazione del principio della compensazione del danno con il vantaggio economico ottenuto dalle diverse Amministrazioni interessate, sul rilievo che la C.T.M. in questione ha comunque garantito un servizio a favore di soggetti minori, sgravando conseguentemente il SSN dal relativo onere. La difesa, infine, ha avanzato richiesta istruttoria di ammissione della prova testimoniale per avvalorare la riportata affermazione di estraneità alla formazione del parere.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
I convenuti VALLERO, ANTONINI, AIMARO, CUSSOTTO, BOBBA, CRESTANI e FONTANA, tutti componenti della Commissione di Vigilanza presso la ASL VC, si sono costituiti in giudizio con atti distinti ma dal contenuto sostanzialmente analogo, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Massimo OCCHIENA e Lucia CARROZZA. Il collegio difensivo, dopo un puntuale richiamo all’attività svolta dal suddetto Organo collegiale in merito alla residenza Domus Alba nell’arco temporale compreso tra il 2011 ed il 2014, ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità dell’atto di citazione per mancata corrispondenza tra la contestazione enucleata nell’invito a dedurre e quella derivante dalla domanda introduttiva, con una radicale modifica della “causa petendi” che integra una vera e propria “mutatio libelli”, in violazione dell’articolo 87 del Codice della Giustizia contabile e della previgente normativa, mentre nel merito ha sottolineato la legittimità e la liceità del comportamento tenuto dai propri assistiti, precisando al riguardo che i sopralluoghi del 07 e 21.07.2011 sono stati realmente effettuati pur non essendo stati reperiti i rispettivi verbali, e che le valutazioni discrezionali espresse dalla Commissione sono sindacabili solo laddove le stesse si manifestino irragionevoli, incongrue ed illogiche, l’insussistenza del requisito soggettivo e del nesso causale, anche perché alcuni dei suddetti membri sono cessati dall’incarico a vario titolo già nel corso del 2012 e del 2013, il concorso causale di altri soggetti non evocati in giudizio, ai fini del corretto riparto dell’addebito, tra cui gli organi delle Amministrazioni che hanno disposto i pagamenti senza effettuare alcuna preventiva verifica in ordine ai presupposti delle relative erogazioni, nonché i legali rappresentanti “pro tempore” della SERENA ORIZZONTI s.p.a., ed il difetto di prova in ordine all’evento di danno e l’erronea quantificazione dello stesso; in subordine, i patrocinatori hanno invocato, per un verso, il principio della compensazione del nocumento con il vantaggio conseguito dalle Amministrazioni in rassegna, per altro verso, l’imputazione ai convenuti soltanto di una quota minimale del danno secondo l’effettiva rilevanza causale della loro condotta,&nbsp; rispetto alla porzione del pregiudizio da addossare ai due responsabili in via principale, trattandosi nel loro caso di contestazione afferente alla responsabilità sussidiaria per colpa grave, chiedendo, infine, l’applicazione di un ampio potere riduttivo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura Regionale ha richiamato l’atto introduttivo, precisando che l’eccezione di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della SERENA ORIZZONTI s.p.a. è infondata in quanto, da un lato, la società svolge un servizio di rilevanza pubblicistica nell’ambito della Sanit à regionale, dall’altro, le risorse sono state conferite alla persona giuridica mentre l’amministratore della stessa può essere chiamato a rispondere soltanto nel caso di abuso dei poteri gestori con conseguente sforamento dello schermo societario, che la costituzione della compagine in parola sana qualsiasi vizio inerente agli elementi da indicare nell’atto di citazione, che la censurata mancata conformità tra il contenuto dell’invito a dedurre e quello dell’atto introduttivo non sussiste, poiché la norma di cui all’articolo 87 del Codice della giustizia contabile ancora siffatta corrispondenza agli elementi essenziali del primo e che, infine, l’Ufficio Requirente non ha inteso contestare ai componenti della Commissione di Vigilanza evocati in giudizio il mancato controllo sulla struttura privata nel periodo successivo al rilascio dell’autorizzazione, sul rilievo che le relative osservazioni esplicitate nella citazione configurano specifiche argomentazioni finalizzate a suffragare nel suo complesso la tesi accusatoria;&nbsp; il Pubblico Ministero contabile si è poi opposto all’istanza istruttoria concernente la prova testimoniale in quanto irrilevante, ed ha chiesto, in relazione alla documentazione bancaria depositata dal convenuto CASTELLINA nell’imminenza dell’Udienza, il rinvio della discussione per eventuali controdeduzioni, rimettendo comunque al Collegio la valutazione in ordine all’idoneità degli elementi probatori per avvalorare le circostanze di fatto dedotte dalla difesa.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato SERVETTI, legale della convenuta SERENI ORIZZONTI s.p.a., nel contestare in radice i presupposti della domanda attrice, ha richiamato tutte le eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione e risposta, sottolineando che non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in quanto l’oggetto della controversia riguarda eventuali indebiti riconducibili all’ambito negoziale, che le prestazioni sono sempre state rese dalla propria assistita secondo la normativa regionale, che la società ha sempre ottemperato alle prescrizioni imposte dalla Commissione di Vigilanza della ASL e che, infine, deve comunque essere considerato il vantaggio economico ottenuto dalle diverse Amministrazioni; in via subordinata, ha chiesto l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato DISCEPOLO, altro componente del collegio difensivo della citata SERENI ORIZZONTI s.p.a., ha evidenziato che la Commissione di Vigilanza ha emanato nel corso del tempo prescrizioni di adeguamento della Domus Alba non a causa di carenze della struttura, bensì a seguito dell’elevazione periodica degli standard di funzionamento contemplati dalla normativa regionale di riferimento in materia.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato MOSHI, patrocinatore della convenuta MARTELLI, dopo avere confermato tutte le censure formulate nel libello difensivo, ha dedotto che la propria assistita non ha preso parte alla seduta del Coordinamento Regionale in cui è stato assunto il parere sul quale si fonda la contestazione della Procura Regionale, disconoscendo la firma risultante sul relativo documento, e che i componenti del mentovato Organo collegiale esprimono un indirizzo consultivo non vincolante esclusivamente sul versante della programmazione in ambito regionale.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato BOTTACCHI, difensore del convenuto ZAMBRINO, nel ribadire tutte le eccezioni sollevate nella comparsa di risposta, ha sottolineato che il proprio assistito ha manifestato un parere non vincolante in merito alla programmazione regionale e che, comunque, difetta palesemente il necessario nesso causale rispetto al supposto evento di danno.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato GAMBA, legale del convenuto FUSARO, dopo aver richiamato tutte le doglianze prospettate nella memoria di costituzione, ha dedotto che il proprio assistito non ha preso parte alla seduta del Coordinamento Regionale in cui è stato assunto il parere sul quale si fonda la contestazione della Procura Regionale, disconoscendo la firma risultante sul relativo documento.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato MONTANARO, difensore della convenuta NIZZA, nel richiamare tutte le eccezioni formulate nella comparsa, ha evidenziato che la competenza ad emanare l’autorizzazione al funzionamento della struttura privata appartiene alla ASL territoriale, che l’Organo apicale della stessa il quale ha adottato il menzionato provvedimento, non è stato nemmeno citato in giudizio, pur essendo il suo comportamento rilevante ai fini del nesso causale, che la Direzione Sanit à non aveva alcun potere in ordine alla verifica dell’idoneità e dell’adeguatezza della Domus Alba, che il fabbisogno deve essere valutato in ambito regionale e, comunque, lo stesso si è rivelato reale ed effettivo in quanto la residenza è sempre stata occupata, che non vi è prova del dolo contestato alla propria assistita dal Pubblico Ministero contabile e che, infine, vi è stata l’archiviazione nel procedimento penale incardinato nei confronti della nominata NIZZA per il reato di abuso d’ufficio.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato COTTO, patrocinatore della convenuta BLASCO, dopo aver confermato tutte le censure sollevate nel libello difensivo, ha eccepito che la propria cliente non aveva alcun potere decisionale ma si è limitata soltanto a compilare il parere, che vi è stata l’archiviazione nel procedimento penale incardinato nei confronti della stessa, che la verifica di compatibilità ha valenza regionale e che non sussiste il requisito soggettivo teorizzato dalla Procura Regionale.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato OCCHIENA, legale dei convenuti VALLERO, ANTONINI, AIMARO, CUSSOTTO, BOBBA, CRESTANI e FONTANA, tutti componenti della Commissione di Vigilanza presso la ASL VC, nel ribadire tutte le eccezioni sollevate nella memoria di costituzione, e dopo aver constatato le precisazioni fornite dalla rappresentante della Procura Regionale in merito all’esatto perimetro della contestazione riveniente dalla domanda risarcitoria, ha dedotto che il mancato reperimento dei verbali inerenti ai due sopralluoghi svoltisi in data 07 e 21 luglio 2011 non costituisce prova della responsabilità dei propri assistiti, che il Segretario del suddetto Organo collegiale ha soltanto affermato di non avere trovato nel relativo carteggio i suddetti documenti, che la prefata Commissione, in diversa composizione rispetto a quella che ha deliberato in data 28.07.2011, si è recata presso la Domus Alba in almeno quindici occasioni, negli anni 2012 e 2013, per verificare le condizioni concrete della struttura, che deve essere applicata la compensazione con il vantaggio economico ottenuto dalle Amministrazioni interessate e che, infine, appare errata l’imputazione della quota a titolo di responsabilità sussidiaria individuata dal Pubblico Ministero contabile nell’atto introduttivo.<br />
&nbsp;<br />
L’Avvocato BURDESE, legale del convenuto CASTELLINA, dopo avere richiamato le eccezioni rappresentate nella comparsa, ha evidenziato che il proprio assistito è stato assolto nel procedimento penale perché il fatto non sussiste, che la S.C.S. Sant’Ignazio aveva problemi di liquidità in funzione del notevole ritardo dei pagamenti provenienti dalle diverse ASL e che difetta il requisito soggettivo del dolo e della colpa grave.<br />
&nbsp;<br />
Seguiva una breve replica del Pubblico Ministero contabile che precisava alcune delle argomentazioni illustrate nel corso del dibattimento.&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div>
Considerato in&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti agli Enti pubblici sopra richiamati, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, rispettivamente a titolo di responsabilità principale e sussidiaria, in diretta connessione con il presunto comportamento antigiuridico posto in essere dagli stessi con riferimento ai servizi resi a favore dei minori ospitati presso la C.T.M. Domus Alba con sede all’epoca dei fatti nel Comune di Alice Castello (VC), in violazione della normativa regionale che disciplina la materia.<br />
&nbsp;<br />
Ciò detto, prima di passare all’esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare le questioni pregiudiziali sollevate da alcune difese dei convenuti.<br />
&nbsp;<br />
La censura di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, formulata dal collegio difensivo della SERENI ORIZZONTI s.p.a., non ha pregio e deve essere disattesa. Al riguardo, giova rammentare che sussiste la cognizione di questa Corte laddove sia rinvenibile un rapporto di servizio, che si configura quando una persona fisica, o anche giuridica come nella fattispecie in esame, venga inserita a qualsiasi titolo nell’apparato organizzativo pubblico e venga investita, sia autoritativamente che convenzionalmente, dello svolgimento in modo continuativo di un’attività retta da prescrizioni di rilievo pubblicistico, di una funzione strumentale alla prima ovvero di un’attività che comunque compete istituzionalmente alla Pubblica Amministrazione, anche se di natura privata, così da essere partecipe dell’azione amministrativa attraverso siffatta relazione funzionale capace di calarla all’interno dei meccanismi gestionali dell’Ente.<br />
&nbsp;<br />
In altre parole, per la verifica della sussistenza del rapporto di servizio, è sufficiente l’effettuazione da parte del soggetto privato di attività a vantaggio o a beneficio dell’Ente pubblico, in diretta connessione con l’inserimento dello stesso, quanto meno funzionale, nell’apparato amministrativo, con affidamento di compiti specifici da esercitare per conto della P.A. e con l’osservanza delle regole, dei vincoli e degli obblighi propri di tale struttura, diretti ad assicurare la rispondenza dell’attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata (ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nnrr. 20132 del 2004, 8409 del 2008, 17347 e 24672 del 2009, 9963 del 2010, 8129 del 2011, 11 del 2012 e 11229 del 2014).<br />
&nbsp;<br />
Nella medesima prospettiva, occorre ulteriormente evidenziare che nell’ipotesi di erogazioni di fondi pubblici a beneficio di un privato, configurabili quali contributi di scopo a destinazione rigida vincolata, non deve aversi riguardo, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti, alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, che ben può essere un soggetto di diritto privato, destinatario della contribuzione, bensì alla natura del danno ed alla portata degli scopi perseguiti con le risorse assegnate. Ne consegue che qualora il soggetto privato, cui siano erogati contributi pubblici, per effetto di sue scelte omissive o commissive, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, lo stesso provoca un danno per l’Ente pubblico del quale deve rispondere dinanzi al Giudice contabile (ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nnrr. 4511 del 2006, 19815 del 2008, 5019 del 2010, 12108 del 2012, 1775 del 2013, 70 del 2014, 1515 e 12086 del 2016). In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di società o soggetti di diritto privato per cattiva gestione di denaro pubblico attratto dall’immanente vincolo di scopo, la cui erogazione è strettamente legata alla realizzazione dell’interesse pubblico connesso al programma che giustificava l’investimento delle risorse assegnate al privato beneficiario, ed in tal vincolo trovando quest’ultimo il suo ruolo di compartecipe fattivo dell’attività dell’Amministrazione che radica la sussistenza del rapporto di servizio.<br />
&nbsp;<br />
Nel caso della SERENA ORIZZONTI s.p.a, come correttamente messo in risalto dalla Procura Regionale nell’atto di citazione, l’autorizzazione al funzionamento, il successivo accreditamento e gli accordi contrattuali sorti con le diverse Amministrazioni interessate, determinano a pieno titolo l’inserimento della struttura socio sanitaria privata nell’organizzazione funzionale della Sanit à regionale, con affidamento da parte di ciascun Ente pubblico ad un soggetto esterno della gestione di un servizio pubblico fondamentale reso in favore dei pazienti minori assistiti, implicandone conseguentemente l’assoggettamento alla giurisdizione di questa Corte (ex multis Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza nr. 881 del 2007, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1454 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 93 del 2016). Del resto, l’obiezione formulata dalla difesa, secondo cui l’oggetto della controversia riguarda esclusivamente eventuali indebiti civilistici riconducibili all’ambito negoziale, per quanto suggestiva, non intercetta il favorevole avviso di questi Giudici, anche nell’ottica delle specifiche considerazioni più volte espresse sul punto dalla Suprema Corte nelle menzionate pronunce, sul rilievo assorbente che l’esatto, tempestivo e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla società in rassegna si colloca comunque nell’alveo di prestazioni essenziali preordinate allo svolgimento di un servizio pubblico di carattere socio-sanitario dedicato ai minori, di cui ne costituiscono il nucleo centrale ed imprescindibile, pacificamente afferente al sistema della Sanit à regionale.<br />
&nbsp;<br />
Quanto alla doglianza di difetto di legittimazione passiva della SERENA ORIZZONTI s.p.a., è sufficiente osservare che l’agente pubblico di diritto, legato alle diverse Amministrazioni dal rapporto di servizio in quanto destinatario delle risorse pubbliche ed incaricato della gestione della C.T.M., è identificato proprio dalla menzionata società come persona giuridica, mentre i suoi amministratori potrebbero essere evocati in giudizio in via solidale, quali funzionari o agenti contabili di fatto, soltanto nel caso di abuso dei poteri gestori e di sforamento dello schermo societario, circostanze tuttavia non ravvisate in concreto dalla Procura Regionale attrice nella fattispecie in esame.<br />
&nbsp;<br />
Anche l’eccezione di nullità della citazione, sempre formulata dal collegio difensivo della prefata compagine societaria, non coglie nel segno e deve essere respinta. In effetti l’Ufficio Requirente ha indicato nell’atto introduttivo la denominazione della citata SERENA ORIZZONTI s.p.a. in persona “del suo legale rappresentante pro tempore”, omettendo a tal proposito di menzionare anche l’organo o l’ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, come previsto dall’articolo 163, comma 3, nr. 2) del C.P.C., norma ribadita pure dall’articolo 86, comma 2, lettera b) del nuovo Codice della giustizia contabile; in tale ottica, prescindendo dal consolidato principio di diritto, avallato più volte dalla Corte di legittimità, secondo cui la nullità della citazione può essere pronunciata soltanto nell’ipotesi di assoluta incertezza in merito all’identità della persona giuridica destinataria dell’atto in parola, nel caso in esame la costituzione in giudizio nei termini della predetta società, che dimostra in modo inequivocabile il raggiungimento dello scopo, sana qualsivoglia carenza assertiva della Procura Regionale su tale versante.<br />
&nbsp;<br />
La censura di nullità e/o inammissibilità parziale della citazione dedotta dalla difesa del convenuto FUSARO, poiché l’Ufficio Requirente avrebbe richiamato per la prima volta nell’atto introduttivo, senza mai avervi fatto alcun cenno in sede di invito a dedurre, il procedimento penale tuttora in corso presso il Tribunale di Biella in cui il medesimo risulta imputato in qualità di componente della Commissione di Vigilanza che aveva il compito di effettuare il controllo su altra residenza diversa dalla Domus Alba, modificando in tal modo i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, per quanto suggestiva, non sollecita il favorevole scrutinio del Collegio. In siffatta direzione, prendendo le mosse dalla semplice constatazione, per un verso, che l’invito a dedurre, quale atto procedimentale preprocessuale che assolve alla duplice funzione di garanzia e di completezza istruttoria, non deve integrare una piena e completa corrispondenza con il contenuto della citazione, essendo costituito l’insormontabile limite di variabilità di quest’ultima unicamente dal quadro generale dell’ipotesi dannosa, il quale deve essere rispettato nella sua essenza tipica, di modo che l’atto introduttivo non decampi totalmente dal nucleo essenziale della “causa petendi” e del “petitum” caratterizzanti la fattispecie contestata e sia pur sempre ricollegabile alla stessa (ex multis Sezioni Riunite nnrr. 7/QM/1998 e 14/QM/1998), per altro verso, che l’articolo 87 del Codice della giustizia contabile incentra la propria attenzione, per la verifica in concreto della descritta conformità, sui soli elementi essenziali esplicitati nell’invito a dedurre, preme evidenziare che i suddetti fatti introdotti dal Pubblico Ministero contabile raffigurano delle specifiche argomentazioni volte a suffragare la condotta antigiuridica del nominato FUSARO, nonché la sussistenza del requisito soggettivo del medesimo nella veste di membro del Coordinamento Regionale; in altri termini, la Procura Regionale non ha affatto modificato la contestazione a carico del citato convenuto, che rimane ancorata alla presunta partecipazione di quest’ultimo alla seduta dell’Organo collegiale in rassegna che ha emesso il parere del 17.05.2011, ma si è limitata a rappresentare fatti materiali reputati rilevanti e sintomatici per sostenere la propria tesi accusatoria.<br />
&nbsp;<br />
L’eccezione di nullità della citazione per violazione del prefato articolo 87 del Codice della giustizia contabile, formulata nella comparsa dagli Avvocati OCCHIENA e CARROZZA, risulta assorbita per effetto delle precisazioni fornite dal Pubblico Ministero contabile durante il dibattimento, nel senso che l’Ufficio Requirente non ha inteso contestare ai componenti della Commissione di Vigilanza evocati in giudizio il mancato controllo sulla struttura privata nel periodo successivo al rilascio dell’autorizzazione, sul rilievo che le relative osservazioni esplicitate nella citazione configurano specifiche argomentazioni finalizzate a suffragare nel suo complesso la pretesa risarcitoria.<br />
&nbsp;<br />
Non essendo state formulate dalle difese dei convenuti altre questioni pregiudiziali, la Sezione procederà alla disamina delle articolate argomentazioni di merito poste a fondamento della suddetta azione di responsabilità da parte della Procura Regionale, e delle correlate controdeduzioni formulate dai patrocinatori dei soggetti evocati in giudizio, analizzando partitamente la posizione di ciascuno di essi.&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
In via preliminare, il Collegio stima utile evidenziare che le C.T.M., alla luce della pertinente normativa regionale, sono strutture residenziali per minori, a totale carico del Servizio Sanitario regionale, affetti da gravi disturbi comportamentali in fase sub acuta, correlati a patologie psichiatriche dell’età evolutiva e dell’adolescenza, che non possono essere trattati a livello ambulatoriale, domiciliare o semiresidenziale; le stesse devono presentare, oltre al progetto di servizio, che definisce il modello operativo della struttura soggetto all’autorizzazione della ASL di competenza, anche un progetto personalizzato, il quale definisce gli specifici interventi diagnostici, terapeutici e socio riabilitativi nei confronti del singolo minore e la durata della permanenza. Ogni C.T.M. deve fornire con continuità a beneficio dei pazienti minori ospitati, in locali idonei e con personale specializzato, visite mediche specialistiche, terapie farmacologiche, psicoterapie brevi, competenze per la gestione del controllo emotivo, valutazione e recupero delle autonomie, delle funzioni adattative e cognitive ed attività psico-riabilitative.<br />
&nbsp;<br />
Muovendo da siffatto presupposto basilare, necessario per inquadrare la vicenda dedotta nell’atto di citazione, e venendo al merito della controversia, la domanda risarcitoria rivendicata dalla Procura Regionale merita parziale accoglimento, nei limiti di seguito precisati.<br />
&nbsp;<br />
In ordine alla posizione del convenuto CASTELLINA, la Sezione ritiene che il compendio della documentazione bancaria depositata dalla difesa con la seconda memoria del 14.11.2016 sia assolutamente idoneo, attesa la perfetta corrispondenza delle somme, la causale delle operazioni e la strettissima correlazione temporale tra accrediti ed addebiti sui c/c della S.C.S. Sant’Ignazio e della SERENA ORIZZONTI s.p.a., per dimostrare in modo inoppugnabile, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, che l’importo complessivo di Euro 25.743,12, sia stato effettivamente incamerato da quest’ultima a fronte del servizio prestato dalla menzionata Cooperativa nei confronti della ASL TO 4, in quanto la cifra di Euro 18.553,60, affluita sul c/c della S.C.S. è stato tempestivamente ed integralmente riversato a favore della SERENA ORIZZONTI s.p.a., per effetto della cessione dei crediti, mediante bonifico disposto in data 02.05.2012, mentre la restante somma è stata correttamente accreditata dalla ASL in parola sul c/c della stessa in data 01.04.2014. Ne discende, quale diretto corollario, che la contestazione formulata a carico del nominato CASTELLINA dalla Procura Regionale, che ha imputato al medesimo il predetto importo di Euro 25.743,12, si rivela infondata per difetto dello stesso elemento oggettivo del danno, alla luce degli elementi di prova versati in atti dalla difesa; la cifra in questione, pertanto, dovrà essere correttamente addebitata alla suddetta società subentrata alla S.C.S. Sant’Ignazio nella gestione della Domus Alba.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
In merito alla posizione della SERENA ORIZZONTI s.p.a., questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione, nel senso che la suddetta compagine ha percepito illegittimamente le rette ed i rimborsi pagati dagli Enti pubblici in parola, a fronte dell’ospitalità concernente i pazienti minori nel periodo dal 2011 al 21.01.2014, per un servizio di pubblico interesse che non è stato reso secondo gli indispensabili standard fissati dalla normativa di riferimento in materia, considerato che le prestazioni fornite sono risultate, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, certamente non adeguate e non aderenti alle specifiche necessità di soggetti affetti da gravi patologie. In tale ottica, preme evidenziare, sul versante della condotta antigiuridica, che poiché le ispezioni e le visite compiute nel prefato arco temporale hanno consentito di appurare che la Domus Alba era diventata, dopo il rilascio dell’autorizzazione, assolutamente inidonea a livello strutturale, igienico-sanitario, logistico ed organizzativo a prestare il servizio cui era obbligata secondo le rigorose prescrizioni atte a tutelare e salvaguardare la condizione dei minori in cura, viene a decadere il relativo sinallagma contrattuale, con l’effetto che le rette ed i rimborsi pagati dalle diverse ASL e dal citato Ente civico rappresentano importi indebitamente incassati nella loro globalità, fonti di nocumento per le pubbliche finanze. In particolare, il Pubblico Ministero contabile ha richiamato per avvalorare la contestazione prospettata nell’atto introduttivo il contenuto dei numerosi verbali stilati dalla Commissione di Vigilanza in occasione delle visite compiute, già indicati nella parte in fatto, a partire da quello redatto in data 11.01.2012, nonché la relazione inviata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta a seguito dell’ispezione effettuata in data 20.02.2012, ai quali la Sezione formula espresso rinvio senza necessità di ripercorrerli nella loro interezza. Certamente eloquenti su tale crinale si appalesano i seguenti atti: verbale della Commissione di Vigilanza in data 17.01.2012, a seguito della verifica tecnica preannunciata nel corso dell’ispezione dell’11.01.2012, in cui l’Organo collegiale dava atto del ripristino delle condizioni igieniche e strutturali a livelli di “decenza”, come risulta testualmente dal medesimo, non trascurando di rappresentare, tuttavia, la scarsa organizzazione e, soprattutto, la mancanza di personale turnante con la prevista qualifica specialistica; verbale della componente tecnica della Commissione di Vigilanza in relazione allo specifico sopralluogo svolto in data 30.08.2012, al termine del quale si mettevano in evidenza diverse carenze strutturali e funzionali, compresi i servizi igienici e la pavimentazione dei locali, attestando in conclusione che “stante l’evidente vetustà dell’edificio si ritiene che in carenza di una continua e puntuale manutenzione e pulizia vengano a mancare le condizioni necessarie per l’esercizio delle attività”; articolata relazione del prefato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, compreso l’allegato inerente alla disamina della documentazione amministrativa utilizzata all’interno della Comunità, nella quale veniva constatato che la Domus Alba presentava gravi difformità e carenze, esprimendosi forti perplessità circa l’idoneità stessa della struttura all’uso in corso, in presenza di condizioni abitative e funzionali precarie tanto che durante l’eseguita ispezione veniva rilevato, tra le molteplici condizioni irregolari, la presenza nel locale cucina di un forno a microonde “posato su di una sedia e collegato con un cavo volante”. Tra le diverse inadempienze riscontrate nel corso del periodo interessato si possono evidenziare, tra l’altro, l’inadeguatezza strutturale dell’immobile, la mancanza di pulizia, la precarietà degli impianti elettrici ed idraulici, il difetto dei requisiti minimi per le condizioni igienico-sanitarie, la mancanza dell’elenco del personale con la relativa qualifica e la carenza di personale specializzato, rimarcando su siffatto versante che la C.T.M. annovera tra le proprie missioni essenziali quella di garantire le relazioni educative per la gestione del quotidiano, tali da riprodurre il più possibile le condizioni tipiche di un ambiente familiare sereno ed assolutamente normale. Tutti i sopralluoghi del 2012 e del 2013, in definitiva, ricordando a titolo meramente esemplificativo quelli del 15.10.2012, 09.01.2013 e 15.05.2013, si sono sempre conclusi con l’accertamento di nuove e permanenti difformità della residenza rispetto agli standard minimi richiesti, con conseguenti e continue prescrizioni di interventi sul piano strutturale, igienico-sanitario ed organizzativo, e siffatta circostanza dimostra la correttezza della tesi rivendicata dalla Procura Regionale, tenendo conto, quale fattore primario di giudizio, che una struttura privata che incamera a fronte di ogni soggetto ospitato ingenti risorse pubbliche per svolgere un servizio delicato e fondamentale per la collettività, riguardante soggetti minori affetti da gravi patologie, non può limitarsi a mantenere per mesi la Comunità a livello di “decenza” con molteplici, ricorrenti e rilevanti carenze e disfunzioni di varia natura, poiché in tal caso viene frustrato e mortificato, in radice, il fine ultimo di preservare per quanto possibile la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza e la stessa incolumità di persone malate, già ampiamente provate dal triste decorso della propria infermità, che necessitano di cure adeguate e meritano, sempre e comunque, quale impegno imperativo della società civile, di vivere in ambienti salubri, accoglienti ed idonei dal punto di vista strutturale, con attrezzature moderne e funzionali e con la continua assistenza di personale oltremodo specializzato. D’altro canto, non è superfluo rammentare che la Domus Alba si è trasferita a decorrere dall’01.04.2015, dopo la ripresa dell’attività a seguito della revoca della sospensione al funzionamento, in una nuova struttura sita in Rivoli (TO) e scegliendo una diversa denominazione, circostanza dedotta dal collegio difensivo nella comparsa ma dall’oggettivo valore sintomatico, atteso che la descritta decisione della SERENI ORIZZONTI s.p.a., considerati tutti i citati precedenti e l’intera dinamica della vicenda, dimostra ulteriormente che l’originario immobile ubicato nel Comune di Alice Castello non era affatto idoneo ed adeguato per lo svolgimento del servizio di interesse pubblico affidato.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
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A tal proposito, l’obiezione sollevata dai patrocinatori nella memoria di costituzione, successivamente ribadita anche nel corso della discussione, a mente della quale la Commissione di Vigilanza ha emanato nel corso del tempo prescrizioni di adeguamento della Domus Alba non a causa di carenze della struttura, bensì a seguito dell’elevazione periodica degli standard di funzionamento contemplati dalla normativa regionale di riferimento in materia, non ha pregio e deve essere respinta; in disparte la palese genericità della censura ed il difetto di prova circa la descritta affermazione, mancando l’indicazione puntuale e rigorosa della stretta corrispondenza tra la modifica delle disposizioni e le diverse difformità periodicamente riscontrate, merita sottolineare che le suddette integrazioni normative potrebbero spiegare, al massimo, un brevissimo e circoscritto periodo di necessario adattamento delle condizioni afferenti alla residenza, ma sicuramente non potrebbero mai giustificare le molteplici e ricorrenti irregolarità, anche strutturali, acclarate durante tutto l’arco temporale della relativa gestione, pari ad oltre due anni considerati pure i mesi in cui ha operato la S.C.S. Sant’Ignazio.<br />
&nbsp;<br />
Pacifico il nesso eziologico, sul rilievo che i pagamenti indebiti effettuati a favore della SERENA ORIZZONTI s.p.a. derivano in linea retta dal mancato rispetto degli standard previsti per le C.T.M., come in precedenza già ampiamente lumeggiato, la Sezione deve ora concentrarsi sulla delibazione inerente al requisito soggettivo. In tale prospettiva, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile e corretta la ricostruzione propugnata dal Pubblico Ministero contabile, che nella specifica fattispecie ha teorizzato la sussistenza del cosiddetto dolo contrattuale. A tal proposito, non è superfluo rammentare che da molti anni ormai la giurisprudenza della Corte dei Conti (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 504 del 2009, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1015 del 1999, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 390 del 2004, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza nr. 998 del 2007, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenza nr. 1707 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 294 del 2009, Sezione Giurisdizionale Calabria, Sentenza nr. 171 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nr. 161 del 2011 e nr. 93 del 2016) ha individuato nel giudizio di responsabilità amministrativa, che presenta un fondamento di carattere contrattuale ed è caratterizzato dall’inadempimento di preesistenti doveri ed obblighi nascenti dal rapporto di impiego o di servizio, la possibilità di contestare il dolo civile contrattuale o “in adimplendo”; quest’ultimo si differenzia dal dolo penale, al quale è assimilabile il dolo extracontrattuale produttivo di responsabilità aquiliana, in quanto attiene all’inadempimento di uno specifico obbligo preesistente quale ne sia la sua fonte. In altri termini, il dolo penale viene in rilievo come diretta e cosciente intenzione di nuocere, ossia di agire ingiustamente a danno di altri da parte di persona imputabile, mentre il dolo contrattuale consiste nel proposito consapevole di non adempiere all’obbligo stesso, ossia di violare intenzionalmente i doveri riconducibili all’espletamento del rapporto di impiego, ovvero di servizio per quanto concerne i soggetti privati. Alla luce delle prefate coordinate ermeneutiche, coglie pienamente nel segno, diversamente da quanto opinato dai legali della società convenuta, i quali hanno inteso enfatizzare l’assoluta buona fede degli organi direttivi e gestionali, il rilievo sviluppato dalla Procura Regionale nell’atto di citazione, secondo cui la condotta antigiuridica è stata realizzata con dolo contrattuale. Dagli atti di causa, infatti, emerge nitida la circostanza che i suddetti organi sono venuti meno, con coscienza e volontà, all’obbligo essenziale su cui si fonda il rapporto di servizio con le competenti Amministrazioni pubbliche, integrato dall’autorizzazione al funzionamento e dall’accreditamento della struttura Domus Alba, poiché non hanno effettuato gli interventi migliorativi finalizzati a raggiungere, in modo definitivo e permanente, gli standard contemplati dalla normativa regionale per le C.T.M.; tale conclusione risulta vieppiù avvalorata dalla circostanza che dopo il rilascio dell’autorizzazione la Commissione di Vigilanza ha svolto numerosissime visite ed ispezioni presso la residenza in rassegna, a distanza di pochi mesi l’una dall’altra, impartendo in ogni occasione prescrizioni di adeguamento di varia natura, ma la SERENA ORIZZONTI s.p.a. non ha mai assunto la scelta risolutiva di garantire condizioni generali di funzionamento di livello elevato, limitandosi, da un lato, a tamponare con decisioni parziali e minimali le diverse emergenze che venivano riscontrate di volta in volta, dall’altro, a porre rimedio alle carenze più evidenti cercando comunque di guadagnare altro tempo, sempre emancipandosi intenzionalmente da un vero e proprio disegno complessivo di ristrutturazione profonda della Comunità.<br />
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Del resto, preme evidenziare che la pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 2471 del 2010), alla quale la Sezione intende prestare completa adesione assicurandone la continuità, ha sempre sostenuto il principio, come validamente messo in risalto dall’Ufficio Requirente, secondo cui il privato chiamato a garantire un servizio di interesse generale, con l’impiego di ingenti fondi di matrice pubblica, ha sempre l’obbligo di documentarsi preventivamente in modo puntuale e rigoroso, nonché di approfondire con la massima diligenza ed attenzione gli istituti giuridici oggetto della propria attività e le correlate disposizioni di riferimento, realizzando tempestivamente i necessari interventi correttivi e procedurali per assicurare standard di funzionamento di livello eccellente, tanto più in tema di servizi assistenziali a favore di persone minori affette da gravi patologie, non essendo configurabile alcuna ipotesi di giustificata ignoranza e buona fede, trattandosi di soggetti chiamati all’espletamento di così rilevanti ed essenziali funzioni pubbliche, sui quali grava, in ogni caso, l’onere di conoscenza e di rigorosa ottemperanza dei doveri e degli adempimenti propri degli incarichi che si apprestano a svolgere, con il loro pieno consenso, nell’interesse della collettività dei cittadini, assumendo la qualifica di agenti pubblici; nel caso specifico, gli organi direttivi e gestionali della società non potevano certo ignorare che il difetto evidente e prolungato delle condizioni fissate dalla normativa regionale per le C.T.M. ha indubbiamente vanificato l’approccio assistenziale, terapeutico, educativo e riabilitativo che identificava lo scopo essenziale cui era chiamata la Domus Alba con il conseguito accreditamento nel sistema della Sanità regionale.<br />
&nbsp;<br />
Residua alla delibazione della Sezione l’apprezzamento in ordine alla quantificazione del danno cagionato dalla richiamata società con il proprio comportamento antigiuridico. A tal proposito, giova ribadire che la SERENA ORIZZONTI ha percepito illegittimamente le rette ed i rimborsi versati dagli Enti pubblici in parola, a fronte dell’ospitalità concernente i pazienti minori nel periodo dal 2011 al 2014, per un servizio non adeguato e non aderente alle molteplici esigenze degli stessi; i pagamenti effettuati dalle singole Amministrazioni competenti, di conseguenza, sono da considerare indebiti per carenza del sinallagma contrattuale.<br />
&nbsp;<br />
Questi Giudici, tuttavia, in funzione di tutti gli elementi di fatto che connotano la fattispecie in esame, nella loro irripetibile unicità e peculiarità, ravvisano gli estremi per accogliere parzialmente l’eccezione formulata in via subordinata dai patrocinatori, i quali hanno invocato la compensazione del pregiudizio cagionato con i vantaggi economici ottenuti dalle Amministrazioni in questione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni. Sebbene i servizi assistenziali e terapeutici forniti dalla residenza Domus Alba non fossero affatto adeguati alle specifiche necessità dei pazienti ospitati, anche nell’ottica della vetustà e delle connotazioni strutturali dell’immobile, come appare dimostrato, tra l’altro, dal contenuto eloquente della prefata relazione inviata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni a seguito dell’ispezione in data 20.02.2012, non può essere trascurato il rilievo che se i minori accolti presso la citata struttura fossero stati collocati altrove gli Enti pubblici competenti avrebbero comunque sostenuto delle spese a fronte dell’attività erogata presumibilmente da altre residenze private all’uopo dedicate; in particolare, la Sezione ritiene che le prestazioni attinenti all’alloggiamento dei medesimi, alla loro mera vigilanza e custodia nel corso della giornata, alla vestizione ed alla somministrazione della colazione e dei due pasti giornalieri, possano essere valorizzate dal punto di vista economico come concreti ed effettivi risparmi di spesa ottenuti dalle Amministrazioni in rassegna nel periodo interessato, integrando il presupposto della norma sopra richiamata per il riconoscimento di una parziale compensazione. La consolidata giurisprudenza, infatti, ha chiarito che l’utilità della prestazione è un concetto funzionale, costituendo l’arricchimento una nozione derivata, tesa alla misurazione del vantaggio ricavato; in tale ottica, l’arricchimento non deve essere valutato unicamente come accrescimento patrimoniale, ben potendo consistere anche in un risparmio di spesa. Prendendo l’abbrivo da siffatta asserzione, il Collegio, in via equitativa a mente dell’articolo 1226 del C.C., reputa che l’importo complessivo del danno arrecato ai mentovati Enti pubblici da parte della SERENA ORIZZONTI s.p.a. debba essere abbattuto del 40%, a titolo di parziale compensazione del pregiudizio con i vantaggi di natura economica ottenuti dalle suddette Amministrazioni; ne discende che il nocumento effettivamente cagionato dalla società convenuta si riduce ad Euro 664.285,98.<br />
&nbsp;<br />
A questo punto occorre considerare che la prevalente giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 5/QM/2001, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 283 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenze nr. 1707 del 2008 e nr. 2583 del 2013, Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, Sentenza nr. 11 del 2014, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Ordinanza nr. 45 del 2010, Sentenze nr. 94 del 2011, nr. 142 del 2012, nr. 124 del 2014 e nr. 188 del 2015), da tempo ha affermato in modo netto il principio secondo cui il Giudice contabile ha l’obbligo, nel decidere sulla responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, di tenere conto anche in astratto degli eventuali concorsi causali, nella produzione del nocumento erariale, di altri dipendenti o agenti pubblici, ovvero di soggetti privati non sottoposti alla giurisdizione di questa Corte, pur se non direttamente evocati nella controversia dall’Ufficio Requirente o non convenibili, come nel caso di difetto di colpa grave o di prescrizione dell’azione, a tal fine provvedendo alla riduzione dell’addebito in favore delle parti in causa, nei limiti delle quote corrispondenti all’effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata; siffatto canone è stato espressamente consacrato dall’articolo 83 del suddetto Codice della giustizia contabile.<br />
&nbsp;<br />
Ciò premesso, sotto il profilo del nesso eziologico certamente appare significativo e rilevante il comportamento tenuto dal Direttore Generale della ASL VC, il quale con provvedimento nr. 585 in data 11.08.2011 ha autorizzato al funzionamento la Domus Alba come C.T.M. con sei posti letto, atteso che il menzionato atto amministrativo, emanato all’esito di una complessa istruttoria nella quale erano presenti pareri non concordanti, costituisce l’indispensabile presupposto in assenza del quale la trasformazione della gestione inerente alla predetta struttura non sarebbe iniziata e proseguita sino alla sua sospensione del 21.01.2014; il Collegio, in via equitativa a mente dell’articolo 1226 del C.C., ritiene che la quota del pregiudizio imputabile al Direttore Generale sia pari al 30% del danno arrecato, così come già in precedenza liquidato, per cui l’importo complessivo del nocumento che deve essere risarcito dalla SERENA ORIZZONTI s.p.a. ammonta ad Euro 465.000,18.<br />
&nbsp;<br />
Proiettando la medesima quota degli importi erogati dalle singole Amministrazioni pubbliche alla prefata struttura, opportunamente arrotondata, rispetto all’intera somma rivendicata da parte pubblica nella citazione, sulla cifra individuata dal Collegio di Euro 465.000,18, ne discende che la società convenuta deve risarcire l’importo di Euro 49.388,79 a favore della ASL Pavia, l’importo di Euro 4.588,08 a favore della ASL CN 1, l’importo di Euro 1.420,44 a favore della ASL TO 1, l’importo di Euro 79.144,36 a favore della ASL NO, l’importo di Euro 94.214,80 a favore della ASL TO 4, l’importo di Euro 50.134,75 a favore della ASL VCO, l’importo di Euro 75.822,18 a favore della ASL Milano, l’importo di Euro 107.543,52 a favore della ASL TO 2 e l’importo di Euro 2.743,26 a favore del Comune di Milano.<br />
&nbsp;<br />
Alla medesima conclusione di colpevolezza, al contrario, non possono pervenire questi Giudici con riferimento alla posizione degli altri soggetti convenuti dall’Ufficio Requirente, in qualità di funzionari della Direzione Sanit à, componenti del Coordinamento Regionale e membri della Commissione di Vigilanza.<br />
&nbsp;<br />
Relativamente al ruolo ricoperto dalle convenute NIZZA e BLASCO, la Sezione reputa la domanda risarcitoria reclamata dalla Procura Regionale infondata, in quanto difettano apertamente sia la condotta antigiuridica addebitata che l’indispensabile nesso causale. Al riguardo, prescindendo dalla diversità di posizione organizzativa delle menzionate funzionarie all’interno della Direzione Sanit à, si osserva a fattore comune che la verifica di compatibilità riguarda l’intero ambito regionale e non soltanto quello meramente locale; depone a favore del menzionato assunto sia l’interpretazione letterale che l’esegesi sistematica e teleologica della norma che rappresenta il principale referente in materia: l’articolo 8 ter del Decreto Legislativo nr. 502 del 1992 e successive modificazioni, infatti, stabiliva nella formulazione vigente all’epoca dei fatti di causa, che la citata verifica “è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”. D’altro canto, risulta che i sei posti della residenza Domus Alba sono stati costantemente occupati da pazienti minori, e questa circostanza dimostra in concreto che le esigenze di ricovero a livello regionale erano indubbiamente presenti e reali. Una volta rilasciato il suddetto parere motivato, a seguito del sub-procedimento di competenza regionale nel quale era stato acquisito anche l’avviso favorevole del Coordinamento Regionale di Neuropsichiatria Infantile, le competenze della Direzione Sanit à terminavano definitivamente, in quanto l’emanazione dell’autorizzazione alla trasformazione della struttura privata richiedente in C.T.M., con tutte le necessarie verifiche sulla sua idoneità dal punto di vista strutturale, organizzativo e sanitario, spettava esclusivamente alla ASL territoriale; appare chiaro al Collegio, pertanto, che nessuna efficacia causale ai fini dell’evento di danno contestato dalla Procura Regionale, originatosi nell’arco temporale compreso tra il rilascio del titolo abilitativo e la sospensione del funzionamento avvenuta il 21.01.2014, può rivestire il parere attinente alla verifica di compatibilità, sul rilievo assorbente che nessun potere di revoca dell’autorizzazione in caso di inadempienze nella gestione era demandato&nbsp;&nbsp; alla Direzione Sanit à. Per quanto concerne il contenuto dell’appunto manoscritto rinvenuto nel fascicolo in questione presso gli Uffici della Regione, dove si richiamano non meglio precisate “spinte politiche”, enfatizzato dal Pubblico Ministero contabile nell’atto introduttivo per suffragare la tesi secondo la quale le nominate NIZZA e BLASCO avrebbero agito intenzionalmente per favorire il soggetto privato richiedente, il Collegio condivide integralmente le considerazioni già espresse sul punto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nella richiesta di archiviazione del 17.05.2016 relativa al procedimento a carico, tra l’altro, delle suddette convenute, poi accolta dal G.I.P.; in effetti, si tratta di un appunto di cui non si conosce la paternità e che, oltre ad essere poco leggibile, riporta indicazioni estremamente vaghe e generiche, non consentendo di accertare se queste presunte “spinte politiche” si siano tradotte in pressioni concrete nei confronti dei funzionari coinvolti nella procedura, né con quali forme queste pressioni si sarebbero manifestate, né da parte di quali soggetti sarebbero state realizzate.<br />
&nbsp;<br />
Anche per quanto riguarda il ruolo svolto dai convenuti MARTELLI, ZAMBRINO e FUSARO, componenti del menzionato Coordinamento Regionale, la pretesa risarcitoria avanzata dall’Ufficio Requirente deve essere disattesa, per difetto della condotta antigiuridica e del nesso eziologico, alla luce delle medesime motivazioni esplicitate dalla Sezione in ordine alla posizione delle citate NIZZA e BLASCO, poiché il parere favorevole, tuttavia non vincolante, rilasciato dal predetto Organo collegiale, istituito per supportare la Direzione Sanit à nella valutazione afferente alla verifica di compatibilità, è stato adottato in ragione del fatto che, pur non sussistendo una scopertura del servizio a livello locale, comunque la nuova Comunità avrebbe assicurato una maggiore copertura del fabbisogno complessivo in ambito regionale, fino ad allora insufficiente, esternando quindi una motivazione logica, congrua e rispettosa del superiore interesse pubblico. Quanto sopra esime il Collegio dal prendere posizione sulla natura dell’atto emanato dal Coordinamento Regionale e sulla riferibilità delle sottoscrizioni, peraltro non leggibili e contestate dai suddetti MARTELLI e FUSARO, ai loro presunti autori, poiché quandanche si potesse accedere alla tesi che postula la forma di un parere e l’effettiva partecipazione alla seduta dei menzionati convenuti, la condotta addebitata non potrebbe essere ritenuta rilevante ai fini della genesi del pregiudizio erariale. In merito agli ulteriori elementi dedotti specificamente nei confronti del convenuto FUSARO dalla Procura Regionale, che ha richiamato il procedimento penale a carico dello stesso pendente presso il Tribunale di Biella per fatti diversi relativi ad altra Comunità, questi Giudici ritengono che gli argomenti in parola, come validamente sottolineato dalla difesa nella comparsa, non possano comunque assumere carattere decisivo e determinante, sia perché il parere reso dal Coordinamento Regionale riguardava esclusivamente il fabbisogno e non l’idoneità della struttura privata richiedente, sia perché gli avvenimenti citati, del tutto autonomi e distinti, non presentano alcuna connessione diretta con quelli oggetto del presente giudizio, anche tenendo conto della circostanza che il prefato convenuto risulta imputato nel procedimento penale sopra indicato quale componente della Commissione di Vigilanza presso la locale ASL territoriale.<br />
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Residua la delibazione concernente la posizione dei convenuti VALLERO, ANTONINI, AIMARO, CUSSOTTO, BOBBA, CRESTANI e FONTANA, i quali facevano parte della Commissione di Vigilanza della ASL VC nella composizione risultante dalla seduta del 28.07.2011, allorquando l’Organo collegiale ha espresso parere favorevole alla modifica del titolo autorizzativo al funzionamento della Domus Alba. La contestazione formulata dalla Procura Regionale, basata unicamente sull’emissione del predetto parere in funzione di quanto precisato dalla rappresentante dell’Ufficio Requirente durante il dibattimento, non appare persuasiva per carenza di sufficienti elementi di prova in merito alla supposta condotta antigiuridica dei membri della Commissione di Vigilanza in rassegna. Il mancato reperimento dei verbali relativi ai sopralluoghi effettuati in data 7 e 21.07.2011 non può costituire, di per sé, un fattore decisivo per acclarare la responsabilità dei convenuti, in assenza di ulteriori elementi di riscontro univoci e concordanti; come efficacemente messo in risalto dal collegio difensivo, infatti, nemmeno l’audizione del Segretario della Commissione raggiunge lo spessore di una prova rilevante ai fini del libero convincimento sul punto controverso, atteso che il medesimo non afferma affatto che le ispezioni non state eseguite ma si limita a rappresentare di non avere rinvenuto i verbali tra il carteggio in suo possesso, aggiungendo la circostanza secondo cui le suddette visite sono state probabilmente effettuate in maniera informale e la Commissione ha dato atto nel verbale del 28.07.2011 del relativo esito. Il tenore complessivo della deposizione del Segretario dell’Organo collegiale, a parere di questi Giudici, milita a favore della tesi che postula il reale svolgimento dei sopralluoghi da parte di alcuni componenti della Commissione di Vigilanza, nelle date sopra evidenziate, sebbene senza redigere il verbale delle operazioni compiute, secondo uno schema procedimentale presumibilmente disciplinato da prassi già seguite in precedenza, i quali hanno successivamente sottoposto i risultati positivi delle visite effettuate al “plenum” dell’Organo collegiale nella seduta del 28.07.2011, quando è stato adottato il parere favorevole in quanto le criticità rilevate nell’ispezione del 24.03.2011 erano state rimosse; nel verbale di luglio 2011 si legge, inoltre, la seguente precisazione “si richiede però alla struttura che si acceda alla stanza per i colloqui attraverso la scala esterna del cortile” e tale affermazione, non presente tra le numerose prescrizioni dettate dalla Commissione in occasione del sopralluogo del 24.03.2011 e, quindi, del tutto innovativa, appare certamente sintomatica dell’effettivo svolgimento delle due visite in data 7 e 21.07.2011. D’altra parte, l’ispezione del 24.03.2011 è avvenuta in un momento nel quale la residenza Domus Alba non era in funzione poiché chiusa, per cui è legittimo ritenere che la Cooperativa Sant’Ignazio, consapevole di avere in corso una procedura per la modifica del titolo autorizzativo in C.T.M., che presupponeva in ogni caso un nuovo sopralluogo da parte della Commissione di Vigilanza, abbia utilizzato alacremente il tempo disponibile sino al mese di luglio 2011 per compiere gli interventi migliorativi indicati dall’Organo collegiale in parola e superare, di conseguenza, il successivo vaglio propedeutico al rilascio del parere favorevole, presupposto indispensabile per l’emissione dell’autorizzazione da parte del Direttore Generale della ASL.<br />
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L’acclarato difetto della stessa condotta antigiuridica imputata dalla Procura Regionale esime il Collegio dalla disamina delle altre numerose eccezioni sollevate dai patrocinatori, le quali restano assorbite.<br />
&nbsp;<br />
Per tutto quanto precede, la Sezione condanna la società SERENA ORIZZONTI s.p.a. al pagamento in favore della ASL Pavia per l’importo di Euro 49.388,79, della ASL CN 1 per l’importo di Euro 4.588,08, della ASL TO 1 per l’importo di Euro 1.420,44, della ASL NO per l’importo di Euro 79.144,36, della ASL TO 4 per l’importo di Euro 94.214,80, della ASL VCO per l’importo di Euro 50.134,75, della ASL Milano per l’importo di Euro 75.822,18, della ASL TO 2 per l’importo di Euro 107.543,52 e del Comune di Milano per l’importo di Euro 2.743,26, oltre per tutti i suddetti importi alla rivalutazione monetaria dal momento consumativo del danno, identificato dalla data dell’11.01.2012 in cui è avvenuta la prima visita ispettiva dopo il rilascio dell’accreditamento, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.<br />
&nbsp;<br />
Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dai convenuti CASTELLINA Andrea, NIZZA Daniela, BLASCO Paola, MARTELLI Tiziana, FUSARO Guido, ZAMBRINO Carlo Alberto, VALLERO Marilena, ANTONINI Renata, AIMARO Graziella, CUSSOTTO Francesco, BOBBA Angela, CRESTANI Fabrizio e FONTANA Emanuela, tutti prosciolti nel merito, il Collegio, ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 10, del D.L. nr. 203 del 2005, convertito dalla Legge nr. 248 del 2005, come modificato dall’articolo 17, comma 30 quinques, del D.L. nr. 78 del 2009, convertito dalla Legge nr. 102 del 2009, liquida gli onorari di ogni singola difesa in via forfetaria, in assenza di apposita notula, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00), già comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA secondo Legge.<br />
&nbsp;<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta SERENI ORIZZONTI s.p.a. e vanno liquidate come al dispositivo.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">ASSOLVE<br />
&nbsp;<br />
i convenuti CASTELLINA Andrea, NIZZA Daniela, BLASCO Paola, MARTELLI Tiziana, FUSARO Guido, ZAMBRINO Carlo Alberto, VALLERO Marilena, ANTONINI Renata, AIMARO Graziella, CUSSOTTO Francesco, BOBBA Angela, CRESTANI Fabrizio e FONTANA Emanuela dagli addebiti che gli sono stati contestati.<br />
&nbsp;<br />
Le spese legali sostenute da ciascun convenuto sono liquidate nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00), già comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA secondo Legge.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">CONDANNA</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
la società SERENA ORIZZONTI s.p.a. al pagamento in favore della ASL Pavia per l’importo di Euro 49.388,79, della ASL CN 1 per l’importo di Euro 4.588,08, della ASL TO 1 per l’importo di Euro 1.420,44, della ASL NO per l’importo di Euro 79.144,36, della ASL TO 4 per l’importo di Euro 94.214,80, della ASL VCO per l’importo di Euro 50.134,75, della ASL Milano per l’importo di Euro 75.822,18, della ASL TO 2 per l’importo di Euro 107.543,52 e del Comune di Milano per l’importo di Euro 2.743,26, oltre per tutti i suddetti importi alla rivalutazione monetaria dal momento consumativo del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.<br />
&nbsp;<br />
Le spese del giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 1.144,53 (MILLECENTOQUARANTAQUATTRO/53), seguono la soccombenza della convenuta SERENA ORIZZONTI s.p.a. e devono essere liquidate a favore dell’erario dello Stato.<br />
&nbsp;<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 17 novembre 2016.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;<br />
(F.to Dott. Tommaso Parisi)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (F.to Dott.ssa Cinthia Pinotti)<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 23 Gennaio 2017<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (F.to Antonio Cinque)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-10-5-2016-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-10-5-2016-n-93/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.93</a></p>
<p>Pres. FF Gili &#8211; Rel. Parisi Organo collegiale – Addebito del danno erariale al solo Presidente senza tener conto dell’apporto causale di tutti, ancorché taluni non siano soggetti alla giurisdizione contabile – Esclusione&#160; Con la sentenza, in conformità al prevalente orientamento della Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 5/QM/2001,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-10-5-2016-n-93/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-10-5-2016-n-93/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2016 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF Gili &#8211; Rel. Parisi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Organo collegiale – Addebito del danno erariale al solo Presidente senza tener conto dell’apporto causale di tutti, ancorché taluni non siano soggetti alla giurisdizione contabile – Esclusione&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Con la sentenza, in conformità al prevalente orientamento della Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 5/QM/2001, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 283 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenze nr. 1707 del 2008 e nr. 2583 del 2013, Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, Sentenza nr. 11 del 2014, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Ordinanza nr. 45 del 2010, Sentenze nr. 94 del 2011, nr. 142 del 2012, nr. 124 del 2014 e nr. 188 del 2015), è stato ribadito il principio secondo cui il Giudice contabile ha l’obbligo, nel decidere sulla responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, di tenere conto anche in astratto degli eventuali concorsi causali, nella produzione del nocumento erariale, di altri dipendenti o agenti pubblici, ovvero di soggetti privati non sottoposti alla giurisdizione di questa Corte, pur se non direttamente evocati nella controversia dall’Ufficio Requirente o non convenibili, come nel caso di difetto di colpa grave o di prescrizione dell’azione, a tal fine provvedendo alla riduzione dell’addebito in favore delle parti in causa, nei limiti delle quote corrispondenti all’effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata. Nell’ambito di qualsiasi Organo collegiale l’attività di ciascuno dei componenti svolta in modo congiunto si fonde nella volontà comune manifestata verso l’esterno mediante l’adozione della deliberazione, mentre il contegno di ogni membro mantiene, sul piano squisitamente interno, la sua autonoma rilevanza anche ai fini delle responsabilità individuali, tra cui quella gestoria rimessa alla giurisdizione di questa Corte, alla luce del fondamentale postulato della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 15/QM/1999); si può ben affermare senza possibilità di smentita, che proprio la figura dell’Organo collegiale offre plasticamente ed in modo preclare la proiezione concreta dell’applicazione del citato principio della parziarietà, non rispondendo quindi al menzionato criterio primario l’addebito dell’intero pregiudizio al solo Presidente, in quanto tutti i componenti, eccetto coloro che si astengono o manifestano formalmente il proprio dissenso, concorrono sempre e comunque all’emissione della deliberazione sul versante del nesso eziologico.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>SENT.N. 93/16</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE<br />
PER LA REGIONE PIEMONTE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai seguenti Magistrati:<br />
Dott. Luigi GILI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente F.F.<br />
Dott. Tommaso PARISI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore<br />
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primo Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità iscritto al nr.&nbsp;<strong>19808</strong>&nbsp;del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro&nbsp;<strong>PIERANNI Luca</strong>, nato a Genova il 31.07.1975,&nbsp;<strong>la Società Cooperativa Sociale ELIANA</strong>, con sede in Grondona (AL), Via Torrotta, nr. 12, Codice Fiscale e partita IVA: 02276750060, in persona del rappresentante legale “pro tempore”, il citato PIERANNI Luca, e&nbsp;<strong>CAVALIERE Riccardo</strong>, nato a Genova il 14.08.1957;<br />
Uditi, nella pubblica Udienza del 13 aprile 2016, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale D.ssa Pia MANNI, e gli Avvocati Giuseppe CORMAIO, Marco CONTI, Alberto SPINELLI ed Enrico MACERA, legali dei convenuti;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;<br />
Ritenuto in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">In relazione alla denuncia inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, la Procura Regionale attrice avviava la conseguente istruttoria svolgendo una serie di articolate e complesse indagini, dalle quali emergeva quanto di seguito riportato. In data 22.03.2013 la Commissione di Vigilanza della ASL AL sui Presidi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, effettuava una visita ispettiva presso la struttura per disabili adulti denominata R.A.F. Disabili di Tipo A Pratolungo, sita in località Zerbi, nr. 166, Frazione Pratolungo del Comune di Gavi (AL), gestita dalla Cooperativa sociale ELIANA, odierna convenuta. Fra le varie carenze rilevate, elencate nel verbale stilato, si accertava la presenza nella struttura di un minore, tale G.M. nato il 28.08.1996, inserito dal mese di agosto 2012; nel corso del successivo sopralluogo, avvenuto il 14.05.2013, il minore risultava ancora presente nella menzionata residenza in condizioni di vita precarie ed inadeguate per la sua età, come ampiamente descritto nell’informativa trasmessa dalla predetta Commissione di Vigilanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in data 15.05.2013.<br />
Il citato Ufficio Requirente in seno al Tribunale per i minorenni inviava quindi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, con nota del 14.06.2013, ritenendo che a carico del convenuto PIERANNI, amministratore unico della suddetta ELIANA Cooperativa sociale, fosse ravvisabile il reato previsto e punito dall’articolo 591, comma 3, del C.P., in relazione alle condizioni del predetto minore.<br />
Gli accertamenti svolti dai militari del Corpo della Guardia di Finanza, su delega della Procura Regionale procedente, compendiati nell’annotazione erariale trasmessa dal Comando Nucleo Polizia Tributaria di Torino in data 22.12.2014, consentivano di appurare che la residenza Pratolungo nel periodo oggetto di indagine, ossia durante l’arco temporale compreso tra il 2010 ed il 2014, aveva ospitato tre minori, in violazione di quanto disciplinato dalla normativa regionale vigente; a fronte dell’ospitalità garantita ai prefati minori, la Cooperativa sociale ELIANA ha percepito nel 2012 l’importo di Euro 7.196,28 dalla ASL AL, nel 2012, nel 2013 e nel 2014 la somma di Euro 175.822,40 dalla ASL 3 GE e nel 2012 e nel 2014 la cifra di Euro 5.272,80 dal Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino, per un totale di Euro 188.291,48; il menzionato importo costituisce secondo l’avviso sostenuto dal Pubblico Ministero contabile danno erariale. Al riguardo, parte pubblica ha evidenziato nell’atto di citazione che la Cooperativa sociale ELIANA ha percepito illegittimamente le rette ed i rimborsi pagati dai menzionati Enti pubblici per avere fornito un servizio che non era autorizzata ad offrire, teorizzando la causa illecita degli accordi stipulati con le Amministrazioni che avevano inviato i tre minori, in quanto la R.A.F. di Tipo A non è abilitata ad ospitare persone che non abbiano raggiunto la maggiore età, come peraltro confermato anche dal Dott. POLLAROLO, Presidente della Commissione di Vigilanza della ASL AL, e comunque si tratta di prestazioni assolutamente non adeguate per le esigenze specifiche dei soggetti in parola. In merito alla posizione del convenuto CAVALIERE, la Procura Regionale ha chiarito che lo stesso, in qualità di Presidente della Commissione di Vigilanza della ASL AL di Alessandria all’epoca della variazione della gestione concernente la menzionata struttura Pratolungo, quindi responsabile della procedura di voltura dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento a favore della S.C.S. ELIANA, perfezionata nell’anno 2010, non avrebbe colpevolmente rilevato che il Progetto di funzionamento presentato dalla Cooperativa in questione, nel quale era stato inserito l’inciso secondo cui i destinatari delle prestazioni rese dalla residenza assistenziale in rassegna erano 20 soggetti disabili medio-gravi, di età compresa tra i 16 ed i 65 anni, non era conforme alla normativa regionale di riferimento in materia, licenziando con esito favorevole la descritta istanza in palese assenza degli indispensabili requisiti oggettivi contemplati dalla disciplina in esame.<br />
Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria contabile in merito ai fatti in precedenza descritti, l’Ufficio Requirente, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del nominato PIERANNI e della suddetta Cooperativa sociale ELIANA, nonché del prefato CAVALIERE, per il danno patrimoniale cagionato agli Enti pubblici sopra indicati,&nbsp;ha adottato nei confronti degli stessi l’invito a dedurre, ai sensi dell’articolo 5, 1° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19. I convenuti hanno presentato deduzioni scritte ed hanno chiesto che venisse disposta anche l’audizione personale.<br />
Le argomentazioni difensive formulate dai presunti responsabili nell’ambito della fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell’addebito.&nbsp;&nbsp;<br />
Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 02.09.2015, con cui veniva contestato al convenuto PIERANNI ed alla Cooperativa sociale ELIANA, in solido tra loro, a titolo di responsabilità principale per dolo, un danno complessivo di Euro 188.291,50 provocato alla ASL AL, alla ASL 3 GE ed al C.I.S.A. 12 di Nichelino, ed al convenuto CAVALIERE, a titolo di responsabilità sussidiaria per colpa grave, un pregiudizio di pari importo, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.<br />
In previsione del dibattimento i convenuti PIERANNI e Cooperativa sociale ELIANA, si sono costituiti in giudizio con memoria depositata in data 21.03.2016, avvalendosi del ministero degli Avvocati Giuseppe CORMAIO e Marco CONTI. Nel libello difensivo i patrocinatori, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, hanno eccepito la carenza non solo del requisito soggettivo del dolo contrattuale contestato dalla Procura Regionale ma anche della colpa grave, mettendo in risalto l’assoluta buona fede del proprio assistito, con particolare riferimento alla complessa dinamica inerente alla vicenda che ha riguardato il minore G.M., la totale insussistenza del danno erariale, sul rilievo che se i minori fossero stati collocati altrove gli Enti pubblici competenti avrebbero comunque sostenuto delle spese a fronte del servizio erogato dalle strutture private, ed in ogni caso la compensazione del pregiudizio cagionato con i vantaggi economici ottenuti dalle Amministrazioni in questione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni.<br />
Il convenuto CAVALIERE si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 24.03.2016, conferendo la rappresentanza all’Avvocato Massimiliano BIANCHI. Nella memoria difensiva il legale, in via pregiudiziale, per un verso, ha dedotto la tardività della notifica dell’atto di citazione, avvenuta oltre 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni correlate all’invito a dedurre, per altro verso, ha chiesto l’integrazione del contraddittorio con il Dott. Giuseppe POLLAROLO, in qualità di Presidente della Commissione di Vigilanza della ASL AL nel periodo in cui i tre minori sono stati ospitati presso la residenza Pratolungo, e la chiamata in causa della propria Compagnia di Assicurazione AIG Europe Ltd. Quanto al merito della controversia, ha evidenziato la completa estraneità del proprio assistito, cessato dalla carica di Presidente della Commissione di Vigilanza della ASL AL a partire dal 2011, rispetto al generico addebito mosso dalla Procura Regionale, nonché l’infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa risarcitoria, eccependo il difetto palese del nesso causale, la carenza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave ed, infine, la compensazione del danno con il vantaggio economico ottenuto dagli Enti pubblici che hanno inviato i minori presso la residenza Pratolungo, in quanto i medesimi hanno comunque usufruito e goduto di tutte le prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali fornite dalla citata struttura, nonché di vitto ed alloggio.<br />
Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura Regionale ha richiamato l’atto introduttivo, precisando che l’eccezione di tardività della citazione è infondata alla luce della cronologia degli adempimenti demandati all’Ufficio Requirente e degli arresti propugnati dalla granitica giurisprudenza di questa Corte, che la residenza Pratolungo non può assolutamente ospitare minori i quali devono essere assegnati soltanto a strutture specifiche e dedicate, che la Società cooperativa ELIANA non ha offerto servizi aggiuntivi ai minori rispetto a quelli garantiti ai disabili adulti, che la responsabilità dei convenuti PIERANNI e S.C.S. risiede nella clausola illegittima inserita nel Progetto di funzionamento, escludendo che la stessa possa essere scriminata ovvero attenuata da quanto accaduto successivamente, che la citata violazione delle norme regionali è stata commessa con coscienza e volontà, che il nominato CAVALIERE non ha posto in essere una efficace attività di controllo sul predetto documento fondamentale per il successivo accreditamento della struttura, che tale comportamento del citato Presidente della Commissione di Vigilanza della ASL, connotato da colpa grave, ha sicuramente concorso nel determinare il danno erariale contestato ai primi due convenuti e che, infine, non sussistono le condizioni per riconoscere la compensazione invocata da entrambe le difese. Il Pubblico Ministero contabile, inoltre, si è opposto alla richiesta di integrazione del contraddittorio con il Dott. POLLAROLO.<br />
L’Avvocato CORMAIO, legale dei convenuti PIERANNI e S.C.S., nel contestare in radice i presupposti della domanda attrice, ha richiamato tutte le eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione e risposta, sottolineando che non sussiste il requisito soggettivo del dolo e nemmeno la colpa grave, che l’accreditamento della struttura Pratolungo è avvenuto in forza di una precedente voltura, che il proprio assistito, il quale&nbsp;&nbsp;ha sempre agito in perfetta buona fede, ha saputo per la prima volta in data 14.05.2013 la circostanza che la clausola concernente i minori fosse illegittima, che i controlli svolti in epoca anteriore alla suddetta data nei confronti della Società cooperativa in parola non avevano accertato alcuna irregolarità, che i minori sono stati collocati sempre in regime di eccezionale urgenza e per disposizione della competente A.G., che la prosecuzione della permanenza del minore G.M. presso la citata residenza, dopo la visita ispettiva, è stata imposta dal Tribunale per i minorenni di Genova per salvaguardare la salute del ragazzo e che, infine, il procedimento penale a carico del nominato PIERANNI è stato archiviato.<br />
L’Avvocato CONTI, secondo componente del collegio difensivo dei convenuti PIERANNI e S.C.S, ha precisato che se i minori fossero stati assegnati presso altre strutture private diverse dalla Pratolungo, gli Enti pubblici invianti avrebbero comunque sopportato l’onere delle relative spese, che il danno erariale, pertanto, non sussiste, che la Società cooperativa ELIANA ha margini di guadagno minimi e che, infine, i citati tre minori sono stati effettivamente ospitati, per un periodo che sommando le giornate complessive delle singole posizioni si configura certamente molto ampio, presso la residenza in rassegna, la quale ha sostenuto ingenti costi che devono essere presi in considerazione rispetto alla pretesa reclamata dalla Procura Regionale.<br />
L’Avvocato SPINELLI, patrocinatore del convenuto CAVALIERE, nel confermare tutte le eccezioni pregiudiziali e di merito prospettate nella memoria di costituzione, da un lato, ha evidenziato che non è ravvisabile la colpa grave nella condotta posta in essere dal proprio assistito, atteso che si trattava di una procedura di subentro nell’autorizzazione al funzionamento inerente alla struttura Pratolungo e conseguente accreditamento della stessa, dall’altro, ha insistito per l’integrazione del contraddittorio con il Dott. POLLAROLO, essendo evidente la sua responsabilità nella causazione del pregiudizio erariale.<br />
L’Avvocato MACERA, sempre in rappresentanza del citato CAVALIERE, ha chiarito che il proprio cliente è stato sostituito dal Dott. POLLAROLO nel 2011 quale Presidente della Commissione di Vigilanza, per cui ricorre una fattispecie di litisconsorzio necessario a mente dell’articolo 102 del C.P.C..<br />
Considerato in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti agli Enti pubblici sopra richiamati, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, rispettivamente a titolo di responsabilità principale e sussidiaria, in diretta connessione con il presunto comportamento antigiuridico posto in essere dagli stessi con riferimento ai servizi resi a favore di tre minori dalla&nbsp;struttura per disabili adulti denominata R.A.F. Disabili di Tipo A Pratolungo, in violazione della normativa regionale che disciplina la materia.<br />
Ciò detto, prima di passare all’esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del convenuto CAVALIERE, che, da un lato, ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di citazione, dall’altro, ha chiesto l’integrazione del contraddittorio con il Dott. Giuseppe POLLAROLO e la chiamata in giudizio della Compagnia di assicurazione del proprio assistito.<br />
La prima censura non ha pregio, atteso che nell’ipotesi di un contestuale invito a dedurre nei confronti di più soggetti, il “dies a quo” per calcolare il termine di 120 giorni per l’emissione dell’atto di citazione decorre dall’ultima notifica dell’invito validamente perfezionata (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 1/QM/2005); nel caso specifico, occorre prendere a riferimento la notifica effettuata alla Società cooperativa ELIANA, avvenuta il 27.04.2015. Prendendo l’abbrivo da siffatto indiscutibile presupposto, calcolando i 30 giorni per la presentazione delle deduzioni ed i termini di sospensione feriale (ex multis Sezione Riunite, Sentenza nr. 7/QM/2003), considerato che per giurisprudenza pacifica la formulazione “emette l’atto di citazione in giudizio” contemplata nell’articolo 5, comma 1, del D.L. nr. 453 del 1993, convertito dalla Legge nr. 19 del 1994, riguarda il deposito presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale del prefato atto introduttivo, che attiva la fissazione dell’Udienza di discussione ad opera del Presidente della Sezione, e non certo la notifica dello stesso ai convenuti (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 340 del 2003, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 503 del 2007), e tenendo conto che il menzionato deposito è avvenuto il 24.09.2015, la citazione si presente assolutamente tempestiva.&nbsp;<br />
Anche la domanda di integrazione del contraddittorio del legale non sollecita il favorevole scrutinio di questi Giudici e deve essere disattesa.<br />
Al riguardo,&nbsp;esclusa in radice la sussistenza di una fattispecie connotata da ipotesi di litisconsorzio necessario, in disparte la questione afferente alla diatriba sorta in giurisprudenza in ordine alla compatibilità del potere sindacatorio riconosciuto al Giudice contabile con i principi del giusto processo consacrati nell’articolo 111 della Costituzione, ma rammentando, comunque, la circostanza secondo cui l’ordine di integrazione da parte del Collegio riveste carattere assolutamente eccezionale (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 92 del 2011), è sufficiente osservare, come correttamente evidenziato dall’attore nel corso del dibattimento, che qualora intervenisse una pronuncia di condanna in via sussidiaria per colpa grave, troverebbe spazio, ricorrendone i relativi presupposti, la necessaria delibazione in astratto, nell’ottica del nesso eziologico, dell’eventuale concorso causale riconducibile ad altri soggetti, non convenuti dal Pubblico Ministero contabile o non convenibili per qualsiasi causa, ai fini dell’individuazione della precisa quota da addebitare al citato CAVALIERE che è stato evocato in giudizio dall’Ufficio Requirente, in relazione al principio della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria consacrato dall’articolo 1, comma 1 quater, della Legge nr. 20 del 1994.<br />
La richiesta di chiamata in giudizio della Compagnia di Assicurazione AIG Europe Ltd, infine, non supera la soglia della manifesta infondatezza, sul rilievo assorbente e dirimente che il rapporto privatistico che si instaura tra il convenuto, in qualità di dipendente pubblico o agente pubblico, e l’impresa assicurativa per mezzo della stipula della relativa polizza, esula completamente dalla giurisdizione di questa Corte, che involge esclusivamente il legame di natura pubblicistica incardinato tra il soggetto agente e l’Amministrazione danneggiata, in funzione del rapporto di impiego o di servizio.<br />
Non essendo state formulate dalle difese dei convenuti altre questioni pregiudiziali, la Sezione procederà alla disamina delle articolate argomentazioni poste a fondamento della suddetta azione di responsabilità da parte della Procura Regionale, e delle correlate controdeduzioni formulate dai patrocinatori dei soggetti evocati in giudizio, analizzando partitamente la posizione di ciascuno di essi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
In via preliminare, tuttavia, il Collegio stima utile evidenziare che, essendo pacifica la giurisdizione di questa Corte nei confronti della Cooperativa sociale ELIANA, alla luce delle articolate argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale nell’atto di citazione introduttivo, integralmente condivise dalla Sezione, sussiste altresì la piena legittimazione passiva in capo al nominato PIERANNI, in qualità di amministratore unico della suddetta S.C.S., tenuto conto che la compagine in rassegna, diretta beneficiaria dei pagamenti eseguiti dagli Enti pubblici sopra descritti per l’ospitalità offerta ai tre minori, è dotata di autonoma personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, in quanto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito sin dall’Ordinanza nr. 20434 del 2009 che la Corte dei Conti ha giurisdizione anche per l’azione di danno erariale proposta nei confronti non già della società privata a favore della quale il finanziamento sia stato erogato, ma direttamente di chi, come nella fattispecie in esame, nella veste di persona fisica che ha agito per conto dell’Ente in qualità di esclusivo ed incontrastato “dominus”, avvalendosi dello schermo societario ed abusando dei suoi tipici poteri gestori, almeno in astratto secondo la prospettazione attorea, abbia distratto le somme oggetto della sovvenzione in violazione dell’immanente vincolo di scopo, così frustrando gli obiettivi perseguiti dalla Pubblica Amministrazione erogatrice; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, l’instaurazione di siffatto legame che giustifica la cognizione della Magistratura contabile è correlata, infatti, non solo alla riferibilità alla società cooperativa convenuta che ha ricevuto i pagamenti degli effetti di tutti gli atti posti in essere dal suo organo monocratico, ma anche all’attività stessa di chi, in funzione delle prerogative di amministratore unico, disponendo degli importi corrisposti in modo diverso da quello preventivato o realizzando attivamente i presupposti, come nella fattispecie in rassegna, per la loro illegittima percezione, abbia provocato lo svilimento del fine di interesse generale perseguito dall’Amministrazione. Tale asserzione è stata successivamente ribadita in altre numerose pronunce della Suprema Corte, che hanno concordemente propugnato l’indirizzo secondo cui, essendo rinvenibile il dato fondante della responsabilità nella distrazione di fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano in via solidale sia il soggetto al quale il finanziamento sia stato materialmente erogato, ossia la società privata, sia tutti i soggetti persone fisiche, legati in maniera organica alla compagine destinataria della sovvenzione, che li hanno distratti per averne avuto la concreta disponibilità ovvero hanno sviluppato le condizioni necessarie per il loro indebito incameramento (ex multis SS.UU. nnrr. 5019 del 2010, 10062 del 2011 e 295 del 2013), non senza rilevare, peraltro, quale ulteriore fattore dirimente, che l’amministratore assume indubbiamente la qualificazione di agente contabile di fatto avendo il maneggio delle risorse pubbliche gestite, integralmente asservite alla effettiva realizzazione del programma o del progetto individuato dall’Ente pubblico che rappresenta il rigido vincolo teleologico sotteso alla contribuzione. In definitiva, la normativa di settore concernente l’istituto della responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti e degli agenti pubblici mira a garantire il risarcimento del danno erariale, il quale, intaccando il patrimonio di soggetti pubblici e recando pregiudizio, di conseguenza, all’intera comunità dei cittadini, deve trovare necessariamente ristoro nel superiore interesse della collettività; ma se questo è l’obiettivo precipuo del legislatore, soggiunge il consolidato orientamento sostenuto dalla Corte di legittimità, appare certamente più aderente al sistema l’interpretazione che aumenta il numero degli obbligati e non quella che li diminuisce, tenendo indenni per di più proprio coloro, persone fisiche collegate in modo organico alla società, che avendo cagionato materialmente il danno, spesso con gravi condotte illecite, dovrebbero essere i primi a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro operato (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nnrr. 23332 del 2009, 30786 del 2011 e 19891 del 2014).<br />
Muovendo da siffatto presupposto basilare, e venendo al merito della controversia,&nbsp;la domanda risarcitoria rivendicata dalla Procura Regionale merita parziale accoglimento, nei limiti di seguito precisati.<br />
In ordine alla posizione dei convenuti Società cooperativa ELIANA e PIERANNI, nella veste di amministratore unico della prima, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione, nel senso che la suddetta compagine ha percepito illegittimamente le rette ed i rimborsi pagati dagli Enti pubblici in parola, a fronte dell’ospitalità concernente i suddetti tre minori nel periodo dal 2010 al 2014, per un servizio che non era autorizzata a fornire e, comunque, per prestazioni certamente non adeguate e non aderenti alle specifiche necessità di soggetti che non avevano raggiunto la maggiore età. In tale ottica, preme evidenziare, sul versante della condotta antigiuridica, che poiché la residenza assistenziale Pratolungo non era stata autorizzata ad ospitare minori, né tanto meno era autorizzabile allo svolgimento di siffatta attività, alla luce della chiara normativa regionale di riferimento, i contratti ed i relativi accordi stipulati con le diverse Amministrazioni invianti sono da considerare nulli per illiceità della causa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1325, 1343 e 1418 del C.C., trattandosi evidentemente di rapporti “sine titulo”, con il corollario che gli importi incassati dalla Società cooperativa ELIANA si configurano tutti come indebiti. La Procura Regionale, infatti, ha validamente dedotto, anche in funzione della puntuale ed articolata ricostruzione compendiata nella suddetta relazione trasmessa dal Comando Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino in merito ai presupposti afferenti all’autorizzazione al funzionamento, nonché all’accreditamento con il Servizio Sanitario regionale, che la struttura in rassegna identifica, secondo la D.G.R. 22.09.1997, nr. 230, una Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.) di Tipo A, destinata esclusivamente a soggetti disabili adulti, i quali, pur nella complessità della patologia correlata al grado di handicap, mantengono potenzialità di recupero, in particolare sul piano socio-relazionale. Tale assunto è stato confermato, in primo luogo, dalla deposizione del Dott. Giuseppe POLLAROLO in sede di audizione personale del 04.08.2014, durante la quale lo stesso, a seguito di specifiche domande formulate dai militari del Corpo, ha affermato: “Residenza Assistenziale Flessibile destinata ad ospiti adulti disabili che mantengono potenzialità di recupero (Tipo A). La definizione è comunque tassativa e prevista dalla D.G.R. nr. 230/97…No, non possono ospitare minori, non sono ammesse deroghe”, soggiungendo, inoltre, con riferimento alle uniche residenze dove possono essere collocati i minori che: “Tali soggetti possono essere presenti solo nelle C.T.M. per brevi periodi, oppure nelle C.R.P….Perché si tratta di complessi con modelli organizzativi e gestionali particolari e dedicati”. In secondo luogo, il convenuto CAVALIERE ha dichiarato nel verbale di audizione del 12.09.2014, riferendosi alle R.A.F. di Tipo A, che: “Giuridicamente non mi risulta che possano ospitare minori o che esistano deroghe in tal senso. Per quanto ricordo, non mi sono mai occupato di R.A.F. di Tipo A che ospitavano minori”. In terzo luogo, il Direttore Generale dell’ASL AL, con delibera nr. 2013/405 dell’08.05.2013, prendeva atto del suddetto verbale di sopralluogo ispettivo redatto dalla Commissione di Vigilanza in data 22.03.2013, precisando, come da normativa regionale in vigore, che il titolo autorizzativo e l’accreditamento della struttura in oggetto “si riferiscono espressamente a R.A.F. disabili di Tipo A ai sensi della D.G.R. nr. 230-23699 del 22.12.1997 e pertanto destinata all’accoglienza solo di soggetti disabili adulti e non soggetti minori, regolamentati espressamente da altra normativa regionale dedicata (D.G.R. nr. 25-5079 del 18.12.2012)”. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, la residenza assistenziale Pratolungo, gestita nel periodo in esame dalla Società cooperativa ELIANA, giammai avrebbe potuto ospitare nei propri locali minori, secondo le chiare previsioni esplicitate dalla suddetta D.G.R. nr. 25-5079 del 18.12.2012 e, precedentemente, dalla D.G.R. 41-12003 del 15.03.2004, in quanto l’accreditamento come R.A.F. di Tipo A la abilitava esclusivamente ad offrire prestazioni assistenziali a beneficio di soggetti disabili adulti; rimanendo sul medesimo crinale, nessuna efficacia sanante può essere attribuita al contenuto del Progetto di funzionamento presentato dalla suddetta S.C.S. ed asseverato dalla Commissione di Vigilanza presieduta dal convenuto CAVALIERE in occasione della descritta voltura inerente all’autorizzazione al funzionamento e successivo accreditamento con delibera del 22.07.2010, recante il riferimento a persone di età compresa tra i 16 ed i 65 anni, atteso che non possono sussistere difformità tra la delibera di accreditamento della struttura ed il Progetto di funzionamento stesso che ne costituisce uno degli indispensabili presupposti. Il rilascio, con delibera, di un accreditamento in caso di presentazione da parte del soggetto privato di un Progetto di funzionamento non aderente alla normativa, non può rivestire alcun carattere di convalida, sul rilievo che la parte di quest’ultimo documento non conforme alla specifica disciplina in materia è da considerare in modo assoluto ed inderogabile “tamquam non esset”, per cui non produce effetti giuridici nella sfera degli Enti pubblici interessati; anche siffatta asserzione è stata avallata in modo cristallino, senza nessuna incertezza, sia dal Dott. POLLAROLO che dal convenuto CAVALIERE nelle prefate deposizioni. Le tratteggiate circostanze rappresentano quindi il fulcro della contestazione formulata dall’Ufficio Requirente nell’atto introduttivo, che la Sezione reputa indubbiamente condivisibile in funzione degli elementi di prova richiamati ed allegati dal Pubblico Ministero contabile. Al riguardo, tutte le eccezioni sollevate dalla difesa dei convenuti Società cooperativa ELIANA e PIERANNI, per quanto altamente suggestive ed articolate, non hanno pregio e devono essere respinte, in quanto mirano erroneamente a spostare a valle il baricentro della delibazione relativamente all’elemento oggettivo della condotta, indugiando sui fatti accaduti nella fase gestionale ed operativa attinente all&#8217;ospitalità assicurata ai minori, su richiesta degli Enti sanitari o del Tribunale per i minorenni, mettendo in risalto, tra l’altro, la complessa e delicata vicenda che ha riguardato il minore G.M., mentre il comportamento antigiuridico addebitato dalla Procura Regionale si pone chiaramente a monte, essendo incentrato sull’ipotesi, in concreto ormai acclarata, di un accreditamento viziato in origine dal deposito di un Progetto di funzionamento assolutamente in contrasto con la disciplina regionale vigente. Ma se questo rappresenta il nucleo centrale dell’imputazione sostenuta dall’Ufficio Requirente, nessuna rilevanza possono assumere gli obblighi incombenti sulla residenza Pratolungo circa la permanenza dei minori assegnati alla struttura, che il collegio difensivo ha qualificato ineludibili come se si trattasse di una causa sopravvenuta di forza maggiore imperiosa ed incoercibile, capace di escludere, di per sé, la responsabilità dei convenuti, considerato che dagli atti versati nel fascicolo processuale si evince come unicamente il Progetto di funzionamento, contenente una clausola illegittima, abbia determinato in via immediata e diretta i presupposti affinché tali fatti si verificassero successivamente; in altre parole, la circostanza che i minori siano stati collocati presso la residenza condotta dalla Società cooperativa ELIANA, su disposizione dei competenti Enti sanitari o dell’Autorità Giudiziaria, come risulta dalla copiosa documentazione depositata dai convenuti, non giustifica assolutamente la condotta antigiuridica contestata, che si attaglia alla fase prodromica di natura amministrativa che precede la gestione dei servizi in rassegna, poiché la struttura viene necessariamente individuata dalle Amministrazioni deputate all’esercizio della funzione assistenziale a favore dei disabili tra quelle già accreditate dalla Regione. D’altro canto, occorre valorizzare in tale ottica il fondamentale ed immanente principio dell’autoresponsabilità che governa tutte le azioni umane, in forza del quale ciascuno risponde di tutte le conseguenze che comunque scaturiscono dalle proprie condotte illecite, non essendo possibile invocare l’affidamento concernente l’apparenza ingenerata dall’avvenuto accreditamento della struttura, poiché la palese discrasia tra lo stesso e la realtà, così come configurata dalle norme regionali, dipende unicamente dal comportamento antigiuridico imputabile proprio a colui che invoca siffatto affidamento (ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza nr. 5 del 2016). Per quanto concerne la lunga permanenza presso la residenza Pratolungo del minore G.M., inserito nella struttura sin dal 13.08.2012, la cui prosecuzione è stata effettivamente ordinata dal Tribunale per i minorenni di Genova con provvedimento del 04.09.2013, a seguito di relativa CTU, è agevole replicare che la decisione in questione è stata adottata, dopo aver vagliato l’estrema delicatezza del caso, per salvaguardare la serenità del ragazzo e risparmiare allo stesso un improvviso cambiamento di ambiente e relazionale che sarebbe risultato traumatico e sicuramente nocivo per la sua salute, ma tale scelta obbligata non può certo scriminare, né attenuare, la precisa ed evidente responsabilità dei convenuti, per avere cagionato consapevolmente una situazione sostanzialmente irreversibile se non a prezzo di gravi conseguenze per il minore, che la citata Autorità Giudiziaria ha inteso in ogni caso scongiurare. In definitiva, tirando le fila delle precedenti considerazioni, se l’accreditamento non fosse stato inficiato dalla piattaforma programmatica inerente ad un Progetto di funzionamento che violava apertamente la normativa regionale, con l’inserimento della formulazione riportata in premessa che includeva anche i soggetti di almeno 16 anni, il prefato G.M., come del resto gli altri due minori, non sarebbero mai stati collocati presso la residenza assistenziale Pratolungo, recidendo in radice l’angoscioso e comprensibile dilemma che si è posto non soltanto per gli Enti sanitari coinvolti, i Servizi sociali ed il Tribunale per i minorenni, ma anche per i familiari del ragazzo in questione, già duramente provati per le vicissitudini e le condizioni di salute del proprio congiunto.<br />
Pacifico il nesso eziologico, sul rilievo che i pagamenti indebiti effettuati a favore della Società cooperativa ELIANA derivano in linea retta dal Progetto di funzionamento viziato all’origine in maniera insanabile, a mente dell’articolo 1223 del C.C., come in precedenza già ampiamente lumeggiato, la Sezione deve ora concentrarsi sulla delibazione inerente al requisito soggettivo. In tale prospettiva, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile e corretta la ricostruzione propugnata dal Pubblico Ministero contabile, che nella specifica fattispecie ha teorizzato la sussistenza del cosiddetto dolo contrattuale. A tal proposito, non è superfluo rammentare che da molti anni ormai la giurisprudenza della Corte dei Conti (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 504 del 2009, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1015 del 1999, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 390 del 2004, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza nr. 998 del 2007, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenza nr. 1707 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 294 del 2009, Sezione Giurisdizionale Calabria, Sentenza nr. 171 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 161 del 2011) ha individuato nel giudizio di responsabilità amministrativa, che presenta un fondamento di carattere contrattuale ed è caratterizzato dall’inadempimento di preesistenti doveri ed obblighi nascenti dal rapporto di impiego o di servizio, la possibilità di contestare il dolo civile contrattuale o “in adimplendo”; quest’ultimo si differenzia dal dolo penale, al quale è assimilabile il dolo extracontrattuale produttivo di responsabilità aquiliana, in quanto attiene all’inadempimento di uno specifico obbligo preesistente quale ne sia la sua fonte. In altri termini, il dolo penale viene in rilievo come diretta e cosciente intenzione di nuocere, ossia di agire ingiustamente a danno di altri da parte di persona imputabile, mentre il dolo contrattuale consiste nel proposito consapevole di non adempiere all’obbligo stesso, ossia di violare intenzionalmente i doveri riconducibili all’espletamento del rapporto di impiego, ovvero di servizio per quanto concerne i soggetti privati. Alla luce delle prefate coordinate ermeneutiche, coglie pienamente nel segno, diversamente da quanto opinato dai legali dei convenuti PIERANNI e S.C.S., i quali hanno inteso enfatizzare l’assoluta buona fede del menzionato amministratore, il rilievo sviluppato dalla Procura Regionale nell’atto di citazione, secondo cui la condotta antigiuridica è stata realizzata con dolo contrattuale. Dagli atti di causa, infatti, emerge nitida la circostanza che il suddetto PIERANNI è venuto meno, con coscienza e volontà, all’obbligo essenziale su cui si fonda il rapporto di servizio con le competenti Amministrazioni pubbliche, integrato dall’accreditamento della struttura assistenziale Pratolungo, poiché ha indicato nel Progetto di funzionamento una clausola, quella relativa alla possibilità di accogliere minori di almeno 16 anni, apertamente in contrasto con la normativa regionale applicabile alla R.A.F. per disabili di Tipo A. Tale conclusione risulta vieppiù avvalorata da una serie di elementi significativi e sintomatici, dalla valenza convergente, che non sono sfuggiti all’attenzione del Collegio: in prima battuta, è lo stesso PIERANNI che nel corso della deposizione in sede di audizione personale, compendiata nel verbale redatto in data 29.07.2014, dichiara con riferimento alla struttura Pratolungo quanto di seguito indicato: “E’ una Residenza assistenziale flessibile di Tipo A, autorizzata ed accreditata dalla Regione Piemonte e dalla ASL AL di appartenenza. Come tale è una struttura destinata ad ospitare soggetti con potenzialità di recupero o mantenimento delle capacità residue. La distinzione con quelle di Tipo B sta nel fatto che le disabilità ospitate nel secondo tipo non hanno alcun margine di miglioramento. Noi trattiamo più che altro anomalie comportamentali. La R.A.F. di Tipo A è disciplinata dalla D.G.R. nr. 230/1997 dove è previsto, quale vocazione del presidio, il trattamento residenziale di soggetti disabili adulti”; non vi è traccia, dunque, nelle suddette dichiarazioni della presunta convinzione di avere operato nel pieno rispetto della disciplina di riferimento.&nbsp;&nbsp;In seconda battuta, l’ardita tesi sostenuta dalla difesa, circa il difetto anche della sola colpa grave, si rivela del tutto inverosimile ed inattendibile, atteso che il menzionato PIERANNI aveva già gestito in precedenza la residenza Pratolungo prima del subentro della Società cooperativa ELIANA, per cui, lavorando nel settore dei servizi socio-assistenziali da diversi anni, era certamente a conoscenza della disciplina regionale contemplata per le R.A.F. di Tipo A, che non ammetteva la possibilità di ospitare minori; nel momento in cui ha presentato il Progetto di funzionamento con la clausola sopra riportata, dando luogo ad una tipologia di accreditamento improprio ed anomalo, pertanto, il convenuto ha agito nella piena consapevolezza di violare la suddetta disposizione cogente ed inderogabile per trarne un vantaggio futuro. In terza battuta, la normativa applicabile alle strutture rientranti nella categoria delle R.A.F. di Tipo A era indubbiamente, sul punto specifico afferente all’assoluta inibizione di ospitare minori, chiara, lineare, semplice ed univoca, con il precipitato che nessun dubbio interpretativo poteva ragionevolmente sorgere in capo al convenuto, il quale era dotato di elevata qualificazione ed esperienza in materia. Del resto, preme evidenziare che la pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 2471 del 2010), alla quale la Sezione intende prestare completa adesione assicurandone la continuità, ha sempre sostenuto il principio, come validamente messo in risalto dall’Ufficio Requirente, secondo cui il privato chiamato a garantire un servizio di interesse generale, con l’impiego di ingenti fondi di matrice pubblica, ha sempre l’obbligo di documentarsi preventivamente in modo puntuale e rigoroso, nonché di approfondire con la massima diligenza ed attenzione gli istituti giuridici oggetto della propria attività, tanto più in tema di servizi assistenziali a favore di persone disabili, non essendo configurabile alcuna ipotesi di giustificata ignoranza e buona fede, trattandosi di soggetti chiamati all’espletamento di così rilevanti ed essenziali funzioni pubbliche, sui quali grava, in ogni caso, l’onere di conoscenza e di ottemperanza dei doveri e degli adempimenti propri degli incarichi che si apprestano a svolgere, con il loro pieno consenso, nell’interesse della collettività dei cittadini, assumendo la qualifica di agenti pubblici; anche su tale crinale, il suddetto amministratore è venuto meno ad un suo preciso ed ineludibile impegno. In ultima analisi, ritengono questi Giudici che il nominato PIERANNI, nella veste di amministratore unico della Società cooperativa ELIANA, avvalendosi delle proprie prerogative abbia deliberatamente depositato, in concomitanza con la voltura della gestione, un Progetto di funzionamento, necessario per ottenere il relativo accreditamento, non in linea con le previsioni normative vigenti, per un verso, delineando in modo consapevole e volontario un progetto strumentalmente destinato a consentire l’inserimento di minori presso la residenza Pratolungo, allo scopo di eludere il divieto di accogliere tali soggetti sancito espressamente per la R.A.F. di Tipo A, per altro verso, confidando nelle eventuali falle della procedura di controllo e nella presunta efficacia sanante derivante dall’avvenuta asseverazione del predetto documento. In tale ottica, preme sottolineare che l’articolo 1225 del C.C., pacificamente applicabile alla presente fattispecie poiché l’istituto della responsabilità amministrativa ha natura spiccatamente contrattuale, prevede una fascia di sicurezza soltanto a favore del debitore che non sia in dolo, mentre qualora la condotta realizzata sia intenzionale, come nell’ipotesi in rassegna, il medesimo risponde integralmente di tutte le conseguenze dannose che ne sono derivate, comprese quelle che non potevano prevedersi nel momento in cui è sorta l’obbligazione, e tale ulteriore e mirato elemento normativo contribuisce a confutare la tesi dei patrocinatori in merito allo svolgimento dei fatti verificatisi dopo la prima visita ispettiva della Commissione di Vigilanza, che secondo la suddetta difesa non sarebbero stati dipendenti dalla volontà dell’amministratore PIERANNI.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Residua alla delibazione della Sezione l’apprezzamento in ordine alla quantificazione del danno cagionato dai citati convenuti con il proprio comportamento antigiuridico. A tal proposito, giova ribadire che la Società cooperativa ELIANA&nbsp;ha percepito illegittimamente le rette ed i rimborsi versati dagli Enti pubblici in parola, a fronte dell’ospitalità concernente i suddetti tre minori nel periodo dal 2010 al 2014, per un servizio che non era autorizzata a fornire e, comunque, per prestazioni certamente non adeguate e non aderenti alle specifiche necessità di soggetti che non avevano raggiunto la maggiore età; i pagamenti effettuati dalle singole Amministrazioni competenti, di conseguenza, sono da considerare indebiti per avere gli stessi una causa illecita. Circa l’evidente inadeguatezza ed inidoneità delle prestazioni offerte dalla residenza Pratolungo ai menzionati tre minori, il Collegio intende valorizzare come indiscutibile elemento probatorio il contenuto dell’informativa inviata dalla Commissione di Vigilanza della ASL AL alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, a seguito del sopralluogo ispettivo esperito in data 14.05.2013, nella quale si legge, tra l’altro, con riferimento al suddetto minore G.M., un resoconto davvero triste e desolante, cioè che “le condizioni di vita si presentavano precarie”, “il paziente giaceva scalzo e con pigiama imbrattato nella zona lombare, coperto parzialmente da un lenzuolo, su una rete con materasso a terra”, “il paziente presentava una frattura al secondo metacarpo della mano destra, che non era presente al primo sopralluogo del 22 marzo 2013” ed, infine, che “la gestione del minore è affidata ad un operatore senza titolo, definito affiancatore”. D’altra parte, dalla deposizione resa dallo stesso PIERANNI in data 29.07.2014, si evince che la residenza Pratolungo non aveva predisposto i necessari servizi aggiuntivi, rispetto a quelli assicurati agli adulti, previsti dalla normativa di riferimento per garantire una adeguata ospitalità a beneficio di minori disabili.<br />
Questi Giudici, tuttavia, in funzione di tutti gli elementi di fatto che connotano la fattispecie in esame, nella loro irripetibile unicità e peculiarità, ravvisano gli estremi per accogliere parzialmente l’eccezione formulata in via subordinata dai patrocinatori, i quali hanno invocato&nbsp;la compensazione del pregiudizio cagionato con i vantaggi economici ottenuti dalle Amministrazioni in questione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni. Sebbene i servizi assistenziali forniti dalla residenza Pratolungo non fossero affatto aderenti alle specifiche necessità dei minori, come appare dimostrato, tra l’altro, dal contenuto eloquente della prefata informativa, a seguito della quale la suddetta Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha sentito l’esigenza di notiziare, con nota del 14.06.2013, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, identificando la responsabilità del citato PIERANNI per il reato di cui all’articolo 591, comma 3, del C.P., non può essere trascurato il rilievo che se i tre minori accolti presso la citata struttura fossero stati collocati altrove gli Enti pubblici competenti avrebbero comunque sostenuto delle spese a fronte dell’attività erogata presumibilmente da altre residenze private all’uopo dedicate; in particolare, la Sezione ritiene che le prestazioni attinenti all’alloggiamento dei medesimi, alla loro mera vigilanza e custodia nel corso della giornata ed alla somministrazione della colazione e dei due pasti giornalieri, possano essere valorizzate dal punto di vista economico come concreti ed effettivi risparmi di spesa ottenuti dalle Amministrazioni in rassegna nel periodo interessato, integrando il presupposto della norma sopra richiamata per il riconoscimento di una parziale compensazione.&nbsp;La consolidata giurisprudenza, infatti, ha chiarito che l’utilità della prestazione è un concetto funzionale, costituendo l’arricchimento una nozione derivata, tesa alla misurazione del vantaggio ricavato; in tale ottica, l’arricchimento non deve essere valutato unicamente come accrescimento patrimoniale, ben potendo consistere anche in un risparmio di spesa. Prendendo l’abbrivo da siffatta asserzione, il Collegio, in via equitativa a mente dell’articolo 1226 del C.C., reputa che l’importo complessivo da risarcire ai mentovati Enti pubblici da parte dei convenuti, in solido tra loro essendo la condotta illecita connotata dal dolo contrattuale, a tenore dell’articolo 1, comma 1 quinquies, della Legge nr. 20 del 1994, debba essere ridotto ad Euro 50.000,00, a titolo di parziale compensazione del danno con i vantaggi di natura economica ottenuti dai suddetti Enti pubblici, anche tenendo conto delle somme oggetto delle fatture emesse dalla Società cooperativa ELIANA per il periodo successivo al 04.09.2013, data di emissione del provvedimento cogente del Tribunale per i minorenni di Genova che ha disposto la permanenza del minore G.M. presso la residenza Pratolungo. Proiettando la medesima quota degli importi erogati dalle singole Amministrazioni pubbliche alla prefata struttura, opportunamente arrotondata, rispetto all’intera somma rivendicata da parte pubblica nella citazione, sulla cifra individuata dal Collegio di Euro 50.000,00, ne discende che i convenuti PIERANNI e S.C.S. devono risarcire l’importo di Euro 46.500,00 a favore della ASL 3 GE, l’importo di Euro 2.000,00 a favore della ASL AL e l’importo di Euro 1.500,00 a favore del C.I.S.A. 12 di Nichelino.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Alla medesima conclusione di colpevolezza pervengono questi Giudici con riferimento alla posizione del convenuto CAVALIERE, chiamato in giudizio dall’Ufficio Requirente quale Presidente della Commissione di Vigilanza della ASL AL, in occasione della procedura relativa al subentro nell’autorizzazione al funzionamento ed al successivo accreditamento della Società cooperativa ELIANA. La tesi accusatoria predicata dalla Procura Regionale si appalesa solida e convincente, con riferimento allo svolgimento dei fatti che costituiscono il fondamento della responsabilità del prefato Presidente della Commissione di Vigilanza. In ordine alla delibazione concernente la sussistenza o meno del necessario nesso causale, sul quale si è lungamente soffermata la difesa, la Sezione ritiene pacificamente integrato il menzionato requisito, sul rilievo che la condotta posta in essere dai componenti della Commissione di Vigilanza ha indubbiamente agevolato il disegno illecito concepito dal convenuto PIERANNI, rendendo possibile l’accreditamento improprio ed anomalo della residenza Pratolungo; a tal proposito, è sufficiente osservare che qualora i predetti membri dell’Organo collegiale in parola avessero rilevato la difformità tra la clausola inserita nel Progetto di funzionamento e le pertinenti disposizioni regionali, il pregiudizio erariale non si sarebbe verificato, atteso che la domanda di accreditamento sarebbe stata respinta, ovvero sarebbe stato chiesto alla Società cooperativa ELIANA di espungere la formulazione illegittima afferente ai minori. Anche l’eccezione di difetto di colpa grave non intercetta il favorevole avviso del Collegio, in relazione alla dinamica degli avvenimenti quali emergono dagli atti di causa nella loro obiettiva concatenazione. Certamente sulla condotta dei singoli componenti del menzionato Organo collegiale aleggiano indiscutibili profili di colpa e di negligenza, in quanto la Commissione di Vigilanza avrebbe dovuto, da un lato, constatare l’incompatibilità della clausola presente nel Progetto di funzionamento con la normativa vigente, dall’altro, pretendere una tempestiva rettifica prima di asseverare la richiesta promossa dalla Società cooperativa ELIANA; nel caso specifico, il contegno serbato dal convenuto CAVALIERE, il quale peraltro rivestiva il ruolo di Presidente, raggiunge la soglia della colpa grave richiesta dall’articolo 1, comma 1, della Legge nr. 20 del 1994. Militano a favore della descritta conclusione diversi fattori concreti e significativi, nonché le correlate osservazioni che promanano prepotentemente dai medesimi: in primo luogo, la circostanza che si trattasse di una procedura di subentro e non di una prima richiesta non può costituire una esimente oggettiva, considerato che il grado di diligenza da osservare nello svolgimento di qualsiasi istruttoria deve essere comunque elevato e proporzionato, tanto più nel caso di accreditamento di una struttura privata deputata all’offerta di servizi assistenziali a favore di soggetti disabili, chiamata quindi a garantire con cospicue erogazioni pubbliche una funzione delicata ed essenziale sul territorio, ad integrazione del Servizio sanitario regionale; in secondo luogo, la Commissione di Vigilanza era composta, secondo quanto affermato dal nominato CAVALIERE nella deposizione del 12.09.2014, da sei membri di diritto, compreso il funzionario amministrativo con il compito di Segretario, tutti altamente qualificati in materia, e poteva essere integrata all’occorrenza da altre figure professionali in ragione dell’oggetto dell’attività, con il precipitato che, fermo restando il principio basilare del rispetto della collegialità nello sviluppo continuativo dei lavori, l’istruttoria o comunque la disamina preliminare della documentazione a corredo delle domande avanzate dalla menzionata Società cooperativa, tra cui il Progetto di funzionamento, ben potevano essere delegate, anche su indicazione del Presidente, ad almeno uno dei componenti della stessa, in funzione di una preventiva suddivisione delle trattazioni, che successivamente avrebbe riferito l’esito del controllo al “plenum” per assumere le pertinenti decisioni finali. Non appare giustificabile, pertanto, che nessuno dei sei membri della Commissione di Vigilanza abbia individuato la clausola illegittima apposta nel Progetto di funzionamento, e tale evenienza denota grave trascuratezza dei propri doveri di servizio; in terzo luogo, il suddetto Progetto di funzionamento, che rappresenta lo snodo centrale della domanda di accreditamento quale vero e proprio manifesto programmatico della struttura, si compone, escluso il frontespizio, di sole 15 pagine tutte scritte con caratteri molto grandi e facilmente leggibili, mentre la formulazione che annovera tra i beneficiari dei servizi assistenziali i disabili di età compresa tra i 16 ed i 65 anni compare subito a pagina 2, proprio sotto la dicitura in grassetto e maiuscolo “DESTINATARI”, con l’effetto che anche soltanto il controllo speditivo del contenuto di ogni foglio del documento avrebbe permesso a qualsiasi membro dell’Organo collegiale di disvelare agevolmente il carattere illegittimo della clausola in questione; appare quindi oltremodo verosimile la tesi secondo la quale il suddetto Progetto di funzionamento non è stato controllato da nessuno dei sei componenti della Commissione di Vigilanza, in quanto la pratica di accreditamento della struttura Pratolungo è stata presumibilmente asseverata in modo affrettato, inerziale e pressoché automatico.<br />
Pervenuti dunque al contesto inerente alla quantificazione del danno da addebitare, sebbene in via sussidiaria a titolo di colpa grave, al suddetto CAVALIERE, questi Giudici non ritengono convincente la tesi propugnata dalla Procura Regionale nell’atto di citazione, poiché la quota da imputare al medesimo certamente non potrebbe mai essere individuata, per definizione, nell’intero importo del danno cagionato dai primi due convenuti, secondo i canoni avallati dalla consolidata e granitica giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 4/QM/1999). Nelle fattispecie di concorso plurisoggettivo misto, in cui taluni compartecipi abbiano agito con dolo mentre altri con colpa grave, quest’ultimi possono essere chiamati a rispondere soltanto fino a concorrenza della somma, correlata alla quota del danno addossata dalla Sezione, per cui sono stati condannati, rimanendo fermo ed intangibile, tuttavia, il nitido principio secondo cui la somma delle quote tra tutti i vari compartecipi, dolosi e colposi, deve essere sempre pari rigorosamente al nocumento provocato, evitando quindi di effettuare improprie duplicazioni, sebbene poi i primi rispondano nella fase esecutiva per l’intero pregiudizio in via principale, in virtù dell’acclarato requisito soggettivo del dolo, mentre i secondi solo in via sussidiaria. Nel caso specifico, il Collegio, alla luce degli elementi di fatto che connotano la presente controversia, e tenuto conto dei criteri fissati dall’articolo 82 del R.D. nr. 2440 del 1923, vera e propria norma cardine del sistema, stima che la quota del danno di Euro 50.000,00, come sopra determinato, imputabile ai componenti della Commissione di Vigilanza sia pari ad Euro 18.000,00.<br />
A questo punto occorre&nbsp;considerare, secondo quanto già lumeggiato in premessa, che la prevalente giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 5/QM/2001, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 283 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenze nr. 1707 del 2008 e nr. 2583 del 2013, Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, Sentenza nr. 11 del 2014, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Ordinanza nr. 45 del 2010, Sentenze nr. 94 del 2011, nr. 142 del 2012, nr. 124 del 2014 e nr. 188 del 2015), ha affermato in modo netto il principio secondo cui il Giudice contabile ha l’obbligo, nel decidere sulla responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, di tenere conto anche in astratto degli eventuali concorsi causali, nella produzione del nocumento erariale, di altri dipendenti o agenti pubblici, ovvero di soggetti privati non sottoposti alla giurisdizione di questa Corte, pur se non direttamente evocati nella controversia dall’Ufficio Requirente o non convenibili, come nel caso di difetto di colpa grave o di prescrizione dell’azione, a tal fine provvedendo alla riduzione dell’addebito in favore delle parti in causa, nei limiti delle quote corrispondenti all’effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata. Sotto il profilo del nesso eziologico, certamente appare oltremodo significativo il comportamento degli altri cinque membri della Commissione di Vigilanza, considerato che nell’ambito di qualsiasi Organo collegiale l’attività di ciascuno dei componenti svolta in modo congiunto si fonde nella volontà comune manifestata verso l’esterno mediante l’adozione della deliberazione, mentre il contegno di ogni membro mantiene, sul piano squisitamente interno, la sua autonoma rilevanza anche ai fini delle responsabilità individuali, tra cui quella gestoria rimessa alla giurisdizione di questa Corte, alla luce del fondamentale postulato della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 15/QM/1999); si può ben affermare senza possibilità di smentita, che proprio la figura dell’Organo collegiale offre plasticamente ed in modo preclare la proiezione concreta dell’applicazione del citato principio della parziarietà, non rispondendo quindi al menzionato criterio primario l’addebito dell’intero pregiudizio al solo Presidente, in quanto tutti i componenti, eccetto coloro che si astengono o manifestano formalmente il proprio dissenso, concorrono sempre e comunque all’emissione della deliberazione sul versante del nesso eziologico. In tale prospettiva, il danno che deve essere imputato al convenuto CAVALIERE, in ragione del numero dei membri della Commissione di Vigilanza, è pari ad un sesto della prefata somma di Euro 18.000,00, per cui lo stesso è chiamato a risarcire l’importo complessivo di Euro 3.000,00 in via sussidiaria.&nbsp;Proiettando la medesima quota degli importi erogati dalle singole Amministrazioni pubbliche alla prefata struttura, opportunamente arrotondata, rispetto all’intera somma rivendicata da parte pubblica nella citazione, sulla cifra individuata dal Collegio di Euro 3.000,00, ne discende che il convenuto CAVALIERE deve risarcire l’importo di Euro 2.790,00 a favore della ASL 3 GE, l’importo di Euro 120,00 a favore della ASL AL e l’importo di Euro 90,00 a favore del C.I.S.A. 12 di Nichelino.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Per tutto quanto precede, la Sezione condanna Luca PIERANNI e la Società Cooperativa Sociale ELIANA, a titolo di dolo, in solido tra loro, al pagamento in favore della ASL 3 GE per l’importo di Euro 46.500,00, della ASL AL per l’importo di Euro 2.000,00 e del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino per l’importo di Euro 1.500,00, e condanna Riccardo CAVALIERE, a titolo di colpa grave, in via sussidiaria, al pagamento in favore della ASL 3 GE per l’importo di Euro 2.790,00, della ASL AL per l’importo di Euro 120,00 e del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino per l’importo di Euro 90,00, oltre per tutti i suddetti importi alla rivalutazione monetaria dal momento consumativo del danno, identificato dalla data del 22.03.2013 in cui è avvenuta la prima visita ispettiva, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza in via principale dei convenuti PIERANNI e Società Cooperativa Sociale ELIANA e vanno liquidate come al dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,</div>
<div style="text-align: center;"><strong>CONDANNA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Luca PIERANNI e la Società Cooperativa Sociale ELIANA, a titolo di dolo, in via principale, in solido tra loro, al pagamento in favore della ASL 3 GE per l’importo di Euro 46.500,00, della ASL AL per l’importo di Euro 2.000,00 e del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino per l’importo di Euro 1.500,00, e Riccardo CAVALIERE, a titolo di colpa grave, in via sussidiaria, al pagamento in favore della ASL 3 GE per l’importo di Euro 2.790,00, della ASL AL per l’importo di Euro 120,00 e del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino per l’importo di Euro 90,00, oltre per tutti i suddetti importi alla rivalutazione monetaria dal momento consumativo del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.<br />
Le spese di giudizio, computate in Euro 950,67 (NOVECENTOCINQUANTA/67), seguono la soccombenza dei convenuti condannati solidalmente in via principale e devono essere liquidate a favore dell’erario dello Stato.<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.<br />
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 13 aprile 2016.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE F.F.<br />
(F.to Dott. Tommaso Parisi)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(F.to Dott. Luigi Gili)<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il&nbsp;<strong>10 Maggio 2016</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(F.to Antonio Cinque)</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-12-1-2016-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-12-1-2016-n-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.2</a></p>
<p>Pres. Coppola &#8211; Rel. Parisi Responsabilità dell’amministratore di società privata che abbia distratto dalla finalità pubblica la sovvenzione di scopo concessa&#160;&#8211;&#160; Finanziamento pubblico con vincolo di scopo – Distrazione dalla finalità prevista ad opera dell’amministratore della persona giuridica privata – Ne rispondono tanto la persona giuridica che quella fisica Come</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-12-1-2016-n-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coppola &#8211; Rel. Parisi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Responsabilità dell’amministratore di società privata che abbia distratto dalla finalità pubblica la sovvenzione di scopo concessa&nbsp;&#8211;&nbsp;<br />
Finanziamento pubblico con vincolo di scopo – Distrazione dalla finalità prevista ad opera dell’amministratore della persona giuridica privata – Ne rispondono tanto la persona giuridica che quella fisica</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito sin dall’Ordinanza nr. 20434 del 2009, la Corte dei Conti ha giurisdizione anche per l’azione di danno erariale proposta nei confronti non già della società privata a favore della quale il finanziamento sia stato erogato, ma direttamente di chi,&nbsp; nella veste di persona fisica che ha agito per conto dell’Ente, avvalendosi fraudolentemente dello schermo societario creato per esigenze meramente strumentali, abbia distratto le somme oggetto della sovvenzione, così frustrando gli scopi perseguiti dalla Pubblica Amministrazione erogatrice; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, l’instaurazione di siffatto legame che giustifica la cognizione della Magistratura contabile è correlata, infatti, non solo alla riferibilità alla società beneficiaria del contributo degli effetti degli atti posti in essere dai suoi organi, ma anche all’attività stessa di chi, disponendo degli importi corrisposti in modo diverso da quello preventivato o realizzando i presupposti per la loro illegittima percezione, abbia provocato lo svilimento del fine di interesse generale perseguito dall’Amministrazione. Tale asserzione è stata successivamente ribadita in altre numerose pronunce della Suprema Corte, che hanno concordemente propugnato l’indirizzo secondo cui, essendo rinvenibile il dato fondante della responsabilità nella distrazione di fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano in via solidale sia il soggetto al quale il finanziamento sia stato materialmente erogato, ossia la società commerciale privata, sia tutti i soggetti persone fisiche, legati in maniera organica alla compagine destinataria della sovvenzione, che li hanno distratti per averne avuto la concreta disponibilità ovvero hanno sviluppato le condizioni necessarie per il loro indebito incameramento (ex multis SS.UU. nnrr. 5019 del 2010, 10062 del 2011 e 295 del 2013), non senza rilevare, peraltro, quale ulteriore fattore dirimente, che l’amministratore assume indubbiamente la qualificazione di agente contabile di fatto avendo il maneggio delle risorse pubbliche gestite, integralmente asservite alla effettiva realizzazione del programma o del progetto individuato dall’Ente pubblico che rappresenta il rigido vincolo di scopo sotteso alla contribuzione. In definitiva, la normativa di settore concernente l’istituto della responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti e degli agenti pubblici mira a garantire il risarcimento del danno erariale, il quale, intaccando il patrimonio di soggetti pubblici e recando pregiudizio, di conseguenza, all’intera comunità dei cittadini, deve trovare necessariamente ristoro nel superiore interesse della collettività; ma se questo è l’obiettivo precipuo del legislatore, soggiunge il consolidato orientamento sostenuto dalla Corte di legittimità, appare certamente più aderente al sistema l’interpretazione che aumenta il numero degli obbligati e non quella che li diminuisce, tenendo indenni per di più proprio coloro, persone fisiche collegate in modo organico alla società, che avendo cagionato materialmente il danno, spesso con gravi condotte penalmente rilevanti, dovrebbero essere i primi a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro illecito operato (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nnrr. 23332 del 2009, 30786 del 2011 e 19891 del 2014).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>&#8203;SENT. N. 2/16<br />
REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE<br />
PER LA REGIONE PIEMONTE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai seguenti Magistrati:<br />
Dott. Giovanni COPPOLA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
Dott. Tommaso PARISI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore<br />
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Primo Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità iscritto al nr.&nbsp;<strong>19729</strong>&nbsp;del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro&nbsp;<strong>DE PASQUALE Duccio</strong>, nato a Torino il 30.05.1962;<br />
Uditi, nella pubblica Udienza del 16 dicembre 2015, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott. Giancarlo ASTEGIANO;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;<br />
Ritenuto in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">In relazione agli articolati accertamenti effettuati dal Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino, su delega della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale, è emersa l’indebita percezione di molteplici ed ingenti contributi comunitari a valere sui fondi strutturali della programmazione 2000-2006, nonché di finanziamenti nazionali a gestione regionale assentiti a tenore della Legge nr. 598 del 1994 e destinati all’attività di ricerca, da parte delle società SKIP s.r.l., FOOD SERVICE s.r.l. e LA COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO s.r.l., tutte riconducibili direttamente o indirettamente alla titolarità personale ed esclusiva, o comunque assolutamente predominante, dell’odierno convenuto, per un totale di sovvenzioni pari ad Euro 1.730.074,09 ottenute durante l’arco temporale pluriennale compreso tra il 2003 ed il 2007. Il procedimento penale instaurato a seguito delle indagini in parola nei confronti del nominato DE PASQUALE, nella veste di amministratore di diritto e di fatto delle predette compagini, si è concluso con la condanna dello stesso per il reato di cui all’articolo 640 bis del C.P. sia in primo grado, con la Sentenza del Tribunale di Torino, Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari, nr. 3050 del 13.11.2008, sia nel grado successivo, con la Sentenza della Corte d’Appello di Torino, I Sezione Penale, nr. 1813 del 18.05.2009, passata in giudicato in data 24.02.2010 per effetto della Sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso. La Regione Piemonte e la società controllata Finpiemonte s.p.a., ciascuna per la parte di propria competenza, si sono attivate per il sollecito recupero delle sovvenzioni erogate, disponendo la revoca degli atti di concessione relativamente ai seguenti importi:<br />
1) SKIP s.r.l.: Euro 201.368,50, cui si aggiunge l’importo di Euro 335.190,41 gestito dall’Istituto Mediocredito Centrale s.p.a., per un ammontare complessivo di Euro 536.558,91;<br />
2) FOOD SERVICE s.r.l.: Euro 99.100,00;<br />
3) LA COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO s.r.l.: Euro 715.587,20, cui si aggiungono le ulteriori somme di Euro 112.000,00 e 266.827,98, gestite, rispettivamente, dall’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura e dal suddetto Istituto Mediocredito Centrale s.p.a., per un totale complessivo di Euro 1.094.415,18.<br />
I suddetti contributi sono stati parzialmente recuperati, anche in virtù dell’acquisizione di tutte le somme giacenti sui diversi conti correnti bancari rientranti nella disponibilità del convenuto e dei suoi familiari, oggetto del sequestro preventivo disposto dall’A.G.O. nell’ambito del procedimento penale, mentre la parte residua è stata iscritta a ruolo esecutivo e, precisamente, in merito alla posizione afferente a ciascuna delle predette società, la Procura Regionale ha rappresentato in modo analitico nell’atto di citazione la situazione contabile di seguito elencata:<br />
1) SKIP s.r.l.: importi recuperati nell’anno 2009 Euro 112.870,26; iscritti a ruolo Euro 110.288,43 (di cui Euro 88.498,24 per quota capitale ed Euro 21.790,19 per interessi legali). Con riferimento alla quota dei finanziamenti gestita da Mediocredito Centrale s.p.a., sono stati iscritti a ruolo Euro 445.905,25 (di cui Euro 337.440,00 per quota capitale ed Euro 108.465,25 per interessi legali). La società in questione è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 12.12.2013 e non è risultata intestataria di beni aggredibili tramite procedure esecutive; l’iscrizione a ruolo nei confronti dell’odierno convenuto, in qualità di liquidatore della medesima, non ha avuto, allo stato, alcun esito positivo;<br />
2) FOOD SERVICE s.r.l.: importi recuperati Euro 55.547,15; iscritti a ruolo Euro 57.072,90 (di cui Euro 43.552,85 per quota capitale, Euro 10.850,63 per interessi legali ed Euro 2.669,42 per interessi di mora). Nel corso della procedura di recupero la compagine societaria in rassegna è fallita; la richiesta della Regione Piemonte di insinuazione al passivo fallimentare è stata accettata per la quota corrispondente alla cartella di pagamento, ma il G.D. ha emesso Decreto ai sensi dell’articolo 102 della Legge fallimentare concernente “Previsione di insufficiente realizzo”. Il fallimento è attualmente in fase di chiusura;<br />
3) LA COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO s.r.l.: importi recuperati Euro 401.098,08. Nelle more della procedura di recupero, la società in parola è fallita; Finpiemonte s.p.a. ha avanzato istanza di insinuazione al passivo fallimentare in qualità di creditore munito di privilegio. La richiesta è stata accettata, per cui è stata incamerata la somma di Euro 62.866,86 dal primo riparto e non ve ne sono stati di ulteriori. Il totale dei finanziamenti recuperati, pertanto, ammonta ad Euro 463.964,94.<br />
Sulla base delle risultanze rivenienti dal procedimento penale e degli altri elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del nominato DE PASQUALE, ha emesso l’invito a dedurre, ai sensi dell’articolo 5, 1° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19, nei confronti dello stesso, in qualità di amministratore di diritto e di fatto delle prefate società beneficiarie dei finanziamenti in precedenza delineati, in funzione del pregiudizio patrimoniale derivante dall’indebita percezione dei medesimi contributi comunitari e nazionali. Il convenuto non ha presentato deduzioni scritte né ha chiesto di essere ascoltato personalmente.<br />
Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 08.04.2015, con cui veniva contestato al citato DE PASQUALE un danno complessivo cagionato alla Regione Piemonte di Euro 1.097.691,74, pari alla differenza tra il totale di tutti gli importi correlati ai contributi corrisposti negli anni indicati in premessa alle tre società comunque riconducibili al convenuto, e quelli già incamerati dall’Amministrazione a seguito dell’esperimento delle parallele procedure di recupero, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.<br />
Il convenuto non si è costituito in giudizio.<br />
Nel corso del suo intervento il rappresentante della Procura Regionale ha richiamato l’atto introduttivo, chiedendo l’accoglimento integrale della domanda.<br />
Considerato in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto alla Regione Piemonte, nella veste di amministratore di diritto e di fatto di alcune società destinatarie di contribuzioni di matrice pubblicistica, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con il presunto comportamento illecito posto in essere dallo stesso con riferimento all’indebita percezione di ingenti finanziamenti comunitari e nazionali durante un arco temporale pluriennale.<br />
Preliminarmente, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio del convenuto DE PASQUALE, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. (ex multis, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze nr. 200 del 2013 e nr. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 126 del 2013), in relazione a quanto previsto dall’articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.<br />
In merito alla posizione del convenuto questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione. In tale ottica, preme sottolineare che gli elementi costitutivi della responsabilità del prefato DE PASQUALE derivano in modo univoco ed inoppugnabile dalle molteplici fonti di prova acquisite dal Giudice penale, che ha condannato il medesimo per il reato previsto e punito dall’articolo 640 bis del C.P. con la Sentenza della Corte d’Appello di Torino, I Sezione Penale, nr. 1813 del 18.05.2009, passata in giudicato; al riguardo, merita rammentare il principio espresso dall’articolo 651 del C.P.P., secondo il quale la pronuncia penale irrevocabile di condanna, anche a seguito del giudizio abbreviato, ha efficacia di giudicato nel processo contabile, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Indipendentemente dal menzionato assunto, l’indebita percezione delle sovvenzioni in parola risulta comunque suffragata dalle nitide ammissioni di colpevolezza manifestate dallo stesso convenuto durante gli interrogatori resi nell’ambito del procedimento penale in data 14.11.2007 e 24.07.2008, nonché dalle capillari indagini svolte dal Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino, su delega della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale, comprendenti anche i controlli sulle operazioni bancarie e sui flussi finanziari intervenuti tra le citate società e tra i congiunti del predetto amministratore, le cui risultanze sono compendiate nelle relazioni depositate agli atti dal Pubblico Ministero contabile.<br />
Sul versante della sussistenza della legittimazione passiva in capo al nominato DE PASQUALE, in qualità di amministratore delle tre società indicate in premessa, tenuto conto che le compagini in rassegna, immediate beneficiarie dei contributi pubblici sopra descritti, sono dotate di autonoma personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, è sufficiente osservare, come validamente dedotto dal Procuratore Regionale nel libello scritto con ampi richiami e riferimenti giurisprudenziali, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito sin dall’Ordinanza nr. 20434 del 2009 che la Corte dei Conti ha giurisdizione anche per l’azione di danno erariale proposta nei confronti non già della società privata a favore della quale il finanziamento sia stato erogato, ma direttamente di chi, come nella fattispecie in esame, nella veste di persona fisica che ha agito per conto dell’Ente, avvalendosi fraudolentemente dello schermo societario creato per esigenze meramente strumentali abbia distratto le somme oggetto della sovvenzione, così frustrando gli scopi perseguiti dalla Pubblica Amministrazione erogatrice; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, l’instaurazione di siffatto legame che giustifica la cognizione della Magistratura contabile è correlata, infatti, non solo alla riferibilità alla società beneficiaria del contributo degli effetti degli atti posti in essere dai suoi organi, ma anche all’attività stessa di chi, disponendo degli importi corrisposti in modo diverso da quello preventivato o realizzando i presupposti per la loro illegittima percezione, abbia provocato lo svilimento del fine di interesse generale perseguito dall’Amministrazione. Tale asserzione è stata successivamente ribadita in altre numerose pronunce della Suprema Corte, che hanno concordemente propugnato l’indirizzo secondo cui, essendo rinvenibile il dato fondante della responsabilità nella distrazione di fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano in via solidale sia il soggetto al quale il finanziamento sia stato materialmente erogato, ossia la società commerciale privata, sia tutti i soggetti persone fisiche, legati in maniera organica alla compagine destinataria della sovvenzione, che li hanno distratti per averne avuto la concreta disponibilità ovvero hanno sviluppato le condizioni necessarie per il loro indebito incameramento (ex multis SS.UU. nnrr. 5019 del 2010, 10062 del 2011 e 295 del 2013), non senza rilevare, peraltro, quale ulteriore fattore dirimente, che l’amministratore assume indubbiamente la qualificazione di agente contabile di fatto avendo il maneggio delle risorse pubbliche gestite, integralmente asservite alla effettiva realizzazione del programma o del progetto individuato dall’Ente pubblico che rappresenta il rigido vincolo di scopo sotteso alla contribuzione. In definitiva, la normativa di settore concernente l’istituto della responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti e degli agenti pubblici mira a garantire il risarcimento del danno erariale, il quale, intaccando il patrimonio di soggetti pubblici e recando pregiudizio, di conseguenza, all’intera comunità dei cittadini, deve trovare necessariamente ristoro nel superiore interesse della collettività; ma se questo è l’obiettivo precipuo del legislatore, soggiunge il consolidato orientamento sostenuto dalla Corte di legittimità, appare certamente più aderente al sistema l’interpretazione che aumenta il numero degli obbligati e non quella che li diminuisce, tenendo indenni per di più proprio coloro, persone fisiche collegate in modo organico alla società, che avendo cagionato materialmente il danno, spesso con gravi condotte penalmente rilevanti, dovrebbero essere i primi a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro illecito operato (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nnrr. 23332 del 2009, 30786 del 2011 e 19891 del 2014).<br />
Pacifici l’elemento soggettivo del dolo ed il nesso eziologico, residua alla delibazione della Sezione la sola quantificazione del danno cagionato dal convenuto con la propria condotta illecita; in tale direzione, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile la precisa e puntuale ricostruzione della situazione contabile, afferente alle tre società in questione, dedotta dalla Procura Regionale nell’atto introduttivo, attualizzata alla luce dei dati contenuti nelle diverse comunicazioni inviate nel tempo dall’Amministrazione danneggiata all’Ufficio Requirente; ne discende che il pregiudizio patrimoniale di cui deve rispondere il nominato DE PASQUALE, allo stato degli atti versati nel fascicolo processuale, ammonta complessivamente ad Euro 1.097.691,74, pari alla differenza tra il totale di tutti gli importi correlati ai contributi corrisposti negli anni indicati in premessa alle suddette compagini comunque riconducibili al convenuto, e quelli già incamerati dalla Regione Piemonte a seguito dell’esperimento delle parallele procedure di recupero. A tal proposito, merita evidenziare che l’Ente territoriale in parola dovrà evidentemente tenere conto, nella fase esecutiva, di quanto eventualmente recuperato attraverso le descritte procedure esecutive ancora in corso di svolgimento, in aggiunta alle somme già introitate dall’Amministrazione sino a questo momento e poi contabilizzate dalla Procura Regionale per la corretta liquidazione della pretesa risarcitoria rivendicata nella citazione introduttiva.<br />
Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore della Regione Piemonte, a titolo di dolo, Duccio DE PASQUALE per l’importo di Euro 1.097.691,74, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento consumativo del danno, identificato dalla data in cui sono avvenuti gli esborsi, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, salvo a tenere conto in sede esecutiva di quanto altrimenti recuperato dall’Amministrazione.<br />
Le spese di giustizia seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,</div>
<div style="text-align: center;"><strong>CONDANNA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">al pagamento in favore della Regione Piemonte, a titolo di dolo,&nbsp;<strong>Duccio DE PASQUALE</strong>&nbsp;per l’importo di&nbsp;<strong>Euro 1.097.691,74</strong>, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento consumativo del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, salvo a tenere conto in sede esecutiva di quanto altrimenti recuperato dall’Amministrazione.<br />
Le spese di giudizio, computate in Euro 258,55 DUECENTOCINQUANTOTTO/55), seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell’erario dello Stato.<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.<br />
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2015.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE<br />
(F.to Dott. Tommaso Parisi)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(F.to Dott. Giovanni Coppola)<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il&nbsp;<strong>12 Gennaio 2015</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(F.to Antonio Cinque)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-piemonte-sentenza-12-1-2016-n-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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